Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (04)

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    Perchi: I' affetto operi colesta rnodificazionc dellaforza morale del detifto, bisogna duaque clie egli rap-presenti una coazione sulla facolt volitiva, per cui siprecipiti la detarrninaziorio criniinosa, e con facililiimaggiore si dimenticliino gli ostacoli della legge proi-bitiva. Non nella nozione speciale deli' alretto, ma inqupsta suo carattere sta la sua efficacia escusante.

    Deve ~iercibdistinguersi tra passioni cicche e pas-sioiii ragioiaatrici, Quelle agiscono co n veemenza sullavolonti, e soverchiano i ritegni della ragione, lasciandoali' intelletto minor balia di riflettere. Queste aguzzanoirlvece i calcoli del raz ioc in io , e lasciano ali' uomo lapienezza dell' arbitrio. Le priine devono ammettersicome cause minoranti la imputazione, perclik meritascusa chi si lascia trascinare al malc dali' impeto disubitanea perturbazione. Le seconde no , percb all'un-mo che ragiona e ch e calcola, corre tutto I' obbligodi ricordare i divieti della legga, e riflettere alle con-seguenze delle proprie azioiii, La occasiont Belle uneo deUe altre pu essere 1 istessa: ma differiscono nelmodo di agiro sull' animo,

    Con facifith poi si distinguono le passioni cieche dallet.ayio)iatrici secondo la causa che le muove. Le pas-

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    sioni mosse dal i 'aspet to di u n bene sono s e m p r e i a -g i o ~ z a t ~ ~ i c i .uelle eccitare dall' aspet to di u n male di-v e n g o ~ ~ ~ieche (1).

    (1) SiKatto criterio risole ai filosofi dell' antichit. DisseT o o f r a s o- ~iipliurrr sse crU)tillftqifae cian voluplate,qiram qime etl111 dolore adi~?littik)zttlr.a qual sentenza vennepoi svolta da &Ia r c 0 A u r e l i o - ~nviorcc esse qutrcper czrpidi?aci,?, quuj)rq iwe peun ivla)ri.ctdn2illzrrtlzrr; etenirriqtii irliscitur , C U M dcr1ot.e qilorlalr~CI conlractio?ze animi,n rutio?tis t ramite declinare videtitr : ii Z v e r o per ctc-pidinem delinqui&,quiu uol t tp t~te inci l icr, ntemperit il -tipr qtcodauzmodo et in peccnndo cjrcmi?antlor 9)iilehrr.C.!uantuqc~ire i n dottrina de l grado c della degradazione nonfosse giuridic:imcnte svolta bene , preconcep P i l o n e ch eI' affetto iii-ipetuoso facesse essere un c11e di nic~to11el de-litto - li?rziticctam u2dc1.i fuol?aus cu i no n accessit Zotk-yu deli6erai5o.

    5. 323,Questo carat tere per conseguenza si r iscontra sol-tanto neil' ira e nel timore. L' ira si eccita all' rispet-

    to d i un male pccfito; il timore all' aspetto di un maleda patillsi.

    $. 324.L' ira e il tiniorc s a ranno dunque lo sole passioni

    a cui potrQ i1 giure penale concedere la emcaciii diminorare la imputazione. PiU al timoro clie all' ira, pcr-Chi no n vizioso e meno dominabile dalla volont. Piual tiniore ed all' i r a , quando concorrono inrieme.

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    Wel linguaggio forense 1' ira eccitala da un male re-cato alla nostra persona dicesi costituire la scusa dellaprot.ocazione. L' ra eccitata da un' offesa alla proprie-i&, o a persone a noi care, dicesi costituire la scusadel g iu s to dolore.

    3. 326.

    Tutta la forza escusaate di queste passioni consistenella veemenza e nella rapidilu della loro azioiie sullavolont. L' uomo 6 responsabile delle sue determina-zioni perchb la sua volonti r: armata dalla ragione.Ma 1 azione della ragione umana f r edda e t u r d a ,Tutto ci che spinge precipillisamente ad agire toglie laculma e il tempo per maturaraente riflettere; c cosrende la volanti disarmata mornei~tanearnentedel suopresidio. Da tali condizioni che presentano nella proe-resi criminosa una forza meno energica di nequizia,acquista la passione una efficacia escusanle. Di qui lalogica conseguenza clie gli estremi di una passione perfornire la scusa debbono essere appurito la uiolenza,e l a isianra?ze&t&.

    $. 327.Da ci nasce che 1 ira deve esser distirita da l l ' od io :

    cho pu tenerle dietro, ma ne S un a fase diversa.Questo ha la sua causa i n uri. rnalp, remoto che dap-prima gcnerb 1 ira, divenuta poscia odio col trapas-sare dalla veemenza al calcolo. L' odio non tanto pro-

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    - 157 -cede dal dolore del male patito, quanto ilal piacereche 1' anima da l u i pervertita ravvisa nella vendetta,alla quale appetisce come ad un bene.

    Del pari il timore non pub assumere il caratteredi passione cieca, quando appella ad un malo remoto.Cib che lontano, o come precedente o come: susse-gueate ,dal momento della determinazione, non pubesercitare sulla medesima uu impulso che paralizzi I'uf-ficio della ragione e trascini la volontri.

    L' amore, 1 amicizia, la gelosia, ed altre passioninon hanno uo criterio speciule. Esse possono scusare,non per sb slesse, ma in quanto siano cause d' ra odi timore, ed assumere la forma di giusto dolore (11,

    (1) C r e i d e piriuikgio d o l o r i ~ ,n e j u s Diascrt. fa -s c i ~ . 2, pdg. 20Gl.

    La maggiore o minore grnvith del ,ma l e o patitoo temuto che concit la passioae, la giustizia mag-giore o minore della causa che la destb, i1 maggioreo minore intervallo od ostacoli intercedenti fra taleeccitamento e l' azione, sono le norme sulle quali sigradua la ~ninorantedell' impeto dcgli affetti.

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    Ma quando la pass ione, anche eccitata dali' aspettodi un male o patito o da patirsi, non ha i due ca-ratteri di essere inrproruisa, e di essere ( almeno ap-parentemente (1) ) giusta, noil se lo pu b altribuire ve-runa efficacia cscusunte. Potri talvolta far discendereil dolo al secondo grado od al terzo a forma dellecircostanze; nia non inai degradarlo sino al quarto.

    (1) Dico nl)nstzo app i l ?~en i e r i t cn i e ;e questa forinlila inpratica feconda dei pi iupo rtan ti resullali. h costanle ilprincipio che all' uomo non pu farsi debito degli error idell' intelletto, tranne (nei congrui casi) in ragione di colpn.%la quando l' errore ha indotto nell' uomo la coscienza dirion delinquero, o di delinquerc nieno, il suo dolo s i devegiudicare secondo lo stato de i suo intelletto, e non secon-do la verith delle cose da I u i ignorale. Ci porta alla regolache cosi nella coazionc, come nella provocazione e nel giu-sto dolore, non deb ba cerca rsi la yiusliz ia dell' ira o deltimore, nclla verifa dolle coso qualc si i: palesata alle freddeinvestigazioni dei giudice; ma nclla rogiulaeuole opi~tiu?zedcl giudicabile, Se (a modo di eseriipio) alcuno baston unuomo che egli trovb notturna nionta in sua casa porchi? locredcltc un drucio dclla propria nioslie, cd or a invece l' riman-te della fanlesca, in rei v e r i t a t e il suo dolore o il suo sde-gno furono ingiusti. &Io piire sarebbe itigiusto negargli lasciisa, quando egli ebhb causa ragionevole d i i&ludersiiicll:i sua hl sa credulit. Non si dimcntictii niai cho 1;i essen-rialitt dcll' errore pub cssere assoli&tae rclalivln ($261) ;C che quando relal iva deve operare nel senso relrclivoquegli effetti che opera nel senso assolulo quando i t assulitt

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    Di qoi nasce il vario modo di vedere dei criniina-listi ( i ) nel giudicare di questa condizione innormaledell' uomo; nel valutarla come minorante la impiitcizio-n e ; e uello attribuirle la vera sua sede neli' ordinedelle materie. %a poich 1 ultimo grado di azione dellaubriachezza sull' intelletto b raro ed eccezionale; e lasua influenza sul!a facolth volitiva costante: cos abuon diritto si colloc tra le cause che modificarlo laoaloalb &IL' agente .(i)ecisamente avverse ad ammettere la ebrieth come

    scusa furono le scuole inglesi e francesi fin quasi ai di no-stri. B l a o k s t o n e esaur osni argomento per respingcrrio1' ammissione. Jn Francia uiia ordinanza di Francesco I de l 31agosto 1536, riferita da So u s s e (Juslice criminelle v o l . 2 ,plig. 618) , prescriveva si applicasse la pena ordinaria ,pih un aumento di pena per la ubripchezza. Onde su talitradizioni si conserv in quel reame 1 avversione n cotcslascusa. E u gran rtlercb SO F o u 5 a n s (loia crifriin. IEv. 1,t i l . 3, ch. 2, S. 4) nnimise la distinzione frii h r e s s c r ivivroync-rie : islin7iorie che risale a C i c e r o n e , ch e fu applicala ,diil Bu t o I o , ed erronea mente attribuita all' h n to n ni a t-t e o , In Germania prevalse la opinionc ftivorevole alla scus a,come rilevasi dalla dissertazione del M i t t e r m a i e r sullaimplcbubili~ir. egli ubriachi. N e l Bclgio s i ammise innlgradogli espressi divieti di Carlo V ; e poi sostenno la scusa1' F a us observations sur le projet de code pnnb. urrl. 1pag. 410. In Italia ,malgrado lo dissidenza di B n l d o , prc-valse p e r la dottrina di F a r n a c c o o C l a r o la op in io-ne pi mite. Nella Francia moderna la sostennero Du o u IOuella Tltemis e 0 a Y o u x Iegons dc droil critrrinel

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    pag. 567; ma con mano avara c con le distinzioni clicricorda C h a u v e a u ihoric dzi code pklznl S. 883. Pai siacceltb su pi larga base, coi.rendo sulle orme calorose diH o s s i , da B e r t a u l d lcpons dc droit pnal pag, 320;da O r t o l a n i l em c l z t s dc droit pinul bj. 321; e generalmen-te dai recen tissimi, Non mancano per dei crinlinnlisti seve -ri che esitano tuttavia ad arnmcttere la ebbrezza coine scu-.sa, concedendole soltanto la eGcucia di c ircostanza aite-?luclnte, secorido il linguaggio della giurisprudenza frauceso.L a m b e r t fphilosuphie de s cours d' assiscs chup. 24,pag . 589 ) non ammette ch e la ubriachezza possa giungereInai allo stiito d i cornpleta alienazione mentale, e I-uole equi-pararla sempre nei suoi effetti alla passione, la qualo perquanto turbi la intelligenza, secondo lui non 1' annichila mai.L' ubriaco che non sa quello che opera e che privato af -fatto di ogni cognizione ridotto allo stato di automa,seco nd o L a m b e r t una Ogura creata dalla fantasia e ctionlzii non si assise sul banco degli accusati. Lo confutIJa u a rd i e r e de 1' turesse pag. 149 : ma lo sbaglio ra-dicale di L a n i b e r t no n cade soltanto nella negazione diun a ipotesi ( l o che iu fin dei conti sarebbe una confermadella regola cjuante volte la ipotesi verificata smentisse li1nepazioue di c1uell:i ) lo sbaglio radicale di La m b e r t ct ni n c~ucstoche anche dove tollera una benignitb vereo il dc-liclquente ubriaco, pretende trovarvi un'attenuante della pe-nu e non una mjnorante della imputazione. Ci confonde iprincipli fondamentali : sostenula In p k n a finputaaiote dol-l'ulririaco 6 impossiblIe trovare a suo favore una mitigante dellapena.hache L ii il r d i c r e nella sua confiitazione di L n rn-b e r c o d e f op. c i lapug. 151) neIla rriedesirna confusionequando esemplifica le attenuanti la pena i n colui chc rubi u npane per impoto di miseria e di fanio. Buche in questo casovi B minorante d' E~~putaz i onc crchh 1' tirgcnte bisognorese meno libera la deterrninnzlotio dsll' u$ente.*Vi fu depra-(Latite nella forza mornlc soggelliva : olto ci non vi sarebbec'sorliilatizn nelle pena, Sopra rutti 1' nmrriisslbilitA d i questD

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    scusa dimostr lucidamente C a r n1 i g n a n i teoria del-le leggi sulla siciwezza socictlc. Un quadro delle anticheleggi e costumanze in questo argoniento trovasi nella eruditadissertazione di N e y r e ni a n d repression de l' iurcssef Bevuc critique ,vol. 15 , png. 515 ). Nelle leggi romane sitrovb un argomento per la efficacia dirin~elatedella ebrietci.nella l c g . 5 , S. 2 , jr. ad leg. aquil. ; pe r la s ua efficaciaminoranle nelle Icggi 7 f'. ad ley. aqztil. , e 11 f f . de poe-ns. Yedasi V a n Rla a n e n de jicre circcc ebri etnte in.

    I psincipii fondamentali sulla nozione del delitto ne-cessitano ad ammettere questa circostanza come scusa.Se il delitto per la sua essenza esige la forza morale;se questa desume la sua vita dalla volanti illuminata :se la minorazione d(;rlla forza m orale nel delitto portadi giustizia ad una minorazione di imputazione; tutta-volta debbasi convenire che la ebbrezza esercitb un im-pero sulla volonta, i! necessili logica accorilarle un' ef-ficqacia scusante, e pi ancora s e giunse a pert urb arel' intelletto. $, 336.

    Non puO dunque il criminalista. guardare con la i'i-gillitii del moralis ta la ubriac,liezza nclla sua causlc.Male si pone come canone assoluto che la iibriacliezzasia nel suo principio viziosa, ment re risulta da una se -rie di atti ciascuno dei quali b innocente. RIa quandoanche lo fosse, ci6 nonostante sarebbe ingiustizia equi-parare nella imputazione il delitto dell' ubriaco al do-litto del sano, quando il delitto di quello ha incontrn-stabilmente un grado ininore di forza morale.

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    d combattere il sistema di coloro che si ostinavanoa negare ogni scusa al delitto deli' ubriaco si giocbsuli' argomento dalle leggi civili. GiB P u f f e n d o r f(da jure Platurue et ye~z l i tm b. 3, cap. 6, n. 3) avevaammesso che i contratti dell' ubriaco fossero nulli,come gi F u r ,n o l e lo aveva ammesso nei testa-menti, e tale nulliti non aveva evidentemente altra ]la-se che la presunta mancanza di libera volont nel-l' ubriaco. Malgrado cib si prelendeva doversi distin-guere tra effetti civili ed effotti penali della ebrieti; eM e r l i n affett meraviglia deI tentativo di scusarei delitti dell' ebro, e disse che la ubriachezza essendoun delitto era inammissibile che il delitto precedentescusasse il misfatto sirsseguentc, &fa tale argoinonta-zione I! falsa cosi nel priricipio che afferma come neliadeduzione che ne trae. Questo sistema che ammetieIn scusa soltanto quando la ubriachezza sia accidenialeo prodotta da malizia di un terzo, trasporta il pro-cesso dal momento in cui fu commesso il delitto almomento in cui nacque la cbrieta, od identifica la sup-posta volont8 di ubriacarsi con la volanti di delinquere,lasciando inoltro fluttuante il termine medio di coluiche noo si ubriacb per determinata. volont di ubria-carsi, e neppure fu vittima di casualil& o di mdizia.Costui neli'ubriacarsi rion presenta n dolo n meracasualibh; resenta irno stato di colpa anche i n quantoali' inebriarsi. Anctie ammessa la formula rigorosa 7k01dvulpa vini sed cikipa bibentis , i punirebbe sempre

    4:)

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    come doloso colui che non fu in dolo n6 nella causanU nell' effetto. Si pretese aricora assidere la distiuziri-ne dal civile al criminale sopra I' altro broccarrlo chechi volle la causa colle I' effetto: V e l d t m a n dsdelicto et pena ebriorun r r tp . 2. Con cib s i punisce ildelilto dell' ubriaco per una finzione, e si demoliscetutta la teorica dei delitti colposi nei quali la causa i:seniprc voiula quantunque non voluli li15 preveduti glientti. S o l o n nel suo trattato cielle nullita tornb alropugnara In differenza da l civile muovendo ulterior-rilente dalla considerazione ernpirica dei poricoii diairimeitere simile scusa che egli chiama una facilepatente di impuniti: nia questo il vecchio argomentoili B :t C li s t o n e riprodotto forse con maggiore ci-nismo, e che ammettendo In punibiljt i senza dolo vuolfare la giustizia schiava dolla politica utilitA. Noti avendovalore pertanto gli obietti coi quali vorrebbesi respiil-gere 1' argomento (lesunto dal giire civile rimane tutto' assurdo di tenere come abile a legarsi criminalnientechi nori i: abile a legarsi civilmente ( 4 ) . dggiuilgesi che1' abitudine della obrieti cagiona sempre alterazionenel cervello e degradazione nella inlelligenza, e puhgiungere al punto di condurre il disgraziatu clie sog-giace a tal vizio in uno stato permanente ed insana-bile di demenza. I,' uomo cos riconosciuto dementesi dichiara a cagiorie de l morbo irresponsabile dei suoiritti, quantunque tutti i medici che lo esaminano rico-rioscano che la ragione vergognosa della sua aliena-zione mentale sia stata la ebriositi. Persistendo a nori:immettere come scusa i l delirio transitorio cagionatorl;ill;i, ut~riachezza i vicrie d u n q u e a l la conseguenza che

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    l' alienazione nientale prodotta dal vino si compatiscein chi si obriacu per vizio pertinacemente e per lungotempo , e non si ammette in chi una sola volta caddein simile stato. Bisogna dunque riconoscere che i dannicagionati dallo ubriaco appartengono alla classe deiforiuiti pi che alla classe delle azioni. Essi escono daldominio della liberla per rientrare sotto il dominiodella natura.

    il ) E11 Editto di Enrico I11 del 3577, ctie rimase nelleconsuetudini di niolti luoghi di Fr~~iicia,egava agli ostiogni azione per chiedere il prezzo del vino che era statobevuto nelle loro osterie. Questa disposizione pot ragio narsisul principio che dovesse presumersi che la chiesta delvino fosse fatta in stato di ubriac hezza, e tendeva a indur -re gli osti a negar vino agli ubriachi. Un editto di Leopoldodi Lorena del 28 niaggio 1723 estese l'anuiillainento a tutiii contratti fatti nell' osteria a fa vore degli os ti, anche pe rcausa di compre di derrate. La consuetudine di Brettagnaand anche pi oltre, permettendo indistintamente di ritrat-tare nelle 24 ore successive yualunclue contratto fatto nelleoslerie. Tali ed altre simili furono le conseguenze giuridichedella ubriachezza presunta. In gene rale poi tutte le leggicivili riegurono effica cia ai c ontra tti che si dimostra ssero sti-pulati nello stato di ubriacliczza vera. Con qual logica appocib si persistette dai ricoristi a soslenere che chi non era.capace di volont in faccia alla legge per contrarre un de-bito, fosse con palpabile contradizione capace di volont pergiuocare la libert od anco la tesla!

    Ma gli effetti della ubriachezza sulla volonlA essendosempre proporzionali ai siioi effetti sull' organisnio cor-

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    - 30 -poreo, il criterio della graduazione di questa scusa Bi-sogn a, per essere esatti, desurnerlo dalle sue wndi-zioni fisiologiche (i),Esattissima O la distinzione sug-gerita dal!' csirnio Prof. P u c C i n o t t i ( L e z . 23 )e ripetuta da P e r r o n e (ntedicinca legale S. 722 esegg.) in ebbrezza yiuliva, ehbrezza furibonda, ebbrez-za ieta~gica.

    (1) Cho la ubriachezza dovesse guardarsi sotto ii puiitodi vista fisiologico, gi io avevano fino dai loro tempi inse-gnato 1 ' I I a r p p r e c h t e il R i c h t e r velitat. acadew. ve-lia. 4 0 , thes. 16. In scnerale li Alemanni sono s t a t i sempreproclivi ad animettere la scusa della ubriachezza ; Francesigeneralmente contrdr'i,

    La ebbrezza giuliva, o mera esilarazione, esercita unaspinta sulla volont cui rende pi precipitosa ed ir-reflessiva : equiparata ali' impeto dagli aUetti pui, mi-norare la imputazione ma noiJ mai cancellarla.

    La ebbrezza furibonda esercita la sua azione sul-1' inssllsito cui offusca per guisa da togliere tempora-neamente la facolti di percepire e di giudicare retta-mente: equiparata alla mania con delirio, pub cancel-lare affatto la imputazione. Imputare chi non ebbe co-scienza dei propri atti sarebbe un soggettare alla leggepoaals la sola materia, NB varrebbe 1 opporre che l'uo-mo siasi condotto di proprio arbitrio a questo sta-

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    to di transitoria alienazione mentale, volontariamenlt'iihriacaudosi. Se alcuno per crapule e dibosci si fosseridotto ad u n a vera ed insanabile pazzia, soggetterestevoi alla coercizione della legge penale i fatti di cote-P ~ O nfelice, per la speciosa ragione che egli fu causadella su a miserabile condizione ! La ebbrezza quando kgiunta a cotesto grado polra dirsi che transitoria,ma 8 un vero stato di alienazione mentale.

    La ebbrezza letargica assurnmdo le forme del co-ma, paralizza e le forze dell'animo s le forze delcorpo: quiparata al 'sonno deve anche questa esimereda ogni responsaliilit. Imputare I'uomo d iv e n u to a u -toma non E tollerabile dalla giustizia.

    Se la ebbrezza fu procacciata volontariamente, o pe rriprovevole imprudenza, potrariuo aversi in ci gli ele-menti della colpa, ma non far sorgere il dolo nel-1' azione successiva che non fu accompagnata da uo-loriti intelligente. Tale 4 l' ultimo pronunciato delladottrina. E con queste idea si coordio0 dalla giurisiru-denza il codice penale di Parma ( art. 62 ) di Napoli( art. 02 ) cli Toscana ( art. 34, e 6 4 ) mentre vi ave-va aderito pi esplic,itarncnle I' Austriaco.

    Se la ebbrezza sarh preurdinuta al delitto, o comedicesi, ~f fe l la ta , l colpevole potr bene punirsi per

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    ci ctie fece i n stato di sana mente , quandi, con lu -cida previsione e ferma volanti renclette si s tm o fu -Luro saru?amto del delitto a cui egli intendeva. La im-putazione si radica contro di liii in tale istante: cibche avviene dipoi 13 conseguer~zadel suo fatto doloso:nou si imputa ci che feco 1' ubriaco, ma cib che fece1 uomo in sana mente; al quale come ad unica causa4 attribuibile i l delitto. L' uomo sano il soggetto 01-t iuo prinrario del delitto, ed in condizione di pienaimputabiliti. L' uomo ubriaco ne 13 il soggetto at t i z :~secondario (5. 40); trumento materiale dell' itnpiilsoricevuto, come 1' invito. Ni? arrebbe 1' oppor ro (coniedubitarono acutamente T i s s o t o B e r t a u I (1, cheneppure in questo caso possa al pienamente ubriacoimputarsi i1 suo fatto per non essere stato il doloconco~~ilantell' azione. La cotzcomitccnza del doloall' azione ( i l ) no n condizione assoluta della impii-tahiliti~(2).

    (1) Trovo che questa cotifutazione del dukbio si & datain simili terniini nuche da O r t o l a n S. 324, e dn B c r-n a r d Hevuc critiqiie uol. 20, pag. 464. La tesi di T i F s n tche nega la imputabilith do1 delitto commesso nell' ubriti-chezza completri anche quando la medesima sin preordinataal delitto, s i sostenne anohs da .Bo es c h de 1' abus des b o bsons. Lo oonfut L a u j a r d i b r o f d e I ' i v ~ e s s c p a g . 80)ma per la raaione diversa della continuazione di una vo-lontti Impellente aacb e nello stato di ubriachezza. Questapu dirsi ragione medico legale, o dipende dai principli ditale scienza lo ammetterla o no, vale a dire -decidere sesia conciliabile In ipotesi di una qualsiasi forma continiia-iiva dell'atto volllivo formato a mente f redda , coli la ipotesi

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    cli una ubriachezza completa. Per noi hasta la ragisnv giiiridica clie rion necessaria la coiicomitanza del dolo :il~tlornentodella consumazioiie. L' unico caso nel yu:ilc puiiiinbitarsi della imputabilits completa quello della dipso-nlnnin. Questo stato niorboso a cui si riduce l' uomo p eril prolungato abuso di bevaude alcooliche i. incontrastn-bile. I medici lo noverano fra qli stati di alienazione men-tale permanente. Quanilo u n unino giunto ii i cosi miserabll~condizione prea~edifiun delitto e si ubriachi poi coniple-tamente pe r meglio consuiriarlo, si soctsiiuto ciie sia irre-sponsabile. Come ognuno vede questa specialiti n011 attaconla nostra regola, che consiste nel conte ntarsi della intelligen-za nel momento della determinazione! qua ntunq ue sia siia-rita nel rnomerllo deil'azione. Nel caso speciale proposto sinega la intelligenza anche nel moniento della deterrninazio-ne. SicchS la questione non C veramente speciale rnn nssu-ine una forma generale che ooinprende tutte 1e azioni com-messe dall: uomo In quella guisa ammalato. La questimedipende dal definire quali sinuo gli eretti rnorali della di-pfinn~acrraicl:c i ~&e essa lolge veramente ogni coscienza,ne l quai caso cessa In irnpiitahilitl: o se si limiti soltantos produrre un a necessit irresistibile di ilhriaoarsi , el qualcaso non offrirebbu che una rniaorante per gli altri delitti,ed un a dirimeiite per il solo fatto della ubriachczza, se -contlo la teorica d ~ l l amrtnin pnt.,xiffle che a noi semhrtipii1 ;iccetlabilc.(2) Alla teorica del grado in o rdine alla volonth Oggiun-gano i criminrilisti la questione doII2abitudine, olta ad im-prestito dai moralisti , scilla quale pub vedeiai C a r m -q n a n 5. 18. Altri elevn q u i pure In qirestione siilln scii-sa desunta dalla fiocile occnbione di ilclinqu cre, trattataelegniitcmente dUl P u t t rn n n n diss . n 7 ~ et qzcnndo . ccrr-sia d ~ l i > ~ q i t e ? ~& il d i c twn t ~ ~ t l ~ r i f l l .

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    Riassumendo questa teorica dir che la ubriachezzapuii guardarsi o ne l siio grado o nella sua causa.Guardata nel grado si divide dai modico-legali in gizt-liva, ftaibonda, I~ta?~gica dai giuristi i n completao pienu, ed incampkta, o semipiena, secondo che lasci0o no un qualche raggio d' intelligenza, e cosi una qual-che possibilith di coscienza. Guardata nella causa pre-senta diverse ipotesi - .O ubriachezza accfdenln-l e : la quale si ha in cc7lni che no n beve smodera-tamente, ma rimane sopraffatto o por sua condizionemorbosa, o per coutraf-fazionedel liquore operata tna-liziosarnente da altri - .O ubriachezza colposa: ed 8quella di colui che beve smoderstamento sino ad ubria-carsi ma non provedendo che si sarebbe ubriacato -3.O ubriachezza volontaria: ed quella di colui chepostosi a bere si ilrefisse precisamente il fine (li con-durre s stesso allo stato di ebriet8, ma senza prevo-dere che avrebbe commesso delitto - .O ubriachezzaaffoltata , o come altri dicono preurdisiatcs, o preme-diiGbta: ed e quella in cui il colpevola si pone dopoavere premeditato un delitto, per il fine o di darsimaggior coraggio a commetterlo, o di soffocare le esi-tazioai della coscienza, o di prepararci u n a scusa. 1,aubriacbezza affetlata a qualunque grado salga non &mai di scusa. La ubriachezza colposa e la volontariase sono complete tolgono ogni imputazione in ragionedi dolo, lasciandola sussistere pero i n ragione di colpa ;e se sono incomplete non operano che una minora-

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    zione. La ubriachezza accidentale non pu mai far stir-gere la contlgurazioue della colpa : o completa, edistrugge ogni irnpiltabilith; o 6 incompleta, e restandoallo ap;eille una cognizione attuale si mantiene la im -putazione del fatto come daloso salvo la minorazionedel dolo, come nella irtco~nplctca colposa e coloiitariti.

    C A P I T O L O 1X .

    Del grado nella forza fisica de l tlelitto.

    Ogni delitto suppone un: azione esterr~a.Le azioniesterne si compongorio di diversi rnomenli fisici, comele inteme di diversi tlzonerzti moruEi (1).

    (1) Per il iiiaggiore sviluppo della teorica del conato edel la complici6ic, si vedaiio le leaiutii da me pubblicala SIIquesto argonlonto; Oplisroli 2101. 1, O ~ U S C . 6.

    Questi momenti fisici possono essere incompleti sog-gettiz;amente e oggetliiialne~ilenel teiupo stasso, per-che tilcu~io di loro non abbia avuto il suo corso, eperci8 no n siasi raggiunto il fine dal colriovole agogna-t@: possono essere completi soggcttiu~~naits a iri-completi oygcrchumsrt e, pcrchb malgrado 1' esauri-mento rli tutti i momenti fisici dell' azione il diriltoche l' agento attaccava noil ds stato violalo.

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    In tali casi il delitto prosenla una deyl'adaaio?lenetk firalc flsisica; perch o non 6 perfetla neppurel azione: o se I' azione, fu psrfetta non t! perfettala offesa d i a legge. E in aillbo casi si configura u ndelilto imperfetto. 5. 3 4 8 .

    Quando i momenti fisici dell' azione sono cnmplelicos ~oggel i iva~cnteome oggettivamente, la degra-dazione della forza fisica del delitto pu) sempre scir-@re; ma no n pi p0r ragione di inaper feaiople , bensipor ragiono di division~. i avviene quando pi per-sonc abbiano parbcipato al delitto, ma non a tz l l tecoteste porsone siano, o in purle o in tutto, attribui-bili i momenii f i s i c i del delitto stesso. In tali casi sorgela nozione della camplicilti.

    Del de l i l t o imperfetto

    11 delitto e pwferio quando cunsuniata la viola-zione del diritto tutalato dalla leggo penda. & iinaper-fetto (I) quando tale vidazione oon 8 avvenuta scb-bene il colpevole avesse, cm volont dirotta a cote-sto fine, dato opera ad ,&\tiesterni abili a procacciarla,

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    ( I ) G li antichi :sci.iti~ri pe r escrnl)io i l K en i ti 1 e r i C k I~ b h e r o el delitto i ape r f i l t o uun idea pih larga. Uissertrche il delitto poteva essere i in p c l -P l lu tanto rntiolte 21)socrr>-re s i s , quanto ratione e 2 c c i i l W w i x . Imperfetto nellaelenienlointenzionale dissero il delitto dcll' infante, dell' ebro , del-1' i r a to , ed anche il colposo. Oggi ha previilco di cpccializ-zrire la i111pcrJ~ziolte el delitto iiella considorazione de1l:isua iiinterialitit. Guardalo i l delitto come ente giuridica eraforse pi esatta la locuzione aiitica. Infatt i C bene natiiraleclie alla intpnzione iapcr[ettn rispoiidn iin rea tn Oi)prrfi[tri.

    Uri delitto pub restare i u i pe r f e t t o , o quando sia ri-masta imperfetla l azione, perchh interrotto o irisuf-f icie~hterneti te assunto il corso dei suoi rnomcnti fisici:o quando, sebbene sia perfccta E' a i i o n e in t u t t i i mo-rneoti che erano necescarii a raggiungere i l pravo fine,erl i medesimi fossero in loro sufficienti allo scopo,non per0 couseguito 1 efTetto cu i tendova I' agentea causa di un fortunato ed impreristo impedimento.Nel primo caso si ha il conato; el secondo pub aversiin certe condizioni il dclitto ?nardcato.

    I clelitti finperfetli non possono dunque per naturaloro presentare l'elemento del danno immedicta.

    Ci,b non pertanto sono politicamerile imputabli; per-chb mentre sorge anche da loro evidente il daluzo

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    - 04 -m e d i a t o , le funzioni del danno h n m e d i a t o , che inloro manca , le fa il pericolo corso dalla societ o dalcittallino attaccato (1). E dicesi per ico lo corso , per di-stinguerlo da un pericolo d i ~ l z e r a previsione: dalqr~alenon emerge ragione legittima di imputazione.

    (1) M i t t e r r n o i c r , L e l i B v r e , e W i n t g e n s sostc ~i-riero che siceorno il conato un principio della esecuzionedi un fatto uietato dalla legge, i magistrati possono punir0i l tentativo di un delitto ancorchb la legge non abbia del-cito speciale diviolo, e minaccialo una pena speciale. La]liirte di uu tutto proibito e punito B pur essa irriplicita-mente proibita o punita. Quosta dotlririu perico1osissim;i sicoafuta dallo J o n oyc de deliclis vol. 2 , pug. 280. I codicimoderni tolsero via questo dubbio deltondo una disposi-zionc generale per definire i casi nei quali volcvano 1;)punizione de l tentativo, lochb in certo modo fu la corifermadella opinlonc scientifica che se la legge avesse taciulo nolisarebbe stato puaibile. L'antica pratica se ne sbarazzava coriIU eorica della impropriasa'ofiee della pena straordiiiorltr.

    Ma se la ragione (li irnputnrc il delitto P~~iperfettosta nel pericolo, che fa le voci del danno, egli t! in -toritivo che, appo la legge umana prevalendo la con-oidwailions satema al\' interaa, un delitto iwapsrfettonon potA mai impwtarsi alla pari del delitto perfetto :appunto perchb iin per ico lo corso , per quanto grave,non potri mai equivalere ad un danno patido.

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    h questo motivo primario si aggiunge eziandio laconsiderazione che nel delitto imperf~lto sempreproporzionalmente minore il danno mediaro, si nelrapporto dello spavento dei buoni, s ne1 rapporto del-1' incitamento ai malvagi. E si aggiunge altres un ri-guardo politico : oichk esaurendo sul delitto imperfettotutta la imputazione che si darebbe al delitto perfetto,resterebbero necessariamente senza imputazione gli attiche si fossero o continuati o ripotuti dal colpevole, percondurre il delilto, rimasto senza effetto, alla sua per-fezione. Non mancano pure tuttavia specialmente inFrancia caldi sostenitori della dottrina della parifica-zione. Ma notabile si come si riproduca qui i'usa-to fenomeno dclla severit8 nella mitezza, e della mi-tezza nel rigore. Coloro ohe sostengono la parifica-zione nel conato ne restringono la nozione: coloro cheinvece insegnano la piir comune dottrina di una im-putazione decrescente, estendono Ia nozione del conalopunibilr? anche a casi nei quali i primi pronuncianola impunita . Qucsto feuomeno ( i ) B costante in tuttala storia del giure penals: e deve esserlo per la na-tura delle cose.

    (1) Novella prova no porge lo urudito scritto del La-c o i n a flevzre critiyice tom. 2.L png. 464 ) priacipal-mento diretlo n corifutare il mio opuscolo sul tentativo: rlo-ve mi censura 3n u n lato pe r troppa boriignith in quantosostengo la disparith riella iroputnzione, e po i mi censura

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    per troppa severila in quanto io trovo conato punibile it imolte ipotesi che per lu i dovrebbero sfirgcire ad ogni ini-~iutazione. oli b questo il luogo di replicare tt quello scrii-to che trova (1' altronde preve nliv:~ risposta in cib ch e ioho gi pubblicato su questo argoiriento. Solo qlii mi piacenotare non essere esatto che il codice Yrussilino del 18Glubbia seguito la dottrina della parificszione : se qllel codiceparificu il delitto tentato al cousunlato nei reati che colpi-sc e con penti relativamente determinata (per esempio d acinque a dieci aririi) ci lascia carnpo a l giudice di appli-carp il rilinirno ai f a t t i teillati e il rnassinio ai consumali.aia dove commina pena nssoluta (come la &alera a v i t a , ela niorte) ho. espressamente prescritto che nel tentativo sisceuda di un grado. Dunq ue il codice Prussiario ha acce t-tato il plllncipio che nel tentativo riconosce una minore Fra--vita. Non so poi come possa ascerirsi che il dclitlo tentate*dia un nial esempio uguale a quello de l consiimalo. Tut-t' altro che mal esempio e incoraggimento ai malvagi deiredirsi una operazione delusa la quale assoggetta pure u norilieve pena. Se la questione s i porta sul terreno del mal esetii-pio poco vi vuole invece a persuadersi della opinione no-s tra: si per la r agione tes& dotta ; i perclib la ~iarrlficazionejioriaiido la tiecessiiria cotiseguenza di liiscinrc spesso iiu-puiiiti riiolti teiitativi clie noi punirerntt~o, a tale impiinit5tic cleriva appunto lo effetto d' incoraggire i1 nialvegio. Que-$li non adotto nelle difrerenziali giuridiche fra conato pipro66imo e pih remoto, quando vede altri restare impunitoinalgrado il tentutivu commesyo , e costruisce il ciilemiiiiio rioh rliuscirb e non avri) uiolestie, o riuscirb e avrb sfo-gato la mia passione. Laddove nel nostro sistema ogni niri-le iiitonzionnto vede dinanzi a sb il terzo termine della noririuscita e della punizione incontrata ad ogni passo che egliiiiiiovo riella via del delillo.

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    $. 355 .

    La ?livergsnza ra l' antica scuola Italiana e i' aoti-ca scuola Francese intorno alla grave questione sullaequiparazione del delitto tentato al consumato, ebbeforse causa dalla difforrne intelligenza che i respettivigiuristi diedero alle leggi Romane. Rla codesta diver-genza che si mantiene fra le due scuole moderne ri-monta a pii1 alti principii. Non solo vi differenza perla trascurata distinzione fra i l grado e la quantiti de ldelitto; ma evv i ancora intorno al cardine fondarnen-tale della nozione del delitto. La scuola prevalenteFrancese punisco nel delitto la pracn iilterizione pur-chc nint~ifestutncon atti esteriori, e dimostrata per-severante cosi da mantenersi fino al principio dellaesecuzione. In tale concelto il fatto non ci b che sipunisce; il fatto invece non serve che a rivelare Inrea intenzione, la quale 6 cib che si vuole punire. Simileidea si ricnngiunge da alcuni giuristi con u n modorl' interpetrare il diritto Romano per guisa da sosto-nere che ariclie i Roman i nel delitto punissero il dolzcse non 1 azione; lo che m solidamente dimostratoiri faccia ai monumenti di nlcirne scuole Hornanc, forsenon era vero neppure in faccia a tutte c~iiellescuole.Da cib ne consegue che dovendosi puriire nel delittola intenzione prava, lostochb flessa venga accertata dalprincipio della esecuzioue, rimane indillerente alla es-senza del reato che. lo eve~ito sia o no consegirito.Qircsto non 6 che in aecidetrte, uiia circos~anradelnialellcio, ma i l rnnlcfirio completo e rirnaru? soltan-

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    to a discutere se per tale accidente debba o no atte-nuarsi la pena. A l contrario la scuola prevalente Ita-liana nel delitto punisce un fatto accompagnato damalvagia intenzione; laondo la materiali& assume icargtteri di ekemeiibo dr.1 reato. In conseguenza il de-litto si compone di due forze esseuziali o di due ele-menti. E poich guardato so#o il punto di vista oiito-logico il delitto cosi concepito non B coMpleto sequelle du e forze non hanno percorso interamente larespeltiva linea, cosi ne deriva che lo offetb pancatodia per risulbmexito uu ente giuridico niinure chenon 6 il crimine susseguilo dall'effetto, Per la1 guisanoi imputiamo meno il conato non per iittenuanza obenigniti, ma perchb vi troviarno u n merlo de l consu-mato, E! perch naturalmente il meno nelle condizionidi un erite deve riprodurre un meno ne l suo valore.Stando cosi la divergenza ueHa primitiva nozione del-I' ente giuridico che si chiama delitto, chiari, clienoti potremo mai intenderci.

    ma c o n a t o .

    Ueiinisco i1 conalo (tentativo, attentato) - palulr-g u s alto sstenlo, wnioocanton6e condtscellte di suatratura ad m &mio ch i noso , ed d medeaimo d i -i-etto dalE' ti;gmte gola esplicita volont, rton sussc-guito dnli' evento rtesso, n8 dalla lesione d i un d i -

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    riito o pciuiore otl equioalente a quello che si vuiertccioltre.

    L' analisi di questa rlefinizioiie ci fa conoscere quan-do si abbia il C O ? Z U ~ O(1) e quanclo non se ne ab-biano che le appareme.

    (l) edasi la dissertazione di L ud e r o h1 e n c ii e n i O JL'inipzbnitate conalus i n d e l i c l i s - a id e r dc conuttt de -linqicendi - h i l i p s e de coticlizc delinqlce~rdi- o e r-ga a r d de conati6 delicti eji~sqlrepoetriz - o r d a n deconatu delinqucndi - s t e r de plcniendo conatu- nD e r Y e e n de corotu delinifuendi - o n u s (l e poenlccotzatus - Grar i f f de pocna conutus - r o p p d eprincipiis juris romani circa prcnienduni conntum - i c-c ol n i questioni di diritto parlo 2 , 5. 21. - u m-b e r t sur la tentative d' aprl.s l e droit cri))iiel ilesrornains f Journul dc 1 ucadezie de Tozitoluse vol. l 1 ,png. 407 ).

    5. ,357.Qualu~tqu~lto esteino - l conato deve essere

    u n principio di esecuzione del delitto; ma la esecuzionedelittuosa non pu neppure incoarsi senza u n atto es-terno della classe di quelli che per la natitra del f ~ t t c ~rappreseutano un momento fisico dell' azio?rs criiili-riosa. I desiderii , pensieri, le dcliberazioni, anche ma-nifestato o confdenzialmenle o per via di minacceo di accordi o di istigazioni, non sono co?zati. NonIiossorio essorlo per la duplice ragione - . O chenuri rendono sempre certa la i?zterzziune di eseguire-2.O che data ancora tale intenzione, non sono i)t Iorostessi un principio di esecazione del delitto pensalo, de-liborato ,minacciato, istigato, od anche concordato (I) .

    I li

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    (1) Eon concoi.do col D e Z u n i g a fPraclicn j i ~ d i -~ i n l , adr id 4 861, oE. 2, t rug . 452, ~aota1 clic 1- W-cordo criminoso nel delitti che non pertengono alla classeciei socicrli dire l t i ( nei quali 1: accorclci criminoso assunicn--(lo il titolo di congiicrc~e delitto cons!naato di per ce stiin-te ; possa , otlie afieriria questo insigne scri~tore conside-rimi corrie uri wcro t e~ i i ad i i o .Convengo per con l i i i cheI' irccordo r In istigazione a delinqiiere dehbano, quaridr~tcndono a delilti g r a v i , iniputarsi e reprimersi ,ma corrrt'falli criminosi distinti e completi ii i loro r~iedesimi.E pen-so pure col prelodato scritlorc ch e 1 accordo e la isli ~:i-zione non meritino repressione speciale quando avvenneroi1 1 un o slrcnciu sub i t u r r eo d i col lcrn. VeritL di assoliala giu->tizia, che fu cliscnnoseiuta dal codice Toscalio; il qiitilc crilpiiiiire indistintainente q~ials inci istigazione il delinrl11er(t' art. $4 ) parificb la istigazione scrinmcnte ernesrn cnl pii1Iiiaturo [)roposito , alla isligazione incorisidcrntairient~ecci-iiitn da11' erompere di uno sdegno in~provviso.

    u ~ t i u o c nm e ~ i i co n d u c e ~ ~ t el delilto - a uliicoritildella loro direzioiie al delitto il printo curubtere i n -dispensabile a ricercarsi negli atti esterni cho si YO -gliono imputare come cotzaii. Fincli 1' atto esterno sarLtale da poter condurre tanto al delitto, quanto ad azio-ne inriocenle, non avremo che un alto prc~arntorio,i l quale non pub impularsi corne conato (1).

    (1 ) Si i! dello da inoili ( S c ti u e r rr i a n s prtcis rle droi lpi!nal poy. 2 2 ) cho nelle mcre uitiissio7ai noli piib ravvi-starsi tcntiltivo. h10 sa nella omissione o rriera iiineiotie s iconfigura il delitto doloso, ove si a la omissione volontaria-inente dirotta al pravo fine e 1' ottenga, non vegso perrh.

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    - 41 -dehbn assoluiarnente n e p r v i s i la possibilitii rlel tentati\ o ,quantunque possa riiiisntre pii1 dimciic In pntica coslat:~-zione della uuivocit2. Un a ruadre ille~illitnttii~enteecoiidat:(ch e lascia in terra la creatura senza legrlo il fuiiicolu i) >ciarie aliuieliio, e perserera iii coteslo abFbanduno ttiiito clirI; i creatura ruuojg, non sorU essa rea (1' irifnnticidio dolosoi'E se dopo parecchie ore di qucl ~ii:iiiziosn ;ilsbando110 in cu iperseverara la ma d r e , venne la creatura utilniente soccor-s a , non s i sark egli il tentativo?

    ruliducentc di sua ~zataraad un ct'eiiirr c ~ i 7 ) l i l i u -so - a iduneilic, o attituflino di condurre al flnemalvagio, t? i l seco~zdo cntSatterc indispellsabile al-I' atto esterno nel quale voglia rav~lisarsi ' ele?ize?ztuJt.sicu del tentativo.

    Gli atti inidonei non possono cliinque iiitputarsi alpreteso atteatante. Se lit inidoneith fu nei primi mowrneuli clell' azione, ccssa ogni inipntazione loro coinecotzuti . perchii essi tulli rriailcsronn (l i ~ B ? ' ~ c o ~ o .e furici successivi, resta In iriip11taziotle degli antecedentiquando ne siano sosc~ttibili.

    di sua tialzrrn - ella indagine ilclls i d o n r i l a siBevono yiaardaro soltanto le condizioni degli atti neiquali si cerca il con:tto. Non b clunqiie necessario clie

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    la loro inidoneih sia yrecoglhita all' agente. Esigere cibsarebbe w u ridicolo controsenso.

    Ma coteslc condizioni degli atli devono esser guar-date tanto in loro stesse, quanto nei loro rapporti coisoggetto passivo del delitto. Percib la inidoneiti, finclii!siamo nei termini di mero conato, deve essere tantoobiettiva u concreta (cio negli atti guardali nel lororapporto co l f i7le speciale cui gli indirizzava l' agente)quanto subiettiva o astratta, cioh negli atti astratta-wst l te guardati. 3. 303.

    ad etn evento e ~~ im i ~ ~ o s o l delitto B un entegiuridico. Dunque coteste condizioni degli atti esternirlcvono anclic guardarsi nei loro rapporti giuridici. Ecosi la inidoneila pu derivare ancora da certe rela-zioni esistenti fra gli alti esterni e il soggetto passivodel dclitto; le quali abbiano formato un ostucobo le-gale, che rese impossibile fino dal suo principio lacreazione, in quel dato ordirie o foriria di fatti, del-1' ente giuridico che si dice del i t lo. La inesistelasa delsoggetto passivo contro il quale si dirigeva 1 azionepu nei congrui casi equivalere alla inidoneit.

    Ma in generale in proposito di inidoneit deve tli-stirigiiersi tra il soggetto passivo dell' attentato, e il

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    - .13 -soggetto passivo della coslsumazioae. Perchh se la ini-doneiti , da qualsivoglia causa nascente, esisteri finonel primorilio dell' azione criminosa , e cos nei rap-porti degli atti coi soggetto passiuo dcll' attentuto, siavrk la totale cessazione del conato. Se invece esistersolo nei rapporti col soggetto passivo della c o n s u m a -zione, pot ri talvolta cessare Ia imputazione degli ul-timi atti, e rimanere quella dei primi. f i soggetto pcas-sivo dttlla consrcmttzione 1s cosa Q persona, su cui do-veva aver luogo 1 atto consumativo dsl malefizio. Tultele alt re cose o persone, sulle quali per la natu ra delfatto avvenga che il colpevole debba esercitare certiatti come mezzo per giungere poscia. ad essguiro al-tr i atti sul soggetto passivo della cons u~n azi one , onosoggetto passivo dell' a t ten ta to . P e r esempio chi volevarubare le gioie atterr 1 uscio della stanza. L' uscio biI soggetto passivo dell' atterzlato: soggetto passivo dellaconsumazione sono le gioie. Onde se la inidoneith eranell' istrumento col quale volevasi sforzare I' rrscio ,sparisce ogni attentato pojiticamcnte irnputabile. Se gliritti furono iiloriei a questa prima operazioiie, o l' usciofu difatto atterrato: ma furono invece inidonei gli attipreordinati dal lad ro ad inapossessarsi delle gioie; ces-serii la imputabiliti di quesli ultimi atti per ragione diinidoneit. ( I ) ; ma rimarrh 13 imputazione dei primi.

    (1) Anche gli atti iniclo~iei sirccessivi ad atti idonei,berichk direttiimente nori si Imputino, hanno peraltro uiivnloro di indole diversa sppo la giustizia, ma un valoreeEetlivo. B d C quello di rerzdcre unicaci gli atti idonei pre-cedenti; i qiiali di per loro iion avrebbero forse avuto uni-voc i lg . E poichi: il criterio degli aiti preparci~oris'bisogna

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    - 16 -trovarlo ilella nrancanza di rcnir>ocitff, jiiesta Osservazionrh feconda di risultati: poichi? ren de imputabili come conatoper cll'elto degli atti i ~ i i d o ~ r c a 'u s s ~ p e n l i , uegli atli idawciprecedenti, i quaii per loro noil nv~e bt ie ro pcrclii? cqc~isocl/costituito un conato punibile. Gli atti i?u'd~tll'i non forei-ccono dunque il , loro un elemento di ituputuzione, ma ri-velano e completano le colidizioni giuridiche degli aili ido-nei. Con questa osservazione s i gilistiGcn 1s sentouza dellaCorte di dgen de11) 8 decombre 1819, della quale parlnB l a n o h e fpreniier btitde pog . 16 ) C L a c o i 11t a f l I l u u eCrldique vol . 23, pag. 173). Laurent aiicvn preparato unfucile carico per uccidere il aglio. Qrrcsti ~ cc or ta me ntc otiveva sc aric ato, e riposto n1 suo luogo. Alla sera Laztreiitdi8 di piglio a l fucile, e di8 lo ccatio per esploderlo cou-tro il figlio, ma erit vuoto. Fu punito coriie re o di Lcnliitoomicidio. Come (si grid) un tentativo con un fucilo vuoto iNo. I1 tcritalivo punibile non sta nollo scatto di un' arinitassolutnrriente iiiidoncii a nuocere. Sta nella precedente cn-ricaxiono. (liiesto atto qriantuuque idoaeo ~tirohbestato nie-ranlonte prepriretorio percili: ecjuivoco. L' atto successirfopuautunque inidoneo diede al prim o la univocit, e Io resepuoibile coine tentativo ; soltanto 18 iliffercnza ne l risulta-ineoto t? questa : ed ? risiiltamento vitale. J I conato pu pu-nirsi in qiiella ipotesi come r e n m o , ma non come procsinio.Lo scatto per esplodere era alto di conato prossimo pcrchbcseguito sulln vittima clie doveva essere soggetto passiuodella colisuntazione. hla quesd' atto b inidoneo, e pcrci nonB in s2 stesso irnputabile. La oaricuzione e preparazione de lfucile non er a punihile Anch. rimaneva equivoca. 1.latto suc-cessivo benchb inidoneo le ha dato univocitii e lo tia resopunibile, Ya la imputazione si dirige contro questo primoatlo e non mai contro il secondo. Oru quel primo atto quan-tunque divenub univoco non pu essere clie collato T C I I ~ U ~ Oparclib non cadde su l soggetLo passivo della consuinazione.I,a uosa I, intuitiva. Ber@ perb avvertire che ,quando sta-l)ili800 che gli ittli inidonei successivi rendano iinpiitahili gli

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    24; A& ti idonei precedenti quantunque merameet~ prcparatori~in loro stessi, non r iconos~o ale potenza nelle sole slicces-sive dichiarazioni verbali de l colpevole. La univocitk &vrrisultare cla alti esecutivi e non da rrierit confessioiii.

    In tutti questi casi il corial0 cessa per ragione didifetto nel suo elemento fisico. Vale a dire gli mancala forza fisica o g g e t t i v a , la rluale rappresentata da lpbrico lo COTSQ. Vi un coltato iri senso uolgare, rionvi u n conato in senso giuridico. E ciQ per clefcienzndi condizioni nella forza fisica soggetliva.

    al ~ ~ te ~ le s i ? ~ t r ,i ~ e l t o dnll' agente -- La poienzanegli atti eseguiti ;i procacciare la infrazione della leg-ge , non polrcbbe bastare perche si tenesse responsa-bile di conato 1 autore di tali atti, se cotesta potenzaegli nnn conobbe; e se non li esegui con intenzionedirctlu prec isamente a cotosto fiue. La colyis lia Ia sua.essenza morale nella ma?rl:atnprecisiople dell' effettoprocurato con la propria azione. I1 couato tia la suaessenza morale iiella prcvisiolie di un effetto non o t-tenuto, e nella volontA (li ottenerlo. Dunque fra la colpae il corrato vi B repugnanza in termini. Immaginare unatteiliato cu lpos o G lo stesso die sognare iiii mostrologico. Eppure di qiiesto mostro logico si volle da. tn-lurio (1) insinuare la giuridica possibilitk f

    (1) W i s s i n s e r disr. pu t e sint d i f e r c ? i t i a e intsr fuctndolosa e t cu lpo.~a ng. 88 , c a p . 4 , s c c t . 2 e t sect . 4-L c-l i c v r e d e potttrrrum dcliclis n~lequandaruni .~'afiont.

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    pag, 9 , 1 0 ; vc a che devono punirsi arichei fatti colposi che non hanno recato danno , e COSI punirsicome leutato omicidio colposo il getto di un sasso dallafinestra bench iion abbia offeso nessuno, portasi In pere-grina ragione che il pubblico puii credere che quel l 'at toimprudente ed innocuo, fosse fatto con animo d i nuoccrc,e quindi dubitare della propr ia sicurezza! !

    c o ? ~ splicita volontb - nde affermare che certiatti erano dal]' agente preordinati ad ottenere un ef-fetto diverso da quello che ne risultato, non bastaessere in grado di ritenere che cotesto risultato nonottenuto fosse un effetto che facilmente potevasi dagliatti stessi produrre, e con facititi prevedere, Bisognaessere certi di piu che 1 agente non solo pob preve-dere, o vagamente previde 1 effetto, ma bisogna eswrcerti che egli voleva precisamente procacciare cotestocrfktto non ottenulo , nziche 1'effetto che ottenne. Peresempio, bisogna esser certi che voleva uccidere, enon soltanto ferire, quando di fatto fer e non uccise?.A cotesta esplicita volo?$lh ermamente diretta a con-seguire un fine determinalo, non 11ub soslituirsi unavaga previsione, una incertezza in cu i oscilli 1 agentecirca 1'eflatto che produrra :non basta, in una parola,la situazione del dolo indetermhato. Se avventb i suoicolpi indetenllinatamente, come 311 azzardo, incerto seavrdlbe ferito od ucciso, non B responsabile che delsolo risultato che produsse. E se questo fu un feri-mento non pub addebitarsi di tentato omicidio, percbad avere cotesto titolo per cui 1' affetto prevalga sui-

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    l' e f fe t to , bisogna che 1' affetto fosse posilivaiilente corr-rrurlo ed esuberante all' effetto oltenuto.

    Da quesla veriti che tutti i criminalisti riconosco-no , sul fondamento della regola inconcussa c;lie inqualunque dubbio si dere supporre nell' agente la in-tenzione p iu mite e meno malvagia, ne consegue ilprincipio che ai fatti comniessi per istantaneo impetod i affetti non pu adattarsi la nozione do1 conato. Co-desta inteazione positivamente diretta alla morte biso-gna che in colui cui vuole apporsi il tentativo di omi-cidio, risulti da circostanze che manifestino essersi al-l' intelletto cieli' agente presentata esplicita la idea del-1 omicidio, ed uvei*Ia esso preferita nll' idea del soloferimento. Nel fatto dell'uomo acceso dall' ira la po-tenza ad eccctdere che ricorra nei mezzi adibiti non6 criterio cbe valga, a meno che quei mezzi allibiti siriferissero esclzcsivamentc! alla morte, o almeno che lamorte fosse la conseguenza ordinaria e quasi neces-saria dei medesimi, ed abbiasi ragione d i credere chcper codesta loro condizione micidiale si eleggesserodall' agente. Ora codesti termini non si adattano all'usodi un ' arma, o da taglio o (la fuoco. E coloro che cor-rono precipitosi a dire nsll' arma adoperata vi eraI' attitudine ad uccidere, dunque nel feritore vi erala i?tleizzz'une di uccidere; non fanno un buon sillogi-smo. Il loro ragionamento B vjzioso per tre cagioni.4.Verch dai ~n ez zi usati argomentando al f inevoluto, szcppor2a Itn calcolo in chi non agi per ca lco-

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    l o , ma per subikaea perturbazione. E cosf confondela prova dell'elernenlo mseriale del tentativo con Inprova dell' elemerito intenzioaale. Anzi rinnega, controi priucipii fundiinientali, il bisogno di questo elemen-to : C viene a creare il tentativo nella sola attitzcdi?tedei mezzi adoperati.

    2. 0 Perche dinieutica quella vei'ia sentita da t u t l i ,che i' uomo irato d i di piglio al primo strornento chegli cade sotto la mano, senza riflettere se il suo ef-fetto sara o no micidiale.

    3,QPerchdimeriticri la veritb sperimeritale che am-maestra come anche nelP uso di armi o da taqlio o[la fiioco il risaltaio pi fr'requ~rzte e ordinario siai l ferimento: il piu infrequente 1 omicidio. Questa vsrit;~i: dimostrata dalle statistiche degli spedali , e dallestatistiche dei processi criminali. E da cib si rendepalpabile il sofisma dell' argomento che riducesi aquesti termini - Cajo ha walo uno slruwento cheil& dieci casi cagiona la morte, ma in tre.nln cn-gionu saltanto il ferinlento: dunque hcc'uolz4to laaorte e non il feriwnto. - Non vi 4 dialetticache possa velare il vizio di tale argomentazione. Ep-pure coleslo viziosissimo argomento quello che siripele tulte b vulte in cui si precipita dalla provadell' abtitzldins alla prova della i~letzziane enza cer-care a questa distinto elemento una distinta costruzio-na. Del rirnmante la regola che nei delitl~commessisoUo 1' impeto d" istantanea collera non 1iu6 aversi lanozione de i tentativo, regola ammessa da R o rn s-g o o s i , sosteriuta da N a n i , da C a r r n i g n a n i ,da L a u r i a , da G i u l i a r i i , da P u c c i o n i , e

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    - 19 -da altri molti, si di nuovo nitidainerite insegnntniiall' I l a u s (Ciliirs dtl droic crimi~rcl,Gar l d , i 86 1,1, 79-80) : che pone cornis assoluto i1 brocc:irtli:, --rlolzts , i l idccer~~~it iultr.sctennir2atur erel t tz l: p, piii re-ceritemente dal mio dotto collega s ignor T a n c r e d iC a n o n i G o Professore d i giure penale a Torino, ne lsuo bel libro intitolato latrudlcziune cc! dir i l lo petttr-le png. 807,

    3 . 360.In questi ultimi due casi di intenzione ioi(lirctlu. r!

    i n z ~ ~ s r f ~ ~ i ~ n ,l conato sparisce per difetto nel suo ele-mento morde. La regola pertanto deve su questo pro-posito ridursi, a miu parcrc, alle seguenti du e fur-inule, 1 . O Si ammetta coliato nell' impeto istantaneoquaado gli atti non potevano condurre chc xl uja solorisultato possibile, pe r cscrnpio il getto rlcl fuoco nonpub conrlurrc clie al' incendio. Allora non potendo sup-porsi mai che l' uomo ( in qualsiasi filato di animo )agisca senza volere qascclclte C O N , bene nwessitj io -gica presumcro voluto quell' w ~ i c oeffelto clie rispon-deva aIl1atto esoguito. 2.O Quando agli atti eseguitinell' impeto possono rispondere dae diversi effetti (peresempio il fminiento e la morte) si dcve sempre ri-tenere jl minimo : an2per i12 dub i i s id quod imi~~iel.unlcs l eliycntltcnz. La pertur'brtzioric ilell' aniriio non pubnegarsi clie renda dzblibia la sua direzione ad un Tine1iicittosto cBc ad un altro: e tanto basta. d i dolo restairidetcrnlinato; e col dolo indcterininato non pub accoz-zarsi la nozionc del tenlativu ( l ) tlel delitto pi grave.

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    - 20 -(1) Vedasi L e l i e v r e de eonafu pag. 201, e W n 11a s-s e1 t ad art. 295, pay. 37.ilon susseguiso dallamento stesso - llrimenti il

    delitto sarebbe perfezionab dall' evento; e il conatosparirebbe per eccesso.

    I n conseguenza i delitti che perficiutllur unico actu.i delitti di parola, non ammettendo frazionamento neiloro momexiti fisici, non possono offrire i termini diconato.

    $. 372.111 dalla lesione d i un drit6o o poziore o equica-

    le l r te a quel lo che si voleva violare - 1 delinquentepot spesse volle dirigere la sua azione ad un fineulteriore, che da lui non si cousegai. Ma non sempregli dato per questo, ove pure dimostri essere cosi ri-masto deluso il suo intendimento, di invocare la scusadel tsntativo.

    5. 373.Quando I' azione da lu i posta in essere ha consu-

    inato la otliasa di un dirn'tlo urciversale, od anche diua diritto parbicolare, ma uguale o poziore di quellnche si voleva ledere dal reo; si ha u n delilto perfettonella sua obiettivit ideale: e sebbene non abbia. i l

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    - 21 -colpevole raggiunto la obielii~itizmateriale del suo di-segno, non piib parlarsi di tentativo.

    Cib accade in quasi tutti i reati che appartengonoalla classe dei delitti sociali : sia politici, o direttio indiretti.

    Cos la congi~ra;a perduelliona; l' oltraggio allamurale o alla r e l i g i one ; lo spargimento di empii dom-mi; la culunnicc; la falsa: lestimonianna; i l favoreggz'a-menlo; la violenza pzcbblica;a resistenza ;a corru-zione; il falso in slrumetl6o pubblico, a riummario; onsono tentativi quando siano in sB slessi completi. No11sono tentativi, quantunque i loro autori non abbianorespettivamei~te tleilrito l' ul i imo fine al quale unica-mente dirigevano il loro maleficio. Non hanno rove-sciato il governo; non corrotto la pubblica morale;non perverlite le altrui credenze ; on hanno fatto mn-h.mare 1' innocente, o assolvere il colpevole; non pro-cacciata la impunit del reo favorito; non obbligalo1 autorit a chinare la fronte alte loro esigenze; noncostretto 13 forza piihblica a desistere dalle sue ope-razioni; non procacciato una sentenza ingiusta; no n Iian-no lucrato sulla falsa moneta. Niente i n una parola dicib che quei diversi delinquenti volevano ottenere, f uconsegniio da loro. Ma pure il loro delitto S perfet to :perehts la effeitivitic del danno ur~iv~rsaleousiste nellaviolazione del dir i t to astratto cile ha ciascun cittadinaa vedero rispetlate 1' autoriti, la religione, la moralepubblica, la giustizia, la pubblica forza, la pubblica fede.

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    - 24 -E questa e f f s f l i ~ i t i el danno recato al diritto aslruflot~niveisale asta a far si, che la semplice yotetuialitirdella violazione del dir i r to crrncrelo costituisca ~ierfetta.la offesa alla legge ( 3. t 14 ).

    Ma qiiesta potenzialiik deve esservi; altrimenti re-pug'nerebbba ~ l i e tt i inconcludeali e puerili configuras-sero urla perfetta offesa alla legge. I faai che non I i annopotenza nessuna cli violare effettivamente mai il di-r i i to cowcrelo, no n possono offendere il d i r i t t u ustrallo.Ch i oserehbe punire colui ctie avesse coniato una rrio-nek di legno, o che fosse veriuko in giustizia ad ac-cusarmi di aver rubalo i l carnpanila dcl duomo!

    [leve per0 avvertirsi che sobhene tali tfelilti 14011siauo tentativi, ammettoun per la oozione del ~endn-f i c o ral.ii~oi.to loro stessi.

    Ma qwto sfletto .della ,prevdenza del mezzo sulfine, w b i v a deHa perfaione de l delitto anche qiiari-do il ,coIpsvole non abbia raggiunto il suo inteuto, siverifica anahe bei delilti di mra danno immediatopaf-~icolw~.e,W le .va\@ &B w1 Pnezao si viola undiritk, D eqhvdmte o. ipwiisre ,a quello, la cui vio-laziope volevasi COm8 @e.

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    Cosi nel ~np ia cn io i orinn a fine di libidine silia ratto consumato. benche la libidine non siasi sfo-gata. Cos nella uiolenzu prr'cala , nello scopel ismo ,si ha il delitto perfetto, bench 1' uomo che s i volevaintirriorire aon abbia poscia adsrito alle voglie del v in -lentature o de l minacciante: cosi nel luZrocinio si hahl i l to perfetto, quan t i inque il malvagio (Ioyio uccisol' uomo non abbia ~iotutoconsumare il furlo: e cosinell' inrendici a fiiie ( l i furto; e in altri casi.

    Cosi nel furto stesso, sefibenc il ladro sorpreso conla roba in dosso mecitre scendeva le mie scale, nonabbia niente lucrato, il fur to B consumato; perclii:1 identico diritlo di prcilirieb'~che si voletla violare dalladro con lo spogliarmi clella cosa riibala, si i: gi:'~dalu i coiripletarnerite violato nello elemento de l posses-so col grender la ruba.

    I n t u t t i clucsti casi v i (i seinpro cessazione (li co-nato per ragione di eccesso: perclli! ci06 gli atti com-piuti preseritando una violazione c,he uguaglia o so-verchin quella chc si sarebbe prodotta tlaH7 cventu vo-luto o dagli atti ulteriori, 1' azione eccede la nozio-nc del mero attentato ( I )

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    - % -(l)aluni insegnano che la parola allentato debba uni-carnsnte resc rin~; ersi designare gli atti preparatorii de ltentativo; ossia il tentativo in scoso volgare sempre dislintodal tentativo in senso legale: ma salvo il rispetto al crimi-nalista Italiano cui piacque tale nomenclatura, io non credola medesima nb bnstantetiiente fondata nell' autorith , a& ba-stantemente giustificata dal senso etimologico, nB in alcunmodo utile alla traLtazione della materia. Potr forse trovarvI n sua ragione in qualche diritto costituito; Na in quanto ame segiiito i[ comune linguaggio, usarido promiscuamente comesiiionime le parole al lcntolo . ormtu. tentativo; indican-rlo con il loro semplice e geniiiuo norne gli alt i preparatoriii quali non essendo punibili non co;tituiscono un atlcntutogiuri( l ico, e percib non sono i n faccia alla scienza altcnluti.

    La degradazione della imputazione del tentativo pro-cede sempre con un rapporto proporzionale alla impu-tazione cl~e arebbesi data al delitto se fosse stato yer-fetto. E questo i l primo tipo della sua misura.

    Ma nello iriiputare il conato deve ancora aversi ri-guardo alla qualitb, e alla yuantitic del conato stesso,servendoci della nomenctatura del C a r rn i g n a n i ;alla quale noi per niaggiore esattezza vorremmo soslitui-re le forrnui~ i paniit& morale, e di quantitk lisiecc.

    La qu~ l i t bossia 18 sua qumlfi6ic morale) no1 co-nato si desume dalla sua forza morde. E questa cre-

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    - % -sce o decresce secondo le cause che impedirono lacorisumazione.

    5. 3%.Tali cause possono essere u vuloniarie, o casuccli.

    Sono volof~tarie luelle cile ebbero la loro genesiin un carribiamento lutto ultroneo di. volonti nell'agctn-te. f i i1 caso de l vero pentirneato; k la desistenza da lf i l z e , ben diversa dalla. mera desistenza dai mezzi.Quindi non 6 vero, come taluno pretese, che alle causovolontarie non debba referirsi la pietk che siasi de-stata nell' animo dell' assassino alle preghiere ilellavittima. I1 moto dei suo animo, sia pur esso eccitatodal pianto altrui, i! sempre moto dell' animo suo; +seinpre vero pentimento e vere desistenza dal delitlo:lo che no n si avvera quando la desistenea e figlia diu n moto d' an imo che proceda dal sospetto o (la1 ti-niorc di qualche accidente sopravvenuto (1).

    (1) L n c o i n t a f f ievue c~i t iq tre om. 23,pccy. 4 7 0 ) ccn-sura la nostra uoziione delle causo rnornli. Egli (lice clic i irpratica 5 irnpossibilc conoscere sc 1' agente desicfi! sparita-neo o coatto, Cosi corifondendo la Iiuzioric si fu strncln ilsostenere la imptitnbilili~mnlgr:ido la dcsistenza spontiinea :e per dimostrare qiicsta sua tesi f a un. caso di desistcnziiclie o011 , sporitanea come qricllo che giudic In C: n ss i-i. o n e d i Francia i l 28 Irrglio 18.38, ovc u n terzo con la pi-xiolii alla nlnno aveva cosli9c.ito i' assasslno a desiutei'r. Scatti-bioiido la ipotesi di fatto & Cicile cuiifutnre qualun~llie re-

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    - % N -&a I1 cribeilio per di&inguera la desisispza s p W a e o dallanon spontanea agli occhi miei nitido e chjaro, La ceeoluiories: interrompe p er u n atto di ~ 9 l o n t elt' agente tonto se eglisi ritrae per u n ostacolo che a p r a n d n , quanto se desistdpe r cangiato pensiero. Ma ne l primo caso si ha 1' interrorii-pinr0nto per musa msuale morala; nel secondo caso siha I' interrompimento per causa oiulonlaria, ossia desi-atenza spontanea. Se 1 a#r& dbsiste perch un terzo gl' in-timi, con la pistola di desistere; ce desislb perchb si vide sco-perto da qualcuno ; a,dersir&h percbk il case latr, o perctivide accurrere gente, la cawa k morale: poich tutti clitestiaccidenti noti $1' impedivano psicctmenle d'l continuare; m anon b uolonleris percbb d e ~ i e i balibro sua vdonlrX, men-ir e @i uvricbbe veduto corrlinurt~e.Se 1 agente a l contra-r i ~esiatk pere& pensl alla peaa, o desisbb perch si com-mosse al giaoto e alfe preghiere dell' aggredito ; ei no n vi-de in cib un ostacolo iff?rninente. Fu tutto un moto delI'aiii-

    8 4nio suo che lo fece cangiar consiglio. LU causa b e a l o n t a ~ i u .1.a desistenia' spontanea, e non deve imputarsi. U-ual-mente non trovo conal&nza giuridica nella distinzione cliesuggerisce L a c a u t a f l . e . pag. 83) tr a cause ceali, ecause inirnagi~barie.L' un o desi&& pecchi: sopravvenneropersone, 1' altro desistb perchk cretlelle udire soprnggiuogei'epersone ma invece erano i passi di ut i nt i i rpale, Pare cheI ' i l lustr~criminalista trovi una differenza f ra caso e caso:io non ve ne trovo alcuna. In arnbedrie i casi noil piib dir-si rioq?rere,,cau6o fisioa gerclie i l sopraggiungere di perso-ne ( o raala, o; qtmginario, - l06613) non ayportnve fisi-co,,impedirnc?atoa cq~t inuere, n enbrdmbo i casi non si hauna ,causa, valonlaria peroh8 le g e ~ e s i alla dasistenza tiene/ una,wtdcnkaiijb eslranea al volere4 del reo, e perchi.%li b i e t e d i mala voglie. In ambo i casi abb*mc duaqueuna causa. eqruale mclralsh Pr~gjpjpplaRene il concetto &l-la sponlanti tb dalla d$@baata, 9 Ison t r o v e r e ~ ~ oimmltb.ad applicarvi la dot)rine deila ceosazione di ogni peso. inun a parola la di&rcriz,, frit caiisa casuale ~rrurale, cailm

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    - 97 -!:olu>ltnrirr si riduce a questa indagine. Il colpevole desistepercha ebbe coscienza d i non potere con sicurezza percagioni r> vcre o siipposte, compire il delitto? La causa ccasuale morulc e i l tentativo rimane imputalile. Il colpe-vole desisto perchS rimanendo in l u i la coscienaa d i poteresetzzn proprio pericolo condarre a termine. il reato cam-bib consiglio? Xon impulabile, La nou irnyutabilit non indesurniamo dunque dalla circostanza deI mzstalo consiglio,nia dalla cagione del mutato consiglio. Se cotesta cagioneprovenne d41' apprensione di un osLacolo o di un pericolo)>roprio mrninetrte, non resipiccenza, Se proverine. da pira-fii o da prevalenza della rasionc e de l sent iuento de l do-vere , F! rosipiscenza. 110 volulo q u i dilungnr111i in qiicst:lccirili~taziorie er mostrare quanta stinia io mi al~bindel dotti)Magistrato fraricese cile ha l'atto studi profulidi sul t c i i t i i -t i vn; clima che niente iulpallidisce per ccrli disserisi dir?la Illnpa corrispondenzn della quale iiii /le otinrntn nilri ?rillsnita a v i ~ ~ r ~ r erit (li iloi,

    1.e cause cusuali sono quelle provenienti da circo-stririze , lie sospesero la esecuzione del reato controla volontit dell' agente.

    Questepossouo essere o f is iche, o murali, Le c m echc allri disse legali non degradano il conato; ne (li-struggono la essenza: ed 6 repugnante il dire chc cibdie cl is lrugge kin wsere attribuisca una qualitb all'es-sero stesso.

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    - PY -

    Le cause fisiche sono queIle che con un ' azione nzn-teride impedirono la consumazione : ia che abbianoagito sul soggetto attivo primario, come se alcuno ar-rest il Liraccio del feritore: sia die abbiano agito s ~ i lsoggetto altivo secoridario; come se la falsa chiave. siruppe nella serratura che dovea rendere aperta; siache abbiano proceduto dal soggetto passivo o dell' at-tenlato , o della consumazione presentando un ostacolomaleriale che ab t~ ia esistito ali' azione colpevole. To-stochl: 1 impedimento o I'ostacolo h a agito ~,astcrial-m en t e , dicesi il delitto essere rimasto imperfetto percausa fisica. 5, 389.

    Le cause ?lioroli sono quelle che agirono sulla vo-lont del colpevole, e lo coslrinsero mal suo grado adesistere. Haturalmente anche tali cause devono con-sistere ia una materialird: ma questa ha esercitatouna influenza coattioa non materiale ma puramenlemorde su l fatto. Cos se un accorso acclama contro ilferitore 0 il feritore desiste, tale acclamazione e iirifatto maisriule, ma la sria influenza fu puramente mo-rale; perchh malgrado le grida poteva bene colui cori-tinuare a ferire; e se desist, e cosi non avvennel' omicidio, fu perch quelle grida eccitarono nell' ani-mo del feritore una trepidazione, che Io spinse a ces-sare le offeso, quantunque il sua braccio potesse an-cora continuarle e quantunque in lui ne perseverasseil desiderio.

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    La qunlilic del conato, desunta cos dalla diversithdelle cnttse che impedirono l a consiiinazione, influiscesulla im~utazionedel conato stesso in questo sen so:che tanto pi si degrada la. imputazione dalla misurache avrebbe avuto se il delitto fosse stato perfetto,quanto pi nello impedimento della stia perfezioneebbe parte la volanti dell' agente.

    La degradazione desunta da cotesto criterio giuii-ge fino nd annientare la impntazione del tentativo ( I ) , sc!In desistciiza dnll'aaione fu ccslusivnme~zte ttribnibilta:illa volonti dcl si io auto re; purchh avvenisse ad uriiliomento in cui non era stato ancora violato nessundiritto. -, evidente che quando la causa impeditiva del-la consumazione fu volo~ztar ia el senso testi? ($ . 386 )definito, il danno modialo sparisce affatto; perchk ibuoni certamente nulla hanno a temere da coteslo fat-to, i l quale ove cento volte si ripetesse non potrebbeiiiai tiirbare tli nn atomo 1 ordino esterno: e sarcblir,~iuorilo l supljorre che ne gnlcssero trar re argomento(li niiitacia i ninlvrigi.

    t l ) (:uirooi.tlii l e y . 19 /L rtl l e g . Ct:ci?.~rt~l.lc / i i l s i s - u/'-/'tufr!/ious tu (~ ~ ~ c t ~ i / e t i [ i t t ct ) s o l ~ ~ ~ ~ ~ i t t ~ t ~v ~ . Cuti. t l t ~crini. s t r l l io~r- ti . y h i o de j lwc serisnrlf~i i s s . I O , n. 27,e6 sfJqy.I'er 1;i cessazione di ogrii iiripiilabililh i101 caso di

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    desistenza volontaria eras i dopprirna proniinzlato il C a r m i-g n a n i. Poi nelle ultime edizioni dei suoi elcniest i passbnel pensiero di ICem m e r C h , e opin, (5 .246 faota 3) ch edovesse almeno leggermente punirsi lo attentante che spon-taneo aveva desistito. Per la irnputabilit malg rado il pen-timento si pronunziarono il C1 a r o f se?iterzlicirunl lib. 5,qunest. 6 0 , a . 21 ) , B o e h m r o f n~editut. u C . C . C .ctrt. 378, S. 13) C o r p z o v i o , G r o l l m a n , T i t t m a i i n ;P h i l i p s e , e I t l e i n s c h r o d che si content di u n mo-nito giudioiale, o W i n ge n a , il qctale si st>rinseali' nrgo-

    '1-e e co-ento che anche il conato una violazione di le,, ,s un delitto punibile. Al contrario sostennero In non impu-tnbilit penale C r e m a n i f l ib . 1. parte l S. 4 ) D e S i-rnon i f delitci di mero affetto parte 1, cclp, 7 , $. 8 )F e u e r b a c h , B e x o n , O e r s t e d , S c h r o t e r , I I e n k e ,B a u e r ; i quali fanno prevalere la considcrazione politica.Meglio di tutti lo J o n g s r n a disasrt. un dslinqltendi co-rratzcs poeaa sit crflcZe?uEzis,si clelin/rirens nlutnto coasi-li0 sponte eG ultro r6ullu rationo c z t ~ i ~ z s e c u seoedentccoaclzrs, n de lk to consicntnznndo se abstZr~ent ag. 57 e t 84e t per t o t .

    g. 392.La quantiih del conato ( ossia la qtcavatitl8 l i s i -

    C@ ) che 4 il secondo criterio deHa sua misura, sidesume dalla sua fora0 Psicn, E cresce o decrescesecondo che il momento al quale si arrestb l ' az ioneera pi o meno prossimo ;111'ullimo a tt o c o n s u m a t i v ~ .

    In questo criterio fondusi la distinzione tra conatoprossinto e conato renaoto. Il conato ijzconzincicc quan-do gl i alli acquistano ujfiiuockci verso il delitto. Fin-

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    - .31 -chi! sbno equivoci no n sono che atti preyurntorii Pnon costituiscono attentato polilicnn~eate imputabile.Quando acquistano uriivocil (sono cio indubitatamen-te diretti al delitto) assumono il carattere [li atti d ie.c~ruziot te.

    3. 394 .Ma fiudii:gli alti di esecuzione si svolgoriu si11meso

    saggetto attivo s e co#~dar io , sul soggebto passivo deirnlzato (nei casi in cu i ~i ha luogo) non sorio chetatto al pio tentativi remodi.

    Qilando 1' azione comincia ad esercitarsi direttarrientesull' uonio o sulla cosa che sono destinati ad esseresoggetto passivo della consumazione, il tentativo di -venta prossimo. In una parola il tentativo i? proashoquando i? incominciata la esecuzione obz'ettiuca: tutti gliatti di mera esecuzione sa4tiiebtiva sono tentativo remoto.

    Il tentativo remoto o no n t! imputabile, o lo i s-sai lieveinerite i n . onfronto del prossimo. L a pros s i -tnilic cresco come piu gli atti si avvicinauo alla con-su?naciolae; c cresce, non in ragione d i r ~ t t a el nu-meno degli arsi eseg2cit.i, ma in ragione inversa delnumero degli atti che rimanevano a farsi per giungeread esaurire la consumazione.

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    Sono queste le regole con le qua l i il conatti si di -stingue dai delitti perfetti, e dagli atti polilicamentcinnocenti. E cosi si gradua la imputazione del conatosulla ragione composta della sua qualith, e della suageranbilb: o come preferirai dice, della sua gimntirmorale, e ddla sua qcrolantita fisica.

    Na tutta questa nomenclatura bisogna intenderl:~nel senso in cba noi la usiamo; altrimenti le regolesarebbero fallaci. Per noi la esecuziane del de l i t t o espri-me una serio di momenti che sono distiuti da quellidella preparazione, e da quelli della conswmazio?ie.

    Avverto ci6 pereh8 la parola esecuzione varia disignificato non solo no1 linguaggio volgare, ma ancliene l linguaggio legislativo.

    1.O Varia nel linguaggio v o l g a r e , nel qua10 spessosi confonde la prima esecwz io~ie del disegno p r a v o ,con la esecuzione de l del i t to . Quando un uomo decisoad uczcidere carica 1' arma, il volgo dir8 che cominciaad elreguim. Sit @il ~tomiaoiaad eseguire il suo di-seg tw : ma il ddilto come entri g(rcride'co non inco-mincia che .quando incomincia univocamsnbe il rap-porto di canlradizione fra gli atti e il diritto attaccato.Per il giurista quelli aiti no n sano di euecuxone, madi preparariome.

    2.O Varia nel linguaggio lagiaiativo. Perctib alcunicadici (per esenipio quello di Francia) usano la pa-

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    rola esecuzione a significare la consumazione. E cosilasciaildo impunito 11 conato remoto, non ravvisanotentativo politicamente imputabile , be quando sonoZncominciati gli atti di consumaxior~e.E per cib cheR o s s i , e in generale tutti coloro clie s i sono ispiratialla definizione de l codice Francese, vi dicono che i lladro finche rompe l' uscio, 0 si iritroduce nella casanon ha anche cominciata la esecuoior2c, e che la coinin-cia solo qoanclo egli porta la mano sulla cosa che vuolrubare. Cod dicono che 1 omicida incomincia la esecu-z ione allora soltanto quando appressato alla vittimaimprende a darle colpi nella persona. Cosl altri sosten-gono clie colui il quale imposta un' arme da fuococontro il nemico carica e a cane alzato, con animodi esploderla e iiccidere , se vien fermato il suo brac-cio, non Ii reo di tentativo: onde per punir quastofatto ricorrono al concetto della minaccia; concetto evi-dentemente falso, parchi? la essenza della miilaccia staneli' animo di atterrire, de l tutto alieno da chi ha in -vece i animo di uccidere. & evidente che questa dot-trina i: tutta figlia di una variet di linguaggio ; e pro-cisanrente del diverso senso che si i: dato alla parolassectczione, referendovi il concetto mero di consuma-ziosl~. i B dunque fra noi e loro diBormiti d i Iin-guaggio, Ia quale conduce in alcuni casi ad una dif-formit, di applicazione di principii.

    Per noi l a p r q~~~ r a c i o~ z edistinta dallu. e se cuz ioue ,come la essc~:lluio~en stretto senso i o B dal periododella consumazz'one. Gli utli prepnra to r i i si sconfinanorlagli aiti esecutiv i mercU la utduocilh: quelli non sonoriiente; questi sorio conato rcmoto. Gli u t ti eseeurivi

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    - 86 -si cconfinralio d q l i atri cormvlalvi merc&la presenzudal soggetto passivo della consumazioae. Gli atti chesi svolgono fuori della presenza dell' uomo o della cosasu cui doucva il crimim cowumarsi , sono conato re-moEo : quelli che si svolgono aI soggetto passivo dellaconsumazione sono, nan piu rrieri atti esecutivi-, maatti conmntate'h;0 d i ~ & ~ g o wonato prossimo. I1 qualediviene delitto perfesio lwtoch U consumata la. viola-zione del dfwtto actaccatci. Che ss gli dai mnsumativisono idoneameilte esauriti, ma 1 evento reo uon segueper cagione di un forluito imprevisto, il conato com-~diek sua. vita giuridica, e trapassa iri delitto m,a~zrato.

    Del deliito mancato.

    II dglitto, dicemmo, puh restare imperiatlo cosiquando gli atti tiecessarii ad ottenere il pravo fine rionsiano stati ritti eseguiti, corno allorclik , malgradol esautimenta loro, non sia per una qualche fortuitacombinaione,, saresagaito l'.evento oho dal colpevole siagognam, Nel primo caso iilieontra il wnabo; nelsecondo il tentativo pu trapiLssare ,i n ddirto ma~acato.

    Gli taotichi criminalisti nop coaoscevsno come unas ~ ~ o i a l i t il deliito mancato; e chiamando ora conato

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    jweteryressa , ra coriato perfrtlo , quel fatto in ciiiI' agente avova esaurito tutti queiii alti che nel dise-gno suo ilorevano raggiimgere il desiderato evento,senza averlo peraltro procacciato, riknevano questa for-fila come. il piu prossinari dei tentativi.

    ?liodernamente fu avvertito che nel defitto mancato~i era soverchianza di per icolo , e di daiano mediato,a paragone dei semplici tentativi. E si fece una nozionedistinta di questa specialit; la quale fu accolta nellascienza, e trovb sede in parecchi tra i codici moderni (1).

    (1) j?;universalinente risentita la opiniolie che attril~liissen Kom a g u o s i il merito di avere per il primo segnaPdtula configurazione del delitto mailcnto; che ! bene distintarlnl connm pretersrcsso degli antichi, inquantocbe a questoinstiiva ch e io agente avesse compiuto tutti gl i atti coi qua-l i intendeva giungero a l prava effeUo, metlie quello riohie-de di pi ch e si siano eseguiti tutl i gli atti ch e erailo perla natura de l f a i o necebsnrii a raggiuiigere il fine. TrovopeW ch o il codice Prussinno del 1794 promulgato da Pe-derigo Guglielnio, agli art. 40 e 41, distinse il caso fn cuii l colpevole avesse eseguito tutti gli aEz' necessarif al de-lilto senza cossurnarl~,e il caso in cui fosse stato impeditoa compirli. Nel primo caeo diminuiva la pena ordinaria. ditin grado ;ne l secondo di due gradi. Rla siccome K nr a-gn o s i aveva pubblicato la su a genesi del diritto penale inIJavla no1 1791, cos B probabilissimo ch e i giuristi chia-mati dn Pedcrigo a comporre il suo codice del 1794 attiri-gessero questa idea dai Libri del nostro anlemdcint'e.

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    11 delilto muncuto si definisca - n ssecuzioze d itutli gli adii nscessarii nElu consumazione cli un de-litto, posta ira essere con intenzione esplicilamenlediret~a . coteato delilto ,ma flora susseguita dallo e f -fetto volalo per ccagioni indipe~zdenridalla uol?nrAe dal modo d i agire de l colpevols - analisi falladi sopra della definizione del conato semplicizza 1' ana-lisi della definizione del delitto mancato: ed inutileripetere ci che si Q detto in ordinc al suo elementomorule; ciob alla intenzione.

    Specializza la n o z i ~ n o el delilto mancato quella fur-iiiula - secuzione d i tu t t i g l i alti necessnrii a l krorrsimzazione d i 2112 delilbo. Cib che cosiituisce la 6s-senza materiale del delitto mancato i' saurimentotl i rntti gli atti necessarii al rlelilto. Finchi? 1 azionecriminosa era i n oia, po t e v i il delinquente pentirsi.e pentirsi utilniente. Ma quando tzrtii gli atti erano corn-piti, il penliuepto { SO in quegli atti era la idoneitic)sarebbe stato tardo ove la; provvidenza non avesse,co n la intromissione di un hrtni lo, salvato la vittima.

    Questa consideral;ione porta ad impu ta r e rnaggior-inente il delitto mancato. $la f u spinta da alcaunisino

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    31 punto di desurnerne la uguaglianza della sua imputa-zione col delitto perfetto. Questo per altro B un er -rore; perci16 vuole giustizia che come il fortuito (cherese piu grave I' evento) spesso aggrava la sorte dii l o giodicahile, cosi si tenga conto a di lui favore delfortuito che imped l' evento a cui egli tendeva. D' al.tronde il pubblico spavento 6 scrnpre minore dove non& a piangersi la vitti in:^ del malerizio. Il danno i m m e -diato non vi 6; e la sua totale assenza n o n p116 re-stare senza peso appo la giuslizia. Esige infine la po -litica che una differenza (1) nella repressione serva difreno ali' autore del delitto rna~icato per dissuaderloilal riiz~icir~unzcnto egli atti criminosi rlel qiiule po -ti'ebbe spesso avere occasione.

    (1) A i sostoriitori della regola clella disparili iiella periacos ne l tentativo cornc nel dslilto riiancfito si aggiunto ( l iIluovo i3 e r n e r (Leiwliuch des deutsehen strrrfr'rcchts,Leip-tigl 1866, S. 134, e nota 2, pag. 824) il quale la sostienetlioto per ragioni di ~iustiziaquanto pe r ragioni di pol i t i ca ,quanto per l 'a rgomento gi in 1:irf;o svolto diil nostro Ni-

    O l i n i cfio nelln mnggior parte dei casi In dericienza dililoavenlo sinistro B sem1ii.e pik o riieno attribuibile ad iiri;ii nd~c i s ione ella volont.

    %la no n a caso s i dice - zthti gl i a l l i uecessariial clclirlo - Esiste differenza fra l' avere eseguitotictti gli att i ? iecessa r i i i , e I' avere eseguito tuui $liatt i ch e il delinqucn~e aveva disepiaio. Questo dricformule talvolta si unificheranno, per mera accidenta-

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    liik., nel caso concreto. Ma possono aocbe non unificar-si; ed allora il delitto rnmcalo sparisce se no n troviiapplicazione la pi?ialia forrnnla, quantunque, 13 trovi lasecorida.

    S. 406.cili atti nwessurie' a produrre un effetto soilo clefi-

    niti dalle leggi naturaii sui rapporti delle cose. L'no-mo pub scoprire cotesti rapporti, ma non crearli, odistruggerli- E se con la ranitL della sua immaginazionesi figura di ~troliurre un effetlu coi1 atti ai quali laitatiiiia loro ha negato cnlasta poteriza; egli d i operaad un ' aiorie clie i! scevra (li ogni pericolo, e clie perconseguenza non pu0 essere causa di ragionato timorenei cittaclini.

    5. 407 .La iriz'dunei~icdegli atti B per consegueriza rlistrutlivn

    dal delitto ~ ~ ~ r r l l r u t o ,ijiialujiquc molrieritu sia inter-venrita. Potrh ne i congrui casi rirnriiiere un tentativo,$t : iuia serie rl i atti irlonei intervenne c,he fosse vale-vole a costituirlo: nia il delitto f~iarrcaloion v i si yubravvisare, qilanturique i' agente abbia esaurito tiilttl laserie (lei rnomeiiti ch e costiluivirio I'axiorie rla Iiii di-segnata; ed abbia cosi eseguito anclio I' ultirno ntlo ,ch e nel suo crrori~ocoricetto doveva esaurire la i:ait-surnazioae.

    g. 406.Si immrigirri per esempro ctle talurro co n un arc.l-ii-iugio carica a piombo minuto vada in cerca del siio

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    - E39 -nemico per ucciderlo; e raggiuntolo gli diriga controi'arma. bbbiamo firicr a questo momento un tentativo.Se a costui fosse arrestato il braccio, ei sarebbe re-sponsabile di rer2satiuo prossimo di omicidio. Costuiperh na n fu fermato; ed esplose: ma ignaro delt'usodell' arme , attese ad esplodere quando il nemico gi;isi era diiunpato per duecento e pi passi da lui. Ecco,e ~ l i a cousumato lhultino atto del sun alsegno; anon per questo egli pub dirsi colpevole di omicidiomancato, quando siasi certi che con quel piorabo, ed aquella rli.ihnza. era impossibile per legge fisica uccidere.

    Quel colpo lanciato al vento A un alto insuo, chenon piih naverarsi nella somma delle azioni pericolo-se, d i cui si conto al loro autore. In qitcllonon fu che una intenzione prava: l'assenza si del dannocome cTel pericolo, lo rese spoglio della forza fisica,indispensabile ad ogni atto delittuoso. Tutti gli alti d i -seqnuii furono eseguiti; tutli gli atti neresaarz'i no. Quel-l' at.to uititrio in cui non era potsnza di uccidere, nonjiuil dirsi uilo di consu~tzaaiono:: un atto consuma-tivo immaginario: ei sogni dcll' agente fipurb coment lo con.wiriativo, ma nella realtli delle cose non loera, per la perentoria ragione che 9aon poteca con-siimare I' omicidio. l a giustizia penale non colpiscele fantasie n6 i desiderii ;ma gli &li esterni che fii-rorio cagiorie o di danno, o di pericolo vero ed effettivo.

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    Se la inidoneiti fu solo nell'ultimo atto che resevani tutti gl i altri, quesl' atto F: giuridicnrnente comenon esistente; perch privo ddla forza fisica delittuo-sa. Dunque 1' azione difelta di urio dei srtoi rnornsriti :dunque non vi delitio mLcnccsto. Se il delitto nan-cato deve essare un delitto completo soggebtivai~ienie,e soltanto imperfetto ogyeltivamente, egli t? b e ~ eeces-sario che presenti completa , la soqgetiiuila antologi-ca, e non la sola soggettivitb psicologica. Lo averI'agentc perseveralo ne l malvagio volere fino al\' cstre-rno, rende perfetla la soggettiviti psicologica, nia gliatti ( od anche un solo di loro ) che manchirio (li pci-tenza, lasciano incompleta la soggetlnuith o ~ ? t o l o g i c a ,e cosi il rnaletlzio tion p i ~ i ~ii1 dirsi soggettiuclmen-te perfetto.

    a. B Z I ,Rimaiie per0 il prccecieute lentativo, che si costi-

    tuiva di una serie d i atti rappresentant i uu pericolo.La iriespericnza del coIpevole ctie tard8 ad esploderefiocliE si fosse allontanata lla vittima tanto da nonpiu potero esscre ofnsa, raypreserita la causa fisicafortuita che fece restare iniperfetto il delitto; ma nonpub distruggere i fatli precedenti, nb caricellare la im -putazione $i& incorsa coi medes im i . E la dico causafisica forduila, ossia casuale ( 5 . 380 ) q