Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 6 (09)

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    ;Sul ~llll~L!ttLIc.ucr;~ticu i I cnd ir:~ Dio Ijer amori.ci1 unore di Dio : e l' uoiiio si erige ali' ufficio d iprotettor e ilella DiriiiitA. Ke l concetto seiiiitcocra-tic0 si vuole appagare lo sdegno cii Dio ; a crcatui.:ti.iconosce la sua inferioritB; e seb le i~ e i Ciccia giir-dice degli silegni divini punisce il l~eccato er solifini ed interessi umani. Neli' uiio e nell'altro con-cetto i supplizi de i peccatori fanno parte di culto,e la dottrina delle stragi v i e n e ad assumere i ca-ratter i di doruma religioso. Col primo sistema s ispingono i poy~oli l m assacro dei peccatori p er unoslancio di fede religiosa : col secondo sistema si ot-tiene lo effetto iileclesimo con lo impulso del per-sonale interesse e col sentimento prepotente ilcllapaura, tanto pi gagliarda e cieca quanto pi muoreda cagioni arcane ed indefinite (1).

    (I) Poco vi vuole a comprrn derr i gravi da nni sociali cliesono ine renti a questo sistema col qual e mediante la polcnlc,molla dello interesse personale si cccila la plebe alle stra gied all'ohlio (li ogni dovere di fratellanza: c la sloria di tuttii lampi i:(?e niostra gli effetti falali rinnovellali sempre innrcasione di pubbliche calamil. Se1 sistllma semiteocraLicoi Principi vollero usurpare i poleri dcl sacerciozio per farneloro pro; ed a quesio fine do vc ~l l~ rodulare le popolari cre-denze. A1 sacerdole Principe del reggi mento teocralico purosi sosli ui l Principesacertlole dcl reggimento scmiteocralico,perclit: i Sovrani non si appagarono di avere avocato a st? etolto al siceriiozio la signoria politica: ma avevano eziandiovolulo cliicimarc a s(! la signoria religiosa come puntello pii1saldo al loro 11islinli.snio.Le pene in qiicsio stalo d i cosc con-

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    i i nna rono i ~ ua r it o i r o ~ ilrtti tlr lilli contrc) lti rrl ig ion c n11nvPrtl il ca rtitler r d i srici*ilicii; fu ro no 311i di cullo, rrrir nonit'rr li gi o~ r; elle tlrinli insi rme coi canlici rlei frdtlli s~ li ra ri nal c irlo le gritlii clt>llt: villime straziale, allana zlinle , od ar sea I P I I I I I fuoco : dis:irrnoriiro co nc rr lo clie s i crt1tlrva graili lic-cinici alle ort~ccfiit. el Cigriorc. Sr le d i sig no ria fu iluella cliec n n i l ~ l ~ ~ rR~giiar i i i fare clramrnlo di propria potenza ancl ie1;i isliiuziont! tlrl Stirilo UiTizio, la quale (indifferenltt alle li-Iterli civili iinclit: si eserciia nella pura sfera delle interdi-~ionic;inoniche)divenneflagellodei opoli c noc iimc nlo aiiclir!alla stessa re ligione nella Sp agna ed in alt ri Rerimi dov e siconverti nrl lo intercsse dei Regnanti in uno s lrumcnt o dipolitica e di ti rannid e. A quei sacrifici il popolo asqistcrnplautli~nle, bbro iii uno zelo che rgl i crcdcva snnio: ei pen-sava con cib di procurar easi : mrdesimo lo benedizioni c ~le sl i :pers~gu i lare macel lare i pec cam i s i guard0 come un mczzn(li espiare i [iropri peccati, e i ftinalici in buona fed e prnsa-ronogua dagnar si il paradiso col lrucidaregli erelici: psemprela religione si tolse a prelesto per servire interessi p~ rs on al ied egoisti. I Governanli col procla mrtres ifillo crit eri o dellaragionc, puniliva colliv arono nella plebe le ic~nde nze eroci; ele lerriltili gu er rc civili clie poscia nacrlucro per causa d ireligione fu rono il fru llo d i tale semenza. Drtto una volladal l 'o r~colo lpl Sovrano che gl i ereiici rd i brsicnimiaiorisi do v~ va n o cci drr e perclii! clal tollrrarli nasccva la prslee la fame, i1 popolo non p iu s i cre det te in rlovrr c di as[~clt:iri*i clccrcii dci tri l~un ali; na appe na comparsa la famc, la pPsleod allro flagollo fece da s i massacri di coloro C I I ~a ma -lignilhrli nem ici intlicava come peccatori e c ome rniserctlcnli,e cosi conie cause dei malori tcmuli. Le auloril h non osarolioopporsi agl 'impeti d i qucl to rrente che esse avevano scale-nato col mrscolare la idea dello interesse personale al sant ocoiicello dclla re ligione . Bcri lungi da cid si an db f ino atl isii-liiirc dcllc fihsle cligiose solenni, i11 commrniorazione tltbisupplizi irrogali ila una plebe ftinaiica ai supposii incrrduli.Clii pr1ris~rc~bI~(*liil alcuno di /ali fcstc iluririo lultavi a?

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    - $09 -Nrl 1220 n14l;l cilia di En gl ii ~n Belgio ) alcuni Isdrarliliilesclndo stati ac cu ~a li i una lirofanazione sacrilega, fu ron ogiusliziati con rfftlrdli lurmc~nli; il popolo ruppe in un ge-rirrale mas vc ro degli Isclraelili. Parve cos meritorici ijursiomassacro clie si drcrel6 dovprsene celet~rare gni 50 annil'anniversario in Engliien con solenne festivii. Cadeva ialericorrenza nel iS?O, e non si csilb ad eseguirla con ffstecllr dui.~ror io llo giorn i a granilc esullanza d151popolo.1 cior-nali clie nel 1820 davano nolizia di tali feste suggiungevano;qiicsla volta le feslc hanno du rat o otto giorni: quanto dure -ranno nel 1S70S 8. 3237.::." - dea r o r , ~ ~ r c s .uclla clie io ckiiaino idea

    lioii~icrbdel delitto religioso assume duc fi~rine istin-te che n-iutano col mutare di tempi. La pri~na, licchiaiiler0 idea polikicc;~([.gilicai riieva daila storia.La seconda, che cliiailierb idea politica nlodcrna, civiene esposta da, alcrine scuole contemporanee didii*itt,oycn:~le. g. 3238.

    I~rt dea p o l i l i c ~ ~iitica clel delitto religioso con-sisteva i~cl r sei.vire 13 religione profcssnta cla un?.?o11010 i l~isopilidi unYalf,aolitica coiic~~istat~rice,Coi1 isolare la prolria Nazione dallo altro nierc lal~otcnte urza dclla fecle religios;~,coltivando in Icila ;~liominazioiieclei culti professati da Nazioni cir-convicine, oncle inirieilire ogni affratellainento, ren-derla p i ~ nergica a respingere le invasiutii strariie-rc c ad iiivadere alla stia volta le terre adincenti:opl1ur.e ad allargare nello iiiterno le poloslh dc i cul-t r ~ i ~ ili riii;l crctlenza ondc unificare in n11 solo ciillotutti i cittadini con un rnctodo costante (li perse-

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    - 41U -cuzione coiitro i dissiilenti, nella vucluta ili renderepii1 coniliatto lo stato ed nssoilnrne la unitti.

    In tale concetto la religione assume un caratteretutto politico ed e uno dei pit gagliardi strurncntidella signoria. Certo clie simile idea fu portata alsuo apice clallo Islanlismo nel suo primo periodo,quando a fine d i conquista si pro1)ag:tva con la sci-rnitarra e con la circoncisione dei vinti dai seguacidi Maometto. Su questa linea possono collocarsi lepersecuzioni di Elisabetta cl' Inghilterra contro i cat-tolici e quelle di alcuni Sovrani di Spagna controgli Arabi. Nacque da ci6 un ricambio di odii, dipersecuzioni e di massacri ch e fu grande ostacoloallo affratella men to dei popoli. La nazione clie piiisi mostrasse aliena da questa via fu 1' antica Roma,la quale tenne una politica tutta opposta. E singo-lare che mentre i prischi romani volgevano tutti iloro sforzi e tutte le istituzioni loro alla conquistadel mondo, e mentre persistevano a chiamare hostestutti li stranieri; mai si fccero allo intendimentoloro uno strum ento della religione. Essi anz i conuna tolleranza eflrenata rispettarono tut te le reli-gioni dei popoli soggiogati, ed ammettendo nel loroPantheon il culto degli Dii che si adoravano dallegenti mano a mano aggregate alla vasta Repub-blica, correvano per questa opposta via a prepararein Roma la capitale de l mondo dove ogni popolopotesse trovare liberta di esercizio a1 culto (la lu iprofessato.

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    Nel ~ci\~rainclicalooiicetto la l~ irnizio ne del de-litto religioso compenetra inseparabilmente in skstessa il fine di proselitisrno (1).Non si vuole ven-dicare Dio ; on si vuole salvare le ca se dai trernuoticon appagare le ire divine; s i vuole invece con durretutte le genti alla credenza ed al culto dello statoper allargarne ecl assodarne la signoria. I1 fine tut-to politico cli tale sistema B incontrastabile.

    ( I ) fi singolare che i governi i quali lianno prr lo ro islilu-zionedi essere proselilisti prrclik Lrovano ulilit8 politica nelloallargare la religion e dello slalo, sonorluelli appunto c he piurn~r gica menl a bictlnno ai cultor i di r r ligioni dissidenti ilpros~l i t i smoome delillo, e con grande srv eri li lo puniscono.

    Quella cl:e io chiam o idea politica nlodewzc~ eldelitto religioso la esporrb con g1' insegnainenti diC a r m ig n a 11i nei quali trovasi formulata nel mo-do piu netto. Noil pu6 (egli dice) 1 autoritt i socialeperseguitare il peccato per vendicare il nume of-f'eso: questo supe rbo pcnsiero contiene in s mede-simo una bestemmia. Ncin pu punirsi il peccatopel fine cli placare la Divinit,?. c salvare i l popolodalle sue vendette: con ci si fa l' uoino giudice,misuratore, ed arbitro dei corucci divini. La puni-zione rlei dclilti religiosi Iia una base tutta po1itic.ninerente alla costituzione dello Stato. I1 fino dellasocicti i: il mnilteiiiniento dell ' ordiiic iicl mondo

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    inorale. A quel fine dirigono le auto rila sociali ognimodo di coazione diretta, tutti i mezzi preventivi,tutti gli armamciitarii della polizia: n quel fine ilmagistero penale. Ma 1 occhio ecl il braccio umanosono pur troppo corti qunntunrluc muovailo dall' alto.Non B possibile tutto iiiipedire, tutto prevenire quan-to pu condurre ad uu male sociale od alla offesa(le1 diritto: non pussil~ile condu rre gli uomini avincere le depravate passioni col solo timore dellagiustizia umaiia facilmente elusa e spesso impotente.Pe r condurre i cittacliiii al fine clell' ord ine lo Sta toha dunque 1)isogno di uii appoggio pi potente epi sicuro: di un appoggio che contro il male op-ponga la minaccia di un male che tanto piu spa-venta quanto meno si con ~pr end e ma che per lasua inevitsbilita riiltuzza le speranze clie i l eolpe-vole pone sempre nei mendnci, iielle tenebre, negliartifizi. Questo sussidio all' autoritj sociale non pu6prestarlo che la religione, la cjuale aggiunge unasanzione pi certa e pi terril~ile lle sanzioni sem-pre incerte e spesso inette di un codice penale4Non i3 dunque la religione che abl~iabisogno diessere protetta dall' autoritk dello Stato. E 1 autoritkdello Stato che ha bisogi~odi essere protetta e so-stenuta dalla religione. In questo senso la religioneB una vera iskituxione socinb. Conle tale la pro-clama il C a r m i g n a n i. Lo Stato col difendcrela religione difende sB stesso, difende u na propriaistituzione, mantiene una colonna ( e la pi salda )del proprio cdifizio.

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    Si E~ tto isteiiia guardato sotto il inero punto divista terreno apparisce persuadelite ed l-ia trovatoun'accoglienza quas i generalc nelle scirole contem-poranee. Ria io v i trovo yualclie clifficoltk. In primoluogo rni pare avvilitivo della dig nitb clella re1 i,gionericluilln all'uiiiile uficio cli struiiieilto di politica. I nsecondo luogo traspariscorio nel n~ede sinlo le clot-trine (1) che avevano preso largo piede nei tenipinei quali C a r 111 i g n a n i costruiva In sua teoricafondamentale del giure punitivo, e conduce pit omeno alla signoria dello stato sopra la cliiesa. Interzo .luogo parmi clie C a r m i g n an i in questopunto demolisca cgli medesimo la dottrina fonda-mentale clel giure punitivo. Non deflette rnai lo il-lustre professore dal cardine della distinzione frapeccato e delitto: e qui sempre nel vero, percl-ikIn societi non ha dirit,to cli punire se non quandoe cluanto lo esige la necessitci cli difendere i dirittidei consociati. &lacol dare quella sua hase alla re-pressione doi clzlitti religiosi C a r ni i g 11n n i in-contra il pericolo clic iina rigorasa logica rovescicloiitro lo stespo cardine del suo ir~segilan ien toque-sta nrgoiiientaziorit! con la quale egli descrive lasula rngiorie ili essere dc i delit

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    ria 1ia radice nel bisogilo clic lin lo Stato (li ~ $ 7 1 -fruire il sentimento religiogo pe r vincere le mnlva-g ie passioni dalle quali il cittailino sarebbe spintoa delinquere, sitiatto fine come lcgitt i~lias repres-sione di un oltraggio 21ubtilico nt. culto, Icgittime-rebbe ugualmente la repressione deIla iiicrcdulitS.e dclle pratiche antireligioso professate in privato..TostocliD si elimina dalla ragione di piinire i delittireligiosi ogni contcmpIazione di un di?Jtlci di?*stfct-mente violato; ma a meiiesiina si fonda in sostanzasopra una veduta di ? c l i l i E u , qliesta veclutn cli rcn-dere rnigiiori gli uomini e pii1 ~ I ~ b c t l i c ~ i t icittadinicol mezzo della religiorle, non si s ; ~ olilo possa nr-restarsi a mezza via e nt!s:lrle lo effetto d i auto-rizzare la repressioric! cli ogni consuetudine irreli-giosa, h quale per fcrti~c~nilel~oliscequella fo l l~adello Stalo col dispogliare gli uomini del pii cner-gico impulso a reprimere L! l~assioriie col. rencle~~licos (giusta il ragionarne~itn di Car rn ig n a xi i ),meno proclivi a delinqucro. Questo pare a me duri-que im sistema corno tutt i gli altr i ; ingegiznsarnontearchitettato e composto ; 1.z che guai1dato ildoritrunon corrisponde ni*alle convenienze della reIigione,nD ai bisogni politici, rih ai ucri principii clel di-ritto punitivo.(i) Se trovasi talvoi\a ~jua lc l i c ormula empirica ne i p~'[i-

    sieri d i C a r m i g n a n i queslo gli a v v i r n ~ qiiiisi srrnproquando egli si lascia andare sulle o rm e i i i Be ri 1 1 1 n m. 11pubblicista inglese che procrileva dalla n ~ g a z i o n e i ognileggo naturale polrva tiene roltivilrc la idea di guarrlrirc i lgius delle genli e la stessa reiigioiir!come isliluzioni delioStato. Ma quanto p roceda a ritroso de l vero consirlerare comr!istiluziono de l lu socicih civi lo , e cosl come su3 riyliri , la re-

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    ligionr, non vi i: bisogno di dimoslrarlo s chi una volla hacompreso clie la supre ma Ir1gge moralr , cosi nella sua for mapura co me nella sua estrinsccazione in legge giuridica, pr w-sisic alla socieih, c ne I? gencrntrice anzichb generala. Ognisociefh S un fatto umano; o sia dessa la societii civile, o siauna sorielA di Nazioni, o sia una consociazione religiosa,sempre un fatto umano; religione, logge morale pura, r leggemorale g iuridi ca so no fatli di vini, TutLo il mcaridro i l i B e n -l h a m parlc da un paradosso che ripale a Y o n t e s q u i eu ;quello ci06 di porre In afflllto come causa, e la cm:;s i comec&ito. O Dio non rsisip; eil allora non vi 6 p i I ~ g g e io-ralr, non v i i! pi giure, nB pi vi sono gi urisli: iul to B casoo capriccio limano. O Dio P S ~ S L P , ed egli ha creato qur slomondo; ed al lora egli d c v ~vrrcA mposlo una I rgg e al mon domoral e com e al monrlo fisico. E poichk rgli volle esser@ve-neralo ed adora lo dalla sua creatura non polb non darle ildirillo ili vpncrarlo ed a dorarl o lilieramente: e queste furonoleggi che di lunga man o preceileitero ogni cosliluzione diauto rili sociale, la qiiale fu chiamata ad agir c riclla sfera suasuhordinalamenLct all e medesime. Un ri to religi oso spe cialepui, essere isiitueione di questa o di quella gcnte, come unpalio federala puO essersi costiluilo liberamerilc fra alcuneNazioni. bla il iliilto di porgere un cullo a Dio secondo leproprie crcdenzc, B come la somma legge giurirlica iriterna-zioiialeun conte ntito primitivo a ssolul o della opera crtlalricc.

    I1 sist,eina d i C a r in ig n an i sulla presente ma-teria i: falso nella sua radice, ed Ikllace nelle sueapplicazioni. E falso in radice perch fa diritto dellaactilitc; e con ci negando ogni assoluto di leggegiuridica nega al giuro penale gli attributi di scien-za, e lo 'conver te in un' ar te variabile a seconda de-gli utnxii capricci o dei calcoli del tornaconto. * fai-

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    - 4lG -lace nelle applicazioni, perclib illontre se nc vuolefar uso per apporre un liiilite ai culti difforiili (la1dominante, esso per buona logica non condui.rcbi~eche a perseguitare gli atti commessi per ernpietke per ateismo, cio la negazione di ogni religione (1).

    (1) Lo erro re di questa dottrina si fa evidente dalla storia,la quale mostra societ prosperose ancorchh srguaci d i falsereligioni.

    S. 3244. poi osservabile ad ogni modo che il sistema iIi

    C a r m i g n a n i si biparte in una duplice estrin-secazione, secondoch. esso si applica ad un paesedove si abbia una ~el ig io ne onl inante ; o ad unpaese che si regga col principio della Zibevt deiculli e clella pii1 completa toilera~-~zneligiosa.

    Applicate il sisteiiia di C a r m ign a 11i ad unoStato che abbia una religione coine sua, e sia intol-lerante di ogni altra religione. Esso iiaturalnientevorrA reprimere le offese alla religione maomettana,rua non si prester davvero a re;,riniei.c le oEesefatte alla religione isdraelitica o alla cristiana. Anziper lui lo stesso culto di cjrieste religioni attiinte incerte forme diventerli, un delitto coiltro la religiorledello Stato. Ma manifesto che a siiiiile ri~ult~a-mento non servir di appoggio l'argomentazione diC a r m ig n a n i , perch tu tt i quei dissiclenti ris-ponderanno con buona logica, voi avete piii ragionodi punire i seguaci deIIn rcligioiic dello Stato rluncido

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    l~ecchinocontro la inedcsirna che non Ilc a1)bintcdipunir noi, i quali scrupolosaniente aclcreiiclo ai prc-cetti clclla religione nostra vi diamo ogni niiglioreguarentigia della nostra obbeilicnza a quel frenoreligioso del quale voi dite clie ha Lisogno lo Statocome coinplemento delle forze 11ecess:trie alla tutelaclell'ordine. E clasvero col sistcnia di C ri r 111 i g n a 11 i11011 pnrmi che n tale ragionamento si IJOSS~ -ispon-dere; e cluesto solo nii sembra bastevole n demolirlo.

    Ma se al contr:irio lo Stato non k intllurante, siapro110 cli nuovo due possibili Soriuo. I'uO l'autorit&sociale essere tollerante, mn riconoscere uiia~eligio?zcdotniqzct?lle o religione dello Stato. Allora essa vorr8senza cluljbio fare ui in distinzione. Crederi di esserestata assai conciliatrice se avrh iiliiiacciato dellerepressioni contro le offese recate ai culti diversi:ma sr0ri.k spiegare cnergia maggiore, e xiiiiiac(:iarepiu gravi peiie per le offese alla cliiesa greca, oanglicana, o alla religione iilaoinettana, scconclo chela legge si detteril a PictroLiirgo a Loiii1i.a o aCostt~ntiiiopoli.Ora l)nrtei~do a1 pi.iiicil)io (li Ca I -in ig ii n n i non stlrri liossibile rcililerc ragione nvp-pure di questa diEerenzn.

    O fii~tlliu~~i~tco Stato tolleraiifc non brii cliffc-i'oiizn i'rtt culto e culto ~)ci.clii!ion nvra religionevlie cliinuii szc/.r, in3 t~zttcponcnilolc in rin f'nscio

    consiclort:rl~uiiira~i:eiitccoiiie strii~iicriti lclln suaTra. ITI. 27

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    ~ ul iti ca , utte ugu:tll~ieiiie buone pctachC! uttc ugual-iiicnte servon o al suo Lisogno d i aggiuiigcre alfreno scnsil~ileun freno sovrnsensil~ile ed allora siviciie alla coilscguenza che ho arcei11l:ito teste ilella1,crsecu zione clel solo ateismo coiisidci.nto conle iiieroateism o; ed alla l~crsccuzion c con trn~ litto ria li fattiopposti, i quali sarnniio ileliito o noli delitto secondola cl i~ le ria e!igioiie clell" accusato. Le ofiese al13 re-ligione isdraelitica snrt!iiilo ~irinil~ilioiiie reato secomrnc~soc un isc11.aclifa l)c~'r .ll i:110~11'~il~7~110llt?iii costui manca quel freno sovrasensil~ila lcl cl:r:ilc?lo Sta to 1ia quel 1)isogilo clie solo (g iu st a Ir t ilot-trina dcll' niitecessorc, pis~ti~o)utorizza la lmnizioilctlella offcsa alla rcligioi~c.B1:i lo iCei~tico atto sariil ~ c nungi clnllo esser delitto se c o ~ ~ ii ic ss o?a rrn cr i-stiano. Anzi 1:~ iiivasionc della sinagoga per partedei cristiani o d i un iiosii~o ciitpio pe r pari c rlcgliisdraeliti n io st re d neg li :igt;ilti uno cc.cesso (li zcloreligioso. Gl' i i i~putati i rluel fatto cliranno con iiie-sorabile logica voi 1)uilitc le oE'cse alla religiolioperch ncllct vivacitl~del sc~itiilic~ltoeligioso voitrovate una forza clie clit gng linrd ia alle vosf1.c dc-holi leggi. 11n noi col i-iostro fatto vi al~liiaillo no-strato la nostra cred enz a religiosa, iicl suo nl3og::Co.Una pciia clic voi giristificatc. col bisogiio cl i prcve-nire i pericoli a i quali v i espone 1:1 iiiailcanza d ii*cjligionc nci citt~ iilin ivoi non liotete, seiizn caderei11 coatr;irlizione, irro gar la n rioi clic inost rnt i~rno olfatto i~ost~roli avere cnrissiiiia la ~iosti.:~eligione.Ecco lo stato tlclla cloltrina clie foilciri. 1 ; ~epi.ccsioli@tlui dt?littsi eligiosi sopra 1 :~ idrtc j,cjlilicn seconclnIn scuola vilodclwn: ccco Ic suc coilse~iittilzc: lesue ~~rrj)lcssit,:i.

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    Ni: : lalc!~te1.1tlr~s~it'ti ~ - ~ t ~ - 1 ! 1 t 1 1 ~ i iBr,tl I I J :trpri111cntr)~r1c~ir1iai.i~~.ltc 1i1ot.i sc:tlntor.i IIL'II:L ?r~'1101:t 111~litv : ~p s e r o innrr:izi n coiiiltletxri: 1:~ iliiiiostrszioiit: ilell:rpunil~ilitti dci reati scIigic~siC (li cliicl suo fintlr,-iiiento. Io t(Jl'lleiL~~alire li.:+ Iinco coirie lo e~lctt is ii~osia in~ l~oss ib i l c repugii:iilte iiell:~deiinizioile tli unl~riiicipio foi1dt~ilieilt:ilc illa qui fiaattanfo iili cailc:cJssei.v;ire lo. fut,ilit:i di siff:,ttto~ u s s i ~ l i ~ .)icesi cil(:rin I~uongoi-ornoderc 21?cv i i '~ de l i l t i ~~cligilliosire IWe?:ila?-eZc yzreivt7ec i~ i l ieiillire acci~ljissili~~:lunn(1oIlanno rnusa {la dissirleiizr: d i culto, c rre:r risl~nlh-1tiiai.e cfhsioni di sr~iiguc iilnswrri (1). Ncssun :W-gomerito Iin. t,nilln nli)i:ircirza iiignilnevole, e nessunorirgoiiieilto 5 tanto falso e l~cric*oloro,luanto co?csto.Se il iktl,o cl~e r:r siinile i*agioiic volete punire Iinoffeso i dir i t t i di cclcir?zovoi noli avr:te l~isognoditali empi~id~coiisi(1crazioiii per cscrcitarc i1 ina-gistero r~enale : ~10sti.o el~ito li cscrcitnrlo per latutela giui.ii1ic.a che v' incon1l)c : c siffatto rlchitov'iiiconil~e uguali~zente osi sc gli &si nei loro di-ritti sono del-)oli, uiiiili, l~assivi, cl inetti :L resgirt:roti violeiizt: coritro i loro ofreilsori; cl011ie se i me-clesiiiii soizo poteiit,i e dispoat,i alle vciidcttc. Dovetroverete una legge giriridica In rlu:~le vi faccia Ire-cetto ili tutclare sultniito i cittadiili lii~ ieri c piiidisposti ad escrcitnre violelzze; c d i al~lialzdotinrcsenza t,ut.cln gli offcsi clie per clcbolczza di nnirnoo lollornnzn dell' ariirkio I0iao 8oi10 lirr sripl'r~rlm"'1;~of1bs;t sciizn ~cazic~nc! ..Nuovo (.oilicr: (li giiisf ziasarc111,c cjuest o r8lic l~i~nc.l:~iiia.;sco n l ) l ~ . ~ i ~ i I i110 11 (11

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    groosollino di clucsto ! Con siffatto ia:i~ ionsrnc rito ont7i B pii] confine alla puiiizione tlel peccato. Se ar-vien e clie io viva in un a borgata di fanatici i qualiniiii:~cciano di tuiiiultusre , inva der e la iiiin casa, efainii a pezzi, l~erclimi piacc di m angiai- ca rn i irigiorno di vencrdi, I' :~utoritcizsociale m i fhrii. carce-rare e ini conilannerh a cin(lue ann i (li prigioniaper il peccato da me commesso , sel~1)enc ol rnede-sinlo non a ljl~ ia oiTcso nessun o: e cotesti do ttoriclelln scuola politica dir an no clic 1 au to rith nii hapiinito 1egittiiiiaiiieiit.e perclii?. io viveva in quellaborgata ; pronti a dire che essa nii pun irel~ be lle-gitlimnniente se io comrnettesi lo stesso peccatoi11 un' altra l~ or ga ts iu tollerante c meno violenta?Io non arriver mai a pcrsuarlermi di tan ta clnsti-ci i8 del g iui e l~e nale i di una rel~ressione lie tro-02 In su a 11nse e In sritt misurci. non gih nel fatt o clievuole ritinirc, i i ~ n el fktto c tielle esigenze dei terzi,

    -1." Itlcn ~ ' .YTT~ I : , ~ I . I ~ : .1 cluni-to sislciiin. con ciii sir l h r:igiouc i1cI liiiniro Ic ofi>sc alla rcligiune io lotlesigiio coilic foildrito sopra 1 : ~dca stnlz~~~nlc,erclibil riicclesiiiiu iioii i\ clic uiin svo lsi~ iien to lella tloi-ti* iiin 1i11iclniiicilt:ilc clics ti-va nella legge di naturail cnriliiit? dc l iliriito

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    12 dicoltit cli clifcriilei*li:m a {liista dil9s:~ iit>ii 11uhl:scrcit:irsi sc non col repriiiie rc rncdini~ tt: ciiu sun-sil~ ili c azioni lesive dci diritti uiil xii: c s i t i~i l t t~i.epressiuiie non pu i ef-ticaccinentc? cscrcita rsi ilagliuomini disgregati e neppure dagli iionlini riu nitiper niezzo di seiiiplicc roiisociazioiie ordinata sul~ir ine ipio li coiiilileta ug~ruaglinnza: lunrlue xiccessitkcli una auto ritri sociale iniposia agli uom ini d:~li:ilegge cli natura : clui~ que l' auto riti1 sociale volut.:tilalla legge di natura uny atitorit2 arm ata 11s leitlcl diritto di punire i violatmi del diritto per clikn-tlerc, il diritto. Duiirlue nel bisogno della trrtcla gii.1-viclica I ragione di essere della societi civile C 1 ; ~potesf 5 in lei di punire : ilulique nello iclentico prin-ripio la misura cc1 i limiti (li sif ljtta poteslh (1).Cnrollario di questa clottrina i: la punibilitl~ li tutl ii fatti lesiv i clel cliritto che si cstrinsecliino in unmodo da diriliiiuirc nei coilsaciati la coscienza ilelln~iropris icuiaczz:i: e per ]:I legge dsi coiitrari altroc.oi.ollnrio la non liunil~ili th perpetua de i fatt i che( cluntitunclue riprovevoli ) non sono lesivi clcl diritto,O che r~uaii tuiirlue csivi cle.1 diritto non climinuiscono1 ; ~opinione ilclln siciirezzn. Ordita su queste seiil-li1ic:issiiilo fila la dottrina genera le c sliecialc clcireati dr'11c punizion i, rim ane ora n veilere coi~lc:111 1iicdcsiiil:t si ccjoriliili n stnbilirc la ~~ ulliliilit,{iiellc!olkse alla religione, ed a quali condizioni essa nodiiiiostri In legittimiti, cct in quali In esclucla.

    ( I j Vrilasi 'r o I o 11 c i iicllil tliscerlnzioni! intilolaia- irrllesirc il prilrripio R ~ I ~ I II I I O d e l g i i ~ i pzotiiiao clic oreglio fu,'-? ispitrld~ioelkr I l i~ r l e r n d p i d i~l i i i i ol2k.o Irs ?.eligiowe f l l l ey i q ~ s I ( ~ f i i ~ e ~ t z r( j l O i l ~ c i ~ * i l i ! ~ l e n [ o ,l y. 8; c la sua

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    Isllcrn inscrita nil!l'At.rhirio giiiridico til t .01. 3, png. 3 4 2 -T li o ri i s s e n illflrcll jtrrisco~lsitltep~ig. 5 - r:t n C 1 phi-losopiiie cltb droit pt;12aE p111j. ,133 - S I LI P t) P l dlss t r i~~! ioqcbrcteiliis ilctio~i~seligiovi V O J L conec~zien0s e x p ) iucipiisji4t.k pz ib l i c i z~~lir~er.srilisoeuis cri i~ii~inlib1s coerc.er i pos-s i i l ! ; clove 3 png. 28 tlimoslra clie nnchc la brs l rni i i l i ;~ olipub punirsi se non comc i~bgitbricc 11 priaillo clic profrasaI a r e l i g i o i i e o l t r a~ g i a~ a .

    O r a correndo sii clucstci, I~ IICLL oco vi VUO I C acompletare la. dimostrazione. o 110 un diritto pcia-tiilente ad ogni uomo quello di vedere risl~citatoillclistiiltameiltc tu tto rluailto O oggetto clclle s a( : nf-fezioni, clel~e ue curc, e CICIIO suc spcrnnze t IE ooggetto ili tnli speranze, di tnli cure, e ili ta!i aKt:-zioni In relig ione clic ciascilno cv ltiva ? Coilie il(?-garlo ! Nella offesa recata alla iziin religione si 1x16iluilque est rin sec are la of3,sn ai1 un diri tto inio : oQriando ci6 avvenga perchi: In offesa alla mi:% rcli-gione si ilianifesti con un alto aggressivo n dannodclh medesiiila, cluell' atto pub e d e w rcprim crsidalla legge penale sul solo foiiilnmcnto clclla tutelti,giuridica, perch e C: atto lesivo di u11 diritto del]' uo-mo, Sc ho diritto a. chiedero al]' au toi *i ti ociale d i 0l~rotegga l niio can e, il iiiio all~ero,13 mia casa,come non avr0 io diritto ili esigere ugualiilcnte cheessa protegga 10 altare iiii~:~tlziLI clunlc riii prostron~viciiiarnlia1 M ~ ODio ? SCho ilirit to nd ave rePi'otezione clall" autoiaits licllo scrciz io d i (luainnqrreinin inclustrin noil pu 0 nogarrilisi ragione ug~:lle( ai~clio ilaggiore) :td csscr r protetto ricllo escr-cizio (lo1 culto cqlp pi'ofcsso c clie pcr In inin f ' c1 i l~

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    i. un colitenuto della mia personaliti. Non fti n-ic-stiero arrogarsi 1 audace rnissionc ili vendicatori iliDio ; non fa mcetieru liretendci'e d'incluvinare i $:i-dizi suoi; non ih iiiesticro afler.r:~rsi come il natz-i'rago tdle Ei1lnr.i 11:iglie della utiliti, per trovaiocinlcgiltiiuiti delli1 pr:nn coiitro certi iiioili di offesealla religione. 1:estianio sem l~lic i iuris ti ; eneti, f:u-li.ctla tcolvgi o cla politiri. Con le offese alla religioneche si estrinsecnno in certi modi si puO ledere ilt1i~'ittodello inclivitluo. Questo e positivo ; cluestoci basti per ailagiare sovrn solida base la nostrateorica. I,a importanza della aggressione lmlra vn-r i u c ecl accrescersi sc ~o nd o l nuincro degli ag-grediti : e cosi la oifesa alla religione potri, far snr-gore il delitto sociale cjuantlo sias i offeso un cultoche si professi e si eserciti dalla tutalith o dallaiuagg ioranz ;~ cla un nun iero indate rmina io di con-sociati. Ci potrk refluire sui criterii misuraiori do1malelizio : ma In hase della. sua puniljilitkl non devecercai8si n altro che nella lesione del diritto. Que-sto i: il cntidinc,: c, coine dal n~eilc siino i decluconolc condizioni ed i limiti di tale punibilitcl, lo esami-ner nel capitolo seguente. Qui ],asti aver posto insodo i l p ririei l~io fi3ilrlamentalc clel qu arto sistemapreferibiic a tutti gli aItri : e basti mcislrare chequesto principio dove essere Z C ~ ~ C O ,U:IIC i' per na-trirn sua assoluto c costante.

    Nel priiilo e secotlilo sisteilin i reati clic npl3cI-la110 n rjucsln clnssc dovc~~ai ioliinmarsi c si cllia-mnrono o//i?se rllir .1?eligia12c.el torzo sistenin si

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    - 1-25c!iiaiiznrorio dz lit ti contro In q3e!igiblze tlrlko Stafo.Kel rlStccrto si st ~ ln a O I I O S ~ du1ioitlinat.i delitti d' il?-lollc'l.cc~z;ta 9.eliglo.qn. Ccrto si i. c,lie questc cli~rcrsr!clottrine non l1osrso11o congiirn :~wi e ti ies rolnr si i i iun sisteii-ia ecle!lico, pela l' ::ntinoilin (lei 1riiir.ipii.Nel primo sistcrnti cloiiliiia il solo p rin cil ~iu tncc'bicopuro, che procede ilal solo amore clella Divini1.k cliesi crede proteggere: nel secondo lo erxl;irismo della~rtiliiil,che io c1lia111o principio nscetico i11ocl*il,gcrcl~k perseguita le offese alla religione non pcraiilore e ri re i* ei iz ~ i Dio, nin per il sen tim ci~ toclella pau ra: nel terzo quel prin cil ~io nllefiilito edelastico che si ilicc politiccc: nel cjuarto signoregginil princil)io g im~ i d l c o , l clu:ile senlpru ~zuiononiocc1 ~i ~ so lu to , non accet ta fratxtellanza o c ompar tc-cipazioiie 16 dove egli impera. Rlalgrczdo ci6 trovasispesso clie certe considerazioni accessorie e pura-mente e~l ip i~ ic l iehntio troppa forza sulla mente dichi cleve deterininarsi acl uti atto cjualunque; ed i?vero pur troppo clie un rigunrclo cli utilit0, rluan-tunrlue in sk stesso noil ilicn nient e clie valg a arlilluniinni*c la freclcla rag ion e, sllesso sed uce e de-tcrniina i voti delle assenillee cleliheranti a pren-t1ci.e iiccisioni ; e clurt!i a avver san o al principio g iu-ridico, o se linnno appoggio nel meclcsimo non Iro-'ilailo negli argomenti acccssoi*ii che un aiuto su-pcrlluo e spc sso 13ericoloso. Cosi un inf erm o si de-t c i ~ i i ~ i ~ nal volta 3 sor l~iroun n~eclicinalc on per-chh sin razionaliiiciitc coiivinto della sua potenza~ ~ i i i ~ i t r i c ecl n~orljo, nn per mora ol~l~crlienzalctliliin altrui, ci1 ecco il clomnia; o per non disgu-stare i congiilnti, ed ecco In politica; o perch nl u i p i ~ c c l 1, il,ifo, c,l cr.c*c) iii:i utilit:~ inc.oiic.lurlciife.

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    - -1I:i il iiiciiico saggia nnii gli l i : ~ >rcsc.iaitto il fi~rri-i:lco11i-tralcui~xdi tali rnsioni: 1:ensi 11crclik egli cono-sce avere Iri. legge clcl inoiulo l'isico clctto n rlriello12 virtii ili sogging:ire il velcilo del niorl+i.

    D i tiile inrlole in cjrdine ai dclitti n:ligiosi i! laconsiileraziuilc ripetuta cltt inolti, e de ll: ~ lu:tle 110giit dato cenno, clie i ilclitti religiosi clevorio pu-nirsi pcr evitare le reazioni de gli entusia sti e leguerre civili. Anche cjuesta si porta coiiie una r:t-gione ljolitica:ma lessa t! inutile ilove la piinil~iIithsi assodn sul principio giririclico; ed 15 S~tllnccclvvenon convcrg;z con rjucsto. Sifft~ lto rgom ento dellastessa fucina dalla quale usciva il consiglio di p r r -nire p i ~ cvcramente le iiigi~iricper iiiipeclire iduelli: pii1 severalilente gli adultcrii per distornarei mariti clnllc feroci vendctte: pifi severamente iclanni rura li pcr tratten ere clnlle strag i gli offesiagricoltori. Se io non ho il debito di subire qucllapena per una ragione giuridica che emani dirctta-men te dal fatto mio, conio prioi tu farti rag ione adiruporrncla pel fatto di un terzo a mc estraneo ilquale tu sospetti che sia per rcngire con un delittoavverso di iiic? Come puoi sotto il prctesto cli pro-teggermi da uii malo inccrto e futuro recarmi ungravc riiale certo c presente ? Evidentemente contalc oriline (l" iclec si denatuva la pen a: a ci cliei! castigo si viene a dar 1' aspetto (li una protezioneclcl colpcvoIc.

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    ?;il dicasi che da siffatti ragionnri, con i qiinl 3costeglio d i una causa huons o di un precetto vcrosi tiffiistcllnno i-liiante rag ion i si possono tr ov ar e oliuone o cattive, se ne avvantaggi la causa stessa,e niente ne scapiti la dottrina che si vuoIe asso-dare. S o : questo un errore. Siffatto sistema pe-ricoloso nello inseg iiam ento, e pernicioso nella teo-ria. E pericoloso nello insegnamento, perchh si ri-sica che lo alunno prenda come principale lo argo-mento accessorio, e cap ovo l~a n teor ica : perni-cioso nella dottrina, pe rd i& potendo accad ere tal-volta che Io argomento accessorio trovisi in con-flitto col principale si uccide questo con quello, etlil supposto alleato diviene micidiale inimico. Non i,possibile lo eclettismo nelle dottrine razionali tranneriuando i pi argo men ti si riannodino in un soloprincipio comune. Se volete costruire la punibilitadelle offese alla religione sul principio ascet ico af-fernianilo come domm a religioso la punibilit delpeccato dalla mano dell'uomo, non dovete cercarealtri sussidii. Il domma domma perchb dom-riin ( I ) ; esso non h la colonna della navata di untcrnl)io che si rafforzi dalle sue sorelle a diritta en sinistra: esso una piramide clie sta sola eretta,iiiimo'ile nel clescr-to. S e invece v i fate un Dio dello,Vc~to,ed a rjiiesto indefinito che voi chiamate ra-gione l~olitica, ttr il~ ui tc a genesi di ogni umanoclir.itto; C al voslro Snturno fate zcl.iinvo lo indivi-~ l ~ i o ,n fa~ii igl ia la stessa religione; invano unascc70ntln volta vi aff:lticate a cercare sostegni, Ss loStato 6 ~x: rc l i ;~ lcvc esscrc , e vuolc. perchk vi ~o le,

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    voi i~icstrated i noli aver fctlc nella stessa vostrzdottrina qunnclo andate mendicmilo pretesti per ai:frza rla. Se infine voi corriprendete ( e dico ronl-prendete, perrh dal conipr.t1nderla n:isce la ncces-siti di riconbsccrin) urin supwnin Icgge (li naturageneratrice de i rnppor*tigiariilici della uizlanit chesta per s& sola iilclipericlentenie~~tcl ; ~ogni i -a~tortodil-et to deli'uomc, con Dio e prcccilcritenici.ite adogni costituzione di S tato; la legge gi u~ id ic a nonammette neppur essa (livisione [li poteri: essa 1iatutto in sb medesiii-in, la su a ragione cli essere , isuoi limiti, ed anche la. ragione d i csserc dello Sfato,che il suo l~rililo ervo c blinistro: i vrintaggi chepossono derivare ilalla osservanza rli lei sono con-seguenze a Ici congenite. che inostrano la perfezionedel suo organismo ma non porgoilo In ragione dellocsser suo. Sua base incrollnbiic h la legge morale(se voi la riconoscete) della quale essa rappresentala vita pratica fra uomo e uorno, e nclla immuta-bilita del dovere trova la imnlu taliilit& del dirittosenza bisogno di altr i presidii. Soltanto la scuolautilitaria ammettc un y~erpetuoeclettismo ; cd anz i9 1s incarnazione vivente clello eclettisino, appuntoperche il suo vantato fondamento non un primi-pio, nia C la negazione di tuiti i principii: perchi?non avvi pi nien te cile possa dirsi assolutam entebuono dove tutto pub esser buono purchb s ia utile;nel modo stesso che il politeismo i? la negazione d iDio, perchb la coesistenza di rriolti Dii porta alloeffetto logico che nessuno di loro sia Dio (2).

    ( I ) I l tipo piu pronuiiziato della signoria dr l p r i n c i p i odommatiro nella Irggp giuridica s'iiiconlru nrl!a Turr:lii:i. La

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    il solo Irgislalore i: Maometto, In sola I ~ g g e il Corano.L'aulor i l i gi i i~liciar iaMiissulmaria clir B afillota escli~siv;~-rni3nle ai dot lori della legge non rispclta all ro precclio. I lSullano non 113 lf?giltirnamrnte nessuna aulorilh legislativa.Egli nori pu6 npppure inlerpeirnre il Corano senza l'adesionedi-i (lol iori clclla legge, e s e a Ini piacr [li dettare un riirovodecreto su qiialclic punlo dcl diriiio, le autoiLi1i iiiilicinriesi negaiio alla ohb~dienzaed alla rsecuzione. Percii, i ma-derni Silllani se Iisnno voluto in trorlurre nuovi ordiiiotncritigiuridici indisp~risa bili lla pub l~lica mminislrazionr; (comepc6rescmpio ni~ llematerie comrnerciali~hanno ovuio imporlicon la forza, e cosiiluire una scrie d i Lribunali eccezionaliperche ne procacciassero la esecuzione,

    (2) Nei primo sistema il Icgislalore proccde dalla conlcm-plaziaiie del soprassensibile, e muove in cerca ilel soprns-sensibile; ma il soprasse?zsibillz cIie cgli coritcmpla tut toceleste; il male (peccato) deve reprimersi perclik i: male(off~lsa li Dio ) srnza cercare cosa nc avvcrrga quaggiii. Finedella viia umana i. la salute ctcrna; egli non cura clellc tri-bolazioni; queste sono un mozzo per conseguirla. Logicosvolgimenlo dclla religione nel suo conrelto piii puro e su-Llime: ma pone in mano drll 'uomo lo sccllro di Dio. Nelscconilo sislrtii a il Icgislal nrc proci?de dalla ronlrriipla zionedel soprassettsibile, ma muove in cerca rlel aalzsibile. Il male(pe cca to) si iIi?ve repr imer e pcrclih causa di azrrle (collcradivi na) clie producc danni rnaler irrl i alla ilm anil i fine dcllavita la felicitb. e il concrtto che 113 ilella rcligiono i l Fnrisco,i l cjualc brutalrncntc prega Dio pcr lini moramrritc terrcni,e ialvnlia coi1 crronoa coscienza osa pcrsino rlirigcre Ic prlecial male moralc, e tlomari(lurc la morlt? del suo nrmico. Nelterzo si str ma il Icgisla tore pro ccde t1;illa conlemp1:rzionc delsei2siUiLe, e niiiove in corta rlcl scllsibile: fine della vita uman a111 socici$ civilc. Il libllle (peccalo) non si deve rcprimcrese non in cliisiilo cagiona ma le allo Sla lo: cioi. (sec ond o gliun i) roridendolo meno compatlo; o (sccondo gli all ri) pri-v;iiidolo di una l orm drlla qua le vuol fare slrumcnlo u proprio

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    vanlaggio. Lo individ uo no n che un servo di1110 Slato, ci1a questo deve lulto sacrificare, anclie la propria coscirnza. la ultima ~?zatsr.ializzazioneel concel to r ~l i gio so . l Iegis-latore non cura dello inlerno: la rel igione i:una forza est(?-rio re ; e qiiesia vuol tenore sotto la sila signor ia per farrit?suo pr o; tlopo aver fallo uiio scIiiavo dello individ uo, vuolen si:schiave ancora le chiese Nel quart o sistema il legislatorepro crd e ilalla conlemplazionr, del soprnsse~zsibile, muo vein ccrca del soprasssttsilrile. Ma il soprsssrnsiliile che eglicerca e contemplri i: tul lo t rrreno. Fi ne del la vi la 6 il liberoclsercizio dell'altihilA indivitlualc; on de ciascun o possa lil ~er a-mcn tr intendereal proprio prrfrzionamenlo morale. I,@ Stato: lo slrunirlnto iiello inrlividuo: esso non esiste tr ann e pe rprocarciare che ciascuno si maileiiga libero nello eserciziodellc propria artivili, purchi: r iman ga nrlln s ua sfera, senzainvadere la sfera delle liberi2 allrui. Il lnale (Icsione del lea lt ri ii l i h ~ r i l s i deve reprimere sol tanto in quanto invadela liberli allrui, drlla quale fa paric il scntimenlo rcligioso.a la religione contemplata come legge morale fondalrice le-gitlima (li Itlggt? giuridica r,ei soli rappor ti fr a uo mo ed uomo,in t l ipendnnl~~mcntealla consicli~razionc i ogni rappor to fral 'uo mo e Dio, la q uale d evc lasciarsi intera al giudiz io di-vino. Del rapporto fra I'iiomo e Dio esso non si occupa:rappori i religiosi fra i l ci t iadino e lo Slato non ne conosce.Esso non giiarda il cullo che come rap porto fra indivi duoed individuo, in qulnln B fra loro simbolo di fratel lanza (.d i un i o n~ , d i n quan t o B in ciascuno una for ma cli estrin-secazione della libera altivilh ch e rsso ha la missione (l iproteggere in tu t ~ i . a rel igione B per lui fonte di diri t to inquanlo b forma di lil~erlh.

    No i duncjuc no n 1,ossi:~rno ncyipurc ncl p~.cscnngravissiiilo nrgoiiicilto desert:lrc In iiostru bandiera.

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    Uiiian:iinente contem plando Ic offese alla religionenoi (fiileli seg uac i rlel principio clie nella tutel a giu-ridica trova la base, h ragione di essere, i limiti etutto I'ooiilinariiento del iiic~gisteropenale) non 110s-siamo riconoscere nelle oltraggia te religioni i cn-ratteri di de l i t t o trann e quando nel fafto inconti.inn~ola le sion e clel cliiitto. I1 doniiiia relig ioso seroiido ilquale si gov erna un a ocl altra nazione 11otr~ tiiodi-ficare lo svolgimento applicativo del principio ; ioti.5anche i-innegarlo, e con ciO al ~ er ra re dal diritto ;e questa sa ra stor ia c non ragione civile: ma ilprinci~lio inconcnsso. La scienza e cosmoliolita.E clu;+nclo conteiiipla qu:ili de1)bano esserc i rcat id'indole religiosa non pti dettare una dottrina Asia-tica ed una AEricaiia differente di~lladotti-ina Eu -laopea; nel modo stesso che contem plai~do i reat icliretiaziienle po l i l i c i (se fosse vero che i ~ e a t io-l i t ic i siano de l i l l i defnibili, comnieiisurabili e puni-bili con i l ~rec et.li lel girrre liunitivo ) noti liotrebl~ec1ettni.e una dottrina per gli stati moiisrc.l~ic~iiversada cluelltt clic cletia per gli sta ti Rcpubhlicnni. I co-dici locali rlovraiino variare negli speciali prccettiin quanto alle ibrmc, deliltuose n secontla resl~etti-vaniunte dc l culto o degli ordirlamenti della Na-ziond clie voglioiio reggere. Ma i cnrcliiii astrattidella iinputabilitk etl i liiiiiti della punibilitii, dovra n-iio essere semp re e iluppertutto gli stessi. P e r questipensieri la csposizioiie ctella classe presente conducea. diic ])noiti clistiiite il nostro lavoro - O Lavoroiilusoiico; same clci l~rin cipiioiidanieiitali della pu-1lil)ilit:i cli:i rc:iti d' inilole re ligios a - ." Lavoinostorico; osyosizioiie dei iiio1teplic.i titoli e!ic si crea-rono i i i~lvolgcisc d ci t t?iiil~iiclla y l.esc!ii tc sorie ; i l

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    eliminazione di quelli fr a tali tito li chi: pii1 no n siriconoscono dalla scienza odierna come reati di persb stanti. Dopo di che non resterh che cliiuclere latrattazione, con lo adclitare quali fra siffntti titolipossano tuttavia ririianere superstiti in un codicein faccia a i ver i principii della scienza penale ; erapic1a:riente descrivere i respettivi ciiterii.

    CAPITOLO 11.Estremi generali dei del i l t i d ' indole ~e;igiostr

    secondu la sc ic~zcu .

    Riconosciuta nel t~isognoclella tu tela giu ridica lasonirna rag ion e della punibilitit aiico pci fatt i ctieaggrediscono la religione, e fi~cile tabilire per lo-gica deduzione d i quel principio lo condizioni chedebbono ricorrere in un fdtto percli l'autorit so-ciale possa punirlo come aggressivo alla religione(indipendentemente dalla lesione di altri diritti)come delitto, senza abusare dei suoi poteri ed in-vadore le libert civili. Queste sono tre - ." In-tenzione diretta ad offendere la religione -2." Attoesteriore offensivo clellu religione - ." Pubblicitche accompagni quell'atto (1).

    ( I ) R o b c r l i c o ~ s o o r n p k ~ o e l d i r i l l o penole co l . 4,[il. i , ptrg. 19 e segg . - R i f f a c i i noirroles in p e w f l ! ~Eib. 2, l i t . 4 , c a p . 1 e 2 - C h a u v c r i u ~ h o r i ~ .oc codepentrb g. 2225.

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    ".>"S .L . > - - a l .

    1 I ~ l t a , ~ s i o ~ z ei re t ta :iL( oi2ndei.e 13 religione ncome ci-etleizza o coiile cirlto - o che k ben diversochi seniplice fin e c"ii violare il precetto +neligioso elasoilclisf;tre un prop rio appetito, qiiant unqu e f acciasiper iniscredenza o scetticismo. In ci6 consiste laforza mor:tle soggettiva del clelitto antireligioso.Troppi sono gli atti coi quali la religione si offen-rle, e sono appunto tutti rluelli coi quali si pecca :ma perch appunto si pecca per soddisfare appetitinostri anzicb con l'anini o di muovere gue rr a allareligione ed alle sue istituzioni, o se anche vi bI' animo avver so alla religione, qu esta vuolsi osteg-giare come legge e non come culto professato d aaltri, cosi il ~ e c c u t o imane nella sfera (lei rapporti11% 1 uoiilo e Dio ; niente invadendo i rapporti giu-ridici tra uomo e uomo, non vi si puO trovare ildelitto, vale a dire la lesione d el dirit t o altseui.Fin-ch tu pecchi per impulso di un appetito qualunque(li tuo creduto bene, io pot r ave rne dolore comefiatello perch veggo il pericolo dell' an im a tua , m anon potr dire clie tu ha i leso zm divi t to ??zio fin-ch non veggo in te il proposito (li ag gr ed ir e Inreligione oil il culto da m e professato. St a in ci6lo elellzejzlo 4no~*ule el presente ordine di malefiziche per la natura loro si converte in . i~fnlc)*ialee ldefit to. Col tu o peccare t u offcnili In rcligione neil'apporti che ha con le, e ci non mi d ragione nlagnarmene come di oflEsa ut iu: a r~uest o fine l ~ i -sogna clie t u agg?wliscn 13 rcligione nei rapporticlie ossa, Iia con me, in quailto coiigiungciitlosi cliicl

    VOL.VI. 28

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    culto alla niia personalit con atL2c:nre il mcdesi~i ioattncclii la ~ n in ersona. Vi potranno essere t~*nsgl*es-sioni d i polizia contro la religione an di e per Irieraimprudenza, nia non vi potranno essere delitti col-21osi(1) di (liresto gen ere , come non pu esservi in-gL~.criacoZposa; perchh qui come negli oltraggi nl-l'onore l 'ajzimo di ~c tt o' lla offesa attiene aIIa e.?-sctzzialita del reato ed al vero colpus c?*in~ilzis. ipotranno essere veri e propri delitli anclie senzatale animo, quando la intenzione di chi veniva of-fendendo 1s religione con la opera sua dirigevasi adun fine diperso lesivo d i alt)-o dirilto ; rria allora lanozione del reato respettivcimente eine rgento du vrhdesurne rsi i1ali'aItio diritto aggredito come fine, pcr-cli la offcsa alla religione un accide)zs rispettoalla proeres i del colpevole. Stabilito una volta cltcil delitto 8 un en.te giuridico, e che il suo oggetlo( S . 42) il diritlo aggredito, cjuesto estremo b un:Ldeduzione che sorge spontanea in tutti quei rnale-fizi dove il diritto si congiunge ad unti idea e nonesiste nella sola mater ial i tu; perch la idea non sipu offendere seiiza una idea antCqonistica.

    ( i ) Si B disputato sr. i Romani cstrndcssc ro la puiiizionccivile anche alle oKcse contro la Religione meramcrile col-pose, Cib volle asse ~-irsi n ordine al prisco giurc. Rom an ope r le gravi p cne mina ccia le all e Vcsiali clii: ;ivc,s.;rro In-sc ia to ~s l inguers i\ sacro fuoco. hla qui si replica, in primoluogo, clie traltandos i iri qucl caso dclla violaziorio (l i un prc-iwiso ovcr e incom:jcrite alla sa cprdotecs a di Ved a, 13 om is -sione assunteva il carall ere di dolo. E si replica poi che quellancgligeriza no n si puniva dai hlagistra ti civili, rna si deferivaalla cognizione Ji.1 Collegio dei Pontcfici,i q uali avevano unagiuristlizioncspccialccopra lc vcrgini conwcratc n quel culto

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    r sopra ili loro esercitavano indubitatamcntc anclie lo ju sailue el .necis. Clie piu generalmente sollo gl ' Imperalorisi considerasse conie d el i~ to nclie la sola negligrnza circale cose religiose si volleargome nlarc dall 'edillo di Grazianoe Valenliniano alla l. 1, C. ds cr-iinine sacril egii, ove lep-gesi - ui divina6 lcgis sanctilatena aut nesciendo ormit-iunt, azct negligendo oiolant e offhtdunt snr rile gir~ m om-tnillzcnt: W i n s s n ge r de (Zeliclis culposis, seclio 3, 8. 1de daliclis cir ca sacra . Rla poiclii? sappiamo qua nla fossein quel periodo la mania clegl 'lmperatori d i farla da cano-nisli, e poichb in quello e dillo nienle s i parla di delillo ed i pcnn, pu6 beniss imo Irova rsi col un a mera definizioni!del sacrilegio in senso canonico non derogalricc alle rcgolegener ali circa la punibilith delle offese alla religione per pa rteilci magistrati civili. Per quanlo fosse caldo lo zelo di quellii n ~ p r r a t o r icpugna clie si spingesse fino al punto di c onda n-ilare al vivico mburio e alla forc a non sollanl o i peccali vo-lontarii, ma a nch e i falli d i coloro qui nesciendo ornitlunti precetti divini. Quel testo spingendosi alla punizione dellaignoranza prova troppo e non pul) adop ~ra rs i ome argo-mcnio ilella tcsi conlraria. hla fosse qual vuolsi la opinionedegl'impcratori circa i fal li off'ensivi della rel igio ne comrncssiper mcra disarurrarlcazn, rcrlo 6 che il criminalista non po-ircbhc ncppurc i n questa occasione accrllare come regcila (ligiuslizia i dcltali Romani. Vedasi la nota a g. 2362.

    2.uAtto e s l e , i o ~ * eesecut.it~odel ine ostile alla re-ligione - e le offeso alla religione non possonopunirsi come reati trnnnc in quanto ledano il di-r-ilto che ha l uomo al rispetto del culto da lui pro-Iessclto, B manifesto che i soli atti esterni possori0iiicriminarsi, perchc! con gli atti mcramentc interniC iinpossibile ferire i diritti altrui. La liberth del

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    - 436 -pensie ro e delle opinioni non pu int erilirsi dal]' uo-mo ali' uomo senza erompere nella pi intolleral~ilcdelle tirannidi. I1 sindacato dei pensieri umani nonspetta clie a Dio. N& ci proceae gi. dallo insulsoargomento che solo a Dio siano noti, avvegnachtale argomento verrebbe raeno quando lo incfuisitocoiifessasse (1) i propri pensieri: bensi per la solitaragione clie con gli atti interni non essendo possi-bile violare i diritti altrui, non vi potesth Zegitti-1112 (ti punire. Io posso esigere che tu non vadapropalando ad altri le opinioni disonoranti che tunutri rapporto a tile, m a non posso pretendere chetu cancelli nel tuo aniino cjuellc sinistre opinioni,non posso importi che tu mi stinii e che tu mi giu-dichi onesto, quando t11 non scati per me d ~ ei-sprezzo ed hai convinzionc~che io sia Gisonesto.

    (1) E difalli i proccssi p e r i!rcsia porliirano scco pcr buonalogica 13 nfccssiii clella lorlura come mwzo di oltciicre Iirrivc!lazione delle scgrctc, o p i n i o n i d i u n accusalo.

    3.' I'zcbblicita - Ci che diccsi dell'atto intcrrinrispetto alIa sua iinpotenza di Iedere i diritti altrui,ripctesi anche degli atti esterni quando avvenganosenza pubblicitb (1). I1 diritto clie ha l' iio~no ve-ilcrc rispettata la propria religione non pu cssereoffcso da atti coiiimessi in privato : per poter dirctiggreilito il mio culto vi Lisogno di un fatto estc-riore clio inanifestandosi ai sensi di molti porti ilculto stesso a11 un discredito. I,a ingiuria contro loindividuo puO csscre dclitto nnclie commessa in pri-

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    ~aCtt, )crcli; ' il scntirnii vitup~~.:iri~i i ~ r ; ioloret:cl nvvilin~cwto;ed iu Iio il diritto che quel (lolore,(*li(, tliiello :~vv iliinento ion in i si faccia soffrire (fallai:lalizin di u n nemico. Ma la ingiuria che altri rechi~i riv ata me nte lln mia religione non nii puO rec arrlciIore per rnc, iiia soltarito (lolore per colui che conta le of fe~a eggo avviarsi alln perilizione ilell' animasua, c questo non rrii dh ragione a domanflare unapena: non posso chiedere che Tizio si metta in car-vere perch i: desid1:ro co nd ur re a salvaniento l' ani-ina di Tizio. Per ch io possa dire esteriorm enteoffesa la mia religione bisogna che io alleghi il ti-more di un tliscretlito nel cluale In me des ima possaesse re condotta dal fatto clell'offensore; C perch iopossa dir (pesto necessaria la pubblicit dell'ol-traggio. Alfrimenli non si ha che la offesa n Dio,se pur vuolsi ado per are questo modo orgoglioso eiperbolico di parlare, giaccli: nella verit delle coseDio & invulneral~ile, il peccatore non offende ch eSB stesso e 1 anima sua. Offendere B parola che nonsta senza un correlativo di patinzento, laonde conusare questo modo si attribuisce senz' avvederseneali' Ente Supremo una vita di perpetua sofferenzaper la s erie continu a d' innum erevoli peccati chetuttorli si commettono da tanti milioni di creatureiilimemori di lui e ingrate ai suoi benefizi.

    ( 1 ) La r i~l igionc osl~int ivarncnle uardata B impassibile edinvulnerabile d a qualsiasi dc litlo umano. G l i alli empi nonhanno dunq ue possibi li l i di danno sc non in quanto agisconosall 'ariimo all rui: o col ilcstare un senso di ribrezzo e doloreoffendendo in un allro uomo il senlimenlo religioso che Bcongiunto alla sua pcrsonaiiti; o con io eccilare allri a l di -sprrzzo della i i b a rc~ligiosa.

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    JI;Lquesto teizo recli~isitodel clelitto religioso 112l~isog,.iioli itiia s1tiug:tziune. Lapubblicit in un fntto1m') t!ssw'c coizco?i?itn?z/el fntto stesso, e pu es-sere szccct~ssira. ulla conconzita~ztenon fa rnestierit l i nsservazioiii. Essa nei co ngru i terinini costituiscelo elciiiento della responsabilit clello age nt e in faccia; (Ha. legge punitiva nei delitti contro il culto comein cluelli contro la inorale.

    JIa rluaritlo i?he alla pulrblicitit cmzconzitante del-1' a t t o ccjtiivnlga pe r gli ailuicletti fini la pul)blicitsuccessiccc, valc a dire lo scandalo derivato d al fat-t o ? Riproduco cliii q uel pensi ero che arl altre occa-sioni ho rriailifcstato : csszuzo pzt essew vesponsa-bile d ~ ' i i i t l i 1tl17-ui.Bisogna dunque distinguere tr,zreati ili fatlu pe~*i~zulzenteS. 51 ) e reati di fattotrc~?zsc~i?zle.ei delitti di fatto permanente non fatlivnrio la deficienza tlclla pzibblz'cit co?zcorniln?ztecliiniido la succcssilla conseguenza inerente al fattoincclesinio. Non giova all' empio che contatiiin oriippe per dileggio l'altare o la sacra immagine loi~llogare he ci6 fece s e m a 27z(Oblicith,ma con tuf foil niistcro, nottiirnamentc, e usando ogni cura pe rnoli esser vcdilto. Frivolo tale pretesto, perclii?l'ogg etto sacro contaminato o rotto essentlo espo-sto alla vcrzerazionc dei fedeli rimaneva testirnoncal p111)l)lico lell' oltraggio recata al culto ; c clucstnl) ul )l ~l ici ti firisivn ilel seiitiiilonto religioso iloi CC-

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    deli coinc era insepai.nl)ile dal faftci tic1 colpevole,cosi non pot non esscre nelle sue volonta. Benedui~rlric e ne tr a rr i elcniento per ol~iettarglil fattocoine clelitto, quando la cosa aggr edi ta esserillo pub-blica la pubblicila successivtt si congiunge con i' attoor*culto per un nesso antologico ed i~IcologicoCIJI~ .1 atto medesiino.

    3 . 3202.Ma nei delitti di fatto t ~ a neunle, come in quelli

    nei quali (benchb di fatto permanente) non eravipubblicith nella cosa materialmente offesa, non pubdirsi altrettanto. Le parole empie uscite dal labbrofra le domestiche mura, o la profailazione di unaimmagine di privata spettanza e non destinata allavenerazione del pubblico coinmessa in privato luogoe solitario, sono fatti i quali non possono acquistarel)ubblicit tranne per alh*o successivo mio fatto oper alt900 fatto del terzo. Se la pubblicit nacqueper altro fatto mio, perch non pngo di quanto avev aeseguito in privato io fui {uello che lo portai a no-tizia del pubblico, la pubblicit inc rimina trice ( e cosila iuesponsabilith in faccia alla legge pena le) esisteugualmente (henchb accompagni il secondo fatto enon il primo) perch le due azioni nella sostanzasi unificano ideologicamente, e giuridicamente. Mase al contrario un terzo contro la volonth e previ-sioni mie andb propalando cluelle parole privata-mente da me prottiritc; o col portare in mostra atutto il vicinato la iiilrnagine da me lacerata segre-tamente, diede publ~licithal fatto mio e produssequello clic diccsi scnndolo; io persisto anche qui asostciicre ncr rcnoln rlic a1 fatto mio manca lo cstre-

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    mo della piibl~1iciti~ che ingiusto sarebbe frirrriiresponsabile deli' altrui malignith o clcll' altrui im-prudenza. Questa proposizione senza contrasto siapplica giorn:ilrnente nei tribun ali in tema (1' ingiu-rie ; lle quali se eiilcsse in privato non si agg i ungemai 1:t coiiilizic~nc della pubblicitri, seblscnc c luanilofurc~no er lnl i un terzo le abbia r ipetute e narratealla intera citt5, o quando furono scritte e tenuteocculte un terzo le abbia a dispetto dello scriventepropalttte e diffuse; perch una proposizione coeirigurgitante di veriLS ch e neppure si pone in dub-Ilio dove le susce ttivit rnorali no n fanno velo a i(lettati della ragione. La proposizione identica io cr e-do pu re che debba ripetersi nel tem a dei delitt icoritro la morale e contro la religione. Gli estremidella punihilit ilcl fatto mio ilevono cssere nel miofatto stesso: quanclo non vi furono non pu aggiun-gerveli a risico riiio la volont8 nemica o la irnpron-titudine di u n terzo che agiva contro 12 mia vo-lontd e fuuri ilelle mie previsioni. 11 problema ri-tiotto ai rriinirni term ini Q questo: se possano a m eobietta rsi come dolosi gli effetti che risultarono dalfatto di un terzo non voluto da me. Questa respon-sabilitA del fatto alieno o di una volont contrariaalla niia potri in cyualche caso tenersi a mio cal-colo in ragione d i colpa: ma la f ignra di delitto col-poso nei reati contro la religione io non la credoper morlo alcuno (1) accettabile, postochb si ricorio-scc costitutiva della essenza loro la intenzione d iretta.

    ( I ) 1.:) proposizic~ri~,li c noli siavi dclilto co lposo conlrola r ~ l i r i n n t . l i n l l i ~ l r i l a l ; ~ : i u l i a n is~ilzcziouri di di1 i l l opa~tole vol. I, . 4 , 1mg. 51. Vct la~i n no i a a 3. 2337.

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    Da rliicste tre coriilizioiii si cleduce in primo 1ric:-go 1 i ~ liminnziolie cli parecchi titoli clalla presente:classe; e pnscin In circosrrizione dei titoli che vir i i ~ ~ n n g o n o ,rl i respettivi loro criterii.

    C A P I T O L O 111.Titoli da t.li~7inatzsidalla presente cZasse,

    o pel*cJrd non sono delitti, o pelacJdspettano ad altra classe.

    Pcr applicazione degli nnteposti cardini, o critcriic?ssenziali del delitto religioso i n gcnel-e, vediamoquali siano i titoli speciali che le odie rne scuolelianno posto fuo ri d:111:~ prese nte classe, se1)bcne pe rIilngo tciiipo rite nu ti nel novero dei tlelitti controIn rt:liginnc. Essi solio i scgrienti.

    Pr cm cl to a clilcstn esclusio ni! cEic io non facciociililora su cluellc lcgislnzic~nicli alc un i anti chi po-poli chc tut ti iridistiiltnmcntc i pe cc at i coiivcrtironoin delitti. Talc iclca b troppo antica pesche meritis ~ r i : ~~otzfi~tnzione, si?hbenc nnchc in tempi a noi~biii ricii li sia pinciiito n clrialche Icg islatoro fanati co(l i miii:iccinrc piwc corporali (1) contro la inosser-~;iiiz :i lci k ic i r i~ i h~t ivi ,contro 1' ilso di ca rni o lat-

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    iicini in q u a r e s i m a , contro le loro somniinistrazioni,rt~titro a tcnuta e let tura di liljri proibiti, e simili;siffatti slanci non ebbero mai serio seguito nellegiurisprutfenze, n trcvnrono u n eco nelle sru olc an-che l e pii1 ortodosse d i giure penale. Basta dirnan-thre qual sia il divit to ch e si lede con sirilili fatti :e rispondendo, nessztno, B presto m ostrata In futilitd i quei ridicoli conati di un bigottisrrio ignorante.Io m i ferm er d unqu e soltanto sovr a que i titoli chepii1 a lungo, e pih generalmente si mantennero comereati nelle scuole e nel foro, ma ch e i progressiilella dottrina penale hanno ilenaturato e ridotto alloro genuino valore.

    ( I ) Nrl giii Ducalo Irirrhi~sr uliblirossi i l 24 tlrcrrnbril15171111 tlrlcrr~tonuovamtliit(: confcrin:iio i1 5 iebhraio 1823 rcilrliialti minacciarasi la carccrc (irio a.111lo piiirrii a chi avessev ~ n d u l o alie in qaaresirna, 3 rlii avesse lavorato in giorno~ i ilomenica, o tenuto aprrto bu uiyl i r . A Ilro tlecreto del I Srua$gio 1823 rniiiar-ciava la pt'igioriia da lino a scli mesi e lamulla (fa Irrceiito a cinq uer rni o lire a qualnnrlue privalo cheiivcsse tcriulo [irisso di sB 1ihi.i proi bili stxriza ave rne il (le-Iiilo permesso, o clic: avcntlo lo \ i avesse irnprtastati a p rr so nache non ne fosse munila. I n r[utbl drcrc\ fo nole volo l'art. 3che dava libera balia di pcrquisirr i i i t t ~ e case in ccrca (lilibri proibiti, e l'art. 4 ctip dava il t er zo d ~ l l cu t l d ~ l l r u l l ~al delatorr, o allo agenle clella forza il quale nvrssc est'guifola perquisiziotic. Allro do rre to del 2 giugno 1643 miriacciavtila carcere d a sei mesi ad un anno contro clii avesse ancheprivatamente comunicato ad altri massime non orlodossc.Quesle cd altre simili leggi provenivano dalla giii Reginaii'Elruria la qualci aveva lascialo rc>rninisc~nzat:l su o Ilreveregno in Firenze col codice ppnale tlcl 28 maggio 1807, po-rhisrinio conosciiilo [1r113 scicnza pcrclir d i ~ c n u i o orti8

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    -- 4 13 -Jiiblicigroficn, r nirnlc conosciulo nrl foro perclib non maipnr[:i;'lo ;i0 rsccuzione tlalla mngistrnlura toscana. Noterb inq u c ~ l o o d i c ~ 'art. Q9 l qua lr minaccia 13 g a l ~ r a viia ncliiunque cornnielta o l l i c l ' enbpie ta in yrzclbl ico, P fa [i?ri;ldi rnorle ignominiosa ed irif;imr a ch i insclgni publili ratnt~ni r!rilassime conlraric alla ciillolii~~eligione, r l 'arl. 33 cliatistende fino allo g al rr a a vita lii: prna dclla b rsternnii a. Q~i esl oI r g i non si sono mai prcsc s11stlrio fra noi. In Francia uniilogge del 1814 cnrnrnin:ivrt p tn r di pc~lizia cli iun c~ ucavo-rassr i n giorno festivo, o la Corte cli Cassaeiona col s u o dc -crPto dcl 20 aprile 4866 (h 1 o r n nr l. SBlO j ha dicliiaralorlic 6 ccirnprc in vignrr, c coiilrrmalo una ronclnnna inflillain apl~licazionoclel nirtlei.irnn coiilro u n talo clio in giorriod i domenica portava delle lrbgna a casa sua. Qiicstc mesco-lanzc di sapro C di profario nell 'nutorilh c i ~ i l curono uni-v~ rs al i ella Erirczpa caitolica fino alla rivoluzi one d i Pranria,B 1 i l I o n (diclio i~nclit e les nt7&ls iiolables, ~ n o t imaltches)raccoglie mollissime ordiniinie rrlalive alla proibizione delInvoro nei giorni f~ st iv i; d allrr na riporta anclie drl secoloIiassako (alla parola c a r n ~ e )elsiive alla vcndita d i lulticinit! di carni i n [ernp o di qulirrsimn. S a i n E E il rn c (diction-*inire do lri pennlilc!, aaot j ~ t m e ) icorda fra gl i i11tri un giu -(licalo rlijl98 lilglio 1629 in forza dct quale fu mozza 12 ieslaa (in crrto Cliiutiio Guillon pcrrli:? iiveva mangiata un pezzoil i rnrnc (li ciiv:illo in giorno di magro. Ricorcla pure conic!si p t in ics ~ omc r rcs ia c ligiunare in g io rn i n ~ iuali non er aingiuiito :li catlolici il iligi\ino, e riferisce la srnlcnzn capilalc,prnniinziata cai ilra una dama di Borrl~niix olpcvolc d i avertligiiriato in gioriia t f i ilonicriira : c cliiudc 1 arlicolo ripor-Inni10 un piu11ir;ito drl Triliunal a d i Perpignano del 9 iu-gl io 189:; clir a dispcllo drllil incislcnze drl Procuratore de lRo. l qiialc ctiirtlrva si condannacs~ro una mul la d i irecentofr;riirlii c n11 iIn anxio rl i prigionil i 'qu~l lro iovani come col-pivtili i l i :ivcr mstigiato cosiolclie i11 giorno di sabalo, n e~irniiiirizio'assoliiziaric diclii,irando c h e la irifrazionc dei co-iniiri!l;~iii~riiidt~lldclii.tsa non cra drlilto.

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    i$,~::.!tt ( l ) -- Coi1 (11it:~to ~ ~ J ~ I U :i : I ( V ~ : ~ ~ ) I ~ : Ill:,! t ! ) di r . o l : ~ o lil: tievitmu iic!IIo y i , ~1ri"iisc.ime(lciizc?cl:ri tloini~iictclla rl:ligitini: cnttolic:~ p!?-i' ~irobssarc!uii culio rliffcrcilte ilal riostm i11 r[rinlehe sua tbriiiaililtt.ovatae rtnaieniizz:ttir dalla cliics:~.La 11ef1~i~ioneti(:1Ia brcsin nella prc~pritr.essenza nnn spultn clii>aII;i c-liiesa, n competo n rioi dcscrivur~ie l presentoluogo le gradazioni c le vnr icth. Si ot~cupino li cii,i tl?logietl i cnnotlisti. A noi I ~ns t i sservare clio10 S5isc~ crstlenzo in 1~1:Lteiin ili religione clevoaoI)::i~c i.)rniru irintoria alla aliicisn. (li giudizii c pu-nizioni t:nnonidie ; ua i l i~thi! inlnngono ncllo statoi l i l,iii9;b erelienza, o di professione segrotn cl i u ncrilto ilifforine, o di rni~ilifistnzio~icor~ddunxi:~!~cllu~'ropr.ic:! opinioni, i' a u f ~ r i t h ecolare non ha dirittodi farseno giudice nb cli uiiiinccimre castighi, per latante volta ripetuta rngioiio clic il codice pcnalc nonl,uG co1ytii.c dove noi1 trova orcso zcn df~ilto: cheiiessuno l1116affermare (li aver0 il clirilto c . 1 ~o cre-tln cih rhc egli credo, O ch e oilorl D io con qucl ritocol clunlo a, lu i piace onorarlo nnzich col iajo, I1 ti-tolo di cresia si C duncliie a l)~xoria 'ngionc cancel-1 ~ ~ t ~ ~ini rfiilici contemliosanoi e dallo stesso codiruGregorinxio, e posto (la bnndcz dai mocierxii istitutisti(l i giurc penale.

    ( i ) R n a z i (elo~t,ei l lrr jro*is cr i ubiictlis lib. 4, cnp. 4,Y. l) (&osi ltii'niii9c, I n prcl.:ia - litc~'csi.~i u i n i n c n l i ~ l l i j i ( ~ i rq?li/lquicl Pht i n l i u n ~ o 7 l o do tuo I c l i j i oa is clogrnulilrcis wl-t * cJ rs~t l?~t ,r i l n o f~ i c l i 11 g ~ - ~ r i ~ l ~I ! ~ I ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ I ! I ontw/L

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    vriLcsr.rir1r.u circa F ~ L ' I I I ;on t'nvvisrintlosi la ~ r ~ b s i u11iiirrro bizio dello iit lr~llelio P noli \ i c i 3pgiiinge l a ~icri in: i i . iniIr4lla volorii5 ; disstlro ctcsinrfn I' airlorr d f n l alqo doiiirnii~ ~ ~ j t i ~ ioloro clic In srgnit;it.nno. 1a rlirnolopia (l i r l i i rs taparola si dpsunif: (In\ grpco, PI I rquivnlc a cil la. Fu iale I'udiocorilro gli erelici rlie i periali.;ii i n qnn van o dovrr si piiriircin U P S L O r('ato nnclie il colo pens iero t ion maniBlsialo roii aiciesreriori : CI a r o qtcticst. 91, n . 9 - Tusc l i i loin. 1,r o ~ i c l a s . 409, IL. 2 - 11C 11O cli i O I ~ B ~ t . b i i r o ~i s rils.%O, n. 6 - F n r i n ti c c o qzlnesl. 1413, ?i. i 14. Yrilasiperb T h O ID s i Q d i s s e r l a i i o aa l ineres i s si t C? i ~ n e t t-C o c c r o c x s r c i l u t i o t ~ e s ~ r r u s c ~ eol . 9 , i lxel-cil . 4 4. prrg.27 L de jurc circa hrrei elicos - a r i e s o!~serwnlioi ics ury.anltcr. obser. 40, 5 20 - i P 01 P r ad Q r o t i n ui l ib , 2,cap . 8, S. 39 - l y C k i o uriar ~ o d e r # t i s , i l , ds pr'inrli,$d e l i d i s .. 6 - ;r or. n i!v r g lr P n d c lfigibus clbrogaris, inC. Eib. 4, l i l . 6 , p~rg. 3- c p s o r naedilnl iones i1 2 p o n d e -rlas spcc. 566, inedi i . 31 - u t L m a n n elenarala j t r ~ so-indrialis x. I i O , d o v e nc insrgna ciir il ilclilto rl i rrilororlie temcruriamcrile sccu:aiio al l r i d i cresin iliecsi o'iact4haaretificii, e cita una dissertazione sp~ciale lr l L{ c c!i r! n-b r g de c r i m i * t ~ eaorelificii, a cliialc f u publilicslri i n Lipsial'anno 4737 respondcnle D o r i n g ,

    Al titolo di e ~ c s i a i B sostituito il titolo (li 271-o-p c c l ~ t ~ i o ~ z ~i empi domw&i,o diproselil.ismo, il qualesurgc qrixndo i1 seguace di dottrine eterodosse nonsi liinitw s nodrire nellaanimo tali dottrine ed aprofessare un culto diffor~necla quello clia prevalerzcllo stato; ma iiioltre usa arti a diffondorc neglit~ l l i i l t i ~lt ru i e proprie opinioni, c ~ l guadagnarepi'uscliti al la Icdtl da lu i professata. Questo pud es-sure nei coiigrui t(:rlmitii e casi rnantenuto nel no-

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    vero dei veri delitti, come n suo luogo dir :nia ci6dipende dalla condizione speciale dello Stato al qualesi detta il codice, e cluesto io voglio qui avvertiree premettere una volta per sempre per meglio porrein luce la presente teorica.

    Uno Stato si pu trovare sotto il punto di vistadella religione in tre condizioni diverse : ntolleran-s u : t o l l e ~ * a ~ z m :n d i f e l w z a a . Lo essere un governocostituito in una od in altra di queste tre condizioniesercita influsso vitale sulla presente niateria, sulladefinizione dei fittti punil~ilicome offese alla reli--gione, e su i limiti respcttivi della. punibilit. Questailiversita di condizioni essenziali non pub mai giun-gere a cancellare i principii espusti nel capitolo pre-cedente in ord ine alla e ssenza (le1 ilclitto re ligioso ; mapii6 nzodificare in clualclie parte la loro applicazione.

    6 k t o l i e ~ a z t e 1) un governo quando non am-mette nel territorio sottoposto alla propria signoriaalcuna professione cli culto che sia difforme dallasua. Questa intolleranza pu cstrinsecarsi in diversigradi. Sar nel grado somnio quando interdica af-fjtto ogni culto clifforme cos pubblico, come private),e cli pi pretenda costringere i dissiilcnti acl abi i i -rare la fcde da loro proft?ssata, e ad abbracciare lasua. Cos fu intollerante lo Islarnismo nel suo prinloperiodo : cos furono intolleranti alcuni Impcrntoricontro i primi cristiani. 'I'alc: Stato certainente per

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    ~ S S C ~ Ci ICICO st1'It IJ(rsric ~tore, c'c~ll~i& non scio ilpi'osclitisnio nin anr 111: 1: ~iru fcs sion e li o gni ciilt otli!forii~e. Srirh la intollei-anzn in un gra do inferiureclirnntlo il gov erno astenenilosi d a ogni persecuzionediretta coiitru i ilissidenti interitiri pero clualunquepubblico esercizio d i culti difs~ rnli , e pers eguite rhiizdir*etlnnzeizle i dissidenti con lo allu nta iia~ ~lia ipu bl~ lici mpieghi, dalle onorificenze, e d a ceiaii di-ritti crvili e politici. Intorno agli Stati cos iiitolle-rnnti noi non a1)I:iairco alcun precetto a r icordare;diciamo soltanto clie essi sono in un a condizione n72-t i g n r ~ ~ i d i c a :cici liasta n comprendere che non pos-sono dettkrsi precetti giuridici per chi si b post.0radicslmcnte in opposizionc alla legge giuridica.

    ( l ) Nit l l '~n l i~l i i l i iurono srnza rliil~bio iiiiollrranii gliisdrncliti. La cosa h d u b l ~ i a n ordirle ai Grrci; e recrnic-mente (:a i l l e m c r in una dissilrtazione irililolnin 11jbibcr1Sds con.~cie?zce r r l f h e n c s ( R cz r u e ds l e g i s la l io n ( rmr i e sne e6moclertle , ann. 1870,pag. 3'11) lia con niolla cruclizione so-slenuln lo iridifforenlismo drgli Aleniesi.

    Sono to l le~*ant i uei governi che atlotl.ano comedominante un culto religioso (cattolico in Franc iaed Italia ; protestante a Berlino e Londra; greco inIlussia) sotto il nomc di religione dello Stato, o d iioeligio~lc ellc. ~~~ ccg gio ran zaella iTct,"iolzeo di re-ligione do~i~ inn?z t e .n governo sifhtto tollera ognii~ lt ro culto riconosciuto ; permette la erezione (litcmpli C lu custituaionc di separate congreghe aiilissident,i, lo ci.sercizio an ch e pubblico cielle res-

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    pettive religioni, ed anco uguagli3 i noii corifurii~istiai conIorinisti nel goclimento dei diritti civili e po-litici (a l clie si d il nome di er1?~17ci11iczioize)iinn-do perviene al sommo grado clelln sua tolleranza,che lo porta a respingere ogni modo di persecu-zione lanto diretta quanto indiretta. Un governo i11c.ondizioni siffatte non sog ner5 certa me nte di sc ri-verc nel suo coilice il titolo (li eresia. Ma anche inf~iccia l meclesirno po tri nascere il ul ~l ~i oe debbariianteilersi come delitto il 1,roseliCtis,szo : questagrave questione esamineremo ncl seguente capoal titolo relativo.

    S. 3271.Finalinente dicesi i lzdi( f 'e~c?zte uel governo chc

    non proclama nessun culto come religic~nedello Sta-to ma tutti considcrs i cittadini come uguali in fhc-cia alla. legge clualunrlue sia In loro credenza in Icinadi religione, a tutti permette di pt:usare e credereed onorare Dio a talento loro sciiz'ltvere l~rc dile -zioni ne usare protceiotii o accordar privilegi ai se -guaci di uno piuttosto che cli altro rito. Uno Slatosiffcltto porta al silo ultirno pronunciato il principiodella. libertk di coscienza. Esso pcr deduzione ap-punto di tale principio dovrh punire inclistiritamentee con uguale misura Ic aggressioni violente controogni culto che si l>rofessida poclii o da niolti deicittadini, m a noii patri int ei~ lire otto nessuii pre-testo il proselitisrilo in rliinlunque iOrilia si iuni7i.-Sesti purchb non violenta ; nt:lln r~rrale il~utcsicriiirinositi iion sta ilel proselitisirio liin iivlln fui.-iiln. Promesse queste osservazioni rli fiklto l)ioSc-guo la mia cscui*siocic.

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    '2." r l ~ ) u : : f . / ~ s i i ~ J'al)ustssi:i. 1)irh essere o da1l;ti6eligio)~e 11211 01'~liize l).Si ha la prima nel fhttodi chi a biu ra la religione in cui nacque: si Iia laseconda nel fatto di chi essendosi ascritto per votisolenni al clericato o ai1 un ordin e moilnstico nefaccia ab iu ra per to rn ar e alla condizione di laico.Un governo intoilerante man terrii fra i delitti co-testo fatto, perchk nega il diritto di libera coscien-za : ma un governo tollerante non pot,ri fare altret-tanto, e il titolo di apostnsin non potra leggersisenza assurdo nel suo codice. Soltanto potri meri-tare esame la punibiliti della apostasia nel caso chesia susseguita clal reato di i)igainiu( la qiralo comesappiamo puO essere propria e puO essere assimi-lat iva) perchb in questo successivo fatto noli sicontempla i l nlero ai~l~audonoella religione o deivoti, ma la ofyescz al matrimonio e all'ordinc dellefainiglie.

    ( I ) La parola nposlns ia il ~r iv a al groco e significa de-s c r z i o n c : R e n a z z i slernenlu juris crirrbinalis lih. 4, cap . 3,$. l . aposl(t tn collli C I IC 3bbaridona affallo la religione cri-sl ian3,menlre so rinnnga soltanlo alcuno dei suoi ilornmi noni: che et ' s l i ro: nci primilivi lempi si consiilerh l'aposlalaclie p;issava a1 paganesimo I'omr! poggiorr di qiirllo clio pas-sava al giud aism o: era hcri naiurali: rlic i sacri canon i in-fiiggcsst ~ro gli agostali lascomunica rd allr epcne canoniche.Gl'lmperalori vollero aggiungervi pcne temporali; e T e o ci o-s i o e V a l e n l i n i a n o in fl issero la pixclita degl i u ll ic ii , laperpclua infamia, la confisca dei beni, e la privazione iIt!llaicsiamcrilifazione. Spinscro perb la pclria anclie alla morlc

    VOL. VI. 29

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    qrisnilo lo ,~poGla!nnrrcsi! s~ t l a i l o l i ri n acgriiltire il su operlilr, rq~rnpin: . Ei, C. ds i ~ p o u l n t i s :e si dicliiard i l~ipre-srt ifliOile 1':izionr prriale raniro f a l i clrliiirlu~nii.DPII:~ po-stnsin doli' oriline piirrva C ~ Poilo rlriv~scrroocruparsi icrifi~ini\lisli, \P iygi 1:1i(-li?;p~r rI i2 ri\ q1 i~ s1a na mat~>rigpii1 11i diwiplina ~ I I P li ( l o ~ n m a ,ifa $1' l r r ~ [ ~ ~ r , ~ l o r i:i i P n-1 n a n o t> $1 i r r a ri o (I . al&.C. /*le nposlnl is) stlrriiiianrlo~IIP;I:I1311\d (1t$gI7r i~p{~ra lor ir w i d i q \ i r ~ y ~ b r ~' a u t ~ ~ r i I iS P C O I ~ I P C ntllt! cosrl ( l i rtoliqirin13 ni:iniit c h , ~u c;iu.;a ( l i innledi.curdir t* ( rovina allo impero, P eliil I i i ~ i rtl conrlurrmrallo srisa:~ p a r v ~ r o ~ l ( ~ rlelt:lr(? \ir1 [ ~ r ~ ~ ~ i ~ t l i i n ~ ~ r l l oilrii-l i v n atii:Iii* rorriro il rnot\ncci o rlii cric o rliv { linidliilriopropriciabbari(1oiins~c I' ;illiio. 1)ico purw, pc,rc.lii: I ) ~ n i a t!ssmi r i i i i i iqn dl n cosliluzi~irlrr ~i:id rlii!lii;lrai cririit~r n;~lin aeitiplireapos ia s in dnll'oi'dine o pii~linqto l pnzse~qi o nsii ln~e o i iq i l ~ s t a d ri7c.siazii carrit:iiinntii. I3 i; rt~ [ii,llii I c p g ~ J ~ c I ~irJrautorizziire lo zelo dci prntiri a cltaitaril prtiirl rriipor~;ili ontroi deseriori dcll' ordini1. insrgoiir!(lo elio si ilovr~rrino oliriporri,alla infamia, alla confisca ~ 1 ( ~ iw!ii. m1 il 1 11:111ilo ~ r p ~ t u o:tlRegno : J o u s s e j taxl ice cria i i 8116 rol, 3, prrg. 470. Conisngli aposlali rlalln rc4igionr:1a pra tica matilriinc* iidisiinI:itriciiri*la pena d i morte: F a r i n a c c i o qi6rr~st.183. n. 34, ot seqq,- o u gl a n s i~zsl i l zc l t?~trg. 4.32, l q u c i l t b pc~rtilirn I t l \ i0da i suoi antccessori i n qiiaiilo iill'spostrrsii~ tI;ill 'cirtlin~. n-srgnando doversi sotloporrt? :\ sole pcrie clirionirllc. a riolti-bile la tliscordia Trai civiiisli e i ca~ioiiiqiin tcma ( l i upo ~ i n . s i : i ;prroh2 mpnlrr? la chicsa sr!mpro pronlii al prlrilono iris~gnavaO ov ~r si e r i ~ ~ ) a r ello nposiata che ricrcdillo~i l!~llo rrot'iiii c avrssr fa l l o abiura t o r n a n d o i n wn o alla vcr:i re lig io ti~ ,i c i v i l i s l i ~ o l ( ~ v i i n ohe incso rnbilm ente si colpisscl {li rriorlcl~ rnci iauveiluto, senza aspeltare che ci si rentlessc r e l a p s o ;r igore rmx'itamente censuralo da P e1 z o f f e r AI-cailorolnaslnlfrs f i b . 7, c a p 3. p r g . 23,

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    3." .Scisit~n- i 11.2 lo s c i s l~ l n lrinlido (1) la ere-sitt non si rest ring e a pochi individrii nia si poneiii esscre da un nurnero esteso di cittadini i quaIifinilano una cliiesn od un culto difforn~eda quellortoininante. Questo fatto si vorrb sem pre ten ere cometlelitto cla un governo i?ztollerante: si guarileri co-iiir? innocuo cla un gorerno i?zdiff(;:.ente, il qualeprofessi i1 principio che Io Stato non ha religione,con tutt e le su e conseguenze. Xa anc3e da uno Statofollerante non potrh elevarsi a rlelitto tranne rlunnrlodegeneri in publ~iicavi01en~a.Fu detto che lo sci-snin era una sedizione religiosa; ma In sedizionei.t:lipiosa non clelitto se non si trainuta in sedi-ziorze po/itica , vale n dire in una lotta violunta diuna parte cli cittadini contro altra lmrte.

    i l ) Srisrnzn (p?roja gi'ri8a cli s vali* srissicra o sepi irazi one)fu tlai canonisti specializzala co me parola dekigna tricc il fatto(li clii si divide va dalla cl iirsa c ailolic a: Iin per suo.im plicit ola ercsia, ma se n e c l i s i i n g ~ r er i l SIIO ~ sl r in s rc a rs i ~ l l , ~coslil usione di u na cliitlsa scpariita : R c n ;ii,z e k u c n l a j u r.erim. l i b . 4, cnp . 5,#. - U r s a g a ifisliltllio~zt!s ci'irrzirtcr-les lib. 1. t i t . 7 - ) r C i a n o Iractalus rri rri is~t les ib . !i,cap. 67. LA rpp i mnsaiclic, distiriguevano la npostasia sirzgo-l a r e da l l a co l l e~ t i ~ ~ a :h o n i s s r n turies sirr l'histoiredq4 d r o i t rriminel, appenrlire A, piig. 148. Poirtib mc?niropi re clic la apost;isia di un solo individ uo noli porlassc cliclpcna patrinioniale, conuo la apostasia d i t ina intera ciilil siprocerlelle col f rr ro e col fuoco C con la ii l~i ma listruzionerlella ci112 ribrllalasi al vcro Dio. Lo scisma pub fricilriirnleas;umcre un culorc polilico i n qnc i pacxi nci ilricili la rclli-

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    gio nc dello SI310 sia intol lcranl e; ed allora piib preiidcrc ilc.ara1ler.e d i sedizion e. Lo S ch i I t e r o i i ~ s ~ g n bhe lo scismat! In eresia non presrntasscro Ji ff (1 re nq ma di ci6 vi?nneripreso come d i gravc rrrore da L e;y s e m e d i l a t i o n e s inp ~ i n d e r l a s p c c. 667, c o r o l l , 7. La pena conlro gli scismaticintvlla pralica fu- .' ' la confisca de i beni, - . O la priva-zione degli oiiciri :ai qu ali casiighi si aggiungeva talvolla an-clie una pena corporale: J o 11ssi? juslicc c r i t n i ~ z e l l e1101. 3,png . 470. .o:scismn si div ise an ro ra in p ~ c r oe m i s t o dandoi l prim o no me allo scisriia che ecce;l,ionalmeriLe non conli c~iioeresia: A I a foro c~. im%tlaleo l . S . pag . 98 . Bla G i u l i a ri i( i s l i t i ~ z i o r i i i di1 i l l o cri~ninnle o l . 2, prrg. 67) nc3ga riii:pe r noi orl odo ssi possa t$sisLrre scisiiia stlnza crcsia . Al con-trario i l ( o n l o l i raricilllit~ri!del lr*il~iinale i appcllo inBologna ncl 1827 inaogritiva rirl siio l r t r l la lo dei delilli ed e l l e pene ( v o l . '3, pn y . 41 ) chi: gli scismatici propriam~nlenon sono eretici, ma che poi lo scisma clcgrnera in eresia inquanlo proclama potcrvi esserc salrile rlcrna fuori tlella unii&tlclla chiesa romana.C ome poi ilisiirigiiasi lo scisma in inter nood rsterno lo insclgiiario i canoriisli, a i rliiali dohbiarrio irilr-ramente referirci in quesia m a t ~ i a . clla pratic.a crimiiialei proc ~ss i i scisma Si corifusero coi processi di eresia: mapoichb lo scisma ordinariamrnte si cstrinsclca con la scgre-gazione di numerose popolazion i,le dispute si sonopia spciso~omlial(u1e ei campi d i Blarte che riel lcrnpio (li Tcmidc,e se offrono pochi rnonumrriti intorno allo scisma gli annaliilella giuslizia, ne offrono di troppo copiosi ~ l in na li d ~ l l cIiattaglic. Vt~laSiT i s s o t 1c dro i l pk t zo l c o l . 2, pug. 263,e1 sziit'.

    4."&C?-ileyio (1)-- Questarubricri occupo a lurigogli scritti dei vecclii crirninrtlisti, i quali ne feceroun titolo speciale e gravornente punito fra i delitticontro la religione. Esso si costituisce da clwlsisia

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    violazione di cosa o persona sacra. lT,z In scienzaoilierna non conserva questo titolo come titolo diper sb stanf.e ; e per buone ragioni.

    ( I ) Cosliluisrc! sacrilegio qualsisia oiolaxiorie (li cosn nj je r so l in saera: P a n i m o l l c dec is . 6%- u f i o i n s t i i ? ~ .i i o n c s c v i m i ~ t a l e s ib . 8, li1. 92 , png. 81 - B a r li m e r nc~.rercitut. 100 - B o C P r o diaputn l io izes lom. I , clas. 4 ,dispclt. 10 - V r e d (>m i r r li d i s s c r lp t io d e s a c r i le g io ,Urreclil 1832.

    Infatti se i1 sacrilegio si commette per solo einpiofine, e non corae mezzo o accidentale concomitanzadello sfogo di al tr a passione, offrir& bene le condi-zioni della punibilit nella su a forza morale sog-get tiva: ma percl18 esaur isca tali condizioni non solonella forza fisica soggettiva (at to este rior e) m a an-che nella forza fisica oggettiva av rd bisogno dellapr~hbticitci, ed allora coi~correndosimili estremi lascienza ecl i codici odiern i puniscono que sto fatto,non pii1 in quanto mcrairicnte sacrilegio, ma inquanto si cstrinseca in oltraggio al culto, s sottoquesto titolo, che troveremo a suo luogo.

    Clie sc poi rn:tiic neil'ageiito lo anirno dilaettoal1 aggreclirc la religio~ice soltanto gli accadde diviolare cosn o persona sac ra men tre intendeva allalesione (li altro diritto, allora il sacrilegio non po-tendo assu nic ru f orm a di spcc.i:ile ilelit.to religioso peril difetto (,S. 3257) dello elcmeiito morale, si guar-

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    de r soltanto conle qualific.:~ del rca to priii:.iltnleemergente dal diritto principalmeitte aggredito nei(lisegrii del colpevole. Cosi oggi si qualifica la lesio,:epei-sonale, o la i i lgilrt . ic~ e inferitn a persona eccle-si:lstica, per causa d i odio prsonale e non per fined'iiii-ipedirle lo e sercizio clcl culto :cosi s i rlualifica lostlcpro od il f i u * to se caduti sopra vergine sacrataa Dio, o soprn cosa sacra i11 un tem pio. Cosi pubqualificnrsi il clnnno dato qu ai~ iio vvenga u 2 guastodi cosa, sacra senza lo inteudimznto di aggredireil culto a1 quale essa serve: questa una teoricaorniai uiliversalinente riconosciuta, la quale procedeoi.ilin;lta e costailte sopra i principii fondamentaliclella classaziorie dei rc~l t igi tante volte applicatie cliiariti nel mio lavoro.

    5." ,11(1gic~c ~ o l ~ l i l e g i o1) - Non 11ristorol)I:ci.or);~i.ecc.lii u!un~i a ricordt~rc l nuinero delle vittiiiicarse vive per tii.olo li sti*egc)ncria, i irittpia, d i com-merci e patti satanici. Fu cjucsto un corpo ( l i dot-trina tutto a1)cci:ile ;)ci vecchi criifiinalisti, Tratta-vtisi cli lottai-e col iiuniico de l gcnerc uui:tl~u trollpup.)toiitc: e i~inlignopcr cssore vinto dalle ;irti nust re.Uisogniiva stiit1iar.e i~ ieaz i lr:.ioriliiiui*iic1 eccezio-litili ili procedura; i riti giiicliciarii raff rza rc cc11presiilio delle tortiir'e o con lo aiuto degli csorcisiili.Tali processi offrivano pertanto il IJ~U strano iiiiscil-glio d i forme girrrirliclrc e (li riti religiosi. Altissinioera lo iritet.csst! (li sl)cngcrG la trclaenila genia dc-gli stregoni u dci fattuwhiol-i, pc i- ~h on pii1 trnt-tuvasi soitnilto di mnnIeucr*c 11 rispt:ttu In rcligioiic

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    ma (liprovverlere a l l a salvezza vomunc : as-vcgii,zrlicostoro fattisi s c l i i a v i e str~umciito el dicivolo pcr-pefuo ncs tro pcrsecutrjrd lo serviv:ino alla propa ga-zione di tutt i i, mnIi suila tei.rtt e t l alla distruziorie(se fosse st;:tci possiljile contro i voleri di Dio) ilcllarazza a t l a m i t i c a . Por ta la la cjuestionc su t a l e te r renonon era pii il semplicv Z ~ ( J eligioso cpello ch ee ~ c i t a ~ ~ ae masse ad infierire contro i inaghi e con-tro le sti.cgl~e:ertl il gagliarclissiiiio istinto della1;rol)rin conservazione. E con cib si spirpn tut ta unastoi8iil d i Yanguv

    ( 1 ) N ~ l l a :ii:i eiimcilocia s o ? t i l r y i o ~i pn il ir a ric.lls soiad k i n o z i o n e q i i n c pn. so7.lo1rr $1: Il t lnnzx i c l ~ > t n e n i ~tiriaf r i in i r in l i s l i h . 4, r n p . 6. Y. 1. Ma nrlle rrimiriali iliwiplineW r i n P solln qiirslo rionir> tliinliinqiii* liso (li arli m ag ir li ~ , ippnalisli tlisiinsrro il sorlilogio d i ~ l i n n l o r i o liil m o l r f i c o e~lal!ocrrnc~lovio. Tcyi).i~~nn~?,cinu lrlin qi~rlla Iii1inszinnc liefii~c~v;ision I n evor:izioric tlfli 11rmoni P ~ l ~ iosl i; c os cl11)rsi1;) r l i i r o r n n i ~ o i i i . a girorrln~rzicr, a p i r o i n n n z i n , c I'cislro-(ogirt s ~ r o n t l o l v:irio fciiilr tl ~ ll a livinazionr. I sorlilcgliilt?olr$r-l 1.1)l)rro l riomr spi~ritilr l i sl r~ pl i i irl l inguaggio11nlp:irc: r In ! l i cq o tliffftri ilallo j r , l i ~ i l o t ( ~irrchk qursio On~:iIo[irn (lnx:i s ~ i ; ~olonlh a D a n) 11 o 11 il t b r p ? * n z i s criirl i t ta-li s rnp. 61 -- O l i l r rl\:n ps I rcrr ln trr~ d t to ron i i . n Cfli.i)zo-l q i n ) ) t pr/nt:? I , /?LJ~(J.Y. qlrnrsl,9. png. 988 - ila e r n r d u si ? ~, X I 1 ( n h t t l i i r. r n p . 23 - 13rn n 11 de lug i l i inm male-f i ros 111 S I I ~ I L S n ' i ~ ~ / i g ~ ~ i l l i1 C ~ J I I' i t ~ r r t i d i ( r l i oI le; tk 01-11 rb i*k o p s o b s c t . o , ~ l r o ~ t e srirnirrrr/r~s ng. 37.3 - d .' n gaf 'ar ior thwa j i l r i s i s i r i l i s rnp . 16. png. 13 4 - < l olc c o n s i l i alib. 3, ro j t s . 206, l 197 - l o c rc l t i o da r r i r n i n r . r o j i j u -t nliotr in spii i i t h i c ~r ~- B o I ri i n fi rliss. ifc n i o g i n - c i n-(. l i i 11g l i cicluiirs rlr .~rigis- i 1 (Ii n v~liust~r. 23,png. 4 187- C, n r r o d, !r i s , 180 - o n g C d t . deliciis r o n l l ~ i :ni-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 6 (09)

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    publbcam ~ d m u s i s ol . 2, pnts i , qrcacsl. 4 - T h a m a s odisserbaiio d e crimiiie nir~giae; l&ejas colleci. tiob. 3, dia-serb. S - SI: ti o r n c dc ningin e wimintcnt ser ie prosc~i-benda, lviltdntbdrgct 1789 - T o l l o z a n de r t i l ~ f i c i s etmlilhem~licis; ~ b e l r i c li r llbesccirr. velcls vol. 1 , lonr 3,dtsaet l. 95 - A l p li a n i jur. ct im. lib. 2, [il. l , cap.1 k $01 ilr.ge'o F 55 - C o l l i n d e P1 i nc y diclionl