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737 MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE COMITATO PER LA LEGISLAZIONE ..................... Pag. 3 GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI ..................... » 80 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) ................................ » 83 GIUSTIZIA (II) ................................. » 116 AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) ................... » 131 DIFESA (IV) ................................... » 148 BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) ............. » 153 FINANZE (VI) .................................. » 181 CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) ................ » 207 AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) ......... » 215 TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) ........... » 284 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) ........ » 299 LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) ................... » 316 AFFARI SOCIALI (XII) ............................ » 332 CAMERA DEI DEPUTATI N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l’Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera- Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

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737 MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINODELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

I N D I C E

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

INTERNI (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 83

GIUSTIZIA (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 116

AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 131

DIFESA (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 148

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . . . . . . . . . » 153

FINANZE (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 181

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . . . . . . . . . . . . » 207

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . . . . . » 215

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . . . . . . . » 284

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . . . . » 299

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 316

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 332

CAMERA DEI DEPUTATI

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo dellaLibertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra EcologiaLibertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadiniper l’Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD);Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling;Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione SudamericanaEmigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati:Misto-M.PPA-Mod.

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AGRICOLTURA (XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 339

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . . . . . . . . . . . » 351

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . » 366

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E

SULLA MORTE DI ALDO MORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 382

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI

ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ

SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE

RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 384

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI

SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE

LORO PERIFERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 386

INDICE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 387

— 2 —

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COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge n. 189 del 2016,recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016(4158 Governo – approvato dal Senato). Parere alla Commissione VIII (Esame econclusione – Parere con raccomandazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Sui lavori del Comitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ALLEGATO (Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 18.

ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS,

COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge con modifi-

cazioni, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite

dal sisma del 24 agosto 2016 (4158 Governo –

approvato dal Senato).

Parere alla Commissione VIII.

(Esame e conclusione – Parere con racco-mandazioni).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento in titolo.

Andrea GIORGIS, relatore, illustra ilparere sul disegno di legge di conversionedel decreto-legge n. 189 del 2016, che,mediante un insieme molto articolato didisposizioni, detta misure volte a discipli-nare gli interventi conseguenti agli eventisismici del 2016, anche in deroga all’or-dinamento vigente. Segnala di aver formu-lato due raccomandazioni che si pongono

nel solco di rilievi già espressi dal Comi-tato nel corso della legislatura. Le que-stioni affrontate costituiranno oggetto an-che delle successive analisi che il Comitatoha concordato di effettuare con l’obiettivodi una più lineare legislazione, anche alfine di garantire la certezza del diritto.

Formula quindi la seguente proposta diparere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4158e rilevato che:

sul piano dell’omogeneità del contenuto:

il decreto-legge in titolo, che, all’esitodell’esame svoltosi presso il Senato, sicompone di 59 articoli, suddivisi in 5 titoli,reca un contenuto articolato ma omogeneoe corrispondente al titolo, in quanto ledisposizioni nello stesso contenute disci-plinano la gestione degli interventi conse-guenti agli eventi sismici avvenuti nel cen-tro Italia ovvero sono finalizzate a garan-tire la copertura finanziaria degli inter-venti disposti dal decreto stesso;

sul piano delle procedure parlamentaridi formazione delle leggi:

il decreto-legge all’esame riproduceintegralmente, attraverso numerose modi-

Martedì 6 dicembre 2016 — 3 — Comitato per la legislazione

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fiche e l’introduzione di 6 nuovi articoli, icontenuti del decreto-legge 11 novembre2016, n. 205, recante nuovi interventi ur-genti in favore delle popolazioni e deiterritori interessati dagli eventi sismici del2016. Gli effetti prodotti e i rapportigiuridici sorti sulla base delle disposizionicontenute nel decreto-legge n. 205 sonofatti salvi dall’articolo 1, comma 2, deldisegno di legge di conversione, che con-testualmente lo abroga; come già eviden-ziato dal Comitato per la legislazione incircostanze analoghe, da tale confluenza inun unico testo di più articolati attualmentevigenti – che originano da distinte deliberedel Consiglio dei Ministri e da distintidecreti del Presidente della Repubblica –potrebbero discendere incertezze interpre-tative ed applicative, e potrebbe derivarne,oltre ad un uso anomalo dello strumentodel decreto-legge, un’alterazione del line-are svolgimento della procedura parla-mentare di esame dei disegni di legge diconversione dei decreti legge;

sul piano dei limiti di contenuto deidecreti-legge:

il decreto-legge, all’articolo 51-bis,che riproduce i contenuti dell’articolo 10del decreto-legge n. 205 del 2016, dettauna disposizione transitoria in materiaelettorale volta a consentire il voto deglielettori fuori residenza a causa del terre-moto in occasione del referendum costitu-zionale del 4 dicembre; in proposito, siosserva che la disposizione in oggetto nonappare ingenerare dubbi di compatibilitàcon l’articolo 15, comma 2, lettera b), dellalegge n. 400 del 1988 – secondo cui ilGoverno non può, mediante decreto-legge,provvedere nelle materie indicate nell’ar-ticolo 72, comma 4, della Costituzione – inquanto la norma in oggetto, in conformitàa quanto accaduto in diverse precedentioccasioni, si giustifica in relazione alledifficoltà connesse all’evento calamitosoche ha colpito le zone del centro Italia;

sotto il profilo dei rapporti con la nor-mativa vigente:

in ragione della situazione emergen-ziale da fronteggiare, il provvedimento si

caratterizza come disciplina generalmentederogatoria del diritto vigente e, in alcunicasi, di carattere temporaneo; in propo-sito, si rileva come, in alcuni casi, ledisposizioni derogate siano richiamatepuntualmente (per esempio, l’articolo 3,comma 1 e l’articolo 50-bis, comma 1, inmateria di contenimento della spesa per ilpersonale), mentre, in altri casi le dispo-sizioni derogatorie incidano su ampi am-biti materiali (per esempio, l’articolo 15-bis, comma 6, lettera a) consente di de-rogare “ai limiti finanziari previsti dallalegislazione vigente” per quanto concernel’istituzione di una segreteria tecnica diprogettazione presso il Segretariato gene-rale del Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, mentre l’articolo29 dispone che non si applica, fino al 31dicembre 2018, la disciplina vigente inmateria di terre e rocce da scavo);

in altri casi, le disposizioni di derogasi riferiscono genericamente alla legisla-zione vigente (per esempio: articolo 28,comma 7, in materia di trattamento etrasporto del materiale derivante dalcrollo parziale o totale degli edifici), op-pure consentono di derogare a regolamentirichiamati puntualmente (per esempio:l’articolo 18-bis, comma 1 autorizza leistituzioni scolastiche a “derogare al nu-mero minimo e massimo di alunni perclasse previsto, per ciascun tipo e grado discuola, dal regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 20 marzo2009, n. 81”) ovvero di derogare a rego-lamenti attraverso il riferimento alla solanorma di legge che ne ha autorizzatol’adozione (per esempio: l’articolo 18-bis,comma 4 autorizza i dirigenti scolasticidelle istituzioni scolastiche autonome ad“individuare i supplenti da nominare inderoga al regolamento adottato ai sensidell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999,n. 124”. In attuazione del citato articolo 4sono stati adottati i regolamenti di cui aidecreti del Ministro dell’istruzione 25maggio 2000, n. 201, 13 dicembre 2000,n. 430 e 13 giugno 2007, n. 131);

ulteriori norme consentono deroghea deliberazioni eventualmente assunte in

Martedì 6 dicembre 2016 — 4 — Comitato per la legislazione

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sede territoriale (per esempio, l’articolo28, comma 9 consente di derogare “allaeventuale definizione dei bacini di prove-nienza dei rifiuti urbani”), derogano allalegislazione regionale (l’articolo 8, comma3, deroga, tra l’altro, “alle leggi regionaliche regolano il rilascio dei titoli abilita-tivi”), ovvero attribuiscono alle RegioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria, conriferimento alle produzioni con metodobiologico, la facoltà di autorizzare “leaziende agricole situate nei Comuni di cuiagli allegati 1 e 2 ad usufruire, per unperiodo di tempo non superiore ad unanno, delle deroghe previste dall’articolo47 del regolamento (CE) n. 889/2008 dellaCommissione del 5 settembre 2008” (arti-colo 48, comma 9);

il decreto-legge contiene anche nu-merose deroghe implicite: ad esempio,l’articolo 11 detta procedure ad hoc perl’adozione degli strumenti urbanistici at-tuativi da parte dei comuni colpiti dalterremoto, derogando implicitamente allanormativa urbanistica in materia;

inoltre, configurandosi come inter-vento di carattere eccezionale e straordi-nario, adottato anche in funzione dell’esi-genza di dotare il soggetto pubblico dipoteri e strumenti operativi, anche atipici,adeguati ad affrontare e superare situa-zioni di riconosciuta gravità, il decreto-legge, all’articolo 2, comma 2, autorizza ilCommissario straordinario a provvedere“anche a mezzo di ordinanze, nel rispettodella Costituzione, dei princìpi generalidell’ordinamento giuridico e delle normedell’ordinamento europeo”: è implicitanella formulazione l’autorizzazione a de-rogare alla legislazione vigente;

sul piano dei rapporti con le altre fontidel diritto:

con il decreto del Presidente dellaRepubblica in data 9 settembre 2016, delquale è stato dato annuncio nella GazzettaUfficiale del 29 settembre, è stato nomi-nato, per la durata di un anno, il “Com-missario straordinario del Governo per laricostruzione nei territori interessati dal-

l’evento sismico del 24 agosto 2016”; inproposito, si osserva che l’articolo 1 el’articolo 50 del decreto-legge si intrec-ciano con tale decreto del Presidente dellaRepubblica. In particolare, l’articolo 1,comma 3, secondo periodo, amplia i com-piti del commissario straordinario in re-lazione anche agli eventi sismici successivia quelli del 24 agosto 2016; l’articolo 1,comma 4, stabilisce che “La gestione stra-ordinaria oggetto del presente decreto,finalizzata alla ricostruzione, cessa alladata del 31 dicembre 2018”, così dero-gando implicitamente anche al dispostodell’articolo 5, comma 1-bis, della leggen. 225 del 1992, che fissa in 180 giorni,prorogabili per non più di altri 180 giorni,la durata delle gestioni straordinarie; l’ar-ticolo 50 disciplina inoltre la struttura delCommissario straordinario istituita con ilcitato decreto del Presidente della Repub-blica e ne incrementa la dotazione orga-nica;

inoltre, il decreto-legge, all’articolo44, comma 3, ultimo periodo, autorizza laproroga del periodo di sospensione deitermini relativi ad adempimenti fiscali,contabili e certificativi a carico dei co-muni, fissato in dodici mesi dal medesimocomma, con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, consentendo cosìa tale atto di modificare previsioni dirango primario sulla base di una proce-dura della quale andrebbe verificata lacoerenza con il sistema delle fonti deldiritto;

il provvedimento d’urgenza incide al-tresì su altri atti, di varia natura. Inparticolare, l’articolo 4, comma 6, integrala composizione del comitato dei garantiprevisto dall’articolo 6 del Protocollo d’in-tesa per l’attivazione e la diffusione dinumeri solidali per la raccolta di fondi dadestinare alle popolazioni colpite da cala-mità naturali sottoscritto il 27 giugno 2014tra il Dipartimento della protezione civile,la RAI e gli operatori della comunicazionee della telefonia, da istituire con decretodel Capo del Dipartimento entro un mesedal termine della raccolta fondi (peraltro

Martedì 6 dicembre 2016 — 5 — Comitato per la legislazione

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la disposizione in esame si riferisce al“comitato dei garanti previsto dagli atti dicui al comma 5”: si tratta di due ordinanzedel Capo del Dipartimento prive di rife-rimenti a tale organismo); l’articolo 4-bis,comma 8, invero con formulazione didifficile comprensione, interviene, perquanto riguarda i moduli di containernecessari per stalle e fienili, sull’esecu-zione “dei contratti, già stipulati ovvero dastipulare,” consentendo di chiedere unaumento delle prestazioni “alle stesse con-dizioni previste dal contratto originario”;l’articolo 42, comma 3, e l’articolo 43fanno salvi gli effetti di ordinanze del capodel Dipartimento della Protezione civile,estendendone anche l’arco temporale diapplicazione a tutta la durata della ge-stione straordinaria, fissata al 31 dicembre2018 dall’articolo 1, comma 4; infine, al-l’articolo 48, i commi 10 e 10-bis amplianol’ambito di applicazione del decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 1o

settembre 2016 in materia di sospensionedei termini relativi agli adempimenti eversamenti tributari;

sul piano della chiarezza e della pro-prietà della formulazione:

il provvedimento d’urgenza contienealcune imprecisioni: ad esempio, nella nu-merazione dei titoli, si passa dal IV al VImentre, all’articolo 43, comma 1, figural’espressione “persone sgomberate”;

sul piano del coordinamento internodel testo, l’articolo 14, comma 5, attribui-sce al Commissario straordinario il com-pito di approvare definitivamente i pro-getti esecutivi, previo parere della Confe-renza permanente, mentre l’articolo 16,comma 3, lettera b), enuclea tra le fun-zioni della stessa Conferenza – in luogodel parere – l’approvazione degli stessiprogetti esecutivi delle opere pubbliche edei beni culturali;

infine, il disegno di legge di conver-sione presentato dal Governo al Senato ècorredato della relazione sull’analisi tec-nico-normativa (ATN) ma non della rela-zione sull’analisi di impatto della regola-mentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall’ar-ticolo 16-bis e 96-bis del Regolamento,raccomanda quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo perla semplificazione e il riordino della legi-slazione vigente:

abbia cura il legislatore di evitareforme di intreccio tra più provvedimentid’urgenza, atteso che la confluenza in ununico testo di più articolati attualmentevigenti – che originano da distinte deliberedel Consiglio dei Ministri e distinti decretidel Presidente della Repubblica – apparesuscettibile di ingenerare un’alterazionedel lineare svolgimento della proceduraparlamentare di esame dei disegni di leggedi conversione dei decreti legge, comedefinita a livello costituzionale e specifi-cata negli stessi regolamenti parlamentari;

ribadendo il rilievo già più volte for-mulato sulla necessità che ciascuno stru-mento normativo sia utilizzato in modocoerente con le proprie caratteristiche, siaconsiderata l’esigenza, sia in sede di ini-ziativa legislativa, sia nell’ambito delleprocedure emendative parlamentari, dinon assegnare a fonti atipiche compiti ditipo normativo primario che l’ordina-mento riserva alle sole fonti del dirittopreviste a livello costituzionale e di atte-nersi al modello di delegificazione disci-plinato dall’articolo 17, comma 2, dellalegge n. 400 del 1988. ».

Il Comitato approva la proposta diparere.

Sui lavori del Comitato.

Gianluca PINI presenta il rapporto sul-l’attività svolta nei dieci mesi nei quali haavuto l’onore di esercitare le funzioni diPresidente. Ritiene che il rapporto benesemplifichi le problematiche affrontatedal Comitato nel suo analitico lavoro diesame dei provvedimenti, che, anche gra-zie all’impulso dell’attuale Presidenza, po-trà sicuramente portare a raggiungere unbuon risultato (vedi allegato).

Martedì 6 dicembre 2016 — 6 — Comitato per la legislazione

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Andrea GIORGIS, presidente, ringraziail collega Pini per la presentazione delrapporto, senz’altro utile anche ai fini dellavoro di approfondimento sul sistemadelle fonti che il Comitato ha concordatodi svolgere. Nei primi giorni della pros-

sima settimana si potrà mettere a punto ilcalendario delle audizioni da svolgere, an-che in base all’evoluzione del quadro po-litico.

La seduta termina alle 18.10.

Martedì 6 dicembre 2016 — 7 — Comitato per la legislazione

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RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATOPER LA LEGISLAZIONE

Quarto turno di Presidenza Presidente On. Gianluca PINI

(8 novembre 2015 – 7 settembre 2016)

– 8 –

ALLEGATO

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I

INDICE

PREMESSA 1

I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI 3

1.1. Gli Appunti del Comitato 3

1.2. Il sito internet 3

II. L’ATTIVAZIONE DEL COMITATO 4

III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA 6

IV. L’ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO 8

4.1. La struttura dei pareri 8

4.2. I parametri utilizzati nei pareri 10

4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione

(AIR) 12

4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi 14

4.4.1. Considerazioni generali 14

4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento 17

4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio 20

4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio 24

4.5. Sistema delle fonti 25

4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988 34

4.7. Profili della legislazione delegata 41

4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto 44

4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000 47

4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale 49

4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale 52

4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge 52

4.11.2. La formulazione di disposizioni di delega 52

4.11.3. I decreti di natura non regolamentare 54

V. CONCLUSIONI 57

VI. TABELLE 59

TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE” 61

TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE” 63

– 9 –

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II

TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI” 65

TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI” 66

TAB. 5 “LEGGE 400/1988” 68

TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA” 69

– 10 –

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1

PREMESSA

Il quarto turno di presidenza del Comitato per la legislazione si colloca in una fase centrale della legislatura, che consolida, dal punto di vista della produzione normativa, le tendenze in atto da alcuni mesi e già descritte nel rapporto sul precedente turno di presidenza, con qualche passo indietro dal punto di vista del rispetto del sistema delle fonti.

Le tendenze di questi dieci mesi possono essere così sintetizzate:

i decreti-legge vengono utilizzati con una certa parsimonia ma si susseguono incessantemente in alcuni ambiti cruciali. Dei 13 decreti-legge sui quali si è pronunciato il Comitato: 3 hanno riguardato il settore bancario; 2 la problematica cessione dell’ILVA; 2 hanno prorogato la partecipazione italiana alle missioni internazionali; 3 contengono variegate misure, per lo più di carattere finanziario, per i territori e gli enti locali e regionali; 2 sono stati finalizzati a prorogare termini (il tradizionale “milleproroghe” di fine anno e il puntuale intervento per posticipare l’entrata a regime del processo amministrativo telematico); 1 ha riguardato il sistema scolastico e la ricerca. Il risultato è che in certi settori si produce una accentuata volatilità e una stratificazione normativa, non sempre facilmente dipanabile, anche per i ricorrenti difetti di coordinamento della nuova normativa rispetto a quella già vigente;

per quanto riguarda gli adempimenti previsti negli atti legislativi, si registra qualche differenza rispetto al precedente turno di presidenza, nel quale, per esempio, non era mai stata constatata la previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. In questi dieci mesi, sono diversi i pareri che si occupano del ricorso ad atti atipici e di fenomeni speculari di legificazione di fonti subordinate e dequalificazione delle fonti legislative e regolamentari;

si consolida l’attenzione per la legislazione delegata, per lo più rivolta a complessi procedimenti di riforma: ne sono testimoni i 13 pareri (su 26) espressi dal Comitato.

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Restano le problematicità evidenziate in tutti i rapporti degli ultimi anni, poiché la produzione normativa resta volatile, stratificata, difficile da attuare.

Il Comitato per la legislazione ha continuato la propria attività, intercettando la produzione legislativa di maggior rilievo, con poche eccezioni (prima delle quali la legge di stabilità): da un lato, i decreti-legge chiamati ad affrontare talune tra le problematiche attualmente più spinose, dall’altro, i processi riformatori affidati a procedimenti delegati.

Il successo dei procedimenti legislativi nei quali il Governo gioca ruoli da protagonista assoluto (decretazione d’urgenza; legislazione delegata; leggi di ratifica) denota le difficoltà di un Parlamento sempre più emendatore piuttosto che legislatore; dà la possibilità al Comitato di pronunciarsi sui progetti di legge più rilevanti; là dove non sia obbligatorio il parere del Comitato, è intervenuta in qualche caso la richiesta proveniente dalle Commissioni di merito, che ha permesso al Comitato di esprimere il parere – nei precedenti turni di presidenza – sulla riforma costituzionale e, in questi dieci mesi, su un testo delicato come quello riguardante la disciplina dei partiti politici.

Al rapporto saranno allegate schede analitiche (navigabili al loro interno) nelle quali si offre una lettura circostanziata dei pareri espressi dal Comitato.

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RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

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I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI

1.1. Gli Appunti del Comitato

Nei dieci mesi di riferimento sono stati pubblicati tre fascicoli della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, promossa dal Comitato fin dal 2004 in funzione di un aggiornamento periodico sull’attività normativa:

▪ il settimo fascicolo ha puntato l’attenzione sull'attuazione del diritto europeo a tre anni dalla legge 234/2012;

▪ l’ottavo fascicolo ha analizzato in dettaglio la legge di stabilità 2016;

▪ il nono fascicolo reca una disamina dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri emanati nel biennio 2014-2015.

1.2. Il sito internet

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l’ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull’attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un link alle pagine dell’Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli “Appunti del Comitato”.

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II. L’ATTIVAZIONE DEL COMITATO

Nel quarto turno di presidenza il Comitato si è riunito 20 volte, esprimendo 26 pareri su 26 provvedimenti normativi, tutti rimessi al suo esame d’ufficio, con la rilevante eccezione del progetto di legge riguardante la disciplina dei partiti politici (A. C. 2839, TU con altre 21 proposte di legge):

12 disegni di legge di conversione di decreti-legge (a norma dell’articolo 96-bis, comma 1 del regolamento della Camera);

13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega, sottoposti all’esame del Comitato a norma dell’articolo 16-bis, comma 6-bis del regolamento della Camera, dei quali1:

- 6 disegni di legge governativi contenenti disposizioni di delega in materia di processo civile (C. 2953), di agricoltura (C. 3119, collegato agricolo), di consumo del suolo (C. 2039), di magistratura ordinaria e giudici di pace (C 3672), di Terzo settore (C. 2617-B) e di contrasto alla povertà (C. 3594);

- 1 disegno di legge governativo di delegazione europea (C. 3540, legge di delegazione europea 2015);

- 1 disegno di legge governativo di legge europea (C. 3821, legge europea 2015 - 2016), contenente una disposizione di delega;

- 1 testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare riguardante il Fondo per l’editoria (C. 3317 e abb.);

- 4 proposte di legge parlamentare contenenti disposizioni di delega in materia di gestione delle acque pubbliche e servizio idrico (C. 2212), unioni

1 Tre disegni di legge di conversione provenienti dal Senato recano disposizioni incidenti su

disposizioni di delega.

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civili e convivenze (C. 3634), riforma del sistema dei confidi (C. 3209) e di ratifica della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale (C. 1460-B);

1 proposta di legge parlamentare sottoposta al parere del Comitato a norma dell’articolo 16-bis, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali, riguardante la disciplina dei partiti politici (TU 2839 ed abb.).

Tipologia pareri Numero % Tipologia

provvedimenti

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-

bis, co. 1 12 46,2%

12 disegni di legge di conversione

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-

bis, co. 6-bis 13 50,0%

13 progetti di legge contenenti

disposizioni di delega

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-

bis, co. 4 1 3,8%

1 proposta di legge parlamentare

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III. CARATTERISTICHE DELLA

PRODUZIONE LEGISLATIVA

I dati sull’attivazione del Comitato evidenziano un fenomeno interessante: il “sorpasso” dei pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega rispetto ai pareri su disegni di legge di conversione. Prosegue così un processo che si è sviluppato nel corso della legislatura e che in parte è stato descritto nel rapporto relativo al precedente turno di presidenza.

Il lento riequilibrio tra disegni di legge di conversione e progetti di legge contenenti deleghe si è accompagnato alla costante, graduale e fisiologica diminuzione dei pareri espressi dal Comitato: il loro numero è passato dai 39 del primo turno ai 32 del secondo, ai 27 del terzo ed ai 26 del quarto.

Nel corso del primo turno, 29 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 10 pareri hanno riguardato progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione.

Durante il secondo turno, i pareri sono stati rispettivamente 24 e 7; il Comitato si è pronunciato anche sul disegno di legge di riforma costituzionale, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.

Nel terzo turno i pareri sono stati rispettivamente 15 e 11 (anche in questo caso, occorre aggiungere il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale).

Durante il quarto turno, infine, 12 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega (un altro parere ha riguardato la proposta di legge parlamentare riguardante la disciplina dei partiti politici, sottoposta al parere del Comitato a norma dell’articolo 16-bis,

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comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali).

Quindi, nei quasi 42 mesi di attività i pareri sui disegni di legge di conversione hanno rappresentato quasi i due terzi dei pareri espressi dal Comitato; negli ultimi 10 mesi tale rapporto si attesta a poco meno della metà.

La differenza rispecchia l’evoluzione della produzione normativa nel corso della legislatura: su 244 leggi approvate alla data del 7 settembre 2016, 68 sono di conversione (il 27,9 per cento) e 24 contengono disposizioni di delega (quasi il 10 per cento). Le leggi di ratifica sono 94 (pari al 38,5 per cento); la categoria residuale delle altre leggi ne comprende 55 (il 22,5 per cento).

Nei dieci mesi di riferimento, sono state approvate 68 leggi, delle quali: 2 costituzionali (il testo della riforma della parte II della Costituzione e la legge costituzionale di modifica dello Statuto del Friuli Venezia Giulia); 2 leggi di bilancio; 13 di conversione (19,1 per cento); 10 contenenti disposizioni di delega (14,7 per cento; ad esse vanno aggiunte tre leggi di conversione che incidono anche su disposizioni di delega); 27 di ratifica (pari al 39,7 per cento); 14 altre leggi (cioè il 20,6 per cento).

I dati statistici da soli confermano quanto già rilevato nella premessa circa il ruolo del Comitato, che intercetta la produzione legislativa di maggior rilievo, con poche eccezioni (prima delle quali la legge di stabilità, cui però è stata dedicata un’attenta analisi in un fascicolo della collana “Appunti del Comitato”): da un lato, i decreti-legge chiamati ad affrontare talune tra le problematiche attualmente più spinose, dall’altro, i processi riformatori affidati a procedimenti delegati.

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IV. L’ATTIVITÀ CONSULTIVA

DEL COMITATO

Il Comitato esprime pareri “sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente” (art. 16-bis, comma 4 del regolamento della Camera).

4.1. La struttura dei pareri

I pareri in genere si compongono di:

una PREMESSA in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’iter del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

eventuali OSSERVAZIONI e CONDIZIONI distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);

eventuali RACCOMANDAZIONI al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui 26 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento

del presente Rapporto, 2 sono privi di rilievi. Si tratta dei pareri

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riferiti al decreto-legge 117/2016 (C. 3954 – processo amministrativo telematico) e alla proposta di legge di riforma del sistema dei confidi (C. 3209).

La struttura dei 24 pareri contenenti rilievi è quella riportata

nella tabella che segue:

Pareri contenenti rilievi

Tipologia di rilievi Pareri

Osservazioni 2

Condizioni 2

Osservazioni e condizioni 13

Osservazioni e raccomandazioni 2

Condizioni e raccomandazioni 3

Osservazioni, condizioni e raccomandazioni 2

Complessivamente, l’83 per cento circa dei pareri (20 su 24)

contiene rilievi formulati in forma di condizioni; 2 pareri contengono tutte le tre tipologie di rilievi utilizzate dal Comitato. La tipologia dei rilievi presenti in ciascun parere è indicata

nella tabella 1.

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4.2. I parametri utilizzati nei pareri

Il Comitato, nell’esprimere i propri pareri, si basa, essenzialmente, sui seguenti atti:

la legge 28 novembre 2005, n. 246 (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che disciplinano le relazioni per l’analisi tecnico-normativa e per l’analisi di impatto della regolamentazione;

la circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti (con specifico riguardo alla incidenza su fonti secondarie);

la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l’attività normativa del Governo e costituisce un fondamentale parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-bis) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-bis);

la legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto Statuto del contribuente, che costituisce un parametro meno utilizzato ma comunque importante per quanto attiene le disposizioni in materia tributaria, con riguardo ai temi della certezza del diritto ed alla efficacia retroattiva delle disposizioni.

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In aggiunta al rispetto di tali parametri, il Comitato guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale, anche con riferimento alle riserve di legge previste in Costituzione ed all’efficacia temporale delle leggi penali (cfr. il paragrafo 4.10).

In questo turno di presidenza il Comitato ha anche richiamato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai limiti di contenuto della decretazione d’urgenza e all’individuazione dei principi e criteri direttivi nelle disposizioni di delegazione legislativa al Governo (cfr. il paragrafo 4.11).

Non tutti i fenomeni rilevati dal Comitato rientrano però nei parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione: alcuni aspetti fondamentali della produzione normativa vengono monitorati, poiché appaiono comunque riconducibili ad un uso ordinato della legislazione. Particolarmente significativi appaiono i rilevi relativi alla stratificazione normativa ed all’intreccio tra le fonti normative (come ad esempio decreti-legge che intervengono su altri decreti-legge in corso di conversione ovvero su ambiti oggetto di delega o delegificazione).

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4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Dei 26 pareri resi dal Comitato 7 riguardano provvedimenti cui non sono applicabili le disposizioni in materia di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto o di iniziativa parlamentare, o di provenienza, in prima o seconda lettura, dal Senato.

Dei 19 provvedimenti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l’assenza di AIR e ATN:

9 risultano corredati di AIR e di ATN; 2 risultano corredati della sola ATN; 8 sono privi sia di AIR sia di ATN.

L’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi di impatto della

regolamentazione (AIR) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L’obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l’obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che “le proposte di atti normativi da sottoporre all’esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all’ordine del giorno se non sono corredate da un’adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9”; la direttiva prevede che “la carenza o l’insufficienza dell’ATN precludano l’iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento

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di cui all’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione”.

La direttiva sull’analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.

Il regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione ex ante, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione ex post, la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.

Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), l’analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.

Nei 10 casi in cui l’AIR è assente: ♦ in 6 pareri si constata semplicemente l’assenza; ♦ in 4 pareri si segnala che la dichiarazione di esenzione

dall’obbligo di redigere l’AIR è allegata al provvedimento ovvero che si dà conto dell’esenzione stessa nella relazione di accompagnamento.

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4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi

4.4.1. Considerazioni generali

Il Comitato, per la legislazione, negli ultimi anni, si è interessato anche ad aspetti ulteriori rispetto a quelli espressamente trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare, ha prestato attenzione ai seguenti fenomeni:

♦ stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;

♦ presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee; ♦ presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive

o programmatiche. Sono aspetti spesso molto contigui a quelli trattati nella

circolare: per esempio, le disposizioni transitorie, speciali o temporanee delineano in genere regimi derogatori.

Il quadro complessivo emerge dalla seguente tabella, ove su sfondo giallo sono indicati i profili specificamente trattati nella circolare: dei 26 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento 23 si riferiscono a profili di formulazione tecnica dei testi.

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Pareri riguardanti profili di formulazione tecnica dei testi legislativi

23 su 26

Deroghe 4

Disposizioni transitorie, speciali, temporanee 2

Proroga di disposizioni transitorie 1

Richiami generici, imprecisi o errati 3

Incidenza su fonti secondarie 4

Formulazione del testo 12

Titolo e rubriche 2

Stratificazione normativa 10

Modifica di norme recenti 3

Modifiche non testuali 11

Norme di interpretazione autentica 1

Norme descrittive, ricognitive, programmatiche

4

Dalla tabella emergono con evidenza talune problematiche strutturali della produzione legislativa, che appare: ♦ non sempre curata nella formulazione (ne sono spie la

ricorrenza di questioni relative alla redazione del testo, ovvero la chiarezza delle espressioni utilizzate, nonché i richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisi o errati);

♦ complessa e talora di difficile interpretazione e ricostruzione, anche a causa delle numerose modifiche non testuali a

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previgenti disposizioni normative e ad una stratificazione che talora interessa anche norme di recente approvazione;

♦ condizionata da un alto numero di disposizioni implicitamente o esplicitamente derogatorie della normativa vigente oppure volte a prorogare regimi in deroga o a stabilire regimi transitori, speciali o temporanei comunque fondati su impianti derogatori;

♦ intrecciata con le fonti di rango subordinato, in forza di due fenomeni tra loro correlati: le modifiche a fonti secondarie apportate con fonti di rango primario; la previsione di provvedimenti non sempre facilmente riconducibili al sistema delle fonti per modificare atti legislativi (cosiddetta delegificazione spuria);

♦ accompagnata dalla presenza di previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

La tabella 2 e la tabella 3 indicano i singoli aspetti trattati nella circolare e quelli ulteriori che costituiscono oggetto dei pareri espressi dal Comitato.

Rimandando per il dettaglio alle schede relative a tutti i pareri espressi nel periodo di riferimento, che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limiterò in questa sede a qualche indicazione di carattere generale sugli aspetti appena segnalati.

Talune tendenze di tecnica legislativa manifestatesi nella parte

finale della scorsa legislatura si ripresentano anche in quella in corso e costituiscono oggetto di attenzione da parte del Comitato. I fenomeni di particolare interesse, che già erano stati individuati con riguardo ai primi turni di presidenza del Comitato, sono, in particolare:

una accentuata volatilità di diverse disposizioni, in ambiti nei quali si procede o in via incrementale e/o per successivi

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aggiustamenti, ove si produce talora una stratificata situazione normativa, non sempre corredata degli opportuni coordinamenti;

la previsione di discipline a carattere derogatorio, temporaneo, transitorio o sperimentale, poi magari di volta in volta prorogate;

la redazione – a corredo delle parti precettive – di parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio, che indicano contesto e finalità, talora in stile quasi colloquiale;

la formulazione delle disposizioni normative, spesso attraverso l’uso di termini stranieri, di locuzioni non appartenenti al linguaggio giuridico o formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili.

4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento

Come risulta dalle tabelle 2 e 3, sono molti i pareri che si soffermano sui temi collegati del mancato coordinamento con la normativa vigente, della stratificazione normativa e della modifica di norme di recente approvazione. Ovviamente, i problemi si amplificano quando le norme si stratificano senza gli adeguati coordinamenti.

Nella premessa ho già avuto modo di annotare come gli 11 decreti-legge sui quali il Comitato si è pronunciato in questi dieci mesi siano classificabili in sei ambiti: il settore bancario (3 decreti); la cessione dell’ILVA (2 decreti); la partecipazione italiana alle missioni internazionali (2); interventi, lo più di carattere finanziario, per i territori e gli enti locali e regionali (3); proroga di termini (2); il sistema scolastico e la ricerca (1).

Una delle più note tra le ricorrenti vicende normative che hanno contrassegnato gli ultimi anni riguarda lo stabilimento ILVA di Taranto. Nelle premesse del parere sul decreto-legge n.

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98/2016 (C. 3886, cessione ILVA) il Comitato rileva che esso «interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di otto decreti-legge, che, da un lato, sono intervenuti a regime sulla normativa in materia di grandi imprese in crisi e, dall’altro, hanno dettato una disciplina specifica e per lo più derogatoria del quadro normativo vigente per risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale; in tale quadro normativo, gli articoli 1 e 2 intervengono – rendendola più complessa e spostandone in avanti il termine finale di attuazione – su una disciplina soggetta a frequenti assestamenti, anche di recentissima formulazione, tra l’altro modificando in più punti il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13».

Gli altri pareri che merita segnalare riguardano progetti di legge contenenti disposizioni di delega, nei quali il Comitato formula condizioni volte ad utilizzare le disposizioni di delega anche a fini di coordinamento normativo:

▪ nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2039-nuovo testo (delega consumo del suolo) si rileva che «il disegno di legge, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per il territorio, presentano aspetti assai innovativi, interviene su un ambito materiale, quello della valorizzazione e della tutela del suolo, che presenta numerosi punti di contatto con altri settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi recenti, di interventi legislativi e con i quali dovrebbero essere assicurati gli opportuni coordinamenti» (Scheda 10, punto 2); il Comitato formula tra le altre una condizione volta ad utilizzare la delega anche per assicurare i necessari coordinamenti normativi: «all'articolo 5, che conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, intervenendo su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi, si preveda espressamente che nell'esercizio della delega il Governo debba

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assicurare il coordinamento con la normativa vigente» (Scheda 10, condizione 1);

▪ nelle premesse del parere sulla proposta di legge C. 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) si annota che essa, «nell’intervenire su di un settore che ha formato oggetto di una profonda stratificazione normativa, non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con l’ordinamento vigente, al quale si sovrappone in alcuni casi ribadendo disposizioni già vigenti e, in numerosi altri casi, modificando i regimi giuridici senza procedere alle necessarie novelle e abrogazioni» (Scheda 12, punto 2); all’elenco delle disposizioni non coordinate segue questa condizione, analoga alla precedente: «si ponga riparo ai numerosi difetti di coordinamento con l’ordinamento vigente indicati in premessa e, segnatamente, a quelli riscontrati con il così detto codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale in più punti la disciplina in oggetto si sovrappone, eventualmente valutando l’eventualità di aggiungere alla delega conferita al Governo dall’articolo 12, comma 2, un nuovo oggetto, consistente nel coordinamento della normativa introdotta dalla presente legge con l’ordinamento vigente»;

▪ nelle premesse del parere sulla proposta di legge C.2839 e abb. (disciplina dei partiti politici) il Comitato rileva che «il testo unificato interviene su una materia oggetto di una significativa stratificazione normativa, essendo stata investita, negli ultimi anni, da profonde rivisitazioni in particolare ad opera della legge 6 luglio 2012, n. 96 e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; al riguardo, si segnala che talune delle disposizioni del testo e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, l’articolo 3, l’articolo 6, comma 8 e gli articoli 7-bis e 8 sono opportunamente formulati in termini di novella e che l’articolo 9 abroga alcune delle disposizioni contenute nei due atti legislativi già richiamati, nonché nelle leggi 18 novembre 1981, n. 659 e 5 luglio 1982, n. 441, in quanto superate dalle disposizioni del testo all’esame. Altre disposizioni fanno invece sistema e talora si affiancano o

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si sovrappongono alla normativa vigente» (Scheda 17, punto 2); ne deriva la conseguente condizione: «considerato che il testo unificato interviene su di un settore che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, che rende in alcuni casi difficoltosa l’individuazione della disciplina concretamente applicabile, si verifichi l’opportunità - come peraltro previsto da talune delle proposte di legge confluite nel testo - di delegare il Governo all’elaborazione di un testo unico di natura ricognitiva che raccolga in un organico contesto la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici».

4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio

I decreti-legge che di volta in volta prorogano la partecipazione italiana alle missioni internazionali ed alle iniziative per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione presentano generalmente profili di interesse sul versante della stratificazione e del coordinamento normativi, che in genere investono – ed è il motivo per cui vengono trattati in questo paragrafo – disposizioni a carattere derogatorio, originariamente concepite per un limitato periodo di tempo e poi via via prorogate. Nei dieci mesi di riferimento il Comitato si è pronunciato su due decreti-legge riguardanti la proroga di missioni internazionali: il n. 174 del 2015 e il n. 67 del 2016.

Il ragionamento svolto in entrambi i pareri parte dalla constatazione che «secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più

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volte segnalati dal Comitato […] effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse»;

«per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua una lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare - in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state abrogate nella fonte originaria» (Scheda 1, punto 3) (Scheda 24, punto 3);

«in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l’articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 dispone tra l’altro che il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera a) ) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); deroghe sono riscontrabili, in particolare: all’articolo 5, comma 1, sul trattamento del personale in missione; all’articolo 5, comma 4, in materia di compenso forfettario di impiego per il personale che partecipa alle missioni militari; all’articolo 6, comma 1, sulla competenza territoriale dei tribunali militari, sulla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale; all’articolo 7,

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comma 1, in materia contabile»; (Scheda 1, punto 4 e Scheda 24, punto 4).

Ulteriori rilievi presenti nelle premesse di entrambi i pareri concernono l’efficacia retroattiva dei decreti: in particolare, il decreto-legge n. 67 del 2016 retroagisce di quattro mesi e mezzo rispetto alla data di entrata in vigore. Il Comitato constata in entrambi i casi che «si tratta di una circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l’altro, disposizioni in materia penale» (Scheda 1, punto 5 e Scheda 24, punto 5).

Dal circostanziato quadro tracciato nelle premesse conseguono in entrambi i casi le seguenti raccomandazioni:

« 1) richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell’esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, rileva la necessità che, ove si voglia confermare la vigenza delle suddette missioni, si provveda alla loro proroga ed al loro finanziamento in tempi compatibili con la loro scadenza, evitando così di dare copertura normativa all’impegno dell’Italia nelle suddette missioni in via retroattiva, anche tenuto conto della presenza, nei suddetti decreti-legge, di disposizioni in materia penale;

2) in presenza di norme dirette a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti, abbia cura il legislatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, di indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

Occorre segnalare che l’auspicata cornice normativa di carattere generale più volte invocata dal Comitato è stata finalmente approvata: la legge 21 luglio 2016, n. 145 reca infatti disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

L’altra tipologia di decreto che, insieme a quella riguardante la

partecipazione italiana alle missioni internazionali, offre

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numerosi spunti in materia è quella dei decreti volti alla proroga di termini (cosiddetti “milleproroghe”): nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 210 del 2015 (C. 3513) il Comitato constata, con il richiamo di numerosi esempi, l’esistenza di quattro fenomeni in parte convergenti e in parte speculari:

«il decreto-legge reca disposizioni di carattere temporaneo delle quali, quanto meno in alcuni casi, andrebbe valutata la trasformazione a regime, poiché, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni». (Scheda 6, punto 4);

«il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni»; (Scheda 6, punto 5);

«altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione» (Scheda 6, punto 6);

«alcune disposizioni intervengono infine a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio» (Scheda 6, punto 7).

Dalla rilevazione conseguono un’osservazione volta a verificare se talune disposizioni citate nelle premesse «debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime» e la seguente raccomandazione: «come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».

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4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio

Il ricorso a preamboli esplicativi e a periodi privi di contenuto immediatamente precettivo, in quanto si limitano a dare indicazioni di contesto, descrittive, ricognitive, di principio o programmatiche, ha trovato notevole diffusione a partire dal decreto-legge n. 70/2011, nella scorsa legislatura.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, si segnalano, tra gli altri, i pareri sui decreti-legge n. 191/2015 (C. 3481 – cessione ILVA) e n. 113/2016 (C. 3926 – enti territoriali e territorio) e su due proposte di legge, C. 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) e C. 3634 (unioni civili e convivenze).

Il più interessante è il parere sulla proposta di legge C. 2212, le cui premesse offrono un ampio campionario di disposizioni di dubbia portata normativa: «talune disposizioni presentano un contenuto descrittivo o ricognitivo, soprattutto là dove, all’articolo 2, si soffermano sulla definizione dell’acqua. A titolo esemplificativo, il comma 1, al primo periodo, definisce l’acqua “un bene naturale e un diritto umano universale”; al secondo periodo definisce a sua volta il “diritto all’acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari” come “un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani”; al terzo periodo afferma che “la responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico”; meramente descrittive sono anche le norme contenute al comma 2, primo e quarto periodo, così come contenuto ricognitivo hanno anche le previsioni presenti all’articolo 5, commi 2 e 3, in ordine alle competenze del Ministero dell’ambiente e delle regioni » (Scheda 12, punto 3).

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4.5. Sistema delle fonti

Il Comitato ha sempre dedicato una grande attenzione nei suoi pareri agli aspetti critici legati al sistema delle fonti, analizzando:

♦ i rapporti tra le fonti del diritto; ♦ il coerente utilizzo delle fonti; ♦ la sovrapposizione di fonti; ♦ la previsione di adempimenti particolari; ♦ gli intrecci con altri atti, in particolare con altri decreti-legge

in corso di conversione. La tabella che segue mostra in maniera eloquente la frequenza

con la quale il Comitato si è soffermato su tali problematiche, trattate in 21 dei 26 pareri espressi.

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Sistema delle fonti: pareri con notazioni rispetto al totale

Coordinamento con vigenti fonti normative 18

Sovrapposizione di fonti normative 3

Coerente utilizzo delle fonti normative 10

Rapporti con fonti subordinate 5

Delegificazione spuria 3

DPCM con contenuto normativo 6

Adempimenti 9

Efficacia temporale 5

Decreti ministeriali “non regolamentari” 3

La tabella 4 illustra nel dettaglio i pareri espressi dal Comitato

sugli specifici aspetti. I pareri più interessanti investono per lo più progetti di legge

contenenti disposizioni di delega. Tra tutti, si citano 7 pareri, il primo dei quali riguardante un disegno di legge di conversione:

♦ nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 191/2015 (ILVA) si segnala che «il decreto-legge, all'articolo 1, comma 8, perpetua la catena di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore prevista con riguardo alla vicenda ILVA, prevedendo, in particolare, che eventuali

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modifiche e integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria debbano essere approvate con la stessa procedura prevista per l'adozione del Piano: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal modo, si deroga implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministri) e all'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”» (Scheda 3, punto 3). Ne consegue la seguente raccomandazione:

«ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che sia assicurata la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire che ciascuno di essi sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche e sia adottato sulla base della procedura per esso prevista, abbia in particolare cura il legislatore di attenersi al procedimento delineato dall'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri» sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, astenendosi conseguentemente dal prevedere l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei ministri» (Scheda 3, raccomandazione 1);

♦ nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2039 (consumo del suolo) il Comitato rileva che «il disegno di legge, allo scopo di conseguire l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo del suolo a livello nazionale e di ripartire a livello regionale i quantitativi di consumo del suolo disponibili, delinea una complessa procedura che prevede l'adozione di numerosi atti attuativi dell'Esecutivo nazionale, di deliberazioni della Conferenza unificata e di disposizioni regionali attuative, disciplinando l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia a provvedere della Conferenza unificata o degli

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enti territoriali; tale procedura contempla, tra l'altro, il ricorso a strumenti atipici ai quali viene assegnata una funzione di natura normativa; in particolare, il testo prevede l'adozione di direttive del Ministro di settore alle quali si assegna il compito di definire, tra l'altro, le modalità e criteri per l'attuazione della legge (articolo 3, comma 7). In relazione al ricorso a tali strumenti (dei quali, peraltro, non è neppure obbligatoria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) in luogo di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ’fuga dal regolamento‘ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ’atipici‘, di natura non regolamentare”» (Scheda 10, punto 4);

♦ nelle premesse del parere sulla proposta di legge 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) il Comitato si sofferma sulle previsioni che, nel demandare al Governo compiti attuativi, gli lasciano ampia discrezionalità: «la proposta di legge, in alcuni casi, conferisce compiti al Governo senza circoscriverne adeguatamente la discrezionalità nella relativa esecuzione, o senza adeguatamente specificare a quali soggetti i suddetti compiti sono conferiti. In particolare, all’articolo 5, il comma 1, ultimo periodo prevede l’istituzione di un Comitato interministeriale cui sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche nonché all’acqua per l’uso umano, senza che siano indicati i Ministri componenti del medesimo; il comma 5 demanda l’istituzione di un’Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della

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tutela del territorio e del mare, senza specificarne poteri, composizione, funzioni, risorse finanziarie, strumentali e di personale e sede, ma limitandosi ad un generico rinvio alla legge; il comma 6 prevede che l’Autorità si avvalga di un Osservatorio sui settori di propria competenza, in ordine al quale, analogamente, non sono fornite indicazioni in ordine alla struttura, all’organizzazione e al personale, né all’atto di istituzione; all’articolo 6, il comma 9 prevede genericamente che “in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo” il Governo eserciti i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, senza specificare a quali organi il Governo si vada a sostituire e sulla base di quale procedura; al comma 10 del medesimo articolo 6 prevede poi l’adozione di un decreto dei Ministri competenti, senza precisare quali essi siano; all’articolo 10, comma 4, stabilisce che il Governo definisca la Carta nazionale del servizio idrico integrato, senza precisare con quale strumento (presumibilmente un regolamento) debba provvedervi» (Scheda 12, punto 4). Ne conseguono cinque condizioni: una per ciascuno dei punti evidenziati;

♦ in due casi, il Comitato registra l’intreccio tra previsioni di delegificazione spuria e disposizioni di delega:

- nelle premesse del parere sulla proposta di legge C. 3634 (unioni civili e convivenze) si registrano due fenomeni tra loro opposti: una legificazione di una fonte regolamentare preceduta, in via transitoria, da una sua dequalificazione. Da un lato, infatti, il comma 28, lettera a) dell’unico articolo «annovera tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello dell'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge all'esame: in proposito, si segnala che le succitate disposizioni sono contenute principalmente in una fonte regolamentare (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre del 2000, recante Disciplina dell'archivio civile); conseguentemente, il medesimo articolo, alla lettera c),

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annovera, tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello del coordinamento con la nuova disciplina delle vigenti disposizioni contenute non solo in fonti di rango primario, ma anche “nei regolamenti e nei decreti”, con la conseguenza che entrambi i principi e criteri direttivi sembrerebbero volti a delegare il Governo a modificare con fonte di rango primario disposizioni di natura regolamentare, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)» (Scheda 13, punto 7). Dall’altro lato, «il successivo comma 34, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, lettera a), affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire “le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile”, delineando così una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che determina, nelle more della legificazione della fonte operata dal comma 28, una transitoria dequalificazione della stessa» (Scheda 13, punto 8). Ne consegue un’unica condizione, volta a verificare «la coerenza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), e comma 34, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto» (Scheda 13, condizione 1);

- nell’ambito del disegno di legge che delega il Governo al riordino del Terzo settore, nel testo modificato dal Senato (C. 2617-B), «l’articolo 4, comma 1, lettera b), nel mantenere in capo ai decreti legislativi e cioè ad una fonte di rango primario il compito di individuare le attività di interesse generale, affida il

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periodico aggiornamento di tali attività ad una fonte atipica subordinata alla legge, ed, in particolare, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto» (Scheda 15, punto 4). Anche in questo caso segue una condizione volta a verificare la coerenza della disposizione con il corretto utilizzo delle fonti del diritto (Scheda 15, condizione 1);

♦nelle premesse del parere sul disegno di legge n. 3821 (legge europea 2015-2016) il Comitato rileva che l’articolo 35, comma 1, lettera b) «sostituisce il comma 3 dell’articolo 45 della legge n. 234 del 2012 - che demanda l’attuazione delle disposizioni recate da tale articolo, in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, ad un regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - prevedendo che l’attuazione di tali disposizioni sia invece affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, “da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come peraltro stabiliva la norma novellata» (Scheda 20, punto 4). Ne deriva una condizione soppressiva (Scheda 20, condizione 3);

♦infine, nelle premesse del parere sul disegno di legge n. 3119 (collegato agricolo) si notano due fenomeni:

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1. «in numerosissime circostanze, il disegno di legge incide in modo non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001). Ciò si riscontra, in particolare, all’articolo 1, commi 6 e 7, che interviene sul passaporto di identificazione dei bovini, disciplinato dal regolamento di cui al DPR 19 ottobre 2000, n. 437, di cui il comma 8 abroga due disposizioni; all’articolo 8-quater, che, da un lato fissa direttamente per legge la misura del contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare che l’articolo 233, comma 10, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda ad un decreto interministeriale e, dall’altro lato, demanda ad un decreto interministeriale l’aggiornamento dell’entità del contributo, operando così una sorta di delegificazione sulla base di una procedura che si discosta da quella delineata dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; all’articolo 16, che integra in maniera non testuale il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2007; all’articolo 25-septies, sulla denominazione di “fungo cardocello” o “cardoncello”, che integra la disciplina recata dal regolamento di delegificazione concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, di cui al DPR 14 luglio 1995, n. 376, e all’articolo 29, comma 2, che novella il regolamento di cui al DPR 2 ottobre 1968, n. 1639» (Scheda 8, punto 4);

2. l’articolo 1, comma 4 «demanda ad un decreto di natura non regolamentare (del quale, peraltro non è obbligatoria

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neppure la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione di “disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela” dei prodotti agroalimentari. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che, più recentemente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ‘atipici’, di natura non regolamentare”» (Scheda 8, punto 5). Ne conseguono due condizioni:

«1) per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 4, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

2) per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all’articolo 1, commi 6 e 7, all’articolo 8-quater, all’articolo 16, all’articolo 25-septies e all’articolo 29, comma 2, nella parte in cui incidono in maniera non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza».

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Si segnalano infine le raccomandazioni formulate nel parere sul decreto-legge n. 42/2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) riportate, per organicità del commento, nel paragrafo successivo.

4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, 10 pareri sui 26 espressi richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988, a testimonianza dell’attenzione posta dal Comitato sul sistema delle fonti.

Si tratta di 7 pareri espressi su disegni di legge di conversione

e di 3 pareri espressi su progetti di legge contenenti disposizioni di delega.

La tabella che segue dà conto dei richiami alle disposizioni

della legge n. 400 del 1988 operate dai pareri espressi nel periodo di riferimento.

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RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

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Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati nei pareri del Comitato

Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988

Riferimento normativo Num. pareri

art. 13-bis Chiarezza testi normativi

2

art. 15, co. 2, a) Deleghe in DL

3

art. 15, comma 3 Limiti di contenuto

2

art. 15, co. 3 Immediata applicazione

2

art. 17, co. 1 Reg. esec., att. integ., indip. (DPR)

1

art. 17, co. 2 Reg. delegif. (DPR)

3

art. 17, co. 3 Reg. settoriali (DM)

3

art. 17 in generale Regolamenti

2

La tabella 5 dà conto nel dettaglio dei richiami alla legge n.

400/1988 contenuti nei singoli pareri espressi dal Comitato. Rimandando per l’analisi di dettaglio, alle schede che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limito in questa sede ad una rapidissima ricognizione: ♦ l’articolo 13-bis, sulla chiarezza dei testi normativi, è stato

richiamato dal Comitato nelle premesse e in una raccomandazione dei pareri sui decreti-legge n. 174/2015 e n. 67/2016 (partecipazione italiana alle missioni internazionali) in

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relazione alla disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente (cfr. il paragrafo 4.4.3);

♦ con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, i casi più interessanti concernono:

l’introduzione nel disegno di legge di conversione di disposizioni incidenti su deleghe, puntualmente oggetto di una condizione soppressiva nei pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 185/2015 (C. 3495 – territorio e proroga delega sulla riforma del bilancio dello Stato), n. 42/2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) e n. 67/2017 (C. 3953 – partecipazione italiana alle missioni internazionali).

I tre pareri contengono articolati ragionamenti nelle premesse, cui conseguono condizioni più o meno laconiche e, nel caso del decreto-legge n. 42/2016, una raccomandazione. Rispetto al passato, il Comitato tiene conto non soltanto degli orientamenti ormai consolidati alla Camera, in base ai quali sono inammissibili aggiunte di carattere sostanziale ai disegni di legge di conversione, tanto più se riguardanti disposizioni di delega, ma anche la linea più flessibile che emerge nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che consente l’intervento su disposizioni di delega da parte delle leggi di conversione, purché vi sia un’omogeneità contenutistica rispetto al relativo decreto-legge. In sede di conversione del citato decreto-legge n. 185/2015, sono state introdotte due disposizioni: una nell’ambito del disegno di legge di conversione e l’altra nell’ambito dell’articolo 7 del decreto. Il Comitato rileva nelle premesse che «[alcune delle modifiche apportate dal Senato sembrerebbero avere portata ordinamentale. Si tratta, in particolare] dell'articolo 7, comma 4-bis, che novella la legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012) introducendovi una nuova delega integrativa finalizzata ad assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa, da esercitare entro il 1o luglio 2017; con riferimento a tale ultima disposizione, introdotta in sede di esame parlamentare, si richiama il limite di contenuto alla

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decretazione d'urgenza posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione” e si ricorda che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella sentenza n. 237 del 2013, “l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge”; in relazione invece all'inserimento, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede parlamentare, di disposizioni di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione – peraltro volte a rafforzare in tale procedimento il ruolo delle Commissioni parlamentari –, si ricorda che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione, integra anch'essa una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione “istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario” ha affermato che “l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta” dalla stessa norma costituzionale; a tale ultimo proposito, si rileva tuttavia che la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 237 del 2013 si è discostata dagli indirizzi sopra richiamati, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi

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ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo» (scheda 4, punto 2). Ne consegue la laconica condizione: «per quanto detto in premessa, si sopprimano il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge e il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione».

Nella condizione formulata nell’ambito del parere sul decreto-legge n. 42/2016 sono presenti entrambi i parametri assunti come riferimenti dal Comitato (orientamenti della Camera e giurisprudenza della Corte costituzionale), che lo inducono a formulare la condizione stessa non in termini seccamente soppressivi, bensì come invito ad una valutazione da parte della Commissione competente: «alla luce dell’orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti, e tenuto tuttavia conto della sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 richiamata in premessa, si valuti la soppressione del comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione». La raccomandazione tocca, oltre questo aspetto, il profilo del rapporto con le fonti subordinate e, nel caso di specie, la rilegificazione di materie disciplinate con fonti regolamentari:

«ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell’ambito delle procedure emendative parlamentari:

a) di attenersi alle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale circa la necessità di considerare lo stretto nesso intercorrente tra l’intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione;

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b) di astenersi dal rilegificare materie disciplinate da fonti secondarie del diritto e di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l’ordinamento riserva alle fonti secondarie del diritto."

La condizione formulata nell’ambito del parere sul decreto-legge n. 67/2016 torna a proporre la diretta soppressione delle norme incidenti su disposizioni di delega: «alla luce dell’orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, provvedano le Commissioni a sopprimere il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione».

♦ con riguardo al profilo ordinamentale dell’immediata

applicazione, il Comitato:

- nel parere sul decreto-legge n. 18/2016 (C. 3606 – Banche di credito cooperativo) ha rilevato nelle premesse che «all'articolo 2, comma 1, il decreto-legge dispone inoltre che, in sede di prima applicazione delle novelle introdotte nel decreto legislativo n. 385 del 1993 dall'articolo 1, comma 5 (articoli 37-bis e 37-ter), la comunicazione prevista dal nuovo articolo 37-ter “è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7”: si tratta di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, per la cui adozione non è tuttavia previsto alcun termine» (Scheda 9, punto 5); ne consegue la seguente osservazione: «per quanto detto in premessa ed anche al fine della rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure contenute nel

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decreto-legge – che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti – si dovrebbe indicare il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 7, dalla cui adozione decorre a sua volta, in sede di prima applicazione, il termine di diciotto mesi per l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, funzionale alla costituzione del gruppo bancario cooperativo»;

- nel parere sul decreto-legge n. 42/2016, si limita a rilevare nelle premesse che «le disposizioni del decreto-legge sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; fa eccezione l’articolo 1-quinquies, inserito al Senato, che, con previsioni di carattere ordinamentale, al comma 1 istituisce, a decorrere dall’anno 2017, un contributo annuale alle scuole paritarie che accolgano studenti con disabilità, nel contempo disponendo, al comma 2, ai fini della verifica del mantenimento della parità, un accertamento annuale del rispetto del requisito relativo all’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; in relazione a tali previsioni, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la rispondenza al requisito della “immediata applicabilità” dovrebbe essere valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel caso di specie non sono espressamente indicati)» (Scheda 16, punto 4).

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4.7. Profili della legislazione delegata

Il Comitato ha espresso il parere su: 13 progetti di legge recanti disposizioni di delega (sul disegno

di legge C. 2617-B si è pronunciato sia in prima, sia in seconda lettura

1 disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185/2015 contenente una nuova disposizione di delega (C. 3495 – territorio e proroga termini deleghe per la revisione del bilancio dello Stato).

L’analisi del Comitato ha riguardato i seguenti aspetti problematici:

la scarsa definizione dei principi e criteri direttivi, rilevata nei pareri su 4 disegni di legge di iniziativa governativa (C. 2953 – processo civile; C. 3119 – collegato agricolo; C. 3540 – legge di delegazione europea 2015; C. 3594 – contrasto alla povertà) e su 2 proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3317 e abb. - delega Fondo editoria; C. 2212 – delega acque pubbliche e servizio idrico);

la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega, rilevata in 4 pareri, su 2 disegni di legge governativi (C. 3119; C. 2039 nuovo testo – consumo del suolo) e su due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3317 e abb; C. 1460-B – ratifica Convenzione su assistenza giudiziaria penale);

la possibilità di scegliere tra più opzioni alternative è rilevata in 1 parere, sul disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540);

le procedure di delega. In particolare, l’attenzione del Comitato si è concentrata sulla necessità di individuare termini certi e conoscibili per l’esercizio della delega, evitando tecniche di “scorrimento” di tali termini. Nei pareri sul disegno di legge di conversione C. 3495, sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3634 e su altri 6 disegni di legge governativi (C. 2953; C. 3119; C. 2039 NT; C. 3672 –

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delega su magistratura ordinaria e giudici di pace; C. 3594; C. 3821 – legge europea 2015 - 2016) il Comitato constata nelle premesse (Scheda 4, punto 1; Scheda 5, punto 3; Scheda 8, punto 8; Scheda 10, punto 8; Scheda 13, punto 10; Scheda 14, punto 3; Scheda 18, punto 3; Scheda 20, punto 3) il ricorso alla tecnica dello scorrimento, consistente nella possibilità di prolungare il termine per l’esercizio della delega quando l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine stesso, ponendo in ciascun parere una condizione finalizzata ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di scorrimenti”.». In tutti i citati pareri il Comitato ha posto una condizione soppressiva della disposizione che prevede lo scorrimento dei termini2, fatta eccezione per il parere sul disegno di legge C. 2953, la cui condizione invita più genericamente ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di “scorrimenti”». Nelle premesse del parere espresso in seconda lettura sul

disegno di legge n. 2617-B il Comitato annota che «all’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, è stata espunta la disposizione volta ad esplicitare l’obbligo per il Governo di rispettare il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere fissato dal primo periodo del comma 5, pena la decadenza dall’esercizio della delega, trattandosi di un effetto comunque implicito alla previsione contenuta al primo periodo» (Scheda 15, punto 1).

La tabella seguente dà conto della frequenza dei vari rilievi negli atti esaminati.

2 Nel parere sul disegno di legge C. 3821 la soppressione della previsione relativa allo scorrimento

è subordinata ad una più generale condizione, volta al trasferimento della disposizione di delega nella sede propria della legge di delegazione europea (Cfr. il paragrafo 4.8).

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Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega

Tipologia dei rilievi formulati nei pareri

N. di pareri contenenti il

rilievo

% rispetto al totale dei

pareri resi su progetti di

legge contenenti

deleghe

Principi e criteri direttivi generici o mancanti

6 42,86%

Sovrapposizione tra principi, criteri e oggetto della delega

4 28,57%

Procedure di delega 8 57,14%

La tabella 6 dà conto nel dettaglio dei singoli pareri del

Comitato su atti contenenti deleghe.

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4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto

Il tema della omogeneità/eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti sottoposti all’esame del Comitato ha sempre ricevuto particolare attenzione con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione, anche in relazione al rispetto dell’articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in base al quale «il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

D’altra parte, proprio i disegni di legge di conversione appaiono storicamente più problematici da questo punto di vista. Nei dieci mesi di riferimento del presente rapporto 9 dei 12 decreti-legge esaminati hanno un contenuto omogeneo (in un caso “sostanzialmente omogeneo” e in due casi anche “corrispondente al titolo”); 2 decreti presentano un contenuto classificabile implicitamente come “disomogeneo con finalità univoca” (C. 3495, Territorio e proroga deleghe per la revisione del bilancio dello Stato; C. 3926, Enti territoriali e territorio); infine, il contenuto del decreto-legge n. 210/2015 (C. 3513 – “milleproroghe”) è considerato fisiologicamente eterogeneo: reca infatti disposizioni che intervengono «su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori» (Scheda 6, punto 1).

Nel paragrafo 4.6 si sono richiamati i pareri nei quali il Comitato, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha posto la questione dell’omogeneità con il contenuto del decreto-legge delle disposizioni incidenti su deleghe legislative.

Per quanto riguarda i progetti di legge contenenti deleghe, la

maggior parte di essi tende ad avere un contenuto omogeneo, sia tra i disegni di legge governativi, sia tra i progetti di legge parlamentari; costituisce una eccezione il “collegato agricolo”

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(C. 3119), il contenuto del quale è definito nel parere del Comitato “estremamente ampio e complesso”.

Nel parere sul disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821), il Comitato annota nelle premesse che «il disegno di legge, che si compone di 37 articoli, reca un contenuto in larghissima parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 - che ha riformato il procedimento per l’adempimento degli obblighi europei e l’adeguamento dell’ordinamento interno a quello dell’Unione Europea, prevedendo tra l’altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 - e contiene, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, non appare invece riconducibile la disposizione di delega al Governo contenuta all’articolo 24, comma 11 e seguenti, in materia di incentivi in favore delle imprese marittime che, in base all’articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbe essere inserita nell’ambito della legge di delegazione europea» (Scheda 20, punto 1). Ne consegue la seguente condizione: «per quanto detto in premessa, ove non sia possibile trasferire nell’ambito del disegno di legge di delegazione europea (S. 2345), all’esame del Senato, i contenuti dell’articolo 24, commi da 11 a 15 – che, recando una disposizione di delega al Governo, non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – al fine di meglio individuare il termine ultimo per l’esercizio della suddetta delega, al comma 13, si valuti la soppressione dell’ultimo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per

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l’esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 11, un termine congruo per il suo esercizio».

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4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000

Il Comitato, nel periodo di riferimento, ha effettuato espliciti richiami allo Statuto del contribuente nei pareri relativi alla legge europea 2015-2016 (A. C. 3821) e al decreto-legge n. 59/2016 (C. 3892 – investitori in banche in liquidazione).

Nelle premesse del primo parere il Comitato annota che «alcune delle disposizioni del disegno di legge hanno efficacia retroattiva; tra di esse, quelle che intervengono nella materia tributaria derogano implicitamente all’articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” (si vedano, in proposito, l’articolo 23, comma 2, l’articolo 26, comma 3, e l’articolo 28); con specifico riguardo all’articolo 28, comma 6, che prevede che le disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, di cui il medesimo articolo dispone l’abrogazione dal 1° gennaio 2016, “continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti”, non è chiaro a quali anni si intenda fare riferimento e, in particolare, se si intenda fare riferimento a tutti gli anni di vigenza del decreto legislativo n. 84 del 2005». La conseguente condizione si limita a «chiarire a quali anni si intenda fare riferimento».

Nel parere sul decreto-legge n. 59/2016 il Comitato rileva nelle premesse che «le disposizioni contenute all’articolo 11, comma 7, dispongono retroattivamente, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, il versamento di un canone annuo a carico delle imprese che intendano continuare ad avvalersi della trasformabilità in credito di imposta delle DTA qualificate (imposte differite attive), ove ad esse non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte, derogando così implicitamente all’articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,

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in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” nonché all’articolo 4 del medesimo statuto, in base al quale “Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”» (Scheda 21, punto 3).

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4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale

6 dei 26 pareri resi dal Comitato nel periodo di riferimento contengono richiami a norme della Costituzione:

▪ i più volte citati pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 185 del 2015 (C. 3495 – interventi nel territorio e proroga deleghe revisione del bilancio), n. 42 del 2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) e n. 67 del 2016 (C. 3953 – partecipazione italiana a missioni internazionali), con riguardo all’introduzione negli stessi di disposizioni incidenti su deleghe legislative, richiamano i limiti di contenuto dei decreti-legge imposti dall’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, facendo riferimento sia all’articolo 76, sia all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione (Scheda 4, punto 2; Scheda 16, punto 2; Scheda 24, punto 2-bis);

▪ i pareri sul disegno di legge n. 2039 (consumo del suolo) e sulla proposta di legge n. 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) richiamano l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sull’esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Le premesse del primo parere, dopo essersi soffermate sulla complessità delle procedure attuative previste (cfr. il paragrafo 4.5), segnalano che «la procedura contempla inoltre quattro casi di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia degli enti territoriali e in caso di mancata adozione di deliberazioni della Conferenza unificata. Alcune delle suddette procedure risultano delineate in difformità rispetto a quelle previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in attuazione all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; in particolare:

l'articolo 3, comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione, nel termine di 180 giorni, della deliberazione della Conferenza unificata

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volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva del consumo del suolo a livello nazionale;

l'articolo 3, comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo del suolo;

l'articolo 3, comma 9, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di settore, sentiti l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – destinatari di una preventiva diffida – con il parere della Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte degli enti interessati, delle determinazioni volte alla riduzione di consumo del suolo;

infine, l'articolo 4, comma 4, introduce un'ulteriore ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte delle regioni, di disposizioni volte ad incentivare i comuni ad adottare iniziative di rigenerazione urbana».

La condizione è così formulata: «per quanto detto in premessa, si riformulino le disposizioni contenute all'articolo 3, commi 2 e 6, e all'articolo 4, comma 4, al fine di disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo del Governo alla luce della procedura di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione come delineata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».

Il secondo parere inserisce il rilievo sull’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nell’ambito di un più ampio ragionamento sull’indefinitezza di diverse previsioni relative all’attuazione della legge, formulando la seguente condizione, analoga a quella già citata: «all’articolo 6, comma 9, si riconfiguri l’esercizio del potere sostitutivo alla luce della procedura di

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attuazione dell’articolo 120 della Costituzione come delineata dall’articolo 8 della legge n. 131 del 2003»;

▪ infine, un’osservazione del parere sulla proposta di legge n. 1460-B (ratifica della convenzione sull’assistenza giudiziaria penale), chiama in causa l’articolo 26 della Costituzione, sull’estradizione del cittadino (“consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali” e comunque non ammessa per reati politici): «all’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6), ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, si dovrebbe esplicitare, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 26 della Costituzione, e come peraltro stabilito in termini generali al numero 2) della medesima lettera d), che tali fattispecie non riguardano i cittadini».

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4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale

Nel quarto turno di presidenza del Comitato, in tendenziale continuità con la linea emersa nei precedenti dieci mesi, sono stati abbastanza frequenti i richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ricorrono in 7 dei 26 pareri: 3 richiamano sentenze comunque riconducibili al tema dei limiti di contenuto della decretazione d’urgenza; 1 richiama due sentenze concernenti la formulazione di disposizioni di delegazione legislativa; 3 richiamano una sentenza della Corte costituzionale ed una del Consiglio di Stato attinenti alla previsione di atti atipici, qualificati di natura non regolamentare.

4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge

Sui tre pareri che richiamano la giurisprudenza costituzionale sui limiti di contenuto e l’omogeneità dei decreti-legge mi sono già soffermato nel paragrafo 4.6, con riguardo alla presenza di disposizioni di delega nei disegni di legge di conversione. In tali pareri, come già segnalato, il Comitato si confronta sia con la consolidata linea maturata alla Camera, volta a considerare inammissibile l’introduzione, nel disegno di legge di conversione, di previsioni sostanziali, soprattutto se incidenti su disposizioni di delega, sia con la più flessibile giurisprudenza della Corte costituzionale, che ne consente l’inserimento, a patto che tali previsioni siano omogenee con il contenuto dei decreti-legge.

4.11.2. La formulazione di disposizioni di delega

Nel parere sul disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) il Comitato svolge nelle premesse un ampio

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ragionamento sulla genericità di taluni principi e criteri direttivi, che in qualche caso lasciano aperte più opzioni, dilatando la discrezionalità del legislatore delegato: «taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; in particolare, l’articolo 13, comma 1, nell’enucleare i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento: alla lettera h), numero 1), affida al Governo il compito di “valutare l'estensione della disciplina recata dagli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, (…) anche” a casi ulteriori rispetto a quelli ivi contemplati; alla lettera h), numero 4), delega il Governo a “valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi (…)”; alla lettera i), numero 5), delega il Governo a “prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo (…)”. In altri casi, l’eventualità si riferisce all’attribuzione di funzioni e di potestà normative: in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera d), delega il Governo a “attribuire, ove del caso, alle autorità designate ai sensi delle lettere b) e c) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a (…)” una serie di obiettivi; l’articolo 11, comma 2, lettera a) delega il Governo ad “apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB (…)”; l’articolo 12, comma 1, alinea, nell’introdurre i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, già prevista dall'articolo 1, comma 1, e

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dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114, attribuisce al Governo la facoltà di prevedere “ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea e i regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze”; infine, l’articolo 14, comma 2, lettera n), delega il Governo a prevedere, “ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria”. In relazione a tutte le anzidette fattispecie, si segnala che, in un obiter dictum, la Corte costituzionale ha rilevato che: “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)» (Scheda 11, punto 2).

La conseguente condizione è volta a specificare «i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato».

4.11.3. I decreti di natura non regolamentare

Il Comitato, in presenza di previsioni relative all’adozione di decreti dei quali si specifica la natura non regolamentare, ribadisce costantemente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti

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normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti «atipici» di natura non regolamentare” (Scheda 8, punto 5 - C. 3119 – “collegato agricolo; Scheda 9, punto 4 - C. 3606 - decreto-legge n. 18/2016 – banche di credito cooperativo; Scheda 21, punto 4 - C. 3892- decreto-legge n. 59/2016 – investitori in banche in liquidazione). In tutti i tre casi, il Comitato formula analoghe condizioni volte a riformulare le previsioni «nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988».

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RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

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V. CONCLUSIONI

Il turno di presidenza che ho avuto l’onore di svolgere è stato il secondo, nella storia ormai quasi ventennale del Comitato, nel quale i pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega al Governo hanno superato quelli sui decreti-legge3.

È un dato che ho già rimarcato nel corso del rapporto e sul quale desidero soffermarmi anche in queste conclusioni, perché la sua lettura si presta a diverse considerazioni sul ruolo del Comitato per la legislazione e del Parlamento. Quest’ultimo, l’ho scritto in precedenza, è sempre più emendatore e – aggiungo ora – consulente – e sempre meno legislatore. È un processo in atto da molti anni, nei quali il Governo ha assunto crescenti responsabilità legislative, attraverso un uso e spesso un abuso della decretazione d’urgenza e della legislazione delegata.

In questo contesto, il Comitato ha l’opportunità di intervenire in tutti i procedimenti legislativi più importanti (con la richiamata eccezione della legge di stabilità), tra l’altro segnalando di frequente la difficoltà del Parlamento nel definire principi e criteri direttivi di delega che indichino con precisione al Governo la direzione da seguire. Nel paragrafo dedicato alla legislazione delegata si sono citati diversi pareri che evidenziano la genericità dei principi e criteri direttivi, la loro sovrapposizione rispetto all’oggetto della delega, la discrezionalità lasciata al Governo. I rilievi avanzati dal Comitato non sempre vengono recepiti, ma le Commissioni permanenti hanno comunque la possibilità di pronunciarsi anche sugli schemi dei decreti legislativi e quindi di verificare a valle l’opera del legislatore delegato. Il coinvolgimento del Comitato è possibile anche in questa fase, su richiesta di almeno un quinto dei membri delle Commissioni competenti.

3 Una simile evenienza si è verificata soltanto nel secondo (e conclusivo) turno di presidenza

della XV legislatura, quando, tra il 6 aprile 2007 e il 5 febbraio 2008, il Comitato si pronunciò su 14 disegni di legge di conversione, 16 progetti di legge contenenti disposizioni di delega e uno schema di decreto legislativo.

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Desidero concludere proprio su questo punto, esprimendo l’auspicio e la convinzione che sia importante per il Comitato riflettere sulla necessità per il futuro di attivarsi per l’espressione del parere anche sugli schemi di decreto legislativo che più ne investano le competenze. Penso, in particolare, agli schemi di decreto legislativo volti al riordino normativo o comunque alla semplificazione della legislazione, sui quali il Comitato potrebbe utilmente esprimersi per affiancare la propria voce specializzata sulla qualità della normazione a quella delle Commissioni competenti per il merito.

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VI. TABELLE

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TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”

RILIEVI NEL PARERE

AC Forma Atto Oss. Cond. Racc. Note Scheda

3393 DL 2015/174 NO SI SI

1 Condizione, 2 Raccomandazioni 0001

3446 DL 2015/183 SI NO NO 1 Osservazione 0002

3481 DL 2015/191 SI NO SI

1 Osservazione, 1 Raccomandazione 0003

3495 DL 2015/185 NO SI NO 1 Condizione 0004

2953 ddl Gov SI SI NO 1 Condizione, 1 Osservazione 0005

3513 DL 2015/210 SI SI SI

1 Condizione, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione 0006

TU 3317 pdl SI SI NO 5 Condizioni, 2 Osservazioni 0007

3119 ddl Gov SI SI NO 3 Condizioni, 6 Osservazioni 0008

3606 DL 2016/018 SI SI NO 2 Condizioni, 4 Osservazioni 0009

2039 NT ddl Gov SI SI NO 4 Condizioni, 6 Osservazioni 0010

3540 ddl Gov SI SI NO 4 Condizioni, 1 Osservazione 0011

2212 pdl SI SI NO 7 Condizioni, 3 Osservazioni 0012

3634 pdl SI SI SI

2 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione 0013

3672 ddl Gov SI SI NO 2 Condizioni, 1 Osservazione 0014

2617-B ddl Gov NO SI NO 1 Condizione 0015

3822 DL 2016/042 NO SI SI

1 Condizione, 1 Raccomandazione 0016

TU 2839 pdl SI SI NO 1 Condizione, 1 Osservazione 0017

3594 ddl Gov SI SI NO 3 Condizioni, 1 Osservazione 0018

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RILIEVI NEL PARERE

AC Forma Atto Oss. Cond. Racc. Note Scheda

3209 pdl NO NO NO nessun rilievo 0019

3821 ddl Gov SI SI NO 3 Condizioni, 1 Osservazione 0020

3892 DL 2016/059 SI SI NO 1 Condizione, 1 Osservazione 0021

3886 DL 2016/098 SI NO SI

2 Osservazioni, 1 Raccomandazione 0022

1460-B pdl SI NO NO 2 Osservazioni 0023

3953 DL 2016/067 NO SI SI

1 Condizione, 2 Raccomandazioni 0024

3926 DL 2016/113 SI SI NO 4 Condizioni, 3 Osservazioni 0025

3954 DL 2016/117 NO NO NO nessun rilievo 0026

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TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE”

AC Forma Atto

Norme di

interpr. aut.

Deroghe Abrogazio

ni

Richiami generici, imprecisi o errati

Incid. su

fonti sec.

Redazione del testo

Titolo e rubriche

Mod. non

testuali Schede

3393

DL 2015/174

NO SI NO NO NO NO NO NO 0001

3446

DL 2015/183

NO NO NO NO NO NO NO SI 0002

3481

DL 2015/191

NO NO NO SI NO SI NO SI 0003

3495

DL 2015/185

NO NO NO NO NO NO NO SI 0004

3513

DL 2015/210

NO SI NO NO SI NO NO SI 0006

3119 ddl Gov NO NO NO NO SI SI SI SI 0008

3606

DL 2016/018

NO NO NO NO NO NO NO SI 0009

2039 NT

ddl Gov NO NO NO NO NO SI NO NO 0010

3540 ddl Gov NO NO NO NO NO SI NO NO 0011

2212 pdl NO NO NO NO NO SI NO SI 0012

3634 pdl NO NO NO SI SI SI NO NO 0013

3672 ddl Gov NO NO NO NO NO SI NO NO 0014

2617-B

ddl Gov NO NO NO NO NO SI NO NO 0015

3822

DL 2016/042

NO NO NO NO SI SI SI SI 0016

3594 ddl Gov NO NO NO NO NO SI NO NO 0018

3821 ddl Gov NO NO NO NO NO NO NO SI 0020

3892

DL 2016/059

NO SI NO NO NO NO NO NO 0021

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AC Forma Atto

Norme di

interpr. aut.

Deroghe Abrogazio

ni

Richiami generici, imprecisi o errati

Incid. su

fonti sec.

Redazione del testo

Titolo e rubriche

Mod. non

testuali Schede

3886

DL 2016/098

SI NO NO NO NO SI NO SI 0022

1460-B

pdl NO NO NO NO NO SI NO NO 0023

3953

DL 2016/067

NO SI NO NO NO NO NO NO 0024

3926

DL 2016/113

NO NO NO SI NO NO NO SI 0025

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TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”

ULTERIORI RICHIAMI NON PRESENTI NELLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI

AC Forma Atto Mod.

norme recenti

Modifiche a norme recanti novelle

Portata normativa Nor.

descr/ricogn/progr. Ambito applicaz.

Preamboli Stratificazione

normativa

Disposizioni transitorie,

speciali, temporanee

Proroga disp.

transitorie Schede

3393

DL 2015/174

NO NO NO NO SI NO NO 0001

3481

DL 2015/191

NO NO SI NO SI NO NO 0003

3495

DL 2015/185

NO NO NO NO SI NO NO 0004

3513

DL 2015/210

NO NO NO NO SI NO SI 0006

TU 3317

pdl SI NO NO NO NO NO NO 0007

3119 ddl Gov SI NO NO NO NO NO NO 0008

2039 NT

ddl Gov NO NO NO NO SI NO NO 0010

2212 pdl NO NO SI NO SI NO NO 0012

3634 pdl NO NO SI NO NO NO NO 0013

TU 2839

pdl NO NO NO NO SI NO NO 0017

3821 ddl Gov NO NO NO NO NO SI NO 0020

3892

DL 2016/059

NO NO NO NO SI NO NO 0021

3886

DL 2016/098

SI NO NO NO SI NO NO 0022

3953

DL 2016/067

NO NO NO NO SI NO NO 0024

3926

DL 2016/113

NO NO SI NO NO SI NO 0025

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TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”

DISPOSIZIONI DI DELEGA

AC Forma Atto

Nuove Delegh

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Princ. e criteri dir. Generici/mancant

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Sovrapp. tra

princ., crit. e ogg.

delega

Procedure di

delega

Scorrimento

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3540 ddl Gov SI SI NO NO NO NO SI 0011

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3634 pdl SI NO NO SI SI NO NO 0013

3672 ddl Gov SI NO NO SI SI NO NO 0014

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3594 ddl Gov SI SI NO SI SI NO NO 0018

3209 pdl SI NO NO NO NO NO NO 0019

3821 ddl Gov SI NO NO SI SI NO NO 0020

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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . 80

DELIBERAZIONI IN MATERIA D’INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell’ambito del procedimentopenale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc.IV-ter, n. 17) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.20.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura

cautelare della custodia in carcere nei confronti del

deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18).

(Esame e rinvio).

La Giunta inizia l’esame della richiestain titolo, rinviato da ultimo il 1o dicembre2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comecomunicato nella seduta del 16 novembrescorso, ricorda che con nota pervenuta il14 novembre 2016, il giudice per leindagini preliminari presso il tribunale diLatina ha trasmesso alla Presidenza dellaCamera una domanda di autorizzazioneall’esecuzione della misura cautelare dellacustodia in carcere nei confronti deldeputato Pasquale Maietta, nell’ambito

del procedimento penale n. 1550/14RGNR – n. 8022/16 R. GIP.

Ricorda come la domanda sia stataassegnata il 15 novembre 2016 alla Giuntae come, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,del Regolamento della Camera, da taledata decorra il termine tassativo di 30giorni per riferire all’Assemblea, previstoper le richieste di autorizzazione relative aprovvedimenti coercitivi della libertà per-sonale. Tale termine scadrà, dunque, il 15dicembre prossimo.

Nella seduta del 16 novembre scorso haprovveduto a comunicare ai colleghi dellaGiunta l’avvenuta assegnazione della do-manda di autorizzazione. In seguito laGiunta, a causa degli impegni connessi allarecente campagna referendaria, si è riu-nita nella seduta del 1o dicembre per lanomina del relatore.

Rileva, quindi, come si tratti di ordi-nanza particolarmente ampia e com-plessa, con allegata una rilevante quantitàdi documenti processuali, e come debbaessere indicato il termine per l’audizionedell’interessato e, comunque, per l’even-tuale deposito da parte di quest’ultimo di

Martedì 6 dicembre 2016 — 80 — Giunta per le autorizzazioni

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memorie scritte che, a loro volta, do-vranno essere oggetto di esame e appro-fondimento.

Osserva, inoltre, come da notizie distampa risulterebbe che presso il Tribu-nale del riesame sia in corso l’esame dellavicenda giudiziaria. Tuttavia, non essendoancora pervenuta alcuna formale comuni-cazione da parte dell’autorità giudiziaria,non è dato sapere con certezza, allo stato,se ed in quale misura la posizione dell’in-teressato sia o sia stata oggetto di riesamee, dunque, come il giudizio di riesamepossa incidere sulle valutazioni che laGiunta è chiamata a svolgere. Con riservadi acquisire, anche per le vie brevi, lenecessarie informazioni, fa presente come,sempre da notizie di stampa, risulti che lemotivazioni del Tribunale del riesamesiano attese per il prossimo mese di gen-naio.

Per tutte queste ragioni, ed anche invista dell’imminente sospensione dei lavoriparlamentari per le prossime festività, ri-tiene necessario che la Giunta, ai fini diun’istruttoria completa ed esaustiva,chieda alla Presidente della Camera unaproroga ai sensi dell’articolo 18, comma 2,del Regolamento.

A tale proposito, osserva come il ter-mine per riferire all’Assemblea, ove pro-rogato di 30 giorni, andrebbe a scaderesabato 14 gennaio 2017. Poiché la Giunta,sin dall’inizio della legislatura, si riunisceordinariamente il mercoledì, ritiene che larichiesta di proroga possa estendersi a 34giorni, di tal ché il termine massimo perriferire in Assemblea possa coincidere conla seduta che sarà convocata per merco-ledì 18 gennaio 2017. Si tratta, infatti,della prima seduta della Giunta immedia-tamente successiva.

In primo luogo, pertanto, propone chela Giunta richieda una proroga di 34giorni del termine di cui all’articolo 18,comma 2, del Regolamento della Camera.

In secondo luogo, per quanto concerne,segnatamente, la programmazione dei la-vori della Giunta, ritiene che si debbaprocedere all’illustrazione della relazioneintroduttiva ed all’eventuale audizione del-

l’interessato prima della sospensione deilavori parlamentari per le prossime festi-vità.

Propone, pertanto, che la relazione in-troduttiva sia svolta nella seduta del 14dicembre 2016 e che all’interessato siaindicato il termine del 21 dicembre 2016,per rendere personalmente o per iscritto ichiarimenti di cui all’articolo 18, comma1, del Regolamento.

Chiede, quindi, ai colleghi di esprimerele proprie valutazioni al riguardo.

Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod.),relatore, concorda sulla necessità di unaproroga fino a mercoledì 18 gennaio 2017e sugli altri termini indicati dal presidente.Si dichiara disponibile a svolgere unarelazione introduttiva nella seduta chesarà convocata per il 14 dicembre pros-simo.

Paola CARINELLI (M5S) dichiara che ilproprio Gruppo, in linea di principio con-trario alla richiesta di qualsiasi proroga aisensi dell’articolo 18, comma 2, del Rego-lamento, sarebbe pronto a votare su un’e-ventuale proposta del relatore sin dallaprossima settimana. Tuttavia, in conside-razione della particolare concomitanza dicircostanze ed esigenze tecniche verifica-tesi nel caso concreto, oltre che dellacomplessità degli atti, ritiene che, in viaeccezionale, sia effettivamente opportunochiedere alla Presidente della Camera unaproroga nella misura di 34 giorni. Con-corda sul termine del 14 dicembre pros-simo per lo svolgimento della relazione.Quanto al termine del 21 dicembre pros-simo, indicato per l’eventuale audizionedell’interessato, sottolinea come debbatrattarsi di un termine massimo. Se, dun-que, l’interessato esercitasse la sua facoltàdi rendere chiarimenti in una data ante-riore, la Giunta dovrebbe accelerare itempi di decisione.

Anna ROSSOMANDO (PD), interve-nendo a nome del suo Gruppo, dichiara diconcordare con le valutazioni del Presi-dente sia in ordine alla necessità di chie-dere una proroga del termine di cui al-

Martedì 6 dicembre 2016 — 81 — Giunta per le autorizzazioni

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l’articolo 18, comma 2, del Regolamento,sia in ordine all’estensione della proroga,nella misura di 34 giorni, al fine di evitareche il termine scada di sabato. Condivide,altresì, le ulteriori valutazioni in tema diprogrammazione dei lavori della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, presoatto degli interventi dei colleghi, non es-sendovi obiezioni, dispone che alla Presi-dente della Camera sia chiesta una pro-roga di 34 giorni del termine di cuiall’articolo 18, comma 2, del Regolamentodella Camera. Dispone altresì che la rela-zione introduttiva sia svolta nella sedutadel 14 dicembre e che all’interessato siaindicato il termine del 21 dicembre pros-simo per rendere, personalmente o tramiteil deposito di note scritte, i chiarimenti dicui all’articolo 18, comma 1, del Regola-mento.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia il seguito dell’esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA

D’INSINDACABILITÀ

Martedì 6 dicembre 2016.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di

Roma nell’ambito del procedimento penale nei con-

fronti della deputata Argentin (procedimento

n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Giunta riprende l’esame della ri-chiesta in titolo, rinviato da ultimo il 16novembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricordache nella seduta del 9 novembre scorso, laGiunta ha deliberato di chiedere all’auto-rità giudiziaria di inviare il supporto in-

formatico contenente il video – non piùreperibile su internet – con le dichiara-zioni dell’onorevole Argentin.

L’autorità giudiziaria ha trasmessoquanto richiesto dalla Giunta ed il relativovideo è a disposizione dei colleghi dellaGiunta.

Ricorda, altresì, che l’articolo 18,comma 1, ultimo periodo, del Regola-mento della Camera, prevede che: « LaGiunta, prima di deliberare, invita il de-putato interessato a fornire i chiarimentiche egli ritenga opportuni ».

Pertanto, al fine di conciliare la facoltàspettante all’interessata di rendere chiari-menti alla Giunta con il principio dieconomia procedurale e, quindi, per ga-rantire che il procedimento si svolga intempi certi, propone che il predetto invitosia formulato indicando all’interessata iltermine di mercoledì 14 dicembre 2016,entro il quale rendere i predetti chiari-menti alla Giunta, personalmente o tra-mite l’invio di una nota scritta.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverteche nella prossima seduta avrà dunqueluogo l’eventuale audizione dell’interessatae, in ogni caso, sarà svolta la relazioneintroduttiva da parte della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 dicembre 2016 — 82 — Giunta per le autorizzazioni

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I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06045 Valiante: Su presunte irregolarità nella gestione dell’amministrazione del comune diSanta Marina (SA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5-09306 Valiante: Su questioni relative alla sicurezza nell’ambito degli uffici del comune diVallo della Lucania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto agli atti vandalici nelle città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione « G.B. Grassi » dell’ex istituto Sant’Annaa centro di accoglienza profughi, a Como . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero dell’interno per il conferimento di incaricodi prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazionale dell’Unità 2016, presso Villa Bellinia Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atton. 360 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . 86

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 6 novembre 2012. Emendamenti C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delRegno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 29 aprile 2015. Emendamenti C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitarele doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. Emendamenti C. 3880 Governo(Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italianae il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b)Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Martedì 6 dicembre 2016 — 83 — Commissione I

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Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo dicooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed ilGoverno della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delKosovo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori emerci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana edil Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasportointernazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra ilGoverno della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe diMonaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e dimerci su strada, fatto a Roma l’8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasportointernazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governodella Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazionereciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorraconcernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci sustrada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. Emendamenti C. 3917-A Governo (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19aprile 2012. Emendamenti C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea)(Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio2013. Emendamenti C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esamee conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariatoeconomico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africacentrale, dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22gennaio 2009. Emendamenti C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea)(Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governodi Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF),con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. Emendamenti C. 3947 Governo,approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . 95

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ALLEGATO 7 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

INTERROGAZIONI

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Andrea MAZZIOTTI DICELSO. — Interviene il sottosegretario perl’interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.30.

5-06045 Valiante: Su presunte irregolarità nella

gestione dell’amministrazione del comune di Santa

Marina (SA).

Il sottosegretario Domenico MAN-ZIONE risponde alle interrogazioni in ti-

tolo, nei termini riportati in allegato (vediallegato 1).

Simone VALIANTE (PD) replicando, sidichiara soddisfatto della risposta del rap-presentante del Governo.

5-09306 Valiante: Su questioni relative alla sicurezza

nell’ambito degli uffici del comune di Vallo della

Lucania.

Il sottosegretario Domenico MAN-ZIONE risponde alle interrogazioni in ti-tolo, nei termini riportati in allegato (vediallegato 2).

Martedì 6 dicembre 2016 — 84 — Commissione I

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Simone VALIANTE (PD) replicando, sidichiara soddisfatto della risposta del rap-presentante del Governo.

5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto

agli atti vandalici nelle città.

Il sottosegretario Domenico MAN-ZIONE risponde all’interrogazione in ti-tolo, nei termini riportati in allegato (vediallegato 3).

Enzo LATTUCA (PD), cofirmatariodella interrogazione in titolo, replicando sidichiara soddisfatto della risposta del rap-presentante del Governo.

5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione

« G.B. Grassi » dell’ex istituto Sant’Anna a centro di

accoglienza profughi, a Como.

Il sottosegretario Domenico MAN-ZIONE risponde all’interrogazione in ti-tolo, nei termini riportati in allegato (vediallegato 4).

Nicola MOLTENI (LNA) replicando,ringrazia il rappresentante del Governoper l’esaustiva e attendibile ricostruzionedei fatti. Esprime la sua soddisfazione peril fatto che il padiglione oggetto dell’inter-rogazione non sia stato destinato a centrodi accoglienza profughi. Desidera peròesprimere la sua preoccupazione per lasituazione di grave difficoltà in cui versa ilterritorio di Como in relazione all’emer-genza migranti. Ricorda al proposito lalettera inviata al Governo dal sindaco diComo, non appartenente alla sua partepolitica. Sottolinea che il numero di ri-chiedenti asilo giunti a Como in que-st’anno è superiore alle 1.900 unità, conun incremento di più di 450 unità rispettoall’anno precedente e che sono state re-spinte il 75 per cento circa delle domandedi asilo presentate. Sottolinea poi comesolo nell’ultimo mese si è registrato aComo un arrivo di 800 migranti. È unasituazione gestita in modo del tutto sba-gliato, come dimostra il numero di mi-

granti ammassato nei mesi scorsi allastazione di Como, in attesa di entrare,quasi sempre invano, nel territorio dellaConfederazione elvetica. Proprio il fattoche Como sia vicino al confine con laSvizzera rende insufficiente l’incrementodi unità delle forze dell’ordine impiegate,indicato dal Sottosegretario nella sua ri-sposta, anche alla luce dell’aumento dellamicrocriminalità. Ritiene quindi necessa-ria, e ne fa in questa sede richiesta,l’estensione al territorio della città diComo dell’operazione strade sicure, conl’impiego di unità dell’esercito.

5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero

dell’interno per il conferimento di incarico di pre-

stazione di lavoro autonomo occasionale a titolo

gratuito.

Il sottosegretario Domenico MAN-ZIONE risponde all’interrogazione in ti-tolo, nei termini riportati in allegato (vediallegato 5).

Walter RIZZETTO (FdI-AN), repli-cando, si dichiara non soddisfatto dellarisposta del rappresentante del Governo,giudicando paradossale che non si siariusciti ad individuare una figura profes-sionale idonea a ricoprire l’incarico indi-cato, per il conferimento del quale erastato indetto un bando dal Ministero del-l’interno. Ritiene più probabile che il Mi-nistero si sia reso conto a posteriori chesarebbe stato un errore procedere al con-ferimento di un incarico di prestazione dilavoro autonomo occasionale a titolo gra-tuito nell’ambito della pubblica ammini-strazione, tenuto conto che qualsiasi la-voro richiede una remunerazione ade-guata, che vada oltre il mero rimborsodelle spese. Ricorda inoltre che il ricorsoa collaborazioni esterne nell’ambito dellapubblica amministrazione dovrebbe averluogo solo in casi strettamente necessari,ad esempio laddove sia impossibile utiliz-zare personale interno, secondo quantostabilito dalla normativa vigente, a pena diincorrere in una ipotesi di danno erariale.

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5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazio-nale dell’Unità 2016, presso Villa Bellini a Catania.

Il sottosegretario Domenico MAN-ZIONE risponde all’interrogazione in ti-tolo, nei termini riportati in allegato (vediallegato 6).

Emanuele COZZOLINO (M5S), cofir-matario della interrogazione in titolo, re-plicando, si dichiara parzialmente soddi-sfatto della risposta del rappresentante delGoverno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Andrea MAZZIOTTI DICELSO. — Interviene il sottosegretario diStato per il lavoro e le politiche socialiLuigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, comunica che è stata avanzata larichiesta che la pubblicità dei lavori siaassicurata anche mediante l’impianto au-diovisivo a circuito chiuso. Non essendoviobiezioni, ne dispone l’attivazione.

Schema di decreto legislativo recante istituzione e

disciplina del servizio civile universale.

Atto n. 360.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Emanuele FIANO (PD), relatore, rilevache lo schema di decreto legislativo (Atton. 360) è adottato in attuazione della di-

sposizione di delega (articolo 1, comma 1lettera d) e articolo 8) prevista nell’ambitodella legge 6 giugno 2016, n. 106, per lariforma del Terzo settore, dell’impresasociale e per la disciplina del serviziocivile, adottata, tra l’altro, con l’obiettivodi uniformare e coordinare la disciplinadella materia caratterizzata da un quadronormativo non omogeneo e di aggiornarloalle mutate esigenze della società civile.Viene quindi disposta l’abrogazione deldecreto legislativo n. 77 del 2002 recantela disciplina del servizio civile.

Rammenta, in proposito, che l’articolo1 della legge 6 giugno 2016 n. 106 diriforma del Terzo settore reca alcunedeleghe al Governo – da attuare entro 12mesi dalla data di entrata in vigore dellalegge (quindi entro il 3 luglio 2017) – perla riforma del Terzo settore.

In sede di attuazione delle deleghe,viene richiamata (articolo 1, comma 2)l’esigenza del rispetto e della coerenza conla normativa dell’Unione europea oltre alrispetto dei princìpi e criteri direttivi sta-biliti.

Tra le deleghe, l’articolo 1, comma 2,lettera d) della legge n. 106 del 2016prevede la « revisione della disciplina inmateria di servizio civile nazionale ».

Per l’attuazione di tale delega la leggeprescrive che il decreto legislativi sianoadottati su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,con il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, con il Mini-stro dell’interno, con il Ministro delladifesa e con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unifi-cata.

Per le altre deleghe previste dal mede-simo articolo 1 della legge n. 106 del 2016(disciplina delle associazioni e fondazioni,codice del Terzo settore e impresa sociale)è richiesta la previa intesa con la Confe-renza Stato regioni. Tutti gli schemi de-vono essere corredati della relazione tec-nica (di cui all’articolo 17, comma 3, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il termine per l’espressione del parereparlamentare (gli schemi sono trasmessi

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entro il 45o giorno antecedente il termineper l’esercizio della delega) è di 30 giornidalla data di trasmissione. Decorso il ter-mine previsto per l’espressione dei pareri,i decreti possono essere comunque adot-tati. È consentita l’adozione – entro 12mesi dalla data di entrata in vigore diciascuno dei decreti legislativi – nel ri-spetto dei princìpi e criteri direttivi fissatidalla legge 106 del 2016 ed attraverso lamedesima procedura, di disposizioni inte-grative e correttive dei decreti, « tenutoconto delle evidenze attuative nel frat-tempo emerse ».

Quanto ai principi e criteri direttivispecificatamente previsti per la revisionedella disciplina in materia di servizio civilenazionale, tenuto conto di quanto previstodall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001,n. 64, l’articolo 8 della legge n. 106 del2016 prevede: l’istituzione del servizio ci-vile universale finalizzato, ai sensi degliarticoli 52, primo comma, e 11 dellaCostituzione, alla difesa non armata dellapatria e alla promozione dei valori fon-dativi della Repubblica, anche con riferi-mento agli articoli 2 e 4, secondo comma,della Costituzione; la previsione di unmeccanismo di programmazione, di normatriennale, dei contingenti di giovani italianie stranieri regolarmente soggiornanti, dietà compresa tra 18 e 28 anni, che pos-sono essere ammessi al servizio civileuniversale tramite bando pubblico e diprocedure di selezione e avvio dei giovaniimprontate a princìpi di semplificazione,trasparenza e non discriminazione; la de-finizione dello status giuridico dei giovaniammessi al servizio civile universale, pre-vedendo l’instaurazione, fra i medesimigiovani e lo Stato, di uno specifico rap-porto di servizio civile non assimilabile alrapporto di lavoro, con previsione dell’e-sclusione di tale prestazione da ogni im-posizione tributaria; l’attribuzione alloStato delle funzioni di programmazione,organizzazione, accreditamento e controllodel servizio civile universale; la realizza-zione, con il coinvolgimento delle regioni,dei programmi da parte di enti locali, altrienti pubblici territoriali ed enti del Terzosettore; la possibilità per le regioni, gli enti

locali, gli altri enti pubblici territoriali e glienti del Terzo settore di attivare autono-mamente progetti di servizio civile conrisorse proprie, da realizzare presso sog-getti accreditati; la previsione di criteri emodalità di accreditamento degli enti diservizio civile universale, tenendo conto diquanto previsto dall’articolo 3 della legge6 marzo 2001, n. 64, nell’ottica della sem-plificazione e della trasparenza; la defini-zione di criteri e modalità di semplifica-zione e di trasparenza delle procedure digestione e di valutazione dell’attività svoltadagli enti di servizio civile universale,anche con riferimento ai contributi finan-ziari erogati dalle competenti strutturedella Presidenza del Consiglio dei ministriin relazione all’attuazione dei progetti diservizio civile universale, a carico delFondo nazionale per il servizio civile; laprevisione di un limite di durata delservizio civile universale, non inferiore aotto mesi complessivi e, comunque, nonsuperiore a un anno, che contemperi lefinalità del servizio con le esigenze di vitae di lavoro dei giovani coinvolti, e dellapossibilità che il servizio sia prestato, inparte, in uno degli Stati membri dell’U-nione europea nonché, per iniziative ri-conducibili alla promozione della pace edella nonviolenza e alla cooperazione allosviluppo, anche nei Paesi al di fuori del-l’Unione europea; il riconoscimento e lavalorizzazione delle competenze acquisitedurante l’espletamento del servizio civileuniversale in funzione del loro utilizzo neipercorsi di istruzione e in ambito lavora-tivo; il riordino e la revisione della Con-sulta nazionale per il servizio civile, qualeorganismo di consultazione, riferimento econfronto per l’amministrazione, sullabase del principio di rappresentatività ditutti gli enti accreditati, anche con riferi-mento alla territorialità e alla rilevanzaper ciascun settore di intervento.

Quanto al contenuto dello schema didecreto legislativo, il Capo I dello schemadi decreto individua l’ambito di applica-zione del decreto legislativo e reca leprincipali definizioni (articolo 1), dispone

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l’istituzione del servizio civile universale(articolo 2) e definisce i settori di inter-vento (articolo 3).

L’articolo 1, in particolare, richiama ladisposizione di delega (articoli 1 e 8 dellalegge 106 del 2016) e individua l’ambito diintervento del provvedimento nella revi-sione della disciplina in materia di serviziocivile nazionale. Reca quindi le necessariedefinizioni. L’articolo 2 dispone l’istitu-zione del servizio civile « universale »(nella precedente normativa il riferimentoera al servizio civile « nazionale ») finaliz-zato alla difesa non armata e non violentadella Patria, all’educazione alla pace tra ipopoli, nonché alla promozione dei valorifondativi della Repubblica, richiamando, afondamento, le previsioni degli articoli 52,primo comma e 11 della Costituzione,anche con riferimento agli articoli 2 e 4,secondo comma, della Costituzione. In talemodo viene fatto riferimento – in coe-renza con l’evoluzione della giurispru-denza costituzionale sul punto – ad un’ac-cezione più ampia del concetto di difesadella Patria che comprende anche attivitàdi impegno sociale. L’articolo 3 individuai settori di intervento nei quali si realiz-zano le finalità del servizio civile univer-sale. Si tratta in particolare dei seguentiambiti: assistenza; protezione civile; patri-monio ambientale e riqualificazione ur-bana; patrimonio storico, artistico e cul-turale; educazione e promozione culturalee dello sport; agricoltura in zona di mon-tagna, agricoltura sociale e biodiversità;promozione della pace tra i popoli, dellanonviolenza e della difesa non armata;promozione e tutela dei diritti umani; co-operazione allo sviluppo; promozionedella cultura italiana all’estero e sostegnoalle comunità di italiani all’estero. IlCapo IV dello schema di decreto definiscele fasi della programmazione e dell’at-tuazione del servizio civile universale (ar-ticoli 4 e 5).

L’articolo 4 dello schema di decreto incommento prevede che il Piano triennalesia attuato mediante programmi di inter-vento proposti dagli enti di servizio civileuniversale nell’ambito di uno o più settoritra i seguenti, elencato all’articolo 3,

(comma 1): assistenza; protezione civile;patrimonio ambientale e riqualificazioneurbana; patrimonio storico, artistico e cul-turale; educazione e promozione culturalee dello sport; agricoltura in zona di mon-tagna, agricoltura sociale e biodiversità;promozione della pace tra i popoli, dellanonviolenza e della difesa non armata;promozione e tutela dei diritti umani;cooperazione allo sviluppo; promozionedella cultura italiana all’estero e sostegnoalle comunità di italiani all’estero. È sta-bilito (comma 2) che il Piano triennale edi Piani annuali debbano tenere conto delcontesto nazionale e internazionale e dellespecifiche aree geografiche, ivi compresequelle estere, nonché delle risorse delbilancio dello Stato, di quelle comunitariee di altre risorse destinate al servizio civileuniversale, rese disponibili da soggettipubblici o privati. In relazione a ciascunanno, contenuti necessari del Piano trien-nale e dei Piani annuali (comma 3) –approvati con DPCM, previo parere dellaConsulta nazionale per il servizio civileuniversale e della Conferenza Stato-regioni(comma 4) – sono i seguenti: la defini-zione degli obiettivi e degli indirizzi gene-rali in materia di servizio civile universale,anche al fine di favorire la partecipazionedei giovani con minori opportunità; laprogrammazione degli interventi in mate-ria di servizio civile universale, per l’Italiae per l’estero, anche a carattere sperimen-tale, e l’individuazione di quelli ritenutiprioritari; l’individuazione degli standardqualitativi degli interventi.

Tale impostazione – che si fonda sul-l’attribuzione a livello statale del principioprogrammatorio – costituisce uno deitratti connotanti la nuova disciplina delservizio civile predisposta dal provvedi-mento, facendo seguito a quanto previstodalla disposizione di delega (articolo 8,comma 1, lettera d) della legge n. 106 del2016).

In base all’articolo 5 dello schema didecreto in commento, i programmi diintervento possono dunque riguardare unoo più settori di cui all’articolo 3 e siarticolano in progetti, i quali indicano(commi 1 e 2): le azioni, con riferimento

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ai settori inseriti nel relativo programmadi intervento; gli ambiti territoriali, ivicomprese le sedi di attuazione (come de-finite nell’articolo 1, comma 2, lettera f));il numero di operatori volontari e la lorodistribuzione nelle predette sedi di attua-zione (l’articolo 9 definisce i compiti ed ilruolo degli operatori volontari); il perso-nale dell’ente coinvolto nello svolgimentodelle attività, in relazione alla tipologia ealla dimensione dei progetti. Le sedi diattuazione devono essere rispondenti airequisiti di sicurezza, ai sensi del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonchéfunzionali all’attuazione del progetto, do-tate dei servizi essenziali e di adeguaterisorse tecnologiche e strumentali (comma3). Le attività di servizio civile universale,previste dal progetto e svolte dagli opera-tori volontari, sono realizzate con il coin-volgimento di personale dell’ente in pos-sesso di idonei titoli di studio, o di qua-lificata esperienza nelle relative funzioni,ovvero che abbia effettuato specifici corsidi formazione.

Quanto alle modalità di approvazionedei progetti, questi sono presentati dasoggetti iscritti all’Albo degli enti di ser-vizio civile universale (disciplinato dall’ar-ticolo 11), previa pubblicazione di un av-viso pubblico, e sono valutati ed approvatidalla Presidenza del Consiglio dei ministri,sentite le Regioni interessate e nei limitidella programmazione finanziaria previstaall’articolo 24. I programmi di interventosono trasmessi alla Presidenza del Consi-glio dei ministri esclusivamente in viatelematica.

Il decreto recante l’elenco dei pro-grammi approvati è pubblicato sul sitoistituzionale a cura della Presidenza delConsiglio dei ministri. Con la previsionedel comma 7 viene infine consentito alleamministrazioni pubbliche, agli enti locali,agli altri enti pubblici territoriali e aglienti di Terzo settore di realizzare auto-nomamente progetti di servizio civile uni-versale, con risorse proprie, presso soggettiaccreditati all’Albo degli enti di serviziocivile nazionale (disciplinato dall’articolo11), previa approvazione della Presidenzadel Consiglio. Ricorda altresì che ai sensi

dell’articolo 7, comma 4, dello schema didecreto le regioni possono istituire unservizio civile regionale.

La disposizione di delega (articolo 8,comma 1, lettera d)) prevede l’attribuzioneallo Stato delle funzioni di programma-zione, organizzazione, accreditamento econtrollo del servizio civile universale; larealizzazione, con il coinvolgimento delleregioni, dei programmi da parte di entilocali, altri enti pubblici territoriali ed entidel Terzo settore; la possibilità per leregioni, gli enti locali, gli altri enti pubbliciterritoriali e gli enti del Terzo settore diattivare autonomamente progetti di servi-zio civile con risorse proprie, da realizzarepresso soggetti accreditati.

Ricorda, quanto al riparto di compe-tenze legislative tra lo Stato e le regioni,che la Corte costituzionale (in particolarenella sentenza n. 228 del 2004) ha eviden-ziato come la riserva allo Stato dellacompetenza a disciplinare il servizio civilenazionale non comporta però che ogniaspetto dell’attività dei cittadini che svol-gono detto servizio ricada nella compe-tenza statale. Vi rientrano certamente gliaspetti organizzativi e procedurali del ser-vizio. Questo, in concreto, comporta losvolgimento di attività che investono i piùdiversi ambiti materiali, come l’assistenzasociale, la tutela dell’ambiente, la prote-zione civile: attività che, per gli aspetti dirilevanza pubblicistica, restano soggettealla disciplina dettata dall’ente rispettiva-mente competente, e dunque, se del caso,alla legislazione regionale o alla normativadegli enti locali, fatte salve le sole speci-ficità direttamente connesse alla strutturaorganizzativa del servizio e alle regolepreviste per l’accesso ad esso.

Alla luce della giurisprudenza costitu-zionale e tenuto conto della vigente nor-mativa, sarebbe, a suo avviso, opportunovalutare se la previsione del parere dellaConferenza Stato-regioni ai fini del de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri di approvazione dei Piani (articolo 4,comma 4) e la previsione del parere delleregioni ai fini dell’approvazione dei pro-grammi di intervento (articolo 5, comma5) siano in grado di assicurare un suffi-

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ciente coinvolgimento regionale nella partein cui la programmazione è destinata adincidere su settori rientranti negli ambitidi competenza legislativa regionale (qualil’agricoltura, la riqualificazione urbana,l’educazione e promozione culturale dellacultura e dello sport).

Il Capo III dello schema di decretoindividua gli ambiti e le funzioni di com-petenza dei diversi soggetti coinvolti nelnuovo sistema di servizio civile universale,così individuati: Stato (articolo 6), regioni(articolo 7), enti del servizio civile (articolo8), operatori volontari (articolo 9) e Con-sulta nazionale per il servizio civile na-zionale (articolo 10).

L’articolo 6 individua nella Presidenzadel Consiglio l’amministrazione compe-tente a svolgere le funzioni attribuite alloStato, che riguardano la programmazione,l’organizzazione e l’attuazione del serviziocivile universale, nonché l’accreditamentodegli enti e le attività di controllo.

In particolare, l’articolo 6 dello schemaindividua nella Presidenza del Consigliodei ministri l’amministrazione competentea svolgere le funzioni statali in materia diservizio civile universale, come già previstonel quadro normativo vigente. Tali fun-zioni riguardano la programmazione, or-ganizzazione e attuazione del servizio ci-vile universale, nonché l’accreditamentodegli enti e le attività di controllo.

L’articolo 7 individua le funzioni svoltedalle regioni e dalle province autonome,che riguardano la partecipazione alle at-tività di programmazione e di valutazionedei programmi di intervento del serviziocivile, nonché, sulla base di specifici ac-cordi con lo Stato, la formazione delpersonale e le attività di controllo. Restasalva la possibilità per le regioni e pro-vince autonome di istituire un serviziocivile regionale con finalità proprie. Ilcomma 1, riepilogando disposizioni conte-nute nello schema di decreto, stabilisceche le regioni e le province autonome:partecipano alle fasi di programmazionedel servizio civile universale e di predi-sposizione del documento di programma-zione finanziaria del Fondo nazionale peril servizio civile, tramite il parere espresso

in sede di Conferenza Stato-regioni (arti-colo 4, comma 4 e articolo 24, comma 2);concorrono alla valutazione dei pro-grammi di intervento che debbono esseresvolti nel territorio di propria competenza,tramite parere reso alla Presidenza delConsiglio (articolo 5, comma 5); attuanoprogrammi di servizio civile con risorseproprie presso i soggetti accreditati al-l’Albo degli enti di servizio civile univer-sale, previa approvazione della Presidenzadel Consiglio (articolo 5, comma 7). Ilcomma 2 riconosce la possibilità per leregioni e le province autonome di svolgerealcune ulteriori funzioni, ma solo previasottoscrizione di uno o più accordi con laPresidenza del Consiglio dei ministri. Inparticolare, possono svolgere attività di:formazione da erogare al personale deglienti di servizio civile universale; controllosulla gestione delle attività svolte dagli entidi servizio civile nel territorio di propriacompetenza; valutazione dei risultati degliinterventi svolti dagli enti di servizio civilenel territorio di propria competenza; ispe-zioni presso gli enti di servizio civile cheoperano esclusivamente nel territorio dipropria competenza, volte a verificare lacorretta realizzazione degli interventi e ilregolare impiego degli operatori. Tali fun-zioni sono svolte dalla Presidenza delConsiglio fino alla data della sottoscrizionedegli accordi ovvero in caso di mancatasottoscrizione degli stessi (comma 3).

Infine il comma 4 mantiene salva lapossibilità per le regioni e province auto-nome di istituire un servizio civile regio-nale con finalità proprie e non assimilabileal servizio civile universale.

L’orientamento costante della giuri-sprudenza costituzionale in merito è in-fatti che la riconduzione degli aspetti or-ganizzativi e procedurali del servizio civilenazionale alla competenza legislativa sta-tale non preclude alle regioni e alle pro-vince autonome « la possibilità di istituiree disciplinare, nell’autonomo eserciziodelle proprie competenze legislative, unproprio servizio civile regionale o provin-ciale, distinto da quello nazionale », nel-l’ottica del perseguimento dell’ampia fina-lità di realizzazione del principio di soli-

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darietà espresso dall’articolo 2 della Co-stituzione (sentenza n. 431 del 2005).

L’articolo 8 individua i compiti degli entidi servizio civile nazionale e prevede la pos-sibilità che gli stessi possono costituire reticon altri soggetti pubblici e privati.

L’articolo 9 disciplina il ruolo e i com-piti assegnati agli operatori volontari delservizio civile nazionale, che svolgono leattività previste nell’ambito dei progetti,nel rispetto di quanto stabilito dal con-tratto. In particolare, viene istituita larappresentanza nazionale degli operatorivolontari al fine di assicurare in modocostante il confronto tra Stato e operatori.La rappresentanza è articolata a livellonazionale e regionale, di cui vengono di-sciplinati i meccanismi di elezione.

L’articolo 10 disciplina la Consulta na-zionale per il servizio civile, prevedendoneuna nuova composizione e rinviando adun successivo DPCM le norme sull’orga-nizzazione ed il funzionamento.

Il capo V reca disposizioni in ordineall’istituzione dell’Albo degli enti di servi-zio civile universale presso la Presidenzadel consiglio (articolo 11) e alla presta-zione del servizio civile in Italia (articolo12) e all’estero (articolo 13).

Gli articoli 12 e 13 recano disposizioniparticolari e differenziate per il servizio ci-vile svolto in Italia e per quello svolto all’e-stero.

Il Capo V reca la disciplina del rap-porto di servizio civile universale.

L’articolo 14 individua i requisiti dipartecipazione al servizio civile universale.

L’articolo 15 reca alcune previsionicirca la procedura di selezione dei giovanida avviare al servizio civile universale.

La legge delega (legge n. 106 del 2016:cfr. suo articolo 8, comma 1, lettera b))prescrive, per questo riguardo, un bandopubblico e procedure improntate a prin-cipi di semplificazione, trasparenza e nondiscriminazione. Il comma 1 di questoarticolo dello schema ripete le previsionidella legge delega, specificando che laselezione sia effettuata dagli enti iscrittiall’Albo degli enti di servizio civile univer-sale (articolo 11 dello schema). Il principiodell’unicità dell’Albo – in luogo della plu-

ralità di Albi (sono 22) nazionale e regio-nali o provinciali autonomi – è uno deglielementi connotanti la nuova disciplinaprospettata dallo schema). Gli enti devonogarantire una maggiore speditezza dellaprocedura (non figura maggiore specifica-zione nel testo). Così come devono assi-curare la pubblicità delle modalità di at-tribuzione dei punteggi nonché degli esitidelle valutazioni. Ai fini della selezione –aggiunge il comma 2 – gli enti devononominare apposite Commissioni valutatricidei giovani candidati, tenute a redigere unverbale, con analitico punteggio per i di-versi elementi oggetto della valutazioneprestata. I membri della Commissioni va-lutatrici sono tenuti a dichiarare di nonessere legati da rapporti di parentela coni giovani partecipanti alla selezione. Sonoinoltre tenuti a dichiarare di non incorrere« in alcuna causa di incompatibilità ». Pe-raltro, lo schema non pare recare mag-giore specificazione su quali siano siffattecause di incompatibilità. Tale dichiara-zione dei membri delle Commissioni èeffettuata ai sensi del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 445 del 2000,dunque con auto-dichiarazione da partedegli interessati, sostitutiva di certifica-zione.

L’articolo 16 disciplina il rapporto diservizio civile universale e la sua durata(individuata tra gli 8 e i 12 mesi).

L’articolo 17 disciplina il trattamentoeconomico e giuridico degli operatori vo-lontari. I commi 1 e 2 prevedono, inparticolare, la corresponsione dì un asse-gno, da erogare nel rispetto di specificicriteri, quali l’effettività del servizio svolto,la tracciabilità, la pubblicità, la semplifi-cazione delle procedure amministrativemediante l’utilizzo di sistemi informatici.

L’articolo 18 riconosce una serie dibenefici nel campo dell’istruzione e del-l’inserimento lavorativo per gli operatorivolontari che hanno svolto attività di ser-vizio civile, quali crediti formativi univer-sitari, collocamento nel mercato del la-voro, possibili titoli di preferenza nei con-corsi pubblici se previsto dai bandi. Icriteri per il riconoscimento del periodo disvolgimento del servizio civile sono defi-

Martedì 6 dicembre 2016 — 91 — Commissione I

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nite con accordo in sede di ConferenzaStato-Regioni. La cessazione anticipata delrapporto di servizio civile universale com-porta, salvo documentati motivi di salute oforza maggiore, la decadenza da tali be-nefici.

L’articolo 19 prevede il rilascio di unattestato – con le indicazioni delle attivitàsvolte – agli operatori volontari che ab-biano concluso senza demerito il serviziocivile.

Peraltro, diversamente dall’analoga di-sposizione del decreto legislativo n. 77 del2002 (articolo 9, comma 8 che fa riferi-mento all’Ufficio nazionale per il serviziocivile o alle regioni e le province auto-nome, per quanto di competenza), fa pre-sente che non appare specificato il sog-getto che rilasci tale attestato.

Il Capo VI concerne il « Controllo, va-lutazione e verifica del servizio civile uni-versale ».

Lo compongono gli articoli 20, 21, 22 e23.

L’analisi di impatto posta a corredodello schema evidenzia come l’assenza diun controllo sulla gestione delle attività èuna delle criticità della vigente disciplina.

Per questo riguardo, l’articolo 20 pre-vede che la Presidenza del Consiglio deiministri svolga, sulla base di uno specificopiano annuale (pubblicato sul suo sitointernet), un controllo sulla gestione delleattività degli enti. Il controllo si esercitaonde verificare la legittimità e regolaritàprocedurali della realizzazione del serviziocivile, con successiva eventuale adozione di« interventi correttivi » (senza maggiorespecificazione).

L’articolo 21 attribuisce alla Presidenzadel Consiglio dei ministri il compito dieffettuare una valutazione concernentel’impatto dei programmi di intervento suiterritori e sulle comunità locali interes-sate.

Ancora in materia di controllo, l’arti-colo 22 attribuisce alla Presidenza delConsiglio dei ministri il compito di effet-tuare verifiche ispettive, da realizzarsipresso gli enti, anche « per il tramite »

delle Regioni e delle Province autonomeovvero del Ministero degli affari esteri pergli interventi all’estero.

L’articolo 23 prevede il Presidente delConsiglio presenti al Parlamento una re-lazione annuale sull’organizzazione, sullagestione e sullo svolgimento del serviziocivile universale.

L’articolo 24 ha per oggetto il Fondonazionale per il servizio civile. Disciplinainoltre la programmazione finanziaria delservizio civile.

L’articolo 25 prevede un incrementoper l’anno 2016 della dotazione del Fondonazionale per il servizio civile.

Siffatto incremento (rispetto alle ri-sorse in bilancio che sono di 111,26 mi-lioni secondo il disegno di legge di bilancioper il 2017, in corso di esame parlamen-tare) è pari a 146,3 milioni di euro.

Ricorda altresì che analoga disposi-zione è prevista dall’articolo 50, comma9-bis (comma introdotto nel corso dell’e-same al Senato del disegno di legge diconversione) del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, recante interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite dal sismadel 24 agosto 2016 (in corso di esameparlamentare), che dispone un incrementodel Fondo nazionale per il servizio civile dicui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998,n. 230 di 146,3 milioni per l’anno 2016« anche al fine di sostenere progetti per laripresa della vita civile delle popolazionicolpite dagli eventi sismici dell’agosto edottobre 2016 nonché di aumentare il nu-mero di volontari da avviare al serviziocivile nazionale ».

L’articolo 26 reca norme transitorie efinali.

L’articolo 27 concerne l’entrata in vi-gore del decreto legislativo oggetto delpresente schema (la quale decorre dalgiorno successivo della sua pubblicazionein Gazzetta Ufficiale).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, nessun altro chiedendo di interve-nire, rinvia il seguito dell’esame ad altraseduta.

La seduta termina alle 14.30.

Martedì 6 dicembre 2016 — 92 — Commissione I

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel set-

tore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

Emendamenti C. 3299 Governo, approvato dal Se-

nato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatrice, rileva che l’emendamentocontenuto nel fascicolo n. 1 non presentaprofili critici per quanto attiene al rispettodel riparto di competenze legislative di cuiall’articolo 117 della Costituzione e pro-pone pertanto di esprimere su di esso ilparere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredella relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo del Regno

hascemita di Giordania sulla cooperazione nel set-

tore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

Emendamenti C. 3765 Governo, approvato dal Se-

nato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatrice, rileva che l’emendamentocontenuto nel fascicolo n. 1 non presentaprofili critici per quanto attiene al rispettodel riparto di competenze legislative di cuiall’articolo 117 della Costituzione e pro-

pone pertanto di esprimere su di esso ilparere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredella relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la

Repubblica italiana e la Romania per evitare le

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo

aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

Emendamenti C. 3880 Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatrice, rileva che l’emendamentocontenuto nel fascicolo n. 1 non presentaprofili critici per quanto attiene al rispettodel riparto di competenze legislative di cuiall’articolo 117 della Costituzione e pro-pone pertanto di esprimere su di esso ilparere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredella relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Ac-

cordo fra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con

Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con

Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a

Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di

trasporto aereo tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della Repubblica algerina

democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri

il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra

il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati,

fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di

cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica algerina democratica e popolare,

fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra

Martedì 6 dicembre 2016 — 93 — Commissione I

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il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione

reciproca dell’autotrasporto internazionale di viag-

giatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f)

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed

il Governo della Repubblica di Moldova sulla rego-

lamentazione reciproca dell’autotrasporto interna-

zionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19

settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo di sua altezza

serenissima il Principe di Monaco concernente la

regolamentazione del trasporto internazionale di

viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l’8

novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro

sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto

internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma

il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell’au-

totrasporto internazionale di viaggiatori e merci,

fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica dell’Azerbaijan sul trasporto ma-

rittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

del Principato di Andorra concernente la regola-

mentazione del trasporto internazionale di viaggia-

tori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19

maggio 2015.

Emendamenti C. 3917-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatrice, rileva che l’emendamentocontenuto nel fascicolo n. 1 non presentaprofili critici per quanto attiene al rispettodel riparto di competenze legislative di cuiall’articolo 117 della Costituzione e pro-pone pertanto di esprimere su di esso ilparere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredella relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governodella Repubblica italiana e il Governo della Repub-blica di Angola in materia di sicurezza ed ordinepubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.Emendamenti C. 3941 Governo, approvato dal Se-nato.(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Marilena FABBRI (PD), relatrice, rilevache l’emendamento contenuto nel fascicolon. 1 non presenta profili critici per quantoattiene al rispetto del riparto di compe-tenze legislative di cui all’articolo 117 dellaCostituzione e propone pertanto di espri-mere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredella relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica di Capo Verde in materia di cooperazione di

polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013.

Emendamenti C. 3942 Governo, approvato dal Se-

nato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatrice, rileva che l’emendamentocontenuto nel fascicolo n. 1 non presentaprofili critici per quanto attiene al rispettodel riparto di competenze legislative di cuiall’articolo 117 della Costituzione e pro-pone pertanto di esprimere su di esso ilparere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredella relatrice.

Martedì 6 dicembre 2016 — 94 — Commissione I

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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale invista di un accordo di partenariato economico tra laComunità europea e i suoi Stati membri, da unaparte, e la parte Africa centrale, dall’altra, conAllegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e aBruxelles il 22 gennaio 2009.Emendamenti C. 3945 Governo, approvato dal Se-nato.(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, insostituzione del relatore Cozzolino, rilevache l’emendamento contenuto nel fascicolon. 1 non presenta profili critici per quantoattiene al rispetto del riparto di compe-tenze legislative di cui all’articolo 117 dellaCostituzione e propone pertanto di espri-mere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria

e il Governo della Repubblica italiana sulla Multi-

national Land Force (MLF), con Annesso, fatto a

Bruxelles il 18 novembre 2014.

Emendamenti C. 3947 Governo, approvato dal Se-

nato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, ri-leva che l’emendamento contenuto nel fa-scicolo n. 1 non presenta profili critici perquanto attiene al rispetto del riparto dicompetenze legislative di cui all’articolo117 della Costituzione e propone pertantodi esprimere su di esso il parere di nullaosta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel relatore.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevolecon osservazioni).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento.

Enzo LATTUCA (PD), relatore, osservache il decreto-legge contiene disposizioniurgenti in favore dei territori colpiti daglieventi sismici, che hanno colpito le regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fardata dal 24 agosto 2016. Il decreto leggen. 189 del 2016 è stato adottato al fine difronteggiare l’emergenza derivante dal si-sma del 24 agosto 2016; a motivo delreiterarsi degli eventi sismici nel mese diottobre 2016, è stato adottato il decretolegge n. 205 del 2016, il cui contenuto, aseguito delle modifiche inserite al Senato,è confluito nel provvedimento in esame.Per tale ragione, il titolo del decreto leggefa ora riferimento a interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite daglieventi sismici del 2016.

Passando ad esaminare il contenuto delprovvedimento, l’articolo 1, comma 2, deldisegno di legge di conversione abroga ilsuccessivo decreto-legge n. 205, facendonesalvi gli effetti prodottisi e i rapportigiuridici sorti sulla sua base.

Il titolo I (Principi direttivi e risorse perla ricostruzione) comprende i primi quat-tro articoli. L’articolo 1 definisce l’ambitodi applicazione del decreto, che includenon solo i comuni elencati negli allegati 1e 2, ma anche altri comuni in cui si sianoverificati danni causati dagli eventi sismicidiversi da quelli indicati negli allegati,qualora venga dimostrato il nesso di cau-salità diretto tra i danni e gli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,comprovato da apposita perizia.

Martedì 6 dicembre 2016 — 95 — Commissione I

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L’allegato 1 riguarda i comuni interes-sati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016,mentre l’allegato 2 reca l’elenco dei co-muni colpiti dagli eventi sismici successivial 24 agosto 2016. Con l’articolo 1 viene,altresì, fissato al 31 dicembre 2018 iltermine della gestione straordinaria disci-plinata dal decreto-legge e sono individuatigli organi che operano nell’ambito dellamedesima gestione: Commissario straordi-nario, vice commissari, cabina di coordi-namento della ricostruzione, nonché co-mitati istituzionali in ognuna delle regionicolpite.

L’articolo 2 disciplina le funzioni delCommissario straordinario, che opera conpropri provvedimenti, anche a mezzo diordinanze, e dei vice commissari.

L’articolo 3 prevede l’istituzione, inognuna delle Regioni colpite dagli eventisismici, di uffici speciali per la ricostru-zione « , consentendo, tra l’altro, assun-zioni in deroga ai vincoli vigenti nel limitedi 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.

L’articolo 4 prevede l’istituzione di unFondo per la ricostruzione delle aree ter-remotate, con una dotazione iniziale di200 milioni di euro per l’anno 2016, perl’attuazione degli interventi di immediatanecessità previsti dal decreto-legge inesame. Ulteriori disposizioni disciplinanol’utilizzo delle erogazioni liberali a favoredel sisma e la loro detraibilità/deducibilitàai fini fiscali. Il capo I-bis (strutture prov-visorie di prima emergenza), introdotto alSenato, consta del solo articolo 4-bis, cor-rispondente sostanzialmente all’articolo 2del decreto-legge n. 205 del 2016, chedisciplina la procedura per l’individua-zione delle aree da destinare all’insedia-mento di container, nonché per la stipuladei contratti per la fornitura, il noleggio ela disponibilità dei container medesimi.Specifiche disposizioni riguardano l’acqui-sizione dei moduli per le esigenze abitativerurali ed il fabbisogno di tecnostruttureper stalle e fienili. Il titolo II reca misureper la ricostruzione pubblica e privata e ilrilancio del sistema economico e produt-tivo.

L’articolo 5 elenca i criteri che devonoessere applicati al processo di ricostru-zione; sono individuate le tipologie diintervento e danno conseguenti agli eventisismici, che possono beneficiare di contri-buti fino alla copertura integrale dellespese occorrenti. L’articolo disciplina poila concessione e la fruizione dei finanzia-menti agevolati, che rappresentano la mo-dalità con cui sono erogati i contributidestinati ad interventi destinati alla ripa-razione/ricostruzione di edifici, al rim-borso di danni a beni/prodotti delle atti-vità economiche e alla delocalizzazione diimprese.

L’articolo 6 disciplina le tipologie didanni agli edifici e, per ognuna di queste,gli interventi di ricostruzione e recuperoammessi a contributo.

L’articolo 7 individua le finalità deicontributi per la riparazione o la ricostru-zione degli immobili danneggiati o distruttidagli eventi sismici, mentre l’articolo 8prevede una procedura specifica, anche inderoga alla normativa vigente, per l’avviodi interventi di immediata riparazione, afavore degli edifici che hanno riportatodanni lievi.

L’articolo 9 disciplina la concessione dicontributi ai privati residenti nei Comuniinteressati dagli eventi sismici per i benimobili danneggiati.

L’articolo 10 esclude le unità immobi-liari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili,non utilizzabili a fini residenziali o pro-duttivi nei Comuni interessati dagli eventisismici, dalla possibilità di accedere aicontributi per la ricostruzione.

L’articolo 11 disciplina l’attuazione de-gli interventi di ricostruzione o ripristinodei centri storici e dei centri e nucleiurbani e rurali, attraverso la predisposi-zione di una pianificazione urbanisticadelle zone perimetrate e l’adozione distrumenti urbanistici attuativi, che inno-vano gli strumenti urbanistici vigenti e, seincludono beni paesaggistici, sono consi-derati piani paesaggistici.

L’articolo 12 disciplina la proceduraper la concessione e per l’erogazione deicontributi, mentre l’articolo 13 demanda asuccessivi provvedimenti commissariali la

Martedì 6 dicembre 2016 — 96 — Commissione I

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definizione delle istanze per il riconosci-mento dei contributi per interventi riguar-danti immobili, già danneggiati a seguitodegli eventi sismici verificatisi nella re-gione Abruzzo il 6 aprile 2009.

L’articolo 14 disciplina la proceduraper la programmazione, la progettazione ela realizzazione degli interventi per laricostruzione, la riparazione e il ripristinodegli edifici pubblici, nonché sui beni delpatrimonio culturale.

L’articolo 14-bis, introdotto dal Senato,stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria effettuino sui presìdiospedalieri, nei territori interessati daglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016, verifiche di tenuta sismica estime del fabbisogno finanziario necessa-rio al miglioramento sismico delle strut-ture, demandando ad una ordinanza diprotezione civile l’adozione dei necessariinterventi.

L’articolo 15 individua i soggetti attua-tori per gli interventi di riparazione, ri-pristino con miglioramento sismico, non-ché ricostruzione delle opere pubbliche edei beni culturali.

L’articolo 15-bis, introdotto dal Senatoe corrispondente sostanzialmente all’arti-colo 6 del decreto-legge n. 205 del 2016,disciplina le procedure per l’affidamento el’attuazione di interventi urgenti sul pa-trimonio culturale.

L’articolo 15-ter, introdotto nel corsodell’esame al Senato e corrispondente al-l’articolo 7 del decreto-legge n. 205 del2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualitàdi soggetto attuatore della protezione ci-vile, il compito di provvedere agli inter-venti di messa in sicurezza e di ripristinodella viabilità delle infrastrutture stradalidi interesse nazionale, danneggiate daglieventi sismici.

L’articolo 16 prevede l’istituzione dellaConferenza permanente, con funzioni didirezione, coordinamento e decisione inordine agli interventi di ricostruzione, e diuna Commissione paritetica per ciascunaregione interessata dagli eventi sismici del24 agosto 2016 e da quelli successivi, confunzioni consultive in relazione alla pro-gettazione dei predetti interventi.

L’articolo 17 disciplina l’estensionedella fruizione del cosiddetto Art-Bonus,mentre l’articolo 17-bis, inserito nel corsodell’esame al Senato, inserisce una nuovafattispecie di erogazione liberale deduci-bile dall’IRES: le erogazioni liberali indenaro a favore dello Stato e dei comuni,per contributi volontari versati in seguitoad eventi sismici o calamitosi che hannocolpito l’ente in favore del quale si effettuail versamento.

L’articolo 18 prevede che i soggettiattuatori, per la realizzazione degli inter-venti pubblici relativi alle opere pubblicheed ai beni culturali di propria competenza,si avvalgono di una centrale unica dicommittenza, che è individuata nell’Agen-zia nazionale per l’attrazione degli inve-stimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

L’articolo 18-bis, inserito nel corso del-l’esame al Senato, al fine di consentire laregolare prosecuzione delle attività didat-tiche e amministrative nell’anno scolastico2016/2017, prevede deroghe alla normativavigente in materia di parametri minimi emassimi per la formazione delle classi,istituzione di ulteriori posti nell’organicodel personale docente e ATA, spostamentodi docenti tra le sedi scolastiche, conferi-mento di supplenze per quanto concernele misure destinate al sistema produttivo.

L’articolo 19 interviene a favore dellemicro, piccole e medie imprese, compresequelle del settore agroalimentare, ubicatenei territori dei Comuni interessati daglieventi sismici, che hanno subito danni inconseguenza di tali eventi, stabilendo peresse – per tre anni dalla data di entratain vigore del provvedimento in esame –priorità e gratuità nell’accesso al Fondo digaranzia per le PMI.

L’articolo 20 prevede agevolazioni afavore delle imprese danneggiate ubicatenei territori interessati dagli eventi sismici,incluse le imprese agricole. A tal fine, unaquota di risorse, pari a complessivi 35milioni di euro, è trasferita dal Fondo perla ricostruzione delle aree terremotate allecontabilità speciali dei Presidenti delleregioni interessate, in qualità di vice com-missari.

Martedì 6 dicembre 2016 — 97 — Commissione I

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L’articolo 21 reca una serie di dispo-sizioni per il sostegno e lo sviluppo delleaziende agricole, agroalimentari e zootec-niche, tra l’altro, al fine di autorizzare laspesa di 10 milioni di euro per il 2016 peril finanziamento di misure di sostegnorivolte ai produttori di latte e di prodottilattiero-caseari interessati alla stipula diaccordi misti volontari, nonché a preve-dere contributi per il sostegno dei settoridel latte, della carne bovina e dei settoriovicaprino e suinicolo.

L’articolo 22 attribuisce al Commissa-rio straordinario il compito di predisporreun programma per la promozione e ilrilancio del turismo nei territori colpitidagli eventi sismici di cui all’articolo 1.

L’articolo 23 contiene una serie dimisure per assicurare la ripresa e losviluppo delle attività economiche in con-dizioni di sicurezza per i lavoratori neiterritori dei comuni colpiti dagli eventisismici.

L’articolo 24 dispone interventi a fa-vore delle micro, piccole e medie impresenelle zone colpite dagli eventi sismici, sottoforma di finanziamenti agevolati a tassozero a copertura del cento per cento degliinvestimenti per il ripristino ed il riavviodi attività economiche e per sostenere lanascita e la realizzazione di nuove impresee nuovi investimenti.

L’articolo 25 dispone l’applicazione delregime di aiuto per le aree industriali incrisi ai territori dei Comuni interessatidagli eventi sismici, al fine di sostenerenuovi investimenti produttivi e percorsi disviluppo economico sostenibile. Ulterioridisposizioni riguardano la tutela dell’am-biente.

L’articolo 26 esclude, per l’eserciziofinanziario 2016, l’Ente parco nazionaledel Gran Sasso e Monti della Laga e l’Enteparco nazionale dei Monti Sibillini daalcuni vincoli di spesa previsti dalla legi-slazione vigente.

L’articolo 27 disciplina l’approvazionedi un programma delle infrastrutture am-bientali da ripristinare e realizzare, conparticolare attenzione agli impianti di de-purazione e di collettamento fognario,nonché agli acquedotti.

L’articolo 28 reca disposizioni in ma-teria di trattamento e trasporto del ma-teriale derivante dal crollo parziale o to-tale degli edifici, affidando al Commissariostraordinario il compito di predisporre eapprovare il piano per la gestione dellemacerie e dei rifiuti derivanti dagli inter-venti di prima emergenza e ricostruzioneoggetto del decreto in esame. Si dispone inmerito alla classificazione dei materialiderivanti dal crollo parziale o totale degliedifici pubblici e privati causati daglieventi sismici di cui all’articolo 1, nonchéquelli derivanti dalle attività di demoli-zione e abbattimento degli edifici perico-lanti disposte dai Comuni interessati daglieventi sismici o da altri soggetti compe-tenti o svolti su incarico dei medesimi.

L’articolo 28-bis, introdotto dal Senato,reca misure per incentivare il recupero deirifiuti non pericolosi derivanti da attivitàdi costruzione e demolizione svolte a se-guito degli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016.

L’articolo 29 stabilisce, fino al 31 di-cembre 2018, la non applicazione delledisposizioni vigenti in materia di gestionedelle terre e rocce da scavo, in relazionealla finalità indicata di garantire l’attivitàdi ricostruzione privata e pubblica.

Nell’ambito delle misure in materia dilegalità e trasparenza, l’articolo 30 istitui-sce una Struttura di missione nell’ambitodel Ministero dell’interno, preposta al co-ordinamento delle attività volte alla pre-venzione ed al contrasto delle infiltrazionidella criminalità organizzata nei lavori diricostruzione. Si istituisce, inoltre, unGruppo interforze centrale per l’emer-genza e la ricostruzione nell’Italia cen-trale. È altresì disciplinata l’Anagrafe an-timafia degli esecutori.

L’articolo 31 contiene una serie didisposizioni in merito alla ricostruzioneprivata, che prevedono l’introduzione del-l’obbligo di inserire una clausola di trac-ciabilità finanziaria dei pagamenti, pena laperdita del relativo contributo statale perla ricostruzione dell’immobile.

L’articolo 32 attribuisce al Presidentedell’Autorità nazionale anticorruzione(ANAC) una serie di compiti di alta sor-

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veglianza e garanzia della correttezza etrasparenza delle procedure connesse allarealizzazione degli interventi di ricostru-zione pubblica.

L’articolo 33 prevede che i provvedi-menti di natura regolatoria ed organizza-tiva (non già gestionale) adottati dal Com-missario straordinario siano sottoposti alcontrollo preventivo della Corte dei conti.

L’articolo 34 prevede che gli incarichidi progettazione e di direzione dei lavoridi ricostruzione possano essere conferitidai privati esclusivamente a professionistiiscritti in un apposito elenco speciale, incui possono essere iscritti solo i profes-sionisti in regola con il DURC e in pos-sesso di ulteriori requisiti che sarannoindividuati dallo stesso Commissario stra-ordinario. L’articolo disciplina, inoltre, leincompatibilità del direttore dei lavori,escludendo che questi possa essere legatoall’impresa affidataria dei lavori da rap-porti professionali o di collaborazione,anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre cheda rapporti di parentela con i titolaridell’impresa stessa.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 35definiscono gli obblighi, inerenti alla tuteladei lavoratori ed alla contribuzione pre-videnziale, al cui rispetto è subordinato ilriconoscimento, in tutto o in parte, delcontributo di cui al precedente articolo 6o del corrispettivo per l’esecuzione dilavori sugli immobili, pubblici o privati,danneggiati dagli eventi sismici di cui alprecedente articolo 1 ovvero di lavori diricostruzione di immobili (pubblici o pri-vati) distrutti dai medesimi eventi. I suc-cessivi commi da 4 a 8 recano, con rife-rimento alle suddette attività delle im-prese, ulteriori norme in materia di tuteladei lavoratori e di accesso al lavoro.

L’articolo 36 reca disposizioni in ma-teria di trasparenza e di pubblicità degliatti, prevedendo la pubblicazione di unaserie di atti del Commissario straordinariosul relativo sito istituzionale.

L’articolo 36-bis, inserito dal Senato,prevede che il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, anche tramite l’AgenziaNazionale per le Politiche Attive del La-

voro (ANPAL), provveda alle attività in-formative riguardanti le misure di soste-gno di cui al presente decreto.

L’articolo 36-ter, inserito dal Senato,vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comunicolpiti dagli eventi sismici, l’installazionedi slot machine, videolottery e di altriapparecchi e congegni per il gioco lecitocon e senza vincite in denaro. Il titolo III(Rapporti tra gli interventi per la ricostru-zione e gli interventi di protezione civile)riguarda le attività e la piena operativitàdel Servizio nazionale della protezionecivile in caso di emergenza, nonché ilpassaggio dalla gestione dell’emergenzaalla ricostruzione nei territori colpiti.

L’articolo 37 autorizza un differimentodei pagamenti delle pubbliche amministra-zioni coinvolte nella gestione di eventicalamitosi per i quali sia stato dichiaratolo stato di emergenza.

L’articolo 38 detta disposizioni in ma-teria di rimborsi (ai datori di lavoro) perl’impiego di volontariato della protezionecivile.

L’articolo 39 reca uno stanziamentomassimo pari a 6 milioni di euro, per il2016, finalizzato a garantire la continuitànella gestione del rischio meteo-idrologicoed idraulico nelle aree di accoglienza enegli insediamenti provvisori. Con le me-desime finalità, ulteriori disposizioni sonodettate per il completamento del pianoradar nazionale.

L’articolo 40 dispone il riutilizzo dellerisorse residue ricevute dal Fondo di so-lidarietà dell’Unione europea per le esi-genze connesse con gli eventi sismici di cuiall’articolo 1, al fine di consentire larealizzazione di attività di previsione eprevenzione non strutturale dei rischi e dipianificazione e preparazione alla gestionedell’emergenza.

L’articolo 41 consente la cessione atitolo definitivo agli enti territoriali di benimobili di proprietà delle Amministrazionistatali che siano stati già assegnati aregioni o ad enti locali e siano statiimpiegati per la realizzazione di interventiconnessi con gli eventi sismici di cuiall’articolo 1 del decreto in esame.

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L’articolo 42 stabilisce disposizioni peril coordinamento con le attività e gliinterventi attivati nella fase di primaemergenza, attribuendo, al comma 1, alCapo del Dipartimento della protezionecivile, in raccordo con il commissariostraordinario, la determinazione di moda-lità e tempi per favorire e regolare ilsubentro, senza soluzione di continuità,delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche eUmbria nelle attività già avviate in primaemergenza. L’articolo dispone, tra l’altro,che il Dipartimento della protezione civileassicuri, ove necessario, il completamentodei procedimenti amministrativo-contabilirelativi alle attività ed agli interventi atti-vati, con ulteriori risorse rese disponibilicon successive deliberazioni del Consigliodei ministri, a valere sulla dotazione delfondo per le emergenze nazionali (FEN).

L’articolo 43, oltre a fare salve le di-sposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordi-nanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile n. 394 del 19 settembre2016 e i provvedimenti adottati per assi-curare assistenza alle popolazioni resi-denti, demanda a provvedimenti commis-sariali la definizione dei criteri per l’as-segnazione degli alloggi e consente che ladurata dei contratti di locazione possaessere concordata tra le parti anche perperiodi inferiori a quelli stabiliti dallanormativa vigente.

Il titolo IV (Misure per gli enti locali,sospensioni di termini e misure fiscali),reca disposizioni all’articolo 44, che pre-vedono: la sospensione del pagamentodelle rate dei mutui concessi dalla CassaDD.PP.; l’esclusione dal pareggio di bilan-cio, per l’anno 2016; la sospensione per 6mesi di tutti i termini relativi ad adem-pimenti finanziari previsti dal TUEL, acarico dei Comuni colpiti dal sisma; lasospensione per il periodo 2017-2021 delversamento delle quote capitali dei pianidi ammortamento per il rimborso delleanticipazioni della liquidità delle regioni.

Misure di sostegno al reddito dei lavo-ratori sono previste nell’articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in ma-teria fiscale, l’articolo 46 reca la disciplinaper le imprese insediate nel territorio

colpito dal sisma in caso di perdite relativeall’esercizio in corso alla data del 31dicembre 2016, mentre l’articolo 47 di-spone l’esclusione dalla base imponibile, aifini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi,indennizzi e risarcimenti connessi aglieventi sismici verificatisi dal 24 agosto2016 nei comuni indicati nell’articolo 1, diqualsiasi natura e indipendentementedalle modalità di fruizione e contabilizza-zione, a favore dei soggetti (persone fisichee giuridiche) che hanno sede o unità localinei territori interessati dal sisma.

L’articolo 48 prevede la sospensionefino al 31 dicembre 2016 dei termini peruna serie di adempimenti a favore deisoggetti, persone fisiche e imprese, loca-lizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre2016 (aggiunto nel corso dell’esame alSenato, comma 10-bis).

L’articolo 49 reca disposizioni relativealla sospensione dei processi civili, penalie amministrativi, al rinvio delle udienze ealla sospensione di termini sostanziali eprocessuali con riguardo ai Comuni colpitidagli eventi sismici.

Quanto alle misure in materia di per-sonale, l’articolo 50 riconosce piena auto-nomia amministrativa, finanziaria e con-tabile al Commissario straordinario e di-sciplina l’utilizzo e il compenso di perso-nale da esso impiegato.

L’articolo 50-bis, in cui confluisce l’ar-ticolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016,prevede l’assunzione di personale a tempodeterminato in deroga a limitazioni nor-mative vigenti, da parte dei Comuni inte-ressati dagli eventi sismici (susseguitisi dal24 ottobre 2016) e del Dipartimento dellaprotezione civile. Si prevede, inoltre, l’e-ventuale proroga di rapporti di lavoro atempo determinato già in essere.

L’articolo 51 dispone l’incremento delFondo di amministrazione del personalenon direttivo e non dirigente del Corponazionale dei vigili del fuoco per 2,6milioni di euro per l’anno 2016, nonchédestina 50 milioni complessivi nel biennio2016-2017 per ripristinare il parco mezzidel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e

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per garantire il trasporto delle macerie delterremoto che ha colpito il Centro Italia.

L’articolo 51-bis (che riproduce il con-tenuto dell’articolo 10 del decreto-leggen. 205 del 2016, confluito nel provvedi-mento in esame) consente agli elettori che,a causa dei recenti eventi sismici, sianoalloggiati in comuni diversi da quelli diresidenza, di votare per il referendumcostituzionale, fissato per il 4 dicembre2016, nel comune dove si trovano, previadomanda – da presentare entro il quintogiorno antecedente la votazione – al sin-daco del comune di dimora. È altresìconsentito agli elettori dei comuni che nonsono nelle condizioni di assicurare il re-golare svolgimento della consultazione re-ferendaria di essere ammessi al voto inuno o più comuni vicini, previa attesta-zione del sindaco di residenza, sentita laCommissione elettorale circondariale.

L’articolo 52, infine, reca l’indicazionedegli oneri del provvedimento e la relativacopertura finanziaria.

Quanto alle competenze legislative co-stituzionalmente definite, il contenuto deldecreto-legge in esame è riconducibile nelsuo complesso alla materia protezione ci-vile, ascritta, dall’articolo 117, terzocomma, della Costituzione, alla legisla-zione concorrente dello Stato e delle re-gioni. Le predette del decreto-legge disci-plinano gli interventi urgenti per la rico-struzione nei territori colpiti dagli eventisismici del 2016, coordinati e diretti dalCommissario straordinario nominato condecreto del Presidente della Repubblicadel 6 settembre 2016, il quale – comerisulta dall’analisi tecnico-normativa – in-tende rappresentare una « figura di rac-cordo fra i vari livelli di governo delterritorio » coinvolti nelle attività di rico-struzione, delineata « in funzione pro-grammatoria e di supporto alle autonomieterritoriali »; i Presidenti delle regioni in-teressate operano in qualità di Vice Com-missari, in stretto raccordo con il Com-missario straordinario, che può delegareloro le funzioni a lui attribuite dal decre-to-legge. Gli interventi disposti, anche dicarattere finanziario, sono volti alla rico-struzione dei beni danneggiati, al rilancio

economico e produttivo dei territori colpitidal sisma, alla tutela dell’ambiente, mate-ria che – come la Corte costituzionale haavuto modo di precisare in più occasioni– « si configura come un valore 5 costi-tuzionalmente protetto ed investe altrematerie che ben possono essere di com-petenza concorrente regionale, quale la“protezione civile” » (sentenza n. 214 del2005). Il decreto-legge provvede ad isti-tuire alcuni organismi volti ad assicurarela collaborazione istituzionale e il coordi-namento delle iniziative tra i diversi livellidi governo coinvolti nelle attività di rico-struzione: la Cabina di coordinamentodella ricostruzione, « con il compito diconcordare i contenuti dei provvedimentida adottare e di assicurare l’applicazioneuniforme e unitaria in ciascuna Regionedelle ordinanze e direttive commissariali,nonché di verificare periodicamente l’a-vanzamento del processo di ricostruzione »(articolo 1, comma 5); il comitato istitu-zionale costituito in ciascuna Regione in-teressata dall’evento sismico per la discus-sione e condivisione delle scelte strategiche(articolo 1, comma 6); gli Uffici specialiper la ricostruzione, anch’essi istituiti inciascuna Regione interessata dall’eventosismico (articolo 3); la Conferenza perma-nente, quale organo unico con funzioni didirezione, coordinamento e decisione inordine agli interventi di ricostruzione, e leCommissioni paritetiche, con lo scopo digarantire unitarietà e omogeneità nellapianificazione e nella gestione degli inter-venti (articolo 16). Le ordinanze del Com-missario straordinario sono emanate pre-via intesa con i Presidenti delle Regioniinteressate nell’ambito della Cabina di co-ordinamento (articolo 2, comma 2). Inrelazione a talune disposizioni rilevanoinoltre le seguenti materie: giurisdizione enorme processuali, nonché ordinamentocivile e penale, che rientrano tra le ma-terie di legislazione esclusiva statale exarticolo 117, secondo comma, lettera l),della Costituzione; tutela dell’ambiente, as-segnata alla competenza legislativa esclu-siva dello Stato ai sensi dell’articolo 117,secondo comma, lettera s), della Costitu-zione; ordinamento e organizzazione am-

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ministrativa dello Stato, che rientra tra lematerie di legislazione esclusiva statale exarticolo 117, secondo comma, lettera g),della Costituzione; governo del territorio,che rientra tra le materie di legislazioneconcorrente elencate nel terzo comma del-l’articolo 117 della Costituzione.

Con riferimento a specifiche disposi-zioni si rileva quanto segue. L’articolo 22prevede che il Commissario straordinario,sentite le Regioni interessate, al fine disostenere la ripresa delle attività econo-miche nei territori colpiti dagli eventisismici del 2016, predispone in accordocon ENIT – Agenzia nazionale del turi-smo, un programma per la promozione eil rilancio del turismo nei medesimi ter-ritori, a valere sulle risorse del bilancio diENIT – Agenzia nazionale del turismo, nellimite massimo di 2 milioni di euro perl’anno 2017. La materia turismo è ascrittaalla competenza residuale delle regioni

(articolo 117, quarto comma, della Costi-tuzione). Secondo la consolidata giurispru-denza costituzionale, in base al cosiddettoprincipio dell’« attrazione in sussidia-rietà », è consentito un intervento statalenella predetta materia purché sia propor-zionato, assistito da ragionevolezza allastregua di uno scrutinio stretto di costi-tuzionalità e rispettoso del principio dileale collaborazione con le Regioni attra-verso l’incisivo strumento rappresentatodall’intesa (sentenza n. 76/2009; nellostesso senso, sentenze n. 80/2012, n. 88/2007, n. 214/2006).

Formula, quindi, una proposta di pa-rere favorevole con osservazioni (vedi al-legato 7).

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel relatore.

La seduta termina alle 14.35.

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ALLEGATO 1

5-06045 Valiante: Su presunte irregolarità nella gestionedell’amministrazione del comune di Santa Marina (SA).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,l’onorevole Valiante richiama l’attenzionedel Ministro dell’interno su alcune ano-malie che, secondo quanto denunciato daun consigliere di minoranza del comune diSanta Marina, si sarebbero verificate neglianni scorsi nella gestione amministrativadi quell’ente.

Le anomalie consisterebbero in parti-colare:

in brogli di variazione anagrafica fi-nalizzati ad alterare il risultato del votodelle elezioni amministrative della prima-vera 2011;

in irregolarità poste in essere nelleprocedure di affidamento esterno dei ser-vizi portuali e sociali del comune, concontestuale illegittimità di alcuni atti for-mati dall’Amministrazione;

in irregolarità in materia ambientalesegnalati alla Procura della Repubblica diSala Consilina e alla Soprintendenza com-petente.

Al riguardo, la Prefettura di Salerno,dopo aver acquisito le necessarie informa-zioni presso il Comando provinciale dei ca-rabinieri, ha comunicato che i procedimentipenali avviati per ciascuno dei predetti fattisi sono conclusi con decreti di archiviazioneemessi dalle Autorità giudiziarie di volta involta competenti il 4 settembre 2012, il 15ottobre 2011 e il 9 giugno 2010.

In relazione alle asserite irregolaritàdel comune in tema di affidamento diincarichi professionali, la Prefettura hariferito che sono in corso delle indagini daparte della Compagnia dei Carabinieri diSapri, su delega della Procura della Re-pubblica di Lagonegro.

Sulle medesime irregolarità l’Autoritànazionale anticorruzione ha avviato, nelgiugno dello scorso anno, un’istruttoriainerente a 61 determinazioni dirigenzialiriguardanti altrettanti incarichi tecnici,che, però, risultano essere stati revocatipoco dopo.

Al riguardo, l’Autorità ha riferito che lemodalità di affidamento degli incarichinon sono risultate coerenti con le dispo-sizioni del Codice dei contratti pubbliciallora vigente. Essa, quindi, pur prendendoatto della revoca degli incarichi, ha chiestoal comune di fornire puntuali informa-zioni finalizzate, in particolare, ad accer-tare la sussistenza di eventuali danni de-rivanti dalle procedure in questione.

All’esito della verifica, l’Autorità non harilevato elementi criticità aggiuntivi alledubbie modalità di affidamento degli in-carichi già rilevate in un primo momento.L’istruttoria è in via di definizione e ilprovvedimento finale sarà adottato dal-l’Autorità nelle prossime settimane.

Quanto alla richiesta di avviare iniziativeper lo scioglimento del Consiglio comunaledi Santa Marina, mi limito a rilevare che talemisura di rigore può essere adottata, comenoto, solo sul presupposto – al momento in-sussistente – che siano stati commessi atticontrari alla Costituzione o gravi e persi-stenti violazioni di legge o, ancora, che visiano gravi motivi di ordine pubblico.

Giova ricordare, infine, che lo scorso 5giugno il Comune di Santa Marina è statointeressato da una tornata elettorale am-ministrativa, a seguito della quale vi èstato un avvicendamento negli organi digoverno dell’ente locale.

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ALLEGATO 2

5-09306 Valiante: Su questioni relative alla sicurezzanell’ambito degli uffici del comune di Vallo della Lucania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,l’onorevole Valiante pone all’attenzione delMinistro dell’interno l’aggressione consu-mata nello scorso mese di luglio da ungiovane di etnia Rom in danno del vice-segretario comunale, all’interno della sedemunicipale di Vallo della Lucania, in pro-vincia di Salerno.

Al riguardo, l’interrogante evidenziacome l’aggressore abbia potuto entrare incomune e muoversi indisturbato per i suoiuffici, senza essere sottoposto ad alcuncontrollo, e chiede al Ministero dell’in-terno quali iniziative intenda assumere pergarantire la sicurezza e l’incolumità delpersonale dipendente e dei cittadini che sirecano presso gli uffici comunali.

Effettivamente, il 12 luglio scorso, ilvicesegretario comunale di Vallo della Lu-cania è stato aggredito in comune ripor-tando lesioni giudicate guaribili in 5 giornidai sanitari del pronto soccorso in cui èstato immediatamente condotto.

L’aggressore è risultato essere un romstanziale di 24 anni, residente a Vallo dellaLucania dalla nascita, disoccupato e padredi tre bambini, già noto ai servizi socialidel comune e dai medesimi seguito, inragione della situazione di disagio econo-mico e sociale in cui versa il suo nucleofamiliare.

Il giovane, in vista dell’imminentesfratto dall’abitazione condotta in loca-zione, si era recato negli uffici comunaliper chiedere l’assegnazione di una casapopolare. È qui che egli ha avuto unareazione improvvisa e violenta nei con-fronti del vicesegretario, che stava cer-

cando di spiegargli le difficoltà burocrati-che impeditive dell’immediata soddisfa-zione della sua richiesta.

Il giorno stesso dell’aggressione, laparte lesa ha presentato una formale de-nuncia presso la locale Stazione dei cara-binieri, i quali hanno immediatamentedeferito l’aggressore in stato di libertà peri reati di « violenza e minaccia a pubblicoufficiale », « interruzione di ufficio e ser-vizio pubblico », « lesioni personali » e« danneggiamento ».

Attualmente risultano ancora in corsole indagini preliminari coperte da segretoistruttorio. Il comune ha già preannun-ciato che si costituirà parte civile nelrelativo procedimento penale.

Questi i fatti, ad integrazione dei qualiil sindaco di Vallo della Lucania ha rife-rito, su un piano più generale, che lacomunità non vive situazioni di particolareemergenza legata alla presenza di mino-ranze o a conflitti sociali in atto né siriscontrano significativi rischi per la sicu-rezza dei cittadini vallesi.

Comunque, a complemento della co-stante attività di monitoraggio svolta dalleForze di polizia, l’Amministrazione comu-nale ha adottato già da tempo una serie dimisure atte a potenziare il dispositivo ditutela della comunità. Ad esempio, dacirca un anno è stato attivato un modernosistema di videosorveglianza che consentedi controllare tutti i punti più sensibilidelle aree pubbliche. Il sistema controllaanche l’ingresso del palazzo comunaledove, al piano terra, è stato attivato uncongegno di porte scorrevoli, ad aperturacomandabile a distanza, per regolare l’ac-cesso degli utenti.

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In relazione alla richiesta di notiziecirca le iniziative che il Ministero dell’in-terno intende assumere per garantire lasicurezza di tutti coloro che frequentanogli uffici comunali, rappresento che tuttele strutture municipali, quali sedi istitu-zionali, sono considerati obiettivi sensibili,rientranti, in quanto tali, nei piani diprevenzione generale e controllo del ter-ritorio da parte delle Forze di polizia.

Sulla base delle criticità di volta involta riscontrate, tali piani vengono pe-

riodicamente aggiornati, in sede di riu-nione tecnica interforze presso le Prefet-ture, attraverso specifiche rimodulazioniche consentono l’intensificazione dei ser-vizi di pattugliamento e dei posti dicontrollo in prossimità di quei punti chesono ritenuti strategici ed esposti a ri-schio.

Ciò consente il pronto intervento delleForze di polizia presso le citate sedi,qualora ricorrano situazioni di emergenzao, comunque, particolari esigenze.

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ALLEGATO 3

5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto agli atti vandalici nelle città.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,l’onorevole Zoggia ed altri deputati, pren-dendo spunto da alcuni atti vandalici postiin essere il 5 dicembre dello scorso annodurante una manifestazione indetta daglianarchici a Venezia, chiede di conoscerequali iniziative si intendano porre in es-sere per prevenire analoghi episodi e ga-rantire adeguati standard di sicurezza nelcapoluogo veneto.

Effettivamente, nella predetta giornatasi è svolta a Venezia, ampiamente pro-pagandata ma mai preavvisata all’Auto-rità di pubblica sicurezza, una manife-stazione di matrice anarchica diretta aesprimere solidarietà a 17 esponenti dianalogo orientamento, raggiunti rispetti-vamente da 15 fogli di via obbligatori e2 avvisi orali della locale Questura, inquanto individuati come responsabili diuna serie di condotte cosiddette « anti-repressive » e « anticarcerarie ».

La manifestazione era stata preceduta,nei giorni prima, da alcune eloquenti av-visaglie, ragion per cui, sin dal mattino del5 dicembre, erano state predisposte par-ticolari misure di vigilanza e sicurezza atutela degli obiettivi che potevano esserenelle mire dei manifestanti. Tali misuresono rimaste attive fino alle prime oredella giornata seguente.

All’iniziativa hanno partecipato circa150 persone appartenenti a varie realtàanarchiche del territorio nazionale, chehanno dato vita ad un corteo per le callidella città, partito da Campo Santa Mar-gherita.

Come riportato nell’interrogazione,lungo tutto l’itinerario i manifestantihanno imbrattato con vernici spray muri,

vetrine, banche e diversi edifici e danneg-giato gli apparecchi bancomat di alcuniistituti di credito.

Alla fine, il corteo – impossibilitato adavvicinarsi agli obiettivi della protesta,quali il Carcere, il Palazzo di Giustizia e laQuestura, in quanto adeguatamente presi-diati – ha raggiunto nuovamente il luogodi partenza Campo Santa Margherita, dovela manifestazione si è conclusa.

Tengo a precisare che, proprio graziealla predisposizione di mirati servizi diordine e sicurezza pubblica e alla pre-senza di presidi rinforzati di polizia – gliuni e gli altri attentamente pianificati inapposite riunioni presso la Prefettura –,si è impedito ai manifestanti di raggiun-gere gli obiettivi della protesta primacitati e di entrare nell’Area Marciana,zona di attrazione turistica della città,scongiurando così più gravi turbative edevitando danneggiamenti a sedi e monu-menti storici.

Soggiungo che le indagini condottedalla Digos di Venezia, in collaborazionecon gli omologhi uffici di altre province,hanno consentito di deferire alla AutoritàGiudiziaria 113 persone responsabili avario titolo dei reati di danneggiamento eimbrattamento aggravati, oltraggio a pub-blico ufficiale, vilipendio delle Forze Ar-mate, mancato preavviso di riunione pub-blica e accensione di articoli pirotecnici.

Allo stato, la Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Venezia ha emessoi decreti di avviso di chiusura delleindagini a carico di 10 soggetti per iquali sono stati raccolti i maggiori ele-menti di reità.

Informo, inoltre, che il Questore diVenezia ha emesso 14 fogli di via obbli-

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gatori a carico di altrettanti appartenentiall’area anarchica provenienti da altreprovince.

Queste, in estrema sintesi, le attività –ritengo incisive – che le pubbliche autoritàhanno posto in essere in risposta agli attivandalici del 5 dicembre 2015.

Più in generale, posso assicurare chele Autorità di pubblica sicurezza e leForze di polizia, a Venezia come nelresto del territorio nazionale, pongono lamassima attenzione alla prevenzione e alcontrasto delle iniziative dei gruppi estre-mistici di qualunque estrazione e orien-tamento che, nel manifestare il dissenso

mediante l’uso della violenza, finisconoper ledere i diritti costituzionalmente ga-rantiti.

In particolare, tali sodalizi sono oggettodi un assiduo monitoraggio e di un’accu-rata raccolta informativa, finalizzata acogliere il minimo segnale di turbativadell’ordine e della sicurezza pubblica eogni ipotesi di deviazione dalle regole deldiritto e della pacifica convivenza.

In tale contesto, vengono costantementecontrollati anche i luoghi di aggregazionedegli aderenti ai movimenti in questione,perseguendone con fermezza i comporta-menti illeciti.

Martedì 6 dicembre 2016 — 107 — Commissione I

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ALLEGATO 4

5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione « G.B. Grassi »dell’ex istituto Sant’Anna a centro di accoglienza profughi, a Como.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,l’onorevole Molteni pone una serie artico-lata di quesiti su un progetto che, secondonotizie di stampa, sarebbe stato presentatonello scorso mese di febbraio al comune diComo, teso a realizzare un centro diaccoglienza per migranti nel padiglionedell’ex sanatorio « Grassi », all’interno del-l’area del dismesso nosocomio cittadino« Istituto Sant’Anna ».

Al riguardo, premetto che il predettopadiglione è stato alienato dalla localeAzienda ospedaliera al Comparto Extradel Fondo Investimenti per la Valorizza-zione, gestito da CDP Investimenti SGR,società per azioni soggetta all’attività didirezione e coordinamento di Cassa de-positi e prestiti.

La missione del Fondo è quella distimolare e ottimizzare l’alienazione delpatrimonio immobiliare pubblico sul mer-cato privato.

Come riportato nell’interrogazione,l’immobile è effettivamente soggetto a vin-colo monumentale. Il Piano di governo delterritorio del comune di Como prevedecomunque la trasformazione della sua de-stinazione d’uso, con insediamento di fun-zioni residenziali, turistico-ricettive, cultu-rali, congressuali e ricreative, e prescrivela salvaguardia del parco antistante. Ilcomplesso è inutilizzato dal 2010.

Nello scorso mese di febbraio, la Pre-fettura di Como ha appreso dall’Ente pro-prietario che una società appartenente aun gruppo imprenditoriale privato ope-rante nel settore dell’assistenza sociale,con strutture ubicate nella regione Lom-bardia e in particolare nella provincia di

Como, ha formulato un’offerta di acquisi-zione dell’immobile per utilizzarlo perfinalità socio assistenziali.

L’offerta è stata vagliata dalla SocietàCDP Investimenti SGR, in quanto il col-locamento sul mercato privato di un im-mobile precedentemente pubblico, peral-tro con l’insediamento di servizi socioassistenziali, è astrattamente in linea conla missione e le aspettative economiche delpredetto Fondo Investimenti.

In tale contesto, è stata ventilata lapossibilità di utilizzare il padiglione inquestione, in una prima fase, per attivitàconnesse all’accoglienza di stranieri richie-denti asilo.

Tale ipotesi è stata sottoposta ancheall’esame della Prefettura.

L’Ente proprietario ha effettuato le ve-rifiche tecnico-amministrative del caso inordine alla compatibilità della soluzioneprospettata con lo strumento urbanisticogenerale. In tale sede, è emersa la neces-sità di procedere preliminarmente a unamodifica dell’Accordo di programma fina-lizzato alla localizzazione e alla realizza-zione del « Nuovo ospedale S. Anna »,siglato il 13 dicembre 2003 e integrato il 1o

marzo 2011, tra la regione Lombardia, laprovincia di Como, l’Azienda ospedalieraSant’Anna di Como e i comuni di Como,Montano Lucino e San Fermo della Bat-taglia.

In relazione a ciò, il Prefetto di Comoha comunicato che si è ritenuto di nondare corso ad ulteriori approfondimenti evalutazioni circa l’impiego del padiglionedell’ex sanatorio « Grassi » come centro diaccoglienza per migranti. Tale ipotesi,quindi, non è perseguita.

Martedì 6 dicembre 2016 — 108 — Commissione I

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Nell’interrogazione si chiede anche ilrafforzamento dei presidi delle Forze dipolizia presenti nell’area comasca.

In proposito, rappresento che il dispo-sitivo dispiegato dalla Polizia di Stato nellaprovincia si compone di 363 unità appar-tenenti ai ruoli operativi della Polizia diStato sono, ai quali si aggiungono 8 ap-partenenti ai ruoli tecnici.

Sottolineo che nell’anno in corso, inoccasione della distribuzione tra le variesedi di servizio degli agenti di nuovanomina, è stata disposta l’assegnazionealla Questura di Como di 11 unità.

Quanto all’Arma dei carabinieri, cheopera nella provincia attraverso il Co-mando provinciale, 3 Compagnie, 1 Te-nenza, 28 Stazioni e 1 Nucleo, l’organicocomplessivo è attualmente di 525 militari.

La Guardia di Finanza dispone, a suavolta, di 698 unità di personale.

Quindi, l’organico effettivo delle Forzedi polizia in provincia ammonta comples-sivamente a 1.586 unità.

Al fine di ottimizzarne l’impiego, i ser-vizi di prevenzione generale vengono, divolta in volta, rimodulati nel corso di appo-site Riunioni tecniche interforze presso laPrefettura, sulla base di criticità riscontratee secondo specifiche strategie che garanti-scono sempre un’adeguata presenza di ope-ratori delle Forze dell’ordine sul territorio.

Soggiungo che durante la stagioneestiva le Forze territoriali del Comascosono di solito rinforzate con personaleaggiuntivo (quest’anno i rinforzi sono statipari a 8 unità della Polizia di Stato e 4militari dell’Arma).

Inoltre, in occasione dei servizi straor-dinari di prevenzione generale, il disposi-tivo territoriale di sicurezza viene suppor-tato da aliquote regionali dei Reparti pre-venzione crimine della Polizia di Stato edelle Compagnie di intervento operativodell’Arma dei carabinieri.

Nei primi dieci mesi dell’anno in corso,sono state circa 2.400 le unità regionali dirinforzo impiegate in questi servizi stra-ordinari, che hanno consentito di effet-tuare varie migliaia di controlli su personee autovetture, con vari deferimenti all’Au-torità giudiziaria in stato di arresto o apiede libero, perquisizioni personali e do-miciliari e sequestri.

Concludo, assicurando che grazie alcostante e sinergico impegno di tutte leistituzioni preposte a vario titolo alla tu-tela della legalità e all’ordinata e civileconvivenza della comunità locale, la situa-zione della sicurezza e dell’ordine pub-blico in provincia di Como è sostanzial-mente sotto controllo.

Martedì 6 dicembre 2016 — 109 — Commissione I

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ALLEGATO 5

5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero dell’interno per ilconferimento di incarico di prestazione di lavoro autonomo occasio-

nale a titolo gratuito.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,con l’interrogazione all’ordine del giornol’onorevole Rizzetto solleva perplessitàsulla procedura comparativa esperita dalMinistero dell’interno per il conferimentodi un incarico esterno per lo svolgimentodi attività di comunicazione istituzionalein tema di immigrazione e asilo.

Le perplessità riguardano, da un lato,l’applicazione distorta delle disposizioninormative che disciplinano l’attribuzionedi incarichi esterni nella pubblica ammi-nistrazione, dall’altro, la gratuità dell’in-carico per il cui espletamento non sarebbeprevisto né il compenso né il rimborsodelle spese.

Effettivamente, nello scorso mese dimarzo, la Direzione centrale dei servizicivili per l’immigrazione e l’asilo del Mi-nistero dell’interno, a fronte della perdu-rante imponenza dei flussi migratori edegli innumerevoli problemi che ne sonoscaturiti sul territorio, ha ravvisato l’esi-genza di potenziare il proprio staff con ungiornalista di consolidata e pluriennalecompetenza, in grado di gestire professio-nalmente i rapporti con i mezzi di infor-mazione e l’opinione pubblica.

Penso sia difficile disconoscere l’impor-tanza di un’efficace ed equilibrata comu-nicazione e informazione pubblica istitu-zionale in un settore, quello dell’immigra-zione appunto, che sta vivendo da tempouna fase parossistica densa di criticità,tensioni sociali e contrapposizioni, aggra-vate, talvolta, da esasperazioni ideologiche,talaltra, dal coinvolgimento, in varie vi-cende, di diritti umani fondamentali, qualela stessa vita dei migranti.

È stata indetta, così, la procedura com-parativa a cui si fa riferimento nell’atto disindacato ispettivo.

In proposito, desidero sottolineare – econ questo rispondo alla prima solleci-tazione rivolta dall’onorevole interrogante– che la procedura è stata espletata nelpieno rispetto dei presupposti posti dal-l’ordinamento giuridico agli incarichi dilavoro autonomo nelle pubbliche ammi-nistrazioni, che – come noto – consi-stono nella straordinarietà ed ecceziona-lità delle esigenze da soddisfare, nell’altaqualificazione delle prestazioni richieste,nella carenza di personale idoneo all’in-terno dell’Amministrazione, nella duratalimitata e nell’oggetto circoscritto dell’in-carico.

Riguardo alla questione della gratuitàdell’incarico, è evidente come non si siatrattato di una scelta dell’Amministra-zione, ma di una legittima soluzione daessa adottata giocoforza, in assenza dirisorse finanziarie destinate specifica-mente alla remunerazione delle presta-zioni di lavoro autonomo.

Contrariamente a quanto asserito nel-l’interrogazione, è stato previsto, invece, ilrimborso delle spese sostenute fuori dalcomune di residenza, essendovi per esse lanecessaria copertura finanziaria.

Comunque, faccio presente che, a ga-ranzia della legittimità della proceduracomparativa, il bando aveva subordinatol’efficacia dell’incarico all’esito positivo delcontrollo preventivo da parte degli organia ciò deputati.

Martedì 6 dicembre 2016 — 110 — Commissione I

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Aggiungo, per completezza, che già inpassato questa Amministrazione avevasperimentato la gratuità della prestazioneproprio per un incarico identico a quelloin esame, senza che gli organi deputati alcontrollo preventivo di legittimità avesseroavuto nulla da eccepire sul contratto sot-toposto al loro vaglio.

Terminato con ciò l’esame degli aspettigiuridici della procedura, passo a illu-strarne gli esiti concreti.

Sono state presentate complessiva-mente venticinque domande, di cui venti-quattro nel termine previsto dal bando euna fuori tempo massimo.

Tali cifre testimoniano che diversigiornalisti hanno colto lo spirito dell’ini-ziativa e l’hanno considerata, indipenden-temente da forme di retribuzione, un’im-portante opportunità di arricchimentoprofessionale e umano, in un momento incui l’immigrazione è un tema di granderilievo e interesse lavorativo, culturale emediatico.

Al di là di questa considerazione, laprocedura si è conclusa con un nulla difatto, cioè senza il conferimento dell’inca-rico, in quanto nessuno dei candidati èrisultato in possesso dei requisiti indicatinel bando.

Martedì 6 dicembre 2016 — 111 — Commissione I

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ALLEGATO 6

5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazionaledell’Unità 2016, presso Villa Bellini a Catania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,l’onorevole Grillo, unitamente ad altri de-putati, richiama l’attenzione su alcuneanomalie che avrebbero caratterizzatol’iter amministrativo di individuazione delGiardino Bellini a Catania, quale area disvolgimento della Festa nazionale dell’U-nità tenutasi dal 28 agosto all’11 settembrescorsi.

Gli interroganti segnalano anche le do-glianze espresse on line da un’associazioneambientalista siciliana, secondo cui lascelta del Giardino Bellini per la predettafesta sarebbe avvenuta in violazione delledisposizioni di tutela del patrimonio cul-turale contenute nel Codice dei beni cul-turali e del paesaggio.

Chiedono, quindi, al Governo quali ini-ziative intenda adottare per rimediare allesuddette criticità.

Preliminarmente, giova ricordare, in li-nea generale, che in Sicilia il controllo, lavigilanza, le attività ispettive e sostitutivesugli organi degli enti locali sono riservatialla competenza dell’Amministrazione re-gionale.

Alla Regione spetta in via esclusivaanche la tutela del patrimonio culturalesiciliano, attraverso l’attività e i poteridelle proprie Soprintendenze per i beniculturali e ambientali.

Venendo al merito dell’interrogazione,si è rilevato che le questioni sollevateattengono, ratione materiae, alla sfera diautonomia valutativa e decisionale del co-mune di Catania.

Si è reso necessario, quindi, assumeregli elementi informativi utili alla rispostapresso quell’ente locale, che ha rappresen-tato quanto segue.

L’autorizzazione all’utilizzo del « Giar-dino Bellini », quale sito della Festa na-zionale dell’Unità, è stata rilasciata dalcomune lo scorso 19 agosto, al termine diuna complessa istruttoria nella quale èstato acquisito anche il nulla osta condi-zionato della Soprintendenza per i beniculturali e ambientali di Catania.

L’autorizzazione e gli atti endoproce-dimentali ad essa connessi sono stati re-golarmente pubblicati sul sito istituzionaledel comune, riportando gli estremi deiprincipali provvedimenti contenuti nel fa-scicolo.

Durante l’evento è stata soddisfattaanche l’istanza dell’associazione « CataniaBene Comune » volta ad ottenere l’ac-cesso ai documenti presenti nel fascicolodi servizio, con estrazione delle relativecopie.

Quanto ai contenuti, l’autorizzazionecomunale comprendeva una serie di arti-colate prescrizioni, tra cui quelle di:

non arrecare danni al giardino erestituirlo, alla fine della manifestazione,nello stato originale;

rispettare le condizioni di igiene epulizia del luogo occupato;

ottemperare a tutte le prescrizioniinserite nel citato nulla osta della Soprin-tendenza ai beni culturali e ambientali;

effettuare il pagamento del canone dioccupazione del suolo pubblico calcolatosulla base di parametri espressamente ri-portati;

e, infine, acquisire, prima dell’iniziodella manifestazione, il parere favorevole

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della Commissione provinciale di vigilanzacompetente.

A garanzia dell’adempimento delleprescrizioni, l’ente organizzatore della fe-sta è stato obbligato a stipulare unapolizza assicurativa contro la responsa-bilità civile e i rischi diversi, della qualeè stato previsto lo svincolo solo dopo laverifica post manifestazione in contrad-dittorio con il responsabile dell’organiz-zazione medesima.

Sempre l’Amministrazione comunaleha reso noto che, sia nel periodo disvolgimento che a conclusione della ma-nifestazione, i propri uffici tecnici hannoeffettuato puntuali verifiche, riscontrandoche l’ente organizzatore aveva rispettato leprescrizioni imposte.

È stato rilevato anche l’avvenuto paga-mento del canone di occupazione del suolopubblico per un importo pari a 27 mila857 euro, di cui 5 mila 991 euro perattività politica. Vi è l’impegno del comunea utilizzare quest’ultima somma per ap-portare migliorie al Giardino Bellini.

In relazione a quanto appena riferito,l’Amministrazione comunale ritiene diaver posto in essere, in occasione dellaFesta nazionale dell’Unità, tutte le oppor-

tune misure a tutela dell’integrità dellepersone e dei beni, nel rispetto dellaprestigiosa sede individuata e delle proce-dure previste per il rilascio delle autoriz-zazioni all’utilizzo degli spazi pubblici.

Concludo la mia risposta, informando,per quanto di stretta competenza del Mi-nistero dell’interno, che, per tutta la du-rata della festa nazionale, le Forze dipolizia hanno controllato continuativa-mente la porzione del Giardino Belliniinteressata dalla manifestazione, attra-verso l’impiego di pattuglie appiedate nel-l’arco delle 24 ore.

L’area dell’evento è stata opportuna-mente perimetrata e l’accesso al suo in-terno è stato consentito attraverso varchipresidiati da personale dell’organizzazionee delle Forze di Polizia, munite – questeultime – di metal detector portatili, inossequio alle misure di prevenzione anti-terrorismo degli obiettivi sensibili.

È evidente come tali misure, unita-mente a quelle attuate dall’ente organiz-zatore in ottemperanza all’autorizzazionecomunale, abbiano concorso ad evitaredanni alle opere scultoree e al patrimonioarboreo e arbustivo del Giardino Bellini,in linea con quanto auspicato dagli ono-revoli interroganti.

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ALLEGATO 7

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalsisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareridella I Commissione,

esaminato il testo del disegno di leggeC. 4158 Governo, approvato dal Senato, diconversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,recante interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016;

preso atto che il decreto in esame èstato adottato al fine di individuare iterritori colpiti dagli eventi sismici verifi-catisi in data 24 agosto 2016 e di adottaredisposizioni volte a fronteggiare le conse-guenze derivanti dagli eventi medesimi;

osservato che il contenuto del decre-to-legge in esame è riconducibile nel suocomplesso alla materia « protezione ci-vile », attribuita, dall’articolo 117, terzocomma, della Costituzione, alla legisla-zione concorrente dello Stato e delle re-gioni;

rilevato che il provvedimento disci-plina gli interventi urgenti per la ricostru-zione nei territori colpiti dagli eventi si-smici del 2016, coordinati e diretti dalCommissario straordinario nominato condecreto del Presidente della Repubblicadel 6 settembre 2016, il quale – comerisulta dall’analisi tecnico-normativa – in-tende rappresentare una « figura di rac-cordo fra i vari livelli di governo delterritorio » coinvolti nelle attività di rico-struzione, delineata « in funzione pro-grammatoria e di supporto alle autonomieterritoriali »;

considerato che i Presidenti delle re-gioni interessate operano in qualità di Vice

Commissari, in stretto raccordo con ilCommissario straordinario, che può dele-gare loro le funzioni a lui attribuite daldecreto-legge;

preso atto che il decreto-legge prov-vede ad istituire alcuni organismi volti adassicurare la collaborazione istituzionale eil coordinamento delle iniziative tra i di-versi livelli di governo coinvolti nelle at-tività di ricostruzione, quali la Cabina dicoordinamento della ricostruzione (arti-colo 1, comma 5), il comitato istituzionale(articolo 1, comma 6), gli Uffici specialiper la ricostruzione (articolo 3), la Con-ferenza permanente e le Commissioni pa-ritetiche (articolo 16);

rilevato che le ordinanze del Com-missario straordinario sono emanate pre-via intesa con i Presidenti delle Regioniinteressate nell’ambito della Cabina di co-ordinamento (articolo 2, comma 2);

osservato che in relazione a talunedisposizioni rilevano inoltre le seguentimaterie: « giurisdizione e norme proces-suali », nonché « ordinamento civile e pe-nale », che rientrano tra le materie dilegislazione esclusiva statale ai sensi del-l’articolo 117, secondo comma, lettera l),della Costituzione; « tutela dell’ambiente »,assegnata alla competenza legislativaesclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera s), della Co-stituzione; « ordinamento e organizzazioneamministrativa dello Stato », che rientratra le materie di legislazione esclusivastatale, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera g), della Costituzione; « go-verno del territorio », che rientra tra le

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materie di legislazione concorrente elen-cate nel terzo comma dell’articolo 117della Costituzione;

preso atto che l’articolo 22 prevedeche il Commissario straordinario, sentitele Regioni interessate, al fine di sostenerela ripresa delle attività economiche neiterritori colpiti dagli eventi sismici del2016, predispone in accordo con ENIT –Agenzia nazionale del turismo, un pro-gramma per la promozione e il rilanciodel turismo nei medesimi territori, a va-lere sulle risorse del bilancio di ENIT –Agenzia nazionale del turismo, nel limitemassimo di 2 milioni di euro per l’anno2017;

considerato che la materia « turi-smo » è attribuita alla competenza resi-duale delle regioni, ai sensi dell’articolo117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato, in proposito, che, secondola consolidata giurisprudenza costituzio-nale, in base al cosiddetto principiodell’« attrazione in sussidiarietà », è con-sentito un intervento statale nella predettamateria purché sia proporzionato, assistitoda ragionevolezza alla stregua di uno scru-tinio stretto di costituzionalità e rispettosodel principio di leale collaborazione con leRegioni attraverso l’incisivo strumentorappresentato dall’intesa (sentenza n. 76del 2009; nello stesso senso, sentenze n. 80del 2012, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

richiamata pertanto l’esigenza di va-lutare il citato articolo 22, comma 1, allaluce della richiamata giurisprudenza co-stituzionale, che richiede per gli interventistatali in materia l’intesa con le Regioniinteressate;

valutato che l’articolo 50 riconoscepiena autonomia amministrativa, finanzia-ria e contabile al Commissario straordi-nario e disciplina l’utilizzo e il compensodi personale da esso impiegato, preve-dendo, in particolare, al comma 9-bis, unincremento dell’importo di 146,3 milionidi euro per il Fondo nazionale per ilservizio civile riferito all’anno 2016, ancheal fine di finanziare specifici progetti diservizio civile nazionale volti a favorire laripresa civile delle popolazioni colpite da-gli eventi sismici, a far data dal 24 agosto2016, nonché ad aumentare il numero deivolontari da avviare al servizio civile na-zionale;

rilevato che l’articolo 25 dello schemadi decreto legislativo relativo al serviziocivile universale (A.G. 360), in corso diesame per l’espressione del parere parla-mentare, prevede un intervento analogo,facendo riferimento ad un incremento delmedesimo importo – 146,3 milioni di euro– per lo stesso Fondo nazionale per ilservizio civile riferito all’anno 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di meritoall’articolo 22, comma 1, alla luce dellagiurisprudenza costituzionale sopra richia-mata, l’opportunità di prevedere l’intesacon le Regioni interessate, nel rispetto delprincipio di leale collaborazione;

b) valuti la Commissione di merito laprevisione dell’articolo 50, comma 9-bisalla luce delle considerazioni svolte inpremessa.

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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione dellecamere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa dellecontroversie. Atto n. 354 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa adeterminate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membrie dell’Unione europea. Atto n. 350 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione) . 122

ALLEGATO 1 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Donatella FERRANTI. —Interviene il sottosegretario di Stato allagiustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento

sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali,

di conciliazione e degli organismi di risoluzione

alternativa delle controversie.

Atto n. 354.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto ministeriale in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fapresente che lo schema di regolamento inesame costituisce attuazione degli articoli1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n),della legge n. 247 del 2012 recante« Nuova disciplina dell’ordinamento dellaprofessione forense. La citata lettera n), inparticolare, ha previsto che ogni consigliodell’ordine degli avvocati può costituirecamere arbitrali, di conciliazione ed orga-nismi di risoluzione alternativa delle con-troversie, in conformità a un regolamentoadottato ai sensi dell’articolo 1, comma 3,ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400del 1988. Il riferimento è, quindi, allo

Martedì 6 dicembre 2016 — 116 — Commissione II

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strumento del regolamento ministerialeadottato con decreto del Ministro dellagiustizia, previo parere del Consiglio na-zionale forense (CNF) e del Consiglio diStato. Sullo schema di decreto in esame ilConsiglio nazionale forense ha espresso ilprevisto parere il 22 aprile 2016. Il Con-siglio di Stato, Sezione Consultiva per gliAtti Normativi, ha espresso il suo parerenella seduta del 30 agosto 2016.

Sottolinea che il provvedimento detta ledisposizioni regolamentari sulle modalitàdi costituzione e funzionamento delle ca-mere arbitrali, di conciliazione e degliorganismi di risoluzione alternativa dellecontroversie presso i consigli degli ordinicircondariali degli avvocati.

Rammenta che il regolamento si com-pone di 16 articoli divisi in sei Titoli (larelazione ministeriale riferisce erronea-mente di 17 articoli e cinque titoli): TitoloI (Disposizioni generali), articoli 1 e 2;Titolo II (Camera arbitrale e di concilia-zione), articoli 3-5; Titolo III (Organi efunzioni della Camera e criteri di desi-gnazione degli arbitri e dei conciliatori),articoli 6-11; Titolo IV (Incompatibilità eonorabilità degli arbitri e conciliatori),articoli 12 e 13; Titolo V (Altri strumentidi risoluzione alternativa delle controver-sie), articolo 14; Titolo VI (Disposizionifinali), articoli 15 e 16.

Evidenzia che gli articoli 1 e 2 con-cernono, rispettivamente, l’oggetto del re-golamento (ovvero le citate modalità dicostituzione e funzionamento delle ca-mere arbitrali e di conciliazione e deglialtri organismi di risoluzione alternativadelle controversie) nonché le definizionivolte ad una più immediata compren-sione del testo. L’articolo 3 prevede lapossibilità e modalità di costituzione dellecamera arbitrale e di conciliazione daparte dei consigli degli ordini circonda-riali forensi. Tale costituzione avviene,anche mediante intese con altri consiglidello stesso distretto di corte d’appello,con delibera del consiglio dell’ordine,pubblicata sul suo sito Internet, conte-nente l’atto costitutivo e lo statuto del-l’organismo. I contenuti dello statuto ri-guardano il nome della struttura, lo

scopo, la sede, i criteri per l’adozione delregolamento della camera arbitrale e diconciliazione, inerente alle disposizioni suorganizzazione, funzionamento e costidella stessa. La disposizione introduce,infine, un obbligo di stipula di una po-lizza assicurativa volta a cautelarsi daidanni provocati dagli arbitri e dai con-ciliatori nello svolgimento delle loro at-tività. La polizza copre, quindi, i solidanni derivanti dalle decisioni di questiultimi. Il testo iniziale dell’articolo 3prevedeva, invece, l’estensione della po-lizza per la responsabilità a qualunquetitolo delle attività della camera arbitrale;tale ambito comprendeva, quindi, ancheil personale del consiglio dell’ordine ivioperante. La limitazione dell’ambito sog-gettivo della polizza è frutto del recepi-mento del rilievo del Consiglio di Stato.Il Consiglio ha, infatti, osservato come,anche sulla base delle previsioni vigentidell’ordinamento, sono disincentivati, e inalcuni casi sanzionati con la nullità, icontratti di assicurazione stipulati dalleamministrazioni pubbliche in favore delproprio personale. L’articolo 4 stabiliscel’autonomia organizzativa, economica econtabile della camera arbitrale e diconciliazione in conformità delle normeregolamentari in esame. In tale ambito,con il regolamento di organizzazione, icui criteri sono indicati nello statuto,devono stabilirsi le modalità di funzio-namento della camera arbitrale nonchédi tenuta della propria contabilità. L’ar-ticolo 5 precisa che la camera arbitralesvolge le sue funzioni presso la sede delconsiglio dell’ordine o presso altri localida questo messi a disposizione, avvalen-dosi del personale dipendente dello stessoconsiglio. Per le attività inerenti al suofunzionamento l’organo arbitrale non po-trà, quindi, dotarsi di personale autono-mamente assunto. Il ricorso obbligatorioal personale degli ordini forensi (la ver-sione iniziale della disposizione lo pre-vedeva solo come possibilità: « la camerapuò avvalersi.... ») è, anche in questocaso, frutto del recepimento del pareresul punto del Consiglio di Stato che haritenuto che l’autonomia organizzativa

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delle camere arbitrali, in quanto organidei rispettivi ordini circondariali che leistituiscono, dovesse avere un collega-mento con l’analoga autonomia di questiultimi. L’articolo 6 detta disposizioni sulconsiglio direttivo, definito organo di am-ministrazione della camera arbitrale, icui componenti – nominati dal consigliodell’ordine forense – devono rispondere arequisiti di specifica e comprovata com-petenza. In relazione a tale disposizionesono stati recepiti diversi rilievi contenutinel parere del Consiglio di Stato. Alcontrario, non è stato accolto il rilievodel CNF che riteneva superfluo il rife-rimento alla competenza (giuridica) deimembri del consiglio sulla base dellanatura esclusivamente amministrativa-ge-stionale dell’organo. La consistenza nu-merica del consiglio direttivo viene de-terminata dal numero degli iscritti alconsiglio forense (il limite massimo èindividuato in 3, 5 o 7 membri). Inrelazione a tali limiti, il comma 3 pre-vede che il numero effettivo dei compo-nenti del consiglio potrà essere, comun-que, determinato dal consiglio dell’ordinein base al numero degli iscritti. Taleprevisione recepisce solo il citato pareredel Consiglio di Stato, che aveva suggeritosoglie numeriche differenziate per fascein relazione alla consistenza numericadegli ordini (lo schema di regolamentoprevedeva, inizialmente, soltanto un nu-mero minimo di « almeno cinque » mem-bri). Dopo avere individuato la necessitàdi specifici requisiti di onorabilità deiconsiglieri (si tratta sostanzialmente deglistessi requisiti, ad eccezione dei profilidisciplinari, di cui all’articolo 4, comma3, del regolamento di attuazione del de-creto legislativo n. 28 del 2010 sulla me-diazione civile e commerciale, di cui aldecreto del Ministro della Giustizian. 180 del 2010), l’articolo 6 prevede chepossono essere nominati sia avvocati (conun’anzianità minima di iscrizione all’albodel consiglio dell’ordine di almeno 5anni) che docenti universitari in materiegiuridiche (l’estensione a questi ultimideriva, anche in tal caso, dal recepimentodi un’osservazione in tal senso contenuta

nel parere del Consiglio di Stato, sullacui base il comma 5 stabilisce che icomponenti avvocati (almeno 2) non pos-sano costituire più di 2/3 del consigliodirettivo. Ancora frutto di un rilievo delConsiglio di Stato recepito nel testo è laprevisione sulla permanenza in caricatriennale del consiglio direttivo che, nellaversione iniziale del regolamento, preve-deva la simultanea decadenza dei consiglidegli ordini forensi e dei consigli direttividelle camere arbitrali. Il disallineamentodella durata in carica dei due consiglideriva dal fatto che i consigli direttividelle camere arbitrali presiedono al fun-zionamento di organi giustiziali ed illegame temporale tra i due consigli èapparso lesivo della caratteristica speci-fica di detti organi che è, appunto, l’in-dipendenza. Sempre per garantire l’indi-pendenza del consiglio è previsto, per iconsiglieri, un limite massimo di duemandati consecutivi oltre a specificheincompatibilità allo svolgimento di inca-richi professionali in procedure oggettodell’attività della camera arbitrale. È in-fine stabilito, agli stessi fini, il diritto deiconsiglieri al solo rimborso spese.

Rileva che l’articolo 8 è rubricato« Funzioni e compiti del consiglio diret-tivo » della camera arbitrale. Dal punto divista sistematico ritiene opportuno osser-vare, tuttavia, che una delle principalifunzioni, ovvero quella dell’assegnazionedegli affari agli arbitri, è disciplinata alsuccessivo articolo 9. È anzitutto compitodel Consiglio direttivo la tenuta ed ag-giornamento dell’elenco degli arbitri e deiconciliatori, nel quale iscrive gli avvocatiche ne fanno richiesta. Su tale punto ècritico il parere del CNF secondo il qualela creazione di un « avvocato arbitro didiritto » riporta alle censure contenutenella sentenza n. 5230 del 2015 del Con-siglio di Stato in riferimento all’avvocatomediatore di diritto di cui al citato de-creto legislativo n. 28 del 2010. Tale sen-tenza aveva precisato, in ogni caso, lasussistenza di oneri formativi nel settore.Inoltre, in caso di questioni particolar-mente tecniche, più che un arbitro giu-rista – per il CNF – può meglio assolvere

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il compito un esperto di altra area scien-tifica. Tale articolo prevede che gli av-vocati che abbiano fatto richiesta deb-bano indicare preventivamente una o piùaree professionali di riferimento traquelle individuate in una tabella (Tab. A)allegata allo schema di regolamento, do-cumentando le proprie competenze; taleindicazione è, peraltro, modificabile inogni momento. Sul punto, si segnala ilrilievo del CNF secondo cui la citatadivisione in aree professionali mal siadatterebbe alla multidisciplinarietà dinumerose controversie. Le aree profes-sionali individuate dalla citata Tabella Ariguardano: diritto delle persone e dellafamiglia, diritti reali, condominio e loca-zioni; diritto della responsabilità civile;diritto dei contratti, diritto commerciale eindustriale, diritto bancario e finanziarioe diritto delle procedure concorsuali; di-ritto del lavoro, della previdenza e del-l’assistenza sociale; diritto amministra-tivo; diritto internazionale, diritto delcommercio internazionale e diritto dellaUnione europea. Il consiglio, verificatipositivamente i requisiti, iscrive l’avvocatonell’area professionale richiesta. Rece-pendo sul punto i pareri di CNF eConsiglio di Stato, lo schema di regola-mento stabilisce l’obbligo: al momentodella dichiarazione di disponibilità, dicomunicare al consiglio direttivo even-tuali motivi di incompatibilità e la ca-renza di quelli di onorabilità; successi-vamente, di comunicare immediatamenteallo stesso consiglio le incompatibilitàsopravvenute e il venir meno dei requisitidi onorabilità. Al venir meno di dettirequisiti, come in caso di revoca delladisponibilità alla mediazione, il consiglioprovvede alla cancellazione dell’avvocato.L’indicazione di ulteriori funzioni delconsiglio direttivo sono frutto di rilievidel CNF recepiti nel testo e riguardanol’approvazione del codice etico degli ar-bitri e conciliatori, la comunicazione e leiniziative volte alla promozione e allaformazione della funzione di mediazione,il mantenimento e lo sviluppo dei rap-porti con altri enti pubblici e privatianche di livello sovranazionale. Segnalo

che sono stati espunti dall’articolo 8 iriferimenti ai soli « arbitri » che sembra-vano indicare – secondo il Consiglio diStato – una preferenza per la funzionearbitrale a scapito di quella conciliativa;l’articolo 8 parla infatti di « iscritti » (al-l’elenco degli arbitri e conciliatori). L’ar-ticolo 9 concerne essenzialmente le mo-dalità di assegnazione degli affari adarbitri e conciliatori da parte del consi-glio direttivo. Anzitutto, è stabilito – invia generale – che gli affari siano attri-buiti con un criterio di rotazione auto-matica (tra gli arbitri e conciliatori in-seriti nell’elenco di cui all’articolo 8)mediante sistemi informatizzati (comma1), rotazione che è, invece, esclusa incaso di scelta concorde dell’arbitro adopera delle parti (comma 3); la rotazioneautomatica soccorre anche in caso disostituzione dell’arbitro (comma 6). Iltesto accoglie, quindi, parzialmente il ri-lievo contenuto nel parere del CNF checriticava il ricorso generalizzato alla ro-tazione automatica. Il CNF riteneva, alcontrario, che dovesse essere il consigliodirettivo a scegliere l’arbitro più adeguatoal caso di specie, senza vincolarlo allascelta nell’ambito di rigidi elenchi chetroverebbe ulteriore limite nel vincoloterritoriale; al contrario, riteneva inoltreil CNF che, nei fori più piccoli, per lequestioni di maggior rilievo o in relazionealla stessa qualità delle parti, potesseessere più opportuno designare arbitri« esterni », di altro foro. Se la controver-sia appare particolarmente complessasarà il consiglio direttivo ad individuarel’area professionale in tabella A nel cuiambito designare l’arbitro con le moda-lità indicate. Accogliendo un’osservazionedel Consiglio di Stato, in considerazionedel profilo di doverosità dell’intervento, siprevede al comma 4 la cancellazionedagli elenchi (anziché la revoca dell’iscri-zione) disposta dal consiglio direttivo inpresenza di incompatibilità sopravvenutae violazioni gravi del codice etico. Leprevisioni del comma 5 intendono, invece,evitare che all’iscrizione di un avvocatoin una diversa area di riferimento possaconseguire un’alterazione della rotazione

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nell’assegnazione degli incarichi. Su indi-cazione del CNF sono state, infine, in-trodotte due disposizioni; la prima pre-vede la liquidazione dei compensi daparte del consiglio direttivo ad arbitri econciliatori (comma 7) in base alle pre-visioni del regolamento sui parametri perla liquidazione dei compensi degli avvo-cati (decreto del Ministero della giustizian. 55 del 2014); la seconda concernel’obbligo di pubblicazione degli incarichiassegnati sul sito Internet del Consigliodell’ordine forense. L’articolo 7 determinai compiti del presidente del consigliodirettivo della camera arbitrale, nominatoa maggioranza dei componenti: convoca-zione, formazione dell’ordine del giorno ecoordinamento delle sedute. Poiché –almeno teoricamente – i consigli potreb-bero essere costituiti da un numero paridi componenti, evidenzia l’opportunità diprevedere anche in tale ipotesi le moda-lità di nomina del presidente. Su indi-cazione del Consiglio di Stato, in chiavedi semplificazione, si è prevista la pos-sibilità che le convocazioni del consiglio– anziché per iscritto o per posta –avvengano per posta elettronica (e altrimezzi di comunicazione telematica), an-che in considerazione della progressivadigitalizzazione dell’amministrazione dellagiustizia. L’articolo 10 riguarda i compitidella segreteria della camera arbitrale,l’organo di supporto amministrativo al-l’attività della stessa camera. A partequelle più strettamente amministrative,tra le diverse attività di competenza dellasegreteria si segnalano, per rilevanza, latenuta del registro informatico di tutti iprocedimenti arbitrali e di conciliazionenonché la riscossione delle spese e diogni altro compenso relativo ai procedi-menti svolti. In particolare, sull’attività diriscossione, non è stato accolto il rilievodel Consiglio di Stato che aveva suggeritodi escludere dall’attività della segreteriaquelle relative alla riscossione, anche co-attiva, dei compensi dovuti ad arbitri econciliatori, attività che – stante il rap-porto di natura privatistica di questiultimi con la camera arbitrale – apparedi spettanza degli stessi arbitri e conci-

liatori. La relazione illustrativa precisache il Governo non ha ritenuto di ade-guarsi a tale rilievo, ritenendo che anchetale attività fosse necessaria conseguenzadel fatto che i compensi degli arbitrisono liquidati non dalle parti ma dallastessa camera arbitrale (articolo 9,comma 7). La stessa relazione – stante lanon appartenenza alla Pubblica Ammi-nistrazione del personale dei consigli del-l’ordine forense (ente pubblico non eco-nomico ex articolo 24, comma 3, dellalegge n. 247 del 2012) che opera nellecamere arbitrali – confuta l’affermazionedel Consiglio di Stato secondo cui questaattività di riscossione coattiva comportioneri per la finanza pubblica. L’articolo11 prevede un generale obbligo di riser-vatezza sulle informazioni inerenti aiprocedimenti trattati in capo ai soggetti avario titolo coinvolto nelle attività dellacamera arbitrali (dagli arbitri e concilia-tori, ai membri del consiglio direttivo, alpersonale). Previo assenso delle parti,viene, tuttavia, consentita a fini di studiola pubblicazione anonima di atti dei pro-cedimenti arbitrali e dei lodi concordati.L’articolo 12 individua i casi di incom-patibilità alla nomina ad arbitro e con-ciliatore. Non possono essere nominati imembri e i revisori del consiglio dell’or-dine forense che costituisce la cameraarbitrale; i membri del consiglio direttivodella stessa camera, i dipendenti dellasegreteria, i soci, gli associati, i dipen-denti di studio e gli avvocati che eser-citano negli stessi locali (ove è ubicata lacamera arbitrale), il coniuge, la personaunita civilmente, il convivente, il parentein linea retta dei membri e revisori delconsiglio dell’ordine e dei membri delconsiglio direttivo e della segreteria dellacamera arbitrale e tutti coloro che contali soggetti hanno stabili rapporti dicollaborazione. Nel proprio parere ilConsiglio di Stato ha osservato che ilregolamento non chiarisce quale tipo diarbitrato sia quello amministrato dallacamera arbitrale presso i consigli dell’or-dine forense. Si precisa, tuttavia, che nelcaso si tratti di un arbitrato ritualedovrebbero costituire motivo di ricusa-

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zione per incompatibilità le più stringentiipotesi di cui all’articolo 815 del codiceprocessuale civile. Non è stato recepito ilrilievo dello stesso Consiglio che ritenevaopportuno espungere da una delle duelettere a) o b) del comma 1 il riferimentoalla segreteria (che faceva supporre l’e-sistenza di due segreterie ovvero di unadistinzione tra membri e dipendenti dellasegreteria) in base alla circostanza chenon vi potesse essere una segreteria dellacamera arbitrale distinta da quella delconsiglio direttivo della stessa camera.Osserva che l’articolo 2 del regolamentoconosce la sola definizione di segreteriadella camera arbitrale e di conciliazione.Lo stesso articolo 12 rende più stringenteil sistema delle incompatibilità, affer-mando la necessaria indipendenza e im-parzialità di arbitri e conciliatori. Questi,dal momento della nomina e per tutta ladurata del procedimento arbitrale, de-vono essere indipendenti dalle parti e dailoro difensori e dagli altri componentidella camera arbitrale; a corollario ditale principio, viene precisato che nonpuò essere considerato imparziale l’arbi-tro (o un suo socio o avvocato associatoo che eserciti negli stessi locali) che – neltriennio precedente il procedimento ar-bitrale – abbia assistito in giudizio (o invia stragiudiziale) una delle parti delprocedimento stesso. È, infine, impostoagli arbitri e ai conciliatori di comuni-care (potrebbe essere opportuno, comeall’articolo 8, comma 2, secondo periodo,aggiungere l’avverbio « immediatamente »)a procedimento in corso, ogni circostanzache possa costituire motivo di incompa-tibilità.

Rammenta che l’articolo 13 detta irequisiti di onorabilità degli arbitri econciliatori anche in tal caso riprodu-cendo, stavolta integralmente, gli stessirequisiti previsti dal citato regolamenton. 180 del 2010 (articolo 4, comma 3),attuativo del decreto legislativo n. 28 del2010 sulla conciliazione civile e commer-ciale. È quindi necessario: non avereriportato condanne definitive per delittinon colposi o a pena detentiva nonsospesa; non essere incorso nell’interdi-

zione perpetua o temporanea dai pubbliciuffici; non essere stato sottoposto a mi-sure di prevenzione o di sicurezza; nonavere riportato sanzioni disciplinari de-finitive più gravi dell’avvertimento (l’ar-ticolo 6 dello schema di regolamentoprevede, invece, tra gli analoghi requisitiper i membri del consiglio direttivo, l’as-senza di qualsiasi condanna disciplinaredefinitiva). Il testo ha qui accolto l’os-servazione del Consiglio di Stato, volta aprecludere l’accesso alla funzione arbi-trale e conciliativa solo in caso di san-zioni disciplinari gravi. Analogamente, laformulazione precettiva dell’articolo 13 èfrutto di un rilievo dello steso Consigliodi Stato, motivato dal fatto che la di-sposizione demandava al regolamento laprevisione di specifici requisiti di onora-bilità degli arbitri, dettandoli poi diret-tamente. L’articolo 14 demanda ad unospecifico regolamento la disciplina rela-tiva ad altri strumenti di risoluzione dellecontroversie (diversi da arbitrato e con-ciliazione). Il regolamento deve essereapprovato dal consiglio dell’ordine inconformità con le disposizioni della leggee del decreto ministeriale in esame. L’ar-ticolo 15, infine, contiene la clausola diinvarianza finanziaria del provvedimento,mentre l’articolo 16 concerne la sua en-trata in vigore.

Donatella FERRANTI, presidente, nes-suno chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

Sull’ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, presidente, pro-pone di sospendere brevemente la sedutae di svolgere immediatamente la riunionedell’ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, al fine di adot-tare alcune determinazioni in merito allaprogrammazione dei lavori.

La Commissione approva la propostadella presidente.

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Donatella FERRANTI, presidente, so-spende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprendealle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate

norme che regolano le azioni per il risarcimento del

danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni

delle disposizioni del diritto della concorrenza degli

Stati membri e dell’Unione europea.

Atto n. 350.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del Regolamento e conclu-sione – Parere favorevole con condizioni eduna osservazione).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo in oggetto,rinviato nella seduta del 23 novembre2016.

Donatella FERRANTI, presidente e re-latrice, presenta e illustra una proposta diparere favorevole con condizioni e un’os-servazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta dellapresidente e relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.15 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza delpresidente Donatella FERRANTI. — Inter-viene il sottosegretario di Stato alla giustiziaCosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.C. 4158 Governo, approvato dal Senato.(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione. Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, presidente e re-latrice, fa presente che il provvedimento inesame riunisce i due decreti legge riferitiagli eventi sismici verificatisi nei mesi diagosto ed ottobre 2016, che hanno inve-stito ambiti territoriali solo in parte coin-cidenti.

Ricorda che le scosse del 24 agosto edel 26 e 30 ottobre 2016 hanno interessatoun’area di oltre 600 chilometri quadrati,provocando ingenti danni ai comuni diMarche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Il sismaha coinvolto oltre 300.000 persone, dan-neggiato oltre 200.000 edifici privati epubblici tra i quali scuole, municipi, ospe-dali e sedi di uffici giudiziari.

In particolare, il decreto legge n. 189del 2016, che stiamo esaminando, è statoemanato il 17 ottobre scorso in relazioneal terremoto del 24 agosto. L’11 novembrescorso è stato emanato il decreto leggen. 205 in relazione ai terremoti del 26 e30 ottobre, che hanno colpito aree ulte-riori rispetto a quelle colpite dal terremotodel 24 agosto. Nel corso dell’esame alSenato del decreto legge n. 189, le dispo-sizioni del decreto legge n. 205 sono statefatte confluire nel decreto legge n. 189,che ora stiamo esaminando, per cui l’ar-ticolo 1 del disegno di legge di conversionedel decreto legge in esame contiene l’a-brogazione del decreto legge n. 205, ilquale, comunque, continuerà a produrre isuoi effetti finché la legge di conversionedel decreto legge n. 189 non entrerà invigore. In sostanza, il decreto legge n. 250è un cosiddetto decreto a perdere, ema-nato per produrre immediatamente effettigiuridici, ma destinato a non essere con-vertito, venendo recuperato ad altro prov-vedimento legislativo.

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Come è già avvenuto in altre occasioni,si prevedono diverse sospensioni di ter-mini sostanziali e processuali in ragionedei gravissimi disagi nei quali si trovano lepopolazioni colpite da eventi sismici. L’ar-ticolo 1, pertanto, definisce l’ambito diapplicazione del decreto, che include icomuni elencati negli allegati 1 e 2, con laprecisazione che per alcuni comuni del-l’allegato 2 alcune disposizioni del decretolegge trovano applicazione solo ove siadimostrato il nesso di causalità diretto trai danni e gli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016, comprovato daapposita perizia. Questa limitazione ri-sponde proprio alla ratio del decreto leggeche deve essere individuata nell’esigenza diprevedere particolari misure di sostegnoper le popolazioni colpite dai eventi si-smici ovvero la sospensione di alcuni pro-cedimenti amministrativi o di termini solonel caso in cui ciò sia necessario proprioper l’eccezionalità di tali eventi sismici. Lemisure previste dal provvedimento inesame, pertanto, sono giustificate dallapresenza di un nesso di causalità tra ildanno subito dalle popolazioni e l’eventosismico, per cui nel caso in cui non siariscontrabile tale danno le stesse misuredel decreto legge sarebbero ingiustificate.

Ricorda che l’elenco di cui all’allegato 1riguarda i comuni interessati dagli eventisismici del 24 agosto 2016 e che l’allegato2 reca l’elenco dei 69 comuni colpiti daglieventi sismici successivi al 24 agosto 2016.

Fa presente che la Commissione Giusti-zia dovrà soffermarsi sulle disposizioni dipropria competenza che rientrano negli ar-ticoli 48 e 49. L’articolo 48 prevede la so-spensione fino al 31 dicembre 2016 deitermini per una serie di adempimenti afavore dei soggetti, persone fisiche e im-prese, localizzate nei comuni colpiti dal si-sma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30ottobre 2016. L’articolo 49 reca disposizionirelative alla sospensione dei processi civili,penali e amministrativi, al rinvio delleudienze e alla sospensione di termini so-stanziali e processuali con riguardo ai Co-muni colpiti dagli eventi sismici.

Più in particolare, per quanto attienealla competenza della Commissione Giu-

stizia, evidenzia che, tra i termini e iversamenti sospesi fino al 31 dicembre2016 dal comma 1 sono ricompresi, allalettera f) del comma 1, quelli relativi asanzioni amministrative per le impreseche presentano in ritardo, purché entro il31 maggio 2017, le domande di iscrizionealle camere di commercio, le denunce alrepertorio delle notizie economiche edamministrative (REA – di cui all’articolo 9del decreto del Presidente della Repub-blica 7 dicembre 1995, n. 581), il modellounico di dichiarazione per la semplifica-zione degli adempimenti in materia am-bientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,nonché per l’attuazione del sistema diecogestione e di audit ambientale (legge 25gennaio 1994, n. 70) nonché la richiesta diverifica periodica degli strumenti di mi-sura ed il pagamento della relativa tariffa.Inoltre, il comma 5 stabilisce che gli effettidel terremoto che ha colpito i residentisono da considerarsi causa di forza mag-giore ai fini della disciplina dell’inadem-pimento delle obbligazioni (articolo 1218del codice civile), anche ai fini dell’appli-cazione della normativa bancaria e dellesegnalazioni delle banche alla Centrale deirischi. Pertanto è esclusa la responsabilitàdel debitore, residente nei comuni colpiti,per l’inadempimento o il ritardo delle sueobbligazioni, inclusi i contratti stipulaticon le banche.

Rammenta che l’articolo 1 prevede unalimitazione dell’applicabilità soggettiva ditali disposizioni con particolare riferi-mento a comuni inseriti nell’allegato 2, mache non hanno riportato danni nella to-talità del loro territorio. Nel secondo pe-riodo (introdotto dal Senato) dell’articolo1 si prevede l’applicazione degli articoli da45 a 48 nei Comuni di Teramo, Rieti,Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spo-leto, limitatamente ai singoli soggetti dan-neggiati che dichiarino l’inagibilità del fab-bricato (casa di abitazione, studio profes-sionale o azienda), con trasmissione agliuffici dell’Agenzia delle Entrate e del-l’INPS territorialmente competenti. Questaprecisazione, che si basa sulla ratio deldecreto-legge, non viene fatta anche perl’articolo 49, in materia processuale, che si

Martedì 6 dicembre 2016 — 123 — Commissione II

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riferisce senza alcuna esclusione a tutti icomuni contenuti negli allegati 1 e 2.

Tuttavia, in ragione di un’interpreta-zione sistematica del decreto legge, chetiene conto della ratio del medesimo e deltenore delle diverse disposizioni da essopreviste, ritiene che le misure previstedall’articolo 49 non possono determinareuna indiscriminata sospensione di terminiprocessuali e di processi anche quandonon sia necessaria, così come potrebbeessere in quei comuni dove gli effetti delterremoto sono stati più limitati. In so-stanza l’articolo 49 deve essere interpre-tato in materia tale da evitare il rischio diuna indiscriminata sospensione dei ter-mini processuali per quelli uffici giudiziariche pur avendo la loro sede in comuniinseriti nell’allegato 2 (ad esempio, Ascolie Rieti e comunque tutti i comuni richia-mati dall’articolo 1, comma 1, secondoperiodo, del decreto legge), sono in gradodi proseguire in via ordinaria le lorofunzioni.

Per quanto attiene al contenuto spe-cifico dell’articolo 49, evidenzia che que-sto reca disposizioni relative alla sospen-sione dei processi civili, penali e ammi-nistrativi, al rinvio delle udienze e allasospensione di termini sostanziali e pro-cessuali con riguardo ai Comuni colpitidagli eventi sismici di agosto e di ottobre.L’articolo, più nel dettaglio, sospende finoal 31 maggio 2017 i processi civili, penalie amministrativi nonché quelli di com-petenza di ogni altra giurisdizione spe-ciale pendenti alla data 24 agosto 2016presso gli uffici giudiziari aventi sede neicomuni colpiti dal sisma ed individuatidall’Allegato n. 1 (commi 1 e 6). La citatasospensione, tuttavia, non si applica allecause di competenza del tribunale deiminorenni, nonché alle cause relative: –ad alimenti; – ai procedimenti cautelari;– ai procedimenti per l’adozione di prov-vedimenti in materia di amministrazionedi sostegno, di interdizione e di inabili-tazione; – ai procedimenti per l’adozionedi ordini di protezione contro gli abusifamiliari; – a provvedimenti sulla sospen-sione (parziale o totale) in appello del-l’efficacia esecutiva della sentenza di

primo grado (articolo 283 c.p.c.); – allecause rispetto alle quali la ritardata trat-tazione potrebbe produrre grave pregiu-dizio alle parti. In tale ultima ipotesi, ilpresidente dell’ufficio giudiziario dichiaral’urgenza (per iscritto) in calce alla ci-tazione o al ricorso, con decreto nonimpugnabile, e, per le cause già iniziate,con provvedimento del giudice istruttoreo del collegio, egualmente non impugna-bile. La norma in esame, nell’elencare iprocedimenti ai quali non si applica lasospensione in questione, in parte ri-prende l’articolo 92 dell’ordinamento giu-diziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), cheelenca i procedimenti ai quali non siapplica la sospensione feriale dei terminiprocessuali di cui alla legge 7 ottobre1969, n. 742. Il comma 2 prevede lasospensione fino alla stessa data del 31maggio 2017 dei termini per il compi-mento di atti del procedimento chedebba svolgersi presso gli uffici giudiziaridei comuni terremotati individuati dal-l’Allegato n. 1. Il comma 3 dispone ilrinvio d’ufficio, a data successiva al 31maggio 2017, delle udienze dei processicivili, amministrativi e davanti ad ognialtra giurisdizione speciale (per i processipenali, cfr. il comma 7) in cui le parti oi loro difensori nominati prima del 24agosto 2016 erano residenti (o avevanosede) nei medesimi comuni alla data del24 agosto 2016. È in ogni caso fatta salvala facoltà delle parti interessate di ri-nunciare, espressamente, al rinvio. Icommi 4 e 5 dispongono – dal 24 agosto2016 fino al 31 maggio 2017 – la so-spensione di numerosi termini (salvaespressa rinuncia degli interessati). Ilcomma 6 sospende fino al 31 maggio2017 i processi penali pendenti alla datadel 24 agosto 2016 davanti agli ufficigiudiziari dei comuni terremotati. Sonoaltresì sospesi fino alla stessa data del 31maggio 2017 i termini per la fase delleindagini preliminari e quelli di proposi-zione della querela. La disposizione pre-vede, poi, con riguardo ai procedimentidi sorveglianza e a quelli di esecuzionel’osservanza, in quanto compatibile, delladisciplina dell’articolo 2 della legge 7

Martedì 6 dicembre 2016 — 124 — Commissione II

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ottobre 1969 n. 742 « Sospensione deitermini processuali nel periodo feriale ».

Fa presente che, ai sensi del comma 7,con riferimento ai processi penali in cui, al24 agosto 2016, una parte o un difensore(nominato prima di tale data) risulti re-sidente nei comuni terremotati: – il giu-dice li rinvia d’ufficio a data successiva al31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi dicui al comma 8 – quando una delle partio uno dei loro difensori risulti contumaceo assente; – sono sospesi fino alla stessadata del 31 maggio 2017 i termini previstidal codice di rito penale a pena di inam-missibilità o decadenza per lo svolgimentodi attività difensiva e per la proposizionedi reclami o impugnazioni. Il comma 8stabilisce che la sospensione di cui aicommi 6 e 7 non opera: – per l’udienza diconvalida dell’arresto o del fermo; – per ilgiudizio direttissimo; – per la convalidadei sequestri; – nei processi con imputatiin stato di custodia cautelare. La mede-sima disposizione prevede, inoltre, che: –la sospensione di cui al comma 6 nonopera nei processi a carico di imputatiminorenni; – la sospensione dei terminiper svolgimento di attività difensiva, per laproposizione di reclami o impugnazioninonché per contumacia o assenza di unadelle parti (o di uno dei loro difensori)non opera, altresì, qualora le parti pro-cessuali interessate o i relativi difensori virinuncino. Il comma 9 sospende il corsodella prescrizione per il periodo in cui –ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a) – ilprocesso penale o i termini proceduralisono sospesi o – ai sensi del comma 7,lettera b) – il processo è rinviato.

Rammenta che nel corso dell’esame alSenato sono stati introdotti tre ulterioricommi (commi 9-bis, 9-ter e 9-quater)nell’articolo in esame. Il comma 9-bissospende sino al 31 luglio 2017 i processidi cui ai commi 1 e 6, pendenti alla datadegli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre2016 presso gli uffici giudiziari aventi sedenel Comune di Camerino. Analoga sospen-sione è prevista con riguardo ai terminiper il compimento di atti del procedi-mento (comma 2) da svolgersi presso taliuffici. Il comma 9-ter prevede che le

disposizioni sul rinvio d’ufficio delleudienze civili e amministrative (comma 3)e del processo penale (comma 7) nonchéquelle recanti la sospensione di numerositermini sostanziali e processuali (commi 4,5 e 7) trovino applicazione con riguardo aiComuni colpiti dagli eventi sismici del 26e del 30 ottobre 2016 (di cui all’allegato 2),a decorrere da tali date e sino al 31 luglio2017. Ai sensi del nuovo comma 9-quaterle disposizioni sulla esclusione della so-spensione (comma 8) e sulla sospensionedel corso della prescrizione (comma 9) siapplicano anche ai casi contemplati daicommi 9-bis e 9-ter.

Ciò premesso, nel ribadire che l’articolo49 deve essere interpretato in via sistema-tica, presenta, quindi, una proposta diparere favorevole sul disegno di legge inesame (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere della presidente e relatrice.

Sull’ordine dei lavori

Donatella FERRANTI, presidente, av-verte che al disegno di legge C. 3671-bis,recante delega al Governo per la riformadelle discipline della crisi di impresa edell’insolvenza, è abbinata la proposta dilegge C. 3884 Fanucci in materia di com-posizione delle crisi da sovraindebita-mento, che costituisce oggetto di uno degliarticoli del disegno di legge C. 3671-bis.

Avverte, altresì, che, la proposta dilegge C. 2780 Spadoni, recante « Modificaalla legge 27 luglio 2011, n. 125, in ma-teria di esclusione dei familiari superstiticondannati per omicidio del pensionato odell’iscritto a un ente di previdenza daldiritto alla pensione di reversibilità o in-diretta », sarà, in data odierna, assegnataalla Commissione Giustizia e che la stessaverrà, pertanto, abbinata alle proposte dilegge C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri, giàall’esame della Commissione, di contenutoanalogo.

La seduta termina alle 13.35.

Martedì 6 dicembre 2016 — 125 — Commissione II

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AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giornonon sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche allo Statuto speciale per il Tren-tino-Alto Adige in materia di tutela dellaminoranza linguistica ladina della provin-cia di Bolzano.C. 56 Cost. Alfreider.

Modifica all’articolo 75 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ma-teria di decadenza dai benefìci in caso didichiarazioni non veritiere.C. 3824 Misiani.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la protezione dei testimonidi giustizia.C. 3500 Bindi.

Modifiche al codice civile, al codice diprocedura penale e altre disposizioni infavore degli orfani di crimini domestici.C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.

Martedì 6 dicembre 2016 — 126 — Commissione II

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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per ilrisarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazionidelle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e

dell’Unione europea. Atto n. 350.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo in oggetto,

osservato che lo schema di decretolegislativo in esame – in attuazione delladelega di cui all’articolo 2 della legge didelegazione europea 9 luglio 2015 n. 114,relativa alla direttiva 2014/104/UE, la cuiratio consiste nel garantire il pieno risar-cimento del danno subito a causa di unaviolazione del diritto della concorrenza daparte di un’impresa o un’associazione diimprese – mira a fornire un quadrouniforme tale da assicurare, in materia diillecito anticoncorrenziale, un livello ditutela analogo tra i Paesi membri dell’U-nione europea, garantendo regole proces-suali e sostanziali omogenee da applicarsidavanti a giudici nazionali;

condivisa la scelta di dare attuazionealla direttiva 2014/104/UE cercando dilasciare il più possibile inalterato il si-stema processuale vigente, intervenendosolo laddove ciò sia funzionale al correttorecepimento della direttiva, avuto riguardoalla ratio della medesima;

rilevato che:

l’articolo 2 dello schema contienele definizioni necessarie all’applicazionedelle norme introdotte dal medesimo de-creto, tra le quali quella di soggetto dan-neggiato (comma 1, lettera c)), ricompren-dendovi ogni persona, fisica o giuridica, oente privo di personalità giuridica che

abbia subìto un danno causato da unaviolazione del diritto della concorrenza;

l’endiadi persona fisica o giuridicaè utilizzata per chiarire che qualsiasi sog-getto che abbia subito un danno ha dirittoal risarcimento e che, proprio al fine dievitare qualsiasi dubbio interpretativo inproposito, il testo fa riferimento anche aglienti privi di personalità giuridica, per cuiappare opportuno richiamare tali enti an-che per le definizioni di acquirenti direttio indiretti (rispettivamente, lettere u) e v)),che, invece, fanno riferimento unicamentead ogni persona fisica o giuridica;

per ragioni di una corretta formu-lazione del testo appare opportuno sop-primere all’articolo 4, comma 4, lettera a),il riferimento alle persone fisiche o giuri-diche, nella parte in cui, nell’ambito delladisciplina dell’esibizione delle prove con-tenute nel fascicolo dell’autorità garantedella concorrenza, si prevede che il giu-dice, solo dopo la conclusione del proce-dimento da parte dell’autorità garantedella concorrenza, può ordinare l’esibi-zione delle « informazioni rese da personefisiche o giuridiche nell’ambito di un pro-cedimento di un’autorità garante dellaconcorrenza »;

l’articolo 6, al fine di rafforzarel’applicazione degli strumenti processualiofferti al danneggiato in tema di esibizionedelle prove, prevede l’irrogazione di unasanzione amministrativa pecuniaria daeuro 15.000 a euro 150.000, nei confronti

Martedì 6 dicembre 2016 — 127 — Commissione II

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della parte o del terzo (ovvero dei rap-presentanti legali della parte o del terzoautori delle violazioni) in caso di deter-minate condotte, tra le quali vi è quella,salvo che il fatto costituisca reato, consi-stente nella distruzione di prove rilevantiai fini del giudizio di risarcimento. A taleproposito potrebbe porsi l’esigenza, perragioni di determinatezza, di chiarire apartire da quale momento sorge l’obbligodi non distruggere prove rilevanti, inquanto vi è il rischio di considerare illecitecondotte che al momento della commis-sione del fatto non potevano essere rap-presentate dal loro autore come delledistruzioni di prove rilevanti;

l’articolo 19 stabilisce che « Le di-sposizioni procedurali di cui agli articoli 3,4, 5, 15, comma 2, si applicano anche aigiudizi di risarcimento del danno da vio-lazione del diritto della concorrenza pro-mossi successivamente al 26 dicembre2014 ». Tale disposizione transitoria è di-retta ad attuare l’articolo 22 della diret-tiva, che, al comma 1, stabilisce l’irretro-attività delle misure nazionali adottate alfine di rispettare le disposizioni sostanzialidella direttiva e, al comma 2, l’inapplica-bilità delle disposizioni processuali adazioni per il risarcimento del danno per lequali un giudice nazionale sia stato aditoanteriormente al 26 dicembre 2014. Ap-pare opportuno riformulare l’articolo 19dello schema al fine di evitare qualsiasidubbio sulle disposizioni processuali con-tenute nello schema di decreto, sottoline-ando che le uniche disposizioni proces-

suali dello schema sono quelle contenutenegli articoli richiamati dallo stesso arti-colo 19, le quali sono le uniche chepossono avere una applicazione retroat-tiva, che comunque non va oltre il 26dicembre 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 2, comma 1, lettere u)e v) siano ricompresi anche agli enti prividi personalità giuridica;

2) all’articolo 4, comma 4, lettera a),siano soppresse le parole « da personefisiche o giuridiche »;

3) l’articolo 19, comma 1, sia sosti-tuito dal seguente: « Gli articoli 3, 4, 5, 15,comma 2, quali disposizioni proceduralidel presente decreto, si applicano ai giu-dizi di risarcimento del danno da viola-zione del diritto della concorrenza pro-mossi successivamente al 26 dicembre2014 »;

e con la seguente osservazione:

all’articolo 6, in relazione alla con-dotta di distruzione di prove rilevanti aifini del giudizio di risarcimento, il Go-verno valuti l’opportunità di chiarire apartire da quale momento sorge l’obbligodi non distruggere prove rilevanti.

Martedì 6 dicembre 2016 — 128 — Commissione II

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ALLEGATO 2

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalsisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in og-getto,

osservato che nel decreto legge inesame, riferito in origine all’evento sismicodel 24 agosto scorso, è confluito, nel corsodell’esame al Senato, il decreto leggen. 205 relativo agli eventi sismici del 26 e30 ottobre scorso, per cui nell’allegato 1sono riportati i comuni interessati daglieventi sismici del 24 agosto e nell’allegato2 i comuni colpiti dagli eventi sismicisuccessivi del 26 e 30 ottobre scorso;

rilevato che:

il decreto-legge in esame, come ègià avvenuto in altre occasioni, prevedeuna serie di sospensioni di termini sostan-ziali e processuali in ragione dei gravissimidisagi nei quali si trovano le popolazionicolpite da eventi sismici;

l’articolo 1 definisce l’ambito diapplicazione del decreto, che include icomuni elencati negli allegati 1 e 2, con laprecisazione che per alcuni comuni del-l’allegato 2 alcune disposizioni del decretolegge trovano applicazione solo ove siadimostrato il nesso di causalità diretto trai danni e gli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016, comprovato daapposita perizia. Questa limitazione ri-sponde proprio alla ratio del decreto leggeche deve essere individuata nell’esigenza diprevedere particolari misure di sostegnoper le popolazioni colpite dagli eventisismici ovvero la sospensione di alcuniprocedimenti amministrativi o di terminisolo nel caso in cui ciò sia necessario

proprio per l’eccezionalità di tali eventisismici. Le misure previste dal provvedi-mento in esame, pertanto, sono giustificatedalla presenza di un nesso di causalità trail danno subito dalle popolazioni e l’eventosismico, per cui nel caso in cui non siariscontrabile tale danno le stesse misuredel decreto legge sarebbero ingiustificate;

l’articolo 48 da un lato, prevede lasospensione fino al 31 dicembre 2016 deitermini per una serie di adempimenti afavore dei soggetti, persone fisiche e im-prese, localizzate nei comuni colpiti dalsisma del 24 agosto e dal sisma del 26 edel 30 ottobre 2016, e, dall’altro, stabilisceche gli effetti del terremoto che ha colpitoi residenti sono da considerarsi causa diforza maggiore ai fini della disciplinadell’inadempimento delle obbligazioni (ar-ticolo 1218 del codice civile), anche ai finidell’applicazione della normativa bancariae delle segnalazioni delle banche alla Cen-trale dei rischi. Pertanto è esclusa laresponsabilità del debitore, residente neicomuni colpiti, per l’inadempimento o ilritardo delle sue obbligazioni, inclusi icontratti stipulati con le banche;

il richiamato articolo 48 rientra,insieme agli articoli 45, 46 e 47, tra ledisposizioni per le quali l’articolo 1,comma 1, secondo periodo, prevede unalimitazione dell’applicabilità in riferimentoai soggetti residenti in alcuni comuni (Te-ramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fa-briano e Spoleto) inseriti nell’allegato 2, inbase alla circostanza che tali comuni nonhanno riportato danni nella totalità delloro territorio. Per tale ragione si prevedel’applicazione degli articoli da 45 a 48 nei

Martedì 6 dicembre 2016 — 129 — Commissione II

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richiamati comuni limitatamente ai singolisoggetti danneggiati che dichiarino l’inagi-bilità del fabbricato (casa di abitazione,studio professionale o azienda), con tra-smissione agli uffici dell’Agenzia delle En-trate e dell’INPS territorialmente compe-tenti;

l’articolo 49 reca disposizioni rela-tive alla sospensione dei processi civili,penali e amministrativi, al rinvio delleudienze e alla sospensione di termini so-stanziali e processuali con riguardo aicomuni contenuti negli allegati 1 e 2, senzaprevedere disposizioni del tenore di quelleappena richiamate, di cui all’articolo 1,comma 1, secondo periodo;

in ragione di un’interpretazione si-stematica del decreto legge, che tengaconto della ratio del medesimo e deltenore delle diverse disposizioni da essopreviste, le misure previste dall’articolo 49

non possono determinare una indiscrimi-nata sospensione di termini processuali edi processi anche quando non sia neces-saria, così come potrebbe avvenire in queicomuni dove gli effetti del terremoto nonsi sono estesi a tutto il territorio;

l’articolo 49, pertanto, deve essereinterpretato in materia tale da evitare ilrischio di una indiscriminata sospensionedei termini processuali per quegli ufficigiudiziari che pur avendo la loro sede incomuni inseriti nell’allegato 2 (ad esempio,Ascoli e Rieti e comunque tutti i comunirichiamati dall’articolo 1, comma 1, se-condo periodo, del decreto legge), sono ingrado di proseguire in via ordinaria le lorofunzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 130 — Commissione II

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III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 6 novembre 2012. C. 3299-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delRegno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 29 aprile 2015. C. 3765-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitarele doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880-A Governo . . . . . . . . . . 132

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Romail 24 settembre 2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fattoad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Romail 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra ilGoverno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica epopolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciprocadell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica diMoldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatorie merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente laregolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto aRoma l’8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodel Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale diviaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo dellaRepubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazionereciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorraconcernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci sustrada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917-A Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Martedì 6 dicembre 2016 — 131 — Commissione III

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COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19aprile 2012. C. 3941-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio2013. C. 3942-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariatoeconomico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africacentrale, dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22gennaio 2009. C. 3945-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governodi Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF),con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947-A Governo, approvato dalSenato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica francese per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera dellanuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocolloaddizionale, con Allegato, fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento deicontratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 139

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 dicembre 2016.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel set-

tore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

C. 3299-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle13.30 alle 13.32.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 dicembre 2016.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo del Regno

hascemita di Giordania sulla cooperazione nel set-

tore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

C. 3765-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle13.32 alle 13.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 dicembre 2016.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la

Repubblica italiana e la Romania per evitare le

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo

aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

C. 3880-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle13.35 alle 13.37.

Martedì 6 dicembre 2016 — 132 — Commissione III

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COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 dicembre 2016.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Ac-

cordo fra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con

Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con

Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a

Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di

trasporto aereo tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della Repubblica algerina

democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri

il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra

il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati,

fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di

cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica algerina democratica e popolare,

fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione

reciproca dell’autotrasporto internazionale di viag-

giatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f)

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed

il Governo della Repubblica di Moldova sulla rego-

lamentazione reciproca dell’autotrasporto interna-

zionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19

settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo di sua altezza

serenissima il Principe di Monaco concernente la

regolamentazione del trasporto internazionale di

viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l’8

novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro

sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto

internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma

il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell’au-

totrasporto internazionale di viaggiatori e merci,

fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica dell’Azerbaijan sul trasporto ma-

rittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

del Principato di Andorra concernente la regola-

mentazione del trasporto internazionale di viaggia-

tori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19

maggio 2015.

C. 3917-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle13.37 alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 dicembre 2016.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica di Angola in materia di sicurezza ed ordine

pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

C. 3941-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle13.40 alle 13.42.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 dicembre 2016.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica di Capo Verde in materia di cooperazione di

polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013.

C. 3942-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle13.42 alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 dicembre 2016.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in

vista di un accordo di partenariato economico tra la

Comunità europea e i suoi Stati membri, da una

parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, con

Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a

Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle13.45 alle 13.47.

Martedì 6 dicembre 2016 — 133 — Commissione III

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COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 dicembre 2016.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria

e il Governo della Repubblica italiana sulla Multi-

national Land Force (MLF), con Annesso, fatto a

Bruxelles il 18 novembre 2014.

C. 3947-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle13.47 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Fabrizio CICCHITTO. — In-terviene il sottosegretario di Stato agli affariesteri e alla cooperazione internazionale,Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica francese per l’avvio dei lavori definitivi della

sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria

Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del

Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia

l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei con-

tratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

C. 4151 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta del25 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, av-verte che sono state presentate quaranta-sette proposte emendative, di cui trentunoda parte del gruppo SI-SEL e sedici daparte del gruppo del Movimento 5 Stelle)(vedi allegato).

Avverte altresì che, come da prassiconsolidata e costante, sono da ritenersi

inammissibili tutti gli emendamenti riferitiagli articoli recanti l’autorizzazione allaratifica e l’ordine di esecuzione.

Dichiara conseguentemente inammissi-bili gli identici emendamenti Palazzotto1.1 e Castelli 1.4 in quanto interamentesoppressivi dell’articolo 1, recante l’auto-rizzazione alla ratifica dell’Accordo e delProtocollo addizionale, nonché l’emenda-mento Della Valle 1.5, finalizzato a scin-dere in due distinti articoli la normarecante l’autorizzazione alla ratifica deidue provvedimenti di cui all’articolo 1,comma 1, lettere a) e b). In tale secondocaso l’inammissibilità è connessa all’esi-genza di non alterare l’intima connessionenormativa e funzionale che sussiste tra idue provvedimenti, considerato che il Pro-tocollo addizionale, di cui alla lettera b), èdisciplinato da una norma, l’articolo 3,interna all’Accordo, di cui alla lettera a),ed è peraltro finalizzato alla validazionedel costo certificato del progetto e allaprecisazione delle modalità di applica-zione dell’articolo 18 dell’Accordo del 30gennaio 2012. L’aggiudicazione degli ap-palti potrà, infatti, avvenire solo dopol’entrata in vigore del Protocollo addizio-nale. Ne deriva che l’autorizzazione allaratifica, di cui all’articolo 1, pur riguar-dando formalmente due provvedimenti di-stinti, ha nella sostanza un oggetto intrin-secamente unitario e solo in quanto daintendersi come avente unico oggetto essaè idonea a realizzare la volontà delle Parti.

Dichiara, inoltre, inammissibili gli iden-tici emendamenti Fava 1.2 e Spadoni 1.6,in quanto soppressivi della lettera a) delcomma 1 dell’articolo 1, relativo all’Ac-cordo; gli identici emendamenti Airaudo1.3 e Dadone 1.7, in quanto soppressividella lettera b) del comma 1 dell’articolo 1,relativo al Protocollo addizionale; gli iden-tici emendamenti Palazzotto 2.1 e Spadoni2.2 in quanto soppressivi dell’articolo 2,concernente l’ordine di esecuzione, dispo-sizione inemendabile per prassi costantegià richiamata.

Quanto agli emendamenti riferiti all’ar-ticolo 3 del disegno di legge, attinente larealizzazione dell’Opera per lotti costrut-tivi, sottolinea in via prioritaria che tale

Martedì 6 dicembre 2016 — 134 — Commissione III

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articolo disciplina, con riferimento alcomma 1, le modalità di realizzazionedella sezione transfrontaliera, indivi-duando in taluni articoli della legge n. 191del 2009, concernenti i Progetti prioritarinell’ambito dei corridoi europei TEN-T, lostrumento normativo necessario a tal fine.Si tratta di una scelta operata dal legisla-tore nell’esercizio di un margine di auto-nomia che gli è riconosciuto quanto alladefinizione degli strumenti di diritto in-terno utili a dare attuazione all’accordointernazionale. Analogamente dispone ilcomma 2 (e seguenti) dell’articolo 3, ri-guardante una specifica modalità di co-pertura finanziaria degli oneri derivantidall’attuazione dell’Accordo. Conseguente-mente, gli emendamenti riferiti all’articolo3, che ne propongano anche la totale oparziale soppressione oltre che modifica,sono da intendersi ammissibili in quantodiretti ad incidere su una specifica sceltadel legislatore nazionale nell’intento,espresso o tacito, di indirizzarlo versoaltre opzioni attuative dell’Accordo. Lad-dove invece la volontà emendativa sia nelsenso di introdurre elementi di condizio-nalità ai fini dell’attuazione dell’Accordo,operanti qualunque sia la modalità attua-tiva prescelta dal legislatore, essi devonointendersi come inammissibili se idonei aincidere negativamente sulla decisione perl’avvio dei lavori al di fuori di un quadronegoziale condiviso tra le Parti.

Ricorda a tale proposito la seduta del6 agosto 2013 di esame in sede referentedel disegno di legge di Ratifica ed esecu-zione dell’Accordo tra il Governo dellaRepubblica italiana e il Governo dellaRepubblica francese per la realizzazione el’esercizio di una nuova linea ferroviariaTorino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il30 gennaio 2012 (C. 1309), nel corso dellaquale sono stati evidenziati i profili diinammissibilità di una serie di proposteemendative – analoghe ad alcuni emen-damenti presentati in questa sede – ove lecondizioni là poste erano letteralmenteriferite all’avvio dei lavori, in quanto talecircostanza era rinviata all’accordo tra leparti tramite successivo Protocollo addi-zionale e non poteva quindi fare oggetto di

legislazione unilaterale. In tale occasionela Presidenza della Commissione si erariservata di ammettere gli emendamenti inquestione soltanto nel caso in cui le con-dizioni si intendessero riferite non giàall’avvio dei lavori ma all’adozione delProtocollo addizionale, che restava eviden-temente materia a discrezione anche diuna sola delle due parti. Ricorda chel’ammissione delle proposte emendative fuallora il risultato di un chiarimento espli-cito da parte dei presentatori circa lapropria volontà emendativa, da riferirsiall’adozione del successivo strumento ne-goziale e non già all’avvio dei lavori e, conesso, all’attuazione dell’Accordo nel suocomplesso.

Ciò premesso, in relazione alle pro-poste emendative presentate all’articolo 3,segnala che sono, pertanto, da intendersiinammissibili gli emendamenti Fava 3.15,in quanto prevede che la realizzazionedell’opera si accompagni ad una valuta-zione del bilancio energetico sul ciclodell’opera e delle emissioni di anidridecarbonica da cui dipende l’adozione delladelibera CIPE sull’avvio dei lotti; Fava3.16 in quanto subordinare la deliberaCIPE di avvio dei lavori all’accertamentodell’accoglimento delle prescrizioni CIPEper il tunnel della Maddalena e allarelativa valutazione; Palazzotto 3.14, inquanto, oltre alla presentazione di unarelazione dettagliata alle Camere, pro-spetta la necessità di una verifica positivasul superamento del giudizio di idoneitàdella linea ferroviaria a introdurre be-nefici ambientali per potere procedereall’avvio dei lavori; Airaudo 3.5 in quantol’avvio dei lavori è condizionato alla ve-rifica di oneri e alla loro pubblicazionesul sito internet del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti appare con-templare elementi valutativi condizionaliall’avvio dei lavori; Fava 3.12, Airaudo3.13, Palazzotto 3.11 e Airaudo 3.10 inquanto subordinano la decisione sull’av-vio dei lavori alla presentazione di unarelazione alle Camere su questioni dicarattere valutativo e potenzialmente con-dizionali; Fava 3.7 e Palazzotto 3.9, inquanto prospettano quale elemento con-

Martedì 6 dicembre 2016 — 135 — Commissione III

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dizionante la verifica di corrispondenzadell’opera alle politiche infrastrutturali,strategie organizzative e di mercato o laverifica sulla idoneità del sistema di in-tegrazione della rete ferroviaria a garan-tire il parametro della piena interopera-bilità; Palazzotto 3.3, in quanto la valu-tazione del bilancio energetico sul ciclodell’opera e delle emissioni di anidridecarbonica appare condizionale all’avviodei lavori; Fava 3.18 e Palazzotto 3.17, inquanto subordinano la delibera CIPE adelementi valutativi a potenziale impattonegativo per l’attuazione dell’opera.

A integrazione di quanto già richia-mato, ribadisce che le sopracitate proposteemendative, tutte intese a sottoporre aspecifici eventi di natura condizionale ladecisione sull’avvio dei lavori, sono daconsiderare inammissibili in quanto, sep-pure configurino adempimenti di tipo en-doprocedimentale, sono idonee ad aggra-vare la fase attuativa al punto da deter-minare un’esecuzione difforme, fino alblocco totale dell’Accordo e del Protocollo.

Avverte che risulta, altresì, inammissi-bile l’emendamento Fava 3.24 in quantoincongruo, attesa l’onerosità del provvedi-mento, secondo quanto emerge dal comma2 dell’articolo 2.

Maria Edera SPADONI (M5S), interve-nendo sui lavori della Commissione, allaluce delle valutazioni sull’ammissibilità de-gli emendamenti presentati, sottolinea cheappare di fatto preclusa ogni possibilitàper il Parlamento di intervenire non solosul contenuto degli accordi internazionalima anche su quasi tutte le disposizionicontenute nel disegno di legge di ratifica.Ritiene inaccettabile che non possa nem-meno essere chiesta una verifica dell’im-patto sull’ambiente e delle ricadute eco-nomiche di un’opera dal costo ingentis-simo, dichiarando di ritenersi presa in girorispetto alla possibilità di esercitare ilmandato parlamentare.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, nelfare presente che i provvedimenti per laratifica dei trattati internazionali si carat-terizzano per un profilo assai limitato di

emendabilità connesso alla tutela del prin-cipio pacta sunt servanda e che la valuta-zione di ammissibilità è condotta dallaPresidenza con rigore e nella piena con-siderazione dei precedenti esistenti in ma-teria, fa presente che molte proposteemendative risultano ammissibili e sa-ranno pertanto poste in votazione. Rite-nendo di tenere sempre e anche in questaoccasione nella massima considerazione ilruolo dei parlamentari, ricorda che è pos-sibile ricorrere contro le pronunce diinammissibilità degli emendamenti.

Marco CAUSI (PD), relatore, coglie l’oc-casione per segnalare che l’apparato nor-mativo alla base della realizzazione del-l’opera contempla già la verifica di profilidi impatto ambientale ed economico. Pre-annuncia fin da ora la disponibilità ri-spetto ad eventuali ordini del giorno pre-sentati nelle successive fasi di esame sutali temi.

Maria Edera SPADONI (M5S) apprezzale parole del relatore ma fa presente cheanche gli ordini del giorno sono sottopostiad una valutazione di ammissibilità.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, ri-corda che, come deliberato in seno all’Uf-ficio di presidenza, integrato dai rappre-sentanti dei gruppi, la Commissione pro-cederà nella presente seduta e, se neces-sario, in serata, all’esame delle proposteemendative presentate. Rinvia alla riu-nione odierna dell’ufficio di presidenza,integrato dai rappresentanti dei gruppi,prevista al termine della seduta, la deli-berazione in merito ad eventuali appro-fondimenti istruttori.

Comunica quindi che il deputatoFranco Bordo è stato designato dal gruppoSI-SEL a sostituire il deputato della Com-missione Erasmo Palazzotto per tutto l’e-same del provvedimento e dà quindi contodelle sostituzioni riferite alla sedutaodierna.

Maria Edera SPADONI (M5S), interve-nendo nuovamente sui lavori della Com-missione, chiede una breve sospensione

Martedì 6 dicembre 2016 — 136 — Commissione III

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della seduta per poter esaminare gli emen-damenti che hanno superato il vaglio diammissibilità.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD)ritiene utili acquisire prima della sospen-sione dei lavori i pareri del relatore e delrappresentante del Governo sugli emenda-menti presentati.

Marco CAUSI (PD), relatore, invita alritiro, esprimendo altrimenti parere con-trario, di tutti gli emendamenti presentati.Precisa che gli emendamenti Fava 3.4 edAiraudo 3.25 potrebbero essere trasfor-mati in ordini del giorno di cui ritienepossibile ed auspicabile l’accoglimento daparte del Governo.

Il sottosegretario Benedetto DELLAVEDOVA esprime parere conforme aquello del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, so-spende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprendealle 14.25.

Maria Edera SPADONI (M5S), interve-nendo sul complesso degli emendamenti,auspica l’approvazione di tutte le proposteemendative presentate dal suo gruppo,rimarcando l’inopportunità della ratificadi un accordo che comporta spese moltoingenti quando sarebbero altre le prioritàdel Paese. Preannunciando anche in que-sta sede la richiesta di un ciclo di audi-zioni, in particolare dell’Autorità nazio-nale anticorruzione, ne auspica lo svolgi-mento ed un ascolto attento delle proposteche ne potrebbero emergere, anche al finedi valutare la riapertura dei termini per lapresentazione di emendamenti. In ognicaso, osserva che nella particolare situa-zione politica che vede il Governo incarica ancora per pochi giorni al solo finedi approvare la legge di bilancio, ritienedoveroso lo slittamento a gennaio dell’e-same in Assemblea di un provvedimento ditale rilevanza. Dichiara infine di sottoscri-vere, anche a nome del collega Della Valle,

tutti gli emendamenti presentati dalgruppo Sinistra Italiana-SEL.

Ivan DELLA VALLE (M5S), associan-dosi all’intervento della collega Spadoni,ribadisce la richiesta di audizioni e ricordache nella giornata di ieri il Consigliocomunale di Torino ha approvato unamozione per il ritiro del Comune dall’Os-servatorio sulla tratta Torino-Lione e permanifestare contrarietà alla realizzazionedi tale opera. Ricordando la situazione divirtuale crisi dell’attuale Governo, ritieneinopportuna ogni forzatura e ribadisce larichiesta di un rinvio della calendarizza-zione in Assemblea, ritenendo sbagliatolasciare in eredità ad un futuro Esecutivoun Accordo di così alto impatto e su cuivi è contrarietà. Fa presente da che l’U-nione europea ha manifestato disponibilitàa concedere un mese di tempo in più percompletare l’iter di ratifica del trattatointernazionale italo-francese rispetto allascadenza del prossimo 31 dicembre.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli identici emendamenti Fava 3.1e Castelli 3.27, nonché gli identici emen-damenti Airaudo 3.2 e della Valle 3.28.

Maria Edera SPADONI (M5S) racco-manda l’approvazione dell’emendamentoDadone 3.29, di cui è cofirmataria, riba-dendo la contrarietà ad un’opera che nonrappresenta una priorità per il Paese.Ricordando che in questa Commissione ilMovimento 5 Stelle ha sempre agito conspirito collaborativo, insiste per una di-versa calendarizzazione del provvedimentoin esame alla luce delle vicende che inte-ressano il Governo.

Ivan DELLA VALLE (M5S), interve-nendo a sua volta a sostegno dell’emen-damento Dadone 3.29, si meraviglia delfatto che l’attuale maggioranza, con ciòdando segno di arroganza, non abbia ap-preso la lezione del voto referendario didomenica scorsa non accogliendo la ri-chiesta di un rinvio dei tempi d’esame delprovvedimento in attesa della soluzionedella crisi di Governo. Nel sottolineare il

Martedì 6 dicembre 2016 — 137 — Commissione III

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difetto di legittimità che caratterizza or-mai l’attuale Governo, segnala, inoltre, ilrecente rinvio a giudizio dell’ex presidentedell’Osservatorio sulla TAV per omissionedi atti di ufficio.

Umberto D’OTTAVIO (PD), nel ricor-dare che il Parlamento si accinge adesaminare per la terza volta provvedimentilegati alla tratta Torino-Lione, rileva che lepolemiche espresse dai deputati del Mo-vimento 5 Stelle in relazione all’attualesituazione politica appaiono pretestuose inquanto è nota la loro contrarietà di prin-cipio alla realizzazione di tale opera. Os-serva che la mozione approvata ieri dalConsiglio comunale di Torino si configuracome un atto prevalentemente simbolico abeneficio di alcuni settori dell’elettorato,dato che la sindaca Appendino sta, invece,compiendo atti concreti per la realizza-zione dell’infrastruttura. Ricorda che l’Os-servatorio ha consentito di individuare unprogetto adeguato e condiviso, permet-tendo alle amministrazioni comunali inte-ressate di preservare il territorio e preve-dendo la realizzazione di opere di com-pensazione. Auspica pertanto la ratifica diun accordo che consentirà il completa-mento di un’opera lungamente attesa estrategica per il Paese.

La Commissione respinge l’emenda-mento Dadone 3.29.

Maria Edera SPADONI (M5S), interve-nendo a sostegno dell’emendamento Ai-raudo 3.8, da lei sottoscritto, dichiara dinon comprendere il parere contrarioespresso dal relatore, giudicando essen-ziale che le Camere siano informate suun’opera di tali dimensioni, a forte rischiodi infiltrazioni criminali. Invita nuova-mente i parlamentari dell’attuale maggio-ranza a tenere conto dell’attuale situa-zione del Governo a seguito dello schiafforicevuto dal corpo elettorale.

Ivan DELLA VALLE (M5S), interve-nendo a sua volta a sostegno dell’emen-damento Airaudo 3.8, rileva che sono deltutto mancati studi di analisi dei costi e

dei benefici connessi alla realizzazionedell’opera e che per questo il presidentedell’Osservatorio è incorso in una con-danna. Ricorda che molti comuni della Valdi Susa sono giù usciti dal progetto e che,quanto alle opere di compensazione, ri-sulta la rinuncia da parte del Comune diTorino, diversamente da come rappresen-tato dal collega D’Ottavio.

La Commissione respinge l’emenda-mento Airaudo 3.8.

Ivan DELLA VALLE (M5S) raccomandal’approvazione dell’emendamento Fava3.4. da lui sottoscritto, ribadendo l’impor-tanza dell’accesso alle informazioni daparte di tutti i cittadini.

Marco CAUSI (PD), relatore, ricordandoche il rispetto della Convenzione di Aarhusè già previsto dalla normativa vigente,reitera il suggerimento di ritirare l’emen-damento per presentare un ordine delgiorno in Assemblea.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira, anchea nome della collega Spadoni, l’emenda-mento Fava 3.4 da lui sottoscritto.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge l’emendamento Palazzotto 3.6, gliidentici emendamenti Airaudo 3.19 e Ca-stelli 3.30, gli identici emendamenti Palaz-zotto 3.20 e della Valle 3.31, gli identiciemendamenti Fava 3.21 e Dadone 3.32, gliidentici emendamenti Airaudo 3.22 e Spa-doni 3.33, nonché gli emendamenti DellaValle 3.34, Palazzotto 3.23 e Castelli 3.36.

Maria Edera SPADONI (M5S) racco-manda l’approvazione dell’emendamento asua prima firma 3.35, sottolineando lanecessità di una rivalutazione del costodella tratta Torino-Lione per evitare unospreco di risorse, sia nazionali che euro-pee. Insiste, inoltre, per l’audizione del-l’Autorità nazionale anticorruzione in ra-gione della particolare vulnerabilità adinfiltrazioni criminali e a corruttele delleopere previste.

Martedì 6 dicembre 2016 — 138 — Commissione III

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La Commissione respinge l’emenda-mento Spadoni 3.35.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira l’e-mendamento Airaudo 3.25 da lui sotto-scritto e preannuncia la presentazione diun ordine del giorno che ne recepirà icontenuti.

La Commissione respinge l’emenda-mento Palazzotto 3.26.

Ivan DELLA VALLE (M5S), invitando laCommissione all’approvazione degli emen-damenti riferiti all’articolo 4, insiste nellarichiesta relativa allo svolgimento di unciclo di audizioni ed auspica un rinviodella calendarizzazione del provvedimentoin Assemblea.

La Commissione respinge gli identiciemendamenti Fava 4.1 e Dadone 4.2.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, essen-dosi esaurito l’esame degli emendamenti,avverte che il provvedimento sarà tra-smesso alle Commissioni competenti perl’espressione dei pareri. Nessun altro chie-dendo di intervenire, rinvia quindi il se-guito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è svolto dalle15.05 alle 15.30.

Martedì 6 dicembre 2016 — 139 — Commissione III

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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica francese per l’avvio dei lavoridefinitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviariaTorino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocolloaddizionale, con Allegato, fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annessoRegolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

C. 4151 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 1. Palazzotto, Fava, Scotto, Airaudo,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

*1. 4. Castelli, Spadoni, Della Valle, Da-done.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare l’Accordo tra ilGoverno della Repubblica italiana e ilGoverno della Repubblica francese perl’avvio dei lavori definitivi della sezionetransfrontaliera della nuova linea ferro-

viaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24febbraio 2015.

Conseguentemente, dopo l’articolo 1, ag-giungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare il Protocollo addi-zionale all’Accordo del 24 febbraio 2015per l’avvio dei lavori definitivi della se-zione transfrontaliera della nuova lineaferroviaria Torino-Lione tra il Governodella Repubblica italiana e il Governodella Repubblica francese, con Allegato,fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con an-nesso Regolamento dei contratti adottato aTorino il 7 giugno 2016, conformementeall’articolo 3 del Protocollo medesimo.

1. 5. Della Valle, Castelli, Spadoni, Da-done.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*1. 2. Fava, Palazzotto, Scotto, Airaudo,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,

Martedì 6 dicembre 2016 — 140 — Commissione III

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Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*1. 6. Spadoni, Castelli, Della Valle, Da-done.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**1. 3. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**1. 7. Dadone, Della Valle, Castelli, Spa-doni.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

*2. 1. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

*2. 2. Spadoni, Della Valle, Castelli, Da-done.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

*3. 1. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

Sopprimerlo.

*3. 27. Castelli, Della Valle, Spadoni, Da-done.

Sopprimere il comma 1.

**3. 2. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

Sopprimere il comma 1.

**3. 28. Della Valle, Spadoni, Castelli,Dadone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La sezione transfrontaliera dellanuova linea ferroviaria Torino-Lione pre-vista dall’Accordo di cui all’articolo 1, diseguito denominata « Opera », è realizzata,

Martedì 6 dicembre 2016 — 141 — Commissione III

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previa valutazione del bilancio energeticosul ciclo di vita dell’opera e delle emissionidi anidride carbonica nell’intero ciclo divita dell’opera, con le modalità previstedall’articolo 2, commi 232, lettere b) e c),e 233, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, in relazione alle risorse autorizzatedalla legislazione vigente. Solo successiva-mente all’accertamento e alla valutazionedi cui al periodo precedente, il CIPEdelibera in ordine all’avvio dei lotti finan-ziati con le risorse allo scopo finalizzate alegislazione vigente di cui all’articolo 1,comma 208, della legge 24 dicembre 2012,n. 228.

3. 15. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La sezione transfrontaliera dellanuova linea ferroviaria Torino-Lione pre-vista dall’Accordo di cui all’articolo 1, diseguito denominata « Opera », è realizzata,previo accertamento dell’accoglimentodelle prescrizioni CIPE per il tunnel geo-gnostico della Maddalena e valutazionedelle emissioni di anidride carbonica nel-l’intero ciclo di vita dell’opera, con lemodalità previste dall’articolo 2, commi232, lettere b) e c), e 233, della legge 23dicembre 2009, n. 191, in relazione allerisorse autorizzate dalla legislazione vi-gente. Solo successivamente all’accerta-mento e alla valutazione di cui al periodoprecedente, il CIPE delibera in ordineall’avvio dei lotti finanziati con le risorseallo scopo finalizzate a legislazione vigentedi cui all’articolo 1, comma 208, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. 16. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,

D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere il primo pe-riodo.

3. 29. Dadone, Della Valle, Castelli, Spa-doni.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa presentazione alle Camere di unarelazione dettagliata di analisi del quadroinfrastrutturale, del grado di funzionalitàe degli incrementi di capacità e di velocitàcommerciale conseguiti con i progetti delsistema ferroviario ad alta velocità e adalta capacità realizzati o proposti sul ter-ritorio nazionale e con la nuova lineaferroviaria internazionale Torino-Lionemediante un confronto con la linea fer-roviaria internazionale esistente.

3. 8. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa verifica e presentazione alle Cameredi una relazione dettagliata sulla idoneitàdella nuova linea ferroviaria Torino-Lionea introdurre i benefìci ambientali in me-rito al consumo energetico e ridotte emis-sioni di anidride carbonica, nel rispettodelle politiche dell’Unione europea di ri-duzione del 20 per cento nel 2020 e di

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un’ulteriore maggiore riduzione entro il2030 e il 2050, come dichiarato nei docu-menti dell’Osservatorio tecnico sulla lineaferroviaria internazionale Torino-Lione.

3. 14. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa verifica e pubblicazione sul sitointernet del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti degli oneri complessivi delprogetto, dall’istituzione della societàTreno ad alta velocità (TAV) Spa alladata di entrata in vigore della presentelegge, con evidenziazione dei costi soste-nuti direttamente o indirettamente dalloStato per la progettazione, la gestionedelle relazioni contrattuali e per altreopere strettamente correlate al progettocomplessivo.

3. 5. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa presentazione alle Camere di unarelazione dettagliata sulle effettive conse-guenze ambientali e sanitarie, dirette eindirette, collegate, tenuto conto, tra l’al-tro, dei problemi geologici legati alla dif-

fusa presenza di uranio e di amianto nelterritorio interessato.

3. 12. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa verifica e presentazione alle Cameredi una relazione dettagliata sull’adegua-tezza dei costi sostenuti per la tutela deicantieri in relazione alla necessità di con-trastare i rischi per l’incolumità dei lavo-ratori e per la sicurezza dei macchinari.

3. 13. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa presentazione alle Camere di unarelazione dettagliata sulla verifica deglieffettivi impatti ambientali con particolareriferimento alle conseguenze sull’assetto esull’equilibrio idrogeologico del territoriointeressato.

3. 11. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,

Martedì 6 dicembre 2016 — 143 — Commissione III

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Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa presentazione alle Camere di unarelazione dettagliata sulla verifica da partedel Governo della possibilità di altre po-tenziali alternative alla realizzazione dellanuova linea ferroviaria internazionale To-rino-Lione.

3. 10. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti: ,previa verifica del rispetto dei principicontenuti nella Convenzione sull’accessoalle informazioni, la partecipazione delpubblico ai processi decisionali e l’accessoalla giustizia in materia ambientale, fattaad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutivaper l’Italia con la legge 16 marzo 2001,n.108,.

3. 4. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

(Ritirato)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa verifica della rispondenza dell’o-pera alle politiche infrastrutturali, allestrategie organizzative e di mercato, conparticolare riguardo al recupero di quotedi domanda di trasporto di lunga percor-renza di passeggeri e di merci,.

3. 7. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa verifica che il sistema di integra-zione della rete ferroviaria garantisca lapiena interoperabilità e cooperazione fraferrovie a livello nazionale ed europeo;.

3. 9. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa valutazione del bilancio energeticosul ciclo di vita dell’opera e delle emissionidi anidride carbonica nell’intero ciclo divita dell’opera.

3. 3. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,

Martedì 6 dicembre 2016 — 144 — Commissione III

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Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: è realizzata inserire le seguenti:previa verifica della regolarità degli appaltiin base alla legislazione italiana vigente,.

3. 6. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

Al comma 1, sopprimere il secondoperiodo.

*3. 19. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere il secondoperiodo.

*3. 30. Castelli, Della Valle, Spadoni, Da-done.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge conle seguenti: Subordinatamente alla valuta-zione del dissesto idrogeologico e del con-sumo e contaminazione di suolo e acque,nonché alla valutazione delle emissioni dianidride carbonica nell’intero ciclo di vitadell’opera,.

3. 18. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,

D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge conle seguenti: Solo successivamente alla va-lutazione della presenza di elementi dan-nosi quali amianto e uranio, alla valuta-zione delle emissioni di anidride carbonicanell’intero ciclo di vita dell’opera,.

3. 17. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: trenta giorni con le seguenti: 24mesi.

*3. 20. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: trenta giorni con le seguenti: 24mesi.

*3. 31. Della Valle, Castelli, Spadoni, Da-done.

Martedì 6 dicembre 2016 — 145 — Commissione III

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Sopprimere il comma 2.

**3. 21. Fava, Palazzotto, Airaudo,Scotto, Franco Bordo, Folino, Costan-tino, D’Attorre, Duranti, Daniele Fa-rina, Fassina, Ferrara, Fratoianni,Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gre-gori, Kronbichler, Marcon, Martelli,Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pel-legrino, Piras, Placido, Quaranta, Ric-ciatti, Sannicandro, Zaratti.

Sopprimere il comma 2.

**3. 32. Dadone, Castelli, Della Valle,Spadoni.

Sopprimere il comma 3.

*3. 22. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

Sopprimere il comma 3.

*3. 33. Spadoni, Della Valle, Castelli, Da-done.

Al comma 3, sopprimere il secondoperiodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma4 del medesimo articolo.

3. 34. Della Valle, Castelli, Spadoni, Da-done.

Al comma 3, sopprimere il secondoperiodo.

3. 23. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo

Galli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

Al comma 3, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: Dall’attuazione dellapresente legge non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

3. 24. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 3, secondo periodo, dopo laparola: previsioni aggiungere le seguenti: ,o comunque non siano esplicitati nel testodel presente accordo o nel protocollo ag-giuntivo,.

3. 36. Castelli, Della Valle, Spadoni, Da-done.

Al comma 3, secondo periodo, dopo laparola: previsioni aggiungere le seguenti: ,previa opportuna rivalutazione del costodell’Opera,.

3. 35. Spadoni, Della Valle, Castelli, Da-done.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell’economia e dellefinanze riferisce senza ritardo alle Camerecon apposita relazione in merito alle causedegli scostamenti e all’adozione delle mi-sure di cui al comma 3.

3. 25. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,

Martedì 6 dicembre 2016 — 146 — Commissione III

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D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

(Ritirato)

Sopprimere il comma 4.

3. 26. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*4. 1. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,Franco Bordo, Folino, Costantino,D’Attorre, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Ferrara, Fratoianni, CarloGalli, Giancarlo Giordano, Gregori,Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-nicandro, Zaratti.

Sopprimerlo.

*4. 2. Dadone, Della Valle, Castelli, Spa-doni.

Martedì 6 dicembre 2016 — 147 — Commissione III

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IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all’VIII Commissione) (Esame erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 150

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all’VIII Commissione) (Seguitodell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

ALLEGATO (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente, Francesco Saverio GARO-FANI. — Interviene il sottosegretario diStato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presi-dente, avverte che è pervenuta la richiestache della seduta sia data pubblicità anchemediante gli impianti audiovisivi a circuitochiuso. Non essendovi obiezioni, ne di-spone l’attivazione.

Sui lavori della Commissione.

Elio VITO (FI-PdL) chiede che i lavoridella Commissione si focalizzino nella set-

timana esclusivamente sui provvedimentiindifferibili e urgenti, in considerazionedella particolare situazione politica origi-nata dai risultati della consultazione re-ferendaria di domenica 4 dicembre.

Manifesta, quindi, la disponibilità delgruppo di Forza Italia ad avviare nellaseduta di oggi – ed eventualmente anchea concludere – l’esame del disegno di leggedi conversione del decreto-legge n. 189 del2016, prospettando invece la necessità dirinviare l’esame dei disegni di legge diratifica C. 4108 e C. 4109.

Francesco Saverio GAROFANI, presi-dente, considerato che l’espressione delparere sui due disegni di legge di ratificanon ha carattere di urgenza e preso attoche non vi sono obiezioni, avverte che ilavori odierni della Commissione si limi-

Martedì 6 dicembre 2016 — 148 — Commissione IV

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teranno all’esame del decreto-legge n. 189del 2016 ed alla riunione dell’Ufficio dipresidenza, integrato dai rappresentantidei gruppi.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all’VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Gianluca FUSILLI (PD), relatore, in-troduce l’esame del provvedimento ricor-dando che lo scorso 24 agosto un forteterremoto ha colpito l’Italia centrale pro-vocando quasi trecento vittime nei terri-tori delle province di Rieti, Ascoli Piceno,Perugia e L’Aquila.

Rammenta, inoltre, che il Governo, alfine di disciplinare il processo di ricostru-zione, ha emanato il decreto-legge 17 ot-tobre 2016, n. 189, recante « Interventiurgenti in favore delle popolazioni colpitedal sisma del 24 agosto 2016 ». Il provve-dimento è stato quindi presentato al Se-nato, che ne ha iniziato la discussione loscorso 25 ottobre.

Successivamente, il 26 e 30 ottobre2016, altre due forti scosse hanno deva-stato numerosi comuni del Lazio, dell’A-bruzzo, dell’Umbria e delle Marche, for-tunatamente senza ulteriori conseguenzein termini di perdita di vite umane. Anchein questa circostanza il Governo ha ema-nato un provvedimento d’urgenza – ildecreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 –recante « Nuovi interventi urgenti in favoredelle popolazioni e dei territori interessatidagli eventi sismici del 2016 », che è statopresentato anch’esso presso il Senato dovesono state approvate modifiche volte a farconfluire i testi dei due decreti-legge neldecreto n. 189 del 2016.

Ciò premesso, segnala, in via generale,che il testo del provvedimento sul quale laCommissione è chiamata a rendere il pa-rere alla Commissione Ambiente è un

primo concreto passo per superare l’emer-genza e avviare la ricostruzione: contieneinfatti numerose e significative misure, trale quali la risarcibilità integrale dei danniagli edifici, le misure a favore delle im-prese e quelle a tutela dei lavoratori, lasemplificazione amministrativa rivolta afacilitare i lavori per riparare in tempibrevi gli edifici danneggiate, le proceduredi trasparenza fin dalla fase della proget-tazione. Inoltre, è doveroso precisare comeil provvedimento garantisca l’impegno arispettare l’identità dei luoghi e degli edi-fici, salvaguardando così l’identità e l’in-tegrità dei centri abitati e delle comunità.

Sempre in linea generale, ricorda chel’ambito di applicazione del decreto èdefinito dall’articolo 1 e include non soloi comuni elencati nell’allegato 1, relativo aldecreto-legge n. 189 del 2016, e nell’alle-gato 2, che riguarda invece i 69 comunicolpiti dagli eventi sismici successivi al 24agosto 2016, ma anche altri comuni –diversi da quelli citati negli allegati soprarichiamati – in cui si siano verificati dannicausati dagli eventi sismici, qualora vengadimostrato il nesso di causalità diretto trai danni e gli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016.

Quanto alle disposizioni che interes-sano specifici profili di competenza dellaCommissione Difesa, segnala l’articolo4-bis, inserito al Senato e corrispondentesostanzialmente all’articolo 2 del decreto-legge n. 205 del 2016, che disciplina laprocedura per l’individuazione delle areeda destinare all’insediamento di container.In particolare, il comma 11 stabilisce che,per lo svolgimento delle attività necessarieper fronteggiare l’aggravarsi delle esigenzeabitative nei territori delle Regioni colpite,il Dipartimento della protezione civile e iComuni possono avvalersi anche dellecomponenti e delle strutture operative delServizio nazionale della protezione civile.Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell’ar-ticolo 11 della legge n. 225 del 1992, leForze armate fanno pienamente partedelle strutture operative del Servizio na-zionale di protezione civile, di cui il Capo

Martedì 6 dicembre 2016 — 149 — Commissione IV

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del dipartimento può servirsi secondoquanto disposto dal comma 4 dell’articolo5 della medesima legge.

Segnala, inoltre, l’articolo 14 che disci-plina la procedura per la programma-zione, la progettazione e la realizzazionedegli interventi per la ricostruzione, lariparazione e il ripristino degli edificipubblici, nonché sui beni del patrimonioculturale. Più specificatamente, il comma1, relativo agli interventi oggetto di finan-ziamenti, demanda a provvedimenti delCommissario straordinario la disciplinadei finanziamenti per la ricostruzione, lariparazione e il ripristino degli edificipubblici, per la funzionalità dei servizipubblici, nonché per gli interventi sui benidel patrimonio artistico e culturale, neicomuni interessati dagli eventi sismici,elencando quattro diverse tipologie di in-terventi in favore dei quali possono essereconcessi contributi, in cui rientrano anchele caserme in uso all’amministrazionedella Difesa.

Sottolinea, tuttavia, che il comma 1dell’articolo 15 non cita il Ministero delladifesa tra i soggetti attuatori dei predettiinterventi di ricostruzione, dovendosi per-tanto rilevare una deroga rispetto alladisciplina generale fissata dagli articoli232 e 233 del Codice dell’ordinamentomilitare (di cui al decreto legislativo n. 66del 2010), che configurano le casermecome beni indisponibili della Difesa eattribuiscono a tale Dicastero l’affida-mento e l’esecuzione dei lavori ad esserelativi.

Un’altra disposizione di interesse è l’ar-ticolo 28, comma 10, che riguarda il trat-tamento e il trasporto del materiale deri-vante dal crollo parziale o totale degliedifici. In particolare, la norma prevedeche il Commissario straordinario si av-valga di un comitato di indirizzo e piani-ficazione delle attività di rimozione deirifiuti e della ricostruzione costituito conproprio provvedimento, di cui fanno partei soggetti locali e dell’amministrazione sta-tale interessati, tra cui un rappresentantedel Comando carabinieri per la tuteladell’ambiente (CCTA).

Infine, segnala il comma 5 dell’articolo30, che prevede l’istituzione – con decretodel Ministro dell’interno, di concerto an-che con il Ministro della difesa – di unGruppo interforze centrale per l’emer-genza e la ricostruzione nell’Italia centrale(GICERIC), allo scopo di supportare laStruttura appositamente istituita nell’am-bito del Ministero dell’interno per la pre-venzione ed il contrasto delle infiltrazionidella criminalità organizzata nell’affida-mento e nell’esecuzione dei contrattiaventi ad oggetto lavori, servizi e fornitureconnessi agli interventi per la ricostru-zione.

Francesco Saverio GAROFANI, presi-dente, nessuno chiedendo di intervenire,rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.40 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente, Francesco Saverio GARO-FANI. — Interviene il sottosegretario diStato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 18.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presi-dente, avverte che è pervenuta la richiestache della seduta sia data pubblicità anchemediante gli impianti audiovisivi a circuitochiuso. Non essendovi obiezioni, ne di-spone l’attivazione.

Martedì 6 dicembre 2016 — 150 — Commissione IV

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DL 189/2016: Interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.C. 4158 Governo, approvato dal Senato.(Parere all’VIII Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Gianluca FUSILLI (PD), relatore, pre-senta una proposta di parere favorevole(vedi allegato).

Il sottosegretario Domenico ROSSI for-mula un parere conforme a quello delrelatore.

Dino SECCO (FI-PdL) preannuncia unvoto favorevole anche a nome del gruppodi Forza Italia.

Antonino MOSCATT (PD) condivide laproposta di parere del relatore e prean-nuncia un voto favorevole da parte delgruppo del Partito democratico.

Carlo GALLI (SI-SEL) preannuncia unvoto favorevole anche a nome del suogruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere del relatore.

La seduta termina alle 18.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giornonon sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alTrattato del Nord Atlantico sull’adesione delMontenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio2016.C. 4108 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra laRepubblica italiana e la Repubblica diSlovenia sulla linea del confine di Stato neltratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto aTrieste il 4 dicembre 2014.C. 4109 Governo, approvato dal Senato.

Martedì 6 dicembre 2016 — 151 — Commissione IV

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ALLEGATO

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalsisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propriacompetenza, il disegno di legge di conver-sione del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, recante interventi urgenti in favoredelle popolazioni colpite dal sisma del 24agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvatodal Senato);

rilevato che l’articolo 4-bis, comma11, stabilisce che, per lo svolgimento delleattività necessarie per fronteggiare l’aggra-

varsi delle esigenze abitative nei territoridelle Regioni colpite dai fenomeni sismicidel 24 agosto 2016 e dei mesi successivi, ilDipartimento della protezione civile e iComuni possono avvalersi anche dellecomponenti e delle strutture operative delServizio nazionale della protezione civile,di cui fanno pienamente parte le Forzearmate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 152 — Commissione IV

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V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esamee conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delRegno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esamee conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitarele doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . 156

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Romail 24 settembre 2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fattoad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Romail 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra ilGoverno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica epopolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciprocadell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica diMoldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatorie merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente laregolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto aRoma l’8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodel Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale diviaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo dellaRepubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazionereciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorraconcernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci sustrada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917-A Governo (Parere all’Assemblea)(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Martedì 6 dicembre 2016 — 153 — Commissione V

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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame econclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione– Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariatoeconomico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africacentrale, dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame econclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governodi Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force(MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvatodal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Pareresu emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazionedi un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (Rilievi alle Commissioni IXe X) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, econclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa adeterminate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membrie dell’Unione europea. Atto n. 350 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensidell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiorna-mento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’articolo 1, comma 7, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 (Rilievi alla XII Commissione) (Esame,ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Schema di decreto interministeriale concernente l’indicazione dell’origine in etichetta dellamateria prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE)n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Atton. 361 (Rilievi alla XIII Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, delRegolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 180

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel vicepresidente Edoardo FANUCCI. –Interviene la sottosegretaria di Stato perl’economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel set-

tore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto e dell’unica pro-posta emendativa ad esso riferita.

Edoardo FANUCCI, presidente, in sosti-tuzione del relatore, ricorda che il prov-vedimento in titolo è stato già esaminato

Martedì 6 dicembre 2016 — 154 — Commissione V

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nella seduta del 27 settembre 2016 dallaCommissione bilancio, che ha espresso sudi esso un parere favorevole. Rammenta,altresì, che la Commissione di merito neha quindi concluso l’esame in sede refe-rente lo scorso 18 ottobre, senza apportaread esso alcuna modificazione. In conside-razione di ciò, propone pertanto di con-fermare, sul testo ora all’esame dell’As-semblea, il parere favorevole già espressonella citata seduta, anche tenuto contodella coerenza delle disposizioni di carat-tere finanziario in esso contenute rispettoai nuovi quadri di finanza pubblica recatidal disegno di legge di bilancio per iltriennio 2017-2019 attualmente all’esamedel Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere favo-revole sul testo del provvedimento, testéformulata dal relatore.

Marco BRUGNEROTTO (M5S) dichiarail voto contrario del gruppo del MoVi-mento 5 Stelle sulla proposta di parere delrelatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Edoardo FANUCCI, presidente, in sosti-tuzione del relatore, comunica che l’As-semblea ha trasmesso, in data odierna, ilfascicolo n. 1 degli emendamenti, conte-nente il solo articolo aggiuntivo GianlucaPini 2.01, sul quale, stante l’assenza diprofili problematici dal punto di vistafinanziario, propone pertanto di esprimerenulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di nulla ostasull’articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01,testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo del Regno

hascemita di Giordania sulla cooperazione nel set-

tore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto e dell’unica pro-posta emendativa ad esso riferita.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore,ricorda che il provvedimento in titolo èstato già esaminato nella seduta del 27settembre 2016 dalla Commissione bilan-cio, che ha espresso su di esso un parerefavorevole. Rammenta, altresì, che laCommissione di merito ne ha quindi con-cluso l’esame in sede referente lo scorso18 ottobre, senza apportare ad esso alcunamodificazione. In considerazione di ciò,propone pertanto di confermare, sul testoora all’esame dell’Assemblea, il parere fa-vorevole già espresso nella citata seduta,anche tenuto conto della coerenza delledisposizioni di carattere finanziario inesso contenute rispetto ai nuovi quadri difinanza pubblica recati dal disegno dilegge di bilancio per il triennio 2017-2019attualmente all’esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere favo-revole sul testo del provvedimento, testéformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore,comunica che l’Assemblea ha trasmessoin data odierna il fascicolo n. 1 degliemendamenti, contenente la sola propostaemendativa Gianluca Pini 3.1, volta adincrementare, da 2.178 a 15 mila euroannui ad anni alterni a decorrere dal2016, le previsioni di spesa connesseall’attuazione dell’Accordo in esame. Alriguardo, osserva che la citata propostaemendativa, fermi restando gli adempi-menti a carico della parte italiana pre-

Martedì 6 dicembre 2016 — 155 — Commissione V

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visti dall’Accordo medesimo, non apparecoerente con la quantificazione deglioneri analiticamente esposta nella rela-zione tecnica. In considerazione di ciò,propone pertanto di esprimere parerecontrario sull’emendamento Gianluca Pini3.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere con-trario sull’emendamento Gianluca Pini 3.1,testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la

Repubblica italiana e la Romania per evitare le

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo

aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

C. 3880 Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto e dell’unica pro-posta emendativa ad esso riferita.

Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore,ricorda che il provvedimento in titolo èstato già esaminato nella seduta del 25ottobre 2016 dalla Commissione bilancio,che ha espresso su di esso un parerefavorevole. Rammenta, altresì, che laCommissione di merito ne ha quindiconcluso l’esame in sede referente loscorso 27 ottobre, senza apportare adesso alcuna modificazione. In considera-zione di ciò, propone pertanto di con-fermare, sul testo ora all’esame dell’As-semblea, il parere favorevole già espressonella citata seduta, anche tenuto contodella coerenza delle disposizioni di ca-rattere finanziario in esso contenute ri-spetto ai nuovi quadri di finanza pub-blica recati dal disegno di legge di bi-

lancio per il triennio 2017-2019 attual-mente all’esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere favo-revole sul testo del provvedimento, testéformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore,comunica che l’Assemblea ha trasmesso,in data odierna, il fascicolo n. 1 degliemendamenti, contenente il solo articoloaggiuntivo Gianluca Pini 2.01, volto adistituire presso il Ministero dello sviluppoeconomico una Commissione nazionaleper il reshoring delle attività produttivedelocalizzate in Romania, composta da15 personalità individuate sulla base dispecifiche competenze. Al riguardo, ri-tiene opportuno acquisire l’avviso del Go-verno in merito alla possibilità di dareattuazione alla citata proposta emenda-tiva nell’ambito degli ordinari stanzia-menti di bilancio, anche in ragione delfatto che la proposta emendativa nonesclude espressamente la corresponsionedi compensi, rimborsi spese, gettoni dipresenza o emolumenti comunque deno-minati ai componenti della predettaCommissione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIesprime parere contrario sull’articolo ag-giuntivo Gianluca Pini 2.01, in quantosuscettibile di determinare nuovi o mag-giori oneri privi di idonea quantificazionee copertura.

Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore,preso atto dei chiarimenti forniti dallarappresentante del Governo, propone per-tanto di esprimere parere contrario sul-l’articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, inquanto suscettibile di determinare nuovi omaggiori oneri privi di idonea quantifica-zione e copertura.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Martedì 6 dicembre 2016 — 156 — Commissione V

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Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Ac-

cordo fra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con

Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con

Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a

Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di

trasporto aereo tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della Repubblica algerina

democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri

il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra

il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati,

fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di

cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica algerina democratica e popolare,

fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione

reciproca dell’autotrasporto internazionale di viag-

giatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f)

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed

il Governo della Repubblica di Moldova sulla rego-

lamentazione reciproca dell’autotrasporto interna-

zionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19settembre 1997; g) Accordo tra il Governo dellaRepubblica italiana e il Governo di sua altezzaserenissima il Principe di Monaco concernente laregolamentazione del trasporto internazionale diviaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l’8novembre 2012; h) Accordo tra il Governo dellaRepubblica italiana ed il Governo del Montenegrosulla regolamentazione reciproca dell’autotrasportointernazionale di viaggiatori e merci, fatto a Romail 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo dellaRepubblica italiana ed il Governo della Repubblicadi Serbia sulla regolamentazione reciproca dell’au-totrasporto internazionale di viaggiatori e merci,fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo trail Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica dell’Azerbaijan sul trasporto ma-rittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordotra il Governo della Repubblica italiana e il Governodel Principato di Andorra concernente la regola-mentazione del trasporto internazionale di viaggia-tori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19maggio 2015.C. 3917-A Governo.(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto e dell’unica pro-posta emendativa ad esso riferita.

Dario PARRINI (PD), relatore, ricordache il provvedimento in titolo è stato giàesaminato nella seduta del 4 ottobre 2016dalla Commissione bilancio, che haespresso su di esso un parere favorevolecon talune specifiche condizioni, volte agarantire il rispetto dell’articolo 81 dellaCostituzione. Rammenta, altresì, che laCommissione di merito ne ha quindi con-cluso l’esame in sede referente lo scorso18 ottobre, approvando tre proposteemendative finalizzate a recepire integral-mente le suddette condizioni. In conside-razione di ciò, propone pertanto di espri-mere, sul testo ora all’esame dell’Assem-blea, parere favorevole, anche tenutoconto della coerenza delle disposizioni dicarattere finanziario in esso contenuterispetto ai nuovi quadri di finanza pub-blica recati dal disegno di legge di bilancioper il triennio 2017-2019 attualmente al-l’esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere favo-revole sul testo del provvedimento, testéformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Dario PARRINI (PD), relatore, comu-nica che l’Assemblea ha trasmesso, in dataodierna, il fascicolo n. 1 degli emenda-menti, contenente il solo emendamentoGianluca Pini 1.1, volto ad escludere dalnovero delle ratifiche oggetto del presenteprovvedimento l’Accordo tra il Governodella Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica del Kosovo di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera e), del disegno dilegge in esame. Al riguardo, non presen-tando la suddetta proposta emendativaprofili problematici dal punto di vistafinanziario, propone di esprimere sullastessa nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di nulla osta

Martedì 6 dicembre 2016 — 157 — Commissione V

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sull’emendamento Gianluca Pini 3.1, testéformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica di Angola in materia di sicurezza ed ordine

pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto e dell’unica pro-posta emendativa ad esso riferita.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore,ricorda che il provvedimento in titolo èstato già esaminato nella seduta del 19ottobre 2016 dalla Commissione bilancio,che ha espresso su di esso un parerefavorevole. Rammenta, altresì, che laCommissione di merito ne ha quindi con-cluso l’esame in sede referente lo scorso27 ottobre, senza apportare ad esso alcunamodificazione. In considerazione di ciò,propone pertanto di confermare, sul testoora all’esame dell’Assemblea, il parere fa-vorevole già espresso nella citata seduta,anche tenuto conto della coerenza delledisposizioni di carattere finanziario inesso contenute rispetto ai nuovi quadri difinanza pubblica recati dal disegno dilegge di bilancio per il triennio 2017-2019attualmente all’esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere favo-revole sul testo del provvedimento, testéformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore,comunica che l’Assemblea ha trasmesso, indata odierna, il fascicolo n. 1 degli emen-

damenti, contenente la sola propostaemendativa Gianluca Pini 3.1, volta adincrementare, da 33.357 a 40 mila euroannui a decorrere dal 2017, le previsionidi spesa connesse all’attuazione dell’Ac-cordo in esame. Al riguardo, osserva che lacitata proposta emendativa, fermi re-stando gli adempimenti a carico dellaparte italiana previsti dall’Accordo mede-simo, non appare coerente con la quanti-ficazione degli oneri analiticamente espo-sta nella relazione tecnica. In considera-zione di ciò, propone pertanto di espri-mere parere contrario sull’emendamentoGianluca Pini 3.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere con-trario sull’emendamento Gianluca Pini 3.1,testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica di Capo Verde in materia di cooperazione di

polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013.

C. 3942 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto e dell’unica pro-posta emendativa ad esso riferita.

Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ri-corda che il provvedimento in titolo è statogià esaminato nella seduta dell’11 ottobre2016 dalla Commissione bilancio, che haespresso su di esso un parere favorevole.Rammenta, altresì, che la Commissione dimerito ne ha quindi concluso l’esame insede referente lo scorso 27 ottobre, senzaapportare ad esso alcuna modificazione.In considerazione di ciò, propone pertantodi confermare, sul testo ora all’esamedell’Assemblea, il parere favorevole giàespresso nella citata seduta, anche tenuto

Martedì 6 dicembre 2016 — 158 — Commissione V

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conto della coerenza delle disposizioni dicarattere finanziario in esso contenuterispetto ai nuovi quadri di finanza pub-blica recati dal disegno di legge di bilancioper il triennio 2017-2019 attualmente al-l’esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere favo-revole sul testo del provvedimento, testéformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, co-munica che l’Assemblea ha trasmesso indata odierna il fascicolo n. 1 degli emen-damenti, contenente la sola propostaemendativa Gianluca Pini 3.1, volta adincrementare, da 14.904 a 30 mila euroannui a decorrere dal 2016, le previsionidi spesa connesse all’attuazione dell’Ac-cordo in esame. Al riguardo, osserva che lacitata proposta emendativa, fermi re-stando gli adempimenti a carico dellaparte italiana previsti dall’Accordo mede-simo, non appare coerente con la quanti-ficazione degli oneri analiticamente espo-sta nella relazione tecnica. In considera-zione di ciò, propone pertanto di espri-mere parere contrario sull’emendamentoGianluca Pini 3.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere con-trario sull’emendamento Gianluca Pini 3.1,testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in

vista di un accordo di partenariato economico tra la

Comunità europea e i suoi Stati membri, da una

parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, con

Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a

Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto e dell’unica pro-posta emendativa ad esso riferita.

Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ri-corda che il provvedimento in titolo è statogià esaminato nella seduta dell’11 ottobre2016 dalla Commissione bilancio, che haespresso su di esso un parere favorevole.Rammenta, altresì, che la Commissione dimerito ne ha quindi concluso l’esame insede referente lo scorso 27 ottobre, senzaapportare ad esso alcuna modificazione.In considerazione di ciò, propone pertantodi confermare, sul testo ora all’esamedell’Assemblea, il parere favorevole giàespresso nella citata seduta, anche tenutoconto della coerenza delle disposizioni dicarattere finanziario in esso contenuterispetto ai nuovi quadri di finanza pub-blica recati dal disegno di legge di bilancioper il triennio 2017-2019 attualmente al-l’esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere favo-revole sul testo del provvedimento, testéformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, co-munica che l’Assemblea ha trasmesso, indata odierna, il fascicolo n. 1 degli emen-damenti, contenente il solo articolo ag-giuntivo Gianluca Pini 2.01, volto a pre-vedere che l’Accordo in esame sia altresìfinalizzato alla prevenzione e al conteni-mento dei flussi migratori verso l’Unioneeuropea. Al riguardo, osserva che la citataproposta emendativa appare prevedere losvolgimento di attività ulteriori rispetto aquelle già previste dall’Accordo medesimo,senza tuttavia procedere alla quantifica-zione degli eventuali oneri e alla indivi-duazione della relativa copertura finanzia-ria. In proposito, reputa quindi necessarioacquisire l’avviso del Governo circa l’ef-fettiva neutralità finanziaria della propo-sta emendativa in commento.

Martedì 6 dicembre 2016 — 159 — Commissione V

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La sottosegretaria Paola DE MICHELIesprime parere contrario sull’articolo ag-giuntivo Gianluca Pini 2.01, in quantosuscettibile di determinare nuovi o mag-giori oneri privi di idonea quantificazionee copertura.

Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore,preso atto dei chiarimenti forniti dallarappresentante del Governo, propone per-tanto di esprimere parere contrario sul-l’articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, inquanto suscettibile di determinare nuovi omaggiori oneri privi di idonea quantifica-zione e copertura.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria

e il Governo della Repubblica italiana sulla Multi-

national Land Force (MLF), con Annesso, fatto a

Bruxelles il 18 novembre 2014.

C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto e dell’unica pro-posta emendativa ad esso riferita.

Dario PARRINI (PD), relatore, ricordache il provvedimento in titolo è stato giàesaminato nella seduta del 19 ottobre 2016dalla Commissione bilancio, che haespresso su di esso un parere favorevole.Rammenta, altresì, che la Commissione dimerito ne ha quindi concluso l’esame insede referente lo scorso 27 ottobre, senzaapportare ad esso alcuna modifica. Inconsiderazione di ciò, propone pertanto diconfermare, sul testo ora all’esame del-l’Assemblea, il parere favorevole giàespresso nella citata seduta, anche tenutoconto della coerenza delle disposizioni dicarattere finanziario in esso contenuterispetto ai nuovi quadri di finanza pub-blica recati dal disegno di legge di bilancio

per il triennio 2017-2019 attualmente al-l’esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere favo-revole sul testo del provvedimento, testéformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Dario PARRINI (PD), relatore, comu-nica che l’Assemblea ha trasmesso, in dataodierna, il fascicolo n. 1 degli emenda-menti, contenente il solo articolo aggiun-tivo Gianluca Pini 2.01, volto a prevedereche la possibilità di utilizzare sul territoriodi uno qualsiasi degli Stati contraenti laMultinational Land Force (MLF) anche infunzione di contrasto di afflussi migratoriimprovvisi o eccezionalmente rilevanti. Alriguardo, osserva che la citata propostaemendativa non appare presentare profiliproblematici dal punto di vista finanziario,posto che l’intervento sopra menzionato siconfigura in termini di mera facoltà.Tanto premesso, propone di esprimerenulla osta sull’articolo aggiuntivo GianlucaPini 2.01.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di nulla ostasull’articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01,testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), relatore, rilevache il disegno di legge in oggetto disponela conversione del decreto-legge 17 ottobre

Martedì 6 dicembre 2016 — 160 — Commissione V

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2016, n. 189, recante interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite dal sismadel 24 agosto 2016. Ricorda inoltre che,nel corso dell’esame presso il Senato, èstato presentato al medesimo ramo delParlamento anche il disegno di legge diconversione del decreto-legge 11 novembre2016, n. 205, recante nuovi interventi ur-genti in favore delle popolazioni e deiterritori interessati dagli eventi sismici del2016, il cui testo è stato poi fatto confluirein quello relativo al primo decreto-legge.Avverte altresì che, dopo l’approvazionedel provvedimento da parte del Senato e latrasmissione alla Camera, è stata predi-sposta una relazione tecnica di passaggiocorredata di un prospetto aggiornato deglieffetti finanziari, riferito alle annualità2016-2019. Per quanto riguarda i profili dicarattere finanziario, relativamente agliarticoli 1 e 2, concernenti l’ambito diapplicazione e organi direttivi, rileva che icommi 5 e 6 dell’articolo 1 prevedono lacostituzione, rispettivamente, della Cabinadi coordinamento della ricostruzione e deiComitati istituzionali regionali al cui fun-zionamento si provvede nell’ambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariepreviste a legislazione vigente.

L’articolo 2 esplicita in dettaglio lefunzioni che spettano al Commissariostraordinario e ai vice commissari, ma nonfornisce indicazioni circa gli emolumenti orimborsi ad essi eventualmente spettanti.A tale proposito, osserva che la relazionetecnica si limita a ribadire il contenutodelle disposizioni ed afferma la neutralitàfinanziaria delle stesse. A suo avviso, an-drebbero quindi acquisiti elementi volti aconfermare la effettiva possibilità di at-tuare le norme ad invarianza di oneri,anche con riferimento ad eventuali com-pensi spettanti ai soggetti coinvolti.

Riguardo all’articolo 3, concernente gliuffici speciali per la ricostruzione postsisma 2016, non ha osservazioni da for-mulare in quanto l’onere è configuratoquale limite massimo di spesa.

Relativamente all’articolo 4, riguar-dante il Fondo per la ricostruzione dellearee terremotate, non ha osservazioni daformulare per i profili di quantificazione,

in quanto l’onere è configurato quale li-mite massimo di spesa ed è finalizzato afinanziare i soli « interventi di immediatanecessità ».

Per quanto riguarda l’articolo 4-bis,recante disposizioni in materia di strutturee moduli abitativi provvisori, evidenzia chela disposizione disciplina la proceduradiretta all’installazione di moduli abitativiprovvisori rimovibili (containers), al fine difar fronte alle urgenti esigenze abitativedelle popolazioni colpite dal sisma.

In proposito, non ha osservazioni daformulare, in quanto la norma prevedeche agli oneri conseguenti alla sua attua-zione si provveda nei limiti delle risorsestanziate per la gestione dell’emergenzanell’ambito del Fondo per le emergenzenazionali (FEN) di cui all’articolo 5,comma 5-quinques, della legge n. 225 del1992.

Riguardo all’articolo 5, concernente laricostruzione privata, rileva che la rela-zione tecnica non ascrive effetti alla di-sposizione in esame, affermando che lastessa si limita a stabilire le procedure conle quali saranno erogati – con le modalitàdel finanziamento agevolato assistito dagaranzia statale e la concessione di uncredito di imposta in misura equivalentealla quota capitale e interessi – i contri-buti per la ricostruzione privata, essendo irelativi stanziamenti definiti con la leggedi bilancio. In proposito, evidenzia che ildisegno di legge di bilancio, attualmente incorso di esame al Senato, all’articolo 1,comma 362, lettera a), autorizza la spesadi 100 milioni di euro nel 2017 e di 200milioni di euro dal 2018 al 2047 per laconcessione del credito d’imposta matu-rato in relazione all’accesso ai finanzia-menti agevolati, di durata venticinquen-nale, per la ricostruzione privata di cuiall’articolo in esame. Evidenzia, quindi,che i contributi in esame verranno con-cessi nel limite delle risorse disponibili dicui al citato comma 362 del disegno dilegge di bilancio. In proposito, andrebbeacquisita una conferma in merito all’ido-neità della procedura prevista dalla dispo-sizione in esame a garantire il rispetto delsuddetto limite di spesa.

Martedì 6 dicembre 2016 — 161 — Commissione V

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Relativamente all’articolo 6, concer-nente i criteri e le modalità per la con-cessione dei finanziamenti agevolati, nonha osservazioni da formulare tenuto contodi quanto evidenziato dalla relazione tec-nica con riferimento al carattere proce-durale delle disposizioni.

Per quanto concerne l’articolo 7, rela-tivo agli interventi di riparazione e rico-struzione degli immobili danneggiati o di-strutti, non ha osservazioni da formularetenuto conto di quanto affermato dallarelazione tecnica in merito al carattereprocedurale della disposizione.

Riguardo all’articolo 8, concernente gliinterventi di immediata esecuzione, rilevache la concessione del contributo, previstodalla norma in esame, per gli interventi diimmediata esecuzione per edifici condanni lievi non classificati agibili avvienenell’ambito delle risorse finalizzate allaricostruzione privata, individuate ai sensidell’articolo 5 del provvedimento in esame.In proposito, non ha osservazioni da for-mulare anche alla luce di quanto eviden-ziato dalla relazione tecnica.

Relativamente all’articolo 9, concer-nente i contributi ai privati per i benimobili danneggiati, non ha osservazioni daformulare alla luce di quanto precisatodalla relazione tecnica.

Riguardo all’articolo 10, relativo ai ru-deri ed edifici collabenti, non ha osserva-zioni da formulare in relazione alla normain esame, che prevede la concessione di uncontributo, nei limiti delle risorse dispo-nibili, per le spese sostenute per la demo-lizione degli immobili che alla data delsisma non avevano i requisiti per essereutilizzabili a fini residenziali o produttivi.

Relativamente all’articolo 11, concer-nente gli interventi su centri storici e sucentri e nuclei urbani e rurali, non haosservazioni da formulare alla luce diquanto affermato dalla relazione tecnicain base alla quale dalla disposizione inesame non si rilevano effetti finanziarinegativi. Quanto al potere sostitutivo che icomuni possono esercitare nei confrontidei privati non aderenti al consorzio, an-drebbero a suo avviso chiariti gli effettifinanziari qualora il costo degli interventi

di riparazione, ripristino e ricostruzioneper gli immobili privati risulti superiore alcontributo ricevuto. In tali casi, nono-stante la previsione di un’azione di rivalsanei confronti dei proprietari, non potrebbedifatti escludersi l’evenienza del mancatosoddisfacimento delle pretese creditoriedel comune con oneri a carico della fi-nanza pubblica. In proposito andrebbeacquisita la valutazione del Governo.

In merito all’articolo 12, volto a disci-plinare la procedura per la concessione el’erogazione dei contributi, non ha osser-vazioni da formulare in quanto, comeespressamente previsto dalla norma inesame, i contributi sono concessi nei limitidelle risorse disponibili e tenuto conto diquanto affermato dalla relazione tecnicacon riferimento delle modifiche introdotteal comma 1.

Riguardo all’articolo 13, concernente gliinterventi su edifici già finanziati da pre-cedenti eventi sismici e non ancora con-clusi, non ha osservazioni da formularealla luce di quanto precisato dalla rela-zione tecnica.

Per quanto concerne l’articolo 14, re-lativo alla ricostruzione pubblica, ritienenecessario acquisire ulteriori indicazionivolte a chiarire la portata finanziaria delcomma 8, che prevede la possibilità diautorizzare la stipula di mutui venticin-quennali per l’erogazione di contributidiretti. A tal proposito, andrebbero inparticolare chiariti gli effetti sui saldi diindebitamento e di fabbisogno delle ope-razioni in questione, che dovrebbero ri-flettere anche l’attualizzazione dei contri-buti medesimi e il relativo impatto intermini di cassa, in relazione alla dina-mica di effettivo utilizzo delle risorse ri-cavate dalla stipula dei mutui.

Relativamente all’articolo 14-bis, con-cernente gli interventi sui presidi ospeda-lieri, evidenzia che la disposizione inesame prevede che le regioni interessatedagli eventi sismici del 2016 effettuino suipresidi ospedalieri le verifiche tecniche ela valutazione del fabbisogno finanziarionecessario al miglioramento sismico dellemedesime strutture. In proposito, purprendendo atto di quanto evidenziato

Martedì 6 dicembre 2016 — 162 — Commissione V

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dalla relazione tecnica, secondo la quale lemodifiche sono effettuate a valere sullerisorse stanziate per l’emergenza, eviden-zia l’opportunità di acquisire ulteriori ele-menti volti ad individuare l’ammontaredelle risorse finanziarie disponibili per lefinalità in esame.

Con riferimento all’articolo 15, concer-nente i soggetti attuatori degli interventirelativi alle opere pubbliche e ai beniculturali, non ha osservazioni da formu-lare, stante il carattere procedurale dellenorme.

Con riguardo all’articolo 15-bis, recanteinterventi immediati sul patrimonio cultu-rale, non ha osservazioni da formularesulle disposizioni di cui ai commi da 1 a5, relative all’avvio tempestivo di interventidi tutela e ricostruzione del patrimoniostorico e artistico danneggiato in conse-guenza degli eventi sismici, dal momentoche si tratta di disposizioni di carattereprevalentemente procedurale. Non ha os-servazioni da formulare, altresì, sull’inter-vento relativo all’Ufficio del Soprinten-dente speciale, della durata di 5 anni, cheprevede la costituzione di una segreteriatecnica di progettazione (20 unità, pressoil Segretariato generale del MIBACT, entroil limite di spesa di 500.000 euro annui) eil reclutamento di personale di supporto(fino a 20 unità, entro il limite di spesa di800.000 euro annui), tenuto conto che irelativi oneri sono previsti entro limitimassimi di spesa.

In merito all’articolo 15-ter, recantemisure urgenti per le infrastrutture viarie,evidenzia preliminarmente che le norme –introdotte durante l’esame al Senato –prevedono che per gli interventi di messain sicurezza e il ripristino della viabilitàdelle infrastrutture stradali di interessenazionale, rientranti nella competenza diANAS, interessate dagli eventi sismici, ilmedesimo ente provveda in qualità disoggetto attuatore della protezione civile,operando, in via di anticipazione, a valeresulle risorse dell’apposito Fondo che rac-coglie le risorse del bilancio dello Statodestinate ad ANAS Spa. In proposito,reputa utile acquisire elementi volti aconfermare – in considerazione dell’entità

degli interventi previsti e della loro mo-dulazione temporale – che le risorse, dicui al Fondo di cui all’articolo 1, comma868, della legge n. 208 del 2015, sianoeffettivamente idonee a consentire l’attua-zione delle misure in esame, senza pre-giudicare altri interventi già programmatia valere sulle medesime disponibilità.

In merito all’articolo 16, concernente laConferenza permanente e le Commissioniparitetiche, non ha osservazioni da for-mulare alla luce di quanto precisato dallarelazione tecnica.

Con riguardo all’articolo 17, recantemisure in tema di Art bonus, rileva, pre-liminarmente, che le disposizioni in esameestendono alle erogazioni liberali per in-terventi di restauro, manutenzione e pro-tezione di beni culturali di interesse reli-gioso nei territori colpiti dagli eventi si-smici il credito di imposta di cui all’arti-colo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83del 2014 (Art bonus). Ricorda che taleagevolazione a sostegno della cultura, ori-ginariamente introdotta solo per un trien-nio, è divenuta permanente alla luce dellemodifiche apportate al citato articolo 1 deldecreto-legge n. 83 del 2014 dal comma318, lettera a), dell’articolo 1 della leggen. 208 del 2015. Tenuto conto che ladisposizione in esame richiama espressa-mente, al comma 1, l’applicazione delcitato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del2014, anche l’estensione ora prevista do-vrebbe considerarsi permanente. Tuttaviala quantificazione effettuata dalla rela-zione tecnica e i conseguenti effetti scon-tati nel prospetto riepilogativo sembranolimitati ad un triennio. In proposito, an-drebbero acquisiti chiarimenti. Con rife-rimento alla quantificazione degli effetti digettito effettuata dalla relazione tecnicaoriginaria, andrebbero forniti ulteriori ele-menti informativi in merito alle ipotesiutilizzate – ad esempio la ripartizionedelle erogazioni liberali fra persone fisichee giuridiche –, tenuto conto, fra l’altro, deidati a disposizione delle amministrazionirelativi all’agevolazione in esame. Infine,con specifico riferimento agli effettiascritti all’estensione del credito d’impostaalle zone comprese nell’allegato 2, ritiene

Martedì 6 dicembre 2016 — 163 — Commissione V

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che andrebbero esplicitati i dati e glielementi sottostanti la quantificazione de-gli stessi.

In merito all’articolo 17-bis, relativoalle erogazioni liberali nei confronti deicomuni colpiti da sisma e da eventi cala-mitosi, pur tenendo conto di quanto evi-denziato dalla relazione tecnica con rife-rimento alla propensione dei soggetti adeffettuare erogazioni liberali, all’ambitoapplicativo e all’effetto di sostituzione chesi verrebbe a realizzare con le altre tipo-logie di erogazioni liberali, rileva che an-drebbe valutata la prudenzialità dellamancata quantificazione di effetti di mi-nor gettito connessi alla disposizione inesame. Ciò anche in considerazione delfatto che la norma, modificando il Testounico delle imposte sui redditi, estende invia permanente l’ambito applicativo delladeducibilità per erogazioni liberali e che lamotivazione dell’erogazione liberale inesame – eventi sismici o calamitosi –, puressendo peculiare, così come evidenziatodalla relazione tecnica, comporta un’ade-sione presumibilmente superiore rispetto aquella che si registra in via ordinaria perle erogazioni liberali. Sul punto, apparequindi opportuno acquisire l’avviso delGoverno.

Con riguardo all’articolo 18-bis, recantemisure urgenti per lo svolgimento del-l’anno scolastico 2016/2017, rileva che gliinterventi previsti dalla norma – quali laderoga ai parametri vigenti per la costi-tuzione delle classi scolastiche, la facoltàper i dirigenti scolastici di istituire ulte-riori posti di personale docente ed ATA –sono ricondotti ad un limite di spesacorrispondente alla spesa autorizzata, paria 5 milioni di euro per il 2016 e a 15milioni di euro per il 2017. Inoltre, èprevista una clausola di monitoraggio e lapossibilità di variazioni compensative dibilancio in caso di scostamenti. Non hapertanto osservazioni da formulare per iprofili di quantificazione. Peraltro, dalmomento che la relazione tecnica nonfornisce indicazioni che consentano di va-lutare l’adeguatezza del citato stanzia-mento rispetto alle esigenze derivanti dallanorma in esame, ritiene sarebbero utili

elementi di valutazione in tal senso. Inmerito ai profili di copertura finanziaria,evidenzia che agli oneri per il personaledella scuola, di cui all’autorizzazione dispesa recata dal comma 2 del presentearticolo, pari a 5 milioni di euro per il2016 e a 15 milioni di euro per il 2017, siprovvede: quanto a 5 milioni di euro peril 2016, mediante corrispondente ridu-zione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 601, della leggen. 296 del 2006, relativa al Fondo per ilfunzionamento delle istituzioni scolastiche(cap. 1194 dello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca); quanto a 15 milioni di europer il 2017, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 202, della leggen. 107 del 2015, relativa al Fondo « LaBuona Scuola per il miglioramento e lavalorizzazione dell’istruzione scolastica »(cap. 1285 dello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca). Al riguardo, segnala che ilFondo per il funzionamento delle istitu-zioni scolastiche, come risulta da un’in-terrogazione al sistema informativo dellaRagioneria generale dello Stato, reca lenecessarie disponibilità per l’anno 2016.Segnala, altresì, che nel bilancio di previ-sione per il triennio 2016-2018, il Fondo« La Buona Scuola per il miglioramento ela valorizzazione dell’istruzione scola-stica » reca uno stanziamento di 111,5milioni di euro per l’anno 2017, mentrenel disegno di legge di bilancio per iltriennio 2017-2019 lo stanziamento previ-sto per il medesimo Fondo è elevato a391,3 milioni di euro per il medesimoanno 2017. Tutto ciò premesso, ritienecomunque necessario che il Governo as-sicuri che l’utilizzo delle sopra indicaterisorse non comprometta la realizzazionedi interventi già previsti a legislazionevigente.

Con riferimento all’articolo 19, concer-nente il Fondo di garanzia per le PMI infavore delle zone colpite dal sisma del2016, non ha osservazioni da formularealla luce di quanto affermato dalla rela-zione tecnica.

Martedì 6 dicembre 2016 — 164 — Commissione V

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In merito all’articolo 20, inerente il so-stegno alle imprese danneggiate dagli eventisismici del 2016, evidenzia che la disposi-zione in esame trasferisce una quota, pari acomplessivi 35 milioni di euro, delle risorsedel Fondo per la ricostruzione delle areeterremotate di cui all’articolo 4 del provve-dimento in esame, sulle contabilità specialiintestate ai Presidenti delle regioni interes-sate dagli eventi sismici del 2016 per laconcessione di agevolazioni alle impresedanneggiate. In proposito, non ha osserva-zioni da formulare alla luce di quanto af-fermato dalla relazione tecnica e nel pre-supposto che l’utilizzo delle risorse inesame non pregiudichi altri interventi fi-nanziati dal predetto Fondo. In proposito,ritiene utile acquisire una conferma daparte del Governo.

Con riguardo all’articolo 21, recantedisposizioni per il sostegno e lo sviluppodelle aziende agricole, agroalimentari ezootecniche, evidenzia che la disposizionein esame reca misure finalizzate a soste-nere le attività agricole e produttive, inparte, mediante una diversa finalizzazionedi risorse già previste a legislazione vigentee, in parte, attraverso l’utilizzo delle ri-sorse stanziate dall’articolo 5 del provve-dimento in esame e destinate alla rico-struzione privata. Andrebbe in primoluogo confermato che la diversa finalizza-zione indicata dalle norme non pregiudi-chi interventi in essere già previsti alegislazione vigente e finanziati a valeresulle medesime risorse. Inoltre, con par-ticolare riferimento all’integrazione dellerisorse europee per euro 10.942.300, pre-vista dai commi 4-bis e 4-ter, appaiononecessari chiarimenti circa la regolazionecontabile di dette somme che dovrebbero,in base a quanto previsto dalla norma inesame, essere trasferite dall’ISMEA all’en-trata del bilancio dello Stato. Poiché suglistessi stanziamenti gravano altri interventiprevisti dal decreto in esame, pur pren-dendo atto di quanto chiarito dalla rela-zione tecnica, osserva che andrebbe con-fermata la congruità delle risorse in que-stione alla luce del complesso degli inter-venti da finanziare.

Riguardo all’articolo 22, relativo allapromozione turistica, evidenzia preliminar-mente che la norma in esame demanda alCommissario straordinario la predisposi-zione, in accordo con ENIT – Agenzia na-zionale del turismo, di un programma perla promozione e il rilancio del turismo neiterritori colpiti dal sisma. Il programma èrealizzato a valere sulle risorse disponibili alegislazione vigente sul bilancio di ENIT,nel limite massimo di 2 milioni di euro peril 2017. Al riguardo non ha osservazioni daformulare, nel presupposto che le risorse inriferimento risultino nell’effettiva disponi-bilità di ENIT e non siano già impegnate infunzione di altre finalità di spesa. In propo-sito, appare utile acquisire elementi infor-mativi dal Governo.

In merito all’articolo 23, relativo ai con-tributi INAIL per la messa in sicurezzadegli immobili produttivi, prende atto diquanto affermato dalla relazione tecnicacirca la disponibilità di risorse da partedell’INAIL per le finalità recate dalle dispo-sizioni in esame. In proposito, considerautile acquisire conferma che il profilo tem-porale di spendibilità delle risorse destinatealle nuove finalità sia compatibile conquello previsto a legislazione vigente.

In merito all’articolo 24, recante inter-venti a favore delle micro piccole e medieimprese, rileva che i finanziamenti agevo-lati di cui alla disposizione in esame sonoconcessi nel limite massimo di 10 milionidi euro per l’anno 2016, a valere sullerisorse disponibili sull’apposita contabilitàspeciale del Fondo per la crescita soste-nibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. In proposito, essendol’onere limitato allo stanziamento previsto,non ha osservazioni da formulare nelpresupposto della disponibilità delle ri-sorse in questione sull’apposita contabilitàspeciale senza pregiudicare interventi giàprogrammati a valere sulle medesime di-sponibilità. In proposito, ritiene utile ac-quisire una conferma da parte del Go-verno.

In merito all’articolo 25, concernente ilrilancio del sistema produttivo, non haosservazioni da formulare in merito alladisposizione, che estende ai comuni colpiti

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dagli eventi sismici gli aiuti di cui aldecreto-legge n. 120 del 1989, nei limitidelle risorse effettivamente disponibili,nonché l’applicabilità degli interventi dicui all’articolo 27 del decreto-legge n. 83del 2012 (aree di crisi industriale com-plessa), previsione alla quale non sonostati ascritti effetti onerosi in virtù del suocarattere prevalentemente ordinamentale.Andrebbe peraltro confermato che il Mi-nistero per lo sviluppo economico, il sog-getto attuatore Invitalia e le amministra-zioni locali coinvolte ai sensi del citatodecreto-legge n. 83 del 2012 possano farfronte a detta estensione nei limiti dellerisorse già disponibili a legislazione vi-gente.

Riguardo all’articolo 26, recante normein materia di risorse finanziarie degli entiparco nazionali coinvolti dal sisma, evi-denzia preliminarmente che le disposizioniconsentono agli enti parco Gran Sasso,Monti della Laga e dei Monti Sibillini, dinon applicare per il 2016 una serie didisposizioni relative ai limiti di spesa permissioni per il personale e per l’acquistodi materiali ed arredi. Segnala che larelazione tecnica quantifica i relativi oneriin 127.000 euro per l’anno 2016. Al fine diverificare la congruità dell’onere per ladisapplicazione dei suddetti limiti di spesa,ritiene andrebbero fornite informazionicirca gli elementi e i dati posti a base dellaquantificazione dell’onere medesimo.

Riguardo all’articolo 27, relativo al Pro-gramma per la realizzazione delle infra-strutture ambientali, rileva preliminar-mente che le disposizioni prevedono unprogramma di interventi di ripristino erealizzazione di infrastrutture ambientalied acquedotti, entro il limite di spesa di 3milioni di euro per il 2016. In proposito,pur rilevando che gli interventi sono ri-condotti ad un limite di spesa, sarebberoutili chiarimenti riguardo agli effetti scon-tati sui saldi di fabbisogno e di indebita-mento netto, che implicano erogazioni percassa nella misura di 1/3 nel 2016 e dellarestante somma nel 2017.

Riguardo all’articolo 28, avente ad og-getto disposizioni in materia di tratta-mento e trasporto del materiale derivante

dal crollo parziale o totale degli edifici,evidenzia preliminarmente che la normaprevede un piano per la gestione dellemacerie e dei rifiuti derivanti dagli inter-venti di prima emergenza e ricostruzionenonché una serie di disposizioni procedi-mentali per la realizzazione del pianomedesimo. I relativi oneri sono posti acarico del fondo di cui all’articolo 4 per laricostruzione delle aree terremotate. Inol-tre, ai sensi del comma 13, le ammini-strazioni coinvolte operano con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente e, quindi, senzanuovi oneri. I rimborsi spese per i com-ponenti del Comitato di indirizzo e pia-nificazione delle attività previsto dalcomma 10, sono a carico delle ammini-strazioni di appartenenza del comitatomedesimo. In proposito, andrebbero for-niti elementi a conferma dell’effettiva pos-sibilità per i soggetti pubblici coinvolti difar fronte agli adempimenti previsti con lerisorse esistenti. Andrebbe altresì confer-mata l’effettiva disponibilità delle misureper l’attuazione degli interventi, a valeresul fondo per la ricostruzione, in consi-derazione del complesso degli interventifinanziati dal fondo medesimo.

In merito all’articolo 30, in materia dilegalità e trasparenza, evidenzia che laStruttura di missione ed il Gruppo inter-forze per l’emergenza e la ricostruzionenell’Italia centrale (GICERIC) saranno isti-tuiti utilizzando le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente e che l’elenco « Anagrafeantimafia », secondo quanto specificatodalla relazione tecnica, sarà gestito utiliz-zando le risorse disponibili. Tanto pre-messo, rileva tuttavia che la relazionetecnica non fornisce elementi di dettagliovolti a suffragare l’effettiva possibilità peri soggetti coinvolti di far fronte agli adem-pimenti previsti con le risorse già dispo-nibili a legislazione vigente. In proposito,considera utile acquisire l’avviso del Go-verno.

In merito all’articolo 31, recante ulte-riori disposizioni per la ricostruzione pri-vata, non ha osservazioni da formulare peri profili di quantificazione.

Martedì 6 dicembre 2016 — 166 — Commissione V

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In ordine all’articolo 34, relativo allaqualifica dei professionisti, evidenzia chele norme istituiscono un elenco specialedei professionisti abilitati, prevedendo al-tresì che il contributo massimo, a caricodel Commissario straordinario, per tutte leattività tecniche poste in essere per laricostruzione pubblica e privata, stabilitonella misura del 10 per cento, sia al nettodell’IVA e dei versamenti previdenziali. Lenorme stabiliscono inoltre la possibilità diriconoscere un contributo aggiuntivo, perle sole indagini o prestazioni specialistiche,nella misura massima del 2 per cento. Inproposito, non ha osservazioni da formu-lare atteso che, come evidenziato dallarelazione tecnica, gli oneri connessi allapredisposizione dell’elenco e alle attivitàad esso connesse sono a carico dellerisorse attribuite al Commissario.

In merito all’articolo 35, in materia ditutela dei lavoratori, rileva che le normeprevedono adempimenti a carico degli uf-fici speciali per la ricostruzione e deicentri per l’impiego. Con riferimento alcomma 7, relativo agli adempimenti incapo ai centri per l’impiego, rileva che gliincrementi delle risorse a tal fine disposti,richiamati dalla relazione tecnica, sonorelativi all’annualità 2016. Appare quindinecessario acquisire chiarimenti circa lasostenibilità degli adempimenti aggiuntiviper detti centri con le risorse disponibili alegislazione vigente, atteso che l’inclusionedegli eventi sismici avvenuti dopo il 24agosto 2016 potrebbe determinare lo slit-tamento di alcune attività anche al 2017.Infine, andrebbe acquisita conferma circala neutralità finanziaria della disposizionerelativa alla costituzione di un tavolo per-manente presso le prefetture interessate.

Con riferimento all’articolo 36-bis, inmateria di informazione sulle misure disostegno alle popolazioni colpite, rilevache le disposizioni in esame – introdottedurante l’esame al Senato – prevedonoche il Ministero del lavoro e delle politichesociali, anche tramite l’Agenzia per lepolitiche attive del lavoro (ANPAL), prov-veda alle attività informative destinate allepopolazioni colpite, alle imprese e ai la-voratori sulle misure di sostegno previste,

con le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. In proposito, non haosservazioni da formulare per quanto at-tiene ai profili di quantificazione alla lucedi quanto affermato dalla relazione tec-nica.

In ordine all’articolo 36-ter, concer-nente il divieto di installazione di appa-recchi e congegni per il gioco lecito, nonha osservazioni da formulare per quantoattiene ai profili di quantificazione nelpresupposto che non risultino sostanzial-mente modificate le previsioni complessivedi gettito associate all’installazione deipredetti dispositivi di gioco.

In merito all’articolo 37, relativo aldifferimento dei termini di pagamento insituazioni di emergenza, non ha osserva-zioni da formulare per i profili di quan-tificazione.

Con riguardo all’articolo 38, in materiadi impiego del volontariato di protezionecivile, rileva che la norma prevede che idatori di lavoro a cui viene rimborsatol’equivalente degli emolumenti versati allavoratore impegnato come volontario pos-sano, in alternativa al rimborso, optareper la fruizione di un credito di imposta,da utilizzare esclusivamente in compensa-zione. In proposito, al fine di verificare laneutralità della norma, considera oppor-tuno che il Governo chiarisca se la mo-dalità alternativa di ristoro del datore dilavoro, indicata dalla norma in esame, siacoerente con i flussi di cassa scontati inrelazione alle modalità di rimborso appli-cate in via ordinaria.

Sull’articolo 39, concernente reti dellaprotezione civile e piano radar nazionale,non ha osservazioni da formulare conriferimento alle norme recate dai commi 1e 2 dal momento che le attività di manu-tenzione e gestione potranno essere svoltenei limiti delle disponibilità finalizzate allarealizzazione delle attività medesime. Perquanto concerne le norme recate dalcomma 3, reputa utile acquisire indica-zioni circa le attività necessarie per ilcompletamento del piano radar nazionale

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e sulle disponibilità che sussistono nel-l’ambito degli stanziamenti di bilancio delDipartimento della protezione civile.

In merito all’articolo 40, relativo aglistanziamenti residui del Fondo di solida-rietà dell’Unione europea, evidenzia che ledisposizioni prevedono specifiche destina-zioni per stanziamenti residui riconosciutidall’Unione europea quale rimborso pergli interventi statali di prima emergenza.In proposito, non ha osservazioni da for-mulare anche alla luce delle precisazionifornite dalla relazione tecnica.

Riguardo all’articolo 41, recante dispo-sizioni inerenti la cessione di beni, rilevache la norma autorizza, previo parere diuna Commissione costituita ad hoc, senzanuovi o maggiori oneri per il bilancio delloStato, la cessione a titolo definitivo e nononeroso di beni mobili di proprietà delloStato assegnati alle regioni e agli entilocali. Rileva, altresì, che la relazionetecnica afferma che la norma non com-porta effetti finanziari negativi stante an-che la previsione che la predetta Commis-sione sia costituita senza nuovi oneri. Inproposito, nel rilevare che la norma nonprecisa la composizione della Commis-sione né esclude espressamente la corre-sponsione di compensi ed altri emolu-menti, andrebbero acquisiti ulteriori ele-menti volti a suffragare la previsione diinvarianza finanziaria.

In ordine all’articolo 42, relativo alcoordinamento con le attività e gli inter-venti attivati nella fase di prima emer-genza, evidenzia che la disposizione pre-vede, ai commi da 1 a 3, il subentro delleregioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbrianelle attività espletate durante la fase diprima emergenza. Il proseguimento ocompletamento di tali attività verrà disci-plinato mediante emanazione, entro il 31gennaio 2017, di ordinanze del Capo delDipartimento della protezione civile. Leattività e gli altri interventi attivati sa-ranno posti in essere nell’ambito dellerisorse a tal fine previste dal Fondo per leemergenze nazionali (FEN), che sarannorese disponibili con delibere del Consigliodei ministri ai sensi dell’articolo 5 dellalegge n. 225 del 1992. Sul punto non ha

osservazioni da formulare per i profili diquantificazione. Con riguardo al comma 4,che prevede che le attività estimative ri-chieste dal Dipartimento della protezionecivile o dal Commissario straordinario al-l’Agenzia delle entrate vengano svolte atitolo gratuito senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica,andrebbe invece confermato che l’Agenziapossa comunque far fronte a dette attivitànell’ambito delle risorse umane e strumen-tali disponibili a legislazione vigente.

In merito all’articolo 43, relativo alreperimento di alloggi per la locazione,evidenzia che la disposizione consente diprovvedere al reperimento di ulteriori al-loggi per le persone sgomberate da edificidanneggiati, anche attraverso l’individua-zione di immobili non utilizzati; a talefine, viene dettata una specifica disciplinaper la gestione di tali soluzioni ponendo lerelative spese a carico delle disponibilitàdel Fondo di cui all’articolo 4. Consideratoche a valere su tali risorse dovranno esseresoddisfatte molteplici esigenze di spesaconnesse alla gestione dell’emergenza si-smica, andrebbero forniti elementi e datiutili per una stima, anche di massima,dell’onere recato dalla disposizione inesame.

In merito all’articolo 44, recante dispo-sizioni in materia di contabilità e bilancio,rileva che la relazione tecnica non espli-cita tutti gli elementi in base ai quali sonostati determinati gli oneri derivanti dalcomma 1. Andrebbero, pertanto, acquisitigli elementi necessari ai fini della verificadelle quantificazioni proposte. Per quantoconcerne il comma 2, che esonera i co-muni colpiti dal sisma dal rispetto delpareggio di bilancio per l’anno 2016, rilevache l’onere è stato stimato, secondoquanto precisato dalla relazione tecnica,da un latotenendo conto del differenzialetra l’ammontare totale dell’avanzo vinco-lato e disponibile degli enti interessati edil rispettivo margine positivo di saldo,comunicato in sede di primo monitoraggiodelle regole di finanza pubblica, dall’altroapplicando al differenziale una stima deglistati avanzamento lavori (SAL), sulla basedell’andamento annuale medio, registrato

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negli ultimi dieci anni, tenendo conto deimesi residui al termine dell’esercizio. Alriguardo, andrebbe acquisita la valuta-zione del Governo in merito alla pruden-zialità di tale criterio di stima, in consi-derazione della situazione di emergenza incui si trovano i comuni colpiti dal sisma edell’effetto estremamente limitato neltempo, il solo anno 2016, della derogaconcessa. Tale situazione potrebbe infattiindurre i Comuni interessati ad accelerarel’avanzamento dei lavori in essere e adeffettuare interventi di piccola entità im-mediatamente realizzabili con conseguentemaggiore impatto sui saldi di cassa ri-spetto al parametro indicato dalla rela-zione tecnica, relativo alla stima degli statidi avanzamento dei lavori secondo l’anda-mento medio annuale degli ultimi diecianni.

In merito all’articolo 45, relativo alsostegno al reddito dei lavoratori, osservache per quanto attiene specificamente al-l’articolo 45, commi 1 e 4 (trattamenti diintegrazione al reddito per dipendenti delsettore privato e co.co.co), la quantifica-zione degli oneri appare congrua rispettoai parametri forniti dalla relazione tecnicariferiti alla platea di soggetti interessati dalsisma del 24 agosto 2016, la cui entitàviene esplicitamente indicata. Per quantoriguarda i soggetti interessati dagli eventisismici successivi, la relazione tecnicatiene fermi i parametri utilizzati in pre-cedenza, senza tuttavia fornire la stima invalore assoluto dei nuovi soggetti interes-sati. Sul punto, appare pertanto necessarioacquisire i relativi elementi di valutazionedal Governo. In riferimento all’articolo 45,commi 7 e 8, che prevedono, rispettiva-mente, un’estensione del periodo di cassaintegrazione e l’esonero dei datori di la-voro dal versamento del contributo addi-zionale, relativamente ai comuni interes-sati dal sisma del 24 agosto 2016, prendeatto della quantificazione fornita dallenorme in esame, atteso che la relazionetecnica non esplicita tutti i parametriutilizzati per la stima degli oneri relativi aipredetti interventi. In proposito, rileva chela stima delle minori entrate contributiverelative di cui al comma 8 appare sostan-

zialmente in linea con quella degli oneri dicui al comma precedente. Peraltro, larelazione tecnica non fornisce ulterioridati volti a determinare la maggiore plateadei beneficiari connessa all’estensionedelle disposizioni ai comuni di cui all’Al-legato 2. In merito ai profili di coperturafinanziaria dei commi 1 e 3, segnala cheall’onere relativo alla concessione di un’in-dennità pari al trattamento massimo diintegrazione salariale, prevista dal comma1 dell’articolo 45 nel limite di spesa di124,5 milioni di euro per l’anno 2016, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all’articolo 18, comma1, del decreto-legge n. 185 del 2008. Inproposito, segnala che il predetto Fondo,come risulta da un’interrogazione al si-stema informativo della Ragioneria gene-rale dello Stato, reca le necessarie dispo-nibilità, anche tenendo conto dell’ulterioreriduzione, per un importo di 141,835 mi-lioni di euro, disposta, per lo stesso anno2016, dall’articolo 52, comma 2, lettera n),del provvedimento. Tutto ciò premesso,ritiene comunque necessario che il Go-verno assicuri che l’utilizzo delle sopraindicate risorse non comprometta la rea-lizzazione di interventi già previsti a legi-slazione vigente. In merito al comma 7,segnala che all’onere conseguente alla noncontabilizzazione dei periodi di tratta-mento di integrazione salariale ai fini delraggiungimento delle durate massime pre-viste, valutato in 7,43 milioni di euro per2019 e in 11,08 milioni di euro per il 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all’articolo 18, comma1, del decreto-legge n. 185 del 2008, comerifinanziato dall’articolo 52, comma 1, delprovvedimento, nella misura di 19 milionidi euro per il 2019. Al riguardo, consideranecessario che il Governo confermi che ilFondo sociale per occupazione e forma-zione rechi le necessarie disponibilità eche l’utilizzo di risorse dello stesso noncomprometta la realizzazione di interventigià previsti a legislazione vigente.

Relativamente all’articolo 46, concer-nente perdite d’esercizio nell’anno 2016,

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tenuto conto della irrilevanza ai fini fiscalidella disposizione, asserita dalla relazionetecnica, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all’articolo 47, concernente ladetassazione di contributi, indennizzi erisarcimenti, non ha osservazioni da for-mulare sulla base di quanto indicato dallarelazione tecnica.

In merito all’articolo 48, concernente laproroga e sospensione di termini in ma-teria di versamenti tributari e contributivi,nonché di termini amministrativi, eviden-zia preliminarmente che la norma disci-plina la sospensione dei versamenti e degliadempimenti tributari e previdenziali peri soggetti interessati dal sisma del 24agosto 2016, sulla base del testo inizialedel provvedimento, e dal sisma del 26ottobre 2016, in virtù delle modificheapportate dal Senato. Poiché la relazionetecnica si limita ad indicare la stima delgettito oggetto di sospensione, reputa ne-cessarie le seguenti ulteriori informazioni.Andrebbe, in primo luogo, chiarito se lastima indicata dalla relazione tecnica in-cluda anche gli effetti relativi alla sospen-sione dei termini, fino al 20 dicembre2016, disposta con il decreto ministerialedel 1o settembre 2016 in favore dei comuniindicati nel decreto medesimo. Andrebbe,altresì, chiarito se i richiamati effetti in-cludano anche quelli relativi alla sospen-sione dei versamenti delle ritenute operatedai sostituti d’imposta nel 2016. Infatti,mentre il citato decreto ministerialeesclude l’applicazione della sospensioneper le predette ritenute, il comma 1 del-l’articolo in esame prevede la regolarizza-zione, entro il 31 maggio 2017, dellamancata effettuazione di ritenute e delmancato riversamento delle stesse. Perquanto riguarda le procedure per l’impu-tazione alle singole annualità degli effettifinanziari, segnala la diversa proceduraadottata per la stima degli effetti tributarie di quelli contributivi. Infatti, con riferi-mento alla sospensione dei contributi e deipremi obbligatori, la relazione tecnicaconsidera, prudenzialmente, che tutti isoggetti aderiscano alla rateizzazione in 18mesi in quanto alla stessa non si applicanosanzioni ed interessi. Per tale motivo, nel

2017 è scontato un minor gettito contri-butivo, mentre dal 2018 sono registrati glieffetti positivi dovuti al versamento dellerate; in merito, invece, alla sospensione deiversamenti tributari, gli effetti positivi do-vuti al recupero delle somme sospese èascritto interamente al 2017 (complessiva-mente 201,3 milioni). Andrebbero quindichiarite le ragioni in base alle quali non èconsiderata l’ipotesi di rateizzazione per iversamenti tributari sospesi tenuto contoche l’articolo 9, comma 2-bis, della leggen. 212 del 2000, cui il comma 11 rinvia,prevede la rateizzazione fino ad un mas-simo di 18 mesi senza applicazione disanzioni ed interessi. In merito, infine, allastima degli effetti contributivi e previden-ziali, andrebbe chiarita quale sia l’inci-denza in termini di premi INAIL riferiti aicomuni dell’allegato 2. Ciò in quanto, conriferimento ai comuni dell’allegato 1, larelazione tecnica riporta una specificaquantificazione mentre con riferimento aicomuni dell’allegato 2, fornisce un datoche sembrerebbe non includere gli effettidei premi INAIL.

Riguardo all’articolo 49, concernentetermini processuali e sostanziali, comuni-cazione e notificazione di atti, rileva pre-liminarmente che le previsioni normative,volte a differire termini processuali e so-stanziali, risultano di carattere prevalen-temente ordinamentale.

Per quanto concerne l’articolo 50, re-lativo alla struttura del Commissario stra-ordinario e alle misure per il personaleimpiegato in attività emergenziali, in me-rito alle norme recate dai commi da 1 a8, non ha osservazioni da formulare dalmomento che l’onere è configurato qualelimite massimo di spesa. Rileva, inoltre,che il comma 6 prevede di sterilizzarel’onere recato dall’utilizzo di esperti ren-dendo indisponibili nella dotazione orga-nica delle amministrazioni di apparte-nenza un numero di posti equivalente dalpunto di vista finanziario. Tale modalitàpotrebbe tuttavia non essere idonea, inspecifiche situazioni, a garantire la neu-tralità della disposizione in quanto laindisponibilità potrebbe riguardare posi-zioni non coperte e, dunque, essere dispo-

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sta a valere su oneri non sussistenti alegislazione vigente. In ordine ai predettiprofili appare, quindi, utile acquisire in-dicazioni dal Governo. Non ha inveceosservazioni da formulare con riguardoalle norme recate dai commi 9-bis e 9-ter.In merito ai profili di copertura finanzia-ria, di cui ai commi 9-bis e 9-ter, evidenziache la copertura dell’onere di 146,3 mi-lioni di euro per il 2016, derivante dal-l’incremento di pari importo del Fondonazionale per il servizio civile per lo stessoanno 2016, è effettuata: quanto a 139milioni di euro, mediante il completo uti-lizzo per l’anno 2016 delle risorse residuederivanti dall’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1, comma 187, della leggen. 190 del 2014, relativa al Fondo per ilfinanziamento del terzo settore (cap. 3093dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze); quanto a7,3 milioni di euro, mediante il completoutilizzo delle risorse iscritte, per l’anno2016, nella seconda sezione, di caratterenon rotativo, del Fondo destinato a soste-nere lo svolgimento di attività di interessegenerale che caratterizzano gli enti delterzo settore, di cui all’articolo 9, comma1, lettera g), della legge n. 106 del 2016. Alriguardo, appare necessario che il Governoassicuri che la riduzione, prevista dalcomma 9-ter dell’articolo 50, delle men-zionate autorizzazioni di spesa non pre-giudichi la realizzazione di interventi giàprevisti a legislazione vigente. Segnala pe-raltro che una disposizione di identicotenore a quella testé esaminata è conte-nuta all’articolo 25 dello schema di de-creto legislativo n. 360, recante « Istitu-zione e disciplina del servizio civile uni-versale ». In proposito, appare pertantonecessario acquisire l’avviso del Governoin merito all’opportunità di espungere lacitata disposizione dal testo del predettoschema di decreto legislativo.

Riguardo all’articolo 50-bis, concer-nente il personale dei comuni e del Di-partimento della protezione civile, in me-rito al comma 1 e al comma 5 non haosservazioni da formulare per i profili diquantificazione alla luce dei dati e daglielementi forniti dalla relazione tecnica.

Anche in merito al comma 4 non haosservazioni da formulare, essendo la fa-coltà di assunzione configurata entro unlimite di spesa.

In ordine all’articolo 51, relativo alledisposizioni concernenti il Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco, con riferimento aicommi da 1 a 3, evidenzia preliminar-mente che questi dispongono l’incrementodella dotazione 2016 del Fondo di ammi-nistrazione del personale non direttivo enon dirigente dei vigili del fuoco, per unimporto di 2,6 milioni di euro, prevedendola corrispondente riduzione della spesa giàprevista a normativa vigente per il reclu-tamento di 400 unità dei Vigili del fuocoa decorrere dal 1o settembre 2016, me-diante il differimento di tale termine a fardata dal 1o novembre 2016. Sul punto nonha osservazioni da formulare, consideratoche il maggior onere è configurato comelimite massimo di spesa e preso atto deidati e degli elementi forniti dalla relazionetecnica ai fini della sua determinazione.Non ha nulla da osservare, altresì, conriguardo al comma 4, considerato che laspesa disposta dalla norma – 5 milioni dieuro per il 2016 e 45 milioni per il 2017,per il ripristino del parco mezzi del Corponazionale dei vigili del fuoco e per l’attivitàdi gestione delle macerie – appare confi-gurata come limite massimo di spesa. Inmerito ai profili di copertura finanziaria,di cui ai commi 1 e 2, segnala chel’incremento di 2,6 milioni di euro perl’anno 2016 del Fondo di amministrazionedel personale non direttivo e non dirigentedel Corpo nazionale dei vigili del fuoco èeffettuato mediante utilizzo delle risorse dicui all’articolo 6-bis, comma 2, del decre-to-legge n. 113 del 2016. Il citato articolo6-bis ha incrementato di 400 unità ladotazione organica del Corpo dei vigili delfuoco, autorizzando conseguentementel’assunzione di un corrispondente numerodi unità, fissando un limite massimo com-plessivo di spesa di 5.203.860 euro per il2016, di 15.611.579 euro per il 2017 e di16.023.022 euro a decorrere dal 2018.Peraltro, poiché, come stabilito dal comma2 dell’articolo 51, l’assunzione delle pre-dette unità non potrà essere effettuata

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anteriormente al 1o novembre 2016, di-spone sostanzialmente, come risulta dallarelazione tecnica, che i risparmi che neconseguono per il 2016 vengano destinatial citato incremento del Fondo di ammi-nistrazione del personale non direttivo enon dirigente del Corpo nazionale deivigili del fuoco.

Relativamente all’articolo 51-bis, con-cernente le norme transitorie per consen-tire il voto degli elettori fuori residenza acausa dei recenti eventi sismici in occa-sione del referendum costituzionale del 4dicembre 2016, rileva che le disposizioniprevedono, tra l’altro, al comma 5, lacostituzione di seggi speciali presso strut-ture ricettive o di accoglienza. La relazionetecnica precisa che le disposizioni noncomportano oneri aggiuntivi per l’erario.Dopo aver precisato che i seggi specialihanno un numero inferiore di componenti,con compensi ridotti rispetto ai seggi or-dinari, la relazione evidenzia altresì chetali seggi potranno essere costituiti solo incaso di assoluta necessità ai fini dellaraccolta del voto di un numero di elettoriprecisato dalla stessa norma (almeno 300elettori). Secondo la relazione tecnica ri-sulta difficile prevedere il numero di seggiche potranno essere costituiti. In propo-sito, prende atto di quanto indicato dallarelazione tecnica.

Segnala che l’articolo 52, concernentele disposizioni finanziarie, prevede, alcomma 1, che il Fondo sociale per occu-pazione e formazione, di cui all’articolo18, comma 1, lettera a), del decreto-leggen. 185 del 2008, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 2 del 2009, sia rifi-nanziato di 228,3 milioni di euro perl’anno 2018 e di 19 milioni di euro perl’anno 2019.

Il successivo comma 2 stabilisce cheagli oneri derivanti dagli articoli 3, comma1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44,commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48,commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis,51, comma 4, e dal comma 1 del presentearticolo 52, complessivamente pari a671,502 milioni di euro per l’anno 2016, a495,19 milioni di euro per l’anno 2017, a322 milioni di euro per l’anno 2018, a

84,15 milioni di euro per l’anno 2019, a64,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 13,2milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,27milioni di euro per l’anno 2022, che au-mentano a 542,56 milioni di euro perl’anno 2017 e a 367,37 milioni di euro perl’anno 2018 ai fini della compensazionedegli effetti in termini di fabbisogno edindebitamento netto, si provvede medianteriduzione dei fondi e delle autorizzazionidi spesa specificamente indicati dalle let-tere da a) a p), per la cui illustrazionerinvia a considerazioni successive.

Al riguardo, rileva preliminarmente cheil comma 2 dell’articolo 52 reca la coper-tura finanziaria degli oneri derivanti daalcune disposizioni del provvedimento inesame. In particolare, le citate disposizioniconcernono: parte delle spese per il fun-zionamento degli uffici speciali per laricostruzione, nel limite di 3 milioni dieuro annui per ciascuno degli anni 2017 e2018 (articolo 3, comma 1); l’assegnazionedi una dotazione iniziale di 200 milioni dieuro per il 2016 al Fondo per la ricostru-zione delle aree terremotate (articolo 4,comma 2); le spese per la segreteria tec-nica e il personale di supporto dell’ufficiodel Soprintendente speciale per le areecolpite dal sisma del 24 agosto 2016, entroil limite di 1,3 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2017 al 2021 (articolo 15-bis, comma 6); il credito di imposta per leerogazioni liberali finalizzate alla manu-tenzione, protezione e restauro dei beniculturali di interesse religioso siti nei co-muni colpiti dal sisma, quantificati dallarelazione tecnica, trasmessa dal Governoai sensi dell’articolo 17, comma 5, dellalegge n. 196 del 2009, in 1,8 milioni dieuro per l’anno 2018, in 3 milioni di europer l’anno 2019, in 4 milioni di euro perl’anno 2020, in 1,3 milioni di euro perl’anno 2021 e in 0,27 milioni di euro perl’anno 2022 (articolo 17, comma 3); ladisapplicazione, per l’anno 2016, dei limitidi spesa per gli Enti parco nazionalicoinvolti dal sisma, cui corrisponde unonere pari a 127 mila euro per il 2016(articolo 26); gli oneri conseguenti all’at-tuazione del programma delle infrastrut-ture ambientali da ripristinare o da rea-

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lizzare nei comuni colpiti dal sisma, neilimiti di 3 milioni di euro per l’anno 2016(articolo 27); il differimento delle rate deimutui concessi da Cassa depositi e prestitiSpa agli enti territoriali interessati dalsisma, il cui onere è pari a 7,6 milioni dieuro per il 2017 e a 3,8 milioni di euro peril 2018 (articolo 44, comma 1); l’esclusione,per l’anno 2016, per i comuni colpiti dalsisma, dagli obblighi di pareggio di bilan-cio, il cui onere è stimato dalla relazionetecnica in 11 milioni per il 2016 (articolo44, comma 2); la sospensione del versa-mento, di cui al decreto-legge n. 35 del2013, relativo alla quota capitale annualedi rimborso delle anticipazioni di liquiditàalle regioni, cui appartengono i comunicolpiti dal sisma, con un onere pari a 1,9milioni di euro per il 2017, a 5,6 milionidi euro per il 2018 e a 10,6 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2019 al 2021(articolo 44, commi 4 e 6); il riconosci-mento di un’indennità una tantum infavore dei lavoratori non subordinati cheabbiano dovuto sospendere l’attività acausa del sisma, con un onere pari a 134,8milioni di euro per il 2016 (articolo 45,comma 4); l’esenzione dalla contribuzioneaddizionale relativa ai periodi di tratta-mento di integrazione salariale straordi-naria con riferimento ai comuni colpiti dalsisma, con un onere pari a 8,9 milioni dieuro per il 2017, a 12,2 milioni di euro peril 2018 e a 2 milioni di euro per il 2019(articolo 45, comma 8); la sospensione diversamenti tributari nei comuni colpiti dalsisma, con oneri valutati dalla relazionetecnica in 201,3 milioni di euro per il 2016(articolo 48, commi 10, 10-bis e 11); lasospensione di versamenti contributivi neicomuni colpiti dal sisma, con oneri valu-tati in 97,835 milioni di euro per il 2017e in 344,53 milioni di euro per il 2018(articolo 48, comma 13); la sospensionedelle imposte sui fabbricati danneggiati dalsisma, con oneri valutati dalla relazionetecnica in 24,5 milioni di euro per il 2016,in 52,5 milioni di euro per il 2017, in 51milioni di euro per il 2018 e in 49 milionidi euro per ciascuno degli anni 2019 e2020 (articolo 48, comma 16); la spesa peril trattamento economico e il compenso

per lavoro straordinario del personale cheopera presso la struttura del Commissariostraordinario per la ricostruzione, nel li-mite di spesa di 3 milioni di euro per il2016 e di 15 milioni di euro annui perciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo50, commi da 1 a 8); l’assunzione dipersonale tecnico e amministrativo atempo determinato da parte dei comunicolpiti dal sisma nel limite di spesa di 1,8milioni di euro per il 2016 e di 14,5milioni di euro per il 2017 (articolo 50-bis,comma 1); l’assunzione di personale tec-nico e amministrativo a tempo determi-nato da parte del Dipartimento della pro-tezione civile nel limite di spesa di 140mila euro per il 2016 e di 960 mila europer il 2017 (articolo 50-bis, comma 4); laspesa, autorizzata nella misura di 5 mi-lioni di euro per il 2016 e di 45 milioni dieuro per il 2017, per ripristinare l’integritàdel parco mezzi del Corpo nazionale deivigili del fuoco (articolo 51, comma 4); ilrifinanziamento del Fondo sociale per oc-cupazione e formazione nella misura di228,3 milioni di euro per il 2018 e di 19milioni di euro per il 2019 (articolo 52,comma 1). Ciò posto, lo stesso comma 2dell’articolo 52 prevede che agli onericomplessivamente derivanti dall’attuazionedegli interventi sopra elencati – pari, intermini di saldo netto da finanziare, a671,502 milioni di euro per l’anno 2016, a495,19 milioni di euro per l’anno 2017, a322 milioni di euro per l’anno 2018, a84,15 milioni di euro per l’anno 2019, a64,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 13,2milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,27milioni di euro per l’anno 2022, elevati a542,56 milioni di euro per l’anno 2017 e a367,37 milioni di euro per l’anno 2018 aifini della compensazione degli effetti intermini di fabbisogno e di indebitamentonetto – si provveda con le seguenti mo-dalità: quanto a 127 mila euro per il 2016,mediante riduzione dell’accantonamentodel fondo speciale di parte corrente rela-tivo al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare; quanto aun milione di euro per il 2016, medianteriduzione dell’accantonamento del fondospeciale di parte corrente relativo al Mi-

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nistero dello sviluppo economico e quantoa 940 mila euro per il 2016, a 16,81milioni di euro per il 2017 e a 1,3 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2019 al2022 mediante riduzione dell’accantona-mento del fondo speciale di parte correnterelativo al Ministero dell’economia e dellefinanze (lettera a)); quanto a 60 milioni dieuro per il 2016, mediante riduzione del-l’accantonamento del fondo speciale diconto capitale relativo al Ministero dell’e-conomia e delle finanze; quanto a 2,3milioni di euro per il 2016, medianteriduzione dell’accantonamento del fondospeciale di conto capitale relativo al Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e quanto a unmilione di euro per il 2016, medianteriduzione dell’accantonamento del fondospeciale di conto capitale relativo al Mi-nistero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale (lettera b)).

Quanto ai restanti oneri, si provvedemediante utilizzo di risorse iscritte inbilancio, ai sensi della legislazione vigente,e puntualmente individuate dalle lettereda c) a p) del comma 2 del medesimoarticolo 52. In particolare, ai restanti onerisi provvede secondo le seguenti modalità:quanto a 31,85 milioni di euro per l’annodal 2017, a 1,85 milioni di euro per l’anno2019, a 23 milioni di euro per l’anno 2020,a 11,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a0,13 milioni di euro per l’anno 2022,mediante riduzione del Fondo per inter-venti strutturali di politica economica, dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (lettera c)); quanto a80 milioni di euro per il 2016 medianteutilizzo delle entrate derivanti dalle san-zioni amministrative irrogate dall’Autoritàgarante della concorrenza e del mercato,di cui all’articolo 148, comma 1, dellalegge n. 388 del 2000, che, alla data dientrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora state utilizzate periniziative a vantaggio dei consumatori (let-tera d)); quanto a 50 milioni di euro peril 2016, mediante utilizzo delle risorse delFondo per le emergenze nazionali, di cuiall’articolo 5, comma 5-bis, della leggen. 225 del 1992, che reca per il medesimo

anno 2016, presso il bilancio di previsionedella Presidenza del Consiglio dei ministri,uno stanziamento di 249 milioni di euro(lettera e)); quanto a 3 milioni di euro peril 2016, mediante riduzione dell’autorizza-zione di spesa di 100 milioni di euro perl’anno 2016 disposta dall’articolo 1,comma 111, della legge n. 147 del 2013,per interventi di messa in sicurezza delterritorio (lettera f)); quanto a 20 milionidi euro per il 2016, mediante riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 1, comma 251, della legge n. 266 del2005, relativa all’istituzione di un Fondoper consentire assunzioni a tempo inde-terminato presso la Pubblica amministra-zione (lettera g)); quanto a 35 milioni dieuro per il 2016, mediante riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 361, della legge n. 311 del 2004,relativa all’istituzione del Fondo rotativoper il sostegno alle imprese e gli investi-menti in ricerca presso la gestione sepa-rata della Cassa depositi e prestiti Spa, conuna dotazione annua di 150 milioni dieuro a decorrere dal 2006 (lettera h));quanto a 15 milioni di euro per il 2016,mediante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 90, dellalegge n. 228 del 2012, relativa a assunzionidi personale nel comparto sicurezza-di-fesa, con una dotazione di 120 milioni dieuro annui a decorrere dal 2014 (letterai)); quanto a 201,35 milioni di euro perl’anno 2017, a 348,7 milioni di euro perl’anno 2018 e a 81,45 milioni di euro peril 2019, mediante utilizzo di quota partedelle maggiori entrate e delle minori spesederivanti dall’attuazione dell’articolo 48,commi 10, 11 e 13, e dell’articolo 50-bis(lettera l)); quanto a 231,3 milioni di europer il 2016, mediante versamento all’en-trata del bilancio dello Stato di una quotadi pari importo delle risorse di cui all’ar-ticolo 1, comma 108, della legge n. 208 del2015, stanziate, nella misura di 617 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni2016-2019, per la concessione di un cre-dito d’imposta alle imprese che effettuanol’acquisizione di beni strumentali nuovi,destinati a strutture produttive ubicatenelle zone assistite delle regioni Campania,

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Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e delleregioni Molise, Sardegna e Abruzzo (let-tera m)); quanto a 141,835 milioni di europer l’anno 2016, a 231,23 milioni di europer l’anno 2017 e a 3 milioni di euro perl’anno 2018, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo sociale per occupazionee formazione, di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del2008 (lettera n)); quanto a 14 milioni dieuro per l’anno 2017, a 40,6 milioni dieuro per l’anno 2020 e a 0,7 milioni dieuro per l’anno 2021, mediante corrispon-dente riduzione del Fondo per esigenzeindifferibili di cui all’articolo 1, comma200, della legge n. 190 del 2014 (letterao)); quanto a 30 milioni di euro per il2016, mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 16, comma 7, del decreto legislativon. 22 del 2015, recante l’istituzione di unapposito Fondo per la concessione di unassegno di disoccupazione con una dota-zione di 200 milioni di euro per ciascunodegli anni 2015 e 2016, incrementata dap-prima dall’articolo 43, comma 5, del de-creto legislativo n. 148 del 2015, nellamisura di 180 milioni di euro per il 2016,di 270 milioni di euro per il 2017, di 170milioni di euro per il 2018 e di 200 milionidi euro annui a decorrere dal 2019 e,successivamente, dall’articolo 1, comma387, lettera b), della legge n. 208 del 2015,nella misura di 220 milioni di euro perl’anno 2016 (lettera p)).

Al riguardo, evidenzia che gli accanto-namenti del Fondo speciale di parte cor-rente e di conto capitale utilizzati ai sensidelle lettere a) e b) del comma 2 dell’ar-ticolo 52, recano le necessarie disponibi-lità. Ciò posto, per quanto concerne inparticolare la riduzione di 1 milione dieuro per l’anno 2016 dell’accantonamentodel fondo speciale di conto capitale rela-tivo al Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, appare ne-cessario che il Governo assicuri che lacitata riduzione non pregiudichi l’adempi-mento di obblighi internazionali. Perquanto riguarda invece la copertura finan-ziaria disposta ai sensi delle lettere da c)a p) del predetto comma 2 dell’articolo 52,

nell’evidenziare che le risorse utilizzatepresentano la necessaria capienza per farfronte agli oneri derivanti dal provvedi-mento, ivi compresi quelli derivanti dal-l’articolo 17, come rideterminati dalla re-lazione tecnica – ancorché non corretta-mente indicati dal comma 3 del medesimoarticolo 17 – appare necessario che ilGoverno assicuri che l’utilizzo delle risorsemedesime non comprometta la realizza-zione di interventi già previsti a legisla-zione vigente.

Intende, infine, lasciare agli atti il suopersonale auspicio affinché il provvedi-mento in esame, atteso il rilievo dellemisure da esso disposte a sostegno dellepopolazioni colpite dagli eventi sismicioccorsi nei mesi di agosto ed ottobredell’anno corrente, possa essere oggetto diuna rapida approvazione da parte dellaCamera dei deputati, pur rilevando ladisparità nei criteri di assegnazione delprovvedimento medesimo tra i due ramidel Parlamento, in ragione della quale alSenato esso è stato esaminato in sedereferente dalla V Commissione bilancioladdove alla Camera dell’esame in sedereferente è stata incaricata la VIII Com-missione ambiente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIsi riserva di fornire i chiarimenti richiestidal relatore.

Edoardo FANUCCI, presidente, non es-sendovi obiezioni, rinvia quindi il seguitodell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenzadel vicepresidente Edoardo FANUCCI. –Interviene la sottosegretaria di Stato perl’economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.55.

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Schema di decreto legislativo recante attuazionedella direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione diun’infrastruttura per i combustibili alternativi.Atto n. 337.(Rilievi alle Commissioni IX e X).

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo96-ter, comma 2, del Regolamento, e con-clusione).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto in oggetto, rinviato nellaseduta del 15 novembre 2016.

Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore,sulla base dei chiarimenti forniti dal rap-presentante del Governo nella seduta del15 novembre 2016, formula la seguenteproposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro eprogrammazione,

esaminato, per quanto di compe-tenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, lo Schema di decretolegislativo recante attuazione della diret-tiva 2014/94/UE sulla realizzazione diun’infrastruttura per i combustibili alter-nativi (atto n. 337);

preso atto dei chiarimenti forniti dalGoverno, da cui si evince che:

le amministrazioni interessateprovvederanno a svolgere i compiti previstidallo schema di decreto in oggetto nel-l’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente, come anche evidenziato nella rela-zione tecnica;

l’obbligo delle pubbliche ammini-strazioni di prevedere, nell’ipotesi di so-stituzione del parco automezzi, almeno il25 per cento di mezzi a gas naturalecompresso (GNC), gas naturale liquefatto(GNL) ovvero alimentati ad energia elet-trica, ai sensi dell’articolo 18, comma 9,non determina nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, in quanto avverrà adinvarianza degli stanziamenti di bilancio,

difatti, nell’ambito della program-mazione su base triennale, le pubblicheamministrazioni sceglieranno la tipologiadi mezzo da acquistare, nell’ambito dellerisorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all’articolo 24,commi 1 e 2, recante disposizioni tariffa-rie, il contributo previsto per la coperturadelle attività istruttorie svolte dalla Dire-zione generale per la sicurezza dell’ap-provvigionamento e per le infrastruttureenergetiche del Ministero dello sviluppoeconomico, riproduce quello già fissatodall’articolo 1, comma 110, della leggen. 239 del 2004 per i procedimenti diautorizzazione relativi alle infrastruttureenergetiche già di competenza del mede-simo Ministero;

il valore del predetto contributo(0,5 per mille del valore dell’investimento)è stato recentemente aumentato proprio inragione della necessità di copertura deglioneri sostenuti dall’amministrazione per losvolgimento delle attività istruttorie;

pertanto tali tariffe risultano ade-guate a coprire gli oneri aggiuntivi soste-nuti dal Ministero dello sviluppo econo-mico per svolgere le attività previste al-l’articolo 9 dello schema di decreto inoggetto;

la copertura degli oneri relativi alleattività svolte dal Ministero delle infra-strutture e dei trasporti e dagli Ufficimarittimi per le istruttorie tecniche edamministrative finalizzate al rilascio diprovvedimenti relativi a infrastruttureenergetiche, comprese quelle relative alrilascio di concessioni demaniali marittimeo per altre attività previste dal codice dellanavigazione e dal relativo regolamento diesecuzione, di cui all’articolo 24, comma 5,è posta a carico dei richiedenti;

pertanto le tariffe per tali attivitàsaranno idonee a coprire gli oneri aggiun-tivi, in quanto le stesse saranno determi-nate sulla base del costo effettivo delservizio reso e saranno stabilite con de-creto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministro

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dell’economia e delle finanze, da emanarsitrenta giorni dalla data di entrata in vigoredel provvedimento in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELIesprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate

norme che regolano le azioni per il risarcimento del

danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni

delle disposizioni del diritto della concorrenza degli

Stati membri e dell’Unione europea.

Atto n. 350.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto in oggetto.

Dario PARRINI (PD), relatore, fa pre-sente che il provvedimento – adottato inattuazione della delega contenuta nell’ar-ticolo 2 della legge di delegazione europea2014 (legge n. 114 del 2015) – reca normeche regolano il risarcimento del danno aisensi del diritto nazionale per violazionidelle disposizioni del diritto della concor-renza degli Stati membri e dell’Unioneeuropea.

In merito ai profili di quantificazione,con riferimento all’ampliamento dellecompetenze dell’Autorità garante dellaconcorrenza, previsto dall’articolo 17, an-drebbe acquisito l’avviso del Governo inmerito alla possibilità per l’Autorità disvolgere le funzioni attribuitegli con lerisorse già disponibili a legislazione vi-gente. Con riferimento alle funzioni attri-buite agli uffici giudiziari di Roma, Milanoe Napoli dall’articolo 18, pur tenendoconto di quanto affermato dalla relazione

tecnica, andrebbe confermata l’effettivapossibilità per i medesimi uffici di svolgerele funzioni previste senza oneri aggiuntiviper la finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIprecisa che l’Autorità garante della con-correnza e del mercato potrà svolgere lefunzioni ad essa attribuite dall’articolo 17con le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente eche, con riferimento alle funzioni attri-buite alle sezioni specializzate in materiadi imprese degli uffici giudiziari di Milano,Roma e Napoli dall’articolo 18, questepotranno essere svolte senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

Dario PARRINI (PD), relatore, formulaquindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro eprogrammazione,

esaminato, per quanto di compe-tenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, lo schema di decretolegislativo recante attuazione della diret-tiva 2014/104/UE relativa a determinatenorme che regolano le azioni per il risar-cimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizionidel diritto della concorrenza degli Statimembri e dell’Unione europea (Atton. 350);

preso atto dei chiarimenti forniti dalGoverno, da cui si evince che:

l’Autorità garante della concor-renza e del mercato potrà svolgere lefunzioni ad essa attribuite dall’articolo 17,relative all’applicazione del divieto di in-tese restrittive e abuso di posizione domi-nante, con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente;

le sezioni specializzate in materiadi impresa degli uffici giudiziari di Milano,Roma e Napoli, come risulta dalla rela-zione tecnica, potranno svolgere senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica le funzioni ad esse assegnate

Martedì 6 dicembre 2016 — 177 — Commissione V

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dall’articolo 18, in merito alle controversieda risarcimento del danno per violazionedella concorrenza,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELIesprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri recante definizione e aggiornamento dei

livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’articolo

1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502.

Atto n. 358.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, evi-denzia preliminarmente che la relazionetecnica fornisce una serie di dati sulla cuibase è calcolato il fabbisogno finanziarioper i LEA nel 2016 e negli esercizi succes-sivi. In merito all’articolo 1, evidenzia chel’impatto finanziario indicato rientra perciascun esercizio nell’onere annuo previstodalla legge di stabilità per il 2016 e che nonsi hanno pertanto osservazioni da formu-lare, sulla base dei dati effettivi di fabbiso-gno forniti dalla stessa relazione tecnica. Inmerito all’articolo 2, precisa che non sihanno osservazioni da formulare e, rilevatoperaltro che la relazione tecnica individuarisparmi senza esplicitare il procedimento egli elementi sottostanti la relativa stima,precisa che in proposito sarebbero utili in-dicazioni. In merito agli articoli da 3 a 35 eda 50 a 63, precisa che non si hanno osser-vazioni da formulare, sulla base dei dati edelle ipotesi assunti dalla relazione tecnicaalla base del procedimento di quantifica-

zione. In merito agli articoli da 36 a 49,prende atto dei dati forniti dalla relazionetecnica e delle ipotesi dalla stessa formulateriguardo ai possibili risparmi dovuti al tra-sferimento di alcune prestazioni di ricoveroospedaliero in ambito ambulatoriale. Evi-denzia inoltre che la RT ipotizza una per-centuale di risparmio del 5 per cento per lageneralità delle regioni e del 15 e del 10 percento per le regioni con piano di rientro,con riferimento, rispettivamente, ai ricoverimedici e a quelli chirurgici. Sottolinea pe-raltro che in proposito andrebbero acqui-siti gli elementi sottostanti la valutazione ditali percentuali, in considerazione della ef-fettiva capacità soprattutto delle regioni inpiano di rientro di attuare il richiesto pas-saggio alle prestazioni ambulatoriali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconferma che l’impatto finanziario delprovvedimento rientra per ciascun eserci-zio nell’onere annuo previsto dalla legge distabilità per il 2016.

Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, for-mula pertanto la seguente proposta diparere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro eprogrammazione,

esaminato, per quanto di compe-tenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, lo schema di decretodel Presidente del Consiglio dei ministrirecante definizione e aggiornamento deilivelli essenziali di assistenza (LEA) di cuiall’articolo 1, comma 7, del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atton. 358);

preso atto dei chiarimenti forniti dalGoverno, da cui si evince che l’impattofinanziario del provvedimento rientra perciascun esercizio nell’onere annuo previstodalla legge di stabilità 2016,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente delConsiglio dei ministri ».

Martedì 6 dicembre 2016 — 178 — Commissione V

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La sottosegretaria Paola DE MICHELIesprime parere conforme al relatore.

Francesco CARIELLO (M5S), premet-tendo di esprimere una valutazione posi-tiva sullo schema di decreto, precisa tut-tavia che nella rivisitazione dei LEA sonovenuti meno alcuni livelli essenziali, nonpiù finanziabili, mentre il suo gruppointendeva assicurare nuovi LEA ferma re-stando la fruibilità di quelli già previsti alegislazione vigente.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Schema di decreto interministeriale concernente

l’indicazione dell’origine in etichetta della materia

prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in

attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, re-

lativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai

consumatori.

Atto n. 361.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto in oggetto.

Susanna CENNI (PD), relatrice, premet-tendo che il provvedimento, adottato aisensi dall’articolo 4, comma 3, della leggen. 4/2011, reca disposizioni di attuazionedel Regolamento (UE) n. 1169/2011 inmateria di indicazione dell’origine in eti-chetta della materia prima per il latte e iprodotti lattiero-caseari, fa presente che,in merito ai profili di quantificazione, nonsi hanno osservazioni da formulare tenutoconto che lo svolgimento da parte delMinistero delle politiche agricole di cam-pagna promozionale è configurato comefacoltativo e potrà aver luogo quindi neilimiti delle risorse disponibili a legisla-zione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIprecisa che appare necessario specificare,all’articolo 4, comma 1, che le apposite

campagne di promozione dei sistemi dietichettatura previsti dal decreto in oggettosaranno realizzate dal Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Susanna CENNI (PD), relatrice, for-mula pertanto la seguente proposta diparere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro eprogrammazione,

esaminato, per quanto di compe-tenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, lo schema di decretointerministeriale concernente l’indicazionedell’origine in etichetta della materiaprima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento(UE) n. 1169/2011, relativo alla fornituradi informazioni sugli alimenti ai consu-matori (Atto n. 361);

preso atto dei chiarimenti forniti dalGoverno, secondo il quale appare neces-sario specificare, all’articolo 4, comma 1,che le apposite campagne di promozionedei sistemi di etichettatura previsti daldecreto in oggetto devono essere realizzatedal Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto interministeriale eformula il seguente rilievo sulle sue con-seguenze di carattere finanziario:

all’articolo 4, comma 1, dopo le pa-role: a legislazione vigente, inserire leseguenti: senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELIesprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva la proposta diparere della relatrice.

Generoso MELILLA (SI-SEL), interve-nendo sull’ordine dei lavori, sollecita l’in-

Martedì 6 dicembre 2016 — 179 — Commissione V

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serimento all’ordine del giorno della riso-luzione a sua prima firma relativa n. 7-01119, relativa alla destinazione dellaquota dell’otto per mille.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.10 alle 14.15.

Martedì 6 dicembre 2016 — 180 — Commissione V

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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame, aisensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materiatributaria e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

RISOLUZIONI:

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano(Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenzadel presidente Maurizio BERNARDO. –Interviene il Viceministro dell’economia edelle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio BERNARDO, presidente, comu-nica che il deputato Marco Causi ha cessatodi far parte della Commissione ed è entrata afarne parte la deputata Paola Pinna.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma1-bis, del Regolamento per gli aspetti atti-nenti alla materia tributaria e conclusione– Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Renzo CARELLA (PD), relatore, rilevacome la Commissione sia chiamata a esa-minare, ai sensi dell’articolo 73, comma1-bis, del regolamento, per gli aspetti at-tinenti alla materia tributaria, ai fini delparere alla VIII Commissione Ambiente, ildisegno di legge C. 4158, approvato dalSenato, di conversione, con modificazioni,del decreto-legge n. 189 del 2016, recanteinterventi urgenti in favore delle popola-zioni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Prima di passare all’illustrazione deicontenuti del decreto-legge, evidenzia in-nanzitutto come esso rechi una serie dimisure di carattere legislativo volte a farfronte alla crisi sismica che, a partire dal24 agosto 2016, ha coinvolto una serie diaree delle regioni Abruzzo, Lazio, Marchee Umbria. Si tratta di 62 Comuni elencatinell’allegato 1 al decreto-legge e di ulte-riori 69 Comuni elencati nell’allegato 2, delmedesimo decreto-legge, aggiunti nel corso

Martedì 6 dicembre 2016 — 181 — Commissione VI

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dell’esame al Senato, per tenere conto deinuovi eventi sismici avvenuti alla fine diottobre.

In estrema sintesi, rileva come l’inter-vento recato dal decreto-legge faccia se-guito a una serie di altri atti che hanno:deliberato l’eccezionale rischio di compro-missione degli interessi primari a causadegli eventi sismici e disposto il coinvol-gimento delle componenti e delle struttureoperative del Servizio nazionale della pro-tezione civile (DPCM 24 agosto 2016);dichiarato lo stato d’emergenza per i ter-ritori colpiti (delibere del Consiglio deiMinistri del 25 agosto 2016, 28 e 31ottobre 2016); sospeso i termini dei ver-samenti e degli adempimenti tributari (DM1o settembre 2016); nominato Vasco Er-rani Commissario straordinario del Go-verno per la ricostruzione nei territori deicomuni delle regioni di Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria (decreto del Presidentedella Repubblica 9 settembre 2016). Inol-tre sono state emanate numerose ordi-nanze di protezione civile che hanno ri-guardato molteplici aspetti della gestionedell’emergenza, tra i quali l’assistenza, ilsoccorso e l’alloggiamento delle personesfollate, la salvaguardia dell’incolumitàpubblica, il ripristino della viabilità, lamessa in sicurezza dei beni danneggiati, lasalvaguardia del patrimonio culturale, losvolgimento delle attività scolastiche, lasospensione dei mutui relativi agli edificidistrutti o resi inagibili anche parzial-mente, la gestione di attività di naturacommerciale ed economica svolte nei me-desimi edifici, il sostegno degli operatoridel settore zootecnico, la continuità delleattività economiche e produttive.

A tali misure si affiancano altresì leprevisioni del disegno di legge di bilancio2017, approvato dalla Camera e ora all’e-same del Senato, il quale, al comma 362dell’articolo 1, autorizza i seguenti stan-ziamenti per gli interventi per la ripara-zione, la ricostruzione, l’assistenza allapopolazione e la ripresa economica neiterritori interessati dagli eventi sismici del24 agosto 2016:

6,1 miliardi di euro (100 milioni dieuro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro

annui dall’anno 2018 all’anno 2047) per laconcessione del credito d’imposta matu-rato in relazione all’accesso ai finanzia-menti agevolati, di durata venticinquen-nale, per la ricostruzione privata (di cuiall’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del2016);

1 miliardo di euro (200 milioni dieuro per l’anno 2017, 300 milioni di europer l’anno 2018, 350 milioni di euro perl’anno 2019 e 150 milioni di euro perl’anno 2020) per la concessione dei con-tributi per la ricostruzione pubblica (di cuiall’articolo 14 del decreto-legge n. 189).

Il comma 363 del citato disegno di leggedi bilancio consente inoltre alle regionicolpite di destinare, nell’ambito dei perti-nenti programmi cofinanziati dai fondistrutturali 2014-2020, ulteriori risorse, in-cluso il cofinanziamento nazionale, per unimporto pari a 300 milioni di euro.

In tale contesto segnala inoltre come,nel corso dell’esame al Senato del disegnodi legge di conversione del decreto-legge inesame, siano stati approvati emendamentivolti a far confluire nel testo del decreto-legge 189 del 2016 le disposizioni deldecreto-legge n. 205 del 2016, emanato aseguito degli ulteriori eventi sismici del 26e del 30 ottobre 2016, al fine di creare ununico contenitore della normativa di ca-rattere primario relativa alla ricostruzionenei territori colpiti dagli eventi sismiciavvenuti a partire dal 24 agosto 2016nell’Italia centrale.

Passando quindi a illustrare il conte-nuto del decreto-legge n. 189, il quale, aseguito delle modifiche e integrazioni ap-portate dal Senato, si compone ora di 64articoli, per quanto riguarda gli ambiti dicompetenza della Commissione Finanzesegnala gli articoli 5, 17, 17-bis, 19, 24, 30,comma 13, 31, commi da 1 a 4, 36-ter, 38,41, 46, 47, 48 e 49, comma 5.

L’articolo 5 elenca i criteri che, unavolta definiti dal Commissario, devonoessere applicati al processo di ricostru-zione, nonché per il monitoraggio sull’u-tilizzo delle risorse.

In particolare, il comma 1 elenca iprovvedimenti che il Commissario deve

Martedì 6 dicembre 2016 — 182 — Commissione VI

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adottare ai fini dell’applicazione dei be-nefici e del riconoscimento dei contributinell’ambito dei territori di cui all’articolo1, cioè i Comuni inclusi negli allegati 1 e2, nonché gli altri comuni danneggiati ove,su richiesta degli interessati, venga dimo-strato il nesso di causalità diretto tra idanni verificatisi e gli eventi sismici, com-provato da apposita perizia asseverata.

In tale ambito il comma 1 prevede cheil commissario straordinario provveda al-l’emanazione di provvedimenti, anche amezzo di ordinanze (ai sensi dell’articolo2, comma 2), volti a:

ai sensi della lettera a), individuare icontenuti del processo di ricostruzione eripristino del patrimonio danneggiato di-stinguendo tra:

interventi di immediata riparazioneper il rafforzamento locale degli edificiresidenziali e produttivi che presentanodanni lievi;

interventi di ripristino con miglio-ramento sismico o ricostruzione puntualecon adeguamento sismico delle abitazionie attività produttive danneggiate o di-strutte che presentano danni gravi;

interventi di ricostruzione integratadei centri e nuclei storici o urbani grave-mente danneggiati o distrutti;

ai sensi della lettera b), definire cri-teri di indirizzo per la pianificazione, laprogettazione e la realizzazione degli in-terventi di ricostruzione, con adeguamentosismico degli edifici distrutti, e di ripri-stino, con miglioramento sismico degli edi-fici danneggiati, in modo da rendere com-patibili gli interventi strutturali con latutela degli aspetti architettonici, storici eambientali, anche mediante specifiche in-dicazioni dirette ad assicurare una archi-tettura ecosostenibile e l’efficientamentoenergetico; la lettera sottolinea che i citaticriteri sono vincolanti per tutti i soggetti,pubblici e privati, coinvolti nel processo diricostruzione;

ai sensi delle lettere c) e d) indivi-duare (definendo le relative procedure emodalità di attuazione) le tipologie di

immobili e il livello di danneggiamento peri quali è possibile l’utilizzo dei criteri dicui alla lettera b) per:

gli interventi immediati di ripara-zione;

gli interventi di ripristino con mi-glioramento sismico o di ricostruzionepuntuale degli edifici destinati ad abita-zione o attività produttive distrutti o chepresentano danni gravi;

ai sensi della lettera e), definire icriteri per la perimetrazione (che dovràessere effettuata dalle Regioni entro 30giorni dall’entrata in vigore delle disposi-zioni commissariali) di centri e nuclei diparticolare interesse, o parti di essi, cherisultano maggiormente colpiti e nei qualil’attuazione degli interventi avverrà attra-verso strumenti urbanistici attuativi;

ai sensi della lettera f), stabilire iparametri da adottare per la determina-zione del costo degli interventi e i costiparametrici.

Il comma 2 elenca le tipologie di in-tervento e danno conseguenti agli eventisismici oggetto del decreto-legge, e loca-lizzate nei territori dei Comuni colpiti dicui all’articolo 1, che possono beneficiaredi contributi, fino al 100 per cento dellespese occorrenti.

Tali tipologie possono essere classificatein due gruppi:

1) gli interventi « non direttamenteassistenziali », cioè su edifici, rimborsi didanni e delocalizzazioni di imprese (di cuialle lettere a), b), c), d) e) e g), relativi a:

a) riparazione, ripristino o rico-struzione degli immobili di edilizia abita-tiva e ad uso produttivo e per servizipubblici e privati, nonché delle infrastrut-ture, dotazioni territoriali e attrezzaturepubbliche distrutti o danneggiati, in rela-zione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e benimobili strumentali alle attività economi-che, solidaristiche/sindacali e di servizi (lanorma fa riferimento alle attività produt-

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tive, industriali, agricole, zootecniche,commerciali, artigianali, turistiche, profes-sionali, ivi comprese quelle relative aglienti non commerciali, ai soggetti pubblicie alle organizzazioni, fondazioni o asso-ciazioni con esclusivo fine solidaristico osindacale, e di servizi, inclusi i servizisociali, socio-sanitari e sanitari), previapresentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da pro-dotti agricoli e alimentari che, alla datadell’evento sismico, erano in corso di ma-turazione o di stoccaggio (inteso comeconservazione in deposito di merci e pro-dotti per un breve periodo di tempo, nellaquantità necessaria per l’immissione pe-riodica al consumo) ai sensi del regola-mento (UE) n. 1151/2012, relativo allaprotezione delle indicazioni geografiche edelle denominazioni d’origine dei prodottiagricoli e alimentari, previa presentazionedi perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adi-bite ad attività sociali, socio-sanitarie esocio-educative, sanitarie, ricreative, spor-tive e religiose;

e) danni agli edifici privati di inte-resse storico-artistico;

g) delocalizzazione temporaneadelle attività economiche/produttive e deiservizi pubblici danneggiati dal sisma alfine di garantirne la continuità;

2) gli interventi « assistenziali di-retti », cioè oneri per la sistemazione dialloggi e traslochi e per interventi a ca-rattere sociale (di cui alle lettere f), h) e i),relativi a:

f) oneri sostenuti dai soggetti cheabitano in locali sgomberati dalle compe-tenti autorità, per l’autonoma sistema-zione, per traslochi, depositi, e per l’alle-stimento di alloggi temporanei;

h) interventi sociali e socio-sanitari,attivati da soggetti pubblici, nella fasedell’emergenza, per le persone impossibi-litate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad in-terruzioni di attività sociali, socio-sanitarie

e socio-educative di soggetti pubblici, ivicomprese le aziende pubbliche di servizialla persona, nonché di soggetti privati,senza fine di lucro.

Il comma 2 dispone altresì che laconcessione dei contributi avverrà sullabase dei danni effettivamente verificatisi,mediante l’emanazione di provvedimenticommissariali, in coerenza con i criteristabiliti nel decreto in esame.

Il comma 3 disciplina l’erogazione deicontributi per gli interventi e i danni del« primo gruppo » (vale a dire quelli elen-cati dalle lettere a), b), c), d), e) e g) delcitato comma 2).

In tali casi i contributi sono erogati conle modalità del finanziamento agevolato,sulla base di stati di avanzamento lavori(SAL) relativi all’esecuzione dei lavori, alleprestazioni di servizi e alle acquisizioni dibeni necessari all’esecuzione degli inter-venti ammessi a contributo.

Con riferimento agli aspetti di interessedella Commissione Finanze, per quantoriguarda le modalità di erogazione deifinanziamenti agevolati, il comma 4 con-sente alle banche di attingere alla provvi-sta di liquidità fornita da Cassa Depositi ePrestiti al fine di concedere finanziamentiagevolati ai soggetti danneggiati daglieventi sismici. Tali operazioni sono assi-stite da garanzia dello Stato.

Le norme chiariscono che, al fine diconcedere finanziamenti agevolati assistitidalla garanzia dello Stato ai soggetti dan-neggiati dall’evento sismico, i soggetti au-torizzati all’esercizio del credito operantinei territori colpiti dal sisma, individuatidall’articolo 1 del provvedimento possonocontrarre finanziamenti, secondo contrattitipo definiti con apposita convenzione sti-pulata con l’Associazione bancaria italiana(ABI), ai sensi dell’articolo 5, comma 7,lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, la quale prevede cheCassa Depositi e Prestiti possa utilizzare ifondi provenienti dalla raccolta del rispar-mio postale (cosiddetta gestione separata)per il compimento di ogni operazione diinteresse pubblico prevista dallo statutosociale nei confronti di Stato, regioni, enti

Martedì 6 dicembre 2016 — 184 — Commissione VI

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locali, enti pubblici ed organismi di dirittopubblico, ovvero promossa dai medesimisoggetti, nonché nei confronti di soggettiprivati per il compimento di operazioninei settori di interesse generale, tenutoconto della sostenibilità economico-finan-ziaria di ciascuna operazione.

La norma affida a decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, adottati en-tro il 18 novembre 2016 (30 giorni dalladata di entrata in vigore del decreto-legge),il compito di concedere le garanzie delloStato e definire i criteri e le modalità dioperatività delle stesse garanzie. Tali ga-ranzie dello Stato sono elencate nell’alle-gato allo stato di previsione della spesa delMinistero dell’economia e delle finanze, dicui all’articolo 31 della legge di contabilitàpubblica (legge n. 196 del 2009).

Il comma 5 prevede, per i beneficiaridei finanziamenti agevolati, un credito diimposta, fruibile esclusivamente in com-pensazione.

Tale credito d’imposta è pari, per cia-scuna scadenza di rimborso, all’importoottenuto sommando alla sorte capitale gliinteressi dovuti, nonché le spese stretta-mente necessarie alla gestione dei mede-simi finanziamenti. Le modalità di frui-zione del credito d’imposta sono affidate aun provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle entrate, che è stato adottato entroil 4 novembre 2016.

Il credito di imposta è revocato, in tuttoo in parte, nell’ipotesi di risoluzione totaleo parziale del contratto di finanziamentoagevolato. Il soggetto che eroga il finan-ziamento agevolato comunica con moda-lità telematiche all’Agenzia delle entrategli elenchi dei soggetti beneficiari, l’am-montare del finanziamento concesso aciascun beneficiario, il numero e l’importodelle singole rate.

Anche tale disposizione ricalca quantodisposto da analoghe norme in occasionedi precedenti calamità naturali.

Il comma 6 disciplina la durata e lecaratteristiche dei finanziamenti agevolati,prevedendo che i finanziamenti agevolatihanno durata massima venticinquennale epossono coprire le eventuali spese già

anticipate dai soggetti beneficiari, anchecon ricorso al credito bancario, successi-vamente ammesse a contributo.

La norma chiarisce che i contratti difinanziamento prevedono specifiche clau-sole risolutive espresse, anche parziali, peri casi di mancato o ridotto impiego dellostesso, ovvero di suo utilizzo anche par-ziale per finalità diverse da quelle indicatedall’articolo in esame.

Ove il contratto di finanziamento siarisolto, il soggetto finanziatore chiede albeneficiario la restituzione del capitale,degli interessi e di ogni altro onere dovuto.Nel caso di mancanza di tempestivo pa-gamento spontaneo, è previsto che il fi-nanziatore comunichi al commissario stra-ordinario, per la successiva iscrizione aruolo, i dati identificativi del debitore el’ammontare dovuto.

La disposizione stabilisce altresì che lesomme riscosse a mezzo ruolo sono river-sate in un apposito capitolo di entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnateal fondo per la ricostruzione delle areeterremotate, di cui all’articolo 4.

Resta fermo il diritto del finanziatore arecuperare le somme erogate e i relativiinteressi, nonché le spese strettamentenecessarie alla gestione dei finanziamenti,non rimborsati spontaneamente dal bene-ficiario, nei confronti dell’erario, mediantecompensazione con modello F24 (ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativon. 241 del 1997).

Ai sensi del comma 8, le disposizioni intema di finanziamenti agevolati e creditod’imposta di cui ai commi 5 e 6, oltre aquelle relative all’erogazione dei contri-buti, di cui al comma 3, si applicano neilimiti e nel rispetto delle condizioni pre-viste dal Regolamento (UE) generale diesenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014,in particolare dall’articolo 50, il qualedichiara alcune categorie di aiuti di statocompatibili con il mercato interno UE,relativamente agli aiuti destinati a ovviareai danni arrecati da terremoti, valanghe,frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani,eruzioni vulcaniche e incendi boschivi diorigine naturale.

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In base al comma 7, il commissariostraordinario definisce, con propri prov-vedimenti (adottati d’intesa con il Mini-stero dell’economia e delle finanze), i cri-teri e le modalità attuative dell’articolo,anche per garantire uniformità di tratta-mento e un efficace monitoraggio sull’u-tilizzo delle risorse disponibili, e assicu-rare il rispetto dei limiti di spesa alloscopo autorizzati.

Il comma 9 affida alla legge di bilanciola determinazione dell’importo comples-sivo degli stanziamenti da autorizzare, inrelazione alla quantificazione dell’ammon-tare dei danni e delle risorse necessarieper gli interventi disposti dall’articolo 5.

In merito segnala che l’articolo 1,comma 362, del disegno di legge di bilan-cio 2017, approvato dalla Camera, auto-rizza, tra l’altro, 6,1 miliardi di euro (100milioni di euro per l’anno 2017 e 200milioni di euro annui dall’anno 2018 al-l’anno 2047) per la concessione del creditod’imposta maturato in relazione all’ac-cesso ai finanziamenti agevolati, di durataventicinquennale, per la ricostruzione pri-vata.

L’articolo 14 disciplina la ricostruzione,la riparazione e il ripristino degli edificipubblici, gli interventi per assicurare lafunzionalità dei servizi pubblici e gli in-terventi sui beni del patrimonio artistico eculturale, prevedendo a tal fine la conces-sione di contributi:

per gli immobili adibiti a uso scola-stico o educativo, le strutture universitarie,degli edifici municipali, le caserme, gliimmobili demaniali o di enti ecclesiasticiriconosciuti di interesse storico-artistico;

per opere di difesa del suolo, infra-strutture, impianti pubblici di bonificaidraulica e per l’irrigazione;

per gli edifici pubblici a uso pubblico,compresi archivi, biblioteche o chiese;

per edifici privati compresi in areecimiteriali.

Tali interventi sono realizzati sullabase: di un piano delle opere pubbliche;un piano dei beni culturali e d un piano

di interventi sui dissesti idrogeologici; unpiano per lo sviluppo delle infrastrutture eil rafforzamento del sistema delle imprese;un piano per la gestione delle macerie edei rifiuti; un programma delle infrastrut-ture ambientali.

Tali contributi sono erogati in via di-retta dal Commissario straordinario per laricostruzione, che esamina e approva iprogetti degli interventi predisposti daisoggetti attuatori in base alle priorità sta-bilite dallo stesso Commissario. I progettiapprovati sono trasmessi alla Centraleunica di committenza istituita dall’articolo18 del decreto-legge, che provvede a esple-tare le relative procedure di gara.

In tale contesto, per quanto riguarda iprofili di competenza della CommissioneFinanze, segnala il comma 8, il qualeprevede che, ai fini dell’erogazione direttadei predetti contributi, il Commissariostraordinario può essere autorizzato, condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, a stipulare mutui di durata mas-sima venticinquennale con la Banca euro-pea per gli investimenti, con la Banca disviluppo del Consiglio d’Europa, con laCassa depositi e prestiti e con soggettiautorizzati all’esercizio dell’attività banca-ria. La disposizione specifica che i relativioneri di ammortamento sono a carico delbilancio statale e che le rate di ammor-tamento sono pagate direttamente dalloStato.

L’articolo 17, ai commi 1 e 2 estende lafruizione del credito di imposta (cosid-detto Art-Bonus) introdotto dall’articolo 1,comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014anche alle erogazioni liberali effettuate adecorrere dalla data di entrata in vigoredel decreto-legge:

a favore del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo per inter-venti di manutenzione, protezione e re-stauro di beni culturali di interesse reli-gioso presenti nei Comuni, interessati daglieventi sismici del 24 agosto 2016 e ricom-presi nell’allegato 1, anche appartenenti adenti ed istituzioni della Chiesa cattolica odi altre confessioni religiose, di cui all’ar-ticolo 9 del Codice dei beni culturali(decreto legislativo n. 42 del 2004);

Martedì 6 dicembre 2016 — 186 — Commissione VI

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per il sostegno dell’Istituto superioreper la conservazione e il restauro, dell’O-pificio delle pietre dure e dell’Istituto cen-trale per il restauro e la conservazione delpatrimonio archivistico e librario, al finedi favorire gli interventi di restauro delpatrimonio culturale nelle aree colpite daeventi calamitosi.

In merito ricorda che, da ultimo, l’ar-ticolo 1, comma 318, della legge n. 208 del2015 (legge di stabilità 2016), ha resostrutturale il regime fiscale agevolato in-trodotto in via temporanea, sotto forma dicredito d’imposta, dall’articolo 1 del pre-detto decreto-legge n. 83 del 2014, in fa-vore delle persone fisiche e giuridiche cheeffettuano erogazioni liberali in denaroper interventi a favore della cultura e dellospettacolo (cosiddetto Art-Bonus). A de-correre dal 2016 la misura del creditod’imposta è del 65 per cento.

Ai sensi della disciplina in materia, perusufruire del credito di imposta, le pre-dette erogazioni liberali devono essere ef-fettuate in denaro e perseguire i seguentiscopi:

interventi di manutenzione, prote-zione e restauro di beni culturali pubblici;

il sostegno degli istituti e dei luoghidella cultura di appartenenza pubblica(vale a dire i musei, le biblioteche e gliarchivi, le aree e i parchi archeologici, icomplessi monumentali), nonché dellefondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri ditradizione;

la realizzazione di nuove strutture,restauro e potenziamento di quelle esi-stenti di enti o istituzioni pubbliche che,senza scopo di lucro, svolgono esclusiva-mente attività nello spettacolo.

Il credito d’imposta è riconosciuto allepersone fisiche e agli enti non commercialinei limiti del 15 per cento del redditoimponibile, e ai soggetti titolari di redditod’impresa nei limiti del 5 per mille deiricavi annui. Esso è ripartito in tre quoteannuali di pari importo.

In base ai dati resi pubblici il 23 giugno2016, l’ammontare delle erogazioni liberaliche rientrano sotto il regime dell’Art-Bo-nus ha superato i 100 milioni di euro apartire dalla sua prima applicazione nel2014.

L’ultimo periodo del comma 1 dell’ar-ticolo 17 specifica che per la realizzazionedei lavori su beni immobili di cui all’ar-ticolo 17, si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale prevede chele attività di riparazione o ricostruzionefinanziate con risorse pubbliche dellechiese e degli edifici destinati alle attivitàdi cui all’articolo 16, lettera a), della leggen. 222 del 1985 (attività dirette all’eserci-zio del culto e alla cura delle anime, allaformazione del clero e dei religiosi, a scopimissionari, alla catechesi, all’educazionecristiana) sono considerate lavori pubbliciai sensi e per gli effetti del Codice deicontratti pubblici di cui al decreto legisla-tivo n. 163 del 2006.

Il comma 3 dell’articolo 17 quantificagli oneri derivanti dall’articolo 17 in 0,8milioni di euro per il 2018; 1,3 milioni dieuro per il 2019; 1,8 milioni di euro per il2020; 0,6 milioni di euro per il 2021; 0,13milioni di euro per l’anno 2022. Ai pre-detti oneri si provvede ai sensi dell’articolo52.

L’articolo 17-bis, inserito nel corso del-l’esame parlamentare, modifica l’articolo100, comma 2, del Testo unico delle im-poste sui redditi (TUIR) di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986, relativamente alla deducibilità dallabase imponibile dell’IRES delle erogazioniliberali.

In particolare la norma introduce unanuova fattispecie di erogazione liberalededucibile dall’IRES: le erogazioni liberaliin denaro a favore dello Stato e deicomuni, per contributi volontari versati inseguito ad eventi sismici o calamitosi chehanno colpito l’ente in favore del quale sieffettua il versamento.

La disposizione prevede, inoltre, che ilMinistro dell’economia e delle finanze, inseguito ad eventi sismici o calamitosi, conproprio decreto:

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individua gli enti beneficiari delleerogazioni liberali, secondo criteri che sa-ranno stabiliti sentita la Conferenza uni-ficata;

determina le quote assegnate a cia-scun ente o soggetto beneficiario, a valeresulla somma allo scopo indicata;

definisce gli obblighi di informazioneda parte dei soggetti erogatori e dei sog-getti beneficiari;

vigila sull’impiego delle erogazioni;

comunica all’Agenzia delle entratel’elenco dei soggetti erogatori e l’ammon-tare delle erogazioni liberali da essi effet-tuate, entro il 31 marzo dell’anno succes-sivo a quello di riferimento.

L’articolo 19 interviene a favore dellemicro, piccole e medie imprese, compresequelle del settore agroalimentare, ubicatenei territori dei Comuni interessati daglieventi sismici del 2016, che hanno subitodanni in conseguenza di tali eventi, stabi-lendo per esse priorità e gratuità nell’ac-cesso al Fondo di garanzia per le PMI.

In particolare si dispone che, per unperiodo di tre anni dalla data di entrata invigore del decreto-legge, l’intervento delFondo di garanzia per le PMI sia concesso,a titolo gratuito e con priorità sugli altriinterventi, in favore delle micro, piccole emedie imprese, comprese quelle del set-tore agroalimentare, con sede o unitàlocali ubicate nei territori dei Comuniinteressati dagli eventi sismici del 2016, dicui all’articolo 1, che hanno subito danniin conseguenza di tali eventi.

L’intervento è concesso per un importomassimo garantito per singola impresa di2 milioni e cinquecentomila euro.

Per gli interventi di garanzia diretta lapercentuale massima di copertura è pariall’80 per cento dell’ammontare di cia-scuna operazione di finanziamento.

Per gli interventi di controgaranzia lapercentuale massima di copertura è parial 90 per cento dell’importo garantito dalconfidi o da altro fondo di garanzia, a

condizione che le garanzie da questi rila-sciate non superino la percentuale mas-sima di copertura dell’80 per cento.

La disposizione richiama, infine, il ri-spetto della normativa europea e nazio-nale in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 24 dispone interventi a fa-vore delle micro, piccole e medie impresenelle zone colpite dagli eventi sismici, sottoforma di finanziamenti agevolati a tassozero a copertura del cento per cento degliinvestimenti per il ripristino ed il riavviodi attività economiche e per sostenere lanascita e la realizzazione di nuove impresee nuovi investimenti.

In particolare, il comma 1 concede amicro, piccole e medie imprese, presentinei territori dei Comuni di cui all’articolo1, danneggiate dagli eventi sismici, finan-ziamenti agevolati a tasso zero a coperturadel cento per cento degli investimenti finoa 30 mila euro.

I finanziamenti devono essere rimbor-sati in 10 anni con un periodo di 3 annidi preammortamento.

La norma finalizza l’intervento al ri-pristino ed al riavvio delle attività econo-miche già presenti nei territori dei Comuniinteressati dal sisma di cui all’articolo 1del decreto-legge.

Il comma 2 concede inoltre a micro,piccole e medie imprese finanziamentiagevolati, a tasso zero, a copertura delcento per cento degli investimenti fino a600 mila euro, finalizzati a sostenere lanascita e la realizzazione di nuove impresee nuovi investimenti nei territori dei Co-muni interessati dagli eventi sismici di cuiall’articolo 1, nei settori della trasforma-zione di prodotti agricoli, dell’artigianato,dell’industria, dei servizi alle persone, delcommercio e del turismo.

Il rimborso dei finanziamenti è previstoin 8 anni con un periodo di 3 anni dipreammortamento.

Ai sensi del comma 3, i finanziamentidi cui al comma 1 e al comma 2 sonoconcessi per l’anno 2016, nel limite mas-simo di spesa di 10 milioni di euro,utilizzando a tal fine le risorse disponibilisulla contabilità speciale del Fondo per lacrescita sostenibile, di cui al decreto-legge

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n. 83 del 2012 (il quale, all’articolo 23, haridenominato il Fondo speciale rotativoper l’innovazione tecnologica istituito dal-l’articolo 14 della legge n. 46 del 1982, in« Fondo per la crescita sostenibile », an-ch’esso a carattere rotativo, facendovi con-fluire una serie di risorse stanziate dainterventi autorizzativi di spesa, conte-stualmente abrogati).

Il predetto Fondo è destinato al finan-ziamento di programmi e interventi conun impatto significativo in ambito nazio-nale sulla competitività dell’apparato pro-duttivo, con particolare riguardo ad unaserie di finalità:

la promozione di progetti di ricerca,sviluppo e innovazione di rilevanza stra-tegica per il rilancio della competitività delsistema produttivo, anche tramite il con-solidamento dei centri e delle strutture diricerca e sviluppo delle imprese;

il rafforzamento della struttura pro-duttiva, il riutilizzo di impianti produttivie il rilancio di aree che versano in situa-zioni di crisi complessa di rilevanza na-zionale tramite la sottoscrizione di accordidi programma;

la promozione della presenza inter-nazionale delle imprese e l’attrazione diinvestimenti dall’estero, anche in raccordocon le azioni che saranno attivate dall’ICE– Agenzia per la promozione all’estero el’internazionalizzazione delle imprese ita-liane.

Il comma 4 dispone che alla disciplinadei criteri, delle condizioni e delle moda-lità di concessione delle agevolazioni di cuiai commi 1 e 2 si provvede con provve-dimenti adottati ai sensi dell’articolo 2,comma 2, sentito il Ministero dello svi-luppo economico, nel rispetto della nor-mativa europea e nazionale in materia diaiuti di Stato.

L’articolo 30, recante disposizioni inmateria di legalità e trasparenza, ai commida 1 a 4 istituisce nell’ambito del Mini-stero dell’interno una Struttura di mis-sione, preposta al coordinamento delleattività volte alla prevenzione ed al con-

trasto delle infiltrazioni della criminalitàorganizzata nei lavori di ricostruzionepost-terremoto.

Il comma 5 istituisce inoltre un Gruppointerforze centrale per l’emergenza e laricostruzione nell’Italia centrale.

I commi da 6 a 15 disciplinano l’Ana-grafe antimafia degli esecutori, istituita alfine di garantire che gli operatori econo-mici che intendono partecipare agli inter-venti di ricostruzione non siano soggetti atentativi di infiltrazione mafiosa, oltre aintrodurre specifiche disposizioni discipli-nanti i contratti di ricostruzione, tra lequali l’obbligo di apposizione, a pena dinullità, della clausola automatica di riso-luzione e l’immodificabilità soggettiva delcontraente.

In tale ambito, per quanto riguarda iprofili di interesse della Commissione Fi-nanze, segnala il comma 13, il quale recadisposizioni in materia di tracciamento deipagamenti e monitoraggio finanziario.

La disposizione estende innanzituttol’applicazione delle disposizioni in materiadi tracciamento dei pagamenti di cui agliarticoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010ai contratti, subappalti e subcontratti re-lativi agli interventi di ricostruzione, pub-blica e privata, di cui al decreto-legge.

Inoltre, si dispone che, per la realizza-zione di interventi pubblici di particolarerilievo, il comitato di cui all’articolo 203del decreto legislativo n. 50 del 2016 (sitratta del Comitato di coordinamento isti-tuito, presso il Ministero dell’interno, peril monitoraggio delle infrastrutture ed in-sediamenti prioritari per la prevenzione erepressione di tentativi di infiltrazionemafiosa) propone al Comitato intermini-steriale per la programmazione economica(CIPE) di deliberare la sottoposizione ditali interventi alle disposizioni in materiadi monitoraggio finanziario, di cui all’ar-ticolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014.

L’ultimo periodo del comma 13 prevedeche la competenza all’applicazione delleeventuali sanzioni spetti sempre al pre-fetto responsabile della Struttura, in de-roga all’articolo 6 della citata legge n. 136del 2010, che attribuisce la competenza al

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prefetto della provincia dove ha sede lastazione appaltante o l’amministrazioneconcedente.

L’articolo 31 contiene una serie didisposizioni in merito alla ricostruzioneprivata.

In particolare, per quanto riguarda gliambiti di interesse della Commissione Fi-nanze, il comma 1 introduce l’obbligo diinserire, nei contratti stipulati tra privatiper le opere di ricostruzione, la cosiddettaclausola di tracciabilità finanziaria.

In base a quanto previsto dallo stessocomma 1, la clausola dovrà essere appo-sitamente sottoscritta secondo quanto pre-visto dall’articolo 1341 del Codice civile.

A tale proposito ricorda che l’articolo1341 del Codice civile, che disciplina lecondizioni generali del contratto, prevedeche non hanno effetto, se non sono spe-cificamente approvate per iscritto, le con-dizioni che stabiliscono, a favore di coluiche le ha predisposte, limitazioni di re-sponsabilità, facoltà di recedere dal con-tratto o di sospenderne l’esecuzione, ov-vero sanciscono a carico dell’altro contra-ente decadenze, limitazioni alla facoltà diopporre eccezioni, restrizioni alla libertàcontrattuale nei rapporti coi terzi, tacitaproroga o rinnovazione del contratto,clausole compromissorie o deroghe allacompetenza dell’autorità giudiziaria.

Attraverso l’introduzione della predettaclausola l’appaltatore assume una serie diobblighi, tra cui quelli contenuti nellalegge n. 136 del 2010 (cosiddetta norma-tiva antimafia). L’appaltatore dovrà inoltrecomunicare all’apposita Struttura di mis-sione, istituita presso il Ministero dell’in-terno dall’articolo 30 del decreto-legge, lapresenza di eventuali inottemperanze daparte dei propri subappaltatori o subaffi-datari per quanto concerne gli obblighi ditracciabilità dei flussi finanziari.

In merito evidenzia come l’articolo 3della legge n. 136 del 2010, relativo allatracciabilità dei flussi finanziari, abbiaprevisto, al fine di prevenire infiltrazionicriminali, che gli appaltatori, i subappal-tatori e i subcontraenti della filiera delleimprese nonché i concessionari di finan-ziamenti pubblici anche europei a qual-

siasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ealle forniture pubblici devono utilizzareuno o più conti correnti bancari o postali,accesi presso banche o presso la societàPoste italiane Spa. Tutti i movimenti fi-nanziari relativi ai lavori, ai servizi e alleforniture pubblici, inoltre, devono essereregistrati sui conti correnti dedicati e de-vono essere effettuati esclusivamente tra-mite lo strumento del bonifico bancario opostale, ovvero con altri strumenti di in-casso o di pagamento idonei a consentirela piena tracciabilità delle operazioni.

Il comma 2 precisa che l’obbligo ditracciabilità finanziaria consiste nell’uti-lizzo di istituti bancari o di Poste italianeS.p.A. per il pagamento degli incarichi diprogettazione e direzione lavori. Perquanto concerne il mancato rispetto del-l’obbligo di tracciabilità finanziaria, è pre-visto, come meccanismo sanzionatorio, laperdita totale del contributo statale ero-gato per la ricostruzione dell’immobile inquestione.

Il comma 3 prevede la revoca parzialedel contributo qualora, invece, vi sia uninadempimento degli obblighi di traccia-bilità finanziaria previsti dall’articolo 6,comma 2, della normativa antimafia (leggen. 136 del 2010).

Il comma 4 stabilisce che il contratto èrisolto di diritto qualora l’inadempimentodell’obbligo di tracciabilità finanziaria siaconsistito nel mancato utilizzo di istitutibancari o di Poste italiane S.p.A. per ipagamenti in questione. Per quanto ri-guarda gli operatori economici coinvolti, lostesso comma 4 prevede la sospensionedell’operatore, per un periodo non supe-riore a sei mesi, dall’iscrizione nell’Ana-grafe antimafia degli esecutori. Si trattadell’Anagrafe tenuta dall’apposita Strut-tura di missione, istituita dall’articolo 30del decreto-legge. La competenza dei re-lativi provvedimenti sospensivi viene affi-data al prefetto responsabile della Strut-tura di missione.

Ulteriori disposizioni dell’articolo 31fissano una serie di obblighi per gli ope-ratori economici interessati ed individuanoi casi in cui è possibile ricorrere al su-bappalto dei lavori.

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Il comma 5 prevede che in tutti icontratti e subcontratti volti alla ricostru-zione debba essere apposta una clausolarisolutiva espressa del contratto stesso nelcaso in cui l’operatore economico incorranella sospensione dell’iscrizione dall’Ana-grafe antimafia degli esecutori. La normaspecifica che il mancato inserimento ditale clausola determina la nullità del con-tratto.

Il comma 6 individua le condizioni incui è possibile subappaltare dei lavori.Viene precisato, infatti, che il subappaltodeve riguardare delle lavorazioni speciali eche tali lavori devono essere autorizzatidal committente nel rispetto della norma-tiva vigente. La possibilità di ricorrere alsubappalto, inoltre, deve essere esplicita-mente indicata nel contratto, che dovràidentificare anche i subappaltatori. Questiultimi dovranno, a loro volta, essere iscrittinell’Anagrafe antimafia tenuta presso laStruttura di missione.

Il comma 7 conferisce agli amministra-tori di condominio e ai rappresentantilegali dei consorzi obbligatori la qualificadi incaricato di pubblico servizio per losvolgimento delle prestazioni professionalie l’adozione dei provvedimenti volti aconsentire la riparazione e la ricostru-zione delle parti comuni degli immobilidanneggiati o distrutti dagli eventi sismicidi cui all’articolo 1 del decreto-legge.

L’articolo 36-ter, prevede, fino al 31dicembre 2017, il divieto di installazione,nei Comuni colpiti dal sisma di cui agliallegati 1 e 2, di apparecchi e congegniidonei per il gioco lecito con e senzavincite in denaro, di cui ai commi 6 e 7dell’articolo 110 del Testo unico delle leggedi pubblica sicurezza (TULPS) di cui alregio decreto n. 773 del 1931.

In merito ricorda che i citati commi 6e 7 dell’articolo 110 del TULPS discipli-nano gli apparecchi idonei al gioco lecitorispettivamente con vincite in denaro esenza vincita in denaro.

Più nel dettaglio il comma 6 citatoindividua le caratteristiche di due tipologiedi apparecchi idonei per il gioco lecito con

vincite in denaro: le cosiddette slot ma-chine (indicate dalla lettera a) e le video-lottery (indicate dalla lettera b).

Il comma 7 dell’articolo 110 TULPSconsidera invece gli apparecchi e congegniper il gioco lecito senza vincita in denaro.

L’articolo 31 detta disposizioni in ma-teria di rimborsi in favore dei datori dilavoro per l’impiego di lavoratori che pre-stino attività di volontariato per la prote-zione civile.

In merito ricorda che il decreto delPresidente della Repubblica n. 194 del2001 (regolamento recante nuova disci-plina della partecipazione delle organizza-zioni di volontariato alle attività di pro-tezione civile) prevede all’articolo 10 chel’Agenzia di protezione civile provveda (neilimiti delle disponibilità di bilancio) adeffettuare i rimborsi ai datori di lavoro,nonché alle organizzazioni di volontariato,per le spese sostenute in occasione diattività e di interventi preventivamenteautorizzati.

L’articolo 9 del medesimo decreto delPresidente della Repubblica specifica cheai volontari aderenti ad organizzazioni divolontariato impiegati in attività di soc-corso ed assistenza sono garantiti (entro ilimiti delle disponibilità di bilancio esi-stenti) nel periodo di effettivo impiego cheil datore di lavoro è tenuto a consentire(periodo non superiore a trenta giornicontinuativi e fino a novanta giorni nel-l’anno: termini raddoppiabili in occasionedi uno stato di emergenza nazionale): ilmantenimento del posto di lavoro pubblicoo privato; il mantenimento del trattamentoeconomico e previdenziale da parte deldatore di lavoro pubblico o privato; lacopertura assicurativa.

Quanto ai datori di lavoro, pubblici oprivati, dei volontari, che ne facciano ri-chiesta, l’articolo 9, comma 5 del citatodecreto del Presidente della Repubblican. 194 prevede che essi sono rimborsatiper l’equivalente degli emolumenti versatial lavoratore legittimamente impegnatocome volontario.

In tale contesto il comma 1 dell’articolo31 prevede che, in alternativa all’eroga-zione dell’equivalente da parte della pub-

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blica amministrazione, il datore di lavoropossa fruire di un credito di impostainnanzi all’impiego di volontariato civilenell’emergenza innescata dagli eventi si-smici susseguitisi dal 24 agosto 2016.

Il credito di imposta è riconosciuto pergli importi effettivamente spettanti, deter-minati con apposita istruttoria tecnicapresso il Dipartimento della protezionecivile della Presidenza del Consiglio.

Ai sensi del comma 2 il predetto cre-dito d’imposta è esclusivamente utilizza-bile in compensazione (da effettuarsi dun-que entro la data di presentazione delladichiarazione successiva) ai sensi del de-creto legislativo n. 241 del 1997 (il cuiarticolo 17 disciplina il versamento unita-rio di e contributi e la compensazione).

Il credito d’imposta è cedibile a inter-mediari (bancari, finanziari o assicurativi),previa « adeguata » dimostrazione dell’ef-fettività del diritto al credito.

A loro volta, gli intermediari cessionaripossono utilizzare il credito esclusiva-mente in compensazione (rispetto a debititributari o contributivi). Essi devono pre-viamente comunicare l’avvenuta cessione(per loro, acquisizione) del credito d’im-posta al dipartimento per la protezionecivile, nonché presentare presso l’Agenziadelle entrate il modello F24 solo in viainformatica – pena il mancato riconosci-mento del credito.

Il comma 3 demanda a un decreto delPresidente del Consiglio, di concerto con ilMinistro dell’economie e finanze, la deter-minazione delle modalità applicative, in-cluse le modalità per il versamento perio-dico, da parte del Dipartimento della pro-tezione civile presso la Presidenza delConsiglio, delle somme corrispondenti aicrediti d’imposta, nei limiti degli ordinaristanziamenti di bilancio.

L’articolo 41 consente la cessione atitolo definitivo agli enti territoriali di benimobili di proprietà delle Amministrazionistatali che siano stati già assegnati aregioni o ad enti locali e siano statiimpiegati per la realizzazione di interventiconnessi con gli eventi sismici di cuiall’articolo 1 del decreto-legge.

La disposizione prevede che la cessionesia a titolo non oneroso e possa avereluogo per i beni mobili che non siano piùutilizzabili per le esigenze funzionali delleamministrazioni statali o che siano statiriconosciuti fuori uso per cause tecniche.Essa è ulteriormente subordinata al pareredi una Commissione ad hoc, istituita daltitolare del centro di responsabilità del-l’Amministrazione cedente senza nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Una volta acquisito il parere dellaCommissione, la cessione è disposta dalmedesimo titolare del centro di responsa-bilità dell’Amministrazione cedente, conproprio provvedimento.

La disposizione specifica che la normasi applica altresì agli eventi calamitosi peri quali, a decorrere dalla data di entratain vigore della legge di conversione deldecreto-legge, venga dichiarato lo stato diemergenza.

L’articolo 46 interviene, per le impreseinsediate nel territorio colpito dal sismasulla disciplina, in caso di perdite relativeall’esercizio in corso alla data del 31dicembre 2016.

In particolare la disposizione stabilisceche le perdite relative all’esercizio in corsoalla data del 31 dicembre 2016 non rile-vano, nell’esercizio nel quale si realizzanoe nei quattro esercizi successivi, ai finidell’applicazione delle norme che preve-dono:

la convocazione dell’assemblea per gliopportuni provvedimenti in caso di ridu-zione del capitale di oltre un terzo inconseguenza di perdite; la normativa delcodice civile stabilisce che se entro l’eser-cizio successivo la perdita non risultadiminuita a meno di un terzo, il capitaledeve essere ridotto in proporzione delleperdite accertate (si tratta dell’articolo2446 per le società per azioni e dell’arti-colo 2482-bis per le società a responsabi-lità limitata);

la convocazione immediata dell’as-semblea in caso di riduzione del capitalesociale al di sotto del limite legale (per lesocietà per azioni: 50 mila euro; per lesocietà a responsabilità limitata: 10 mila

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euro): in tal caso la normativa del codicecivile stabilisce che deve essere deliberatala riduzione del capitale ed il contempo-raneo aumento del medesimo ad una cifranon inferiore al detto minimo o la tra-sformazione della società (si tratta dell’ar-ticolo 2447 per le società per azioni edell’articolo 2482-ter per le società a re-sponsabilità limitata);

fatto salvo quanto previsto dallenorme del codice civile appena richiamate,lo scioglimento delle società per azioni, inaccomandita per azioni, a responsabilitàlimitata e cooperativa per le cause stabilitedagli articoli 2484 e 2545-duodecies (de-corso del termine, conseguimento dell’og-getto sociale o sopravvenuta impossibilitàdi conseguirlo, impossibilità di funziona-mento o continuata inattività dell’assem-blea, riduzione del capitale al disotto delminimo legale, salvo quanto è dispostodagli articoli citati, ipotesi previste in casodi liquidazione e recesso del socio, deli-berazione dell’assemblea e per le altrecause previste dall’atto costitutivo o dallostatuto).

L’articolo 47 dispone, al comma 1,l’esclusione dalla base imponibile, ai finiIRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, in-dennizzi e risarcimenti connessi agli eventisismici verificatisi dal 24 agosto 2016 neicomuni indicati negli allegati 1 e 2, diqualsiasi natura e indipendentementedalle modalità di fruizione e contabilizza-zione, a favore dei soggetti (persone fisichee giuridiche) che hanno sede o unità localinei territori interessati dal sisma.

Il comma 2 prevede che la detassazionesi applica a favore dei soggetti che svol-gono attività economica nel rispetto dellanormativa in materia di aiuti di Stato.

A tale ultimo riguardo ricorda chel’articolo 108 del TFUE attribuisce allaCommissione un ruolo di controllo suiregimi di aiuti esistenti presso gli Statimembri nonché di verifica dei progetti dinuovi aiuti o di modifica degli aiuti esi-stenti: in particolare, i progetti diretti aistituire o modificare aiuti devono esserecomunicati alla Commissione, in tempo

utile perché presenti le sue osservazioni.Allorché riscontri un’incompatibilità del-l’aiuto, essa può adottare una decisionecon cui viene ordinato allo Stato di sop-primere o modificare la misura. Nel casoin cui lo Stato non si conformi alladecisione, la Commissione ha la possibilitàdi adire direttamente la Corte di giustiziasenza attivare la procedura pre-conten-ziosa di infrazione. Ai sensi dell’articolo107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, unaiuto è ritenuto compatibile con il mercatointerno se è destinato a ovviare ai danniarrecati dalle calamità naturali oppure daaltri eventi eccezionali.

L’articolo 48 prevede la sospensionefino al 31 dicembre 2016 dei termini peruna serie di adempimenti, molti di carat-tere tributario o finanziario, a favore deisoggetti, persone fisiche e imprese, loca-lizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre2016. In tale ambito attengono prevalen-temente ai profili di competenza dellaCommissione i commi 1, 1-bis, 1-ter, 3, 5,7, 10, 10-bis, 11, 12, 15, 16 e 17.

Più in dettaglio, il comma 1 elenca unaserie di adempimenti i cui termini sonosospesi fino al 31 dicembre 2016 neicomuni colpiti dal sisma elencati nell’al-legato 1 e nell’allegato 2 (sisma del 26 edel 30 ottobre 2016). Tale norma si ag-giunge a quanto previsto dal decreto mi-nisteriale del 1o settembre 2016, il qualeha disposto la sospensione dei terminitributari a favore dei contribuenti che alladata del 24 agosto 2016 avevano la resi-denza ovvero la sede operativa nel terri-torio dei comuni colpiti dal sisma.

La norma dispone, inoltre, che la man-cata effettuazione e il mancato riversa-mento delle ritenute da parte dei sostitutidi imposta, a partire dal 24 agosto 2016 efino alla data di entrata in vigore deldecreto in esame, devono essere regolariz-zati entro il 31 maggio 2017 senza appli-cazione di sanzioni e interessi.

In merito ricorda che il decreto mini-steriale 1o settembre 2016 ha sospeso itermini dei versamenti e degli adempi-menti tributari, inclusi quelli derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agenti

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della riscossione, nonché dagli atti di ac-certamento esecutivi, scadenti nel periodocompreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16dicembre 2016. È escluso il rimborso diquanto già versato. La sospensione non siapplica alle ritenute che devono essereoperate e versate dai sostituti d’imposta.Gli adempimenti e i versamenti sospesidevono essere effettuati in unica soluzioneentro il 20 dicembre 2016.

Al riguardo evidenzia come il succes-sivo comma 10 dell’articolo 48 abbia pro-rogato tale termine al 30 settembre 2017.

I termini e i versamenti sospesi fino al31 dicembre 2016 dal comma 1 sono iseguenti:

a) i versamenti riferiti al finanzia-mento delle camere di commercio (articolo18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

b) i termini per la notifica dellecartelle di pagamento e per la riscossionedelle somme risultanti dagli atti di accer-tamento esecutivo, nonché le attività ese-cutive da parte degli agenti della riscos-sione e i termini di prescrizione e deca-denza relativi all’attività degli uffici finan-ziari, ivi compresi quelli degli enti locali edelle Regioni;

c) il versamento dei contributi con-sortili di bonifica, esclusi quelli per ilservizio irriguo, gravanti sugli immobiliagricoli ed extragricoli;

d) l’esecuzione dei provvedimenti dirilascio per finita locazione degli immobilipubblici e privati, adibiti ad uso abitativoovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di con-cessione e locazione relativi a immobilidistrutti o dichiarati non agibili, di pro-prietà dello Stato e degli enti pubblici,ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per leimprese che presentano in ritardo, purchéentro il 31 maggio 2017, le domande diiscrizione alle camere di commercio, ledenunce al repertorio delle notizie econo-miche ed amministrative (REA), il modellounico di dichiarazione per la semplifica-zione degli adempimenti in materia am-

bientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,nonché per l’attuazione del sistema diecogestione e di audit ambientale, nonchéla richiesta di verifica periodica degli stru-menti di misura ed il pagamento dellarelativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutuie dei finanziamenti di qualsiasi genere, iviincluse le operazioni di credito agrario diesercizio e di miglioramento e di creditoordinario, erogati dalle banche, nonchédagli intermediari finanziari iscritti nel-l’albo di cui all’articolo 106 del Testounico bancario (TUB) e dalla Cassa depo-siti e prestiti S.p.a., comprensivi dei rela-tivi interessi. Dal lato delle banche vieneprevisto che gli interessi attivi relativi allerate sospese concorrono alla formazionedel reddito d’impresa, nonché alla baseimponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cuisono incassati. Sono sospesi, inoltre, ipagamenti di canoni per contratti di lo-cazione finanziaria aventi ad oggetto edi-fici distrutti o divenuti inagibili, ancheparzialmente, ovvero beni immobili stru-mentali all’attività imprenditoriale, com-merciale, artigianale, agricola o professio-nale svolta nei medesimi edifici. La so-spensione si applica anche ai pagamenti dicanoni per contratti di locazione finanzia-ria aventi per oggetto beni mobili stru-mentali all’attività imprenditoriale, com-merciale, artigianale, agricola o professio-nale;

h) il pagamento delle rate relativealle provvidenze erogate per lo sviluppodella proprietà coltivatrice, ai sensi dellalegge n. 817 del 1971;

i) il pagamento delle prestazioni edegli accertamenti che sono effettuati daiservizi veterinari del sistema sanitario na-zionale a carico dei residenti o titolari diattività zootecniche e del settore alimen-tare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimentie versamenti verso le amministrazionipubbliche effettuati da professionisti, con-sulenti e centri di assistenza fiscale ope-ranti nei comuni colpiti per conto diaziende e clienti non operanti nel territo-

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rio, nonché di società di servizi e dipersone in cui i soci residenti nei territoricolpiti dal sisma rappresentino almeno il50 per cento del capitale sociale.

Il comma 1-bis, inserito nel corso del-l’esame al Senato, prevede che i sostitutid’imposta, ovunque fiscalmente domiciliatinei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, arichiesta degli interessati, non devono ope-rare le ritenute alla fonte a decorrere dallo gennaio 2017 e fino al 30 settembre2017 (cosiddetta busta pesante); la sospen-sione dei pagamenti delle imposte suiredditi mediante ritenuta alla fonte siapplica per le ritenute operate sui redditidi lavoro dipendente e assimilati e suicompensi e altri redditi corrisposti dalloStato.

Il comma 1-ter, inserito nel corso del-l’esame al Senato, prevede che nei Comunidi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,Fabriano e Spoleto la possibilità di nonoperare le ritenute alla fonte riguarda isingoli soggetti danneggiati.

Il comma 3 esclude dalla base impo-nibile dei redditi di lavoro dipendente, finoal 31 dicembre 2016, i sussidi occasionali,le erogazioni liberali o i benefici di qual-siasi genere, concessi sia da parte deidatori di lavoro privati a favore dei lavo-ratori residenti nei comuni colpiti dalsisma elencati negli allegati 1 e 2, sia daparte dei datori di lavoro privati operantinei predetti territori a favore dei proprilavoratori, anche non residenti nei predettiComuni.

Il comma 5 stabilisce che gli effetti delterremoto che ha colpito i residenti sonoda considerarsi causa di forza maggiore aifini della disciplina dell’inadempimentodelle obbligazioni (di cui all’articolo 1218del codice civile), anche ai fini dell’appli-cazione della normativa bancaria e dellesegnalazioni delle banche alla Centrale deirischi.

Pertanto è esclusa la responsabilità deldebitore, residente nei comuni colpiti, perl’inadempimento o il ritardo delle sueobbligazioni, inclusi i contratti stipulaticon le banche.

In merito ricorda che l’articolo 1218del codice civile disciplina la responsabi-lità contrattuale, prevedendo che il debi-tore che non esegue esattamente la pre-stazione dovuta è tenuto al risarcimentodel danno, se non prova che l’inadempi-mento o il ritardo è stato determinato daimpossibilità della prestazione derivanteda causa a lui non imputabile.

La Centrale dei rischi (CR) è un sistemainformativo sull’indebitamento della clien-tela verso le banche e le società finanziarie(intermediari). Gli intermediari comuni-cano mensilmente alla Banca d’Italia iltotale dei crediti verso i propri clienti: icrediti pari o superiori a 30.000 euro e icrediti in sofferenza di qualunque im-porto. La Banca d’Italia fornisce mensil-mente agli intermediari le informazionisul debito totale verso il sistema creditiziodi ciascun cliente segnalato.

Il comma 7 esenta dal pagamento del-l’imposta di bollo per le istanze presentatealla pubblica amministrazione fino al 31dicembre le persone fisiche residenti odomiciliate e le persone giuridiche chehanno sede legale o operativa nei comunicolpiti dal sisma di cui all’articolo 1.

Il comma 10 proroga dal 16 dicembre2016 al 30 settembre 2017 il termine finaledella finestra temporale che riguarda lasospensione degli adempimenti e i versa-menti prevista dal decreto ministeriale 1o

settembre 2016.Ricorda, infatti, che il decreto ministe-

riale 1o settembre 2016 ha sospeso i ter-mini dei versamenti e degli adempimentitributari, inclusi quelli derivanti da car-telle di pagamento emesse dagli agentidella riscossione, nonché dagli atti di ac-certamento esecutivi, scadenti nel periodocompreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16dicembre 2016. La sospensione non siapplica alle ritenute che devono essereoperate e versate dai sostituti d’imposta.

In merito evidenzia come il testo ini-ziale del decreto-legge prevedesse la pro-roga del termine del 20 dicembre previstodall’articolo 1, comma 4, del decreto mi-nisteriale 1o settembre 2016, il quale fissaappunto al 20 dicembre il termine entro ilquale devono essere effettuati, in unica

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soluzione, gli adempimenti e i versamentioggetto di sospensione. Nel corso dell’e-same al Senato è stato corretto tale rife-rimento, prevedendosi che il termine pro-rogato al 30 settembre 2017 è quello del16 dicembre 2016, ovvero il termine finaledel periodo in cui sono sospesi i terminidei versamenti e degli adempimenti tribu-tari previsto dal comma 1 dell’articolo 1del decreto ministeriale 1o settembre 2016,il quale inizia il 24 agosto 2016. Pertantotale sospensione, a seguito della modificaapportata dal comma 10 dell’articolo 48, siestende dal 24 agosto 2016 al 30 settembre2017.

La norma del comma 10 specifica inol-tre che non si fa luogo a rimborso diquanto già versato.

Il comma 10-bis prevede inoltre che lasospensione dei termini relativi agli adem-pimenti e versamenti tributari prevista daldecreto ministeriale 1o settembre 2016 siapplica anche ai soggetti residenti o aventisede legale o operativa nei Comuni indicatinell’allegato 1, non ricompresi nell’allegatoal predetto decreto ministeriale, e nell’al-legato 2 a decorrere dal 26 ottobre 2016.Anche in questo caso la disposizione pre-cisa che non si fa luogo a rimborso diquanto già versato.

Il comma 11 stabilisce che la ripresadella riscossione dei tributi sospesi fino al30 settembre 2017 avviene con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, conle modalità previste dall’articolo 9, comma2-bis, della legge n. 212 del 2000 (Statutodel contribuente), come modificato dalcomma 15, il quale ha disciplinato i limitidelle risorse preordinate allo scopo.

Il comma 12 prevede che gli adempi-menti tributari diversi dai versamenti, noneseguiti per effetto della sospensione sta-bilita dal decreto ministeriale 1o settembre2016, come integrato dai commi 10 e10-bis, sono effettuati entro il mese diottobre 2017.

Il comma 15 modifica l’articolo 9 delloStatuto del contribuente (legge n. 212 del2000), chiarendo che la ripresa dei versa-menti dei tributi sospesi avviene con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze che definisce le modalità e i ter-

mini della ripresa della riscossione deitributi sospesi, anche mediante rateizza-zione fini ad un massimo di diciotto ratemensili, tenendo anche conto della duratadel periodo di sospensione, nei limiti dellerisorse preordinate allo scopo dal fondorotativo per far fronte alle esigenze chederivano dal differimento di riscossione aseguito di eventi calamitosi (previsto dal-l’articolo 1, comma 430, della legge 28dicembre 2015, n. 208, con una dotazionedi 5 milioni). I versamenti dei tributioggetto di sospensione sono versati all’en-trata del bilancio dello Stato per esseredestinati al predetto fondo.

Il comma 16 esclude dalla base impo-nibile a fini IRPEF e IRES i redditi deifabbricati distrutti od oggetto di ordinanzesindacali di sgombero (ubicati nelle zonecolpite dal sisma di cui all’articolo 1),comunque adottate entro il 28 febbraio2017, in quanto inagibili totalmente oparzialmente, fino alla definitiva ricostru-zione e agibilità dei fabbricati medesimi ecomunque fino all’anno di imposta 2017.

Gli stessi immobili sono inoltre esentidall’IMU e dalla TASI a partire dalla ratascadente il 16 dicembre 2016 e fino allaloro definitiva ricostruzione e agibilità,comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Per usufruire delle esenzioni previstedal comma 16 il contribuente può dichia-rare, entro il 28 febbraio 2017, la distru-zione o l’inagibilità totale o parziale delfabbricato all’autorità comunale, che neisuccessivi venti giorni trasmette copia del-l’atto di verificazione all’ufficio dell’Agen-zia delle entrate territorialmente compe-tente.

Il comma 17 proroga fino al 31 dicem-bre 2016 i termini riferiti ai rapportiinterbancari, scadenti fra il 24 agosto 2016e la data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero la data di entrata in vigoredel decreto-legge n. 205 del 2016, per lebanche e per le loro dipendenze insediatenei territori colpiti dal sisma elencati negliallegati 1 e 2. La proroga comprendeanche gli atti o le operazioni da compiersisu altra piazza.

Per quanto concerne le altre normedell’articolo 48 non attinenti agli ambiti di

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competenza della Commissione Finanze, ilcomma 2 prevede la sospensione dei ter-mini di pagamento delle fatture relativealle utenze localizzate nei comuni colpitidal sisma, come individuati negli allegati 1e 2, per un periodo massimo di 6 mesi adecorrere dal 24 agosto 2016 (a decorreredal 26 ottobre 2016 con riferimento aiComuni di cui all’allegato 2).

In particolare, demanda all’Autoritàper l’energia elettrica e il gas ed il sistemaidrico (AEEGSI), con propri provvedi-menti:

di introdurre, con riferimento ai set-tori dell’energia elettrica, dell’acqua e delgas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturaledistribuiti a mezzo di reti canalizzate,nonché per i settori delle assicurazioni,della telefonia e della radiotelevisione pub-blica (settori aggiunti nel corso dell’esameal Senato), norme per la sospensione tem-poranea dei termini di pagamento dellefatture emesse o da emettere nello stessoperiodo, anche in relazione al servizioerogato a clienti forniti sul mercato libero;

di disciplinare, entro 120 giorni dalladata di entrata in vigore del decreto-legge,le modalità di rateizzazione delle fatture icui pagamenti sono stati sospesi, e diintrodurre agevolazioni anche di naturatariffaria, a favore delle utenze situate neicomuni interessati;

di individuare, contestualmente, an-che le modalità per la copertura dell’onerederivante da tali agevolazioni, attraversospecifiche componenti tariffarie, facendoricorso, ove opportuno, a strumenti di tipoperequativo.

Il comma 4 prevede che le sanzioniamministrative per ritardate comunica-zioni di assunzione, cessazione e varia-zione del rapporto di lavoro, in scadenzanel periodo tra il 24 agosto e il 31dicembre 2016, non si applicano nei con-fronti dei lavoratori autonomi e dei datoridi lavoro che alla data del 24 agosto 2016,ovvero del 26 ottobre 2016, risiedevano oavevano sede legale o operativa nei comunicolpiti dal sisma di cui rispettivamente agliallegati 1 e 2.

Il comma 6 differisce al 1o marzo 2017gli adempimenti specifici delle impreseagricole connessi a scadenze di registra-zione in attuazione di normative comuni-tarie, statali o regionali in materia dibenessere animale, identificazione e regi-strazione degli animali, registrazioni e co-municazione degli eventi in stalla nonchéregistrazioni dell’impiego del farmaco chericadono nell’arco temporale interessatodagli eventi sismici, con eccezione deglianimali soggetti a movimentazioni.

Il comma 8 prevede che le aziendeagricole ricadenti nei comuni colpiti dalsisma, elencati negli allegati 1 e 2, man-tengono, per l’anno di domanda 2016, ildiritto agli aiuti connessi alla politica agri-cola comune 2014 – 2020 anche nelleipotesi di mancato adempimento degli ob-blighi e degli impegni previsti. La normarichiama l’articolo 4 del regolamento (UE)n. 640/2014 della Commissione, il qualericonosce il diritto all’aiuto qualora ilbeneficiario non abbia potuto adempiereai criteri di ammissibilità o ad altri ob-blighi per cause di forza maggiore o cir-costanze eccezionali.

Il comma 9 prevede che le aziende cheproducono con metodo biologico situatenei comuni colpiti, elencati negli allegati1e 2, sono autorizzate dalle RegioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria ad usu-fruire, per un periodo di tempo non su-periore ad un anno, delle deroghe allanormativa in materia di produzione bio-logica e di etichettatura dei prodotti bio-logici, previste dall’articolo 47 del regola-mento (CE) n. 889/2008 della Commis-sione del 5 settembre 2008, nei casi dicircostanze calamitose.

Al fine di informare la Commissioneeuropea sulle deroghe concesse, entro unmese dal rilascio delle stesse, le Regionicitate comunicano al Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali l’e-lenco delle aziende oggetto di deroga.

Il comma 13 dispone la sospensione deitermini relativi agli adempimenti e aiversamenti dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicura-zione obbligatoria in scadenza nel periododal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017

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nei comuni colpiti dal sisma elencati nel-l’allegato 1 e nel periodo dal 26 ottobre2016 al 30 settembre 2017 nei comunielencati nell’allegato 2. Non si fa luogo alrimborso dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicura-zione obbligatoria già versati.

Tali adempimenti e pagamenti sonoeffettuati entro il 30 ottobre 2017, senzaapplicazione di sanzioni e interessi, anchemediante rateizzazione fino a un massimodi diciotto rate mensili di pari importo adecorrere dal mese di ottobre 2017.

La copertura finanziaria della sospen-sione, corrispondente a oneri che vengono« valutati » in misura pari a 97,835 milionidi euro per il 2016 (originariamente 37,035milioni) e a 344,53 milioni di euro per il2017 (originariamente 65,130 milioni),viene posta a carico del Fondo sociale perl’occupazione e la formazione (di cui al-l’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge n. 185 del 2008) rifinanziatoai sensi dell’articolo 52 di 228,3 milioni dieuro per l’anno 2018 e di 19 milioni dieuro per l’anno 2019.

Il comma 13-bis dispone che alle ri-chieste di anticipazione della posizioneindividuale maturata presso forme pensio-nistiche complementari avanzate (cosid-detto « anticipo sulla pensione »), per de-terminate finalità previste dall’articolo 11,comma 7, lettere b) e c), del decretolegislativo n. 252 del 2005 (acquisto docu-mentato della prima casa di abitazione persé o per i figli, interventi documentati dimanutenzione e di ristrutturazione relati-vamente alla prima casa di abitazione oulteriori esigenze degli aderenti), da sog-getti residenti nei Comuni di cui agliallegati 1 e 2, si applichi in via transitoria(per un periodo di tre anni a decorrere dal24 agosto 2016) la disciplina (di cui al-l’articolo 11, comma 7, lettera a), delrichiamato decreto legislativo n. 252 del2005) secondo cui la suddetta anticipa-zione può essere richiesta in qualsiasimomento a prescindere dal requisito degliotto anni di iscrizione ad una formapensionistica complementare (secondo le

modalità stabilite dagli statuti e dai rego-lamenti di ciascuna specifica forma pen-sionistica complementare).

Il comma 14 dispone che la mancataapplicazione delle sanzioni amministrativeper ritardate comunicazioni di assunzione,cessazione e variazione del rapporto dilavoro, in scadenza nel periodo tra il 24agosto e il 31 dicembre 2016 (prevista dalcomma 4 dell’articolo 48), e la sospensionedegli adempimenti e dei versamenti deicontributi e dei premi (di cui al comma 13dell’articolo 48) si applicano anche neiconfronti dei lavoratori autonomi e deidatori di lavoro che alla data del 24 agosto2016, ovvero del 26 ottobre 2016, eranoassistiti da professionisti operanti nei co-muni di cui rispettivamente agli allegati 1e 2.

Il comma 18 sospende fino al 30 giugno2017 il termine entro il quale le societàsportive dilettantistiche devono dotarsi didefibrillatori semiautomatici, al fine diconsentire nei comuni colpiti dal sismaelencati negli allegati 1 e 2 il completa-mento delle attività di formazione deglioperatori del settore dilettantistico circa ilcorretto utilizzo dei defibrillatori semiau-tomatici.

L’articolo 49, ai commi da 1 a 7sospende fino al 31 maggio 2017 i processicivili, penali e amministrativi, nonchéquelli di competenza di ogni altra giuri-sdizione speciale pendenti alla data 24agosto 2016 presso gli uffici giudiziariaventi sede nei comuni colpiti dal sismadel 24 agosto 2016 ed individuati dall’Al-legato n. 1.

Il comma 9-bis sospende sino al 31luglio 2017 i processi di cui ai commi 1 e6, pendenti alla data degli eventi sismicidel 26 e del 30 ottobre 2016 presso gliuffici giudiziari aventi sede nel Comune diCamerino. Analoga sospensione è previstacon riguardo ai termini per il compimentodi atti del procedimento da svolgersipresso tali uffici.

Il comma 9-ter prevede che le disposi-zioni sul rinvio d’ufficio delle udienze civilie amministrative (di cui al comma 3) e delprocesso penale (di cui al comma 7),nonché quelle recanti la sospensione di

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numerosi termini sostanziali e processuali(di cui ai commi 4, 5 e 7) trovino appli-cazione con riguardo ai Comuni colpitidagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre2016 (indicati nell’allegato 2), a decorrereda tali date e sino al 31 luglio 2017.

In tale contesto, per quanto riguarda gliambiti di competenza della CommissioneFinanze, segnala il comma 5, il qualesospende, dal 24 agosto 2016 al 31 maggio2017, i termini di scadenza, ricadenti odecorrenti nel medesimo periodo, relativia vaglia cambiari, a cambiali e ad ognialtro titolo di credito o atto avente forzaesecutiva, nei confronti degli stessi soggettiche, al 24 agosto 2016, risiedevano, ave-vano sede operativa o lavoravano nei co-muni terremotati. La norma specifica chetale sospensione opera a favore dei debi-tori ed obbligati, anche in via di regressoo di garanzia, salva la facoltà di rinun-ciarvi espressamente da parte degli inte-ressati.

Per quel che concerne invece le altredisposizioni del decreto-legge non attinentiambiti di competenza della CommissioneFinanze, l’articolo 1 definisce l’ambito diapplicazione del decreto-legge, che includenon solo i comuni elencati negli allegati 1e 2, ma anche altri comuni in cui si sianoverificati danni causati dagli eventi sismicidiversi da quelli indicati negli allegati,qualora venga dimostrato il nesso di cau-salità diretto tra i danni e gli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,comprovato da apposita perizia. L’articolo1 fissa inoltre al 31 dicembre 2018 iltermine della gestione straordinaria disci-plinata dal decreto-legge e individua gliorgani deputati alla medesima gestione(Commissario straordinario, vice-commis-sari, cabina di coordinamento della rico-struzione, nonché comitati istituzionali inognuna delle regioni colpite).

L’articolo 2 disciplina le funzioni delCommissario straordinario e dei ViceCommissari. Quanto alle competenze delCommissario, viene previsto che provvedaanche a mezzo di ordinanze.

L’articolo 3 prevede l’istituzione, inognuna delle Regioni colpite dagli eventisismici, di « uffici speciali per la ricostru-

zione », presso i quali è costituito unosportello unico per le attività produttive(SUAP) unitario per tutti i Comuni coin-volti. Lo stesso articolo disciplina le fun-zioni, l’articolazione territoriale e il per-sonale degli uffici speciali, consentendo,tra l’altro, assunzioni in deroga ai vincolivigenti.

L’articolo 4 prevede l’istituzione, nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, di un Fondo per laricostruzione delle aree terremotate, conuna dotazione iniziale di 200 milioni dieuro per l’anno 2016, per l’attuazione degliinterventi di immediata necessità previstidal decreto-legge in esame. Ulteriori di-sposizioni disciplinano l’utilizzo delle ero-gazioni liberali a favore del sisma e la lorodetraibilità/deducibilità ai fini fiscali.

L’articolo 4-bis disciplina la proceduraper l’individuazione delle aree da desti-nare all’insediamento di container, nonchéper la stipula dei contratti per la fornitura,il noleggio e la disponibilità dei containermedesimi. Specifiche disposizioni riguar-dano l’acquisizione dei moduli per le esi-genze abitative rurali e il fabbisogno ditecnostrutture per stalle e fienili.

L’articolo 6 disciplina le tipologie didanni agli edifici e, per ognuna di queste,gli interventi di ricostruzione e recuperoammessi a contributo. La misura del con-tributo è generalmente riconosciuta nellapercentuale del 100 per cento, tranne inalcuni casi relativi alle unità immobiliariubicate nei comuni non inclusi negli alle-gati 1 e 2 (diverse dall’abitazione princi-pale e da quelle concesse, in locazione,comodato o assegnate a soci di cooperativea proprietà indivisa) per i quali la per-centuale riconoscibile non supera il 50 percento. La percentuale rimane invece parial 100 per cento qualora gli immobilisiano ricompresi all’interno di centri sto-rici e borghi caratteristici.

L’articolo 7 individua le finalità deicontributi per la riparazione o la ricostru-zione degli immobili danneggiati o distruttidagli eventi sismici, in base ai danni ef-fettivamente verificatisi nelle zone di clas-

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sificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso incui ricorrano le condizioni per la conces-sione del beneficio.

L’articolo 8 prevede una proceduraspecifica, anche in deroga alla normativavigente, per l’avvio di interventi di imme-diata riparazione, a favore degli edifici chehanno riportato danni lievi, al fine difavorire il rientro nelle unità immobiliarie il ritorno alle normali condizioni di vitae di lavoro.

L’articolo 9 disciplina la concessione dicontributi ai privati residenti nei Comuniinteressati dagli eventi sismici per i benimobili danneggiati.

L’articolo 10 esclude le unità immobi-liari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili,non utilizzabili a fini residenziali o pro-duttivi nei Comuni interessati dagli eventisismici, dalla possibilità di accedere aicontributi per la ricostruzione.

L’articolo 11 disciplina l’attuazione de-gli interventi di ricostruzione o ripristinodei centri storici e dei centri e nucleiurbani e rurali, attraverso la predisposi-zione di una pianificazione urbanisticadelle zone perimetrate e l’adozione distrumenti urbanistici attuativi, che inno-vano gli strumenti urbanistici vigenti e, seincludono beni paesaggistici, sono consi-derati piani paesaggistici.

L’articolo 12 disciplina la proceduraper la concessione e per l’erogazione deicontributi, mentre l’articolo 13 demanda asuccessivi provvedimenti commissariali ladefinizione delle istanze per il riconosci-mento dei contributi per interventi riguar-danti immobili, già danneggiati a seguitodegli eventi sismici verificatisi nella re-gione Abruzzo il 6 aprile 2009. È previstainvece l’applicazione delle modalità e con-dizioni previste dal decreto-legge nel casodi interventi su immobili, danneggiati oinagibili a seguito degli eventi sismici del1997 e del 1998, che abbiano subito ulte-riori danni a seguito degli eventi sismiciverificatisi dal 24 agosto 2016.

L’articolo 14-bis stabilisce che le re-gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbriaeffettuino sui presìdi ospedalieri, nei ter-ritori interessati dagli eventi sismici veri-ficatisi a far data dal 24 agosto 2016,

verifiche di tenuta sismica e stime delfabbisogno finanziario necessario al mi-glioramento sismico delle strutture, de-mandando ad una ordinanza di protezionecivile l’adozione dei necessari interventi.

L’articolo 15 individua i soggetti attua-tori per gli interventi di riparazione, ri-pristino con miglioramento sismico, non-ché ricostruzione delle opere pubbliche edei beni culturali.

L’articolo 15-bis disciplina le procedureper l’affidamento e l’attuazione di inter-venti urgenti sul patrimonio culturale(compresi gli interventi per la messa insicurezza o di demolizione) e di ricostru-zione del patrimonio culturale danneggiatoin conseguenza degli eventi sismici verifi-catisi a far data dal 24 agosto 2016. Sonoaltresì previste disposizioni per il poten-ziamento dell’ufficio del Soprintendentespeciale per le aree colpite dagli eventisismici.

L’articolo 15-ter attribuisce ad AnasS.p.A., in qualità di soggetto attuatoredella protezione civile, il compito di prov-vedere agli interventi di messa in sicurezzae di ripristino della viabilità delle infra-strutture stradali di interesse nazionale,danneggiate dagli eventi sismici.

L’articolo 16 prevede l’istituzione dellaConferenza permanente, con funzioni didirezione, coordinamento e decisione inordine agli interventi di ricostruzione, e diuna Commissione paritetica per ciascunaregione interessata dagli eventi sismici del24 agosto 2016 e da quelli successivi, confunzioni consultive in relazione alla pro-gettazione dei predetti interventi.

L’articolo 18 prevede che i soggettiattuatori, per la realizzazione degli inter-venti pubblici relativi alle opere pubblicheed ai beni culturali di propria competenza,si avvalgono di una centrale unica dicommittenza, che è individuata nell’Agen-zia nazionale per l’attrazione degli inve-stimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

L’articolo 18-bis, al fine di consentire laregolare prosecuzione delle attività didat-tiche e amministrative nell’anno scolastico2016/2017, prevede deroghe alla normativavigente in materia di parametri minimi emassimi per la formazione delle classi,

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istituzione di ulteriori posti nell’organicodel personale docente e ATA, spostamentodi docenti tra le sedi scolastiche, conferi-mento di supplenze.

L’articolo 20 prevede agevolazioni afavore delle imprese danneggiate ubicatenei territori interessati dagli eventi sismici,incluse le imprese agricole. A tal fine, unaquota di risorse, pari a complessivi 35milioni di euro, è trasferita dal Fondo perla ricostruzione delle aree terremotate allecontabilità speciali dei Presidenti delleregioni interessate, in qualità di vice com-missari.

L’articolo 21 reca una serie di dispo-sizioni per il sostegno e lo sviluppo delleaziende agricole, agroalimentari e zootec-niche, tra l’altro, al fine di autorizzare laspesa di 10 milioni di euro per il 2016 peril finanziamento di misure di sostegnorivolte ai produttori di latte e di prodottilattiero-caseari interessati alla stipula diaccordi misti volontari, nonché a preve-dere contributi per il sostegno dei settoridel latte, della carne bovina e dei settoriovicaprino e suinicolo.

L’articolo 22 attribuisce al Commissa-rio straordinario il compito di predisporreun programma per la promozione e ilrilancio del turismo nei territori colpitidagli eventi sismici di cui all’articolo 1.

L’articolo 23 contiene una serie dimisure per assicurare la ripresa e losviluppo delle attività economiche in con-dizioni di sicurezza per i lavoratori neiterritori dei comuni colpiti dagli eventisismici.

L’articolo 25 dispone l’applicazione delregime di aiuto per le aree industriali incrisi ai territori dei Comuni interessatidagli eventi sismici, al fine di sostenerenuovi investimenti produttivi e percorsi disviluppo economico sostenibile.

L’articolo 26 esclude, per l’eserciziofinanziario 2016, l’Ente parco nazionaledel Gran Sasso e Monti della Laga e l’Enteparco nazionale dei Monti Sibillini daalcuni vincoli di spesa previsti dalla legi-slazione vigente.

L’articolo 27 disciplina l’approvazionedi un programma delle infrastrutture am-bientali da ripristinare e realizzare nei

comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 aldecreto-legge in esame, con particolareattenzione agli impianti di depurazione edi collettamento fognario, nonché agli ac-quedotti.

L’articolo 28 reca un’articolata serie didisposizioni in materia di trattamento etrasporto del materiale derivante dalcrollo parziale o totale degli edifici, affi-dando inoltre al Commissario straordina-rio il compito di predisporre e approvareil piano per la gestione delle macerie e deirifiuti derivanti dagli interventi di primaemergenza e ricostruzione oggetto del de-creto-legge.

L’articolo 28-bis reca misure per in-centivare il recupero dei rifiuti non peri-colosi derivanti da attività di costruzione edemolizione svolte a seguito degli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto2016.

L’articolo 29 stabilisce, fino al 31 di-cembre 2018, la non applicazione delledisposizioni vigenti in materia di gestionedelle terre e rocce da scavo, in relazionealla finalità indicata di garantire l’attivitàdi ricostruzione privata e pubblica.

L’articolo 32 attribuisce al Presidentedell’Autorità nazionale anticorruzione(ANAC) una serie di compiti di alta sor-veglianza e garanzia della correttezza etrasparenza delle procedure connesse allarealizzazione degli interventi di ricostru-zione pubblica.

L’articolo 33 prevede che i provvedi-menti di natura regolatoria e organizzativa(non già gestionale) adottati dal Commis-sario straordinario siano sottoposti al con-trollo preventivo della Corte dei conti.

L’articolo 34 prevede che gli incarichidi progettazione e di direzione dei lavoridi ricostruzione possano essere conferitidai privati esclusivamente a professionistiiscritti in un apposito elenco speciale, incui possono essere iscritti solo i profes-sionisti in regola con il DURC e in pos-sesso di ulteriori requisiti che sarannoindividuati dallo stesso Commissario stra-ordinario. L’articolo disciplina, inoltre, leincompatibilità del direttore dei lavori,escludendo che questi possa essere legatoall’impresa affidataria dei lavori da rap-

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porti professionali o di collaborazione,anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre cheda rapporti di parentela con i titolaridell’impresa stessa.

L’articolo 35 definisce gli obblighi, ine-renti alla tutela dei lavoratori ed allacontribuzione previdenziale, al cui rispettoè subordinato il riconoscimento, in tutto oin parte, del contributo o del corrispettivoper l’esecuzione di lavori sugli immobili,pubblici o privati, danneggiati dagli eventisismici, ovvero di lavori di ricostruzione diimmobili (pubblici o privati) distrutti daimedesimi eventi.

L’articolo 36 reca disposizioni in ma-teria di trasparenza e di pubblicità degliatti, prevedendo la pubblicazione di unaserie di atti del Commissario straordinariosul relativo sito istituzionale.

L’articolo 36-bis prevede che il Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali,anche tramite l’Agenzia Nazionale per lePolitiche Attive del Lavoro (ANPAL), prov-veda alle attività informative riguardanti lemisure di sostegno recate dal decreto-legge.

L’articolo 37 autorizza un differimentodei pagamenti delle pubbliche amministra-zioni coinvolte nella gestione di eventicalamitosi per i quali sia stato dichiaratolo stato di emergenza.

L’articolo 39 reca uno stanziamentomassimo pari a 6 milioni di euro, per il2016, finalizzato a garantire la continuitànella gestione del rischio meteo-idrologicoed idraulico nelle aree di accoglienza enegli insediamenti provvisori. Con le me-desime finalità, ulteriori disposizioni sonodettate per il completamento del pianoradar nazionale.

L’articolo 40 dispone il riutilizzo dellerisorse residue ricevute dal Fondo di so-lidarietà dell’Unione europea per le esi-genze connesse con gli eventi sismici di cuiall’articolo 1, al fine di consentire larealizzazione di attività di previsione eprevenzione non strutturale dei rischi e dipianificazione e preparazione alla gestionedell’emergenza.

L’articolo 42 stabilisce disposizioni peril coordinamento con le attività e gliinterventi attivati nella fase di prima

emergenza, attribuendo al Capo del Di-partimento della protezione civile, in rac-cordo con il commissario straordinario, ladeterminazione di modalità e tempi perfavorire e regolare il subentro, senza so-luzione di continuità, delle RegioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelleattività già avviate in prima emergenza.

L’articolo 43, oltre a fare salve dispo-sizioni e provvedimenti adottati per assi-curare assistenza alle popolazioni resi-denti, demanda a provvedimenti commis-sariali la definizione dei criteri per l’as-segnazione degli alloggi e consente che ladurata dei contratti di locazione possaessere concordata tra le parti anche perperiodi inferiori a quelli stabiliti dallanormativa vigente.

L’articolo 44 reca disposizioni finanzia-rie riguardanti gli enti territoriali, preve-dendo: la sospensione del pagamento dellerate dei mutui concessi dalla Cassa Depo-siti e Prestiti; l’esclusione dal pareggio dibilancio, per l’anno 2016; la sospensioneper 6 mesi di tutti i termini relativi adadempimenti finanziari previsti dal TUEL,a carico dei Comuni colpiti dal sisma; lasospensione per il periodo 2017-2021 delversamento delle quote capitali dei pianidi ammortamento per il rimborso delleanticipazioni della liquidità delle regioni.

L’articolo 45 reca misure di sostegno alreddito dei lavoratori.

L’articolo 50 riconosce piena autono-mia amministrativa, finanziaria e conta-bile al Commissario straordinario e disci-plina l’utilizzo e il compenso di personaleda esso impiegato.

L’articolo 50-bis prevede l’assunzionedi personale a tempo determinato in de-roga a limitazioni normative vigenti, daparte dei Comuni interessati dagli eventisismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) edel Dipartimento della protezione civile. Èprevista, inoltre, l’eventuale proroga dirapporti di lavoro a tempo determinato giàin essere.

L’articolo 51 dispone l’incremento delFondo di amministrazione del personalenon direttivo e non dirigente del Corponazionale dei vigili del fuoco per 2,6milioni di euro per l’anno 2016, nonché

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destina 50 milioni complessivi nel biennio2016-2017 per ripristinare il parco mezzidel Corpo nazionale dei vigili del fuoco eper garantire il trasporto delle macerie delterremoto che ha colpito il Centro Italia.

L’articolo 51-bis consente agli elettoriche, a causa dei recenti eventi sismici,siano alloggiati in comuni diversi da quellidi residenza, di votare per il referendumcostituzionale, fissato per il 4 dicembre2016, nel comune dove si trovano, previadomanda – da presentare entro il quintogiorno antecedente la votazione – al sin-daco del comune di dimora. È altresìconsentito agli elettori dei comuni che nonsono nelle condizioni di assicurare il re-golare svolgimento della consultazione re-ferendaria di essere ammessi al voto inuno o più comuni vicini, previa attesta-zione del sindaco di residenza, sentita laCommissione elettorale circondariale.

L’articolo 52 reca l’indicazione deglioneri del provvedimento e la relativa co-pertura finanziaria.

L’articolo 53 regola l’entrata in vigoredel decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parerefavorevole con alcune premesse (vedi al-legato), la quale è già stata inviata infor-malmente via e-mail a tutti i componentidella Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta diparere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenzadel presidente Maurizio BERNARDO. –Interviene il viceministro dell’economia edelle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la crea-

zione di un distretto finanziario a Milano.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussionedella risoluzione.

Maurizio BERNARDO, presidente, illu-stra la propria risoluzione, la quale in-tende impegnare il Governo all’adozione diiniziative per favorire la creazione di undistretto finanziario a Milano.

In tale ambito ricorda che l’esito delreferendum popolare inglese del 24 giugno2016, prodromico al processo di uscitadella Gran Bretagna dall’Unione europea,imporrà ai mercati finanziari un riassettoe una redistribuzione di funzioni e attività,in ragione del ruolo sino ad ora svolto dalLondon Stock Exchange (LSE) nel mercatocomune europeo. All’esito dell’uscita dellaGran Bretagna dall’UE, i principali ope-ratori bancari e intermediari finanziariinternazionali perderanno, infatti, il pas-saporto europeo ai sensi della direttiva« MiFiD » e dovranno trasferire le propriesedi operative dalla City di Londra all’in-terno dell’Unione: a ciò deve aggiungersi,che, evidentemente, le attività di liquida-zione e di regolamento delle transazionidenominate in euro (cosiddetto mercatodell’Euroclearing) dovranno lasciare Lon-dra per essere ridomiciliate nell’Eurozona.

Al riguardo segnala come, allo stato, siaMonte Titoli s.p.a., sia la Cassa di com-pensazione e garanzia s.p.a., le quali ge-stiscono in Italia le fasi di liquidazione eregolamento delle transazioni finanziariesiano gestite, rispettivamente per i titolimobiliari e per gli strumenti derivati fac-ciano parte, insieme a Borsa Italianas.p.a., del London Stock Exchange Group(LSE Group) e come, a sua volta, BorsaItaliana, benché sia stata fortemente pe-nalizzata a seguito dell’introduzione inItalia della tassa sulle transazioni finan-ziarie, rimanga una piazza finanziaria ca-pace di gestire un elevato volume d’affarie possiede una piattaforma e un’infra-struttura qualitativamente non dissimili daquelli del LSE.

In tale quadro richiama inoltre la re-cente deliberazione di proposta di fusionetra il Deutsche Boerse Group e il LSEGroup, che dovrebbe completarsi entro laprima metà del 2017, rilevando come essa

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dimostri l’interesse britannico a mante-nere una presenza del LSE Group sulmercato comunitario continentale, nono-stante la formale uscita della Gran Bre-tagna dall’Unione.

Ritiene quindi che sia necessario soste-nere l’ambizione di Milano ad assorbirequantomeno una parte del mercato del-l’Euroclearing in uscita da Londra, inquanto tale opportunità, se realizzata, puòrendere Milano la capitale finanziaria del-l’Eurozona, e di conseguenza produrrebenefici sulla crescita del prodotto internolordo nazionale.

In quest’ottica, il Comitato Select Mi-lano, ascoltato in audizione dalla Commis-sione Finanze il 21 settembre 2016, haintrapreso un’iniziativa per identificare lecondizioni attese dagli operatori bancari edagli intermediari finanziari per conside-rare il trasferimento a Milano delle risorsedelle piattaforme per l’Euroclearing. IlComitato, in occasione della citata audi-zione, ha inoltre illustrato un programmadi misure fiscali, organizzative e normativecapaci di offrire agli investitori interna-zionali forme di collaborazione transna-zionale, che coltivino dalla base la possi-bilità di replicare, tramite l’esercizio del-l’autonomia privata nell’autoregolamenta-zione degli interessi, le ragioni di successodel modello inglese.

In tal senso, cogliendo la direzioneindicata delle fusioni tra borse, reputaquanto mai opportuno valorizzare l’ado-zione e l’utilizzo di uno strumento nor-mativo di aggregazione di matrice europea,pienamente operativo in Italia ai sensi deldecreto legislativo n. 240 del 1991, ilGruppo economico d’interesse europeo(GEIE) che è espressamente pensato per-ché « le persone fisiche, le società e gli altrienti giuridici possano effettivamente coo-perare oltre le frontiere », mediante lacreazione di un nuovo centro di imputa-zione che consenta di facilitare o di svi-luppare l’attività economica dei suoi mem-bri.

Premesso che il GEIE, può, in ipotesi,aggregare nel futuro distretto affari diMilano partners internazionali, quali laCity of London Corporation, l’ente di go-

verno del Miglio Quadrato di Londra, cheha necessità di avere un aggancio nell’U-nione, e l’International Financial ServicesCentre (IFSC) di Dublino, sottolinea comeil predetto GEIE potrà promuovere laredazione e l’adozione di codici di com-portamento, capaci di esprimere un vero eproprio sistema di autoregolamentazionedel futuro distretto affari di Milano (co-siddetto codice del distretto), al qualedovranno partecipare gli operatori ban-cari, gli intermediari finanziari, le societàdi gestione del risparmio, i gestori dimercati regolamentati e di sistemi multi-laterali, e i prestatori di servizi.

Nella medesima prospettiva evidenziala necessità di offrire agli investitori in-ternazionali strumenti per mitigare il ri-schio connesso alla lentezza della giustizia:in questo senso, per evitare che eventualicontenziosi tra investitori e intermediaripossano immediatamente ricadere sullamagistratura ordinaria, ritiene vada con-solidato il nuovo Arbitro per le contro-versie finanziarie (ACF), aumentandonealmeno la competenza per valore. Inoltre,per consentire una risoluzione veloce edefficace delle controversie tra operatoriprofessionali, ritiene opportuno rafforzareil ruolo dell’arbitrato, prendendo a esem-pio il sistema la Camera arbitrale diMilano, evidenziando come la disciplinadell’arbitrato rituale e amministrato, at-tualmente in vigore, già consenta di evitareche l’aumento delle dispute tra interme-diari possa riversarsi, nelle sue ipotetichepatologie, sul distretto giudiziario di Mi-lano.

Alla luce di tali considerazioni svolte, larisoluzione impegna il Governo:

1) ad adoperarsi, per quanto di com-petenza, per la costituzione di un distrettodi affari a Milano capace di svolgere lafunzione di cittadella finanziaria europeae creare un ecosistema per l’intera gammadei servizi d’investimento ai sensi delladirettiva « MiFiD »;

2) ad assumere iniziative per orga-nizzare il nascituro distretto di affari informa di Gruppo economico d’interesseeuropeo (GEIE) e a favorire l’adesione al

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GEIE di soggetti internazionali accanto asoggetti istituzionali italiani;

3) a favorire l’elaborazione di uncodice del distretto di natura giuridicaprivatistica ma con rilevanza di autorego-lamentazione;

4) a promuovere la partecipazione alGEIE di operatori bancari, intermediarifinanziari, società di gestione del rispar-mio, gestori di mercati regolamentati e disistemi multilaterali, e prestatori di servizi,attraverso la normazione di consorzi dicategoria o il riconoscimento dello statusdi consorzi di categoria a enti preesistenti;

5) ad assumere iniziative normativeper espandere il ruolo dell’Arbitro per lecontroversie finanziarie, aumentandone lacompetenza per valore;

6) ad assumere iniziative normativeper rafforzare il ruolo dell’arbitrato nelle

dispute afferenti ratione materiae al futurodistretto di affari di Milano, ripensando ilsistema delle impugnazioni e promuo-vendo la stipula di convenzioni con orga-nismi di arbitrato.

Maurizio BERNARDO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Maurizio BERNARDO, presidente, inattesa di un chiarimento del quadro po-litico generale, propone, concorde la Com-missione, di non svolgere la seduta giàconvocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.50.

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ALLEGATO

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalsisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 73,comma 1-bis, del Regolamento, per gliaspetti attinenti alla materia tributaria, ildisegno di legge C. 4158, approvato dalSenato, di conversione in legge, con mo-dificazioni, del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, recante interventi urgenti infavore delle popolazioni colpiti dal sismadel 24 agosto 2016;

sottolineata la grande rilevanza deldecreto-legge, il quale costituisce un pas-saggio fondamentale per garantire la so-pravvivenza e le prospettive future dellecollettività colpite dai gravi eventi sismiciiniziati il 24 agosto 2016;

evidenziata la notevole complessitàdell’intervento legislativo, il quale non silimita a predisporre le risorse e i mecca-nismi di finanziamento e sostegno in fa-vore delle popolazioni interessate dal si-sma, ma definisce, in termini più com-plessivi, il quadro istituzionale e organiz-zativo, i sistemi di controllo e garanzia,nonché il contesto giuridico necessario perassicurare razionalità, compiutezza, effi-cacia e trasparenza all’intera attività diricostruzione delle zone colpite;

rilevato, per quanto attiene ai profilidi competenza della Commissione Fi-nanze, come il provvedimento utilizzi op-portunamente sia i meccanismi del finan-ziamento, anche bancario, sia lo stru-mento della leva fiscale per assicurare ilmassimo sostegno possibile alla salvaguar-dia e al rilancio del tessuto civile, sociale,urbanistico, economico e produttivo nellearee colpite dagli eventi sismici;

sottolineato come la rinascita dellearee che hanno subito gli effetti catastro-fici del terremoto costituisca, oltre che unobbligo morale, una priorità politica ge-nerale, nella prospettiva di affrontare intermini nuovi e concreti il tema dellafragilità idrogeologica di vaste porzioni delterritorio nazionale, non limitandosi a in-terventi di carattere emergenziale, ma av-viando un vasto programma di investi-menti in tale campo, al fine di accelerarelo sviluppo e la modernizzazione dell’in-tero Paese;

evidenziata in tale contesto l’esigenzadi assicurare la tempestiva conversione deldecreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteinterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione –Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del FestivalVerdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7a

Commissione permanente del Senato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadella presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo concernente il Comi-

tato italiano paralimpico.

Atto n. 349.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole con osserva-zione).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto, rinviato nella sedutadel 16 novembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che la pubblicità dei lavori ègarantita dal circuito chiuso.

Laura COCCIA (PD) formula una pro-posta di parere favorevole con osserva-zione (vedi allegato) ricordando, altresì,che nella relazione svolta aveva auspicatoil riassorbimento delle federazioni para-limpiche nelle corrispondenti federazioniordinarie, come sta accadendo con effica-cia organizzativa nella scherma.

Gianluca VACCA (M5S) comunica l’a-stensione del suo Gruppo dal voto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.15.

Martedì 6 dicembre 2016 — 207 — Commissione VII

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadella presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI. — Interviene il sottosegretario diStato per i beni e le attività culturali e ilturismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi

urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma

del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Irene MANZI (PD), relatrice, ricordache nel decreto legge adottato a seguito delsisma del 24 agosto 2016 sono confluite ledisposizioni del secondo decreto legge,adottato dopo le ulteriori scosse del 26 edel 30 ottobre 2016. Le disposizioni deldecreto riguardano, in base all’articolo 1,i territori delle regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria ricompresi nei comuniindicati negli allegati 1 – relativo al sismadi agosto – e 2, relativo al sisma diottobre. Esse possono peraltro applicarsianche per immobili distrutti o danneggiatiubicati in altri comuni delle regioni inte-ressate, su richiesta degli interessati chedimostrino il nesso di causalità diretto frai danni verificatisi e gli eventi sismici,comprovato da perizia asseverata. Le di-sposizioni che più direttamente attengonoalla competenza della Commissione si ri-trovano negli articoli 14, 15, 15-bis, inparte 16, 17 e 18-bis.

L’articolo 14 prevede la definizione diun piano delle opere pubbliche e di unpiano dei beni culturali, volti a quantifi-care i danni nelle quattro regioni interes-sate e a destinare i finanziamenti per iquali è istituito dall’articolo 4 un apposito

Fondo. Questi ultimi riguardano la rico-struzione, la riparazione e il ripristinodegli edifici pubblici, la funzionalità deiservizi pubblici, gli interventi sui beni delpatrimonio artistico e culturale, compresiquelli sottoposti a tutela. In particolare,fra gli interventi in favore dei quali pos-sono essere concessi contributi rientranogli immobili adibiti ad uso scolastico oeducativo per la prima infanzia, pubblici oparitari, le strutture edilizie universitarie,gli immobili demaniali o di proprietà dienti ecclesiastici civilmente riconosciuti,formalmente dichiarati di interesse stori-co-artistico, gli edifici pubblici ad usopubblico, compresi archivi, musei, biblio-teche e chiese. Per quanto, specificamente,riguarda gli edifici scolastici, si disponeche, qualora la programmazione della retescolastica, o la riprogrammazione neglianni 2016, 2017 e 2018, preveda la co-struzione di edifici in sedi nuove o diverse,le risorse per il ripristino degli edificiscolastici danneggiati sono comunque de-stinabili a tale scopo. Per quanto riguarda,invece, la fase di programmazione e rico-struzione dei beni culturali o delle operepubbliche, si prevede la stipula di unprotocollo di intesa tra il commissariostraordinario, il Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo ed il rap-presentante delle diocesi coinvolte, pro-prietarie dei beni ecclesiastici, al fine didefinire forme di consultazione e di col-laborazione, concordando priorità, moda-lità e termini per il recupero dei benidanneggiati.

L’articolo 15 individua i soggetti attua-tori per gli interventi, fra i quali il Mibactche, in base all’articolo 5 dell’ordinanza 13ottobre 2016, n. 393, vi provvede per iltramite della propria Struttura operativaper il monitoraggio ed il coordinamentodelle attività necessarie a fronteggiare lesituazioni emergenziali derivanti da cala-mità naturali. Per tali finalità, è statanominata soggetto attuatore l’arch. Anto-nia Pasqua Recchia. Per quanto concernele diocesi, prevede che le funzioni disoggetto attuatore sono svolte dalle stessequalora gli interventi siano integralmentefinanziati con risorse proprie. In caso di

Martedì 6 dicembre 2016 — 208 — Commissione VII

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utilizzo di fondi pubblici, la funzione disoggetto attuatore è svolta, invece, dalMibact.

L’articolo 15-bis reca disposizioni fina-lizzate a consentire interventi immediatisul patrimonio culturale, fra le quali –oltre alla possibilità, con riferimento aiservizi di progettazione inerenti la messain sicurezza dei beni culturali immobili,per affidamenti di importo inferiore aeuro 40.000, di procedere mediante affi-damento diretto a professionisti idonei –l’affidamento ai comuni, nonché ai pro-prietari, possessori o detentori di beniculturali immobili, del compito di effet-tuare gli interventi indispensabili ad evi-tare ulteriori danni ai beni culturali, dan-done immediata comunicazione al Mini-stero. I progetti dei successivi interventidefinitivi devono essere trasmessi al Mi-nistero nel più breve tempo possibile. Alriguardo, osserva che qualche settimanafa, rispondendo ad una interrogazione inquest’aula, il rappresentante del Governoaveva evidenziato che tale possibilità, giàevincibile dall’articolo 27 del codice, affi-dava ai comuni e agli enti titolari di beniculturali il compito di provvedere al pun-tellamento e all’attrezzaggio delle opereurgenti, dirette a impedire ulteriori crolli,senza la necessità di aspettare l’autoriz-zazione ministeriale, dovendo, in tali casi,solo comunicare tempestivamente l’inter-vento alla Soprintendenza. Aveva ancheevidenziato che altra e diversa cosa sono,invece, gli interventi di demolizione per lasalvaguardia della pubblica incolumità diresti di beni culturali che minaccino ul-teriori crolli, interventi per i quali l’arti-colo 15-bis richiama la procedura dettatadall’articolo 28, che richiede comunque ilparere del Ministero, ma che ne consentel’acquisizione con modalità particolar-mente celeri, mediante l’assenso, dato an-che a verbale, da parte del funzionarioministeriale incaricato che partecipa alsopralluogo.

L’articolo 15-bis detta anche disposi-zioni inerenti l’Ufficio del Soprintendentespeciale, in particolare prevedendo che lostesso si avvale di una segreteria tecnica diprogettazione istituita per la durata di 5

anni, composta al massimo di 20 unità, epuò reclutare personale di supporto finoad un massimo di 20 unità. Sul punto,sempre in quest’aula, il rappresentante delGoverno aveva chiarito che l’Ufficio delSoprintendente speciale – che opereràfino al 30 settembre 2021 – sarà costituitoda personale assegnato alle altre struttureperiferiche del Ministero e svolgerà tutte lefunzioni attribuite allo stesso Ministero incoordinamento con le attività del Commis-sario straordinario.

L’articolo 16 prevede l’istituzione dellaConferenza permanente con funzioni didirezione, coordinamento e decisione inordine agli interventi di ricostruzione e diuna Commissione paritetica per ciascunaregione, con funzioni consultive in rela-zione alla progettazione dei predetti inter-venti. In particolare, le autorizzazioni allarealizzazione degli interventi sui beni cul-turali (in realtà, si dovrebbe parlare, inbase all’articolo 25, del codice di « as-senso » del Mibact) sono rese dal rappre-sentante del Mibact in seno alla Confe-renza permanente.

L’articolo 17 estende la fruizione del-l’Art-Bonus anche alle erogazioni liberalieffettuate a favore del MIBACT per inter-venti di manutenzione, protezione e re-stauro di beni culturali di interesse reli-gioso, anche appartenenti alla Chiesa cat-tolica o ad altre confessioni religiose, pre-senti nei comuni di cui all’articolo 1,nonché – con una previsione che assumevalenza generale – a quelle per il sostegnodell’Istituto superiore per la conservazionee il restauro, dell’Opificio delle pietre duree dell’Istituto centrale per il restauro e laconservazione del patrimonio archivisticoe librario, al fine di favorire gli interventidi restauro del patrimonio culturale nellearee colpite da eventi calamitosi.

Al fine di consentire la regolare pro-secuzione delle attività didattiche e ammi-nistrative nell’anno scolastico 2016/2017,l’articolo 18-bis consente ai dirigenti degliuffici scolastici regionali, con riferimentoalle istituzioni scolastiche ed educative icui edifici sono stati dichiarati parzial-mente o totalmente inagibili, a quelle ospi-tate in strutture temporanee di emergenza

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e a quelle che ospitano alunni sfollati, diderogare ai parametri minimi e massimiper la formazione delle classi e di istituireulteriori posti di docenti in organico difatto, da attivare sino al 30 giugno 2017,nonché ulteriori posti di personale ATA.Inoltre, gli stessi dirigenti possono asse-gnare alle cattedre i docenti, il personaleATA e gli educatori o, per il personale inservizio presso edifici dichiarati parzial-mente o totalmente inagibili, modificare leassegnazioni effettuate, in deroga alle pro-cedure e ai termini previsti a legislazionevigente. Al riguardo, segnala che, quandoci si riferisce alla deroga relativa al divietodi modifiche nelle assegnazioni dopo ilventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, ilriferimento normativo corretto è rappre-sentato dall’articolo 461 del testo unicodella scuola, e non dall’indicato articolo455. Le assegnazioni sono regolate concontratto collettivo integrativo regionale dilavoro, da sottoscrivere entro 7 giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione, al fine di salvaguardare,ove possibile, la continuità didattica. Ul-teriori deroghe riguardano l’attribuzionedelle supplenze relative ai docenti, per lequali i dirigenti scolastici possono preve-dere un’unica graduatoria, in cui racco-gliere, per punteggio, i soggetti che sirendano preventivamente disponibili adaccettare, a seguito di bando pubblicatodai dirigenti degli USR. Ai fini indicati, èautorizzata la spesa di 5 milioni di europer il 2016 (provenienti dal Fondo per ilfunzionamento) e di 15 milioni di euro peril 2017 (provenienti dal Fondo La Buonascuola), da ripartire tra gli USR. Il moni-toraggio delle spese deve essere effettuatoentro il 31 maggio 2017.

Ulteriori passaggi di interesse dellaCommissione sono presenti, rispettiva-mente: nell’articolo 3, che prevede chel’Ufficio speciale per la ricostruzione postsisma 2016, istituito in ogni regione, prov-vede alla diretta attuazione degli interventidi ripristino o ricostruzione di beni cul-turali; nell’articolo 5, che affida al Com-missario straordinario la definizione dicriteri di indirizzo per la ricostruzioneprivata in modo da rendere compatibili gli

interventi con la tutela degli aspetti archi-tettonici e storici, e che prevede la desti-nazione dei contributi, fino al 100 percento delle spese occorrenti, per i dannialle strutture private adibite ad attivitàsocio-educative, ricreative e sportive, perquelli agli edifici privati di interesse sto-rico-artistico, nonché per gli interventi perfar fronte ad interruzioni di attività socio-educative di soggetti pubblici e di soggettiprivati senza fine di lucro; nell’articolo 7,che – oltre a destinare i contributi agliinterventi relativi agli immobili ad usoscolastico distrutti o danneggiati e agliimmobili soggetti a tutela – specifica che,per questi ultimi, l’intervento di migliora-mento sismico deve conseguire il massimolivello di sicurezza compatibile con leconcomitanti esigenze di tutela e conser-vazione dell’identità culturale del benestesso; nell’articolo 11, che assegna prio-rità agli interventi di ricostruzione conadeguamento sismico, o di ripristino conmiglioramento sismico, relativi agli edificiscolastici; nell’articolo 28 che, specificatoche non costituiscono rifiuto – fra gli altri– i resti dei beni di interesse architetto-nico, artistico e storico, nonché quelli deibeni di valore anche simbolico apparte-nenti all’edilizia storica, le ceramiche, lepietre con valenza di cultura locale, illegno e i metalli lavorati, dispone che talimateriali sono selezionati e separati edestinati a luogo appositamente indivi-duato. In tal caso, come già detto prima,le autorizzazioni previste, ove necessario,si intendono acquisite con l’assenso ma-nifestato mediante annotazione nel verbalesottoscritto dal rappresentante del Mibactche partecipa alle operazioni.

Auspicato che sugli interventi previstidal decreto – per gli aspetti di direttacompetenza – possa determinarsi nellaCommissione la massima convergenza,propone l’espressione di un parere favo-revole.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) accoglie larichiesta della relatrice e garantisce ladisponibilità del suo Gruppo alla massimacollaborazione e celerità.

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Il Sottosegretario Antimo CESARO, ap-prezza i contenuti della relazione e au-spica una rapida approvazione della pro-posta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,al fine di garantire una maggiore tempe-stività, propone che si proceda alla vota-zione già nella seduta odierna.

Maria COSCIA (PD) si associa.

La Commissione approva all’unanimitàla proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadella presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI. — Interviene il sottosegretario diStato per i beni e le attività culturali e ilturismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il

sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di

Parma e Busseto e del Roma Europa Festival.

C. 4113, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidentee relatrice, rileva che la proposta di legge,già approvata dal Senato il 20 ottobrescorso, è finalizzata ad erogare un con-tributo annuale alla Fondazione TeatroRegio di Parma e alla Fondazione Ro-maeuropa Arte e Cultura. Il contributo,pari, per ciascuna Fondazione a 1 milionedi euro, a decorrere dal 2017, è finalizzato,rispettivamente, alla realizzazione del« Festival Verdi di Parma e Busseto » e allarealizzazione del Roma Europa Festival.

Il « Festival Verdi di Parma e Busseto »si articola in una serie di eventi che hannoluogo presso il Teatro Regio di Parma e ilTeatro Giuseppe Verdi di Busseto, ai quali,peraltro, dal 2016 e per il prossimo trien-nio si affianca il Teatro Farnese di Parma.In particolare, figura centrale dell’edizione2016 del Festival Verdi è stato FriedrichSchiller, alla cui opera, oltre a Verdi,hanno attinto altri compositori italiani, frai quali Donizetti con Maria Stuarda eRossini con il Guglielmo Tell. Sul sito sonoperaltro già visibili le anticipazioni relativeal 2017, il cui programma completo saràdisponibile a gennaio.

Per completezza di informazione, ri-corda che il Festival è nato nella secondametà degli anni Ottanta ed ha avuto luogofino al 1993. Interrottosi per alcuni anni,ha ripreso la propria attività nel 2001 edè oggi promosso e organizzato dalla Fon-dazione Teatro Regio di Parma, le cuiiniziative hanno una consolidata visibilitàanche per il recente bicentenario dellanascita del maestro, nato nel 1813. Sicchéil provvedimento si inserisce in un solco dipromozione e valorizzazione culturale giàarato, in continuità con le politiche cul-turali in atto. Sottolinea, però, che tra iprimi obiettivi del Festival vi è la ricercadi giovani talenti. Cuore di questo vivaio,in particolare, è il Teatro Giuseppe Verdidi Busseto. Inoltre, con VerdiYoung ilFestival prosegue la programmazione dispettacoli, laboratori e attività educational,dedicando grande attenzione all’incontrocon il pubblico delle famiglie, delle scuole,dell’università, così come dell’associazioni-smo culturale e musicale.

Il Romaeuropa Festival, invece, natonel 1986, è dedicato alla creazione arti-stica contemporanea: si tratta di un’offertaculturale composita, che spazia tra danza,teatro, musica, cinema, incontri con gliartisti, arti visive e sfide tecnologiche. Essaquindi rappresenta il punto di riferimentoper la creazione artistica contemporanea elo spettacolo dal vivo nella capitale, con ilsostegno delle ambasciate di Francia eSpagna, del Goethe Institut, del BritishCouncil e di Comune e Regione. In par-ticolare, la mission della Fondazione con-

Martedì 6 dicembre 2016 — 211 — Commissione VII

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siste nell’intercettare le energie del con-temporaneo per trasformarle in arte ecultura, in esperienze artistiche innovativecapaci di esprimere la tensione verso ilfuturo e di spostare sempre più avanti lafrontiera dell’indagine artistica. Ma anchein nuovi modelli di sviluppo e di gestioned’impresa in ambito culturale. Dal 2010,inoltre, il Festival si è arricchito conDigitalife, un progetto espositivo di ricercache rappresenta il cuore tecnologico delRomaeuropa Festival, puntando sui lin-guaggi della creatività digitale, le sue fertiliconnessioni con le tecnologie più avanzate,le relazioni fra spazio, tecnologia ed arte.

Il contributo previsto dalla proposta dilegge si configura – come già previsto,esplicitamente, per la Fondazione RossiniOpera Festival, la Fondazione Festival deidue Mondi, la Fondazione Ravenna Ma-nifestazioni e la Fondazione Festival Puc-ciniano Torre del Lago dalla legge n. 238del 2002, che ora si novella – comecontributo straordinario che, dunque, siaggiungerà ai contributi già erogati alledue Fondazioni a valere sul Fondo unicoper lo spettacolo. Alla copertura dell’o-nere, peraltro, si provvede riducendo l’au-torizzazione di spesa relativa allo stessoFondo unico per lo spettacolo. Si prevedel’immediata entrata in vigore del provve-dimento. Si sofferma quindi su due aspettisottostanti la scelta di assegnare un finan-ziamento specifico ai due festival: en-trambi i festival rappresentano l’eccellenzanel panorama culturale di questo generedi manifestazioni. In particolare, il « Fe-stival Verdi » rappresenta la più altaespressione della tradizione lirica italiana,mentre il « Romaeuropa Festival » costi-tuisce la migliore interconnessione tra idiversi mondi dello spettacolo internazio-nale. Si dichiara pertanto convinta cheambedue le realtà meritino un sostegnofinanziario che assicuri stabilità alla lororealizzazione.

Luigi GALLO (M5S) ricorda la posi-zione contraria del suo Gruppo, più volterappresentata in Commissione, a provve-dimenti che prevedono finanziamenti adhoc in favore di singole realtà e che non

riflettono una visione globale volta a ga-rantire parità di condizioni per l’accesso aforme di sostegno finanziario. Sottolineala mancanza di criteri trasparenti perl’assegnazione dei fondi e lamenta il fre-quente collegamento tra soggetti culturalibeneficiari di finanziamenti e personalitàpolitiche che ne assicurano l’attribuzionecome, nel caso specifico, il legame tra lapresidente del Romaeuropa Festival e undeputato del Partito democratico.

(Commenti della deputata Maria Coscia).

Luigi GALLO (M5S) ribadisce la fermadisapprovazione del suo Gruppo a prov-vedimenti che contengono misure indivi-dualizzate e preannuncia il voto contrario.

Maria COSCIA (PD), replicando alleaffermazioni del collega Gallo, reputa in-fondate le sue insinuazioni. Ricorda, pe-raltro, che a fronte di accuse per forme dicollegamento e di conflitto di interesse, giàsollevate in una precedente occasione, ètuttora pendente una querela da parte deldeputato in questione. Del resto, il collegaGallo dovrebbe osservare ben maggiorecautela, in considerazione dei clamorosicasi di favoritismo nepotistico emersi nellagoffa conduzione della giunta Raggi. Ri-tiene che questa proposta di legge costi-tuisca un’occasione di valorizzazione direaltà culturali meritevoli, sulla base dicriteri oggettivi e inconfutabili. Richiamatutti ad attenersi al punto e ai contenutidel provvedimento e a evitare la faciledemagogia.

Gianluca VACCA (M5S) esprime la pro-pria convinzione che queste modalità difinanziamento spiccio costituiscano unastortura del sistema. Si tratta di un aspettopiù volte ribadito dal suo Gruppo che nonintende avallare metodi basati sugli ap-poggi politici piuttosto che sulla traspa-renza dei criteri. Peraltro, il riconosci-mento di un finanziamento specifico adenti già inclusi tra i beneficiari dei fondiFUS comporta l’erosione delle risorse delFondo a vantaggio solo di alcuni e in

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danno di tutti quelli che non possonogodere di analoghi appoggi politici.

Patrizia MAESTRI (PD), dopo aver sot-tolineato il valore artistico e culturale del« Festival Verdi », ricorda che la manife-stazioni gode di prestigio internazionale eche il suo svolgimento garantisce un ri-torno economico non solo nell’ambito ter-ritoriale di riferimento, ma anche a livellonazionale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidentee relatrice, tiene a distinguere due piani,che le paiono confusi nel dibattito sinorasviluppatosi. Da un lato, sussistono leprovvidenze fisse a carico del FUS; dal-l’altra, esistono finanziamenti per manife-stazioni di rilievo e prestigio internazio-nale, le quali debbono contare su risorsecerte per il tipo della loro programma-zione. Sottolinea il ruolo strategico dell’I-talia nell’ambito della tradizione lirica, eche le opere di Verdi sono al primo postonel mondo per numero di rappresenta-zioni. Non ritiene utile ribattere alle af-fermazioni dei colleghi del Movimento 5Stelle in merito al Romaeuropa Festival,reputandole marginali e ingenue. La com-petenza e il merito professionale dellapresidente si possono facilmente evinceredal curriculum che costituisce certamenteun mezzo oggettivo di valutazione.

Giuseppe BRESCIA (M5S) non discutela valorizzazione delle eccellenze, ma èsbagliato privilegiare singole iniziative inassenza di criteri generali di selezione.Non sono certamente il valore di Verdi oil ruolo della cultura italiana nel mondoad essere contestati, ma il metodo utiliz-zato per assegnare finanziamenti specifici.

Non è il curriculum della presidente delRomaeuropa Festival che desta perples-sità, ma il legame tra questa persona e undeputato del PD.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,nessun altro chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo

Matteotti.

C. 3844, approvato dalla 7a Commissione perma-

nente del Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 2 dicembre 2016.

Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, rin-viando alla relazione già svolta, si augurache i Gruppi convergano sull’ipotesi di untrasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Antimo CESARO ap-prezza la volontà di proporre iniziative inmemoria di Giacomo Matteotti e concordacon l’ipotesi di un trasferimento dellaproposta di legge in sede legislativa.

Gianluca VACCA (M5S) lamenta che laVII Commissione stia dedicando granparte della propria attività a leggi e leggineche assegnano risorse a singole fondazionie teatri.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,nessun altro chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame nonché ogni de-cisione in merito al trasferimento di sedead altra seduta.

La seduta termina alle 13.

Martedì 6 dicembre 2016 — 213 — Commissione VII

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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italianoparalimpico. (Atto n. 349).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza eistruzione),

esaminato, nelle sedute del 16 no-vembre e 6 dicembre 2016, lo schema didecreto legislativo concernente il Comitatoitaliano paralimpico (atto del Governon. 349);

considerato che l’attività sportiva haun benefico impatto sulle persone, sotto ilprofilo sia della salute individuale siadell’inclusione sociale;

tenuto conto che nel tessuto italianoi centri di attività sportiva dilettantistica ericreativa diffusi sul territorio svolgono unimportante ruolo di bonifica sociale e dicrescita civica, specialmente nelle areeperiferiche dei grandi centri urbani (sipensi alle esperienze di Scampia a Napolie di Corviale a Roma);

osservato che, in tale contesto, losport per le persone diversamente abiliassume un significato particolare di curadella persona e investe una dimensione di

maggiore consapevolezza collettiva delladisabilità, che si traduce in momenti diinclusione e condivisione;

valutato che siffatta peculiarità trovauna veste normativa nello schema di de-creto legislativo in termini di autonomiadel Comitato paralimpico dal CONI, dipromozione di una più efficiente gestionedelle attività sportive praticate da disabilie adozione di misure di prevenzione erepressione dell’uso di sostanze dopanti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo di introdurre unadisposizione, nel testo del decreto legisla-tivo o nella diversa sede ritenuta piùopportuna, ai sensi della quale le funzionidi prevenzione e di repressione del dopingsiano regolamentate tramite accordo conNADO Italia, così come avviene nel casodel CONI.

Martedì 6 dicembre 2016 — 214 — Commissione VII

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modificala direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica inmateriale leggero. Atto n. 357 (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

SEDE REFERENTE:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

SEDE REFERENTE:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . 220

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la diret-

tiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione

dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Atto n. 357.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo in titolo.

Stella BIANCHI (PD), relatrice, ricordache la Commissione avvia, ai fini delprescritto parere, l’esame dello schema didecreto legislativo recante attuazione delladirettiva (UE) 2015/720 che, in linea congli obiettivi generali della politica sui ri-

fiuti dell’Unione europea, è volta a ridurrein modo significativo l’utilizzo di borse diplastica in materiale leggero, vale a direcon uno spessore inferiore a 50 mi-cron. Secondo le valutazioni della Com-missione europea e sulla base di quantoriportato nei « considerando » della diret-tiva, esse rappresentano infatti la grandemaggioranza delle borse di plastica utiliz-zate nell’Unione europea e sono riutiliz-zate meno frequentemente rispetto a borsedi spessore superiore. Per raggiungere l’o-biettivo indicato, la direttiva (UE) 2015/720 apporta una serie di modifiche alladirettiva 94/62/CE su imballaggi e rifiutida imballaggio, che l’Italia ha traspostocon le disposizioni previste agli articoli217-226 del decreto legislativo n. 152 del2006, cosiddetto codice ambientale. Inparticolare, l’articolo 1 della nuova diret-tiva consente agli Stati membri di adottarele misure necessarie per conseguire sulloro territorio una riduzione sostenutadell’utilizzo di borse di plastica in mate-riale leggero. Tali misure possono com-

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prendere il ricorso a obiettivi di riduzionea livello nazionale, il mantenimento ol’introduzione di strumenti economicinonché restrizioni alla commercializza-zione, purché proporzionate e non discri-minatorie, in deroga alle disposizioni del-l’articolo 18 della stessa direttiva che recail divieto per gli Stati membri di ostacolarel’immissione sul mercato di imballaggiconformi alle disposizioni della direttiva. Ilmedesimo articolo 1 prevede poi che gliStati membri possono adottare misure, tracui strumenti economici e obiettivi diriduzione nazionali, in ordine a qualsiasitipo di borse di plastica, indipendente-mente dal loro spessore. Come riportatonella relazione illustrativa allegata al prov-vedimento, secondo il Governo su tali basila possibilità di introdurre restrizioni allacommercializzazione deve ritenersi con-sentita per qualsiasi tipo di borse di pla-stica, indipendentemente dal loro spessore.Su impulso dell’Italia, infatti, in sede ne-goziale sarebbe stato eliminato dal testodefinitivo della direttiva il divieto di im-porre misure restrittive alla commercia-lizzazione per quanto riguarda le borse diplastica sopra i 50 micron.

Ricorda a tale proposito che l’Italiaaveva già vietato con l’articolo 1, comma1130, della legge finanziaria 2007 (leggen. 296 del 2006) l’immissione sul mercatonazionale dei sacchetti di plastica nonbiodegradabili e che tale disposizioneaveva comportato l’apertura di una pro-cedura di infrazione (n. 2011/4030) perviolazione del citato articolo 18 della citatadirettiva 94/62/CE. Sulla base delle nuovedisposizioni introdotte con la direttiva(UE) 2015/720 – che, come riportato,prevede tra le varie opzioni anche il ri-corso a restrizioni alla commercializza-zione – il 28 aprile 2016 la Commissioneeuropea ha provveduto all’archiviazionedella procedura di infrazione in questione.

Rileva che, ai fini dell’attuazione delladirettiva (UE) 2015/720, lo schema di de-creto legislativo all’esame – composto da 3articoli – apporta modifiche alle citatedisposizioni del codice ambientale, nelrispetto degli specifici criteri di delegacontenuti all’articolo 4 della legge di de-

legazione europea 2015 (12 agosto 2016,n. 170), tra i quali in particolare l’obbligodi garantire il medesimo livello di tutelaambientale assicurato dalla legislazione giàadottata in materia.

Le modifiche ritenute necessarie perdare attuazione alla direttiva in questionesono contenute all’articolo 1 dello schemache (con il comma 1, lettera g)) introducei due nuovi articoli 226-bis e 226-ter alcodice ambientale, per disciplinare il di-vieto di commercializzazione delle borsedi plastica. In particolare, il comma 1dell’articolo 226-bis – confermando i di-vieti già previsti (ma di fatto mai appli-cati), per alcuni tipi di borse di plastica,dalla legislazione nazionale vigente – vietala commercializzazione delle borse di pla-stica in materiale leggero, nonché dellealtre borse di plastica, ad eccezione delleborse di plastica biodegradabili e compo-stabili e delle borse di plastica riutilizza-bili rispondenti a determinati requisiti dispessore e di contenuto di plastica rici-clata. Il successivo comma 2 del nuovoarticolo 226-bis dispone che le borse diplastica commercializzabili non possonoessere distribuite a titolo gratuito e a talfine il prezzo di vendita per singola unitàdeve risultare dallo scontrino o dalla fat-tura d’acquisto delle merci o dei prodottitrasportati per il loro tramite. I commi 1e 2 dell’articolo 226-ter perseguono lariduzione della commercializzazione delleborse di plastica in materiale ultraleggero,prevedendo che siano commercializzabilisolo le borse di plastica « biodegradabili ecompostabili » e con un contenuto minimodi materia prima rinnovabile. Tale obiet-tivo viene perseguito in maniera progres-siva fissando un contenuto minimo dimateria prima rinnovabile (MPR) semprepiù elevato con il passare del tempo, finoa raggiungere il contenuto minimo di MPRnon inferiore al 60 per cento a partire dal1o gennaio 2021. Il comma 3 del nuovoarticolo 226-ter contempera i vincoli allacommercializzazione introdotti dai commiprecedenti con gli obblighi derivanti dallanormativa a tutela della salute dei consu-matori relativa all’utilizzo dei materialidestinati al contatto con gli alimenti. Il

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comma 4 del nuovo articolo 226-ter disci-plina le modalità per la determinazione,da parte degli organismi accreditati, delcontenuto minimo di materia prima rin-novabile che le borse di plastica in mate-riale ultraleggero devono possedere perpoter essere commerciabili. Il comma 5, inanalogia con quanto previsto dal comma 2dell’articolo 226-bis per le borse di pla-stica di materiale leggero, introduce ildivieto di fornitura a titolo gratuito delleborse di plastica ultraleggere.

Per quanto riguarda le altre modificheintrodotte dall’articolo 1 dello schema didecreto legislativo, segnala che: il comma1, lettera a), aggiunge alle finalità delladisciplina degli imballaggi, quella di favo-rire livelli sostenuti di riduzione dell’uti-lizzo di borse di plastica; il comma 1,lettera b) aggiunge nuove definizioni, re-lative agli imballaggi in plastica, a quellecontemplate dall’articolo 218 del decretolegislativo n. 152 del 2006, che si rendononecessarie ai fini dell’applicazione dellanuova disciplina; il comma 1, lettera c),modifica il comma 3 dell’articolo 219 delcitato decreto legislativo imponendo aglioperatori economici – in omaggio ai prin-cipi generali « chi inquina paga » e diresponsabilità condivisa – di fornire agliutenti degli imballaggi, ed in particolare aiconsumatori, ulteriori informazioni, oltrea quelle già previste, relative a: impattodelle borse di plastica sull’ambiente emisure necessarie al raggiungimento del-l’obiettivo di riduzione del loro utilizzo;sostenibilità dell’utilizzo di borse di pla-stica biodegradabili e compostabili; im-patto delle borse « oxo-biodegradabili » e« oxo-degradabili »; sulla base del comma1, lettera d), i produttori delle borse diplastica ammesse alla commercializza-zione devono apporre su di esse i proprielementi identificativi nonché diciture ido-nee ad attestare che le borse prodotterientrino in una delle tipologie commer-cializzabili. Questi accorgimenti sono in-dicati come necessari al fine di fornireidonee modalità di informazione ai con-sumatori e di consentire il riconoscimentodelle borse di plastica commercializzabili;il comma 1, lettera e), aggiunge un nuovo

articolo 220-bis, al fine di far fronte al-l’obbligo degli Stati membri di riferire allaCommissione europea sull’utilizzo annualedi borse di plastica di materiale leggero,attribuendo al Consorzio nazionale imbal-laggi (CONAI) il compito di acquisire daiproduttori e dai distributori di borse diplastica i dati necessari ad elaborare talerelazione; con il comma 1, lettera f) siintegrano le funzioni del CONAI che èchiamato a organizzare, in accordo con lepubbliche amministrazioni, specifichecampagne di educazione ambientale e disensibilizzazione dei consumatori sull’im-patto delle borse di plastica sull’ambiente;il comma 1, lettera h), novellando l’articolo261 del codice dell’ambiente, stabilisce lesanzioni comminate a chi violi le disposi-zioni in materia di commercializzazionedelle borse di plastica (articolo 226-bis) odi riduzione della commercializzazionedelle borse in materiale ultraleggero (ar-ticolo 226-ter). In particolare, si prevede ilpagamento di una somma da 2.500 a25.000 euro, che è aumentata fino alquadruplo del massimo in determinatecircostanze.

L’articolo 2 dello schema di decretolegislativo reca la clausola di invarianzafinanziaria del provvedimento disponendo,per un verso, che dalla sua attuazione nondevono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica e, per l’altro,che le amministrazioni pubbliche provve-dono agli adempimenti previsti con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

L’articolo 3 infine dispone l’abroga-zione, a decorrere dall’entrata in vigoredel provvedimento in esame, delle dispo-sizioni vigenti in materia di commercia-lizzazioni di sacchi per asporto merci,facendo salvi i provvedimenti sanzionatoriadottati ai sensi della previgente norma-tiva per fattispecie verificatesi prima delladata di entrata in vigore del provvedi-mento all’esame.

Da ultimo ricorda ai colleghi che lariduzione dell’utilizzo delle borse di pla-stica non biodegradabili e compostabili vanella direzione degli impegni assunti in più

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occasioni dalla Commissione ambiente ol-tre che – come già sottolineato – delledecisioni adottate dall’Italia.

Ermete REALACCI, presidente, sollecitaun’attenzione particolare e trasversale sulprovvedimento, considerati i possibili osta-coli che potrebbero frapporsi alla diffu-sione delle « nuove plastiche ».

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame del provvedimentoad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Ermete REALACCI. – Inter-viene la sottosegretaria di Stato alla Presi-denza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.10.

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento rinviato nella seduta del 30novembre scorso.

Ermete REALACCI, presidente, ricordache la seduta odierna è stata convocataper consentire ai colleghi che lo volesserodi esporre le proprie considerazioni sulprovvedimento all’esame.

Patrizia TERZONI (M5S), nell’espri-mersi anche a nome del gruppo M5S insenso favorevole al provvedimento, chiedeal presidente chiarimenti sul seguito del-l’esame, essendole pervenuta la notizia,non confermata, che l’inizio dell’esame daparte dell’Assemblea potrebbe essere an-ticipato alla giornata di domani.

Ermete REALACCI, presidente, fa no-tare che allo stato resta ferma la calen-darizzazione del provvedimento in Assem-blea decisa nell’ultima riunione della Con-ferenza dei presidenti di gruppo. Ricordache, considerato quindi l’inizio dell’esameda parte dell’Assemblea a partire da lu-nedì 12 dicembre, l’ufficio di presidenza,integrato dai rappresentanti dei gruppi,della Commissione aveva convenuto divotare gli eventuali emendamenti presen-tati nella giornata di mercoledì 7 dicembree, a seguire, dopo l’acquisizione dei pareridelle Commissioni competenti in sede con-sultiva, il mandato al relatore a riferire inAssemblea. Aggiunge che allo stato sonostati presentati emendamenti dal gruppoSEL e dal gruppo Misto.

Patrizia TERZONI (M5S), pur nell’am-bito di un giudizio sostanzialmente posi-tivo sul provvedimento, evidenzia alcunielementi di criticità dello stesso, prean-nunciando la presentazione di alcune pro-poste emendative da parte del gruppoM5S. In primo luogo, con riferimentoall’articolo 5, ritiene che, contrariamente aquanto previsto dal testo del provvedi-mento, sarebbe preferibile puntare all’a-deguamento sismico in luogo del miglio-ramento sismico anche in caso di inter-venti di ripristino. Per quanto riguardal’articolo 8 relativo agli interventi di im-mediata esecuzione, ritiene che la derogaai titoli richiesti per l’attività edilizia daltesto unico n. 380 del 2011 non debbaessere consentita alle costruzioni interes-sate da interventi totalmente abusivi. Di-versamente, il testo del provvedimentoprevede che tale deroga non possa essereapplicata esclusivamente in caso di inter-venti totalmente abusivi per i quali sianostati emessi i relativi ordini di demoli-zione. Sottolinea altresì la necessità chetra gli edifici e gli impianti di interesseprioritario, per i quali è prevista la rico-struzione pubblica ai sensi dell’articolo 14,siano inseriti anche gli acquedotti e gliimpianti idrici, ricordando a tale propositole criticità riscontrate all’acquedotto nellazona dell’ascolano e confermate da unarelazione tecnica che evidenzia problemi

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alla falda Rispetto a tali situazioni segnalala necessità che venga predisposta una retedi emergenza per evitare che futuri ter-remoti possano creare seri problemi al-l’approvvigionamento idrico di una zona di300.000 abitanti.

Da ultimo, rileva i rischi derivanti dalledisposizioni degli articoli 28 e 29 in ma-teria di utilizzazione delle macerie e dellerocce e terre da scavo, che possono con-figurare a suo avviso una deregulation neltrattamento di rifiuti pericolosi. Prean-nuncia infine l’intenzione di far pervenireal relatore un’illustrazione puntuale informa scritta dei rilievi critici avanzati alprovvedimento dal M5S.

Ermete REALACCI, presidente, rilevache, come evidenziato anche dalle audi-zioni svolte nell’ambito dell’indagine co-noscitiva in corso sui temi della ricostru-zione e della prevenzione sismica, sonoemersi alcuni aspetti critici nella gestionedell’emergenza, in particolare per quantoriguarda il coordinamento con il MIBACTper gli interventi sul patrimonio architet-tonico e culturale. A tale proposito, se-gnala che si sarebbe potuto intervenire insede di delega al Governo per il riordinodelle disposizioni in materia di protezionecivile. Stigmatizza inoltre il mancato in-tervento da parte della Camera sull’arti-colo 2 del disegno di legge di bilancio, inconsiderazione del fatto che il Senato, datal’attuale situazione, non potrà procederealle modifiche del testo nel senso auspi-cato. Rileva da ultimo la necessità dievitare lo spopolamento delle aree colpitedal terremoto, sostenendo tanto le attivitàeconomiche già in corso quanto quellepotenziali. A tale proposito ribadisce l’im-portanza di valorizzare il ruolo dei dueparchi che insistono sull’area.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore,ricorda ai colleghi che nella seduta del 30novembre era stato rivolto l’invito ai di-versi gruppi a valutare la possibilità disoprassedere alla presentazione di propo-ste emendative, demandando l’eventualeindicazione di aspetti critici agli ordini delgiorno da sottoporre al Governo in sede di

esame in Assemblea, ai fini di futuriinterventi modificativi del decreto-legge inquestione.

Patrizia TERZONI (M5S) preannuncial’intenzione di non presentare proposteemendative in Assemblea, se gli altrigruppi di opposizione faranno altrettanto.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sottoli-nea il carattere politico delle proposteemendative già presentate, volte a dimo-strare la volontà dell’opposizione di mi-gliorare il provvedimento all’esame. Pre-annuncia in ogni caso l’intenzione del suogruppo di non presentare proposte emen-dative in Assemblea.

Chiara BRAGA (PD) preannuncia l’in-tenzione del suo gruppo di non presentareproposte emendative né in Commissionené in Assemblea, auspicando che anche glialtri gruppi parlamentari facciano altret-tanto per dimostrare il loro sostegno alprovvedimento. Ritiene che l’impegno po-litico sul tema oggetto del provvedimentopossa essere dimostrato con un serio di-battito e non necessariamente con la pre-sentazione di proposte emendative, tantopiù che le popolazioni colpite dal terre-moto aspettano risposte sicure e rapide ailoro problemi.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P), nel sot-tolineare lo spirito collaborativo del suogruppo, che non ha alcun intenzione diostacolare l’approvazione del provvedi-mento, preannuncia una seria valutazionedell’invito a ritirare le proposte emenda-tive presentate, trasponendole in ordini delgiorno. Tiene in particolare a segnalareuna proposta che proviene dai territoriinteressati e di cui la sua componente si èfatta tramite. Al fine di favorire il recu-pero del tessuto economico e sociale dellazona, chiede infatti che con fondi nazio-nali, di cui peraltro nel testo della pro-posta emendativa è assicurata la coperturafinanziata, venga organizzato a Roma unmercato semi permanente destinato allavendita dei prodotti tipici locali, in parti-colare di quelli enogastronomici.

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Giuseppina CASTIELLO (LNA) inter-viene per manifestare l’apprezzamento delsuo gruppo al lavoro svolto dalla Commis-sione.

Ermete REALACCI, presidente, in con-clusione, ricorda che è stata presentatauna risoluzione sul consumo del suolo, cheinvita i colleghi a sottoscrivere, benchénell’attuale situazione politica non è datosapere quando potrà avere luogo il suoesame.

Nessun altro chiedendo di intervenire,dichiara chiuso l’esame preliminare delprovvedimento. Ricorda che il termine perla presentazione di proposte emendative èfissato alle ore 15 della giornata odierna.Rinvia il seguito dell’esame del provvedi-mento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 18.10.

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ermete REALACCI, presidente, avverte icolleghi che sono state presentate circa270 proposte emendative (vedi allegato).Nel fare presente che è pervenuto il ritiroda parte del gruppo Lega Nord di tutte leproposte emendative presentate, avvertepoi che è in corso la Conferenza deipresidenti di gruppo che potrebbe deci-dere di anticipare l’esame in Assembleadel provvedimento a domani, mercoledì 7dicembre.

Patrizia TERZONI (M5S) dichiara diritirare tutte le proposte emendative pre-sentate dal gruppo M5S.

Cristian IANNUZZI (Misto) dichiara diritirare tutte le proposte emendative pre-sentate dal gruppo Misto.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) dichiara diritirare tutte le proposte emendative pre-sentate dal gruppo SEL.

Paolo VELLA (FI-PdL) dichiara di ri-tirare tutte le proposte emendative pre-sentate dal gruppo Forza Italia.

Ermete REALACCI, presidente, nel farequindi presente che, a seguito dei ritirieffettuati, non vi sono emendamenti daesaminare, avverte che risultano pervenutii prescritti pareri delle Commissioni Affaricostituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze,Cultura, Attività produttive, Lavoro, Affarisociali, Politiche dell’Unione europea, non-ché della Commissione parlamentare perle questioni regionali e del Comitato per lalegislazione. Avverte poi che la Commis-sione Bilancio esprimerà il prescritto pa-rere ai fini dell’esame in Assemblea.

Propone quindi di procedere comunquealla deliberazione del mandato al relatorea riferire in Assemblea, prescindendo dal-l’esito della riunione della Conferenza deipresidenti di gruppo, in corso di svolgi-mento, in ordine al possibile spostamentodella calendarizzazione del provvedimentoin Assemblea da lunedì 12 dicembre adomani, 7 dicembre.

Patrizia TERZONI (M5S) si dichiarafavorevole alla proposta del presidente.

Cristian IANNUZZI (Misto) aderiscealla proposta del presidente.

Angelo CERA (AP) concorda con laproposta del presidente.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) si dichiarafavorevole alla proposta del presidente.

Paolo VELLA (FI-PdL) si dichiara fa-vorevole alla proposta del presidente.

Martedì 6 dicembre 2016 — 220 — Commissione VIII

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Enrico BORGHI (PD) si dichiara favo-revole alla proposta del presidente.

Tino IANNUZZI (PD) reputa opportunoprocedere comunque alla deliberazionedel mandato al relatore a riferire in As-semblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione delibera di conferire ilmandato al relatore, onorevole Carrescia,

a riferire in senso favorevole all’Assembleasul provvedimento in esame. Delibera al-tresì di chiedere l’autorizzazione a riferireoralmente.

Ermete REALACCI, presidente, si ri-serva quindi di designare i componenti delComitato dei nove sulla base delle indica-zioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.20.

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ALLEGATO

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpitedal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All’articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Obbligatorietà della creazione del fascicolodel fabbricato e detrazione delle spese).

1. Le Regioni e le province autonome diTrento e Bolzano sono tenute, entro seimesi dall’approvazione della legge di con-versione del presente decreto-legge, a ap-provare una legge regionale che prevedal’obbligo della creazione del fascicolo delfabbricato per ogni immobile pubblico eprivato che insiste sul territorio regionale,nella quale riportare la certificazione si-smica, nonché le informazioni relative al-l’edificio di tipo identificativo, progettuale,strutturale, impiantistico e le modifichestrutturali apportate nel tempo.

2. A decorrere dall’entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto-legge, tra le spese detraibili per larealizzazione degli interventi di cui all’ar-ticolo 16, comma 1, del decreto-legge 4giugno 2013 n. 63, convertito, con modi-ficazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,sono ricomprese anche le spese relativealla creazione del fascicolo del fabbricato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo,si provvede nel limite delle maggiori ri-sorse conseguenti alle disposizioni di cui aisuccessivi commi.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, articolo 3, comma 2, il secondoperiodo è soppresso.

5. All’articolo 96 del Testo Unico delleimposte sui redditi approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primoperiodo, le parole « nei limiti del 96 percento » sono sostituite dalle seguenti « neilimiti del 94 per cento ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono apportate le seguentimodifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti « nella misura del94 per cento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti « nella misura del94 per cento ».

Conseguentemente, nel Titolo aggiungereinfine le parole « e obbligatorietà del fa-scicolo del fabbricato per ogni immobilesul territorio italiano ».

1. 1. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla,Fratoianni, Fassina.

Al comma 1, dopo le parole: Le dispo-sizioni del presente decreto sono volte adisciplinare gli interventi per la ripara-zione, la ricostruzione, l’assistenza allapopolazione e la ripresa economica neiterritori delle Regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, interessati dagli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto2016, ricompresi nei Comuni indicati negliallegati 1 e 2 aggiungere le seguenti: nonché

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a favorire la prevenzione e la messa insicurezza da fenomeni sismici.

1. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: nei comuni indicati negli allegati 1e 2 inserire le seguenti: nonché nei comunieventualmente indicati con una o più or-dinanze del Commissario straordinario dicui al comma 3.

Conseguentemente sostituire le parole,ovunque ricorrano: allegati 1 e 2 con leseguenti: allegati 1 e 2 e successive ordi-nanze del Commissario straordinario.

1. 3. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 1, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente periodo: L’elenco deiComuni ricompresi negli allegati 1 e 2potrà essere modificato dal CommissarioStraordinario, su proposta dei Vice Com-missari, in rapporto a dati oggettivi dientità del danno rilevato, del numero dellefamiglie evacuate al termine della fase diredazione delle schede FAST, AeDES e adaltri criteri oggettivi proposti dai Vicecom-missari.

1. 4. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni,Pellegrino, Fassina.

Al comma 1, sopprimere il secondoperiodo.

1. 5. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, aggiungere in fine il se-guente periodo: L’elenco dei Comuni ri-compresi negli allegati 1 e 2 potrà esseremodificato dal Commissario Straordinario,su proposta dei Vice Commissari, in rap-porto a dati oggettivi di entità del dannorilevato, del numero delle famiglie eva-cuate al termine della fase di redazione

delle schede FAST, AeDES e ad altricriteri oggettivi proposti dai Vicecommis-sari.

*1. 6. Laffranco.

Al comma 1, aggiungere in fine il se-guente periodo: L’elenco dei Comuni ri-compresi negli allegati 1 e 2 potrà esseremodificato dal Commissario Straordinario,su proposta dei Vice Commissari, in rap-porto a dati oggettivi di entità del dannorilevato, del numero delle famiglie eva-cuate al termine della fase di redazionedelle schede FAST, AeDES e ad altricriteri oggettivi proposti dai Vicecommis-sari.

*1. 7. Polidori.

Al comma 2, sostituire le parole: pos-sono applicarsi con le seguenti: si appli-cano.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 2 milioni di euro per il 2016e di 100 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018, mediante corrispondenteriduzione degli stanziamenti annui iscrittinel bilancio triennale 2016-2018, in corri-spondenza al fondo speciale di parte capi-tale, nell’ambito del programma « Fondi diriserva e speciali » della missione « Fondida ripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze (cap.9001).

**1. 8. Polidori.

Al comma 2, sostituire le parole: pos-sono applicarsi con le seguenti: si appli-cano.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 2 milioni di euro per il 2016e di 100 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018, mediante corrispondenteriduzione degli stanziamenti annui iscrittinel bilancio triennale 2016-2018, in corri-spondenza al fondo speciale di parte capi-

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tale, nell’ambito del programma « Fondi diriserva e speciali » della missione « Fondida ripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze (cap.9001).

**1. 9. Laffranco.

Al comma 2 e ovunque ricorrano sosti-tuire le parole: perizia asseverata con leseguenti: perizia tecnica asseverata.

1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

Al comma 2 aggiungere in fine il se-guente periodo: La richiesta di finanzia-mento è trasmessa al Commissario stra-ordinario che la accoglie o la respinge, conparere scritto motivato, sentito il viceCommissario territorialmente competente.

*1. 11. Laffranco.

Al comma 2 aggiungere in fine il se-guente periodo: La richiesta di finanzia-mento è trasmessa al Commissario stra-ordinario che la accoglie o la respinge, conparere scritto motivato, sentito il viceCommissario territorialmente competente.

*1. 12. Polidori.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-bis. È fatto divieto alle società ditrasferire la propria sede sociale nei co-muni di cui agli allegato 1 e 2 dellapresente legge per due anni a decorreredal 24 agosto 2016.

2-ter. Le richieste di trasferimento disede sociale pervenute successivamentealla data del 24 agosto 2016 sono nulle. »

1. 13. Bechis, Artini, Baldassarre, Bri-gnone, Civati, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. In ogni Regione è costituito uncomitato istituzionale, composto dal Pre-sidente della Regione, che lo presiede inqualità di vice commissario, dai Presidentidelle Province interessate, dai Sindaci deiComuni di cui agli allegati 1 e 2 e daiSindaci dei Comuni individuati ai sensi delcomma 2, nell’ambito dei quali sono di-scusse e condivise le scelte strategiche, dicompetenza dei Presidenti. Al funziona-mento dei comitati istituzionali si prov-vede nell’ambito delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie previste a legisla-zione vigente ».

*1. 14. Laffranco.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. In ogni Regione è costituito uncomitato istituzionale, composto dal Pre-sidente della Regione, che lo presiede inqualità di vice commissario, dai Presidentidelle Province interessate, dai Sindaci deiComuni di cui agli allegati 1 e 2 e daiSindaci dei Comuni individuati ai sensi delcomma 2, nell’ambito dei quali sono di-scusse e condivise le scelte strategiche, dicompetenza dei Presidenti. Al funziona-mento dei comitati istituzionali si prov-vede nell’ambito delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie previste a legisla-zione vigente ».

*1. 15. Polidori.

All’Allegato 2, dopo il n. 34 inserire ilseguente: 34-bis Genga (AN), dopo il n. 57,inserire il seguente: 57-bis Recanati (MC) edopo il n. 60 inserire il seguente: 60-bisSassoferrato (AN).

1. 01. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Martedì 6 dicembre 2016 — 224 — Commissione VIII

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ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserirela seguente:

« f-bis) verifica la congruità delle mi-sure e degli interventi strutturali finaliz-zati alla salvaguardia della tutela dellasalute e la sicurezza dei lavoratori effet-tuati negli immobili destinati ad uso pro-duttivo; »

2. 1. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla,Fratoianni, Fassina.

Al comma 3, sostituire le parole: ancheattraverso con le seguenti: ricorrendo prio-ritariamente.

2. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

ART. 3.

Al comma 1 primo periodo, dopo leparole: ogni Regione istituisce, aggiungerele parole: entro 15 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

3. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla,Fratoianni, Fassina.

Al comma 1 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) alla fine del comma inserire iseguenti periodi: Nei confronti di tale per-sonale trovano applicazione le disposizionidi cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 50. Larelativa spesa non rileva ai fini del rispettodell’applicazione dell’articolo 1, commi557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Una quota pari ad un terzo dellesomme disponibili è assegnata ai Comuniper far fronte prioritariamente alle esi-

genze di funzionalità dei propri uffici, dadeterminarsi entro 15 giorni dalla conver-sione in legge del presente decreto-legge,secondo criteri stabiliti con provvedimentiadottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,che tengano anche conto delle cessazionidovute a seguito del sisma;

b) dopo il comma 1 inserire il se-guente:

« 1-bis. Agli uffici speciali per la rico-struzione, nel rispetto dei limiti di spesa dicui al comma 1, possono essere distaccateanche unità di personale a tempo deter-minato delle strutture di protezione civiledelle Regioni e dei Comuni, medianteproroga dei relativi rapporti di lavoroanche in deroga alle disposizioni di cuiagli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81 (Disciplina organica dei contratti dilavoro e revisione normativa in tema dimansioni a norma dell’articolo 1, comma7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)nonché le unità di personale da assumerea tempo indeterminato in attuazione deiprogrammi triennali del fabbisogno giàapprovati alla data del 24 agosto 2016 ».

Conseguentemente, all’attuazione dellenorme, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 2 milioni di euro per il 2016e di 15 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017, 2018 e 2019, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti in bilancio triennale 2016-2018,in corrispondenza al fondo speciale di partecorrente, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze », a tal fine riducendo ilcapitolo 6856.

*3. 2. Laffranco.

Al comma 1 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) alla fine del comma inserire iseguenti periodi: Nei confronti di tale per-sonale trovano applicazione le disposizioni

Martedì 6 dicembre 2016 — 225 — Commissione VIII

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di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 50. Larelativa spesa non rileva ai fini del rispettodell’applicazione dell’articolo 1, commi557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Una quota pari ad un terzo dellesomme disponibili è assegnata ai Comuniper far fronte prioritariamente alle esi-genze di funzionalità dei propri uffici, dadeterminarsi entro 15 giorni dalla conver-sione in legge del presente decreto-legge,secondo criteri stabiliti con provvedimentiadottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,che tengano anche conto delle cessazionidovute a seguito del sisma;

b) dopo il comma 1 inserire il se-guente:

« 1-bis. Agli uffici speciali per la rico-struzione, nel rispetto dei limiti di spesa dicui al comma 1, possono essere distaccateanche unità di personale a tempo deter-minato delle strutture di protezione civiledelle Regioni e dei Comuni, medianteproroga dei relativi rapporti di lavoroanche in deroga alle disposizioni di cuiagli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81 (Disciplina organica dei contratti dilavoro e revisione normativa in tema dimansioni a norma dell’articolo 1, comma7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)nonché le unità di personale da assumerea tempo indeterminato in attuazione deiprogrammi triennali del fabbisogno giàapprovati alla data del 24 agosto 2016 ».

Conseguentemente, all’attuazione dellenorme, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 2 milioni di euro per il 2016e di 15 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017, 2018 e 2019, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti in bilancio triennale 2016-2018,in corrispondenza al fondo speciale di partecorrente, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze », a tal fine riducendo ilcapitolo 6856.

*3. 3. Polidori.

Al comma 1, aggiungere in fine i se-guenti periodi: Nei confronti di tale per-sonale trovano applicazione le disposizionidi cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 50. Larelativa spesa non rileva ai fini del rispettodell’applicazione dell’articolo 1, commi557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Una quota pari ad un terzo dellesomme disponibili è assegnata ai Comuniper far fronte prioritariamente alle esi-genze di funzionalità dei propri uffici, dadeterminarsi entro 15 giorni dalla conver-sione in legge del presente decreto-legge,secondo criteri stabiliti con provvedimentiadottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,che tengano anche conto delle cessazionidovute a seguito del sisma.

3. 4. Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Melilla,Pellegrino, Fassina.

Al comma 1, aggiungere in fine il se-guente periodo: Le assunzioni a tempodeterminato previste dal presente comma,in deroga ai vincoli di contenimento dellaspesa di personale previsti dalla normativavigente, sono effettuate garantendo paritàdi trattamento contrattuale tra i lavoratoriassunti e gli eventuali lavoratori distaccatidalle regioni e dai comuni interessati daglieventi sismici.

3. 5. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla,Fratoianni, Fassina.

Al comma 3, sostituire le parole: curanola pianificazione urbanistica con le se-guenti: coordinano la pianificazione urba-nistica.

3. 6. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla,Fratoianni, Fassina.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme per garantire la funzionalitàdegli uffici dei Comuni).

1. I comuni colpiti dal sisma del 24agosto 2016 di cui agli Allegati 1 e 2,previa autorizzazione del Commissario

Martedì 6 dicembre 2016 — 226 — Commissione VIII

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straordinario, a seguito di istanza moti-vata, per far fronte alle esigenze degliuffici non gestibili con il solo personale inservizio, possono anche avvalersi delleforme contrattuali flessibili di assunzionee di impiego del personale previste dalcodice civile e dalle leggi sui rapporti dilavoro subordinato nell’impresa con pro-cedure di selezione semplificate, o confe-rire con provvedimento motivato incarichiindividuali, con contratti di lavoro auto-nomo, di natura occasionale o coordinatae continuativa, ad esperti di particolare ecomprovata specializzazione anche univer-sitaria, ovvero stipulare contratti di for-mazione e lavoro nel limite delle unitàautorizzate dal Commissario straordina-rio, in deroga alle disposizioni di cuiall’articolo 35, all’articolo 36, all’articolo53, al comma 6 e fatto salvo quantoprevisto alla lettera d) e al comma 6-bisdell’articolo 7 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e della disciplina re-golamentare degli enti di cui all’articolo6-ter del predetto articolo. A decorreredall’anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, lespese derivanti dalla stipula degli stessicontratti possono essere assunte in deroga,ai vincoli assunzionali di cui al comma 28dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e suc-cessive modifiche, ai commi 557, 557-bis,557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, al comma 723 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alcomma 5 dell’articolo 10 del decreto legi-slativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoropossono essere stipulati per l’assunzionepersonale di qualifica non inferiore alla C,facendo ricorso a procedure semplificatead evidenza pubblica che prevedono co-munque una valutazione dei titoli e uneventuale colloquio. L’organo competenteall’approvazione del progetto di forma-zione e lavoro, entro sette giorni dallaricezione del progetto di formazione elavoro conclude il procedimento, decorsotale termine il progetto si intende appro-

vato, in deroga alle disciplina prevista neiCCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l’assunzione di perso-nale che è deceduto in seguito al sismanon rileva ai fini del rispetto dei vincoliassunzionali di cui al comma 28 dell’ar-ticolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, al comma 4 del-l’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, al comma 723 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alcomma 5 dell’articolo 10 del decreto legi-slativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono provvedere alloscioglimento delle convenzioni in essereper il servizio di segreteria comunale. Imaggiori oneri dei comuni e le maggiora-zioni per compensi dei segretari di cuiall’OCDPC n. 399 del 2016 conseguentiallo scioglimento delle convenzioni, sono acarico delle risorse di cui al comma 1 delpresente articolo se la relativa spesa èautorizzata dal Commissario straordinariosecondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell’interno autorizzal’utilizzo dei segretari Comunali in dispo-nibilità da parte dei Comuni di cui alcomma 1, alle strutture che operano nellagestione dell’emergenza e che fanno ri-chiesta senza richiedere rimborso alcunofino alla concorrenza del trattamento didisponibilità in godimento dagli stessi se-gretari. Le spese di trasferta e le eventualimaggiorazioni attribuite, nel rispetto delledisposizioni vigenti, sono a carico dei bi-lanci in deroga ai vincoli per spese delpersonale ».

Conseguentemente, all’attuazione dellenorme di cui all’articolo 3-bis, si provvede,nei limiti di una spesa complessiva di 2milioni di euro per il 2016 e di 15 milionidi euro per ciascuno degli anni 2017 e2018, mediante corrispondente riduzionedegli stanziamenti annui iscritti nel bilan-cio triennale 2016-2018, in corrispondenzaal fondo speciale di parte corrente, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva e

Martedì 6 dicembre 2016 — 227 — Commissione VIII

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speciali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze (cap. 6856).

*3. 01. Polidori.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme per garantire la funzionalità degliuffici dei Comuni).

1. I comuni colpiti dal sisma del 24agosto 2016 di cui agli Allegati 1 e 2,previa autorizzazione del Commissariostraordinario, a seguito di istanza moti-vata, per far fronte alle esigenze degliuffici non gestibili con il solo personale inservizio, possono anche avvalersi delleforme contrattuali flessibili di assunzionee di impiego del personale previste dalcodice civile e dalle leggi sui rapporti dilavoro subordinato nell’impresa con pro-cedure di selezione semplificate, o confe-rire con provvedimento motivato incarichiindividuali, con contratti di lavoro auto-nomo, di natura occasionale o coordinatae continuativa, ad esperti di particolare ecomprovata specializzazione anche univer-sitaria, ovvero stipulare contratti di for-mazione e lavoro nel limite delle unitàautorizzate dal Commissario straordina-rio, in deroga alle disposizioni di cuiall’articolo 35, all’articolo 36, all’articolo53, al comma 6 e fatto salvo quantoprevisto alla lettera d) e al comma 6-bisdell’articolo 7 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e della disciplina re-golamentare degli enti di cui all’articolo6-ter del predetto articolo. A decorreredall’anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, lespese derivanti dalla stipula degli stessicontratti possono essere assunte in deroga,ai vincoli assunzionali di cui al comma 28dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e suc-cessive modifiche, ai commi 557, 557-bis,557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, al comma 723 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alcomma 5 dell’articolo 10 del decreto legi-slativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoropossono essere stipulati per l’assunzionepersonale di qualifica non inferiore alla C,facendo ricorso a procedure semplificatead evidenza pubblica che prevedono co-munque una valutazione dei titoli e uneventuale colloquio. L’organo competenteall’approvazione del progetto di forma-zione e lavoro, entro sette giorni dallaricezione del progetto di formazione elavoro conclude il procedimento, decorsotale termine il progetto si intende appro-vato, in deroga alle disciplina prevista neiCCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l’assunzione di perso-nale che è deceduto in seguito al sismanon rileva ai fini del rispetto dei vincoliassunzionali di cui al comma 28 dell’ar-ticolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, al comma 4 del-l’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, al comma 723 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alcomma 5 dell’articolo 10 del decreto legi-slativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono provvedere alloscioglimento delle convenzioni in essereper il servizio di segreteria comunale. Imaggiori oneri dei comuni e le maggiora-zioni per compensi dei segretari di cuiall’OCDPC n. 399 del 2016 conseguentiallo scioglimento delle convenzioni, sono acarico delle risorse di cui al comma 1 delpresente articolo se la relativa spesa èautorizzata dal Commissario straordinariosecondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell’interno autorizzal’utilizzo dei segretari Comunali in dispo-nibilità da parte dei Comuni di cui alcomma 1, alle strutture che operano nellagestione dell’emergenza e che fanno ri-chiesta senza richiedere rimborso alcunofino alla concorrenza del trattamento didisponibilità in godimento dagli stessi se-

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gretari. Le spese di trasferta e le eventualimaggiorazioni attribuite, nel rispetto delledisposizioni vigenti, sono a carico dei bi-lanci in deroga ai vincoli per spese delpersonale ».

Conseguentemente, all’attuazione dellenorme di cui all’articolo 3-bis, si provvede,nei limiti di una spesa complessiva di 2milioni di euro per il 2016 e di 15 milionidi euro per ciascuno degli anni 2017 e2018, mediante corrispondente riduzionedegli stanziamenti annui iscritti nel bilan-cio triennale 2016-2018, in corrispondenzaal fondo speciale di parte corrente, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze (cap. 6856).

*3. 02. Laffranco.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: 200milioni per l’anno 2016 con le seguenti:400 milioni per l’anno 2016, 600 milioniper l’anno 2017 e 800 milioni per l’anno2018.

Conseguentemente all’articolo 52, dopoil comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Alla copertura degli oneri di cuiall’articolo 4, comma 2, si provvede nellimite delle maggiori risorse conseguentialle disposizioni di cui ai commi da 2-tera 2-quinquies.

2-ter. Al decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il se-condo periodo è soppresso.

2-quater. All’articolo 96 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, al comma 5-bis, primo pe-riodo, le parole: « nei limiti del 96 percento » sono sostituite dalle seguenti: « neilimiti del 94 per cento ».

2-quinquies. Al decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole:« nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento ».

4. 1. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla,Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse del Fondo di cui alcomma 1 sono destinate inoltre a coprirela perdita economica derivante dalla man-cata riscossione delle utenze e delle en-trate comunali.

4. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Bri-gnone, Civati, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal se-guente:

« 7. Alle donazioni di cui al comma 5,effettuate mediante il numero solidale45500, si applica quanto previsto dall’ar-ticolo 138, comma 14, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388 e dall’articolo 27delle legge 13 maggio 1999, n. 133 »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto ilseguente:

« 7-bis. All’articolo 27 della legge 13maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sosti-tuito dal seguente:

4. Le fondazioni, le associazioni, i co-mitati e gli enti di cui al comma 1 sonoidentificati ai sensi del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 20 giugno2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 155 del 5 luglio 2000 ».

*4. 3. Laffranco.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal se-guente:

« 7. Alle donazioni di cui al comma 5,effettuate mediante il numero solidale

Martedì 6 dicembre 2016 — 229 — Commissione VIII

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45500, si applica quanto previsto dall’ar-ticolo 138, comma 14, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388 e dall’articolo 27delle legge 13 maggio 1999, n. 133 »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto ilseguente:

« 7-bis. All’articolo 27 della legge 13maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sosti-tuito dal seguente:

4. Le fondazioni, le associazioni, i co-mitati e gli enti di cui al comma 1 sonoidentificati ai sensi del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 20 giugno2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 155 del 5 luglio 2000 ».

*4. 4. Polidori.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Alle donazioni di cui al comma 5,effettuate mediante il numero solidale45500, si applica quanto previsto dall’ar-ticolo 138, comma 14, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388 e dall’articolo 27delle legge 13 maggio 1999, n. 133.

Conseguentemente, dopo il comma 7aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 27 della legge 13maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sosti-tuito dal seguente: « 4. Le fondazioni, leassociazioni, i comitati e gli enti di cui alcomma 1 sono identificati ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 20 giugno 2000, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000.

4. 5. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla,Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’ar-ticolo 1, comma 2, della legge 27 luglio2000, n. 212, le disposizioni dell’articolo138, comma 14 del primo periodo dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388 devonointerpretarsi nel senso di essere riferiteall’articolo 15, comma 1.1. del Testo unico

delle imposte sui redditi (TUIR), approvatocon decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. 6. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla,Fratoianni, Fassina.

ART. 4-bis.

Al comma 2, aggiungere le seguenti pa-role: anche in deroga alla normativa ur-banistica vigente.

4-bis. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Al comma 3, dopo la parola: provvedeinserire le seguenti: in via prioritaria allarimozione e al trasferimento dei moduliabitativi inutilizzati e rimovibili di Sellano,Capodacqua e Nocera Umbra, realizzati inoccasione del sisma del 1997, altrimenti,secondariamente.

4-bis. 2. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I container destinati ad ospitare inuclei famigliari, nelle more della forni-tura di diverse soluzioni abitative, devonogarantire agli occupanti stanze da lettocon uno spazio minimo non inferiore a 8mq per stanza a persona e tutte le stanzeda letto devono essere provviste di bagnisingoli. I container di cui al primo periododestinati ad ospitare nuclei famigliari conanziani o disabili, devono garantire aglioccupanti stanze da letto con uno spaziominimo non inferiore a 10 mq per stanzaa persona e i bagni devono essere acces-sibili ai disabili.

4-bis. 3. Castiello, Saltamartini, Gri-moldi.

Dopo il comma 5 inserire il seguentecomma:

5-bis. Le procedure negoziate di cui alcomma 4, relativamente ai contratti aventi

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ad oggetto la fornitura di servizi e benistrumentali, sono rivolte in via prioritariaa fornitori con sede nei comuni di cuiall’allegato 1.

4-bis. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Be-chis, Brignone, Bechis, Brignone, Civati,Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino,Turco, Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, sostituire l’ultimo periodocon il seguente: Qualora l’attuazione dellemisure di cui al comma 8 e al presentecomma non consenta di conseguire gliobiettivi di tempistica e dimensionamentodegli interventi necessari o non soddisfi leesigenze del nucleo famigliare o dell’a-zienda, i moduli di cui al comma 8 pos-sono essere acquisiti e installati diretta-mente dai cittadini o operatori economicidanneggiati, con successivo rimborso dellaspesa effettuata, con modalità disciplinatecon apposite ordinanze di protezione civilee comunque in deroga ai vincoli urbani-stici, ambientali e paesaggistici.

4-bis. 5. Saltamartini, Castiello, Gri-moldi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 2), con il seguente:

2) interventi prioritariamente rivoltialla ricostruzione puntuale con adegua-mento sismico ed in subordine di ripri-stino con miglioramento sismico, delle abi-tazioni e delle attività produttive danneg-giate o distrutte che presentano dannigravi.

5. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) definire criteri di indirizzo per lapianificazione, la progettazione e la rea-lizzazione degli interventi di ricostruzionein cui la sicurezza e l’efficienza in chiaveantisismica degli interventi strutturali diadeguamento sismico degli edifici distruttie di ripristino con miglioramento sismicodegli edifici danneggiati, siano aspetti prio-ritari, da rendere compatibili con la tuteladegli aspetti architettonici, storici e am-bientali, anche mediante specifiche indi-cazioni dirette ad assicurare una architet-tura ecosostenibile e l’efficientamentoenergetico. Tali criteri sono vincolanti pertutti i soggetti pubblici e privati coinvoltinel processo di ricostruzione.

5. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

Al comma 1, lettera b), alle parole:miglioramento sismico premettere le se-guenti: interventi prioritariamente rivoltiall’adeguamento sismico ed in subordine.

5. 3. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, lettera d), alle parole:miglioramento sismico premettere le se-guenti: interventi prioritariamente rivoltiall’adeguamento sismico ed in subordinedi.

5. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Martedì 6 dicembre 2016 — 231 — Commissione VIII

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli interventi sugli edifici delpatrimonio abitativo e delle attività pro-duttive di cui al comma 1 comprendonoquelli sulle relative pertinenze e annessi,danneggiati o distrutti.

5. 5. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:fino al 100 per cento delle spese occor-rente con le seguenti: in misura pari al 100per cento delle spese occorrenti.

5. 6. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in-fine, le seguenti parole: ai sensi del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. 7. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 5, primo periodo sostituire leparole: esclusivamente in compensazionecon le seguenti: in compensazione o cedi-bile a terzi.

5. 8. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 5, dopo il secondo periodo,inserire il seguente: Il predetto provvedi-mento dovrà prevedere, in merito allemodalità di fruizione del credito d’impo-sta, che l’attribuzione di quest’ultimo incapo al beneficiario del finanziamento,fruibile esclusivamente in compensazione,possa essere utilizzato anche in caso di

incapienza da parte del beneficiario, tra-mite la cessione del medesimo credito o lamonetizzazione dello stesso, in modo taleche i beneficiari fruiscano unicamentedella provvista finanziaria, senza doverversare rate di capitale o di interessi, il cuionere viene scontato dagli istituti di cre-dito direttamente nei confronti dell’erario.

5. 9. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 9, aggiungere, infine, le pa-role: e comunque in misura non inferiorea 200 milioni di euro per l’anno 2017 e a400 milioni di euro annui dall’anno 2018all’anno 2047. A integrazione delle risorseindividuate con la suddetta legge di bilan-cio, si provvede con le risorse di cui alsuccessivo comma.

Conseguentemente dopo il comma 9 ag-giungere il seguente:

9-bis. Al decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il se-condo periodo soppresso.

5. 10. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 6.

Al comma 1 apportare le seguenti mo-difiche:

1) alla lettera a), dopo le parole: dellostesso insediamento, inserire le seguenti:nonché per gli impianti per la produzionedi energia da fonti rinnovabili funzionalialla copertura dei consumi degli edificiricostruiti o riparati;

2) alla lettera b), dopo le parole:dell’intero edificio, inserire le seguenti:nonché per gli impianti per la produzione

Martedì 6 dicembre 2016 — 232 — Commissione VIII

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di energia da fonti rinnovabili funzionatialla copertura dei consumi degli edificiricostruiti o riparati;

3) alla lettera c) dopo le parole: del-l’intero edificio inserire le seguenti: nonchéper gli impianti per la produzione dienergia da fonti rinnovabili funzionali allacopertura dei consumi degli edifici rico-struiti o riparati.

6. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-difiche:

alle lettere a) e b), dopo le parole:comprese le aggiungere le parole: dotazioniimpiantistiche tecnologiche;

alla lettera c), sostituire le parole:compreso l’adeguamento con le seguenti:compreso il rifacimento degli impianti tec-nologici e l’adeguamento.

6. 2. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla,Fratoianni, Fassina.

Al comma 1, alla lettera a), dopo leparole: dello stesso insediamento inserirele seguenti: nonché per gli impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabilifunzionali alla copertura dei consumi degliedifici ricostruiti o riparati.

*6. 3. Laffranco.

Al comma 1, alla lettera a), dopo leparole: dello stesso insediamento inserirele seguenti: nonché per gli impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabilifunzionali alla copertura dei consumi degliedifici ricostruiti o riparati.

*6. 4. Polidori.

Al comma 1, alla lettera a), dopo leparole: nel limite delle superfici preesi-stenti con le seguenti: nel limite dellesuperfici e dei volumi preesistenti.

6. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

Al comma 1, lettera b), alle parole:miglioramento sismico premettere le se-guenti: interventi prioritariamente rivoltiall’adeguamento sismico ed in subordinedi:.

6. 6. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, alla lettera b), dopo leparole: dell’intero edificio inserire le se-guenti: nonché per gli impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabilifunzionali alla copertura dei consumi degliedifici ricostruiti o riparati.

*6. 7. Laffranco.

Al comma 1, alla lettera b), dopo leparole: dell’intero edificio inserire le se-guenti: nonché per gli impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabilifunzionali alla copertura dei consumi degliedifici ricostruiti o riparati.

*6. 8. Polidori.

Al comma 1, lettera c), alle parole: miglio-ramento sismico premettere le seguenti: in-terventi prioritariamente rivolti all’adegua-mento sismico ed in subordine di.

6. 9. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Martedì 6 dicembre 2016 — 233 — Commissione VIII

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Al comma 1, alla lettera c), dopo leparole: dell’intero edificio, inserire le se-guenti: nonché per gli impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabilifunzionali alla copertura dei consumi degliedifici ricostruiti o riparati.

*6. 10. Laffranco.

Al comma 1, alla lettera c), dopo leparole: dell’intero edificio inserire le se-guenti: nonché per gli impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabilifunzionali alla copertura dei consumi degliedifici ricostruiti o riparati.

*6. 11. Polidori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nel contributo di cui al comma 1,lettere a), b) e c), sono compresi i costidegli interventi sugli impianti interni edesterni sia per le parti comuni dell’edificiosia per le singole unità immobiliari in essocomprese.

6. 12. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenticommi:

2-bis. Ai proprietari degli immobili og-getto del presente articolo danneggiati dalsisma e classificati agibili ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 5 maggio 2016 a seguito delleattività di verifica, spetta un contributoper la riparazione dei danni da sisma lecui modalità di riconoscimento ed entitàsono stabilite con provvedimento adottatoai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limitidelle risorse disponibili.

2-ter. All’attuazione delle norme di cuial comma 2-bis, si provvede nei limiti diuna spesa complessiva di 2 milioni di europer il 2016 e di 15 milioni di euro perciascuno degli anni 2017 e 2018, mediantecorrispondente riduzione degli stanzia-menti annui iscritti nel bilancio triennale2016-2018, in corrispondenza al fondo

speciale di parte corrente, nell’ambito delprogramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze (cap. 6856).

*6. 13. Laffranco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenticommi:

2-bis. Ai proprietari degli immobili og-getto del presente articolo danneggiati dalsisma e classificati agibili ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 5 maggio 2016 a seguito delleattività di verifica, spetta un contributoper la riparazione dei danni da sisma lecui modalità di riconoscimento ed entitàsono stabilite con provvedimento adottatoai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limitidelle risorse disponibili.

2-ter. All’attuazione delle norme di cuial comma 2-bis, si provvede nei limiti diuna spesa complessiva di 2 milioni di europer il 2016 e di 15 milioni di euro perciascuno degli anni 2017 e 2018, mediantecorrispondente riduzione degli stanzia-menti annui iscritti nel bilancio triennale2016-2018, in corrispondenza al fondospeciale di parte corrente, nell’ambito delprogramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze (cap. 6856).

*6. 14. Polidori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguentecomma:

2-bis. Ai proprietari degli immobili og-getto del presente articolo danneggiati dalsisma e classificati agibili ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 5 maggio 2011 a seguito delleattività di verifica, spetta un contributoper la riparazione dei danni da sisma lecui modalità di riconoscimento ed entitàsono stabilite con provvedimento adottatoai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limitidelle risorse disponibili.

6. 23. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Martedì 6 dicembre 2016 — 234 — Commissione VIII

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Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per gli interventi di ricostruzioneo di recupero degli immobili rientrantinell’ambito dei beni culturali tutelati aisensi del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, ricadenti nei comuni di cuiall’articolo 1, la percentuale del contributodovuto è pari al 100 percento.

6. 24. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per gli interventi di cui alla lettera c)del comma 2 su immobili di cui all’articolo1, comma 2, la percentuale del contributodovuto è pari al 100 per cento del valoredel danno puntuale cagionato dall’eventosismico, come documentato a norma del-l’articolo 12.

6. 15. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: immobili siti all’interno di centristorici e borghi caratteristici aggiungere leseguenti: qualificati tali dalle disposizioniurbanistiche dei rispettivi enti locali.

6. 16. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 5, aggiungere in fine, il se-guente periodo: Il contributo del 50 percento riservato alle sole seconde casesparse è compatibile, sul restante 50 percento del costo di ristrutturazione o ma-nutenzione straordinaria, con le misure didetrazione fiscale previste dalla legge

n. 208 del 28 dicembre 2015, e successivemodifiche e integrazioni, in materia didetrazione fiscale per gli interventi diefficientamento energetico e di adegua-mento antisismico degli edifici, sia la de-trazione per le comuni ristrutturazioniedilizie. L’importo dello stanziamento daautorizzare è determinato con la legge dibilancio in relazione alla quantificazionedell’eventuale onere.

6. 17. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Al comma 5, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il contributo del 50 percento riservato alle sole seconde casesparse è compatibile sul restante 50 percento del costo di ristrutturazione o ma-nutenzione straordinaria con le misure didetrazione fiscale previste dalla leggen. 208 del 28 dicembre 2015, in materia didetrazione fiscale del 65 per cento per gliinterventi di efficientamento energetico edi adeguamento antisismico degli edifici,sia la detrazione del 50 per cento per lecomuni ristrutturazioni edilizie.

Conseguentemente dopo il comma 5 ag-giungere il seguente:

5-bis. All’attuazione della integrazionedi cui sopra, si provvede nei limiti di unaspesa complessiva di 2 milioni di euro peril 2016 e di 15 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017, 2018, mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti annuiiscritti nel bilancio triennale 2016-2018, incorrispondenza al fondo speciale di partecorrente, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 6856).

*6. 18. Polidori.

Al comma 5, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il contributo del 50 percento riservato alle sole seconde casesparse è compatibile sul restante 50 per

Martedì 6 dicembre 2016 — 235 — Commissione VIII

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cento del costo di ristrutturazione o ma-nutenzione straordinaria con le misure didetrazione fiscale previste dalla leggen. 208 del 28 dicembre 2015, in materia didetrazione fiscale del 65 per cento per gliinterventi di efficientamento energetico edi adeguamento antisismico degli edifici,sia la detrazione del 50 per cento per lecomuni ristrutturazioni edilizie.

Conseguentemente dopo il comma 5 ag-giungere il seguente:

5-bis. All’attuazione della integrazionedi cui sopra, si provvede nei limiti di unaspesa complessiva di 2 milioni di euro peril 2016 e di 15 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017, 2018, mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti annuiiscritti nel bilancio triennale 2016-2018, incorrispondenza al fondo speciale di partecorrente, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 6856).

*6. 19. Laffranco.

Al comma 5, aggiungere, infine, il se-guente periodo: Il contributo del 50 percento per gli interventi sull’immobile de-stinato ad abitazione principale è compa-tibile con i contributi previsti per l’effi-cientamento energetico degli edifici.

Conseguentemente dopo il comma 5 ag-giungere il seguente:

5-bis. All’attuazione delle disposizionidi cui al comma 5, ultimo periodo, siprovvede nei limiti di una spesa comples-siva di 100 milioni di euro per il 2016 edi 100 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018, mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti annuiiscritti nel bilancio triennale 2016-2018, incorrispondenza al fondo speciale di partecapitale, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-

sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 9001).

**6. 20. Laffranco.

Al comma 5, aggiungere, infine, il se-guente periodo: Il contributo del 50 percento per gli interventi sull’immobile de-stinato ad abitazione principale è compa-tibile con i contributi previsti per l’effi-cientamento energetico degli edifici.

Conseguentemente dopo il comma 5 ag-giungere il seguente:

5-bis. All’attuazione delle disposizionidi cui al comma 5, ultimo periodo, siprovvede nei limiti di una spesa comples-siva di 100 milioni di euro per il 2016 edi 100 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018, mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti annuiiscritti nel bilancio triennale 2016-2018, incorrispondenza al fondo speciale di partecapitale, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 9001).

**6. 21. Polidori.

Al comma 7, dopo le parole: tra il costoconvenzionale al metro quadrato per lesuperfici inserire la seguente: lorde.

6. 22. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

ART. 7.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:miglioramento sismico aggiungere le se-guenti: e se possibile in via prioritaria diadeguamento sismico.

7. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Martedì 6 dicembre 2016 — 236 — Commissione VIII

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ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Tra gli edifici per i qualiè possibile effettuare gli interventi previstidal presente comma sono ricompresi an-che quelli distrutti o danneggiati nell’areadi Roma Capitale, per i quali sia statodisposto con ordinanza sindacale lo sgom-bero, nel periodo compreso tra il 24 agosto2016 e la data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto.

8. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 3, al primo periodo, in fine,sostituire le parole: totalmente abusivi peri quali sono stati emessi i relativi ordini didemolizione con la seguente: abusivi.

8. 2. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 5, lettera b), sostituire leparole: dell’articolo 8 con le parole: del-l’articolo 3.

*8. 3. Polidori.

Al comma 5, lettera b), sostituire leparole: dell’articolo 8 con le parole: del-l’articolo 3.

*8. 4. Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La delocalizzazione totale o par-ziale delle attività produttive in strutture

esistenti e situate in prossimità delleaziende danneggiate, è autorizzata dall’Uf-ficio speciale per la ricostruzione compe-tente, previa autocertificazione del man-tenimento dei requisiti e delle prescrizioniprevisti nelle autorizzazioni ambientali incorso di validità, salve le dovute verifichedi agibilità dei locali e dei luoghi eli lavoropreviste dalle normative vigenti.

5-ter. Entro 180 giorni dall’autorizza-zione di cui al comma precedente, lesuddette aziende devono presentare ladocumentazione necessaria per l’avvio delprocedimento semplificato per la deloca-lizzazione, adottato dal Commissariostraordinario ai sensi dell’articolo 2comma 2 entro 30 giorni dall’entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

**8. 5. Laffranco.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La delocalizzazione totale o par-ziale delle attività produttive in struttureesistenti e situate in prossimità delleaziende danneggiate, è autorizzata dall’Uf-ficio speciale per la ricostruzione compe-tente, previa autocertificazione del man-tenimento dei requisiti e delle prescrizioniprevisti nelle autorizzazioni ambientali incorso di validità, salve le dovute verifichedi agibilità dei locali e dei luoghi di lavoropreviste dalle normative vigenti.

5-ter. Entro 180 giorni dall’autorizza-zione di cui al comma precedente, lesuddette aziende devono presentare ladocumentazione necessaria per l’avvio delprocedimento semplificato per la deloca-lizzazione, adottato dal Commissariostraordinario ai sensi dell’articolo 2comma 2 entro 30 giorni dall’entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

**8. 6. Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La delocalizzazione totale o par-ziale delle attività produttive in strutture

Martedì 6 dicembre 2016 — 237 — Commissione VIII

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esistenti e situate in prossimità delleaziende danneggiate, è autorizzata dall’Uf-ficio speciale per la ricostruzione compe-tente, previa autocertificazione del man-tenimento dei requisiti e delle prescrizioniprevisti nelle autorizzazioni ambientali incorso di validità, salve le dovute verifichedi agibilità dei locali e dei luoghi di lavoropreviste dalle normative vigenti.

5-ter. Entro 180 giorni dall’autorizza-zione di cui al comma precedente, lesuddette aziende devono presentare ladocumentazione necessaria per l’avvio delprocedimento semplificato per la deloca-lizzazione, adottato dal Commissariostraordinario ai sensi dell’articolo 2comma 2 entro 30 giorni dall’entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

**8. 7. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1e 2, in caso di emanazione di provvedi-mento esecutivo di sgombero o demoli-zione di manufatti leggeri, di superficiemassima di 40 mq, installati nelle adia-cenze delle unità abitative o produttive,utilizzati quali presidi personali in sosti-tuzione delle strutture di protezione civile,è autorizzato il rimborso diretto, dellespese sostenute per il relativo acquisto,realizzazione e installazione. Ai fini del-l’attuazione del presente comma è auto-rizzata la spesa di 200 milioni di euro perl’anno 2017. Al relativo onere si provvedea valere sulle maggiori risorse derivanti dainterventi di razionalizzazione e revisionedella spesa pubblica che il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adeffettuare per un importo pari a 200milioni di euro per l’anno 2017. Entro ladata del 15 luglio 2017, mediante inter-venti di razionalizzazione, e di revisionedella spesa pubblica, sono approvati, prov-vedimenti regolamentari e amministrativi

che assicurano minori spese pari a 200milioni di euro per l’anno 2017.

8. 8. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di consentire l’immediataripresa delle attività economiche i Presi-denti delle Regioni di cui all’articolo 1,comma 5, sono autorizzati ad adottare gliindispensabili provvedimenti volti a con-sentire lo spostamento temporaneo deimezzi, materiali, attrezzature necessari,ferme restando le procedure in materia disicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni ed integrazioni.

*8. 9. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoi-anni, Pellegrino, Fassina.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di consentire l’immediataripresa delle attività economiche i Presi-denti delle Regioni di cui all’articolo 1,comma 5, sono autorizzati ad adottare gliindispensabili provvedimenti volti a con-sentire lo spostamento temporaneo deimezzi, materiali, attrezzature necessari,ferme restando le procedure in materia disicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni ed integrazioni.

*8. 10. Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di consentire l’immediataripresa delle attività economiche i Presi-denti delle Regioni di cui all’articolo 1,comma 5, sono autorizzati ad adottare gliindispensabili provvedimenti volti a con-sentire lo spostamento temporaneo deimezzi, materiali, attrezzature necessari,ferme restando le procedure in materia disicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni ed integrazioni.

*8. 11. Laffranco.

Martedì 6 dicembre 2016 — 238 — Commissione VIII

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Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoliurbanistici, ambientali e paesaggistici, l’in-stallazione di manufatti leggeri, di super-ficie massima di 40 mq ed esclusivamentedi pertinenza dell’unità immobiliare prin-cipale, nonché di mezzi mobili di pernot-tamento, quali presidi personali, in sosti-tuzione delle strutture di protezione civile.

8. 12. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Certificazione di agibilità).

1. Ai fini della prosecuzione dell’attivitàproduttiva o per la sua ripresa, nelle moredell’esecuzione della verifica di sicurezzaeffettuata ai sensi delle norme tecnichevigenti, in via provvisoria il certificato diagibilità sismica può essere rilasciato dalprofessionista abilitato, in assenza dellecarenze di cui al comma 2 o di eventualialtre carenze prodotte dai danneggiamentie individuate dal tecnico incaricato, op-pure dopo che le medesime carenze sianostate adeguatamente risolte, attraverso ap-positi interventi, anche provvisionali.

2. Ai fini del comma 1, sono sempreconsiderate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti traelementi strutturali verticali e elementistrutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tampo-natura prefabbricati non adeguatamenteancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature noncontroventate portanti materiali pesantiche possano, nel loro collasso, coinvolgerela struttura principale causandone il dan-neggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi dellenorme vigenti dovrà essere effettuata entroventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

*8. 01. Laffranco.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Certificazione di agibilità).

1. Ai fini della prosecuzione dell’attivitàproduttiva o per la sua ripresa, nelle moredell’esecuzione della verifica di sicurezzaeffettuata ai sensi delle norme tecnichevigenti, in via provvisoria il certificato diagibilità sismica può essere rilasciato dalprofessionista abilitato, in assenza dellecarenze di cui al comma 2 o di eventualialtre carenze prodotte dai danneggiamentie individuate dal tecnico incaricato, op-pure dopo che le medesime carenze sianostate adeguatamente risolte, attraverso ap-positi interventi, anche provvisionali.

2. Ai fini del comma 1, sono sempreconsiderate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti traelementi strutturali verticali e elementistrutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tampo-natura prefabbricati non adeguatamenteancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature noncontroventate portanti materiali pesantiche possano, nel loro collasso, coinvolgerela struttura principale causandone il dan-neggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi dellenorme vigenti dovrà essere effettuata entroventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

*8. 02. Polidori.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Certificazione di agibilità).

1. Ai fini della prosecuzione dell’attivitàproduttiva o per la sua ripresa, nelle more

Martedì 6 dicembre 2016 — 239 — Commissione VIII

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dell’esecuzione della verifica di sicurezzaeffettuata ai sensi delle norme tecnichevigenti, in via provvisoria il certificato diagibilità sismica può essere rilasciato dalprofessionista abilitato, in assenza dellecarenze di cui al comma 2 o di eventualialtre carenze prodotte dai danneggiamentie individuate dal tecnico incaricato, op-pure dopo che le medesime carenze sianostate adeguatamente risolte, attraverso ap-positi interventi, anche provvisionali.

2. Ai fini del comma 1, sono sempreconsiderate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti traelementi strutturali verticali e elementistrutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tampo-natura prefabbricati non adeguatamenteancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature noncontroventate portanti materiali pesantiche possano, nel loro collasso, coinvolgerela struttura principale causandone il dan-neggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi dellenorme vigenti dovrà essere effettuata entroventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

*8. 03. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoi-anni, Pellegrino, Fassina.

ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non sono ammissibili a contributogli edifici costituiti da unità immobiliaridestinate ad abitazioni o ad attività pro-duttive, ricadenti all’esterno della perime-trazione del nucleo urbano o rurale, che,alla data del 24 agosto 2016 con riferi-mento ai Comuni di cui all’allegato 1,ovvero alla data del 26 ottobre 2016 conriferimento ai Comuni di cui all’allegato 2,non avevano i requisiti per essere utiliz-zabili a fini residenziali o produttivi, in

quanto erano collabenti, a seguito di cer-tificazione o accertamento comunale, permotivi statici o igienico-sanitari.

10. 1. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: unitàimmobiliari destinate ad abitazioni o adattività produttive inserire le seguenti: noninserite in aggregati.

10. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: , con esclusione degli edi-fici pubblici che insistono nei centri storicie negli aggregati edilizi al fine di consen-tire una ricostruzione veloce e corretta dalpunto di vista architettonico ed edilizio.L’esclusione si applica altresì agli edificiprivati da acquisire al patrimonio pubblicoper progetti funzionati alla riqualifica-zione anche urbanistica delle aree interes-sate.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 2 milioni di euro per il 2016e di 15 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018, mediante corrispondenteriduzione degli stanziamenti annui iscrittinel bilancio triennale 2016-2018, in corri-spondenza al fondo speciale di parte cor-rente, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione, del Ministero dell’economia e dellefinanze (cap. 6856).

*10. 3. Laffranco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: , con esclusione degli edi-fici pubblici che insistono nei centri storici

Martedì 6 dicembre 2016 — 240 — Commissione VIII

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e negli aggregati edilizi al fine di consen-tire una ricostruzione veloce e corretta dalpunto di vista architettonico ed edilizio.L’esclusione si applica altresì agli edificiprivati da acquisire al patrimonio pubblicoper progetti funzionati alla riqualifica-zione anche urbanistica delle aree interes-sate.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 2 milioni di euro per il 2016e di 15 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018, mediante corrispondenteriduzione degli stanziamenti annui iscrittinel bilancio triennale 2016-2018, in corri-spondenza al fondo speciale di parte cor-rente, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione, del Ministero dell’economia e dellefinanze (cap. 6856).

*10. 4. Polidori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: fatta eccezione per gliedifici di interesse storico-paesaggistico.

10. 5. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 3, alla fine del primo periodoaggiungere le seguenti parole: purché gliedifici non siano di interesse storico-pae-saggistico.

10. 6. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: assicurandoun ampio coinvolgimento delle popolazioniinteressate inserire le seguenti: con proce-dure di partecipazione per la ricostruzionestorica della struttura fisica e sociale degliabitanti e procedure di concertazione nellapredisposizione di piani attuativi.

*11. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 1, dopo le parole: assicurandoun ampio coinvolgimento delle popolazioniinteressate inserire le seguenti: con proce-dure di partecipazione per la ricostruzionedi uno storico ed approfondito quadroconoscitivo della struttura fisica e socialedegli abitati e procedure di concertazionenella predisposizione di piani attuativi.

*11. 2. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), alle parole:miglioramento sismico premettere le se-guenti: interventi prioritariamente rivoltiall’adeguamento sismico ed in subordinedi.

11. 3. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, lettera b), alle parole:miglioramento sismico premettere le se-guenti: interventi prioritariamente rivoltiall’adeguamento sismico ed in subordinedi.

11. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Martedì 6 dicembre 2016 — 241 — Commissione VIII

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Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. In caso di immobili abbandonatio di non disponibilità del proprietariodell’immobile o dell’unità immobiliare aprocedere al recupero e ristrutturazionedel medesimo, i Comuni possono avviarela procedura di acquisto dei medesimi, alfine di un loro pieno ripristino con con-seguente destinazione ad edilizia pubblica.

11. 5. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoi-anni, Pellegrino, Fassina.

ART. 12.

Al comma 1, lettera c), alle parole:miglioramento sismico premettere le se-guenti: adeguamento sismico e di.

12. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, lettera c) sostituire laparola: miglioramento con la seguente:adeguamento.

12. 2. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo: Il miglioramentosismico deve garantire un livello di sicu-rezza dell’edificio pari ad almeno l’80 percento dell’adeguamento sismico, con rife-rimento al sisma massimo prevedibilenella zona sismica di riferimento e pari al100 per cento per gli edifici strategici;.

12. 3. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 5, al primo periodo, sostituirele parole: previo sorteggio dei beneficiariin misura pari ad almeno il 10 per centodei contributi complessivamente concessi

con le seguenti: previo sorteggio dei bene-ficiari in misura pari ad almeno il 50 percento dei contributi complessivamenteconcessi.

*12. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 5, al primo periodo, sostituirele parole: previo sorteggio dei beneficiariin misura pari ad almeno il 10 per centodei contributi complessivamente concessicon le seguenti: previo sorteggio dei bene-ficiari in misura pari ad almeno il 50 percento dei contributi complessivamenteconcessi.

*12. 5. Terzoni, Massimiliano Bernini,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni di cui all’articolo 1sono previsti piani di recupero e pro-grammi diretti a consentire interventi ur-banistici.

12. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Bri-gnone, Civati, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 13.

Al comma 4, sostituire le parole: Per gliinterventi su immobili danneggiati o resiinagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998non ancora finanziati, nel caso di ulterioredanneggiamento a causa degli eventi si-smici di cui all’articolo 1, che determiniuna inagibilità indotta di altri edifici ov-vero pericolo per la pubblica incolumità,con le seguenti: Per gli interventi su im-mobili e unità immobiliari anche diversedall’abitazione principale, danneggiati o

Martedì 6 dicembre 2016 — 242 — Commissione VIII

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resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e1998 non ancora finanziati.

13. 1. Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Pel-legrino, Melilla, Fassina.

Al comma 4, dopo le parole: Per gliinterventi su immobili, aggiungere le se-guenti: e unità immobiliari anche diversedall’abitazione principale.

13. 2. Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Pel-legrino, Melilla, Fassina.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Per la concessione di contributiintegrativi fino al 100 per cento delle spesesostenute e documentate per gli interventifinalizzati alla riparazione, il ripristino ola ricostruzione degli immobili di ediliziaabitativa diversi dall’abitazione principale,nei territori delle province di Bologna,Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emiliae Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29maggio 2012, il Fondo per la ricostruzionedelle aree terremotate di cui all’articolo 2del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di200 milioni di euro per ciascuno degli anni2017, 2018 e 2019, da suddividere tra iCommissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con de-creto del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri, sulla base dei danni effettivamenteverificatisi.

4-ter. Per far fronte agli oneri derivantidalle disposizioni di cui al comma 4-bis,pari a 200 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017, 2018 e 2019, si provvedea valere sulle maggiori risorse derivanti dainterventi di razionalizzazione e revisionedella spesa pubblica che il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adeffettuare per un importo pari a 200milioni di euro per ciascuno degli anni2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15marzo 2017, mediante interventi di razio-nalizzazione, e di revisione della spesapubblica, sono approvati, provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assi-curano minori spese pari a 200 milioni dieuro per l’anno 2017. Entro la data del 15gennaio 2018, sempre mediante interventidi razionalizzazione e revisione della spesapubblica, sono approvati provvedimentinormativi che assicurano 200 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

13. 4. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

ART. 14.

Al comma 1, alinea, dopo le parole:stanziate allo scopo, aggiungere le seguenti:e comunque per un importo non inferiorea 400 milioni di euro per l’anno 2017, 600milioni di euro per l’anno 2018, 700 mi-lioni di euro per l’anno 2019 e 300 milionidi euro per l’anno 2020,.

Conseguentemente, dopo il comma 10,aggiungere i seguenti:

10-bis. Quale contributo alla coperturadegli oneri di cui al presente articolo, siprovvede nel limite delle maggiori risorseconseguenti alle disposizioni di cui ai suc-cessivi commi.

10-ter. Al decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il se-condo periodo è soppresso.

10-quater. All’articolo 96 del TestoUnico delle imposte sui redditi approvatocon decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma5-bis, primo periodo, le parole: « nei limitidel 96 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

10-quinquies. Al decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento ».

14. 1. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoi-anni, Pellegrino, Fassina.

Martedì 6 dicembre 2016 — 243 — Commissione VIII

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Al comma 1, lettera a), dopo le parole:e degli immobili demaniali o di proprietàdi enti ecclesiastici aggiungere le seguenti:e delle altre confessioni religiose.

Conseguentemente, al comma 9, dopo leparole: il rappresentante delle Diocesi ag-giungere le seguenti: e delle altre confes-sioni religiose.

14. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola:infrastrutture aggiungere le seguenti: non-ché delle reti di distribuzione idrica.

14. 3. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: e delle reti didistribuzione idrica.

14. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:attuativi aggiungere le seguenti: e sulle retidi distribuzione idrica.

14. 5. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, infine, le seguenti parole: e delle reti distri-buzione idrica.

14. 6. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,

Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 3, sostituire le parole da: lerisorse a: scopo con le seguenti: le risorsedevono essere prioritariamente destinateal ripristino degli edifici scolastici danneg-giati; in alternativa possono essere desti-nate alla costruzione di sedi nuove odiverse.

14. 7. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare lo svolgi-mento delle attività inerenti all’anno sco-lastico 2016-2017 e per garantire l’avviodell’anno scolastico 2018-2019 nei territoridelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche edUmbria, è assegnata agli uffici regionali lasomma di 400 milioni di euro annui perciascuno degli anni 2017 e 2018. Le pre-dette risorse sono utilizzate prioritaria-mente:

a) per la manutenzione dei Moduli aduso scolastico provvisori (MUSP) nei co-muni di cui all’articolo 1;

b) per garantire il tempo pieno nellascuola primaria ed il tempo prolungatonella scuola secondaria di 1o grado;

c) per ampliare l’offerta formativanelle scuola di ogni ordine e grado;

d) per garantire la vigilanza e lasicurezza nelle scuole di ogni ordine egrado anche mediante l’incremento delleattuali dotazioni organiche.

Martedì 6 dicembre 2016 — 244 — Commissione VIII

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3-ter. All’onere derivante dall’attua-zione del comma 3-bis, pari a 400 milionidi euro annui per ciascuno degli anni 2017e 2018, si provvede mediante utilizzo diquota parte delle maggiori entrate deri-vanti dai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo52.

Conseguentemente, all’articolo 52, dopoil comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In deroga all’articolo 3 della legge27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dalperiodo di imposta in corso alla data dientrata in vigore del presente decreto,all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,n. 208, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 65, le parole: « di 3,5punti percentuali » sono sostituite dalleseguenti: « di 4,5 punti percentuali »;

b) al comma 67, le parole: « nel limitedel 96 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

1-ter. All’articolo 6, comma 9, del de-creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,le parole: « nella misura del 96 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « nella mi-sura del 93 per cento ».

14. 8. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 9, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Per gli interventi daattuarsi su beni diversi da quelli ecclesia-stici, il protocollo di Intesa è sottoscrittodal Commissario straordinario, dal Mini-stro dei beni e delle attività culturali e delturismo e dal sindaco del comune inte-ressato.

*14. 9. Polidori.

Al comma 9, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: per gli interventi da at-tuarsi su beni diversi da quelli ecclesia-stici, il protocollo di Intesa è sottoscrittodal Commissario straordinario, dal Mini-stro dei beni e delle attività culturali e deiturismo e dal sindaco del comune inte-ressato.

*14. 10. Laffranco.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-guente:

ART 14-bis.

1. Entro 18 mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, tutte leregioni che possiedono presidi ospedalieridi I o II livello ubicati in zone a rischiosismico 1 e 2, effettuano prioritariamentele verifiche tecniche di cui all’articolo 2,comma 3, dell’Ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003,n. 3274, previa valutazione del fabbisognofinanziario necessario al miglioramentosismico delle strutture medesime.

2. All’onere derivante dall’attuazionedel comma 1, valutato in 50 milioni perciascuno degli anni dal 2017 al 2021, siprovvede mediante la corrispondente ri-duzione, a decorrere dal 2016, del Fondoper la manutenzione straordinaria degliimmobili iscritto nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeai sensi dell’articolo 12, comma 6, dellalegge n. 98 del 2011.

**14. 01. Laffranco.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-guente:

ART 14-bis.

1. Entro 18 mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, tutte leregioni che possiedono presidi ospedalieridi I o II livello ubicati in zone a rischiosismico 1 e 2, effettuano prioritariamentele verifiche tecniche di cui all’articolo 2,comma 3, dell’Ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003,

Martedì 6 dicembre 2016 — 245 — Commissione VIII

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n. 3274, previa valutazione del fabbisognofinanziario necessario al miglioramentosismico delle strutture medesime.

2. All’onere derivante dall’attuazionedel comma 1, valutato in 50 milioni perciascuno degli anni dal 2017 al 2021, siprovvede mediante la corrispondente ri-duzione, a decorrere dal 2016, del Fondoper la manutenzione straordinaria degliimmobili iscritto nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeai sensi dell’articolo 12, comma 6, dellalegge n. 98 del 2011.

**14. 02. Polidori.

ART. 15.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I soggetti attuatori possono adot-tare ogni provvedimento utile, anche dicarattere normativo, finalizzato all’istitu-zione di una piattaforma di crowdfundingtematico dedicata a progetti espressamentevolti a recupero, conservazione, restauro ericostruzione delle opere pubbliche e deibeni culturali, valutando la possibilità diampliare anche a tale genere di interventile misure di credito d’imposta, come sta-bilite dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito conmodificazioni in legge 29 luglio 2014,n. 106.

15. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 15-ter.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell’articolo 11 deldecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, re-cante « Disposizioni urgenti per la tuteladel patrimonio culturale, lo sviluppo dellacultura e il rilancio del turismo », conver-tito in legge, con modificazioni, dalla leggedi conversione 29 luglio 2014, n. 106, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

nonché le aree colpite dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ».

15-ter. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

ART. 16.

Al comma 1, in fine, dopo le parole: delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti aggiungere le seguenti: del Ministerodelle politiche agricole alimentari e, non-ché, al comma 2, sostituire le parole: Ilparere del rappresentante del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare è comunque necessario ai finidell’approvazione del programma delle in-frastrutture ambientali con le seguenti: ilparere del rappresentante del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali è comunquenecessario ai fini dell’approvazione delprogramma delle infrastrutture ambien-tali, agroindustriali, zootecniche ed agri-cole.

16. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

ART. 17-bis.

Al comma 1, capoverso m-bis), dopo leparole: comunica, entro il 31 marzo del-l’anno successivo a quello di riferimento,all’Agenzia delle entrate l’elenco dei sog-getti erogatori e l’ammontare delle eroga-zioni liberali da essi effettuate aggiungerele seguenti: al fine di prevedere per leaziende erogatrici la defiscalizzazionedelle ore di straordinario donate dai loro

Martedì 6 dicembre 2016 — 246 — Commissione VIII

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dipendenti allo scopo di aiutare le popo-lazioni colpite dal sisma.

17-bis. 1. Bechis, Artini, Baldassarre,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 19.

Al comma 1, sostituire le parole:2.500.000 con le seguenti: 10.000.000.

*19. 1. Laffranco.

Al comma 1, sostituire le parole:2.500.000 con le seguenti: 10.000.000.

*19. 2. Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole:2.500.000 con le seguenti: 5.000.000.

**19. 3. Laffranco.

Al comma 1, sostituire le parole:2.500.000 con le seguenti: 5.000.000.

**19. 4. Polidori.

Dopo l’articolo 19, aggiungere il se-guente:

ART. 19-bis.

(Istituzione della zona franca).

1. Nei comuni dell’Italia centrale, col-piti dagli eventi sismici dell’agosto e otto-bre 2016, è istituita la zona franca ai sensidella legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ilavoratori autonomi e le micro impreselocalizzate nei comuni del cratere possonobeneficiare, nei limiti complessivi di 100milioni per ciascun anno del triennio2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditidel reddito derivante dallo svolgimentodell’attività svolta dall’impresa nella zonafranca di cui al presente comma fino a

concorrenza, per ciascun periodo di im-posta, dell’importo di 100.000 euro delreddito derivante dallo svolgimento dell’at-tività svolta dall’impresa nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionalesulle attività produttive del valore dellaproduzione netta derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta dall’impresa nellazona franca di cui al comma 1 nel limitedi euro 300.000 per ciascun periodo diimposta, riferito al valore della produzionenetta;

c) esenzione dalle imposte municipaliproprie per gli immobili siti nella zonafranca di cui al presente comma, possedutie utilizzati dai soggetti di cui al presentearticolo per l’esercizio dell’attività econo-mica.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sonoconcesse esclusivamente per il periodo diimposta in corso alla data di entrata invigore del presente decreto e per quellosuccessivo.

3. Nell’ambito delle risorse già stanziateai sensi dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, una quota pari a 20 milioni di europer ciascuno degli anni 2015 e 2016 èdestinata all’attuazione del presente arti-colo.

4. Con decreto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, da emanarsi entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, sono stabiliti i criteri, lepriorità e le modalità di attuazione delledisposizioni di cui al presente articolo.

5. Quale contributo alla copertura deglioneri di cui al presente articolo, si prov-vede nel limite delle maggiori risorse con-seguenti alle disposizioni di cui ai succes-sivi commi.

6. All’articolo 96 del Testo Unico delleimposte sui redditi approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primoperiodo, le parole: « nei limiti del 96 percento » sono sostituite dalle seguenti: « neilimiti del 95 per cento ».

Martedì 6 dicembre 2016 — 247 — Commissione VIII

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7. Al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono apportate le seguentimodifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del95 per cento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura dei95 per cento ».

19. 01. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fra-toianni, Melilla, Fassina.

ART. 20.

Al comma 1 sostituire le parole: 35milioni con le seguenti: 50 milioni.

*20. 1. Laffranco.

Al comma 1 sostituire le parole: 35milioni con le seguenti: 70 milioni.

*20. 2. Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole: 35milioni di euro con le seguenti: 60 milionidi euro.

Conseguentemente, dopo il comma 2,inserire il seguente:

2-bis. Al fine di agevolare la ripresaproduttiva delle aziende che hanno subitouna riduzione delle attività a seguito delsisma, le risorse di cui al comma 1 sonoutilizzate anche per agevolazioni nellaforma di contributo in conto capitale alleimprese del turismo, anche stagionali, chesubiscano una riduzione delle attivitàsvolte nel territorio dei comuni elencatinegli allegati 1 e 2 del presente decreto. Lamisura del contributo è commisurata alladifferenza tra il fatturato realizzato nelperiodo 24 agosto 2016 – 23 agosto 2017e la media del fatturato realizzato neglistessi periodi del biennio precedente, come

risultante dai registri contabili obbligatorio dalle dichiarazioni IVA. Le impreserichiedenti sono collocate in apposite gra-duatorie, stilate in ordine decrescente, se-condo la misura percentuale della ridu-zione dell’attività. Ferma restando la prio-rità per le attività svolte nel territorio deicomuni elencati negli allegati 1 e 2 delpresente decreto, il contributo può essereesteso anche ad altri comuni in cui sisiano verificate, a seguito del sisma, ridu-zioni rilevanti dell’attività. Alla conces-sione delle agevolazioni di cui al presentecomma provvedono i vicecommissari, aisensi dell’articolo 1, comma 5.

20. 3. Laffranco.

Al comma 1 sostituire le parole: 35milioni con le seguenti: 60 milioni di euro.

20. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1 sostituire le parole: 35milioni con le seguenti: 50 milioni di euro.

*20. 5. Laffranco.

Al comma 1 sostituire le parole: 35milioni con le seguenti: 50 milioni di euro.

*20. 6. Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole: 35milioni di euro con le seguenti: 40 milionidi euro.

Conseguentemente, dopo il comma 2,inserire il seguente:

2-bis. Al fine di agevolare la stipula dicontratti assicurativi contro i rischi con-nessi ad eventi sismici le risorse di cui alcomma 1 sono utilizzate anche per age-

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volazioni nella forma di contributo inconto capitale alle imprese che svolgano lapropria attività in territori classificaticome zone sismiche di tipo lodi tipo 2 eche stipulino contratti di assicurazionecontro i rischi suddetti. Con provvedimentiadottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,è individuata una metodologia di calcolodel contributo basata sul confronto tral’importo del premio effettivamente pagatoed il minore importo che l’impresaavrebbe pagato se il premio fosse statocalcolato utilizzando i parametri di rischiorelativi alle zone sismiche di tipo 3, comeindividuate ai sensi dell’ordinanza del Pre-sidente del Consiglio dei ministri del 28aprile 2000, n. 3519. Le imprese richie-denti sono collocate in apposite graduato-rie, stilate in ordine decrescente, secondola misura percentuale del maggior oneresostenuto. A parità di collocazione in gra-duatoria, costituisce titolo di priorità l’u-bicazione della struttura produttiva nelterritorio dei comuni elencati nell’allegato1 del presente decreto. Alla concessionedelle agevolazioni di cui al presentecomma provvedono i vicecommissari aisensi dell’articolo 1, comma 5.

20. 7. Laffranco.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sosti-tuire le parole: 35 milioni con le seguenti:20 milioni;

b) al comma 2, primo periodo, sosti-tuire le parole da: le risorse di cui alcomma 1, possono essere con le seguenti:una quota pari a complessivi 15 milioni dieuro delle risorse del fondo di cui all’ar-ticolo 4, sono;

c) al comma 2, secondo periodo, sop-primere le parole da: tenuto conto fino allafine del medesimo periodo.

20. 8. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,

Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, effettuare le seguenti mo-dificazioni:

a) sostituire le parole: le impreseagricole con: tutte le imprese;

b) sostituire le parole: i cui fondisiano con: la cui sede produttiva sia.

*20. 9. Laffranco.

Al comma 1, effettuare le seguenti mo-dificazioni:

a) sostituire le parole: le impreseagricole con: tutte le imprese;

b) sostituire le parole: i cui fondisiano con: la cui sede produttiva sia.

*20. 10. Polidori.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di agevolare la ripresaproduttiva delle aziende che hanno subitouna riduzione delle attività a seguito delsisma, le risorse di cui al comma 1 sonoutilizzate anche per agevolazioni nellaforma di contributo in conto capitale –alle imprese del turismo, anche stagionaliche subiscano una riduzione delle attivitàsvolte nel territorio dei comuni elencatinell’allegato 1 del presente decreto. Lamisura del contributo è commisurata alladifferenza tra il fatturato realizzato nelperiodo 24 agosto 2016-23 agosto 2017 e lamedia del fatturato realizzato negli stessiperiodi del biennio precedente, come ri-sultante dai registri contabili obbligatori odalle dichiarazioni IVA. Le imprese richie-denti sono collocate in apposite graduato-rie, stilate in ordine decrescente, secondola misura percentuale della riduzione del-l’attività. Ferma restando la priorità per leattività svolte nel territorio dei comunielencati nell’allegato 1 del presente de-creto, il contributo può essere esteso

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anche ad altri comuni in cui si sianoverificate, a seguito del sisma, riduzionirilevanti dell’attività. Alla concessionedelle agevolazioni di cui al presentecomma provvedono i vicecommissari, aisensi dell’articolo 1, comma 5.

20. 11. Terzoni, Massimiliano Bernini,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle misure di sostegno di cui alpresente articolo, nonché per le misure disostegno eli cui ai successivi articoli delpresente Capo II, possono essere assegnaterisorse dei Fondi regionali, nazionali ecomunitari, aggiuntivi rispetto a quantoprevisto dalla programmazione ordinariavigente.

20. 12. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fra-toianni, Melilla, Fassina.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole emedie imprese nelle aree colpite).

1. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, èistituita, nell’ambito del fondo di garanziadi cui all’articolo 15 della legge 7 agosto1997, n. 266, un’apposita sezione destinataalla concessione gratuita di garanzie sufinanziamenti bancari a favore delle pic-cole e medie imprese, comprese quellecommerciali, agricole, turistiche e di ser-vizi nonché degli studi professionali, se-condo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, finoall’80 per cento dell’ammontare di ciascunfinanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al90 per cento dell’importo garantito daiconfidi e dagli altri fondi di garanzia, acondizione che gli stessi abbiano prestatogaranzie in misura non superiore all’80per cento dell’ammontare di ciascun fi-nanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministrodello sviluppo economico e sentita la re-gione competente, provvede all’individua-zione ed alla perimetrazione, nell’ambitodei territori comunali interessati dal si-sma, di zone franche urbane ai sensidell’articolo 1, commi da 340 a 343, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, sulla base di parametrifisici e socio-economici rappresentativi deifenomeni di degrado urbano e sociale edegli effetti provocati dal sisma sul tessutoeconomico e produttivo, in deroga al re-quisito demografico ivi previsto. Alle aree,così individuate, si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a343, della predetta legge n. 296 del 2006 esuccessive modifiche. Ai fini di cui alpresente comma, il termine del 31 dicem-bre 2014 stabilito dai commi 341 e 341-bisdell’articolo 1 della predetta legge n. 296del 2006 si intende sostituito dal termine30 giugno 2017 e le parole: « a decorreredall’anno 2015 » di cui alla lettera c) delcitato comma 341 sono sostituite dalleparole: « a decorrere dall’anno 2016 ». Peril finanziamento delle zone franche ur-bane individuate ai sensi del presentecomma, e per il periodo di vigenza degliincentivi previsto ai sensi del presentecomma, è istituito un apposito Fondo nellostato di previsione della spesa del Mini-stero dell’economia e delle finanze, conuna dotazione di 200 milioni di euro perciascuno degli anni del triennio 2017-2019che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, previaautorizzazione comunitaria, può esserestabilita l’applicazione, in alternativa alledisposizioni di cui al comma 2, di un

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regime fiscale di incentivazione che pre-veda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, lanon concorrenza alla formazione del red-dito imponibile per gli anni di imposta2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa edi lavoro autonomo e l’esclusione, in tuttoo in parte, dalla determinazione dell’im-ponibile per il reddito di impresa dell’am-montare delle spese sostenute per l’acqui-sto e la locazione finanziaria di benistrumentali e macchinari;

b) ai fini dell’imposta sui valore ag-giunto, fermi restando gli obblighi di fat-turazione e registrazione, che l’impostanon è dovuta sulle cessioni di beni e leprestazioni di servizi connesse alle esi-genze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l’ap-plicazione dell’imposta di registro in mi-sura fissa per gli atti traslativi a titolooneroso di diritti su fabbricati o porzionidi fabbricati situati nei comuni di cuiall’articolo 1, comma 2, nonché altre age-volazioni ai fini delle imposte indirette suifinanziamenti collegati alla ricostruzione.

4. Con provvedimenti adottati ai sensidel comma 1 del presente articolo, sonodefinite le modalità per l’applicazionedelle disposizioni previste dal comma 2,nonché delle disposizioni previste dall’ar-ticolo 1, commi da 366 a 372, della legge23 dicembre 2005, n. 266, alle impreseoperanti nei comuni di cui all’articolo 1,comma 2, del presente decreto alla datadel 24 agosto 2016 e alle imprese ediliimpegnate nella ricostruzione nei predettiterritori.

5. Al fine di assicurare l’effettiva com-patibilità comunitaria delle disposizioni dicui ai commi precedenti, la loro efficaciaè subordinata alla preventiva autorizza-zione comunitaria e agli incentivi di cui alpredetto comma 2 si applicano le dispo-sizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 2002, n. 178.

6. Le operazioni di rinegoziazione deimutui e di ogni altro finanziamento sono

effettuate senza applicazione di costi daparte degli intermediari e sono esenti daimposte e tasse di ogni genere, con esclu-sione dell’imposta sul valore aggiunto. Irelativi onorari notarili sono ridotti delcinquanta per cento.

7. Con delibera del CIPE una quotadelle risorse di cui al Fondo strategico peril Paese a sostegno dell’economia reale,può essere destinata al finanziamento diaccordi di programma già sottoscritti perl’attuazione degli interventi agevolativi dicui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120,convertito, con modificazioni, dalla legge15 maggio 1989, n. 181, e successive mo-dificazioni, ovvero da sottoscrivere, conpriorità per le imprese ammesse alla pro-cedura di amministrazione straordinariadi cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre2003, n. 347, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,compresi gli eventuali acquirenti delle pre-dette imprese, nei settori dei componenti eprodotti hardware e software per ICT,della farmaceutica, dell’agroalimentare,della chimica e dell’automotive e dell’edi-lizia sostenibile, nonché ai contratti diprogramma che alla data di entrata invigore del presente decreto risultano giàpresentati. L’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa è incaricata degli interventi di cuial presente comma.

8. Quale contributo alla copertura deglioneri di cui al presente articolo, si prov-vede nel limite delle maggiori risorse con-seguenti alle disposizioni di cui al succes-sivo comma 9.

9. Al decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, articolo 3, comma 2, il secondoperiodo è soppresso.

20. 01. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fra-toianni, Melilla, Fassina.

ART. 21.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la continuitàaziendale delle imprese di cui al comma 1,

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ai proprietari di camper e roulettes checoncedano l’uso gratuito delle citate strut-ture amovibili in favore degli esercentidelle micro, piccole e medie imprese col-pite dal sisma del 24 agosto 2016, èriconosciuto un credito di imposta pari adeuro 200,00 per ogni mese di concessionedella struttura, per un periodo comples-sivo non superiore di due mesi, dalla datadi entrata in vigore del presente decreto,Le modalità di fruizione del credito d’im-posta sono stabilite con il medesimo prov-vedimento del direttore dell’Agenzia delleentrate di cui al comma 5 dell’articolo 5.Per le finalità del presente comma siprovvede nell’ambito delle disponibilità delfondo di cui all’articolo 4.

21. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la continuitàaziendale delle imprese di cui al comma 1,ai proprietari di camper e roulotte checoncedano l’uso gratuito delle citate strut-ture amovibili in favore degli esercentiattività agricole, agroalimentari e zootec-niche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016,è riconosciuto un credito di imposta pariad euro 200,00 per ogni mese di conces-sione della struttura, per un periodo com-plessivo non superiore di due mesi, dalladata di entrata in vigore del presentedecreto. Le modalità di fruizione del cre-dito d’imposta sono stabilite con il mede-simo provvedimento del direttore dell’A-genzia delle entrate di cui al comma 5dell’articolo 5. Per le finalità del presentecomma si provvede nell’ambito delle di-sponibilità del fondo di cui all’articolo 4.

21. 2. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 4, sostituire le parole da: disostenere fino a: forestali con le seguenti:di consentire alle regioni di cui al presentedecreto di disporre di risorse aggiuntive dadestinare a rilancio del settore agricolo edagroindustriale nelle zone colpite.

21. 3. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Gli interventi a condi-zioni agevolate di cui al presente articolosono subordinati alla preventiva autoriz-zazione della Commissione europea.

21. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

ART. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: e promuove iniziative diinformazione anche all’estero sulla fruibi-lità del patrimonio culturale dei medesimiterritori.

22. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 2, sostituire le parole: 2milioni con le seguenti: 5 milioni.

22. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-

Martedì 6 dicembre 2016 — 252 — Commissione VIII

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coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 2, sostituire le parole: 2milioni con: 3 milioni.

*22. 3. Laffranco.

Al comma 2, sostituire le parole: 2milioni con: 3 milioni.

*22. 4. Polidori.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Per le finalità di cui al comma 1 èprevista l’istituzione di un mercato nelcomune di Roma in cui gli agricoltori e gliallevatori delle zone terremotate possonovendere le proprie produzioni a domeni-che alterne per tutto l’anno 2017, esclusoil mese di agosto, con esonero dei produt-tori da costi per l’occupazione e la puliziadelle aree utilizzate.

4. Per l’istituzione del mercato di cui alcomma 3 è stanziata la somma di 520 milaeuro per ventisei settimane dell’anno 2017.

22. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Bri-gnone, Civati, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire la parola: 30.000euro, con la seguente: 600,000 euro.

Conseguentemente, all’articolo 52, dopoil comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Quale contributo alla coperturadegli oneri di cui all’articolo 24, comma 1,si provvede nel limite delle maggiori ri-sorse conseguenti alle disposizioni di cui aicommi da 2-ter a 2-quinquies;

2-ter. Al decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il se-condo periodo è soppresso;

2-quater. All’articolo 96 del TestoUnico delle imposte sui redditi approvatocon decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma5-bis, primo periodo, le parole: « nei limitidel 96 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

2-quinquies. Al decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento ».

24. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fra-toianni, Melilla, Fassina.

Al comma 1, sostituire la parola: 30.000con la parola: 600.000.

*24. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1 sostituire la parola: 30.000con la seguente: 600.000.

*24. 3. Laffranco.

Al comma 1, sostituire la parola: 30.000con la seguente: 100.000.

**24. 5. Polidori.

Al comma 1, sostituire la parola: 30.000con la seguente: 100.000.

**24. 6. Laffranco.

Martedì 6 dicembre 2016 — 253 — Commissione VIII

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Al comma 1, sostituire la parola: 30.000con la seguente: 70.000.

*24. 7. Laffranco.

Al comma 1, sostituire la parola: 30.000con la seguente: 70.000.

*24. 8. Polidori.

Al comma 1, sostituire la parola: 30.000con la seguente: 50.000.

**24. 9. Laffranco.

Al comma 1, sostituire la parola: 30.000con la seguente: 50.000.

**24. 10. Polidori.

Al comma 2, dopo le parole: del turismoinserire le seguenti: nonché per la promo-zione di progetti di ricerca, sviluppo einnovazione per il rilancio della competi-tività del sistema produttivo, anche tramitela creazione di centri e strutture di ricercae sviluppo delle imprese,.

24. 11. Massimiliano Bernini, Terzoni,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 2, secondo periodo, sostituirele parole: 8 anni con le seguenti: 10 anni.

24. 12. Terzoni, Massimiliano Bernini,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 3, dopo le parole: per l’anno2016 aggiungere le seguenti parole: e per

l’anno 2017, nonché dopo le parole: 10milioni di euro aggiungere la seguente:annui.

24. 13. Massimiliano Bernini, Terzoni,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

ART. 25.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma1 si applicano anche agli investimentieffettuati nei settori del commercio, delturismo e dei servizi.

*25. 2. Laffranco.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma1 si applicano anche agli investimentieffettuati nei settori del commercio, delturismo e dei servizi.

*25. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con delibera del CIPE una quotadelle risorse di cui al Fondo strategico peril Paese a sostegno dell’economia reale, èdestinata al finanziamento di accordi diprogramma per promuovere e svilupparela filiera produttiva delle imprese ricadentinei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell’ar-ticolo 1, al fine di evitare la perdita dellaproduzione già effettuata delle medesimeimprese. L’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa è incaricata degli interventi di cuial presente comma.

**25. 3. Polidori.

Martedì 6 dicembre 2016 — 254 — Commissione VIII

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con delibera del CIPE una quotadelle risorse di cui al Fondo strategico peril Paese a sostegno dell’economia reale, èdestinata al finanziamento di accordi diprogramma per promuovere e svilupparela filiera produttiva delle imprese ricadentinei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell’ar-ticolo 1, al fine di evitare la perdita dellaproduzione già effettuata delle medesimeimprese. L’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa è incaricata degli interventi di cuial presente comma.

**25. 4. Laffranco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di consentire l’applicazionedel regime di aiuto di cui al comma 1, ilMinistro dello sviluppo economico, conpropri decreti, provvede a riconoscere iComuni di cui all’articolo 1, quale area incui si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 100 milioni di euro per il2016 e di 100 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017 e 2018, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale diparte capitale, nell’ambito del programmaFondi di riserva e speciali della missioneFondi da ripartire dello stato di previsionedel Ministero, dell’economia e delle fi-nanze (cap. 9001).

*25. 5. Laffranco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di consentire l’applicazionedel regime di aiuto di cui al comma 1, ilMinistro dello sviluppo economico, conpropri decreti, provvede a riconoscere i

Comuni di cui all’articolo 1, quale area incui si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 100 milioni di euro per il2016 e di 100 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017 e 2018, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale diparte capitale, nell’ambito del programmaFondi di riserva e speciali della missioneFondi da ripartire dello stato di previsionedel Ministero, dell’economia e delle fi-nanze (cap. 9001).

*25. 6. Polidori.

Dopo l’articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole emedie imprese nelle aree colpite).

1. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, puòessere stabilita l’istituzione, nell’ambito delfondo di garanzia di cui all’articolo 15della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un’ap-posita sezione destinata alla concessionegratuita di garanzie su finanziamenti ban-cari a favore delle piccole e medie im-prese, comprese quelle commerciali, agri-cole, turistiche e di servizi nonché deglistudi professionali, secondo le seguentipercentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, finoall’80 per cento dell’ammontare di ciascunfinanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al90 per cento dell’importo garantito daiconfidi e dagli altri fondi di garanzia, acondizione che gli stessi abbiano prestato

Martedì 6 dicembre 2016 — 255 — Commissione VIII

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garanzie in misura non superiore all’80per cento dell’ammontare di ciascun fi-nanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministrodello sviluppo economico e sentita la re-gione competente, provvede all’individua-zione ed alla perimetrazione, nell’ambitodei territori comunali interessati dal si-sma, di zone franche urbane ai sensidell’articolo 1, commi da 340 a 343, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, sulla base di parametrifisici e socioeconomici rappresentativi deifenomeni di degrado urbano e sociale edegli effetti provocati dal sisma sul tessutoeconomico e produttivo, in deroga al re-quisito demografico ivi previsto. Alle aree,così individuate, si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a343, della predetta legge n. 296 del 2006 esuccessive modifiche. Ai fini di cui alpresente comma, il termine del 31 dicem-bre 2014 di cui ai commi 341 e 341-bisdell’articolo 1 della predetta legge n. 296del 2006, e successive modificazioni, siintende sostituito dal termine 30 giugno2017 e l’esenzione di cui alla lettera c), delcitato comma 341, si applica fino al 30giugno 2017. Per il finanziamento dellezone franche urbane individuate ai sensidel presente comma, e per il periodo divigenza degli incentivi previsto ai sensi delpresente comma, è istituito un appositoFondo nello stato di previsione della spesadel Ministero dell’economia e delle fi-nanze, con una dotazione di 100 milioni dieuro che costituisce tetto massimo dispesa.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, saranno deter-minati le condizioni, i limiti e le modalitàdi applicazione delle esenzioni fiscali dicui ai commi da 341 a 341-ter, comemodificati dal presente articolo, e le mo-dalità per il rimborso ai comuni interessatidel minor gettito connesso all’esenzione dicui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, previaautorizzazione comunitaria, può esserestabilita l’applicazione, in alternativa alledisposizioni di cui al comma 2, di unregime fiscale di incentivazione che pre-veda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, lanon concorrenza alla formazione del red-dito imponibile per gli anni di imposta2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa edi lavoro autonomo e l’esclusione, in tuttoo in parte, dalla determinazione dell’im-ponibile per il reddito di impresa dell’am-montare delle spese sostenute per l’acqui-sto e la locazione finanziaria di benistrumentali e macchinari;

b) ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto, fermi restando gli obblighi, di fat-turazione e registrazione, che l’impostanon è dovuta sulle cessioni di beni e leprestazioni di servizi connesse alle esi-genze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l’ap-plicazione dell’imposta di registro in mi-sura fissa per gli atti traslativi a titolooneroso di diritti su fabbricati o porzionidi fabbricati situati nei comuni di cuiall’articolo 1, comma 2, nonché altre age-volazioni ai fini delle imposte indirette suifinanziamenti collegati alla ricostruzione.

5. Con provvedimenti adottati ai sensidel comma 1, del presente articolo, sonodefinite le modalità per l’applicazionedelle disposizioni previste dal 2, nonchédelle disposizioni previste dall’articolo 1,commi da 366 a 372, della legge 23 di-cembre 2005, n. 266, alle imprese operantinei comuni di cui all’articolo 1, comma 2,del presente decreto alla data del 24agosto 2016 e alle imprese edili impegnatenella ricostruzione nei predetti territori.

6. Al fine di assicurare l’effettiva com-patibilità comunitaria delle disposizioni dicui ai commi precedenti, la loro efficaciaè subordinata alla preventiva autorizza-zione comunitaria e agli incentivi di cui alpredetto comma 2 si applicano le dispo-sizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo

Martedì 6 dicembre 2016 — 256 — Commissione VIII

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5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 2002, n. 178.

7. Le operazioni di rinegoziazione deimutui e di ogni altro finanziamento sonoeffettuate senza applicazione di costi daparte degli intermediari e sono esenti daimposte e tasse di ogni genere, con esclu-sione dell’imposta sul valore aggiunto. Irelativi onorari notarili sono ridotti delcinquanta per cento.

8. Con delibera del CIPE una quotadelle risorse di cui al Fondo strategico peril Paese a sostegno dell’economia reale, èdestinata al finanziamento di accordi diprogramma già sottoscritti per l’attuazionedegli interventi agevolativi di cui al decre-to-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 maggio1989, n. 181, e successive modificazioni,ovvero da sottoscrivere, con priorità per leimprese ammesse alla procedura di am-ministrazione straordinaria di cui al de-creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed aldecreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,convertito, con modificazioni, dalla legge18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli even-tuali acquirenti delle predette imprese, neisettori dei componenti e prodotti har-dware e software per ICT, della farma-ceutica, dell’agro alimentare, della chimicae dell’automotive e dell’edilizia sostenibile,nonché ai contratti di programma che alladata di entrata in vigore del presentedecreto risultano già presentati. L’Agenzianazionale per l’attrazione degli investi-menti e lo sviluppo di impresa è incaricatadegli interventi di cui al presente comma.

9. All’attuazione del presente articolo,si provvede nei limiti di una spesa com-plessiva di 100 milioni di euro per il 2016,e per ciascuno degli anni 2017 e 2018,mediante corrispondente riduzione deglistanziamenti annui iscritti nel bilanciotriennale 2016-2018, in corrispondenza alfondo speciale di parte capitale, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze(cap.9001).

**25. 01. Polidori.

Dopo l’articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole emedie imprese nelle aree colpite).

1. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, puòessere stabilita l’istituzione, nell’ambito delfondo di garanzia di cui all’articolo 15della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un’ap-posita sezione destinata alla concessionegratuita di garanzie su finanziamenti ban-cari a favore delle piccole e medie im-prese, comprese quelle commerciali, agri-cole, turistiche e di servizi nonché deglistudi professionali, secondo le seguentipercentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, finoall’80 per cento dell’ammontare di ciascunfinanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al90 per cento dell’importo garantito daiconfidi e dagli altri fondi di garanzia, acondizione che gli stessi abbiano prestatogaranzie in misura non superiore all’80per cento dell’ammontare di ciascun fi-nanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministrodello sviluppo economico e sentita la re-gione competente, provvede all’individua-zione ed alla perimetrazione, nell’ambitodei territori comunali interessati dal si-sma, di zone franche urbane ai sensidell’articolo 1, commi da 340 a 343, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, sulla base di parametrifisici e socioeconomici rappresentativi deifenomeni di degrado urbano e sociale edegli effetti provocati dal sisma sul tessutoeconomico e produttivo, in deroga al re-quisito demografico ivi previsto. Alle aree,così individuate, si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a343, della predetta legge n. 296 del 2006 esuccessive modifiche. Ai fini di cui alpresente comma, il termine del 31 dicem-bre 2014 di cui ai commi 341 e 341-bis

Martedì 6 dicembre 2016 — 257 — Commissione VIII

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dell’articolo 1 della predetta legge n. 296del 2006, e successive modificazioni, siintende sostituito dal termine 30 giugno2017 e l’esenzione di cui alla lettera c), delcitato comma 341, si applica fino al 30giugno 2017. Per il finanziamento dellezone franche urbane individuate ai sensidel presente comma, e per il periodo divigenza degli incentivi previsto ai sensi delpresente comma, è istituito un appositoFondo nello stato di previsione della spesadel Ministero dell’economia e delle fi-nanze, con una dotazione di 100 milioni dieuro che costituisce tetto massimo dispesa.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, saranno deter-minati le condizioni, i limiti e le modalitàdi applicazione delle esenzioni fiscali dicui ai commi da 341 a 341-ter, comemodificati dal presente articolo, e le mo-dalità per il rimborso ai comuni interessatidel minor gettito connesso all’esenzione dicui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, previaautorizzazione comunitaria, può esserestabilita l’applicazione, in alternativa alledisposizioni di cui al comma 2, di unregime fiscale di incentivazione che pre-veda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, lanon concorrenza alla formazione del red-dito imponibile per gli anni di imposta2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa edi lavoro autonomo e l’esclusione, in tuttoo in parte, dalla determinazione dell’im-ponibile per il reddito di impresa dell’am-montare delle spese sostenute per l’acqui-sto e la locazione finanziaria di benistrumentali e macchinari;

b) ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto, fermi restando gli obblighi, di fat-turazione e registrazione, che l’impostanon è dovuta sulle cessioni di beni e leprestazioni di servizi connesse alle esi-genze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l’ap-plicazione dell’imposta di registro in mi-sura fissa per gli atti traslativi a titolooneroso di diritti su fabbricati o porzionidi fabbricati situati nei comuni di cuiall’articolo 1, comma 2, nonché altre age-volazioni ai fini delle imposte indirette suifinanziamenti collegati alla ricostruzione.

5. Con provvedimenti adottati ai sensidel comma 1, del presente articolo, sonodefinite le modalità per l’applicazionedelle disposizioni previste dal 2, nonchédelle disposizioni previste dall’articolo 1,commi da 366 a 372, della legge 23 di-cembre 2005, n. 266, alle imprese operantinei comuni di cui all’articolo 1, comma 2,del presente decreto alla data del 24agosto 2016 e alle imprese edili impegnatenella ricostruzione nei predetti territori.

6. Al fine di assicurare l’effettiva com-patibilità comunitaria delle disposizioni dicui ai commi precedenti, la loro efficaciaè subordinata alla preventiva autorizza-zione comunitaria e agli incentivi di cui alpredetto comma 2 si applicano le dispo-sizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 2002, n. 178.

7. Le operazioni di rinegoziazione deimutui e di ogni altro finanziamento sonoeffettuate senza applicazione di costi daparte degli intermediari e sono esenti daimposte e tasse di ogni genere, con esclu-sione dell’imposta sul valore aggiunto. Irelativi onorari notarili sono ridotti delcinquanta per cento.

8. Con delibera del CIPE una quotadelle risorse di cui al Fondo strategico peril Paese a sostegno dell’economia reale, èdestinata al finanziamento di accordi diprogramma già sottoscritti per l’attuazionedegli interventi agevolativi di cui al decre-to-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 maggio1989, n. 181, e successive modificazioni,ovvero da sottoscrivere, con priorità per leimprese ammesse alla procedura di am-ministrazione straordinaria di cui al de-creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed aldecreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,

Martedì 6 dicembre 2016 — 258 — Commissione VIII

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convertito, con modificazioni, dalla legge18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli even-tuali acquirenti delle predette imprese, neisettori dei componenti e prodotti har-dware e software per ICT, della farma-ceutica, dell’agro alimentare, della chimicae dell’automotive e dell’edilizia sostenibile,nonché ai contratti di programma che alladata di entrata in vigore del presentedecreto risultano già presentati. L’Agenzianazionale per l’attrazione degli investi-menti e lo sviluppo di impresa è incaricatadegli interventi di cui al presente comma.

9. All’attuazione del presente articolo,si provvede nei limiti di una spesa com-plessiva di 100 milioni di euro per il 2016,e per ciascuno degli anni 2017 e 2018,mediante corrispondente riduzione deglistanziamenti annui iscritti nel bilanciotriennale 2016-2018, in corrispondenza alfondo speciale di parte capitale, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze(cap.9001).

**25. 02. Laffranco.

ART. 26.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per facilitare le attività di cura emanutenzione nei territori colpiti daglieventi sismici di cui all’articolo 1, gli Entiparco di cui al comma 1 sono autorizzatia stipulare, per il biennio 2017-2018, con-tratti a tempo determinato nel limite mas-simo di dieci unità di personale. Ai relativioneri si fa fronte ai sensi dell’articolo 52.

26. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini.

ART. 27.

Al comma 1, dopo le parole: con par-ticolare attenzione agli aggiungere le se-

guenti: acquedotti e gli elettrodotti, nonchéagli.

27. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: e alle opere di captazione.

27. 2. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: , e alle reti idriche, agliimpianti di smaltimento e trattamento ri-fiuti, agli impianti di produzione di ener-gia rinnovabile, alle dighe e invasi artifi-ciali, alle opere di prevenzione del rischioidrogeologico, alle strade, sentieri e pisteciclabili.

27. 3. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 2, sopprimere il primo pe-riodo.

27. 4. Zolezzi, Terzoni.

Al comma 2 primo periodo dopo leparole: Commissario straordinario aggiun-gere le seguenti: previa una attenta analisidei costi benefici, può avvalersi di strut-ture o uffici pubblici o studi tecnici privati,purché dotati di specifica competenza tec-nica presente nelle delle aree oggetto degliinterventi o in quelle limitrofe e in alter-nativa.

27. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’atto della progettazione pre-liminare devono essere esaminate le di-verse soluzioni possibili tenendo conto, deicosti e dei benefici, optando per la solu-zione che realizzi il miglior grado diintegrazione ambientale tra i diversi obiet-tivi. Tra le diverse soluzioni e tecniche

Martedì 6 dicembre 2016 — 259 — Commissione VIII

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vagliate devono essere prese in considera-zione anche quelle di ingegneria natura-listica, e nel caso in cui venga dimostratal’egual efficacia di tali tecniche rispetto aquelle tradizionali considerate più inva-sive, sono da preferire.

27. 6. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’atto della progettazione pre-liminare, tenendo conto dei costi e deibenefici, deve essere preferita la soluzioneche realizzi il miglior grado di integra-zione ambientale tra i diversi obiettivi. Trale diverse soluzioni e tecniche vagliatedevono essere preferite quelle di ingegne-ria naturalistica.

27. 7. Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 28.

Sopprimere il comma 4.

28. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire le parole:sono classificati rifiuti urbani non perico-losi con codice CER 20.03.99 con le se-guenti: sono classificati con i codici CERnon pericolosi di cui al capitolo 17 del-l’allegato D alla Parte IV del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152,;

b) al comma 6, sostituire il primoperiodo con il seguente: La raccolta ed iltrasporto dei materiali di cui al comma 4ai centri di raccolta comunali ed ai siti dideposito temporaneo sono operate a curadi imprese di trasporto autorizzate ai sensidell’articolo 212 del decreto legislativon. 152 del 2006.

*28. 2. Laffranco.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire le parole:sono classificati rifiuti urbani non perico-losi con codice CER 20.03.99 con le se-guenti: sono classificati con i codici CERnon pericolosi di cui al capitolo 17 del-l’allegato D alla Parte IV del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152,;

b) al comma 6, sostituire il primoperiodo con il seguente: La raccolta ed iltrasporto dei materiali di cui al comma 4ai centri di raccolta comunali ed ai siti dideposito temporaneo sono operate a curadi imprese di trasporto autorizzate ai sensidell’articolo 212 del decreto legislativon. 152 del 2006.

*28. 3. Polidori.

Al comma 5 aggiungere, in fine, leseguenti parole: I beni di cui al presentecomma devono essere messi a disposizioneper la ricostruzione degli immobili dan-neggiati e in caso di vendita, il ricavatoviene ceduto come contributo al Comuneda cui provengono i materiali.

28. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Martedì 6 dicembre 2016 — 260 — Commissione VIII

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Al comma 10, apportare le seguentimodificazioni:

a) primo periodo, sopprimere le se-guenti parole: fatto salvo quanto previstodal decreto legislativo 19 agosto 2016,n. 177;

b) aggiungere, in fine, i seguenti pe-riodi: Anche al fine di realizzare le attivitàdi cui al presente comma, all’articolo 20,comma 1, del decreto legislativo 19 agosto2016, n. 177 le parole: 1o gennaio 2017sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio2018. Tutti i termini procedimentali entrocui devono essere adottati i provvedimentiindicati negli articoli 12 e 13 del decretolegislativo 19 agosto 2016, n. 177, sonotriplicati nella loro durata.

28. 5. Massimiliano Bernini, Terzoni.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

ART. 30.

Al comma 2, aggiungere in fine le se-guenti parole: La Struttura può prevedereeventuali procedure semplificate ai finidell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia, perditte individuali e microimprese.

30. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fra-toianni, Melilla, Fassina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In prima applicazione, e comun-que per un periodo non superiore a dodici

mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, gli operatori economicidi cui al comma 6 partecipano, a qualsiasititolo e per qualsiasi attività, agli interventidi ricostruzione pubblica e privata, neicomuni di cui agli allegati 1 e 2, previoaccertamento della avvenuta presentazionedella domanda di iscrizione nell’Anagrafedi cui al comma 6, e fermo restandoquanto previsto dallo stesso, abbiano al-tresì prodotto l’autocertificazione di cuiall’articolo 89 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159 e successive mo-dificazioni. In caso di sopravvenuto di-niego dell’iscrizione, si applicano ai con-tratti e subcontratti cui è stata data ese-cuzione le disposizioni di cui all’articolo94, commi 2 e 3, del citato decreto legi-slativo n. 159 del 2011.

*30. 2. Laffranco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In prima applicazione, e comun-que per un periodo non superiore a dodicimesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, gli operatori economicidi cui al comma 6 partecipano, a qualsiasititolo e per qualsiasi attività, agli interventidi ricostruzione pubblica e privata, neicomuni di cui agli allegati 1 e 2, previoaccertamento della avvenuta presentazionedella domanda di iscrizione nell’Anagrafedi cui al comma 6, e fermo restandoquanto previsto dallo stesso, abbiano al-tresì prodotto l’autocertificazione di cuiall’articolo 89 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159 e successive mo-dificazioni. In caso di sopravvenuto di-niego dell’iscrizione, si applicano ai con-tratti e subcontratti cui è stata data ese-cuzione le disposizioni di cui all’articolo94, commi 2 e 3, del citato decreto legi-slativo n. 159 del 2011.

*30. 3. Polidori.

Martedì 6 dicembre 2016 — 261 — Commissione VIII

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Al comma 7, secondo periodo, sostituirele parole: tre mesi con le seguenti: 12 mesi.

30. 4. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fra-toianni, Melilla, Fassina.

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

« e-bis) le eventuali penalità applicateall’operatore economico per le violazionidelle norme ambientali e di recupero am-bientali e definite dalla Struttura in con-formità alle linee guida del comitato di cuial comma 3 ».

30. 5. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

« e-bis) le eventuali penalità applicateall’operatore economico per le violazionidelle norme ambientali e di recupero am-bientali ».

30. 6. Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 34.

Al comma 2 aggiungere il seguente pe-riodo: I tempi per lo svolgimento delleprestazioni professionali saranno definitiin funzione dell’esito di agibilità e dell’en-tità dei lavori di ricostruzione o ripara-zione con opportuni provvedimenti aisensi dell’articolo 2 comma 2.

*34. 1. Laffranco.

Al comma 2 aggiungere il seguente pe-riodo: I tempi per lo svolgimento delle

prestazioni professionali saranno definitiin funzione dell’esito di agibilità e dell’en-tità dei lavori di ricostruzione o ripara-zione con opportuni provvedimenti aisensi dell’articolo 2 comma 2.

*34. 2. Polidori.

Al comma 3, dopo le parole: collegiprofessionali, aggiungere le parole: , se-condo competenze,.

34. 3. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Al comma 4, primo periodo, sopprimerele seguenti parole: né aver avuto negliultimi tre anni.

*34. 4. Laffranco.

Al comma 4, primo periodo, sopprimerele seguenti parole: né aver avuto negliultimi tre anni.

*34. 5. Polidori.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire leparole: può effettuare controlli, anche acampione con le seguenti: deve effettuarecontrolli sul 20 per cento delle autocerti-ficazione consegnate e se risultano incon-gruenze aumentare la percentuale al 50per cento delle stesse,.

34. 6. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Martedì 6 dicembre 2016 — 262 — Commissione VIII

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Al comma 5, secondo periodo, sostituirele parole: 2 per cento con le seguenti: 4 percento.

34. 7. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. Al fine di consentire la forma-zione alle imprese edili e ai tecnici perdiagnosi, progettazione e ricostruzione contecniche antisismiche e nuove tecnologie,sono stanziati 3 milioni di euro per cia-scun anno del triennio 2017-2019. Condecreto del Ministero delle infrastrutture etrasporti, da emanarsi entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, sonostabiliti i criteri e le modalità per l’attua-zione della suddetta disposizione. Al rela-tivo onere si provvede mediante corrispon-dente riduzione del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cuiall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, come rifinanziato dall’arti-colo 15, comma 1, del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193 ».

34. 8. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fra-toianni, Melilla, Fassina.

Dopo l’articolo 36, aggiungere il se-guente:

ART. 36-bis.

(Collegamento tra i criteri antisismici con ilprogetto strategico « Casa Italia »).

1. I criteri per la ricostruzione degliedifici pubblici e privati danneggiati daglieventi sismici del 24 agosto e dal 30ottobre 2016 sisma, saranno coordinati ecollegati con il progetto strategico a lungo

termine per la messa in sicurezza delterritorio nazionale denominato « CasaItalia ».

36. 01. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fra-toianni, Melilla, Fassina.

ART. 43.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la continuitàdelle attività economiche delle imprese edelle attività commerciali presenti nei ter-ritori colpiti dal sisma, i vice commissaripossono provvedere ad individuare strut-ture e alloggi preposti alle attività di talisoggetti.

43. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 44.

Al comma 1 dopo le parole: ai Comunidi cui agli Allegati 1 e 2, inserire leseguenti: e a quelli di cui al comma 2dell’articolo 1,.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 100 milioni di euro per il2016 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018,mediante corrispondente riduzione deglistanziamenti annui iscritti nel bilanciotriennale 2016-2018, in corrispondenza alfondo speciale di parte capitale, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze (cap. 9001).

*44. 1. Polidori.

Al comma 1 dopo le parole: ai Comunidi cui agli Allegati 1 e 2, inserire leseguenti: e a quelli di cui al comma 2dell’articolo 1,.

Martedì 6 dicembre 2016 — 263 — Commissione VIII

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Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 100 milioni di euro per il2016 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018,mediante corrispondente riduzione deglistanziamenti annui iscritti nel bilanciotriennale 2016-2018, in corrispondenza alfondo speciale di parte capitale, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze (cap. 9001).

*44. 2. Laffranco.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. I Comuni di cui agli Allegati 1 e 2e quelli di cui al comma 2 dell’articolo 1non concorrono alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica per gli anni2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713e da 716 a 734, dell’articolo 1, della legge28 dicembre 2015, n. 208 ».

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 100 milioni di euro per il2016, e per ciascuno degli anni 2017,mediante corrispondente riduzione deglistanziamenti annui iscritti nel bilanciotriennale 2016-2018, in corrispondenza alfondo speciale di parte capitale, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze (cap. 9001).

**44. 3. Laffranco.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. I Comuni di cui agli Allegati 1 e 2e quelli di cui al comma 2 dell’articolo 1non concorrono alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica per gli anni2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713e da 716 a 734, dell’articolo 1, della legge28 dicembre 2015, n. 208 ».

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesa

complessiva di 100 milioni di euro per il2016, e per ciascuno degli anni 2017,mediante corrispondente riduzione deglistanziamenti annui iscritti nel bilanciotriennale 2016-2018, in corrispondenza alfondo speciale di parte capitale, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze (cap. 9001).

**44. 4. Polidori.

All’articolo apportare le seguenti modi-ficazioni:

al comma 2 dopo le parole: I Comunidi cui agli allegati 1 e 2 inserire le seguenti:nonché le Province in cui essi ricadono;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Le Province in cui ricadono iComuni di cui agli allegati 1 e 2 sospen-dono per 12 mesi il pagamento del con-tributo al risanamento della finanza pub-blica relativo all’anno 2016 di cui all’ar-ticolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24giugno 2016, n. 113 convertito con modi-ficazioni dalla legge 7 agosto 2016,n. 160 »;

al comma 3, dopo le parole: deiComuni di cui all’allegato 2 inserire leseguenti: nonché delle Province in cuiquesti ricadono;

al comma 4, dopo le parole: è iscrittanei bilanci pluriennali delle Regioni inse-rire le seguenti: e delle Province.

44. 5. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Ric-ciatti, Fratoianni, Fassina.

Al comma 3, sostituire le parole: per ilperiodo di sei mesi a decorrere dall’en-trata in vigore del presente decreto, con leseguenti: per l’anno 2017.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 15 milioni di euro per il2017, mediante corrispondente riduzione

Martedì 6 dicembre 2016 — 264 — Commissione VIII

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degli stanziamenti annui iscritti nel bilan-cio triennale 2016-2018, in corrispondenzaal fondo speciale di parte corrente, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze (cap. 6856).

*44. 6. Laffranco.

Al comma 3, sostituire le parole: per ilperiodo di sei mesi a decorrere dall’en-trata in vigore del presente decreto, con leseguenti: per l’anno 2017.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 15 milioni di euro per il2017, mediante corrispondente riduzionedegli stanziamenti annui iscritti nel bilan-cio triennale 2016-2018, in corrispondenzaal fondo speciale di parte corrente, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze (cap. 6856).

*44. 7. Polidori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire l’eserciziodelle funzioni fondamentali e la continuitàdelle attività amministrative, nei limitidella dotazione organica stabilita dall’ar-ticolo 1, comma 421, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190 e delle proprie di-sponibilità di bilancio, le province diAscoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata,Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate aprocedere, per gli anni 2016 e 2017, adassunzioni di personale a tempo determi-nato e ad attivare rapporti di lavoro aisensi dell’articolo 110 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 3 milioni di euro per il 2016

e di 18 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017, 2018 e 2019, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale diparte corrente, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 6856).

**44. 8. Laffranco.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Al fine di garantire l’eserciziodelle funzioni fondamentali e la continuitàdelle attività amministrative, nei limitidella dotazione organica stabilita dall’ar-ticolo 1, comma 421, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190 e delle proprie di-sponibilità di bilancio, le province diAscoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata,Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate aprocedere, per gli anni 2016 e 2017, adassunzioni di personale a tempo determi-nato e ad attivare rapporti di lavoro aisensi dell’articolo 110 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 3 milioni di euro per il 2016e di 18 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017, 2018 e 2019, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale diparte corrente, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 6856).

**44. 9. Polidori.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di garantire l’eserciziodelle funzioni fondamentali e la continuità

Martedì 6 dicembre 2016 — 265 — Commissione VIII

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delle attività amministrative le province diAscoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata,Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzateper gli anni 2016 e 2017, nei limiti dellaspesa prevista per la dotazione organicastabilita dall’articolo 1 comma 421 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivarerapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 110del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, e successive mo-dificazioni, e ad instaurare rapporti dilavoro flessibile di cui all’articolo 9,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni, in deroga alle vigentinormative in materia di vincoli alle as-sunzioni, di cui all’articolo 1, comma 420,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al-l’articolo 1, comma 557, della legge 27dicembre 2006, n. 296, all’articolo 9,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni e alla legge 28 di-cembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fafronte per l’anno 2016 a valere sul fondodi cui all’articolo 4 e per gli anni 2017 e2018 ai sensi dell’articolo 52 ».

*44. 10. Laffranco.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di garantire l’eserciziodelle funzioni fondamentali e la continuitàdelle attività amministrative le province diAscoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata,Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzateper gli anni 2016 e 2017, nei limiti dellaspesa prevista per la dotazione organicastabilita dall’articolo 1 comma 421 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivarerapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 110del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, e successive mo-dificazioni, e ad instaurare rapporti dilavoro flessibile di cui all’articolo 9,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni, in deroga alle vigentinormative in materia di vincoli alle as-sunzioni, di cui all’articolo 1, comma 420,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al-l’articolo 1, comma 557, della legge 27dicembre 2006, n. 296, all’articolo 9,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni e alla legge 28 di-cembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fafronte per l’anno 2016 a valere sul fondodi cui all’articolo 4 e per gli anni 2017 e2018 ai sensi dell’articolo 52 ».

*44. 11. Polidori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26,dell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183, e successive modificazioni,non trovano applicazione nei confronti deiComuni di cui agli Allegati 1 e 2 che nonhanno rispettato il patto di stabilità in-terno nell’anno 2015 ».

Conseguentemente, all’attuazione dellaintegrazione di cui al comma 6-bis, siprovvede nei limiti di una spesa comples-siva di 2 milioni di euro per il 2016 e di15 milioni di euro per ciascuno degli anni2017, 2018 e 2019, mediante corrispondenteriduzione degli stanziamenti annui iscrittinel bilancio triennale 2016-2018, in corri-spondenza al fondo speciale di parte cor-rente, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze (cap. 6856).

**44. 12. Laffranco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26,dell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183, e successive modificazioni,non trovano applicazione nei confronti dei

Martedì 6 dicembre 2016 — 266 — Commissione VIII

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Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che nonhanno rispettato il patto di stabilità in-terno nell’anno 2015 ».

Conseguentemente, all’attuazione dellaintegrazione di cui al comma 6-bis, siprovvede nei limiti di una spesa comples-siva di 2 milioni di euro per il 2016 e di15 milioni di euro per ciascuno degli anni2017, 2018 e 2019, mediante corrispondenteriduzione degli stanziamenti annui iscrittinel bilancio triennale 2016-2018, in corri-spondenza al fondo speciale di parte cor-rente, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze (cap. 6856).

**44. 13. Polidori.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26,dell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183, e successive modificazioni,non trovano applicazione nei confronti deiComuni di cui agli Allegati 1 e 2, che nonhanno rispettato il patto di stabilità in-terno nell’anno 2015. »

44. 14. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 45.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-difiche:

sostituire le parole: 124,5 milioni, conle parole: 270 milioni;

sostituire le parole: 31 dicembre 2016,con le parole: 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, all’articolo 52, dopoil comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. A copertura degli oneri di cui alcomma 1, articolo 45, si provvede me-diante riduzione nei limiti di 150 milionidi euro per il 2017, del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-cembre 2004, n. 307, come rifinanziatodall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. »

45. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-difiche:

sostituire le parole: 124,5 milioni, conle parole: 200 milioni;

sostituire le parole: 31 dicembre 2016,con le parole: 30 giugno 2017.

Conseguentemente, all’articolo 52, dopoil comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. A copertura degli oneri di cui alcomma 1, articolo 45, si provvede me-diante riduzione nei limiti di 80 milioni dieuro per il 2017, del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cuiall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, come rifinanziato dall’arti-colo 15, comma 1, del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193. »

45. 2. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Al comma 1 sostituire le parole: 124,5milioni, con le parole: 200 milioni.

Conseguentemente, al comma 3 sosti-tuire le parole: 124,5 milioni con le parole:200 milioni.

45. 3. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Martedì 6 dicembre 2016 — 267 — Commissione VIII

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Al comma 1, sostituire le parole: 31dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto2017.

Conseguentemente, al comma 3, dopo leparole: per l’anno 2016, aggiungere le se-guenti: ed a 100 milioni di euro per l’anno2017.

*45. 4. Laffranco.

Al comma 1, sostituire le parole: 31dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto2017.

Conseguentemente, al comma 3, dopo leparole: per l’anno 2016, aggiungere le se-guenti: ed a 100 milioni di euro per l’anno2017.

*45. 5. Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole: 31dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto2017.

**45. 6. Laffranco.

Al comma 1, sostituire le parole: 31dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto2017.

**45. 7. Terzoni, Massimiliano Bernini,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 4, sostituire le parole: èriconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di134,8 milioni di euro per il medesimoanno, una indennità una tantum pari a5.000 euro con le seguenti: è riconosciuta,per gli anni 2016 e 2017, nel limite di 500milioni di euro annui, una indennità unatantum pari a 18.000 euro.

Conseguentemente, all’articolo 52, dopoil comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A integrazione della coperturadegli oneri di cui al comma 4, articolo 45,si provvede nei limiti delle risorse di cui aicommi 1-ter e 1-quater.

1-ter. All’articolo 96 del Testo unicodelle imposte sui redditi approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis,primo periodo, le parole: « nei limiti del 96per cento » sono sostituite dalle seguenti:« nei limiti del 94 per cento ».

1-quater. Al decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento ».

45. 8. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Al comma 4, aggiungere, in fine, leseguenti parole: I soggetti di cui al presentecomma, in caso di grave e comprovatanecessità, possono beneficiare di quantoprevisto dall’articolo 20.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 100 milioni di euro per il2016 e di 100 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017 e 2018, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale diparte capitale, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 9001).

*45. 9. Polidori.

Martedì 6 dicembre 2016 — 268 — Commissione VIII

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Al comma 4, aggiungere, in fine, leseguenti parole: I soggetti di cui al presentecomma, in caso di grave e comprovatanecessità, possono beneficiare di quantoprevisto dall’articolo 20.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 100 milioni di euro per il2016 e di 100 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017 e 2018, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale diparte capitale, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 9001).

*45. 10. Laffranco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. In favore dei titolari di attivitàdi impresa e professionali, iscritti a qual-siasi forma obbligatoria di previdenza eassistenza, la cui attività continua, perl’anno 2017, ad essere sospesa a causadegli eventi sismici, è riconosciuta un’in-dennità una tantum fino ad un massimo di18.000 euro, proporzionata ai mesi disospensione dell’attività stessa, nel rispettodella normativa europea e nazionale inmateria di aiuti di Stato ».

Conseguentemente, al comma 5, sosti-tuire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti:commi 1, 4 e 4-bis e dopo le parole: perl’anno 2016 aggiungere le seguenti: e perl’anno 2017.

**45. 12. Laffranco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. In favore dei titolari di attivitàdi impresa e professionali, iscritti a qual-siasi forma obbligatoria di previdenza eassistenza, la cui attività continua, perl’anno 2017, ad essere sospesa a causadegli eventi sismici, è riconosciuta un’in-

dennità una tantum fino ad un massimo di18.000 euro, proporzionata ai mesi disospensione dell’attività stessa, nel rispettodella normativa europea e nazionale inmateria di aiuti di Stato ».

Conseguentemente, al comma 5, sosti-tuire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti:commi 1, 4 e 4-bis e dopo le parole: perl’anno 2016 aggiungere le seguenti: e perl’anno 2017.

**45. 11. Polidori.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. Per il periodo dal 24 agosto2016 al 31 dicembre 2018 tutte le impresee tutti i lavoratori dipendenti, tutti i la-voratori autonomi e tutti i lavoratori pro-fessionisti residenti o operanti nei territoridei comuni danneggiati dagli eventi sismicidi cui all’articolo 1, comma 1, sono esentidal pagamento dei contributi previdenzialied assistenziali e dei premi per l’assicu-razione obbligatoria ».

Conseguentemente,

all’articolo 52, comma 2, sostituire leparole: quanto a 671.502 milioni di europer l’anno 2016, a 495,19 milioni di europer l’anno 2017, a 322 milioni di euro perl’anno 2018, con le seguenti: quanto a921.502 milioni di euro per l’anno dal2016, a 995, 19 milioni di euro per l’anno2017, a 822 milioni di euro per l’anno2018;

al medesimo articolo 52, comma 3,dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

« q) il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad effettuareinterventi di razionalizzazione e revisionedella spesa pubblica per un importo pari750 milioni di euro per l’anno 2017 e 500milioni di euro per l’anno 2018. Entro ladata del 31 marzo 2017, mediante inter-venti di razionalizzazione, e di revisionedella spesa pubblica, sono approvati, prov-vedimenti regolamentari e amministrativiche assicurano minori spese pari a 750

Martedì 6 dicembre 2016 — 269 — Commissione VIII

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milioni di euro per l’anno 2017. Entro il31 marzo 2018, mediante interventi dirazionalizzazione, e di revisione dellaspesa pubblica, sono approvati, provvedi-menti regolamentari e amministrativi cheassicurano minori spese pari a 500 milionidi euro per l’anno 2018. ».

45. 14. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Al fine di incentivare la perma-nenza e l’insediamento delle persone neiterritori interessati dal sisma, a partire dalperiodo di imposta in corso al 24 agosto2016 e sino al 31 dicembre 2025, lepersone titolari di un rapporto di lavorodipendente a tempo indeterminato che sisvolge stabilmente nei territori dei comunielencati nell’allegato 1 del presente decretobeneficiano di una riduzione dei cinquantaper cento della base imponibile per ilcalcolo dell’imposta sui redditi di cui al-l’articolo n. 49 del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917(testo unico delle imposte sui redditi). Alrelativo onere, valutato nel limite massimodi 35 milioni di euro per l’anno 2016 e di30 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2017 al 2025, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo socialeper occupazione e formazione, di cui al-l’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2 ».

*45. 13. Massimiliano Bernini, Terzoni,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Al fine di incentivare la perma-nenza e l’insediamento delle persone neiterritori interessati dal sisma, a partire dalperiodo di imposta in corso al 24 agosto

2016 e sino al 31 dicembre 2025, lepersone titolari di un rapporto di lavorodipendente a tempo indeterminato che sisvolge stabilmente nei territori dei comunielencati nell’allegato 1 del presente decretobeneficiano di una riduzione dei cinquantaper cento della base imponibile per ilcalcolo dell’imposta sui redditi di cui al-l’articolo n. 49 del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917(testo unico delle imposte sui redditi). Alrelativo onere, pari a 20 milioni di europer l’anno 2016 e a 60 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2017 al 2025, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio2008, n. 185, convertito con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

*45. 15. Laffranco.

ART. 48.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Le persone fisiche che, alla data del24 agosto 2016 con riferimento ai Comunidi cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26ottobre 2016 con riferimento ai Comuni dicui all’allegato 2, avevano la residenzaovvero la sede operativa nel territorio ditali comuni, nonché i soggetti, diversi dallepersone fisiche, aventi la sede legale o lasede operativa nel territorio dei medesimicomuni, sono esentati dai versamenti edagli adempimenti tributari, inclusi quelliderivanti da cartelle di pagamento emessedagli agenti della riscossione, nonché dagliatti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, scadenti nel periodo compreso trail 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 eper i periodi d’imposta degli anni 2017,2018 e 2019. All’attuazione del presentecomma è destinata una somma pari a 700milioni di euro annui, che costituisce li-

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mite annuale per la fruizione delle age-volazioni da parte dei soggetti beneficiari.

Conseguentemente,

al comma 1, sopprimere le parole da:in aggiunta a quanto disposto fino alleparole: senza applicazione di sanzioni einteressi.;

all’articolo 52, dopo il comma 1, in-serire il seguente:

1-bis. Per far fronte agli oneri derivantidalle disposizioni di cui al comma 01dell’articolo 48 pari a 750 milioni di europer l’anno 2017 e a 700 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2018 al 2020, siprovvede a valere sulle maggiori risorsederivanti da interventi di razionalizza-zione e revisione della spesa pubblica cheil Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad effettuare per un importopari a 750 milioni di euro per l’anno 2017e pari a 700 milioni di euro per gli anni2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15luglio 2017, mediante interventi di razio-nalizzazione, e di revisione della spesapubblica, sono approvati, provvedimentiregolamentari e amministrativi che assi-curano minori spese pari a 750 milioni dieuro per l’anno 2017. Entro la data del 15gennaio 2018, sempre mediante interventidi razionalizzazione e revisione della spesapubblica, sono approvati provvedimentinormativi che assicurano 700 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2018, al2023.

48. 1. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole:fino al 31 dicembre 2016 con le seguenti:fino al 31 dicembre 2017;

b) al comma 7, sostituire le parole:fino al 31 dicembre 2016 con le seguenti:fino al 31 dicembre 2017;

c) al comma 10 sostituire le parole: 30settembre 2017 con le seguenti: 31 dicem-bre 2017.

Conseguentemente, all’articolo 52, alcomma 2, lettera c), sostituire le parole:31,85 milioni con le seguenti: 46,85 milioni.

48. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, sostituire le parole: sospesifino al 31 dicembre 2016 con le seguenti:sospesi fino al 30 settembre 2017.

48. 3. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al31 dicembre 2016 con le seguenti: fino al31 dicembre 2017.

48. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 31dicembre 2016 inserire le seguenti: , adeccezione delle fattispecie di cui alla let-tera g) per le quali è previsto il termine del30 giugno 2017.

*48. 5. Polidori.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 31dicembre 2016 inserire le seguenti: , adeccezione delle fattispecie di cui alla let-tera g) per le quali è previsto il termine del30 giugno 2017.

*48. 6. Laffranco.

Al comma 2, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) dopo le parole: della telefonia ag-giungere le seguenti: fissa e mobile;

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b) sostituire le parole: non superiorea 6 mesi con le seguenti: non inferiore a 12mesi;

c) dopo il primo periodo, aggiungere ilseguente: Per le utenze telefoniche mobilisi intendono sospese quelle intestate aisoggetti residenti nei medesimi Comuni.;

d) al secondo periodo, dopo la parola:fatture aggiungere le seguenti: , non infe-riori a 18 e senza pagamento di alcuninteresse,.

48. 7. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 7, sostituire le parole: fino al31 dicembre 2016 con le seguenti: fino al31 dicembre 2017.

48. 8. Massimiliano Bernini, Terzoni, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le persone fisiche residenti odomiciliate nei Comuni di cui all’articolo1, sono esentate dal pagamento delle tassescolastiche e universitarie relative all’anno2016-2017. Al relativo onere si provvedenei limiti di 1 milione di euro, medianteriduzione del Fondo per interventi strut-turali di politica economica, di cui all’ar-ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, come rifinanziato dall’arti-colo 15, comma 1, del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193.

48. 9. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Sostituire i commi 10 e 11 con i se-guenti:

10. La sospensione degli adempimenti edei versamenti tributari fissata al 16 di-cembre 2016, di cui all’articolo 1 deldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 1o settembre 2016, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 set-tembre 2016, è prorogato al 30 settembre2017.

11. La ripresa della riscossione deitributi non versati per effetto della so-spensione prorogata dal precedentecomma 10, da effettuarsi entro il 20 di-cembre 2016 ai sensi dell’articolo 1 deldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 1o settembre 2016, è effettuataentro il 30 ottobre 2017, senza applica-zione di sanzioni e interessi, anche me-diante rateizzazione fino ad un massimodi diciotto rate mensili di pari importo adecorrere dal mese di ottobre 2017.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o

gennaio 2017, viene abrogato il comma 36,dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013,n. 147.

*48. 10. Laffranco.

Sostituire i commi 10 e 11 con i se-guenti:

10. La sospensione degli adempimenti edei versamenti tributari fissata al 16 di-cembre 2016, di cui all’articolo 1 deldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 1o settembre 2016, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 set-tembre 2016, è prorogato al 30 settembre2017.

11. La ripresa della riscossione deitributi non versati per effetto della so-spensione prorogata dal precedentecomma 10, da effettuarsi entro il 20 di-cembre 2016 ai sensi dell’articolo 1 deldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 1o settembre 2016, è effettuataentro il 30 ottobre 2017, senza applica-zione di sanzioni e interessi, anche me-

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diante rateizzazione fino ad un massimodi diciotto rate mensili di pari importo adecorrere dal mese di ottobre 2017.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o

gennaio 2017, viene abrogato il comma 36,dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013,n. 147.

*48. 11. Polidori.

Al comma 10, primo periodo, sostituirele parole: 30 settembre 2017 con le se-guenti: 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, all’articolo 52, ap-portare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole:495,19 milioni di euro per l’anno 2017 conle seguenti: 510,19 milioni di euro perl’anno 2017;

b) al comma 2, lettera c), sostituire leparole: 31,85 milioni con le seguenti: 46,85milioni.

48. 12. Terzoni, Massimiliano Bernini,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Per i soggetti che hanno sede ounità produttive nei territori dei Comunidi cui agli allegati 1 e 2, i termini diadesione e di versamento delle sommedovute a titolo di definizione agevolata deicarichi inclusi a ruolo, di cui all’articolo 6del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,si intendono posticipati di un anno.

*48. 13. Polidori.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Per i soggetti che hanno sede ounità produttive nei territori dei Comuni

di cui agli allegati 1 e 2, i termini diadesione e di versamento delle sommedovute a titolo di definizione agevolata deicarichi inclusi a ruolo, di cui all’articolo 6del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,si intendono posticipati di un anno.

*48. 14. Laffranco.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Per i soggetti che hanno sede ounità produttive nei territori dei Comunidi cui agli allegati 1 e 2, i termini diadesione e di versamento delle sommedovute a titolo di definizione agevolata deicarichi inclusi a ruolo, di cui all’articolo 6del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,si intendono posticipati di un anno.

*48. 15. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Al comma 16, aggiungere, in fine, iseguenti periodi: Il rimborso verrà in ognicaso quantificato sulla base di una meto-dologia condivisa, basata sul gettito effet-tivo 2015 e sull’acconto 2016 dell’IMU edella TASI. Al fine di assicurare ai comunidel cratere sismico continuità nello smal-timento dei rifiuti solidi urbani, il Com-missario delegato alla ricostruzione è au-torizzato a concedere un’apposita compen-sazione fino ad un massimo di 11 milionidi euro per l’anno 2016 e di 21 milioni dieuro annui per il triennio 2017-2019, chesi aggiunge a quelle già previste dall’arti-colo 52, per sopperire ai maggiori costiaffrontati o alle minori entrate registrate atitolo di TARI di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,e di addizionale comunale all’imposta sulreddito delle persone fisiche di cui aldecreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360. La compensazione verrà ripartitaannualmente tra i comuni interessati conprovvedimento del Presidente del Consigliodei ministri.

Conseguentemente, all’articolo 52,comma 1, lettera e), sostituire le parole: 50

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milioni di euro per l’anno 2016 con leseguenti: 61 milioni di euro per l’anno2016.

**48. 16. Polidori.

Al comma 16, aggiungere, in fine, iseguenti periodi: Il rimborso verrà in ognicaso quantificato sulla base di una meto-dologia condivisa, basata sul gettito effet-tivo 2015 e sull’acconto 2016 dell’IMU edella TASI. Al fine di assicurare ai comunidel cratere sismico continuità nello smal-timento dei rifiuti solidi urbani, il Com-missario delegato alla ricostruzione è au-torizzato a concedere un’apposita compen-sazione fino ad un massimo di 11 milionidi euro per l’anno 2016 e di 21 milioni dieuro annui per il triennio 2017-2019, chesi aggiunge a quelle già previste dall’arti-colo 52, per sopperire ai maggiori costiaffrontati o alle minori entrate registrate atitolo di TARI di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,e di addizionale comunale all’imposta sulreddito delle persone fisiche di cui aldecreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360. La compensazione verrà ripartitaannualmente tra i comuni interessati conprovvedimento del Presidente del Consigliodei ministri.

Conseguentemente, all’articolo 52,comma 1, lettera e), sostituire le parole: 50milioni di euro per l’anno 2016 con leseguenti: 61 milioni di euro per l’anno2016.

**48. 17. Laffranco.

Al comma 16, aggiungere, infine, i se-guenti periodi: Il rimborso verrà in ognicaso quantificato sulla base di una meto-dologia condivisa, basata sul gettito effet-tivo 2015 e sull’acconto 2016 dell’IMU edella TASI. Al fine di assicurare ai comunidel cratere sismico continuità nello smal-timento dei rifiuti solidi urbani, il Com-missario delegato alla ricostruzione è au-torizzato a concedere un’apposita compen-sazione fino ad un massimo di 11 milioni

di euro per l’anno 2016 e di 21 milioni dieuro annui per il triennio 2017-2019, chesi aggiunge a quelle già previste dall’arti-colo 52, per sopperire ai maggiori costiaffrontati o alle minori entrate registrate atitolo di TARI di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,e di addizionale comunale all’imposta sulreddito delle persone fisiche di cui aldecreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360; la compensazione verrà ripartitaannualmente tra i comuni interessati conprovvedimento del Presidente del Consigliodei ministri.

Conseguentemente all’articolo 52,comma 1, dopo la lettera l), aggiungere laseguente:

l-bis) quanto a 11 milioni di euro peril 2016 mediante riduzione del fondo dicui all’articolo 1, comma 431 della legge147 del 2013 e quanto a 21 milioni di europer ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 mediante corrispondente riduzionedel Fondo di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307, comerifinanziato dall’articolo 15, comma 1, deldecreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;.

48. 18. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ric-ciatti, Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 18, aggiungere i se-guenti:

18-bis. Non è dovuta l’imposta muni-cipale propria per gli anni 2016, 2017 e2018 in relazione agli immobili strumen-tali destinati ad attività di impresa nelsettore del turismo, del commercio e deiservizi che siano dichiarati inagibili orisultino inutilizzabili o inaccessibili osiano comunque inutilizzati in conse-guenza del sisma.

18-ter. La medesima imposta è dovutanella misura del cinquanta per cento inrelazione agli altri immobili strumentalidestinati ad attività di impresa nel settoredel turismo, del commercio e dei servizi

Martedì 6 dicembre 2016 — 274 — Commissione VIII

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ubicati nel territorio delle province diAncona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,Perugia, Rieti, Terni.

18-quater. Le disposizioni di cui aicommi precedenti si applicano anche allatassa rifiuti relativa ai suddetti immobili.

18-quinquies. Agli oneri derivanti daicommi 18-bis, 18-ter 18-quater valutati in56,5 milioni di euro per ciascuno deglianni 2016, 2017 e 2018 si provvede ai sensidell’articolo 52.

48. 19. Massimiliano Bernini, Terzoni,Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zo-lezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli,Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

19. Non è dovuta l’imposta municipalepropria per gli anni 2016, 2017 e 2018 inrelazione agli immobili strumentali desti-nati ad attività di impresa nel settore delturismo, del commercio e dei servizi chesiano dichiarati inagibili o risultino inuti-lizzabili o inaccessibili o siano comunqueinutilizzati in conseguenza del sisma.

20. La medesima imposta è dovutanella misura del cinquanta per cento inrelazione agli altri immobili strumentalidestinati ad attività di impresa nel settoredel turismo, del commercio e dei serviziubicati nel territorio delle province diAncona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,Perugia, Rieti, Terni.

21. Le disposizioni di cui ai commiprecedenti si applicano anche alla tassarifiuti relativa ai suddetti immobili.

Conseguentemente, all’attuazione dellanorma, si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 100 milioni di euro per il2016 e di 100 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017 e 2018, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamenti an-nui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo specialediparte capitale, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-

sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 9001).

48. 20. Laffranco.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Nei Comuni di cui agli allegati1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cuial decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,sono sospesi fino alla data del 31 marzo2017, fatto salvo quanto previsto in ma-teria di contratti pubblici e assunzioni dipersonale.

*48. 21. Polidori.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Nei Comuni di cui agli allegati1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cuial decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,sono sospesi fino alla data del 31 marzo2017, fatto salvo quanto previsto in ma-teria di contratti pubblici e assunzioni dipersonale.

*48. 22. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ric-ciatti, Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Nei Comuni di cui agli allegati1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cuial decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,sono sospesi fino alla data del 31 marzo2017, fatto salvo quanto previsto in ma-teria di contratti pubblici e assunzioni dipersonale.

*48. 23. Laffranco.

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Zona franca).

1. Nell’intero territorio colpito daglieventi sismici verificatisi a far data dal 24

Martedì 6 dicembre 2016 — 275 — Commissione VIII

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agosto 2016, è istituita la zona franca aisensi del comma 340 e seguenti dell’arti-colo 1, della legge 21 dicembre 2006,n. 296. La perimetrazione della zonafranca comprende i territori comunali in-teressati dagli eventi sismici che hannocolpito le regioni, Lazio, Marche. Umbriae Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

2. Possono beneficiare delle agevola-zioni le imprese localizzate all’internodella zona franca di cui al comma 1 conle seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di microimprese, ai sensi di quanto stabilito dallaraccomandazione n. 2003/361/CE dellaCommissione, del 6 maggio 2003, e deldecreto del Ministro delle attività produt-tive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005,e avere un reddito lordo nel 2014 inferiorea 80.000 euro e un numero di addettiinferiore o uguale a cinque;

b) essere già costituite alla data dipresentazione dell’istanza presentata inbase a quanto stabilito dal decreto di cuial comma 8;

c) svolgere la propria attività all’in-terno della zona franca, ai sensi di quantoprevisto dal comma 4;

d) essere nel pieno e libero eserciziodei propri diritti civili, non essere inliquidazione volontaria o sottoposte a pro-cedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondentiall’ammontare delle agevolazioni di cui alpresente articolo sono concessi ai sensi enei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativo all’applicazione degli articoli107 e 108 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti « de mini-mis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativo all’applicazione degli articoli107 e 108 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti « de mini-mis » nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cuial presente articolo, i soggetti individuati

ai sensi del comma 2 devono avere la sedeprincipale o l’unità locale all’interno dellazona franca e rispettare i limiti e leprocedure previsti dai regolamenti dell’U-nione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolopossono beneficiare, nel rispetto delcomma 2 e dei limiti fissati dal comma 3,nonché nei limiti della spesa autorizzata aisensi del comma 7, delle seguenti agevo-lazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditidel reddito derivante dallo svolgimentodell’attività svolta dall’impresa nella zonafranca di cui al comma 1 fino a concor-renza, per ciascun periodo di imposta,dell’importo di 100.000 euro del redditoderivante dallo svolgimento dell’attivitàsvolta dall’impresa nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionalesulle attività produttive del valore dellaproduzione netta derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta dall’impresa nellazona franca di cui al comma 1 nel limitedi euro 300.000 per ciascun periodo diimposta, riferito al valore della produzionenetta;

c) esenzione dalle imposte municipaliproprie per gli immobili siti nella zonafranca di cui al comma 1, posseduti eutilizzati dai soggetti di cui al presentearticolo per l’esercizio dell’attività econo-mica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sonoconcesse esclusivamente per il periodo diimposta in corso alla data di entrata invigore del presente decreto e per i cinqueanni successivi.

7. All’attuazione del presente articolo èdestinata una somma pari a 500 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2017 al2023. L’autorizzazione di spesa di cui alpresente comma costituisce limite annualeper la fruizione delle agevolazioni da partedelle imprese beneficiarie. Il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio nell’ambito dello stanziamento dicui al presente comma.

Martedì 6 dicembre 2016 — 276 — Commissione VIII

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8. Per l’attuazione degli interventi dicui al presente articolo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni di cuial decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 10 aprile 2013, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio2013, e successive modificazioni, recante lecondizioni, i limiti, le modalità e i terminidi decorrenza e durata delle agevolazioniconcesse ai sensi dall’articolo 37 del de-creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivantidalle disposizioni di cui al presente arti-colo pari a 500 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2017 al 2023, siprovvede a valere sulle maggiori risorsederivanti da interventi di razionalizza-zione e revisione della spesa pubblica cheil Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad effettuare per un importopari a 500 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2017 al 2023. Entro la datadel 15 luglio 2017, mediante interventi dirazionalizzazione, e di revisione dellaspesa pubblica, sono approvati, provvedi-menti regolamentari e amministrativi cheassicurano minori spese pari a 500 milionidi euro per l’anno 2017. Entro la data del15 gennaio 2018, sempre mediante inter-venti di razionalizzazione e revisione dellaspesa pubblica, sono approvati provvedi-menti normativi che assicurano 500 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni dal2018, al 2023.

48. 01. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Dopo l’articolo 48, aggiungere il se-guente:

ART. 48-bis.

(Zona franca).

1. Nell’intero territorio colpito daglieventi sismici che hanno colpito le regioni,Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a par-tire dal 24 agosto 2016, è istituita la zonafranca ai sensi del comma 340 e seguentidell’articolo 1, della legge 27 dicembre2006, n. 296. Alle imprese localizzate al-

l’interno del perimetro della zona francache comprende tutti i territori dei comunidi cui agli elenchi 1 e 2, interessati daglieventi sismici a partire dal 24 agosto 2016,per il periodo di imposta in corso alla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto e per i cinqueanni successivi, si applicano le disposizionipreviste dall’articolo 12 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,n. 125. All’attuazione del presente articoloè destinata una somma pari a 500 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2017 al2023.

2. Per far fronte agli oneri derivantidalle disposizioni di cui al presente arti-colo pari a 500 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2017 al 2023, siprovvede a valere sulle maggiori risorsederivanti da interventi di razionalizza-zione e revisione della spesa pubblica cheil Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad effettuare per un importopari a 500 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2017 al 2023. Entro la datadel 15 luglio 2017, mediante interventi dirazionalizzazione, e di revisione dellaspesa pubblica, sono approvati, provvedi-menti regolamentari e amministrativi cheassicurano minori spese pari a 500 milionidi euro per l’anno 2017. Entro la data del15 gennaio 2018, sempre mediante inter-venti di razionalizzazione e revisione dellaspesa pubblica, sono approvati provvedi-menti normativi che assicurano 500 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni dal2018, al 2023.

48. 02. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 48-bis.

1. Scaduti i termini di cui al comma 2,dell’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e succes-sive modificazioni, per gli ambiti in cuisono presenti i comuni colpiti dagli eventi

Martedì 6 dicembre 2016 — 277 — Commissione VIII

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sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell’e-lenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negliambiti in cui sono presenti i comunicolpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre2016, la Regione competente sull’ambito,in accordo con la Stazione Appaltantecompetente per l’ambito, assegna un con-gruo termine per adempiere. Tale terminenon può essere inferiore a sei mesi esuperiore a ventiquattro mesi. Decorsotale termine la Regione competente avviala procedura di gara attraverso la nominadi un commissario ad acta, ai sensi del-l’articolo 14, comma 7, del decreto legi-slativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsidue mesi dalla scadenza di tale terminesenza che la Regione competente abbiaproceduto alla nomina del commissario adacta, il Ministero dello sviluppo econo-mico, sentita la Regione, interviene perdare avvio alla gara nominando un com-missario ad acta. L’importo eventualmenteanticipato dai gestori uscenti per la co-pertura degli oneri di gara, di cui all’ar-ticolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 9, è trasferito dalla stazione ap-paltante al commissario ad acta entro unmese dalla sua nomina, al netto dell’im-porto relativo agli esborsi precedente-mente effettuati per la preparazione deidocumenti di gara.

*48. 03. Polidori.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 48-bis.

1. Scaduti i termini di cui al comma 2,dell’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e succes-sive modificazioni, per gli ambiti in cuisono presenti i comuni colpiti dagli eventisismici del 24 agosto 2016, inseriti nell’e-lenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negliambiti in cui sono presenti i comunicolpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre2016, la Regione competente sull’ambito,in accordo con la Stazione Appaltantecompetente per l’ambito, assegna un con-

gruo termine per adempiere. Tale terminenon può essere inferiore a sei mesi esuperiore a ventiquattro mesi. Decorsotale termine la Regione competente avviala procedura di gara attraverso la nominadi un commissario ad acta, ai sensi del-l’articolo 14, comma 7, del decreto legi-slativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsidue mesi dalla scadenza di tale terminesenza che la Regione competente abbiaproceduto alla nomina del commissario adacta, il Ministero dello sviluppo econo-mico, sentita la Regione, interviene perdare avvio alla gara nominando un com-missario ad acta. L’importo eventualmenteanticipato dai gestori uscenti per la co-pertura degli oneri di gara, di cui all’ar-ticolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 9, è trasferito dalla stazione ap-paltante al commissario ad acta entro unmese dalla sua nomina, al netto dell’im-porto relativo agli esborsi precedente-mente effettuati per la preparazione deidocumenti di gara.

*48. 04. Laffranco.

Dopo l’articolo 48, aggiungere il se-guente:

ART. 48-bis.

(Proroga termine gare d’appalto per l’affi-damento del servizio di distribuzione del gas

naturale).

1. Scaduti i termini di cui al comma 2,dell’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e succes-sive modificazioni, per gli ambiti in cuisono presenti i comuni colpiti dagli eventisismici del 24 agosto 2016, inseriti nell’e-lenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negliambiti in cui sono presenti i comunicolpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre2016, la Regione competente sull’ambito,in accordo con la Stazione Appaltantecompetente per l’ambito, assegna un con-gruo termine per adempiere. Tale terminenon può essere inferiore a sei mesi esuperiore a ventiquattro mesi. Decorso

Martedì 6 dicembre 2016 — 278 — Commissione VIII

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tale termine la Regione competente avviala procedura di gara attraverso la nominadi un commissario ad acta, ai sensi del-l’articolo 14, comma 7, del decreto legi-slativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsidue mesi dalla scadenza di tale terminesenza che la Regione competente abbiaproceduto alla nomina del commissario adacta, il Ministero dello sviluppo econo-mico, sentita la Regione, interviene perdare avvio alla gara nominando un com-missario ad acta. L’importo eventualmenteanticipato dai gestori uscenti per la co-pertura degli oneri di gara, di cui all’ar-ticolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 9, è trasferito dalla stazione ap-paltante al commissario ad acta entro unmese dalla sua nomina, al netto dell’im-porto relativo agli esborsi precedente-mente effettuati per la preparazione deidocumenti di gara.

*48. 05. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

Dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

ART. 48-bis.

(Proroga termine gare d’ambito per l’affi-damento del servizio di distribuzione del gas

naturale).

1. I termini di cui all’articolo 3, comma1, del regolamento di cui al decreto delMinistro dello sviluppo economico e delMinistro per i rapporti con le regioni e lacoesione territoriale del 12 novembre2011, n. 226, relativi alla mancata pubbli-cazione del bando di gara di cui all’alle-gato 1 annesso allo stesso regolamento, perle gare d’ambito per l’affidamento delservizio di distribuzione del gas naturale,sono prorogati di ventiquattro mesi per gliambiti nei quali sono presenti i comuniinteressati dalla crisi sismica individuaticon il presente decreto.

**48. 06. Laffranco.

Dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

ART. 48-bis.

(Proroga termine gare d’ambito per l’affi-damento del servizio di distribuzione del gas

naturale).

1. I termini di cui all’articolo 3, comma1, del regolamento di cui al decreto delMinistro dello sviluppo economico e delMinistro per i rapporti con le regioni e lacoesione territoriale del 12 novembre2011, n. 226, relativi alla mancata pubbli-cazione del bando di gara di cui all’alle-gato 1 annesso allo stesso regolamento, perle gare d’ambito per l’affidamento delservizio di distribuzione del gas naturale,sono prorogati di ventiquattro mesi per gliambiti nei quali sono presenti i comuniinteressati dalla crisi sismica individuaticon il presente decreto.

**48. 07. Polidori.

ART. 49.

Al comma 5, dopo le parole: anche invia di regresso o di garanzia, inserire leseguenti: nonché a favore dei creditoridegli stessi, nei casi di impossibilità adesercitare i relativi diritti di credito.

49. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

ART. 50.

Al comma 4, aggiungere, infine, i se-guenti periodi: Lo svolgimento delle fun-zioni di cui al presente comma non com-porta, in ogni caso, il prolungamento o ilrinnovo dell’incarico dirigenziale generaleprecedentemente conferito. Qualora nel

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corso dello svolgimento delle funzioni dicui al primo periodo, il dirigente generaleindividuato cessi l’incarico generale prece-dentemente conferito, il commissario stra-ordinario si avvale del supporto di analogafigura professionale di pari livello in ser-vizio presso la Ragioneria generale delloStato. In tal caso si applica il secondoperiodo del presente comma. Al fine diconsentire, nell’esclusivo interesse delleesigenze dei territori colpiti dal sisma,l’apporto delle più elevate professionalitàin servizio presso la Ragioneria generaledello Stato, -il conferimento dell’incaricodi cui al presente comma per l’espleta-mento delle funzioni di cui al primoperiodo, in ogni caso, deve avvenire assi-curando l’adozione di procedure di sele-zione nel rispetto dei principi di impar-zialità, trasparenza, concorrenzialità emassima partecipazione del personale inpossesso dei relativi requisiti.

50. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Bu-sto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi,Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi DiMaio, Di Battista, Lombardi, Ruocco,Frusone, Baroni, Grande.

ART. 50-bis.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole:« ai Comuni » con le seguenti: « agli entilocali »;

b) al comma 2, primo periodo, sosti-tuire le parole: « ciascun Comune » con leseguenti: « ciascun Ente locale »;

c) al comma 2, secondo periodo,sostituire le parole: « i Comuni » con leseguenti: « gli Enti locali »;

d) al comma 3, terzo periodo, sosti-tuire le parole: « il Comune » con le se-guenti: « l’Ente locale ».

50-bis. 1. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino,Melilla, Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per far fronte all’eccezionalitàdegli impegni conseguenti agli eventi si-smici ripetutisi a far data dal 24 agosto2016, nei limiti stabiliti dall’articolo 1,comma 421, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, gli enti interessati possono attivareprocedure di comando e mobilità in en-trata in deroga a quanto previsto dall’ar-ticolo 1, comma 420, lettere c) e d) dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, per co-prire posti vacanti di figure infungibilinecessarie a garantire l’esercizio delle fun-zioni fondamentali previste dalla legge,anche nel caso non abbiano conseguito perl’anno 2016 gli obiettivi di finanza pub-blica di cui al comma 710, articolo 1 dellalegge n. 208 del 2015.

50-bis. 2. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fra-toianni, Pellegrino, Fassina.

Dopo l’articolo 50-bis aggiungere il se-guente:

ART. 50-ter.

All’articolo 82, comma 8 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo lalettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) definizione di speciali inden-nità di funzioni per i sindaci dei comunicolpiti dagli eventi sismici di agosto esettembre 2016, in qualità di Commissaristraordinari di Governo, ai sensi dell’arti-colo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Conseguentemente, alla tabella A, voceMinistero dell’economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:

2017: 2.000.000;2018: 2.000.000;2019: 2.000.000.

50-bis. 01. Polidori.

Martedì 6 dicembre 2016 — 280 — Commissione VIII

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ART. 51.

Al comma 2, sostituire dalle parole:mediante utilizzo delle risorse, fino allafine del comma, con le parole: mediantecorrispondente riduzione del Fondo perinterventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307, come rifinanziatodall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

51. 1. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Me-lilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 51-bis.

Dopo l’articolo 51-bis sono aggiunti iseguenti:

ART. 51-ter.

1. È istituita presso ciascun Comune,compresi quelli ricadenti nelle Aree me-tropolitane, l’anagrafe dinamica del patri-monio edilizio esistente costituita dal do-cumento, redatto e certificato da un tec-nico abilitato all’esercizio delle professionitecniche relative all’attività costruttiva,contenente la descrizione e la valutazionedello stato di conservazione e manuten-zione delle singole unità immobiliari, an-che con riferimento alle parti comuni degliedifici in caso di condominio, o dell’interoedificio.

2. Il documento è obbligatorio e devecontenere altresì un esplicito riferimentoalla normativa vigente e all’applicazionedella medesima, con l’indicazione analiticadegli estremi degli atti e dei provvedimenticoncernenti unità ed edificio nonché i daticatastali e quelli attinenti all’inquadra-mento urbanistico di esso e ad eventualivincoli ambientali e culturali.

3. Il tecnico incaricato indica inoltre,nel documento di cui ai commi precedenti,

quali, in base al suo professionale giudizio,siano gli interventi di carattere manuten-tivo necessari per la sicurezza della rela-tiva unità immobiliare o dell’intero edifi-cio.

4. Qualora si verifichino eventi o in-terventi significativi sull’unità immobiliareo sull’edificio, si procede all’aggiorna-mento del documento predetto.

ART. 51-quater.

1. Il documento di cui all’articolo 51-terdeve pervenire per via telematica al Co-mune entro 12 mesi dall’entrata in vigoredella presente legge.

2. La mancata presentazione di esso neitermini comporta a carico del proprietarioo dei proprietari inadempienti la sanzioneamministrativa di euro 1.500; in tal caso ilComune provvederà agli adempimenti dicui allo stesso articolo 51-ter nei successivi3 mesi.

ART. 51-quinquies.

1. I parametri necessari per l’attribu-zione con simboli numerici, a ciascunaunità immobiliare o edificio, di un gradodi affidabilità in relazione alle classi dirischio sismico, sono definiti con regola-mento da emanarsi, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23.8.1988 n. 400,con decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge.

2. Nelle more dell’emanazione del de-creto di cui al comma 1, i compilatori-certificatori del documento previsto dalprecedente articolo 51-ter, comma 1, prov-vedono alla valutazione del grado di affi-dabilità di unità ed edifici secondo leprocedure oggi seguite.

ART. 51-sexies.

1. Per gli edifici di nuova costruzione,compresi quelli oggetto di ristrutturazione

Martedì 6 dicembre 2016 — 281 — Commissione VIII

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edilizia o urbanistica, provvede di normaalla redazione del documento certificato dicui all’articolo 51-ter, entro 3 mesi dal-l’ultimazione dei lavori, il collaudatore deimedesimi. Nel caso in cui i lavori nonsiano soggetti a collaudo, l’impresa realiz-zatrice provvede alla nomina del profes-sionista per la redazione del documentocertificato nel rispetto del termine mede-simo.

2. Ferma restando, a carico del tra-sgressore, la sanzione di cui al precedentearticolo 51-quater, comma 2, la mancatapresentazione nei termini del documentocomporta il diniego del certificato di agi-bilità.

ART. 51-septies.

1. Il costo della redazione del docu-mento certificato di cui alla presente leggepuò essere totalmente dedotto nella di-chiarazione dei redditi dai proprietari de-gli immobili nella misura del 20 per centoper 5 anni, mentre saranno concordate fraGoverno e ABI misure per la concessioneagli stessi di agevolazioni creditizie.

*51-bis. 01. Laffranco.

Dopo l’articolo 51-bis sono aggiunti iseguenti articoli:

ART. 51-ter.

1. È istituita presso ciascun Comune,compresi quelli ricadenti nelle Aree me-tropolitane, l’anagrafe dinamica del patri-monio edilizio esistente costituita dal do-cumento, redatto e certificato da un tec-nico abilitato all’esercizio delle professionitecniche relative all’attività costruttiva,contenente la descrizione e la valutazionedello stato di conservazione e manuten-zione delle singole unità immobiliari, an-che con riferimento alle parti comuni degliedifici in caso di condominio, o dell’interoedificio.

2. Il documento è obbligatorio e devecontenere altresì un esplicito riferimento

alla normativa vigente e all’applicazionedella medesima, con l’indicazione analiticadegli estremi degli atti e dei provvedimenticoncernenti unità ed edificio nonché i daticatastali e quelli attinenti all’inquadra-mento urbanistico di esso e ad eventualivincoli ambientali e culturali.

3. Il tecnico incaricato indica inoltre,nel documento di cui ai commi precedenti,quali, in base al suo professionale giudizio,siano gli interventi di carattere manuten-tivo necessari per la sicurezza della rela-tiva unità immobiliare o dell’intero edifi-cio.

4. Qualora si verifichino eventi o in-terventi significativi sull’unità immobiliareo sull’edificio, si procede all’aggiorna-mento del documento predetto.

ART. 51-quater.

1. Il documento di cui all’articolo 51-terdeve pervenire per via telematica al Co-mune entro 12 mesi dall’entrata in vigoredella presente legge.

2. La mancata presentazione di esso neitermini comporta a carico del proprietarioo dei proprietari inadempienti la sanzioneamministrativa di euro 1.500; in tal caso ilComune provvederà agli adempimenti dicui allo stesso articolo 51-ter nei successivi3 mesi.

ART. 51-quinquies.

1. I parametri necessari per l’attribu-zione con simboli numerici, a ciascunaunità immobiliare o edificio, di un gradodi affidabilità in relazione alle classi dirischio sismico, sono definiti con regola-mento da emanarsi, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23.8.1988 n. 400,con decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge.

2. Nelle more dell’emanazione del de-creto di cui al comma 1, i compilatori-certificatori del documento previsto dalprecedente articolo 51-ter, comma 1, prov-

Martedì 6 dicembre 2016 — 282 — Commissione VIII

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vedono alla valutazione del grado di affi-dabilità di unità ed edifici secondo leprocedure oggi seguite.

ART. 51-sexies.

1. Per gli edifici di nuova costruzione,compresi quelli oggetto di ristrutturazioneedilizia o urbanistica, provvede di normaalla redazione del documento certificato dicui all’articolo 51-ter, entro 3 mesi dal-l’ultimazione dei lavori, il collaudatore deimedesimi. Nel caso in cui i lavori nonsiano soggetti a collaudo, l’impresa realiz-zatrice provvede alla nomina del profes-sionista per la redazione del documentocertificato nel rispetto del termine mede-simo.

2. Ferma restando, a carico del tra-sgressore, la sanzione di cui al precedentearticolo 51-quater, comma 2, la mancatapresentazione nei termini del documentocomporta il diniego del certificato di agi-bilità.

ART. 51-septies.

1. Il costo della redazione del docu-mento certificato di cui alla presente leggepuò essere totalmente dedotto nella di-chiarazione dei redditi dai proprietari de-gli immobili nella misura del 20 per centoper 5 anni, mentre saranno concordate fraGoverno e ABI misure per la concessioneagli stessi di agevolazioni creditizie.

*51-bis. 02. Polidori.

Martedì 6 dicembre 2016 — 283 — Commissione VIII

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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09093 Mognato: Iniziative per lo sviluppo dello stabilimento produttivo IMC (ImpiantoManutenzione Corrente), comunemente denominato « Deposito locomotive di Mestre » . 284

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

5-09109 Luigi Gallo: Incertezza normativa riguardo alle procedure di rinnovo del certificatomarittimo IMO STCW95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

5-09654 De Lorenzis: Iniziative in merito all’obbligo di installazione del detettore antisvio peril trasporto di merci pericolose su rotaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

5-09797 Marco Di Stefano: Problematiche riguardanti le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo . 285

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disusoo in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.Testo base C. 1178 Iacono ed altri (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell’Autorità di sistemaportuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 89 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

INTERROGAZIONI

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Michele Pompeo META. —Interviene il sottosegretario di Stato per leinfrastrutture e i trasporti Umberto DelBasso De Caro.

La seduta comincia alle 13.45.

Michele META, presidente, propone chela pubblicità dei lavori sia assicurata an-che mediante impianti audiovisivi a cir-cuito chiuso.

Non essendovi obiezioni così rimanestabilito.

5-09093 Mognato: Iniziative per lo sviluppo dello

stabilimento produttivo IMC (Impianto Manuten-

zione Corrente), comunemente denominato « Depo-

sito locomotive di Mestre ».

Il sottosegretario Umberto DEL BASSODE CARO risponde all’interrogazione intitolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 1).

Michele MOGNATO (PD), ringraziandoil Governo, e per il suo tramite Ferrovie

Martedì 6 dicembre 2016 — 284 — Commissione IX

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dello Stato, per la disponibilità dimostratavaluta positivamente la risposta ricevutasoprattutto per ciò che concerne il pro-getto di investimento per lo sviluppo del-l’Impianto di Manutenzione Corrente diVenezia-Mestre (IMC Mestre) che con-ferma il carattere strategico dell’impiantoferroviario e consente, attraverso il supe-ramento dei limiti infrastrutturali ora pre-senti, di mantenere e rafforzare gli attualilivelli occupazionali.

5-09109 Luigi Gallo: Incertezza normativa riguardo

alle procedure di rinnovo del certificato marittimo

IMO STCW95.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSODE CARO risponde all’interrogazione intitolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 2).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si di-chiara insoddisfatto per la risposta rice-vuta. Ricorda che la menzionata conven-zione è stata recepita con sensibile ritardofacendo sì che la scadenza prevista per ilrinnovo delle certificazioni necessarie alpersonale di navigazione, posta al 1o gen-naio 2017, costituisca di fatto l’ennesimoostacolo posto ai marittimi italiani perlavorare su imbarcazioni italiane.

Sottolinea, inoltre che, in merito alrecepimento della richiamata direttiva eu-ropea in materia, la normativa nazionale èsì coerente con essa ma più restrittiva.Ritiene, infine, che vi sia spazio per mo-dificare talune prassi nazionali e miglio-rare le possibilità di impiego dei marittimiitaliani imbarcati su navi italiane.

5-09654 De Lorenzis: Iniziative in merito all’obbligo

di installazione del detettore antisvio per il trasporto

di merci pericolose su rotaie.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSODE CARO risponde all’interrogazione intitolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 3).

Diego DE LORENZIS (M5S), ringra-ziando il rappresentante del Governo perla risposta avuta crede, tuttavia, di nonpotersi dire soddisfatto. Da quanto rife-rito, a suo avviso, sembrerebbe rimanerequalche dubbio sulla bontà del sistema eche vi sia la possibilità che tali dispositiviin particolari situazioni possano essereanche controproducenti. Sottolinea che lasperimentazione è una buona cosa qualoraserva a superare tali dubbi; tuttavia ilsenso della sua interrogazione, tra le altrecose, era di conoscere a quanto ammon-tasse la spesa necessaria per l’adegua-mento in caso di adozione dell’obbligo diinstallazione del dispositivo antisvio per iltrasporto di merci pericolose specificando,altresì, il numero dei carri adibiti al lorotrasporto nonché i costi necessari perl’acquisto e l’installazione dei predetti di-spositivi.

5-09797 Marco Di Stefano: Problematiche riguar-

danti le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSODE CARO risponde all’interrogazione intitolo nei termini riportati in allegato (vediallegato 4).

Marco DI STEFANO (PD), replicando,sottolinea che l’interrogazione in oggettonon intendeva certo chiedere al Governodi intervenire sulla regione Lazio per farlerivedere la propria posizione; il suo scopoera di contribuire a rendere più agevoletrovare una soluzione al problema rap-presentato dalle condizioni della linea Ro-ma-Viterbo e della linea Roma-Ostia. Ri-tiene, infine, che, in linea generale e vistoil rilevante bacino di utenza, il Governodebba avere tutto l’interesse a conoscere leragioni per le quali la regione Lazio nonha inteso mantenere la connessione dellalinea Roma-Viterbo con la rete nazionaleo perché le due linee, con un costo dialcune centinaia di milioni, siano affidatead un’azienda, l’ATAC, che si trova nellecondizioni note a tutti e che offre unservizio altrettanto noto a tutti per la suabassa qualità e non invece a Ferrovie delloStato attraverso Reti ferroviarie italiane(RFI).

Martedì 6 dicembre 2016 — 285 — Commissione IX

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Michele Pompeo META, presidente, di-chiara concluso lo svolgimento delle in-terrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Michele Pompeo META. —Interviene il sottosegretario di Stato per leinfrastrutture e i trasporti Umberto DelBasso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche

mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso

di dismissione situate in aree di particolare pregio

naturalistico o archeologico.

Testo base C. 1178 Iacono ed altri.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 12 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, presidente,propone che la pubblicità dei lavori siaassicurata anche mediante impianti audio-visivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimanestabilito.

Michele Pompeo META, presidente, av-verte che l’ordine del giorno reca il seguitodell’esame della proposta di legge C. 1178Iacono ed altri, in materia di istituzione diferrovie turistiche. Ricorda che entro iltermine, fissato a giovedì 27 ottobre, sonostate presentate trentasette proposteemendative (vedi allegato 5).

Romina MURA (PD), relatrice, segnalache sono stati esaminati tutti gli emenda-menti pervenuti alcuni dei quali, ritiene,possono contribuire a migliorare il testo.Tuttavia è dell’avviso che sia necessario

avere un po’ di tempo per approfondireancora alcuni aspetti, soprattutto quellirelativi alle misure di sicurezza richiesteper la circolazione – misure che in unprimo tempo erano state previste comefacilitate e che ora si richiedono equiva-lenti a quelle per la circolazione ordinaria–, ciò che potenzialmente potrebbe com-promettere il raggiungimento delle finalitàdel provvedimento in esame, nonché quellirelativi alla tematica del velo rail.

Michele Pompeo META, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame ad una prossimaseduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Michele Pompeo META. —Interviene il sottosegretario di Stato per leinfrastrutture e i trasporti Umberto DelBasso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo

a presidente dell’Autorità di sistema portuale del

Mare Ligure orientale.

Nomina n. 89.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dellaproposta di nomina all’ordine del giorno.

Michele Pompeo META, presidente,propone che la pubblicità dei lavori siaassicurata anche mediante impianti audio-visivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimanestabilito.

Alberto PAGANI (PD), relatore, rilevache la IX Commissione è chiamata adesprimersi sulla proposta di nomina delladottoressa Carla Roncallo a presidente

Martedì 6 dicembre 2016 — 286 — Commissione IX

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dell’Autorità di sistema portuale del MarLigure orientale (competente per i porti diLa Spezia e Marina di Carrara), trasmessadal Ministro delle infrastrutture e deitrasporti con lettera dell’11 novembrescorso.

Ricorda che il 15 settembre 2016 èentrato in vigore il decreto legislativon. 169 del 2016 recante norme per lariorganizzazione, razionalizzazione e sem-plificazione della disciplina concernente leautorità portuali, che attua normativa-mente quanto delineato nel Piano strate-gico nazionale della portualità e dellalogistica con riferimento alla riduzione delnumero e alla riforma della governancedelle autorità portuali, che vengono sop-presse e sostituite dalle nuove 15 Autoritàdi Sistema Portuale. Il nuovo assetto nor-mativo prevede che il Presidente dell’Au-torità di sistema portuale è nominato dalMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, d’intesa con il Presidente o i Pre-sidenti delle regioni interessate, restandola nomina assoggettata al parere parla-mentare ai sensi dell’articolo 1 della leggen. 14 del 1978.

Sottolinea, per quanto riguarda i re-quisiti di nomina, che il Presidente deveessere scelto fra soggetti aventi compro-vata esperienza e qualificazione professio-nale nei settori dell’economia dei trasportie portuale.

Segnala che il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti ha quindi indicato – aifini dell’acquisizione della prescritta intesa– il nome della dottoressa Carla Roncallo,sul quale le Regioni Liguria e Toscanahanno espresso intesa, rispettivamente, il28 ottobre e il 9 novembre scorsi.

Riferisce che il ministro fa presente chela dottoressa Roncallo risulta in possessodei requisiti prescritti vantando una pro-fonda conoscenza della portualità italianaed una vasta esperienza nello svolgimentodelle attività volte a realizzare opere in-frastrutturali nonché una specifica cono-scenza della realtà territoriale interessata

che, ad avviso del ministro medesimo,appaiono funzionali all’avvio del nuovoEnte ben potendo contribuire ad assicu-rare da subito la piena operatività dellaneo-istituita Autorità di sistema portualein oggetto.

Dopo aver illustrato il curriculum, pro-pone, in conclusione, tenuto conto dell’e-sperienza professionale della candidata,che la Commissione esprima parere favo-revole sulla proposta di nomina della dot-toressa Carla Roncallo a presidente del-l’Autorità di sistema portuale del MarLigure orientale.

Diego DE LORENZIS (M5S), intenderinnovare tutte le sue perplessità, già evi-denziate nelle sedute relative alle prece-denti nomine, circa il metodo seguito perla scelta della candidata e, quindi, dellaproposta di nomina. Per quanto riguardail merito della questione, ritiene di doversottolineare che il curriculum della can-didata sembra testimoniare esperienza nelsettore delle infrastrutture e della logisticama non manifesta il pieno possesso deirequisiti richiesti dalla legge: infatti daesso non si ravvisa la comprovata espe-rienza e qualificazione professionale neisettori dell’economia dei trasporti e por-tuale. Ritiene, peraltro, che non spetti alMinistro rilasciare patenti professionali.

Segnala, inoltre, la propria perplessitàsul fatto che la candidata ricopra, o abbiaricoperto, più incarichi contemporanea-mente e che taluni di essi potrebberocostituire occasione di conflitto di inte-ressi. Conclude con la richiesta che sulpunto in questione vengano forniti i ne-cessari chiarimenti.

Michele Pompeo META, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire dichiaraconclusa la discussione generale e rinvia ilseguito dell’esame alla seduta già convo-cata per domani.

La seduta termina alle 14.10.

Martedì 6 dicembre 2016 — 287 — Commissione IX

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ALLEGATO 1

5-09093 Mognato: Iniziative per lo sviluppo dello stabilimento pro-duttivo IMC (Impianto Manutenzione Corrente), comunemente deno-

minato « Deposito locomotive di Mestre ».

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione allo sviluppo dell’Impiantodi Manutenzione Corrente di Venezia Me-stre (IMC Mestre), Ferrovie dello Statoriferisce quanto segue.

Il sito manutentivo in argomento è inasset della Divisione Passeggeri Long Hauldi Trenitalia e le relative attività vengonogestite in coerenza con le politiche e lestrategie aziendali, di contro il contratto diprogramma richiamato nell’atto in esameriguarda i rapporti contrattuali tra loStato e Rete Ferroviaria Italiana in qualitàdi gestore dell’infrastruttura ferroviarianazionale.

Ciò premesso, FS specifica che perl’IMC di Mestre è già in corso un progettodi investimento da parte di Trenitaliafinalizzato all’ottimizzazione delle poten-zialità produttive del sito e che prevede, inparticolare, le seguenti attività:

la creazione di un nuovo binario diingresso/uscita sul lato Venezia SantaLucia;

l’ottimizzazione delle aree dedicatealla logistica e ai magazzini;

l’attrezzaggio completo del capan-none Alta Velocità;

l’up-grading del tornio in fossa;

la realizzazione di nuove platee per illavaggio e lo scarico dei reflui automatici;

l’up-grading/sostituzione degli arma-menti critici e la loro costruzione su nuovearee;

la razionalizzazione delle aree ope-rative dedicate alle diverse attività di Tre-nitalia;

la gestione e il controllo centralizzato(ACEI) delle attività di manovra e circo-lazione interna in tutto l’impianto;

il riscaldamento degli scambi/deviatoiper migliorarne la funzionalità in caso diavverse condizioni meteo;

specifici interventi in materia di si-curezza, salute e ambiente.

Martedì 6 dicembre 2016 — 288 — Commissione IX

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ALLEGATO 2

5-09109 Luigi Gallo: Incertezza normativa riguardo alle proceduredi rinnovo del certificato marittimo IMO STCW95.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, a luglio 2010 sono statiadottati dall’IMO gli emendamenti allaConvenzione STCW ’78, che modificano inmodo sostanziale gli standard minimi dieducazione e addestramento richiesti ailavoratori marittimi ed entrano definitiva-mente in vigore il 1o gennaio 2017.

La Regola 1/15 della Convenzione di-spone che gli Stati possono continuare ademettere e riconoscere i certificati con-formi ai requisiti della Convenzione invigore immediatamente prima del 1o gen-naio 2012 in relazione a quei marittimiche hanno iniziato un servizio a bordo eun programma di educazione e addestra-mento prima del 1o luglio 2013.

Inoltre, la Regola 1/11 dispone che ogniStato deve confrontare gli standard dicompetenza richiesti per i certificatiemessi prima del 1o gennaio 2017 conquanto richiesto nella parte A del CodiceSTCW per determinare eventuali aggior-namenti nell’addestramento o valutazionidi esso.

Da tale valutazione emergeva che lanormativa nazionale allora vigente dovevaessere rivista e integrata con le disposi-zioni contenute negli emendamenti sopra-citati e, al fine di garantire comunquel’attuazione della Regola 1/15, con letteracircolare n. 008 del 27 novembre 2011, ilComando generale del Corpo delle capi-tanerie di porto ha disposto la scadenza ditutti i certificati al 1o gennaio 2017.

È infine utile evidenziare che l’AgenziaMarittima Europea (EMSA) ha svolto unaudit all’Amministrazione italiana loscorso 27 maggio-5 giugno; sebbene an-cora vigente il decreto legislativo n. 136/2011, l’EMSA ha considerato anche le

disposizioni del decreto legislativo n. 71/2015 considerando l’impianto normativoitaliano conforme a quanto prescrittodalla direttiva europea 2008/106, comeemendata, proprio in virtù del fatto che icertificati di competenza, nelle more del-l’emanazione dei provvedimenti di attua-zione degli emendamenti Manila, recavanola data di scadenza al 1o gennaio 2017.

Nel caso in esame, il marittimo haproposto ricorso contro il presunto diniegodi riconoscimento; presunto in quanto laCapitaneria di porto di Genova aveva di-sposto il rinnovo del certificato al 1o

gennaio 2017 sulla base delle disposizioniimpartite dal Comando generale.

Al momento della sentenza del TARche disponeva la sospensiva erano inter-venute modifiche alla normativa nazionaleche attuavano i disposti degli emenda-menti Manila 2010; infatti, il 1o marzo2016 è stato emanato il decreto ministe-riale n. 51 concernente le procedure per ilrinnovo dei certificati di competenza e,con diversi decreti dirigenziali il Comandogenerale del Colpo delle capitanerie diporto, competente in materia, ha provve-duto a disciplinare gli addestramenti e gliaggiornamenti degli addestramenti in at-tuazione degli emendamenti Manila 2010.

Con circolari n. 34 e n. 35 del 17marzo 2016, i competenti uffici del MITdiramavano le procedure per l’adegua-mento della scadenza dei certificati allascadenza originaria degli stessi e per ilrinnovo dei certificati.

Infine, con mirato riguardo alla revi-sione della posizione del signor D. S., laCapitaneria di porto di Genova riferisce diaver riconvalidato il Certificato di compe-

Martedì 6 dicembre 2016 — 289 — Commissione IX

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tenza n. 0251 in favore del summenzio-nato marittimo a far data 12 gennaio 2016,tenuto conto della rispondenza degli atte-stati di formazione presentati da quest’ul-timo alla nuova disciplina di settore in-trodotta dal citato decreto MIT 1o marzo2016.

Inoltre, nelle more dell’emanazione didirettive di dettaglio in materia di adde-stramento Medical care e First aid a cura

del Ministero della salute, ai sensi deldell’articolo 11, comma 2, del citato de-creto ministeriale, l’Autorità marittima diGenova provvederà ad estendere la validitàdel Certificato di competenza sino allanaturale scadenza del 24 novembre 2020,una volta che l’interessato avrà dimostratola frequentazione del corso di formazionesull’Uso della leadership e delle capacitàmanageriali.

Martedì 6 dicembre 2016 — 290 — Commissione IX

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ALLEGATO 3

5-09654 De Lorenzis: Iniziative in merito all’obbligo di installazionedel detettore antisvio per il trasporto di merci pericolose su rotaie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo ai dispositivi di rileva-mento degli svii DDD (Derailments Detec-tion Devices) l’Italia ha in tutte le sediinternazionali, sostenuto la necessità diimporre l’introduzione degli stessi suicarri ferroviari per il trasporto di mercipericolosi.

Anche l’Agenzia nazionale per la sicu-rezza ferroviaria (ANSF) conferma che siadirettamente nell’ambito dei lavori dell’A-genzia dell’Unione europea per le ferrovieche tramite gli organi ministeriali compe-tenti in sede OTIF, è sempre stata propo-sitiva e favorevole all’adozione del dispo-sitivo rilevatore di svio, ma la decisione delConsiglio europeo del 6 maggio 2014 hastabilito di mantenerne l’adozione su basevolontaria ed ha dato mandato all’Agenziadell’Unione europea per le ferrovie (ERA)di approfondire la tematica e valutare serenderne l’uso obbligatorio.

Infatti l’Italia, insieme alla Germania,all’Olanda e alla Francia, ha ottenuto dallaCommissione europea di interessare l’ERAper predisporre un piano di modifica dellespecifiche tecniche di interoperabilità(STI); in relazione a ciò, su iniziativadell’Italia in sede del Comitato Esperti RIDdell’OTIF (Organizzazione intergovernativaper il trasporto merci), è stato costituitoun Working Group sui DDD al qualepartecipa anche l’ERA con l’obiettivo difornire al predetto Comitato elementi og-gettivi di valutazione sullo stato dell’artedei dispositivi e di valutare la possibilità diprevederne l’obbligatorietà nel RID.

L’ANSF, in accordo con il MIT, hasupportato il piano d’azione proposto dal-l’ERA per i prossimi tre anni richiedendoin aggiunta l’impegno, da parte dell’ERA

stessa, della predisposizione in tempi brevidi linee guida o altro documento perl’installazione e la gestione dei dispositividi tipo meccanico attualmente disponibilisul mercato e garantendo il rispetto deitempi necessari per l’inserimento dell’ob-bligatorietà del DDD nell’edizione 2019 delRID.

Per quanto riferisce Trenitalia, il co-siddetto DDD, rilevando le accelerazionisuperiori a una determinata soglia, inter-viene automaticamente per la frenaturadel treno. Sull’efficacia di tale dispositivol’ERA ha più volte espresso dubbi, poichéin alcuni casi può generare falsi allarmi –considerato che non sempre è possibileselezionare le sollecitazioni derivanti dauno svio da quelle del normale esercizio –con conseguenti frenature rapide che pos-sono provocare spezzamento del treno oaddirittura svio con conseguenze parago-nabili a quelle che il dispositivo dovrebbeevitare.

Dopo l’incidente di Viareggio, tra leraccomandazioni espresse dal MIT a se-guito della relazione di indagine ve ne èuna, indirizzata a Trenitalia, che riguardala sperimentazione su un certo numero dicarri del detettore di svio; Trenitalia, per-tanto, ha acquistato 100 detettori e staeffettuando la sperimentazione in eserci-zio, sia su carri a 4 assi che a 2 assi: irisultati sinora conseguiti confermano ladifficoltà nella messa a punto del dispo-sitivo per selezionare i falsi allarmi.

Proprio per questo motivo Trenitaliasta investendo, insieme a primarie univer-sità italiane, nella ricerca di un nuovo tipodi detettore di tipo elettronico, che do-vrebbe intervenire non solo dopo l’avve-

Martedì 6 dicembre 2016 — 291 — Commissione IX

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nuto deragliamento, per limitare le causedello svio, ma in caso di svio incipiente.

Trenitalia informa, altresì, che perquanto concerne i carri utilizzati per il

trasporto di merci pericolose, TrenitaliaCargo ricorre esclusivamente allo stru-mento del noleggio da primari fornitoriinternazionali.

Martedì 6 dicembre 2016 — 292 — Commissione IX

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ALLEGATO 4

5-09797 Marco Di Stefano: Problematiche riguardantile ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via generale, rammento che le com-petenze in materia di amministrazione eprogrammazione dei servizi di trasportopubblico locale e regionale sono in capoalla Regione competente per territorio ov-vero, per delega, all’Ente locale compe-tente.

Voglio anche ricordare che l’acquisi-zione delle linee ferroviarie in argomentoda parte di RFI è una scelta che potràassunta dalla Regione Lazio in accordocon i soggetti interessati.

Circa il mantenimento della connes-sione della Roma-Viterbo alla rete nazio-nale, non può parlarsi di mantenimento inquanto tale linea ferroviaria, come è noto,non è stata ricompresa nel novero delle

reti ferroviarie rientranti nell’ambito diapplicazione del decreto legislativo n. 112del 2015, ai sensi del decreto MIT 5 agosto2016, a seguito dell’intesa della ConferenzaStato Regioni; ciò anche sulla base delladeliberazione della Regione Lazio, risa-lente ad alcuni anni orsono, con la qualeveniva espressamente dichiarata l’assenzadi interesse ad un traffico merci sullalinea.

Infine, informo che nel piano metrorelativo ai Fondi di coesione e sviluppo2014-2020, per l’ammodernamento e po-tenziamento della ferrovia Roma-Lidosono indicati 180 milioni di euro e per laRoma-Viterbo 150 milioni.

Martedì 6 dicembre 2016 — 293 — Commissione IX

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ALLEGATO 5

Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reim-piego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree diparticolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: salva-guardia e la valorizzazione con le seguenti:promozione e tutela.

1. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo la parola: turisticiinserire le seguenti: e dei ferrocicli-veloci-pedi ferroviari,.

1. 2. Gandolfi.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon i seguenti: Le Regioni interessate,entro 120 giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, presentano unelenco delle linee ferroviarie del proprioterritorio caratterizzate da particolarepregio culturale, paesaggistico e turistico.Nei successivi 60 giorni, con decreto delMinistro dei beni e delle attività culturalie del turismo, di concerto con il Ministroper le infrastrutture e i trasporti, previaintesa con la Conferenza Stato-Regioni,sono valutate le proposte delle Regioni equindi classificate come ferrovie turistiche.

2. 1. Attaguile.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: delle infrastrutture e dei trasporti,

inserire le seguenti: valutate le propostedelle Regioni,.

2. 2. Attaguile.

Al comma 2, dopo la parola: sospeseinserire le seguenti: o in esercizio commer-ciale.

2. 3. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:rotabili inserire le seguenti: e velo rail.

Conseguentemente alla lettera b), dopola parola: rotabili inserire le seguenti: ovelo rail.

2. 4. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) che siano armate anche in partedella loro percorrenza e abbiano subitolavori di adeguamento della sede ferrovia-ria e delle opere d’arte.

2. 5. Minnucci.

Al comma 2, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) che siano armate anche in partedella loro percorrenza o siano state sot-toposte a lavori di adeguamento, manu-tenzione e messa in sicurezza della sedeferroviaria.

2. 6. Pastorelli.

Martedì 6 dicembre 2016 — 294 — Commissione IX

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Al comma 3, sostituire la parola: faci-litativi con la seguente: equivalenti.

2. 7. Cristian Iannuzzi.

ART. 3.

Al comma 1, alla fine del primo periodo,aggiungere le seguenti parole: appartenentiad Amministrazioni ferroviarie, Musei fer-roviari, Associazioni e privati.

3. 1. Gandolfi.

Al comma 2 sopprimere le seguentiparole: anche avvalendosi, tramite appositaconvenzione, di Fondazione Ferrovie delloStato Italiane.

3. 2. Gandolfi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il se-guente periodo: per quanto riguarda ilmateriale rotabile storico circolante sullarete ferroviaria nazionale e di Associa-zione Trasporti – ASSTRA nazionale perquanto riguarda il materiale rotabile sto-rico circolante sulle reti ferroviarie regio-nali.

3. 3. Bruno Bossio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire laparola: due con la parola: tre.

Conseguentemente:

dopo il terzo periodo, aggiungere ilseguente: Nella terza sezione sono iscrittele sole locomotive a vapore circolanti sulleferrovie regionali, anche a scartamentoridotto.;

aggiungere, in fine, il seguente periodo:Nella richiesta di iscrizione alla terzasezione il soggetto proprietario, il conces-sionario o l’impresa ferroviaria, produce ladocumentazione necessaria a dimostrare

l’idoneità del rotabile alla circolazione cer-tificata dagli USTIF rispettivamente com-petenti.

3. 4. Bruno Bossio.

Al comma 4, sopprimere le parole: e diattrezzaggio.

3. 5. Iacono.

Al comma 4, sostituire le parole da:ridotti fino a: per con le seguenti: equiva-lenti in termini di sicurezza ai.

3. 6. Cristian Iannuzzi.

Aggiungere il seguente comma:

5. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti è istituito ilregistro dei ferrocicli – velocipedi ferro-viari e sono indicati i relativi criteri emodalità di iscrizione. Il registro è tenutodal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti. Sono iscritti, su richiesta delproprietario o del gestore del servizio, iferrocicli conformi alla norma UNI chestabilisce i criteri di idoneità dei medesimialla circolazione su linee ferroviarie di cuiall’articolo 2, comma 2.

3. 7. Gandolfi.

Nella rubrica aggiungere in fine le se-guenti parole: e registro nazionale deiferrocicli – velocipedi ferroviari.

3. 8. Gandolfi.

ART. 4.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: comunque non pregiudi-cando i livelli di investimento destinatiall’implementazione della rete ferroviariaper la mobilità regionale e locale.

4. 1. Michele Bordo, Folino.

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Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per quanto previsto ai commi 1 e2, i proprietari o concessionari potrannoavvalersi, tramite apposite convenzioni, an-che di associazioni di promozione sociale dicui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, deglienti di volontariato di cui alla legge 11agosto 1991, n. 266, delle organizzazioninon governative di cui alla legge 26 febbraio1987, n. 49, e delle cooperative sociali dicui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

4. 2. Gandolfi.

Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.

4. 3. Gandolfi.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: dei servizidi trasporto aggiungere le seguenti: conrotabili storici e turistici.

5. 1. Gandolfi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: oppure da Musei Ferroviario Associazioni di comprovata esperienzain ambito ferroviario, in possesso dei re-quisiti necessari stabiliti da un decreto delMinistro delle Infrastrutture e dei Tra-sporti. L’attività di gestione dei ferrocicli-velocipedi ferroviari potrà essere eserci-tata anche da soggetti pubblici o privati,da soggetti di promozione sociale di cuialla legge 7 dicembre 2000, n. 383, deglienti di volontariato di cui alla legge 11agosto 1991, n. 266, delle organizzazioninon governative di cui alla legge 26 feb-braio 1987, n. 49, e delle cooperative so-ciali di cui alla legge 8 novembre 1991,n. 381, in possesso dei requisiti necessari.

5. 2. Gandolfi.

Al comma 4, lettera a) sostituire leparole: della società Rete Ferroviaria Ita-liana (RFI) Spa con le seguenti: del gestoredell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

5. 3. Gandolfi.

Al comma 4 dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

c) al proprietario per le tratte private.

5. 4. Gandolfi.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: circolare iinserire le seguenti: velo rail,

6. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da:anche fino a: ordinari con le seguenti:attrezzati con i sistemi di sicurezza pre-visti dai regolamenti di gestione previstidal comma 2.

Conseguentemente, al comma 2, primoperiodo, dopo la parola: determina inserirele seguenti: con proprio decreto.

6. 2. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Sulle ferrovie turistichepossono inoltre circolare i ferrocicli-velo-cipedi ferroviari iscritti nel registro di cuiall’articolo 3 comma 5.

6. 3. Gandolfi.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: il Ministero delle infrastrutture edei trasporti aggiungere le seguenti: , sen-tita l’Agenzia nazionale per la sicurezzadelle ferrovie.

6. 4. Franco Bordo, Folino.

Al comma 2, dopo le parole, ovunquericorrano: mitigative del rischio aggiungerele seguenti: comprese le norme per lacircolazione integrata tra diverse forme dimobilità turistica.

6. 5. Gandolfi.

Martedì 6 dicembre 2016 — 296 — Commissione IX

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Al comma 2, aggiungere in fine, il se-guente periodo: Il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti determina inoltrele strutture interne competenti ad esami-nare e autorizzare i progetti di riuso delleferrovie turistiche.

6. 6. Gandolfi.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: ferroviarianazionale e, aggiungere le seguenti: perquanto di competenza, su quella.

7. 1. Gandolfi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: ferroviaria nazionale aggiungere leseguenti: e regionale.

7. 2. Gandolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: anchein assenza con le seguenti: in presenza e leparole: ma con limitazioni di velocità eprevedendo con le seguenti: prevedendoaltresì limitazioni di velocità e.

7. 3. Franco Bordo, Folino.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

1. Per la gestione dei servizi di tra-sporto con rotabili storici e turistici e deiservizi accessori e complementari alla cir-colazione dei rotabili, i soggetti di cuiall’articolo 5, commi 1 e 2, possono avva-lersi, tramite apposite convenzioni, dellacollaborazione di Musei Ferroviari o As-sociazioni che abbiano specifica espe-rienza e competenza nei settori ferrovia-rio, turistico, culturale e ambientale, inpossesso dei requisiti necessari stabiliti daun decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti. Le convenzioni pos-

sono prevedere la partecipazione dei Mu-sei Ferroviari delle Associazioni e orga-nizzazioni a percorsi formativi organizzatidai soggetti di cui all’articolo 5.

8. 1. Gandolfi.

Aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Alle associazioni e organizzazionidi volontariato di cui al comma 1 che adem-piono alle disposizioni di cui al medesimocomma 1 che hanno avuto o hanno con-tratti di collaborazione o di comodato consocietà del gruppo Ferrovie dello Stato, inconformità alla presente legge, è ricono-sciuto, a decorrere dall’anno 2017, un cre-dito di imposta pari alle spese documentateper i costi di pedaggio dei treni storici e perquelli di gestione dei servizi in convenzione,fino all’importo massimo complessivo di 1milione di euro annui.

2-ter. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sentita laConferenza Unificata, sono definiti i criterie le modalità per l’accesso al credito d’im-posta di cui al comma 2-bis. Il decreto ètrasmesso alle Camere per l’espressione delparere delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per i profili finan-ziari, che si pronunciano nel termine ditrenta giorni, decorso il quale il decreto puòcomunque essere adottato. Il Governo, qua-lora non intenda conformarsi ai pareri par-lamentari, trasmette nuovamente il decretoalle Camere con le sue osservazioni e coneventuali modificazioni, corredate dei ne-cessari elementi integrativi di informazionee motivazione. Le Commissioni competentiper materia possono esprimersi sulle osser-vazioni del Governo entro il termine didieci giorni dalla data della nuova trasmis-sione. Decorso tale termine, i decreti pos-sono comunque essere adottati.

2-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-zione delle disposizioni del comma 2-bis,pari a 1 milione di euro annui, si provvede,a decorrere dall’anno 2017, mediante corri-spondente riduzione delle proiezioni, per

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gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma « Fondi diriserva e speciali » della missione « Fondi daripartire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2016, allo scopo parzialmente utiliz-zando l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare.

8. 2. Cristian Iannuzzi.

ART. 10.

Al comma 1, aggiungere in fine le se-guenti parole: e dei ferrocicli-velocipediferroviari.

10. 1. Gandolfi.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione, nellemore dell’emanazione del decreto di cui

all’articolo 2, comma 1, decorso il termine,sono qualificate come ferrovie turistiche,salvo che la Regione interessata con pro-pria delibera trasmessa al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti non ne ri-chieda l’esclusione, le seguenti linee:

a) Sulmona-Castel di Sangro;

b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;

c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant’An-tonio;

d) Sacile-Gemona;

e) Palazzolo-Paratico;

f) Castel di Sangro-Carpinone;

g) Ceva-Ormea;

h) Mandas-Arbatax;

i) Isili-Sorgono;

j) Sassari-Palau Marina;

k) Macomer-Bosa;

l) Alcantara-Randazzo;

m) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;

n) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;

o) Noto-Pachino;

p) Asciano-Monte Antico.

10. 01. Meta.

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X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attivita produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . 299

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio:Verso una politica commerciale solida per l’UE nell’interesse della crescita e dell’occu-pazione (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dipaesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesacontro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unioneeuropea (COM(2016) 721 final) (Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, delRegolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l’Europa(COM(2016) 705) (Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) . 308

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016) . . . . . . . 311

ALLEGATO 1 (Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016)) . 312

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguitoesame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.50.

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (CI), relatrice, illu-stra i contenuti del disegno di legge diconversione in titolo recante interventiurgenti a favore delle popolazioni colpitedagli eventi sismici verificatisi nel 2016. Inparticolare, l’ambito di applicazione delprovvedimento è definito nell’articolo 1,che lo individua nei territori delle regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inte-

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ressati dagli eventi sismici del 24 agosto2016, ricompresi nei comuni indicati nel-l’allegato 1. Nel corso dell’esame al Senatoil decreto è stato integrato al fine diampliare l’ambito di applicazione ai co-muni, indicati nel nuovo allegato 2, inte-ressati dagli eventi sismici che nel mese diottobre 2016 hanno colpito le medesimeregioni. Va inoltre specificato che l’ambitodi applicazione del decreto include anchealtri comuni in cui si siano verificati dannicausati dagli eventi sismici diversi daquelli indicati negli allegati, qualora vengadimostrato il nesso di causalità diretto trai danni e gli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016, comprovato daapposita perizia. Con l’articolo 1 viene,altresì, fissato al 31 dicembre 2018 iltermine della gestione straordinaria disci-plinata dal decreto-legge e individuati gliorgani deputati alla medesima gestione(Commissario straordinario, vice-commis-sari, cabina di coordinamento della rico-struzione, nonché comitati istituzionali inognuna delle regioni colpite).

L’articolo 2 disciplina le funzioni delcommissario straordinario e dei vice com-missari. L’articolo 3 prevede l’istituzione,in ognuna delle regioni colpite dagli eventisismici, di « uffici speciali per la ricostru-zione », presso i quali è costituito unosportello unico per le attività produttive(SUAP) unitario per tutti i comuni coin-volti. L’articolo 4 prevede l’istituzione,nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, di un Fondoper la ricostruzione delle aree terremotate,con una dotazione iniziale di 200 milionidi euro per l’anno 2016, per l’attuazionedegli interventi di immediata necessitàprevisti dal decreto-legge in esame. L’ar-ticolo 4-bis, inserito al Senato, disciplina laprocedura per l’individuazione delle areeda destinare all’insediamento di container,nonché per la stipula dei contratti per lafornitura, il noleggio e la disponibilità deicontainer medesimi. L’articolo 5 elenca icriteri che, una volta definiti dal commis-sario, devono essere applicati al processodi ricostruzione, nonché per il monitorag-gio sull’utilizzo delle risorse. L’articolo 6disciplina le tipologie di danni agli edifici

e, per ognuna di queste, gli interventi diricostruzione e recupero ammessi a con-tributo. L’articolo 7 individua le finalitàdei contributi per la riparazione o laricostruzione degli immobili danneggiati odistrutti dagli eventi sismici. L’articolo 8prevede una procedura specifica, anche inderoga alla normativa vigente, per l’avviodi interventi di immediata riparazione, afavore degli edifici che hanno riportatodanni lievi, al fine di favorire il rientronelle unità immobiliari e il ritorno allenormali condizioni di vita e di lavoro.L’articolo 9 disciplina la concessione dicontributi ai privati residenti nei comuniinteressati dagli eventi sismici per i benimobili danneggiati. L’articolo 10 esclude leunità immobiliari fatiscenti ovvero inagi-bili, non utilizzabili a fini residenziali oproduttivi nei Comuni interessati daglieventi sismici, dalla possibilità di accedereai contributi per la ricostruzione. L’arti-colo 11 disciplina l’attuazione degli inter-venti di ricostruzione o ripristino dei cen-tri storici e dei centri e nuclei urbani erurali. L’articolo 12 disciplina la proce-dura per la concessione e per l’erogazionedei contributi, mentre l’articolo 13 de-manda a successivi provvedimenti com-missariali la definizione delle istanze per ilriconoscimento dei contributi per inter-venti riguardanti immobili, già danneggiatia seguito degli eventi sismici verificatisinella regione Abruzzo il 6 aprile 2009.L’articolo 14 disciplina la procedura per laprogrammazione, la progettazione e larealizzazione degli interventi per la rico-struzione, la riparazione e il ripristinodegli edifici pubblici, nonché sui beni delpatrimonio culturale. L’articolo 14-bis, in-trodotto dal Senato, stabilisce che le re-gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbriaeffettuino sui presìdi ospedalieri, nei ter-ritori interessati dagli eventi sismici veri-ficatisi a far data dal 24 agosto 2016,verifiche di tenuta sismica e stime delfabbisogno finanziario necessario al mi-glioramento sismico delle strutture, de-mandando ad una ordinanza di protezionecivile l’adozione dei necessari interventi.L’articolo 15 individua i soggetti attuatoriper gli interventi di riparazione, ripristino

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con miglioramento sismico, nonché rico-struzione delle opere pubbliche e dei beniculturali. L’articolo 15-bis, introdotto dalSenato disciplina le procedure per l’affi-damento e l’attuazione di interventi ur-genti sul patrimonio culturale e di rico-struzione del patrimonio culturale danneg-giato in conseguenza degli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016.L’articolo 15-ter, introdotto nel corso del-l’esame al Senato attribuisce ad Anas Spa,in qualità di soggetto attuatore della pro-tezione civile, il compito di provvedere agliinterventi di messa in sicurezza e di ri-pristino della viabilità delle infrastrutturestradali di interesse nazionale, danneggiatedagli eventi sismici. L’articolo 16 prevedel’istituzione della conferenza permanente,con funzioni di direzione, coordinamentoe decisione in ordine agli interventi diricostruzione, e di una commissione pari-tetica per ciascuna regione interessata da-gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e daquelli successivi, con funzioni consultive inrelazione alla progettazione dei predettiinterventi. L’articolo 17 disciplina l’esten-sione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l’articolo 17-bis, inseritonel corso dell’esame al Senato, inserisceuna nuova fattispecie di erogazione libe-rale deducibile dall’IRES: le erogazioniliberali in denaro a favore dello Stato e deicomuni, per contributi volontari versati inseguito ad eventi sismici o calamitosi chehanno colpito l’ente in favore del quale sieffettua il versamento. L’articolo 18 pre-vede che i soggetti attuatori, per la rea-lizzazione degli interventi pubblici relativialle opere pubbliche ed ai beni culturali dipropria competenza, si avvalgano di unacentrale unica di committenza, che è in-dividuata nell’Agenzia nazionale per l’at-trazione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa Spa. L’articolo 18-bis, inserito nelcorso dell’esame al Senato, detta disposi-zioni volte a consentire la regolare prose-cuzione delle attività didattiche e ammi-nistrative nell’anno scolastico 2016/2017.

Con specifico riferimento alle disposi-zioni che interessano in modo più direttole competenze della X Commissione, vi

sono quelle che riguardano il sistemaproduttivo e le misure per lo sviluppoeconomico dei territori colpiti.

Al riguardo, l’articolo 19 interviene afavore delle micro, piccole e medie im-prese, comprese quelle del settore agroa-limentare, ubicate nei territori dei comuniinteressati dagli eventi sismici, che hannosubito danni in conseguenza di tali eventi,stabilendo per esse priorità e gratuitànell’accesso al Fondo di garanzia per lePMI per un periodo di tre anni dalla datadi entrata in vigore del provvedimento inesame. L’intervento è concesso per unimporto massimo garantito per singolaimpresa di 2 milioni 500 mila euro. Per gliinterventi di garanzia diretta la percen-tuale massima di copertura è pari all’80per cento dell’ammontare di ciascuna ope-razione di finanziamento. Per gli inter-venti di controgaranzia la percentualemassima di copertura è pari al 90 percento dell’importo garantito dal confidi oda altro fondo di garanzia, a condizioneche le garanzie da questi rilasciate nonsuperino la percentuale massima di co-pertura dell’80 per cento. L’articolo ri-chiama, infine, il rispetto della normativaeuropea e nazionale in materia di aiuti diStato.

L’articolo 20 prevede agevolazioni afavore delle imprese danneggiate ubicatenei territori interessati dagli eventi sismici,incluse le imprese agricole. A tal fine, unaquota di risorse, pari a complessivi 35milioni di euro, è trasferita dal Fondo perla ricostruzione delle aree terremotate allecontabilità speciali dei Presidenti delleregioni interessate, in qualità di vice com-missari, per la concessione di agevolazioni,nella forma del contributo in conto inte-ressi, alle imprese, con sede o unità localiubicate nei territori interessati dagli eventisismici come individuati nell’articolo 1,che hanno subito danni. Sono compresetra i beneficiari anche le imprese agricolela cui sede principale non è ubicata neiterritori dei comuni di cui agli allegati 1 e2, ma i cui fondi siano situati in taliterritori. Si consente inoltre l’utilizzo dellesuddette risorse, al fine di sostenere laripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo

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dell’area colpita dagli eventi sismici, ancheper agevolazioni nella forma di contributoin conto capitale alle imprese che realiz-zino, ovvero abbiano realizzato, a partiredal 24 agosto 2016, investimenti produttivinei territori dei Comuni individuati dal-l’articolo 1. I criteri, anche di riparto, e lemodalità di concessione delle agevolazionidei contributi in conto interessi sono di-sciplinati con decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze, da adottarsi diconcerto con il Ministro dello sviluppoeconomico, su proposta delle regioni inte-ressate. Con lo stesso decreto è fissatol’ammontare delle disponibilità, i criteri ele condizioni per la concessione dei con-tributi in conto capitale, tenuto conto delleeffettive disponibilità in relazione all’onereper i contributi in conto interesse. Laconcessione di contributi in conto capitalesembra dunque assumere un carattereresiduale, in quanto dipendente dalle ef-fettive disponibilità in relazione all’onereper i contributi in conto interesse. Sidispone infine che quanto previsto dall’ar-ticolo si applica nel rispetto della norma-tiva europea e nazionale in materia diaiuti di Stato.

L’articolo 21 reca una serie di dispo-sizioni per il sostegno e lo sviluppo delleaziende agricole, agroalimentari e zootec-niche, tra l’altro, al fine di autorizzare laspesa di 10 milioni di euro per il 2016 peril finanziamento di misure di sostegnorivolte ai produttori di latte e di prodottilattiero-caseari interessati alla stipula diaccordi misti volontari, nonché a preve-dere contributi per il sostegno dei settoridel latte, della carne bovina e dei settoriovicaprino e suinicolo.

L’articolo 22 attribuisce al commissariostraordinario il compito di predisporre unprogramma per la promozione e il rilanciodel turismo nei territori colpiti dagli eventisismici. Tale programma è predisposto,sentite le regioni interessate, in accordocon ENIT-Agenzia nazionale del turismo,entro 90 giorni dalla data di entrata invigore del decreto. Per la realizzazione delprogramma si dispone lo stanziamento diuna somma, individuata nel limite mas-simo di 2 milioni di euro per l’anno 2017,

a valere sulle risorse disponibili a legisla-zione vigente sul bilancio di ENIT-Agenzianazionale del turismo.

L’articolo 23 contiene una serie dimisure per assicurare la ripresa e losviluppo delle attività economiche in con-dizioni di sicurezza per i lavoratori neiterritori dei comuni colpiti dagli eventisismici.

L’articolo 24 dispone interventi a fa-vore delle micro, piccole e medie impresenelle zone colpite dagli eventi sismici, sottoforma di finanziamenti agevolati a tassozero a copertura del cento per cento degliinvestimenti fino a 30 mila euro per ilripristino ed il riavvio di attività econo-miche e per sostenere la nascita e larealizzazione di nuove imprese e nuoviinvestimenti. In particolare, il comma 1concede a micro, piccole e medie imprese,presenti nei territori dei Comuni di cuiall’articolo 1, danneggiate dagli eventi si-smici, finanziamenti agevolati a tasso zeroa copertura del cento per cento degliinvestimenti. I finanziamenti devono es-sere rimborsati in 10 anni con un periododi 3 anni di preammortamento. Il commafinalizza l’intervento al ripristino ed alriavvio delle attività economiche già pre-senti nei territori dei Comuni interessatidal sisma di cui all’articolo 1 del provve-dimento in esame. Il comma 2 concedeinoltre a micro, piccole e medie impresefinanziamenti agevolati, a tasso zero, acopertura del cento per cento degli inve-stimenti fino a 600 mila euro, finalizzati asostenere la nascita e la realizzazione dinuove imprese e nuovi investimenti neiterritori dei Comuni interessati daglieventi sismici di cui all’articolo 1, neisettori della trasformazione di prodottiagricoli, dell’artigianato, dell’industria, deiservizi alle persone, del commercio e delturismo. Il rimborso dei finanziamenti èprevisto in 8 anni con un periodo di 3 annidi preammortamento. Ai sensi del comma3, i finanziamenti di cui al comma 1 e alcomma 2 sono concessi per l’anno 2016,nel limite massimo di spesa di 10 milionidi euro, utilizzando a tal fine le risorse

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disponibili sulla contabilità speciale delFondo per la crescita sostenibile, di cui aldecreto-legge n. 83/2012.

L’articolo 25 dispone l’applicazione delregime di aiuto per le aree industriali incrisi ai territori dei Comuni interessatidagli eventi sismici, al fine di sostenerenuovi investimenti produttivi e percorsi disviluppo economico sostenibile. Al fine diconsentire l’applicazione della misura, ilMinistro dello sviluppo economico, conpropri decreti, provvede a riconoscere iComuni di cui agli allegati 1 e 2, qualearea in cui si applicano le disposizioni dicui all’articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012, che demanda a decreti del MiSE lemodalità di individuazione delle situazionidi crisi industriale complessa e delle si-tuazioni di crisi industriale non complessa.

Il decreto reca poi una serie di speci-fiche misure per la tutela dell’ambiente.L’articolo 26 esclude, per l’esercizio finan-ziario 2016, l’Ente parco nazionale delGran Sasso e Monti della Laga e l’Enteparco nazionale dei Monti Sibillini daalcuni vincoli di spesa previsti dalla legi-slazione vigente. L’articolo 27 disciplinal’approvazione di un programma delle in-frastrutture ambientali da ripristinare erealizzare nei comuni ricompresi negliallegati 1 e 2 al decreto-legge in esame.L’articolo 28 reca un’articolata serie didisposizioni in materia di trattamento etrasporto del materiale derivante dalcrollo parziale o totale degli edifici. L’ar-ticolo 28-bis, introdotto dal Senato, recamisure per incentivare il recupero deirifiuti non pericolosi derivanti da attivitàdi costruzione e demolizione svolte a se-guito degli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016. L’articolo 29stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la nonapplicazione delle disposizioni vigenti inmateria di gestione delle terre e rocce dascavo, in relazione alla finalità indicata digarantire l’attività di ricostruzione privatae pubblica. Con riferimento alle misure inmateria di legalità e trasparenza, l’articolo30 istituisce una Struttura di missionenell’ambito del Ministero dell’interno, pre-posta al coordinamento delle attività voltealla prevenzione ed al contrasto delle

infiltrazioni della criminalità organizzatanei lavori di ricostruzione. L’articolo 31contiene una serie di disposizioni in me-rito alla ricostruzione privata. L’articolo32 attribuisce al presidente dell’Autoritànazionale anticorruzione (ANAC) una se-rie di compiti di alta sorveglianza e ga-ranzia della correttezza e trasparenzadelle procedure connesse alla realizza-zione degli interventi di ricostruzione pub-blica. L’articolo 33 prevede che i provve-dimenti di natura regolatoria ed organiz-zativa (non già gestionale) adottati dalcommissario straordinario siano sottopostial controllo preventivo della Corte deiconti. L’articolo 34 prevede che gli inca-richi di progettazione e di direzione deilavori di ricostruzione possano essere con-feriti dai privati esclusivamente a profes-sionisti iscritti in un apposito elenco spe-ciale, in cui possono essere iscritti solo iprofessionisti in regola con il DURC e inpossesso di ulteriori requisiti che sarannoindividuati dallo stesso commissario stra-ordinario.

L’articolo 35 definisce gli obblighi, ine-renti alla tutela dei lavoratori ed allacontribuzione previdenziale, al cui rispettoè subordinato il riconoscimento dei con-tributi e delle agevolazioni. L’articolo 36reca disposizioni in materia di trasparenzae di pubblicità degli atti, prevedendo lapubblicazione di una serie di atti delCommissario straordinario sul relativo sitoistituzionale. L’articolo 36-bis, inserito dalSenato, prevede che il Ministero del lavoroe delle politiche sociali, anche tramitel’Agenzia Nazionale per le Politiche Attivedel Lavoro (ANPAL), provveda alle attivitàinformative riguardanti le misure di so-stegno di cui al presente decreto. L’arti-colo 36-ter, inserito dal Senato, vieta finoal 31 dicembre 2017, nei comuni colpitidagli eventi simici, l’installazione di slotmachine, videolottery e di altri apparecchie congegni per il gioco lecito con e senzavincite in denaro. L’articolo 37 autorizzaun differimento dei pagamenti delle pub-bliche amministrazioni coinvolte nella ge-stione di eventi calamitosi per i quali siastato dichiarato lo stato di emergenza.L’articolo 38 detta disposizioni in materia

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di rimborsi (ai datori di lavoro) per l’im-piego di volontariato della protezione ci-vile. L’articolo 39 reca uno stanziamentomassimo pari a 6 milioni di euro, per il2016, finalizzato a garantire la continuitànella gestione del rischio meteo-idrologicoed idraulico nelle aree di accoglienza enegli insediamenti provvisori. Con le me-desime finalità, ulteriori disposizioni sonodettate per il completamento del pianoradar nazionale. L’articolo 40 dispone ilriutilizzo delle risorse residue ricevute dalFondo di solidarietà dell’Unione europeaper le esigenze connesse con gli eventisismici di cui all’articolo 1, al fine diconsentire la realizzazione di attività diprevisione e prevenzione non strutturaledei rischi e di pianificazione e prepara-zione alla gestione dell’emergenza. L’arti-colo 41 consente la cessione a titolo de-finitivo agli enti territoriali di beni mobilidi proprietà delle Amministrazioni stataliche siano stati già assegnati a regioni o adenti locali e siano stati impiegati per larealizzazione di interventi connessi con glieventi sismici di cui all’articolo 1 deldecreto in esame. L’articolo 42 stabiliscedisposizioni per il coordinamento con leattività e gli interventi attivati nella fase diprima emergenza. L’articolo 43 demanda aprovvedimenti commissariali la definizionedei criteri per l’assegnazione degli alloggie consente che la durata dei contratti dilocazione possa essere concordata tra leparti anche per periodi inferiori a quellistabiliti dalla normativa vigente.

Specifiche disposizioni del decreto-legge in esame riguardano gli enti terri-toriali. Si tratta di disposizioni recatedall’articolo 44, e prevedono la sospen-sione del pagamento delle rate dei mutuiconcessi dalla Cassa Depositi e Prestiti;l’esclusione dal pareggio di bilancio, perl’anno 2016; la sospensione per 6 mesi ditutti i termini relativi ad adempimentifinanziari previsti dal TUEL, a carico deicomuni colpiti dal sisma; la sospensioneper il periodo 2017-2021 del versamentodelle quote capitali dei piani di ammor-tamento per il rimborso delle anticipazionidella liquidità delle regioni.

Misure di sostegno al reddito dei lavo-ratori sono previste nell’articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in ma-teria fiscale, l’articolo 46 reca la disciplinaper le imprese insediate nel territoriocolpito dal sisma in caso di perdite relativeall’esercizio in corso alla data del 31dicembre 2016, mentre l’articolo 47 di-spone l’esclusione dalla base imponibile, aifini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi,indennizzi e risarcimenti connessi aglieventi sismici verificatisi dal 24 agosto2016 nei comuni indicati nell’articolo 1, diqualsiasi natura e indipendentementedalle modalità di fruizione e contabilizza-zione, a favore dei soggetti (persone fisichee giuridiche) che hanno sede o unità localinei territori interessati dal sisma. L’arti-colo 48 prevede la sospensione fino al 31dicembre 2016 dei termini per una serie diadempimenti a favore dei soggetti, personefisiche e imprese, localizzate nei comunicolpiti dal sisma del 24 agosto e dal sismadel 26 e del 30 ottobre 2016. L’articolo 49reca disposizioni relative alla sospensionedei processi civili, penali e amministrativi,al rinvio delle udienze e alla sospensionedi termini sostanziali e processuali conriguardo ai Comuni colpiti dagli eventisismici. Il decreto-legge prevede ulterioridisposizioni sul personale. L’articolo 50riconosce piena autonomia amministra-tiva, finanziaria e contabile al commissariostraordinario e disciplina l’utilizzo e ilcompenso di personale da esso impiegato.

L’articolo 50-bis, prevede l’assunzionedi personale a tempo determinato in de-roga a limitazioni normative vigenti, daparte dei Comuni interessati dagli eventisismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) edel Dipartimento della protezione civile. Siprevede, inoltre, l’eventuale proroga dirapporti di lavoro a tempo determinato giàin essere. L’articolo 51 dispone l’incre-mento del Fondo di amministrazione delpersonale non direttivo e non dirigente delCorpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6milioni di euro per l’anno 2016, nonchédestina 50 milioni complessivi nel biennio2016-2017 per ripristinare il parco mezzidel Corpo nazionale dei vigili del fuoco eper garantire il trasporto delle macerie del

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terremoto che ha colpito il Centro Italia.L’articolo 51-bis consente agli elettori che,a causa dei recenti eventi sismici, sianoalloggiati in comuni diversi da quelli diresidenza, di votare per il referendumcostituzionale, fissato per il 4 dicembre2016, nel comune dove si trovano, previadomanda – da presentare entro il quintogiorno antecedente la votazione – al sin-daco del comune di dimora.

L’articolo 52, infine, reca l’indicazionedegli oneri del provvedimento e la relativacopertura finanziaria.

Osserva infine che sarebbero particolar-mente necessari ulteriori interventi – ri-spetto a quelli già previsti dall’articolo 22 –in favore delle attività turistiche nei terri-tori colpiti dal sisma. Si riferisce soprat-tutto a campagne di promozione sui princi-pali mezzi di comunicazione in grado disensibilizzare i turisti a recarsi in localitànon direttamente colpite, quali ad esempioAssisi, durante le festività natalizie.

Davide CRIPPA (M5S), nella consape-volezza della difficoltà di modificare iltesto in esame a seguito della situazionedeterminatasi con l’esito della votazionereferendaria, ritiene opportuno segnalarela necessità di sostenere le attività impren-ditoriali e commerciali che pur nonavendo subito direttamente danni struttu-rali, si trovano in una situazione di totaleassenza di domanda con conseguenti man-cati introiti. Segnala altresì che sono statichiamati tecnici per svolgere a titolo vo-lontario l’attività di certificazione Aedes(Agibilità e danno nell’emergenza sismica).Al riguardo ritiene che si dovrebbe valu-tare almeno la possibilità di un rimborsospese per attività di natura volontaristicaparametrato sulla media dei redditi diriferimento.

Segnala infine che personale della pro-tezione civile, fuori dell’orario di lavoro,svolgerebbe corsi a pagamento per abili-tazione alla certificazione Aedes, giudi-cando assolutamente inopportuno questocomportamento. Si riserva quindi di farpervenire alla relatrice contributi sullaproposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD), in meritoagli interventi a favore di imprese e atti-vità commerciali sollecitati dal collegaCrippa, osserva che in analoghi provvedi-menti del passato sono state sospese ratedi mutuo e pagamenti da parte dei soggettititolari di attività colpite dagli eventi si-smici.

Catia POLIDORI (FI-PdL) sollecita in-terventi a favore dei sindaci che si trovanoa gestire situazioni di straordinaria diffi-coltà. In particolare, riterrebbe opportunoaumentare le indennità dei sindaci deipiccoli comuni.

Adriana GALGANO (CI), relatrice, riba-disce che nel decreto-legge in esame sonopreviste misure di sospensione di paga-menti a favore dei comuni e dei soggetticommerciali, agricoli e imprenditoriali col-piti dagli eventi sismici.

Davide CRIPPA (M5S), nel ritenere in-sufficienti semplici misure di sospensionedei pagamenti, sollecita interventi più in-cisivi a favore delle categorie colpite.

Guglielmo EPIFANI, presidente, in me-rito alla questione sollevata dalla relatriceGalgano sulla promozione delle attivitàturistiche nelle quattro regioni colpite dalsisma, propone di chiamare in audizionenelle prossime settimane il Commissariostraordinario Vasco Errani.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Martedì 6 dicembre 2016 — 305 — Commissione X

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Comunicazione della Commissione al Parlamentoeuropeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Versouna politica commerciale solida per l’UE nell’inte-resse della crescita e dell’occupazione.(COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica il regolamento (UE)

2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni

oggetto di dumping da parte di paesi non membri

dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di

sovvenzioni provenienti da paesi non membri del-

l’Unione europea.

(COM(2016) 721 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127,comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD), relatore, illustra icontenuti dei provvedimenti in titolo –una comunicazione e una proposta diregolamento – in materia di strumenti didifesa nei confronti di pratiche commer-ciali sleali praticate da Paesi non appar-tenenti all’Unione europea.

Si tratta di una materia particolar-mente delicata, sulla quale sia la X Com-missione che l’Assemblea della Camera sisono già pronunciate. Segnalo, in partico-lare, che lo scorso mese di novembre hopresentato, insieme ad altri colleghi, larisoluzione n. 7-01146 che impegna il Go-verno ad assumere, nel prosieguo dei ne-goziati in ambito europeo, una posizionenetta e inequivoca per evitare il rischio dipervenire a decisioni che possano compor-tare gravi pregiudizi per la competitivitàdell’industria europea, in particolare delcomparto siderurgico, evitando accelera-zioni nella procedura per la concessionealla Cina dello status di economia dimercato, nonché per rafforzare l’efficaciadelle misure di difesa commerciale, rinun-ciando in via definitiva alla regola deldazio inferiore.

L’urgenza dell’intervento della Commis-sione europea deriva dal rischio di un’im-minente decadenza di alcune disposizioni

del Protocollo di adesione della Cina alWTO relative ai criteri per la determina-zione del dumping per le economie non dimercato sospette di fare uso di strumenticommerciali sleali. In particolare, nellemore del riconoscimento, che allo statoappare assai controverso, della Cina comeeconomia di mercato, il citato Protocolloprevede che per le importazioni dalla Cinasi possano utilizzare metodologie alterna-tive al metodo del valore normale percalcolare il margine di dumping.

L’UE vive una situazione di estremoimbarazzo perché, a fronte di politicheaggressive della Cina, che utilizza tutti glistrumenti utili ad acquisire quote di mer-cato sempre più rilevanti, ha finora fattoricorso a misure di protezione che si sonorivelate inefficaci a contrastare la diffu-sione della produzione manifatturiera ci-nese, dovuta non solo ad una maggiorecompetitività, ma all’utilizzo di pratiche didumping. In tale contesto, un aspetto fon-damentale riguarda il fatto che l’UE si èsempre distinta per una maggiore propen-sione al libero commercio che, se da unlato ha contribuito allo sviluppo delleeconomie europee, dall’altro, ha reso l’UEpiù vulnerabile nei confronti di politichecommerciali sleali rispetto ad altri Paesi,come gli Stati Uniti, che impongono unnumero maggiore di misure antidumping,con dazi spesso molto più alti. I differen-ziali dei dazi applicati da altri membri delWTO, infatti, inducono la Cina a dirottarela sua produzione verso i mercati europeidove i dazi sono più bassi, con gravepregiudizio per la manifattura europea intermini di produzione e di posti di lavoro.

Esemplare in tal senso è il caso delsettore della siderurgia caratterizzato dauna crescita esponenziale della produzionee delle esportazioni cinesi. L’eccesso dicapacità cinese dell’acciaio è quasi rad-doppiata e l’introduzione di prodotti cinesiè fortemente aumentata negli ultimi anni,provocando una forte caduta dei prezzi ele perdite di molti posti di lavoro nelnostro Continente. L’industria europea haripetutamente e insistentemente sollecitatole istituzioni europee a intervenire auspi-cando il raggiungimento di decisioni pon-

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derate che non portino pregiudizio allacompetitività delle imprese europee e chesiano in linea con quelle che sarannoprese nei confronti della Cina dagli altripartner internazionali.

In presenza di questa situazione, laCommissione europea nel 2013 aveva pre-sentato una proposta di regolamento, voltaa modernizzare gli strumenti di difesacommerciale, sulla quale si è prodotta unasituazione di stallo per effetto del mancatoaccordo in sede di Consiglio. Oggetto dicontroversia è, in particolare, la perma-nenza o meno della cosiddetta regola deldazio inferiore, che a giudizio della Com-missione europea e di alcuni Stati membri(tra cui l’Italia) andrebbe soppressa, inquanto non sufficiente a tutelare le im-prese europee di fronte al dumping pra-ticato da alcuni partner commerciali, inparticolare dalla Cina.

La regola del dazio inferiore, infatti,consente alla Commissione di istituire idazi a un livello inferiore al margine didumping se tale livello è sufficiente aeliminare il pregiudizio arrecato ai pro-dotti dell’UE. In pratica, il livello dei daziantidumping è stabilito al livello del mar-gine di dumping o al livello che elimina ilpregiudizio, a seconda del livello piùbasso. Tale approccio va al di là di quantorichiesto dagli obblighi fondamentali sta-biliti nell’Accordo antidumping del WTO.Alcuni Paesi vorrebbero mantenerla rite-nendo che possa avvantaggiare i propriconsumatori – per lo più si tratta di Paesiche non hanno una propria manifatturada tutelare – ovvero incentivare gli inve-stimenti cinesi sul proprio territorio. AltriPaesi, invece, vorrebbero sopprimerla.Questa è anche la posizione del Governoitaliano, che durante la Presidenza diturno ha tentato di raggiungere un com-promesso sul testo. Da ultimo, la Presi-denza slovacca, in sede di Consiglio affariesteri dell’11 novembre scorso, ha sotto-posto agli Stati membri un testo di com-promesso, sul quale non è stato possibileraggiungere un accordo politico per effettodella mancanza di accordo tra gli Stati. Laposizione italiana su questa proposta èstata molto critica, ritenendo che sia un

passo indietro rispetto al testo predispostodurante la Presidenza italiana del 2014 eche vi sia il rischio che l’impostazioneproposta finisca per essere di fatto inat-tuabile. La proposta, infatti, non mette indiscussione il principio del dazio inferiore,ma ne limita l’ambito di applicazione. Difronte alla situazione di stallo creatasi tragli Stati membri la Commissione europeaha fatto ricorso ad una sorta di espedientecon il quale tenta di aggirare la questionedel riconoscimento della Cina quale eco-nomia di mercato e di assicurare, nelcontempo, un livello di protezione anti-dumping adeguato. In particolare, il testoproposto dalla Commissione nella propo-sta di regolamento in esame prevede chequalora sia accertato che non è opportunoutilizzare i prezzi e i costi sul mercatointerno del paese esportatore a causadell’esistenza di distorsioni significative, ilvalore normale è costruito in base a costidi produzione e di vendita che rispecchinoprezzi o valori di riferimento esenti dadistorsioni. A tal fine, possono essere uti-lizzati i prezzi, i costi o i valori di rife-rimento internazionali esenti da distor-sioni o i corrispondenti costi di produ-zione e di vendita in un paese rappresen-tativo appropriato, con un livello disviluppo economico analogo a quello delpaese esportatore.

Al riguardo, osserva che tale disposi-zione sembra rimettere ad una valutazionediscrezionale la scelta di assumere i pa-rametri indicati, ai quali non viene attri-buito carattere vincolante. In sostanza, siprefigura un regime che non appare suf-ficientemente definito per cui potrebberodeterminarsi situazioni di incertezza talida porre gli operatori economici nell’im-possibilità di conoscere le regole concre-tamente applicabili. Tali obiezioni sem-brano corrispondere ad alcune delle per-plessità manifestate dal Ministro dello svi-luppo economico Carlo Calenda in sede diConsiglio affari esteri dell’UE dell’11 no-vembre scorso e in occasione di un Con-vegno sulla globalizzazione e la politicacommerciale svoltosi a Milano lo scorso 18novembre. In proposito, potrebbe risultareopportuno valutare la praticabilità di mo-

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difiche alla proposta della Commissionenel senso di rendere meno aleatori ediscrezionali i parametri previsti. Si tratta,in particolare, di capire se questa solu-zione sia in grado di garantire il mondodell’industria e il sistema produttivo eu-ropeo, tenendo anche in considerazioneche potrebbe ingenerare un contenziosopresso il WTO anche da parte della stessaCina, rendendo il sistema più oneroso.

Alla luce di quanto sopra, è opportunoche il Parlamento sostenga il Governonelle sedi negoziali a livello europeo. Èfondamentale affermare il principio inbase al quale il commercio funziona se è« fair », se non si verificano situazioni cheavvantaggino alcuni a scapito degli altri.Ove ciò non avvenga, deve essere consen-tita l’applicazione di misure difensive.

In conclusione, considerata l’estremadelicatezza della questione, propone diprocedere allo svolgimento di una serie diaudizioni prima di giungere all’approva-zione di un documento finale indirizzatoal Governo, per orientarlo nei negoziati, ealle istituzioni europee per far conoscereloro la nostra posizioni al riguardo.

Mattia FANTINATI (M5S), nel riser-varsi di approfondire i contenuti dei prov-vedimenti in esame, sottolinea che uneventuale riconoscimento della Cina qualeeconomia di libero mercato dannegge-rebbe all’interno dell’Unione europea prio-ritariamente i Paesi manifatturieri comel’Italia. Auspica quindi che le misure an-tidumping che si intendono adottare neiconfronti di Paesi del Far East sianovalutate anche per gli Stati Uniti.

Ludovico VICO (PD), relatore, ribadisceche l’urgenza dell’intervento della Com-missione europea deriva dal rischio diun’imminente decadenza di alcune dispo-sizioni del Protocollo di adesione dellaCina al WTO relative ai criteri per ladeterminazione del dumping per le eco-nomie non di mercato sospette di fare usodi strumenti commerciali sleali.

Guglielmo EPIFANI, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamentoeuropeo, al Consiglio, al Comitato economico esociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategiaspaziale per l’Europa.(COM(2016) 705).

(Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1,del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, il-lustra i contenuti della comunicazioneCOM(2016)705 con la quale la Commis-sione europea propone una Strategia spa-ziale. Si tratta di un documento moltoambizioso che mira ad assicurare all’UEuna posizione di leadership in una materiache riveste crescente importanza e nellaquale si registra una sempre più marcatacompetizione al livello internazionale.L’intervento dell’Unione europea in questamateria risale sostanzialmente al 2000allorché venne presentata una prima stra-tegia europea per lo spazio che la Com-missione predispose in stretta sinergia conla collaborazione dell’Agenzia spaziale eu-ropea (ESA). L’ESA è una organizzazioneche conta attualmente 22 Stati membri,tra i quali ovviamente l’Italia. L’Agenzia havisto crescere significativamente il proprioruolo e anche il bilancio che negli ultimianni ha registrato una tendenza al conti-nuo aumento. L’Italia, che partecipa al-l’ESA tramite l’Agenzia spaziale italiana,ha incrementato significativamente la suaquota all’interno dell’ESA e risulta attual-mente il terzo finanziatore dopo la Ger-mania e la Francia. L’impegno finanziariodell’Italia nell’ESA ammonta a 512 milionidi euro.

Con il Trattato di Lisbona lo spazio haassunto una valenza particolare in conse-guenza dell’inserimento di uno specificoarticolo (articolo 189 del TFUE) che pre-vede esplicitamente che l’UE elabori unapolitica spaziale europea e possa promuo-vere iniziative comuni sostenendo la ri-cerca e lo sviluppo tecnologico e coordi-nando gli sforzi per l’esplorazione e l’uti-lizzo dello spazio.

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La novità costituita dall’inserimento ditale previsione, oltre all’evoluzione degliscenari internazionali che hanno registratoun ruolo sempre più attivo in questamateria di nuove potenze spaziali emer-genti quali la Cina e l’India, ha rafforzatol’interesse delle istituzioni europee per leproblematiche connesse alle prospettive diutilizzo dello spazio anche a fini econo-mici oltreché per esigenze di sicurezza e dicarattere scientifico.

Le risorse che in materia vengono im-pegnate a livello internazionale registranouna costante crescita; decisivo è il ruolosvolto dai finanziamenti di soggetti pub-blici che toccano complessivamente i 60miliardi di euro, di cui metà da parte degliStati Uniti. In Europa gli investimentigovernativi nello spazio sono di poco in-feriori ai 10 miliardi di euro; l’Italia anchein questo caso si colloca al terzo posto tragli Stati membri quanto a risorse impe-gnate. Caratteristica peculiare del com-parto in Europa, rispetto a quanto avvienenel resto del mondo, è la maggiore inci-denza della dimensione commerciale perla più ridotta entità delle risorse stanziatea carico della finanza pubblica, con par-ticolare riguardo ai programmi di spesarispondenti a esigenze militari.

Il divario tra Europa nel suo complessoe Stati Uniti non si è ridotto nel corso deltempo; ciò costituisce evidentemente ungrave pregiudizio per le prospettive dicrescita dell’industria spaziale europea chesconta pure una certa frammentazione cheil lancio di alcune iniziative prioritarie(Copernico, Galileo e Egnos) ha soltantoparzialmente superato. L’ambizioso obiet-tivo che la Commissione europea si pre-figge di collocare l’Europa in una posi-zione di leadership sconta, dunque, unlimite nella indisponibilità di risorse suf-ficienti ad assicurare all’industria europeanel suo complesso margini di crescitacomparabili a quelli di cui possono di-sporre l’industria statunitense e, in pro-spettiva, le industrie russe e cinesi.

Nel periodo 2014-2020 l’UE conta diinvestire 12 miliardi i euro in attivitàspaziali; tali risorse saranno destinateprioritariamente nei programmi Galileo e

Copernico oltre che per il finanziamentodell’ESA, cui la Commissione contribuisce,accanto agli Stati membri. Particolare ri-lievo dovrebbe assumere, per quanto con-cerne specificamente le spese di ricerca einnovazione, il programma Horizon 2020al cui interno è individuata una specificalinea tematica dedicata allo spazio.

Resta tuttavia indispensabile capire senon sia possibile attivare risorse aggiun-tive; a questo riguardo la stessa Commis-sione europea prefigura la possibilità diavviare un dialogo con la BEI e il FEI perreperire nuove disponibilità finanziarie.

Merita segnalare in particolare il ruoloche potrebbe svolgere in questo compartola BEI la quale dispone di risorse assaiingenti che potrebbero essere impiegateanche in questo settore, e specificamentein attività che presentano una elevataredditività potenziale. Alcune delle attivitàriconducibili nell’ambito più generale dellapolitica spaziale presentano, infatti, note-vole prospettive di sviluppo anche dalpunto di vista delle opportunità di crescitae di investimento da parte di soggettiprivati che potrebbero essere significativa-mente supportate dalla BEI anche attra-verso la prestazione di garanzie. Comedetto in precedenza, l’Italia si colloca inuna posizione di tutto rilievo nell’ambitoeuropeo e appare intenzionata a dedicaremaggiori attenzione e finanziamenti allavalorizzazione delle potenzialità commer-ciali dello spazio, come testimoniato dallacrescita delle risorse impegnate nell’ESA edalla crescente attenzione dedicata allecollaborazioni e ai partenariati su diversiprogrammi europei.

L’industria spaziale italiana, che com-prende circa 250 aziende, registra un fat-turato complessivo di circa 1,6 miliardi dieuro e assicura circa 4600 posti di lavoro,in larga parte di elevata professionalità.Significativo è il fatto che il 70 per centodella produzione è destinato all’esporta-zione.

Il nostro Paese presenta diversi punti diforza nei comparti delle telecomunicazionie del posizionamento, della sicurezza,della salute, dei trasporti, delle tecnologieper radar, della tecnologie per la propul-

Martedì 6 dicembre 2016 — 309 — Commissione X

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sione spaziale, dei sistemi per la rimozionedi satelliti in orbita e della robotica e dellalogistica di volo. Merita quindi apprezza-mento l’iniziativa, recentemente assunta,diretta alla creazione di una piattaformatecnologica spaziale italiana, la « Spit-it-space innovation in Italy » che riunisce iministeri competenti, i rappresentanti delmondo industriale e delle imprese ope-ranti nel comparto, con particolare ri-guardo all’aerospazio, alla difesa e allasicurezza.

Occorre quindi valutare con la mas-sima attenzione i contenuti della comuni-cazione e seguire attivamente i progressiche potranno in futuro registrarsi perquanto concerne in particolare i tre pro-grammi cui la Commissione europea an-nette particolare rilievo ai fini dello svi-luppo della politica spaziale in Europa.

Si tratta, in particolare, di:

Copernicus, il programma dedicatoall’osservazione e monitoraggio della terra,per il quale sono attualmente disponibili3786 miliardi di euro per il periodo 2014-2020;

Galileo, il sistema di navigazione sa-tellitare dell’Unione europea (in sostanzala versione europea del sistema americanoGPS), il cui completamento è previsto peril 2020, con un impegno finanziario di 3miliardi di euro e la prospettiva di gene-rare un giro di affari sui 10 miliardi dieuro l’anno;

Egnos il sistema europeo basato suisatelliti per migliorare l’accuratezza delGPS.

La Commissione europea preannuncia,nella Comunicazione in esame, gli avan-zamenti che intende promuovere per cia-scuno di questi tre programmi. In parti-colare, per quanto concerne Galileo, siprefigura un impiego nel settore dellatelefonia cellulare e nell’aviazione. LaCommissione prospetta anche un più am-pio programma volto a promuovere l’uti-lizzo di Galileo con riferimento alle auto-mobili autonome e connesse e, più ingenerale, al settore dei trasporti, ivi com-

preso quello aereo, senza equipaggio. Èevidente che questi obiettivi risulterannotanto più realistici tanto più la Commis-sione europea saprà fornire un quadro piùpuntuale delle specifiche iniziative cheintende adottare per la loro realizzazione,eventualmente mediante la presentazionedi un cronoprogramma, nonché delle ri-sorse aggiuntive che intende mettere adisposizione a tale scopo. Quanto a Co-pernico, si prospetta l’adozione di misurevolte a consentire un più intenso e siste-matico utilizzo dei relativi dati anche confinalità commerciali, in considerazionedelle grandi opportunità di impiego del-l’attività di monitoraggio della Terra, del-l’evoluzione dei cambiamenti climatici edelle situazioni di emergenza ambientale.Inoltre, la Commissione europea prean-nuncia l’intenzione di realizzare la terzagenerazione di Egnos.

Come può facilmente evincersi, in que-sta materia è presumibile che si registrinoprogressi fortissimi nei prossimi anni siasul piano tecnologico che sul piano delleoccasioni di più intenso utilizzo dei dati edelle informazioni che i sistemi satellitaripiù evoluti possono garantire. Al riguardo,merita ricordare l’attenzione che le stesseistituzioni europee stanno dimostrandoalle prospettive di avanzamento tecnolo-gico in questo campo per quanto concernele esigenze di sicurezza e difesa. È diquesti giorni la notizia dell’intenzionedella Commissione europea di avviare invia sperimentale un progetto, che prestodovrebbe assumere carattere strutturale,per il finanziamento diretto di programmidi potenziamento dell’industria europeadella sicurezza e della difesa alla lucedell’evoluzione degli scenari internazionaliche registrano un più ridotto interessedegli Stati Uniti per l’Europa e la crescitadi nuove sfide e minacce alla sicurezza deinostri Paesi. Il combinato disposto di que-sti due elementi impone all’Europa diattrezzarsi tempestivamente per garantireadeguati livelli di sicurezza anche attra-verso il potenziamento delle dotazioni tec-nologiche. Si tratta di un’opportunità ir-rinunciabile anche per l’industria europeae tanto più per un Paese come l’Italia a

Martedì 6 dicembre 2016 — 310 — Commissione X

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forte vocazione manifatturiera, che dalfinanziamento di programmi di spesa alivello europeo potrà trarre risorse essen-ziali per potenziare la ricerca e l’innova-zione e ampliare il fatturato in un com-parto caratterizzato da un elevato conte-nuto tecnologico e con fortissime ricaduteanche sul piano civile, stante il carattereduale che contraddistingue tipicamente leimprese del settore.

Siamo quindi in presenza di una svoltache potrebbe rivelarsi decisiva e che dovràvedere l’Italia particolarmente vigile e at-tiva sui diversi fronti che si sono aperti alivello europeo affinché le diverse inizia-tive che vengono preannunciate, sia sulpiano civile e commerciale che sul pianodella difesa e della sicurezza, possanooffrire occasioni di crescita anche all’in-dustria nazionale, al pari di quelle deinostri maggiori partner. Perché ciò cheavvenga è indispensabile che i diversi at-tori del settore operino in stretta sinergiaverificando insieme quali spazi si offronoe quali iniziative occorre assumere a van-taggio del sistema nazionale.

Osserva infine che la comunicazione inesame può offrire l’opportunità di valutarel’approccio del nostro Paese alla politicaspaziale europea, anche in considerazionedel fatto che l’Italia è uno dei principalicontributori in termini economici del-l’ESA, richiamando al riguardo le recentivicende della sonda Schiaparelli su Marte.

Proprio in considerazione dell’impor-tanza della materia ritiene che ai fini diuna accurata valutazione dei contenutidella comunicazione sia utile ipotizzare losvolgimento di un numero limitato diaudizioni di soggetti qualificati.

Guglielmo EPIFANI, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeolo-gici di Pompei (17 ottobre 2016).

Guglielmo EPIFANI, presidente, anche anome della presidente della VII Commis-sione, Flavia Piccoli Nardelli, rende comu-nicazioni sugli esiti della missione svolta loscorso 17 ottobre da una delegazione delleCommissioni Cultura e Attività produttiveagli scavi archeologici di Pompei.

Presenta quindi una relazione sui temioggetto della missione (vedi allegato 1).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 18.05.

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento rinviato, da ultimo, nellaseduta odierna.

Adriana GALGANO (CI), relatrice, for-mula una proposta di parere favorevole dicui dà lettura (vedi allegato 2).

Andrea VALLASCAS (M5S) preannun-cia il voto favorevole del suo gruppo sullaproposta di parere della relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) preannunciail voto favorevole del suo gruppo sullaproposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere della relatrice.

La seduta termina alle 18.10.

Martedì 6 dicembre 2016 — 311 — Commissione X

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ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei(17 ottobre 2016).

Una delegazione delle Commissioni VII(Cultura) e X (Attività produttive) guidatadal Presidente della X Commissione Gu-glielmo Epifani e composta dai deputatiCamilla Sgambato (PD) e Simone Valente(M5S) per la VII Commissione, dal Vice-presidente Ignazio Abrignani (SCCI-MAIE)e dai deputati Vanessa Camani (PD), Mat-tia Fantinati (M5S), Aris Prodani (Misto) eVeronica Tentori (PD) per la X Commis-sione lo scorso 17 ottobre si è recata inmissione presso il sito archeologico diPompei per approfondire le criticità e leopportunità di sviluppo di un’area cherappresenta una delle più importanti metedel turismo culturale in Italia.

L’area archeologica di Pompei è digrande interesse per le attività di entrambele Commissioni. In particolare, la Commis-sione Cultura ha recentemente espresso pa-rere favorevole sulla nomina del nuovo di-rettore generale del Grande Progetto Pompei(GPP), gen. Luigi Curatoli, il quale deve pre-sentare con cadenza semestrale una rela-zione al Parlamento sullo stato di avanza-mento del progetto, mentre la CommissioneAttività produttive competente per la mate-ria del turismo sarà prossimamente chia-mata ad esprimere un parere sul Piano stra-tegico quinquennale di sviluppo del turismoin Italia (2017-2022) proposto dal MinistroDario Franceschini nello scorso mese di set-tembre, il quale interviene sulla valorizza-zione del patrimonio culturale e territorialeattraverso una gestione durevole ed unafruizione sostenibile ed innovativa dell’of-ferta turistica.

La delegazione parlamentare accompa-gnata dal direttore generale della Soprin-tendenza Speciale di Pompei, prof. Mas-simo Osanna, e dal direttore generale delGrande Progetto Pompei, gen. Luigi Cura-toli, ha visitato nella mattinata l’area ar-

cheologica dal quartiere dei teatri, pas-sando lungo via dell’Abbondanza con visitaad alcune tra le più significative domus direcente restauro, quale la Casa del Crip-toportico, la Casa della Venere in Conchi-glia, la casa di Loreio Tiburtino e quella diGiulia Felice, fino all’Anfiteatro. La dele-gazione ha avuto modo di osservare alcunedelle novità offerte dal sito, quale la mo-stra « Egitto Pompei » frutto di una colla-borazione tra il Museo Egizio di Torino, laSoprintendenza Pompei e il Museo Arche-ologico Nazionale di Napoli; l’esposizionedegli affreschi di Moregine e i cibi carbo-nizzati rinvenuti negli scavi. È stato altresìpossibile seguire parte del percorso « Pom-pei per tutti » per persone con difficoltàmotoria di recente inaugurazione.

Nel pomeriggio si è svolto un tavolo istitu-zionale di discussione e di confronto sul si-gnificato che Pompei riveste quale risorsaper la cultura, ma soprattutto per il territo-rio e l’indotto turistico. Alla sessione di la-voro che si è svolta presso l’Auditorium degliscavi dal titolo « Pompei una risorsa pertutti: cultura, territorio e turismo » sono in-tervenuti, oltre alla delegazione parlamen-tare, al direttore Massimo Osanna e al diret-tore Luigi Curatoli, Antimo Cesaro, sottose-gretario al MiBACT; Evelina Christillin, pre-sidente di Enit; Francesco Palumbo,direttore generale turismo presso il Mi-BACT; Mario Casillo, consigliere regionaleresponsabile per il GPP, Sebastiano Maffet-tone, consigliere per la cultura del Presi-dente della regione Campania.

Il direttore Osanna che ha introdotto ladiscussione sottolineando, in particolare,che Pompei è un luogo della storia maanche dell’innovazione: il Grande ProgettoPompei rappresenta la chiave per leggerein forma contemporanea un luogo dellatradizione italiana per eccellenza. È quindi

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intervenuto il generale Curatoli il quale haricordato che Il Grande Progetto Pompei sifonda sul « Programma straordinario eurgente di interventi conservativi, di pre-venzione, manutenzione e restauro nell’a-rea archeologica di Pompei », adottato aisensi dell’articolo 2 del decreto-leggen. 34/2011, che ha preso il nome di « Pro-getto Pompei per la tutela e la valorizza-zione dell’area archeologica di Pompei ». IlProgetto è stato finanziato il 29 marzo2012 con 105 milioni di euro dalla deci-sione comunitaria n. C(2012)2154, qualeGrande Progetto Comunitario, a valere surisorse del Programma Operativo Interre-gionale « Attrattori culturali, naturali eturismo » FESR 2007-2013 (POIn) fino al31 dicembre 2015 e, dal 1o gennaio 2016,del Programma Operativo Nazionale « Cul-tura e Sviluppo » 2014 – 2020 (PON); daqui la denominazione di « Grande ProgettoPompei ». In particolare, il Progetto siarticola in 5 Piani:

1. piano della conoscenza, con inter-venti di rilievo, indagine e diagnosi, indi-viduazione analitica dei fabbisogni (criti-cità, problemi strutturali e di restauro) pertutte le insulae, finanziato con 8,2 milionidi euro;

2. piano delle opere, che prevede ilrestauro e messa in sicurezza delle strut-ture architettoniche; il restauro apparatidecorativi e reperti; l’adeguamento e mi-glioramento dei servizi all’area archeolo-gica, finanziato con 85 milioni di euro;

3. piano per la fruizione, il miglio-ramento dei servizi e della comunicazione,finanziato con 7 milioni di euro;

4. piano della sicurezza, finanziatocon 2 milioni di euro;

5. piano di rafforzamento tecnologicoe di capacity building, finanziato con 2,8milioni di euro.

Il generale Curatoli ha sottolineato cheal 30 settembre 2016 tutti i piani sono staticompletati ad eccezione del Piano delleopere il cui stato di avanzamento era pari al52 per cento. Ha quindi ricordato che è

stata costituita l’Unità « Grande Pompei »(ex articolo 1 del decreto-legge n. 91 del2013) al fine di consentire il rilancio econo-mico e sociale, la riqualificazione ambien-tale e urbanistica, nonché di potenziarel’attrattività turistica dell’intera area inte-ressata da nove comuni interessati dalpiano di gestione del sito UNESCO « AreeArcheologiche di Pompei, Ercolano e TorreAnnunziata ». Ha altresì illustrato, richia-mando le iniziative in corso per la suaattuazione, il Piano strategico redatto dal-l’Unità « Grande Pompei ». Il Piano deveprevedere interventi infrastrutturali ur-genti necessari a migliorare le vie di accessoe di interconnessione ai siti archeologici, alrecupero ambientale interventi infrastrut-turali urgenti necessari a migliorare vie diaccesso e interconnessioni ai siti archeolo-gici, al recupero ambientale dei paesaggidegradati e compromessi; interventi di ri-qualificazione e rigenerazione urbana;azioni e interventi di promozione e solleci-tazione di erogazioni liberali e sponsorizza-zioni e la creazione di forme di partena-riato pubblico-privato, nonché di coinvolgi-mento di associazioni ed organizzazioni noprofit impegnate nella valorizzazione delpatrimonio culturale.

Il presidente Guglielmo Epifani nel suointervento ha sottolineato la necessità divalorizzare un territorio ricchissimo dirisorse ambientali e culturali, ma inade-guato dal punto di vista infrastrutturale aospitare un turismo di qualità. I grandiflussi da cui è interessata l’area archeo-logica di Pompei – che rappresenta con ilsuo santuario anche un sito prioritario peril turismo religioso – potrebbero essereorientati in misura molto più consistenteanche nei siti circostanti della buffer zoneindividuata dal decreto-legge n. 91 del2013. Ha rilevato, in particolare, che l’of-ferta alberghiera appare limitata a strut-ture di medio livello non attrattive per chiintenda soggiornare più giorni usufruendodi un elevato livello di servizi. Tutto ciò,unito alla carenza infrastrutturale soprat-tutto nell’area dei trasporti, determina unatipologia di turismo dai numeri elevati (ilsolo sito di Pompei registra circa 3 milionidi visitatori l’anno) ma con scarsissima

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permanenza sul territorio e conseguente-mente con ridotta capacità di svilupporispetto alle potenzialità dell’offerta an-cora inesplorata dell’area vesuviana.

La presidente dell’Enit Evelina Christil-lin ha evidenziato la crescente importanzadel binomio turismo-cultura confermataanche dal sito di Pompei: + 12 per centodei visitatori rispetto al 2014 con introitinetti di 22 milioni di euro nel 2015, parial 71 per cento degli introiti netti deimusei e delle aree archeologiche dellaregione Campania. Tuttavia, anche la pre-sidente Christillin ha evidenziato la carat-teristica « mordi e fuggi » del turismo del-l’area archeologica pompeiana sottoline-ando la necessità di una riqualificazionecomplessiva della zona da realizzare at-traverso la creazione di info-point, l’aper-tura di nuove e più qualificate strutturericettive, la realizzazione di collegamentiferroviari migliori con Roma e Firenze. Haevidenziato che nel Grande Progetto Pom-pei si prevede la realizzazione un parcheg-gio di interscambio da 200 posti auto e unpercorso pedonale attraverso il quale ituristi possono accedere direttamentedalla banchina agli scavi. Il progetto ri-guarda anche i collegamenti ferroviari conl’Alta velocità che nelle intenzioni consen-tirebbe di accrescere il numero di visita-tori di Pompei e degli altri siti archeologicidella zona. L’hub Pompei Scavi – haaggiunto la presidente Christillin – do-vrebbe sorgere in corrispondenza dell’in-tersezione della linea ferroviaria Napoli-Salerno con la metropolitana regionaleEav (Circumvesuviana) coinvolgendo nellabuffer zone numerosi comuni dell’area: lastessa Pompei, Portici, Ercolano, Torre delGreco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale,Torre Annunziata, Pompei e Castellam-mare di Stabia. Il progetto è stato pre-sentato agli amministratori locali a set-tembre 2015 dalle Ferrovie dello Stato,con l’accordo del MIBACT e del Ministerodelle infrastrutture.

Il Vicepresidente della CommissioneAttività produttive, Ignazio Abrignani, an-che nella sua veste di Presidente di Pre-sidente dell’Osservatorio nazionale sul tu-rismo, ha sottolineato l’importanza della

valorizzazione dell’immenso patrimonioculturale italiano di cui il sito archeologicodi Pompei rappresenta una punta di dia-mante. A questo fine ha auspicato ilpotenziamento e la qualificazione dell’of-ferta alberghiera della zona e l’organizza-zione di grandi eventi che possa fungereda attrattore culturale consentendo un’of-ferta turistica diversificata.

Il sottosegretario al Ministero dei beniculturali, Antimo Cesaro, ha evidenziato ilvalore aggiunto che un grande attrattoreculturale come il sito di Pompei puòrappresentare per il territorio con ricadutepositive su economia ed occupazione. Haquindi evidenziato che il prossimo hubferroviario che porterà l’alta velocità finoagli Scavi rappresenterà una grande op-portunità di sviluppo sia per la logistica edil trasporto dei turisti oggi costretti ad uncomplicato tragitto, sia per l’immagine chequesta zona saprà dare alle istituzionieuropee e a tanti potenziali investitoriitaliani ed esteri fino ad oggi limitati dallaburocrazia, dall’assenza di infrastrutture edi interlocutori istituzionali affidabili.

Il direttore generale del Turismo delMiBACT, Francesco Palumbo, ha sottoli-neato la connessione tra la valorizzazionedell’area vesuviana e i contenuti del PianoStrategico del Turismo 2017-2022 (PST2017-2022) il quale presenta obiettivi co-erenti sia con la riqualificazione territo-riale finalizzata all’incremento della com-petitività dei territori, sia con il presidiodelle connesse modalità di governance. IlPiano intende promuovere una nuova mo-dalità di fruizione turistica del patrimonioculturale basata sul rinnovamento e sul-l’ampliamento dell’offerta turistica delledestinazioni strategiche e sulla valorizza-zione di nuove mete e prodotti, per ac-crescere il benessere economico, sociale esostenibile rilanciando su basi nuove laleadership dell’Italia sul mercato turisticointernazionale. L’obiettivo è di contribuirealla riqualificazione complessiva del si-stema di offerta (compresi infrastrutture eservizi), ampliare ed arricchire la destina-zione/prodotto Pompei e la distribuzionedei flussi grazie al potenziale dell’offertaterritoriale dell’area vesuviana.

Martedì 6 dicembre 2016 — 314 — Commissione X

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ALLEGATO 2

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpitedal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di compe-tenza, il testo del disegno di legge recante« Conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,recante interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016 » (C. 4158 Governo, approvato dalSenato);

osservato che nelle zone del crateredel sisma di agosto e ottobre 2016 operanocentinaia di tecnici che svolgono attività diperizia sugli immobili, compilando leschede Aedes (Agibilità e danno nell’emer-genza sismica); per questa attività la Pro-tezione civile ha riconosciuto una « formadi rimborso per il mancato guadagno gior-naliero »;

sottolineata la farraginosità dell’in-tera procedura che obbliga i consigli na-zionali a verificare le singole dichiarazionidei redditi presentate dai professionistiper stabilire il quantum del rimborso afronte del mancato guadagno che risultaassolutamente esiguo, soprattutto nei casi

di redditi bassi (numerosi a seguito dellacrisi economica) o di giovani professionistiche non hanno reddito o di dipendenti chesvolgono attività professionale;

valutata l’opportunità di fissare il« rimborso » in una somma valida per tuttisulla base del reddito professionale mediodelle singole categorie professionali (inge-gneri, architetti, geometri e periti);

sottolineata infine la necessità di pro-muovere l’attività turistica nelle quattro re-gioni colpite dal sisma non solo attraversola predisposizione del programma da partedel Commissario straordinario previstodall’articolo 22 del decreto-legge, ma anchecon una serie di azioni urgenti sui princi-pali canali televisivi pubblici, compreso ilcanale estero, soprattutto attraverso cam-pagne di promozione in grado di sensibiliz-zare i turisti a recarsi in località non diret-tamente colpite dal sisma a partire dalleimminenti festività natalizie,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 315 — Commissione X

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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 316

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranzalinguistica ladina della provincia di Bolzano. Nuovo testo C. 56 cost. (Parere alla ICommissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

ALLEGATO 1 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C.4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . 318

SEDE CONSULTIVA:

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell’esamee conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 dicembre 2016.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.25 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige in materia di tutela della minoranza lingui-

stica ladina della provincia di Bolzano.

Nuovo testo C. 56 cost.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverteche l’espressione del parere di competenzaavrà luogo nella seduta odierna.

Luisella ALBANELLA (PD), relatrice,premette preliminarmente la proposta dilegge costituzionale, della quale la Com-missione avvia l’esame in sede consultiva,reca una serie di modifiche allo statutospeciale della regione Trentino-Alto Adige,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte atutelare, in particolare, la rappresentanzadella minoranza linguistica ladina in di-verse sedi.

Quanto al contenuto del provvedi-mento, come risultante a seguito dell’e-same delle proposte emendative, svolto in

Martedì 6 dicembre 2016 — 316 — Commissione XI

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sede referente dalla I Commissione, se-gnala in primo luogo che l’articolo 01 recadisposizioni relative all’attività del Consi-glio regionale della Regione Trentino –Alto Adige, prevedendo che, oltre alle duesessioni tenute alternativamente nelle cittàdi Trento e di Bolzano, possano svolgersisessioni straordinarie riguardanti i dirittidella minoranza linguistica ladina e deigruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri.Il successivo articolo 02 prevede che ilConsiglio regionale della Regione Trenti-no-Alto Adige possa essere convocato insessione straordinaria, su richiesta una-nime dei consiglieri appartenenti algruppo linguistico ladino per questioni cheriguardano i diritti delle minoranze lin-guistiche.

L’articolo 1 stabilisce che, qualora al-meno un componente della giunta provin-ciale di Bolzano appartenga al gruppolinguistico ladino, i vice Presidenti dellagiunta siano pari a tre, anziché due, di cuiuno appartenente al suddetto gruppo lin-guistico.

Fa presente che l’articolo 2, integrandole disposizioni sulla rappresentanza delgruppo linguistico ladino negli organi col-legiali degli enti pubblici locali in Provin-cia di Bolzano, prevede che, negli entipubblici di rilevanza provinciale nei qualisiano previsti due vice presidenti, questidevono appartenere a gruppi linguisticidiversi da quello a cui appartiene il pre-sidente, con l’effetto di garantire automa-ticamente la rappresentanza ai tre gruppilinguistici, mentre negli enti locali inter-medi, dei quali fanno parte comuni neiquali la maggioranza della popolazioneappartiene al gruppo ladino, la carica divice presidente è ricoperta da un ladino,salvo che il presidente non appartenga algruppo ladino.

Segnala, poi, che l’articolo 3 modifica laprocedura di approvazione del bilancio re-gionale e di quello della provincia di Bol-zano nella particolare ipotesi di votazioneper gruppi linguistici. L’articolo in esamemantiene la procedura di conciliazione vi-gente nei casi di opposizione all’approva-zione del bilancio da parte del gruppo tede-sco o del gruppo italiano, mentre, in caso di

mancata maggioranza dei voti del gruppoladino, si prevede il deferimento ad un’altracommissione paritetica, formata da treconsiglieri, in rappresentanza di tutti igruppi linguistici, che decide all’unanimità,in luogo della maggioranza semplice, previ-sta per la commissione paritetica ora previ-sta, formata esclusivamente da consiglieridi lingua tedesca e italiana.

Osserva, inoltre, che l’articolo 4, chereca le disposizioni più direttamente ri-conducibili a materie di competenza dellaXI Commissione, interviene sul trasferi-mento fuori provincia del personale dilingua ladina e sulla ripartizione propor-zionale tra i gruppi linguistici dei postidella magistratura. In particolare, lanorma prevede l’estensione anche alla mi-noranza ladina della disposizione vigentesecondo la quale per la provincia di Bol-zano i trasferimenti fuori provincia degliappartenenti al gruppo linguistico tedescodevono essere contenuti entro il limite del10 per cento dei posti complessivi da essooccupati. Si interviene, inoltre, anche inordine alla ripartizione dei posti del per-sonale della magistratura, estendendo lacosiddetta proporzionale etnica, allo statoprevista solo per i gruppi linguistici ita-liano e tedesco, anche ai lavoratori dilingua ladina, garantendo loro anche lastabilità di sede nella provincia, allo statoprevista per i lavoratori del gruppo lin-guistico tedesco.

Fa presente, poi, che l’articolo 5 mo-difica la composizione della sezione auto-noma di Bolzano del tribunale regionale digiustizia amministrativa. Attualmente, icomponenti di tale sezione devono appar-tenere in egual misura ai gruppi linguisticitedesco e italiano, mentre con la novella siprevede che i componenti debbano appar-tenere anche al gruppo linguistico ladino.A tal fine, mentre si ribadisce che nellasezione del Tribunale vengano nominati inegual numero componenti appartenenti algruppo linguistico tedesco e al gruppolinguistico italiano, si prevede che nell’am-bito di tali nomine, alternativamente peruno dei posti spettanti a tali gruppi, ènominato, fino alla naturale scadenza del-l’incarico e in successione continua, un

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componente appartenente al gruppo lin-guistico ladino. Il componente del gruppolinguistico ladino rientra nella quota deicomponenti nominata dal Consiglio pro-vinciale di Bolzano. Quanto alla presi-denza della sezione, attualmente sono no-minati a tale carica per uguale periodo ditempo un giudice di lingua tedesca e unodi lingua italiana. Con la norma in esame,si realizza invece una successione, in al-ternanza per sei mandati, di un giudice dilingua italiana e di uno di lingua tedescae, alla scadenza di tale periodo, si prevedeun mandato per un presidente di lingualadina.

Segnala, inoltre, che l’articolo 6 mo-difica la composizione delle sezioni delConsiglio di Stato che esaminano i ricorsiavverso le decisioni della sezione auto-noma di Bolzano del tribunale regionaledi giustizia amministrativa. In proposito,ricorda che, attualmente, la sezione èintegrata da un consigliere appartenenteal gruppo di lingua tedesca, mentre conla modifica proposta il consigliere potràappartenere anche al gruppo di lingualadina. L’articolo 6-bis prevede che nellaprovincia di Bolzano le amministrazionipubbliche debbano usare anche i topo-nimi ladini nei riguardi dei cittadini dilingua ladina e nei territori dove è in-sediati il medesimo gruppo linguistico,estendendo in sostanza le disposizioni giàvigenti per i toponimi tedeschi. L’articolo7 prevede, in primo luogo, che nell’am-bito della commissione paritetica traStato e Regioni, che deve essere sentitanell’ambito dell’adozione delle norme diattuazione dello statuto speciale, i trecomponenti che devono ora essere ga-rantiti al gruppo linguistico tedesco pos-sano appartenere anche al gruppo lin-guistico ladino. Per quanto riguarda laspeciale commissione per le norme diattuazione relative alle materie attribuitealla competenza della provincia di Bol-zano, si prevede che uno dei membri inrappresentanza dello Stato debba appar-tenere al gruppo linguistico tedesco oladino, anziché solo a quello tedesco,come ora previsto, precisandosi altresìche la maggioranza dei consiglieri pro-

vinciali dei gruppi linguistici tedesco oitaliano possano rinunciare a designareun proprio rappresentante, in favore diun rappresentante del gruppo ladino.

Da ultimo, fa presente che l’articolo 8reca le disposizioni relative alla coperturafinanziaria del provvedimento, mentrel’articolo 9 stabilisce che la legge costitu-zionale entri in vigore il giorno successivoalla sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale, dopo la promulgazione.

Alla luce del contenuto del provvedi-mento, che incide limitatamente su mate-rie di competenza della Commissione, for-mula una proposta di parere favorevole(vedi allegato 1).

Cesare DAMIANO, presidente, nessunochiedendo di intervenire, pone in vota-zione la proposta di parere formulatadalla relatrice.

La Commissione approva la proposta diparere formulata dalla relatrice (vedi al-legato 1).

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popo-

lazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverteche, secondo quanto convenuto nella riu-nione dell’Ufficio di presidenza, integratodai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 23novembre scorso, l’espressione del pareredi competenza alla VIII Commissione suldisegno di legge Atto Camera n. 4158, diconversione del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, recante interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite dal sismadel 24 agosto 2016, approvato dal Senato,avrà luogo nella seduta di domani, 7dicembre.

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Dà quindi la parola al relatore, onore-vole Davide Baruffi, per la sua relazioneintroduttiva.

Davide BARUFFI (PD), relatore, segnalapreliminarmente che l’altro ramo del Par-lamento ha apportato, nel corso dellaprima lettura, consistenti modifiche al te-sto originario che, pertanto, attualmenteconsta di 64 articoli, suddivisi in dieciTitoli, a loro volta ripartiti in Capi. Ri-corda in particolare che nel testo deldecreto in esame è confluito il contenutodel decreto-legge n. 205 del 2016, adottatoin seguito agli eventi sismici del 26 e del30 ottobre scorso.

Passando all’esame del contenuto delprovvedimento, segnala, in primo luogo,che nell’ambito del Titolo I, riguardante iprincipi direttivi e le risorse per la rico-struzione, e del Capo I, recante i principiorganizzativi, l’articolo 1, nel testo appro-vato dal Senato, delimita l’ambito di ap-plicazione del decreto-legge e individua gliorgani direttivi, individuati nel Commissa-rio straordinario, nominato con decretodel Presidente della Repubblica del 9 set-tembre 2016, nei vicecommissari, indenti-ficati nei presidenti delle regioni interes-sate, e nei comitati istituzionali, costituitinelle regioni colpite dal sisma, compostidal Presidente della Regione, dai Presi-denti delle Province e dai Sindaci deiComuni interessati. L’articolo 2 disciplinale funzioni del Commissario straordinarioe dei vice commissari, mentre l’articolo 3prevede l’istituzione, presso ogni regione,dell’Ufficio speciale per la ricostruzionepost sisma 2016 per la pianificazione ur-banistica connessa alla ricostruzione, l’i-struttoria per il rilascio delle concessionidi contributi e tutti gli altri adempimentirelativi alla ricostruzione privata. Per ilfunzionamento degli uffici, il comma 1prevede il comando o il distacco di per-sonale dipendente dalle Regioni, Provincee Comuni interessati. La norma, altresì,autorizza le Regioni, le Province e i Co-muni interessati ad assumere il personale,strettamente necessario ad assicurare lapiena funzionalità degli Uffici speciali perla ricostruzione, con forme contrattuali

flessibili, in deroga ai vincoli vigenti dicontenimento della spesa di personale, nellimite di spesa di 0,75 milioni di euro perl’anno 2016 e di 3 milioni di euro annuiper ciascuno degli anni 2017 e 2018. Leassunzioni a tempo determinato sono ef-fettuate con facoltà di attingere dalle gra-duatorie vigenti, anche per le assunzioni atempo indeterminato garantendo in ognicaso il rispetto dell’ordine di collocazionedei candidati nelle medesime graduatorie.Il successivo comma 2 prevede la possibi-lità di assegnazione all’Ufficio speciale perla ricostruzione, nel limite delle risorsedisponibili, di unità di personale con pro-fessionalità tecnico-specialistiche.

L’articolo 4 prevede l’istituzione, nel-l’ambito dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, di unfondo per la ricostruzione delle zone col-pite dal sisma, con una dotazione inizialedi 200 milioni di euro nel 2016 perl’attuazione degli interventi di immediatanecessità previsti dal decreto. Viene, al-tresì, prevista l’apertura di apposite con-tabilità speciali intestate al Commissario eai vice-commissari, in cui confluisconotutte le risorse destinate alla ricostruzione,ivi comprese quelle del fondo di nuovaistituzione e quelle derivanti dalle eroga-zioni liberali. Ulteriori disposizioni disci-plinano l’utilizzo delle erogazioni liberali afavore del sisma e la loro detraibilità odeducibilità ai fini fiscali.

Segnala che il Senato ha introdotto ilCapo 1-bis, composto dal solo articolo4-bis, riguardante le strutture provvisoriedi prima emergenza. Tale disposizionedisciplina la procedura per l’individua-zione delle aree da destinare all’insedia-mento di container, nonché per la stipuladei contratti per la fornitura, il noleggio ela disponibilità dei container medesimi.

Fa presente che il Titolo II, compostodagli articoli da 5 a 18, reca misure per laricostruzione e il rilancio del sistema eco-nomico e produttivo. In tale ambito, nelcontesto del Capo I, recante disposizioniper la ricostruzione dei beni danneggiati,l’articolo 5 interviene in materia di rico-struzione privata, alla quale sono ricono-sciuti finanziamenti agevolati, i cui criteri

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e le cui procedure di concessione sonodisciplinati dall’articolo 6. Segnala che ilsuccessivo articolo 7 individua la tipologiadegli interventi di riparazione e ricostru-zione degli immobili danneggiati o distruttiammessi alla concessione dei contributipubblici, mentre l’articolo 8 disciplina laprocedura da seguire in caso di necessitàdi immediati interventi per il ripristinodella agibilità degli edifici e delle strutture.L’articolo 9, inoltre, prevede la possibilitàdi assegnare un contributo alle famiglieresidenti nei comuni interessati in caso didistruzione o danneggiamento grave dibeni mobili e di beni immobili registrati.Dalla concessione dei benefici sono esclusi,sulla base dell’articolo 10, gli edifici che,prima degli eventi sismici, risultavano prividei requisiti per essere utilizzabili a finiresidenziali o produttivi sostenute per lademolizione, la rimozione dei materiali ela pulizia dell’area. L’articolo 11 disciplinale modalità attraverso le quali gli ufficispeciali per la ricostruzione curano lapianificazione urbanistica connessa allaricostruzione. Osserva che l’articolo 12disciplina la procedura per la concessionedei contributi pubblici finalizzati alla ri-parazione e alla ricostruzione degli immo-bili danneggiati o distrutti dagli eventisismici, mentre l’articolo 13 disciplina lemodalità di accesso ai contributi in rela-zione a edifici a uso abitativo ulterior-mente danneggiati, per i quali siano staticoncessi contributi, anche se non si èancora proceduto all’erogazione dei bene-fici, per i danni riportati a causa dell’e-vento sismico del 2009 e per i quali i lavorinon siano conclusi.

Rileva che l’articolo 14 disciplina lemodalità per la concessione dei finanzia-menti finalizzati, nei limiti delle risorsestanziate, alla ricostruzione, alla ripara-zione e al ripristino degli edifici pubblici,agli interventi volti ad assicurare la fun-zionalità dei servizi pubblici, nonché agliinterventi sui beni del patrimonio artisticoe culturale, nei Comuni colpiti dagli eventisismici. Segnala che il Senato, con l’intro-duzione dell’articolo 14-bis, ha dispostoche le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche eUmbria effettuino sui presìdi ospedalieri

nei territori interessati dagli eventi sismicile verifiche tecniche nonché la valutazionedel fabbisogno finanziario necessario almiglioramento sismico delle strutture. Ilsuccessivo articolo 15 individua i soggettiattuatori degli interventi di riparazione,ripristino con miglioramento sismico oricostruzione delle opere pubbliche e deibeni culturali.

In tale ambito, per quanto attiene aiprofili di interesse della Commissione, os-serva che l’articolo 15-bis, introdotto dalSenato, disciplina le modalità per l’esecu-zione degli interventi immediati sul patri-monio culturale. Segnala che, ai fini diaccelerare la realizzazione degli interventidi tutela del patrimonio culturale, sullabase del comma 6, l’ufficio del Soprinten-dente speciale, costituito dal decreto delMinistro dei beni e delle attività culturalie del turismo 24 ottobre 2016, si avvale diuna apposita segreteria tecnica di proget-tazione, costituita, per la durata di cinqueanni a far data dal 2017, presso il Segre-tariato generale del Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo ecomposta da non più di venti unità dipersonale, alle quali possono essere con-feriti, in deroga ai limiti finanziari previstidalla legislazione vigente, incarichi di col-laborazione, ai sensi dell’articolo 7,comma 6, del decreto legislativo n. 165 del2001, per la durata massima di ventiquat-tro mesi, entro il limite di spesa di 500.000euro annui. La norma prevede anche lapossibilità di affidamento ai componentidella Segreteria tecnica delle funzioni diresponsabile unico del procedimento. Ilmedesimo comma 6 prevede, altresì, lapossibilità per l’ufficio del Soprintendentespeciale di reclutare personale di sup-porto, fino a un massimo di venti unità,entro il limite di spesa di 800.000 euroannui, per la durata di cinque anni a fardata dal 2017.

Rileva, poi, che il Senato, con l’articolo15-ter, ha disciplinato le procedure me-diante le quali ANAS Spa, in qualità disoggetto attuatore, provvede agli interventidi messa in sicurezza e al ripristino dellaviabilità delle infrastrutture stradali diinteresse nazionale rientranti nelle sue

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competenze, nonché di quelle rientrantinella competenza delle Regioni e degli entilocali. Segnala che il successivo articolo 16dispone la costituzione di una Conferenzapermanente, quale organo unico per ladirezione, il coordinamento e il controllodelle opere di ricostruzione nonché per ladecisione in ordine agli atti di program-mazione, di pianificazione, di attuazioneed esecuzione degli interventi. La normaprevede, altresì, l’istituzione, presso ogniRegione, di una Commissione pariteticacon la finalità di accelerare il processo diricostruzione dei territori.

L’articolo 17 dispone l’estensione delcredito di imposta, il cosiddetto art-bonus,introdotto dall’articolo 1, comma 1, deldecreto-legge n. 83 del 2014, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 106 del2014, alle erogazioni liberali effettuate, adecorrere dalla data di entrata in vigoredel presente decreto-legge, a favore delMinistero dei beni delle attività culturali edel turismo per interventi di manuten-zione, protezione e restauro di beni cul-turali di interesse religioso. Il credito diimposta è esteso anche alle erogazioniliberali effettuate per il sostegno dell’Isti-tuto superiore per la conservazione e ilrestauro, dell’Opificio delle pietre dure edell’Istituto centrale per il restauro e laconservazione del patrimonio archivisticoe librario. Con l’articolo 17-bis, il Senatoha introdotto la previsione della deduci-bilità delle erogazioni liberali effettuate infavore dei comuni colpiti da terremoti e daaltri eventi calamitosi. Rileva che, comedisposto dall’articolo 18, i soggetti attua-tori degli interventi si avvalgono, sulla basedi un’apposita convenzione, di una cen-trale unica di committenza, individuatanell’Agenzia nazionale per l’attrazione de-gli investimenti e lo sviluppo di impresaSpa.

Il Senato ha, inoltre, introdotto il CapoI-bis, composto dal solo articolo 18-bis,che disciplina le modalità di svolgimentodell’anno scolastico 2016/2017. In partico-lare, tale articolo autorizza i dirigenti degliUffici scolastici regionali, in relazione adedifici dichiarati totalmente o parzial-mente inagibili, nonché in relazione a

scuole ospitate in strutture temporanee oche ospitano alunni sfollati: a derogare,per l’anno scolastico 2016/2017, al numerominimo e massimo di alunni per classe,previsto dalla normativa vigente; a istituireulteriori posti in organico di fatto, daattivare sino al 30 giugno 2017, per per-sonale docente, nonché per il personaleamministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);ad assegnare alle cattedre i docenti, ilpersonale ATA e gli altri educatori o, peril personale in servizio presso edifici ina-gibili, a modificare le assegnazioni effet-tuate in deroga ai termini e alle procedurepreviste dalla normativa vigente. Tali ul-time assegnazioni sono regolate con con-tratto collettivo integrativo regionale dilavoro, da sottoscrivere entro sette giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del decreto-legge in esame.Per l’attuazione di tali misure, è autoriz-zata la spesa di 5 milioni di euro per il2016 e di 15 milioni di euro per il 2017.La norma dispone, inoltre, che, per ilmedesimo anno scolastico 2016/2017, idirigenti scolastici possono individuare isupplenti da nominare in deroga alla nor-mativa vigente, fermo restando il criteriodel maggior punteggio, assicurando lapriorità a coloro che si sono preventiva-mente resi disponibili ad accettare i con-tratti offerti dall’istituzione scolastica.

Fa presente che il Capo II, compostodegli articoli da 19 a 25, reca misure peril sistema produttivo e lo sviluppo econo-mico e che, in tale ambito, l’articolo 19dispone che, per la durata di tre anni, gliinterventi del Fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese, comprese quelledel settore agroalimentare, con sede neicomuni colpiti dal sisma e che sono statedanneggiate da tali eventi, siano concessi atitolo gratuito e con priorità su altri in-terventi, per un importo massimo persingola impresa di 2,5 milioni di euro. Ilsuccessivo articolo 20 prevede che unaquota di 35 milioni di euro delle risorsedel fondo per la ricostruzione delle zonecolpite dal sisma, istituito dall’articolo 4,sia riservata alla concessione di agevola-zioni, nella forma di contributi in contointeressi, alle imprese danneggiate dal si-

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sma. Rileva che l’articolo 21 prevede in-terventi mirati al sostegno e allo sviluppodelle aziende agricole, agroalimentari ezootecniche delle zone colpite dal terre-moto. Segnala, tra le modifiche introdottedal Senato, la previsione, al comma 4-qua-ter, che i titolari di attività produttivesvolte in edifici danneggiati, nella qualitàdi responsabili della sicurezza sui luoghidi lavoro, acquisiscono la certificazione diagibilità sismica rilasciata a seguito diverifica di sicurezza effettuata da un pro-fessionista abilitato. Il successivo articolo22 prevede la predisposizione, da parte delCommissario straordinario in collabora-zione con l’ENIT – Agenzia nazionale peril turismo, di un programma per la pro-mozione e il rilancio del turismo.

Fa presente, in particolare, con riferi-mento alle materie di competenza dellaCommissione, che l’articolo 23 dispone ladestinazione di trenta milioni di euro daparte dell’INAIL per il finanziamento diprogetti di investimento e formazione inmateria di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo 24 prevede, nel rispetto dellanormativa europea e nazionale in materiadi aiuti di Stato, la concessione, nel limitedi 10 milioni di euro nel 2016, di finan-ziamenti agevolati a micro, piccole e medieimprese. L’articolo 25, infine, prevede l’ap-plicazione del regime di aiuto di Stato, neilimiti delle risorse effettivamente disponi-bili, per il sostegno di nuovi investimentiproduttivi, anche attraverso l’attrazione ela realizzazione di progetti imprendito-riali, per il rilancio del sistema produttivodelle zone colpite dal sisma.

Segnalato che il Capo III, compostodegli articoli da 26 a 29, reca misure perla tutela dell’ambiente, rileva che l’articolo26 prevede la disapplicazione per l’anno2016, nei confronti degli Enti parco na-zionali del Gran Sasso e Monti della Lagae dei Monti Sibillini, delle disposizioni inmateria di realizzazione di risparmi acarico delle pubbliche amministrazioni re-cate dalla normativa vigente. L’articolo 27dispone la predisposizione e l’approva-zione da parte del Commissario straordi-nario di un programma delle infrastrut-ture ambientali da ripristinare e realizzare

nei comuni colpiti dal sisma, con partico-lare attenzione agli impianti di depura-zione e di collettamento fognario nonchéagli acquedotti. L’articolo 28 detta unadettagliata disciplina relativa al tratta-mento e al trasporto del materiale deri-vante dal crollo parziale o totale degliedifici. Rileva che, con l’articolo 28-bis, ilSenato ha introdotto misure per incenti-vare il recupero dei rifiuti non pericolosi,rinviando alle disposizioni contenute neldecreto legislativo n. 152 del 2010. L’arti-colo 29, infine, prevede la disapplicazione,fino al 31 dicembre 2018, delle disposi-zioni vigenti in materia di gestione delleterre e rocce da scavo nei territori colpitidal sisma.

Osservato che il Capo IV, compostodagli articoli da 30 a 36-ter, reca dispo-sizioni in materia di legalità e trasparenza,fa presente che l’articolo 30 prevede l’i-stituzione, nell’ambito del Ministero del-l’interno, di una Struttura di missione,diretta da un prefetto, per lo svolgimentodelle attività finalizzate alla prevenzione eal contrasto delle infiltrazioni della crimi-nalità organizzate nelle opere di ricostru-zione. La norma rinvia a un successivodecreto del Ministro dell’interno per laistituzione, in seno al Comitato di coordi-namento, costituito presso il medesimoMinistero ai sensi dell’articolo 203 deldecreto legislativo n. 50 del 2016, di unasezione specializzata. Al medesimo decretoè rinviata anche l’individuazione delle fun-zioni, della composizione, delle risorseumane e delle dotazioni strumentali dellaStruttura, nell’ambito delle risorse dispo-nibili a legislazione vigente. A supportodella Struttura, è istituito, presso il Dipar-timento della pubblica sicurezza del Mi-nistero dell’interno, il Gruppo interforzecentrale per l’emergenza e la ricostruzionenell’Italia centrale (GICERIC), le cui fun-zioni e la cui composizione sono definitecon il medesimo decreto del Ministro del-l’interno istitutivo del Gruppo interforze.Tra i compiti demandati alla Struttura,ricordo, in particolare, la tenuta dell’Ana-grafe antimafia degli esecutori, cui devono

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obbligatoriamente iscriversi gli operatorieconomici interessati a partecipare agliinterventi di ricostruzione.

Il successivo articolo 31, recante ulte-riori norme riguardanti la ricostruzioneprivata, dispone, fra l’altro, l’obbligo diinserire nei contratti di ricostruzione sti-pulati tra privati la clausola di tracciabilitàfinanziaria, debitamente accettata ai sensidell’articolo 1341, secondo comma, delcodice civile. Sulla base dell’articolo 32,l’Autorità nazionale anticorruzione(ANAC) esercita il controllo sulle decisionirelative alle decisioni assunte dal Commis-sario straordinario in merito alla ricostru-zione degli edifici pubblici, di cui al pre-cedente articolo 14. Ai sensi del successivoarticolo 33, inoltre, sono sottoposti alcontrollo preventivo della Corte dei conti iprovvedimenti di natura regolatoria edorganizzativa, ad esclusione di quelli dinatura gestionale, adottati dal Commissa-rio straordinario.

Segnala, per quanto attiene alle com-petenze della XI Commissione, che l’arti-colo 34, nel disporre l’istituzione di unelenco speciale di professionisti abilitati, aiquali i soggetti privati sono tenuti a con-ferire gli incarichi per la ricostruzione oriparazione e ripristino degli immobilidanneggiati dagli eventi sismici, prevedeche l’iscrizione nell’elenco speciale sia ri-servata ai professionisti che non abbianocommesso violazioni in materia contribu-tiva e previdenziale ostative al rilascio delDURC.

Si sofferma, poi, sull’articolo 35, chereca misure di tutela dei lavoratori. Lanorma prevede, ai commi 1 e 2, che larealizzazione degli interventi privati diricostruzione, per i quali è concesso uncontributo ai sensi dell’articolo 6 del de-creto in esame, sia assoggettata alle dispo-sizioni previste per le stazioni appaltantipubbliche relativamente all’osservanza in-tegrale del trattamento economico e nor-mativo stabilito dai contratti collettivi na-zionali e territoriali, nonché riguardo alpossesso del documento unico di regolaritàcontributiva (DURC). Per effetto delcomma 3, sia le imprese impegnate inopere di ricostruzione privata sia quelle

affidatarie o esecutrici di lavori di ripa-razione o ricostruzione di immobili pub-blici hanno l’obbligo di iscrizione e diversamento degli oneri contributivi pressole Casse edili/Edilcasse provinciali o re-gionali riconosciute dal Ministero del la-voro e delle politiche sociali e regolar-mente operanti nelle Province di Rieti,Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia,l’Aquila e Teramo. Le medesime impresesono obbligate, sulla base del comma 4, aprovvedere ad una adeguata sistemazionealloggiativa dei propri dipendenti, i cuistandard minimi possono essere, come di-sposto dal comma 5, definiti dalle orga-nizzazioni datoriale e sindacali, e sonotenute a comunicare ai sindaci dei Comunil’ubicazione dei cantieri interessati dailavori ed ai comitati paritetici territorialiper la prevenzione infortuni, l’igiene el’ambiente di lavoro (CPT) le modalità disistemazione alloggiativa dei suddetti di-pendenti, l’indirizzo della loro dimora equant’altro ritenuto utile. Le medesimeimprese, ai sensi del comma 6, devonofornire ai dipendenti un badge che riportii loro dati identificativi. Il successivocomma 7 prevede l’istituzione presso icentri per l’impiego e le casse edili delleProvince interessate di apposite liste diprenotazione per l’accesso al lavoro, arti-colate in due sezioni, una per i lavoratoriresidenti nei territori interessati daglieventi sismici e un’altra per i lavoratoriresidenti al di fuori. Il comma 8, infine,prevede la stipulazione presso le prefet-ture interessate di appositi protocolli dilegalità, per la definizione dettagliata delleprocedure per l’assunzione dei lavoratoriedili, prevedendo altresì l’istituzione di untavolo permanente.

L’articolo 36, infine, reca disposizioniin materia di trasparenza e di pubblicitàdegli atti del Commissario straordinario.Segnala, poi, che il Senato ha introdottol’articolo 36-bis che affida al Ministero dellavoro e delle politiche sociali, anche tra-mite l’Agenzia per le politiche attive dellavoro (ANPAL), il compito di svolgereattività informative destinate alle popola-zioni colpite, alle imprese e ai lavoratorisulle misure di sostegno previste dal de-

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creto in esame. Il successivo articolo 36-ter, anch’esso introdotto dall’altro ramodel Parlamento, prevede il divieto di in-stallazione, fino al 31 dicembre 2017, diapparecchi e congegni per il gioco lecitonei comuni colpiti dal sisma.

Fa presente, poi, che, nell’ambito delTitolo III, contenente misure concernenti irapporti tra gli interventi per la ricostru-zione e gli interventi di protezione civile,il Capo I, composto degli articoli da 37 a41, reca misure urgenti concernenti leattività e la piena operatività del servizionazionale della protezione civile in caso diemergenza. In particolare, l’articolo 37dispone la possibilità per le amministra-zioni pubbliche colpite da eventi calami-tosi, in relazione ai quali sia stato dichia-rato lo stato di emergenza, di differire itermini dei pagamenti da esse dovuti peril tempo strettamente necessario.

Per quanto di competenza della Com-missione, segnala che l’articolo 38 disponeche i rimborsi ai datori di lavoro, dovutiper l’impiego di propri dipendenti comevolontari nel corso di operazioni di pro-tezione civile a seguito del sisma puòavvenire, in alternativa all’erogazione indenaro, sotto forma di credito di imposta,utilizzabile esclusivamente in compensa-zione.

Il successivo articolo 39 destina unaquota di 4 milioni di euro nel 2016, avalere sul fondo per la ricostruzione dellezone colpite dal sisma, istituito dall’arti-colo 4, per garantire la continuità nellagestione del rischio meteo-idrologico edidraulico nelle aree di accoglienza e negliinsediamenti provvisori. L’articolo 40 dettadisposizioni per consentire il riutilizzodelle risorse residue ricevute dal Fondo disolidarietà dell’Unione europea per le esi-genze connesse con gli eventi sismici per larealizzazione di attività di previsione eprevenzione non strutturale dei rischi e dipianificazione e preparazione alla gestionedell’emergenza. L’articolo 41 prevede lapossibilità di cessione a titolo gratuito dibeni mobili di proprietà delle amministra-zioni statali, non più utilizzabili o ricono-sciuti fuori uso, alle regioni o agli enti

locali cui erano già stati assegnati per larealizzazione di interventi connessi aglieventi sismici.

Il Capo II, composto degli articoli 42 e43, reca misure per il passaggio dallagestione dell’emergenza alla ricostruzionenei territori colpiti dal sisma. Segnala, inparticolare, che l’articolo 42 introduce di-sposizioni per garantire e regolare il su-bentro delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-che e Umbria nelle attività avviate durantela fase di prima emergenza e che l’articolo43, infine, fa salve le disposizioni giàadottate in materia di assistenza alloggia-tiva ai cittadini residenti in strutture di-chiarate inagibili.

Passa, quindi, ad illustrare il contenutodel Titolo IV, che reca disposizioni inmateria di enti locali, sospensioni di ter-mini e misure fiscali, segnalando in primoluogo che il Capo I, composto del soloarticolo 44, reca disposizioni riguardantigli enti territoriali. Tale disposizione in-troduce norme di natura finanziaria econtabile, tra le quali segnala la sospen-sione del pagamento delle rate dei mutuiconcessi dalla Cassa depositi e prestiti,l’esclusione dall’obbligo del pareggio dibilancio, per l’anno 2016, per i Comunicolpiti dal sisma, la sospensione per seimesi di tutti i termini relativi ad adem-pimenti finanziari a carico dei Comunicolpiti dal sisma, nonché, infine, la so-spensione per il periodo 2017-2021 delversamento delle quote capitali dei pianidi ammortamento per il rimborso delleanticipazioni della liquidità delle regioni.

Si sofferma, in particolare, sul Capo II,composto dal solo articolo 45, che recamisure in favore dei lavoratori delle zonecolpite dal sisma. In particolare, il comma1 di tale articolo prevede la concessione,nel limite di 124,5 milioni di euro perl’anno 2016 e a decorrere dalla data delsisma, di una indennità pari al tratta-mento massimo di integrazione salariale,con la relativa contribuzione figurativa, ailavoratori del settore privato, compresoquello agricolo, impossibilitati a prestarel’attività lavorativa, in tutto o in parte, aseguito degli eventi sismici e dipendenti dadatori operanti in uno dei comuni inte-

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ressati dai medesimi eventi, qualora nonrientrino nell’ambito di applicazione dellenorme vigenti in materia di ammortizza-tori sociali in costanza di rapporto dilavoro e siano impossibilitati a recarsi allavoro, anche perché impegnati nella curadei familiari con loro conviventi, per in-fortunio o malattia conseguenti all’eventosismico. Sulla base del comma 2, l’inden-nità spetta, limitatamente ai lavoratori delsettore agricolo, per le ore di riduzione osospensione dell’attività nei limiti ivi pre-visti e non può essere equiparata al lavoroai fini del calcolo delle prestazioni didisoccupazione agricola. Per i lavoratoriche si assentano per l’assistenza ai fami-liari, l’indennità è riconosciuta per le gior-nate di mancata prestazione dell’attivitàlavorativa per un numero massimo ditrenta giornate di retribuzione. Ai sensidel comma 3, l’onere è posto a carico delFondo sociale per occupazione e forma-zione.

Il comma 4 dispone il riconoscimento,nel limite di 134,8 milioni di euro perl’anno 2016, di una indennità una tantumper il 2016, pari a 5.000 euro, in favore deititolari di rapporti di collaborazione co-ordinata e continuativa o di rapporti diagenzia o di rappresentanza commercialee dei lavoratori autonomi, ivi compresi ititolari di attività di impresa e professio-nali, che siano iscritti a qualsiasi formaobbligatoria di previdenza, che abbianodovuto sospendere l’attività a causa deglieventi sismici e che operino esclusiva-mente – o, nel caso degli agenti e rap-presentanti, prevalentemente – nei comunicolpiti dal sisma. Sulla base del comma 5,i benefìci sono concessi dalle regioni in-teressate ed erogati dall’INPS, entro i li-miti di spesa ed in base al riparto dirisorse, alle condizioni ed ai limiti definitida una convenzione tra il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, il Ministerodell’economia e delle finanze e i presidentidelle regioni medesime. L’INPS provvedeal relativo monitoraggio finanziario, for-nendo i risultati di tale attività al Ministrodel lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell’economia e delle finanze.

Il comma 6 esclude l’applicazione delledisposizioni riguardanti il procedimento diinformazione e consultazione sindacale edi limiti temporali per la presentazionedelle domande per i datori di lavoro chepresentino domanda di cassa integrazioneguadagni ordinaria e straordinaria, nonchédi assegno ordinario e assegno di solida-rietà, in conseguenza degli eventi sismici.Sulla base del comma 7, i periodi ditrattamento di integrazione salariale ordi-naria e straordinaria concessi in conse-guenza degli eventi sismici non sono con-teggiati ai fini delle durate massime com-plessive previste dall’articolo 4, commi 1 e2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.Il relativo onere, valutato in 7,43 milioni dieuro per l’anno 2019 e in 11,08 milioni dieuro per l’anno 2020, è posto a carico delFondo sociale per occupazione e forma-zione. Sulla base del comma 8, infine, inrelazione ai trattamenti di integrazionesalariale straordinaria concessi in conse-guenza degli eventi sismici, è disposta, finoal 30 settembre 2017, l’esenzione totaledalla contribuzione addizionale, prevista acarico delle imprese che presentino do-manda di integrazione salariale. Gli onerisono quantificati in 8,9 milioni di euro perl’anno 2017, 12,2 milioni di euro perl’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno2019.

Segnala che il Capo III, composto dagliarticoli da 46 a 49, interviene in materiafiscale. L’articolo 46, in particolare, reca ladisciplina per le imprese insediate nelterritorio colpito dal sisma in caso diperdite relative all’esercizio in corso alladata del 31 dicembre 2016, mentre l’arti-colo 47 dispone l’esclusione dalla baseimponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP,dei contributi, indennizzi e risarcimenticonnessi agli eventi sismici a favore deisoggetti (persone fisiche e giuridiche) chehanno sede o unità locali nei territoriinteressati dal sisma, nel rispetto dellanormativa in materia di aiuti di Stato.

Fa presente che il successivo articolo 48reca misure per la proroga e la sospen-sione di termini in materia di adempi-menti e versamenti tributari e contributivi,nonché per la sospensione di termini am-

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ministrativi. Segnala, in particolare, che ilcomma 4 dispone la disapplicazione dellesanzioni amministrative previste a caricodei datori di lavoro per ritardate comu-nicazioni di assunzione, cessazione e va-riazione del rapporto di lavoro. I commi13 e 14, inoltre, dispongono la sospen-sione dei termini, in scadenza nel periododal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017,relativi agli adempimenti e ai versamentidei contributi previdenziali e assistenzialie dei premi per l’assicurazione obbliga-toria in scadenza, che dovranno essereregolarizzati entro il 30 ottobre 2017,senza sanzioni e interessi, anche me-diante rateizzazione fino ad un massimodi diciotto rate mensili di pari importo.Alle minori entrate, valutate pari a97,835 milioni di euro per il 2016 e a344,53 milioni di euro per il 2017 siprovvede a carico del Fondo sociale perl’occupazione e la formazione. Il comma13-bis prevede l’applicazione per un pe-riodo di tre anni di una disciplina dimaggior favore alle richieste di anticipa-zione della posizione individuale matu-rata presso forme pensionistiche comple-mentari da parte di soggetti residenti neiComuni colpiti dal sisma. In particolare,la norma richiama l’applicazione dell’ar-ticolo 11, comma 7, lettera a), del decretolegislativo n. 252 del 2005, che prevede lapossibilità di richiedere l’anticipazione inqualsiasi momento a prescindere dal re-quisito degli otto anni di iscrizione aduna forma pensionistica complementare,secondo le modalità stabilite dagli statutie dai regolamenti di ciascuna specificaforma pensionistica complementare. Ilcomma 14 dispone che la mancata ap-plicazione delle sanzioni amministrativeper ritardate comunicazioni di assun-zione, cessazione e variazione del rap-porto di lavoro, prevista dal comma 4, ela sospensione degli adempimenti e deiversamenti dei contributi e dei premi,prevista dal comma 13, si applicano an-che nei confronti dei lavoratori autonomie dei datori di lavoro che alla data deglieventi sismici, erano assistiti da profes-sionisti operanti nei comuni colpiti dalsisma. L’articolo 49 reca disposizioni re-

lative alla sospensione dei processi civili,penali e amministrativi, al rinvio delleudienze e alla sospensione di terminisostanziali e processuali con riguardo aiComuni colpiti dagli eventi sismici diagosto e di ottobre.

Passa, quindi, al Titolo VI, recantedisposizioni in materia di organizzazione epersonale e finali e, in particolare, al CapoI, composto dagli articoli da 50 a 51-bis,che interviene con riferimento alla strut-tura commissariale e ad altri uffici pub-blici.

L’articolo 50, al comma 1, riconosce alCommissario straordinario la piena auto-nomia amministrativa, finanziaria e con-tabile in relazione alle risorse assegnatenonché la sua autonomia decisionale inmerito all’articolazione interna della strut-tura anche in aree e unità organizzative.La norma dispone, inoltre, che il personaledella struttura fruisce di un trattamentoeconomico – se quello di provenienza siainferiore – commisurato a quello corri-sposto al personale, dirigenziale e nondirigenziale, presso la Presidenza del Con-siglio. Il comma 2 prevede la possibilitàper la struttura, ferma restando la dota-zione di personale già prevista dall’articolo2 del decreto del Presidente della Repub-blica 9 settembre 2016, che ha istituito ilCommissario straordinario per l’evento si-smico, di avvalersi di ulteriori risorse finoad un massimo di 225 unità di personale,destinate a operare presso gli uffici spe-ciali per la ricostruzione, a supporto diregioni e comuni ovvero presso la strut-tura commissariale centrale per funzionidi coordinamento e raccordo con il terri-torio. Il comma 3, con riferimento alladotazione organica già prevista, individuaal suo interno un’unità con funzioni dilivello dirigenziale generale e due unitàcon funzioni di livello dirigenziale nongenerale. Con riferimento al personaleaggiuntivo, dispone che, nel limite di 50unità, esso provenga da amministrazionipubbliche, collocato in posizione di co-mando o fuori ruolo. Rileva che il Senatoha disposto che, di esso, dieci unità sonoindividuate tra il personale in serviziopresso l’Ufficio speciale per la ricostru-

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zione dei comuni del cratere, autoriz-zando, nel contempo, tale Ufficio a stipu-lare altrettanti contratti di lavoro a tempodeterminato per il biennio 2017-2018, at-tingendo alle graduatorie vigenti presso ilMinistero delle infrastrutture e trasporti,per la ricostruzione post-sisma abruzzese,la cui validità qui viene contestualmenteprorogata fino a tutto il 2018 (lettera a). Ilmedesimo comma 3 dispone che le re-stanti unità di personale aggiuntive sianoindividuate sulla base di apposite conven-zioni con l’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-presa S.p.a (INVITALIA) o società da que-sta interamente controllata (lettera b),nonché sulla base di apposite convenzionistipulate con FINTECNA S.p.a o sue in-teramente controllate, per il supporto alleattività tecnico-ingegneristiche (lettera c).Il comma 4 prevede la possibilità per ilCommissario straordinario di avvalersi delsupporto di un dirigente generale dellaRagioneria generale dello Stato con fun-zioni di studio per la risoluzione di pro-blematiche tecnico contabili. Sulla basedel comma 5, il Commissario si avvale diun comitato tecnico-scientifico di esperti,composto da massimo quindici membri dicomprovata esperienza in materia di ur-banistica, ingegneria sismica, tutela e va-lorizzazione dei beni culturali. Gli espertigià facenti parte della struttura possonoessere, ai sensi del comma 6, collocatifuori ruolo, qualora provenienti da altraamministrazione pubblica, fino ad un nu-mero massimo di cinque unità, rendendoindisponibile il correlativo posto della do-tazione organica dell’amministrazione diprovenienza. Con riferimento alle unitàaggiuntive provenienti da altre ammini-strazioni pubbliche, il comma 7 prevedeche il Commissario, nell’ambito delle ri-sorse disponibili, possa attribuire, se sitratta di personale non dirigenziale, com-pensi per prestazioni di lavoro straordi-nario, ulteriori a quelli già autorizzati dairispettivi ordinamenti, fino a 75 ore men-sili, per il periodo dal 1o ottobre 2016 al31 dicembre 2016, e fino a 40 oremensili, dal 1o gennaio 2017 al 31 di-cembre 2018, in relazione a prestazioni

effettivamente svolte, comunque salvo ilrispetto della disciplina vigente in materiadi orario di lavoro; se si tratta di per-sonale dirigenziale e di titolari di inca-richi in posizione organizzativa, un in-cremento della retribuzione di posizione,nell’ambito della contrattazione integra-tiva decentrata, fino al 30 per cento, peril periodo dal 1o ottobre 2016 al 31dicembre 2016, e fino al 20 per cento,dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018,in deroga alla percentuale prevista dal-l’articolo 24 del decreto legislativo n. 165del 2001. Tale ultimo incremento è com-misurato all’effettivo impiego. Il mede-simo comma 7, infine, prevede la possi-bilità per il Commissario straordinario diattribuire, sempre nel limite delle risorsedisponibili, al personale sia non dirigen-ziale sia dirigenziale e titolari di incarichiin posizione organizzativa, un incrementodel trattamento economico accessorio,fino al 30 per cento, tenendo conto deirisultati conseguiti su specifiche attivitàlegate all’emergenza e alla ricostruzionenell’ambito della contrattazione integra-tiva decentrata. All’attuazione delle di-sposizioni dell’articolo 50 in esame, siprovvede, ai sensi del comma 8, entro unlimite di spesa di 3 milioni di euro peril 2016 e di 15 milioni di euro perciascun anno 2017 e 2018. Il comma 9prevede, altresì, anche la possibilità per ilCommissario straordinario di avvalersi,sulla base di apposita convenzione, distrutture e personale delle pubbliche am-ministrazioni, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. Il Senato,infine, con i commi 9-bis e 9-ter, hadisposto l’incremento di 146,3 milioni dieuro nel 2016 della dotazione del Fondonazionale per il servizio civile.

Inoltre, con l’articolo 50-bis, il Senato,con una disposizione di contenuto ana-logo all’articolo 4 del decreto-legge n. 205del 2016, ai commi da 1 a 3, autorizzai Comuni colpiti dal terremoto ad assu-mere con contratto di lavoro a tempodeterminato fino a 350 unità di personalecon professionalità di tipo tecnico o am-ministrativo, nel limite di spesa di 1,8milioni di euro per il 2016; 14,5 milioni

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per il 2017 e in deroga ai vigenti vincolidi contenimento della spesa di personale.I medesimi Comuni sono autorizzati aeffettuare tali assunzioni anche attin-gendo alle graduatorie vigenti, anche serelative ad assunzioni a tempo indeter-minato, nonché a quelle di altre ammi-nistrazioni. Il comma 4 autorizza il Di-partimento della protezione civile ad as-sumere fino a 20 unità di personale concontratto a tempo determinato della du-rata di un anno, nel limite di spesa di140.000 di euro per il 2016 e di 960.000per il 2017. Anche in questo caso, lanorma prevede la possibilità di attingerealle graduatorie vigenti della medesima odi altre amministrazioni pubbliche. Sullabase del comma 5, infine, il Commissariostraordinario è autorizzato a prorogare,in deroga alla normativa vigente e finoalla fine dello stato di emergenza, irapporti di lavoro a termine in essere. Sitratta, in particolare, dei contratti atempo determinato, a condizione di nonsuperare la durata massima prevista dalledisposizioni dell’Unione europea, dei rap-porti di collaborazione coordinata e con-tinuativa, nonché dei contratti per pre-stazioni di carattere intellettuale in ma-terie tecnico specialistiche.

Fa presente che l’articolo 51 disponel’incremento di 2,6 milioni di euro nel2016 delle dotazioni del fondo di ammi-nistrazione del personale non direttivo enon dirigente del Corpo nazionale deivigili del fuoco, nonché autorizza la spesadi 5 milioni di euro nel 2016 e 45 milionidi euro nel 2017 per garantire l’attività diraccolta e trasporto del materiale deri-vante dal crollo degli edifici nei territoridelle Regioni Lazio, Marche, Umbria eAbruzzo e per assicurare lo svolgimentodell’attività di rimozione e trasporto dellemacerie. Con l’articolo 51-bis, il Senato,anche in questo caso con una disposizionedi contenuto analogo all’articolo 10 deldecreto-legge n. 205 del 2016, ha intro-dotto disposizioni per consentire agli elet-tori residenti nei territori colpiti daglieventi sismici di partecipare alla consul-tazione referendaria fissata per il 4 di-cembre 2016.

Segnalato, infine, che il Capo II, com-posto degli articoli 52 e 53, reca le dispo-sizioni finali, osserva che l’articolo 52 recal’individuazione degli oneri del provvedi-mento e la relativa copertura finanziaria,mentre l’articolo 53 dispone l’entrata invigore del decreto-legge.

Conclusivamente, dopo avere sottoline-ato che, con il decreto-legge in esame, ilGoverno ha fatto tesoro delle esperienzamaturate, da ultimo, in occasione del ter-remoto che ha colpito la sua regione,l’Emilia Romagna, ritiene che nel com-plesso possa darsi un giudizio ampiamentepositivo del contenuto del provvedimento,che reca un articolato insieme di misurevolte a sostenere nell’immediato le popo-lazioni delle Marche, dell’Umbria, dell’A-bruzzo e del Lazio colpite dai sismi del2016 e ad avviare il processo di ricostru-zione nei comuni interessati, assicurandoil coinvolgimento degli enti territoriali eindividuando procedure volte a coniugarela rapidità degli interventi con la garanziadi adeguate forme di trasparenza. Valutatepositivamente anche le disposizioni piùstrettamente riconducibili agli ambiti ma-teriali di competenza della nostra Com-missione, ritiene che vi siano le condizioniper esprimere un parere favorevole sulprovvedimento.

Si riserva, in ogni caso, di valutareeventuali elementi che dovessero esseresegnalati nell’ambito dell’esame.

Cesare DAMIANO, presidente, nessunochiedendo di intervenire, rinvia il seguitodell’esame del provvedimento ad altra se-duta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 18.

Martedì 6 dicembre 2016 — 328 — Commissione XI

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DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popo-lazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.C. 4158 Governo, approvato dal Senato.(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nell’odierna se-duta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, presidente, fa pre-sente che, considerato l’andamento deilavori della VIII Commissione, che dovreb-bero concludersi nella serata di oggi, sirende necessario che la Commissioneesprima il parere di propria competenzanella presente seduta, anziché, come pre-visto, nella giornata di domani.

Chiede, quindi, al relatore di illustrarela propria proposta di parere.

Davide BARUFFI (PD), relatore, richia-mati sommariamente i profili del provve-dimento di competenza della Commis-

sione, formula una proposta di parerefavorevole (vedi allegato 2).

Cesare DAMIANO, presidente, nessunochiedendo di intervenire, pone in vota-zione la proposta di parere formulata dalrelatore.

La Commissione approva la proposta diparere favorevole del relatore (vedi alle-gato 2).

La seduta termina alle 18.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Misure per la tutela del lavoro autonomonon imprenditoriale e misure volte a favo-rire l’articolazione flessibile nei tempi e neiluoghi del lavoro subordinato.C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

Martedì 6 dicembre 2016 — 329 — Commissione XI

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ALLEGATO 1

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materiadi tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

Nuovo testo C. 56 cost.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di compe-tenza, il nuovo testo della proposta dilegge costituzionale Atto Camera n. 56,recante modifiche allo Statuto speciale peril Trentino-Alto Adige in materia di tuteladella minoranza linguistica ladina dellaprovincia di Bolzano;

rilevato che il provvedimento intro-duce disposizioni volte a garantire la rap-presentanza e a promuovere la tutela dellaminoranza linguistica ladina della provin-cia di Bolzano;

osservato che, a tal fine, l’articolo 4,comma 1, lettera a), del provvedimentodispone l’estensione anche alla minoranzaladina della vigente disposizione dello Sta-tuto speciale per il Trentino-Alto Adigesecondo la quale i trasferimenti fuori dallaprovincia di Bolzano degli appartenenti algruppo linguistico tedesco devono esserecontenuti entro il limite del 10 per centodei posti complessivi da esso occupati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 330 — Commissione XI

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ALLEGATO 2

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalsisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di compe-tenza, il disegno di legge Atto Cameran. 4158, di conversione del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, recante interventiurgenti in favore delle popolazioni colpitedal sisma del 24 agosto 2016, approvatodal Senato della Repubblica;

preso atto che nel testo del decreto inesame è confluito il contenuto del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, adottatoin seguito agli eventi sismici del 26 e del30 ottobre scorso;

considerato che il provvedimentoreca un articolato insieme di misure voltea sostenere nell’immediato le popolazionidelle Marche, dell’Umbria, dell’Abruzzo edel Lazio colpite dai sismi del 2016 e adavviare il processo di ricostruzione neicomuni interessati, assicurando il coinvol-gimento degli enti territoriali e indivi-duando procedure volte a coniugare larapidità degli interventi con la garanzia diadeguate forme di trasparenza;

valutate favorevolmente le misureche incidono più direttamente su materiedi competenza della Commissione, le

quali, da un lato, intendono consentirel’immediata operatività delle strutture de-putate alla gestione della fase di ricostru-zione attraverso la destinazione di ade-guati contingenti di personale, anche inderoga alle vigenti limitazioni delle capa-cità assunzionali delle pubbliche ammini-strazioni, e, dall’altro, recano interventivolti a sostenere i lavoratori delle zonecolpite dal sisma impossibilitati a prestarela propria attività lavorativa a seguito deglieventi sismici;

espresso apprezzamento per le dispo-sizioni dell’articolo 35, che, a tutela deilavoratori impiegati nelle attività di rico-struzione, stabilisce che la realizzazionedegli interventi privati di ricostruzione siaassoggettata alle disposizioni previste perle stazioni appaltanti pubbliche relativa-mente all’osservanza integrale del tratta-mento economico e normativo stabilito daicontratti collettivi nazionali e territoriali,nonché riguardo al possesso del docu-mento unico di regolarità contributiva(DURC),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 331 — Commissione XI

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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 337

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice,ricorda che il disegno di legge di conver-sione in titolo, sul quale la Commissione èchiamata ad esprimere alla VIII Commis-sione (Ambiente), riunisce i due decreti-legge riferiti agli eventi sismici verificatisinei mesi di agosto ed ottobre 2016, chehanno investito ambiti territoriali solo inparte coincidenti. Osserva che gli eventisismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre2016 hanno colpito il cuore dell’Italia,interessando un’area di oltre 600 chilome-

tri quadrati e provocando ingenti danni aicomuni di Marche, Umbria, Abruzzo eLazio. Il sisma ha coinvolto oltre 300.000persone, danneggiato oltre 200.000 edifici,molte scuole, municipi, fabbriche, ospe-dali.

Precisa che in questa sede darà conto,in maniera sintetica, del contenuto deldecreto-legge, partendo dall’articolo 1, chene definisce l’ambito di applicazione, ilquale include non solo i comuni elencatinegli allegati 1 e 2, ma anche altri comuniin cui si siano verificati danni causati daeventi sismici diversi da quelli indicatinegli allegati, qualora venga dimostrato ilnesso di causalità diretto tra i danni e glieventi sismici, comprovato da appositaperizia.

Fa presente, quindi, che l’elenco di cuiall’allegato 1, riguardante i comuni inte-ressati dagli eventi sismici del 24 agosto2016, è stato integrato, nel corso dell’e-same al Senato, con l’allegato 2, che recal’elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventisismici successivi al 24 agosto 2016. Conl’articolo 1 viene, altresì, fissato al 31dicembre 2018 il termine della gestionestraordinaria disciplinata dal decreto-leggee individuati gli organi deputati alla me-desima gestione (Commissario straordina-

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rio, vice-commissari, cabina di coordina-mento della ricostruzione, nonché comitatiistituzionali in ognuna delle regioni col-pite).

L’articolo 2 disciplina le funzioni delCommissario straordinario e dei vice com-missari.

L’articolo 3 prevede l’istituzione, inognuna delle regioni colpite dagli eventisismici, di « uffici speciali per la ricostru-zione » presso i quali è costituito unosportello unico per le attività produttive(SUAP), unitario per tutti i comuni coin-volti. Nell’ambito della costituzione degli« uffici speciali per la ricostruzione » ri-tiene opportuno portare all’attenzionedella Commissione come, accanto alla ri-costruzione « materiale » delle zone col-pite, debbano essere debitamente conside-rate le esigenze sociali delle popolazioniinteressate, come segnalato anche dagliamministratori locali direttamente coin-volti.

Il potenziamento del sostegno psicolo-gico, del servizio sociale professionale e ilrafforzamento della programmazione deiservizi, anche in relazione alle facoltàassunzionali concesse ai Comuni dallenorme in esame, appaiono a suo avvisoelementi da tenere in considerazione persupportare efficacemente una ricostru-zione in grado di tutelare adeguatamentee sostenere il tessuto sociale delle zonecolpite.

Rileva, quindi, che l’articolo 4 prevedel’istituzione di un Fondo per la ricostru-zione delle aree terremotate, con unadotazione iniziale di 200 milioni di europer l’anno 2016, per l’attuazione degliinterventi di immediata necessità previstidal decreto-legge in esame. L’articolo4-bis, inserito al Senato, disciplina la pro-cedura per l’individuazione delle aree dadestinare all’insediamento di container.

Il decreto-legge reca, poi, numerosedisposizioni per la ricostruzione concer-nenti rispettivamente: la ricostruzione pri-vata (articolo 5); i criteri e le modalitàgenerali per la concessione dei finanzia-menti agevolati per la ricostruzione pri-vata (articolo 6); le finalità dei contributiper la riparazione e la ricostruzione degli

immobili danneggiati o distrutti daglieventi sismici (articolo 7); una proceduraspecifica, anche in deroga alla normativavigente, per l’avvio di interventi di imme-diata riparazione a favore degli edifici chehanno riportato danni lievi, al fine difavorire il rientro nelle unità immobiliarie il ritorno alle normali condizioni di vitae di lavoro (articolo 8); la concessione dicontributi ai privati residenti nei comuniinteressati dagli eventi sismici per i benimobili danneggiati (articolo 9); l’esclusionedelle unità immobiliari collabenti, fati-scenti ovvero inagibili dall’erogazione deicontributi (articolo 10); l’attuazione degliinterventi di ricostruzione o ripristino deicentri storici e dei centri e nuclei urbanie rurali (articolo 11); la procedura per laconcessione e per l’erogazione dei contri-buti (articolo 12); gli interventi su edificigià interessati da precedenti eventi sismici(articolo 13); la procedura per la program-mazione, la progettazione e la realizza-zione degli interventi per la ricostruzione,la riparazione e il ripristino degli edificipubblici, nonché sui beni del patrimonioculturale (articolo 14).

Per quanto riguarda le disposizionivolte ad incidere direttamente su materiedi competenza della Commissione Affarisociali, segnala che l’articolo 14-bis, intro-dotto dal Senato, stabilisce che le regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria effet-tuino sui presìdi ospedalieri, nei territoriinteressati dagli eventi sismici verificatisi afar data dal 24 agosto 2016, le verifichetecniche in relazione al rischio sismico, dicui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanzadel Presidente del Consiglio dei ministrin. 3274 del 20 marzo 2003, nonché lavalutazione del fabbisogno finanziario ne-cessario al miglioramento sismico dellestrutture medesime. La disposizione de-manda ad un’apposita ordinanza di pro-tezione civile l’adozione dei necessari in-terventi, che saranno adottati a valeresulle risorse stanziate per le emergenze afar data dal 24 agosto; sulle citate risorsegravano altresì, secondo la previsione, glioneri per le citate verifiche tecniche.

L’articolo 15 individua, poi, i soggettiattuatori degli interventi di riparazione,

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ripristino e ricostruzione delle opere pub-bliche e dei beni culturali, mentre gliarticoli 15-bis e 15-ter, introdotti nel corsodell’esame al Senato, prevedono rispetti-vamente le procedure per l’affidamento el’attuazione di interventi urgenti sul pa-trimonio culturale e l’attribuzione ad AnasS.p.A. del compito di provvedere agli in-terventi di messa in sicurezza e di ripri-stino della viabilità delle infrastrutturestradali di interesse nazionale, danneggiatedagli eventi sismici.

L’articolo 16 prevede l’istituzione dellaConferenza permanente, con funzioni didirezione, coordinamento e decisione inordine agli interventi di ricostruzione, e diuna Commissione paritetica per ciascunaregione interessata dagli eventi sismici del24 agosto 2016 e da quelli successivi, confunzioni consultive in relazione alla pro-gettazione dei predetti interventi.

L’articolo 17 disciplina l’estensionedella fruizione del cosiddetto Art bonusmentre l’articolo 17-bis, inserito nel corsodell’esame al Senato, inserisce una nuovafattispecie di erogazione liberale deduci-bile dall’IRES ovvero le erogazioni liberaliin denaro a favore dello Stato e deicomuni per contributi volontari versati inseguito ad eventi sismici o calamitosi chehanno colpito l’ente in favore del quale sieffettua il versamento.

L’articolo 18 prevede che i soggettiattuatori, per la realizzazione degli inter-venti pubblici relativi alle opere pubblicheed ai beni culturali di propria competenza,si avvalgono di una centrale unica dicommittenza, che è individuata nell’Agen-zia nazionale per l’attrazione degli inve-stimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.L’articolo 18-bis, inserito nel corso dell’e-same al Senato, prevede specifiche misurevolte a consentire la regolare prosecuzionedelle attività didattiche e amministrativenell’anno scolastico 2016/2017.

Fa presente, inoltre, che un altrogruppo di disposizioni riguarda il sistemaproduttivo e le misure per lo sviluppoeconomico dei territori colpiti.

Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono,quindi, rispettivamente, l’intervento delFondo di garanzia di cui all’articolo 2,

comma 100, lettera a), della legge n. 662del 1996, a favore delle micro, piccole emedie imprese ubicate nei territori deiComuni interessati dagli eventi sismici, chehanno subito danni in conseguenza di talieventi, agevolazioni in favore delle impresedanneggiate ubicate nei territori interes-sati dagli eventi sismici, nonché una seriedi disposizioni per il sostegno e lo sviluppodelle aziende agricole, agroalimentari ezootecniche.

L’articolo 22 attribuisce al Commissa-rio straordinario il compito di predisporreun programma per la promozione e ilrilancio del turismo nei territori colpitidagli eventi sismici di cui all’articolo 1.

Le disposizioni successive recano ri-spettivamente: misure per assicurare laripresa e lo sviluppo delle attività econo-miche in condizioni di sicurezza per ilavoratori nei territori dei comuni colpitidagli eventi sismici (articolo 23); interventia favore delle micro, piccole e medieimprese nelle zone colpite dagli eventisismici (articolo 24); l’applicazione del re-gime di aiuto per le aree industriali in crisiai territori dei Comuni interessati daglieventi sismici (articolo 25).

Il decreto-legge reca, inoltre, una seriedi misure per la tutela dell’ambiente, conspecifico riferimento all’esclusione da al-cuni vincoli di spesa previsti dalla legisla-zione vigente degli Enti parco nazionalecoinvolti dal sisma (articolo 26), all’appro-vazione di un programma delle infrastrut-ture ambientali da ripristinare e realizzarenei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2al decreto-legge in esame (articolo 27), alledisposizioni in materia di trattamento etrasporto del materiale derivante dalcrollo parziale o totale degli edifici, affi-dando al Commissario straordinario ilcompito di predisporre e approvare ilpiano per la gestione delle macerie e deirifiuti derivanti dagli interventi di primaemergenza e ricostruzione oggetto del de-creto in esame (articolo 28), alle misureper incentivare il recupero dei rifiuti nonpericolosi derivanti da attività di costru-zione e demolizione svolte a seguito deglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016 (articolo 28-bis), alla non

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applicazione delle disposizioni vigenti inmateria di gestione delle terre e rocce dascavo, fino al 31 dicembre 2018, in rela-zione alla finalità indicata di garantirel’attività di ricostruzione privata e pub-blica (articolo 29).

Osserva che parimenti corposo risulta ilgruppo di disposizioni recante le misure inmateria di legalità e trasparenza. In que-st’ambito, l’articolo 30 istituisce una Strut-tura di missione nell’ambito del Ministerodell’interno, preposta al coordinamentodelle attività volte alla prevenzione e alcontrasto delle infiltrazioni della crimina-lità organizzata nei lavori di ricostruzione.L’articolo 31 contiene una serie di dispo-sizioni in merito alla ricostruzione privatamentre l’articolo 32 attribuisce al Presi-dente dell’Autorità nazionale anticorru-zione (ANAC) una serie di compiti di altasorveglianza e garanzia della correttezza etrasparenza delle procedure connesse allarealizzazione degli interventi di ricostru-zione pubblica.

L’articolo 33 prevede che i provvedi-menti di natura regolatoria ed organizza-tiva adottati dal Commissario straordina-rio siano sottoposti al controllo preventivodella Corte dei conti mentre il successivoarticolo 34 prevede che gli incarichi diprogettazione e di direzione dei lavori diricostruzione possano essere conferiti daiprivati esclusivamente a professionistiiscritti in un apposito elenco speciale.

L’articolo 35 prevede obblighi inerentialla tutela dei lavoratori ed alla contribu-zione previdenziale, al cui rispetto è su-bordinato il riconoscimento, in tutto o inparte, del suddetto contributo per la con-cessione dei finanziamenti agevolati per laricostruzione privata.

L’articolo 36 reca disposizioni in ma-teria di trasparenza e di pubblicità degliatti; l’articolo 36-bis, inserito dal Senato,prevede che il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, anche tramite l’Agenzianazionale per le politiche attive del lavoro(ANPAL), provveda alle attività informa-tive riguardanti le misure di sostegno dicui al presente decreto.

L’articolo 36-ter, inserito dal Senato,vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni

colpiti dagli eventi simici, l’installazione dislot machine, videolottery e di altri appa-recchi e congegni per il gioco lecito con esenza vincite in denaro.

Rileva che un ulteriore gruppo di di-sposizioni riguarda le attività e la pienaoperatività del Servizio nazionale dellaprotezione civile in caso di emergenza,nonché il passaggio dalla gestione dell’e-mergenza alla ricostruzione nei territoricolpiti. In quest’ambito richiama l’articolo37, che autorizza un differimento dei pa-gamenti delle pubbliche amministrazionicoinvolte nella gestione di eventi calami-tosi per i quali sia stato dichiarato lo statodi emergenza; l’articolo 38, che detta di-sposizioni in materia di rimborsi (ai datoridi lavoro) per l’impiego del volontariatodella protezione civile; l’articolo 39, chereca uno stanziamento finalizzato a ga-rantire la continuità nella gestione delrischio meteo-idrologico ed idraulico nellearee di accoglienza e negli insediamentiprovvisori; l’articolo 40, che dispone ilriutilizzo delle risorse residue ricevute dalFondo di solidarietà dell’Unione europeaper le esigenze connesse con gli eventisismici di cui all’articolo 1; l’articolo 41,che consente la cessione a titolo definitivoagli enti territoriali di beni mobili diproprietà delle Amministrazioni statali chesiano stati già assegnati a regioni o ad entilocali e siano stati impiegati per la rea-lizzazione di interventi connessi con glieventi sismici di cui all’articolo 1 deldecreto in esame; l’articolo 42, contenentemisure di coordinamento con le attività egli interventi attivati nella fase di primaemergenza, nonché l’articolo 43, che recadisposizioni per il reperimento di alloggiper la locazione.

Specifiche disposizioni, di cui all’arti-colo 44, riguardano gli enti territoriali.Misure di sostegno al reddito dei lavora-tori sono poi previste nell’articolo 45,mentre gli articoli 46, 47 e 48 contengonomisure in materia fiscale e in materia disospensione di termini.

L’articolo 49 reca disposizioni relativealla sospensione dei processi civili, penalie amministrativi, al rinvio delle udienze e

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alla sospensione di termini sostanziali eprocessuali con riguardo ai Comuni colpitidagli eventi sismici.

Fa presente, quindi, che ulteriori di-sposizioni riguardano il personale.

In particolare, l’articolo 50 riconoscepiena autonomia amministrativa, finanzia-ria e contabile al Commissario straordi-nario e disciplina l’utilizzo e il compensodi personale da esso impiegato. L’articolo50-bis prevede l’assunzione di personale atempo determinato in deroga a limitazioninormative vigenti, da parte dei Comuniinteressati dagli eventi sismici e del Di-partimento della protezione civile.

L’articolo 51 dispone l’incremento delFondo di amministrazione del personalenon direttivo e non dirigente del Corponazionale dei vigili del fuoco. L’articolo51-bis reca disposizioni transitorie perconsentire il voto degli elettori fuori resi-denza a causa dei recenti eventi sismici inoccasione del referendum costituzionaledel 4 dicembre 2016.

L’articolo 52, infine, reca l’indicazionedegli oneri del provvedimento e la relativacopertura finanziaria.

Maria AMATO (PD), nel ringraziare larelatrice, ricorda che la regione dallaquale proviene, l’Abruzzo, analogamente amolte aree del centro Italia, è da temposoggetta ad una serie continua di eventi dinatura sismica, che impone l’adozione dimisure urgenti e specifiche. Evidenzia per-tanto la necessità di dotare il Paese sia diun adeguato Fondo nazionale per legrandi emergenze sia di regole stabili dicomportamento che consentano, nelle si-tuazioni di emergenza, di ridurre al mi-nimo le conseguenze per il personale ed icittadini che si trovano in strutture pub-bliche quali ad esempio gli ospedali.

In particolare, ritiene necessario l’ade-guamento della normativa concernente ilrischio sismico per le strutture sanitarie el’adozione di idonee modalità di esododalle predette strutture, che siano il piùpossibile condivise con il personale. Ri-chiama, infine, la specificità della situa-zione esistente nelle strutture carcerarie inrelazione alla presenza di detenuti con

difficoltà motorie o che abbiano ricevutouna diagnosi di labilità psichica per iquali, in ragione delle loro particolaricondizioni, si impone l’adozione di speci-fiche e più efficienti procedure di evacua-zione, che sfruttino possibilmente l’inno-vazione tecnologica per conseguire risul-tati migliori.

Anna Margherita MIOTTO (PD),espresso apprezzamento per l’interventointroduttivo della relatrice, onorevolePiazzoni, richiama l’attenzione della Com-missione sul nuovo articolo 14-bis intro-dotto nel corso dell’esame del decreto-legge al Senato. Osserva, in particolare,che il predetto articolo stabilisce che leregioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbriaeffettuino, nei territori interessati daglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016, le verifiche tecniche suipresìdi ospedalieri in relazione al rischiosismico, di cui all’articolo 2, comma 3,dell’ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,nonché la valutazione del fabbisogno fi-nanziario necessario al miglioramento si-smico delle strutture medesime. Evidenziache il termine originario per l’ottempe-ranza a tali disposizioni era di cinque annidalla data dell’ordinanza e che tale sca-denza, nel corso degli anni, è sempre stataoggetto di proroga. Ritiene pertanto chenella proposta di parere dovrebbero tro-vare spazio opportuni riferimenti alla ne-cessità che i territori particolarmenteesposti al rischio sismico siano dotati distrumenti adeguati per la valutazione delfabbisogno finanziario necessario per lamessa a norma della strutture sanitariepubbliche e private.

Mario MARAZZITI, presidente, nessunaltro chiedendo di intervenire, sospendebrevemente la seduta per consentire allarelatrice di compiere gli opportuni appro-fondimenti, utili ai fini della predisposi-zione di una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresaalle 13.50.

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Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice,formula una proposta di parere favorevole(vedi allegato), nelle cui premesse si evi-denzia innanzitutto l’esigenza di prestareopportuna attenzione alle esigenze socialidelle popolazioni interessate dai recentieventi sismici, sia nell’ambito della costi-tuzione degli « uffici speciali per la rico-struzione » (di cui all’articolo 3 del decre-to-legge) sia attraverso l’istituzione di ido-nee strutture permanenti per il sostegnopsicologico alle popolazioni interessate eper il potenziamento del servizio socialeprofessionale. Osserva, infine, che apparenecessario dare tempestiva attuazione, pertutte le zone interessate alle verifichetecniche in relazione al rischio sismico,

alle disposizioni recate dall’ordinanza delPresidente del Consiglio dei ministrin. 3274 del 20 marzo 2003, richiamatadall’articolo 14-bis del decreto-legge.

La Commissione approva la proposta diparere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.55 alle 14.10.

Martedì 6 dicembre 2016 — 337 — Commissione XII

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ALLEGATO

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalsisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di compe-tenza, il disegno di legge C. 4158 Governo,approvato dal Senato, recante « Conver-sione in legge, con modificazioni, del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, re-cante interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016 »;

evidenziata l’opportunità, nell’ambitodella costituzione degli « uffici speciali perla ricostruzione » di cui all’articolo 3, ditenere in debita considerazione, accantoalla ricostruzione « materiale » delle zonecolpite dagli eventi sismici, anche le esi-genze sociali delle popolazioni interessate;

osservato che, al fine di supportareefficacemente una ricostruzione in grado

di tutelare adeguatamente e di sostenere iltessuto sociale delle zone colpite, si rendenecessario il potenziamento del sostegnopsicologico alle popolazioni e del serviziosociale professionale, anche attraverso l’i-stituzione di strutture permanenti a ciòfinalizzate;

rilevato che l’articolo 14-bis, al finedi garantire verifiche tecniche in relazioneal rischio sismico, fa riferimento all’ordi-nanza del Presidente del Consiglio deiministri 20 marzo 2003, n. 3274, che ri-chiede di essere tempestivamente attuataper tutte le zone interessate attraversol’adozione delle misure da essa stessapreviste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 338 — Commissione XII

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 339

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteinterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . 339

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto interministeriale concernente l’indicazione dell’origine in etichetta dellamateria prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE)n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Atton. 361 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione– Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . 349

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteinterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell’esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . 350

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 348

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 dicembre 2016.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.40 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Luca SANI. – Interviene ilsottosegretario per le politiche agricole ali-mentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi

urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma

del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Luca SANI, presidente, comunica che ilgruppo M5S e il gruppo del PD hannochiesto che la pubblicità dei lavori dellaseduta odierna sia assicurata anche me-diante trasmissione con impianto audiovi-

Martedì 6 dicembre 2016 — 339 — Commissione XIII

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sivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-zioni, ne dispone l’attivazione.

Invita il relatore, onorevole LucianoAgostini, a svolgere la relazione introdut-tiva.

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, ri-corda preliminarmente che, per effettodelle modifiche apportate dal Senato, ilprovvedimento all’esame riunisce i duedecreti-legge riferiti agli eventi sismici ve-rificatisi nei mesi di agosto e di ottobre2016, che hanno investito ambiti territo-riali solo in parte coincidenti. Rammentaaltresì che in considerazione della sca-denza ravvicinata del termine di conver-sione del decreto-legge, i margini di mo-difica del testo sono molto limitati.

Giudica estremamente positiva l’impo-stazione del decreto-legge in tema di ri-costruzione dei territori, che si fondasull’individuazione di un’area del « crateresismico » all’interno della quale sono ri-compresi i territori dei comuni individuatiapplicando criteri oggettivi, quali la quan-tificazione dei danni subìti, il numero deisoggetti danneggiati, l’appartenenza adaree già comprese nel così detto « decretoBarca ». Sottolinea, infatti, che, per laprima volta, un provvedimento post terre-moto delinea una procedura per la rico-struzione degli immobili – sia ad usoabitativo, sia destinati alle attività produt-tive – che garantisce tempi celeri di avvioe semplifica gli adempimenti richiesti aisoggetti danneggiati.

Evidenzia, inoltre, che lo Stato si faràcarico del 100 per cento dei danni ripor-tati dalle prime case ovunque esse sitrovino nei terrori colpiti dal sisma, del100 per cento dei danni subiti dalle se-conde case dislocate all’interno della zonadel cratere, nei centri storici e nei borghidi pregio fuori dal cratere e del 50 percento delle seconde case fuori dai centristorici e dal cratere.

Reputa inoltre particolarmente signifi-cative, tra le altre, le norme che prevedonol’assunzione di personale tecnico da partedei comuni interessati dal sisma; la pro-roga e la sospensione dei termini in ma-teria di adempimenti e versamenti tribu-

tari e contributivi; la possibilità di dero-gare al patto di stabilità e le misure per losvolgimento delle attività emergenziali.

Con specifico riferimento al settoreagricolo, valuta con estremo favore laprevisione dell’utilizzo di risorse stataliper il cofinanziamento degli interventi diricostruzione; la sospensione dei terminiriferiti ad adempimenti fiscali; le disposi-zioni volte alla promozione dei prodottitipici e quelle aventi ad oggetto le misuredi sostegno alla ripresa delle attività pro-duttive, in relazione alle quali sottolinea ildelicato aspetto del loro coordinamentocon la normativa sugli aiuti di Stato.

Fa presente poi che, a suo avviso,sarebbe stato opportuno, soprattutto conriferimento alle grandi città, limitare l’ap-plicazione delle disposizioni sulla sospen-sione dei termini processuali e sul rinviodelle udienze ai casi ove si dimostri unnesso di causalità diretto con gli eventisismici, analogamente a quanto previsto inmateria di sospensione degli adempimentitributari.

Data la ristrettezza dei tempi di esamea disposizione, non ritiene sia questa lasede nella quale apportare interventi mi-gliorativi al testo; questi potranno invecetrovare spazio nel corso dell’esame disuccessive proposte di legge o di ulterioridecreti-legge in materia.

Passa quindi ad illustrare sintetica-mente il contenuto del provvedimento chesi compone di 59 articoli, rinviando alladocumentazione predisposta dagli ufficiper un’analisi più dettagliata.

Il Titolo I, che comprende gli articoli da1 a 4, riguarda i « Princìpi direttivi erisorse per la ricostruzione ».

L’articolo 1 definisce l’ambito di appli-cazione del decreto-legge in esame cheriguarda i comuni inclusi nei territori dellequattro regioni colpite dal terremoto(Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), elen-cati negli allegati 1 e 2, ed altri Comuni incui gli eventi sismici hanno causato danni.Inoltre, per alcuni comuni specificamenteindicati (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Ma-cerata, Fabriano e Spoleto) viene limitata,ai singoli soggetti danneggiati che dichia-rino l’inagibilità del fabbricato, l’applica-

Martedì 6 dicembre 2016 — 340 — Commissione XIII

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zione degli articoli 45-48 (che riguardanoil sostegno al reddito dei lavoratori eprevedono sospensioni di termini e misurein materia fiscale).

L’articolo fissa inoltre al 31 dicembre2018 il termine della gestione straordina-ria finalizzata alla ricostruzione; individuagli organi direttivi deputati alla gestione (ilCommissario straordinario, i vice commis-sari, nella persona dei Presidenti delleRegioni interessate, una cabina di coordi-namento della ricostruzione, nonché co-mitati istituzionali in ognuna delle regionicolpite) e i loro compiti.

L’articolo 2 prevede quindi che il Com-missario straordinario provveda anche amezzo di ordinanze e che realizzi i propricompiti attraverso l’analisi delle potenzia-lità dei territori e delle singole filiereproduttive esistenti anche attraverso mo-dalità di ascolto e consultazione, nei co-muni interessati, degli operatori economicie della cittadinanza.

L’articolo 3 concerne gli Uffici specialiper la ricostruzione post sisma 2016.

L’articolo 4 prevede l’istituzione, nellostato di previsione del MEF, di un Fondoper la ricostruzione delle aree terremotate,con una dotazione iniziale di 200 milionidi euro per l’anno 2016, per l’attuazionedegli interventi di immediata necessità el’apertura di apposite contabilità speciali.Ulteriori disposizioni disciplinano l’utilizzodelle erogazioni liberali a favore del sismae la loro detraibilità/deducibilità ai finifiscali.

L’articolo 4-bis, inserito al Senato, oltrea disciplinare la procedura per l’indivi-duazione delle aree da destinare all’inse-diamento di container, nonché per la sti-pula dei contratti per la fornitura, ilnoleggio e la disponibilità dei containermedesimi, contiene specifiche disposizioniriguardanti l’acquisizione dei moduli perle esigenze abitative rurali ed il fabbisognodi tecnostrutture per stalle e fienili desti-nate al ricovero invernale del bestiame.

Il Titolo II concerne invece le « Misureper la ricostruzione e il rilancio del si-stema economico e produttivo » ed è sud-diviso in quattro Capi.

Il Capo I riguarda la ricostruzione deibeni danneggiati (artt. 5-18).

In materia di ricostruzione privata, se-gnala che l’articolo 5, nell’elencare le ti-pologie di intervento e danno conseguentiagli eventi sismici che possono beneficiaredi contributi, fino al 100 per cento dellespese occorrenti, indica, tra gli altri: i gravidanni a scorte e beni mobili strumentalialle attività produttive, agricole, zootecni-che, previa presentazione di perizia asse-verata (comma 2, lettera b)); i dannieconomici subiti da prodotti agricoli edalimentari che, alla data dell’evento si-smico, erano in corso di maturazione o distoccaggio (inteso come conservazione indeposito di merci e prodotti per un breveperiodo di tempo, nella quantità necessa-ria per l’immissione periodica al consumo)ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indica-zioni geografiche e delle denominazionid’origine dei prodotti agricoli e alimentari,previa presentazione di perizia asseverata(comma 2, lettera c)). Si tratta dei soliprodotti agricoli ed alimentari di qualitàindividuati dal regolamento (UE) n.1151/2012, prodotti agricoli che, ai sensi del-l’articolo 1 del regolamento citato, hannocaratteristiche che conferiscono valore ag-giunto a motivo dei metodi di produzioneo di trasformazione usati o del loro luogodi produzione o di commercializzazione. Ilbeneficio dei contributi è altresì ricono-sciuto per la delocalizzazione temporaneadelle attività economiche o produttive edei servizi pubblici danneggiati dal sismaal fine di garantirne la continuità (comma2, lettera g)).

I contributi sono erogati con le moda-lità del finanziamento agevolato, sulla basedi stati di avanzamento lavori (SAL) re-lativi all’esecuzione dei lavori, alle presta-zioni di servizi e alle acquisizioni di beninecessari all’esecuzione degli interventiammessi a contributo.

Una specifica disposizione rinvia inol-tre alla legge di bilancio la determinazionedell’importo complessivo degli stanzia-menti da autorizzare in relazione allaquantificazione dei danni e delle risorsenecessarie. A tal proposito, segnala che

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l’articolo 1, comma 362, del disegno dilegge di bilancio 2017, non modificato nelcorso dell’esame alla Camera, autorizza,tra l’altro, 6,1 miliardi di euro (100 milionidi euro per l’anno 2017 e 200 milioni dieuro annui dall’anno 2018 all’anno 2047)per la concessione del credito d’impostamaturato in relazione all’accesso ai finan-ziamenti agevolati, di durata venticinquen-nale, per la ricostruzione privata (di cuiall’articolo in esame).

L’articolo 7 prevede poi che i contributisono finalizzati a riparare, ripristinare oricostruire gli immobili di edilizia privataad uso abitativo e non abitativo, ad usoproduttivo e commerciale, ad uso agricoloe per i servizi pubblici e privati, compresiquelli destinati al culto, danneggiati odistrutti dall’evento sismico (comma 1,lettera a). Per tali immobili, limitatamenteagli interventi di riparazione e ripristino,l’intervento di miglioramento o di adegua-mento sismico deve conseguire il massimolivello di sicurezza compatibile in terminitecnico-economici con la tipologia dell’im-mobile, asseverata da un tecnico abilitato.

Il Capo I-bis è dedicato allo svolgi-mento dell’anno scolastico 2016-2017 (ar-ticolo 18-bis).

Con riferimento al Capo II, che con-tiene Misure per il sistema produttivo e losviluppo economico dei territori colpiti(artt. 19-25), faccio presente che l’articolo19 dispone che – per un periodo di treanni dalla data di entrata in vigore delprovvedimento in esame – l’intervento delFondo di garanzia per le PMI sia concesso,a titolo gratuito e con priorità sugli altriinterventi, in favore delle micro, piccole emedie imprese, comprese quelle del set-tore agroalimentare, con sede o unitàlocali ubicate nei territori dei Comuniinteressati dagli eventi sismici del 2016, dicui all’articolo 1, che hanno subito danniin conseguenza di tali eventi.

L’intervento è concesso per un importomassimo garantito per singola impresa di2 milioni e cinquecentomila euro. Per gliinterventi di garanzia diretta la percen-tuale massima di copertura è pari all’80per cento dell’ammontare di ciascuna ope-razione di finanziamento. Per gli inter-

venti di controgaranzia la percentualemassima di copertura è pari al 90 percento dell’importo garantito dai confidi oda altro fondo di garanzia, a condizioneche le garanzie da questi rilasciate nonsuperino la percentuale massima di co-pertura dell’80 per cento.

L’articolo 20, al comma 1, prevede cheuna quota – pari a complessivi 35 milionidi euro – delle risorse del Fondo per laricostruzione delle aree terremotate siatrasferita sulle contabilità speciali intestateai Presidenti delle Regioni interessate daglieventi sismici in qualità di vice commis-sari, per la concessione di agevolazioni,nella forma del contributo in conto inte-ressi, alle imprese, con sede o unità localiubicate nei territori interessati dagli eventisismici come individuati nell’articolo 1,che hanno subito danni. Sono compresetra i beneficiari anche le imprese agricolela cui sede principale non è ubicata neiterritori dei comuni di cui agli allegati 1 e2, ma i cui fondi siano situati in taliterritori. I criteri di ripartizione e lemodalità per la concessione di contributisono definiti con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, su propostadelle Regioni interessate.

Il medesimo articolo, al comma 2, con-sente l’utilizzo delle risorse di cui alcomma 1, al fine di sostenere la ripresa elo sviluppo del tessuto produttivo dell’areacolpita dagli eventi sismici anche per age-volazioni nella forma di contributo inconto capitale alle imprese che realizzino,ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24agosto 2016, investimenti produttivi neiterritori dei Comuni individuati dall’arti-colo 1.

L’articolo 21 contiene disposizioni disemplificazione procedimentale peraziende agricole, agroalimentari e zootec-niche. Tale articolo fa salvi gli effetti delleazioni poste in essere prima dell’entrata invigore del decreto e, allo scopo di garan-tirne la continuità operativa, assicura lavigenza fino al 31 dicembre 2018 delledisposizioni che favoriscono il trasferi-mento ed il ricovero temporaneo dei capidi bestiame (di cui all’articolo 7 dell’ordi-nanza del Capo del Dipartimento della

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Protezione civile 13 settembre 2016,n. 393). In base a tali disposizioni: glioperatori del settore sono autorizzati dalleASL, in deroga alle normative di settore;alla stessa stregua, è data facoltà di ri-chiedere il differimento di 120 giorni del-l’alimentazione della banca dati nazionaleper l’anagrafe zootecnica, nonché è attri-buita alle regioni la competenza per rico-veri ed impianti temporanei funzionali allacontinuità produttiva delle aziende zootec-niche interessate dal sisma (comma 1).

Ai sensi del comma 2, a favore delleimprese agricole ubicate nei comuni ter-remotati sono destinate risorse, a valeresulle disponibilità residue già trasferiteall’ISMEA, del Fondo per lo sviluppo del-l’imprenditoria giovanile in agricoltura. IlSenato ha esteso l’ambito territoriale diapplicazione a tutte le aree terremotateindicate all’articolo 1, ed il limite di im-porto è stato portato a 1.500.000 euro perl’anno 2016.

Tali risorse saranno utilizzate per ab-battere, fino all’intero importo, le commis-sioni per l’accesso alle garanzie dirette chel’ISMEA può concedere a fronte di prestitipartecipativi e partecipazioni nel capitaledelle imprese, assunte da banche, da in-termediari finanziari, nonché da fondichiusi di investimento mobiliari.

Al comma 3 è autorizzata la spesa di10 milioni di euro per l’anno 2016, per ilfinanziamento di misure di sostegno deiproduttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordimisti volontari e ad adottare decisionicomuni sulla pianificazione del volume dilatte prodotto (la normativa unionale pre-vede che ciò possa avvenire nel corso di unperiodo di sei mesi a decorrere dal 12aprile 2016). Un milione di euro, tratto datale spesa, è destinato alle aziende zoo-tecniche ubicate nei Comuni terremotati: ilSenato ha esteso l’ambito territoriale diapplicazione a tutte le aree terremotatedel 2016.

Il comma 4 è volto al pronto ripristinodel potenziale produttivo danneggiato dalsisma, nonché a valorizzare e promuoverela commercializzazione dei prodotti agri-coli e agroalimentari ed a sostenere un

programma strategico condiviso dalle Re-gioni interessate e dal Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4-bis è volto ad assicurare lacontinuità produttiva delle attività zootec-niche che operano in aree che hannosubito danni in conseguenza degli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto2016: a tal fine di prevede la misura dellaconcessione di contributi per il sostegnodei settori del latte, della carne bovina edei settori ovicaprino e suinicolo, nonchéil settore equino, ai sensi del regolamentodelegato (UE) n. 2016/1613 della Commis-sione dell’8 settembre 2016. Con decretodel Ministro delle politiche agricole ali-mentari e forestali, sarà definito l’importodell’aiuto unitario, differenziato sulla basedella specie allevata e dello stato di salutedell’animale.

Le risorse economiche necessarie sonoattinte, ai sensi del comma 4-ter, dalFondo di investimento nel capitale di ri-schio previsto dal decreto del Ministrodelle politiche agricole e forestali 22 giu-gno 2004, n. 182, e successive modifica-zioni, per gli interventi di cui all’articolo66, comma 3, della legge 27 dicembre2002, n. 289: esse, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore del decreto-leggen. 205/2016, sono versate da ISMEA al-l’entrata del bilancio dello Stato, nel limitedi 10.942.300 euro, per essere riassegnatead apposito capitolo di spesa.

Per il comma 4-quinquies le impreseche hanno subito danni riconducibili aglieventi sismici possono – previa periziaasseverata rilasciata da un professionistaabilitato, attestante anche la valutazioneeconomica del danno subìto – acquistareo acquisire in locazione macchinari, non-ché effettuare gli ulteriori interventi ur-genti necessari a garantire la prosecuzionedella propria attività. La concessione delrimborso e le modalità del relativo rico-noscimento sono stabilite, secondo ilcomma 4-sexies, con provvedimenti adot-tati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

Per il comma 4-septies, infine, l’appli-cabilità dei rimborsi e delle agevolazioni di

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cui sopra è subordinata al rispetto dellanormativa europea e nazionale in materiadi aiuti di Stato.

L’articolo 22 attribuisce al commissariostraordinario il compito di predisporre unprogramma per la promozione e il rilanciodel turismo nei territori colpiti dagli eventisismici.

L’articolo 23 contiene una serie dimisure per assicurare la ripresa e losviluppo delle attività economiche in con-dizioni di sicurezza per i lavoratori.

L’articolo 24, che prevede interventi afavore delle micro, piccole e medie im-prese nelle zone colpite dagli eventi si-smici, al comma 2 concede finanziamentiagevolati, a tasso zero, a copertura delcento per cento degli investimenti fino a600 mila euro, finalizzati a sostenere lanascita e la realizzazione di nuove impresee nuovi investimenti nei territori dei Co-muni interessati dagli eventi sismici, neisettori della trasformazione di prodottiagricoli, oltre che dell’artigianato, dell’in-dustria, dei servizi alle persone, del com-mercio e del turismo. Il rimborso deifinanziamenti è previsto in 8 anni con unperiodo di 3 anni di preammortamento.

L’articolo 25 dispone l’applicazione delregime di aiuto per le aree industriali incrisi ai territori dei Comuni interessatidagli eventi sismici, al fine di sostenerenuovi investimenti produttivi e percorsi disviluppo economico sostenibile.

Il decreto reca poi, al Capo III, unaserie di « misure per la tutela dell’am-biente » (artt. 26-29), tra le quali: l’appro-vazione di un programma delle infrastrut-ture ambientali da ripristinare e realizzarecon particolare attenzione agli impianti didepurazione e di collettamento fognario,nonché agli acquedotti; un’articolata seriedi disposizioni in materia di trattamento etrasporto del materiale derivante dalcrollo parziale o totale degli edifici, non-ché misure per incentivare il recupero deirifiuti non pericolosi derivanti da attivitàdi costruzione e demolizione.

Il Capo IV contiene « Disposizioni inmateria di legalità e trasparenza » (articolida 30 a 36-ter), tra le quali segnalo:l’istituzione di una Struttura di missione

nell’ambito del Ministero dell’interno, pre-posta al coordinamento delle attività voltealla prevenzione ed al contrasto delleinfiltrazioni della criminalità organizzatanei lavori di ricostruzione; l’istituzione diun Gruppo interforze centrale per l’emer-genza e la ricostruzione nell’Italia centralee la disciplina dell’Anagrafe antimafia de-gli esecutori (articolo 30); l’introduzionedell’obbligo di inserire una clausola ditracciabilità finanziaria dei pagamenticonnessi alla ricostruzione privata, pena laperdita del relativo contributo statale perla ricostruzione dell’immobile (articolo 31)e l’attribuzione al presidente dell’Autoritànazionale anticorruzione (ANAC) di unaserie di compiti di alta sorveglianza egaranzia della correttezza e trasparenzadelle procedure connesse alla realizza-zione degli interventi di ricostruzione pub-blica (articolo 32).

Il Titolo III, che disciplina i rapporti tragli interventi per la ricostruzione e gli inter-venti di protezione civile, è ripartito in dueCapi. Il Capo I ha ad oggetto le misureurgenti concernenti le attività e la pienaoperatività del servizio nazionale della pro-tezione civile in caso di emergenza (artt.37-41); il Capo II disciplina le misure per ilpassaggio dalla gestione dell’emergenza allaricostruzione nei territori colpiti daglieventi sismici del 2016 (artt. 42-43).

Il Titolo IV, al Capo I prevede misureper gli enti territoriali (articolo 44); alCapo II reca misure per i lavoratori (ar-ticolo 45).

In particolare, l’articolo 45, ai commi 1e 2 attribuisce, in via transitoria, i benefìcidi un’indennità, pari al trattamento mas-simo di integrazione salariale, e della re-lativa contribuzione figurativa in favoredei lavoratori del settore privato, com-preso quello agricolo, impossibilitati a pre-stare l’attività lavorativa, in tutto o inparte, a seguito degli eventi sismici edipendenti da aziende o da soggetti diversidalle imprese operanti in uno dei comuniinteressati dai medesimi eventi, qualoraricorra una delle seguenti fattispecie: a) ilavoratori non rientrino nell’àmbito di ap-plicazione delle norme in materia di am-mortizzatori sociali in costanza di rap-

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porto di lavoro; b) i lavoratori siano im-possibilitati a recarsi al lavoro, ancheperché impegnati nella cura dei familiaricon loro conviventi, per infortunio o ma-lattia conseguenti all’evento sismico.

I benefìci sono attribuiti fino al 31dicembre 2016 ovvero, per la fattispecie dicui alla precedente lettera b), per unnumero massimo di trenta giornate diretribuzione.

Per i lavoratori del settore agricolo,l’indennità è riconosciuta per le ore diriduzione o sospensione dell’attività neilimiti previsti e non può essere equiparataal lavoro ai fini del calcolo delle presta-zioni di disoccupazione agricola.

I commi da 6 a 8 pongono norme dideroga a disposizioni generali in materiadi ammortizzatori sociali.

Il Capo III reca sospensioni di terminie misure in materia fiscale (artt. 46-49).

In particolare, l’articolo 48 dispone lasospensione fino al 31 dicembre 2016 deitermini per una serie di adempimenti afavore dei soggetti, persone fisiche e im-prese, localizzate nei comuni colpiti daisismi.

Con specifico riferimento alle aziendeagricole, il comma 6 dispone il differi-mento al 1o marzo 2017 di adempimentispecifici delle imprese agricole connessi ascadenze di registrazione in attuazione dinormative comunitarie, statali o regionaliin materia di benessere animale, identifi-cazione e registrazione degli animali; ilcomma 8 prevede il mantenimento per il2016 del diritto agli aiuti connessi allapolitica agricola comune 2014 – 2020anche nelle ipotesi di mancato adempi-mento degli obblighi e degli impegni pre-visti, mentre il comma 9 contiene l’auto-rizzazione per le aziende biologiche adusufruire, per un periodo di tempo nonsuperiore ad un anno, delle deroghe allanormativa in materia di produzione bio-logica e di etichettatura dei prodotti bio-logici.

Sono sospesi i termini relativi agliadempimenti e ai versamenti dei contri-buti previdenziali e assistenziali e deipremi per l’assicurazione obbligatoria inscadenza. Gli stessi devono essere effet-

tuati entro il 30 ottobre 2017, senza san-zioni e interessi, anche mediante rateiz-zazione (commi 13 e 14).

I redditi dei fabbricati distrutti odoggetto di ordinanze sindacali di sgomberosono esclusi dalla base imponibile a finiIRPEF e IRES, fino alla definitiva rico-struzione e agibilità dei fabbricati mede-simi e comunque fino all’anno di imposta2017. Gli stessi immobili sono inoltreesenti dall’IMU e dalla TASI a partiredalla rata scadente il 16 dicembre 2016 efino alla loro definitiva ricostruzione eagibilità, comunque non oltre il 31 dicem-bre 2020 (comma 16).

Sono infine prorogati al 31 dicembre2016 i termini riferiti ai rapporti inter-bancari (comma 17).

L’articolo 49 reca poi disposizioni re-lative alla sospensione dei processi civili,penali e amministrativi, al rinvio delleudienze e alla sospensione di termini so-stanziali e processuali con riguardo aiComuni colpiti dagli eventi sismici.

Il decreto-legge prevede infine, al TitoloVI (recte Titolo V), disposizioni in materiadi organizzazione e personale, nonché di-sposizioni finali (artt. 50-53).

In conclusione, considerata l’assolutaimportanza delle misure contenute delprovvedimento all’esame, auspica che laCommissione pervenga rapidamente al-l’approvazione di un parere favorevole eche, altrettanto celermente, la Camera ap-provi definitivamente il testo.

Luca SANI, presidente, nessun altrochiedendo di intervenire, rinvia il seguitodell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Luca SANI. – Interviene ilsottosegretario per le politiche agricole ali-mentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.55.

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Schema di decreto interministeriale concernentel’indicazione dell’origine in etichetta della materiaprima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, inattuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, re-lativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti aiconsumatori.Atto n. 361.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto interministeriale in og-getto, rinviato nella seduta del 28 novem-bre scorso.

Luca SANI, presidente, comunica che ilgruppo M5S e il gruppo del PD hannochiesto che la pubblicità dei lavori dellaseduta odierna sia assicurata anche me-diante trasmissione con impianto audiovi-sivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-zioni, ne dispone l’attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta delloscorso 28 novembre il relatore, onorevoleCarra, ha introdotto la discussione. Ram-menta altresì che la Commissione è chia-mata ad esprimere un parere sull’atto inesame entro il prossimo 13 dicembre mache per le vie brevi si è convenuto, qualoradovessero pervenire in tempo utile i rilievidella Commissione Bilancio, di conclu-derne l’esame già nella giornata di oggi.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprimeapprezzamento per i contenuti delloschema di decreto all’esame che fa seguitoalla battaglia da sempre condotta dallaCommissione affinché sia data adeguataevidenza alla provenienza dei prodotti ali-mentari e delle loro materie prime. Anchealla luce di recenti prese di posizione delGoverno italiano in Europa in meritoall’opportunità di estendere l’obbligo del-l’indicazione di origine in etichetta anchead altri prodotti alimentari, chiede che nelparere si sottolinei l’opportunità che ilGoverno proceda quanto prima in questosenso anche rispetto alla provenienza delgrano.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD)apprezza anch’egli i contenuti delloschema di decreto all’esame e condividel’osservazione del collega Gallinella pro-ponendo che la stessa possa figurare nel-l’ambito delle premesse del parere.

Marco CARRA (PD), relatore, ritenendocondivisibili i suggerimenti dei colleghi, siriserva di sottoporre alla Commissioneuna proposta di parere che tenga contodell’esigenza di invitare il Governo adadottare iniziative in Europa affinché siprosegua lungo la strada della massimatrasparenza delle indicazioni in etichetta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle14.20.

Luca SANI, presidente, avverte che la VCommissione ha espresso i rilievi di com-petenza sulle conseguenze di carattere fi-nanziario dell’atto e che il relatore hapresentato una proposta di parere favore-vole che tiene conto di quanto emerso neldibattito (vedi allegato 1).

Paolo COVA (PD) dichiara il voto fa-vorevole del suo gruppo sulla proposta diparere del relatore sottolineando comel’intervento in titolo sia atteso da moltotempo dagli operatori del settore e daiconsumatori che richiedono maggioretracciabilità dei prodotti che consumano.Ricorda al riguardo che in passato erastata scelta la strada dell’indicazione madein Italy che però non garantiva l’originedelle materie prime. Lo schema all’esameè dunque volto a valorizzare la produzionetipica italiana ed è fondamentale per ilcomparto primario. Né può sottacere lagrande battaglia condotta in Europa dalGoverno italiano che va nel senso dasempre auspicato dalla Commissione.

Filippo GALLINELLA (M5S) preannun-ciando il voto favorevole del suo gruppo,esprime un giudizio positivo sui contenutidello schema di decreto interministerialeall’esame che va nel senso richiesto daiconsumatori desiderosi di certezza sullaqualità e sull’origine dei prodotti acqui-

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stati, auspicando nel contempo che l’en-trata in vigore della nuova normativapossa determinare un beneficio economicoper i produttori grazie ad una maggiorerichiesta dei prodotti italiani alla qualepotrebbe conseguire un aumento deiprezzi di vendita dei medesimi rispetto aquelli provenienti da altri Paesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di parerefavorevole del relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 18.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi

urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma

del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato nellaseduta antimeridiana.

Luca SANI, presidente, comunica che ilgruppo M5S e il gruppo del PD hannochiesto che la pubblicità dei lavori dellaseduta odierna sia assicurata anche me-diante trasmissione con impianto audiovi-sivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-zioni, ne dispone l’attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta anti-meridiana odierna il relatore, onorevoleLuciano Agostini, ha introdotto la discus-sione.

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, comepreannunciato nella seduta antimeridiana

della Commissione, in ragione della ri-strettezza dei tempi a disposizione che nonconsentono di apportare al testo all’esameinterventi migliorativi, sottopone all’atten-zione della Commissione una proposta diparere favorevole senza né condizioni néosservazioni (vedi allegato 2).

Filippo GALLINELLA (M5S) rileval’importanza del decreto-legge e sottolineal’opportunità che esso sia approvato velo-cemente.

Pur apprezzando gli interventi posti inessere in favore del comparto agricolosottolinea come alcuni dei danni arrecatial settore turistico e – per ciò che con-cerne più da vicino le competenze dellaCommissione, al settore agrituristico –abbiano natura permanente. Da ciò l’op-portunità di istituire un Fondo per ilrisarcimento del danno indiretto in favoredegli imprenditori turistici e agroturisticianalogamente a quanto già fatto in Um-bria nel 1997.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD)osserva come già il disegno di legge dibilancio in via di approvazione definitivaappronti una serie di misure in favoredelle strutture agroturistiche alle qualidevono sommarsi gli interventi specifica-mente destinati dal decreto legge all’esamein favore delle strutture danneggiate dalsisma. Il combinato disposto di questedisposizioni consente di dare risposte certee concrete anche al mondo dell’agrituri-smo.

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, com-prende le ragioni della questione posta dalcollega Gallinella. Nell’ambito di incontrisul territorio con il Commissario straor-dinario e rappresentanti della Protezionecivile nazionale ha però appreso che sa-ranno approntate rapidamente misure peragevolare l’incoming turistico delle terrecolpite dal sisma e specifiche misure pergli agriturismi e le piccole strutture ricet-tive. Ritiene dunque che le questioni postedal collega debbano essere valutate nel-l’ambito di un ragionamento più ampio.

Martedì 6 dicembre 2016 — 347 — Commissione XIII

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Sabrina CAPOZZOLO (PD) interve-nendo in dichiarazione di voto finale pre-annuncia il voto favorevole del gruppo PDsulla proposta di parere del relatore sot-tolineando come le misure contenute neltesto – fondamentali per il sostegno aiterritori – siano il frutto dell’ascolto dellepopolazioni colpite dal sisma, rechino im-portanti misure a sostegno del settoreagricolo ed abbiano un elevato valoresociale.

Massimiliano BERNINI (M5S) interve-nendo in dichiarazione di voto finale,preannuncia anch’egli il voto favorevoledel suo gruppo sulla proposta di parere

del relatore ricordando lo spirito di col-laborazione con il quale anche al Senatoil gruppo del MoVimento 5 Stelle ne haaffrontato l’esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere favorevole del relatore (vedi alle-gato 2).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle18.15 alle 18.20.

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ALLEGATO 1

Schema di decreto interministeriale concernente l’indicazione dell’o-rigine in etichetta della materia prima per il latte e i prodottilattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011,relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

(atto n. 361).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATOREAPPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto in-terministeriale concernente l’indicazionedell’origine in etichetta della materiaprima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento(UE) n. 1169/2011, relativo alla fornituradi informazioni sugli alimenti ai consu-matori (atto n. 361);

preso atto che la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, in data 20 ottobre 2016, haespresso intesa sullo schema di decretosubordinatamente all’accoglimento di unaproposta di modifica all’articolo 1, comma2, e che il testo sottoposto all’esame par-lamentare è stato modificato allo scopo direcepire il rilievo in questione;

visti i rilievi espressi in data 6 di-cembre 2016 dalla V Commissione (Bilan-cio);

preso atto favorevolmente che loschema di decreto all’esame prevede, invia sperimentale e sino al 31 marzo del2019, che tutti i tipi di latte e i prodottilattiero-caseari indicati nell’Allegato 1,preimballati e destinati al consumoumano, ad eccezione dei prodotti a deno-minazione di origine protetta (DOP), a

indicazione geografica protetta (IGP), aiprodotti biologici e al latte fresco, debbanocontenere l’indicazione dell’origine in eti-chetta della materia prima, in attuazionedel regolamento (UE) n. 1169/2011, rela-tivo alla fornitura di informazioni suglialimenti ai consumatori;

osservato che le disposizioni in esamevanno nel senso indicato dalla risoluzione8-00132 Oliverio ed altri approvata dallaXIII Commissione Agricoltura il 5 agostodel 2015;

auspicato che il Governo proseguanella strada di prevedere l’indicazione ob-bligatoria del Paese d’origine o del luogo diprovenienza anche per altri prodotti, tracui in particolare il grano;

sottolineata conclusivamente l’e-strema rilevanza politica del provvedi-mento anche alla luce del grande impegnoprofuso dal Parlamento e dal Governoitaliano al fine di garantire la tutela deiprodotti lattiero caseari e di soddisfare leesigenze espresse dalla maggioranza deiconsumatori e dei produttori del settoreagricolo in materia di origine dei prodotticon particolare riferimento al latte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 349 — Commissione XIII

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ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpitedal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATOREAPPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di compe-tenza, il disegno di legge di conversione inlegge del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, recante interventi urgenti in favoredelle popolazioni colpite dal sisma del 24agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvatodal Senato);

preso atto favorevolmente che ilprovvedimento rappresenta il risultato diun grande lavoro di ascolto delle comunitàlocali e che Comuni e Regioni sono coin-volti e valorizzati nelle scelte e nellagestione della ricostruzione per garantiretrasparenza, partecipazione e velocità d’a-zione;

osservato con favore che il provvedi-mento persegue l’obiettivo primario di nondisperdere, ma, anzi, di rafforzare e va-lorizzare il tessuto sociale, economico ed

istituzionale delle popolazioni colpite ericordato che il territorio colpito fonda lasua ricchezza sull’ambiente, sul paesaggio,sui centri storici, sul patrimonio produt-tivo agricolo, sugli allevamenti, sul sistemaa valle di trasformazione e conservazione,sulle eccellenze alimentari, sull’ecoturi-smo, sulla piccola impresa, e, più in ge-nerale, su quanto quelle popolazionihanno costruito con tenacia in secoli distoria e che caratterizza il made in Italynel mondo;

preso atto con favore che il decreto-legge introduce numerose e significativemisure anche a tutela del comparto pri-mario e, in particolare, del settore zoo-tecnico e lattiero-caseario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 350 — Commissione XIII

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE(Politiche dell’Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazionedi un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (Seguito dell’esame, ai sensidell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole conosservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa adeterminate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membrie dell’Unione europea. Atto n. 350 (Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, delregolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modificala direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica inmateriale leggero. Atto n. 357 (Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento,e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, illustrai contenuti del disegno di legge di conver-sione del decreto-legge n. 189 del 17 ot-tobre 2016 recante interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite daglieventi sismici del 2016, già approvato dalSenato lo scorso 23 novembre.

Ricorda che il Senato ha approvatemodifiche volte a far confluire nel testodel decreto-legge n. 189 del 2016 le di-sposizioni del decreto-legge n. 205 del2016 dell’11 novembre 2016, relativo aglieventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.

Il provvedimento in esame dunque ri-unisce i due decreti legge (decreto-leggen. 189 e decreto-legge n. 205) riferiti aglieventi sismici verificatisi nei mesi di agostoed ottobre 2016 in ambiti territoriali par-

Martedì 6 dicembre 2016 — 351 — Commissione XIV

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zialmente coincidenti; in particolare, lescosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobrehanno provocato ingenti danni alle popo-lazioni e al patrimonio edilizio privato epubblico nei Comuni di Marche, Umbria,Abruzzo e Lazio.

Tra le misure introdotte dal decreto-legge (che consta di 53 articoli), segnalo ledisposizioni relative alla risarcibilità inte-grale dei danni agli edifici, le misure afavore delle imprese e quelle a tutela deilavoratori, la semplificazione amministra-tiva per le opere di ricostruzione e latrasparenza fin dalla fase della progetta-zione.

Procederà quindi ad un’illustrazionesintetica del contenuto, rinviando perun’analisi più dettagliata alla documenta-zione predisposta dagli uffici.

L’articolo 1 definisce l’ambito di appli-cazione del decreto, che include i comunielencati negli allegati 1 e 2 e gli altricomuni in cui si siano verificati dannicausati dagli eventi sismici, qualora vengadimostrato il nesso di causalità diretto trai danni e gli eventi sismici, comprovato daperizia. Ricordo che l’allegato 2 reca l’e-lenco dei 69 comuni colpiti dagli eventisismici successivi al 24 agosto 2016. Viene,altresì, fissato al 31 dicembre 2018 iltermine della gestione straordinaria e in-dividuati gli organi deputati alla medesimagestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamentodella ricostruzione, nonché comitati isti-tuzionali in ognuna delle regioni colpite).L’articolo 2 disciplina le funzioni del Com-missario straordinario e dei Vice Commis-sari. L’articolo 3 prevede l’istituzione, inognuna delle Regioni colpite dagli eventisismici, di « uffici speciali per la ricostru-zione ». L’articolo 4 istituisce un Fondoper la ricostruzione delle aree terremotate,con dotazione iniziale di 200 milioni dieuro per il 2016, per l’attuazione degliinterventi di immediata necessità previstidal decreto-legge. Ulteriori disposizioni di-sciplinano l’utilizzo delle erogazioni libe-rali a favore del sisma e la loro detraibi-lità/deducibilità ai fini fiscali. L’articolo4-bis disciplina la procedura per l’indivi-duazione delle aree da destinare all’inse-

diamento di container, nonché per la sti-pula dei contratti per la fornitura, ilnoleggio e la disponibilità dei containermedesimi.

Il decreto reca numerose misure per laricostruzione privata e pubblica. L’articolo5 elenca i criteri (da definire a cura delCommissario), da applicare al processo diricostruzione, nonché al monitoraggio sul-l’utilizzo delle risorse; inoltre, individua letipologie di intervento e danno conseguentiagli eventi sismici, che possono beneficiaredi contributi, fino alla copertura integraledelle spese occorrenti, sotto forma di fi-nanziamenti agevolati per gli interventi diriparazione/ricostruzione di edifici, il rim-borso di danni a beni/prodotti delle atti-vità economiche e la delocalizzazione diimprese. Si rinvia alla legge di bilancio ladeterminazione dell’importo complessivodegli stanziamenti da autorizzare in basealla quantificazione dei danni e delle ri-sorse necessarie.

Per quanto riguarda il disegno di leggedi bilancio 2017 (C. 4127-bis-A) ricordache il comma 362 dell’articolo 1 autorizzalo stanziamento di 6,1 miliardi di euro(100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200milioni di euro annui dall’anno 2018 al-l’anno 2047) per la concessione del creditod’imposta maturato in relazione all’ac-cesso ai finanziamenti agevolati, di durataventicinquennale, per la ricostruzione pri-vata e di 1 miliardo di euro (200 milionidi euro per l’anno 2017, 300 milioni dieuro per l’anno 2018, 350 milioni di europer l’anno 2019 e 150 milioni di euro perl’anno 2020) per la concessione dei con-tributi per la ricostruzione pubblica. Ilsuccessivo comma 363 consente alle re-gioni colpite di destinare, nell’ambito deipertinenti programmi cofinanziati daifondi strutturali 2014-2020, ulteriori ri-sorse, incluso il cofinanziamento nazio-nale, per un importo pari a 300 milioni dieuro.

L’articolo 6 disciplina le tipologie didanni agli edifici e, per ognuna di queste,gli interventi di ricostruzione e recuperoammessi a contributo (generalmente rico-nosciuto nella percentuale del 100 percento, tranne in alcuni casi per i quali la

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percentuale non supera il 50 per cento).L’articolo 7 individua le finalità dei con-tributi per la riparazione o la ricostru-zione degli immobili, in base ai dannieffettivamente verificatisi nelle zone diclassificazione sismica 1, 2, e 3 e nel casoin cui ricorrano le condizioni per la con-cessione del beneficio. L’articolo 8 prevedeuna procedura specifica, anche in derogaalla normativa vigente, per l’avvio di in-terventi di immediata riparazione, a favoredegli edifici che hanno riportato dannilievi, al fine di favorire il rientro nelleunità immobiliari e il ritorno alle normalicondizioni di vita e di lavoro. L’articolo 9disciplina la concessione di contributi aiprivati residenti per i beni mobili danneg-giati. L’articolo 10 esclude le unità immo-biliari collabenti, fatiscenti ovvero inagi-bili, non utilizzabili a fini residenziali oproduttivi dall’accesso ai contributi per laricostruzione. L’articolo 11 disciplina l’at-tuazione degli interventi di ricostruzione oripristino dei centri storici e dei centri enuclei urbani e rurali, attraverso la pre-disposizione di una pianificazione urbani-stica delle zone perimetrate e l’adozione distrumenti urbanistici attuativi, che inno-vano gli strumenti urbanistici vigenti e, seincludono beni paesaggistici, sono consi-derati piani paesaggistici. L’articolo 12disciplina la procedura per la concessionee per l’erogazione dei contributi, mentrel’articolo 13 demanda a successivi provve-dimenti commissariali la definizione delleistanze per il riconoscimento dei contri-buti per interventi riguardanti immobiligià danneggiati dal sisma in Abruzzo del2009. Si applica invece il provvedimento inesame per gli interventi su immobili, dan-neggiati o inagibili a causa degli eventisismici del 1997 e del 1998, che abbianosubito ulteriori danni. L’articolo 14 disci-plina la procedura per la programma-zione, la progettazione e la realizzazionedegli interventi per la ricostruzione, lariparazione e il ripristino degli edificipubblici, nonché sui beni del patrimonioculturale. L’articolo 14-bis stabilisce che leregioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbriaeffettuino sui presìdi ospedalieri verifichedi tenuta sismica e stime del fabbisogno

finanziario necessario al miglioramentosismico delle strutture. L’articolo 15 indi-vidua i soggetti attuatori per gli interventidi riparazione, ripristino con migliora-mento sismico, nonché ricostruzione delleopere pubbliche e dei beni culturali. L’ar-ticolo 15-bis disciplina le procedure perl’affidamento e l’attuazione di interventiurgenti sul patrimonio culturale e di ri-costruzione del patrimonio culturale dan-neggiato. Sono altresì previste disposizioniper il potenziamento dell’ufficio del So-printendente speciale per le aree colpitedagli eventi sismici. L’articolo 15-ter attri-buisce ad Anas S.p.A., in qualità di sog-getto attuatore della protezione civile, ilcompito di provvedere agli interventi dimessa in sicurezza e di ripristino dellaviabilità delle infrastrutture stradali diinteresse nazionale danneggiate daglieventi sismici. L’articolo 16 istituisce laConferenza permanente, con funzioni didirezione, coordinamento e decisione inordine agli interventi di ricostruzione, euna Commissione paritetica per ciascunaregione interessata, con funzioni consul-tive in relazione alla progettazione deipredetti interventi. L’articolo 17 disciplinal’estensione della fruizione del cosiddettoArt-Bonus, mentre l’articolo 17-bis inseri-sce una nuova fattispecie di erogazioneliberale deducibile dall’IRES. L’articolo 18prevede che i soggetti attuatori, per larealizzazione degli interventi pubblici re-lativi alle opere pubbliche ed ai beniculturali, si avvalgono di una centraleunica di committenza, individuata nell’A-genzia nazionale per l’attrazione degli in-vestimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.Al fine di consentire la regolare prosecu-zione delle attività didattiche e ammini-strative nell’anno scolastico 2016/2017,l’articolo 18-bis, prevede deroghe in ma-teria di parametri minimi e massimi per laformazione delle classi, istituzione di ul-teriori posti nell’organico del personaledocente e ATA, spostamento di docenti trale sedi scolastiche, conferimento di sup-plenze.

Un altro gruppo di disposizioni ri-guarda il sistema produttivo e le misureper lo sviluppo economico dei territori

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colpiti. L’articolo 19 interviene a favoredelle micro, piccole e medie imprese, com-prese quelle del settore agroalimentare,stabilendo, per tre anni, priorità e gratuitànell’accesso al Fondo di garanzia per lePMI. L’articolo 20 prevede agevolazioni afavore delle imprese danneggiate, inclusele imprese agricole. A tal fine, 35 milionidi euro sono trasferiti dal Fondo per laricostruzione delle aree terremotate allecontabilità speciali dei Presidenti delleregioni interessate, in qualità di vice com-missari. L’articolo 21 reca disposizioni peril sostegno e lo sviluppo delle aziendeagricole, agroalimentari e zootecniche, in-clusa la spesa di 10 milioni di euro per il2016 per misure di sostegno rivolte aiproduttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, e ai settori del latte, della carnebovina, ovicaprino e suinicolo, utilizzandole disponibilità del fondo di rotazione perl’attuazione delle politiche comunitarie.L’articolo 22 attribuisce al Commissariostraordinario il compito di predisporre unprogramma per la promozione e il rilanciodel turismo nei territori colpiti. L’articolo23 contiene misure per assicurare la ri-presa e lo sviluppo delle attività economi-che in condizioni di sicurezza per i lavo-ratori. L’articolo 24 dispone interventi afavore delle micro, piccole e medie im-prese nelle zone colpite dagli eventi si-smici, sotto forma di finanziamenti age-volati a tasso zero a copertura del centoper cento degli investimenti per il ripri-stino ed il riavvio di attività economiche eper sostenere la nascita e la realizzazionedi nuove imprese e nuovi investimenti.L’articolo 25 dispone l’applicazione delregime di aiuto per le aree industriali incrisi ai territori dei Comuni interessatidagli eventi sismici.

Il decreto reca una serie di misure perla tutela dell’ambiente. L’articolo 26esclude, per il 2016, l’Ente parco nazionaledel Gran Sasso e Monti della Laga e l’Enteparco nazionale dei Monti Sibillini daalcuni vincoli di spesa. L’articolo 27 di-sciplina l’approvazione di un programmadelle infrastrutture ambientali da ripristi-nare e realizzare nei comuni coinvolti.L’articolo 28 reca disposizioni in materia

di trattamento, trasporto, classificazione egestione del materiale derivante dal crolloparziale o totale degli edifici. L’articolo28-bis, reca misure per incentivare il re-cupero dei rifiuti non pericolosi derivantida attività di costruzione e demolizione.L’articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre2018, la non applicazione delle disposi-zioni vigenti in materia di gestione delleterre e rocce da scavo. Viene precisato cheresta fermo il rispetto della disciplina disettore dell’Unione europea, di cui alladirettiva 2008/98/CE (« direttiva quadrosui rifiuti »).

Numerose sono le misure in materia dilegalità e trasparenza. L’articolo 30 isti-tuisce una Struttura di missione nell’am-bito del Ministero dell’interno, per la pre-venzione ed il contrasto delle infiltrazionidella criminalità organizzata nei lavori diricostruzione. Si istituisce, inoltre, unGruppo interforze centrale per l’emer-genza e la ricostruzione nell’Italia cen-trale. È altresì disciplinata l’Anagrafe an-timafia degli esecutori. L’articolo 31 con-tiene una serie di disposizioni in meritoalla ricostruzione privata, che prevedonol’obbligo di inserire una clausola di trac-ciabilità finanziaria dei pagamenti, pena laperdita del contributo. L’articolo 32 attri-buisce al Presidente dell’ANAC compiti dialta sorveglianza e garanzia della corret-tezza e trasparenza delle procedure con-nesse alla realizzazione degli interventi diricostruzione pubblica. L’articolo 33 sot-topone i provvedimenti di natura regola-toria ed organizzativa del Commissariostraordinario al controllo preventivo dellaCorte dei conti. L’articolo 34 prevede chegli incarichi di progettazione e di direzionedei lavori di ricostruzione possano essereconferiti dai privati esclusivamente a pro-fessionisti iscritti in un apposito elencospeciale, in regola con il DURC e inpossesso di ulteriori requisiti individuatidal Commissario straordinario, discipli-nando, inoltre, le incompatibilità del di-rettore dei lavori. L’articolo 35 definiscegli obblighi, inerenti alla tutela dei lavo-ratori ed alla contribuzione previdenziale,al cui rispetto è subordinato il riconosci-mento del contributo di cui all’articolo 6 o

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del corrispettivo di cui all’articolo 1, non-ché ulteriori norme in materia di tuteladei lavoratori e di accesso al lavoro. L’ar-ticolo 36 reca disposizioni in materia ditrasparenza e di pubblicità degli atti, pre-vedendo la pubblicazione di una serie diatti del Commissario straordinario sul sitoistituzionale. L’articolo 36-bis prevede cheil Ministero del lavoro e delle politichesociali, anche tramite l’Agenzia Nazionaleper le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),provveda alle attività informative riguar-danti le misure di sostegno. L’articolo36-ter vieta fino al 31 dicembre 2017, neiComuni colpiti dagli eventi simici, l’instal-lazione di slot machine, videolottery e dialtri apparecchi e congegni per il giocolecito con e senza vincite in denaro.

Un ulteriore gruppo di disposizioni ri-guarda le attività e la piena operatività delServizio nazionale della protezione civilein caso di emergenza, nonché il passaggiodalla gestione dell’emergenza alla ricostru-zione nei territori colpiti. L’articolo 37autorizza un differimento dei pagamentidelle PA coinvolte nella gestione di eventicalamitosi per i quali sia stato dichiaratolo stato di emergenza. L’articolo 38 dettadisposizioni in materia di rimborsi (aidatori di lavoro) per l’impiego di volonta-riato della protezione civile. L’articolo 39reca uno stanziamento massimo pari a 6milioni di euro, per il 2016, per la gestionedel rischio meteo-idrologico ed idrauliconelle aree di accoglienza e negli insedia-menti provvisori; ulteriori disposizionisono dettate per il completamento delpiano radar nazionale. L’articolo 40 di-spone il riutilizzo delle risorse residuericevute dal Fondo di solidarietà dell’U-nione europea per le esigenze connessecon gli eventi sismici, per la realizzazionedi attività di previsione e prevenzione nonstrutturale dei rischi e di pianificazione epreparazione alla gestione dell’emergenza.L’articolo 41 consente la cessione a titolodefinitivo agli enti territoriali di beni mo-bili di proprietà delle Amministrazionistatali già assegnati e impiegati per larealizzazione di interventi connessi con glieventi sismici. L’articolo 42 stabilisce di-sposizioni per il coordinamento con le

attività e gli interventi attivati nella fase diprima emergenza, attribuendo al Capo delDipartimento della protezione civile, inraccordo con il commissario straordinario,la determinazione di modalità e tempi perfavorire e regolare il subentro, senza so-luzione di continuità, delle RegioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelleattività già avviate in prima emergenza. IlDipartimento della protezione civile assi-cura il completamento dei procedimentiamministrativo-contabili relativi alle atti-vità ed agli interventi attivati, con ulterioririsorse rese disponibili a valere sul Fondoper le emergenze nazionali (FEN). L’arti-colo 43 demanda a provvedimenti com-missariali la definizione dei criteri perl’assegnazione degli alloggi e consente chela durata dei contratti di locazione possaessere concordata tra le parti anche perperiodi inferiori a quelli stabiliti dallanormativa vigente. Specifiche disposizioniriguardano gli enti territoriali, di cui al-l’articolo 44, e prevedono: la sospensionedel pagamento delle rate dei mutui con-cessi dalla Cassa DD.PP.; l’esclusione dalpareggio di bilancio, per l’anno 2016; lasospensione per 6 mesi di tutti i terminirelativi ad adempimenti finanziari previstidal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dalsisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitalidei piani di ammortamento per il rim-borso delle anticipazioni della liquiditàdelle regioni. Misure di sostegno al redditodei lavoratori sono previste nell’articolo45.

Per quanto riguarda le misure in ma-teria fiscale, l’articolo 46 reca la disciplinaper le imprese insediate nel territoriocolpito dal sisma in caso di perdite relativeall’esercizio in corso alla data del 31dicembre 2016, mentre l’articolo 47 di-spone l’esclusione dalla base imponibile, aifini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi,indennizzi e risarcimenti connessi aglieventi sismici. L’articolo 48 sospende finoal 31 dicembre 2016 i termini per unaserie di adempimenti. Si prevede inoltreche i sostituti d’imposta, a richiesta degliinteressati, non devono operare le ritenutealla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017

Martedì 6 dicembre 2016 — 355 — Commissione XIV

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e fino al 30 settembre 2017. Si prevede,infine, la sospensione delle fatture relativealle utenze per un periodo massimo di 6mesi, cui si aggiungono le fatture relativeai settori delle assicurazioni, della telefo-nia e della radiotelevisione pubblica. Ul-teriori disposizioni riguardano i sussidioccasionali, le erogazioni liberali o i be-nefici di qualsiasi genere; il differimento diadempimenti specifici delle imprese agri-cole; nonché la sospensione dei terminirelativi agli adempimenti e ai versamentidei contributi previdenziali e assistenzialie dei premi per l’assicurazione obbligato-ria in scadenza. In via transitoria si pre-vede una disciplina di maggior favore allerichieste di anticipo sulla pensione, perdeterminate finalità (come ad esempiol’acquisto della prima casa). I redditi deifabbricati distrutti od oggetto di ordinanzesindacali di sgombero sono esclusi dallabase imponibile a fini IRPEF e IRES, finoalla definitiva ricostruzione e agibilità deifabbricati medesimi e comunque fino al2017. Gli stessi immobili sono esenti dal-l’IMU e dalla TASI fino alla definitivaricostruzione e agibilità, non oltre il 31dicembre 2020. Sono prorogati al 31 di-cembre 2016 i termini riferiti ai rapportiinterbancari. L’articolo 49 reca disposi-zioni relative alla sospensione dei processicivili, penali e amministrativi, al rinviodelle udienze e alla sospensione di terminisostanziali e processuali.

Ulteriori disposizioni riguardano il per-sonale. L’articolo 50 riconosce piena au-tonomia amministrativa, finanziaria e con-tabile al Commissario straordinario e di-sciplina l’utilizzo e il compenso di perso-nale da esso impiegato. L’articolo 50-bisprevede l’assunzione di personale a tempodeterminato in deroga a limitazioni nor-mative vigenti, da parte dei Comuni inte-ressati dagli eventi sismici e del Diparti-mento della protezione civile, nonché laproroga di rapporti di lavoro a tempodeterminato già in essere. L’articolo 51incrementa il Fondo di amministrazionedel personale non direttivo e non dirigentedel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,nonché destina risorse per ripristinare il

parco mezzi del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco e per garantire il trasporto dellemacerie.

L’articolo 51-bis contiene disposizioniper consentire agli elettori che, a causa deirecenti eventi sismici, siano alloggiati incomuni diversi da quelli di residenza o chenon sono nelle condizioni di assicurare ilregolare svolgimento della consultazionereferendaria, di votare per il referendumcostituzionale del 4 dicembre 2016.

Infine, l’articolo 52 reca l’indicazionedegli oneri del provvedimento e la relativacopertura finanziaria.

Non rilevandosi profili critici in ordinealle competenze della XIV Commissione,formula una proposta di parere favore-vole.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) rite-nuto apprezzabile l’intervento normativodel Governo, preannuncia il proprio votofavorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di

un’infrastruttura per i combustibili alternativi.

Atto n. 337.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno, rinviato nella seduta del 12 ottobre2016.

Martedì 6 dicembre 2016 — 356 — Commissione XIV

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Marco BERGONZI (PD), relatore, for-mula una proposta di parere favorevolecon osservazioni (vedi allegato), che illu-stra.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole con osservazioni formulatadal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate

norme che regolano le azioni per il risarcimento del

danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni

delle disposizioni del diritto della concorrenza degli

Stati membri e dell’Unione europea.

Atto n. 350.

(Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2,del regolamento, e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno.

Francesca BONOMO (PD), relatrice, il-lustra il contenuto dello schema di decretolegislativo in titolo, che reca l’attuazionedella direttiva 2014/104/UE.

La direttiva 2014/104/UE stabilisce al-cune norme necessarie per garantire chechiunque abbia subito un danno a causadi una violazione del diritto della concor-renza da parte di un’impresa o un’asso-ciazione di imprese possa esercitare inmaniera efficace il diritto di chiedere atale impresa o associazione il pieno risar-cimento di tale danno.

La direttiva, intervenendo ad armoniz-zare le legislazioni nazionali, colma unvuoto normativo che era stato denunciatoanche dalla Corte di giustizia europea, laquale aveva chiarito che le richieste dirisarcimento dei danni per violazione degliarticoli 101 o 102 del TFUE (tutela dellaconcorrenza e divieto di posizioni domi-nanti) rappresentano un fondamentaleambito di applicazione a livello privatodella normativa europea sulla concor-renza.

Lo schema di decreto legislativo inesame è adottato in attuazione della de-lega contenuta nell’articolo 2 della legge didelegazione europea 2014 (legge n. 114 del2015). Tale disposizione detta specificiprincipi e criteri direttivi – aggiuntivirispetto a quelli generali di cui all’articolo1, comma 1, per il recepimento delladirettiva 2014/104/UE.

Lo schema di decreto si compone di 20articoli, divisi in sette capi.

Il Capo I (articoli 1 e 2) contienedisposizioni generali.

L’articolo 1, nel disciplinare l’ambito diapplicazione e l’oggetto del provvedimento,sancisce il diritto al pieno risarcimento infavore di chiunque abbia subito un dannoa causa di una violazione del diritto dellaconcorrenza da parte di un’impresa o diun’associazione di imprese e prevede l’e-stensione dell’ambito di applicazione delladisciplina alle azioni collettive di cui al-l’articolo 140-bis del codice del consumo.La disposizione, inoltre, riprendendo ladefinizione di « pieno risarcimento » datadall’articolo 3 della direttiva, fa riferi-mento ai concetti di danno emergente e dilucro cessante, nonché agli interessi, edesclude che il diritto al risarcimento possacomportare una sovracompensazione.

L’articolo 2 contiene le definizioni ne-cessarie all’applicazione delle norme in-trodotte, che riproducono fedelmentequelle già contenute nella direttiva.

Il Capo II (articoli 3-6) reca disposi-zioni relative all’esibizione delle prove.

L’articolo 3 dà attuazione a quellaparte della direttiva relativa alla divulga-zione delle prove. In particolare, è previstoche il giudice nazionale possa ordinare ladivulgazione di specifici elementi di provao categorie di prove che siano ritenutirilevanti dal giudice stesso sulla base di uncriterio di proporzionalità, coerentementecon quanto già previsto dal codice diprocedura civile (articoli da 210 a 213).L’articolo in questione, inoltre, prevedeche qualora la richiesta abbia ad oggettoinformazioni di natura riservata il giudicedisponga specifiche misure di tutela quali,

Martedì 6 dicembre 2016 — 357 — Commissione XIV

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ad esempio, l’obbligo del segreto o lapossibilità di non rendere visibili le partiriservate di un documento.

L’articolo 4 disciplina le modalità e ilimiti dell’esibizione nel giudizio civile de-gli atti che siano contenuti nel fascicolo diun’autorità garante della concorrenza.Sono individuati specifici criteri che con-sentono al giudice di valutare la richiestain base ad un principio di proporzionalità.

L’articolo 5 individua i limiti nell’usodelle prove ottenute, mentre l’articolo 6, alfine di rafforzare l’applicazione degli stru-menti processuali offerti al danneggiato intema di esibizione delle prove, prevedel’irrogazione di una sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro 15.000 a euro150.000, da devolversi in favore dellaCassa delle ammende, nei confronti dellaparte o del terzo (ovvero dei loro rappre-sentanti legali) che rifiutano di rispettarel’ordine di esibizione del giudice, che di-struggono prove rilevanti ai fini del giu-dizio di risarcimento, o che utilizzano leprove in violazione dei limiti di cui all’ar-ticolo 5.

Il Capo III (articoli 7-9) disciplina glieffetti delle decisioni dell’Autorità garantedella concorrenza, i termini di prescri-zione delle azioni e la responsabilità insolido.

L’articolo 7 prevede che ai fini dell’a-zione di risarcimento del danno propostadinanzi ai giudici nazionali, la violazionedel diritto della concorrenza constatata dauna decisione definitiva di un’autorità na-zionale garante della concorrenza o delgiudice del ricorso debba ritenersi defini-tivamente accertata.

L’articolo 8 prevede la prescrizionequinquennale del diritto al risarcimentodel danno derivante da una violazione deldiritto della concorrenza. Il decorso dellaprescrizione è sospeso nel caso in cui siaavviata un’indagine o un’istruttoria in re-lazione alla medesima violazione da partedell’autorità garante della concorrenza. Lasospensione si protrae per un anno dalmomento in cui la decisione relativa allaviolazione del diritto della concorrenza èdiventata definitiva o dopo che il proce-dimento si è concluso in altro modo.

Con riguardo alla durata della sospen-sione nella relazione illustrativa si rilevacome la traduzione italiana della direttivaal par. 4 dell’articolo 10 preveda errone-amente che la « sospensione non può pro-trarsi oltre un anno », sicché il termine diun anno sembrerebbe dover essere quellomassimo e non quello minimo come inveceil testo in altre versioni linguistiche fa-rebbe supporre.

L’articolo 9 introduce due deroghe alprincipio di piena responsabilità solidaledei coautori della violazione, di cui all’ar-ticolo 2055 cc.: la prima riguarda le PMIe la seconda il beneficiario di un’immunitàottenuta nell’ambito di un programma diclemenza. Con riguardo alla responsabilitàdelle PMI, si prevede che l’obbligo delrisarcimento è limitato al solo danno pa-tito dai suoi acquirenti diretti ed indirettiquando la quota della PMI nel mercatorilevante è rimasta inferiore al cinque percento per il tempo in cui si è protratta laviolazione del diritto della concorrenza el’applicazione delle ordinarie regole in ma-teria di responsabilità solidale determine-rebbe un pregiudizio irreparabile per lasua solidità economica e la totale perditadel suo valore.

Con riguardo ai beneficiari di un pro-gramma di clemenza, la disposizione pre-vede che questi rispondano solo nei con-fronti dei loro acquirenti o fornitori direttio indiretti e anche nei confronti di altrisoggetti danneggiati quando questi nonpossono ottenere l’integrale risarcimentodel danno dalle altre imprese coinvoltenella stessa violazione del diritto dellaconcorrenza.

Il Capo IV (articoli 10-13) interviene inmateria di trasferimento del sovrapprezzo,il cosiddetto passing on (traslazione delprezzo), e individua le azioni promossedagli acquirenti indiretti.

L’articolo 10 prevede, conformementealla direttiva (articolo 12), il diritto anchedell’acquirente indiretto dell’autore dellaviolazione – cioè quello che ha subito ilpassing on, essendogli stato trasferito ilsovrapprezzo da parte dell’acquirente di-retto – al risarcimento del danno per laviolazione del diritto della concorrenza.

Martedì 6 dicembre 2016 — 358 — Commissione XIV

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L’articolo 11, recependo l’articolo 13della direttiva, stabilisce la possibilità cheil convenuto in giudizio possa proporreeccezione di trasferimento. Si tratta dellacd. passing on defence, secondo la quale ilconvenuto può difendersi dall’azione di-mostrando che l’attore ha trasferito adaltri, anche solo parzialmente, il danno dasovrapprezzo. In caso di raggiunta prova,il convenuto sarà liberato totalmente dal-l’onere risarcitorio o, in caso di passing onparziale, gli sarà riconosciuto uno« sconto » sul risarcimento.

L’articolo 12 riguarda l’ipotesi dell’at-tore-acquirente indiretto (attuazione del-l’articolo 14 della direttiva). La disposi-zione conferma il principio dell’oneredella prova in capo all’attore circa l’esi-stenza e la portata del trasferimento delsovrapprezzo, anche attraverso la richiestaal convenuto o a terzi di esibire prove.

L’articolo 13 attua il contenuto dell’ar-ticolo 15 della direttiva, finalizzato adevitare che uno stesso soggetto possa su-bire le conseguenze di più azioni risarci-torie intentate nei suoi confronti da piùacquirenti a diversi livelli della catenaproduttiva.

Il Capo V (articolo 14) disciplina laquantificazione del danno.

L’articolo 14 rimanda, per la valuta-zione del danno da violazione del dirittodella concorrenza, alla disciplina deldanno extracontrattuale di cui agli artt.1223, 1226 e 1227 del codice civile. Comeriportato nella relazione, si intende quiaffermare il principio della piena risarci-bilità del danno ma senza sovracompen-sazione, che sia a titolo di risarcimentopunitivo, multiplo o di altra natura, inaccordo con i contenuti della direttiva (inattuazione degli articoli 3, 12 e 17).

Il Capo VI (articoli 15 e 16) recadisposizioni in materia di composizioneconsensuale delle controversie. Le dispo-sizioni del Capo VI corrispondono a quelledell’omonimo capo della direttiva e al suoconsiderando 48, secondo cui danneggiatoe autore della violazione « dovrebbero es-sere incoraggiati a concordare il risarci-mento del danno causato dalla violazione

del diritto della concorrenza per mezzo dimeccanismi di composizione consensualedelle controversie ».

L’articolo 15, comma 1, disciplina glieffetti sulla prescrizione dei diversi tipi dicomposizione consensuale delle controver-sie.

L’articolo 16, di attuazione dell’articolo19 della direttiva, prende in considera-zione gli effetti delle composizioni stragiu-diziali delle controversie nell’ipotesi di piùautori della violazione della disciplinadella concorrenza, in particolare attuandole previsioni del considerando 51 delladirettiva.

Il Capo VII (articoli 17-20) detta, con-clusivamente, le disposizioni finali e finan-ziarie.

L’articolo 17 costituisce attuazionedella legge di delegazione europea 2014(legge n. 114 del 2015), che ha delegato ilGoverno a modificare l’articolo 1 dellalegge n. 287 del 1990, la cosiddetta leggeAntitrust (Norme per la tutela della con-correnza e del mercato). Lo scopo dellanovella è quello di potenziare il ruolodell’Autorità garante della concorrenza edel mercato ampliandone la competenza,quale autorità pubblica; essa è finalizzatainoltre all’applicazione degli articoli 2 e 3(abuso di posizione dominante) della leggeAntitrust, all’applicazione dei citati articoli101 e 102 del TFUE, come anche all’ap-plicazione delle disposizioni nazionali edella UE relative al divieto di intese re-strittive ed all’abuso di posizione domi-nante.

L’articolo 18 – anch’esso di attuazionedella legge di delegazione europea 2014 –modifica l’articolo 4 del decreto legislativon. 168 del 2003 (Istituzione di Sezionispecializzate in materia di proprietà in-dustriale ed intellettuale presso tribunali ecorti d’appello), concentrando la compe-tenza per le violazioni della disciplinadella concorrenza previste dal decreto inesame presso tre sole sezioni specializzatein materia di impresa (cosiddetti tribunalidelle imprese), orientativamente collocateal nord, centro e sud del paese.

L’articolo 19 detta una disposizionetransitoria di attuazione dell’articolo 22

Martedì 6 dicembre 2016 — 359 — Commissione XIV

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della direttiva. In particolare, stante ilprincipio dell’irretroattività delle norme direcepimento nazionale di natura sostan-ziale, attuative del decreto in esame, spe-cifiche disposizioni procedurali attuativepotranno trovare applicazione limitata-mente ai giudizi di risarcimento promossidopo il 26 dicembre 2014.

L’articolo 20 prevede la clausola diinvarianza finanziaria del provvedimento.

Non rilevandosi profili critici in ordinealle competenze della XIV Commissione,formula una proposta di parere favore-vole.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la diret-

tiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione

dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Atto n. 357.

(Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2,del regolamento, e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno.

Massimiliano MANFREDI (PD), rela-tore, rileva che lo schema di decreto legi-slativo in esame è volto al recepimentodella direttiva (UE) 2015/720, che modificala precedente direttiva 94/62/CE (cosid-detta direttiva imballaggi) per quanto con-cerne la riduzione dell’utilizzo di borse diplastica in materiale leggero.

La direttiva 2015/720/UE apporta unaserie di modifiche alla direttiva 94/62/CEfinalizzate alla riduzione dell’utilizzo diborse di plastica in materiale leggero. Nelconsiderando 4) della direttiva, si affermache « le borse di plastica con uno spessoreinferiore a 50 micron (“borse di plastica inmateriale leggero”), che rappresentano lagrande maggioranza delle borse di plasticautilizzate nell’Unione, sono riutilizzate

meno frequentemente rispetto a borse dispessore superiore. Di conseguenza, leborse di plastica in materiale leggero di-ventano più rapidamente rifiuto e com-portano un maggiore rischio di dispersionedi rifiuti, a causa del loro peso leggero ».

Lo schema di decreto è stato emanatosulla base della disposizione di delegarecata dalla legge di delegazione europea2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).

L’articolo 4 della Legge di delegazioneeuropea 2015 individua i seguenti principie criteri direttivi:

a) garanzia del medesimo livello ditutela ambientale assicurato dalla legisla-zione già adottata in materia, prevedendoil divieto di commercializzazione, le tipo-logie delle borse di plastica commercializ-zabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gra-tuito delle borse di plastica ammesse alcommercio;

c) progressiva riduzione della com-mercializzazione delle borse di plasticafornite a fini di igiene o come imballaggioprimario per alimenti sfusi diversi daquelli compostabili e realizzate, in tutto oin parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalladata di entrata in vigore del decreto legi-slativo di recepimento, dei commi 1129,1130 e 1131 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 2 deldecreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna diinformazione dei consumatori diretta adaumentare la loro consapevolezza in me-rito agli impatti delle borse di plasticasull’ambiente;

f) previsione di programmi di sensi-bilizzazione per i consumatori in generalee di programmi educativi per i bambini,diretti alla riduzione dell’utilizzo di borsedi plastica.

Il termine per il recepimento delladirettiva 2015/720/UE è fissato al 27 no-vembre 2016.

Martedì 6 dicembre 2016 — 360 — Commissione XIV

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Lo schema di decreto è composto di 3articoli. L’articolo 2 reca la clausola diinvarianza finanziaria, mentre l’articolo 3le disposizioni finali, disponendo l’abroga-zione, a decorrere dall’entrata in vigoredel provvedimento, di diverse disposizioni.

La nuova disciplina è dunque intera-mente contenuta nell’articolo 1, comma 1,che reca 8 lettere.

La lettera a) aggiunge, alle finalità sot-tese alla disciplina degli imballaggi (con-tenuta nel decreto legislativo n. 152 del2006, cosiddetto Codice dell’ambiente)quella di favorire livelli sostenuti di ridu-zione dell’utilizzo di borse di plastica, cheintegra più specificamente l’obiettivo col-legato alla prevenzione e alla riduzionedell’impatto sull’ambiente degli imballaggie dei rifiuti di imballaggio.

Tale modifica corrisponde all’obiettivo,previsto dalla direttiva 2015/720/UE, inbase al quale gli Stati membri adottano lemisure necessarie per conseguire sul loroterritorio una riduzione sostenuta dell’u-tilizzo di borse di plastica in materialeleggero. A differenza della direttiva, lanorma in esame fa riferimento alla finalitàdella riduzione dell’utilizzo di borse diplastica in generale, e non solo a quelle inmateriale leggero.

La lettera b) aggiunge nuove defini-zioni, relative agli imballaggi in plastica, aquelle contemplate dall’articolo 218 delCodice dell’ambiente, che si rendono ne-cessarie ai fini dell’applicazione dellanuova disciplina sulla gestione degli im-ballaggi.

Tali definizioni corrispondono per lopiù a quelle recate dall’articolo 3 delladirettiva 94/62/CE come modificata dalladirettiva 2015/720/UE.

Segnala che la nuova lettera dd-septies)dell’articolo 218, inserita dalla lettera inesame, introduce la definizione di borse diplastica biodegradabili e compostabili, lacui commercializzazione è sempre consen-tita. Tale definizione fa riferimento alleborse di plastica certificate da organismiaccreditati e rispondenti ai requisiti dibiodegradabilità e di compostabilità, cosìcome stabiliti dal Comitato europeo dinormazione e da specifica norma tecnica.

Si tratta di una definizione che non trovacorrispondenza nella direttiva 2015/720/UE e che è riferita alle borse diplastica di qualsiasi spessore.

La relazione illustrativa sottolinea chetale definizione, benché « non esplicita-mente enunciata all’articolo 1, paragrafo1, della direttiva », è « indispensabile peruna corretta attuazione della nuova disci-plina europea ». La direttiva 2015/720/UEfa riferimento ai concetti di biodegrada-bilità e compostabilità in due punti, pe-raltro richiamati nella relazione illustra-tiva al fine di giustificare l’inserimentodella definizione di « borse di plasticabiodegradabili e compostabili ». L’articolo4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE, come modificato dalla direttiva 2015/720/UE, a proposito delle misure che gliStati membri adottano per conseguire unariduzione sostenuta dell’utilizzo di borsedi plastica in materiale leggero, ossia delleborse di plastica con uno spessore infe-riore a 50 micron, specifica, tra l’altro, chetali misure possono variare in funzionedelle loro proprietà di compostabilità.L’articolo 8-bis della direttiva 94/62/CEprevede inoltre che, entro il 27 maggio2017, la Commissione adotta un atto diesecuzione che stabilisce il disciplinaredelle etichette o dei marchi per garantireil riconoscimento a livello di Unione delleborse di plastica biodegradabili e compo-stabili e per fornire ai consumatori leinformazioni corrette sulle proprietà dicompostaggio di tali borse. Al più tardi 18mesi dopo l’adozione di tale atto di ese-cuzione, gli Stati membri assicurano che leborse di plastica biodegradabili e compo-stabili siano etichettate conformemente aldisciplinare di cui a tale atto di esecu-zione.

La stessa relazione illustrativa sottoli-nea inoltre che tra i criteri specifici didelega (dettati dall’articolo 4 della leggen. 170 del 2016) è incluso il mantenimentodel medesimo livello di tutela ambientaleassicurato dalla normativa nazionale e,quindi, del regime di favore attualmenteprevisto dall’articolo 2 del decreto-leggen. 2 del 2012, che ha escluso dal divieto dicommercializzazione i « sacchi monouso

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per l’asporto merci realizzati con polimericonformi alla norma armonizzata UNI EN13432:2002 ».

La lettera c) modifica il comma 3dell’articolo 219 del Codice dell’ambiente,introducendovi nuove disposizioni.

La norma novellata mira a responsa-bilizzare gli operatori economici – inomaggio ai principi generali « chi inquinapaga » e di responsabilità condivisa –facendo sì che essi forniscano agli utentidegli imballaggi, ed in particolare ai con-sumatori, informazioni dettagliate sui si-stemi di raccolta e recupero e sul signifi-cato dei marchi apposti sugli imballaggi.

La lettera d) aggiunge un ulteriorecomma 3-bis all’articolo 219 del Codicedell’ambiente, ai sensi del quale i produt-tori delle borse di plastica ammesse allacommercializzazione devono apporre su diesse i propri elementi identificativi nonché« diciture idonee ad attestare che le borseprodotte rientrino in una delle tipologiecommercializzabili ».

La lettera e) aggiunge un nuovo articolo220-bis al Codice dell’ambiente al fine difar fronte all’obbligo, che grava sugli Statimembri ai sensi dell’articolo 4, par. 1-bis,comma 5 della direttiva 94/62/CE, di ri-ferire alla Commissione europea sull’uti-lizzo annuale di borse di plastica di ma-teriale leggero. Viene a tal fine incaricatoil Consorzio nazionale degli imballaggi(CONAI) di acquisire dai produttori e daidistributori di borse di plastica i datinecessari ad elaborare una relazione « an-nuale ».

La lettera f) integra le funzioni delConsorzio nazionale imballaggi (CONAI) alfine di rispecchiare i compiti ad essoattribuiti dal provvedimento in esame.

In particolare, si prevede di aggiungerealla tipologia delle campagne di informa-zione che tale organismo è chiamato aorganizzare in accordo con le pubblicheamministrazioni, specifiche campagne dieducazione ambientale e di sensibilizza-zione dei consumatori sull’impatto delleborse di plastica sull’ambiente.

La lettera g) introduce una serie dimisure restrittive per la commercializza-

zione delle borse di plastica (nuovi articoli226-bis e 226-ter) del Codice dell’am-biente).

Il comma 1 dell’articolo 226-bis con-ferma sostanzialmente i divieti di com-mercializzazione per alcuni tipi di borse diplastica, già previsti ma di fatto mai ap-plicati dalla legislazione nazionale vigente(articolo 2, comma 2, del decreto-leggen. 2 del 2012). Dai divieti introdotti re-stano escluse le borse di plastica biode-gradabili e compostabili.

Il successivo comma 2 del nuovo arti-colo 226-bis dispone che le borse di pla-stica commercializzabili, sulla base deicriteri dettati dal comma 1, non possonoessere distribuite a titolo gratuito e a talfine il prezzo di vendita per singola unitàdeve risultare dallo scontrino o dalla fat-tura d’acquisto delle merci o dei prodottitrasportati per il loro tramite.

L’articolo 226-ter persegue la riduzionedella commercializzazione delle borse diplastica in materiale ultraleggero, preve-dendo che siano commercializzabili solo leborse di plastica « biodegradabili e com-postabili » e con un contenuto minimo dimateria prima rinnovabile.

Tale disposizione consente di attuare ilcriterio di delega di cui alla lettera b)dell’articolo 4 della legge n. 170 del 2016,che richiede espressamente l’introduzionedel divieto di fornitura a titolo gratuitodelle borse di plastica ammesse al com-mercio.

La lettera h), novellando l’articolo 261del Codice dell’ambiente, stabilisce le san-zioni comminate a chi violi le disposizionicontenute negli articoli 226-bis e 226-ter dinuova introduzione.

La Commissione europea, ipotizzandouna violazione della normativa comunita-ria, il 24 febbraio scorso ha inviato unarichiesta di informazioni al Governo ita-liano tramite il sistema « EU Pilot » (Pilot8311/16/GROW), in merito alle misurenazionali, con riferimento all’adeguatezzaagli obiettivi perseguiti, alla giustificazionee alla proporzionalità sotto il profilo dellalibera circolazione delle merci nel mercatointerno. In particolare, la Commissionelamenta alcuni presunti ostacoli alla libera

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circolazione delle merci connessi all’at-tuale normativa italiana che vieta l’uso dialcuni tipi di borse di plastica per la spesain materiale leggero.

Il 30 maggio 2016 è stata inviata larisposta del Ministero dell’ambiente allaCommissione: la nota riferisce che la le-gislazione in vigore persegue i medesimiobiettivi di riduzione della direttiva 2015/720/UE e che è pienamente conforme alprincipio di proporzionalità. Allo specificoquesito della Commissione, volto a chie-dere notizie su possibili progetti di revi-sione della legislazione vigente, le Autoritàitaliane hanno specificato che il progettodi revisione per recepire la direttiva 2015/720/UE, sarà sottoposto alle necessarieprocedure di informazione al terminedella discussione in atto sui criteri didelega per l’attuazione della stessa diret-tiva.

Successivamente, il caso è stato archi-viato in data 12 settembre 2016.

Rilevato in conclusione che un esamesul merito delle provvedimento potrà svol-gersi presso la Commissione Ambiente,formula una proposta di parere favore-vole, evidenziando come lo schema didecreto rechi una armonizzazione norma-tiva e un rafforzamento della precedentedirettiva 94/62/CE, anche in virtù dellemodifiche al Codice dell’ambiente recatedalla recente approvazione della legge 28dicembre 2015, n. 221, (cosiddetto colle-gato ambientale).

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili

alternativi (Atto n. 337).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell’U-nione europea),

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante attuazione della direttiva2014/94/UE sulla realizzazione di un’in-frastruttura per i combustibili alternativi;

ricordato che con legge di delega-zione europea 2014 (articolo 1, All. B dellalegge 9 luglio 2015, n. 114) è stata confe-rita al Governo la delega per il recepi-mento della direttiva senza fissare principie criteri specifici di delega;

rilevato che il pronto recepimentodella direttiva, il cui termine è scaduto il18 novembre 2016, si rende necessario alfine di prevenire l’apertura di una proce-dura di infrazione a carico dell’Italia;

richiamato l’obiettivo della direttivavolta a ridurre al minimo la dipendenzadal petrolio e ad attenuare l’impatto am-bientale nel settore dei trasporti, attra-verso l’adozione di un quadro comune dimisure per lo sviluppo di un mercatoampio di combustibili alternativi, indivi-duati in elettricità, gas naturale e idro-geno;

ricordato che la direttiva impone aciascuno Stato membro di adottare (entroil 18 novembre 2016) un Quadro Strate-gico Nazionale per la realizzazione del-l’infrastruttura nel rispetto dei requisitiminimi per la costruzione, inclusi i puntidi ricarica e i punti di rifornimento, dellespecifiche tecniche comuni per tali puntidi ricarica e di rifornimento, e dei requisiticoncernenti le informazioni agli utenti,fissati dalla direttiva medesima;

preso atto che lo schema di decretoreca disposizioni specifiche per la forni-tura di elettricità per il trasporto, diidrogeno per il trasporto stradale, di gasnaturale per trasporto, dando diretta ecompleta attuazione alla direttiva, nonchénorme sulla fornitura di gas di petrolioliquefatto, che la direttiva medesima in-clude tra i combustibili alternativi;

tenuto conto altresì che allo schemadi decreto legislativo risulta allegato ilQuadro strategico nazionale da inviare allaCommissione europea;

osservato come le esigenze di svi-luppo del mercato dei combustibili alter-nativi sottese alla direttiva richiedano diadottare, a livello nazionale, un approcciotecnologicamente neutrale (Considerandon. 22), prevedendo disposizioni e politichedi promozione rivolte a tutti i prodottialternativi, al fine di favorire una diffu-sione su larga scala dei veicoli a motorealimentati da fonti alternative;

segnalata, sul punto, l’opportunità diadattare alcune disposizione dello schemadi decreto a tale principio, estendendo,all’articolo 2, le opzioni di alimentazionedi un generatore elettrico isolato a tutti icombustibili alternativi senza alcuna pre-rogativa o distinzione, e includendo, al-l’articolo 18, tutti i carburanti alternativinell’obbligo di acquisto di veicoli, nellapercentuale prevista, da parte delle pub-bliche amministrazioni;

evidenziato inoltre come la direttiva,nella definizione dei combustibili alterna-tivi, faccia riferimento alla fornitura di

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energia per il trasporto, senza fornireulteriori specificazioni in merito alla tipo-logia o settore (stradale, ferroviario, ma-rittimo, ecc.);

ritenuto al riguardo che la direttiva,fissando i requisiti minimi dell’infrastrut-tura relativa alla fornitura di idrogeno peril trasporto stradale (articolo 5), non sem-bra con ciò precludere agli Stati membrila possibilità di favorire le possibilità diutilizzo dell’idrogeno, agevolandone gli svi-luppi in tutte le tipologie di trasporto;

valutata pertanto l’esigenza, con spe-cifico riferimento all’idrogeno, di esten-dere al trasporto genericamente inteso ledisposizioni dello schema di decreto legi-slativo riguardanti la fornitura di idrogenoper il trasporto stradale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di ap-portare le seguenti modifiche allo schemadi decreto legislativo:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera f),estendere le opzioni di alimentazione diun generatore elettrico isolato a tutti icombustibili alternativi;

b) all’articolo 3, comma 1, letterab), e comma 2, e all’articolo 5, relativi allafornitura di idrogeno, eliminare il riferi-mento esclusivo al trasporto stradale;

c) all’articolo 18, comma 9, riferirel’obbligo di acquisto di veicoli da partedelle pubbliche amministrazioni a tutti icarburanti alternativi.

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera)(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

ALLEGATO 1 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica francese per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera dellanuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocolloaddizionale, con Allegato, fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento deicontratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parerealla III Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . 373

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovotesto C. 3824 Misiani ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame econclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

ALLEGATO 3 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 374

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per iltriennio 2017-2019. S. 2611 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5a Commissionedel Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Gianpiero D’ALIA.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD),relatrice, fa presente che la Commissioneè chiamata a esprimere il parere dicompetenza alla VIII Commissione dellaCamera sul testo del disegno di legge delGoverno C. 4158 recante: « Conversionein legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteinterventi urgenti in favore delle popo-lazioni colpite dagli eventi sismici del2016 », approvato dal Senato.

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Ricorda che la Commissione ha giàespresso il proprio parere in data 26ottobre 2016, nel corso dell’esame delprovvedimento al Senato.

Il decreto-legge contiene disposizioniurgenti in favore dei territori colpiti daglieventi sismici, che hanno colpito le RegioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fardata dal 24 agosto 2016. Il decreto leggen. 189 del 2016 è stato adottato al fine difronteggiare l’emergenza derivante dal si-sma del 24 agosto 2016; a motivo delreiterarsi degli eventi sismici nel mese diottobre 2016, è stato adottato il decretolegge n. 205 del 2016, il cui contenuto, aseguito delle modifiche inserite al Senato,è confluito nel provvedimento in esame.

Per tale ragione, il titolo del decretolegge fa ora riferimento a interventi ur-genti in favore delle popolazioni colpitedagli eventi sismici del 2016. L’articolo 1,comma 2, del disegno di legge di conver-sione abroga il successivo decreto-leggen. 205, facendone salvi gli effetti prodottisie i rapporti giuridici sorti sulla sua base.

Il titolo I (Principi direttivi e risorse perla ricostruzione) comprende i primi quat-tro articoli. L’articolo 1 definisce l’ambitodi applicazione del decreto, che includenon solo i comuni elencati negli allegati 1e 2, ma anche altri comuni in cui si sianoverificati danni causati dagli eventi sismicidiversi da quelli indicati negli allegati,qualora venga dimostrato il nesso di cau-salità diretto tra i danni e gli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,comprovato da apposita perizia. L’allegato1 riguarda i comuni interessati dagli eventisismici del 24 agosto 2016, mentre l’alle-gato 2 reca l’elenco dei comuni colpitidagli eventi sismici successivi al 24 agosto2016. Con l’articolo 1 viene, altresì, fissatoal 31 dicembre 2018 il termine dellagestione straordinaria disciplinata dal de-creto-legge e sono individuati gli organiche operano nell’ambito della medesimagestione: Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamentodella ricostruzione, nonché comitati isti-tuzionali in ognuna delle regioni colpite.L’articolo 2 disciplina le funzioni del Com-missario straordinario, che opera con pro-

pri provvedimenti, anche a mezzo di or-dinanze, e dei Vice Commissari. L’articolo3 prevede l’istituzione, in ognuna delleRegioni colpite dagli eventi sismici, di« uffici speciali per la ricostruzione », con-sentendo, tra l’altro, assunzioni in derogaai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milionidi euro per il 2016 e di 3 milioni perciascuno degli anni 2017 e 2018. L’articolo4 prevede l’istituzione di un Fondo per laricostruzione delle aree terremotate, conuna dotazione iniziale di 200 milioni dieuro per l’anno 2016, per l’attuazione degliinterventi di immediata necessità previstidal decreto-legge in esame. Ulteriori di-sposizioni disciplinano l’utilizzo delle ero-gazioni liberali a favore del sisma e la lorodetraibilità o deducibilità ai fini fiscali.

Il capo I-bis (Strutture provvisorie diprima emergenza), introdotto al Senato,consta del solo articolo 4-bis, corrispon-dente sostanzialmente all’articolo 2 deldecreto-legge n. 205/2016, che disciplinala procedura per l’individuazione dellearee da destinare all’insediamento di con-tainer, nonché per la stipula dei contrattiper la fornitura, il noleggio e la disponi-bilità dei container medesimi. Specifichedisposizioni riguardano l’acquisizione deimoduli per le esigenze abitative rurali edil fabbisogno di tecnostrutture per stalle efienili.

Il titolo II reca misure per la ricostru-zione pubblica e privata e il rilancio delsistema economico e produttivo.

L’articolo 5 elenca i criteri che devonoessere applicati al processo di ricostru-zione; sono individuate le tipologie diintervento e danno conseguenti agli eventisismici, che possono beneficiare di contri-buti fino alla copertura integrale dellespese occorrenti. L’articolo disciplina poila concessione e la fruizione dei finanzia-menti agevolati, che rappresentano la mo-dalità con cui sono erogati i contributidestinati ad interventi destinati alla ripa-razione o ricostruzione di edifici, al rim-borso di danni a beni o prodotti delleattività economiche e alla delocalizzazionedi imprese. L’articolo 6 disciplina le tipo-logie di danni agli edifici e, per ognuna diqueste, gli interventi di ricostruzione e

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recupero ammessi a contributo. La misuradel contributo è generalmente riconosciutanella percentuale del 100 per cento, trannein alcuni casi relativi alle unità immobi-liari ubicate nei comuni non inclusi negliallegati 1 e 2 (diverse dall’abitazione prin-cipale e da quelle concesse, in locazione,comodato o assegnate a soci di cooperativea proprietà indivisa) per i quali la per-centuale riconoscibile non supera il 50 percento. La percentuale rimane invece parial 100 per cento qualora gli immobilisiano ricompresi all’interno di centri sto-rici e borghi caratteristici. L’articolo 7individua le finalità dei contributi per lariparazione o la ricostruzione degli immo-bili danneggiati o distrutti dagli eventisismici, mentre l’articolo 8 prevede unaprocedura specifica, anche in deroga allanormativa vigente, per l’avvio di interventidi immediata riparazione, a favore degliedifici che hanno riportato danni lievi.L’articolo 9 disciplina la concessione dicontributi ai privati residenti nei Comuniinteressati dagli eventi sismici per i benimobili danneggiati. L’articolo 10 esclude leunità immobiliari collabenti, fatiscenti ov-vero inagibili, non utilizzabili a fini resi-denziali o produttivi nei Comuni interes-sati dagli eventi sismici, dalla possibilità diaccedere ai contributi per la ricostruzione.L’articolo 11 disciplina l’attuazione degliinterventi di ricostruzione o ripristino deicentri storici e dei centri e nuclei urbanie rurali, attraverso la predisposizione diuna pianificazione urbanistica delle zoneperimetrate e l’adozione di strumenti ur-banistici attuativi, che innovano gli stru-menti urbanistici vigenti e, se includonobeni paesaggistici, sono considerati pianipaesaggistici. L’articolo 12 disciplina laprocedura per la concessione e per l’ero-gazione dei contributi, mentre l’articolo 13demanda a successivi provvedimenti com-missariali la definizione delle istanze per ilriconoscimento dei contributi per inter-venti riguardanti immobili, già danneggiatia seguito degli eventi sismici verificatisinella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Siprevede invece l’applicazione delle moda-lità e condizioni previste dal provvedi-mento in esame nel caso di interventi su

immobili, danneggiati o inagibili a seguitodegli eventi sismici del 1997 e del 1998,che abbiano subito ulteriori danni a se-guito degli eventi sismici verificatisi dal 24agosto 2016. L’articolo 14 disciplina laprocedura per la programmazione, la pro-gettazione e la realizzazione degli inter-venti per la ricostruzione, la riparazione eil ripristino degli edifici pubblici, nonchésui beni del patrimonio culturale. L’arti-colo 14-bis, introdotto dal Senato, stabili-sce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marchee Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri,nei territori interessati dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,verifiche di tenuta sismica e stime delfabbisogno finanziario necessario al mi-glioramento sismico delle strutture, de-mandando ad una ordinanza di protezionecivile l’adozione dei necessari interventi.L’articolo 15 individua i soggetti attuatoriper gli interventi di riparazione, ripristinocon miglioramento sismico, nonché rico-struzione delle opere pubbliche e dei beniculturali. L’articolo 15-bis, introdotto dalSenato e corrispondente sostanzialmenteall’articolo 6 del decreto-legge n. 205/2016, disciplina le procedure per l’affida-mento e l’attuazione di interventi urgentisul patrimonio culturale. L’articolo 15-ter,introdotto nel corso dell’esame al Senato ecorrispondente all’articolo 7 del decreto-legge n. 205/2016, attribuisce ad AnasS.p.A., in qualità di soggetto attuatoredella protezione civile, il compito di prov-vedere agli interventi di messa in sicurezzae di ripristino della viabilità delle infra-strutture stradali di interesse nazionale,danneggiate dagli eventi sismici. L’articolo16 prevede l’istituzione della Conferenzapermanente, con funzioni di direzione,coordinamento e decisione in ordine agliinterventi di ricostruzione, e di una Com-missione paritetica per ciascuna Regioneinteressata dagli eventi sismici del 24 ago-sto 2016 e da quelli successivi, con fun-zioni consultive in relazione alla proget-tazione dei predetti interventi. L’articolo17 disciplina l’estensione della fruizionedel cosiddetto Art-Bonus, mentre l’articolo17-bis, inserito nel corso dell’esame alSenato, inserisce una nuova fattispecie di

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erogazione liberale deducibile dall’IRES: leerogazioni liberali in denaro a favore delloStato e dei Comuni, per contributi volon-tari versati in seguito ad eventi sismici ocalamitosi che hanno colpito l’ente infavore del quale si effettua il versamento.L’articolo 18 prevede che i soggetti attua-tori, per la realizzazione degli interventipubblici relativi alle opere pubbliche ed aibeni culturali di propria competenza, siavvalgono di una centrale unica di com-mittenza, che è individuata nell’Agenzianazionale per l’attrazione degli investi-menti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

L’articolo 18-bis, inserito nel corso del-l’esame al Senato, al fine di consentire laregolare prosecuzione delle attività didat-tiche e amministrative nell’anno scolastico2016/2017, prevede deroghe alla normativavigente in materia di parametri minimi emassimi per la formazione delle classi,istituzione di ulteriori posti nell’organicodel personale docente e ATA, spostamentodi docenti tra le sedi scolastiche, conferi-mento di supplenze.

Per quanto concerne le misure desti-nate al sistema produttivo, l’articolo 19interviene a favore delle micro, piccole emedie imprese, comprese quelle del set-tore agroalimentare, ubicate nei territoridei Comuni interessati dagli eventi sismici,che hanno subito danni in conseguenza ditali eventi, stabilendo per esse – per treanni dalla data di entrata in vigore delprovvedimento in esame – priorità e gra-tuità nell’accesso al Fondo di garanzia perle piccole e medie imprese. L’articolo 20prevede agevolazioni a favore delle im-prese danneggiate ubicate nei territori in-teressati dagli eventi sismici, incluse leimprese agricole. A tal fine, una quota dirisorse, pari a complessivi 35 milioni dieuro, è trasferita dal Fondo per la rico-struzione delle aree terremotate alle con-tabilità speciali dei Presidenti delle regioniinteressate, in qualità di vice commissari.L’articolo 21 reca una serie di disposizioniper il sostegno e lo sviluppo delle aziendeagricole, agroalimentari e zootecniche, tral’altro, al fine di autorizzare la spesa di 10milioni di euro per il 2016 per il finan-ziamento di misure di sostegno rivolte ai

produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordimisti volontari, nonché a prevedere con-tributi per il sostegno dei settori del latte,della carne bovina e dei settori ovicaprinoe suinicolo. L’articolo 22 attribuisce alCommissario straordinario il compito dipredisporre un programma per la promo-zione e il rilancio del turismo nei territoricolpiti dagli eventi sismici di cui all’arti-colo 1. L’articolo 23 contiene una serie dimisure per assicurare la ripresa e losviluppo delle attività economiche in con-dizioni di sicurezza per i lavoratori neiterritori dei Comuni colpiti dagli eventisismici. L’articolo 24 dispone interventi afavore delle micro, piccole e medie im-prese nelle zone colpite dagli eventi si-smici, sotto forma di finanziamenti age-volati a tasso zero a copertura del centoper cento degli investimenti per il ripri-stino ed il riavvio di attività economiche eper sostenere la nascita e la realizzazionedi nuove imprese e nuovi investimenti.L’articolo 25 dispone l’applicazione delregime di aiuto per le aree industriali incrisi ai territori dei Comuni interessatidagli eventi sismici, al fine di sostenerenuovi investimenti produttivi e percorsi disviluppo economico sostenibile.

Ulteriori disposizioni riguardano la tu-tela dell’ambiente. L’articolo 26 esclude,per l’esercizio finanziario 2016, l’Enteparco nazionale del Gran Sasso e Montidella Laga e l’Ente parco nazionale deiMonti Sibillini da alcuni vincoli di spesaprevisti dalla legislazione vigente. L’arti-colo 27 disciplina l’approvazione di unprogramma delle infrastrutture ambientalida ripristinare e realizzare, con partico-lare attenzione agli impianti di depura-zione e di collettamento fognario, nonchéagli acquedotti. L’articolo 28 reca dispo-sizioni in materia di trattamento e tra-sporto del materiale derivante dal crolloparziale o totale degli edifici, affidando alCommissario straordinario il compito dipredisporre e approvare il piano per lagestione delle macerie e dei rifiuti deri-vanti dagli interventi di prima emergenzae ricostruzione oggetto del decreto inesame. Si dispone in merito alla classifi-

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cazione dei materiali derivanti dal crolloparziale o totale degli edifici pubblici eprivati causati dagli eventi sismici di cuiall’articolo 1, nonché quelli derivanti dalleattività di demolizione e abbattimento de-gli edifici pericolanti disposte dai Comuniinteressati dagli eventi sismici o da altrisoggetti competenti o svolti su incarico deimedesimi. L’articolo 28-bis, introdotto dalSenato, reca misure per incentivare ilrecupero dei rifiuti non pericolosi deri-vanti da attività di costruzione e demoli-zione svolte a seguito degli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016.L’articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre2018, la non applicazione delle disposi-zioni vigenti in materia di gestione delleterre e rocce da scavo, in relazione allafinalità indicata di garantire l’attività diricostruzione privata e pubblica.

Nell’ambito delle misure in materia dilegalità e trasparenza, l’articolo 30 istitui-sce una struttura di missione nell’ambitodel Ministero dell’interno, preposta al co-ordinamento delle attività volte alla pre-venzione ed al contrasto delle infiltrazionidella criminalità organizzata nei lavori diricostruzione. Si istituisce, inoltre, unGruppo interforze centrale per l’emer-genza e la ricostruzione nell’Italia cen-trale. È altresì disciplinata l’Anagrafe an-timafia degli esecutori. L’articolo 31 con-tiene una serie di disposizioni in meritoalla ricostruzione privata, che prevedonol’introduzione dell’obbligo di inserire unaclausola di tracciabilità finanziaria deipagamenti, pena la perdita del relativocontributo statale per la ricostruzione del-l’immobile. L’articolo 32 attribuisce al Pre-sidente dell’Autorità nazionale anticorru-zione (ANAC) una serie di compiti di altasorveglianza e garanzia della correttezza etrasparenza delle procedure connesse allarealizzazione degli interventi di ricostru-zione pubblica. L’articolo 33 prevede che iprovvedimenti di natura regolatoria edorganizzativa adottati dal Commissariostraordinario siano sottoposti al controllopreventivo della Corte dei conti. L’articolo34 prevede che gli incarichi di progetta-zione e di direzione dei lavori di ricostru-zione possano essere conferiti dai privati

esclusivamente a professionisti iscritti inun apposito elenco speciale, in cui possonoessere iscritti solo i professionisti in regolacon il DURC e in possesso di ulteriorirequisiti che saranno individuati dallostesso Commissario straordinario. L’arti-colo disciplina, inoltre, le incompatibilitàdel direttore dei lavori, escludendo chequesti possa essere legato all’impresa af-fidataria dei lavori da rapporti professio-nali o di collaborazione, anche pregressi(ultimi 3 anni), oltre che da rapporti diparentela con i titolari dell’impresa stessa.I commi da 1 a 3 dell’articolo 35 defini-scono gli obblighi, inerenti alla tutela deilavoratori ed alla contribuzione previden-ziale, al cui rispetto è subordinato ilriconoscimento, in tutto o in parte, delcontributo di cui al precedente articolo 6o del corrispettivo per l’esecuzione dilavori sugli immobili, pubblici o privati,danneggiati dagli eventi sismici di cui alprecedente articolo 1 ovvero di lavori diricostruzione di immobili (pubblici o pri-vati) distrutti dai medesimi eventi. I suc-cessivi commi da 4 a 8 recano, con rife-rimento alle suddette attività delle im-prese, ulteriori norme in materia di tuteladei lavoratori e di accesso al lavoro. L’ar-ticolo 36 reca disposizioni in materia ditrasparenza e di pubblicità degli atti, pre-vedendo la pubblicazione di una serie diatti del Commissario straordinario sul re-lativo sito istituzionale. L’articolo 36-bis,inserito dal Senato, prevede che il Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali,anche tramite l’Agenzia nazionale per lepolitiche attive del lavoro (ANPAL), prov-veda alle attività informative riguardanti lemisure di sostegno di cui al presentedecreto. L’articolo 36-ter, inserito dal Se-nato, vieta fino al 31 dicembre 2017, neiComuni colpiti dagli eventi simici, l’instal-lazione di slot machine, videolottery e dialtri apparecchi e congegni per il giocolecito con e senza vincite in denaro.

Il titolo III (Rapporti tra gli interventiper la ricostruzione e gli interventi diprotezione civile) riguarda le attività e lapiena operatività del Servizio nazionaledella protezione civile in caso di emer-genza, nonché il passaggio dalla gestione

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dell’emergenza alla ricostruzione nei ter-ritori colpiti. L’articolo 37 autorizza undifferimento dei pagamenti delle pubblicheamministrazioni coinvolte nella gestione dieventi calamitosi per i quali sia statodichiarato lo stato di emergenza. L’articolo38 detta disposizioni in materia di rim-borsi ai datori di lavoro per l’impiego divolontariato della protezione civile. L’ar-ticolo 39 reca uno stanziamento massimopari a 6 milioni di euro, per il 2016,finalizzato a garantire la continuità nellagestione del rischio meteo-idrologico edidraulico nelle aree di accoglienza e negliinsediamenti provvisori. Con le medesimefinalità, ulteriori disposizioni sono dettateper il completamento del piano radarnazionale. L’articolo 40 dispone il riuti-lizzo delle risorse residue ricevute dalFondo di solidarietà dell’Unione europeaper le esigenze connesse con gli eventisismici di cui all’articolo 1, al fine diconsentire la realizzazione di attività diprevisione e prevenzione non strutturaledei rischi e di pianificazione e prepara-zione alla gestione dell’emergenza. L’arti-colo 41 consente la cessione a titolo de-finitivo agli enti territoriali di beni mobilidi proprietà delle Amministrazioni stataliche siano stati già assegnati a Regioni o adenti locali e siano stati impiegati per larealizzazione di interventi connessi con glieventi sismici di cui all’articolo 1 deldecreto in esame. L’articolo 42 stabiliscedisposizioni per il coordinamento con leattività e gli interventi attivati nella fase diprima emergenza, attribuendo, al comma1, al Capo del Dipartimento della prote-zione civile, in raccordo con il Commis-sario straordinario, la determinazione dimodalità e tempi per favorire e regolare ilsubentro, senza soluzione di continuità,delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche eUmbria nelle attività già avviate in primaemergenza. L’articolo dispone, tra l’altro,che il Dipartimento della protezione civileassicuri, ove necessario, il completamentodei procedimenti amministrativo-contabilirelativi alle attività ed agli interventi atti-vati, con ulteriori risorse rese disponibilicon successive deliberazioni del Consigliodei ministri, a valere sulla dotazione del

fondo per le emergenze nazionali (FEN).L’articolo 43, oltre a fare salve le dispo-sizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanzadel Capo del Dipartimento della prote-zione civile n. 394 del 19 settembre 2016e i provvedimenti adottati per assicurareassistenza alle popolazioni residenti, de-manda a provvedimenti commissariali ladefinizione dei criteri per l’assegnazionedegli alloggi e consente che la durata deicontratti di locazione possa essere concor-data tra le parti anche per periodi infe-riori a quelli stabiliti dalla normativa vi-gente.

Il titolo IV (Misure per gli enti locali,sospensioni di termini e misure fiscali),reca disposizioni che prevedono, all’arti-colo 44: la sospensione del pagamentodelle rate dei mutui concessi dalla Cassadepositi e prestiti; l’esclusione dal pareggiodi bilancio, per l’anno 2016; la sospensioneper 6 mesi di tutti i termini relativi adadempimenti finanziari previsti dal TUEL,a carico dei Comuni colpiti dal sisma; lasospensione per il periodo 2017-2021 delversamento delle quote capitali dei pianidi ammortamento per il rimborso delleanticipazioni della liquidità delle regioni.Misure di sostegno al reddito dei lavora-tori sono previste nell’articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in ma-teria fiscale, l’articolo 46 reca la disciplinaper le imprese insediate nel territoriocolpito dal sisma in caso di perdite relativeall’esercizio in corso alla data del 31dicembre 2016, mentre l’articolo 47 di-spone l’esclusione dalla base imponibile, aifini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi,indennizzi e risarcimenti connessi aglieventi sismici verificatisi dal 24 agosto2016 nei comuni indicati nell’articolo 1, diqualsiasi natura e indipendentementedalle modalità di fruizione e contabilizza-zione, a favore dei soggetti (persone fisichee giuridiche) che hanno sede o unità localinei territori interessati dal sisma.

L’articolo 48 prevede la sospensionefino al 31 dicembre 2016 dei termini peruna serie di adempimenti a favore deisoggetti, persone fisiche e imprese, loca-lizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre

Martedì 6 dicembre 2016 — 371 — Commissione bicamerale

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2016 (aggiunto nel corso dell’esame alSenato, comma 10-bis). Nel corso dell’e-same al Senato è stato previsto, inoltre,che i sostituti d’imposta, ovunque fiscal-mente domiciliati nei Comuni di cui agliallegati 1 e 2, a richiesta degli interessati,non devono operare le ritenute alla fontea decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al30 settembre 2017. Ulteriori disposizioniriguardano i sussidi occasionali, le eroga-zioni liberali o i benefici di qualsiasigenere, che sono esclusi dalla base impo-nibile dei redditi di lavoro dipendente, finoal 31 dicembre 2016, il differimento diadempimenti specifici delle imprese agri-cole connessi a scadenze di registrazionein attuazione di normative comunitarie,statali o regionali in materia di benessereanimale, identificazione e registrazione de-gli animali, nonché la sospensione deitermini relativi agli adempimenti e aiversamenti dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicura-zione obbligatoria in scadenza nel periododal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al30 settembre 2017. È prevista l’applica-zione (in via transitoria) di una disciplinadi maggior favore alle richieste di antici-pazione della posizione individuale matu-rata presso forme pensionistiche comple-mentari avanzate (cosiddetto anticipo sullapensione), per determinate finalità (comead esempio l’acquisto della prima casa), daparte di soggetti residenti nei Comuni dicui agli allegati 1 e 2. I redditi dei fab-bricati distrutti oggetto di ordinanze sin-dacali di sgombero sono esclusi dalla baseimponibile a fini IRPEF e IRES, fino alladefinitiva ricostruzione e agibilità dei fab-bricati medesimi e comunque fino all’annodi imposta 2017. Gli stessi immobili sonoinoltre esenti dall’IMU e dalla TASI apartire dalla rata che scade il 16 dicembre2016 e fino alla loro definitiva ricostru-zione e agibilità, comunque non oltre il 31dicembre 2020.

L’articolo 49 reca disposizioni relativealla sospensione dei processi civili, penalie amministrativi, al rinvio delle udienze e

alla sospensione di termini sostanziali eprocessuali con riguardo ai Comuni colpitidagli eventi sismici.

Quanto alle misure in materia di per-sonale, l’articolo 50 riconosce piena auto-nomia amministrativa, finanziaria e con-tabile al Commissario straordinario e di-sciplina l’utilizzo e il compenso di perso-nale da esso impiegato. L’articolo 50-bis,in cui confluisce l’articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l’assunzionedi personale a tempo determinato in de-roga a limitazioni normative vigenti, daparte dei Comuni interessati dagli eventisismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) edel Dipartimento della protezione civile. Siprevede, inoltre, l’eventuale proroga dirapporti di lavoro a tempo determinato giàin essere. L’articolo 51 dispone l’incre-mento del Fondo di amministrazione delpersonale non direttivo e non dirigente delCorpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6milioni di euro per l’anno 2016, nonchédestina 50 milioni complessivi nel biennio2016-2017 per ripristinare il parco mezzidel Corpo nazionale dei vigili del fuoco eper garantire il trasporto delle macerie delterremoto che ha colpito il Centro Italia.L’articolo 51-bis (che riproduce il conte-nuto dell’articolo 10 del decreto-legge 205/2016, confluito nel provvedimento inesame) consente agli elettori che, a causadei recenti eventi sismici, siano alloggiatiin comuni diversi da quelli di residenza, divotare per il referendum costituzionale, del4 dicembre 2016, nel comune dove sitrovano, previa domanda al sindaco delcomune di dimora. È altresì consentitoagli elettori dei comuni che non sono nellecondizioni di assicurare il regolare svolgi-mento della consultazione referendaria diessere ammessi al voto in uno o piùcomuni vicini, previa attestazione del sin-daco di residenza, sentita la Commissioneelettorale circondariale. L’articolo 52, in-fine, reca l’indicazione degli oneri delprovvedimento e la relativa copertura fi-nanziaria.

Propone conclusivamente di esprimereun parere favorevole (vedi allegato 1).

Martedì 6 dicembre 2016 — 372 — Commissione bicamerale

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La Commissione approva la proposta diparere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica francese per l’avvio dei lavori definitivi della

sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria

Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del

Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia

l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei con-

tratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

C. 4151 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Pamela Giacoma GiovannaORRÙ (PD), relatrice, fa presente che laCommissione è chiamata a esprimere ilparere alla III Commissione Affari esteridella Camera sul testo del disegno di leggedel Governo C. 4151 recante « Ratifica edesecuzione dell’Accordo tra il Governodella Repubblica italiana e il Governodella Repubblica francese per l’avvio deilavori definitivi della sezione transfronta-liera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, edel Protocollo addizionale, con Allegato,fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con an-nesso Regolamento dei contratti adottato aTorino il 7 giugno 2016 », approvato dalSenato.

Ricorda che la Commissione ha giàespresso, il 20 ottobre scorso, un parerefavorevole nel corso dell’esame del prov-vedimento al Senato.

Richiamando la relazione già svolta inquella sede, propone di esprimere un pa-rere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta diparere della relatrice.

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in

caso di dichiarazioni non veritiere.

Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevolecon osservazioni).

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore,ricorda che la Commissione è chiamata adesprimere il parere alla sul testo dellaproposta di legge C. 3824 Misiani ed altrirecante « Modifica all’articolo 75 del testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, in materia di decadenza daibenefìci in caso di dichiarazioni non ve-ritiere », come risultante dagli emenda-menti approvati dalla Commissione di me-rito.

La proposta di legge si compone di unarticolo unico, che modifica l’articolo 75del decreto del Presidente della Repub-blica 28 febbraio 2000, n. 445, con cui èstato adottato il testo unico in materia didocumentazione amministrativa.

L’articolo 75 sancisce la decadenza deldichiarante dai benefici conseguenti alprovvedimento emanato sulla base di di-chiarazioni sostitutive risultate, a seguitodi controlli, non veritiere.

Il comma 1 reca una novella a talearticolo, prevedendo che la decadenza daibenefici si determina solo nel caso in cuigli stati, i fatti o le qualità personalioggetto della dichiarazione non veritierasiano necessari per ottenere i beneficistessi.

Nella relazione della proposta di legge,la necessità della modifica normativa ègiustificata a partire dalla constatazione diun’applicazione estensiva, in alcuni casi eda parte di alcune amministrazioni, inbase alla quale la disposizione viene ap-plicata facendo venire meno benefici ri-spetto ai quali le dichiarazioni sottoscritte,risultate mendaci in sede di controllo,sono del tutto irrilevanti rispetto al bene-ficio riconosciuto.

Il comma 2 prevede che le amministra-zioni, su motivata istanza dell’interessato,da presentare entro diciotto mesi dall’en-trata in vigore della legge, riesaminano iprovvedimenti, emanati nei cinque anniantecedenti la data di entrata in vigoredella legge, con i quali è stata dichiarata

Martedì 6 dicembre 2016 — 373 — Commissione bicamerale

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la decadenza ai sensi del più volte citatoarticolo 75 e adottano, in coerenza conquanto previsto dalla proposta di legge inesame, i conseguenti provvedimenti anchein autotutela.

Presenta e illustra quindi una propostadi parere favorevole con due osservazioni(vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.35 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenzadel presidente Gianpiero D’ALIA.

La seduta comincia alle 18.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-

ziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio

2017-2019.

S. 2611 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

Il presidente Gianpiero D’ALIA, in so-stituzione della relatrice, senatrice Orrù,impossibilitata a partecipare ai lavori, fapresente che la Commissione è chiamataad esprimere il parere alla 5a Commis-sione Bilancio sul disegno di legge S. 2611,recante « Bilancio di previsione dello Statoper l’anno finanziario 2017 e bilanciopluriennale per il triennio 2017-2019 »,approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha giàespresso il proprio parere in data 10novembre 2016, nel corso dell’esamepresso la Camera.

Richiamando per il resto la relazionegià svolta in quella sede, si sofferma sulleprincipali modificazioni apportate dallaCamera.

Con l’inserimento del comma 141, sonostate destinate ulteriori risorse – a valeresulle risorse disponibili del Fondo per losviluppo e la coesione per il periodo diprogrammazione 2014-2020 – al fine digarantire il completo finanziamento deiprogetti selezionati nell’ambito del Pro-gramma straordinario di intervento per lariqualificazione urbana e la sicurezza delleperiferie delle città metropolitane e deicomuni capoluogo di provincia, di cuiall’articolo 1, commi da 974 a 978, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge distabilità 2016). Si tratta di interventi ur-genti per la rigenerazione delle aree ur-bane degradate.

Con l’inserimento del comma 251, èstata disposta la riattribuzione delle ri-sorse del Fondo per il diritto al lavoro aidisabili, già trasferite a Regioni e Provinceautonome e non impegnate a favore deibeneficiari, ai Fondi regionali per l’occu-pazione dei disabili (istituiti per il finan-ziamento dei programmi regionali di in-serimento lavorativo e dei relativi servizi),ed è stato stabilito che tali risorse sianoprioritariamente utilizzate allo scopo difinanziare gli incentivi alle assunzioni dipersone con disabilità successive al 1o

gennaio 2015 non coperte dal Fondo per ildiritto al lavoro ai disabili.

È stato inserito un apposito comma(comma 391) diretto ad estendere alleRegioni a statuto speciale e alle Provinceautonome di Trento e di Bolzano, cheprovvedono al finanziamento del Serviziosanitario esclusivamente con risorse deipropri bilanci, le disposizioni relative al-l’obbligo di adozione e di attuazione di unpiano di rientro per enti, aziende e strut-ture del Servizio sanitario nazionale, com-patibilmente con le disposizioni dei rispet-tivi Statuti e delle relative norme di at-tuazione.

Martedì 6 dicembre 2016 — 374 — Commissione bicamerale

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È stato modificato il comma 423 al finedi aggiungere le tecnologie dell’informa-zione e della comunicazione, le politiche ei processi di gestione delle risorse umaneai temi sui quali spetta alla ConferenzaStato-regioni definire standard comuni elinee di indirizzo per l’efficientamento.

Con l’inserimento del comma 424, èstata spostata all’esercizio finanziario 2018la decorrenza dell’obbligo di approvazionedel programma biennale degli acquisti dibeni e servizi, che il nuovo Codice deicontratti pubblici ha imposto alle ammi-nistrazioni aggiudicatrici, in deroga allavigente normativa sugli allegati al bilanciodegli enti locali stabilita dal testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali (decreto legislativo n. 267 del 2000) edal decreto legislativo sull’armonizzazionedei bilanci degli enti territoriali (decretolegislativo n. 118 del 2011).

È stato inserito un apposito comma(comma 445) al fine di prevedere che alleassunzioni a tempo determinato effettuateper consentire il completamento del re-stauro urbanistico ambientale dei rioniSassi e dell’altopiano murgico di Materanon si applichino le disposizioni vigenti inmateria di limitazione delle spese di per-sonale a tempo determinato nelle pubbli-che amministrazioni.

È stato modificato il comma 446 al finedi escludere, dalla nuova disciplina delFondo di solidarietà comunale stabilita daisuccessivi commi per gli anni dal 2017 inpoi, le risorse destinate alle unioni efusioni di comuni, che pertanto continue-ranno ad essere erogate secondo gli im-porti e le regole ora vigenti. Si tratta inparticolare del contributo di 30 milioniannui spettante alle unioni di comuni aisensi del comma 10 dell’articolo 53 dellalegge n. 388 del 2000, nonché del contri-buto di 30 milioni di cui all’articolo 20 deldecreto-legge n. 95 del 2012, spettante aicomuni istituiti a seguito di fusione.

Con l’inserimento del comma 447, èstata modificata la disciplina del contri-buto straordinario previsto per i comuniche danno luogo alla fusione per i diecianni decorrenti dalla fusione stessa, com-misurando tale contributo, a decorrere dal

2017, al 50 per cento dei trasferimentierariali attribuiti per il 2010 (in luogo delprecedente 40 per cento), fermo restandoil limite massimo di 2 milioni del contri-buto per ciascun beneficiario.

È stato inserito un apposito comma(comma 455) al fine di differire al 31dicembre 2016 il termine per la delibera-zione della Nota di aggiornamento delDocumento unico di programmazione de-gli enti locali (DOCUP) per l’esercizio fi-nanziario 2017, che è ordinariamente pre-visto, dall’articolo 170 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali,entro il 15 novembre di ciascun anno.

Con l’inserimento del comma 456, èstato previsto che possano essere costituiticonsorzi tra gli enti locali per la gestioneassociata dei servizi sociali, assicurandorisparmi di spesa. Tale possibilità è con-cessa in deroga alle disposizioni di cuiall’articolo 2, comma 186, lettera e), dellalegge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010),che dispongono la soppressione dei con-sorzi di funzioni tra gli enti locali.

Sono stati modificati i commi 492 e 499al fine di introdurre la messa in sicurezzae la bonifica di siti inquinati ad altorischio ambientale, di rilevante impattosanitario, tra gli interventi da considerarecome prioritari ai fini dell’assegnazionedegli spazi finanziari agli enti locali ovveroalle Regioni e Province autonome nell’am-bito del meccanismo dei cosiddetti patti disolidarietà nazionali, volti a consentire aglienti territoriali la realizzazione di investi-menti attraverso l’utilizzo dei risultati diamministrazione degli esercizi precedentied il ricorso al debito.

Sono stati inseriti i commi da 502 a505, i quali apportano modifiche, in ac-cordo con le procedure statutarie, all’or-dinamento finanziario delle Province au-tonome di Trento e di Bolzano, concer-nenti l’assegnazione di spazi finanziari perinvestimenti e una diversa modalità diattuare il concorso alla finanza pubblica acarico delle due Province. In particolare, ilcomma 502 assegna spazi finanziari alledue Province autonome, al fine di consen-tire gli investimenti attraverso l’utilizzodegli avanzi di amministrazione degli eser-

Martedì 6 dicembre 2016 — 375 — Commissione bicamerale

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cizi precedenti, per un importo, per cia-scuna Provincia, di 70 milioni di euro peril 2017 e 50 milioni di euro per ciascunanno dal 2018 al 2030.

È stato modificato il comma 524, ilquale stabilisce che le Regioni, che hannoottenuto anticipazioni per il pagamentodei debiti pregressi maturati entro il 31dicembre 2013 per importi superiori ri-spetto ai pagamenti effettivamente effet-tuati, possono utilizzare le risorse ecce-denti per il pagamento dei debiti in esserealla data del 31 dicembre 2014. La mo-difica introdotta nel corso dell’esame allaCamera è volta ad inserire tra i soggettidestinatari di tale norma anche la gestionecommissariale della Regione Piemonte,istituita dai commi 452-458 della legge distabilità 2015, per il pagamento dei debitipregressi della Regione, con contestualeapertura di una contabilità speciale.

Come conseguenza della modifica sta-tutaria che fa venir meno il riferimento allivello amministrativo delle province, ilcomma 534 attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l’im-posta di trascrizione, iscrizione ed anno-tazione dei veicoli al PRA, già spettantealle province.

Con l’inserimento del comma 601, èstata incrementata di 7 milioni di euro,per l’anno 2017, la dotazione finanziaria

del Fondo per l’attuazione del Piano na-zionale per le città (previsto dall’articolo12, comma 5, del decreto-legge n. 83 del2012). Il Piano nazionale per le città,dedicato alla riqualificazione delle areeurbane degradate, è predisposto dal Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti econsiste nell’insieme dei « contratti di va-lorizzazione urbana » sottoscritti dai rap-presentanti delle Amministrazioni centralie locali – riunite in una Cabina di regia –e dai singoli comuni interessati. I contrattidisciplinano gli impegni dei vari soggettipubblici e privati relativi alla riqualifica-zione, prevedendo anche la revoca deifinanziamenti in caso di inerzia realizza-tiva.

Propone conclusivamente di esprimereun parere favorevole (vedi allegato 4).

Il deputato Florian KRONBICHLER(SI-SEL) dichiara il voto contrario delproprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire,la Commissione approva la proposta diparere del relatore.

La seduta termina alle 18.10.

Martedì 6 dicembre 2016 — 376 — Commissione bicamerale

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ALLEGATO 1

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalsisma del 24 agosto 2016. (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per lequestioni regionali,

esaminato il disegno di legge delGoverno C. 4158, di conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, recante interventiurgenti in favore delle popolazioni colpitedagli eventi sismici del 2016, approvato dalSenato;

richiamato il proprio parere espressoin data 26 ottobre 2016, nel corso dell’e-same del provvedimento al Senato;

rilevato che le disposizioni di cui aldecreto-legge sono riconducibili nel lorocomplesso alla materia « protezione ci-vile », ascritta, dall’articolo 117, terzocomma, della Costituzione, alla legisla-zione concorrente dello Stato e delle Re-gioni;

preso atto che:

le predette disposizioni discipli-nano gli interventi urgenti per la ricostru-zione nei territori colpiti dagli eventi si-smici del 2016, coordinati e diretti dalCommissario straordinario nominato condecreto del Presidente della Repubblicadel 6 settembre 2016, il quale – comerisulta dall’analisi tecnico-normativa – in-tende rappresentare una « figura di rac-cordo fra i vari livelli di governo delterritorio » coinvolti nelle attività di rico-struzione, delineata « in funzione pro-grammatoria e di supporto alle autonomieterritoriali »; i Presidenti delle Regioni in-teressate operano in qualità di Vice Com-missari, in stretto raccordo con il Com-

missario straordinario, che può delegareloro le funzioni a lui attribuite dal decre-to-legge;

gli interventi disposti, anche di ca-rattere finanziario, sono volti alla ricostru-zione dei beni danneggiati, al rilancioeconomico e produttivo dei territori colpitidal sisma, alla tutela dell’ambiente, mate-ria che – come la Corte costituzionale haavuto modo di precisare in più occasioni– « si configura come un valore costitu-zionalmente protetto ed investe altre ma-terie che ben possono essere di compe-tenza concorrente regionale, quale la “pro-tezione civile” » (sentenza n. 214 del 2005);

il decreto-legge provvede ad isti-tuire alcuni organismi volti ad assicurarela collaborazione istituzionale e il coordi-namento delle iniziative tra i diversi livellidi governo coinvolti nelle attività di rico-struzione: la Cabina di coordinamentodella ricostruzione, « con il compito diconcordare i contenuti dei provvedimentida adottare e di assicurare l’applicazioneuniforme e unitaria in ciascuna Regionedelle ordinanze e direttive commissariali,nonché di verificare periodicamente l’a-vanzamento del processo di ricostruzione »(articolo 1, comma 5); il comitato istitu-zionale costituito in ciascuna Regione in-teressata dall’evento sismico per la discus-sione e condivisione delle scelte strategiche(articolo 1, comma 6); gli Uffici specialiper la ricostruzione, anch’essi istituiti inciascuna Regione interessata dall’eventosismico (articolo 3); la Conferenza perma-nente, quale organo unico con funzioni didirezione, coordinamento e decisione inordine agli interventi di ricostruzione, e le

Martedì 6 dicembre 2016 — 377 — Commissione bicamerale

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Commissioni paritetiche, con lo scopo digarantire unitarietà e omogeneità nellapianificazione e nella gestione degli inter-venti (articolo 16);

le ordinanze del Commissario stra-ordinario sono emanate previa intesa con

i Presidenti delle Regioni interessate nel-l’ambito della Cabina di coordinamento(articolo 2, comma 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 378 — Commissione bicamerale

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica francese per l’avvio dei lavoridefinitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviariaTorino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocolloaddizionale, con Allegato, fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annessoRegolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. (C. 4151

Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per lequestioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Go-verno C. 4151, recante « Ratifica ed esecu-zione dell’Accordo tra il Governo della Re-pubblica italiana e il Governo della Repub-blica francese per l’avvio dei lavori defini-tivi della sezione transfrontaliera dellanuova linea ferroviaria Torino-Lione, fattoa Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocolloaddizionale, con Allegato, fatto a Venezial’8 marzo 2016, con annesso Regolamentodei contratti adottato a Torino il 7 giugno2016 », approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espressoin data 20 ottobre 2016, nel corso dell’e-same del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento è ri-conducibile alla materia « politica estera erapporti internazionali dello Stato », attri-buita alla competenza legislativa esclusivadello Stato dall’articolo 117, secondocomma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 379 — Commissione bicamerale

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ALLEGATO 3

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiara-zioni non veritiere (Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per lequestioni regionali,

esaminata la proposta di leggeC. 3824, recante « Modifica all’articolo 75del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documen-tazione amministrativa, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445, in materia di decadenzadai benefìci in caso di dichiarazioni nonveritiere », come modificata nel corso del-l’esame in sede referente;

rilevato che il comma 1 reca unamodifica all’articolo 75 del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione ammi-nistrativa, incidendo con un atto di rangoprimario su una disposizione di carattereregolamentare;

considerato che la modifica recata alcitato articolo 75 appare suscettibile digenerare incertezze interpretative laddoverichiede che gli stati, i fatti o le qualitàpersonali oggetto delle dichiarazione siano« necessari » per ottenere i benefici stessi,non risultando chiari gli effetti dellanorma nel caso in cui i predetti stati, fattio qualità siano oggetto di una valutazione

discrezionale da parte dell’amministra-zione;

rilevato che occorre valutare l’im-patto sulle pubbliche amministrazioni, inparticolare sulle amministrazioni deglienti territoriali, della previsione dell’arti-colo 1, comma 2, laddove prevede il rie-same su istanza dell’interessato dei prov-vedimenti emanati negli ultimi cinqueanni, risultando tale disposizione suscetti-bile di incidere su procedimenti oramaiconclusi nel rispetto delle vigenti disposi-zioni di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, si valutil’opportunità di precisare il riferimentoalla « necessità » degli stati, fatti o qualitàpersonali oggetto delle dichiarazioni ai finidell’ottenimento dei benefici stessi;

b) si valuti l’impatto sulle pubblicheamministrazioni, in particolare sulle am-ministrazioni degli enti territoriali, dellaprevisione dell’articolo 1, comma 2, cheincide su procedimenti oramai conclusinel rispetto delle vigenti disposizioni dilegge.

Martedì 6 dicembre 2016 — 380 — Commissione bicamerale

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 ebilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (S. 2611 Governo,

approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per lequestioni regionali,

esaminato, per le parti di compe-tenza, il disegno di legge del Governo S.2611, recante « Bilancio di previsione delloStato per l’anno 2017 e bilancio plurien-nale per il triennio 2017-2019 », comemodificato nel corso dell’esame presso laCamera dei deputati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Martedì 6 dicembre 2016 — 381 — Commissione bicamerale

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 382

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Giuseppe FIORONI.

L’ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, si è riunitodalle 14 alle 14.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, presidente, comu-nica che:

il 24 novembre 2016 il direttore del-l’AISE, Manenti, ha trasmesso una nota,segreta, relativa all’attività del colonnelloStefano Giovannone;

nella stessa data il dottor Donadio hadepositato una proposta operativa, riser-vata, relativa alle taglie poste su Moruccie Faranda;

nella stessa data il dottor Donadio hadepositato una proposta operativa, riser-vata, relativa al tema dell’abbandono delleauto dei brigatisti dopo la strage di viaFani;

il 28 novembre 2016 il capo di ga-binetto del Ministero della giustizia, Me-lillo, ha trasmesso una nota, riservata,relativi a esiti di ricerche in atti su Giu-stino De Vuono;

il 29 novembre 2016 il generaleScriccia ha depositato una nota, riservata,relativa ai sequestri di persona tentati indanno di Mohamed Treki e Rodrigo Betti;

il 30 novembre 2016 la dottoressaTintisona ha depositato tre note, segrete,relative a operazioni compiute pressol’AISE, in relazione a documentazione ri-guardante i movimenti palestinesi; a co-municazioni inviate nel giugno 1978 dalcolonnello Stefano Giovannone; a docu-menti relativi a Tullio Moscardi;

nella stessa data il dottor Donadio hadepositato una proposta operativa, riser-vata, relativa alla ipotizzata presenza di unelicottero in volo sopra via Fani, nel giornodella strage;

il 1 dicembre 2016 il RIS di Roma hatrasmesso l’esito, riservato, dell’indaginefotografica relativa alla ipotizzata pre-senza di Giustino De Vuono in via Fani;

Martedì 6 dicembre 2016 — 382 — Commissione di inchiesta

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nella stessa data il colonnello Pinnelliha depositato una raccolta di documenta-zione, riservata, dell’Arma dei carabinieri,relativa al tema della « copertura medica »di cui avrebbero potuto usufruire le Bri-gate rosse, a integrazione di quella tra-smessa l’11 luglio 2016;

nella stessa data il dottor Donadio hadepositato una proposta operativa, riser-vata, relativa a accertamenti su GiovanniSanfilippo;

il 5 dicembre 2016 è stata acquisitauna proposta operativa, riservata, del de-putato Gero Grassi relativa a tematiche diinteresse dell’inchiesta.

Comunica inoltre che il Nucleo specialedella Guardia di finanza presso le Com-missioni parlamentari d’inchiesta hamesso a disposizione della Commissione ilmaresciallo Marco Scarpellino.

Illustra infine il programma dei lavoridella Commissione per la prossima setti-mana, nel corso della quale si prevede diesaminare e porre in votazione un docu-mento sull’attività svolta nel secondo annodalla sua costituzione.

Propone poi che i lavori proseguano inseduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavoriproseguono in seduta segreta, indi ripren-dono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, presidente, dichiaraconclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

Martedì 6 dicembre 2016 — 383 — Commissione di inchiesta

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione edespulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei mi-

granti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 384

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Federico GELLI.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle13.10 alle 13.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, presidente, proponeche la pubblicità dei lavori della sedutaodierna sia assicurata anche attraversoimpianti audiovisivi a circuito chiuso.Non essendovi obiezioni, ne dispone l’at-tivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Federico GELLI, presidente, fa presenteche il dottor Alfonso Iadevaia ha termi-nato la sua esperienza a supporto dellaCommissione, essendo stato trasferito allaQuestura di Brescia. Nel ringraziare ildottor Iadevaia per la capacità dimostratae l’assistenza fornita ai componenti dellaCommissione, avverte che le funzioni diufficiale di collegamento tra la Commis-sione e la Polizia di Stato saranno svoltedalla dottoressa Raffaella Calabrese, pre-cedentemente in servizio presso la Que-stura di Lecce.

Avverte inoltre che il dottor GiovanniDi Leo, magistrato, ha comunicato di nonpoter proseguire, per ragioni personali,nello svolgimento dell’incarico di consu-lente della Commissione.

Per quanto riguarda l’organizzazionedei lavori della Commissione, segnala chea seguito della riunione dell’ufficio dipresidenza, integrato dai rappresentantidei Gruppi, testé svoltasi, si è convenuto di

Martedì 6 dicembre 2016 — 384 — Commissione di inchiesta

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effettuare, nel periodo che precede lapausa natalizia dei lavori, il seguente pro-gramma di audizioni:

Audizione di rappresentanti di Am-nesty International Italia.

Audizione del Capo di Stato maggioredella Marina militare Valter Girardelli.

Audizione del Capo della poliziaFranco Gabrielli.

Seguito dell’audizione del sindaco diPrato Matteo Biffoni

Il programma potrebbe essere ulterior-mente integrato con l’audizione di rappre-sentanti della procura di Catania, che hachiuso le indagini sull’appalto per la ge-stione del CARA di Mineo.

Infine, ad integrazione delle comunica-zioni rese lo scorso 9 novembre 2016,fornisce alcuni elementi sui principali in-terventi che incidono sulla materia del-l’immigrazione nell’ambito del disegno dilegge di bilancio, attualmente all’esame delSenato (AS 2611).

Dopo aver ricordato che il 9 novembreera stato segnalato che nella tabella 8,recante lo stato di previsione del Ministerodell’interno per l’anno finanziario 2017 eper il triennio 2017-2019, la dotazione perle politiche legate all’immigrazione segnaun significativo incremento, specifica chenel 2016 la spesa iniziale della missione 5(Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti) era prevista in euro 1.315.811.688.Nel 2017 la medesima posta cresce a1.989.115.346, con un incremento pari al51 per cento, leggermente inferiore al testooriginario del disegno di legge(2.093.952.717, per un incremento pari al59 per cento).

Per quanto riguarda l’articolato, se-gnala che all’articolo 1, i commi da 148 a159, modificati durante l’esame, recanouna serie di agevolazioni fiscali e finan-ziarie volte ad attrarre investimenti esteriin Italia, introducendo una specifica disci-plina, all’interno delle norme in materia diimmigrazione, volta a facilitare l’ingressoin Italia di potenziali beneficiari di norme

finanziarie di favore con l’obiettivo diattrarre investitori nel territorio delloStato. Nello specifico, la normativa intro-duce un’imposta sostitutiva forfettaria suiredditi prodotti all’estero: le persone fisi-che che trasferiscono la residenza fiscalein Italia possono optare per l’applicazionedi una imposta sostitutiva sui redditi pro-dotti all’estero, calcolata forfettariamente,a specifiche condizioni.

Al fine di favorire l’ingresso di signifi-cativi investimenti in Italia, anche preor-dinati ad accrescere i livelli occupazionalicon decreto del Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale, diconcerto con il Ministro dell’interno, sonoindividuate forme di agevolazione nellatrattazione delle domande di visto d’in-gresso e di permesso di soggiorno appli-cabili a chi trasferisce la propria residenzafiscale in Italia.

Il comma 371, introdotto nel corsodell’esame alla Camera dei deputati, au-menta di 5 milioni di euro le risorse delFondo per le misure anti-tratta per l’anno2017; tale Fondo è finalizzato all’inden-nizzo delle vittime della tratta di esseriumani.

Infine, segnala il comma 630, che in-troduce la facoltà di destinare le risorserelative ai programmi operativi cofinan-ziati dai fondi strutturali e di investimentoeuropei per il periodo 2014-2020, nel li-mite massimo di 280 milioni di euro, alleattività di trattenimento, accoglienza, in-clusione e integrazione degli immigrati.Tali somme si aggiungono a quelle giàstanziate nella sezione II del bilancio,quella con gli stati di previsioni dei variMinisteri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.30.

N.B. Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

Martedì 6 dicembre 2016 — 385 — Commissione di inchiesta

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato didegrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 386

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenzadel Presidente Andrea CAUSIN.

L’ufficio di presidenza integrato dairappresentanti dei gruppi si è riunito dalle11.05 alle 11.30.

Martedì 6 dicembre 2016 — 386 — Commissione di inchiesta

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INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge n. 189 del 2016,recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016(4158 Governo – approvato dal Senato). Parere alla Commissione VIII (Esame econclusione – Parere con raccomandazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Sui lavori del Comitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ALLEGATO (Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . 80

DELIBERAZIONI IN MATERIA D’INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell’ambito del procedimentopenale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc.IV-ter, n. 17) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-06045 Valiante: Su presunte irregolarità nella gestione dell’amministrazione del comune diSanta Marina (SA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5-09306 Valiante: Su questioni relative alla sicurezza nell’ambito degli uffici del comune diVallo della Lucania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto agli atti vandalici nelle città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione « G.B. Grassi » dell’ex istituto Sant’Annaa centro di accoglienza profughi, a Como . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero dell’interno per il conferimento di incaricodi prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazionale dell’Unità 2016, presso Villa Bellinia Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Martedì 6 dicembre 2016 — 387 — Indice Generale

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ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atton. 360 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . 86

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 6 novembre 2012. Emendamenti C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delRegno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 29 aprile 2015. Emendamenti C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitarele doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. Emendamenti C. 3880 Governo(Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italianae il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b)Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo dicooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed ilGoverno della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delKosovo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori emerci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana edil Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasportointernazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra ilGoverno della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe diMonaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e dimerci su strada, fatto a Roma l’8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasportointernazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governodella Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazionereciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorraconcernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci sustrada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. Emendamenti C. 3917-A Governo (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19aprile 2012. Emendamenti C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea)(Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio2013. Emendamenti C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esamee conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariatoeconomico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africacentrale, dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22gennaio 2009. Emendamenti C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea)(Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governodi Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF),

Martedì 6 dicembre 2016 — 388 — Indice Generale

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con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. Emendamenti C. 3947 Governo,approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . . . . . . 95

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ALLEGATO 7 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione dellecamere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa dellecontroversie. Atto n. 354 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa adeterminate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membrie dell’Unione europea. Atto n. 350 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione) . 122

ALLEGATO 1 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 6 novembre 2012. C. 3299-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delRegno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 29 aprile 2015. C. 3765-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitarele doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880-A Governo . . . . . . . . . . 132

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Romail 24 settembre 2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fattoad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Romail 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra ilGoverno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica epopolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica

Martedì 6 dicembre 2016 — 389 — Indice Generale

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italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciprocadell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica diMoldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatorie merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente laregolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto aRoma l’8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodel Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale diviaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo dellaRepubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazionereciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorraconcernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci sustrada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917-A Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19aprile 2012. C. 3941-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio2013. C. 3942-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariatoeconomico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africacentrale, dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22gennaio 2009. C. 3945-A Governo, approvato dal Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governodi Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF),con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947-A Governo, approvato dalSenato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica francese per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera dellanuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocolloaddizionale, con Allegato, fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento deicontratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 139

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all’VIII Commissione) (Esame erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 150

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SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all’VIII Commissione) (Seguitodell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

ALLEGATO (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esamee conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delRegno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Romail 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esamee conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitarele doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parereall’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . 156

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Romail 24 settembre 2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fattoad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Romail 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra ilGoverno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica epopolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciprocadell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica diMoldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatorie merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente laregolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto aRoma l’8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodel Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale diviaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo dellaRepubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazionereciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m)Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorraconcernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci sustrada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917-A Governo (Parere all’Assemblea)(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame econclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione– Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariatoeconomico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africacentrale, dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame econclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governodi Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force(MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvatodal Senato (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Pareresu emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazionedi un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (Rilievi alle Commissioni IXe X) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, econclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa adeterminate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membrie dell’Unione europea. Atto n. 350 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensidell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiorna-mento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’articolo 1, comma 7, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 (Rilievi alla XII Commissione) (Esame,ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Schema di decreto interministeriale concernente l’indicazione dell’origine in etichetta dellamateria prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE)n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Atton. 361 (Rilievi alla XIII Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, delRegolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 180

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame, aisensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materiatributaria e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

RISOLUZIONI:

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano(Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Martedì 6 dicembre 2016 — 392 — Indice Generale

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SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteinterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione –Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del FestivalVerdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7a

Commissione permanente del Senato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

VIII Ambiente, territorio e lavori pubbliciATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modificala direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica inmateriale leggero. Atto n. 357 (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

SEDE REFERENTE:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

SEDE REFERENTE:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . 220

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-09093 Mognato: Iniziative per lo sviluppo dello stabilimento produttivo IMC (ImpiantoManutenzione Corrente), comunemente denominato « Deposito locomotive di Mestre » . 284

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

5-09109 Luigi Gallo: Incertezza normativa riguardo alle procedure di rinnovo del certificatomarittimo IMO STCW95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

5-09654 De Lorenzis: Iniziative in merito all’obbligo di installazione del detettore antisvio peril trasporto di merci pericolose su rotaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

5-09797 Marco Di Stefano: Problematiche riguardanti le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo . 285

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disusoo in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.Testo base C. 1178 Iacono ed altri (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell’Autorità di sistemaportuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 89 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

X Attivita produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . 299

Martedì 6 dicembre 2016 — 393 — Indice Generale

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ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio:Verso una politica commerciale solida per l’UE nell’interesse della crescita e dell’occu-pazione (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dipaesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesacontro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unioneeuropea (COM(2016) 721 final) (Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, delRegolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l’Europa(COM(2016) 705) (Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) . 308

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016) . . . . . . . 311

ALLEGATO 1 (Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016)) . 312

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguitoesame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 316

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranzalinguistica ladina della provincia di Bolzano. Nuovo testo C. 56 cost. (Parere alla ICommissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

ALLEGATO 1 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C.4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . 318

SEDE CONSULTIVA:

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell’esamee conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

XII Affari socialiSEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 337

XIII AgricolturaUFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 339

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteinterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . 339

Martedì 6 dicembre 2016 — 394 — Indice Generale

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ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto interministeriale concernente l’indicazione dell’origine in etichetta dellamateria prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE)n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Atton. 361 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione– Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . 349

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteinterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell’esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . 350

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 348

XIV Politiche dell’Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazionedi un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (Seguito dell’esame, ai sensidell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole conosservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa adeterminate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membrie dell’Unione europea. Atto n. 350 (Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, delregolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modificala direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica inmateriale leggero. Atto n. 357 (Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento,e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALISEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera)(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

ALLEGATO 1 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica francese per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera dellanuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocolloaddizionale, con Allegato, fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento deicontratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parerealla III Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . 373

ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovotesto C. 3824 Misiani ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame econclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

ALLEGATO 3 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 374

Martedì 6 dicembre 2016 — 395 — Indice Generale

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SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per iltriennio 2017-2019. S. 2611 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5a Commissionedel Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLAMORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 382

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO-GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CON-DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLI-CHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 384

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DISICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LOROPERIFERIE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 386

Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

Martedì 6 dicembre 2016 — 396 — Indice Generale

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PAGINA BIANCA

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