BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE...

226
61 MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2013 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE GIUNTA PER IL REGOLAMENTO ...................... Pag. 3 COMMISSIONI RIUNITE (III e XI) .................... » 4 COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) .................. » 10 COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) ................... » 15 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) ................................ » 16 GIUSTIZIA (II) ................................. » 17 AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) ................... » 39 DIFESA (IV) ................................... » 59 BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) ............. » 73 CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) ................ » 89 AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) ......... » 118 TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) ........... » 120 CAMERA DEI DEPUTATI N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d’Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all’este- ro-Alleanza per l’Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Lingui- stiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Transcript of BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE...

Page 1: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

61 MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2013

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINODELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

I N D I C E

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

COMMISSIONI RIUNITE (III e XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

INTERNI (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

GIUSTIZIA (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17

AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39

DIFESA (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . . . . . . . . . » 73

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . . . . . . . . . . . . » 89

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . . . . . » 118

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . . . . . . . » 120

CAMERA DEI DEPUTATI

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà -Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord eAutonomie: LNA; Fratelli d’Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all’este-ro-Alleanza per l’Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Lingui-stiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Page 2: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 142

AGRICOLTURA (XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 158

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . . . . . . . . . . . » 159

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA

VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . . . . . . . . . » 219

INDICE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 220

— 2 —

Page 3: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Mercoledì 24 luglio 2013.

Gruppo di lavoro sulle riforme

del Regolamento della Camera.

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle 12alle 13.15.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 3 — Giunta per il regolamento

Page 4: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari)e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corsodella 94a sessione della Conferenza Generale dell’OIL, nonché norme di adeguamentointerno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente della III Commissione Fa-brizio CICCHITTO. — Interviene il vicemi-nistro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Orga-

nizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186

sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Gine-

vra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94a sessione

della Conferenza Generale dell’OIL, nonché norme

di adeguamento interno.

C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame delprovvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (PdL), relatore per laIII Commissione, segnala che la Conven-zione in esame, adottata il 23 febbraio2006 dalla 94a sessione marittima dellaConferenza internazionale dell’Organizza-zione internazionale del lavoro (OIL), riu-nitasi a Ginevra, costituisce un contributo

importante al settore marittimo poiché hal’obiettivo di promuovere condizioni di vitae di lavoro più dignitose per la gente dimare, oltre che condizioni più eque diconcorrenza per gli operatori e i proprie-tari delle navi.

Fa presente che si tratta di una Con-venzione « consolidata » perché riunisceuna serie di global standards, che figuranoin 37 delle convenzioni marittime adottatedall’OIL fra il 1920 e il 1996. L’Organiz-zazione ginevrina ha svolto e svolge, anchenel settore del lavoro marittimo, un’in-tensa attività volta a promuovere un mi-glioramento delle normative di tutela dellecondizioni di lavoro, indipendentementedal Paese in cui si trovano ed in cuisvolgono la propria prestazione e garan-tendo altresì migliori standard di concor-renza tra gli operatori economici.

Osserva che la Convenzione (denomi-nata, con l’acronimo inglese, MLC) rap-presenta il quarto pilastro giuridico-inter-nazionale in materia di navigazione ma-rittima, insieme a tre delle più importanticonvenzioni adottate dall’Organizzazionemarittima internazionale (OMI), ossia laConvenzione internazionale per la salva-guardia della vita umana in mare del 1974,

Mercoledì 24 luglio 2013 — 4 — Commissioni riunite III e XI

Page 5: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

la Convenzione internazionale sugli stan-dard di addestramento, certificazione etenuta della guardia del 1978 e la Con-venzione internazionale per la prevenzionedell’inquinamento da navi del 1973.

Rileva, in estrema sintesi, che le dispo-sizioni della MLC 2006 disciplinano: lecondizioni minime richieste in occasionedell’assunzione; le condizioni di occupa-zione e i diritti del lavoratore; l’alloggio abordo; la protezione sociale; la definizionedelle responsabilità nell’applicazione dellaconvenzione.

Ricorda che diversamente dalle altreconvenzioni marittime concluse nell’am-bito dell’OIL, la MLC si compone infatti ditre parti distinte, ma fra loro collegate,secondo una nomenclatura che richiamaquella prescelta per il Codice internazio-nale per la sicurezza delle navi e degliimpianti portuali (Codice ISPS) approvatodall’Organizzazione marittima internazio-nale nel 2002.

Osserva che ai 16 articoli iniziali, re-lativi a questioni generali, seguono le Re-gole ed un Codice, formato a sua volta dauna parte A, recante standard obbligatori,ed una parte B, recante linee-guida facol-tative per gli Stati. A suo avviso siamo difronte ad un esempio di combinazione,all’interno di un medesimo strumento pat-tizio, di elementi di hard law e di soft law,ciò che rende la MLC del tutto peculiare.

Rileva che la MLC si applica a tutte lenavi, di proprietà pubblica o privata, im-piegate normalmente in attività commer-ciali, ad esclusione delle navi dedite allapesca o attività analoghe, delle navi tra-dizionali e delle navi da guerra ed ausi-liarie; sono soggetti alle sue disposizionitutti i marittimi, compresi gli individuinon direttamente coinvolti nella naviga-zione e conduzione dell’imbarcazione, mache comunque lavorano a bordo.

Segnala che gli articoli III e IV costi-tuiscono una sorta di statuto dei dirittidelle gente di mare: le norme ivi contenutericonoscono alcuni diritti fondamentali deimarittimi che ogni legislazione interna ètenuta a garantire, dalla libertà di asso-ciazione al diritto di contrattazione col-lettiva, all’eliminazione di ogni forma di

lavoro forzato o obbligatorio e della di-scriminazione in materia di impiego eoccupazione, nonché all’abolizione effet-tiva del lavoro minorile. Sono inoltre con-sacrati alcuni diritti sociali e in materia diimpiego, segnatamente il diritto a condi-zioni di lavoro eque e dignitose, alla tuteladella salute, alle cure mediche e allemisure previdenziali, nonché ad un luogodi lavoro sicuro e senza pericoli.

Fa presente che i cinque titoli cheformano il Codice stabiliscono norme mi-nime relative a praticamente tutti i set-tori inerenti la vita e l’impiego a bordodelle navi: condizioni di lavoro, alloggi,strutture ricreative e vitto, tutela dellasalute, assistenza medico-sociale e prote-zione della sicurezza sociale. Ai marittimiè altresì riconosciuta la possibilità dicontribuire attivamente alla piena osser-vanza del loro diritto ad un lavoro de-cente, grazie alla facoltà di presentarereclami a bordo della nave e a terra, unavolta attraccati nel porto di uno Statocontraente. La Convenzione riconoscepienamente anche il diritto dei marittimial benessere, in particolare grazie allapossibilità di fruire di adeguate strutturesociali di assistenza nei porti e di be-neficiare dell’operato di appositi Comitatisociali di assistenza, previsti a livelloportuale, regionale e nazionale.

Ritiene essenziali per un corretto fun-zionamento della Convenzione infine ledisposizioni sull’adempimento e sull’appli-cazione dei princìpi e diritti previsti, fis-sate dal titolo V del codice. In via primariagrava sullo Stato di bandiera la respon-sabilità di garantire che a bordo delle suenavi siano adempiuti gli obblighi previstidalla Convenzione, conformemente alprincìpio di diritto internazionale gene-rale, codificato dalla Convenzione delleNazioni Unite sul diritto del mare del1982, in base al quale ciascuno Statoesercita in modo efficace la propria giu-risdizione e il proprio controllo sulle que-stioni amministrative, tecniche e socialisulle navi battenti la propria bandiera(articolo 94).

Evidenzia che lo Stato di bandiera è atal fine tenuto a stabilire un sistema di

Mercoledì 24 luglio 2013 — 5 — Commissioni riunite III e XI

Page 6: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ispezione e certificazione attestante il ri-spetto delle condizioni di vita e di lavorodei marittimi a bordo di tutte le sue navi,anche se può delegare tali funzioni a delle« organizzazioni riconosciute ». La Conven-zione affianca a tale responsabilità il con-trollo dello Stato di approdo; ricorda cheil Port State Control si è affermato origi-nariamente in materia di prevenzione del-l’inquinamento marino e salvaguardiadella vita umana in mare quale meccani-smo di attuazione complementare inteso aporre rimedio ai frequenti inadempimentidegli Stati di bandiera.

Segnala infine che il 20 agosto 2012sono stati raggiunti i presupposti per l’en-trata in vigore della Convenzione, cheerano presupposti « misti », ossia riferitisia al numero di Stati che alla quota dellaflotta mercantile mondiale. Con le ratifi-che delle Filippine e della Russia si sonoraggiunte, da un lato, le trenta ratifiche e,dall’altro, la soglia del 33 per cento dellastazza lorda della flotta mercantile mon-diale. La Convenzione entrerà dunque invigore il 20 agosto prossimo.

Ritiene dunque urgente concluderel’iter parlamentare in tempo utile perconsentire la ratifica entro il predettotermine del 20 agosto. È infatti, a suoavviso, essenziale che, entro quella data,gli armatori italiani possano dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, le cer-tificazioni che attestino che le proprie navisono conformi ai requisiti posti dalla nor-mativa in vigore, sul piano internazionale,in tema di sicurezza e di condizioni dilavoro a bordo. La mancata ratifica entroquel termine esporrebbe il settore arma-toriale ed i lavoratori agli effetti negativi diuna significativa perdita di competitivitàdel nostro Paese.

Cinzia Maria FONTANA (PD), relatoreper la XI Commissione, venendo ai conte-nuti del disegno di legge, approvato dalSenato l’8 luglio scorso, osserva che par-ticolare rilievo assumono le disposizioni dicui al capo II, che adeguano ai princìpi edagli standard della MLC 2006 le disposi-zioni del codice della navigazione, intro-dotte nel nostro ordinamento nel contesto

socioeconomico del 1942, e che risultanoin contrasto con i princìpi giuridici attuali,rendendo effettive le modalità di tutela deidiritti dei lavoratori a bordo delle navi.

Segnala in particolare che l’articolo 3,comma 1, novella l’articolo 368 del codicedella navigazione, al fine di prevedereche la disciplina del rimpatrio di stra-nieri arruolati su navi italiane, di cui alLibro II, Titolo IV, Capo V del Codice,trovi sempre applicazione e non, comeattualmente previsto, solo a condizione direciprocità (ossia a condizione che loStato di cui lo straniero arruolato ècittadino assicuri eguale trattamento aicittadini italiani arruolati su navi chebattono la sua bandiera).

Evidenzia che i commi 2 e 3 delmedesimo articolo novellano gli articoli1091 e 1094 del codice, che prevedono idelitti, rispettivamente, di diserzione e diinosservanza di ordine da parte di com-ponente dell’equipaggio, circoscrivendol’ambito di applicazione della sanzionepenale alle sole condotte che cagionino unpericolo per la vita e l’incolumità fisicadelle persone ovvero per la sicurezza dellanavigazione. Nei casi in cui, invece, non siconfiguri una violazione dei suddetti beniprimari e le condotte siano esclusivamentelesive dell’efficienza e del buon andamentodell’organizzazione di bordo, la sanzionepenale viene sostituita da una sanzioneamministrativa pecuniaria.

Sottolinea che le novelle accolgono gliindirizzi formulati dal Comitato europeodei diritti sociali del Consiglio d’Europa,che ritiene le norme in questione, nellaformulazione vigente, in contrasto conquanto indicato nell’articolo 1, comma 2,della Carta sociale europea e ne richiedel’abrogazione. Anche la Commissione diesperti per l’applicazione delle convenzionie raccomandazioni dell’OIL, ritiene che lestesse violino i princìpi contenuti nellaConvenzione OIL n. 105 del 1957 – con-venzione sul contrasto al lavoro forzato –articolo 1, lettera c) e ne richiede, quan-tomeno, la modifica al fine della trasfor-mazione delle sanzioni penali in ammini-strative.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 6 — Commissioni riunite III e XI

Page 7: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Rileva che l’articolo 4 porta da quindicia sedici anni l’età minima richiesta perl’iscrizione nelle matricole della gente dimare. Occorre, pertanto, rendere piena-mente conforme l’ordinamento internoalle richiamate previsioni della Conven-zione. A tale proposito, il comma 1 dellaproposta normativa modifica l’articolo 119del codice della navigazione – in linea conquanto indicato nella relazione per il re-cepimento della Convenzione, predispostadalla competente Direzione generale delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti – prevedendo che possano conse-guire l’iscrizione nelle matricole dellagente di mare i cittadini italiani o comu-nitari di età non inferiore ai sedici anni,anziché ai quindici anni (come prevedeattualmente la norma in esame), che ab-biano i requisiti stabiliti dal regolamentoper ciascuna categoria.

Ritiene altresì necessario interveniresulla normativa di rango secondario, esegnatamente sul regolamento recante ladisciplina del collocamento della gente dimare, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 18 aprile 2006, n. 231. Nell’al-legato al predetto regolamento, infatti,vengono indicate le qualifiche professio-nali del personale marittimo ed i relativirequisiti minimi, ivi compresa l’età mi-nima di ammissione al lavoro.

Ricorda che le uniche due qualificheprofessionali per le quali l’allegato ri-chiede ancora un’età minima di 15 anni,sono quelle di mozzo e di piccolo dicamera (per le altre qualifiche contem-plate dall’allegato, infatti, viene richiestaun’età minima di 18 anni). Il comma 2 delprovvedimento, pertanto, modifica l’etàminima stabilita per le due qualificheprofessionali in questione, prevedendo cheessa sia di 16 anni, anziché di 15.

Segnala che l’articolo 5 reca modifichein materia di certificazione medica deimarittimi e assistenza sanitaria a bordo.Mentre attualmente il certificato medicoattestante l’idoneità dei marittimi a lavo-rare a bordo delle navi ha sempre duratadi due anni dalla data del rilascio, ilcomma 1, pur conservando in via generale

il suddetto termine di durata di due anni,lo riduce a un anno per i marittimi chehanno meno di diciotto anni.

Fa presente inoltre, con decreto mini-steriale potrà essere previsto un periodo divalidità più breve anche in considerazionedelle specifiche mansioni svolte dal marit-timo. Osserva che sempre a un decretoministeriale è rimessa la disciplina dei casiin cui, per comprovate ragioni di urgenzaovvero se il periodo di validità del certi-ficato scada nel corso di un viaggio, unmarittimo può essere autorizzato a lavo-rare sulla base di certificazione medicaprovvisoria, valida fino al porto di scalosuccessivo e di durata comunque nonsuperiore a tre mesi. Ai sensi del comma2, le navi passeggeri che effettuino navi-gazione internazionale breve e lunga de-vono avere a bordo un medico qualificatoresponsabile dell’assistenza sanitaria.

Sottolinea che l’articolo 6 abroga l’ar-ticolo 36 della legge n. 1045 del 1939,recante disposizioni applicabili ai marit-timi di colore, di chiara matrice segrega-zionista e pertanto in palese contrasto coni princìpi democratici del nostro ordina-mento. Evidenzia che l’articolo 6 cancellaquello che lei considera un vero e proprioobbrobrio giuridico.

Rileva che l’articolo 7 reca la coperturafinanziaria per gli oneri derivanti dallespese di missione connesse alla partecipa-zione di rappresentanti designati dal Go-verno alle riunioni del Comitato tripartitospeciale, presso l’OIL, avente la funzionedi seguire permanentemente l’applicazionedella Convenzione, ai sensi dell’articoloXIII della Convenzione stessa.

Richiama, in conclusione, la granderilevanza che la Convenzione assume sulpiano sociale e lavoristico: da un latoinfatti la MLC 2006 costituisce un interes-sante approccio multilaterale, sul pianogiuridico-internazionale, ai nodi posti daiprocessi di globalizzazione. Essa contri-buisce significativamente, infatti, a stabi-lizzare il settore dei trasporti marittimiche si trova a far fronte ad una forteconcorrenza mondiale, nonché a norma-lizzare lo statuto dei marittimi nel conte-sto della globalizzazione. È noto quanto

Mercoledì 24 luglio 2013 — 7 — Commissioni riunite III e XI

Page 8: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

alcuni effetti perversi come il dumpingsociale, penalizzino i marittimi e gli ar-matori che rispettano le regole in vigore.La MLC 2006, inoltre, rafforza la sicurezzamarittima e l’attrattività della professione.Rileva che l’80 per cento degli incidentimarittimi sono riconducibili ad erroriumani. Ritiene quindi necessario crearenorme sociali minime in un quadro coe-rente, nonché riconsiderare la formazionedel personale marittimo.

Il viceministro Lapo PISTELLI, nel rin-graziare i relatori per gli interventi svolti,ricorda che la Convenzione sul lavoromarittimo in esame ha natura « consoli-data » in quanto riunisce i global standardsche figurano in 68 convenzioni e racco-mandazioni già esistenti in materia dilavoro marittimo adottate dall’OIL a fardata dal 1920. Rileva che la Convenzionein esame getta le basi per la realizzazionedi un codice internazionale del lavoromarittimo fissando norme standard sullamateria.

Auspica una celere conclusione dellaprocedura di ratifica, sollecitata anchedalle Organizzazioni sindacali e dalla Con-federazione italiana degli armatori, in con-siderazione del fatto che la Convenzionetroverà applicazione a partire dal pros-simo 20 agosto, ossia 12 mesi dopo ilraggiungimento delle 30 ratifiche che co-stituiscono requisito per l’entrata in vigoredella Convenzione.

Nel segnalare che le 30 ratifiche rap-presentano il 33 per cento della stazzalorda della flotta mercantile mondiale, fapresente che l’assenza di ratifica da parteitaliana comporterebbe una maggiore in-cidenza delle ispezioni sui navigli nazio-nali che attraccheranno nei porti dei Paesiche hanno già aderito alla Convenzionemedesima. Rileva che ciò causerebbe in-genti danni economici e di immagine a talinavigli – si tratta di circa mille unità –che dovranno ottenere, entro la citata datadel 20 agosto, le necessarie certificazionidai competenti dicasteri attestanti il ri-spetto degli standard previsti dalla Con-venzione.

Giorgio AIRAUDO (SEL) auspica chel’esame del disegno di legge di ratifica allaCamera costituisca l’occasione per il ripri-stino di talune disposizioni, originaria-mente contenute nell’articolo 4 del prov-vedimento presentato dal Governo al Se-nato, che sono state successivamente sop-presse nel corso dell’esame presso l’altroramo del Parlamento, riguardanti le nor-mative applicabili al rapporto di lavoro delpersonale non comunitario, non residentenell’Unione europea, imbarcato a bordodelle navi iscritte nel Registro internazio-nale. Fa notare che sarebbe opportunodisporre, in proposito, che a tale rapportodi lavoro sia applicabile la legge regola-trice del contratto di arruolamento, inanalogia a quanto disposto dalla norma-tiva ad oggi vigente per i marittimi italianio comunitari, al fine di scongiurare ilrischio di un trattamento discriminatorioai danni dei cittadini non comunitari.

Ritiene, altresì, utile una riflessionesull’articolo 5 del testo in esame, laddovesi prevede la presenza a bordo delle navipasseggeri, che effettuano navigazione in-ternazionale breve e lunga, di un « medicoqualificato » responsabile dell’assistenzasanitaria, chiedendosi se non sia il caso dispecificare meglio cosa si intenda per« medico qualificato », definizione che giu-dica troppo generica e priva di un effettivosignificato giuridico.

Walter RIZZETTO (M5S), nel prean-nunciare che il suo gruppo si riserva dipresentare alcuni emendamenti riferiti aldisegno di legge in esame, fa notare che ilprovvedimento approvato dal Senato ri-chiede, in talune sue parti, un significativomiglioramento. Fa riferimento, innanzi-tutto, all’esigenza di intervenire sull’arti-colo 4, integrandolo nel senso di preve-dere, in aggiunta alla modifica dell’incre-mento dell’età minima per l’ammissione allavoro, anche il requisito del completa-mento del percorso scolastico obbligatorio.Soffermandosi poi sull’articolo 5, in ma-teria di certificazione medica dei marittimie assistenza sanitaria a bordo, rileva l’esi-genza di ridurre a un anno la validità deicertificati medici, tenuto conto delle pre-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 8 — Commissioni riunite III e XI

Page 9: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

carie condizioni igieniche in cui sono co-stretti ad operare tali lavoratori. Si inter-roga, inoltre, su come sia possibile otte-nere, secondo quanto previsto dallo stessoarticolo 5, il rilascio di una certificazionemedica – ove il periodo di validità delcertificato scada nel corso di un viaggio,una volta che la nave sia salpata e si troviin mare aperto – considerato che l’obbligodi avere a bordo un medico qualificatoresponsabile dell’assistenza sanitaria èprevisto soltanto in determinate circo-stanze.

Giudicata positivamente l’abrogazionedell’articolo 36 della legge n. 1045 del1939, recante disposizioni applicabili aimarittimi sulla base di inaccettabili prin-cipi razziali, che definisce aberranti, ri-tiene poi importante prevedere nel testoforme particolari di tutela nei confrontidei lavoratori italiani, tenuto conto cheessi, essendo sottoposti a percorsi di for-mazione, verifiche ed esami più severirispetto ai lavoratori di altri Paesi, hannouna preparazione e un bagaglio professio-nale spesso più elevati.

In conclusione, dichiara la disponibilitàdel suo gruppo a presentare in tempi

quanto mai rapidi le proprie proposteemendative, che potrebbero essere depo-sitate, se necessario, anche nella giornataodierna.

Il viceministro Lapo PISTELLI, repli-cando all’Onorevole Rizzetto, ricorda chela soppressione dell’originario articolo 4 ègiunta all’esito di un lungo e articolatodibattito svoltosi durante l’esame del prov-vedimento al Senato che si è concluso,anche alla luce di un comune orienta-mento delle parti sociali, con la soppres-sione del predetto articolo che il Governosi è limitato a recepire.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, pro-pone, anche a nome del Presidente dellaXI Commissione, che il termine per lapresentazione di eventuali emendamenti alprovvedimento in esame sia fissato alle ore10 della giornata di domani.

Le Commissioni riunite concordano.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, rinviail seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 9 — Commissioni riunite III e XI

Page 10: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumodel suolo. C. 948 Catania (Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di leggeC. 902 Bordo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente della XIII Commissione LucaSANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree

agricole e di contenimento del consumo del suolo.

C. 948 Catania.

(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamentodella proposta di legge C. 902 Bordo).

La Commissione prosegue l’esame dellaproposta di legge, rinviato nella seduta del19 giugno scorso.

Luca SANI, presidente, ricorda chenella seduta del 19 giugno i relatori hannosvolto la relazione introduttiva.

Avverte quindi che è stata assegnataalle Commissioni riunite la proposta dilegge C. 902 Bordo che, vertendo sullastessa materia della proposta di legge C.948, di cui è già iniziato l’esame, sarà aquesta abbinata ai sensi dell’articolo 77del regolamento.

Le Commissioni prendono atto.

Massimo FIORIO (PD), relatore per laXIII Commissione, ritiene utile che, conriferimento alle complesse questioni con-nesse alle proposte in esame, sia utileprocedere ad un ciclo di audizioni, checomprenda le associazioni agricole e am-bientaliste.

Maria ANTEZZA (PD), nel concordarecon la proposta del relatore, propone diprocedere anche all’audizione dei rappre-sentanti della Conferenza delle regioni edelle province autonome, al fine di acqui-sire utili elementi di valutazione anche conriferimento agli aspetti di competenza re-gionale.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritieneimportante procedere anche all’audizionedei rappresentanti dei comuni, sottoli-neando come le proposte di legge incidanoin misura significativa soprattutto sui pic-coli comuni e soprattutto su quelli dellearee montane o comunque disagiate.

Luca SANI, presidente, nel ricordareche sul disegno di legge deliberato dal

Mercoledì 24 luglio 2013 — 10 — Commissioni riunite VIII e XIII

Page 11: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Consiglio dei ministri sulla materia inesame è previsto il parere della Confe-renza unificata, avverte che la program-mazione delle audizioni, da svolgere allaripresa dei lavori parlamentari, sarà de-mandata ad una riunione congiunta degliuffici di presidenza, integrati dai rappre-sentanti dei gruppi, delle Commissioni VIIIe XIII all’Ufficio di presidenza; invita per-tanto i gruppi a far pervenire le loroproposte di audizione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fapresente, anzitutto, che alla VIII Com-missione sono state assegnate per l’esamein sede referente diverse proposte dilegge che contengono, accanto a normedirette a preservare il suolo agricolo, unaserie di norme dirette ad apportare si-gnificative modifiche alla disciplina ur-banistica vigente, allo scopo di circoscri-vere e di limitare il consumo di suolonon edificato. Tuttavia, a suo avviso,sarebbe utile e opportuno procedere auna discussione unitaria di tutte le pro-poste di legge presentate in materia diconsumo del suolo, sia di quelle focaliz-zate sulla preservazione del suolo agri-colo che di quelle che hanno al centro ilcontenimento del consumo di suolo nonedificato. Sotto questo profilo, ritiene chele questioni relative alla competenza dellesingole Commissioni non possano e nondebbano rappresentare un ostacolo, sem-pre che ve ne sia la volontà politica,all’avvio di un percorso legislativo unita-rio diretto a cambiare davvero la situa-zione e a definire, finalmente, politicheefficaci a tutela del suolo, agricolo osemplicemente non edificato che sia.

Mario CATANIA (SCpI) osserva che laproposta del collega De Rosa, qualoraaccolta, comporterebbe una trattazionecongiunta dei diversi progetti di legge, manon necessariamente una unificazione deitesti, aspetto che potrà essere valutato aduna fase successiva. Nel merito, ritieneanche apprezzabile l’atteggiamento di ungruppo della Commissione Ambiente perla sua intenzione di voler trattare il com-plesso delle iniziative legislative con il

coinvolgimento anche della CommissioneAgricoltura.

Ermete REALACCI, presidente dellaVIII Commissione, pur comprendendo leragioni culturali che sono alla base dellaproposta del deputato De Rosa, osserva,in primo luogo, che l’iter legislativo delleproposte di legge non può prescindere dauna corretta applicazione delle normeregolamentari relative alla competenzadelle Commissioni. In secondo luogo, ri-tiene che sul piano politico i due gruppidi proposte di legge, quello volto prin-cipalmente alla preservazione del suoloagricolo e quelle volte a rivedere ladisciplina urbanistica vigente allo scopodi limitare il consumo di suolo nonedificato, anche attraverso l’introduzionedi incentivi agli interventi di riqualifica-zione del patrimonio edilizio esistente,non possano essere messi sullo stessopiano. Ritiene infatti che soprattutto daparte di coloro che si mostrano piùattenti e più sensibili a queste tematichenon possa non essere riconosciuto che, seè possibile immaginare un percorso ra-pido per l’approvazione delle proposte dilegge, fra le quali è ricompresa la pro-posta di legge in titolo, dirette a preser-vare e valorizzare il suolo agricolo, taleprevisione diventa molto più difficile ealeatoria se riferita alle proposte di leggeche introducono, a tutela della conser-vazione del suolo non edificato, una so-stanziale revisione della normativa urba-nistica vigente.

Filippo GALLINELLA (M5S) invita aconsiderare che il tema del suolo è unico,a prescindere dall’uso cui esso è destinato,e che quindi è importante che tutte lecompetenze in sede parlamentare sianocoinvolte per l’elaborazione di un testolegislativo sulla gestione dello stesso suolo,auspicabilmente unico. Condivide altresìl’opportunità di svolgere i necessari ap-profondimenti attraverso le audizioni.

Roberto MORASSUT (PD), nel richia-mare la discussione a suo tempo svolta sultema presso la VIII Commissione, dichiara

Mercoledì 24 luglio 2013 — 11 — Commissioni riunite VIII e XIII

Page 12: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

che a suo avviso la soluzione preferibilesarebbe quella di procedere, nel rispettodelle competenze delle singole Commis-sioni, all’abbinamento delle proposte dilegge che incidono sul tema del consumodel suolo non edificato e sui temi ad essocorrelati della fiscalità urbanistica e dellaincentivazione degli interventi di rigenera-zione urbana.

Sottolinea, inoltre, che tale delibera-zione andrebbe assunta con la massimaurgenza, anche per scongiurare il rischioche su temi delicati come quelli relativialla materia urbanistica e alle misure disostegno alle attività edilizie, si continui adintervenire in modo sbagliato e disorga-nico, come da ultimo è accaduto con ledisposizioni inserite nel cosiddetto « de-creto del fare ».

Adriano ZACCAGNINI (Misto) giudicanecessario trattare unitariamente le di-verse iniziative legislative sull’uso del ter-ritorio, compresi gli aspetti di carattereurbanistico. In caso contrario, si corre-rebbe il rischio di esporre la materia adinterventi di tipo estemporaneo, come av-venuto di recente. Sottolinea inoltre cheuna trattazione unitaria delle diverse que-stioni, se pure comporterà tempi più lun-ghi, porterà ad un provvedimento legisla-tivo migliore.

Paolo GRIMOLDI (LNA) invita le Com-missioni, se davvero tutti i gruppi sonoconvinti della necessità di procedere rapi-damente all’approvazione di un testo cheintroduca misure idonee a preservare ilsuolo agricolo, anche ripristinando le ori-ginarie finalità dei cosiddetti oneri di ur-banizzazione, a valutare l’opportunità diaffidare ad un solo organo, ad una solaCommissione, i relativi compiti istruttori.

Franco BORDO (SEL) evidenzia che, sepure vi è una connessione tra i due diversiaspetti oggetto rispettivamente delle pro-poste di legge assegnate alle Commissioniriunite e oggetto delle proposte di leggeassegnate alla sola Commissione Ambiente,vi è anche una peculiarità della questioneriguardante il consumo di suolo agricolo.

Ritiene poi che una legge su tale ultimoaspetto potrebbe essere definita in tempibrevi, mentre le complesse questioni dicarattere urbanistico potrebbe richiederetempi più lunghi di esame. Sottolineapertanto che l’intento di definire una leggemigliore di contenuto più ampio rischie-rebbe di allontanare il raggiungimentodell’obiettivo di contenere il consumo disuolo agricolo. Osserva infine che, se siarriverà ad una legge sul consumo di suoloagricolo, una successiva legge di caratterepiù ampio sulla gestione del territoriodovrà tenerne conto.

Massimo FIORIO (PD), relatore per laXIII Commissione, sottolinea che le Com-missioni potrebbero procedere ad un ciclodi audizioni e successivamente definire ilmodo di procedere nel seguito dell’esamedelle diverse iniziative legislative. Ritienein proposito che con l’odierna riunionesembrava si volesse accelerare l’iter delleproposte di legge sul consumo di suoloagricolo anche rispetto al disegno di leggedel Governo e al parere della Conferenzaunificata.

Claudia MANNINO (M5S) si dichiarad’accordo con la proposta avanzata dalcollega De Rosa. Ritiene, infatti, che ledue tematiche della preservazione delsuolo agricolo e del contenimento delsuolo non edificato siano strettamentecorrelate e che per questo entrambe leCommissioni dovrebbero essere chiamatea lavorare insieme, anche sul fronte diuna profonda revisione della legislazioneurbanistica. Aggiunge che l’abbinamentodi tutte le proposte di legge presentate inmateria consentirebbe anche di racco-gliere, attraverso lo svolgimento di ununico ciclo di audizioni, tutte le propostee le osservazioni provenienti dal mondodell’associazionismo e dai rappresentantidegli enti territoriali utili alla redazionedi un articolato in grado di rispondereadeguatamente alla gravità della situa-zione e ampiamente condiviso dai citta-dini e dalle comunità che vivono sulterritorio.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 12 — Commissioni riunite VIII e XIII

Page 13: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Serena PELLEGRINO (SEL) ritiene chesia molto importante procedere, comeproposto dal collega De Rosa, ad unadiscussione unitaria di tutte le proposte dilegge presentate in materia di preserva-zione e valorizzazione del suolo agricolo edi contenimento dell’uso del suolo nonedificato. A suo avviso, infatti, è inaccet-tabile distinguere le due questioni, come seesistesse un suolo di serie « A » e un suolodi serie « B ». All’opposto, ritiene che bi-sogna affrontare unitariamente le diversetematiche perché unico deve essere l’obiet-tivo di una profonda riforma della disci-plina urbanistica che, superando le vecchiesuddivisioni del territorio in zone agricolee/o zone edificabili, consenta di perseguirel’obiettivo strategico del « consumo disuolo zero ».

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in-tervenendo per una precisazione, dichiarache la rapidità e il buon esito dell’iterlegislativo delle proposte di legge in que-stione dipende più che dal rispetto dellecompetenze delle singole Commissionidalla sussistenza o meno di una volontàpolitica diretta ad apportare alla disciplinalegislativa vigente quelle modifiche indi-spensabili per garantire una tutela vera edefficace della vocazione naturalistica delsuolo e un cambiamento profondo delmodo di intendere e di svolgere le attivitàedilizie.

Cosimo LATRONICO (PdL) esprimecondivisione per le osservazioni svolte dalpresidente della VIII Commissione nel suointervento. Precisando che egli stesso hapresentato una proposta di legge in ma-teria, chiede che, prima di procedere allosvolgimento del ciclo di audizioni propostodal relatore per la XIII Commissione, leCommissioni provvedano all’abbinamentodella sua proposta di legge.

Gian Pietro DAL MORO (PD) sottoli-nea di aver ascoltato oggi interventi chenon può condividere da un punto di vistaculturale e ideologico. Ritiene infatti chel’urbanistica abbia sinora « distrutto »l’agricoltura, che ha dovuto subire la

prevalenza che si è accordata di volta involta alle esigenze dell’edilizia, dell’indu-stria, del commercio o finanziarie. Ilprovvedimento sul consumo di suolo agri-colo, già promosso nella scorsa legislaturadall’allora Ministro delle politiche agri-cole Catania, interviene perciò in unmomento storico peculiare, nel qualel’agricoltura è l’unico settore economicoche sta crescendo e che richiederebbe diessere sostenuto per fronteggiare unastraordinaria domanda di prodotti. Senon si ribalta la visione su tale tema conun intervento non rinviabile sul consumodel suolo agricolo, si rischia perciò diperdere una preziosa occasione di svi-luppo per l’agricoltura e per l’intera eco-nomia del Paese. Si dichiara pertantoassolutamente contrario a procedere al-l’esame delle proposte di legge su talemateria congiuntamente a quelle di con-tenuto più ampio. È invece favorevole aprocedere celermente alle audizioni.

Giorgio ZANIN (PD) auspica che siproceda quanto prima a definire il pro-gramma delle audizioni da svolgere.

Mino TARICCO (PD) osserva che uni-ficare i due percorsi legislativi di cui sista discutendo potrebbe essere un ap-prezzabile percorso culturale, ma rischiadi non produrre risultati utili in tempiragionevoli. A suo giudizio, invece, i ter-reni a vocazione agricola devono trovarecon urgenza strumenti in grado di pre-servarli in quanto tali, ribaltando unavisione culturale finora risultata preva-lente. Le questioni di carattere urbani-stico generale e di gestione del territoriodovranno invece essere affrontate conpercorsi diversi, auspicabilmente realiz-zando anche in questo campo una rivo-luzione culturale.

Luca SANI, presidente, avverte che laquestione oggi discussa potrà essere piùapprofonditamente valutata in sede di riu-nione congiunta degli uffici di presidenza,integrati dai rappresentanti dei gruppi,

Mercoledì 24 luglio 2013 — 13 — Commissioni riunite VIII e XIII

Page 14: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

delle Commissioni VIII e XIII. Al riguardo,desidera in ogni caso rilevare che il Pre-sidente della Camera dispone l’assegna-zione dei progetti di legge alle Commis-sioni, le quali possono eventualmente sot-toporre allo stesso Presidente valutazionidiverse; ricorda pertanto che allo statosono assegnate alle Commissioni riunitesolo le proposte C. 948 e C. 902. In ogni

caso, riterrebbe opportuno, acquisire ul-teriori elementi di valutazione attraversole audizioni, come proposto dal relatoreper la XIII Commissione.

Rinvia ad altra seduta il seguito del-l’esame.

La seduta termina alle 14.40.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 14 — Commissioni riunite VIII e XIII

Page 15: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato)e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.45 alle 16.10.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 15 — Commissioni riunite XI e XII

Page 16: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 16

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.25 alle 16.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giornonon sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Abolizione del finanziamento pubblico di-retto, disposizioni per la trasparenza e lademocraticità dei partiti e disciplina dellacontribuzione volontaria e della contribu-zione indiretta in loro favore.Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d’ini-ziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 DiLello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi,C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti epetizione n. 43.

Istituzione del Comitato parlamentare perle riforme costituzionali ed elettorali.C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Se-nato.

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delledirettive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazioneeuropea 2013.C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’adempimento degli obbli-ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea – Legge europea 2013.C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazionedell’Italia all’Unione europea relativa al-l’anno 2012.(Doc. LXXXVII, n. 1).

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul com-mercio delle armi, adottato a New Yorkdall’Assemblea generale delle Nazioni Uniteil 2 aprile 2013.Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.

Ratifica ed esecuzione della Convenzionedell’Organizzazione internazionale del la-voro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo,con Allegati, adottata a Ginevra il 23 feb-braio 2006 nel corso della 94ma sessionedella Conferenza generale dell’OIL, nonchénorme di adeguamento interno.C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 16 — Commissione I

Page 17: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o conaltro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni (Seguitodell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Donatella FERRANTI. – In-terviene il sottosegretario di Stato alla giu-stizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffama-

zione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di

diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C.

1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta del16 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, presidente, av-verte che sono stati presentati emenda-menti al testo base (vedi allegato).

Avverte altresì che l’ufficio di presi-denza, integrato dai rappresentanti deigruppi, ha deliberato, di organizzare ilavori della Commissione in modo tale chel’esame sia concluso in tempo utile perrispettare la calendarizzazione in Assem-blea, prevista a partire da venerdì 26 luglioprossimo, e, quindi, di procedere oggiall’espressione dei pareri sulle proposteemendative e subito dopo all’esame deisingoli emendamenti.

Enrico COSTA (PdL), relatore, anche anome del correlatore Verini, esprime pa-rere favorevole sulle seguenti proposteemendative: Chiarelli 1.60, ove riformu-lato; Ferranti 1.50; Gelmini 1.70, ove ri-formulato; Dambruoso 1.27 e 1.28, overiformulato; Gelmini 1.69, ove riformulato;Ferranti 1.51; Gelmini 1.68, ove riformu-lato; Dambruoso 1.35, 1.36 e 1.39, ovesiano riformulati; Parisi 1.90; Molteni 1.15;Ferranti 1.54, 2.33, 2.34 e 2.35, ove rifor-mulato; Chiarelli 2.22, ove riformulato;D’Alessandro 2.27; Dambruoso 2.14, ove

Mercoledì 24 luglio 2013 — 17 — Commissione II

Page 18: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

riformulato; Businarolo 2.3, ove riformu-lato; D’Alessandro 2.28; Gelmini 3.4, overiformulato; Businarolo 3.01, ove riformu-lato; Gelmini 3.05; Daniele Farina 3.04.Raccomanda l’approvazione dell’emenda-mento 2.200 dei relatori e invita i presen-tatori al ritiro di tutte le altre proposteemendative.

Walter VERINI (PD), relatore, precisacome i pareri espressi dai relatori sianovolti a mantenere l’impianto del testo base,con alcuni miglioramenti rappresentati ne-gli emendamenti e in linea di massimadesunti dai rilievi emersi nel corso delleaudizioni.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRIritiene che, prima di potere esprimere ipareri, sia necessario chiarire a quali sitiinternet si debba estendere la disciplina inquestione, come previsto da varie proposteemendative che hanno incontrato il favoredei relatori e, in particolare, precisareesattamente cosa sia un sito internetavente natura editoriale. Se si intende unsito che abbia un direttore responsabileche possa effettuare un controllo preven-tivo su ciò che viene pubblicato, allora ilsuo parere sulle relative proposte emen-dative sarà favorevole. Altrimenti saràcontrario, perché in questo modo si ri-schia di introdurre forme di responsabilitàoggettiva.

Donatella FERRANTI, presidente, ri-tiene che dagli emendamenti emerga chia-ramente che l’estensione della disciplinariguarda i soli siti internet che hannonatura editoriale, con un direttore respon-sabile, e non certamente i blog.

Enrico COSTA (PdL), relatore, rilevacome il sito internet avente natura edito-riale si caratterizzi, in particolare, peressere sottoposto a registrazione e peravere un direttore responsabile. Il bloginvece è una cosa completamente diversa.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRIrileva come la questione non sia tantoquella formale della registrazione, quanto

quella sostanziale della possibilità o menodi esercitare un controllo preventivo daparte del direttore. Ed è su questo puntoche ritiene opportuno un chiarimento,prima di procedere all’espressione dei pa-reri.

Enrico COSTA (PdL), relatore, osservacome i pareri dei relatori e del Governopossano essere o favorevoli, eventualmentecon riformulazione, o contrari e possanoanche essere modificati nel corso del-l’esame. Anche in considerazione diquanto deliberato dall’ufficio di presi-denza, integrato dai rappresentanti deigruppi, ritiene che in questo momento sidebba procedere alla semplice espressionedi pareri, senza aprire nuove discussioni, epoi passare all’esame dei singoli emenda-menti, in ordine ai quali si potrà svolgereuna discussione più mirata.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara dicomprendere il tentativo del rappresen-tante del Governo di voler approfondireun problema che effettivamente esiste. Fapresente, in particolare, come vi sianoanche dei siti di natura editoriale checontengono anche un blog.

Daniele FARINA (SEL) osserva come sisia partiti dal testo Costa C. 925 che nonprevedeva una disciplina per i siti internetper arrivare all’improvvisa comparsa diemendamenti « bavaglio ». Ritiene quindiche la questione dei siti internet debbarimanere fuori dal provvedimento inesame ed essere esaminata nell’ambito diun provvedimento autonomo.

Mirella LIUZZI (M5S) esprime apprez-zamento per l’intervento del Sottosegreta-rio Ferri, che ha posto una questionefondamentale, e dichiara di condividerel’intervento del collega Farina.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRIosserva che, sussistendo ancora il dubbioche si stia estendendo la disciplina inquestione a siti internet in relazione aiquali non vi sia la possibilità di un con-trollo preventivo su ciò che viene pubbli-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 18 — Commissione II

Page 19: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

cato, non esprimerà parere favorevole su-gli emendamenti che riguardano i sitiinternet.

Esprime quindi parere favorevole sulleseguenti proposte emendative: Dambruoso1.39 e 1.40; Parisi 1.90; 1.200 dei relatori;Ferranti 1.54; Dambruoso 2.13; Businarolo2.3, ove riformulato elevando l’importomassimo della multa a 15.000 euro; Da-niele Farina 3.04. Esprime parere contra-rio su tutte le altre proposte emendative.

Enrico COSTA (PdL), relatore, ritieneche la difformità tra i pareri dei relatorie quelli del rappresentante del Governodetermini l’esigenza di sospendere i lavoriper verificare se si tratta di questionimeramente tecnico-giuridiche, che pos-sono essere risolte attraverso nuove for-mulazioni di emendamenti, ovvero se sitratti di divergenze più profonde su alcunequestioni trattate dai predetti emenda-menti.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che nonsi tratti di una divergenza sotto il profilotecnico-giuridico, quanto piuttosto di unadiversa posizione politica tra i relatoriappartenenti ai più importanti gruppi dimaggioranza e il Governo su questioniestremamente importanti per la libertà dimanifestazione del pensiero, quale la sot-toposizione dei siti internet alle disposi-zioni della legge sulla stampa. Anche inpassato ci sono state divergenze di posi-zioni su provvedimenti importanti a testi-monianza che tra maggioranza e Governonon vi è una piena comunicazione. Lacircostanza che i relatori e il Governo nonsi siano parlati non giustifica assoluta-mente una sospensione dei lavori dellaCommissione. Chiede quindi di passareimmediatamente all’esame degli emenda-menti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene chenon vi sia alcun motivo regolamentare perdover sospendere i lavori solo perché nonvi è convergenza tra Governo e maggio-ranza, cosa peraltro già registrata in altreoccasioni. Ritiene che sia gravissimo so-spendere, come avviene troppo frequente-

mente, i lavori al fine di consentire in-contri tra esponenti della maggioranza e ilGoverno al di fuori delle Aule parlamen-tari per trovare soluzioni di compromessoche la Commissione si dovrebbe limitareunicamente a ratificare.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritieneche una sospensione di pochi minuti po-trebbe essere sufficiente per trovare unasoluzione tecnico-giuridica alle questionisollevate dal rappresentante del Governorelativamente alla disciplina dei siti inter-net.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL)dichiara di essere favorevole a sospenderein questo momento i lavori della Commis-sione, considerato che questi dovrannocomunque interrompersi a breve non ap-pena inizierà la seduta dell’Assemblea.

Alfonso BONAFEDE (M5S) insiste perpassare immediatamente alle votazioni,nel rispetto di quanto stabilito dall’ufficiodi presidenza, integrato dai rappresentantidei gruppi, della Commissione.

Anna ROSSOMANDO (PD) replica aldeputato Bonafede che la Commissionegiustizia da tempo oramai è impegnata adesaminare nella sostanza provvedimentiestremamente delicati e complessi, senzaprocedere ad alcuna ratifica di decisioniprese altrove. La circostanza, poi, chefuori dalle sedute i deputati si impegninoper trovare delle soluzioni condivise dasottoporre alla Commissione non può cer-tamente essere considerato un fatto nega-tivo.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che laCommissione non possa e non debba se-guire una via diversa da quella seguitaquando si è proceduto all’esame, senzaalcuna sospensione o comunque rallenta-mento, del provvedimento sull’omofobia.Anche in quel caso erano emerse impor-tanti questioni che meritavano adeguatiapprofondimenti, ma si è deciso di con-cludere comunque l’esame del provvedi-mento procedendo a tappe forzate. Invita,

Mercoledì 24 luglio 2013 — 19 — Commissione II

Page 20: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

pertanto, a tenere lo stesso atteggiamentoin relazione all’esame dei provvedimenti inmateria di diffamazione per mezzostampa.

Donatella FERRANTI, presidente, presoatto degli interventi svolti, ritiene che nonvi siano le condizioni per sospenderel’esame del provvedimento disattendendoquanto stabilito in sede di programma-zione dei lavori. Ribadisce pertanto cheoggi si procederà all’esame degli emenda-menti. Pone pertanto in votazione l’emen-damento 1.71 presentato dall’onorevoleGelmini e fatto proprio dall’onorevoleChiarelli.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI(PdL), preso atto del parere contrario e delGoverno ritira l’emendamento 1.71 e passaad illustrare il suo emendamento, 1.50riformulandolo, come richiesto dai rela-tori, nello stesso senso dell’emendamentoFerranti 1.50.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che laCommissione non debba affrontare inquesta occasione la questione dei siti in-ternet sia che abbiano natura editoriale siache abbiano natura diversa, in quanto inCommissione non vi è stato alcun appro-fondimento della materia, che quindi do-vrebbe essere considerato fuori temad’esame.

Donatella FERRANTI, presidente, ri-corda che il tema dei siti internet non èaffrontato dalla proposta di legge adottatacome testo base bensì da alcune abbinatee che per tale ragione i relativi emenda-menti non sono stati considerati inammis-sibili per estraneità di materia. Ricordainoltre che nel corso delle audizioni alcuniauditi, come ad esempio l’avvocato GuidoScorza, si sono soffermati proprio su taletema, ritenuto estremamente rilevante ecomplesso.

Mirella LIUZZI (M5S) ritiene che non sipossa affrontare la questione dei siti in-ternet se prima non si definisca chiara-mente e senza alcun dubbio interpretativo

il concetto di sito internet di natura edi-toriale, che secondo la normativa vigentepuò riferirsi a siti internet tra di loroeterogenei e non tutti riconducibili unica-mente alle edizioni on line di quotidianidella carta stampata.

Enrico COSTA (PdL), relatore, ritieneche alla luce dei rilievi del Governo e degliinterventi di deputati appartenenti a di-versi gruppi sia opportuno accantonareper il momento tutti gli emendamenti chesi riferiscano ai siti internet.

Franco VAZIO (PD), ricorda che nelcorso delle audizioni sono stati distinti, aifini di una diversa disciplina, i siti im-prenditoriali da quelli non imprenditoriali.Vi è poi la questione, emersa oggi, delladifferenza tra i siti editoriali e quelli noneditoriali. Occorre trovare una soluzioneche consenta di poter applicare senzastorture la disciplina della rettifica ai sitiinternet, eventualmente limitandola a queisoli siti internet che abbiano delle analogiecon le testate giornalistiche per le quali siprevede una registrazione presso i tribu-nali e quindi una serie di adempimenti dalpunto di vista organizzativo.

Donatella FERRANTI, presidente,prende atto della richiesta di accantona-mento degli emendamenti in materia disiti internet e passa all’esame dell’emen-damento Dambruoso 1.27.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dopo averfatto presente che tra pochi minuti laseduta dovrà necessariamente chiudersi, inquanto è imminente l’inizio della sedutadell’Assemblea, dichiara di essere contra-rio all’ipotesi di accantonamento, che nonconsentirebbe di esaminare gli emenda-menti relativi ai siti internet quando ini-zierà una prossima seduta. Nel meritoosserva che occorre analizzare in manieraapprofondita le diverse realtà dei siti in-ternet, considerando anche molti hannodelle caratteristiche che, da un lato, sonoquelle dei cosiddetti giornali on line e,dall’altro, sono invece riconducibili ai blog.Occorre essere ben consapevoli che ogni

Mercoledì 24 luglio 2013 — 20 — Commissione II

Page 21: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

soluzione dovrà tener conto delle conse-guenze positive e negative in relazione aquesti aspetti peculiari.

Donatella FERRANTI, presidente, con-siderato che sono imminenti votazioni inAssemblea, rinvia il seguito dell’esame adaltra seduta.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-missioni parlamentari del 18 luglio 2013:

a) a pagina 43, prima colonna, sestariga, le parole: « La seduta comincia alle14.10 » sono sostituite dalle seguenti: « Laseduta comincia alle 10.10 »;

b) a pagina 50, prima colonna, quartariga, le parole: « (PD) » sono sostituite dalleseguenti: « (M5S) ».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-missioni parlamentari del 22 luglio 2013, apagina 25, prima colonna, diciassettesima

riga, le parole: « (Seguito dell’esame e con-clusione) » sono sostituite dalle seguenti« (Seguito dell’esame e rinvio) ».

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giornonon sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto del-l’omofobia e della transfobiaC. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C.280 Fiano.

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delledirettive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazioneeuropea 2013.C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’adempimento degli obbli-ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea – Legge europea 2013.C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 21 — Commissione II

Page 22: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzodella stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e dicondanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190

Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

EMENDAMENTI

ART. 1.

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Modifiche alla legge8 febbraio 1948, n. 47).

1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio1948, n. 47, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: « Il direttore o, comunque, il re-sponsabile è tenuto a fare inserire gratui-tamente nel quotidiano o nel periodico onell’agenzia di stampa o nel prodotto edi-toriale on line le dichiarazioni o le retti-fiche dei soggetti ai quali siano stati at-tribuiti fatti o immagini o dichiarazioni daessi ritenuti falsi o lesivi della loro repu-tazione purché le dichiarazioni o le retti-fiche non abbiano contenuto suscettibile diincriminazione penale. »;

b) Al secondo comma, dopo le parole« cui si riferiscono » sono aggiunte le pa-role « Per i prodotti editoriali, le dichia-razioni o le rettifiche sono pubblicate nonoltre due giorni dalla ricezione »;

c) dopo il terzo comma è inserito ilseguente:

« Per le trasmissioni radiofoniche o te-levisive, le dichiarazioni o le rettifichesono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del

testo unico della radiotelevisione, di cui aldecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

d) dopo il quarto comma è inserito ilseguente:

« Per la stampa non periodica l’autoredello scritto, ovvero i soggetti di cui al-l’articolo 57-bis dei codice penale, provve-dono, in caso di ristampa o nuova diffu-sione ed, in ogni caso, sul proprio sitoufficiale, su richiesta della persona offesa,alla pubblicazione, delle dichiarazioni odelle rettifiche dei soggetti di cui sianostate pubblicate immagini o ai quali sianostati attribuiti fatti o atti o pensieri oaffermazioni da essi ritenuti lesivi dellaloro reputazione o contrari a verità, pur-ché le dichiarazioni o le rettifiche nonabbiano contenuto suscettibile di incrimi-nazione penale. La pubblicazione in ret-tifica deve essere effettuata sul sito entrodue giorni dalla richiesta e nella primaristampa raggiungibile, con idonea collo-cazione e caratteristica grafica e deveinoltre fare chiaro riferimento allo scrittoche l’ha determinata »;

e) dopo il quinto comma è inserito ilseguente:

« Della stessa procedura può avvalersil’autore dell’offesa, a propria cura e spese,su un quotidiano nazionale, qualora ildirettore responsabile del giornale o delperiodico, il responsabile della trasmis-sione radiofonica o televisiva e i soggetti dicui all’articolo 57-bis c.p. non pubblichinola smentita o la rettifica richiesta »;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 22 — Commissione II

Page 23: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

f) dopo il sesto comma è inserito ilseguente:

« la pubblicazione della rettifica, con lecaratteristiche di cui ai commi precedenti,anche in difetto di richiesta da partedell’avente diritto, rende non punibile lacondotta dell’autore della diffamazione,del direttore responsabile e dei soggetti dicui all’articolo 57-bis c.p. ».

2. Dopo l’articolo 11 della legge 8febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. – (Risarcimento deldanno). – 1. Nella determinazione deldanno derivante dalla pubblicazione rite-nuta lesiva della reputazione o contraria averità, anche ove la lesione sia derivatadalla diffusione colposa di un fatto falso,l’entità del danno non patrimoniale, liqui-data in via equitativa, non può eccedere lasomma di 30.000 euro.

2. Il giudice non è vincolato al limitepredetto nel caso in cui la lesione siaderivata dalla diffusione di un fatto falsocon la coscienza della sua falsità e con lavolontà di diffonderlo al fine di lederel’altrui reputazione o nel caso in cui siagià intervenuta condanna definitiva, insede civile o penale al risarcimento deIdanno in favore del soggetto che ha agito.

3. Il giudice, nel determinare il dannoderivante dalla pubblicazione ritenuta le-siva della reputazione o contraria a veritàterrà comunque conto della pubblicazionedella rettifica, anche in difetto di richiestadell’avente diritto, purché avvenuta con lemodalità di cui all’articolo 8 della presentelegge.

4. Nei casi previsti dalla presente legge,l’azione civile per il risarcimento deldanno alla reputazione si prescrive in unanno dalla pubblicazione ».

3. L’articolo 12 della legge 8 febbraio1948, n. 47, è abrogato.

4. L’articolo 13 della legge 8 febbraio1948, n. 47, è abrogato.

1. 71. Gelmini.

Anteporre alla lettera a) comma 1 laseguente:

a0) Le disposizioni della presentelegge si applicano, altresì, ai siti internetaventi anche natura editoriale ».

Al comma 1 lettera b) al termine delprimo periodo inserire il seguente: Per i sitiinformatici le dichiarazioni o le rettifichesono pubblicate entro 48 ore dalla richie-sta, con le stesse caratteristiche grafiche emetodologiche e con la stessa visibilitàdella notizia cui si riferiscono. Nel caso dimancata rettifica delle dichiarazioni e dimancata cancellazione delle frasi diffama-torie nelle 48 ore dalla richiesta, si prov-vede alla chiusura temporanea del sitointernet fino ad un massimo di tre anni.L’autore del reato è altresì punito con unamulta fino a 5.000 euro. In caso di reci-diva ex articolo 99 cp ovvero in caso dimancato pagamento della multa da partedell’autore del reato la pena è dell’arrestofino a cinque anni.

1. 60. Chiarelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All’articolo 1, della legge 8 febbraio1948, è aggiunto, in fine, il seguentecomma: « Le disposizioni della presentelegge si applicano, altresì, ai siti internetaventi natura editoriale.

1. 50. Ferranti.

Al comma 1, prima della lettera a),inserire la seguente lettera:

0a) il primo comma è sostituito dalseguente: « Il direttore o, comunque, ilresponsabile è tenuto a fare inserire gra-tuitamente nel quotidiano o nel periodicoo nell’agenzia di stampa o nel prodottoeditoriale on line le dichiarazioni o lerettifiche dei soggetti ai quali siano statiattribuiti fatti o immagini o dichiarazionida essi ritenuti falsi o lesivi della lororeputazione purché le dichiarazioni o lerettifiche non abbiano contenuto suscetti-bile di incriminazione penale.

1. 70. Gelmini.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 23 — Commissione II

Page 24: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Al comma 1, prima della lettera a), èaggiunta la seguente:

a0) al primo comma le parole: « fareinserire » sono sostituite dalla seguente:« pubblicare »;.

1. 27. Dambruoso.

Prima della lettera a), inserire la se-guente lettera:

0a) al primo comma dopo le parole:« incriminazione penale » sono inserite leseguenti: « , fatte salve le dichiarazioni cheriportano letteralmente e in modo ricono-scibile le parole di tali soggetti ».

1. 2. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

All’articolo 1, comma 1, prima dellalettera a), è aggiunta la seguente:

a0) al primo comma, dopo la parola« gratuitamente » sono aggiunte le se-guenti: « e senza commento ».

1. 28. Dambruoso.

All’articolo 1, comma 1, prima dellalettera a), è aggiunta la seguente:

a0) al primo comma, dopo la parola« periodico » sono aggiunte le seguenti: « ,comprese le relative edizioni telematiche;.

1. 29. Dambruoso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* 1. 23. Dambruoso.

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

* 1. 3. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

All’articolo 1, comma 1, lettera a), dopole parole senza commento, sono aggiunte leseguenti: senza risposta e senza titolo econ la seguente indicazione: « Rettificadell’articolo [TITOLO] del [DATA] a firmadi [AUTORE], ».

1. 30. Dambruoso.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) al secondo comma, dopo le parole« cui si riferiscono » sono aggiunte le pa-role « Per i prodotti editoriali, le dichia-razioni o le rettifiche sono pubblicate nonoltre due giorni dalla ricezione ».

1. 69. Gelmini.

All’articolo 1, comma 1, alla fine dellelettera b), sono aggiunte le seguenti parole:Per le edizioni telematiche di quotidiani operiodici, nonché per i siti o i blog, ledichiarazioni o le rettifiche sono pubbli-cate entro quarantotto ore dalla richiesta,con le stesse caratteristiche grafiche, lastessa metodologia di accesso al sito e lastessa visibilità della notizia cui si riferi-scono, nonché in testa alla pagina dell’ar-ticolo contenente la notizia cui si riferi-scono, senza modificarne la URL, e concaratteristiche grafiche che rendano evi-dente l’avvenuta modifica.

1. 31. Dambruoso.

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al quarto comma, le parole da« purché » a « tipografiche » sono sostituitedalle seguenti « con evidenza proporzio-nata alla collocazione e con le medesimecaratteristiche tipografiche ».

1. 51. Ferranti.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 24 — Commissione II

Page 25: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

All’articolo 1, comma 1, dopo la letterab), è aggiunta la seguente:

b-bis) al quarto comma dopo le pa-role « devono essere pubblicate » sono ag-giunte le seguenti: « senza commento »;.

1. 32. Dambruoso.

All’articolo 1, comma 1, dopo la letterab), è aggiunta la seguente:

b-bis) al quarto comma le parole« purché contenute entro il limite di trentarighe » sono sostituite dalle seguenti: « conlo stesso rilievo e nella medesima collo-cazione »;.

1. 32. Dambruoso.

All’articolo 1, comma 1, lettera b), èinserita la lettera b-bis): dopo il quartocomma è inserita in fine la seguente frase:Nel caso di pubblicazioni avvenute pressoil pubblico con ogni mezzo, anche elettro-nico, la rettifica consiste, oltre a quantoprevisto dal presente articolo, anche nellarimozione della notizia originaria non ret-tificata ».

1. 21. Molteni, Caparini, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 22. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) dopo il quarto comma è inserito ilseguente: Per la stampa non periodical’autore dello scritto, ovvero i soggetti dicui all’articolo 57-bis del codice penale,provvedono, in caso di ristampa o nuovadiffusione ed, in ogni caso, sul proprio sitoufficiale, su richiesta della persona offesa,alla pubblicazione, delle dichiarazioni odelle rettifiche dei soggetti di cui sianostate pubblicate immagini o ai quali sianostati attribuiti fatti o atti o pensieri oaffermazioni da essi ritenuti lesivi della

loro reputazione o contrari a verità, pur-ché le dichiarazioni o le rettifiche nonabbiano contenuto suscettibile di incrimi-nazione penale. La pubblicazione in ret-tifica deve essere effettuata sul sito entrodue giorni dalla richiesta e nella primaristampa raggiungibile, con idonea collo-cazione e caratteristica grafica e deveinoltre fare chiaro riferimento allo scrittoche l’ha determinata;.

1. 68. Gelmini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, so-stituire le parole: su non più di duequotidiani a tiratura nazionale indicatadalla stessa con le seguenti: in caso diristampa o di nuova diffusione.

Conseguentemente dopo il primo periodoaggiungere il seguente: La persona offesapuò chiedere che le dichiarazioni o lerettifiche di cui al comma precedentesiano pubblicate, in attesa della ristampao nuova diffusione, a cura e spese dell’au-tore dello scritto ovvero dei soggetti di cuiall’articolo 57 del codice penale su sitiinternet dell’editore, su eventuali paginedallo stesso aperte su social network e sueventuali versioni e-book del testo.

1. 53. Ferranti.

Al comma 1, lettera c), le parole: apropria cura e spese, su non più di duequotidiani a tiratura nazionale indicatidalla stessa sono sostituite dalle seguenti:sui siti internet degli editori e sulle suc-cessive ristampe.

1. 4. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

All’articolo 1, comma 1, lettera c), leparole: non più di due quotidiani a tira-tura nazionale indicati dalla stessa sonosostituite dalle seguenti: due quotidiani atiratura nazionale e nelle successive edi-zioni e ristampe, con nota nella medesima

Mercoledì 24 luglio 2013 — 25 — Commissione II

Page 26: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

pagina che richiama e informa sulla ret-tifica in calce senza commenti e risposte.

1. 34. Dambruoso.

Al comma 1, lettera c) le parole: lapubblicazione in rettifica è sostituita dalleparole: la pubblicazione sul sito internetdegli editori.

1. 5. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

All’articolo 1, comma 1, dopo la letterac) è aggiunta la seguente:

c-bis) al quinto comma, le parole:trascorso il termine di cui al secondo eterzo comma sono sostituite dalle seguenti:trascorso il termine di cui al secondo,terzo, quarto, per quanto riguarda i sitiinformatici, e sesto comma, le parole: inviolazione di quanto disposto dal secondo,terzo e quarto comma sono sostituite dalleseguenti: in violazione di quanto dispostodal secondo, terzo, quarto, per quantoriguarda i siti informatici, quinto e sestocomma e le parole: al pretore sono sosti-tuite dalle seguenti: al giudice;.

1. 35. Dambruoso.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole:dell’autore dell’offesa, aggiungere le se-guenti: a propria cura e spese, su unquotidiano nazionale, e dopo le parole:radiofonica o televisiva aggiungere le se-guenti: e i soggetti di cui all’articolo 57-bisdel Codice penale.

1. 67. Gelmini.

All’articolo 1, comma 1, lettera d), dopole parole: o del periodico, sono aggiunte leseguenti: comprese le relative edizioni te-lematiche,.

1. 36. Dambruoso.

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) dopo il sesto comma è inserito ilseguente:

la pubblicazione della rettifica, con lecaratteristiche di cui ai commi precedenti,anche in difetto di richiesta da partedell’avente diritto, rende non punibile lacondotta dell’autore della diffamazione,del direttore responsabile e dei soggetti dicui all’articolo 57-bis c.p..

1. 66. Gelmini.

All’articolo 1, comma 1, dopo la letterad), è aggiunta la seguente:

d-bis) al sesto comma, le parole: dalire 15.000.000 a lire 25.000.000 sono so-stituite dalle seguenti: da euro 8.000 a euro16.000;.

1. 37. Dambruoso.

All’articolo 1, comma 1, dopo la letterad), è aggiunta la seguente:

d-bis) il settimo comma è abrogato.Conseguentemente, l’articolo 9 della legge 8febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal se-guente: Nel pronunciare condanna perreato commesso mediante pubblicazionein giornali quotidiani o periodici, com-prese le relative edizioni telematiche, ilgiudice ordina in ogni caso la pubblica-zione della sentenza, ai sensi dell’articolo536 del codice di procedura penale, neglistessi e in altro giornale quotidiano operiodico avente analoga diffusione quan-titativa o geografica. La sentenza di con-danna deve essere pubblicata sempre peresteso se la parte offesa ne fa richiesta. Ildirettore o, comunque, il responsabile delquotidiano o del periodico nel quale èstata pubblicata la notizia diffamatoria ètenuto a eseguire gratuitamente la pubbli-cazione nello stesso quotidiano o periodicoe a provvedere al pagamento delle speserelative all’altra pubblicazione. e all’arti-colo 1, comma 4, il punto 2 dell’articolo 13della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sosti-tuito dal seguente: 2. Alla condanna per il

Mercoledì 24 luglio 2013 — 26 — Commissione II

Page 27: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

delitto di cui al comma i consegue la penaaccessoria della pubblicazione della sen-tenza nei modi stabiliti dall’articolo 9;.

1. 38. Dambruoso.

All’articolo 1, il comma 2 è sostituito dalseguente:

Dopo l’articolo 11 della legge 8 febbraio1948, n. 47, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. (Risarcimento del danno).Nella determinazione del danno derivanteda diffamazione commessa con il mezzodella stampa, il giudice tiene conto delladiffusione quantitativa o geografica delmezzo di comunicazione usato per com-piere il reato, della gravità dell’offesa,nonché dell’effetto riparatorio della pub-blicazione della rettifica. ».

1. 39. Dambruoso.

All’articolo 1, comma 2, sono soppressii punti 2 e 3 dell’articolo 11-bis della legge8 febbraio 1948, n. 47.

1. 40. Dambruoso.

Al comma 2, capoverso articolo 11-bis,sopprimere il comma 2.

1. 90. Parisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo l’articolo 11 della legge 8febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. – (Risarcimento deldanno). – 1. Nella determinazione deldanno derivante dalla pubblicazione rite-nuta lesiva della reputazione o contraria averità, anche ove la lesione sia derivatadalla diffusione colposa di un fatto falso,l’entità del danno non patrimoniale, liqui-data in via equitativa, non può eccedere lasomma di 30.000 euro.

2. Il giudice non è vincolato al limitepredetto nel caso in cui la lesione siaderivata dalla diffusione di un fatto falso

con la coscienza della sua falsità e con lavolontà di diffonderlo al fine di lederel’altrui reputazione o nel caso in cui siagià intervenuta condanna definitiva, insede civile o penale al risarcimento deldanno in favore del soggetto che ha agito.

3. Il giudice, nel determinare il dannoderivante dalla pubblicazione ritenuta le-siva della reputazione o contraria a veritàterrà comunque conto della pubblicazionedella rettifica, anche in difetto di richiestadell’avente diritto, purché avvenuta con lemodalità di cui all’articolo 8 della presentelegge.

4. Nei casi previsti dalla presente legge,l’azione civile per il risarcimento deldanno alla reputazione si prescrive in unanno dalla pubblicazione ».

1. 65. Gelmini.

Al comma 2, il punto 2 è sostituito dalseguente:

2. Quando il giudice procede alla liqui-dazione del danno in via equitativa, l’en-tità del danno non patrimoniale è stabilitoa discrezione del giudice.

1. 6. Businarolo, Bonafede, Agostinelli,Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

All’articolo 1, comma 2, capoverso ART.11-bis, secondo comma, sostituire le parole:30.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

1. 9. Cirielli.

Al comma 2 sostituire: 30.000 euro con:100.000 euro.

* 1. 72. Chiarelli.

Al comma 2, capoverso ART. 11-bis,comma 2, sostituire la parola: 30.000 conla seguente: 50.000.

1. 53. Ferranti.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 27 — Commissione II

Page 28: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

All’articolo 1, comma 2, capoverso: ar-ticolo 11-bis, comma 2, dopo le parole:30.000 euro aggiungere: Il predetto limite èaumentato fino al doppio se l’offesa èavvenuta su un quotidiano o periodico atiratura nazionale o nelle ipotesi di cuiall’articolo 8, quarto comma.

1. 14. Molteni, Caparini, Attaguile.

All’articolo 1, comma 2, capoverso ART.11-bis, secondo comma, sostituire le parole:con sentenza definitiva con le seguenti: consentenza anche non definitiva.

1. 10. Cirielli.

Al comma 2, cpv. articolo 11, alla finedel comma 2, sopprimere le seguenti parole:in favore della medesima parte offesa.

1. 24. Daniele Farina, Sannicandro.

All’articolo 1, comma 2, capoverso ART.11-bis, secondo comma, sostituire le parole:in favore della medesima parte offesa conle seguenti: in favore della medesima oaltra parte offesa.

1. 12. Cirielli.

Al comma 2, capoverso ART. 11-bis,sopprimere il comma 3.

1. 64. Parisi.

All’articolo 1, comma 2, capoverso ART.11-bis, la parola: uno è sostituita con laparola: due.

1. 15. Molteni, Caparini, Attaguile.

Sopprimere il comma 3.

*1. 61. Chiarelli.

Sopprimere il comma 3.

*1. 13. Cirielli.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L’articolo 13 della legge 8 febbraio1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

ART. 13.

(Pene per la diffamazione).

1. In caso di diffamazione commessacon il mezzo della stampa, consistentenell’attribuzione di un fatto determinato,si applica la pena della multa da euro5.000 ad euro 50.000 tenuto conto dellagravità dell’offesa e della diffusione dellostampato.

2. Alla condanna per il delitto di cui alcomma 1 consegue la pena accessoriadella pubblicazione della sentenza neimodi stabiliti dall’articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terziqualora, a richiesta della persona offesa,sia stata pubblicata la dichiarazione o larettifica nei termini e con le modalità dicui ai commi dal primo al quinto dell’ar-ticolo 8. La pena è diminuita fino a dueterzi, limitatamente al solo autore, qualoraquesti abbia chiesto, ai sensi del sestocomma dell’articolo 8, la pubblicazionedella smentita o della rettifica richiestadalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall’articolo8, la pena è aumentata qualora il direttoreo, comunque, il responsabile del quoti-diano o del periodico, comprese le relativeedizioni telematiche, abbia rifiutato odomesso di pubblicare le dichiarazioni o lerettifiche secondo le modalità definite dalmedesimo articolo.

1. 42. Dambruoso.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. All’articolo 13 della legge 8 febbraio1948, n. 47, le parole: « la pena dellareclusione da uno a sei anni e quella dellamulta non inferiore a lire 500.000. » sonosostituite dalle seguenti: « la pena dellamulta da euro 5.000 ad euro 50.000 tenutoconto della gravità dell’offesa e della dif-fusione dello stampato. ».

1. 41. Dambruoso.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 28 — Commissione II

Page 29: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Al comma 4, capoverso articolo 13,comma 1, sopprimere le parole: , consi-stente nell’attribuzione di un fatto deter-minato,.

Conseguentemente al medesimo commaaggiungere, in fine, il seguente periodo: Sel’offesa consiste in un fatto determinatofalso, la cui diffusione sia avvenuta con lacoscienza della sua falsità si applica lapena della multa da 20.000 euro a 60.000euro.

Conseguentemente all’articolo 2, comma3, capoverso, sopprimere il terzo, quarto equinto comma.

1. 200. I Relatori.

Al comma 4, capoverso articolo 13,comma 1, sostituire le parole: della multa,con le seguenti: della sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma.

Conseguentemente all’articolo 2:

al comma 2, capoverso articolo 594codice penale, comma 1, sostituire la pa-rola: multa, con le seguenti: sanzione am-ministrativa;

al comma 3, capoverso articolo 595codice penale, comma 1, sostituire la pa-rola: multa, con le seguenti: sanzione am-ministrativa;

al comma 3, capoverso articolo 595codice penale, comma 3, sostituire la pa-rola: multa, con le seguenti: sanzione am-ministrativa.

1. 26. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, capoverso articolo 13, lafrase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituitadalla seguente: 10.000 euro a 15.000 euro.

1. 16. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

Al comma 3, capoverso articolo 13, lafrase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituitadalla seguente: 8.000 euro a 15.000 euro.

1. 17. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

Al comma 3, capoverso articolo 13, lafrase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituitadalla seguente: 10.000 euro a 20.000 euro.

1. 18. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

Al comma 3, capoverso articolo 13, lafrase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituitadalla seguente: 12.000 euro a 18.000 euro.

1. 19. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

Al comma 4, punto 1 dell’articolo 13della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole:a 10.000 euro sono sostituite dalle seguenti:a 50.000 euro, tenuto conto della gravitàdell’offesa e della diffusione dello stam-pato.

1. 43. Dambruoso.

Al comma 4, capoverso articolo 13,comma primo, sostituire le parole: 10.000euro con le seguenti: 50.000 euro.

1. 14. Cirielli.

Al comma 4 dopo il primo periodoinserire il seguente periodo: In caso direcidiva ai sensi dell’articolo 99 del codicepenale si applica la pena dell’arresto dauno a cinque anni.

1. 62. Chiarelli.

Al comma 4, i punti 2, 3, e 4 dell’articolo13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sonosostituiti dai seguenti:

2. Alla condanna per il delitto di cui alcomma 1 consegue la pena accessoriadella pubblicazione della sentenza neimodi stabiliti dall’articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terziqualora, a richiesta della persona offesa,sia stata pubblicata la dichiarazione o larettifica nei termini e con le modalità di

Mercoledì 24 luglio 2013 — 29 — Commissione II

Page 30: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

cui ai commi dal primo al quinto dell’ar-ticolo 8. La pena è diminuita fino a dueterzi, limitatamente al solo autore, qualoraquesti abbia chiesto, ai sensi del sestocomma dell’articolo 8, la pubblicazionedella smentita o della rettifica richiestadalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall’articolo8, la pena è aumentata qualora il direttoreo, comunque, il responsabile del quoti-diano o del periodico, comprese le relativeedizioni telematiche, abbia rifiutato odomesso di pubblicare le dichiarazioni o lerettifiche secondo le modalità definite dalmedesimo articolo.

1. 45. Dambruoso.

Al comma 4, il punto 2 dell’articolo 13della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sosti-tuito dal seguente:

2. Alla condanna per il delitto di cui alcomma 1 consegue la pena accessoriadella pubblicazione della sentenza neimodi stabiliti dall’articolo 9.

1. 44. Dambruoso.

Al comma 4, punto 2 sono eliminate leseguenti parole: e, nell’ipotesi di cui all’ar-ticolo 99, secondo comma, del medesimocodice, la pena accessoria dell’interdizionedalla professione di giornalista per unperiodo da un mese a sei mesi.

1. 8. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

Al comma 4, capoverso articolo 13,comma 2 dopo le parole: 99, secondocomma, inserire la seguente: n. 1).

1. 54. Ferranti.

Dopo il comma 4 secondo periodo ag-giungere il seguente:

« Nel caso di mancato pagamento dellasanzione prevista per il delitto di cui al

comma 1 si applica altresì la pena acces-soria dell’interdizione dalla professione digiornalista per un periodo da uno a cinqueanni ».

1. 63. Chiarelli.

Al comma 4, punti 3 e 4 dell’articolo 13della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sonosostituiti dai seguenti:

3. La pena è diminuita fino a due terziqualora, a richiesta della persona offesa,sia stata pubblicata la dichiarazione o larettifica nei termini e con le modalità dicui ai commi dal primo al quinto dell’ar-ticolo 8. La pena è diminuita fino a dueterzi, limitatamente al solo autore, qualoraquesti abbia chiesto, ai sensi del sestocomma dell’articolo 8, la pubblicazionedella smentita o della rettifica richiestadalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall’articolo8, la pena è aumentata qualora il direttoreo, comunque, il responsabile del quoti-diano o del periodico, comprese le relativeedizioni telematiche, abbia rifiutato odomesso di pubblicare le dichiarazioni o lerettifiche secondo le modalità definite dalmedesimo articolo.

1. 46. Dambruoso.

Al comma 4, capoverso articolo 13,sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. In caso di diffamazione con il mezzodella stampa, o con altro mezzo di diffu-sione, l’autore dell’offesa non è punibile:

1) se viene pubblicata o diffusa, incaso di richiesta dell’interessato, con lastessa evidenza e con la stessa colloca-zione, e senza commento, la rettifica dellanotizia, del giudizio o del commento of-fensivo nei termini e nelle forme previstedall’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948,n. 47;

2) se il direttore del giornale o delperiodico o, comunque il responsabile,entro tre giorni dal ricevimento o, per i

Mercoledì 24 luglio 2013 — 30 — Commissione II

Page 31: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

periodici, nel primo numero successivo alricevimento, pubblica e diffonde integral-mente, con la stessa evidenza e colloca-zione tipografica e diffusione, senza com-menti, le dichiarazioni o le rettifiche, aisensi dell’articolo 8 della legge 8 febbraio1948, n. 47;

3) se la persona offesa o l’offensore,d’accordo, deferiscono a un giurì d’onoreil giudizio sulla verità del fatto, ai sensi delsecondo comma dell’articolo 596 del co-dice penale.

4. Il direttore responsabile del giornaleo del periodico, il responsabile della tra-smissione radiofonica o televisiva, l’editoredella stampa non periodica, che non pub-blicano la smentita o la rettifica di cui aicommi 1 o 2, sono solidalmente respon-sabili con l’autore per il risarcimento deldanno causato dalla diffamazione.

5. Nel caso sia stata presentata querelaprima del verificarsi della cause di nonpunibilità di cui al presente articolo, laquerela si intende revocata.

1. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, capoverso articolo 13,aggiungere infine il seguente periodo: Nelcaso in cui non sia stata pubblicata larettifica ai sensi dell’articolo 8, vi provveded’ufficio il giudice con la sentenza dicondanna.

1. 20. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

Al comma 4, capoverso articolo 13, dopoil comma 5 è inserito il seguente comma:

6. L’editore non può rivalersi sul col-laboratore non assunto, in caso di con-danna a risarcimento pecuniario. L’edi-tore, accettando di acquistare e pubblicareun reportage di un giornalista esterno, sifarà carico anche degli oneri eventual-mente derivanti da una condanna in sedecivile. La norma si applica anche ai pro-cedimenti in corso, fino alla definitivacondanna in cassazione.

1. 1. Micillo.

Al comma 4 dopo il punto 5 aggiungereil seguente periodo: L’autore dell’offesa,qualora provveda alla pubblicazione dellarettifica ai sensi dell’articolo 8, non puòessere querelato

1. 7. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferrarese, Micillo,Sarti, Turco.

ART. 2.

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Modifiche al codice penale).

1. L’articolo 57 del codice penale èsostituito dai seguente:

« ART. 57. – (Reati commessi con ilmezzo della stampa, della diffusione radio-televisiva o con altri mezzi di diffusione). –Salva la responsabilità dell’autore dellapubblicazione, e fuori dei casi di concorso,il direttore o il vicedirettore responsabiledel quotidiano, del periodico o della te-stata giornalistica, radiofonica o televisiva,risponde dei delitti commessi con il mezzodella stampa o della diffusione radiotele-visiva quando non sia noto o identificabilel’autore, se il delitto è conseguenza dellaviolazione dei doveri di vigilanza sul con-tenuto della pubblicazione. La pena è inogni caso è la multa fino a 3.000 euro ».

2. L’articolo 594 del codice penale èsostituito dal seguente:

« ART. 594. – (Ingiuria). – 1. Chiunqueoffende l’onore o il decoro di una personapresente, attribuendole un fatto falso, èpunito con la multa fino a euro 2.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi com-mette il fatto mediante comunicazionetelegrafica o telefonica o telematica, o conscritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 31 — Commissione II

Page 32: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Le pene sono aumentate qualora l’offesasia commessa in presenza di più persone ».

3. All’articolo 595 del codice penale, icommi primo, secondo e terzo sono sosti-tuiti dai seguenti:

« 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nel-l’articolo 594, comunicando con più per-sone, offende la reputazione di una personaassente, attribuendole un fatto falso, è pu-nito con la multa fino ad euro 2.500.

2. Se l’offesa di cui al comma 1 èarrecata con il mezzo della stampa o conqualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovveroin atto pubblico, si applica la pena dellareclusione fino a due anni o la multa finoa 5.000 euro, ove la diffusione del fattofalso sia avvenuta con la preventiva con-sapevolezza, ai di là di ogni ragionevoledubbio, della sua falsità e con la volontàdi diffonderlo al fine di ledere l’altruireputazione e della sola multa fino a 3.000euro negli altri casi.

3. Alla diffamazione di cui al commache precede si applicano le disposizioni dicui al comma sesto dell’articolo 8 dellalegge 8 febbraio 1948, n. 47, e successivemodificazioni, sulla non punibilità dellacondotta, nel caso in cui l’autore dell’of-fesa o il direttore responsabile del giornaleo del periodico o il responsabile dellatrasmissione radiofonica o televisiva o isoggetti di cui all’articolo 57-bis codicepenale pubblichino o diffondano anche indifetto di richiesta da parte dell’aventediritto, una rettifica con le modalità di cuiall’articolo 8, comma 1 della legge 8 feb-braio 1948, n. 47.

4. Con la sentenza di condanna il giudicedispone la trasmissione degli atti al compe-tente ordine professionale per le determi-nazioni relative alle sanzioni disciplinari.

5. Non si applica ai procedimenti perdiffamazione di cui all’articolo 595, comma2 codice penale o per omesso controllo dicui all’articolo 57 o 57-bis codice penalecommessa con il mezzo della stampa o amezzo di trasmissioni radiotelevisive l’arti-colo 550, comma 1 c.p.p. ».

2. 25. Gelmini.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L’articolo 57 del codice penale èsostituito dal seguente:

ART. 57. – (Reati commessi con il mezzodella stampa, della diffusione radiotelevi-siva o con altri mezzi di diffusione). Fuoridai casi di concorso, e fatta salva laresponsabilità dell’autore della pubblica-zione, il direttore o il vicedirettore respon-sabile del quotidiano, del periodico o dellatestata giornalistica, radiofonica o televi-siva, risponde dei delitti commessi con ilmezzo della stampa solo quando non sianoto o identificabile l’autore della pubbli-cazione e se, in tali casi, il delitto èconseguenza della violazione dei doveri divigilanza sul contenuto della pubblica-zione ».

2. 9. D’Agostino.

Al comma 1, dopo le parole: autore dellapubblicazione sono inserite le seguenti: ,quando esso si a noto o identificabile,.

2. 1. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 57, primocomma, dopo le parole: o televisiva aggiun-gere le seguenti: nonché del sito internetavente natura editoriale.

2. 33. Ferranti.

Al comma 1, capoverso « Art. 57 », so-stituire le parole: o con altro mezzo didiffusione con le parole: quando non sianoto o identificabile l’autore e sostituirel’ultimo periodo con il seguente: La pena èin ogni caso la multa fino a 3.000 euro.

2. 30. Gelmini.

Al comma 1, capoverso « articolo 57 »,sostituire la frase: La pena è in ogni casoridotta di un terzo con: La pena è in ognicaso ridotta della metà.

2. 10. Molteni, Caparini, Attaguile.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 32 — Commissione II

Page 33: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituirele parole: la pena è in ogni caso ridotta diun terzo con le seguenti: la pena è dimi-nuita in misura non eccedente un terzo.

2. 5. Cirielli.

Al comma 1, dopo le parole: ridotta diun terzo sono aggiunte le seguenti: ; ladiminuzione non si applica nel caso in cuil’autore è ignoto o non identificabile. Lapena è aumentata qualora l’autore sia ungiornalista professionista sospeso o radiatodall’ordine.

2. 13. Dambruoso.

Al comma 1, capoverso Art. 57, primocomma, aggiungere, in fine, il seguenteperiodo: Non si applica la pena accessoriadell’interdizione della professione di gior-nalista.

2. 34. ....................

Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo ilprimo comma, aggiungere il seguente: Ildirettore o il vicedirettore responsabile dicui al primo comma, in relazione alledimensioni organizzative e alla diffusionedel quotidiano, del periodico o della te-stata giornalistica, radiofonica o televisivanonché del sito internet avente naturaeditoriale può delegare le funzioni di con-trollo ad uno o più giornalisti professio-nisti idonei a svolgere le funzioni di vigi-lanza di cui al primo comma.

2. 35. Ferranti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L’articolo 594 del codice penale èsostituito dal seguente:

« ART. 594. – (Ingiuria). – 1. Chiunqueoffende l’onore o il decoro di una personapresente, attribuendole un fatto falso, èpunito con la multa fino a euro 2.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi com-mette il fatto mediante comunicazione

telegrafica o telefonica o telematica, o conscritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l’of-fesa sia commessa in presenza di piùpersone ».

2. 31. Gelmini.

Al comma 2, capoverso Art. 594, commaprimo, sostituire le parole: euro 5.000 conle seguenti: euro 10.000.

2. 6. Cirielli.

Al comma 2 sostituire: 5.000 con: 7.500.

2. 21. Chiarelli.

Al comma 2, dopo la parola: o telefonicasopprimere le parole: o telematica.

2. 2. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

Al terzo periodo del terzo comma dopola parola: aumentate aggiungere: fino aeuro 10.000.

2. 22. Chiarelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All’articolo 595 del codice penale, icommi primo, secondo e terzo sono sosti-tuiti dai seguenti:

« 1. Chiunque, fuori dei casi indicatinell’articolo 594, comunicando con piùpersone, offende la reputazione di unapersona assente, attribuendole un fattofalso, è punito con la multa fino ad euro2.500.

2. Se l’offesa di cui al comma 1 èarrecata con il mezzo della stampa o conqualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovveroin atto pubblico, si applica la pena dellareclusione fino a due anni o la multa finoa 5.000 euro, ove la diffusione del fattofalso sia avvenuta con la coscienza della

Mercoledì 24 luglio 2013 — 33 — Commissione II

Page 34: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

sua falsità e con la volontà di diffonderloal fine di ledere l’altrui reputazione e dellasola multa fino a 3.000 euro negli altricasi.

3. Alla diffamazione di cui al commache precede si applicano le disposizioni dicui al comma sesto dell’articolo 8 dellalegge 8 febbraio 1948, n. 47, e successivemodificazioni, sulla non punibilità dellacondotta, nel caso in cui l’autore dell’of-fesa o il direttore responsabile del giornaleo del periodica o il responsabile dellatrasmissione radiofonica o televisiva o isoggetti di cui all’articolo 57-bis c.p. pub-blichino o diffondano anche in difetto dirichiesta da parte dell’avente diritto, unarettifica con le modalità di cui all’articolo8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948,n. 47.

4. Con la sentenza di condanna ilgiudice dispone la trasmissione degli atti alcompetente ordine professionale per ledeterminazioni relative alle sanzioni disci-plinari.

Non si applica ai procedimenti perdiffamazione di cui all’articolo 595,comma 2 c.p. o per omesso controllo dicui all’articolo 57 o 57 bis c.p. commessacon il mezzo della stampa o a mezzo ditrasmissioni radiotelevisive l’articolo 550,comma 1 c.p.p. ».

2. 32. Gelmini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All’articolo 595 dei codice penale, icommi primo, secondo e terzo sono sosti-tuiti dai seguenti:

« 1. Chiunque, fuori dei casi indicatinell’articolo 594, comunicando con piùpersone, offende la reputazione di unapersona assente, attribuendole un fattofalso, è punito con la multa fino ad euro2.500.

2. Se l’offesa di cui al comma 1 èarrecata con il mezzo della stampa o conqualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovveroin atto pubblico, si applica la pena dellareclusione fino a due anni o la multa finoa 5.000 euro, ove la diffusione del fatto

falso sia avvenuta con la preventiva con-sapevolezza, al di là di ogni ragionevoledubbio, della sua falsità e con la volontàdi diffonderlo al fine di ledere l’altruireputazione e della sola multa fino a 3.000euro negli altri casi.

3. Alla diffamazione di cui al commache precede si applicano le disposizioni dicui al comma sesto dell’articolo 8 dellalegge 8 febbraio 1948, n. 47, e successivemodificazioni, sulla non punibilità dellacondotta, nel caso in cui l’autore dell’of-fesa o il direttore responsabile del giornaleo del periodico o il responsabile dellatrasmissione radiofonica o televisiva o isoggetti di cui all’articolo 57-bis c.p. pub-blichino o diffondano anche in difetto dirichiesta da parte dell’avente diritto, unarettifica con le modalità di cui all’articolo8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948,n. 47.

4. Con la sentenza di condanna ilgiudice dispone la trasmissione degli atti alcompetente ordine professionale per ledeterminazioni relative alle sanzioni disci-plinari.

Non si applica ai procedimenti perdiffamazione di cui all’articolo 595,comma 2 c.p. o per omesso controllo dicui all’articolo 57 o 57-bis c.p. commessacon il mezzo della stampa o a mezzo ditrasmissioni radiotelevisive l’articolo 550,comma 1 c.p.p. ».

2. 26. Gelmini.

Al comma 3, sostituire le parole: icommi primo, secondo e terzo con leseguenti: i commi primo, secondo, terzo equarto.

2. 27. D’Alessandro.

Al comma 3, le parole: con la multa daeuro 1.500 a euro 6.000 sono sostituitedalle seguenti: con la multa da euro 3.000a euro 15.000.

2. 14. Dambruoso.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 34 — Commissione II

Page 35: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Al comma 3, primo capoverso, sostituirele parole: euro 6.000 con le seguenti: euro15.000.

2. 7. Cirielli.

Al primo periodo del terzo comma so-stituire: 6.000 con: 10.000.

2. 23. Chiarelli.

Al comma 3, il periodo sostituire leparole: la pena è aumentata se l’offesaconsiste nell’attribuzione di un fatto de-terminato con le seguenti: se l’offesa con-siste nell’attribuzione di un fatto determi-nato, la pena è della multa fino ad euro10.000.

2. 3. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

Al secondo periodo del terzo commadopo la parola: aumentate aggiungere: sinoa 10.000 euro.

2. 24. Chiarelli.

Al comma 3, le parole si applica la penadella multa da euro 3.000 a euro 8.000sono sostituite dalle seguenti: si applica lapena della multa da euro 5.000 a euro30.000.

* 2. 15. Dambruoso.

Al comma 3, terzo capoverso, sostituirele parole: da euro 3000 a euro 8.000 conle seguenti: da euro 5.000 a euro 30.000.

* 2. 8. Cirielli.

Al comma 3, sopprimere le seguentiparole: alla condanna consegue la penaaccessoria dell’interdizione della profes-sione di giornalista per un periodo da un

mese a sei mesi, nelle ipotesi di cuiall’articolo 99 secondo comma.

2. 4. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

Dopo il comma 3 inserire il seguentecomma:

4. All’articolo 595 del codice penale, ilquarto comma è abrogato.

2. 28. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguentecomma:

3-bis. L’articolo 596 del codice penale èsostituito dal seguente:

« ART. 596. – (Prova liberatoria in casodi in giuria e diffamazione). – Se l’offesa èrecata col mezzo della stampa o conqualsiasi altro mezzo di pubblicità, il que-relato è ammesso a provare Va verità delfatto attribuito alla persona offesa. Sel’offesa consiste nell’attribuzione di unfatto determinato, la persona offesa el’offensore possono, d’accordo tra loro,prima che sia pronunciata sentenza irre-vocabile, deferire a un giuri d’onore ilgiudizio sulla verità o notorietà del fattomedesimo ».

2. 11. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguentecomma:

3-bis. All’articolo 596 del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Prova liberatoria in caso di in-giuria e diffamazione »;

b) al primo comma, è soppressa laparola « non ».

2. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 35 — Commissione II

Page 36: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Dopo il comma 3, aggiungere il seguentecomma:

3-bis. L’articolo 596-bis del codice pe-nale è sostituito dal seguente:

ART. 596-bis.

Nei procedimenti per delitto di diffa-mazione con il mezzo della stampa o altromezzo di diffusione, il querelato è am-messo a provare la verità del fatto attri-buito alla persona offesa.

2. 20. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 5. Parisi.

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Modifiche all’articolo 427del codice di procedura penale).

1. Al primo comma dell’articolo 427 delcodice di procedura penale, dopo le parole« l’imputato non lo ha commesso » si ag-giungono le parole « o perché il fatto noncostituisce reato »;

2. Il comma 3 dell’articolo 427 delcodice di procedura penale, è così modi-ficato:

« In caso di proscioglimento, il giudicepuò condannare il querelante al paga-mento di una somma da 2.000 a 20.000euro in favore dell’imputato, a titolo dirisarcimento dei danni. ».

3. 4. Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche all’articolo 42del codice di procedura penale).

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 delcodice di procedura penale sono inseriti iseguenti:

« 3-bis. Se vi è malafede, il giudice puòcondannare il querelante a risarcire idanni all’imputato e al responsabile civileche ne abbiano fatto domanda, in misuranon inferiore al 50 per cento della sommarichiesta dal querelante a titolo di risar-cimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannareil querelante al pagamento di una sommada 1000 euro a 10.000 euro in favore dellecasse delle ammende ».

3. 2. Picierno.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo leparole il querelante aggiungere le seguentiparole: al pagamento delle spese legalisostenute dall’imputato nonché.

3. 3. Ferranti.

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituirele parole: da 1.000 euro a 10.000 euro conle seguenti: da 500 euro a 5.000 euro.

3. 1. Cirielli.

Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 4.

(Modifiche al codice di procedura civile).

Dopo l’articolo 96 del codice di proce-dura civile è inserito il seguente:

« ART. 96-bis. – (Responsabilità neigiudizi per lesione dell’onore o della repu-tazione). – Nell’ambito dei giudizi di ri-sarcimento del danno per fatti illeciticonnessi alla violazione dell’onore, della

Mercoledì 24 luglio 2013 — 36 — Commissione II

Page 37: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

reputazione o dell’immagine anche com-merciale, il giudice quando rigetta, ancheparzialmente, la domanda risarcitoria con-danna, anche d’ufficio, l’attore a versare alconvenuto o a ciascuno dei convenuti unimporto non inferiore, nel caso di rigettointegrale della domanda, alla metà deldanno richiesto e, nel caso di rigettoparziale, alla metà della differenza tra ildanno eventualmente accertato e quellorichiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsid’ufficio ai sensi di quanto previsto alprimo comma o, se proposta, rigetta l’even-tuale domanda riconvenzionale, quandol’accertamento della sussistenza dell’illecitorisulti di particolare complessità o quandola quantificazione del risarcimento richie-sto risulti fondata su parametri obiettivi eadeguatamente documentati.

3. 01. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bo-nafede, Colletti, Ferraresi, Micillo,Sarti, Turco.

Dopo l’articolo 3 inserire i seguenti:

ART. 4

(Modifiche all’articolo 542del codice di procedura penale).

1. Al primo comma dell’articolo 542 delcodice di procedura penale, dopo le parole« l’imputato non lo ha commesso » si ag-giungono le parole « o perché il fatto noncostituisce reato ».

ART. 5.

(Modifiche al codice di procedura civile).

1. Dopo l’articolo 96 del Codice diprocedura civile è inserito il seguentearticolo:

« Articolo 96-bis.

1. Nell’ambito dei giudizi di risarci-mento del danno per fatti illeciti connessialla violazione dell’onore o della reputa-zione, il giudice nel rigettare – anche

parzialmente – la domanda, condanna,anche d’ufficio, l’attore a versare a favoredel convenuto un importo non inferiore,nel caso di rigetto integrale della do-manda, alla metà del danno richiesto e nelcaso di rigetto parziale alla metà delladifferenza tra il danno eventualmente ac-certato e quello richiesto.

2. Il giudice non provvede, ai sensi delcomma 1, anche ove richiesto, quando ilrigetto della domanda faccia seguito al-l’accertamento di questioni di particolarecomplessità o quando la quantificazionedel risarcimento richiesto risulti adegua-tamente documentato. ».

3. 05. Gelmini.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4.

(Giurì per la correttezza dell’informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio1963, n. 69, e successive modificazioni, èaggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 65-bis. – (Giurì per la correttezzadell’informazione). – 1. È istituito pressoogni distretto di corte d’appello il Giurìper la correttezza dell’informazione, diseguito denominato « Giurì », composto dacinque membri, dei quali due nominati dalconsiglio dell’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, due nominati dal consigliocompetente dell’Ordine dei giornalisti euno, con funzioni di presidente, nominatotra i magistrati di corte d’appello, con ilcompito di esperire tentativi di concilia-zione volti a prevenire situazioni di con-flitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in caricacinque anni non prorogabili. Si applicanole cause di incompatibilità previste per icomponenti dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni.

3. L’organizzazione e il funzionamentodel Giurì nonché le procedure e i terminiper l’espletamento dei tentativi di conci-liazione sono disciplinati da un appositoregolamento adottato dal Ministro della

Mercoledì 24 luglio 2013 — 37 — Commissione II

Page 38: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

giustizia, d’intesa con il consiglio dell’Au-torità per le garanzie nelle comunicazionie con il Consiglio nazionale dell’Ordine deigiornalisti ».

*3. 02. Pisicchio.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Giurì per la correttezza dell’informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio1963, n. 69, e successive modificazioni, èaggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 65-bis. – (Giurì per la correttezzadell’informazione). – 1. È istituito pressoogni distretto di corte d’appello il Giurìper la correttezza dell’informazione, diseguito denominato « Giurì », composto dacinque membri, dei quali due nominati dalconsiglio dell’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, due nominati dal consigliocompetente dell’Ordine dei giornalisti euno, con funzioni di presidente, nominatotra i magistrati di corte d’appello, con ilcompito di esperire tentativi di concilia-zione volti a prevenire situazioni di con-flitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in caricacinque anni non prorogabili. Si applicanole cause di incompatibilità previste per icomponenti dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni.

3. L’organizzazione e il funzionamentodel Giurì nonché le procedure e i terminiper l’espletamento dei tentativi di conci-liazione sono disciplinati da un appositoregolamento adottato dal Ministro dellagiustizia, d’intesa con il consiglio dell’Au-torità per le garanzie nelle comunicazionie con il Consiglio nazionale dell’Ordine deigiornalisti ».

*3. 03. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguentearticolo:

ART. 3-bis.

Il comma 3 dell’articolo 200 del codicedi procedura penale è sostituito dal se-guente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi1 e 2 si applicano ai giornalisti professio-nisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivielenchi dell’albo professionale, relativa-mente ai nomi delle persone dalle quali imedesimi hanno avuto notizie di caratterefiduciario nell’esercizio della loro profes-sione. Tuttavia se le notizie sono indispen-sabili ai fini della prova del reato per cuisi procede e la loro veridicità può essereaccertata solo attraverso l’identificazionedella fonte della notizia, il giudice ordinaal giornalista professionista o pubblicistadi indicare la fonte delle sue informa-zioni ».

3. 04. Daniele Farina, Sannicandro.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 38 — Commissione II

Page 39: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMAPAESE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DEL-L’UNIONE EUROPEA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIVCommissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2012. Doc.LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto, ai sensi dell’articolo126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazionesul disegno di legge C. 1326 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parerefavorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello statodi previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l’anno 2013, relativo acontributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 19.

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattereinternazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio2013-2015. Atto n. 20 (Esame congiunto ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regola-mento, e conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Mercoledì 24 luglio 2013 — 39 — Commissione III

Page 40: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NELMONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Fabio PORTA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sul programma dei lavori del Comitato.

Fabio PORTA, presidente, esprime sod-disfazione per la costituzione del Comitatosugli Italiani nel mondo e ne evidenzia lalongevità ricordando che è stato costituitoin ogni legislatura a partire dal 1971.

Sottolinea l’importanza dell’azione delComitato che si rivolge ad una ampiosettore della popolazione italiana che ri-siede all’estero: si tratta di tanti conna-zionali che vivono e risiedono al di fuoridel territorio nazionale ma che manten-gono con esso saldi legami.

Esprime altresì compiacimento per ladenominazione assunta dal Comitato inquesta legislatura il cui richiamo alla pro-mozione del sistema-Paese rappresentauna lucida indicazione a guardare allacomunità all’estero non più soltanto comeportatrice di istanze ed esigenze bensìanche come opportunità da cogliere, spe-cie in un periodo di drammatica crisieconomica e sociale come quello attuale.

Rivolge il proprio ideale saluto all’ono-revole Zacchera che ha presieduto il Co-mitato nella scorsa legislatura ed invita icolleghi a prendere visione della relazionesull’attività allora svolta dal Comitato.

Nel ringraziare tutti i colleghi presenti,ricorda che il Comitato è aperto anche aglieletti all’estero che non ne facciano parteper cui, se anche per questa legislaturanon vi saranno obiezioni, si procederà adinviare loro le convocazioni. Aggiunge, poi,che sarebbe suo vivo auspicio che il Co-mitato vedesse spesso la presenza nume-rosa di parlamentari eletti in Italia poiché

ritiene opportuno che l’azione del Comi-tato sia animata da uno spirito il piùpossibile inclusivo.

Evidenzia che il Comitato è natural-mente interlocutore del Consiglio generaledegli italiani all’estero e suggerisce di va-lutare una collaborazione coordinata conil Comitato analogo costituito presso ilSenato al fine di evitare inutili sdoppia-menti o sovrapposizioni.

Fa presente che non intende svolgereun intervento programmatico sui lavori delComitato poiché è sua intenzione elabo-rare una scala di priorità alla luce diquanto emergerà dagli interventi dei col-leghi.

Ritiene, invece, di soffermarsi su alcunegrandi questioni generali, prima fra tuttela revisione della circoscrizione Estero cheemerge dall’attuale dibattito sulle riformeistituzionali. Afferma che su questo puntoserve una riflessione profonda e seriapoiché si paventa il rischio di retrocederesul terreno di un diritto nel tempo ed afatica acquisito dagli italiani residenti al-l’estero. In secondo luogo intende richia-mare l’attenzione sul tema del diritto dicittadinanza, altrettanto attuale nel dibat-tito politico. Ricorda, poi, la necessità diaffrontare, quanto prima, il rinnovo deiCOMITES, eletti all’estero sulla base dellecircoscrizioni consolari. A tal fine ritieneopportuno un forte coinvolgimento delGoverno.

In chiusura, riserva un accenno ad unaltro argomento che riterrebbe utile af-frontare, quello legato alla sicurezza so-ciale dei migranti italiani all’estero chepotrebbe poi, specularmente, essere esa-minato anche per i migranti stranieri chearrivano nel nostro Paese.

Nel ribadire la rilevanza dei temi trat-tati, esprime l’esigenza che i lavori delComitato possano godere di una fortevisibilità e chiede se sia possibile preve-derne la massima forma di divulgazione.

Nel suggerire, per l’avvio dei lavori delComitato, le audizioni del viceministroArchi e del sottosegretario Giro, cui èattribuita la delega per la cultura e la

Mercoledì 24 luglio 2013 — 40 — Commissione III

Page 41: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

lingua italiana all’estero, invita tutti i col-leghi a formulare osservazioni e propostesulla programmazione dei lavori.

Edmondo CIRIELLI (FdI) ringrazia ilPresidente al quale formula un sinceroaugurio per l’incarico assunto.

Ritiene che il Comitato possa svolgereuna forte azione di impulso nei confrontidel Governo specie se, come suggerito dalPresidente Porta, si affronterà il temadegli Italiani nel mondo come un’oppor-tunità ed una risorsa, anche economica.Tale chiave di lettura può dirsi rafforzatadalla nuova denominazione del Comitato.

Marco FEDI (PD), formulando al pre-sidente e al Comitato nel suo complessoauguri di buon lavoro, dichiara di condi-videre i temi individuati come programmadi lavoro a cominciare dalle necessarieaudizioni del viceministro Archi e delsottosegretario Giro.

Propone inoltre lo svolgimento di al-cune audizioni con rappresentanti del Mi-nistero dell’Interno sul tema della cittadi-nanza acquisita per ius sanguinis. Ritieneopportuno un approfondimento su duespecifiche questioni: la riapertura dei ter-mini per il riacquisto della cittadinanza ela perdita della cittadinanza italiana per ledonne sposate con stranieri prima del 1o

gennaio 1948.Segnala che vi è una scarsa attenzione

della politica nei confronti del nuovoesodo di lavoratori italiani, specializzati enon, rispetto al quale occorre acquisiremaggiori elementi di informazione ancheper le ripercussioni sulla sicurezza sociale.

Manifesta preoccupazione per gli ac-cordi recentemente siglati dal Ministerodegli esteri con il Touring club italiano inmateria di promozione dell’immagine tu-ristica dell’Italia all’estero e con il CNRper promuovere la ricerca e l’innovazioneitaliane sui mercati esteri, in quanto ap-paiono segnali di debolezza della reteconsolare all’estero.

Propone lo svolgimento, in analogia conla precedente legislatura, di un’audizionedi rappresentanti dell’INPS per continuarea monitorare il pagamento delle pensioniall’estero.

Marietta TIDEI (PD), nell’associarsi aicolleghi che hanno rivolto il proprio au-gurio al Presidente, precisa di non esserestata eletta in una circoscrizione estera eribadisce, con convinzione, l’intenzione diseguire con impegno i lavori del Comitato.

Nel sottolineare il ruolo del Governosui temi oggetto di esame specialmente inconsiderazione delle esigue risorse econo-miche disponibili, ritiene che gli italianiall’estero debbano essere considerati unaopportunità ed una risorsa.

Concorda con il Presidente Portaquanto alla necessità che sia resa la mag-gior forma possibile di divulgazione deilavori del Comitato.

Fabio PORTA, presidente, nel ringra-ziare i colleghi intervenuti per i lorocontributi, conferma che per il prossimomercoledì, 31 luglio, è prevista l’audizionedel viceministro Archi.

La seduta termina alle 9.20.

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA

ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL’UNIONE

EUROPEA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 9.35.

Sul programma dei lavori del Comitato.

Deborah BERGAMINI, presidente, nelsalutare i colleghi, ricorda che la sedutaodierna è finalizzata ad insediare il Co-mitato per la Politica estera e le relazioniesterne dell’Unione europea di cui la Com-missione ha ritenuto di continuare a do-tarsi per proseguire l’attività avviata nellascorsa legislatura, alla luce del rafforza-mento del ruolo dei Parlamenti nazionalisulla base del Trattato di Lisbona. Sotto-linea che l’importanza del Comitato sarà

Mercoledì 24 luglio 2013 — 41 — Commissione III

Page 42: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

accresciuta dalla prossima Presidenza diturno dell’UE che l’Italia eserciterà nelsecondo semestre del 2014. Ricorda, pe-raltro, che l’anno prossimo si svolgerannole elezioni europee e si rinnoverà la Com-missione per cui potrebbe esserci ancheun nuovo Alto rappresentante per la po-litica estera e di sicurezza comune.

Fa presente che il mandato del Comi-tato prevede la delega da parte dellaCommissione plenaria per l’esame degliatti europei in materia di politica esterache sono trasmessi al Parlamento, ai sensidell’articolo 127 del Regolamento. Il Co-mitato potrà discutere tali atti sulla basedi una relazione ed eventualmente predi-sporre un documento finale da sottoporrealla Commissione.

Rileva che, per connessione tematica, ilComitato potrà procedere anche all’esamedegli atti del Parlamento europeo e delleAssemblee parlamentari internazionali(Consiglio d’Europa, NATO, OSCE, ecc.)che sono trasmesse al Parlamento, ai sensidell’articolo 125 del Regolamento. Nel farepresente che gli atti delle Assemblee par-lamentari internazionali contengonospunti di grandissimo valore e interessecui generalmente il nostro Parlamento nonattribuisce adeguata priorità, segnala che,anche in tal caso, il Comitato potrà di-scutere tali atti e predisporre una risolu-zione da sottoporre alla Commissione.

Segnala che il Comitato potrà svolgere,nelle forme previste, ogni attività conosci-tiva volta ad acquisire elementi di valuta-zione, sia generali che specifici, nella ma-teria di competenza.

In particolare il Comitato è chiamato acontrollare nello specifico l’azione dell’Ita-lia in seno all’Unione europea nell’ambitodella politica estera e delle relazioniesterne, ma anche a monitorare l’azionedelle stesse istituzioni europee, vale a direin modo particolare del Servizio europeoper l’azione esterna guidato attualmentedalla Baronessa Ashton. In proposito, ilParlamento europeo ha appena approvatouna risoluzione che rivolge alcune racco-mandazioni per il migliore funzionamentodi tale servizio, che potremmo utilmenteesaminare.

Osserva che da ciò consegue la possi-bilità del Comitato di audire sia il com-petente viceministro ed i diplomatici ita-liani operanti in ambito europeo, sia idirigenti del SEAE ed in particolare irappresentanti speciali per le aree di crisi.

In via preliminare, desidera aprire unariflessione sull’opportunità di seguire inegoziati in corso per gli accordi commer-ciali, a cominciare da quello UE-USA e aseguire gli altri di interesse, per il granderilievo che essi rivestono, come è emersoanche dal recente esame della relazioneprogrammatica sulla partecipazione del-l’Italia all’UE, di cui è stata relatrice. Fapresente, al riguardo, che nella recenteaudizione del ministro Moavero a seguitodell’ultimo Consiglio europeo, è stata se-gnalata dal ministro stesso la necessità cheil Parlamento italiano valuti la possibilitàdi opporre l’eccezione culturale nel nego-ziato commerciale UE-USA, analogamentealla posizione tenuta dalla Francia, ricor-dando che il Governo non ha adottato unalinea pregiudiziale sul tema. Osserva chepotrebbe essere promossa un’indagine co-noscitiva o comunque un ciclo di audizionisu tale argomento.

Quanto agli atti da esaminare, è indistribuzione un elenco relativo agli attitrasmessi. Ciascun atto ritenuto interes-sante potrebbe essere affidato ad un com-ponente del Comitato per relazionarvi.

Sottopone, infine, alla valutazione deicolleghi l’eventualità di prospettare la con-vocazione regolare del Comitato perun’audizione del Governo ogni mese invista delle riunioni del Consiglio Affariesteri. Si profilerebbe in tal modo unaforma particolarmente incisiva di con-trollo parlamentare.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI),nell’augurare buon lavoro alla presidenteBergamini, condivide la proposta che ilavori del Comitato seguano un filonelogico strettamente connesso ai lavori delConsiglio europeo. Osserva, tuttavia, chesarà necessario scongiurare il rischio dinon approfondire adeguatamente le que-stioni in considerazione della frequenzadell’attività consiliare. Nel sottolineare

Mercoledì 24 luglio 2013 — 42 — Commissione III

Page 43: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

l’importanza delle prossime elezioni euro-pee, auspica che il Comitato possa attivarsiaffinché il Parlamento italiano accolga lasollecitazione proveniente dal Parlamentoeuropeo e dalla Commissione europea re-lativamente alla necessità che i partitinazionali indichino per tempo a qualipartiti europei si riferiscono.

Carlo SIBILIA (M5S), nel ringraziare lapresidente Bergamini per la sua introdu-zione, esprime apprezzamento per la pro-posta relativa all’esame degli atti europeida parte dei rappresentanti dei gruppi.Osserva con favore la proposta di appro-fondimento sul SEAE che potrebbe per-mettere di dare un contributo effettivo perrealizzare una maggiore efficacia del-l’azione di tale organismo. Nel condividerel’opportunità di dedicarsi agli accordicommerciali in corso, in primis quelloUSA-UE, auspica che lo scambio globalesia disciplinato da regole certe ed ugualiper tutte le parti in causa e giudicafavorevolmente la necessità di approfon-dire la questione della proponibilità del-l’eccezione culturale allo stesso accordocommerciale USA-UE. A suo avviso, in-fatti, l’Italia deve assumere il ruolo dicapofila nella tutela della cultura. Ritieneprioritario che il Comitato segua i lavoridel Consiglio Affari esteri organizzando,ove possibile, audizioni del Governo primae dopo le riunioni del Consiglio medesimo.

Deborah BERGAMINI, presidente, ma-nifesta apprezzamento per la condivisioneespressa dai colleghi circa l’impostazionedei lavori del Comitato sia per ciò checoncerne la necessità di avviare attivitàconoscitive sugli accordi di libero scambioUE-USA e sul ruolo e l’attività del SEAE.Nel chiedere ai rappresentanti dei gruppidi indicare prossimamente quali atti eu-ropei intendano esaminare, auspica di po-ter dare seguito alla richiesta del collegaSibilia prevedendo occasioni di incontrocon il Governo prima dei lavori dei Con-sigli UE al fine di approfondire i temi e lerelative posizioni che l’esecutivo intendeassumere in seno al Consiglio medesimo.Segnala, infine, che prima della pausa

estiva si potrà in ogni caso procedereall’audizione informale dell’Ambasciatoredella Lituania in ordine alle priorità dellapresidenza dell’UE che quel Paese esercitanel corrente semestre.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Fabrizio CICCHITTO. – In-terviene il viceministro degli affari esteri,Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea nel 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo126-ter del Regolamento e conclusione –Relazione favorevole con condizione e os-servazione sul disegno di legge C. 1326.Relazione favorevole sul disegno di legge C.1327 – Parere favorevole con osservazionisul Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione inizia l’esame deiprovvedimenti in titolo.

Eleonora CIMBRO (PD), relatore, os-serva che questa prima sperimentazionedei due strumenti previsti dalla legge

Mercoledì 24 luglio 2013 — 43 — Commissione III

Page 44: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

n. 234 del 2012 testimonia la « tenuta » diun nuovo assetto normativo inteso priori-tariamente a porre rimedio a lacune ecarenze strutturali della partecipazionedel sistema Paese al processo di forma-zione e di attuazione delle politiche euro-pee, che si erano già manifestate benprima della adozione del Trattato di Li-sbona e si erano acuite con la progressivaevoluzione costituzionale europea.

Sottolinea che la drammatica crisi eco-nomico-finanziaria che attanaglia l’Eu-ropa, e la correlata esigenza di definire unnuovo sistema di governance economica,ha reso urgente la definizione di appositistrumenti di controllo parlamentare sullemodalità di partecipazione del nostroPaese alla formazione ed all’attuazionedella normativa e delle politiche del-l’Unione europea.

Rileva che, in tale prospettiva, la leggen. 234 ha radicalmente innovato il tradi-zionale strumento normativo rappresen-tato dalla « legge comunitaria », sostituen-dolo con i due distinti atti legislativi alnostro esame, la legge di delegazione eu-ropea, il cui contenuto è limitato alledisposizioni di delega necessarie per ilrecepimento delle direttive e degli altri attidell’Unione europea e la legge europea,che contiene norme di diretta attuazionevolte a garantire l’adeguamento dell’ordi-namento nazionale all’ordinamento euro-peo, con particolare riguardo ai casi dinon corretto recepimento della normativaeuropea.

Segnala in proposito che, a seguitodella mancata approvazione nella passatalegislatura dei disegni di legge comunitaria2011 e 2012, i relativi contenuti sono statiriproposti all’interno dei due nuovi stru-menti normativi: le disposizioni di deleganel disegno di legge di delegazione euro-pea, le altre norme, diverse dalle deleghe,nel disegno di legge europea.

Osserva che per quanto attiene allalegge di delegazione, il provvedimento, aseguito delle modifiche approvate dal Se-nato, consta di 13 articoli ed è corredatoda tre allegati. Gli allegati A e B conten-gono l’elenco delle direttive da recepirecon decreto legislativo; nell’allegato B sono

invece riportate le direttive sui cui schemidi decreto è previsto il parere delle com-petenti commissioni parlamentari.

Pur non essendovi profili di direttacompetenza della Commissione esteri, in-tende richiamare l’attenzione su alcunematerie di interesse internazionale comead esempio la norma di cui all’articolo 5,introdotto nel corso dell’esame al Senato,che detta specifici criteri di delega per ilrecepimento della direttiva 2011/36/UE,sulla tratta di esseri umani e la protezionedelle vittime, integrando il quadro inter-nazionale vigente.

Ricorda a tale proposito che gli ultimidati statistici divulgati dalla Commissioneeuropea nell’aprile scorso sul traffico degliesseri umani forniscono un quadro allar-mante non solo sulla diffusione di questocrimine ma anche sulla connessa attenua-zione dei diritti umani trai Paesi membridell’Unione.

Dal rapporto risulta che le vittime dellatratta tra il 2008 e il 2010 sono arrivate aquota 23.632, con un incremento del 28per cento ed una preoccupante diminu-zione delle condanne negli Stati membridell’Unione (-13 per cento). Le vittimesono soprattutto donne (68 per cento). Benil 62 per cento delle vittime della trattasono oggetto di sfruttamento sessuale (68per cento) e di lavoro forzato (25 percento). Il dato sorprendente è che il 61 percento delle vittime proviene da altri Statidell’Unione. L’Italia poi conquista il pri-mato negativo con 2.381 vittime nel 2010,seguita dalla Spagna con 1.605 vittime.

Osserva che i suddetti criteri direttivi(comma 1) prevedono che l’attuazionedella direttiva avvenga senza pregiudizioalcuno di diritti, obblighi, responsabilità(individuali come statali) posti dal dirittointernazionale umanitario, con particolareriferimento alla Convenzione di Ginevradel 1951 sullo status dei rifugiati (ratificatacon legge 722 del 1954) e al non respin-gimento.

Aggiunge che un peculiare rilievo ac-quistano altresì le norme di cui all’articolo6 che introducono specifici criteri di de-lega – di cui due introdotti nel corsodell’esame del Senato – per recepire la

Mercoledì 24 luglio 2013 — 44 — Commissione III

Page 45: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

direttiva 2011/51/UE che ha esteso l’am-bito di applicazione della direttiva 2003/109/UE, relativa allo status dei cittadini diPaesi terzi soggiornanti di lungo periodo,ai titolari di protezione internazionale (ri-fugiati e titolari di protezione sussidiaria).

Il primo specifico criterio direttivo ri-guarda la previsione meramente facolta-tiva per gli Stati membri della revoca dellostatus di soggiornante di lungo periodo,qualora vi sia stata revoca o cessazionedella protezione internazionale, quandoquest’ultima fosse stata titolo di conferi-mento dello status di soggiornante di lungoperiodo.

Il secondo criterio direttivo, introdottodal Senato, interviene in ordine al periododi residenza utile al calcolo dei cinqueanni necessari per ottenere lo status disoggiornante di lungo periodo.

Rileva che l’articolo in esame introducel’obbligo di considerare in ogni caso perintero il tempo intercorrente tra la pre-sentazione dell’istanza e il rilascio delpermesso di soggiorno, a prescindere se ladurata di questo sia superiore o inferiorea 18 mesi.

Il terzo criterio direttivo, anch’esso in-trodotto nel corso dell’esame del Senato,prevede un regime agevolato per i bene-ficiari di protezione internazionale in re-lazione alla dimostrazione del reddito aifini dell’accettazione della richiesta delriconoscimento dello status di soggior-nante di lungo periodo.

Segnala che l’articolo 7, introdotto nelcorso dell’esame al Senato, stabilisce al-cuni criteri direttivi per l’attuazione delladirettiva 2011/95/UE recante norme mi-nime comuni sull’attribuzione della quali-fica di rifugiato (o di persona altrimentibisognosa di protezione internazionale) esul contenuto della protezione ricono-sciuta. I criteri direttivi stabiliti sono iseguenti: a) mantenere in tutti i casi illivello degli standard di garanzia previstidalla normativa in vigore; b) in coerenzacon quanto stabilito dall’articolo 1 delladirettiva 2011/95/UE, uniformare gli statusgiuridici del rifugiato e del beneficiario diprotezione sussidiaria con particolare ri-ferimento ai presupposti per ottenere il

ricongiungimento familiare; c) disciplinaregli istituti del diniego, dell’esclusione edella revoca, in conformità con il dettatodella Convenzione relativa allo statuto deirifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954,n. 722, anche con riferimento ai benefi-ciari di protezione sussidiaria; d) intro-durre uno strumento di programmazionedelle attività e delle misure a favore del-l’integrazione dei beneficiari di protezioneinternazionale.

Ricorda che, con lettera di costituzionein mora ex articolo 258 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, del 24ottobre 2012, la Commissione europea haaperto la procedura di infrazione n. 2012/2189, contestando all’Italia di non adem-piere agli obblighi imposti dal diritto del-l’Unione in riferimento alla limitata capa-cità dei centri di accoglienza dei richie-denti asilo, e l’inconsistenza di fattodell’accesso alle condizioni di accoglienza;alle procedure di domanda di asilo, inparticolare la mancanza, nella pratica, diun accesso effettivo alla procedura perti-nente, sia in generale, sia con particolareriferimento ai richiedenti asilo per i qualiè prevista la procedura Dublino.

Rileva che l’articolo 11 reca invece unadelega al Governo per l’adozione di prov-vedimenti finalizzati al riordino e allasemplificazione delle procedure di auto-rizzazione all’esportazione di prodotti etecnologie a duplice uso, nonché alla pre-visione di nuove fattispecie sanzionatoriepreviste dalla normativa europea nei set-tori di riferimento.

Osserva che i princìpi ed i criteri di-rettivi della delega prevedono: a) l’adegua-mento al regolamento (CE) n. 428 del2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 eagli accordi internazionali già resi esecu-tivi o che saranno resi esecutivi entro iltermine di esercizio della delega stessa; b)una disciplina unitaria della materia deiprodotti a duplice uso, coordinando lenorme legislative vigenti e apportando leintegrazioni, modificazioni e abrogazioninecessarie a garantire la semplificazione ela coerenza logica, sistematica e lessicaledella normativa; c) la razionalizzazione esemplificazione delle procedure autorizza-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 45 — Commissione III

Page 46: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

tive, nei limiti consentiti dalla vigentenormativa dell’Unione europea; d) la pre-visione di procedure adottabili nei casi didivieto di esportazione, per motivi di si-curezza pubblica o di rispetto dei dirittidell’uomo, dei prodotti a duplice uso noncompresi nell’elenco di cui all’allegato Idel citato regolamento (CE) n. 428/2009; e)la previsione di misure sanzionatorie ef-fettive, proporzionate e dissuasive nei con-fronti delle violazioni in materia di pro-dotti e di tecnologie a duplice uso e diembarghi commerciali, nonché per ognitipologia di operazione di esportazione dimateriali proliferanti, nell’ambito dei li-miti di pena previsti dal decreto legislativon. 96 del 2003.

Rileva che le norme di cui all’articolo11 sono intese a far fronte all’esigenza diaccentuare le azioni governative di con-trollo e restrizione nei confronti dei tra-sferimenti di materiali, tecnologie e serviziconsiderati di valenza strategica (in par-ticolare, le armi ed i prodotti di dupliceuso), rispondendo alle esigenze prioritariedi evitare la proliferazione delle armi didistruzione di massa e di garantire alleimprese nazionali la possibilità di mante-nere flussi di esportazioni, nel rispettodegli impegni e delle normative vigenti edin linea con le stesse previsioni del Trat-tato internazionale sul commercio dellearmi che mi auguro possa essere rapida-mente ratificato dal nostro Paese, cosìcome previsto dalla risoluzione recente-mente adottata dalla Commissione esteri.

Osserva che, a seguito delle modificheapprovate dal Senato, il disegno di leggeeuropea (A.C. 1327) consta di 34 articoli.Nel disegno di legge, secondo quanto pre-visto dall’articolo 30 della legge n. 234 del2012, sono inserite le disposizioni finaliz-zate a porre rimedio ai casi di non cor-retto recepimento della normativa del-l’Unione europea nell’ordinamento nazio-nale che hanno dato luogo a procedure dipre-infrazione e di infrazione, laddove ilGoverno abbia riconosciuto la fondatezzadei rilievi mossi dalla Commissione euro-pea.

Evidenzia che, anche in questo casonon sono presenti disposizioni di specifica

competenza della Commissione. Desideraparimenti segnalare, per l’attinenza con gliambiti d’intervento della Commissione, ledisposizioni di cui all’articolo 6, introdotteal fine di prevenire l’avvio di una proce-dura d’infrazione per erroneo recepimentodella direttiva 2009/81/CE in materia dicoordinamento delle procedure per l’ag-giudicazione di appalti nel settore delladifesa e della sicurezza.

Rileva che l’articolo 6 novella l’articolo6, comma 1, lettera a) del decreto legisla-tivo numero 208 del 2011, sostituendo ilriferimento contenuto nella richiamata di-sposizione agli « Stati membri » con quello,ritenuto maggiormente aderente alla di-rettiva 2009/81/CE, ai « Paesi terzi ».

Osserva che, nello specifico, la normain esame si riferisce alle procedure diaggiudicazione degli appalti nei settoridella difesa e della sicurezza e stabilisce,nella versione originaria, che tali proce-dure non si applicano ai contratti affidatinel quadro di accordi internazionali deiquali siano parti anche solo due o più« Stati membri » in apparente contrastocon la lettera a) della direttiva 2009/81/CE,il quale limita tale esclusione ai soli casi incui gli accordi siano conclusi con la par-tecipazione di almeno uno Stato terzo.

Illustra quindi una proposta di rela-zione favorevole sul disegno di legge C.1326 con la condizione che il decretolegislativo previsto dall’articolo 11, comma1, mantenga – come già accade ora – alMinistro degli Affari esteri la presidenzadel Comitato consultivo interministerialepreposto ad esprimere pareri sul rilasciodelle autorizzazioni all’esportazione dibeni dual use e con l’osservazione che icriteri di delega di cui all’articolo 13, voltial recepimento della direttiva 2010/63/UEsulla protezione degli animali utilizzati afini scientifici, siano applicati in modoconforme al dettato della direttiva stessa(vedi allegato 1) nonché una proposta direlazione favorevole sul disegno di legge C.1327 (vedi allegato 2).

Passando poi all’illustrazione della re-lazione consuntiva sulla partecipazionedell’Italia all’Unione europea (Doc.LXXXVII, n. 1), relativa all’anno 2012,

Mercoledì 24 luglio 2013 — 46 — Commissione III

Page 47: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

presentata dal Governo lo scorso 12 giu-gno, ai sensi dell’articolo 13, comma 2,della legge n. 234 del 2012, ricorda che, inbase a tale disposizione, la relazione ètrasmessa alle Camere, entro il 28 febbraiodi ogni anno, « al fine di fornire al Par-lamento tutti gli elementi conoscitivi ne-cessari per valutare la partecipazione del-l’Italia all’Unione europea » nell’anno pre-cedente.

Osserva che il combinato disposto delpassaggio di legislatura e della congiun-zione con le leggi europee rende tuttavial’attuale esame alquanto intempestivo, an-che alla luce del fatto che finisce percoincidere con quello della Relazione pro-grammatica su cui ha relazionato la col-lega Bergamini.

Fa presente che la relazione è artico-lata in una premessa – che delinea inmodo sintetico la posizione assunta dal-l’Italia sui grandi temi e politiche dell’UE– ed in quattro parti. La prima tratta deglisviluppi del processo di integrazione eu-ropea e si compone, a sua volta, di trecapitoli (relativi, rispettivamente, al qua-dro generale, alla politica estera e disicurezza comune e alle relazioni esternee ai settori della giustizia e affari interni).La seconda parte illustra la partecipazionedell’Italia alla formazione delle principalipolitiche settoriali. La terza espone, in-vece, più in dettaglio la partecipazionedell’Italia al processo normativo del-l’Unione ed è articolata in tre capitoli, chedanno conto della partecipazione alla fasepreparatoria e negoziale degli atti legisla-tivi europei, dell’attuazione della norma-tiva europea in Italia e delle attività diformazione e comunicazione in materiaeuropea svolte dal Governo. La quartaparte, infine, prende in considerazionel’attuazione in Italia delle politiche dicoesione, l’andamento dei flussi finanziaritra l’Unione e l’Italia, nonché i risultaticonseguiti attraverso il loro utilizzo.

Osserva che la Relazione è accompa-gnata da dieci allegati, in attuazione del-l’articolo 13, comma 2, della legge n. 234sopra richiamato, tra cui l’elenco dei Con-sigli europei e dei Consigli svoltisi nelcorso del 2012, con l’indicazione degli

argomenti trattati, l’indicazione dei duericorsi presentati dall’Italia alla Corte digiustizia, nonché l’elenco dei provvedi-menti regionali di attuazione di direttiveeuropee.

Segnala che la relazione riserva, anzi-tutto, una particolare attenzione ai temieconomici e finanziari, formulando ungiudizio complessivamente positivo sullemisure adottate al fine di mantenere lastabilità dell’area euro, incluso il nuovosistema di governance economica. Ad av-viso del Governo, gli sforzi compiuti hannoconsentito di mitigare gli impatti di unacrisi globale del sistema finanziario e dipromuovere sia a livello europeo che na-zionale, unitamente alle misure di conso-lidamento dei conti pubblici, una costanteazione per favorire la crescita, la compe-titività e l’occupazione. La relazione rico-nosce, tuttavia, che la gravità della crisinon ha tuttora consentito agli sforzi com-piuti in sede europea e nazionale di pro-durre effetti visibili in termini di ripresadell’economia e dell’occupazione.

Osserva che, in tale contesto, il docu-mento rivendica quale successo dell’azionedel Governo, l’adozione da parte del Con-siglio europeo del 28-29 giugno 2012 delPatto per la crescita e l’occupazione chearticola in modo organico le misure dirilancio dell’economia a livello nazionaleed europeo, da affiancare alla normativasulla disciplina di bilancio.

Rileva che un secondo tema generaleaffrontato dalla relazione è il negoziato sulQuadro finanziario pluriennale (QFP)2014-2020, su cui è stato definito unaccordo lo scorso 27 giugno. La posizioneitaliana – come ricordato dal documento– è stata caratterizzata dalla necessità dimigliorare il saldo netto nazionale, e da unapproccio globale, ispirato dai principidell’uso efficiente delle risorse (in parti-colare per sostenere la crescita econo-mica), della solidarietà e dell’equità.

Evidenzia che, con riguardo al terzogrande tema affrontato, la dimensioneesterna dell’Unione, la relazione ricordaanzitutto che l’Italia ha mantenuto nel2012 un convinto sostegno all’obiettivo dirafforzare il ruolo dell’Unione europea

Mercoledì 24 luglio 2013 — 47 — Commissione III

Page 48: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

sulla scena internazionale, che consenta aquest’ultima di parlare con una sola vocesu tutte le principali questioni dell’agendaglobale. Il documento ricorda, a questoriguardo, l’adozione della RisoluzioneONU sullo status rafforzato dell’Unioneeuropea in seno all’Assemblea generaledelle Nazioni Unite, un risultato per ilquale il Governo si è battuto in primalinea conducendo un’intensa ed estesaazione diplomatica.

Ricorda che, per quanto riguarda l’al-largamento, il Governo si è adoperato pergarantire un adeguato riconoscimento deiprogressi negoziali registrati dai Paesi can-didati, in particolare della Serbia, delKosovo e del Montenegro.

Rileva che, con riguardo alla Politicaeuropea di vicinato (PEV), l’Italia ha sot-tolineato la necessità di fornire risposteadeguate alle istanze espresse dai Paesi incui si è verificata la cosiddetta « primaveraaraba », in termini di sostegno politico edeconomico alla non facile evoluzione de-mocratica in corso nella regione. La Re-lazione ricorda, al riguardo, come l’impe-gno italiano per portare a compimentopartenariati privilegiati con i partner me-diterranei sia stato coronato dalla defini-zione dei nuovi piani d’azione con Ma-rocco e Tunisia, e come l’Italia abbiacontinuato anche a monitorare con atten-zione gli sviluppi in Egitto e in Libia.

Evidenzia che nel settore della coope-razione allo sviluppo, nel corso del 2012,l’Italia si è confermata quarto contri-buente al Fondo europeo di sviluppo (FES)e ha sostenuto iniziative di sviluppo con-centrate specificatamente sul raggiungi-mento degli Obiettivi di sviluppo del mil-lennio entro il 2015, con particolare ri-guardo alla « primavera araba », all’AfricaSub-sahariana e ai Paesi meno avanzati, eal nesso tra migrazione e sviluppo.

Segnala che con riferimento alla poli-tica commerciale, la relazione ricordacome l’Italia abbia sostenuto con convin-zione l’impegno dell’Alto RappresentanteAshton volto a rafforzare le relazioni coni Paesi terzi (in particolare con partner

strategici dell’UE), quale strumento perpromuovere la crescita e l’occupazione inEuropa.

Fa presente che allo scopo di tutelarele specifiche caratteristiche del sistemaproduttivo ed industriale italiano, il Go-verno si è inoltre impegnato affinché insede europea venisse raggiunta una solu-zione di compromesso per l’adozione diuna regolamentazione sull’etichettatura diorigine di alcuni prodotti provenienti daPaesi terzi (il cosiddetto regolamento« Made in »). In seguito alla decisione dellaCommissione di ritirare la proposta, l’Ita-lia ha insistito affinché fossero valutatesoluzioni alternative, e fosse effettuataun’analisi giuridica dettagliata per definireuno schema di etichettatura a tutela deiconsumatori, della trasparenza sui mercatie della concorrenza leale, suscettibile dinon essere considerato un ostacolo tecnicoagli scambi internazionali e di contribuireefficacemente a contrastare l’uso inganne-vole e fraudolento delle indicazioni diorigine europee.

Rileva che per quanto attiene, infine,alla Politica di sicurezza e difesa comune(PSDC), la relazione ricorda che, tramite leproprie Forze armate, nel corso del 2012l’Italia è risultata, in media, il quartoPaese contributore, con una partecipa-zione principalmente incentrata nella lottaalla pirateria.

Conclude osservando positivamenteche, a differenza del passato, la relazioneper il 2012 non si limita ad una cronacadi quanto avvenuto a livello europeo mariporta la posizione rappresentata dal Go-verno nei negoziati e gli obiettivi generaliperseguiti per ciascuna politica dal nostroPaese. Sottolinea che si tratta di un passoavanti ancora non sufficiente, ma certa-mente significativo nel maggiore coinvol-gimento del Parlamento nel processo de-cisionale europeo, senz’altro ispirato dallanuova disciplina legislativa introdotta nelloscorcio della scorsa legislatura.

Illustra quindi una proposta di parerefavorevole (vedi allegato 3).

Il viceministro Lapo PISTELLI, nel rin-viare quanto alla Relazione consultiva

Mercoledì 24 luglio 2013 — 48 — Commissione III

Page 49: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

sulla partecipazione dell’Italia all’Unioneeuropea nel 2012, alle considerazionisvolte dal Governo in occasione della se-duta del 16 luglio scorso, intende soffer-marsi sulla legge europea e sulla legge didelegazione europea 2013 che rappresen-tano i nuovi strumenti normativi di rece-pimento del diritto dell’UE nell’ordina-mento italiano previsti dalla legge n. 234del 2012, in sostituzione della ex leggecomunitaria.

Nel segnalare che gli atti in esamecostituiscono lo strumento essenziale perdimostrare nei fatti l’impegno europeodell’Italia, sottolinea che l’obiettivo delGoverno è quello di evitare l’apertura dinuove procedure di infrazione a carico delnostro Paese per mancato recepimentodella normativa dell’Unione, consolidando,in tal modo, il percorso virtuoso realizzatonell’ultimo anno sul fronte del tempestivorecepimento del diritto dell’UE. Al ri-guardo evidenzia che, nel 2012 per laprima volta, dopo molti anni, il numero diprocedure d’infrazione a carico dell’Italiaè infatti sceso sotto quota 100, ma è oragià risalito, anche per effetto della finedella legislatura scorsa, a 103.

Rileva che i provvedimenti in esamepermetteranno di avviare la chiusura dialmeno 20 procedure d’infrazione aperte edi circa 11 casi cosiddetti « EU Pilot » –ossia la richiesta di informazioni allo statomembro, prima di avviare la procedurad’infrazione – e di recepire alcune diret-tive di imminente scadenza, scongiurandol’apertura di nuove procedure di infra-zione.

Fa presente che il disegno di leggeeuropea 2013 prevede norme di direttaattuazione degli obblighi derivanti dall’ap-partenenza dell’Italia all’UE; e contienequindi disposizioni che vanno ad incideredirettamente sull’ordinamento vigente.

Osserva che il disegno di legge di de-legazione europea 2013 prevede invece ilconferimento al Governo di deleghe legi-slative per il recepimento di 45 direttive edi altri atti dell’Unione europea. Tali di-rettive sono individuate in dettaglio nei treallegati – allegato A, che ne contiene 2;allegato B, che ne contiene 38 e allegato C,

che ne contiene 5 –. Nel segnalare che laripartizione fra i tre allegati deriva dallanecessità di differenziarne l’iter di appro-vazione, evidenzia, per le direttive elencatenell’allegato B che è infatti richiesta una« procedura aggravata », consistente nel-l’ulteriore esame dello schema del decretolegislativo da parte delle competenti Com-missioni parlamentari.

Desidera rimarcare che tra le direttiveelencate all’allegato B, riveste particolarerilievo la n. 2011/36/UE in materia diprotezione internazionale. Le priorità stra-tegiche definite dal Consiglio europeo neldicembre 2009 in materia di Giustizia eAffari Interni, note come « Programma diStoccolma », attribuiscono infatti moltaimportanza agli aspetti umanitari delletematiche migratorie e dell’asilo.

Ricorda che il recente completamentodel Sistema comune d’asilo, previsto dalprogramma di Stoccolma, rappresentapertanto un vero e proprio successo nelprocesso di consolidamento dello Spaziodi Libertà. Sicurezza e Giustizia che ilTrattato di Lisbona ha individuato tra icapisaldi della nuova architettura del-l’Unione Europea. Proprio in questa ottica,a suo avviso, è essenziale che siano adot-tati i criteri di delega al Governo per ilrecepimento della direttiva 2011/36/UEper estenderne l’ambito di applicazione aibeneficiari di protezione internazionale.

Nel segnalare che il termine generaleper l’esercizio della delega viene anticipatoai due mesi antecedenti al termine direcepimento indicato in ciascuna delledirettive elencate negli allegati A, B e C, fapresente che nelle precedenti leggi comu-nitarie il termine coincideva con quellofissato dalle singole direttive. Il motivo ditale anticipo è giustificato dall’esigenza ditenere conto del maggiore rigore intro-dotto dal Trattato di Lisbona in termini diprocedure e sanzioni contro gli Stati mem-bri per le fattispecie di mancato recepi-mento della normativa dell’Unione.

Sottolinea che nei due provvedimenti inesame confluiscono gran parte delle di-sposizioni delle leggi comunitarie 2011 e2012. Tale considerazione, a suo avviso, dàla misura dell’urgenza dei due provvedi-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 49 — Commissione III

Page 50: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

menti in oggetto poiché ritiene fondamen-tale che il Paese prosegua su una lineavirtuosa nel recepimento del diritto euro-peo e abbandoni quanto prima la posi-zione di Paese dell’Unione con il più altonumero di infrazioni a carico.

Mario MARAZZITI (SCpI), nel ringra-ziare la collega Cimbro ed il viceministroPistelli per gli interventi svolti, condivide leconsiderazioni del Governo circa l’impor-tanza dell’approvazione dei provvedimentiin esame che colmano il ritardo imbaraz-zante accumulato dall’Italia sulla materiadel diritto d’asilo. Ritiene, inoltre, chesarebbe interessante ottenere dal Governochiarimenti in ordine ai risparmi che con-seguiranno dalla chiusura delle procedured’infrazione a carico del nostro Paese.

Vincenzo AMENDOLA (PD), nell’asso-ciarsi alle osservazioni appena svolte dalcollega Marazziti, auspica una celere con-clusione dell’iter dell’esame dei provvedi-menti presso la Commissione competentein sede consultiva accogliendo le indica-zioni della collega Cimbro e del vicemini-stro Pistelli.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione, con distinte votazioni,approva la proposta di relazione favore-vole con condizione e osservazione suldisegno di legge C. 1326 nonché la rela-zione favorevole sul disegno di legge C.1327 ed il parere favorevole con osserva-zioni sul Doc. LXXXVII, n. 1, nominandol’onorevole Cimbro relatore presso laCommissione Politiche dell’Unione euro-pea.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Fabrizio CICCHITTO. – In-terviene il viceministro degli affari esteri,Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il ri-

parto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa del Ministero degli affari

esteri per l’anno 2013, relativo a contributi ad enti,

istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 19.

Schema di decreto ministeriale concernente la ta-

bella relativa agli enti a carattere internazionalistico

ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato

per il triennio 2013-2015.

Atto n. 20.

(Esame congiunto ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del regolamento, e conclusione –Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l’esame deiprovvedimenti in titolo.

Andrea MANCIULLI (PD), relatore, os-serva che i due schemi di decreto mini-steriale all’esame della Commissione at-tuano quanto disposto dalla legge finan-ziaria 2002 che ha accorpato in un unicocapitolo di spesa i contributi a enti, istitutied altri organismi.

Rileva che l’Atto n. 19 ripartisce per-tanto la dotazione del capitolo 1163 dellostato di previsione del Ministero degliaffari esteri per l’anno finanziario 2013.L’entità complessiva è pari a 1.438.150euro rispetto agli euro 1.367.266 dell’annoprecedente. Si registra l’incremento dieuro 70.884 che viene ad essere appostatoa favore degli enti a carattere internazio-nalistico sottoposti alla vigilanza del Mi-nistero degli affari esteri, mentre sonoconfermati i contributi alla Società DanteAlighieri per 555.000 euro e all’UNIDROITper 100.000 euro, nello stesso importodell’anno precedente.

Segnala che ai predetti enti è quindiassegnato lo stanziamento di euro 536.000per i contributi ordinari, ai sensi dell’ar-ticolo 1 della legge n. 948 del 1982, equello di euro 247.150, ai sensi dell’arti-colo 2 della legge medesima, per un totaledi euro 783.150. Il predetto incremento è

Mercoledì 24 luglio 2013 — 50 — Commissione III

Page 51: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

imputato per euro 23.500 ai contributiordinari e per euro 51.150 ai contributistraordinari.

Rileva che l’Atto n. 20 provvede a suavolta a ripartire lo stanziamento relativoai contributi ordinari per il triennio 2013-2015 tra quindici enti rispetto ai ventiseiche hanno fatto domanda, riducendo dicinque unità il numero dei beneficiaririspetto al triennio precedente, ma con-fermandone soltanto dodici, in quanto dueenti sono stati rientrati nella tabella ed unente è invece per la prima volta ammessoa contributo.

Fa notare che i contributi straordinarisono invece erogati dal Ministero degliaffari esteri, a richiesta sia di enti inseritinella tabella che di altri enti, sulla base diprogetti specifici.

Rammenta che nella precedente legi-slatura, questa materia ha fatto oggetto diampia discussione in seno alla Commis-sione, nonché di una serie di audizionidegli enti interessati. È stata unanime-mente riconosciuta l’esigenza di una ri-forma della disciplina legislativa che tut-tavia la fine della legislatura non ha per-messo. In buona sostanza, si era ricono-sciuta la legittimità dell’aspirazione deglienti internazionalistici a ricevere una sortadi riconoscimento ufficiale attraverso l’in-serimento nella tabella, ma si era ritenutodi svincolare da tale riconoscimento l’ero-gazione finanziaria che a sua volta, supe-rata la distinzione tra contributi ordinarie straordinari, avrebbe dovuto indirizzarsinon tanto a singoli enti ma a programmipluriennali di servizi in campo scientifico,formativo ed editoriale che fossero prefe-ribilmente il frutto di collaborazioni e disinergie al fine di evitare duplicazioni esovrapposizioni.

Osserva però che in assenza della ri-forma legislativa, gli schemi di decretoministeriale oggi in esame non possononaturalmente che riproporre la situazionepregressa. Al di là dell’entità delle cifre,non può sfuggire la delicatezza della ma-teria, non solo per la crescente importanzadella ricerca geopolitica ed internaziona-listica nel mondo contemporaneo, ma an-che per la necessità di garantirne il plu-

ralismo promuovendo altresì i partenariaticon l’estero e la formazione dei giovaniricercatori.

Fa notare che purtroppo, la relazioneal Parlamento sull’attività degli enti nel2012 non è ancora stata presentata, percui l’ultimo documento di riferimento, re-lativo al 2011 e presentato il 10 ottobre2012, risulta piuttosto datato.

Rileva che in via preliminare, con ri-ferimento all’Atto n. 19, si può osservareche il contributo alla Società Dante Ali-ghieri avrebbe potuto essere incrementato,dal momento che la Commissione si eraespressa lo scorso anno in tale direzione.

Quanto all’incremento dello stanzia-mento per i contributi straordinari aglienti internazionalistici, percentualmentepiù significativo, rileva che esso non cor-risponde se non in minima parte agliindirizzi parlamentari della precedente le-gislatura che, se è vero che criticavano lacontribuzione « a pioggia », delineavanotuttavia una radicale riforma del mecca-nismo di finanziamento che, come accen-nato, conduceva al superamento dellastessa distinzione tra contributi ordinari estraordinari.

Per memoria, ritiene si possa coglierequesta occasione per chiedere chiarimential Governo sulla sorte dell’Istituto italianoper l’Africa e l’Oriente posto in liquida-zione dopo essere stato finanziato su que-sto capitolo fino al 2011.

Entrando nel dettaglio, invece, dell’atton. 20, dà lettura della tabella proposta,rilevando che la ripartizione dei contributiordinari conferma tutto sommato l’im-pianto precedente sia per quanto concernela « gerarchia » tra gli enti sia per quantoconcerne la scelta di mantenere un ven-taglio di beneficiari seppure ridotto. Talescelta tuttavia induce inevitabilmente adun’attenta valutazione delle inclusioni edelle esclusioni, che non è peraltro man-cata polemicamente anche sugli organi distampa. Segnala che la relazione di ac-compagnamento motiva al riguardo il re-cupero dell’Archivio Disarmo e del Forumper i problemi della pace e della guerra,così come l’ingresso in tabella, sia pureall’ultimo posto, dell’Istituto di alti studi in

Mercoledì 24 luglio 2013 — 51 — Commissione III

Page 52: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

geopolitica e scienze ausiliarie. Osservache non sono però invece riportate detta-gliatamente le motivazioni delle esclusioniche riguardano l’Associazione italiana pergli studi di politica estera, la FondazioneBasso, la Società geografica italiana, laFondazione Magna Charta, la Fondazioneper la Sussidiarietà, l’Istituto internazio-nale di diritto umanitario.

Ritiene che sarebbe, quindi, opportuno,prima di formulare il parere, acquisire dalrappresentante del Governo tali dettagliatemotivazioni, così come un’anticipazionedei contenuti della relazione sull’attivitàsvolta nel 2012, almeno per quanto con-cerne l’assegnazione dei contributi straor-dinari che è di stretta competenza mini-steriale, restando appunto riservato al Par-lamento l’esercizio del controllo.

In tale ottica, ritiene opportuno sotto-lineare la necessità di un costante moni-toraggio parlamentare su tale materia chenon può limitarsi alle scadenze annuali.

Desidera infine ribadire l’esigenza diuna riforma della legge vigente per ilfuturo; per l’oggi si tratta di verificare loschema proposto e se del caso parzial-mente modificarlo, ma sempre nella con-sapevolezza che si tratta di una situazioneda superare che al tempo stesso non puòtuttavia essere sospesa perché non ci sipuò privare del supporto della comunitàscientifica in questo campo.

Il viceministro Lapo PISTELLI, nel rin-graziare l’Onorevole Manciulli per l’esau-stiva relazione svolta, sottolinea che negliultimi dieci anni vi è stato un vero eproprio crollo di risorse disponibili per glienti a causa della crisi, dei tagli lineari edella spending review.

Fa presente, quanto al capitolo 1163,che la legge di stabilità 2013 ha resodisponibile un finanziamento pari a1.438.150 euro. Segnala che il capitolo hasubito una consistente decurtazione ri-spetto all’esercizio 2012 a seguito dell’eli-minazione dai beneficiari dell’Istituto Ita-liano per l’Africa e l’Oriente, ente pubblicovigilato dal Ministero degli Esteri, ora incorso di liquidazione. Ricorda che al nettodel contributo erogato all’Istituto negli

ultimi due esercizi, pari ad 800.000 euro,il capitolo registra un’ulteriore, ancorchélieve, flessione delle risorse disponibili peri restanti beneficiari, pari a 17.850 euro.

Osserva che la necessità intervenutanello scorso esercizio di ricorrere allerisorse del capitolo in esame per fronteg-giare gli oneri del personale transitato neiruoli del Ministero degli affari esteri, pariad un costo complessivo di 889.734 euro,ha fatto sì, peraltro, che le risorse effet-tivamente disponibili per gli altri benefi-ciari dello stesso sia aumentata rispettoalla somma a disposizione nel 2012, paria 1.366.266 euro, ossia per un importonetto di 71.884 euro.

Nell’evidenziare che nella ripartizionedelle risorse disponibili si è tenuto contodelle specificità di ciascuno dei beneficiarie dell’entità dei rispettivi contributi, sot-tolinea che per gli Enti internazionalisticiè stato stanziato per il 2013 un totale di783.150 euro, a fronte dei 711.200 erogatinel 2012, divisi tra contributi ordinariannuali « a bilancio » (ex articolo 1 dellalegge n. 948 del 1982) per 536.000 euro,rispetto ai 515.200 euro del 2012; e con-tributi straordinari « a progetto » (ex arti-colo 2) pari a 247.150 euro, rispetto ai196.000 euro del 2012.

Sottolinea che la scelta di privilegiare icontributi « a progetto » viene incontro aduna precisa indicazione delle Commissioniparlamentari e risponde ad un’obiettivaesigenza di razionalizzazione della mate-ria, tenuto conto del maggior controllosulla destinazione del finanziamento chetale forma di contributo assicura al Mi-nistero. Segnala che i contributi straordi-nari sono, infatti, uno strumento operativoa carattere discrezionale di rilevanza fon-damentale per la realizzazione di attivitàdi ricerca e analisi in collaborazione congli enti internazionalistici e permettono divalorizzare progetti specifici, di concretointeresse per le attività del Ministero degliaffari esteri e sulla cui qualità finale èpossibile effettuare una verifica puntuale.Evidenzia che nel 2013 è in corso disvolgimento il secondo anno di applica-zione delle dodici aree tematiche priori-tarie di interesse per il Ministero degli

Mercoledì 24 luglio 2013 — 52 — Commissione III

Page 53: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

affari esteri in materia di ricerca e analisi,che sono state il frutto di un’elaborazionecongiunta fra la Segreteria Generale e levarie Direzioni Generali.

Al riguardo, rileva che sarebbe auspi-cabile che gli enti non si dedicasseroesclusivamente a progetti quali organizza-zione di convegni e pubblicazioni ma des-sero vita a iniziative che possano essererealmente di ausilio al Parlamento ed alGoverno.

Nel rilevare che, per assicurare la mas-sima trasparenza, le aree tematiche sonopubblicate sul sito istituzionale del Mini-stero, fa presente che per il biennio 2014-2015 è prevista l’individuazione di nuovetematiche alla luce dell’esperienza matu-rata finora e sempre con il fine di otti-mizzare le attività che coinvolgono gli Entiinternazionalistici.

Si sofferma poi sul decreto che prevedela nuova tabella triennale dei beneficiaridi contributi ordinari a bilancio ex articolo1 della legge n. 948 del 82 per il periodo2013-2015. Al riguardo, osserva che ri-spetto alla precedente tabella si è optatoper una concentrazione a favore degli entiche per dimensione, autorevolezza inter-nazionale e livello di collaborazione rag-giunto con il Ministero, appaiono merite-voli di un sostegno finanziario più consi-stente, in un’ottica di razionalizzazioneulteriore dell’allocazione delle risorse.

Segnala che il numero complessivo ècosì sceso dai venti enti del triennio 2010-2012 ai quindici beneficiari, nella sele-zione dei quali si è ricorso ai seguenticriteri: effettiva vocazione internazionali-stica dell’attività di ricerca e studio svolta,evitando di includere quelle realtà che nefanno solo una componente accessoriadella propria mission; portata e ampiezzadei campi di indagine trattati, evitandoperò di penalizzare eccessivamente gli enticon una vocazione meno generalista, maavendo cura di considerare le realtà ingrado di coprire i temi salienti dell’attua-lità internazionale; come terzo parametrosi è cercato, infine, di dare spazio a entidi nuova costituzione o ampiamente rin-

novati, che rispettino gli altri criteri ri-chiamati, evitando così di creare l’impres-sione di « rendite di posizione ».

Quanto alla Società Dante Alighierievidenzia che è previsto un contributo di555.000 euro, che conferma quello erogatonell’ultimo esercizio. In linea con l’intesaraggiunta lo scorso anno con la Direzionegenerale per gli italiani all’estero e lepolitiche migratorie su impulso delle Com-missioni parlamentari, questo contributoverrà integrato con un finanziamento paria 55.000 euro sul capitolo 3122 di com-petenza di detta Direzione. Verrà rispet-tata, così, l’indicazione già ricevuta loscorso anno affinché l’importo comples-sivo dei contributi ministeriali alla SocietàDante Alighieri, pari quest’anno a 610.000euro, superi la somma di 600.000 euro,indicazione verso cui il Ministero si eraimpegnato in quella sede.

Nell’osservare che il Ministero degliaffari esteri è perfettamente consapevoledell’inadeguatezza di questo contributo ri-spetto al volume ed alla rilevanza delleattività della Società Dante Alighieri eall’azione svolta a favore della lingua ecultura italiana, segnala che, tuttavia, soloun intervento legislativo che ripristini uncontributo ad hoc per tale ente, conun’adeguata copertura finanziaria, po-trebbe permettere di porre rimedio inmodo definitivo a questa situazione. Ri-marca che la dinamica del capitolo 1163,infatti, è tale che, dopo i consistenti taglisubiti negli ultimi esercizi, ogni ulterioreriduzione viene ad incidere su contribu-zioni già inadeguate rispetto alle finalitàdella normativa di riferimento ed imponeun ripensamento dell’intera materia, qua-lora si intenda tutelarne meglio la funzio-nalità.

Quanto all’UNIDROIT, ricorda che ilcontributo di 100.000 euro, per le mede-sime ragioni di funzionalità minima soprarichiamate, è finalizzato a garantire a taleorganizzazione internazionale ospitata aRoma lo stesso contributo degli ultimi treesercizi. Fa presente che il Ministero pe-raltro, ha recepito l’esigenza di riportare ilcontributo italiano al livello dei membri diprima categoria, tenuto anche conto della

Mercoledì 24 luglio 2013 — 53 — Commissione III

Page 54: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

sua natura di organizzazione internazio-nale tutelata da un accordo di sede. Nelrilevare che, affinché lo sganciamento delfinanziamento all’Istituto dal capitolo 1163abbia luogo, è tuttavia necessario chevenga ultimato l’iter della ratifica dellarelativa modifica all’accordo di sede, at-traverso la prevista legge di autorizzazioneparlamentare, osserva che resta infineferma l’esigenza di revisione integraledella materia, come peraltro ribadito inmodo chiaro e puntuale nei pareri sullaproposta di ripartizione 2012 delle Com-missioni Esteri di Camera e Senato.

Tornando sulla situazione dell’ISIAO,nel ribadire che è in corso la procedura diliquidazione, osserva che il Ministero degliaffari esteri, in collaborazione con il Co-mune di Roma e gli altri Dicasteri com-petenti, sta cercando di trovare soluzioniadeguate per tutelare l’importantissimacollezione storico-artistica posseduta dal-l’ente, ad esempio mediante la costituzionedi una fondazione.

Nell’evidenziare che il Ministero ha nelfrattempo proseguito il proprio sforzo diulteriore razionalizzazione della gestionedel capitolo, restando tuttavia pienamentedisponibile a valutare una revisione delladisciplina normativa, sottolinea che talerevisione dovrebbe permettere al Ministerodi avvalersi di uno strumento operativopiù in linea con le note esigenze di con-tenimento della spesa per le proprie atti-vità che, in un contesto di risorse decre-scenti, necessitano di iniziative mirate,specifiche e verificabili.

Fabrizio CICCHITTO, presidente,esprime l’avviso che non possano esserepenalizzati gli enti che svolgono attivitàinternazionalistica in un’ottica interdisci-plinare rispetto agli enti che ne fannoinvece il loro oggetto esclusivo.

Andrea MANCIULLI (PD), relatore, il-lustra una proposta di parere favorevolecon la condizione che siano reinseriti intabella con il contributo ordinario di11.000 euro l’Istituto internazionale didiritto umanitario, la Fondazione Basso ela Fondazione Magna Charta, riducendolo stanziamento per i contributi straor-dinari per l’importo corrispondente (vediallegato 4).

La Commissione approva la proposta diparere favorevole con condizione, comeformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00061 Bergamini: Sul contrasto dellaviolenza sessuale nelle situazioni di con-

flitto e di post-conflitto.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 54 — Commissione III

Page 55: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione

europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di propriacompetenza il disegno di legge di delega-zione europea 2013, approvato dal Senatoe trasmesso alla Camera il 9 luglio 2013;

sottolineata l’urgenza di procederecelermente alla conclusione dell’iter legi-slativo al fine di recuperare il tempoperduto per la mancata approvazione deidisegni di legge comunitaria 2011 e 2012;

valutati favorevolmente i criteri di-rettivi prescritti ai fini dell’attuazione delledirettive in materia di tratta di esseriumani, titolari di protezione internazio-nale ed attribuzione della qualifica dirifugiato, auspicando al riguardo il piùtempestivo recepimento al fine di armo-nizzare l’ordinamento interno;

condivisa l’opportunità di una disci-plina unitaria della materia dei prodotti aduplice uso, come da delega prevista dal-l’articolo 11;

manifestate alcune perplessità rela-tive alla formulazione dei criteri direttivi

introdotti dall’articolo 13, volti a recepirela direttiva 2010/63/UE sulla protezionedegli animali utilizzati a fini scientifici, inordine alla loro compatibilità comunitaria,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

il decreto legislativo di cui all’articolo11, comma 1, continui a prevedere pressoil Ministero degli affari esteri la presi-denza del Comitato consultivo intermini-steriale preposto ad esprimere pareri sulrilascio delle autorizzazioni all’esporta-zione di beni dual use,

e con la seguente osservazione:

i criteri di delega di cui all’articolo13, volti al recepimento della direttiva2010/63/UE sulla protezione degli animaliutilizzati a fini scientifici, siano applicatiin modo conforme al dettato della diret-tiva stessa.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 55 — Commissione III

Page 56: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 2

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di propriacompetenza il disegno di legge europea2013, approvato dal Senato e trasmessoalla Camera il 9 luglio 2013;

rilevato che l’articolo 6 riallinea ledisposizioni di cui al decreto legislativon. 208 del 2011 a quelle della direttiva

2009/81/CE in materia di esclusione dalleprocedure comunitarie degli appalti neisettori della difesa e della sicurezza limi-tatamente ai casi in cui siano vigentiaccordi internazionali conclusi con la par-tecipazione di almeno uno Stato terzo,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 56 — Commissione III

Page 57: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unioneeuropea nel 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminata per le parti di propriacompetenza la Relazione consuntiva sullapartecipazione dell’Italia all’Unione euro-pea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII,n. 1), trasmessa il 12 giugno 2013;

preso atto che il tardivo esame deldocumento in oggetto non consente ilpieno esercizio del controllo parlamentareai sensi dell’articolo 13, comma 2, dellalegge n. 234 del 2012;

apprezzato comunque il fatto che, adifferenza del passato, la relazione con-suntiva non si limita ad una mera cronacama riporta nello specifico le posizionirappresentate dal Governo in sede euro-pea;

auspicato che in futuro l’esame dellaRelazione consuntiva sia disgiunto daquello della legge di delegazione europea edella legge europea al fine di renderlo piùcelere e puntuale, raccordandolo altresìcon l’esame della Relazione programma-tica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

l’attuazione del Patto per la crescitae l’occupazione, adottato da parte delConsiglio europeo del 28-29 giugno 2012,sia considerata prioritaria;

il miglioramento del saldo netto na-zionale, in relazione al quadro finanziariopluriennale 2014-2020, sia perseguito inmodo tale da risultare effettivo e nonsoltanto nominale;

il Governo continui a impegnarsi insede europea per definire uno schema dietichettatura a tutela dei consumatori;

sia conseguito il massimo sviluppodelle sinergie tra Servizio europeo perl’azione esterna e Stati membri al fine dimassimizzare i benefici e controllare icosti;

il documento More Europe, presen-tato dal Governo nello scorso mese dinovembre, sia adeguatamente sostenuto evalorizzato in occasione del prossimo Con-siglio europeo straordinario sulla difesa.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 57 — Commissione III

Page 58: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanzia-mento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degliaffari esteri per l’anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 19).

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli entia carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordi-

nario dello Stato per il triennio 2013-2015 (Atto n. 20).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminati congiuntamente lo schemadi decreto ministeriale concernente il ri-parto dello stanziamento iscritto nellostato di previsione della spesa del Mini-stero degli affari esteri per l’anno 2013,relativo a contributi ad enti, istituti, asso-ciazioni, fondazioni ed altri organismi(atto n. 19) e lo schema di decreto mini-steriale concernente la tabella relativa aglienti a carattere internazionalistico am-messi al contributo annuale ordinariodello Stato per il triennio 2013-2015 (atton. 20) presentati ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del regolamento;

ribadita l’esigenza improcrastinabiledi riformare la legge n. 948 del 1982;

segnalata la necessità di un monito-raggio costante in sede parlamentare circa

l’erogazione dei contributi di cui al capi-tolo 1163;

ravvisata l’opportunità, rispetto all’at-tuale quadro normativo per quanto insod-disfacente, di garantire l’accesso alla ta-bella agli enti che si caratterizzano per lesignificative relazioni internazionali cheintrattengono,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano reinseriti in tabella con il con-tributo ordinario di 11.000 euro l’Istitutointernazionale di diritto umanitario, laFondazione Basso e la Fondazione MagnaCharta, riducendo lo stanziamento per icontributi straordinari per l’importo cor-rispondente.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 58 — Commissione III

Page 59: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato. (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Parerecontrario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ALLEGATO 1 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New Yorkdall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239Mogherini e abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parerefavorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 (Esame ai sensidell’articolo 124 del regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 70

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Pa-rere contrario).

La Commissione inizia l’esame degliemendamenti sul provvedimento in og-getto.

Elio VITO, presidente, avverte che laXIV Commissione ha trasmesso gli emen-damenti presentati al disegno di legge didelegazione europea rientranti nelle ma-terie di competenza della Commissione,segnalando che il provvedimento è inse-rito nel calendario dei lavori dell’Assem-blea della prossima settimana (vedi alle-gato 1).

Salvatore PICCOLO (PD), relatore, se-gnala che gli emendamenti trasmessi dallaXIV Commissione sono tutti riferiti all’ar-ticolo 11, recante una delega al Governoper l’adozione di provvedimenti finalizzatial riordino e alla semplificazione delleprocedure di autorizzazione all’esporta-zione di prodotti e tecnologie a dupliceuso.

In particolare, illustra le finalità deisingoli emendamenti a partire dalla pro-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 59 — Commissione IV

Page 60: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

posta 11.3 Duranti, che sembra escludereche la delega sia informata al principio dirazionalizzazione e semplificazione delleprocedure autorizzative, nei limiti consen-titi dalla vigente normativa dell’Unioneeuropea, secondo quanto previsto dall’ar-ticolo 11, comma 1, lettera c). L’emenda-mento 11.4 Ricciatti, invece, esclude sola-mente che la delega sia informata allasemplificazione delle citate procedure. Suentrambi gli emendamenti esprime parerecontrario, in quanto finirebbero per inci-dere sulla possibilità di recepire corretta-mente la disciplina comunitaria.

Passando all’emendamento 11.5 Piras,rileva che il medesimo principio direttivoviene sostituito dalla previsione che i prov-vedimenti attuativi della delega siano sot-toposti al parere delle Commissioni par-lamentari competenti; l’emendamento 11.1Ricciatti è, invece, volto solo ad aggiungetale previsione ai principi e criteri direttivicui la delega deve attenersi. Anche suquesti due proposte emendative esprimeparere contrario essendo, peraltro, statogià raccomandato dalla Commissione di-fesa, in occasione dell’esame del provve-dimento, di salvaguardare l’esigenza diprevedere che siano sottoposti al pareredelle Commissioni i provvedimenti attua-tivi della delega di cui all’articolo 11. Taleformulazione era stata ritenuta dalla Com-missione sufficiente per sollecitare la col-laborazione del Governo, anche in consi-derazione dell’opportunità di evitare ri-tardi nell’approvazione del provvedimentoche, altrimenti, avrebbe dovuto effettuareun ulteriore passaggio presso l’altro ramodel Parlamento.

Infine, per quanto riguarda l’emenda-mento 11.2 Ricciatti, evidenzia come at-traverso tale emendamento si introducaquale ulteriore principio e criterio diret-tivo della delega il rispetto dei divieti dicui all’articolo 1 della legge n. 185 del1990. Anche su questa proposta emenda-tiva esprime parere contrario dovendo ladelega, ai sensi della lettera b), comma 1,dell’articolo 11, disciplinare unitariamentela sola materia dei prodotti a duplice uso,coordinando le norme vigenti.

Conclusivamente, propone che la Com-missione esprima parere contrario su tuttele proposte emendative in esame.

Donatella DURANTI (SEL), in qualitàdi cofirmataria delle proposte emendativeillustrate dal relatore, rammenta che, insede di espressione del parere sul provve-dimento, il suo gruppo aveva chiesto dipoter svolgere ulteriori approfondimentiistruttori su alcuni aspetti di una materia– quella dei trasferimenti di materiali,tecnologie e servizi di duplice uso consi-derati di valenza strategica – che rivesteparticolare delicatezza. Proprio in consi-derazione di tale delicatezza, sottolineache il suo Gruppo ha presentato, presso laCommissione XIV, una serie di proposteemendative con il dichiarato intento direndere più stringente la delega previstadall’articolo 11. Preannuncia, pertanto, ilvoto contrario del gruppo di SEL sullaproposta di parere contrario formulatarelatore.

Salvatore PICCOLO (PD), relatore, fapresente che il termine « semplificazione »,contenuto nel principio direttivo, di cuialla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11,attiene alle procedure relative all’autoriz-zazione per l’esportazione, che dovrebberoessere velocizzate. Non sarebbero, invece,allentati i controlli e i limiti posti dallalegislazione vigente.

Elio VITO, presidente, nessun altrochiedendo di intervenire, pone in vota-zione proposta di parere contrario sugliemendamenti del relatore.

La Commissione approva la proposta diparere contrario, formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio

delle armi, adottato a New York dall’Assemblea

generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Massimo ARTINI (M5S), relatore, os-serva che la Commissione difesa è chia-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 60 — Commissione IV

Page 61: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

mata a esprimere il proprio parere sulleabbinate proposte di legge recanti la ra-tifica del Trattato internazionale sul com-mercio delle armi, adottato lo scorso 2aprile dall’Assemblea Generale delle Na-zioni Unite e aperto alla firma il 3 giugno2013.

Il Trattato, denominato Arms TradeTreaty (ATT), trae origine dalla prolifera-zione di armamenti convenzionali, soprat-tutto nei Paesi in situazione di conflittointerno, con gravissimi effetti sulle popo-lazioni civili.

Prima di soffermarsi sui contenuti delTrattato, ricorda che lo scorso 26 giugno laCommissione affari esteri ha approvatoall’unanimità una risoluzione che ha im-pegnato il Governo a presentare nel piùbreve tempo possibile il relativo disegno dilegge di ratifica e a promuovere l’univer-salizzazione del Trattato, sviluppando ap-posite iniziative diplomatiche, nonché lebuone pratiche contenute nella leggen. 185 del 1990 sul controllo dei materialidi armamento, una delle discipline piùavanzate e stringenti su scala globale.

Segnala, quindi, che il Trattato è ac-compagnato da un Preambolo che ri-chiama i principi contenuti nella Cartadelle Nazioni Unite in coerenza dei qualigli Stati Parte intendono operare tra cui:la risoluzione di controversie internazio-nali con mezzi pacifici; l’astensione nellerelazioni internazionali dalla minaccia odall’uso della forza; l’obbligo di rispettaree far rispettare il diritto umanitario in-ternazionale; la responsabilità di ogniStato di regolamentare in modo efficaceil commercio internazionale delle armiconvenzionali e il rispetto dell’interesselegittimo di ogni Stato ad acquisire armiconvenzionali per esercitare il propriodiritto alla legittima autodifesa e percontribuire alle operazioni di manteni-mento della pace, nonché di produrre,esportare, importare e trasferire armiconvenzionali.

Segnala che l’obiettivo del Trattato,enunciato all’articolo 1, è l’introduzione distandard comuni legalmente vincolanti perl’importazione, l’esportazione e il trasferi-mento delle armi convenzionali, che siano

riconosciuti nella misura più larga possi-bile all’interno della comunità internazio-nale e che contribuiscano alla pace, allasicurezza e alla stabilità internazionali.Inoltre, si propone di prevenire ed elimi-nare il commercio illecito di armi conven-zionali. L’articolo 2 elenca le otto categoriedi armi a cui le disposizioni del Trattatosi applicano: carri armati, mezzi corazzatida combattimento, sistemi di artiglieria digrosso calibro, aerei da combattimento,elicotteri da attacco, navi da guerra, mis-sili e lanciatori di missili, oltre alle armileggere e di piccolo calibro.

Osserva, quindi, che le munizioni, leparti e i componenti delle armi non sonodirettamente oggetto del Trattato, tuttaviagli articoli 3 e 4 prevedono che ciascunoStato Parte stabilisca un sistema nazio-nale di controllo per regolarne l’espor-tazione. Passando all’articolo 5, rileva chela norma contiene le disposizioni di at-tuazione del Trattato, con la previsione diun sistema nazionale e di una lista dicontrollo sulle attività di importazione,esportazione e trasferimento delle armiconvenzionali che ciascun Paese dovràcomunicare a un Segretariato istituito aisensi dell’articolo 18 dello stesso Trattato.Sarà cura del Segretariato provvedere acondividere tali informazioni con gli altriStati Parte.

La previsione più rilevante ed innova-tiva, introdotta dall’Arms Trade Treaty, èquella contenuta all’articolo 6, che recauna golden rule a tutela dei diritti umanie dei princìpi di diritto internazionaleumanitario. È previsto, infatti, che ogniStato Parte debba negare automatica-mente l’autorizzazione al trasferimento diarmi convenzionali, munizioni, parti ocomponenti, qualora ciò sia in contrastocon gli obblighi derivanti da risoluzioni delConsiglio di Sicurezza dell’ONU o da ac-cordi internazionali per il contrasto ditraffici illeciti di armi convenzionali oqualora si accerti la circostanza che talimateriali possano essere impiegati percommettere crimini internazionali, criminicontro l’umanità, atti di genocidio, crimini

Mercoledì 24 luglio 2013 — 61 — Commissione IV

Page 62: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

di guerra, attacchi contro obiettivi civili ocomunque ogni altra azione di grave vio-lazione delle Convenzioni di Ginevra del1949. Ove l’esportazione di armamenti nonsia espressamente vietata ai sensi del ci-tato articolo 6, le autorità nazionali com-petenti dovranno, secondo quanto pre-scritto dall’articolo 7, regolamentare ilcommercio e il trasferimento di armi con-venzionali, valutando in modo obiettivo enon discriminatorio e prendendo in con-siderazione tutti i fattori rilevanti. In par-ticolare, sono richiamati il potenziale im-patto di tale attività sul mantenimento osulla messa in pericolo della pace e dellasicurezza, sulle possibili violazioni che sipossano produrre in relazione ai dirittiumani, al diritto internazionale umanita-rio o ai Protocolli internazionali in mate-ria di terrorismo o di criminalità organiz-zata transnazionale. In tale ambito segnalache gli Stati Parte – ai sensi del paragrafo4 dell’articolo 7 – dovranno valutare se learmi convenzionali, le munizioni, le partio componenti oggetto del commercio o deltrasferimento possano essere usate per« commettere o facilitare seri atti di vio-lenza di genere o seri atti di violenzacontro donne e minori ».

L’articolo 8 stabilisce che ciascunoStato Parte importatore dovrà prenderemisure per assicurare che siano forniteallo Stato Parte esportatore, su richiesta,le informazioni utili affinché quest’ultimopossa condurre una valutazione nazionaledell’esportazione.

Inoltre, si prevede l’impegno degli StatiParte a regolare in accordo con le normedi diritto internazionale le attività di tran-sito, transbordo (articolo 9) e brokeraggio(articolo 10) di armi convenzionali cheavvengano sul loro territorio o sotto laloro giurisdizione, proprio al fine di evi-tare azioni di triangolazione.

Altra previsione rilevante è quella con-tenuta dall’articolo 11 in materia di pre-venzione dal rischio di diversione. Secondotale norma, ogni Stato Parte coinvolto nelcommercio e nel trasferimento di armiconvenzionali dovrà cercare di impedirnela diversione attraverso i sistemi di con-trollo attivati su base nazionale ai sensi

dell’articolo 5. Inoltre, dovrà essere veri-ficata ogni possibile misura di mitigazionee di scambio di informazione tra i Paesiinteressati e, ove si accerti la sussistenza diun’attività di diversione, dovranno essereadottate misure adeguate.

L’articolo 12, disciplina le misure ditrasparenza, disponendo il mantenimentodi registri nazionali delle autorizzazioniconcesse e delle esportazioni di armi con-venzionali che sono state effettuate, conspecifiche informazioni sulla quantità, sulvalore e sulle tipologie degli armamentitrasferiti, sugli Stati di importazione, diesportazione, di transito e sugli utilizzatorifinali.

L’articolo 13 prevede che, entro unanno dall’entrata in vigore dell’Arms TradeTreaty, ogni Stato Parte presenti al Segre-tariato un rapporto iniziale relativo allemisure adottate per l’implementazionedelle disposizioni contenute nel Trattatostesso e, successivamente, relazioni a ca-denza annuale sulle attività svolte nell’am-bito del commercio e del trasferimento diarmi convenzionali.

L’articolo 14 dispone l’adozione di mi-sure necessarie per adeguare la normativainterna alle disposizioni contenute nelTrattato. A tale riguardo evidenzia di avergià richiamato in premessa che la norma-tiva italiana sul controllo dei materiali diarmamento rappresenta ancora oggi unadelle discipline più avanzate a livello glo-bale. A ciò si deve aggiungere che laCommissione – nel parere espresso alleCommissioni di merito sul cosiddetto « de-creto del fare » – ha in un certo sensoanticipato i tempi auspicando, con riferi-mento all’articolo 48 del decreto-leggen. 69 del 2013, la sollecita ratifica delTrattato dalla cui entrata in vigore potràderivare un ulteriore quadro di regola-zione nella materia, oltre a quello giàinsito nei singoli accordi bilaterali di coo-perazione vigenti. Il parere conteneva an-che una condizione, in materia di coope-razione tra Stati nel settore della difesa,volta ad eliminare il riferimento all’attivitàdi tipo contrattuale tra quelle in meritoalle quali il Ministero della difesa avrebbepotuto svolgere la sua attività di supporto.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 62 — Commissione IV

Page 63: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Tale indicazione è stata recepita da unemendamento approvato dalle Commis-sioni di merito che hanno così accolto leindicazioni della Commissione difesa cheevidenziavano come sia il Trattato inesame sia la legge n. 185 del 1990 devonocostituire i confini all’azione del nostroPaese in questa materia.

In conclusione, rileva che il Trattatosul commercio delle armi, pur essendo inalcuni punti frutto di un difficile com-promesso, rappresenta un importantestrumento di diritto internazionale con-cepito per il contrasto al traffico illecitoo alla diversione di armamenti conven-zionali, con l’intento di superare quellacondizione di incertezza, disomogeneitàtra Stati o talvolta addirittura di vuotonormativo in materia di regolamenta-zione del commercio delle armi, affer-mando tra gli Stati Parte princìpi diresponsabilità, trasparenza, controllo ecooperazione nel settore. Inoltre, lo spi-rito del Trattato appare pienamente coe-rente con gli indirizzi di azione interna-zionale che l’Italia persegue già nell’am-bito della tutela e della promozione deidiritti umani, del disarmo, della coope-razione allo sviluppo, del contrasto allereti transnazionali della criminalità or-ganizzata e del terrorismo.

Per quanto riguarda, infine, il testodelle identiche proposte di legge, osservache ai tre originari articoli, contenenti leconsuete clausole di autorizzazione allaratifica, l’ordine di esecuzione e l’entratain vigore, nel testo unificato deliberatodalla Commissione di merito è stato in-trodotto un nuovo articolo, che reca lacopertura finanziaria degli oneri del prov-vedimento, pari a 50.000 euro annui apartire dal 2015.

Nell’auspicare, pertanto, una rapidaconclusione dell’iter del provvedimento,presenta una proposta di parere favore-vole (vedi allegato 2).

Federica MOGHERINI (PD) ringrazial’onorevole Artini per l’esaustiva relazionesvolta ed esprime soddisfazione per ilsollecito inserimento del provvedimentoall’ordine del giorno della Commissione,

che non ha compromesso in alcun modo ilgrado approfondimento dei temi trattatidal provvedimento.

Evidenzia, quindi, che sinora soltantodue Stati, entrambi non europei, hannoprovveduto a ratificare il Trattato e chel’Italia potrebbe prendere parte in qualitàdi terzo Paese che abbia ratificato in occa-sione dello United Nations Treaty Event chesi terrà nell’ambito della Sessione Specialedell’Assemblea Generale delle NazioniUnite che avrà luogo in settembre. Assume,quindi, particolare valore politico nel con-fronto con la comunità internazionale cheil nostro Paese possa porsi in prima fila,svolgendo un ruolo di tutto rilievo nel pero-rare una legislazione avanzata nel campodel commercio delle armi, anche in consi-derazione del fatto che la legge nazionaleattualmente vigente risulta una delle piùavanzate a livello globale.

Salvatore CICU (PdL) condivide le con-siderazioni svolte dall’onorevole Mogheriniche evidenziano come la ratifica del Trat-tato abbia effetti positivi sulla trasparenzanel settore del commercio delle armi econtribuisca a consolidare un linguaggiogiuridico universale in grado di conferirestabilità e certezza alla disciplina dellamateria a livello internazionale.

Preannunciando, quindi, un voto favo-revole da parte del gruppo del PdL, ri-marca come tali caratteristiche si colle-ghino strettamente alla necessità, più voltegià richiamata in Commissione, di dareimpulso nel settore allo sviluppo di rela-zioni Governo-Governo, capaci di offrirequelle garanzie sempre più richieste alivello internazionale.

Donatella DURANTI (SEL) ritiene chel’iniziativa legislativa volta alla ratifica delTrattato sul commercio delle armi siacondivisibile e meritevole di apprezza-mento e, per questo motivo, segnala diavere apposto la propria firma alla pro-posta di legge C. 1271 Marazziti, abbinataalla C. 1239.

Evidenzia, tuttavia, che il testo unifi-cato non contiene un riferimento alledisposizioni contenute nella legge n.185

Mercoledì 24 luglio 2013 — 63 — Commissione IV

Page 64: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

del 1990, che, pur proposto presso laCommissione di merito, è stato valutatocome inammissibile. Riterrebbe tale rife-rimento assai rilevante, anche in conside-razione del fatto che l’articolo 11 dellaCostituzione ripudia la guerra quale stru-mento per la soluzione delle controversieinternazionali. Per tale ragione, chiede alrelatore se la sua proposta di parerefavorevole possa essere integrata da unacondizione volta a introdurre, con riferi-mento all’articolo 2 del disegno di legge,un richiamo al rispetto delle disposizionidella legge n. 185 del 1990.

Elio VITO, presidente, fa presente che ledisposizioni che recano l’autorizzazionealla ratifica e l’ordine di esecuzione sonoinemendabili, come precisato anche pressola Commissione di merito, e che pertantouna condizione che proponesse l’emenda-mento dell’articolo 2 del disegno di leggenel senso indicato dalla collega Durantinon sarebbe plausibile.

Massimo ARTINI (M5S) fa presente allacollega Duranti che il richiamo alla leggen. 185 del 1990 è stato opportunamenteinserito in premessa e conferma, pertanto,la proposta di parere già formulata.

Donatella DURANTI (SEL), nella con-sapevolezza di quanto ricordato dal pre-sidente Vito ma anche della centralitàdella legge n. 185 del 1990 per l’ordina-mento italiano sulla materia oggetto delTrattato, preannuncia il voto di astensionedel suo gruppo sulla proposta di parerefavorevole, formulata dal relatore.

Domenico ROSSI (SCpI) preannuncia ilvoto favorevole del suo gruppo, associan-dosi alle valutazioni del collega Cicu sul-l’importanza del provvedimento per la de-finizione di un quadro giuridico univer-salmente coerente su una materia cosìdelicata.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Elio VITO. — Interviene ilsottosegretario di Stato per la difesa, Ro-berta Pinotti.

La seduta comincia alle 14.20.

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa

per il triennio 2013-2015

(Esame ai sensi dell’articolo 124 del rego-lamento e rinvio).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD),relatore, prima di illustrare i contenuti delprovvedimento in titolo, ricorda esso èstato trasmesso che in data 10 aprile 2013,durante il Governo Monti, dall’allora Mi-nistro della difesa, Giampaolo Di Paola, aisensi dell’articolo 536, comma 1, del Co-dice dell’ordinamento militare, come mo-dificato dalla legge n. 244 del 2013.

A tale Documento ha fatto successiva-mente riferimento l’attuale Ministro delladifesa, Mario Mauro, nel corso della suaaudizione sulle linee programmatiche delsuo Dicastero, svolta lo scorso 15 maggiodavanti alle Commissioni difesa di Camerae Senato, in cui il Ministro, oltre adesprimere un giudizio particolarmente lu-singhiero in merito all’elevato livello diinterazione e di scambio informativo chela Difesa assicura al Parlamento, ha ri-chiamato espressamente il Documentoprogrammatico in esame, ricordando che« da quest’anno questa trasparenza è ul-teriormente accresciuta, in esito a quantodisposto proprio con il provvedimento diapprovazione dalla legge delega, attraversola presentazione del Documento di pro-grammazione pluriennale della Difesa »,segnalando la pubblicazione del Docu-mento sul sito internet del Ministero, cosìda renderlo di immediato e gratuito ac-cesso per tutti i cittadini.

Sottolinea, dunque, che il Documentoin esame innova la prassi delle relazionitra il Ministero della difesa e la Commis-sione nelle materie di rispettiva compe-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 64 — Commissione IV

Page 65: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

tenza e ciò nello spirito di un rapportofiduciario Governo-Parlamento che, nelcampo della difesa, come correttamenteindica la premessa al Documento, deveandare « ben oltre il pur cogente vincolo difiducia costituzionalmente richiesto ». IlDocumento programmatico pluriennaledovrebbe avere, in questo senso, la fun-zione di accrescere il grado di interazioneGoverno-Parlamento, promuovendo l’in-cremento del flusso informativo nei con-fronti del Parlamento ed un’interpreta-zione consapevole e bene ponderata dellestesse informazioni.

Inoltre, il Documento, secondo questaprospettiva sinergica, contribuirebbe alconseguimento dell’obiettivo comune:quello della conciliazione del rigore e dellacertezza negli investimenti e nell’uso dellerisorse pubbliche con la dinamicità e l’im-prevedibilità degli scenari geostrategici.

Ricorda che con riferimento alla pia-nificazione dei programmi di ammoderna-mento e rinnovamento dei sistemi d’arma,delle opere, dei mezzi e dei beni diretta-mente destinati alla difesa nazionale, l’ar-ticolo 536 del codice dell’ordinamento mi-litare è stato profondamente modificatodalla recente legge n. 244 del 2012 al finedi prevedere la presentazione, entro il 30aprile di ogni anno, di un « piano diimpiego pluriennale » La nuova formula-zione della norma in esame prevede che,per i programmi finanziati attraverso gliordinari stanziamenti di bilancio, loschema di decreto venga trasmesso alleCamere per l’espressione del parere delleCommissioni competenti. I pareri do-vranno essere espressi entro 40 giornidalla data di assegnazione ed è previstoche il Governo, qualora non intenda con-formarsi alle condizioni formulate dalleCommissioni competenti, ovvero quando lestesse Commissioni esprimano parere con-trario, trasmetta nuovamente alle Camerelo schema di decreto corredato dalle ne-cessarie controdeduzioni per i parerei de-finitivi delle Camere da esprimere entro 30giorni dalla loro assegnazione. Tale modi-fica normativa è dovuta all’approvazionedi un emendamento presentato dal collegaScanu nel corso dell’esame parlamentare,

in prima lettura al Senato, della richia-mata legge n. 244 del 2012, anche al finedi recepire alcune importanti conclusionidell’indagine conoscitiva svolta nellascorsa legislatura dalla Commissione di-fesa della Camera sui sistemi d’arma, nellaparte in cui si auspicava un ancor piùincisivo coinvolgimento parlamentare sugliinvestimenti e una più profonda condivi-sione delle responsabilità tra Governo eParlamento per l’adeguamento dei sistemie delle dotazioni dei militari. Tuttavia,rileva che un’ulteriore risultanza di quellastessa indagine – riguardante l’opportu-nità di porre alcune limitazioni nelle no-mine, in società controllate dallo Statooperanti nel settore degli armamenti mi-litari, di soggetti che abbiano ricopertoincarichi di vertice – è ancora una que-stione aperta che appare opportuno vengarisolta o instaurando, per il futuro, unaprassi limitativa in tal senso, o in vianormativa.

Passando all’analisi dei contenuti delDocumento, evidenzia come le prime dueparti attengano, rispettivamente, al quadrogenerale interno ed internazionale e allemissioni e ai programmi del Ministerodella difesa. La terza parte riporta, invece,alcuni grafici relativi all’evoluzione deglistanziamenti previsionali per la difesa nelperiodo 2008-2015, all’evoluzione del bi-lancio della difesa, all’incidenza del bilan-cio della difesa sul PIL nazionale, allaripartizione della funzione difesa per set-tori di spesa e all’evoluzione delle consi-stenze di personale militare.

Al riguardo, appare opportuno segna-lare, in via preliminare, che le valutazionidegli stanziamenti in rapporto al PIL sonostate effettuate sulla base di un valore chenel frattempo è diminuito, secondo il Go-verno di 2 punti e secondo Banca d’Italiadi 3 punti. Pertanto, tutti i dati del Do-cumento relativi a questi confronti an-drebbero riconsiderati.

Il Documento, inoltre, pone in evidenzacome, nonostante alcuni segnali di ten-denza verso un equilibrio geostrategico, ilquadro internazionale continui a esserecaratterizzato da instabilità. A fronte di unridotto numero di « conflitti classici fra

Mercoledì 24 luglio 2013 — 65 — Commissione IV

Page 66: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Stati », si registrano numerose crisi internea singoli Stati e di focolai di tensione piùo meno latenti ma potenzialmente capacidi destabilizzare intere regioni.

Al riguardo, il Documento sottolineal’impegno dell’Unione europea e dell’Al-leanza atlantica per una stabilizzazione ditali regioni, attraverso il dispiegamento diun complesso di strumenti e di misure eil coinvolgimento di personale dei rispet-tivi Paesi membri nel rafforzamento deiprocessi di democratizzazione e nellatransizione a forme di governance efficace,col fine ultimo di ridurre i fattori diincertezza ed i rischi associati. Obiettivopiù che condivisibile, ma purtroppo nonsempre realizzato.

Inoltre, il Documento rileva il continuomutare degli equilibri economici, militari epolitici, con l’emersione di nuovi attoriregionali e globali e risulta sempre piùrilevante l’influenza dei paesi BRICS (Bra-sile, Russia, India, Cina e Sudafrica) suscala mondiale.

In relazione a tale situazione il Docu-mento pone in evidenza la necessità che laDifesa mantenga uno strumento militare:bilanciato e flessibile per rispondere contempestività a crisi di carattere e dimen-sione non prevedibili; in grado di perse-guire il raggiungimento dei compiti e dellemissioni assegnati; sostenibile nel tempo ecompatibile con le risorse disponibili; e,infine, interoperabile, integrabile e coe-rente con i trend evolutivi dei principalialleati, operativamente efficace, con capa-cità operative proiettabili e sostenibili an-che a grande distanza, caratterizzate daelevata agilità e da spiccato contenutotecnologico.

Il Documento esamina, inoltre, gli im-pegni assunti dal nostro Paese in sedeONU, NATO e di Unione europea, dedi-cando, poi, a ciascuna missione multina-zionale in corso una scheda riepilogativache riporta, oltre a dati di carattere ge-nerale sulla missione, anche specifici det-tagli riguardanti sia il personale militareitaliano impegnato nella missione stessa,sia le motivazioni che hanno determinatol’avvio della missione e i suoi eventualisviluppi.

Per quanto concerne, poi, la definizionedelle priorità politiche e gli obiettivi stra-tegici della Difesa nel prossimo triennio,l’operatività e l’ammodernamento dellostrumento militare, la razionalizzazionedel modello organizzativo e il migliora-mento della governance costituiscono le« priorità politiche e gli obiettivi strate-gici » indicati dal Documento in esame,che dovranno essere perseguiti alla lucedella corrente situazione finanziaria.

Con particolare riferimento all’operati-vità e all’ammodernamento dello stru-mento militare viene, infatti, richiamata lanecessità di « assicurare la disponibilità diuno strumento militare dimensionato ri-spetto alle risorse effettivamente disponi-bili, integrato nel contesto dell’Unione eu-ropea e dell’Alleanza atlantica, enfatizzan-done la piena interoperabilità con quellodegli alleati.

Sul versante, invece, dell’ammoderna-mento dello strumento militare si eviden-zia la necessità di analizzare i singoliprogrammi di ammodernamento e rinno-vamento dei sistemi d’arma alla luce dellacorrente realtà finanziaria, prefiggendosiuna pianificazione degli investimenti mi-rata non alla singola piattaforma ma allacapacità operativa da perseguire in un’ot-tica interforze. A tal fine sottolinea chel’indagine conoscitiva sui sistemi d’armadestinati alla difesa in vista del Consiglioeuropeo di dicembre 2013, avviata ieri conl’audizione del Ministro della difesaMauro, appare la sede più idonea peracquisire ed approfondire ogni elementoutile a realizzare l’obiettivo di uno stru-mento militare maggiormente integrato alivello interforze.

Richiama, peraltro, che, come emergedalla nota 5, riportata nella parte II,pagina 1-13 del Documento, « la Difesa hasvolto, in tutte le sue componenti, un’at-tenta analisi e revisione dei programmi,dei contratti e degli accordi in corso,comprese rinegoziazioni, al fine di mini-mizzare le discendenti penalizzazioni siaoperativo – capacitive che amministrative,nell’ineludibilità di modificare tali impegnie nell’esigenza di evitare aggravi di oneriper l’Amministrazione Pubblica, paga-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 66 — Commissione IV

Page 67: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

mento di more e penalità in caso disospensione, arresto, interruzione di pro-grammi ».

Al riguardo, osserva che appare utileconoscere dettagliatamente i risultati ditale attività, come richiesto anche dal-l’onorevole Artini durante la recente au-dizione del Segretario generale della Di-fesa e Direttore nazionale degli arma-menti, Generale De Bertolis, davanti alleCommissioni riunite di Camera e Senato.

Segnala, poi, che la seconda parte delDocumento è dedicata anche all’analisidelle principali voci di spesa che compon-gono la funzione difesa, con particolareriferimento alle spese per l’esercizio, l’in-vestimento e il personale. Al riguardo, inlinea con gli obiettivi perseguiti dalla piùvolte richiamata legge n. 244 del 2012, ilDocumento conferma la necessità di unriequilibrio generale del bilancio della« Funzione difesa », ripartendolo orienta-tivamente in 50 per cento per il settore delpersonale, 25 per cento per l’esercizio e 25per cento per l’investimento.

Sempre con riferimento alle spese peril personale militare e civile della Difesa ilDocumento evidenzia alcuni obiettivi prio-ritari che, compatibilmente con le risorsea disposizione, si intende perseguire nelprossimo triennio.

In merito al personale militare il Do-cumento si propone l’obiettivo dell’eleva-zione – anche in chiave interforze emultinazionale – del livello culturale edaddestrativo del personale, del migliora-mento del benessere del personale, conparticolare riferimento ai settori previden-ziale e abitativo, e della possibilità diincentivare l’inserimento, ovvero il collo-camento preferenziale nel mondo del la-voro civile dei volontari delle Forze ar-mate, congedati senza demerito che hannocompletato la ferma. A tal proposito, pre-cisa che ad oggi tale obiettivo appare pocopiù che un’ipotesi suggestiva in quantonon ancora confermata né dal Ministrodella funzione pubblica né da quello dellavoro.

Con riferimento, invece, al personalecivile della Difesa, il Documento richiamaespressamente la necessità di ottimizzare

l’allocazione delle risorse umane in rela-zione alla revisione organizzativa e fun-zionale della Difesa; di predisporre mo-delli e strumenti operativi tesi alla valo-rizzazione delle professionalità e della per-formance; e di razionalizzare i processi diinformatizzazione delle procedure relativeall’attività di misurazione e valutazionedella performance.

Sottolinea che, in merito al bilanciodella Difesa, le spese per l’esercizio atten-gono direttamente alla qualità dello stru-mento militare, al suo approntamento e alsuo impiego e ciò in quanto le richiamatespese riguardano essenzialmente la forma-zione e l’addestramento del personale mi-litare, alla manutenzione e all’efficienzadei mezzi che sono strettamente legati allasicurezza del personale stesso. Al riguardo,le previsioni di spesa in tale settore am-montano, relativamente all’anno 2013 a1.334,6 milioni di euro, a 1.315,6 milioni dieuro per il 2014 e a 1.303,2 milioni di europer il 2015.

In relazione a tali previsioni il Docu-mento fa presente che il volume attual-mente stanziato continua a essere grave-mente insufficiente rispetto alle reali esi-genze e « determinerà un incremento dellecriticità del settore ». In tal senso una fortepreoccupazione è emersa anche durantel’audizione dei COCER-Interforze, svoltalo scorso 4 giugno, riguardante i provve-dimenti in materia previdenziale e di pro-roga del blocco degli automatismi stipen-diali.

Da ultimo, le previsioni di spesa nelsettore dell’investimento attengono essen-zialmente all’ammodernamento di sistemie materiali in uso alle Forze armate – alloscopo di prolungarne la vita operativa edevitando così la loro sostituzione con as-setti di nuova generazione – e all’intro-duzione di nuovi strumenti ed equipaggia-menti. Al riguardo, il Documento, nelriportare l’elenco dei programmi di acqui-sizione dei sistemi d’arma in corso disvolgimento, indica quali sono quelli so-stenuti in tutto o in parte con il contributodel Ministero delle sviluppo economico e

Mercoledì 24 luglio 2013 — 67 — Commissione IV

Page 68: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

le relative autorizzazioni di spesa come daultimo rifinanziate dalla legge di stabilità2013.

A questo proposito il Documento ripro-pone la criticità della ripartizione dellerisorse assegnate alla funzione difesa cherisultano assorbite per il 70 per centodalle spese per il personale, residuandoper le spese relative all’esercizio e agliinvestimenti, rispettivamente, il 12 e il 18per cento, con un rilevante sbilanciamentorispetto a quella che è ritenuta, a livellointernazionale ed europeo, un’ottimale ri-partizione delle risorse tra i richiamatisettori di spesa.

Al riguardo, appare opportuno tenereconto che la spesa per gli investimenticomprensiva delle risorse finanziarie abilancio ordinario del MISE, utilizzate peril finanziamento di specifici programmidella Difesa, fa salire ben oltre il 25 percento la quota parte degli stanziamentidestinati agli investimenti.

Inoltre, segnala che un’apposita partedel Documento (Appendice 1 dell’AllegatoC) evidenzia le condizioni contrattuali didiverse tipologie di programmi di ammo-dernamento e rinnovamento dei sistemid’arma, con particolare riferimento alleeventuali clausole penali in caso di re-cesso. Al riguardo, appare opportuno evi-denziare che questa parte del Documentoappare formulata in maniera generica ri-spetto alla nuova formulazione del citatoarticolo 536 del codice dell’ordinamentomilitare nella parte in cui prevede che nelDocumento in esame vengano indicate perciascun programma le condizioni contrat-tuali e le eventuali clausole penali in casodi recesso. Per il futuro, confidando nellasensibilità istituzionale del rappresentantedel Governo, auspica un maggior dettaglioinformativo, anche ai fini di una piùcompleta valutazione dei profili contrat-tuali.

Segnala che, per quanto riguarda, in-vece, lo stanziamento previsionale per il2013 della Funzione « Sicurezza del Ter-ritorio » – pertinente alle esigenze finan-ziarie dell’Arma dei carabinieri – essoammonta a circa 5.759,6 milioni di euro,con un decremento di circa 133,4 milioni

di euro (-2,3 per cento) rispetto al prece-dente bilancio approvato dal Parlamento.Gli stanziamenti previsionali per il 2014 e2015 si attestano a 5.694,3 milioni di euroe 5.719,7 milioni di euro che, raffrontati algià citato dato per il 2013, presentano undecremento, rispettivamente, di 65,3 mi-lioni di euro (-1,1 per cento) e di 39,8milioni di euro (-0,7 per cento). Nellospecifico, per l’anno 2013, le previsioni dispesa per il personale ammontano a5.509,7 milioni di euro, con un decre-mento di 114,8 milioni di euro rispetto al2012. Per gli anni 2014 e 2015, esse siattestano, rispettivamente, a un volume di5.445,5 milioni di euro e di 5.472,6 milionidi euro. Per quanto riguarda, invece, lespese per l’esercizio esse ammontano, nel2013, a circa 223,9 milioni di euro, conuna diminuzione pari a circa 29,8 milionidi euro (-11,7 per cento) sulla dotazione2012, mentre lo stanziamento del settoresubirà, nel biennio successivo, un lievedecremento, fino ad attestarsi a circa221,4 milioni di euro nel 2015. Da ultimole spese per l’investimento sono pari nel2013 a circa 26,0 milioni di euro, con unincremento di 11,2 milioni di euro pari, al+75,3 per cento a fronte della dotazione2012. Gli stanziamenti del settore subi-ranno, nei due anni successivi, una leggeradiminuzione, fino ad attestarsi, nel 2015, a25,7 milioni di euro.

L’ultima parte del Documento contieneprevisioni di spesa relative al personale inausiliaria. Al riguardo, le richiamate pre-visioni attestano un incremento di 74,6milioni di euro sulla dotazione 2012, inconsiderazione di un maggior transito dipersonale in posizione di ausiliaria, ten-denza già presente nel 2011, confermatanell’anno 2012. Nello specifico, per l’anno2013 lo stanziamento previsionale am-monta a 430,6 milioni di euro, con unincremento di +74,6 milioni di euro (+21,0per cento) sulla dotazione 2012: Gli stan-ziamenti previsti attengono al soddisfaci-mento delle esigenze annuali per la cor-responsione dell’indennità una tantum especiali elargizioni e per il trattamentoprovvisorio di pensione.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 68 — Commissione IV

Page 69: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

In conclusione, alla luce di quantoillustrato, si riserva di presentare nel pro-sieguo dell’esame una relazione che terràconto del dibattito in Commissione e deglieventuali dati e chiarimenti che il Governoriterrà di fornire.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI ri-tiene che il lavoro esaustivo e accurato chel’onorevole Villecco Calipari ha condottopossa consentire di svolgere fin da oraconsiderazioni di carattere generale, senzanecessità di indugiare sui contenuti didettaglio del Documento, che è presentatoper la prima volta al Parlamento dall’en-trata in vigore della disciplina sulla revi-sione dello strumento militare. Si riserva,in ogni caso, di fornire ulteriori e piùprecisi elementi di informazioni nel pro-sieguo del dibattito.

In primo luogo, evidenzia che il Docu-mento riporta previsioni per il triennio2013-2015 che sono frutto del processo direvisione dello strumento militare avviatocon la legge n. 244 del 2012, approvatanella scorsa legislatura. Inoltre, il Docu-mento – che sostituisce la precedente Notaaggiuntiva – si presenta molto più leggibilee trasparente, con riguardo soprattuttoalle voci che interessano la spesa. Si tratta,quindi, di una novità che fornisce dati inmisura maggiore e più dettagliati.

Con riguardo alle spese per gli investi-menti militari, fa presente che, avendocome riferimento il bilancio della Difesa, ilDocumento programmatico pluriennalenecessariamente non riporta quelle infor-mazioni che si riferiscono a spese soste-nute attingendo ai capitoli dei bilanci dialtri dicasteri. Per quanto attiene, invece,alle spese relative agli investimenti riferitiai programmi d’armamento della difesasostenute con gli ordinari stanziamenti dibilancio, il Documento riporta nelle notedei singoli programmi tutte le informa-zioni ad essi relative. Sul punto, si riservadi intervenire più dettagliatamente in unasuccessiva seduta, limitandosi a eviden-ziare che il Documento fotografa unasituazione riferita al periodo nel quale èstato redatto, mentre la pianificazione su-bisce cambiamenti a volte anche assai

rilevanti e repentini. Qualora la Commis-sione desiderasse, comunque, ricevere deiragguagli su determinati programmi, ilMinistero della difesa assicura già da orala massima disponibilità a svolgere tutte leinformative del caso.

Anche con riguardo alle valutazionidegli stanziamenti in relazione al PIL che,secondo le previsioni del Governo e dellaBanca d’Italia, sarebbe sceso di 2 e anchedi 3 punti, si riserva di intervenire nelprosieguo del dibattito.

Con riferimento, invece, alla richiestadi fornire tramite il Documento una mag-giore quantità di dati ed informazioni suicontratti relativi alle spese per gli investi-menti, ritiene che in considerazione delcarattere statico del Documento stesso, chefotografa una situazione in cambiamento,tali informazioni sarebbero più facilmentee utilmente ottenibili attraverso strumentiprocedurali, a partire dall’indagine cono-scitiva in corso di svolgimento.

Rileva, poi, che la relazione illustrativagiustamente evidenzia una preoccupazioneper la situazione riferita al personale.Ritiene questo un punto importante chedovrà essere attentamente monitorato.

Infine, con riguardo alla comparazionedei dati riferiti al 2013 con quelli del 2012– pensa soprattutto all’aumento del 75 percento delle spese di investimento, chepossono fare presupporre una corsa alriarmo – evidenzia come tale raffrontodebba essere svolto su serie storiche didati e non relativamente ad un periodo ditempo necessariamente limitato che nonconsente di cogliere il trend di una deter-minata dinamica in quanto influenzato dafattori contingenti. Se raffrontate, infatti,con i dati del 2011, le spese per investi-menti hanno evidenziato un incrementominimo, mentre nel 2012 il dato ha ri-sentito di pesanti tagli operati dalle variemanovre.

Domenico ROSSI (SCpI) formula alrappresentante del Governo la richiesta dichiarimenti in merito al deterioramentodella capacità operativa dello strumentomilitare, stante il livello di risorse asse-gnate per il triennio 2013-2015 e l’assenza

Mercoledì 24 luglio 2013 — 69 — Commissione IV

Page 70: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

di importanti interventi integrativi. In par-ticolare, chiede se nelle proiezioni per glianni 2014 e 2015 si sia tenuto conto deglieffetti discendenti dalla revisione dellostrumento militare. Inoltre, tra gli obiettivistrategici correlati, il Documento cita an-che la realizzazione di un piano alloggi peril personale miliare ed implementazionedel benessere delle famiglie. Sul puntovorrebbe sapere se siano già state previstele risorse necessarie al conseguimento del-l’obiettivo e, in caso affermativo, in qualecapitolo siano state allocate.

Massimo ARTINI (M5S) osserva che lemodifiche introdotte dalla legge n. 244 del2012 all’articolo 536 del Codice dell’ordi-namento militare già prevedono un ob-bligo per il Governo di fornire nel Docu-mento in esame i dettagli relativi ai con-tratti dei programmi d’arma. In tal senso,ritiene che nel prossimo Documento do-vrebbero trovare spazio anche tali infor-

mazioni, al di là di quanto potrà derivaredall’esperimento di altri strumenti proce-durali.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI, as-sicura all’onorevole Artini che tutto ciòche la legge prevede costituirà oggetto diconsiderazione da parte del Documento inesame.

Elio VITO, presidente, nessun altrochiedendo di intervenire, rinvia il seguitodell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.50 alle 14.55.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 70 — Commissione IV

Page 71: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione

europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11. 3. Duranti, Pannarale, Ricciatti, Fava,Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire la lettera c), conla seguente:

« c) prevedere che siano sottoposti alparere delle Commissioni parlamentaricompetenti i provvedimenti attuativi delladelega di cui al presente articolo ».

11. 5. Piras, Fava, Scotto, Ricciatti, Pan-narale, Duranti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: e semplificazione.

11. 4. Ricciatti, Pannarale, Durante, Pi-ras, Scotto, Fava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

« f) prevedere che siano sottoposti alparere delle Commissioni parlamentaricompetenti provvedimenti attuativi delladelega di cui al presente articolo ».

11. 1. Ricciatti, Pannarale, Durante, Pi-ras, Scotto, Fava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

« f) rispetto dei divieti di cui all’articolo1 della legge 9 luglio 1990 n. 185 ».

11. 2. Ricciatti, Pannarale, Durante, Pi-ras, Scotto, Fava.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 71 — Commissione IV

Page 72: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottatoa New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile

2013 (testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propriacompetenza, il testo unificato delle propo-ste di legge C. 1239 Mogherini ed abb.,recanti Ratifica ed esecuzione del Trattatosul commercio delle armi, adottato a NewYork dall’Assemblea Generale delle Na-zioni Unite il 2 aprile 2013 »;

richiamata la risoluzione n. 8-00005,approvata dalla III Commissione lo scorso26 giugno, che ha impegnato il Governo apresentare nel più breve tempo possibile ilrelativo disegno di legge di ratifica e apromuovere l’universalizzazione del Trat-tato, sviluppando apposite iniziative diplo-matiche, nonché le buone pratiche italianecontenute nella legge n. 185 del 1990, unadelle discipline più avanzate e stringenti suscala globale;

rilevato che nella parte conclusiva delPreambolo vengono richiamati i principifondamentali contenuti nella Carta delleNazioni Unite, in coerenza dei quali gliStati parte intendono operare;

rilevato, altresì, che l’articolo 1 enun-cia quale obiettivo del Trattato l’introdu-zione di standard comuni legalmente vin-colanti per l’importazione, l’esportazione eil trasferimento delle armi convenzionali,che siano riconosciuti nella misura piùampia possibile all’interno della comunitàinternazionale e che contribuiscano allapace, alla sicurezza e alla stabilità inter-nazionali;

valutato positivamente l’articolo 6che prevede che ogni Stato Parte debbanegare automaticamente l’autorizzazioneal trasferimento di armi convenzionali,munizioni, parti o componenti, qualora ciòsia in contrasto con gli obblighi derivantida risoluzioni del Consiglio di Sicurezzadell’ONU o da accordi internazionali per ilcontrasto di traffici illeciti di armi con-venzionali o qualora si accerti la circo-stanza che tali materiali possano essereimpiegati per commettere crimini interna-zionali, crimini contro l’umanità, atti digenocidio, crimini di guerra, attacchi con-tro obiettivi civili o comunque ogni altraazione di grave violazione delle Conven-zioni di Ginevra del 1949;

considerato, infine, che il Trattato inesame rappresenta un importante stru-mento di diritto internazionale concepitoper il contrasto al traffico illecito o alladiversione di armamenti convenzionali at-traverso i sistemi di controllo attivati subase nazionale ai sensi dell’articolo 5, conl’intento di superare quella condizione diincertezza, disomogeneità tra Stati o tal-volta addirittura di vuoto normativo inmateria di regolamentazione del commer-cio delle armi, affermando tra gli StatiParte princìpi di responsabilità, traspa-renza, controllo e cooperazione nel set-tore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 72 — Commissione IV

Page 73: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012.Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) . . . . . . . . 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente lemodalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. Atton. 12 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, econclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Francesco BOCCIA. — In-terviene il sottosegretario di Stato alla Pre-sidenza del Consiglio dei ministri, SesaAmici.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea relativa all’anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l’esame con-giunto dei provvedimenti in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ri-corda che il 2 maggio 2013 il Governo hapresentato al Senato i disegni di leggeeuropea e di delegazione europea relativiall’anno 2013. Rileva che si tratta dei duenuovi strumenti di adeguamento all’ordi-namento dell’Unione europea previsti dallalegge 24 dicembre 2012, n. 234, che haintrodotto una riforma organica dellenorme che regolano la partecipazione del-l’Italia alla formazione e all’attuazionedella normativa e delle politiche del-l’Unione europea.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 73 — Commissione V

Page 74: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Rammenta che, con l’entrata in vigoredella legge n. 234 del 2012, la legge co-munitaria annuale prevista dalla leggen. 11 del 2005 è sostituita da due distintiprovvedimenti: la legge di delegazione eu-ropea, il cui contenuto è limitato alledisposizioni di delega necessarie per ilrecepimento delle direttive e degli altri attidell’Unione europea e la legge europea,che contiene norme di diretta attuazionevolte a garantire l’adeguamento dell’ordi-namento nazionale all’ordinamento euro-peo, con particolare riguardo ai casi dinon corretto recepimento della normativaeuropea. Con riferimento al disegno dilegge, recante « Delega al Governo per ilrecepimento delle direttive europee e l’at-tuazione di altri atti dell’Unione europeaLegge di delegazione europea 2013, fapresente che lo stesso è stato approvatodal Senato l’8 luglio 2013 e trasmesso allaCamera dei deputati il 9 luglio 2013 (AC1326). Osserva che il provvedimento, aseguito delle modifiche approvate dal Se-nato, consta di 13 articoli ed è corredatoda tre allegati. Gli allegati A e B conten-gono l’elenco delle direttive da recepirecon decreto legislativo; analogamente aquanto disposto nelle precedenti leggi co-munitarie, nell’allegato B sono riportate ledirettive sui cui schemi di decreto è pre-visto il parere delle competenti commis-sioni parlamentari. Nell’allegato C sonoriportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sulvalore aggiunto e alle direttive di modificadella direttiva medesima, per il cui rece-pimento il disegno di legge conferiscedelega al Governo.

Fa presente che gli articoli 1 e 2contengono disposizioni di carattere gene-rale; gli articoli da 3 a 13 contengono iprincipi e criteri direttivi specifici di de-lega per l’attuazione della normativa eu-ropea; gli articoli 5, 6, 10, 11 e 12 preve-dono che alla loro attuazione si provvedecon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Rileva che gli articoli 4,9 e 13 si limitano a prevedere che la loroattuazione non deve comportare « nuovi o

maggiori oneri ». Osserva, nel dettaglio,che l’articolo 1 reca una delega al Governoper l’attuazione delle direttive elencatenegli allegati A e B secondo le procedure,i princìpi ed i criteri direttivi di caratteregenerale previsti dagli articoli 31 e 32 dellalegge n. 234 del 2012, stabilisce i terminie le modalità di emanazione dei decretilegislativi attuativi e dispone in merito allacopertura finanziaria delle norme dele-gate; che l’articolo 2 conferisce al Governouna delega biennale per l’emanazione didisposizioni recanti sanzioni penali o am-ministrative per le violazioni di obblighidiscendenti da direttive attuate in viaregolamentare o amministrativa e per leviolazioni di regolamenti dell’Unione eu-ropea pubblicati alla data di entrata invigore della legge e che l’articolo 3 dettaspecifici princìpi e criteri direttivi perl’attuazione della direttiva 2010/75/UE cheintegra, fra le altre, la direttiva 2008/1/CE(c.d. direttiva IPPC – Integrated PollutionPrevention and Control) relativa alle emis-sioni industriali. Fa presente che l’articolo4, introdotto nel corso dell’esame al Se-nato, reca uno specifico criterio di delegaper il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, attri-buendo all’Autorità per l’energia elettricae il gas il compito di adottare provvedi-menti volti ad eliminare l’attuale strutturaprogressiva delle tariffe elettriche e adintrodurre tariffe aderenti al costo delservizio.

Segnala che l’articolo 5, introdotto nelcorso dell’esame al Senato, detta specificicriteri di delega per il recepimento delladirettiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseriumani e la protezione delle vittime. Ri-corda che la direttiva provvede a riordi-nare in maniera più organica la disciplinasulla repressione del fenomeno, sulla basedi un approccio che comprende, in parti-colare, una maggiore protezione dei dirittidelle vittime anche in riferimento a livellipiù elevati di assistenza e, a tali fini, dicollaborazione e coordinamento d’azionetra gli Stati membri.

Osserva che gli ultimi dati statisticidivulgati dalla Commissione europea sultraffico degli esseri umani forniscono un

Mercoledì 24 luglio 2013 — 74 — Commissione V

Page 75: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

quadro allarmante non solo sulla diffu-sione di questo crimine ma anche sullaconnessa attenuazione dei diritti umanitra i Paesi membri dell’Unione. Fa pre-sente che dal rapporto risulta che levittime della tratta tra il 2008 e il 2010sono arrivate a quota 23.632. Con unincremento del 28 per cento e una preoc-cupante diminuzione delle condanne negliStati membri dell’Unione (-13 per cento).Le vittime sono soprattutto donne (68 percento). Ben il 62 per cento delle vittimedella tratta sono oggetto di sfruttamentosessuale, il 25 per cento di lavoro forzatoe il 14 per cento di altre forme di sfrut-tamento. Evidenzia che il dato sorpren-dente è rappresentato dal fatto che il 61per cento delle vittime proviene da altriStati dell’Unione. Osserva che l’Italia con-quista poi il primato negativo con 2.381vittime nel 2010, seguita dalla Spagna con1.605 vittime. Segnala che, d’altra parte,gli Stati fanno poco per combattere questodrammatico fenomeno criminale. Solo seiStati hanno recepito correttamente la di-rettiva 2011/36 del 5 aprile 2011 concer-nente la prevenzione e la repressione dellatratta di esseri umani e la protezione dellevittime, che sostituisce la decisione quadrodel Consiglio 2002/629/GAI, malgrado ladirettiva, oltre a fornire una nozione co-mune del reato a tutti gli Stati membri,stabilisca strumenti anche di carattereprocessuale per ampliare il margine d’in-tervento degli Stati e assicurare una mag-giore forza nella repressione del feno-meno.

Segnala che l’articolo 6 contiene trespecifici criteri di delega – di cui dueintrodotti nel corso dell’esame del Senato– per recepire la direttiva 2011/51/UE, cheha esteso l’ambito di applicazione delladirettiva 2003/109/CE, relativa allo statusdei cittadini di Paesi terzi soggiornanti dilungo periodo, ai titolari di protezioneinternazionale (rifugiati e titolari di pro-tezione sussidiaria. Per quanto attiene al-l’articolo 7, introdotto nel corso dell’esameal Senato, evidenzia che esso stabiliscealcuni criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2011/95/UE recante normeminime comuni sull’attribuzione della

qualifica di rifugiato e sul contenuto dellaprotezione riconosciuta. Osserva che l’ar-ticolo 8 stabilisce uno specifico criterio didelega al Governo per il recepimento delladirettiva 2011/85/UE, relativa ai requisitiper i quadri di bilancio degli Stati membri,che fissa le regole minime perché siagarantita l’osservanza da parte degli Statimembri dell’obbligo, derivante dal Trat-tato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.Segnala che l’articolo 9 delega il Governoad adottare decreti legislativi diretti aconformare all’ordinamento comunitariola normativa vigente in materia di impostasul valore aggiunto. Evidenzia che l’arti-colo 10 delega il Governo ad attuare lanormativa comunitaria relativa all’istitu-zione di un sistema di licenze per leimportazioni di legname nell’Unione eu-ropea (sistema FLEGT – Forest Law En-forcement, Governance and Trade) nell’am-bito delle azioni di contrasto alla raccoltae al commercio illegale di legname. Rilevache l’articolo 11 delega il Governo all’ado-zione di provvedimenti finalizzati al rior-dino e alla semplificazione delle proceduredi autorizzazione all’esportazione di pro-dotti e tecnologie a duplice uso, nonchéalla previsione di nuove fattispecie sanzio-natorie previste dalla normativa europeanei settori di riferimento.

Fa presente che l’articolo 12 stabilisceprincìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2011/61/UE sui gestori difondi di investimento alternativi. Sottoli-nea che l’articolo 13, inserito nel corsodell’esame al Senato, contiene princìpi ecriteri direttivi per l’esercizio della delegavolta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali uti-lizzati a fini scientifici. Segnala che gliallegati A e B contengono l’elenco delledirettive da recepire con decreto legisla-tivo. Analogamente a quanto disposto nelleprecedenti leggi comunitarie, nell’allegatoB sono riportate le 38 direttive sui cuischemi di decreto è previsto il parere dellecompetenti commissioni parlamentari;l’allegato A comprende due sole direttiveper le quali non si è ritenuto necessario ilpassaggio parlamentare. Nell’allegato Csono riportate le rettifiche alla direttiva

Mercoledì 24 luglio 2013 — 75 — Commissione V

Page 76: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

2006/112/CE sul sistema comune di impo-sta sul valore aggiunto e alle direttive dimodifica della direttiva medesima, per ilcui recepimento il disegno di legge confe-risce delega al Governo.

Con specifico riferimento ai profili fi-nanziari del provvedimento in esame, ri-leva che agli articoli 1 e 2, recanti delegheper il recepimento della disciplina comu-nitaria, vengono riproposti i meccanismi dicopertura amministrativa e finanziaria ge-neralmente utilizzati nelle precedenti leggicomunitarie: ricorso alle ordinarie strut-ture amministrative e ai fondi già asse-gnati alle competenti amministrazioni; ri-corso (in caso di insufficienza di risorse) alFondo di rotazione per le politiche comu-nitarie. Osserva, altresì, che il disegno dilegge non richiama espressamente, invece,il meccanismo di finanziamento deglioneri per i controlli effettuati dalle pub-bliche amministrazioni, già presente nelleprecedenti leggi comunitarie ed attual-mente disciplinato dall’articolo 30, commi4 e 5, della legge n. 234 del 2012. In basea tali commi, gli oneri per le prestazioni ei controlli sono posti a carico dei soggettiinteressati, secondo tariffe determinatesulla base del costo effettivo del servizio.Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se,anche in assenza di un esplicito richiamoall’articolo 30, commi 4 e 5, della leggen. 234 del 2012, il predetto meccanismo diattribuzione degli oneri per prestazioni econtrolli debba intendersi confermato an-che per il recepimento delle direttive in-dicate dal provvedimento in esame. Ciò alfine di escludere possibili effetti onerosiper le amministrazioni titolari delle fun-zioni di attuazione e di controllo. Inmerito ai profili di copertura finanziaria,fa presente che l’articolo 1, comma 4,prevede che eventuali spese non contem-plate da leggi vigenti e che non riguardanol’attività ordinaria delle amministrazionistatali o regionali possono essere previstenei decreti legislativi recanti attuazionedelle direttive elencate negli allegati A e Bnei soli limiti occorrenti per l’adempi-mento degli obblighi di attuazione delledirettive stesse. Alla relativa copertura,nonché alla copertura delle minori entrate

eventualmente derivanti dall’attuazionedelle direttive, in quanto non sia possibilefarvi fronte con i fondi già assegnati allecompetenti amministrazioni, si provvede acarico del fondo di rotazione di cui al-l’articolo 5 delle legge 16 aprile 1987,n. 183. Al riguardo, ricorda che l’articolo1, comma 4, come indicato nella relazionetecnica allegata all’Atto Senato n. 587,riproduce la consueta norma contenutatra i criteri generali previsti per l’eserciziodella delega legislativa nelle più recentileggi comunitarie. Anche in tali ultimeoccasioni non era, infatti, stato previsto unlimite massimo di utilizzo delle risorse delFondo di rotazione per l’attuazione dellepolitiche comunitarie, in considerazionedel fatto che risulta estremamente difficile,se non impossibile, determinare a priori sel’adempimento degli obblighi contenutinelle singole direttive possa comportareeffetti onerosi. Ricorda inoltre che in pre-cedenza, fino al 2006, i disegni di leggecomunitaria recavano, invece un limitemassimo di ricorso al predetto Fondo,stabilito in 50 milioni di euro. Durantel’esame in sede consultiva presso la Com-missione bilancio del Senato, il rappresen-tante del Governo ha chiarito che il Fondodi rotazione per le politiche comunitariereca le necessarie disponibilità e che il suoutilizzo per la copertura dei decreti legi-slativi attuativi di direttive comunitarie èeccezionale, sia in relazione alla percen-tuale di direttive al cui recepimento è statodestinato, sia in relazione alla consistenzadelle risorse del suddetto fondo impiegatea tale scopo. Osserva che, alla luce di talichiarimenti forniti dal rappresentante delGoverno, la Commissione bilancio del Se-nato, nella seduta del 19 giugno 2013, haespresso sul provvedimento in esame unparere favorevole sulla base, tra gli altri,del presupposto secondo il quale l’utilizzodel Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge n. 183 del 1987 per la coper-tura di spese non previste dalla legisla-zione vigente, e comunque nei soli limitidelle necessità connesse all’attuazionedelle direttive di cui agli allegati A e B,abbia carattere eccezionale e riguardi inogni caso un numero limitato di direttive

Mercoledì 24 luglio 2013 — 76 — Commissione V

Page 77: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

tra quelle oggetto di recepimento. Perquanto attiene, invece, al ricorso – in viaordinaria – ai « fondi già assegnati allecompetenti amministrazioni » osserva chenella prassi applicativa delle disposizionidi identico tenore contenute nelle prece-denti leggi comunitarie si è ritenuto chetale formulazione consenta, attraverso isuccessivi decreti legislativi di attuazione,il ricorso anche alla riduzione di autoriz-zazioni legislative di spesa o dei fondispeciali di pertinenza delle rispettive am-ministrazioni. A tale proposito, appareopportuno un chiarimento da parte delGoverno.

Con riferimento all’articolo 3, recanteemissioni industriali, rileva che, stantel’ampiezza della disciplina prevista dalladirettiva 2010/75/CE – che interessa unambito assai esteso di attività industrialida sottoporre ad autorizzazione e con-trollo a fini di tutela ambientale – an-drebbe precisata la portata attuativa deicriteri direttivi di cui alle lettera d) ed e),che prevedono, da un lato, l’utilizzo dellesanzioni amministrative ai fini di unamigliore attuazione della direttiva 2010/75/UE ovvero di un potenziamento delleattività di ispezione, dall’altro, la revisionedel sistema sanzionatorio ai fini di unamaggiore efficacia della prevenzione delleviolazioni delle autorizzazioni. Rileva, inparticolare, che andrebbero acquisiti ulte-riori chiarimenti riguardo al criterio didelega che prevede l’utilizzo delle sanzioniamministrative per le finalità connesseall’attuazione della direttiva stessa, tenutoconto che gli introiti da sanzioni assumonocarattere comunque eventuale e non pre-determinabile nell’ammontare. Andrebbechiarito, inoltre, il coordinamento tra larevisione del sistema sanzionatorio previ-sta dal testo e la disposizione di caratteregenerale contenuta nell’articolo 30 dellalegge n. 234 del 2012 in base alla quale, glioneri relativi a prestazioni e controlli daeseguire da parte di uffici pubblici ai finidell’attuazione delle disposizioni comuni-tarie sono posti a carico dei soggetti in-teressati, secondo tariffe determinate sullabase del costo effettivo del servizio. Conriferimento all’articolo 4, recante effi-

cienza e di tariffe elettriche, ritiene cheandrebbero acquisiti elementi volti a suf-fragare la neutralità finanziaria dellanorma, tenuto conto che la modifica delletariffe elettriche incide anche sul gettitofiscale ad essa associato. Con riferimentoall’articolo 5, recante prevenzione e re-pressione della tratta di esseri umani,rileva che appare opportuno acquisire ele-menti di chiarimento dal Governo circa laportata applicativa di taluni criteri didelega, atteso che gli stessi sembrano su-scettibili di determinare possibili oneri acarico della finanza pubblica. Ciò conparticolare riferimento: alle modalità dicoordinamento tra le istituzioni che sioccupano di tutela e assistenza alle vittimedi tratta e quelle che hanno competenzasull’asilo – lettera b); alle misure perl’identificazione dei minori non accompa-gnati – lettera c); alla previsione che ipercorsi di formazione dei pubblici uffi-ciali ricomprendano questioni inerenti allatratta di esseri umani e alla protezioneinternazionale – lettera e). Con riferi-mento all’articolo 6, recante norme suisoggiornanti di lungo periodo beneficiaridi protezione internazionale, rileva cheandrebbe precisata la portata applicativadelle modifiche apportate alla formula-zione originaria dell’articolo 6 (Attuazionealla direttiva 2011/51/UE), che appaionodeterminare un allentamento delle condi-zioni di accesso o di mantenimento dellostatus di soggiornante di lungo periodo.Ciò al fine di valutare i conseguenti effettiin termini di impatto finanziario delladelega, anche alla luce della clausola diinvarianza finanziaria prevista al comma2. Ricorda, inoltre, la 5a Commissione delSenato ha espresso sull’emendamento 4.1,che ha introdotto le lettere b) e c) delcomma 1, nonché il comma 2 recanteclausola di invarianza, parere di semplicecontrarietà. Con riferimento all’articolo 7,recante attribuzione della qualifica di be-neficiario di protezione internazionale, os-serva che appare opportuno acquisire ele-menti di chiarimento dal Governo circa laportata applicativa di taluni criteri didelega, atteso che gli stessi sembrano su-scettibili di determinare possibili oneri a

Mercoledì 24 luglio 2013 — 77 — Commissione V

Page 78: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

carico della finanza pubblica. Ciò conparticolare riferimento alla possibilità cheil mantenimento in tutti i casi degli stan-dard di garanzia previsti dalla normativain vigore, su uno status uniforme per irifugiati o per i beneficiari della prote-zione sussidiaria, porti all’ampliamentodella platea degli aventi diritto rispettoalla normativa vigente. Appare altresì op-portuno acquisire chiarimenti circa la por-tata applicativa del criterio di delega re-lativo all’introduzione di misure volte al-l’integrazione dei beneficiari di protezioneinternazionale, di cui alla lettera d). Conriferimento all’articolo 9, recante coordi-namento della disciplina interna in mate-ria di imposta sul valore aggiunto conl’ordinamento dell’Unione europea, fa pre-sente che, tenuto conto che la relazionetecnica e la successiva Nota del diparti-mento delle finanze affermano che lenorme che si intende abrogare sono di-sapplicate in quanto in contrasto con lanormativa comunitaria, appare opportunauna precisazione diretta a confermare chealle suddette disposizioni non siano statiascritti effetti ai fini della stima dei ten-denziali di finanza pubblica. Con riferi-mento all’articolo 10, recante istituzione diun sistema di licenze per le importazionidi legname, rileva che la norma contem-pla, tra i criteri di delega, l’individuazionedel Ministero delle politiche agricole qualeautorità nazionale competente per la ve-rifica, mediante risorse già previste a le-gislazione vigente, delle licenze per leimportazioni di legname. Inoltre è previstauna tariffa, destinata all’integrale coper-tura delle spese sostenute per i controlliprevisti. Infine, viene dettata una clausoladi non onerosità per la finanza pubblica.Dato il tenore della norma di delega,osserva che la compatibilità della disci-plina con la clausola di invarianza potràessere verificata in modo esaustivo sol-tanto sulla base della normativa che saràadottata nell’esercizio della delega. Sa-rebbe comunque opportuno acquisire ele-menti volti ad individuare le strutture cuidovranno presumibilmente essere affidati icompiti di autorità competente, nonchéelementi circa l’idoneità delle stesse ad

esercitare tali attività nell’ambito dellerisorse già assegnate. Infine, stante che iproventi derivanti dalle sanzioni pecunia-rie previste dal decreto legislativo e quelliderivanti dalla vendita mediante asta pub-blica della merce confiscata vengono de-stinati al miglioramento dell’efficienza edell’efficacia dell’attività di controllo, ap-pare opportuna una conferma, da partedel Governo, che le entrate derivanti dalletariffe siano idonee – anche in termini diallineamento temporale – a coprire i costidelle ordinarie attività di controllo. Conriferimento all’articolo 11, recante adegua-mento della normativa nazionale sui pro-dotti e le tecnologie a duplice uso, non haosservazioni da formulare. Con riferi-mento all’articolo 12, recante norme suigestori di fondi di investimento alternativi,non ha osservazioni da formulare. Conriferimento all’articolo 13, recante prote-zione degli animali utilizzati a fini scien-tifici, fa presente di non avere nulla daosservare al riguardo. Relativamente aldisegno di legge, già approvato dal Senato,recante « Disposizioni per l’adempimentodegli obblighi derivanti dall’appartenenzadell’Italia all’Unione europea – Legge eu-ropea 2013 », fa presente che il testooriginario è corredato di relazione tecnica,che risulta utilizzabile anche a seguitodelle modifiche introdotte dall’altro ramodel Parlamento. Segnala che la relazionetecnica precisa che tutte le disposizionicontenute nel provvedimento mirano adevitare la condanna dello Stato italiano alpagamento di sanzioni pecuniarie in fa-vore dell’Unione europea e a prevenireaggravi finanziari a carico delle casse delloStato. Osserva inoltre che nel corso del-l’esame presso il Senato il Governo hatrasmesso alla Commissione Bilancio ulte-riori note tecniche. Esaminando le dispo-sizioni che presentano profili di caratterefinanziario, fa presente che, in relazioneagli articoli 1 e 3, concernenti rispettiva-mente il diritto di circolazione e soggiornodei cittadini dell’Unione e dei loro fami-liari e disposizioni relative all’attività diguida turistica da parte di cittadini del-l’Unione europea, non ritiene di doverformulare osservazioni. Analogamente non

Mercoledì 24 luglio 2013 — 78 — Commissione V

Page 79: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ha osservazioni da formulare riguardoall’articolo 4 – concernente l’ordinamentoe il mercato del turismo – in considera-zione delle modalità di alimentazione delFondo che non comportano oneri per lafinanza pubblica, all’articolo 6 – modificadella disciplina dei contratti pubblici re-lativi ai lavori, servizi e forniture neisettori –, nel presupposto che la norma siaidonea a superare gli elementi di incom-patibilità con la normativa comunitariasollevati dalla Commissione europea, eall’articolo 7 – accesso ai posti di lavoropresso le pubbliche amministrazioni –. Inmerito all’articolo 8, relativo all’impostaerariale sugli aeromobili, osserva che ladisposizione riduce l’ambito di applica-zione dell’imposta, i cui effetti sono scon-tati nelle previsioni tendenziali. Ritieneche andrebbero pertanto quantificate leminori entrate attese sulla base dei dati digettito realizzati nell’anno 2012, rispetto aiquali la relazione tecnica non fornisceinformazioni. Tenuto conto che la normaè diretta a recepire la disciplina comuni-taria in materia, considera opportuno chesiano valutati gli effetti relativi ai possibilirimborsi richiesti dai contribuenti chehanno versato l’imposta e che, in attua-zione della norma in esame, non rientranopiù tra i soggetti passivi. Ciò anche allaluce di quanto indicato nell’articolo 2 delProvvedimento dell’Agenzia delle entratedel 28 giugno 2012 che ha riconosciuto ildiritto al rimborso dell’imposta, versata inbase alle disposizioni previgenti ma nonpiù dovuta in base alla nuove disposizioni.Nessuna osservazione da formulare ri-spetto all’articolo 9, che prevede disposi-zioni in materia di monitoraggio fiscale.Riguardo all’articolo 10, sull’affidamentodel servizio di accertamento e riscossionedelle imposte locali, ritiene che andrebbechiarito se la cessazione dei contratti diaffidamento, benché sia previsto un con-gruo termine per l’interruzione dellostesso, possa avere riflessi sulle entratedegli enti locali interessati. Non ritiene didover formulare osservazioni sui profilifinanziari riguardo all’articolo 11, che pre-vede disposizioni volte al corretto recepi-mento della direttiva 1999/63/CE relativa

all’accordo sull’organizzazione dell’orariodi lavoro della gente di mare e all’articolo12, che prevede disposizioni in materia dilavoro a tempo determinato. In meritoall’articolo 13, concernente l’assegno ainuclei familiari con almeno tre figli mi-nori, rileva che la quantificazione deglioneri appare coerente con i parametriutilizzati nella relazione tecnica. Ritienealtresì opportuno acquisire chiarimenticirca l’utilizzo a fini di copertura delFondo nazionale per le politiche sociali, alfine di escludere che detto utilizzo com-prometta la realizzazione di iniziative oprogrammi già avviati a valere sulle risorsein esame. In merito ai profili di coperturafinanziaria, con riferimento alle risorseutilizzate con finalità di copertura ricordache quelle di cui alla lettera a), pari a15,71 milioni di euro per l’anno 2013, sonoiscritte nel Fondo di rotazione per lepolitiche comunitarie (capitolo 7493 – Mi-nistero dell’economia e delle finanze). Alriguardo rileva che tali risorse pur seiscritte in un capitolo di conto capitalesono state in numerose occasioni utilizzateanche per la copertura di oneri di partecorrente. Con riferimento alle risorse dicui alla lettera b) fa presente che esseprevedono l’utilizzo, nella misura di 4,41milioni di euro a decorrere dall’anno 2014,dell’accantonamento del fondo speciale diparte corrente relativo allo stato di pre-visione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali; tale accantonamento sep-pure privo di una specifica voce program-matica, reca le necessarie disponibilità. Lerisorse di cui alla lettera c) prevedonol’utilizzo, nella misura di 15 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2014, del fondonazionale per le politiche sociali (capitolo3671 – Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali). Con riferimento all’utilizzodi tale fondo, ricorda che la Commissionebilancio del Senato, nel parere reso siaalla 14a Commissione in data 20 giugno2013, sia all’Assemblea in data 4 luglio2013, ha formulato un’osservazione evi-denziando che la copertura prevista « as-sorbe quasi la metà dello stanziamentoiscritto, a partire dal 2014, sul Fondonazionale per le politiche sociali, con il

Mercoledì 24 luglio 2013 — 79 — Commissione V

Page 80: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

rischio di ridimensionare ulteriori inter-venti finanziati dal medesimo fondo ». In-fine le risorse di cui alla lettera d) pre-vedono la riduzione, nella misura di 12milioni di euro a decorrere dall’anno 2014,dell’autorizzazione di spesa relativa allaquota dell’otto per mille dell’imposta sulreddito delle persone fisiche (capitolo 2780– Ministero dell’economia e delle finanze).Con riferimento all’utilizzo di tali risorse,ricorda che la Commissione bilancio delSenato, nel parere reso sia alla 14a Com-missione in data 20 giugno 2013, sia al-l’Assemblea in data 4 luglio 2013, haformulato un’osservazione evidenziandoche l’utilizzo di quota parte dell’otto permille Irpef di spettanza statale « rappre-senta il perpetuarsi di una prassi basatasul ricorso a tali stanziamenti per finalitàdifformi rispetto alla legge istitutiva delmeccanismo dell’otto per mille ». Con ri-ferimento all’articolo 14, che modifica ildecreto legislativo n. 267 del 2003, inmateria di protezione delle galline ovaiole,non ritiene di formulare osservazioni, te-nuto conto che attività di controllo degliallevamenti da parte dell’autorità sanitariasono già previste a legislazione vigente.Anche con riferimento all’articolo 15, re-lativo all’adeguamento della normativa na-zionale al regolamento (UE) n. 528/2012del Parlamento europeo e del Consiglio,del 22 maggio 2012, in materia di biocidinon ritiene di dover formulare osserva-zioni, tenuto conto che la legislazionevigente già prevede attività di controllo daparte del Ministero della salute e che letariffe dovranno garantire la coperturadegli oneri correlati. In merito all’articolo16, sull’attuazione del regolamento (CE)n. 1223/2009 del 30 novembre 2009, suiprodotti cosmetici, rileva che la normaindividua il Ministero della salute qualeautorità nazionale competente per la su-pervisione e il controllo sulle attività degliorganismi che esercitano le funzioni con-ferite dallo Stato, dalle regioni e provinceautonome e dalle aziende sanitarie locali.Inoltre, demanda a un successivo decretoministeriale la regolamentazione delle pro-cedure di controllo del mercato internodei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli

dei prodotti stessi, degli operatori di set-tore e delle buone pratiche di fabbrica-zione. Ritiene pertanto che andrebberofornite assicurazioni in merito all’idoneitàdelle strutture individuate ad esercitare leattività previste nell’ambito delle risorsegià assegnate, come sembra implicitamenteindicare la relazione tecnica.Nessuna os-servazione ritiene di dover formulare inmerito all’articolo 17, che modifica il de-creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,concernente l’etichettatura, la presenta-zione e la pubblicità dei prodotti alimen-tari, all’articolo 18, che modifica il decretolegislativo 30 maggio 2008, n. 116, sullagestione della qualità delle acque di bal-neazione, e all’articolo 19, che modifica ildecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49,in materia di valutazione e gestione deirischi da alluvioni, nel presupposto chetali norme siano idonee a superare glielementi di incompatibilità con la norma-tiva comunitaria sollevati nella procedurad’infrazione. Con riferimento all’articolo20, che modifica il decreto legislativo 30maggio 2008, n. 117, in materia di gestionedei rifiuti delle industrie estrattive, non haosservazioni da formulare, nel presuppo-sto – sul quale ritiene necessaria unaconferma – che l’assolvimento dei nuoviobblighi informativi dell’autorità compe-tente mediante la messa a disposizione delproprio sito non determini ulteriori oneriper l’autorità stessa e che, stante la pos-sibilità da parte dell’autorità competentedi assumersi gli obblighi dell’operatore incaso di inadempienza di quest’ultimo, lagaranzia finanziaria da questi prestatarisulti idonea a coprire totalmente glioneri per l’autorità competente. In meritoall’articolo 21, che modifica il decretolegislativo 20 novembre 2008, n. 188, con-cernente pile, accumulatori e relativi ri-fiuti, prende atto che nel corso delladiscussione presso il Senato il Governo haribadito la non onerosità della norma,rinviando al Ministero dell’Ambiente, dellatutela del territorio e del mare ogni chia-rimento in relazione alla possibilità per ilmedesimo dicastero di svolgere, nell’am-bito delle risorse previste a legislazionevigente, i compiti di ricerca di metodi di

Mercoledì 24 luglio 2013 — 80 — Commissione V

Page 81: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

riciclaggio ecocompatibili e con un buonrapporto tra costi e efficacia per tutti i tipidi pile ed accumulatori, senza oneri ag-giunti a carico del bilancio dello Stato.Poiché tuttavia tali chiarimenti al mo-mento non risultano essere disponibili,evidenzia che andrebbe acquisita la con-ferma che i predetti compiti di ricerca,incombenti allo Stato italiano in forzadella normativa europea, possano effetti-vamente essere svolti senza oneri aggiun-tivi a carico del bilancio dello Stato, nel-l’ambito delle risorse previste a legisla-zione vigente. Con riferimento all’articolo22, che modifica il decreto legislativo 25luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzionedell’uso di sostanze pericolose nelle appa-recchiature elettriche ed elettroniche, eall’articolo 23, che prevede disposizioni inmateria di assoggettabilità alla proceduradi valutazione di impatto ambientale per ilrecepimento della direttiva 2011/92/UE,non ha osservazioni da formulare per iprofili finanziari. In merito all’articolo 24,sull’azione comunitaria in materia di ac-que, ritiene necessario che il Governoconfermi che le attività di natura tecnicapreviste dalle norme in esame possanoessere effettivamente svolte mediante l’uti-lizzo delle risorse umane, strumentali efinanziarie già disponibili a legislazionevigente e, quindi, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, come pre-visto dalla clausola di neutralità finanzia-ria. Segnala in proposito che tale clausolaè stata introdotta al fine di recepire unacondizione motivata ai sensi dell’articolo81, quarto comma, della Costituzione, con-tenuta nel parere reso dalla Commissionebilancio nella seduta del 4 luglio 2013.

Per quanto riguarda l’articolo 25, sullatutela risarcitoria contro i danni all’am-biente, evidenzia come andrebbero acqui-siti dati ed elementi idonei a suffragarela previsione di invarianza finanziariacontenuta nel comma 3. In particolare,andrebbe verificata l’effettiva disponibilitàdelle somme necessarie per la ripara-zione dei danni ambientali nel caso incui gli interventi di ripristino da partedei responsabili risultino incompleti onon corretti. In tal senso andrebbe ve-

rificato: se risultino già stanziate in bi-lancio somme utilizzabili per le finalitàindicate dal testo e se, in caso di paga-mento da parte dei soggetti obbligati, sipresenti il necessario allineamento tem-porale fra l’acquisizione di tali risorse eil loro utilizzo per la realizzazione dellemisure di riparazione. Osserva in propo-sito che il comma 2 esclude gli accorditransattivi già stipulati – o comunqueattuativi di accordi di programma giàconclusi – dall’applicazione dell’articolo311, comma 2, del decreto legislativon. 152 del 2006, come riformulato dalpresente testo. Andrebbero esclusi even-tuali riflessi finanziari di tale previsione.Infine, al fine di escludere l’eventualeapplicazione di sanzioni, andrebbe valu-tata la compatibilità della norma rispettoalla disciplina comunitaria, con partico-lare riferimento all’ambito di applica-zione della tutela risarcitoria negli inter-venti di bonifica già avviati.

Con riferimento all’articolo 26, chemodifica la legge 11 febbraio 1992,n. 157, recante norme per la protezionedella fauna selvatica omeoterma e per ilprelievo venatorio, ritiene che al riguardoandrebbero acquisiti dati ed elementiidonei a suffragare l’ipotesi di invarianzadegli effetti sui saldi di finanza pubblica.In particolare, andrebbero forniti deluci-dazioni in merito ad eventuali oneri de-rivanti dai compiti attribuiti alle regionie province autonome, all’ISPRA e aglialtri enti pubblici di ricerca coinvolti. Inmerito all’articolo 27, che modifica ildecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,relativa alla protezione delle acque dal-l’inquinamento provocato da nitrati, nonha osservazioni da formulare per i profilifinanziari. In merito all’articolo 29, chereca disposizioni volte al recepimentodella direttiva 2012/4/UE, relativa all’isti-tuzione di un sistema di identificazione etracciabilità degli esplosivi per uso civile,non ha osservazioni da formulare, nelpresupposto che la norma sia idonea asuperare i rilievi sollevati dalla Commis-sione europea nella procedura d’infra-zione. Per quanto riguarda l’articolo 30,relativo alle Commissioni territoriali per

Mercoledì 24 luglio 2013 — 81 — Commissione V

Page 82: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

il riconoscimento della protezione inter-nazionale, osserva che l’istituzione deinuovi organismi, secondo quanto specifi-cato anche dalla relazione tecnica, de-termina un potenziale onere a carico delbilancio dello Stato. Segnala inoltre chetale onere non dovrebbe, almeno in teo-ria, poter trovare copertura a carico deglistanziamenti già previsti a legislazionevigente, dal momento che i medesimidovrebbero essere commisurati unica-mente ai fabbisogni propri delle soledieci Commissioni territoriali già attual-mente previste dall’articolo 4, comma 2,del decreto legislativo n. 25 del 2008. Atal proposito rileva che non appare si-gnificativo il fatto che anche l’ordinanzadel Presidente del Consiglio dei ministrin. 3703 del 2008 non ha individuato unacopertura dal momento che la sua ema-nazione era da porre in relazione ad unostato di emergenza dovuto all’eccezionaleafflusso di cittadini di Stati non appar-tenenti all’Unione europea giunti irrego-larmente in Italia. Per quanto concernel’impiego a copertura delle entrate rias-segnabili alle finalità in esame, ai sensidell’articolo 1, comma 12, della leggen. 94 del 2009, segnala che tale utilizzoè indicato dalla sola relazione tecnica,ma non anche dal dispositivo normativoe che la relazione tecnica non fornisceindicazioni circa l’eventualità che lestesse entrate risultino ancora inutilizzatee dunque non già destinate ad altrafinalità di spesa. Su tali aspetti ritiene,pertanto, necessario acquisire l’avviso delGoverno.

Non ritiene di dover formulare alcunaosservazione in merito all’articolo 31, cheriguarda l’attuazione della decisione2009/750/CE della Commissione sulla de-finizione del servizio europeo di telepe-daggio e dei relativi elementi tecnici, eall’articolo 32, che modifica l’articolo 47del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, inmateria di fornitura dei servizi accessorilegati all’offerta all’ingrosso del Serviziodi accesso alla rete fissa di telecomuni-cazioni. Infine, in relazione all’articolo33, che reca disposizioni in materia distrumenti derivati OTC e repertori di dati

sulle negoziazioni, in considerazione deltenore delle norme e della clausola dineutralità riportata al comma 3, ritieneche andrebbero acquisiti i dati e glielementi idonei a comprovare che alleeventuali nuove attività che dovesseroricadere in capo a soggetti della pubblicaamministrazione, questi ultimi possanoprovvedere avvalendosi delle risorseumane e strumentali già ad essi assegnatein base alla vigente normativa. Con ri-ferimento alla relazione consuntiva sullapartecipazione dell’Italia all’Unione euro-pea, relativa all’anno 2012, fa presenteche la stessa è stata presentata dal Go-verno ai sensi dell’articolo 13, comma 2,della legge n. 234 del 2012. In base a taledisposizione, la relazione è trasmessa alleCamere, entro il 28 febbraio di ognianno, « al fine di fornire al Parlamentotutti gli elementi conoscitivi necessari pervalutare la partecipazione dell’Italia al-l’Unione europea » nell’anno precedente.Ricorda che, a differenza della relazioneprogrammatica – che indica le grandipriorità e linee di azione che il Governointende perseguire a livello europeo nel-l’anno di riferimento – il documentoall’esame della Commissione dovrebbe re-care un rendiconto dettagliato delle at-tività svolte e delle posizioni assuntedall’Italia nell’anno precedente, al fine diconsentire alle Camere di verificare l’ade-guatezza e l’efficacia dell’azione negozialeitaliana e la sua rispondenza rispetto agliindirizzi parlamentari. In particolare, larelazione dovrebbe indicare gli sviluppidel processo di integrazione europea, conparticolare riguardo alle attività del Con-siglio europeo e del Consiglio dell’Unione,alle questioni istituzionali, alla politicaestera e di sicurezza comune nonché allerelazioni esterne dell’Unione europea, aisettori della giustizia e degli affari internie agli orientamenti generali delle politi-che dell’Unione; la partecipazione del-l’Italia al processo normativo dell’Unioneeuropea e in generale alle attività delleistituzioni europee per la realizzazionedelle principali politiche settoriali, conparticolare riferimento alle linee negozialiche hanno caratterizzato l’azione italiana;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 82 — Commissione V

Page 83: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

i dati consuntivi e una valutazione dimerito della predetta partecipazione, an-che in termini di efficienza ed efficaciadell’attività svolta in relazione ai risultaticonseguiti; l’attuazione in Italia delle po-litiche di coesione economica, sociale eterritoriale, l’andamento dei flussi finan-ziari verso l’Italia e la loro utilizzazione,con riferimento anche alle relazioni dellaCorte dei conti europea, accompagnati dauna valutazione di merito sui principalirisultati annualmente conseguiti; il se-guito dato e le iniziative assunte in re-lazione ai pareri, alle osservazioni e agliatti di indirizzo delle Camere, nonchédelle regioni, a livello di giunte e diassemblee. Rileva che la legge n. 234 del2012 configura, pertanto, la relazioneconsuntiva quale principale strumentoper il controllo ex post del Parlamentosulla condotta del Governo nelle sedidecisionali dell’Unione europea. A suoavviso la relazione relativa al 2012 con-sente, quindi, di ricostruire le attivitàsvolte dal Governo nell’anno di riferi-mento e di valutarne l’efficacia comples-siva. Tenuto tuttavia conto dell’avvio dellanuova legislatura, appare peraltro oppor-tuno finalizzare l’esame della relazionenon tanto alla formulazione di un giu-dizio sulla politica europea del prece-dente Governo ma piuttosto sulla indivi-duazione dei fattori strutturali di forza edi debolezza della partecipazione italianaalla formazione e all’attuazione dellanormativa e delle politiche dell’Unioneeuropea. Ricorda che la relazione è ar-ticolata in una premessa – che delinea inmodo sintetico la posizione assunta dal-l’Italia sui grandi temi e politiche del-l’Unione europea – ed in quattro parti.La prima tratta degli sviluppi del pro-cesso di integrazione europea e si com-pone, a sua volta, di tre capitoli (relativi,rispettivamente, al quadro generale, allapolitica estera e di sicurezza comune ealle relazioni esterne e ai settori dellagiustizia e affari interni); la secondaparte illustra la partecipazione dell’Italiaalla formazione delle principali politichesettoriali; la terza espone, invece, più indettaglio la partecipazione dell’Italia al

processo normativo dell’Unione ed è ar-ticolata in tre capitoli, che danno contodella partecipazione alla fase preparato-ria e negoziale degli atti legislativi euro-pei, dell’attuazione della normativa euro-pea in Italia e delle attività di formazionee comunicazione in materia europeasvolte dal Governo; la quarta parte, in-fine, prende in considerazione l’attua-zione in Italia delle politiche di coesione,l’andamento dei flussi finanziari tral’Unione e il nostro Paese, nonché irisultati conseguiti attraverso il loro uti-lizzo. Rileva che la Relazione è accom-pagnata da dieci allegati, in attuazionedell’articolo 13, comma 2, della leggen. 234 del 2012 sopra richiamato, tra cuil’elenco dei Consigli europei e dei Con-sigli svoltisi nel corso del 2012, conl’indicazione degli argomenti trattati, l’in-dicazione dei due ricorsi presentati dal-l’Italia alla Corte di giustizia, nonchél’elenco dei provvedimenti regionali diattuazione di direttive europee. Osservache il documento all’esame, per i settoridi competenza, della Commissione bilan-cio costituisce un forte progresso rispettoalle relazioni consuntive precedenti, inquanto non si limita ad una cronaca diquanto avvenuto a livello europeo mariporta la posizione rappresentata dalGoverno nei negoziati e gli obiettivi ge-nerali perseguiti per ciascuna politica dalnostro Paese. Ritiene che in questa pro-spettiva assume un particolare rilievo so-prattutto la premessa della relazione che,in coerenza con il dettato dell’articolo 13della legge n. 234 del 2012 e con lerichieste formulate dalla Camera nellerisoluzioni approvate sulle relazioni con-suntive per il 2010 e per il 2011, delineain modo efficace e sintetico la posizionedell’Italia e le linee generali dell’azionenegoziale svolta dal Governo sui granditemi e politiche dell’UE, costituendo unasorta di guida alla lettura del documento.Ricorda che la parte I, relativa agliSviluppi del processo di integrazione eu-ropea nel 2012, le sezioni I riserva unaparticolare attenzione ai temi economicie finanziari, formulando un giudiziocomplessivamente positivo sulle misure

Mercoledì 24 luglio 2013 — 83 — Commissione V

Page 84: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

adottate a livello al fine di mantenere lastabilità dell’area euro, incluso il nuovosistema di governance economica. Rilevache, ad avviso del Governo, gli sforzicompiuti hanno consentito di mitigare gliimpatti di una crisi globale del sistemafinanziario e di promuovere sia a livelloeuropeo che nazionale, unitamente allemisure di consolidamento dei conti pub-blici, una costante azione per favorire lacrescita, la competitività e l’occupazione.La relazione riconosce, tuttavia, che lagravità della crisi non ha tuttora con-sentito agli sforzi compiuti in sede eu-ropea e nazionale di produrre effettivisibili in termini di ripresa dell’economiae dell’occupazione. In tale contesto, ri-tiene che il documento rivendichi qualesuccesso dell’azione del Governo, l’ado-zione da parte del Consiglio europeo del28-29 giugno 2012 del Patto per la cre-scita e l’occupazione che articola in modoorganico le misure di rilancio dell’eco-nomia a livello nazionale ed europeo, daaffiancare alla normativa sulla disciplinadi bilancio. Fa presente che, anche conriferimento al rafforzamento dell’archi-tettura istituzionale dell’Unione econo-mica e monetaria, la relazione sottolineacome il Governo abbia ispirato la propriaazione a due principali obiettivi: soste-nere un credibile e ambizioso processo diriforma, insistendo sull’esigenza di agirenel rigoroso rispetto del quadro giuridicodell’Unione e di assicurare anche il pienocoinvolgimento del Parlamento europeo edei Parlamenti nazionali; assicurare cheil rafforzamento della disciplina e delleregole volte ad assicurare la stabilità siaaccompagnato da meccanismi capaci dipromuovere la prosperità e la crescitaequilibrata in tutti i Paesi dell’Unione,assicurando un’equa condivisione dei be-nefici e dei rischi della moneta unica.Rileva che un secondo tema di interessedella Commissione bilancio affrontatodalla relazione è il negoziato sul Quadrofinanziario pluriennale 2014-2020, su cuiè stato definito un accordo lo scorso 27giugno. La posizione italiana – comericordato dal documento – è stata ca-ratterizzata dalla necessità di migliorare

il saldo netto nazionale, e da un approc-cio globale, ispirato dai principi dell’usoefficiente delle risorse (in particolare persostenere la crescita economica), dellasolidarietà e dell’equità. In senso nega-tivo, rileva tuttavia che mentre si ripor-tano sistematicamente e accuratamente leposizioni assunte dal Governo si ignoraquasi completamente il dettato del se-condo periodo della lettera d) del comma2 dell’articolo 13 della legge n. 234, inquanto non si dà conto se non in modooccasionale e quasi evasivo del seguitodato ad atti di indirizzo delle Camere suprogetti di atti o su grandi questioni. Inparticolare, sono completamente ignoratele mozioni approvate, in identico testo,da Senato e Camera prima dei Consiglieuropei di gennaio e giugno 2012, le qualihanno concorso a definire la posizionedell’Italia sulla nuova governance econo-mica e sulle iniziative per la crescita, eil documento finale sulle proposte rela-tive al Quadro finanziario pluriennale2014-2020 approvato nel gennaio 2012dalle Commissioni bilancio e politichedell’Unione europea. Ritiene che la man-cata indicazione del seguito dato agli attidi indirizzo delle Camere costituisca unalacuna grave in quanto non consente laverifica del puntuale adempimento del-l’obbligo posto in capo al Governo dal-l’articolo 7 della legge n. 234 del 2012.Tale disposizione, ricorda, impone al Go-verno di assicurare che la posizione rap-presentata dall’Italia in sede di Consigliodei ministri dell’Unione europea, ovveronelle relazioni con altre istituzioni odorgani dell’Unione europea, tenga contodegli indirizzi definiti dalle Camere inesito all’esame di progetti, atti o questionirelativi all’Unione europea. Il Presidentedel Consiglio dei ministri ovvero il Mi-nistro per gli affari europei riferisce re-golarmente alle Camere del seguito datoagli indirizzi parlamentari. Nel caso incui il Governo non abbia potuto confor-marsi agli indirizzi in questione, il Pre-sidente del Consiglio dei Ministri ovveroil Ministro per le politiche europee rife-risce tempestivamente alle Camere, for-nendo le appropriate motivazioni della

Mercoledì 24 luglio 2013 — 84 — Commissione V

Page 85: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

posizione assunta. Dalla lettura del do-cumento si ha invece l’impressione che inmolti casi gli atti di indirizzo approvatidalle Camere non siano presi in consi-derazione dalle amministrazioni e daiMinistri competenti, vanificando sostan-zialmente l’intervento parlamentare. Asuo avviso, l’esame della relazione con-suntiva per il 2012 conferma, dunque ladifficoltà per il Parlamento di esercitarele proprie funzioni di indirizzo e con-trollo sull’attività del Governo in materiaeuropea, nonostante alcuni innegabiliprogressi. Rileva che, alla crescita espo-nenziale nella passata legislatura dell’in-tervento della Camera in fase ascendente,ha fatto riscontro un miglioramento soloparziale dell’interlocuzione a livello poli-tico con il Governo. Ritiene necessarioquindi porre rimedio a queste carenze.Le prossime tappe del processo di inte-grazione, con la creazione di un’autenticaunione economica e la prospettiva diunione politica, prospettano ampie con-divisioni di sovranità nazionali in settorifondamentali che non potranno che es-sere operate con il pieno e sistematicocoinvolgimento delle Camere in tutte lescelte politiche e normative dell’Unioneeuropea. Osserva, infine, che il consoli-damento del raccordo tra Parlamento eGoverno in materia europea non ri-sponde, peraltro, soltanto all’esigenza dirispettare i principi costituzionali italianima è funzionale ad uno sviluppo equi-librato del processo di integrazione, incui il nostro Paese possa continuare agiocare un ruolo centrale.

Il sottosegretario Sesa AMICI, stante lacomplessità dei quesiti posti dal relatore,chiede che il seguito dell’esame del prov-vedimento sia rinviato ad altra seduta,onde consentire al Governo di fornire ichiarimenti richiesti.

Maino MARCHI (PD), con riferimentoall’articolo 4 del disegno di legge di dele-gazione europea 2013, recante disposizioniin materia di efficienza energetica e ditariffe elettriche, chiede che il Governofornisca chiarimenti non solo sulla portata

finanziaria, ma anche sugli effetti socialidella disciplina ivi introdotta, che prevedel’applicazione di tariffe elettriche aderential costo del servizio, eliminandone l’at-tuale struttura progressiva rispetto ai con-sumi.

Francesco BOCCIA, presidente, non es-sendovi obiezioni, fissa il termine per lapresentazione di emendamenti ai disegnidi legge in oggetto per giovedì 25 luglio,alle ore 11. Nessun altro chiedendo diintervenire, rinvia quindi il seguito del-l’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Francesco BOCCIA. — In-terviene il sottosegretario di Stato alla Pre-sidenza del Consiglio dei ministri, SesaAmici.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

recante regolamento concernente le modalità di

adozione del piano dei conti integrato delle ammi-

nistrazioni pubbliche.

Atto n. 12.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto in oggetto rinviato, daultimo, nella seduta del 9 luglio 2013.

Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore,ricorda che erano stati chiesti chiarimential Governo in ordine ad alcuni aspetti delprovvedimento in esame.

Il sottosegretario Sesa AMICI, in meritoalla richiesta di chiarimenti sul significatodei livelli gerarchici di articolazione delpiano dei conti, segnala che saranno re-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 85 — Commissione V

Page 86: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

cepite nello schema di regolamento tutte leosservazioni del Consiglio di Stato, e, perquel che rileva, inserendo all’articolo 1,comma 1, dopo la lettera b), le seguentilettere: « b-bis) livelli della articolazionedel piano dei conti: strutture gerarchicheesplicative della natura finanziaria ed eco-nomica delle transazioni riconducibili alleunità elementari di bilancio; b-ter) livelliminimi di articolazione del piano deiconti: livello base della struttura gerar-chica necessario per accedere al sistemaintegrato di scritturazione contabile ».

Infine, relativamente all’esigenza diesplicitare la natura economica e finan-ziaria delle transazioni riconducibili ailivelli di articolazione del piano dei conti,ritiene opportuno confermare che, con lapubblicazione del glossario sul sito internetdel Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, verranno fornite tutte le in-formazioni essenziali per chiarire il con-tenuto delle voci del piano dei conti ailivelli di articolazione ivi previsti, nonessendo possibile inserire nel corpo delregolamento la grande quantità di infor-mazioni necessarie per l’esplicitazionedella richiesta.

Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore,formula, quindi, la seguente proposta diparere:

« La V Commissione bilancio, tesoro eprogrammazione;

esaminato lo schema di decreto delPresidente della Repubblica recante rego-lamento concernente le modalità di ado-zione del piano dei conti integrato delleamministrazioni pubbliche (atto n. 12),

premesso che:

lo schema di decreto è predisposto inattuazione dell’articolo 4, commi 3, letteraa), e 8, del decreto legislativo 31 maggio2011, n. 91 – recante l’attuazione delladelega sull’armonizzazione dei sistemicontabili e degli schemi di bilancio delleamministrazioni pubbliche diverse daglienti territoriali, contenuta nell’articolo 2,comma 1, della legge n. 196 del 2009 inmateria di contabilità e finanza pubblica;

ai sensi del citato decreto legislativon. 91 del 2011, i soggetti tenuti all’ado-zione del Piano sono soltanto le ammini-strazioni pubbliche, diverse da quelle ter-ritoriali, in regime di contabilità finanzia-ria, come individuate dall’articolo 1,comma 2, della predetta legge n. 196 del2009, ossia gli enti ed organismi pubbliciinseriti nel conto economico consolidatodella Pubblica amministrazione – comeindicati annualmente dall’apposito Comu-nicato ISTAT – le Autorità indipendenti,nonché le amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 2, decreto legi-slativo n. 165 del 2001 in materia dipubblico impiego;

l’articolo 1 dello schema di decretodefinisce amministrazioni pubbliche, leamministrazioni pubbliche – ad esclusionedelle regioni, degli enti locali, dei loro entied organismi strumentali e degli enti delServizio sanitario nazionale – in contabi-lità finanziaria di cui all’articolo 1, comma1, lettera a), del decreto legislativo n. 91del 2011, diverse dalle amministrazionicentrali dello Stato, nei cui confrontiopera la delega al Governo per la riformadella struttura del bilancio dello Stato,tutt’ora pendente, da attuarsi entro il 1ogennaio 2014 di cui all’articolo 40 dellalegge n. 196 del 2009;

l’articolo 2 dello schema di decretodefinisce il piano dei conti, secondo l’ar-ticolazione contenuta nell’allegato 1, chedovrà essere adottato dalle amministra-zioni pubbliche in regime di contabilitàfinanziaria a partire dall’anno 2014, dopoun periodo di sperimentazione di un annoa decorrere dall’anno 2013;

il Piano, come esposto in allegato 1,è suddiviso in tre « moduli »: Conto eco-nomico, Conto finanziario e Stato patri-moniale, ciascuno dei quali è composto,rispettivamente, dall’elenco delle unità ele-mentari dei conti economici, patrimonialie del bilancio finanziario e rappresenta lastruttura di riferimento per la predispo-sizione dei documenti contabili e di fi-nanza pubblica di ciascuna amministra-zione;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 86 — Commissione V

Page 87: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

l’articolo 3, ai sensi di quanto previ-sto dall’articolo 6 del decreto legislativon. 91 del 2011, prevede l’obbligo, per leamministrazioni pubbliche, di affiancarela contabilità economico-patrimoniale allacontabilità finanziaria e di realizzare unsistema integrato di contabilità, in confor-mità all’allegato 1 dal piano dei conti,disponendo, al fine di garantire l’integra-zione contabile tra i diversi moduli delpiano dei conti, che ciascuna voce delpiano relativa alla contabilità finanziariadebba essere correlata alle corrispondentivoci del piano relative alla contabilitàeconomico-patrimoniale attraverso« schemi di transizione », predisposti pe-riodicamente dal Ministero dell’economiae finanze;

l’articolo 4 disciplina il periodo disperimentazione della durata di un eser-cizio finanziario a decorrere dall’anno2013 che interesserà le amministrazioniindividuate con un decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro 150 giorni dalla data di entrata invigore del presente provvedimento;

la sperimentazione riguarderà – tral’altro – la valutazione del livello minimodi articolazione del piano dei conti inte-grato, la definizione dei livelli gerarchici inrelazione alle peculiarità contabili delleamministrazioni, i principi contabili daapplicare in relazione alla tenuta del si-stema di scritturazione contabile e la te-nuta delle scritture di correlazione tra imoduli del piano dei conti;

appare necessario completare, al piùpresto, il processo di integrazione deisistemi contabili, estendendo, per quantopossibile, le misure previste dal presentedecreto anche alle amministrazioni cen-trali dello Stato e agli enti territoriali,mettendo a frutto i risultati dell’attività deigruppi di lavoro che hanno partecipatoalla stesura dal provvedimento in oggetto;

valutata l’opportunità – al di là dellaprevisione, pure contenuta nell’articolo 2,comma 6, della pubblicazione di un glos-sario atto a facilitare la corretta classifi-cazione delle transazioni elementari – di

precisare, nelle definizioni di cui all’arti-colo 2, il significato dei diversi livelli diarticolazione del piano dei conti;

preso atto dei chiarimenti del Governo,secondo il quale:

con riferimento al significato dei li-velli gerarchici di articolazione del pianodei conti, nello schema di regolamentosaranno integralmente recepite le osserva-zioni sul punto formulate dal Consiglio diStato con il parere n. 481 del 2013;

in relazione all’esigenza di esplicitarela natura economica e finanziaria delletransazioni riconducibili ai livelli di arti-colazione del piano dei conti, con la pub-blicazione del glossario sul sito internetdel Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato verranno fornite tutte le in-formazioni essenziali per chiarire il con-tenuto delle voci del piano dei conti ailivelli di articolazione ivi previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 1, comma 1, dopo la let-tera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) livelli della articolazione delpiano dei conti: strutture gerarchicheesplicative della natura finanziaria ed eco-nomica delle transazioni riconducibili alleunità elementari di bilancio;

b-ter) livelli minimi di articolazione delpiano dei conti: livello base della strutturagerarchica necessario per accedere al si-stema integrato di scritturazione conta-bile ».

Il sottosegretario Sesa AMICI esprimeparere favorevole sulla proposta del rela-tore.

La Commissione approva la proposta diparere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 87 — Commissione V

Page 88: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

recante disposizioni urgenti per il recepi-mento della Direttiva 2010/31/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio del 19maggio 2010, sulla prestazione energeticanell’edilizia per la definizione delle proce-dure d’infrazione avviate dalla Commis-sione europea, nonché altre disposizioni inmateria di coesione.C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 88 — Commissione V

Page 89: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 90

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIVCommissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012(Doc. LXXXVII, n. 1). (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame congiunto, ai sensidell’articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazionisul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parerefavorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate in Commissione e articoli aggiuntivi trasmessidalla XIV Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso altrattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni eabb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . 92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello statodi previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismoper l’anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi. Atto n. 17 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (Seguitodell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Mercoledì 24 luglio 2013 — 89 — Commissione VII

Page 90: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle9.45 alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Giancarlo GALAN. — Inter-vengono il sottosegretario di Stato perl’istruzione, l’università e la ricerca, MarcoRossi Doria, e il sottosegretario di Stato perbeni e le attività culturali e per il turismo,Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea relativa all’anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi del-l’articolo 126-ter del regolamento, e con-clusione – Relazione favorevole con osser-vazioni sul disegno di legge C. 1326. Rela-zione favorevole sul disegno di legge C.1327. Parere favorevole con osservazionisul Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione prosegue l’esame con-giunto dei provvedimenti in oggetto, rin-viato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio2013.

Giancarlo GALAN, presidente, ricordache l’esame congiunto dei provvedimentiin titolo è stato avviato nella seduta del 18luglio 2013, con la relazione introduttivadella relatrice Santerini. Ricorda, quindi,che sono stati presentati in Commissionel’articolo aggiuntivo Costantino VII/1326/2.01, che presenta profili di dubbia am-missibilità; gli articoli aggiuntivi Costan-tino VII/1326/12.01 e VII/1326/12.02, el’emendamento Costantino VII/1327/3.1.Sono stati altresì trasmessi dalla XIVCommissione, ai fini dell’espressione diparere di competenza, gli articoli aggiun-tivi Costantino 12.01 e 12.02, e Pini 13.05(vedi allegato 1).

Si passa all’esame del disegno di leggedi delegazione europea C. 1326, agli arti-coli aggiuntivi ad esso riferiti e alle relativedeliberazioni.

Celeste COSTANTINO (SEL) preannun-cia il ritiro dell’articolo aggiuntivo VII/1326/2.01.

Milena SANTERINI (SCpI), relatore, il-lustra una proposta di relazione favorevolecon osservazioni sul disegno di legge C.1326 (vedi allegato 2), invitando al ritiro,altrimenti il parere è contrario, di tutti gliarticoli aggiuntivi presentati in Commis-sione; esprime parere contrario sugli ar-ticoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Com-missione. Precisa che le disposizioni con-tenute nelle proposte emendative indicatesono state recepite nella proposta di re-lazione da lei presentata.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIAesprime parere conforme al relatore.

Celeste COSTANTINO (SEL) ritira gliarticoli aggiuntivi VII/1326/12.01 e VII/1326/12.02, presentati in Commissione,preannunciando di aver ritirato gli emen-damenti 12.01 e 12.02 trasmessi dalla XIVCommissione per l’espressione del pareredi competenza della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni,esprime parere contrario sull’articolo ag-giuntivo 13.05 ed approva la proposta di

Mercoledì 24 luglio 2013 — 90 — Commissione VII

Page 91: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

relazione favorevole con osservazioni suldisegno di legge C. 1326, presentata dallarelatrice (vedi allegato 2).

Si passa, quindi, all’esame del disegnodi legge europea C. 1327, all’emendamentoad esso riferito e alle relative delibera-zioni.

Milena SANTERINI (SCpI), relatore, il-lustra una proposta di relazione favorevolesul disegno di legge C. 1327 (vedi allegato3), proponendo parere contrario sul-l’emendamento Costantino VII/1327/3.1.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIAesprime parere conforme al relatore.

Celeste COSTANTINO (SEL) insiste perla votazione del suo emendamento VII/1327/3.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) conriferimento al parere che la Commissionesi accinge ad approvare sul disegno dilegge europea 2013, chiede alla relatrice divalutare l’opportunità di inserire un’osser-vazione nella quale si dia conto che l’Italiadebba essere un soggetto attrattivo delleguide turistiche, nell’ambito dell’armoniz-zazione di tale attività che si svolge nellesingole regioni, in conformità della nor-mativa comunitaria.

Luigi GALLO (M5S) sottolinea, con ri-ferimento all’articolo 3 del disegno di leggeeuropea 2013, la preoccupazione chel’omogeneizzazione della disciplina ivicontenuta, relativa all’attività di guida tu-ristica in base alla normativa europea,rischi di pregiudicare la specificità deiterritori del Paese, di ridurre le risorse edi limitare le capacità italiane in talesettore: bisogna evitare che l’Italia diventila periferia in Europa in questo campo.Evidenzia inoltre una difficoltà di analiz-zare il contenuto delle procedure di rac-cordo, che non sono vere e proprie pro-cedure d’infrazione, che sono alla basedelle singole disposizioni del disegno dilegge in esame. In particolare, con riferi-mento al citato articolo 3, vi è la difficoltàdi accedere ai dati e alle informazioni

relativi all’ivi indicato « Caso EU Pilot4277/12/MARK ». Ribadisce quindi la dif-ficoltà di essere messi a conoscenza dellesituazioni che sono alla base delle normedi recepimento della normativa comunita-ria, chiedendo conseguentemente allaCommissione di monitorare la situazioneesistente, a presidio della specificità deiterritori nazionali.

Matteo ORFINI (PD), con riferimentoall’articolo 3 del disegno di legge europea2013, evidenzia come ci si trovi al mo-mento all’interno di un percorso acciden-tato iniziato alcuni anni fa. Ricorda infattiche per iniziativa dell’allora Ministro Ber-sani, fu liberalizzata la professione diguida turistica e ciò consentì allora amolte persone – prive del cosiddetto pa-tentino rilasciato dalla provincia, ma co-munque con una professionalità idonea asvolgere tale attività – di uscire dallasituazione di illegalità nella quale si tro-vavano. A seguito poi dell’approvazione delCodice del turismo, nel 2011, su iniziativadel Ministro Brambilla, tale liberalizza-zione fu soppressa. Ponendo in particolarel’attenzione sul comma 3 del citato arti-colo 3, segnala che tale disposizione, cheapparentemente difende gli interessi delleguide turistiche italiane, potrebbe in realtàimpedire l’accesso ai siti di particolareinteresse storico, artistico o archeologicoivi indicati – per i quali occorre unaspecifica abilitazione – anche a giovaniprofessionisti italiani che volessero intra-prendere questa attività. Sottolinea infine,la necessità che alcuni titoli di studio,come ad esempio la laurea in storia del-l’arte, siano anche titoli abilitanti perpotere esercitare la professione di guidaturistica.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ri-corda come l’Unione europea stia predi-sponendo dei bandi per fare la formazionealle guide turistiche, essendo quindi op-portuno che anche tale aspetto sia tenutoin debita considerazione.

La Commissione, con distinte votazioni,esprime parere contrario sull’emenda-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 91 — Commissione VII

Page 92: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

mento VII/1327/3.1 e approva la propostadi relazione favorevole sul disegno di leggeC. 1327, presentata dalla relatrice (vediallegato 3).

Si passa, quindi, all’esame della rela-zione consuntiva sulla partecipazione del-l’Italia all’Unione europea relativa all’anno2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) e alle relativedeliberazioni.

Milena SANTERINI (SCpI), relatore, il-lustra una proposta di parere favorevolecon osservazioni sul provvedimento inesame (vedi allegato 4).

La Commissione approva quindi la pro-posta di parere favorevole con osserva-zioni sulla relazione consuntiva sulla par-tecipazione dell’Italia all’Unione europearelativa all’anno 2012, presentata dallarelatrice (vedi allegato 4), nominando ildeputato Santerini quale relatore presso laXIV Commissione sui disegni di legge re-canti « Delega al Governo per il recepi-mento delle direttive europee e l’attua-zione di altri atti dell’Unione europea –Legge di delegazione europea 2013 » e« Disposizioni per l’adempimento degli ob-blighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-lia all’Unione europea – Legge europea2013 » e sulla Relazione consuntiva sullapartecipazione dell’Italia all’Unione euro-pea relativa all’anno 2012.

Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di

requisiti di accesso al trattamento pensionistico per

il personale della scuola.

Testo unificato C. 249 Ghizzoni e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Maria MARZANA (M5S), relatore, ri-corda che il testo unificato in oggetto,attualmente all’esame in sede referentepresso la XI Commissione lavoro, reca

disposizioni in materia pensionistica con-cernente il personale della scuola. Esso ècomposto di 2 articoli. L’articolo 1 modi-fica l’alinea del comma 14 dell’articolo 24,del decreto legge n. 201 del 2011 – co-siddetto Salva Italia – al fine di estenderel’applicazione dei requisiti di accesso e ilregime delle decorrenze previgenti allacosiddetta riforma Fornero anche al per-sonale della scuola che abbia maturato irequisiti entro l’anno scolastico 2011/2012,ai sensi dell’articolo 59, comma 9, dellalegge n. 449 del 1997, come modificatodall’articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011. In base al citatoarticolo 59, comma 9 della legge n. 449 del1997 la cessazione dal servizio ha effettodalla data di inizio dell’anno scolastico eaccademico dell’anno solare successivo,con decorrenza dalla stessa data del re-lativo trattamento economico nel caso diprevista maturazione del requisito entro il31 dicembre dell’anno. Aggiunge che il 12giugno 2013, nel corso dell’esame del prov-vedimento in sede referente presso la XICommissione, la relatrice Incerti ha ricor-dato che la riforma pensionistica attuatacon il citato articolo 24 del decreto-leggen. 201 del 2011, non ha differenziato lanormativa previdenziale relativa al com-parto della scuola rispetto alla generalitàdei lavoratori, come peraltro effettuato daprecedenti provvedimenti analoghi, nontenendo in alcun conto il fatto che ilavoratori della scuola possono andare inpensione un solo giorno all’anno, il 1o

settembre, indipendentemente dalla datadi maturazione dei requisiti, per le giusteesigenze di funzionalità e di continuitàdidattica. Sottolinea che la stessa relatriceha rammentato che l’articolo 24, comma14, del citato decreto-legge n. 201 ha sta-bilito che le disposizioni previgenti allariforma, in materia di requisiti di accessoe di regime di decorrenza dei trattamentipensionistici, continuino ad applicarsi adeterminate categorie di lavoratori, men-tre, con specifico riferimento al personaledel « comparto scuola », l’articolo 24,comma 5, del medesimo decreto-leggen. 201 ha invece previsto, con esclusivoriferimento ai soggetti che a decorrere dal

Mercoledì 24 luglio 2013 — 92 — Commissione VII

Page 93: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

1o gennaio 2012 maturino i requisiti per ilpensionamento di vecchiaia ordinario eanticipato, la non applicazione delle di-sposizioni di cui all’articolo 1, comma 21,primo periodo, del decreto-legge n. 138del 2011 – di modifica, come anticipato,dell’articolo 59, comma 9, della legge 27dicembre 1997, n. 449 – recanti disposi-zioni speciali in materia di decorrenza deitrattamenti pensionistici per il personaledel comparto scuola.

Rileva, in sintesi, che il testo unificatoin esame dispone l’applicazione dei requi-siti di accesso e di regime delle decorrenzeprevigenti alle disposizioni di cui al citatodecreto-legge n. 201 del 2011, oltre che aisoggetti già individuati dal comma 14 del-l’articolo 24 del medesimo decreto-legge,anche al personale della scuola che abbiamaturato i requisiti entro l’anno scolastico2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma9, della legge n. 449 del 1997, secondo ilquale la cessazione dal servizio ha effettodalla data di inizio dell’anno scolastico eaccademico dell’anno solare successivo,con decorrenza dalla stessa data del re-lativo trattamento economico nel caso diprevista maturazione del requisito entro il31 dicembre dell’anno. Ricorda, altresì,che la relazione illustrativa alla propostadi legge C. 249 afferma che sulla basedell’anagrafe del personale della scuola delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, il numero di docenti e dipersonale amministrativo, tecnico e ausi-liario interessato a questo provvedimento èquantificato in 3.500 eventuali beneficiari,sottolineando, inoltre, che non tutti coloroche potenzialmente sarebbero legittimati afruire di questa opportunità la utilizze-ranno effettivamente, dal momento che èabbastanza diffuso nel mondo della scuolail permanere in servizio anche oltre ladata in cui si maturano i requisiti per ilpensionamento. La predetta relazione evi-denzia, inoltre, che un numero rilevante didocenti e di personale ATA interessato alprovvedimento ha proposto ricorso di-nanzi al tribunale amministrativo regio-nale per la sospensione dell’efficacia delledeterminazioni ai fini pensionistici conte-nute nella circolare del MIUR n. 23 del 12

marzo 2012. Analoghe considerazioni sonoespresse nella relazione illustrativa an-nessa alla proposta di legge C. 1186, che,dopo aver ricostruito la vicenda in esame,si sofferma, in particolare, sul fatto che siastata di controversa determinazione sial’entità della platea dei destinatari dellanorma che si vorrebbe introdurre, sia laquantificazione dei relativi oneri finan-ziari. Per quanto concerne la coperturafinanziaria del provvedimento in esame,evidenzia che l’articolo 2 del testo unifi-cato dispone che, a decorrere dal 1o set-tembre 2013, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze siano au-mentate le aliquote relative alla birra, aiprodotti alcolici intermedi e all’alcol etilicopreviste dall’allegato I del Testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, al fine di assicurare unmaggior gettito complessivo pari a 41 mi-lioni di euro per l’anno 2013 e 160 milionidi euro a decorrere dall’anno 2014. Talecopertura finanziaria sarà oggetto di va-lutazione da parte della Commissione bi-lancio.

Propone quindi di esprimere parerefavorevole.

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità diprima firmataria di una delle due propostedi legge che hanno originato il testo uni-ficato in esame, accoglie con soddisfazionela proposta di parere favorevole del rela-tore. Ricorda che già nella passata legi-slatura, su tale questione, diversi gruppihanno espresso un impegno comune adare soluzione all’attesa dei lavoratoridella scuola di vedere riconosciuta la spe-cificità del settore anche dalla recenteriforma Fornero in materia pensionistica.Rileva, tuttavia, che quell’impegno non hasortito gli esiti tanto attesi, ai quali inveceritiene debba approdare il testo in esame.In merito al richiamo della relatrice sulladimensione della platea dei beneficiari,ritiene utile rinviare alla discussione av-venuta presso la Commissione referentesulla base delle stime prodotte dal MIUR

Mercoledì 24 luglio 2013 — 93 — Commissione VII

Page 94: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

e dall’INPS: essa ha trovato una sintesicondivisa nel testo unificato, che quanti-fica i beneficiari in 6000 unità. Aggiungeche l’approvazione della proposta di leggein esame non rappresenterebbe solo ilriconoscimento di un diritto, peraltro giàsancito dalle sentenze favorevoli ai bene-ficiari che hanno fatto ricorso al giudiziodella magistratura, ma significherebbe an-che permettere un maggior turn over delpersonale del comparto, che ad oggi risultaessere il più anziano d’Europa. Auspica,pertanto, che la politica non si sottragga alproprio compito e fornisca le risposteattese.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia,anche a nome dei deputati del suo gruppo,il voto favorevole sulla proposta di parerefavorevole della relatrice, che ringrazia peril lavoro svolto. Si tratta di un provvedi-mento atteso che va senz’altro condiviso.

La Commissione approva, quindi, laproposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Giancarlo GALAN, indi delvicepresidente Manuela GHIZZONI, indidel presidente Giancarlo GALAN. — Inter-vengono il sottosegretario di Stato perl’istruzione, l’università e la ricerca, MarcoRossi Doria, e il sottosegretario di Stato perbeni e le attività culturali e per il turismo,Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente il ri-

parto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo per l’anno 2013,

relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,

fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 17.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto ministeriale in oggetto,rinviato nella seduta del 23 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, presidente, prean-nuncia che nel corso dell’esame svolgeràun intervento nel merito del provvedi-mento, chiedendo quindi alla collega Ghiz-zoni di assumere la presidenza.

Irene MANZI (PD), relatore, ricorda chelo schema di decreto interministeriale inesame reca il riparto dei contributi, allo-cati sul capitolo 3670, da erogare ad enticulturali relativamente all’anno finanziario2013. La tabella C della legge di stabilitàper il 2013, legge n. 228 del 2012, hadeterminato lo stanziamento complessivoper i capitoli 3670 e 3671 in 9,7 milioni dieuro per il 2013. Come si evince dalla notariportata in calce nella stessa tabella C,tale importo non tiene conto della varia-zione in aumento proposta con il disegnodi legge di bilancio, ai sensi dell’articolo23, comma 3, della legge n. 196 del 2009.Sottolinea, pertanto, che il decreto 111878del 31 dicembre 2012, di ripartizione incapitoli delle unità di voto parlamentarerelative al bilancio per l’anno finanziario2013 e per il triennio 2013-2015, ha as-segnato al capitolo 3670 euro 10.069.000 eal capitolo 3671 euro 4.760.000. Ritiene,tuttavia, che la premessa dello schemaponga in evidenza che, successivamente, ilMinistero dell’economia e delle finanze hadisposto alcuni accantonamenti ai sensidell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo,del decreto-legge n. 78 del 2010 – con-vertito, con modificazioni, dalla leggen. 122 del 2010 – e dell’articolo 16,comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011– convertito, con modificazione, dallalegge n. 111 del 2011-, che hanno ridottolo stanziamento del capitolo 3670 ad euro9.941.296.

Osserva che, rispetto allo stanziamentodisposto per il 2012 – decreto intermini-steriale 26 ottobre 2012, non allegato alloschema −, pari ad euro 11.485.537, si regi-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 94 — Commissione VII

Page 95: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

stra una riduzione del 13,45 per cento.Segnala che la premessa dello schemaindica una riduzione del 13,60 per cento.La relazione per le Commissioni parla-mentari chiarisce che si è ritenuto diprocedere alla ripartizione delle sommecomplessivamente disponibili per il 2013distribuendo equamente su tutte le voci lariduzione. Sempre la relazione aggiungeche il Ministero eroga ad alcuni dei sog-getti inclusi nello schema anche ulteriorifondi, in base ad altre autorizzazioni dispesa, e che pertanto si rende necessariauna adeguata riflessione al fine di ricon-durre tutte le attribuzioni di risorse « aduna unicità di visione e di conseguenteprogrammazione, che risponda a chiarelogiche di politica culturale anche a se-guito di analisi e valutazioni complessivesui risultati raggiunti dalle istituzioni edella coerenza di tali risultati con gliorientamenti generali del Ministero in or-dine agli sviluppi delle attività culturali ».Al riguardo si ricorda, in particolare, chela legge n. 238 del 2012 ha previsto laconcessione di un contributo straordinariodi un milione di euro ciascuno, a decor-rere dal 2013, in favore di quattro soggettiche già ricevono contributi in base alloschema in esame: si tratta di FondazioneFestival dei due mondi, Fondazione Ros-sini Opera Festival, Fondazione RavennaManifestazioni, Fondazione Festival Puc-ciniano. Rileva che la relazione, infine,evidenzia che, stante l’urgenza della con-clusione del procedimento, la programma-zione 2013 è stata impostata sui criteriprecedenti, basati sulla storicizzazione delcontributo iniziale delle diverse istituzioni.Aggiunge che lo schema in esame recaalcune differenze formali di impostazionerispetto agli anni precedenti. In partico-lare, mentre fino al 2012 l’articolo 1 deldecreto recava la ripartizione dell’interoimporto stanziato e l’articolo 2 specificavala sottoripartizione tra i singoli destinataridella somma attinente alla prima vocedella ripartizione di cui all’articolo 1 –« Contributi ad enti, istituti, associazioni,fondazioni ed altri organismi » –, loschema di decreto di riparto 2013 dedical’articolo 1 interamente alle risorse asse-

gnate alla prima voce – indicando i singolidestinatari e l’importo a ciascuno spet-tante –, per un totale indicato di euro6.962.642 – rectius: euro 6.962.643 –, eriserva l’articolo 2 alla ripartizione dellerimanenti somme, per un totale indicato dieuro 2.978.654 – rectius: euro 2.978.653.La relazione fa presente che il gruppo dicontributi di cui all’articolo 1 include trefinanziamenti da attribuire a seguito dibando e conseguente valutazione, e cinquefinanziamenti ad importanti istituzioniculturali. Si tratta, nel primo caso, deicontributi per: convegni culturali, pubbli-cazioni e per le Edizioni nazionali istituiteanteriormente alla legge n. 420 del 1997;premi e sovvenzioni per scrittori, editori,librai, grafici, traduttori del libro italianoin lingua straniera, associazioni culturali;funzionamento di biblioteche non statalicon esclusione di quelle di competenzaregionale.

Sottolinea che, per quanto concerne ilgruppo delle 5 importanti istituzioni cul-turali, si tratta dei contributi per: Fonda-zione Festival dei due mondi di Spoleto;Centro internazionale di studi per la con-servazione e il restauro dei beni culturali;Fondazione « La Biennale » di Venezia;Fondazione « La Triennale » di Milano;Fondazione « La Quadriennale » di Roma.Al riguardo, evidenzia che allo schemasono allegati i piani di spesa da cui sievincono i beneficiari, nel 2012, delle vocirelative a convegni (euro 151.050 comples-sivi), pubblicazioni (euro 150.150 comples-sivi), Edizioni nazionali (euro 263.561,83complessivi), biblioteche non statali (euro582.706,30 complessivi), archivi (sovrinten-denze archivistiche, per un totale di euro95.364). Con riferimento ai contributi de-stinati agli archivi, evidenzia che il decretodi riparto per il 2012 assegnava, in cor-rispondenza, risorse per euro 87.024,86. Alriguardo, gli uffici del MIBAC hanno chia-rito che, limitatamente a tale segmento, ladocumentazione allegata allo schema è daritenersi superata – in quanto riferita adimporti precedentemente stimati – e, con-seguentemente, hanno trasmesso, per levie brevi, una nuova versione, sulla basedella quale risultano complessivamente as-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 95 — Commissione VII

Page 96: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

segnati euro 87.025. Inoltre, in tale docu-mentazione sono riportati, a differenza diquanto allegato allo schema, anche i sin-goli beneficiari dei contributi. Ricorda cheper le vie brevi è stata, altresì, trasmessala documentazione relativa ai contributiper premi e sovvenzioni per traduzioni(per complessivi euro 68.693,46), non pre-sente tra gli allegati trasmessi con loschema. In particolare, è stato trasmesso ilverbale della riunione del 26 febbraio 2013della Commissione per la ratifica deipremi nazionali per la traduzione edizione2012, nel corso della quale sono statiindividuati i beneficiari di 4 premi mag-giori e di 3 premi speciali. La nota ditrasmissione del verbale chiarisce, inoltre,che i premi maggiori ammontano ad euro11.000 ciascuno, che i premi speciali am-montano ad euro 7.400 ciascuno e cheeuro 2.493,46 sono stati « utilizzati per lespese connesse all’erogazione dei premi ».Per quanto concerne la ripartizione dispo-sta dall’articolo 2, la relazione per laCommissione fa presente che il contributoagli archivi privati di notevole interessestorico è da attribuire a seguito di bandoe di conseguente valutazione. Aggiunge,altresì, che la Direzione generale per gliarchivi ha approvato nell’aprile 2012 laripartizione dei contributi per l’anno 2013in favore della suddetta categoria di de-stinatari: pertanto, la stessa categoria nonsoggiace alla sospensione dei contributiper interventi conservativi volontari (di cuiagli articoli 35 e 37 del decreto legislativon. 42 del 2004), disposta dall’articolo 1,comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del2012 a decorrere dal 15 agosto 2012, datadi entrata in vigore della legge di conver-sione.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 1,comma 77, della legge n. 228 del 2012, leggedi stabilità 2013, la sospensione suddetta –disposta fino al 31 dicembre 2015 dall’arti-colo 1, comma 26-ter, del decreto-leggen. 95 del 2012 – opera ad libitum, fattaeccezione per il pagamento dei contributigià concessi alla data di entrata in vigoredella prima disposizione che ha stabilito lamedesima sospensione, e non ancora ero-gati. Ricorda, altresì, che i contributi di cui

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 42del 2004 sono destinati agli archivi storici,costituiti dai documenti relativi agli affariesauriti da oltre quaranta anni ed istituitiin sezioni separate, ai sensi del comma 2 delmedesimo articolo 35. Al riguardo, si os-serva che, a fronte dell’informazione for-nita dalla relazione con riferimento aitempi di approvazione della ripartizione2013 per gli archivi privati di notevole inte-resse storico, la stessa ripartizione non ri-sulta allegata allo schema. La ripartizionedisposta dagli articoli 1 e 2 dello schema didecreto è riportata in tabella, a raffrontocon gli importi relativi agli anni 2010, di cuial decreto interministeriale 30 novembre2010, 2011, come previsto dal decreto inter-ministeriale 24 gennaio 2012, e 2012, inbase al decreto interministeriale 26 ottobre2012.

Giancarlo GALAN (PdL) preannunciaun giudizio fortemente contrario sulloschema di decreto ministeriale in esame,poiché con il provvedimento in discussionel’Esecutivo rinuncia a svolgere la sua fun-zione essenziale di governo: quella di sce-gliere. Ritiene necessario, infatti, non pro-cedere a tagli lineari, come fatto finora,ma scegliere dove allocare le risorse. Ri-leva invece che nel provvedimento all’or-dine del giorno permane un’elargizione apioggia a favore di molteplici enti, cheinfluisce peraltro per un nonnulla sull’at-tività degli stessi, a parte l’importanteeccezione che riguarda il contributo annuoa favore della Fondazione « La Biennale diVenezia ». In molti casi, anzi, l’istruttoriaper attribuire i fondi si rileverà più co-stosa del contributo erogato agli enti be-neficiati. Aggiunge che elargire ad istituti,seppur meritevoli, solo due o tremila euro,non modifica la sorte degli stessi, rile-vando alla fine solo a meri scopi contabili.Ritiene inoltre che lo Stato non abbiapredisposto un rendiconto di come sianospesi i soldi destinati alla cultura. Tiene aprecisare, in conclusione, che quanto haevidenziato ha la mera finalità di dare unforte segnale al Governo, ma non rappre-senta una critica al Ministro Bray; piut-tosto, anzi, un’autocritica per quello che

Mercoledì 24 luglio 2013 — 96 — Commissione VII

Page 97: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

egli stesso non è riuscito a fare quando eraMinistro per i beni e le attività culturali.Auspica, insomma, che si possa prenderespunto dall’esame dell’atto in discussione,per determinare gli eventi anziché subirli,in un settore così importante come lacultura.

Matteo ORFINI (PD) dichiara di con-dividere l’intervento del presidente Galan,compresa la parte finale, criticando, inparticolare, il metodo dei tagli lineari allaspesa pubblica, inaugurato dall’allora Mi-nistro dell’economia e delle finanze Tre-monti. Nonostante ciò, rileva come lasituazione drammatica nella quale si tro-vano gli enti culturali fa sì che se tutti icomponenti della Commissione dovesserovotare contro lo schema di riparto inesame ciò causerebbe la fine di molti entiche beneficiano delle risorse ivi indicate.Bisogna d’altra parte ridefinire le modalitàdi distribuzione delle stesse, analogamentea quanto si dovrebbe fare con riferimentoal Fondo unico per lo spettacolo, come giàevidenziato nel corso della recente audi-zione del Ministro Bray. Sottolinea inoltrecome essendo estremamente limitate ledisponibilità finanziarie, bisogna attenta-mente ragionare su come distribuirle.Preannuncia, in conclusione, il suo votofavorevole sullo schema di decreto inesame, al fine di evitare danni maggiori alsettore della cultura.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) con-corda con quanto affermato dal presidenteGalan e dal collega Orfini, sottolineandocome 2.000 euro assegnati, ad esempio,per la pubblicazione di un volume sianouna cifra spesso inidonea a sostenere icosti di tali opere, non realizzando cosìl’intento perseguito. Ribadisce che talistanziamenti non coprono, se non in mi-nima parte, i costi per l’istruttoria. Au-spica quindi che la materia in esame siaricondotta ai principi della legge n. 534del 1996, recante nuove norme per l’ero-gazione di contributi statali alle istituzioniculturali, al fine di razionalizzare le ri-sorse stanziate.

Sergio BATTELLI (M5S) rileva che sitratta di un meccanismo di riparto deglistanziamenti che presenta più di una opa-cità, sia in merito ai criteri di assegnazionefissati da leggi che dispongono l’erogazionediretta di fondi a singoli enti o fondazioni,sia in merito alla distribuzione delle ri-sorse. Salta, in effetti, subito all’occhiocome la Fondazione « La Biennale di Ve-nezia », ente che peraltro rappresenta unaimportante realtà del panorama culturaleitaliano, capace di attrarre un notevoleflusso di investimenti, percepisca da solacirca più di 4 dei quasi 7 milioni di euro,di cui alla prima voce del decreto delMIBAC – di concerto con il Ministerodell’Economia e delle Finanze – con cui siassegnano le risorse per l’esercizio finan-ziario 2013 – capitolo 3670. Ugualmente,stigmatizza che non è chiaro quale sia ilcriterio per cui una lista di enti, fonda-zioni ed associazioni – seppure importantie storicamente affermate – debba toutcourt beneficiare di fondi – peraltro, sot-tolinea, decurtati di più del 13 per centorispetto allo scorso esercizio finanziario –senza che si proceda ad una selezione deisoggetti più meritevoli di sostegno econo-mico. Aggiunge che, in effetti, solo unaparte degli stanziamenti sarà assegnata aseguito di bandi, sotto forma di contributiper convegni culturali, pubblicazioni ededizioni Nazionali, per quanto riguarda ilprimo gruppo di destinatari; sotto formadi contributi ad archivi privati di notevoleinteresse storico, per quanto riguarda laseconda tranche di erogazioni; il resto,come osservato, attraverso una assegna-zione diretta, dall’alto, senza che sia opi-nabile il criterio di distribuzione. Altroaspetto che ritiene assai controverso emeritevole di una riflessione è il passaggiodella bozza oggi all’esame: a pagina 1 dellarelazione si legge che il Ministero, nell’am-bito di altre programmazioni, non megliospecificate, eroga finanziamenti a soggettiche, in alcuni casi, sono già inclusi nelriparto di cui alla proposta. Osserva che èdi tutta evidenza che tale approssimazionegenera perplessità; non vi è chi non vedacome nelle pieghe di questa generica af-fermazione possano nascondersi favoriti-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 97 — Commissione VII

Page 98: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

smi figli delle solite logiche che muovonoil denaro in Italia. Ritiene che debbaessere seriamente ridiscusso sin dalle fon-damenta l’attuale sistema di attribuzionedi queste voci di ripartizione, soprattuttonell’era della spending review, che accantoa tagli orizzontali, sorvola distrattamentesu tante piccole anse di legislazione oscurain cui si annidano gli sprechi più evidenti.

Rileva che non è ammissibile un si-stema calato dall’alto in cui una serie dileggi premiano singoli soggetti a dannodell’intera collettività di tutti quegli enti,fondazioni ed associazioni che vannoavanti tra mille difficoltà e spesso aggrap-pandosi al sostegno di singoli privati chehanno a cuore la sopravvivenza delle ini-ziative culturali. È quindi da censurare inmodo netto tale meccanismo e aggiungeche bisogna chiedere che venga ripensatoab origine, nel senso di tutelare tutte lerealtà e non solamente quelle di serie A.Inoltre, rimarca in modo netto che nonpuò esser tollerato tale squilibrio nelladistribuzione delle risorse, come non puòessere ammesso il contributo straordinarioa singole realtà in aggiunta a quello pro-posto dalla bozza di riparto, riferendosi, inparticolare, alla contribuzione straordina-ria per l’ammontare di 1 milione di eurociascuno per le seguenti Fondazioni: Fon-dazione Festival dei due mondi, Fonda-zione Rossini Opera Festival, FondazioneRavenna Manifestazioni, Fondazione Fe-stival Pucciniano. Infine, proprio per di-mostrare come il gruppo cui appartienesia contrario a favoritismi e iniquità, manon al sano sostegno delle iniziative cul-turali, critica aspramente il taglio di oltreil 13 per cento dei fondi destinati a talecomparto rispetto allo scorso esercizio. Inconclusione, chiede, dunque, criteri piùtrasparenti ed equi di distribuzione e ilripristino della quota decurtata per l’eser-cizio finanziario 2013.

Luisa BOSSA (PD) rileva come, daun’analisi dei soggetti beneficiari dei fi-nanziamenti, si evidenzi una concentra-zione degli stessi verso aree territorialidell’area tosco-emiliana d’Italia che certonon condivide, assicurando che si conosce

la musica anche nel meridione d’Italia.Manifesta perplessità per taluni specificisoggetti finanziati, quali ad esempio l’Uf-ficio internazionale concernente l’Unionedi Berna per la protezione delle opereletterarie ed artistiche. Ritiene quindi ne-cessario ridefinire i criteri per la distri-buzione delle risorse, anche in base aduna più equa distribuzione territorialedelle stesse.

Nicola FRATOIANNI (SEL) dichiara dicondividere molti dei concetti espressi nelcorso del dibattito sul provvedimento inesame. In particolare, apprezza l’autocri-tica svolta testé dal presidente Galan. E-videnzia comunque che non si può, innome di una situazione di emergenza chesta assumendo carattere permanente, so-stenere che le cose non vanno bene e nonagire di conseguenza per cambiarle. Ri-corda quindi, come, in qualità di assessoreregionale, abbia eliminato i contributi asingoli convegni, nella convinzione che ifinanziamenti non debbano essere erogatiin presenza di un elevato margine didiscrezionalità. L’esame dello schema diregolamento all’ordine del giorno implicaquindi sia questioni di metodo che dimerito, essendo evidente come alcune areedel Paese siano escluse dai finanziamentierogati dal Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo. Dopo aversottolineato il fatto che il riparto dei fondiper l’anno 2013 giunga nella seconda partedell’anno di riferimento – il che purtropponon è una novità –, auspica che la rela-trice proponga un parere che solleciti ilGoverno ad un radicale cambiamento.

Milena SANTERINI (SCpI) evidenziacome quanto emerso nel corso del dibat-tito odierno indichi la mancanza di criteridi programmazione nei finanziamenti allacultura, indice di una lacunosa politica nelsettore. Invita quindi la relatrice ad indi-care nella proposta di parere che predi-sporrà criteri che modifichino tale situa-zione. Pensa a nuovi parametri territoriali,per esempio, ripartendo in maniera equale risorse sul territorio nazionale; ovvero aparametri per comparti, volti a ripartire i

Mercoledì 24 luglio 2013 — 98 — Commissione VII

Page 99: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

finanziamenti tra i vari settori della mu-sica, dell’archivistica, delle attività esposi-tive e così via. Ritiene necessario, infine,ponderare adeguatamente l’effetto molti-plicatore che i fondi impegnati hanno nelsettore nel quale vanno ad intervenire,considerando in particolare la capacità diattrazione di risorse private che hannotalune iniziative culturali. Si possono in-somma adottare criteri specifici di qualitàanche al settore della cultura che auspicala relatrice voglia adeguatamente conside-rare.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che, datempo, si trova ad affrontare i temi emersinella discussione odierna, tanto che non èmai successo che la Commissione abbiaomesso di evidenziarli nei pareri approvatinegli anni passati. Ritiene peraltro chel’unica alternativa per giungere ad unasoluzione definitiva sia quella di modifi-care la disposizione normativa di riferi-mento: a questo obiettivo, naturalmente,sono chiamati tutti i commissari, che po-trebbero far confluire le valutazioni oraespresse in un organico testo di legge, ingrado di individuare forme di sostegnoall’attività di enti, istituti, associazioni,fondazioni ed altri organismi che nonparcellizzino le risorse – tanto da diven-tare in alcuni casi inessenziali data la loroscarsa consistenza – e che siano orientateda precisi indirizzi di politiche culturali.Nel merito, desidera evidenziare unaspetto trascurato dai precedenti inter-venti e che attiene ai finanziamenti per ilriordino e l’inventariazione di archivi pri-vati di notevole interesse storico. Sianoessi appartenenti a famiglie, associazioni oenti ecclesiastici, si tratta, evidentemente,di un patrimonio documentale di valorepubblico oltre che fondamentale per lastoria d’Italia e delle comunità locali. Sot-tolinea infatti che rendere fruibili taliarchivi – attraverso le risorse erogate dalprovvedimento in parola – è interventoche rientra nell’azione di tutela e valoriz-zazione disposta dal Codice dei beni cul-turali, meritevole dell’attenzione dellaCommissione. Rileva, purtroppo, che lacosiddetta spending review, prevista dal

decreto-legge n. 95 del 2012, ha sospeso icontributi per interventi conservativi vo-lontari fino al 31 dicembre 2015, mentrela legge di stabilità per il 2013 ha previstoche la sospensione operi ad libitum. Evi-denzia, al proposito, come il combinatodisposto delle norme indicate penalizzeràfortemente il settore degli archivi e dellaricerca storica, che si avvale della ricercadiretta sulle fonti documentarie. Pertantochiede alla relatrice di valutare l’opportu-nità che nel parere si faccia riferimento aduna modifica sostanziale della normativarichiamata.

Il sottosegretario Simonetta GIOR-DANI, intervenendo per una precisazione,tiene ad assicurare che il Governo atten-derà l’espressione del parere della Com-missione sul provvedimento in esameprima della sua adozione definitiva, ancheoltre il termine per la sua espressione.

Sandra ZAMPA (PD), dopo aver affer-mato di concordare con quanto sostenutodalla collega Ghizzoni, rileva come siaopportuno realizzare uno studio compa-rativo sul finanziamento pubblico deglienti culturali degli altri Paesi. Tale attivitàdovrà dar luogo a delle proposte di mo-difica e del sistema di finanziamento cheil Ministero dei beni e delle attività cul-turali e del turismo dovrà prendere inconsiderazione, al fine di adottare le de-cisioni conseguenti. Rileva inoltre comealcuni interventi previsti dallo schema diregolamento in esame appaiano un’elemo-sina per i soggetti beneficiari, consideratal’esiguità delle risorse impiegate. Dopoaver ricordato che è meglio finanziareintegralmente un progetto piuttosto chedestinare risorse a progetti che certamentenon saranno portati a termine, auspicache stanziamenti destinati al settore cul-turale possano favorire l’occupazione deigiovani.

Roberto RAMPI (PD) dopo aver affer-mato che la Commissione non è chiamataa fare dichiarazioni di intenti, ma a pren-dere decisioni da legislatore, precisa che inconsiderazione dell’urgenza di provvedere

Mercoledì 24 luglio 2013 — 99 — Commissione VII

Page 100: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

nel settore in esame potrebbe essere utileche il Governo intervenisse con un decre-to-legge per correggere l’attuale meccani-smo di ripartizione dei fondi che penalizzaanche l’innovazione. È evidente, inoltre,un problema di distribuzione territorialedelle risorse. Aggiunge infatti che devonoessere finanziate solo iniziative che ab-biano carattere nazionale, mentre spettaagli enti territoriali minori la sovvenzionedi eventuali altri interventi di carattereculturale che abbiano rilievo esclusiva-mente locale.

Tamara BLAZINA (PD) constata chesugli aspetti generali del tema in esame c’ècondivisione tra i membri della Commis-sione, ciò indicando la volontà di realiz-zare qualcosa di utile per il settore cul-turale. Evidenzia quindi l’opportunità checiascun commissario porti la propria espe-rienza in Commissione, in relazione alleprecedenti esperienze svolte nei territori.Precisa dunque che tra i criteri per l’at-tribuzione delle risorse va intanto utiliz-zato quello che fa riferimento alla speci-ficità delle singole aree del Paese; si de-vono valorizzare, inoltre, le diversi com-ponenti del settore culturale ovvero lamusica, l’arte e tutte le altre espressionidella cultura. Ricorda come, in veste divicepresidente della Commissione culturadella regione Friuli-Venezia Giulia, abbiadistinto tra iniziative culturali di carattereregionale e quelle più prettamente locali.Ritiene quindi che il Governo debba pri-vilegiare, anche con riferimento al prov-vedimento in esame, le iniziative a livellonazionale rispetto a quelle locali. Rilevaanch’essa, quindi, come essendosi già nelmese di luglio, le risorse per il 2013saranno erogate effettivamente solo a fineanno, ciò impedendo agli enti una ade-guata programmazione che in realtà do-vrebbe avere una prospettiva temporalealmeno triennale. Segnala, infine, che laprogressiva riduzione dei fondi stacreando rilevanti problemi all’intero set-tore, che auspica possano essere risolti alpiù presto.

Giancarlo GALAN, presidente, auspicaanch’egli che le considerazioni emerse nel

corso della discussione siano recepite nellaproposta di parere del relatore, anche inriferimento all’individuazione di unanuova normativa di riferimento per ilriparto dei fondi tra gli enti in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell’esame ad altraseduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi

universitari.

C. 1159 Vacca.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta del18 luglio 2013.

Luigi GALLO (M5S), relatore, riterrebbeopportuno proseguire l’esame del provve-dimento, per giungere ad una sua rapidaapprovazione.

Maria COSCIA (PD), in considerazionedell’imminenza dell’avvio dei lavori del-l’Assemblea e dei successivi punti all’or-dine del giorno, stante la complessità dellamateria, riterrebbe opportuno rinviarel’esame del provvedimento ad altra seduta.

Luigi GALLO (M5S), relatore, ritieneche la Commissione possa proseguirel’esame del provvedimento, inserendolo al-l’ordine del giorno della seduta di domani,giovedì 25 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, presidente, assicurache sarà sua cura verificare l’evenienzaprospettata dal collega Gallo, tenendo pe-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 100 — Commissione VII

Page 101: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

raltro debitamente conto dei lavori del-l’Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell’esame ad altraseduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basi-

lica Palladiana di Vicenza.

C. 1363 Galan.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,ricorda che la proposta di legge in esame,composta di un solo articolo, reca ladichiarazione di monumento nazionaleper la Basilica Palladiana, sita nella Piazzadella Signoria in Vicenza. Sottolinea comela normativa vigente non preveda unaspecifica procedura da porre in essere perla dichiarazione di monumento nazionale.Al contempo, l’articolo 54 del Codice deibeni culturali e del paesaggio – decretolegislativo n. 42 del 2004 – dispone chesono inalienabili, quali beni del demanioculturale « gli immobili dichiarati monu-menti nazionali a termini della normativaall’epoca vigente » e, all’articolo 129, fasalve le leggi aventi specificamente adoggetto monumenti nazionali. Nei casianaloghi più recenti si è provveduto condecreto del Presidente della Repubblica, suproposta del Ministero per i beni e leattività culturali. Si tratta, in particolare,del decreto del Presidente della Repub-blica 2 ottobre 2003, concernente la « Di-chiarazione di monumento nazionale peril cimitero delle vittime del Vajont, inLongarone », nonché dei due decreti delPresidente della Repubblica, entrambi del18 marzo 2008, recanti, « Dichiarazione diMonumento nazionale dell’antica area diSan Pietro Infine », e « Dichiarazione diMonumento nazionale dell’isola di SantoStefano ». Ricorda che, con nota con pro-tocollo n. 9206 del 6 marzo 2006, l’Ufficiolegislativo del Ministero per i beni e leattività culturali ha osservato come non sia

casuale la scelta del Codice di « menzio-nare i monumenti nazionali in sede didisciplina della circolazione, piuttosto chenell’ambito delle disposizioni concernenti imodi di individuazione dell’oggetto dellatutela. Tale scelta connota la considera-zione del monumento nazionale non comedistinta tipologia di ’cosa’ suscettibile diessere riconosciuta ’bene culturale’. Peral-tro, evidenzia che ciò « non esclude che illegislatore possa riconoscere valore storicoo culturale ad un immobile, al limiteanche qualificandolo monumento nazio-nale » ed è ciò che si vuole realizzare conquesta proposta di legge. Esaminando,quindi, l’oggetto del provvedimento, peresprimere con parole qualcosa che solo ilsenso della vista può rendere, ritiene didoversi affidare ad un’espressione di Goe-the: « Non è possibile descrivere l’impres-sione che fa la Basilica di Palladio »(Johann Wolfgang von Goethe, Viaggio inItalia, lettera del 19 settembre 1786).

Rileva, infatti, che entrando in Piazzadei Signori a Vicenza basterà guardarsiintorno per cogliere la magnificenza del-l’opera di Palladio, vera protagonista dellacittà. La Basilica Palladiana, opera para-digmatica dell’architettura palladiana, sitrova nel luogo più rappresentativo dellacittà che ha accolto e visto crescere ilgrande architetto, la Piazza dei Signori,che si estende nel luogo già occupato dalforo della città romana e, poi, dalla plateadel comune medievale. Ricorda che ilnome della Basilica è indissolubilmentelegato al ricordo dell’architetto rinasci-mentale Andrea Palladio, che riprogettò ilPalazzo della Ragione, antica sede dell’au-torità civile, aggiungendo alla preesistentecostruzione gotica le celebri logge inmarmo bianco a serliane. È proprio ilPalladio a coniare per l’edificio un nomecoerente con le sue convinzioni: « Basi-lica », come nell’antica Roma veniva chia-mato il luogo dove si gestivano la politicae gli affari più importanti. Aggiunge che ilprogetto segna la consacrazione artisticadi Palladio e inaugura il nuovo volto diVicenza, ispirato alla classicità, come in-dica lo stesso nome di Basilica, assegnatoalla costruzione in riferimento agli edifici

Mercoledì 24 luglio 2013 — 101 — Commissione VII

Page 102: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

della Roma antica dove si discutevanopolitica e affari. Ricorda, al riguardo, che– un tempo sede delle magistrature pub-bliche di Vicenza – oggi la Basilica Pal-ladiana, dotata di tre spazi espositivi in-dipendenti, è teatro di mostre d’architet-tura e d’arte. Dal 1994, con le altre operearchitettoniche realizzate dal Palladio aVicenza, è annoverata dall’Organizzazionedelle Nazioni Unite per l’educazione, lascienza e la cultura (UNESCO) nella listadel patrimonio mondiale dell’umanità.Evidenzia, infine, che la prospettiva èquella di fare della Basilica un vero eproprio catalizzatore delle eccellenze vi-centine e propulsore di nuovi stimoli cul-turali. Per le ragioni esposte, auspica unapronta approvazione della proposta dilegge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via quindi il seguito dell’esame ad altraseduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la celebrazione del cente-nario della nascita di Alberto Burri.C. 544 Verini.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 102 — Commissione VII

Page 103: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione

europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327

Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE IN COMMISSIONE E AR-TICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Delega al Governo per il riordino norma-tivo della disciplina della professione di

guide turistiche).

1. Al fine di adeguare definitivamentela disciplina della professione di guidaturistica in Italia alle indicazioni comuni-tarie, il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge e con le mo-dalità di cui all’articolo 1 ed al comma 2del presente articolo, un decreto legislativoper il riordino complessivo della profes-sione di guida turistica, con particolareriguardo ai titoli ed ai requisiti per l’eser-cizio della professione sulla base dei se-guenti criteri:

a) individuare i principi fondamentaliconcernenti la definizione e la disciplinadel profilo professionale di guida turisticae di accompagnatore turistico;

b) prevedere percorsi formativi perl’esercizio della professione;

c) prevedere modalità attuative uni-formi per il conseguimento dell’idoneitàall’esercizio della professione;

d) determinare le aree omogenee delterritorio nazionale, particolarmente ric-che e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai finidella predisposizione di particolari per-corsi formativi;

e) indicare un appropriato periodotransitorio per consentire l’ordinato edorganico adeguamento della normativa vi-gente.

2. Il decreto di cui al comma 1 èadottato su proposta del Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, con il Ministro dello svi-luppo economico, con il Ministro del la-voro e delle politiche sociali, con il Mini-stro per le politiche europee e con ilMinistro della giustizia, acquisito il pareredella Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, nonchéquello delle competenti Commissioni par-lamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore dei decreto di cui alcomma 1, nel rispetto dei medesimi prin-cipi e criteri direttivi e delle procedure dicui al comma 2, il Governo può emanaredisposizioni integrative o correttive deldecreto di cui al comma 1.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 103 — Commissione VII

Page 104: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

4. Fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al comma 1, continuano adapplicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall’attuazione dei decreti di cui alpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. I soggetti pubblici inte-ressati provvedono ai compiti di cui aipredetti decreti con le risorse umane,strumentali e finanziarie previste a legi-slazione vigente.

VII/1326/2. 01. Costantino, Fratoianni,Giordano, Ricciatti, Pannarale, Lacqua-niti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Ai-raudo.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2012/28/UE recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane e delega per la semplificazionedi banche dati contenenti informazioni suopere o fonogrammi protetti dal diritto

d’autore).

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva2012/28/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 ottobre 2012, recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai principi e criteri direttivi dicui all’articolo 1, comma 1, in quantocompatibili, anche i seguenti principi ecriteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degliobiettivi di armonizzazione comunitariaperseguiti dalla direttiva, la garanzia dicertezza del diritto nel mercato interno eil rispetto dei diritti dei titolari di un’operao un fonogramma ai sensi dell’articolo 5della direttiva, per quanto concerne l’uti-lizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate,anche al fine di contenerne l’onerosità, perlo svolgimento della ricerca diligente per leopere fuori commercio;

2) che qualora successivamente allasua digitalizzazione vengano individuatiuno o più aventi diritto su un’opera or-fana, i criteri di remunerazione tenganoconto, in diminuzione, del valore che ladigitalizzazione e la diffusione hanno con-ferito ad opere o fonogrammi altrimentiprive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazionee la diffusione del patrimonio culturaleitaliano e straniero attraverso la digitaliz-zazione delle collezioni o la creazione dibiblioteche digitali europee, da parte dellebiblioteche, degli istituti di istruzione e deimusei accessibili al pubblico, nonché degliarchivi, degli istituti per il patrimoniocinematografico o sonoro e delle emittentidi servizio pubblico, il Governo è delegatoad adottare, entro 24 mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, undecreto legislativo che, effettuata una pre-liminare ricognizione delle fonti esistenti,disponga la creazione, la fusione, l’inte-grazione o la modificazione di banche datinazionali contenenti i dati relativi adopere o fonogrammi per le quali esistonotitolari dei diritti d’autore, create da sog-getti pubblici o privati. Ai fini dell’attua-zione della presente delega, il Governo ètenuto a seguire i seguenti principi ecriteri direttivi:

a) prevedere che tali banche datisiano accessibili gratuitamente a bibliote-che, istituti di istruzione e musei accessi-bili al pubblico, nonché agli archivi, agliistituti per il patrimonio cinematografico osonoro e alle emittenti di servizio pubblicoche siano impegnate nella digitalizzazionedi opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico deititolari di diritti d’autore di opere o fo-nogrammi di comunicare ad un’autoritàpubblica o privata che gestisce una bancadati contenente informazioni relative adopere o fonogrammi coperti da dirittod’autore, di comunicare entro un temporagionevole modificazioni relative ai pro-pri dati personali o relative ai soggetti suiil diritto d’autore venga trasferito, in modo

Mercoledì 24 luglio 2013 — 104 — Commissione VII

Page 105: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

da consentire sempre la possibilità diindividuare e contattare il titolare di dirittid’autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indica-zione nella banca dati di informazioni o lapresenza informazioni non aggiornate suititolari di diritti d’autore su opere o fo-nogrammi, incida in diminuzione sullaquantificazione della remunerazione spet-tante a tali titolari che siano identificati orivendichino i loro diritti successivamentealla dichiarazione dello status di operaorfana;

d) lasciando impregiudicate altre mo-dalità, anche semplificate, di svolgimentodella ricerca diligente, prevedere che bi-blioteche, istituti di istruzione e museiaccessibili al pubblico, nonché archivi, isti-tuti per il patrimonio cinematografico osonoro e emittenti di servizio pubblicopossano richiedere al titolare della bancadati l’inserimento di un’opera o un fono-gramma di cui non siano identificati even-tuali titolari di diritti d’autore, stabilendoche – trascorsi 12 mesi dall’inserimentodell’opera nella banca dati – possa acqui-sire lo status di opera orfana, ai sensi delladirettiva 2012/28/UE.

VII/1326/12. 01. Costantino, GiancarloGiordano, Fratoianni, Ricciatti, Panna-rale.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2012/28/UE recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane e delega per la semplificazionedi banche dati contenenti informazioni suopere o fonogrammi protetti dal diritto

d’autore).

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva2012/28/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 ottobre 2012, recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane, il Governo è tenuto a se-

guire, oltre ai principi e criteri direttivi dicui all’articolo 1, comma 1, in quantocompatibili, anche i seguenti principi ecriteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degliobiettivi di armonizzazione comunitariaperseguiti dalla direttiva, la garanzia dicertezza del diritto nel mercato interno eil rispetto dei diritti dei titolari di un’operao un fonogramma ai sensi dell’articolo 5della direttiva, per quanto concerne l’uti-lizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate,anche al fine di contenerne l’onerosità, perlo svolgimento della ricerca diligente per leopere fuori commercio;

2) che qualora successivamente allasua digitalizzazione vengano individuatiuno o più aventi diritto su un’opera or-fana, i criteri di remunerazione tenganoconto, in diminuzione, del valore che ladigitalizzazione e la diffusione hanno con-ferito ad opere o fonogrammi altrimentiprive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazionee la diffusione del patrimonio culturaleitaliano e straniero attraverso la digitaliz-zazione delle collezioni o la creazione dibiblioteche digitali europee, da parte dellebiblioteche, degli istituti di istruzione e deimusei accessibili al pubblico, nonché degliarchivi, degli istituti per il patrimoniocinematografico o sonoro e delle emittentidi servizio pubblico, il Governo è delegatoad adottare, entro 24 mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, undecreto legislativo che, effettuata una pre-liminare ricognizione delle fonti esistenti,disponga la creazione, la fusione, l’inte-grazione o la modificazione di banche datinazionali contenenti i dati relativi adopere o fonogrammi per le quali esistonotitolari dei diritti d’autore, create da sog-getti pubblici o privati. Ai fini dell’attua-zione della presente delega, il Governo ètenuto a seguire i seguenti principi ecriteri direttivi:

a) prevedere che tali banche datisiano accessibili gratuitamente a bibliote-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 105 — Commissione VII

Page 106: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

che, istituti di istruzione e musei accessi-bili al pubblico, nonché agli archivi, agliistituti per il patrimonio cinematografico osonoro e alle emittenti di servizio pubblicoche siano impegnate nella digitalizzazionedi opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico deititolari di diritti d’autore di opere o fo-nogrammi di comunicare ad un’autoritàpubblica o privata che gestisce una bancadati contenente informazioni relative adopere o fonogrammi coperti da dirittod’autore, di comunicare entro un temporagionevole modificazioni relative ai pro-pri dati personali o relative ai soggetti suiil diritto d’autore venga trasferito, in mododa consentire sempre la possibilità diindividuare e contattare il titolare di dirittid’autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indica-zione nella banca dati di informazioni o lapresenza informazioni non aggiornate suititolari di diritti d’autore su opere o fo-nogrammi, incida in diminuzione sullaquantificazione della remunerazione spet-tante a tali titolari che siano identificati orivendichino i loro diritti successivamentealla dichiarazione dello status di operaorfana;

d) lasciando impregiudicate altre mo-dalità, anche semplificate, di svolgimentodella ricerca diligente, prevedere che bi-blioteche, istituti di istruzione e museiaccessibili al pubblico, nonché archivi, isti-tuti per il patrimonio cinematografico osonoro e emittenti di servizio pubblicopossano richiedere al titolare della bancadati l’inserimento di un’opera o un fono-gramma di cui non siano identificati even-tuali titolari di diritti d’autore, stabilendoche – trascorsi 12 mesi dall’inserimentodell’opera nella banca dati – possa acqui-sire lo status di opera orfana, ai sensi delladirettiva 2012/28/UE.

12. 01. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2012/28/UE recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane e delega per la semplificazionedi banche dati contenenti informazioni suopere o fonogrammi protetti dal diritto

d’autore).

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva2012/28/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 ottobre 2012, recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai principi e criteri direttivi dicui all’articolo 1, comma 1, in quantocompatibili, anche i seguenti principi ecriteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degliobiettivi di armonizzazione comunitariaperseguiti dalla direttiva, la garanzia dicertezza del diritto nel mercato interno eil rispetto dei diritti dei titolari di un’operao un fonogramma ai sensi dell’articolo 5della direttiva, per quanto concerne l’uti-lizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate,anche al fine di contenerne l’onerosità, perlo svolgimento della ricerca diligente per leopere fuori commercio;

2) che qualora successivamente allasua digitalizzazione vengano individuatiuno o più aventi diritto su un’opera or-fana, i criteri di remunerazione tenganoconto, in diminuzione, del valore che ladigitalizzazione e la diffusione hanno con-ferito ad opere o fonogrammi altrimentiprive di interesse commerciale;

VII/1326/12. 02. Costantino, GiancarloGiordano, Fratoianni, Ricciatti, Panna-rale.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 106 — Commissione VII

Page 107: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2012/28/UE recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane e delega per la semplificazionedi banche dati contenenti informazioni suopere o fonogrammi protetti dal diritto

d’autore).

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva2012/28/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 ottobre 2012, recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai principi e criteri direttivi dicui all’articolo 1, comma 1, in quantocompatibili, anche i seguenti principi ecriteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degliobiettivi di armonizzazione comunitariaperseguiti dalla direttiva, la garanzia dicertezza del diritto nel mercato interno eil rispetto dei diritti dei titolari diun’opera o un fonogramma ai sensi del-l’articolo 5 della direttiva, per quantoconcerne l’utilizzo delle opere orfane,prevedere:

1) criteri e modalità semplificate,anche al fine di contenerne l’onerosità, perlo svolgimento della ricerca diligente per leopere fuori commercio;

2) che qualora successivamente allasua digitalizzazione vengano individuatiuno o più aventi diritto su un’opera or-fana, i criteri di remunerazione tenganoconto, in diminuzione, del valore che ladigitalizzazione e la diffusione hanno con-ferito ad opere o fonogrammi altrimentiprive di interesse commerciale.

12. 02. Costantino, Giancarlo Giordano,Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

ART. 13.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2011/77/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 27settembre 2011, che modifica la direttiva2006/116/CE concernente la durata di pro-tezione del diritto d’autore e di alcuni diritti

connessi).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2011/77/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 27settembre 2011, che modifica la direttiva2006/116/CE concernente la durata di pro-tezione del diritto d’autore e di alcunidiritti connessi, il Governo è tenuto aseguire, oltre ai principi e criteri direttividi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che l’esercizio dei diritticonnessi al diritto d’autore di cui alla legge22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti aiproduttori di fonogrammi nonché agli ar-tisti interpreti o esecutori sui fonogrammispetti distintamente a ciascuna delle im-prese intermediarie di cui all’articolo 3,comma 2, del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 19 dicembre 2012alle quali i medesimi hanno conferitomandato;

b) stabilire che i compensi derivantidagli anzidetti diritti connessi al dirittod’autore spettanti ai produttori di fono-grammi nonché agli artisti interpreti oesecutori siano tra loro ripartiti in egualemisura;

c) prevedere che le modalità di de-terminazione dei compensi di cui soprasiano stabilite mediante accordi generaliperiodici tra gli utilizzatori e le impreseintermediarie di cui all’articolo 3, comma2, del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 19 dicembre 2012;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 107 — Commissione VII

Page 108: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

d) introdurre procedure alternative dirisoluzione dei conflitti in caso di mancatoperfezionamento degli accordi di cui allalettera c);

e) prevedere l’irrinunciabilità e lanon cedibilità dei compensi spettanti agliartisti interpreti o esecutori sui fono-grammi dai medesimi interpretati.

13. 05. Gianluca Pini, Prataviera, Capa-rini.

Sostituire l’articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

1. I cittadini dell’Unione Europea eser-citano la professione di guida turistica nelpieno rispetto di quanto previsto dall’ar-ticolo 57 del Trattato dell’Unione Europea.

2. Fermo restando quanto previsto dalcomma 1, i cittadini dell’Unione europea

abilitati allo svolgimento dell’attività diguida turistica nell’ambito dell’ordina-mento giuridico di un altro Stato membrooperano in regime di libera prestazionedei servizi secondo quanto disposto dalladirettiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7settembre 2005, relativa al riconoscimentodelle qualifiche professionali e fermo re-stando quanto previsto dal decreto legi-slativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, sen-tita la Conferenza unificata, da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono indi-viduati i siti di particolare interesse sto-rico, artistico o archeologico per i qualioccorre una specifica abilitazione.

VII/1327/3. 1. Costantino, Fratoianni,Giancarlo Giordano, Ricciatti, Panna-rale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara,Piazzoni, Airaudo.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 108 — Commissione VII

Page 109: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione

europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza eistruzione),

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234ha innovato, sostituendola integralmente,la legge n. 11 del 2005, introducendo unariforma organica delle norme che regolanola partecipazione dell’Italia alla forma-zione e all’attuazione della normativa eu-ropea, anche in ragione delle modificheintervenute nell’assetto dell’Unione euro-pea a seguito dell’entrata in vigore delTrattato di Lisbona;

a seguito di tale legge, che hariorganizzato il processo di recepimentodella normativa europea e ha sdoppiato laprecedente « legge comunitaria annuale »,vengono esaminati per la prima volta inParlamento due distinti provvedimenti inesame e cioè: la legge di delegazioneeuropea (il cui contenuto è limitato alledisposizioni di delega necessarie per ilrecepimento delle direttive comunitarie) ela legge europea, che, più in generale,contiene disposizioni volte a garantirel’adeguamento dell’ordinamento internoall’ordinamento europeo, con particolareriguardo ai casi di non corretto recepi-mento della normativa comunitaria;

come previsto dalla citata leggen. 234, il Governo ha quindi presentato alSenato due disegni di legge, uno recante ladelega al Governo per il recepimento delledirettive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea (legge di delegazioneeuropea 2013 – A.S. 587), l’altro recante

disposizioni per l’adempimento degli ob-blighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-lia all’Unione europea (legge europea 2013– A.S. 588);

viene segnalato l’obiettivo di scon-giurare l’avvio di procedure di infrazioneo di porre rimedio a procedure già avviatecon l’approvazione in tempi celeri di taliprovvedimenti;

a seguito della trasmissione di taliprovvedimenti da parte del Senato, spettaora alla Camera esaminare i disegni dilegge in esame;

il disegno di legge in esame (C.1326) delega il Governo ad adottare, se-condo le procedure, i princìpi e i criteridirettivi di cui agli articoli 31 e 32 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, i decretilegislativi per l’attuazione delle direttiveelencate negli allegati A e B; tra questiallegati si segnala, sotto il profilo dellecompetenze della Commissione cultura,due direttive presenti nell’allegato B dellanuova legge di delegazione europea, per lequali l’articolo 1, comma 3 del disegno dilegge in esame prevede l’espressione dipareri da parte dei competenti organiparlamentari di Camera e Senato: si trattadella direttiva 2011/77/UE che modifica ladirettiva 2006/116/CE concernente la du-rata di protezione del diritto d’autore e dialcuni diritti connessi, il cui termine direcepimento è il 1o novembre 2013 e delladirettiva 2012/28/UE su taluni utilizzi diopere orfane, il cui termine di recepi-mento è il 29 ottobre 2014;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 109 — Commissione VII

Page 110: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

la citata direttiva 2011/77/UE modificala precedente direttiva 2006/116/CE, esten-dendo da 50 a 70 anni la durata dellaprotezione del diritto d’autore con speci-fico riferimento al campo musicale e dialcuni diritti ad esso connessi, nel presup-posto dell’importanza, riconosciuta a li-vello sociale, del contributo creativo degliartisti, interpreti o esecutori i quali, ini-ziando in genere la loro carriera in gio-vane età, corrono il rischio di una insuf-ficiente tutela temporale dei loro diritti edi dover fronteggiare un calo di redditonegli ultimi anni di vita, mentre dovreb-bero avere a disposizione il ricavo deri-vante dai diritti esclusivi sulle loro operealmeno per tutto l’arco della loro vita;

la medesima direttiva, oltre a pre-vedere esplicitamente che la durata dellaprotezione di una composizione musicalecon testo scade 70 anni dopo la mortedell’ultima persona sopravvissuta fra l’au-tore del testo o il compositore (purchéentrambi i contributi siano specificamentecreati per tale composizione), estende allamedesima durata i termini di scadenza deidiritti connessi alle predette composizioni,vale a dire quelli di artisti, interpreti oesecutori, nonché dei produttori musicali,calcolati a partire dalla prima pubblica-zione lecita dell’esecuzione del fono-gramma ovvero di quella comunicata alpubblico;

la stessa direttiva prevede ulterioridisposizioni di protezione dei diritti con-nessi al diritto di protezione della com-posizione musicale con testo, tra cui lafacoltà, da parte dell’artista, interprete oesecutore di risolvere il contratto con cuiegli ha trasferito o ceduto i suoi diritti difissazione dell’esecuzione ad un produt-tore di fonogrammi qualora quest’ultimo,decorsi cinquanta anni dalla pubblicazionelecita ovvero dalla comunicazione al pub-blico, non metta in vendita un numerosufficiente di copie del medesimo fono-gramma ovvero non lo metta a disposi-zione del pubblico (cosiddetta clausola« use it or lose it »). Il diritto di risolvereil contratto di trasferimento o cessione deidiritti dell’artista, interprete o esecutore

può essere esercitato trascorso un annodalla notifica al produttore di fonogrammie se quest’ultimo, di fatto, non pone inessere alcuna forma di utilizzazione del-l’esecuzione dell’opera musicale. Se unfonogramma contiene la fissazione di ese-cuzioni di una pluralità di artisti, inter-preti o esecutori, essi possono risolvere iloro contratti di trasferimento o cessioneconformemente alle proprie disposizioninazionali;

la medesima direttiva prevede inol-tre nuove norme riguardanti il diritto(irrinunciabile) di ottenere una remunera-zione annua supplementare dal produt-tore, qualora il predetto contratto di tra-sferimento o cessione preveda una remu-nerazione non ricorrente, da corrispon-dere all’artista, interprete o esecutore perogni anno completo immediatamente suc-cessivo al cinquantesimo anno dalla pub-blicazione lecita del fonogramma o dallasua comunicazione al pubblico;

per quanto concerne poi la diret-tiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opereorfane, essa disciplina taluni utilizzi diopere orfane effettuati da biblioteche, isti-tuti di istruzione e musei accessibili alpubblico, nonché archivi, istituti per ilpatrimonio cinematografico o sonoro edemittenti di servizio pubblico aventi sedenegli Stati membri, al fine di conseguire gliobiettivi connessi alla loro missione diinteresse pubblico;

un’opera o un fonogramma sonoconsiderati opere orfane se nessuno deititolari dei diritti su tale opera o fono-gramma è stato individuato oppure, anchese uno o più di loro sia stato individuato,nessuno di loro è stato rintracciato nono-stante una ricerca diligente dei titolari deidiritti sia stata svolta e registrata;

la direttiva indicata disciplina, neldettaglio, lo svolgimento in buona fede diuna ricerca diligente degli eventuali tito-lari di diritti, prima di stabilire seun’opera debba essere considerata orfana(articolo 3); il principio del riconoscimentoreciproco di uno status di opera orfana(articolo 4); gli utilizzi consentiti di opere

Mercoledì 24 luglio 2013 — 110 — Commissione VII

Page 111: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

orfane (articolo 6). Entro l’ottobre 2015,sulla base delle prime esperienze maturatenell’attuazione della direttiva, è previstoun riesame della stessa;

è sicuramente necessaria un’armo-nizzazione comunitaria in materia e, con-siderati gli oneri che deriverebbero dallosvolgere la ’ricerca diligente’ per rintrac-ciare l’eventuale titolare di diritti d’autoree ciò, in primo luogo, per i ritardi che talericerca potrebbe determinare, bloccandodi fatto le digitalizzazioni di massa chestanno avvenendo nelle biblioteche ita-liane, certamente un po’ in ritardo rispettoal resto d’Europa,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si prevedano per le opere orfanefuori commercio modalità semplificate perlo svolgimento della ricerca diligente;

b) si valuti la possibilità di delegare ilGoverno, al fine di semplificare le « ricer-che diligenti » (onerose) da parte di biblio-teche – che in genere hanno poche oscarse risorse – ad adottare un decretolegislativo con il quale fare ordine tra lebanche dati esistenti, di soggetti pubblici o

privati, in materia di diritto d’autore, pergarantire che sia sempre identificabile eraggiungibile un titolare di diritti d’autoresu opere o fonogrammi. Nel caso in cuinella banca dati una certa opera o fono-gramma non sia inserita, vi sia la possi-bilità di farla inserire da parte di biblio-teche, istituti di istruzione e musei acces-sibili al pubblico, nonché di archivi, istitutiper il patrimonio cinematografico o so-noro e emittenti di servizio pubblico, inmodo da creare una presunzione di ri-cerca diligente espletata, nel caso in cui –entro 12 mesi dall’inserimento nella bancadati – non sia identificato un aventediritto sui diritti d’autore o questi non sirenda identificabile;

c) qualora, successivamente alla digi-talizzazione e diffusione dell’opera orfana,si faccia avanti un avente diritto su taliopere, la remunerazione che gli deve es-sere riconosciuta per lo sfruttamento del-l’opera sia ridotta del maggior valore chel’opera ha acquistato grazie alla diffusioneseguente alla digitalizzazione, consideratoche le opere digitalizzate sono opere chenon hanno valore commerciale, ma chepotrebbero riaverlo proprio grazie alladiffusione da parte di biblioteche o ar-chivi.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 111 — Commissione VII

Page 112: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 3

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013

(C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza eistruzione);

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234ha innovato, sostituendola integralmente,la legge n. 11 del 2005, introducendo unariforma organica delle norme che regolanola partecipazione dell’Italia alla forma-zione e all’attuazione della normativa eu-ropea, anche in ragione delle modificheintervenute nell’assetto dell’Unione euro-pea a seguito dell’entrata in vigore delTrattato di Lisbona;

a seguito di tale legge, che hariorganizzato il processo di recepimentodella normativa europea e ha sdoppiato laprecedente « legge comunitaria annuale »,vengono esaminati per la prima volta inParlamento due distinti provvedimenti inesame e cioè: la legge di delegazioneeuropea (il cui contenuto è limitato alledisposizioni di delega necessarie per ilrecepimento delle direttive comunitarie) ela legge europea, che, più in generale,contiene disposizioni volte a garantirel’adeguamento dell’ordinamento internoall’ordinamento europeo, con particolareriguardo ai casi di non corretto recepi-mento della normativa comunitaria;

come previsto dalla citata leggen. 234, il Governo ha quindi presentato alSenato due disegni di legge, uno recante ladelega al Governo per il recepimento delledirettive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea (legge di delegazioneeuropea 2013 – A.S. 587), l’altro recante

disposizioni per l’adempimento degli ob-blighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-lia all’Unione europea (legge europea 2013– A.S. 588);

viene segnalato l’obiettivo di scon-giurare l’avvio di procedure di infrazioneo di porre rimedio a procedure già avviatecon l’approvazione in tempi celeri di taliprovvedimenti;

a seguito della trasmissione di taliprovvedimenti da parte del Senato, spettaora alla Camera esaminare i disegni dilegge in esame;

per quanto riguarda l’esame deldisegno di legge europea 2013 (C.1327),l’esame – secondo le procedure previstedall’articolo 126-ter del Regolamento –presso ciascuna Commissione riguardaesclusivamente gli ambiti di propria com-petenza, si fa presente che l’articolo 3 diquesto disegno di legge, ed in particolareil comma 3, concernente disposizioni re-lative alla libera prestazione e all’eserciziostabile dell’attività di guida turistica daparte di cittadini dell’Unione europea, ap-pare attenere ad aspetti di competenzaanche della VII Commissione cultura;

l’articolo 3 del disegno di legge inesame è volto a risolvere le contestazionisollevate nell’ambito del caso EU Pilot4277/12/MARK (c.d. pre-infrazione), preve-dendo che le guide turistiche, abilitate adesercitare la professione in altri Statimembri, possano operare in regime dilibera prestazione di servizi sul territorionazionale;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 112 — Commissione VII

Page 113: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

nello specifico, il medesimo articolo3, al comma 1, prevede che l’abilitazionealla professione di guida turistica sia va-lida su tutto il territorio nazionale e che ilriconoscimento della qualifica professio-nale conseguita da un cittadino del-l’Unione europea in un altro Stato mem-bro abbia efficacia su tutto il territorionazionale;

lo stesso articolo 3, al comma 2,dispone inoltre che, fermo restandoquanto previsto dal decreto legislativon. 206 del 2007, recante attuazione delladirettiva 2005/36/CE relativa al riconosci-mento delle qualifiche professionali, non-ché della direttiva 2006/100/CE che ade-gua determinate direttive sulla libera cir-colazione delle persone a seguito dell’ade-sione di Bulgaria e Romania, i cittadinidell’Unione europea abilitati allo svolgi-mento dell’attività di guida turistica nel-l’ambito dell’ordinamento giuridico di unaltro Stato membro operano in regime di

libera prestazione dei servizi, senza neces-sità di alcuna autorizzazione né abilita-zione;

il medesimo articolo 3, al comma 3,sempre, infine, dispone che, con decretodel Ministro dei beni e delle attività cul-turali e del turismo, sentita la Conferenzaunificata, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuati i siti di par-ticolare interesse storico, artistico o ar-cheologico per i quali occorre una speci-fica abilitazione,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE

esprime

PARERE CONTRARIO

sull’articolo aggiuntivo Pini ed altri13.05.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 113 — Commissione VII

Page 114: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione euro-pea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO

La Commissione;

esaminato per quanto di propriacompetenza il Documento in oggetto,

premesso che, ai sensi dell’articolo13 della legge n. 234 del 2013, è chiamataa esaminare le parti di propria compe-tenza della Relazione consuntiva sulla par-tecipazione dell’Italia all’Unione europeaper l’anno 2012, oltre alla Legge di dele-gazione europea e alla Legge europea,concludendo tale esame con l’approva-zione di un parere, al fine di favorire unatrattazione unica delle questioni attinentialle cosiddette « fase ascendente » e « fasediscendente » del diritto comunitario e diconfigurare in tal modo una sorta di« sessione comunitaria » parlamentare;

considerato che la Relazione con-suntiva sulla partecipazione dell’Italia al-l’Unione europea, relativa all’anno 2012,costituisce un importante strumento infor-mativo sulle politiche generali, poiché dàconto delle attività intraprese dalle istitu-zioni comunitarie nei differenti settori edelle corrispondenti iniziative del Governoitaliano. Si tratta, pertanto, di un docu-mento che sintetizza le azioni svolte dalGoverno italiano nel 2012;

ricordato che la Relazione inesame è suddivisa in 4 parti: la prima èrelativa allo stato di avanzamento delprocesso di integrazione europea, la se-conda riguarda le politiche settoriali, laterza concerne il funzionamento deglistrumenti preordinati a garantire la par-tecipazione al processo di integrazione e laquarta descrive le politiche di coesione;

preso atto che le parti di interessedella Commissione cultura si trovano pre-valentemente nella parte seconda (Parte-cipazione dell’Italia al processo decisionalee alle attività dell’Unione europea nel 2012),con particolare riferimento alla tutela deidiritti di proprietà intellettuale (paragrafo1.6.1), all’Agenda digitale, con specificoriferimento al mercato unico digitale (pa-ragrafo 1.6.2) all’istruzione, formazione,gioventù e sport (capitolo 6) alla cultura(capitolo 7) e alla ricerca (capitolo 10), ein particolare:

1) Tutela dei diritti di proprietà intel-lettuale (paragrafo 1.6.1)

In tema di proprietà intellettuale, laCommissione Europea, l’11 luglio 2012, haadottato una proposta di direttiva sullagestione collettiva dei diritti d’autore e deidiritti connessi e sulla concessione di li-cenze multiterritoriali per i diritti su operemusicali per l’uso on line nel mercatointerno; tale intervento ha per obiettiviuna maggiore trasparenza e governancedelle società di gestione collettiva e laconcessione di diritti d’autore multi-terri-toriali pur se il campo di applicazionesoggettivo – escludendo le società fuoridall’Unione – rende possibile la creazionedi società off-shore in concorrenza con lesocietà UE, senza le limitazioni stabilitedalla proposta per quanto riguarda latrasparenza.

La Direttiva sugli utilizzi consentitidelle opere orfane (2012/28/UE del 25ottobre 2012) – oggetto di recepimentointerno tramite il disegno di legge di

Mercoledì 24 luglio 2013 — 114 — Commissione VII

Page 115: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

delegazione europea per il 2013 – ha comeobiettivo l’uso transfrontaliero in rete delleopere orfane pubblicamente accessibili,con l’eccezione di quelle fotografiche. Essadelinea un quadro giuridico comune cheriguardi le opere orfane utilizzate a scopidi interesse pubblico. Sulla Direttiva l’Ita-lia ha rilevato alcune criticità inerenti alleopere d’ingegno italiane, suscettibili di es-sere messe in rete senza adeguata tutelaanche per la mancata armonizzazionedelle leggi nazionali e per l’introduzionedella fattispecie « opere inedite ».

2) Agenda digitale, con specifico riferi-mento al mercato unico digitale (paragrafo1.6.2)

Nel corso del 2012 l’Italia ha raggiuntoimportanti traguardi con l’approvazioneda parte della Commissione del « PianoNazionale Banda Larga Italia » per garan-tire in tutto il territorio la connettività,finanziato con fondi comunitari, nazionalie regionali per 850 milioni di euro. Inoltreè stato approvato il « Piano Banda ultraLarga » per la realizzazione di reti dinuova generazione per oltre 500 milioni diinvestimenti da parte delle Regioni del SudItalia.

3) Istruzione, formazione, gioventù esport (capitolo 6)

Nel settore dell’istruzione le aree prio-ritarie di intervento hanno riguardato ilrafforzamento del ruolo dell’educazionenella « Strategia Europa 2020 », con par-ticolare attenzione al nuovo programma diazione comunitaria Erasmus for all; lamodernizzazione dell’istruzione superioree la promozione delle politiche di coesionenel settore scolastico finanziate con i fondistrutturali.

Nello specifico, al paragrafo 6.1 sonoindicate le aree di prioritario intervento inmerito all’istruzione.

La « Strategia Europa 2020 », conriguardo al quale nel 2012 è stato portatoavanti il nuovo regolamento, non ancoraapprovato, Erasmus for all (che assumeràin futuro il nome Erasmus+) che dovrebbe

integrare dal 2014 in un unico programmai programmi esistenti: in esso confluirannogli attuali programmi di apprendimentopermanente (Erasmus, Leonardo da Vinci,Comenius e Grundtvig), Youth in Action, ecinque programmi di cooperazione inter-nazionale (Erasmus Mundus, Tempus,Alfa, Edulink e il programma di coopera-zione con i paesi industrializzati). Il fineriguarda una razionalizzazione di tali pro-grammi e, soprattutto, l’ampliamento dellaplatea dei destinatari.

In questo senso esso porrà maggior-mente l’accento sul sostegno agli inse-gnanti, ai formatori, a coloro che eroganoinformazioni e agli operatori giovanili amotivo della loro importanza in quanto« moltiplicatori » di conoscenze.

L’altro grande obiettivo della strategiaEuropa 2020 consiste nel ridurre la di-spersione scolastica portandola dal 14 percento a meno del 10 per cento. Percontribuire al raggiungimento di questoobiettivo Erasmus per tutti dovrebbe so-stenere la modernizzazione a tutti i livellidell’istruzione e della formazione, dallaprima infanzia sino al livello secondario ealla formazione professionale iniziale(6.1.2.).

La stesura del Rapporto nazionale direferenziazione del sistema italiano dellequalificazioni al Quadro europeo dellequalificazioni per l’apprendimento perma-nente. L’obiettivo dichiarato è la confron-tabilità dei diversi sistemi nazionali diqualificazione. A tal fine, dal 1o gennaio2014 tutte le certificazioni rilasciate dal-l’Italia e referenziate nel Rapporto do-vranno avere un riferimento all’EQF (Qua-dro europeo delle qualificazioni), comunea tutti gli Stati membri.

Sullo stesso piano è stata data prose-cuzione all’azione di supporto del Centronazionale Europass Italia, funzionantepresso l’Istituto per lo sviluppo della for-mazione professionale dei lavoratori(Isfol), che fornisce informazioni suglistrumenti disponibili per la trasparenza dicompetenze e certificazioni individuali;l’innalzamento delle competenze è statoperseguito attraverso le azioni svolte nel-l’ambito del Sistema Nazionale di valuta-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 115 — Commissione VII

Page 116: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

zione, incentivando la valorizzazione delrapporto tra dimensione formale e infor-male della formazione e il riconoscimentodelle esperienze maturate nel terzo set-tore, nel volontariato e nell’associazioni-smo.

La promozione delle politiche di coe-sione nel settore scolastico (6.1.3) finan-ziate con i fondi strutturali, relativamentealla quale il Governo, tramite il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, si è adoperato su vari campi, tra iquali, in particolare il miglioramento degliambienti scolastici, la valutazione e l’au-tovalutazione delle scuole, la lotta alladispersione scolastica, l’orientamento deglistudenti, il raccordo scuola-lavoro nell’am-bito dei progetti PON ( »Ambienti perl’apprendimento » e « Competenze per losviluppo »). Di particolare importanza larealizzazione di prototipi di azioni educa-tive svolti da reti di scuole e Onlus in areedi grave esclusione sociale e culturale perla promozione del successo formativo.

4) L’azione italiana nell’ambito dellepolitiche per la Gioventù (par.6.2) si èconcentrata sui percorsi di transizione trascuola e lavoro, con particolare attenzioneai giovani a rischio di esclusione sociale,promuovendo la valorizzazione del rap-porto tra dimensione formale e informaledella formazione e il riconoscimento delleesperienze maturate nel terzo settore, nelvolontariato e nell’associazionismo.

Nel campo della partecipazione dei gio-vani alla vita democratica e della coope-razione europea nel settore della gioventù,il Paese, attraverso il Ministero per l’inte-grazione e la cooperazione internazionale,ha partecipato al Rapporto 2012 congiuntosulla partecipazione e istruzione socialedei giovani provenienti da un contestomigratorio, che impegna gli Stati al dialogointerculturale, al riconoscimento delle or-ganizzazioni giovanili e alla valorizzazionedelle esperienze pilota.

5) Con riferimento alle politiche per losport (paragrafo 6.3) l’Italia ha contribuitoall’adozione degli atti in materia di sport,

in particolare partecipando al gruppo dilavoro « Good governance » nello sport, algruppo di lavoro « antidoping » e al sotto-gruppo « antidoping nello sport dilettanti-stico » oltre che ad altre iniziative.

6) L’Agenda europea della cultura (pa-ragrafo 7.1.1) ha costituito nel 2012 –secondo la premessa alla Relazione con-suntiva in esame – uno degli ambiti prin-cipali di attività del Governo nel settoreculturale, in particolare per i lavori intema di diversità culturale, accesso allacultura di persone a rischio di esclusione,promozione delle partnership creative. Intale ambito ha promosso il focus point« Capitali europee della cultura », il focuspoint « Marchio del patrimonio europeo »e il progetto dedicato ai pellegrinaggi tran-snazionali.

Con riferimento alla circolazione deibeni culturali (paragrafo 7.1.2), il Governoitaliano ha partecipato alle riunioni delcomitato consuntivo per l’esportazione eritorno dei beni culturali, costituito nel-l’ambito della Direzione generale per lafiscalità e l’unione doganale (DG TAXUD)della Commissione europea.

Per quanto riguarda le politiche dicoesione in materia di cultura è in corsol’elaborazione della nuova politica di coe-sione per il periodo 2014-2020, in pro-spettiva della quale il Governo ha elabo-rato uno specifico documento. Si sottoli-nea altresì nella Relazione che le risorsedel cosiddetto « Grande progetto Pompei »– trasmesso ufficialmente il 26 novembre2011 dalle autorità italiane alla Commis-sione europea – sono a valere sui fondi delProgramma operativo interregionale « At-trattori culturali, naturali e turismo ».

È inoltre operante la Rete per la go-vernance delle politiche culturali per sup-porto ad alcune Regioni dell’ObiettivoConvergenza (Calabria, Campania, Puglia,Sicilia).

7) In tema di ricerca, una delle attivitàpiù rilevanti è stata la partecipazione al 7o

Programma quadro della ricerca e dello

Mercoledì 24 luglio 2013 — 116 — Commissione VII

Page 117: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

sviluppo tecnologico: al riguardo, si rilevache, a fronte di un budget già speso dicirca 34 miliardi di euro per l’attuazionedel Programma, il ritorno italiano am-monta a 2,825 miliardi di euro, pariall’8,33 per cento del budget stesso.

Oltre a ciò, sono da evidenziare ilprogetto Horizon 2020 e la programma-zione congiunta nella cooperazione tran-sfrontaliera in materia di ricerca, quest’ul-tima riguardante i programmi di ricercapubblici in un numero ristretto di settoriquali ambiente, energia, salute, invecchia-mento, città del futuro. Vi sono poi leiniziative tecnologiche congiunte, o Jointtechnology initiatives (JTI), che mirano arafforzare i comuni orientamenti strategicinella ricerca, ed altre azioni tra cui ilrafforzamento dello Spazio europeo dellaricerca, che ha il suo cardine nel Forumstrategico europeo sulle infrastrutture diricerca (ESFRI).

Per quanto riguarda infine i risultatiregistrati nell’attuazione del Programmaoperativo nazionale (PON) per le regionidella convergenza « Ricerca e competitività2007-2013 », con riferimento agli obiettiviprogrammatici fissati nella Relazione pro-grammatica per l’anno 2012, i medesimi –rende noto la Relazione consuntiva – sonostati pienamente realizzati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) venga maggiormente tutelata laproprietà intellettuale delle opere d’inge-gno italiane a causa della loro eventualemessa in rete senza adeguata protezione;

b) si incrementi l’internazionalizza-zione del sistema formativo, scolastico euniversitario ampliando la mobilità nonsolo degli studenti ma anche degli inse-gnanti, dei formatori e degli operatorigiovanili come moltiplicatori di cono-scenza;

c) si promuovano in particolare lepolitiche di coesione nel settore scolasticofinanziate con i fondi strutturali ed inparticolare la valutazione e l’autovaluta-zione delle scuole, la lotta alla dispersionescolastica attraverso i PON, l’orientamentodegli studenti, il raccordo scuola-lavoro, ilmiglioramento degli ambienti, garantendoi pagamenti rispetto agli impegni di spesasulle risorse disponibili;

d) si persegua l’obiettivo di confron-tare i sistemi nazionali delle qualificazioniper promuovere sia l’apprendimento per-manente sia le pari opportunità nel ri-spetto delle diversità dei sistemi educativi,creando adeguate strategie per favorire lapartecipazione dei giovani alla vita demo-cratica, promuovendo l’educazione allacittadinanza, operando per l’inclusione de-gli studenti migranti;

e) si operi per una maggiore coope-razione europea nel campo della ricerca,sia per quanto riguarda i programmi qua-dro, sia Horizon 2020, sia i PON.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 117 — Commissione VII

Page 118: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alleComunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno2012. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 119

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013.— Presidenzadel presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità eu-

ropee – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea, relativa all’anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame con-giunto dei provvedimenti, rinviato nellaseduta del 17 luglio scorso.

Ermete REALACCI, presidente, ricordache nella seduta precedente è stato con-cluso l’esame preliminare congiunto deldisegno di legge di delegazione europea2013 (C. 1326), del disegno di leggeeuropea 2013 (C. 1327) e della Relazioneconsuntiva sulla partecipazione dell’Italiaall’Unione europea, relativa all’anno 2012.

Enrico BORGHI (PD), constatandol’assenza del rappresentante del Governo,fa presente che la presenza dell’Esecutivoè, ad avviso del suo gruppo, condizionenecessaria perché la Commissione prose-gua nell’esame dei provvedimenti in ti-tolo.

Ermete REALACCI, presidente, verifi-cata per le vie brevi l’indisponibilità delrappresentante del Governo a essere pre-sente ai lavori odierni della Commissioneper concomitanti impegni istituzionali,preso atto delle dichiarazioni del rappre-sentante del gruppo PD circa l’imprescin-dibilità della presenza del rappresentantedel Governo, propone di rinviare allaseduta di domani il seguito dell’esame deiprovvedimenti in titolo.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 118 — Commissione VIII

Page 119: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.10 alle 15.30.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 119 — Commissione VIII

Page 120: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome(Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell’Amministratore Unico di ENAV SpA, Massimo Garbini, sulla situazione e sulleprospettive di ENAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

SEDE CONSULTIVA:

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corsodella 94a sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno.C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (Esame, ai sensidell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . 122

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle

regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, presidente, av-verte che la pubblicità dei lavori dellaseduta odierna sarà assicurata anche at-traverso l’attivazione di impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso, la trasmissione te-levisiva sul canale satellitare della Cameradei deputati e la trasmissione diretta sullaweb-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l’audizione.

Sergio VETRELLA, Coordinatore dellaCommissione Infrastrutture, mobilità e go-verno del territorio della Conferenza delleRegioni e delle Province autonome e asses-sore ai Trasporti e Attività produttive dellaRegione Campania, svolge una relazionesui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi i deputati IvanCATALANO (M5S), Paolo GANDOLFI(PD), Paolo COPPOLA (PD), MatteoMAURI (PD) e il presidente Michele Pom-peo META.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 120 — Commissione IX

Page 121: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Sergio VETRELLA, Coordinatore dellaCommissione Infrastrutture, mobilità e go-verno del territorio della Conferenza delleRegioni e delle Province autonome e asses-sore ai Trasporti e Attività produttive dellaRegione Campania e Luca BRAIA, Asses-sore alle infrastrutture, opere pubbliche emobilità della Regione Basilicata rispon-dono ai quesiti posti, fornendo ulterioriprecisazioni.

Michele Pompeo META, presidente, rin-grazia i rappresentanti della Conferenzadelle regioni e delle province autonomeper il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 luglio 2013.

Audizione dell’Amministratore Unico di ENAV SpA,

Massimo Garbini, sulla situazione e sulle prospettive

di ENAV.

L’audizione informale è stata svoltadalle 14.50 alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Michele Pompeo META, indidel vicepresidente Deborah BERGAMINI.— Interviene il sottosegretario di Stato perle infrastrutture e i trasporti ErasmoD’Angelis.

La seduta comincia alle 15.55.

Sull’ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente,prima di passare all’esame in sede con-sultiva del disegno di legge di ratifica inmateria di lavoro marittimo, segnala, perquanto riguarda i lavori della Commis-sione, che la Commissione giustizia do-vrebbe trasmettere entro la mattina didomani, il testo base delle proposte dilegge C. 925 e abbinate, in materia didiffamazione a mezzo stampa, come risul-tante dagli emendamenti approvati dallamedesima Commissione nel corso del-l’esame in sede referente. In tale ipotesipropone di convocare un’apposita sedutadella Commissione nella giornata stessa didomani ai fini dell’esame in sede consul-tiva delle citate proposte di legge, in con-siderazione del fatto che esse risultanoinserite nel calendario dell’Assemblea apartire da venerdì 26 luglio.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, presidente, se-gnala quindi al rappresentante del Go-verno che l’Ufficio di presidenza nellariunione di ieri ha ritenuto opportuno chela Commissione esamini il contratto diprogramma 2012-2014, parte servizi, conRFI, che è stato assegnato in data 19luglio, alla ripresa dei lavori a settembre,tenuto conto anche dell’ampiezza e dellacomplessità del documento. Dal momentoche il termine per l’espressione del pareredella Commissione risulta fissato al 18agosto 2013, invita il rappresentante delGoverno ad impegnarsi nel senso che ilMinistero non procederà all’approvazionedel contratto di programma prima del-l’espressione del parere da parte dellaCommissione. Fa presente che la Commis-sione, per parte propria, si impegna apervenire in ogni caso all’espressione delparere entro il mese di settembre 2013.

Il sottosegretario Erasmo D’ANGELISsi impegna nel senso indicato dal presi-dente.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 121 — Commissione IX

Page 122: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Orga-nizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sullavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione dellaConferenza generale dell’OIL, nonché norme di ade-guamento interno.C. 1328 Governo, approvato dal Senato.(Parere alle Commissioni III e XI).

(Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma1-bis, del Regolamento, e conclusione –Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Roberta OLIARO (SCpI), relatore, fapresente che la IX Commissione è chia-mata ad esprimere il proprio parere insede consultiva sulla Convenzione sul la-voro marittimo adottata il 23 febbraio2006 dalla 94a sessione marittima dellaConferenza internazionale dell’Organizza-zione internazionale del lavoro (OIL), riu-nitasi a Ginevra. Rileva che la Conven-zione opera il « consolidamento » di unaserie di global standards, che già figuranoin 37 delle convenzioni marittime adottatedall’OIL fra il 1920 e il 1996 e rappresentail quarto pilastro giuridico-internazionalein materia di navigazione marittima, in-sieme a tre delle più importanti conven-zioni adottate dall’Organizzazione marit-tima internazionale (OMI), ossia la Con-venzione internazionale per la salvaguar-dia della vita umana in mare del 1974, laConvenzione internazionale sugli standarddi addestramento, certificazione e tenutadella guardia del 1978 e la Convenzioneinternazionale per la prevenzione dell’in-quinamento da navi del 1973. In partico-lare, fa presente che le disposizioni dellaConvenzione disciplinano: le condizioniminime richieste in occasione dell’assun-zione; le condizioni di occupazione e idiritti del lavoratore; l’alloggio a bordo; laprotezione sociale; la definizione delle re-sponsabilità nell’applicazione della con-venzione.

Osserva che la Convenzione si applica atutte le navi, di proprietà pubblica oprivata, impiegate normalmente in attività

commerciali, ad esclusione delle navi de-dite alla pesca o attività analoghe, dellenavi tradizionali e delle navi da guerra edausiliarie; sono soggetti alle sue disposi-zioni tutti i marittimi, compresi gli indi-vidui non direttamente coinvolti nella na-vigazione e conduzione dell’imbarcazione,ma che comunque lavorano a bordo.

Sottolinea che gli articoli III e IV co-stituiscono una sorta di statuto dei dirittidella gente di mare: le norme ivi contenutericonoscono alcuni diritti fondamentali deimarittimi che ogni legislazione interna ètenuta a garantire, dalla libertà di asso-ciazione al diritto di contrattazione col-lettiva, all’eliminazione di ogni forma dilavoro forzato o obbligatorio e della di-scriminazione in materia di impiego eoccupazione, nonché all’abolizione effet-tiva del lavoro minorile. Sono inoltre con-sacrati alcuni diritti sociali e in materia diimpiego, segnatamente il diritto a condi-zioni di lavoro eque e dignitose, alla tuteladella salute, alle cure mediche e allemisure previdenziali, nonché ad un luogodi lavoro sicuro e senza pericoli.

Evidenzia che i cinque titoli che for-mano il Codice stabiliscono norme minimerelative a tutti i settori inerenti la vita el’impiego a bordo delle navi: condizioni dilavoro, alloggi, strutture ricreative e vitto,tutela della salute, assistenza medico-so-ciale e protezione della sicurezza sociale.Ai marittimi è altresì riconosciuta la pos-sibilità di contribuire attivamente allapiena osservanza del loro diritto ad unlavoro decente, grazie alla facoltà di pre-sentare reclami a bordo della nave e aterra, una volta attraccati nel porto di unoStato contraente. La Convenzione ricono-sce pienamente anche il diritto dei marit-timi al benessere, in particolare grazie allapossibilità di fruire di adeguate strutturesociali di assistenza nei porti e di benefi-ciare dell’operato di appositi Comitati so-ciali di assistenza, previsti a livello por-tuale, regionale e nazionale.

Rileva come essenziali per un correttofunzionamento della Convenzione sianoinfine le disposizioni sull’adempimento esull’applicazione dei princìpi e diritti pre-visti, fissate dal titolo V del codice. In via

Mercoledì 24 luglio 2013 — 122 — Commissione IX

Page 123: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

primaria grava sullo Stato di bandiera laresponsabilità di garantire che a bordodelle sue navi siano adempiuti gli obblighiprevisti dalla Convenzione, conforme-mente al principio di diritto internazionalegenerale, codificato dalla Convenzionedelle Nazioni Unite sul diritto del mare del1982, in base al quale ciascuno Statoesercita in modo efficace la propria giu-risdizione e il proprio controllo sulle que-stioni amministrative, tecniche e socialisulle navi battenti la propria bandiera(articolo 94). Fa presente che lo Stato dibandiera è a tal fine tenuto a stabilire unsistema di ispezione e certificazione atte-stante il rispetto delle condizioni di vita edi lavoro dei marittimi a bordo di tutte lesue navi, anche se può delegare tali fun-zioni a delle « organizzazioni ricono-sciute ». La Convenzione affianca a taleresponsabilità il controllo dello Stato diapprodo; si ricorderà, in proposito, che il« Port State Control » si è affermato ori-ginariamente in materia di prevenzionedell’inquinamento marino e salvaguardiadella vita umana in mare quale meccani-smo di attuazione complementare inteso aporre rimedio ai frequenti inadempimentidegli Stati di bandiera.

Con riferimento ai contenuti del dise-gno di legge di ratifica, segnala che lostesso, oltre alle consuete clausole dell’au-torizzazione alla ratifica (articolo 1) edell’ordine di esecuzione (articolo 2), con-tiene anche, al capo II (artt. 3-7), dispo-sizioni di adeguamento dell’ordinamentointerno italiano al contenuto della Con-venzione. In particolare l’articolo 3,comma 1, novella l’articolo 368 del codicedella navigazione, al fine di prevedere chela disciplina del rimpatrio di stranieriarruolati su navi italiane, di cui al Libro II,Titolo IV, Capo V del codice, trovi sempreapplicazione e non, come attualmente pre-visto, solo a condizione di reciprocità (os-sia a condizione che lo Stato di cui lostraniero arruolato è cittadino assicurieguale trattamento ai cittadini italiani ar-ruolati su navi che battono la sua ban-diera). I commi 2 e 3 del medesimoarticolo novellano gli articoli 1091 e 1094del codice, che disciplinano i delitti, ri-

spettivamente, di diserzione e di inosser-vanza di ordine da parte di componentedell’equipaggio, circoscrivendo l’ambito diapplicazione della sanzione penale dellareclusione alle sole condotte che cagioninoun pericolo per la vita e l’incolumità fisicadelle persone ovvero per la sicurezza dellanavigazione. Nei casi in cui la diserzione el’inosservanza dell’ordine assumano mi-nore gravità, in considerazione alle con-seguenze che tali comportamenti determi-nano, il disegno di legge in esame nonprevede la reclusione, come disposto daltesto dei due articoli attualmente vigente,ma sanzioni amministrative pecuniarie.Più in particolare, per quanto concerne ladiserzione, è mantenuta la pena da uno atre anni se il delitto, come si è detto, ècausa di pericolo per la vita e l’incolumitàfisica delle persone ovvero per la sicurezzadella navigazione. Si prevede, invece, sedal fatto deriva una notevole difficoltà nelservizio della navigazione, in luogo dellareclusione fino ad un anno stabilita dalladisciplina attualmente vigente, la sanzioneamministrativa pecuniaria da 3.000 a10.000 euro e, se dal fatto deriva un graveturbamento in un servizio pubblico o dipubblica necessità, in luogo della reclu-sione da uno a due anni, la sanzioneamministrativa pecuniaria da 5.000 a25.000.

Per quanto riguarda l’inosservanza diordine da parte di un componente del-l’equipaggio, il disegno di legge prevede lareclusione da sei mesi a tre anni, quandoil delitto è causa di pericolo per la vita oper l’incolumità delle persone ovvero perla sicurezza del mezzo e la pena piùsevera della reclusione da uno a quattroanni se l’ordine è stato impartito per lasalvezza della nave, del galleggiante odell’aeromobile o per prestare soccorso aun mezzo o a una persona. Nei casi in cui,invece, non si mettano in pericolo i sud-detti beni primari e le condotte sianoesclusivamente lesive dell’efficienza e delbuon andamento dell’organizzazione dibordo, la sanzione penale attualmente pre-vista viene anche qui sostituita da unasanzione amministrativa pecuniaria. Indettaglio, in caso di inosservanza di ordine

Mercoledì 24 luglio 2013 — 123 — Commissione IX

Page 124: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

concernente un servizio tecnico della nave,del galleggiante o dell’aeromobile si passadalla reclusione fino a tre mesi alla san-zione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Incaso di inosservanza di ordine in occa-sione di servizio concernente la manovrasi passa dalla reclusione da uno a sei mesialla sanzione da 3.000 a 10.000 euro. Incaso di inosservanza di ordine che com-porti una notevole difficoltà alla naviga-zione o un grave turbamento in un ser-vizio pubblico o di pubblica necessità sipassa dalla reclusione da sei mesi a treanni alla sanzione da 5.000 a 25.000 euro.Le modifiche del codice della navigazionequi richiamate accolgono gli indirizzi for-mulati dal Comitato europeo dei dirittisociali del Consiglio d’Europa.

Segnala che nel corso dell’iter al Senatoè stata soppressa una norma (articolo 4del disegno di legge originario) riguardantei lavoratori extracomunitari non residentinell’Unione europea la quale, modificandol’articolo 3, comma 2, del decreto leggen. 457 del 1997, prevedeva l’applicazioneai contratti di lavoro per questi soggetticomunque della legge regolatrice del con-tratto di arruolamento, anziché della leggescelta dalle parti.

L’articolo 4 del testo attuale porta daquindici a sedici anni l’età minima richie-sta per l’iscrizione nelle matricole dellagente di mare. Il comma 1 modifica in talsenso l’articolo 119 del codice della navi-gazione. Il comma 2 modifica il regola-mento recante la disciplina del colloca-mento della gente di mare, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 18aprile 2006, n. 231, innalzando da 15 a 16anni l’età minima di ammissione alle qua-lifiche di mozzo e di piccolo di camera.

L’articolo 5 reca modifiche in materiadi certificazione medica dei marittimi eassistenza sanitaria a bordo. Mentre at-tualmente il certificato medico attestantel’idoneità dei marittimi a lavorare a bordodelle navi ha sempre durata di due annidalla data del rilascio, il comma 1, purconservando in via generale il suddettotermine di durata di due anni, lo riduce aun anno per i marittimi che hanno menodi diciotto anni. Inoltre, con decreto mi-

nisteriale potrà essere previsto un periododi validità più breve anche in considera-zione delle specifiche mansioni svolte dalmarittimo. Sempre a un decreto ministe-riale è rimessa la disciplina dei casi in cui,per comprovate ragioni di urgenza ovverose il periodo di validità del certificatoscada nel corso di un viaggio, un marit-timo può essere autorizzato a lavoraresulla base di certificazione medica prov-visoria, valida fino al porto di scalo suc-cessivo e di durata comunque non supe-riore a tre mesi. Ai sensi del comma 2, lenavi passeggeri che effettuino navigazioneinternazionale breve e lunga devono averea bordo un medico qualificato responsa-bile dell’assistenza sanitaria.

L’articolo 6 abroga l’articolo 36 dellalegge n. 1045 del 1939 (in materia dicondizioni per l’igiene e l’abitabilità degliequipaggi a bordo delle navi mercantilinazionali), che risulta in palese contrastocon la Costituzione. Infatti, la disposizionedella quale si prevede l’abrogazione stabi-lisce che « Qualora tra i componenti l’equi-paggio vi siano persone di colore a questedovranno essere riservate sistemazioni dialloggio, di lavanda e igieniche, separateda quelle del restante personale e rispon-denti ai loro usi e costumi. Per talepersonale di colore dovrà altresì esservi abordo il modo di confezionare il vittosecondo le sue abitudini e i suoi co-stumi. ».

L’articolo 7 reca la copertura finanzia-ria per gli oneri derivanti dalle spese dimissione connesse alla partecipazione dirappresentanti designati dal Governo alleriunioni del Comitato tripartito speciale,presso l’OIL, avente la funzione di seguirepermanentemente l’applicazione dellaConvenzione. Tali oneri, valutati in 1.480euro per l’anno 2013 e in euro 2.960 adecorrere dall’anno 2014 sono coperti avalere dell’accantonamento del fondo spe-ciale di parte corrente relativo al Mini-stero degli esteri (comma 1). È ancheprevista (comma 2) una clausola di mo-nitoraggio degli oneri e di salvaguardia incaso di eventuali incrementi degli stessirispetto alla valutazione compiuta alcomma 1. In conclusione, per le ragioni

Mercoledì 24 luglio 2013 — 124 — Commissione IX

Page 125: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

evidenziate nel corso dell’illustrazione deicontenuti del disegno di legge in esame,propone di esprimere su di esso parerefavorevole.

Mario TULLO (PD), nel sottolinearel’importanza del provvedimento che recauna tutela del lavoro marittimo, prean-nuncia il voto favorevole del propriogruppo sulla proposta di parere favorevoledel relatore. Evidenzia altresì l’opportu-nità che sia proseguito il percorso avviatogià da molti anni volto a garantire aimarittimi il diritto di voto.

Deborah BERGAMINI, presidente, con-corda con quanto detto dal collega Tullo eaccoglie l’invito a proseguire il percorso dalui indicato.

Andrea VECCHIO (SCpI), nel concor-dare con quanto detto dal collega Tullo,ritiene che debbano essere rivisitate lemodalità di comunicazione dei risultatidelle consultazioni elettorali, evidenziandoche in altri Paesi, a differenza dell’Italia, lacomunicazione definitiva su tali risultati èassai più rapida.

Il sottosegretario Erasmo D’ANGELIS,nell’evidenziare che si tratta di un prov-vedimento assai importante e significativo,concorda con la proposta di parere favo-revole del relatore.

La Commissione approva la proposta diparere favorevole del relatore.

Deborah BERGAMINI, presidente,esprime soddisfazione per l’approvazioneunanime del parere favorevole propostodal relatore.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delledirettive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazioneeuropea 2013.C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’adempimento degli obbli-ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea – Legge europea 2013.C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazionedell’Italia all’Unione europea relativa al-l’anno 2012.Doc. LXXXVII, n. 1.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 125 — Commissione IX

Page 126: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 126

INTERROGAZIONI:

5-00106 Ferro: Sulle vicende relative alla chiusura dell’agenzia INPS di Guidonia-Montecelio . 126

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5-00416 Rostellato: Sulle caratteristiche del contratto di lavoro intermittente . . . . . . . . . . . . . . 127

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

5-00674 Fiano: Decreto attuativo per talune agevolazioni contributive di cui alla legge n. 92del 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. Emendamento C. 1327 Governo, approvato dal Senato.(Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere contrario) . . . . . . . . . . . . . . . 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l’emergenza occupazionale, con particolareriguardo alla disoccupazione giovanile.

Seguito delle comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ALLEGATO 4 (Documento interlocutorio approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso altrattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini,C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . 130

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell’accesso dei lavoratori al trattamentopensionistico. C. 857 Damiano (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle9.35 alle 10.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel vicepresidente Walter RIZZETTO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per illavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.40.

5-00106 Ferro: Sulle vicende relative alla chiusura

dell’agenzia INPS di Guidonia-Montecelio.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Mercoledì 24 luglio 2013 — 126 — Commissione XI

Page 127: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Andrea FERRO (PD), nel ringraziare ilrappresentante del Governo per la rispostafornita e nel ricostruire nel dettaglio i varipassaggi della vicenda relativa alla chiu-sura dell’agenzia INPS di Guidonia-Mon-tecelio, ritiene che l’Esecutivo debba an-dare a fondo nell’impegno di individuaresoluzioni coerenti con le esigenze dellecomunità interessate, dal momento chetale chiusura, disposta dalla competenteDirezione centrale dell’Istituto per motiviconnessi al costo della locazione dei rela-tivi locali, avrebbe potuto essere facil-mente evitata, utilizzando, ad esempio,altri immobili presenti in quel territorio,per i quali il comune, peraltro, si eradichiarato disponibile a sostenere le spesedi ristrutturazione.

Fatto notare che la sua interrogazioneè stata presentata anche a seguito di fortisollecitazioni provenienti, oltre che dalleamministrazioni interessate, anche dalleorganizzazioni sindacali locali, in partico-lare da quelle rappresentative dei pensio-nati, ritiene importante che il Governointervenga sull’INPS per andare incontroalle esigenze di quel territorio (consideratoanche che il comune interessato è tra i piùgrandi e più popolati della provincia), alfine di garantire l’erogazione di importantiservizi a favore della collettività. Con-ferma, per tali motivi, la propria inten-zione di proseguire in una battaglia fina-lizzata a fornire le più adeguate rispostealle collettività coinvolte.

5-00416 Rostellato: Sulle caratteristiche del con-

tratto di lavoro intermittente.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gessica ROSTELLATO (M5S), fatto no-tare come il lavoro intermittente si prestiad un utilizzo improprio, che nascondespesso altre tipologie contrattuali o, addi-rittura, forme di lavoro in nero, evidenzial’esigenza di intervenire in materia, even-tualmente limitandone l’ambito di appli-cazione a talune categorie di soggetti,

senza tuttavia caricare le imprese di oneriburocratici eccessivi. Dubita poi che allariduzione di tale tipologia contrattuale,evidenziata nella risposta del rappresen-tante del Governo, sia corrisposto un au-mento dei contratti stabili, chiedendosi sea ciò non si accompagni piuttosto unintensificarsi del fenomeno del lavoro ir-regolare. Evidenzia, in conclusione, l’esi-genza di un corretto ed efficace eserciziodelle funzioni di controllo ispettivo inmateria, senza il quale qualsiasi forma diintervento rischia di rimanere inefficace.

5-00674 Fiano: Decreto attuativo per talune agevo-

lazioni contributive di cui alla legge n. 92 del 2012.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmata-ria dell’interrogazione in titolo, dopo averepreso atto con favore che il Governo si èimpegnato ad affrontare la problematicain esame, evidenzia l’esigenza di prevederequanto prima forme di salvaguardia neiconfronti di tutti i lavoratori svantaggiati– come quelli presi in considerazionedall’interrogazione stessa – categoria chegiudica in forte estensione, a causa del-l’attuale crisi economica. Osservato che èinaccettabile prevedere forme di inter-vento a favore dei lavoratori e poi lasciareche esse rimangano prive di sostanzialeapplicazione, fa notare che ciò sta acca-dendo anche in relazione ad altri tipi diintervento, tra cui cita quelli relativi alprolungamento dell’intervento di tutela delreddito in favore dei lavoratori già inmobilità. Fa notare, infatti, che, poiché ilrelativo decreto attuativo non è ancorastato adottato, tali lavoratori – moltissimidei quali privi di qualsiasi forma di so-stegno dal 1o gennaio 2013 – rischiano dirimanere senza reddito e senza pensionefino alla nuova decorrenza del loro trat-tamento pensionistico, come definita dallariforma del dicembre 2011.

Auspica, in conclusione, che il Governopossa intervenire celermente per rendere

Mercoledì 24 luglio 2013 — 127 — Commissione XI

Page 128: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

operative tutte le forme di incentivo in-trodotte a favore dei lavoratori in diffi-coltà.

Walter RIZZETTO, presidente, dichiaraconcluso lo svolgimento delle interroga-zioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel vicepresidente Walter RIZZETTO indidel presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013.

Emendamento C. 1327 Governo, approvato dal Se-

nato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l’esame del-l’emendamento trasmesso dalla XIV Com-missione.

Walter RIZZETTO, presidente, avverteche la XIV Commissione (Politiche del-l’Unione europea) ha trasmesso, perl’espressione del prescritto parere, l’emen-damento Rostellato 12.1, presentato diret-tamente presso tale Commissione. In pro-posito, ricorda che – investendo taleemendamento gli ambiti di competenzadella XI Commissione – al parere dellaCommissione stessa è riconosciuta, in que-sta fase, una particolare efficacia vinco-lante. Nello specifico, segnala che, qualorala Commissione esprima parere favorevolesull’emendamento, la XIV Commissionesarebbe tenuta ad adeguarsi al parere epotrà respingerlo solo per motivi attinentialla compatibilità con la normativa comu-nitaria o per esigenze di coordinamentogenerale; qualora, invece, la Commissione

esprima parere contrario, la XIV Commis-sione non potrà procedere oltre nell’esamedell’emendamento medesimo.

Anna GIACOBBE (PD), relatore, pre-messo che le modifiche alle disposizioniinterne in materia di lavoro a tempodeterminato sono state imposte dalla ne-cessità di adeguamento alla normativa eu-ropea, a seguito di una specifica proceduradi infrazione, e che, peraltro, tale adegua-mento risulta opportuno alla luce delladiffusione crescente del ricorso a contrattia tempo determinato, anche di breve du-rata, evidenzia che, dal punto di vistaformale, l’espressione « negli ultimi mesi »,utilizzata nell’emendamento trasmessodalla XIV Commissione, appare indefinitae non praticabile in una norma di legge,che deve essere inequivocabile nei suoiriferimenti temporali. Ritiene, quindi, chequesta parte dell’emendamento Rostellato12.1 non possa essere condivisa.

Conseguentemente, ritiene che anche lasostituzione delle parole « al biennio » conle parole « all’anno », che sembrerebbediscendere dalla modifica prima illustrata,non sia condivisibile: dal punto di vistasostanziale, infatti, fa notare che il riferi-mento ad un arco temporale congruo, paria due anni, consente di evitare che picchidi lavoro temporaneo o, viceversa, unariduzione consistente del ricorso al lavoroa termine (circostanza non rara nell’ul-timo anno, per effetto della crisi) possanoinfluire in modo non equilibrato sul com-puto del numero medio dei lavoratori atempo determinato. Pertanto, rileva cheun periodo inferiore ai due anni e, amaggior ragione, di alcuni mesi soltanto,potrebbe non ricomprendere proprio iperiodi di lavoro stagionale, nei quali mag-giormente si fa ricorso al lavoro a tempodeterminato, con un effetto elusivo deilimiti prescritti dalla legge.

Propone, pertanto, di esprimere parerecontrario sull’emendamento presentato.

Gessica ROSTELLATO (M5S) fa pre-sente che il proprio emendamento 12.1, acausa di un refuso tipografico, risultaformulato in modo tale da non rendere

Mercoledì 24 luglio 2013 — 128 — Commissione XI

Page 129: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

chiaro che la modifica proposta prospettala riduzione da due anni agli ultimi dodicimesi del periodo richiesto per il computo,ai sensi dell’articolo 12 del disegno di leggeeuropea.

Cesare DAMIANO, presidente, ritieneche anche la precisazione testé resa nonalteri in misura significativa il senso del-l’emendamento in esame; in ogni caso,chiede al relatore se intenda modificare laproposta di parere precedentemente for-mulata.

Anna GIACOBBE (PD), relatore, ritieneopportuno confermare la propria propostadi parere contrario sull’emendamento Ro-stellato 12.1, precisando che il suo giudiziosi basa su valide ragioni di merito, illu-strate dettagliatamente nel suo precedenteintervento introduttivo.

La Commissione approva, quindi, laproposta di parere contrario formulata dalrelatore.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare

l’emergenza occupazionale, con particolare riguardo

alla disoccupazione giovanile.

Seguito delle comunicazioni del Presidente.

Cesare DAMIANO, presidente, ricordache nella seduta del 18 luglio scorso è

stato presentato un documento interlocu-torio (vedi allegato 4), con il quale lapresidenza ha inteso dare conto dei lavorisino ad oggi svolti nell’ambito dell’indaginee dei conseguenti elementi conoscitiviemersi. Al riguardo, nel ricostruire levicende che hanno portato alla definizionedel percorso istruttorio seguito nellescorse settimane, comunica che l’Ufficio dipresidenza, integrato dai rappresentantidei gruppi, nella riunione svoltasi oggi, haconvenuto, sia pure con il solo consenso dialcuni gruppi e non in maniera unanime,sulla proposta di porre in votazione ilpredetto documento interlocutorio.

Interviene, quindi, il deputato Massimi-liano FEDRIGA (LNA), per esprimere, mo-tivandone le ragioni, la propria contrarietàsulla proposta di porre in votazione ildocumento interlocutorio.

Dopo talune precisazioni rese dal pre-sidente Cesare DAMIANO, intervengono ideputati Titti DI SALVO (SEL) e GessicaROSTELLATO (M5S), per preannunciareche i propri gruppi non parteciperannoalla votazione del documento interlocuto-rio.

Interviene, a più riprese, Cesare DA-MIANO, presidente, per replicare alle ul-teriori richieste di chiarimenti formulatedal deputato Massimiliano FEDRIGA(LNA), il quale dichiara che neanche il suogruppo prenderà parte alla votazione deldocumento interlocutorio.

La Commissione approva, quindi, ildocumento interlocutorio presentato dallapresidenza.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 129 — Commissione XI

Page 130: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la frui-

zione delle deroghe riguardanti l’accesso al tratta-

mento pensionistico.

C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano,

C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo,

C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame deiprovvedimenti in titolo, rinviato nella se-duta dell’11 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, presidente, nel ricor-dare che l’ufficio di presidenza, integratodai rappresentanti dei gruppi, ha convenutodi prevedere per la seduta odierna il seguitodell’esame delle diverse proposte di leggeabbinate, ai fini della prosecuzione del-l’esame preliminare, avverte che è stata nelfrattempo assegnata alla Commissione an-che la preannunciata proposta di legge C.1336 Airaudo, vertente sul medesimo argo-mento di cui ai progetti di legge all’ordinedel giorno: la presidenza ne ha, pertanto,disposto l’abbinamento, ai sensi dell’arti-colo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO, presidente, nessunochiedendo di intervenire, rinvia il seguitodell’esame ad altra seduta.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nel-

l’accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.

C. 857 Damiano.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in titolo rinviato nella se-duta dell’11 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, presidente, ricordache oggi è prevista la prosecuzione deldibattito di carattere generale sul provve-dimento in esame, facendo presente sind’ora che sarà, comunque, inevitabile rin-viare il seguito dell’esame al mese disettembre, in attesa dell’assegnazione allaCommissione degli ulteriori progetti dilegge vertenti sull’argomento, la cui pre-sentazione è già stata preannunciata dadiversi gruppi, ai fini del loro abbinamentoalla proposta di legge in titolo.

Nel prendere atto, quindi, che non visono richieste di intervento e nel solleci-tare nuovamente i gruppi interessati adaccelerare la presentazione dei propri pro-getti di legge, rinvia il seguito dell’esamead altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 130 — Commissione XI

Page 131: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 1

5-00106 Ferro: Sulle vicende relative alla chiusura dell’agenzia INPSdi Guidonia-Montecelio.

TESTO DELLA RISPOSTA

L’On. Ferro – con il presente attoparlamentare – richiama l’attenzione sullachiusura – disposta dalla Direzione cen-trale organizzazione dell’INPS – dell’agen-zia di produzione di Guidonia-Montecelioe la sua contestuale trasformazione in« Punto INPS ».

In proposito, è opportuno ricordare, invia preliminare, che – nell’ambito dell’au-tonomia organizzativa riconosciuta dallalegge – l’INPS può formulare piani diriassetto del decentramento territoriale deiservizi al fine di ottimizzare, in termini diefficacia, efficienza ed economicità, la suapresenza sul territorio, perseguendo co-munque obiettivi di prossimità all’utenza.

Il « Punto INPS » è definito dall’articolo23 del Regolamento di organizzazione pro-prio come la struttura che permette direalizzare una maggiore economicità delservizio mantenendo la prossimità al-l’utenza.

Secondo quanto appreso dall’istituto,infatti, il « Punto INPS » garantisce econo-mie di costi insediativi e organizzativimediante l’integrazione logistica e funzio-nale con altri soggetti pubblici e, al tempostesso, consente di erogare una gamma diservizi e prodotti individuati sulla basedelle specifiche esigenze del territorio diriferimento e della tipologia di utenza,garantendo la qualità del servizio ed ilmiglioramento della soddisfazione degliutenti.

Trattasi, in particolare, di una struttura« leggera » che può essere istituita in si-nergia con altre Pubbliche Amministra-zioni, al fine di realizzare maggiore eco-nomie di spesa e prossimità all’utenza.

Il « Punto INPS » è presidiato esclusi-vamente da personale dell’istituto e rap-presenta il punto di contatto tra la Dire-zione provinciale (o altra « struttura ma-dre ») di riferimento e il cittadino.

Garantisce servizi « di primo livello » eservizi a ciclo chiuso ed eroga – secondologiche di « tempo reale » – quei prodottie servizi che hanno un impatto immediatosul bisogno dell’utente e che sono identi-ficati sulla base di una analisi della do-manda del territorio di riferimento, com-presa, ove necessario e possibile, l’attiva-zione dei servizi di consulenza.

Tutto ciò premesso, con riferimento aquanto rilevato dall’Onorevole interro-gante in ordine alla trasformazione del-l’Agenzia di Guidonia, l’istituto ha fattopresente quanto segue.

L’Agenzia di Guidonia garantisce essen-zialmente attività di consulenza e le lavo-razioni relative alle Linee di prodottoservizio Assicurato/pensionato e Presta-zioni a sostegno del reddito.

Il relativo bacino di utenza – costituitodalla popolazione residente nei comuni diGuidonia Montecelio, Marcellina e San-t’Angelo Romano – è pari a circa 98.000persone, di cui circa 65.000 costituisconopopolazione attiva e circa 19.000 sonopensionate.

Le imprese con dipendenti sono circa 2mila e gli artigiani, i commerciati e leaziende agricole sono circa 4.500.

La media degli utenti che, allo stato, sirecano presso il front office dell’Agenzia diGuidonia è pari a circa 60-70 unità gior-naliere. A fronte di tale limitato afflusso dipubblico, destinato a ridursi ulteriormenteper effetto del completamento del pro-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 131 — Commissione XI

Page 132: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

cesso di telematizzazione dei servizi,l’Agenzia di Guidonia opera con diciottounità lavorative.

L’INPS ha, inoltre, evidenziato che icomuni di Guidonia Montecelio e Marcel-lina distano meno di 10 Km dall’Agenziadi Tivoli, con la conseguenza che oltre l’80per cento del bacino di utenza presidiatodall’Agenzia di Guidonia è addirittura inuna situazione di « ipercopertura », aisensi del Regolamento di attuazione deldecentramento territoriale dell’istituto.

Occorre inoltre rilevare che – nell’at-tuale contesto socio-economico – è oppor-tuno che gli assetti territoriali dell’INPSsiano definiti anche considerando le esi-genze di economicità della gestione, tenutoconto anche del fatto che all’istituto sonostati chiesti, per effetto della spendingreview, risparmi per 477 milioni di europer l’anno 2013 e per 532 milioni di europer il 2014.

Proprio a tale scopo l’INPS ha rivisto larete di distribuzione dei propri servizi inmodo da assicurare il miglior equilibriopossibile tra le istanze dei cittadini e iprincipi di efficienza, efficacia ed econo-micità dell’azione amministrativa.

L’Istituto ha inoltre precisato chel’Agenzia di Guidonia è oggi ubicata pressol’immobile di Via dei Mughetti n. 2, dete-nuto in locazione, con un canone annuo di– 151.788,00. Il relativo contratto – in

scadenza al 31 ottobre 2016 – prevede lafacoltà di risoluzione anticipata con preav-viso di 6 mesi, senza il pagamento dialcuna indennità.

Il « Punto INPS » di cui si propone lacostituzione in luogo dell’attuale Agenziasarebbe invece istituito in locali messi adisposizione dall’amministrazione comu-nale di Guidonia o di un Comune limi-trofo.

La trasformazione dell’Agenzia di Gui-donia in « Punto INPS » risponde quindi acriteri di economicità consentendo, in ognicaso, all’istituto un risparmio pari ad euro265.195,00 annui, a fronte di una spesauna tantum per il trasloco delle postazionidi lavoro da Guidonia a Tivoli, quantifi-cata in euro 28.260,00.

Inoltre, l’istituto ha rappresentato chel’accorpamento delle competenze pressol’Agenzia di Tivoli consentirà di offrireuna risposta più articolata alle esigenzedegli utenti cittadini/imprese dei comunidi Guidonia, Marcellina e Sant’AngeloRomano, garantendo un governo fortedella domanda di servizio nei settoridell’Assicurato pensionato e delle Presta-zioni a sostegno del reddito e un con-creto controllo dei flussi assicurativi, con-tributivi e dei conti individuali relativialle aziende senza dipendenti ed alleaziende agricole, ad oggi non gestite dal-l’Agenzia di Guidonia.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 132 — Commissione XI

Page 133: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 2

5-00416 Rostellato: Sulle caratteristiche del contrattodi lavoro intermittente.

TESTO DELLA RISPOSTA

L’atto parlamentare dell’On. Rostellato,concerne le forme di monitoraggio attivatedal Ministero che rappresento a frontedell’utilizzo di contratti di lavoro di naturaintermittente, anche al fine di contrastareeventuali ipotesi di lavoro nero.

Preliminarmente è opportuno chiarireche il lavoro intermittente costituisceun’ipotesi rapporto di lavoro subordinatoe, come tale, è soggetto, in caso di attiva-zione, all’obbligo di comunicazione pre-ventiva sancito dall’articolo 9 bis, comma2, del decreto-legge n. 510 del 1996, con-vertito dalla legge n. 608/1996, e da ultimosostituito dall’articolo unico, comma 1180,della legge n. 296 del 2006 (c.d. leggefinanziaria per il 2007).

Ricordo al riguardo che la comunica-zione preventiva rientra in una serie diinterventi in materia di lavoro – intro-dotti dal legislatore fin dal 2007 – chehanno l’obiettivo, da un lato, di sempli-ficare gli adempimenti a carico dei datoridi lavoro e, dall’altro, di dare alla Pub-blica Amministrazione l’opportunità diconoscere, in tempo reale, le dinamichedel mercato del lavoro.

Tanto premesso, preciso che al fine diimpedire che il datore di lavoro possausufruire della prestazione del lavoratoreintermittente eludendo la normativa sullavoro irregolare, l’articolo 1, comma 21,della legge n. 92/2012 ha introdotto ilcomma 3 bis all’articolo 35 del decretolegislativo n. 276/2003.

Tale disposizione ha stabilito che –prima dell’inizio della prestazione lavora-tiva o di un ciclo integrato di prestazioni

di durata non superiore a 30 giorni – ildatore di lavoro è tenuto a comunicarne ladurata con modalità semplificate.

Con decreto ministeriale del 27 marzo2013, sono state altresì individuate le mo-dalità di adempimento dell’obbligo comu-nicazionale, mediante l’utilizzo del mo-dello « UNI-Intermittente », da compilarsiesclusivamente attraverso strumenti infor-matici e contenente i dati identificativi dellavoratore e del datore di lavoro nonché ladata di inizio e fine della prestazionelavorativa cui la chiamata si riferisce.

Secondo quanto precisato con circolareministeriale n. 27 del 2013, il modellodeve essere trasmesso via e-mail all’indi-rizzo di posta elettronica certificata messoa disposizione dal Ministero ovvero per iltramite del servizio informatico reso di-sponibile sul portale ClicLavoro (www.cli-clavoro.gov.it).

È inoltre possibile trasmettere un smsa un numero di telefonia mobile conte-nente almeno il codice fiscale del lavo-ratore. Tale modalità è tuttavia utilizza-bile esclusivamente in caso di prestazioneda rendersi non oltre le 12 ore dallacomunicazione.

Preciso inoltre che l’articolo 1, comma21, lettera b), della legge n. 92 del 2012contempla una specifica disciplina san-zionatoria legata alla violazione del pre-detto obbligo comunicazionale ovverol’applicazione di una sanzione ammini-strativa da euro 400 ad euro 2.400 inrelazione a ciascun lavoratore per cui èstata omessa la comunicazione, senza

Mercoledì 24 luglio 2013 — 133 — Commissione XI

Page 134: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

possibilità di adottare il provvedimento didiffida di cui all’articolo 13 del decretolegislativo n. 124/2004.

Tale misura sanzionatoria assume,dunque, una funzione prevenzionistica inrelazione a possibili fenomeni elusivi inordine all’utilizzo di prestazioni di lavorointermittente.

Da ultimo, tengo a precisare che nel-l’ambito delle attività di monitoraggioaventi ad oggetto la riforma del mercatodel lavoro, anche le prestazioni lavorativedi natura intermittente sono poste in os-servazione per le opportune valutazioni dicui all’articolo 1 della legge di riforma delmercato del lavoro del 2012.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 134 — Commissione XI

Page 135: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 3

5-00674 Fiano: Decreto attuativo per talune agevolazioni contributivedi cui alla legge n. 92 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

L’On. Fiano – con il presente attoparlamentare – chiede al Governo di ri-ferire in ordine all’adozione del decreto diattuazione dell’articolo 4, comma 11, dellalegge n. 92/2012 (legge di Riforma delmercato del lavoro) che ha previsto – fral’altro – agevolazioni contributive in fa-vore dei datori di lavoro che assumonodonne svantaggiate.

In particolare, la legge n. 92 del 2012ha demandato a tale decreto il compito diindividuare le aree e i settori di attivitàcaratterizzati da particolari indici di di-sagio lavorativo a carico delle donne, sì dagiustificare il riconoscimento di benefìcieconomici particolarmente importanti incaso di assunzione di lavoratrici definite« svantaggiate » ai sensi della normativacomunitaria.

Al riguardo devo osservare in via pre-liminare, che – lo scorso 16 aprile – ilMinistero che rappresento ha provvedutoad adottare – di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze – il « decre-to-quadro » di cui all’articolo 4, comma 11della citata legge 92 del 2012.

Il decreto in questione è stato giàpubblicato sul sito Internet del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali.

Il predetto decreto (che attua in viagenerale la richiamata previsione di legge)prevede che, entro il 31 dicembre di ognianno, vengano individuati – con appositodecreto direttoriale – i settori o le pro-fessioni caratterizzati da un tasso di di-sparità uomo-donna che supera almenodel 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base dei dati Istat relativi alla

media annuale dell’anno più recente di-sponibile. Tali settori o professioni sonovalidi ai fini della concessione degli incen-tivi previsti dall’articolo 4, comma 11,della legge n. 92/2012.

È evidente al riguardo che non è statopossibile emanare fin da subito un decreto– per così dire – omnibus (ossia, valevoleper un tempo indefinito e per un numeroampio di ipotesi), dal momento che ildecreto in questione deve necessariamente« fotografare » situazioni che si modificanonel tempo e che, quindi, devono essereesaminate con cadenza periodica.

Pertanto, si è reso necessario emanareprima un « decreto-quadro » (a firma delMinistro) il quale ha fissato le condizioniper l’attuazione della legge di riforma e, inseguito, alcuni decreti annuali, a firma deicompetenti direttori generali, i quali indi-vidueranno in concreto le aree e i settoriin cui potranno operare i benefìci inquestione.

Ora, per quanto riguarda il decretodirettoriale « a valle », volto ad individuarein concreto – per l’anno 2013 – i settorie le professioni caratterizzati da un dif-ferenziale nei tassi di occupazione e di-soccupazione uomo-donna che superi lasoglia del 25 per cento, faccio presente cheesso è in avanzato stato di predisposizione,essendo già stati acquisiti i necessari ele-menti tecnici dall’ISTAT.

Nei prossimi giorni, la competente Di-rezione generale del Ministero che rap-presento trasmetterà lo schema di decretoal Ragioniere Generale dello Stato per lacontrofirma e la definitiva emanazione.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 135 — Commissione XI

Page 136: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Da ultimo, faccio presente che il Mi-nistero del lavoro ha già dato il formaleassenso alla circolare dell’INPS con laquale vengono fornite istruzioni operativealle sedi territoriali sulla concessione

delle agevolazioni previste dai commi da8 ad 11 dell’articolo 4 della cosiddettalegge Fornero (ivi compresa, quindi, ladisposizione su cui si concentra l’attoparlamentare in oggetto).

Mercoledì 24 luglio 2013 — 136 — Commissione XI

Page 137: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l’emergenza oc-cupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

DOCUMENTO INTERLOCUTORIO APPROVATODALLA COMMISSIONE

Premessa.

Il presente documento intende pro-porre una riflessione sulle prime risul-tanze dell’indagine conoscitiva al fine diorientare le valutazioni della Commis-sione, e dei suoi componenti, nell’ambitodell’esame parlamentare (già avviato alSenato) del decreto-legge n. 76 del 2013.

Benché la gran parte delle audizioni sisiano svolte prima della pubblicazione deldecreto-legge in Gazzetta ufficiale e,quindi, abbiano avuto ad oggetto (oltre alleanticipazioni giornalistiche del decretomedesimo) soprattutto misure normativeprevigenti (a partire dalla legge n. 92 del2012, di riforma del mercato del lavoro),dalla gran parte delle valutazioni propostedagli auditi è possibile desumere, per laloro valenza generale, indicazioni opera-tive di indubbia utilità nell’ambito deldibattito in corso, nell’ottica di una valu-tazione informata e consapevole anche deicontenuti del decreto-legge n. 76 del 2013.

Ai contenuti meramente ricognitividelle audizioni si sommano, quindi, spe-cifici elementi valutativi, di natura piùsquisitamente politica, su alcuni dei prin-cipali temi oggi all’attenzione delle forzepolitiche e del Parlamento in materia dilavoro.

Disoccupazione: dimensioni e natura delfenomeno.

La disoccupazione in Italia presentacaratteristiche peculiari, in termini quan-titativi e qualitativi. Innanzitutto, dal con-

fronto con gli altri Paesi europei emergeche nel nostro Paese il rischio di rimaneredisoccupati è molto più alto per i giovani(sino a 4 volte) rispetto alle altre classi dietà. Inoltre, gli scoraggiati (ossia coloroche non sono classificati tra i disoccupatiin quanto hanno abbandonato la ricercaattiva di un impiego) sono – caso unico inEuropa – più numerosi (2,9 milioni) ri-spetto ai disoccupati (2,7 milioni). Nelcomplesso, tuttavia, si può stimare che isoggetti in situazione di disagio occupa-zionale (includendovi, cioè, anche i parttime involontari e i lavoratori che benefi-ciano di uno strumento di sostegno alreddito) siano circa 7 milioni.

L’analisi su base territoriale, pur fa-cendo emergere, in maniera abbastanzaomogenea, i medesimi problemi su tutto ilterritorio nazionale, mostra una differen-ziazione tra il centro-nord e il Mezzo-giorno.

La crisi occupazionale si lega soprat-tutto a una carenza di domanda di lavoro,in calo costante dall’avvio della crisi. Nonpuò essere trascurato, tuttavia, il feno-meno inverso, quello della carenza diofferta di lavoro, che riguarda soprattuttotaluni profili professionali (skill mismatche skill gap). Si tratta dei cosiddetti lavoridimenticati (infermieri, panettieri, fale-gnami, baristi e camerieri, tecnici infor-matici, operai specializzati) pari a circa150.000 posti di lavoro disponibili e noncoperti.

L’ampia diffusione di contratti di la-voro a termine e flessibili (con un altotasso di ricadute nella precarietà anche dilavoratori con rapporti a tempo indeter-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 137 — Commissione XI

Page 138: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

minato), conducono a carriere lavorative,soprattutto dei più giovani, caratterizzateda frammentarietà e discontinuità, met-tendo a rischio l’accumulo di anzianitàcontributiva e, in prospettiva, l’ammontaredegli assegni pensionistici.

Apprendistato.

Il contratto di apprendistato, nono-stante gli investimenti fatti negli ultimianni, resta marginale e ancora non rap-presenta lo strumento privilegiato di ac-cesso al lavoro per i giovani. Benché dopol’Accordo interconfederale del 18 aprile2012 si sia assistito a una lieve ripresa,l’apprendistato resta sottoutilizzato ri-spetto alle sue potenzialità, legate ai be-nefici economici e normativi previsti daldecreto legislativo n. 167 del 2011 e dallalegge di riforma del mercato del lavoro. Idati sembrano dimostrare, inoltre, che ilricorso all’apprendistato da parte dei da-tori di lavoro trova in tali benefici lamotivazione principale, mentre la forma-zione in azienda, in un’ottica di investi-mento individuale finalizzata all’assun-zione stabile del lavoratore, continua arappresentare un elemento marginale (sin-tomatico, in tal senso, è anche l’alto tassodi ritorno al precariato tra gli apprendististabilizzati). A ciò si aggiunge l’instabilitànormativa, cui si legano in particolare ledifficoltà che derivano dalla competenzalegislativa concorrente riconosciuta alleregioni e, conseguentemente, dalla coesi-stenza, sul territorio nazionale, di unapluralità di sistemi normativi differenziati.

Le ragioni dello scarso utilizzo dell’ap-prendistato vanno tuttavia ricercate so-prattutto nel fatto che tale forma contrat-tuale non si inserisce organicamente al-l’interno del sistema scolastico e formativodel Paese, diversamente da quanto accadenei sistemi duali (Germania e Austria),dove i due percorsi (scolastico e lavorativo)hanno pari dignità e l’apprendistato rap-presenta effettivamente il canale di ac-cesso al lavoro per la maggioranza deigiovani. Nei sistemi duali, la fascia di etàdegli apprendisti è molto più bassa che nel

nostro Paese e le retribuzioni sono piùcontenute (ciò che tuttavia si concilia conil fatto che si tratta di retribuzioni per-cepite da studenti contemporaneamenteimpegnati in un percorso scolastico).

Se la realizzazione di un sistema dualeanalogo a quello tedesco richiederebbe ungenerale ripensamento del sistema scola-stico, evidentemente non realizzabile (perquanto auspicabile) in tempi brevi, ciònondimeno appare necessario interrogarsisull’opportunità di introdurre nuove mi-sure volte a garantire un più esteso ac-cesso alla formazione aziendale, a valoriz-zare il ruolo di scuole e università per ilcollocamento degli apprendisti nel tessutoproduttivo locale, a promuovere un piùesteso ricorso a forme di alternanza scuo-la-lavoro. Inoltre, nel definire la disciplinadi altre fattispecie contrattuali e incentiviall’assunzione e stabilizzazione di giovani,occorre prestare particolare attenzione perevitare sovrapposizioni e incoerenze. In-fatti, è stato osservato da più parti cometalune norme contenute nel decreto-leggen. 76 del 2013 rischiano di « cannibaliz-zare » il contratto di apprendistato, ridu-cendone la convenienza relativa rispettoad altre forme contrattuali oggetto dinuovi e più ampi benefici.

Centri per l’impiego e Youth Guarantee.

La qualità dei servizi offerti dai Centriper l’impiego è nel complesso ampiamenteinsoddisfacente, nonostante alcune positiveeccezioni, collocate in particolari aree delPaese. I Centri per l’impiego intermedianoappena l’1,6 per cento della nuova mano-dopera (dati Istat, 2012). Tre giovaniNEET su quattro non hanno avuto con-tatto con i Centri per l’impiego negli ultimisette mesi, mentre tra coloro che ad essisi sono rivolti più della metà lo hannofatto (nel medesimo arco temporale) conun unico contatto.

Dai confronti internazionali sulla ripar-tizione della spesa per le politiche dellavoro, emerge che il livello di investimentipubblici nei Servizi per l’inserimento nelmercato del lavoro si colloca sensibilmente

Mercoledì 24 luglio 2013 — 138 — Commissione XI

Page 139: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

al di sotto della media europea (appena unquinto). Inferiore alla media europea (seb-bene in termini assai meno evidenti) ri-sulta anche la spesa per Politiche attive,mentre la spesa per Integrazioni al redditoe, in particolare, la spesa per Pensiona-menti anticipati, sopravanzano la mediaeuropea.

Le difficoltà dei Centri per l’impiego silegano alla grave carenza di personale(appena 7.500 addetti, molti dei qualiprecari, a fronte dei 77.000 della GranBretagna e 115.000 della Germania), a unquadro di competenze normative e ammi-nistrative disarticolato (strutturato su trelivelli – Stato, regioni e Province – e,soprattutto, segnato dalla mancanza di unsoggetto a livello nazionale con funzioni dicoordinamento dell’intero sistema), allascarsa interoperabilità degli uffici, allamancanza di un efficace raccordo con glialtri operatori pubblici (scuola, università)e privati (agenzie per il lavoro e sistemadella bilateralità).

La Youth Guarantee prevede, com’ènoto, che ogni giovane di età inferiore a 25anni riceva un’offerta qualitativamente va-lida di lavoro, proseguimento degli studi,apprendistato o tirocinio, entro quattromesi dall’inizio della disoccupazione o dal-l’uscita dal sistema di istruzione. A benguardare, si tratta di livelli di prestazionidel tutto assimilabili a quelli già definiti, alivello nazionale, dal decreto legislativon. 181 del 2000 e rimasti sostanzialmentesulla carta.

L’attivazione delle risorse della YouthGuarantee rappresenta una grande occa-sione per mettere finalmente mano allariforma dei Centri per l’impiego, conl’obiettivo di incrementarne i livelli diefficienza. Occorrono interventi rapidi edefficaci, che facciano leva su meccanismivolti a premiare le strutture più efficienti,sulla base di indicatori che tengano contonon tanto dell’attività di intermediazionegenericamente svolta, quanto dei risultatioccupazionali effettivamente ottenuti. Talemutamento richiede, non v’è dubbio, ladisponibilità di adeguate risorse, in primoluogo umane. A tal fine appare opportuno,a fronte dei limiti derivanti del processo di

contenimento dei costi del pubblico im-piego, considerare in via prioritaria l’atti-vazione di processi di mobilità interna allapubblica amministrazione, operando tuttele razionalizzazioni possibili al fine diconvogliare risorse umane sull’emergenzaoccupazionale. Senza un’ampia e solida« infrastruttura » del mercato del lavoro,del resto, la stessa attivazione della YouthGuarantee nel nostro Paese appare forte-mente a rischio.

Politiche per l’occupazione e incentivi pub-blici.

Le modalità attraverso le quali è pos-sibile intervenire per promuovere l’occu-pazione mediante l’utilizzo di risorse pub-bliche sono state oggetto di un ampiodibattito. Taluni ritengono preferibileadottare misure generalizzate di riduzionedel costo del lavoro (intervenendo sulcosiddetto cuneo fiscale) che riguardino lostock e non solo i flussi lavorativi. Altri, alcontrario, soprattutto considerando il con-testo di vincoli di bilancio assai stringenti,auspicano la concentrazione delle pocherisorse disponibili su platee definite, inun’ottica di politiche del lavoro segmen-tate. Con specifico riferimento alla disoc-cupazione giovanile è stato osservato, inparticolare, che l’evidenza empirica consi-glierebbe di estendere gli interventi aigiovani da 29 a 34 anni, trattandosi di unafascia di età per la quale non sono previstispecifici benefici (l’apprendistato è rivoltoa giovani fino a 29 anni) e mediamentecaratterizzata da maggiori carichi fami-liari.

Per quanto concerne gli incentivi fina-lizzati a nuove assunzioni o alla stabiliz-zazione di lavoratori flessibili, è statoosservato come il legislatore sia spessovittima di una presunzione di efficacia,che porta a ricondurre a un incentivo tuttigli effetti che si osservano successivamentealla sua introduzione. Si tratta di unaprospettiva fuorviante, che induce siste-maticamente a sovrastimare gli effetti de-gli interventi, conducendo spesso a sprechidi risorse pubbliche. Non tutto quello che

Mercoledì 24 luglio 2013 — 139 — Commissione XI

Page 140: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

si osserva a seguito di un intervento nor-mativo (in termini di assunzioni e stabi-lizzazioni), infatti, è ad esso legato da unnesso di causalità. Un’ormai consolidataletteratura, fondata sull’analisi cosiddetta« controfattuale » (tesa cioè ad indagarecosa sarebbe comunque accaduto in as-senza dell’intervento), mostra che gli ef-fetti netti degli incentivi per l’occupazionesono spesso assai inferiori a quanto co-munemente si ritiene. A tali conclusionisono giunti, ad esempio, importanti studiaventi ad oggetto il credito d’imposta perle assunzioni a tempo indeterminato di cuiall’articolo 7 della legge n. 388 del 2000(cosiddetto bonus sud). Un analogo inter-vento della regione Piemonte del 2007(voucher di 5.000 euro per la stabilizza-zione di lavoratori precari) ha mostratoscarsa efficacia (l’addizionalità è risultatapari al 10 per cento, con il risultato cheogni assunzione stabile aggiuntiva è co-stata, in realtà, 50.000 euro). Anche conriguardo all’intervento di recente dispostodall’articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 214 del 2011 (12.000 euro per lastabilizzazione di rapporti di lavoro fles-sibile) le prime analisi giungono a conclu-sioni analoghe, in quanto circa i due terzidelle risorse impegnate sono andate adatori di lavoro che, secondo le stime,avrebbero comunque proceduto ad assun-zioni o stabilizzazioni (il costo reale perogni nuova assunzione/stabilizzazione èstato quindi pari, in realtà, a 30.000/40.000 euro).

Per quanto la letteratura fin qui pro-dotta consenta di formulare alcune valu-tazioni di carattere generale, che induconoa ritenere di scarsa efficacia incentivitemporanei sui flussi, resta il problema difondo della valutazione delle politichepubbliche, su cui l’Italia registra un graveritardo. Occorre acquisire consapevolezzache già in sede di definizione di un nuovointervento normativo il legislatore deveprecostituire gli strumenti che consentanol’analisi controfattuale, al fine di poteroperare valutazioni attendibili della realeefficacia degli interventi rispetto agli obiet-tivi e, sulla base di esse, apportare pro-

gressivamente i correttivi necessari (se-condo il metodo che ha contrassegnato leriforme Hartz in Germania).

Alla luce di quanto fin qui esposto,perplessità suscitano le misure previstedall’articolo 1 del decreto-legge n. 76 del2013, ove si prevede un incentivo perl’assunzione/stabilizzazione di giovani tra18 e 29 anni in possesso di determinatirequisiti, in una fascia di età che sisovrappone con quella dell’apprendistato eprevede la presenza di almeno una su trecondizioni (privi di impiego regolarmenteretribuito da almeno sei mesi; privi didiploma di scuola media superiore o pro-fessionale; soli con una o più persone acarico). Tali condizioni – pur comprensi-bili – possono creare dei paradossi. Adesempio, chi completa il percorso di studiè svantaggiato rispetto a chi abbandonaprecocemente gli studi stessi, cosa chefavorisce indirettamente il già alto livellodi abbandono scolastico. Di conseguenza,fermo restando quanto previsto nell’am-bito della Garanzia per i giovani sui tiro-cini post titolo di studi, si ritiene oppor-tuno eliminare ogni condizionalità, assicu-rando così la massima possibilità di ac-cesso agli incentivi per le assunzioni.

Dalla legge di riforma del mercato dellavoro al decreto-legge n. 76 del 2013.

La legge n. 92 del 2012 ha rappresen-tato l’ultima tappa di un percorso diriforme legislative del mercato del lavoroavviatosi nel 1997 con l’approvazione delcosiddetto « pacchetto Treu ».

A giudicare dai dati sull’occupazione, lasituazione attuale sembra essere ritornatala medesima di allora. Le riforme attuatenegli ultimi 16 anni sembrano non avereavuto effetto sul mercato del lavoro e sullanostra economia.

I continui e repentini cambiamenti delquadro normativo rendono difficile alleimprese programmare le proprie politicheoccupazionali. L’annuncio di nuovi incen-tivi normativi e benefici economici (chespesso precedono di mesi l’effettiva entratain vigore delle misure) porta le aziende a

Mercoledì 24 luglio 2013 — 140 — Commissione XI

Page 141: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

rinviare scelte occupazionali già program-mate, con il risultato di ritardare assun-zioni che sarebbero state invece effettuate.La concreta operatività degli interventi,poi, è messa a repentaglio dal fatto che leriforme rinviano a numerosi provvedi-menti attuativi, spesso adottati con ritardoe/o parzialmente. In questo senso il de-creto-legge n. 76 del 2012 non sembragarantire un quadro di maggiore affidabi-lità e certezze, in quanto per la gran partedelle disposizioni in esso contenute è pre-visto il rinvio a successive norme attuative.

Per quanto concerne l’attuazione dellalegge n. 92 del 2012, dai primi dati delmonitoraggio (forniti dall’ISFOL) emergeuna significativa riduzione dei contratti atempo indeterminato (più sensibili all’an-damento economico), a fronte di un in-cremento dei contratti a termine (soprat-tutto di breve durata e, quindi, senzacausale), per effetto del travaso da altreforme contrattuali flessibili e parasubor-dinate (per le quali il legislatore ha intro-dotto correttivi volti a contenerne l’usoincongruo).

Nel complesso, appare che la riforma,pur modificando la composizione delleforme contrattuali, non abbia aiutato arafforzare, nel suo complesso, il mercatodel lavoro in un periodo di crisi.

Taluni correttivi alla legge n. 92 del2012 appaiono opportuni.

In particolare, la riduzione dei periodidi sospensione tra successivi contratti atermine appare utile e condivisibile.

Una complessiva riflessione dovrebbeessere avviata, poi, sul lavoro autonomo, alfine di comprendere che se il contrasto alfenomeno delle false partite IVA passaanche attraverso la conversione dei rap-porti di lavoro e, quindi, aliquote contri-butive più alte, l’aggravio contributivo peri veri lavoratori autonomi non iscritti aordini professionali (con il passaggio dal27 per cento al 28 per cento dell’aliquotacontributiva da versare alla gestione sepa-rata INPS nel 2014) appare ingiustamentepenalizzante e andrebbe attentamente va-lutato.

Nel complesso, il decreto n. 76 del2013 reca interventi non sempre coerentitra loro. Soprattutto per quanto attienealle norme finalizzate a promuovere l’oc-cupazione giovanile, gli incentivi di cuiall’articolo 1 e la riforma dei tirociniformativi si rivolgono a una platea inbuona misura sovrapponibile a quella del-l’apprendistato, con il rischio di compro-metterne definitivamente il dichiaratoruolo strategico di strumento di accessoprivilegiato dei giovani nel mondo dellavoro.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 141 — Commissione XI

Page 142: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Relazionefavorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla XII Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIVCommissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione) . 144

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla XII Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012.Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla XII Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (Rinvio del seguito dell’esame) . . . . . . . . . 145

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corsodella 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamentointerno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (Esamee rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Rapporto di performance per l’anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 (Seguitodell’esame, ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazionedi una relazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

ALLEGATO 6 (Relazione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

SEDE REFERENTE:

Modifica all’articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle persone affette dasindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (Seguitodell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 148

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Mercoledì 24 luglio 2013 — 142 — Commissione XII

Page 143: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-

ropea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Rela-zione favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in titolo, rinviato, da ul-timo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, presidente, avverteche è stata predisposta una proposta direlazione da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), rela-tore, illustra la proposta di parere formu-lata alla luce dell’ampio dibattito che si èsvolto in Commissione e che ha riguardatoprincipalmente la disposizione di cui al-l’articolo 13 del disegno di legge in titolo(vedi allegato 1).

Paola BINETTI (SCpI) ringrazia il re-latore per il lavoro svolto, ritenendo che laproposta di relazione presentata sia par-ticolarmente chiara e che tenga debita-mente conto delle posizioni emerse nelcorso del dibattito, in particolare dellepreoccupazioni espresse da più parti conriferimento al richiamato articolo 13 deldisegno di legge in oggetto.

Ricorda altresì come da parte del Go-verno sia stata assicurata una certa dispo-nibilità rispetto all’accoglimento di ordinidel giorno e di altri atti di indirizzoconcernenti le modalità di attuazione delladelega recata dall’articolo 13 e, più ingenerale, la necessità di garantire la pro-secuzione della ricerca in campo medico.

Pierpaolo VARGIU, presidente, esprimel’auspicio per cui tutti i componenti dellaCommissione possano condividere l’ado-zione di atti di indirizzo da rivolgere alGoverno, concernenti la fase di attuazionedella delega di cui al suddetto articolo 13.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI),dopo aver ringraziato il relatore per laproposta presentata, indice di un lavorosvolto in maniera seria e onesta, ribadiscel’esigenza di intervenire attraverso l’ado-zione di appositi atti di indirizzo, rile-vando come la mozione costituisca sottoquest’aspetto uno strumento più incisivoed efficace rispetto all’ordine del giorno.

Chiede, poi, al relatore, di apportareuna modifica alla suddetta proposta diparere, nel senso di sostituire, al quartocapoverso delle premesse, le parole: « piùrigorose » con le seguenti: « più restrit-tive ».

Anna Margherita MIOTTO (PD), rela-tore, fa presente che l’espressione « piùrigorose » è mutuata direttamente dall’ar-ticolo 2 della direttiva europea sulla pro-tezione degli animali utilizzati a fini scien-tifici, nella sua traduzione ufficiale; per-tanto, ritiene opportuno mantenerla, vo-lendo fare esplicito riferimento alcontenuto di tale disposizione.

Per quanto riguarda, poi, la questionerelativa alla presentazione di atti di indi-rizzo da rivolgere al Governo, fa presentedi avere già inserito questo passaggio nellaparte al quinto capoverso delle premessedella sua proposta di relazione e che, inogni caso, tale questione attiene alla fasedell’approvazione finale, da parte dell’As-semblea, del provvedimento in esame ov-vero anche alle fasi successive, con speci-fico riferimento allo strumento della mo-zione.

Matteo MANTERO (M5S) esprime al-cune perplessità con riferimento alla pro-posta di relazione in discussione. Innan-zitutto, fa presente che a suo parerel’espressione « più rigorose » andrebbe so-stituita con la parola: « migliorative ».

Mercoledì 24 luglio 2013 — 143 — Commissione XII

Page 144: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Inoltre, rileva come i profili criticiconnessi al contenuto dell’articolo 13, conparticolare riferimento al divieto concer-nente esperimenti e procedure che nonprevedono anestesia o analgesia qualoraesse comportino dolore all’animale, non-ché al divieto di utilizzo degli animali pergli xenotrapianti siano emersi da alcunedelle audizioni svolte ma non da tutti gliinterventi degli esperti che sono stati au-diti.

Ritiene, inoltre, che il riferimento al-l’articolo 2 della suddetta direttiva, previ-sto al terzo capoverso delle premesse, siaambiguo e fuorviante in quanto pratica-mente si invita il Governo a stralciarequanto è stato approvato dal Senato equanto la Commissione stessa intende-rebbe confermare. A questo proposito, fapresente che non si possono negare mar-gini di discrezionalità per quanto riguardagli interventi degli Stati membri in quanto,se l’Unione europea avesse voluto elimi-narli del tutto, avrebbe approvato un re-golamento anziché una direttiva.

Raffaele CALABRÒ (PdL), ringraziandoil relatore per la proposta formulata, chea suo avviso è indice di un grande equi-librio, suggerisce di apportare una modi-fica volta a prevedere, al terzo capoversodelle premesse, che i timori connessi alcontenuto del più volte richiamato articolo13 riguardano il fatto che essi finiscanoper compromettere non solo la continua-zione della ricerca, ma anche le sue ap-plicazioni cliniche, già ampiamente pre-senti nella pratica attuale.

Donata LENZI (PD), apprezzando laproposta di parere predisposta dal rela-tore, annuncia il voto favorevole da partedel gruppo del Partito Democratico, sug-gerendo altresì di recepire nella propostadi parere la proposta di modifica avanzatadal deputato Calabrò, ritenendola condi-visibile.

Anna Margherita MIOTTO (PD), rela-tore, replica alle argomentazioni addottedal deputato Mantero facendo presenteche la proposta di parere tiene conto dei

rilievi critici emersi dalla maggioranzadegli interventi dei deputati che si sonosvolti nel corso del dibattito con riferi-mento alla disposizione dell’articolo 13,nonché da « alcune audizioni informali »,come ha avuto modo di precisare al terzocapoverso delle premesse.

Dopo aver ribadito di non poter mo-dificare, allo stesso capoverso, l’espres-sione « più rigorose » in quanto recatatestualmente dall’articolo 2 della citatadirettiva, ritiene, invece, di poter accederealla proposta migliorativa del testo formu-lata dal deputato Calabrò.

Procede, pertanto, a riformulare la pro-posta di parere presentata nei terminiseguenti (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta direlazione favorevole del relatore, come daultimo riformulata, e nomina il deputatoMiotto relatore per riferire presso la XIVCommissione.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Rela-zione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in titolo, rinviato, da ul-timo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, presidente, avverteche è stata predisposta una proposta direlazione da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), rela-tore, illustra la proposta di relazione pre-disposta, precisando che essa tiene contodi due proposte emendative presentate dalgruppo del MoVimento 5 Stelle, delle qualiaveva chiesto il ritiro (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta di

Mercoledì 24 luglio 2013 — 144 — Commissione XII

Page 145: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

relazione favorevole, con osservazione, delrelatore, e nomina il deputato Miotto re-latore per riferire presso la XIV Commis-sione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea relativa all’anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in titolo, rinviato, da ul-timo, nella seduta del 17 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, presidente, avverteche è stata predisposta una proposta diparere da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), rela-tore, illustra la proposta di parere formu-lata, precisando che l’osservazione ivi con-tenuta è volta a far sì che la prossimarelazione del Governo possa corrisponderemaggiormente a un criterio di omogeneitàcon riferimento alle posizioni assunte dal-l’Italia sui singoli provvedimenti che at-tengono alle materia afferenti alle compe-tenze della Commissione affari sociali(vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole con osservazione del rela-tore.

Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e

della transfobia.

Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio del seguito dell’esame).

Pierpaolo VARGIU, presidente, avverteche il relatore, deputato Dorina Bianchi, èimpossibilitato a prendere parte alla se-duta odierna e che, pertanto, la trattazionedel punto all’ordine del giorno è rinviataalla seduta di domani.

Fa altresì presente che nella giornata didomani la Commissione potrà procederedirettamente all’espressione del parere ol-tre che allo svolgimento della relazioneintroduttiva, anche alla luce del fatto che,sulla base del testo licenziato dalla Com-missione di merito (Giustizia) le compe-tenze della Commissione affari socialipaiono estremamente limitate.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Orga-

nizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul

lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il

23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della

Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di ade-

guamento interno.

C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in titolo.

Giulia GRILLO (M5S), relatore, ricordache la Commissione è chiamata a espri-mere alle Commissioni III (Affari esteri) eXI (Lavoro) il prescritto parere sulle partidi competenza concernenti il disegno dilegge di ratifica della Convenzione adot-tata il 23 febbraio 2006 dalla 94ma ses-sione marittima della Conferenza interna-zionale dell’Organizzazione internazionaledel lavoro (OIL), riunitasi a Ginevra.

Fa presente che la Convenzione al-l’esame della XII Commissione costituisceun contributo importante al settore ma-rittimo poiché ha l’obiettivo di promuo-vere condizioni di vita e di lavoro piùdignitose per la gente di mare, oltre checondizioni più eque di concorrenza per glioperatori e i proprietari delle navi.

Osserva, poi, che il disegno di legge inesame consta di 7 articoli, suddivisi in 2Capi.

Il Capo I reca l’autorizzazione allaratifica (articolo 1) e l’ordine di esecuzione(articolo 2). Il Capo II reca invece le

Mercoledì 24 luglio 2013 — 145 — Commissione XII

Page 146: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

disposizioni di adeguamento dell’ordina-mento interno alla Convenzione oggetto diratifica.

Ricorda, quindi, che la relazione illu-strativa afferma che gli interventi in que-stione sono volti a soddisfare le esigenzeevidenziate dal Comitato europeo dei di-ritti sociali e la richiesta di modificaavanzata dalla Commissione di esperti perl’applicazione delle convenzioni e racco-mandazioni OIL e che, nel merito, essiadeguano le disposizioni del Codice dellanavigazione, introdotte nel nostro ordina-mento nel contesto socio-economico del1942, che risultano in contrasto con ilportato dei principi giuridici attuali, ren-dendo effettive le modalità di tutela deidiritti dei lavoratori a bordo delle navi.

Con specifico riferimento alle compe-tenze della Commissione affari sociali,rileva la disposizione di cui all’articolo 5del disegno di legge, che reca modifichealla normativa vigente in materia di ac-certamento della idoneità fisica della gentedi mare, recata dall’articolo 4, secondo eterzo comma, della legge n. 1602 del 1962.

Fa presente che, mentre attualmente ilcertificato medico attestante l’idoneità deimarittimi a lavorare a bordo delle navi hasempre durata di due anni dalla data delrilascio, la nuova disposizione, introdottadal comma 1 dell’articolo 5, pur conser-vando in via generale il suddetto terminedi durata di due anni, lo riduce a un annoper i marittimi che hanno meno di diciottoanni.

Viene rimessa ad un decreto del Mini-stro della salute, di concerto con quellodelle infrastrutture e dei trasporti, la pre-visione di un periodo di validità più breve,anche in considerazione delle specifichemansioni svolte dal marittimo. Con undecreto analogo sono disciplinati i casi neiquali per motivi di urgenza, o se la validitàdel certificato scade durante un viaggio, ilmarittimo può essere autorizzato a lavo-rare sulla base di un certificato provviso-rio valido fino al porto di scalo successivo,e comunque non superiore a tre mesi.

Al riguardo, osserva che non è chiarochi debba rilasciare tale certificato prov-visorio in caso di assenza a bordo di un

medico. La normativa attualmente vigente,infatti, prevede che se il periodo di validitàdel certificato scade in corso di viaggio, ilcertificato resta valido fino alla fine delviaggio.

Il comma 2 stabilisce, poi, che le navipasseggeri che effettuano navigazione in-ternazionale breve e lunga e che traspor-tano più di 100 persone, devono avere abordo un medico qualificato responsabiledell’assistenza sanitaria.

Segnala, infine, che, poiché la Conven-zione entrerà in vigore il 20 agosto pros-simo, è importante concludere l’iter par-lamentare in tempo utile per consentire laratifica entro tale termine. Infatti, entroquella data, gli armatori italiani possonoottenere dal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti le certificazioni che atte-stino che le proprie navi sono conformi airequisiti posti dalla normativa in vigore,sul piano internazionale, in tema di sicu-rezza e di condizioni di lavoro a bordo. Lamancata ratifica entro quel termine, dun-que, esporrebbe il settore armatoriale e ilavoratori agli effetti negativi di una signi-ficativa perdita di competitività del nostroPaese (vedi allegato 5).

Federico GELLI (PD) si domanda seabbia ancora senso, alla luce della nor-mativa generale, prevedere il rilascio diuno specifico certificato attestante l’ido-neità fisica dei marittimi a lavorare abordo delle navi.

Pierpaolo VARGIU, presidente, rilevache si tratta di un obbligo previsto diret-tamente dalla Convenzione, la cui attua-zione è disciplinata dall’articolo 5.

Non essendovi altre richieste di inter-vento, ritiene che si possa procedere a unabreve sospensione della seduta, in mododa consentire al relatore di addivenire allaformulazione di una proposta di pareregià nella seduta odierna.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresaalle 15.05

Giulia GRILLO (M5S), relatore, illustrala proposta di parere predisposta, favore-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 146 — Commissione XII

Page 147: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

vole con un’osservazione inserita sullabase della considerazione svolta nel corsodella relazione introduttiva (vedi allega-to 5).

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.10.

Rapporto di performance per l’anno 2012 del Mi-

nistero della salute.

Doc. CLXIV, n. 2.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo124, comma 2, del regolamento e conclu-sione – Approvazione di una relazione).

La Commissione prosegue l’esame deldocumento in oggetto, rinviato nella se-duta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricordache nelle precedenti sedute del 16 e 18luglio si è svolta la relazione da parte delrelatore, deputato Monchiero, sul Rap-porto di performance per l’anno 2012 delMinistero della salute ed è iniziato ildibattito.

In assenza di ulteriori richieste di in-tervento, invita il deputato Monchiero adillustrare la proposta di relazione da luipredisposta.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore,illustra la proposta di relazione formulata(vedi allegato 6).

Anna Margherita MIOTTO (PD)esprime apprezzamento per la proposta direlazione presentata dal relatore, ritenen-dola giustamente severa. Auspica pertanto

che anche presso le altre Commissionipossa svolgersi un lavoro altrettanto serioe approfondito con riferimento ai rapportidi performance concernenti i vari mini-steri.

Andrea CECCONI (M5S), pur condivi-dendo le considerazioni critiche formulatedal relatore Monchiero e tradottesi nelleosservazioni inserite nella proposta di pa-rere da lui presentata, e rilevato altresìcome allo stato attuale il Ministero dellasalute sia, oltre a quello della difesa,l’unico che abbia presentato il previstorapporto di performance, annuncia tutta-via il voto di astensione da parte delgruppo del MoVimento 5 Stelle in quantonon era rappresentato in Parlamento nellascorsa legislatura e, dunque, nel 2012,anno cui si riferisce il rapporto in esame.

La Commissione approva la proposta direlazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifica all’articolo 31 del DL n. 207/2008, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,

n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle per-

sone affette da sindrome da talidomide.

C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame deiprovvedimenti in oggetto, rinviato nellaseduta dell’11 luglio 2013.

Andrea CECCONI (M5S) esprime al-cune perplessità con riferimento al prov-vedimento in titolo, rilevando che, se haun senso prevedere, ai fini dell’indennizzoin favore dei soggetti danneggiati da tali-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 147 — Commissione XII

Page 148: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

domide, l’estensione anche ai nati un annoprima di quello attualmente previsto dallalegislazione vigente, essendo plausibile chequalcuno lo abbia acquistato all’estero,non ha altrettanto senso includere ancheun anno dopo.

Si riserva, pertanto, di presentare unemendamento sul punto, ritenendo, in ge-nerale, che la normativa vigente in materiapotrebbe essere considerata sufficiente.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), conriferimento alla proposta di legge di cui èprima firmataria, rileva come essa siasostanzialmente sovrapponibile a quellapresentata dal relatore, deputato Fucci,essendo anch’essa volta al riconoscimentodell’indennizzo ai soggetti nati tra il 1958e il 1966, nonché ai soggetti in relazione aiquali, ancorché nati fuori da tale periodo,si possa comunque accertare un nesso dicausalità tra l’assunzione del farmaco e lasindrome da talidomide.

L’unica differenza riguarda il rinvio adun regolamento del Ministro della salute,volto a modificare l’attuale decreto mini-steriale recante la disciplina per la con-creta concessione dell’indennizzo, che èprevisto solo dalla citata proposta C. 263.

Pierpaolo VARGIU, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta, nellaquale potranno avere luogo gli eventualiulteriori interventi dei deputati, ai qualiseguiranno l’intervento del Governo e lareplica del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.30 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilitàprofessionale del personale sanitario.C. 262 Fucci.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 148 — Commissione XII

Page 149: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione

europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propriacompetenza, il disegno di legge di delega-zione europea 2013 (C. 1326 Governo,approvato dal Senato);

rilevata la presenza di profili proble-matici connessi soprattutto all’articolo 13del provvedimento in titolo, recante prin-cipi e criteri direttivi per l’esercizio delladelega volta al recepimento della direttiva2010/63/UE sulla protezione degli animaliutilizzati a fini scientifici, evidenziati dapiù parti nel corso del dibattito svoltopresso la XII Commissione;

considerato che i punti critici dellapredetta disposizione, come è emerso daldibattito nonché da alcune audizioni in-formali che hanno avuto luogo presso laCommissione stessa, riguardano principal-mente i divieti posti dal comma 1, lettereb), d) – con particolare riferimento aldivieto di esperimenti e di procedure chenon prevedono anestesia o analgesia qua-lora esse comportino dolore all’animale –e) ed f) – soprattutto per quanto attiene aldivieto di utilizzo degli animali per glixenotrapianti e per le ricerche su sostanzed’abuso. In particolare, sono state espresseforti preoccupazioni in relazione ai richia-mati divieti, in quanto vi è il timore cheessi finiscano per compromettere la con-tinuazione in Italia della ricerca di base,biomedica e applicata, determinando pe-raltro condizioni di rischio di infrazione inquanto appaiono misure « più rigorose » diquelle previste dalla citata direttiva, epertanto espressamente vietate dall’arti-colo 2 della direttiva medesima;

preso atto dell’esigenza di addivenirein tempi rapidi alla definitiva approva-zione del provvedimento in titolo, il cuiiter subirebbe un rallentamento nel casoin cui fossero apportate delle modifichedalla Camera, poiché sarebbe necessariauna nuova lettura presso l’altro ramo delParlamento, ciò che determinerebbe unulteriore aggravamento della situazione diinfrazione già aperta dalla Commissioneeuropea in quanto la direttiva avrebbedovuto essere attuata dal novembre 2012;

considerata, altresì, la necessità percui il Governo, in sede di attuazione delladelega, con riferimento ai richiamati puntiproblematici dell’articolo 13, si attengacomunque alla esigenza espressa alcomma 2 dell’articolo 13, di conformarsialla normativa europea nell’applicazionedei principi e criteri direttivi di cui alcomma 1 della medesima disposizione,nonché alle indicazioni che la Commis-sione intende rivolgergli attraverso l’ado-zione di appositi atti di indirizzo;

esaminate, inoltre, le altre parti deldisegno di legge in titolo afferenti allacompetenza della XII Commissione: inparticolare, tra le direttive incluse nell’Al-legato B, quelle concernenti, rispettiva-mente, l’assistenza sanitaria transfronta-liera; le modifiche al codice comunitariorelativo ai medicinali per uso umano, alfine di impedire l’ingresso di medicinalifalsificati nella catena di fornitura legale;la farmacovigilanza; il riconoscimentodelle ricette mediche emesse in un altroStato membro; le norme di polizia sani-taria per gli scambi intracomunitari e le

Mercoledì 24 luglio 2013 — 149 — Commissione XII

Page 150: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

importazioni in provenienza dai Paesiterzi di pollame e uova da cova,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE

facendo salva l’esigenza di prevedereche, in sede di attuazione della delega di

cui all’articolo 13 del disegno di legge intitolo, il Governo si attenga alla disposi-zione di cui al comma 2 dello stessoarticolo, ovvero all’obbligo di conformarsialla normativa europea nell’applicazionedei principi e criteri direttivi di cui alcomma 1 del medesimo articolo 13.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 150 — Commissione XII

Page 151: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione

europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propriacompetenza, il disegno di legge di delega-zione europea 2013 (C. 1326 Governo,approvato dal Senato);

rilevata la presenza di profili proble-matici connessi soprattutto all’articolo 13del provvedimento in titolo, recante prin-cipi e criteri direttivi per l’esercizio delladelega volta al recepimento della direttiva2010/63/UE sulla protezione degli animaliutilizzati a fini scientifici, evidenziati dapiù parti nel corso del dibattito svoltopresso la XII Commissione;

considerato che i punti critici dellapredetta disposizione, come è emerso daldibattito nonché da alcune audizioni in-formali che hanno avuto luogo presso laCommissione stessa, riguardano principal-mente i divieti posti dal comma 1, lettereb), d) – con particolare riferimento aldivieto di esperimenti e di procedure chenon prevedono anestesia o analgesia qua-lora esse comportino dolore all’animale –e) ed f) – soprattutto per quanto attiene aldivieto di utilizzo degli animali per glixenotrapianti e per le ricerche su sostanzed’abuso. In particolare, sono state espresseforti preoccupazioni in relazione ai richia-mati divieti, in quanto vi è il timore cheessi finiscano per compromettere la con-tinuazione in Italia della ricerca di base,biomedica e applicata e delle sue appli-cazioni cliniche già ampiamente presentinella pratica attuale, determinando peral-tro condizioni di rischio di infrazione inquanto appaiono misure « più rigorose » di

quelle previste dalla citata direttiva, epertanto espressamente vietate dall’arti-colo 2 della direttiva medesima;

preso atto dell’esigenza di addivenirein tempi rapidi alla definitiva approva-zione del provvedimento in titolo, il cuiiter subirebbe un rallentamento nel casoin cui fossero apportate delle modifichedalla Camera, poiché sarebbe necessariauna nuova lettura presso l’altro ramo delParlamento, ciò che determinerebbe unulteriore aggravamento della situazione diinfrazione già aperta dalla Commissioneeuropea in quanto la direttiva avrebbedovuto essere attuata dal novembre 2012;

considerata, altresì, la necessità percui il Governo, in sede di attuazione delladelega, con riferimento ai richiamati puntiproblematici dell’articolo 13, si attengacomunque alla esigenza espressa alcomma 2 dell’articolo 13, di conformarsialla normativa europea nell’applicazionedei principi e criteri direttivi di cui alcomma 1 della medesima disposizione,nonché alle indicazioni che la Commis-sione intende rivolgergli attraverso l’ado-zione di appositi atti di indirizzo;

esaminate, inoltre, le altre parti deldisegno di legge in titolo afferenti allacompetenza della XII Commissione: inparticolare, tra le direttive incluse nell’Al-legato B, quelle concernenti, rispettiva-mente, l’assistenza sanitaria transfronta-liera; le modifiche al codice comunitariorelativo ai medicinali per uso umano, alfine di impedire l’ingresso di medicinalifalsificati nella catena di fornitura legale;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 151 — Commissione XII

Page 152: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

la farmacovigilanza; il riconoscimentodelle ricette mediche emesse in un altroStato membro; le norme di polizia sani-taria per gli scambi intracomunitari e leimportazioni in provenienza dai Paesiterzi di pollame e uova da cova,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE

facendo salva l’esigenza di prevedereche, in sede di attuazione della delega dicui all’articolo 13 del disegno di legge intitolo, il Governo si attenga alla disposi-zione di cui al comma 2 dello stessoarticolo, ovvero all’obbligo di conformarsialla normativa europea nell’applicazionedei principi e criteri direttivi di cui alcomma 1 del medesimo articolo 13.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 152 — Commissione XII

Page 153: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 3

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327

Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propriacompetenza, il disegno di legge europea2013 (C. 1327 Governo, approvato dalSenato);

considerate, in particolare, le dispo-sizioni recate rispettivamente dagli articoli14 – che opera una revisione delle san-zioni relative alla disciplina in materia diprotezione delle galline ovaiole e di regi-strazione dei relativi stabilimenti di alle-vamento; 15 – che detta disposizioni perl’adeguamento dell’ordinamento internoalla normativa europea in materia di bio-cidi; 16 – che reca alcune norme tese agarantire l’applicabilità del regolamenton. 1223/2009 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 30 novembre 2009, re-lativo ai prodotti cosmetici; 17 – che

modifica il decreto legislativo n. 109 del1992, recante la disciplina nazionale intema di etichettatura, presentazione epubblicità dei prodotti alimentari, al finedi evitare incertezze da parte degli ope-ratori sull’obbligo di indicare in etichettala presenza di allergeni alimentari,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’op-portunità di prevedere, al comma 5 delsuddetto articolo 16, un termine per laemanazione del decreto del Ministro dellasalute ivi previsto, nonché la esclusionedella sperimentazione e l’importazione dimaterie prime testate su animali.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 153 — Commissione XII

Page 154: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione euro-pea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminata, per la parte di propriacompetenza, la Relazione consuntiva sullapartecipazione dell’Italia all’Unione euro-pea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII,n. 1);

preso atto, in particolare, del ruoloassunto dall’Italia nell’ambito dei lavoriper la definizione della proposta di deci-sione del Parlamento europeo e del Con-siglio relativa alle gravi minacce per lasalute a carattere transfrontaliero, nonchéla partecipazione ai lavori del gruppoistituito dalla Commissione ai sensi del-l’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE,concernente l’applicazione dei diritti deipazienti relativi all’assistenza sanitariatransfrontaliera;

rilevato, altresì, il contributo fornitodal Ministero della salute ai fini dell’ela-borazione della nuova normativa sui di-spositivi medici;

preso atto, con riferimento al settoredell’igiene, sicurezza degli alimenti e nu-trizione, della posizione assunta dall’Italiain merito alla controversa questione con-cernente la modifica del regolamento (CE)n. 854/2004 concernente la revisione del-l’ispezione delle carni;

considerato, inoltre, l’impegno delGoverno a seguire con attenzione l’attua-zione della iniziativa-faro « Una piatta-forma europea contro la povertà e l’emar-ginazione », lanciata dalla Commissione

europea nell’ambito della Strategia Europa2020, l’impegno profuso per la promozionedegli obiettivi dell’anno, sul piano sia na-zionale che europeo, con riferimento allacelebrazione dell’Anno europeo 2012 del-l’invecchiamento attivo e della solidarietàtra le generazioni, nonché il ruolo assuntodall’Italia sul fronte delle politiche anti-droga, soprattutto per quanto concerne ilcontributo alla realizzazione della nuovaStrategia Europea 2013-2020;

rilevata, in generale, una certa dif-formità per quanto concerne la trattazionedei diversi temi afferenti ai capitoli dellasalute e delle politiche sociali, nel sensoche in determinati casi emerge chiara-mente la posizione assunta dal Governoitaliano mentre in altri la suddetta rela-zione si limita a elencare l’attività svoltanell’ambito dei vari comitati e gruppi dilavoro attivi presso le istituzioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nell’ambito delle materie afferenti lacompetenza della Commissione affari so-ciali, si valuti l’opportunità di utilizzarecriteri di maggiore omogeneità, in sede dipredisposizione della futura relazione,dando conto delle precise posizioni as-sunte dal Governo italiano sui singoliprovvedimenti oggetto di discussionepresso le istituzioni europee.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 154 — Commissione XII

Page 155: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione inter-nazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati,adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessionedella Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento

interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza,il disegno di legge C. 1328 Governo, ap-provato dal Senato, recante « Ratifica edesecuzione della Convenzione dell’Orga-nizzazione internazionale del lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati,adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nelcorso della 94ma sessione della Confe-renza generale dell’OIL, nonché norme diadeguamento interno »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 5, comma 1, valutino leCommissioni di merito l’opportunità o dichiarire chi debba rilasciare – in caso diassenza a bordo di un medico – il certi-ficato provvisorio previsto dalla norma,oppure – analogamente a quanto stabili-sce la normativa attualmente vigente – diprevedere che, se il periodo di validità delcertificato scade in corso di viaggio, ilcertificato resti valido fino al primo portodi scalo successivo.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 155 — Commissione XII

Page 156: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 6

Rapporto di performance per l’anno 2012 del Ministero della salute.Doc. CLXIV, n. 2.

RELAZIONE APPROVATA

La XII Commissione Affari sociali,

esaminato il rapporto di performanceper l’anno 2012 (Doc CLXIV n. 2) inadempimento a quanto disposto dall’arti-colo 3, comma 68 della legge n. 244 del2007;

preso atto che il rapporto di perfor-mance ha l’obiettivo di fornire una rap-presentazione dei risultati realizzati dalMinistero della salute nel corso del 2012,e costituisce premessa imprescindibile permigliorare la qualità dei servizi offerti econsentire al contempo di garantire lamassima trasparenza dei risultati e dellerisorse impiegate per la loro realizzazione;

considerato che il documento, predi-sposto dall’Organismo Indipendente di Va-lutazione dà conto degli elementi infor-mativi e di valutazione individuati conapposita direttiva emanata dal Ministroper l’attuazione del programma di Go-verno, con particolare riguardo sia ai ri-sultati conseguiti dall’amministrazione nelperseguimento delle priorità politiche in-dividuate dal Ministro, sia al grado direalizzazione degli obiettivi di migliora-mento, in relazione alle risorse assegnate;

atteso che l’organismo valutatore hagiudicato positivamente gli obiettivi asse-gnati ai Centri di Responsabilità e allestrutture operative partendo dalle prioritàpolitiche definite con atto di indirizzo delMinistro della Salute e declinate in obiet-tivi strategici e operativi,

ritenuti complessivamente positivi irisultati esposti nella Tavola 3 in cui siespone la distribuzione del personale del

Ministero della salute e si individua unariduzione di 75 unità, pari al 3,4 per cento,in linea con gli obiettivi di finanza pub-blica;

rilevato, tuttavia che le tecniche diassegnazione degli obiettivi e di valuta-zione della perfomance, adottate nel dareapplicazione alla legge 244/2007, risentonodella difficoltà di misurare concretamentel’efficienza e l’efficacia dell’azione degliuffici ministeriali, e che la definizionedegli obiettivi non è sempre coerente conla priorità politica individuata dal Mini-stro;

preso atto dei rilievi formulati dal-l’Organismo indipendente di valutazione inmerito alla significatività degli indicatorinel paragrafo 6 della Relazione;

considerato che il rapporto evidenzialacune, difficoltà nell’applicazione dellenorme e criticità che condurrebbero anchead anomalie contabili;

ritenuto opportuno formulare delleosservazioni finalizzate ad evidenziare alMinistero tali criticità e a concorrere almiglioramento del meccanismo di rileva-zione della performance, e all’implemen-tazione di tecniche gestionali che ne faci-litino l’applicazione,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) il meccanismo di assegnazione de-gli obiettivi deve essere affinato in mododa garantire la coerenza tra le priorità

Mercoledì 24 luglio 2013 — 156 — Commissione XII

Page 157: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

politiche individuate dal Ministro e gliobiettivi operativi assegnati alle singolestrutture e da abbracciare un numero difunzioni più ampio, al fine di consentireuna migliore valutazione dell’efficacia edell’efficienza dell’azione degli Uffici delMinistero;

2) pur comprendendo le difficoltàdella pubblica amministrazione nel dareattuazione a politiche di contenimentodella spesa molto severe, si richiama l’at-tenzione dell’Amministrazione sulla di-chiarazione che si sarebbero costituiti de-biti fuori bilancio;

3) sulle difficoltà incontrate e sullelacune tecniche degli strumenti di gestioneattualmente in atto, la Commissione XIIritiene che l’implementazione di un si-stema di controllo di gestione, fondato suuna attendibile contabilità analitica, po-trebbe anche ritenersi non indispensabilenel valutare l’attività di un Ministero, mase si sceglie di utilizzare questo strumento

non è accettabile – anche in considera-zione della scarsità numerica dei fattoriproduttivi impiegati – che la sua effettivaattivazione si protragga per anni;

4) per quanto concerne il punto 6.1della Relazione è necessario evidenziareche la difficoltà nel costruire e applicareuna corretta metodologia di valutazionenon può essere giustificata dal fatto che,come osserva l’Organismo Indipendente:« le strutture ministeriali avversano l’im-piego delle stesse misure come indicatorida collegare agli obiettivi strategici dellaDirettiva generale per l’attività ammini-strativa e la gestione, dal momento che ilmancato raggiungimento dei risultati pre-visti avrebbe conseguenze sulla valuta-zione individuale del personale ai diversilivelli. ». L’Amministrazione competente èinvitata ad adottare gli opportuni provve-dimenti per ottenere, da parte del perso-nale dirigente, una maggiore adesione allostrumento di valutazione della perfor-mance.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 157 — Commissione XII

Page 158: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

XIII COMMISSIONE PERMANENTE(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore, nell’ambito dell’esame delleabbinate proposte di legge C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L’Abbate, recantidisposizioni per la promozione del settore ippico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 luglio 2013.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni

del settore, nell’ambito dell’esame delle abbinate

proposte di legge C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e

C. 1061 L’Abbate, recanti disposizioni per la pro-

mozione del settore ippico.

L’audizione informale è stata svoltadalle 14.55 alle 17.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013 — 158 — Commissione XIII

Page 159: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

XIV COMMISSIONE PERMANENTE(Politiche dell’Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità digenere. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corsodella 94a sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamentointerno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (Esamee rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012.Doc. LXXXVII, n. 1 (Seguito dell’esame congiunto e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decretolegislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modificala direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.Atto n. 16 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento, econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Michele BORDO. – Inter-viene il ministro per gli affari europei, EnzoMoavero Milanesi.

La seduta comincia alle 13.20.

Norme in materia di discriminazioni motivate dal-

l’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 159 — Commissione XIV

Page 160: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Luca PASTORINO (PD), relatore, ri-corda che l’articolo unico del testo unifi-cato della proposte di legge C. 245 (Scal-farotto), C. 280 (Fiano) e C. 1071 (Bru-netta) intende contrastare le discrimina-zioni fondate su omofobia e transfobianovellando la cosiddetta legge Reale (legge654/1975) e la cosiddetta legge Mancino(DL 122/1993), che attualmente costitui-scono l’ossatura della legislazione italianadi contrasto alle discriminazioni.

Il testo unificato elaborato dalla Com-missione Giustizia, all’articolo 1, comma 1,novella l’articolo 3 della cosiddetta leggeReale, inserendo tra le condotte di istiga-zione, violenza e associazione finalizzataalla discriminazione anche quelle fondatesull’omofobia o sulla transfobia.

Conseguentemente, si punisce:

con la reclusione fino a un anno e 6mesi o la multa fino a 6.000 euro chi« istiga a commettere o commette atti didiscriminazione per motivi » fondati sul-l’omofobia o transfobia. L’inserimentodelle parole « o fondati sull’omofobia otransfobia » al termine della lettera a)interessa pertanto l’ipotesi dell’istigazioneo commissione di atti di discriminazione,mentre non interessa la fattispecie di« propaganda » di idee fondate sulla omo-fobia o transfobia, contenuta nella primaparte della disposizione;

con la reclusione da 6 mesi a 4 annichi in qualsiasi modo « istiga a commettereo commette violenza o atti di provocazionealla violenza per motivi » fondati sull’omo-fobia o transfobia;

con la reclusione da 6 mesi a 4 annichiunque partecipa – o presta assistenzaall’attività – di organizzazioni, associa-zioni, movimenti o gruppi aventi tra ipropri scopi l’incitamento alla discrimina-zione o alla violenza per motivi fondatisull’omofobia o transfobia. Tali formazionisono espressamente vietate dalla legge. Lapena per coloro che le promuovono odirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

I commi 2 e 3 dell’articolo 1 novellanola c.d. legge Mancino (decreto-legge n. 122

del 1993), aggiungendo la discriminazionefondata sull’omofobia o transfobia nel ti-tolo del provvedimento e nella rubrica delprimo articolo. In particolare, la « leggeMancino », all’articolo 1, comma 1, hasostituito proprio l’articolo 3 della « leggeReale ». L’intervento sulla rubrica dell’ar-ticolo 1 della « legge Mancino » chiarisceadesso che sono applicate anche ai con-dannati per una delle fattispecie prece-denti – ovvero a seguito di condotta fon-data sull’omofobia o transfobia – le peneaccessorie previste dalla stessa legge Man-cino. Si tratta dell’obbligo di prestareun’attività non retribuita a favore dellacollettività, dell’obbligo di permanenza incasa entro orari determinati; della sospen-sione della patente di guida o del passa-porto, nonché del divieto di detenzione diarmi e del divieto di partecipare, in qual-siasi forma, ad attività di propagandaelettorale.

Ricordo che provvedimenti mirati allaspecifica tutela di omosessuali e transes-suali si rintracciano nell’ambito degli in-terventi attuati a livello europeo per pre-venire ogni discriminazione fondata sul-l’orientamento sessuale, e rinvio sul puntoalla scheda predisposta dagli Uffici.

Segnalo il Programma di Stoccolma perlo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,adottato dal Consiglio europeo nel 2009per il periodo 2010-2014, che definiscecome una priorità a livello europeo la lottaall’omofobia, in coerenza con i principi ditutela della dignità e dei diritti umani,uguaglianza e non discriminazione su cuisi fonda l’Unione.

La risoluzione del Parlamento europeodel 24 maggio 2012, sulla lotta control’omofobia in Europa, tra le altre cose,invita le Istituzioni europee e gli Statimembri a dar seguito alle indicazionicontenute nella relazione dell’Agenzia del-l’Unione europea per i diritti fondamentaliintitolata « Omofobia, transfobia e discri-minazioni basate sull’orientamento ses-suale e l’identità di genere ». Tra questeraccomandazioni, una giudica essenzialeintrodurre misure sanzionatorie volte atutelare le persone LGBT, insieme ad altri

Mercoledì 24 luglio 2013 — 160 — Commissione XIV

Page 161: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

gruppi (quali le minoranze razziali o re-ligiose), dall’istigazione all’odio e dai reatidi odio.

Infine, la risoluzione del Parlamentoadottata il 12 dicembre 2012 sulla situa-zione dei diritti fondamentali nell’UE, in-vita la Commissione e il Consiglio a:

intervenire in modo più incisivo con-tro l’omofobia, la violenza e la discrimi-nazione basate sull’orientamento sessuale,anche chiedendo ai sindaci e alle forze dipolizia degli Stati membri di proteggere lalibertà di espressione e di manifestazionein occasione delle marce dell’orgoglioLGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgen-der);

utilizzare i risultati dell’indagine incorso dell’Agenzia dell’Unione europea peri diritti fondamentali (FRA) al fine di darefinalmente seguito alle ripetute richiesteda parte del Parlamento europeo e delleONG;

presentare urgentemente la tabella dimarcia dell’UE per l’uguaglianza fondatasull’orientamento sessuale e sull’identità digenere da adottare entro il 2014.

Osserva in conclusione che il provve-dimento in esame sembra conforme alleindicazioni e agli orientamenti in sedeeuropea e, pertanto, formula una propostadi parere favorevole.

Auspica che, in sede di discussione inAula, il provvedimento non sia soggetto arinvii e, per dare migliore attuazione alleraccomandazioni dell’Agenzia dell’Unioneeuropea per i diritti fondamentali, siaintrodotta una disposizione volta a emen-dare l’articolo 3 della cosiddetta LeggeMancino, in modo da estendere le circo-stanze aggravanti ivi previste anche aireati commessi per finalità di discrimina-zione o di odio in relazione all’identità odorientamento sessuale della vittima.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ricordainnanzitutto che sulla materia in discus-sione non esiste alcuna competenza del-l’Unione europea, trattandosi di questioniintegralmente rimesse alla sovranità dei

singoli Stati. Ritiene altresì opportuno ri-chiamare nella proposta di parere il prin-cipio della libertà di opinione, sancitodall’articolo 11 del Trattato sull’Unioneeuropea; non vorrebbe infatti che l’espres-sione di una valutazione morale potesseessere qualificata come omofobia.

Sandro GOZI (PD) osserva invece, inparziale dissenso rispetto a quanto testésostenuto dall’onorevole Buttiglione, chesebbene non vi sia un obbligo giuridicospecifico, il contrasto a discriminazionimotivate dall’orientamento sessuale si in-serisce pienamente nel quadro degli obiet-tivi politici dell’Unione, come confermatodall’articolo 2 del Trattato sull’Unione eu-ropea – che stabilisce che l’Unione sifonda sui valori del rispetto della dignitàumana dell’uguaglianza e della tutela deidiritti umani –, dall’articolo 21 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione euro-pea, che sancisce il divieto di qualsiasidiscriminazione fondata sulle tendenzesessuali, nonché dall’articolo 10 del Trat-tato, che afferma che nella definizione enell’attuazione delle sue politiche e azionil’Unione mira a combattere le discrimina-zioni fondate sul sesso, la razza o l’origineetnica, la religione o le convinzioni per-sonali, la disabilità, l’età o l’orientamentosessuale. Si tratta di valori e obiettivicomuni, di valore costituzionale, che me-ritano di essere richiamati nelle premessedel parere. Condivide quindi la opportu-nità di salvaguardare, in ogni caso, ildiritto alla libertà di espressione, che purepotrebbe essere opportunamente richia-mato.

Vega COLONNESE (M5S) sottolineal’importanza di una più ampia tutela deidiritti dei cittadini, la cui mancata garan-zia determina fenomeni come quello del-l’omofobia. Consapevole del fatto che ine-vitabilmente si toccano questioni che ri-guardano il merito del provvedimento,ricorda che da troppo tempo si discute inParlamento su questi temi, senza che si siasinora pervenuti ad alcun risultato, e ri-tiene importante che in questa legislaturasi sia fatto un primo passo nella direzione

Mercoledì 24 luglio 2013 — 161 — Commissione XIV

Page 162: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

di una maggiore concretezza di intervento.Dichiara infine di condividere le conside-razioni del collega Gozi.

Annalisa PANNARALE (SEL) sottoli-nea l’importanza di procedere spedita-mente, con tenacia e convinzione, nell’iterdel provvedimento, al fine di modificarel’articolo 3 della c.d. legge Mancino (de-creto-legge n. 122 del 1993), con l’inseri-mento dei reati connessi alla discrimina-zione fondata sull’orientamento sessuale el’identità di genere. Preannuncia quindil’orientamento favorevole del suo grupposul provvedimento in esame, sottolineandola necessità di un impegno, nella succes-siva fase di esame in Assemblea, per unrisultato anche più avanzato rispetto aquanto definito nel testo base licenziatodalla Commissione.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI) rileva lamancanza, a causa dell’assenza di dispo-sizioni in materia nella cosiddetta LeggeMancino, di una qualsiasi forma di cata-logazione o rilevazione statistica dei reatiomofobici, e sottolinea l’ineludibilità dellenorme contenute nel provvedimento all’at-tenzione della Commissione.

Luca PASTORINO (PD) presso atto deldibattito svoltosi e delle osservazioni for-mulate dal collega Gozi, che condivide,ritiene opportuno predisporre una nuovaproposta di parere.

Michele BORDO, presidente, sospendebrevemente la seduta al fine di consentireal relatore di definire una nuova propostadi parere.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresaalle 15.20.

Luca PASTORINO (PD) formula unanuova proposta di parere (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Orga-nizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sullavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il23 febbraio 2006 nel corso della 94a sessione dellaConferenza generale dell’OIL, nonché norme di ade-guamento interno.C. 1328 Governo, approvato dal Senato.(Parere alle Commissioni III e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (PdL), relatore, ri-corda che la Convenzione sul lavoro ma-rittimo è stata adottata in seno all’Orga-nizzazione internazionale del lavoro (Con-venzione OIL n. 186), dalla 94ma sessionemarittima della Conferenza internazionaledel lavoro in data 23 febbraio 2006 aGinevra.

Caratteristica fondamentale della Con-venzione è quella di contenere un insiemedi standard globali, quasi alla stregua diun testo unico, risultanti da numerosistrumenti (Convenzioni o Raccomanda-zioni) in materia di lavoro marittimo chel’OIL ha adottato a partire dal 1920 perassicurare progressivamente migliori con-dizioni di vita e di lavoro per i marittimie una più equa concorrenza per gli ope-ratori e gli armatori. Essendo stato rag-giunto il 20 agosto 2012 il previsto numerodi ratifiche per l’entrata in vigore a livellointernazionale dopo 12 mesi, la Conven-zione inizierà a dispiegare i suoi effetti perl’appunto dal 20 agosto 2013.

La Convenzione si compone di unPreambolo e di 16 articoli, strettamenteconnessi a un corpus di Regole con ilrelativo Codice applicativo. Gli articoli e leregole configurano l’insieme delle normeobbligatorie, mentre il Codice ne fissa lecondizioni applicative, a loro volta distintein standard obbligatori e linee guida nonobbligatorie: il Codice risulta quindi esserelo strumento di flessibilità affidato alladiscrezionalità degli Stati membri, almenoper quanto concerne la parte non obbli-gatoria.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 162 — Commissione XIV

Page 163: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Il Preambolo contiene l’esplicita fina-lizzazione della Convenzione alla crea-zione di « uno strumento unico e coerenteche comprenda il più possibile tutte lenorme aggiornate contenute nelle attualiconvenzioni e raccomandazioni interna-zionali del lavoro marittimo nonché iprincipi fondamentali riportati » in unaserie di altre convenzioni internazionalidel lavoro appresso elencate.

L’articolo I contiene gli obblighi gene-rali degli Stati ratificanti la Convenzionein esame, ciascuno dei quali, operandoanche congiuntamente alle altre Parti dellaConvenzione medesima, si impegna a darlel’attuazione con l’obiettivo di conseguireun livello di impiego dignitoso per la gentedi mare.

L’articolo II reca una serie di defini-zioni, nonché di previsioni relative all’ap-plicabilità della Convenzione, la quale èappunto in linea generale applicabile atutti i marittimi.

L’articolo III prevede la verifica, daparte di ciascuno Stato membro, dellacompatibilità della sua legislazione – nelcontesto della Convenzione in esame – conil rispetto della libertà di associazione edel diritto di contrattazione collettiva, conl’eliminazione di ogni forma di lavoroforzato e del lavoro minorile, nonché diogni discriminazione in materia di occu-pazione.

In base all’articolo IV tutti i marittimihanno diritto ad un luogo di lavoro sicuronel rispetto di tutte le norme di sicurezza,come anche a condizioni eque di impiego,a dignitose condizioni di lavoro e di vita abordo delle navi, alla tutela della salute ea misure previdenziali e di protezionesociale. È posto in capo a ciascuno Statomembro della Convenzione l’obbligo divigilare affinché tali diritti vengano effet-tivamente assicurati, mediante applica-zione di disposizioni della Convenzione inesame o con ogni altro mezzo giuridico ocontrattuale.

Sulla scorta dell’articolo V, ciascunoStato membro si incarica di far rispettarela presente Convenzione dalle navi battentila propria bandiera: tuttavia, anche unoStato membro diverso da quello di ban-

diera può ispezionare le navi di un altroStato membro della Convenzione per ve-rificarne il rispetto. Particolarmente rile-vante è poi la previsione per la quale allenavi battenti la bandiera di Stati che nonabbiano ratificato la Convenzione inesame non dovranno essere applicati trat-tamenti più favorevoli rispetto a quelli dicui beneficiano le navi battenti la bandieradi uno Stato ratificante.

Di grande rilevanza è l’articolo VI, nelquale vengono stabiliti gli statuti giuridicidelle Regole e delle parti del Codice col-legati alla convenzione in esame, preve-dendo l’obbligatorietà del corpus delle re-gole e delle disposizioni della parte A delCodice. In ogni caso, comunque, ciascunoStato membro dovrà dare seguito adegua-tamente anche alle linee-guida della parteB del Codice stesso. Anche per quantoconcerne la parte A del Codice, tuttavia, èlasciata una certa discrezionalità alloStato membro nel raggiungere gli obiettiviprefissati attraverso proprie disposizionilegislative, regolamentari o di caratterecontrattuale, purché in tal modo vengaeffettivamente conseguito l’obiettivo.

I rimanenti articoli della Convenzioneriguardano le consuete clausole finali, maanche le procedure di emendamento allaConvenzione e al Codice ad essa collegato(rispettivamente gli articoli XIV e XV),nonché l’istituzione del Comitato tripartitospeciale (articolo XIII) incaricato di mo-nitorare l’applicazione della Convenzionein esame per conto del Consiglio di am-ministrazione dell’Ufficio internazionaledel lavoro.

Per quanto concerne l’entrata in vigore(articolo VIII), questa è subordinata altrascorrere di 12 mesi dopo la ratificadella Convenzione da parte di almeno 30Stati che rappresentino il 33 per centodella stazza lorda della flotta mercantilemondiale – tale condizione, come giàrilevato, si è verificata il 20 agosto 2012.La possibilità di denunciare (articolo IX)la presente Convenzione esiste, ma solodopo 10 anni dall’entrata in vigore di essa(articoli XI e XII).

Mercoledì 24 luglio 2013 — 163 — Commissione XIV

Page 164: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

L’entrata in vigore della Convenzione inesame comporterà la revisione di nume-rose Convenzioni OIL, che sono dettaglia-tamente elencate all’articolo X.

Per quanto riguarda il corpus delleRegole e il Codice collegati alla Conven-zione – per i quali rinvia alla descrizionecontenuta nella scheda predisposta dagliuffici – essi si articolano in cinque titoli,ovvero: Titolo 1: requisiti minimi per illavoro dei marittimi a bordo delle navi;Titolo 2: condizioni di impiego; Titolo 3:alloggi, strutture ricreative, alimentazionee servizio mensa; Titolo 4: tutela dellasalute, assistenza sanitaria, tutela del be-nessere e sicurezza sociale; Titolo 5: veri-fica di conformità e applicazione delledisposizioni.

Il disegno di legge di ratifica è statoapprovato l’8 luglio scorso dal Senato: nelcorso dell’iter presso l’altro ramo del Par-lamento è stato soppresso l’articolo 4, cherecava modifiche in materia di legge re-golatrice del contratto di arruolamento.

L’articolato è organizzato in due capi: ilcapo I contiene gli artt. 1 e 2, recantirispettivamente, l’autorizzazione alla rati-fica e l’ordine di esecuzione della Conven-zione OIL 186 sul lavoro marittimo erelativi Allegati, mentre il capo II (articolida 3 a 6) detta le disposizioni di adegua-mento dell’ordinamento interno.

In particolare, l’articolo 3 modifica ilcodice della navigazione. Il comma 1 no-vella l’articolo 368 del Codice, al fine diprevedere che la disciplina del rimpatriodi stranieri arruolati su navi italiane, dicui al Libro II, Titolo IV, Capo V delCodice, trovi sempre applicazione e non,come attualmente previsto, solo a condi-zione di reciprocità (ossia, a condizioneche lo Stato di cui lo straniero arruolatoè cittadino assicuri eguale trattamento aicittadini italiani arruolati su navi chebattono la sua bandiera).

I commi 2 e 3 novellano gli articoli1091 e 1094 del Codice della navigazione,che prevedono i delitti, rispettivamente, didiserzione e di inosservanza di ordine daparte di componente dell’equipaggio, cir-coscrivendo l’ambito di applicazione dellasanzione penale alle sole condotte che

cagionino un pericolo per la vita e l’inco-lumità fisica delle persone ovvero per lasicurezza della navigazione. Nei casi incui, invece, non si configuri una violazionedei suddetti beni primari e le condottesiano esclusivamente lesive dell’efficienzae del buon andamento dell’organizzazionedi bordo, la sanzione penale viene sosti-tuita da una sanzione amministrativa pe-cuniaria.

L’articolo 4, al comma 1, in coerenzacon la regola 1.1, comma 1, della Conven-zione modifica l’articolo 119 del codicedella navigazione, prevedendo che possanoconseguire l’iscrizione nelle matricole dellagente di mare i cittadini italiani o comu-nitari di età non inferiore ai sedici anni,anziché ai quindici anni (come prevedeattualmente la norma in esame), che ab-biano i requisiti stabiliti dal regolamentoper ciascuna categoria.

L’articolo 5, al comma 1, sostituisce ilsecondo e terzo comma dell’articolo 4della legge n. 1602/1962, riguardante l’ac-certamento della idoneità fisica della gentedi mare. Il comma 2 stabilisce poi che lenavi passeggeri che effettuano navigazioneinternazionale breve e lunga e che tra-sportano più di 100 persone,devono averea bordo un medico qualificato responsa-bile dell’assistenza sanitaria.

L’articolo 6 abroga l’articolo 36 dellalegge n. 1045 del 1939, che prevedeva chequalora tra i componenti l’equipaggio abordo delle navi mercantili nazionali visiano persone di colore, a queste dovesseroessere riservate sistemazioni di alloggio, dilavanda e igieniche, separate da quelle delrestante personale e rispondenti ai loro usie costumi; la norma prevedeva, poi, che atale personale di colore venissero assicu-rate a bordo le condizioni per confezio-nare il vitto secondo le proprie abitudini ei propri costumi.

La legge n. 1045 del 1939 si inscrive inun contesto storico contrassegnato dall’af-fermarsi di una legislazione di stamporazzista e segregazionista, volta a discri-minare da un lato gli ebrei, dall’altro lepersone native del’Africa orientale, sotto-posta ad occupazione italiana.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 164 — Commissione XIV

Page 165: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

L’articolo 7 reca la norma di coperturafinanziaria (comma 1).

Segnala, in fine, che la compatibilitàdella ratifica della Convenzione 186 conl’ordinamento dell’Unione europea è assi-curata dall’essere tale ratifica proprio con-forme a quanto prospettato dal Comitatoeuropeo dei diritti sociali in tema di mo-difica delle specifiche discipline del settoremarittimo.

Rileva inoltre che la mancata ratificacomporterebbe probabilmente una perditadi competitività per gli armatori italiani,sia perché le navi battenti bandiera ita-liana correrebbero il rischio di provvedi-menti di fermo amministrativo da partedelle autorità dei paesi di scalo, sia perchéanche in considerazione di tale rischio glioperatori dell’attività di commercio inter-nazionale via mare privilegerebbero i vet-tori di Stati esteri già in possesso dellacertificazione di conformità alla Conven-zione 186.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiedeal relatore informazioni su quanti e qualiStati abbiano sinora ratificato la Conven-zione e quanti e quali armatori abbianorapporti di scalo con i porti italiani.

Paolo TANCREDI (PdL), relatore, siriserva di acquisire i dati richiesti dalcollega Prataviera.

Michele BORDO, presidente, nessun al-tro chiedendo di intervenire, rinvia il se-guito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Michele BORDO. – Inter-viene il ministro per gli affari europei, EnzoMoavero Milanesi.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttiveeuropee e l’attuazione di altri atti dell’Unione eu-ropea – Legge di delegazione europea 2013.C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea relativa all’anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame deiprovvedimenti in oggetto, rinviati nellaseduta del 17 luglio 2013.

Michele BORDO, presidente, ricordache la Commissione prosegue oggi l’esamecongiunto del disegno di legge di delega-zione europea 2013, del disegno di leggeeuropea 2013 e della Relazione consuntivasulla partecipazione dell’Italia all’Unioneeuropea relativa all’anno 2012.

Ricorda quindi che i relatori, rispetti-vamente gli onorevoli Mosca, Alli e Gal-gano, hanno illustrato i contenuti deiprovvedimenti lo scorso 11 luglio, che ladiscussione si è svolta nelle sedute del 16e del 17 luglio, anche alla presenza delMinistro Moavero, e che si è quindi con-cluso l’esame preliminare sui provvedi-menti.

Segnalo inoltre che la Conferenza deiPresidenti di gruppo svoltasi ieri mattinaha fissato l’avvio dell’esame dei provvedi-menti in Assemblea per mercoledì 31luglio prossimo.

Avverte che sul disegno di legge didelegazione europea (C. 1326) sono per-venute 70 proposte emendative e sul di-segno di legge europea (C.1327) 111 pro-poste emendative, i cui fascicoli sarannoallegati al resoconto della seduta odierna(vedi allegati 2 e 3).

Informa quindi di aver provveduto atrasmettere i suddetti emendamenti alle

Mercoledì 24 luglio 2013 — 165 — Commissione XIV

Page 166: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Commissioni, ai fini del prescritto parere,salvo gli emendamenti ed articoli aggiun-tivi da ritenere inammissibili, in quantonon rispondenti a necessità di adegua-mento dell’ordinamento nazionale a quellodell’Unione europea né volti a risponderea procedure di infrazione o sentenze dellaCorte di giustizia.

In particolare, sono da ritenere inam-missibili, con riferimento al disegno dilegge di delegazione europea (C.1326), leseguenti proposte emendative, che nonrispondono al contenuto proprio del prov-vedimento ai sensi dell’articolo 30, comma2, della legge n. 234 del 2012:

2.01 Ricciatti, che dispone una delegaal Governo per il riordino complessivodella disciplina della professione di guidaturistica, di cui al decreto legislativon. 206 del 2007 che recepisce la direttivasui servizi nel mercato interno;

7.01 Franco Bordo, che introducedisposizioni attuative dell’articolo 27 delRegolamento UE n.1151/2012 in materiadi indicazione facoltativa di qualità deno-minata « Prodotto di fattoria »;

13.01 Palazzotto, che detta criteri didelega al Governo in materia di conces-sioni demaniali marittime.

Con riferimento al disegno di leggeeuropea (C.1327), sono da ritenere inam-missibili le seguenti proposte emendative,che non rispondono al contenuto propriodel provvedimento ai sensi dell’articolo 30,comma 3, della legge n. 234 del 2012:

9.01 Ruocco, volto a modificare ildecreto del Presidente della Repubblican. 633 del 1972 in materia di regime IVAapplicabile alle cessioni di navi adibite allanavigazione e destinate all’esercizio delleattività commerciali;

10.01 Ricciatti, volto a modificare iltrattamento fiscale delle prestazioni delservizio postale universale;

10.02 Gianluca Pini, volto a modifi-care il decreto legislativo n. 385 del 1993in materia bancaria e creditizia;

10.03 Gianluca Pini, volto a fornireuna interpretazione del decreto legislativo194 del 2008 in materia di pagamentodelle tariffe per i controlli sanitari obbli-gatori per gli imprenditori agricoli;

10.04 Fedriga, volto a modificare ildecreto legislativo n. 39 del 2010 di at-tuazione della direttiva servizi in materiadi lavoro di cittadini comunitari;

13.2 Schullian, in materia di regimedelle prestazioni aggiuntive socio-assisten-ziali con riferimento ai cittadini UE e aicittadini di paesi terzi;

15.01 Gianluca Pini, volto a modifi-care l’articolo 20 della legge comunitaria2010, in materia di pesticidi, inserendo ilconcerto dei ministri delle politiche agri-cole e della salute;

16.3 Nicchi, limitatamente al secondoperiodo dell’ultimo capoverso (da « È al-tresì vietato » sino a « farmaceutico ») inquanto introduce un divieto di testare suanimali prodotti cosmetici anche ove lacommercializzazione ricada in ambiti chi-mico e/o farmaceutico;

gli identici articoli aggiuntivi 17.02Grillo e 17.03 Ricciatti, volti a introdurredisposizioni in materia di etichettatura deiprodotti made in Italy e di certificazioneigienico sanitaria di prodotti provenientida paesi non facenti parte dell’Unioneeuropea;

26.24 Gianluca Pini – fatto salvo ilcapoverso lettera b), giudicato ammissibile– in quanto interviene su disposizionidella legge 157/1992 in materia di caccia,che non sono state oggetto di rilievi nellasentenza di condanna della Corte di Giu-stizia per non corretto recepimento delladirettiva 79/409/CEE da parte dell’Italia(la stessa motivazione di inammissibilitàper estraneità di materia, riguarda gli altriemendamenti all’articolo 26 presentatidall’onorevole Gianluca Pini);

26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.31,26.32, 26.33, 26.34, 26.36, 26.37, 26.38,26.39, 26.40 e 26.41 Gianluca Pini;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 166 — Commissione XIV

Page 167: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

33.01 Schullian, che introduce dispo-sizioni relative alla revisione legale deiconti annuali e dei conti consolidati conriferimento alle regioni a statuto specialee alle province autonome di Trento eBolzano che hanno competenza in materiadi vigilanza cooperativa;

33.02 e 33.03 Mannino che introdu-cono modifiche del testo unico dell’ediliziain tema di affidamento di opere di urba-nizzazione primaria con riferimento allaviolazione della disciplina europea in temadi appalti pubblici;

33.05 Gianluca Pini, in materia diesclusione degli invii di posta massivadall’ambito del servizio universale;

33.06 Gianluca Pini, riguardante ilcommercio elettronico;

33.08 e 33.09 Gianluca Pini, in ma-teria di concessioni demaniali marittime.

Avverte altresì che al disegno di legge didelegazione europea (C. 1326) sono statiritirati i seguenti emendamenti ed articoliaggiuntivi: 4.2 Abrignani, 12.01 e 12.02Costantino, e che al disegno di legge eu-ropea (C. 1327) sono stati ritirati i seguentiemendamenti ed articoli aggiuntivi: 3.2, 3.3e 10.05 Vignali, nonché 32.01 Tancredi.

Avverte infine che, tenuto conto del-l’avvio dell’esame dei provvedimenti inAssemblea il prossimo 31 luglio, la Com-missione dovrà convocarsi, per l’esamedegli emendamenti sui quali le Commis-sioni di merito abbiano espresso parerefavorevole, il prossimo martedì 30 luglio.

Enzo MOAVERO MILANESI, ministroper gli affari europei, rivolge un appelloalla Commissione, per una rapida appro-vazione dei provvedimenti in esame. Sitratta di un obiettivo politico, tenuto contodel fatto che il contenuto dei disegni dilegge riprende i provvedimenti della Leggecomunitaria per gli anni 2011 e 2012, maiapprovati dal Parlamento. Ciò determinaanche il fatto che i provvedimenti presen-tati sono inusualmente ampi poiché con-tengono numerose disposizioni ormai dadiverso tempo all’attenzione delle Camere.

Come è noto, su molte disposizionisono già aperte procedure di infrazione –con possibili conseguenze in termini disanzioni pecuniarie, assai onerose – cui sideve aggiungere, sulla base delle notizieodierne, una nuova procedura per man-cato recepimento della direttiva in materiadi beneficiari di protezione internazionale.

È naturalmente consapevole del fattoche provvedimenti così articolati e cheaffrontano materie di rilevante delicatezzanecessiterebbero adeguato approfondi-mento e che alcune materie meriterebberodi essere oggetto di specifici provvedi-menti: tuttavia la situazione attuale nonconsente uno svolgimento fisiologico deilavori parlamentari, ma induce a recupe-rare il ritardo accumulato con una acce-lerazione dei tempi di esame. L’appelloche rivolge alle forze politiche incontralimiti intrinseci nella sovranità del Parla-mento, ma è suo dovere fare presentequesti elementi di urgenza.

Michele BORDO, presidente, ringrazia ilMinistro per l’attenzione che dedica ailavori della XIV Commissione, testimo-niata dalla costante presenza in seduta.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiedeal Ministro come sia possibile fare inmodo che una direttiva come la cosiddettadirettiva servizi, la direttiva 2006/123/CE,a suo avviso iniqua, possa essere modifi-cata. Ritiene che tale normativa danneggiil sistema economico italiano non consen-tendo di valorizzarne le specificità.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ringraziail Ministro per la sua presenza, e sottoli-nea, con riguardo alla compressione deitempi di lavoro delle Camere, che il Par-lamento non perde occasione per lamen-tarsi del bicameralismo perfetto e tuttavianon fa che inasprirne le rigidità con unainterpretazione puntigliosa. Occorrerebbea suo avviso, attraverso un semplice ac-cordo interistituzionale, prevedere unaprocedura semplificata di esame per iprovvedimenti già approvati presso unramo del Parlamento, laddove non pre-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 167 — Commissione XIV

Page 168: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

sentino profili di particolare complessità edelicatezza.

Si sofferma quindi sul fatto che ildisegno di legge di delegazione europeariporta tre elenchi di direttive: l’allegato A,contiene le direttive di carattere tecnico,che non richiedono un controllo politicoulteriore per il loro recepimento; l’allegatoB contiene le direttive di rilevante impattopolitico; l’allegato C contiene alcune spe-cifiche direttive oggetto di modifica inmateria di sistema comune di imposta sulvalore aggiunto. Osserva in proposito chel’allegato A reca due sole direttive e cheoccorre chiedersi se, in realtà, tutte ledirettive contenute nell’allegato B necessi-tino effettivamente di un passaggio inCommissione. Ritiene che Governo e Par-lamento dovrebbero svolgere una rifles-sione comune sul punto, sempre con fi-nalità di snellimento dei lavori parlamen-tari.

Rileva quindi, con riguardo alle esi-genze di modifica della normativa del-l’Unione europea, come il sistema norma-tivo europeo sia lentissimo ma implaca-bile: se non si interviene al momentoopportuno diviene poi estremamente dif-ficile apportare modifiche. Ricorda infattiche le direttive sono di fatto legge giàprima della loro effettiva trasposizionenell’ordinamento interno e che è ormaitardi intervenire sui loro contenuti, anchequando sono in discussione. Il lavoro difase ascendente dovrebbe svolgersi nellafase di elaborazione delle linee generali diindirizzo delle politiche dell’Unione, insede di discussione dei libri bianchi adesempio. Con riferimento specifico alladirettiva servizi – certamente migliorabileper alcuni aspetti – ritiene in ogni casoche si tratti di un intervento di liberaliz-zazione che offre all’Italia notevoli van-taggi e opportunità.

Vega COLONNESE (M5S) rileva innan-zitutto che la maggior parte degli emen-damenti presentati dal Movimento 5 stellesono stati ritenuti ammissibili e che esi-stono margini di migliorabilità dei testi inesame. Alla luce della necessità di appro-fondire le complesse questioni affrontate

dai provvedimenti riterrebbe opportunoche si potesse prolungare l’esame dei di-segni di legge sino ai primi giorni delprossimo mese di settembre.

Giampiero GIULIETTI (PD) richiamaquanto suggerito dall’onorevole Buttiglionein ordine ad un accordo interistituzionaletra Camera e Senato in materia di esamedei provvedimenti, osservando che, assaispesso, quando vi è una accelerazionenell’iter dei provvedimenti, è la Camera afarne le spese, subendo una riduzionedrastica dei tempi di esame e di istrutto-ria. Sottolinea quindi il fatto che, a pre-scindere dalle attuali esigenze di celerità visono alcuni temi, quale ad esempio quelloriguardante la disciplina della professionedi guida turistica, che potrebbero essereoggetto di discussione anche al di fuoridelle leggi europee.

Stefano VIGNAROLI (M5S) chiede alMinistro se il rinvio della discussione deiprovvedimenti in esame al prossimo mesedi settembre determinerebbe l’apertura dinuove procedure di infrazione e, in caso dirisposta affermativa, di quali procedure sitratti.

Adriana GALGANO (SCpI), relatoresulla Relazione consuntiva sulla partecipa-zione dell’Italia all’Unione europea relativaall’anno 2012, manifesta la condivisionedel suo Gruppo in ordine all’opportunitàdi un’approvazione entro l’estate dei dise-gni di legge in esame, anche al fine dioffrire un segnale concreto al Paese eall’Europa circa la volontà del Parlamentodi adeguarsi all’ordinamento dell’Unioneeuropea. Sottolinea inoltre come una ap-provazione in tempi ravvicinati nonescluda affatto la possibilità di approfon-dire ed intervenire su alcune disposizionianche in un momento successivo, alla lucedelle legittime perplessità che alcune di-sposizioni potrebbero evocare. Chiede in-fine al Governo una valutazione in ordinealle diverse opzioni relative all’adesionedell’Italia al sistema del brevetto unicoeuropeo.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 168 — Commissione XIV

Page 169: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore suldisegno di legge di delegazione europea2013, ribadisce, d’intesa con il relatore suldisegno di legge europea, l’intenzione diseguire i tempi di lavoro auspicati dalMinistro, anche in considerazione dei pe-santi rischi di apertura di ulteriori pro-cedure di infrazione, l’ultima delle quali èstata preannunciata proprio nella giornatadi ieri. Rivolge quindi a sua volta unappello a tutte le forze politiche in Com-missione, con le quali si è instaurato sindall’inizio della legislatura un dialogo po-sitivo, per ribadire che una definitiva ap-provazione dei disegni di legge entrol’estate rappresenterebbe un risultato im-portante per la XIV Commissione e per ilParlamento nel suo complesso. Dice que-sto nella consapevolezza degli spazi dimiglioramento dei provvedimenti rispettoai testi approvati dal Senato, ai quali – loricorda – i gruppi di maggioranza hannorinunciato.

Paolo ALLI (PdL), relatore sul disegnodi legge europea 2013, ritiene che se ilParlamento appena insediato volesse col-mare la lacuna dell’ultimo biennio, deter-minatasi con la mancata approvazione deidisegni di legge comunitaria per gli anni2011 e 2012, offrirebbe un segnale digrande importanza all’Europa. Osserva pe-raltro come da un esame delle proposteemendative pervenute emergano in realtàridotti spazi di modifica dei testi deiprovvedimenti.

Enzo MOAVERO MILANESI, ministroper gli affari europei, osserva in primo luogocome le direttive europee non « inventino »nuove norme ma rendano operativi precettigià presenti nei Trattati, ed è questo il casodella direttiva servizi; rileva quindi che as-sai spesso la base giuridica delle proceduredi infrazione è proprio la violazione deiprincipi contenuti nei Trattati, e che unterzo delle procedure di infrazione è attri-buibile al mancato recepimento della nor-mativa dell’Unione. Sempre con riferi-mento alla direttiva servizi – che, nellaliberalizzazione dei servizi offre a suo av-viso una importante opportunità anche per

l’Italia – osserva come se in fase di elabora-zione della normativa si fosse lavorato perottenere specifiche deroghe non si avrebbeavuto un impatto così brusco sull’ordina-mento interno, come peraltro avvenuto an-che in altri paesi europei. Ricorda che permodificare una direttiva occorre che vi siaun’azione politica sulla Commissione euro-pea, affinché riapra il fascicolo normativoin questione.

Con riferimento alla domanda postodal deputato Vignaroli rileva come, via viache scadono i termini di recepimento delledirettive, si aprono le procedure per man-cato recepimento. Oltre ai noti rischi disanzioni non va sottovalutata la clamorosaperdita di credibilità che questa situazionedetermina per l’Italia, risultando peraltroincomprensibile all’estero come il Paese,ormai da due anni, non provveda adadeguarsi alle normative dell’Unione en-trata in vigore.

Evidenzia inoltre come molti degliemendamenti presentati potrebbero esseretrasformati in ordini del giorno, come è ilcaso delle istanze avanzate in tema diprofessione di guida turistica.

Si associa quindi alle riflessioni svoltedai relatori sulla necessità di adeguarsi aldiritto vigente dell’Unione e ribadisce, an-cora una volta, come sia nella fase dielaborazione della normativa dell’Unioneeuropea – attualmente rivolta alla defini-zione di questioni importantissime comequelle che riguardano gli appalti pubblici,la materia ambientale, diritti dei cittadini,solo per fare alcuni esempi – che occorrepartecipare alla definizione delle relativepolitiche.

Michele BORDO, presidente, nessun al-tro chiedendo di intervenire rinvia il se-guito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.10.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 169 — Commissione XIV

Page 170: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Schema di decreto legislativo recante disposizioniintegrative e correttive del decreto legislativo 26ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEErelativa al controllo dell’acquisizione e della deten-zione di armi.Atto n. 16.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno, rinviato nella seduta del 16 luglio2013.

Marina BERLINGHIERI (PD), relatore,ricorda che si era riservata un approfon-dimento sulla disposizione di cui all’arti-colo 2, lettera a) del provvedimento, rela-tiva al divieto di fabbricazione, importa-zione e vendita delle armi comuni dasparo con caricatori o serbatoi contenentiun numero di colpi superiori a 5 per learmi corte e a 15 per le armi lunghe, adeccezione delle armi ad uso sportivo e allerepliche di armi antiche. Osserva in pro-posito che la relazione illustrativa al prov-vedimento motiva l’intervento con l’esi-genza di impedire « che armi d’assalto conun numero di colpi superiore, persino, aquelli in dotazione alle forze dell’ordinepossano essere immesse sul mercato ci-vile ». La disposizione sembrerebbe per-tanto rispondere ad esigenze di tuteladella sicurezza e dell’ordine pubblico. Ri-corda al riguardo che l’articolo 36 delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea indica la pubblica sicurezza fra imotivi che giustificano deroghe al princi-pio della libera circolazione delle mercinel mercato interno. In considerazionedella facoltà concessa agli Stati membri

dall’articolo 3 della direttiva e dell’esclu-sione delle armi ad uso sportivo dal divietodi cui all’articolo 2, lettera a) dello schemadi decreto legislativo non si ravvisanoelementi di incompatibilità della disposi-zione in oggetto con la normativa comu-nitaria.

In considerazione della esclusione dellearmi ad uso sportivo dal divieto di cuiall’articolo 2, lettera a) dello schema didecreto legislativo, non si ravvisano ele-menti di incompatibilità della disposizionein oggetto con la normativa comunitaria, eformula pertanto una proposta di parerefavorevole.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) chiede sela limitazione introdotta per le armi concaricatori contenenti un numero di colpisuperiori a 5 non rischi di configurarsicome contraria al principio della liberaconcorrenza, e se la facoltà di introdurrederoghe sia prevista dalla direttiva mede-sima.

Marina BERLINGHIERI (PD), relatore,precisa che l’articolo 3 della direttiva au-torizza gli Stati membri ad adottare nellerispettive legislazioni disposizioni più ri-gorose di quelle previste dalla direttivastessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 170 — Commissione XIV

Page 171: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 1

Norme in materia di discriminazioni motivate dall’orientamento sessualeo dall’identità di genere. (Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche del-l’Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 245Scalfarotto e abb., recante « Norme inmateria di discriminazioni motivate dal-l’orientamento sessuale o dall’identità digenere »;

ricordato che in base all’articolo 2del Trattato sull’Unione europea l’Unionesi fonda sui valori del rispetto della dignitàumana, dell’uguaglianza e della tutela deidiritti umani e che l’articolo 21 della Cartadei diritti fondamentali dell’UE sancisce ildivieto di qualsiasi discriminazione fon-data sulle tendenze sessuali;

richiamato inoltre l’articolo 10 delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea che afferma che nella definizionee nell’attuazione delle sue politiche e

azioni l’Unione mira a combattere le di-scriminazioni fondate sul sesso, la razza ol’origine etnica, la religione o le convin-zioni personali, la disabilità, l’età o l’orien-tamento sessuale;

auspicando che in sede di discussionein Assemblea il provvedimento non siasoggetto a rinvii e che, per dare miglioreattuazione alle raccomandazioni del-l’Agenzia dell’Unione europea per i dirittifondamentali, sia introdotta una disposi-zione volta a emendare l’articolo 3 dellac.d. legge Mancino al fine di estendere lecircostanze aggravanti ivi previste ancheper i reati commessi per finalità di discri-minazione o di odio in relazione all’iden-tità od orientamento sessuale della vittima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 171 — Commissione XIV

Page 172: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione

europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, inserire, infine, la seguente direttiva: 2013/2/UE dellaCommissione, del 7 febbraio 2013, recantemodifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio sugli imballaggi e i rifiuti di imbal-laggio.

1. 2. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Segoni,Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, To-falo, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Nel perseguimento dell’obiettivo diriduzione degli oneri amministrativi definitoin sede di Unione europea, le amministra-zioni competenti adottano le misure ritenuteidonee affinché dall’attuazione delle diret-tive di cui agli allegati A e B alla presentelegge non derivino ulteriori oneri ».

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard,Plangger, Ottobre.

ART. 2.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Delega al Governo per il riordino norma-tivo della disciplina della professione di

guide turistiche).

1. Al fine di adeguare definitivamentela disciplina della professione di guida

turistica in Italia alle indicazioni comuni-tarie, il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge e con le mo-dalità di cui all’articolo 1 ed al comma 2del presente articolo, un decreto legislativoper il riordino complessivo della profes-sione di guida turistica, con particolareriguardo ai titoli ed ai requisiti per l’eser-cizio della professione sulla base dei se-guenti criteri:

a) individuare i principi fondamentaliconcernenti la definizione e la disciplinadel profilo professionale di guida turisticae di accompagnatore turistico;

b) prevedere percorsi formativi perl’esercizio della professione;

c) prevedere modalità attuative uni-formi per il conseguimento dell’idoneitàall’esercizio della professione;

d) determinare le aree omogenee delterritorio nazionale, particolarmente ric-che e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai finidella predisposizione di particolari per-corsi formativi;

e) indicare un appropriato periodotransitorio per consentire l’ordinato edorganico adeguamento della normativa vi-gente.

2. II decreto di cui al comma 1 èadottato su proposta del Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, con il Ministro dello svi-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 172 — Commissione XIV

Page 173: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

luppo economico, con il Ministro del la-voro e delle politiche sociali, con il Mini-stro per le politiche europee e con ilMinistro della giustizia, acquisito il pareredella Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, nonchéquello delle competenti Commissioni par-lamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto di cui alcomma 1, nel rispetto dei medesimi prin-cìpi e criteri direttivi e delle procedure dicui al comma 2, il Governo può emanaredisposizioni integrative o correttive deldecreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al comma 1, continuano adapplicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall’attuazione dei decreti di cui alpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. I soggetti pubblici inte-ressati provvedono ai compiti di cui aipredetti decreti con le risorse umane,strumentali e finanziarie previste a legi-slazione vigente.

2. 01. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti,Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo,Giordano, Costantino, Fratoianni.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere leparole: di cui al decreto-legge 7 febbraio2002, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e aggiun-gere, in fine, le seguenti: , nonché l’obbligodi rispettare il regime autorizzato VAS eVIA senza necessaria verifica di assogget-tabilità.

3. 6. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Man-nino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli,Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spes-sotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:previa consultazione, aggiungere le se-guenti: delle associazioni dei cittadini coin-volti, anche nel rispetto delle norme sullatrasparenza e partecipazione di cui all’ar-ticolo 6 comma 2 della Convenzione diAarhus ratificata con Legge 108 del 2001,nonché.

3. 1. Zan, Ricciatti, Pannarale, Zaratti,Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:installazioni interessate inserire le seguenti:e delle associazioni locali dei cittadinidirettamente coinvolte dalla realizzazionedelle pere di interesse pubblico,.

3. 5. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Man-nino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli,Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spes-sotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:forma di disposizioni sopprimere la se-guente: generali.

3. 4. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Man-nino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli,Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spes-sotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: semplificazione e.

Conseguentemente, dopo le parole: va-lore di autorizzazione sopprimere la se-guente: integrata.

3. 3. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Man-nino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli,Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spes-sotto, Vignaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

e-bis) previsione di procedimenti au-torizzativi semplificati per le microim-prese, piccole e medie imprese, come de-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 173 — Commissione XIV

Page 174: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

finite ai sensi della raccomandazione2003/361/Ce, della Commissione, del 6maggio 2003.

3. 7. Prataviera, Pini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: semplificazione e.

3. 2. Zan, Ricciatti, Pannarale, Zaratti,Pellegrino.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: adeliminare fino a, ai consumi, con le se-guenti: a garantire che le tariffe e laregolamentazione della rete incentivinomiglioramenti dell’efficienza energeti-ca e sostengano una tariffazione dina-mica,.

4. 1. Zaraiti, Ricciatti, Pannarale, Pelle-grino, Zan.

Al comma 1, dopo le parole: costo delservizio inserire le seguenti: e a prevedere,nell’ambito delle risorse esistenti, l’inter-vento del Fondo di garanzia di cui al-l’articolo 22, comma 4, del decreto legi-slativo 3 marzo 2011, n. 28 a sostegnodegli interventi di efficientamento ener-getico degli impianti di illuminazionepubblica realizzati anche attraversoforme di partenariato tra pubblico eprivato o società appositamente costituite,per garantire il pagamento dei corrispet-tivi dovuti dall’ente locale ai soggettititolari degli interventi. La dotazione delfondo di cui al periodo precedente puòessere incrementata attraverso 1’utilizzodelle disponibilità del Fondo di rotazionedi cui all’articolo 5 della legge 16 aprile1987, n. 183.

4. 2. Abrignani.

(Ritirato)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2011/36/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,concernente la prevenzione e la repressionedella tratta di esseri umani e la protezionedelle vittime, e che sostituisce la decisione

quadro del Consiglio 2002/629/GAI).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro tre mesi dall’entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativirecanti le norme occorrenti per dare at-tuazione alla direttiva 2011/36/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 5aprile 2011, concernente la prevenzione ela repressione della tratta di esseri umanie la protezione delle vittime, e che sosti-tuisce la decisione quadro del Consiglio2002/629/GAI, sulla base dei seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i reati relativi allatratta di esseri umani siano configurati aisensi dell’articolo 2 della direttiva, in par-ticolare prevedendo come reati dolosi ilreclutamento, il trasporto, il trasferimento,l’alloggio o l’accoglienza di persone, com-preso il passaggio o il trasferimento del-l’autorità su queste persone, con la mi-naccia dell’uso o con l’uso stesso dellaforza o di altre forme di coercizione, conil rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso dipotere o della posizione di vulnerabilità ocon l’offerta o l’accettazione di somme didenaro o di vantaggi per ottenere il con-senso di una persona che ha autorità suun’altra, a fini di sfruttamento, punendoaltresì l’istigazione, il favoreggiamento e ilconcorso o il tentativo nella commissionedei reati;

b) prevedere che per i suddetti reatile pene siano stabilite come delineate

Mercoledì 24 luglio 2013 — 174 — Commissione XIV

Page 175: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

dall’articolo 4 della direttiva, realizzandoil necessario coordinamento con le dispo-sizioni vigenti;

c) prevedere che le persone giuridichesiano ritenute responsabili dei reati di cuiagli articoli 2 e 3 della direttiva, secondole modalità delineate nell’articolo 5 delladirettiva e con l’applicazione delle sanzionieffettive, proporzionate e dissuasive comesancite nell’articolo 6;

d) prevedere che le autorità compe-tenti abbiano la facoltà di sequestrare econfiscare gli strumenti e i proventi deri-vanti dai reati di cui alla lettera a);

e) prevedere che le indagini e l’azionepenale siano condotte secondo quanto de-lineato nell’articolo 9 della direttiva, inparticolare prevedendo strumenti investi-gativi efficaci quali quelli utilizzati controla criminalità organizzata o altri reatigravi;

f) prevedere che le misure di sostegnodei minori vittime della tratta di esseriumani siano disposte ai sensi degli articoli13, 14 e 16 della direttiva, e nelle indaginie nei procedimenti penali ai sensi dell’ar-ticolo 15 della direttiva;

g) prevedere adeguate misure neces-sarie per scongiurare e ridurre la do-manda, fonte di tutte le forme di sfrutta-mento correlate alla tratta di esseri umani,come delineato dall’articolo 18 della di-rettiva;

h) prevedere che l’autorità cui è af-fidato il compito di valutare le tendenzedella tratta di esseri umani, misurare irisultati delle azioni anti-tratta e di pre-sentare relazioni ai sensi dell’articolo 10della direttiva, sia individuata nel Mini-stero dell’interno;

i) prevedere il coordinamento dellastrategia dell’Unione al contrasto dellatratta di esseri umani, secondo l’articolo20 della direttiva e avvenga nella formadella cooperazione giudiziaria diretta.

2. Alle attività previste dal comma 1 siprovvede con le risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.

5. 6. Pini, Prataviera.

Al comma 1, lettera a), sopprimere leparole: laddove applicabili.

5. 1. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto,Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera c), sostituire leparole: e secondo procedure appropriatecon le seguenti: secondo procedure appro-priate e considerando in favore della mi-nore età i margini errore scientifici;

5. 2. Pannarale, Ricciatti, Pilozzi, Costan-tino, Scotto, Fava, Daniele Farina, San-nicandro.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:adeguatamente informati, aggiungere le se-guenti: in una lingua a loro comprensibile.

5. 3. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto,Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole:condizioni di salute, aggiungere le seguenti:lo stato di gravidanza,.

5. 4. Pannarale, Ricciatti, Pilozzi, Scotto,Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole:esseri umani, aggiungere le seguenti: , allaviolenza di genere.

5. 5. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto,Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole da: iseguenti principi e criteri direttivi specifici:fino alla fine del comma, con le seguenti: ilseguente criterio direttivo specifico: intro-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 175 — Commissione XIV

Page 176: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

durre disposizioni che prevedano la revocadello status di soggiornante di lungo pe-riodo, ottenuto a titolo di protezione in-ternazionale, nel caso in cui la medesimasia revocata, sia cessata o il suo rinnovosia rifiutato, in conformità con l’articolo14, paragrafo 3, e con l’articolo 19, para-grafo 3, della direttiva 2004/83/CE delConsiglio, del 29 aprile 2004.

Conseguentemente, sopprimere il com-ma 2.

6. 1. Prataviera, Pini.

ART. 7.

Sopprimere l’articolo 7.

7. 4. Prataviera, Pini.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: mantenere in tutti i casi, con leseguenti: non abbassare in alcun caso.

7. 2. Scotto, Pannerale, Ricciatti, Pilozzi,Fava.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: uniformare gli status giuridici delrifugiato e del beneficiario di protezionesussidiaria, con le seguenti: uniformare lostatus giuridico del beneficiario di prote-zione sussidiaria a quello del rifugiato.

7. 3. Fava, Ricciatti, Pannarale, Pilozzi,Scotto.

Sostituire la lettera d), con le seguenti :

d) introdurre uno strumento di pro-grammazione delle attività e delle misurea favore dell’integrazione dei beneficiari diprotezione internazionale, nonché garan-tire a tutti i beneficiari di protezioneinternazionale privi di mezzi di sussi-stenza, per un periodo di almeno 12 mesi,l’accesso ai programmi d’accoglienza eintegrazione attualmente previsti dalla

normativa, nell’ambito del Servizio di Pro-tezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati;

d-bis) considerare la specifica condi-zione dei beneficiari di protezione inter-nazionale nel riconoscimento del dirittoall’assistenza sociale e alla salute e nel-l’accesso al mercato del lavoro, garantendomisure particolari di sostegno per l’effet-tivo godimento dei summenzionati diritti.

7. 1. Ricciatti, Pannerale, Pilozzi, DanieleFarina, Sannicandro.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni attuative dell’articolo 27 delRegolamento UE n. 1151/2012, del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 21

novembre 2012).

1. Al fine di ridurre le emissioni in-quinanti derivanti dal trasporto dei pro-dotti agroalimentari e promuovere la co-noscenza delle tradizioni produttive locali,il Governo è delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, su proposta del Mi-nistro delle politiche alimentari e forestali,acquisita l’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, un decreto legislativo rivoltoall’istituzione dell’indicazione facoltativadi qualità denominata “Prodotto di fatto-ria”, finalizzata ad agevolare nell’etichet-tatura la comunicazione delle proprietàdei prodotti agricoli e di prima trasfor-mazione immessi in commercio diretta-mente al consumatore finale da parte deisoggetti di cui all’articolo 2135 del codicecivile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato nel rispetto dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) consentire l’accesso all’indicazionefacoltativa di qualità solo per i prodotticommercializzati all’interno della provin-cia in cui ha sede il luogo di coltivazione

Mercoledì 24 luglio 2013 — 176 — Commissione XIV

Page 177: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

e prima trasformazione o ad una distanzanon superiore a 70 chilometri di raggio dalluogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l’indicazione facoltativadi qualità alla commercializzazione invendita diretta, ivi compresi i mercati dicui al decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali 20 novembre2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l’istituzione, a cura delleRegioni, di un Albo dei soggetti abilitatiall’utilizzo dell’indicazione facoltativa diqualità;

d) prevedere che l’utilizzo dell’indi-cazione facoltativa di qualità e del relativocontrassegno per l’etichettatura sia con-sentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controlloe di coordinamento dei controlli fra gliorgani preposti dello Stato e delle Regioni,nonché le relative sanzioni in caso diinottemperanza alle disposizioni attuativedell’indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri né minori entrate a carico dellafinanza pubblica. Le amministrazioni in-teressate provvedono all’adempimento deicompiti derivanti dall’attuazione del de-creto legislativo di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

7. 01. Franco Bordo, Palazzotto, Panna-rale.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: conle disposizioni della legge 24 dicembre2012, n. 243, nonché.

8. 1. Ricciatti, Pannarale, Marcon, Boc-cadutri, Melilla.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), inserire, in fine,il seguente periodo: Il Ministro delle poli-tiche agricole, alimentari e forestali, inqualità di autorità nazionale competentedesignata per la verifica delle licenzeFLEGT, vigila sull’applicazione e il rispettodelle normative nazionali ed internazionaliriguardanti le misure fitosanitarie per ri-durre il rischio di introduzione e diffu-sione di organismi nocivi durante il com-mercio del legname e presenta al Parla-mento una relazione triennale sullo statodi applicazione delle stesse.

10. 2. Bernini, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vigna-roli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:registro degli operatori inserire le seguenti:online, il cui accesso ed iscrizione risultiagevole.

10. 1. Gallinella, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vigna-roli.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Criterio direttivo di delega al Governo peril recepimento della direttiva 2009/158/CEdel Consiglio, del 30 novembre 2009, rela-tiva alle norme di polizia sanitaria per gliscambi intracomunitari e le importazioni inprovenienza dai paesi terzi di pollame e

uova da cova).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2009/158/CE delConsiglio, del 30 novembre 2009, relativaalle norme di polizia sanitaria per gliscambi intracomunitari e le importazioniin provenienza dai paesi terzi di pollamee uova da cova, il Governo è tenuto aseguire, oltre ai principi e criteri direttivi

Mercoledì 24 luglio 2013 — 177 — Commissione XIV

Page 178: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

di cui all’articolo 1, comma 1, anche ilseguente criterio direttivo specifico:

a) prevedere che uova e pollamepossano essere importati esclusivamenteda Paesi nei quali sono in vigore normeper il benessere dell’animale, conforme-mente alle disposizioni della decisionen. 778/2006/CE.

10. 01. Gagnarli, Carinelli, Cecconi, Co-lonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11. 3. Duranti, Pannarale, Ricciatti, Fava,Piras, Scotto.

Al comma 1, sostituire la lettera c), conla seguente:

« c) prevedere che siano sottoposti alparere delle Commissioni parlamentaricompetenti i provvedimenti attuativi delladelega di cui al presente articolo ».

11. 5. Piras, Fava, Scotto, Ricciatti, Pan-narale, Duranti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: e semplificazione.

11. 4. Ricciatti, Pannarale, Durante, Pi-ras, Scotto, Fava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

« f) prevedere che siano sottoposti alparere delle Commissioni parlamentaricompetenti provvedimenti attuativi delladelega di cui al presente articolo ».

11. 1. Ricciatti, Pannarale, Durante, Pi-ras, Scotto, Fava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

« f) rispetto dei divieti di cui all’arti-colo 1 della legge 9 luglio 1990 n. 185 ».

11. 2. Ricciatti, Pannarale, Durante, Pi-ras, Scotto, Fava.

ART. 12.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2012/28/UE recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane e delega per la semplificazionedi banche dati contenenti informazioni suopere o fonogrammi protetti dal diritto

d’autore).

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva2012/28/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 ottobre 2012, recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai princìpi e criteri direttivi dicui all’articolo 1, comma 1, in quantocompatibili, anche i seguenti princìpi ecriteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degliobiettivi di armonizzazione comunitariaperseguiti dalla direttiva, la garanzia dicertezza del diritto nel mercato interno eil rispetto dei diritti dei titolari di un’operao un fonogramma ai sensi dell’articolo 5della direttiva, per quanto concerne l’uti-lizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate,anche al fine di contenerne l’onerosità, perlo svolgimento della ricerca diligente per leopere fuori commercio;

2) che qualora successivamentealla sua digitalizzazione vengano indivi-duati uno o più aventi diritto su un’operaorfana, i criteri di remunerazione tenganoconto, in diminuzione, del valore che la

Mercoledì 24 luglio 2013 — 178 — Commissione XIV

Page 179: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

digitalizzazione e la diffusione hanno con-ferito ad opere o fonogrammi altrimentiprive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazionee la diffusione del patrimonio culturaleitaliano e straniero attraverso la digitaliz-zazione delle collezioni o la creazione dibiblioteche digitali europee, da parte dellebiblioteche, degli istituti di istruzione e deimusei accessibili al pubblico, nonché degliarchivi, degli istituti per il patrimoniocinematografico o sonoro e delle emittentidi servizio pubblico, il Governo è delegatoad adottare, entro 24 mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, undecreto legislativo che, effettuata una pre-liminare ricognizione delle fonti esistenti,disponga la creazione, la fusione, l’inte-grazione o la modificazione di banche datinazionali contenenti i dati relativi adopere o fonogrammi per le quali esistonotitolari dei diritti d’autore, create da sog-getti pubblici o privati. Ai fini dell’attua-zione della presente delega, il Governo ètenuto a seguire i seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) prevedere che tali banche datisiano accessibili gratuitamente a bibliote-che, i istituti di istruzione e musei acces-sibili al pubblico, nonché agli archivi, agliistituti per il patrimonio cinematografico osonoro e alle emittenti di servizio pubblicoche siano impegnate nella digitalizzazionedi opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico deititolari di diritti d’autore di opere o fo-nogrammi di comunicare ad un’autoritàpubblica o privata che gestisce una bancadati contenente informazioni relative adopere o fonogrammi coperti da dirittod’autore, di comunicare entro un temporagionevole modificazioni relative ai pro-pri dati personali o relative ai soggetti suiil diritto d’autore venga trasferito, in mododa consentire sempre la possibilità diindividuare e contattare il titolare di dirittid’autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indica-zione nella banca dati di informazioni o la

presenza informazioni non aggiornate suititolari di diritti d’autore su opere o fo-nogrammi, incida in diminuzione sullaquantificazione della remunerazione spet-tante a tali titolari che siano identificati orivendichino i loro diritti successivamentealla dichiarazione dello status di operaorfana;

d) lasciando impregiudicate altre mo-dalità, anche semplificate, di svolgimentodella ricerca diligente, prevedere che bi-blioteche, istituti di istruzione e museiaccessibili al pubblico, nonché archivi, isti-tuti per il patrimonio cinematografico osonoro e emittenti di servizio pubblicopossano richiedere al titolare della bancadati l’inserimento di un’opera o un fono-gramma di cui non siano identificati even-tuali titolari di diritti d’autore, stabilendoche – trascorsi 12 mesi dall’inserimentodell’opera nella banca dati – possa acqui-sire lo status di opera orfana, ai sensi delladirettiva 2012/28/UE.

12. 01. Costantino, Giordano, Fratoianni,Ricciatti, Pannarale.

(Ritirato)

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2012/28/UE recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane e delega per la semplificazionedi banche dati contenenti informazioni suopere o fonogrammi protetti dal diritto

d’autore).

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva2012/28/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 ottobre 2012, recantedisposizioni su taluni utilizzi consentiti diopere orfane, il Governo è tenuto a se-guire, oltre ai princìpi e criteri direttivi dicui all’articolo 1, comma 1, in quantocompatibili, anche i seguenti principi ecriteri direttivi specifici:

Mercoledì 24 luglio 2013 — 179 — Commissione XIV

Page 180: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

a) fermi restando il rispetto degliobiettivi di armonizzazione comunitariaperseguiti dalla direttiva, la garanzia dicertezza del diritto nel mercato interno eil rispetto dei diritti dei titolari di un’operao un fonogramma ai sensi dell’articolo 5della direttiva, per quanto concerne l’uti-lizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate,anche al fine di contenerne l’onerosità, perlo svolgimento della ricerca diligente per leopere fuori commercio;

2) che qualora successivamentealla sua digitalizzazione vengano indivi-duati uno o più aventi diritto su un’operaorfana, i criteri di remunerazione tenganoconto, in diminuzione, del valore che ladigitalizzazione e la diffusione hanno con-ferito ad opere o fonogrammi altrimentiprive di interesse commerciale;

12. 02. Costantino, Giordano, Fratoianni,Ricciatti, Pannarale.

(Ritirato)

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2010/63/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 22 settembre2010, sulla protezione degli animali utiliz-

zati a fini scientifici).

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva2010/63/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 22 settembre 2010, sullaprotezione degli animali utilizzati a finiscientifici, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai principi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1 della presente legge, inquanto compatibili, anche i seguenti prin-cipi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nellasostituzione degli animali, tassativamenteobbligatoria ogni qualvolta sia possibile

con un metodo e una strategia di speri-mentazione scientificamente soddisfacenteche non comporti l’uso di animali vivi,ossia con metodi in vitro e nel migliora-mento delle condizioni sperimentali se-condo il principio della sostituzione, dellariduzione e del perfezionamento; assicu-rare l’osservanza e l’applicazione del prin-cipio della sostituzione, della riduzione edel perfezionamento attraverso la pre-senza di un esperto in metodi alternativi edi un biostatistico all’interno di ogni or-ganismo preposto al benessere degli ani-mali e nel Comitato nazionale per laprotezione degli animali usati a fini scien-tifici;

b) prevedere l’obbligo di autorizza-zione preventiva, da parte del Ministerodella Salute, per ogni progetto che impli-chi l’utilizzo degli animali;

c) assicurare una misura normativasufficientemente cautelare nei confrontidegli animali geneticamente modificati, te-nendo conto della valutazione del rap-porto tra danno e beneficio, dell’effettivanecessità della manipolazione e dell’im-patto che questa potrebbe avere sul be-nessere degli animali e valutando i poten-ziali rischi per la salute umana e animalee per l’ambiente;

d) vietare l’utilizzo di animali negliambiti sperimentali di esercitazioni didat-tiche, xenotrapianti, ricerche su sostanzed’abuso, uso di sostanze per fini bellici;

e) sancire per ogni stabilimento alle-vatore e fornitore l’obbligo di comunicareannualmente al Ministero della Salute ilnumero di animali nati, ceduti e deceduti,imponendo altresì che tali dati debbanoessere pubblicati con cadenza triennale inGazzetta Ufficiale;

f) assicurare un sistema ispettivo,adeguatamente documentato e verificabile,al fine di promuovere la trasparenza, chegarantisca il benessere degli animali dalaboratorio in ogni stabilimento allevatore,fornitore e utilizzatore, stabilendo un mi-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 180 — Commissione XIV

Page 181: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

nimo annuale per stabulario di due ispe-zioni, senza preavviso, e l’obbligo di ero-gare in modo forfettario al Ministero dellasalute un importo annuo parametrato sulcosto medio di quattro ispezioni. Talecosto forfettario sarà indicato dal Mini-stero della salute;

g) permettere che l’attività di moni-toraggio degli stabilimenti allevatori, for-nitori e utilizzatori e la valutazione delbenessere degli animali da laboratoriopossa essere svolta anche da esperti indi-cati dalle associazioni di protezione ani-male riconosciute a livello nazionale dalMinistero della salute, in presenza di unmedico veterinario;

h) imporre l’obbligo di pubblicaretutte le procedure effettuate, anche se conesito negativo, sul sito internet del Mini-stero della Salute in modo da evitareinutili ripetizioni delle stesse;

i) prevedere l’obbligo nelle condizionidi trasporto degli animali di soddisfare lenecessità fisiche e comportamentali dellaspecie, in modo da evitare ulteriori formedi sofferenza per l’animale;

l) prevedere l’obbligo per tutti glistabilimenti allevatori, fornitori e utilizza-tori, di adottare misure volte all’arricchi-mento ambientale delle gabbie atte a ga-rantire il benessere dell’animale secondo ibisogni etologici e fisiologici specifici dellespecie;

m) assicurare che almeno il 10 percento dei fondi nazionali ed europei de-stinati alla ricerca sia vincolato allo svi-luppo e alla convalida di metodi alternativiatti a fornire lo stesso livello d’informa-zione delle procedure su animali ma chenon prevedano l’uso di animali;

n) prevedere la predisposizione, daparte del Ministero della salute, di unabanca dati telematica per la raccolta ditutti i dati relativi all’utilizzo degli animaliin progetti per fini scientifici o tecnologici

e ai metodi alternativi. All’onere derivantedall’attuazione della presente lettera siprovvede mediante il contributo di 1,00euro da ciascun stabulario per ogni ani-male utilizzato;

o) stabilire che l’autorità competentecomunichi, tramite la banca dati telema-tica, alla comunità scientifica il recepi-mento dei metodi alternativi e le modalitànecessarie per ottenere le eventuali auto-rizzazioni al loro utilizzo;

p) istituire corsi annuali di forma-zione e aggiornamento obbligatori sullemetodologie di sperimentazione alterna-tive alla sperimentazione sugli animali perchiunque operi presso gli stabilimenti al-levatori, fornitori e utilizzatori;

q) stabilire che tutti i progetti speri-mentali già iniziati siano oggetto di valu-tazione retrospettiva rispetto all’attualenormativa;

r) vietare i progetti che comportinol’utilizzo di animali geneticamente modi-ficati con fenotipo sofferente;

s) vietare la produzione di anticorpimonoclonali tramite l’induzione dell’ascite,qualora esistano metodi di produzionealternativi scientificamente soddisfacenti enon risulti obbligatorio da legislazioni ofarmacopee nazionali o internazionali;

t) definire un quadro sanzionatorioappropriato e tale da risultare effettivo,proporzionato e dissuasivo. Le sanzionicomminate devono essere impiegate per lefinalità di protezione, recupero e riabili-tazione degli animali utilizzati a fini scien-tifici, attraverso l’istituzione di un’appositavoce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall’attuazione dei principi e criteridirettivi di cui al presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Le amministra-zioni pubbliche interessate provvedono al-l’adempimento dei compiti derivanti dal-l’attuazione della direttiva di cui al comma1 con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 181 — Commissione XIV

Page 182: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

3. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero della salute, un Fondo fina-lizzato a promuovere il finanziamentoesclusivo di progetti ed interventi, in am-bito nazionale e internazionale, a favoredella ricerca di metodologie alternativealla sperimentazione animale. Con decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’istruzione dell’università edella ricerca, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentito il parere delle com-petenti Commissioni parlamentari compe-tenti, sono indicate le modalità di funzio-namento e di erogazione delle risorse delfondo, nonché le tipologie di progetti edinterventi finanziabili. Il Fondo è alimen-tato dalle maggiori entrate derivanti dalcomma 2.

4. A decorrere dal periodo d’imposta incorso alla data di entrata in vigore dellapresente legge, è istituito un contributo del5 per cento sugli utili conseguiti dalleimprese che producono prodotti autoriz-zati all’immissione in commercio a seguitodi sperimentazione sugli animali ai sensidella Direttiva 2010/63/UE ».

13. 5. Baroni, Cecconi, Dall’Orso, Di Vita,Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Man-tero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserirela seguente;

« a-bis) prevedere l’obbligo di auto-rizzazione preventiva, da parte del Mini-stero della salute, per ogni progetto cheimplichi l’utilizzo degli animali. »

13. 7. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi,Di Vita, Dall’Orso, Grillo, Lorefice,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere leparole: ed esemplari di specie in via diestinzione.

Conseguentemente, dopo la lettera b),aggiungere la seguente:

« b-bis) consentire l’utilizzo di speciein via di estinzione esclusivamente ai finidi salvaguardia delle stesse; »

13. 22. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dal-l’Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), eliminare leparole: dell’uomo o.

13. 9. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dal-l’Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:previa autorizzazione inserire la seguente:obbligatoria.

13. 19. Dall’Orso, Baroni, Cecconi, DiVita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), eliminare leparole: sentito il Consiglio superiore diSanità.

13. 4. Locatelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

« c) vietare che un animale già usatoin una procedura possa essere riutilizzatoin altre sperimentazioni, a meno che l’ef-fettiva gravità delle procedure precedentisia classificata come “lieve” ai sensi del-l’articolo 16 della direttiva 2010/63/UE equella successiva non appartenga ad unlivello di dolore superiore ».

13. 10. Mantero, Baroni, Cecconi, Dal-l’Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 182 — Commissione XIV

Page 183: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13. 3. Locatelli.

Al comma 1, sostituire la lettera e), conla seguente:

« e) stabilire il divieto alla genera-zione di ceppi animali geneticamente mo-dificati; ».

13. 20. Silvia Giordano, Baroni, Dal-l’Orso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Man-tero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parolequalora esse comportino dolore aggiungerele seguenti non lieve.

13. 25. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dal-l’Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole:deve tener conto inserire la seguente: pre-ventivamente.

13. 23. Cecconi, Baroni, Dall’Orso, DiVita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

« e-bis) vietare la produzione di an-ticorpi monoclonali tramite l’induzionedell’ascite, qualora esistano metodi di pro-duzione alternativi scientificamente soddi-sfacenti e non risulti obbligatorio da legi-slazioni o farmacopee nazionali o inter-nazionali; ».

13. 11. Baroni, Cecconi, Dall’Orso, DiVita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera f) conla seguente:

« f) vietare l’utilizzo di animali per:gli esperimenti bellici; per gli xenotrapiantirelativamente ai trapianti d’organo; per lericerche sulle sostanze d’abuso; nelle spe-rimentazioni didattiche che comportinosofferenze e/o morte per gli stessi e negliambiti sperimentali, ad eccezione nellaformazione universitaria in medicina ve-terinaria e dell’alta formazione dei medicie dei veterinari; »

13. 28. Mantero, Baroni, Cecconi, Dal-l’Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il se-guente periodo: , per gli xenotrapianti e perle ricerche su sostanze d’abuso, negli ambitisperimentali e di esercitazioni didattiche adeccezione della formazione universitaria inmedicina veterinaria e dell’alta formazionedei medici e dei veterinari ».

13. 2. Locatelli.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole:per gli xenotrapianti aggiungere le seguenti:relativamente agli organi,.

13. 26. Mantero, Cecconi, Baroni, Dal-l’Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

13. 1. Locatelli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) sancire per ogni stabilimentoallevatore e fornitore l’obbligo di comu-nicare annualmente al Ministero dellasalute il numero di animali nati, ceduti

Mercoledì 24 luglio 2013 — 183 — Commissione XIV

Page 184: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

e deceduti, questi dovranno essere pub-blicati con cadenza triennale in GazzettaUfficiale ».

13. 12. Dall’Orso, Baroni, Cecconi, DiVita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) assicurare un sistema ispettivo,adeguatamente documentato e verificabile,al fine di promuovere la trasparenza, chegarantisca il benessere degli animali dalaboratorio in ogni stabilimento allevatore,fornitore e utilizzatore, anche attraversouna intensificazione dei controlli da partedelle Asl;.

13. 13. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi,Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) permettere che l’attività di mo-nitoraggio degli stabilimenti allevatori, for-nitori e utilizzatori e la valutazione delbenessere degli animali da laboratoriopossa essere svolta anche da esperti indi-cati dalle associazioni di protezione ani-male riconosciute a livello nazionale dalMinistero della salute, in presenza di unmedico veterinario;

13. 14. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall’Osso,Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Man-tero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) imporre l’obbligo di pubblicaretutte le procedure effettuate, anche se conesito negativo, sul sito internet del Mini-

stero della salute allo scopo di evitareinutili ripetizioni delle stesse.

13. 15. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dal-l’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) prevedere l’obbligo nelle con-dizioni di trasporto degli animali di sod-disfare le necessità fisiche comportamen-tali della specie, al fine di evitare ulterioriforme di sofferenza per l’animale.

13. 16. Mantero, Baroni, Cecconi, Dal-l’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) prevedere l’obbligo per tutti glistabilimenti allevatori, fornitori e utilizza-tori, di adottare misure volte all’arricchi-mento ambientale delle gabbie atte a ga-rantire il benessere dell’animale secondo ibisogni etologici e fisiologici specifici dellespecie.

13. 17. Baroni, Cecconi, Dall’Osso, DiVita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola:sviluppare inserire le seguenti: e sostenere.

13. 24. Dall’Osso, Baroni, Cecconi, DiVita, Grillo, Lorefice, Mantero, Cari-nelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), sostituire leparole: a corsi periodici di formazione eaggiornamento per gli operatori degli sta-bilimenti autorizzati, nonché adottaretutte le misure opportune al fine di inco-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 184 — Commissione XIV

Page 185: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

raggiare la ricerca con le seguenti: finaliz-zata ad iniziative per il sostegno allaricerca.

Conseguentemente, dopo le parole: an-nualmente una quota aggiungere le se-guenti: non inferiore al 5 per cento.

13. 21. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall’Osso,Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Man-tero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole:stabilimenti autorizzati: aggiungere le se-guenti parole: assicurare l’osservanza el’applicazione del principio della sostitu-zione, della riduzione e del perfeziona-mento attraverso la presenza di un espertoin metodi alternativi e di un biostatisticoall’interno di ogni organismo preposto albenessere degli animali e nel Comitatonazionale per la protezione degli animaliusati a fini scientifici.

13. 6. Dall’Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita,Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Man-tero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), sostituire laparola: incoraggiare con la seguente: ,orientare.

13. 18. Cecconi, Baroni, Dall’Osso, DiVita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiun-gere la seguente:

m) istituire, nello stato di previsionedel Ministero della salute, un Fondo fina-lizzato a promuovere il finanziamentoesclusivo di progetti ed interventi, in am-bito nazionale e internazionale, a favoredella ricerca di metodologie alternativealla sperimentazione animale. Con decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’istruzione dell’università e

della ricerca, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, previo parere delle compe-tenti Commissioni parlamentari, sono in-dicate le modalità di funzionamento e dierogazione delle risorse del fondo, nonchéle tipologie di progetti ed interventi finan-ziabili. Il Fondo è alimentato dalle mag-giori entrate derivanti dall’istituzione, adecorrere dal periodo d’imposta in corsoalla data di entrata in vigore della presentelegge, di un contributo del 5 per centosugli utili conseguiti dalle imprese cheproducono prodotti autorizzati all’immis-sione in commercio a seguito di sperimen-tazione sugli animali ai sensi della diret-tiva 2010/63/UE.

13. 8. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall’Osso,Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Man-tero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiun-gere la seguente:

m) rendere applicabili sul territorionazionale esclusivamente i metodi alter-nativi o sostitutivi alla ricerca su gli ani-mali dal momento in cui sono recepitidalla banca dati nazionali ovvero quelliche già alla data di entrata in vigore dellapresente legge erano già in essere.

13. 27. Mantero, Baroni, Cecconi, Dal-l’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Criteri di delega al Governo in materia diconcessioni demaniali marittime).

1. Al fine di raccordare gli obiettivi ditutela della concorrenza con quelli ditutela degli investimenti e delle esigenze disalvaguardia dei livelli occupazionali e nelrispetto dei principi di trasparenza e di

Mercoledì 24 luglio 2013 — 185 — Commissione XIV

Page 186: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

non discriminazione, il Governo è delegatoad adottare, entro venti mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, suproposta del Ministro per gli affari regio-nali e le autonomie, di concerto con iMinistri delle infrastrutture e dei trasporti,dell’economia e delle finanze, dello svi-luppo economico, per la pubblica ammi-nistrazione e semplificazione, per gli affarieuropei, previa intesa da sancire in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, un de-creto legislativo avente ad oggetto la revi-sione e il riordino della legislazione rela-tiva alle concessioni demaniali marittimesecondo i seguenti principi e criteri diret-tivi:

a) stabilire limiti minimi e massimi didurata delle concessioni, entro i quali leregioni fissano la durata delle stesse inmodo da assicurare un uso rispondenteall’interesse pubblico nonché proporzio-nato all’entità degli investimenti;

b) prevedere criteri e modalità diaffidamento nel rispetto dei principi diconcorrenza, di libertà di stabilimento, digaranzia dell’esercizio, dello sviluppo,della valorizzazione delle attività impren-ditoriali e di tutela degli investimenti,nonché della redditività delle unità eco-nomiche minime e delle esigenze ambien-tali e di tutela del territorio;

c) garantire che le concessioni di areedemaniali marittime e loro pertinenzesiano le rilasciate per un periodo inizialedi durata non inferiore a quella del pianodi ammortamento dell’iniziativa cui per-tiene la concessione;

d) individuare le modalità per lariscossione e per la suddivisione dei pro-venti derivanti dai canoni tra comuni,province e regioni;

e) fermo restando, in assoluto, ildiritto libero e gratuito di accesso e difruizione della battigia, anche ai fini di

balneazione, disciplinare le ipotesi di co-stituzione del titolo di uso o di utilizzodelle aree del demanio marittimo;

f) individuare i casi in cui le conces-sioni nuove, decadute o revocate sonoassegnate nell’ambito dei piani di utiliz-zazione delle aree del demanio marittimopredisposti dalle regioni;

g) prevedere criteri per l’equo inden-nizzo del concessionario nei casi di revocadella concessione demaniale, nei casi pre-visti dall’articolo 42 del Codice della Na-vigazione, nonché clausole sociali per ilavoratori coinvolti;

h) stabilire criteri per l’eventuale di-chiarazione di decadenza delle conces-sioni, nonché criteri e modalità per ilsubingresso in caso di vendita o di affittodelle aziende;

i) prevedere che, nelle more del pro-cedimento di revisione del quadro norma-tivo in materia di rilascio delle concessionidi beni demaniali marittimi con finalitàturistico-ricreative, ferma restando la di-sciplina relativa all’attribuzione di beni aregioni ed enti locali in base alla legge 5maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettivenorme di attuazione, le proroghe di cuiall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge30 dicembre 2009, n. 194, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 25, siano estese anche alle con-cessioni marittime ad uso pesca ed ac-quacoltura.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1 è trasmesso alla Cameradei Deputati e al Senato della Repubblicaaffinché siano espressi, entro sessantagiorni dalla data di trasmissione, i pareridelle Commissioni parlamentari compe-tenti per materia.

3. Dall’attuazione del decreto legislativonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

13. 01. Palazzotto, Ricciatti, FrancoBordo, Pannarale.

(Inammissibile)

Mercoledì 24 luglio 2013 — 186 — Commissione XIV

Page 187: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

ART. 14.

(Criteri di delega al governo per il recepi-mento della direttiva 2012/34/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 21novembre 2012, che istituisce uno spazio

ferroviario europeo unico).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2012/34/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 21novembre 2012, che istituisce uno spazioferroviario europeo unico, il Governo ètenuto a seguire, oltre ai principi e criteridirettivi di cui all’articolo 1, comma 1,anche il seguente principio direttivo spe-cifico:

a) impegnare il gestore a prevederela possibilità di distribuire i dati relativialla infrastruttura utilizzando lo « stan-dard aperto » così come definito dall’ar-ticolo 68 del codice dell’amministrazionedigitale;

2. Dall’attuazione dei princìpi e criteridirettivi di cui al presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Le amministra-zioni pubbliche interessate provvedono al-l’adempimento dei compiti derivanti dal-l’attuazione della direttiva di cui al comma1 con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

13. 02. Catalano, Dell’Orco, Liuzzi, Ni-cola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Ro-mano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Co-lonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli.

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

ART. 14.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2011/76/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 27settembre 2011, che modifica la direttiva

1999/62/CE relativa alla tassazione di au-toveicoli pesanti adibiti al trasporto dimerci su strada per l’uso di talune infra-

strutture).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2011/76/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 27settembre 2011, che modifica la direttiva1999/62/CE relativa alla tassazione di au-toveicoli pesanti adibiti al trasporto dimerci su strada per l’uso di talune infra-strutture, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai principi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1, comma 1, anche i seguentiprincipi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, attraverso adeguamentitariffari proporzionali alle fasce chilome-triche percorse, azioni che incentivino ilpassaggio del trasporto merci da gomma aferro.

c) prevedere la possibilità di rendereaperti i dati riguardanti gli oneri autostra-dali e stradali, così come definito nelcomma 3, lettera b) dell’articolo 68 delcodice dell’amministrazione digitale;

d) prevedere la pubblicità dei dati dicui alla lettera c) mediante piattaformaweb-site;

2. Dall’attuazione dei princìpi e criteridirettivi di cui al presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Le amministra-zioni pubbliche interessate provvedono al-l’adempimento dei compiti derivanti dal-l’attuazione della direttiva di cui al comma1 con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

13. 03. Catalano, Dell’Orco, Liuzzi, Ni-cola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Ro-mano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Co-lonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 187 — Commissione XIV

Page 188: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

ART. 14.

(Criteri di delega al governo per il recepi-mento della direttiva 2011/82/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 25ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambiotransfrontaliero di informazioni sulle in-frazioni in materia di sicurezza stradale).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2011/82/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 25ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scam-bio transfrontaliero di informazioni sulleinfrazioni in materia di sicurezza stradale,il Governo è tenuto a seguire, oltre aiprincipi e criteri direttivi di cui all’articolo1, comma 1, anche il seguente principiodirettivo specifico:

a) a prevedere la diffusione dei datiutilizzando lo « standard aperto » cosìcome definito dall’articolo 68 del codicedell’amministrazione digitale.

2. Dall’attuazione dei princìpi e criteridirettivi di cui al presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Le amministra-zioni pubbliche interessate provvedono aifinanziamenti disponibili a legislazione vi-gente.

13. 04. Catalano, Dell’Orco, Liuzzi, Ni-cola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Ro-mano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Co-lonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Criteri di delega al Governo per il rece-pimento della direttiva 2011/77/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 27

settembre 2011, che modifica la direttiva2006/116/CE concernente la durata diprotezione del diritto d’autore e di alcuni

diritti connessi).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2011/77/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 27settembre 2011, che modifica la direttiva2006/116/CE concernente la durata di pro-tezione del diritto d’autore e di alcunidiritti connessi, il Governo è tenuto aseguire, oltre ai principi e criteri direttividi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che l’esercizio dei diritticonnessi al diritto d’autore di cui alla legge22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti aiproduttori di fonogrammi nonché agli ar-tisti interpreti o esecutori sui fonogrammispetti distintamente a ciascuna delle im-prese intermediarie di cui all’articolo 3,comma 2, del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 19 dicembre 2012alle quali i medesimi hanno conferitomandato;

b) stabilire che i compensi derivantidagli anzidetti diritti connessi al dirittod’autore spettanti ai produttori di fono-grammi nonché agli artisti interpreti oesecutori siano tra loro ripartiti in egualemisura;

c) prevedere che le modalità di de-terminazione dei compensi di cui soprasiano stabilite mediante accordi generaliperiodici tra gli utilizzatori e le impreseintermediarie di cui all’articolo 3, comma2, del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 19 dicembre 2012;

d) introdurre procedure alternative dirisoluzione dei conflitti in caso di mancatoperfezionamento degli accordi di cui allalettera c);

e) prevedere l’irrinunciabilità e lanon cedibilità dei compensi spettanti agliartisti interpreti o esecutori sui fono-grammi dai medesimi interpretati.

13. 05. Pini, Prataviera, Caparini.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 188 — Commissione XIV

Page 189: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Criterio direttivo di delega al Governo peril recepimento della direttiva 2011/83/UEsui diritti dei consumatori, recante modificadella direttiva 93/13/CEE del Consiglio edella direttiva 1999/44/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio e che abroga ladirettiva 85/577/CEE del Consiglio e ladirettiva 97/7/CE del Parlamento e del

Consiglio).

1. Nella predisposizione dei decretilegislativi per l’attuazione della direttiva

2011/83/UE concernente i diritti dei con-sumatori il Governo è tenuto a seguire,oltre ai principi e criteri direttivi di cuiagli articoli 1 e 2 della presente legge,anche il seguente criterio direttivo spe-cifico relativo agli obblighi del consuma-tore in caso di recesso di cui al consi-derando 47 e all’articolo 14 della mede-sima direttiva: introdurre disposizioni checonsentano al consumatore di manipolareed ispezionare i beni con le modalità ei limiti che gli sarebbero consentiti in unnegozio.

13. 06. Pini, Prataviera.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 189 — Commissione XIV

Page 190: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ALLEGATO 3

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327

Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 4. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Be-chis, Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Ca-rinelli, Colonnese, Di Maio, Fico Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. I cittadini dell’Unione Europea eser-citano la professione di guida turisticanel pieno rispetto di quanto previstodall’articolo 57 del Trattato dell’UnioneEuropea.

2. Fermo restando quanto previsto dalcomma 1, i cittadini dell’Unione europeaabilitati allo svolgimento dell’attività diguida turistica nell’ambito dell’ordina-mento giuridico di un altro Stato membrooperano in regime di libera prestazionedei servizi secondo quanto disposto dalladirettiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7settembre 2005, relativa al riconoscimentodelle qualifiche professionali e fermo re-stando quanto previsto dal decreto legi-slativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, sen-tita la Conferenza unificata, da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono indi-

viduati i siti di particolare interesse sto-rico, artistico o archeologico per i qualioccorre una specifica abilitazione.

3. 5. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Ma-tarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo,Giordano, Costantino, Fratoianni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro 12 mesi dalla data di pubbli-cazione della presente legge, il Parlamentoproporrà un disegno di legge nazionaleadeguato alle vigenti normative europee, inmateria di guide turistiche.

3. 2. Vignali.

(Ritirato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

La libera prestazione di servizi da partedi soggetti abilitati allo svolgimento dellaprofessione di guida turistica nell’ambitodell’ordinamento giuridico del Paese diorigine è fornita esclusivamente in modotemporaneo e occasionale in base alledisposizioni della Direttiva 2005/36/CE, re-cepita dal Decreto legislativo 9 novembre2007, n. 206.

3. 3. Vignali.

(Ritirato)

Sopprimere il comma 3.

3. 1. Pinna.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 190 — Commissione XIV

Page 191: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ART. 7.

Al comma 1, prima del capoverso letteraa) aggiungere il seguente:

0a) la rubrica è sostituita dalla se-guente:

« Accesso dei cittadini degli Stati mem-bri della Unione europea e dei loro fami-liari, dei titolari del permesso di soggiornoCE per soggiornanti di lungo periodo, deititolari dello status di rifugiato e deititolari dello status di protezione sussidia-ria ».

7. 1. Pinna.

Al comma 1, lettera b), sostituire ilcapoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terziche siano titolari di un permesso di sog-giorno che consente lo svolgimento diattività lavorativa.

* 7. 3. Girgis Sorial, Carinelli, Colonnese,Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto,Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), sostituire ilcapoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terziche siano titolari di un permesso di sog-giorno che consente lo svolgimento diattività lavorativa.

* 7. 4. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi,Scotto.

Al comma 1, lettera b), il capoverso3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, ledisposizioni di cui agli articoli 1 e 8 delDecreto del Presidente della Repubblica 26luglio 1976, n. 752, in materia di cono-scenza della lingua italiana e di quellatedesca e di riserva dei posti ai cittadini

appartenenti a ciascuno dei tre gruppilinguistici in rapporto alla consistenza deigruppi stessi per le assunzioni al pubblicoimpiego nella provincia autonoma di Bol-zano.

7. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard,Plangger, Ottobre.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituirele parole: dodici mesi con le seguenti:ventiquattro mesi.

8. 1. Ruocco, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 1,dopo le parole: del citato decreto legislativon. 231 del 2007 aggiungere le seguenti: econservano per un periodo di dieci annianche le operazioni di importo inferiore a15.000 euro.

9. 1. Ruocco, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifica al Decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972 n. 633).

All’articolo 8-bis del Decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972n. 633, la lettera a) è sostituita dallaseguente:

a) le cessioni di navi adibite allanavigazione in alto mare e destinate al-l’esercizio di attività commerciali indu-striali e della pesca o al trasporto apagamento di passeggeri, nonché le ces-sioni di navi adibite alla pesca costiera oad operazioni di salvataggio o di assistenza

Mercoledì 24 luglio 2013 — 191 — Commissione XIV

Page 192: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

in mare, ovvero alla demolizione, esclusele unità da diporto di cui alla legge 11febbraio 1971, n. 50.

9. 01. Ruocco, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

(Inammissibile)

ART. 10.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-guente:

ART. 10-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in

materia fiscale).

1. L’articolo 10, comma 1, n. 16, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal se-guente:

16) le prestazioni del servizio postaleuniversale, fornite alla tariffa massima dicui all’articolo 13, comma 2, del decretolegislativo 22 luglio 1999. n. 261, comemodificato dal decreto legislativo 31marzo 2011. n. 58, ai soggetti di cui al-l’articolo 3, comma 1, lettera a), del de-creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,nonché le cessioni di beni e le prestazionidi servizi a queste accessorie, effettuatedai soggetti obbligati ad assicurarne l’ese-cuzione. L’esenzione si applica anche aglienti di cui all’articolo 114 della Costitu-zione.

2. Ai sensi di quanto previsto dalcomma 1, è fatto divieto agli operatorieconomici del settore postale di traslarel’onere della maggiorazione d’imposta suiprezzi al consumo. L’Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni vigila sullapuntuale osservanza della disposizione dicui al precedente periodo e commina lesanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997,n. 249, e successive modificazioni.

* 10. 01. Ricciatti, Pannarale.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-guente:

ART. 10-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in

materia fiscale).

1. L’articolo 10, comma 1, n. 16, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal se-guente:

16) le prestazioni del servizio postaleuniversale, fornite alla tariffa massima dicui all’articolo 13, comma 2, del decretolegislativo 22 luglio 1999. n. 261, comemodificato dal decreto legislativo 31marzo 2011. n. 58, ai soggetti di cui al-l’articolo 3, comma 1, lettera a), del de-creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,nonché le cessioni di beni e le prestazionidi servizi a queste accessorie, effettuatedai soggetti obbligati ad assicurarne l’ese-cuzione. L’esenzione si applica anche aglienti di cui all’articolo 114 della Costitu-zione.

2. Ai sensi di quanto previsto dalcomma 1, è fatto divieto agli operatorieconomici del settore postale di traslarel’onere della maggiorazione d’imposta suiprezzi al consumo. L’Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni vigila sullapuntuale osservanza della disposizione dicui al precedente periodo e commina lesanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997,n. 249, e successive modificazioni.

* 10. 05. Vignali.

(Ritirato)

Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-guente:

ART. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo1o settembre 1993, n. 385).

1. All’articolo 19, comma 1, del testounico in materia bancaria e creditizia, di

Mercoledì 24 luglio 2013 — 192 — Commissione XIV

Page 193: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

cui al decreto legislativo 1o settembre1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: « La misura del 10 percento di cui al periodo precedente è ri-dotta al 5 per cento qualora la quota deidiritti di voto o del capitale sia detenutada fondi sovrani, come individuati dallacomunicazione della Commissione(COM(2008)115), nonché dalla regolamen-tazione adottata in sede di Fondo mone-tario internazionale (FMI) e di Organiz-zazione per la cooperazione e lo sviluppoeconomico (OCSE), che facciano riferi-mento a Stati extracomunitari ».

10. 02. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il se-guente:

ART. 10-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1,comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194

del 2008).

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge del 27 luglio 2000, n. 212, ilcomma 3-bis dell’articolo i del decretolegislativo 19 novembre 2008, n. 194, deveessere interpretato nel senso che sonoesclusi dal pagamento delle tariffe previsteper i controlli sanitari obbligatori gli im-prenditori agricoli ed i soggetti ad essiequiparati sulla base del nostro ordina-mento, per l’esercizio delle attività de-scritte dall’articolo 2135 del codice civile,ivi comprese le attività connesse, ad ecce-zione di quelle per le quali lo Statomembro deve assicurare la riscossione diuna tassa ai sensi dell’articolo 27 delregolamento CE/882/2004 ed espressa-mente indicate negli allegati IV e V delmedesimo regolamento comunitario.

10. 03. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il se-guente:

ART. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo2010, n. 59 recante Attuazione della diret-tiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno).

All’articolo 24, del decreto legislativo 26marzo 2010, n. 59 è apportata la seguentemodificazione:

a) Dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:

i-bis. Nel rispetto del principio di liberaconcorrenza ed al fine di tutelare i citta-dini italiani da forme di concorrenzasleale in riferimento al costo del lavoro leimprese non possono far lavorare sulterritorio nazionale cittadini comunitariassunti con contratto di lavoro che nongarantisca almeno il minimo salariale fis-sato dalla contrattazione collettiva nazio-nale di settore.

10. 04. Fedriga, Gianluca Pini, Prata-viera.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, capoverso articolo 8, ela comma 2, capoverso comma 2 le pa-role: negli ultimi due anni sono sostituitedalle seguenti: negli ultimi due mesi.

Conseguentemente, al comma 3, le pa-role: al biennio sono sostituite dalle se-guenti: all’anno.

12. 1. Rostellato, Baldassarre, Carinelli,Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 193 — Commissione XIV

Page 194: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ART. 13.

Al comma 1, aggiungere infine, le se-guenti parole: , purché residenti.

13. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard,Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo l’articolo 65 della legge 23dicembre 1998, n. 448, è aggiunto il se-guente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioniaggiuntive).

1. In caso di erogazione di prestazionisocio-assistenziali aggiuntive rispetto aquelle minime garantite dalla legge, tra cuianche erogazioni in materia di ediliziasovvenzionata o agevolata, e ai fini dellaloro assegnazione, le regioni e le provinceautonome possono richiedere ai cittadiniitaliani e dell’Unione europea, ai cittadinidi Paesi terzi che siano soggiornanti dilungo periodo, nonché ai familiari nonaventi la cittadinanza di uno Stato mem-bro che siano titolari del diritto di sog-giorno o del diritto di soggiorno perma-nente, i –quali abbiano presentato appo-sita domanda, che siano residenti nel pro-prio territorio fino ad un massimo di 5anni ».

13. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard,Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

ART. 14.

Al comma 1, capoverso « ART. 7 »comma 1, sostituire le parole: da euro6.200 a euro 18.600, con le seguenti: daeuro 9300 a euro 37.200.

14. 3. Franco Bordo, Palazzotto, Ric-ciatti, Pannarale.

Al comma 1, capoverso « ART. 7. »,comma 1, sostituire le parole: fino all’av-venuto adeguamento delle stesse con leseguenti: fino all’adeguamento delle stesseda completarsi entro e non oltre il terminedi 60 giorni decorrente dalla data diaccertamento della violazione da partedelle Autorità competenti.

14. 2. Gagnarli, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

Al comma 1, capoverso « ART. 7. »,comma 2, sostituire le parole: da euro3.100 a euro 18.600 con le seguenti: euro9300 a euro 27.900.

14. 4. Franco Bordo, Palazzotto, Ric-ciatti, Pannarale.

Al comma 1, capoverso « Art. 7. »,comma 2, sostituire le parole 18.600 con leseguenti: 12.000.

14. 1. Parentela, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

Al comma 1, capoverso « ART. 7. »,comma 6, dopo la parola: al ritiro inserirele seguenti: e alla confisca amministrativa,da parte dell’Autorità competente, ″ e dopola parola: alla distruzione inserire le se-guenti: ed in nessun caso possono essereimmesse in vendita a qualsiasi titolo.Chiunque immetta in vendita uova prove-nienti da allevamenti sottoposti alle mi-sure di cui ai commi precedenti è soggettoalla pena prevista dall’articolo 650 delcodice penale.

14. 5. Palazzotto, Franco Bordo, Panna-rale, Ricciatti.

ART. 15.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero della salute imple-menta lo sviluppo, la diffusione e l’appli-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 194 — Commissione XIV

Page 195: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

cazione di metodi sostitutivi al modello invivo, anche, tramite i proventi derivantidalle tariffe di cui articolo 80 del Rego-lamento.

15. 1. Ricciatti, Pannarale, Piazzoni,Aiello, Nicchi.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011,n. 217. Disposizioni per l’adempimento diobblighi derivanti dall’appartenenza del-l’Italia alle Comunità europee – Legge

comunitaria 2010).

All’articolo 20 della legge 15 dicembre2011, n. 217 dopo le parole: « del Mini-stero per le politiche europee » aggiungerele seguenti: « , del Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali » e dopo leparole: « i Ministri degli affari Esteri, »aggiungere le seguenti: « della salute, ».

15. 01. Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

ART. 16.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Il Ministero della salute prov-vede a redigere piani di controllo, di cui alcomma 5, che comprendano la verifica deldivieto di sperimentazione e importazionedi materie prime testate su animali.

3-ter. Il Ministero della Salute, in re-lazione al piano di controllo di cui alcomma 3-bis, definisce entro novantagiorni, un quadro sanzionatorio appro-priato in modo da risultare effettivo, pro-porzionato e dissuasivo,

3-quater. Qualora il Ministero dellasalute accerti irregolarità, di cui al comma3-bis, contesta la violazione all’azienda

ovvero alla Società diffidandola ed asse-gnando un termine di sette giorni per legiustificazioni. Trascorso tale termine, oqualora le giustificazioni risultino inade-guate, sono applicate le sanzioni di cui alcomma 3-quinques. motivate anche in ra-gione delle giustificazioni addotte.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma3-bis, il Ministero della salute applica leseguenti sanzioni:

a) sospensione della licenza per unperiodo di 6 mesi;

b) nel caso che il fatto costituiscareato, sono punite con la sanzione pecu-niaria amministrativa da euro 300 a30.000 e ritiro della licenza. ».

Conseguentemente, al comma 5, aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: e la verificadi conformità del divieto di sperimenta-zione e importazione di materie primetestate su animali. È altresì vietato testaresu animali qualsiasi ingrediente e prodottocosmetico anche se la sua commercializ-zazione ricade in altri ambiti come adesempio quello chimico e/o quello farma-ceutico.

16. 3. Nicchi, Ricciatti, Piazzoni, Panna-rale, Aiello.

(Inammissibile limitatamente al secondoperiodo dell’ultimo capoverso)

Al comma 5, dopo le parole: Con de-creto aggiungere le seguenti: da emanareentro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.

16. 2. Baroni, Cecconi, Dall’Orso, Di Vita,Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Man-tero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 5, dopo le parole: delle buonepratiche di fabbricazione aggiungere leseguenti: considerando tali quelle che nonprevedono la sperimentazione e l’impor-tazione di materie prime testate su ani-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 195 — Commissione XIV

Page 196: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

mali, né test su animali di qualsiasi in-grediente e prodotto cosmetico.

16. 1. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall’Orso,Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Man-tero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 17.

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Integrazioni al decreto legislativo 6 settem-bre 2005 n. 206 Codice del consumo, anorma dell’articolo 7 della legge 29 luglio

2003, n. 229).

1. Dopo l’articolo 102 del Decreto Le-gislativo 6 settembre 2005, n. 206, aggiun-gere i seguenti:

« ART. 102-bis.

(Etichettatura dei prodotti made in Italycon obbligo del codice a barre).

1. Al fine di consentire ai consumatorifinali di rilevare con certezza l’origine deiprodotti italiani, è istituito un sistema dietichettatura abbinato al codice a barre. Ilproduttore già in possesso dei requisiti perl’etichettatura ai sensi dell’articolo 1 dellalegge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto adapplicare l’etichettatura “made in Italy”comprensiva del suddetto codice a barre,questi deve contenere i dati fiscali delproduttore o distributore ed i riferimentidi rintracciabilità della stamperia dell’eti-chetta, nonché le indicazioni di responsa-bilità in ordine all’igiene, sanità e sicu-rezza del prodotto ai sensi del successivocomma 102-ter.

ART. 102-ter.

(Certificazione igienico-sanitaria e di sicu-rezza dei prodotti provenienti da Paesi non

facenti parte dell’Unione europea).

1. Al fine di tutelare la salute deiconsumatori, è fatto obbligo all’importa-

tore, al negoziante italiano ovvero alleaziende di trasformazione, di corredare ilprodotto, importato da Paesi non aderentiall’Unione europea, della certificazioneigienico-sanitaria e di sicurezza emessadalle Autorità competenti di uno Statodell’Unione Europea. ».

*17. 02. Grillo, Baroni, Cecconi, Dal-l’Orso, Di Vita, Silvia Giordano, Lore-fice, Mantero, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 17, inserire il se-guente:

ART. 17-bis.

(Integrazioni al decreto legislativo 6 settem-bre 2005 n. 206 Codice del consumo, anorma dell’articolo 7 della legge 29 luglio

2003, n. 229).

1. Dopo l’articolo 102 del Decreto Le-gislativo 6 settembre 2005, n. 206, aggiun-gere i seguenti:

« ART. 102-bis.

(Etichettatura dei prodotti made in Italycon obbligo del codice a barre).

1. Al fine di consentire ai consumatorifinali di rilevare con certezza l’origine deiprodotti italiani, è istituito un sistema dietichettatura abbinato al codice a barre. Ilproduttore già in possesso dei requisiti perl’etichettatura ai sensi dell’articolo 1 dellalegge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto adapplicare l’etichettatura “made in Italy”comprensiva del suddetto codice a barre,questi deve contenere i dati fiscali delproduttore o distributore ed i riferimentidi rintracciabilità della stamperia dell’eti-chetta, nonché le indicazioni di responsa-bilità in ordine all’igiene, sanità e sicu-rezza del prodotto ai sensi del successivocomma 102-ter.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 196 — Commissione XIV

Page 197: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ART. 102-ter.

(Certificazione igienico-sanitaria e di sicu-rezza dei prodotti provenienti da Paesi non

facenti parte dell’Unione europea).

1. Al fine di tutelare la salute deiconsumatori, è fatto obbligo all’importa-tore, al negoziante italiano ovvero alleaziende di trasformazione, di corredare ilprodotto, importato da Paesi non aderentiall’Unione europea, della certificazioneigienico-sanitaria e di sicurezza emessadalle Autorità competenti di uno Statodell’Unione Europea. ».

*17. 03. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti,Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 1, sostituire il capoversolettera a), con il seguente:

« a) all’articolo 2, comma 1, lettera a),dopo le parole: “naturale o artificiale” èinserita la seguente: “e” e le parole: “edesclude gli allagamenti non direttamenteimputabili ad eventi meteorologici” sonosoppresse; »

19. 4. Segoni, Busto, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Ca-rinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso, lettera b), punto1, dopo le parole: sistemi informativi ter-ritoriali inserire le seguenti: anche conl’ausilio di modellistica idraulica o idrolo-gica, ».

19. 3. Segoni, Busto, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Ca-rinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso lettera b) ilpunto 2) è sostituito dal seguente: 2) allalettera a) le parole dall’evento sono sop-presse

19. 2. Segoni, Busto, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Ca-rinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo il capoverso lettera c)inserire il seguente:

c-bis) il comma 1 dell’articolo 7 èsostituito dal seguente:

« 1. I piani di gestione del rischio dialluvioni, di seguito piani di gestione, ri-guardano tutti gli aspetti della gestione delrischio di alluvioni, in particolare la pre-venzione, la protezione e la preparazione,comprese le previsioni di alluvione e ilsistema di allertamento nazionale e ten-gono conto delle caratteristiche del bacinoidrografico o del sottobacino interessato. Ipiani di gestione prediligono la promo-zione di pratiche sostenibili di uso delsuolo, la ricollocazione di elementi espostial rischio, il miglioramento delle azioni diritenzione delle acque, interventi di riqua-lificazione fluviale, nonché l’inondazionecontrollata di certe aree in caso di feno-meno alluvionale ».

19. 1. Segoni, Busto, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Ca-rinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 20.

Al comma 1, capoverso lettera e) comma10, sopprimere la parola: interessato.

20. 4. Mannino, Carinelli, Colonesse, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli, Brugnerotto.

Al comma 1, capoverso lettera h) comma1-bis, sopprimere la parola: interessato e,

Mercoledì 24 luglio 2013 — 197 — Commissione XIV

Page 198: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

conseguentemente, dopo la parola: pubblicoaggiungere la seguente: anche.

20. 3. Mannino, Carinelli, Colonesse, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli, Brugnerotto.

All’articolo 20, lettera h), abrogare laparola principali.

20. 2. Mannino, Carinelli, Colonesse, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli, Brugnerotto.

Al comma 1, capoverso lettera h),comma 1-bis, sostituire le parole da: pre-sentazione e dell’operatore con le seguenti:al fine di assicurare la piena partecipa-zione del pubblico.

20. 1. Mannino, Carinelli, Colonesse, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli, Brugnerotto.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) il comma 1 dell’articolo 1 è sosti-tuito dal seguente: « 1. Il presente decretodisciplina l’immissione sul mercato dellepile e degli accumulatori di cui al comma2 e, in particolare, il divieto di immetteresul mercato pile e accumulatori contenentisostanze pericolose, nonché la raccoltaseparata, il trattamento, il riciclaggio e losmaltimento dei rifiuti di pile e di accu-mulatori, al fine di promuoverne un ele-vato livello di raccolta e di riciclaggio ».

21. 4. Busto, Segoni, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Co-lonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) il comma 6 dell’articolo 10 èsostituito dal seguente: « 6. L’operazione di

trattamento e di riciclaggio dei rifiuti dipile e accumulatori di cui al presentearticolo può essere effettuata al di fuoridel territorio nazionale o comunitario, acondizione che tali operazioni non sianorealizzabili in impianti localizzati sul ter-ritorio nazionale e che la spedizione deirifiuti sia conforme alle disposizioni delregolamento (CE) n.1013/2006 del Parla-mento Europeo e del Consiglio, del 14giugno 2006, e successive modificazioni ».

21. 3. Busto, Segoni, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Co-lonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) all’articolo 11, comma 1, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,nonché la ricerca di metodi di riciclaggioecocompatibili per tutti i tipi di pile eaccumulatori ».

21. 1. Busto, Segoni, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Co-lonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) conla seguente:

d) Al decreto legislativo 20 novembre2008, n. 188, il comma 1 dell’articolo 12 èsostituito dal seguente: « 1. È vietato losmaltimento in discarica o mediante ince-nerimento dei rifiuti delle pile e degli ac-cumulatori industriali e per veicoli ».

21. 2. Vignaroli, Busto, Zolezzi, Segoni,Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, To-falo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico,Nesci, Pinna, Spessotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

21. 6. Busto, Segoni, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Ca-rinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 198 — Commissione XIV

Page 199: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

ART. 22.

Premettere il seguente comma:

0.1. All’articolo 6, comma 2 del decretolegislativo 25 luglio,2005, n. 151 dopo laparola « rifiutato » è inserita la seguenteparola: « esclusivamente ».

22. 1. Busto, Segoni, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Co-lonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 23.

Al comma 1 sostituire le parole: sentitala Conferenza con le seguenti: d’intesa conla Conferenza.

23. 8. Prataviera, Gianluca Pini.

Al comma 1 dopo le parole: di Trento edi Bolzano inserire le seguenti: previo pa-rere delle competenti commissioni parla-mentari da rendere entro trenta giorni darichiesta.

23. 9. Prataviera, Gianluca Pini.

All’articolo 23 comma 1, dopo le parole:di Bolzano, aggiungere le seguenti: e lecompetenti Commissioni di Camera e Se-nato.

23. 7. Mannino, Carinelli, Colonesse, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli, Brugherotto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 6 del decreto legisla-tivo 152/2006, dopo il comma 17, è ag-giunto il seguente:

Alle procedure di Valutazione di In-cidenza Ambientale di cui al decreto delPresidente della Repubblica 357/97 e suc-cessive modificazioni sono applicate lenorme per la trasparenza e la partecipa-

zione del pubblico di cui all’articolo 6comma 2 lettere da a) a d) della Conven-zione di Aarhus.

23. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino,Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Cari-nelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 20 comma 7 del de-creto legislativo 152/2006 le parole: « Ilprovvedimento di assoggettabilità, com-prese le motivazioni, è pubblico a curadell’autorità competente » sono sostituitedalle seguenti: « Il provvedimento di as-soggettabilità, sia con esito negativo chepositivo, comprese le motivazioni, è pub-blico a cura dell’autorità competente.

23. 2. Daga, Busto, De Rosa, Mannino,Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Cari-nelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore del decreto ministeriale di cui alcomma 1 le regioni e le province auto-nome di Trento e Bolzano, aggiornano lanormativa regionale sulla base del dispostodel medesimo decreto. Sino all’entrata invigore delle disposizioni di aggiornamentodella normativa regionale di riferimento,trovano applicazione generale le normecontenute nel decreto di cui al comma 1.

23. 5. Busto, Segoni, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Ca-rinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Sopprimere il comma 3.

23. 4. Busto, Segoni, Daga, De Rosa,Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Ca-rinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 199 — Commissione XIV

Page 200: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con riferimento ai progetti di cui alcitato allegato IV del decreto legislativon. 152 del 2006, qualora non ricadenti,neppure parzialmente, in aree protette oin Siti di Interesse Comunitario ZoneSpeciali di Conservazione o in Zone diProtezione Speciale, ivi comprese quellesottoposte a vincolo paesaggistico o cul-turale, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, entro tre mesidall’adozione delle linee guida di cui alcomma 1 e nel rispetto dei criteri indicatidalle stesse, possono determinare, previamotivazione, criteri o condizioni di esclu-sione dalla verifica di assoggettabilità perspecifiche categorie progettuali, o perparticolari situazioni ambientali e terri-toriali.

23. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino,Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Co-lonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli.

Al comma 3, dopo le parole: ambientalie territoriali aggiungere le seguenti: Tra-scorso tale termine in assenza della defi-nizione di criteri o condizioni di esclu-sione, le tipologie progettuali di cui all’al-legato IV sono sottoposte a verifica diassoggettabilità.

23. 6. Mannino, Carinelli, Colonesse, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli, Brugnerotto.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso lettera a),comma 3, dopo le parole del territorio edel mare aggiungere il seguente periodo:L’inventario è reso consultabile al pubblicodall’ISPRA e dalle Autorità di Distrettotramite sito WEB secondo le modalitàpreviste dal decreto legislativo 19 agosto2005, n. 195 (Attuazione della direttiva

2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’in-formazione ambientale);.

24. 4. Daga, Busto, De Rosa, Mannino,Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Cari-nelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, dopo il capoverso lettera a)inserire il seguente:

a-bis) all’articolo 80, dopo il comma 3è inserito il seguente:

« 3-bis. Le regioni e, qualora sia orga-nismo diverso, il proponente della richie-sta di classificazione, danno ampia divul-gazione presso la popolazione interessatadell’avvio della procedura per la classifi-cazione e degli ulteriori monitoraggi even-tualmente necessari per le classificazionigià effettuate, mediante comunicazionepreventiva sul proprio sito WEB, comuni-cati alla stampa e attraverso un adeguatonumero di incontri pubblici da svolgersipresso i principali centri interessati. Taliincontri vengono pubblicizzati medianteaffissione di manifesti. Durante il periododi classificazione i dati dei controlli ne-cessari per la classificazione stessa sonotempestivamente pubblicati sul sito WEBdella regione, dell’Autorità Sanitaria Lo-cale e delle Agenzie entro una settimanadalla loro acquisizione ».

24. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino,Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Cari-nelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso lettera e),comma 4-bis, dopo le parole: Piano digestione è aggiunto il seguente periodo: Aiprogetti di cui al presente Comma siapplicano le misure di trasparenza è par-tecipazione di cui all’articolo 6 comma 2lettere da a) a d) della Convenzione diAarhus ».

24. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino,Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Cari-nelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 200 — Commissione XIV

Page 201: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Al comma 1, dopo il capoverso lettera e)inserire il seguente:

« e-bis) dopo l’articolo 108 è inserito ilseguente:

ART. 108-bis.– Trasparenza e infor-mazioni pubblica – 1. In ottemperanza aquanto previsto dal decreto legislativo 19agosto 2005, n. 195 (Attuazione della di-rettiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblicoall’informazione ambientale), le Agenzie ele Autorità competenti per i controlli pub-blicano e aggiornano ogni quattro mesi sulproprio sito WEB i risultati dei controlli 0dell’eventuale attività di monitoraggio re-lativi agli scarichi di cui al Capo III delTitolo III del presente Decreto, suddivisiper singolo scarico;

2. Le Autorità competenti ogni annosono tenute a pubblicare sul proprio sitoWEB il quadro delle sanzioni comminatee riscosse in relazioni ai controlli sugliscarichi di cui al presente Decreto ».

24. 2. Daga, Busto, De Rosa, Mannino,Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Cari-nelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci,Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 26.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992,n. 157, recante norme per la protezionedella fauna selvatica omeoterma e per ilprelievo venatorio in attuazione della di-

rettiva 79/409/CEE).

All’articolo 26 sono apportate le seguentimodificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti iseguenti:

1-bis. all’articolo 14, della legge 11febbraio 1992, n. 157, e successive modi-ficazioni, i commi da 3 a 7 sono sostituitidai seguenti:

« 3. Le Regioni stabiliscono con perio-dicità quinquennale, sulla base dei daticensuari, l’indice di densità venatoria mi-nima per ogni ambito territoriale di caccia(ATC). Tale indice è costituito dal rapporto

fra il numero dei cacciatori, ivi compresiquelli che praticano l’esercizio venatorioda appostamento fisso, ed il territorioagro-silvo-pastorale nazionale, senza te-nere conto del numero dei cacciatori inogni ATC, di qualsiasi provincia delloStato italiano per la sola caccia alla mi-gratoria. Le richieste sono da inoltrare adogni ATC entro il 30 marzo, con uncontributo spese del tesserino venatorioper solo l’attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l’in-dice di densità venatoria minima per ilterritorio compreso nella zona faunisticadelle Alpi che è organizzato in compren-sori secondo le consuetudini e tradizionilocali. Tale indice è costituito dal rapportotra il numero dei cacciatori, ivi compresiquelli che praticano l’esercizio venatorioda appostamento fisso, e il territorio re-gionale compreso, ai sensi dell’articolo 11,comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ognicacciatore, previa domanda all’ammini-strazione competente, ha diritto all’accessoin un ambito territoriale di caccia o in uncomprensorio alpino compreso nella re-gione in cui risiede e può aver accesso adaltri ambiti o ad altri comprensori anchecompresi in una diversa regione, previoconsenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2012 i caccia-tori comunicano alla provincia di resi-denza la propria opzione ai sensi dell’ar-ticolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 leprovince trasmettono i relativi dati allaRegione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenzadel termine di cui al comma 6, la Regionecomunica alle province gli indici di densitàminima di cui ai commi 3 e 4. Neisuccessivi novanta giorni le regioni appro-vano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Ilregolamento di attuazione del piano fau-nistico-venatorio deve prevedere, tra l’al-tro, le modalità di prima costituzione degliorgani direttivi degli ambiti territoriali dicaccia e dei comprensori alpini, la lorodurata in carica nonché le norme relativealla loro prima elezione e ai successivirinnovi. Le regioni provvedono ad even-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 201 — Commissione XIV

Page 202: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

tuali modifiche o revisioni del piano fau-nistico-venatorio e del regolamento di at-tuazione con periodicità quinquennale.

1-ter. All’articolo 18, della legge 11febbraio 1992, n. 157, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sopprimere leparole « quaglia (Coturnix coturnix); tor-tora (Streptopeia tur tur) »;

2) dopo la lettera e) sono aggiuntele seguenti:

e-bis) specie cacciabili dal settembreal 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix)tortora (Streptopeia turtur);

e-ter) specie cacciabile dal 1o settem-bre al 31 gennaio « storno (Sturnus vul-garis);

b) al comma 2:

1) il primo, secondo e terzo periodosono sostituiti dai seguenti: « I termini dicui al comma 1 possono essere modificatiper determinate specie in relazione allesituazioni ambientali delle diverse realtàterritoriali, anche al fine di garantire latutela delle specie di uccelli di cui all’ar-ticolo 1 della direttiva 79/409/CEE nelperiodo di nidificazione e durante le fasidi riproduzione e di dipendenza e, neiconfronti delle specie migratrici, durante ilperiodo di riproduzione e durante il ri-torno al luogo di nidificazione. Le regioniautorizzano le modifiche previo parerenon vincolante dell’Istituto Superiore perla Protezione e la Ricerca Ambientale(ISPRA). I termini devono comunque ga-rantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

2) il sesto ed il settimo periodosono sostituiti dal seguente: « Ferme re-stando le disposizioni relative agli ungu-lati, le regioni possono modificare i ter-mini di cui al presente comma in relazionea specie determinate e, allo scopo, sonoobbligate ad acquisire il vincolante parerepreventivo di validazione dell’ISPRA delle

analisi scientifiche prodotte a sostegnodelle modifiche da apportare, che dovràessere reso entro trenta giorni dal ricevi-mento della richiesta ».

b) Al comma 2, capoverso « ART.19-bis » sostituire il comma 4 con il se-guente:

4. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentito il Ministro per gli Affari re-gionali nonché il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, incaso di accertata violazione della direttiva409/79/CEE nei provvedimenti adottatidalle regioni aventi ad oggetto il prelievoin deroga provvede a diffidarle ad adottarele necessarie modifiche per assicurare laconformità degli stessi alla presente leggee alla normativa comunitaria ».

c) Dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

2-bis. All’articolo 20 della legge 11febbraio 1992, n. 157, e successive modi-ficazioni, il comma 3 è sostituito dalseguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività dicui al comma 1 sono rilasciate dal Mini-stro delle politiche agricole alimentari eforestali acquisito il parere non vincolantedell’Istituto superiore per la protezione ela ricerca ambientale (ISPRA), nel rispettodelle convenzioni internazionali. Nel casodi specie di uccelli che non vivono natu-ralmente allo stato selvatico nel territorioeuropeo degli Stati membri dell’Unioneeuropea, il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali consulta preventiva-mente anche la Commissione europea ».

2-ter. all’articolo 23, della legge 11febbraio 1992, n. 157, e successive modi-ficazioni, dopo il comma 5 aggiungere ilseguente:

« 5-bis: La tassa di cui al comma 1 èridotta nella misura minima del 50 percento per i soggetti ultra sessantacin-quenni, per tutti i portatori di handicappermanente superiore al 50 per centocertificato e per tutte le donne. ».

Mercoledì 24 luglio 2013 — 202 — Commissione XIV

Page 203: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

2-quater. all’articolo 30, comma 1, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « da euro1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalleseguenti: « da euro 10.000 a 50.000 »;

b) la lettera h) è sostituita dallaseguente:

« h) l’ammenda fino ad euro 1549 perchi esercita l’attività venatoria usando afini di richiamo uccelli vivi accecati omutilati o legati per le ali ».

d) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

3. All’articolo 31, comma 1, della legge11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dallaseguente:

« g) sanzione amministrativa da euro150 ad euro 750 per chi esercita l’attivitàvenatoria in violazione degli orari consen-titi o abbatte, cattura o detiene esemplaridi specie ammesse al prelievo in deroga, aisensi dell’articolo 19-bis, in numero ecce-dente il limite previsto per ogni singolaspecie. La stessa sanzione si applica a chiabbatte, cattura o detiene specie di mam-miferi o uccelli nei cui confronti la caccianon è consentita ed a chi esercita l’attivitàvenatoria utilizzando mezzi vietati. Se leviolazioni sono nuovamente commesse siapplica la sanzione da euro 300 ad euro1.500 ».

b) dopo la lettera h), aggiungere laseguente:

« h-bis) sanzione amministrativa daeuro 500 a euro 2.000 per chi esercita lacaccia con l’ausilio di richiami vietati dicui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nelcaso di tale infrazione si applica altresì lamisura della confisca di tali richiami »;

c) dopo la lettera m) aggiungere laseguente;

m-bis) sanzione amministrativa pe-cuniaria da euro 150 a 900 per chi nonesegue sul tesserino regionale le annota-zioni prescritte dal provvedimento di de-roga di cui all’articolo 19-bis;

26. 24. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibilefatto salvo il capoverso lettera b)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. all’articolo 14 della legge 11 feb-braio 1992, n. 157, e successive modifica-zioni, i commi da 3 a 7 sono sostituiti daiseguenti:

« 3. Le Regioni stabiliscono con perio-dicità quinquennale, sulla base dei daticensuari, l’indice di densità venatoria mi-nima per ogni ambito territoriale di caccia(ATC). Tale indice è costituito dal rapportofra il numero dei cacciatori, ivi compresiquelli che praticano l’esercizio venatorioda appostamento fisso, ed il territorioagro-silvo-pastorale nazionale, senza te-nere conto del numero dei cacciatori inogni ATC, di qualsiasi provincia delloStato italiano per la sola caccia alla mi-gratoria. Le richieste sono da inoltrare adogni ATC entro il 30 marzo, con uncontributo spese del tesserino venatorioper solo l’attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l’in-dice di densità venatoria minima per ilterritorio compreso nella zona faunisticadelle Alpi che è organizzato in compren-sori secondo le consuetudini e tradizionilocali. Tale indice è costituito dal rapportotra il numero dei cacciatori, ivi compresiquelli che praticano l’esercizio venatorioda appostamento fisso, e il territorio re-gionale compreso, ai sensi dell’articolo 11,comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ognicacciatore, previa domanda all’ammini-strazione competente, ha diritto all’accessoin un ambito territoriale di caccia o in uncomprensorio alpino compreso nella re-gione in cui risiede e può aver accesso adaltri ambiti o ad altri comprensori anche

Mercoledì 24 luglio 2013 — 203 — Commissione XIV

Page 204: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

compresi in una diversa regione, previoconsenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2012 i caccia-tori comunicano alla provincia di resi-denza la propria opzione ai sensi dell’ar-ticolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 leprovince trasmettono i relativi dati allaRegione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenzadel termine di cui al comma 6, la Regionecomunica alle province gli indici di densitàminima di cui ai commi 3 e 4. Neisuccessivi novanta giorni le regioni appro-vano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione.11 regolamento di attuazione del pianofaunistico-venatorio deve prevedere, tral’altro, le modalità di prima costituzionedegli organi direttivi degli ambiti territo-riali di caccia e dei comprensori alpini, laloro durata in carica nonché le normerelative alla loro prima elezione e aisuccessivi rinnovi. Le regioni provvedonoad eventuali modifiche o revisioni delpiano faunistico-venatorio e del regola-mento di attuazione con periodicità quin-quennale ».

26. 25. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 18 della legge 11febbraio 1992, n. 157, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sopprimere leparole « quaglia (Coturnix coturnix); tor-tora (Streptopeia turtur);

2) dopo la lettera e) sono aggiuntele seguenti:

e-bis) specie cacciabili dal 1o settem-bre al 31 dicembre: quaglia (Coturnixcoturnix); tortora (Streptopeia turtur);

e-ter) specie cacciabile dal 1o settem-bre al 31 gennaio « storno (Sturnus vul-garis);

b) al comma 2:

1) il primo, secondo e terzo periodosono sostituiti dai seguenti: ”I termini dicui al comma 1 possono essere modificatiper determinate specie in relazione allesituazioni ambientali delle diverse realtàterritoriali, anche al fine di garantire latutela delle specie di uccelli di cui all’ar-ticolo 1 della direttiva 79/409/CEE nelperiodo di nidificazione e durante le fasidi riproduzione e di dipendenza e, neiconfronti delle specie migratrici, durante ilperiodo di riproduzione e durante il ri-torno al luogo di nidificazione. Le regioniautorizzano le modifiche previo parerenon vincolante dell’Istituto Superiore perla Protezione e la Ricerca Ambientale(ISPRA). I termini devono comunque ga-rantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

2) il sesto ed il settimo periodosono sostituiti dal seguente: ”Ferme re-stando le disposizioni relative agli ungu-lati, le regioni possono modificare i ter-mini di cui al presente comma in relazionea specie determinate e, allo scopo, sonoobbligate ad acquisire il vincolante parerepreventivo di validazione dell’ISPRA delleanalisi scientifiche prodotte a sostegnodelle modifiche da apportare, che dovràessere reso entro trenta giorni dal ricevi-mento della richiesta ».

26. 26. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 18, comma 1, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole« quaglia (Coturnix coturnix); tortora(Streptopeia tur tur);

Mercoledì 24 luglio 2013 — 204 — Commissione XIV

Page 205: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

b) dopo la lettera e) sono aggiunte leseguenti:

e-bis) specie cacciabili dal 1o settem-bre al 31 dicembre: quaglia (Coturnixcoturnix); tortora (Streptopeia turtur);

e-ter) specie cacciabile dal 1o settem-bre al 31 gennaio « storno (Sturnus vul-garis).

26. 27. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 18, comma 1, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, alla lettera a) sopprimere leparole « quaglia (Coturnix coturnix); tor-tora (Streptopeia turtur) »;

Conseguentemente, al medesimo articolocomma 1, dopo la lettera e) aggiungere laseguente: e-bis specie cacciabile dal 1o

settembre al 31 dicembre: quaglia (Cotur-nix coturnix); tortora (Streptopeia tur-tur) »;.

26. 28. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 18, comma 1, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, dopo la lettera e) aggiungerela seguente:

e-bis) specie cacciabile dal 1o settem-bre al 31 gennaio « storno (Sturnus vul-garis) »;

26. 31. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 18, comma 2, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il primo, secondo e terzo periodosono sostituiti dai seguenti: « I termini di

cui al comma 1 possono essere modificatiper determinate specie in relazione allesituazioni ambientali delle diverse realtàterritoriali, anche al fine di garantire latutela delle specie di uccelli di cui all’ar-ticolo 1 della direttiva 79/409/CEE nelperiodo di nidificazione e durante le fasidi riproduzione e di dipendenza e, neiconfronti delle specie migratrici, durante ilperiodo di riproduzione e durante il ri-torno al luogo di nidificazione. Le regioniautorizzano le modifiche previo parerenon vincolante dell’Istituto Superiore perla Protezione e la Ricerca Ambientale(ISPRA). I termini devono comunque ga-rantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

b) il sesto ed il settimo periodo sonosostituiti dal seguente: « Ferme restando ledisposizioni relative agli ungulati, le re-gioni possono modificare i termini di cuial presente comma in relazione a speciedeterminate e, allo scopo, sono obbligatead acquisire il vincolante parere preven-tivo di validazione dell’ISPRA delle analisiscientifiche prodotte a sostegno delle mo-difiche da apportare, che dovrà essere resoentro trenta giorni dal ricevimento dellarichiesta ».

26. 32. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 18, comma 2, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, il primo, secondo e terzoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Itermini di cui al comma 1 possono esseremodificati per determinate specie in rela-zione alle situazioni ambientali delle di-verse realtà territoriali, anche al fine digarantire la tutela delle specie di uccelli dicui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durantele fasi di riproduzione e di dipendenza e,nei confronti delle specie migratrici, du-rante il periodo di riproduzione e duranteil ritorno al luogo di nidificazione. Leregioni autorizzano le modifiche previo

Mercoledì 24 luglio 2013 — 205 — Commissione XIV

Page 206: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

parere non vincolante dell’istituto Supe-riore per la Protezione e la Ricerca Am-bientale (ISPRA). I termini devono comun-que garantire il rispetto della direttiva79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

26. 33. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 18, comma 2, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, il sesto ed il settimo periodosono sostituiti dal seguente: « Ferme re-stando le disposizioni relative agli ungu-lati, le regioni possono modificare i ter-mini di cui al presente comma in relazionea specie determinate e, allo scopo, sonoobbligate ad acquisire il vincolante parerepreventivo di validazione dell’ISPRA delleanalisi scientifiche prodotte a sostegnodelle modifiche da apportare, che dovràessere reso entro trenta giorni dal ricevi-mento della richiesta ».

26. 34. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »apportare le seguenti modifiche: a) dopo ilcomma 1 inserire il seguente:

1-bis Sul territorio della RepubblicaItaliana non è consentito l’esercizio dellederoghe adottate ai sensi dell’articolo 9,paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 30 novembre 2009.

Conseguentemente, al comma 3 soppri-mere il terzo periodo.

26. 7. Gallinella, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »comma 2, secondo periodo, dopo la parola:mezzi aggiungere le seguenti: tra i quali

sono esclusi richiami vivi, stampi o altristrumenti atti ad attrarre la fauna.

26. 13. Lupo, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » alcomma 2, secondo periodo, sostituire leparole: e le particolari forme di vigilanzacui il prelievo è soggetto e gli organiincaricati della stessa, fermo restandoquanto previsto dall’artico/o 27, comma 2inserire il seguente: e le particolari formedi vigilanza specifiche o straordinarie attea rendere continuativo il controllo suisoggetti abilitati al prelievo, fermo quantoprevisto dall’articolo 27, comma 2.

26. 11. L’Abbate, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »comma 2, secondo periodo, dopo le parole:e gli organi incaricati della stessa, fermorestando quanto previsto dall’articolo 27,comma 2 inserire il seguente periodo: Leregioni, al fine di effettuare i controlli e leparticolari forme di vigilanza cui il pre-lievo in deroga è soggetto, stipulano ap-positi accordi con gli organi di vigilanza dicui all’articolo 27, comma 2, della presentelegge.

26. 2. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Isoggetti abilitati al prelievo in deroga ven-gono individuati dalle regioni inserire ilseguente periodo: I soggetti abilitati alprelievo in deroga ai sensi dell’articolo 9,paragrafo 1, lettere a) e c), della Direttiva2009/147/CE, devono essere titolari di ap-posita autorizzazione rilasciata dalla re-gione, subordinata alla partecipazione aidonei corsi di istruzione ed al supera-mento dell’esame finale dinanzi ad unacommissione esaminatrice composta da tre

Mercoledì 24 luglio 2013 — 206 — Commissione XIV

Page 207: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

esperti, due indicati da ISPRA ed unodalla Regione.

26. 3. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 2, quarto periodo, sostituire leparole: ai soggetti abilitati è fornito untesserino sul quale devono essere annotatii capi oggetto di deroga subito dopo il lororecupero. con le seguenti: ai soggetti abi-litati è fornito un tesserino sul qualedevono essere annotati i capi oggetto dideroga subito dopo il loro abbattimento.

26. 4. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 2, quarto periodo, sostituire laparola: recupero con la seguente: abbatti-mento.

26. 9. Gagnarli, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 2, settimo periodo, sostituire leparole: Le regioni prevedono sistemi pe-riodici di verifica allo scopo di sospenderetempestivamente il provvedimento di de-roga qualora sia accertato il raggiungi-mento del numero di capi autorizzato alprelievo o dello scopo, in data antecedentea quella originariamente prevista. con leseguenti: A fine giornata i soggetti abilitatial prelievo in deroga comunicano allaregione il numero dei capi abbattuti rela-tivamente alle specie oggetto di deroga. Leregioni verificano il raggiungimento delnumero di capi autorizzato al prelievo odello scopo e provvedono alla sospensionetempestiva del provvedimento di deroga.

26. 15. Palazzotto, Franco Bordo, Ric-ciatti, Pannarale.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »comma 2, sostituire l’ultimo periodo con ilseguente: I soggetti abilitati al prelievo in

deroga comunicano il numero dei capiabbattuti a fine giornata. La contabilizza-zione del totale dei capi abbattuti si svolgecon cadenza giornaliera allo scopo di so-spendere tempestivamente il provvedi-mento di deroga qualora sia accertato ilraggiungimento del numero di capi auto-rizzato al prelievo o dello scopo, in dataantecedente a quella originariamente sta-bilita.

26. 8. Lupo, Carinelli, Colonnese, DiMaio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vi-gnaroli.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le regioni nell’esercizio delle de-roghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1,lettera a) della citata direttiva 2009/147/CE affidano l’applicazione delle stesse,verificata l’insussistenza di soluzioni alter-native soddisfacenti, alle guardie venatoriedelle amministrazioni provinciali che pos-sono altresì avvalersi dei proprietari o deiconduttori dei fondi sui quali si attuano ipiani medesimi, purché muniti di licenzaper l’esercizio venatorio, nonché delleguardie forestali e delle guardie comunalimunite di licenza per l’esercizio venatorio.

26. 10. Benedetti, Carinelli, Colonnese,Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto,Vignaroli.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le regioni, entro un anno dal-l’entrata in vigore della presente legge,predispongono un elenco dei siti in cuiviene esercitato il prelievo nel quale sonoriportate le coordinate geografiche di ognisito. L’elenco è messo a disposizione degliorgani di vigilanza.

26. 12. Massimiliano Bernini, Carinelli,Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna,Spessotto, Vignaroli.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 207 — Commissione XIV

Page 208: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le deroghe di cui al comma 1 sonoapplicate per periodi limitati e determinatirispetto alle stagioni di caccia, sentitol’ISPRA o gli istituti riconosciuti a livelloregionale o di provincia autonoma, ovveroaltre istituzioni scientifiche con le quali leregioni e le province autonome sono con-venzionate, non possono avere ad oggetto,comunque, specie la cui consistenza sia indiminuzione. Nel caso di regime di derogadi cui alla lettera a) del paragrafo 1dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, le regioni e le province autonomeadottano la deroga dopo aver valutatol’assenza di soluzioni alternative soddisfa-centi e l’inesistenza o l’inefficacia di me-todi dissuasivi. Nel caso di regime dideroga di cui alla lettera c) del medesimoparagrafo 1 dell’articolo 9, le regioni e leprovince autonome adottano opportuniprovvedimenti con esplicito e motivatoriferimento anche a esigenze ricreative edeconomiche, alla ricorrenza di situazioniparticolari quali la tradizione culturalefortemente radicata nel territorio, alla ne-cessità di conservare usi e costumi legati aforme particolari di caccia consolidate neltempo e al mantenimento di habitat na-turali.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, sostituire il comma 5 con il se-guente:

5. Le regioni e le province autonome, seintendono adottare il regime di deroga dicui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) ec), della direttiva 2009/147/CEE, comuni-cano entro il 31 gennaio di ogni annoall’ISPRA, l’elenco delle specie migratriciammissibili al prelievo, dandone comuni-cazione anche al Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, alMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali e al Ministro per gli affariregionali, il turismo e lo sport. L’ISPRAentro i sessanta giorni successivi, deter-mina su base nazionale la piccola quantitàprelevabile delle singole specie, utilizzandoa tale fine anche gli studi specializzati

riconosciuti a livello regionale e le risul-tanze di pubblicazioni scientifiche inter-nazionali e in conformità alle prescrizioniin materia dettate dalla Commissione eu-ropea. Nel caso in cui l’ISPRA non indi-vidui la piccola quantità prelevabile neltermine indicato, essa è determinata dallaConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e Bolzano, che stabilisce diret-tamente la quantità e le modalità di pre-lievo per ciascuna specie, conformandosiai criteri e princìpi fissati in materia dallaCommissione europea e provvede a ripar-tire, entro il 30 aprile di ogni anno, lapiccola quantità riferita alle singole specie,tra il numero dei cacciatori residenti nelleregioni e nelle province autonome interes-sate al prelievo in deroga. La citata Con-ferenza individua, altresì, meccanismi dimonitoraggio al fine di consentire il ri-spetto dei massimali di prelievo assegnatiper ciascuna specie ammessa al prelievo inderoga.

Al comma 6 sopprimere la frase:

Nel caso risulti dalla relazione tra-smessa che in una regione sia stato supe-rato il numero massimo, di capi preleva-bili di cui al comma 3, quarto periodo, lamedesima regione non è ammessa al ri-parto nell’anno successivo.

26. 1. Romele.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »comma 3, primo periodo, sostituire le pa-role: Le deroghe di cui al comma 1 sonoadottate sentito l’ISPRA con le seguenti: Lederoghe di cui al comma 1 sono adottateacquisito il parere dell’ISPRA a cui leregioni devono uniformarsi.

26. 5. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 3, primo periodo, sostituire le pa-role: Le deroghe di cui al comma 1 sonoadottate sentito l’ISPRA con le seguenti: Leregioni adottano le deroghe di cui al

Mercoledì 24 luglio 2013 — 208 — Commissione XIV

Page 209: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

comma 1 dopo aver acquisito il pareredell’ISPRA al quale devono conformarsi.

26. 14. Gallinella, Carinelli, Colonnese,Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto,Vignaroli.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 3, primo periodo, dopo le parole:sentito l’ISPRA inserire le seguenti: o altriistituti indipendenti all’uopo titolati, ancheregionali laddove istituiti, dotati di analogaautonomia tecnico-scientifica ed organiz-zativa.

26. 18. Gianluca Pini, Prataviera, Bor-ghesi.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 3, primo periodo, dopo le parole:sentito l’ISPRA aggiungere le seguenti: oaltri istituti indipendenti all’uopo titolati,anche regionali laddove istituiti, dotati dianaloga autonomia tecnico-scientifica edorganizzativa.

Conseguentemente, al comma 2, capo-verso « ART. 19-bis » comma 6, sopprimereil secondo periodo.

26. 20. Gianluca Pini, Prataviera, Bor-ghesi.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 3, primo periodo, dopo le parole:sentito l’ISPRA aggiungere le seguenti: oaltri istituti riconosciuti a livello regionaleo di provincia autonoma, ovvero altreistituzioni scientifiche con le quali le re-gioni e le province autonome sono con-venzionate, non possono avere ad oggetto,comunque, specie la cui consistenza sia indiminuzione.

26. 19. Borghesi, Gianluca Pini, Prata-viera.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 3, primo periodo, sopprimere laparola: grave.

26. 16. Franco Bordo, Palazzotto, Panna-rale.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 3, secondo periodo, dopo le parole:L’intenzione di adottare un provvedimentodi deroga che abbia ad oggetto speciemigratrici deve entro il mese di aprile diogni anno essere comunicata all’ISPRA, ilquale si esprime entro e non oltre qua-ranta giorni dalla ricezione della comuni-cazione., aggiungere le seguenti: Qualoral’ISPRA o altri istituti riconosciuti a livelloregionale o di provincia autonoma, ovveroaltre istituzioni scientifiche con le quali leregioni e le province autonome sono con-venzionate, non si esprimano nei tempiprevisti di cui sopra, il parere sul prov-vedimento di deroga è da ritenersi legit-timamente autorizzato.

26. 22. Borghesi, Gianluca Pini, Prata-viera.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:è determinata, annualmente, a livello na-zionale, dall’ISPRA. con le seguenti: è de-terminata, annualmente, a livello nazio-nale e per le sole specie di cui si disponedi dati certi, dall’ISPRA.

26. 6. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentito il Ministro per gli affari re-gionali nonché il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, incaso di accertata violazione della direttiva409/79/CEE nei provvedimenti adottatidalle regioni aventi ad oggetto il prelievoin deroga provvede a diffidarle ad adottarele necessarie modifiche per assicurare laconformità degli stessi alla presente leggee alla normativa comunitaria.

26. 35. Gianluca Pini, Prataviera.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »,comma 4, terzo periodo, dopo le parole: edella tutela del territorio e del mare

Mercoledì 24 luglio 2013 — 209 — Commissione XIV

Page 210: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

aggiungere le seguenti: e di concerto con ilMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali,.

26. 17. Palazzotto, Franco Bordo, Ric-ciatti, Pannarale.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le regioni e le province autonome, seintendono adottare il regime di deroga dicui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) ec), della direttiva 2009/147/CEE, comuni-cano entro il 31 gennaio di ogni annoall’ISPRA, l’elenco delle specie migratriciammissibili al prelievo, dandone comuni-cazione anche al Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, alMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali e al Ministro per gli affariregionali, il turismo e lo sport. L’ISPRAentro i sessanta giorni successivi, deter-mina su base nazionale la piccola quantitàprelevabile delle singole specie, utilizzandoa tale fine anche gli studi specializzatiriconosciuti a livello regionale e le risul-tanze di pubblicazioni scientifiche inter-nazionali e in conformità alle prescrizioniin materia dettate dalla Commissione eu-ropea. Nel caso in cui l’ISPRA non indi-vidui la piccola quantità prelevabile neltermine indicato, essa è determinata dallaConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e Bolzano, che stabilisce diret-tamente la quantità e le modalità di pre-lievo per ciascuna specie, conformandosiai criteri e principi fissati in materia dallaCommissione europea e provvede a ripar-tire, entro il 30 aprile di ogni anno, lapiccola quantità riferita alle singole specie,tra il numero dei cacciatori residenti nelleregioni e nelle province autonome interes-sate al prelievo in deroga. La citata Con-ferenza individua, altresì, meccanismi dimonitoraggio al fine di consentire il ri-spetto dei massimali di prelievo assegnatiper ciascuna specie ammessa al prelievo inderoga.

26. 23. Borghesi, Gianluca Pini, Prata-viera.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis »comma 6, sopprimere le parole da: Nel casorisulti fino a: nell’anno successivo.

26. 21. Borghesi, Gianluca Pini, Prata-viera.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 20 della legge 11febbraio 1992, n. 157, e successive modi-ficazioni, il comma 3 è sostituito dalseguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività dicui al comma 1 sono rilasciate dal Mini-stro delle politiche agricole alimentari eforestali acquisito il parere non vincolantedell’istituto superiore per la protezione ela ricerca ambientale (ISPRA), nel rispettodelle convenzioni internazionali. Nel casodi specie di uccelli che non vivono natu-ralmente allo stato selvatico nel territorioeuropeo degli Stati membri dell’Unioneeuropea, il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali consulta preventiva-mente anche la Commissione europea ».

26. 36. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 23, della legge 11febbraio 1992, n. 157, e successive modi-ficazioni, dopo il comma 5 aggiungere ilseguente:

« 5-bis. La tassa di cui al comma 1 èridotta nella misura minima del 50 percento per i soggetti ultra sessantacin-quenni, per tutti i portatori di handicappermanente superiore al 50 per centocertificato e per tutte le donne. ».

26. 37. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 30, comma 1, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive

Mercoledì 24 luglio 2013 — 210 — Commissione XIV

Page 211: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « da euro1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalleseguenti: « da euro 10.000 a 50.000 »;

b) la lettera h) è sostituita dallaseguente:

« h) l’ammenda fino ad euro 1549 perchi esercita l’attività venatoria usando afini di richiamo uccelli vivi accecati omutilati o legati per le ali ».

26. 38. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 30, comma 1, letterac), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esuccessive modificazioni, le parole: « daeuro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituitedalle seguenti: « da euro 10.000 a 50.000 ».

26. 39. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 30, comma 1, dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, e successivemodificazioni, la lettera h) è sostituitadalla seguente:

« h) l’ammenda fino ad euro 1549 perchi esercita l’attività venatoria usando afini di richiamo uccelli vivi accecati omutilati o legati per le ali ».

26. 40. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All’articolo 31, comma 1, della legge11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dallaseguente:

« g) sanzione amministrativa da euro150 ad euro 750 per chi esercita l’attività

venatoria in violazione degli orari consen-titi o abbatte, cattura o detiene esemplaridi specie ammesse al prelievo in deroga, aisensi dell’articolo 19-bis, in numero ecce-dente il limite previsto per ogni singolaspecie. La stessa sanzione si applica a chiabbatte, cattura o detiene specie di mam-miferi o uccelli nei cui confronti la caccianon è consentita ed a chi esercita l’attivitàvenatoria utilizzando mezzi vietati. Se leviolazioni sono nuovamente commesse siapplica la sanzione da euro 300 ad euro1.500 »;

b) dopo la lettera h), aggiungere laseguente:

« h-bis) sanzione amministrativa daeuro 500 a euro 2.000 per chi esercita lacaccia con l’ausilio di richiami vietati dicui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nelcaso di tale infrazione si applica altresì lamisura della confisca di tali richiami »;

c) dopo la lettera m) aggiungere laseguente:

« m-bis) sanzione amministrativa pe-cuniaria da euro 150 a 900 per chi nonesegue sul tesserino regionale le annota-zioni prescritte dal provvedimento di de-roga di cui all’articolo 19-bis ».

26. 41. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

ART. 31.

Al comma 1, sostituire le parole: ilMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti con le seguenti: l’Autorità di rego-lamentazione dei trasporti.

31. 2. Catalano, Dell’Orco, Liuzzi, NicolaBianchi, De Lorenzis, Paolo Romano,Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese,Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto,Vignaroli.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 211 — Commissione XIV

Page 212: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione delle disposizionidell’articolo 19 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre2009, il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti di concerto con l’autorità diregolamentazione dei trasporti, realizzauna piattaforma web-site, secondo i criteridell’e-Government e del Codice dell’Am-ministrazione Digitale, nei limiti temporaliindividuati nel comma 4, articolo 19 delladecisione 2009/750/CE.

31. 1. Catalano, Dell’Orco, Liuzzi, NicolaBianchi, De Lorenzis, Paolo Romano,Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese,Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto,Vignaroli.

ART. 32.

Dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:

ART. 32-bis.

(Modifica all’articolo 55-quater del decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attua-zione della sentenza della Corte di giustiziaUE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) inmateria di parità di trattamento tra uominie donne nel calcolo dei premi e delle

prestazioni assicurative).

1. All’articolo 55-quater del decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codicedelle pari opportunità tra uomo e donna,a norma dell’articolo 6 della legge 28novembre 2005, n. 246 », i commi 1 e 2sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei contratti stipulati, per la primavolta, a partire dal 21 dicembre 2012 ilfatto di tenere conto del sesso quale fat-tore di calcolo dei premi e delle presta-zioni a fini assicurativi e di altri servizifinanziari non può determinare differenzenei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e allamaternità non possono determinare diffe-

renze nei premi o nelle prestazioni indi-viduali. ».

*32. 01. Tancredi.

(Ritirato)

Dopo l’articolo 32 è inserito il se-guente:

ART. 32-bis.

(Modifica all’articolo 55-quater del decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attua-zione della sentenza della Corte di giustiziaUE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) inmateria di parità di trattamento tra uominie donne nel calcolo dei premi e delle

prestazioni assicurative).

1. All’articolo 55-quater del decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codicedelle pari opportunità tra uomo e donna,a norma dell’articolo 6 della legge 28novembre 2005, n. 246 », i commi 1 e 2sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei contratti stipulati, per la primavolta, a partire dal 21 dicembre 2012 ilfatto di tenere conto del sesso quale fat-tore di calcolo dei premi e delle presta-zioni a fini assicurativi e di altri servizifinanziari non può determinare differenzenei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e allamaternità non possono determinare diffe-renze nei premi o nelle prestazioni indi-viduali. ».

*32. 02. Pisicchio.

Dopo l’articolo 32 è inserito il se-guente:

ART. 32-bis.

(Modifica all’articolo 55-quater del decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attua-zione della sentenza della Corte di giustiziaUE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) inmateria di parità di trattamento tra uominie donne nel calcolo dei premi e delle

prestazioni assicurative).

1. All’articolo 55-quater del decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice

Mercoledì 24 luglio 2013 — 212 — Commissione XIV

Page 213: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

delle pari opportunità tra uomo e donna,a norma dell’articolo 6 della legge 28novembre 2005, n. 246 », i commi 1 e 2sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei contratti stipulati, per la primavolta, a partire dal 21 dicembre 2012 ilfatto di tenere conto del sesso quale fat-tore di calcolo dei premi e delle presta-zioni a fini assicurativi e di altri servizifinanziari non può determinare differenzenei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e allamaternità non possono determinare diffe-renze nei premi o nelle prestazioni indi-viduali. ».

*32. 03. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dal-l’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 33.

Dopo l’articolo 33 aggiungere il se-guente:

ART. 33-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio2010, n. 39, recante Attuazione della diret-tiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni le-gali dei conti annuali e dei conti consoli-dati, che modifica le direttive 78/660/CE, e

che abroga la direttiva 84/253/CEE).

« All’articolo 43 del decreto legislativo27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 10,è inserito il seguente:

« 10-bis. Il presente decreto si applicaalle regioni a statuto speciale e alle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,che hanno competenza in materia di vi-gilanza cooperativa, compatibilmente conle norme dei rispettivi statuti e dellerelative norme di attuazione ».

33. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard,Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 33 è aggiunto il seguente:

ART. 33-bis.

(Modifica del testo unico dell’edilizia di cuial decreto del Presidente della Repubblicadel 6 giugno 2001, n. 380, in tema diaffidamento di opere di urbanizzazione pri-maria per eliminare la violazione delladisciplina comunitaria in tema di appalti

pubblici).

All’articolo 16 del Testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) Al comma 2-bis, le parole « ese-cuzione diretta » sono sostituite dalle se-guenti: « esecuzione a scomputo totale oparziale della quota del contributo di cuial comma 2 » e dopo le parole « decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163 » ag-giungere le seguenti « laddove l’importocomplessivo delle opere pubbliche corre-late al rilascio del titolo abilitativo eoggetto del convenzionamento con l’am-ministrazione comunale – calcolato inbase ai sensi dell’articolo 29 comma 7decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163– non superi la stessa soglia comunitaria.La disposizione contenuta nel presentecomma non trova applicazione in tutti icasi in cui, rispetto all’affidamento inesecuzione di opere di urbanizzazioneprimaria, possa essere fatto valere uninteresse transfrontaliero »;

b) dopo il comma 2-bis è inserito ilseguente: « 3-bis. In tutti i casi nei quali iltitolare del permesso di costruire si av-valga della facoltà di eseguire le opere diurbanizzazione primaria in base al comma2-bis del presente articolo, la somma cheè possibile portare in detrazione dal con-tributo di cui al comma 2, è determinata– in via definitiva – in sede di consuntivo,dopo l’approvazione del collaudo delleopere da parte del Responsabile TecnicoAmministrativo sulla base della documen-

Mercoledì 24 luglio 2013 — 213 — Commissione XIV

Page 214: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

tazione, anche fiscale, consegnata dal me-desimo titolare del permesso di co-struire. ».

33. 02. Mannino, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli,Carinelli, Brugnerotto.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 33 aggiungere il se-guente:

ART. 33-bis.

(Modifica del testo unico dell’edilizia di cuial decreto del Presidente della Repubblicadel 6 giugno 2001, n. 380, in tema diaffidamento di opere di urbanizzazione pri-maria fino a 5.000.000 di euro per elimi-nare la violazione della disciplina comuni-

taria in tema di appalti pubblici).

Il comma 2-bis dell’articolo 16 delTesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, è abrogato.

Le autorizzazioni e le convenzioni ri-lasciate ai sensi del comma 2-bis dell’ar-ticolo 16 del decreto del Presidente dellaRepubblica, n. 380 del 2001, prima delladata di pubblicazione della presente legge,conservano validità ed efficacia.

33. 03. Mannino, Colonnese, Di Maio,Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli,Carinelli, Brugnerotto.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 33 aggiungere il se-guente:

ART. 33-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo2011, n. 58, recante attuazione della diret-

tiva 2008/6/CE).

1. In ottemperanza alla sentenza dellaCorte di Giustizia UE del 23 aprile 2009,causa C-357/2007, all’articolo 3 del decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e suc-cessive modificazioni, dopo il comma 4, èaggiunto il seguente:

4-bis: « A decorrere dal 1o gennaio2013, gli invii di posta massiva sono esclusidall’ambito del servizio universale »;.

33. 05. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 33 aggiungere il se-guente:

ART. 33-bis.

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legi-slativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attua-zione della direttiva 2000/31/CE relativa ataluni aspetti giuridici dei servizi dellasocietà dell’informazione nel mercato in-terno, con particolare riferimento al com-

mercio elettronico).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003,n. 70, sono apportate le seguenti modifi-cazioni: a) l’articolo 16 è sostituito dalseguente:

« ART. 16. – (Responsabilità nell’attivitàdi memorizzazione di informazioni-ho-sting). – 1. Nella prestazione di un serviziodella società dell’informazione, consistentenella memorizzazione di informazioni for-nite da un destinatario del servizio, ilprestatore non e’ responsabile delle infor-mazioni memorizzate a richiesta di undestinatario del servizio, a condizione chedetto prestatore:

a) non sia effettivamente a cono-scenza del fatto che l’attività o l’informa-zione è illecita e, per quanto attiene adazioni risarcitone, non sia al corrente difatti o di circostanze in base ai quali unoperatore economico diligente avrebbe do-vuto constatare l’illiceità dell’attività o del-l’informazione, avvalendosi a tal fine ditutte le informazioni di cui disponga, com-prese quelle che gli siano state trasmessedal titolare del diritto violato;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 214 — Commissione XIV

Page 215: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

b) non appena venuto a conoscenzadi tali fatti, su comunicazione delle auto-rità competenti o in qualsiasi altro modo,agisca immediatamente per rimuovere leinformazioni o per disabilitarne l’accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1non si applicano se il destinatario delservizio agisce sotto l’autorità o il controllodel prestatore.

3. L’autorità giudiziaria o quella am-ministrativa competente può esigere, an-che in via d’urgenza, che il prestatore,nell’esercizio delle attività di cui alcomma 1, impedisca o ponga fine alleviolazioni commesse e adotti misure checontribuiscano in modo effettivo a pre-venire nuove violazioni e che siano ef-fettive, proporzionate, dissuasive e noncreino ostacoli al commercio legittimo,anche imponendo al prestatore obblighidi sorveglianza in casi specifici, in par-ticolare in relazione a prodotti che pos-sono essere pericolosi per la salute o ilcui commercio costituisca reato, e fermorestando il divieto di imporre al presta-tore di predisporre un sistema di filtrag-gio di tutte le comunicazioni elettronicheche transitano per i suoi servizi, in par-ticolare mediante programmi “peer-to-peer”, che si applichi indistintamente atutta la sua clientela, a titolo preventivo,a sue spese esclusive e senza limiti ditempo »;

b) l’articolo 17 è sostituito dal se-guente:

« ART. 17. – (Assenza dell’obbligo gene-rale di sorveglianza). 1. Nella prestazionedei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16,il prestatore non è assoggettato ad unobbligo generale di sorveglianza sulle in-formazioni che trasmette o memorizza, néad un obbligo generale di ricercare atti-vamente fatti o circostanze che indichinola presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agliarticoli 14, 15 e 16, il prestatore è comun-que tenuto:

a) ad informare senza indugio l’au-torità giudiziaria o quella amministrativa

avente funzioni di vigilanza, qualora sia aconoscenza di presunte attività o informa-zioni illecite riguardanti un suo destina-tario del servizio della società dell’infor-mazione;

b) a fornire senza indugio, a richiestadelle autorità competenti, le informazioniin suo possesso che consentano l’identifi-cazione del destinatario dei suoi servizicon cui ha accordi di memorizzazione deidati, al fine di individuare e prevenireattività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsa-bile del contenuto di tali servizi nel casoin cui non abbia agito prontamente perrimuovere le informazioni o le attivitàillecite o per disabilitare l’accesso a detticontenuti non appena sia informato o sirenda conto di tale illiceità.

4. In ogni caso le esenzioni e le deroghein materia di responsabilità previste dalpresente decreto non si applicano, cosic-ché trovano in tal caso applicazione tuttele regole ordinarie:

a) al prestatore che deliberatamentecollabori con un destinatario del suo ser-vizio al fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che non svolga unruolo meramente tecnico, automatico epassivo, il che implica che detto presta-tore non conosca né controlli le infor-mazioni trasmesse o memorizzate, ed inparticolare al prestatore che metta adisposizione del destinatario dei suoi ser-vizi oggetto del presente decreto, o co-munque fornisca o presti a suo favore,anche strumenti o servizi di caratterepromozionale, ovvero adotti modalità dipresentazione delle informazioni non ne-cessarie ai fini dell’espletamento dei ser-vizi oggetto del presente decreto, chesiano idonei ad agevolare o promuoverela messa in commercio di prodotti oservizi ad opera del destinatario del ser-vizio, o presti un’assistenza consistentesegnatamente nell’ottimizzare la presen-tazione di offerte in vendita e nel pro-muovere tali offerte;

Mercoledì 24 luglio 2013 — 215 — Commissione XIV

Page 216: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

c) al prestatore che non abbia adem-piuto al dovere di diligenza che è ragio-nevole attendersi da esso ed è previsto daldiritto al fine di individuare e preveniretaluni tipi di attività illecite e che com-prende tra l’altro l’adozione di misure chegli consentano di procedere all’identifica-zione dei destinatari dei suoi servizi cheagiscano nel commercio, fornendo le re-lative informazioni all’autorità giudiziariao alle autorità amministrative competentiche le richiedano.

5. Le esenzioni e le deroghe in materiadi responsabilità previste dal presente de-creto lasciano impregiudicata la possibilitàdi esercitare nei confronti del prestatoreazioni inibitorie di altro tipo, e segnata-mente le azioni inibitorie previste daldecreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, cheobblighino a porre fine a una violazione didiritti della proprietà industriale o intel-lettuale o ad impedirla, anche con larimozione dell’informazione illecita o ladisabilitazione dell’accesso alla mede-sima ».

33. 06. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 33 aggiungere il se-guente:

ART. 33-bis.

(Princìpi e criteri direttivi di attuazionedella decisione quadro 2003/568/GAI delConsiglio, del 22 luglio 2003, relativa allalotta contro la corruzione nel settore

privato).

1. Il Governo adotta, entro dodici mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, uno o più decreti legislativirecanti le norme occorrenti per dare at-tuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,relativa alla lotta contro la corruzione nelsettore privato, nel rispetto dei principi ecriteri direttivi generali stabiliti dalle di-

sposizioni di cui all’articolo 2, nonchédelle disposizioni previste dalla decisionequadro medesima, nelle parti in cui nonrichiedono uno specifico adattamento del-l’ordinamento italiano, e sulla base deiseguenti principi e criteri direttivi, realiz-zando il necessario coordinamento con lealtre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII,capo II, del codice penale la fattispeciecriminosa specifica di corruzione in affariprivati che punisca con la reclusione dauno a cinque anni la condotta di chi,nell’ambito di attività professionali, inten-zionalmente sollecita o riceve, per sé o perun terzo, direttamente o tramite un inter-mediario, un indebito vantaggio di qual-siasi natura, oppure accetta la promessa ditale vantaggio, nello svolgimento di fun-zioni direttive o lavorative non meramenteesecutive per conto di una entità delsettore privato, per compiere o omettereun atto, in violazione di un dovere, sem-preché tale condotta comporti o possacomportare distorsioni di concorrenza ri-guardo all’acquisizione di beni o servizicommerciali;

b) prevedere la punibilità con lastessa pena anche di colui che, intenzio-nalmente, nell’ambito di attività professio-nali, direttamente o tramite intermediario,dà, offre o promette il vantaggio di cui allalettera a);

c) introdurre nel libro II, titolo VIII,capo II, del codice penale e fra i reati dicui alla sezione III del capo I del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche lafattispecie criminosa di istigazione allacorruzione in affari privati, con la pre-visione di una riduzione di pena qualoral’offerta, la promessa o la sollecitazionealla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui allasezione III del capo I del decreto legisla-tivo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispeciecriminose di cui alle lettere a) e b), con laprevisione di adeguate sanzioni pecuniariee interdittive nei confronti delle entità nel

Mercoledì 24 luglio 2013 — 216 — Commissione XIV

Page 217: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

cui interesse o vantaggio sia stato posto inessere il reato ».

33. 07. Gianluca Pini, Prataviera.

Dopo l’articolo 33 aggiungere il se-guente:

ART. 33-bis.

(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011,n. 217. Disposizioni per l’adempimento diobblighi derivanti dall’appartenenza del-l’Italia alle Comunità europee - Legge co-

munitaria 2010).

All’articolo 11 della legge 15 dicembre2011, n. 217, sostituire il comma 6 con ilseguente:

« 6. Si intendono quali imprese turisti-co-balneari le attività classificate all’arti-colo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 1993, n. 494, che si svolgono subeni del demanio marittimo, ovvero leattività di stabilimento balneare, anchequando le strutture sono ubicate su benidiversi dal demanio marittimo. Al fine dipromuovere il rilancio delle attività turi-stico-balneari, tutelare la concorrenza edelevare la qualità dell’offerta turistico ri-creativa le attività sono soggette ai mede-simi orari di esercizio previsti per leattività analoghe e per quelle accessorienel rispetto delle vigenti norme, prescri-zioni e autorizzazioni in materia edilizia,urbanistica, igienico-sanitaria e di inqui-namento acustico. Le attività di intratte-nimento musicale e danzante ivi previstenon sono soggette a limitazioni nel nu-mero degli eventi, nelle modalità di esple-tamento e nell’utilizzo degli apparati tec-nici e impiantistici necessari allo svolgi-mento delle manifestazioni se non pergravi, comprovati e riconosciuti motivi disicurezza e di ordine pubblico.

Per gli eventi di intrattenimento musi-cale e danzante si applicano i limiti dirumorosità previsti per le attività a carat-tere temporaneo stabiliti dalle regioni inattuazione della legge 26 ottobre 1995,

n. 447 con riferimento agli impianti uti-lizzati per tali eventi e non possono essereconsiderati le emissioni provenienti dal-l’indotto.

33. 08. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 33 aggiungere il se-guente:

ART. 33-bis.

(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011,n. 217. Disposizioni per l’adempimento diobblighi derivanti dall’appartenenza del-l’Italia alle Comunità europee - Legge co-

munitaria 2010).

All’articolo 11 della legge 15 dicembre2011, n. 217, sostituire il comma 6 con ilseguente:

« 6. Si intendono quali imprese turisti-co-balneari le attività classificate all’arti-colo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 1993, n. 494, che si svolgono subeni del demanio marittimo, ovvero leattività di stabilimento balneare, anchequando le strutture sono ubicate su benidiversi dal demanio marittimo. Al fine dipromuovere il rilancio delle attività turi-stico-balneari e la tutela della concor-renza, è demandata alle regioni la fissa-zione degli indirizzi per lo svolgimentodelle attività accessorie degli stabilimentibalneari, quali l’esercizio di somministra-zione di alimenti e bevande e gli intrat-tenimenti musicali e danzanti, da fissarenel rispetto delle particolari condizioni ditutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambienteurbano, nonché dell’ordine pubblico, del-l’incolumità e della sicurezza pubblica, nelquadro dei principi stabiliti dalla direttivaCE 163/2006. Le attività delle impreseturistico balneari non possono essere sot-toposte a limitazioni di orario diverse daquelle stabilite nel territorio comunale perl’esercizio di attività uguali o analoghe edevono svolgersi nel rispetto delle vigenti

Mercoledì 24 luglio 2013 — 217 — Commissione XIV

Page 218: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

norme,prescrizioni e autorizzazioni in ma-teria edilizia, urbanistica, igienico-sanita-ria e di inquinamento acustico. Gli indi-rizzi regionali sono recepiti a livello co-munale con apposita ordinanza del sin-daco, nel rispetto del principio disussidiarietà e di proporzionalità). Per glieventi di intrattenimento musicale e dan-zante si applicano i limiti di rumorosità

previsti per le attività a carattere tempo-raneo stabiliti dalle regioni in attuazionedella legge 26 ottobre 1995, n. 447 conriferimento agli impianti utilizzati per talieventi e non possono essere considerati leemissioni provenienti dall’indotto.

33. 09. Gianluca Pini, Prataviera.

(Inammissibile)

Mercoledì 24 luglio 2013 — 218 — Commissione XIV

Page 219: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanzadei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 219

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenzadel presidente Roberto FICO.

L’ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, si è riunitodalle 15.10 alle 15.35.

Mercoledì 24 luglio 2013 — 219 — Commissione bicamerale

Page 220: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corsodella 94a sessione della Conferenza Generale dell’OIL, nonché norme di adeguamentointerno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumodel suolo. C. 948 Catania (Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di leggeC. 902 Bordo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 16

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o conaltro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni (Seguitodell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMAPAESE

Mercoledì 24 luglio 2013 — 220 — Indice Generale

Page 221: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DEL-L’UNIONE EUROPEA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIVCommissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2012. Doc.LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto, ai sensi dell’articolo126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazionesul disegno di legge C. 1326 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parerefavorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello statodi previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l’anno 2013, relativo acontributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 19.

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattereinternazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio2013-2015. Atto n. 20 (Esame congiunto ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regola-mento, e conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato. (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Parerecontrario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ALLEGATO 1 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New Yorkdall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239Mogherini e abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parerefavorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 (Esame ai sensidell’articolo 124 del regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 70

Mercoledì 24 luglio 2013 — 221 — Indice Generale

Page 222: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012.Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) . . . . . . . . 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente lemodalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. Atton. 12 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, econclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 90

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIVCommissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012(Doc. LXXXVII, n. 1). (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame congiunto, ai sensidell’articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazionisul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327 – Parerefavorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate in Commissione e articoli aggiuntivi trasmessidalla XIV Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso altrattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni eabb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . 92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello statodi previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismoper l’anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi. Atto n. 17 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (Seguitodell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Mercoledì 24 luglio 2013 — 222 — Indice Generale

Page 223: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alleComunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno2012. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 119

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome(Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell’Amministratore Unico di ENAV SpA, Massimo Garbini, sulla situazione e sulleprospettive di ENAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

SEDE CONSULTIVA:

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corsodella 94a sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno.C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (Esame, ai sensidell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . 122

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 126

INTERROGAZIONI:

5-00106 Ferro: Sulle vicende relative alla chiusura dell’agenzia INPS di Guidonia-Montecelio . 126

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5-00416 Rostellato: Sulle caratteristiche del contratto di lavoro intermittente . . . . . . . . . . . . . . 127

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

5-00674 Fiano: Decreto attuativo per talune agevolazioni contributive di cui alla legge n. 92del 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. Emendamento C. 1327 Governo, approvato dal Senato.(Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere contrario) . . . . . . . . . . . . . . . 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l’emergenza occupazionale, con particolareriguardo alla disoccupazione giovanile.

Seguito delle comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ALLEGATO 4 (Documento interlocutorio approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Mercoledì 24 luglio 2013 — 223 — Indice Generale

Page 224: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso altrattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini,C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . 130

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell’accesso dei lavoratori al trattamentopensionistico. C. 857 Damiano (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Relazionefavorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla XII Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIVCommissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione) . 144

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla XII Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012.Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla XII Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (Rinvio del seguito dell’esame) . . . . . . . . . 145

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corsodella 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamentointerno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (Esamee rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Rapporto di performance per l’anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 (Seguitodell’esame, ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazionedi una relazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

ALLEGATO 6 (Relazione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

SEDE REFERENTE:

Modifica all’articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle persone affette dasindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (Seguitodell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 148

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore, nell’ambito dell’esame delleabbinate proposte di legge C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L’Abbate, recantidisposizioni per la promozione del settore ippico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Mercoledì 24 luglio 2013 — 224 — Indice Generale

Page 225: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

XIV Politiche dell’Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità digenere. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corsodella 94a sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamentointerno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (Esamee rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dalSenato.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unioneeuropea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012.Doc. LXXXVII, n. 1 (Seguito dell’esame congiunto e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decretolegislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modificala direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.Atto n. 16 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento, econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI-LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 219

Mercoledì 24 luglio 2013 — 225 — Indice Generale

Page 226: BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE …documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/... · marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la

Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

€ 12,20 *17SMC0000610**17SMC0000610*