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I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) SOMMARIO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 8 SEDE REFERENTE: Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (Seguito dell’esame e rinvio) .. 8 ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) ........................................... 13 ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori) .................................................... 182 SEDE REFERENTE: Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (Seguito dell’esame e rinvio) .. 10 COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali Emendamenti C. 730-A Velo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ...................... 11 ALLEGATO 3 (Parere approvato) ............................................................. 194 DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. Emendamenti C. 1690-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclu- sione – Parere) ............................................................................ 11 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Martedì 19 novembre 2013. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30. SEDE REFERENTE Martedì 19 novembre 2013. Presi- denza del vicepresidente Roberta AGO- STINI. La seduta comincia alle 16.30. Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2013. Roberta AGOSTINI, presidente, comu- nica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata an- che mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essen- dovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Comunica che sono state presentate circa 900 proposte emendative al disegno Martedì 19 novembre 2013 8 Commissione I

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I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 8

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Testobase C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (Seguito dell’esame e rinvio) . . 8

ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Testobase C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (Seguito dell’esame e rinvio) . . 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali Emendamenti C.730-A Velo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ALLEGATO 3 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia diimmigrazione. Emendamenti C. 1690-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclu-sione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 novembre 2013.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle16.10 alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presi-denza del vicepresidente Roberta AGO-STINI.

La seduta comincia alle 16.30.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,

sulle unioni e fusioni di Comuni.

Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737

Guerra.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 16 ottobre 2013.

Roberta AGOSTINI, presidente, comu-nica che è stata avanzata la richiesta chela pubblicità dei lavori sia assicurata an-che mediante l’attivazione dell’impiantoaudiovisivo a circuito chiuso. Non essen-dovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Comunica che sono state presentatecirca 900 proposte emendative al disegno

Martedì 19 novembre 2013 — 8 — Commissione I

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di legge C. 1542 del Governo, adottatodalla Commissione come testo base (vediallegato 1).

Comunica altresì che sono stati presen-tati emendamenti da parte dei relatori(vedi allegato 2) e che il termine per lapresentazione di subemendamenti agliemendamenti dei relatori è fissato alle ore12 di domani, mercoledì 20 novembre,secondo quanto previsto dall’Ufficio dipresidenza, integrato dai rappresentantidei gruppi.

Fa presente che i seguenti emenda-menti ed articoli aggiuntivi sono da con-siderare inammissibili per estraneità dimateria, la quale deve essere individuatacon riferimento a quella dei progetti dilegge in esame:

Gasparini 10.15 che detta disposi-zioni in materia di conferimento dell’in-carico di direttore generale nei comunicon popolazione compresa tra 50.000 e99.999 abitanti;

Pilozzi 15.03 che detta disposizioni inmateria di requisiti di onorabilità deicommissari delle province e dei commis-sari delle procedure di amministrazionestraordinaria delle grandi imprese in crisi;

Lainati 22.02 che reca disposizioni diinterpretazione autentica del comma 10dell’articolo 73 del TUEL, in materia diattribuzione del premio di maggioranzanelle elezioni del sindaco nei comuni conpopolazione superiore a 15.000 abitanti;

Rughetti 22.06 che detta disposizioniin materia di obblighi di trasparenza acarico dei componenti degli organi diindirizzo politico;

Dadone 22.07 che detta disposizioniin materia di soppressione di enti pubblicinon economici;

D’Ambrosio 22.08 che detta disposi-zioni in materia di esercizio a titolo gra-tuito delle cariche degli organi socialicontrollati direttamente o indirettamentedagli enti locali che non abbiano provve-duto ad ottemperare alle disposizioni dicui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Pini 22.011 che dispone il distaccodei comuni di Montecopiolo e Sassofeltriodalla regione Marche e la loro aggrega-zione alla regione Emilia Romagna;

Pilozzi 22.012 e Sani 23.35 che re-cano una norma di interpretazione auten-tica dell’articolo 14, comma 1, della leggen. 53 del 1990, in materia di autentica-zione delle sottoscrizioni degli elettori edei candidati;

Nuti 23.6 che detta disposizioni inmateria di incompatibilità nell’assunzionedi incarichi di revisori dei conti di entilocali e in materia di incandidabilità pergli amministratori ritenuti dalla Corte deiconti responsabili di dissesto finanziario;

De Mita 23.36 che modifica la disci-plina in materia di accesso degli ufficialigiudiziari alle cariche pubbliche elettive;

Caparini 23.023 e Caparini 23.024che intervengono in materia di composi-zione dei consigli di amministrazione dellesocietà di cui all’articolo 4, comma 1, deldecreto-legge n. 95 del 2012.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede qualisiano le ragioni che hanno portato lapresidenza a dichiarare inammissibile ilproprio articolo aggiuntivo 15.03.

Roberta AGOSTINI, presidente, ricordache l’articolo aggiuntivo Pilozzi 15.03 ri-guarda i commissari nominati, oltre che aisensi dell’articolo 141 del decreto legisla-tivo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensidel comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n.61 dei 2013, che attiene al com-missariamento delle grandi imprese incrisi nell’ambito del citato decreto-leggen. 61 che reca nuove disposizioni urgentia tutela dell’ambiente, della salute e dellavoro nell’esercizio di imprese di interessestrategico nazionale.

Si riserva comunque di compiere un’ul-teriore riflessione al riguardo.

Matteo BRAGANTINI (LNA), conside-rato che sono previste immediate votazioniin Assemblea, chiede di poter disporre ditempo adeguato per intervenire in ordinealla dichiarazione di inammissibilità testèformulata dalla Presidenza.

Martedì 19 novembre 2013 — 9 — Commissione I

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Riccardo FRACCARO (M5S) si associaa quanto testè evidenziato dal collegaBragantini.

Fabiana DADONE (M5S) rileva che,trattandosi di progetti di legge, avrebbeauspicato una maggiore flessibilità nellavalutazione di inammissibilità delle pro-poste emendative.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore, ri-corda che, di norma, dopo le dichiarazionidi inammissibilità relative agli emenda-menti non viene avviato un dibattito inmerito ma si passa al relativo esame,ferma la possibilità per i presentatori dichiedere un riesame della dichiarazione diinammissibilità alla presidenza della Com-missione o alla presidenza della Camera.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore,alla luce delle esigenze manifestate daicolleghi, ritiene si possa proseguire laseduta relativamente alla dichiarazione diinammissibilità degli emendamenti al ter-mine delle votazioni della seduta dell’As-semblea.

Roberta AGOSTINI, presidente, essendopreviste immediate votazioni in Assem-blea, rinvia il seguito dell’esame alla se-duta che verrà convocata al termine dellevotazioni della medesima, alla quale se-guirà la seduta del Comitato permanenteper i pareri.

La seduta termina alle 16.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presi-denza del vicepresidente Roberta AGO-STINI.

La seduta inizia alle 20.10.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,

sulle unioni e fusioni di Comuni.

Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737

Guerra.

(Seguito dell’esame e rinvio).

Roberta AGOSTINI, presidente, ricordache nella precedente seduta odierna erastata richiesta una ulteriore valutazioneriguardo alla dichiarazione di inammissi-bilità dell’articolo aggiuntivo Pilozzi 15.03.

Fa quindi presente che, a seguito di unpiù attento esame, si può considerareammissibile il suddetto articolo aggiuntivo,ad eccezione del riferimento al « comma 1dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 dei2013 », che deve ritenersi inammissibileper estraneità di materia, vertendo sulcommissariamento delle grandi imprese incrisi nell’ambito del decreto-legge n. 61del 2013, che reca nuove disposizioni ur-genti a tutela dell’ambiente, della salute edel lavoro nell’esercizio di imprese diinteresse strategico nazionale.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede allapresidenza di svolgere un’ulteriore valuta-zione riguardo all’ammissibilità degli arti-coli aggiuntivi Pini 22.011 e Caparini23.023 e 23.024, ritenendo non fondate leragioni che sono alla base della dichiara-zione di inammissibilità per estraneità dimateria.

Riguardo all’articolo aggiuntivo Pini22.011, ricorda come nel corso delladiscussione generale sia stata affrontata inpiù occasioni la questione della ridefini-zione dei confini delle regioni, anche senon previsto specificatamente nel testo deiprogetti di legge in titolo. Ricorda, nellospecifico della questione affrontata dall’ar-ticolo aggiuntivo, che sono stati fatti daicomuni interessati i passaggi richiesti dallaCostituzione e che era stato manifestatoun sostanziale accordo tra i gruppi sulpunto.

Riguardo agli articoli aggiuntivi Capa-rini 23.023 e 23.024, che investono il temadelle società partecipate, ricorda come nelcorso della discussione sia stato affrontato,anche da parte del ministro Delrio, il temadelle problematiche di tali società ed irisparmi di spesa che possono essere ot-tenuti con l’accorpamento di funzioni oradivise in vari organismi. Chiede quindi dirivedere la dichiarazione di inammissibi-

Martedì 19 novembre 2013 — 10 — Commissione I

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lità di tali proposte emendative che ri-guardano gli enti locali e le società da essipartecipate investendo il tema dei costi edella funzionalità.

Danilo TONINELLI (M5S) riservandosila possibilità da parte del suo gruppo dipresentare in Assemblea le proposteemendative dichiarate inammissibili inCommissione, richiama in particolare l’ar-ticolo aggiuntivo D’Ambrosio 22.08 delquale chiede di rivedere la dichiarazionedi inammissibilità. Fa infatti presente chetale articolo aggiuntivo interviene sullamateria degli organi sociali controllati di-rettamente o indirettamente dagli enti lo-cali, dettando disposizioni in materia diesercizio a titolo gratuito delle cariche.

Roberta AGOSTINI, presidente, fa pre-sente che la presidenza si riserva di va-lutare i profili testé evidenziati dai pre-sentatori riguardo alla dichiarazione diinammissibilità. Quindi, nessun altro chie-dendo di intervenire, rinvia il seguito del-l’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 novembre 2013. — Presi-denza del presidente Alessandro NACCA-RATO.

La seduta comincia alle 20.20.

Legge quadro in materia di interporti e di piatta-

forme logistiche territoriali.

Emendamenti C. 730-A Velo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, insostituzione del relatore, rileva che gliemendamenti contenuti nel fascicolo n.1

non presentano profili critici per quantoattiene al rispetto del riparto di compe-tenze legislative di cui all’articolo 117 dellaCostituzione e propone pertanto di espri-mere su di essi il parere di nulla osta, adeccezione dell’emendamento De Rosa 3.52sul quale propone di esprimere parerecontrario (vedi allegato 3).

Rileva, infatti, che tale emendamentoprevede l’acquisizione del parere positivoda parte delle amministrazioni comunaliinteressate quale requisito cui è subordi-nata l’individuazione di un nuovo inter-porto. Trattando di materia di competenzalegislativa concorrente, ai sensi dell’arti-colo 117, terzo comma, della Costituzionela previsione di un parere vincolante daparte delle amministrazioni comunali siconfigura come una invasione delle com-petenze regionali, che in tale modo nonavrebbero alcuno spazio per esercitare lapropria competenza legislativa sul punto.La propria proposta di parere sarebbestata differente se l’emendamento fossestato formulato come « parere da partedelle amministrazioni comunali », quindisenza il carattere di vincolatività.

Fabiana DADONE (M5S) prende atto diquanto evidenziato dal presidente rispettoalle previsioni dell’articolo 117 della Co-stituzione con riferimento all’emenda-mento De Rosa 3.52 e preannuncia l’asten-sione del suo gruppo sulla proposta diparere formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel relatore.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della

finanza pubblica nonché in materia di immigra-

zione.

Emendamenti C. 1690-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD), relatore,rileva che gli emendamenti contenuti nel

Martedì 19 novembre 2013 — 11 — Commissione I

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fascicolo n.1 non presentano profili criticiper quanto attiene al rispetto del ripartodi competenze legislative di cui all’articolo117 della Costituzione e propone pertantodi esprimere su di essi il parere di nullaosta.

Richiama peraltro il contenuto del-l’emendamento 1.500 della Commissione,nella parte in cui prevede che, qualoraentro il 31 ottobre di ciascun anno non siaintervenuta l’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome, il mini-stero dell’economia e delle finanze siaautorizzato ad erogare, a titolo di acconto,in favore dell’Istituto per la promozionedella salute delle popolazioni migranti e ilcontrasto con le malattie della povertà, il90 per cento dell’importo destinato nel-l’anno di riferimento al predetto istituto.

In proposito, rileva come tale mecca-nismo debba essere valutato alla luce diquanto stabilito dalla Corte Costituzionale,con particolare riguardo alla sentenzan. 39 del 2013, secondo la quale la pre-visione del semplice decorso del tempopotrebbe eludere il principio di leale col-laborazione.

Sarebbe stato dunque più opportunoinserire nel testo dell’emendamento la pre-visione di « procedure di reiterazione delletrattative », come auspicato dalla CorteCostituzionale, prima di giungere all’auto-rizzazione all’erogazione del 90 per centodell’importo dei contributi.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel relatore.

La seduta termina alle 20.30.

Martedì 19 novembre 2013 — 12 — Commissione I

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ALLEGATO 1

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unionie fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli

e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Allasia, Matteo Bragantini, Inver-nizzi, Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane, provincee unioni di comuni, al fine di adeguare illoro ordinamento ai principi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello di area vastaalternativi alle Province con le funzioni dicui all’articolo 9 che hanno la finalità dicurare lo sviluppo strategico del territoriometropolitano mediante attività di pro-grammazione e pianificazione, coordina-mento, promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione.

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

4. Le unioni di comuni sono enti localicostituiti da due o più comuni per l’eser-cizio associato di funzioni o servizi ai sensidell’articolo 32 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

di seguito denominato « testo unico »,come da ultimo modificato dall’articolo 23della presente legge.

1. 2. Grimoldi, Matteo Bragantini, Inver-nizzi, Allasia.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con iseguenti:

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane, provincee unioni di comuni, al fine di adeguare illoro ordinamento ai princìpi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta alternativi alleProvince con le funzioni di cui all’articolo9 che hanno la finalità di curare losviluppo strategico del territorio metropo-litano mediante attività di programma-zione e pianificazione, coordinamento,promozione e gestione integrata dei ser-vizi, delle infrastrutture e delle reti dicomunicazione.

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta che esercitano le funzioni sta-bilite dalla legge.

Conseguentemente, sopprimere gli arti-coli 11, 12, 13, 14, 15.

1. 3. Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con iseguenti:

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane e unioni

Martedì 19 novembre 2013 — 13 — Commissione I

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di comuni, al fine di adeguare il loroordinamento ai princìpi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta con le funzioni dicui all’articolo 9 che hanno la finalità dicurare lo sviluppo strategico del territoriometropolitano mediante attività di pro-grammazione e pianificazione, coordina-mento, promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione.

Conseguentemente, sopprimere gli arti-coli 11, 12, 13, 14, 15.

1. 4. Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con iseguenti:

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane, provincee unioni di comuni, al fine di adeguare,fino all’entrata in vigore della riformacostituzionale ad essi relativa, il loro or-dinamento ai principi di sussidiarietà, dif-ferenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta con le funzioni dicui all’articolo 9 e con le seguenti finalitàistituzionali generali: cura dello sviluppostrategico del territorio metropolitano;cura delle relazioni istituzionali afferenti ilproprio livello, ivi comprese quelle a livelloeuropeo; promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione.

3. Le province, fino alla data di entratain vigore della riforma costituzionale adesse relativa, sono enti territoriali di se-condo livello area vasta disciplinati aisensi del Capo III della presente legge. AlleProvince con territorio interamente mon-tano e confinanti con Paesi stranieri sonoriconosciute le specificità di cui agli arti-coli 11, 12 e 15.

1. 5. Gelmini, Fucci.

Sopprimere il comma 1.

1. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Al comma 1 sostituire le parole: ade-guare, anche in attesa della riforma co-stituzionale ad essi relativa, il loro ordi-namento ai, con le seguenti: promuovere ilriordino delle funzioni locali in attuazionedei.

1. 7. Russo, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 8. Capozzolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 9. Carrescia.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 10. Cirielli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 11. D’Ottavio.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 12. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 13. Melilli.

Martedì 19 novembre 2013 — 14 — Commissione I

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Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 14. Russo, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 15. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 16. Palmizio, Tancredi, Fabrizio DiStefano, Squeri.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 17. Pilozzi, Lavagno, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 18. De Mita.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa,.

* 1. 19. Pastorelli.

Al comma 1, sostituire le parole: anchein attesa con le seguenti: fino all’entrata invigore.

1. 20. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, dopo le parole: della ri-forma costituzionale ad essi relativa, ag-giungere le seguenti: di modifica del quartocomma dell’articolo 117 della Co-

stituzione, al fine di stabilire che le regionistesse con propria legge, adottino e disci-plinino le forme associative per l’eserciziodelle funzioni di governo di area vasta inmodo da assicurare che ogni ente localeregionale abbia una popolazione di al-meno trecentomila abitanti oppure unaestensione di almeno tremila chilometriquadrati il cui territorio non può coinci-dere, in tutto o in parte, con quello di unacittà metropolitana.

1. 21. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la parola: sussidia-rietà inserire le seguenti: solidarietà istitu-zionale, coerenza, efficienza ed efficaciaamministrativa,.

1. 22. Bianconi.

Al comma 1, aggiungere infine il se-guente periodo: A questo scopo vengonodelegate le Regioni alla indicazione dellecircoscrizioni provinciali e delle aree me-tropolitane, sulla base del principio dellacoerenza e della omogeneità territoriale,salvo il procedimento costituzionale per laloro approvazione.

1. 23. Bianconi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: « differenziazione e adeguatezza »aggiungere le seguenti: « ai sensi dell’arti-colo 117 comma 1 lettera e), f) e p) dellaCostituzione ed al fine di perseguire lefinalità di cui all’articolo 119 comma 6della Costituzione »;

b) Dopo il comma 1 aggiungere iseguenti:

« 1-bis. La presente legge provvede al-l’organizzazione di comunità istituzionaliche, attraverso un esercizio diversificato egerarchizzato delle funzioni in ragione di

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omogeneità di bisogni e interessi, individuiil livello istituzionale più adeguato per latutela dei diritti di cittadinanza.

1-ter. Alla base dell’articolazione istitu-zionale vi sono i comuni. Vengono indivi-duati come enti di area vasta le cittàmetropolitane, le province, sulla base dellediversità territoriali, al fine di tutelare esalvaguardare le diversità sociali e cultu-rali di bisogni e di interessi comunque inun quadro di unitarietà delle funzioni inragione delle esigenze di tutela unitarie deidiritti di cittadinanza. I comuni procedonoalla realizzazione di unioni nei terminiprevisti dalla normativa vigente.

1-quater. La definizione degli ambititerritoriali delle città metropolitane e delleunioni dei comuni risponde ad un prin-cipio di ricomposizione delle comunità deidiritti e dei bisogni all’interno del livelloistituzionale più adeguato alla loro tutela;per tale ragione, la presente legge deter-mina le linee giuda per l’individuazionedei relativi ambiti territoriali; le Regionidelimitano, nel rispetto delle linee guida,gli ambiti territoriali di intesa con laConferenza delle autonomie, coerente-mente ai piani territoriali regionali e deipiani territoriali di coordinamento provin-ciale vigenti e procedono alla attribuzionedi ulteriori funzioni ai sensi della norma-tiva vigente.

c) sostituire il comma 2 con il se-guente: « Città metropolitane e provincesono enti territoriali di area vasta che sidistinguono per le condizioni specifichedei rispettivi territori. Essi svolgono lemedesime funzioni di cui alla presentelegge con le finalità istituzionali generali:tutela dei diritti di cittadinanza all’internodell’ambito territoriale determinato attra-verso la programmazione, organizzazionee individuazione delle forme di gestionedei servizi alla persona; pianificazione etutela del territorio e del paesaggio; pro-grammazione delle politiche infrastruttu-rali e produttive »;

d) dopo il comma 2 aggiungere iseguenti:

« 2-bis. Le città metropolitane e le Pro-vince sono enti di primo livello ed eleg-

gono i propri organi secondo le leggivigenti. Esse svolgono le funzioni fonda-mentali attribuite dalla presente legge.

2-ter. La Regione individua ulteriorifunzioni che possono essere attribuite aglienti di area vasta sulla base di principi diadeguatezza, efficienza ed efficacia.

e) sopprimere i commi 3 e 4.

1. 24. De Mita.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni della presentelegge non modificano l’assetto territorialedegli ordini, dei collegi professionali e deirelativi organismi nazionali previsto dallerispettive leggi istitutive.

1. 25. Gelmini.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 26. Invernizzi, Matteo Bragantini,Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 27. Dieni, Cozzolino, D’Ambrosio,Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, To-ninelli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello di area vastaalternativi alle Province con le funzioni dicui all’articolo 9 che hanno la finalità dicurare lo sviluppo strategico del territoriometropolitano mediante attività di pro-grammazione e pianificazione, coordina-mento, promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione ».

** 1. 28. Capozzolo.

Martedì 19 novembre 2013 — 16 — Commissione I

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Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello di area vasta,alternativi alle Province, con le funzioni dicui all’articolo 9, che hanno la finalità dicurare lo sviluppo strategico del territoriometropolitano mediante attività di pro-grammazione e pianificazione, coordina-mento, promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione ».

** 1. 29. Cirielli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello di area vasta,alternativi alle Province, con le funzioni dicui all’articolo 9, che hanno la finalità dicurare lo sviluppo strategico del territoriometropolitano mediante attività di pro-grammazione e pianificazione, coordina-mento, promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione ».

** 1. 30. D’Ottavio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello di area vasta,alternativi alle Province, con le funzioni dicui all’articolo 9, che hanno la finalità dicurare lo sviluppo strategico del territoriometropolitano mediante attività di pro-grammazione e pianificazione, coordina-mento, promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione ».

** 1. 31. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello di area vasta,alternativi alle Province, con le funzioni dicui all’articolo 9, che hanno la finalità dicurare lo sviluppo strategico del territorio

metropolitano mediante attività di pro-grammazione e pianificazione, coordina-mento, promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione ».

** 1. 32. Invernizzi, Matteo Bragantini,Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello di area vasta,alternativi alle Province, con le funzioni dicui all’articolo 9, che hanno la finalità dicurare lo sviluppo strategico del territoriometropolitano mediante attività di pro-grammazione e pianificazione, coordina-mento, promozione e gestione integratadei servizi, delle infrastrutture e delle retidi comunicazione ».

** 1. 33. Pastorelli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta alternativi alleProvince con le funzioni di cui all’articolo9 che hanno la finalità di curare losviluppo strategico del territorio metropo-litano mediante attività di programma-zione e pianificazione, coordinamento,promozione e gestione integrata dei ser-vizi, delle infrastrutture e delle reti dicomunicazione ».

* 1. 34. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta alternativi alleProvince con le funzioni di cui all’articolo9 che hanno la finalità di curare losviluppo strategico del territorio metropo-litano mediante attività di programma-zione e pianificazione, coordinamento,promozione e gestione integrata dei ser-vizi, delle infrastrutture e delle reti dicomunicazione ».

* 1. 35. Palmizio, Tancredi, Fabrizio DiStefano, Squeri.

Martedì 19 novembre 2013 — 17 — Commissione I

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Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono entiterritoriali, alternativi alle province, carat-terizzati dai rapporti di stretta integra-zione per l’attività economica, i serviziessenziali, i caratteri ambientali, le rela-zioni sociali e culturali, intercorrenti tra ilcomune capoluogo e gli altri comuni unitiallo stesso da contiguità territoriale edesercitano le funzioni di cui all’articolo 9 ».

1. 36. Russo, Sarro.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: cittàmetropolitane aggiungere le seguenti: conesclusione di quelle presenti all’internodelle province la cui popolazione residentenel Comune capoluogo sia inferiore o pariad un terzo della popolazione residentenell’area metropolitana, per le quali l’ele-zione degli organi di governo avviene asuffragio universale e diretto.

1. 37. Russo, Sarro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, sostituire leparole sono: « enti territoriali di secondolivello » con: « enti di area vasta »;

b) al comma 4, primo periodo, dopole parole sono: « enti locali » aggiungere:« associativi »;

c) al comma 4, primo periodo, sosti-tuire le parole: « di cui al decreto » con leparole: « approvato con decreto »;

d) al comma 4, secondo periodo,sostituire dalle parole: « sono tenuti acostituire unioni » fino alla fine del pe-riodo con le parole: « e esercitano obbli-gatoriamente entro il 1o gennaio 2015 informa associata, mediante Unione di Co-muni, le funzioni fondamentali di cui alcomma 27 della predetta disposizione.Fino al 1o gennaio 2015 i Comuni suddettipossono esercitare tali funzioni fondamen-tali mediante convenzione. I comuni pos-sono stipulare comunque convenzioni per

altre funzioni o con comuni diversi daquelli di cui al secondo periodo del pre-sente comma;

e) sostituire il comma 5 con il se-guente:

« 5. Spetta alla legge regionale, nellematerie di cui all’articolo 117, terzo equarto comma della Costituzione, specifi-care il contento delle funzioni, dei servizie delle attività rientranti nelle funzionifondamentali. ».

f) sopprimere il comma 6.

1. 38. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:enti territoriali con le seguenti: enti di areavasta alternativi alle province.

1. 39. Gelmini, Fucci.

Al comma 2, alinea, sopprimere le pa-role: di secondo livello.

* 1. 40. Bianconi.

Al comma 2, alinea, sopprimere le pa-role: di secondo livello.

* 1. 41. Kronbichler, Pilozzi, Lavagno.

Al comma 2, alinea, sopprimere le pa-role: e con le seguenti finalità istituzionaligenerali.

1. 42. Russo, Sarro.

Al comma 2, sopprimere lettera a) e b).

1. 43. Russo, Sarro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 44. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Martedì 19 novembre 2013 — 18 — Commissione I

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Al comma 2 sostituire la lettera a) conla seguente: a) Le città metropolitane sonoenti territoriali di area vasta con le fun-zioni di cui all’articolo 9 e con le seguentifinalità istituzionali generali: cura dellosviluppo strategico del territorio metropo-litano; cura delle relazioni istituzionaliafferenti il proprio livello, ivi compresequelle a livello europeo; promozione egestione integrata dei servizi, delle infra-strutture e delle reti di comunicazione;sostegno alla ricerca.

1. 45. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 2, lettera a), sopprimere laparola: strategico.

1. 46. Bianconi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere leparole: mediante attività di programma-zione e pianificazione, coordinamento.

1. 47. Gelmini, Fucci.

Al comma 2, lettera a), sopprimere leparole: nonché mediante il sostegno allaricerca.

* 1. 48. Bianconi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere leparole: nonché mediante il sostegno allaricerca.

* 1. 49. Gelmini, Fucci.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

** 1. 50. Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

** 1. 51. Gelmini, Fucci.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

** 1. 52. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c) gestione delle funzioni e dei servizidi area vasta attribuite sinora alle pro-vince ed ai comuni come da provvedi-mento ad hoc della Regione competente.

1. 53. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 3.

1. 54. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Fino alla data di entrata in vigoredella legge costituzionale di abolizionedelle province e delle città metropolitane,al fine di garantire la continuità ammini-strativa degli organi provinciali, si disponela proroga dei commissariamenti in essereed il commissariamento degli enti provin-ciali i cui organi cessano per scadenzanaturale o altri motivi nel periodo dal 1o

gennaio al 30 giugno 2014.4. Ai commissari straordinari di cui al

comma 1 del presente articolo, il decretodi nomina del Presidente della Repubblicapuò attribuire funzioni nei seguenti set-tori:

a) servizi sanitari, di igiene e profi-lassi pubblica, attribuiti dalla legislazionestatale e regionale;

b) compiti connessi alla istruzionesecondaria di secondo grado ed artisticaed alla formazione professionale, com-presa l’edilizia scolastica, attribuiti dallalegislazione statale e regionale.

5. Le restanti funzioni, di cui agli artt.19 e 20 del testo unico sono esercitatedalle Unioni di Comuni in cui sono tenutiad associarsi i comuni e le comunità

Martedì 19 novembre 2013 — 19 — Commissione I

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montane afferenti al territorio dell’enteprovinciale che rimane in vita fino alladata di entrata in vigore della legge costi-tuzionale di abolizione delle province edelle città metropolitane.

Conseguentemente, all’articolo 23, dopoil comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 141, comma 1, deltesto unico, dopo la lettera c-bis) aggiun-gere la seguente: c-ter) quando, al mo-mento della scadenza naturale degli organidi governo dell’ente, sia in discussione inParlamento un progetto di legge che pre-veda l’abolizione dell’ente stesso.

1. 55. Dieni, Cozzolino, Dadone, D’Am-brosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, To-ninelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 56. Capozzolo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 57. Cirielli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali disecondo livello con le funzioni fondamen-tali di area vasta individuate nel capo IIIdella presente legge.

* 1. 58. Carrescia.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 59. D’Ottavio.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 60. Melilli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 61. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 62. Pastorelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 63. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 64. Palmizio, Tancredi, Fabrizio DiStefano, Squeri.

Martedì 19 novembre 2013 — 20 — Commissione I

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Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali diarea vasta con le funzioni fondamentaliindividuate nel capo III della presentelegge.

* 1. 65. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, dopo le parole: Le provinceinserire le seguenti: con esclusione diquelle la cui popolazione residente nelComune capoluogo sia inferiore o pari adun terzo della popolazione residente nel-l’area metropolitana, per le quali l’elezionedegli organi di governo avviene a suffragiouniversale e diretto.

1. 66. Russo, Sarro.

Al comma 3, sopprimere le parole: finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad essa relativa,.

* 1. 67. Bianconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad essa relativa,.

* 1. 68. Russo, Sarro.

Al comma 3, sopprimere le parole: finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad essa relativa,.

* 1. 69. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 3, sostituire parole: di se-condo livello, con le seguenti: di area vasta.

1. 70. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle Provincie con territorio in-teramente montano, confinanti con Paesistranieri e con regioni o provincie auto-

nome, sono riconosciute forme particolaridi specificità di cui agli articoli 11,12,15.

Conseguentemente, all’articolo 11, dopoil comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni riconoscono alle Pro-vincie di cui all’articolo 1, comma 3bis,forme particolari di autonomia nelle ma-terie di cui al predetto articolo 117 dellaCostituzione.

Conseguentemente, all’articolo 12, dopoil comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli Statuti delle Provincie di cuiall’articolo 1, comma 3 bis, possono pre-vedere un sistema elettorale alternativoper l’elezione diretta del presidente e delconsiglio provinciale.

Conseguentemente, all’articolo 12, dopoil comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli Statuti delle Provincie di cuiall’articolo 1 comma 3 bis, possono pre-vedere la costituzione di zone omogeneeper specifiche funzioni, con organismi dicoordinamento collegati agli organi pro-vinciali.

Conseguentemente, all’articolo 15, dopoil comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Provincie di cui all’articolo 1,comma 3bis, esercitano altresì le seguentifunzioni fondamentali:

a) Cura dello sviluppo strategico delterritorio e gestione in forma associata diservizi in base alle specificità del territoriomedesimo;

b) Cura delle relazioni istituzionalicon Provincie, Regioni, Provincie Auto-nome, Regioni a statuto speciale, ed entiterritoriale di altri Paesi, con esse confi-nanti e il cui territorio abbia caratteristi-che montane, anche stipulando accordi econvenzioni con gli enti predetti;

c) Le funzioni ad esse delegate dalleRegioni in base all’articolo 11 comma2-bis, in particolare sulle seguenti materie:

1. Governo del territorio;

Martedì 19 novembre 2013 — 21 — Commissione I

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2. Produzione dell’energia, con par-ticolare riguardo alla gestione delle rela-tive concessioni;

3. Protezione civile;

4. Tutela e valorizzazione dei beniculturali e ambientali;

5. Turismo;

6. politiche del lavoro e formazioneprofessionale;

7. Cave e miniere, acque minerali etermali;

8. difesa del suolo e difesa deldemanio idrico;

9. agricoltura, foreste e svilupporurale;

10. trasporto pubblico locale sugomma;

11. impianti a fune e piste da sci;

12. tutela delle minoranze lingui-stiche;

13. servizi alla persona nei limitidelle competenze programmatorie spet-tanti alle Regioni.

1. 71. De Menech, Nicoletti, Schullian,Plangger, Alfreider, Dellai, Borghi.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1. 72. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 4

1. 73. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Fino alla data di entrata in vigoredella legge costituzionale di abolizionedelle province e delle città metropolitane,i comuni e le comunità montane afferential territorio di una provincia sono tenuti,per ragioni di efficienza ed economicità, acostituire un’unica unione di Comuni, per

l’esercizio associato delle funzioni e deiservizi di cui agli artt. 19 e 20 del testounico, salvo le funzioni eventualmente de-legate dalla Regione di appartenenza equelle di seguito elencate:

a) viabilità e trasporti;

b) servizi sanitari, di igiene e profi-lassi pubblica, attribuiti dalla legislazionestatale e regionale;

c) compiti connessi alla istruzionesecondaria di secondo grado ed artisticaed alla formazione professionale, com-presa l’edilizia scolastica, attribuiti dallalegislazione statale e regionale.

4-bis. Il personale e le strutture delleprovince sono riallocati tra le provincestesse, le unioni di comuni, altri entiterritoriali di cui all’articolo 114, primocomma, della Costituzione, secondo i prin-cipi di legalità, di buon andamento e diimparzialità, conservando al medesimopersonale le posizioni giuridiche ed eco-nomiche in atto al momento del trasferi-mento o loro equivalenti.

4-ter. L’unione di comuni è disciplinatadall’articolo 32 del testo unico.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 18 e 19;

all’articolo 23, sopprimere il comma 1.

1. 74. D’Ambrosio, Cozzolino, Dadone,Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toni-nelli.

Al comma 4, primo periodo, dopo laparola: servizi aggiungere le seguenti: diloro competenza.

1. 75. Bianconi.

Al comma 4, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

* 1. 76. Capozzolo.

Martedì 19 novembre 2013 — 22 — Commissione I

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Al comma 4, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

* 1. 77. Cirielli.

Al comma 4, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

* 1. 78. D’Ottavio.

Al comma 4, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

* 1. 79. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 4, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

* 1. 80. Pastorelli.

Al comma 4, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

* 1. 81. Russo, Sarro.

Al comma 4, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

* 1. 82. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fa-brizio Di Stefano.

Al comma 4, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

* 1. 83. Invernizzi, Matteo Bragantini,Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, secondo periodo, soppri-mere le parole: ovvero a 3.000 abitanti seappartengono o sono appartenenti a co-munità montane.

1. 84. Melilli.

Al comma 4, secondo periodo, dopo leparole e il comune di Campione d’Italia,aggiungere le seguenti: i comuni facenti

parte del territorio delle Città Metropoli-tane,.

1. 85. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 4 secondo periodo sostituirele parole: sono tenuti a istituire con leseguenti: costituiscono;

1. 86. Gelmini, Fucci.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* 1. 87. Valiante.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* 1. 88. Gelmini, Fucci.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* 1. 89. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-rino.

Al comma 4, sostituire il terzo periodocon il seguente:

« Nei bilanci dei comuni capofila diconvenzioni, ai fini del patto di stabilità,non sono computate le entrate e le uscitecorrenti per contributi di amministrazionipubbliche aventi destinazione finalizzataal finanziamento di funzioni comunali e leentrate, e relative uscite, per rimborsiall’ente capofila per le spese gestite inconvenzione.

1. 90. Gelmini, Fucci.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire leparole: quinto anno con le seguenti: terzoanno.

1. 91. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-relli.

Martedì 19 novembre 2013 — 23 — Commissione I

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Al comma 4, aggiungere in fine il se-guente periodo: Le disposizioni normativepreviste per i piccoli Comuni si applicano,di norma, alle Unioni composte da Co-muni con popolazione inferiore a 5.000abitanti e ai Comuni risultanti da fusionetra Comuni, ciascuno con meno di 5.000abitanti.

* 1. 92. Palese, Gelmini, Bianconi, Di-staso.

Al comma 4, aggiungere in fine il se-guente periodo: Le disposizioni normativepreviste per i piccoli Comuni si applicano,di norma, alle Unioni composte da Co-muni con popolazione inferiore a 5.000abitanti e ai Comuni risultanti da fusionetra Comuni, ciascuno con meno di 5.000abitanti.

* 1. 93. Distaso, Fucci.

Sopprimere il comma 5.

1. 94. Fraccaro, Toninelli, Cozzolino, Da-done, D’Ambrosio, Dieni, Lombardi,Nuti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I commi 2, 4, 5 e 6, dell’articolo 19del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135 ed i commi da 1 a 13dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148 sono abrogati.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 6, sop-primere il secondo periodo;

all’articolo 18, comma 1, sostituire leparole: dai commi 4 e 5 con le seguenti: dalcomma 4.

1. 95. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-rino, Borghi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane dellapresente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

1. 96. Capozzolo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane dellapresente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

1. 97. Cirielli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane dellapresente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

1. 98. D’Ottavio.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane dellapresente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

* 1. 99. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modo

Martedì 19 novembre 2013 — 24 — Commissione I

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coerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane dellapresente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

* 1. 101. Pastorelli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane dellapresente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

* 1. 102. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane dellapresente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

* 1. 103. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fa-brizio Di Stefano.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane dellapresente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

* 1. 104. De Mita.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane della

presente legge, secondo quanto previstodalle disposizioni di cui al Capo VI dellapresente legge.

* 1. 105. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, lettera b), aggiungere infinele parole: ad eccezione delle Regioni.

1. 106. Bianconi.

Sopprimere il comma 6.

1. 107. Dieni, D’Ambrosio, Dadone, Coz-zolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, To-ninelli.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 100. Capozzolo.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 108. Cirielli.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-

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condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 109. D’Ottavio.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 110. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 111. Pastorelli.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 112. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, le

società e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 113. De Mita.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 114. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fa-brizio Di Stefano.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

* 1. 115. Invernizzi, Matteo Bragantini,Grimoldi, Allasia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All’articolo 19, comma 1, lettera e)del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, ilcapoverso 31-ter è sostituito dal seguente:

31-ter. I comuni interessati assicu-rano l’attuazione delle disposizioni di cuial presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 conriguardo ad almeno tre delle funzionifondamentali di cui all’articolo 28;

b) entro il 1° aprile 2014 conriguardo ad ulteriori tre delle funzionifondamentali di cui al comma 28.

Martedì 19 novembre 2013 — 26 — Commissione I

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c) entro il 1o gennaio 2015, conriguardo alle restanti funzioni fondamen-tali di cui al comma 28.

1. 116. Giovanna Sanna, Sanga, Borghi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All’articolo 19, comma 1, lettera e)del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,il capoverso 31-ter è sostituito dal se-guente:

31-ter. I comuni interessati assicu-rano l’attuazione delle disposizioni di cuial presente articolo entro il 1o gennaio2015, con riguardo a tutte le funzionifondamentali di cui all’articolo 28.

1. 117. Giovanna Sanna, Sanga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All’articolo 19, comma 1, letterae) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito nella legge 7 agosto 2012,n. 135, la lettera b) è sostituita dalleseguenti lettere:

b) entro il 1° aprile 2014 con ri-guardo ad ulteriori tre delle funzioni fon-damentali di cui al comma 28;

c) entro il 1° gennaio 2015, conriguardo alle restanti funzioni fondamen-tali di cui al comma 28.

1. 118. Distaso, Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All’articolo 19, comma 1, lettera e)del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito nella legge 7 agosto 2012,n. 135, il termine di cui all’articolo 31-ter,lettera b), è differito al 1° gennaio 2015.

* 1. 119. Palese, Gelmini, Bianconi, Di-staso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All’articolo 19, comma 1, lettera e)del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito nella legge 7 agosto 2012,

n. 135, il termine di cui all’articolo 31-ter,lettera b), è differito al 1° gennaio 2015.

* 1. 120. Distaso, Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui alla presente legge.

1. 121. Carrescia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi comunque denomi-nati che esercitano compiti rientranti trale funzioni fondamentali dei Comuni, delleProvince e delle Città metropolitane, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui al Capo VI della presente legge.

1. 122. Melilli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Entro un anno dall’entrata in vigoredella presente legge, le Regioni soppri-mono e riordinano gli enti, le agenzie, lesocietà e gli organismi che esercitano com-piti rientranti tra le funzioni fondamentalidei Comuni, delle Province e delle Cittàmetropolitane, secondo quanto previsto alcapo VI della presente legge.

1. 123. Gelmini, Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L’organizzazione statale periferica dilivello provinciale, è disciplinata in modocoerente con le disposizioni riguardanti leprovince e le città metropolitane della pre-sente legge, secondo quanto previsto dalledisposizioni di cui alla presente legge.

1. 124. Carrescia.

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ART. 2.

Sopprimere gli articoli da 2 a 10.

2. 1. Cozzolino, D’Ambrosio, Dadone,Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toni-nelli.

All’articolo 2, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) sostituire i commi 1 e 2 con iseguenti:

1. Ferma restando la competenzalegislativa regionale ai sensi dell’articolo117 della Costituzione, le Città metropo-litane di Torino, Milano, Venezia, Genova,Bologna, Firenze, Bari, Napoli e ReggioCalabria sono disciplinate dalla presentelegge ai sensi e nel rispetto di quantoprevisto dall’articolo 114 e dall’articolo117, secondo comma, lettera p), della Co-stituzione. La città metropolitana diRoma, in ragione dello stato di capitalericonosciuto alla città dall’articolo 114della Costituzione, è regolata dalla disci-plina speciale di cui al Capo IV dellapresente legge.

2. Il territorio della città metropoli-tana, salvo quanto previsto dall’articolo 3,comma 1, lettera g), coincide con quellodella provincia omonima, ferma restandol’iniziativa dei comuni, ai sensi dell’arti-colo 133, primo comma della Costituzione,per la modifica delle circoscrizioni pro-vinciali limitrofe e per l’adesione alla cittàmetropolitana. Qualora la regione interes-sata, entro 30 giorni dalla richiesta nel-l’ambito della procedura di cui al predettoarticolo 133, esprima parere contrario, intutto o in parte alle proposte formulatedai comuni, il Governo promuove un’in-tesa tra la regione e i comuni interessati,da definirsi entro 90 giorni dalla data diespressione del parere. In caso di nonraggiungimento dell’intesa entro il pre-detto termine il Consiglio dei ministri,

sentita la relazione del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie locali e delMinistro dell’interno, udito il parere delPresidente della regione, decide in viadefinitiva in ordine all’ approvazione e allapresentazione al Parlamento del disegno dilegge contenente modifiche territoriali diprovince e di città metropolitane, ai sensidell’articolo 133, primo comma della Co-stituzione;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis: Le città metropolitane possonoprevedere anche forme di organizzazionee di esercizio delle funzioni, metropolitanee comunali, in comune e differenziate peraree territoriali. Le città metropolitane aldi sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordinealle modalità di organizzazione e di eser-cizio delle funzioni metropolitane e deicomuni, possono prevedere forme di or-ganizzazione differenziata per aree terri-toriali. La costituzione di zone o distrettiomogenei, per specifiche funzioni, chedeve tener conto delle specificità territo-riali, può avvenire anche su proposta dellaRegione e comunque d’intesa con la me-desima, e prevede forme ed organismi dicoordinamento con gli organi della cittàmetropolitana. La determinazione diforme differenziate di gestioni per fun-zioni e territori avviene con il contestualetrasferimento delle risorse umane e finan-ziarie necessarie per il loro svolgimento;

c) sostituire il comma 4 con il se-guente:

il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-tropolitano e la conferenza metropolitana,ha poteri di impulso dell’attività dell’entee di proposta, sovrintende al funziona-mento dei servizi e degli uffici e all’ese-cuzione degli atti; esercita le altre funzioniattribuite dallo statuto. Il Consiglio me-tropolitano è l’organo di indirizzo del-l’ente, propone lo statuto alla conferenzametropolitana; approva regolamenti, piani,programmi; predispone i bilanci; approvae adotta ogni altro atto ad esso sottopostodal sindaco metropolitano; esercita le altre

Martedì 19 novembre 2013 — 28 — Commissione I

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funzioni attribuite dallo statuto. La con-ferenza metropolitana adotta lo statuto,approva i bilanci e ha poteri propositivi econsultivi secondo quanto disposto dallostatuto.

d) sopprimere i commi 5 e 6.

2. 2. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell’articolo 114 della Co-stituzione, sono costituite le Città metro-politane di Torino, Milano, Venezia, Ge-nova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Na-poli e Reggio Calabria. Le Province che,sulla base dell’ultimo censimento, hannouna popolazione residente superiore agli800.000 abitanti, possono costituirsi inCittà metropolitane mediante una consul-tazione popolare da tenersi contestual-mente alle elezioni europee del 2014.

L’ordinamento delle Città metropoli-tane è disciplinato dalla presente legge aisensi dell’articolo 117 secondo comma let-tera p) della Costituzione.

La Città metropolitana di Roma, inragione del particolare status di capitaledella Repubblica di cui all’articolo 114della Costituzione, è disciplinata dal pre-sente Capo in quanto compatibile e fattesalve le disposizioni speciali che già rego-lano la materia.

Sono abrogate le disposizioni di cui agliarticoli 22 e 23 del decreto legislativo 18agosto 2000 n. 267, nonché gli articoli 23e i commi 9 e 10 dell’articolo 24 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente sopprimere gli arti-coli 16 e 17.

2. 3. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La disciplina delle Città metropoli-tane è stabilita dalla presente legge ai sensie nel rispetto di quanto previsto dall’ar-ticolo 114 e dall’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione. La

città metropolitana di Roma, in ragionedello stato di capitale riconosciuto allacittà dall’articolo 114 della Costituzione, èregolata da una disciplina speciale di cuial Capo IV. Restano ferme la competenzalegislativa regionale ai sensi dell’articolo117, quarto comma, della Costituzione e,per quanto compatibili, le disposizioni de-gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267.

2. 4. Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Genova, Bologna, Firenze, Barie Napoli è disciplinato dalla presente leggeai sensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 è dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione.

2. 5. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoliè disciplinato dalla presente legge ai sensie nel rispetto di quanto previsto dall’ar-ticolo 114 e dall’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione.

2. 6. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Venezia, Genova, Firenze, Barie Napoli è disciplinato dalla presente leggeai sensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione.

2. 7. Fucci.

Martedì 19 novembre 2013 — 29 — Commissione I

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Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Bari e Napoli è disciplinato dallapresente legge ai sensi e nel rispetto diquanto previsto dall’articolo 114 e dall’ar-ticolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

2. 8. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-renze, e Napoli è disciplinato dalla pre-sente legge ai sensi e nel rispetto di quantoprevisto dall’articolo 114 e dall’articolo117, secondo comma, lettera p), della Co-stituzione.

2. 9. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-renze, Bari, Napoli e Reggio Calabria èdisciplinato dalla presente legge ai sensi enel rispetto di quanto previsto dall’articolo114 e dall’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione.

2. 10. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-renze, Bari, Napoli e Reggio Calabria èdisciplinato dalla presente legge ai sensi enel rispetto di quanto previsto dall’articolo114 e dall’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione.

2. 11. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropoli-tane di Milano, Genova, Bologna, Firenze,Bari, Napoli e Reggio Calabria è discipli-nato dalla presente legge ai sensi e nelrispetto di quanto previsto dall’articolo114 e dall’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione.

2. 12. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli eReggio Calabria è disciplinato dalla pre-sente legge ai sensi e nel rispetto di quantoprevisto dall’articolo 114 e dall’articolo117, secondo comma, lettera p), della Co-stituzione.

2. 13. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari,Napoli e Reggio Calabria è disciplinatodalla presente legge ai sensi e nel rispettodi quanto previsto dall’articolo 114 e dal-l’articolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

2. 14. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Bari, Napoli e Reggio Calabria èdisciplinato dalla presente legge ai sensi enel rispetto di quanto previsto dall’articolo114 e dall’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione.

2. 15. Fucci.

Martedì 19 novembre 2013 — 30 — Commissione I

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Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-renze, Napoli e Reggio Calabria è disci-plinato dalla presente legge ai sensi e nelrispetto di quanto previsto dall’articolo114 e dall’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione.

2. 16. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna e Napoli è disciplinato dalla presentelegge ai sensi e nel rispetto di quantoprevisto dall’articolo 114 e dall’articolo117, secondo comma, lettera p), della Co-stituzione.

2. 17. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova e Na-poli è disciplinato dalla presente legge aisensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione.

2. 18. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-renze, Bari e Napoli è disciplinato dallapresente legge ai sensi e nel rispetto diquanto previsto dall’articolo 114 e dall’ar-ticolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

2. 19. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari eNapoli è disciplinato dalla presente leggeai sensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione.

2. 20. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Genova, Bologna, Fi-renze, Bari e Napoli è disciplinato dallapresente legge ai sensi e nel rispetto diquanto previsto dall’articolo 114 e dall’ar-ticolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

2. 21. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinatodalla presente legge ai sensi e nel rispettodi quanto previsto dall’articolo 114 e dal-l’articolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

2. 22. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Firenze e Napoli è disciplinato dallapresente legge ai sensi e nel rispetto diquanto previsto dall’articolo 114 e dall’ar-ticolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

2. 23. Fucci.

Martedì 19 novembre 2013 — 31 — Commissione I

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Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-renze, Bari, Napoli e Reggio Calabria èdisciplinato dalla presente legge ai sensi enel rispetto di quanto previsto dall’articolo114 e dall’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione.

2. 24. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropoli-tane di Milano e Napoli è disciplinatodalla presente legge ai sensi e nel rispettodi quanto previsto dall’articolo 114 e dal-l’articolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

2. 25. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano e Napoli è disciplinatodalla presente legge ai sensi e nel rispettodi quanto previsto dall’articolo 114 e dal-l’articolo 117, secondo comma, lettera p),della Costituzione.

2. 26. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

L’ordinamento delle città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia e Napoli èdisciplinato dalla presente legge ai sensi enel rispetto di quanto previsto dall’articolo114 e dall’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione.

2. 27. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

Ferma restando la competenza legisla-tiva regionale, ai sensi dell’articolo 117,

comma 4, della Costituzione, l’ordina-mento delle città metropolitane di Torino,Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-renze, Bari, Napoli e Reggio Calabria èdisciplinato dalla presente legge ai sensi enel rispetto di quanto previsto dall’articolo114 e dall’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione.

2. 28. Rubinato.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente: Ai sensi dell’articolo 117,comma 4, della Costituzione, entro seimesi dall’approvazione della presentelegge, le leggi regionali istituiscono le cittàmetropolitane nelle aree territoriali conuna popolazione superiore a 2 milioni diabitanti caratterizzate da una forte densitàabitativa e una conurbazione dal punto divista infrastrutturale, sulla base delle pro-poste avanzate dai comuni e nel rispettodell’articolo 133 della Costituzione. Nelcaso in cui i comuni delle aree metropo-litane interessate esercitino l’iniziativa perfar parte di altra provincia limitrofa ilGoverno, nello stesso termine, è delegato amodificare le circoscrizioni delle provinceinteressate.

2. 29. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente: Ai sensi dell’articolo 117,comma 4, della Costituzione, entro seimesi dall’approvazione della presentelegge, le leggi regionali istituiscono le cittàmetropolitane nelle aree territoriali conuna popolazione superiore a 2 milioni diabitanti caratterizzate da una forte densitàabitativa e una conurbazione dal punto divista infrastrutturale, sulla base delle pro-poste avanzate dai comuni e nel rispettodell’articolo 133 della Costituzione. Nelcaso in cui i comuni delle aree metropo-litane interessate esercitino l’iniziativa perfar parte di altra provincia limitrofa ilGoverno, nello stesso termine, è delegato amodificare le circoscrizioni delle provinceinteressate.

2. 30. Fucci.

Martedì 19 novembre 2013 — 32 — Commissione I

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Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: L’ordinamento delle città metropo-litane di aggiungere le seguenti: RomaCapitale,.

Conseguentemente sostituire gli articoli16 e 17 con il seguente:

ART.16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presentearticolo, la città metropolitana di Romacapitale è disciplinata dalle norme relativealle città metropolitane di cui alla presentelegge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012,n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferitea Roma capitale, come definita dall’arti-colo 24, secondo comma, della legge 5maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitanadi Roma capitale, con le modalità previsteall’articolo 2, comma 6, della presentelegge, disciplina i rapporti tra la cittàmetropolitana, Roma capitale e gli altricomuni garantendo il miglior assetto dellefunzioni che Roma è chiamata a svolgerequale sede degli organi costituzionali non-ché delle rappresentanze diplomatiche de-gli Stati esteri, ivi presenti presso la Re-pubblica italiana, presso lo Stato dellaCittà del Vaticano e presso le istituzioniinternazionali.

4. Ai sensi dell’articolo 133 della Co-stituzione, i comuni della Provincia nonaderenti alla Città metropolitana possonoaderire ad altre province nel rispetto delprincipio di continuità territoriale, o co-stituire una nuova Provincia nel rispettodei criteri di cui all’articolo 21 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Go-verno è autorizzato ad adottare, entro unanno dall’entrata in vigore della presentelegge, sentita la regione Lazio, uno o piùdecreti legislativi che definiscono i confinidella Città metropolitana e delle Provincea seguito delle iniziative dei comuni sullabase dei principi e criteri direttivi della

continuità territoriale e dell’adeguatezzadelle circoscrizioni provinciali secondo iparametri già stabiliti dalla legislazionevigente.

5. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri, sulla base di un’intesatra la Città metropolitana, la Regione e leProvince alle quali hanno eventualmenteaderito i comuni della Provincia del co-mune capoluogo, è regolato il trasferi-mento dei beni, delle risorse strumentale efinanziarie e del personale, nonché delleposizioni giuridiche della provincia estinta.

2. 31. Roberta Agostini.

Al comma 1, dopo le parole: L’ordina-mento delle città metropolitane aggiungerele seguenti: Roma Capitale,.

Conseguentemente sostituire gli articoli16 e 17 con il seguente:

ART.16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presentearticolo, la città metropolitana di Romacapitale è disciplinata dalle norme relativealle città metropolitane di cui alla presentelegge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012,n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferitea Roma capitale, come definita dall’arti-colo 24, secondo comma, della legge 5maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitanadi Roma capitale, con le modalità previsteall’articolo 2, comma 6, della presentelegge, disciplina i rapporti tra la cittàmetropolitana, Roma capitale e gli altricomuni garantendo il miglior assetto dellefunzioni che Roma è chiamata a svolgerequale sede degli organi costituzionali non-ché delle rappresentanze diplomatiche de-gli Stati esteri, ivi presenti presso la Re-pubblica italiana, presso lo Stato dellaCittà del Vaticano e presso le istituzioniinternazionali.

Martedì 19 novembre 2013 — 33 — Commissione I

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4. I comuni della provincia non ade-renti alla Città metropolitana possono ade-rire alle altre Province o costituire unaProvincia sulla base del principio di con-tinuità territoriale ai sensi dell’articolo 133della Costituzione. Il Governo è autoriz-zato ad adottare, entro un anno dall’en-trata in vigore della presente legge, uno opiù decreti legislativi che definiscono iconfini della Città metropolitana e delleProvince a seguito delle iniziative dei Co-muni sulla base del principio e criteriodirettivo della continuità territoriale, sen-tita la Regione.

5. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, sulla base di un’intesatra la Città metropolitana, la Regione e leProvince alle quali hanno eventualmenteaderito i Comuni della Provincia del co-mune capoluogo, è regolato il trasferi-mento dei beni, delle risorse strumentale efinanziarie e del personale, nonché delleposizioni giuridiche della Provincia estinta.

2. 32. Melilli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: L’ordinamento delle con la se-guente: Le.

2. 33. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: città metropolitane di aggiungere laseguente: Roma.

Conseguentemente, al comma 1 sosti-tuire il secondo periodo con il seguente: Ledisposizioni di cui agli articoli 22 e 23 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10,della legge 5 maggio 2009, n. 42, e suc-cessive modificazioni sono abrogate.

2. 34. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sopprimere le seguentiparole: Torino, Venezia, Genova, Bologna,Firenze, Bari, Reggio Calabria.

2. 35. Russo, Sarro.

Al comma 1 sopprimere il secondo pe-riodo.

2. 36. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: speciale di cui al capo IV dellapresente legge con le seguenti: del presentecapo e dalle disposizioni speciali su Romacapitale.

Conseguentemente sopprimere il CapoIV.

2. 37. Pastorelli.

Al comma 1, sostituire le parole: spe-ciale di cui al capo IV della presente leggecon le seguenti: del presente capo e dalledisposizioni speciali su Roma capitale.

*2. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: spe-ciale di cui al capo IV della presente leggecon le seguenti: del presente capo e dalledisposizioni speciali su Roma capitale.

*2. 39. De Mita.

Al comma 1, sostituire le parole: spe-ciale di cui al capo IV della presente leggecon le seguenti: del presente capo e dalledisposizioni speciali su Roma capitale.

*2. 40. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabri-zio Di Stefano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: speciale di cui al capo IV dellapresente legge con le seguenti: del presentecapo e dalle disposizioni speciali su Romacapitale.

* 2. 41. Capozzolo.

Martedì 19 novembre 2013 — 34 — Commissione I

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Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: speciale di cui al capo IV dellapresente legge con le seguenti: del presentecapo e dalle disposizioni speciali su Romacapitale.

* 2. 42. Cirielli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: speciale di cui al capo IV dellapresente legge con le seguenti: del presentecapo e dalle disposizioni speciali su Romacapitale.

* 2. 43. D’Ottavio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: speciale di cui al capo IV dellapresente legge con le seguenti: del presentecapo e dalle disposizioni speciali su Romacapitale.

* 2. 44. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sostituire le parole: spe-ciale di cui al capo IV della presente leggecon le seguenti: del presente capo e dalledisposizioni speciali su Roma capitale.

* 2. 45. Russo, Sarro.

Al comma 1, dopo le parole di cui alcapo IV della presente legge., inserire ilseguente periodo: Trascorsi cinque annidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con le procedure di cui all’ar-ticolo 133, primo comma, della Costitu-zione, potranno essere costituite città me-tropolitane nei territori non contemplatinel periodo precedente, qualora ne fac-ciano richiesta un numero di comuni noninferiori ai 2/3 di quelli afferenti ad unaProvincia.

2. 46. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: La città metropoli-

tana di Roma è regolata dal presente capo,fatte salve le competenze già attribuite aRoma Capitale.

Conseguentemente, sopprimere il CapoIV.

2. 47. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Ca-rella, Marco Di Stefano, PierdomenicoMartino, Bonaccorsi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In armonia coi rispettivi statutispeciali e nel rispetto della loro autonomiaorganizzativa, la Regione Autonoma dellaSardegna e la Regione Siciliana possonoistituire le città metropolitane di Cagliari edi Palermo. Alle città metropolitane diCagliari e Palermo si applicano, in quantocompatibili e fatte salve le eventuali mo-difiche apportate dalle leggi regionali, ledisposizioni di cui alla presente legge.

2. 48. Marco Meloni, Lauricella, France-sco Sanna.

Sopprimere il comma 2.

* 2. 49. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

* 2. 50. De Mita.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima. Le città metropolitane subentranoalle province omonime e ai comuni capo-luogo alla data del 1o gennaio 2014. Finoalla medesima data sono comunque pro-rogati gli organi provinciali e comunali incarica alla data di entrata in vigore dellapresente legge, ivi comprese le gestionicommissariali. Dalla data di cui al periodoprecedente, i consigli provinciali e deicomuni capoluogo vengono sciolti e i pre-sidenti di provincia e i sindaci dei comunicapoluogo decadono dalla carica. Le cittàmetropolitane succedono alle province e ai

Martedì 19 novembre 2013 — 35 — Commissione I

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comuni capoluogo in tutti i rapporti attivie passivi ed esercitano le funzioni delleprovince, dei comuni capoluogo, nonché lefunzioni proprie di cui all’articolo 9. Ovealla predetta data la città metropolitananon abbia approvato lo statuto, fino alladata di approvazione del medesimo siapplicano, per quanto compatibili, le di-sposizioni statutarie della provincia sullecompetenze e sul funzionamento degli or-gani provinciali, attribuendo al sindacometropolitano le competenze del presi-dente della provincia e della giunta e alconsiglio metropolitano quelle del consi-glio provinciale.

2. 51. Vargiu.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il se-guente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima. Le città metropolitane subentranoalle province omonime e ai comuni capo-luogo alla data del 1o gennaio 2014. Finoalla medesima data sono comunque pro-rogati gli organi provinciali e comunali incarica alla data di entrata in vigore dellapresente legge, ivi comprese le gestionicommissariali.

Dalla data di cui al periodo precedente,i consigli provinciali e dei comuni capo-luogo vengono sciolti e i presidenti diprovincia e i sindaci dei comuni capoluogodecadono dalla carica. Le città metropo-litane succedono alle province e ai comunicapoluogo in tutti i rapporti attivi e passivied esercitano le funzioni delle province,dei comuni capoluogo, nonché le funzioniproprie di cui all’articolo 9.

Ove alla predetta data la città metro-politana non abbia approvato lo statuto,fino alla data di approvazione del mede-simo si applicano, per quanto compatibili,le disposizioni statutarie della provinciasulle competenze e sul funzionamento de-gli organi provinciali, attribuendo al sin-daco metropolitano le competenze del pre-

sidente della provincia e della giunta e alconsiglio metropolitano quelle del consi-glio provinciale;

b) sostituire il comma 3 con il se-guente:

3. Sono organi della città metropolitanail consiglio metropolitano e il sindacometropolitano, il quale può nominare unvicesindaco ed attribuire deleghe a singoliconsiglieri;

c) sostituire il comma 4 con il se-guente:

4. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-tropolitano, ha poteri di impulso dell’at-tività dell’ente e di proposta, sovrintendeal funzionamento dei servizi e degli ufficie all’esecuzione degli atti; esercita le altrefunzioni attribuite dallo statuto. Il consi-glio è l’organo di indirizzo dell’ente; ap-prova regolamenti, piani e programmi;predispone e approva i bilanci; approva oadotta ogni altro atto ad esso sottopostodal sindaco; ha poteri propositivi e con-sultivi secondo quanto disposto dallo sta-tuto ed esercita le altre funzioni attribuitedallo stesso.

2. 52. Vargiu.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana,salvo quanto diversamente disposto conlegge regionale e salvo quanto previstodall’articolo 3, comma 1, lettera g), coin-cide con quello della provincia omonima,ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivicompresi i comuni capoluogo delle pro-vince limitrofe, ai sensi dell’articolo 133,primo comma, della Costituzione, per lamodifica delle circoscrizioni provinciali li-mitrofe e per l’adesione alla città metro-politana.

2. 53. Rubinato.

Martedì 19 novembre 2013 — 36 — Commissione I

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Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 54. Capozzolo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 55. Cirielli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 56. D’Ottavio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 57. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-

nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 58. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 59. Di Lello, Di Gioia, Locatelli,Pastorelli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 60. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 61. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fa-brizio Di Stefano.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-

Martedì 19 novembre 2013 — 37 — Commissione I

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muni ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione, per la modificadelle circoscrizioni provinciali limitrofe eper l’adesione alla città metropolitana.

* 2. 62. Parisi.

Al comma 2, dopo le parole: Il territoriodella città metropolitana, inserire le se-guenti: se non diversamente disposto conlegge regionale e.

2. 63. Rubinato.

Al comma 2, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) sopprimere le parole: salvo quantoprevisto dall’articolo 3, comma 1, letterag);

b) sostituire le parole da: ivi compresii comuni capoluogo delle province limi-trofe fino alla fine del periodo con leparole: interessati di deliberare l’adesionealla città metropolitana o, in alternativa, auna provincia limitrofa ai sensi dell’arti-colo 133, primo comma, della Costitu-zione.

2. 64. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: ivicompresi fino alla fine del periodo con leseguenti: interessati ad aderire alla cittàmetropolitana o ad una provincia limitrofaai sensi dell’articolo 133, comma 1, dellaCostituzione.

2. 65. Gelmini, Fucci.

Al comma 2 sopprimere le parole: ivicompresi i Comuni capoluogo.

2. 66. Melilli.

Al comma 2 aggiungere in fine il se-guente periodo: Per le città metropolitanecon popolazione superiore a 3 milioni di

abitanti il territorio coincide con quellodella Provincia omonima, ferma restandol’iniziativa dei Comuni ai sensi dell’articolo133 della Costituzione.

2. 67. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le città metropolitane possonoprevedere forme di organizzazione e diesercizio delle funzioni metropolitane ecomunali, in comune e differenziate peraree metropolitane. Le città metropolitaneal di sopra dei 3 milioni di abitanti, inordine alle modalità di organizzazione e diesercizio delle funzioni metropolitane edei comuni, possono prevedere forme diorganizzazione differenziata per aree ter-ritoriali. La costituzione di zone o distrettiomogenei, per specifiche funzioni, chedeve tener conto delle specificità territo-riali, può avvenire anche su proposta dellaRegione e comunque d’intesa con la me-desima, e prevede forme ed organismi dicoordinamento con gli organi della cittàmetropolitana. La determinazione diforme differenziate di gestioni per fun-zioni e territori avviene con il contestualetrasferimento delle risorse umane e finan-ziarie necessarie per il loro svolgimento.

2. 68. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono organi della città metropolitanail consiglio metropolitano e il sindacometropolitano, il quale può nominare unvicesindaco ed attribuire deleghe a singoliconsiglieri.

2. 69. Vargiu.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Martedì 19 novembre 2013 — 38 — Commissione I

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Conseguentemente:

all’articolo 2, comma 4, al secondoperiodo sostituire le parole il consiglio conle parole: la conferenza metropolitana;

all’articolo 2, comma 5, sostituire leparole: dal consiglio metropolitano con leseguenti: dal sindaco metropolitano;

all’articolo 3, comma 1, sopprimere lalettera b);

all’articolo 3, comma 1, sostituire lalettera a) con la seguente lettera: a) ilsindaco della città metropolitana è elettomediante elezione a suffragio universaleda parte dei cittadini, applicando le di-sposizioni di cui alla legge elettorale validaper le elezioni dei sindaci delle città conpopolazione superiore a quindicimila abi-tanti;

all’articolo 4, sostituire il comma 1con il seguente: Il sindaco metropolitano ècolui che viene eletto ai sensi dell’articolo3, lettera a).;

all’articolo 4, sopprimere i commi 2 e 3;

sopprimere gli articoli 5 e 6;

all’articolo 7, commi 1 e 2, sostituirele parole: consiglieri metropolitani con leparole: membri della conferenza metropo-litana.

2. 70. Bianconi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-tropolitano e la conferenza metropolitana,ha poteri di impulso dell’attività dell’entee di proposta, sovrintende al funziona-mento dei servizi e degli uffici e all’ese-cuzione degli atti; esercita le altre funzioniattribuite dallo statuto. Il Consiglio me-tropolitano è l’organo di indirizzo del-l’ente, propone lo statuto alla conferenzametropolitana; approva regolamenti, piani,programmi; predispone i bilanci; approvae adotta ogni altro atto ad esso sottopostodal Sindaco metropolitano; esercita le al-

tre funzioni attribuite dallo statuto. Laconferenza metropolitana adotta lo sta-tuto, approva i bilanci e ha poteri propo-sitivi e consultivi secondo quanto dispostodallo statuto.

2. 71. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-tropolitano, ha poteri di impulso dell’at-tività dell’ente e di proposta, sovrintendeal funzionamento dei servizi e degli ufficie all’esecuzione degli atti; esercita le altrefunzioni attribuite dallo statuto. Il consi-glio è l’organo di indirizzo dell’ente; ap-prova regolamenti, piani e programmi;predispone e approva i bilanci; approva oadotta ogni altro atto ad esso sottopostodal sindaco; ha poteri propositivi e con-sultivi secondo quanto disposto dallo sta-tuto ed esercita le altre funzioni attribuitedallo stesso.

2. 72. Vargiu.

Al comma 4 dopo il primo periodoaggiungere il seguente: Il Sindaco metro-politano si avvale di quattro collaboratori,scelti tra i membri del Consiglio metro-politano, al fine di esercitare collegial-mente le funzioni che le norme vigentiattribuiscono alla Giunta.

2. 73. Melilli.

Al comma 4, sostituire le parole: predi-spone i bilanci con le seguenti: approva ibilanci; adotta lo statuto e le sue modifi-cazioni e sostituire le parole da adotta lostatuto fino alla fine del periodo con leseguenti: è l’organo di rappresentanza deicomuni della città metropolitana e di con-sultazione e coordinamento fra questi e lacittà metropolitana stessa. Essa ha poteripropositivi e consultivi secondo quantodisposto dallo statuto.

Martedì 19 novembre 2013 — 39 — Commissione I

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Conseguentemente al comma 5 soppri-mere il secondo periodo.

* 2. 74. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 4 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire leparole: predispone i bilanci con le seguenti:approva i bilanci; adotta lo statuto e le suemodificazioni;

b) al terzo periodo, sostituire le paroleda adotta lo statuto fino alla fine con leseguenti: è l’organo di rappresentanza deicomuni della città metropolitana e di con-sultazione e coordinamento fra questi e lacittà metropolitana stessa. Essa ha poteripropositivi e consultivi secondo quantodisposto dallo statuto;

c) al comma 5, sopprimere il secondoperiodo.

* 2. 75. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 4 dopo il secondo periodoaggiungere il seguente: il Consiglio Metro-politano o il Comitato esecutivo di cui allalettera b) del comma 3 ove costituito,esercita le funzioni attribuite alla giuntadalle norme vigenti.

2. 76. Melilli.

Sopprimere i commi 5 e 6.

2. 77. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto della presente legge lostatuto stabilisce le norme fondamentalidell’organizzazione dell’ente, ivi comprese,fermo restando quanto disposto dalcomma 4, le attribuzioni degli organi non-ché l’articolazione delle loro competenze.

Lo statuto e le sue modifiche e integra-zioni sono proposte dal sindaco e daisingoli consiglieri al consiglio metropoli-tano che le adotta a maggioranza assoluta,con il sistema di voto ponderato di cuiall’articolo 8, comma 2.

Al comma 6 sopprimere la lettera d).

2. 78. Vargiu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto della presente legge lostatuto stabilisce le norme fondamentalidell’organizzazione dell’ente, ivi comprese,fermo restando quanto disposto dalcomma 4, le attribuzioni degli organi non-ché l’articolazione delle loro competenze.Lo statuto e le sue modifiche e integra-zioni sono proposte dal sindaco e daisingoli consiglieri al consiglio metropoli-tano che le adotta a maggioranza assoluta,con il sistema di voto ponderato di cuiall’articolo 8, comma 2.

2. 79. Vargiu.

Al comma 5, sopprimere le parole: Nelrispetto della presente legge ed aggiungere,dopo la parola statuto le seguenti: e le suemodifiche, sono approvate con legge delloStato e.

2. 80. Russo, Sarro.

Al comma 5, secondo periodo, soppri-mere le parole: con il sistema di votoponderato di cui all’articolo 8, comma 2.

Conseguentemente all’articolo 8, soppri-mere il comma 2.

2. 81. Valiante.

Al comma 5, sostituire le parole: con ilsistema di voto ponderato di cui all’articolo8, comma 2, con le parole: con il sistema divoto di cui all’articolo 8, comma 2.

* 2. 82. Parisi.

Martedì 19 novembre 2013 — 40 — Commissione I

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Al comma 5, sostituire le parole con ilsistema di voto ponderato di cui all’articolo8, comma 2 con le parole: con il sistema divoto di cui all’articolo 8, comma 2.

* 2. 83. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fa-brizio Di Stefano.

Al comma 5, sostituire le parole con ilsistema di voto ponderato di cui all’articolo8, comma 2 con le parole: con il sistema divoto di cui all’articolo 8, comma 2.

* 2. 84. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, sostituire le parole con ilsistema di voto ponderato di cui all’articolo8, comma 2 con le parole: con il sistema divoto di cui all’articolo 8, comma 2.

* 2. 85. De Mita.

Al comma 5, sostituire le parole con ilsistema di voto ponderato di cui all’articolo8, comma 2 con le parole: con il sistema divoto di cui all’articolo 8, comma 2.

* 2. 86. Russo, Sarro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituirele parole con il sistema di voto ponderato dicui all’articolo 8, comma 2 con le parole:con il sistema di voto di cui all’articolo 8,comma 2.

* 2. 87. Capozzolo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituirele parole con il sistema di voto ponderato dicui all’articolo 8, comma 2 con le seguenti:con il sistema di voto di cui all’articolo 8,comma 2.

* 2. 88. Cirielli.

Al comma 5, sostituire le parole con ilsistema di voto ponderato di cui all’articolo8, comma 2 con le seguenti: con il sistema divoto di cui all’articolo 8, comma 2.

* 2. 89. D’Ottavio.

Al comma 5, secondo periodo, sostituirele parole con il sistema di voto ponderato dicui all’articolo 8, comma 2 con le seguenti:con il sistema di voto di cui all’articolo 8,comma 2.

* 2. 90. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimerela seguente parola: ponderato.

** 2. 91. Kronbichler, Pilozzi, Lavagno.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimerela parola: ponderato.

** 2. 92. Di Lello, Di Gioia, Locatelli,Pastorelli.

Al comma 6 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) sostituire la lettera a) con le se-guenti:

« a) stabilisce, nell’ambito dei principifissati dalla legge, le norme fondamentalidell’organizzazione e del funzionamentodell’ente;

a-bis) regola le forme di indirizzo edi coordinamento dell’azione complessivadi governo del territorio metropolitano; »;

b) sopprimere la lettera d).

2. 93. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Arlotti.

Al comma 6 sostituire la lettera a) conla seguente:

a) stabilisce, nell’ambito dei principifissati dalla legge, le norme fondamentalidell’organizzazione e del funzionamentodell’ente.

2. 94. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Martedì 19 novembre 2013 — 41 — Commissione I

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Al comma 6, lettera b), sopprimere leparole da: , ivi comprese quelle fino allafine della lettera.

2. 95. Russo, Sarro.

Al comma 6, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) prevede le modalità con le quali icomuni facenti parte della città metropo-litana possono organizzare in comunel’esercizio delle proprie funzioni, compresequelle fondamentali.

2. 96. Russo, Sarro.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

* 2. 97. Vargiu.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

* 2. 98. Bianconi.

Al comma 6, lettera d) dopo le parole:può prevedere aggiungere le seguenti: diintesa con la Regione, anche con propostadi quest’ultima e dopo le parole: metropo-litana per aggiungere le seguenti: lo svol-gimento di.

2. 99. Russo, Sarro.

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

* 2. 100. Russo, Sarro.

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

* 2. 101. Bianconi.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

La Regione regola e disciplina le mo-dalità con le quali il comune capoluogo diprovincia può ripartirsi in più comuniaderenti all’area metropolitana.

2. 0. 1. Russo, Sarro.

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lostatuto:

a) stabilisce, nell’ambito di principifissati dalla legge, le norme fondamentalidell’organizzazione e del funzionamentodell’ente, ivi comprese, fermo restandoquanto disposto dal comma 4, le attribu-zioni degli organi e l’articolazione delleloro competenze;

b) regola le modalità e gli strumentidi coordinamento dell’azione di governodel territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuniche fanno parte della città metropolitanae le modalità di organizzazione e di eser-cizio delle funzioni metropolitane e comu-nali, prevedendo anche forme di organiz-zazione in comune, differenziate per areeterritoriali di cui al comma 2-bis delpresente articolo;

d) regola la costituzione di zone omo-genee, per specifiche funzioni di cui alcomma 2-bis del presente articolo;

e) regola le modalità in base allequali i comuni non compresi nel territoriometropolitano possono istituire accordicon la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Consi-glio Metropolitano e approvato entro il 30giugno 2015 e per le città metropolitanesuperiori a tre milioni di abitanti non oltreil 31 dicembre 2015. In caso di mancataapprovazione entro le predette date, siprocede ai sensi dell’articolo 8 della legge131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dellostatuto sono proposte dal Consiglio me-tropolitano alla Conferenza metropolitanache le adotta a maggioranza assoluta.

2. 0. 2. Gelmini, Fucci.

Martedì 19 novembre 2013 — 42 — Commissione I

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ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, le città metropolitane di cuiall’articolo 2 comma 1, primo periodo,sono costituite entro trenta giorni dall’en-trata in vigore della presente legge sulterritorio delle Province omonime e confunzioni limitate all’approvazione delloStatuto e alla transizione dalla provinciaal nuovo ente. La fase iniziale, della du-rata di sei mesi dalla data di istituzionedella città metropolitana, ha la funzione dipredisporre una bozza di Statuto da sot-toporre ai Comuni del territorio della cittàmetropolitana, ivi compresi i comuni ca-poluogo delle province limitrofe.

2. Nella fase istitutiva sono costituiti iseguenti organi:

a) il sindaco metropolitano è un com-missario nominato d’intesa tra Regione,Provincia e comune capoluogo;

b) il Consiglio metropolitano, costi-tuito dal commissario e da consiglieri esindaci dei Comuni appartenenti all’areametropolitana ed eletti nel Consiglio se-condo il sistema di cui all’articolo 5. Alleriunioni partecipano il Presidente dellaProvincia omonima fino alla data di ap-provazione dello statuto e il Presidentedella Regione, ovvero un suo delegato;

c) la conferenza metropolitana costi-tuita dai sindaci e dai consiglieri (o da unrappresentante dell’opposizione per ciascuncomune) dei comuni appartenenti alla cittàmetropolitana.

2-bis. Gli organi di cui al comma 2restano in carica fino all’insediamento de-gli organi di cui all’articolo 4 e 5.

3. Decorsi sei mesi dalla data di isti-tuzione della Città metropolitana, il Com-missario trasmette ai sindaci dei comunidel territorio della Città metropolitana, ivicompresi i comuni capoluogo delle pro-

vince limitrofe, una bozza di Statuto, aifini dell’eventuale attivazione della proce-dura di cui all’articolo 2, comma 2, dellapresente legge, L’eventuale iniziativa incapo ai comuni per la modifica dellecircoscrizioni provinciali limitrofe e perl’adesione alla città metropolitana devesvolgersi obbligatoriamente entro tre mesidalla data di trasmissione della bozza diStatuto. Per le aree metropolitane conpopolazione superiore ai tre milioni diabitanti, il termine di cui al periodo pre-cedente è di sei mesi.

4. Entro sei mesi dai termini di cui alcomma 3, secondo e terzo periodo, siprocede con l’approvazione dello Statuto.In caso di mancata approvazione dellostatuto entro la predetta data, il prefettofissa un nuovo termine, non superiore asessanta giorni, per la sua adozione, de-corso il quale nomina un commissario adacta con il compito di adottare lo statutomedesimo, salve le eventuali successivemodificazioni da parte degli organi dellacittà metropolitana. Lo statuto, ove adot-tato dal commissario, deve conformarsi,per quanto riguarda la disciplina relativaal sindaco e al consiglio, a quanto dispostodall’articolo 4, comma 1. Al commissarionon sono corrisposti gettoni, compensi,rimborsi di spese o altri emolumenti co-munque denominati.

5. Per predispone ed approvare lo sta-tuto, nonché per individuare le più idoneesoluzioni per la transizione dalla provinciaal nuovo ente, gli organi della Città me-tropolitana si avvalgono del supporto degliuffici dell’amministrazione provinciale.

6. Con l’approvazione dello Statuto lecittà metropolitane subentrano alle pro-vince omonime. Fino alla medesima datasono comunque prorogati gli organi pro-vinciali in carica alla data di entrata invigore della presente legge, ivi comprese legestioni commissariali. Dalla data di cui alprimo periodo, le città metropolitane suc-cedono alle province in tutti i rapportiattivi e passivi ed esercitano le funzioni diqueste ultime nonché le funzioni propriedi cui all’articolo 9. Ove alla predetta datala città metropolitana non abbia approvatolo statuto, fino alla data di approvazione

Martedì 19 novembre 2013 — 43 — Commissione I

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del medesimo si applicano, per quantocompatibili, le disposizioni statutarie dellaprovincia sulle competenze e sul funzio-namento degli organi provinciali, attri-buendo al sindaco metropolitano le com-petenze del presidente della provincia edella giunta e al consiglio metropolitanoquelle del consiglio provinciale.

7. Ove entro il termine di cui al comma3, primo periodo, almeno un terzo deicomuni compresi nel territorio della cittàmetropolitana e tra loro confinanti, ovveroun numero di comuni che rappresentinoun terzo della popolazione della provincia,deliberi, con atto adottato dal rispettivoconsiglio comunale a maggioranza assolutadei componenti, di non far parte dellarispettiva città metropolitana, la predettacittà, alla data di cui al comma 6, subentraalla provincia omonima, esclusivamenteper quanto riguarda il territorio dei co-muni che non hanno optato per l’appar-tenenza all’ente provincia. La provinciaomonima resta in funzione per il territoriocorrispondente a quello di pertinenza deicomuni che hanno optato per l’apparte-nenza all’ente provincia. La provincia cosìridefinita è regolata dalle disposizioni dicui al capo III e si procede alla formazionedei nuovi organi provinciali ai sensi del-l’articolo 13. Con decreto del Ministro pergli affari regionali e le autonomie locali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono disciplinate le modalitàsecondo le quali si procede in tale caso alriparto del patrimonio, delle risorse finan-ziarie, umane e strumentali nonché degliobiettivi del patto di stabilità interno tra laprovincia e la città metropolitana, in re-lazione ai territori di rispettiva compe-tenza e alle rispettive funzioni e senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Con delibera del presidente dellaprovincia in carica, emanata, in confor-mità ai predetti criteri, previa intesa con ilCommissario della città metropolitana esentiti i comuni interessati, sono quindiripartiti tra la provincia e la città metro-politana il patrimonio, le risorse finanzia-rie, umane e strumentali. Ove entro il

termine di trenta giorni dal subentro dellaCittà metropolitana la predetta deliberanon venga emanata, entro i successivinovanta giorni provvede il prefetto conproprio atto. Avverso gli atti di ripartodelle predette risorse le province e le cittàmetropolitane interessate possono ricor-rere alla sezione regionale della Corte deiconti. Sulla base della presente legge èesclusa l’istituzione, sul territorio di cuialla presente lettera, di nuove provinceoltre a quella esistente alla data di entratain vigore della presente legge.

3. 1. Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Istituzione delle città metropolitane in sededi prima applicazione).

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, le città metropolitane di cuiall’articolo 2, comma 1, primo periodo,sono costituite a decorrere dal 1o gennaio2014 sul territorio delle province omonimee con funzioni limitate all’approvazionedello statuto entro due mesi dalla data disubentro alla provincia omonima.

Si applicano altresì le seguenti dispo-sizioni:

a) il sindaco del comune capoluogodella provincia omonima è il sindaco dellacittà metropolitana;

b) il consiglio metropolitano è costi-tuito dal sindaco metropolitano, dal pre-sidente della provincia omonima, dal pre-sidente del consiglio comunale del comunecapoluogo e da sei membri del comunecapoluogo designati dal presidente delconsiglio comunale su proposta dellostesso, dai sindaci dei comuni appartenentialla città metropolitana aventi popolazionesuperiore a 15.000 abitanti, dai presidentidelle unioni di comuni appartenenti allacittà metropolitana aventi popolazionecomplessiva almeno pari a 10.000 abitanti,nonché, fino al compimento del terzoanno dalla data di costituzione della città

Martedì 19 novembre 2013 — 44 — Commissione I

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metropolitana, dai presidenti di unioni dicui all’articolo 1, comma 4, secondo pe-riodo. Partecipa alle predette riunioni,senza diritto di voto, anche il presidentedella regione, ovvero un suo delegato;

c) gli organi di cui alle lettere a) e b)restano in carica anche successivamente alsubentro alla provincia e al comune ca-poluogo e fino all’insediamento degli or-gani a seguito dell’elezione;

d) gli organi della città metropolitanaprovvedono a predisporre e ad approvarelo statuto nonché a individuare le piùidonee soluzioni per la transizione dallaprovincia e del comune capoluogo alnuovo ente. A tal fine si avvalgono delsupporto degli uffici dell’amministrazioneprovinciale e del comune capoluogo. Lostatuto deve essere approvato entro duemesi dalla data di subentro alla provinciaomonima. In caso di mancata approva-zione dello statuto entro la predetta data,il prefetto fissa un nuovo termine, nonsuperiore a trenta giorni, per la sua ado-zione, decorso il quale nomina un com-missario ad acta con il compito di adottarelo statuto medesimo, salve le eventualisuccessive modificazioni da parte degliorgani della città metropolitana. Lo sta-tuto, ove adottato dal commissario, deveconformarsi, per quanto riguarda la disci-plina relativa al sindaco e al consiglio, aquanto disposto dall’articolo 4, comma 1.Al commissario non sono corrisposti get-toni, compensi, rimborsi di spese o altriemolumenti comunque denominati.

3. 2. Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 leCittà Metropolitane di cui all’articolo 2,comma 1, sono costituite sul medesimoterritorio delle omonime province che,contestualmente, sono soppresse. A decor-rere dalla medesima data, le Città Metro-politane subentrano alle Province sop-

presse in tutti i rapporti attivi e passivi aisensi del successivo articolo 10, esercitan-done tutte le funzioni in aggiunta a quelleproprie stabilite dal successivo articolo 9.Entro 180 giorni dalla costituzione delleCittà metropolitane, i Comuni non inten-zionati ad aderire alla città metropolitanaintraprendono le iniziative previste dall’ar-ticolo 133 della Costituzione.

2. In sede di prima applicazione dellapresente legge, si applicano le seguentidisposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogodella provincia omonima è il sindaco dellacittà metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è co-stituita dai sindaci dei comuni apparte-nenti alla città metropolitana. La confe-renza può costituire al suo interno uncomitato esecutivo composto dal sindacometropolitano e da un massimo di altri 4componenti della conferenza eletti dallastessa;

c) gli organi della Città Metropolitanaprovvedono a predisporre ed approvare lostatuto, nonché ad individuare le più ido-nee soluzioni per la transizione tra lasoppressa provincia ed il nuovo ente. A talfine, sono assegnate alla Città metropoli-tana, contestualmente alla sua costitu-zione, il patrimonio, le risorse finanziarie,umane e strumentali della soppressa pro-vincia. Lo statuto deve essere approvatodalla conferenza metropolitana entro enon oltre il 31 dicembre 2014. In caso dimancata approvazione entro a predettadata, il prefetto fissa un nuovo terminenon superiore a sessanta giorni per la suaadozione, decorso il quale nomina uncommissario ad acta con il compito diadottare lo statuto medesimo, salve leeventuali successive modificazioni da partedegli organi della Città Metropolitana. Lostatuto, ove adottato dal commissario,deve conformarsi, per quanto riguarda ladisciplina relativa al sindaco ed al consi-glio, a quanto disposto dall’articolo 4,comma 1. Al commissario non sono cor-risposti gettoni, compensi, rimborsi speseo altri emolumenti comunque denominati;

Martedì 19 novembre 2013 — 45 — Commissione I

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si applica, nei confronti del commissario,quanto previsto dal decreto legislativo 31dicembre 2012, n. 235.

Conseguentemente, all’articolo 10,comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 3. Pilozzi, Kronbichler.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Istituzione delle città metropolitane inprima applicazione).

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, sono istituite, a decorreredal 1o gennaio 2014, le città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Cala-bria sul territorio delle province omonimee con funzioni limitate all’approvazionedello statuto fino alla data di subentro allaprovincia omonima di cui alla lettera f). Ilterritorio della città metropolitana, coin-cide, con quello della provincia omonima,ferma restando l’iniziativa dei Comuni aisensi dell’articolo 133, primo comma dellaCostituzione, per la modifica delle circo-scrizioni provinciali limitrofe.

2. In sede di prima applicazione siapplicano altresì le seguenti disposizioni:

a) il sindaco della città metropolitanaè eletto dall’assemblea dei sindaci;

b) l’assemblea dei sindaci elegge, nelsuo seno, una giunta composta da tre acinque componenti;

c) il sindaco del comune capoluogo oil commissario, in carica alla data dientrata in vigore della presente legge,entro 20 giorni dalla medesima data con-voca l’assemblea dei sindaci per l’elezionedegli organi provvisori di cui alle lettere a)e b);

d) gli organi di cui alle lettere a) e b)restano in carica anche successivamente alsubentro alla provincia e fino all’insedia-mento degli organi istituiti a norma delloStatuto;

e) gli organi della città metropolitana,fino alla scadenza degli organi della Pro-vincia ai sensi della lettera f), provvedonoa predisporre e ad approvare lo Statuto,nonché ad individuare le più idonee so-luzioni per la transizione dalla Provinciaal nuovo ente. A tal fine si avvalgono delsupporto degli uffici dell’amministrazioneprovinciale. Lo Statuto può essere appro-vato anche successivamente al subentroalla Provincia ai sensi delle lettere f) ecomunque entro il 31 dicembre 2014. Incaso di mancata approvazione dello sta-tuto entro la predetta data, il prefetto fissaun nuovo termine non superiore a ses-santa giorni per la sua adozione, decorsoil quale nomina un commissario ad actacon il compito di adottarlo, ferme re-stando eventuali successive modificazionida parte degli organi della città metropo-litana. Lo Statuto, ove adottato dal com-missario, deve conformarsi, per quantoriguarda il Sindaco e il Consiglio, a quantodisposto dall’articolo 4, comma 1. Al com-missario non sono corrisposti gettoni,compensi, rimborsi spese o altri emolu-menti comunque denominati;

f) le città metropolitane subentranoalle Province omonime alla data del 1o

luglio 2014. Fino alla medesima data sonocomunque prorogati gli organi provincialiin carica alla data di entrata in vigoredella presente legge, ivi comprese le ge-stioni commissariali. Alla data di cui alprimo periodo le città succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano le funzioni di queste ultime,nonché le funzioni metropolitane di cuiall’articolo 9. Ove alla predetta data lacittà metropolitana non abbia approvatolo Statuto, fino alla data di approvazionedel medesimo si applicano, per quantocompatibili, le disposizioni statutarie dellaProvincia sulle competenze e sul funzio-namento degli organi provinciali, attri-buendo al sindaco metropolitano le com-petenze del Presidente della provincia edella giunta e al Consiglio metropolitanoquelle del Consiglio provinciale;

g) entro il 30 giugno 2014 la Regione,sentiti i comuni interessati, può con legge

Martedì 19 novembre 2013 — 46 — Commissione I

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individuare i comuni, tra loro contermini,sul cui territorio la città svolge le funzionimetropolitane di cui all’articolo 9, ovverole articolazioni interne di cui all’articolo 2comma 6 lettera d) nonché, tenendo contodelle specificità territoriali, determinarearee omogenee, comprendenti anche Co-muni siti al di fuori del territorio dellacittà metropolitana, per lo svolgimento dispecifiche funzioni.

3. 4. Russo, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 3 1 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà di

mantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

5. In sede di prima istituzione, loStatuto entra in vigore a seguito dell’ado-zione da parte della Conferenza del primostatuto provvisorio che non può essere incontrasto con la presente legge.

3. 5. Russo, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte Il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà di

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mantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

* 3. 6. Capozzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte Il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

* 3. 7. D’Ottavio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte Il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

* 3. 8. Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-

Martedì 19 novembre 2013 — 48 — Commissione I

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presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte Il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

* 3. 9. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data le

Città metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte Il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

* 3. 10. Pastorelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

Martedì 19 novembre 2013 — 49 — Commissione I

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2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte Il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

* 3. 11. Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-

petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte Il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

* 3. 12. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

Martedì 19 novembre 2013 — 50 — Commissione I

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3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte Il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

* 3. 13. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fa-brizio Di Stefano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentranoalle Province omonime, nell’ambito terri-toriale di competenza così come determi-nato ai sensi della presente legge, che sonosoppresse alla data di scadenza naturaledegli organi di governo delle Province conl’insediamento del consiglio metropolitanoeletto nelle modalità previste dall’articolo5 della presente legge. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano tutte le funzioni delle Provincesoppresse nonché le funzioni proprie dicui all’articolo 9.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-

tropolitano di cui fanno parte il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

3. 14. De Mita.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Istituzione delle Città metropolitanein prima applicazione).

1. Le Città metropolitane subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province di inse-diamento del consiglio metropolitanoeletto in secondo grado nelle modalitàpreviste per le elezioni degli organi digoverno delle Province. Alla stessa data leCittà metropolitane succedono alle Pro-vince in tutti i rapporti attivi e passivi,esercitano le funzioni delle Province sop-presse nonché le funzioni di cui all’arti-colo 9.

2. In sede di prima applicazione, leelezioni di secondo grado degli organi digoverno delle Città metropolitane sonoconvocate entro il 31 dicembre 2014. Allascadenza degli organi gli organi di governodelle Province, il Presidente della Provin-cia soppressa è nominato commissariostraordinario della Città metropolitanafino al 31 dicembre 2014, per garantire latrasformazione della Provincia in Cittàmetropolitana anche attraverso la formu-lazione della proposta di statuto metropo-litano di cui al comma successivo.

Martedì 19 novembre 2013 — 51 — Commissione I

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3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte il Presidentedella Provincia, che lo presiede, il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati e il Presidente della Re-gione, al fine di condividere una propostadi statuto metropolitano.

4. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Città metropolitana si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. 15. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitane subentranoalle Province omonime, che sono sop-presse alla data di scadenza naturale degliorgani di governo delle Province con l’in-sediamento del consiglio metropolitanoeletto a suffragio universale diretto conlegge dello Stato da approvarsi entro cen-toottanta giorni dalla data di approvazionedella presente legge.

2. Fino all’approvazione dello Statutodella Città metropolitana, che deve avve-nire entro il 31 dicembre 2014, si appli-cano, per quanto compatibili, le disposi-zioni statutarie della Provincia sulle com-petenze e sul funzionamento degli organiprovinciali e le disposizioni del decretolegislativo 18 agosto 2001, n. 267, e suemodificazioni.

3. Fino all’insediamento del Consigliometropolitano è istituito un Comitato me-tropolitano di cui fanno parte il Sindacodel Comune capoluogo, i Sindaci dei co-muni interessati, il Presidente della Pro-vincia e il Presidente della Regione, al finedi condividere una proposta di statutodella Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell’ar-ticolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio2013, la maggioranza dei 2/3 degli entiinteressati alla Costituzione della Cittàmetropolitana manifesti la volontà dimantenere la Provincia esistente si pro-cede al rinnovo degli organi di governodella Provincia e non si procede all’istitu-zione della Città metropolitana e all’ele-zione dei relativi organi di governo.

3. 16. Invernizzi, Matteo Bragantini, Gri-moldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra,la parola: 2014 con la parola: 2015.

3. 17. Bianconi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:a decorrere dal 1o gennaio 2014 con leseguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015.

3. 18. Bianconi.

Al comma 1, sostituire l’alinea, con ilseguente:

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, le città metropolitane di cuiall’articolo 2, comma 1, primo periodosono costituite dal 1o gennaio 2014 sulterritorio delle province omonime e confunzioni limitate all’approvazione dellostatuto fino all’elezione degli organi dellaCittà metropolitane, che dovrà avvenireentro il 1o giugno 2014.

3. 19. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Rostan, Tartaglione, Valeria Va-lente.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3. 20. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-relli.

Martedì 19 novembre 2013 — 52 — Commissione I

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Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) il sindaco del comune capoluogodella provincia omonima è di norma ilsindaco della città metropolitana. Nel casoin cui il comune capoluogo sia commis-sariato o in predissesto il Consiglio me-tropolitano sceglie Sindaco tra i proprimembri;.

3. 21. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) il sindaco del comune capoluogodella provincia omonima è il sindaco dellacittà metropolitana. Nelle città metropoli-tane con popolazione residente superiore a3 milioni di abitanti, entro il 31 gennaio2014, il Consiglio metropolitano sceglie ilSindaco metropolitano tra i propri mem-bri, indicati dalla lettera b) del presentearticolo;.

3. 22. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) il Sindaco della Città metropoli-tana è il Sindaco del Comune con ilmaggior numero di abitanti che non sia nécommissariato né in pre-dissesto ai sensidel decreto-legge 174/12.

3. 23. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Rostan, Tartaglione, Valeria Va-lente.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) il presidente della provincia omo-nima è il Sindaco della città metropoli-tana.

3. 24. Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) il sindaco della città metropolitanaè eletto mediante elezione a suffragiouniversale da parte dei cittadini, appli-cando le disposizioni di cui alla leggeelettorale valida per le elezioni dei sindacidelle città con popolazione superiore aquindicimila abitanti;.

Conseguentemente, all’articolo 4, comma1, sostituire il primo periodo con il se-guente: Il sindaco metropolitano è coluiche viene eletto ai sensi dell’articolo 3,lettera a).

3. 25. Bianconi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) il sindaco della città metropolitanaè eletto dai sindaci e dai consiglieri co-munali dei comuni appartenenti alla cittàmetropolitana.

3. 26. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole: con esclusione deicasi delle province in cui la popolazioneresidente nel Comune capoluogo sia infe-riore o pari ad un terzo della popolazioneresidente nell’area metropolitana, neiquali il sindaco della città metropolitana èil presidente della provincia neoeletto.

3. 27. Russo, Sarro.

Al comma 1:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il consiglio metropolitano è elettosecondo le modalità stabilite dal successivoarticolo 5 entro il 31 gennaio 2014.

Conseguentemente:

alla lettera e), terzo periodo, le parole:delle lettere f) e g) sono sostituite dalleseguenti: della lettera f);

Martedì 19 novembre 2013 — 53 — Commissione I

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alla lettera f) sopprimere le parole:salvo quanto previsto alla lettera g);

sopprimere la lettera g).

3. 28. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) il Consiglio metropolitano è elettosecondo le modalità stabilite dal successivoarticolo 5 entro il 31 gennaio 2014.

Conseguentemente, al comma 1, letterae) aggiungere, dopo le parole: il 31 dicem-bre 2014 il seguente periodo: Per le cittàmetropolitane superiori a 3 milioni diabitanti la scadenza è fissata al 30 giugno2015 e aggiungere, in fine, il seguenteperiodo: Fino alla data di approvazionedello Statuto della Città metropolitana siapplicano, per quanto compatibili, le di-sposizioni statutarie della Provincia sullecompetenze e sul funzionamento degli or-gani provinciali e le disposizioni di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. 29. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 1, lettera b) sostituire iltermine: 15.000 con il seguente: 5.000.

3. 30. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera b) sostituire iltermine: 10.000 con il seguente: 5.000.

3. 31. Russo, Sarro.

Al comma 1), lettera b), dopo le parole:popolazione complessiva almeno pari a10.000 abitanti, aggiungere le seguenti: daiPresidenti di Unioni di Comuni della CittàMetropolitana appartenenti a territorimontani.

3. 32. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), dopo il primopendo inserire il seguente: Ad essi, nellamisura di un terzo rispetto al numero deiconsiglieri così determinato, si aggiungonoconsiglieri eletti, su liste e con metodoproporzionale, dai Sindaci dei Comuni conmeno di 15.000 abitanti non facenti partedi Unioni di comuni con popolazione al-meno pari a 10.000 abitanti.

3. 33. Guerra, Pastorino, Borghi.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: può costituire con la seguente:costituisce.

3. 34. Melilli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: e da un rappre-sentante espresso dalle opposizioni di cia-scun consiglio comunale facente partedella città metropolitana.

3. 35. Bianconi.

Al comma 1, lettera d), sostituire leparole da: e fino all’insediamento fino allafine del periodo, con le seguenti: per cinqueanni.

3. 36. Bianconi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere leparole da: In caso di mancata approva-zione fino alla fine della lettera.

3. 37. Bianconi.

Al comma 1, lettera f), sostituire ilprimo periodo con il seguente: Salvoquanto previsto alla lettera g) le cittàmetropolitane subentrano alle Province ilgiorno successivo la proclamazione delSindaco metropolitano.

3. 38. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Rostan, Tartaglione, Valeria Va-lente.

Martedì 19 novembre 2013 — 54 — Commissione I

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Al comma 1, lettera f), dopo le parole:gestioni commissariali inserire le seguenti:con esclusione delle province in cui lapopolazione residente nel Comune capo-luogo sia inferiore o pari ad un terzo dellapopolazione residente nell’area metropoli-tana, per le quali gli organi di governosono quelli neoeletti a suffragio universalee diretto nella primavera precedente.

3. 39. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera f), al terzo periodo,sopprimere le parole: nonché le funzioniproprie di cui all’articolo 9.

3. 40. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo,sostituire le parole: e della giunta con leseguenti: , a quattro collaboratori nominatidal sindaco metropolitano fra i membridel Consiglio metropolitano le competenzedella giunta.

3. 41. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Ca-rella, Marco Di Stefano, PierdomenicoMartino, Bonaccorsi.

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo,dopo le parole: al Consiglio Metropolitanoaggiungere la seguenti: o al Comitato Ese-cutivo ove costituito.

3. 42. Melilli.

Al comma 1, lettera g), sostituire leparole: entro il 28 febbraio 2014 con leseguenti: entro novanta giorni dall’appro-vazione dello statuto.

3. 43. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Ca-rella, Marco Di Stefano, PierdomenicoMartino, Bonaccorsi.

Al comma 1, lettera g), quinto periodo,sostituire le parole: con delibera del pre-sidente provinciale in carica con le se-guenti: con delibera del Consiglio Provin-ciale in carica.

3. 44. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiun-gere la seguente:

h) fermo restando quanto previstodall’articolo 133, comma 1, della Costitu-zione, entro il 28 febbraio 2014, i comuniappartenenti a circoscrizioni provincialilimitrofe, ma non coincidenti con il terri-torio della costituenda città metropolitanain via provvisoria, possono deliberare, conatto adottato dal rispettivo consiglio co-munale a maggioranza assoluta dei com-ponenti, di chiedere di attivare una pro-cedura semplificata per aderire, entro il 1o

luglio 2014, alla nuova città metropolitana.Con decreto del Ministro degli affari re-gionali e le autonomie locali, di concertocon il Ministro dell’economia e della fi-nanze, da adottare entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono stabilite le modalità, sentita laRegione, per l’avvio della procedura sem-plificata di adesione alla nuova città me-tropolitana.

Conseguentemente:

all’articolo 2, comma 2, dopo le pa-role: lettera g), aggiungere le seguenti: elettera h);

all’articolo 3, comma 1, sostituire leparole: delle lettere f) e g) con le seguenti:f), g) e h);

all’articolo 3, comma 1, lettera e),sostituire le parole: ai sensi delle lettere f)e g) con le seguenti: f), g) e h);

all’articolo 3, comma 1, lettera f),dopo le parole: alla lettera g), aggiungere leseguenti: e h).

3. 45. Naccarato, Rampi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La città metropolitana di ReggioCalabria è istituita all’atto del rinnovodegli organi del comune capoluogo diReggio Calabria e comunque non primadella scadenza naturale della Provincia diReggio Calabria. Fino a tale data valgonoper la provincia di Reggio Calabria lemedesime norme che per le altre provincedi cui al capo III della presente legge.

3. 46. Gelmini, Fucci.

Martedì 19 novembre 2013 — 55 — Commissione I

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ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il sindaco metropolitano e il consi-glio metropolitano sono eletti a suffragiouniversale e diretto da parte dei cittadinidella città metropolitana. Tale elezioneavviene comunque successivamente all’ap-provazione della legge statale sul sistemaelettorale. Nelle more della sua approva-zione si applica quanto previsto dalcomma 2.

2. In ogni caso lo statuto può prevedereche il sindaco metropolitano sia di dirittoil sindaco del comune capoluogo e che ilConsiglio metropolitano sia costituito dalsindaco metropolitano, dai sindaci dei co-muni con più di 10.000 abitanti e daipresidenti delle unioni di comuni conalmeno 10.000 abitanti, costituite nel ter-ritorio della città metropolitana, nonchéfino al compimento del terzo anno dalladata di costituzione del consiglio mede-simo, anche dai presidenti di unioni di cuiall’articolo 1, comma 4, secondo periodo.Lo statuto prevede altresì le modalità dipartecipazione al consiglio metropolitanodei comuni con popolazione inferiore a10.000 abitanti e superiore a 5.000 abi-tanti.

3. Il consiglio metropolitano è com-posto dal sindaco metropolitano e da nonpiù di:

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiore, o pari, a 3milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altrecittà metropolitane.

4. Qualora il numero dei consiglieri siasuperiore a venti unità, il consiglio puòcostituire al suo interno un comitato ese-cutivo.

5. L’incarico di sindaco metropolitano,di consigliere metropolitano e di compo-nente della conferenza metropolitana, an-che con riferimento agli organi di cuiall’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.Il sindaco metropolitano o i consiglierimetropolitani, i quali, durante il loro man-dato cessano dalla carica di sindaci deiloro comuni, sono sostituiti da chi suben-tra loro nella carica. Il presidente del-l’unione che cessa dalla carica è sostituitoda chi subentra nella carica medesima.

4. 2. Rubinato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Sindaco e consiglio metropolitano).

1. Il sindaco metropolitano è eletto daicittadini iscritti nelle liste elettorali deicomuni che ricadono nel territorio dellacittà metropolitana a suffragio universale ediretto.

2. Il consiglio metropolitano è compo-sto da:

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiore o pari a 3milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altrecittà metropolitane.

3. Tale elezione può avvenire nonprima del 1o gennaio 2017. Con successivalegge statale si prevede l’adozione di un

Martedì 19 novembre 2013 — 56 — Commissione I

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sistema elettorale simile a quello in vigoreper l’elezione dei comuni superiori ai 15mila abitanti.

4. 3. Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il sindaco metropolitano ed il con-siglio metropolitano sono eletti mediantevoto diretto, libero e segreto, da parte deglielettori residenti nel territorio della cittàmetropolitana secondo le norme e con lemodalità previste dall’articolo 9 e seguentidella legge n. 122 del 1951, intendendosi,per il termine provincia, quello di comunemetropolitano e, per il termine provincialiquello di metropolitani. Ciascun gruppo dicandidati deve comprendere una pari pre-senza di uomini e donne in attuazionedell’articolo 51 della Costituzione. È con-dizione necessaria, affinché si possa farluogo a elezione del sindaco e del consigliometropolitano, che entro il 31 dicembre2014 si sia proceduto ad articolare ilterritorio del comune capoluogo in piùmunicipalità.

2. Il consiglio metropolitano è compo-sto dal sindaco metropolitano e da non piùdi:

a) quarantacinque consiglieri nellecittà metropolitane con popolazione resi-dente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) trentasei consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiore o pari a 3milioni di abitanti;

c) trenta consiglieri nelle altre cittàmetropolitane.

3. Gli emolumenti per il sindaco me-tropolitano e i consiglieri metropolitanidovranno essere stabiliti in maniera taleche il loro costo complessivo non siasuperiore al costo sostenuto nelle province

di provenienza per gli organi politici, alladata di entrata in vigore della presentelegge.

4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 50, comma 1 e comma12, dopo le parole: « consigliere comu-nale », sono aggiunte le seguenti: « consi-gliere metropolitano »;

b) all’articolo 63, comma 1, dopo leparole: consigliere comunale », sono ag-giunte le seguenti: « consigliere metropoli-tano »;

c) all’articolo 65, il comma 2 è so-stituito dal seguente:

« 2. Le cariche di consigliere provin-ciale, comunale, metropolitano e circoscri-zionale sono, altresì, incompatibili, rispet-tivamente, con quelle di consigliere pro-vinciale di altra provincia, di consiglierecomunale di altro comune, di consiglieremetropolitano di altro comune metropoli-tano, di consigliere circoscrizionale di al-tra circoscrizione ».

Conseguentemente, sopprimere l’artico-lo 5.

4. 4. Pilozzi, Kronbichler.

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(Sindaco e consiglio metropolitano).

1. Il consiglio metropolitano è costituitodal sindaco metropolitano e dai consiglierieletti in prima applicazione ai sensi degliarticoli 3 e 5 e successivamente ai sensidello statuto.

2. Lo statuto può prevedere:

a) che il sindaco metropolitano siaeletto contestualmente al consiglio metro-politano dai sindaci e dai consiglieri co-munali dei comuni appartenenti al terri-torio della città metropolitana, con il si-stema elettorale di cui all’articolo 5, de-

Martedì 19 novembre 2013 — 57 — Commissione I

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terminato nei dettagli dallo statuto. Ilsindaco metropolitano e il consiglio me-tropolitano sono eletti dai sindaci e daiconsiglieri comunali dei Comuni della cittàmetropolitana; possono candidarsi ed es-sere eletti a sindaco metropolitano esclu-sivamente i sindaci dei comuni della cittàmetropolitana in carica alla data delleelezioni. Possono candidarsi ed essereeletti a consiglieri metropolitani esclusiva-mente i sindaci e i consiglieri comunali incarica alla data delle elezioni;

b) l’elezione diretta del sindaco me-tropolitano e del consiglio metropolitano asuffragio universale da parte dei cittadinidella città metropolitana. Tale elezionepuò avvenire dopo l’entrata in vigore dellalegge statale recante il sistema elettorale,da adottarsi a sua volta entro un annodalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

3. Nei casi di cui al comma 2 ecomunque nel caso di cui all’articolo 5, ilconsiglio metropolitano è composto dalsindaco metropolitano e da non più di:

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiore o pari a 3milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altrecittà metropolitane.

4. L’incarico di sindaco metropolitano,di consigliere metropolitano e di compo-nente della conferenza metropolitana, an-che con riferimento agli organi di cuiall’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.Il sindaco metropolitano o i consiglierimetropolitani i quali, durante il loro man-dato, cessano dalla carica di sindaci deiloro comuni sono sostituiti da chi subentraloro nella carica. Il presidente dell’unioneche cessa dalla carica è sostituito da chisubentra nella medesima carica.

4. 5. Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 6. Capozzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

Martedì 19 novembre 2013 — 58 — Commissione I

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2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 7. D’Ottavio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 8. Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

Martedì 19 novembre 2013 — 59 — Commissione I

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2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 10. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 12. De Mita.

Sostituire l’intero articolo 4 con il se-guente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

Martedì 19 novembre 2013 — 60 — Commissione I

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2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 13. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fa-brizio Di Stefano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Il Sindaco e il Consiglio metropolitano).

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 14. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 15. Parisi.

Sostituire l’intero articolo 4 con il se-guente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è compo-sto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente superiorea 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropo-litane con popolazione residente da800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città me-tropolitane.

Martedì 19 novembre 2013 — 61 — Commissione I

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2. Il Sindaco metropolitano rappre-senta la Città metropolitana ed è elettoinsieme al Consiglio metropolitano se-condo le disposizioni vigenti per le elezionidel consiglio provinciale e del Presidentedella Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consi-glieri metropolitani che ricoprono anche lecariche di amministratori comunali nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori metropolitani.

* 4. 16. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 1.

** 4. 17. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 1.

** 4. 18. Russo, Sarro.

Sostituire i commi da 1 a 3 con iseguenti:

1. Lo statuto della città metropolitana,in attuazione dei principi di adeguatezza edi differenziazione di cui all’articolo 118,comma 1, della Costituzione, può stabilireche il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comunecapoluogo;

b) sia eletto a suffragio universale ediretto, secondo e disposizioni di cuidagli articoli 74 e 75 del decreto legi-slativo 18 agosto 2000 n. 267, nel testovigente alla data di entrata in vigore dellapresente legge, nel caso in cui lo statutopreveda che il comune capoluogo siaarticolato in più comuni ovvero per solecittà metropolitane con popolazione su-periore a 3 milioni di abitanti e inpresenza di un tessuto urbano uniforme-mente diffuso ed economicamente com-patto, quando il comune capoluogo abbia,in coerenza con la Statuto Metropolitano,

istituito al suo interno realtà istituzionalidotate di autonomia, e la Regione aisensi dell’articolo 133 con apposita leggeregionale riconosca e istituisca la nuovaarticolazione metropolitana. La disposi-zione relativa alle città metropolitane conpopolazione superiore a 3 milioni diabitanti di cui al presente comma puòessere attuata in via sperimentale per ladurata massima di cinque anni fino alriordino complessivo dell’intero compartodell’amministrazione locale.

2. Il Consiglio Metropolitano è elettosecondo le modalità di cui all’articolo 5 edè composto dal sindaco metropolitano e danon più di:

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiori o pari a 3milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altrecittà.

4. 19. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il sindaco metropolitano è di dirittoil sindaco del comune capoluogo. Il con-siglio metropolitano è eletto dai sindaci edai consiglieri comunali dei comuni ap-partenenti al territorio della città metro-politana.

2. In alternativa a quanto disposto dalcomma 1, lo statuto può prevedere l’ele-zione diretta del sindaco metropolitano edel consiglio metropolitano a suffragiouniversale da parte dei cittadini dellacittà metropolitana. Tale elezione puòavvenire non prima del 2017 e comunquesuccessivamente all’approvazione dellalegge statale sul sistema elettorale. Einoltre condizione necessaria, affinché si

Martedì 19 novembre 2013 — 62 — Commissione I

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possa far luogo a elezione del sindaco edel consiglio metropolitano a suffragiouniversale, che entro il termine predettosi sia proceduto ad articolare il territoriodel comune capoluogo in più comuni. Atale fine, il comune capoluogo deve pro-porre la predetta articolazione territo-riale, con deliberazione del consiglio co-munale, adottata secondo la proceduraprevista dall’articolo 6, comma 4, deltesto unico. La proposta del consigliocomunale deve essere sottoposta a refe-rendum tra tutti i cittadini della cittàmetropolitana, da effettuare sulla basedelle rispettive leggi regionali, e deveessere approvata dalla maggioranza deipartecipanti al voto. È altresì necessarioche la regione abbia provveduto con pro-pria legge all’istituzione dei nuovi comunie alla loro denominazione ai sensi del-l’articolo 133 della Costituzione.

Conseguentemente, al comma 3 sosti-tuire le parole: Nei casi di cui al comma 2,il con la seguente: Il.

4. 20. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Ca-rella, Marco Di Stefano, PierdomenicoMartino, Bonaccorsi.

Sostituire il comma 1, 2 e punto A)come segue:

Il sindaco metropolitano viene elettodai sindaci e dai consiglieri comunali deicomuni appartenenti al territorio dellacittà metropolitana.

4. 21. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo statuto della città metropolitanapuò stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comunecapoluogo;

b) sia eletto, contestualmente allaelezione del consiglio metropolitano, tra isindaci dei comuni ricompresi nel territo-rio della città metropolitana da un collegiocomposto dai sindaci e dai consiglieri

comunali secondo le modalità stabilitedall’articolo 5-bis della presente legge;

c) solo nel caso in cui lo statutopreveda che il comune capoluogo sia ar-ticolato in più comuni, sia eletto a suffra-gio universale e diretto, secondo il sistemaprevisto dagli articoli 74 e 75 del citatotesto unico, nel testo precedente alla datadi entrata in vigore della presente legge. Ilrichiamo di cui al comma 1 del citatoarticolo 75 alle disposizioni di cui allalegge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersial testo precedente alla data di entrata invigore del la presente legge.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole dal-l’inizio fino a: legge statale sul sistemaelettorale con le parole: Nel caso di cui alcomma 1, lettera c), tale elezione puòavvenire non prima del 1o gennaio 2017;

al comma 2, lettera b), quarto periodo,sostituire le parole: il comune capoluogodeve proporre la predetta articolazioneterritoriale con le seguenti: lo statuto dellacittà metropolitana deve prevedere la pre-detta articolazione territoriale, su propo-sta del comune capoluogo;

al comma 2, lettera b), sostituire ilquinto e il sesto periodo con il seguente: Intale caso sulla proposta complessiva distatuto, previa acquisizione del pareredella regione da esprimere entro novantagiorni, è indetto un referendum tra tutti icittadini della città metropolitana da ef-fettuare entro centottanta giorni dalla suaapprovazione sulla base delle relative leggiregionali. Il referendum è senza quorum divalidità se il parere della regione è favo-revole o in mancanza di parere. In caso diparere regionale negativo il quorum divalidità è del 30 per cento degli aventidiritto. Se l’esito del referendum è favore-vole, entro i successivi novanta giorni, e inconformità con il suo esito, le regioniprovvedono con proprie leggi alla revisionedelle circoscrizioni territoriali dei comuniche fanno parte della città metropolitanae alla loro denominazione. Il capoluogo diregione diventa la città metropolitana che

Martedì 19 novembre 2013 — 63 — Commissione I

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comprende nel proprio territorio i comuniderivanti dall’articolazione del comune ca-poluogo di regione.

4. 22. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco della Città metropolitanaè eletto a suffragio universale resta incarica per 5 anni.

Conseguentemente, sopprimere il com-ma 2.

4. 23. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Rostan, Tartaglione, Valeria Va-lente.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il sindaco metropolitano è eletto asuffragio universale diretto da parte deicittadini della città metropolitana conlegge dello Stato da emanarsi entro cen-tottanta giorni dall’approvazione della pre-sente legge.

4. 24. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Al comma 1 sostituire il primo periodocon il seguente: Il sindaco metropolitano ècolui che viene eletto ai sensi dell’articolo3, comma 1, lettera a).

Conseguentemente, all’articolo 3, comma1, sostituire la lettera a) con la seguentelettera:

a) il sindaco della città metropolitanaè eletto mediante elezione a suffragiouniversale da parte dei cittadini, appli-cando le disposizioni di cui alla leggeelettorale valida per le elezioni dei sindacidelle città con popolazione superiore aquindicimila abitanti;.

4. 25. Bianconi.

Al comma 1 sopprimere il secondo eterzo periodo.

Conseguentemente al comma 2 sostituirele parole da: in alternativa fino a: lostatuto può prevedere con le seguenti: ilConsiglio metropolitano è eletto dai Sin-daci e dai Consiglieri Comunali dei comuniappartenenti al territorio delle città me-tropolitane.

Conseguentemente sopprimere la letteraa) del comma 1.

Conseguentemente al comma 3 eliminarele parole da: nei casi di cui al comma 2.

Conseguentemente al comma 1 dell’ar-ticolo 5 sopprimere le parole: nel caso dicui all’articolo 4, comma 2, lettera a).

4. 26. Melilli.

Al comma 1 sostituire le parole: 15.000con le seguenti: 10.000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo lalettera b) è inserita la seguente:

c) le modalità di partecipazione alconsiglio metropolitano dei comuni conpopolazione inferiore a 10.000 e superiorea 5000 abitanti.

4. 27. Rubinato.

Al comma 1, sostituire le parole: 15.000con le seguenti: 10.000.

4. 28. Rubinato.

Al comma 1, dopo le parole: con almeno10.000 abitanti aggiungere le seguenti: daiPresidenti di Unioni di Comuni della Cittàmetropolitana appartenenti a territorimontani.

4. 29. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire leparole: può costituire con la seguente:costituisce.

4. 30. Melilli.

Martedì 19 novembre 2013 — 64 — Commissione I

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Al comma 1, al primo periodo, aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: con esclu-sione delle città metropolitane istituitenelle province la cui popolazione residentenel Comune capoluogo sia inferiore o pariad un terzo della popolazione residentenell’area metropolitana, i cui organi sianostati rinnovati con suffragio universale ediretto, per le quali il sindaco metropoli-tano è di diritto il presidente della pro-vincia neoeletto.

4. 31. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

4. 32. Bianconi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Sindaco metropolitano e il Consi-glio metropolitano sono eletti dai sindaci edai consiglieri comunali dei comuni ap-partenenti al territorio della città metro-politana.

4. 33. Russo, Sarro.

Al comma 2, lettera a), sopprimere leparole: il sindaco metropolitano sia didiritto il sindaco del comune capoluogo eche.

4. 34. Russo, Sarro.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

4. 35. De Mita.

Al comma b) sostituire da: tale elezionefino a: sistema elettorale con: Tale elezioneavviene entro 30 giorni dalla istituzionedella città metropolitana.

4. 36. Russo, Sarro.

Al comma 2, lettera b), sostituire leparole: Tale elezione può avvenire nonprima del 2017 con le seguenti: Tale ele-

zione può avvenire alla prima scadenzaelettorale del mandato del Sindaco dellaCittà capoluogo e sostituire le parole: ar-ticolare il territorio del comune capoluogoin più comuni con le seguenti: articolare ilterritorio del comune capoluogo in realtàistituzionali dotate di autonomia.

4. 37. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri,Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova,Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 2, lettera b), sostituire leparole: non prima del 2017 con le seguenti:non oltre il 2015.

4. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Al comma 2, lettera b), sopprimere leparole da: È inoltre condizione necessaria,fino alle parole: ai sensi dell’articolo 133della Costituzione.

4. 39. Rubinato.

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fineil seguente periodo: Le Regioni valutano leeventuali proposte referendarie di varia-zione della circoscrizione del comune ca-poluogo presentate ai sensi delle rispettiveleggi regionali alla luce del mutato conte-sto istituzionale, sottoponendole al parerevincolante del Consiglio Comunale, se-condo le procedure di cui all’articolo 6,comma 4, del Testo unico per gli entilocali di cui al decreto legislativo n. 267del 2000.

4. 40. Martella, Mognato, Casellato,Crimì, Crivellari, Dal Moro, D’Arienzo,De Menech, Ginato, Miotto, Moretti,Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo,Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zardini,Zoggia.

Sopprimere il comma 3.

4. 41. Bianconi.

Martedì 19 novembre 2013 — 65 — Commissione I

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Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il consiglio metropolitano è compo-sto dal sindaco metropolitano e:

a) da ventiquattro consiglieri nellecittà metropolitane con popolazione resi-dente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) da diciotto consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 800.000 e inferiore o pari a 3milioni di abitanti;

c) da quattordici consiglieri nelle al-tre città metropolitane.

3-bis. I componenti del consiglio me-tropolitano sono eletti:

a) nei casi di cui al comma 3, letterea) e b), tra i sindaci e i consiglieri comu-nali dei comuni ricompresi nel territoriodella città metropolitana, da un collegioformato dai medesimi secondo le modalitàstabilite dai successivi articoli 5 e 5-ter;

b) nei casi di cui al comma 3, letterac), secondo il sistema previsto dall’articolo75 del citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 267 del 2000 nel testo pre-cedente alla data di entrata in vigore dellapresente legge. Il richiamo di cui alcomma 1 del citato articolo 75 alle dispo-sizioni di cui alla legge 8 marzo 1951,n. 122, è da intendersi al testo precedentealla data di entrata in vigore della presentelegge.

3-ter. L’elezione del consiglio metropo-litano ha luogo entro cinquanta giornidalla proclamazione del sindaco del co-mune capoluogo nel caso di cui al comma1, lettera a), o, nel caso di cui al comma1, lettere b) e c), contestualmente alla suaelezione. Entro quindici giorni dalla pro-clamazione dei consiglieri della città me-tropolitana, il sindaco metropolitano con-voca il consiglio metropolitano per il suoinsediamento. Nel caso in cui lo statutopreveda l’elezione del sindaco secondo lamodalità di cui al comma 5, lettera c), siprocede a nuove elezioni per il rinnovo delsindaco e del consiglio metropolitano al

primo turno ordinario annuale successivoalla Legge della regione di cui al comma 3,e comunque non prima del 1o gennaio2017.

4. 42. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 3, alinea, sopprimere le pa-role: Nel caso di cui al comma 2.

4. 43. Russo, Sarro.

Al comma 3, sostituire le parole: venti-quattro con: venti, diciotto con: quattor-dici, quattordici con: dieci.

4. 44. Russo, Sarro.

Al comma 3 sostituire la lettera a) conla seguente:

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti, in questocaso il consiglio può costituire al suointerno un comitato esecutivo.

4. 45. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Rostan, Tartaglione, Valeria Va-lente.

Al comma 4, apportare le seguenti mo-difiche:

a) sopprimere il primo periodo;

b) aggiungere alla fine del comma leseguenti parole: « Il consigliere metropoli-tano eletto a suffragio universale dai cit-tadini nel consiglio metropolitano, in casodi cessazione dalla carica, è sostituito dalprimo dei non eletti ».

4. 46. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Martedì 19 novembre 2013 — 66 — Commissione I

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Al comma 4, sopprimere il primo pe-riodo.

4. 47. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 4 sostituire il primo periodocon il seguente: Gli emolumenti che spet-tano al Sindaco e ai consiglieri metropo-litani non possono cumularsi con quelliderivanti da altri incarichi elettivi.

4. 48. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Rostan, Tartaglione, Valeria Va-lente.

Al comma 4, sostituire il primo periodocon il seguente: al Sindaco Metropolitano,al Consigliere Metropolitano, ed ai com-ponenti del Consiglio Metropolitano spet-tano le indennità previste dalla normativa

vigente per gli amministratori dei Comunidi 15.000 abitanti. I soggetti interessatioptano per le indennità previste dal pre-sente articolo o per le indennità relativeall’incarico che ricoprono nel Comune diappartenenza.

4. 49. Melilli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimerele parole: di sindaco metropolitano.

4. 50. Bianconi.

Al comma 4, secondo periodo, soppri-mere le seguenti parole: Il Sindaco Metro-politano o, e aggiungere, alla fine del pe-riodo, il seguente: Nel caso in cui il Sin-daco metropolitano cessi dalla carica diSindaco del proprio comune si procede alsuo rinnovo.

4. 51. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Martedì 19 novembre 2013 — 67 — Commissione I

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ART. 5.

Sopprimerlo.

* 5. 1. Vargiu.

Sopprimerlo.

* 5. 2. Bianconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma2, lettera a) il consiglio metropolitano èeletto dai sindaci e dai consiglieri comu-nali dei Comuni della città metropolitana.Sono eleggibili a consigliere metropolitanoesclusivamente i sindaci e i consigliericomunali in carica alla data delle elezioni.

2. L’elezione è indetta in prima appli-cazione dal sindaco della città metropoli-tana entro 10 giorni dall’insediamento edeve avvenire nei successivi 40 giorni. Perl’organizzazione delle elezioni si avvaledella amministrazione provinciale, pressola quale è istituito l’Ufficio elettorale cen-trale. L’elezione avviene con la presenta-zione di candidature individuali da partedi non meno di 5 elettori all’ufficio elet-torale centrale dalle ore 8 del trentesimogiorno alle ore 12 del ventinovesimogiorno antecedente la votazione. Il mani-festo recante l’elenco dei candidati è pub-blicato entro il quinto giorno antecedentela data della votazione nell’albo pretoriodella provincia e dei comuni della provin-cia stessa e deve essere affisso nella saladella votazione.

3. Il consiglio metropolitano è elettocon voto diretto, libero e segreto, in ununico collegio elettorale corrispondente alterritorio della città metropolitana. L’ele-zione avviene in unica giornata presso ununico seggio elettorale costituito presso

l’amministrazione provinciale. Le schededi votazione sono fornite a cura dellaprefettura-ufficio territoriale del Governoin colori diversi a seconda della dimen-sione del comune di appartenenza degliaventi diritto al voto, secondo le fasce dipopolazione stabilite ai sensi del comma 4.Agli aventi diritto è consegnata la schedadel colore relativo al comune in cui sonoin carica.

4. Il voto espresso da ciascun consi-gliere o sindaco è ponderato tenendoconto della popolazione residente nel co-mune in cui essi sono stati eletti. A talefine, l’ufficio elettorale centrale moltiplicail numero dei voti espressi in favore deisingoli candidati al consiglio provincialeper il moltiplicatore individuato dalla ta-bella seguente:

Numero di abitanti Moltiplicatore

Sino a 1.000 1

Da 1.000 a 3.000 2

Da 3.001 a 5.000 3

Da 5.001 a 10.000 4

Da 10.001 a 30.000 5

Da 30.001 a 50.000 7

Da 50.001 a 100.000 10

Da 100.001 a 250.000 15

Oltre 250.000 25

5. Ciascun elettore può esprimere unsolo voto di preferenza per candidati allacarica di consigliere della città metropo-litana compresi nel manifesto, scrivendoneil cognome o, in caso di omonimia, il nomee il cognome.

6. I seggi sono attribuiti ai candidatisecondo i voti di preferenza espressi inloro favore ai sensi del comma 5 e fino aconcorrenza del numero dei seggi in palio.A parità di voti è eletto il più anziano dietà.

7. I seggi di consigliere metropolitanoche rimangono vacanti per qualunquecausa sono attribuiti ai candidati noneletti che abbiano ottenuto il maggior

Martedì 19 novembre 2013 — 68 — Commissione I

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numero di preferenze, espresse ai sensi delcomma 5.

5. 3. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri,Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova,Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Nel caso di elezione indiretta delConsiglio metropolitano, esso viene elettodai sindaci e dai consiglieri comunali deiComuni della città metropolitana. Sonoeleggibili a consigliere metropolitanoesclusivamente i sindaci e i consigliericomunali in carica al momento della pre-sentazione delle liste nei medesimi co-muni.

2. La dichiarazione di presentazione diogni lista di candidati all’elezione del con-siglio provinciale, viene presentata all’uf-ficio elettorale centrale istituito presso laprefettura del comune capoluogo dalle ore8 del trentesimo giorno alle ore 12 delventinovesimo giorno antecedente la vota-zione.

3. Il consiglio metropolitano è elettocon voto diretto, libero e segreto, attribuitoa liste di candidati concorrenti in un unicocollegio elettorale corrispondente al terri-torio della città metropolitana. L’elezioneavviene in unica giornata presso un unicoseggio elettorale costituito presso la Pre-fettura del Comune capoluogo. Le schededi votazione sono fornite a cura dellaprefettura-ufficio territoriale del Governoin colori diversi a seconda della dimen-sione del comune di appartenenza degliaventi diritto al voto, secondo le fasce dipopolazione stabilite ai sensi del comma 4.Agli aventi diritto è consegnata la schedadel colore relativo al comune in cui sonoin carica.

4. Il voto espresso da ciascun consi-gliere o sindaco è ponderato tenendoconto della popolazione residente nel co-mune in cui essi sono stati eletti. A tale

fine, l’ufficio elettorale centrale moltiplicail numero dei voti espressi in favore deicandidati presidenti della provincia, delleliste e dei singoli candidati al consiglioprovinciale per il moltiplicatore indivi-duato dalla tabella seguente:

Numero di abitanti Moltiplicatore

Sino a 1.000 1

Da 1.000 a 3.000 2

Da 3.001 a 5.000 3

Da 5.001 a 10.000 4

Da 10.001 a 30.000 5

Da 30.001 a 50.000 7

Da 50.001 a 100.000 10

Da 100.001 a 250.000 15

Oltre 250.000 35

5. Ciascun elettore può esprimere, inol-tre, nelle apposite righe della scheda, unoo due voti di preferenza per candidati allacarica di consigliere della città metropo-litana compresi nella lista, scrivendone ilcognome o, in caso di omonimia, il nomee il cognome. A pena di annullamentodella seconda preferenza, essa deve essereespressa in favore di un candidato digenere diverso rispetto al primo.

6. La cifra elettorale di ciascuna lista ècostituita dalla somma dei voti validi pon-derati riportati da ciascuna di esse. Perl’assegnazione del numero dei consiglieri aciascuna lista si divide la cifra elettorale diciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,4, ... fino a concorrenza del numero deiconsiglieri da eleggere; quindi si scelgono,tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti,in numero eguale a quello dei consiglierida eleggere, disponendoli in una gradua-toria decrescente. Ciascuna lista conseguetanti rappresentanti quanti sono i quo-zienti a essa appartenenti compresi nellagraduatoria. A parità di quoziente, nellecifre intere e decimali, il posto è attribuitoalla lista che ha ottenuto la maggiore cifraelettorale e, a parità di quest’ultima, persorteggio.

Martedì 19 novembre 2013 — 69 — Commissione I

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7. L’ufficio elettorale centrale, costituitopresso la Prefettura del comune capo-luogo, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra individuale pon-derata di ciascuna lista ai sensi del com-ma 4;

b) determina la cifra individuale deisingoli candidati sulla base dei voti dipreferenza;

c) procede al riparto dei seggi tra leliste e alle relative proclamazioni.

8. I seggi di consigliere provinciale cherimangono vacanti per qualunque causasono attribuiti ai candidati che, nella me-desima lista, hanno ottenuto la maggiorecifra individuale.

5. 4. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Ca-rella, Marco Di Stefano, PierdomenicoMartino, Bonaccorsi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del Consiglio metropolitano).

1. L’elezione del consiglio metropoli-tano si svolge seguendo le norme dell’ar-ticolo 73 del Tuel ed è a suffragio uni-versale ed è contestuale a quella del Sin-daco della Città metropolitana.

2. L’elettorato passivo è riservato aisindaci, ai presidenti degli organi di de-centramento comunale, ai consiglieri co-munali dei comuni appartenenti alla cittàmetropolitana aventi popolazione supe-riore a 15.000 abitanti, ai consiglieri degliorgani di decentramento comunale e aipresidenti delle unioni di comuni appar-tenenti alla città metropolitana aventi po-polazione complessiva almeno pari a10.000 abitanti.

3. In caso di cessazione dalle cariche dicui al comma 2 il consigliere metropoli-tano decade dal Consiglio ed è sostituitodal primo dei non eletti.

5. 5. Impegno, Amendola, Manfredi, Pic-colo, Rostan, Tartaglione, Valeria Va-lente.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gri-moldi, Allasia.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 7. De Mita.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 8. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabri-zio Di Stefano.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 9. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 10. Parisi.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 11. Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 12. Cirielli.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 13. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 14. Capozzolo.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 15. D’Ottavio.

Al comma 1, alinea, sopprimere le pa-role: Nel caso di cui all’articolo 4, comma2,.

5. 16. Russo, Sarro.

Martedì 19 novembre 2013 — 70 — Commissione I

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Al comma 1, alinea, sostituire le parole:comma 2 con le seguenti: comma 1 esopprimere le parole: Ciascun elettoreesprime un voto ponderato sino a fineperiodo.

5. 17. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: neimedesimi comuni alla data delle elezioniaggiungere le seguenti: nonché gli assessoridei comuni sopra i 15 mila abitanti, acondizione che fossero stati eletti consi-glieri alle ultime elezioni comunali utili esi siano dimessi all’atto della nomina adassessori.

5. 18. Rampi, Fragomeli, Cominelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le pa-role: e i consiglieri comunali.

5. 19. Melilli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le paroleda: Ciascun elettore fino alla fine delcomma.

5. 20. Valiante.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 21. Capozzolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini e

donne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 22. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 23. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Ste-fano, Tancredi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 24. Cirielli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 25. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 26. D’Ottavio.

Martedì 19 novembre 2013 — 71 — Commissione I

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Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 27. De Mita.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 29. Russo, Sarro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni città metropoli-tana è costituito un numero di collegi parial numero dei consiglieri metropolitani adessa assegnati; le liste di candidati devonoprevedere una pari presenza di uomini edonne, in attuazione dell’articolo 51 dellaCostituzione.

* 5. 30. Parisi.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 31. Parisi.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 32. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 33. Squeri, Palmizio, Fabrizio DiStefano, Tancredi.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 34. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 35. De Mita.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 36. Cirielli.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 37. Capozzolo.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 38. D’Ottavio.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 39. Di Lello, Di Gioia, Locatelli,Pastorelli.

Sopprimere il comma 9.

** 5. 40. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire la Rubrica con la seguente:Modalità di elezione del consiglio metro-politano nel caso di cui all’articolo 4,comma 1, lettera a) della presente legge.

5. 41. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Martedì 19 novembre 2013 — 72 — Commissione I

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Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modalità di elezione del sindaco metropo-litano nel caso di cui all’articolo 4, comma

1, lettera b) della presente legge).

1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma1, lettera b) della presente legge, il sindacometropolitano è eletto contestualmentealla elezione del consiglio metropolitano,dai sindaci e dai consiglieri comunali deicomuni ricompresi nel territorio della cittàmetropolitana. Possono candidarsi ed es-sere eletti a sindaco metropolitano esclu-sivamente sindaci in carica nei medesimicomuni al momento delle elezioni.

2. All’atto di presentare la propriacandidatura ciascun candidato alla caricadi sindaco metropolitano deve dichiararedi collegarsi ad almeno uno dei gruppi dicandidati per l’elezione del consiglio me-tropolitano. La dichiarazione di collega-mento ha efficacia solo se convergente conanaloga dichiarazione resa dai delegati deigruppi interessati.

3. La scheda per l’elezione del sindacometropolitano è quella stessa utilizzataper l’elezione del consiglio e reca, alladestra del nome e cognome di ciascuncandidato alla carica di sindaco metropo-litano, il contrassegno o i contrassegni delgruppo o dei gruppi di candidati al con-siglio cui il candidato ha dichiarato dicollegarsi. Alla destra di ciascun contras-segno è riportato il nome e cognome delcandidato al consiglio metropolitano fa-cente parte del gruppo di candidati con-traddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per unodei candidati al consiglio metropolitanotracciando un seguo sul relativo contras-segno. Ciascun elettore può, altresì, votaresia per un candidato alla carica di sindacometropolitano, tracciando un segno sulrelativo rettangolo, sia per uno dei candi-dati del consiglio metropolitano ad essocollegato, tracciando anche un segno sulrelativo contrassegno. Il voto espresso neimodi suindicati si intende attribuito sia alcandidato alla carica di consigliere metro-

politano corrispondente al contrassegnovotato sia al candidato alla carica disindaco metropolitano. Ciascun elettorepuò, infine, votare per un candidato allacarica di sindaco metropolitano tracciandoun segno sul relativo rettangolo. Il voto intal modo espresso si intende attribuitosolo al candidato alla carica di sindacometropolitano.

5. È proclamato eletto sindaco metro-politano il candidato alla carica che otti-che la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga lamaggioranza di cui al comma 5, si procedead un secondo turno elettorale che haluogo entro dieci giorni dal primo. Sonoammessi al secondo turno i due candidatialla carica di sindaco metropolitano chehanno ottenuto al primo turno il maggiornumero di voti. In caso di parità di voti frail secondo ed il terzo candidato è ammessoal ballottaggio il più anziano di età.

7. In caso di impedimento permanenteo decesso di uno dei candidati ammessi alballottaggio partecipa al secondo turno ilcandidato che segue nella graduatoria.

8. I candidati ammessi al ballottaggiomantengono i collegamenti con i gruppi dicandidati al consiglio metropolitano di-chiarati al primo turno. I candidati am-messi al ballottaggio hanno facoltà, entrocinque giorni dalla prima votazione, didichiarare il collegamento con ulteriorigruppi di candidati rispetto a quelli concui è stato effettuato il collegamento nelprimo turno, la dichiarazione ha efficaciasolo se convergente con analoga dichiara-zione resa dai delegati dei gruppi interes-sati.

9. La scheda per il ballottaggio com-prende il nome ed il cognome dei candi-dati alla carica di sindaco metropolitano,scritti entro l’apposito rettangolo, sotto ilquale sono riprodotti i simboli dei gruppidi candidati collegati. Il voto si esprimetracciando un segno sul rettangolo entro ilquale è scritto il nome del candidatoprescelto.

10. Dopo il secondo turno è proclamatoeletto sindaco metropolitano il candidatoche ha ottenuto il maggior numero di votivalidi. In caso di parità di voti, è procla-

Martedì 19 novembre 2013 — 73 — Commissione I

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mato eletto sindaco metropolitano il can-didato collegato con il gruppo o i gruppidi candidati per il consiglio metropolitanoche abbiano conseguito la maggiore cifraelettorale complessiva. A parità di cifraelettorale, è proclamato eletto il candidatopiù anziano di età.

5. 0. 1. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Modalità di elezione del sindaco metropo-litano nel caso di cui all’articolo 4, comma

1, lettera b) della presente legge).

1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma1, lettera b) della presente legge il consigliometropolitano è eletto, contestualmentealla elezione del sindaco metropolitano,dai sindaci e dai consiglieri comunali deicomuni ricompresi nel territorio della cittàmetropolitana. Possono candidarsi ed es-sere eletti a consiglieri metropolitaniesclusivamente i sindaci e i consigliericomunali in carica nei medesimi comunial momento delle elezioni.

2. L’elezione dei consiglieri metropoli-tani è effettuata sulla base di collegi unino-minali e secondo le disposizioni dettatedalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e succes-sive modificazioni, in quanto compatibilicon le norme di cui all’articolo 5-bis dellapresente legge e con il presente articolo.

3. Con il gruppo di candidati collegatideve essere anche presentato il nome ecognome del candidato alla carica di sin-daco metropolitano. Più gruppi possonopresentare lo stesso candidato alla caricadi sindaco metropolitano. In tal caso igruppi si considerano fra di loro collegati.

4. L’attribuzione dei seggi del consigliometropolitano ai gruppi di candidati col-legati è effettuata dopo la proclamazionedell’elezione del sindaco metropolitano.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo èdata dal totale dei voti validi ottenuti datutti i candidati del gruppo stesso neisingoli collegi della città metropolitana.

6. Non sono ammessi all’assegnazionedei seggi i gruppi di candidati che abbianoottenuto al primo turno meno del 3 percento dei voti validi e che non apparten-gano a nessuna coalizione di gruppi cheabbia superato tale soglia.

7. Per l’assegnazione dei seggi a ciascungruppo di candidati collegati, si divide lacifra elettorale conseguita da ciascungruppo di candidati successivamente per 1,2, 3, 4...... sino a concorrenza del numerodi consiglieri da eleggere. Quindi tra iquozienti così ottenuti si scelgono i piùalti, in numero eguale a quello dei consi-glieri da eleggere, disponendoli in unagraduatoria decrescente. A ciascun gruppodi candidati sono assegnati tanti rappre-sentanti quanti sono i quozienti ad essoappartenenti compresi nella graduatoria.A parità di quoziente, nelle cifre intere edecimali, il posto è attribuito al gruppo dicandidati che ha ottenuto la maggior cifraelettorale e, a parità di quest’ultima, persorteggio. Se ad un gruppo spettano piùposti di quanti sono i suoi candidati, iposti eccedenti sono distribuiti tra gli altrigruppi, secondo l’ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 siapplicano quando il gruppo o i gruppi dicandidati collegati al candidato procla-mato eletto sindaco metropolitano abbianoconseguito almeno il 60 per cento dei seggiassegnati al consiglio metropolitano.

9. Qualora il gruppo o i gruppi dicandidati collegati al candidato procla-mato eletto sindaco metropolitano nonabbiano conseguito almeno il 60 per centodei seggi assegnati al consiglio metropoli-tano, a tale gruppo o gruppi di candidativiene assegnato il 60 per cento dei seggi,con arrotondamento all’unita superiorequalora il numero dei consiglieri da attri-buire al gruppo o ai gruppi contenga unacifra decimale superiore a 50 centesimi. Incaso di collegamento di più gruppi con ilcandidato proclamato eletto sindaco me-tropolitano, per determinare il numero diseggi spettanti a ciascun gruppo, si divi-dono le rispettive cifre elettorali corri-spondenti ai voti riportati al primo turno,per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del

Martedì 19 novembre 2013 — 74 — Commissione I

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numero dei seggi da assegnare. Si deter-minano in tal modo i quozienti più alti e,quindi, il numero dei seggi spettanti adogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti aglialtri gruppi di candidati ai sensi delcomma 7.

11. Una volta determinato il numerodei seggi spettanti a ciascun gruppo dicandidati, sono in primo luogo proclamatieletti alla carica di consigliere i candidatialla carica di sindaco metropolitano nonrisultati eletti, collegati a ciascun gruppodi candidati che abbia ottenuto almeno unseggio. In caso di collegamento di piùgruppi con il candidato alla carica disindaco metropolitano non eletto, il seggiospettante a quest’ultimo è detratto daiseggi complessivamente attribuiti ai gruppidi candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui alcomma 11 sono proclamati eletti consi-glieri metropolitani i candidati di ciascungruppo secondo l’ordine delle rispettivecifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati aconsigliere metropolitano viene determi-nata moltiplicando il numero dei votivalidi ottenuto da ciascun candidato percento e dividendo il prodotto per il totaledei voti validi espressi nel collegio per icandidati a consigliere metropolitano. Nelcaso di candidature presentate in più diun collegio si assume, ai fini della gra-duatoria, la maggiore cifra individuale ri-portata dal candidato.

5. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Martedì 19 novembre 2013 — 75 — Commissione I

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ART. 6.

Sopprimerlo.

* 6. 1. Bianconi.

Sopprimerlo.

* 6. 2. Impegno, Amendola, Manfredi,Piccolo, Rostan, Tartaglione, ValeriaValente.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Elezione del sindaco metropolitano).

1. Lo statuto della città metropolitanadetermina le modalità attuative per l’ele-zione dei sindaci metropolitani da partedei sindaci e dei consiglieri comunali ap-partenenti al territorio della città metro-politana.

6. 3. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno entro trentagiorni dall’entrata in vigore della presentelegge sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e le competentiCommissioni di Camera e Senato, sonodeterminati i collegi di cui all’articolo 9della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sonoemanate le disposizioni contenenti le mo-dalità attuative per l’elezione dei consigli edei sindaci metropolitani.

6. 4. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 5. Cirielli.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 6. Capozzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 7. D’Ottavio.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 8. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 10. Squeri, Palmizio, Fabrizio DiStefano, Tancredi.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 11. De Mita.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-

Martedì 19 novembre 2013 — 76 — Commissione I

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scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 12. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 13. Parisi.

Al comma 1, sostituire le parole: dalladata di approvazione dello Statuto di cia-scuna città metropolitana con le seguenti:dall’entrata in vigore della presente legge.

* 6. 14. Russo, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 15. Vargiu.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 16. Parisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 17. Cirielli.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 18. Capozzolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 19. D’Ottavio.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 20. Di Lello, Di Gioia, Locatelli,Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 21. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 22. Squeri, Palmizio, Fabrizio DiStefano, Tancredi.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 23. De Mita.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 24. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 25. Parisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelcaso di elezione ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lettera b),.

** 6. 26. Russo, Sarro.

Martedì 19 novembre 2013 — 77 — Commissione I

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ART. 7.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7. 1. Bianconi.

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Divieto di cumulo degli emolumenti edovere di opzione per le indennità degliamministratori della città metropolitana).

1. Nei casi di cui all’articolo 4, comma1, lettere a) e b), alle cariche di sindacometropolitano, consigliere metropolitano,vicesindaco e consigliere delegato si ap-plica il divieto di cumulo degli emolumenticomunque denominati. Entro quindicigiorni dalla loro proclamazione il sindacoe i consiglieri metropolitani di cui alpresente comma devono optare tra l’in-dennità loro spettante quali sindaci oconsiglieri dei loro comuni e l’indennità disindaco o di consigliere del comune la cuidimensione demografica è pari a quelladella città metropolitana. Entro quindicigiorni dalla loro nomina o dall’attribu-zione delle deleghe, il vicesindaco metro-politano e i delegati del sindaco metropo-litano devono optare tra l’indennità lorospettante quali consiglieri o sindaci deiloro comuni e l’indennità di assessore del

comune la cui dimensione demografica èpari a quella della città metropolitana.

7. 0. 1. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Divieto di cumulo degli emolumenti edovere di opzione per le indennità degliamministratori della città metropolitana).

Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1,lettere a) e b), alle cariche di sindacometropolitano, vicesindaco e consiglieredelegato di cui all’articolo 7 si applica ildivieto di cumulo degli emolumenti co-munque denominati. Entro quindici giornidalla sua proclamazione il sindaco metro-politano deve optare tra l’indennità spet-tante nel suo comune e l’indennità disindaco del comune la cui dimensionedemografica è pari a quella della cittàmetropolitana. Entro quindici giorni dallaloro nomina o dall’attribuzione delle de-leghe, il sindaco e il vicesindaco metropo-litano e i delegati del sindaco metropoli-tano devono optare tra l’indennità even-tualmente loro spettante nei loro comunie l’indennità di assessore del comune lacui dimensione demografica è pari aquella della città metropolitana. Lo statutometropolitano può prevedere un gettone dipresenza per le sedute del consiglio me-tropolitano che comunque non potrà cu-mularsi ad eventuali indennità già perce-pite dai consiglieri metropolitani.

7. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Martedì 19 novembre 2013 — 78 — Commissione I

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ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Vargiu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La conferenza metropolitana è com-posta dal sindaco metropolitano, che laconvoca e la presiede, e dai sindaci ealmeno un rappresentante dell’opposizioneper ciascun comune appartenenti alla cittàmetropolitana.

8. 2. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La conferenza metropolitana è com-posta dal sindaco metropolitano, che laconvoca e la presiede, e dai sindaci e iconsiglieri dei comuni appartenenti allacittà metropolitana.

8. 3. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, dopo la parola: sindaciaggiungere le seguenti: e dai rappresen-tanti.

8. 4. Bianconi.

Al comma 1, aggiungere in fine le se-guenti parole: e da un rappresentante delleopposizioni per ogni comune partecipante.

8. 5. Bianconi.

Sopprimere il comma 2.

*8. 6. Valiante.

Sopprimere il comma 2.

*8. 7. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Salva diversa disposizione statutaria,le decisioni sono assunte attraversol’espressione della maggioranza, determi-nata:

in prima convocazione, dal pronun-ciamento di tanti Comuni che rappresen-tano la metà più uno dei Comuni dellaCittà metropolitana e almeno il 51 percento della sua popolazione;

in seconda convocazione, dal pronun-ciamento di tanti Comuni che rappresen-tano almeno un terzo dei Comuni dellaCittà metropolitana e il 51 per cento dellasua popolazione.

8. 8. Carrescia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le delibere della conferenza metro-politana, salva diversa specifica previsionedello statuto, sono adottate con la mag-gioranza di almeno il 50 per cento più unodei voti dei componenti che dovrannocomunque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

8. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-relli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le delibere della conferenza metro-politana, salva diversa specifica previsionedello statuto, sono adottate con la mag-gioranza di almeno il 50 per cento dei votidei componenti che dovranno comunquerappresentare almeno il 50 per cento dellapopolazione dell’area metropolitana.

8. 10. Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le deliberazioni della Conferenzametropolitana, salvo diversa specifica pre-visione statutaria, sono adottate con il voto

Martedì 19 novembre 2013 — 79 — Commissione I

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favorevole della maggioranza dei presenti,che rappresentino la maggioranza dellapopolazione complessiva dei comuni.

8. 11. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La conferenza metropolitana sosti-tuisce tutte le altre assemblee dei sindaciistituite su scala metropolitana e ne as-sume le funzioni.

8. 12. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: con voto ponderato così deter-minato fino alla fine del comma, con leseguenti: con la maggioranza del 50 percento + 1 dei componenti che dovranno inogni caso rappresentare almeno il 50 percento +1 della popolazione dell’area me-tropolitana.

8. 13. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno,Franco Bordo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 14. Cirielli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 15. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 16. Vignali.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 17. Capozzolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 18. D’Ottavio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 19. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Ste-fano, Tancredi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-

Martedì 19 novembre 2013 — 80 — Commissione I

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munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 20. Russo, Sarro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 21. Parisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 per

cento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 22. De Mita.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: così determinato fino alla finedel comma con le seguenti: determinatocon la maggioranza almeno del 50 percento dei componenti che dovranno co-munque rappresentare almeno il 50 percento della popolazione dell’area metro-politana.

*8. 23. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

3. Le sedute sono valide con la pre-senza della maggioranza dei Comuni ap-partenenti al Consiglio metropolitano.

8. 24. Melilli.

Martedì 19 novembre 2013 — 81 — Commissione I

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ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Le funzioni della città metropolitana).

1. Alla città metropolitana sono attri-buite le funzioni delle province, nonché lefunzioni metropolitane ad esse conferitedalla legge statale o regionale secondo lerispettive competenze, ai sensi dell’articolo118, secondo comma, della Costituzione, avalere sulle risorse trasferite e senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Restano ferme le funzioni delle re-gioni, loro spettanti nelle materie di cuiall’articolo 117 comma terzo e quartodella costituzione, nonché le funzioni eser-citate ai sensi dell’articolo 118 della Co-stituzione.

9. 1. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla città metropolitana sono attri-buite:

a) le funzioni fondamentali delle pro-vince;

b) le funzioni fondamentali dei co-muni capoluogo;

c) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale gene-rale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordi-nati di gestione dei servizi pubblici, non-ché organizzazione dei servizi pubblici diinteresse generale di ambito metropoli-tano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamentodello sviluppo economico e sociale.

9. 2. Vargiu.

Al comma 1, sostituire l’alinea con ilseguente:

1. Alla città metropolitana sono attri-buite le funzioni fondamentali delle pro-vince, e quelle eventualmente attribuitealla città metropolitana nell’ambito delprocesso di riordino delle funzioni delleprovince di cui all’articolo 15, salvo cheper assicurarne l’esercizio unitario essevengano assegnate alle Regioni, nonché, aisensi dell’articolo 117, primo comma, let-tera p), della Costituzione, a valere sullerisorse trasferite e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, le seguentifunzioni fondamentali.

9. 3. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 5. Squeri, Palmizio, Fabrizio DiStefano, Tancredi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 6. Russo, Sarro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 7. Cirielli.

Martedì 19 novembre 2013 — 82 — Commissione I

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Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 8. D’Ottavio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 9. Capozzolo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 10. Vignali.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 11. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:attribuite le funzioni delle Province con leseguenti: trasferite tutte le funzioni attual-mente esercitate dalle Province.

* 9. 12. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

All’articolo 9 apportare le seguenti mo-dificazioni:

Al comma 1, alinea, sostituire le pa-role: « delle province » con le seguenti: « co-munque spettanti alle province alla data dientrata in vigore della presente legge » edopo le parole: « funzioni fondamentali »aggiungere le seguenti: « e esclusive »;

9. 13. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:delle province con le seguenti: comunquespettanti alle province alla data di entratain vigore della presente legge.

9. 14. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) adozione del piano di tutela evalorizzazione del territorio metropolitanoin relazione alle finalità di cui all’articolo1 della presente legge

Conseguentemente:

2. sostituire la lettera c) con la se-guente:

c) programmazione, organizzazionee individuazione dei modelli di gestionedei servizi pubblici di interesse generale dinatura e ambito metropolitano

3. sostituire la lettera e) con la se-guente:

e) promozione dello sviluppo eco-nomico e tutela delle condizioni di dignitàsociale delle persone e di cura dei servizisociali attraverso la programmazione ed ilcoordinamento delle attività e delle inizia-tive in materia.

4. dopo la lettera f) aggiungere leseguenti:

f-bis) l’organizzazione e la gestionedei servizi per l’impiego e le politiche peril lavoro e la formazione professionale;

f-ter) la gestione integrata degli in-terventi di difesa del suolo;

f-quater) l’amministrazione gene-rale, la programmazione e la raccolta dati,la gestione finanziaria e contabile, la po-lizia amministrativa locale nelle materie dipropria competenza, l’assistenza tecnicaed amministrativa agli enti locali del ter-ritorio.

9. 15. De Mita.

Martedì 19 novembre 2013 — 83 — Commissione I

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Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 17. Squeri, Palmizio, Fabrizio DiStefano, Tancredi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 18. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 19. D’Ottavio.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 20. Cirielli.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 21. Capozzolo.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 22. Vignali.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 23. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera a) sopprimere leparole: anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* 9. 24. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire laparola: annuale con la seguente: triennale,e dopo la parola: metropolitano aggiungerele seguenti: aggiornato annualmente.

** 9. 25. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma I, alla lettera a), sostituire laparola: annuale con la seguente: triennale,e dopo la parola: metropolitano aggiungerele seguenti: aggiornato annualmente.

** 9. 26. Fabbri, Petitti, De Maria, In-certi, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) pianificazione territoriale generale,comprendente le reti di servizi e delleinfrastrutture di interesse della comunitàmetropolitana;

9. 27. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 29. Squeri, Palmizio, Fabrizio DiStefano, Tancredi.

Martedì 19 novembre 2013 — 84 — Commissione I

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Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 30. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 31. D’Ottavio.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 32. Cirielli.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 33. Capozzolo.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 34. Vignali.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 35. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici con leseguenti: strutturazione e gestione dei ser-vizi pubblici.

* 9. 36. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in finele parole: la Città metropolitana con po-polazione superiore a 3 milioni abitanti èconsiderata come ambito ottimale.

9. 37. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 39. Squeri, Palmizio, Fabrizio DiStefano, Tancredi.

Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 40. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 41. D’Ottavio.

Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 42. Cirielli.

Martedì 19 novembre 2013 — 85 — Commissione I

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Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 43. Capozzolo.

Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 44. Vignali.

Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 45. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera d) sostituire leparole: comunale nell’ambito metropoli-tano con la seguente: metropolitana.

* 9. 46. Di Lello, Di Gioia, Locatelli,Pastorelli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere laparola annuale, e aggiungere, dopo la pa-rola territorio le parole: di cui alla letteraa).

** 9. 47. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Al comma 1, lettera e), sopprimere laparola annuale, e aggiungere, dopo la pa-rola territorio le parole: di cui alla letteraa).

** 9. 48. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente lettera:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 49. D’Ottavio.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 50. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 51. Squeri, Palmizio, Fabrizio DiStefano, Tancredi.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 52. Russo, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 53. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 54. Cirielli.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 55. Capozzolo.

Martedì 19 novembre 2013 — 86 — Commissione I

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Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente lettera:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 56. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle pro-vince di cui all’articolo 15 della presentelegge.

* 9. 57. Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzionidelle regioni, loro spettanti nelle materiedi cui all’articolo 117, commi terzo equarto, della Costituzione, nonché le fun-zioni esercitate ai sensi dell’articolo 118della Costituzione.

9. 58. Gelmini, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascunoper le proprie competenze, attribuisconoulteriori funzioni alle città metropolitanein attuazione dei principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza di cui al

primo comma dell’articolo 118 della Co-stituzione.

* 9. 59. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascunoper le proprie competenze, attribuisconoulteriori funzioni alle città metropolitanein attuazione dei principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza di cui alprimo comma dell’articolo 118 della Co-stituzione.

* 9. 60. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

L’ambito territoriale metropolitano èdefinito dalla Regione sulla base di unaoggettiva condizione di continuità urbani-stica, costruttiva, economica, sociale, ditradizioni e storia, sulla base di effettiveomogeneità di interessi che possa esseredefinita unitariamente come realtà metro-politana e che abbia evidenti segni dicomplessità nella organizzazione della vitaurbana dei cittadini.

La definizione dell’ambito territorialeavviene di intesa con la conferenza delle au-tonomie. Nel caso in cui la Regione non prov-veda nel termine di novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, ilGoverno esercita i poteri sostitutivi.

9. 0. 1. De Mita.

Martedì 19 novembre 2013 — 87 — Commissione I

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ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla città metropolitana spettano ilpatrimonio e le risorse umane e strumen-tali della provincia e del comune capo-luogo a cui ciascuna città metropolitanasuccede a titolo universale in tutti i rap-porti attivi e passivi, ivi comprese le en-trate provinciali e comunali, all’atto delsubentro alla provincia e al comune.

10. 1. Vargiu.

Al comma 1, sopprimere il secondoperiodo.

10. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il secondoperiodo con i seguenti: Il trasferimentodella proprietà dei beni mobili e immobiliè esente da oneri fiscali. Resta fermoquanto previsto dagli articoli 23 e 24 deldecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) sostituire il comma 2 con il se-guente:

2. Il personale trasferito mantiene laposizione giuridica ed economica, con ri-ferimento alle voci del trattamento econo-mico fondamentale e accessorio, in godi-mento all’atto del trasferimento, nonchél’anzianità di servizio maturata.

10. 3. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 4. Cirielli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 5. Vignali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 6. Capozzolo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 7. D’Ottavio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 8. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 9. Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Martedì 19 novembre 2013 — 88 — Commissione I

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Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 11. De Mita.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 12. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 13. Parisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizionegiuridica ed economica in godimento al-l’atto del subentro della Città metropoli-tana alla Provincia omonima.

* 10. 14. Russo, Sarro.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3. Nei Comuni tra i 50.000 e 99.999abitanti l’incarico di direttore generalepuò essere conferito al segretario o ad undirigente previsto nella dotazione organicadell’Ente per una durata non superiore almandato del sindaco. La sua retribuzioneè definita nell’ambito e con i limiti del

relativo CCNL previsto per i dirigenti o peri segretari comunali.

10. 15. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le città metropolitane ricevono egestiscono direttamente sul proprio terri-torio i Fondi Strutturali Europei, il Fondoper lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ed ilFondo europeo agricolo per lo svilupporurale (FEASR), del ciclo di programma-zione 2014-2020, pro quota abitanti.

10. 16. Gozi, Guerra.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni relative alle cittàmetropolitane).

1. Alle città metropolitane si applicano,per quanto compatibili, le disposizioni inmateria di comuni di cui al decreto legi-slativo n. 267 del 2000, nonché le normedi cui all’articolo 4 della legge 5 giugno2003, n. 131.

2. Alle Città Metropolitane sono attri-buite le fonti di entrata previste dalla legge5 maggio 2009, n. 42, al fine di finanziarele funzioni aggiuntive, ed è comunqueassicurato il finanziamento delle funzionidelle città metropolitane mediante l’attri-buzione ad esse dell’autonomia impositivadi cui l’articolo 15 della medesima legge,in particolare per quanto concerne lenuove funzioni si prevede la partecipa-zione al gettito IVA per l’1 per cento.

3. Le regioni, entro un anno dall’ap-provazione dello Statuto, adeguano la nor-mativa regionale riconoscendo ruolo efunzioni delle Città metropolitane.

10. 0. 1. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Martedì 19 novembre 2013 — 89 — Commissione I

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Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Altre norme relative alle cittàmetropolitane).

1. Alle città metropolitane si applicano,in quanto compatibili, le disposizioni re-lative ai comuni di cui al citato testo unicodi cui al decreto legislativo n. 267 del

2000, e successive modificazioni, ed all’ar-ticolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, nel rispettodegli statuti speciali, le Regioni a statutospeciale adeguano i propri ordinamentialle disposizioni di cui al presente articolo,che costituiscono principi dell’ordina-mento giuridico della Repubblica.

10. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Martedì 19 novembre 2013 — 90 — Commissione I

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ART. 11.

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e15.

* 11. 1. Toninelli, Dieni, D’Ambrosio, Da-done, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi,Nuti.

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e15.

* 11. 2. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 3. Cirielli.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 4. Vignali.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 5. Capozzolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 6. D’Ottavio.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 7. Carrescia.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 8. Melilli.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 9. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 10. Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere le seguentiparole: Fino alla data di entrata in vigoredella riforma costituzionale ad esse rela-tiva,.

** 11. 12. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 13. De Mita.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 14. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 15. Russo, Sarro.

Martedì 19 novembre 2013 — 91 — Commissione I

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Al comma 1, sopprimere le parole: Finoalla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa,.

** 11. 16. Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire le parole: di cuiall’articolo 15 con le seguenti: conferitedallo Stato o dalle Regioni in coerenza conquanto previsto dall’articolo 1, comma 3,della presente legge.

11. 17. Russo, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione dell’articolo 44della Costituzione e nelle more della ri-forma costituzionale organica della rap-presentanza locale, le disposizioni di cui alcomma 115 dell’articolo 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228, non si applicanoalle amministrazioni provinciali il cui ter-ritorio corrisponda in prevalenza alla de-finizione di zona montana ai sensi della

normativa vigente. Per le amministrazioniprovinciali di cui al periodo precedente, lacui scadenza naturale sia successiva alladata del 31 dicembre 2013, per quelle cherisultino oggetto di gestioni commissarialiai sensi dell’articolo 141 del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali o in altri casi di cessazione anticipatadel mandato degli organi provinciali aisensi della legislazione vigente, si procede,pertanto, al rinnovo degli organi secondole disposizioni in vigore alla data di en-trata in vigore della presente legge.

11. 18. Dellai, Balduzzi, Borghi.

Al comma 2, sopprimere le parole: diprogrammazione e di coordinamento.

11. 19. Russo, Sarro.

Al comma 3, dopo le parole: provinceautonome aggiungere e seguenti: a statutospeciale.

11. 20. Kronbichler.

Martedì 19 novembre 2013 — 92 — Commissione I

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ART. 12.

Sostituire gli articoli 12, 13 e 14 con iseguenti:

ART. 12.

(Composizione del consiglio provinciale).

1. Il comma 2 dell’articolo 37 deldecreto legislativo n. 267 del 2000 è so-stituito dal seguente:

« Il consiglio provinciale è composto dalpresidente della provincia e da:

a) venti membri nelle province conpopolazione residente superiore a 700.000abitanti;

b) diciotto membri nelle province conpopolazione residente superiore a 300.000e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) sedici membri nelle altre pro-vince ».

ART. 13.

(Modalità di elezione del presidentedella provincia).

1. Al comma 1 dell’articolo 46 deldecreto legislativo n. 267 del 2000 le pa-role: « e il presidente della provincia sonoeletti » sono sostituiti dalle parole: « èeletto ».

2. L’articolo 74 del decreto legislativon. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente della provincia èeletto, contestualmente alla elezione delconsiglio provinciale, dai sindaci e daiconsiglieri comunali dei comuni della pro-vincia. Possono candidarsi ed essere elettia presidenti della provincia esclusivamentei sindaci e i consiglieri comunali in caricanei medesimi comuni al momento delleelezioni.

2. All’atto di presentare la propriacandidatura ciascun candidato alla carica

di presidente della provincia deve dichia-rare di collegarsi ad almeno uno deigruppi di candidati per l’elezione del con-siglio provinciale. La dichiarazione di col-legamento ha efficacia solo se convergentecon analoga dichiarazione resa dai delegatidei gruppi interessati.

3. La scheda per l’elezione del presi-dente della provincia è quella stessa uti-lizzata per l’elezione del consiglio e reca,alla destra del nome e cognome di ciascuncandidato alla carica di presidente dellaprovincia, il contrassegno o i contrassegnidel gruppo o dei gruppi di candidati alconsiglio cui il candidato ha dichiarato dicollegarsi. Alla destra di ciascun contras-segno è riportato il nome e cognome delcandidato al consiglio provinciale facenteparte del gruppo di candidati contraddi-stinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per unodei candidati al consiglio provinciale trac-ciando un segno sul relativo contrassegno.Ciascun elettore può, altresì, votare sia perun candidato alla carica di presidentedella provincia, tracciando un segno sulrelativo rettangolo, sia per uno dei candi-dati al consiglio provinciale ad esso col-legato, tracciando anche un segno sulrelativo contrassegno. Il voto espresso neimodi suindicati si intende attribuito sia alcandidato alla carica di consigliere pro-vinciale corrispondente al contrassegnovotato sia al candidato alla carica dipresidente della provincia. Ciascun elet-tore può, infine, votare per un candidatoalla carica di presidente della provinciatracciando un segno sul relativo rettan-golo. Il voto in tal modo espresso siintende attribuito solo al candidato allacarica di presidente della provincia.

5. È proclamato eletto presidente dellaprovincia il candidato alla carica che ot-tiene la maggioranza dei voti validi.

6. In caso di parità di voti, è procla-mato eletto presidente della provincia ilcandidato collegato con il gruppo o igruppi di candidati per il consiglio pro-vinciale che abbiano conseguito la mag-giore cifra elettorale complessiva. A paritàdi cifra elettorale, è proclamato eletto ilcandidato più anziano di età ».

Martedì 19 novembre 2013 — 93 — Commissione I

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ART. 14.

(Modalità di elezione del consiglioprovinciale).

1. L’articolo 75 del decreto legislativon. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio provinciale è eletto,contestualmente alla elezione del presi-dente, dai sindaci e dai consiglieri comu-nali dei comuni della provincia. Possonocandidarsi ed essere eletti a consiglieriprovinciali esclusivamente i sindaci e iconsiglieri comunali in carica nei mede-simi comuni al momento delle elezioni.

2. L’elezione dei consiglieri provinciali èeffettuata sulla base di collegi uninominalie secondo le disposizioni dettate dalla legge8 marzo 1951, n. 122, e successive modifi-cazioni, in quanto compatibili con le normedi cui all’articolo 74 e al presente articolo.Le liste di candidati devono prevedere unapari presenza di uomini e donne, in attua-zione dell’articolo 51 della Costituzione.

3. Con il gruppo di candidati collegatideve essere anche presentato il nome ecognome del candidato alla carica di pre-sidente della provincia e il programmaamministrativo. Più gruppi possono pre-sentare lo stesso candidato alla carica dipresidente della provincia. In tal caso igruppi debbono presentare il medesimoprogramma amministrativo e si conside-rano fra di loro collegati.

4. L’attribuzione dei seggi del consiglioprovinciale ai gruppi di candidati collegatiè effettuata dopo la proclamazione del-l’elezione del presidente della provincia.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo èdata dal totale dei voti validi ottenuti datutti i candidati del gruppo stesso neisingoli collegi della provincia.

6. Non sono ammessi all’assegnazionedei seggi i gruppi di candidati che abbianoottenuto al primo turno meno del 3 percento dei voti validi e che non apparten-gano a nessuna coalizione di gruppi cheabbia superato tale soglia.

7. Per l’assegnazione dei seggi a ciascungruppo di candidati collegati, si divide lacifra elettorale conseguita da ciascun

gruppo di candidati successivamente per 1,2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numerodi consiglieri da eleggere. Quindi tra iquozienti così ottenuti si scelgono i piùalti, in numero eguale a quello dei consi-glieri da eleggere, disponendoli in unagraduatoria decrescente. A ciascun gruppodi candidati sono assegnati tanti rappre-sentanti quanti sono i quozienti ad essoappartenenti compresi nella graduatoria.A parità di quoziente, nelle cifre intere edecimali, il posto è attribuito al gruppo dicandidati che ha ottenuto la maggior cifraelettorale e, a parità di quest’ultima, persorteggio. Se ad un gruppo spettano piùposti di quanti sono i suoi candidati, iposti eccedenti sono distribuiti tra gli altrigruppi, secondo l’ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 siapplicano quando il gruppo o i gruppi dicandidati collegati al candidato procla-mato eletto presidente della provincia ab-biano conseguito almeno il 60 per centodei seggi assegnati al consiglio provinciale.

9. Qualora il gruppo o i gruppi dicandidati collegati al candidato procla-mato eletto presidente della provincia nonabbiano conseguito almeno il 60 per centodei seggi assegnati al consiglio provinciale,a tale gruppo o gruppi di candidati vieneassegnato il 60 per cento dei seggi, conarrotondamento all’unità superiore qua-lora il numero dei consiglieri da attribuireal gruppo o ai gruppi contenga una cifradecimale superiore a 50 centesimi. In casodi collegamento di più gruppi con il can-didato proclamato eletto presidente, perdeterminare il numero di seggi spettanti aciascun gruppo, si dividono le rispettivecifre elettorali corrispondenti ai voti ri-portati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sinoa concorrenza del numero dei seggi daassegnare. Si determinano in tal modo iquozienti più alti e, quindi, il numero deiseggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti aglialtri gruppi di candidati ai sensi delcomma 7.

11. Una volta determinato il numerodei seggi spettanti a ciascun gruppo dicandidati, sono in primo luogo proclamatieletti alla carica di consigliere i candidati

Martedì 19 novembre 2013 — 94 — Commissione I

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alla carica di presidente della provincianon risultati eletti, collegati a ciascungruppo di candidati che abbia ottenutoalmeno un seggio. In caso di collegamentodi più gruppi con il candidato alla caricadi presidente della provincia non eletto, ilseggio spettante a quest’ultimo è detrattodai seggi complessivamente attribuiti aigruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui alcomma 11 sono proclamati eletti consi-glieri provinciali i candidati di ciascungruppo secondo l’ordine delle rispettivecifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati aconsigliere provinciale viene determinatamoltiplicando il numero dei voti validiottenuto da ciascun candidato per cento edividendo il prodotto per il totale dei votivalidi espressi nel collegio per i candidatia consigliere provinciale. Nel caso di can-didature presentate in più di un collegio siassume, ai fini della graduatoria, la mag-giore cifra individuale riportata dal can-didato ».

ART. 14-bis.

(Determinazione dei collegi e modalitàattuative).

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno entro novantagiorni dall’entrata in vigore della presentelegge sentita la Conferenza unificata Stato– regioni e autonomie locali e le compe-tenti Commissioni di Camera e Senato,sono determinati i collegi di cui all’articolo9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sonoemanate le disposizioni contenenti le mo-dalità attuative per l’elezione dei Consigliprovinciali e dei Presidenti delle Province.

ART. 14-ter.

(Divieto di cumulo degli emolumenti per ilpresidente e i consiglieri provinciali).

1. Alle cariche di presidente e di con-sigliere provinciale si applica il divieto di

cumulo degli emolumenti comunque de-nominati. Entro quindici giorni dalla loroproclamazione il presidente e i consiglieriprovinciali devono optare tra l’indennitàloro spettante quali consiglieri o sindacidei loro comuni e l’indennità di consigliereo di presidente della provincia.

ART. 14-quater.

(Elezioni di secondo grado degli organi digoverno delle Province e commissariamento

delle Province in scadenza).

1. In sede di prima applicazione, leelezioni di secondo grado degli organi digoverno delle Province sono convocate en-tro il 31 dicembre 2014.

2. Il presidente, la giunta e il consigliodella provincia restano comunque in ca-rica fino alla naturale scadenza dei man-dati.

3. I commissariamenti delle Province incui si è già verificato lo scioglimento delconsiglio provinciale e, alla scadenza degliorgani, gli organi di governo delle Provincesono prorogati fino al 31 ottobre 2014.Nelle Province i cui organi di governoscadano nell’anno 2014, alla data di sca-denza naturale dei mandati, il Presidentedella Provincia è nominato commissariostraordinario fino al 31 ottobre 2014.

12. 1. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

« 1. Sono organi delle province di cuiall’articolo 11:

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale.

2. Il presidente della provincia rappre-senta l’ente, sovrintende al funzionamentodei servizi e degli uffici e all’esecuzionedegli atti; esercita le altre funzioni attri-

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buite dallo statuto. Il consiglio è l’organodi indirizzo, adotta lo statuto e le suemodificazioni, approva regolamenti in-terni, piani, programmi; approva i bilanci,nonché approva o adotta ogni altro atto adesso sottoposto dal presidente della pro-vincia; esercita le altre funzioni attribuitedallo statuto.

3. Il presidente è eletto dal consiglio trai suoi membri.

4. Il consiglio provinciale è eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni della provincia. Possono candidarsied essere eletti a consiglieri provincialiesclusivamente i sindaci e i consigliericomunali in carica nei medesimi comunialla data delle elezioni. Ciascun elettoreesprime un voto ponderato secondo leseguenti disposizioni:

a) tenendo conto del diverso numerodi consiglieri comunali e quindi di titolaridi elettorato attivo per ciascun comune, siattribuisce in una prima fase il valore di1 al voto del sindaco o del consigliere delcomune con popolazione inferiore a 3.000abitanti e quindi, rispettivamente: di 0,75al voto del sindaco o consigliere di comunecon popolazione superiore a 3.000 abitantie non superiore a 10.000 abitanti; di 0,60al voto del sindaco o consigliere di comunecon popolazione superiore a 10.000 abi-tanti e non superiore a 30.000 abitanti; di0,40 al voto del sindaco o consigliere dicomune con popolazione superiore a30.000 abitanti e non superiore a 100.000abitanti; di 0,30 al voto del sindaco oconsigliere di comune con popolazionesuperiore a 100.000 abitanti e non supe-riore a 250.000 abitanti; di 0,26 al voto delsindaco o consigliere di comune con po-polazione superiore a 250.000 abitanti;

b) i valori di cui alla lettera a), perogni sindaco e consigliere, sono quindimoltiplicati per il numero risultante dalladivisione tra il numero della popolazionedel comune che essi rappresentano e ilnumero della popolazione del comune conmeno abitanti. Il valore è arrotondato allaseconda cifra decimale;

c) la popolazione è determinata sullabase dell’ultimo censimento.

5. L’elezione dei consiglieri provincialiè effettuata sulla base di collegi uninomi-nali e secondo le disposizioni dettate dallalegge 8 marzo 1951, n. 122, in quantocompatibili con le norme di cui alla pre-sente legge e con il presente articolo.Entro 60 giorni dall’approvazione dellapresente legge, con decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri da adottare suproposta del Ministro dell’interno, sonoemanate le disposizioni contenenti le mo-dalità attuative per l’elezione dei consigliprovinciali.

6. La dichiarazione di presentazionedelle liste di candidati deve essere sotto-scritta da almeno il 5 per cento degliaventi diritto.

7. La cifra elettorale di ogni gruppo èdata dal totale dei voti validi ottenuti datutti i candidati del gruppo stesso neisingoli collegi della provincia.

8. Non sono ammessi all’assegnazionedei seggi i gruppi di candidati che abbianoottenuto meno del 3 per cento dei votivalidi.

9. Per l’assegnazione dei seggi a ciascungruppo di candidati collegati, si divide lacifra elettorale conseguita da ciascungruppo di candidati successivamente per 1,2, 3, 4 sino a concorrenza del numero diconsiglieri da eleggere. Quindi tra i quo-zienti così ottenuti si scelgono i più alti, innumero eguale a quello dei consiglieri daeleggere, disponendoli in una graduatoriadecrescente. A ciascun gruppo di candidatisono assegnati tanti rappresentanti quantisono i quozienti ad esso appartenenticompresi nella graduatoria. A parità diquoziente, nelle cifre intere e decimali, ilposto è attribuito al gruppo di candidatiche ha ottenuto la maggior cifra elettoralee, a parità di quest’ultima, per sorteggio.Se ad un gruppo spettano più posti diquanti sono i suoi candidati, i posti ecce-denti sono distribuiti tra gli altri gruppi,secondo l’ordine dei quozienti.

10. Compiute le operazione di cui alcomma 9 sono proclamati eletti consiglieriprovinciali i candidati di ciascun grupposecondo l’ordine delle rispettive cifre in-dividuali.

Martedì 19 novembre 2013 — 96 — Commissione I

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11. La cifra individuale dei candidativiene determinata moltiplicando il numerodei voti validi ottenuti da ciascun candi-dato per 100 e dividendo il prodotto per iltotale dei voti validi espressi nel collegioper i candidati a consigliere provinciale.Nel caso di candidature presentate in piùdi un collegio si assume, ai fini dellagraduatoria, la maggiore cifra individualeriportata dal candidato.

12. In caso di cessazione dalla carica disindaco o di consigliere comunale il con-sigliere provinciale decade dal consiglio edè sostituito dal primo dei non eletti.

13. Il consiglio provinciale è compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 20 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 16 consiglieri nelle altre Pro-vince ».

12. 2. Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Sono organi transitori delle provincedi cui all’articolo 11 esclusivamente:

a) il presidente dell’area vasta;

b) il consiglio dell’area vasta.

2. Il presidente dell’area vasta rappre-senta l’ente, convoca e presiede il consigliodell’area vasta, sovrintende al funziona-mento dei servizi e degli uffici e all’ese-cuzione degli atti; esercita le altre funzioniattribuite dallo statuto. Il consiglio è l’or-gano di indirizzo, propone e approva lostatuto, approva regolamenti interni, piani,programmi; predispone e approva i bi-lanci, nonché approva o adotta ogni altroatto ad esso sottoposto dal presidentedell’area vasta; esercita le altre funzioniattribuite dallo statuto.

3. Fino alla data di entrata in vigoredella riforma costituzionale che abolisce leprovince, il presidente dell’area vasta è il

presidente della provincia. Il consiglio del-l’area vasta è composto dai consiglieriprovinciali.

4. Gli incarichi di presidente e di con-sigliere dell’area vasta sono gratuiti dalgiorno successivo alla naturale scadenzadei rispettivi mandati di presidente e con-sigliere della provincia. Dalla suddettadata, non sono corrisposti gettoni, com-pensi o rimborsi di spese o altri emolu-menti comunque denominati.

5. Le riunioni del consiglio dell’ente diarea vasta possono tenersi in una sedeistituzionale diversa dalla sede del Co-mune capoluogo di provincia e i consiglieripossono partecipare alle sedute del Con-siglio con pieno diritto di voto anche in viatelematica.

12. 3. Vargiu.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: el’assemblea dei sindaci e sopprimere l’ul-timo periodo;

sostituire il comma 3 con il seguente:L’elezione del presidente della Provinciaavviene a suffragio universale con la leggeelettorale valida per le elezioni dei sindacidelle città con popolazione superiore aquindicimila abitanti;

sopprimere il comma 4;

al comma 5, dopo la parola: sindaciinserire le seguenti: e dai rappresentantiespressi dalle opposizioni; al comma 5, leparole da: Lo statuto fino alla fine delcomma, sono soppresse;

sopprimere il comma 6.

12. 4. Bianconi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire leparole: e consultivi con le seguenti: , con-sultivi e di controllo.

12. 5. Balduzzi.

Martedì 19 novembre 2013 — 97 — Commissione I

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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Presidente della Provincia puònominare un vicepresidente, scelto tra iconsiglieri provinciali, stabilendo le even-tuali funzioni a lui delegate e dandoneimmediata comunicazione al consiglio. Ilvicepresidente esercita le funzioni del Pre-sidente in ogni caso in cui questo ne siaimpedito. Qualora il Presidente cessi dallacarica per cessazione dalla titolarità dal-l’incarico di sindaco del proprio comune,il vicepresidente rimane in carica finoall’insediamento del nuovo Presidente. IlPresidente può altresì assegnare deleghe aconsiglieri provinciali secondo le modalitàe nei limiti stabiliti dallo Statuto.

12. 6. Carrescia.

Sostituire i commi 3, 4, 5, e 6 con iseguenti:

« 3. Il Presidente della Provincia èeletto insieme al Consiglio provinciale se-condo le vigenti disposizioni di legge.

4. Il Consiglio provinciale è compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-

to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci è compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 èsoppressa la parola « assoluta », al comma11 è soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delleStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della Provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267.

12. 7. Lodolini, Bruno Bossio.

I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti daiseguenti:

3. Il presidente e il consiglio provincialesono eletti a suffragio universale e direttodai cittadini della provincia. L’elettoratopassivo è attribuito esclusivamente ai sin-daci e ai consiglieri in carica nei comunidella provincia alla data delle elezioni.

4. Il consiglio provinciale è compostoda otto componenti nelle province conpopolazione fino a 400.000 abitanti, dasedici componenti nelle province con po-polazione fino a un milione di abitanti, daventiquattro componenti nelle provincecon popolazione superiore ad un milionedi abitanti.

12. 8. Romele.

Martedì 19 novembre 2013 — 98 — Commissione I

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Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Il presidente è eletto a suffragiouniversale e diretto dai cittadini dellaprovincia. L’elettorato passivo è attribuitoesclusivamente ai sindaci e ai consiglieri incarica nei comuni della provincia alla datadelle elezioni.

12. 9. Romele.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Presidente della provincia è elettoinsieme al Consiglio provinciale secondo levigenti disposizioni di legge.

* 12. 10. Cirielli.

Sostituire il comma 3, con il seguente: IlPresidente della Provincia è eletto insiemeal Consiglio provinciale secondo le vigentidisposizioni di legge.

* 12. 11. D’Ottavio.

Sostituire il comma 3, con il seguente: IlPresidente della Provincia è eletto insiemeal Consiglio provinciale secondo le vigentidisposizioni di legge.

* 12. 12. Capozzolo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il Presidente della Provincia è elettoinsieme al Consiglio provinciale secondo levigenti disposizioni di legge.

* 12. 13. Pastorelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente: IlPresidente della Provincia è eletto insiemeal Consiglio provinciale secondo le vigentidisposizioni di legge.

* 12. 14. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Sostituire il comma 3 con il seguente: IlPresidente della Provincia è eletto insiemeal Consiglio provinciale secondo le vigentidisposizioni di legge.

* 12. 15. De Mita.

Sostituire il comma 3, con il seguente: 3.Il Presidente della Provincia è eletto in-sieme al Consiglio provinciale secondo levigenti disposizioni di legge.

* 12. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il Presidente della Provincia è elettoinsieme al Consiglio provinciale secondo levigenti disposizioni di legge.

* 12. 17. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L’elezione del Presidente della Pro-vincia avviene previa convocazione dell’as-semblea dei sindaci convocata dal Presi-dente della provincia uscente in un pe-riodo intercorrente tra il 30o e il 10o

giorno precedente la data di scadenza delmandato amministrativo.

12. 18. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Il Presidente può nominare unmassimo di tre assessori, nel caso diprovince fino ad un milione di abitanti, eun massimo di cinque assessori nel caso diprovince con più di un milione di abitanti,scelti tra i consiglieri provinciali, asse-gnando deleghe secondo le modalità e ilimiti previsti dallo statuto.

12. 19. Romele.

Martedì 19 novembre 2013 — 99 — Commissione I

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Sostituire i commi 4, 5 e 6 con iseguenti:

4. Il Consiglio provinciale è compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci è compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 èsoppressa la parola « assoluta », al comma11 è soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-

tarie della Provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267.

* 12. 20. D’Ottavio.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con iseguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è compostodel Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci è compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, ai comma 6 è

Martedì 19 novembre 2013 — 100 — Commissione I

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soppressa la parola « assoluta », al comma11 è soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delloStatuto della provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 ».

* 12. 21. Cirielli.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con iseguenti:

« 4. il Consiglio provinciale è compostodai Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente dei Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci è compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-

zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 èsoppressa la parola « assoluta », al comma11 è soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della Provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 ».

* 12. 22. Capozzolo.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con iseguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-

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nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci è compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 èsoppressa la parola « assoluta », al comma11 è soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della Provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 ».

* 12. 23. Pastorelli.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con iseguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-

mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci è compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 èsoppressa la parola « assoluta », al comma11 è soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della Provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 ».

* 12. 24. De Mita.

All’articolo 12, i commi 4, 5 e 6 sonosostituiti dai seguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale e compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dalla

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presente legge in ogni provincia e costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati, le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci e compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 esoppressa la parola « assoluta », al comma11 e soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della Provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 ».

* 12. 25. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con iseguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci è compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 èsoppressa la parola « assoluta », al comma11 è soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della Provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 ».

* 12. 26. Russo, Sarro.

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Sostituire i commi 4, 5 e 6 con iseguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

7. L’assemblea dei sindaci è compostada Sindaci dei comuni del territorio pro-vinciale e delibera, salva diversa disposi-zione statutaria, secondo le modalità sta-bilite all’articolo 8, comma 2, della pre-sente legge.

8. All’articolo 64, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 sonosoppresse le parole « e provinciale ».

9. All’articolo 74, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 èsoppressa la parola « assoluta », al comma11 è soppresso il primo periodo e sonoconseguentemente soppressi i commi 7, 8,9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della Provincia sulle competenze e

sul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 ».

* 12. 27. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera d), sopprimere leparole: secondo il sistema di voto ponde-rato;

b) al comma 5, alla lettera d):

1) sopprimere il secondo periodo;

2) al terzo periodo, sopprimere leparole: secondo il predetto sistema.

12. 28. Valiante.

Al comma 4 sostituire la lettera b) conla seguente:

b) Salva diversa disposizione statuta-ria, le decisioni sono assunte attraversol’espressione di una maggioranza, deter-minata:

in prima convocazione, dal pro-nunciamento di tanti Comuni che rappre-sentano la metà più uno dei Comuni dellaprovincia e almeno il 51 per cento dellapopolazione;

in seconda convocazione, dal pro-nunciamento di tanti Comuni che rappre-sentano almeno un terzo dei Comuni dellaprovincia e il 51 per cento della popola-zione.

12. 29. Carrescia.

Al comma 4, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) l’elezione del presidente della pro-vincia avviene con la maggioranza del 50per cento +1 dei componenti dell’assem-blea dei sindaci che dovranno in ogni casorappresentare almeno il 50 per cento +1della popolazione provinciale.

12. 30. Pilozzi, Kronbichler.

Martedì 19 novembre 2013 — 104 — Commissione I

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Al comma 4, lettera b), sopprimere laparola: ponderato.

12. 31. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Al comma 4 sopprimere la lettera c).

12. 32. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Al comma 4, lettera d), sostituire l’ul-timo periodo con il seguente: A parità divoto si procede al ballottaggio tra i duecandidati più votati.

12. 33. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Consiglio provinciale è compostodal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province conpopolazione residente superiore a 500.000abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

L’elettorato attivo e passivo spetta aicomponenti dell’assemblea composta daisindaci in carica. Per l’elezione del Presi-dente della Provincia, nell’assemblea ap-positamente convocata, ogni elettore riceveuna scheda che compila indicando da unoa tre nomi di componenti dell’assembleaproposti per il consiglio. Risultano eletti icomponenti più votati fino a concorrenzadel numero dei consiglieri eleggibili. Aparità di voti è eletto il più giovane. Nelcaso in cui il Presidente della Provincia oil consigliere eletto cessi dalla carica disindaco durante il mandato, decade dalconsiglio e si procede a nuova votazioneper la sostituzione.

12. 34. Carrescia.

Al comma 5, alinea, primo periodo,sostituire le parole: 15.000 con le seguenti:10.000.

12. 35. Rubinato.

Al comma 5, alinea, primo periodo, dopole parole: 10.000 abitanti, aggiungere leseguenti: dai Presidenti di Unioni di Co-muni della Provincia appartenenti a ter-ritori montani.

12. 36. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 5, alinea, primo periodo, dopole parole: di cui all’articolo 1, comma 4,secondo periodo, aggiungere le seguenti: Lostatuto prevede le modalità di partecipa-zione al consiglio provinciale dei comunicon popolazione inferiore a 10.000 abitantie superiore a 5.000 abitanti.

12. 37. Rubinato.

Al comma 5, alinea, dopo il primoperiodo inserire il seguente: Ad essi, nellamisura di un terzo rispetto al numero deiconsiglieri così determinato, si aggiungonoconsiglieri eletti, su liste e con metodoproporzionale, dai Sindaci dei Comuni conmeno di 15.000 abitanti non facenti partedi Unioni di comuni con popolazione al-meno pari a 10.000 abitanti.

12. 38. Guerra, Pastorino.

Al comma 5, sostituire la lettera a) conla seguente: a) il consiglio provinciale in talcaso è composto da otto componenti nelleprovince con popolazione fino a 400.000abitanti, da sedici componenti nelle pro-vince con popolazione fino a un milione diabitanti, da ventiquattro componenti nelleprovince con popolazione superiore ad unmilione di abitanti.

12. 39. Romele.

Martedì 19 novembre 2013 — 105 — Commissione I

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Al comma 5, lettera d), sopprimere laparola: ponderato.

12. 40. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Al comma 5, lettera d), sostituire leparole: A parità di voti è eletto il piùanziano con le seguenti: A parità di voti siprocede al ballottaggio tra i due candidatipiù votati.

12. 41. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All’articolo 64, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267sono soppresse le parole « e provinciale ».

12. 42. Carrescia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Fino alla data di approvazione delloStatuto della Provincia si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni statu-tarie della Provincia sulle competenze esul funzionamento degli organi provincialie le disposizioni del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267.

12. 43. Carrescia.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. In alternativa a quanto dispostodall’articolo 12, lo statuto prevede l’ele-

zione diretta del Presidente della Provinciae del Consiglio provinciale secondo ledisposizioni che seguono.

2. Il Consiglio provinciale e il Presi-dente della Provincia sono eletti sulla basedelle disposizioni vigenti per le elezioni deiconsigli provinciali, come modificate dallapresente legge. In ogni provincia è costi-tuito un numero di collegi pari al numerodei consiglieri provinciali ad essa asse-gnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne,in attuazione dell’articolo 51 della Costi-tuzione. Il Presidente della Provincia no-mina gli assessori tra i componenti delConsiglio provinciale.

3. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza Sta-to-città e autonomie locali, sono determi-nati i collegi di cui all’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate ledisposizioni contenenti le modalità attua-tive per l’elezione dei consigli provinciali.

4. In caso di elezione diretta degliorgani provinciali, come stabilito al pre-sente articolo, l’assemblea dei sindaci nonè costituita.

5. Entro 180 giorni dall’approvazionedella presente legge, gli organi provincialiattualmente in carica adeguano gli statutialle nuove disposizioni e sottopongono areferendum consultivo la scelta tra laforma elettiva degli organi provinciali dicui al presente articolo o di cui all’articolo12.

12. 0. 1. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno,Franco Bordo.

Martedì 19 novembre 2013 — 106 — Commissione I

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ART. 13.

Sopprimerlo.

* 13. 1. Cirielli.

Sopprimerlo.

* 13. 2. Capozzolo.

Sopprimerlo.

* 13. 3. D’Ottavio.

Sopprimerlo.

* 13. 4. Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimerlo.

* 13. 5. Pastorelli.

Sopprimerlo.

* 13. 6. Vargiu.

Sopprimerlo.

* 13. 7. Grimoldi, Matteo Bragantini, In-vernizzi, Allasia.

Sopprimerlo.

* 13. 8. De Mita.

Sopprimerlo.

* 13. 9. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Sopprimerlo.

* 13. 10. Russo, Sarro.

Sopprimerlo.

* 13. 11. Bianconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, nelle province di cui all’ar-ticolo 11, comma 1, le elezioni per ilrinnovo del consiglio provinciale, ai sensidell’articolo 12, sono convocate entro 30giorni dalla proclamazione dei sindaci edei consigli comunali eletti a seguito delleprime consultazioni amministrative suc-cessive alla data di entrata in vigore dellapresente legge. In ogni caso sono prorogatigli organi provinciali in carica alla data dientrata in vigore della presente legge, ivicompresi eventuali commissari, fino alladata di insediamento del nuovo consiglioprovinciale. »

13. 12. Parisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo scopo di contenere le spesedell’Amministrazione del Ministero dell’In-terno, a decorrere dal 1o gennaio 2014sono soppresse le Prefetture-Uffici terri-toriali del Governo. Le funzioni esercitatedai Prefetti in relazione al mantenimentodell’ordine pubblico sono assegnate ai que-stori territorialmente competenti.

* 13. 13. Matteo Bragantini, Invernizzi,Caparini, Grimoldi, Allasia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Il Presidente, la Giunta e il Con-siglio Provinciale il cui mandato non ter-mina nel corso dell’anno 2014 restano incarica fino alla naturale scadenza. Solosuccessivamente si procederà alla costitu-zione degli Organi così come previsto daicommi 1 e 2 del presente articolo. »

13. 14. Romele.

Martedì 19 novembre 2013 — 107 — Commissione I

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ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Vargiu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli incarichi di presidente dellaprovincia, di consigliere provinciale e dicomponente dell’assemblea dei sindaci èprevisto un rimborso spese, secondo lemodalità e i limiti previsti dallo statuto.

14. 2. Romele.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 3. Parisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 4. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettoni

di presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 5. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 6. De Mita.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 7. Allasia, Matteo Bragantini, Inver-nizzi, Grimoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Martedì 19 novembre 2013 — 108 — Commissione I

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 9. D’Ottavio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 10. Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 11. Capozzolo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 12. Carrescia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 13. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consi-glieri provinciali, ricoprendo anche le ca-riche di amministratori comunali, nonpossono cumulare le indennità o i gettonidi presenza previsti per i due enti edevono optare sul regime da adottareall’inizio del loro mandato di amministra-tori provinciali.

*14. 14. Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: dipresidente della provincia.

14. 15. Bianconi.

Sopprimere il comma 2.

*14. 16. Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

*14. 17. Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 2.

*14. 18. Carrescia.

Sopprimere il comma 2.

*14. 19. Capozzolo.

Sopprimere il comma 2.

*14. 20. Cirielli.

Martedì 19 novembre 2013 — 109 — Commissione I

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Sopprimere il comma 2.

*14. 21. D’Ottavio.

Sopprimere il comma 2.

*14. 22. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 2.

*14. 23. Allasia, Matteo Bragantini, In-vernizzi, Grimoldi.

Sopprimere il comma 2.

*14. 24. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Sopprimere il comma 2.

*14. 25. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

*14. 26. Bianconi.

Martedì 19 novembre 2013 — 110 — Commissione I

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ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrativedelle Province alle Regioni, ai Comuni, in

base ai principi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza. Il trasferimentodelle funzioni amministrative dalle Pro-vince alle Regioni, ai Comuni ha efficaciaa partire dagli atti di trasferimento dellerisorse umane, finanziarie e strumentaliad esse relative.

3. Con legge regionale sono trasferite aicomuni le funzioni rientranti nelle materiedi competenza regionale ai sensi dell’arti-colo 117, commi terzo e quarto, dellaCostituzione, diverse da quelle di cui alcomma 1, salva diversa attribuzione perspecifiche e motivate esigenze di sussidia-rietà.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, dellaCostituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

5. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri, su proposta del Mini-stro dell’interno e del Ministro per gliAffari regionali e le Autonomie locali, diconcerto con i Ministri della Pubblicaamministrazione e dell’economia e dellefinanze, da adottare entro il 31 marzo2014, previa intesa in sede di ConferenzaStato-città ed autonomie locali, sono de-terminati i criteri generali per l’individua-zione dei beni e delle risorse finanziarie,umane, strumentali e organizzative con-nessi all’esercizio delle funzioni stesse e alloro conseguente trasferimento dalla pro-vincia ai comuni. Le entrate continuano aspettare alla provincia e vengono da essaripartite tra i comuni cui sono attribuite lepredette funzioni. Sullo schema di decreto,per quanto attiene al trasferimento dirisorse umane, sono consultate le organiz-zazioni sindacali ed è acquisito il pareredella Commissione parlamentare per lasemplificazione, di cui all’articolo 14,comma 19, della legge 28 novembre 2005,n. 246, e successive modificazioni.

6. Con delibera del consiglio provincialesono emanate le disposizioni attuative deldecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri di cui al comma 5 e della leggeregionale di cui al comma 3 del presentearticolo.

Martedì 19 novembre 2013 — 111 — Commissione I

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7. Le province, entro sessanta giornidalla data della delibera di cui al comma6, rideterminano in riduzione la dotazioneorganica del personale e ne modificano iprofili professionali sulla base delle di-verse funzioni e del diverso assetto degliorgani. L’eventuale personale in esuberorisultante dalla riorganizzazione derivantedalle disposizioni della presente legge ètrasferito a domanda agli Uffici perifericidello Stato della stessa provincia e, insubordine, della stessa regione, con prio-rità rispetto a nuove assunzioni e a mo-bilità da altri Enti.

15. 1. Carrescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Funzioni delle Province).

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrativedelle Province ai Comuni singoli, e asso-ciati, in base ai principi di sussidarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali per esse previste dalla presentelegge.

4. Le Province con popolazione infe-riore a 350.000 abitanti, dalla data dientrata in vigore della presente legge, dinorma, esercitano le loro funzioni informa associata, anche sulla base diquanto stabilito dalle leggi regionali.

15. 2. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

Martedì 19 novembre 2013 — 112 — Commissione I

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b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrativedelle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, della

Costituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

* 15. 3. Russo, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrative

Martedì 19 novembre 2013 — 113 — Commissione I

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delle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, dellaCostituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

* 15. 4. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrativedelle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, dellaCostituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

* 15. 5. Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

Martedì 19 novembre 2013 — 114 — Commissione I

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b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrativedelle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, della

Costituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

* 15. 6. Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrative

Martedì 19 novembre 2013 — 115 — Commissione I

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delle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasferi-mento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, dellaCostituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

* 15. 7. Capozzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrativedelle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, dellaCostituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

* 15. 8. D’Ottavio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

Martedì 19 novembre 2013 — 116 — Commissione I

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b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrativedelle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, della

Costituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

* 15. 9. Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative dicui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrative

Martedì 19 novembre 2013 — 117 — Commissione I

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delle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, dellaCostituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

* 15. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 11. Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 12. D’Ottavio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di area

Martedì 19 novembre 2013 — 118 — Commissione I

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vasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 13. Bruno Bossio, Lodolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 14. Valiante, Gullo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

Martedì 19 novembre 2013 — 119 — Commissione I

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f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 15. Pastorelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Le Province quali enti di area vastaper i territori non metropolitani esercitanole medesime funzioni fondamentali dellecittà metropolitane nella prospettiva dellatutela delle specificità non metropolitanedel territorio e per le finalità di cuiall’articolo 1 della presente legge.

2. In ragione di quanto previsto alcomma 1 sono trasferite alle Province lefunzioni in materia di programmazione,organizzazione ed individuazione del mo-dello di gestione del servizio idrico inte-grato; del ciclo integrato dei rifiuti e inmateria di servizi sociali per quanto dicompetenza territoriale di area vasta. Diconseguenza sono abrogati a partire dalladata di entrata in vigore delle presentelegge gli ATO in materia di servizio idricoe ciclo integrato dei rifiuti, nonché i con-sorzi in materia di gestione dei servizisociali.

15. 16. De Mita.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Riordino delle funzioni locali).

1. Le province di cui all’articolo 11esercitano esclusivamente le funzioni diindirizzo e coordinamento delle attivitàdei comuni nelle materie e nei limitiindicati con legge statale o regionale, se-condo le rispettive competenze. Le leggimedesime attribuiscono ogni altra fun-

zione di area vasta, a valere sulle risorsetrasferite e senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, a Società pubbli-che o Agenzie, vincolate al rispetto delprincipio del pareggio di bilancio. Le re-sidue funzioni, che non sono riconducibilialle attività o alle funzioni di cui ai periodiprecedenti, sono attribuite ai comuni ov-vero ad Unioni di comuni, nel rispetto deiprincipi di sussidiarietà, adeguatezza edifferenziazione.

15. 17. Russo, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Le province, quali enti con funzionidi programmazione di area vasta eserci-tano le funzioni ad esse attribuite dallalegge.

15. 18. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

Martedì 19 novembre 2013 — 120 — Commissione I

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f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

* 15. 19. Invernizzi, Matteo Bragantini,Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

* 15. 20. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

* 15. 21. Tancredi, Fabrizio Di Stefano,Palmizio, Squeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delleProvince, quali enti di governo di areavasta, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente;

Martedì 19 novembre 2013 — 121 — Commissione I

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b) la regolazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, nonché leautorizzazioni e i controlli in materia ditrasporto privato;

c) la costruzione, classificazione egestione delle strade provinciali e la rego-lazione della circolazione stradale ad esseinerente;

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

g) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

* 15. 22. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le province di cui all’articolo 11,quali enti con funzioni di area vasta,esercitano esclusivamente le seguenti fun-zioni:

a) pianificazione territoriale provin-ciale di coordinamento nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente, per gliaspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, autorizza-zione e controllo in materia di trasportoprivato, in coerenza con la programma-zione regionale nonché costruzione, clas-sificazione e gestione delle strade provin-ciali e regolazione della circolazione stra-dale ad esse inerente.

Nell’esercizio di tali funzioni è fattodivieto di disporre di partecipazione di-rette e di aziende controllate o collegate.

15. 23. Vargiu.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine,la parola: fondamentali.

15. 24. Melilli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire laparola « tutela » con la seguente: « ge-stione »;

b) al comma 2, aggiungere in fine leparole: « , ad esclusione di quelle attribuiteai Corpi o Servizi di Polizia Provincialeistituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986,n. 65 che sono trasferite al Corpo forestaledello Stato »;

Conseguentemente dopo il comma 4 in-serire i seguenti:

4-bis. Fatta salva l’invarianza di costi acarico dello Stato, il Ministero dell’interno,di concerto con il Ministro per le politicheagricole e ambiente, il Ministro per gliaffari regionali e le autonomie locali, ilMinistro dell’economia e delle finanze e ilMinistro della pubblica amministrazione,al fine di assicurare una maggiore unita-rietà ed efficacia degli interventi di vigi-lanza, controllo e salvaguardia dell’am-biente e un contestuale intervento di ri-sparmio del bilancio dello Stato è delegatoad adottare entro il 31 marzo 2014, previoparere delle commissioni parlamentaricompetenti da rendersi entro sessantagiorni dalla trasmissione, uno o più decretilegislativi per il trasferimento dei Corpi oServizi di Polizia Provinciale al Corpoforestale dello Stato dei corrispondentibeni e risorse finanziarie, umane, stru-mentali, e organizzative, nel rispetto deiprincipi e criteri direttivi di cui al comma4-quater.

4-ter. I decreti legislativi di cui alcomma 4-bis vengono adottati previa in-tesa in sede di Conferenza Stato-Città edautonomie locali, determinano altresì icriteri generali per l’individuazione deibeni e delle risorse finanziarie, strumen-

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tali, organizzative e umane, con conse-guente ampliamento della pianta organica,connessi all’esercizio delle funzioni di cuial comma 2 che sono trasferite al Corpoforestale dello Stato. Sugli schemi di de-creti legislativi di cui al comma 4-bis, perquanto attiene al transito delle risorseumane, sono consultate le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative edè acquisito il parere della Commissioneparlamentare per la semplificazione, di cuiall’articolo 14, comma 19, della legge 28novembre 2005, n. 246, e successive mo-dificazioni. Il parere della Commissioneparlamentare per la semplificazione vieneespresso entro sessanta giorni dalla tra-smissione degli schemi di decreto legisla-tivo. Decorso tale termine il parere siintende favorevole.

4-quater. I decreti legislativi di cui alcomma 4-bis sono adottati nel rispetto deiseguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione complessiva delle fun-zioni e degli organici dei Servizi, Corpi oaltre strutture a differente denominazionedi Polizia provinciale e del Corpo forestaledello Stato al 31 dicembre;

b) razionalizzazione e riorganizza-zione del nuovo Corpo forestale delloStato eliminando le aree di sovrapposi-zione delle competenze derivate dal tra-sferimento delle competenze;

c) riassegnazione dei risparmi deri-vati dall’accorpamento allo stesso nuovoCorpo forestale dello Stato;

d) trasferimento al Corpo forestaledello Stato ovvero ad altra amministra-zione pubblica in considerazione dellefunzioni svolte dagli operatori dei Servizio Corpo di Polizia provinciale su basevolontaria;

e) mantenimento degli operatori delCorpo di Polizia provinciale trasferiti nelCorpo forestale dello Stato nelle attualisedi territoriali di servizio;

f) garanzia delle condizioni contrat-tuali e del trattamento economico acqui-sito;

g) garanzia che gli ufficiali o gliagenti risultino incorporati nei vari corpio servizi al 31 dicembre 2012 al fine delladeterminazione dei requisiti per il passag-gio di cui alla presente legge, con l’obiet-tivo di riconoscere e tutelare le professio-nalità e le esperienze maturate;

h) coinvolgimento delle organizza-zioni sindacali in tutte le fasi del trasfe-rimento.

15. 25. De Menech, Richetti, Biffoni, Car-bone, Crimi, Cirielli, Pastorino, DeCaro, Marco Di Maio, Borghi.

Al comma 1, sono apportate le seguentimodifiche:

a) alla lettera a) dopo la parola:« tutela » aggiungere le seguenti: « difesa »;

b) alla lettera c), aggiungere infine leseguenti parole: « ed edilizia scolastica »;

c) dopo la lettera c) inserire la se-guente lettera: « d) raccolta ed elabora-zione dati, assistenza tecnico amministra-tiva agli enti locali ».

d) dopo il comma 1 inserire il se-guente comma: « 1-bis, Le funzioni fonda-mentali di cui al comma 1 sostituisconoquelle indicate all’articolo 20, commi 1 e 2del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267. »

15. 26. Gelmini.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le parole: mediante l’espletamento deiservizi di polizia stradale.

15. 27. Romele.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 28. Cirielli.

Martedì 19 novembre 2013 — 123 — Commissione I

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Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 29. D’Ottavio.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 30. Di Lello, Di Gioia, Locatelli,Pastorelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 31. Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 32. Valiante, Gullo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 33. De Mita.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 34. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 35. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 36. Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado.

* 15. 37. Tancredi, Fabrizio Di Stefano,Palmizio, Squeri.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

Martedì 19 novembre 2013 — 124 — Commissione I

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e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 38. Cirielli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 39. D’Ottavio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 40. Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 41. Valiante, Gullo.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 42. Pastorelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

Martedì 19 novembre 2013 — 125 — Commissione I

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f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 43. Grimoldi, Matteo Bragantini,Invernizzi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 44. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 45. Squeri, Tancredi, Fabrizio DiStefano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

** 15. 46. Palese, Marti, Chiarelli, Di-staso, Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 47. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 48. Cirielli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’edilizia

Martedì 19 novembre 2013 — 126 — Commissione I

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scolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 49. D’Ottavio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 50. Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 51. Valiante, Gullo.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 52. Pastorelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 53. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 54. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 55. De Mita.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

Martedì 19 novembre 2013 — 127 — Commissione I

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e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

* 15. 56. Squeri, Tancredi, Fabrizio DiStefano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale;

e) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

15. 57. Tancredi, Squeri, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

e) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

15. 58. Palmizio, Squeri, Tancredi, Fabri-zio Di Stefano.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 59. Cirielli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 60. D’Ottavio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 61. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 62. Valiante, Gullo.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 63. Pastorelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

Martedì 19 novembre 2013 — 128 — Commissione I

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d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 64. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 65. De Mita.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 66. Squeri, Tancredi, Fabrizio DiStefano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

* 15. 67. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo.

15. 68. Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Ste-fano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado;

d) l’amministrazione generale, la pro-grammazione e la raccolta dati, la gestionefinanziaria e contabile, la polizia ammi-nistrativa locale nelle materie di propriacompetenza, l’assistenza tecnica ed ammi-nistrativa agli enti locali del territorio.

15. 69. Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tan-credi, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele parole: e gestione dell’edilizia scolasticadelle scuole secondarie di secondo grado.

*15. 70. Cirielli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 71. D’Ottavio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in finele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 72. Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 73. Pastorelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 74. Valiante, Gullo.

Martedì 19 novembre 2013 — 129 — Commissione I

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Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 75. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infinele seguenti parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 76. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 77. Tancredi, Fabrizio Di Stefano,Palmizio, Squeri.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 78. De Mita.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le parole: e la gestione dell’ediliziascolastica delle scuole secondarie di se-condo grado.

*15. 79. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso,Fucci.

Alla lettera c) aggiungere, in fine leseguenti lettere:

d) la programmazione dell’offertaformativa e la gestione dell’edilizia scola-stica delle scuole secondarie di secondogrado;

e) la gestione integrata degli inter-venti di difesa del suolo;

f) la polizia amministrativa localenelle materie di propria competenza, l’as-sistenza tecnica ed amministrativa agli entilocali del territorio.

15. 80. Melilli.

Al comma 1, aggiungere in fine, laseguente lettera:

d) l’organizzazione e la gestione deiservizi per l’impiego e le politiche per illavoro e la formazione professionale.

15. 81. Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, aggiungere la seguentelettera:

d) funzioni delegate dalle regioni.

15. 82. Bianconi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le funzioni fondamentali di cuial comma 1 sono esercitate nei limiti esecondo le modalità stabilite dalla legi-slazione statale e regionale di settore,secondo la rispettiva competenza mate-riale ai sensi dell’articolo 117 commisecondo, terzo e quarto. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministero dell’interno e delMinistro per gli affari regionali e leautonomie locali, di concerto con i Mi-nistri della pubblica amministrazione edell’economia e delle finanze da adottareentro il 31 marzo 2014, previo pareredella Commissione parlamentare per lequestioni regionali e previa intesa in sededi Conferenza unificata, sono individuatianaliticamente i compiti e i servizi che siintendono ricompresi tra quelle di cui alcomma 1, anche a partire dalla classifi-cazione analitica di cui all’articolo 2 delDecreto del Presidente della Repubblica31 gennaio 1996, n. 194.

15. 83. Balduzzi.

Martedì 19 novembre 2013 — 130 — Commissione I

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Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.

15. 85. Bianconi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fatta salva l’invarianza di costi acarico dello Stato ed al fine di raziona-lizzare e ottimizzare gli interventi di con-trollo per la tutela dell’ambiente, il per-sonale dei Corpi di Polizia Provinciale, odei Servizi comunque denominati che svol-gono analoghe funzioni alle dipendenzedelle Amministrazioni Provinciali, è tra-sferito nell’organico del Corpo Forestaledello Stato, garantendone la continuitàdell’attività lavorativa nelle stesse aree diservizio. Resta salva la facoltà di opzionedel medesimo personale di transito inCorpi e servizi di Polizia Locale di altrienti locali.

2-ter. Con successivo Decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri su pro-posta del Ministro dell’interno, degli AffariRegionali e le Autonomie locali e dell’Agri-coltura di concerto con i Ministri dellaPubblica Amministrazione e delle Finanze,da adottare entro il 31 marzo 2014, ver-ranno determinati i criteri generali perl’individuazione dei beni, delle risorseumane, finanziarie ed organizzative datrasferire ai sensi del comma 2-bis.

15. 86. De Menech, Richetti, Biffoni, Car-bone, Crimi, Cirielli, Pastorino, DeCaro, Marco Di Maio, Borghi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire leparole: entro il 31 marzo 2014 con leseguenti: entro il 1o febbraio 2014.

15. 87. Vargiu.

Al comma 4, secondo periodo, sostituirele parole da: fermo restando che le entratefino alla fine del periodo con le seguenti:fermo restando che le entrate spettano aicomuni cui sono attribuite le predettefunzioni.

15. 88. Vargiu.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le riorganizzazioni del personaledipendente delle province, devono essereeffettuate conservando e valorizzando leprofessionalità presenti, e sono adottatenel rispetto dei seguenti principi e criteridirettivi:

a) mantenimento delle qualificheprofessionali e delle esperienze maturate;

b) mantenimento delle condizionicontrattuali e del trattamento economicoacquisito;

c) mantenimento delle attuali sediterritoriali e di servizio;

d) coinvolgimento delle organizza-zioni sindacali in tutte le fasi dell’even-tuale trasferimento.

15. 89. De Menech, Richetti, Borghi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la continuitàdelle funzioni attualmente svolte dalleProvince, i contratti di appalti servizi efornitura in esecuzione alla data di entratain vigore della presente legge, possonoessere prorogati, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, oltre lanaturale scadenza e, comunque, fino alcompleto riordino delle funzioni delle Pro-vince in attuazione di quanto disposto aisensi dei commi precedenti.

15. 90. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge uno opiù decreti legislativi recanti il riordino ela razionalizzazione degli uffici periferici

Martedì 19 novembre 2013 — 131 — Commissione I

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dello Stato, con l’osservanza dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall’ar-ticolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni, e dai piani operativi previstida disposizioni attuative del medesimoarticolo 74;

c) individuazione delle amministra-zioni escluse dal riordino, in correlazionecon il perseguimento di specifiche finalitàdi interesse generale che giustifichino, an-che in considerazione di peculiarità ordi-namentali, il mantenimento delle relativestrutture periferiche;

d) revisione della circoscrizione pro-vinciale quale ambito territoriale di com-petenza delle prefetture - uffici territorialidel Governo, con conseguente individua-zione di un nuovo ambito territorialeottimale, coincidente con la circoscrizioneregionale, e localizzazione della sede dellaprefettura nel capoluogo della Regione;

e) riordino delle funzioni delle pre-fetture-uffici territoriali del Governo inchiave di semplificazione e razionalizza-zione delle attività in essere, con conse-guente trasferimento delle medesime alPresidente della Regione, ai Presidenti diProvincia, ai Sindaci, alle Questure e alleCamere di commercio;

f) mantenimento in capo alle prefet-ture-uffici territoriali del Governo dellefunzioni che attengono al coordinamento,in ambito sovraprovinciale, delle attribu-zioni svolte dalle Questure in materia diordine pubblico e sicurezza;

g) mantenimento in capo alle prefet-ture-uffici territoriali del Governo dellerisorse umane, finanziarie e strumentaliche risultano funzionali allo svolgimentodelle attività di coordinamento di cui allalettera f); trasferimento delle ulteriori ri-sorse umane, finanziarie e strumentali agli

enti e organi di governo cui, ai sensi dellelettere e), sono conferite le relative fun-zioni;

h) riordino delle strutture dell’ammi-nistrazione periferica dello Stato diversedalle prefetture-uffici territoriali del Go-verno, fatte salve quelle amministrazioniche, in correlazione con il perseguimentodi specifiche finalità di interesse generale,anche in considerazione di peculiarità or-dinamentali, giustifichino il mantenimentodelle relative strutture periferiche;

i) accorpamento nell’ambito dellaprefettura-ufficio territoriale del Governo,come riordinata ai sensi della lettera d),delle strutture dell’amministrazione peri-ferica dello Stato di cui alla lettera h);

l) garanzia, nell’ambito del riordinodi cui alla lettera h), della concentrazionedei servizi comuni e delle funzioni stru-mentali da esercitare unitariamente, assi-curando un’articolazione organizzativa efunzionale atta a valorizzare le specificitàprofessionali, con particolare riguardo allecompetenze di tipo tecnico;

m) mantenimento dei ruoli di prove-nienza per il personale delle struttureperiferiche trasferite alla prefettura-ufficioterritoriale del Governo e della disciplinavigente per il reclutamento e per l’accessoai suddetti ruoli, nonché mantenimentodella dipendenza funzionale della prefet-tura-ufficio territoriale del Governo o disue articolazioni dai Ministeri di settoreper gli aspetti relativi alle materie dicompetenza;

n) assicurazione che, per il consegui-mento degli obiettivi di riduzione del 25per cento degli oneri amministrativi, entroil 2012, nell’ambito degli obiettivi dellaStrategia di Lisbona stabiliti dal Consiglioeuropeo dei Capi di Stato e di Governo del16 e 17 giugno 2005, le amministrazioniinteressate procedano all’accorpamentodelle proprie strutture periferiche nell’am-bito delle prefetture-uffici territoriali delGoverno entro un congruo termine stabi-lito dai decreti legislativi di cui al presentearticolo;

Martedì 19 novembre 2013 — 132 — Commissione I

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o) previsione della nomina e dellefunzioni dei prefetti preposti alle prefet-ture-uffici territoriali del Governo, qualicommissari ad acta nei confronti delleamministrazioni periferiche che non ab-biano provveduto nei termini previsti al-l’accorpamento di cui alla lettera n);

p) previsione dell’adozione di un de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, del Ministro del-l’interno, del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, del Mi-nistro per le riforme per il federalismo edel Ministro per la semplificazione nor-mativa, sentiti i Ministri interessati, chestabilisca l’entità e le modalità applicativedella riduzione degli stanziamenti per leamministrazioni che non abbiano proce-duto all’accorpamento delle proprie strut-ture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministrodell’interno, del Ministro per le riformeper il federalismo e del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con iMinistri competenti per materia. Glischemi dei decreti, previo parere dellaConferenza unificata, sono trasmessi alleCamere per l’espressione dei pareri daparte delle competenti Commissioni par-lamentari entro il termine di quarantacin-que giorni dalla data di trasmissione. De-corso il termine per l’espressione dei pa-reri, i decreti legislativi possono esserecomunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delleregioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano.

15. 0. 1. Caparini, Matteo Bragantini,Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

1. La legge statale, sulla base dellaripartizione delle competenze legislative di

cui all’articolo 117 della Costituzione, tra-sferisce alle Province le competenze am-ministrative che rientrano nelle funzionifondamentali di cui al comma 1 e attri-buisce le altre competenze amministrativedelle Province ai Comuni, singoli e asso-ciati, in base ai principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Il trasfe-rimento delle funzioni amministrative haefficacia a partire dagli atti di trasferi-mento delle risorse umane, finanziarie estrumentali ad esse relative.

2. Nelle materie di cui all’articolo 117,comma 3, della Costituzione, costituisceprincipio fondamentale della legislazioneconcorrente l’obbligo per le Regioni ditrasferire alle Province le funzioni ammi-nistrative che rientrano nelle funzioni fon-damentali.

3. Le leggi regionali, nelle materie dicui all’articolo 117, commi 3 e 4, dellaCostituzione, possono disciplinare l’eserci-zio in forma associata delle funzioni pro-vinciali.

15. 0. 2. De Mita.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

1. Al commissario e al sub-commissariodi cui al comma 1 dell’articolo 1 deldecreto-legge n. 61 del 2013, nonché di cuiall’articolo 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000n. 267 si applica, per quanto compatibile,la disciplina di cui all’articolo 38, comma1-bis, del Decreto Legislativo 8 luglio 1999n. 270, nonché quanto previsto dal decretoministeriale 10/4/2013, n. 60 del Ministrodello sviluppo economico in materia diprofessionalità ed onorabilità dei commis-sari giudiziali e straordinari delle proce-dure di amministrazione straordinariadelle grandi imprese in crisi. Nei confrontidegli stessi soggetti, si applicano, altresì, ledisposizioni di cui al decreto legislativo 31dicembre 2012, n. 235.

15. 0. 3. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

Martedì 19 novembre 2013 — 133 — Commissione I

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Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesapubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti,le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gliorganismi pubblici, comunque denominati,che svolgono funzioni di governo di areavasta, sono soppressi e le relative compe-tenze sono attribuite alle Province e allecittà metropolitane a partire dalla data dientrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali e me-tropolitane non possono costituire societàper la gestione di servizi pubblici nonessenziali; le relative competenze sonoesercitate dalle province e dalle città me-tropolitane.

15. 0. 4. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesapubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti,le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gliorganismi pubblici, comunque denominati,che svolgono funzioni di governo di areavasta, sono soppressi e le relative compe-tenze sono attribuite alle Province e alle

Città metropolitane a partire dalla data dientrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali o me-tropolitane non possono costituire societàper la gestione di servizi pubblici nonessenziali; le relative competenze sonoesercitate dalle province e dalle Città me-tropolitane.

3. Entro il 31 dicembre 2014, le am-ministrazioni provinciali mettono in liqui-dazione le società che non svolgono servizipubblici essenziali, già costituite alla datadi entrata in vigore della presente legge,ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi,nel rispetto delle procedure di evidenzapubblica.

15. 0. 5. Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

1. I prefetti, nella nomina dei subcommissari a supporto dei commissaristraordinari dell’Ente Provincia, sono te-nuti a fare riferimento esclusivo al perso-nale afferente all’ente locale di riferi-mento, senza oneri aggiuntivi.

2. In applicazione di quanto previstodal comma precedente, gli eventuali sub-commissari nominati in base a diversicriteri decadono a far data dall’entrata invigore della presente legge.

15. 0. 6. Pilozzi, Kronbichler.

Martedì 19 novembre 2013 — 134 — Commissione I

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ART. 16

Sopprimere gli articoli 16 e 17.

* 16. 1. Pilozzi, Kronbichler.

Sopprimere gli articoli 16 e 17.

* 16. 2. Dieni, D’Ambrosio, Dadone, Coz-zolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, To-ninelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all’articolo 17,comma 1, sopprimere le parole: Salvoquanto previsto all’articolo 16,.

16. 3. Cirielli.

Sopprimerlo.

* 16. 4. Russo, Sarro.

Sopprimerlo.

* 16. 5. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Sopprimerlo.

* 16. 6. De Mita.

Sopprimerlo.

* 16. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini,Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo.

* 16. 8. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Sopprimerlo.

* 16. 9. Capozzolo.

Sopprimerlo.

* 16. 10. D’Ottavio.

Sopprimerlo.

* 16. 11. Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimerlo.

* 16. 12. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il se-guente:

« 3. Entro il 28 febbraio 2014 icomuni del territorio della provincia diRoma possono, sempre che siano confi-nanti col territorio del comune di Romacapitale, deliberare, con atto del proprioconsiglio adottato a maggioranza assolutadei votanti, di aderire alla Città metropo-litana di Roma capitale. La deliberazionedi cui al precedente periodo costituisceiniziativa, ai sensi dell’articolo 133 dellaCostituzione, per le relative modifiche ter-ritoriali e il passaggio dei comuni interes-sati all’ambito territoriale della città me-tropolitana. I comuni oggetto della pre-detta legge mantengono la loro naturagiuridica di comuni autonomi nell’ambitodella Città metropolitana di Roma capi-tale. »;

b) sopprimere il comma 6.

16. 13. Russo, Sarro.

Martedì 19 novembre 2013 — 135 — Commissione I

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ART. 17

Sopprimerlo.

*17. 1. Gasparini, Fiano, Pollastrini,Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Lafor-gia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli,Braga.

Sopprimerlo.

*17. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti,Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 79, comma 1, sostituirele parole: per il tempo strettamente ne-cessario con le seguenti: l’intera giornata;

b) all’articolo 81, comma 1, dopo leparole: Presidente Consiglio comunale eprovinciale aggiungere le seguenti: e Con-sigliere Roma Capitale e Consigliere dellacittà metropolitana di Roma capitale;

c) all’articolo 86, comma 1, dopo leparole: Presidente Consiglio comunale eprovinciale aggiungere le seguenti: e Con-sigliere Roma Capitale e Consigliere dellacittà metropolitana di Roma capitale.

17. 3. Marco Di Stefano.

Martedì 19 novembre 2013 — 136 — Commissione I

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ART. 18.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e22.

* 18. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e22.

* 18. 2. D’Ottavio.

Al Capo V sono soppressi gli articoli 18,19, 20, 21, 22.

* 18. 3. Russo, Sarro.

Sono soppressi gli articoli 18, 19, 20, 21,22.

* 18. 4. Palmizio, Fabrizio Di Stefano,Squeri, Tancredi.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e22.

* 18. 5. De Mita.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e22.

* 18. 6. Vignali.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e22.

* 18. 7. Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e22.

* 18. 8. Pastorelli.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 22.

18. 9. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21.

18. 10. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 21, 22.

18. 11. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 22.

18. 12. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 21.

18. 13. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20.

18. 14. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18 e 22.

18. 15. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18 e 21.

18. 16. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18 e 20.

18. 17. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18 e 19.

* 18. 18. Toninelli, Dieni, D’Ambrosio,Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lom-bardi, Nuti.

Al Capo V sono soppressi gli articoli 18,19.

* 18. 19. Russo, Sarro.

Sopprimerlo.

** 18. 20. Cirielli.

Martedì 19 novembre 2013 — 137 — Commissione I

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Sopprimerlo.

** 18. 21. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. All’articolo 32, decreto legislativon. 267 del 2000, così come modificatodall’articolo 19, comma 3 della leggen. 135 del 2012, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 3, ultimo periodo èsostituito dal seguente: « Il consiglio ècomposto da un numero di consiglieridefinito nello Statuto, eletti dai singoliconsigli dei comuni associati tra i propricomponenti, garantendo la rappresentanzadelle minoranze e assicurando la rappre-sentanza di ogni comune. »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito ilseguente comma 5-ter: « Il segretario del-l’Unione dei Comuni e’ nominato dal pre-sidente ed è scelto tra i segretari deicomuni facenti parte dell’Unione. Sonofatti salvi gli incarichi per le funzioni disegretario già affidati ai dipendenti delleunioni o dei comuni anche ai sensi delcomma 557 dell’articolo 1 della leggen. 311 del 2004. Ai segretari delle unionidi comuni si applicano le disposizioni dicui all’articolo 8 della legge n. 93 del 1981;

c) il comma 4 è sostituito dal se-guente: « 4. L’unione ha potestà regola-mentare e ad essa si applicano, in quantocompatibili e non derogati con le dispo-sizioni della presente legge, i princìpi pre-visti per l’ordinamento dei comuni, conparticolare riguardo allo status degli am-ministratori, all’ordinamento finanziario econtabile, al personale e all’organizza-zione. Lo statuto dell’unione stabilisce lemodalità di funzionamento degli organi e

ne disciplina i rapporti. In fase di primaistituzione lo Statuto dell’Unione è appro-vato dai Consigli dei Comuni partecipantie le successive modifiche sono approvatedal Consiglio dell’Unione. »

18. 22. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-relli, Borghi.

Sostituirlo con il seguente:

1. La legge regionale disciplina l’ordi-namento delle Unioni, nel rispetto deiseguenti principi fondamentali:

a) Sono organi di governo il presi-dente, un organo esecutivo costituito dasindaci o assessori dei Comuni apparte-nenti all’Unione, un organo di indirizzocostituito da non più di tre rappresentantiper Comune nel quale deve essere assicu-rata la rappresentanza delle minoranze.Gli organi di governo sono composti uni-camente da sindaci e amministratori co-munali in carica. Tutte le cariche sono atitolo gratuito;

b) L’Unione ha potestà statuaria eregolamentare. Lo statuto detta le normegenerali dell’organizzazione dell’Unione, leattribuzioni degli organi e le modalità delloro funzionamento;

c) Alle Unioni si applicano i principidell’ordinamento finanziario e contabile edel trattamento del personale dei Comuni,per quanto compatibili, ivi inclusa la di-sciplina relativa al controllo di gestione eall’adozione di un piano esecutivo di ge-stione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 32del Tuel, e dell’articolo 14 commi deldecreto-legge n. 78 del 2010 si applicanofino all’entrata in vigore delle rispettiveleggi regionali ».

18. 23. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti, Borghi.

Martedì 19 novembre 2013 — 138 — Commissione I

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Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sopprimere le parole:« , nelle forme previste dai commi 4 e 5dell’articolo 1 »;

b) aggiungere, in fine, il seguentecomma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commida 1 a 5 del seguente articolo si applicanoper quanto non diversamente previstodalla legge regionale ».

18. 24. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il se-guente: 4. Sono abrogati i commi 2, 4, 5 e6 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio2012 n. 95, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed icommi da 1 a 16 del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito con modi-ficazioni dalla legge 14 settembre 2011,n. 148.

b) dopo il comma 4 inserire il se-guente: 4-bis) All’articolo 32 del decretolegislativo 18 agosto 2000 n. 267, modifi-cato dall’articolo 19, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito conmodificazioni dalla legge 7 agosto 2012n. 135 sono apportate le seguenti modifi-cazioni: il comma 3, ultimo periodo èsostituito dal seguente: Il consiglio è com-posto da un numero di consiglieri definitonello Statuto, eletti dai singoli consigli deicomuni associati tra i propri componenti,garantendo la rappresentanza delle mino-ranze e assicurando la rappresentanza diogni comune.

18. 25. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

1. I commi 2, 4, 5 e 6, dell’articolo 19del decreto-legge n. 95 del 2012 ed icommi da 1 a 16 dell’articolo 16 del

decreto-legge n. 138 del 2011, convertitocon modificazioni dalla legge n. 148 del2012 sono abrogati.

2. All’articolo 32, decreto legislativon. 267 del 2000, così come modificatodall’articolo 19, comma 3 della leggen. 135 del 2012, sono apportate le seguentimodificazioni: a) il comma 3, ultimo pe-riodo è sostituito dal seguente: Il consiglioè composto da un numero di consiglieridefinito nello Statuto, eletti dai singoliconsigli dei comuni associati tra i propricomponenti, garantendo la rappresentanzadelle minoranze e assicurando la rappre-sentanza di ogni comune.

18. 26. Distaso, Fucci.

Al comma 4, sopprimere le parole: cheesprimono un unico voto con effetto pon-derato ai sensi dell’articolo 8, comma 2.

18. 27. Valiante.

Al comma 4 sopprimere le parole: coneffetto ponderato.

18. 28. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-storelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente ar-ticolo si applicano nei casi in cui leregioni non abbiano ancora legiferato inmateria.

18. 29. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Sostituire la rubrica del titolo con laseguente: (Unioni di Comuni e loro organi).

18. 30. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Martedì 19 novembre 2013 — 139 — Commissione I

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Dopo l’articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Gestioni associate obbligatorie, organi deiComuni di minore dimensione demografica,garanzia della rappresentanza e partecipa-

zione democratica).

1. All’articolo 37, comma 1 del decretolegislativo n. 267 del 2000, senza ulterioried aggiuntivi oneri per la finanza pubblicarispetto alla vigente normativa relativa allacomposizione degli organi dei Comuni, lelettere g) ed h) sono sostituite dalle se-guenti:

g) non superiore a 16 membri neicomuni con popolazione superiore a 3.000abitanti;

h) non superiore a 12 membri neglialtri comuni ».

2. Nei Comuni con popolazione resi-dente fino a 1.000 abitanti, la giunta ècostituita dal sindaco e dal vicesindaco. Ilvicesindaco può essere nominato, senzaulteriori oneri per la finanza pubblica, trai consiglieri comunali. Nei Comuni conpopolazione compresa tra 1000 e 10.000abitanti il numero degli assessori non puòessere superiore a 4.

3. Ai comuni con popolazione fino a5.000 abitanti non si applicano le dispo-sizioni di cui i commi 2 e 3 dell’articolo 51del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

4. La lettera b) del comma 31-ter del-l’articolo 14 del decreto legge 31 maggio2010 n. 78, convertito con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sosti-tuita dalle seguenti:

b) entro il 31 dicembre 2013 conriguardo ad ulteriori due delle funzionifondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1o gennaio 2015, conriguardo alle restanti funzioni fondamen-tali di cui al comma 28.

18. 0. 1. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-relli.

Dopo l’articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. All’articolo 37, comma 1 del decretolegislativo n. 267 del 2000, senza ulterioried aggiuntivi oneri per la finanza pubblicarispetto alla vigente normativa relativa allacomposizione degli organi dei Comuni, lelettere g) ed h) sono sostituite dalle se-guenti:

g) non superiore a 16 membri neicomuni con popolazione superiore a 3.000abitanti;

h) non superiore a 12 membri neglialtri comuni.

2. Nei comuni con popolazione resi-dente fino a 1.000 abitanti, la giunta ècostituita dal sindaco e dal vicesindaco. Ilvicesindaco può essere nominato, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, tra i consiglieri comunali. Neicomuni con popolazione compresa tra1.000 e 10.000 abitanti il numero degliassessori non può essere superiore a 4.

18. 0. 2. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-relli.

Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

1. Ai comuni con popolazione residentefino a 5.000 abitanti non si applicano ledisposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo51 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

18. 0. 3. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-relli.

Dopo l’articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. La lettera b) del comma 31-ter del-l’articolo 14 del decreto legge 31 maggio2010 n. 78, convertito con modificazioni,

Martedì 19 novembre 2013 — 140 — Commissione I

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dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sosti-tuita dalle seguenti:

b) entro il 31 dicembre 2013 conriguardo ad ulteriori due delle funzionifondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1o gennaio 2015, conriguardo alle restanti funzioni fondamen-tali di cui al comma 28.

18. 0. 4. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-relli.

Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

(processi associativi e spese di personale).

1. I processi di gestione associata ob-bligatoria delle funzioni fondamentali deicomuni mediante unioni e convenzionisono realizzati garantendo forme di com-pensazione fra le spese di personale e lepossibilità assunzionali degli Enti coinvolti,

fermi restando i vincoli complessivi pre-visti dalle vigenti disposizioni.

2. In caso di trasferimento di personaledal comune all’unione di comuni, le ri-sorse già quantificate sulla base degli ac-cordi decentrati, e destinate nel prece-dente anno dal comune a finanziare isti-tuti contrattuali collettivi ulteriori rispettoal trattamento economico fondamentale,confluiscono nelle corrispondenti risorsedell’unione.

3. L’unione di comuni può incremen-tare le risorse trasferite ai sensi del pre-cedente comma attinenti i servizi di poli-zia municipale e di protezione civile, perun importo massimo del 20 per centorispetto a quelle precedentemente desti-nante dai comuni ai medesimi servizi,quando ciò sia necessario per garantirel’omogeneità dei servizi su tutto il terri-torio su cui l’unione esercita tali funzioni.La deliberazione dell’unione deve motivarei maggiori servizi istituiti rispetto a quelligià svolti dai singoli comuni.

18. 0. 5. Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti.

Martedì 19 novembre 2013 — 141 — Commissione I

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ART. 19.

Sopprimerlo.

*19. 1. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti,Pastorino.

Sopprimerlo.

*19. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo.

*19. 3. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Sopprimerlo.

*19. 4. Cirielli.

Sopprimere gli articoli 19 e 21.

19. 5. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 19 e 20.

19. 6. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 19, 21, 22.

19. 7. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In fase di prima istituzione lo Sta-tuto dell’Unione è approvato dai Consiglidei Comuni partecipanti e le successivemodifiche sono approvate dal Consigliodell’Unione.

19. 8. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Martedì 19 novembre 2013 — 142 — Commissione I

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ART. 20.

Sopprimerlo.

*20. 1. Cirielli.

Sopprimerlo.

*20. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Per i primi due mandati ammini-strativi, agli amministratori del nuovo co-mune nato dalla fusione di più comuni cuihanno preso parte comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti e agliamministratori delle unioni di comunicomprendenti comuni con popolazione in-feriore a 5.000 abitanti si applicano ledisposizioni in materia di ineleggibilità,incandidabilità e incompatibilità previstedalla legge per i comuni con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente modificare la rubrica,con la seguente: Gratuità delle cariche estatus degli amministratori.

20. 3. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-rino.

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni varie per le Unioni di Comuni).

1. Le seguenti attività sono svolte dalleunioni di comuni in forma associata ancheper i comuni che le costituiscono, con leseguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anti-corruzione sono svolte da un funzionarionominato dal presidente dell’unione tra ifunzionari dell’unione e dei comuni che locompongono;

b) le funzioni di responsabile per latrasparenza sono svolte da un funzionarionominato dal presidente dell’unione tra ifunzionari dell’unione e dei comuni che locompongono;

c) le funzioni dell’organo di revisioneper le unioni formate da comuni checomplessivamente non superano i 10.000abitanti, sono svolte da un unico revisore,per le unioni che superano tale limite daun collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell’or-gano di valutazione e di controllo digestione sono attribuite dal presidente del-l’unione, sulla base di apposito regola-mento approvato dall’unione.

2. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, leunioni di comuni provvedono all’indivi-duazione degli organi indicati al comma 1.Decorso tale termine in ogni caso i fun-zionari e gli organi in carica alla mede-sima data di entrata in vigore pressol’unione dei comuni decadono.

3. Ove previsto dallo statuto il presi-dente dell’unione di comuni:

a) svolge le funzioni del sindaco, di cuiall’articolo 15, comma 3, della legge 24 feb-braio 1992, n. 225, e successive modifica-zioni, nel territorio dei comuni che hannoconferito all’unione di comuni la funzionefondamentale della protezione civile;

b) svolge le funzioni del sindaco dicui all’articolo 2 della legge 7 marzo 1986,n. 65, nel territorio dei comuni che hannoconferito all’unione di comuni la funzionefondamentale della polizia municipale.

20. 0. 1. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti,Pastorino.

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni per favorire l’effi-cienza delle Unioni di Comuni).

1. Il presidente dell’unione:

a) svolge le funzioni del sindaco, di cuiall’articolo 15, comma 3, della legge 24 feb-

Martedì 19 novembre 2013 — 143 — Commissione I

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braio 1992, n. 225, sul territorio dei co-muni che hanno conferito all’unione la fun-zione fondamentale della protezione civile;

b) svolge le funzioni del sindaco dicui all’articolo 2 della legge 7 marzo 1986,n. 65, sul territorio dei comuni che hannoconferito all’unione la funzione fondamen-tale della polizia municipale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 57,comma 1, lettera b), del Codice di proce-dura penale, e dell’articolo 5, comma 1,della legge 65/1986, relative all’eserciziodelle funzioni di polizia giudiziaria nell’am-bito territoriale di appartenenza del perso-nale della polizia municipale, si intendonoriferite, in caso di esercizio associato dellefunzioni di polizia municipale medianteunione di comuni, al territorio dei comunisu cui l’unione esercita la funzione.

3. Per le unioni di comuni, ai fini delcalcolo dell’incidenza della spesa di per-sonale di cui all’articolo 76, comma 7, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni, non si considerano le spese dipersonale trasferito dai comuni all’unioneper l’esercizio delle funzioni affidate.

4. In caso di trasferimento di personaledal comune all’unione di comuni, le risorsegià quantificate sulla base degli accordi de-centrati, e destinate nel precedente annodal comune a finanziare istituti contrattualicollettivi ulteriori rispetto al trattamentoeconomico fondamentale, confluiscononelle corrispondenti risorse dell’unione.

5. L’unione di comuni può incremen-tare le risorse trasferite ai sensi del pre-cedente comma attinenti i servizi di poli-zia municipale e di protezione civile, perun importo massimo del 20 per centorispetto a quelle precedentemente desti-nante dai comuni ai medesimi servizi,quando ciò sia necessario per garantirel’omogeneità dei servizi su tutto il terri-torio su cui l’unione esercita tali funzioni.La deliberazione dell’unione deve motivarei maggiori servizi istituiti rispetto a quelligià svolti dai singoli comuni.

6. Ai segretari delle unioni di comuni siapplicano le disposizioni di cui all’articolo8 della legge 93/1981.

7. I trasferimenti di personale e dicorrelate risorse finanziarie tra gli enti delsistema unione sono esenti da qualsiasinorma vincolistica di finanza pubblica erispondono unicamente alle esigenze or-ganizzative del sistema.

8. Le risorse trasferite dai comuni alleunioni per l’esercizio delle funzioni nonsono computate nel patto di stabilità deicomuni.

9. L’unione di comuni può incrementarele risorse trasferite ai sensi del comma 4,attinenti i servizi di polizia municipale e diprotezione civile, per un importo massimodel 20 per cento rispetto a quelle preceden-temente destinante dai comuni ai medesimiservizi, quando ciò sia necessario per ga-rantire l’omogeneità dei servizi su tutto ilterritorio su cui l’unione esercita tali fun-zioni. La deliberazione dell’unione devemotivare i maggiori servizi istituiti rispettoa quelli già svolti dai singoli comuni.

10. Le disposizioni normative previsteper i piccoli Comuni si applicano di normaalle Unioni composte da comuni con po-polazione inferiore a 5.000 abitanti.

11. Ai comuni con popolazione com-presa tra 1.001 e 5.000 abitanti facentiparte di unioni di comuni per la gestioneassociata non si applicano le normativeper il patto di stabilità interno.

20. 0. 2. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti, Guerra.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

1. I sindaci dei comuni oggetto diprocesso di fusione che hanno maturatodue mandati consecutivi nel proprio co-mune non possono candidarsi quale sin-daco del nuovo comune e ad essi siapplicano le disposizioni di cui all’articolo51 del decreto legislativo 18 agosto 2000n. 267.

20. 0. 3. De Mita.

Martedì 19 novembre 2013 — 144 — Commissione I

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ART. 21.

Sopprimerlo.

* 21. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo.

* 21. 2. Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

1. Le fusioni dei comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a3.000 abitanti se appartengono o sonoappartenuti a comunità montane, ai sensidell’articolo 133, comma 2, della Costitu-zione, sono incentivate con le seguentimisure:

a) a decorrere dal 2014, l’articolo 31della legge 12 novembre 2011, n. 183,trova applicazione anche nei confronti deicomuni con popolazione inferiore a 1.001abitanti;

b) il patto di stabilità non si applicaai comuni con più di 5.000 abitanti risul-tanti dalla fusione di comuni con meno di5.000 abitanti, nell’esercizio in cui vienedeliberata la fusione e nei 4 esercizi suc-cessivi;

c) con decreto del Ministero dell’in-terno, da emanarsi entro il 20 ottobre2014, il contributo straordinario di cuiall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, è elevato fino al 50per cento, nel limite degli stanziamentifinanziari disponibili.

2. La disposizione di cui alla lettera c)del comma precedente si applica esclusi-vamente alle fusioni di comuni con menodi 5.000 abitanti deliberate entro il 30settembre 2014, a condizione che il co-

mune risultante dalla fusione abbia più di5.000 abitanti.

3. Per le finalità di cui al comma 1,lettera c), le dotazioni del fondo di soli-darietà di cui all’articolo 1, comma 380,lettera b) della legge 24 dicembre 2012,n. 228 sono incrementate di 10 mln dieuro per ciascuna delle annualità com-prese tra il 2015 e il 2024.

4. In caso di mancata fusione deipredetti comuni entro il 31 dicembre 2014,il Governo si sostituisce agli organi delleregioni per la realizzazione di tali fusioni,ai sensi dell’articolo 120, comma 2, dellaCostituzione e secondo quanto dispostodall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,n. 131.

5. In ogni caso, una quota pari alcinquanta per cento dei risparmi di spesaaccertati e derivanti dalle fusioni di cui alpresente articolo è destinata alla tutela deilivelli essenziali delle prestazioni concer-nenti i diritti civili e sociali, rese allepopolazioni interessate dalle medesime fu-sioni, ed è equamente ripartita tra i servizialle famiglie, alle piccole e medie imprese,alla previdenza e assistenza sociale.

21. 3. Dadone, Dieni, D’Ambrosio, Coz-zolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, To-ninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L’articolo 15, comma 2, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sosti-tuito dal seguente:

« ART. 15. – (Modifiche territoriali fu-sione ed istituzione di comuni). – 1. IComuni che hanno dato avvio al procedi-mento di fusione ai sensi delle rispettiveleggi regionali, possono, anche prima dellaistituzione del nuovo ente, mediante ap-provazione di testo conforme da parte ditutti i Consigli Comunali, definire lo Sta-tuto che entrerà in vigore con l’istituzionedel nuovo Comune e rimarrà vigente sinoalle modifiche dello stesso da parte degliorgani del nuovo comune istituito. Lostatuto del nuovo comune dovrà prevedereche alle comunità dei comuni oggetto della

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fusione siano assicurate adeguate forme dipartecipazione e di decentramento dei ser-vizi ».

* 21. 4. Palese, Gelmini, Bianconi, Di-staso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L’articolo 15, comma 2, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sosti-tuito dal seguente:

« ART. 15. – (Modifiche territoriali fu-sione ed istituzione di comuni). – 1. IComuni che hanno dato avvio al procedi-mento di fusione ai sensi delle rispettiveleggi regionali, possono, anche prima dellaistituzione del nuovo ente, mediante ap-provazione di testo conforme da parte ditutti i Consigli Comunali, definire lo Sta-tuto che entrerà in vigore con l’istituzionedel nuovo Comune e rimarrà vigente sinoalle modifiche dello stesso da parte degliorgani del nuovo comune istituito. Lostatuto del nuovo comune dovrà prevedereche alle comunità dei comuni oggetto dellafusione siano assicurate adeguate forme dipartecipazione e di decentramento dei ser-vizi ».

* 21. 5. Distaso, Fucci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenticommi:

2. Al comune istituito a seguito difusione si applicano, in quanto compati-bili, le norme di maggior favore, incenti-vazione, semplificazione, previste per co-muni con popolazione inferiore ai 5.000abitanti e per le unioni di comuni.

3. I comuni istituiti a seguito di fusionepossono utilizzare i margini di indebita-mento consentiti dalle norme vincolistichein materia ad uno o più dei comunioriginari e nei limiti degli stessi, anche nelcaso in cui dalla unificazione dei bilancinon risultino ulteriori possibili spazi diindebitamento per il nuovo ente.

4. Per la successione nella titolarità ditutti i beni mobili e immobili, il nuovo

comune istituito mediante fusione è esen-tato dal pagamento di qualsiasi onerefiscale dovuto per il trasferimento dellaproprietà.

5. Le attività svolte dalle pubblicheamministrazioni per adeguare le proce-dure amministrative o le proprie informa-zioni in seguito alla costituzione di uncomune mediante fusione sono svoltesenza oneri per il nuovo ente.

6. Il commissario nominato per la ge-stione del comune derivante da fusione ècoadiuvato, fino all’elezione dei nuovi or-gani, da un comitato consultivo compostoda coloro che, alla data dell’estinzione deicomuni, svolgevano le funzioni di sindaco.Il comitato è comunque consultato sulloschema di bilancio e sull’eventuale ado-zione di varianti agli strumenti urbanistici.Il commissario convoca periodicamente ilcomitato, anche su richiesta della maggio-ranza dei componenti, per informare sulleattività programmate e su quelle in corso.Ai componenti del comitato si applicano ledisposizioni degli articoli 79 e 80 del testounico degli enti locali.

7. Gli obblighi di esercizio associato difunzioni comunali derivanti dal comma 28dell’articolo 14 del decreto-legge 78/2010si applicano ai comuni derivanti da fu-sione entro i limiti stabiliti dalla leggeregionale, che può fissare una diversadecorrenza o modularne i contenuti. Inmancanza di diversa normativa regionale icomuni istituiti mediante fusione che rag-giungono una popolazione pari o superiorea 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti seappartenenti o appartenuti a comunitàmontane, e che devono obbligatoriamenteesercitare le funzioni fondamentali deicomuni, secondo quanto previsto all’arti-colo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010,sono esentati da tale obbligo per duemandati elettorali.

8. I consiglieri comunali cessati pereffetto dell’estinzione del comune deri-vante da fusione continuano ad esercitare,fino alla nomina dei nuovi rappresentantida parte del nuovo comune, gli incarichiesterni loro eventualmente attribuiti. Tuttii soggetti nominati dal comune estinto perfusione in enti, aziende, istituzioni o altri

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organismi continuano ad esercitare il loromandato fino alla nomina dei successori.

9. I nuovi comuni possono procedereall’assunzione di personale a tempo inde-terminato nel limite delle cessazioni dirapporti di lavoro intervenute negli anniprecedenti e non sostituite riferite com-plessivamente a tutti i preesistenti comuni.

10. Ai nuovi comuni di cui ai prece-denti commi torna ad applicarsi la disci-plina ordinaria in materia di assunzioni espesa per il personale a decorrere dalsesto anno dalla data di effettiva istitu-zione del nuovo ente, prendendo a riferi-mento le decorrenze, le risultanze ed altreeventuali basi di calcolo previste per glienti di nuova istituzione.

11. Le risorse destinate, nell’anno diestinzione del comune, alle politiche disviluppo delle risorse umane e alla pro-duttività del personale di cui al CCNL delcomparto regioni ed autonomie locali del1o aprile 1999 dei comuni oggetto difusione vanno a costituire, per l’interoimporto, a decorrere dall’anno di istitu-zione del nuovo comune, un unico fondodel nuovo comune avente medesima de-stinazione.

12. Salva diversa disposizione dellalegge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, iregolamenti, gli strumenti urbanistici e ibilanci dei comuni oggetto della fusionevigenti alla data di estinzione dei comunirestano in vigore, con riferimento agliambiti territoriali e alla relativa popola-zione dei comuni che li hanno approvati,fino all’entrata in vigore dei corrispondentiatti del commissario o degli organi delnuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovocomune, gli organi di revisione contabiledei comuni estinti decadono. Fino allanomina dell’organo di revisione contabiledel nuovo comune le funzioni sono svolteprovvisoriamente dall’organo di revisionecontabile in carica, alla data dell’estin-zione, nel comune di maggiore dimensionedemografica;

c) fino all’entrata in vigore dello sta-tuto e del regolamento di funzionamento

del consiglio comunale del nuovo comunesi applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni dello statuto e del regola-mento di funzionamento del consiglio co-munale dell’estinto comune di maggioredimensione demografica;

d) la sede legale provvisoria delnuovo comune è situata presso la sededell’estinto comune di maggiore dimen-sione demografica;

e) dalla data di istituzione del nuovocomune, in via provvisoria e salvo diversadisposizione del commissario, l’organizza-zione degli uffici e dei servizi resta inal-terata presso le sedi dei comuni estinti,salva l’individuazione da parte del com-missario delle strutture tenute allo svolgi-mento delle funzioni di organizzazionegenerale dell’amministrazione, gestione fi-nanziaria e contabile e controllo.

13. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, inderoga a quanto previsto dall’articolo 151,comma 1, del TUEL, entro novanta giornidall’istituzione;

b) ai fini dell’applicazione dell’arti-colo 163 del TUEL, per stanziamenti del-l’anno precedente assume come riferi-mento la sommatoria delle risorse stan-ziate nei bilanci definitivamente approvatidai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilanciodei comuni estinti, se questi non hanno giàprovveduto, e subentra negli adempimentirelativi alle certificazioni del patto di sta-bilità e delle dichiarazioni fiscali.

14. Ai fini di cui all’articolo 37, comma4, del TUEL, la popolazione del nuovocomune corrisponde alla somma della po-polazione dei comuni estinti.

15. Il trasferimento della proprietà deibeni mobili e immobili dai comuni origi-nari al nuovo comune è esente da onerifiscali.

16. Dalla data di istituzione del nuovocomune e fino alla scadenza naturale restavalida, nei documenti dei cittadini e delle

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imprese, l’indicazione della residenza conriguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

17. L’istituzione del nuovo comune nonpriva i territori dei comuni estinti deibenefici che a essi si riferiscono stabiliti inloro favore dall’Unione europea e dalleleggi statali.

18. Al nuovo comune istituito mediantefusione possono essere conservati distinticodici di avviamento postale dei comunipreesistenti.

21. 6. Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti,Pastorino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il commissario nominato per lagestione del comune derivante da fusioneè coadiuvato, fino all’elezione dei nuoviorgani, da un comitato consultivo compo-sto da coloro che, alla data dell’estinzionedei comuni, svolgevano le funzioni di sin-daco. Il comitato è comunque consultatosullo schema di bilancio e sull’eventualeadozione di varianti agli strumenti urba-nistici. Il commissario convoca periodica-mente il comitato, anche su richiesta dellamaggioranza dei componenti, per infor-mare sulle attività programmate e suquelle in corso. Ai componenti del comi-tato si applicano le disposizioni degli ar-ticoli 79 e 80 del testo unico degli entilocali.

1-ter. Gli obblighi di esercizio associatodi funzioni comunali derivanti dal comma28 dell’articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti dafusione entro i limiti stabiliti dalla leggeregionale, che può fissare una diversadecorrenza o modularne i contenuti.

1-quater. I consiglieri comunali cessatiper effetto dell’estinzione del comune de-rivante da fusione continuano ad eserci-tare, fino alla nomina dei nuovi rappre-sentanti da parte del nuovo comune, gliincarichi esterni loro eventualmente attri-buiti. Tutti i soggetti nominati dal comuneestinto per fusione in enti, aziende, isti-tuzioni o altri organismi continuano adesercitare il loro mandato fino alla nominadei successori.

1-quinquies. Ai nuovi comuni istituitimediante fusione di preesistenti comuni,per un periodo di cinque anni dalla datadi effettiva istituzione del nuovo ente edindipendentemente dalla popolazionecomplessiva non si applicano le disposi-zioni in materia di patto di stabilità in-terno.

1-sexies. Ai nuovi comuni istituiti me-diante fusione di preesistenti comuni, cheabbiano complessivamente popolazionesuperiore ai quindicimila abitanti, per unperiodo di cinque anni dalla data di ef-fettiva istituzione del nuovo ente ed indi-pendentemente dalla popolazione com-plessiva, non si applicano le disposizioniche prevedono limitazioni alle spese dipersonale ed alle assunzioni ed il limitequantitativo dell’incidenza delle spese dipersonale su quelle correnti è stabilitonella misura del 60 per cento. Tali nuovicomuni possono procedere all’assunzionedi personale a tempo indeterminato nellimite delle cessazioni di rapporti di lavorointervenute nel precedente anno che, nel-l’anno di prima istituzione, vanno riferitecomplessivamente a tutti i preesistenti co-muni.

1-septies. Ai nuovi comuni di cui aiprecedenti commi torna ad applicarsi ladisciplina ordinaria a decorrere dal sestoanno dalla data di effettiva istituzione delnuovo ente, prendendo a riferimento ledecorrenze, le risultanze ed altre eventualibasi di calcolo previste per gli enti dinuova istituzione.

1-octies. Le risorse destinate, nell’annodi estinzione del comune, alle politiche disviluppo delle risorse umane e alla pro-duttività del personale di cui al CCNL delcomparto regioni ed autonomie locali del1o aprile 1999 dei comuni oggetto difusione vanno a costituire, per l’interoimporto, a decorrere dall’anno di istitu-zione del nuovo comune, un unico fondo,avente medesima destinazione, del nuovocomune.

1-novies. Le risorse destinate, nell’annodi estinzione del comune, al finanziamentodella retribuzione di posizione e dellaretribuzione di risultato di cui al CCNLdell’area della dirigenza del comparto re-

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gioni ed autonomie locali del 23 dicembre1999 dei comuni oggetto di fusione vannoa costituire, a decorrere dall’anno di isti-tuzione del nuovo comune, per l’interoimporto, un unico fondo, avente medesimadestinazione, del nuovo comune.

1-decies. Le disposizioni normative pre-viste per i piccoli comuni si applicano aicomuni risultanti da fusione tra comuni,ciascuno con meno di 5.000 abitanti.

1-undecies. Salva diversa disposizionedella legge regionale:

a) il nuovo comune è istituito, e icomuni oggetto di fusione sono corrispon-dentemente estinti, dal 1o gennaio succes-sivo alla data di entrata in vigore dellalegge regionale;

b) tutti gli atti normativi, i piani, iregolamenti, gli strumenti urbanistici e ibilanci dei comuni oggetto della fusionevigenti alla data di estinzione dei comunirestano in vigore, con riferimento agliambiti territoriali e alla relativa popola-zione dei comuni che li hanno approvati,fino all’entrata in vigore dei corrispondentiatti del commissario o degli organi delnuovo comune;

c) alla data di istituzione del nuovocomune, gli organi di revisione contabiledei comuni estinti decadono. Fino allanomina dell’organo di revisione contabiledel nuovo comune le funzioni sono svolteprovvisoriamente dall’organo di revisionecontabile in carica, alla data dell’estin-zione, nel comune di maggiore dimensionedemografica;

d) fino all’entrata in vigore dellostatuto e del regolamento di funziona-mento del consiglio comunale del nuovocomune si applicano, per quanto compa-tibili, le disposizioni dello statuto e delregolamento di funzionamento del consi-glio comunale dell’estinto comune di mag-giore dimensione demografica;

e) la sede legale provvisoria del nuovocomune è situata presso la sede del-l’estinto comune di maggiore dimensionedemografica;

f) dalla data di istituzione del nuovocomune, in via provvisoria e salvo diversadisposizione del commissario, l’organizza-zione degli uffici e dei servizi resta inal-terata presso le sedi dei comuni estinti,salva l’individuazione da parte del com-missario delle strutture tenute allo svolgi-mento delle funzioni di organizzazionegenerale dell’amministrazione, gestione fi-nanziaria e contabile e controllo.

1-duodecies. Il comune risultante dafusione:

a) approva il bilancio di previsione, inderoga a quanto previsto dall’articolo 151,comma 1, del TUEL, entro novanta giornidall’istituzione;

b) ai fini dell’applicazione dell’arti-colo 163 del TUEL, per stanziamenti del-l’anno precedente assume come riferi-mento la sommatoria delle risorse stan-ziate nei bilanci definitivamente approvatidai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilanciodei comuni estinti, se questi non hanno giàprovveduto, e subentra negli adempimentirelativi alle certificazioni del patto di sta-bilità e delle dichiarazioni fiscali.

1-terdecies. Ai fini di cui all’articolo 37,comma 4, del TUEL, la popolazione delnuovo comune corrisponde alla sommadella popolazione dei comuni estinti.

1-quaterdecies. Il trasferimento dellaproprietà dei beni mobili e immobili daicomuni originari al nuovo comune èesente da oneri fiscali.

1-quinquiesdecies. Dalla data di istitu-zione del nuovo comune e fino alla sca-denza naturale resta valida, nei documentidei cittadini e delle imprese, l’indicazionedella residenza con riguardo ai riferimentidei comuni estinti.

1-sexiesdecies. L’istituzione del nuovocomune non priva i territori dei comuniestinti dei benefici che a essi si riferisconostabiliti in loro favore dall’Unione europeae dalle leggi statali.

Martedì 19 novembre 2013 — 149 — Commissione I

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1-septiesdecies. Al nuovo comune isti-tuito mediante fusione possono essere con-servati distinti codici di avviamento po-stale dei comuni preesistenti.

21. 7. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comune istituito a seguito difusione si applicano, in quanto compati-bili, le norme di maggior favore, incenti-vazione, semplificazione, previste per co-muni con popolazione inferiore ai 5.000abitanti e per le unioni di comuni.

21. 8. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti,Pastorino, Borghi.

Dopo il comma 1, inserire il seguentecomma:

1-bis. Il consiglio comunale del comunerisultante dalla fusione è composto, per leprime due legislature, da un numero diconsiglieri non inferiore alla somma diquelli assegnati ai comuni precedente-mente alla fusione. Gli emolumenti deiconsiglieri comunali non potranno esseresuperiore al costo del consiglio del comunemaggiore prima della fusione.

21. 9. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il se-guente:

ART. 21-bis.

1. I comuni possono promuovere ilprocedimento di incorporazione in un co-mune contiguo. In tal caso, fermo restandoil procedimento previsto dal comma 1dell’articolo 15 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali il co-mune incorporante conserva la propriapersonalità, succede in tutti i rapportigiuridici al comune incorporato e solo gliorgani di quest’ultimo decadono alla datadi entrata in vigore della legge regionale diincorporazione. Lo statuto del comuneincorporante prevede che alle comunitàdel comune cessato siano assicurate ade-guate forme di partecipazione e di decen-tramento dei servizi. A tale scopo lo sta-tuto viene integrato entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della legge re-gionale di incorporazione. Le popolazioniinteressate sono sentite ai fini dell’articolo133 della Costituzione mediante referen-dum consultivo comunale, svolto secondole discipline regionali e prima che i con-sigli comunali deliberino l’avvio della pro-cedura di richiesta alla regione di incor-porazione. Nel caso di aggregazioni dicomuni mediante incorporazione è datafacoltà di modificare anche la denomina-zione del comune. Con legge regionalesono definite le ulteriori modalità dellaprocedura di fusione per incorporazione.

21. 01. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti,Pastorino, Borghi.

Martedì 19 novembre 2013 — 150 — Commissione I

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ART. 22.

Sopprimerlo:

*22. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo:

*22. 2. Cirielli.

Al comma 1, aggiungere in fine, il se-guente periodo:

Ai comuni con popolazione fino a 5.000abitanti facenti parte di Unioni di comuniper la gestione associata di funzioni fon-damentali e di servizi, non si applicano lenormative inerenti le regole del patto distabilità interno.

22. 3. Giovanna Sanna, Sanga, Borghi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dall’anno 2014, icomuni con popolazione inferiore ai 5.000abitanti, che partecipano ad Unioni assol-vendo nei termini previsti dalla legge al-l’obbligo di gestione associata delle fun-zioni comunali, concorrono alla realizza-zione degli obiettivi di finanza pubblicanel rispetto delle disposizioni di cui alsuccessivo comma 1-ter, che costituisconoprincipi fondamentali di coordinamentodella finanza pubblica ai sensi degli arti-coli 117, terzo comma, e 119, secondocomma, della Costituzione.

1-ter. Dall’anno 2014 i comuni conpopolazione inferiore ai 5.000 abitanti dicui al precedente comma 1-bis, ai fini delloro concorso alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica devono pro-gressivamente raggiungere l’equilibrio diparte corrente e rispettare un limite al-l’indebitamento, secondo modalità stabilitecon decreto del Ministero dell’economia edelle finanze, previa intesa in ConferenzaStato, città ed autonomie locali. Sono

abrogate tutte le disposizioni vigenti chedisciplinano il concorso dei comuni di cuial comma 1-bis al Patto di stabilità internoin modo difforme dal presente comma.

1-quater. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanareentro 30 giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabilite lemodalità attuative delle misure di cui aicommi da 1-bis a 1-ter.

1-quinquies. Ai fini della determina-zione degli obiettivi e della verifica delrispetto del patto di stabilità interno leentrate e le uscite del comune capofiladella convenzione ai sensi dell’articolo 30del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali per la gestione associata diservizi e funzioni sono considerate al nettodei trasferimenti effettuati dagli altri co-muni convenzionati.

1-sexies. Ai nuovi comuni istituiti me-diante fusione di preesistenti comuni perun periodo di cinque anni dalla data dieffettiva istituzione del nuovo ente ed indi-pendentemente dalla popolazione comples-siva, non si applicano le disposizioni inmateria di patto di stabilità interno ».

22. 4. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-rino, Borghi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dall’anno 2014, icomuni con popolazione inferiore ai 5.000abitanti, concorrono alla realizzazione de-gli obiettivi di finanza pubblica nel ri-spetto delle disposizioni di cui al succes-sivo comma 1-ter, che costituiscono prin-cipi fondamentali di coordinamento dellafinanza pubblica ai sensi degli articoli 117,terzo comma, e 119, secondo comma, dellaCostituzione.

1-ter. Dall’anno 2014 i comuni conpopolazione inferiore ai 5.000 abitanti dicui al precedente comma 1-bis, ai fini delloro concorso alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica devono pro-gressivamente raggiungere l’equilibrio diparte corrente e rispettare un limite al-l’indebitamento, secondo modalità stabilitecon decreto del Ministero dell’economia e

Martedì 19 novembre 2013 — 151 — Commissione I

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delle finanze, previa intesa in Conferenzastato, città ed autonomie locali. Sonoabrogate tutte le disposizioni vigenti chedisciplinano il concorso dei comuni di cuial comma 1-bis al Patto di stabilità internoin modo difforme dal presente comma.

1-quater. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanareentro 30 giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabilite lemodalità attuative delle misure di cui aicommi da 1-bis a 1-ter.

1-quinquies. Ai fini della determina-zione degli obiettivi e della verifica delrispetto del patto di stabilità interno leentrate e le uscite del comune capofiladella convenzione ai sensi dell’articolo 30del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali per la gestione associata diservizi e funzioni sono considerate al nettodei trasferimenti effettuati dagli altri co-muni convenzionati.

1-sexies. Ai nuovi comuni istituiti me-diante fusione di preesistenti comuni perun periodo di cinque anni dalla data dieffettiva istituzione del nuovo ente edindipendentemente dalla popolazionecomplessiva, non si applicano le disposi-zioni in materia di patto di stabilità in-terno ».

22. 5. Guerra, Melilli, Rughetti, Pasto-rino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni risultanti da una fu-sione hanno tempo non oltre l’ultimoesercizio finanziario del primo mandatoamministrativo del nuovo comune peradeguarsi alla normativa vigente che pre-vede la omogenizzazione degli ambiti ter-ritoriali ottimali di gestione e la raziona-lizzazione della partecipazione a Consorzi,Aziende e Società pubbliche di gestione,salvo diverse disposizioni specifiche dimaggior favore.

22. 6. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni risultanti da una fu-sione, fermi restando i vincoli di finanzapubblica, possono, in deroga ai limiti tem-porali di cui all’articolo 30, comma2-sexies del decreto legislativo n. 165 del2001, prorogare i comandi in essere, di unanno oltre la scadenza naturale, per farfronte ad esigenze di personale nella fasedi riordino istituzionale.

22. 7. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il 2014 è data priorità nell’ac-cesso alle risorse di cui all’articolo 18,comma 9, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, ai progetti presentati dai co-muni istituiti per fusione e, in subordine,a quelli associati in unioni di comuni.

22. 8. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti, Guerra.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Norma finale sulle unionie le fusioni di comuni).

1. Le norme di cui alla presente leggeconcernenti le unioni e le fusioni di co-muni trovano applicazione salva diversadisciplina prevista con legge regionale, nelrispetto dei principi fondamentali desumi-bili dall’articolo 1, commi da 4 a 6 e dalcapo IV della presente legge, nonché dalledisposizioni ivi richiamate.

22. 0. 1. Balduzzi.

Martedì 19 novembre 2013 — 152 — Commissione I

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Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Norma di interpretazione autentica).

1. Il comma 10, dell’articolo 73 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,secondo il quale « qualora un candidatoalla carica di sindaco sia proclamato elettoal primo turno, alla lista o al gruppo diliste a lui collegate che non abbia giàconseguito, ai sensi del comma 8, almenoil 60 per cento dei seggi del consiglio, maabbia ottenuto almeno il 40 per cento deivoti validi, viene assegnato il 60 per centodei seggi, sempreché nessuna altra lista oaltro gruppo di liste collegate abbia supe-rato il 50 per cento dei voti validi », vainterpretato, fin dal giorno della sua en-trata in vigore, nel senso che l’assegna-zione del 60 per cento dei seggi va effet-tuato con arrotondamento all’unità supe-riore qualora il numero dei consiglieri daassegnare alla lista contenga una cifradecimale superiore a 50 centesimi.

22. 0. 2. Lainati.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente.

ART. 22-bis.

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di riordinare gliUffici statali periferici ad eccezione degliUffici Territoriali del Governo, trasferendoeventualmente le loro funzioni agli entiterritoriali.

22. 0. 3. Carrescia.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267 volte a favorire la fusione di

comuni).

1. All’articolo 15 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, comma 2, dopo leparole: mediante fusione di due o piùcomuni contigui sono inserite le seguenti: ocomunque considerabili parte di una en-tità territoriale omogenea.

22. 0. 4. Marchetti, Morani.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Misure di razionalizzazione dei consigli,delle giunte comunali e durata mandato dei

Sindaci).

1. L’articolo 37, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-cessive modificazioni, è sostituito dal se-guente:

« 1. A decorrere dal primo rinnovo diciascun consiglio comunale, successivo alladata di entrata in vigore della presentelegge, il consiglio comunale, senza ulteriorioneri per la finanza pubblica, è compostodal sindaco e da un numero di consiglieri:

a) non superiore a 60 membri neicomuni con popolazione superiore ad unmilione di abitanti;

b) non superiore a 50 membri neicomuni con popolazione superiore a500.000 abitanti;

c) non superiore a 46 membri neicomuni con popolazione superiore a250.000 abitanti;

d) non superiore a 40 membri neicomuni con popolazione superiore a100.000 abitanti o che pur avendo popo-lazione inferiore, siano capoluoghi di pro-vincia;

Martedì 19 novembre 2013 — 153 — Commissione I

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e) non superiore a 30 membri neicomuni con popolazione superiore a30.000 abitanti;

f) non superiore a 20 membri neicomuni con popolazione superiore a10.000 abitanti;

g) non superiore a 16 membri neicomuni con popolazione superiore a 3.000abitanti;

h) non superiore a 12 membri neglialtri comuni ».

2. A decorrere dal primo rinnovo diciascun consiglio comunale, successivo alladata di entrata in vigore della presentelegge, nei comuni con popolazione resi-dente fino a 1.000 abitanti, ad esclusionedi quanto previsto per le Unioni di comuniex articolo 16, comma 13, del decreto legge13 agosto 2011, n. 138, convertito nellalegge 14 settembre 2011, n. 148, e suesuccessive modifiche e integrazioni, lagiunta è costituita dal sindaco e dal vice-sindaco. Il vicesindaco può essere nomi-nato, senza ulteriori oneri per la finanzapubblica, tra i consiglieri comunali. In talcaso, lo statuto può prevedere che dettoconsigliere sia sostituito dal primo dei noneletti all’interno della lista di apparte-nenza.

3. Ai comuni con popolazione fino a5.000 abitanti non si applicano le dispo-sizioni di cui i commi 2 e 3 dell’articolo 51del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

22. 0. 5. Rughetti, Sanga, GiovannaSanna, Borghi.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Modifiche alla disciplina riguardante gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-sione di informazioni da parte delle pub-

bliche amministrazioni).

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013n. 33, articolo 14, comma 1, lettera f),

primo periodo dopo le parole da: , limita-tamente al soggetto, sino a fine periodo:sono soppresse.

2. All’articolo 2, comma 2, della legge 5luglio 1982 n. 441, dopo le parole: viconsentono, è aggiunto il seguente periodo:Tali adempimenti non si applicano aisoggetti di cui al punto 5) dell’articolo 1.

22. 0. 6. Rughetti, Sanga, GiovannaSanna, Borghi.

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Disposizioni di riordino di enti pubblicinon economici).

1. Gli enti pubblici non economiciinclusi nell’elenco di cui all’articolo 1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, con esclusione degli ordini pro-fessionali e loro federazioni, delle fede-razioni sportive, degli enti operanti neisettori della cultura e della ricerca scien-tifica, degli enti la cui funzione consistenella conservazione e nella trasmissionedella memoria della Resistenza e delledeportazioni, anche con riferimento alleleggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutivadella Giornata della memoria e dellalegge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva delGiorno del ricordo, nonché delle Autoritàportuali e degli enti parco, sono soppressial sessantesimo giorno dalla data di en-trata in vigore della presente legge. Lefunzioni esercitate da ciascun ente sop-presso sono attribuite all’amministrazionevigilante ovvero, nel caso di pluralità diamministrazioni vigilanti, a quella titolaredelle maggiori competenze nella materiache ne è oggetto. L’amministrazione cosìindividuata succede a titolo universaleall’ente soppresso, in ogni rapporto, an-che controverso, e ne acquisisce le risorsefinanziarie, strumentali e di personale. Irapporti di lavoro a tempo determinato,alla prima scadenza successiva alla sop-pressione dell’ente, non possono essere

Martedì 19 novembre 2013 — 154 — Commissione I

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rinnovati o prorogati. Con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro dell’economia edelle finanze le funzioni commissariali digestioni liquidatorie di enti pubblici ov-vero di stati passivi, riferiti anche ad entilocali, possono essere attribuite a societàinteramente possedute dallo Stato.

Conseguentemente al titolo del disegnodi legge aggiungere, infine, le parole se-guenti: nonché materia di riordino di entipubblici non economici.

22. 0. 7. Dadone, Cozzolino, D’Ambrosio,Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toni-nelli.

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Organi sociali delle società controllate diret-tamente o indirettamente dagli enti locali).

1. Le cariche degli organi sociali dellesocietà controllate direttamente o indi-rettamente dagli enti locali che non ab-biano provveduto ai sensi e nei terminidelle disposizioni di cui all’articolo 4,comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 135, sono esercitate a titologratuito e in assenza di rimborsi a qua-lunque titolo a decorrere dal 1o gennaio2014. Resta fermo quanto disposto dalcomma 2 del medesimo articolo del sud-detto decreto-legge.

Conseguentemente al titolo del disegnodi legge aggiungere, in fine, le seguentiparole: nonché sugli organi società con-trollate direttamente o indirettamente da-gli enti locali.

22. 0. 8. D’Ambrosio, Cozzolino, Dadone,Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toni-nelli.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti ilcomune di Campione d’Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro dell’interno e del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, un decreto legislativo recante unadisciplina organica delle disposizioni con-cernenti il comune di Campione d’Italia,secondo le modalità e i principi e i criteridirettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, nonché nel rispetto del seguenteprincipio e criterio direttivo: riordino dellespecialità presenti nelle disposizioni vi-genti in ragione della collocazione territo-riale separata del predetto comune e dellaconseguente peculiare realtà istituzionale,socio-economica, urbanistica, valutaria,sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

*22. 0. 9. Guerra, Pastorino.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Riordino delle disposizioni concernentiil comune di Campione d’Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro dell’interno e del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, un decreto legislativo recante unadisciplina organica delle disposizioni con-cernenti il comune di Campione d’Italia,secondo le modalità e i principi e i criteridirettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, nonché nel rispetto del seguente

Martedì 19 novembre 2013 — 155 — Commissione I

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principio e criterio direttivo: riordino dellespecialità presenti nelle disposizioni vi-genti in ragione della collocazione territo-riale separata del predetto comune e dellaconseguente peculiare realtà istituzionale,socio-economica, urbanistica, valutaria,sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

*22. 0. 10. La Russa.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

1. I comuni di Montecopiolo e Sasso-feltrio sono distaccati dalla regione Mar-che e aggregati alla regione Emilia-Roma-gna, nell’ambito della costituenda provin-cia della Romagna, in considerazione dellaloro particolare collocazione territoriale edei peculiari legami storici, economici eculturali con i comuni limitrofi della me-desima provincia.

2. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistro dell’interno, con proprio decreto,nomina un commissario con il compito dipromuovere gli adempimenti necessari al-l’attuazione dell’articolo 1. Il commissarioè nominato previa intesa tra il Ministrodell’interno ed i sindaci dei comuni diMontecopiolo e Sassofeltrio, anche al finedi individuare l’amministrazione che, nel-l’ambito dei propri stanziamenti di bilan-cio, dovrà sostenere gli oneri derivantidall’attività dello stesso commissario. Leregioni Marche ed Emilia-Romagna e leprovince interessate provvedono agliadempimenti di rispettiva competenza.Ove gli adempimenti richiedano il con-corso di due o più tra i predetti enti,questi provvedono d’intesa tra loro e conil commissario nominato ai sensi del pre-sente comma.

3. I sindaci dei comuni di cui all’arti-colo 1, designano entro 10 giorni dallaentrata in vigore della presente legge, un

coordinatore delegato a partecipare, confunzioni consultive, alle attività di cui alcomma 1.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Roma-gna e le province interessate provvedonoagli adempimenti di cui al comma 1 tas-sativamente entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge. Ove uno o più tra tali adempimentinon siano stati espletati entro il predettotermine, il commissario di cui al comma 1fissa un ulteriore congruo termine comun-que non superiore a 60 giorni; agli adem-pimenti che risultino non ancora espletatiallo scadere di tale ulteriore termine prov-vede il commissario stesso, con proprioatto, in ogni caso assicurando che tutti gliadempimenti necessari siano posti in es-sere entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.

5. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge sonorideterminate le tabelle delle circoscrizionidei collegi elettorali delle province inte-ressate, ai sensi dell’articolo 9 della legge8 marzo 1951, n. 122, e successive modi-ficazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativipendenti, alla data di entrata in vigoredella presente legge, presso organi delloStato costituiti nell’ambito della provinciadi Pesaro e Urbino o della regione Marchee relativi a cittadini ed enti compresi nelterritorio dei comuni di cui all’articolo 1sono attribuiti alla competenza dei rispet-tivi organi e uffici costituiti nell’ambitodella costituenda provincia della Romagnao della regione Emilia-Romagna.

7. Alla tabella A allegata all’ordina-mento giudiziario, di cui al regio decreto30 gennaio 1941, n. 12, e successive mo-dificazioni, sono apportate le seguenti mo-difiche:

a) nel circondario del tribunale diPesaro sono soppressi i comuni di Mon-tecopiolo e Sassofeltrio;

b) nel circondario del tribunale diRimini sono inseriti i comuni Monteco-piolo e Sassofeltrio;

g) dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiori

Martedì 19 novembre 2013 — 156 — Commissione I

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oneri a carico della finanza pubblica néderoghe ai vincoli stabiliti dal patto distabilità interno.

8. Il fondo speciale istituito nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle Finanze a seguito dell’approvazionedell’odg AC 9/3638/345 per la coperturadelle spese derivanti dagli adempimentiamministrativi compresi nel presente ar-ticolo e nella legge n. 117/2009 per unimporto complessivo pari a 2 Milioni dieuro, coperti da pari riduzione del fondoprevisto dall’articolo 25 della legge 88/2009, è ripartito tra i comuni di San Leo,Pennabilli, Novafeltria, Sant’Agata Feltria,Talamello, Casteldelci, Maiolo, Sassofeltrioe Montecopiolo come segue:

a) 1,5 milioni di euro, pari al 75 percento del fondo, ai comuni con popola-zione inferiore ai 2500 abitanti alla datadel 1 luglio 2012;

b) 0,5 milioni di euro, pari al 25 percento del fondo, ai comuni con popola-zione superiore ai 2500 abitanti alla datadel 1 luglio 2012;

c) nel rispetto delle suddivisioni dicui ai precedenti punti 1) e 2), il 50 percento dei fondi dovranno essere suddivisi

sulla base della superficie del territorio diogni singolo comune ed il 50 per centosulla base della popolazione residente diogni singolo comune alla data del 1 luglio2012.

22. 0. 11. Gianluca Pini.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 14,comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. I soggetti elencati nell’articolo 14,comma 1, della legge 21 marzo 1990,n. 53, competenti ad eseguire le autenti-cazioni delle sottoscrizioni degli elettori edei candidati, possono esercitare la fun-zione autenticante senza alcuna limita-zione se non l’ubicazione fisica, all’attodell’autentica, nel territorio di competenzadell’ufficio di cui sono titolari, ratificandocosì il parere espresso dal Ministero dellaGiustizia. Qualsiasi altra limitazione deveessere stabilita dalla legge.

22. 0. 12. Pilozzi, Kronbichler, Zaratti.

Martedì 19 novembre 2013 — 157 — Commissione I

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ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Dieni, D’Ambrosio, Dadone, Coz-zolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, To-ninelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.(Abrogazioni).

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 32 deltesto unico sono abrogati.

2. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8,9, 10 e 11 dell’articolo 16 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, e successive modificazioni,sono abrogati.

3. Il comma 115 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, è abro-gato. Il presidente, la giunta e il consigliodella provincia restano comunque in ca-rica fino alla naturale scadenza dei man-dati.

23. 2. Cirielli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il se-guente:

Il comma 3 dell’articolo 32 del testounico è abrogato;

b) dopo il comma 4 aggiungere ilseguente:

« 4-bis. Il secondo periodo del comma31-bis dell’articolo 14 del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito con modi-ficazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,è sostituito con il seguente: « A decorreredal 1o gennaio 2016 i Comuni interessatisono obbligati ad esercitare le funzionifondamentali esclusivamente medianteunione di comuni. »

c) dopo il comma 5 aggiungere ilseguente:

5-bis. Le Regioni a statuto specialeadeguano la propria legislazione in mate-ria di ordinamento degli enti locali aiprincipi desumibili dalla presente legge,compatibilmente con le disposizioni con-tenute negli statuti e nelle rispettive normedi attuazione. ».

23. 3. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria,Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni,Arlotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 32 del testo unico sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 èsostituito dal seguente:

1. L’unione dei comuni è l’entelocale costituito da due o più comunifinalizzato all’esercizio di funzioni e ser-vizi su aree territoriali omogenee, comeindividuate ai sensi dell’articolo 14,comma 30, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e suc-cessive modificazioni.;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

23. 4. Valiante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli organi delle città metropolitane,delle province, nonché delle unioni dicomuni, in qualunque modo eletti o no-minati, si applicano le disposizioni sullalimitazione dei mandati di cui all’articolo51 del decreto legislativo 8 agosto 2000n. 267.

23. 5. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 248 del testo unico, ilcomma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando quanto previstodall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,

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n. 20, gli amministratori che la Corte deiconti ha riconosciuto, anche in primogrado, responsabili di aver contribuito concondotte, dolose o gravemente colpose, siaomissive che commissive, al verificarsi deldissesto finanziario, non possono rico-prire, per un periodo di dieci anni, inca-richi di revisore dei conti di enti locali edi rappresentante di enti locali presso altrienti, istituzioni ed organismi pubblici eprivati, né sono candidabili, per un pe-riodo di dieci anni, alle cariche di sindaco,di presidente di provincia, di presidente diGiunta regionale, nonché di membro deiconsigli comunali, dei consigli provinciali,delle assemblee e dei consigli regionali, delParlamento e del Parlamento europeo, népossono altresì ricoprire per un periodo ditempo di dieci anni la carica di assessorecomunale, provinciale o regionale né al-cuna carica in enti vigilati o partecipati daenti pubblici. Ai medesimi soggetti, overiconosciuti responsabili, le sezioni giuri-sdizionali regionali della Corte dei contiirrogano una sanzione pecuniaria pari adun minimo di cinque e fino ad un mas-simo di venti volte la retribuzione mensilelorda dovuta al momento di commissionedella violazione.

23. 6. Nuti, Dadone, Cozzolino, D’Ambro-sio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toni-nelli.

Sopprimere il comma 2.

* 23. 7. D’Ottavio.

Sopprimere il comma 2.

* 23. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 2.

* 23. 9. Capozzolo.

Sopprimere il comma 2.

* 23. 10. Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 2.

* 23. 11. Palmizio, Fabrizio Di Stefano,Squeri, Tancredi.

Sopprimere il comma 2.

* 23. 12. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

* 23. 13. Pastorelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 17 dell’articolo 16 deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, è abrogato, ferme restando le di-sposizioni di contenimento della spesa invigore in ordine ai compensi, comunquedenominati, dei consiglieri comunali ».

23. 14. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi:

Il presidente, la giunta e il consigliodella provincia in carica alla data dientrata in vigore della presente legge re-stano in carica fino alla naturale scadenzadei mandati. Le gestioni commissarialistraordinarie delle Province di cui all’ar-ticolo 2 comma 1 della legge 15 ottobre2013 n. 119 e di cui all’articolo 1, comma115, della legge 24 dicembre 2012 n. 228,cessano con l’elezione del Presidente dellaProvincia effettuata ai sensi della presentelegge.

23. 15. Carrescia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il presidente, la giuntae il consiglio della provincia restano co-

Martedì 19 novembre 2013 — 159 — Commissione I

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munque in carica, fino alla naturale sca-denza dei mandati.

* 23. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il presidente, la giuntae il consiglio della provincia restano co-munque in carica, fino alla naturale sca-denza dei mandati.

* 23. 17. Palmizio, Fabrizio Di Stefano,Squeri, Tancredi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il presidente, la giuntae il consiglio della provincia restano co-munque in carica, fino alla naturale sca-denza dei mandati.

* 23. 18. D’Ottavio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il presidente, la giuntae il consiglio della provincia restano co-munque in carica, fino alla naturale sca-denza dei mandati.

* 23. 19. Capozzolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il presidente, la giuntae il consiglio della provincia restano co-munque in carica, fino alla naturale sca-denza dei mandati.

* 23. 20. Tancredi, Fabrizio Di Stefano,Palmizio, Squeri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il presidente, la giuntae il consiglio della provincia restano co-munque in carica, fino alla naturale sca-denza dei mandati.

* 23. 21. Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il presidente, la giuntae il consiglio della provincia restano co-munque in carica, fino alla naturale sca-denza dei mandati.

* 23. 22. Russo, Sarro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il presidente, la giuntae il consiglio della provincia restano co-munque in carica, fino alla naturale sca-denza dei mandati.

* 23. 23. Pastorelli.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, iseguenti articoli:

ART. 24.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,

Martedì 19 novembre 2013 — 160 — Commissione I

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salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

ART. 25.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-menti interni ai principi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi dellapresente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamentogiuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

ART. 26.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali perife-rici, ad eccezione degli Uffici territorialidel governo, trasferendo eventualmente leloro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincipi della presente legge.

ART. 27.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai Comuni, dalleProvince e dalle Città metropolitane e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

Martedì 19 novembre 2013 — 161 — Commissione I

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b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-mento delle medesime funzioni, in con-formità ai principi e ai criteri di cui allalegge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato ele Regioni, nell’ambito della rispettivacompetenza legislativa, provvedono all’ac-corpamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o inparte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e al trasferimento delle relativefunzioni ai Comuni, alle Province e alleCittà metropolitane secondo i princìpi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza di cui all’articolo 118 della Costitu-zione.

ART. 28.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principi

e delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, Città edautonomie locali.

** 23. 24. D’Ottavio.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente, dopo l’articolo 23,aggiungere i seguenti:

ART. 24.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

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2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto del principi e dei criteri di-rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

ART. 25.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-menti interni ai princìpi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi dellapresente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamento

giuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

ART. 26.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali perife-rici, ad eccezione degli Uffici territorialidel governo, trasferendo eventualmente leloro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincìpi della presente legge.

ART. 27.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai Comuni, dalleProvince e dalle Città metropolitane e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-mento delle medesime funzioni, in con-

Martedì 19 novembre 2013 — 163 — Commissione I

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formità ai principi e ai criteri di cui allalegge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato ele Regioni, nell’ambito della rispettivacompetenza legislativa, provvedono all’ac-corpamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o inparte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e ai trasferimento delle relativefunzioni ai Comuni, alle Province e alleCittà metropolitane secondo i princìpi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza di cui all’articolo 118 della Costitu-zione.

ART. 28.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principie delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, Città edautonomie locali.

** 23. 25. Capozzolo.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente dopo l’articolo 23 ag-giungere i seguenti articoli:

ART. 24.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei princìpi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3

Martedì 19 novembre 2013 — 164 — Commissione I

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del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

ART. 25.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-menti interni ai principi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi dellapresente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamentogiuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

ART. 26.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il

30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di;

a) riordinare gli uffici statali perife-rici, ad eccezione degli Uffici territorialidel governo, trasferendo eventualmente leloro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincipi della presente legge.

ART. 27.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai Comuni, dalleProvince e dalle Città metropolitane e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-mento delle medesime funzioni, in con-formità ai principi e ai criteri di cui allalegge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato e

Martedì 19 novembre 2013 — 165 — Commissione I

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le Regioni, nell’ambito della rispettivacompetenza legislativa, provvedono all’ac-corpamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o inparte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e al trasferimento delle relativefunzioni ai Comuni, alle Province e alleCittà metropolitane secondo i principi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza di cui all’articolo 118 della Costitu-zione.

ART. 28.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principie delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, Città edautonomie locali. ».

** 23. 26. Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente dopo l’articolo 23 ag-giungere i seguenti articoli:

ART. 24.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina degli

enti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei princìpi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella quale

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sono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

ART. 25.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-menti interni ai principi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi dellapresente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamentogiuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

ART. 26.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di;

a) riordinare gli uffici statali perife-rici, ad eccezione degli Uffici territorialidel governo, trasferendo eventualmente leloro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,

bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincipi della presente legge.

ART. 27.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai Comuni, dalleProvince e dalle Città metropolitane e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-mento delle medesime funzioni, in con-formità ai principi e ai criteri di cui allalegge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato ele Regioni, nell’ambito della rispettivacompetenza legislativa, provvedono all’ac-corpamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o inparte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e al trasferimento delle relativefunzioni ai Comuni, alle Province e alleCittà metropolitane secondo i principi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza di cui all’articolo 118 della Costitu-zione.

Martedì 19 novembre 2013 — 167 — Commissione I

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ART. 28.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principie delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, Città edautonomie locali. »

** 23. 27. Pastorelli.

Sopprimere i commi da 5 a 10.

* 23. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

* 23. 29. Tancredi, Fabrizio Di Stefano,Palmizio, Squeri.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

* 23. 30. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Sono fatte salve le competenzeregionali in ordine alla disciplina delleunioni di comuni e dell’esercizio associatodi funzioni e servizi comunali, ai sensidell’articolo 117, comma 4, della Costitu-zione ».

23. 31. Rubinato.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono fatte salve le competenze re-gionali in ordine alla disciplina delle

unioni di comuni e dell’esercizio associatodi funzioni e servizi comunali.

23. 32. Rubinato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni a statuto speciale Friuli VeneziaGiulia e Sardegna e la Regione sicilianaadeguano i propri ordinamenti interni aiprincipi della medesima legge. Le disposi-zioni del capo V della presente legge sonoapplicabili nelle regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta com-patibilmente con le norme dei rispettivistatuti e con le relative norme di attua-zione, anche con riferimento alla leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

23. 33. Plangger, Alfreider, Gebhard,Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le Regioni a statuto speciale ade-guano la propria legislazione in materia diordinamento degli enti locali ai principidesumibili dalla presente legge, compati-bilmente con le disposizioni contenute ne-gli statuti e nelle rispettive norme diattuazione.

23. 34. Marguerettaz.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento all’articolo 14della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma1 si interpreta nel senso che i soggetti ivielencati, competenti ad eseguire le auten-ticazioni delle sottoscrizioni degli elettori,possono esercitare la funzione autenti-cante anche al di fuori del territorio dicompetenza dell’ufficio di cui sono titolari,e per consultazioni che non si svolgono nelsuddetto territorio, con la sola limitazioneterritoriale costituita dalla regione di ap-partenenza.

23. 35. Sani.

Martedì 19 novembre 2013 — 168 — Commissione I

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Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell’articolo 27 deldecreto del Presidente della Repubblican. 1229 del 1959 si sostituiscono le parole:« accedere alla carica di consigliere comu-nale o provinciale » con le seguenti: « ac-cedere alla carica di sindaco di comunicon meno di 5.000 abitanti, di consiglierecomunale, di consigliere provinciale ».

23. 36. De Mita.

Sostituire nella rubrica le parole:Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

Conseguentemente, alla rubrica del CapoVI inserire il titolo: Norme finali.

23. 37. D’Ottavio.

Alla rubrica del Capo VI inserire iltitolo: Norme finali.

* 23. 38. Russo, Sarro.

Alla rubrica del Capo VI inserire iltitolo: Norme finali.

* 23. 39. Palmizio, Fabrizio Di Stefano,Squeri, Tancredi.

Alla rubrica del Capo VI inserire iltitolo: Norme finali.

* 23. 40. Carrescia.

Alla rubrica del Capo VI inserire iltitolo: Norme finali.

* 23. 41. Lodolini, Bruno Bossio.

Alla rubrica del Capo VI inserire iltitolo: Norme finali.

* 23. 42. Pastorelli.

Alla rubrica sostituire le parole: Normefinali con la seguente: Abrogazioni.

** 23. 43. Russo, Sarro.

Alla rubrica sostituire le parole: Normefinali con la seguente: Abrogazioni.

** 23. 44. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Alla rubrica sostituire le parole: Normefinali con la seguente: Abrogazioni.

** 23. 45. Fabrizio Di Stefano, Palmizio,Squeri, Tancredi.

Alla rubrica sostituire le parole: Normefinali con la seguente: Abrogazioni.

** 23. 46. Carrescia.

Alla rubrica sostituire le parole: Normefinali con la seguente: Abrogazioni.

** 23. 47. Capozzolo.

Alla rubrica sostituire le parole: Normefinali con la seguente: Abrogazioni.

** 23. 48. Lodolini, Bruno Bossio.

Alla rubrica sostituire le parole: Normefinali con la seguente: Abrogazioni.

** 23. 49. Pastorelli.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decreto

Martedì 19 novembre 2013 — 169 — Commissione I

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legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,

trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

* 23. 0. 1. Tancredi, Palmizio, FabrizioDi Stefano, Squeri.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

Martedì 19 novembre 2013 — 170 — Commissione I

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c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

* 23. 0. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi,Grimoldi, Allasia.

Dopo l’articolo 23 aggiungere i seguenti:

ART. 23-bis.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, al

fine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesa

Martedì 19 novembre 2013 — 171 — Commissione I

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non è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

ART. 23-ter.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-menti interni ai principi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi dellapresente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamentogiuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

ART. 23-quater.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali perife-rici, ad eccezione degli Uffici territoriali

del Governo, trasferendo eventualmente leloro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincìpi della presente legge.

ART. 23-quinquies.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai Comuni, dalleProvince e dalle Città metropolitane e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-mento delle medesime funzioni, in con-formità ai principi e ai criteri di cui allalegge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato ele Regioni, nell’ambito della rispettivacompetenza legislativa, provvedono all’ac-corpamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o in

Martedì 19 novembre 2013 — 172 — Commissione I

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parte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e al trasferimento delle relativefunzioni ai Comuni, alle Province e alleCittà metropolitane secondo i principi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza di cui all’articolo 118 della Costitu-zione.

ART. 23-sexies.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principie delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, Città edautonomie locali.

23. 0. 3. Cirielli.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-

mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-

Martedì 19 novembre 2013 — 173 — Commissione I

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rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

* 23. 0. 4. Melilli.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il se-guente:

ART. 24.

(Delega per la adozione dellaCarta delle autonomie locali).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

* 23. 0. 5. Valiante.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Delega per la adozione della« Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, alfine di riunire e coordinare sistematica-mente le disposizioni statali del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altredisposizioni relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato ad adot-tare, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro per gli Affariregionali e autonomie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-

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mie locali », con l’osservanza dei seguentiprìncipi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legisla-tiva statale, delle norme statali di livelloprimario che vengono o restano abrogate,salva l’applicazione dell’articolo 15 delledisposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle normedi legge statale in materia di unione dicomuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, previa intesa da sancirein sede di Conferenza unificata ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione dei pareri da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari, entro il termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione. Decorsoil termine di quarantacinque giorni, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungimentodell’intesa nel termine di cui all’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera,approvando una relazione che è trasmessaalle Camere. Nella relazione sono indicatele specifiche motivazioni per cui l’intesanon è stata raggiunta. Il Governo, qualora,anche a seguito dell’espressione dei pareriparlamentari, non intenda conformarsi al-l’intesa raggiunta in Conferenza unificata,trasmette alle Camere e alla stessa Con-ferenza unificata una relazione nella qualesono indicate le specifiche motivazioni didifformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei principi e dei criteri di-

rettivi di cui al medesimo comma e se-condo la procedura di cui al comma 2,disposizioni integrative e correttive.

* 23. 0. 6. Russo, Sarro.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-menti interni ai principi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi dellapresente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamentogiuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

** 23. 0. 7. Melilli, Borghi.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-menti interni ai principi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi della

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presente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamentogiuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

** 23. 0. 8. Matteo Bragantini, Inver-nizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-menti interni ai principi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi dellapresente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamentogiuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

** 23. 0. 9. Tancredi, Palmizio, FabrizioDi Stefano, Squeri.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguareentro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge la propria le-gislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le Regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia, Si-ciliana e Sardegna adeguano gli ordina-

menti interni ai principi della medesimalegge, nonché le Regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ade-guano la loro legislazione ai principi dellapresente legge. Le predette disposizionicostituiscono principi dell’ordinamentogiuridico della Repubblica e principi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica.

** 23. 0. 10. Russo, Sarro.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali perife-rici, ad eccezione degli Uffici territorialidel Governo, trasferendo eventualmente leloro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincipi della presente legge.

* 23. 0. 11. Matteo Bragantini, Inver-nizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e città

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metropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali perife-rici, ad eccezione degli Uffici territorialidel Governo, trasferendo eventualmente leloro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincipi della presente legge.

* 23. 0. 13. Tancredi, Palmizio, FabrizioDi Stefano, Squeri.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali perife-rici, ad eccezione degli Uffici territorialidel Governo, trasferendo eventualmente leloro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincipi della presente legge.

* 23. 0. 14. Russo, Sarro.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Riordino dell’amministrazioneperiferica statale).

1. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti province e cittàmetropolitane, il Governo è delegato ademanare specifici decreti legislativi entro il30 dicembre 2014, previo il parere dellaConferenza unificata e delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimersientro 30 giorni, al fine di:

a) abrogare le disposizioni di leggestatale in materia di consorzi di bonifica,bacini imbriferi montani, ATO acque erifiuti, Comunità montane che siano incontrasto con il riparto delle competenzelegislative tra Stato e Regioni e con iprincipi della presente legge.

23. 0. 12. Melilli.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai Comuni, dalleProvince e dalle Città metropolitane e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-mento delle medesime funzioni, in con-

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formità ai principi e ai criteri di cui allalegge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato ele Regioni, nell’ambito della rispettivacompetenza legislativa, provvedono all’ac-corpamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o inparte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e al trasferimento delle relativefunzioni ai Comuni, alle Province e alleCittà metropolitane secondo i principi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza di cui all’articolo 118 della Costitu-zione.

* 23. 0. 15. Matteo Bragantini, Inver-nizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai soggetti di cuiall’articolo 114 della Costituzione e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-

mento delle medesime funzioni, in con-formità ai principi e ai criteri di cui allalegge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato ele regioni, nell’ambito della rispettiva com-petenza legislativa, provvedono all’accor-pamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o inparte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e al trasferimento delle relativefunzioni secondo i principi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza di cuiall’articolo 118 della Costituzione.

* 23. 0. 16. Melilli.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai soggetti di cuiall’articolo 114 della Costituzione e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-mento delle medesime funzioni, in con-formità ai principi e ai criteri di cui alla

Martedì 19 novembre 2013 — 178 — Commissione I

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legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato ele regioni, nell’ambito della rispettiva com-petenza legislativa, provvedono all’accor-pamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o inparte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e al trasferimento delle relativefunzioni secondo i principi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza di cuiall’articolo 118 della Costituzione.

* 23. 0. 17. Russo, Sarro.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principie delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, città ed au-tonomie locali.

** 23. 0. 18. Matteo Bragantini, Inver-nizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principie delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, città ed au-tonomie locali.

** 23. 0. 19. Squeri, Tancredi, Fabrizio DiStefano, Palmizio.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principie delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, città ed au-tonomie locali.

** 23. 0. 20. Melilli.

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Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Clausola di invarianza).

1. Dall’attuazione della presente leggenon possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e suppor-tare l’applicazione degli interventi di rior-dino delle autonomie locali, il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localipredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività recanti modalità operative e altreindicazioni utili all’attuazione dei principie delle disposizioni ivi contenute, previoaccordo in Conferenza Stato, città ed au-tonomie locali.

** 23. 0. 21. Russo, Sarro.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamen-tali e soppressione di enti intermedi e

strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono invia generale esercitate dai comuni, dalleprovince e dalle città metropolitane e nonpossono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società,organismi comunque denominati, statali oregionali.

2. A decorrere dall’effettivo trasferi-mento delle risorse umane e strumentalinecessarie all’esercizio delle funzioni am-ministrative, nonché dall’effettivo finanzia-mento delle medesime funzioni, in con-

formità ai principi e ai criteri di cui allalegge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogniforma di finanziamento delle funzioniesercitate dai soggetti di cui alle lettere a)e b) del comma 1, in contrasto con ledisposizioni di cui al comma precedente esono nulli gli atti adottati nell’eserciziodelle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamentodella finanza pubblica, in attuazione del-l’articolo 118 della Costituzione, lo Stato ele regioni, nell’ambito della rispettiva com-petenza legislativa, provvedono all’accor-pamento o alla soppressione degli enti,agenzie od organismi, comunque denomi-nati che svolgono funzioni in tutto o inparte coincidenti con quelle assegnate aglienti locali e al trasferimento delle relativefunzioni ai comuni, alle province e allecittà metropolitane secondo i principi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza di cui all’articolo 118 della Costitu-zione.

23. 0. 22. Tancredi, Fabrizio Di Stefano,Palmizio, Squeri.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

1. All’articolo 4, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7agosto 2012, n. 135, sono soppressi ilcomma 4 e 5.

23. 0. 23. Caparini.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

All’articolo 4, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto2012, n. 135, al comma 4 dopo le parole« di cui due » sono inserite le parole « ovespecificatamente deliberato dalla societàmedesima in sedi di rinnovo dell’organoamministrativo » e al comma 5 dopo le

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parole « la composizione dovrà assicu-rare » sono inserite le parole « ove speci-ficatamente deliberato dalla società mede-sima in sedi di rinnovo dell’organo am-ministrativo » e dopo le parole « La dispo-sizione del presente comma » sonoaggiunte « anche con riferimento alla de-liberazione assembleare circa la decisionedi avvalersi della presenza dei dipendentidell’amministrazione titolare della parte-cipazione o di poteri di indirizzo e vigi-lanza quali membri del consiglio di am-ministrazione ».

23. 0. 24. Caparini.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il se-guente:

ART. 23-bis.

A decorrere dall’anno 2014, ai fini delraggiungimento degli obiettivi di finanzapubblica, i consorzi tra i comuni compresinei bacini imbriferi montani (BIM), costi-tuiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Lefunzioni e i compiti svolti dai BIM sop-pressi sono attribuiti ai comuni o alleunioni di comuni. Le regioni emananodisposizioni al fine di garantire che latutela dei diritti delle popolazioni di mon-

tagna in relazione all’utilizzo delle acquedel rispettivo territorio sia attuata in ma-niera coordinata tra gli enti che hannocompetenza in materia, evitando ogni du-plicazione di opere e di interventi. I co-muni ovvero le unioni dei comuni suben-trano secondo un criterio di proporziona-lità in tutti i rapporti attivi e passivifacenti capo ai BIM soppressi. Il sovraca-none annuo previsto dalla legge 27 dicem-bre 1953, n. 959, è versato dai concessio-nari di grandi derivazioni d’acqua perforza motrice e dagli impianti di produ-zione per pompaggio direttamente ai co-muni compresi nei BIM soppressi nellamisura del: a) 50 per cento come quotefisse ripartite in parte uguale a ciascuncomune; b) 50 per cento come quotevariabili rispetto al numero di abitanti diciascun comune calcolato in base all’ul-timo censimento effettuato dall’Istituto na-zionale di statistica. Il personale che al-l’atto della soppressione risulta alle dipen-denze dei BIM passa alle dipendenze delleregioni, delle province e dei comuni, se-condo modalità determinate dalle regionimedesime sulla base di accordi sanciti insede di Conferenza unificata di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni.

23. 0. 25. Caparini.

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ALLEGATO 2

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unionie fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli

e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con iseguenti:

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane, provincee unioni di comuni al fine di adeguare illoro ordinamento ai principi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta con le funzioni dicui all’articolo 9 e con le seguenti finalitàistituzionali generali: cura dello sviluppostrategico del territorio metropolitano;promozione e gestione integrata dei ser-vizi, delle infrastrutture e delle reti dicomunicazione; cura delle relazioni istitu-zionali afferenti il proprio livello, ivi com-prese quelle a livello europeo.

3. Le province sono enti territoriali diarea vasta disciplinati ai sensi del Capo IIIdella presente legge.

1. 125. I relatori.

Al comma 3, aggiungere il seguente pe-riodo: Alle province con territorio intera-mente montano e confinanti con Paesistranieri sono riconosciute le specificità dicui agli articoli 11, 12 e 15.

Conseguentemente:

all’articolo 11, comma 2, aggiungere,in fine, il seguente periodo: Le regioniriconoscono alle province di cui al comma3, secondo periodo, forme particolari di

autonomia nelle materie di cui al predettoarticolo 117, commi terzo e quarto dellaCostituzione;

all’articolo 12, aggiungere, in fine, ilseguente comma:

7. Gli Statuti delle province di cuiall’articolo 1, comma 3, secondo periodo,possono prevedere, d’intesa con la Re-gione, la costituzione di zone omogeneeper specifiche funzioni, con organismi dicoordinamento collegati agli organi pro-vinciali;

all’articolo 15, dopo il comma 1, ag-giungere il seguente:

1-bis. Le province di cui all’articolo 1,comma 3, secondo periodo, esercitano al-tresì le seguenti ulteriori funzioni fonda-mentali:

a) cura dello sviluppo strategico delterritorio e gestione in forma associata diservizi in base alle specificità del territoriomedesimo;

b) cura delle relazioni istituzionalicon province, province autonome, regioni,regioni a statuto speciale e enti territorialidi altri Paesi, con esse confinanti e il cuiterritorio abbia caratteristiche montane,anche stipulando accordi e convenzionicon gli enti predetti.

1. 126. I relatori.

Sopprimere il comma 5.

1. 127. I relatori.

Martedì 19 novembre 2013 — 182 — Commissione I

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ART. 2.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ferma restando la competenza legi-slativa regionale ai sensi dell’articolo 117della Costituzione, le città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Cala-bria sono disciplinate dalla presente leggeai sensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione.

2. Il territorio della città metropolitana,salvo quanto previsto dall’articolo 3,comma 1, lettera g), coincide con quellodella provincia omonima, ferma restandol’iniziativa dei comuni, ivi compresi i co-muni capoluogo delle province limitrofe, aisensi dell’articolo 133, primo comma, dellaCostituzione, per la modifica delle circo-scrizioni provinciali limitrofe e per l’ade-sione alla città metropolitana. Qualora laregione interessata, entro 30 giorni dallarichiesta nell’ambito della procedura dicui al predetto articolo 133, esprima pa-rere contrario, in tutto o in parte alleproposte formulate dai comuni, il Governopromuove un’intesa tra la regione e icomuni interessati, da definirsi entro 90giorni dalla data di espressione del parere.In caso di non raggiungimento dell’intesaentro il predetto termine il Consiglio deiministri, sentita la relazione del Ministroper gli affari regionali e le autonomielocali e del Ministro dell’interno, udito ilparere del presidente della Regione, decidein via definitiva in ordine all’approvazionee alla presentazione al Parlamento deldisegno di legge contenente modifiche ter-ritoriali di province e di città metropoli-tane, ai sensi dell’articolo 133, primocomma, della Costituzione.

2. 102. I relatori.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con iseguenti:

4. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-

tropolitano e la conferenza metropolitana,sovrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio metropolitano è l’organodi indirizzo e controllo, propone alla con-ferenza lo statuto, approva regolamenti,piani, programmi; approva o adotta ognialtro atto ad esso sottoposto dal sindacometropolitano; esercita le altre funzioniattribuite dallo statuto. Su proposta delsindaco metropolitano, il consiglio adottagli schemi di bilancio da sottoporre alparere della conferenza metropolitana. Aseguito del parere espresso dalla confe-renza metropolitana con i voti che rap-presentino almeno un terzo dei comunicompresi nella città metropolitana e lamaggioranza della popolazione complessi-vamente residente, il consiglio approva invia definitiva i bilanci dell’ente. La confe-renza metropolitana ha poteri propositivie consultivi secondo quanto disposto dallostatuto.

4-bis. La conferenza metropolitanaadotta o respinge lo statuto proposto dalConsiglio con i voti che rappresentinoalmeno un terzo dei comuni compresinella città metropolitana e la maggioranzadella popolazione complessivamente resi-dente.

5. Nel rispetto della presente legge lostatuto stabilisce le norme fondamentalidell’organizzazione dell’ente, ivi compresele attribuzioni degli organi nonché l’arti-colazione delle loro competenze, fermorestando quanto disposto dai commi 4 e4-bis.

6. Oltre alle materie di cui al comma 5,lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumentidi coordinamento dell’azione complessivadi governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comunifacenti parte della città metropolitana e lacittà metropolitana in ordine alle modalitàdi organizzazione e di esercizio delle fun-zioni metropolitane e comunali, preve-

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dendo anche forme di organizzazione incomune, eventualmente differenziate peraree territoriali. Mediante convenzione cheregola le modalità di utilizzo di risorseumane, strumentali e finanziarie, i comunipossono avvalersi di strutture della cittàmetropolitana e viceversa per l’esercizio dispecifiche funzioni ovvero i comuni pos-sono delegare il predetto esercizio a strut-ture della città metropolitana e viceversa;

c) può prevedere, anche su propostadella regione e comunque d’intesa con lamedesima, la costituzione di zone omoge-nee, per specifiche funzioni e tenendoconto delle specificità territoriali, con or-ganismi di coordinamento collegati agliorgani della città metropolitana. La man-cata intesa può essere superata con deci-sione della conferenza metropolitana amaggioranza di due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base allequali i comuni non ricompresi nel terri-torio metropolitano possono istituire ac-cordi con la città metropolitana.

2. 103. I relatori.

ART. 4.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con iseguenti:

1. Il sindaco metropolitano è di dirittoil sindaco del comune capoluogo.

2. Il consiglio metropolitano è compo-sto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiore o pari a 3milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altrecittà metropolitane.

3. Il consiglio metropolitano dura incarica cinque anni. In caso di rinnovo delconsiglio del comune capoluogo, si procede

a nuove elezioni del consiglio metropoli-tano entro sessanta giorni dalla proclama-zione del sindaco del comune capoluogo.

4. Ferme restando le competenze dellalegge statale in materia elettorale, lo Sta-tuto può prevedere forme di elezione di-retta del sindaco e del consiglio metropo-litano.

4. 52. I relatori.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Il consiglio metropolitano è eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni della città metropolitana. Sono eleg-gibili a consigliere metropolitano i sindacie i consiglieri comunali in carica.

2. L’elezione avviene sulla base di listeconcorrenti, composte da un numero dicandidati non inferiori alla metà dei con-siglieri da eleggere sottoscritte da almenoil cinque per cento degli aventi diritto alvoto.

3. Nelle liste nessuno dei due sessi puòessere rappresentato in misura superiore adue terzi, qualora il numero dei candidatidel sesso meno rappresentato contengauna cifra decimale inferiore a 50 cente-simi, esso è arrotondato all’unità supe-riore. In caso contrario, l’ufficio elettoraledi cui al comma 4 riduce la lista, cancel-lando i nomi dei candidati appartenenti algenere più rappresentato, procedendo dal-l’ultimo della lista, in modo da assicurareil rispetto della disposizione di cui alprimo periodo. La lista che, all’esito dellacancellazione delle candidature eccedenti,contenga un numero di candidati inferiorea quello minimo prescritto dal comma 2,è inammissibile.

3-bis. Nei primi cinque anni dalla datadi entrata in vigore della legge 23 novem-bre 2012, n. 215, non si applica il comma3 del presente articolo.

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4. Le liste sono presentate presso l’uf-ficio elettorale appositamente costituitopresso gli uffici del consiglio metropoli-tano e, in sede di prima applicazione,presso 1’amministrazione provinciale dalleore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12del ventesimo giorno antecedente la vota-zione.

5. Il consiglio metropolitano è elettocon voto diretto, libero e segreto, attribuitoa liste di candidati concorrenti in un unicocollegio elettorale corrispondente al terri-torio della città metropolitana. L’elezioneavviene in unica giornata presso l’ufficioelettorale di cui al comma 4.

6. Le schede di votazione sono fornitea cura dell’ufficio elettorale di cui alcomma 4 in colori diversi a seconda delladimensione del comune di appartenenzadegli aventi diritto al voto, secondo le fascedi popolazione stabilite ai sensi del comma8. Agli aventi diritto è consegnata lascheda del colore relativo al comune in cuisono in carica.

7. Ciascun elettore esprime un voto cheviene ponderato sulla base di un indicedeterminato in relazione alla popolazionecomplessiva della fascia demografica delcomune di cui è sindaco o consigliere,determinata ai sensi del comma 8.

8. Ai fini delle elezioni, i comuni dellacittà metropolitana sono ripartiti nelleseguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiorea 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiorea 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiorea 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiorea 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiorea 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiorea 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiorea 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;

i) comuni con popolazione superiorea 1.000.000.

9. L’indice di ponderazione per cia-scuna delle fasce demografiche dei comuniappartenenti alla Città metropolitana èdeterminato secondo le modalità, le ope-razioni ed i limiti indicati nell’Allegato« A » alla presente legge.

10. Ciascun elettore può esprimere,inoltre, nelle apposite righe della scheda,un voto di preferenza per candidati allacarica di consigliere della città metropo-litana compresi nella lista, scrivendone ilcognome o, in caso di omonimia, il nomee il cognome, il cui valore è ponderato aisensi del comma 9.

11. La cifra elettorale di ciascuna listaè costituita dalla somma dei voti ponderativalidi riportati da ciascuna di esse. Perl’assegnazione del numero dei consiglieri aciascuna lista si divide la cifra elettorale diciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,4,... fino a concorrenza del numero deiconsiglieri da eleggere; quindi si scelgono,tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti,in numero eguale a quello dei consiglierida eleggere, disponendoli in una gradua-toria decrescente. Ciascuna lista conseguetanti rappresentanti eletti quanti sono iquozienti a essa appartenenti compresinella graduatoria. A parità di quoziente,nelle cifre intere e decimali, il posto èattribuito alla lista che ha ottenuto lamaggiore cifra elettorale e, a parità diquest’ultima, per sorteggio.

12. L’ufficio elettorale, costituito aisensi del comma 4, terminate le operazionidi scrutinio:

a) determina la cifra individuale pon-derata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale pon-derata dei singoli candidati sulla base deivoti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra leliste e alle relative proclamazioni.

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13. I seggi che rimangono vacanti perqualunque causa, ivi compresa la cessa-zione dalla carica di sindaco o di consi-gliere di un comune della città metropo-litana, sono attribuiti ai candidati che,nella medesima lista, hanno ottenuto lamaggiore cifra individuale. Non si consi-dera cessato dalla carica il consigliereeletto o rieletto sindaco o consigliere in uncomune della città metropolitana.

Allegato « A ». – Criteri ed operazioni per ladeterminazione dell’indice ponderato cui ècommisurato il voto per l’elezione degliorgani elettivi delle Città metropolitane edelle Province.

Per la determinazione degli indici diponderazione relativi a ciascuna Città me-tropolitana e a ciascuna Provincia si pro-cede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazionelegale accertata e alle fasce demografichein cui sono ripartiti i comuni ai sensidell’articolo 5, comma 8, si determina iltotale della popolazione di ciascuna dellefasce demografiche cui appartengono icomuni della città metropolitana o dellaprovincia, la cui somma costituisce il to-tale della popolazione della città metro-politana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fascedemografiche, si determina il valore per-centuale, calcolato sino alla terza cifradecimale, del rapporto fra la popolazionedi ciascuna fascia demografica e la popo-lazione dell’intera città metropolitana oprovincia;

c) qualora il valore percentuale delrapporto fra la popolazione di un comunee la popolazione dell’intera città metropo-litana o provincia, sia maggiore di 45, ilvalore percentuale del comune è ridotto adetta cifra; il valore percentuale eccedenteè assegnato in aumento al valore percen-tuale delle fasce demografiche cui nonappartiene il comune, ripartendolo fraqueste in misura proporzionale alla rispet-tiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce de-mografiche il valore percentuale di cui allalettera b), eventualmente rideterminato aisensi della lettera c), sia maggiore di 35, ilvalore percentuale della fascia demogra-fica è ridotto a detta cifra; è esclusa datale riduzione la fascia demografica cuiappartiene il comune di cui alla lettera c);il valore percentuale eccedente è assegnatoin aumento al valore percentuale dellealtre fasce demografiche della medesimacittà metropolitana, ovvero della provincia,ripartendolo fra queste in misura propor-zionale alla rispettiva popolazione, inmodo tale che il valore percentuale dinessuna di esse superi comunque la cifra35; è esclusa da tale operazione la fasciademografica cui appartiene il comune dicui alla lettera c);

e) si determina infine l’indice di pon-derazione del voto degli elettori dei co-muni di ciascuna fascia demografica; taleindice è dato, con approssimazione allaterza cifra decimale, dal risultato delladivisione del valore percentuale determi-nato per ciascuna fascia demografica, se-condo quanto stabilito dalla lettera c),ovvero d), per il numero complessivo deisindaci e dei consiglieri appartenenti allamedesima fascia demografica, moltiplicatoper 1000.

5. 44. I relatori.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 27. I relatori.

ART. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo statuto determina le maggioranzeper le deliberazioni della conferenza me-tropolitana, fatto salvo quanto previstodall’articolo 2.

8. 25. I relatori.

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ART. 9.

Al comma 1, sostituire l’alinea con ilseguente:

1. A valere sulle risorse proprie etrasferite, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, alla città metro-politana sono attribuite le funzioni fonda-mentali delle province e quelle attribuitealla città metropolitana nell’ambito delprocesso di riordino delle funzioni delleprovince di cui all’articolo 15, nonché, aisensi dell’articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione, le seguentifunzioni fondamentali:.

9. 61. I relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzionidelle regioni, loro spettanti nelle materiedi cui all’articolo 117, commi terzo equarto, della Costituzione, nonché le fun-zioni esercitate ai sensi dell’articolo 118della Costituzione.

9. 62. I relatori.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentalidella città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana ilpatrimonio, il personale e le risorse stru-mentali della provincia a cui ciascuna cittàmetropolitana succede a titolo universalein tutti i rapporti attivi e passivi, ivicomprese le entrate provinciali, all’atto delsubentro alla provincia. Il trasferimentodella proprietà dei beni mobili e immobiliè esente da oneri fiscali. Nel caso disubentro per una parte del territorio pro-vinciale, con la provincia che resta infunzione per la parte complementare, si

procede alla ripartizione ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 1, lettera g), quinto pe-riodo.

2. Al personale delle città metropoli-tane si applicano le disposizioni vigenti peril personale delle province; il personaletrasferito dalle province, mantiene, fino alprossimo contratto, il trattamento econo-mico in godimento.

3. In considerazione della necessità digarantire il tempestivo adempimento degliobblighi internazionali già assunti dal Go-verno, nonché dell’interesse regionale con-corrente con il preminente interesse na-zionale, entro 90 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge e,comunque, entro il termine di cui alcomma 5 dell’articolo 3, la regione Lom-bardia – anche mediante società dallastessa partecipate – subentra in tutte lepartecipazioni azionarie detenute dallaProvincia di Milano, direttamente o indi-rettamente, nelle società concessionarieper la gestione delle infrastrutture di cuiall’articolo 1, comma 1, della legge 21dicembre 2001, n. 443, che risultano con-nesse alla manifestazione universale diExpo 2015 ai sensi del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 22 ottobre2008. Entro 40 giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sarannodefinite con decreto del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie locali, daadottare di concerto con i ministri del-l’economia e delle finanze e delle infra-strutture e dei trasporti, le direttive e ledisposizioni esecutive necessarie a disci-plinare il trasferimento alla regione Lom-bardia delle partecipazioni azionarie di cuial precedente periodo. Alla chiusura del-l’evento le predette partecipazioni sonotrasferite alla città metropolitana.

10. 17. I relatori.

ART. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzionidelle regioni nelle materie di cui all’arti-colo 117, commi terzo e quarto, della

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Costituzione, e le funzioni esercitate aisensi dell’articolo 118 della Costituzione.

11. 21. I relatori.

ART. 12.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 12.

(Organi delle province).

1. Sono organi delle province di cuiall’articolo 11 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l’assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappre-senta l’ente, convoca e presiede il consiglioprovinciale e l’assemblea dei sindaci, so-vrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo econtrollo, propone all’assemblea lo statuto,approva regolamenti, piani, programmi;approva o adotta ogni altro atto ad essosottoposto dal presidente della provincia;esercita le altre funzioni attribuite dallostatuto. Su proposta del Presidente dellaProvincia il consiglio adotta gli schemi dibilancio da sottoporre al parere dell’As-semblea dei sindaci. A seguito del parereespresso dall’Assemblea dei sindaci con ivoti che rappresentino almeno un terzodei comuni compresi nella città metropo-litana e la maggioranza della popolazionecomplessivamente residente, il Consiglioapprova in via definitiva i bilanci dell’ente.L’assemblea dei sindaci ha poteri propo-sitivi e consultivi secondo quanto dispostodallo statuto. L’assemblea dei sindaciadotta o respinge lo Statuto proposto dalConsiglio e le sue successive modificazionicon i voti che rappresentino almeno unterzo dei comuni compresi nella cittàmetropolitana e la maggioranza della po-polazione complessivamente residente.

3. L’assemblea dei sindaci è costituitadai sindaci dei comuni appartenenti allaprovincia.

ART. 12-bis.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è elettodai sindaci e dai consiglieri dei comunidella provincia.

2. Il presidente della provincia dura incarica quattro anni.

3. Sono eleggibili a presidente dellaprovincia i sindaci della provincia, il cuimandato scada non prima di diciotto mesidalla data di svolgimento delle elezioni.

4. L’elezione avviene sulla base di pre-sentazione di candidature, sottoscritte daalmeno il quindici per cento degli aventidiritto al voto. Le candidature sono pre-sentate presso l’ufficio elettorale apposita-mente costituito presso la sede della pro-vincia dalle ore 8 del ventunesimo giornoalle ore 12 del ventesimo giorno antece-dente la votazione.

5. Il presidente della provincia è elettocon voto diretto, libero e segreto. L’ele-zione avviene in unica giornata presso ununico seggio elettorale costituito pressol’ufficio elettorale di cui al comma 4 dalleore 8.00 alle ore 20.00. Le schede divotazione sono fornite a cura dell’ufficioelettorale.

6. Ciascun elettore vota per un solocandidato alla carica di presidente dellaprovincia. Il voto è ponderato ai sensidell’articolo 5, commi 8 e 9.

7. È eletto presidente della provincia ilcandidato che consegue il maggior numerodi voti, sulla base della ponderazione dicui all’articolo 5, commi 8 e 9. In caso diparità di voti, è eletto il candidato piùgiovane.

8. Il presidente della provincia resta incarica anche in caso di cessazione dallacarica di sindaco.

ART. 12-ter.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è compostodal presidente della provincia e da sedici

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componenti nelle province con popola-zione superiore a 700.000 abitanti, dadodici componenti nelle province con po-polazione da 300.000 a 700.000 abitanti,da dieci componenti nelle province conpopolazione fino a 300.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale dura in caricadue anni.

3. Il consiglio provinciale è eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni della provincia. Sono eleggibili aconsigliere provinciale i sindaci e i consi-glieri comunali in carica.

4. L’elezione avviene sulla base di liste,composte da un numero di candidati noninferiore alla metà dei consiglieri da eleg-gere, sottoscritte da almeno il cinque percento degli aventi diritto al voto.

5. Nelle liste nessuno dei due sessi puòessere rappresentato in misura superiore adue terzi, qualora il numero dei candidatidel sesso meno rappresentato contengauna cifra decimale inferiore a 50 cente-simi, esso è arrotondato all’unità supe-riore. In caso contrario, l’ufficio elettoraleriduce la lista, cancellando i nomi deicandidati appartenenti al genere più rap-presentato, procedendo dall’ultimo dellalista, in modo da assicurare il rispettodella disposizione di cui al primo periodo.La lista che, all’esito della cancellazionedelle candidature eccedenti, contenga unnumero di candidati inferiore a quellominimo prescritto dal comma 4, è inam-missibile.

6. Nei primi cinque anni dalla data dientrata in vigore della legge 23 novembre2012, n. 215, non si applica il comma 5del presente articolo.

7. Le liste sono presentate presso l’uf-ficio elettorale di cui all’articolo 12-bis,comma 4, dalle ore 8 del ventunesimogiorno alle ore 12 del ventesimo giornoantecedente la votazione.

8. Il consiglio provinciale è eletto convoto diretto, libero e segreto, attribuito aisingoli candidati all’interno delle liste, inun unico collegio elettorale corrispon-dente al territorio della provincia. L’ele-zione avviene in unica giornata pressol’ufficio elettorale di cui all’articolo 12-bis, comma 4.

9. Le schede di votazione sono fornitea cura dell’ufficio elettorale di cui all’ar-ticolo 12-bis, comma 4, in colori diversi aseconda della fascia demografica del co-mune di appartenenza degli aventi dirittoal voto, secondo le fasce di popolazionestabilite ai sensi dell’articolo 5, comma 8.Agli aventi diritto è consegnata la schedadel colore relativo al comune in cui sonoin carica.

10. Ciascun elettore esprime un solovoto per uno dei candidati, che vieneponderato ai sensi dell’articolo 5, commi 7,8 e 9.

11. L’ufficio elettorale, terminate leoperazioni di scrutinio, determina la cifraindividuale ponderata dei singoli candidatisulla base dei voti espressi e proclamaeletti i candidati che conseguono la mag-giore cifra individuale ponderata.

12. I seggi che rimangono vacanti perqualunque causa, ivi compresa la cessa-zione dalla carica di sindaco o di consi-gliere di un comune della provincia, sonoattribuiti ai candidati che, nella medesimalista, hanno ottenuto la maggiore cifraindividuale. Non si considera cessato dallacarica il consigliere eletto o rieletto sin-daco o consigliere in un comune dellaprovincia.

12. 44. I relatori.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Costituzione degli organi in sede di primaapplicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, nelle province di cui all’ar-ticolo 11, comma 1, il presidente dellaprovincia o il commissario, in carica alladata di entrata in vigore della presentelegge, convoca l’assemblea dei sindaci perl’elezione del presidente della provincia aisensi dell’articolo 12-bis e indice l’elezionedel consiglio provinciale ai sensi dell’arti-colo 12-ter, che si svolgono entro trenta

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giorni dalla scadenza degli organi provin-ciali in carica. In ogni caso sono prorogatigli organi provinciali in carica alla data dientrata in vigore della presente legge, ivicompresi eventuali commissari, fino alladata di insediamento del nuovo presidentee del nuovo consiglio provinciale.

2. Il consiglio provinciale approva lemodifiche statutarie conseguenti alla pre-sente legge entro sei mesi dalla elezionedei nuovi organi provinciali. In caso dimancata adozione delle modifiche statu-tarie entro la predetta data, si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 8 della legge5 giugno 2003, n. 131, salve le eventualisuccessive modificazioni da parte degliorgani della provincia. Al commissarioeventualmente nominato non sono corri-sposti gettoni, compensi, rimborsi di speseo altri emolumenti comunque denominati.

13. 15. I relatori.

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

14. 27. I relatori.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Riordino delle funzioni delle Province).

1. Le province di cui all’articolo 11,quali enti con funzioni di area vasta,esercitano le seguenti funzioni fondamen-tali:

a) pianificazione territoriale provin-ciale di coordinamento, nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente, per gliaspetti di competenza, con particolare ri-ferimento alla difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, autorizza-zione e controllo in materia di trasportoprivato, in coerenza con la programma-

zione regionale, nonché costruzione e ge-stione delle strade provinciali e regola-zione della circolazione stradale ad esseinerente;

c) programmazione provinciale dellarete scolastica, nel rispetto della program-mazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione dati, as-sistenza tecnico-amministrativa agli entilocali.

2. La provincia può altresì, d’intesa coni comuni, provvedere alla gestione dell’edi-lizia scolastica con riferimento alle scuolesecondarie di secondo grado.

3. Lo Stato e le regioni, secondo lerispettive competenze, provvedono al rior-dino delle funzioni esercitate dalle pro-vince, diverse da quelle di cui al comma 1e fermo restando quanto previsto dalcomma 2, in attuazione dell’articolo 118della Costituzione, con le modalità e neitermini stabiliti dal presente articolo esulla base dei seguenti principi:

a) conferimento ai comuni, perché leesercitino singolarmente o medianteunioni di comuni, delle funzioni, già eser-citate dalle Province, il cui esercizio noncorrisponde più ad esigenze unitarie oconsente di svolgere più efficacemente lefunzioni fondamentali comunali come in-dividuate ai sensi dell’articolo 14 del de-creto-legge n. 78 del 2011 e all’esercizioassociato obbligatorio ivi previsto;

b) assunzione da parte delle Regionidelle funzioni che rispondono a ricono-sciute esigenze unitarie;

c) adozione di soluzioni gestionali eorganizzative orientate all’efficienza e al-l’efficacia, ivi comprese, con intese o con-venzioni, l’avvalimento e le deleghe diesercizio, valorizzando anche le autonomiefunzionali.

4. Nello specifico caso in cui disposi-zioni normative statali o regionali di set-tore riguardanti servizi a rete di rilevanzaeconomica prevedano l’attribuzione difunzioni di organizzazione dei predetti

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servizi, di competenza comunale o provin-ciale, ad enti o agenzie in ambito provin-ciale o sub-provinciale, si applicano leseguenti disposizioni, che costituisconoprincipio fondamentale della materia eprincipio fondamentale di coordinamentodella finanza pubblica ai sensi dell’articolo117, terzo comma, della Costituzione:

a) le leggi statali o regionali, secondole rispettive competenze, prevedono lasoppressione di tali enti o agenzie e l’at-tribuzione delle funzioni alle province nelnuovo assetto istituzionale, con tempi, mo-dalità e forme di coordinamento con re-gioni e comuni, da determinare nell’am-bito del processo di riordino di cui alpresente articolo, secondo i principi diadeguatezza e sussidiarietà, anche valoriz-zando, ove possibile, le autonomie funzio-nali;

b) alle regioni che adeguino la pro-pria legislazione al principio di cui allalettera a) entro tre mesi dall’approvazionedell’accordo di cui al comma 5 è datapriorità nel trasferimento delle quote spet-tanti del fondo nazionale per il concorsofinanziario dello Stato agli oneri del tra-sporto pubblico locale di cui all’articolo16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135. Tale prioritàconsiste in un incremento del primo an-ticipo del trasferimento delle predettequote compreso tra il 20 per cento e il 50per cento, valido per i due anni successivia quello di entrata in vigore della disci-plina regionale;

c) il principio di cui alla lettera b) siapplica anche in caso di emanazione dinuove norme statali di riordino dei servizia rete di rilevanza economica nel sensodescritto dal primo periodo dell’alinea delpresente comma che pongano principi fon-damentali per la legislazione regionaleovvero che conferiscano o deleghino nuovefunzioni alle regioni; in tal caso il termineper l’eventuale adeguamento della legisla-zione regionale di cui alla lettera b) de-corre dalla data di entrata in vigore dellepredette leggi statali.

5. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sentite leorganizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, Stato e Regioni indivi-duano in modo puntuale, mediante ac-cordo sancito in Conferenza unificata, lefunzioni di cui al comma 3 oggetto delriordino e le relative competenze.

6. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’interno e del Ministro per gli affariregionali e le autonomie locali, di concertocon i ministri della pubblica amministra-zione e dell’economia e delle finanze, sonostabiliti, entro tre mesi dall’accordo di cuial comma 5, previa intesa con la Confe-renza unificata, i criteri generali, secondoquanto stabilito dal comma 9 per l’indi-viduazione dei beni e delle risorse finan-ziarie, umane, strumentali e organizzativeconnesse all’esercizio delle funzioni chedevono essere trasferite, ai sensi del pre-sente articolo, dalle Province agli entisubentranti, garantendo i rapporti di la-voro a tempo indeterminato in corso,nonché quelli a tempo determinato incorso fino alla loro scadenza prevista. Inparticolare, sono considerate le risorsefinanziarie, già spettanti alle Province aisensi dell’articolo 119 della Costituzione,che devono essere trasferite agli enti su-bentranti per l’esercizio delle funzioni loroattribuite, dedotte quelle necessarie allefunzioni fondamentali e fatto salvo co-munque quanto previsto dal comma 2.Sullo schema di decreto, per quanto at-tiene alle risorse umane, sono consultate leorganizzazioni sindacali maggiormenterappresentative.

7. Con legge regionale, da approvareentro sei mesi dal decreto di cui al comma6, si provvede, sentite le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative, adare attuazione all’accordo di cui alcomma 4. Decorso il termine senza che laRegione abbia provveduto, si applica l’ar-ticolo 8 della legge n. 131 del 2003.

8. Entro trenta giorni dall’entrata invigore della legge regionale di cui alcomma 7, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, sentita la Confe-renza Unificata, si stabilisce la data dalla

Martedì 19 novembre 2013 — 191 — Commissione I

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quale decorre il trasferimento delle fun-zioni e delle risorse previste, disponendoaltresì in via transitoria, in attesa dell’ado-zione dei decreti legislativi di cui alcomma 10, in ordine alle modalità ditrasferimento delle risorse finanziarie giàspettanti alle Province ai sensi dell’articolo119 della Costituzione, che sono trasferiteagli enti subentranti per l’esercizio dellefunzioni loro attribuite.

9. Nei trasferimenti delle funzioni og-getto del riordino si applicano le seguentidisposizioni:

a) il personale trasferito mantiene laposizione giuridica ed economica, con ri-ferimento alle voci del trattamento econo-mico fondamentale e accessorio, in godi-mento all’atto del trasferimento, nonchél’anzianità di servizio maturata; le corri-spondenti risorse sono trasferite all’entedestinatario; in particolare, quelle desti-nate a finanziare le voci fisse e variabilidel trattamento accessorio, nonché la pro-gressione economica orizzontale, secondoquanto previsto dalle disposizioni contrat-tuali vigenti, vanno a costituire specificifondi, destinati esclusivamente al perso-nale trasferito, nell’ambito dei più generalifondi delle risorse decentrate del perso-nale delle categorie e dirigenziale. I com-pensi di produttività, la retribuzione dirisultato e le indennità accessorie del per-sonale trasferito rimangono determinatinegli importi goduti antecedentemente altrasferimento e non possono essere incre-mentati fino all’applicazione del contrattocollettivo decentrato integrativo sotto-scritto conseguentemente al primo con-tratto collettivo nazionale di lavoro stipu-lato dopo l’entrata in vigore della presentelegge;

b) il trasferimento della proprietà deibeni mobili e immobili è esente da onerifiscali; l’ente che subentra nei diritti re-lativi alle partecipazioni societarie atti-nenti la funzione trasferita può provvederealla dismissione con procedura semplifi-cata stabilita con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze;

c) l’ente che subentra nella funzionesuccede anche nei rapporti attivi e passivi

in corso, compreso il contenzioso; il tra-sferimento delle risorse tiene conto anchedelle passività; sono trasferite le risorseincassate relative a pagamenti non ancoraeffettuati, che rientrano nei rapporti tra-sferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferi-mento delle funzioni non rilevano, per glienti subentranti, ai fini del patto di sta-bilità, della disciplina delle spese di per-sonale, compreso il rapporto tra spesecorrenti e spese di personale, della disci-plina sui limiti alle assunzioni in rapportoal turnover, della disciplina sui limiti del-l’indebitamento, nonché di ogni altra di-sposizione di legge che, per effetto deltrasferimento, può determinare inadempi-menti dell’ente subentrante, nell’ambito divariazioni compensative a livello regionaleovvero tra livelli regionali o locali e livellostatale, secondo modalità individuate condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro per gliaffari regionali e delle autonomie locali,sentita la Conferenza unificata, che stabi-lisce anche idonei strumenti di monitorag-gio.

10. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui al comma 6, unoo più decreti legislativi, previo parere dellaConferenza unificata, della Commissioneper il coordinamento della finanza pub-blica e delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia, in materia diadeguamento della legislazione statalesulle funzioni e sulle competenze delloStato e degli enti territoriali e di quellasulla finanza e sul patrimonio dei mede-simi enti nel rispetto dei seguenti principie criteri direttivi:

a) applicazione coordinata dei prin-cipi di riordino delle funzioni di cui allapresente legge e di quelli di cui agli articoli1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agliarticoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica;

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b) le risorse finanziarie, già spettantialle Province ai sensi dell’articolo 119della Costituzione, dedotte quelle neces-sarie alle funzioni fondamentali e fattosalvo quanto previsto all’articolo 2, sonoattribuite agli enti che subentrano nellefunzioni trasferite, in relazione ai rap-porti attivi e passivi oggetto della suc-cessione, compresi i rapporti di lavoro ele altre spese di gestione;

c) le risorse devono essere adeguate afar fronte alle spese derivanti dal trasfe-rimento delle funzioni.

15. 91. I relatori.

ART. 19.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In fase di prima istituzione lo Sta-tuto dell’Unione è approvato dai Consiglidei Comuni partecipanti e le successivemodifiche sono approvate dal Consigliodell’Unione.

19. 9. I relatori.

ART. 23.

Sopprimere il comma 8.

23. 50. I relatori.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Su proposta del Ministro per gliaffari regionali, con accordo sancito inConferenza unificata sono stabilite le mo-dalità di monitoraggio e rendicontazionesullo stato di attuazione della riforma.

23. 51. I relatori.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Le disposizioni della presente leggeriguardano unicamente la struttura orga-nizzativa le circoscrizioni territoriali deglienti di area vasta definite province e cittàmetropolitane, ai sensi dell’articolo 114della Costituzione.

23. 026. I relatori.

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ALLEGATO 3

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logisticheterritoriali (Emendamenti C. 730-A Velo).

PARERE APPROVATO

PARERE CONTRARIO

sull’emendamento 3.52 De Rosa,

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nelfascicolo n. 1.

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