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789. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 4 maggio 2017 ............................................................... 3 Progetti di legge (Annunzio; Annunzio di proposte di legge d’iniziativa regionale; Ritiro di proposte di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente) ................ 3, 4 Documenti ministeriali (Trasmissione) ........ 4 Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra- smissione di un documento) ..................... 5 Progetti di atti dell’Unione europea (An- nunzio) .......................................................... 5 PAG. Consiglio regionale dell’Emilia Romagna (Trasmissione di un documento) .............. 5 Richiesta di parere parlamentare su propo- sta di nomina .............................................. 5 Atti di controllo e di indirizzo .................... 6 Proposta di legge n. 3785-A/R e abbinate proposte di legge nn. 2892, 3380, 3384, 3419, 3424, 3427, 3434, 3774, 3777 ......... 7 Ordini del giorno ............................................ 7 Disegno di legge di conversione n. 4444 .... 12 Questioni pregiudiziali .................................... 12 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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789. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 4 maggio2017 ............................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Annunzio diproposte di legge d’iniziativa regionale;Ritiro di proposte di legge; Assegnazione aCommissione in sede referente) ................ 3, 4

Documenti ministeriali (Trasmissione) ........ 4

Dipartimento per le politiche europee dellaPresidenza del Consiglio dei ministri (Tra-smissione di un documento) ..................... 5

Progetti di atti dell’Unione europea (An-nunzio) .......................................................... 5

PAG.

Consiglio regionale dell’Emilia Romagna(Trasmissione di un documento) .............. 5

Richiesta di parere parlamentare su propo-sta di nomina .............................................. 5

Atti di controllo e di indirizzo .................... 6

Proposta di legge n. 3785-A/R e abbinateproposte di legge nn. 2892, 3380, 3384,3419, 3424, 3427, 3434, 3774, 3777 ......... 7

Ordini del giorno ............................................ 7

Disegno di legge di conversione n. 4444 .... 12

Questioni pregiudiziali .................................... 12

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 4 maggio 2017.

Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amen-dola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bel-lanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi,Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede,Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell’Ac-qua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla,Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Butti-glione, Caparini, Carnevali, Caruso, Ca-sero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni,Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colon-nese, Coppola, Costa, D’Alia, Dambruoso,Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro,Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio DiStefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Fer-ranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana,Fontanelli, Franceschini, Galati, Gallinella,Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti,Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis,Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Lauri-cella, Locatelli, Lorefice, Lorenzin, Lotti,Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Maraz-ziti, Marcon, Antonio Martino, MazziottiDi Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando,Palma, Pannarale, Pastorelli, Pes, Picchi,Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Ram-pelli, Ravetto, Realacci, Rosato, DomenicoRossi, Rostan, Rughetti, Russo, Sanga,Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni,Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Tidei, ValeriaValente, Velo, Venittelli, Vignaroli, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 maggio 2017 sono state pre-sentate alla Presidenza le seguenti propo-ste di legge d’iniziativa dei deputati:

SCHULLIAN ed altri: « Modifica al-l’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre2014, n. 132, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, in materia di trasferimenti immo-biliari mediante convenzione di negozia-zione assistita da uno o più avvocati »(4454);

SCHULLIAN ed altri: « Modifica al-l’articolo 142 del testo unico di cui al regiodecreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppres-sione del divieto di iscrizione contempo-ranea a diverse università, a diverse fa-coltà o scuole della stessa università e adiversi corsi di laurea o diploma dellastessa facoltà o scuola » (4455);

BERNARDO: « Modifiche al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e altesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e altre dispo-sizioni in materia di agevolazioni fiscaliper lo sviluppo dell’economia nazionalemediante l’incentivazione degli investi-menti e dell’insediamento di imprese nellacittà metropolitana di Milano » (4456);

DI VITA: « Istituzione dell’Agenziaper il Terzo settore » (4457);

BONAFEDE: « Modifiche al codicedella navigazione concernenti l’eserciziodei poteri di polizia e delle funzioni dipolizia giudiziaria per il contrasto di at-tività criminali compiute in mare » (4458).

Saranno stampate e distribuite.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

Annunzio di proposte di legged’iniziativa regionale.

In data 3 maggio 2017 è stata presen-tata alla Presidenza, ai sensi dell’articolo26 della legge costituzionale 31 gennaio1963, n. 1, la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELFRIULI VENEZIA GIULIA: « Riconosci-mento della sarcoidosi come malattia cro-nica e invalidante » (4459).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di proposte di legge.

In data 3 maggio 2017 il deputatoBurtone ha comunicato di ritirare la se-guente proposta di legge:

BURTONE: « Istituzione della Gior-nata in ricordo delle persone decedute orese disabili a causa di vaccinazioni »(1023).

La proposta di legge sarà pertantocancellata dall’ordine del giorno.

Assegnazione di progetto di leggea Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, il seguente progetto dilegge è assegnato, in sede referente, allasottoindicata Commissione permanente:

XII Commissione (Affari Sociali):

MARAZZITI ed altri: « Misure per fa-vorire l’invecchiamento attivo della popo-lazione e la solidarietà intergenerazionaleattraverso l’impiego delle persone anzianein attività di utilità sociale e iniziative diformazione permanente » (4433) Pareredelle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX,X, XI e della Commissione parlamentareper le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, con letteredel 26 aprile 2017, ha trasmesso le noterelative all’attuazione data agli ordini delgiorno CARRESCIA n. 9/3285-A/1, sull’op-portunità di promuovere la cooperazione elo scambio di informazioni tra i servizi diintelligence di Italia e Giordania, in par-ticolare nel settore dei reati ambientali ein quello delle opere d’arte; GregorioFONTANA n. 9/3285-A/2, sull’opportunitàdi rafforzare i rapporti di collaborazionetra gli apparati di intelligence di Italia eGiordania; MATARRELLI n. 9/3285-A/3,sulla collaborazione con il Governo gior-dano per rafforzare la vigilanza sul traf-fico di armi ed esplosivi, l’immigrazioneclandestina e la tratta di esseri umani,accolti dal Governo nella seduta dell’As-semblea del 17 maggio 2016 e, per la partedi propria competenza, all’ordine delgiorno GRANDE n. 9/3953/9, concernentei rapporti con l’Egitto, accolto dal Governonella seduta dell’Assemblea del 6 luglio2016.

Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, con letteredel 27 aprile 2017, ha altresì trasmesso lenote relative all’attuazione data agli ordinidel giorno DI BATTISTA n. 9/3953/7, con-cernente il sostegno dell’Italia all’effettivaattuazione degli Accordi di pace sotto-scritti a Cuba nel giugno 2016 tra ilGoverno della Colombia e i guerriglieridelle Forze armate rivoluzionarie (FARC),MARTELLI ed altri n. 9/3953/14, concer-nente l’opportunità di programmare inter-venti di cooperazione e stabilizzazionepost-conflitto in Colombia; QUARTA-PELLE PROCOPIO ed altri n. 9/3953/19,riguardante l’assunzione di personale at-traverso l’indizione di un concorso pub-blico da parte dell’Agenzia italiana per lacooperazione allo sviluppo ed il conferi-mento di incarichi dirigenziali, accolti dalGoverno nella seduta dell’Assemblea del 6luglio 2016, nonché alla mozione ManlioDI STEFANO ed altri n. 1/01331, accolta

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

dal Governo ed approvata dall’Assembleanella seduta del 3 agosto 2016, sulle lineedella politica europea ed estera dell’Italiaalla luce delle recenti emergenze interna-zionali.

Le suddette note sono a disposizionedegli onorevoli deputati presso il Servizioper il Controllo parlamentare e sono tra-smesse alla III Commissione (Affari esteri)competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le po-litiche europee della Presidenza delConsiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 3 maggio 2017, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-zione in merito alla proposta di direttivadel Parlamento europeo e del Consiglioche conferisce alle autorità garanti dellaconcorrenza degli Stati membri poteri diapplicazione più efficace e assicura ilcorretto funzionamento del mercato in-terno (COM(2017) 142 final).

Questa relazione è trasmessa alla XCommissione (Attività produttive) e allaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea).

Annunzio di progetti di attidell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 3maggio 2017, ha trasmesso, in attuazionedel Protocollo sul ruolo dei Parlamentiallegato al Trattato sull’Unione europea, iseguenti progetti di atti dell’Unione stessa,nonché atti preordinati alla formulazionedegli stessi, che sono assegnati, ai sensidell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-toindicate Commissioni, con il parere, senon già assegnati alla stessa in sede pri-maria, della XIV Commissione (Politichedell’Unione europea):

Proposta di decisione di esecuzionedel Consiglio recante una raccomanda-zione per la proroga del controllo tempo-raneo alle frontiere interne in circostanzeeccezionali in cui è a rischio il funziona-mento globale dello spazio Schengen(COM(2017) 226 final), che è assegnata insede primaria alla I Commissione (Affaricostituzionali);

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo, al Consiglio, al Co-mitato economico e sociale europeo e alComitato delle regioni – Un’iniziativa persostenere l’equilibrio tra attività professio-nale e vita familiare di genitori e presta-tori di assistenza che lavorano (COM(2017)252 final), che è assegnata in sede prima-ria alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Consiglio regionaledell’Emilia-Romagna.

La Presidente del Consiglio regionaledell’Emilia-Romagna, con lettera in data 2maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi degliarticoli 24, comma 3, e 25 della legge 24dicembre 2012, n. 234, il testo di unarisoluzione recante le osservazioni del me-desimo Consiglio regionale sulla propostadi direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio sulla promozione dell’uso dell’e-nergia da fonti rinnovabili (Rifusione)(COM(2016) 767 final).

Questo documento è trasmesso alla VIIICommissione (Ambiente), alla X Commis-sione (Attività produttive) e alla XIV Com-missione (Politiche dell’Unione europea).

Richiesta di parere parlamentaresu proposta di nomina.

La Ministra per i rapporti con il Par-lamento, con lettera in data 3 maggio2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1della legge 24 gennaio 1978, n. 14, larichiesta di parere parlamentare sulla pro-posta di nomina dell’ammiraglio di squa-

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

dra in quiescenza Maurizio Gemignani apresidente della Lega navale italiana (105).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-lamento, alla IV Commissione (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

PROPOSTA DI LEGGE: ERMINI: MODIFICA ALL’ARTICOLO 59DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA (A.C.3785-A/R) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLTENI EDALTRI*; LA RUSSA ED ALTRI; MAROTTA E SAMMARCO; MOL-TENI ED ALTRI; FAENZI; GELMINI ED ALTRI; GREGORIOFONTANA ED ALTRI; FORMISANO E PORTAS; MOLTENI ED

ALTRI (A.C. 2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777)

*Tutti i deputati firmatari della proposta di legge hanno ritirato la propriasottoscrizione dopo la conclusione dell’esame in sede referente.

A.C. 3785-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l’articolo unico della proposta dilegge, ora al voto di quest’Aula, pur ri-guardando la legittima difesa, intervieneper modificare l’articolo 59 del codicepenale;

nello specifico, il testo aggiunge uncomma all’articolo 59 del c.p. in base alquale, nella legittima difesa domiciliare(articolo 52, secondo comma, c.p.), è sem-pre esclusa la colpa della persona legitti-mamente presente nel domicilio che usaun’arma legittimamente detenuta control’aggressore, se sussiste la simultanea pre-senza di due condizioni: se l’errore èconseguenza di un grave turbamento psi-chico; se il grave turbamento psichico ècausato dalla persona contro cui è direttala reazione;

si interviene, dunque, in materia dilegittima difesa agendo sulla scusabilitàdell’errore conseguente al grave turba-mento psichico causato dalla persona con-tro la quale è diretta la reazione;

è però l’espressione: « grave turba-mento psichico » che sembra generarequalche perplessità in quanto, nel dirittopenale la materia delle fonti è dominatadal principio « nullum crimen, nulla poenasine lege », il cosiddetto di « stretta lega-lità » previsto dall’articolo 1 del codicepenale: « Nessuno può essere punito perun fatto che non sia espressamente pre-veduto come reato dalla legge, né con peneche non siano da essa stabilite ». La stessaCostituzione, lo riafferma all’articolo 25 e,dal combinato disposto dei due principi,deriva che: un fatto non può considerarsireato ne sottoporsi a pena, se una leggenon lo prevede come tale (princìpio diriserva di legge); al fatto preveduto dallalegge come reato non si possono applicareche le pene fissate dalla legge nei singolicasi e nessuno potrà essere punito da unalegge che non sia entrata in vigore primadella commissione del reato (principio diirretroattività); il fatto che dà luogo al-l’applicazione della pena, deve essere pre-visto dalla legge in modo « espresso » equindi mentre esso non può desumersiimplicitamente da norme che concernonofatti diversi (divieto di analogia), la fatti-specie che lo descrive deve essere formu-lata con sufficiente determinatezza (prin-cipio di tassatività),

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-riori iniziative normative volte a definire,in modo preciso e univoco l’espressione:« grave turbamento psichico » sopra ripor-tate, al fine di rispettare il principio ditassatività che impone al legislatore didescrivere il precetto in modo da evitareche lo stesso risulti ambiguo nel signifi-cato.

9/3785-A/R/1. Nesi.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame pre-vede una modifica alla disciplina in ma-teria di legittima difesa;

a causa dell’aumento sensibile deifurti e rapine in casa o presso esercizicommerciali è inevitabilmente cresciuto ilsenso di insicurezza dei cittadini (secondol’Istat i furti in casa restano di fattoimpuniti nel 97 per cento dei casi);

a ciò si aggiunga il senso di ango-scia derivante dai casi in cui tali fenomenidi violenza avvengano alla presenza diminori con inevitabili ripercussioni sullapsiche degli stessi;

tale situazione sta degenerando so-prattutto nelle periferie dei grandi centriurbani e sta provocando un serio pro-blema di vivibilità delle stesse;

solo una presenza costante delloStato può costituire un serio strumento diprevenzione, ancor prima che di repres-sione, delle attività criminali, nonché undeterrente alla comprensibile spinta all’a-zione individuale da parte dei cittadiniimpauriti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere unmaggior numero di presidi territorialidelle Forze dell’ordine per arginare feno-meni criminali oramai troppo diffusi scon-

giurando, allo stesso tempo, un dilagaredella violenza che coinvolga, in primapersona, anche i cittadini onesti.

9/3785-A/R/2. Palese.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame pre-vede una modifica alla disciplina in ma-teria di legittima difesa;

a causa dell’aumento sensibile deifurti e rapine in casa o presso esercizicommerciali è inevitabilmente cresciuto ilsenso di insicurezza dei cittadini (secondol’Istat i furti in casa restano di fattoimpuniti nel 97 per cento dei casi);

a ciò si aggiunga il senso di ango-scia derivante dai casi in cui tali fenomenidi violenza avvengano alla presenza diminori con inevitabili ripercussioni sullapsiche degli stessi;

tale situazione sta degenerando so-prattutto nelle periferie dei grandi centriurbani e sta provocando un serio pro-blema di vivibilità delle stesse;

solo una presenza costante delloStato può costituire un serio strumento diprevenzione, ancor prima che di repres-sione, delle attività criminali, nonché undeterrente alla comprensibile spinta all’a-zione individuale da parte dei cittadiniimpauriti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, nelrispetto dei limiti di finanza pubblica, unmaggior numero di presidi territorialidelle Forze dell’ordine per arginare feno-meni criminali oramai troppo diffusi scon-giurando, allo stesso tempo, un dilagaredella violenza che coinvolga, in primapersona, anche i cittadini onesti.

9/3785-A/R/2. (Testo modificato nel corsodella seduta) Palese.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

La Camera,

premesso che:

le Istituzioni devono garantire aicittadini non solo il diritto a difendersi, giàriconosciuto dal nostro Ordinamento, maanche quello a non subire le conseguenzedi una reazione che non sempre puòessere calibrata in ragione delle circo-stanze;

è giusto pertanto che la riformadell’articolo 59 del codice penale prevedala esclusione della colpa quando la rea-zione di chi viene aggredito è conseguenzadel turbamento che deriva dalla intrusionenella propria abitazione di delinquenti cheattentano alla propria incolumità e aquella dei propri familiari;

è evidente che trovarsi degli estra-nei in casa, armati e malintenzionati nonpossa che essere fonte di grande turba-mento per la stragrande maggioranza dellefamiglie italiane, specie per chi ha bambinie anziani in casa;

è giusto, quindi, tutelare chi reagi-sce ed evitare che, oltre al danno di unarapina violenta, debba subire anche pro-cedimenti penali sempre lunghi e partico-larmente costosi;

tuttavia, per garantire maggiore si-curezza ai nostri concittadini non bastariformare l’istituto della legittima difesa,ma occorre un controllo del territorio chedeve essere sempre più ramificato, co-stante e « visibile », così da disincentivarela corsa ad armarsi e frenare i malinten-zionati;

stando ai dati diffusi dall’Istat,« nell’arco di 10 anni i furti in abitazionesono più che raddoppiati: dall’8,5 per1.000 del 2004 al 17,9 per 1.000 del 2013,con un incremento via via meno intensodopo il primo picco raggiunto nel 2007 ela crescita vertiginosa avvenuta dal 2009,per poi rimanere stabili nel 2014 »;

secondo le ultime statistiche delServizio analisi criminale della Polizia diStato, « nel 2016 sono stati 330.598 i furtidenunciati di cui 42.320 in abitazione e

27.790 in negozi. Sono inoltre state de-nunciate 12.567 rapine di cui 786 inabitazioni e 2.107 in esercizi commer-ciali »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare piùrisorse alle Forze dell’Ordine da utilizzareper un più intenso controllo del territorio,in particolar modo nelle zone periferichee più soggette a furti e rapine nelle abi-tazioni; a valutare l’opportunità di soste-nere il rafforzamento della presenza diCarabinieri nelle caserme dislocate suiterritori, affinché, in sinergia con le altreForze dell’Ordine, pongano in essere unservizio ancora più capillare di preven-zione e repressione delle rapine e dei furtinelle abitazioni isolate.

9/3785-A/R/3. D’Agostino.

La Camera,

premesso che:

le Istituzioni devono garantire aicittadini non solo il diritto a difendersi, giàriconosciuto dal nostro Ordinamento, maanche quello a non subire le conseguenzedi una reazione che non sempre puòessere calibrata in ragione delle circo-stanze;

è giusto pertanto che la riformadell’articolo 59 del codice penale prevedala esclusione della colpa quando la rea-zione di chi viene aggredito è conseguenzadel turbamento che deriva dalla intrusionenella propria abitazione di delinquenti cheattentano alla propria incolumità e aquella dei propri familiari;

è evidente che trovarsi degli estra-nei in casa, armati e malintenzionati nonpossa che essere fonte di grande turba-mento per la stragrande maggioranza dellefamiglie italiane, specie per chi ha bambinie anziani in casa;

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

è giusto, quindi, tutelare chi reagi-sce ed evitare che, oltre al danno di unarapina violenta, debba subire anche pro-cedimenti penali sempre lunghi e partico-larmente costosi;

tuttavia, per garantire maggiore si-curezza ai nostri concittadini non bastariformare l’istituto della legittima difesa,ma occorre un controllo del territorio chedeve essere sempre più ramificato, co-stante e « visibile », così da disincentivarela corsa ad armarsi e frenare i malinten-zionati;

stando ai dati diffusi dall’Istat,« nell’arco di 10 anni i furti in abitazionesono più che raddoppiati: dall’8,5 per1.000 del 2004 al 17,9 per 1.000 del 2013,con un incremento via via meno intensodopo il primo picco raggiunto nel 2007 ela crescita vertiginosa avvenuta dal 2009,per poi rimanere stabili nel 2014 »;

secondo le ultime statistiche delServizio analisi criminale della Polizia diStato, « nel 2016 sono stati 330.598 i furtidenunciati di cui 42.320 in abitazione e27.790 in negozi. Sono inoltre state de-nunciate 12.567 rapine di cui 786 inabitazioni e 2.107 in esercizi commer-ciali »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare, nelrispetto dei limiti di finanza pubblica, piùrisorse alle Forze dell’Ordine da utilizzareper un più intenso controllo del territorio,in particolar modo nelle zone periferichee più soggette a furti e rapine nelle abi-tazioni; a valutare l’opportunità di soste-nere il rafforzamento della presenza diCarabinieri nelle caserme dislocate suiterritori, affinché, in sinergia con le altreForze dell’Ordine, pongano in essere unservizio ancora più capillare di preven-zione e repressione delle rapine e dei furtinelle abitazioni isolate.

9/3785-A/R/3. (Testo modificato nel corsodella seduta) D’Agostino.

La Camera,

premesso che:

il tema dell’inviolabilità del domi-cilio e della sicurezza delle persone è unvalore primario del nostro ordinamentoche deve essere garantito contemperan-dolo con tutti gli altri diritti costituzional-mente tutelati;

il diritto di autotutela di un privatonel proprio domicilio, con le modificheintrodotte con l’atto in epigrafe all’articolo59 del codice penale in materia di legit-tima difesa che interviene sulla disciplinadella scusabilità dell’errore conseguente algrave turbamento psichico causato dallapersona contro la quale è diretta la rea-zione, ne viene rafforzato;

è perciò opportuno che i cittadiniabbiano consapevolezza del reale conte-nuto della nuova norma e dell’esplicazionedella legittima difesa nel contesto norma-tivo che attribuisce la potestà punitivaesclusivamente allo Stato il quale devegarantire le misure più idonee a salva-guardare la sicurezza della collettività an-che al fine di scongiurare il dilagare diforme di giustizia privata;

è necessaria perciò una correttainformazione attraverso mirate campagnedi « Pubblicità progresso » sulle reti tele-visive nazionali e sui network di maggiorediffusione con la funzione sia di dareinformazione e rassicurare i cittadini sul-l’impegno dello Stato per reprimere i reaticontro il patrimonio e le aggressioni do-miciliari sia nell’ottica di scoraggiare ildiffondersi di fenomeni criminali tenendoalta l’attenzione verso tali reati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di avviare unacampagna informativa sui contenuti dellariforma introdotta al fine di rassicurare icittadini sull’impegno dello Stato per la

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

repressione dei reati contro il patrimonioche creano grave allarme sociale e perdiffondere prassi di comportamento in cuila loro reazione possa essere consapevol-mente conforme a quanto consentito dallalegge.

9/3785-A/R/4. Carrescia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante« Disposizioni recanti modifica all’articolo59 del codice penale, in materia di legit-tima difesa »,

considerato che:

la recrudescenza, soprattutto di de-litti violenti contro la persona e il patri-monio, cui stiamo assistendo, in contrastocon gli aridi dati statistici, che leggono inmodo distorto non un senso di percezione,bensì la realtà concreta vissuta dai citta-dini, inermi di fronte a fatti reati gravi eimpuniti, impone in modo ineluttabile lanecessità di introdurre una figura istitu-zionale che, in parallelo con quella giàpresente per i detenuti, si renda portavocedelle istanze delle vittime di reato, affinchésiano riconosciuti loro quei diritti siste-maticamente negati,

impegna il Governo

ad istituire il Garante nazionale per laTutela dei Diritti delle Vittime, il cui scopo

è diretto all’applicazione e al pronto in-tervento degli organi e delle istituzionipredisposte a difesa delle vittime.

9/3785-A/R/5. Rizzetto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’esame dell’As-semblea interviene codificando l’attualedisciplina in materia di legittima difesa;

con tale provvedimento il legisla-tore ribadisce che deve essere maggior-mente tutelato l’aggredito che si difenderispetto all’aggressore e che la reazione achi entra in abitazioni di notte, con vio-lenza, con l’intento di attentare alla sicu-rezza e alle proprietà altrui è tutelatacome legittima difesa;

è comunque demandata all’autoritàgiudiziaria la concreta interpretazione eapplicazione delle nuove disposizioni, inparticolare del concetto di « grave turba-mento psichico »,

impegna il Governo

a relazionare annualmente al Parlamentosull’applicazione della nuova disciplina esulle sentenze emesse nell’anno precedenteaventi ad oggetto l’applicazione degli arti-coli 52 e 59 del codice penale così comemodificati dal provvedimento all’esamedell’Assemblea, evidenziando le criticitàriscontrate.

9/3785-A/R/6. Altieri, Corsaro.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2017 — N. 789

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DELDECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, RECANTEDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INI-ZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTE-RIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI

SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO (A.C. 4444)

A.C. 4444 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

come è noto la Corte costituzionale,sin dalla sentenza n. 171 del 2007, neldichiarare l’illegittimità costituzionale diuna legge di conversione per evidentemancanza dei presupposti del decreto con-vertito, ha configurato l’eterogeneità deicontenuti del decreto-legge come elementosintomatico della mancanza dei presuppo-sti costituzionali di adozione del provve-dimento d’urgenza;

è evidente la disomogeneità degliarticoli, di cui si compone il testo deldecreto-legge in esame, che reca disposi-zioni in materia finanziaria e tributaria, difinanza locale, di sanità, di ambiente, diagricoltura, di trasporti, di cultura e atti-vità produttive. Ciò non consente un ap-propriato ed approfondito esame nelleCommissioni di competenza, essendo statoil provvedimento classificato come « ma-novra correttiva » e quindi assegnato insede referente alla Commissione Bilancio;

siamo in presenza dell’ennesimoabuso dello strumento del decreto-legge daparte del Governo, che utilizza lo stru-mento della decretazione di urgenza in

modo anomalo, intervenendo su questionitra loro eterogenee con provvedimenti pre-sentati come emergenziali;

nell’ambito del contenuto del de-creto in esame, si ravvisano norme chenon hanno carattere di necessità ed ur-genza, ma carattere procedurale, quali ledisposizioni di cui all’articolo 24 (Fabbi-sogni standard e capacità fiscali per Re-gioni) e dell’articolo 59 (Transfer pricing);

alcuni articoli non sono caratteriz-zati da necessità ed urgenza: ad esempio,l’articolo 9, che dispone una riduzionedell’aumento delle aliquote IVA dal 2018,nonché l’articolo 26, che rafforza le in-formazioni da allegare ai prospetti deibilanci degli enti locali e territoriali;

in merito alle disposizioni tributa-rie, si ravvisa un abuso del ricorso alladecretazione d’urgenza, essendo violati iprincipi sanciti dalla legge n. 212 del 2000« Statuto dei diritti del contribuente », cheall’articolo 4 preclude l’utilizzo del decre-to-legge in materia tributaria;

i principi dello Statuto dei dirittidel contribuente, di diretta attuazione deiprincipi costituzionali, risultano violati an-che sotto il diverso profilo dell’efficaciatemporale delle disposizioni tributarie. Al-l’articolo 2, infatti, si modifica il termineultimo entro il quale il contribuente puòesercitare il diritto alla detrazione dell’IVApagata sugli acquisti, riducendolo alla di-chiarazione relativa all’anno in cui il di-

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ritto alla detrazione è sorto (attualmente,la detrazione può essere esercitata entro iltermine ultimo di presentazione della di-chiarazione relativa al 2o anno successivo).Allo stesso tempo, si riduce il termineentro il quale la fattura di acquisto deveessere annotata in contabilità ai fini delladetrazione. La finalità perseguita, come silegge nella relazione tecnica del provvedi-mento, è quella di garantire una coinci-denza temporale tra il momento in cui èregistrata la fattura sulle cessioni a quellonel quale si registra la fattura in acquisto,agevolando in tal modo le funzioni dicontrollo da parte dell’Agenzia delle en-trate. Tuttavia, si evidenzia come la di-sposizione, di carattere sostanziale, nonpreveda alcun regime transitorio entrandoimmediatamente in vigore con la pubbli-cazione del decreto-legge ed esplicando isuoi effetti anche retroattivamente. Non èchiaro infatti quale sarà il regime dellefatture di acquisto ricevute nel 2016 maregistrate nel 2017, e detratte nelle liqui-dazioni periodiche 2017, o ancora nonregistrate in quanto la norma antecedentealle modifiche consentiva di registrarlefino al 30 aprile 2018. In tal modo, siviolano le disposizioni sull’efficacia tem-porale delle disposizioni tributarie conte-nute nello Statuto dei diritti del Contri-buente, che vietano l’introduzione dinorme tributarie con effetti retroattivi oche introducono adempimenti a carico deicontribuenti la cui scadenza sia fissataanteriormente al sessantesimo giorno dalladata della loro entrata in vigore o dell’a-dozione dei provvedimenti di attuazione inesse espressamente previsti;

si violano gli articoli 11 e 117 dellaCostituzione con riferimento alle disposi-zioni contenute nell’articolo 1. La normaestende il meccanismo dello split paymenta tutta la pubblica amministrazione e allesocietà da essa controllate o partecipatenonché alle prestazioni di servizi rese daprofessionisti (ad oggi escluse). Tuttavianon si apporta alcun correttivo all’effettodistorsivo che deriva dall’applicazionedello split payment, caratterizzato dallaformazione di soggetti strutturalmente acredito IVA che non possono recuperare il

suddetto credito in via di rivalsa, intac-cando l’equilibrio del sistema applicativodell’IVA ed in particolare il principio dineutralità dell’imposta, sancito dalle di-sposizioni comunitarie;

in merito alla definizione agevolatadelle liti fiscali pendenti, invece, così comedisciplinata la disposizione viola il princi-pio di uguaglianza di cui all’articolo 3. Lamisura riconosce indistintamente il bene-ficio dello sconto sulle sanzioni e interessisenza alcuna distinzione tra le situazionisoggettive dei contribuenti in relazione allostato del processo. In sostanza, non sidistingue affatto tra coloro che hanno giàriportato una sentenza favorevole o dirigetto nonché con coloro che sono ancorain attesa della decisione;

sempre con riferimento alle dispo-sizioni in materia di definizione agevolatadelle liti, si osserva poi che il ricorso allariduzione o esclusione delle sanzioni comestrumento di reperimento di risorse finan-ziarie aggiuntive, implica un utilizzo di-storto dello strumento sanzionatorio dalmomento che prevale, rispetto alla fun-zione punitiva, la finalità impositiva. Per-tanto, il prelievo derivante da tali misuredeve essere assimilato a quello propria-mente fiscale con la conseguente verificadi compatibilità con l’articolo 53 dellaCostituzione. Sotto tale profilo, le disugua-glianze evidenziate in precedenza inte-grano anche il vizio di legittimità costitu-zionale in riferimento all’articolo 53 dellaCostituzione;

quanto invece ai profili finanziariconnessi alle disposizioni tributarie, parterilevante per la correzione dei conti pub-blici per 3,4 miliardi, richiesta dalla Com-missione europea e che rappresenta la« ratio » dell’adozione di tale decreto, sirileva l’assoluta inattendibilità delle stimecontenute nella relazione tecnica, con par-ticolare riferimento alle disposizioni con-tenute nell’articolo 3. Con tale disposi-zione, si introducono misure di contrastoalle indebite compensazioni (sia su II.DD.che IVA) riducendo da 15.000 a 5.000 euroil limite sopra il quale è necessaria la

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preventiva apposizione del visto di confor-mità sulle singole dichiarazioni dalle qualiemerge il credito, con recupero e irroga-zione di sanzioni (30 per cento) per icrediti fruiti in violazione delle nuovedisposizioni; nonché sopprimendo il limitedi 5.000 euro sopra il quale era necessarioutilizzare, per le operazioni di compensa-zione dei crediti IVA, i canali telematicimessi a disposizione dell’Agenzia delle en-trate. L’obiettivo perseguito è il migliora-mento dei saldi di finanza pubblica attra-verso l’effetto deterrente che dovrebbegenerarsi con le nuove disposizioni, conriduzione delle compensazioni per ben1.930 euro. Tuttavia, la stima si fonda suuna mera presunzione di minor utilizzodelle compensazioni confidando esclusiva-mente nell’efficacia deterrente delle nuovedisposizioni,

delibera

di non procedere all’esame del disegno dilegge n. 4444.

N. 1. Caso, D’Incà, Cariello, Brugnerotto,Castelli, Sorial, Cecconi.

La Camera,

premesso che:

la tempistica e la modalità con lequali il provvedimento, dopo una lunga etravagliata gestazione, ha visto la luce sonola riprova del difficile rapporto che lega ilgoverno alla sua maggioranza e di quantoquest’ultima ne possa condizionare l’ope-rato;

il provvedimento, infatti, rappre-senta la risposta tardiva del governo allarichiesta, già formulata nel novembre 2016dalla Commissione UE nell’ambito del pa-rere sul Documento programmatico dibilancio 2017, di prendere misure aggiun-tive per il 2017, atteso che emergeva unadeviazione « significativa » dal percorso diavvicinamento all’obiettivo di medio ter-mine dell’indebitamento netto previsto peril 2017. Successivamente, il 17 gennaio2017, la Commissione provvedeva a richie-

dere espressamente al Governo italianol’adozione, entro il mese di maggio, dimisure correttive del disavanzo strutturaledi bilancio previsto per il 2017, congiun-tamente all’aggiornamento delle informa-zioni sui fattori « rilevanti » circa la pre-vista dinamica del debito, esplicitandoglil’esigenza di una correzione strutturale dialmeno lo 0,2 per cento del PIL, pari acirca 3,4 miliardi di euro, che fosse cor-redata da un elenco dettagliato di misurespecifiche e da un chiaro calendario circala loro rapida adozione, al fine di evitareil rischio di incorrere in una proceduraper disavanzo eccessivo a causa del man-cato rispetto della regola sul debito per il2015, insieme ad un commissariamentoche peserebbe diversi anni sulle scelte dipolitica economica del Governo italiano;

dopo aver esperito il vano tentativodi convincere la Commissione europea cheuna manovra aggiuntiva avrebbe creatoscompensi all’economia italiana, anche te-nendo conto degli « eventi eccezionali » cheil Paese ha dovuto affrontare, primo fratutti il sisma del Centro Italia, il governoha dovuto approntare una manovra cor-rettiva per rientrare nei parametri richie-sti dall’UE;

il Governo, pertanto, avrebbe benpotuto, oltre che dovuto, varare la mano-vra con quattro mesi di anticipo senzaricorrere, in extremis, alla decretazioned’urgenza e consentendo al Parlamento diesercitare pienamente le sue prerogativeistituzionali;

di contro, il Governo, ostaggio deiveti incrociati della sua maggioranza che,in piena campagna referendaria gli avevaimpedito di onorare le richieste di unaCommissione europea, ha adottato in tuttafretta un decreto-legge « omnibus » nelquale si rintracciano, da una parte, pochedisposizioni che giustificano un procedi-mento parlamentare contingentato, men-tre dall’altra molte disposizioni alle qualila relazione tecnica ascrive trascurabili,quando non nulli, effetti sui saldi di fi-nanza pubblica, oltre ad una serie didisposizioni di carattere eterogeneo o dinatura ordinamentale;

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pertanto, con riferimento al com-plesso del provvedimento, fatta eccezioneagli articoli 1 e 4 che esplicano i loroeffetti a partire rispettivamente dal 1°luglio e 1° giugno del 2017, non si rav-visano quei requisiti di straordinarietà,necessità ed urgenza, che da tempo sem-brano piuttosto essere diventati una meraclausola di stile e che legittimano, ai sensidell’articolo 77 della Costituzione, l’eser-cizio del potere del Governo di adottareatti aventi forza di legge. La sussistenza ditali requisiti deve infatti essere, ai sensidell’articolo 15 della legge n. 400 del 1988,rilevabile nel preambolo. Al contrario ilpreambolo dell’AC 4444, così testualmenteformulato: « Ritenuta la straordinaria ne-cessità ed urgenza di introdurre misurefinanziarie per il contenimento della spesapubblica... e volte a favorire la crescitaeconomica del Paese », sembra limitarsi aduna apodittica enunciazione dei requisiti.A tal proposito la Corte Costituzionale harilevato il vizio della motivazione e laconseguente illegittimità costituzionale diun decreto-legge, precisando che « l’utiliz-zazione del decreto-legge – e l’assunzionedi responsabilità che ne consegue per ilGoverno secondo l’articolo 77 della Costi-tuzione – non può essere sostenuta dal-l’apodittica enunciazione dell’esistenzadelle ragioni di necessità e di urgenza, népuò esaurirsi nella constatazione dellaragionevolezza della disciplina che è stataintrodotta » (sent. n. 171 del 2007). Tuttociò postula l’esigenza imprescindibile, cheidentica e rigorosa vigilanza debba essereesercitata dal Parlamento nella fase diconversione in legge dello stesso;

il continuo ricorso alla decreta-zione di urgenza mina il mantenimento diun corretto equilibrio fra gli organi costi-tuzionali, nonché per la forma di Stato,così come disegnati dalla Costituzione,inoltre la continua interferenza del go-verno sulla regolare produzione normativadi fonte parlamentare, sia sorretta o menoda urgenze reali o dichiarate, ha prodottofino ad oggi, secondo alcuni giuristi, unagrave lesione della certezza del dirittononché un elevato livello di entropia nor-mativa a cui si accompagna l’alterazione

della gerarchia delle fonti e la difficoltà didare attuazione ad una legislazione dive-nuta oramai « alluvionale », instabile e di-sordinata;

oltre alla reiterazione dei decreti-leggi in questi ultimi anni si è andatogradualmente imponendo un nuovo abuso:quello dei c.d. decreti-leggi « omnibus »,categoria nella quale rientra il provvedi-mento in questione;

sotto quest’ultimo aspetto, la sceltadel governo di rinvigorire i conti pubbliciricorrendo ad un decreto-legge « omni-bus » ha disatteso il monito ad una mag-giore attenzione al profilo della omoge-neità di contenuto dei decreti-legge piùvolte lanciatogli dalla Corte Costituzionalee per la quale « la non omogeneità » delcontenuto di un decreto-legge rappresen-terebbe un indice, o meglio, un indiziodella possibile insussistenza del requisitodella straordinaria necessità ed urgenza;inoltre, per la stessa Corte, è scontato chetanto più diversificato è il contenuto deltesto, tanto meno il Parlamento può ap-profondirne il vaglio. L’AC 4444, infatti,sotto l’egida di unitari ed onnicomprensiviobiettivi quali il contenimento della spesapubblica ed il sostegno alla crescita eco-nomica del Paese, racchiude disposizionidi carattere eterogeneo, comprendendonello stesso contesto normativo misure inmateria di: contrasto all’evasione fiscale,definizione delle liti tributarie pendenti,compensazioni d’imposte, incentivi perstart up innovative ed equity crowdfun-ding, eventi sismici, spending review, bi-lanci degli enti territoriali, fusione di co-muni, accise sui tabacchi, prelievo suigiochi, personale dei musei, fabbisognistandard, pignoramenti immobiliari, Ape,DURC, premi di produttività, transfer pri-cing, trasporto pubblico locale, ferroviarioed aereo, farmaci ed edilizia sanitaria,riequilibrio finanziario e piani di rientro,riordino dell’ANAS spa, servizi nellescuole, impianti sportivi e competizionisportive internazionali, etc;

il provvedimento non sembra inol-tre caratterizzarsi per l’immediata appli-

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cabilità ed efficacia del maggior numerodelle disposizioni che introduce, come ri-chiesto dall’articolo 15 della legge n. 400del 1988 per il quale i decreti « devonocontenere misure di immediata applica-zione », limite al quale la Corte costitu-zionale accorda valore, come sopra, diindice di esistenza/inesistenza del presup-posto: la mancanza di immediatezza, dicela Corte con la sentenza n. 220 del 2013,è indizio preciso e grave di evidente man-canza del presupposto; non è in sé il vizio,ma la prova di un vizio. Il requisitodell’immediatezza deve ritenersi intrinsecoalla natura stessa del decreto-legge, cheentrerebbe in contraddizione con le suestesse premesse, se contenesse disposizionidestinate ad avere effetti pratici differitinel tempo senza peraltro che i perseguitirisparmi di spesa siano, allo stato, con-cretamente valutabili né quantificabili,seppur in via approssimativa;

del resto la circostanza che tra ladata di approvazione del provvedimentoda parte del Consiglio dei ministri, avve-nuta l’11 aprile 2017, e quelle della suapubblicazione sulla Gazzetta ufficiale edella sua trasmissione al Parlamento, av-venute il 24 aprile 2017, vi sia uno scartotemporale di ben tredici giorni, è la ri-prova che il fattore urgenza non fosse peril governo così determinante, al punto da« concedersi » un ulteriore supplemento diritardo e di abusare della pazienza delleautorità europea che nel frattempo hamodificato l’atteggiamento benevolo delpassato;

oltre due terzi degli effetti finan-ziari derivanti dalla manovra sono affidatidal provvedimento ai primi sette articoli epiù precisamente all’articolo 1 (i cui effettideterminano un gettito pari a 1.046 mi-lioni di euro nel 2017 e 1.555 milioni dieuro negli anni 2018 e 2019), all’articolo 3(i cui effetti, in termini di risparmi perminori compensazioni, determinano un ef-fetto positivo sui saldi pari a 1.288 milionidi euro nel 2017 e pari a 1.930 milioni dieuro a decorrere dal 2018), all’articolo 4(che garantisce un gettito erariale pari a81 milioni di euro nell’anno 2017 e di 139

milioni di euro a decorrere dall’anno2018), all’articolo 5 (da cui deriverannorisorse pari a 83 milioni di euro per l’anno2017 e di 125 milioni di euro a decorreredall’anno 2018), all’articolo 6 (che deter-minerà un gettito pari a 202 milioni dieuro nell’anno 2017 e 270 milioni di euroa decorrere dall’anno 2018), per un totaledi 2,7 miliardi di euro nell’anno 2017 e 4miliardi di euro a decorrere dal 2018;

dei rimanenti sessanta articoli oltrela metà, come si legge nella relazionetecnica, o non determinano effetti sui saldidi finanza pubblica o se li determinanosono trascurabili e compensano gli effettinegativi di altri, mentre la metà rimanenteè di natura ordinamentale e quindi deltutto incongrua rispetto al ricorso delladecretazione d’urgenza; menzione a partemeritano gli articoli 9 (avvio della steri-lizzazione dell’Iva), 10 (innalzamento dellasoglia di mediazione dei contenziosi tri-butari) ed 11 (definizione agevolata dellecontroversie tributarie) i cui effetti finan-ziari sono apprezzabili solo in futuro;

rispetto a quest’ultimo articolo 11,che contempla la cosiddetta rottamazionedelle liti tributarie consentendo ai contri-buenti in lite con il fisco di chiedere lasospensione del procedimento ancora inatto, dal primo grado di giudizio a quelloin Cassazione, facendo richiesta al giudiceentro il 30 settembre a fronte di unversamento che dovrà riguardare tutti gliimporti di cui all’atto impugnato chehanno formato oggetto della contestazionein primo grado e gli interessi di ritardataiscrizione a ruolo fino al sessantesimogiorno successivo alla notifica, escluse lesanzioni collegate al tributo e gli interessidi mora. La stessa disposizione però, nelprevedere che non rilevi l’esito di eventualisentenze di primo e secondo grado, violal’articolo 3 della Costituzione generandouna disparità di trattamento, favorendo icontribuenti che non hanno possibilità disuccesso in contenzioso e penalizzando,invece, quei contribuenti a cui il giudice hagià riconosciuto le proprie ragioni in ungrado di giudizio precedente;

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con riferimento all’articolo 12, larimodulazione delle risorse che sottendel’articolo va in controtendenza rispettoalla necessità di incentivare gli investi-menti, anche privati, al fine di aumentarela crescita e la produttività;

il solo articolo 1, che allarga ilperimetro del cosiddetto split payment,secondo le stime esposte nella relazionetecnica del provvedimento sarebbe capacedi determinare un maggior gettito perl’erario pari a 1.046 milioni di euro nel2017 e 1.555 milioni di euro negli anni2018 e 2019. A tal proposito la Corte deiConti, in occasione dell’audizione tenutasipresso le commissioni riunite bilancio diCamera e Senato il 17 aprile 2017 nel-l’ambito dell’esame del DEF 2017, hamesso in guardia il Parlamento su unpossibile effetto di rimbalzo che potrebbederivare dall’estensione di meccanismi dicontrasto all’evasione, basati sul versa-mento dell’Iva all’Erario da parte delcliente-Pubblica amministrazione, in luogodel fornitore (come appunto lo splitpayment) che, se da un lato consentono diridurre i rischi di evasione, potrebberoperò dall’altro alterare il meccanismo chegoverna la liquidazione dell’Iva, accele-rando nell’immediato i flussi di gettito cheaffluiscono all’Erario, ma esponendo ilsistema a future richieste di compensa-zioni e rimborsi da parte di contribuentiin credito;

all’articolo 63 (Misure per la RyderCup 2022) rispunta la garanzia dello Stato,per un ammontare massimo di 97 milionidi euro in favore di Ryder Cup EuropeLLP per l’adempimento degli impegni as-sunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG)in relazione al progetto Ryder Cup 2022,una previsione, peraltro di carattere pre-valentemente ordinamentale e privo dieffetti finanziari quantificabili, che es-sendo già stata stralciata in precedentioccasioni è stata forzatamente collocatanel decreto omnibus in questione;

quanto premesso, lungi dal voleressere una esaustiva disamina del provve-dimento, dimostra che il Governo ha abu-

sato, in maniera ingiustificata, della fa-coltà accordatagli dall’articolo 77 dellaCostituzione di ricorrere alla decretazioned’urgenza, manifestando ancora una voltala volontà sistematica di voler alterare, asuo vantaggio, quel delicato equilibrio trapotere esecutivo e potere legislativo chedovrebbe stare alla base di una correttadialettica istituzionale anch’essa evocata,in parte, dallo stesso articolo 77, laddoveconfigura, nelle sue scarne enunciazioni,una precisa concezione della forma digoverno parlamentare, dei rapporti tra ilparlamento e l’esecutivo, nonché del pro-cedimento legislativo,

delibera

di non procedere all’esame del disegno dilegge n. 4444.

N. 2. Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina,Andrea Maestri, Costantino.

La Camera,

premesso che:

la prassi della decretazione d’ur-genza, in questo Paese, si è consolidata atal punto da divenire oramai la modalitàordinaria attraverso la quale si producononorme primarie nell’ordinamento, ope-rando, di fatto, uno svuotamento ed unagrave mortificazione del ruolo del Parla-mento;

l’abuso del decreto-legge è statodefinito dalla dottrina « una degenerazionein grado di oscurare principi costituzionalidi rilevanza primaria » e crea, sicura-mente, un problema di certezza del diritto,non soltanto perché produce uno squili-brio istituzionale tra Parlamento e Go-verno, attraverso il vulnus all’articolo 70della Carta costituzionale che affida lafunzione legislativa collettivamente alledue Camere, ma anche perché priva l’op-posizione della facoltà di esercitare la suafunzione di indirizzo e di controllo poli-tico;

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non a caso, la stessa lettera del-l’articolo 77 riafferma, al primo comma, latitolarità del potere normativo in capo alleCamere, stabilendo precisi limiti sostan-ziali (straordinarietà e urgenza) e formali(efficacia limitata nel tempo) alla potestàlegislativa del Governo che può esseresoltanto esercitata e non detenuta comepotere attribuito;

l’eccessiva espansione del poterenormativo del Governo è stata giustificatadall’inesatta considerazione dell’accre-sciuta quantità di compiti dello Stato edella varietà di interessi e di situazionipresenti in una società complessa comequella odierna, che richiedono una prontadisciplina giuridica da parte del governo,ma questa posizione è stata più voltecensurata dai richiami del Capo delloStato e dalle numerose sentenze dellaCorte Costituzionale che hanno sollecitatoil ripristino di un corretto percorso costi-tuzionale;

basti qui ricordare, ex multis, lasentenza n. 171 del 2007, con cui la Corteha stabilito la illegittimità costituzionaledell’articolo 7, comma 1, lettera a), deldecreto-legge n. 80 del 2004, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 140 del2004, per mancanza dei requisiti di ne-cessità ed urgenza, e la sentenza n. 128del 2008, attraverso la quale si puntualizzal’« evidente mancanza » dei presuppostifattuali e la disomogeneità che spessocaratterizza i decreti-legge. In particolare,le citate sentenze collegano « il riconosci-mento dell’esistenza dei presupposti fat-tuali, di cui all’articolo 77, secondocomma, Costituzione, ad una intrinsecacoerenza delle norme contenute in undecreto-legge, o dal punto di vista ogget-tivo e materiale, o dal punto di vistafunzionale e finalistico. (sentenza n. 22 del2012) »;

si ricordi, in questa sede, che l’il-legittimità costituzionale del procedimentolegislativo non viene sanata dalla legge diconversione che, secondo la richiamatagiurisprudenza, è a sua volta incostituzio-nale per un vizio del procedimento;

nonostante i richiami degli organidi garanzia, questo esecutivo, come il pre-cedente, di cui risulta essere la sostanzialeprosecuzione, continua senza sosta ademanare decreti-legge, con un comporta-mento decisorio che solleva forti dubbi dilegittimità costituzionale;

da ultimo, l’esecutivo in carica haemanato il presente provvedimento, in cuinon si fa alcun preciso riferimento aipresupposti di necessità ed urgenza cherichiederebbero gli interventi previsti: larelazione di presentazione alla Camerecontiene esclusivamente l’illustrazione deisingoli articoli e nell’epigrafe del decreto-legge si fa riferimento soltanto alla « stra-ordinaria necessità ed urgenza di intro-durre misure finanziarie e per il conteni-mento della spesa », « di introdurre stru-menti volti a consentire, in favore deglienti territoriali, una migliore perequazionedelle risorse e la programmazione di nuovio maggiori investimenti » o « l’urgenza dimisure volte a favorire la crescita econo-mica del Paese ». Gli unici presuppostiveramente fondati si riscontrerebbero,dunque, nella parte relativa all’introdu-zione di ulteriori misure volte a tutelare lepopolazioni colpite dagli eventi sismici apartire dall’agosto dello scorso anno, an-che se, la continua emanazione di prov-vedimenti, pieni di richiami legislativi,proroghe e rinvii confliggono con le esi-genze di stabilità, di certezza e di sempli-ficazione della legislazione, principi impli-citi del nostro ordinamento;

sicuramente gli interventi presentiin questo decreto sono necessari e indif-feribili, ma si sarebbe potuti introdurreanche mediante lo strumento legislativoordinario al fine di consentire al Parla-mento una ponderazione più approfonditadelle norme ivi contenute: il decreto-legge,infatti, comporta l’imposizione di terminitemporali insufficienti per l’esame parla-mentare e per l’attività emendativa, impo-nendo modalità che precludono un appro-fondimento consapevole da parte delleCamere;

il provvedimento in esame sollevainoltre molti dubbi di incostituzionalità,

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per norma interposta, in riferimento alrispetto di quanto previsto dall’articolo 15,comma 3, della legge n. 400 del 1988, didiretta attuazione costituzionale dell’arti-colo 77 della Costituzione. Il citato articolo15 ha stabilito che il contenuto del decre-to-legge debba essere specifico, omogeneoe corrispondente al titolo, nonché chedebba contenere norme di immediata ap-plicazione;

il decreto, già a partire dal titolo,risulta, invece, disomogeneo, disatten-dendo anche le pronunce della Corte Co-stituzionale che ha considerato tale requi-sito rilevante tanto quanto quelli espres-samente prescritti dall’articolo 77 dellaCostituzione. Il problema dell’omogeneitàè infatti intrinsecamente connesso conquello della sussistenza dei presupposti dinecessità ed urgenza, del quale costituisceuna sorta di corollario;

il decreto-legge in esame, al con-trario, accomuna una serie di disposizioniche incidono in modo rilevante sui piùdisparati settori pubblici e privati. Si com-pone di 67 articoli, contenenti interventilegislativi nelle materie più diverse: si vadal Titolo I recante disposizioni urgenti inmateria di finanza pubblica (che contienenorme in materia di entrate (Capo I) edisposizioni in materia di giustizia tribu-taria (Capo II), disposizioni in materia dicontenimento della spesa pubblica (CapoIII)), al Titolo II recante disposizioni ur-genti in materia di enti territoriali fino altitolo dedicato a misure urgenti per ilrilancio economico e sociale (Titolo IV),contenente misure nel settore dei trasportie delle infrastrutture (Capo I),misure per illavoro, la produttività delle imprese e gliinvestimenti (Capo II), interventi pereventi sportivi (Capo III) e disposizioni inmateria di servizi (Capo IV);

oltre all’omogeneità e specificitàdel contenuto, sempre con riferimentoall’articolo 15 della legge 23 agosto 1988,n. 400, il presente decreto-legge violerebbeancora, per norma interposta, l’articolo 77nella parte in cui prevede degli effettidifferiti nel tempo e non norme di imme-diata applicazione;

in particolare, diversi sono gli ar-ticoli che rimandano l’applicazione dellenorme a successivi provvedimenti di at-tuazione: tra i molti, l’articolo 1 prevede,al comma 1, un decreto del Ministerodell’economia e delle finanze, per l’attua-zione delle nuove misure per il contrastofiscale in materia di split payment, cosìcome l’articolo 4, comma 7, prevede unprovvedimento del Direttore dell’Agenziadelle entrate per l’attuazione delle nuovemisure di regime fiscale per le locazionibrevi;

si riscontra, infine, la presenza didiverse norme ordinamentali, molte nelTitolo dedicato agli enti locali, tra cui:l’articolo 26 che inserisce due nuove vocinell’elenco delle variazioni di bilancio cuiè necessario allegare il prospetto di veri-fica del pareggio di bilancio; l’articolo 35,con cui si specifica che la sola attività delnuovo ente Agenzia dell’entrate-riscos-sione sarà quella di riscossione, e nonanche di liquidazione e accertamento; l’ar-ticolo 36 in cui si riformula la normariguardante la procedura di riequilibriofinanziario, di dissesto e piano di rientro;così come pure l’intero Capo I dedicato adun corposo numeri di interventi in materiadi infrastrutture e trasporti;

è noto che le disposizioni che pre-sentano carattere di ordinamentale, se-condo quanto stabilito dalla stessa CorteCostituzionale, non dovrebbero trovarespazio nella decretazione d’urgenza;

entrando nel merito, si riscontre-rebbero anche ulteriori profili di incosti-tuzionalità, come si ravvisa già nell’arti-colo 1 del provvedimento, ad esempio, concui si estende l’applicazione del cosiddettosplit payment a tutte le amministrazioni,gli enti e i soggetti inclusi nel contoconsolidato della Pubblica Amministra-zione, incluse le società partecipate, non-ché ai fornitori liberi professionisti;

l’introduzione di questo strumentoha già implicato forti criticità per le im-prese fornitrici della Pubblica amministra-zione che, già provate dagli anni di crisi,hanno avuto più problemi di liquidità

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rispetto alle restanti altre, creando di fattoun trattamento diverso per fattispecie giu-ridiche uguali. L’estensione dello splitpayment, accentuando tale diseguaglianza,rafforzerebbe dunque la violazione dell’ar-ticolo 3 della Costituzione;

le disposizioni di cui all’articolo 30violano, altresì, in modo manifesto, i prin-cipi sanciti dagli articoli 2, 32 e 117,comma 3 della Costituzione. Le disposi-zioni in esame, prevedendo difatti il rico-noscimento dell’importanza terapeutica dideterminati farmaci oncologici e vinco-lando quindi le regioni all’inserimento diquesti all’interno dei prontuari regionalidei medicinali, senza, al contempo, preve-dere le adeguate coperture finanziarie,genera una condizione di manifesta viola-zione della tutela del diritto di uguaglianzatra i cittadini e del diritto dell’individuo edella collettività alla gratuità delle cure.Inoltre, tale disposizione si presenta incontrasto rispetto al principio del ripartodelle competenze legislative di cui al TitoloV che, all’articolo 117, affida alle Regionisoltanto l’organizzazione del sistema sani-tario regionale, mentre responsabilizza loStato centrale ad una politica sanitariaomogenea, a livello sostanziale, in tutto ilPaese,

delibera

di non procedere all’esame del disegno dilegge n. 4444.

N. 3. Saltamartini, Fedriga, Guidesi, Al-lasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin,Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti,Grimoldi, Invernizzi, Molteni, Pagano,Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Simo-netti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame si com-pone di sessantasette articoli e spazia innumerosi ambiti di intervento: finanza

locale, materia tributaria, sanità, agricol-tura, ambiente, trasporti, attività produt-tive;

il presente decreto-legge ha quindiun contenuto disorganico ed eterogeneo,caratterizzandosi altresì per l’assenza deipresupposti di necessità ed urgenza chia-ramente sanciti dall’articolo 77 della Co-stituzione, ponendosi pertanto in contrastocon quanto stabilito dalla Costituzione inmateria di decretazione d’urgenza;

il rilievo del criterio di omogeneitànel contenuto costituisce infatti uno deiperni fondamentali sui quali la Corte co-stituzionale ha da ultimo fondato i per-corsi argomentativi legati alla verifica delrispetto degli indispensabili requisiti distraordinaria necessità e urgenza richiestidall’articolo 77 della Costituzione per lalegittima adozione dei decreti-legge;

il vincolo dell’omogeneità è infattiimplicitamente contenuto nell’articolo 77della Costituzione, in quanto espressa-mente previsto dall’articolo 15 della leggen. 400 del 1988, di diretta attuazione deiprincipi costituzionali relativi alla decre-tazione d’urgenza;

la pluralità di ambiti materiali di-sciplinati dal decreto-legge in esame dif-ficilmente possono considerarsi avvinti daquel nesso oggettivo o funzionale richiestodalla Corte costituzionale – tra le altre,con la sentenza n. 22 del 2012 – affinchéil contenuto di un provvedimento d’ur-genza possa ragionevolmente considerarsiunitario;

in tali termini, i contenuti norma-tivi del disegno di legge di conversione deldecreto in esame confliggono con le regolegiuridiche, anche di rango costituzionale,che presiedono alla redazione dei provve-dimenti d’urgenza;

il medesimo titolo del decreto-leggenon chiarisce il contenuto del testo, che sipresenta come un provvedimento omnibus,ennesimo esempio di come il Governoutilizzi lo strumento della decretazioned’urgenza in maniera, ad avviso dei pre-sentatori, assolutamente arbitraria e intol-

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lerabile, che desta più di una riflessione disistema relativa alla gestione dei provve-dimenti da parte dell’Esecutivo nei con-fronti del Parlamento; il continuo ricorsoalla decretazione d’urgenza si caratterizzainfatti, in questa legislatura, per mettereinsieme disposizioni del tutto diverse traloro, e per correggere continuamentenorme approvate solo qualche tempoprima, ma in tutta fretta e male: il rife-rimento è in particolare al tema delladefinizione agevolata di cui all’articolo 6del decreto-legge n. 193 del 2016, su cui ilGoverno continua ad intervenire;

l’articolo 11 del provvedimento inesame consente di definire con modalitàagevolate le controversie tributarie in cuiè parte l’Agenzia delle Entrate, mediantepagamento degli importi indicati nell’attoimpugnato che hanno formato oggetto dicontestazione in primo grado e degli in-teressi da ritardata iscrizione a ruolo,escludendo quindi il pagamento delle san-zioni e degli interessi di mora. La normasi presta a rilievi di costituzionalità aisensi di quanto disposto dall’articolo 3della Costituzione innanzitutto perché nondistingue le diverse situazioni soggettivedei contribuenti in relazione allo stato delprocesso, penalizzando in particolarequelli a cui il giudice ha dato ragione inun grado di giudizio precedente; più ingenerale, poi, la procedura di definizioneagevolata così come costruita dal Governodiscrimina i casi di contribuenti che hannoricevuto avvisi bonari e stanno pagando ilproprio debito a rate con l’Agenzia delleEntrate. Questi contribuenti, non avendosomme affidate all’Agente della Riscos-sione, sono esclusi dalla rottamazione edevono continuare a pagare il debito consanzioni ed interessi;

ulteriori profili particolarmenteproblematici dal punto di vista della le-gittimità costituzionale riguardano lenorme sull’adeguamento della compatibi-lità degli standard tecnologici e di sicu-rezza delle linee ferroviarie regionali; l’ar-ticolo 47 del provvedimento individua ReteFerroviaria Italiana S.p.A. quale unicosoggetto responsabile della realizzazione

degli interventi tecnologici necessari all’a-deguamento delle linee regionali agli stan-dard tecnologici e di sicurezza. Benché iltesto della norma preveda l’intesa tra leregioni e il MIT, è evidente come lanormativa introduca una forte compres-sione sia della autonomia regionale (vistoche le Regioni sono « costrette » a stipulareun apposito contratto con RFI nei limitidelle risorse disponibili destinate agli scopie in coerenza con i piani di adeguamentotecnico presentati dai gestori delle retiregionali), sia dei gestori delle linee regio-nali (di fatto espropriati della facoltà diintervento sulle stesse reti delle quali sonochiamati alla gestione, in via concessoria).I vincoli introdotti potrebbero essere fattivalere da entrambe le prospettive e induplice senso (limitazione autonomie re-gionali; compressione autonomia privata econtrattuale). Inoltre, sempre sulla basedelle nuove norme introdotte dall’articolo47, talune linee ferroviarie regionali pos-sono essere qualificate come « di rilevanzaper la rete ferroviaria nazionale » in basea criteri generici (esigenze mobilità per-sone e merci, ampliamento connettivitàrete ferroviaria, integrazione con il terri-torio e le aree metropolitane, potenzia-mento connessioni verso i sistemi portualied aeroportuali). Queste reti di rilevanzanazionale, con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, previa intesain Conferenza Stato-Regioni, possono es-sere trasferite a titolo gratuite al demanioper essere riassegnate, a titolo gratuito, aRFI, determinando così il pericolo di unvero e proprio esproprio a titolo gratuitoper tutte le linee ferroviarie regionali do-tate di maggiore profittabilità, come valu-tata dal MIT;

altra norma censurabile è quellacontenuta all’articolo 1 del provvedimentoin esame, che reca disposizioni comples-sivamente volte a estendere l’ambito ap-plicativo dello split payment, ovvero dellospeciale meccanismo di versamento del-l’IVA dovuta per le operazioni effettuatenei confronti di soggetti pubblici, col qualesi consente all’erario di acquisire diretta-mente l’imposta dovuta; in tal caso lepubbliche amministrazioni, ancorché non

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rivestano la qualità di soggetto passivoIVA, devono versare direttamente all’era-rio l’imposta sul valore aggiunto che èstata addebitata loro dai fornitori. Sitratta di un intervento in evidente dannodi operatori di piccole dimensioni (si pensiai « monocliente »), rispetto ai quali siopera una vera e propria operazione didrenaggio di liquidità per effetto del mu-tato regime di detraibilità IVA. Tra l’altrola stessa Corte dei Conti, nella recenteaudizione svolta nell’ambito dell’esame delDocumento di economia e finanza 2017,ha sottolineato che « un effetto di rimbalzopotrebbe derivare dall’estensione di mec-canismi di contrasto all’evasione, basati sulversamento dell’Iva all’Erario da parte delcliente-Pubblica amministrazione, in luogodel fornitore (split payment, reverse charge)che, se consentono di ridurre i rischi dievasione, potrebbero però anche alterare ilmeccanismo che governa la liquidazionedell’Iva, accelerando nell’immediato iflussi di gettito che affluiscono all’Erario,ma esponendo il sistema a future richiestedi compensazioni e rimborsi da parte dicontribuenti in credito. »;

per quanto riguarda infine gli ef-fetti sugli equilibri di finanza pubblica, èevidente come su alcune disposizioni cheprevedono un maggior gettito, manchinodati ed elementi di valutazione oggettivi inmerito ai profili di quantificazione, volti aconfermare l’effettiva disponibilità dellesomme definite. Il riferimento è in parti-

colare all’articolo 3 del provvedimento,che, riducendo a 5.000 euro il limite oltreil quale oltre il quale è necessario il vistodi conformità per le compensazioni sulleimposte sui redditi, IRAP e IVA, stima unmiglioramento dei saldi di finanza pub-blica per il 2017 pari a 1.288 milioni dieuro (che si riduce poi a 975 euro) e, apartire dal 2018, pari a ben 1.930 milionidi euro;

più in generale, la prassi di adot-tare in corso d’anno decreti omnibus de-termina una frammentazione della politicadi bilancio poco virtuosa, in quanto con-sente, di fatto, di aggirare i vincoli dicontenuto propri della legge di bilancio,determinando in tal modo esiti negativinella gestione regolatoria della finanzapubblica. Di fatto, si viola poi il principiodel pareggio di bilancio stabilito dall’arti-colo 81 della Costituzione, determinandoun ulteriore disavanzo di cui dovrà tenereconto la nota di aggiornamento al docu-mento di finanza pubblica, e che sconte-remo certamente nella prossima manovradi bilancio, che, ad avviso dei presentatori,non potrà che essere « lacrime e sangue »,

delibera

di non procedere all’esame del disegno dilegge n. 4444.

N. 4. Brunetta, Alberto Giorgetti, Mila-nato, Prestigiacomo.

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