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157 MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE COMITATO PER LA LEGISLAZIONE ..................... Pag. 3 GIUNTA DELLE ELEZIONI ........................... » 12 GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI ..................... » 13 COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 a e 14 a Senato) .................................. » 14 COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .................... » 15 COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .................... » 26 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) ................................ » 27 GIUSTIZIA (II) ................................. » 39 AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) ................... » 53 DIFESA (IV) ................................... » 60 BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) ............. » 61 FINANZE (VI) .................................. » 69 CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) ................ » 83 CAMERA DEI DEPUTATI N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l’Italia (PI); Fratelli d’Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all’estero-Alleanza per l’Italia: Misto-MAIE-ApI; Mi- sto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Sociali- sta Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

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157 MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINODELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

I N D I C E

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3a e 14a

Senato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

INTERNI (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27

GIUSTIZIA (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39

AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53

DIFESA (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . . . . . . . . . » 61

FINANZE (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . . . . . . . . . . . . » 83

CAMERA DEI DEPUTATI

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolodella Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà:SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l’Italia (PI); Fratelli d’Italia: FdI; Misto:Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all’estero-Alleanza per l’Italia: Misto-MAIE-ApI; Mi-sto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Sociali-sta Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

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AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . . . . . Pag. 91

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . . . . . . . » 95

ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . . . . » 101

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 114

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136

AGRICOLTURA (XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 147

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . . . . . . . . . . . » 155

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . » 179

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . . » 202

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA

VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . . . . . . . . . » 203

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE

MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE

STRANIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 205

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB-BLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 206

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRI-BUTARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA . » 208

INDICE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 209

— 2 —

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COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recantedisposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Bancad’Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VI) (Esame econclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgentidi avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche edel gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internalizzazione, lo sviluppo e ladigitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubblicheed EXPO 2015 (C. 1920 Governo) (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Esame erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS,

COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del vicepresidente Marcello TAGLIA-LATELA.

La seduta comincia alle 15.55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni

urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili

pubblici e la Banca d’Italia (C. 1941 Governo,

approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con condi-zioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, presidente erelatore, dopo aver riferito sui contenuti

del decreto all’esame, passa ad illustrare laseguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1941e rilevato che:

sotto il profilo dell’omogeneità del con-tenuto:

il provvedimento, che si compone di8 articoli (cui si aggiunge l’articolo 9 chedispone in merito all’entrata in vigore),reca disposizioni che intervengono su tredistinti ambiti materiali, opportunamenteraggruppati in altrettanti Titoli. In parti-colare, il Titolo I reca disposizioni fiscalied in materia di immobili pubblici; ilTitolo II concerne la Banca d’Italia, men-tre il Titolo III contiene le disposizionifinali (recando, all’articolo 7, una disposi-zione di coordinamento in materia diaccise sui prodotti alcolici e, all’articolo 8,la copertura finanziaria del provvedi-mento); ancorché i suddetti interventi nonrisultino avvinti da alcun nesso né dicarattere oggettivo o materiale, né di ca-

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 3 — Comitato per la legislazione

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rattere funzionale o finalistico, del com-plesso delle misure – ad eccezione diquelle contenute all’articolo 7 – si dàcomunque conto sia nell’intestazione deldecreto, che, in modo analitico, nel pream-bolo;

sotto il profilo dei rapporti con la nor-mativa vigente:

nel procedere a numerose modifichedella disciplina vigente, il provvedimentoin esame non sempre effettua gli oppor-tuni coordinamenti con le preesistentifonti normative, sulle quali talvolta inter-viene mediante modifiche non testuali.Tali modalità di produzione normativa,che mal si conciliano con lo scopo disemplificare e riordinare la legislazionevigente, si riscontrano, a titolo esemplifi-cativo:

all’articolo 2, comma 5, in materiadi imposta sostitutiva, che incide sull’ar-ticolo 5 del decreto legislativo n. 461 del1997, senza tuttavia novellarlo;

all’articolo 3, comma 1, che estendein maniera non testuale l’ambito di appli-cazione delle disposizioni di cui al sestocomma dell’articolo 40 della legge n. 47del 1985, in materia di dismissione diimmobili pubblici;

agli articoli da 4 a 6, relativi allaBanca d’Italia, che intervengono su untessuto normativo stratificato, con il qualesi coordinano solo parzialmente. Ad esem-pio, l’articolo 4, comma 1, individuando laBanca d’Italia – istituto di diritto pubblico– come autorità nazionale competente nelmeccanismo di vigilanza unico europeo ericonoscendone l’indipendenza, integra,senza intervenire in forma di novella, ildisposto dell’articolo 2, comma 1, del de-creto legislativo n. 43 del 1998, che, aiprimi due periodi recita: “La Banca d’Ita-lia, banca centrale della Repubblica ita-liana, è parte integrante del SEBC. Svolge icompiti e le funzioni che in tale qualità lecompetono, nel rispetto dello statuto delSEBC”; inoltre, l’articolo 19, comma 2,della legge n. 262 del 2005, già disponeche “La Banca d’Italia è istituto di dirittopubblico”;

sovrapposizioni e ulteriori difetti dicoordinamento si riscontrano tra alcunedisposizioni contenute nel decreto legge edaltre recate dalla legge finanziaria per il2014 (legge n. 147 del 2013); in partico-lare, l’articolo 1, il comma 5, del decreto-legge all’esame, dispone che, nei comuni incui l’aliquota IMU è stata incrementatarispetto al valore base, i contribuenti sonotenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014,il 40 per cento dell’eventuale differenzatra l’aliquota base e quella deliberata dalsingolo comune. Tale differimento al 24gennaio è disposto anche dall’articolo 1,comma 680, primo periodo della legge distabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), dicui la disposizione all’esame duplica ilcontenuto; invece, il comma 12-bis, intro-dotto durante l’esame del provvedimentoal Senato, esclude l’applicazione di san-zioni ed interessi nel caso di insufficienteversamento della seconda rata dell’IMU2013, ove la differenza sia versata entro iltermine del 24 gennaio 2014. Una dispo-sizione di analogo tenore è contenuta nellalegge di stabilità 2014 (articolo 1, comma728), ai sensi del quale, però, la sanatoriaè condizionata al versamento della diffe-renza entro il termine di versamento dellaprima rata IMU dovuta per l’anno 2014;

sul piano dell’efficacia temporale delledisposizioni:

il decreto-legge, all’articolo 7 – lad-dove precisa che gli incrementi di accisasu birra, prodotti alcolici intermedi e alcoletilico, previsti a copertura di alcunenorme di tutela dei beni culturali e delfinanziamento del tax credit nel settorecinematografico (disposte dal decreto-leggen. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquotedi accisa come successivamente ridetermi-nate dall’articolo 25 del decreto-leggen. 104 del 2013, sembrerebbe recare unanorma di interpretazione autentica chedovrebbe essere dunque riformulata inbase a quanto prescritto dalla Circolaresulla formulazione tecnica dei testi legi-slativi, che, al paragrafo 3, lettera l),dispone che: “La disposizione con la qualesi intende interpretare autenticamente altraprecedente disposizione è formulata utiliz-

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 4 — Comitato per la legislazione

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zando la seguente espressione: “Il comma ...dell’articolo ... della legge ... si interpreta nelsenso che ...”. L’intento di interpretare au-tenticamente altra precedente disposizione èchiaramente esplicitato e, ove l’atto siarubricato, deve risultare nella rubrica del-l’articolo”;

sul piano dei rapporti con le fontisubordinate:

il decreto-legge, all’articolo 2, comma6, sostituendo integralmente il comma 4dell’articolo 15 del decreto-legge n. 102del 2013, proroga il termine entro il quale– a fini di copertura finanziaria del prov-vedimento – si autorizza il Ministro, conproprio decreto, a stabilire “l’aumentodella misura degli acconti ai fini dell’IRESe dell’IRAP, e l’aumento delle accise di cuialla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del16 dicembre 2008 [che reca la disciplinagenerale di tutti i prodotti sottoposti adaccisa], in misura tale da assicurare ilconseguimento” di un maggior gettito; ana-logamente, all’articolo 7, prima richia-mato, che reca disposizioni di coordina-mento in materia di accise sui prodottialcolici, demanda la definizione di ulte-riori incrementi di accisa (oggi previsti perlegge) ad una “determinazione del Direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.Le due disposizioni – rispettivamente –confermano ed introducono una proce-dura di delegificazione che si discosta daquella delineata dall’articolo 17, comma 2,della legge n. 400 del 1988 per i regola-menti di delegificazione e che non offrequindi le medesime garanzie individuateda tale procedura, e della quale andrebbealtresì valutata la compatibilità con lariserva di legge prevista dall’articolo 23della Costituzione in materia tributaria;

sul piano della corretta formulazione deltesto:

il decreto-legge contiene alcuni ri-chiami normativi effettuati in forma ge-nerica, che sarebbe opportuno, ove possi-bile, precisare; a titolo esemplificativo,l’articolo 3, comma 2, lettera b), mantienefermi “i controlli già previsti dalla vigentenormativa antimafia”, mentre l’articolo 6,

comma 6-bis, prevede che, alla demateria-lizzazione delle quote di partecipazione alproprio capitale della Banca d’Italia, siapplichino, “in quanto compatibili con ledisposizioni del presente comma e delloStatuto della Banca d’Italia, le disposizionidi cui al titolo II, capo II, della parte IIIdel testo unico di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58”;

inoltre, il decreto-legge, all’articolo 1,commi 3 e 8, si riferisce alla “RegioneFriuli-Venezia Giulia”, ancorché con lariforma del Titolo V della Costituzioneoperata nel 2001, il trattino interposto traFriuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;

infine, il disegno di legge, nel testopresentato dal Governo al Senato, non ècorredato della relazione sull’analisi tec-nico-normativa (ATN) ed è sprovvisto dellarelazione sull’analisi di impatto della re-golamentazione (AIR); alla relazione diaccompagnamento al disegno di legge diconversione è allegata una tautologica di-chiarazione di esenzione dall’obbligo diredigerla;

ritiene che, per la conformità ai pa-rametri stabiliti dagli articoli 16-bis e96-bis del Regolamento, debbano essererispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo perla semplificazione e il riordino della legi-slazione vigente:

per quanto detto in premessa, all’ar-ticolo 1, comma 12-bis, che interviene inmateria di sanzioni ed interessi nel caso diinsufficiente versamento della secondarata dell’IMU 2013, escludendone l’appli-cazione ove la differenza sia versata entroil 24 gennaio 2014, sia effettuato il neces-sario coordinamento con analoga disposi-zione contenuta all’articolo 1, comma 728,della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (leggedi stabilità per il 2014), che prevede di-versi termini per la sanatoria in oggetto;

sia verificata la coerenza delle dispo-sizioni che prevedono che fonti secondariepossano integrare o modificare il conte-nuto di disposizioni di rango legislativo,contenute all’articolo 2, comma 6, e al-l’articolo 7, con le regole che presiedono

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 5 — Comitato per la legislazione

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ad un appropriato impiego delle fonti deldiritto, anche tenuto conto della riserva dilegge prevista dall’articolo 23 della Costi-tuzione in materia tributaria;

sotto il profilo della chiarezza e dellaproprietà della formulazione:

all’articolo 1, commi 3 e 8, si sosti-tuisca il riferimento alla “Regione Friuli-Venezia Giulia”, con quello alla “RegioneFriuli Venezia Giulia”, tenuto conto che,con la riforma del Titolo V della Costitu-zione operata nel 2001, il trattino inter-posto tra Friuli e Venezia Giulia è statoeliminato;

Il Comitato osserva altresì quanto se-gue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo perla semplificazione e il riordino della legi-slazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposi-zioni indicate in premessa che incidono invia non testuale su previgenti disposizionilegislative in termini di novella alle me-desime, nonché effettuare i necessari coor-dinamenti con la normativa vigente;

sotto il profilo della chiarezza e dellaproprietà della formulazione:

si dovrebbero specificare i richiaminormativi generici contenuti all’articolo 3,comma 2, e all’articolo 6, comma 6-bis;

si dovrebbe riformulare la disposi-zione di interpretazione autentica conte-nuta all’articolo 7 al fine di renderlaconforme alle prescrizioni contenute nellaCircolare sulla formulazione tecnica deitesti legislativi, riportate in premessa;

Il Comitato raccomanda infine quantosegue:

sotto il profilo della specificità e omo-geneità di contenuto:

anche alla luce della sentenza n. 22del 2012 della Corte Costituzionale, che,richiamando quanto già statuito nelle sen-

tenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008,ha individuato, “tra gli indici alla streguadei quali verificare se risulti evidente omeno la carenza del requisito della straor-dinarietà del caso di necessità e d’urgenza diprovvedere, la evidente estraneità dellanorma censurata rispetto alla materia di-sciplinata da altre disposizioni del decretolegge in cui è inserita”, nonché rispetto altitolo del decreto e al preambolo – ove illegislatore intenda introdurre nell’ordina-mento singole discipline che presentinoprofili autonomi di necessità e di urgenza,abbia cura di adottare “atti normativiurgenti del potere esecutivo distinti e sepa-rati”, evitando “la commistione e la so-vrapposizione, nello stesso atto normativo,di oggetti e finalità eterogenei, in ragione dipresupposti, a loro volta, eterogenei” ».

Renato BALDUZZI, pur nella consape-volezza che la formula utilizzata per espri-mere il rilievo contenuto nella raccoman-dazione corrisponde ad una prassi conso-lidata del Comitato, prospetta l’opportu-nità che essa, nella presente circostanza,venga in qualche modo rafforzata, essendogli aspetti di eterogeneità del provvedi-mento fin troppo evidenti e quasi confes-sati, come, d’altronde, anche prescindendoda altre considerazioni, sia il titolo delprovvedimento che la sua strutturazione intitoli non avvinti da alcun nesso compro-vano. In ragione di ciò, suggerisce anche divalutare l’espunzione dell’avverbio « op-portunamente » dalla parte premissivadella proposta di parere riferita al profilodell’omogeneità di contenuto.

Marcello TAGLIALATELA, presidente erelatore, aderendo al suggerimento del col-lega Balduzzi, presenta la seguente nuovaproposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1941e rilevato che:

sotto il profilo dell’omogeneità del con-tenuto:

il provvedimento, che si compone di8 articoli (cui si aggiunge l’articolo 9 che

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 6 — Comitato per la legislazione

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dispone in merito all’entrata in vigore),reca disposizioni che intervengono su tredistinti ambiti materiali, raggruppati inaltrettanti Titoli. In particolare, il Titolo Ireca disposizioni fiscali ed in materia diimmobili pubblici; il Titolo II concerne laBanca d’Italia, mentre il Titolo III contienele disposizioni finali (recando, all’articolo7, una disposizione di coordinamento inmateria di accise sui prodotti alcolici e,all’articolo 8, la copertura finanziaria delprovvedimento); ancorché i suddetti inter-venti non risultino avvinti da alcun nessoné di carattere oggettivo o materiale, né dicarattere funzionale o finalistico, del com-plesso delle misure – ad eccezione diquelle contenute all’articolo 7 – si dàcomunque conto sia nell’intestazione deldecreto, che, in modo analitico, nel pream-bolo;

sotto il profilo dei rapporti con la nor-mativa vigente:

nel procedere a numerose modifichedella disciplina vigente, il provvedimentoin esame non sempre effettua gli oppor-tuni coordinamenti con le preesistentifonti normative, sulle quali talvolta inter-viene mediante modifiche non testuali.Tali modalità di produzione normativa,che mal si conciliano con lo scopo disemplificare e riordinare la legislazionevigente, si riscontrano, a titolo esemplifi-cativo:

all’articolo 2, comma 5, in materiadi imposta sostitutiva, che incide sull’ar-ticolo 5 del decreto legislativo n. 461 del1997, senza tuttavia novellarlo;

all’articolo 3, comma 1, che estendein maniera non testuale l’ambito di appli-cazione delle disposizioni di cui al sestocomma dell’articolo 40 della legge n. 47del 1985, in materia di dismissione diimmobili pubblici;

agli articoli da 4 a 6, relativi allaBanca d’Italia, che intervengono su untessuto normativo stratificato, con il qualesi coordinano solo parzialmente. Ad esem-pio, l’articolo 4, comma 1, individuando laBanca d’Italia – istituto di diritto pubblico

– come autorità nazionale competente nelmeccanismo di vigilanza unico europeo ericonoscendone l’indipendenza, integra,senza intervenire in forma di novella, ildisposto dell’articolo 2, comma 1, del de-creto legislativo n. 43 del 1998, che, aiprimi due periodi recita: “La Banca d’Ita-lia, banca centrale della Repubblica ita-liana, è parte integrante del SEBC. Svolge icompiti e le funzioni che in tale qualità lecompetono, nel rispetto dello statuto delSEBC”; inoltre, l’articolo 19, comma 2,della legge n. 262 del 2005, già disponeche “La Banca d’Italia è istituto di dirittopubblico”;

sovrapposizioni e ulteriori difetti dicoordinamento si riscontrano tra alcunedisposizioni contenute nel decreto-legge edaltre recate dalla legge di stabilità per il2014 (legge n. 147 del 2013); in partico-lare, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge all’esame, dispone che, nei comuni incui l’aliquota IMU è stata incrementatarispetto al valore base, i contribuenti sonotenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014,il 40 per cento dell’eventuale differenzatra l’aliquota base e quella deliberata dalsingolo comune. Tale differimento al 24gennaio è disposto anche dall’articolo 1,comma 680, primo periodo della legge distabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), dicui la disposizione all’esame duplica ilcontenuto; invece, il comma 12-bis, intro-dotto durante l’esame del provvedimentoal Senato, esclude l’applicazione di san-zioni ed interessi nel caso di insufficienteversamento della seconda rata dell’IMU2013, ove la differenza sia versata entro iltermine del 24 gennaio 2014. Una dispo-sizione di analogo tenore è contenuta nellalegge di stabilità 2014 (articolo 1, comma728), ai sensi del quale, però, la sanatoriaè condizionata al versamento della diffe-renza entro il termine di versamento dellaprima rata IMU dovuta per l’anno 2014;

sul piano dell’efficacia temporale delledisposizioni:

il decreto-legge, all’articolo 7 – lad-dove precisa che gli incrementi di accisasu birra, prodotti alcolici intermedi e alcol

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 7 — Comitato per la legislazione

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etilico, previsti a copertura di alcunenorme di tutela dei beni culturali e delfinanziamento del tax credit nel settorecinematografico (disposte dal decreto-leggen. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquotedi accisa come successivamente ridetermi-nate dall’articolo 25 del decreto-leggen. 104 del 2013, sembrerebbe recare unanorma di interpretazione autentica chedovrebbe essere dunque riformulata inbase a quanto prescritto dalla Circolaresulla formulazione tecnica dei testi legi-slativi, che, al paragrafo 3, lettera l),dispone che: “La disposizione con la qualesi intende interpretare autenticamente al-tra precedente disposizione è formulatautilizzando la seguente espressione: ‘Ilcomma ... dell’articolo ... della legge ... siinterpreta nel senso che ... ’. L’intento diinterpretare autenticamente altra prece-dente disposizione è chiaramente esplici-tato e, ove l’atto sia rubricato, deve ri-sultare nella rubrica dell’articolo”;

sul piano dei rapporti con le fontisubordinate:

il decreto-legge, all’articolo 2, comma6, sostituendo integralmente il comma 4dell’articolo 15 del decreto-legge n. 102del 2013, proroga il termine entro il quale– a fini di copertura finanziaria del prov-vedimento – si autorizza il Ministro, conproprio decreto, a stabilire “l’aumentodella misura degli acconti ai fini dell’IRESe dell’IRAP, e l’aumento delle accise di cuialla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del16 dicembre 2008 [che reca la disciplinagenerale di tutti i prodotti sottoposti adaccisa], in misura tale da assicurare ilconseguimento” di un maggior gettito; ana-logamente, all’articolo 7, prima richia-mato, che reca disposizioni di coordina-mento in materia di accise sui prodottialcolici, demanda la definizione di ulte-riori incrementi di accisa (oggi previsti perlegge) ad una “determinazione del Direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.Le due disposizioni – rispettivamente –confermano ed introducono una proce-dura di delegificazione che si discosta daquella delineata dall’articolo 17, comma 2,

della legge n. 400 del 1988 per i regola-menti di delegificazione e che non offrequindi le medesime garanzie individuateda tale procedura, e della quale andrebbealtresì valutata la compatibilità con lariserva di legge prevista dall’articolo 23della Costituzione in materia tributaria;

sul piano della corretta formulazione deltesto:

il decreto-legge contiene alcuni ri-chiami normativi effettuati in forma ge-nerica, che sarebbe opportuno, ove possi-bile, precisare; a titolo esemplificativo,l’articolo 3, comma 2, lettera b), mantienefermi “i controlli già previsti dalla vigentenormativa antimafia”, mentre l’articolo 6,comma 6-bis, prevede che, alla demateria-lizzazione delle quote di partecipazione alproprio capitale della Banca d’Italia, siapplichino, “in quanto compatibili con ledisposizioni del presente comma e delloStatuto della Banca d’Italia, le disposizionidi cui al titolo II, capo II, della parte IIIdel testo unico di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58”;

inoltre, il decreto-legge, all’articolo 1,commi 3 e 8, si riferisce alla “RegioneFriuli-Venezia Giulia”, ancorché con lariforma del Titolo V della Costituzioneoperata nel 2001, il trattino interposto traFriuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;

infine, il disegno di legge, nel testopresentato dal Governo al Senato, non ècorredato della relazione sull’analisi tec-nico-normativa (ATN) ed è sprovvisto dellarelazione sull’analisi di impatto della re-golamentazione (AIR); alla relazione diaccompagnamento al disegno di legge diconversione è allegata una tautologica di-chiarazione di esenzione dall’obbligo diredigerla;

ritiene che, per la conformità ai pa-rametri stabiliti dagli articoli 16-bis e96-bis del Regolamento, debbano essererispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo perla semplificazione e il riordino della legi-slazione vigente:

per quanto detto in premessa, all’ar-ticolo 1, comma 12-bis, che interviene in

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 8 — Comitato per la legislazione

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materia di sanzioni ed interessi nel caso diinsufficiente versamento della secondarata dell’IMU 2013, escludendone l’appli-cazione ove la differenza sia versata entroil 24 gennaio 2014, sia effettuato il neces-sario coordinamento con analoga disposi-zione contenuta all’articolo 1, comma 728,della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (leggedi stabilità per il 2014), che prevede di-versi termini per la sanatoria in oggetto;

sia verificata la coerenza delle dispo-sizioni che prevedono che fonti secondariepossano integrare o modificare il conte-nuto di disposizioni di rango legislativo,contenute all’articolo 2, comma 6, e al-l’articolo 7, con le regole che presiedonoad un appropriato impiego delle fonti deldiritto, anche tenuto conto della riserva dilegge prevista dall’articolo 23 della Costi-tuzione in materia tributaria;

sotto il profilo della chiarezza e dellaproprietà della formulazione:

all’articolo 1, commi 3 e 8, si sosti-tuisca il riferimento alla “Regione Friuli-Venezia Giulia”, con quello alla “RegioneFriuli Venezia Giulia”, tenuto conto che,con la riforma del Titolo V della Costitu-zione operata nel 2001, il trattino inter-posto tra Friuli e Venezia Giulia è statoeliminato;

Il Comitato osserva altresì quanto se-gue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo perla semplificazione e il riordino della legi-slazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposi-zioni indicate in premessa che incidono invia non testuale su previgenti disposizionilegislative in termini di novella alle me-desime, nonché effettuare i necessari coor-dinamenti con la normativa vigente;

sotto il profilo della chiarezza e dellaproprietà della formulazione:

si dovrebbero specificare i richiaminormativi generici contenuti all’articolo 3,comma 2, e all’articolo 6, comma 6-bis;

si dovrebbe riformulare la disposi-zione di interpretazione autentica conte-nuta all’articolo 7 al fine di renderlaconforme alle prescrizioni contenute nellaCircolare sulla formulazione tecnica deitesti legislativi, riportate in premessa;

Il Comitato, ribadendo quanto più volteevidenziato, formula la seguente racco-mandazione:

sotto il profilo della specificità e omo-geneità di contenuto:

anche alla luce della sentenza n. 22del 2012 della Corte Costituzionale, che,richiamando quanto già statuito nelle sen-tenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008,ha individuato, “tra gli indici alla streguadei quali verificare se risulti evidente omeno la carenza del requisito della straor-dinarietà del caso di necessità e d’urgenza diprovvedere, la evidente estraneità dellanorma censurata rispetto alla materia di-sciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita”, nonché rispetto altitolo del decreto e al preambolo – ove illegislatore intenda introdurre nell’ordina-mento singole discipline che presentinoprofili autonomi di necessità e di urgenza,abbia cura di adottare “atti normativiurgenti del potere esecutivo distinti e sepa-rati”, evitando « la commistione e la so-vrapposizione, nello stesso atto normativo,di oggetti e finalità eterogenei, in ragione dipresupposti, a loro volta, eterogenei” ».

Il Comitato approva la proposta diparere come riformulata dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre

2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del

Piano « Destinazione Italia », per il contenimento

delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei

premi RC-auto, per l’internalizzazione, lo sviluppo e

la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per

la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

(C. 1920 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento in titolo.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 9 — Comitato per la legislazione

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Andrea GIORGIS, relatore, nel riferiresui contenuti del decreto-legge all’esame,fa presente che esso appare particolar-mente complesso e, di conseguenza, laproposta di parere che intende illustrare,risulta assai lunga ed articolata. In consi-derazione quindi del breve tempo a di-sposizione del Comitato a causa dell’im-minente inizio della seduta pomeridianadell’Assemblea, si limiterà, se il Comitatoconcorda e qualora i tempi non fosserosufficienti, a dare conto dell’oggetto delprovvedimento all’esame, per poi illustrarela proposta di parere in una successivaseduta.

Venendo dunque ai contenuti del de-creto-legge, fa presente che esso presentaun contenuto molto vasto e complesso, inquanto i suoi 14 articoli (per un totale di131 commi) incidono su un ampio spettrodi settori normativi e recano multiformimisure, che lo scarno preambolo qualifica,al fine di ricondurle ad una ratio unitaria,« quali fattori essenziali di progresso eopportunità di arricchimento economico,culturale e civile e, nel contempo, dirilancio della competitività delle imprese ».

In particolare, l’articolo 1 contiene di-sposizioni che, a diverso titolo, riguardanoil settore energetico, la parte più consi-stente delle quali è finalizzata alla ridu-zione delle bollette elettriche.

L’articolo 2, comma 1, riforma la di-sciplina degli incentivi all’autoimprendito-rialità con misure volte a sostenere lacreazione e lo sviluppo di piccole impresepossedute in prevalenza da giovani e dadonne, mentre il comma 2 introduce unaserie di modifiche alla disciplina sullariconversione e riqualificazione produttivadi aree di crisi industriale complessa.

L’articolo 3 del provvedimento istituisceun credito di imposta a favore delle im-prese che investono in attività di ricerca esviluppo.

L’articolo 4 interviene in materia diriconversione industriale dei siti inquinatinazionali di preminente interesse pubblicoe detta norme specifiche per la realizza-zione degli interventi urgenti nell’area dicrisi industriale complessa di Trieste.

L’articolo 5 prevede norme in materiadi internazionalizzazione delle imprese edi facilitazione dell’ingresso e del sog-giorno in Italia per lavoratori extracomu-nitari impiegati nelle startup innovative.

L’articolo 6 interviene a favorire ladigitalizzazione e la connettività delle pic-cole e medie imprese e reca variegatedisposizioni concernenti il settore delletelecomunicazioni e delle comunicazionielettroniche, anche con riguardo alla pia-nificazione delle frequenze per il digitaleterrestre.

Le disposizioni dell’articolo 7 inten-dono ampliare l’accesso al cd. ruling distandard internazionale, mentre l’articolo8 reca una serie di norme sull’assicura-zione RC-auto, attraverso la modifica, tral’altro, del Codice delle assicurazioni pri-vate (CAP).

L’articolo 9 prevede la possibilità diattivare, al ricorrere di determinate con-dizioni, un credito di imposta per l’acqui-sto di libri muniti di codice ISBN.

L’articolo 10 delinea una nuova com-petenza inderogabile per territorio per lecause civili che hanno come parte unasocietà con sede all’estero, anche aventesedi secondarie con rappresentanza stabilein Italia.

L’articolo 11 interviene in materia diagevolazioni in favore delle cooperative,mentre l’articolo 12 reca un insieme dimisure volte, nel loro complesso, a im-mettere liquidità nel sistema imprendito-riale e, in particolare, ad alimentare icanali di finanziamento delle piccole emedie imprese.

L’articolo 13 ha un contenuto piuttostoarticolato, in quanto i commi da 1 a 3recano disposizioni concernenti l’Expo2015; i commi da 4 a 7 destinano risorsea interventi immediatamente cantierabiliper garantire la competitività dei portiitaliani; il comma 8 è volto ad ampliare ilnovero dei finanziamenti destinati alleinfrastrutture strategiche le cui risorsepossono essere revocate; il comma 9 in-terviene in relazione alla metropolitana diNapoli; i commi 10 e 11 intervengono inmateria di contratti pubblici di appalto; il

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 10 — Comitato per la legislazione

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comma 12 interviene sulla circolazionestradale dei carrelli, mentre il comma 13novella la legge istitutiva delle autorità peri servizi di pubblica utilità (legge 481/1995), al fine di precisare l’ambito dicompetenza dell’Autorità per l’energiaelettrica e il gas; i commi da 14 a 23intervengono a vario titolo sul settoreaeroportuale e sul trasporto aereo; icommi da 24 a 26 intervengono al fine dimigliorare la capacità di attivazione delladotazione di beni storici, culturali e am-bientali, nonché dei servizi per l’attratti-vità turistica di specifiche aree territoriali,mentre, infine, i commi 27 e 28 recano lecoperture degli oneri delle precedenti mi-sure.

L’articolo 14 detta una serie di misurevolte, nel loro complesso, al contrasto dellavoro sommerso e irregolare, nonché allapromozione della tutela della salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro.

Marcello TAGLIALATELA, presidente,in considerazione dell’imminente iniziodelle votazioni dell’Assemblea, accedendoalla richiesta in tal senso del relatore enon essendovi obiezioni, rinvia il seguitodell’esame del decreto-legge all’esame aduna prossima seduta che sarà convocatanella mattina di domani, giovedì 16 gen-naio.

La seduta termina alle 16.20.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 11 — Comitato per la legislazione

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GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LEDECADENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

COMITATO PERMANENTE PER LE

INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ

E LE DECADENZE

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Il Comitato, che si è riunito dalle 20.20alle 20.50, ha proseguito l’istruttoria sullecariche ricoperte e le funzioni svolte daideputati ai fini del giudizio sulla ineleggi-bilità.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 12 — Giunta delle elezioni

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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presi-denza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull’ordine dei lavori.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverteche – in relazione al protrarsi dei lavoriantimeridiani dell’Assemblea – alcuni rap-presentanti dei gruppi hanno formulato larichiesta di rinviare la seduta odierna, inquanto essa si sovrappone a concomitantiimpegni parlamentari.

Non essendovi obiezioni, accoglie talerichiesta e rinvia, pertanto, la trattazionedei punti all’ordine del giorno ad unasuccessiva seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giornonon sono stati trattati:

Elezione di un Vicepresidente.

Richiesta di deliberazione in materia d’in-sindacabilità nel procedimento civile neiconfronti di Roberto Rosso, deputato al-l’epoca dei fatti, pendente presso il tribunaleordinario di Vercelli (atto di citazione delsignor Luca Pedrale) (seguito esame doc.

IV-ter, n. 13 – rel. Leone).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 13 — Giunta per le autorizzazioni

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COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari),e XIV (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei deputati

e 3a (Affari esteri, emigrazione),e 14a (Politiche dell’Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . 14

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente della 14a Commissionedel Senato della Repubblica, VanninoCHITI. — Interviene il Ministro per gliaffari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 20.10.

Sugli esiti del Consiglio europeo

del 19-20 dicembre 2013.

(Svolgimento e conclusione).

Vannino CHITI, presidente, avverte chela pubblicità dei lavori della sedutaodierna sarà assicurata anche attraversol’attivazione di impianti audiovisivi a cir-cuito chiuso e la trasmissione radiofonicae satellitare. Introduce quindi brevementela discussione.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESIrende comunicazioni sull’argomento in ti-tolo.

Intervengono, quindi, per formulare os-servazioni e porre quesiti i senatori Ro-berto COCIANCICH (PD), Barbara LEZZI(M5S), Paolo GUERRIERI PALEOTTI(PD), la deputata Gea SCHIRÒ (PI), ilsenatore Luigi COMPAGNA (NCD), il de-putato Emanuele PRATAVIERA (LNA), cuireplica brevemente Vannino CHITI, presi-dente, nonché i senatori Stefano CAN-DIANI (LN-Aut), Luis Alberto ORELLANA(M5S) e Cristina DE PIETRO (M5S).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESIrisponde ai quesiti posti e fornisce ulte-riori precisazioni.

Vannino CHITI, presidente, dichiaraconclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta odierna è pubblicato in un fascicolo aparte.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 14 — Riunite III-XIV C. e 3a-14a S.

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COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari)e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori delle Commissioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Legge-quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933Duranti e C. 952 Garofani (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull’operazione internazionale di disarmo chimico in Siria(Deliberazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ALLEGATO (Programma dell’indagine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente della III Commissione,Fabrizio CICCHITTO. – Intervengono ilsottosegretario di Stato agli affari esteri,Mario Giro, e il sottosegretario di Stato alladifesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.10.

Sui lavori delle Commissioni.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, ri-corda che le Commissioni affari esteri edifesa dei due rami del Parlamento hannodomani all’ordine del giorno un incontrocon il Direttore generale dell’OPCW (Or-ganisation for the Prohibition of ChemicalWeapons) per approfondire le questionirelative all’operazione internazionale didisarmo chimico in Siria.

Alla luce dell’importanza che il temariveste anche per quanto concerne le mo-dalità della partecipazione dell’Italia al-

l’operazione stessa ed accertata la dispo-nibilità dei ministri degli esteri e deitrasporti ad intervenire, propone di pro-cedere ad un’indagine conoscitiva di unsolo giorno, affinché le relative audizioniabbiano carattere formale e siano reso-contate. Se non vi sono obiezioni, per-tanto, si procederà ad acquisire l’intesa daparte dei Presidenti della Camera e delSenato.

Avverte infine che, ove emergano ulte-riori aspetti meritevoli di considerazionesulla questione, le Commissioni potrannoapprestare altri strumenti di indirizzo econtrollo parlamentare.

Le Commissioni convengono.

Legge-quadro sulla partecipazione italiana a mis-

sioni internazionali.

C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti e C. 952 Garofani.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame delprovvedimento in titolo.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 15 — Commissioni riunite III e IV

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Fabrizio CICCHITTO, presidente dellaIII Commissione, avverte che, se non visono obiezioni, la pubblicità dei lavoridella seduta odierna sarà assicurata attra-verso l’attivazione di impianti audiovisivi acircuito chiuso, come convenuto in sede diufficio di presidenza.

Ricorda che, in occasione dell’esamedel disegno di legge di conversione dell’ul-timo decreto-legge di proroga delle mis-sioni all’estero, era stata da più partiravvisata l’urgenza di incardinare la legge-quadro al fine di snellire il procedimentodagli aspetti più amministrativi e di con-centrarlo sul piano politico.

Considera in particolare opportuno chele Commissioni possano procedere in talsenso in contemporanea con l’avvio pressol’altro ramo del Parlamento dell’esame delnuovo decreto-legge « missioni » relativo aimesi da gennaio a giugno.

Andrea MANCIULLI (PD), relatore perla III Commissione, osserva preliminar-mente che si è di fronte all’avvio di unpercorso parlamentare, già sperimentatonelle precedenti legislature ma ancorasenza esito, che dovrebbe portare all’ado-zione di uno degli strumenti legislativi piùimportanti per la politica estera e di difesaitaliana, poiché finalizzato all’adozione diuna cornice normativa unitaria – lunga-mente attesa – per l’invio dei contingentiall’estero, divenuti ormai sempre più nu-merosi, impegnati sia nell’ambito di ope-razioni di mantenimento della pace (pea-ce-keeping) sia di conseguimento dellapace (peace enforcing). Osserva che laquestione ha assunto un rilievo particolarenel corso dei primi anni Novanta, quando,successivamente allo scoppio della primaguerra del Golfo, si è verificata la crisiinternazionale che ha costretto il Paese amisurarsi con le tematiche della legittimitàcostituzionale dei procedimenti di delibe-razione delle decisioni connesse all’invioall’estero di contingenti militari italiani.Sottolinea che una lunga esperienza suquesto tema consente oggi, e nello stessotempo la impone, una seria riflessione. Lacrisi economica può esserne elemento ca-talizzatore, ma non può rappresentarne il

punto di riferimento: ritiene che il Paesedebba infatti chiedersi quali siano gliobiettivi e le modalità del suo coinvolgi-mento nelle missioni internazionali. Fanotare che, fino ad ora, l’Italia ha aderitocon entusiasmo soprattutto a richieste dipartecipazione a missioni internazionaliprovenienti « dall’esterno » (paesi alleati ocoinvolti e/o organizzazioni internazio-nali): ma tutto ciò – come è stato sotto-lineato dalla letteratura specializzata – èspesso avvenuto senza che vi fosse, amonte, una strategia condivisa in grado didefinire adeguatamente gli obiettivi del-l’Italia a breve, medio e lungo termine.

Rileva che le ingenti risorse investitedall’Italia nel partecipare allo sforzo in-ternazionale per stabilizzare le aree dicrisi e lo stesso sacrificio delle migliaia diuomini che vi hanno partecipato, con laperdita di decine e il ferimento di centi-naia di loro, hanno prodotto in ogni casoimportanti risultati. In primo luogo, hannoconsentito di creare condizioni di sicu-rezza in alcune zone del mondo che,seppur lentamente, possono ora puntare asviluppare le loro società; senza dubbio, lalunga stagione di missioni internazionali,soprattutto dopo l’11 settembre 2001, hacontribuito ad allontanare i rischi e leminacce dai confini. In secondo luogo, lapartecipazione dell’Italia alle principalimissioni internazionali ha fortemente con-tribuito ad impedire che proseguisse unamarginalizzazione del Paese e che la suaimmagine peggiorasse nel corso di questiultimi anni, soprattutto a causa della crisidi stabilità politica che è tornata ad evi-denziarsi. In terzo luogo, hanno permessodi migliorare lo strumento militare o, perlo meno, la sua componente operativa,garantendo la crescita delle capacità diintervento e di supporto logistico ed assi-curando un buon livello di addestramentodel personale e un migliore equipaggia-mento. La verifica sul campo, e non solonelle esercitazioni, ha fornito un’espe-rienza ineguagliabile che rappresenta unpatrimonio prezioso per il futuro, anchenell’ottica della promozione della difesaeuropea. In quarto luogo, non meno im-portante, le missioni internazionali hanno

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 16 — Commissioni riunite III e IV

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contribuito a sviluppare in Italia un ap-proccio congiunto « militare-sicurezza-ci-vile » che è ormai diventato un modellointernazionale con il cosiddetto com-prehensive approach. Sottolinea che, nelcorso dei decenni, si è definito infatti un« modello italiano » di peace-keeping, apartire dalla missione in Libano nel 1982e rafforzatosi con le missioni in Albania,Somalia, Mozambico ed oggi di nuovo inLibano e Afghanistan, in relazione alleparticolari modalità di conduzione dellamissione che includevano, tra i loro ca-ratteri distintivi, una forte imparzialità eduna particolare attenzione alle esigenzedella popolazione civile e agli aspetti uma-nitari.

Osserva che si tratta quindi di dotarsidi uno strumento legislativo che tengaconto dei nuovi scenari geopolitici: il qua-dro della sicurezza globale sta rapida-mente evolvendo ed è inevitabile chenuove minacce, dirette e indirette, conven-zionali e non, si consolideranno anche incampo militare, oltre a quelle già esistentiin campo economico, ambientale, energe-tico e della sicurezza dei trasporti.

Fa notare che emergono nuove potenzeglobali (Cina), continentali (Brasile, India eSud Africa) e regionali (tra gli altri, Tur-chia, Iran, Pakistan, Nigeria, e Messico), esi delinea il ritorno della Russia ad unapolitica di potenza, anche se per oraappare limitata ai paesi ex-sovietici e, inmisura minore, al Medio Oriente. Attivisoprattutto in campo economico e com-merciale, molti di questi paesi sviluppanoun processo di riarmo convenzionale e avolte anche nucleare. Evidenzia che, men-tre diminuiscono i bilanci della difesaeuropei ed americani, crescono quelli dimolti altri paesi: così, ad esempio, i paesiasiatici negli ultimi anni hanno destinatoalla difesa maggiori stanziamenti dell’in-sieme dei paesi dell’Unione europea. Se-gnala che vengono in primo piano le nuoveminacce, come il terrorismo internazio-nale, la criminalità organizzata e in generequei fenomeni che minacciano la tranquil-lità e il buon funzionamento delle nostresocietà, incluse preoccupazioni di sicu-rezza degli approvvigionamenti (in primis

energia e acqua potabile), di sviluppoeconomico e di gestione delle pressionimigratorie. Segnala che spesso le minaccealla sicurezza sono collegate al problemadelle cosiddette aree di crisi. Questo fe-nomeno è cresciuto di importanza con losvilupparsi della globalizzazione. Fa no-tare che viviamo in un mondo sempre piùinterconnesso, in cui gli scambi di merci edi qualsiasi altro tipo di bene, in partico-lare quelli finanziari, la circolazione dellepersone, delle idee e delle informazionisono sempre più rapidi e consistenti.Sottolinea che l’importanza delle fron-tiere e la loro capacità di arrestare taliflussi, o comunque di controllarli, è incontinua ed evidente diminuzione. Fapresente che il benessere e la sicurezzadei nostri stati dipende in modo cre-scente dal buon funzionamento del si-stema internazionale, ma che purtropponon esiste ancora un sistema efficace elegalmente valido che garantisca la sicu-rezza della globalizzazione.

Rileva che, guardando alla posizionegeografica delle missioni Nato, UE e ONUcui l’Italia partecipa, è evidente come – aparte poche marginali eccezioni – essesiano concentrate in un « arco di crisi »che va dal Maghreb all’Afghanistan pas-sando per i Balcani, il Medio Oriente, ilCorno d’Africa ed il Golfo Persico. Osservache questa regione del mondo in granparte coincide con il Mediterraneo « allar-gato », identificato come area geograficaprioritaria per gli interessi nazionali anchedai documenti approvati dalle autoritàpolitico-militari italiane. Ritiene che tale« arco di crisi » sia segnato da una per-durante insicurezza ed instabilità che ri-schia di acuirsi sempre più in conseguenzadel vuoto di potere lasciato dal ritiro dellamaggior parte delle forze occidentali –basti pensare alla violentissima ripresadella violenza terroristica in Iraq, in cui ilnumero delle vittime è tornato ai livelli del2008 – e del connesso calo di attenzionepolitica da parte dell’opinione pubblicainternazionale. Fa notare che l’intensifi-carsi in quest’area delle missioni italianenegli ultimi venti anni dipende non solodal mutato contesto strategico del periodo

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post-guerra fredda, che ha visto il molti-plicarsi delle crisi, ma anche dal fatto chele missioni internazionali sono diventateuno strumento sempre più importante evisibile della politica estera, non solo perl’Italia. Osserva che la concentrazione geo-grafica delle missioni internazionali in taleregione, nonché il fatto che la maggiorparte di esse sia condotta in ambito NATOed UE, è funzionale all’impostazione dellapolitica estera italiana basata dal secondodopoguerra, secondo una diffusa analisi,su tre « cerchi »: europeo, transatlantico emediterraneo, tre cerchi che rappresen-tano delle dimensioni sia geografiche chefunzionali nelle quali vanno difesi e so-stenuti gli interessi nazionali italiani.

Rileva che le tre proposte di legge inesame hanno il merito di rielaborare irisultati dell’intensa attività di riflessionesvoltasi in sede giuridica e parlamentaresu questa problematica nel corso degliultimi anni, introducendo una serie didisposizioni volte a definire una normativadi carattere generale applicabile alle mis-sioni internazionali che sono svolte dalpersonale appartenente alle Forze armatee alle Forze di polizia ad ordinamentomilitare. Confida che possa essere valu-tata, nel corso dell’esame delle proposte dilegge, l’opportunità di prevedere un’appo-sita sessione parlamentare dedicata al di-battito sull’andamento delle missioni al-l’estero, che integri le già previste comu-nicazioni periodiche del Governo. Ritiene,infatti, che oggi anche il dibattito in Aulae nelle Commissioni sia limitato quasiesclusivamente alle sedute per il finanzia-mento delle missioni. Peraltro, negli ultimianni ha prevalso l’abitudine di spezzettarei finanziamenti delle missioni in due, oaddirittura tre, provvedimenti diversi ognianno, generando una sensazione di pre-carietà che certo non può aver avuto unaricaduta positiva sul morale delle Forzearmate né sulla percezione, da parte deglialleati, della tanto ricercata credibilità del-l’impegno italiano. Ritiene invece che, unavolta definita, attraverso la legge-quadrosulla partecipazione dei contingenti mili-tari italiani alle missioni internazionali, lacornice normativa di riferimento, sia ne-

cessario delineare una sede di discussioneparlamentare che serva ad arricchire laconsapevolezza nella rappresentanza par-lamentare del quadro geopolitico nel qualel’Italia si trova ad agire e delle sfide globalialle quali deve far fronte, poiché occorreessere coscienti del fatto che, se vogliamoavere una politica estera e di difesa ingrado di proteggere gli interessi nazionali,le sue componenti – missioni comprese –devono essere inserite in una strategiacomplessiva. Auspica altresì che all’internodella nuova legge-quadro venga valorizzatal’esperienza della « cooperazione civile-mi-litare » (CIMIC): la via italiana al peace-keeping ha infatti dimostrato che i militariitaliani hanno abilità, competenze e spe-cificità che devono essere poste in rilievoe che sono utili alla CIMIC. Osserva comeil loro ruolo, nelle missioni all’estero, siastato caratterizzato, lo si accennava, sia dauna presenza super partes, necessaria intutti i processi di pacificazione, sia da unaforte connotazione umanitaria, dimostratadal coinvolgimento diretto dei militari ita-liani sia nelle attività di distribuzione degliaiuti e dell’assistenza alla popolazione lo-cale, sia nelle situazioni di emergenzaumanitaria.

Ritiene opportuno limitare il suo inter-vento in questa fase ad alcune brevi con-siderazioni sull’impianto delle diverse pro-poste di legge, su alcuni dei cui dettagli sisoffermerà peraltro l’onorevole DomenicoRossi, relatore per la Commissione Difesa.Con riferimento alla proposta di leggen. 45 dell’onorevole Cirielli, ne sottolineail carattere organico relativamente alledisposizioni in materia di personale. Os-serva che la proposta di legge Duranti edaltri, n. 933, si caratterizza per la precisadelimitazione, con puntuali richiami aldiritto internazionale, delle fattispecie incui possono essere autorizzate le missioniinternazionali. Fa notare che la propostadi legge Garofani ed altri, n. 952, si di-stingue invece per una più ampia prospet-tiva che contempla le relazioni tra Go-verno e Parlamento e prevede significati-vamente l’annualità del provvedimento le-gislativo di copertura finanziaria.

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Per quanto attiene agli specifici profilidi competenza della III Commissione, se-gnala che l’articolo 6 del progetto di leggeGarofani autorizza il Ministro degli affariesteri, di concerto con il Ministro delladifesa, a conferire ad un funzionario di-plomatico l’incarico di consigliere diplo-matico del comandante militare italianodel contingente internazionale, nell’ambitodelle missioni internazionali. Evidenziache un particolare rilievo assume altresìl’articolo 4 del progetto di legge presentatodalla collega Duranti ed altri, che istituisceun Comitato parlamentare di controllo,composto da sei senatori e da sei deputati,nominati dai Presidenti dei due rami delParlamento sulla base del criterio di pro-porzionalità.

Si dice infine convinto che l’iter legi-slativo consentirà di arricchire e di inte-grare ulteriormente la riflessione su que-sta problematica, in particolare a propo-sito delle relazioni Governo-Parlamento,nella definizione dei passaggi proceduralirelativi all’avvio delle missioni internazio-nali ed all’assetto delle iniziative di coo-perazione internazionale e di sostegno aiprocessi di pace e di stabilizzazione, con-sentendo di pervenire ad un testo norma-tivo auspicabilmente condiviso sia dai de-putati di maggioranza sia da quelli delleopposizioni.

Domenico ROSSI (PI), relatore per laIV Commissione, osserva, innanzitutto, chel’avvio dell’esame delle proposte di legge intitolo risponde a una forte richiesta,emersa in occasione dell’esame dell’ultimodecreto-legge che ha rifinanziato le mis-sioni internazionali, finalizzata ad offrireuno spazio di confronto su temi di rilievoordinamentale da cui potranno derivareripercussioni positive, in termini di mag-giore sicurezza per i nostri connazionaliall’estero.

Ritiene, infatti, necessario che anche ilnostro Paese, come i maggiori Stati euro-pei, provveda a dotarsi di uno strumentonormativo utile ad offrire solidi punti diriferimento sia sul piano del rispetto delrapporto fiduciario tra Governo e Parla-mento, sia su quello dei delicati profili di

natura giuridica ed economica, riguardantiil personale militare e civile coinvolto.

Passa, quindi, ad illustrare i contenutidelle proposte di legge presentate da col-leghi dei gruppi del Partito Democratico,di Sinistra Ecologia e Libertà e di Fratellid’Italia, sottolineando che nel prosieguodell’esame non è da escludere che possanoessere abbinate ulteriori proposte predi-sposte da altri gruppi.

Le proposte a prima firma dei colleghiCirielli C. 45 e Garofani C. 952 appaionoriprodurre i contenuti delle proposte dilegge da questi stessi colleghi già presen-tate nella precedente legislatura. In parti-colare, la proposta di legge Garofani C.952 riproduce a sua volta la maggior partedei contenuti della proposta di legge C.2752, presentata nel corso della XV legi-slatura dall’allora presidente della Com-missione difesa, onorevole Pinotti. Alleproposte Cirielli C. 45 e Garofani C. 952 siaffianca anche quella che reca come primafirma quella della collega Duranti C.933, ilcui gruppo non era rappresentato nellaprecedente legislatura, ma che riprende inlarga misura il testo della proposta dilegge presentata nel corso della XV legi-slatura dall’onorevole Deiana, allora espo-nente del gruppo Rifondazione Comuni-sta-Sinistra europea e vicepresidente diquesta Commissione.

Ricorda, quindi, che sia nella XV chenella XVI legislatura tali testi sono poiconfluiti in un testo unificato, adottatodalla Commissione all’esito del lavoro al-lora svolto da un comitato ristretto, mache in entrambi i casi non è stato possibilegiungere all’approvazione in via definitiva.Nella precedente legislatura le Commis-sioni avevano anche dato avvio ad un’in-dagine conoscitiva, provvedendo ad acqui-sire, tra gli altri, autorevoli contributi dicostituzionalisti e di rappresentanti deisoggetti destinatari delle nuove norme.

La proposta di legge Cirielli ed altri C.45 si caratterizza per la previsione dellasola normativa di riferimento sul tratta-mento economico e giuridico del perso-nale, nonché sui profili di natura conta-bile-amministrativa, omettendo invece iltema della procedura autorizzatoria. La

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finalità della proposta appare, pertanto,quella di scongiurare che i provvedimentidi proroga dei finanziamenti debbano divolta in volta reiterare un identico artico-lato, semplificando di conseguenza la de-cisione e anche la formulazione tecnicadegli stessi provvedimenti di proroga.

Essa, inoltre, esordisce con l’individua-zione del proprio ambito di applicazionenelle missioni all’estero svolte dal perso-nale appartenente alle Forze armate e dipolizia ad ordinamento militare, senzariferimenti al personale civile e provvedead istituire il Fondo per il finanziamentodella partecipazione alle missioni nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze.

Per quanto riguarda le disposizioni inmateria di personale, osserva che questaproposta di legge reca significativi articoliin materia di: indennità di missione, in-dennità di impiego operativo, trattamentoassicurativo, previdenziale e assistenziale,disciplina sul personale in stato di prigio-nia o disperso, richiami in servizio delpersonale militare, orario di lavoro, valu-tazione del servizio prestato nelle missioniinternazionali ai fini dell’avanzamento algrado superiore e salvaguardia del perso-nale militare per la partecipazione a con-corsi interni.

Per quanto concerne le disposizioni inmateria amministrativa e contabile segnalainvece gli articoli recanti disposizioni perl’attivazione delle procedure d’urgenza fi-nalizzate all’acquisizione di beni e servizi,per la cessione a titolo gratuito di mezzi edi materiali escluso il materiale di arma-mento, e, infine, per l’utilizzo delle risorsederivanti dai pagamenti effettuati da Statiesteri o da organizzazioni internazionali.

Tale proposta di legge si caratterizzaanche per la previsione relativa all’entratain vigore del provvedimento, fissata alprimo gennaio dell’anno successivo aquello della data di pubblicazione delprovvedimento stesso nella Gazzetta Uffi-ciale, nell’intento di evitare una sovrappo-sizione temporale tra le nuove disposizionie quelle a carattere temporaneo contenutenei provvedimenti di proroga delle mis-sioni internazionali.

La proposta di legge C. 952 a primafirma Garofani si caratterizza, invece, perun approfondimento dei profili procedu-rali relativi alla fase autorizzatoria, qualigià individuati dalla risoluzione Ruffinon. 7-10071, approvata dalla Commissionedifesa il 16 gennaio 2001, enfatizzandouna procedura di autorizzazione fondatasul binomio Governo-Parlamento. In sin-tesi, al Consiglio dei ministri spetterebberole deliberazioni circa la partecipazioneitaliana a missioni internazionali, previainformazione al Presidente della Repub-blica. Le Camere, invece, in primo luogo,sarebbero destinatarie delle tempestive co-municazioni del Governo in merito allecitate deliberazioni, ai fini dell’autorizza-zione delle missioni stesse, grazie all’indi-cazione per ciascuna missione degli obiet-tivi, della base giuridica di riferimento, delnumero massimo di unità da inviare, del-l’area della loro destinazione, nonché delladurata programmata delle operazioni.Successivamente, le Camere provvedereb-bero all’autorizzazione, all’approvazionedei provvedimenti legislativi recanti la co-pertura finanziaria delle spese connesseall’avvio e alla proroga delle missioni,prelevando le risorse necessarie dall’appo-sito fondo per un periodo non superiore adodici mesi. Alla proroga e al rifinanzia-mento delle missioni le Camere provvede-rebbero in modo contestuale entro il 31gennaio di ogni anno con apposito prov-vedimento legislativo, sempre a valere sulFondo citato.

La proposta prevede anche un obbligodel Governo di relazione alle Camere concadenza semestrale in ordine all’anda-mento delle missioni autorizzate e pro-rogate.

Un’ulteriore particolarità del provvedi-mento è la previsione del conferimentocon legge ad un funzionario diplomatico,da parte della Farnesina di concerto conil Ministero della difesa, dell’incarico diconsigliere diplomatico del comandantemilitare italiano del contingente interna-zionale.

A differenza della proposta di leggeCirielli, la proposta di legge C. 952 di-chiara, poi, l’applicazione di tutte le

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norme del provvedimento, in quanto com-patibili, al personale civile. In materiaamministrativa-contabile, essa prevede, inaggiunta all’apparato di disposizioni giàincluse nella proposta di legge precedente,anche una norma per l’utilizzo a titologratuito delle utenze telefoniche.

Infine, la proposta prevede una modi-fica dell’articolo 744, quarto comma, delcodice della navigazione, inserendo gli ae-romobili utilizzati per le operazioni uma-nitarie e di supporto alla pace tra gliaeromobili equiparati agli aeromobili diStato. Nell’ambito dell’organizzazione ditali operazioni le amministrazioni statalie, in particolare, l’Amministrazione delladifesa si avvalgono di aeromobili anche pri-vati per il trasporto di mezzi e di materiali,con l’effetto di esonerare tali aeromobili dalpagamento delle tariffe di rotta.

La proposta di legge C. 933 a primafirma Duranti, pur ricalcando in largamisura l’articolato della proposta di leggedell’onorevole Deiana della XV legislatura,non include le norme relative all’istitu-zione di un Fondo per il finanziamentodelle missioni, nonché la previsione dellaautorizzazione annuale per ogni missione.

Tale proposta, inoltre, stabilisce che laprocedura di autorizzazione abbia luogocon legge; indica un’elencazione tenden-zialmente tassativa delle tipologie di ope-razioni e di missioni internazionali chepossono essere autorizzate; inquadra ladisciplina cui le Forze armate italiane e leForze di polizia italiane sono sottoposte e,infine, istituisce un Comitato parlamentarebicamerale di controllo sulle operazioniinternazionali. Insieme al tentativo di ti-pizzazione delle diverse missioni autoriz-zabili, quest’ultimo profilo caratterizza in-dubbiamente la proposta di legge DurantiC. 933, secondo cui il Governo fornisceelementi di conoscenza e valutazione aifini dell’attività del Comitato, anche clas-sificati in ordine alla preparazione, alleregole di ingaggio, ai compiti e allo svol-gimento delle operazioni internazionali.Quanto agli oneri informativi, la relazionesemestrale del Governo sembra essere li-mitata alla indicazione delle spese soste-

nute, laddove la proposta Garofani C. 952la riferisce all’andamento delle missioni.

Segnala, infine, che nessuna delle pro-poste illustrate richiama la questione dellenorme penali applicabili al personale mi-litare impiegato in missione, questionedelicata ed affrontata anche nel percorsoistruttorio svolto nella passata legislatura,sottolineando che questo profilo non potràessere omesso, attese le delicate conse-guenze sul piano delle garanzie che deb-bono essere assicurate circa la strettaosservanza delle norme di diritto interna-zionale umanitario.

Alla luce, dunque, di queste sommarieindicazioni – che potranno essere appro-fondite nel prosieguo di questo lavoro,eventualmente nella sede di un comitatoristretto incaricato di elaborare una nuovaproposta di testo unificato – precisa chequesto lavoro legislativo è indubbiamentefinalizzato a dare centralità ai nostri va-lori costituzionali, a partire dall’enunciatodegli articoli 10 e 11 ma anche degliarticoli 87 e 78. Se, infatti, al nostro Paeseresta coerentemente preclusa ogni inizia-tiva di guerra aggressiva, sono parte ne-cessaria del nostro ordinamento tutte lenorme di diritto internazionale consuetu-dinario, incluse quelle che ammettonol’uso della forza armata come difesa le-gittima individuale, in supporto di altroStato che la richieda e a condizione chetale richiesta non sia in contrasto connorme cogenti, come l’uso della forza asupporto di uno Stato autoritario. Anchele norme di cui agli articoli 78 e 87, daritenersi superate quanto al riferimentoalla nozione di stato di guerra, assolvonoall’essenziale funzione di mantenere alcentro della decisione sull’invio dei con-tingenti il Presidente della Repubblica e ilParlamento, nonché di contenere anche inquesta materia il ricorso alla decreta-zione d’urgenza. Le Commissioni do-vranno, infatti, porsi la domanda sucome far decadere ex tunc gli effetti diun’autorizzazione all’avvio di una mis-sione a seguito della mancata conversionedel decreto-legge.

Una questione già emersa in passato eche potrà tornare attuale riguarda anche

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la valutazione su un intervento di modificadel dettato costituzionale al fine di con-templare l’invio di militari all’estero, comegià acquisito a livello di norme primarie,ad esempio con la legge n. 331 del 2000sull’istituzione del servizio militare profes-sionale.

L’obiettivo da conseguire è quindiquello di un quadro normativo di riordinoche assicuri il giusto ruolo al Parlamento,insieme alla capacità di adeguamento delsistema nazionale al contesto delle singolemissioni. Occorre, in particolare, provve-dere ad elaborare un modello italiano chesappia armonizzarsi, nei tempi e nellaqualità del risultato, al meccanismo diattivazione europea ed internazionale. Intal senso, le conclusioni del recente Con-siglio europeo di dicembre – con partico-lare riferimento alla « necessità di miglio-rare le capacità di risposta rapida del-l’UE » sviluppando una rapida ed efficacepianificazione dei mezzi civili e militariadeguati – rappresentano un criterioguida, cui il nostro Paese è chiamato acorrispondere, anche in vista delle impor-tanti responsabilità che attendono l’Italiaper l’anno in corso e dell’impegno ad unavalutazione dei progressi compiuti nel giu-gno del 2015.

Peraltro, come già emerso durante ildibattito sull’ultimo decreto-legge di pro-roga delle missioni internazionali, l’indivi-duazione di un corpus normativo di cor-nice alla materia rappresenterebbe unpercorso coerente con il ruolo esercitatodal Parlamento italiano e con l’esperienzamaturata in questi anni, e conferirebbetrasparenza e certezza ad una materia dieccezionale importanza per le Forze ar-mate. A ciò si aggiunge l’esigenza di assi-curare un’adeguata informazione al Par-lamento ai fini di valutazioni più appro-fondite, come segnalato dal collega Man-ciulli, nonché di garantire ai nostri militariall’estero il sostegno derivante dalla stabi-lità, continuità e prevedibilità dell’azionedel nostro Paese.

Ribadisce che una legge quadro sullemissioni internazionali eviterebbe l’inseri-mento nei decreti-legge sul finanziamentodelle missioni di norme che hanno carat-

tere permanente. Auspicando, in conclu-sione, che i lavori delle Commissioni pos-sano svolgersi in un clima fattivo e colla-borativo tra i gruppi, propone che le stesseistituiscano un comitato ristretto incari-cato di predisporre un testo unificato delleproposte di legge abbinate.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO,nel riservarsi di intervenire nel seguitodell’esame, ringrazia i relatori per l’accu-ratezza delle loro relazioni ed invita icolleghi delle Commissioni, come ricordatoanche dai relatori stessi, a non disperdereil lavoro svolto nelle precedenti legislature.

Claudio FAVA (SEL), nel condividerel’opportunità di procedere secondo unastrategia complessiva che eviti interventiconfusi, manifesta viva preoccupazioneper il fatto che il nuovo decreto-legge dirifinanziamento delle missioni all’esterocontinui a presentarle tutte in un unicoarticolo. Giudica un simile provvedimentoirricevibile nel metodo e nel merito, taleda configurare un atteggiamento ostruzio-nistico da parte del Governo, in una logicada saldi di fine stagione. Lamenta inparticolare al riguardo il mancato mante-nimento dell’impegno che il viceministroPistelli aveva assunto in occasione delladiscussione del precedente decreto-legge.

Edmondo CIRIELLI (FdI), nel riteneremeritevoli di considerazione le osserva-zioni del collega Fava, segnala come la suaproposta di legge, maturata alla luce del-l’esperienza svolta nella scorsa legislaturaalla presidenza della Commissione Difesa,vada in tale direzione. Ringrazia i Presi-denti Cicchitto e Vito per la calendariz-zazione del provvedimento in titolo, di cuiauspica un fruttuoso esame.

Salvatore CICU (FI-PdL) reputa ap-prezzabile il lavoro svolto dai relatori e siriserva di intervenire nuovamente nel di-battito al fine di svolgere gli opportuniapprofondimenti.

In via preliminare evidenzia, tuttavia,come la necessità di redigere una leggequadro che rechi una disciplina di cornice

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 22 — Commissioni riunite III e IV

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sulla partecipazione dell’Italia alle mis-sioni internazionali sia avvertita non tantoin considerazione dell’esigenza di ridefi-nire la procedura autorizzatoria delle mis-sioni stesse, quanto in ragione dell’oppor-tunità di disporre di un contesto di regoleprecise anche sul ruolo del Parlamento,applicabili a tutte le missioni indistinta-mente. Osserva, infatti, che le autorizza-zioni di spesa recate dai vari decreti-leggeche hanno rifinanziato con diversa duratale missioni internazionali riguardanoesclusivamente missioni che sono già statedeliberate e per le quali, dunque, vi è giàstato un passaggio parlamentare.

Nell’invitare, quindi, i colleghi ad evi-tare di dare al provvedimento un’imposta-zione errata, reputa condivisibile la pro-posta del relatore per la IV Commissionedi istituire un comitato ristretto incari-cato di predisporre in tempi brevi untesto unificato delle varie proposte che,ritiene, debba valorizzare il ruolo delParlamento nell’ambito delle decisioni ri-guardo i cambiamenti nelle missioni e neirelativi obiettivi.

Massimo ARTINI (M5S), nel richiamarel’intervento del collega Fava sull’immi-nente adozione del decreto-legge che do-vrà finanziare le missioni internazionaliper l’anno 2014, auspica che il Governopossa tenere conto dell’impegno assunto inun ordine del giorno accolto lo scorsomese di dicembre in sede di conversionedel decreto-legge che ha rifinanziato lemissioni per il trimestre dal 1o ottobre al31 dicembre 2013, presentando un testoche possa essere agevolmente riferibile asingole missioni.

Preannuncia, infine, l’imminente pre-sentazione di una proposta di legge sullemissioni internazionali che rappresenti laposizione del gruppo del Movimento Cin-que Stelle.

Donatella DURANTI (SEL), nel ringra-ziare i relatori per il lavoro svolto, ri-chiama le questioni poste nell’interventosvolto dal collega Fava che condivide pie-namente, auspicando che il Governo possagià da subito fornire le opportune infor-mazioni.

Valuta positivamente la proposta delrelatore di istituire un comitato ristrettoche possa concludersi in tempi rapidi,evidenziando come il provvedimento siaassolutamente necessario.

Domenico ROSSI (PI), relatore per laIV Commissione, ritiene auspicabile chetutti i gruppi nel prosieguo dell’esame siesprimano favorevolmente sulla propostadi proseguire i lavori nell’ambito di unapposito comitato ristretto.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, pro-spetta l’opportunità che la questione sol-levata da ultimo dall’onorevole Rossi siatrattata in sede di Ufficio di presidenza.Nessun altro chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del vicepresidente della III Commis-sione Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 15.50.

Indagine conoscitiva sull’operazione internazionale

di disarmo chimico in Siria.

(Deliberazione).

Andrea MANCIULLI, presidente, avverteche le Commissioni affari esteri e difesasono oggi riunite per deliberare l’indagineconoscitiva sull’operazione internazionaledi disarmo chimico in Siria, che nellaseduta di stamattina si è convenuto disvolgere con le omologhe Commissioni delSenato.

Comunica che è pervenuta l’intesa dellaPresidente della Camera, ai sensi dell’ar-ticolo 144 del Regolamento, sulla base delprogramma concordato (vedi allegato).

Pertanto, a seguito dell’odierna delibe-razione, domani potranno essere auditi in

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 23 — Commissioni riunite III e IV

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tale sede il Ministro degli affari esteri, ilMinistero dei trasporti e delle infrastrut-ture e il Direttore Generale dell’Organiz-zazione per la proibizione delle armi chi-miche (OPAC).

Massimo ARTINI (M5S) chiede se po-tranno essere programmate ulteriori au-dizioni.

Andrea MANCIULLI, presidente, precisache l’indagine conoscitiva oggetto della

deliberazione sarà limitata alla giornata didomani ma che le Commissioni potrannosuccessivamente attivare tutti i consuetistrumenti di indirizzo e controllo parla-mentare, come già evidenziato nella sedutadi stamane dal presidente Cicchitto.

Le Commissioni riunite III e IV deli-berano, quindi, lo svolgimento dell’inda-gine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 15.55.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 24 — Commissioni riunite III e IV

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ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull’operazione internazionale didisarmo chimico in Siria.

PROGRAMMA DELL’INDAGINE

La visita in Italia del Direttore generaledell’OPCW (Organisation for the Prohibi-tion of Chemical Weapons), AhmetÜzümcü, offre l’occasione per un appro-fondimento conoscitivo particolarmente si-gnificativo per le Commissioni Affari esterie Difesa dei due rami del Parlamento.

Lo svolgimento dell’indagine conosci-tiva mira, infatti, ad accertare l’entità e laportata dell’operazione internazionale didisarmo chimico in Siria, deliberata nel-l’ambito delle Nazioni Unite per rispon-dere alla crisi umanitaria della scorsaestate.

In tale contesto, sarà altresì possibileverificare nel dettaglio tecnico le modalitàdella contribuzione italiana all’operazionestessa, anche con riferimento alle infra-strutture che saranno coinvolte ed in com-parazione con quanto sarà fatto dagli altriStati membri dell’Unione europea.

Infine, in vista della prossima Confe-renza internazionale sulla Siria che siterrà a Ginevra il 22 gennaio ed a cuil’Italia parteciperà, le Commissioni po-tranno acquisire elementi di valutazionecirca i riflessi dell’operazione di disarmochimico sulla situazione più generale diquel Paese e sulle prospettive del conflittoin corso.

Termine dell’indagine:

16 gennaio 2014.

Soggetti da audire:

Ministro degli affari esteri

Ministro dei trasporti e delle infra-strutture

Direttore generale dell’OPCW (Orga-nisation for the Prohibition of ChemicalWeapons), Ahmet Üzümcü.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 25 — Commissioni riunite III e IV

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COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione)e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di membri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tuteladella proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica (Svolgimento, ai sensidell’articolo 143, comma 2, del regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

AUDIZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione di membri dell’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, in materia di tutela della

proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione

elettronica.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,comma 2, del regolamento e rinvio).

Giancarlo GALAN, presidente, avverteche la pubblicità dei lavori della sedutaodierna sarà assicurata anche attraverso latrasmissione diretta sulla web-tv della Ca-mera dei deputati.

Introduce quindi l’audizione.

Angelo Marcello CARDANI, presidentedell’Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni, svolge una relazione sui temi og-getto dell’audizione.

Dopo un intervento del presidente dellaVII Commissione, Giancarlo GALAN, in-tervengono sui lavori delle Commissioni ideputati Paolo COPPOLA (PD), AntonioPALMIERI (FI-PdL), Lorenza BONAC-CORSI (PD), Mirella LIUZZI (M5S) e DiegoDE LORENZIS (M5S).

Giancarlo GALAN, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, ringrazia ilprofessor Cardani per l’esauriente rela-zione svolta e rinvia il seguito dell’audi-zione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 26 — Commissioni riunite VII e IX

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I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Emendamenti C. 362-A Madia(Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industrialied a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5-01860 Dadone: Sull’attuazione della normativa anticorruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recantenorme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiariodi protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventititolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezionericonosciuta. Atto n. 47 (Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, delregolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a unaprocedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadinidi Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insiemecomune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Statomembro. Atto n. 61 (Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamentoe rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Alessandro NACCA-RATO.

La seduta comincia alle 9.50.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesag-

gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.

Emendamenti C. 362-A Madia.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame dell’emenda-mento.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 27 — Commissione I

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Matteo RICHETTI (PD), relatore, rilevache l’emendamento 2.100 della Commis-sione contenuto nel fascicolo n. 2 nonpresenta profili critici per quanto attieneal rispetto del riparto di competenze le-gislative di cui all’articolo 117 della Co-stituzione e propone pertanto di esprimeresu di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel relatore.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteg-

giare emergenze ambientali e industriali ed a favo-

rire lo sviluppo delle aree interessate.

Emendamenti C. 1885-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, insostituzione del relatore, impossibilitato apartecipare alla seduta, rileva che gliemendamenti contenuti nel fascicolo n. 1non presentano profili critici per quantoattiene al rispetto del riparto di compe-tenze legislative di cui all’articolo 117 dellaCostituzione e propone pertanto di espri-mere su di essi il parere di nulla osta.

Richiama poi il contenuto dell’emenda-mento Tofalo 2.63, che stabilisce che pergli oneri di cui al comma 6 dell’articolo 2« si deroga al pareggio di bilancio ai sensidell’articolo 81, secondo comma, della Co-stituzione ». In proposito – pur essendochiaro il contrasto con le previsioni costi-tuzionali dell’articolo 81 – fa presente chenel parere del Comitato tale aspetto nonpotrà essere rilevato, in considerazione delfatto che, in questa fase, allo stesso com-pete, ai sensi del parere della Giunta peril Regolamento del 16 ottobre 2001, solouna valutazione concernente il rispetto delriparto delle competenze legislative di cuiall’articolo 117 della Costituzione.

Considerato, peraltro, che nelle prece-denti fasi dell’iter parlamentare alla I

Commissione – e, quindi, al Comitatopermanente per i pareri – compete unavalutazione che investe tutti i profili re-lativi al rispetto delle previsioni costitu-zionali, auspica che tale asimmetria possaessere evidenziata – e risolta – nell’ambitodella discussione delle modifiche regola-mentari prevista in Assemblea per il mesedi febbraio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel presidente.

La seduta termina alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del vicepresidente Roberta AGO-STINI. – Interviene il sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio, SesaAmici.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, presidente, ricordache, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma5, del regolamento, la pubblicità dellesedute per lo svolgimento delle interroga-zioni a risposta immediata è assicurataanche tramite la trasmissione attraversoimpianti audiovisivi a circuito chiuso. Nedispone pertanto l’attivazione.

5-01860 Dadone: Sull’attuazione della normativa

anticorruzione.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l’in-terrogazione in titolo.

Il sottosegretario Sesa AMICI fa pre-sente che risponderà all’interrogazione intitolo sulla base degli elementi forniti dalministero per la pubblica amministrazionee la semplificazione, sottolineando il ri-lievo del lavoro finora svolto dalla Com-missione sulla materia. Preannuncia aipresentatori che dalla risposta emerge-

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 28 — Commissione I

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ranno elementi a suo avviso rassicurantianche se forse non del tutto persuasivirispetto al quesito posto.

Risponde quindi all’interrogazione intitolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 1).

Fabiana DADONE (M5S), replicando, sidichiara insoddisfatta anche perché la no-mina dei responsabili è solo il primo passoper l’attuazione delle previsioni della legge.Ricorda inoltre che la citata legge n. 190del 2012 stabilisce che entro il 15 dicem-bre di ogni anno il dirigente individuatocome responsabile pubblichi sul sito webdell’amministrazione una relazione re-cante i risultati dell’attività svolta e latrasmetta all’organo di indirizzo politicodell’amministrazione. Fa presente che sulpunto è stata pubblicata una nota delministro per la pubblica amministrazionee la semplificazione che ha rinviato talescadenza al mese di gennaio 2015.

Comprende la complessità della proce-dura di nomina, ma sottolinea il disagioprofondo per il Paese di trovarsi in unasituazione così grave in relazione al feno-meno della corruzione.

Rileva infine che, con riferimento adalcuni responsabili finora nominati, occor-rerebbe una valutazione più attenta sueventuali profili di conflitti di interesse,come nel caso dell’Istituto superiore disanità.

Roberta AGOSTINI, presidente, dichiaraconcluso lo svolgimento delle interroga-zioni a risposta immediata all’ordine delgiorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del vicepresidente Roberta AGO-STINI. — Interviene il sottosegretario diStato per l’interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo concernente recepi-mento della direttiva 2011/95/UE recante normesull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,della qualifica di beneficiario di protezione interna-zionale, su uno status uniforme per i rifugiati o perle persone aventi titolo a beneficiare della protezionesussidiaria nonché sul contenuto della protezionericonosciuta.Atto n. 47.

(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 9 gennaio 2014.

Roberta AGOSTINI, presidente, comu-nica che sono pervenuti i rilievi della VCommissione sul provvedimento in esame.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatore, nel fare presente che la XIVCommissione ha espresso il proprio pareresull’atto in esame contenente alcune os-servazioni di particolare interesse che in-tende approfondire, si riserva di formularenella seduta di domani la proposta diparere relativa allo schema di decretolegislativo in titolo.

Roberta AGOSTINI, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, rinviaquindi il seguito dell’esame ad altra se-duta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento

della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura

unica di domanda per il rilascio di un permesso

unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di

soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato

membro e a un insieme comune di diritti per i

lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolar-

mente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 9 gennaio 2014.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 29 — Commissione I

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Francesco SANNA (PD), relatore, for-mula una proposta di parere favorevole(vedi allegato 2), evidenziando che nellepremesse della stessa sono state sottoli-neate alcune questioni emerse nel corsodel dibattito svolto in Commissione.

Nel ricordare, in particolare, che ildecreto ha aumentato a 60 giorni i terminivigenti per il rilascio del permesso disoggiorno e del nulla osta all’ingresso perlavoro da parte dello sportello unico perl’immigrazione, ha valutato positivamentei chiarimenti forniti, al riguardo, dal Go-verno che ha rilevato come tale amplia-mento dei termini è legato alla necessità diinformatizzare i titoli autorizzatori non-ché alla decisione di unificare le dueprocedure di rilascio dei medesimi preve-dendo, inoltre, un termine uniforme che siattesta, peraltro, sui tempi medi di rilasciodel permesso di soggiorno elettronico daparte degli Uffici immigrazione.

Osserva, inoltre, che, da tale amplia-mento dei termini non deriva una com-pressione dei diritti del lavoratore stra-niero posto che, nelle more della defini-zione delle procedure di rilascio dei titoliautorizzatori, il lavoratore straniero puòsoggiornare regolarmente in Italia e svol-gere la propria attività lavorativa comestabilito dall’articolo 5, comma 9-bis delcitato testo unico in materia di immigra-zione.

Roberta AGOSTINI, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, rinviaquindi il seguito dell’esame ad altra se-duta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Alessandro NACCA-RATO.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.C. 1941 Governo, approvato dal Senato.(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento.

Antonio LEONE (NCD), relatore, illu-stra il contenuto del provvedimento, riser-vandosi di formulare successivamente unaproposta di parere.

In particolare l’articolo 1 al comma 1stabilisce che per l’anno 2013, com’è noto,non è dovuta la seconda rata dell’IMU, dicui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201del 2011, per una serie di immobili (abi-tazioni principali e assimilati, casa coniu-gale assegnata al coniuge, immobili delpersonale in servizio permanente delleForze armate, terreni agricoli posseduti econdotti da coltivatori diretti e imprendi-tori agricoli professionali, fabbricati ruraliad uso strumentale), salvo quanto previstodal successivo comma 5, secondo il qualel’eventuale differenza tra l’ammontare del-l’IMU risultante dall’applicazione dell’ali-quota e della detrazione di cui al comma1 deliberate o confermate dal comune perl’anno 2013 e, se inferiore, quello risul-tante dall’applicazione dell’aliquota e delladetrazione di base previste dalle normestatali, deve essere versata dal contri-buente – entro il 24 gennaio 2014, terminecosì differito dal 16 gennaio per effettodelle modifiche apportate al Senato – inmisura pari al 40 per cento. Ai sensi delcomma 9 la seconda rata dell’IMU perl’anno 2013 non è dovuta anche conriferimento agli immobili equiparati al-l’abitazione principale dai comuni.

Il comma 2 ribadisce che per i terreniagricoli ed i fabbricati rurali diversi daquelli individuati al comma 1 l’esenzionedal pagamento della seconda rata dell’IMUnon si applica.

I commi successivi recano disposizionifinalizzate ad assicurare ai comuni il ri-storo del minor gettito IMU derivante

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 30 — Commissione I

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dall’abolizione della seconda rata di cui alcomma 1. A tal fine, il comma 3 provvedea stanziare risorse per l’anno 2013 pari a2.164 milioni di euro. Di questi, 2.076milioni sono a favore dei comuni delleRegioni a statuto ordinario, della Regionesiciliana e della Regione Sardegna e 87milioni a favore dei comuni delle regionia statuto speciale Friuli-Venezia Giulia eValle d’Aosta e delle province autonome diTrento e di Bolzano. Il ristoro del minorgettito è effettuato tramite il trasferimentoda parte del Ministero dell’interno, entro il20 dicembre 2013, di quota parte di talirisorse pari a 1.729 milioni, per i comunidelle Regioni a statuto ordinario, dellaSicilia e della Sardegna – come dispostodal comma 4 – e attraverso un minoraccantonamento a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali, per icomuni delle regioni Friuli-Venezia Giuliae Valle d’Aosta e delle province autonomedi Trento e di Bolzano, come disposto dalcomma 8. Gli importi relativi a ciascuncomune sono indicati nell’allegato A.

Il comma 6 rimanda ad un decreto delMinistro dell’economia e delle finanze ladeterminazione a conguaglio del contri-buto compensativo di euro 348 milioni. Alcomma 7 è stabilito che qualora dal de-creto risultino riconosciuti al comune im-porti superiori a quelli spettanti dall’ap-plicazione delle aliquote e della detra-zione, deliberate o confermate per l’anno2013, l’eccedenza deve essere destinata dalcomune a riduzione delle imposte comu-nali dovute sui medesimi immobili perl’anno 2014. Il comma 10 autorizza ilMinistro dell’economia e delle finanze adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio, il comma 11 auto-rizza i comuni beneficiari del trasferi-mento compensativo ad apportare le ne-cessarie variazioni di bilancio entro il 15dicembre 2013, mentre il comma 12 in-crementa per l’anno 2014 il limite mas-simo di ricorso da parte degli enti locali adanticipazioni di tesoreria, sino alla datadel 31 marzo 2014, da tre a cinque do-dicesimi.

Il comma 12-bis, introdotto durantel’esame del provvedimento al Senato,

esclude l’applicazione di sanzioni ed inte-ressi nel caso di insufficiente versamentodella seconda rata dell’IMU 2013, ove ladifferenza sia versata entro il termine del24 gennaio 2014.

Passa ad esaminare l’articolo 2. Ilcomma 1 aumenta al 128,5 per cento lamisura dell’acconto IRES ed IRAP per ilperiodo d’imposta in corso al 31 dicembre2013 per gli enti creditizi, finanziari eassicurativi e per la Banca d’Italia. Osservacome, in proposito, andrebbe svolta unariflessione sulla ragionevolezza della mi-sura del 128,5 per cento riferita allafattispecie dell’« acconto ».

Nei confronti degli stessi soggetti ilcomma 2 prevede – per il periodo d’im-posta in corso al 31 dicembre – unaaddizionale alla aliquota IRES di 8,5 puntipercentuali; in riferimento a tale addizio-nale, il comma 3 detta disposizioni speci-fiche per i soggetti che hanno esercitatol’opzione per la tassazione di gruppo e perla trasparenza fiscale.

Il comma 4 proroga il termine di sca-denza per versamento della seconda ounica rata di acconto IRES, prevedendoche la seconda o unica rata di accontoIRES, dovuta per il periodo di imposta incorso al 31 dicembre 2013, è versata entroil 10 dicembre 2013.

Il comma 5 introduce, a decorreredall’anno 2013, a carico dei soggetti cheapplicano l’imposta sostitutiva di cui al-l’articolo 5 del decreto legislativo 21 no-vembre 1997, n. 461 (regime del risparmioamministrato), il versamento di un ac-conto del 100 per cento entro il 16 di-cembre di ciascun anno.

Infine il comma 6 modifica la clausoladi salvaguardia contenuta nel comma 4dell’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto2013, n. 102, relativamente al gettito at-teso dall’IVA e dalla definizione agevolatain appello dei giudizi di responsabilitàamministrativo-contabile.

L’articolo 3 detta disposizioni in mate-ria di dismissione di immobili pubblicisemplificando la procedura relativa allavendita a trattativa privata anche inblocco. In primo luogo si estende a tale

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 31 — Commissione I

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procedura la normativa che consente lasanatoria di irregolarità successivamenteal trasferimento.

Si prevede inoltre che possano essereinteressati dalla vendita in blocco a trat-tativa privata gli immobili ad uso preva-lentemente non abitativo appartenenti alpatrimonio pubblico, i quali comprendonoanche locali accessori destinati al custode.

Il meccanismo di dismissione a tratta-tiva privata anche in blocco è esteso ancheagli immobili degli enti territoriali. In talecaso, si stabilisce che gli enti territorialiinteressati individuino, con apposita deli-bera, gli immobili che intendono dismet-tere. La delibera conferisce mandato alMinistero dell’economia e delle finanzeper l’inserimento nel decreto dirigenzialeche autorizza alla vendita in blocco.

Nel corso dell’esame al Senato è statoinoltre previsto il divieto di alienazione diimmobili con la procedura in esame allesocietà la cui struttura non consentel’identificazione di chi ne detiene la pro-prietà o il controllo. Sono inoltre esclusidalla trattativa privata i soggetti che sianostati condannati, con sentenza irrevoca-bile, per reati fiscali o tributari.

Si prevede che i fondi immobiliarigestiti dalla Invimit(Investimenti Immobi-liari Italiani) SGR (Società di gestione delrisparmio), finalizzati alla valorizzazione ealla dismissione degli immobili pubblici,operano sul mercato in regime di liberaconcorrenza. Il decreto ministeriale con ilquale sono individuati i terreni agricoli diproprietà dello Stato e degli enti pubblicinazionali non utilizzabili per altre finalitàistituzionali da alienare o locare a curadell’Agenzia del demanio, per i quali èriconosciuto il diritto di prelazione aigiovani imprenditori agricoli, deve essereadottato, in sede di prima applicazione,entro e non oltre il 30 aprile 2014.

Si stabilisce, infine, che i Ministeriinteressati individuano e comunicano al-l’Agenzia del demanio gli immobili dirilevante interesse culturale, paesaggisticoe ambientale in ordine ai quali ritenganoprioritario mantenere la proprietà delloStato. L’Agenzia del demanio, entro duemesi dalla relativa comunicazione, so-

spende le eventuali procedure di dismis-sione o di conferimento a SGR dei beni dasottoporre a tutela. Tali vincoli non de-vono comunque determinare una ridu-zione dell’introito complessivo derivantedai processi di dismissione finalizzati adobiettivi di finanza pubblica.

L’articolo 4, modificato durante l’esamedel provvedimento al Senato, detta dispo-sizioni concernenti il capitale della Bancad’Italia. In particolare al comma 1 siribadisce la natura della Banca d’Italia diistituto di diritto pubblico, banca centraledella Repubblica italiana e parte inte-grante del Sistema Europeo di BancheCentrali ed autorità nazionale competentenel meccanismo di vigilanza unico euro-peo; se ne afferma l’indipendenza nel-l’esercizio dei suoi poteri e nella gestionedelle sue finanze. Il comma 2 dispone chel’Istituto è autorizzato ad aumentare ilproprio capitale mediante utilizzo delleriserve statutarie all’importo di 7,5 mi-liardi di euro; le modifiche apportate alSenato hanno specificato che, a seguitodell’aumento, il capitale sarà rappresen-tato da quote di nuova emissione, pari a25.000 euro ciascuna, anziché 20.000,come previsto dal testo originario.

Ai sensi del comma 3 ai partecipantipossono essere distribuiti esclusivamentedividendi annuali, a valere sugli utili netti,per un importo non superiore al 6 percento del capitale.

Il comma 4 individua le categorie diinvestitori che possono acquisire le quotedi partecipazione al capitale dell’Istituto;per effetto delle modifiche al Senato, lebanche e le imprese assicurative e i fondipensione partecipanti devono avere sedelegale ed amministrazione centrale in Ita-lia; in caso di perdita di detto requisito ilcomma 4-bis, introdotto al Senato, disponeche dovrà procedersi all’alienazione dellequote.

Il comma 5 pone limiti alla partecipa-zione al capitale; in particolare, il limite dipartecipazione al Senato è stato abbassatodal 5 al 3 per cento del capitale. Lasanzione per le quote in eccesso è la nonspettanza il diritto di voto e l’imputazione

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dei relativi dividendi sono imputati alleriserve statutarie della Banca d’Italia.

Il comma 6 consente alla Banca d’Italiadi acquistare temporaneamente le propriequote di partecipazione e stipulare con-tratti aventi ad oggetto le medesime, alfine di favorire il rispetto dei limiti dipartecipazione al proprio capitale fissatidal precedente comma. Per tali quote ildiritto di voto viene sospeso e i dividendisono imputati alle riserve statutarie dellaBanca d’Italia.

Il comma 6-bis, inserito al Senato,introduce l’obbligo dell’Istituto di riferireannualmente alle Camere sulle operazionidi partecipazione al proprio capitale.

L’articolo 5 detta disposizioni concer-nenti gli organi della Banca d’Italia, inparticolare disponendo che né l’Assembleadei partecipanti, né il Consiglio superioredella Banca d’Italia abbiano ingerenzanelle materie relative all’esercizio dellefunzioni istituzionali dell’Istituto. Inoltresono recate norme sulla composizione delpredetto Consiglio Superiore e sui requisitidei partecipanti.

L’articolo 6, modificato durante l’esameal Senato, detta varie disposizioni – inparticolare, abrogazioni e norme di coor-dinamento – concernenti il nuovo assettoe la governance della Banca d’Italia.

In primo luogo, sono soppressi i poteridi sospensione e di annullamento delledelibere dell’assemblea e del Consiglio su-periore della Banca d’Italia da parte deldelegato governativo e del Ministro del-l’economia e delle finanze. In secondoluogo sono abrogate le disposizioni incom-patibili con le modifiche apportate alladisciplina del capitale e degli organi dellaBanca d’Italia. Si prevede il conseguenteadeguamento dello Statuto della Bancad’Italia alle disposizioni introdotte dal te-sto in esame, entro sei mesi dalla loroentrata in vigore; si segnala che l’iter diemanazione del nuovo Statuto si è con-cluso con l’emanazione del decreto delPresidente della Repubblica del 27 dicem-bre 2013.

Il comma 6 dispone che – a partiredall’esercizio in corso al 30 novembre2013 – le quote di partecipazione al

capitale di Banca d’Italia siano iscritte nelcomparto delle attività destinate alla ne-goziazione. Il comma 6-bis, introdotto alSenato, autorizza la Banca d’Italia a pro-cedere alla dematerializzazione dellequote di partecipazione al proprio capi-tale.

Infine, ai sensi del comma 6-ter, an-ch’esso introdotto al Senato, si anticipa al31 dicembre 2013 l’entrata in vigore delnuovo Statuto della Banca d’Italia, appro-vato con decreto del Presidente della Re-pubblica del 27 dicembre 2013.

L’articolo 7 – non modificato al Senato– reca disposizioni di coordinamento inmateria di accise, precisando che gli in-crementi di accisa su birra, prodotti alco-lici intermedi e all’alcole etilico, previsti acopertura di alcune norme di tutela deibeni culturali e del finanziamento del taxcredit nel settore cinematografico – dispo-ste dall’articolo 15, comma 2, lettere e-bis)ed e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013– si riferiscono alle aliquote di accisacome successivamente rideterminate dal-l’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del2013.

L’articolo 8 reca la copertura finanzia-ria del provvedimento. Esso dispone inparticolare che la copertura degli onerirecati dagli articoli 1 e 2 viene assicuratadalle maggiori entrate derivanti dall’arti-colo 2, che detta disposizioni in materia diacconti di imposta. L’articolo 9 disponel’entrata in vigore del provvedimento nelgiorno stesso della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale, ossia il 30 novembre2013.

Alessandro NACCARATO, presidente,nessuno chiedendo di intervenire, proponedi rinviare il seguito dell’esame alla sedutadi domani con la votazione di un pareresul testo del provvedimento all’esame.Questo al fine di consentire al Comitato disottoporre le proprie osservazioni allaCommissione di merito prima della fase diesame degli emendamenti. Successiva-mente il Comitato potrebbe esprimersisulle eventuali modifiche apportate in fasedi esame degli emendamenti.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 33 — Commissione I

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Matteo BRAGANTINI (LNA) interve-nendo sulla procedura proposta dal Pre-sidente, chiede – in via generale – se siapossibile evitare una doppia deliberazionedel Comitato, che potrebbe esprimersi di-rettamente sul testo come risultante dagliemendamenti approvati, sottoponendoeventualmente le osservazioni sul testooriginario del provvedimento alla Commis-sione di merito in una modalità diversa daquella dell’espressione di un parere for-male.

Alessandro NACCARATO, presidente, fapresente che il parere è la forma previstadal Regolamento della Camera per l’eser-cizio delle funzioni delle Commissioni per-

manenti in sede consultiva. Osserva inoltreche di norma la I Commissione esprime ilproprio parere sul testo delle Commissionidi merito come risultante dall’esame degliemendamenti.

Sottolinea peraltro come sia accadutotalvolta che la I Commissione abbia rite-nuto di pronunciarsi sia sul testo inizialedel provvedimento che sul testo del me-desimo provvedimento come risultante da-gli emendamenti, tenuto conto dell’orga-nizzazione e dell’andamento dei lavoridella Commissione di merito.

Rinvia quindi il seguito dell’esame adaltra seduta.

La seduta termina alle 15.

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ALLEGATO 1

5-01860 Dadone: Sull’attuazione della normativa anticorruzione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, la legge 6 novembre 2012,n. 190 ha introdotto nel nostro ordina-mento una disciplina organica per contra-stare il fenomeno della corruzione nellapubblica amministrazione, individuandonella C.I.V.I.T. (ora A.N.AC.) l’Autoritànazionale anticorruzione e assegnando alDipartimento della funzione pubblica dellaPresidenza del Consiglio dei ministri unruolo centrale in materia.

In tal senso, il Dipartimento provvede acoordinare l’attuazione delle strategie diprevenzione e contrasto della corruzione,elaborate a livello nazionale e internazio-nale, e a predisporre il Piano NazionaleAnticorruzione.

L’articolo 5, comma 5, del citato de-creto-legge n. 101/2013 prevede che il pre-sidente e i componenti dell’Autorità na-zionale anticorruzione e per la valutazionee la trasparenza delle amministrazionipubbliche (A.N.AC.) siano nominati suproposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, conriguardo al presidente acquisito altresì ilconcerto del Ministro della giustizia e delMinistro dell’interno, previa deliberazionedel Consiglio dei Ministri e parere favo-revole delle Commissioni parlamentaricompetenti espresso a maggioranza deidue terzi dei componenti.

La norma sopra citata ha altresì sta-bilito che le relative proposte di nominasiano formulate entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del decreto, ossia entro il 30novembre 2013.

Preliminarmente si osserva che la pro-cedura di cui trattasi risulta particolar-mente complessa, perché prevede il coin-volgimento dei tre Ministri sopra indicati

ai fini del concerto richiesto per la nominadel presidente dell’Autorità, una delibera-zione del Consiglio dei Ministri e il parerefavorevole delle competenti Commissioniparlamentari espresso con una maggio-ranza particolarmente qualificata (dueterzi dei componenti).

La norma prevede altresì requisiti spe-cifici e particolarmente stringenti per lanomina del Presidente e dei componentidell’Autorità, che devono essere scelti traesperti di elevata professionalità, ancheestranei all’amministrazione, con compro-vate competenze in Italia e all’estero, sianel settore pubblico che in quello privato,di notoria indipendenza e comprovataesperienza in materia di contrasto allacorruzione, di management e misurazionedella performance, nonché di gestione evalutazione del personale. Inoltre la di-sposizione indica, quali condizioni preclu-sive alla nomina, il rivestire incarichi pub-blici elettivi o cariche in partiti politici oin organizzazioni sindacali o l’aver rive-stito tali incarichi e cariche nei tre anniprecedenti la nomina; in ogni caso, icandidati non devono avere interessi diqualsiasi natura in conflitto con le fun-zioni dell’Autorità.

Appare evidente, pertanto, l’esigenza diuna particolare attenzione per la valuta-zione puntuale ed approfondita dei profilidei candidati da parte dei Ministri con-certanti, anche al fine di sottoporre allavalutazione delle Commissioni parlamen-tari profili adeguati e concretamente ido-nei a ricevere un parere favorevole dal-l’ampia e qualificata maggioranza richiestadalla legge.

La circostanza che non sia stata ancoraavanzata una formale proposta nel ter-

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mine previsto dalla norma (che deve con-siderarsi, comunque, termine di caratteremeramente ordinatorio) è quindi da attri-buire alle ragioni sopra indicate.

La procedura per la nomina dei com-ponenti dell’Autorità è stata comunquegià tempestivamente avviata in data 29

novembre 2013, con nota del Ministroper la pubblica amministrazione e lasemplificazione indirizzata alle Autoritàdi Governo interessate, e porterà all’in-dividuazione, in tempi ragionevolmentebrevi, dei candidati da sottoporre al pa-rere parlamentare.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per ilrilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzidi soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e aun insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che

soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 96-terdel regolamento, lo schema di decretolegislativo recante recepimento della diret-tiva 2011/98/UE relativa a una proceduraunica di domanda per il rilascio di unpermesso unico che consente ai cittadinidi Paesi terzi di soggiornare e lavorare nelterritorio di uno Stato membro e a uninsieme comune di diritti per i lavoratoridi Paesi terzi che soggiornano regolar-mente in uno Stato membro (Atto n. 61);

ricordato che l’articolo 1 della leggen. 96 del 2013 che delega il Governo arecepire la predetta direttiva 2011/98/UEnon stabilisce specifici criteri di delegarinviando ai criteri di natura generalestabiliti dall’articolo 32 della legge n. 234del 2012 recante le norme generali sullapartecipazione dell’Italia alla formazione eall’attuazione della normativa e delle po-litiche dell’Unione europea;

evidenziato che la disciplina previstadal provvedimento in titolo rientra nellamateria dell’immigrazione, di competenzaesclusiva dello Stato in base all’articolo117, comma secondo, lett. b), della Costi-tuzione;

preso atto che lo schema di decretolegislativo è composto da un solo articoloche novella il testo unico in materia diimmigrazione di cui al decreto legislativo

n. 286 del 1998 per introdurvi la disci-plina prevista dalla citata direttiva 2011/98/UE;

rilevato che le lettere b) e c) e d)aumentano a 60 giorni i termini vigentiper il rilascio del permesso di soggiorno eper il rilascio del nulla osta all’ingressoper lavoro da parte dello sportello unicoper l’immigrazione;

valutati positivamente, al riguardo, ichiarimenti forniti dal Governo che hasottolineato come tale ampliamento deitermini è legato alla necessità di informa-tizzare i titoli autorizzatori nonché alladecisione di unificare le due procedure dirilascio dei medesimi prevedendo un ter-mine uniforme che si attesta, peraltro, suitempi medi di rilascio del permesso disoggiorno elettronico da parte degli Ufficiimmigrazione;

tenuto, altresì, conto che da taleampliamento dei termini non deriva unacompressione dei diritti del lavoratorestraniero posto che, nelle more della de-finizione delle procedure di rilascio deititoli autorizzatori, il lavoratore stranieropuò soggiornare regolarmente in Italia esvolgere la propria attività lavorativa comestabilito dall’articolo 5, comma 9-bis, delcitato testo unico in materia di immigra-zione;

richiamato, infine, quanto disposto aisensi della lettera e) dell’articolo unico del

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provvedimento in esame secondo cui solole domande di nulla osta che rientranonelle quote massime di stranieri da am-mettere nel territorio dello Stato per la-voro, fissate annualmente con decreto delPresidente del Consiglio, possono essereesaminate e che le domande eccedentarie,rispetto alle predette quote, possono essere

esaminate solo nell’ambito di quelle che sirendano disponibili nel limite delle quotestesse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all’esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversionein legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela deidiritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia – Direttore del Dipartimentodella pubblica sicurezza del Ministero dell’interno (Svolgimento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . 39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del dannoambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardantigli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino(Seguito esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ALLEGATO 1 (Emendamenti dei relatori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Donatella FERRANTI.— Interviene il Sottosegretario di Stato allagiustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva in merito all’esame del disegno

di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del

decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure ur-

genti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei

detenuti e di riduzione controllata della popolazione

carceraria.

Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della

Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica

sicurezza del Ministero dell’interno.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, presidente, av-verte che la pubblicità dei lavori dellaseduta odierna sarà assicurata anche at-traverso l’attivazione di impianti audiovi-sivi a circuito chiuso. Introduce, quindi,l’audizione.

Svolge una relazione sui temi oggettodell’audizione il Prefetto AlessandroPANSA, Capo della Polizia – Direttore delDipartimento della pubblica sicurezza delMinistero dell’interno.

Intervengono per porre quesiti e for-mulare osservazioni i deputati NicolaMOLTENI (LNA), Stefano DAMBRUOSO(SCpI), Walter VERINI (PD), FrancescaBUSINAROLO (M5S), David ERMINI (PD),Donatella FERRANTI (PD), presidente, eGiulia SARTI (M5S).

Risponde ai quesiti posti il PrefettoAlessandro PANSA, Capo della Polizia –Direttore del Dipartimento della pubblicasicurezza del Ministero dell’interno.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 39 — Commissione II

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Donatella FERRANTI, presidente, rin-grazia l’audito e dichiara conclusa l’audi-zione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Donatella FERRANTI.— Interviene il Sottosegretario di Stato allagiustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e

l’azione di risarcimento del danno ambientale, non-

ché delega al Governo per il coordinamento delle

disposizioni riguardanti gli illeciti in materia am-

bientale.

C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta del14 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, presidente, ri-corda che sul provvedimento in esamesono stati presentati emendamenti e arti-coli aggiuntivi (vedi Bollettino delle Giuntee delle Commissioni del 14 gennaio 2014) eche oggi sono stati presentati gli emenda-menti 1.100 e 1.101 dei relatori e 1.102 delrelatore Bazoli (vedi allegato 1).

Invita, quindi, i relatori ed il Governoad esprimere i pareri sulle proposte emen-dative.

Alessandro BRATTI (PD) fa presente diavere presentato taluni emendamenti, dialcuni dei quali è cofirmataria la collegaRossomando, in quanto relatore del dise-gno di legge di conversione del decretolegge sulla « Terra dei Fuochi », attual-

mente all’esame dell’Assemblea della Ca-mera, che riguarda tematiche ambientalidi estrema delicatezza e rilevanza, eviden-temente connesse al provvedimento inesame presso questa Commissione. Di-chiara, comunque, la propria disponibilitàa ritirare tutti gli emendamenti sui quali irelatori dovessero esprimere un parerecontrario.

Sofia AMODDIO (PD) dichiara di sot-toscrivere tutti gli emendamenti presentatidagli onorevoli Bratti e Rossomando.

Alfredo BAZOLI (PD), relatore, esprimeparere favorevole sugli emendamentiBratti 1.19 e Turco 1.36, ove riformulati;parere favorevole sull’emendamento Turco1.29; parere favorevole sugli emendamentiPellegrino 1.1, Turco 1.38 e Chiarelli 1.15,ove riformulati; raccomanda l’approva-zione degli emendamenti 1.100 e 1.101 deirelatori e del proprio emendamento 1.102,volto a ridurre da venti a quindici anni lapena massima prevista per il delitto didisastro ambientale; esprime parere favo-revole sull’emendamento Mazziotti DiCelso 1.72; parere favorevole sull’emenda-mento Turco 1.33, ove riformulato; parerefavorevole sugli emendamenti Pellegrino1.5, Bratti 1.23 e Turco 1.40, ove rifor-mulati; parere favorevole sull’emenda-mento Bratti 1.24, ove riformulato; parerefavorevole sull’emendamento Turco 1.42,ove riformulato; parere favorevole sugliemendamenti Turco 1.43 e Pellegrino 1.7,ove riformulato; parere favorevole sul-l’emendamento Bratti 1.46, ove riformu-lato; parere favorevole sull’emendamentoBratti 1.25, ove riformulato; parere favo-revole sull’emendamento Bratti 1.26, overiformulato; parere favorevole sull’articoloaggiuntivo Turco 1.06, ove riformulato;parere favorevole sull’articolo aggiuntivoTurco 1.08.

Invita al ritiro di tutte le ulterioriproposte emendative, esprimendo altri-menti parere contrario sulle stesse.

Salvatore MICILLO (M5S), relatore,esprime parere conforme a quello delcorrelatore, fatta eccezione per l’emenda-

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mento 1.102, poiché non condivide lariduzione da venti a quindici anni dellapena massima prevista per il delitto didisastro ambientale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRIesprime parere conforme a quello deirelatori. Per quanto concerne l’emenda-mento 1.102 del relatore Bazoli, valutafavorevolmente la riduzione della forbicedi discrezionalità del giudice che questo èvolto a determinare e, quindi, esprimeparere favorevole su tale proposta emen-dativa. Auspica, inoltre, che la Commis-sione possa valutare l’opportunità di inse-rire nella formulazione delle nuove fatti-specie di delitto, ai fini di coordinamento,la clausola « salvo che il fatto costituiscapiù grave reato ».

Donatella FERRANTI, presidente, ri-tiene che l’approfondimento suggerito dalSottosegretario Ferri possa essere effet-tuato in un secondo momento, in vistadell’esame in Assemblea.

Precisa, inoltre, come l’invito al ritiroespresso dai relatori nei confronti degliemendamenti che hanno come cofirmatarigli onorevoli Picierno, Bindi e Manfredinon implichi in alcun modo una mancatacondivisione del loro contenuto, trattan-dosi anzi di un tema ampiamente condi-viso quale quello della lotta alla crimina-lità mafiosa, bensì derivi dalla constata-zione di come questi si basino su diun’impostazione tecnica completamentediversa da quella seguita dal testo inesame, che interviene sul codice penale enon sul codice dell’ambiente. Fa presente,peraltro, come tali emendamenti sianostati esaminati attentamente e come datale esame sia maturata la decisione dipresentare l’emendamento 1.100 dei rela-tori, che eleva da quattro a cinque anni lapena minima del delitto di disastro am-bientale.

Pina PICIERNO (PD) dichiara di com-prendere le ragioni del parere espresso dairelatori e ritira i propri emendamenti.

Carlo SARRO (FI-PdL) fa propri gliemendamenti dell’onorevole Chiarelli e ri-

tira quelli sui quali i relatori hannoespresso un invito al ritiro.

Anna ROSSOMANDO (PD) accogliel’invito al ritiro degli emendamenti deiquali è cofirmataria insieme al collegaBratti. Fa propri gli ulteriori emendamentidell’onorevole Bratti in ordine ai quali visia stato un invito al ritiro e dichiara diritirarli.

Donatella FERRANTI, presidente, illu-stra la proposta di riformulazione degliemendamenti Bratti 1.19 e Turco 1.36, cheviene accolta dagli onorevoli Rossomandoe Turco.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Bratti 1.19 (Nuova formula-zione) e Turco 1.36 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprioemendamento 1.27.

La Commissione approva l’emenda-mento Turco 1.29 (vedi allegato 2).

Vittorio FERRARESI (M5S) insiste perl’approvazione dell’emendamento Turco1.28, volto ad aumentare l’ammontaredella multa prevista per il delitto di in-quinamento ambientale, nel minimo, da10.000 a 20.000 euro e, nel massimo, da100.000 a 250.000 euro. Sottolinea, infatti,come l’ammontare attualmente previstosia troppo basso e tale da essere conside-rato dalla maggior parte delle societàcome una eventuale posta passiva soste-nibile di bilancio, sostanzialmente annul-lando l’effetto deterrente che invece sivorrebbe produrre.

Alfredo BAZOLI (PD), relatore, con-ferma l’invito al ritiro dell’emendamentoin questione poiché, come emerso anchedalle audizioni, ritiene che un simile au-mento finisca per trasformare la multa inuna sanzione risarcitoria, anziché afflit-tiva, ed in molti casi iniqua, quando ap-plicata a soggetti privati. Fa presente,inoltre, come l’ulteriore sanzione che sa-

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rebbe applicata in base alla legge n. 231del 2001 garantirebbe un adeguato ristoro.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che sidovrebbe valutare attentamente l’opportu-nità di elevare quantomeno l’importo mas-simo della multa in questione.

Salvatore MICILLO (M5S), relatore, ri-tiene convincenti le ragioni poste a soste-gno dell’opportunità di elevare l’importodella multa.

Donatella FERRANTI, presidente, invitala Commissione a valutare la severità delcomplessivo quadro sanzionatorio che ri-sulterebbe dal provvedimento e da taluneriformulazioni di emendamenti propostedai relatori. Invita, in particolare, a tenerepresente, oltre all’applicazione della reclu-sione e della multa, gli aspetti del risar-cimento del danno, il pagamento dellequote ex lege n. 231 ed anche l’obbligo diripristino che potrà essere imposto dalgiudice in sede di condanna. Ritiene,quindi, che la questione dell’eventuale ul-teriore inasprimento della multa possaessere approfondito in vista dell’esame inAssemblea.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRIconferma il proprio parere conforme aquello del relatore Bazoli, invitando laCommissione a riflettere anche sul fattoche si tratta di una pena pecuniaria di nonfacile esecuzione e che, comunque, il le-gislatore, superando di gran lunga il limitedei 50.000 euro previsto dall’articolo 24del codice penale, trasmette con ciò stessoun chiaro segnale nel senso di una mag-giore severità nel perseguire certe condottedannose per l’ambiente. Osserva, inoltre,come il complessivo quadro sanzionatorioprevisto dal testo e da taluni emenda-menti, sui quali vi è il parere favorevoledei relatori e del Governo, appaia adegua-tamente severo.

La Commissione respinge l’emenda-mento Turco 1.28

Tancredi TURCO (M5S) intervenendosul proprio emendamento 1.30, ritiene chesi dovrebbe almeno raddoppiare l’importomassimo della multa in questione.

La Commissione respinge l’emenda-mento Turco 1.30.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI)illustra il proprio emendamento 1.77 ri-badendo di ritenere irrazionale che vi siauna norma penale che attribuisce rile-vanza al danno rilevante e un’altra normaprimaria e di carattere generale che at-tribuisce rilevanza al danno significativo emisurabile.

Donatella FERRANTI, presidente, rilevacome il concetto di danno rilevante sia giàpresente nel codice penale e come si siaritenuto, pertanto, di adottare una nozionedi danno penalistico nel contesto di unafattispecie ben determinata e che richiedel’effettivo prodursi di un danno e non unmero pericolo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRIosserva come il concetto di danno misu-rabile nella pratica sia molto astratto.

Alfredo BAZOLI (PD) conferma l’invitoal ritiro dell’emendamento in questione,rilevando come nella fattispecie in esamesia verosimile che il danno rilevante sia ingenere anche misurabile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI)ritira i propri emendamenti 1.77 e 1.71,riservandosi di ripresentarli in vista del-l’esame in Assemblea.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) fa pre-sente come sia in corso un approfondi-mento volto a proporre una riformula-zione tecnicamente più puntuale del pro-prio emendamento 1.69.

Donatella FERRANTI, presidente, fapresente come, essendo scaduto il termineper la presentazione di emendamenti, laproposta di riformulazione cui fa riferi-mento l’onorevole Zaccagnini dovrebbe es-

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sere esaminata ed eventualmente fattapropria dai relatori. Poiché i tempi adisposizione della Commissione non con-sentono di compiere una simile opera-zione, suggerisce di accogliere l’invito alritiro formulato dai relatori e di ripro-porre eventualmente la questione in vistadell’esame in Assemblea.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritira ilproprio emendamento 1.69, riservandosidi ripresentarne una riformulazione invista dell’esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI, presidente, illu-stra la proposta di riformulazione degliemendamenti Pellegrino 1.1, Turco 1.38 eChiarelli 1.15, che viene accolta dagli ono-revoli Daniele Farina, Turco e Chiarelli.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Pellegrino 1.1 (Nuova for-mulazione), Turco 1.38 (Nuova formula-zione) e Chiarelli 1.15 (Nuova formula-zione) (vedi allegato 2).

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritira ilproprio emendamento 1.70, riservandosidi ripresentarlo in vista dell’esame in As-semblea.

La Commissione approva l’emenda-mento 1.100 dei relatori (vedi allegato 2).

Alfredo BAZOLI (PD), relatore, illustrail proprio emendamento 1.102, volto aridurre da venti a quindici anni la penamassima della reclusione per il delitto didisastro ambientale, in tal modo alli-neando il nostro ordinamento a quello dialtri paesi come la Germania e riducendola forbice di discrezionalità del giudice.

Salvatore MICILLO (M5S), relatore, ri-tiene che mantenere la pena massima aventi anni sia un punto qualificante edirrinunciabile del provvedimento.

La Commissione, con distinte vota-zioni, approva l’emendamento 1.102 delrelatore Bazoli (vedi allegato 2), respingel’emendamento Turco 1.34, approva

l’emendamento Mazziotti Di Celso 1.72(vedi allegato 2) e respinge l’emendamentoTurco 1.31.

Daniele FARINA (SEL) ritira l’emenda-mento 1.2, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprioemendamento 1.35.

La Commissione respinge l’emenda-mento Turco 1.32.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI)ritira il proprio emendamento 1.73.

La Commissione respinge l’emenda-mento Turco 1.37.

Daniele FARINA (SEL) ritira l’emenda-mento 1.3, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) accoglie la pro-posta di riformulazione del proprio emen-damento 1.33.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli emendamenti Turco 1.33(Nuova formulazione) (vedi allegato 2) e1.101 dei relatori (vedi allegato 2).

Daniele FARINA (SEL) ritira l’emenda-mento 1.4, del quale è cofirmatario.

Donatella FERRANTI, presidente, illu-stra la proposta di riformulazione degliemendamenti Pellegrino 1.5, Bratti 1.23 eTurco 1.40, che viene accolta dagli ono-revoli Daniele Farina, Rossomando eTurco.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Pellegrino 1.5 (Nuova for-mulazione), Bratti 1.23 (Nuova formula-zione) e Turco 1.40 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI)ritira i propri emendamenti 1.74 e 1.75.

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Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie laproposta di riformulazione dell’emenda-mento Bratti 1.24, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l’emenda-mento Bratti 1.24 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

Daniele FARINA (SEL) ritira l’emenda-mento 1.6, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l’emenda-mento Turco 1.39.

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprioemendamento 1.41 e accoglie la propostadi riformulazione dell’emendamento 1.42.

La Commissione, con distinte votazioni,approva l’emendamento Turco 1.42(Nuova formulazione) (vedi allegato 2) erespinge l’emendamento Turco 1.45.

Donatella FERRANTI, presidente, illu-stra la proposta di riformulazione degliemendamenti Turco 1.43 e Pellegrino 1.7,che viene accolta dagli onorevoli Turco eDaniele Farina.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI)preannuncia il voto di astensione sugliemendamenti in questione, esprimendoforti perplessità sull’ordine giudiziale diripristino dello stato dei luoghi.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara dinon condividere le preoccupazioni del col-lega Mazziotti Di Celso, trattandosi di unapproccio moderno in termini di efficaciaalla specifica tipologia di reati in que-stione.

Donatella FERRANTI, presidente, sotto-linea come l’ordine di ripristino sia con-dizionato e come il giudice possa disporlosolo se tecnicamente possibile.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Turco 1.43 (Nuova formula-zione) e Pellegrino 1.7 (Nuova formula-zione) (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, presidente, illu-stra la proposta di riformulazione del-l’emendamento Bratti 1.46, che viene ac-colta dall’onorevole Rossomando, cofirma-taria.

La Commissione, con distinte votazioni,approva l’emendamento Bratti 1.46(Nuova formulazione) (vedi allegato 2) erespinge l’emendamento Turco 1.47.

Daniele FARINA (SEL) ritira l’emenda-mento 1.8, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l’emenda-mento Turco 1.60.

Donatella FERRANTI, presidente, illu-stra le proposte di riformulazione degliemendamenti Bratti 1.25 e 1.26, che ven-gono accettate dall’onorevole Rossomando,cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni,approva gli emendamenti Bratti 1.25(Nuova formulazione) (vedi allegato 2) eBratti 1.26 (Nuova formulazione) (vedi al-legato 2).

Tancredi TURCO (M5S) ritira l’articoloaggiuntivo 1.05.

Daniele FARINA (SEL) ritira l’articoloaggiuntivo 1.03, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) accetta la pro-posta di riformulazione del proprio arti-colo aggiuntivo 1.06.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Turco 1.06 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 44 — Commissione II

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Daniele FARINA (SEL) ritira l’articoloaggiuntivo 1.01, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli articoli aggiuntivi Turco 1.04 ePellegrino 1.02.

La Commissione approva l’articolo ag-giuntivo Turco 1.08 (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, presidente, av-verte che il testo del provvedimento, comemodificato dagli emendamenti approvati,sarà trasmesso alle Commissioni compe-tenti per l’espressione del parere. Rinviaquindi il seguito dell’esame ad altra se-duta.

La seduta termina alle 15.55.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 45 — Commissione II

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione dirisarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per ilcoordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia

ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter,sostituire la parola: quattro con la se-guente: cinque.

1. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter,sostituire la parola: venti con la seguente:quindici.

1. 102. Il relatore Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quin-quies, primo comma, sopprimere le parole:fino ad un terzo.

1. 101. I relatori.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 46 — Commissione II

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione dirisarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per ilcoordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia

ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis,dopo il primo comma, inserire il seguente:

Quando l’inquinamento è prodotto inun’area naturale protetta o sottoposta avincolo paesaggistico, ambientale, storico,artistico, architettonico o archeologico, ov-vero in danno di specie animali o vegetaliprotette, la pena è aumentata.

Conseguentemente al medesimo comma,al capoverso « ART. 452-ter » dopo il se-condo comma aggiungere il seguente:

Quando il disastro è cagionato inun’area naturale protetta o sottoposta avincolo paesaggistico, ambientale, storico,artistico, architettonico o archeologico, ov-vero in danno di specie animali o vegetaliprotette, la pena è aumentata.

* 1.19. (Nuova formulazione). Bratti, Ros-somando, Amoddio.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis,dopo il primo comma, inserire il seguente:

Quando l’inquinamento è prodotto inun’area naturale protetta o sottoposta avincolo paesaggistico, ambientale, storico,artistico, architettonico o archeologico, ov-vero in danno di specie animali o vegetaliprotette, la pena è aumentata.

Conseguentemente al medesimo comma,al capoverso « ART. 452-ter » dopo il se-condo comma aggiungere il seguente:

Quando il disastro è cagionato inun’area naturale protetta o sottoposta a

vincolo paesaggistico, ambientale, storico,artistico, architettonico o archeologico, ov-vero in danno di specie animali o vegetaliprotette, la pena è aumentata.

* 1. 36. (Nuova formulazione). Turco, Bu-sinarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferra-resi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART.452-quater, inserire il seguente:

ART. 452-quater.1. — (Traffico ed ab-bandono di materiale di alta radioattività).— Salvo che il fatto costituisca più gravereato, punito con la reclusione da due asei anni e con la multa da euro 10.000 aeuro 50.000 chiunque, illegittimamente ocomunque in violazione di disposizionilegislative, regolamentari o amministrative,cede, acquista, riceve, trasporta, importa,esporta, procura ad altri, detiene o tra-sferisce materiale di alta radioattività. Allastessa pena soggiace il detentore che ab-bandona materiale di alta radioattività ose ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma au-mentata se dal fatto deriva la compromis-sione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sotto-suolo, delle acque o dell’aria;

2) della biodiversità, della flora odella fauna selvatica.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 47 — Commissione II

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Se dal fatto deriva il pericolo per la vitao per l’incolumità delle persone, la pena èaumentata fino alla metà.

** 1. 1. (Nuova formulazione). Pellegrino,Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannican-dro.

Al comma 1, dopo il capoverso ART.452-quater, inserire il seguente:

ART. 452-quater.1. — (Traffico ed ab-bandono di materiale di alta radioattività).— Salvo che il fatto costituisca più gravereato, punito con la reclusione da due asei anni e con la multa da euro 10.000 aeuro 50.000 chiunque, illegittimamente ocomunque in violazione di disposizionilegislative, regolamentari o amministrative,cede, acquista, riceve, trasporta, importa,esporta, procura ad altri, detiene o tra-sferisce materiale di alta radioattività. Allastessa pena soggiace il detentore che ab-bandona materiale di alta radioattività ose ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma au-mentata se dal fatto deriva la compromis-sione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sotto-suolo, delle acque o dell’aria;

2) della biodiversità, della flora odella fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vitao per l’incolumità delle persone, la pena èaumentata fino alla metà.

** 1. 38. (Nuova formulazione). Turco,Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Fer-raresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART.452-quater, inserire il seguente:

ART. 452-quater.1. — (Traffico ed ab-bandono di materiale di alta radioattività).— Salvo che il fatto costituisca più gravereato, punito con la reclusione da due asei anni e con la multa da euro 10.000 aeuro 50.000 chiunque, illegittimamente ocomunque in violazione di disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative,cede, acquista, riceve, trasporta, importa,esporta, procura ad altri, detiene o tra-sferisce materiale di alta radioattività. Allastessa pena soggiace il detentore che ab-bandona materiale di alta radioattività ose ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma au-mentata se dal fatto deriva la compromis-sione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sotto-suolo, delle acque o dell’aria;

2) della biodiversità, della flora odella fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vitao per l’incolumità delle persone, la pena èaumentata fino alla metà.

** 1. 15. (Nuova formulazione). Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter,sostituire la parola: quattro con la se-guente: cinque.

1. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter,sostituire la parola: venti con la seguente:quindici.

1. 102. Il relatore Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, alcomma 2, sostituire le parole: o l’altera-zione la cui eliminazione risulti partico-larmente complessa sotto il profilo tecnicoo particolarmente onerosa o conseguibilesolo con provvedimenti eccezionali con leseguenti: o l’alterazione la cui eliminazionerisulti particolarmente onerosa e conse-guibile solo con provvedimenti eccezionali.

1. 72. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quin-ques, sopprimere il secondo comma e dopoil terzo comma aggiungere il seguente: Lepene sono aumentate da un terzo alla

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 48 — Commissione II

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metà se l’associazione include pubbliciufficiali o incaricati di pubblico servizioche esercitano funzioni o svolgono serviziin materia ambientale.

1. 33. (Nuova formulazione). Turco, Bu-sinarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferra-resi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quin-quies, primo comma, sopprimere le parole:fino ad un terzo.

1. 101. I relatori.

Al comma 1, dopo il capoverso ART.452-quater inserire il seguente:

ART. 452-quater.2. — (Impedimento delcontrollo). — 1. Salvo che il fatto costitui-sca più grave reato, chiunque, negandol’accesso, predisponendo ostacoli o mu-tando artificiosamente lo stato dei luoghi,impedisce, intralcia o elude l’attività divigilanza e controllo ambientale, ovvero necompromette gli esiti è punito con lareclusione da sei mesi a tre anni.

* 1. 5. (Nuova formulazione). Pellegrino,Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannican-dro.

Al comma 1, dopo il capoverso ART.452-quater inserire il seguente:

ART. 452-quater.2. — (Impedimento delcontrollo). — 1. Salvo che il fatto costitui-sca più grave reato, chiunque, negandol’accesso, predisponendo ostacoli o mu-tando artificiosamente lo stato dei luoghi,impedisce, intralcia o elude l’attività divigilanza e controllo ambientale, ovvero necompromette gli esiti è punito con lareclusione da sei mesi a tre anni.

* 1. 23. (Nuova formulazione). Bratti,Rossomando, Amoddio.

Al comma 1, dopo il capoverso ART.452-quater inserire il seguente:

ART. 452-quater.2. — (Impedimento delcontrollo). — 1. Salvo che il fatto costitui-sca più grave reato, chiunque, negandol’accesso, predisponendo ostacoli o mu-tando artificiosamente lo stato dei luoghi,impedisce, intralcia o elude l’attività divigilanza e controllo ambientale, ovvero necompromette gli esiti è punito con lareclusione da sei mesi a tre anni.

* 1. 40. (Nuova formulazione). Turco, Bu-sinarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferra-resi, Sarti, Colletti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All’articolo 32-quater, primocomma, del codice penale dopo la parola:« 437 » sono inserite le seguenti: « 452-bis,452-ter, 452-quater.1 ».

1. 24. (Nuova formulazione). Bratti, Ros-somando, Amoddio.

Al comma 1, capoverso ART. 452-septies,al primo comma sostituire le parole: 452-quinquies commi 1 e 3 con le seguenti:452-quater.1, 452-quater.2, e 452-quin-quies e dopo le parole: del reato aggiungerele seguenti: o che servirono a commettereil reato.

1. 42. (Nuova formulazione). Turco, Bu-sinarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferra-resi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART.452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. — (Ripristino dello statodei luoghi.). — Quando pronuncia sentenzadi condanna ovvero di applicazione dellapena su richiesta delle parti ai sensi dal-l’articolo 444 del codice di procedurapenale per alcuno dei delitti previsti dalpresente titolo, il giudice ordina il recu-pero e, ove tecnicamente possibile, il ri-pristino dello stato dei luoghi, ponendone

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 49 — Commissione II

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l’esecuzione a carico del condannato e deisoggetti di cui all’articolo 197 del presentecodice.

* 1. 43. (Nuova formulazione). Turco, Bu-sinarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferra-resi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART.452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. — (Ripristino dello statodei luoghi.). — Quando pronuncia sentenzadi condanna ovvero di applicazione dellapena su richiesta delle parti ai sensi dal-l’articolo 444 del codice di procedurapenale per alcuno dei delitti previsti dalpresente titolo, il giudice ordina il recu-pero e, ove tecnicamente possibile, il ri-pristino dello stato dei luoghi, ponendonel’esecuzione a carico del condannato e deisoggetti di cui all’articolo 197 del presentecodice.

* 1. 7. (Nuova formulazione). Pellegrino,Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannican-dro.

Al comma 1, capoverso ART. 452-sexies,secondo comma, dopo le parole: per untempo congruo inserire le seguenti: , ecomunque non superiore ad un anno,.

1. 46. (Nuova formulazione). Bratti, Ros-somando, Amoddio.

Al comma 6 dopo la lettera b) inserirele seguenti:

b-bis) per i delitti associativi aggra-vati ai sensi dell’articolo 452-quinquies, lasanzione pecuniaria da trecento a millequote;

b-ter) per il delitto di traffico edabbandono di materiale di alta radioatti-vità ai sensi dell’articolo 452-quater.1, lasanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;.

1. 25. (Nuova formulazione). Bratti, Ros-somando, Amoddio.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Dopo l’articolo 118-bis dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, è inserito il seguente: « ART. 118-ter. – 1. Il procuratore della Repubblica,quando procede a indagini per i delitti dicui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-qua-ter.1 del codice penale e 260 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dànotizia al procuratore nazionale antimafia.

1. 06. (Nuova formulazione). Turco, Bu-sinarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferra-resi, Sarti, Colletti.

Dopo il comma 6 inserire inserito ilseguente:

7. Dopo la Parte Sesta del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inseritala seguente:

PARTE SETTIMA.

Modifiche alla disciplina sanzionatoriadelle contravvenzioni in materia di tutela

ambientale

ARTICOLO 319.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni che seguono si ap-plicano alle violazioni amministrative ealle ipotesi contravvenzionali in materiaambientale che non abbiano cagionatodanno o pericolo concreto e attuale didanno alle risorse ambientali, urbanisticheo paesaggistiche protette.

ARTICOLO 320.

(Prescrizioni).

1. Allo scopo di eliminare la contrav-venzione accertata, l’organo di vigilanza,nell’esercizio delle funzioni di polizia giu-diziaria di cui all’articolo 55 del codice diprocedura penale ovvero la polizia giudi-ziaria devono impartire al contravventoreun’apposita prescrizione, fissando per la

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regolarizzazione un termine non eccedenteil periodo di tempo tecnicamente neces-sario. Tale termine è prorogabile a richie-sta del contravventore, per la particolarecomplessità o per l’oggettiva difficoltà del-l’adempimento. In nessun caso esso puòsuperare i sei mesi. Tuttavia, quando spe-cifiche circostanze non imputabili al con-travventore determinano un ritardo nellaregolarizzazione, il termine di sei mesi puòessere prorogato per una sola volta, arichiesta del contravventore, per un temponon superiore ad ulteriori sei mesi, conprovvedimento motivato che è comunicatoimmediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificatao comunicata anche al rappresentante le-gale dell’ente nell’ambito o al servizio delquale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l’accertatore puòimporre specifiche misure atte a far ces-sare situazioni di pericolo ovvero la pro-secuzione di attività potenzialmente peri-colose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organoaccertatore di riferire al pubblico mini-stero la notizia di reato inerente allacontravvenzione ai sensi dell’articolo 347del codice di procedura penale.

ARTICOLO 321.

(Verifica dell’adempimento).

1. Entro e non oltre sessanta giornidalla scadenza del termine fissato nellaprescrizione, l’organo accertatore verificase la violazione è stata eliminata secondole modalità e nel termine indicati dallaprescrizione.

2. Quando risulta l’adempimento allaprescrizione, l’organo accertatore ammetteil contravventore a pagare in sede ammi-nistrativa, nel termine di trenta giorni, unasomma pari al quarto del massimo del-l’ammenda stabilita per la contravven-zione commessa. Entro centoventi giornidalla scadenza del termine fissato nellaprescrizione, l’organo accertatore comu-nica al pubblico ministero l’adempimentoalla prescrizione, nonché l’eventuale paga-mento della predetta somma.

3. Quando risulta l’inadempimento allaprescrizione, l’organo accertatore ne da’comunicazione al pubblico ministero e alcontravventore entro novanta giorni dallascadenza del termine fissato nella prescri-zione.

ARTICOLO 322.

(Notizie di reato non pervenute dall’organoaccertatore).

1. Se il pubblico ministero prende no-tizia di una contravvenzione di propriainiziativa ovvero la riceve da privati o dapubblici ufficiali o incaricati di un pub-blico servizio diversi dall’organo di vigi-lanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dàcomunicazione all’organo di vigilanza oalla Polizia Giudiziaria affinché provvedaagli adempimenti di cui agli articoli 320 e321.

2. Nel caso previsto dal comma 1,l’organo di vigilanza o la Polizia Giudizia-ria informano il pubblico ministero dellapropria attività senza ritardo.

ARTICOLO 323.

(Sospensione del procedimento penale).

1. Il procedimento per la contravven-zione è sospeso dal momento dell’iscri-zione della notizia di reato nel registro dicui all’articolo 335 del codice di procedurapenale fino al momento in cui il pubblicoministero riceve una delle comunicazionidi cui all’articolo 321, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall’articolo 322,comma 1, il procedimento rimane sospesofino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimentonon preclude la richiesta di archiviazione.Non impedisce, inoltre, l’assunzione delleprove con incidente probatorio, né gli attiurgenti di indagine preliminare, né il se-questro preventivo ai sensi degli articolo321 e seguenti del codice di procedurapenale.

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ARTICOLO 324.

(Estinzione del reato).

1. La contravvenzione si estingue se ilcontravventore adempie alla prescrizioneimpartita dall’organo di vigilanza nel ter-mine ivi fissato e provvede al pagamentoprevisto dall’articolo 321, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l’ar-chiviazione se la contravvenzione è estintaai sensi del comma 1.

3. L’adempimento in un tempo supe-riore a quello indicato nella prescrizione,ma che comunque risulta congruo anorma dell’articolo 321, comma 1, ovverol’eliminazione delle conseguenze dannoseo pericolose della contravvenzione conmodalità diverse da quelle indicate dal-l’organo di vigilanza, sono valutati ai finidell’applicazione dell’articolo 162-bis delcodice penale. In tal caso, la somma daversare è ridotta al quarto del massimodell’ammenda stabilita per la contravven-zione commessa.

ARTICOLO 325.

(Norme di coordinamento e transitorie).

1. Le norme di questo capo non siapplicano ai procedimenti in corso alladata di entrata in vigore del presentedecreto. »

1. 26. (Nuova formulazione). Bratti, Ros-somando, Amoddio.

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. 08. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bo-nafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 52 — Commissione II

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III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre C. 1836Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-l’Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIVCommissione) (Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento econclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole suldisegno di legge C. 1864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del vicepresidente Alessandro DIBATTISTA. – Interviene il sottosegretarioagli affari esteri Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013 –

secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo126-ter del Regolamento e conclusione –Relazione favorevole sul disegno di legge C.1836. Relazione favorevole sul disegno dilegge C. 1864).

La Commissione inizia l’esame deiprovvedimenti in titolo.

Alessandro DI BATTISTA, presidente,avverte che, se non vi sono obiezioni, lapubblicità dei lavori della seduta odiernasarà assicurata attraverso l’attivazione diimpianti audiovisivi a circuito chiuso,come convenuto in sede di ufficio dipresidenza.

Eleonora CIMBRO (PD), relatore, fapresente che, com’è noto, la legge n. 234del 2012 ha introdotto, in sostituzionedella legge comunitaria annuale, due di-stinti provvedimenti per l’attuazione deldiritto dell’Unione europea nell’ordina-mento nazionale: la legge di delegazione

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 53 — Commissione III

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europea, da presentare alle Camere entroil 28 febbraio e la legge europea per laquale non viene stabilito un terminespecifico di presentazione, essendo lastessa presentazione eventuale e non ne-cessaria.

Per quanto riguarda i contenuti, os-serva che la legge di delegazione europeareca esclusivamente le disposizioni di de-lega necessarie al recepimento delle diret-tive comunitarie, l’attuazione di altri attidell’UE o la modifica o abrogazione didisposizioni vigenti limitatamente aquanto necessario per garantire la confor-mità dell’ordinamento ai pareri motivati oalle sentenze di condanna della Corte digiustizia. La legge europea contiene invecele disposizioni modificative o abrogative dinorme interne oggetto di procedure diinfrazione o di sentenze della Corte digiustizia, quelle necessarie per dare attua-zione agli atti dell’Unione europea ed aitrattati internazionali conclusi dall’UE equelle emanate nell’ambito del potere so-stitutivo.

Ricorda, per esserne stata relatricepresso la Commissione Affari esteri, che inoccasione della prima applicazione dellalegge n. 234 del 2012, i disegni di leggeeuropea e di delegazione europea per il2013 hanno seguito un percorso congiuntoe simultaneo e sono stati approvati, in viadefinitiva, dalla Camera nella medesimaseduta il 31 luglio scorso. Segnala che idue provvedimenti all’esame della Com-missione mirano adesso a fare compiereun ulteriore passo in avanti per adeguareil quadro normativo nazionale agli obbli-ghi imposti dall’Unione, anche in vista delprossimo semestre di Presidenza svolto dalnostro Paese nella seconda metà del 2014.Rileva che la ratio della nuova legge eu-ropea per il 2013 risiede nell’esigenza dichiudere parte del pre-contenzioso e con-tenzioso che ancora residua, nella prospet-tiva di consentire al Paese di guidare ilsemestre europeo con il minor numero diinfrazioni possibile.

Fa presente in particolare che, purnon essendovi disposizioni di immediatointeresse della Commissione, occorre se-gnalare in primo luogo le norme di cui

all’articolo 2, la cui introduzione è fina-lizzata ad evitare l’avvio di una proce-dura di infrazione ed il superamento dialcuni rilievi mossi dalla Commissioneeuropea alle norme nazionali di recepi-mento della direttiva 2008/115/CE (cosid-detta « direttiva rimpatri ») a cui è statadata attuazione nell’ordinamento nazio-nale con il decreto legge n. 89 del 2011(cosiddetto « secondo pacchetto sicu-rezza »). Rileva che l’articolo 2 intervienepertanto su diverse disposizioni in ma-teria di espulsione dello straniero irre-golare per adeguare il diritto interno allenorme comunitarie, anche alla luce del-l’interpretazione di alcune sentenze dellaCorte di giustizia europea. Evidenzia chele lettere a) e b) prevedono che lo stra-niero in possesso del permesso di sog-giorno rilasciato da un altro Paese mem-bro sia espulso solo se si trattenga oltretre mesi, periodo massimo previsto per lalibera circolazione nell’area Schenghen(attualmente la normativa italiana pre-vede l’espulsione dopo sessanta giorni nelcaso in cui lo straniero non abbia ot-temperato all’obbligo di dichiarare lapropria presenza in Questura). Segnalache l’articolo 5 del disegno di legge inesame, al fine di sanare la procedura diinfrazione 2013/2027, estende le agevola-zioni fiscali – in termini di deduzioni,detrazioni e regime fiscale agevolato deicosiddetti « minimi » – previste per isoggetti residenti nel territorio dello Statoai contribuenti che, pur essendo fiscal-mente residenti in un altro Stato mem-bro dell’UE o dello Spazio economicoeuropeo (SEE), producono almeno il 75per cento del proprio reddito complessivoin Italia. Fa presente che l’articolo 7,infine, apporta alcune modifiche all’arti-colo 19 del DL n. 201 del 2011, restrin-gendo l’ambito oggettivo dell’imposta sulvalore delle attività finanziarie detenuteall’estero (IVAFE) dalle persone fisicheresidenti nel territorio dello Stato. Siprevede in particolare che, a decorreredall’anno 2014, l’imposta sia dovuta sulvalore dei prodotti finanziari, dei conticorrenti e dei libretti di risparmio dete-nuti all’estero, in luogo della precedente

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formulazione che la rapportava al piùampio concetto di « attività finanziarie ».

Per quanto attiene invece al disegno dilegge di delegazione europea per il se-condo semestre 2013, segnala che essotrae origine dall’esigenza – evidenziatanella relazione al disegno di legge – didare attuazione a numerose direttivepubblicate successivamente alla presenta-zione del disegno di legge annuale didelegazione europea. Fa presente che ilprovvedimento consta di 7 articoli ed ècorredato da due allegati, A e B, checontengono, rispettivamente, due e tredicidirettive da recepire con decreto legisla-tivo; nell’allegato B sono riportate ledirettive sui cui schemi di decreto èprevisto il parere delle competenti com-missioni parlamentari. Pur non essendovianche in questo caso disposizioni di spe-cifico interesse della Commissione, ritieneopportuno segnalare – per gli evidentiriflessi sul piano dei meccanismi di re-golazione dei flussi finanziari internazio-nali – l’articolo 4, che reca i princìpi edi criteri direttivi specifici per il recepi-mento nell’ordinamento nazionale dellanuova disciplina europea in materia diagenzie di rating del credito, contenutanella direttiva 2013/14/UE e nel regola-mento (UE) n. 462/2013. Rileva che l’ar-ticolo 6 delega invece il Governo adattuare la Decisione quadro 2006/960/GAIsullo scambio di informazioni e intelli-gence tra Stati membri dell’UE, riprodu-cendo l’articolo 51 della legge comunita-ria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) cheprevedeva analoga delega al Governo, maiesercitata e ormai scaduta. Osserva cheparticolare rilievo, sul piano dell’attua-zione del diritto umanitario, riveste l’ar-ticolo 7 che delega il Governo all’ema-nazione di un testo unico delle disposi-zioni di attuazione della normativa del-l’Unione europea in materia di protezioneinternazionale (status di rifugiato e pro-tezione sussidiaria) e di protezione tem-poranea, senza indicare – tuttavia –princìpi e criteri direttivi di delega. Fapresente che il termine per l’eserciziodella delega è fissato in dodici mesi, chedecorrono dall’entrata in vigore dei de-

creti legislativi di attuazione delle dueultime direttive comunitarie in materia diprotezione internazionale approvate il 26giugno 2013 e ricomprese nell’allegato Bdel presente provvedimento. Precisa chesi tratta della direttiva 2013/32, recanteprocedure comuni per il riconoscimentodello status di protezione internazionale(cosiddetta nuova direttiva procedure) edella direttiva 2013/33, recante disciplinadell’accoglienza dei richiedenti protezioneinternazionale (cosiddetta nuova direttivaaccoglienza); per entrambe il termine direcepimento è il 20 luglio 2015 (ad ec-cezione di alcune disposizioni della di-rettiva 2013/32 da recepire entro il 20luglio 2018).

Ritiene che, dopo questa fase – puredoverosa – di aggiornamento e di adegua-mento della normativa nazionale a quellaposta in essere dalle istituzioni europee, sitratti oggi di fare uno sforzo aggiuntivo, diindividuare una meta più ambiziosa peruna presenza italiana più matura e con-sapevole in seno alle istituzioni europee.Aggiunge che la sua recente partecipazionealla riunione dei Presidenti delle Commis-sioni Affari esteri dei Parlamenti europei,svoltasi durante il Vertice del Partenariatoorientale a Vilnius il 28 novembre scorso,ha rafforzato in lei la consapevolezza cheoccorra una migliore padronanza, daparte parlamentare, dei meccanismi edelle prassi di funzionamento dell’UE.Confida che, proprio in questa prospettiva,la Commissione Affari esteri possa appro-fondire, anche attraverso il lavoro istrut-torio del Comitato permanente sulla poli-tica estera dell’UE, l’azione dell’Alto Rap-presentante e del Servizio europeo perl’azione esterna. Rileva che, a tre annidalla loro entrata in funzione, i principalistrumenti di azione della politica esteradell’UE, impiegano numerose risorseumane e materiali, fornite anche dall’Ita-lia, ma restano ancora per molti aspetti un« pianeta inesplorato » anche per i parla-mentari italiani, soprattutto per quantoattiene ai loro effettivi modi di funziona-mento, al loro raccordo con le linee della

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politica estera ed alla presenza ed allavisibilità del personale italiano all’internodi quelle strutture e dei loro vertici.

Il sottosegretario Mario GIRO segnalacome per la prima volta il Governo abbiapresentato un secondo disegno di leggeeuropea e di delegazione per lo stessoanno, a conferma dell’impegno che pro-fonde nel recepimento della legislazionecomunitaria sia per evitare l’apertura dinuove procedure di infrazione sia perchiudere quelle avviate. Si sofferma quindisul rilievo di alcune direttive da attuare inmateria di protezione internazionale e diaccoglienza dei migranti, che consideraparticolarmente importanti anche alla lucedei tragici avvenimenti del Mediterraneo.Ribadisce infine l’obiettivo virtuoso che ilGoverno si è dato affinché l’Italia non siapiù il paese con il più alto numero diprocedure di infrazione pendenti.

Carlo SIBILIA (M5S), pur apprezzandoalcune parti dei provvedimenti in titolo,segnala come altri aspetti siano stati pococonsiderati nonostante il loro rilievo, men-zionando la riscossione coattiva dei debitidi cui all’articolo 8 della legge europea2013-bis, con riferimento ai dazi doganali,nonché la disciplina della valutazione diimpatto ambientale, con riferimento alcapo IV del medesimo disegno di legge. Atale riguardo, richiamando il caso dellaratifica del trattato relativo alla TAP, sot-tolinea la possibilità di interazione direttache finalmente viene riconosciuta ai fini diun maggiore coinvolgimento dei cittadini,apprezzandone il collegamento con leistanze portate avanti dal Movimento 5Stelle.

Nel prendere atto di alcune osserva-zioni della relatrice in ordine alla scarsaconoscenza dei meccanismi di funziona-mento dell’Unione europea, ritiene che sitratti di una formula eufemistica che pur-troppo conferma la sostanziale passivitàdell’Italia rispetto al processo decisionaleeuropeo, del resto ampiamente denunciatadalla sua parte politica anche nell’odiernaseduta dell’Assemblea.

Considera invece positivamente lenorme relative alla valutazione delle agen-

zie di rating del credito che anche inquesto caso danno ragione ad una storicabattaglia politica del Movimento 5 Stelle edei cittadini che l’appoggiano, dimo-strando come finalmente l’Europa stia ca-pendo di doversi guardare dentro e ren-dersi conto degli errori commessi.

Preannunciando che il suo gruppo par-lamentare formulerà nelle successive fasedi esame dei provvedimenti in titolo ulte-riori valutazioni e proposte, invita la Com-missione ad entrare maggiormente nel me-rito dei trattati sottoposti a ratifica, so-prattutto in ambito europeo, per evitare didoversi poi ricredere.

Michele NICOLETTI (PD) preannuncial’orientamento favorevole del suo grupposui provvedimenti in titolo, concordandocon le considerazioni svolte dalla relatricesoprattutto per quanto concerne i pro-gressi in materia di libera circolazionedelle persone. Al riguardo, sottolinea l’im-portanza anche degli scambi universitari.Dà quindi atto al Governo dell’impegnodimostrato nel recepimento della legisla-zione comunitaria, anche se talora nonnasconde l’impressione che si tratti di unasorta di rincorsa.

Alessandro DI BATTISTA, presidente,accertato che non vi siano obiezioni daparte dei gruppi circa la rinuncia al ter-mine di presentazione degli emendamenti,alla luce del fatto che nei disegni di leggein esame non sussistono elementi di com-petenza primaria della Commissione,prega l’onorevole Cimbro di voler sotto-porre alla Commissione, le sue proposte direlazione.

Eleonora CIMBRO (PD), relatore, for-mula una proposta di relazione favorevolesia sulla legge di delegazione europea 2013 –secondo semestre (vedi allegato 1) sia sullalegge europea 2013-bis (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione, con distinte votazioni,approva la proposta di relazione favore-vole sul disegno di legge C. 1836 nonché la

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relazione favorevole sul disegno di legge C.1864, nominando l’onorevole Cimbro re-latore presso la Commissione Politichedell’Unione europea.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.40 alle 15.50 e dalle 15.55 alle 16.05.

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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione

europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di propriacompetenza il disegno di legge di delega-zione europea per il secondo semestre2013;

valutata positivamente l’inserzione dinorme, all’articolo 4, che recano i princìpied i criteri direttivi specifici per il rece-pimento nell’ordinamento nazionale dellanuova disciplina europea in materia diagenzie di rating del credito, contenutanella direttiva 2013/14/UE e nel regola-mento (UE) n. 462/2013;

sottolineata altresì la portata, sulpiano dell’attuazione del diritto umanita-rio, dell’articolo 7 che delega il Governoall’emanazione di un testo unico delle

disposizioni di attuazione della normativadell’Unione europea in materia di prote-zione internazionale (status di rifugiato eprotezione sussidiaria) e di protezionetemporanea, pur senza indicare – neppureper relationem – princìpi e criteri direttividi delega;

auspicata quanto prima la discus-sione della relazione programmatica pre-vista dall’articolo 13, comma 1, della leggen. 234 del 2012, per perfezionare ulterior-mente la partecipazione degli organi par-lamentari alla cosiddetta « fase ascen-dente » di formazione del diritto e dellepolitiche dell’UE,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1864

Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di propriacompetenza il disegno di legge europea2013-bis;

espresso apprezzamento per l’esi-genza, sottesa al provvedimento, di defi-nire parte del pre-contenzioso e conten-zioso comunitario che ancora residua,nella prospettiva di consentire al nostroPaese di guidare il semestre europeo conil minor numero di infrazioni possibile;

rilevato in termini positivi che ledisposizioni, di cui all’articolo 2, interven-gono su diverse disposizioni in materia diespulsione dello straniero irregolare, per

adeguare il diritto interno alle normecomunitarie, anche alla luce dell’interpre-tazione di alcune sentenze della Corte digiustizia europea;

valutata in termini parimenti positivil’estensione, disposta dall’articolo 5, delleagevolazioni fiscali previste per i soggettiresidenti nel territorio dello Stato ai con-tribuenti che, pur essendo fiscalmente re-sidenti in un altro Stato membro dell’UEo dello Spazio economico europeo (SEE),producono almeno il 75 per cento delproprio reddito complessivo in Italia,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE.

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IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Teulada, Daniele Serra, e del sindaco del comune diSant’Anna Arresi, Paolo Dessì (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Teulada, Da-

niele Serra, e del sindaco del comune di Sant’Anna

Arresi, Paolo Dessì.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, presidente, avverte che lapubblicità dei lavori della seduta odiernasarà assicurata anche attraverso la tra-smissione televisiva sul canale satellitaredella Camera dei deputati e la trasmis-sione diretta sulla web-tv della Camera deideputati. Introduce quindi l’audizione.

Daniele SERRA, sindaco del comune diTeulada, e Paolo DESSÌ, sindaco del co-mune di Sant’Anna Arresi, svolgono unarelazione sui temi oggetto dell’indagine.

Intervengono per porre quesiti e for-mulare osservazioni i deputati EmanuelaCORDA (M5S), Gian Piero SCANU (PD),

Salvatore CICU (FI-PdL), Michele PIRAS(SEL) e Domenico ROSSI (PI).

Intervengono, quindi, per fornire ulte-riori elementi di informazione Andrea CI-NUS, assessore alle attività produttive delcomune di Teulada, e Luciano MARICA,consigliere del comune di Sant’Anna Arresi.

Daniele SERRA, sindaco del comune diTeulada, e Paolo DESSÌ, sindaco del co-mune di Sant’Anna Arresi, replicano,quindi, ai quesiti ed alle osservazioni for-mulate.

Elio VITO presidente, ringrazia gli in-tervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concer-nenti l’IMU, l’alienazione di immobili pub-blici e la Banca d’Italia.C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 60 — Commissione IV

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V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industrialied a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all’Assemblea)(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori difondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e iregolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Rilievi alla VI Commis-sione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . 66

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica ledirettive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne lavigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomeratofinanziario. Atto n. 60 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter,comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI, nell’ambito dell’esame dello Schema di decretodel Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e delfabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali diamministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Francesco BOCCIA. —Interviene il sottosegretario di Stato perl’economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteg-

giare emergenze ambientali e industriali ed a favo-

rire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Francesco BOCCIA, presidente, in so-stituzione del relatore, ricorda che laCommissione Bilancio ha iniziato l’esamedel testo originario del decreto-legge nellaseduta del 9 gennaio 2014 e che nell’oc-casione il Governo si è riservato di for-nire in una seduta successiva i dati e glielementi richiesti nel corso del dibattito.Segnala che successivamente la VIII Com-missione, nella seduta del 13 gennaio, haapportato modifiche al testo iniziale. Ri-corda inoltre che il testo iniziale delprovvedimento è corredato di relazionetecnica, mentre con riferimento alle mo-difiche approvate dalla Commissione di

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merito non risultano trasmesse relazionitecniche. Procede quindi all’esame dellesole modifiche della Commissione di me-rito che presentano profili di caratterefinanziario. Con riferimento all’articolo 1,comma 1-bis, concernente gli studi epi-demiologici, ritiene opportuno acquisireconferma dal Governo circa il fatto chegli adempimenti in esame, in capo asoggetti appartenenti al perimetro dellepubbliche amministrazioni, saranno svoltinell’ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente. Relativamente all’articolo 1,comma 2, concernente avvalimento delCorpo delle capitanerie di porto e analisida parte dell’INEA, considera opportunoacquisire conferma dal Governo in ordineal fatto che gli eventuali oneri sianoricompresi nelle risorse stanziate dal suc-cessivo articolo 2, comma 6, o sostenutidalle Capitanerie nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie dispo-nibili a legislazione vigente. Ritiene al-tresì opportuno acquisire conferma dalGoverno che gli adempimenti relativi al-l’INEA, soggetto appartenente al perime-tro delle pubbliche amministrazioni, sa-ranno svolti nell’ambito delle risorse di-sponibili a legislazione vigente. Con rife-rimento all’articolo 1, commi 5, 6 e 6-bis,riguardante lo svolgimento di ulterioriindagini tecniche, considera necessarioacquisire chiarimenti dal Governo circala quantificazione e la copertura deglioneri connessi agli adempimenti dispostidalle norme in esame, che appaiono ag-giuntivi rispetto a quelli previsti in re-lazione al testo originario del provvedi-mento. Ricorda, infatti, che gli onerirelativi alle indagini tecniche previste daltesto originario, quantificati in 100.000euro nell’anno 2013 e in circa 3 milionidi euro nell’anno 2014, secondo un det-tagliato elenco riportato nella relazionetecnica con un’apposita tabella, eranocoperti a valere sulle risorse europeedisponibili nell’ambito del programmaoperativo regionale per la Campania2007-2013. In merito ai profili di coper-tura finanziaria, segnala che, in conside-razione delle amministrazioni coinvolte di

cui all’articolo 1, comma 1, quali ilConsiglio per la ricerca e la sperimen-tazione in agricoltura, l’Istituto superioreper la protezione e la ricerca ambientale,l’Istituto superiore di sanità, e l’Agenziaregionale per la protezione ambientale inCampania, la clausola di neutralità fi-nanziaria di cui al comma 6-bis andrebbepiù correttamente riferita al più ampioaggregato della finanza pubblica, anzichéal bilancio dello Stato. Inoltre, tale clau-sola dovrebbe essere opportunamente ri-formulata, conformemente alla prassi vi-gente, sostituendo le parole « ulteriorioneri » con le seguenti: « o maggiorioneri ». Riguardo all’articolo 1, comma6-ter, recante il divieto di acquisto enoleggio di autovetture di servizio, attesala natura emergenziale del provvedimentoin esame, ritiene necessario acquisirechiarimenti dal Governo circa la con-gruità della clausola di neutralità finan-ziaria e le modalità di verifica delladestinazione dei mezzi all’esclusiva fina-lità prevista dalla norma. Con riferimentoall’articolo 1, comma 6-quater, recantel’incentivazione di colture con finalitànon alimentari, attesa la natura facolta-tiva della disposizione in esame, ritieneche non si possano formulare osserva-zioni nel presupposto che il programmadi incentivazione sia definito dalla re-gione Campania nell’ambito dei propriequilibri di bilancio. Circa l’articolo 1,comma 6-quinquies, concernente i para-metri di qualità delle acque, attesa lanatura ordinamentale della disposizionein esame, ritiene che non si possanoformulare osservazioni nel presuppostoche la definizione dei parametri sia com-patibile con la normativa comunitaria disettore, al fine di non incorrere nell’aper-tura di procedure di infrazione nei con-fronti dell’Italia. Con riferimento all’ar-ticolo 2, commi da 1 a 5, recante in-terventi di monitoraggio e tutela dei ter-ritori nella regione Campania, rileva chele modifiche approvate nel corso del-l’esame in Commissione di merito inte-grano il novero delle attività in cui sisostanzia il programma straordinario diinterventi urgenti prevedendo anche la

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predisposizione e lo sviluppo di strumen-tazione di controllo audio-visivo per lasorveglianza del territorio. Ribadisce per-tanto che, non essendo note, neanche invia approssimativa, le linee di interventoda inserire nel programma e non essendocerto l’ammontare delle risorse che sa-ranno rese disponibili per l’attuazione delprogramma, non appare possibile effet-tuare alcuna valutazione circa gli obblighidi spesa che si intendono assumere né èpossibile procedere ad una verifica dicongruità dei meccanismi di coperturaipotizzati. Ribadisce, altresì, che an-drebbe acquisito l’avviso del Governo inmerito a possibili profili problematici chepotrebbero scaturire sul piano finanziarioper l’avvio di interventi, che appaionoavere natura anche pluriennale, in as-senza di un piano di finanziamenti cheassicuri, sin da subito e con riferimentoall’intero arco temporale di attuazionedel programma, la copertura integraledell’onere derivante dagli interventi stessi.Non ha invece osservazioni da formulareper quanto concerne le disposizioni cheintegrano la composizione della Commis-sione e l’utilizzo di esperti da parte diquesta, dal momento che le norme esclu-dono espressamente, per entrambe le ti-pologie di prestazione, la corresponsionedi rimborsi e/o emolumenti. Relativa-mente all’articolo 2, commi da 4-quater a4-octies, concernente i controlli sullostato di salute della popolazione residentein zone interessate da emergenze am-bientali, rileva che le norme prevedono« l’avvio di attività », il cui onere risultaesplicitamente quantificato, a valere susomme: già destinate a finalità di spesaa legislazione vigente; attribuite ad entiterritoriali dotati di autonomia finanzia-ria, ossia le regioni e le province auto-nome. Osserva che le norme, quindi,porrebbero una nuova spesa obbligatoriaa carico di somme finalizzate a sostenerespese già previste a legislazione vigente –con particolare riferimento all’anno incorso per il quale i programmi di spesarisultano già avviati – ed indipendente-mente dal fatto che lo stanziamento pre-visto garantisca la sussistenza di dispo-

nibilità non altrimenti utilizzate. Osserva,altresì, che le disposizioni in esame sta-biliscono, con norma statale, un obbligodi spesa a carico delle regioni Campaniae Puglia: un siffatto obbligo, non essendoliberamente posto dall’ente territoriale,dovrebbe essere dotato di finanziamentoautonomo a carico del bilancio delloStato. Osserva, infine, che risulta indicatala misura della spesa prevista per glianni 2014 e 2015 ma che la norma nonindica se, a decorrere dal 2016, la spesanon risulti più necessaria o semplice-mente non sia non quantificata comesembrerebbe dedursi dal fatto che è statautilizzata l’espressione « per l’avvio delleattività in esame ». Su tali questioni ri-tiene necessario che il Governo esprimail proprio avviso. In merito ai profili dicopertura finanziaria, con riferimento alcomma 4-sexies, che prevede l’utilizzo delFondo sanitario nazionale, considera op-portuno che il Governo confermi chel’utilizzo di tali risorse non pregiudichigli interventi già previsti a legislazionevigente a valere sulle medesime risorse.Ricorda, inoltre, che tale copertura èstata utilizzata in passato, per importiassai più ridotti (articolo 2, comma 2-bisdel decreto-legge n. 24 del 2013), in unadiversa formulazione che prevedeva che ilComitato interministeriale per la pro-grammazione economica, in attuazionedell’articolo 1, comma 34, della legge 23dicembre 1996, n. 662, vincolasse un im-porto pari alla spesa autorizzata del ci-tato Fondo, su proposta del Ministrodella salute, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, previa in-tesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e diBolzano. Con riferimento all’articolo 2,comma 5-bis, recante la destinazione afinalità di spesa di somme oggetto diconfisca, rileva che la norma finanzia« interventi prioritari di messa in sicu-rezza e di bonifica dei siti inquinati dellaregione Campania a valere su disponibi-lità derivanti da confische che non sonovalutabili in via preventiva. Tanto pre-messo rileva: che le norme non valutano

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la misura dell’impegno finanziario richie-sto e che, pertanto, potrebbero postularel’avvio di interventi senza che sia pre-ventivamente definita la misura deglisforzi finanziari richiesti e la loro durata;che le fonti di finanziamento hanno ca-rattere eventuale e dunque i profili dicassa delle spese e delle entrate potreb-bero non coincidere; che l’incertezza deifinanziamenti potrebbe protrarre neltempo la conclusione di programmi dibonifica immediatamente avviati dal mo-mento che sono definiti dalla normacome prioritari. Tale avvio, in assenza dirisorse, è suscettibile di determinare unirrazionale utilizzo di risorse nel caso incui le confische non consentano il finan-ziamento regolare dei progetti immedia-tamente avviati. Ritiene, pertanto, oppor-tuno che il Governo assicuri che la di-sponibilità finanziaria, connessa ai pro-getti di bonifica che si intende avviare,sia contestuale all’inizio degli interventistessi. Andrebbero inoltre acquisiti datied elementi circa la durata dei medesimiprogetti e l’esistenza di eventuali stru-menti alternativi di finanziamento qua-lora non fossero occasionalmente dispo-nibili somme derivanti da confische peril finanziamento dei progetti medesimi.In merito ai profili di copertura finan-ziaria del comma 6 dell’articolo 2, re-cante la copertura degli oneri per inda-gini tecniche sui terreni, con riferimentoall’ulteriore spesa, rispetto a quella au-torizzata dal testo originario del decreto-legge, pari a 1 milione di euro nell’anno2014, considera opportuno che il Governochiarisca se le risorse europee disponibilinell’ambito del programma di svilupporurale Campania 2007-2013 finalizzateall’assistenza tecnica siano idonee, dalpunto di vista temporale, ad assicurare lacopertura degli oneri anche nell’anno2014. Con riferimento all’articolo 2-bis,concernente l’Attività di monitoraggio ebonifica di aree inquinate, rileva, che lanorma prevede l’istituzione (commi 1-3)di due strutture organizzative chiamate asvolgere attività di supporto e coordina-mento in materia di attività di monito-raggio e bonifica delle aree inquinate,

una sezione specializzata del Comitato dicoordinamento per l’alta sorveglianzadelle grandi opere presso la Prefettura –UTG di Napoli ed il gruppo interforzecentrale per il monitoraggio e le bonifi-che delle aree inquinate (GIMBAI) pressoil Dipartimento della pubblica sicurezzadel Ministero dell’interno. La definizionedelle funzioni e della composizione delledue strutture – che per espressa dispo-sizione normativa non costituiscono unitàdi livello dirigenziale e non sono organidi natura permanente – viene demandataad un decreto interministeriale (sul qualenon è previsto il parere parlamentare),che dovrà, altresì, individuare, nell’ambitodelle dotazioni disponibili a legislazionevigente, le relative risorse umane e stru-mentali. Stante il contenuto delle sum-menzionate disposizioni e in assenza diun espresso vincolo d’invarianza deglioneri, rileva che queste appaiono suscet-tibili di determinare effetti finanziari chenon sembrano essere, anche ai fini dellaloro copertura, opportunamente eviden-ziati dalle norme. Ci si riferisce, tral’altro, alle modalità di implementazionedelle dotazioni di personale delle sud-dette strutture che saranno disposte, pre-sumibilmente, ricorrendo ai consuetistrumenti di mobilità interna del perso-nale delle pubbliche amministrazioni,quali comando, distacco e collocamentofuori ruolo. Tali strumenti, come noto,sono suscettibili di determinare effettifinanziari sia nelle amministrazioni rice-venti, in termini di riconoscimento diemolumenti accessori sia in quelle diprovenienza, in termini di alterazionedegli assetti funzionali ed organizzativi.Al riguardo ritiene opportuno acquisirechiarimenti da parte del Governo. Inmerito ai profili di copertura finanziaria,considera opportuno acquisire l’avviso delGoverno in ordine alla idoneità dellerisorse già previste a legislazione vigentea far fronte agli adempimenti previsti dalpresente articolo, quali l’istituzione diuna sezione specializzata presso la pre-fettura di Napoli (comma 2) e del gruppointerforze centrale per il monitoraggio ele bonifiche delle aree inquinate presso il

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Dipartimento della pubblica sicurezza delMinistero dell’interno (comma 3). In casoaffermativo, ritiene opportuno acquisirel’avviso del Governo in ordine alla ne-cessità di integrare le disposizioni inesame con una esplicita clausola di neu-tralità finanziaria riferita all’attuazionedell’articolo 2-bis. Relativamente all’arti-colo 3, commi da 2 a 2-quater, riguar-dante l’utilizzo di personale militare peroperazioni di controllo del territorio inCampania, ribadisce, conformemente aquanto già osservato a commento deltesto iniziale del decreto legge, la neces-sità di chiarire quale sia il prevedibileimpatto finanziario della norma in esamee con quali risorse si intenda fare frontealle relative spese. Tale chiarimento ap-pare tanto più necessario considerato chele modifiche apportate nel corso del-l’esame in Commissione in sede referentehanno previsto l’attribuzione al personaleimpiegato di una indennità aggiuntiva eche l’efficacia delle norme si esplica perun periodo fino a 2 anni. Ciò sembraimplicare che l’utilizzo del personale inquestione non avrà carattere meramenteoccasionale, bensì verrà disposto in viaordinaria ed in modo continuativo. Inconsiderazione di quanto sopra rilevato,considera opportuno che il Governo for-nisca chiarimenti circa gli oneri ascrivi-bili alle norme e la congruità delle ri-sorse disponibili anche alla luce dellemodifiche introdotte nel corso dell’esamein sede referente. Relativamente all’arti-colo 3, comma 2-quinquies, concernentel’utilizzo della flotta aerea del Corpoforestale dello Stato, per i profili diquantificazione, pur rilevando che l’onereè configurato quale tetto massimo dispesa, osserva che è opportuno acquisireindicazioni sulla natura degli interventiche hanno determinato la misura delrifinanziamento del programma « Inter-venti per soccorsi ». In merito ai profilidi copertura finanziaria, con riferimentoalla riduzione dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 1, comma 263, dellalegge n. 147 del 2013, nella misura di 5milioni di euro a decorrere dal 2014,relativa al Fondo per la gestione e la

funzionalità della flotta aerea antincendio(capitolo 1987 – Ministero dell’interno),ritiene opportuno che il Governo con-fermi la disponibilità delle suddette ri-sorse. Rileva inoltre l’opportunità di in-tegrare la clausola di copertura finanzia-ria precisando il carattere annuo deglioneri, pari a 5 milioni di euro, previstia decorrere dall’esercizio 2014. Riguardoall’articolo 5, comma 5, recante prorogadi gestioni commissariali, anche con ri-ferimento alle modifiche apportate nelcorso dell’esame presso la Commissionedi merito, ritiene che andrebbe chiaritose i tendenziali di spesa siano compatibilicon gli effetti delle proroghe disposte. Inmerito ai profili di copertura finanziaria,considerato che la norma in esame nondovrebbe dare luogo a nuovi o maggiorioneri rispetto agli stanziamenti già pre-visti per gli interventi urgenti di messa insicurezza e bonifica richiamati in alcuneordinanze della protezione civile, consi-dera opportuno riformulare la disposi-zione stessa prevedendo che all’attuazionedel comma in oggetto si provvederà neilimiti delle risorse già previste per lacopertura finanziaria delle predette or-dinanze. Relativamente all’articolo 6,comma 1, lettera b), recante disposizioniin materia di commissari per il dissestoidrogeologico, osserva che le modificheapportate ampliano le voci accessorie ine-renti i compensi spettanti ai soggetti dicui si avvalgono i commissari e chiari-scono che le somme dovute sono a valeresulle risorse stanziate per gli interventi,riducendo conseguentemente le disponi-bilità per altre voci di spesa inerenti leattività commissariali. Osserva che an-drebbe in proposito confermato che lanorma pone a carico delle somme stan-ziate per gli interventi unicamente le vociaccessorie del personale utilizzato daicommissari e non anche gli stipendi or-dinari del personale, che restano a caricodei bilanci ordinari delle amministrazionidi appartenenza anche ove il personalesia adibito a tempo pieno a supportodell’attività dei commissari. Rinvia inproposito a quanto osservato con riferi-mento al testo originario della disposi-

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zione in merito alla possibile insorgenzadi ulteriori oneri ove si renda necessariol’utilizzo di unità di personale sostitutivedi quelle utilizzate dai commissari perl’erogazione delle funzioni fondamentalidegli enti. Relativamente all’articolo 6,commi 1-bis e 1-ter, recanti il trasferi-mento alle regioni delle competenze edelle risorse delle gestioni commissarialirelative al dissesto idrogeologico, benchéla deroga al patto di stabilità internodelle regioni si limiti a rendere utilizza-bili da parte di queste ultime le sommegià stanziate sulle citate contabilità spe-ciali e non determini, pertanto, effetti dimaggiore spesa, segnala l’opportunità diacquisire chiarimenti in merito all’even-tualità che la disposizione, decentrando alivello regionale la gestione delle risorse,possa determinare scostamenti rispetto aiprofili di cassa della spesa scontati negliandamenti tendenziali. Con riferimentoall’articolo 7, comma 1, lettera g), con-cernente il commissariamento straordina-rio di stabilimenti industriali, non haosservazioni da formulare stante il ca-rattere ordinamentale delle disposizioniintrodotte. Invita quindi il rappresentantedel Governo a fornire i chiarimenti sullequestioni richiamate nella relazione. Conriguardo infine alle proposte emendativeriferite al provvedimento, fa presente chela Commissione, in ragione del loro nu-mero rilevante e tenuto conto che lestesse sono state trasmesse dall’Assembleasolo nella tarda serata della giornata diieri, non è allo stato nelle condizioni diesprimere il parere di competenza.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI,rilevata preliminarmente la rilevanza e lacomplessità del provvedimento, chiede unrinvio dell’esame al fine di consentire alGoverno di predisporre, in modo quantopiù possibile esaustivo e puntuale, glielementi di risposta ai chiarimenti richie-sti dal relatore. Osserva che tale diffe-rimento appare peraltro funzionale anchealla necessità di definire una posizionedel Governo sugli emendamenti presen-tati, in considerazione, come ricordato

dal relatore, della consistente quantitàdegli stessi.

Francesco BOCCIA (PD), presidente,non essendovi obiezioni, rinvia il seguitodell’esame del provvedimento ad altra se-duta.

La seduta termina alle 9.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Francesco BOCCIA. —Interviene il sottosegretario di Stato perl’economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento

della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di

investimento alternativi, che modifica le direttive

2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE)

n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, in sosti-tuzione del relatore, fa presente che loschema di decreto legislativo in esame recaattuazione della direttiva 2011/61/UE re-lativa ai gestori dei fondi di investimentoalternativi (FIA) e che lo schema di de-creto legislativo in esame, di attuazionedella direttiva 2011/61/UE, è adottato inbase alla delega contenuta nell’articolo 12della legge di delegazione europea n. 96/2013. Fa presente, altresì, che il provve-dimento in esame è corredato di relazionetecnica. Con riferimento agli articoli da 1a 8, recanti modifiche alla disciplina suifondi di investimento, rileva di non avereosservazioni da formulare nel presupposto

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– sul quale appare opportuna una con-ferma – che i meccanismi di autofinan-ziamento indicati dalla relazione tecnicasiano idonei, anche sotto il profilo dell’al-lineamento temporale, a garantire l’as-senza di potenziali oneri per i soggetticompetenti in materia di vigilanza e dicooperazione. Con riferimento agli articolida 9 a 13, recanti disposizioni in materiafiscale, osserva che andrebbe chiarito sedall’attuazione dell’articolo 9 possano de-rivare effetti di riduzione del gettito tri-butario, tenuto conto che la norma – dauna parte – estende alle Sicaf immobiliarile disposizioni fiscali riguardanti i fondicomuni di investimento immobiliare, dal-l’altra introduce agevolazioni fiscali per leSicaf diverse da quelle immobiliari. Più ingenerale, andrebbero acquisiti elementivolti a suffragare la neutralità finanziariadegli effetti determinati dal complessodelle norme in esame, che incidono sullealiquote, sulle basi imponibili e sui criteridi calcolo dei redditi interessati. Con ri-ferimento all’articolo 14, recante normetransitorie e di coordinamento, ritiene cheandrebbe acquisita una valutazione in or-dine ai possibili effetti di gettito derivantidalla norma [comma 2, lettera a)] volta aduniformare la base imponibile per gliorganismi di investimento collettivo delrisparmio attraverso il riferimento al costomedio ponderato per la determinazionedei redditi di capitale. Andrebbero inoltreacquisiti elementi diretti a suffragare chegli effetti di maggior gettito, per i quali larelazione tecnica configura una rinuncia(comma 3), riguardino esclusivamente ope-razioni che non si sarebbero realizzate inassenza delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTIavverte che sullo schema di decreto legi-slativo sono tuttora in corso specifici ap-profondimenti da parte del Ministero del-l’economia e delle finanze, con particolareriguardo alle questioni relative all’articolo13, concernente modifiche alla disciplinadei fondi immobiliari esteri, ed al comma2, lettera a), dell’articolo 14, dal qualepotrebbero scaturire effetti negativi in ter-mini di gettito. Chiede pertanto che il

seguito dell’esame del provvedimento siarinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, presidente, non es-sendovi obiezioni, rinvia il seguito del-l’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive

98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE

per quanto concerne la vigilanza supplementare

sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglo-

merato finanziario.

Atto n. 60.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, e conclusione – Valu-tazione favorevole).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA (PD), presidente, insostituzione del relatore, fa presente che loschema di decreto legislativo in esame recaattuazione della direttiva 2011/89/UE re-lativa alla vigilanza supplementare sulleimprese finanziarie appartenenti ad unconglomerato finanziario. Lo schema inesame, adottato sulla base della delegacontenuta nella legge di delegazione euro-pea 2013 (legge n. 96 del 2013), presentauna clausola di invarianza (articolo 5) edè corredato di relazione tecnica, positiva-mente verificata dalla Ragioneria generaledello Stato. Con riferimento agli articoli da1 a 5, recanti vigilanza sulle impreseappartenenti ad un conglomerato finan-ziario, rileva di non avere osservazioni daformulare, preso atto che – secondo larelazione tecnica – i compiti di vigilanzaattribuiti dal provvedimento alla Bancad’Italia e all’IVASS saranno svolti nell’am-bito dei mezzi già disponibili a legislazionevigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTIconferma che lo schema di decreto legi-slativo in esame non presenta profili pro-blematici dal punto di vista finanziario.

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Francesco BOCCIA, presidente, in sosti-tuzione del relatore, formula la seguenteproposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro eprogrammazione,

esaminato, per quanto di compe-tenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, lo schema di decretolegislativo recante attuazione della diret-tiva 2011/89/UE che modifica le direttive98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanzasupplementare sulle imprese finanziarieappartenenti a un conglomerato finanzia-rio (atto n. 60),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la propostadel relatore.

La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI, nell’am-

bito dell’esame dello Schema di decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri recante adozione delle note

metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun

comune e provincia relativi alle funzioni generali di

amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41).

L’audizione informale è stata svoltadalle 15.15 alle 15.55.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 68 — Commissione V

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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall’Agenzia delle entrate . . . . . . . . . . . . 69

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locate sottoposte a sfrattoesecutivo ancora occupate dall’inquilino insolvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5-01867 Fragomeli: Definizione dell’importo minimo dei versamenti relativi ai tributicomunali e ritardi nell’invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5-01868 Cancelleri: Risultati delle attività di audit svolte dal Ministero dell’economia e dellefinanze su Equitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

SEDE REFERENTE:

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . 73

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Daniele CAPEZZONE.– Interviene il sottosegretario di Stato perl’economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ri-corda che, ai sensi dell’articolo 135-ter,comma 5, del regolamento, la pubblicitàdelle sedute per lo svolgimento delle in-terrogazioni a risposta immediata è assi-curata anche tramite la trasmissione at-traverso l’impianto televisivo a circuitochiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione delcircuito.

Avverte quindi che, su richiesta delpresentatore, l’interrogazione Pagano n. 5-01863, e su richiesta del rappresentantedel Governo, l’interrogazione Gebhardn. 5-01866, saranno svolte in altra seduta.

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti

dall’Agenzia delle entrate.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) il-lustra l’interrogazione, di cui è cofirmata-rio, la quale mira a conoscere quale sia lostato di attuazione della disposizione con-tenuta nell’articolo 23-quinquies, comma1, del decreto – legge n. 95 del 2012, concui si prevede che, per assicurare la fun-zionalità dell’assetto operativo conseguente

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 69 — Commissione VI

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alla riduzione dell’organico delle Agenziefiscali, possono esser previste, entro illimite massimo di 380 unità complessive,posizioni organizzative di livello non diri-genziale da affidare secondo criteri divalorizzazione delle capacità e del meritosulla base di apposite procedure selettive.

In particolare, l’atto di sindacato ispet-tivo chiede di conoscere quanti di questiincarichi siano stati conferiti agli stessisoggetti cessati dalla posizione dirigenzialeper effetto della riorganizzazione degliorganici imposta dalla medesima disposi-zione normativa.

Il Sottosegretario Pier Paolo BA-RETTA risponde all’interrogazione in ti-tolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 1).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) sidichiara soddisfatto della risposta fornitadal rappresentante del Governo.

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità

immobiliari locate sottoposte a sfratto esecutivo

ancora occupate dall’inquilino insolvente.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propriainterrogazione, la quale intende conoscerela posizione del Governo rispetto al caso,riportato da organi di stampa nazionali, diun proprietario di un alloggio ubicato nelcomune di Ancona, affittato nel 2010 concontratto a canone concordato e sul qualeil proprietario stesso ha già ottenuto losfratto esecutivo con risoluzione del con-tratto per morosità.

Evidenzia infatti come, sebbene l’im-mobile risulti tuttora occupato, il comunecompetente abbia comunicato al proprie-tario che, in ragione del fatto che ilcontratto di affitto tecnicamente non esistepiù, l’immobile deve essere sottoposto atassazione a fini IMU come se fosse sfitto,con applicazione dell’aliquota dell’1,06 percento, non essendo più applicabile l’ali-quota IMU dello 0,76 per cento, previstaper i soli immobili locati.

Il Sottosegretario Pier Paolo BA-RETTA risponde all’interrogazione in ti-tolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 2).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insod-disfatto della risposta fornita, ritenendoche il mancato intervento del Governo inmateria comporterà il permanere dellagrave ingiustizia subita dal proprietariodell’immobile. Rileva altresì come, sebbenesull’IMU sussista la competenza degli entilocali, essa si intrecci con le competenzestatali relative ai procedimenti di sfratto,in quanto l’esecuzione dei provvedimentidi sfratto esecutivo è sempre più rimessaalle decisioni dei prefetti. Ritiene quindiauspicabile e opportuno un interventonormativo dell’Esecutivo teso a far sì chei comuni applichino l’aliquota dell’impostamunicipale stabilita per gli immobili locati,pari allo 0,76 per cento, anche sugli im-mobili sottoposti a procedimento di sfrattonei quali continua a dimorare l’inquilinoinsolvente.

5-01867 Fragomeli: Definizione dell’importo minimo

dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi

nell’invio dei modelli per il pagamento della mag-

giorazione alla TARES 2013.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustrala propria interrogazione, la quale intendeconoscere se il Governo, al fine di ridurregli adempimenti burocratici per i cittadinitenuti al versamento di importi minimi ditributi e tariffe comunali, intenda permet-tere agli enti locali, attraverso modifichelegislative, di stabilire, nell’ambito dellapropria autonomia finanziaria, l’importominimo per tali accertamenti. Rileva alriguardo come l’articolo 1, comma 736,della legge n. 147 del 2013 (legge di sta-bilità per il 2014), abbia modificato l’ar-ticolo 3, comma 10, del decreto – leggen. 16 del 2012, eliminando il riferimentoall’importo minimo per gli accertamenticomunali.

Rappresenta inoltre come l’interroga-zione miri a verificare la posizione delGoverno rispetto alle complicazioni pro-

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cedurali e burocratiche che gravano suicontribuenti, i quali, a pochi giorni dallascadenza del relativo termine, in molti casinon hanno ancora ricevuto i bollettini peril pagamento della maggiorazione del tri-buto comunale sui tributi e sui servizi –TARES relativa al 2013. A tale riguardol’atto di sindacato ispettivo chiede se l’Ese-cutivo non ritenga opportuno chiarire chenon saranno comunque applicate le san-zioni e gli interessi per i pagamenti effet-tuati in ritardo a causa del mancato ri-cevimento dei suddetti bollettini.

Il Sottosegretario Pier Paolo BA-RETTA risponde all’interrogazione in ti-tolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 3).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) prendeatto che della discrezionalità lasciata aglienti locali rispetto alla definizione dellasoglia minima per la riscossione dei tributidi loro spettanza, rilevando peraltro cometale libertà di scelta possa determinare unminor gettito per i comuni stessi.

5-01868 Cancelleri: Risultati delle attività di audit

svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze su

Equitalia.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI(M5S) illustra la propria interrogazione, laquale, andando oltre il tema della naturavessatoria delle norme relative alla riscos-sione tributaria, contiene un elenco discandali o di inchieste giudiziarie nellequali sono coinvolti dirigenti o dipendentidel soggetto pubblico, Equitalia, chiamatoa svolgere per lo Stato e per molti entilocali la funzione di riscossione dei tributi,evidenziando come tali vicende abbianodeterminato inaccettabili disparità di trat-tamento tra i cittadini contribuenti.

In tale contesto l’interrogazione chiededi sapere quali siano stati i risultati delleattività di audit svolte da parte del Mini-stero dell’economia sulla predetta societàEquitalia, in merito alle garanzie di tra-

sparenza, equità, indifferenza rispetto allostatus dei cittadini contribuenti sottopostia procedure di riscossione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BA-RETTA risponde all’interrogazione in ti-tolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 4).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI(M5S) rileva come l’interrogazione inten-desse conoscere quali iniziative di audit ilMinistero abbia assunto rispetto al gruppoEquitalia e non quale sia il risultato del-l’attività di audit svolta dalle strutturedella stessa Equitalia.

Ritiene quindi che sotto questo profilola risposta sia incompleta, sebbene con-tenga molti elementi di informazione, di-chiarandosi quindi parzialmente soddi-sfatta.

Daniele CAPEZZONE, presidente, di-chiara concluso lo svolgimento delle in-terrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Daniele CAPEZZONE.– Interviene il sottosegretario di Stato perl’economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull’ordine dei lavori.

Marco CAUSI (PD) desidera esprimerealcune considerazioni in merito agli inter-venti svolti nel corso dell’odierna sedutaantimeridiana dell’Assemblea da alcunideputati di un gruppo, i quali hannoformato, diffondendola sui social network,una sorta di « lista di proscrizione » diparlamentari che, a loro dire, avrebberotradito gli interessi del Paese.

A tale proposito, nello stigmatizzarecon forza tale inaccettabile modalità di

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comunicazione politica, intende rivendi-care di aver non solo convintamente ap-poggiato tutti i provvedimenti che, a par-tire dal 2011, hanno recepito nell’ordina-mento italiano le norme europee in ma-teria di disciplina di bilancio quali, adesempio, il Fiscal Compact, il Six Pack, ilTwo Pack e le modifiche costituzionalirelative al pareggio di bilancio, ma di averanche fattivamente contribuito alla reda-zione di tali provvedimenti. Sottolinea,infatti, come, in quella contingenza sto-rica, alla fine del 2011, solo l’adozione dimisure di rigore e di stabilizzazione dellafinanza pubblica ha consentito l’applica-zione in favore dell’Italia dei programmistraordinari di acquisto dei titoli di Statoitaliani da parte della Banca Centraleeuropea che hanno evitato il default delPaese.

Rammenta inoltre, in tale contesto, cheil Governo Berlusconi aveva, fino alla metàdel 2011, affermato che l’Italia era al difuori della crisi e non correva rischi distabilità, ma che, nonostante tali ottimi-stiche dichiarazioni, la cui infondatezzaera, peraltro, evidente ed era stata rilevatada lui stesso e dal Partito Democratico, inuna drammatica audizione alla Camerasvoltasi l’11 agosto 2011, l’allora Ministrodell’economia Tremonti aveva chiesto alParlamento di approvare in tempi moltorapidi modifiche costituzionali dell’arti-colo 41 e dell’articolo 81 della Costitu-zione, al fine di far fronte ai gravi rischicui era esposto il Paese, sollecitando leopposizioni a contribuire a tale processodi riforma. Di fronte a tale situazione diemergenza il gruppo del Partito Democra-tico, sebbene allora all’opposizione, di-chiarò immediatamente la propria dispo-nibilità a collaborare, nell’interesse delPaese, e partecipò fattivamente alla riscrit-tura dell’articolo 81 della Costituzione,realizzata attraverso la legge costituzionalen. 1 del 2012, con la quale si è sancito ilprincipio secondo il quale lo Stato assicural’equilibrio tra le entrate e le spese delproprio bilancio, tenendo conto delle fasiavverse e delle fasi favorevoli del cicloeconomico. In quella occasione gli sforzidel Partito democratico resero possibile

anche realizzare, attraverso l’articolo 5della medesima legge costituzionale n. 1del 2012, due obiettivi fondamentali. Daun lato stabilire che, nell’ambito dell’equi-librio del bilancio pubblico, lo Stato, nellefasi avverse del ciclo economico, ovvero alverificarsi di eventi eccezionali, concorread assicurare il finanziamento, da partedegli altri livelli di governo, dei livelliessenziali delle prestazioni e delle funzionifondamentali inerenti ai diritti civili esociali, in tal modo garantendo la soprav-vivenza dello Stato sociale. Sotto un ulte-riore profilo si è riusciti ad ottenere chel’organismo, previsto dall’articolo 5,comma 1, lettera f), della predetta leggecostituzionale, per l’analisi della verificadegli andamenti di finanza pubblica, non-ché per la valutazione sull’osservanza delleregole di bilancio, non sia un ufficiogovernativo, come previsto in alcuni ordi-namenti europei, ma sia istituito presso leCamere, analogamente a quanto avvienenegli USA, garantendone in tal modo l’in-dipendenza.

Alla luce di tale ricostruzione circa lastoria recente del Paese non ritiene dun-que in alcun modo di poter essere consi-derato come un traditore, rivendicandoinvece con orgoglio di aver contribuito asalvare l’Italia, pur avendo a quell’epocauna collocazione politica di opposizione.Sottolinea, quindi, come una corretta va-lutazione circa il ruolo e le scelte politicheassunte da ciascuno debba essere effet-tuata distinguendo tra quanti esercitano leproprie responsabilità per il bene comunee quanti invece si limitano a propalarefalsità e veleni senza alcuna preoccupa-zione per le sorti del Paese.

Sfida dunque tutti coloro che si sonoresi responsabili di queste iniziative didisinformazione e diffamazione a inserireil suo nome al primo posto di tale incivile« lista di proscrizione » che si intendepubblicare sui social network, dichiaran-dosi disponibile a fornire puntuali rispostea tutti coloro che riterranno di contat-tarlo.

Daniele CAPEZZONE, presidente, purritenendo opportuno favorire un dibattito

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aperto e franco fra le diverse posizionipolitiche, rileva come l’intervento del de-putato Causi abbia un’evidente connota-zione politica.

In tale contesto coglie l’occasione persottolineare, con riferimento alle propostedi modifica regolamentari attualmente al-l’esame della Giunta per il regolamento,che prevedono l’integrale trasmissionedelle sedute delle Commissioni perma-nenti, come tale positiva esigenza di tra-sparenza possa comportare il rischio ditrasformare impropriamente le sedutedelle Commissioni in una sorta di talkshow, stravolgendo in tal modo la funzioneistituzionale delle stesse Commissioni.

Sebastiano BARBANTI (M5S) sottoli-nea come ogni parlamentare abbia il do-vere di credere nelle posizioni politicheche assume e nelle dichiarazioni che rendenell’esercizio del suo ruolo istituzionale,evidenziando altresì come il giudizio sul-l’azione politica svolta dalle singole per-sone e dai gruppi spetti ai cittadini.

In tale contesto respinge l’accusa, evi-dentemente espressa dal deputato Causinei confronti del Movimento 5 Stelle, diaver compilato liste di proscrizione, rite-nendo che le iniziative assunte dal suogruppo siano volte a fare trasparenzasull’azione politica svolta da ciascuno, con-sentendo in tal modo ai cittadini di for-marsi un proprio giudizio in merito e discegliere con cognizione di causa la classedirigente del Paese.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ri-tiene che la questione sollevata dal depu-tato Causi esuli completamente dalle com-petenze della Commissione Finanze.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,

l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta del14 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ri-corda che nella seduta di domani, alle ore14, si svolgerà l’audizione del Ministrodell’economia e delle finanze, ai fini del-l’istruttoria sul provvedimento, e che alleore 18 della stessa giornata di domani èfissato il termine per la presentazionedelle proposte emendative.

Daniele PESCO (M5S) propone diascoltare in audizione l’ex Ministro del-l’economia Giulio Tremonti, al fine diinquadrare meglio la scelta, compiuta dal-l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge inesame, di abrogare l’articolo 19, comma10, della legge n. 262 del 2005, che pre-vedeva la ridefinizione, con regolamento,dell’assetto proprietario della Banca d’Ita-lia e la disciplina del trasferimento dellequote di partecipazione al capitale dellastessa Banca in possesso di soggetti diversidallo Stato e da altri enti pubblici.

Daniele CAPEZZONE, presidente, in ri-ferimento alla richiesta avanzata dal de-putato Pesco, non ritiene sia possibileprocedere all’audizione di parlamentari,rilevando, tra l’altro, come l’ex MinistroTremonti sia componente dell’altro ramodel Parlamento.

Paolo PETRINI (PD) chiede alla Presi-denza di chiarire la tempistica con laquale saranno esaminate le proposteemendative che saranno presentate alprovvedimento.

Daniele CAPEZZONE, presidente, conriferimento alla questione posta dal depu-tato Petrini, ricorda che, al fine di am-pliare i tempi di esame del provvedimento,si è ottenuto di posticipare l’avvio delladiscussione in Assemblea da lunedì 20 amartedì 21 gennaio. In tale contesto, qua-lora il numero delle proposte emendativepresentate fosse limitato, si potrebbe pre-vedere di iniziarne l’esame già nella sedutaprevista per venerdì 17, mentre, in casocontrario, l’esame degli emendamenti saràsvolto nella seduta di lunedì 20, nel corsodella quale si procederà anche alla vota-zione del mandato al relatore.

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Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede seil Governo sia in grado di fornire già oggialcune risposte ai rilievi sulle norme re-lative al capitale della Banca d’Italia for-mulati nella seduta di ieri.

Daniele CAPEZZONE, presidente, sotto-linea come il resoconto della seduta di ierisia stato trasmesso al Ministro dell’econo-mia, al fine di renderlo edotto di tutte lequestioni sollevate nel corso dell’esame delprovvedimento, in vista della sua audi-zione di domani.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTAritiene opportuno rinviare le questionirelative alla Banca d’Italia alle considera-zioni che il Ministro riterrà di svolgerenell’audizione di domani.

Per quanto riguarda invece le questioniconcernenti il versamento della cosiddetta« mini IMU » previsto dall’articolo 1,comma 5, del decreto – legge, ricorda chela data per tale versamento è stata fissata,anche a seguito delle modifiche al prov-vedimento apportate dal Senato, al 24gennaio prossimo, evidenziando come ilGoverno non abbia intenzione di modifi-care tale assetto.

Con riferimento all’ammontare minimoal di sotto del quale non sussiste l’obbligodi effettuare i versamenti tributari, ricordache esso è fissato, in via generale, in 12euro, ma che i singoli comuni possonocomunque abbassare tale limite, segna-lando peraltro che i comuni stessi debbanovalutare la convenienza a procedere allariscossione di importi minimi, che potreb-bero addirittura risultare inferiori aglistessi costi di riscossione.

Per quanto riguarda le previsioni del-l’articolo 3 del decreto-legge, relative aiprocessi di dismissione di immobili pub-blici, rileva l’esigenza di combinare leprevisioni, introdotte dal Senato, secondole quali il Ministro dei Beni e delle attivitàculturali e il Ministro dell’Ambiente pro-cedono, negli ambiti di rispettiva compe-tenza, ad individuare i beni per i qualiritengano prioritario mantenere la pro-prietà dello Stato, con gli obiettivi didismissione sottesi al complesso delle

norme del medesimo articolo 3. Rilevainfatti come il complesso di tali previsioni,che peraltro il Governo non intende mo-dificare in questa sede, possa determinare,in alcuni casi, un blocco delle procedure didismissione: in tale contesto l’Esecutivointende riflettere sull’ipotesi che l’avviodelle stesse procedure di vendita sia su-bordinata al rilascio di un nulla osta daparte dei predetti ministeri.

Francesco RIBAUDO (PD) chiede alSottosegretario di fornire maggiori chiari-menti circa la possibilità di portare al 16giugno 2014 il termine entro il quale icontribuenti potranno sanare senza inte-ressi e sanzioni le insufficienze nei versa-menti insufficienti della seconda rata del-l’IMU.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA,in merito alla questione sollevata dal de-putato Ribaudo, ricorda che, ai sensi dellalegge di stabilità 2014, la sanatoria dieventuali insufficienze nel versamentodella seconda rata IMU 2013 potrà essereeffettuata entro il termine di versamentodella prima rata IMU dovuta per il 2014,cioè entro il 16 giugno 2014. Su taleprevisione si è tuttavia sovrapposto ilcomma 12-bis dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, il quale stabilisce il ter-mine per la predetta sanatoria al 24 gen-naio 2014. Ritiene quindi che, attraversoun prossimo veicolo legislativo, sarà pos-sibile chiarire in via definitiva il termineper la sanatoria è quello del 16 giugno.

Per quanto riguarda invece il tema,sollevato dal deputato Causi nella sedutadi ieri, relativo all’eventualità di apportaresuccessivamente correzioni alle previsionirecate dal decreto-legge concernenti laBanca d’Italia, ritiene che una rispostacompiuta in merito potrà essere data dopol’audizione del Ministro dell’Economia, an-che alla luce delle proposte emendativeche saranno presentate.

Daniele PESCO (M5S), con riferimentoalle osservazioni del Sottosegretario circaeventuali modifiche alle norme dell’arti-colo 3 del decreto-legge in materia di

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dismissioni di immobili pubblici, chiede setali correzioni saranno realizzate nel prov-vedimento in esame ovvero in altra sede.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA,in relazione al quesito posto dal deputatoPesco chiarisce che eventuali correzioniall’articolo 3 sarebbero realizzate con al-tro provvedimento legislativo, sottoli-neando come il Governo consideri priori-tario assicurare quanto prima la conver-sione del decreto-legge in esame, il cuiobiettivo prioritario è quello di chiudere lequestioni relative all’IMU per il 2013.

Marco CAUSI (PD), relatore, considerasoddisfacenti le risposte fornite dal Sotto-segretario ai temi emersi nel corso del-l’esame, suggerendo, in tale contesto, didare la più ampia pubblicità al fatto chei contribuenti potranno correggere senzasanzioni o interessi gli errori commessi insede di versamento della seconda rata IMUper il 2013 fino al 16 giugno 2014.

Daniele CAPEZZONE, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

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ALLEGATO 1

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuitidall’Agenzia delle entrate

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoliinterroganti chiedono quante posizioni or-ganizzative di livello non dirigenziale di cuiall’articolo 23-quinquies del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,siano state finora attribuite dall’Agenziadelle Entrate e quante di esse siano stateattribuite a funzionari che, a seguito della

riorganizzazione prevista dalle norme dispending review, hanno perso l’incarico di-rigenziale precedentemente ricoperto.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate hafatto presente che sono state attribuite,previa valutazione delle capacità e deimeriti degli interessati, 74 posizioni, 53delle quali a funzionari che in precedenzaricoprivano un incarico dirigenziale.

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ALLEGATO 2

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locatesottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall’inquilino insolvente

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l’Onorevoleinterrogante, dopo aver esposto la vicendariportata da organi di stampa e relativa alproprietario di un immobile sito in An-cona, concesso in locazione nel 2010,chiede di inserire all’interno del primoprovvedimento legislativo utile, una dispo-sizione volta a stabilire che sugli immobilisottoposti a procedimento di sfratto ese-cutivo nei quali continua a dimorare l’in-quilino insolvente « si applichi l’aliquotad’imposta municipale propria stabilita pergli immobili locati ».

Al riguardo, il Dipartimento delle fi-nanze riferisce quanto segue.

Relativamente alla vicenda richiamatadall’Onorevole interrogante, giova preci-sare che la deliberazione 10 maggio 2013,con la quale il comune di Ancona haapprovato le aliquote e le detrazioni IMU2013, stabilisce che l’aliquota di base, pariallo 0,76 per cento, è applicabile, tral’altro, agli « immobili locati con contrattodi locazione regolarmente registrato... »[lett. d)] mentre per gli « immobili ad usoabitativo non locati o con contratto dilocazione non registrato » [lett. f)] l’ali-quota è fissata all’1,06 per cento.

Nel caso in questione, essendo statorisolto il contratto a partire dal mese dimarzo 2013, l’aliquota applicabile è quelladell’1,06 per cento, e, pertanto, apparecorretta l’indicazione fornita dal funzio-nario comunale al contribuente.

In ordine, poi, alla previsione di unanorma che stabilisca in generale che agliimmobili sottoposti a sfratto esecutivo siapplichi la stessa aliquota prevista per gli

immobili locati, il Dipartimento ritieneopportuno evidenziare che una simile pro-posta appare troppo specifica per essereinserita in una disciplina di carattere ge-nerale quale quella dell’IMU in cui proprioper gli immobili oggetto di locazione èprevista un’ampia facoltà regolamentareda parte dei comuni.

Occorre ricordare, a tal proposito, cheil comma 9 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertitocon modificazioni dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, attribuisce ai comuni unamera facoltà di ridurre l’aliquota di basefino allo 0,4 per cento nel caso di immobililocati. Per cui, non tutti i comuni potreb-bero avere previsto specifiche disposizioniregolamentari dirette alla modulazionedelle aliquote relative agli immobili inquestione e l’approvazione della normasuggerita potrebbe non avere alcun effetto.

Giova, altresì, sottolineare che l’intro-duzione di una simile disposizione è de-stinata ad incidere sull’autonomia regola-mentare e finanziaria dei comuni di cuiall’articolo 52 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446.

Il Dipartimento delle finanze ribadisceche ogni intervento puntuale da parte delLegislatore nazionale, allorché si presen-tino ulteriori problematiche applicative deltributo a seguito dell’esercizio della pote-stà regolamentare in questione, apparesuscettibile di comprimere lo spazio diautonomia impositiva attribuito ai comuni,vanificando lo spirito federalista che in-forma la disciplina dell’IMU.

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ALLEGATO 3

5-01867 Fragomeli: Definizione dell’importo minimo dei versamentirelativi ai tributi comunali e ritardi nell’invio dei modelli per il

pagamento della maggiorazione alla TARES 2013

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onore-voli interroganti lamentano le gravosecomplicazioni burocratiche e proceduraliconnesse agli adempimenti gravanti nelmese di gennaio 2014, sui contribuenti chedovranno versare sia la cosiddetta miniIMU, sia la maggiorazione del Tributocomunale sui rifiuti e sui servizi – Taresrelativo al 2013, nonché l’importo delletariffa per servizi indivisibili tramite ap-posito modello F24 che i comuni stannoinviando ai cittadini.

Pertanto, tenuto conto che detti importida pagare saranno presumibilmente dinon rilevante entità, gli Onorevoli chie-dono:

1) di permettere agli enti locali, at-traverso modifiche legislative, di stabilire,nell’ambito della propria autonomia finan-ziaria, l’importo minimo per gli accerta-menti;

2) di chiarire che non saranno co-munque applicati interessi e sanzioni peri pagamenti effettuati in ritardo a causadel mancato « ricevimento del bollettinodel saldo Tares 2013 e del modulo F24relativo ai Servizi indivisibili ».

Al riguardo, il Dipartimento delle Fi-nanze fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la prima richiesta,occorre sottolineare che l’intervento nor-mativo auspicato dagli interroganti non ènecessario in quanto tale facoltà è giàprevista per gli enti locali, in base all’ar-ticolo 52 del decreto legislativo 15 dicem-bre 1997, n. 446 il quale prevede che i

« comuni possono disciplinare con regola-mento le proprie entrate, anche tributarie,salvo per quanto attiene alla individua-zione e definizione delle fattispecie impo-nibili, dei soggetti passivi e della aliquotamassima dei singoli tributi, nel rispettodelle esigenze di semplificazione degliadempimenti dei contribuenti. Per quantonon regolamentato si applicano le dispo-sizioni di legge vigenti ».

In relazione, invece, alla seconda ri-chiesta, a parere del Dipartimento, trovaapplicazione l’articolo 5, comma 4-bis deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28ottobre 2013, n. 124, in base al quale « nelcaso in cui il versamento relativo all’anno2013 risulti insufficiente, non si applicanole sanzioni previste in tale ipotesi, qualorail comune non abbia provveduto all’invioai contribuenti dei modelli di pagamentoprecompilati in base all’applicazione delledisposizioni regolamentari e tariffarie dicui al presente articolo ».

Nello stesso spirito si pone l’articolo 10,comma 2, della legge 27 luglio 2000n. 212, il quale recita che « non sonoirrogate sanzioni né richiesti interessi mo-ratori al contribuente, qualora egli si siaconformato a indicazioni contenute in attidell’amministrazione finanziaria, ancorchésuccessivamente modificate dall’ammini-strazione medesima, o qualora il suo com-portamento risulti posto in essere a se-guito di fatti direttamente conseguenti aritardi, omissioni od errori dell’ammini-strazione stessa ».

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ALLEGATO 4

5-01868 Cancelleri: Risultati delle attività di audit svolte dalMinistero dell’economia e delle finanze su Equitalia

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l’Onorevoleinterrogante, dopo avere elencato una se-rie « di fatti, eventi o indagini su Equita-lia », chiede quali siano stati i risultatidelle attività di controllo di audit da partedel Ministero dell’economia e delle finanzesu Equitalia, in merito alle garanzie diassoluta trasparenza ed equità per tutti icittadini sottoposti a procedure di riscos-sione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entraterileva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportunoinquadrare i rapporti tra i vari soggettipubblici coinvolti nell’esercizio della fun-zione di controllo della riscossione nazio-nale, alla luce del mutato contesto nor-mativo di riferimento.

Come noto, il decreto-legge n. 203/2005ha operato un radicale mutamento nelsettore della riscossione, abolendo il pre-cedente sistema basato sull’affidamento inconcessione del servizio a soggetti privati eriportando in mano pubblica l’eserciziodella funzione di riscossione nazionale, alfine di assicurarne l’efficacia, l’efficienza ela trasparenza.

In tale quadro, un primo regime dicontrolli esistenti è costituito dalla vigi-lanza che il Ministero dell’economia edelle finanze esercita ai sensi dell’articolo59, comma 2, del decreto legislativon. 300/1999 e che si esplica attraverso lastipula di una convenzione triennale che,sulla base dell’Atto di indirizzo del Mini-stro, individua, tra l’altro, « le modalità divigilanza sull’operato dell’Agenzia sotto ilprofilo della trasparenza, dell’imparzialità

e della correttezza nell’applicazione dellenorme, con particolare riguardo ai rap-porti con i contribuenti ».

Pertanto, nell’ambito specifico dellafunzione della riscossione il Ministero del-l’economia e delle finanze, per il tramitedell’Agenzia delle entrate, vigila sull’eser-cizio dell’attività.

Rispetto al quadro di riferimento de-scritto, Equitalia s.p.a. è uno strumento,necessario per espressa previsione norma-tiva quale articolazione organizzativa deimaggiori enti creditori erariali, attraversoil quale l’Agenzia delle entrate esercita lapropria pubblica funzione.

I poteri, pur incisivi, che derivano al-l’Agenzia delle entrate dalla sua qualità disocio pubblico di maggioranza, non esau-riscono la sfera di intervento che l’Agenziaesercita su Equitalia s.p.a., che si esplicaanche sul piano pubblicistico a mezzo dipoteri di coordinamento dell’eserciziodella funzione pubblica della riscossionenazionale.

Il nuovo modello fatto proprio con ildecreto-legge n. 203/2005, nel quale duesoggetti, formalmente distinti, sono acco-munati dal necessario perseguimento dipubbliche finalità, ha consentito una pro-fonda e necessaria evoluzione del concettodi controllo che, pur nel rigoroso rispettoe verifica della legalità dei comportamenti,valuti anche in termini di efficienza edefficacia l’attività di Equitalia s.p.a..

Il concreto esplicarsi di tale controllo èstato regolato tra le parti a mezzo dellastipula di un’apposita Convenzione, chedisciplina un sistema articolato su uncostante scambio di dati, automatico o su

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richiesta, e su necessari momenti di con-fronto per la verifica dei risultati dellagestione e dell’attività di riscossione.

Nel delineato quadro generale dei rap-porti tra l’Agenzia delle entrate ed Equi-talia s.p.a., la funzione di audit, svolta dastrutture di questa società pienamenterispondenti a requisiti di indipendenzatecnica ed autonomia operativa, verifica lapresenza di possibili disfunzioni o carenzeorganizzative che riguardino l’attivitàsvolta sia dalla holding che dagli Agentidella Riscossione.

Peraltro, tale funzione di audit internoed esterno ha visto sempre più parte attival’Agenzia delle entrate, parimenti dotata diun vasta esperienza in materia. A talproposito, sia nell’ambito convenzionalesia di appositi protocolli d’intesa, sonostati rafforzati i flussi informativi esistentiin ordine ad eventuali criticità che riguar-dino i processi della riscossione coattiva esono stati previsti appositi interventi con-giunti di audit, finalizzati anche a trasfe-rire le metodologie e le esperienze reci-proche.

Quanto al controllo di legalità dei com-portamenti di Equitalia s.p.a., giova ricor-dare che l’attività dell’intero gruppo èsottoposta costantemente alla vigilanzadella Corte dei conti; il Presidente delCollegio sindacale di Equitalia s.p.a. è unmagistrato della Corte dei Conti, comestabilisce l’articolo 3 del decreto-leggen. 203/2005. Infine, si segnala che già apartire dal 2007 la società holding e le suepartecipate hanno adottato un modelloorganizzativo coerente con le prescrizionidel decreto legislativo n. 231/2001 in ma-teria di responsabilità amministrativa dellesocietà.

Si rammenta, inoltre, che la leggen. 228/2012, integrata dalla legge n. 147/2013, ha previsto l’istituzione, avvenutacon il decreto del Ministro dell’economia edelle finanze del 16 novembre 2013, delComitato di indirizzo e verifica dell’attivitàdi riscossione mediante ruolo. Tale Comi-tato, il cui Presidente è individuato tra imagistrati della Corte dei conti, ha ilcompito di elaborare annualmente criterie linee guida per lo svolgimento dell’atti-

vità, nonché per il controllo dell’attivitàsvolta. È previsto, peraltro, che tali criterisiano approvati con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, previo pa-rere obbligatorio delle Commissioni par-lamentari competenti.

Con riguardo ai fatti specifici citatinell’interpellanza, Equitalia s.p.a. ha for-nito gli elementi istruttori che si riportanodi seguito, con i quali si dà, altresì, con-tezza della attività di controllo svolte nelquadriennio 2010-2013.

Nel merito delle specifiche vicende ci-tate dagli onorevoli interroganti, Equitalias.p.a., precisa quanto segue:

nel documento di sindacato si fariferimento alle indagini della Procuradella Repubblica di Trento (proc.pen. 2097/06 r.g.n.r.) su alcune persone,tra cui 3 dipendenti della ex concessiona-ria della riscossione Montepaschi di Roma,poi Gerit S.p.a., acquistata dal gruppoEquitalia con effetti dal 1o ottobre 2006. Atal proposito occorre segnalare che:

si tratta di condotte iniziate nel pe-riodo anteriore alla gestione Equitalia(2006), che – a fronte delle indagini – harimosso i dipendenti dalle funzioni disabili-tandoli dagli accessi informatici al sistema;

con audit specifico la gestioneEquitalia ha accertato che i dipendentiindagati non avevano potuto effettuarealcuna manomissione del sistema informa-tivo, né cancellazioni/sospensioni delle po-sizioni iscritte a ruolo;

il procedimento penale non ha por-tato ad alcuna sanzione ex decreto legi-slativo 231/2001 a carico della società delgruppo Equitalia (Equitalia Gerit s.p.a.),subentrata alla ex concessionaria Monte-paschi-Gerit, che anzi è stata individuatain sede di procedimento quale personaoffesa;

nel documento si fa riferimento alleindagini della Procura della Repubblica diNapoli (proc. 29819/06 r.g.n.r.) nei con-fronti del vertice aziendale della alloraEquitalia Polis s.p.a. (poi incorporata inEquitalia Sud s.p.a.). Il procedimento si èconcluso con il rigetto di ogni richiesta del

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P.M. sia da parte del G.I.P. (ordinanza del2 dicembre 2009), sia da parte del Tribu-nale del riesame (ordinanza 28 gennaio2010), che non hanno rilevato alcunacondotta penalmente rilevante in riferi-mento alle attività poste in essere dallasocietà. Il procedimento è stato pertantoarchiviato con decreto del G.I.P. del 28dicembre 2011;

con il documento si fa riferimento adindagini avviate dalla Procura della Re-pubblica di Frosinone su condotte poste inessere presso l’ex concessionaria della ri-scossione di Frosinone della Banca diRoma prima della gestione Equitalia eproprio su denuncia presentata dall’am-ministratore delegato pro tempore nomi-nato da Equitalia. A tal proposito si se-gnala che:

il procedimento penale è ancora incorso;

sono state irrogate le sanzioni di-sciplinari aziendali del caso, compreso illicenziamento per 3 dipendenti;

con il documento si fa riferimento adun procedimento penale del Tribunale diRoma da cui non è risultato alcun coin-volgimento da parte del gruppo Equitalia;

sul punto 5 è opportuno premettereche Riscossione Spa, oggi Equitalia Spa, hacominciato a svolgere la sua attività il 1o

ottobre 2006, subentrando in un contestonel quale operavano – secondo modalitàassolutamente diversificate – ben 37 realtàsocietarie e 2 rami d’azienda.

Fin dall’inizio è risultata evidente lanecessità di dovere fronteggiare una situa-zione caratterizzata da oggettive criticità,sia sotto il profilo organizzativo, sia, so-prattutto, con riferimento ad un non ef-ficiente ed efficace approccio alla riscos-sione.

In particolare, un motivo di grandepreoccupazione è stato costituito dall’as-soluta mancanza di una strategia nellariscossione di carichi di ruolo di ingenteammontare. Le cessate aziende concessio-narie, infatti, limitando la propria azioneall’utilizzo generalizzato ed indiscriminatodi strumenti cautelari (fermo amministra-

tivo degli autoveicoli e iscrizione ipoteca-ria), senza alcuna considerazione dellasituazione reddituale e patrimoniale deldebitore d’imposta, avevano costruito neltempo un sistema di riscossione tantoinefficace in termini di volumi, quantoprofondamente iniquo nei confronti deicontribuenti.

Si è pertanto ritenuto strategico inter-venire, con assoluta priorità, sul segmentodei grandi debitori che presentava altempo stesso un elevato potenziale di ri-scossione ed un altrettanto elevato rischio.

Di conseguenza, in Equitalia è presenteun apposito ufficio che opera secondo unnuovo modello di approccio alla gestionedelle grandi morosità e la metodologia diindividuazione degli elementi patrimonialie reddituali aggredibili a carico di talisoggetti.

È stata costituita nel Gruppo una fun-zione di intelligence, ad alta specializza-zione, incaricata di « presidiare » il seg-mento dei grandi debitori e di definire unapuntuale strategia di riscossione a misuradi tali soggetti.

Sono state predisposte linee guida ope-rative che, ispirate all’adozione di un mo-dello unico su tutto il territorio nazionale,hanno puntualmente dettato gli indirizzioperativi necessari alla definizione delprofilo del contribuente e alla conseguenteindividuazione di tutte le possibili azioniutili alla riscossione.

Il passaggio da una lavorazione di tipomassivo ad una di tipo puntuale ha fattoemergere con assoluta evidenza i limitinelle modalità di gestione pregresse.

In questo contesto si inseriscono i nomidi contribuenti citati nell’atto di sindacatoispettivo.

Il riferimento ad essi, ripreso dallatrasmissione Report, fotografa soltantouna fase di lavorazione intermedia su ungruppo di grandi debitori, caratterizzatadalla necessità di operare – a livello diazienda partecipata – taluni indispensabilicontrolli, tenuto conto del disordine orga-nizzativo ereditato dalla passata gestione edalla entità e vetustà dei debiti.

Per quanto riguarda i singoli soggettiriportati nell’interrogazione, si precisa che

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a fronte delle verifiche effettuate sulleposizioni che li concernevano, sono stateposte in essere le possibili attività cautelaried esecutive funzionali al recupero diquanto iscritto a ruolo.

Alcune di queste posizioni sono state,come nella fisiologia del sistema, interes-sate da provvedimenti di sospensione, disgravio o di rateazione. Per altre, sonointervenute riscossioni:

con il documento si fa riferimento adindagini della Procura della Repubblica diGenova su 4 dipendenti della allora Equi-talia Sestri s.p.a. (poi incorporata in Equi-talia Nord s.p.a.) su presunti profili diillegittimità in una procedura immobiliareattivata nel 2005 e quindi, anche in questocaso, ante gestione Equitalia. Peraltro sisegnala che il procedimento si è conclusocon la piena assoluzione di tutti gli indagati;

con il documento si fa riferimento adindagini della Procura della Repubblica diRoma che hanno portato all’arresto dinumerose persone senza il minimo coin-volgimento di Equitalia o di suoi dipen-denti;

con il documento si fa riferimento adindagini della Procura della Repubblica diRoma tuttora in corso. Nell’ambito dellenumerose persone sottoposte a indaginirisulta indagato un dipendente di EquitaliaSud s.p.a., nei cui confronti la società hadisposto il temporaneo allontanamento dalservizio per motivi cautelari. L’azienda hagià disposto attraverso i propri legali ladichiarazione di persona offesa nel pro-cedimento penale e ha dato immediato

avvio ad un intervento di audit specificoper le opportune verifiche sul piano azien-dale;

con il documento si fa riferimento adindagini della Procura della Repubblica diRoma attualmente in corso, in merito acui – ad oggi – Equitalia non ha ricevutoalcuna comunicazione. In ogni casol’azienda ha già dato avvio ad un inter-vento di audit specifico per le opportuneverifiche sul piano aziendale.

In conclusione, Equitalia s.p.a. eviden-zia come le vicende riportate nel docu-mento di sindacato ispettivo in oggettofanno riferimento ad eventi occorsi per lopiù in periodi ante gestione Equitalia ov-vero a vicende denunciate da Equitalia oin cui Equitalia è risultata estranea ai fattioggetto di reato e dimostrano che le pro-blematiche in ordine alla carenza di con-trolli sulla filiera della riscossione atten-gono al periodo delle concessionarie anteEquitalia.

Si consideri, ad esempio, che l’introdu-zione di regolamenti e verifiche uniformisull’intero ambito nazionale, ha prodottonel solo quadriennio 2010-2013 un totaledi circa 1000 interventi di audit.

L’esito di questi ha portato a 19 de-nunce contro propri dipendenti, 322 de-nunce contro terzi e 73 provvedimentidisciplinari.

Equitalia continuerà a collaborare at-tivamente con gli organi inquirenti di tuttaItalia, fornendo tempestivamente la docu-mentazione di volta in volta richiesta ecollaborando con le Procure della Repub-blica su tematiche di interesse esattoriale.

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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modificala direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcunidiritti connessi. Atto n. 45 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, delregolamento – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia . . . . . . . . . . . . . . 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 87

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento

della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva

2006/116/CE concernente la durata di protezione del

diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento – Parerefavorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo in oggetto,rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Giancarlo GALAN, presidente, avverteche è stato richiesto che la pubblicità deilavori della odierna seduta della Commis-sione sia assicurata anche attraverso l’at-tivazione dell’impianto audiovisivo a cir-cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, nedispone l’attivazione.

Sandra ZAMPA (PD), relatore, anchealla luce delle audizioni informali che sisono tenute nella giornata di ieri, illustrauna proposta di parere favorevole concondizioni (vedi allegato 1).

Luigi GALLO (M5S) preannuncia, an-che a nome del suo gruppo, voto contrariosulla proposta di parere testé illustratadalla relatrice. Precisa che le motivazionidi tale posizione risiedono nelle criticheche si possono muovere al provvedimentoin esame e che sono emerse, in particolare,nelle audizioni informali che si sono te-

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nute nella giornata di ieri. In particolare,specifica che nelle condizioni presentinella proposta di parere della relatricenon vi è il riferimento ai nuovi profiliafferenti il diritto d’autore, che è in con-tinua evoluzione, come il riferimento allelicenze « creative commons ».

Roberto RAMPI (PD) rileva come, an-che alla luce di quanto emerso nel corsodelle audizioni di ieri, il provvedimento inesame risulti comunque un fatto positivo,da implementare con successivi provvedi-menti, che recepisce una direttiva comu-nitaria su un profilo particolare dellaproprietà intellettuale che è quello deidiritti connessi, i quali hanno caratteristi-che specifiche. Sottolinea infine come ri-sulti opportuno occuparsi del bilancia-mento d’interessi tra produttori di opereintellettuali e autori delle stesse e trafruitori di beni culturali e lavoratori in-tellettuali. Preannuncia quindi voto favo-revole anche a nome del suo gruppo sullaproposta di parere favorevole con condi-zioni espressa dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta diparere favorevole con condizioni sul prov-vedimento in esame (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,

l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevolecon osservazione).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Umberto D’OTTAVIO (PD), relatore, il-lustra il disegno di legge in esame, appro-vato, con modificazioni, dal Senato il 9gennaio 2014, composto di 9 articoli e chescade il 29 gennaio 2014.

Ricorda che l’articolo 1 reca norme inmateria di abolizione della seconda ratadell’IMU, l’articolo 2 concerne disposizioniin materia di acconti di imposte, l’articolo3, che ha alcuni profili di interesse dellaVII Commissione, è relativo a disposizioniin materia di immobili pubblici, l’articolo4 concerne il capitale della Banca d’Italia,l’articolo 5 riguarda gli organi della me-desima Banca d’Italia, l’articolo 6 recadisposizioni di coordinamento e altre di-sposizioni, l’articolo 7 riguarda norme inmateria di accise, l’articolo 8 è relativo allacopertura finanziaria del provvedimento el’articolo 9 reca, infine, l’entrata in vigoredello stesso. Per ciò che concerne la com-petenza della VII Commissione, segnalache le parti di interesse della stessa sipossono individuare in alcuni commi del-l’articolo 3 che, come anticipato, dettadisposizioni in materia di dismissione diimmobili pubblici, semplificando la pro-cedura relativa alla vendita a trattativaprivata anche in blocco. Sottolinea comein particolare i nuovi commi 2-quater-2-septies dell’articolo 3, inseriti nel corsodell’esame del provvedimento al Senato,prevedono che i Ministeri interessati indi-viduino e comunichino all’Agenzia del de-manio gli immobili di rilevante interesseculturale, paesaggistico e ambientale inordine ai quali ritengano prioritario man-tenere la proprietà dello Stato. L’Agenziadel demanio, entro due mesi dalla relativacomunicazione, sospende le eventuali pro-cedure di dismissione o conferimento asocietà di gestione del risparmio dei benida sottoporre a tutela. Tali norme, tutta-via, in relazione ai processi di dismissionefinalizzati ad obiettivi di finanza pubblica,non devono comunque determinare unariduzione dell’introito complessivo con-nesso ai suddetti processi di dismissione.Nello specifico, il comma 2-quater dell’ar-ticolo 3 affida al Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo il compitodi individuare, di concerto con il Ministro

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dell’economia e delle finanze, nell’ambitodei beni immobili di proprietà dello Stato,anche valutando le segnalazioni prove-nienti da regioni, enti locali e associazioniportatrici di interessi diffusi, i beni dirilevante interesse culturale o paesaggi-stico in ordine ai quali ritenga prioritariomantenere la proprietà dello Stato edavviare procedimenti di tutela e valoriz-zazione ai sensi delle disposizioni conte-nute nel codice dei beni culturali e delpaesaggio. Analogamente il comma2-quinquies dell’articolo 3 assegna al Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, ilcompito di individuare, nell’ambito deibeni immobili di proprietà dello Stato,anche valutando le segnalazioni prove-nienti da regioni, enti locali e associazioniportatrici di interessi diffusi, i beni dirilevante interesse ambientale in ordine aiquali ritenga prioritario mantenere la pro-prietà dello Stato ed avviare procedimentirivolti all’istituzione di aree naturali pro-tette o all’integrazione territoriale di areenaturali protette già istituite.

Rileva che il comma 2-sexies dell’ar-ticolo 3 prevede infine che il Ministro deibeni e delle attività culturali e del turi-smo, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, comunichino al-l’Agenzia del demanio l’avvio dei proce-dimenti sopra descritti. Entro e non oltredue mesi dal ricevimento della suddettacomunicazione l’Agenzia del demanioprocede conseguentemente alla sospen-sione di eventuali procedure di dismis-sione o conferimento a società di gestionedei beni da sottoporre a tutela, già av-viate. Questa norma fa riferimento alleprocedure di dismissione e di conferi-mento a società di gestione dei beni dasottoporre a tutela, già avviate. Si tratta,in particolare: del decreto-legge n. 351del 2001, con riferimento alle operazionidi cartolarizzazione di immobili pubblici(articoli 2 e 3 del predetto decreto-legge),ai programmi unitari di valorizzazioneterritoriale (articolo 3-ter) e ai fondicomuni di investimento immobiliare (ar-ticolo 4); del decreto-legge n. 203 del

2005, con riferimento alla vendita a trat-tativa privata anche in blocco (articolo11-quinquies); del decreto-legge n. 98 del2011 (articoli 33 e 33-bis) che sonorelativi al sistema integrato di fondi im-mobiliari. Aggiunge che il comma 2-sep-ties del medesimo articolo 3 stabilisce,infine, che le norme succitate che pre-vedono un procedimento volto alla tuteladi beni immobili di rilevante interesseculturale, paesaggistico e ambientale, nondevono comunque determinare una ridu-zione dell’introito complessivo connessoai processi di dismissione finalizzati adobiettivi di finanza pubblica. Al riguardo,rammenta che la legge di stabilità 2014(legge n. 147 del 2013) ha previsto, alcomma 391 dell’articolo unico, la defini-zione da parte del Governo di un pro-gramma straordinario di cessioni di im-mobili pubblici, compresi quelli detenutidal Ministero della difesa e non utilizzatiper finalità istituzionali. Tale programma,da definire entro 60 giorni dal 1o gennaio2014 (data di entrata in vigore della leggedi stabilità), dovrà consentire introiti peril periodo 2014-2016 non inferiori a 500milioni di euro annui.

In conclusione, rammentando che conil provvedimento in esame non si intendevendere gioielli del patrimonio culturaleitaliano come il Colosseo o la fontana diTrevi, e che la VII Commissione non èchiamata ad esprimersi sul resto delprovvedimento che afferisce a materienon di sua competenza – come l’aboli-zione della seconda rata dell’IMU –,propone di esprimere parere favorevolesul disegno di legge in esame. Sottolineain particolare – nelle premesse del pa-rere – che non sono oggetto di valuta-zione gli aspetti attinenti alle altre ma-terie del provvedimento non di compe-tenza della Commissione cultura.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia, an-che a nome del suo gruppo, voto con-trario sulla proposta di parere favorevolesul provvedimento in esame. Si dichiarainfatti contrario sia al piano di dismis-sioni del patrimonio pubblico annunciatodal Governo sia alla procedura di inter-

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vento del Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo di individuazionedi immobili di proprietà dello Stato dirilevante interesse culturale o paesaggi-stico, presente ai commi da 2-quater a2-septies, dell’articolo 3 del provvedi-mento in esame. Precisa, infatti, che amente del predetto comma 2-septies laprocedura non deve comunque determi-nare una riduzione dell’introito comples-sivo connesso ai processi di dismissionefinalizzati ad obiettivi di finanza pub-blica, significando ciò che ove vi sianoesigenze di mantenimento dei saldi difinanza pubblica si può comunque pro-cedere alla dismissione di immobili dirilevante pregio culturale.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara,anche a nome del suo gruppo, voto con-trario sulla proposta di parere favorevoledel relatore. Associandosi a gran partedelle considerazioni espresse dal collegaVacca, ritiene che il provvedimento inesame colpisca gli asset strategici delPaese, in quanto il Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo puòpermettere la vendita del patrimonio cul-turale italiano che non ritenga meritevoledi tutela. Invita quindi, in particolare, icolleghi del Partito democratico a ricon-siderare la loro posizione in materia chemette in difficoltà anche gli amministra-tori locali che si vedono sottratti immobilidi rilevante pregio. Ritiene, d’altra parte,che anche in questo Governo vi siano dei« sabotatori » della cosa pubblica, comeaccaduto nei Governi precedenti.

Gianluca BUONANNO (LNA) annun-cia, anche a nome del suo gruppo, votofavorevole sulla proposta di parere favo-revole, subordinatamente all’inserimentodi un’osservazione relativa alla previsionedi una procedura di alienazione di im-mobili pubblici che stabilisca tempi certi,anche con l’inserimento del silenzio as-senso. Reputa in particolare utile la di-smissione di immobili pubblici che vannoin rovina e che creano problemi di ma-

nutenzione continua agli amministratorilocali. Ritiene d’altro canto che l’aliena-zione di taluni beni immobili di nonrilevante pregio culturale, in cattivo statodi manutenzione, possa procurare utilirisorse economiche per la finanza pub-blica lasciando ai privati l’onore di com-piere gli interventi necessari per la tutelae valorizzazione degli stessi.

Giancarlo GALAN, presidente, si di-chiara contrario al provvedimento inesame per motivi opposti a quelli espressidai colleghi del Movimento cinque stelle eSEL. Pur infatti preannunciando che nonsi asterrà dalla votazione, deve rilevareche la procedura descritta nei commi da2-quater a 2-septies dell’articolo 3 non faaltro che aggravare il procedimento didismissione di beni statali.

Umberto D’OTTAVIO (PD), relatore, conriferimento alle osservazioni espresse dalcollega Vacca precisa che il riferimento alfatto che le procedure descritte nei pre-detti commi 2-quater-2-septies dell’articolo3 non debbano determinare la diminu-zione dell’introito complessivo connesso aiprocessi di dismissione finalizzati adobiettivi di finanza pubblica, è da consi-derare come una normale procedura tec-nica che concerne i bilanci pubblici. Pre-cisa infatti che la procedura indicata,consentendo, in particolare, ai sensi delcomma 391 dell’articolo unico della leggedi stabilità del 2014, che gli introiti deri-vanti dal programma straordinario di ces-sioni di immobili pubblici siano non in-feriori a 500 milioni di euro annui per ilperiodo 2014-2016, va intesa nel senso che,ove nel corso dell’anno di riferimento ci siaccorga che non si stanno raggiungendo iprevisti obiettivi di finanza pubblica, sidebbano cercare idonei mezzi di coperturafinanziaria. Accoglie peraltro la propostadel collega Buonanno, riformulando con-seguentemente la propria proposta di pa-rere favorevole con un’osservazione con-cernente la necessità di valutare la previ-

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sione di una procedura di alienazione diimmobili pubblici che stabilisca tempicerti, anche con l’inserimento del silenzio-assenso (vedi allegato 2).

Gianluca BUONANNO (LNA) prean-nuncia il suo voto favorevole sulla propo-sta di parere come riformulata.

La Commissione approva quindi la pro-posta di parere favorevole con osserva-zione, così come riformulata dal relatore(vedi allegato 2).

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesag-

gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.

C. 362-A Madia.

Il Comitato si è riunito dalle 15.30 alle15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.45 alle 15.55.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 87 — Commissione VII

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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente ladurata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

(Atto n. 45).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza eistruzione),

esaminato, ai sensi dell’articolo 1della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schemadi decreto legislativo in titolo;

rilevato che il 31 ottobre 2011 èentrata in vigore la direttiva 2011/77/UEdel 27 settembre 2011 che ha modificato ladirettiva 2006/116/CE, concernente la du-rata di protezione del diritto d’autore e dialcuni diritti connessi, di cui alla legge 22aprile 1941, n. 633 che disciplina la ma-teria e che la suddetta Direttiva deveessere recepita dagli Stati membri neipropri ordinamenti nazionali e sarà sot-toposta, entro il 1o novembre 2016, allavalutazione da parte della Commissionedell’Unione europea;

il decreto legislativo in esame intendeadeguare l’ordinamento interno a quellocomunitario ed è adottato in attuazionedella delega legislativa contenuta nell’arti-colo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013,n. 96 (legge di delegazione europea 2013),che fa rinvio all’allegato B della predettalegge, nel quale è inclusa la suddettadirettiva 2011/77/UE da recepire nel no-stro ordinamento;

appare opportuno evidenziare, da unpunto di vista procedurale, che per quantoconcerne il termine per l’esercizio delladelega conferita dalla legge n. 96 del 2013,fissato al 4 dicembre 2013, lo schema inesame fa parte di un gruppo di schemi didecreto legislativo approvati dal Consigliodei ministri nella riunione del 3 dicembre

2013, in prossimità della scadenza. Inquesto modo il Governo si è avvalso,nell’esercizio della potestà legislativa dele-gata, di un meccanismo di scorrimento deitermini, disposto in via generale dall’arti-colo 31, comma. 3, della legge n. 234 del2012, recante le norme generali sulla par-tecipazione dell’Italia alla formazione eall’attuazione della normativa e delle po-litiche dell’Unione europea. In base a talenorma, qualora il termine per l’espres-sione del parere parlamentare scada neitrenta giorni che precedono la scadenzadei termini di delega o successivamente,questi ultimi sono prorogati di tre mesi(vale a dire, nel caso di specie, fino al 4marzo 2014);

premesso che la normativa che sivuole introdurre è tesa a estendere da 50a 70 anni la durata dei diritti connessidegli artisti, interpreti o esecutori e deiproduttori di fonogrammi, sulle interpre-tazioni musicali fissate in un fonogramma;

per cogliere meglio la portata dellenovelle contenute nella direttiva in que-stione, appare opportuno ricordare comeai sensi dell’articolo 1 del Trattato sulleinterpretazioni ed esecuzioni e sui fono-grammi della World Intellectual PropertyOrganization (WIPO): la « fissazione » èl’incorporazione di suoni o di loro rap-presentazioni, che ne consenta la perce-zione, riproduzione o comunicazione me-diante apposito dispositivo; il « fono-gramma » è qualsiasi fissazione dei suonidi una esecuzione o di altri suoni o di unarappresentazione di suoni, che non sia una

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fissazione incorporata in un’opera cine-matografica o in altra opera audiovisiva; la« pubblicazione » di un’esecuzione fissata odi un fonogramma è la messa a disposi-zione del pubblico, con il consenso deltitolare del diritto, di esemplari di taleesecuzione o fonogramma in quantità suf-ficiente; la « comunicazione al pubblico »di un’esecuzione o di un fonogramma è latrasmissione al pubblico, mediante qual-siasi mezzo diverso dalla radiodiffusione,dei suoni di una esecuzione ovvero deisuoni o di una rappresentazione di suonifissati in un fonogramma. Inoltre, in baseall’articolo 12, comma 3, della legge n. 633del 1941, richiamato nel testo vigentedell’articolo 75 della medesima legge, èconsiderata come prima pubblicazione laprima forma di esercizio del diritto diutilizzazione. A sua volta, la relazioneillustrativa fa presente che i termini « pub-blicazione » e « comunicazione » indicano,rispettivamente, l’esecuzione artistica fis-sata su supporto fisico o diffusa a di-stanza, elettronicamente;

secondo quanto riportato nella rela-zione illustrativa al provvedimento inesame, gli artisti interpreti o esecutoriiniziano, in genere, la loro carriera ingiovane età e l’attuale durata della prote-zione, fissata in 50 anni, risulta insuffi-ciente a proteggere la loro esecuzione pertutto l’arco della loro vita ed a limitare unuso discutibile delle loro esecuzioni,quando essi sono ancora in vita. L’esten-sione temporale della durata della prote-zione è – secondo la medesima relazioneillustrativa – finalizzata a tutelare le ca-tegorie di artisti suddette in un periododella loro vita, ossia gli ultimi anni, in cuisi trovano a far fronte a un calo direddito;

rilevato che la Direttiva oggetto direcepimento contiene, inoltre, alcune mi-sure che, partendo dalla modifica princi-pale della durata dei diritti connessi sopraesposta, mirano ad intervenire sui con-tratti già in essere e stipulati sul presup-posto della durata cinquantennale dei di-ritti, prevedendo una serie di adeguamenti;

considerato che la Direttiva stabiliscel’obbligo per i produttori di accantonare inun Fondo il 20 per cento dei guadagniannuali ottenuti a partire dal cinquante-simo anno di sfruttamento economico deifonogrammi, si osserva che la grande mag-gioranza di artisti cui dovrà essere desti-nato il Fondo non sarà rintracciabile osarà composta da loro eredi più o menoidentificabili;

evidenziato inoltre che in ambito eu-ropeo si sta esaminando una proposta didirettiva del Parlamento europeo e delConsiglio sulla gestione collettiva dei dirittid’autore e dei diritti connessi e sullaconcessione di licenze multiterritoriali peri diritti su opere musicali per l’uso on linenel mercato interno (COM(2012)0372);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. vengano ripensate le modalità e ibeneficiari dei pagamenti dei diritti spet-tanti ad artisti non identificati entro tempiragionevoli;

2. si apra una riflessione completa edesauriente, in linea con quanto sta avve-nendo in ambito europeo, che coinvolga ivari soggetti interessati, su tutta la materiadei diritti d’autore in particolare legati ainuovi media e alla loro diffusione.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 89 — Commissione VII

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ALLEGATO 2

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione diimmobili pubblici e la Banca d’Italia (C. 1941 Governo, approvato dal

Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza eistruzione),

esaminato il testo del disegno di leggedi conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 30 novembre 2013,n. 133, recante disposizioni urgenti con-cernenti l’IMU, l’alienazione di immobilipubblici e la Banca d’Italia, con esclusivoriferimento alle parti di competenza;

evidenziato che non sono oggetto divalutazione gli aspetti attinenti alle altre

materie del provvedimento, non di com-petenza della Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti la previsione di una proce-dura di alienazione di immobili pubbliciche stabilisca tempi certi, anche con l’in-serimento del silenzio-assenso.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 90 — Commissione VII

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industrialie a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 91

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Alla VI Commissione) (Esame erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 gennaio 2014.

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fron-

teggiare emergenze ambientali e industriali e a

favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885-A Governo.

Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 9alle 9.15 e dalle 15.30 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.30.

D.L. 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti

l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca

d’Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI),relatore, ricorda che la Commissione èchiamata ad esprimere il prescritto parerealla Commissione di merito sul disegno dilegge di conversione del decreto-leggen. 133 del 2013 approvato dal Governoalla fine di novembre dello scorso anno.Come è noto, il decreto-legge ha comeoggetto la revisione della normativa sullatassazione delle immobili – a partire dal-l’abolizione della seconda rata IMU dovutaper l’anno 2013 –, la modifica della di-sciplina in materia di alienazione di im-mobili pubblici e, infine, una serie didisposizioni normative sulla Banca d’Italia.

Fa presente che, pur considerando ilrilievo delle norme in materia di tassa-

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 91 — Commissione VIII

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zione degli immobili, che tanta parte deldibattito politico hanno occupato negliultimi mesi e che indirettamente incidonoanche sulla situazione e sulle prospettivedel mercato immobiliare e del settoreeconomico dell’edilizia, si limiterà a rife-rire sulle norme contenute all’articolo 3del decreto-legge dirette a facilitare ilprocesso di dismissione del patrimonioimmobiliare pubblico, quello dello Stato,ma anche quello degli enti territoriali.

Al riguardo, osserva in via generale chel’articolo 3 del provvedimento detta dispo-sizioni dirette a semplificare la procedurarelativa alla vendita a trattativa privataanche in blocco degli immobili pubblici,anche in vista del conseguimento degliobiettivi di finanza pubblica indicati dallelegge di stabilità per il 2014 che ha pre-visto la definizione da parte del Governodi un programma straordinario di cessionidi immobili pubblici, compresi quelli de-tenuti dal Ministero della difesa e nonutilizzati per finalità istituzionali, che do-vrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euroannui.

Più in dettaglio, fa presente che ilcomma 1, dell’articolo 3 del decreto-leggein esame dispone che alle alienazioni diimmobili di cui all’articolo 11-quinquiesdel decreto-legge 30 settembre 2005,n. 203, si applicano le disposizioni recatedall’articolo 40, sesto comma, della legge28 febbraio 1985, n. 47, che consentono lasanatoria di irregolarità successivamenteal trasferimento.

Al riguardo, ricorda che l’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre2005, n. 203, ha dettato disposizioni inmateria di dismissione di immobili pub-blici, la cui alienazione è considerata ur-gente con prioritario riferimento a quelli ilcui prezzo di vendita sia determinatosecondo criteri e valori di mercato. In basealla norma il Ministero dell’economia edelle finanze, con decreto dirigenziale, diconcerto con le amministrazioni che lihanno in uso, autorizza l’Agenzia del de-manio a vendere con le modalità di cuiall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre2002, n. 282, ovvero a trattativa privata,

anche in blocco, i beni immobili ad usonon abitativo appartenenti al patrimoniopubblico.

Con la norma in esame si prevede cheall’alienazione di tali immobili è possibileapplicare l’articolo 40, sesto comma, dellalegge n. 47 del 1985, secondo il qualequalora l’immobile rientri nelle previsionidi sanabilità e sia oggetto di trasferimentoderivante da procedure esecutive, può es-sere presentata domanda di sanatoria.

Ricorda altresì che la stessa norma èstata modificata nel corso dell’esame alSenato al fine di chiarire che essa perse-gue anche la finalità di prevenire nuoveurbanizzazioni e ridurre il consumo disuolo.

Il successivo comma 2 dell’articolo 3del decreto-legge in esame intervienequindi sulla citata disciplina della dismis-sione in blocco di immobili pubblici, ap-portandovi alcune modifiche.

In particolare, la lettera a) del comma2 introduce la possibilità per l’Agenzia deldemanio, previa autorizzazione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, divendere a trattativa privata (anche inblocco), anche i beni immobili ad usoprevalentemente non abitativo apparte-nenti al patrimonio pubblico. Al riguardo,osserva che tale precisazione normativasull’uso prevalentemente non abitativo do-vrebbe consentire di superare criticitàemerse nei casi in cui l’immobile siaadibito ad uso non abitativo ma com-prenda, ad esempio, locali adibiti a custo-dia o foresteria (quali caserme dimessepresidiate da un addetto alla custodia chevi alloggia).

La successiva lettera b) estende inveceil meccanismo di dismissione individuatodall’articolo 11-quinquies citato agli im-mobili degli enti territoriali. In tale ipotesisi prevede, pertanto, che gli enti territo-riali interessati individuino, con appositadelibera (articolo 58 del decreto-leggen. 112 del 2008) gli immobili che inten-dono dismettere. La delibera conferiscemandato al Ministero dell’economia e dellefinanze per l’inserimento nel decreto di-rigenziale che autorizza alla vendita inblocco.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 92 — Commissione VIII

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Evidenzia che, recependo la norma inesame, il decreto 20 dicembre 2013 delMinistero dell’economia e delle finanze haautorizzato la provincia di Torino, i co-muni di Torino, Venezia, Verona e Firenzee la Regione Lombardia a vendere gliimmobili individuati dalle delibere assuntedagli stessi enti. Le procedure di venditadevono essere ultimate entro il 31 dicem-bre 2013, previa verifica da parte Mini-stero dei beni, delle attività culturali e delturismo sull’eventuale valore storico deibeni.

Al riguardo, fa anzitutto presente che ilMinistro dell’economia e delle finanze, nelcorso di un’audizione al Senato il 13dicembre 2013, ha affermato che con lanorma in esame risulterà favorita la di-smissione di immobili da parte degli entiterritoriali, che potranno così contribuireal consolidamento dei conti pubblici. Lanorma, peraltro, non introduce una derogageneralizzata alle ordinarie procedure pre-viste dalla normativa contabile, in quantoil decreto del Ministero dell’economia edelle finanze assicura che il ricorso allatrattativa privata avvenga nel rispetto deilimiti procedurali stabiliti per legge.

Sottolinea, inoltre, che nel corso del-l’esame al Senato è stato previsto il divietodi alienazione di immobili con la proce-dura in esame alle società la cui strutturanon consente l’identificazione di chi (per-sone fisiche o società) ne detiene la pro-prietà o il controllo. In particolare, l’uti-lizzo di società anonime, aventi sede al-l’estero, nelle suddette operazioni immo-biliari è vietato e costituisce causa dinullità dell’atto di trasferimento. Si pre-vede inoltre che, fermi restando i controlligià previsti dalla vigente normativa anti-mafia, sono esclusi dalla trattativa privatai soggetti che siano stati condannati, consentenza irrevocabile, per reati fiscali otributari.

Si prevede, inoltre, che i fondi immo-biliari gestiti dalla società Invimit SGR(società per azioni costituita con decretodel Ministero dell’economia del 19 marzo2013 con il compito di istituire fondi – chepartecipano a quelli immobiliari costituitida enti territoriali – a cui conferire im-

mobili pubblici), finalizzati alla valorizza-zione e alla dismissione degli immobilipubblici, operano sul mercato in regime dilibera concorrenza.

Di notevole interesse appaiono, infine, inuovi commi da 2-quater a 2-septies del-l’articolo 3 del decreto-legge, inseriti an-ch’essi nel corso dell’esame al Senato, iquali prevedono che i Ministeri interessati,fra i quali il Ministero dell’ambiente, in-dividuano e comunicano all’Agenzia deldemanio gli immobili di rilevante interesseculturale, paesaggistico e ambientale inordine ai quali ritengano prioritario man-tenere la proprietà dello Stato.

In particolare il comma 2-quater affidaal Ministro dei beni e delle attività cultu-rali e del turismo (MIBAC) il compito diindividuare, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, nell’ambitodei beni immobili di proprietà dello Stato,anche valutando le segnalazioni prove-nienti da regioni, enti locali e associazioniportatrici di interessi diffusi, i beni dirilevante interesse culturale o paesaggi-stico in ordine ai quali ritenga prioritariomantenere la proprietà dello Stato edavviare procedimenti di tutela e valoriz-zazione ai sensi delle disposizioni conte-nute nel codice dei beni culturali e delpaesaggio.

Analogamente il comma 2-quinquiesassegna al Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, il compito di individuare, nell’am-bito dei beni immobili di proprietà delloStato, anche valutando le segnalazioniprovenienti da regioni, enti locali e asso-ciazioni portatrici di interessi diffusi, ibeni di rilevante interesse ambientale inordine ai quali ritenga prioritario mante-nere la proprietà dello Stato ed avviareprocedimenti rivolti all’istituzione di areenaturali protette o all’integrazione territo-riale di aree naturali protette già istituite.

Il comma 2-sexies prevede, poi, che idue Ministri competenti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,comunicano all’Agenzia del demanio l’av-vio dei procedimenti sopra descritti. In talcaso, entro e non oltre due mesi dal

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ricevimento della suddetta comunicazione,l’Agenzia del demanio procede conseguen-temente alla sospensione di eventuali pro-cedure di dismissione o conferimento asocietà di gestione dei beni da sottoporrea tutela, già avviate.

Il citato comma 2-septies del provvedi-mento specifica, tuttavia, che l’applica-zione delle indicate norme a tutela dellaproprietà pubblica dei beni immobili dirilevante interesse culturale, paesaggisticoe ambientale, non deve comunque deter-minare una riduzione dell’introito finan-ziario complessivo connesso ai suddettiprocessi di dismissione degli immobilipubblici.

Auspica che si possa inserire nellaproposta di parere in discussione un ul-teriore correttivo che assegni al Ministrodell’economia e delle finanze anche il

compito di individuare, nell’ambito deibeni immobili di proprietà dello Stato, ibeni di rilevante interesse sociale in ordineai quali ritenga prioritario mantenere laproprietà dello Stato ed avviare procedi-menti rivolti alla loro riconversione al finedi soddisfare le pressanti esigenze abitativepresenti nella comunità nazionale.

In conclusione, auspica che sul prov-vedimento in esame la Commissione possasvolgere un dibattito costruttivo al fine diaddivenire all’approvazione di una propo-sta di parere sulla quale si possa registrarela più larga condivisione da parte deigruppi di maggioranza e di opposizione.

Ermete REALACCI, presidente, nessunochiedendo di intervenire, rinvia il seguitodell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 94 — Commissione VIII

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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00202 Bianchi Nicola: Revoca del Commissario straordinario dell’Autorità portuale diCagliari (Seguito della discussione e rimessione all’Assemblea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 100

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Michele PompeoMETA. – Interviene il sottosegretario diStato per le infrastrutture e i trasportiRocco Girlanda.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00202 Bianchi Nicola: Revoca del Commissario

straordinario dell’Autorità portuale di Cagliari.

(Seguito della discussione e rimessione al-l’Assemblea).

Michele Pompeo META, presidente,come richiesto, propone, se non vi sonoobiezioni, che la pubblicità dei lavori siaassicurata anche mediante impianti audio-visivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA ri-leva che con il decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti 23 settembre2011, n. 338, il dott. Piergiorgio Massidda,è stato nominato ai sensi dell’articolo 8della legge n. 84 del 1994, Presidente del-l’Autorità portuale di Cagliari.

Avverso detto provvedimento, il dottorMassimo Deiana, controinteressato, ha in-teso esperire i rimedi giurisdizionali pre-visti, conclusisi con la sentenza n. 4768/2013, con cui il Consiglio di Stato –Sezione IV, nel riformare la sentenza delTAR Sardegna – Cagliari, Sezione I,n. 520/2012, ha annullato il decreto sopraenumerato e tutti gli ulteriori atti presup-posti, conseguenti e connessi, tra cui lanota n. 6711 del 26 agosto 2011, con cuila Regione Sardegna aveva espresso laprevista intesa sul nominativo del dott.Massidda.

Il sottosegretario rileva che il suo Dica-stero, con nota n. 36205 del 31 ottobre2013 ha manifestato la volontà, in coerenzacon quanto prospettato dall’Avvocatura Ge-nerale dello Stato nella nota n. 405060dell’11 novembre 2013, di agire in giudiziopresso la Corte di Cassazione avverso laSentenza del Consiglio di Stato per motiviattinenti alla giurisdizione; ulteriormente,sempre l’Amministrazione delle infrastrut-ture e dei trasporti, con nota n. 39028 del19 novembre 2013, ha approfondito le argo-mentazioni a sostegno dell’impugnativa, edha contestualmente richiesto la proposi-zione di istanza di sospensiva della ripetutaSentenza n. 4768/2013 al Consiglio diStato. Risulta, all’attualità, che l’Organo

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 95 — Commissione IX

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Legale abbia tempestivamente promosso ilricorso in Corte di Cassazione, mentre nelseguito della presente trattazione verràindicato lo stato del contenzioso presso ilConsiglio di Stato.

Osserva che, tenuto conto che dallarichiamata pronuncia del Consiglio diStato è discesa la decadenza del dottorMassidda dalla carica di Presidente del-l’Autorità portuale di Cagliari, il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, purattivandosi per l’immediata ottemperanzaal giudicato in parola, si è trovato nellanecessità di nominare un Commissariostraordinario che potesse supplire tempo-raneamente alla vacanza dell’Organo divertice dell’Autorità, al fine di garantire lanormale gestione dell’Ente, e ciò nellemore della procedura di nomina di unnuovo Presidente.

Considerato che il dottor Massidda – inforza delle competenze di cui agli articoli6 e 8 della legge n. 84/1994 e secondo lelinee di indirizzo tracciate nella « Rela-zione programmatica del Presidente »,adottata con delibera n. 127 dal Comitatoportuale dell’Autorità portuale di Cagliarinella seduta del 26 ottobre 2012, conte-stualmente al bilancio di previsione 2013– aveva già avviato una serie di iniziativevolte allo sviluppo del porto di Cagliari, siè ritenuto che il medesimo dovesse assu-mere l’incarico di Commissario straordi-nario dell’Autorità portuale di Cagliari,potendo egli, più di chiunque altro, fornirela necessaria continuità nell’azione ammi-nistrativa dell’Ente, sottesa al raggiungi-mento delle finalità tracciate nel menzio-nato Documento di pianificazione por-tuale.

Tali considerazioni, sfociate nell’ado-zione del decreto ministeriale 425 del 26novembre 2013 con cui il dottor Massidda èstato nominato Commissario straordinariodell’Autorità portuale di Cagliari per il pe-riodo massimo di sei mesi, hanno trovatopressoché unanime conforto nelle note per-venute dalla Confindustria Sardegna Meri-dionale, dall’Associazione Agenti MarittimiRaccomandatari – Agenti Aerei e MediatoriMarittimi della Sardegna, dalla CONFSAL– Confederazione generale dei sindacati

autonomi dei lavoratori – Sardegna, dallaCLP – Compagnia dei lavoratori portuali diCagliari, dalla FEDESPEDI – Federazionenazionale delle imprese di spedizioni inter-nazionali e dall’UGL – Unione generale dellavoro, Ufficio territoriale del lavoro di Ca-gliari, tutte concordi nel manifestare ap-prezzamento per il lavoro svolto dal Presi-dente, formulando l’auspicio che il mede-simo potesse concludere le iniziative giàavviate.

Del resto, la particolare situazione dicrisi economica in cui versa l’ambito ter-ritoriale in riferimento, e gli effetti negativiche sicuramente si sarebbero manifestatisul contesto produttivo ed occupazionaleportuale a seguito dell’interruzione, deri-vante dall’esecuzione del giudicato in pa-rola, del corretto andamento gestionaledell’Ente, hanno imposto la conferma deldott. Massidda quale Commissario straor-dinario dell’Autorità portuale, così scon-giurando la mancata approvazione delbilancio di esercizio; scelta integralmentecondivisa dalla Regione autonoma dellaSardegna, che in tal senso si è formal-mente espressa con nota n. 7366 del 16ottobre 2013.

In disparte i profili di censura sulcontenuto della Sentenza del Consiglio diStato, che il Ministero delle infrastrutturee dei trasporti ha puntualmente condivisocon l’Avvocatura Generale dello Stato, ciòche in questa sede preme ribadire è lacircostanza che – in piena ottemperanzaal giudicato in parola, e senza alcun pre-giudizio rispetto agli esiti del contenziosoancora in atto – il Dicastero, all’indomanidell’adozione del decreto 425 del 26 no-vembre 2013 con cui, si ripete, il dott.Massidda è stato nominato Commissariodell’Ente in parola per il periodo massimodi sei mesi, ha formalmente invitato, connota del 27 novembre 2013, tutte le Am-ministrazioni interessate a voler comuni-care i nominativi dei propri candidati perla nomina del nuovo Presidente dell’Au-torità portuale di Cagliari, sollecitando laresa di tali designazioni, entro il terminedi 15 giorni, con nota del 9 dicembre 2013.

Ad ulteriore riprova della correttezzadel proprio operato, occorre evidenziare

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 96 — Commissione IX

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che il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti – preso atto che con decretomonocratico n. 5100/2013, adottato il 20dicembre 2013 dal Presidente della IVSezione del Consiglio di Stato, è statarespinta l’istanza di misure cautelari mo-nocratiche di urgenza per la sospensionedella più volte citata Sentenza 4768/2013,con rinvio all’udienza camerale del 28gennaio 2014, per la emanazione delladefinitiva decisione sull’istanza cautelaredi sospensione dell’esecutività della pro-nuncia del Consiglio di Stato – ha ritenutodi conferire al dottor Massidda soltantopoteri di ordinaria amministrazione indif-feribili ed urgenti, non potendosi ovvia-mente consentire soluzioni di continuitànell’attività amministrativa ordinaria, chesicuramente determinerebbero grave pre-giudizio alla funzionalità dell’Ente.

Tale determinazione è sfociata nell’ado-zione del decreto ministeriale n. 469 del27 dicembre 2013 con cui, proprio dalladata del 27 dicembre 2013 e fino alladecisione definitiva sull’istanza cautelarefissata per il 28 gennaio 2014, ovvero finoalla nomina del nuovo Presidente, il dottorMassidda è preposto alla gestione dell’Au-torità portuale di Cagliari con poteri li-mitati all’ordinaria amministrazione del-l’Ente, caratterizzati da indifferibilità edurgenza, determinandosi, di conseguenza,una decurtazione del 20 per cento degliemolumenti al medesimo spettanti.

Per tutto quanto sopra esposto, consi-derata la netta divaricazione tra i poterioggi assegnati al dottor Massidda qualeCommissario dell’Autorità portuale di Ca-gliari e quelli ordinariamente spettanti alPresidente dell’Ente stesso, e tenuto contodella doverosa necessità di acquisire idefinitivi orientamenti degli Organi Magi-stratuali all’uopo interpellati, ritiene diproporre la riformulazione del dispositivodell’atto di indirizzo, come di seguito ri-portato: « impegna il Governo a revocarela nomina del dottor Massidda a Commis-sario dell’Autorità portuale di Cagliari,all’esito dell’eventuale sfavorevole pronun-cia del Consiglio di Stato nella Camera diConsiglio del 28 gennaio p.v. ».

Romina MURA (PD) ricorda che ilproprio Gruppo aveva già osservato, insede di esame della proposta di nomina diMassidda a presidente dell’Autorità por-tuale di Cagliari, che tale nomina nonrispondeva ai requisiti previsti per legge.La fondatezza di tali dubbi e perplessità èstata in seguito dimostrata dalla sentenzadel Consiglio di Stato, immediatamenteesecutiva, con cui è stata annullata lanomina di Massidda a presidente dell’Au-torità portuale di Cagliari per carenza deirequisiti previsti dalla legge. Si può rite-nere che le previsioni di legge in questionenon siano formulate in modo appropriato;in ogni caso, fino a quando la legge nonsarà modificata, tutti quanti sono tenuti arispettarla, in particolare i soggetti chericoprono incarichi istituzionali. Per que-sto ritiene inspiegabile e ingiustificabile lanomina dello stesso Massidda a commis-sario straordinario dell’Autorità portualedi Cagliari. Ribadisce con forza la richie-sta al Ministro di revocare tale nomina insede di autotutela. Per queste medesimeragioni non ritiene che possa essere ac-colta la proposta di riformulazione avan-zata dal Sottosegretario, dal momento chenon ci sono motivi per cui non procedereimmediatamente alla revoca, attendendoulteriori pronunce dell’autorità giudiziaria.

Nicola BIANCHI (M5S) dichiara di con-dividere pienamente le considerazionisvolte dalla collega Mura. Sottolinea che laproposta di risoluzione in oggetto rispondeal principio generale per cui la legge deveessere rispettata. Ricorda che il Consigliodi Stato ha annullato l’atto di nomina diMassidda a presidente dell’Autorità por-tuale per difetto dei requisiti di legge. Perquesto l’atto con cui il Ministro Lupi hanominato Massidda commissario straordi-nario rappresenta un gravissimo errore alquale il Ministro stesso dovrebbe porrerimedio quanto prima. Conformemente aquanto dichiarato dalla collega Mura, ri-tiene pertanto di non poter accogliere lariformulazione proposta dal rappresen-tante del Governo.

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Sandro BIASOTTI (FI-PdL) osserva cheMassidda ha svolto il ruolo di presidentedell’Autorità portuale di Cagliari dal set-tembre 2011. L’attività svolta in questoruolo ha ricevuto, come ricordato dalrappresentante del Governo, numerosi esignificativi apprezzamenti da parte disoggetti associativi che svolgono un ruolorilevante sotto il profilo economico e so-ciale, privo di connotazioni politiche.L’atto di sindacato ispettivo in discussionesi fonda su un principio di applicazioneformale e letterale delle previsioni di legge,senza tener conto della capacità e dellacompetenza che Massidda ha dimostratonei fatti. Osserva altresì che rispetto alleconsiderazioni svolte nella sentenza delConsiglio di Stato in merito all’esigenza diun titolo di studio, non si può far a menodi rilevare che soltanto sei presidenti diAutorità portuali su un numero comples-sivo di oltre venti hanno come titolo distudio la laurea. Fino ad adesso, inoltre,sono stati nominati, con il parere favore-vole delle Commissioni parlamentari, mol-tissimi presidenti che non avevano requi-siti migliori o più pertinenti rispetto allamateria portuale di quelli di Massidda.Rispetto alla posizione assunta dai colleghiMura e Bianchi osserva che il rappresen-tante del Governo ha proposto una rifor-mulazione che non modifica i contenutidella risoluzione, ma si limita a richiederedi verificare l’esito della ulteriore pronun-cia del Consiglio di Stato, già prevista peril 28 gennaio prossimo. Ritiene che l’insi-stenza sulla risoluzione in oggetto e ilrifiuto anche di un breve rinvio dell’esamesiano dettati da motivi di carattere esclu-sivamente politico, connessi con il fattoche il 16 febbraio prossimo è previsto inSardegna lo svolgimento delle elezioni re-gionali. In particolare esprime la propriasorpresa per l’atteggiamento assunto dalGruppo PD, che di fatto con la propriaposizione sfiducia il Governo e, in parti-colare, il Ministro Lupi.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara dinon essere sorpreso per la posizione delcollega Biasotti, dal momento che il

gruppo a cui appartiene ha sempre di-chiarato, a proposito di Berlusconi, che ilconsenso può esentare dal rispetto dellalegge. Osserva che anche il Gruppo PDassume posizioni diversificate a secondadelle situazioni e delle circostanze. Ritieneche il punto essenziale è che la nomina diMassidda a commissario straordinario di-mostra che il Governo e, in particolare, ilMinistro che ha effettuato tale nominanon si preoccupano né di rispettare lalegge né di perseguire gli interessi deicittadini. Tale atteggiamento travolge ognivalutazione sul merito delle persone chesono chiamate a ricoprire incarichi anchemolto rilevanti. Dichiara infine il propriostupore per le considerazioni svolte dalrappresentante del Governo, in base allequali in sostanza Massidda risultava lapersona più indicata ad essere nominatacommissario straordinario, per il semplicefatto che già si trovata al vertice dell’Au-torità, pur essendovi stato posto in viola-zione della legge.

Mario TULLO (PD) evidenzia in primoluogo che, contrariamente a quanto affer-mato dal collega Biasotti, il dissenso anchenetto su singole questioni non significasfiducia nei confronti del Ministro. Situa-zioni analoghe si sono verificate anche nelrecente passato. Osserva quindi che larisoluzione in oggetto si basa sul principioper cui è necessario rispettare la legge;pertanto se l’autorità giudiziaria ha an-nullato, per difetto dei requisiti di legge, lanomina a presidente dell’Autorità por-tuale, la stessa persona non può esserenominata commissario straordinario.Sotto questo profilo la risoluzione intendeintervenire a tutela del Ministro stesso.Ribadisce pertanto l’invito nei confrontidel Ministro a revocare senza indugio lanomina di Massidda a commissario straor-dinario.

Vincenzo GAROFALO (NCD) sottolineache la richiesta di rimuovere Massiddadall’incarico di commissario straordinario,contenuta nella risoluzione in discussione,è dettata unicamente da una pronuncia

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 98 — Commissione IX

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della magistratura, in quanto, se non fosseintervenuta la sentenza del Consiglio diStato con cui è stata annullata la nominaa presidente dell’Autorità portuale, talerichiesta non sarebbe sicuramente stataavanzata. In proposito non si può a suoavviso non ricordare come la prima sen-tenza, pronunciata dal TAR Sardegna,fosse favorevole a Massidda. Per questo larichiesta del rappresentante del Governodi un breve rinvio, che permetta di veri-ficare l’esito dell’ulteriore pronuncia delConsiglio di Stato, prevista per il 28 gen-naio prossimo, deve ritenersi condivisibile,tanto più in considerazione del fatto che,rispetto alla questione in esame, non sus-sistono scadenze vincolanti. Ritiene che ledichiarazioni formulate nel corso dellaseduta dai deputati del Movimento 5 Stellesiano dettate perfino da spregiudicatezza.In tutti i casi, se si fa appello in modoastratto al criterio del merito, si puòpensare che qualcun altro avrebbe potutofar meglio. Occorre tuttavia verificarequello che è stato fatto in concreto da chiè stato chiamato a rivestire determinateposizioni. Tra l’altro, non sempre, perquanto concerne incarichi elettivi, l’attivitàsvolta corrisponde a quelli che erano iprogrammi e le promesse, come si è vistonel caso del sindaco di Parma. In conclu-sione ribadisce che la proposta di rifor-mulazione avanzata dal rappresentantedel Governo appare del tutto ragionevolee, in definitiva, coerente con le stessefinalità perseguite dalla risoluzione.

Michele DELL’ORCO (M5S) ribadisceche la nomina di Massidda a presidentedell’Autorità portuale di Cagliari è stataeffettuata in violazione della legge e diconseguenza anche la nomina a commis-sario straordinario deve ritenersi contrariaalla legge. Osserva che una situazionesostanzialmente analoga si presenta anchenel caso del Viceministro De Luca, cheriveste contestualmente due incarichi in-compatibili. Ritiene che in tutti i casidebba essere fatto valere il principio fon-damentale del rispetto della legge.

Franco BRUNO (Misto-MAIE-ApI) ri-corda di aver conosciuto personalmente

Massidda nel ruolo di parlamentare, cheha svolto in modo capace, preparato, au-tonomo e molto attento alle esigenze delproprio territorio. Ritiene che nel caso inesame il problema deriva dalle scelte delGoverno, che mettono in difficoltà la Com-missione, il Governo stesso e il direttointeressato. Osserva infatti che il Governosi ostina a difendere una decisione, qualela nomina di Massidda a commissariostraordinario, che non è, nel caso speci-fico, in alcun modo difendibile.

Michele Pompeo META, presidente, os-serva, per quanto riguarda alcune que-stioni emerse nel corso della discussione,che la Commissione ha sempre mantenutodistinti i propri diversi ambiti di attività,per cui l’approvazione di un atto di sin-dacato ispettivo o la votazione su unaproposta di nomina, come è accaduto direcente quando la Commissione haespresso ad ampia maggioranza parerecontrario sul nominativo proposto dal Mi-nistro come presidente dell’Autorità por-tuale di Napoli, non implicano una dichia-razione di sfiducia nei confronti del Mi-nistro. Invita pertanto a non caricare larisoluzione in discussione di significatieccessivi.

Rileva quindi che i presentatori nonaccettano la riformulazione proposta dalrappresentante del Governo e richiedonodi votare la proposta di risoluzione neltesto iniziale.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA,preso atto dello svolgimento della discus-sione, chiede, ai sensi del comma 3 del-l’articolo 117 del Regolamento, che laCommissione non proceda alla votazionedella proposta di risoluzione e che diquesta sia investita l’Assemblea.

Michele Pompeo META, presidente, os-serva che la richiesta del rappresentantedel Governo di rimettere la proposta dirisoluzione all’Assemblea rischia di ampli-ficare il dibattito sull’atto di sindacatoispettivo in oggetto. Prende atto comunqueche il Governo ha esercitato la facoltà dicui al comma 3 dell’articolo 117 del Re-

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golamento di investire della proposta dirisoluzione l’Assemblea. Dichiara pertantoconclusa la discussione della risoluzione,che potrà proseguire in Assemblea.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di Presidenza si è svolto dalle16 alle 16.10.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 100 — Commissione IX

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X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attivita produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettricadei veicoli (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020 (Discussione e rinvio) . . 102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti deiconsumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga ladirettiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (Seguito dell’esame, ai sensidell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole conosservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

ALLEGATO (Parere approvato dalla X Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 111

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del vicepresidente Ignazio ABRI-GNANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, presidente, comu-nica che il deputato Dario Nardella hacessato di fare parte della Commissione eche è entrato a farne parte il deputatoSimona Bonafè.

7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli

elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli.

(Discussione e rinvio).

Mara MUCCI (M5S) illustra la risolu-zione in titolo, sottolineando in particolarela necessità di sostenere le imprese in tuttele attività che favoriscono le sviluppo e ladiffusione di veicoli a basse emissioni el’opportunità di procedere alla riconver-sione elettrica o ibrida dei mezzi pubblicie privati.

Ignazio ABRIGNANI, nessuno chie-dendo di intervenire, rinvia il seguito delladiscussione ad altra seduta.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 101 — Commissione X

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7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europeiper gli anni 2014-2020.

(Discussione e rinvio).

Mara MUCCI (M5S) illustra la risolu-zione in titolo volta a impegnare il Go-verno, nell’ambito dell’utilizzo dei fondieuropei per gli anni 2041-2020, sullo svi-luppo di dorsali cicloturistiche sul terri-torio nazionale in conformità a quantoprevisto dal piano della Commissione eu-ropea EuroVelo.

Ignazio ABRIGNANI, nessuno chie-dendo di intervenire, rinvia il seguito delladiscussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del vicepresidente Ignazio ABRI-GNANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consuma-

tori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la diret-

tiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e

la direttiva 97/7/CE.

Atto n. 59.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame delloSchema di decreto all’ordine del giorno,rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Ignazio ABRIGNANI, presidente, comu-nica che sono pervenuti i rilievi dellaCommissione Bilancio sul provvedimentoin esame.

Ricorda che nella seduta del 9 gennaiola relatrice Mariano ha presentato la suaproposta di parere, riformulata secondo la

richiesta del rappresentante del Governo,e che si sono svolti interventi nel meritodel provvedimento.

Elisa MARIANO (PD), relatore, sottoli-neato che il parere proposto rappresentala sintesi delle istanze provenienti daideputati dei diversi gruppi e dal rappre-sentante del Governo, esprime soddisfa-zione per il lavoro svolto e ringrazia icolleghi per la positiva collaborazione.

Nessuno chiedendo di parlare, la Com-missione approva all’unanimità la propo-sta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del vicepresidente Ignazio ABRI-GNANI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,

l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), relatore, illustrail contenuto del provvedimento in titoloosservando preliminarmente che reca di-sposizioni non direttamente riconducibiliagli ambiti di competenza della X Com-missione.

L’articolo 1 abolisce la seconda rataIMU per l’anno 2013 per una serie di

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immobili indicati dalla disposizione, salvol’obbligo di versamento di una quota diimposta dovuta per il 2013, nei comuniche hanno deliberato aumenti rispetto al-l’aliquota di base.

In particolare, la seconda rata IMU nonè dovuta per le seguenti tipologie di im-mobili:

a) abitazioni principali e assimilati;da tale previsione sono esclusi i fabbricatidi lusso (di particolare pregio e valore,categoria catastale A/1; abitazioni in villa,categoria catastale A/8; castelli e i palazzidi eminente pregio artistico o storico,categoria catastale A/9);

b) la casa coniugale assegnata alconiuge, a seguito di provvedimento diseparazione legale, annullamento, sciogli-mento o cessazione degli effetti civili delmatrimonio;

c) l’immobile posseduto, e non con-cesso in locazione, dal personale in servi-zio permanente appartenente alle Forzearmate e di polizia e dal personale ap-partenente alla carriera prefettizia, per ilquale non sono richieste le condizionidella dimora abituale e della residenzaanagrafica;

d) i terreni agricoli, nonché quellinon coltivati, di cui all’articolo 13, comma5, del decreto-legge n. 201 del 2011, pos-seduti e condotti dai coltivatori diretti edagli imprenditori agricoli professionaliiscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumen-tale di cui all’articolo 13, comma 8, deldecreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 2 ribadisce che per i terreniagricoli ed i fabbricati rurali diversi, ri-spettivamente, da quelli individuati dallacitate lettere d) ed e) del comma 1, l’esen-zione dal pagamento della seconda ratadell’IMU non si applica. La seconda rataIMU è dunque dovuta sui terreni agricoliposseduti e condotti da soggetti diversi daicoltivatori diretti e dagli imprenditori agri-coli professionali, nonché dai fabbricatirurali non strumentali che non costitui-

scono abitazione principale del contri-buente.

Ai sensi del comma 9, la seconda ratadell’IMU per l’anno 2013 non è dovutaanche con riferimento ai seguenti immo-bili equiparabili dai comuni all’abitazioneprincipale:

l’unità immobiliare posseduta a titolodi proprietà o di usufrutto da anziani odisabili che acquisiscono la residenza inistituti di ricovero o sanitari a seguito diricovero permanente, a condizione che lastessa non risulti locata, nonché l’unitàimmobiliare posseduta dai cittadini ita-liani non residenti nel territorio delloStato a titolo di proprietà o di usufrutto inItalia, a condizione che non risulti locata;

le unità immobiliari e relative perti-nenze non « di lusso » concesse in como-dato ai parenti in linea retta entro ilprimo grado che le utilizzano come abi-tazione principale.

Nonostante l’abolizione della secondarata dell’IMU per l’anno 2013, ai sensi delcomma 5, modificato nel corso dell’esameal Senato, il contribuente è tenuto a ver-sare una quota (40 per cento) dell’even-tuale differenza tra l’ammontare dell’IMUrisultante dall’applicazione dell’aliquota edella detrazione per la « prima casa » de-liberate o confermate dal comune perl’anno 2013 e, se inferiore, quello risul-tante dall’applicazione dell’aliquota e delladetrazione di base previste dalle normestatali. Il comma 3 reca disposizioni fina-lizzate ad assicurare ai comuni il ristorodel minor gettito IMU derivante dall’abo-lizione della seconda rata disposta dalcomma 1, stanziando a tal fine risorse paria 2.164 milioni di euro per l’anno 2013, dicui 2.076 milioni per i comuni delle Re-gioni a statuto ordinario, della regioneSicilia e della regione Sardegna e 87milioni per i comuni delle regioni a statutospeciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Ao-sta e delle province autonome di Trento e

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di Bolzano. Per quanto concerne invece icomuni delle regioni a statuto specialeFriuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta edelle province autonome di Trento e diBolzano, ai sensi del comma 8 il minorgettito IMU è invece compensato attra-verso un minor accantonamento a valeresulle quote di compartecipazione ai tributierariali, ai sensi dell’articolo 13, comma17, del decreto-legge n. 201 del 2011, percomplessivi 86 milioni, nelle misure indi-cate nell’allegato A. Il comma 6 demandaad un decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministrodell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanareentro il 28 febbraio 2014, la determina-zione a conguaglio del contributo compen-sativo, per l’importo di 348 milioni, qualerisultante dalla differenza tra le risorsecomplessivamente stanziate dal comma 3(2.164 milioni) e quelle distribuite a cia-scun comune con il comma 4 (1.729 mi-lioni) e con il comma 8 (86 milioni). Ilcomma 11 autorizza i comuni beneficiaridei trasferimenti compensativi di ristoroad ad apportare le necessarie variazioni dibilancio entro il 15 dicembre 2013. Ilcomma 12, in considerazione delle possi-bili carenze di liquidità che potrebberoinsorgere nei comuni a seguito dell’appli-cazione delle disposizioni appena illu-strate, incrementa per l’anno 2014 il limitemassimo di ricorso da parte degli entilocali ad anticipazioni di tesoreria, sinoalla data del 31 marzo 2014, da tre acinque dodicesimi. I relativi maggiori oneriper interessi a carico dei comuni sonorimborsati dal Ministero dell’interno nellimite massimo di 3,7 milioni di euro. Ilcomma 12-bis, introdotto durante l’esamedel provvedimento al Senato, esclude l’ap-plicazione di sanzioni ed interessi nel casodi insufficiente versamento della secondarata dell’IMU 2013, ove la differenza siaversata entro il termine del 24 gennaio2014. Al riguardo, segnala come una di-sposizione di analogo tenore è contenutanell’articolo 1, comma 728, della legge distabilità 2014, ai sensi del quale, però, lasanatoria è condizionata al versamentodella differenza entro il termine di versa-

mento della prima rata IMU dovuta perl’anno 2014 (16 giugno 2014). L’articolo 2detta disposizioni in materia di acconti diimposta. In particolare, il comma 1 au-menta al 128,5 per cento la misura del-l’acconto IRES ed IRAP per il periodod’imposta in corso al 31 dicembre 2013per gli enti creditizi, finanziari e assicu-rativi e per la Banca d’Italia. Il comma 2prevede, nei confronti degli stessi soggettiinteressati dalla disposizione di cui alcomma 1 (enti creditizi, finanziari e assi-curativi e la Banca d’Italia), per il periodod’imposta in corso al 31 dicembre 2013,un’addizionale dell’aliquota IRES di 8,5punti percentuali. Pertanto, per tali sog-getti l’aliquota ordinaria IRES del 27,5 percento sarà innalzata al 36 per cento. Ilcomma 3 detta disposizioni specifiche peri soggetti che hanno esercitato l’opzioneper la tassazione di gruppo e per latrasparenza fiscale di cui, rispettivamente,agli articoli 117 e 115 del TUIR. Il comma4 proroga il termine di scadenza perversamento della seconda o unica rata diacconto IRES dovuta per il periodo diimposta in corso al 31 dicembre 2013,prevedendo che essa sia versata entro il 10dicembre 2013. Il comma 5 prevede che isoggetti i quali applicano l’imposta sosti-tutiva sul regime del risparmio ammini-strato (si tratta dell’imposta sostitutivadovuta sulle plusvalenze realizzate, conesclusione di quelle relative a depositi invaluta, nei caso in cui i titoli, quote ocertificati siano in custodia o in ammini-strazione presso banche e società di in-termediazione mobiliare e altri soggettiindividuati in appositi decreti ministeriali)sono tenuti, entro il 16 dicembre di cia-scun anno, al versamento di un importo, atitolo di acconto, pari al 100 per centodell’ammontare complessivo dei versa-menti dovuti nel periodo gennaio-novem-bre dello stesso anno, ai sensi dell’articolo6, comma 9, del decreto legislativo n. 461del 1997. Il comma 6 modifica la clausoladi salvaguardia contenuta nel comma 4dell’articolo 15 del decreto-legge n. 102del 2013 (ai sensi della quale, qualora ilgettito atteso dall’IVA e dalla definizioneagevolata in appello dei giudizi di respon-

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sabilità amministrativo-contabile, previstodagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto-legge n. 102 sia inferiore a quello neces-sario a garantire la copertura finanziariadel provvedimento, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, entro il mese dinovembre 2013, stabilisce con proprio de-creto l’aumento della misura degli accontiai fini dell’IRES e dell’IRAP, e l’aumentodelle accise di cui alla direttiva del Con-siglio 2008/118/CE).

L’articolo 3 detta disposizioni in mate-ria di dismissione di immobili pubblici,soprattutto semplificando la procedura re-lativa alla vendita a trattativa privata an-che in blocco. In particolare, il comma 1,ai fini della valorizzazione degli immobilipubblici oggetto di dismissione, nonché, aseguito delle integrazioni apportate al Se-nato, allo scopo di prevenire nuove urba-nizzazioni e di ridurre il consumo disuolo, dispone che alle alienazioni di im-mobili di cui all’articolo 11-quinquies deldecreto-legge n. 203 del 2005, si appli-chino le disposizioni recate dall’articolo40, comma 6, della legge n. 47 del 1985,che consentono la sanatoria di irregolaritàsuccessivamente al trasferimento. La ratiocomplessiva del comma 1 è quella diagevolare la dismissione di immobili pub-blici caratterizzati dalla carenza di untitolo edilizio « ordinario » e da una con-seguente situazione di non conformità edi-lizia. A tal fine, si intende consentireall’acquirente dell’immobile di usufruiredella possibilità di sanare le irregolaritàedilizie – nei limiti delle previsioni disanabilità – successivamente al trasferi-mento, con impatto positivo sul valoredegli immobili. Il comma 2 interviene sulladisciplina della dismissione in blocco diimmobili pubblici ai sensi del già citatoarticolo 11-quinquies del decreto-leggen. 203 del 2005, apportando alcune mo-difiche al comma 1. In particolare, lalettera a) del comma introduce la possi-bilità per l’Agenzia del demanio, previaautorizzazione del Ministero dell’economiae delle finanze, di vendere a trattativaprivata (anche in blocco), anche i beniimmobili ad uso prevalentemente non abi-tativo appartenenti al patrimonio pub-

blico. La lettera b) estende il meccanismodi dismissione individuato dal citato arti-colo 11-quinquies agli immobili degli entiterritoriali. In tale ipotesi si prevede, per-tanto, che gli enti territoriali interessatiindividuino, con apposita delibera, gli im-mobili che intendono dismettere; con taledelibera si conferisce mandato al Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’inserimento nel decreto dirigenziale cheautorizza alla vendita in blocco. Nel corsodell’esame al Senato la norma è stataintegrata prevedendo inoltre il divieto dialienazione di immobili attraverso la pro-cedura richiamata alle società la cui strut-tura non consente l’identificazione di sog-getti (persone fisiche o società) che nedetengono la proprietà o il controllo. Lanorma specifica che l’utilizzo di societàanonime, aventi sede all’estero, nelle sud-dette operazioni immobiliari è vietato ecostituisce causa di nullità dell’atto ditrasferimento. Si prevede inoltre che,fermi restando i controlli già previsti dallavigente normativa antimafia, sono esclusidalla trattativa privata i soggetti che sianostati condannati, con sentenza irrevoca-bile, per reati fiscali o tributari. Il comma2-bis, introdotto nel corso dell’esame alSenato, inserisce un nuovo articolo 33-ternel decreto-legge n. 98 del 2011, il quale,con riferimento ai fondi di cui all’articolo33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e aquelli di cui all’articolo 33-bis, gestiti informa separata e autonoma dall’ammini-strazione della società di cui all’articolo33, comma 1, prevede che essi operano sulmercato in regime di libera concorrenza.In sostanza, la novella specifica che i fondiimmobiliari gestiti dalla Invimit SGR, fi-nalizzati alla valorizzazione e alla dismis-sione degli immobili pubblici, operano sulmercato in regime di libera concorrenza.Il comma 2-ter, inserito anch’esso dalSenato, aggiunge un nuovo comma 1-bisnell’articolo 66 del decreto-legge n. 1 del2012, il quale ha previsto una nuovadisciplina di alienazione, in via prioritariaai giovani agricoltori, dei terreni agricoli diproprietà dello Stato e degli enti pubblicinazionali non utilizzabili per altre finalitàistituzionali; in alternativa alla vendita si

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potrà disporre la locazione dei terreni. Intale ambito la novella prevede che ildecreto ministeriale con il quale sonoindividuati i terreni agricoli di proprietàdello Stato e degli enti pubblici nazionalinon utilizzabili per altre finalità istituzio-nali da alienare o locare a cura dell’Agen-zia del demanio, per i quali è riconosciutoil diritto di prelazione ai giovani impren-ditori agricoli, deve essere adottato, insede di prima applicazione, entro e nonoltre il 30 aprile 2014. I commi da 2-qua-ter a 2-septies, inseriti durante l’esame alSenato, prevedono che i Ministeri interes-sati individuino e comunichino all’Agenziadel demanio gli immobili di rilevante in-teresse culturale, paesaggistico e ambien-tale in ordine ai quali ritengano prioritariomantenere la proprietà dello Stato, ai finidella sospensione delle eventuali proce-dure di dismissione o conferimento a SGRdei beni da sottoporre a tutela. Al riguardosi rammenta che la legge di stabilità 2014ha previsto la definizione da parte delGoverno di un programma straordinariodi cessioni di immobili pubblici, compresiquelli detenuti dal Ministero della difesa enon utilizzati per finalità istituzionali. Taleprogramma, da definire entro 60 giornidal 1o gennaio 2014 (data di entrata invigore della legge), dovrà consentire in-troiti per il periodo 2014-2016 non infe-riori a 500 milioni di euro annui. L’arti-colo 4, modificato durante l’esame delprovvedimento al Senato, detta disposi-zioni concernenti il capitale della Bancad’Italia. In particolare, il comma 1 riba-disce che la Banca d’Italia è:

istituto di diritto pubblico (ai sensidell’articolo 20 del regio decreto – leggen. 375 del 1936 e dell’articolo 19 dellalegge n. 262 del 2005);

banca centrale della Repubblica ita-liana e parte integrante del Sistema Eu-ropeo di Banche Centrali (ai sensi dell’ar-ticolo 2 del decreto legislativo n. 43 del1998 e dell’articolo 19 della legge n. 262del 2005);

autorità nazionale competente nelmeccanismo di vigilanza unico di cui al-

l’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

Inoltre, la norma ribadisce che laBanca d’Italia è indipendente nell’eserciziodei suoi poteri e nella gestione delle suefinanze, analogamente a quanto previstoper la BCE dall’articolo 282, paragrafo 3,del Trattato UE.

Il comma 2 autorizza la Banca d’Italiaad aumentare il proprio capitale, medianteutilizzo delle riserve statutarie, all’importodi 7,5 miliardi di euro. Il comma 3 fissa untetto massimo ai dividendi, corrisposti an-nualmente, pari al 6 per cento del capitale.Il comma 4, modificato durante l’esame alSenato, individua le categorie di investitoriche possono acquisire le quote di parte-cipazione al capitale dell’Istituto. Si trattain particolare di:

banche aventi sede legale e ammini-strazione centrale in Italia; nella formu-lazione originaria del decreto, si consen-tiva la partecipazione anche alle banchecon la sola sede legale italiana, nonché aquelle aventi sede legale e amministra-zione centrale in uno Stato membro del-l’Unione europea diverso dall’Italia;

imprese di assicurazione e di riassi-curazione aventi sede legale e amministra-zione centrale in Italia;

fondazioni bancarie di cui all’articolo27 del decreto legislativo n. 153 del 1999;

enti ed istituti di previdenza ed as-sicurazione aventi sede legale in Italia.

Rispetto alla norma vigente, è intro-dotta la possibilità di partecipazione daparte dei fondi pensione (istituiti in Italiaai sensi dell’articolo 4, comma 1, deldecreto legislativo n. 252 del 2005): ri-spetto alla formulazione originaria deldecreto-legge, le modifiche al Senatohanno invece escluso la possibilità di par-tecipare al capitale per i fondi pensione

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istituiti in UE ai sensi dell’articolo 15-terdello stesso decreto legislativo n. 252 del2005. La norma chiarisce altresì che tuttele banche possono partecipare al capitaledell’Istituto, mentre in precedenza solo lebanche succedute nelle posizioni giuridi-che delle aziende creditizie consideratedalla legge n. 375 del 1936 (casse di ri-sparmio, istituti di credito di diritto pub-blico, banche di interesse nazionale) risul-tavano pienamente legittimate al possessodelle quote. Il comma 4-bis, introdottodall’altro ramo del Parlamento, disponeche, ove le banche e le imprese di assi-curazione partecipanti al capitale dellaBanca d’Italia dovessero perdere il requi-sito di sede legale o di amministrazionecentrale in Italia, si procederà alla venditadelle quote a favore di un soggetto inpossesso dei requisiti di territorialità ri-chiesti dalle norme, con sospensione delrelativo diritto di voto fino alla venditadelle predette. Di conseguenza, a seguitodelle modifiche apportate al Senato, vieneesclusa – rispetto al testo originario deldecreto-legge – la possibilità che banche,assicurazioni e fondi pensione di Statimembri dell’Unione europea partecipinoal capitale della Banca. Ai sensi delcomma 5, anch’esso modificato al Senato,ciascun partecipante non può possedereuna quota di capitale superiore al 3 percento (il testo originario del decreto –legge indica un limite del 5 per cento) nédirettamente né indirettamente. Il comma6, modificato al Senato, consente allaBanca d’Italia di acquistare temporanea-mente le proprie quote di partecipazione estipulare contratti aventi ad oggetto lemedesime, al fine di favorire il rispetto deilimiti di partecipazione al proprio capitalefissati dal comma 5. Per tali quote ildiritto di voto viene sospeso e i dividendisono imputati alle riserve statutarie dellaBanca d’Italia. Tali operazioni sono auto-rizzate dal consiglio superiore, con il pa-rere favorevole del collegio sindacale; sonoeffettuate con i soggetti appartenenti allecategorie di cui al comma 4; sono realiz-zate con modalità tali da assicurare tra-sparenza, parità di trattamento e, pereffetto delle modifiche apportate al Se-

nato, la salvaguardia del patrimonio dellaBanca d’Italia, con riferimento al presu-mibile valore di realizzo. Il comma 6-bis,inserito dal Senato, prevede che la Bancad’Italia riferisca annualmente al Parla-mento in merito alle operazioni di parte-cipazione al suo capitale.

L’articolo 5 detta disposizioni concer-nenti gli organi della Banca d’Italia. Inparticolare, il comma 1 stabilisce che l’As-semblea dei partecipanti e il Consigliosuperiore della Banca d’Italia non abbianoingerenza nelle materie relative all’eserci-zio delle funzioni istituzionali dell’Istituto(si tratta, in sostanza, delle funzioni pub-bliche attribuite alla Banca d’Italia o alGovernatore per il perseguimento dellefinalità istituzionali dal Trattato sul fun-zionamento dell’Unione Europea, dalloStatuto del SEBC e della BCE, dalla nor-mativa dell’Unione europea e dalla legge).Il comma 2 prevede che il Consiglio su-periore della Banca d’Italia si compone delGovernatore e di 13 consiglieri, nominatinelle assemblee dei partecipanti presso lesedi della Banca, fra i candidati indivi-duati da un comitato costituito all’internodello stesso Consiglio tra persone cheposseggano i requisiti di indipendenza,onorabilità e professionalità previsti dalloStatuto della Banca d’Italia.

L’articolo 6, modificato durante l’esameal Senato, reca abrogazioni e norme dicoordinamento, alla luce delle disposizioniintrodotte dal decreto – legge, nonchédisposizioni concernenti il nuovo assetto ela governance della Banca d’Italia. In par-ticolare, il comma 1 sostituisce l’articolo114 del regio decreto n. 204 del 1910, chedisciplina la partecipazione del governoalle sedute dell’Assemblea e del Consigliodella Banca d’Italia. Il comma 2 abrogauna serie di disposizioni che risultanoincompatibili con le modifiche apportatealla disciplina della Banca d’Italia dagliarticoli 4 e 5. Tra le norme abrogate sisegnala in specie l’articolo 115 del regiodecreto n. 204 del 1910, concernente ilpotere del Ministro dell’economia di so-spendere ed annullare direttamente una

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deliberazione dell’Assemblea o del Consi-glio ritenuta contraria alle leggi, agli sta-tuti e ai regolamenti.

I commi 3 e 4 abrogano, fra l’altro, ilcomma 1 dell’articolo 5 del decreto legi-slativo del Capo provvisorio dello Staton. 691 del 1947, ai sensi del quale ilConsiglio superiore della Banca d’Italianon aveva ingerenza nella materia devo-luta dall’articolo 1 al Comitato intermini-steriale per il credito ed il risparmio (ossiain materia di tutela del risparmio, inmateria di esercizio della funzione credi-tizia e in materia valutaria).

Il comma 5 prevede l’adeguamentodello Statuto della Banca d’Italia alle di-sposizioni introdotte dal decreto – legge,con le modalità previste dal decreto legi-slativo n. 43 del 1998, entro sei mesi dallaloro entrata in vigore (ovvero entro il 30maggio 2014). La norma esplicita una seriedi principi direttivi da tenere in conside-razione per l’adeguamento statutario. Ilcomma 6, al fine di costituire un mercatoper le quote della Banca d’Italia, disponeche i partecipanti al capitale della Bancad’Italia, a partire dall’esercizio in corso al30 novembre 2013 (data di entrata invigore del decreto-legge) devono trasferirele relative quote, ove già non incluse, nelcomparto delle attività finanziarie dete-nute per la negoziazione (portafoglio ditrading), ai medesimi valori di iscrizione.Il comma 6-bis, introdotto dal Senato,autorizza la Banca d’Italia a procederealla dematerializzazione delle quote dipartecipazione al proprio capitale. Il tra-sferimento delle quote ha luogo, previaverifica del rispetto dei requisiti di cui alcomma 5, lettera d) (rispetto dei limiti dipartecipazione al capitale, nonché dellaricorrenza dei requisiti di onorabilità incapo agli esponenti e alla compagine so-ciale dei soggetti acquirenti), mediantescritturazione sui conti aperti dalla Bancad’Italia a nome dei partecipanti. Ai sensidel comma 6-ter, anch’esso introdotto dal-l’altro ramo del Parlamento, si anticipal’entrata in vigore del novellato Statutodella Banca d’Italia al 31 dicembre 2013(in luogo dell’ordinario termine di vacatiolegis del 15 gennaio 2014), disponendo

contestualmente che il bilancio per l’anno2013 della Banca sia redatto secondo lerelative disposizioni.

L’articolo 7 reca alcune disposizioni dicoordinamento in materia di accise, pre-cisando che gli incrementi di accisa subirra, prodotti alcolici intermedi e all’al-cole etilico, previsti a copertura di alcunenorme di tutela dei beni culturali e delfinanziamento del tax credit nel settorecinematografico (disposte dall’articolo 15,comma 2, lettere e-bis) e e-ter) del decre-to-legge n. 91 del 2013). La norma precisache gli incrementi di accisa previsti dallecitate lettere e-bis) ed e-ter) si riferisconoalle aliquote di accisa come rideterminatedall’articolo 25 del decreto-legge n. 104del 2013.

Conseguentemente l’accisa sui predettiprodotti si applicherà nelle seguenti mi-sure:

a) dal 1o marzo 2014:

birra: euro 2,77 per ettolitro e pergrado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro80,71 per ettolitro;

alcole etilico: euro 942,49 per et-tolitro anidro;

b) dal 1o gennaio 2015:

birra: euro 3,04 per ettolitro e pergrado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro88,67 per ettolitro;

alcole etilico: euro 1.035,52 perettolitro anidro.

L’articolo 8 reca la copertura finanzia-ria degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 deldecreto-legge, quantificati complessiva-mente in 2.163,097 milioni di euro perl’anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro perl’anno 2014, ai quali si fa fronte a valeresulle maggiori entrate derivanti dallo

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stesso articolo 2, che detta disposizioni inmateria di acconti di imposta.

L’articolo 9 disciplina l’entrata in vi-gore del provvedimento (il 30 novembre2013).

Nell’anticipare in questa sede, le osser-vazioni che intende formulare nella pro-posta di parere, ricorda innanzitutto leconsiderazioni già formulate dalla Com-missione – nell’ambito dei pareri espressiin merito al decreto-legge 21 maggio 2013,n. 54, ed al decreto-legge 31 agosto 2013,n. 102 – circa l’impatto della tassazione acarico degli immobili strumentali delleimprese e la conseguente necessità di unaampia deducibilità dell’IMU relativa a dettiimmobili ai fini della determinazione delreddito d’impresa e dell’IRAP.

Rinnova, altresì, le osservazioni di cuial parere espresso dalla X Commissione inmerito alla legge di stabilità per il 2014con cui si sollecitava la valutazione dellapossibilità di non limitare al solo 2013 ladeducibilità, nella misura del 30 per cento,dell’IMU gravante sugli immobili strumen-tali dalla base imponibile IRES ed IRPEF,misura successivamente destinata a ri-dursi, a regime, al 20 per cento.

Con riferimento alle disposizioni inmateria di acconti di imposte di cui al-l’articolo 2 del provvedimento in esamesottolinea, in particolare, l’esigenza di unaurgente normalizzazione di un regime dianticipo d’imposta ormai superiore al to-tale complessivo dell’imposta stessa, non-ché la criticità di ogni ulteriore aggraviodella fiscalità gravante sui carburanti.

Valuta inoltre positivamente le dispo-sizioni di cui all’articolo 3, in materia didismissione di immobili pubblici, tanto aifini dell’attuazione del programma di ces-sione di detti immobili di cui alla legge distabilità per il 2014, quanto ai fini dellavalorizzazione degli immobili pubblici og-getto di dismissione, come prevede ilcomma 1 del richiamato articolo novellatonel corso dell’esame al Senato, « anche alloscopo di prevenire nuove urbanizzazioni edi ridurre il consumo di suolo ».

Quanto alle disposizioni di cui all’arti-colo 4 concernenti il capitale della Bancad’Italia rileva che le motivazioni dell’in-

tervento in materia trovano origine nellasignificativa crescita – determinatasi aseguito dei processi di concentrazionebancaria che si sono sviluppati a partiredagli anni Novanta – della percentuale delcapitale dell’Istituto detenuta dai princi-pali gruppi Nell’anticipare in questa sede,le osservazioni che intende inserire nellaproposta di parere che si accinge adelaborare ricorda innanzitutto le conside-razioni già formulate dalla Commissione –nell’ambito dei pareri espressi in merito aldecreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 ed aldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 –circa l’impatto della tassazione a caricodegli immobili strumentali delle imprese ecirca la conseguente necessità di una am-pia deducibilità dell’IMU relativa a dettiimmobili ai fini della determinazione delreddito d’impresa e dell’IRAP.

Rinnova, altresì, le osservazioni di cuial parere espresso dalla X commissione inmerito alla Legge di Stabilità per il 2014con cui si sollecitava la valutazione dellapossibilità di non limitare al solo 2013 ladeducibilità, nella misura del 30 per cento,dell’IMU gravante sugli immobili strumen-tali dalla base imponibile IRES ed IRPEF,misura successivamente destinata a ri-dursi, a regime, al 20 per cento.

Con riferimento alle disposizioni inmateria di acconti di imposte di cui al-l’articolo 2 del provvedimento in esamesottolinea, in particolare, l’esigenza di unaurgente normalizzazione di un regime dianticipo d’imposta ormai superiore al to-tale complessivo dell’imposta stessa, non-ché la criticità di ogni ulteriore aggraviodella fiscalità gravante sui carburanti.

Valuta inoltre positivamente le dispo-sizioni di cui all’articolo 3 in materia didismissione di immobili pubblici tanto aifini dell’attuazione del programma di ces-sione di detti immobili di cui alla Legge diStabilità per il 2014, quanto ai fini dellavalorizzazione degli immobili pubblici og-getto di dismissione, come prevede ilcomma 1 del richiamato articolo novellatonel corso dell’esame al Senato, « anche alloscopo di prevenire nuove urbanizzazioni edi ridurre il consumo di suolo ».

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Quanto alle disposizioni di cui all’arti-colo 4, concernenti il capitale della Bancad’Italia rileva che le motivazioni dell’in-tervento in materia trovano origine nellasignificativa crescita – determinatasi aseguito dei processi di concentrazionebancaria che si sono sviluppati a partiredagli anni Novanta – della percentuale delcapitale dell’Istituto detenuta dai princi-pali gruppi bancari, crescita tale da sol-lecitare una più equilibrata distribuzionefra i partecipanti delle quote rappresen-tative di un patrimonio di pubblico inte-resse a conferma e ad ulteriore presidiodell’indipendenza dell’Istituto, nonché nel-l’opportunità di un conclusivo chiarimentosull’estensione dei diritti economici deiquotisti, escludendo che essi possano van-tarne sulla totalità delle riserve dellaBanca, poiché la parte maggiore dei suoiredditi e del suo patrimonio derivano dalpotere di signoraggio, attribuito dalla leggea Banca d’Italia in regime di monopolio edi cui, dunque, è lo Stato italiano ilbeneficiario finale. Ritiene inoltre che ilnuovo ammontare del capitale risulta con-gruo con le conclusioni del rapporto sul-l’aggiornamento del valore delle quote dicapitale della Banca d’Italia, redatto dauna commissione di esperti indipendenti ereso pubblico il 9 novembre 2013. Giudica,altresì, coerenti con le conclusioni delrichiamato rapporto:

la disposizione di cui al comma 3dell’articolo 4, che fissa un tetto massimoai dividendi, corrisposti annualmente, parial 6 per cento del capitale;

la disposizione di cui al comma 4,che individua le categorie di investitoriistituzionali che possono acquisire le quotedi partecipazione al capitale dell’Istituto inbanche ed imprese di assicurazione e diriassicurazione aventi sede legale e ammi-nistrazione centrale in Italia, in enti edistituti di previdenza ed assicurazioneaventi sede legale in Italia, in fondi pen-sione istituiti in Italia ai sensi dell’articolo4, comma 1, del decreto legislativo n. 252del 2005 e ciò a seguito delle modificheapportate dal Senato che – modificando iltesto originario della norma – hanno

escluso la possibilità che banche, assicu-razioni e fondi pensione di Stati membridell’Unione europea partecipino al capitaledella Banca;

la disposizione di cui al comma 5,anch’esso modificato al Senato, in ragionedella quale ciascun partecipante non puòpossedere una quota di capitale superioreal 3 per cento né direttamente né indi-rettamente, contestualmente prevedendola sterilizzazione dei diritti di governanceed economici per la parte detenuta ineccesso rispetto a tale limite;

la disposizione di cui al comma 6 concui si riconosce alla Banca d’Italia lafacoltà di acquistare temporaneamente leproprie quote al fine di favorire il rispettodel limite partecipativo.

Ritiene in conclusione di formulare allaCommissione di merito le seguenti osser-vazioni.

Innanzitutto invita la Commissione aindividuare le più opportune modalità peril coordinamento normativo tra le dispo-sizioni di cui all’articolo 1, comma 12-bis,del decreto-legge 30 novembre 2013,n. 133, che escludono l’applicazione disanzioni ed interessi nel caso di insuffi-ciente versamento della seconda rata IMU,ove la differenza venga versata entro iltermine del 24 gennaio 2014, e le dispo-sizioni di cui all’articolo 1, comma 728,della legge di stabilità per il 2014, oveanaloga sanatoria è invece condizionata alversamento della differenza entro il ter-mine di versamento della prima rata IMUdovuta per il 2014. Invita inoltre la Com-missione di merito ad approfondire laquestione della compatibilità con i Trattatieuropei dell’esclusione di banche, assicu-razioni e fondi pensione di Stati membridell’Unione europea dalla partecipazioneal capitale della Banca d’Italia. Ritienealtresì che la Commissione di meritodebba verificare, anche sulla scorta delparere della Banca Centrale Europea del27 dicembre 2013, la piena conformità del

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processo di ricapitalizzazione di Bancad’Italia al quadro prudenziale ed al si-stema contabile dell’Unione, con partico-lare riferimento alle regole di riclassifica-zione degli strumenti finanziari. Invitainfine la Commissione di merito ad ap-profondire le condizioni di inclusione nelcalcolo del patrimonio di vigilanza dellebanche delle plusvalenze conseguite e nonrealizzate derivanti, a seguito del processodi riforma, da partecipazioni nel capitaledi Banca d’Italia classificate, come nuovistrumenti finanziari, tra le attività valutateal fair value.

Ignazio ABRIGNANI, nessuno chie-dendo di intervenire, rinvia il seguito delladiscussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.40 alle 15.

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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEEe la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la

direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive,commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante attuazione della direttiva2011/83/UE sui diritti dei consumatori,che modifica la direttiva 93/13/CEE e ladirettiva 1999/44/CE e abroga la direttiva85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59);

premesso che lo schema di decretolegislativo in esame è stato adottato sullabase della delega contenuta nella legge didelegazione europea per l’anno 2013 (leggen. 96 del 2013), allo scopo di recepire ladirettiva 2011/83/UE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio dell’11 ottobre 2011,sui diritti dei consumatori;

detta Direttiva riscrive, sostituendole,due direttive in materia di tutela deiconsumatori: la direttiva 85/577/CEE suicontratti negoziati fuori dei locali com-merciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CErelativa ai contratti a distanza;

la direttiva 2011/83/UE presenta nu-merosi e importanti aspetti innovativi. Inparticolare, essa detta la disciplina nonsolo degli obblighi di informazione pre-contrattuale a carico dei professionisti chepropongono ai consumatori di concluderecontratti « a distanza » o « fuori dei localicommerciali » (articoli 6-8), ma anchequella degli obblighi di informazione pre-contrattuale a carico dei professionisti chepropongono ai consumatori di concluderecontratti non qualificabili né come con-clusi « a distanza », né come stipulati« fuori dei locali commerciali » (articolo 5);

la nuova direttiva contiene, inoltre,modifiche importanti anche riguardo aldiritto di recesso spettante al consumatoreche concluda contratti a distanza e fuoridei locali commerciali (articoli 9-16) einclude disposizioni sul trattamento deicontenuti digitali, che vengono di regolafatti oggetto di contratti a distanza;

considerato che è indispensabile su-perare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europearelativamente ai conflitti di competenza ealle lacune applicative della normativa inmateria di pratiche commerciali scorrettenei settori regolati;

la situazione italiana è del tutto par-ticolare quanto al noto fenomeno delleattivazioni di servizi non richiesti e fattu-rati nel settore delle telecomunicazioni epay-tv che impegnano gli utenti al paga-mento di corrispettivi per servizi non ri-chiesti;

da considerarsi ancora più grave lasituazione nel settore delle forniture dienergia elettrica e gas nell’ambito del co-siddetto « mercato libero », dove è fre-quente la pratica di attivazione di forni-ture non richieste a cittadini e piccoleimprese, come evidenziato da alcuni prov-vedimenti sia dell’Autorità Garante per laconcorrenza ed il mercato che dall’Auto-rità per l’energia elettrica ed il gas;

lo schema di decreto legislativo inesame prevede (articolo 1, comma 2-bis)una specifica modifica al Codice del con-sumo (articolo 27) con riguardo alla com-

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petenza dell’Autorità garante della concor-renza e del mercato ad applicare il Codicedel consumo la necessità di ripristinare ipieni poteri dell’Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato sulle pratichecommerciali sleali;

la modifica attiene ai rapporti, neisettori regolati tra le Autorità di settore el’Autorità garante per la concorrenza ed ilmercato. Si specifica al riguardo che, an-che in tali settori, la competenza ad in-tervenire nei confronti delle condotte deiprofessionisti che integrano una praticacommerciale scorretta, spetta in via esclu-siva all’Autorità garante per la concor-renza ed il mercato, acquisito il pareredell’Autorità di settore,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia previsto al novellato articolo49, comma 5, del codice del consumo chele informazioni nei contratti a distanzapossano essere modificate solo con pre-ventivo accordo espresso delle parti periscritto o su altro supporto durevole;

b) sia previsto al novellato articolo49, comma 7, del Codice del consumo che« Nel caso di utilizzazione di tecniche checonsentono una comunicazione indivi-duale, le informazioni di cui al comma 1

sono fornite ove il consumatore lo richiedae, previo preavviso del professionista, inlingua italiana;

c) sia meglio articolata o resa opzio-nale all’articolo 51, comma 6, del codice,la previsione secondo la quale, nel caso dicontratto a distanza concluso per telefono,la sottoscrizione e accettazione da partedel consumatore debba avvenire con firmadigitale, valutando anche l’eventuale sop-pressione del comma;

d) all’articolo 61, al comma 3, nelcaso di inadempienza da parte del pro-fessionista riguardo all’obbligo di consegnadei beni entro il termine pattuito, si pre-veda che il consumatore sia legittimato arecedere dal contratto salvo il diritto alrisarcimento, non solo dei danni, ma an-che di eventuali spese;

e) valuti il Governo l’opportunità chele attività svolte da Acquirente Unico Spa,attraverso lo sportello per il consumatoredi energia e il servizio di conciliazioneclienti energia, istituiti dall’Autorità perl’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’ar-ticolo 27, comma 2, della legge n. 99 del2009, nonché dell’articolo 44, comma 4,del decreto legislativo n. 93 del 2011, direcepimento delle direttive del cosiddetto« Terzo pacchetto energia » (2009/72CE e2009/73/CE), siano altresì espletate anchea supporto dell’Autorità garante della con-correnza e del mercato, nell’ambito dellecompetenze ad essa attribuite dalla disci-plina in esame, a beneficio di tutti iconsumatori interessati.

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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare in favore di una dipendente di Posteitaliane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell’azienda CSI/Findus . . . . . . . . . . . 115

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico peril personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186Marzana (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

ALLEGATO 3 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni,C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

ALLEGATO 4 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valerianie del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondipensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 (Rinvio del seguito dell’esame) . . . . . . . . . . . . . . 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 122

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Cesare DAMIANO. –Interviene il sottosegretario di Stato per illavoro e le politiche sociali, Carlo Del-l’Aringa.

La seduta comincia alle 14.05.

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare

in favore di una dipendente di Poste italiane.

Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGArisponde all’interrogazione in titolo neitermini riportati in allegato (vedi alle-gato 1).

Ivan CATALANO (M5S) fa notare che,anche prescindendo dall’importante caso

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 114 — Commissione XI

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particolare citato nella sua interrogazione,da lui scelto in ragione della indubitabilerilevanza e giudicato così emblematico dameritare l’attenzione dello stesso Presi-dente della Repubblica, risultano nume-rosi casi nei quali Poste italiane non haapplicato in modo corretto la legge n. 104del 1992 per meri motivi organizzativi,dimostrandosi spesso molto più indulgenterispetto a richieste di trasferimento dipersonale avanzate per varie ragioni, an-che non di necessità, dalle organizzazionisindacali. Ritiene, pertanto, urgente che ilGoverno vigili con severità su tali aspetti,soprattutto nelle regioni meridionali dovesi registrano le situazioni di più evidentedifformità, essendo al momento sociounico di Poste italiane e non potendonascondersi dietro le formali prospettivedi una presunta privatizzazione della so-cietà: in proposito, ritiene che l’Esecutivodebba agire con tempestività presso taleente, al fine di garantire la tutela deidiritti dei lavoratori, oltre che un’applica-zione omogenea della normativa vigente.

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupa-

zionali dell’azienda CSI/Findus.

Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGArisponde all’interrogazione in titolo neitermini riportati in allegato (vedi alle-gato 2).

Titti DI SALVO (SEL), pur consapevoledi quanto riferito dal Governo circa gliesiti positivi della vertenza indicata nellasua interrogazione, ricorda che essa èstata presentata in una fase molto prece-dente rispetto alla data della risposta;ritiene, peraltro, che rimanga aperto unproblema più generale che riguarda lemodalità con cui talune imprese (special-mente le multinazionali presenti in Italia)utilizzano gli strumenti di sostegno alreddito, distorcendone le finalità princi-pali, che sarebbero tese alla riqualifica-zione dei lavoratori e alla ripresa dell’at-tività produttiva. Fa notare che il casosegnalato nella sua interrogazione appareesemplificativo di queste evidenze, dal mo-

mento che la società, dopo aver benefi-ciato per anni degli ammortizzatori sociali,avviando un esteso piano di riduzione diorganico, si è infine avvalsa di strumenticontrattuali flessibili per l’impiego di la-voratori interinali, dimostrando come ilsuo unico scopo fosse quello di risponderecon il minor sforzo economico possibilealle logiche di mercato. Si augura, inconclusione, che il Governo monitori talisituazioni, anche al fine di garantire unutilizzo coerente e corretto degli strumentidi sostegno al reddito e di assicurare unareale ripresa delle attività da parte diimportanti realtà produttive presenti nelPaese.

Cesare DAMIANO, presidente, dichiaraconcluso lo svolgimento delle interroga-zioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Cesare DAMIANO. –Interviene il sottosegretario di Stato per illavoro e le politiche sociali, Carlo Del-l’Aringa.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di

accesso al trattamento pensionistico per il personale

della scuola.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C.

1186 Marzana.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame deiprovvedimenti, rinviato nella seduta dell’8gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, presidente, avverteche sono stati presentati emendamentiall’ulteriore nuovo testo unificato dei pro-getti di legge in titolo, adottato come testo

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 115 — Commissione XI

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base per il seguito dell’esame in sedereferente (vedi allegato 3).

Antonella INCERTI (PD), relatore, rac-comanda l’approvazione del suo emenda-mento 1.2, invitando al ritiro delle altreproposte emendative presentate, la granparte delle quali, peraltro, risulterebberosostanzialmente assorbite in caso di ap-provazione dell’emendamento medesimo.

Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGAesprime parere conforme a quello delrelatore, ritenendo che quasi tutte le pro-poste emendative presentate ponganoesclusivamente specificazioni di tipo pro-cedurale.

Angelo CERA (PI), nell’illustrare il pro-prio emendamento 1.1, fa notare che essomira a far rientrare nell’ambito di appli-cazione del provvedimento in esame queisoggetti che abbiano già scelto – di fronteall’impossibilità di permanere ancora pertanti anni in servizio, a causa dell’iniquariforma pensionistica di recente introdotta– di andare in pensione con il sistemacontributivo, in presenza dei requisiti con-tributivi ed anagrafici previsti dalla leggein via sperimentale. Giudica paradossale,infatti, penalizzare tali soggetti per il solofatto che essi abbiano già compiuto, per ilvenir meno di prospettive di pensiona-mento a breve, una scelta previdenzialeopzionale che di fatto era al momentol’unica possibile, tenuto conto peraltro chesi tratta di persone impiegate in lavorispesso usuranti e che pure hanno giàmaturato i requisiti dei 40 anni di con-tributi e dei 60 anni di età nel periodo trail 1o gennaio 2012 e il 31 agosto 2012.Rilevando come tali lavoratori finiscanoora per essere doppiamente danneggiati, inquanto già si trovano a percepire unapensione molto più bassa rispetto alladurata delle loro carriere professionali,chiede al relatore di rivedere il parere sulsuo emendamento 1.1.

Antonella INCERTI (PD), relatore, purcondividendo in linea di principio la fina-lità dell’emendamento Cera 1.1, ribadisce

le proprie perplessità su un percorso cheporterebbe al ricalcolo del trattamentoprevidenziale di soggetti già in quiescenza,osservando che, se si prevedesse un simileintervento derogatorio per il compartodella scuola, sarebbe necessario estenderloanche agli altri settori, con il rischio dideterminare oneri al momento non quan-tificabili.

Angelo CERA (PI), pur prendendo attodelle considerazioni svolte, invita il rela-tore a riflettere seriamente sulla questione,facendo notare che l’intervento proposto,coinvolgendo una platea molto esigua dipersone, ipotizzabile in non più di 10 casi,non determinerebbe oneri elevati.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur sotto-lineando come l’intera Commissione si siasempre battuta a favore del diritto deilavoratori a percepire una pensione digni-tosa, denunciando a più riprese le distor-sioni dell’attuale sistema previdenziale (so-prattutto in danno delle donne lavoratrici),fa notare che l’introduzione nel testo diuna norma come quella recata dall’emen-damento Cera 1.1 – che giudica condivi-sibile su un piano teorico – rischierebbe dicomplicare l’iter di approvazione del prov-vedimento, peraltro reso già tortuoso edifficile dai ristretti vincoli di bilancioimposti dalla Ragioneria Generale delloStato: pur a fronte di una apprezzabilevalutazione della platea fornita dal pre-sentatore dell’emendamento, infatti, sa-rebbe opportuno svolgere una verifica tec-nica più approfondita per comprenderequanti siano in realtà i potenziali desti-natari della norma.

Angelo CERA (PI) giudica vergognosonon preoccuparsi di offrire tutela a lavo-ratori che, con il sistema di calcolo con-tributivo, rischiano di percepire una pen-sione irrisoria, pur in presenza di 60 annidi età e 40 anni di contributi.

Cesare DAMIANO, presidente, fa notareche la relatrice, pur essendo sensibileall’ipotesi prospettata nell’emendamentoCera 1.1, ha rilevato di non poter fare

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 116 — Commissione XI

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altro che registrarne l’oggettiva impratica-bilità, causata da un’incertezza circa glioneri potenzialmente prodotti a caricodella finanza pubblica.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritieneche la questione posta dal deputato Ceravada approfondita seriamente, in quantorichiama legittime esigenze di parità ditrattamento per soggetti che, pur avendoesercitato la cosiddetta « opzione donna »,potrebbero oggi vantare i medesimi re-quisiti previdenziali dei lavoratori aiquali si applicherà il provvedimento inesame.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritieneprioritario, allo stato, favorire la conclu-sione dell’iter di esame, affrontando suc-cessivamente la problematica posta daldeputato Cera, che giudica meritevole diapprofondimento. Esprime, in ogni caso,perplessità sulla possibilità di recuperare,anche sotto un profilo tecnico, quei sog-getti che abbiano già optato per il calcolocontributivo e si trovino ormai collocatiin pensione.

La Commissione respinge l’emenda-mento Cera 1.1.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al re-latore se sia possibile una riformulazionedel suo emendamento 1.2, nel senso diprevedere che l’INPS provveda al monito-raggio delle domande anche sulla base deidati acquisiti dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudicairrituale introdurre in una legge unanorma di dettaglio che imponga all’INPSdeterminate modalità di azione ammini-strativa, tenuto conto, peraltro, che nontutte le posizioni previdenziali dei poten-ziali beneficiari possono essere ricostruitefacendo riferimento esclusivamente alsettore della pubblica istruzione.

Maria MARZANA (M5S) ritiene chenon sia affatto scontato prevedere chel’INPS operi in modo coerente con i dati

a disposizione del MIUR, tenuto conto diquanto già accaduto nel corso dell’iterlegislativo sinora svolto: ricorda, infatti,che la Commissione stessa ha dovuto ri-correre, per accertare gli oneri del prov-vedimento, ad una ricognizione affidataproprio al predetto Ministero, in assenzadella quale non sarebbero stati disponibilidati obiettivi.

Antonella INCERTI (PD), relatore, sidichiara disponibile alla riformulazionedel proprio emendamento 1.2, giudicandocondivisibile introdurre una precauzioneaggiuntiva, a tutela dei lavoratori interes-sati, senza pregiudicare il ruolo e le com-petenze dell’INPS.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritieneridicolo e impraticabile imporre all’INPSdi fare riferimento al MIUR nella rico-struzione delle varie posizioni previden-ziali, soprattutto laddove, ad esempio, lastoria contributiva dei soggetti coinvoltifaccia capo a fondi non riconducibili allapubblica istruzione.

Cesare DAMIANO, presidente, invita laCommissione a valutare se sia davveronecessario arricchire il testo di ulterioridisposizioni di natura procedurale, che,seppur condivisibili, rischiano di rendereancor più problematico l’iter di approva-zione del provvedimento.

Annalisa PANNARALE (SEL), nel con-dividere la considerazione svolta dalla col-lega Ghizzoni, osserva che una riformula-zione dell’emendamento 1.2 del relatorecontribuirebbe a rendere più certa la tu-tela dei lavoratori coinvolti.

Antonella INCERTI (PD), relatore, purritenendo che una riformulazione del pro-prio emendamento 1.2 non faccia altroche introdurre un elemento di maggioretutela nei confronti dei soggetti coinvolti,dichiara di non avere problemi a proporrel’approvazione dell’emendamento mede-simo nella sua formulazione originaria,soprattutto se ciò consentirà di evitare che

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sorgano tra i gruppi questioni di merito,suscettibili di ritardare l’approvazione delprovvedimento. Ricorda, peraltro, che, insede di elaborazione del testo in esame, cisi è basati sulla relazione tecnica tra-smessa dalla Ragioneria Generale delloStato, che ha a più riprese precisato cheil soggetto competente alla gestione dellamateria previdenziale non può essere chel’INPS.

Maria MARZANA (M5S) fa notare chela maggior parte dei soggetti beneficiari inquestione sono docenti, la cui posizioneprevidenziale può essere ricostruita solosulla base dei dati a disposizione delMIUR.

Cesare DAMIANO, presidente, fa osser-vare che il testo dell’emendamento 1.2 delrelatore non sembra presentare aspettiparticolarmente problematici, atteso chel’INPS non è chiamato a svolgere unaricognizione delle intenzioni personali deisingoli lavoratori interessati, ma esclusiva-mente ad accogliere le domande di pen-sionamento che saranno presentate e pro-cedere conseguentemente al loro monito-raggio, in qualità di ente competente.

Antonella INCERTI (PD), relatore, allaluce del dibattito svolto, ritiene opportunoprocedere alla votazione del proprioemendamento 1.2 senza alcuna riformu-lazione.

La Commissione approva, quindi,l’emendamento 1.2 del relatore.

Cesare DAMIANO, presidente, fa pre-sente che i restanti emendamenti presen-tati risultano assorbiti dall’approvazionedell’emendamento 1.2 del relatore.

Comunica, pertanto, che l’ulteriorenuovo testo unificato dei progetti di leggein titolo, come risultante al termine del-l’esame degli emendamenti, sarà trasmessoalle competenti Commissioni per l’espres-sione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame adaltra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionisticidi importo elevato.C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896Tripiedi.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame deiprovvedimenti, rinviato nella seduta dell’8gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, presidente, comunicache sono stati presentati emendamenti altesto della proposta di legge n. 1253, adot-tata come testo base per il seguito del-l’esame in sede referente (vedi allegato 4).

Claudio COMINARDI (M5S), in ragionedella delicatezza dell’argomento trattatodalla Commissione, chiede alla presidenzadi procedere all’attivazione dell’impiantoaudiovisivo a circuito chiuso.

Cesare DAMIANO, presidente, presoatto che non vi sono obiezioni, assicurache la pubblicità dei lavori sarà, da questomomento, assicurata attraverso l’attiva-zione dell’impianto audiovisivo a circuitochiuso.

Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, fanotare che, a causa della ristrettezza deitempi imposti dal calendario dei lavoridell’Assemblea, non è stato possibile per laCommissione compiere uno sforzo di sin-tesi tra i diversi testi all’esame: per taleragione, si è convenuto di adottare cometesto base quello già iscritto nella pro-grammazione d’Aula in « quota opposi-zione » ed è stato inevitabile, per tutti igruppi che già avevano presentato proprieproposte di legge sulla materia, procederealla mera riproposizione di tali propostesotto forma di emendamenti al testo adot-tato come base.

Osservato, quindi, che tutti i gruppinon possono che condividere un riequili-brio del sistema previdenziale a favoredelle pensioni più basse e a scapito diquelle più elevate, soprattutto nell’ottica difavorire una maggiore equità verso le

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 118 — Commissione XI

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giovani generazioni, prospetta l’opportu-nità di riflettere ulteriormente sul tema, alfine di giungere ad un testo il più possibilecondiviso: propone, pertanto, di rinviareall’inizio della prossima settimana l’esamedegli emendamenti, la cui votazione, allostato attuale, non farebbe altro che ali-mentare, a suo giudizio, spaccature e con-trasti.

Svolgendo poi talune considerazioniconclusive, rileva che l’attuale sistema dicalcolo delle pensioni, applicato dall’INPS,già prevede un sistema di tipo solidari-stico, che tiene conto dei limiti agli importidei trattamenti, come risulta dai dati for-niti dall’Istituto in relazione all’anno 2014,di cui informa l’intera Commissione. Sot-tolinea, dunque, come la problematicadelle pensioni elevate si porrebbe soprat-tutto per altri fondi di gestione previden-ziale, sprovvisti di tali meccanismi di so-lidarietà interna, nonché per il caso delcumulo tra più trattamenti previdenziali,di cui possono beneficiare alcuni cittadini.Fa notare, infine, che un intervento inmateria di limitazione delle prestazioniprevidenziali, di natura solidaristica, è giàstato previsto nell’ambito della legge distabilità appena approvata dal Parlamentoe che al Governo stesso sono stati richiestiimpegni precisi sull’argomento, in baseall’approvazione di una mozione votata inAssemblea la scorsa settimana.

Ribadisce, in conclusione, l’ipotesi dirinviare all’inizio della prossima settimanal’esame degli emendamenti presentati, ri-servandosi di prospettare, in qualità direlatore, eventuali proposte emendativeche possano registrare la condivisione deigruppi.

Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA,nel condividere la proposta di rinvio del-l’esame degli emendamenti formulata dalrelatore, considerata l’esigenza di svolgereulteriori approfondimenti di merito, fanotare che sull’argomento il Governo è giàintervenuto nell’ambito della legge di sta-bilità con disposizioni chiare e puntuali.Ritiene che spetterà ora alla Commissionevalutare, nel prosieguo dell’esame, se sia ilcaso di rafforzare eventualmente tale in-

tervento, o ipotizzando soluzioni di tipostrutturale o prevedendo interventi piùcontingenti, tesi eventualmente ad aumen-tare le soglie connesse ai contributi disolidarietà già previsti dall’Esecutivo.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), nel condi-videre la ricostruzione normativa già ef-fettuata dal relatore, anche in relazioneall’esistenza di ampi principi solidaristiciall’interno del sistema previdenziale, invitai gruppi ad astenersi dal perseguire pro-positi demagogici attraverso interventinormativi eclatanti, volti solo a conqui-stare le simpatie dell’opinione pubblica,ma già chiaramente esclusi dalla giuri-sprudenza costituzionale formatasi sull’ar-gomento. Al riguardo, infatti, paventa ilrischio che un atteggiamento irresponsa-bile di taluni gruppi miri a forzare l’ap-provazione di interventi assolutamente il-legittimi, nella certezza che sarà poi laCorte costituzionale a risolvere la que-stione.

Ricorda che su tale tema è già stataapprovata in Assemblea, soltanto la scorsasettimana, una mozione condivisa daigruppi di maggioranza, volta ad impegnareil Governo a provvedere a un monitoraggiodegli effetti prodotti dalle misure assuntedall’Esecutivo in materia nell’ambito del-l’ultima legge di stabilità e a prospettareeventuali interventi integrativi. Giudicato,pertanto, che la strada da perseguire siaquella tracciata da quell’atto di indirizzo,condivide la proposta del relatore di rin-viare ad altra seduta l’esame degli emen-damenti, a condizione che sia tenuta inconsiderazione l’esigenza di ricercare, intempi ben più lunghi di una sola setti-mana, un’intesa su un testo efficace ecoerente, che abbia effettive speranze digiungere sino alla fine del percorso par-lamentare.

Giorgia MELONI (FdI), consideratal’importanza di acquisire la convergenzapolitica più ampia possibile su un prov-vedimento così delicato, ritiene possibileipotizzare un rinvio dell’esame degli emen-damenti, purché questo sia limitato aqualche giorno e non impedisca la ripresa

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 119 — Commissione XI

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dell’iter fin dagli inizi della prossima set-timana. Nell’auspicare che i gruppi dimaggioranza sappiano abbandonare ra-gioni di schieramento e possano ragionaresu un testo condiviso, a prescindere dallasua provenienza politica, giudica senzadubbio prioritario raggiungere un risultatoconcreto e non certo balzare all’onoredelle cronache per il solo fatto di avereintrapreso per prima una simile iniziativa.

Ritiene, in ogni caso, che il provvedi-mento a sua prima firma sia quello tec-nicamente più idoneo a raggiungerel’obiettivo prefissato, dal momento chemira a ripristinare condizioni di equità nelsistema previdenziale, prevedendo un in-tervento strutturale che consiste nel rical-colare con il sistema contributivo i trat-tamenti pensionistici più elevati. Rilevache un simile intervento – ipotizzabile, asuo avviso, anche per gli organi costitu-zionali, pur nel rispetto della loro auto-nomia – non appare costituzionalmenteillegittimo, dal momento che, come emergeanche dalla documentazione prodotta da-gli uffici, la stessa Corte costituzionale, conriferimento a precedenti interventi norma-tivi previsti in materia di contributo disolidarietà, non ha escluso la possibilità diinterventi sui diritti acquisiti anche a ca-rattere retroattivo, ma ha fatto riferimentosolo all’esigenza di evitare disparità ditrattamento, ad esempio rispetto ai redditida lavoro.

Osservato che molte delle proposteavanzate dagli altri gruppi appaiono ina-deguate, prevedendo misure temporanee oinsufficienti, si dichiara, quindi, disponi-bile a dialogare su talune delle altre so-luzioni proposte, laddove esse mirino, adesempio, a intervenire sulle soglie di rife-rimento o a preservare la previdenza com-plementare. Giudica, tuttavia, urgente con-cludere quanto prima l’iter di esame, alfine di lanciare un segnale di giustiziasociale che guidi un processo di riequili-brio previdenziale tra le generazioni.

Titti DI SALVO (SEL) si dichiara afavore di un rinvio dell’esame del provve-dimento, a fronte della necessità si svol-gere taluni approfondimenti, purché ad

esso si accompagni anche una riaperturadel termine per la presentazione degliemendamenti. Giudica, in ogni caso, ri-duttiva una riflessione limitata alla que-stione delle « pensioni d’oro », sottoli-neando l’importanza che il legislatorevolga lo sguardo verso un orizzonte piùampio, che conduca a individuare conmaggiore consapevolezza le distorsioni delsistema previdenziale nel suo complesso.Svolgendo poi talune considerazioni dinatura più generale, esprime perplessitàsulla soluzione prospettata dalla propostanormativa a prima firma della collegaGiorgia Meloni, che richiama un ricalcalosu base contributiva delle prestazioni chenon è in grado, a suo avviso, di faremergere gli elementi di disuguaglianzaeffettivamente presenti nel sistema. In talsenso, riterrebbe preferibile prevedere in-terventi che facciano riferimento a tutti iredditi più elevati, di qualsiasi natura, dasottoporre a più solidi principi di progres-sività nell’imposizione fiscale.

Gessica ROSTELLATO (M5S) fa pre-sente che il suo gruppo è disponibile a unrinvio dell’esame degli emendamenti, masolo a condizione che ciò sia utile per unaapprofondita valutazione degli stessi e pergiungere ad una definitiva soluzione, daricercare entro e non oltre l’inizio dellaprossima settimana.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rilevache il suo gruppo non può dichiararsicontrario a una ragionevole proposta dirinvio dell’esame degli emendamenti, pur-ché il seguito dell’iter sia previsto per lagiornata di martedì 21 gennaio. Invita, inogni caso, la Commissione a non ampliarein misura eccessiva l’ambito materiale del-l’intervento normativo, che deve essereriferito ai trattamenti pensionistici di im-porto elevato.

Renata POLVERINI (FI-PdL) dichiarache il suo gruppo non ha presentatoproposte di legge o atti di indirizzo sul-l’argomento all’ordine del giorno, avendoespresso diverse perplessità su taluni pro-fili e, in particolare, sul fatto che inter-

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 120 — Commissione XI

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venti poco meditati possano minare neicittadini un principio di legittimo affida-mento e di certezza del diritto, comeavvenuto, di recente, per il caso dei co-siddetti « esodati ». Nel ritenere che sultema dei trattamenti pensionistici di im-porto elevato spesso si registrano, da qual-che tempo, interventi basati più sull’emo-tività collettiva che su una effettiva cono-scenza della materia, giudica ragionevoleun rinvio dell’esame degli emendamenti,invitando tuttavia la Commissione a valu-tare come un eventuale intervento sulle« pensioni d’oro » non possa considerarsirisolutivo, rimanendo ancora aperti diversialtri casi di potenziale discriminazionesociale, quali ad esempio quelli che ri-guardano i « baby pensionati » o i percet-tori di pensioni illegittime da ricalcolare,che rischiano di creare un numero diproblemi ancora maggiore di quelli che siandrebbero a risolvere.

Per le ragioni esposte, auspica che laCommissione si muova con la necessariaprudenza, eliminando le ingiustizie piùclamorose, ma assicurando anche certezzaal sistema e ai singoli lavoratori.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), interve-nendo per una precisazione, ritiene chenon vi siano le condizioni per risolvere inuna settimana questioni che presentanouna estrema delicatezza; ricorda, peraltro,che sul tema all’ordine del giorno la mo-zione approvata la scorsa settimana dallaCamera è di assoluta chiarezza: apparerisibile, dunque, pensare che oggi si igno-rino gli impegni di quella mozione e sipensi di trovare in tempi risibili un ac-cordo su basi diverse. Anche al fine dievitare quella che individua come unapotenziale escalation di interventi penaliz-zanti per i cittadini, invita la Commissionea riflettere su una sospensione seria del-l’esame degli emendamenti, ben più lungadi una sola settimana, andando alla ri-cerca del consenso su posizioni più me-ditate e consentendo, nel frattempo, alGoverno di effettuare il monitoraggio sulquale è stato impegnato dalla Camera conuna propria deliberazione assembleare.

Giorgia MELONI (FdI), intervenendoper una precisazione, fa presente che ilsuo gruppo ha ottenuto l’iscrizione nelcalendario dei lavori dell’Assemblea in« quota opposizione » della proposta dilegge n. 1253, che è l’unico provvedimentochiesto dal gruppo medesimo dall’iniziodella legislatura. Per tali ragioni, si di-chiara indisponibile a un rinvio dell’esamedegli emendamenti che superi i cinquegiorni, ritenendo che vi siano tutte lecondizioni per procedere nell’iter parla-mentare.

Cesare DAMIANO, presidente, prendeatto che dal dibattito odierno sono emersesostanzialmente due posizioni, tra le qualiquella suggerita dal relatore sembra am-piamente maggioritaria. Sotto questo pro-filo, fa presente di non poter che prospet-tare il rinvio dell’esame degli emenda-menti alla seduta di martedì 21 gennaio,fermo restando che in quell’occasione saràpossibile anche verificare le eventuali in-dicazioni del relatore e, conseguentemente,valutare anche una possibile riaperturadel termine per la presentazione di ulte-riori proposte emendative.

Ritiene, in ogni caso, utile che la Com-missione proceda sull’argomento con lamassima prudenza, pur nella consapevo-lezza che l’opinione largamente prevalentesembra positivamente essere quella che sistia affrontando il tema delle « pensionid’oro » e non dei trattamenti pensionisticidegli operai: invita, in proposito, a nonconfondere mai questi due piani e a tenereben distinte le relative condizioni sociali.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame adaltra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.40.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 121 — Commissione XI

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Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a pre-sidente e della dottoressa Antonella Valeriani e deldottor Francesco Massicci a componenti della Com-missione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).Nomine nn. 20, 21 e 22.

(Rinvio del seguito dell’esame).

La Commissione prosegue l’esame deiprovvedimenti, rinviato nella seduta diieri.

Cesare DAMIANO, presidente, nel ricor-dare che nella seduta di ieri ha avutoinizio l’esame delle proposte di nomina intitolo, prende atto che non vi sono richie-ste di intervento.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame adaltra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.C. 1941 Governo, approvato dal Senato.(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta diieri.

Davide BARUFFI (PD), relatore, pre-senta una proposta di parere favorevole(vedi allegato 5), che illustra alla Commis-sione.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2014.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.50 alle 16.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 122 — Commissione XI

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ALLEGATO 1

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiarein favore di una dipendente di Poste italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l’interrogazione del-l’onorevole Catalano concernente il di-niego di Poste Italiane all’istanza di tra-sferimento e alla trasformazione del con-tratto di lavoro da full time a part time diuna dipendente, madre di un bambinodisabile ex articolo 3, comma 1, della leggen. 104 del 1992.

Preliminarmente occorre ricordare chel’interpretazione ormai prevalente e con-solidata, anche in via giurisprudenziale,evidenzia che le agevolazioni associate allalegge n. 104 del 1992 sono assicurate sol-tanto se si tratta di persona in situazionedi handicap grave come definita dalcomma 3 dell’articolo 3, ovvero « qualorala minorazione, singola o plurima, abbiaridotto l’autonomia personale, correlataall’età, in modo da rendere necessario unintervento assistenziale permanente, con-tinuativo e globale nella sfera individualeo in quella di relazione ».

In ogni caso, secondo gli orientamentiinterpretativi prevalenti, la richiesta ditrasferimento nella sede di lavoro piùvicina alla persona da assistere è subor-dinata alle necessità tecnico organizzativedel datore di lavoro.

Nel caso richiamato dall’onorevole in-terrogante, Poste Italiane S.p.A. rappre-sentato che, in considerazione dell’elevatonumero di domande di mobilità territo-riale presentate (circa 6.000 nel solo anno2013), nel 2010 è stato sottoscritto unAccordo sindacale, recentemente rinno-vato, che stabilisce – da un lato – irequisiti necessari per poter presentareuna richiesta di trasferimento e – dall’al-tro – i requisiti in base ai quali il singolo

lavoratore matura un punteggio e vienecollocato in un’apposita graduatoria na-zionale di priorità.

In base alle esigenze aziendali di cor-retta distribuzione delle risorse umane sulterritorio, vengono attivate singole gradua-torie distinte per ruolo professionale e perprovincia di destinazione.

La Società ha fatto sapere che la di-pendente in questione, portalettere aMonza, occupa la decima posizione dellagraduatoria di riferimento, allo stato nonattivata in quanto non è emerso alcunfabbisogno di personale nelle sedi richiestedall’interessata, e che la patologia soffertadal figlio non rientra tra quelle di parti-colare gravità indicate dall’articolo 41 delCCNL che, secondo quanto previsto dal-l’Accordo sindacale richiamato, ammet-tono il trasferimento a prescindere dallegraduatorie.

Con specifico riguardo ai periodi diaspettativa richiesti dalla dipendente aisensi dell’articolo 35 del CCNL, Poste Ita-liane ha evidenziato che alla medesimalavoratrice sono stati concessi, a partiredal 2010, periodi di aspettativa per ladurata massima contrattualmente previstadi due anni nell’arco della vita lavorativa.

Con riferimento alla richiesta di tra-sformazione del contratto di lavoro da fulltime a part time, la Società – nel precisareche al momento l’esigenza di assicurare ilservizio di recapito nel territorio di Monzanon permette di dare positivo riscontroalla richiesta della dipendente – ha di-chiarato che, cito testualmente, « si staadoperando affinché si realizzino le con-dizioni organizzative necessarie per venireincontro all’esigenza dell’interessata ».

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 123 — Commissione XI

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In conclusione, pur tenendo in ade-guata considerazione le esigenze organiz-zative e della produzione rappresentate daPoste Italiane, auspico che, conforme-mente alle pertinenti disposizioni di legge,si riconosca sempre priorità all’esigenza di

tutela dei minori con disabilità e deiparenti che li assistono.

Il Ministero che rappresento continueràad impegnarsi perché questi principi equeste finalità trovino in futuro sempremaggiore attuazione.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 124 — Commissione XI

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ALLEGATO 2

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionalidell’azienda CSI/Findus.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l’atto parlamentaredell’onorevole Di Salvo inerente alla situa-zione occupazionale dell’impresa C.S.I.Compagnia Surgelati Italiana spa, con sedelegale in Roma, operante nel settore dellaproduzione di cibo surgelato destinato alcommercio al dettaglio.

La predetta Società – con lettera del 24aprile 2013 – ha comunicato alle organiz-zazioni sindacali di categoria l’intenzionedi dare avvio, ai sensi degli articoli 4 e 24della legge n. 223/1991, ad una proceduradi mobilità nei confronti di 99 lavoratoriimpiegati presso lo stabilimento di Ci-sterna di Latina, ritenuti strutturalmentein esubero rispetto alle esigenze tecnico-produttive dello stesso.

A tale comunicazione hanno fatto se-guito diversi incontri tra le Parti aventi adoggetto – ai sensi dell’articolo 4, comma 5,della citata legge 223/1991 – l’esame con-giunto della situazione aziendale, al fine diindividuare soluzioni alternative ai licen-ziamenti.

Esaurita tale fase senza la possibilità diindividuare una soluzione concordata, leparti hanno richiesto l’intervento dellaregione Lazio al fine di tentare un accordoin tale sede istituzionale.

L’esame congiunto è quindi proseguitopresso la regione nel corso di una serie diincontri durante quali non è stato tuttaviapossibile raggiungere una soluzione con-divisa.

Il 10 luglio dello scorso anno, pertanto,la procedura di mobilità si concludeva conla sottoscrizione di un verbale di mancatoaccordo tra le Parti a seguito del quale laSocietà ha intimato 51 licenziamenti afronte dei 99 inizialmente previsti.

In tale contesto, il Ministero del lavoroe delle politiche sociali e il Ministero dellosviluppo economico hanno deciso – surichiesta delle organizzazioni sindacali –di farsi carico della vicenda, convocando leparti.In particolare, nel corso della riunionesvoltasi lo scorso 23 luglio presso i com-petenti uffici dell’Amministrazione cherappresento, l’Azienda si dichiarava dispo-nibile a revocare i licenziamenti in pre-cedenza intimati previa verifica della pos-sibilità di gestire positivamente gli esuberiattraverso varie misure di intervento infavore dei lavoratori.

E infatti, lo scorso 3 settembre, dopoun articolato ed approfondito confrontosvoltosi nuovamente presso la regione La-zio, le parti hanno sottoscritto un accordocon il quale la Società si è impegnata arevocare i licenziamenti in precedenzaintimati corrispondendo ai lavoratori in-teressati quanto dovuto dalla data dellicenziamento fino alla ripresa del servi-zio.

Nel contempo, si è concordata la messain mobilità di 52 lavoratori individuatisulla base del criterio della non opposi-zione al licenziamento: a tali lavoratori,verrà corrisposto un importo economicoprecedentemente stabilito.

La questione rappresentata dall’onore-vole interrogante con il presente atto par-lamentare è stata dunque oggetto di unasoluzione condivisa, all’esito di svariatiincontri che hanno visto come parte attivadiversi attori tra cui, in particolar modo,l’Amministrazione che rappresento.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 125 — Commissione XI

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ALLEGATO 3

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al tratta-mento pensionistico per il personale della scuola (Ulteriore nuovo

testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: annoscolastico 2011-2012 aggiungere le seguenti:ancorché siano già stati collocati in pen-sione al termine dell’anno scolastico 2012-2013.

1. 1. Cera.

Al comma 2, sostituire le parole: 30aprile 2014 con le seguenti: 31 maggio 2014e le parole: , provvedendo al monitoraggiodelle stesse. Le domande sono registratesecondo un ordine numerico progressivobasato sulla data e sull’ora di presenta-zione con le seguenti: L’INPS provvede almonitoraggio delle domande presentate,definendo un elenco numerico delle stessebasato, ai fini di cui all’ultimo periodo delpresente comma e del relativo ordine dipriorità, su un criterio progressivo risul-tante dalla somma dell’età anagrafica edell’anzianità contributiva vantate dai sin-goli richiedenti alla data del 31 dicembre2012.

1. 2. Il Relatore.(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: entroil 30 aprile 2014 con le seguenti: entro il31 maggio 2014.

1. 3. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Pla-cido.

Al comma 2, al secondo periodo, dopo leparole: al monitoraggio delle stesse aggiun-gere le seguenti: , sulla base della data dicessazione del rapporto di lavoro e sop-primere le parole: Le domande sono regi-strate secondo un ordine numerico pro-gressivo basato sulla data e sull’ora dipresentazione.

1. 4. Marzana, Rizzetto, Bechis, Baldas-sarre, Chimienti, Ciprini, Cominardi,Rostellato, Tripiedi, Battelli, Valente, DiBenedetto, Giuseppe Brescia, D’Uva,Gallo, Vacca.

Al comma 2 sostituire i periodi: Ledomande sono registrate secondo un or-dine numerico progressivo basato sulladata e sull’ora di presentazione. Qualoradal monitoraggio risulti il raggiungimentodel limite numerico delle domande dipensione determinato ai sensi del primoperiodo del presente comma, l’INPS nonprende in esame ulteriori domande dipensionamento finalizzate ad usufruire deibenefici previsti dalla disposizione di cuial medesimo comma 1, con il seguente:Qualora dal monitoraggio risulti che ilnumero delle domande di pensione inol-trate sia superiore al limite numericodeterminato ai sensi del primo periodo delpresente comma, l’INPS procede ad attri-buire l’accesso ai benefici previsti dalladisposizione di cui al comma 1 a partiredalle domande di pensionamento di chipresenti la somma maggiore degli anni di

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 126 — Commissione XI

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contribuzione e dell’età anagrafica,espressi in anni, mesi e giorni.

1. 5. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Pla-cido.

Al comma 2 sostituire i periodi: Ledomande sono registrate secondo un or-dine numerico progressivo basato sulladata e sull’ora di presentazione. Qualoradal monitoraggio risulti il raggiungimentodel limite numerico delle domande dipensione determinato ai sensi del primoperiodo del presente comma, l’INPS nonprende in esame ulteriori domande di

pensionamento finalizzate ad usufruire deibenefici previsti dalla disposizione di cuial medesimo comma 1, con il seguente:Qualora dal monitoraggio risulti che ilnumero delle domande di pensione inol-trate sia superiore al limite numericodeterminato ai sensi del primo periodo delpresente comma, l’INPS procede ad attri-buire l’accesso ai benefici previsti dalladisposizione di cui al comma 1 a partiredalle domande di pensionamento di chipresenti la somma maggiore degli anni dicontribuzione e dell’età anagrafica,espressi in anni e mesi.

1. 6. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Pla-cido.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 127 — Commissione XI

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato(C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785

Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Pizzolante.

Sopprimerlo.

* 1. 2. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre2013, n. 147, dopo il comma 486 è inseritoil seguente:

« 486-bis. Entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilGoverno presenta alle commissioni parla-mentari competenti per materia e per gliaspetti finanziari, una relazione sugli ef-fetti e l’efficacia delle disposizioni di cui alcomma 486 ».

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di previdenzaper le nuove generazioni).

1. Nel rispetto dei principi indicatidalla Corte costituzionale, in un’ottica disolidarietà interna al sistema pensionisticoe alla luce degli effetti delle disposizioni dicui all’articolo 1, comma 486, della legge23 dicembre 2013, n. 147, il Governo èdelegato ad adottare, entro un anno dalladata di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi recantinorme per:

a) individuare misure idonee e mec-canismi di tutela delle pensioni di importopiù basso, anche tenendo conto di mec-canismi di solidarietà e di garanzia pertutti i percorsi lavorativi al fine di assi-curare il raggiungimento di un tasso disostituzione al netto della fiscalità noninferiore al 60 per cento, con riferimentoall’aliquota prevista per i lavoratori dipen-denti;

b) modificare la disciplina vigentesull’aspettativa di vita tenendo conto delrapporto tra l’età media attesa di vita equella dei singoli settori di attività;

c) assicurare il monitoraggio costantedei risparmi conseguenti all’attuazionedell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, al finedi valutare l’opportunità di una loro at-tribuzione all’Istituto nazionale della pre-videnza sociale (INPS) per garantire unmiglioramento dei coefficienti di calcoloper le pensioni liquidate con il calcolocontributivo;

d) correggere eventuali distorsioni eprivilegi derivanti dall’applicazione dei si-stemi di computo retributivo e contribu-tivo nella determinazione dei trattamentipensionistici di importo superiori a 10volte il trattamento minimo.

e) riconoscere e garantire, medianteuna più efficace copertura previdenziale, iperiodi di lavoro di cura.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 128 — Commissione XI

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2. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 1, corredati di relazionetecnica, sono trasmessi alle Camere ai finidell’espressione dei pareri da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che sonoresi entro trenta giorni dalla data ditrasmissione. Le Commissioni possonochiedere al Presidente della rispettiva Ca-mera di prorogare di venti giorni il ter-mine per l’espressione del parere qualoraciò si renda necessario per la complessitàdella materia o per il numero dei decretilegislativi. Qualora la proroga sia concessa,i termini per l’emanazione dei decretilegislativi sono prorogati di venti giorni.Decorso il termine previsto per l’espres-sione del parere o quello eventualmenteprorogato, il decreto legislativo può esserecomunque adottato.

1. 3. Giacobbe, Bellanova, Cinzia MariaFontana, Maestri, Incerti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. È istituito presso l’Istituto nazionaledella previdenza sociale (INPS) un fondodestinato all’accredito della contribuzionefigurativa per periodi di mancato lavoro infavore degli iscritti alla Gestione separatadi cui all’articolo 2, comma 26, della legge8 agosto 1995, n. 335, e al miglioramentodelle prestazioni in favore dei soggetti lacui pensione è calcolata esclusivamentecon il sistema contributivo. Con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, previo parere delle Commissioniparlamentari competenti per materia,sono definiti i criteri per l’impiego delfondo.

2. Per il finanziamento del fondo di cuial comma 1 è istituita, per il periodod’imposta in corso alla data di entrata invigore della presente legge, in deroga alledisposizioni dell’articolo 3, comma 1, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattroperiodi d’imposta successivi, un’addizio-nale all’imposta sul reddito delle persone

fisiche, applicata sui redditi di lavoro e dipensione di importo complessivamente su-periore a 90.000 euro annui. Il gettitodell’addizionale è versato all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnatoal fondo di cui al comma 1. L’aliquota èstabilita nella misura dell’1 per cento sullaparte di reddito eccedente (importo di90.000 euro e fino all’importo di 120.000euro lordi annui. L’aliquota è incremen-tata progressivamente dello 0,5 per centoper ciascuno dei successivi scaglioni direddito, stabiliti nell’importo di 30.000euro lordi annui oltre il limite dello sca-glione precedente, ed è applicata, nellamisura così determinata, sulla parte direddito eccedente. Per la liquidazione,l’accertamento, la riscossione e il conten-zioso riguardanti l’addizionale, si appli-cano le disposizioni previste per le impostesui redditi. L’addizionale non è deducibileagli effetti delle imposte erariali sul red-dito.

3. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Governoavvia un tavolo di confronto con le partisociali al fine di predisporre una riformaorganica e sistematica del sistema previ-denziale ispirata a criteri di maggioreequità e solidarietà interna del sistemastesso, in particolare in favore dei giovanilavoratori discontinui, delle donne e dicoloro che svolgono lavori di cura nonchédei titolari di trattamenti pensionistici in-tegrati al minimo. Decorso il periodo sta-bilito al comma 2, l’efficacia delle dispo-sizioni di cui al presente articolo è pro-rogata automaticamente per periodi an-nuali fino all’attuazione della riforma delsistema previdenziale.

1. 4. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1. – Per il triennio 2014-2015-2016 i trattamenti pensionistici obbliga-tori, integrativi e complementari, i tratta-menti erogati da forme pensionistiche chegarantiscono prestazioni definite in ag-giunta o ad integrazione del trattamentopensionistico obbligatorio, ivi comprese

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 129 — Commissione XI

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quelle di cui ai decreti legislativi 20 no-vembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996,n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonchéi trattamenti che assicurano prestazionidefinite per i dipendenti delle regioni astatuto speciale e degli enti di cui allalegge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresiquelli derivanti dalla gestione speciale adesaurimento di cui all’articolo 75 del de-creto del Presidente della Repubblica 20dicembre 1979, n. 761, e quelli erogatidalle gestioni di previdenza obbligatoriepresso l’Istituto nazionale della previdenzasociale (INPS) per il personale addetto alleimposte di consumo, per il personale di-pendente dalle aziende private del gas eper il personale già addetto alle esattoriee alle ricevitorie delle imposte dirette, conesclusione delle prestazioni di tipo assi-stenziale, degli assegni straordinari di so-stegno del reddito, delle pensioni erogatealle vittime del terrorismo e delle renditeerogate dall’Istituto nazionale per l’assicu-razione contro gli infortuni sul lavoro, alladata di entrata in vigore della presentelegge, anche in caso di cumulo di piùtrattamenti pensionistici, non possono es-sere erogati in misura superiore all’im-porto netto di euro 5000,00. Per il mede-simo triennio, la contribuzione accreditatae utilizzata ai fini della determinazione delmontante contributivo individuale non èsoggetta a rivalutazione ai sensi dell’arti-colo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995,n. 335.

1. 5. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Ci-prini, Bechis, Baldassarre, Rizzetto,Chimienti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Contributo di solidarietà e istituzione difondi comuni per d’equità previdenziale).

1. Al fine di contribuire all’equilibrio eall’equità del sistema previdenziale nonchédi attuare misure di sostegno per le pre-stazioni previdenziali delle nuove genera-

zioni, a partire dal 1o gennaio 2017 e perun periodo di cinque anni, è istituito uncontributo progressivo di solidarietà a ca-rico dei redditi da pensione.

2. Il contributo di solidarietà di cui alcomma 1 è calcolato in relazione al lororapporto con il trattamento minimo (TM)applicando le seguenti percentuali:

a) 0,50 per cento per gli importi da 8fino a 10 volte il TM;

b) 0,75 per cento per gli importisuperiori a 10 fino a 12 volte il TM;

c) 1 per cento per gli importi supe-riori a 12 fino a 14 volte il TM;

d) 1,25 per cento per gli importisuperiori a 14 fino a 16 volte il TM;

e) 1,50 per cento per gli importisuperiori a 16 fino a 18 volte il TM;

f) 2 per cento per gli importi supe-riori a 18 fino a 20 volte il TM;

g) 3 per cento per gli importi supe-riori a 20 fino a 25 volte il TM;

h) 4 per cento per gli importi supe-riori a 25 fino a 30 volte il TM;

i) 5 per cento per gli importi supe-riori a 30 fino a 35 volte il TM;

l) 6 per cento per gli importi supe-riori a 35 fino a 40 volte il TM;

m) 7 per cento per gli importi supe-riori a 40 fino a 45 volte il TM;

n) 8 per cento per gli importi supe-riori a 45 fino a 50 volte il TM;

o) 9 per cento per gli importi supe-riori a 50 fino a 55 volte il TM;

p) 10 per cento per gli importi su-periori a 55 fino a 60 volte il TM;

q) 12 per cento per gli importi su-periori a 60 fino a 70 volte il TM;

r) 14 per cento per gli importi supe-riori a 70 fino a 80 volte il TM;

s) 15 per cento per gli importi oltre80 volte il TM.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 130 — Commissione XI

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3. Il gettito derivante dal contributo disolidarietà confluisce in fondi comuni perl’equità previdenziale appositamente isti-tuiti presso gli enti previdenziali e fina-lizzati a garantire idonee misure di com-pensazione e di sostegno per le prestazioniprevidenziali delle nuove generazioni.

ART. 2.

(Perequazione automatica delle pensioni).

1. Ferma restando la vigente disciplinasulla perequazione delle pensioni, tenutoconto della necessità di individuare mec-canismi idonei a recuperare e a garantireil potere d’acquisto reale delle pensioni diimporto medio o basso nonché una piùequa distribuzione della ricchezza, in viasperimentale, dal 1o gennaio 2017 e per unperiodo di cinque anni, l’aliquota di riva-lutazione definita annualmente dall’Isti-tuto nazionale di statistica (ISTAT) è sta-bilita in relazione al rapporto del redditoda pensione con il TM, applicando leseguenti percentuali:

a) è maggiorata:

1) del 30 per cento per gli importifino a 2 volte il TM;

2) del 20 per cento per gli importisuperiori a 2 volte fino a 4 volte il TM;

b) è diminuita:

1) dei 20 per cento per gli importisuperiori a 6 fino a 8 volte il TM;

2) del 50 per cento per gli importisuperiori a 8 fino a 10 volte il TM;

3) del 70 per cento per gli importisuperiori a 10 fino a 20 volte il TM;

4) dell’80 per cento per gli importisuperiori a 20 fino a 30 volte il TM;

5) del 90 per cento per gli importioltre 30 volte il TM.

2. L’onere derivante dall’attuazione delcomma 1 del presente articolo non puòcomunque essere superiore a quello pre-visto a carico del bilancio dello Stato a

seguito dell’applicazione del meccanismostabilito dall’articolo 34, comma l, dellalegge 23 dicembre 1998. n. 448.

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di previdenzaper le nuove generazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi recanti norme per:

a) l’istituzione e la relativa disciplinadei fondi comuni per l’equità previdenzialedi cui all’articolo 1, comma 3;

b) individuare misure idonee e mec-canismi di tutela delle pensioni di importopiù basso nonché meccanismi di solida-rietà e di garanzia per tutti i percorsilavorativi al fine di assicurare il raggiun-gimento di un tasso di sostituzione al nettodella fiscalità non inferiore al 60 percento, con riferimento all’aliquota previstaper i lavoratori dipendenti;

c) modificare la disciplina vigentesull’aspettativa di vita tenendo conto delrapporto tra l’età media attesa di vita equella dei singoli settori di attività;

d) assicurare il monitoraggio costantedei risparmi conseguenti all’attuazionedell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, al finedi valutare l’opportunità di una loro at-tribuzione all’Istituto nazionale della pre-videnza sociale (INPS) per garantire unmiglioramento dei coefficienti di calcoloper le pensioni liquidate con il calcolocontributivo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 1, corredati di relazionetecnica, sono trasmessi alle Camere ai finidell’espressione dei pareri da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che sonoresi entro trenta giorni dalla data di

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 131 — Commissione XI

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trasmissione. Le Commissioni possonochiedere al Presidente della rispettiva Ca-mera di prorogare di venti giorni il ter-mine per l’espressione del parere qualoraciò si renda necessario per la complessitàdella materia o per il numero dei decretilegislativi. Qualora la proroga sia concessa,i termini per l’emanazione dei decretilegislativi sono prorogati di venti giorni.Decorso il termine previsto per l’espres-sione del parere o quello eventualmenteprorogato, il decreto legislativo può esserecomunque adottato.

1. 6. Bellanova, Maestri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di risolvere il problema dellepensioni di importo elevato, cosiddette« pensioni d’oro », nel rispetto dei principicostituzionali di eguaglianza, di capacitàcontributiva e della progressività del si-stema tributario, nonché alla luce dellagiurisprudenza della Corte costituzionalesecondo cui gli interventi sulle pensioni diimporto elevato, siano essi nella forma diimposizione di un contributo di solida-rietà, ovvero in quella dell’imposizione diun limite massimo d’importo, devono es-sere contestualmente operati anche suiredditi da lavoro, all’articolo 11 del de-creto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917 il comma 1 è so-stituito dal seguente: « 1. L’imposta lordaè determinata applicando al reddito com-plessivo, al netto degli oneri deducibiliindicati nell’articolo 10, le seguenti ali-quote per scaglioni di reddito: fino a15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro e fino a 100.000euro, 43 per cento;

oltre 100.000 euro e fino a 150.000euro, 46 per cento;

oltre 150.000 euro e fino a 250.000euro, 49 per cento;

oltre 250.000 euro, 52 per cento ».

1. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Per il periodo d’imposta in corso alladata di entrata in vigore della presentelegge, in deroga alle disposizioni dell’arti-colo 3, comma 1, della legge 27 luglio2000, n. 212, e per i quattro periodi d’im-posta successivi, un’addizionale all’impostasul reddito delle persone fisiche, applicatasui redditi di lavoro e di pensione diimporto complessivamente superiore a90.000 euro annui. Il gettito dell’addizio-nale è versato all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnato al fondo di cuial comma 1. L’aliquota è stabilita nellamisura dell’1 per cento sulla parte direddito eccedente l’importo di 90.000 euroe fino all’importo di 120.000 euro lordiannui. L’aliquota è incrementata progres-sivamente dello 0,5 per cento per ciascunodei successivi scaglioni di reddito, stabilitinell’importo di 30.000 euro lordi annuioltre il limite dello scaglione precedente,ed è applicata, nella misura così determi-nata, sulla parte di reddito eccedente. Perla liquidazione, l’accertamento, la riscos-sione e il contenzioso riguardanti l’addi-zionale, si applicano le disposizioni previ-ste per le imposte sui redditi. L’addizio-nale non è deducibile agli effetti delleimposte erariali sul reddito.

Conseguentemente al comma 3 sostituirele parole: I risparmi di spesa conseguitiattraverso l’applicazione delle disposizionidei commi 1 e 2 sono destinati, con leseguenti: Le maggiori entrate derivanti dalcomma 1 sono destinate all’accredito dellacontribuzione figurativa per periodi dimancato lavoro in favore degli iscritti alla

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 132 — Commissione XI

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Gestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335 e.

1. 8. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,integrativi e complementari.

1. 9. Cinzia Maria Fontana, Bellanova,Maestri, Incerti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 5dicembre 2005, n. 252.

1. 10. Cinzia Maria Fontana, Bellanova,Maestri, Incerti.

Al comma 1 dopo le parole: degli assegnistraordinari di sostegno del reddito, inse-rire le seguenti: dei trattamenti pensioni-stici di guerra.

1. 11. Cinzia Maria Fontana, Bellanova,Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime delterrorismo inserire le seguenti: e dellacriminalità organizzata, alle vittime deldovere, ai trattamenti pensionistici diguerra.

1. 12. Cinzia Maria Fontana, Bellanova,Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime delterrorismo inserire le seguenti: e dellacriminalità organizzata.

1. 13. Cinzia Maria Fontana, Bellanova,Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime delterrorismo inserire le seguenti: e alle vit-time del dovere.

1. 14. Cinzia Maria Fontana, Bellanova,Maestri.

Al comma 1, dopo le parole: anche incaso di cumulo di più trattamenti pensio-nistici inserire le seguenti: o con vitalizi.

1. 15. Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: diecivolte l’integrazione al trattamento minimodell’Inps, con le seguenti: dieci volte iltrattamento minimo Inps.

1. 16. Cinzia Maria Fontana, Bellanova,Maestri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il gettito derivante dal contributo disolidarietà confluisce in fondi comuni perl’equità previdenziale appositamente isti-tuiti presso gli enti previdenziali e fina-lizzati a garantire idonee misure di com-pensazione e di sostegno per le prestazioniprevidenziali delle nuove generazioni.

1. 17. Bellanova, Maestri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 486 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è abro-gato.

1. 18. Maestri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 9, dellalegge 23 agosto 2004, n. 243 le parole: « 31dicembre 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2020 ».

1. 19. Lenzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro diciotto mesi dall’entratain vigore della presente legge, l’Inps pro-cede al ricalcolo di cui al comma 1,dandone comunicazione agli interessati, ed

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 133 — Commissione XI

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entro i successivi 6 mesi procede allacorresponsione dei relativi importi.

1. 20. Lenzi.

Dopo il comma 3, aggiungere al se-guente:

3-bis. Entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilGoverno avvia un tavolo di confronto conle parti sociali al fine di predisporre unariforma organica e sistematica del sistemaprevidenziale ispirata a criteri di maggioreequità e solidarietà interna del sistemastesso, in particolare in favore dei giovanilavoratori discontinui, delle donne e dicoloro che svolgono lavori di cura, nonchédei titolari di trattamenti pensionistici in-tegrati al minimo.

1. 21. Placido, Di Salvo, Airaudo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli organi costituzionali appli-cano i principi di cui al presente articolonel rispetto dei propri ordinamenti.

1. 22. Giorgia Meloni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma1 non si applicano qualora, a seguito delricalcolo effettuato ai sensi del medesimocomma, l’importo del trattamento pensio-nistico risulti superiore a quello corrispo-sto con il sistema retributivo o misto.

1. 23. Lenzi.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 134 — Commissione XI

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ALLEGATO 5

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazionedi immobili pubblici e la Banca d’Italia

(C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di con-versione del decreto-legge n. 133 del 2013(C. 1941);

preso atto che, per quanto concernele parti di diretto interesse della XI Com-missione, il comma 4 dell’articolo 4 indi-vidua le categorie di investitori che pos-sono acquisire le quote di partecipazioneal capitale della Banca d’Italia, ricompren-dendovi anche, alla lettera d), gli enti edistituti di previdenza ed assicurazioneaventi sede legale in Italia e i fondi pen-sione, istituiti ai sensi dell’articolo 4,comma 1, del decreto legislativo 5 dicem-bre 2005, n. 252, nonché precisando, allelettere a) e b), che le banche e le impresedi assicurazione e riassicurazione che pos-

sono partecipare al capitale sociale ab-biano, oltre alla sede legale, anche l’am-ministrazione centrale in Italia;

apprezzato che il Senato, con unaspecifica modifica soppressiva, abbia eli-minato dal testo originario del decreto-legge la disposizione che prevedeva cheall’acquisizione di quote di capitale fosseroammessi anche i fondi pensione comple-mentari comunitari operativi in Italia, sta-bilendo altresì il requisito della soggettivitàgiuridica;

auspicato, peraltro, che tali limita-zioni introdotte dal Senato possano co-munque risultare conformi ai principidella legislazione europea in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 135 — Commissione XI

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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernentel’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera nonchédella direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimentodelle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. (Atto n. 54) (Seguito dell’esame,ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezionedegli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,

l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato nellaseduta del 14 gennaio 2014.

Teresa PICCIONE (PD), relatore, in con-siderazione delle limitate competenze

della Commissione affari sociali in rela-zione al provvedimento in esame, cheattengono esclusivamente al comma 9 del-l’articolo 1, di cui condivide il contenuto,illustrato nella seduta di ieri, propone diesprimere un parere favorevole alla Com-missione di merito.

Andrea CECCONI (M5S), pur ritenendocondivisibile il contenuto della norma re-cata dal decreto-legge in titolo che attienealle competenze della XII Commissione,richiamata dal relatore, dichiara tuttavia ilvoto contrario del suo gruppo sulla pro-posta di parere favorevole, stante unacontrarietà al provvedimento nel suo com-plesso, in quanto si tratta dell’ennesimointervento in materia di IMU, non essendoil Governo riuscito a trovare la coperturafinanziaria sufficiente per consentirel’esenzione dal pagamento della seconda

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 136 — Commissione XII

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rata dell’IMU per il 2013 con riferimentoall’abitazione principale.

Perplessità suscitano, a suo avviso, an-che le disposizioni concernenti la Bancad’Italia, pur esulando queste ultime dallasfera di competenza della Commissioneaffari sociali.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) di-chiara, a nome del suo gruppo, l’asten-sione verso la proposta di parere delrelatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2011/24/UE concernente l’applica-

zione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza

sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva

2012/52/UE comportante misure destinate ad age-

volare il riconoscimento delle ricette mediche emesse

in un altro Stato membro.

(Atto n. 54).

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto in oggetto, rinviato nellaseduta del 14 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricordache nella seduta di ieri il sottosegretarioFadda, in considerazione del fatto che nonè ancora pervenuto il parere della Confe-renza Stato-regioni e che il termine perl’espressione del parere da parte dellaCommissione affari sociali è stato fissatoal 13 gennaio prossimo, ha assicurato la

disponibilità del Governo ad attendere ilparere della Commissione medesima, oveespresso dopo tale termine, prima di pro-cedere con l’emanazione del decreto.

Ricordando, quindi, che nella riunionedell’ufficio di presidenza della Commis-sione, integrato dai rappresentanti deigruppi, del 9 gennaio scorso si è convenutosull’opportunità di avviare l’esame deglischemi di decreti legislativi anche in man-canza del suddetto parere della Confe-renza Stato-regioni, senza pronunciarsidefinitivamente su di essi, da, quindi, laparola al relatore, onorevole Monchiero,per lo svolgimento della relazione intro-duttiva sul provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore,fa presente che lo schema di decreto intitolo, volto al recepimento della direttiva2011/24/UE, sull’applicazione dei dirittidei pazienti relativi all’assistenza tran-sfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, recante misure per agevolare ilriconoscimento delle ricette medicheemesse in un altro Stato membro, rafforzail diritto di accesso alle cure sanitarieaffermando il principio della circolazionee della libera scelta dei pazienti nell’am-bito dell’Unione europea. Il recepimentodella normativa europea non si concluderàcon l’adozione del provvedimento inesame, ma richiederà una serie di ulterioripassaggi attuativi di cui darò conto nelprosieguo della relazione.

Ricorda che il provvedimento in oggettoè stato predisposto in attuazione dell’ar-ticolo 1, comma 1, della legge di delega-zione europea 2013 (legge n. 96 del 2013).

Evidenzia come, in vero, la portatapratica del provvedimento in esame non siprospetta dirompente poiché, sulla basedella normativa vigente, è già possibilefruire di prestazioni sanitarie in uno Statodiverso dal proprio. Al riguardo, ricorda idue regolamenti comunitari in vigore dal1o maggio 2010, che garantiscono l’assi-stenza a determinate categorie (fra lequali: cittadini che si recano all’estero perturismo, studenti, lavoratori, pensionati,familiari di lavoratori residenti) e perspecifiche situazioni (temporaneo sog-

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 137 — Commissione XII

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giorno o residenza all’estero per motivi dilavoro, trasferimento all’estero per cure).

In particolare, l’articolo 20 del regola-mento CE n. 883/2004 subordina ad au-torizzazione preventiva la possibilità diricevere le cosiddette cure programmate inun altro Stato membro dell’Unione euro-pea; tale autorizzazione è concessa a con-dizione che le cure da dispensare figurinotra le prestazioni sanitarie previste dallalegislazione del proprio Stato, ma che nonpossono essere praticate nel Paese di re-sidenza entro un lasso di tempo accetta-bile. Il rimborso delle spese viene effet-tuato nei limiti e alle condizioni previstedalla legislazione dello Stato in cui le curesono state prestate.

Fa presente, quindi, che le principalidifferenze tra la citata direttiva 2011/24/UE – alla quale lo schema di decretoin esame si propone di dare attuazione –e il suddetto regolamento possono essereriassunte nei termini seguenti: innanzi-tutto, viene eliminata, in via generale,l’autorizzazione preventiva per cure pro-grammate, che diventa l’eccezione. Inoltre,per quanto riguarda i soggetti che possonoeffettuare le prestazioni sanitarie, la di-rettiva prevede che possano operare tuttiprestatori, siano essi pubblici o privati,superando così la previsione recata nelregolamento, che limitava tale possibilitàal settore pubblico o ai fornitori conven-zionati. Inoltre, con riferimento alla co-pertura del costo delle cure, nel regola-mento il costo è a carico dello Statomembro dove il trattamento avviene, men-tre nella direttiva il costo è a carico delloStato membro di affiliazione, ovvero delloStato membro nel quale il paziente èassicurato.

Sottolinea come, tuttavia, l’esercizio ef-fettivo del diritto alle cure « transfronta-liere » viene subordinato – nella direttivae ancor più nello schema di decreto – aduna serie di condizioni e di adempimentiche suscitano non poche perplessità edevidenziano una certa discrasia fra leintenzioni dichiarate e le norme emanate.

Entrando nel merito del contenutodello schema di decreto, che si compone di19 articoli suddivisi in quattro capi, e di

un allegato, rileva che, tra le disposizionigenerali recate dagli articoli da 1 a 4,assumono particolare rilievo la definizionedell’oggetto e dell’ambito di applicazionedel provvedimento; in coincidenza conquanto stabilito dalla direttiva, sono spe-cificati i seguenti casi in cui l’assistenzatransfrontaliera non trova applicazione:servizi assistenziali di lunga durata; ac-cesso agli organi ai fini dei trapianti d’or-gano; programmi pubblici di vaccinazionecontro le malattie contagiose, volti esclu-sivamente a proteggere la salute dellapopolazione nel territorio nazionale, e su-bordinati ad una pianificazione e a misuredi attuazione specifiche (articolo 1).

L’articolo 5 specifica le garanzie e imezzi di tutela dei pazienti assicurati inaltro Stato dell’UE che intendono fruire ofruiscono delle cure nel territorio italiano,quali il diritto alla continuità della cura,assicurando l’accesso ad almeno una copiadella cartella clinica, in formato cartaceo oelettronico (comma 5); il principio di nondiscriminazione sia per quanto riguardal’erogazione delle prestazioni sia per la de-finizione delle tariffe (commi 6 e 7).

Osserva che è prevista, inoltre, la pos-sibilità, per esigenze di pianificazione oper garantire un controllo dei costi e perevitare, per quanto possibile, ogni sprecodi risorse, di adottate misure limitativeall’accesso alle cure. In tal caso, un de-creto del Ministro della salute, di concertocol Ministro dell’economia e delle finanze,stabilisce la portata temporale e territo-riale di tali limitazioni. Le misure possonoinfatti essere limitate al territorio di una opiù regioni, o a singole aziende o enti delSSN, e possono essere adottate anche surichiesta delle regioni e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano (articolo5, comma 8).

L’articolo 6 garantisce, a tutela deipazienti assicurati nel territorio nazionaleche intendono fruire o fruiscono di cure inun altro Stato membro dell’UE, il diritto alrimborso delle spese, a una completa in-formazione su tutti gli aspetti essenzialidell’assistenza sanitaria transfrontaliera,

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alla continuità delle cure e al controllomedico nel territorio nazionale, nonchéalla cartella clinica.

Evidenzia quindi il ruolo attribuito al« punto di contatto nazionale » presso ilMinistero della salute, struttura chiamataa fornire tutte le informazioni necessariecirca le procedure di rimborso e di auto-rizzazione, nonché in merito agli standarddi qualità e di sicurezza e all’affidabilitàdel prestatore di assistenza sanitaria (ar-ticolo 7). Si prevede inoltre che le regionie le province autonome possano istituirepropri punti di contatto regionali.

Per quanto riguarda specificamente laquestione del rimborso dei costi, l’articolo8 stabilisce che l’assicurato presso il Ser-vizio sanitario nazionale ha diritto al rim-borso se e nella misura in cui la presta-zione erogata risulta compresa nei livelliessenziali di assistenza.

Si prevede che i costi siano rimborsatiin misura corrispondente ai tariffari re-gionali vigenti; comunque il rimborso nonpuò superare il costo pagato dal pazienteitaliano allo Stato membro di cura per laprestazione sanitaria ricevuta (articolo 8,comma 3). È concessa la possibilità alleregioni e alle province autonome di rim-borsare le eventuali spese di viaggio, al-loggio e i costi supplementari sostenuti acausa di disabilità del paziente, a condi-zione che degli stessi venga fornita idoneadocumentazione (comma 4).

Il comma 8 del medesimo articolo 8utilizza lo strumento regolatorio previstodalla direttiva in materia di rimborsi ri-badendo che, per motivi imperativi diinteresse generale, legati ad esigenze dipianificazione, controllo dei costi e sprecodi risorse, il rimborso dei costi può subiredelle limitazioni. In tal caso, un decretodel Ministro della salute, di concerto colMinistro dell’economia e delle finanze,stabilisce la portata temporale e territo-riale di tali limitazioni. Le predette misurepossono essere limitate al territorio di unao più regioni, o a singole aziende o enti delservizio sanitario nazionale, e possono es-sere adottate anche su richiesta delle re-gioni e delle province autonome. Si precisache tali limitazioni devono essere neces-

sarie e proporzionate all’obiettivo da rag-giungere e non possono essere arbitraria-mente discriminatorie o costituire un osta-colo ingiustificato alla libera circolazionedi merci, persone o servizi (comma 10).

Questa norma merita, a suo parere, unapprofondimento critico. Infatti, mentreporre limiti all’accesso dall’esterno diver-sificati a livello territoriale in ragione delleeffettive capacità di offerta appare asso-lutamente logico (ai sensi di quanto pre-visto dall’articolo 5, comma 8), non altret-tanto si può dire dei limiti di rimborsodelle prestazioni richieste all’estero. Il ri-schio è che, oltre ad avere venti sistemisanitari regionali diversi, avremmo ancheventi, o più, « sanità transfrontaliere » di-verse.

Osserva, quindi, che l’articolo 9, coe-rentemente con quanto previsto dalla di-rettiva, riguarda i casi di assistenza sani-taria soggetta ad autorizzazione preven-tiva, che viene limitata a quella che: èsoggetta ad esigenze di pianificazione na-zionali che comportano: il ricovero dialmeno una notte; l’utilizzo di un’infra-struttura o di apparecchiatura medica al-tamente specializzata o costosa, compresequelle utilizzate nella diagnostica strumen-tale; richiede cure ritenute rischiose per ilpaziente o la popolazione; è prestata da unprestatore che suscita dubbi circa la qua-lità e la sicurezza delle cure.

Il comma 4 dell’articolo 9 prevedecondizioni particolari per il paziente col-pito da malattia rara o per il quale unmedico specialista abbia formulato un so-spetto diagnostico di malattia rara. In talicasi, il paziente può essere sottoposto auna valutazione clinica da esperti delsettore operanti presso un Presidio dellarete nazionale per le malattie rare. Se nonpossono essere reperiti esperti all’internodel territorio nazionale o se il pareredell’esperto non è conclusivo, può essererichiesto un parere scientifico alla strut-tura estera presso cui il paziente intenderecarsi per usufruire della prestazione.

Precisa che in ogni caso l’autorizza-zione preventiva non può essere rifiutataquando l’assistenza sanitaria in questionenon può essere prestata sul territorio

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 139 — Commissione XII

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nazionale entro un termine giustificabiledal punto di vista clinico (comma 5).

Si prevede quindi che, entro 60 giornidall’entrata in vigore del provvedimento inesame, con decreto regolamentare del Mi-nistro della salute, previa intesa con laConferenza Stato-regioni, siano indivi-duate le prestazioni per le quali il dirittodel paziente a curarsi in ambito UE èsubordinato all’autorizzazione, nonché lemodalità per l’aggiornamento delle stesse(comma 8).

Fa presente, poi, che le procedure perla richiesta di autorizzazione preventiva eper la richiesta di rimborso dei costidell’assistenza sanitaria transfrontalierasono disciplinate dall’articolo 10.

In generale, la norma individua la ASLquale soggetto competente sia al rilasciodell’autorizzazione preventiva che all’ero-gazione del rimborso dei costi.

Anche nel caso dell’articolo 10, a suoavviso lo schema di decreto appare peg-giorativo rispetto alla direttiva. Al riguardorichiama, in particolare, il comma 3, cheintroduce un obbligo di domanda preven-tiva per consentire all’ASL competente divalutare se la prestazione che l’utenteintende chiedere all’estero debba esseresoggetta ad autorizzazione.

L’articolo 11 introduce poi l’impegnodell’Italia a prestare mutua assistenza agliStati membri dell’UE nonché a facilitare lacooperazione nell’erogazione dell’assi-stenza sanitaria transfrontaliera.

In particolare, si prevede che l’Italiametta a disposizione delle autorità deglialtri Stati membri dell’UE le informazionisul diritto di esercizio della professioneda parte dei prestatori sanitari iscritti neiregistri nazionali o locali stabiliti nelterritorio nazionale (comma 3). Talescambio di informazione deve avvenireattraverso il sistema di informazione delmercato interno (IMI).

L’articolo 12 garantisce il rispetto delprincipio del riconoscimento delle prescri-zioni rilasciate in uno Stato membro di-verso da quello in cui si è assicurati,disponendo che i medicinali o i dispositivimedici, di cui è ammesso il commercio inItalia, anche se prescritti in un altro Stato

membro, sono dispensati in Italia secondole norme vigenti, a meno che non esistanofondate esigenze di protezione della saluteumana o dubbi legittimi e giustificati circal’autenticità, il contenuto o la comprensi-bilità di una singola prescrizione.

Sono esclusi i farmaci soggetti a pre-scrizione medica speciale per i quali ilTesto unico delle leggi in materia di di-sciplina degli stupefacenti e sostanze psi-cotrope (decreto del Presidente della Re-pubblica 309 del 1990) prevede specifichemodalità di distribuzione e prescrizione.

I commi 8 e 9 dell’articolo 12 recepi-scono integralmente la direttiva di esecu-zione 2012/52/UE comportante misure de-stinate ad agevolare il riconoscimentodelle ricette mediche emesse in altro Statomembro. Si prevede che le prescrizionimediche rilasciate nel territorio nazionaleper essere utilizzate in un altro Statomembro devono contenere almeno i datistabiliti nell’Allegato allo schema di de-creto in esame. Con successivo decreto delMinistero della salute, di concerto con ilMEF, da emanarsi entro 60 giorni dallaentrata in vigore del provvedimento inoggetto, saranno definite, nel rispetto delleindicazioni minime previste dalla direttiva,le caratteristiche e i contenuti delle pre-scrizioni che verranno rilasciate nel terri-torio italiano su richiesta di un pazienteche intenda utilizzarle in un altro Statomembro.

Fa presente che l’articolo in esame sipropone l’obiettivo di assicurare la conti-nuità delle cure, ma per i suoi risvoltipratici rappresenta una delle disposizionidi più difficile attuazione fra quelle pre-viste dalla direttiva.

L’articolo 13 dello schema in esamedefinisce la partecipazione dell’Italia allosviluppo delle reti di riferimento europee« ERN », tra prestatori di assistenza sani-taria e centri di eccellenza situati negliStati membri, nonché l’impegno a pro-muovere ed agevolare il coordinamentodei centri d’eccellenza situati sul proprioterritorio nazionale in vista della parteci-pazione a tali reti. Il Ministero dellasalute, di concerto con le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzano,

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 140 — Commissione XII

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istituisce un organismo di coordinamentoe monitoraggio, in armonia con quelli giàesistenti in ambito comunitario, per ren-dere pienamente confrontabili i risultatiraggiunti.

Rileva che nel corpo dell’articolo 13manca qualsiasi riferimento alle malattierare, mentre l’articolo 12 della direttivasostiene lo sviluppo delle reti e dei centridi eccellenza, soprattutto nel settore dellemalattie rare.

L’articolo 14 dello schema è dedicatoalle malattie rare e impegna l’Italia acooperare con gli altri Stati membri e conla Commissione europea allo sviluppo dicapacità di diagnosi e di cura.

Gli articoli 15, 16 e 17, rispettivamente,impegnano l’Italia nella cooperazione enello scambio di informazioni con gli altriStati membri operanti nell’ambito di unarete volontaria fra le autorità nazionaliresponsabili dell’assistenza sanitaria online, nonché nella cooperazione e nelloscambio di informazioni scientifiche nel-l’ambito di una rete volontaria che collegafra loro autorità e organismi responsabili,oltre a prevedere che il Ministero dellaSalute fornisca alla Commissione Europeal’assistenza e tutte le informazioni dispo-nibili per la valutazione e la preparazionedelle relazioni di cui all’articolo 20 delladirettiva 2011/24/UE.

La direttiva stabilisce che, entro il 25ottobre 2015, e successivamente ogni treanni, la Commissione rediga una relazionesul funzionamento della direttiva e lapresenti al Parlamento europeo e al Con-siglio. La relazione deve contenere le in-formazioni sui flussi dei pazienti, sulledimensioni finanziarie della mobilità deipazienti, sulle norme sulla limitazione deirimborsi, sull’assistenza sanitaria soggettaad autorizzazione preventiva nonché sulfunzionamento delle reti di riferimentoeuropee e dei punti di contatto nazionali.

Fa presente, poi, che grazie alla clau-sola di cedevolezza, prevista dall’articolo18, le disposizioni dello schema in esameriguardanti ambiti di competenza legisla-tiva delle regioni e delle province auto-nome, si applicano, con carattere di ce-devolezza, nelle regioni e nelle province

autonome nelle quali non sia ancora stataadottata la normativa di attuazione regio-nale o provinciale e perdono comunqueefficacia dalla data di entrata in vigore diquest’ultima.

L’articolo 19, recante le norme finali,impegna le regioni a monitorare in ma-niera adeguata e costante gli effetti deri-vanti dalle disposizioni recate dal provve-dimento in esame, nonché a darne comu-nicazione tempestiva al Ministero dellasalute e al MEF, segnalando le criticità inconseguenza delle quali devono essereadottati i decreti sulle limitazioni all’ac-cesso alle cure per pazienti stranieri (exarticolo 5, comma 8, dello schema) e suicriteri di limitazione del rimborso dei costi(di cui all’articolo 8, comma 8, delloschema).

Fermo restando che per l’espressione diun parere conclusivo occorre attendere ilpronunciamento della Conferenza Stato-regioni, ritiene tuttavia necessario ribadirefin da ora le perplessità che suscitanoalcune disposizioni contenute nelloschema di decreto legislativo in esame, conparticolare riferimento a quelle previstedagli articoli 8 e 10, per le ragioni sopraillustrate.

Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia ilseguito dell’esame del provvedimento intitolo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento

della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli

animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto in oggetto, rinviato nellaseduta del 14 gennaio 2014.

Gian Luigi GIGLI (PI) evidenzia l’« ita-lica ipocrisia » che emerge dalla letturadello schema di decreto legislativo in og-getto, citando a titolo di esempio alcunedisposizioni, come quella che stabilisce il

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 141 — Commissione XII

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divieto di allevare, ma non di utilizzare,nel territorio nazionale cani, gatti e pri-mati non umani destinati alla sperimen-tazione ovvero quella che differisce al 1o

gennaio 2017 l’entrata in vigore delle mi-sure relative all’utilizzo di animali per leprocedure per gli xenotrapianti e per lesostanze di abuso e quelle relative alriutilizzo di animali.

Ritiene che il dibattito in atto sul temadella sperimentazione sia intriso di popu-lismo, ideologia ed elementi di irraziona-lità, fino al punto da considerare l’uomostesso alla stregua di un animale da sot-toporre a esperimenti, ponendo sullostesso piano uomini e animali.

Richiama inoltre alcuni episodi verifi-catisi nel corso degli anni, anche all’estero,dai quali sarebbe emersa l’ideologia dicerte associazioni animaliste che in talunicasi si trasforma in violenza.

Esprime, quindi, la preoccupazione percui il provvedimento in esame, a causa delsuo contenuto, particolarmente rigido edeccessivamente sbilanciato a difesa deglianimali, rischia di estromettere l’Italia dalcampo della ricerca in ambito internazio-nale. Al riguardo, fa riferimento ad alcunidivieti ivi contenuti, considerandoli parti-colarmente problematici: oltre a quelli giàcitati, richiama altresì le misure relativeall’utilizzo di animali per le sostanze diabuso nonché le limitazioni relative all’al-levamento di animali geneticamente mo-dificati, evidenziando come si tratti diprocedure essenziali al fine di acquisiredeterminate conoscenze. Così come, a suoavviso, è criticabile la limitazione previstadall’articolo 16, circa il riutilizzo di ani-mali da laboratorio, ricordando che talepratica si è rivelata essenziale, ad esempio,negli studi sull’epilessia, che non possonoessere efficaci se non utilizzando un ani-male più volte.

Ribadisce, pertanto, che lo sviluppodelle conoscenze in campo scientifico nonpuò subire paralisi, anche al fine di con-sentire all’Italia di competere con gli altriPaesi occidentali.

Per le ragioni suddette, reputa essen-ziale che la Commissione proceda al-l’espressione di un parere articolato e

approfondito e, soprattutto, che non sivada oltre il contenuto della direttiva eu-ropea che già prevede disposizioni volte atutelare gli animali utilizzati a fini scien-tifici.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI),dopo aver ringraziato la collega Amato perl’ampia relazione svolta nella seduta diieri, fa presente di condividere le consi-derazioni critiche svolte dai deputati Bi-netti e Gigli con riferimento allo schema didecreto legislativo in oggetto.

Al riguardo, ritiene opportuno ricor-dare le ragioni per le quali si è venuta aprodurre la problematica situazione inatto, a partire dall’articolo 13 della leggedi delegazione europea, che la Camera èstata costretta ad approvare, nel testotrasmesso dal Senato, per evitare al nostroPaese di incorrere in una serie di infra-zioni in ambito europeo. Ricorda altresìche, per attenuare la portata di talunedisposizioni recate dal citato articolo 13,ritenute particolarmente problematiche,nel parere approvato dalla Commissioneaffari sociali veniva espressamente richia-mata la necessità per cui il Governo, insede di attuazione della delega, si attenessecomunque alla esigenza espressa alcomma 2 dello stesso articolo ovvero diconformarsi alla normativa europea nel-l’applicazione dei principi e criteri direttivida esso recati. Ricorda inoltre che nelcorso dell’esame in Assemblea del disegnodi legge di delegazione europea erano statipresentati ordini del giorno volti a impe-gnare il Governo nello stesso senso. Os-serva quindi come, nonostante tali pre-cauzioni e nonostante l’accoglimento ditali ordini del giorno da parte del Go-verno, quest’ultimo ha di fatto disatteso gliimpegni assunti all’atto della predisposi-zione dello schema di decreto legislativo indiscussione.

Esprime, pertanto, forti preoccupa-zioni in merito ai numerosi divieti pre-visti da tale provvedimento, quali adesempio quelli concernenti gli xenotra-pianti e le sostanze di abuso, che a suogiudizio potrebbero incidere negativa-mente sul futuro della ricerca in Italia,

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limitandone le possibilità di applicazione,diversamente da quanto avviene in altriPaesi dell’Europa e, più in generale, del-l’area occidentale.

Considerando sicuramente meritevolidi tutela gli animali che vengono utilizzatinella sperimentazione, apprezza la diret-tiva europea che rappresenta, a suo avviso,un punto di equilibro perfetto tra leragioni della scienza, da un lato, e l’esi-genza di proteggere gli animali, dall’altro,mentre con l’articolo 13 si è andati benoltre, rendendo assai più rigorosi divietie limitazioni.

Ritiene, inoltre, che non costituisca unasoluzione il fatto di aver previsto l’entratain vigore al 2017 con riferimento ad alcunidivieti, nell’ottica di trovare, nel frattempo,metodi alternativi alla sperimentazioneanimale. Partendo dal presupposto per cuitutti, compresi gli scienziati, sarebbero benfelici di non dover ricorrere agli animalinell’attività di sperimentazione, fa tuttaviapresente che, se nell’arco di tempo indi-cato non dovessero emergere metodi al-ternativi, le ricerche e gli studi intrapresinell’arco di questi tre anni si dovrebberointerrompere, con tutte le gravi conse-guenze che ne deriverebbero.

Michela Vittoria BRAMBILLA (FI-PdL)ritiene innanzitutto doveroso inquadrarecorrettamente il dibattito rispetto a quantoè stato fatto finora, in quanto non condi-vide affatto la presunta contrapposizionetra animalisti, da un lato, e mondo dellascienza, dall’altro. A suo avviso, si do-vrebbe parlare piuttosto di due modi di-versi di concepire la ricerca. Al riguardo,fa riferimento a un convegno tenutosi aRoma lo scorso lunedì, dal titolo « Laricerca scientifica senza animali per ilnostro diritto alla salute », al quale hannopreso parte scienziati, ricercatori, biologiche non possono certo essere qualificatisemplicisticamente come animalisti, tra iquali ricorda Marcel Leist, Luigi Campa-nella, Susanna Penco, Candida Nastrucci.Precisa, quindi, che in quella sede sonoemerse le due diverse posizioni, quella dichi pensa che non sia possibile la speri-mentazione senza l’utilizzo degli animali e

quella di chi, invece, la ritiene non indi-spensabile.

Riferisce, in particolare, sul pensierodel professor Marcel Leist, dell’Universitàdi Costanza, il quale ha evidenziato comevi sia la possibilità di sostituire la speri-mentazione sugli animali in molti proto-colli, mentre sotto questo aspetto l’Italia sitrova indietro rispetto ad altri Paesi.

Fa presente, quindi, che vi sono molticasi in cui l’applicazione dei metodi invitro consentirebbe di verificare in ma-niera più esatta gli effetti e lo controin-dicazioni di determinati farmaci.

In proposito, ricorda che nel caso delfarmaco « talidomide » si è assistito a unvero e proprio fallimento per quanto ri-guarda la predittività dei test effettuatisugli animali, con tutte le note conse-guenze che ne sono derivate. Fa presente,inoltre, che molti studi effettuati sullapelle artificiale vengono utilizzati per com-battere i melanomi e che nel prossimofuturo nella ricerca medica saranno di-sponibili il fegato artificiale e i chip.

Rileva quindi che, rispetto all’evolu-zione descritta, l’Italia è in una posizionearretrata, anche perché solo il 16 percento dei fondi disponibili viene utilizzatoal fine di incentivare i metodi alternativi,mentre la parte restante delle risorse èimpiegata per finanziare la sperimenta-zione sugli animali.

Richiamando, poi, alcuni interventisvoltisi nella seduta odierna e in quella diieri, anche con riferimento alla recentevicenda di Caterina Simonsen, evidenziacome sia inaccettabile identificare gli ani-malisti come gli autori degli insulti, rite-nendo piuttosto plausibile che casi comequello ricordato vengano utilizzati stru-mentalmente, allo scopo di screditare leassociazioni a difesa degli animali, cheinvece rifiutano ogni forma di violenza, siaverbale che fisica. Stigmatizza, inoltre, iltentativo di costruire delle vere e proprie« classifiche del dolore », mettendo al ver-tice coloro che sono favorevoli alla speri-mentazione animale e agli ultimi posti glianimali stessi, che non hanno voce.

Sempre con riferimento al dibattitoavviato presso le competenti Commissioni

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parlamentari della Camera e del Senato,osserva che in questa fase è inopportunoriprendere tematiche che avrebbero do-vuto essere discusse in fase di approva-zione della legge di delegazione europea,mentre allo stato attuale si tratta propria-mente di verificare se il Governo si siaattenuto o meno ai principi e criteri di-rettivi recati dall’articolo 13 della delegaall’atto della predisposizione dello schemadi decreto legislativo in esame. Dopo averricordato come taluni di tali principi –quali il divieto di allevamento di cani, gattie primati non umani, il divieto degli espe-rimenti che non prevedono anestesia oanalgesia qualora esse comportino doloreall’animale, gli incentivi alla sperimenta-zione sostitutiva – siano particolarmenteinnovativi e all’avanguardia, rileva che essinon sono stati completamente rispettatinel dare attuazione alla delega, come èstato evidenziato nel parere della 1a Com-missione (Affari costituzionali) del Senato,in cui si evidenzia una potenziale viola-zione dell’articolo 76 della Costituzione.

Con riferimento alle preoccupazioniespresse, in particolare, dal deputato Gigli,ribadisce che la sperimentazione animalenon consente sempre di ottenere risultatiefficaci in quanto non sempre gli animalisono assimilabili all’uomo, subentrandofattori di tipo psicologico e ambientale. Alriguardo cita, come esempio, gli studi suidisturbi alimentari.

Alla luce delle considerazioni svolte,ribadisce l’esigenza di rilevare le diffor-mità riscontrabili tra lo schema in esamee i principi e i criteri direttivi contenutinella norma di delega, prospettando incaso contrario la possibilità di una futuraimpugnazione del decreto legislativo chedovesse essere comunque emanato dalGoverno, come peraltro evidenziato daparte di alcune senatrici in un appellorivolto al Presidente della Repubblica.

Ileana ARGENTIN (PD), nel condivi-dere l’impostazione ed i contenuti dellarelazione svolta dalla collega Amato, in-tende svolgere alcune considerazioni chescaturiscono anche dalle esperienze per-

sonali di chi vive nella realtà della soffe-renza e del dolore. Chi soffre di gravipatologie, nonostante il rispetto e l’amoreper gli animali – che spesso sono tral’altro anche di grande aiuto pratico nellosvolgimento di semplici azioni domestiche– non può tuttavia esimersi dall’assumereposizioni di responsabilità nei confrontidel mondo della ricerca e della scienza.Ricorda, infatti, come la qualità della vitadi persone affette da patologie gravi, comequelle neuro-muscolari, sia migliorataproprio grazie alla ricerca, basti pensareall’iniziativa di Thelethon dove la disabilitàviene addirittura spettacolarizzata a finiscientifici: alla ricerca non c’è infatti al-ternativa.

Tiene poi ad evidenziare come la vi-cenda della ragazza di Padova, alla qualesi è fatto in più occasioni riferimento, nonsia stata artatamente strumentalizzata, es-sendo la medesima vittima innocente diatti di populismo e violenza innescati dadeterminati meccanismi.

Pertanto, la XII Commissione deve as-sumersi la responsabilità di fare dellescelte che possano essere di aiuto a tutti eche siano fondate sul riconoscimento del-l’importanza fondamentale per la ricercascientifica della sperimentazione sugli ani-mali, ai quali naturalmente non va arre-cato dolore gratuitamente.

Elena CARNEVALI (PD) fa presenteinnanzitutto che l’attenzione verso il do-lore degli animali è sicuramente tenuto inconsiderazione da parte della scienza, chericorre infatti al loro utilizzo laddove siaindispensabile. In tale ottica la direttivaeuropea prevede una serie di misure spe-cificamente volte alla protezione degli ani-mali utilizzati a fini scientifici.

Rileva come, tuttavia, l’articolo 13 dellalegge di delegazione europea, nel recepiretale direttiva, abbia previsto principi ecriteri direttivi che vanno ben oltre ilcontenuto della citata direttiva, preve-dendo anche il divieto degli xenotrapiantie delle sostanze di abuso nonostante sitratti di metodi e di procedure che hannoconsentito di salvare diverse vite umane.

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Se, da un lato, ritiene che si possacondividere il mutamento di prospettivaproposto dall’onorevole Brambilla, nelsenso di superare la contrapposizione traanimalisti e scienza prospettando piuttostouna diversità di vedute all’interno delmondo scientifico, non comprende, dall’al-tro lato, perché mai si dovrebbe impedireall’Italia di porsi in una posizione paritariarispetto agli altri Paesi europei e, più ingenerale, dell’occidente, nei quali la ri-cerca viene effettuata anche mediantel’utilizzo di animali.

Reputa, inoltre, indispensabile che ildibattito sia impostato in termini civili, ciòche non è accaduto fino ad oggi, conside-rati gli insulti di cui sono stati oggettocoloro che sostengono a qualsiasi titolo lasperimentazione animale, anche mediantemail intimidatorie che i deputati ricevonoquotidianamente.

Rileva altresì che, in fase di approva-zione della legge di delegazione europea,era stata sottolineata da più parti e contutti gli strumenti possibili la necessità dinon andare oltre il contenuto della diret-tiva europea, richiamando espressamenteil comma 2 dell’articolo 13, mentre ilGoverno non ha tenuto conto di questonella predisposizione dello schema di de-creto legislativo in oggetto.

Ribadisce, quindi, l’esigenza di appro-vare una normativa conforme a quelladegli altri Paesi europei, in modo daconsentire all’Italia di contribuire all’evo-luzione della ricerca scientifica in condi-zioni di parità con essi.

Andrea CECCONI (M5S), prima di en-trare nel merito dello schema di decretolegislativo, intende svolgere alcuni rilievisul metodo seguito dal Governo in questaed in altre occasioni.

In proposito, ricorda come sei mesi fail testo del disegno di legge di delegazioneeuropea trasmesso dal Senato venne sot-toposto all’esame della Camera senza pos-sibilità per questo ramo del Parlamento diapportare alcuna modifica, nonostantel’ampio dibattito svoltosi in particolaresull’articolo 13 sia presso questa Commis-sione che presso la Commissione politiche

dell’Unione europea. Il MoVimento 5 Stelleaveva sottolineato l’inadeguatezza del me-todo e la necessità che il Governo in sededi predisposizione dello schema di decretodovesse rispettare i principi, anche piùrigorosi rispetto alla direttiva comunitaria,fissati dal Parlamento. Con lo schema didecreto in esame, invece, il Governo hadisatteso gli impegni assunti ed ora qualeche sia il parere che la Commissionerenderà sarà di fatto ininfluente, ben po-tendo il Governo non tenerne conto.

Per quanto riguarda il contenuto delprovvedimento, alcuni aspetti centrali sonoinaccettabili per il suo gruppo, che rico-nosce la validità delle ragioni degli ani-malisti e che è favorevole allo sviluppo ealla diffusione di metodi alternativi allasperimentazione sugli animali.

Vanna IORI (PD), con riferimento al-l’intervento svolto dalla collega Brambilla,fa presente che, se da un lato può ritenersicondivisibile la considerazione per cui nonè corretto contrapporre gli animalisti allascienza, sembra altrettanto poco correttocontrapporre la « ricerca » alle ricerchealternative. Si domanda, infatti, quale sial’elemento che porti a definire un metodo« ortodosso » rispetto ai metodi alternativi.

Per tale ragione, ritiene che occorraindividuare in primo luogo l’oggetto chedetermina ciascun metodo di ricerca.

Massimo Enrico BARONI (M5S) fa pre-sente innanzitutto come si stia discutendodi una materia in relazione alla qualeemerge la contrapposizione fra l’occidentee le altre parti del mondo.

Al riguardo, osserva che il MoVimento5 Stelle ha più volte evidenziato, nei blogo mediante altri strumenti, che alcuneabitudini assunte dalla scienza in deter-minati momenti storici siano poi rappre-sentate come irrinunciabili. Richiama an-che l’intervento svolto dal deputato Gigli ilquale ha espresso la preoccupazione percui gli esperimenti finiscano per essereeffettuati sull’uomo stesso anziché suglianimali. A suo avviso, considerazioni diquesto genere non tengono sufficiente-mente conto del fatto che l’essere umano

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è autore dei danni maggiori sul nostropianeta, a partire dai disastri ambientali.

Rilevando, quindi, come la scienza ab-bia da tempo abbandonato paradigmi de-terministici e assoluti, ritiene che quandosi giustifica in qualche modo il dolore deglianimali, in nome di esigenze superiori, sicompie un esercizio di falsificazione mo-rale, di giustificazione degli aspetti carne-fici della nostra società.

A titolo di esempio di ciò che puòaccadere quando la scienza si ribella allanatura, fa riferimento alla scena finale delfilm « Il miglio verde », in cui c’è unanziano rimasto solo in quanto nonmuore, non potendosi ammalare, puravendo assistito alla morte di tutte lepersone vicine.

Ribadisce, dunque, l’opportunità di se-guire un approccio nuovo, di tipo dubita-tivo, che viene seguito anche da parte deglistessi comitati di bioetica, per cui lascienza si prende carico del dolore.

Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia,quindi, il seguito dell’esame ad altra se-duta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.50 alle 16.10.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 146 — Commissione XII

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126-terdel regolamento, e conclusione – Relazione favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione)(Rinvio del seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126-ter del regolamento) . . . . . . . . . . . . . 148

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo,C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti (Discussione congiunta erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

7-00141 Faenzi e 7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (Rinvio delseguito della discussione congiunta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . 153

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del dannoambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardantigli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814Pellegrino (Parere alla II Commissione) (Rinvio dell’esame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modificala direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinatiall’alimentazione umana. Atto n. 62 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . 154

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 147 — Commissione XIII

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Luca SANI. — Inter-viene il sottosegretario di Stato per lepolitiche agricole alimentari e forestali,Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che ilgruppo M5S ha chiesto che la pubblicitàdei lavori della seduta odierna sia assicu-rata anche mediante trasmissione con im-pianto audiovisivo a circuito chiuso. Nonessendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-zione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013 –

secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo126-ter del regolamento, e conclusione –Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l’esame deldisegno di legge, rinviato da ultimo nellaseduta dell’8 gennaio 2014.

Luca SANI, presidente, avverte che sipasserà ora alle deliberazioni concernentiil disegno di legge in titolo, sinora esami-nato congiuntamente al disegno di leggeeuropea.

Comunica al riguardo che non sonostati presentati emendamenti.

Colomba MONGIELLO (PD), relatore,propone di riferire in senso favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE concorda.

Loredana LUPO (M5S) preannuncial’astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta direlazione favorevole della relatrice Mon-giello, nominando la stessa quale relatriceper la XIV Commissione.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell’esame, ai sensi del-l’articolo 126-ter del regolamento).

Luca SANI, presidente, ricorda che laCommissione deve procedere alle delibe-razioni concernenti il disegno di legge intitolo, sinora esaminato congiuntamente aldisegno di legge di delegazione europea.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD),raccogliendo una sollecitazione pervenutada diversi gruppi, chiede che il seguitodell’esame sia rinviato alla seduta di do-mani.

Luca SANI, presidente, non essendoviobiezioni, rinvia il seguito dell’esame allaseduta di domani.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019

Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle14.15 alle 14.20.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 148 — Commissione XIII

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RISOLUZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2015. — Presi-denza del presidente Luca SANI. — Inter-viene il sottosegretario di Stato per lepolitiche agricole alimentari e forestali,Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che ilgruppo M5S ha chiesto che la pubblicitàdei lavori della seduta odierna sia assicu-rata anche mediante trasmissione con im-pianto audiovisivo a circuito chiuso. Nonessendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-zione.

7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti

per la tutela dei castagneti.

7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti

per la tutela dei castagneti.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussionedelle risoluzioni in titolo.

Luca SANI, presidente, avverte che lerisoluzioni all’ordine del giorno vertonosul medesimo oggetto e pertanto, se non visono obiezioni, saranno trattate congiun-tamente.

La Commissione concorda.

Massimiliano BERNINI (M5S) illustrala risoluzione di cui è primo firmatario,sottolineando che con la stessa si intendepromuovere l’unica forma di lotta efficacenei confronti del cinipide del castagno,ovvero la lotta biologica, attraverso l’in-troduzione del parassitoide Torymus si-nensis. La risoluzione impegna inoltre ilGoverno ad adottare le misure necessarieper rendere operativa in concreto di tale

forma di lotta, anche in accordo con leregioni. Ciò anche allo scopo di limitare ein prospettiva evitare il ricorso alla lottachimica.

Si dichiara infine disponibile a predi-sporre un testo unitario delle risoluzioni,che possa trovare il sostegno di tutta laCommissione. A tal fine, si dichiara di-sponibile anche ad un eventuale rinvio.

Monica FAENZI (FI-PdL) annuncia lapresentazione di una risoluzione, sottoli-neando come il problema evidenziato nellerisoluzioni all’ordine del giorno sia sentitoanche nel suo territorio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD),accogliendo la sollecitazione del deputatoBernini per la predisposizione di unarisoluzione unitaria e prendendo atto delpreannuncio del deputato Faenzi, eviden-zia in ogni caso l’esigenza di procedere intempi brevi. Ricorda in proposito anche illavoro svolto dalla Commissione nell’am-bito dell’esame delle proposte di legge inmateria di salvaguardia dei castagneti

Massimiliano BERNINI (M5S) con-corda.

Luca SANI, presidente, ricorda aigruppi che l’ufficio di presidenza, inte-grato dai rappresentanti dei gruppi, avevaconvenuto di procedere alla discussionedelle risoluzioni al fine di sollecitare l’ado-zione di iniziative urgenti a tutela deicastagneti, riservando all’intervento legi-slativo di cui si è già avviato l’iter le misureche non è possibile attivare in via imme-diata. Invita pertanto i gruppi ad osservaretale criterio nella predisposizione dellarisoluzione unitaria.

Rinvia quindi il seguito della discus-sione alla prossima settimana.

7-00141 Faenzi e 7-00174 Oliverio: Iniziative per il

comparto bieticolo-saccarifero.

(Rinvio del seguito della discussione con-giunta).

Luca SANI, presidente, ricorda che ladiscussione è iniziata nella seduta del 14

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 149 — Commissione XIII

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novembre scorso ed è proseguita nellesedute del 20 e 27 novembre 2013.

Monica FAENZI (FI-PdL) ricorda chel’Ufficio di Presidenza ha convenuto diproseguire la discussione delle risoluzioniin titolo con riferimento agli impegni nonsuperati dalla legge di stabilità 2014, cheha rifinanziato per 5 milioni di euro ilfondo per la razionalizzazione e la ricon-versione della produzione bieticolo-sacca-rifera. Avverte pertanto che è sua inten-zione riformulare la risoluzione presen-tata, tenendo conto delle novità introdottecon la legge di stabilità 2014. A tal fine,chiede un rinvio della discussione.

Luca SANI, presidente, nessun altrochiedendo di intervenire, rinvia ad altraseduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Luca SANI. — Inter-viene il sottosegretario di Stato per lepolitiche agricole alimentari e forestali,Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che ilgruppo M5S ha chiesto che la pubblicità deilavori della seduta odierna sia assicurataanche mediante trasmissione con impiantoaudiovisivo a circuito chiuso. Non essen-dovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,

l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame deldisegno di legge, rinviato nella seduta del14 gennaio 2014.

Luca SANI, presidente, ricorda chenella seduta di ieri il relatore Oliverio hasvolto la relazione introduttiva e si èavviato il dibattito.

Monica FAENZI (FI-PdL) manifesta ap-prezzamento per la completezza della re-lazione svolta dal deputato Oliverio e ri-corda il costante impegno della Commis-sione per assicurare al settore agricolol’esenzione dall’IMU.

Considera inoltre giuste le osservazionisvolte dal collega Gallinella circa il regimeapplicabile per i terreni agricoli concessiin affitto.

Nel ritenere che la Commissione debbaesprimersi in senso favorevole sul provve-dimento in titolo, propone la formulazionedi un’osservazione finalizzata ad evitareun ulteriore aumento dell’accisa su birra eprodotti alcolici, secondo un indirizzo sulquale la Commissione già si è espressa inaltra occasione. Propone altresì di preve-dere un’osservazione volta ad anticipare al31 marzo 2014 la scadenza per l’emana-zione del decreto ministeriale con il qualesono individuati i terreni agricoli di pro-prietà dello Stato e degli enti pubblicinazionali non utilizzabili per altre finalitàistituzionali da alienare o locare a curadell’Agenzia del demanio.

Filippo GALLINELLA (M5S) non con-divide l’aumento dell’accisa sulla birraartigianale, anche tenendo conto delle mi-nori risorse necessarie per le esenzionipreviste per la seconda rata dell’IMU agri-cola. Ribadisce inoltre la richiesta di co-noscere gli effetti finanziari del regimerelativi alla prima e alla seconda ratadell’IMU dei terreni agricoli e degli im-mobili strumentali.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD),relatore, precisa che sulla base dei datiforniti dal Governo il gettito dell’IMU nel2012 è stato di circa 630 milioni di europer i terreni e di 64,2 milioni per gliimmobili strumentali. Le minore entrate

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 150 — Commissione XIII

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derivanti dal regime di esenzione previstoin favore del settore agricolo per la primarata dell’IMU 2013 sono state all’epocaquantificate in 32,1 milioni di euro per ifabbricati rurali e in 315,1 milioni di europer i terreni. Secondo i dati forniti dalGoverno al Senato, le minori entrate con-seguenti alle agevolazioni per il settoreagricolo sulla seconda rata dell’IMU sa-rebbero invece pari a 32,1 milioni di europer i fabbricati rurali e in circa 80 milionidi euro per i terreni agricoli.

Nel merito delle altre questioni postedal collega Gallinella, precisa che le age-volazioni per i terreni agricoli operanosolo in favore degli imprenditori agricoliprofessionali e che per i fabbricati l’esen-zione è riconosciuta solo per quelli ad usostrumentale. In sintesi, rileva che la nuovadisciplina ha inteso favorire chi effettiva-mente pratica l’attività agricola.

Per quanto riguarda l’aumento dell’ac-cisa sulla birra, ricorda l’impegno dellaCommissione per la tutela di produttori dibirre artigianali, a partire dalla condizioneinserita nel parere sul decreto-legge n. 104del 2013. Su tale aspetto, preannuncia lapresentazione di emendamenti del suogruppo.

Invita tuttavia a considerare l’impor-tanza del conseguimento dell’obiettivo del-l’esenzione dall’IMU per gli immobili stru-mentali del settore agricolo, che pure hasuscitato proteste in altri settori produttiviche chiedevano analogo trattamento.

Per questi motivi, propone di esprimereparere favorevole sul disegno di legge, conun’osservazione, relativa all’accisa sullabirra, che tiene conto delle considerazionisvolte dai colleghi Faenzi e Gallinella (vediallegato 1).

Filippo GALLINELLA (M5S), al fine diuna maggiore tutela della produzione dibirre artigianali di qualità, ritiene chel’inserimento di una condizione invece chedi un’osservazione potrebbe assicuraremaggiore efficacia alla posizione dellaCommissione.

Mino TARICCO (PD), nel ricordare ilcostante impegno della Commissione per

la tutela della produzione artigianale dibirra, invita a valutare l’ipotesi di unaformulazione che, ad invarianza di gettito,preveda un’accisa ridotta per i piccoliproduttori e un’imposizione più elevataper le grandi produzioni.

Monica FAENZI (FI-PdL) dichiara dinon condividere la proposta del collegaTaricco, ritenendo più efficace esprimereuna posizione contraria in termini assolutiall’aumento dell’accisa su un settore emer-gente. Nello stesso tempo, dissente dallaproposta del collega Gallinella, sottoli-neando che esprimere un parere favore-vole soggetto a una condizione potrebbeapparire come una sottovalutazione del-l’importanza di un provvedimento checonferma l’esenzione dall’IMU per gli im-mobili strumentali.

Filippo GALLINELLA (M5S) osservache la condizione potrebbe in ogni casoessere formulata in modo da tener contodell’esigenza indicata dal deputato Faenzi.

Mino TARICCO (PD), nel comprenderele ragioni espresse dalla collega Faenzi,invita soprattutto il Governo ad una ri-flessione futura sulla praticabilità dell’ipo-tesi dell’accisa differenziata.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD),relatore, comprendere le ragioni della per-plessità sull’aumento dell’accisa sullebirre, ma ribadisce ancora una volta l’im-portanza del risultato relativo relativo alregime dell’IMU sugli immobili strumentalidelle imprese agricole, che rappresenta asuo avviso un indubbio successo per ilmondo agricolo, conseguito anche graziead un lavoro congiunto delle forze politi-che. Ritiene pertanto che nel parere sidebba inserire un’osservazione e non unacondizione in relazione all’accisa sullabirra. Sottolinea in ogni caso l’impegno delGruppo del partito democratico per supe-rare l’attuale tendenza ad individuare l’au-mento dell’imposizione fiscale sui prodottiagricoli come misura ricorrente per lacopertura finanziaria dei provvedimentilegislativi.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 151 — Commissione XIII

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La Commissione approva infine la pro-posta di parere favorevole con un’osser-vazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e

l’azione di risarcimento del danno ambientale, non-

ché delega al Governo per il coordinamento delle

disposizioni riguardanti gli illeciti in materia am-

bientale.

Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C.

1814 Pellegrino.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio dell’esame).

Luca SANI, presidente, avverte che laCommissione Giustizia non ha ancora con-cluso l’esame degli emendamenti al testobase. Rinvia pertanto l’esame alla sedutadi domani, alle ore 9, ricordando chel’argomento è iscritto nel calendario deilavori dell’Assemblea per la prossima set-timana.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Luca SANI. — Inter-viene il sottosegretario di Stato per lepolitiche agricole alimentari e forestali,Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimentodella direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altriprodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.Atto n. 62.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviatonella seduta del 14 gennaio 2014.

Luca SANI, presidente, comunica che ilgruppo M5S ha chiesto che la pubblicitàdei lavori della seduta odierna sia assicu-rata anche mediante trasmissione con im-pianto audiovisivo a circuito chiuso. Nonessendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-zione.

Ricorda che nella seduta dell’8 gennaiola relatrice Tentori ha svolto la relazioneintroduttiva e si è avviato il dibattito.

Veronica TENTORI (PD), relatore, for-mula una proposta di parere favorevole,con due osservazioni, che riprendono lequestioni poste nel corso del dibattito, inparticolare dal collega Gallinella (vedi al-legato 2).

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE esprime un giudizio favorevolesulla proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta diparere favorevole con osservazioni presen-tata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 152 — Commissione XIII

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ALLEGATO 1

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione diimmobili pubblici e la Banca d’Italia (C. 1941, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATOREAPPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di compe-tenza, il disegno di legge di conversione inlegge del decreto-legge n. 133 del 2013,recante disposizioni urgenti concernentil’IMU, l’alienazione di immobili pubblici ela Banca d’Italia (C. 1941, approvato dalSenato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia modificato l’articolo 25, evitando ilprevisto aumento dell’accisa sulla birra inragione delle potenzialità di sviluppo dellaproduzione e del consumo di birre arti-gianali di qualità.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 153 — Commissione XIII

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente isucchi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione

umana (Atto n. 62).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATOREAPPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante recepimento della direttiva2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ealtri prodotti analoghi destinati all’alimen-tazione umana (atto n. 62);

visto il parere favorevole della Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare la più completainformazione del consumatore, particolar-mente importante nel caso di allergie, si

valuti l’opportunità di precisare, con rife-rimento alle denominazioni di vendita deiprodotti fabbricati con tre o più specie difrutta, che si applica in ogni caso lanormativa sull’indicazione degli ingre-dienti (decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109), in base alla quale devono essereindicati tra gli ingredienti tutti i tipi difrutta utilizzati;

si segnala, anche alla luce della riso-luzione del Parlamento europeo sulle frodialimentari approvata il 14 gennaio 2014,l’opportunità di considerare meccanismiatti a prevenire e scoraggiare le violazionidi legge e le frodi alimentari e agevolareuna trasparente informazione a beneficiodel consumatore, come ad esempio ladivulgazione pubblica dei nomi degli au-tori delle frodi attraverso un registro eu-ropeo degli operatori del settore alimen-tare fraudolenti condannati.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 154 — Commissione XIII

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del dannoambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardantigli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo e abb. (Parere alla IICommissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836Governo (Seguito esame congiunto e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modificala direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcunidiritti connessi. Atto n. 45 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, delregolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia dilotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, chesostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (Seguito dell’esame, ai sensidell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . 158

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modificala direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti altrasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (Esame, ai sensidell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori difondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e iregolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul dirittoall’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (Esame, ai sensidell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissioneeuropea e i Parlamenti nazionali ». COM(2013)565 final (Seguito dell’esame, ai sensidell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documentofinale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla XIV Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 155 — Commissione XIV

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Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà eproporzionalità ». COM(2013)566 final (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

ALLEGATO 3 (Documento finale approvato dalla XIV Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,

l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato nellaseduta del 14 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) chiede al re-latore chiarimenti in ordine a tre que-stioni, sulle quali il suo gruppo ha fortiperplessità e che, ove non chiarite, moti-vano un voto contrario sul provvedimento.

Occorre innanzitutto comprendere se visia una effettiva abolizione dell’IMU, chein realtà sembra sopravvivere con la nuovadenominazione di aliquota unica comu-nale. Il secondo tema è quello relativoall’incremento di alcune accise, i cui ter-mini non sono chiari. Vorrebbe in terzoluogo comprendere se l’aumento dell’IRESe dell’IRAP vale anche per le imprese.

Paolo ALLI (NCD), relatore, chiarisce dinon avere elementi di risposta sulle que-stioni sollevate, che attengono al meritodel provvedimento, e per le quali rinviaalla discussione presso la Commissione dimerito e, successivamente, al dibattito inAssemblea.

Attenendosi ai profili di competenzadella XIV Commissione, formula quindiuna proposta di parere favorevole.

Vega COLONNESE (M5S) preso attodel fatto che non sono state fornite rispo-ste alle richieste di chiarimento avanzate,preannuncia il voto contrario del suogruppo sulla proposta di parere formulata.

Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia asua volta il voto contrario del gruppo FIsulla proposta di parere del relatore.

Luca PASTORINO (PD) preannuncia ilvoto favorevole del PD sulla proposta diparere del relatore, pur ricordando – nellapropria esperienza di amministrazione lo-cale – l’impatto lacerante e i disagi pro-vocati dalla « vicenda » IMU nella gestionedei bilanci degli enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e

l’azione di risarcimento del danno ambientale, non-

ché delega al Governo per il coordinamento delle

disposizioni riguardanti gli illeciti in materia am-

bientale.

Testo unificato C. 957 Micillo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato nellaseduta del 14 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) preannunciail voto favorevole del M5S sul provvedi-mento, che affronta organicamente unaquestione di particolare importanza.

Francesca BONOMO (PD), relatore, for-mula una proposta di parere favorevole(vedi allegato 1), che illustra.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 156 — Commissione XIV

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Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia ilvoto favorevole del suo gruppo sulla pro-posta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013 –

secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame con-giunto dei provvedimenti in titolo, rinviatonella seduta del 15 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) avverte che ilsuo gruppo, esaminati i provvedimenti,intende presentare proposte emendative.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) ri-chiama l’attenzione dei colleghi sul temadegli istituti bancari, sui quali è in corsoil dibattito a livello europeo; ritiene op-portuno a tal fine stabilire un più siner-gico rapporto con la competente Commis-sione di merito e con esponenti del si-stema creditizio e della Banca d’Italia.

Michele BORDO, presidente e relatoresul disegno di legge europea 2013 bis,

nessun altro chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento

della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva

2006/116/CE concernente la durata di protezione del

diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno, rinviato nella seduta del 14 gen-naio 2014.

Francesca BONOMO (PD) segnala chenel corso delle audizioni svoltesi nellagiornata di ieri presso la CommissioneCultura sono stati evidenziati alcuniaspetti del provvedimento meritevoli diapprofondimento, e chiede pertanto allarelatrice un rinvio della votazione delparere alla prossima settimana.

Gea SCHIRÒ (PI), relatore, ritiene cer-tamente utile tutto ciò che può migliorarela qualità del parere che la Commissioneè chiamata ad esprimere, e considera a talfine opportuno rinviare l’esame del prov-vedimento.

Michele BORDO, presidente, nessun al-tro chiedendo di intervenire, rinvia il se-guito dell’esame del provvedimento ad al-tra seduta.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 157 — Commissione XIV

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Schema di decreto legislativo recante recepimentodella direttiva 2011/93/UE in materia di lotta control’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e lapornografia minorile, che sostituisce la decisionequadro 2004/68/GAI.Atto n. 46.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno, rinviato nella seduta del 14 gen-naio 2014.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore,preso atto del contributo fornito nellaseduta svoltasi ieri, che condivide e delquale ringrazia i colleghi del M5S, formulauna proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento

della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva

1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di au-

toveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su

strada per l’uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44

(Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2,del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno.

Paolo TANCREDI (NCD), relatore, ri-corda che la XIV Commissione è chiamataad esprimere il parere parlamentare sulloschema di decreto legislativo di recepi-mento della direttiva 2011/76/UE, che mo-difica la precedente direttiva 1999/62/CE(Eurovignette), già modificata in passatodalla direttiva 2006/38/CE (a sua voltarecepita nell’ordinamento nazionale dalD.Lgs. 7/2010).

Ricorda poi che la nuova direttiva siinquadra nella strategia per l’internalizza-

zione dei costi esterni (COM(2008) 435def.) e rappresenta una delle componentidel c.d. pacchetto trasporti verdi. Nel do-cumento citato si legge che « il trasportostradale di merci rappresenta, da solo, trequarti di tutto il trasporto di merci e lapossibilità di internalizzarne i costi esternipermetterebbe di ridurre i costi ambientalidi circa 1 miliardo di euro rispetto allostatus quo. Ma va anche considerato chemeno strade congestionate significa anchemeno tempo sprecato nelle code, con con-seguente maggiore efficienza delle catenedel valore aggiunto. La Commissione pro-pone quindi di rendere possibile l’inter-nalizzazione di alcuni costi esterni neltrasporto di merci su strada ».

La direttiva 2011/76/UE, al fine di pro-muovere una politica dei trasporti che siasostenibile, si prefigge di favorire l’istitu-zione di nuovi meccanismi equi d’imputa-zione dei costi connessi all’utilizzo delleinfrastrutture alle imprese di trasporto,anche al fine di introdurre una tariffa-zione per l’utilizzo dell’infrastruttura stra-dale, basata sul principio « chi usa paga »e « chi inquina paga ». A tal fine la diret-tiva consente agli Stati membri di intro-durre modulazioni dei sistemi di pedaggioche tengano conto anche dei cosiddetti« costi esterni » (o esternalità dovute al-l’inquinamento atmosferico o acusticocausato dal traffico), oltre agli oneri diinfrastruttura (vale a dire oneri dovuti alrecupero dei costi dell’infrastruttura).

Segnala che il termine per il recepi-mento della direttiva è scaduto il 16 ot-tobre 2013. Per tale motivo la Commis-sione UE ha avviato la procedura d’infra-zione n. 2013/0399 del 28 novembre 2013,ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, permancato recepimento della direttiva 2011/76/UE. Ricordo altresì che l’Italia avevaespresso parere contrario in sede di Con-siglio circa l’adozione della direttiva inquestione.

Lo schema di decreto legislativo, sotto-posto all’esame della XIV Commissione,recepisce la direttiva 2011/76/UE novel-lando il decreto legislativo n. 7/2010, diattuazione della direttiva 2006/38/CE, al

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fine di inserire nell’ordinamento interno lemodifiche previste dalla nuova disciplinaeuropea.

L’articolo 1 introduce nel testo dell’ar-ticolo 2 del D.Lgs. 7/2010 la definizione diautostrada, recependo in maniera pun-tuale la corrispondente definizione recatadall’articolo 2, par. 1, lett. a-quinquies),della direttiva. In particolare la definizionedi autostrada prevede, tra i criteri defini-tori, che essa sia espressamente classifi-cata come tale. Ben più rilevante, inquanto costituisce il punto centrale delnuovo approccio introdotto dalla direttiva2011/76/UE, appare la rivisitazione delladefinizione di pedaggio (articolo 1, comma2, dello schema, che novella la lettera e)del comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs.7/2010), ove viene aggiunta una specifica-zione che chiarisce che il pedaggio com-prende un onere per l’infrastruttura (OPI)e/o un onere per i costi esterni (OCE).Vengono quindi conseguentemente intro-dotte, in linea con la direttiva, le defini-zioni di onere per l’infrastruttura (OPI) –inteso come onere riscosso per recuperarei costi di costruzione, manutenzione, eser-cizio e sviluppo dell’infrastruttura soste-nuti – e di onere per i costi esterni (OCE)inteso come onere riscosso per recuperarei costi sostenuti in relazione all’inquina-mento atmosferico e/o acustico dovuto altraffico. Vengono poi inserite, sulla scortadi quanto previsto dalla direttiva, le nuovedefinizioni di: costo dell’inquinamento at-mosferico dovuto al traffico; costo dell’in-quinamento acustico dovuto al traffico;onere medio ponderato per l’infrastrutturae onere medio ponderato per i costiesterni (rispettivamente alle lettere f-ter,f-quater, f-quinquies ed f-sexies delcomma 1 dell’articolo 2 del D.lgs. 7/2010).La definizione vigente di autoveicolo, chefa riferimento ai veicoli o autoarticolatiadibiti o usati « esclusivamente » per iltrasporto su strada di merci e aventi unpeso totale a pieno carico autorizzatosuperiore a 3,5 tonnellate, viene modifi-cata eliminando l’avverbio « esclusiva-mente », in linea con quanto previsto dalladirettiva.

L’articolo 2 provvede a riscrivere l’ar-ticolo 3 del D.Lgs. 7/2010, che disciplinal’applicazione di pedaggi e diritti d’utenza,recependo in maniera fedele i contenutidegli articoli da 7 a 7-septies della diret-tiva. Il comma 1, in analogia con quantogià prevede il testo vigente e in linea conla direttiva, prevede l’introduzione o ilmantenimento di pedaggi e diritti diutenza sulla rete stradale transeuropea osu alcuni tratti di essa o su qualsiasi altrotratto della rete di autostrade che nonfanno parte della rete stradale transeuro-pea. Segnalo che l’indeterminatezza apriori del campo di applicazione oggettivopresente nel testo della direttiva sin dallasua prima emanazione (che si riflette nelladisposizione in esame) aveva spinto illegislatore all’inserimento, all’interno dellalegge finanziaria 2007 (L. 296/2006), di uncomma (il 1017 dell’articolo 1) che hademandato – nelle more dell’organico re-cepimento della direttiva – ad appositoD.P.C.M. l’individuazione delle tratte dellarete stradale di rilievo nazionale e auto-stradale nelle quali sono attuate le dispo-sizioni della direttiva 2006/38/CE. Taledecreto non è tuttavia mai stato emanatoin quanto la Commissione europea non siè espressa favorevolmente.

L’esame del nuovo testo dell’articolo 3evidenzia, rispetto al testo vigente, unaprima innovazione degna di nota alcomma 3, che vieta, nell’applicazione dipedaggi e diritti d’utenza, discriminazionibasate sulla cittadinanza dell’autotraspor-tatore, sul Paese di stabilimento del tra-sportatore o di immatricolazione dell’au-toveicolo, nonché sull’origine o la destina-zione dell’operazione di trasporto. Icommi 4 e 5 del nuovo testo dell’articolo3 consentono allo Stato di applicare unatariffa ai soli veicoli aventi peso a pienocarico di almeno 12 tonnellate, previoavviso motivato alla Commissione. L’esclu-sione del pedaggiamento dei veicoli di pesoinferiore è ammessa qualora il pedaggia-mento di tali veicoli possa causare impattifortemente negativi sull’ambiente, la sa-lute, lo scorrimento del traffico o la sicu-rezza stradale, oppure possa determinarecosti amministrativi superiori al 30 per

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cento degli introiti supplementari chel’estensione avrebbe generato. Il nuovotesto del comma 7, che non trova corri-spondenti nel testo vigente, specifica, inrecepimento dell’articolo 7-bis della diret-tiva, che i diritti d’utenza, qualora previsti:sono proporzionati alla durata dell’utilizzodell’infrastruttura, entro gli importi di cuiall’allegato IV (che non viene modificatodallo schema in esame); hanno validitàpari ad una giornata, una settimana, unmese o un anno, con un’aliquota giorna-liera non eccedente il 2 per cento di quellaannuale. Tale percentuale sale al 5 percento per quella settimanale ed al 10 percento per quella mensile. Il comma 8disciplina l’applicazione degli oneri perl’infrastruttura, basati sul principio delrecupero dei costi d’infrastruttura. Ilcomma 9 invece disciplina l’applicazionedegli oneri per i costi esterni, la cuiquantificazione avviene in funzione delcosto dell’inquinamento atmosferico pro-dotto dal traffico che, qualora il trattostradale si snodi in territori urbanizzati, ècomprensivo dei costi dovuti all’inquina-mento acustico. Il comma 9 prevede altresìche sono esenti dal pagamento degli oneriper i costi esterni gli autoveicoli conformialle c.d. « norme EURO » più rigorose sinoallo scadere dei 4 anni dall’applicazionedelle disposizioni introdotte dalle mede-sime norme. Le disposizioni dettate dalcomma in esame sono innovative rispettoal testo vigente, in quanto completano edettagliano quanto nel testo vigente eraenunciato solo in via di principio. Ilcomma 10 disciplina la determinazione dellivello massimo dell’onere per l’infrastrut-tura facendo rinvio ai criteri riportatinell’allegato III. Il comma 11, che consentedi applicare una maggiorazione agli oneriper l’infrastruttura su tratti stradali spe-cifici ubicati in regioni montane e cherisentano fortemente di fenomeni di im-patto ambientale e di congestione, ripro-duce nella sostanza le disposizioni giàpreviste dal testo vigente del comma 14dell’articolo 3 del D.lgs. 7/2010. Il comma12 prevede la possibilità di applicare si-multaneamente una maggiorazione ed unonere per i costi esterni, alle condizioni

indicate nel medesimo comma. In taliipotesi, gli introiti devono essere investitinel finanziamento dei progetti prioritari diinteresse europeo indicati nell’allegato IIIdella decisione n. 661/2010/UE. Ricordoche l’allegato III alla decisione n. 661/2010/UE elenca i progetti prioritari dellarete transeuropea dei trasporti (TEN-T)per i quali l’inizio dei lavori è previstoentro il 2010.

L’articolo 3, riguardante la determina-zione dei pedaggi, provvede a riscriverel’articolo 4 del D.Lgs. 7/2010 recependo icontenuti degli articoli da 7-octies a7-duodecies della direttiva. In particolare,il comma 1, primo periodo, stabilisce l’ob-bligo di variare l’onere per l’infrastrutturain funzione della categoria EURO di emis-sione dell’autoveicolo. Il successivo comma3 prevede che, qualora in caso di controllonon vengano forniti i documenti necessariper verificare la categoria EURO di emis-sione, il pedaggio imposto potrà raggiun-gere il livello più alto applicabile. Ap-paiono innovative le disposizioni recate daiperiodi successivi del comma 1, che elen-cano le condizioni alle quali è possibilederogare all’obbligo citato (ad esempio seil pedaggio comprende un onere per i costiesterni) e prevedono l’esonero per i con-tratti di concessione vigenti, fino al lororinnovo. Il comma 2 prevede che eventualideroghe o esenzioni siano comunicate allaCommissione UE. Il comma 4 prevede lapossibilità di differenziare gli oneri perl’infrastruttura al fine di ridurre la con-gestione e i danni, ottimizzarne la frui-zione e migliorare la sicurezza stradale. Ilcomma 5 stabilisce che la citata differen-ziazione non deve essere comunque fina-lizzata a generare ulteriore introito dapedaggio. Il comma 6, che individua leinformazioni da comunicare alla Commis-sione UE prima dell’introduzione di unnuovo sistema di pedaggio che prevedel’imposizione di un onere per l’infrastrut-tura, riproduce il testo vigente del comma3, con l’unica eccezione del termine perl’invio della comunicazione, che viene an-ticipato da 4 a 6 mesi prima. Il comma 7introduce l’obbligo di comunicare allaCommissione UE informazioni precise che

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consentano di localizzare i tratti stradaliin cui si prevede di imporre l’onere per icosti esterni e che specifichino la classedei veicoli, i tipi di strada e i periodi esattiin funzione dei quali l’onere per i costiesterni subirà delle variazioni, gli importie gli introiti previsti, nonché le informa-zioni illustrative della metodologia impie-gata nei calcoli. Ai sensi del successivocomma 8 l’onere per i costi esterni deveessere adeguato in ottemperanza ai con-tenuti delle decisioni della CommissioneUE. Nel comma 9, primo periodo, si chia-risce che non è possibile applicare ridu-zioni per ciò che concerne l’onere per icosti esterni del pedaggio. Le riduzionisono applicabili invece all’onere per l’in-frastruttura. Il comma 10 consente in casieccezionali, in particolare per progetti spe-cifici rientranti nella rete TEN-T con ini-zio lavori entro il 2010 (allegato III alladecisione n. 661/2010/UE), di prevederealtre forme di variazione delle aliquote deipedaggi al fine di garantire la redditivitàcommerciale di detti progetti. Ai sensi delcomma 11, l’applicazione, la riscossione edil pagamento di pedaggi e diritti d’utenzadevono avvenire intralciando il meno pos-sibile lo scorrimento del traffico. Il terzoe quarto periodo del comma 11 dispon-gono che qualora sia previsto che la ri-scossione avvenga mediante apposita unitàinstallata a bordo dell’autoveicolo, occorregarantire che ogni utente possa procurarsitale unità e che essa sia conforme airequisiti della direttiva 2004/52/CE. Aisensi del quinto periodo del comma 11, seè imposto il pagamento di un pedaggio,l’importo totale del pedaggio e le suecomponenti (onere di infrastruttura eonere per i costi esterni) sono riportati inuna ricevuta consegnata all’autotrasporta-tore, per quanto possibile, mediante unsistema elettronico. Il comma 12 disponeche qualora venga istituito un sistema dipedaggio o di diritti di utenza per unainfrastruttura è possibile prevedere unacompensazione adeguata per tali oneri.

In linea con la direttiva, l’articolo 4introduce nel testo del D.Lgs. 7/2010 unarticolo 4-bis che disciplina le modalità diversamento degli introiti derivanti dagli

oneri per i costi esterni nonché dallamaggiorazione agli oneri per l’infrastrut-tura ai sensi dell’articolo 3, commi 10 e 11.Su questo punto, segnalo che l’articolo 9,comma 2 della direttiva, non limita il suoambito applicativo alle maggiorazioni ci-tate degli oneri per l’infrastruttura, maconsidera tutti gli introiti derivanti daglioneri di infrastruttura e degli oneri per icosti esterni. Quanto all’utilizzo dei citatiintroiti, l’articolo in esame prevede cheessi siano allocati nello stato di previsionedel Ministero delle infrastrutture e deitrasporti e destinati, sentito il Ministerodell’ambiente per i profili di competenza,a beneficio del settore dei trasporti, al finedi ottimizzare l’intero sistema dei tra-sporti.

Per gli introiti derivanti dagli oneriper i costi esterni il nuovo articolo 4-bisprevede specifiche destinazioni prioritariefinalizzate a rendere i trasporti più so-stenibili (ridurre l’inquinamento causatodal trasporto stradale, migliorare le pre-stazioni dei veicoli in termini di emis-sione di CO2 e di consumo di carburante,creare infrastrutture alternative, soste-nere la TEN-T, ottimizzare la logistica,migliorare la sicurezza stradale, ecc.). Ilcomma 2 prevede che almeno il 15 percento del totale dei proventi derivantidagli oneri per i costi esterni nonchédagli oneri di infrastruttura previsti dallanormativa vigente in materia sia desti-nato al sostegno della rete transeuropeadi trasporto (TEN-T).

L’articolo 5, che recepisce le disposi-zioni dell’articolo 10-bis della direttiva,prevede l’aggiornamento degli importi concadenza biennale, a decorrere dal 2013. Lostesso articolo prevede che tale aggiorna-mento venga effettuato mediante appositodecreto ministeriale infrastrutture e tra-sporti da adottarsi successivamente allapubblicazione nella G.U. dell’UE degli im-porti adeguati a cura della CommissioneUE.

L’articolo 6, che recepisce l’articolo 11,paragrafo 1, della direttiva, impone alMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti di trasmettere alla CommissioneUE, entro il 16 ottobre 2014 e successi-

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vamente ogni quattro anni, una relazioneconcernente i pedaggi, compresi i « nuovi »pedaggi in concessione. La norma infattiesclude dalla relazione i sistemi di pedag-gio già istituiti al 10 giugno 2008 che nonincludono oneri per i costi esterni, « nellamisura in cui tali sistemi ancora in vigorenon abbiano subito modifiche sostan-ziali ».

L’articolo 7 apporta alcune modificheall’allegato III che non ne alterano lasostanza. In particolare il comma 1 sosti-tuisce il riferimento ai pedaggi con quelloall’onere per l’infrastruttura.

L’articolo 8 introduce nel testo delD.Lgs. 7/2010 gli allegati III-bis e III-terriguardanti rispettivamente i requisiti mi-nimi per l’imposizione di un onere per icosti esterni e gli importi massimi del-l’onere medio ponderato per i costiesterni, che riproducono le disposizionidegli omologhi allegati introdotti dalla di-rettiva 2011/76/UE.

L’articolo 9, infine, reca una clausola diinvarianza finanziaria.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) sottoli-nea l’estrema importanza del provvedi-mento in esame. Ricorda come sia giàprevisto nel nostro ordinamento l’obbligoper i concessionari stradali di ottemperarealle disposizioni in materia di inquina-mento acustico e luminoso, e occorre com-prendere come – quando l’Italia recepiràintegralmente la direttiva – sarà modifi-cata la legislazione vigente.

Rileva quindi come il provvedimentorappresenti un ennesimo colpo per gliimprenditori del settore dei trasporti, uncomparto già da tempo in sofferenza.

Chiede quindi al relatore un approfon-dimento circa la possibilità di applicaretariffe più elevate per i vettori stranieriche transitano sul territorio italiano.

Invita il fine il relatore a chiarire ilpassaggio della relazione nel quale si af-ferma che il trasporto stradale di mercirappresenta, da solo, tre quarti di tutto iltrasporto di merci e la possibilità di in-ternalizzarne i costi esterni permetterebbedi ridurre i costi ambientali di circa 1miliardo di euro rispetto allo status quo.

Paola PINNA (M5S) osserva che il prov-vedimento è volto ad incentivare i mezzi ditrasporto alternativi a quello su gomma,quale ad esempio il trasporto su rotaia.

Paolo TANCREDI (NCD), relatore, con-divide quanto rilevato dall’onorevole Pra-taviera in ordine all’importanza strategicadel provvedimento in esame. Esprimequindi perplessità circa la possibilità diprevedere tariffe differenziate per i vettoridi diverse nazionalità, anche in conside-razione del fatto che uno dei principifondamentali della direttiva oggetto di re-cepimento è proprio quello della non di-scriminazione tra operatori.

Rileva quindi, con riferimento al pas-saggio richiamato dal collega Pratavierache dall’introduzione della tariffazione ag-giuntiva si ipotizza di ricavare circa 1miliardo di euro; si tratta di una previ-sione verosimile, in considerazione dellamole del trasporto su gomma.

Ritiene in conclusione che la normativaproposta sia da ritenere innovativa esenz’altro positiva.

Michele BORDO, presidente, nessun al-tro chiedendo di intervenire, rinvia il se-guito dell’esame del provvedimento ad al-tra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento

della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di

investimento alternativi, che modifica le direttive

2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE)

n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2,del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno.

Luca PASTORINO (PD), relatore, ri-corda che la Commissione è oggi chiamataa esaminare, ai fini dell’espressione delparere al Governo, lo schema di decretolegislativo recante recepimento della diret-

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tiva 2011/61/UE sui gestori di fondi diinvestimento alternativi, che modifica ledirettive 2003/41/CE e 2009/65/CE, nonchéi regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010. Il 22 luglio 2013 è scaduto il terminedi recepimento della direttiva negli ordi-namenti nazionali.

La direttiva oggetto di recepimentofissa le norme in materia di autorizza-zione, funzionamento e trasparenza deigestori di fondi di investimento alternativi(GEFIA) che gestiscono e/o commercializ-zano fondi di investimento alternativi(FIA) nell’Unione europea.

La direttiva mira a stabilire un quadronormativo armonizzato delle attività deigestori di fondi di investimento alternativinel mercato interno, prevedendo l’appli-cazione di regole di condotta, di traspa-renza informativa, nonché in materia direquisiti patrimoniali, organizzativi e dicontrollo del rischio, analoghi a quelliprevisti per le società di gestione di fondicomuni armonizzati.

In particolare, la direttiva intenda su-perare la frammentazione che attualmentecaratterizza le diverse normative nazionaliin materia, e ridurre in tal modo anche irischi rispetto all’investimento in tali tipo-logie di fondi, nonché garantire maggior-mente la stabilità finanziaria complessivadell’Unione europea.

La definizione di regole comuni chiaree rigorose in quest’ambito renderà possi-bile attribuire a tali fondi, in presenzadelle condizioni prescritte, il cosiddetto« passaporto » europeo, consentendo ai ge-stori di fondi di investimento alternativi(GEFIA) residenti in uno Stato membro dicommercializzare i propri fondi anche inaltri Stati membri.

Ricorda che i fondi di investimentoalternativi (FIA) sono i fondi che nonnecessitano di un’autorizzazione ai sensidella direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), laquale detta una disciplina armonizzata pertaluni organismi d’investimento collettivoin valori mobiliari (OICVM).

Sostanzialmente si tratta dei fondi spe-culativi (hedge funds), dei fondi di private

equity, di venture capital, immobiliari, dimaterie prime, infrastrutturali e altri tipidi fondi istituzionali.

In tale contesto la direttiva 2011/61/UEsi preoccupa di disciplinare non tanto ifondi di investimento alternativi (i qualidovrebbero poter continuare ad esseredisciplinati e sottoposti a vigilanza a livellonazionale), in quanto la grande eteroge-neità degli stessi nei diversi Stati membridell’Unione ne renderebbe complicata l’ar-monizzazione, bensì i gestori di questiultimi.

La direttiva, che mira a creare unmercato interno per i GEFIA e un quadroregolamentare e di vigilanza armonizzato,prevede anche il beneficio della commer-cializzazione transfrontaliera (cosiddettopassaporto), in virtù del quale il gestore difondi alternativi che sia autorizzato dauno Stato membro può commercializzarele quote dei propri fondi anche negli altriStati membri, sebbene limitatamente aisoli investitori professionali, dopo unasemplice notifica alle rispettive autorità divigilanza. In tal modo, si supera l’attualeregime che subordina l’attività all’autoriz-zazione di ciascuna autorità di vigilanzanazionale e la conseguente frammenta-zione del mercato europeo. La direttivaprevede inoltre che, dopo un periodo tran-sitorio iniziale di tre anni dalla sua entratain vigore, la commercializzazione tran-sfrontaliera sia concessa anche ai fondialternativi situati in Paesi terzi (i cosid-detti fondi off-shore).

Entro il 22 luglio 2014, gli Stati membrisono tenuti a comunicare alla Commis-sione e all’ESMA (Autorità europea deglistrumenti finanziari e dei mercati – Eu-ropean Securities and Markets Authority) itipi di FIA che i GEFIA possono commer-cializzare presso gli investitori al dettagliosul loro territorio e ogni prescrizione ag-giuntiva che lo Stato membro impone perla commercializzazione di FIA presso gliinvestitori al dettaglio.

Quanto al contenuto dello schema didecreto legislativo, è stato predisposto aisensi della delega contenuta nell’articolo12 della legge n. di delegazione europea

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2013 (Legge n. 96 del 2013), la quale,all’allegato B, annovera anche la direttiva2011/61/UE.

Il predetto articolo 12 elenca i principie criteri direttivi che il Governo è tenutoa rispettare nell’esercizio della delega. Inlinea generale le norme di delega sonovolte a consentire che una società digestione di fondi di investimento alterna-tivi possa prestare i servizi previsti dalladirettiva, istituire e gestire i fondi comunid’investimento alternativi in altri Stati co-munitari ed extracomunitari e, viceversa,che una società di gestione non domesticapossa istituire e gestire FIA in Italia.

Gli articoli da 1 a 7 dello schemaapportano un’ampia serie di modifiche altesto unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria (TUF) di cui aldecreto legislativo n. 58 del 1998.

Oltre ad aggiornare le definizioni recatedal TUF, al fine di renderle più simili alladisciplina europea, ferme restando le spe-cificità della normativa nazionale (societàdi investimento e gestori italiani), loschema di decreto modifica in terminiorganici la struttura del Titolo III dellostesso TUF (relativo alla gestione collettivadel risparmio), prevedendo una suddivi-sione delle norme sulla gestione collettivadel risparmio secondo le seguenti macroaree:

1) soggetti autorizzati e attività eser-citabili; in particolare viene previsto chel’esercizio in via professionale del serviziodi gestione collettiva del risparmio siariservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF(società di investimento a capitale fisso chegestiscono FIA), alle società di gestione UEche gestiscono OICVM italiani, ai GEFIAUE e ai GEFIA non UE che gestiscono unFIA italiano;

2) disciplina dei soggetti autorizzati(fondi comuni di investimento, SICAV eSICAF in gestione esterna, strutture ma-ster-feeder, fusione e scissione);

3) operatività transfrontaliera dei ge-stori italiani ed esteri;

4) commercializzazione in Italia diOICVM e FIA;

5) obblighi supplementari per le SGRi cui FIA acquisiscono partecipazioni ri-levanti e di controllo; 6) disciplina deldepositario.

In dettaglio, l’articolo 1, comma 1, recale modifiche alla parte I (Disposizionicomuni) del TUF, inserendovi nuove defi-nizioni.

Il comma 3 dell’articolo 1 inserisce nelTUF un nuovo articolo 4-quinquies, ilquale individua le autorità nazionali com-petenti nella Banca d’Italia e nella CON-SOB, attribuendo alle due autorità, se-condo le rispettive attribuzioni, i compitidi vigilanza e di cooperazione previsti dairegolamenti UE.

L’articolo 2 contiene le modifiche allaparte II (relativa alla disciplina degli in-termediari), titolo I (Disposizioni generali),del TUF. In particolare le modifiche ap-portate dal comma 1 attribuiscono alleautorità di vigilanza, segnatamente allaBanca d’Italia, sentita la CONSOB, unpotere di intervento per evitare che i limitimassimi di leva finanziaria fissati daiGEFIA per i FIA italiani riservati chegestiscono siano tali da poter creare rischisistemici.

L’articolo 3 contiene le modifiche allaparte II, titolo II (Servizi e attività d’in-vestimento), del TUF. In particolare, aisensi del comma 3, in tema di offerta fuorisede, i nuovi soggetti (SICAF, GEFIA UE enon UE) sono inclusi tra coloro i qualisono abilitati a promuovere e collocarefuori sede strumenti finanziari e servizi eattività d’investimento (al pari delle SGR,delle SICAV e delle società di gestione UE).

L’articolo 4 contiene le modifiche allaparte II, titolo III del TUF, relativo alladisciplina della Gestione collettiva del ri-sparmio. In particolare il comma 1, inse-rendo un nuovo articolo 32-quater nelTUF, prescrive che l’esercizio in via pro-fessionale del servizio di gestione collettivadel risparmio è riservato alle SGR, alleSICAV, alle SICAF, alle società di gestioneUE che gestiscono OICVM italiani, ai GE-FIA UE e ai GEFIA non UE che gestisconoun FIA italiano.

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Il comma 2 inserisce nel TUF nuovocapo I-bis, contenente la disciplina deisoggetti autorizzati.

Le modifiche apportate all’articolo 35del TUF dal comma 4 prevedono duedistinte sezioni dell’albo delle SGR: unaper le società autorizzate a gestire OICVMe una per le società autorizzate a gestireFIA. L’albo è tenuto dalla Banca d’Italiache rilascia le autorizzazioni.

I nuovi articoli da 35-bis a 35-undevi-cies del TUF, inseriti dal comma 5, disci-plinano le SICAV e le SICAF, con unmodello unitario e con differenze limitate.

Il nuovo articolo 35-undecies prevedeun regime agevolato per i GEFIA chegestiscono portafogli di FIA le cui attivitànon superano determinate soglie (de mi-nimis).

Il capo II (OICR italiani), introdotto dalcomma 6, reca, in primo luogo, al novel-lato articolo 36 del TUF, principi generaliche disciplinano i fondi comuni di inve-stimento, che sono stati adeguati allanuova normativa europea per quanto ri-guarda la delega di funzioni e le attivitàesercitabili da parte dei gestori nonché icompiti del depositario. Rimane invariatala responsabilità del gestore e la segrega-zione patrimoniale del fondo.

Il novellato articolo 38 del TUF disci-plina le SICAV e le SICAF che designanoun gestore esterno e che pertanto nonpossono essere destinatari delle norme dicondotta sulla gestione collettiva, applica-bili solo ai gestori.

Al novellato articolo 40 sono quindipreviste norme in materia di autorizza-zione – rilasciata dalla Banca d’Italia – eregole di funzionamento delle strutturemaster-feeder (madre – figlia), mentre inuovi articoli 40-bis e 40-ter del TUFregolamentano le fattispecie di fusione escissione di organismi di investimento delrisparmio, anch’esse soggette all’autorizza-zione della Banca d’Italia.

Il capo II-bis del TUF disciplina l’ope-ratività transfrontaliera dei gestori. In taleambito il novellato articolo 41 disciplinal’operatività transfrontaliera delle SGR,prevedendo che le SGR italiane possono

prestare negli Stati UE e non UE le attivitàpreviste dalle direttive europee per le qualisono state autorizzate.

Ai sensi del nuovo articolo 41-quater,se un GEFIA non UE sceglie l’Italia comeStato di riferimento per gestire FIA ita-liani e FIA UE o commercializzare nell’UEi FIA da essa gestiti, deve chiedere l’au-torizzazione alla Banca d’Italia.

Il capo II-ter del TUF (articoli da 42 a44) disciplina la commercializzazione diOICR che può riguardare: OICVM UE; FIAriservati; FIA non riservati, i quali quindipossono essere commercializzati a investi-tori al dettaglio.

Il nuovo capo II-quater del TUF (arti-coli 45 e 46) disciplina gli obblighi delleSGR i cui FIA acquisiscono partecipazionirilevanti e di controllo di società nonquotate e di emittenti.

Il novellato articolo 47, comma 2, delTUF stabilisce che l’incarico di depositariopuò essere assunto solo dai soggetti sot-toposti a regolamentazione prudenziale evigilanza continuativa da parte di Bancad’Italia, ovvero banche autorizzate in Ita-lia, succursali italiane di banche comuni-tarie, SIM e succursali italiane di impresedi investimento. Non è invece ammessa lapossibilità che il depositario sia una bancao un’impresa di investimento comunitariasenza succursale in Italia.

L’articolo 5 dello schema di decretolegislativo contiene le modifiche alla parteII, titolo IV del TUF, che regola i provve-dimenti ingiuntivi e di crisi degli interme-diari finanziari, al fine di inserire in taleambito i nuovi intermediari nazionali eextracomunitari previsti dalla direttiva2011/61/UE, nonché per apportare alcunecorrezioni di formulazione.

L’articolo 6 contiene le modifiche allaparte IV (relativa alla disciplina degli emit-tenti), titolo II (concernente l’appello alpubblico risparmio), del TUF.

In particolare, i commi da 2 a 5modificano gli articoli 94, 98, 98-ter e98-quater, relativi all’offerta al pubblico diOICR, per consentire una maggiore tuteladell’investitore al dettaglio.

L’articolo 7 contiene modifiche allaparte V (Sanzioni), titolo II (Sanzioni am-

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ministrative), del TUF, volte ad estenderele sanzioni amministrative pecuniarie ivipreviste anche alle violazioni di normeintrodotte in attuazione della direttiva2011/61/UE.

L’articolo 8 apporta modifiche all’arti-colo 7 del decreto legislativo n. 252 del2005, che disciplina le forme pensionisti-che complementari, al fine di adeguare laterminologia e i riferimenti normativi allanuova disciplina del depositario previstadagli articoli 47, 48 e 49 del TUF, sostituitidall’articolo 4 dello schema di decreto.

Gli articoli da 9 a 15 sono volti adettare norme di coordinamento con ladisciplina fiscale vigente in materia diOICR.

In particolare, l’articolo 9, al comma 1,estende alle SICAF che investono in beniimmobiliari le disposizioni fiscali applica-bili ai fondi comuni di investimento im-mobiliare.

L’articolo 10 modifica l’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 600 del 1973 (in materia diaccertamento delle imposte sui redditi), alfine di aggiornare le disposizioni relativealla ritenuta sui redditi di capitale deri-vanti dalla partecipazione ad OICR italianie lussemburghesi storici alle nuove normeintrodotte nel TUF.

L’articolo 11 modifica l’articolo 10-terdella legge n. 77 del 1983 (la quale isti-tuisce e regola i Fondi comuni di investi-mento mobiliare) al fine di disciplinare inun unico articolo il regime di tassazionedei redditi di capitale derivanti dalla par-tecipazione a tutte le tipologie di OICR didiritto estero, ad esclusione dei fondi edelle SICAF immobiliari, uniformandolo alregime di tassazione degli omologhi pro-dotti di diritto italiano. Tali modifiche sirendono necessarie a seguito del recepi-mento della direttiva 2011/61/UE sui ge-stori di fondi di investimento alternativi, iquali possono investire in beni anche di-versi dagli strumenti finanziari.

L’articolo 12 modifica l’articolo 73 delTUIR (di cui al decreto del Presidentedella 917 del 1986), relativo alla defini-zione dei soggetti passivi Repubblica n. I-RES, per aggiornarlo inserendovi la nuova

definizione di OICR immobiliari, la qualecomprende sia i fondi immobiliari sia leSICAF immobiliari, le quali hanno il me-desimo regime fiscale dei predetti fondi.

L’articolo 13 modifica il regime di tas-sazione dei redditi derivanti dalla parte-cipazione ad OICR immobiliari di dirittoestero, uniformandolo al regime di tassa-zione degli omologhi prodotti di dirittoitaliano. Tali modifiche si rendono neces-sarie a seguito del recepimento della di-rettiva 2011/61/UE sui gestori di fondi diinvestimento alternativi che consente alleSGR italiane di istituire e gestire fondiimmobiliari all’estero in regime di liberaprestazione dei servizi.

L’articolo 14 reca talune norme dicoordinamento per adeguare alcune dispo-sizioni tributarie vigenti alle modificheapportate dallo schema di decreto.

L’articolo 15 reca le disposizioni finalie transitorie. In particolare, il comma 1prevede che le disposizioni contenute neiprovvedimenti attuativi del TUF attual-mente vigenti (regolamenti di Banca d’Ita-lia e CONSOB, regolamento del Ministerodell’economia e delle 228/1999) conti-nuano ad applicarsi fino alla data dientrata in vigore delle nuove disposizionidi attuazione.

L’articolo 16 reca la clausola di inva-rianza finanziaria, stabilendo che le am-ministrazioni interessate provvedono agliadempimenti previsti dallo schema di de-creto con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

Michele BORDO, presidente, nessunochiedendo di intervenire, rinvia il seguitodell’esame del provvedimento ad altra se-duta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento

della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpreta-

zione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Atto n. 64.

(Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2,del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno.

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Gea SCHIRÒ (PI), relatore, evidenziacome lo schema di decreto è diretto adassicurare l’interpretazione e la traduzionenei procedimenti penali, affinché l’impu-tato di lingua straniera che non conoscal’italiano sia messo in condizione di par-tecipare consapevolmente al processo, inattuazione della delega conferita dallalegge di delegazione europea 2013 (leggen. 96/2013) per il recepimento della diret-tiva 2010/64/UE.

Ricorda che il termine di recepimentodella direttiva è scaduto il 27 ottobre 2013e che, conseguentemente, la Commissioneeuropea ha avviato una procedura di in-frazione nei confronti dell’Italia per ilmancato recepimento della direttiva.

La direttiva 2010/64/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 20 ottobre2010 – già inserita nel disegno di leggecomunitaria 2010 e 2011 – individuanorme minime comuni relative all’inter-pretazione e alla traduzione nei procedi-menti penali, con l’obiettivo di rafforzarela fiducia reciproca tra i paesi dell’Unioneeuropea e di garantire il diritto ad unprocesso equo.

La direttiva costituisce la prima misuradella c.d. Tabella di marcia di Stoccolma(Risoluzione del Consiglio del 30 novem-bre 2009, concernente la tabella di marciaper il rafforzamento dei diritti proceduralidi indagati o imputati in procedimentipenali). Le ulteriori tappe sono costituitedalla direttiva 2012/13/UE, sul diritto al-l’informazione nei procedimenti penali(termine di recepimento 2 giugno 2014) edalla direttiva 2012/29/UE che istituiscenorme minime in materia di diritti, assi-stenza e protezione delle vittime di reato(termine di recepimento 16 novembre2015). Entrambe le direttive – insieme alla2010/64/UE sull’interpretazione e tradu-zione nei procedimenti penali – sonocomprese tra quelle da attuare in base allalegge di delegazione europea 2013 (n. 96/2013). Tutte e tre recano disposizioni suinterpretazione e traduzione.

Per quanto concerne il recepimento diquesta direttiva nell’ordinamento italianoricorda che l’articolo 111, terzo comma,della Costituzione afferma che nel pro-

cesso penale la legge assicura che la per-sona accusata di un reato sia « assistita daun interprete se non comprende o nonparla la lingua impiegata nel processo ». Sitratta di una delle manifestazioni del prin-cipio del giusto processo regolato dallalegge, attraverso cui si deve attuare lagiurisdizione (primo comma dell’articolo111 Cost.) e, più in generale, del dirittoinviolabile di difesa in ogni stato e gradodel procedimento (articolo 24, secondocomma, Cost.).

Ricorda inoltre che la Convenzione perla salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali – firmata a Roma il4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italiacon la legge 4 agosto 1955, n. 848 –stabilisce che ogni accusato ha diritto « aessere informato, nel più breve spazio ditempo, nella lingua che egli comprende ein maniera dettagliata, della natura e deimotivi dell’accusa a lui rivolta », nonché di« farsi assistere gratuitamente da un in-terprete se non comprende o non parla lalingua usata in udienza ». Identica dispo-sizione è contenuta inoltre nell’articolo 14,terzo comma, lettera a), del Patto inter-nazionale relativo ai diritti civili e politici(patto firmato il 19 dicembre 1966 a NewYork e reso esecutivo in Italia con la legge25 ottobre 1977, n. 881.)

Il codice di procedura penale, agli ar-ticoli 143-147, riconosce il diritto per l’im-putato (e l’indagato) che non conosce lalingua italiana di « farsi assistere gratui-tamente da un interprete al fine di poterecomprendere l’accusa contro di lui formu-lata e di seguire il compimento degli atticui partecipa », mentre l’articolo 109. di-sciplina, a pena di nullità, la lingua degliatti.

Il diritto all’interprete nell’ambito di unprocesso penale costituisce quindi unacondizione indispensabile per porre inessere un diritto fondamentale dell’impu-tato, quello alla difesa e alla « parità fra leparti ».

Ricorda infine che, ad eccezione delcaso in cui l’imputato benefici del patro-cinio a spese dello Stato, le spese perl’interpretariato e la traduzione sono an-ticipate dall’Erario e, in caso di condanna,

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sono recuperate (articolo 49 del decretodel Presidente della Repubblica 115/2002,Testo unico sulle spese di giustizia), comele altre spese ripetibili.

A questo proposito segnala che dal-l’analisi di impatto della regolamentazioneche accompagna lo schema di decretolegislativo non risultano dati generali sulledimensioni del fenomeno. Attualmente daun’analisi a campione riferita agli ufficidelle Procure della Repubblica di Bologna,Roma, Napoli, Palermo, le spese per in-terpreti e traduttori risultano pari al 5 percento circa dell’importo complessivo per lespese sostenute per gli ausiliari del magi-strato. Per il futuro non è possibile pre-vedere il numero dei procedimenti chenecessiteranno della nomina di interpretio traduttori, in via presuntiva si ipotizzache le spese possano raggiungere il 10 percento del totale delle spese per gli ausiliaridel giudice.

Prima di passare all’esame del conte-nuto dell’atto, ritiene opportuno segnalarein via preliminare la necessità che ilcontenuto dello schema in esame sia coor-dinato con le prossime disposizioni diattuazione delle direttive sopra richiamate(direttiva 2012/13/UE e direttiva 2012/29/UE) che recano ulteriori disposizioni con-cernenti interpretariato e traduzione.

Lo schema di decreto si compone di 4articoli.

L’articolo 1 modifica due articoli delcodice di procedura penale: all’articolo104 sui colloqui del difensore con l’impu-tato in custodia cautelare viene aggiuntoun nuovo comma 5 secondo cui l’imputatoin stato di custodia cautelare, l’arrestato eil fermato, che non conoscono la linguaitaliana, hanno diritto all’assistenza gra-tuita di un interprete per conferire con ildifensore a norma dei commi precedenti;l’articolo 143 viene sostituito, introdu-cendo le seguenti innovazioni:

il diritto dell’imputato che non co-nosce la lingua italiana all’assistenza gra-tuita di un interprete è indipendente dal-l’esito del procedimento e riguarda espres-samente anche lo svolgimento delleudienze cui prende parte (comma 1); lamodifica è connessa a quella al testo unico

sulle spese di giustizia, che esclude dallespese ripetibili quelle per interpreti e tra-duttori (v. ultra, articolo 3 dello schema);

tale diritto è esteso espressamenteanche alle comunicazioni con il difensoreprima di rendere un interrogatorio ovveroal fine di presentare un’istanza o unamemoria nel corso del procedimento(comma 1);

negli stessi casi, l’autorità procedentedeve disporre la traduzione scritta di unaserie di atti, entro un termine congruo, inmodo da consentire l’esercizio dei diritti edelle facoltà della difesa (comma 2);

il giudice può disporre, anche surichiesta di parte, con atto motivato, im-pugnabile unitamente alla sentenza, latraduzione gratuita di altri atti o anchesolo di parte di essi, ritenuti essenziali perconsentire all’imputato di conoscere leaccuse a suo carico (comma 3); non èprevisto espressamente che nei casi delcomma 3 si tratti di traduzione scritta;

l’accertamento sulla conoscenza dellalingua italiana è compiuto dall’autoritàgiudiziaria (comma 4);

oltre all’interprete, anche il tradut-tore deve essere nominato anche quando ilgiudice, il p.m. o l’ufficiale di poliziagiudiziaria ha personale conoscenza dellalingua o del dialetto da interpretare(comma 5);

la nomina del traduttore è regolatadagli artt. 144 ss. del titolo IV (che giàdisciplinano l’attività dell’interprete, adesempio con riguardo alle incompatibilitàe agli obblighi professionali).

In proposito segnala che lo schema nonprevede, secondo quanto indicato nellepremesse della direttiva al n. 22, che latraduzione debba avere luogo nella linguamadre dell’imputato ovvero in altra lingua,purché non ne sia pregiudicata la possi-bilità di comprensione effettiva.

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L’articolo 2 dello schema di decretolegislativo modifica le disposizioni di at-tuazione del c.p.p.. Le modifiche paionoessere dirette a rafforzare la qualità del-l’assistenza linguistica, in linea con leindicazioni di cui alla direttiva. Le modi-fiche apportate sono le seguenti:

sono integrate con il richiamo all’in-terpretariato e alla traduzione le categoriedi esperti che debbono essere previstedall’albo dei periti presso ogni tribunale;

è modificata la disciplina sulla for-mazione e revisione dell’albo dei periti,alla cui formazione partecipano anche leassociazioni rappresentative a livello na-zionale delle professioni non regolamen-tate.

L’articolo 3 dello schema di decretolegislativo modifica il testo unico dellespese di giustizia, precisando che sonoescluse dalle spese ripetibili quelle relativeagli interpreti e ai traduttori nominati neicasi previsti dall’articolo 143 c.p.p.

L’articolo 4 reca le disposizioni finan-ziarie. Agli oneri derivanti dal decreto(euro 6.084.833,36 ogni anno), si provvedeper il triennio 2014-2016 a carico delfondo di rotazione (articolo 5 della legge183/1987), istituito, nell’ambito del Mini-stero del tesoro – Ragioneria generaledello Stato, con amministrazione auto-noma e gestione fuori bilancio per l’at-tuazione delle politiche comunitarie(comma 1).

Dal 2017, agli oneri si provvede me-diante la riduzione delle spese modulabilinell’ambito del programma « Giustizia ci-vile e penale » della missione « Giustizia »dello stato di previsione del Ministerodella giustizia (comma 2).

Il Ministero della giustizia dovrà mo-nitorare gli oneri derivanti dall’attuazionedel decreto e, qualora si verifichino osiano in procinto di verificarsi scostamentirispetto alle previsioni del comma 1, nedovrà dare tempestiva comunicazione alMinistero dell’Economia e delle finanze.Quest’ultimo dovrà a sua volta provvedere,con decreto, alla riduzione delle spese

rimodulabili previste in base alla legge dicontabilità.

Segnala infine che lo schema di decretonon prevede esplicitamente che la nuovadisciplina si applichi anche ai procedi-menti per l’esecuzione di un mandato diarresto europeo, secondo quanto dispostodall’articolo 2, par. 7, della direttiva. Restaquindi da valutare se sia sufficiente a taleriguardo il rinvio al c.p.p. e alle leggicomplementari, in quanto compatibili,contenuto nell’articolo 39 della legge 65/2009, che conforma il diritto interno alladecisione quadro relativa al mandato d’ar-resto europeo, o se non sia opportunoinserire un’esplicita previsione in merito,anche al fine di garantire compiutezza alprovvedimento.

Michele BORDO, presidente, nessunochiedendo di intervenire, rinvia il seguitodell’esame del provvedimento ad altra se-duta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.10.

Relazione della Commissione « Relazione annuale

2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i

Parlamenti nazionali ».

COM(2013)565 final.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo127, comma 1, del regolamento, e conclu-sione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l’esame del-l’atto in oggetto, rinviato nella seduta del14 gennaio 2014.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 169 — Commissione XIV

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Michele BORDO, presidente, ricordache nella seduta di ieri il relatore haformulato una proposta di documento fi-nale, sul quale invita i colleghi ad espri-mersi.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia ilrelatore per il lavoro svolto e il documentofinale formulato, che condivide. Riterrebbetuttavia opportuno inserire una ulterioreosservazione volta a sottolineare la neces-sità che i rapporti bilaterali, certamentepositivi, debbono tuttavia avvenire in unaprospettiva di uguaglianza tra i 28 Statimembri e che la Commissione assicuri, siaai fini della interlocuzione con ciascunaassemblea nell’ambito del dialogo politicosia nelle altre forme di raccordo, quali levisite di commissari europei, il pieno ri-spetto della parità tra i Parlamenti nazio-nali dell’Unione europea.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiedeal relatore la possibilità di rendere mag-giormente incisive alcune delle osserva-zioni formulate – con particolare riferi-mento alle osservazioni di cui alle lettereg) e h), trasformandole in condizioni.

Paola CARINELLI (M5S) con riferi-mento all’intervento della collega Galganosottolinea come sia ormai evidente a tuttiche L’Italia non conti nulla in ambitoeuropeo; il Governo dovrebbe farsi valere,ma così come non lo ha fatto nella scorsalegislatura non intende farlo nemmeno inquesta.

Diversa è la visione dell’Europa propo-sta dal M5S.

Paolo TANCREDI (NCD), relatore, ri-tiene accoglibile la proposta avanzata dalcollega Prataviera, come anche il suggeri-mento dell’onorevole Galgano, che condi-vide pienamente. Precisa che il tema indiscussione non è il rapporto tra Governoe Istituzioni europee, bensì quello traCommissione europea e Parlamenti nazio-nali. L’obiettivo perseguito è quello deldialogo politico, rispetto al quale appareopportuno ribadire un principio di equità.

Sulla base delle indicazioni emerse nelcorso del dibattito, formula pertanto unanuova proposta di documento finale (vediallegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta didocumento finale formulata dal relatore.

Relazione della Commissione « Relazione annuale

2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità ».

COM(2013)566 final.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo127, comma 1, del regolamento, e conclu-sione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l’esame del-l’atto in oggetto, rinviato nella seduta del14 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) preannunciail voto favorevole del suo gruppo sullaproposta di documento finale formulatadalla relatrice, che invita a valutare lapossibilità alla inserire una ulteriore con-dizione, volta a sottolinearla necessità disoddisfare quanto prima la crescente ne-cessità di intensificare ulteriormente i rap-porti tra la Commissione e i Parlamentinazionali al fine di assicurare la parteci-pazione popolare nel rispetto del principiodemocratico, quindi di comprovare l’effi-cacia delle interazioni registrate che risul-tano prive di significato laddove i cittadininon sentono rappresentate le proprieistanze.

Michele BORDO, presidente, sottolineacome il rilievo proposto faccia riferimentoai rapporti tra la Commissione e i Parla-menti nazionali e avrebbe più opportuna-mente potuto essere valutato nell’ambitodell’esame della Relazione annuale 2012sui rapporti tra la Commissione europea ei Parlamenti nazionali, della quale la Com-missione ha testé concluso l’esame.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) valutapositivamente la considerazione formulata

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dal M5S poiché ritiene che anche in temadi sussidiarietà la possibilità di consulta-zioni online non possa che essere ritenutauna lodevole iniziativa.

Maria IACONO (PD), relatore, purconvenendo con le valutazioni del Presi-dente, in considerazione del principio disussidiarietà quale criterio di valutazio-ne modulatorio, ritiene di poter acco-

gliere la richiesta avanzata dai colleghidel M5S.

Formula pertanto una nuova propostadi documento finale (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta didocumento finale formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 171 — Commissione XIV

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione dirisarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per ilcoordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia

ambientale (Testo unificato C. 957 Micillo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche del-l’Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 957Micillo e abb. « Disposizioni in materia didelitti contro l’ambiente e l’azione di ri-sarcimento del danno ambientale, nonchédelega al Governo per il coordinamentodelle disposizioni riguardanti gli illeciti inmateria ambientale »;

valutata positivamente la finalità delprovvedimento volto ad inasprire il quadrosanzionatorio per le condotte che danneg-giano l’ambiente, inserendo nuove ipotesidi delitto nel codice penale, punite con lareclusione;

rilevato che il provvedimento inesame realizza il principio « chi inquinapaga » con positivi effetti di deterrenzasulle condotte criminose, nonché di tra-sferimento dei costi e degli oneri a caricodella collettività sugli autori dei reati am-bientali;

considerato che il provvedimentoadegua l’ordinamento nazionale alle esi-genze di tutela penale dell’ambiente

espresse nella normativa dell’Unione eu-ropea, da ultimo con l’emanazione delladirettiva n. 2008/99/CE sulla tutela penaledell’ambiente, nella quale l’UE ha fattoricorso allo strumento delle sanzioni pe-nali al fine di perseguire l’obiettivo di unapiù efficace tutela dell’ambiente;

preso atto che il Testo unificato inesame consente di adeguare il codice pe-nale alle previsioni normative degli altripartner europei;

ricordato infine che il Parlamentoitaliano è da tempo impegnato sul temadell’adeguamento della tutela penale del-l’ambiente alla gravità degli illeciti com-messi nel nostro Paese, come evidenziatoda ultimo dalla proposta di legge Realaccied altri (atto Camera n. 56), presentatanella scorsa legislatura a seguito dellamancata approvazione nella XIII legisla-tura, dell’atto Senato n. 3960, di iniziativagovernativa, nella XIV legislatura, dell’attoCamera n. 239 e, nella XV legislatura,dell’atto Camera n. 25 e abbinati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 172 — Commissione XIV

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ALLEGATO 2

Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e iParlamenti nazionali (COM(2013)565 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche del-l’Unione europea,

esaminata la Relazione della Com-missione europea « Relazione annuale2012 sui rapporti tra la Commissioneeuropea e i Parlamenti nazionali »(COM(2013)565 final);

premesso che:

in base all’articolo 10, paragrafo 2del Trattato sull’Unione europea il ruoloprincipale dei Parlamenti nazionali nel-l’architettura costituzionale dell’Unione èquello di esercitare le funzioni di indirizzoe controllo sull’azione dei rispettivi Go-verni in seno al Consiglio e al Consiglioeuropeo. Il consolidamento dei rapportitra la Commissione europea e le altreIstituzioni dell’UE, da un lato, e i Parla-menti nazionali, dall’altro, è tuttavia unulteriore ed importante canale di inter-vento dei Parlamenti nazionali in quantocontribuisce ad assicurare la democraticitàdel processo decisionale europeo, nonchéad accrescere la consapevolezza dei citta-dini in merito ai vantaggi dell’integrazioneeuropea;

il dialogo politico informale costi-tuisce uno strumento di raccordo tra laCommissione europea e le singole Assem-blee, che se ne avvalgono secondo lerispettive procedure e prassi. Non ap-paiono pertanto condivisibili e coerenticon i Trattati le iniziative volte a svilup-pare forme di dialogo politico collettivonell’ambito di sedi di cooperazione inter-parlamentare o tra gruppi di parlamentinazionali e la Commissione stessa;

occorre che il dialogo politico nonsi traduca in un esercizio rituale e nonprivilegi la dimensione quantitativa maconcorra effettivamente alla formazionedelle politiche e della normativa europea;

è pienamente condivisibile l’impe-gno della Commissione ad attuare undialogo politico rafforzato nell’ambito delsemestre europeo per il coordinamento exante delle politiche economiche, discu-tendo direttamente con i Parlamenti na-zionali di questioni trasversali o specificheper paese. Occorre a questo scopo chel’interlocuzione con i Commissari europeied altri rappresentanti della Commissionesia più sistematica ed effettiva;

è positiva la decisione della Com-missione di allertare sistematicamente iParlamenti nazionali in merito a tutte leconsultazioni pubbliche da essa avviate,essendo l’impatto dell’intervento parla-mentare potenzialmente maggiore in unafase precoce del processo decisionale eu-ropeo;

la Relazione in esame, analoga-mente a quella per il 2011 e per il 2010,appare carente di indicazioni in meritoalla valutazione degli effetti concreti deldialogo politico, non indicando essa se edin quale misura i pareri dei Parlamentinazionali siano stati tenuti in considera-zione dalla Commissione e dalle altreIstituzioni dell’Unione nel corso del pro-cesso decisionale;

la qualità delle risposte della Com-missione alle osservazioni dei Parlamentinazionali registra un graduale migliora-mento. I tempi per la risposta continuano

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 173 — Commissione XIV

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tuttavia ad essere troppo lunghi e incom-patibili con un efficace intervento deiParlamenti nella formazione delle deci-sioni europee;

va ribadita l’esigenza che la Com-missione renda disponibili ai Parlamentinazionali nelle rispettive lingue nazionalila più ampia tipologia possibile di docu-menti, con particolare riguardo alle valu-tazioni di impatto sulle proposte legisla-tive, essenziali per operare un esame com-piuto e approfondito delle proposte legi-slative;

le osservazioni e le proposte formu-late dalla XIV Commissione della Cameranei documenti finali approvati nella pas-sata legislatura in relazione alle Relazioniannuali della Commissione europea suirapporti con i Parlamenti nazionali 2010 e2011 non hanno ricevuto risposta adeguatadalla Commissione stessa ed hanno trovatoriscontro nella prassi solo in misura ri-dotta;

è auspicabile che anche il Parla-mento europeo valorizzi i contributi adesso trasmessi dai Parlamenti nazionali,dando conto espressamente conto del se-guito dato ai medesimi contributi nellerelazioni adottate dalle Commissioni invista dell’esame in plenaria;

rilevata altresì l’esigenza che il pre-sente documento finale sia trasmesso alParlamento europeo, al Consiglio e allaCommissione europea nell’ambito del dia-logo politico;

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che le prossime Re-lazioni annuali indichino – anche sullabase di alcuni esempi concreti – come ipareri dei Parlamenti nazionali sono statitenuti in considerazione dalla Commis-sione ed eventualmente dalle altre Istitu-zioni dell’Unione nell’ambito del processodecisionale;

2) occorre che il Parlamento europeodia espressamente conto, entro un tempocongruo, del seguito dato ai contributi adesso trasmessi dai Parlamenti nazionali, inparticolare mediante l’inserimento di unapposita sezione nelle relazioni preparatesui singoli atti dalle Commissioni in vistadella seduta plenaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che la Commissionedia un riscontro più rapido, eventualmentein forma sintetica, ai contributi dei Par-lamenti nazionali, in modo da consentireai medesimi Parlamenti di pronunciarsinuovamente o di tenere adeguatamenteconto della risposte della Commissione aifini di ulteriori interventi nello sviluppodel processo decisionale europeo;

b) il dialogo politico dovrebbe conti-nuare a svolgersi secondo la prassi sinoraconsolidata e su base bilaterale tra laCommissione e singoli Parlamenti, evi-tando, per un verso, irrigidimenti proce-durali o forme di interlocuzione collettivatra la Commissione stessa e gruppi diParlamenti nazionali;

c) le risposte della Commissione do-vrebbero indicare in modo circostanziatose e in che modo le osservazioni deiParlamenti nazionali siano state tenute inconsiderazione;

d) è necessario che la Commissioneassicuri, sia ai fini della interlocuzione conciascuna assemblea nell’ambito del dialogopolitico sia nelle altre forme di raccordo,quali le visite di commissari europei, ilpieno rispetto della parità tra i Parlamentinazionali dell’Unione europea;

e) la Commissione dovrebbe eviden-ziare in modo specifico i contributi deiParlamenti nazionali alle consultazioni daessa promosse, sia nel proprio sito internetsia in eventuali documenti che riassumanogli esiti delle consultazioni stesse;

f) sarebbe opportuno che, a partiredal programma di lavoro per il 2015, laCommissione desse conto in modoespresso delle indicazioni pervenute al

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 174 — Commissione XIV

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riguardo dai Parlamenti nazionali e delseguito dato ad esse ai fini delle indivi-duazione delle priorità strategiche e legi-slative dell’Unione;

g) la Commissione europea, in coe-renza con il regime linguistico previsto dai

Trattati, dovrebbe rendere tempestiva-mente disponibili ai Parlamenti nazionali,nelle rispettive lingue ufficiali, la più am-pia tipologia possibile di documenti, conparticolare riferimento alle valutazioni diimpatto sulle proposte legislative.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 175 — Commissione XIV

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ALLEGATO 3

Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità(COM(2013)566 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche del-l’Unione europea,

esaminata la Relazione della Com-missione europea « Relazione annuale2012 in materia di sussidiarietà e propor-zionalità » (COM(2013)566 final);

premesso che:

i principi di sussidiarietà e propor-zionalità non devono essere intesi qualistrumenti per la mera difesa delle com-petenze o dell’interesse nazionale ma qualicriteri modulatori dei contenuti e delleforme dell’azione regolativa europea neirapporti con gli altri livelli di Governo econ i corpi sociali intermedi;

in considerazione della natura di-namica del principio di sussidiarietà laCommissione Politiche dell’Unione euro-pea si riserva di adottare pareri motivati,ai sensi del Protocollo n. 2 allegato alTrattato sull’Unione europea (TUE) e alTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea (TFUE), anche in relazione aprogetti legislativi europei che non con-templino un intervento adeguato rispettoalla natura delle questioni da affrontare oall’evidente valore aggiunto dell’azione eu-ropea rispetto a quella nazionale;

l’applicazione del meccanismo diallerta precoce da parte dei Parlamentinazionali dimostra come, al di là delledifferenti metodologie messe in capo daciascuna Istituzione, esso sia uno stru-mento di natura prettamente politica an-ziché giuridico-formale. Appare pertantopoco utile ed inappropriata la definizione

di orientamenti o standard comuni per laverifica di sussidiarietà da parte dei Par-lamenti nazionali;

il fatto che soltanto 70 dei 663pareri trasmessi nel 2012 alla Commis-sione dai Parlamenti nazionali abbianonatura di pareri motivati ai fini del mec-canismo di allerta precoce, conferma chegran parte dei Parlamenti stessi non in-tende avvalersi di tale meccanismo qualestrumento di blocco del processo decisio-nale europeo e considera prioritario in-terloquire sul merito delle scelte politichee normative europee;

il controllo di sussidiarietà costi-tuisce, ai sensi del Protocollo n. 2, unaprerogativa di ciascun Parlamento nazio-nale. Va ribadita, pertanto, la ferma op-posizione ad ogni tentativo di stabilire inseno alla COSAC o in altre sedi di coo-perazione interparlamentare meccanismidi coordinamento tra i Parlamenti nazio-nali intesi a configurare un esercizio so-stanzialmente collettivo del controllo disussidiarietà, in contrasto con le disposi-zioni dei Trattati e del Protocollo n. 2.Occorre invece utilizzare pienamente, an-che ai fini della valutazione dei profili disussidiarietà, il potenziale degli strumentiper lo scambio di informazioni e valuta-zioni, quali l’IPEX;

è opportuno rafforzare il raccordotra la Camera e i Consigli e le Assembleelegislative regionali nell’ambito del mecca-nismo di allerta precoce, ferma restandola natura prioritaria dell’esame del meritodelle iniziative legislative e prelegislativeeuropee;

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 176 — Commissione XIV

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la relazione della Commissione evi-denzia un’accresciuta attenzione per lacorretta applicazione dei principi di sus-sidiarietà e proporzionalità da parte dialcune Istituzioni ed organi dell’Unione, inparticolare, del Parlamento europeo e delComitato delle regioni;

va, in particolare, considerata po-sitivamente la creazione da parte del Par-lamento europeo di una nuova direzioneincaricata di valutare non soltanto le pro-poste legislative della Commissione maanche di stimare le eventuali ripercussionidelle proposte avanzate nelle relazioni le-gislative del Parlamento nonché i costi diuna mancata azione dell’UE in determinatisettori. Queste innovazioni hanno il meritodi riafferma una concezione dinamicadella sussidiarietà che può implicare oveappropriato, soprattutto a fronte di que-stioni di portata transnazionale, unaestensione dell’intervento dell’Unione;

per quanto riguarda il Consiglio, larelazione in esame si limita a ricordareche il Comitato dei rappresentanti perma-nenti degli Stati membri (Coreper) vigilasul rispetto dei principi di sussidiarietà edi proporzionalità, senza fornire indica-zioni sulle metodologie e gli strumentiutilizzati allo scopo. Si tratta di una la-cuna singolare, essendo chiamato il Con-siglio, in qualità di colegislatore dell’UE, agarantire il rispetto dei due principi, inparticolare in sede di approvazione dimodifiche alla proposta originaria dellaCommissione;

è necessario migliorare ulterior-mente le metodologie e i criteri per valu-tare il rispetto dei principi di sussidiarietàe di proporzionalità, anche al fine di porrei Parlamenti nazionali in condizione dieffettuare adeguatamente, nel ridotto ter-mine di otto settimane, il controllo nel-l’ambito del meccanismo di allerta pre-coce;

a questo scopo occorre che la Com-missione motivi in modo più dettagliato edesaustivo le proprie proposte sotto il pro-filo di sussidiarietà e proporzionalità, con-formemente all’articolo 5 del protocollo

n. 2, e che il Parlamento e il Consiglioforniscano analoga motivazione per gliemendamenti eventualmente approvati;

va considerata prioritaria, per as-sicurare il rispetto del principio di pro-porzionalità, l’attuazione delle iniziativeprospettate dalla Commissione per la ri-duzione al minimo indispensabile deglioneri normativi che gravano sulle PMI;

rilevata l’esigenza che il presente Do-cumento finale sia trasmesso al Parla-mento europeo, al Consiglio e alla Com-missione europea nell’ambito del dialogopolitico informale;

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che le Istituzioni del-l’Unione europea informino maggiormentela propria azione ad una concezione di-namica del principio di sussidiarietà, chepuò comportare un ampliamento del-l’azione dell’Unione nel quadro delle suecompetenze, ove le circostanze lo richie-dano, o, al contrario, una limitazione ocessazione dell’azione in questione quandoquesta non sia più giustificata;

2) non sono condivisibili ed appaionoin contrasto con i Trattati, le iniziativevolte a stabilire, anche attraverso le sedi dicooperazione interparlamentare, meccani-smi di coordinamento tra i Parlamentinazionali intesi a configurare un eserciziosostanzialmente collettivo del controllo disussidiarietà e a promuovere il raggiungi-mento delle soglie previste dal meccani-smo di allerta precoce;

3) non risultano altresì condivisibilile proposte volte, in occasione di unaprossima modifica del Trattati, ad abbas-sare le medesime soglie, in quanto potreb-bero incentivare il ricorso al controllo disussidiarietà quale strumento di blocco orallentamento dell’azione legislativa del-l’Unione europea;

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4) la Commissione europea e le altreIstituzioni competenti dovrebbero moti-vare in modo più analitico la conformitàdelle proprie proposte legislative sotto ilprofilo della sussidiarietà e della propor-zionalità, fornendo, in coerenza con ilProtocollo n. 2, indicatori qualitativi equantitativi;

5) il Consiglio dell’Unione europeadovrebbe sviluppare strumenti specificiper la valutazione di impatto analoga-mente alla Commissione e al Parlamentoeuropeo;

6) le metodologie per condurre levalutazioni di impatto condotte dalla Com-missione, dal Parlamento europeo e, inprospettiva, dal Consiglio dovrebbero es-sere confrontabili e compatibili, anche alfine di agevolare la verifica del rispetto dei

principi di sussidiarietà e di proporziona-lità da parte dei parlamenti nazionali;

7) in coerenza con il principio diproporzionalità, è necessario che la Com-missione, il Parlamento europeo e il Con-siglio rispettino rigorosamente il principiodel « pensare anzitutto in piccolo » (thinksmall first) e riducano al minimo indi-spensabile degli oneri normativi che gra-vano sulle PMI;

8) è auspicabile soddisfare quantoprima la crescente necessità di intensifi-care ulteriormente i rapporti tra la Com-missione e i Parlamenti nazionali al fine diassicurare la partecipazione popolare nelrispetto del principio democratico, quindidi comprovare l’efficacia delle interazioniregistrate che risultano prive di significatoladdove i cittadini non sentono rappresen-tate le proprie istanze.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 178 — Commissione XIV

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzionecontrollata della popolazione carceraria. (C. 1921 Governo) (Parere alla II Commissione dellaCamera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

ALLEGATO 1 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione dellaCamera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimentodelle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internaziona-lizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per larealizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioniriunite VI e X della Camera) (Rinvio dell’esame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. S. 1214 Governo (Parerealla 1a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . 185

ALLEGATO 3 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire lafunzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasportied opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite dacalamità naturali. S. 1215 Governo (Parere alla 5a Commissione del Senato) (Esame erinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del dannoambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardantigli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 e abb. (Parere alla II Commissionedella Camera) (Esame e conclusione – Parere di nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Riforma della legislazione in materia portuale. S. 120 e S. 370 (Parere alla 8a Commissionedel Senato) (Rinvio del seguito dell’esame congiunto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Pre-sidenza del presidente Renato BAL-DUZZI.

La seduta comincia alle 8.10.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei

diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione

controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevolecon osservazione).

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 179 — Commissione bicamerale

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La Commissione avvia l’esame del prov-vedimento.

Renato BALDUZZI, presidente e rela-tore, illustra sommariamente il contenutodel provvedimento, sottolineando come lostesso interessi la competenza della Com-missione parlamentare per le questioniregionali per un profilo limitato, e cioè inquanto, all’articolo 3, comma 1, lettera a),modifica la disciplina sul diritto di re-clamo da parte dei detenuti e degli inter-nati di cui all’articolo 35 della legge sul-l’ordinamento penitenziario (n. 354 del1975), in particolare ampliando l’elencodei soggetti istituzionali ai quali i detenutie gli internati possono rivolgere istanze oreclami e, per quanto riguarda le regioni,comprendendo tra questi soggetti, oltre alpresidente della giunta regionale, come giàprevisto, anche i garanti regionali o locali.In linea con la disposizione citata, chesostanzialmente riconosce l’esistenza dipossibili garanti regionali e locali per idiritti dei detenuti, l’articolo 7 prevede trai compiti del Garante nazionale dei dirittidelle persone detenute o private dellalibertà personale – che viene istituito conil medesimo articolo 7 – quello di pro-muovere i rapporti di collaborazione coni garanti territoriali. Nella relazione tec-nica che, ai sensi dell’articolo 17, comma3, della legge n. 196 del 2009 accompagnail disegno di legge in esame, il Governoosserva che la citata previsione dell’arti-colo 3 « non comporta la necessità diistituire nuove figure di garante regionaleo locale, organismi peraltro già ampia-mente diffusi sul territorio ». Premesso dicondividere questa valutazione, ritiene chesi potrebbe nondimeno suggerire allaCommissione di merito di specificare chei garanti regionali o locali sono chiamati incausa dalle disposizioni del decreto solo« ove previsti », e quindi senza obbligo diprovvedere alla loro istituzione.

Quindi, considerato il poco tempo adisposizione della Commissione per la se-duta, deposita agli atti una relazione in-troduttiva con la quale riferisce, più indettaglio, che l’articolo 1 modifica il codicedi procedura penale. In particolare, la

lettera a) novella l’articolo 275-bis delcodice, stabilendo che, se viene applicatala misura cautelare degli arresti domici-liari, il giudice deve sempre prescrivere ilricorso alle procedure di controllo me-diante strumenti elettronici – il cosiddettobraccialetto elettronico, – salvo che, aseguito della valutazione concreta del caso,ritenga che le stesse non siano necessarie.Le lettere b) e c) dell’articolo 1 novellanol’articolo 678 del codice, consentendo ilricorso a una procedura semplificata nellatrattazione di alcune materie di compe-tenza della magistratura di sorveglianza.

L’articolo 2 riformula l’articolo 73,comma 5, del testo unico in materia distupefacenti (di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 309 del 1990),trasformando in autonoma fattispecie direato quella che prima costituiva unacircostanza attenuante del delitto di de-tenzione e cessione illecita di stupefacenti:la cosiddetta attenuante legata alla lieveentità. La modifica sottrae il piccolo spac-cio alla comparazione delle circostanzeoperato dal giudice ai sensi dell’articolo 69del codice penale, che può portare arisultati sanzionatori considerati eccessividal Governo.

L’articolo 2 interviene inoltre sulla di-sciplina dell’affidamento terapeutico alservizio sociale di tossicodipendenti edalcoldipendenti – il cosiddetto affida-mento in prova in casi particolari – abro-gando il divieto di disporre per più di duevolte l’affidamento terapeutico al serviziosociale.

L’articolo 3 novella l’ordinamento pe-nitenziario di cui alla legge n. 354 del1975. In particolare, la disposizione am-plia l’elenco dei soggetti destinatari deldiritto di reclamo in via amministrativa daparte dei detenuti e degli internati; pre-vede maggiori garanzie per i detenuti nelprocedimento di reclamo davanti alla ma-gistratura di sorveglianza, in particolaresuperando il precedente procedimento ca-merale, introducendo un giudizio per l’ot-temperanza alle decisioni del magistrato disorveglianza da parte dell’amministrazionepenitenziaria e ampliando l’oggetto deireclami davanti al magistrato; innalza da

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tre a quattro anni il limite di pena perl’applicazione dell’affidamento in prova alservizio sociale e rafforza i poteri delmagistrato di sorveglianza per l’applica-zione dell’affidamento in prova in via diurgenza; e disciplina i controlli elettronicia distanza – il già ricordato braccialettoelettronico – da eseguire su soggetti indetenzione domiciliare.

L’articolo 4 introduce una misura tem-poranea (denominata liberazione antici-pata speciale) destinata a incrementare iflussi in uscita dal carcere. Per il periodoche va dal 1o gennaio 2010 al 24 dicembre2015, ovvero fino ai due anni successiviall’entrata in vigore del decreto-legge, èestesa da 45 a 75 giorni per semestre ladetrazione di pena concessa con la libe-razione anticipata di cui all’articolo 54dell’ordinamento penitenziario. L’ulterioresconto di pena viene applicato a seguito diuna valutazione del magistrato di sorve-glianza sulla « meritevolezza » del benefi-cio.

L’articolo 5 interviene sulla leggen. 199 del 2010 per stabilizzare la dispo-sizione che consente di scontare presso ildomicilio la pena detentiva non superiorea 18 mesi, anche se costituente parteresidua di maggior pena. Tale misura eradestinata a perdere efficacia il 31 dicem-bre 2013.

L’articolo 6 interviene sul testo unicodelle leggi in materia di immigrazione, dicui al decreto legislativo n. 286 del 1998,modificando la disciplina dell’espulsionecome misura alternativa alla detenzione.In particolare, la disposizione amplia ilcampo di possibile applicazione della mi-sura in questione e delinea i diversi ruolidi direttore del carcere, del questore edella magistratura di sorveglianza, inmodo da prevedere una velocizzazionedelle procedure di identificazione.

L’articolo 7 prevede l’istituzione pressoil Ministero della giustizia del Garantenazionale dei diritti delle persone detenuteo private della libertà personale, costituitoda un collegio da tre membri, di cui unpresidente, che restano in carica per cin-que anni, non prorogabili, e che sononominati, previa delibera del Consiglio dei

ministri, con decreto del presidente delConsiglio dei ministri, sentite le compe-tenti commissioni parlamentari. Il Garanteha funzioni di vigilanza e può formulareraccomandazioni all’amministrazione inte-ressata; inoltre deve trasmettere al Parla-mento una relazione annuale sull’attivitàsvolta.

L’articolo 8 differisce per un periodomassimo di sei mesi decorrenti dal 24dicembre 2013 (data di entrata in vigoredel decreto-legge) il termine per l’adozionedei regolamenti interministeriali di attua-zione relativi alle misure di favore –crediti d’imposta e sgravi contributivi –previste per le imprese e le cooperativesociali che assumano detenuti e internati.

L’articolo 9 reca la clausola di inva-rianza finanziaria, mentre l’articolo 10disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, in conclusione, una propostadi parere favorevole con una osservazione(vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere del presidente.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU,

l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevolecon osservazioni).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Il senatore Paolo NACCARATO (NCD),relatore, introducendo l’esame, ricorda chela Commissione parlamentare per le que-stioni regionali ha già esaminato il decre-to-legge in titolo l’11 dicembre scorso, neltesto iniziale, in occasione della suadiscussione presso la 6a Commissione delSenato. In quell’occasione la Commissioneha espresso un parere favorevole con dueosservazioni.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 181 — Commissione bicamerale

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Illustra quindi sommariamente il con-tenuto del provvedimento, depositando agliatti la seguente relazione introduttiva, conla quale riferisce che l’articolo 1 è statolievemente modificato dal Senato, nei ter-mini di cui dirà. L’articolo prevede che peril 2013 la seconda rata dell’IMU non èdovuta per tutta una serie di immobilielencati, tra cui le abitazioni principali,fermo restando che, nei comuni in cuil’aliquota base è stata maggiorata, i con-tribuenti sono tenuti a versare entro il 24gennaio 2014 il 40 per cento della diffe-renza tra l’imposta dovuta secondo l’ali-quota base statale e l’imposta dovuta se-condo l’aliquota deliberata dal comune.Vengono quindi stanziate risorse per com-pensare ai comuni il minor gettito deri-vante dall’abolizione della rata IMU. IlSenato ha innanzitutto posticipato il ter-mine per il versamento, che nel testoiniziale era fissato al 16 gennaio 2014; hainoltre aggiunto un comma 12-bis cheprevede che non si applichino sanzioni einteressi nel caso di insufficiente versa-mento della seconda rata dell’IMU per il2013, a condizione che la differenza siasaldata entro il termine del 24 gennaio2014.

L’articolo 2, che detta disposizioni inmateria di acconti di imposta, non è statomodificato dal Senato.

L’articolo 3 interviene in materia diimmobili pubblici ed è stato oggetto didiverse modifiche da parte del Senato. Siricorda che il comma 1 stabilisce in so-stanza che per gli immobili pubblici ven-duti a trattativa privata (ai sensi dell’ar-ticolo 11-quinquies del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203) è ammessa lasanatoria di eventuali irregolarità edilizieanche dopo il trasferimento di proprietà,entro un anno dal trasferimento.

Il decreto-legge in esame amplia ilnumero degli immobili pubblici suscettibilidi alienazione, prevedendo che debbanoessere ad uso « prevalentemente » non abi-tativo, mentre prima dovevano essere im-mobili « ad uso non abitativo ».

Inoltre il decreto ha ampliato la facoltàdi alienazione degli immobili in questione,estendendola, con le modalità già previste

(trattativa privata e anche in blocco), an-che agli immobili degli enti territoriali. Siprevede pertanto che gli enti territorialiinteressati individuino con apposita deli-bera gli immobili che intendono dismet-tere. La delibera conferisce mandato alMinistero dell’economia e delle finanzeper l’inserimento degli immobili in que-stione nel decreto dirigenziale che auto-rizza alla vendita in blocco. Il ministrodell’economia e delle finanze, Saccomanni,nel corso di un’audizione svolta al Senatoil 13 dicembre 2013, ha affermato che conla norma in esame il Governo intendefavorire la dismissione di immobili daparte degli enti territoriali, i quali po-tranno così contribuire al consolidamentodei conti pubblici. Recependo la norma inesame, il decreto del Ministero dell’econo-mia e delle finanze 20 dicembre 2013 hagià autorizzato la provincia di Torino, icomuni di Torino, Venezia, Verona e Fi-renze e la regione Lombardia ha venderegli immobili individuati con le delibereassunte dagli stessi enti.

Nel corso dell’esame al Senato è statoinoltre previsto il divieto di alienazione diimmobili con la procedura in esame allesocietà la cui struttura non consental’identificazione del soggetto (persone fisi-che o società) che ne detiene la proprietào il controllo. L’utilizzo di società ano-nime, aventi sede all’estero, nelle suddetteoperazioni immobiliari è vietato e costi-tuisce causa di nullità dell’atto di trasfe-rimento. Si prevede inoltre che, fermirestando i controlli già previsti dalla vi-gente normativa antimafia, sono esclusidalla trattativa privata i soggetti che sianostati condannati, con sentenza irrevoca-bile, per reati fiscali o tributari.

Il comma 2-bis, inserito nel corso del-l’esame al Senato, riguarda i fondi immo-biliari gestiti dalla Invimit SGR s.p.a. (ilnome esteso della società è InvestimentiImmobiliari Italiani Società di Gestionedel Risparmio). La norma prevede che ifondi in questione finalizzati alla valoriz-zazione e alla dismissione degli immobilipubblici operano sul mercato in regime dilibera concorrenza.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 182 — Commissione bicamerale

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Il comma 2-ter, inserito nel corso del-l’esame al Senato, prevede che il decretoministeriale con il quale sono individuati iterreni agricoli di proprietà dello Stato edegli enti pubblici nazionali non utilizza-bili per altre finalità istituzionali da alie-nare o locare a cura dell’Agenzia deldemanio, per i quali è riconosciuto ildiritto di prelazione ai giovani imprendi-tori agricoli, deve essere adottato, in sededi prima applicazione, entro e non oltre il30 aprile 2014.

I commi da 2-quater a 2-septies, inseritidal Senato, prevedono che i Ministeriinteressati individuino e comunichino al-l’Agenzia del demanio gli immobili dirilevante interesse culturale, paesaggisticoe ambientale in ordine ai quali ritenganoprioritario mantenere la proprietà delloStato. L’Agenzia del demanio, entro duemesi dalla relativa comunicazione, so-spende le eventuali procedure di dismis-sione o conferimento alla predetta SGRdei beni da sottoporre a tutela. È previstoche tali norme, tuttavia, non debbanocomunque determinare una riduzione del-l’introito complessivo connesso ai suddettiprocessi di dismissione.

L’articolo 4 detta disposizioni sul capi-tale della Banca d’Italia. Il provvedimentoè stato modificato al comma 2. Il commaautorizza la Banca d’Italia ad aumentare ilproprio capitale, mediante utilizzo delleriserve statutarie, all’importo di 7,5 mi-liardi di euro, precisando che a seguitodell’aumento il capitale è rappresentato daquote nominative di partecipazione dieuro 25.000 ciascuna: il testo iniziale,prima delle modifiche apportate dal Se-nato, prevedeva che le quote fossero di20.000 euro.

Quanto alle categorie di investitori chepossono acquisire le quote di partecipa-zione al capitale della Banca d’Italia, ilSenato ha precisato che le banche e leimprese di assicurazione e di riassicura-zione devono avere necessariamente sedelegale in Italia – e quindi non più anchein uno Stato membro dell’Unione europea– e devono avere inoltre l’amministrazionecentrale in Italia. In caso di perdita delrequisito della sede legale o della ammi-

nistrazione centrale in Italia, i soggettidetentori delle quote dovranno venderle efino alla vendita delle predette quote ri-mane sospeso il relativo diritto di voto. Sitratta di una modifica che tiene conto diun’esigenza che – per quanto estranea aiprofili di sua competenza – era stataevidenziata anche nel dibattito svolto nellaCommissione parlamentare per le que-stioni regionali.

Dall’elenco dei soggetti che possonodetenere quote di partecipazione al capi-tale della Banca d’Italia il Senato ha poiescluso i fondi pensione. Il Senato hainoltre rivisto il limite di quota massimache può essere posseduta da ciascun par-tecipante, abbassandola al 3 per cento, eha previsto che la Banca d’Italia riferiscaannualmente alle Camere in merito allepartecipazioni al proprio capitale.

L’articolo 5, che interviene sugli organidella Banca d’Italia, non è stato modificatodal Senato.

L’articolo 6 detta ulteriori disposizionisulla Banca d’Italia, in parte funzionali alcoordinamento della disciplina vigente conle novità introdotte dal decreto-legge. IlSenato ha apportato diverse modifiche altesto. In particolare, ha previsto unanorma che autorizza la Banca d’Italia aprocedere alla dematerializzazione dellequote di partecipazione al proprio capi-tale, precisando che il trasferimento dellequote ha luogo mediante scritturazione suiconti aperti dalla Banca d’Italia a nomedei partecipanti.

Il Senato ha previsto inoltre che ilnuovo statuto della Banca d’Italia, delibe-rato il 23 dicembre 2013 e approvato conil decreto del Presidente della Repubblica27 dicembre 2013, entri in vigore il 31dicembre 2013 e che il bilancio dellaBanca per l’anno 2013 sia redatto secondole relative disposizioni.

Non sono stati infine modificati l’arti-colo 7, che reca disposizioni di coordina-mento in materia di accise, e gli articoli 8e 9, che dispongono, rispettivamente, inmerito alla copertura finanziaria del prov-vedimento e alla data della sua entrata invigore.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 183 — Commissione bicamerale

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In conclusione, ricorda che il parereespresso dalla Commissione l’11 novembre2013 sul testo iniziale del Governo conte-neva due osservazioni. La prima osserva-zione era stata introdotta su proposta delsenatore Dalla Zuanna, il quale aveva fattonotare che, qualora si decida alla fine diesonerare il contribuente anche dalla co-siddetta mini IMU, si rischierebbe di pe-nalizzare i comuni che non hanno mag-giorato l’aliquota, magari proprio a causadel preannuncio della soppressione del-l’imposta. Con la seconda osservazione,introdotta su proposta del senatore Ra-nucci, si suggeriva di prevedere che lesanatorie di irregolarità edilizie fossero inogni caso avviate già dagli enti pubbliciproprietari degli immobili oggetto di di-smissioni, fermo restando il potere degliacquirenti privati di provvedervi anchedopo l’alienazione, e questo per limitareulteriormente il deprezzamento degli im-mobili.

Ritenendo che entrambe le osservazionipossano essere ribadite, formula una pro-posta di parere favorevole con due osser-vazioni (vedi allegato 2).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD)esprime l’avviso che la prima osservazionepotrebbe considerarsi superata, visto chenon è in discussione l’eliminazione dellacosiddetta « mini IMU » da pagare entro il26 gennaio. Quanto alla seconda osserva-zione, manifesta il timore che prevedereche la sanatoria delle irregolarità sia av-viata dagli enti pubblici proprietari degliimmobili prima della dismissione costitui-sca più un ostacolo alle alienazioni che unvantaggio in termini di prezzo, e questoperché c’è il rischio che in molti casi glienti pubblici non si attivino per curare lepratiche di sanatoria.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD)sottolinea che la seconda osservazione nonè nel senso che la sanatoria delle irrego-larità edilizie debba essere necessaria-mente espletata dagli enti pubblici primadelle alienazioni, bensì nel senso che que-sti debbano il più possibile avviare lerelative pratiche, in modo da sgravare

l’acquirente da quest’onere e da limitare diconseguenza il deprezzamento del bene,fermo restando che, se non l’avrà già fattol’ente, l’acquirente potrà chiedere la sana-toria, nei termini previsti dal decreto,anche dopo il trasferimento di proprietàdel bene.

Il senatore Paolo NACCARATO (NCD),relatore, conferma la sua proposta di pa-rere, ritenendo che la prima osservazionepossa essere mantenuta in quanto si limitaad evidenziare un problema eventuale;quanto alla seconda osservazione, condi-vide le considerazioni del deputato Ra-nucci.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere del relatore.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano

« Destinazione Italia », per il contenimento delle

tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi

RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e

la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per

la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Ca-

mera).

(Rinvio dell’esame).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Renato BALDUZZI, presidente, conside-rato che la Commissione non deve espri-mere il parere sul decreto-legge in titolonecessariamente nella seduta di oggi; chesono d’altra parte all’ordine del giornoprovvedimenti rispetto ai quali l’espres-sione del parere deve invece avvenire ne-cessariamente oggi, in quanto gli stessisono iscritti nei calendari dei lavori delleAssemblee di Camera e Senato a partireda lunedì prossimo; e che il provvedi-mento in titolo reca un contenuto parti-colarmente ampio e complesso, propone dirinviare l’esame del decreto alla prossimaseduta.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 184 — Commissione bicamerale

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Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI(PD), relatore, dichiara di non avere nullain contrario a che l’esame sia rinviato edeposita informalmente una relazione sulprovvedimento, che si riserva di esporrenella prossima seduta.

Renato BALDUZZI, presidente, non es-sendovi obiezioni, rinvia quindi l’esame adaltra seduta.

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposi-

zioni legislative.

S. 1214 Governo.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD),relatore, dopo aver ricordato che le dispo-sizioni del decreto in esame intervengonoin una pluralità di settori e di materie,prorogando o differendo termini diretta-mente o indirettamente previsti da dispo-sizioni legislative statali, ed aver somma-riamente riferito in merito alle diversematerie toccate dal provvedimento, depo-sita agli atti la seguente relazione, con laquale riferisce, più in dettaglio, che l’ar-ticolo 1, ai commi 1 e 2, interviene inmateria di accesso alle qualifiche di caposquadra e di capo reparto del personaledel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ilcomma 1 conserva anche per i posti di-sponibili per il 2014 la possibilità di ac-cesso alle qualifiche in questione tramiteprocedura concorsuale con valutazioneper soli titoli. Il comma 2 proroga al 31dicembre 2014 l’applicazione della previ-sione secondo cui la spesa per il personaledel Corpo nazionale dei vigili del fuococomandato presso gli organi costituzionali,gli uffici di diretta collaborazione dei mi-nistri o gli uffici della Presidenza delConsiglio resta, nei limiti delle risorsedisponibili, a carico dell’amministrazionedi appartenenza. Inoltre, viene prorogataal 31 dicembre 2014 la previsione che non

si applichi il limite di massimo di cinqueunità per i comandi di personale di livellodirigenziale del Corpo presso altra ammi-nistrazione.

Il comma 3 dà facoltà di prorogare diun anno le assegnazioni temporanee delpersonale non dirigenziale presso il Mini-stero dei beni e delle attività culturali e delturismo.

I commi 4 e 5 prorogano al 31 dicem-bre 2014 il termine entro il quale leamministrazioni già autorizzate possonoprocedere ad assunzioni di personale atempo indeterminato in relazione alle ces-sazioni verificatesi negli anni 2009, 2010,2011 e 2012.

I commi 6 e 7 prevedono che la tra-smissione, da parte delle amministrazioniinteressate, dello schema di regolamentodi organizzazione, se effettuata entro il 31dicembre 2013, valga come rispetto deltermine per la sua adozione. Le ammini-strazioni in questione sono le amministra-zioni dello Stato, anche ad ordinamentoautonomo, le agenzie, gli enti pubblici noneconomici, gli enti di ricerca, nonché de-terminati enti pubblici. Per l’effettiva ado-zione dei regolamenti, il termine è oraposticipato al 28 febbraio 2014. Si prevedeanche che, per le amministrazioni cheabbiano già provveduto alla trasmissionedello schema di regolamento di organiz-zazione, sia prorogato al 28 febbraio 2014il termine per la prosecuzione degli inca-richi, la cui scadenza era in precedenzaprevista al 31 dicembre 2013.

Il comma 7 prevede che i regolamentidi organizzazione dei ministeri possanomodificare la disciplina regolamentare de-gli uffici di diretta collaborazione dei mi-nistri.

Il comma 8 differisce dal 2014 al 2015l’applicazione della disciplina sull’aspetta-tiva per riduzione di quadri (ARQ) neiruoli speciale e tecnico-logistico dell’Armadei Carabinieri; conseguentemente, pre-vede che per tutto il 2014 l’istituto del-l’aspettativa per riduzione di quadri nonoperi in caso di compensazione con ca-renze presenti in altri ruoli nello stessogrado.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 185 — Commissione bicamerale

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Il comma 9 proroga dal 31 dicembre2013 al 30 giugno 2014 il termine perl’emanazione del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri con cui devonoessere ridefinite per il triennio 2014-2016le disposizioni che correlano le assunzionie le spese di indebitamento degli atenei adun sistema di indicatori relativi a tali postecontabili.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre2014 la disposizione in base alla quale gliemolumenti corrisposti dalle pubblicheamministrazioni inserite nel conto conso-lidato della pubblica amministrazionequali indennità, compensi, gettoni, retri-buzioni o altre utilità comunque denomi-nate non possono eccedere gli importirisultanti come spesi per la stessa finalitàalla data del 30 aprile 2010.

I commi 11 e 12 prorogano al 2016 ledisposizioni del decreto legislativo n. 69del 2001 – che disciplina il riordino delreclutamento, dello stato giuridico e del-l’avanzamento degli ufficiali del Corpodella Guardia di finanza – che attribui-scono in via transitoria al Comandantegenerale del Corpo la determinazione dellealiquote di valutazione nonché delle pro-mozioni.

Il comma 13 differisce al 1o gennaio2015, per le Federazioni sportive e leDiscipline sportive associate iscritte alCONI, la decorrenza delle disposizionicontenitive dei costi degli apparati ammi-nistrativi dettate dall’articolo 6 del decre-to-legge n. 78 del 2010.

Il comma 14 proroga dal 31 dicembre2013 al 31 dicembre 2014 il termine entrocui l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delleentrate e l’Agenzia del territorio sonoautorizzate ad espletare procedure con-corsuali per la copertura delle posizionidirigenziali vacanti, prorogando, nel frat-tempo, i soli incarichi già attribuiti.

L’articolo 2, comma 1, proroga al 31luglio 2014 l’ordinanza del Presidente delConsiglio dei ministri n. 3998 del 2012 el’articolo 2 dell’ordinanza del Presidentedel Consiglio dei ministri n. 4023 del 2012,che dispongono in materia di operazioni dirimozione del relitto della nave CostaConcordia dal territorio dell’isola del Gi-

glio; proroga altresì l’efficacia dei provve-dimenti presupposti, conseguenti e con-nessi alle suddette ordinanze.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre2014 l’ufficio del commissario ad actaprevisto dall’articolo 86 della legge n. 289del 2002 per la definitiva chiusura degliinterventi infrastrutturali nelle aree diCampania, Basilicata, Puglia e Calabriacolpite dagli eventi sismici del novembre1980 e del febbraio 1981. Parimenti vieneprorogato il potere del commissario adacta di provvedere, previa ricognizionedelle pendenze, alla consegna di tutti ibeni, le trattazioni e i rapporti in capo alleamministrazioni subentranti.

Il comma 3 proroga di quattro mesil’incarico – in scadenza il 31 dicembre2013 – del Commissario liquidatore dellagestione denominata « Particolari e straor-dinarie esigenze, anche di ordine pubblico,della città di Palermo », in liquidazionecoatta amministrativa.

Il comma 4 modifica il decreto-leggen. 74 del 2012. La lettera a) posticipa al 31dicembre 2014 il termine – già previsto al31 dicembre 2013 – entro il quale gliimpianti alimentati da fonti rinnovabilirealizzati e quelli in fase di realizzazionenei fabbricati danneggiati dal sisma che il20 maggio e il 29 maggio 2012 ha inte-ressato il territorio delle province di Bo-logna, Modena, Ferrara, Mantova, ReggioEmilia e Rovigo, debbono essere entrati inesercizio per poter beneficiare degli incen-tivi vigenti alla data del 6 giugno 2012; insecondo luogo, posticipa parimenti al 31dicembre 2014 il termine – anch’essoprevisto al 31 dicembre 2013 – entro ilquale gli impianti alimentati da fonti rin-novabili già autorizzati alla data del 30settembre 2012 debbono entrare in eser-cizio per poter accedere agli incentivivigenti alla data del 6 giugno 2012. Lalettera b) proroga al 31 dicembre 2014l’applicazione in via sperimentale delladisciplina delle zone a burocrazia zeronelle province interessate dagli eventi si-smici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 5 proroga al 31 marzo 2014il termine per la presentazione dei rendi-conti delle contabilità speciali n. 5430 e

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n. 5281 già intestate al soppresso ufficiodel Commissario delegato per la ricostru-zione – Presidente della regione Abruzzo:si tratta del termine che l’articolo 5-bisdella legge n. 225 del 1992 fissa entro ilquarantesimo giorno dalla chiusura di cia-scun esercizio e dal termine della gestionedell’incarico da parte dei Commissari de-legati titolari di contabilità speciali. Laproroga è disposta in considerazione del-l’elevato numero dei soggetti coinvolti,nonché dei mandati di pagamento effet-tuati.

I commi 6 e 7 autorizzano l’ulterioreprosecuzione per il 2014 dell’impiego di uncontingente di 135 unità di personale mi-litare nei servizi di vigilanza e protezionedel territorio del Comune dell’Aquila infunzione anticrimine, in concorso con leForze di polizia.

Il comma 8 proroga di un anno iltermine per la restituzione del debito perquota capitale esistente al 1o gennaio 2014,comprensivo della rata non corrispostaalla scadenza del 31 dicembre 2013, rela-tivo al finanziamento concesso ai titolaridi redditi di impresa, ai titolari di redditodi lavoro autonomo, agli esercenti attivitàagricole alle condizioni previste, ai titolaridi reddito di lavoro dipendente proprietaridi unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale alle condizioni previste, per idanni subiti dalla loro attività per il sismadel maggio 2012.

L’articolo 3, comma 1, conferma per il2013 l’applicazione delle misure previstedall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l’ipotesidi scioglimento dei Consigli degli enti lo-cali per mancata approvazione del bilan-cio nei termini previsti e l’attribuzione alprefetto dei relativi poteri sostitutivi ai finidell’approvazione del bilancio di previ-sione e della verifica della salvaguardiadegli equilibri di bilancio.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014la possibilità di impiego – a bordo dellenavi mercantili battenti bandiera italiana,nell’ambito delle attività internazionali dicontrasto alla pirateria – di guardie giu-rate che non abbiano frequentato i previsticorsi tecnico pratici, ma che comunque

abbiano partecipato per un periodo dialmeno sei mesi, quali appartenenti alleForze armate, alle missioni internazionaliin incarichi operativi e abbiano tale con-dizione attestata dal Ministero della difesa.

Il comma 3 posticipa al 30 giugno 2014il termine, che era fissato al 1o gennaio2013, di decorrenza dell’efficacia di alcuneprevisioni in materia di documentazioneamministrativa per gli immigrati recatedal decreto-legge n. 5 del 2012.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre2014 il termine per il mantenimento nellecontabilità speciali intestate alle prefetturedelle province di Monza-Brianza, Fermo eBarletta-Andria-Trani delle risorse finan-ziarie per la costituzione degli uffici pe-riferici dello Stato in tali province.

L’articolo 4, comma 1, proroga al 31dicembre 2014 il termine di validità delleautorizzazioni per lo svolgimento dei corsidi formazione per addetti al salvamentoacquatico e per il rilascio dei relativibrevetti. Entro il predetto termine è pre-visto che sia emanato un decreto ministe-riale per la regolamentazione delle pre-dette attività.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre2014 il termine per la rideterminazionedei diritti aeroportuali e quello entro ilquale l’aggiornamento automatico dei me-desimi diritti al tasso di inflazione pro-grammato non si applica in assenza dellastipula del contratto di programma con lasocietà di gestione aeroportuale.

Il comma 3 sposta al 31 dicembre 2014il termine per l’applicazione dell’articolo10, comma 1, del decreto legislativo n. 59del 2011, in base al quale alle autoscuoleè consentito, secondo criteri uniformi fis-sati con decreto del ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di demandare,integralmente o parzialmente, la forma-zione dei conducenti per il conseguimentodi tutte le categorie di patenti, anchespeciali, fatta eccezione per quella di ca-tegoria B, e dei documenti di abilitazionee di qualificazione professionale, a uncentro di istruzione automobilistica, costi-tuito da più autoscuole consorziate.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre2014 il termine per l’emanazione del de-

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creto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti che deve recare le disposi-zioni attuative previste per impedire lepratiche di esercizio abusivo del serviziotaxi e del servizio di noleggio veicolo conconducente.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre2014 il termine iniziale di applicazionedella disciplina sulla qualificazione delcontraente generale delle grandi opererelativamente alla dimostrazione del pos-sesso dei requisiti di adeguata idoneitàtecnica ed organizzativa.

Il comma 6 consente, fino al predettotermine, al contraente generale di dimo-strare il possesso dei requisiti a mezzocopia conforme dell’attestazione SOA.

Il comma 7 proroga di ulteriori seimesi, previa verifica della loro idoneità alfunzionamento e della loro sicurezza, ilmantenimento in esercizio in via transi-toria degli impianti a fune di cui la leggeprevede l’ammodernamento.

Il comma 8 proroga al 30 giugno 2014la moratoria per l’esecuzione dei provve-dimenti di rilascio per finita locazione diimmobili ad uso abitativo nelle aree adalta tensione abitativa.

L’articolo 5, comma 1, posticipa di dueanni, al 1o gennaio 2015, la decorrenza diapplicazione delle norme che, ai sensidella disciplina dell’Unione europea, pre-vedono che la produzione della mozzarelladi bufala campana messa in commerciocon il marchio di denominazione di ori-gine protetta debba essere effettuata instabilimenti separati da quelli in cui haluogo la produzione di altri tipi di for-maggi o preparati alimentari.

Il comma 2 posticipa al 30 giugno 2014la decorrenza di applicazione della disci-plina in merito alla revisione obbligatoriadelle macchine agricole.

L’articolo 6 proroga una serie di ter-mini in materia di istruzione, università ericerca. In particolare, il comma 1 prorogadal 1o gennaio al 30 giugno 2014 il termineentro cui il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca deve dismetterela sede romana di piazzale Kennedy conrisoluzione del relativo contratto di loca-zione.

Il comma 2 posticipa di un anno – dal1o gennaio al 31 dicembre 2014 – iltermine entro cui le università devonoadottare il sistema di contabilità econo-mico-patrimoniale e il bilancio unicod’ateneo, nonché i sistemi e le proceduredi contabilità analitica.

Il comma 3 proroga dal 28 febbraio al30 giugno 2014 il termine oltre il quale ilmancato affidamento dei lavori di messain sicurezza, ristrutturazione e manuten-zione straordinaria degli edifici scolasticicomporta la revoca dei relativi finanzia-menti agli enti locali. La proroga riguardale sole regioni nelle quali gli effetti dellagraduatoria da queste approvata sianostati sospesi dall’autorità giudiziaria. Sitratta delle graduatorie che regolano l’as-segnazione dei finanziamenti agli enti lo-cali proprietari degli immobili adibiti al-l’uso scolastico sulla base del numero degliedifici scolastici, degli alunni presenti edella situazione del patrimonio edilizioscolastico in ciascuna regione.

Il comma 4 conserva in bilancio per unaltro anno le somme relative al progetto« Super B Factory » inserito nel Pro-gramma nazionale della ricerca 2011-2013, prevedendone la riassegnazione alFondo per il finanziamento ordinario delleuniversità statali. I successivi commi 5 e 6dispongono per gli aspetti di regolazionecontabile.

L’articolo 7 proroga dal 1o gennaio2014 al 1o gennaio 2015 il termine per ladecorrenza iniziale della futura revisionedella remunerazione della filiera distribu-tiva del farmaco: si tratta della revisioneche deve essere definita con decreto delministro della salute, di concerto con ilministro dell’economia e delle finanze,previa intesa in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome, sentite leCommissioni parlamentari competenti.

L’articolo 8, comma 1, modifica alcunitermini temporali in materia di certificatimedici relativi alla maternità.

Il comma 2 attribuisce un finanzia-mento di 13 milioni di euro per il 2014

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alla società Italia Lavoro S.p.A. come con-tributo per gli oneri di funzionamento eper i costi generali di struttura.

L’articolo 9, comma 1, proroga al 31dicembre 2014 il periodo transitorio nelquale – nelle more dell’attuazione dellanormativa relativa all’Albo delle personefisiche consulenti finanziari, gestito dallaCommissione nazionale per le società e laborsa (CONSOB) – è ancora possibileesercitare l’attività di consulenza in ma-teria di investimento secondo la vecchianormativa.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre2014 il termine per l’esaurimento del con-tenzioso tributario pendente dinanzi allaCommissione tributaria centrale concer-nente ricorsi iscritti a ruolo in primogrado da oltre 10 anni, per i quali l’am-ministrazione finanziaria dello Stato ri-sulti soccombente nei primi due gradi digiudizio. Sono escluse le controversieaventi ad oggetto istanze di rimborso.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre2014 la disciplina derogatoria dispostadall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 214 del 2011, concernente il re-gime di opponibilità della cessione delcredito, quale garanzia da fornire allaBanca d’Italia per finanziamenti alle ban-che.

I commi 4 e 5 prorogano i termini perl’esercizio dei poteri di controllo dellaBanca d’Italia sugli agenti ed i mediatoricreditizi disposti dall’articolo 128-decies,commi 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo1o settembre 1993, n. 385 (testo unicobancario).

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2014il termine per l’adozione del decreto mi-nisteriale per la determinazione della tas-sazione applicabile ai combustibili impie-gati negli impianti cogenerativi per laproduzione combinata di energia elettricae calore.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre2104 alcuni termini per l’emanazione diprovvedimenti normativi attuativi del de-creto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,recante disposizioni in materia di adegua-

mento e armonizzazione dei sistemi con-tabili delle amministrazioni pubbliche di-verse dagli enti territoriali.

Il comma 8 interviene sul medesimodecreto legislativo al fine di posticipare diun anno, per gli enti pubblici, l’avvio dellasperimentazione della tenuta della conta-bilità sulla base di una nuova configura-zione del principio della competenza fi-nanziaria.

Il comma 9 prevede l’utilizzo dellerisorse di cui all’articolo 74, comma 1,della legge finanziaria per il 2001, limita-tamente alle somme già impegnate sulcapitolo 2156 dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper il 2013, anche ai fini del finanzia-mento delle spese di avvio dei fondi diprevidenza complementare dei dipendentidelle pubbliche amministrazioni.

Il comma 10 estende agli anni 2014 e2015 la facoltà – già concessa alle ammi-nistrazioni centrali limitatamente il trien-nio 2011-2013 – di rimodulare le dota-zioni finanziarie tra le missioni di cia-scuno stato di previsione, con riferimentoalle spese rimodulabili, al fine di perveniread un consolidamento delle risorse stan-ziate sulle missioni di spesa.

Il comma 11 proroga per l’eserciziofinanziario 2014 la facoltà di disporre, condecreto del ministro competente, varia-zioni compensative di sola cassa tra capi-toli di bilancio.

Il comma 12 prevede che il ministrodell’economia e delle finanze possa eser-citare anche per gli esercizi finanziari2013 e 2014 la facoltà di prorogare di unanno i termini di conservazione in bilanciodei residui passivi relativi a spese in contocapitale.

Il comma 13, al fine di assicurare lacontinuità della gestione e nelle more delperfezionamento della revisione dellestrutture organizzative dei Ministeri dispo-ste a seguito dell’attuazione dell’articolo 2,comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del2012, autorizza le amministrazioni mini-steriali a gestire le risorse assegnate se-condo la struttura previgente del bilanciodello Stato.

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Il comma 14 prevede che, nelle moredell’entrata in vigore del regolamento chedovrà disciplinare le modalità di svolgi-mento dell’esame di idoneità professionaleper l’abilitazione all’esercizio della revi-sione legale, l’accesso all’esercizio dell’at-tività di revisione legale avvenga ancora inbase agli articoli 3, 4 e 5 del decretolegislativo n. 88 del 1992.

Il comma 15, nelle more dell’espleta-mento della procedura di gara per ilservizio integrato di gestione delle carteacquisti e dei relativi rapporti amministra-tivi, proroga la validità del contratto sot-toscritto il 24 marzo 2010 per la gestionedel predetto servizio integrato fino al per-fezionamento del contratto con il nuovogestore.

L’articolo 10, comma 1, proroga di unanno, cioè al 31 dicembre 2014, il terminedi decorrenza del divieto di smaltimentoin discarica dei rifiuti urbani e specialicon Potere calorifico inferiore (Pci) supe-riore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014il termine conclusivo – già più volteprorogato – della fase transitoria previstadall’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la qualenel territorio della regione Campania leattività di raccolta, spazzamento e tra-sporto dei rifiuti e di smaltimento orecupero inerenti alla raccolta differen-ziata continuano a essere gestite dai co-muni, in deroga alla disciplina che haprevisto il subentro delle province in talifunzioni, ai sensi del comma 2 del me-desimo articolo 11.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre2014 il termine entro il quale, nelle moredel completamento degli impianti di com-postaggio nella regione Campania e per leesigenze della regione stessa, gli impiantidi compostaggio in esercizio sul territorionazionale possono aumentare la propriaautorizzata capacità ricettiva e di tratta-mento sino all’otto per cento.

L’articolo 11 proroga al 31 dicembre2014 il termine per adeguare alla norma-tiva antincendio le strutture ricettive tu-ristico-alberghiere aventi le caratteristicheindicate nella norma.

L’articolo 12, comma 1, proroga al 31dicembre 2014 il divieto per i soggetti cheesercitano l’attività televisiva in ambitonazionale su qualunque piattaforma e che,nell’ultima valutazione del valore econo-mico del sistema integrato delle comuni-cazioni compiuta dall’Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni, risultano averconseguito ricavi superiori all’otto percento di detto valore economico, nonchéper le imprese di telecomunicazione checonseguono ricavi superiore al 40 percento nel settore, di acquisire partecipa-zioni in imprese editrici di giornali quo-tidiani o di partecipare alla costituzione dinuove imprese editrici di giornali quoti-diani, con l’eccezione delle imprese editricidi giornali quotidiani diffusi esclusiva-mente in modalità elettronica.

L’articolo 13, comma 1, prevede unaderoga – comunque non oltre il 31 di-cembre 2014 – alla normativa europeacirca l’affidamento di servizi pubblici lo-cali di rilevanza economica. La derogaopera qualora l’ente di governo dell’am-bito o bacino territoriale ottimale e omo-geneo abbia già avviato le procedure diaffidamento. In tal caso, si prevede che ilservizio sia espletato, fino al subentro delnuovo gestore, dal gestore o dai gestori giàoperanti.

Il comma 2 prevede un potere sosti-tutivo del prefetto competente per terri-torio affinché provveda entro il 31 di-cembre 2014 agli adempimenti necessarial completamento della procedura di af-fidamento. Il potere prefettizio sostitutivo« scatta » al verificarsi di una delle dueseguenti condizioni: la mancata delibera-zione dell’affidamento entro il terminedel 30 giugno 2014 da parte dell’ente digoverno dell’ambito o bacino territorialeottimale e omogeneo; ovvero la stessamancata istituzione o designazione del-l’ente di governo dell’ambito territorialeottimale.

Il comma 3 prevede – in via « sanzio-natoria » – che il mancato rispetto deitermini di cui ai commi 1 e 2 comporti lacessazione alla data del 31 dicembre 2014

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degli affidamenti non conformi ai requisitiprevisti dalla normativa europea.

Il comma 4 esclude dall’applicazionedel presente articolo il servizio di distri-buzione di gas naturale, il servizio didistribuzione di energia elettrica e la ge-stione delle farmacie comunali.

In conclusione, ritenendo che il meritodelle disposizioni sulle quali il decretointerviene per prorogare o differire ter-mini non possa essere, in questa sede,oggetto di discussione e che in altre parolel’esame del disegno di legge di conversionedel decreto-legge in titolo non possa esserela sede per affrontare la questione del-l’eventuale lesione, da parte delle disposi-zioni che contengono i termini prorogati odifferiti, di competenze riconosciute alleautonomie territoriali dalla Costituzione,propone di formulare un parere favore-vole, con le premesse testé illustrate (vediallegato 3).

Renato BALDUZZI, presidente, pre-messo di condividere in linea di principioil ragionamento del relatore e la suaproposta di parere, osserva che, peraltro,non può escludersi che una lesione dellasfera di autonomia delle istituzioni terri-toriali si determini anche solo per effettodi una proroga di termini.

Michele DELL’ORCO (M5S) chiede unabreve sospensione della seduta, per potervalutare la proposta di parere del relatore.

Renato BALDUZZI, presidente, so-spende la seduta, avvertendo che la stessariprenderà dopo cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 8.25, riprendealle 8.30.

Renato BALDUZZI, presidente, presoatto che non vi sono richieste di inter-vento, pone in votazione la proposta diparere del relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziarioindifferibili finalizzate a garantire la funzionalità dienti locali, la realizzazione di misure in tema diinfrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonchéa consentire interventi in favore di popolazionicolpite da calamità naturali.S. 1215 Governo.Parere alla 5a Commissione del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l’esame del prov-vedimento in titolo.

Renato BALDUZZI, presidente e rela-tore, dopo aver sommariamente descritto ilcontenuto del provvedimento, sofferman-dosi in modo particolare sulle misure cheappaiono di più diretto interesse dellaCommissione parlamentare per le que-stioni regionali, deposita agli atti la se-guente relazione introduttiva, con la qualeriferisce, più in dettaglio, che il comma 1dell’articolo 1 rinvia dal 1o gennaio al 1o

luglio 2014 l’applicazione delle disposi-zioni della legge di stabilità 2014 concer-nenti l’acquisto di spazi pubblicitari on-line e la stabilizzazione di personale concontratto a tempo determinato presso leregioni (commi 33 e 529 dell’articolo unicodella legge di stabilità).

Il comma 2 reca una serie di modifichealla legge di stabilità 2014. La lettera a)interviene sul comma 139, concernente laproroga delle detrazioni per gli interventidi ristrutturazione edilizia e di riqualifi-cazione energetica, per prevedere che, aifini delle detrazioni di imposta relative allespese per l’acquisto di mobili, queste spesenon possano essere superiori a quellesostenute per i lavori di ristrutturazione.

La lettera b) interviene al comma 434,concernente la destinazione di risorse allariduzione della pressione fiscale, soppri-mendo la previsione secondo cui la nota diaggiornamento del Documento di econo-mia e finanza (DEF) deve contenere, tral’altro, una valutazione dell’andamentodella spesa primaria corrente.

La lettera c) interviene sul comma 514,in materia di fiscalità di vantaggio per laregione Sardegna, precisando che il vin-

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colo della copertura del fabbisogno stan-dard per il finanziamento dei livelli es-senziali delle prestazioni concernenti idiritti civili e sociali rimane a carico delbilancio regionale.

La lettera d) interviene sul comma 573,concernente la procedura di riequilibriofinanziario pluriennale degli enti locali,fissando in novanta giorni dall’entrata invigore della legge il termine entro il qualegli enti locali, in sede di prima applica-zione, possono riproporre la procedura diriequilibrio finanziario pluriennale.

La lettera e) interviene sul comma 680,secondo periodo, concernente la prorogadel termine per il versamento della mag-giorazione standard TARES, precisandoche il versamento della maggiorazione, daeffettuare entro il 24 gennaio 2014, ovenon eseguito entro il 16 dicembre 2013,non pregiudica l’accertamento delle rela-tive somme nel 2013.

L’articolo 2, comma 1, anticipa dal 31dicembre al 30 giugno 2014 il termine perl’esercizio della facoltà di recesso, da partedelle amministrazioni dello Stato, delleregioni, degli enti locali e degli organicostituzionali, dai contratti di locazione diimmobili in essere, prevista dall’articolo2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013;prevede inoltre che il termine di preavvisoper l’esercizio del diritto in questione vadaesercitato entro 180 giorni, anziché entro30 giorni. Il comma 2 sopprime il riferi-mento alla norma suddetta contenuto nel-l’articolo 1, comma 389, della legge distabilità 2014.

L’articolo 2, ai commi da 3 a 5, recanorme di semplificazione per il trasferi-mento di immobili pubblici. In particolare,il comma 3 semplifica il trasferimento aicomuni degli alloggi costruiti per i profu-ghi, rimuovendo l’ostacolo della preventivapubblicazione di un bando da parte deicomuni stessi; il comma 4 semplifica laprocedura di alienazione in blocco diimmobili pubblici, esonerando lo Stato egli altri enti pubblici dalle dichiarazioni diconformità catastale, mentre il comma 5agevola il completamento di tali opera-

zioni immobiliari con riguardo all’acqui-sizione dell’attestato di prestazione ener-getica.

Il comma 6 autorizza una spesa di 20milioni di euro per ciascuno degli anni2015 e 2016 per mettere a disposizionedell’Agenzia del demanio le somme per ilpagamento degli oneri di urbanizzazioneconnessi alle operazioni di valorizzazionedegli immobili dello Stato.

L’articolo 3, commi 1-3, reca disposi-zioni per garantire gli obiettivi del piano dirientro, in corso di approvazione, dal di-savanzo accertato delle società esercenti iltrasporto regionale ferroviario nella Re-gione Campania. Sono attribuiti al Com-missario straordinario compiti di rimodu-lazione dei servizi, di applicazione di mi-sure di efficientamento, fissazione delletariffe e definizione della dotazione dipersonale; inoltre è individuato il finan-ziamento della struttura di supporto delCommissario, il quale potrà richiedereanticipazioni finanziarie, fino all’approva-zione del piano di rientro. Viene prorogatoal 31 dicembre 2014 il divieto di azioniesecutive, anche concorsuali, nei confrontidelle società a partecipazione regionaleesercenti il trasporto ferroviario regionale.Viene soppresso il Fondo di rotazione perla concessione di anticipazioni alle regioniin situazione di squilibrio finanziario –finalizzato al graduale ammortamento deidisavanzi e dei debiti fuori bilancio accer-tati, nonché al sostegno degli oneri deri-vanti dall’attuazione del piano di stabiliz-zazione finanziaria ovvero, per la regioneCampania, al finanziamento del piano dirientro – e viene istituito in suo luogo unFondo di rotazione finalizzato a concederealla regione Campania anticipazioni dicassa per il finanziamento del piano dirientro, con una dotazione di 50 milioni dieuro.

Il comma 4 consente al Ministero del-l’economia e delle finanze di trasferire adANAS S.p.A., in via di anticipazione, lerisorse finanziarie disponibili per l’anno2013 sul pertinente capitolo di bilancio,per consentire alla società di far fronte aipagamenti dovuti, sulla base degli stati di

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avanzamento lavori, in relazione a inter-venti conclusi o in corso di realizzazione.

Il comma 5 autorizza il proseguimentodella regolazione dei rapporti tra lo Statoe il Gestore dell’infrastruttura ferroviariasulla base del Contratto di programma2007-2011, fino alla conclusione della pro-cedura di approvazione del Contratto diprogramma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzionedegli interventi sulla rete ferroviaria na-zionale e l’attuazione dei relativi pro-grammi di investimento. Viene fissato iltermine massimo del 30 giugno 2014 perla conclusione della procedura di appro-vazione del Contratto di programma –parte investimenti 2012-2016.

Il comma 6 autorizza il Ministero del-l’economia e delle finanze a corrisponderea Trenitalia S.p.A. le somme previste, perl’anno 2013, dal bilancio di previsionedello Stato, in relazione agli obblighi diservizio pubblico di trasporto ferroviarioeserciti nella regione Sicilia e ai serviziinterregionali, nel rispetto della vigentenormativa comunitaria, nelle more dellastipula del nuovo contratto di serviziopubblico per i servizi di trasporto ferro-viario per le regioni a statuto speciale.

Il comma 7 dispone il pagamento di-retto per l’anno 2013, da parte dello Statoa Trenitalia S.p.A., della quota di 23milioni di euro quale corrispettivo dovutoper i servizi ferroviari di interesse localeresi nel triennio 2011-2013 svolti nellaregione Valle d’Aosta, come previsto dal-l’Accordo tra lo Stato e la Regione dell’11novembre 2010. Il comma 8 provvede allacopertura finanziaria.

Il comma 9 sospende fino al 30 set-tembre 2014 gli effetti di una decisione delCapo dello Stato che ha annullato alcuniarticoli del regolamento di esecuzione delcodice degli appalti, in accoglimento di unricorso straordinario. Entro sei mesi dal-l’entrata in vigore del decreto-legge inesame dovranno essere adottate le dispo-sizioni di modifica del citato regolamento,con riguardo al sistema di qualificazionedelle imprese.

L’articolo 4, comma 1, autorizza ilCommissario straordinario del Governo

del comune di Roma a inserire nellamassa passiva di cui al documento predi-sposto per l’accertamento definitivo deldebito, per un importo complessivo mas-simo di 115 milioni di euro, le eventualiulteriori partite debitorie rivenienti daobbligazioni od oneri del comune di Romaanteriori al 28 aprile 2008.

Il comma 2 destina 6 milioni di europer il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014e 7,5 milioni di euro per il 2015 alleseguenti finalità: contribuire al supera-mento della crisi in atto nel ciclo digestione integrata nel territorio di Romacapitale; attuare gli interventi previsti dalProtocollo d’intesa del 4 agosto 2012« Patto per Roma » e dal programma dilavoro ivi contenuto « Raccolta differen-ziata », previa validazione, da parte delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

Il comma 3 dispone che alla compen-sazione degli effetti finanziari in termini difabbisogno e di indebitamento netto deri-vanti dal precedente comma 2 si provvedemediante corrispondente utilizzo delFondo per la compensazione degli effettifinanziari non previsti a legislazione vi-gente.

L’articolo 5 reca disposizioni volte adagevolare la realizzazione degli interventiprevisti per l’Esposizione universale diMilano, in particolare attribuendo per il2013 al comune di Milano un contributo di25 milioni di euro a titolo di concorso alfinanziamento delle spese.

L’articolo 6 reca disposizioni di inte-resse delle province, relative alle modalitàdi riparto del fondo sperimentale di rie-quilibrio delle province per l’anno 2013;alle riduzioni da apportare al fondo spe-rimentale per l’anno 2013 per effetto delledisposizioni di spending review; alla deter-minazione dei trasferimenti erariali nonfiscalizzati da corrispondere direttamentein favore delle province appartenenti allaregione Sicilia e alla regione Sardegna perl’anno 2013.

L’articolo 7 reca disposizioni in favoredella regione Sardegna, in connessione congli eventi meteorologici che hanno colpitola regione nel novembre 2013. Nello spe-

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cifico, il comma 1 prevede che i pagamentidei tributi non versati – ai sensi deldecreto ministeriale del 30 novembre2013, che ha sospeso i termini per l’adem-pimento degli obblighi tributari per i con-tribuenti colpiti dagli eventi meteorologicidel novembre 2013 verificatisi nella re-gione Sardegna – siano effettuati tra il 24gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014, senzaapplicazione di sanzioni e interessi. Aisensi del comma 2, i soggetti che hannosubito danni per gli eventi suddetti pos-sono chiedere un finanziamento assistitodalla garanzia dello Stato della duratamassima di 2 anni; a tal fine si autoriz-zano i soggetti finanziatori a contrarrefinanziamenti, secondo contratti tipo de-finiti con apposita convenzione tra Cassadepositi e prestiti S.p.A. e l’Associazionebancaria italiana (ABI), fino ad un mas-simo di 90 milioni di euro.

I commi da 3 a 8 disciplinano la proce-dura per il rilascio di tali finanziamenti, irelativi obblighi di comunicazione in casodi omessi pagamenti nonché il monitorag-gio dei limiti di spesa; i commi 9 e 10 recanonorme di copertura e di adeguamento fi-nanziario, mentre il comma 11 prevede chei finanziamenti siano concessi nel rispettodella normativa europea in materia di aiutidi Stato, individuando la relativa proceduradi verifica.

In conclusione, dopo aver preso atto chenon vi sono richieste di intervento e averfatto presente che la Commissione puòesprimere il suo parere anche nella pros-sima seduta, si riserva di formulare unaproposta di parere in quell’occasione e pro-pone quindi di aggiornare la discussione.

Non essendovi obiezioni, rinvia il se-guito dell’esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e

l’azione di risarcimento del danno ambientale, non-

ché delega al Governo per il coordinamento delle

disposizioni riguardanti gli illeciti in materia am-

bientale.

Testo unificato C. 957 e abb.

Parere alla II Commissione della Camera.

(Esame e conclusione – Parere di nullaosta).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Renato BALDUZZI, presidente, nel ri-cordare che la Commissione è chiamata adesprimere alla Commissione giustizia dellaCamera il parere sulle proposte di legge C.957 e C. 1814, avverte che il testo unificatoin titolo è il testo che la Commissione dimerito ha adottato come testo base, pre-cisando che lo stesso potrebbe essere mo-dificato a seguito dell’eventuale approva-zione di emendamenti in sede referente.Peraltro, poiché il provvedimento è iscrittonel calendario dei lavori dell’Assembleadella Camera a partire da lunedì prossimo(20 gennaio) e la Commissione di meritodovrebbe quindi concludere i suoi lavori intempo utile a consentire il rispetto di queltermine, ritiene che la Commissione par-lamentare per le questioni regionali, ameno di tornare a riunirsi prima di lunedì,debba esprimere il proprio parere nellaseduta di oggi, sul testo base.

Il senatore Mauro DEL BARBA (PD),relatore, conviene con il presidente quantoall’opportunità che la Commissioneesprima il suo parere nella seduta di oggi,sul testo base, anche in considerazione delfatto che il provvedimento interviene fon-damentalmente in materia penale, per raf-forzare la tutela dell’ambiente, e non in-cide quindi su profili di diretta compe-tenza della Commissione parlamentare perle questioni regionali; del resto, il testobase in esame nasce come testo unificatodi più proposte di legge, non tutte le qualisono assegnate per il parere alla Commis-sione.

Ciò premesso, dopo aver sommaria-mente descritto il contenuto del provvedi-mento, deposita agli atti la seguente rela-zione introduttiva, con la quale riferiscepiù in dettaglio che, nel testo attuale, ilprovvedimento in titolo si compone di unsolo articolo, composto di più commi. Inparticolare, il comma 1 novella il codicepenale introducendovi un nuovo titolo VI-bis, concernente i delitti contro l’ambiente,composto da sei nuovi articoli (da 452-bisa 452-septies).

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Il primo dei nuovi articoli (articolo452-bis) introduce il delitto di inquina-mento ambientale. Si prevede la reclusioneda uno a cinque anni e la multa da 10mila a 150 mila euro per chiunque – inviolazione di disposizioni specificamenteposte a tutela dell’ambiente e la cui inos-servanza costituisce di per sé illecito am-ministrativo o penale – cagioni una com-promissione o un deterioramento rilevantedelle qualità del suolo, del sottosuolo, delleacque o dell’aria, o comunque dell’ecosi-stema, della biodiversità, della flora o dellafauna selvatica.

L’articolo 452-ter prevede invece il de-litto di disastro ambientale. È punito conla pena della reclusione da 4 a 20 annichiunque – parimenti in violazione didisposizioni poste a tutela dell’ambiente ela cui inosservanza costituisce di per séillecito amministrativo o penale – cagioniun disastro ambientale. Il disastro am-bientale viene definito dalla proposta come« l’alterazione irreversibile dell’equilibriodell’ecosistema o l’alterazione la cui eli-minazione risulti particolarmente com-plessa sotto il profilo tecnico o partico-larmente onerosa o conseguibile solo conprovvedimenti eccezionali ovvero l’offesadella pubblica incolumità in ragione dellarilevanza oggettiva per l’estensione dellacompromissione ovvero per il numerodelle persone offese o esposte a pericolo ».

L’articolo 452-quater prevede che seuno dei fatti delittuosi anzidetti è com-messo per colpa, le pene previste sonodiminuite da un terzo alla metà.

L’articolo 452-quinquies individua al-cune circostanze aggravanti. In partico-lare, quando i reati sono commessi nel-l’ambito di un’associazione per delinquere(di cui all’articolo 416 del codice penale)diretta in via esclusiva o concorrente allacommissione di uno dei nuovi reati, lepene previste per gli associati sono au-mentate fino a un terzo.

Le pene sono altresì aumentate da unterzo fino alla metà se l’associazione in-clude pubblici ufficiali o incaricati di pub-blico servizio che esercitano funzioni osvolgono servizi in materia ambientale.

Quando poi l’associazione per delin-quere sia di tipo mafioso (articolo 416-bis)e sia finalizzata a commettere uno deinuovi reati ovvero ad acquisire la gestioneo comunque il controllo di attività econo-miche, di concessioni, di autorizzazioni, diappalti o servizi pubblici in materia am-bientale, le pene previste dall’articolo 416-bis per gli associati sono aumentate (nonè specificata nel testo la misura).

L’articolo 452-sexies disciplina unaforma di « ravvedimento operoso », preve-dendo una diminuzione di pena (dallametà a due terzi) nei confronti di chi siadopera per evitare che l’attività delittuosasia portata a conseguenze ulteriori ovveroaiuta concretamente l’autorità di polizia ol’autorità giudiziaria nella ricostruzionedei fatti, nell’individuazione degli autori,nella sottrazione di risorse rilevanti per lacommissione dei delitti, ovvero provvedealla messa in sicurezza, alla bonifica e, ovepossibile, al ripristino dello stato dei luo-ghi.

È prevista la sospensione del corsodella prescrizione se il giudice su richiestadell’imputato dispone la sospensione delprocesso per un tempo congruo a consen-tire di completare la collaborazione del-l’imputato.

L’articolo 452-septies prevede poi che,in caso di condanna per i nuovi delitti oin caso di applicazione della pena surichiesta delle parti (a norma dell’articolo444 del codice di procedura penale: ilcosiddetto patteggiamento), è sempre di-sposta la confisca delle cose che hannocostituito il prodotto o il profitto del reato.Quando la confisca di beni non sia pos-sibile, il giudice individua beni di valoreequivalente nella disponibilità diretta oindiretta del condannato e ne ordina laconfisca.

Il comma 2 prevede che la confisca deiproventi del reato o di beni equivalenti èprevista anche in caso di condanna o dipatteggiamento della pena per il reato dicui all’articolo 260 del decreto legislativon. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambien-tale), vale a dire per il reato di attivitàorganizzate per il traffico illecito di rifiuti.

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Il comma 4 raddoppia i termini per laprescrizione dei reati ambientali.

Il comma 5 interviene sul decreto le-gislativo n. 231 del 2001, che disciplina laresponsabilità amministrativa degli enti(persone giuridiche, società e associazioni),con esclusione dello Stato, degli enti pub-blici territoriali, degli altri enti pubblicinon economici nonché degli enti che svol-gono funzioni di rilievo costituzionale. Ildecreto in questione ha stabilito il prin-cipio secondo cui gli enti sono responsabiliper i reati commessi nel loro interesse o aloro vantaggio da persone che rivestonofunzioni di rappresentanza, di ammini-strazione o di direzione dell’ente stesso odi una sua unità organizzative dotata diautonomia, o da persone che esercitano,anche di fatto, la gestione e il controllodell’ente, o da persone sottoposte alladirezione o alla vigilanza di uno dei sog-getti in questione. L’ente non rispondeinvece se le persone di cui sopra hannoagito nell’interesse esclusivo proprio o diterzi.

La proposta di legge in esame prevedeche si applichino all’ente sanzioni pecu-niarie anche in caso di commissione, daparte dei soggetti sopra ricordati, di unodei reati ambientali.

In conclusione, propone di esprimereun parere di nulla osta (vedi allegato 4).

Renato BALDUZZI, presidente, ricordache la tutela dell’ambiente, per quanto

attribuita dall’articolo 117, secondocomma, lettera s) della Costituzione allalegislazione esclusiva dello Stato, presentaanche profili di competenza delle regioni,come chiarito dalla giurisprudenza costi-tuzionale. Nel caso del provvedimento inesame, peraltro, come rilevato dal relatore,è senz’altro prevalente la materia dell’or-dinamento penale, attribuita alla legisla-zione esclusiva dello Stato, e la proposta diparere del relatore è quindi, a suo giudi-zio, condivisibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

S. 120 e S. 370.

Parere alla 8a Commissione del Senato.

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto).

La Commissione prosegue l’esame con-giunto dei provvedimenti rinviato nellaseduta dell’8 gennaio 2014.

Renato BALDUZZI, presidente, dopoaver avvertito che il relatore, senatoreCaridi, ha chiesto di poter disporre di piùtempo per la predisposizione della suaproposta di parere, propone di aggiornarela discussione. Non essendovi obiezioni,rinvia quindi il seguito dell’esame ad altraseduta.

La seduta termina alle 8.50.

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ALLEGATO 1

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentalidei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

(C. 1921 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per lequestioni regionali,

esaminato il disegno di legge delGoverno C. 1921, di conversione in leggedel decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 146, recante: « Misure urgenti in temadi tutela dei diritti fondamentali dei de-tenuti e di riduzione controllata dellapopolazione carceraria », in corso didiscussione presso la II Commissione dellaCamera;

rilevato che:

il decreto-legge è riconducibile allacompetenza legislativa esclusiva delloStato ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera l) (giurisdizione e normeprocessuali, ordinamento penale) e letterae) (sistema tributario dello Stato) dellaCostituzione;

l’articolo 3, comma 1, lett. a), no-vella l’articolo 35 della legge sull’ordina-mento penitenziario (n. 354 del 1975),modificando la disciplina sul diritto direclamo da parte dei detenuti e degliinternati, di cui al medesimo articolo 35,e in particolare ampliando l’elenco deisoggetti istituzionali ai quali i detenuti egli internati possono rivolgere istanze oreclami: in particolare, per quanto ri-guarda le regioni, è stato previsto cheistanze o reclami possano essere inoltrati,oltre che al presidente della giunta regio-nale, come già previsto, anche ai garantiregionali o locali;

in linea con la disposizione citata,che riconosce l’esistenza di garanti regio-

nali e locali per i diritti dei detenuti,l’articolo 7 prevede tra i compiti del Ga-rante nazionale dei diritti delle personedetenute o private della libertà personale– che viene istituito con il medesimoarticolo 7 – quello di promuovere i rap-porti di collaborazione con i garanti ter-ritoriali;

secondo la relazione tecnica (arti-colo 17, comma 3, della legge n. 196 del2009) che accompagna il disegno di leggein esame, la citata previsione dell’articolo3 « non comporta la necessità di istituirenuove figure di garante regionale o locale,organismi peraltro già ampiamente diffusisul territorio »;

potrebbe essere opportuno chiarireespressamente che le predette disposizioninon determinano per le autonomie terri-toriali l’obbligo di istituire organismi diquesto tipo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 3, dopo le parole « i ga-ranti regionali o locali dei diritti dei de-tenuti », e all’articolo 7, dopo le parole « igaranti territoriali », valuti la Commissionedi merito l’opportunità di inserire le se-guenti: « ove previsti », in modo da chiarireche non sussiste per le autonomie terri-toriali alcun obbligo di istituire organismidi questo tipo.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 197 — Commissione bicamerale

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ALLEGATO 2

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione diimmobili pubblici e la Banca d’Italia (C. 1941 Governo, approvato

dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per lequestioni regionali,

esaminato il disegno di legge delGoverno C. 1941, approvato, con modifi-cazioni, dal Senato, di conversione in leggedel decreto-legge 30 novembre 2013,n. 133, recante « Disposizioni urgenti con-cernenti l’IMU, l’alienazione di immobilipubblici e la Banca d’Italia », in corso didiscussione presso la VI Commissionedella Camera;

richiamato il parere espresso l’11dicembre scorso alla 6a Commissione delSenato sul testo iniziale del provvedi-mento;

rilevato che:

l’articolo 1 prevede che la secondarata dell’IMU per il 2013 non sia dovutaper gli immobili ivi individuati, tra i qualile abitazioni principali, fermo restandoche, nei comuni in cui l’aliquota base èstata maggiorata, i contribuenti sono te-nuti a versare, entro il 26 gennaio 2014, ilquaranta per cento della differenza tral’imposta dovuta secondo l’aliquota base equella dovuta secondo l’aliquota comu-nale; il medesimo articolo provvede astanziare le necessarie risorse per com-pensare ai comuni il minor gettito deri-vante dall’abolizione della seconda ratadell’IMU 2013;

l’articolo 3, comma 2, lettera b),consente anche agli enti territoriali, nelleforme e con i limiti ivi previsti, di indi-viduare propri immobili da dismettere

nell’ambito del programma di dismissionedi immobili pubblici ad uso non preva-lentemente abitativo di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del2005, come da ultimo modificato dal de-creto-legge in esame;

a seguito delle modifiche introdottedal Senato, è in ogni caso vietata l’aliena-zione di immobili pubblici – compresiquelli degli enti territoriali – a società lacui struttura non consenta l’identificazionedelle persone fisiche o delle società che nedetengono la proprietà o il controllo; èparimenti vietato, e costituisce causa dinullità dell’atto di trasferimento, l’utilizzo,nelle alienazioni immobiliari in questione,di società anonime aventi sede all’estero; esono esclusi dalla trattativa privata i sog-getti condannati, con sentenza irrevoca-bile, per reati fiscali o tributari;

rilevata l’opportunità che i proce-dimenti finalizzati alla sanatoria delleeventuali irregolarità edilizie concernentigli immobili pubblici oggetto di dismis-sione siano, ove possibile, avviati già daglienti proprietari, così da evitare o almenocontenere l’inevitabile perdita di valore dimercato derivante da una situazione diirregolarità, ancorché sanabile, degli im-mobili in questione;

espresso il timore che, nell’ipotesiin cui anche l’imposta IMU residuale sulleabitazioni principali di cui all’articolo 1 siasoppressa, risultino di fatto penalizzati icomuni che non hanno maggiorato l’ali-quota base,

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 198 — Commissione bicamerale

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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di meritol’opportunità di prevedere che le sanatoriedi cui all’articolo 3, comma 1, siano av-viate già dagli enti titolari degli immobilipubblici oggetto di dismissioni;

b) in caso di soppressione anchedell’imposta IMU residuale sulle abita-zioni principali di cui all’articolo 1, valutila Commissione di merito l’opportunitàdi assicurare il rispetto di criteri diequità fiscale rispetto agli enti localicoinvolti dalla soppressione della secondarata dell’IMU, nel senso di non favorirei comuni che hanno maggiorato l’aliquotabase.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 199 — Commissione bicamerale

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ALLEGATO 3

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative(S. 1214 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per lequestioni regionali,

esaminato il disegno di legge delGoverno S. 1214, di conversione in leggedel decreto-legge 30 dicembre 2013,n. 150, recante: « Proroga di termini pre-visti da disposizioni legislative », in corsodi discussione presso la 1a Commissionedel Senato;

rilevato che le disposizioni del prov-vedimento intervengono in una pluralità disettori e di materie, prorogando o diffe-

rendo termini direttamente o indiretta-mente previsti da disposizioni legislativestatali, il cui merito non è, in questa sede,oggetto di discussione;

nel presupposto che le predette di-sposizioni legislative rispettino le compe-tenze riconosciute alle autonomie territo-riali dal titolo V della parte II dellaCostituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 200 — Commissione bicamerale

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione dirisarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per ilcoordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia

ambientale (testo unificato C. 957 e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per lequestioni regionali,

esaminato il testo unificato delle pro-poste di legge C. 342, C. 957 e C. 1814, incorso di discussione presso la II Commis-sione della Camera, recante: « Disposizioniin materia di delitti contro l’ambiente el’azione di risarcimento del danno am-bientale, nonché delega al Governo per ilcoordinamento delle disposizioni riguar-danti gli illeciti in materia ambientale »;

considerato che il provvedimento in-terviene nelle materie « ordinamento pe-nale » e « tutela dell’ambiente », che l’ar-ticolo 117, secondo comma, lettere l) e s),della Costituzione riservano alla compe-tenza legislativa statale,

esprime

NULLA OSTA

all’ulteriore corso del progetto.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 201 — Commissione bicamerale

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COMMISSIONE PARLAMENTAREper la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno (Svolgi-mento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa

ed amministrativa.

Audizione del Presidente della V Sezione del Con-

siglio di Stato, Alessandro Pajno.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, presidente, proponeche la pubblicità dei lavori sia assicurataanche mediante impianti audiovisivi a cir-cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, nedispone l’attivazione.

Introduce i temi dell’audizione, ringra-ziando il Presidente della V Sezione delConsiglio di Stato, Alessandro Pajno, perla disponibilità dimostrata.

Alessandro PAJNO, Presidente della VSezione del Consiglio di Stato, ringrazia ilPresidente e la Commissione per l’opportu-nità offertagli di intervenire nell’indagine

conoscitiva, svolgendo un’ampia relazione.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia ilPresidente della V Sezione del Consiglio diStato, Alessandro Pajno per la organicarelazione svolta, soffermandosi su taluniaspetti.

Intervengono, formulando osservazionie ponendo quesiti, i deputati Mino TA-RICCO e Fabio LAVAGNO (SEL) e lasenatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD), cheesprimono unanime apprezzamento per lasistematica relazione.

Bruno TABACCI, presidente, invita ilPresidente Pajno ad intervenire.

Alessandro PAJNO, Presidente della VSezione del Consiglio di Stato, risponde alledomande postegli.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia ilPresidente Pajno e dichiara conclusa l’au-dizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 202 — Commissione bicamerale

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanzadei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Audizione di rappresentanti di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetele-visivi (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Audizione di rappresentanti del Movimento difesa del cittadino (Svolgimento e conclusione) . . . 204

Audizione di rappresentanti del Codacons (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presi-denza del presidente Roberto FICO, indi delvicepresidente Giorgio LAINATI, indi delpresidente Roberto FICO. Intervengono, perAIDAC-Associazione italiana dialoghistiadattatori cinetelevisivi il dottor Mario Pao-linelli e la dottoressa Eleonora Di Fortu-nato; per il Movimento difesa del cittadinoil dottor Antonio Longo e l’avvocato Fran-cesco Luongo; per il Codacons l’avvocatoMarco Ramadori.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, presidente, comunicache ai sensi dell’articolo 13, comma 4, delRegolamento della Commissione, la pub-blicità dei lavori della seduta odierna saràassicurata mediante l’attivazione del si-stema audiovisivo a circuito chiuso e latrasmissione diretta sulla web-tv.

Comunica altresì che dell’audizioneodierna sarà redatto e pubblicato il reso-conto stenografico.

Audizione di rappresentanti di AIDAC-Associazione

italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, presidente, dichiaraaperta l’audizione in titolo.

Mario PAOLINELLI, vicepresidente diAIDAC-Associazione italiana dialoghistiadattatori cinetelevisivi, ed Eleonora DIFORTUNATO, portavoce di AIDAC-Associa-zione italiana dialoghisti adattatori cinete-levisivi, svolgono una relazione al terminedella quale intervengono, per formularequesiti e richieste di chiarimenti, il sena-tore Salvatore MARGIOTTA (PD), il depu-tato Michele ANZALDI (PD) e i senatoriAntonio Fabio Maria SCAVONE (GAL) eAlberto AIROLA (M5S).

Mario PAOLINELLI, vicepresidente diAIDAC-Associazione italiana dialoghistiadattatori cinetelevisivi, ed Eleonora DIFORTUNATO, portavoce di AIDAC-Associa-zione italiana dialoghisti adattatori cinete-levisivi, rispondono ai quesiti posti.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 203 — Commissione bicamerale

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Dopo interventi dei deputati MicheleANZALDI (PD) e Bruno MOLEA (SCpI), edei senatori Federico FORNARO (PD) eAlberto AIROLA (M5S), Roberto FICO,presidente, nel ringraziare gli auditi, di-chiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti del Movimento

difesa del cittadino.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, vicepresidente, di-chiara aperta l’audizione in titolo.

Antonio LONGO, presidente del Movi-mento difesa del cittadino, e FrancescoLUONGO, vicepresidente del Movimento di-fesa del cittadino, svolgono una relazione altermine della quale intervengono, per for-mulare quesiti e richieste di chiarimenti, isenatori Maurizio ROSSI (SCpI), AlbertoAIROLA (M5S) e Gian Marco CENTINAIO(LN-Aut), e il deputato Michele ANZALDI(PD).

Antonio LONGO, presidente del Movi-mento difesa del cittadino, e FrancescoLUONGO, vicepresidente del Movimento di-fesa del cittadino, rispondono ai quesitiposti.

Roberto FICO, presidente, nel ringra-ziare gli auditi, dichiara conclusa l’audi-zione.

Audizione di rappresentanti del Codacons.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, presidente, dichiaraaperta l’audizione in titolo.

Marco RAMADORI, presidente del Co-dacons, svolge una relazione al terminedella quale interviene il senatore MaurizioROSSI (SCpI).

Roberto FICO, presidente, nel ringra-ziare l’avvocato Ramadori, dichiara con-clusa l’audizione.

Interviene quindi sull’ordine dei lavoriil senatore Antonio Fabio Maria SCA-VONE (GAL), al quale Roberto FICO,presidente, risponde.

Roberto FICO, presidente, dichiara con-clusa la seduta.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 204 — Commissione bicamerale

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COMMISSIONE PARLAMENTAREDI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafiee sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),Amb. Giampiero Massolo (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), gen. ArturoEsposito (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento

delle informazioni per la sicurezza (DIS), Amb.

Giampiero Massolo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, propone che laCommissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavoriproseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia l’Am-basciatore Giampiero Massolo per il con-tributo fornito e dichiara conclusa l’audi-zione.

La seduta termina alle 15.20.

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.05.

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni e

Sicurezza Interna (AISI), gen. Arturo Esposito.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, propone che laCommissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavoriproseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il ge-nerale Esposito per il contributo fornito edichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 22.55.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 205 — Commissione bicamerale

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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 206

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Esame del piano annuale relativo al 2014 per l’attività ispettiva ordinaria previsto dall’articolo4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Giacomo STUCCHI.

Orario: dalle 14.15 alle 14.30.

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-denza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolgealcune comunicazioni concernenti l’attività

del Comitato e l’organizzazione dei lavori,su cui intervengono il senatore MARTON(M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VI-TELLI (SCpI).

Esame del piano annuale relativo al 2014 per

l’attività ispettiva ordinaria previsto dall’articolo 4,

comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) illu-stra al Comitato il piano annuale relativoal 2014 per l’attività ispettiva ordinariaprevisto dall’articolo 4, comma 3, lettera i),della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 206 — Comitato parlamentare

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COMMISSIONE PARLAMENTAREdi vigilanza sull’anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle entrate (Svolgimento, ai sensidell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presi-denza del presidente Giacomo AntonioPORTAS.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente,comunica che la pubblicità dei lavori saràassicurata mediante l’attivazione dell’im-pianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del dott. Attilio Befera, direttore del-

l’Agenzia delle entrate.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Giacomo Antonio PORTAS, presidente,dichiara aperta l’audizione in titolo.

Attilio BEFERA, direttore dell’Agenziadelle entrate, svolge una relazione, al ter-mine della quale intervengono, per formu-lare quesiti e richieste di chiarimenti, ilsenatore Ugo SPOSETTI (PD), le senatriciLaura BIGNAMI (M5S) e Raffaela BEL-LOT (LN-Aut), i deputati Carla RUOCCO(M5S) ed Enrico ZANETTI (SCpI) e Gia-como Antonio PORTAS, presidente.

Attilio BEFERA, direttore dell’Agenziadelle entrate, e Marco DI CAPUA, vicedirettore vicario dell’Agenzia delle entrate,rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente,nel ringraziare il dottor Befera e il dottorDi Capua, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 207 — Commissione bicamerale

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COMMISSIONE PARLAMENTAREper l’infanzia e l’adolescenza

S O M M A R I O

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Mercoledì 15 gennaio 2014.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giornonon si sono svolti:

Indagine conoscitiva sulla povertà minorile.

Audizione del Ministro dell’istruzione, uni-versità e ricerca, Maria Chiara Carrozza.

Deliberazione di una indagine conoscitivasul diritto dei minori a fruire del patrimo-

nio artistico e culturale nazionale.

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 208 — Commissione bicamerale

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INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recantedisposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Bancad’Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VI) (Esame econclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgentidi avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche edel gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internalizzazione, lo sviluppo e ladigitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubblicheed EXPO 2015 (C. 1920 Governo) (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Esame erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LEDECADENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3a e 14a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . 14

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Sui lavori delle Commissioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Legge-quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933Duranti e C. 952 Garofani (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull’operazione internazionale di disarmo chimico in Siria(Deliberazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ALLEGATO (Programma dell’indagine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 209 — Indice Generale

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COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI:

Audizione di membri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tuteladella proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica (Svolgimento, ai sensidell’articolo 143, comma 2, del regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Emendamenti C. 362-A Madia(Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industrialied a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5-01860 Dadone: Sull’attuazione della normativa anticorruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recantenorme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiariodi protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventititolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezionericonosciuta. Atto n. 47 (Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, delregolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a unaprocedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadinidi Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insiemecomune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Statomembro. Atto n. 61 (Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamentoe rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all’esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversionein legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela deidiritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia – Direttore del Dipartimentodella pubblica sicurezza del Ministero dell’interno (Svolgimento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . 39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del dannoambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardantigli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino(Seguito esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ALLEGATO 1 (Emendamenti dei relatori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 210 — Indice Generale

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III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre C. 1836Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-l’Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIVCommissione) (Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento econclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole suldisegno di legge C. 1864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 57

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Teulada, Daniele Serra, e del sindaco del comune diSant’Anna Arresi, Paolo Dessì (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industrialied a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all’Assemblea)(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori difondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e iregolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Rilievi alla VI Commis-sione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . 66

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica ledirettive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne lavigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomeratofinanziario. Atto n. 60 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter,comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI, nell’ambito dell’esame dello Schema di decretodel Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e delfabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali diamministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall’Agenzia delle entrate . . . . . . . . . . . . 69

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locate sottoposte a sfrattoesecutivo ancora occupate dall’inquilino insolvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 211 — Indice Generale

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5-01867 Fragomeli: Definizione dell’importo minimo dei versamenti relativi ai tributicomunali e ritardi nell’invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5-01868 Cancelleri: Risultati delle attività di audit svolte dal Ministero dell’economia e dellefinanze su Equitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

SEDE REFERENTE:

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . 73

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modificala direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcunidiritti connessi. Atto n. 45 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, delregolamento – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia . . . . . . . . . . . . . . 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 87

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industrialie a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 91

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Alla VI Commissione) (Esame erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00202 Bianchi Nicola: Revoca del Commissario straordinario dell’Autorità portuale diCagliari (Seguito della discussione e rimessione all’Assemblea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 100

X Attivita produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 212 — Indice Generale

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7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettricadei veicoli (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020 (Discussione e rinvio) . . 102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti deiconsumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga ladirettiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (Seguito dell’esame, ai sensidell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole conosservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

ALLEGATO (Parere approvato dalla X Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 111

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare in favore di una dipendente di Posteitaliane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell’azienda CSI/Findus . . . . . . . . . . . 115

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico peril personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186Marzana (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

ALLEGATO 3 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni,C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

ALLEGATO 4 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valerianie del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondipensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 (Rinvio del seguito dell’esame) . . . . . . . . . . . . . . 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 122

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 213 — Indice Generale

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ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernentel’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera nonchédella direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimentodelle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. (Atto n. 54) (Seguito dell’esame,ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezionedegli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 146

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126-terdel regolamento, e conclusione – Relazione favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione)(Rinvio del seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126-ter del regolamento) . . . . . . . . . . . . . 148

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo,C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti (Discussione congiunta erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

7-00141 Faenzi e 7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (Rinvio delseguito della discussione congiunta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . 153

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del dannoambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardantigli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814Pellegrino (Parere alla II Commissione) (Rinvio dell’esame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modificala direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinatiall’alimentazione umana. Atto n. 62 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . 154

XIV Politiche dell’Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 214 — Indice Generale

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Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del dannoambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardantigli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo e abb. (Parere alla IICommissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836Governo (Seguito esame congiunto e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modificala direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcunidiritti connessi. Atto n. 45 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, delregolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia dilotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, chesostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (Seguito dell’esame, ai sensidell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . 158

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modificala direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti altrasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (Esame, ai sensidell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori difondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e iregolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul dirittoall’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (Esame, ai sensidell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissioneeuropea e i Parlamenti nazionali ». COM(2013)565 final (Seguito dell’esame, ai sensidell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documentofinale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla XIV Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà eproporzionalità ». COM(2013)566 final (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

ALLEGATO 3 (Documento finale approvato dalla XIV Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzionecontrollata della popolazione carceraria. (C. 1921 Governo) (Parere alla II Commissione dellaCamera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

ALLEGATO 1 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

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DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e laBanca d’Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione dellaCamera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimentodelle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internaziona-lizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per larealizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioniriunite VI e X della Camera) (Rinvio dell’esame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. S. 1214 Governo (Parerealla 1a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . 185

ALLEGATO 3 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire lafunzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasportied opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite dacalamità naturali. S. 1215 Governo (Parere alla 5a Commissione del Senato) (Esame erinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del dannoambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardantigli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 e abb. (Parere alla II Commissionedella Camera) (Esame e conclusione – Parere di nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Riforma della legislazione in materia portuale. S. 120 e S. 370 (Parere alla 8a Commissionedel Senato) (Rinvio del seguito dell’esame congiunto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno (Svolgi-mento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI-LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVISulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Audizione di rappresentanti di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetele-visivi (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Audizione di rappresentanti del Movimento difesa del cittadino (Svolgimento e conclusione) . . . 204

Audizione di rappresentanti del Codacons (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLEMAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),Amb. Giampiero Massolo (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), gen. ArturoEsposito (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 206

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Esame del piano annuale relativo al 2014 per l’attività ispettiva ordinaria previsto dall’articolo4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 216 — Indice Generale

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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFETRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle entrate (Svolgimento, ai sensidell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Mercoledì 15 gennaio 2014 — 217 — Indice Generale

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