DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA...

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714. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 14 dicem- bre 2016 ....................................................... 3 Progetti di legge (Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commis- sioni in sede referente) .............................. 3 Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Trasmissione di un documento) .............. 4 Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra- smissione di un documento) ..................... 4 Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .. 4 Documenti ministeriali (Trasmissioni) ......... 4, 5 Progetti di atti dell’Unione europea (An- nunzio) .......................................................... 6 Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione (Trasmissione di un documento) ................................................... 7 PAG. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Trasmissione di un documento) ................. 7 Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) ......................................... 8 Nomine ministeriali (Comunicazione) .......... 8 Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina ..................................................... 8 Atti di controllo e di indirizzo .................... 8 ERRATA CORRIGE ........................................ 8 Disegno di legge di conversione S. 2567 (Ap- provato dal Senato) n. 4158 ..................... 9 Parere della I Commissione .......................... 9 Parere della V Commissione ......................... 9 Articolo unico; Articoli del decreto-legge ... 9 Modificazioni apportate dal Senato ............. 58 Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge ................................................. 89 Ordini del giorno ............................................ 111 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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714. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 14 dicem-bre 2016 ....................................................... 3

Progetti di legge (Adesione di deputati aproposte di legge; Assegnazione a Commis-sioni in sede referente) .............................. 3

Commissione parlamentare di inchiesta sulleattività illecite connesse al ciclo dei rifiutie su illeciti ambientali ad esse correlati(Trasmissione di un documento) .............. 4

Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra-smissione di un documento) ..................... 4

Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .. 4

Documenti ministeriali (Trasmissioni) ......... 4, 5

Progetti di atti dell’Unione europea (An-nunzio) .......................................................... 6

Ufficio centrale per il referendum presso laCorte di cassazione (Trasmissione di undocumento) ................................................... 7

PAG.

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza(Trasmissione di un documento) ................. 7

Provvedimenti concernenti amministrazionilocali (Annunzio) ......................................... 8

Nomine ministeriali (Comunicazione) .......... 8

Richieste di parere parlamentare su propostedi nomina ..................................................... 8

Atti di controllo e di indirizzo .................... 8

ERRATA CORRIGE ........................................ 8

Disegno di legge di conversione S. 2567 (Ap-provato dal Senato) n. 4158 ..................... 9

Parere della I Commissione .......................... 9

Parere della V Commissione ......................... 9

Articolo unico; Articoli del decreto-legge ... 9

Modificazioni apportate dal Senato ............. 58

Proposte emendative riferite agli articoli deldecreto-legge ................................................. 89

Ordini del giorno ............................................ 111

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 14 dicembre 2016.

Adornato, Alfreider, Alli, Artini, Bal-delli, Bernardo, Bindi, Boccia, Bonafede,Bonifazi, Michele Bordo, Matteo Bragan-tini, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno,Caparini, Capelli, Catania, Centemero, Cic-chitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa,Covello, D’Alia, Dambruoso, Damiano, DeMenech, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Ste-fano, Epifani, Fedriga, Fraccaro, Ferranti,Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fonta-nelli, Formisano, Franceschini, Galati, Ga-rofani, Gelli, Giachetti, Giancarlo Gior-getti, Grillo, Guerra, La Russa, Lauricella,Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lupi, Madia,Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta,Giorgia Meloni, Meta, Monchiero, Nico-letti, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Por-tas, Rampelli, Ravetto, Realacci, FrancescoSaverio Romano, Rosato, Rossomando,Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sot-tanelli, Tabacci, Turco, Valeria Valente.

Adesione di deputatia proposte di legge.

La proposta di legge RICHETTI edaltri: « Disposizioni in materia di aboli-zione dei vitalizi e nuova disciplina deitrattamenti pensionistici dei membri delParlamento e dei consiglieri regionali »(3225) è stata successivamente sottoscrittadalla deputata Gelmini.

Assegnazione di progetti di leggea Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, i seguenti progetti dilegge sono assegnati, in sede referente, allesottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite II (Giustizia) eVI (Finanze):

MICCOLI ed altri: « Disposizioni e de-lega al Governo in materia di disciplinadelle associazioni di azionisti, per la tuteladell’azionariato diffuso nelle società ope-ranti in settori di pubblica utilità conazioni quotate in mercati regolamentati odiffuse tra il pubblico in misura rilevante »(4150) Parere delle Commissioni I, V, X eXIV.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII(Affari sociali):

PISICCHIO: « Disposizioni concernentiil censimento della presenza di amianto ela bonifica dei siti nonché benefici previ-denziali in favore dei lavoratori esposti edex esposti all’amianto » (4157) Parere delleCommissioni I, II (ex articolo 73, comma1-bis, del Regolamento, per le disposizioniin materia di sanzioni), IV, V, VI (exarticolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,per gli aspetti attinenti alla materia tribu-taria), VII, VIII (ex articolo 73, comma1-bis, del Regolamento), X, XIV e dellaCommissione parlamentare per le questioniregionali.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

Trasmissione dalla Commissione parla-mentare di inchiesta sulle attività ille-cite connesse al ciclo dei rifiuti e suilleciti ambientali ad esse correlati.

Il Presidente della Commissione parla-mentare di inchiesta sulle attività illeciteconnesse al ciclo dei rifiuti e su illecitiambientali ad esse correlati, con lettera indata 14 dicembre 2016, ha inviato – aisensi dell’articolo 1, comma 2, della legge7 gennaio 2014, n. 1, – la Relazione diaggiornamento sulla situazione dei lavoridi bonifica del sito di interesse nazionaleLaghi di Mantova e polo chimico.

Il predetto documento sarà stampato edistribuito (Doc. XXIII, n. 22).

Trasmissione dalla Presidenzadel Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-stri, con lettera in data 12 dicembre 2016,ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,comma 1, del decreto-legge 15 marzo2012, n. 21, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e del-l’articolo 6, comma 4, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 19 febbraio 2014, n. 35, il decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 24novembre 2016 concernente l’esercizio dipoteri speciali nei settori della difesa edella sicurezza nazionale in relazione al-l’operazione di acquisizione da parte diSpace2 Spa, di Leonardo-FinmeccanicaSpa e di In Orbit Spa della partecipazionein Avio Spa non già detenuta da Leonar-do-Finmeccanica Spa e all’operazione difusione per incorporazione di Avio Spa inSpace2 Spa.

Questo decreto è trasmesso alla IVCommissione (Difesa) e alla X Commis-sione (Attività produttive).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con lettera

in data 13 dicembre 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dell’O-pera nazionale assistenza orfani sanitariitaliani (ONAOSI), per l’esercizio 2015.Alla determinazione sono allegati i docu-menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-colo 4, primo comma, della citata leggen. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 466).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla XII Com-missione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 13 dicembre 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-torità portuale di Salerno, per gli esercizidal 2011 al 2015. Alla determinazionesono allegati i documenti rimessi dall’enteai sensi dell’articolo 4, primo comma, dellacitata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,n. 467).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla IX Commis-sione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti ha trasmesso decreti ministerialirecanti variazioni di bilancio tra capitolidello stato di previsione del medesimoMinistero, di pertinenza del centro diresponsabilità « Dipartimento per i tra-sporti, la navigazione, gli affari generali edil personale », autorizzate, nel periodomarzo-ottobre 2016, ai sensi dell’articolo3, comma 5, del decreto legislativo 7agosto 1997, n. 279.

Questi decreti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla IX Commis-sione (Trasporti).

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

Trasmissione dal Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale ha trasmessodecreti ministeriali recanti variazioni dibilancio tra capitoli dello stato di previ-sione del medesimo Ministero, autorizzate,in data 14, 23 e 28 novembre 2016, ai sensidell’articolo 3, comma 5, del decreto legi-slativo 7 agosto 1997, n. 279, dell’articolo23, comma 1, della legge 27 dicembre2002, n. 289, e dell’articolo 6, comma 14,del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135.

Questi decreti sono trasmessi alla IIICommissione (Affari esteri) e alla V Com-missione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministerodello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economicoha trasmesso decreti ministeriali recantivariazioni di bilancio tra capitoli dellostato di previsione del medesimo Mini-stero, autorizzate, in data 16 novembre2016, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Questi decreti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla X Commis-sione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmessoun decreto ministeriale recante variazionidi bilancio tra capitoli dello stato di pre-visione del medesimo Ministero, autoriz-zate, in data 22 novembre 2016, ai sensidell’articolo 23, comma 1, della legge 27dicembre 2002, n. 289.

Questo decreto è trasmesso alla IVCommissione (Difesa) e alla V Commis-sione (Bilancio).

Trasmissione dal Vice Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale.

Il Vice Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale, con let-tera in data 2 dicembre 2016, ha comu-nicato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 6 febbraio 1992, n. 180, con-cernente la partecipazione dell’Italia alleiniziative di pace e umanitarie in sedeinternazionale, l’intenzione di concedereun contributo alla European Union-LatinAmerica and the Caribbean Foundation(EU-LAC) per il progetto « Support to theColombia Peace Process through the use ofIndustrial Maps ».

Questa comunicazione è trasmessa allaIII Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministerodell’economia e delle finanze.

Il Ministero dell’economia e delle fi-nanze ha trasmesso un decreto ministerialerecante variazioni di bilancio tra capitolidello stato di previsione del medesimo Mi-nistero, di pertinenza del centro di respon-sabilità « Dipartimento del tesoro », auto-rizzate, in data 5 dicembre 2016, ai sensidell’articolo 33, comma 4-quinquies, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-missione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministrodel lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politichesociali, con lettera in data 12 dicembre2016, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,comma 5, della legge 10 ottobre 2014,n. 147, la relazione sull’attuazione delledisposizioni di salvaguardia, con partico-lare riferimento al numero dei lavoratorisalvaguardati e alle risorse finanziarie uti-lizzate, aggiornata al 30 novembre 2016(Doc. CCXXX, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla XICommissione (Lavoro).

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

Annunzio di progetti di attidell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 13dicembre 2016, ha trasmesso, in attua-zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-menti allegato al Trattato sull’Unione eu-ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-nione stessa, nonché atti preordinati allaformulazione degli stessi, che sono asse-gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-lamento, alle sottoindicate Commissioni,con il parere della XIV Commissione (Po-litiche dell’Unione europea):

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo, al Consiglio, al Co-mitato economico e sociale europeo e alComitato delle regioni – Il futuro soste-nibile dell’Europa: prossime tappe – L’a-zione europea a favore della sostenibilità(COM(2016) 739 final), che è assegnata insede primaria alla V Commissione (Bilan-cio);

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo e al Consiglio – Mo-dello di accordo sullo status di cui all’ar-ticolo 54, paragrafo 5, del regolamento(UE) 2016/1624 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 14 settembre 2016, re-lativo alla guardia di frontiera e costieraeuropea (COM(2016) 747 final), corredatadal relativo allegato (COM(2016) 747 final– Annex 1), che è assegnata in sedeprimaria alla I Commissione (Affari costi-tuzionali);

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sull’appli-cazione della direttiva 2009/81/CE relativaagli appalti pubblici nei settori della difesae della sicurezza, a norma dell’articolo 73,paragrafo 2 (COM(2016) 762 final), che èassegnata in sede primaria alla IV Com-missione (Difesa);

Proposta di regolamento del Parla-mento europeo e del Consiglio che modi-fica il regolamento (UE) n. 1303/2013 perquanto riguarda le misure specifiche voltea fornire assistenza supplementare agliStati membri colpiti da catastrofi naturali

(COM(2016) 778 final), che è assegnata insede primaria alla VIII Commissione (Am-biente);

Proposta di regolamento del Parla-mento europeo e del Consiglio relativo allestatistiche integrate sulle aziende agricolee che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (COM(2016) 786final), corredata dai relativi allegati(COM(2016) 786 final – Annexes 1 to 5) edal Documento di lavoro dei servizi dellaCommissione – Sintesi della valutazioned’impatto che accompagna il documentoStrategia per le statistiche agricole fino al2020 ed oltre e potenziali scenari legisla-tivi (SWD(2016) 429 final), che è assegnatain sede primaria alla XIII Commissione(Agricoltura);

Proposta di regolamento del Parla-mento europeo e del Consiglio che modi-fica il regolamento (CE) n. 1059/2003 perquanto riguarda le tipologie territoriali(Tercet) (COM(2016) 788 final), che è as-segnata in sede primaria alla V Commis-sione (Bilancio).

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 13 dicembre 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti diatti dell’Unione europea, nonché atti pre-ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-missioni competenti per materia, con ilparere, se non già assegnati alla stessa insede primaria, della XIV Commissione(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-verno ha altresì richiamato l’attenzione suiseguenti documenti, già trasmessi dallaCommissione europea e assegnati allecompetenti Commissioni, ai sensi dell’ar-ticolo 127 del Regolamento:

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sulle sta-tistiche elaborate conformemente al rego-

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XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

lamento (CE) n. 2150/2002 relativo allestatistiche sui rifiuti e sulla loro qualità(COM(2016) 701 final);

Relazione della Commissione al Con-siglio e al Parlamento europeo sull’attua-zione del programma energetico europeoper la ripresa e sul Fondo europeo perl’efficienza energetica (COM(2016) 743 fi-nal);

Relazione della Commissione relativaagli ostacoli posti dai codici, dagli standarde dalla legislazione all’utilizzo di tecnolo-gie rispettose del clima nei settori dellarefrigerazione, della climatizzazione, dellepompe di calore e delle schiume(COM(2016) 749 final);

Relazione della Commissione – Re-lazione finale sull’indagine settoriale suimeccanismi di regolazione della capacità(COM(2016) 752 final);

Proposta di regolamento del Consi-glio che modifica il regolamento (UE)n. 904/2010 relativo alla cooperazione am-ministrativa e alla lotta contro la frode inmateria d’imposta sul valore aggiunto(COM(2016) 755 final);

Proposta di direttiva del Consiglioche modifica la direttiva 2006/112/CE e ladirettiva 2009/132/CE per quanto riguardataluni obblighi in materia di imposta sulvalore aggiunto per le prestazioni di ser-vizi e le vendite a distanza di beni(COM(2016) 757 final);

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo, al Consiglio, al Co-mitato economico e sociale europeo e alComitato delle regioni – Piano di investi-menti per l’Europa: le valutazioni forni-scono elementi a sostegno del suo raffor-zamento (COM(2016) 764 final);

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sull’attua-zione delle misure relative al settore del-l’apicoltura del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Con-siglio recante organizzazione comune deimercati dei prodotti agricoli (COM(2016)776 final).

Trasmissione dall’Ufficio centrale per ilreferendum presso la Corte di cassazione.

Il Presidente dell’Ufficio centrale per ilreferendum presso la Corte di cassazione,con lettera in data 9 dicembre 2016, hatrasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32della legge 25 maggio 1970, n. 352, unesemplare dell’ordinanza, emessa dall’Uf-ficio stesso in data 6-9 dicembre 2016, conla quale si dichiarano conformi a legge lerichieste di referendum popolare abroga-tivo sui quesiti individuati dalle seguentidenominazioni:

prima richiesta – Abrogazione dispo-sizioni in materia di licenziamenti illegit-timi;

seconda richiesta – Abrogazione di-sposizioni limitative della responsabilitàsolidale in materia di appalti;

terza richiesta – Abrogazione dispo-sizioni sul lavoro accessorio (voucher).

Questo documento è depositato pressoil Servizio per i Testi normativi a dispo-sizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall’Autorità garanteper l’infanzia e l’adolescenza.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’a-dolescenza, con lettera in data 28 novem-bre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-colo 12, comma 4, del regolamento di cuial decreto del Presidente del Consiglio deiministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilanciodi previsione della medesima Autorità perl’esercizio 2017, approvato in data 28novembre 2016, corredato dalla nota illu-strativa, nonché il bilancio pluriennalerelativo al triennio 2017-2019.

Questi documenti sono trasmessi alla ICommissione (Affari costituzionali), alla VCommissione (Bilancio) e alla XII Com-missione (Affari sociali).

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

Annunzio di provvedimenticoncernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere indata 6 dicembre 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 141, comma 6, del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, i decreti del Presi-dente della Repubblica di scioglimento deiconsigli comunali di Brovello Carpugnino(Verbano Cusio Ossola), Capena (Roma),Fonte Nuova (Roma), Giussago (Pavia) eLaureana di Borrello (Reggio Calabria).

Questa documentazione è depositatapresso il Servizio per i Testi normativi adisposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-stri, con lettera in data 12 dicembre 2016,ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,comma 9, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, la comunicazione concer-nente il conferimento alla dottoressaGianna Barbieri, ai sensi del comma 4 delmedesimo articolo 19, dell’incarico di di-rettore della Direzione generale per i con-tratti, gli acquisti e per i sistemi informa-tivi e la statistica, nell’ambito del Dipar-timento per la programmazione e la ge-stione delle risorse umane, finanziarie estrumentali del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

Questa comunicazione è trasmessa allaI Commissione (Affari costituzionali) e allaVII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentaresu proposte di nomina.

Il Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, con lettera in data7 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensidell’articolo 6 del decreto legislativo 18novembre 1997, n. 426, le richieste diparere parlamentare sulle proposte di no-mina della dottoressa Olga Cuccurullo(90), del dottor Nicola Giuliano (91), delprofessor Aldo Grasso (92) e del dottorCarlo Verdone (93) a componenti del con-siglio di amministrazione della FondazioneCentro Sperimentale di cinematografia.

Queste richieste sono assegnate, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-lamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della sedutadel 13 dicembre 2016, a pagina 6, primacolonna, ventinovesima riga, dopo la pa-rola: « VII, » si intende inserita la seguente:« XIII, ».

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

DISEGNO DI LEGGE: S. 2567 – CONVERSIONE INLEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, RECANTE INTER-VENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONICOLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 (APPRO-

VATO DAL SENATO) (A.C. 4158)

A.C. 4158 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolon. 1.

A.C. 4158 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULTESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall’Assem-blea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.6, 1.8, 3.2, 4.2,4.3, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 6.15, 6.18, 6.20,10.3, 13.4, 17-bis.1, 19.1, 19.4, 20.2, 20.3,20.6, 20.7, 22.4, 22.5, 25.3, 25.5, 44.1, 44.3,44.8, 44.10, 44.12, 45.9, 45.12, 45.14, 45.15,48.1, 48.10, 48.13, 48.20, 48.50 e 50-bis.50e sugli articoli aggiuntivi 25.01, 48.02,50-bis.01, 51-bis.01 in quanto suscettibili

di determinare nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica privi di idonea quan-tificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4158 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DILEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTODELLA COMMISSIONE IDENTICO A

QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, recante interventi urgenti in favoredelle popolazioni colpite dal sisma del 24agosto 2016, è convertito in legge con lemodificazioni riportate in allegato allapresente legge.

2. Il decreto-legge 11 novembre 2016,n. 205, è abrogato. Restano validi gli attie i provvedimenti adottati e sono fatti salvigli effetti prodottisi e i rapporti giuridicisorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.

3. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGENEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

PRINCÌPI DIRETTIVI E RISORSE PER LARICOSTRUZIONE

CAPO I

PRINCÌPI ORGANIZZATIVI

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e organi direttivi).

1. Le disposizioni del presente decretosono volte a disciplinare gli interventi perla riparazione, la ricostruzione, l’assi-stenza alla popolazione e la ripresa eco-nomica nei territori delle Regioni Abruzzo,Lazio, Marche e Umbria, interessati daglieventi sismici del 24 agosto 2016, ricom-presi nei Comuni indicati nell’allegato 1.

2. Le misure di cui al presente decretopossono applicarsi, altresì, in riferimento aimmobili distrutti o danneggiati ubicati inaltri Comuni delle Regioni interessate, di-versi da quelli indicati nell’allegato 1, surichiesta degli interessati che dimostrino ilnesso di causalità diretto tra i danni iviverificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto2016, comprovato da apposita perizia giu-rata.

3. Nell’assolvimento dell’incarico con-ferito con decreto del Presidente dellaRepubblica del 9 settembre 2016 di cui alcomunicato pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 228 del 29 settembre 2016, ilCommissario straordinario provvede all’at-tuazione degli interventi ai sensi e con ipoteri previsti dal presente decreto.

4. La gestione straordinaria oggettodel presente decreto, finalizzata alla rico-struzione, cessa alla data del 31 dicembre2018.

5. I Presidenti delle Regioni interessateoperano in qualità di vice commissari pergli interventi di cui al presente decreto, instretto raccordo con il Commissario stra-

ordinario, che può delegare loro le fun-zioni a lui attribuite dal presente decreto.A tale scopo è costituita una cabina dicoordinamento della ricostruzione presie-duta dal Commissario straordinario, con ilcompito di concordare i contenuti deiprovvedimenti da adottare e di assicurarel’applicazione uniforme e unitaria in cia-scuna Regione delle ordinanze e direttivecommissariali, nonché di verificare perio-dicamente l’avanzamento del processo diricostruzione. Al funzionamento della ca-bina di coordinamento si provvede nel-l’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie previste a legislazione vigente.

6. In ogni Regione è costituito uncomitato istituzionale, composto dal Pre-sidente della Regione, che lo presiede inqualità di vice commissario, dai Presidentidelle Province interessate e dai Sindaci deiComuni di cui all’allegato 1, nell’ambitodei quali sono discusse e condivise le sceltestrategiche, di competenza dei Presidenti.Al funzionamento dei comitati istituzionalisi provvede nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie previste alegislazione vigente.

7. Il Commissario straordinario assi-cura una ricostruzione unitaria e omoge-nea nel territorio colpito dal sisma, e a talfine programma l’uso delle risorse finan-ziarie e approva le ordinanze e le direttivenecessarie per la progettazione ed esecu-zione degli interventi, nonché per la de-terminazione dei contributi spettanti aibeneficiari sulla base di indicatori deldanno, della vulnerabilità e di costi para-metrici.

ARTICOLO 2.

(Funzioni del Commissario straordinario edei vice commissari).

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con ilCapo del Dipartimento della protezionecivile, al fine di coordinare le attivitàdisciplinate dal presente decreto con gliinterventi di relativa competenza volti alsuperamento dello stato di emergenza e di

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agevolare il proseguimento degli interventidi ricostruzione dopo la conclusione diquest’ultimo;

b) coordina gli interventi di ricostru-zione e riparazione degli immobili privatidi cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendoall’attività dei vice commissari di conces-sione ed erogazione dei relativi contributie vigilando sulla fase attuativa degli inter-venti stessi, ai sensi dell’articolo 5;

c) opera una ricognizione e deter-mina, di concerto con le Regioni e con ilMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo, secondo criteri omogenei, ilquadro complessivo dei danni e stima ilrelativo fabbisogno finanziario, definendoaltresì la programmazione delle risorse neilimiti di quelle assegnate;

d) individua gli immobili di cui al-l’articolo 1, comma 2;

e) coordina gli interventi di ricostru-zione e riparazione di opere pubbliche dicui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’arti-colo 14;

f) sovraintende sull’attuazione dellemisure di cui al Titolo II, Capo II, al finedi favorire il sostegno alle imprese chehanno sede nei territori interessati e ilrecupero del tessuto socio-economico nellearee colpite dagli eventi sismici;

g) istituisce e gestisce gli elenchispeciali di cui all’articolo 34, raccordan-dosi con le autorità preposte per lo svol-gimento delle attività di prevenzione con-tro le infiltrazioni della criminalità orga-nizzata negli interventi di ricostruzione;

h) tiene e gestisce la contabilitàspeciale a lui appositamente intestata;

i) esercita il controllo su ogni altraattività prevista dal presente decreto neiterritori colpiti;

l) assicura il monitoraggio degli aiutiprevisti dal presente decreto al fine diverificare l’assenza di sovracompensazioninel rispetto delle norme europee e nazio-nali in materia di aiuti di stato.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cuial comma 1, il Commissario straordinarioprovvede anche a mezzo di ordinanze, nelrispetto della Costituzione, dei princìpigenerali dell’ordinamento giuridico e dellenorme dell’ordinamento europeo. Le ordi-nanze sono emanate previa intesa con iPresidenti delle Regioni interessate nel-l’ambito della cabina di coordinamento dicui all’articolo 1, comma 5, e sono comu-nicate al Presidente del Consiglio dei mi-nistri.

3. Il Commissario straordinario rea-lizza i compiti di cui al presente decretoattraverso l’analisi delle potenzialità deiterritori e delle singole filiere produttiveesistenti anche attraverso modalità diascolto e consultazione, nei Comuni inte-ressati, degli operatori economici e dellacittadinanza.

4. Il Commissario straordinario, ancheavvalendosi degli uffici speciali per laricostruzione di cui all’articolo 3, coadiuvai Comuni nella progettazione degli inter-venti, con l’obiettivo di garantirne la qua-lità e il raggiungimento dei risultati attesi.Restano ferme le attività che Comuni,Regioni e Stato svolgono nell’ambito dellastrategia nazionale per lo sviluppo dellearee interne del Paese.

5. I vice commissari, nell’ambito deiterritori interessati:

a) presiedono il comitato istituzio-nale di cui all’articolo 1, comma 6;

b) esercitano le funzioni di propriacompetenza al fine di favorire il supera-mento dell’emergenza e l’avvio degli inter-venti immediati di ricostruzione;

c) sovraintendono agli interventi re-lativi alle opere pubbliche e ai beni cul-turali di competenza delle Regioni;

d) sono responsabili dei procedi-menti relativi alla concessione dei contri-buti per gli interventi di ricostruzione eriparazione degli immobili privati, con lemodalità di cui all’articolo 6;

e) esercitano le funzioni di propriacompetenza in relazione alle misure finaliz-zate al sostegno alle imprese e alla ripresaeconomica di cui al Titolo II, Capo II.

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ARTICOLO 3.

(Uffici speciali per la ricostruzione postsisma 2016).

1. Per la gestione della ricostruzioneogni Regione istituisce, unitamente ai Co-muni interessati, un ufficio comune, de-nominato « Ufficio speciale per la ricostru-zione post sisma 2016 », di seguito « Ufficiospeciale per la ricostruzione ». Il Commis-sario straordinario, d’intesa con i comitatiistituzionali di cui all’articolo 1, comma 6,predispone uno schema tipo di conven-zione. Le Regioni disciplinano l’articola-zione territoriale di tali uffici, per assicu-rarne la piena efficacia e operatività, non-ché la dotazione del personale destinatoagli stessi a seguito di comandi o distacchida Regioni e Comuni interessati. Le Re-gioni e i Comuni interessati possono altresìassumere personale, strettamente necessa-rio ad assicurare la piena funzionalitàdegli Uffici speciali per la ricostruzione,con forme contrattuali flessibili, in derogaai vincoli di contenimento della spesa dipersonale di cui all’articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, e successive modi-ficazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557e 562, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milionidi euro per l’anno 2016 e di 3 milioni dieuro annui per ciascuno degli anni 2017 e2018. Ai relativi oneri si fa fronte perl’anno 2016 a valere sul fondo di cuiall’articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 aisensi dell’articolo 52. L’assegnazione dellerisorse finanziarie è effettuata con prov-vedimento del Commissario. Le assunzionia tempo determinato sono effettuate confacoltà di attingere dalle graduatorie vi-genti, anche per le assunzioni a tempoindeterminato garantendo in ogni caso ilrispetto dell’ordine di collocazione deicandidati nelle medesime graduatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1, conprovvedimento adottato ai sensi dell’arti-colo 2, comma 2, possono essere assegnateagli uffici speciali per la ricostruzione, nel

limite delle risorse disponibili, unità dipersonale con professionalità tecnico-spe-cialistiche di cui all’articolo 50, comma 3.

3. Gli uffici speciali per la ricostru-zione curano la pianificazione urbanisticaconnessa alla ricostruzione, l’istruttoriaper il rilascio delle concessioni di contri-buti e tutti gli altri adempimenti relativialla ricostruzione privata. Provvedono al-tresì alla diretta attuazione degli interventidi ripristino o ricostruzione di opere pub-bliche e beni culturali, nonché alla rea-lizzazione degli interventi di prima emer-genza di cui all’articolo 42, esercitandoanche il ruolo di soggetti attuatori asse-gnato alle Regioni per tutti gli interventiricompresi nel proprio territorio di com-petenza degli enti locali.

4. Gli uffici speciali per la ricostru-zione operano come uffici di supporto egestione operativa a servizio dei Comunianche per i procedimenti relativi ai titoliabilitativi edilizi. La competenza ad adot-tare l’atto finale per il rilascio del titoloabilitativo edilizio resta comunque in capoai singoli Comuni.

5. Presso ciascun ufficio speciale perla ricostruzione è costituito uno Sportellounico per le attività produttive (SUAP)unitario per tutti i Comuni coinvolti.

ARTICOLO 4.

(Fondo per la ricostruzione delle aree ter-remotate).

1. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze è isti-tuito il fondo per la ricostruzione dellearee colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

2. Per l’attuazione degli interventi diimmediata necessità di cui al presentedecreto, al fondo per la ricostruzione èassegnata una dotazione iniziale di 200milioni di euro per l’anno 2016.

3. Al Commissario straordinario è in-testata apposita contabilità speciale apertapresso la tesoreria statale su cui sonoassegnate le risorse provenienti dal fondodi cui al presente articolo destinate alfinanziamento degli interventi di ripara-zione, ripristino o ricostruzione di opere

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pubbliche e beni culturali, realizzazione distrutture temporanee nonché alle spese difunzionamento e alle spese per l’assistenzaalla popolazione. Sulla contabilità specialeconfluiscono anche le risorse derivantidalle erogazioni liberali ai fini della rea-lizzazione di interventi per la ricostru-zione e ripresa dei territori colpiti daglieventi sismici. Sulla contabilità specialepossono confluire inoltre le risorse finan-ziarie a qualsiasi titolo destinate o dadestinare alla ricostruzione dei territoricolpiti dal sisma del 24 agosto 2016, iviincluse quelle rivenienti dal Fondo disolidarietà dell’Unione Europea di cui alregolamento (CE) n. 2012/2002 del Consi-glio dell’11 novembre 2002, ad esclusionedi quelle finalizzate al rimborso dellespese sostenute nella fase di prima emer-genza.

4. Ai Presidenti delle Regioni in qua-lità di vice commissari sono intestate ap-posite contabilità speciali aperte presso latesoreria statale per la gestione delle ri-sorse trasferite dal Commissario straordi-nario per l’attuazione degli interventi lorodelegati.

5. Le donazioni raccolte mediante ilnumero solidale 45500 e i versamenti sulconto corrente bancario attivato dal Di-partimento della protezione civile ai sensidi quanto previsto dall’articolo 4 dell’or-dinanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile 26 agosto 2016, n. 389,come sostituito dall’articolo 4 dell’ordi-nanza 1º settembre 2016, n. 391, checonfluiscono nella contabilità speciale dicui al comma 3, sono utilizzate nel rispettodelle procedure previste all’interno di pro-tocolli di intesa, atti, provvedimenti, ac-cordi e convenzioni diretti a disciplinarel’attivazione e la diffusione di numerisolidali, e conti correnti, a ciò dedicati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, ilcomitato dei garanti previsto dagli atti dicui al comma 5, è integrato da un rap-presentante designato dal Commissariostraordinario che sottopone al comitatoanche i fabbisogni per la ricostruzionedelle strutture destinate ad usi pubblici,sulla base del quadro delle esigenze rap-presentato dal Soggetto Attuatore per il

monitoraggio nominato ai sensi dell’arti-colo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipar-timento della protezione civile 19 settem-bre 2016, n. 394, a seguito dell’implemen-tazione delle previste soluzioni tempora-nee.

7. Alle donazioni di cui al comma 5,effettuate mediante il numero solidale45500, si applica quanto previsto dall’ar-ticolo 138, comma 14, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388 e dall’articolo 27della legge 13 maggio 1999, n. 133, anchein assenza dei decreti prefettizi di cui alcomma 4 del citato articolo 27.

TITOLO II

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E ILRILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E

PRODUTTIVO

CAPO I

RICOSTRUZIONE DEI BENIDANNEGGIATI

ARTICOLO 5.

(Ricostruzione privata).

1. Ai fini dell’applicazione dei benefìcie del riconoscimento dei contributi nel-l’ambito dei territori di cui all’articolo 1,con provvedimenti adottati ai sensi del-l’articolo 2, comma 2, il Commissariostraordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del pro-cesso di ricostruzione e ripristino del pa-trimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata ripara-zione per il rafforzamento locale degliedifici residenziali e produttivi che pre-sentano danni lievi;

2) interventi di ripristino con mi-glioramento sismico o ricostruzione pun-tuale con adeguamento sismico delle abi-tazioni e attività produttive danneggiate odistrutte che presentano danni gravi;

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3) interventi di ricostruzione inte-grata dei centri e nuclei storici o urbanigravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per lapianificazione, la progettazione e la rea-lizzazione degli interventi di ricostruzionecon adeguamento sismico degli edifici di-strutti e di ripristino con miglioramentosismico degli edifici danneggiati, in mododa rendere compatibili gli interventi strut-turali con la tutela degli aspetti architet-tonici, storici e ambientali, anche me-diante specifiche indicazioni dirette adassicurare una architettura ecosostenibilee l’efficientamento energetico. Tali criterisono vincolanti per tutti i soggetti pubblicie privati coinvolti nel processo di ricostru-zione;

c) individuare le tipologie di immo-bili e il livello di danneggiamento per iquali i criteri di cui alla lettera b) sonoutilizzabili per interventi immediati di ri-parazione e definire le relative proceduree modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immo-bili e il livello di danneggiamento per iquali i princìpi di cui alla lettera b) sonoutilizzabili per gli interventi di ripristinocon miglioramento sismico o di ricostru-zione puntuale degli edifici destinati adabitazione o attività produttive distrutti oche presentano danni gravi e definire lerelative procedure e modalità di attua-zione;

e) definire i criteri in base ai qualile Regioni perimetrano, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore delle di-sposizioni commissariali, i centri e nucleidi particolare interesse, o parti di essi, cherisultano maggiormente colpiti e nei qualigli interventi sono attuati attraverso stru-menti urbanistici attuativi;

f) stabilire i parametri da adottareper la determinazione del costo degli in-terventi ed i costi parametrici.

2. Con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, in coerenza coni criteri stabiliti nel presente decreto, sulla

base dei danni effettivamente verificatisi, icontributi, fino al 100 per cento dellespese occorrenti, sono erogati per farfronte alle seguenti tipologie di interventoe danno conseguenti agli eventi sismici, neiComuni di cui all’articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostru-zione degli immobili di edilizia abitativaad uso produttivo e per servizi pubblici eprivati, e delle infrastrutture, dotazioniterritoriali e attrezzature pubbliche di-strutti o danneggiati, in relazione al dannoeffettivamente subìto;

b) gravi danni a scorte e beni mobilistrumentali alle attività produttive, indu-striali, agricole, zootecniche, commerciali,artigianali, turistiche, professionali, ivicomprese quelle relative agli enti noncommerciali, ai soggetti pubblici e alleorganizzazioni, fondazioni o associazionicon esclusivo fine solidaristico o sindacale,e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione diperizia asseverata;

c) danni economici subiti da pro-dotti in corso di maturazione ovvero distoccaggio ai sensi del regolamento (UE)n. 1151/2012 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 21 novembre 2012, re-lativo alla protezione delle indicazioni ge-ografiche e delle denominazioni d’originedei prodotti agricoli e alimentari, previapresentazione di perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adi-bite ad attività sociali, socio-sanitarie esocio-educative, sanitarie, ricreative, spor-tive e religiose;

e) danni agli edifici privati di inte-resse storico-artistico;

f) oneri sostenuti dai soggetti cheabitano in locali sgomberati dalle compe-tenti autorità, per l’autonoma sistema-zione, per traslochi, depositi, e per l’alle-stimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delleattività economiche o produttive e deiservizi pubblici danneggiati dal sisma alfine di garantirne la continuità;

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h) interventi sociali e socio-sanitari,attivati da soggetti pubblici, nella fasedell’emergenza, per le persone impossibi-litate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad inter-ruzioni di attività sociali, socio-sanitarie esocio-educative di soggetti pubblici, ivicomprese le aziende pubbliche di servizialla persona, nonché di soggetti privati,senza fine di lucro.

3. I contributi di cui alle lettere a), b),c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, conle modalità del finanziamento agevolato,sulla base di stati di avanzamento lavorirelativi all’esecuzione dei lavori, alle pre-stazioni di servizi e alle acquisizioni dibeni necessari all’esecuzione degli inter-venti ammessi a contributo.

4. Per l’erogazione dei finanziamentiagevolati di cui al comma 3, i soggettiautorizzati all’esercizio del credito ope-ranti nei territori di cui all’articolo 1,possono contrarre finanziamenti, secondocontratti tipo definiti con apposita con-venzione stipulata con l’Associazione ban-caria italiana, assistiti dalla garanzia delloStato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7,lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, al fine di concederefinanziamenti agevolati assistiti dalla ga-ranzia dello Stato ai soggetti danneggiatidall’evento sismico. Con decreti del Mini-stro dell’economia e delle finanze, adottatientro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, sono concessele garanzie dello Stato di cui al presentecomma e sono definiti i criteri e le mo-dalità di operatività delle stesse. Le garan-zie dello Stato di cui al presente commasono elencate nell’allegato allo stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze di cui all’articolo 31 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione all’accesso ai finanzia-menti agevolati, in capo al beneficiario delfinanziamento matura un credito di im-posta, fruibile esclusivamente in compen-sazione, in misura pari, per ciascuna sca-

denza di rimborso, all’importo ottenutosommando alla sorte capitale gli interessidovuti, nonché le spese strettamente ne-cessarie alla gestione dei medesimi finan-ziamenti. Le modalità di fruizione delcredito di imposta sono stabilite con prov-vedimento del direttore dell’Agenzia delleentrate entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto. Ilcredito di imposta è revocato, in tutto o inparte, nell’ipotesi di risoluzione totale oparziale del contratto di finanziamentoagevolato. Il soggetto che eroga il finan-ziamento agevolato comunica con moda-lità telematiche all’Agenzia delle entrategli elenchi dei soggetti beneficiari, l’am-montare del finanziamento concesso aciascun beneficiario, il numero e l’importodelle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno du-rata massima venticinquennale e possonocoprire le eventuali spese già anticipate daisoggetti beneficiari, anche con ricorso alcredito bancario, successivamente am-messe a contributo. I contratti di finan-ziamento prevedono specifiche clausole ri-solutive espresse, anche parziali, per i casidi mancato o ridotto impiego dello stesso,ovvero di suo utilizzo anche parziale perfinalità diverse da quelle indicate nel pre-sente articolo. In tutti i casi di risoluzionedel contratto di finanziamento, il soggettofinanziatore chiede al beneficiario la re-stituzione del capitale, degli interessi e diogni altro onere dovuto. In mancanza ditempestivo pagamento spontaneo, lo stessosoggetto finanziatore comunica al Com-missario straordinario, per la successivaiscrizione a ruolo, i dati identificativi deldebitore e l’ammontare dovuto, fermo re-stando il recupero da parte del soggettofinanziatore delle somme erogate e deirelativi interessi nonché delle spese stret-tamente necessarie alla gestione dei finan-ziamenti, non rimborsati spontaneamentedal beneficiario, mediante compensazioneai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-slativo 9 luglio 1997, n. 241. Le sommeriscosse a mezzo ruolo sono riversate inapposito capitolo di entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate al fondodi cui all’articolo 4.

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7. Il Commissario straordinario defi-nisce, con propri provvedimenti adottatid’intesa con il Ministero dell’economia edelle finanze, i criteri e le modalità at-tuative del presente articolo, anche pergarantire uniformità di trattamento e unefficace monitoraggio sull’utilizzo delle ri-sorse disponibili, e assicurare il rispettodei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6si applicano nei limiti e nel rispetto dellecondizioni previste dal Regolamento (UE)generale di esenzione n. 651/2014 del 17giugno 2014, in particolare dall’articolo 50.

9. L’importo complessivo degli stan-ziamenti da autorizzare è determinato conla legge di bilancio in relazione alla quan-tificazione dell’ammontare dei danni edelle risorse necessarie per gli interventi dicui al presente articolo.

ARTICOLO 6.

(Criteri e modalità generali per la conces-sione dei finanziamenti agevolati per la

ricostruzione privata).

1. Per gli interventi di ricostruzione o direcupero degli immobili privati distrutti odanneggiati dalla crisi sismica, da attuarsinel rispetto dei limiti, dei parametri e dellesoglie stabiliti con provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 2, comma 2, possono es-sere previsti:

a) per gli immobili distrutti, uncontributo pari al 100 per cento del costodelle strutture, degli elementi architetto-nici esterni, comprese le finiture interneed esterne, e delle parti comuni dell’interoedificio per la ricostruzione da realizzarenell’ambito dello stesso insediamento, nelrispetto delle vigenti norme tecniche cheprevedono l’adeguamento sismico e nellimite delle superfici preesistenti, aumen-tabili esclusivamente ai fini dell’adegua-mento igienico-sanitario ed energetico;

b) per gli immobili con livelli didanneggiamento e vulnerabilità inferiorialla soglia appositamente stabilita, un con-tributo pari al 100 per cento del costo

della riparazione con rafforzamento localeo del ripristino con miglioramento sismicodelle strutture e degli elementi architetto-nici esterni, comprese le rifiniture interneed esterne, e delle parti comuni dell’interoedificio;

c) per gli immobili gravemente dan-neggiati, con livelli di danneggiamento evulnerabilità superiori alla soglia apposi-tamente stabilita, un contributo pari al100 per cento del costo degli interventisulle strutture, con miglioramento sismico,compreso l’adeguamento igienico-sanita-rio, e per il ripristino degli elementi ar-chitettonici esterni comprese le rifinitureinterne ed esterne, e delle parti comunidell’intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1possono essere concessi, a domanda delsoggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usu-fruttuari o dei titolari di diritti reali digaranzia che si sostituiscano ai proprietaridelle unità immobiliari danneggiate o di-strutte dal sisma e classificate con esito B,C o E ai sensi del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri del 5 maggio2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 113 del 17 maggio 2011, che, alla datadel 24 agosto 2016, risultavano adibite adabitazione principale ai sensi dell’articolo13, comma 2, terzo, quarto e quinto pe-riodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usu-fruttuari o dei titolari di diritti reali digaranzia che si sostituiscano ai proprietaridelle unità immobiliari danneggiate o di-strutte dal sisma e classificate con esito B,C o E ai sensi del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri del 5 maggio2011, che, alla data del 24 agosto 2016,risultavano concesse in locazione sullabase di un contratto regolarmente regi-strato ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,ovvero concesse in comodato o assegnate asoci di cooperative a proprietà indivisa, e

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adibite a residenza anagrafica del condut-tore, del comodatario o dell’assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usu-fruttuari o dei titolari di diritti reali digaranzia o dei familiari che si sostitui-scano ai proprietari delle unità immobi-liari danneggiate o distrutte dal sisma eclassificate con esito B, C o E ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 5 maggio 2011, diverse daquelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari, ovvero degli usu-fruttuari o dei titolari di diritti reali digaranzia che si sostituiscano ai proprie-tari, e per essi al soggetto mandatario daglistessi incaricato, delle strutture e delleparti comuni degli edifici danneggiati odistrutti dal sisma e classificati con esitoB, C o E, ai sensi del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri del 5maggio 2011, nei quali, alla data del 24agosto 2016, era presente un’unità immo-biliare di cui alle lettere a), b) e c);

e) dei titolari di attività produttive,ovvero di chi per legge o per contratto osulla base di altro titolo giuridico validoalla data della domanda sia tenuto asostenere le spese per la riparazione oricostruzione delle unità immobiliari, degliimpianti e beni mobili strumentali all’at-tività danneggiati dal sisma, e che alla datadel 24 agosto 2016 risultavano adibiteall’esercizio dell’attività produttiva o adessa strumentali.

3. La concessione dei contributi di cuial comma 2, lettera b), è subordinataall’impegno, assunto da parte del richie-dente in sede di presentazione della do-manda di contributo, alla prosecuzionealle medesime condizioni del rapporto dilocazione o di comodato o dell’assegna-zione in essere alla data degli eventi si-smici, successivamente all’esecuzione del-l’intervento e per un periodo non inferiorea due anni. In caso di rinuncia dell’aventediritto l’immobile deve essere concesso inlocazione o comodato o assegnato ad altrosoggetto temporaneamente privo di abita-zione per effetto del sisma del 24 agosto2016.

4. Salvo quanto stabilito al comma 5,per i soggetti di cui alle lettere a), b), c),d) ed e) del comma 2, la percentualericonoscibile è pari al 100 per cento delcontributo determinato secondo le moda-lità stabilite con provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 2, comma 2.

5. Per gli interventi di cui alla letterac) del comma 2, su immobili ricadenti neiComuni di cui all’articolo 1, comma 2, daeseguire su immobili siti all’interno dicentri storici e borghi caratteristici, lapercentuale del contributo dovuto è pari al100 per cento del valore del danno pun-tuale cagionato dall’evento sismico, comedocumentato a norma dell’articolo 12. Intutti gli altri casi, la percentuale del con-tributo riconoscibile non supera il 50 percento del predetto importo, secondo lemodalità stabilite con provvedimenti adot-tati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

6. Il contributo concesso è al nettodell’indennizzo assicurativo o di altri con-tributi pubblici comunque percepiti dal-l’interessato.

7. Con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, è individuata unametodologia di calcolo del contributo ba-sata sul confronto tra il costo convenzio-nale al metro quadrato per le superficidegli alloggi, delle attività produttive edelle parti comuni di ciascun edificio e icomputi metrici estimativi redatti sullabase del prezzario unico interregionale,predisposto dal Commissario straordinariod’intesa con i vice commissari nell’ambitodel cabina di coordinamento di cui all’ar-ticolo 1, comma 5, tenendo conto sia dellivello di danno che della vulnerabilità.

8. Rientrano tra le spese ammissibili afinanziamento le spese relative alle pre-stazioni tecniche dei professionisti abili-tati, nel limite massimo complessivo del 10per cento dell’importo ammesso a finan-ziamento.

9. Le domande di concessione deifinanziamenti agevolati contengono la di-chiarazione, ai sensi del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, e successive modificazioni, inordine al possesso dei requisiti necessariper la concessione dei finanziamenti e

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all’eventuale spettanza di ulteriori contri-buti pubblici o di indennizzi assicurativiper la copertura dei medesimi danni.

10. Il proprietario che aliena il suodiritto sull’immobile a privati diversi daparenti o affini fino al quarto grado,prima del completamento degli interventidi riparazione, ripristino o ricostruzioneche hanno beneficiato di tali contributi, èdichiarato decaduto dalle provvidenze ed ètenuto al rimborso delle somme percepite,maggiorate degli interessi legali, da versareall’entrata del bilancio dello Stato, secondomodalità e termini stabiliti con provvedi-menti adottati ai sensi dell’articolo 2,comma 2.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121e 1136, quinto comma, del codice civile, gliinterventi di recupero relativi ad un unicoimmobile composto da più unità immobi-liari possono essere disposti dalla maggio-ranza dei condomini che comunque rap-presenti almeno la metà del valore dell’e-dificio. In deroga all’articolo 1136, quartocomma, del codice civile, gli interventi iviprevisti devono essere approvati con unnumero di voti che rappresenti la mag-gioranza degli intervenuti e almeno unterzo del valore dell’edificio.

12. Ferma restando l’esigenza di assi-curare il controllo, l’economicità e la tra-sparenza nell’utilizzo delle risorse pubbli-che, i contratti stipulati dai privati bene-ficiari di contributi per l’esecuzione dilavori e per l’acquisizione di beni e serviziconnessi agli interventi di cui al presentearticolo, non sono ricompresi tra quelliprevisti dall’articolo 1, comma 2, del co-dice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. La selezione dell’impresa esecu-trice da parte del beneficiario dei contri-buti è compiuta mediante procedura con-correnziale intesa all’affidamento dei la-vori alla migliore offerta. Alla selezionepossono partecipare solo le imprese cherisultano iscritte nella Anagrafe di cuiall’articolo 30, comma 6, in numero noninferiore a tre. Gli esiti della proceduraconcorrenziale, completi della documenta-

zione stabilita con provvedimenti adottatiai sensi dell’articolo 2, comma 2, sonoallegati alla domanda di contributo.

ARTICOLO 7.

(Interventi di riparazione e ricostruzionedegli immobili danneggiati o distrutti).

1. I contributi per la riparazione o laricostruzione degli immobili danneggiati odistrutti dall’evento sismico sono finaliz-zati, sulla base dei danni effettivamenteverificatisi nelle zone di classificazionesismica 1, 2, e 3 quando ricorrano lecondizioni per la concessione del benefi-cio, a:

a) riparare, ripristinare o ricostruiregli immobili di edilizia privata ad usoabitativo e non abitativo, ad uso produt-tivo e commerciale, ad uso agricolo e peri servizi pubblici e privati, compresi quellidestinati al culto, danneggiati o distruttidall’evento sismico. Limitatamente agli in-terventi di riparazione e ripristino, per taliimmobili, l’intervento di miglioramento odi adeguamento sismico deve conseguire ilmassimo livello di sicurezza compatibile intermini tecnico-economici con la tipologiadell’immobile, asseverata da un tecnicoabilitato; la capacità massima o minima diresistenza alle azioni sismiche, diversifi-cata in base alle zone sismiche, alla classed’uso dell’immobile ed alla sua tipologia, èindividuata con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, su propostadel Consiglio superiore dei lavori pubblici,da adottare entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore del presentedecreto;

b) riparare, ripristinare o ricostruiregli immobili « ad uso strategico », di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 21 ottobre 2003, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre2003 e quelli ad uso scolastico danneggiatio distrutti dall’evento sismico. Per taliimmobili, l’intervento deve conseguire l’a-deguamento sismico ai sensi delle vigentinorme tecniche per le costruzioni;

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c) riparare, o ripristinare gli immo-bili soggetti alla tutela del codice dei beniculturali e del paesaggio di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-cessive modificazioni, danneggiati dall’e-vento sismico. Per tali immobili, l’inter-vento di miglioramento sismico deve con-seguire il massimo livello di sicurezzacompatibile con le concomitanti esigenzedi tutela e conservazione dell’identità cul-turale del bene stesso.

ARTICOLO 8.

(Interventi di immediata esecuzione).

1. Al fine di favorire il rientro nelleunità immobiliari e il ritorno alle normalicondizioni di vita e di lavoro nei Comunidi cui articolo 1, per gli edifici con dannilievi classificati con livello di inagibilità Bdelle schede AeDES di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5maggio 2011, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 113 del 17 maggio 2011 e aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri dell’8 luglio 2014, pubblicato,nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ot-tobre 2014, che necessitano soltanto diinterventi di immediata riparazione, i sog-getti interessati possono, previa presenta-zione di apposito progetto e asseverazioneda parte di un professionista abilitato chedocumenti il nesso di causalità tra il sismadel 24 agosto 2016 e lo stato della strut-tura, oltre alla valutazione economica deldanno, effettuare l’immediato ripristinodella agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, entro quindicigiorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, sono emanate disposi-zioni operative per l’attuazione degli in-terventi di immediata esecuzione di cui alcomma 1.

3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94del decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380, all’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, all’articolo 146 del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e succes-

sive modificazioni, ed alle leggi regionaliche regolano il rilascio dei titoli abilitativi, isoggetti interessati comunicano agli ufficispeciali per la ricostruzione di cui all’arti-colo 3, che ne danno notizia agli uffici co-munali competenti, l’avvio dei lavori edilizidi riparazione o ripristino, da eseguirsi co-munque nel rispetto delle disposizioni sta-bilite con i provvedimenti di cui al comma2, nonché dei contenuti generali della pia-nificazione territoriale e urbanistica, ivi in-clusa quella paesaggistica, con l’indicazionedel progettista abilitato responsabile dellaprogettazione, del direttore dei lavori edella impresa esecutrice, purché le costru-zioni non siano state interessate da inter-venti edilizi totalmente abusivi per i qualisono stati emessi i relativi ordini di demoli-zione, allegando o autocertificando quantonecessario ad assicurare il rispetto dellevigenti disposizioni di settore con partico-lare riferimento a quelle in materia edilizia,di sicurezza e sismica. I soggetti interessatientro il termine di trenta giorni dall’iniziodei lavori provvedono a presentare la docu-mentazione, che non sia stata già allegataalla comunicazione di avvio dei lavori diriparazione o ripristino, e che sia comun-que necessaria per il rilascio dell’autorizza-zione paesaggistica, del titolo abilitativoedilizio e dell’autorizzazione sismica.

4. Entro sessanta giorni dalla data diadozione del provvedimento in materia didisciplina dei contributi di cui all’articolo5, comma 2, i soggetti che hanno avviatoi lavori ai sensi dei commi 1 e 3 delpresente articolo presentano agli ufficispeciali per la ricostruzione la documen-tazione richiesta secondo le modalità ed itermini ivi indicati. Il mancato rispetto deltermine e delle modalità di cui al presentecomma determina l’inammissibilità delladomanda di contributo.

5. I lavori di cui al presente articolosono obbligatoriamente affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato do-manda di iscrizione nell’Anagrafe di cuiall’articolo 30, comma 6, e fermo restandoquanto previsto dallo stesso, abbiano al-tresì prodotto l’autocertificazione di cui

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all’articolo 89 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159 e successive mo-dificazioni;

b) che non abbiano commesso vio-lazioni agli obblighi contributivi e previ-denziali come attestato dal documentounico di regolarità contributiva (DURC)rilasciato a norma dell’articolo 8 del de-creto del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giu-gno 2015;

c) per lavori di importo superiore ai150.000 euro, che siano in possesso dellaqualificazione ai sensi dell’articolo 84 delcodice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture di cui al decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 9.

(Contributi ai privatiper i beni mobili danneggiati).

1. In caso di distruzione o danneggia-mento grave di beni mobili, e di benimobili registrati, può essere assegnato uncontributo secondo modalità e criteri, an-che in relazione al limite massimo delcontributo per ciascuna famiglia anagra-fica, residente nei Comuni di cui all’arti-colo 1, come risultante dallo stato difamiglia alla data del 24 agosto 2016, dadefinire con provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 2, comma 2. In ogni casoper i beni mobili non registrati può essereconcesso solo un contributo forfettario.

ARTICOLO 10.

(Ruderi ed edifici collabenti).

1. Non sono ammissibili a contributogli edifici costituiti da unità immobiliaridestinate ad abitazioni o ad attività pro-duttive che, alla data del sisma, non ave-vano i requisiti per essere utilizzabili a finiresidenziali o produttivi, in quanto eranocollabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a se-guito di certificazione o accertamento co-

munale, per motivi statici o igienico-sani-tari, o in quanto privi di impianti e nonallacciati alle reti di pubblici servizi.

2. L’utilizzabilità degli edifici alla datadel sisma deve essere attestata dal richie-dente in sede di presentazione del progettomediante perizia asseverata debitamentedocumentata. L’ufficio per la ricostruzionecompetente verifica, anche avvalendosidelle schede AeDES di cui all’articolo 8,comma 1, la presenza delle condizioni perl’ammissibilità a contributo.

3. Ai proprietari degli immobili og-getto del presente articolo può essere con-cesso un contributo esclusivamente per lespese sostenute per la demolizione dell’im-mobile stesso, la rimozione dei materiali ela pulizia dell’area. L’entità di tale contri-buto e le modalità del suo riconoscimentosono stabiliti con provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 2, comma 2, nei limitidelle risorse disponibili.

ARTICOLO 11.

(Interventi su centri storicie su centri e nuclei urbani e rurali).

1. Entro centocinquanta giorni dallaperimetrazione dei centri e nuclei indivi-duati ai sensi dell’articolo 5, comma 1,lettera e), gli uffici speciali per la rico-struzione, assicurando un ampio coinvol-gimento delle popolazioni interessate, cu-rano la pianificazione urbanistica con-nessa alla ricostruzione ai sensi dell’arti-colo 3, comma 3, predisponendo strumentiurbanistici attuativi, completi dei relativipiani finanziari, al fine di programmare inmaniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento si-smico o ripristino con miglioramento si-smico degli edifici pubblici o di uso pub-blico, con priorità per gli edifici scolastici,compresi i beni ecclesiastici e degli entireligiosi, dell’edilizia residenziale pubblicae privata e delle opere di urbanizzazionesecondaria, distrutti o danneggiati dal si-sma;

b) ricostruzione con adeguamentosismico o ripristino con miglioramento

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sismico degli edifici privati residenziali edegli immobili utilizzati per le attivitàproduttive distrutti o danneggiati dal si-sma;

c) ripristino e realizzazione delleopere di urbanizzazione primaria con-nesse agli interventi da realizzare nell’areainteressata dagli strumenti urbanistici at-tuativi, ivi compresa la rete di connessionedati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi dicui al comma 1 rispettano i princìpi diindirizzo per la pianificazione stabiliti conprovvedimenti adottati ai sensi dell’arti-colo 2, comma 2.

3. Negli strumenti urbanistici attuatividi cui al comma 1, oltre alla definizionedell’assetto planivolumetrico degli insedia-menti interessati, sono indicati i dannisubiti dagli immobili e dalle opere, lasintesi degli interventi proposti, una primavalutazione dei costi sulla base dei para-metri di cui all’articolo 6, le volumetrie,superfici e destinazioni d’uso degli immo-bili, la individuazione delle unità minimed’intervento (UMI) e i soggetti esecutoridegli interventi. Gli strumenti attuativiindividuano altresì i tempi, le procedure ei criteri per l’attuazione del piano stesso.

4. Il Comune adotta con atto consi-liare gli strumenti urbanistici attuativi dicui al comma 1. Tali strumenti sonopubblicati all’albo pretorio per un periodopari a quindici giorni dalla loro adozione;i soggetti interessati possono presentareosservazioni e opposizioni entro il terminedi trenta giorni dalla data di pubblica-zione. Decorso tale termine, il Comunetrasmette gli strumenti urbanistici adot-tati, unitamente alle osservazioni e oppo-sizioni ricevute, al Commissario straordi-nario per l’acquisizione del parereespresso attraverso la Conferenza perma-nente di cui all’articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio evincolante della Conferenza permanente, ilcomune approva definitivamente lo stru-mento attuativo di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui alcomma 1 innovano gli strumenti urbani-

stici vigenti. Ove siano ricompresi benipaesaggistici all’articolo 136, comma 1,lettera c), del codice dei beni culturali edel paesaggio di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, e successive mo-dificazioni, se conformi alle previsioni eprescrizioni di cui agli articoli 135 e 143del predetto codice ed a condizione che sudi essi abbia espresso il proprio assenso ilrappresentante del Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo inseno alla Conferenza permanente, gli stru-menti attuativi costituiscono, quanto alterritorio in essi ricompreso, piani paesag-gistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumentiattuativi contengano previsioni e prescri-zioni di dettaglio, con particolare riferi-mento alla conservazione degli aspetti edei caratteri peculiari degli immobili edelle aree interessate dagli eventi sismici,nonché alle specifiche normative d’usopreordinate alla conservazione degli ele-menti costitutivi e delle morfologie deibeni immobili, delle tipologie architettoni-che, delle tecniche e dei materiali costrut-tivi originariamente utilizzati, la realizza-zione dei singoli interventi edilizi puòavvenire mediante segnalazione certificatadi inizia attività (SCIA), prodotta dall’in-teressato, con la quale si attestano laconformità degli interventi medesimi alleprevisioni dello strumento urbanistico at-tuativo, salve le previsioni di maggior sem-plificazione del regolamento adottato aisensi dell’articolo 12 del decreto legge 31maggio 2014, n. 3, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,e successive modificazioni.

8. I Comuni di cui all’allegato 1, sullabase della rilevazione dei danni prodottidal sisma ai centri storici e ai nucleiurbani e rurali e delle caratteristiche ti-pologiche, architettoniche e paesaggistichedel tessuto edilizio, possono altresì, conapposita deliberazione del Consiglio comu-nale, assunta entro il termine di centocin-quanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto e pubblicatasul sito istituzionale degli stessi, indivi-duare gli aggregati edilizi da recuperareattraverso interventi unitari. In tali aggre-

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gati edilizi la progettazione deve tenerconto delle possibili interazioni derivantidalla contiguità strutturale con gli edificiadiacenti, secondo quanto previsto dallavigente normativa tecnica per le costru-zioni. Con il medesimo provvedimentosono altresì perimetrate, per ogni aggre-gato edilizio, le UMI costituite dagli in-siemi di edifici subordinati a progettazioneunitaria, in ragione della necessaria inte-grazione del complessivo processo ediliziofinalizzato al loro recupero, nonché dellanecessità di soddisfare esigenze di sicu-rezza sismica, contenimento energetico equalificazione dell’assetto urbanistico.

9. Per l’esecuzione degli interventi uni-tari sugli edifici privati o di proprietàmista pubblica e privata, anche non abi-tativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietarisi costituiscono in consorzio obbligatorioentro trenta giorni dall’invito loro rivoltodall’ufficio speciale per la ricostruzione.La costituzione del consorzio è valida conla partecipazione dei proprietari che rap-presentino almeno il 51 per cento dellesuperfici utili complessive dell’immobile,determinate ai sensi dell’articolo 6 deldecreto del Ministro dei lavori pubblici indata 5 agosto 1994, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994,ricomprendendo anche le superfici ad usonon abitativo.

10. Decorso inutilmente il termineindicato al comma 9, i Comuni si sosti-tuiscono ai proprietari che non hannoaderito al consorzio, per l’esecuzione degliinterventi mediante l’occupazione tempo-ranea degli immobili, che non può averedurata superiore a tre anni e per la qualenon è dovuto alcun indennizzo. Per l’ef-fettuazione degli interventi sostitutivi, iComuni utilizzano i contributi di cui al-l’articolo 5 che sarebbero stati assegnati aipredetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 edi Comuni, nei casi previsti dal comma 10,si rivalgono sui proprietari nei casi in cuigli interventi di riparazione dei danni, diripristino e di ricostruzione per gli immo-bili privati di cui all’articolo 6 siano su-periori al contributo ammissibile.

ARTICOLO 12.

(Procedura per la concessione e l’erogazionedei contributi).

1. Fuori dei casi disciplinati dall’arti-colo 8, comma 4, l’istanza di concessionedei contributi è presentata dai soggettilegittimati di cui all’articolo 6, comma 2,all’ufficio speciale per la ricostruzione ter-ritorialmente competente unitamente allarichiesta del titolo abilitativo necessario inrelazione alla tipologia dell’intervento pro-gettato. Alla domanda sono obbligatoria-mente allegati, oltre alla documentazionenecessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) scheda AeDES di cui all’articolo8, comma 1, redatta a norma del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 5maggio 2011, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 113 del 17 maggio 2011;

b) relazione tecnica asseverata afirma di professionista abilitato e iscrittoall’elenco speciale di cui all’articolo 34,attestante la riconducibilità causale direttadei danni esistenti all’evento sismico del 24agosto 2016;

c) progetto degli interventi proposti,con l’indicazione delle attività di ricostru-zione e riparazione necessarie nonché de-gli interventi di miglioramento sismicoprevisti riferiti all’immobile nel suo com-plesso, corredati da computo metrico esti-mativo da cui risulti l’entità del contributorichiesto;

d) indicazione dell’impresa affidata-ria dei lavori, con allegata documentazionerelativa alla sua selezione e attestazionedell’iscrizione nella Anagrafe di cui all’ar-ticolo 30, comma 6.

2. All’esito dell’istruttoria sulla com-patibilità urbanistica degli interventi ri-chiesti a norma della vigente legislazione,svolta dall’ufficio speciale per la ricostru-zione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

3. L’ufficio speciale per la ricostru-zione, verificata la spettanza del contri-buto e il relativo importo, trasmette al vicecommissario territorialmente competente

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la proposta di concessione del contributomedesimo, comprensivo delle spese tecni-che.

4. Il vice commissario o suo delegatodefinisce il procedimento con decreto diconcessione del contributo nella misuraaccertata e ritenuta congrua, nei limitidelle risorse disponibili.

5. La struttura commissariale procedecon cadenza mensile a verifiche a cam-pione sugli interventi per i quali sia statoadottato il decreto di concessione dei con-tributi a norma del presente articolo, pre-vio sorteggio dei beneficiari in misura pariad almeno il 10 per cento dei contributicomplessivamente concessi. Qualora dallepredette verifiche emerga che i contributisono stati concessi in carenza dei necessaripresupposti, ovvero che gli interventi ese-guiti non corrispondono a quelli per iquali è stato concesso il finanziamento, ilCommissario straordinario dispone l’an-nullamento o la revoca, anche parziale, deldecreto di concessione dei contributi eprovvede a richiedere la restituzione delleeventuali somme indebitamente percepite.

6. Con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, sono definitimodalità e termini per la presentazionedelle domande di concessione dei contri-buti e per l’istruttoria delle relative pra-tiche, prevedendo la dematerializzazionecon l’utilizzo di piattaforme informatiche.Nei medesimi provvedimenti possono es-sere altresì indicati ulteriori documenti einformazioni da produrre in allegato al-l’istanza di contributo, anche in relazionealle diverse tipologie degli interventi rico-struttivi, nonché le modalità e le proce-dure per le misure da adottare in esito alleverifiche di cui al comma 5.

ARTICOLO 13.

(Interventi su edifici già finanziati da pre-cedenti eventi sismici e non ancora con-

clusi).

1. Per gli interventi sugli immobiliubicati nei Comuni di cui articolo 1 ri-compresi nella Regione Abruzzo, nel caso

di danneggiamento ulteriore di immobiliad uso abitativo, per i quali siano staticoncessi contributi per i danni riportati acausa dell’evento sismico del 2009 e per iquali i lavori non siano conclusi, le istanzefinalizzate ad ottenere il riconoscimento dicontributi per gli ulteriori danni derivantidal sisma del 24 agosto 2016 sono definitesecondo le modalità e le condizioni pre-viste dal presente decreto.

2. Per le attività di sostegno al sistemaproduttivo e allo sviluppo economico, peri medesimi Comuni di cui al comma 1, siapplicano le disposizioni ricomprese nelTitolo II, capo II, del presente decreto esecondo le modalità ivi previste.

ARTICOLO 14.

(Ricostruzione pubblica).

1. Con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, è disciplinato ilfinanziamento, nei limiti delle risorsestanziate allo scopo, per la ricostruzione,la riparazione e il ripristino degli edificipubblici, per gli interventi volti ad assicu-rare la funzionalità dei servizi pubblici,nonché per gli interventi sui beni delpatrimonio artistico e culturale, nei Co-muni di cui all’articolo 1, attraverso laconcessione di contributi a favore:

a) degli immobili adibiti ad uso sco-lastico o educativo pubblici o paritari perla prima infanzia e delle strutture edilizieuniversitarie, nonché degli edifici munici-pali, delle caserme in uso all’amministra-zione della difesa e degli immobili dema-niali o di proprietà di enti ecclesiasticicivilmente riconosciuti, formalmente di-chiarati di interesse storico-artistico aisensi del codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, e successive modifi-cazioni;

b) delle opere di difesa del suolo edelle infrastrutture e degli impianti pub-blici di bonifica per la difesa idraulica eper l’irrigazione;

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c) degli edifici pubblici ad uso pub-blico, ivi compresi archivi, musei, biblio-teche e chiese, che a tale fine sono equi-parati agli immobili di cui alla lettera a);

d) degli interventi di riparazione eripristino strutturale degli edifici privatiinclusi nelle aree cimiteriali e individuaticome cappelle private, al fine di consentireil pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla pro-grammazione degli interventi di cui alcomma 1, con provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 2, comma 2, si provvedea:

a) predisporre e approvare un pianodelle opere pubbliche, comprensivo degliinterventi sulle urbanizzazioni dei centri onuclei oggetto degli strumenti urbanisticiattuativi, articolato per le quattro Regioniinteressate, che quantifica il danno e neprevede il finanziamento in base alla ri-sorse disponibili;

b) predisporre e approvare un pianodei beni culturali, articolato per le quattroRegioni interessate, che quantifica ildanno e ne prevede il finanziamento inbase alle risorse disponibili;

c) predisporre e approvare un pianodi interventi sui dissesti idrogeologici, ar-ticolato per le quattro Regioni interessate,con priorità per quelli che costituisconopericolo per centri abitati o infrastrutture;

d) predisporre e approvare un pianoper lo sviluppo delle infrastrutture e ilrafforzamento del sistema delle imprese,articolato per le quattro Regioni interes-sate limitatamente ai territori dei Comunidi cui all’allegato 1;

e) predisporre e approvare il pianoper la gestione delle macerie e dei rifiutiderivanti dagli interventi di prima emer-genza e ricostruzione oggetto del presentedecreto, con le modalità previste nell’ar-ticolo 32, comma 2;

f) predisporre e approvare un pro-gramma delle infrastrutture ambientali daripristinare e realizzare nelle aree oggetto

degli eventi sismici del 24 agosto 2016, conparticolare attenzione agli impianti di de-purazione e di collettamento fognario.

3. Qualora la programmazione dellarete scolastica preveda la costruzione diedifici in sedi nuove o diverse, le risorseper il ripristino degli edifici scolasticidanneggiati sono comunque destinabili atale scopo.

4. Sulla base delle priorità stabilite dalCommissario straordinario d’intesa con ivice commissari nel cabina di coordina-mento di cui all’articolo 1, comma 5, e incoerenza con il piano delle opere pubbli-che e il piano dei beni culturali di cui alcomma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatoriprovvedono a predisporre ed inviare iprogetti degli interventi al Commissariostraordinario.

5. Il Commissario straordinario, pre-vio esame dei progetti presentati dai sog-getti attuatori e verifica della congruitàeconomica degli stessi, acquisito il pareredella Conferenza permanente approva de-finitivamente i progetti esecutivi ed adottail decreto di concessione del contributo.

6. I contributi di cui al presente ar-ticolo, nonché le spese per l’assistenza allapopolazione sono erogati in via diretta.

7. A seguito del rilascio del provvedi-mento di concessione del contributo, ilCommissario straordinario inoltra i pro-getti esecutivi alla centrale unica di com-mittenza di cui all’articolo 18 che prov-vede ad espletare le procedure di gara perla selezione degli operatori economici cherealizzano gli interventi.

8. Ai fini dell’erogazione in via direttadei contributi il Commissario straordina-rio può essere autorizzato, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, astipulare appositi mutui di durata mas-sima venticinquennale, sulla base di criteridi economicità e di contenimento dellaspesa, con oneri di ammortamento a ca-rico del bilancio dello Stato, con la Bancaeuropea per gli investimenti, con la Bancadi sviluppo del Consiglio d’Europa, con laCassa depositi e prestiti S.p.A. e con isoggetti autorizzati all’esercizio dell’attivitàbancaria ai sensi del decreto legislativo 1o

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settembre 1993, n. 385. Le rate di am-mortamento dei mutui attivati sono pagateagli istituti finanziatori direttamente dalloStato.

9. Per quanto attiene la fase di pro-grammazione e ricostruzione dei Beni cul-turali o delle opere pubbliche di cui alcomma 1 lettere a) e c) si promuove unProtocollo di Intesa tra il Commissariostraordinario, il Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo ed il rap-presentante delle Diocesi coinvolte, pro-prietarie dei beni ecclesiastici, al fine diconcordare priorità, modalità e terminiper il recupero dei beni danneggiati. IlProtocollo definisce le modalità attraversocui rendere stabile e continuativa la con-sultazione e la collaborazione tra i soggetticontraenti, al fine di affrontare e risolvereconcordemente i problemi in fase di rico-struzione.

10. Il monitoraggio dei finanziamentidi cui al presente articolo avviene sullabase di quanto disposto dal decreto legi-slativo 29 dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario de-finisce, con propri provvedimenti adottatid’intesa con il Ministero dell’economia edelle finanze, i criteri e le modalità at-tuative del comma 6.

ARTICOLO 15.

(Soggetti attuatori degli interventi relativialle opere pubbliche e ai beni culturali).

1. Per la riparazione, il ripristino conmiglioramento sismico o la ricostruzionedelle opere pubbliche e dei beni culturali,di cui all’articolo 14, comma 1, i soggettiattuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli ufficispeciali per la ricostruzione, per i territoridi rispettiva competenza;

b) il Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture edei trasporti.

2. Le Diocesi, fermo restando la fa-coltà di avvalersi del Ministero dei beni edelle attività culturali e del Turismo, pos-sono essere soggetti attuatori degli inter-venti quando questi siano completamentefinanziati con risorse proprie. Nel caso diutilizzo di fondi pubblici la funzione disoggetto attuatore è svolto dal Ministerodei beni e delle attività culturali e delTurismo.

ARTICOLO 16.

(Conferenza permanente e Commissioni pa-ritetiche).

1. Al fine di potenziare e accelerare laricostruzione dei territori colpiti daglieventi sismici del 24 agosto 2016 e di garan-tire unitarietà e omogeneità nella program-mazione, nella pianificazione e nella ge-stione degli interventi, la direzione, il coor-dinamento e il controllo delle operazioni diricostruzione, nonché la decisione in ordineagli atti di programmazione, di pianifica-zione, di attuazione ed esecuzione degli in-terventi e di approvazione dei progetti, sonoaffidati a un organo unico di direzione,coordinamento e decisione a competenzaintersettoriale denominato « Conferenzapermanente », presieduto dal Commissariostraordinario o da suo delegato e compostoda un rappresentante, rispettivamente, delMinistero dei beni e delle attività culturali edel turismo, del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, della Regione, dell’Ente Parco e delcomune territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente è vali-damente costituita con la presenza dialmeno la metà dei componenti e deliberaa maggioranza dei presenti. La determi-nazione motivata di conclusione del pro-cedimento, adottata dal presidente, sosti-tuisce a ogni effetto tutti i pareri, intese,concerti, nulla osta o altri atti di assenso,comunque denominati, inclusi quelli digestori di beni o servizi pubblici, di com-petenza delle amministrazioni coinvolte. Siconsidera acquisito l’assenso senza condi-

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zioni delle amministrazioni il cui rappre-sentante non abbia partecipato alle riu-nioni ovvero, pur partecipandovi, non ab-bia espresso la propria posizione ovveroabbia espresso un dissenso non motivato oriferito a questioni che non costituisconooggetto del procedimento. La determina-zione conclusiva ha altresì effetto di va-riante agli strumenti urbanistici vigenti. Siapplicano, per tutto quanto non diversa-mente disposto nel presente articolo e inquanto compatibili, le disposizioni in ma-teria di conferenza dei servizi ai sensidella legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-cessive modificazioni. Le autorizzazionialla realizzazione degli interventi sui beniculturali tutelati ai sensi della Parte II delcodice dei beni culturali e del paesaggio dicui decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, e successive modificazioni, sonorese dal rappresentante del Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismoin seno alla Conferenza. Il parere delrappresentante del Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare ècomunque necessario ai fini dell’approva-zione del programma delle infrastruttureambientali. Sono assicurate adeguateforme di partecipazione delle popolazioniinteressate, mediante pubbliche consulta-zioni, nelle modalità del pubblico dibattitoo dell’inchiesta pubblica, definite dal Com-missario straordinario nell’atto di disci-plina del funzionamento della Conferenzapermanente.

3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vin-colante sugli strumenti urbanistici attua-tivi adottati dai singoli Comuni entrotrenta giorni dal ricevimento della docu-mentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delleopere pubbliche e dei beni culturali pro-mossi dai soggetti attuatori di cui all’ar-ticolo 15, comma 1, e acquisisce l’autoriz-zazione per gli interventi sui beni cultu-rali, che è resa in seno alla Conferenzastessa dal rappresentante del Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo;

c) laddove previsto, per gli interventiprivati, prima della concessione dei con-

tributi richiesti e degli altri benefìci dilegge, esprime il parere in materia am-bientale e acquisisce quello a tutela deibeni culturali, che è reso in seno Confe-renza stessa dal rappresentante del Mini-stero dei beni e delle attività culturali e delturismo;

d) esprime parere obbligatorio e vin-colante sul programma delle infrastruttureambientali.

4. Al fine di accelerare il processo diricostruzione dei territori colpiti daglieventi sismici del 24 agosto 2016 pressoogni Regione è istituita una « Commissioneparitetica » presieduta dal vice commissa-rio o suo delegato e composta da unrappresentante della struttura competenteal rilascio delle autorizzazioni sismiche edel Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo.

5. La Commissione paritetica, per cia-scuna Regione, esprime il parere con-giunto obbligatorio per tutti i progettipreliminari relativi ai beni culturali sot-toposti alla tutela del codice dei beniculturali e del paesaggio di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-cessive modificazioni, e limitatamente alleopere pubbliche esprime il parere nel casogli interventi siano sottoposti al vincoloambientale o ricompresi nelle aree deiparchi nazionali o delle aree protette re-gionali.

6. Con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, si provvede adisciplinare le modalità di funzionamento,anche telematico, e di convocazione dellaConferenza permanente di cui al comma 1e delle Commissioni paritetiche di cui alcomma 4.

ARTICOLO 17.

(Art-Bonus).

1. Il credito di imposta di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 31maggio 2014, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,e successive modificazioni, spetta anche

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per le erogazioni liberali effettuate, a de-correre dalla data di entrata in vigore delpresente decreto-legge, a favore del Mini-stero dei beni delle attività culturali e delturismo per interventi di manutenzione,protezione e restauro di beni culturali diinteresse religioso presenti nei Comuni dicui all’articolo 1 anche appartenenti adenti ed istituzioni della Chiesa cattolica odi altre confessioni religiose, di cui all’ar-ticolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio2004, n. 42, e successive modificazioni.Per la realizzazione dei lavori su beniimmobili di cui al presente articolo, siapplicano le disposizioni di cui all’articolo11, comma 11-bis, del decreto legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Al fine di favorire gli interventi direstauro del patrimonio culturale nellearee colpite da eventi calamitosi, il creditodi imposta di cui all’articolo 1, comma 1,del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2014, n. 106, e successive modi-ficazioni, spetta anche per le erogazioniliberali effettuate, a decorrere dalla datadi entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell’Istituto superioreper la conservazione e il restauro, dell’O-pificio delle pietre dure e dell’Istituto cen-trale per il restauro e la conservazione delpatrimonio archivistico e librario.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalpresente articolo, valutati in 0,8 milioni dieuro per l’anno 2018, in 1,3 milioni dieuro per l’anno 2019, in 1,8 milioni dieuro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni dieuro per l’anno 2021 e in 0,13 milioni dieuro per l’anno 2022, si provvede ai sensidell’articolo 52.

ARTICOLO 18.

(Centrale unica di committenza).

1. I soggetti attuatori di cui all’articolo15, comma 1, per la realizzazione degliinterventi pubblici relativi alle opere pub-bliche ed ai beni culturali di propriacompetenza, si avvalgono di una centraleunica di committenza.

2. La centrale unica di committenza èindividuata nell’Agenzia nazionale per l’at-trazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa S.p.A.

3. I rapporti tra il Commissario stra-ordinario e la centrale unica di commit-tenza individuata al comma 2 sono rego-lati da apposita convenzione.

CAPO II

MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVOE LO SVILUPPO ECONOMICO

ARTICOLO 19.

(Fondo di garanzia per le PMI in favoredelle zone colpite dal sisma del 24 agosto

2016).

1. Per la durata di tre anni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto,in favore delle micro, piccole e medieimprese, ivi comprese quelle del settoreagroalimentare, con sede o unità localiubicate nei territori dei Comuni di cuiall’articolo 1, che hanno subìto danni inconseguenza degli eventi sismici del 24agosto 2016, l’intervento del fondo di ga-ranzia di cui all’articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996,n. 662, è concesso, a titolo gratuito e conpriorità sugli altri interventi, per un im-porto massimo garantito per singola im-presa di 2.500.000 euro. Per gli interventidi garanzia diretta la percentuale massimadi copertura è pari all’80 per cento del-l’ammontare di ciascuna operazione difinanziamento. Per gli interventi di con-trogaranzia la percentuale massima di co-pertura è pari al 90 per cento dell’importogarantito dal confidi o da altro fondo digaranzia, a condizione che le garanzie daquesti rilasciate non superino la percen-tuale massima di copertura dell’80 percento. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano nel rispetto dellanormativa europea e nazionale in materiadi aiuti di Stato.

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ARTICOLO 20.

(Sostegno alle imprese danneggiate dal si-sma del 24 agosto 2016).

1. Una quota pari a complessivi 35milioni di euro delle risorse del fondo dicui all’articolo 4, è trasferita sulle conta-bilità speciali di cui al comma 4 delmedesimo articolo 4 ed è riservata allaconcessione di agevolazioni, nella formadel contributo in conto interessi, alle im-prese, con sede o unità locali ubicate neiterritori dei Comuni di cui all’articolo 1,che hanno subìto danni per effetto deglieventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016.Sono comprese tra i beneficiari anche leimprese agricole la cui sede principale nonè ubicata nei territori di cui all’allegato 1,ma i cui fondi siano situati in tali territori.I criteri, anche per la ripartizione, e lemodalità per la concessione dei contributiin conto interessi sono stabiliti con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico, su proposta delle Regioni in-teressate.

2. Al fine di sostenere la ripresa e losviluppo del tessuto produttivo dell’areacolpita dal sisma del 24 agosto 2016, lerisorse di cui al comma 1, possono essereutilizzate anche per agevolazioni nellaforma di contributo in conto capitale alleimprese che realizzino, ovvero abbianorealizzato, a partire dal 24 agosto 2016,investimenti produttivi nei territori deiComuni di cui all’articolo 1. L’ammontaredelle disponibilità, i criteri, le condizioni ele modalità di concessione delle agevola-zioni di cui al presente comma sonodisciplinati con il provvedimento di cui alcomma 1, tenuto conto delle effettive di-sponibilità in relazione all’onere per icontributi in conto interesse. Alla conces-sione delle agevolazioni di cui al presentecomma provvedono i vice commissari, aisensi dell’articolo 1, comma 5.

3. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano nel rispetto dellanormativa europea e nazionale in materiadi aiuti di Stato.

ARTICOLO 21.

(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppodelle aziende agricole, agroalimentari e zo-

otecniche).

1. Allo scopo di garantire la continuitàoperativa delle azioni poste in essereprima dell’entrata in vigore del presentedecreto, i cui effetti sono fatti salvi, ledisposizioni di cui all’articolo 7 dell’ordi-nanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile 13 settembre 2016,n. 393, restano in vigore fino al 31 dicem-bre 2018.

2. In favore delle imprese agricoleubicate nei Comuni di cui all’articolo 1,colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sonodestinate risorse fino all’importo di 1 mi-lione di euro per l’anno 2016, a valeresulle disponibilità residue già trasferiteall’ISMEA del Fondo di cui all’articolo 1,comma 1068, della legge 27 dicembre2006, n. 296, per abbattere, fino all’interoimporto, secondo il metodo di calcolo dicui alla decisione della Commissione Eu-ropea C(2015) 597 final del 5 febbraio2015, le commissioni per l’accesso allegaranzie dirette di cui all’articolo 17 deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,nel rispetto della normativa europea enazionale in materia di aiuti di Stato.

3. All’articolo 23 del decreto-legge 24giugno 2016, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,n. 160, il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Al fine di favorire la stipula degliaccordi e l’adozione delle decisioni di cuiall’articolo 1 del regolamento di esecu-zione (UE) n. 2016/559 della Commissionedell’11 aprile 2016 e di dare attuazionealle misure di cui all’articolo 1 del rego-lamento delegato (UE) 2016/1613 dellaCommissione dell’8 settembre 2016, è au-torizzata la spesa di 10 milioni di euro perl’anno 2016, di cui 1 milione di euro èdestinato alle aziende zootecniche ubicatenei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24agosto 2016. ».

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4. Al fine di perseguire il prontoripristino del potenziale produttivo dan-neggiato dal sisma, di valorizzare e pro-muovere la commercializzazione dei pro-dotti agricoli e agroalimentari e di soste-nere un programma strategico condivisodalle Regioni interessate e dal Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, l’intera quota del cofinanziamentoregionale dei programmi di sviluppo ru-rale 2014-2020 delle Regioni di cui all’ar-ticolo 1, limitatamente alle annualità 2016,2017 e 2018, è assicurata dallo Statoattraverso le disponibilità del fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183.

ARTICOLO 22.

(Promozione turistica).

1. Il Commissario straordinario, sen-tite le Regioni interessate, al fine di so-stenere la ripresa delle attività economichenei territori colpiti dagli eventi sismici del24 agosto 2016, predispone in accordo conENIT – Agenzia nazionale del turismoentro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, un pro-gramma per la promozione e il rilanciodel turismo nei medesimi territori.

2. Il programma di cui al comma 1 èrealizzato a valere sulle risorse disponibilia legislazione vigente sul bilancio di ENIT– Agenzia nazionale del turismo, nel li-mite massimo di 2 milioni di euro perl’anno 2017.

ARTICOLO 23.

(Contributi INAIL per la messa in sicurezzadi immobili produttivi).

1. Per assicurare la ripresa e lo svi-luppo delle attività economiche in condi-zioni di sicurezza per i lavoratori neiterritori dei Comuni di cui all’articolo 1, ètrasferita alla contabilità speciale di cuiall’articolo 4 la somma di trenta milioni dieuro destinata dall’Istituto nazionale assi-curazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL), nel bilancio di previsione perl’anno 2016, al finanziamento dei progettidi investimento e formazione in materia disalute e sicurezza sul lavoro.

2. La ripartizione fra le Regioni inte-ressate delle somme di cui al comma 1 ei relativi criteri generali di utilizzo sonodefiniti con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, nel rispetto deiregolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre2013, relativi all’applicazione degli articoli107 e 108 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti « de mini-mis ».

ARTICOLO 24.

(Interventi a favore delle micro, piccole emedie imprese nelle zone colpite dagli

eventi sismici).

1. Per sostenere il ripristino ed ilriavvio delle attività economiche già pre-senti nei territori dei Comuni di cui al-l’articolo 1, sono concessi a micro, piccolee medie imprese, danneggiate dagli eventisismici del 24 agosto 2016, finanziamentiagevolati a tasso zero a copertura delcento per cento degli investimenti fino a30.000 euro. I finanziamenti agevolati sonorimborsati in 10 anni con un periodo di 3anni di preammortamento.

2. Per sostenere la nascita e la rea-lizzazione di nuove imprese e nuovi inve-stimenti nei territori dei Comuni di cuiall’articolo 1, nei settori della trasforma-zione di prodotti agricoli, dell’artigianato,dell’industria, dei servizi alle persone, delcommercio e del turismo sono concessi amicro, piccole e medie imprese finanzia-menti agevolati, a tasso zero, a coperturadel cento per cento degli investimenti finoa 600.000 euro. I finanziamenti sono rim-borsati in 8 anni con un periodo di 3 annidi preammortamento.

3. I finanziamenti di cui al presentearticolo sono concessi, per l’anno 2016, nellimite massimo di 10 milioni di euro, a talfine utilizzando le risorse disponibili sul-l’apposita contabilità speciale del fondo

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per la crescita sostenibile, di cui all’arti-colo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Alla disciplina dei criteri, dellecondizioni e delle modalità di concessionedelle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 siprovvede con provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 2, comma 2, sentito ilMinistero dello sviluppo economico, nelrispetto della normativa europea e nazio-nale in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 25.

(Rilancio del sistema produttivo).

1. Per garantire ai territori dei Co-muni di cui all’articolo 1, percorsi disviluppo economico sostenibile e per so-stenere nuovi investimenti produttivi, an-che attraverso l’attrazione e la realizza-zione di progetti imprenditoriali di nuoviimpianti, ampliamento di impianti esi-stenti e riconversione produttiva, si pre-vede l’applicazione, nei limiti delle risorseeffettivamente disponibili, del regime diaiuto, di cui al decreto-legge 1º aprile1989, n. 120, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,come disciplinato dal decreto del Ministrodello sviluppo economico in data 9 giugno2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi diquanto previsto dal regolamento (UE)n. 651/2014 della Commissione del 17 giu-gno 2014, che dichiara alcune categorie diaiuti compatibili con il mercato interno inapplicazione degli articoli 107 e 108 deltrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea.

2. Al fine di consentire l’applicazionedel regime di aiuto di cui al comma 1, ilMinistro dello sviluppo economico, conpropri decreti, provvede a riconoscere iComuni di cui all’allegato 1, quale area incui si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

CAPO III

MISURE PER LA TUTELA DELL’AM-BIENTE

ARTICOLO 26.

(Norme in materia di risorse finanziariedegli Enti parco nazionali coinvolti dal

sisma).

1. Agli Enti parco nazionali del GranSasso e Monti della Laga e dei MontiSibillini, per l’esercizio finanziario 2016,non si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133 e all’articolo 1, commi141 e 142, della legge 24 dicembre 2012,n. 228.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,pari a 127.000 euro per l’anno 2016, siprovvede ai sensi dell’articolo 52.

ARTICOLO 27.

(Programma per la realizzazionedelle infrastrutture ambientali).

1. Entro un anno dalla data di entratain vigore del presente decreto il Commis-sario straordinario predispone e approvaun programma delle infrastrutture am-bientali da ripristinare e realizzare neiComuni di cui all’allegato 1, con partico-lare attenzione agli impianti di depura-zione e di collettamento fognario.

2. Per la progettazione e realizzazionedegli interventi previsti dal programmadelle infrastrutture ambientali il Commis-sario straordinario può avvalersi, sullabase di apposite convenzioni per la disci-plina dei relativi rapporti, di società inhouse delle amministrazioni centrali delloStato, dotate di specifica competenza tec-nica, individuate di intesa con il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare. I pareri, i visti, i nulla-ostanecessari per la realizzazione degli inter-

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venti devono essere resi dalle amministra-zioni competenti entro sette giorni dallarichiesta ovvero entro un termine com-plessivamente non superiore a quindicigiorni in caso di richiesta motivata diproroga e, qualora entro tale termine nonsiano resi, si intendono acquisiti con esitopositivo.

3. Agli oneri derivanti dall’applica-zione del presente articolo nei limiti di 3milioni di euro nel 2016, si provvede aisensi dell’articolo 52.

ARTICOLO 28.

(Disposizioni in materia di trattamento etrasporto del materiale derivante dal crollo

parziale o totale degli edifici).

1. Allo scopo di garantire la continuitàoperativa delle azioni poste in essereprima dell’entrata in vigore del presentedecreto, sono fatte salve le disposizioni dicui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capodel Dipartimento della protezione civile 28agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’or-dinanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile 1º settembre 2016,n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordi-nanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile 19 settembre 2016,n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensidelle medesime disposizioni.

2. Il Commissario straordinario, nel-l’ambito del comitato di indirizzo e pia-nificazione di cui al comma 10, sentital’Autorità nazionale anticorruzione, predi-spone e approva il piano per la gestionedelle macerie e dei rifiuti derivanti dagliinterventi di prima emergenza e ricostru-zione oggetto del presente decreto.

3. Il piano di cui al comma 2 è redattoallo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici edoperativi per la migliore gestione dellemacerie derivanti dai crolli e dalle demo-lizioni;

b) individuare le risorse occorrenti ecoordinare il complesso delle attività da

porre in essere per la più celere rimozionedelle macerie, indicando i tempi di com-pletamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la correttarimozione e gestione delle macerie, lapossibilità di recuperare le originarie ma-trici storico-culturali degli edifici crollati;

d) operare interventi di demolizionedi tipo selettivo che tengano conto dellediverse tipologie di materiale, al fine difavorire il trattamento specifico dei cumulipreparati, massimizzando il recupero dellemacerie e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti re-cuperando i materiali che possono essereutilmente impiegati come nuova materiaprima.

4. In deroga all’articolo 184 del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, i materiali deri-vanti dal crollo parziale o totale degliedifici pubblici e privati causati daglieventi sismici del 24 agosto 2016, quelliderivanti dalle attività di demolizione eabbattimento degli edifici pericolanti di-sposte dai Comuni interessati dagli eventisismici nonché da altri soggetti competentio comunque svolti su incarico dei mede-simi, sono classificati rifiuti urbani nonpericolosi con codice CER 20.03.99, limi-tatamente alle fasi di raccolta e trasportoda effettuarsi verso i centri di raccoltacomunali e i siti di deposito temporaneo dicui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioniin cui è possibile segnalare i materialipericolosi ed effettuare, in condizioni disicurezza, le raccolte selettive. Ai fini deiconseguenti adempimenti amministrativi,il produttore dei materiali di cui al pre-sente articolo è il Comune di origine deimateriali stessi, in deroga all’articolo 183,comma 1, lettera f), del decreto citatolegislativo n. 152 del 2006.

5. Non costituiscono rifiuto i resti deibeni di interesse architettonico, artistico estorico, nonché quelli dei beni ed effetti divalore anche simbolico appartenenti all’e-dilizia storica, i coppi, i mattoni, le cera-miche, le pietre con valenza di cultura

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locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.Tali materiali sono selezionati e separatisecondo le disposizioni delle competentiAutorità, che ne individuano anche illuogo di destinazione. Il Ministro dei benie delle attività culturali e del turismointegra con proprio decreto, ove necessa-rio, entro cinque giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, ledisposizioni applicative già all’uopo stabi-lite dal soggetto attuatore nominato aisensi dell’articolo 5 dell’ordinanza delCapo del Dipartimento della protezionecivile 13 settembre 2016, n. 393. Le auto-rizzazioni previste dalla vigente disciplinadi tutela del patrimonio culturale, ovenecessarie, si intendono acquisite con l’as-senso manifestato mediante annotazionenel verbale sottoscritto dal rappresentantedel Ministero che partecipa alle opera-zioni.

6. La raccolta e il trasporto dei ma-teriali di cui al comma 4 ai centri diraccolta comunali ed ai siti di depositotemporaneo sono operati a cura delleaziende che gestiscono il servizio di ge-stione integrata dei rifiuti urbani presso iterritori interessati o dei Comuni territo-rialmente competenti o delle pubblicheamministrazioni a diverso titolo coinvolte,direttamente o attraverso imprese di tra-sporto autorizzate da essi incaricate. Lepredette attività di trasporto, sono effet-tuate senza lo svolgimento di analisi pre-ventive. Il Centro di coordinamento RAEEè tenuto a prendere in consegna i rifiuti diapparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE) nelle condizioni in cui si trovano,con oneri a proprio carico.

7. In coerenza con quanto stabilito alcomma 1, anche in deroga alla normativavigente, previa verifica tecnica della sus-sistenza delle condizioni di salvaguardiaambientale e di tutela della salute pub-blica, sono individuati, dai soggetti pub-blici all’uopo autorizzati, eventuali e ulte-riori appositi siti per il deposito tempo-raneo dei rifiuti comunque prodotti fino al31 dicembre 2018, autorizzati, sino allamedesima data, a ricevere i materiali pre-detti, e a detenerli nelle medesime areeper un periodo non superiore a dodici

mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. I siti di deposito tempo-raneo di cui all’articolo 3, comma 1,dell’ordinanza del Capo del Dipartimentodella protezione civile 1º settembre 2016,n. 391, sono autorizzati, nei limiti tempo-rali necessari, fino al 31 dicembre 2018, epossono detenere i rifiuti già trasportatiper un periodo non superiore a dodicimesi. Per consentire il rapido avvio arecupero o smaltimento dei materiali dicui al presente articolo, possono essereautorizzati in deroga, fino al 31 dicembre2018 aumenti di quantitativi e tipologie dirifiuti conferibili presso impianti autoriz-zati, previa verifica istruttoria semplificatadell’idoneità e compatibilità dell’impianto,senza che ciò determini modifica e inte-grazione automatiche delle autorizzazionivigenti degli impianti. I titolari delle atti-vità che detengono sostanze classificatecome pericolose per la salute e la sicu-rezza che potrebbero essere frammiste allemacerie sono tenuti a darne comunica-zione al Sindaco del Comune territorial-mente competente ai fini della raccolta egestione in condizioni di sicurezza. IlCommissario straordinario autorizza, qua-lora necessario, l’utilizzo di impianti mo-bili per le operazioni di selezione e sepa-razione di flussi omogenei di rifiuti daavviare agli impianti autorizzati di recu-pero e smaltimento. Il Commissario stra-ordinario stabilisce le modalità di rendi-contazione dei quantitativi dei materiali dicui al comma 4 raccolti e trasportati,nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti direcupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito tem-poraneo di cui al comma 6 ricevono imezzi di trasporto dei materiali senza losvolgimento di analisi preventive, proce-dono allo scarico presso le piazzole at-trezzate e assicurano la gestione dei sitiprovvedendo, con urgenza, all’avvio agliimpianti di trattamento dei rifiuti selezio-nati presenti nelle piazzole medesime. Talisoggetti sono tenuti altresì a fornire ilpersonale di servizio per eseguire, previaautorizzazione del Commissario straordi-nario, la separazione e cernita dal rifiutotal quale, delle matrici recuperabili, dei

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rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché illoro avvio agli impianti autorizzati alleoperazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurreal minimo ulteriori impatti dovuti ai tra-sporti, i rifiuti urbani indifferenziati pro-dotti nei luoghi adibiti all’assistenza allapopolazione colpita dall’evento sismicopossono essere conferiti negli impianti giàallo scopo autorizzati secondo il principiodi prossimità, senza apportare modifichealle autorizzazioni vigenti, in deroga allaeventuale definizione dei bacini di prove-nienza dei rifiuti urbani medesimi. In talcaso, il gestore dei servizi di raccolta siaccorda preventivamente con i gestori de-gli impianti dandone comunicazione allaRegione e all’Agenzia regionale per laprotezione ambientale (ARPA) territorial-mente competenti.

10. Il Commissario straordinario co-stituisce un comitato di indirizzo e piani-ficazione delle attività di rimozione deirifiuti e della ricostruzione, presieduto dalCommissario stesso o da un suo delegatoe composto dai Sindaci e dai Presidentidelle Regioni interessate dal sisma ovveroda loro delegati, nonché da un rappresen-tante, rispettivamente, dei Ministeri del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, dei beni e delle attività culturali edel turismo, dello sviluppo economico, delDipartimento dei Vigili del fuoco del soc-corso pubblico e della difesa civile delMinistero dell’interno, del Comando cara-binieri per la tutela dell’ambiente – CCTA,del Corpo forestale dello Stato, fatto salvoquanto previsto dal decreto legislativo 19agosto 2016, n. 177, dell’Istituto superioreper la protezione e la ricerca ambientale(ISPRA), dell’Istituto superiore di sanità(ISS), del Parco nazionale del Gran Sassoe dei Monti della Laga e del Parco nazio-nale dei Monti Sibillini. Ai componenti delcomitato non sono corrisposti gettoni,compensi o altri emolumenti, comunquedenominati, fatti salvi i rimborsi spese cherestano comunque a carico delle ammini-strazioni di appartenenza.

11. A decorrere dalla data di entratain vigore del presente decreto, i materialinei quali si rinvenga, anche a seguito di

ispezione visiva, la presenza di amiantonon rientrano nei rifiuti di cui al comma4. Ad essi è attribuito il codice CER17.06.05* e sono gestiti secondo le indica-zioni di cui al presente articolo. Talimateriali non possono essere movimentati,ma perimetrati adeguatamente con nastrosegnaletico. L’intervento di bonifica è ef-fettuato da una ditta specializzata. Qua-lora il rinvenimento avvenga durante laraccolta, il rifiuto residuato dallo scartodell’amianto, sottoposto ad eventuale se-parazione e cernita di tutte le matricirecuperabili, dei rifiuti pericolosi e deiRAEE, mantiene la classificazione di ri-fiuto urbano non pericoloso con codiceCER 20.03.99 e è gestito secondo le mo-dalità di cui al presente articolo. Qualorail rinvenimento avvenga successivamenteal conferimento presso il sito di depositotemporaneo, il rimanente rifiuto, privatodel materiale contenente amianto, e sot-toposto ad eventuale separazione e cernitadelle matrici recuperabili, dei rifiuti peri-colosi e dei RAEE, mantiene la classifica-zione di rifiuto urbano non pericoloso concodice CER 20.03.99 e come tale deveessere gestito per l’avvio a successive ope-razioni di recupero e smaltimento. Inquest’ultimo caso i siti di deposito tempo-raneo possono essere adibiti anche a de-posito, in area separata ed appositamenteallestita, di rifiuti di amianto. Per quantoriguarda gli interventi di bonifica, le ditteautorizzate, prima di asportare e smaltirecorrettamente tutto il materiale, devonopresentare all’Organo di Vigilanza compe-tente per territorio idoneo piano di lavoroai sensi dell’articolo 256 del decreto legi-slativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano dilavoro viene presentato al Dipartimento disanità pubblica dell’azienda unità sanitarialocale competente, che entro 24 ore lovaluta. I dipartimenti di Sanità pubblicaindividuano un nucleo di operatori espertiche svolge attività di assistenza alleaziende e ai cittadini per il supporto sugliaspetti di competenza.

12. Le agenzie regionali per la prote-zione ambientale e le aziende unità sani-taria locale territorialmente competenti,nell’ambito delle proprie competenze in

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materia di tutela ambientale e di preven-zione della sicurezza dei lavoratori, ed ilMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo, al fine di evitare il carica-mento indifferenziato nei mezzi di tra-sporto dei beni di interesse architettonico,artistico e storico, assicurano la vigilanzae il rispetto del presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo e a quelli relativi allaraccolta, al trasporto, al recupero e allosmaltimento dei rifiuti, provvede il Com-missario straordinario con proprio prov-vedimento nel limite delle risorse dispo-nibili sul fondo di cui all’articolo 4. Leamministrazioni coinvolte operano con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

ARTICOLO 29.

(Disposizioni in materia di utilizzazionedelle terre e rocce da scavo).

1. Al fine di garantire l’attività diricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14nei territori di cui all’articolo 1, fermorestando il rispetto della disciplina disettore dell’Unione europea, non trovanoapplicazione, fino al 31 dicembre 2018, ledisposizioni vigenti in materia di gestionedelle terre e rocce da scavo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIADI LEGALITÀ E TRASPARENZA

ARTICOLO 30.

(Legalità e trasparenza).

1. Ai fini dello svolgimento, in formaintegrata e coordinata, di tutte le attivitàfinalizzate alla prevenzione e al contrastodelle infiltrazioni della criminalità orga-nizzata nell’affidamento e nell’esecuzionedei contratti pubblici e di quelli privati che

fruiscono di contribuzione pubblica, aventiad oggetto lavori, servizi e forniture, con-nessi agli interventi per la ricostruzionenei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita,nell’ambito del Ministero dell’interno, unaapposita Struttura di missione, d’ora inavanti denominata « Struttura », diretta daun prefetto collocato all’uopo a disposi-zione, ai sensi dell’articolo 3-bis del de-creto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 1991, n. 410.

2. La Struttura, per l’esercizio delleattività di cui al comma 1, in deroga agliarticoli 90, comma 2, e 92, comma 2, deldecreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, è competente a eseguire le verifi-che finalizzate al rilascio, da parte dellastessa Struttura, dell’informazione antima-fia per i contratti di cui al comma 1 diqualunque valore o importo e assicura,con competenza funzionale ed esclusiva, ilcoordinamento e l’unità di indirizzo dellesoprarichiamate attività, in stretto rac-cordo con le prefetture-uffici territorialidel Governo delle Province interessate dal-l’evento sismico del 24 agosto 2016.

3. La Struttura, per lo svolgimentodelle verifiche antimafia di cui al comma2, si conforma alle linee guida adottate dalcomitato di cui all’articolo 203 del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche inderoga alle disposizioni di cui al Libro IIdel decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con i Ministri dellagiustizia e delle infrastrutture e dei tra-sporti, da adottarsi entro quindici giornidalla data di entrata in vigore del presentedecreto:

a) è costituita un’apposita sezionespecializzata del comitato di cui all’arti-colo 203 del citato decreto legislativo n. 50del 2016, con compiti di monitoraggio, neiComuni di cui all’articolo 1, delle verifichefinalizzate alla prevenzione dei tentativi diinfiltrazione mafiosa nelle attività di rico-struzione; detta sezione è composta darappresentanti dei Ministeri dell’interno,delle infrastrutture e dei trasporti, dell’e-conomia e delle finanze, del Dipartimento

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della programmazione economica e finan-ziaria della Presidenza del Consiglio deiministri, della Procura nazionale antimafiae antiterrorismo, dell’Avvocatura delloStato, della Procura generale della Cortedei conti, nonché dal Presidente dell’Au-torità nazionale anticorruzione o suo de-legato;

b) sono individuate, altresì, le fun-zioni, la composizione, le risorse umane ele dotazioni strumentali della Struttura, daindividuarsi comunque nell’ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente.

5. Presso il Dipartimento della pub-blica sicurezza del Ministero dell’interno èistituito, con decreto del Ministro dell’in-terno, d’intesa con i Ministri della difesa edell’economia e delle finanze, il Gruppointerforze centrale per l’emergenza e laricostruzione nell’Italia centrale (GICE-RIC), che opera a supporto della Strut-tura. Con il medesimo decreto sono altresìdefinite, nell’ambito delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a le-gislazione vigente, le funzioni e la compo-sizione del Gruppo.

6. Gli operatori economici interessatia partecipare, a qualunque titolo e perqualsiasi attività, agli interventi di rico-struzione, pubblica e privata, nei Comunidi cui all’articolo 1, devono essere iscritti,a domanda, in un apposito elenco, tenutodalla Struttura e denominato Anagrafeantimafia degli esecutori, d’ora in avanti« Anagrafe ». Ai fini dell’iscrizione è ne-cessario che le verifiche di cui agli articoli90 e seguenti del citato decreto legislativon. 159 del 2011, eseguite ai sensi delcomma 2 anche per qualsiasi importo ovalore del contratto, subappalto o subcon-tratto, si siano concluse con esito libera-torio.

7. Gli operatori economici che risul-tino iscritti, alla data di entrata in vigoredel presente decreto, in uno degli elenchitenuti dalle prefetture-uffici territoriali delGoverno ai sensi dell’articolo 1, comma 52e seguenti, della legge 6 novembre 2012,n. 190, sono iscritti di diritto nell’Ana-

grafe. Qualora l’iscrizione in detti elenchisia stata disposta in data anteriore a tremesi da quella di entrata in vigore delpresente decreto, l’iscrizione nell’Anagraferesta subordinata ad una nuova verifica,da effettuare con le modalità di cui al-l’articolo 90, comma 1, del citato decretolegislativo n. 159 del 2011. Ai fini dellatenuta dell’Anagrafe si applicano le dispo-sizioni di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri del 18 aprile 2013,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164del 15 luglio 2013.

8. Nell’Anagrafe, oltre ai dati riferitiall’operatore economico iscritto, sono ri-portati:

a) i dati concernenti i contratti,subappalti e subcontratti conclusi o ap-provati, con indicazione del relativo og-getto, del termine di durata, ove previsto,e dell’importo;

b) le modifiche eventualmente inter-venute nell’assetto societario o gestionale;

c) le eventuali partecipazioni, ancheminoritarie, in altre imprese o società,anche fiduciarie;

d) le eventuali sanzioni amministra-tive pecuniarie applicate per le violazionidelle regole sul tracciamento finanziario osul monitoraggio finanziario di cui alcomma 13;

e) le eventuali penalità applicateall’operatore economico per le violazionidelle norme di capitolato ovvero delledisposizioni relative alla trasparenza delleattività di cantiere definite dalla Strutturain conformità alle linee guida del comitatodi cui al comma 3.

9. Al fine di favorire la massimatempestività delle verifiche e la miglioreinterazione dei controlli soggettivi e dicontesto ambientale, la gestione dei datiavviene con le risorse strumentali di cui alcomma 4, lettera b), allocate presso laStruttura e accessibili dal GICERIC di cui

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al comma 5, dalla Direzione investigativaAntimafia e dall’Autorità nazionale anti-corruzione.

10. L’iscrizione nell’Anagrafe ha vali-dità temporale di dodici mesi ed è rinno-vabile alla scadenza, su iniziativa dell’o-peratore economico interessato, previo ag-giornamento delle verifiche antimafia. L’i-scrizione tiene luogo delle verificheantimafia anche per gli eventuali ulterioricontratti, subappalti e subcontratti con-clusi o approvati durante il periodo divalidità dell’iscrizione medesima.

11. Nei casi in cui la cancellazionedall’Anagrafe riguarda un operatore eco-nomico titolare di un contratto, di unsubappalto o di un subcontratto in corsodi esecuzione, la Struttura ne dà imme-diata notizia al committente, pubblico oprivato, ai fini dell’attivazione della clau-sola automatica di risoluzione, che è ap-posta, a pena di nullità, ai sensi dell’arti-colo 1418 del codice civile, in ogni stru-mento contrattuale relativo agli interventida realizzare. Si applicano le disposizionidi cui all’articolo 94 del citato decretolegislativo n. 159 del 2011. La Struttura,adottato il provvedimento di cancellazionedall’Anagrafe, è competente a verificarealtresì la sussistenza dei presupposti perl’applicazione delle misure di cui all’arti-colo 32, comma 10, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114. In caso positivo, ne informa tem-pestivamente il Presidente dell’Autoritànazionale anticorruzione e adotta il rela-tivo provvedimento.

12. L’obbligo di comunicazione dellemodificazioni degli assetti societari o ge-stionali, di cui all’articolo 86, comma 3,del citato decreto legislativo n. 159 del2011, è assolto mediante comunicazione alprefetto responsabile della Struttura.

13. Ai contratti, subappalti e subcon-tratti relativi agli interventi di ricostru-zione, pubblica e privata, si applicano ledisposizioni in materia di tracciamento deipagamenti di cui agli articoli 3 e 6 dellalegge 13 agosto 2010, n. 136 e successivemodificazioni. Per la realizzazione di in-terventi pubblici di particolare rilievo, il

comitato di cui al comma 1 propone alcomitato interministeriale per la program-mazione economica (CIPE) di deliberare lasottoposizione di tali interventi alle dispo-sizioni in materia di monitoraggio finan-ziario, di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 114. In deroga all’articolo 6 dellacitata legge n. 136 del 2010, è semprecompetente all’applicazione delle eventualisanzioni il prefetto responsabile dellaStruttura.

14. In caso di fallimento o di liquida-zione coatta dell’affidatario di lavori, ser-vizi o forniture di cui al comma 1, nonchéin tutti gli altri casi previsti dall’articolo80, comma 5, lettera b), del citato decretolegislativo n. 50 del 2016, il contratto diappalto si intende risolto di diritto e laStruttura dispone l’esclusione dell’impresadall’Anagrafe. La stessa disposizione siapplica anche in caso di cessione diazienda o di un suo ramo, ovvero di altraoperazione atta a conseguire il trasferi-mento del contratto a soggetto diversodall’affidatario originario; in tali ipotesi, icontratti e accordi diretti a realizzare iltrasferimento sono nulli.

15. Tenuto conto del fatto che gliinterventi e le iniziative per il risanamentoambientale delle aree ricomprese nei sitidi interesse nazionale nonché delle aree dirilevante interesse nazionale di cui all’ar-ticolo 33 del decreto-legge 12 settembre2014, n. 133 convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,comportano di regola l’esecuzione delleattività maggiormente esposte a rischio diinfiltrazione mafiosa, come definite all’ar-ticolo 1, comma 53, della legge n. 190 del2012, le stazioni appaltanti possono pre-vedere che la partecipazione alle gare diappalto di lavori, servizi e forniture con-nessi ad interventi per il risanamentoambientale delle medesime aree e la sot-toscrizione di contratti e subcontratti perla relativa esecuzione siano riservate aisoli operatori economici iscritti negli ap-positi elenchi di cui all’articolo 1, comma52 della legge n. 190 del 2012.

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ARTICOLO 31.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzioneprivata).

1. Nei contratti per le opere di rico-struzione stipulati tra privati è sempreobbligatorio l’inserimento della clausola ditracciabilità finanziaria, che deve esseredebitamente accettata ai sensi dell’articolo1341, secondo comma, del codice civile.Con detta clausola l’appaltatore assume gliobblighi di cui alla legge 13 agosto 2010,n. 136, e successive modificazioni, nonchéquello di dare immediata comunicazionealla Struttura di cui all’articolo 30 dell’e-ventuale inottemperanza dei propri subap-paltatori o subaffidatari agli obblighi ditracciabilità dei flussi finanziari.

2. L’eventuale inadempimento dell’ob-bligo di tracciamento finanziario consi-stente nel mancato utilizzo di banche o diPoste italiane s.p.a. per il pagamento, intutto o in parte, agli operatori economiciincaricati o ai professionisti abilitati di cuiall’articolo 38 per gli incarichi di proget-tazione e direzione dei lavori, delle sommepercepite a titolo di contributo pubblicoper la ricostruzione, determina la perditatotale del contributo erogato.

3. Nel caso in cui sia accertato l’ina-dempimento ad uno degli ulteriori obbli-ghi di cui all’articolo 6, comma 2, dellalegge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta larevoca parziale del contributo, in misuracorrispondente all’importo della transa-zione effettuata.

4. Nei casi di cui al comma 2, ilcontratto è risolto di diritto. A caricodell’operatore economico interessato, oltrealle sanzioni indicate all’articolo 6 dellacitata legge n. 136 del 2010, è altresìdisposta la sospensione dell’iscrizione nel-l’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6,per un periodo non superiore a sei mesi.In caso di reiterazione, è disposta lacancellazione della predetta iscrizione. Icitati provvedimenti sono adottati dal pre-fetto responsabile della Struttura di cuiall’articolo 30.

5. Nei contratti tra privati di cui alcomma 1, si applicano, in caso di cancel-

lazione dall’Anagrafe di cui all’articolo 30,comma 6, dell’operatore economico inte-ressato a qualunque titolo ai lavori diricostruzione, le disposizioni di cui all’ar-ticolo 94, comma 2, del citato decretolegislativo n. 159 del 2011. Conseguente-mente, in tutti i contratti, e subcontrattidella filiera, di cui al presente articolo, èapposta una clausola risolutiva espressa,di cui all’articolo 1456 del codice civile. Ilmancato inserimento di tale clausola de-termina la nullità del contratto, ai sensidell’articolo 1418 del codice civile.

6. Nei contratti fra privati, è possibilesubappaltare lavorazioni speciali, previaautorizzazione del committente, nei limiticonsentiti dalla vigente normativa. In taleipotesi, il contratto deve contenere la di-chiarazione di voler procedere al subap-palto, con l’indicazione della misura edell’identità dei subappaltatori, i quali de-vono a loro volta essere iscritti nell’Ana-grafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sononulle tutte le clausole che dispongono ilsubappalto al di fuori dei casi e dei limitisopra indicati.

7. Gli amministratori di condominio, irappresentanti legali dei consorzi obbliga-tori, ai fini dello svolgimento delle presta-zioni professionali rese ai sensi dei prov-vedimenti che saranno emessi per consen-tire la riparazione o la ricostruzione delleparti comuni degli immobili danneggiati odistrutti dagli eventi sismici del 24 agosto2016, assumono la qualifica di incaricatodi pubblico servizio, ai sensi dell’articolo358 del codice penale.

ARTICOLO 32.

(Controllo dell’ANAC sulle procedure delCommissario straordinario).

1. Per gli interventi di cui all’articolo14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114.

2. Le modalità e gli interventi oggettodelle verifiche di cui al comma 1 sonodisciplinati con accordo tra il Presidente

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dell’Autorità nazionale anticorruzione, ilCommissario straordinario e la centraleunica di committenza di cui all’articolo 18.

3. Per le finalità del presente articolo,l’Unità Operativa Speciale di cui all’arti-colo 30, comma 1, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90 opera fino alla com-pleta esecuzione dei contratti pubblici re-lativi agli interventi previsti nell’accordo dicui al comma 2 e comunque non oltre iltermine previsto all’articolo 1, comma 4.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 33.

(Controllo della Corte dei conti).

1. I provvedimenti di natura regolato-ria ed organizzativa, ad esclusione diquelli di natura gestionale, adottati dalCommissario straordinario sono sottopostial controllo preventivo della Corte deiconti. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis,della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I ter-mini di cui all’articolo 27, comma 1, dellalegge 24 novembre 2000, n. 340, sonodimezzati. In ogni caso, durante lo svol-gimento della fase del controllo, l’organoemanante può, con motivazione espressa,dichiararli provvisoriamente efficaci, ese-cutori ed esecutivi, a norma degli articoli21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modifi-cazioni.

2. All’attuazione del presente articolosi provvede con le risorse umane, finan-ziarie e strumentali disponibili a legisla-zione vigente.

ARTICOLO 34.

(Qualificazione dei professionisti).

1. Al fine di assicurare la massimatrasparenza nel conferimento degli inca-richi di progettazione e direzione dei la-vori, è istituito un elenco speciale dei

professionisti abilitati, di seguito denomi-nato « elenco speciale ». Il Commissariostraordinario adotta un avviso pubblicofinalizzato a raccogliere le manifestazionidi interesse dei predetti professionisti, de-finendo preventivamente con proprio attoi criteri generali ed i requisiti minimi perl’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’e-lenco speciale può comunque essere otte-nuta soltanto dai professionisti che pre-sentano il DURC regolare. L’elenco spe-ciale, adottato dal Commissario straordi-nario, è reso disponibile presso lePrefetture – uffici territoriali del Governodi Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo,Perugia, L’Aquila e Teramo nonché pressotutti i Comuni interessati dalla ricostru-zione e gli uffici speciali per la ricostru-zione.

2. I soggetti privati conferiscono gliincarichi per la ricostruzione o ripara-zione e ripristino degli immobili danneg-giati dagli eventi sismici esclusivamente aprofessionisti iscritti nell’elenco di cui alcomma 1.

3. Sino all’istituzione dell’elenco di cuial comma 1 possono essere affidati daiprivati incarichi a professionisti iscrittiagli ordini e collegi professionali che sianoin possesso di adeguati livelli di affidabilitàe professionalità e non abbiano commessoviolazioni in materia contributiva e previ-denziale ostative al rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavorinon deve avere in corso né avere avutonegli ultimi tre anni rapporti diretti dinatura professionale, commerciale o dicollaborazione, comunque denominati, conl’impresa affidataria dei lavori di ripara-zione o ricostruzione, anche in subappalto,né rapporti di parentela con il titolare ocon chi riveste cariche societarie nellastessa. A tale fine, il direttore dei lavoriproduce apposita autocertificazione alcommittente, trasmettendone altresì copiaagli uffici speciali per la ricostruzione. Lastruttura commissariale può effettuarecontrolli, anche a campione, in ordine allaveridicità di quanto dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico delCommissario straordinario, per tutte leattività tecniche poste in essere per la

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ricostruzione pubblica e privata, stabilitonella misura del 10 per cento, è al nettodell’IVA e dei versamenti previdenziali edè analiticamente disciplinato con provve-dimenti adottati ai sensi dell’articolo 2,comma 2. Con quest’ultimo atto, può es-sere riconosciuto un contributo aggiuntivo,per le sole indagini o prestazioni specia-listiche, nella misura massima del 2 percento.

6. Per le opere pubbliche, compresi ibeni culturali di competenza delle diocesie del Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, con provvedimentiadottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,è fissata una soglia massima di assunzionedegli incarichi, tenendo conto dell’organiz-zazione dimostrata dai professionisti nellaqualificazione.

7. Per gli interventi di ricostruzioneprivata, con i provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 2, comma 2, sono sta-biliti i criteri finalizzati ad evitare con-centrazioni di incarichi che non trovanogiustificazione in ragioni di organizzazionetecnico-professionale.

ARTICOLO 35.

(Tutela dei lavoratori).

1. La realizzazione degli interventirelativi alla riparazione, al ripristino o allaricostruzione di edifici privati danneggiatio distrutti dagli eventi sismici, per i qualiè concesso un contributo ai sensi dell’ar-ticolo 6 del presente decreto, è assogget-tata alle disposizioni previste per le sta-zioni appaltanti pubbliche relativamentealla osservanza integrale del trattamentoeconomico e normativo stabilito dai con-tratti collettivi nazionali e territoriali, non-ché con riguardo al possesso del docu-mento unico di regolarità contributiva(DURC).

2. La richiesta del DURC, per le im-prese affidatarie o esecutrici dei lavori dicui al comma 1, deve essere effettuatadagli uffici speciali per la ricostruzione dicui all’articolo 3 con riferimento ai lavorieseguiti e al periodo di esecuzione deglistessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutricidelle opere di cui al comma 1 e di lavoridi riparazione o ricostruzione di immobilipubblici danneggiati dal sisma hanno l’ob-bligo di iscrizione e di versamento deglioneri contributivi presso le Casse edilidelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Ma-cerata, Fermo, Perugia, l’Aquila e Teramoriconosciute dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali.

4. Le imprese di cui al comma 4 sonoobbligate a provvedere ad una adeguatasistemazione alloggiativa dei propri dipen-denti e sono tenute a comunicare ai Sin-daci dei Comuni ove sono ubicati i cantieriinteressati dai lavori ed ai comitati pari-tetici territoriali per la prevenzione infor-tuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT)le modalità di sistemazione alloggiativa deisuddetti dipendenti, l’indirizzo della lorodimora e quant’altro ritenuto utile.

5. Le organizzazioni datoriali e sinda-cali presenti sul territorio possono definiregli standard minimi alloggiativi per i lavo-ratori di cui al comma 5.

6. Le imprese di cui al comma 4 sonoaltresì tenute a fornire ai propri dipen-denti un badge, con un ologramma nonriproducibile, riportante, ai sensi delleleggi vigenti in materia e in particolare diquanto previsto dagli articoli 18 e 26 deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, edall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010,n. 136, gli elementi identificativi dei di-pendenti medesimi.

7. Presso i centri per l’impiego e lecasse edili delle Province interessate sonoistituite apposite liste di prenotazione perl’accesso al lavoro. Dette liste si articolanoin due distinte sezioni, una per i lavoratoriresidenti nei territori interessati daglieventi sismici e un’altra per i lavoratoriresidenti al di fuori.

8. Presso le prefetture interessate sonostipulati appositi protocolli di legalità, alfine di definire in dettaglio le procedureper l’assunzione dei lavoratori edili daimpegnare nella ricostruzione, prevedendoaltresì l’istituzione di un tavolo perma-nente.

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ARTICOLO 36.

(Disposizioni in materia di trasparenza e dipubblicità degli atti).

1. Tutti gli atti del Commissario stra-ordinario relativi a nomine e designazionidi collaboratori e consulenti, alla predi-sposizione dell’elenco speciale di cui al-l’articolo 34, comma 1, nonché alle relativeiscrizioni ed esclusioni, alla programma-zione di lavori, opere, servizi e forniture,nonché alle procedure per l’affidamento diappalti pubblici di servizi, forniture, lavorie opere ed alle erogazioni e concessioni diprovvidenze pubbliche per la ricostruzioneprivata, ove non considerati riservati aisensi dell’articolo 112 ovvero secretati aisensi dell’articolo 162 del decreto legisla-tivo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicatie aggiornati sul sito istituzionale del com-missariato straordinario, nella sezione« Amministrazione trasparente » e sonosoggetti alla disciplina di cui al decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33 e succes-sive modificazioni. Nella medesima se-zione, e sempre ai sensi e per gli effetti delpredetto decreto legislativo n. 33 del 2013,sono altresì pubblicati gli ulteriori attiindicati all’articolo 29, comma 1, del de-creto legislativo n. 50 del 2016.

TITOLO III

RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PERLA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI

DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

MISURE URGENTI CONCERNENTI LEATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀDEL SERVIZIO NAZIONALE DELLAPROTEZIONE CIVILE IN CASO DI

EMERGENZA

ARTICOLO 37.

(Differimento dei termini di pagamento insituazioni di emergenza).

1. In considerazione dell’impegno stra-ordinario connesso con la gestione dell’e-

mergenza, le amministrazioni pubblichedirettamente coinvolte nella gestione degliinterventi volti a fronteggiare gli eventicalamitosi per i quali è stato dichiarato lostato di emergenza ai sensi dei commi 1 e1-bis, dell’articolo 5, della legge 24 feb-braio 1992, n. 225, sono autorizzate adifferire, con provvedimento motivato, itermini dei periodi di pagamento di cuiall’articolo 4, comma 2, del decreto legi-slativo 9 settembre 2002, n. 231, per iltempo strettamente necessario e, comun-que, entro il limite massimo di centoventigiorni.

ARTICOLO 38.

(Disposizioni urgenti per l’impiego del vo-lontariato di protezione civile).

1. Al fine di accelerare le procedureconnesse con l’impiego del volontariato diprotezione civile, in considerazione dell’ec-cezionale mobilitazione disposta in conse-guenza degli eventi sismici del 24 agosto2016, ed a fare data dall’entrata in vigoredel presente decreto, i rimborsi di cuiall’articolo 9, comma 5, del decreto delPresidente della Repubblica 8 febbraio2001, n. 194, relativamente agli importieffettivamente spettanti determinati inesito all’istruttoria tecnica di competenzadel Dipartimento della protezione civiledella Presidenza del Consiglio dei ministri,sono alternativamente riconosciuti, su ap-posita domanda del datore di lavoro, conle modalità del credito di imposta.

2. Il credito d’imposta è utilizzabileesclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delledisposizioni di cui agli articoli 1260 eseguenti del codice civile, previa adeguatadimostrazione dell’effettività del diritto alcredito medesimo, a intermediari bancari,finanziari o assicurativi. Tali cessionaripossono utilizzare il credito ceduto esclu-sivamente in compensazione con i propri

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debiti d’imposta o contributivi, ai sensi delcitato decreto legislativo n. 241 del 1997, eprevia comunicazione della cessione alDipartimento della protezione civile, se-condo modalità stabilite dal medesimodipartimento. Per utilizzare il credito incompensazione, il modello F24 deve esserepresentato esclusivamente attraverso i ser-vizi telematici messi a disposizione dall’A-genzia delle entrate, pena il mancato ri-conoscimento dell’operazione di versa-mento.

3. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, sonostabiliti le condizioni, i termini e le mo-dalità di applicazione delle disposizioni delpresente articolo, nonché le modalità peril versamento periodico, da parte del Di-partimento della protezione civile, dellesomme corrispondenti ai crediti di impo-sta da fruire ai sensi del comma 1, a valeresulle risorse finanziarie finalizzate all’at-tuazione dell’articolo 9 del decreto delPresidente della Repubblica 8 febbraio2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stan-ziamenti di bilancio.

ARTICOLO 39.

(Mantenimento della continuità operativadelle reti del Servizio nazionale di prote-zione civile e completamento del piano

radar nazionale).

1. Per l’anno 2016, in relazione allanecessità e urgenza di garantire senzasoluzione di continuità la gestione delrischio meteo-idrologico ed idraulico nellearee di accoglienza e negli insediamentiprovvisori, con particolare riferimento allosvolgimento delle attività afferenti alla ge-stione, alla manutenzione e allo sviluppodelle reti di osservazione idro-meteorolo-gica al suolo, e della rete dei radar me-teorologici utilizzati dai centri funzionaliregionali operanti nel Sistema nazionale diallertamento, costituito nell’ambito delleattività di protezione civile, ai sensi del-l’articolo 3-bis della legge 24 febbraio1992, n. 225, si provvede nell’ambito di

uno stanziamento massimo pari a 6 mi-lioni di euro, a valere sul fondo di cuiall’articolo 4.

2. Nella ripartizione delle risorse dicui al comma 1, si applicano i criteri e lemodalità vigenti ai fini della ripartizionedel contributo statale per la gestione, lamanutenzione e lo sviluppo delle reti diosservazione idro-meteorologica al suolo, edella rete dei radar meteorologici utilizzatidai centri funzionali regionali operanti nelSistema nazionale di allertamento, costi-tuito nell’ambito delle attività di prote-zione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ildipartimento della protezione civile è au-torizzato ad utilizzare siti radar e torri pertelecomunicazioni preesistenti e disponi-bili per il completamento, in termini diurgenza, del piano radar nazionale di cuial decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,convertito, con modificazioni, dalla legge11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazionedi siti radar costituisce, ove occorra, va-riante agli strumenti urbanistici e com-porta la dichiarazione di pubblica utilità,urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai re-lativi oneri si provvede nei limiti degliordinari stanziamenti di bilancio del di-partimento della protezione civile.

ARTICOLO 40.

(Disposizioni inerenti gli stanziamenti resi-dui del Fondo di solidarietà dell’Unione

europea).

1. Per fronteggiare le esigenze con-nesse con gli eventi sismici del 24 agosto2016, dalla data di entrata in vigore delpresente decreto le risorse che residuanoall’esito degli adempimenti solutori in ca-rico al Dipartimento della protezione ci-vile, e delle procedure di rendicontazionedegli stanziamenti straordinari ricono-sciuti dall’Unione Europea quale rimborsoper l’attuazione degli interventi statali diprima emergenza, confluiscono per l’80per cento sul Fondo per le emergenzenazionali (FEN) di cui all’articolo 5,comma 5-quinquies della legge n. 225 del

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1992, e per il restante 20 per cento sulfondo della Protezione civile, per esseredestinate ad attività di previsione e pre-venzione non strutturale dei rischi e dipianificazione e preparazione alla gestionedell’emergenza di cui all’articolo 3, commi2 e 3, della legge n. 225 del 1992.

ARTICOLO 41.

(Disposizioni inerenti la cessione di beni).

1. I beni mobili di proprietà delloStato, assegnati alle Regioni e agli Entilocali ed impiegati per la realizzazione diinterventi connessi con gli eventi sismici dicui al presente decreto, che non siano piùutilizzabili per le esigenze funzionali delleamministrazioni statali o che siano statiriconosciuti fuori uso per cause tecniche,possono essere ceduti a titolo definitivo enon oneroso, con provvedimento del tito-lare del centro di responsabilità dell’am-ministrazione cedente, ai medesimi entiterritoriali assegnatari, previo parere diuna commissione istituita allo scopo, senzanuovi o maggiori oneri per il bilancio delloStato, dal medesimo titolare del centro diresponsabilità.

CAPO II

MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GE-STIONE DELL’EMERGENZA ALLA RICO-STRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ARTICOLO 42.

(Coordinamento con le attività e gli inter-venti attivati nella fase di prima emer-

genza).

1. Il Capo del Dipartimento della pro-tezione civile, in raccordo con il Commis-sario straordinario, determina le modalitàe tempi per favorire e regolare il subentro,senza soluzione di continuità, delle Re-gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbrianelle attività avviate durante la fase di

prima emergenza, disciplinate con le or-dinanze adottate ai sensi dell’articolo 5,della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alfine di garantire omogeneità operativa tragli interventi di prima emergenza e quellifunzionali alla successiva ricostruzione, ilCapo Dipartimento della protezione civile,sentito il Commissario straordinario, prov-vede con ordinanze, adottate ai sensi del-l’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, adisciplinare il proseguimento o completa-mento delle suddette attività delegando aiPresidenti delle Regioni, nel periodo emer-genziale, funzioni relative a determinatiambiti delle medesime attività e a singolicontesti regionali. Sono fatti salvi i prov-vedimenti adottati in attuazione delle di-sposizioni contenute nelle citate ordi-nanze. Le ordinanze di cui al presentecomma, allo scopo di favorire la più celeretransizione, sono adottate comunque entroil 24 novembre 2016.

2. Il Dipartimento della protezionecivile della Presidenza del Consiglio deiministri assicura, ove necessario, anchedopo l’adozione delle ordinanze di cui alcomma 1, il completamento dei procedi-menti amministrativo-contabili relativi alleattività ed agli interventi attivati nel qua-dro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2dell’ordinanza del Capo del Dipartimentodella protezione civile 26 agosto 2016,n. 388, con le ulteriori risorse finanziarieche vengono rese disponibili, a tal fine,con successive deliberazioni del Consigliodei ministri, da adottare ai sensi di quantoprevisto dall’articolo 5 della legge n. 225del 1992, sulla base della quantificazionedei relativi fabbisogni, a valere sulla do-tazione del Fondo per le emergenze na-zionali (FEN).

3. Allo scopo di garantire la continuitàoperativa delle azioni poste in essereprima dell’entrata in vigore del presentedecreto, i cui effetti sono fatti salvi, ledisposizioni di cui all’articolo 3, comma 5,dell’ordinanza del Capo del Dipartimentodella protezione civile 19 settembre 2016,n. 394, restano in vigore fino al 31 dicem-bre 2018. Allo scopo di garantire la con-tinuità operativa delle azioni poste inessere prima della data di entrata in vigore

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del presente decreto, sono fatte salve ledisposizioni di cui all’articolo 5 dell’ordi-nanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile 13 settembre 2016,n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensidelle medesime disposizioni.

4. Le attività estimative richieste dalDipartimento della protezione civile o dalCommissario alla Agenzia delle entrate aisensi dell’articolo 64, comma 3-bis deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,sono svolte a titolo gratuito senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

ARTICOLO 43.

(Reperimento alloggi per la locazione).

1. Allo scopo di garantire la continuitàoperativa con le azioni poste in essereprima della data di entrata in vigore delpresente decreto, sono fatte salve le di-sposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordi-nanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile n. 394 del 19 settembre2016 e i provvedimenti adottati ai sensidelle medesime disposizioni. I vice com-missari, possono procedere al reperimentodi ulteriori alloggi per le persone sgom-berate da edifici danneggiati con esitodiverso da « A » della scheda AeDES di cuiall’articolo 8, comma 1, anche indivi-duando immobili non utilizzati per iltempo necessario al rientro delle popola-zioni nelle abitazioni riparate o ricostruite,assicurando l’applicazione di criteri uni-formi per la determinazione del corrispet-tivo d’uso.

2. Con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, si definiscono icriteri per l’assegnazione degli alloggi dicui comma 1 e le modalità dell’uso prov-visorio, anche gratuito, degli stessi daparte dei beneficiari. All’assegnazione de-gli alloggi provvede il Sindaco del comuneinteressato.

3. In relazione all’esigenza di assicu-rare la necessaria assistenza in formatransitoria ai cittadini residenti in edificidanneggiati a seguito degli eventi sismici

del 24 agosto 2016, la durata dei contrattidi locazione può essere concordata tra leparti anche per periodi inferiori a quelli dicui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicem-bre 1998, n. 431 e successive modifica-zioni.

4. Per le finalità del presente articolosi provvede nell’ambito delle disponibilitàdel fondo di cui all’articolo 4.

TITOLO IV

MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SO-SPENSIONI DI TERMINI E MISURE FI-

SCALI

CAPO I

MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

ARTICOLO 44.

(Disposizioni in materia di contabilità ebilancio).

1. Il pagamento delle rate in scadenzanegli esercizi 2016 e 2017 dei mutui con-cessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.ai Comuni di cui all’allegato 1, nonché alleProvince in cui questi ricadono, trasferitial Ministero dell’economia e delle finanzein attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3,del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, non an-cora effettuato alla data di entrata invigore del presente decreto, è differito,senza applicazione di sanzioni e interessi,all’anno immediatamente successivo alladata di scadenza del periodo di ammor-tamento, sulla base della periodicità dipagamento prevista nei provvedimenti enei contratti regolanti i mutui stessi. Airelativi oneri pari a 4,6 milioni di euro perl’anno 2017 e a 2,3 milioni di euro perl’anno 2018 si provvede ai sensi dell’arti-colo 52.

2. I Comuni di cui all’allegato 1 nonconcorrono alla realizzazione degli obiet-tivi di finanza pubblica per l’anno 2016 di

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cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734dell’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208.

3. Sono sospesi per il periodo di seimesi a decorrere dall’entrata in vigore delpresente decreto tutti i termini anchescaduti a carico dei Comuni di cui all’al-legato 1, relativi ad adempimenti finan-ziari, contabili e certificativi previsti daltesto unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, approvato con decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e daaltre specifiche disposizioni. Con decretodel Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze puòessere disposta la proroga del periodo disospensione.

4. Il versamento della quota capitaleannuale corrispondente al piano di am-mortamento sulla base del quale è effet-tuato il rimborso delle anticipazioni dellaliquidità acquisita da ciascuna regione, aisensi degli articoli 2 e 3, comma 1, letterea) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, e successivirifinanziamenti, non preordinata alla co-pertura finanziaria delle predette disposi-zioni normative, da riassegnare ai sensidell’articolo 12, comma 6, del citato de-creto-legge ed iscritta nei bilanci plurien-nali delle Regioni colpite dal sisma del 24agosto 2016, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale an-nuali sospese è rimborsata linearmente, inquote annuali costanti, negli anni restantidi ogni piano di ammortamento originario,a decorrere dal 2022.

5. Le relative quote di stanziamentoannuali sono reiscritte, sulla base delpiano di ammortamento rimodulato a se-guito di quanto previsto dal comma 4 nellacompetenza dei relativi esercizi, con leggedi bilancio regionale nel pertinente pro-gramma di spesa.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4pari a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2018 ea 10,6 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensidell’articolo 52.

CAPO II

MISURE PER I LAVORATORI

ARTICOLO 45.

(Sostegno al reddito dei lavoratori).

1. È concessa, nel limite di 50 milionidi euro per l’anno 2016, una indennitàpari al trattamento massimo di integra-zione salariale, con la relativa contribu-zione figurativa, della durata di 4 mesi adecorrere dal 24 agosto 2016 e, comun-que, non oltre il 31 dicembre 2016, infavore:

a) dei lavoratori del settore privato,compreso quello agricolo, impossibilitati aprestare l’attività lavorativa, in tutto o inparte, a seguito del predetto evento si-smico, dipendenti da aziende operanti inuno dei Comuni di cui all’articolo 1 e peri quali non trovano applicazione le vigentidisposizioni in materia di ammortizzatorisociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a),impossibilitati a recarsi al lavoro, ancheperché impegnati nella cura dei familiaricon loro conviventi, per infortunio o ma-lattia conseguenti all’evento sismico.

2. L’indennità di cui al comma 1,lettera a), è riconosciuta, limitatamente ailavoratori del settore agricolo, per le ore diriduzione o sospensione dell’attività neilimiti ivi previsti e non può essere equi-parata al lavoro ai fini del calcolo delleprestazioni di disoccupazione agricola. Lamedesima indennità è riconosciuta ai la-voratori di cui al comma 1, lettera b), perle giornate di mancata prestazione dell’at-tività lavorativa, entro l’arco temporale iviprevisto e, comunque, per un numeromassimo di trenta giornate di retribu-zione.

3. L’onere di cui al comma 1, pari a50 milioni di euro, per l’anno 2016, è postoa carico del fondo sociale per occupazionee formazione, di cui all’articolo 18, comma

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1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio2008, n. 185, convertito con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. In favore dei collaboratori coordi-nati e continuativi, dei titolari di rapportidi agenzia e di rappresentanza commer-ciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresii titolari di attività di impresa e profes-sionali, iscritti a qualsiasi forma obbliga-toria di previdenza e assistenza, che ab-biano dovuto sospendere l’attività a causadel sisma del 24 agosto 2016, e che ope-rino esclusivamente o, nel caso degli agentie rappresentanti, prevalentemente, in unodei Comuni di cui all’allegato 1 è ricono-sciuta, per l’anno 2016, nel limite di 30milioni di euro, per il medesimo anno, unaindennità una tantum pari a 5.000 euro,nel rispetto della normativa europea enazionale in materia di aiuti di stato.All’onere di cui al presente comma, pari a30 milioni di euro per l’anno 2016, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 16, comma 7, del decreto legi-slativo 4 marzo 2015, n. 22, come incre-mentata dall’articolo 43, comma 5, deldecreto legislativo 14 settembre 2015,n. 148, e dall’articolo 1, comma 387, let-tera b), della legge 28 dicembre 2015,n. 208.

5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4sono autorizzate dalle Regioni interessate,nei limiti delle risorse pari a 80 milioni dieuro per l’anno 2016 ivi previste e rico-nosciute ed erogate dall’INPS. La riparti-zione delle risorse disponibili, le condi-zioni e i limiti concernenti l’autorizzazionee la erogazione delle prestazioni previstenel presente articolo sono definiti conapposita convenzione da stipulare tra ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,il Ministero dell’economia e delle finanzeed i Presidenti delle Regioni. L’INPS prov-vede al monitoraggio nel rispetto del limitedi spesa, con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vi-gente e senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, fornendo irisultati dell’attività di monitoraggio al

Ministro del lavoro e delle politiche socialie al Ministero dell’economia e delle fi-nanze.

6. I datori di lavoro che presentinodomanda di cassa integrazione guadagniordinaria e straordinaria, nonché di asse-gno ordinario e assegno di solidarietà, inconseguenza dell’evento sismico del 24agosto 2016 sono dispensati dall’osser-vanza del procedimento di informazione econsultazione sindacale e dei limiti tem-porali previsti dagli articoli 15, comma 2,25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5e 6, del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148.

7. I periodi di trattamento di integra-zione salariale ordinaria e straordinariaconcessi in conseguenza dell’evento si-smico del 24 agosto 2016 non sono con-teggiati ai fini delle durate massime com-plessive previste dall’articolo 4, commi 1 e2, del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148. All’onere derivante dal pre-sente comma, valutato in 2,6 milioni dieuro per l’anno 2019 e a 3,7 milioni dieuro per l’anno 2020, si provvede me-diante corrispondente riduzione del fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutatidi cui al presente comma, si applica l’ar-ticolo 17, commi da 12 a 12-quater dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. È concessa l’esenzione totale dalpagamento della contribuzione addizionaledi cui all’articolo 5 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148, relativa al trat-tamento di integrazione salariale straordi-naria per il periodo dal 24 agosto 2016 al30 settembre 2017, in conseguenza dell’e-vento sismico del 24 agosto 2016.

9. All’onere di cui al comma 8, pari a2,1 milioni di euro per l’anno 2017 e 3milioni di euro per l’anno 2018, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel fondo sociale per occupazione e for-mazione, di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 gennaio2008, n. 185, convertito con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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CAPO III

SOSPENSIONI DI TERMINI E MISUREIN MATERIA FISCALE

ARTICOLO 46.

(Perdite d’esercizio anno 2016).

1. Dal 31 dicembre 2016, per le im-prese che hanno sede o unità locali nelterritorio dei Comuni di cui all’articolo 1,le perdite relative all’esercizio in corso alladata del 31 dicembre 2016 non rilevano,nell’esercizio nel quale si realizzano e neiquattro esercizi successivi, ai fini dell’ap-plicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies delcodice civile.

ARTICOLO 47.

(Detassazione di contributi, indennizzi erisarcimenti).

1. Per i soggetti che hanno sede ounità locali nel territorio dei Comuni dicui all’articolo 1, che abbiano subìtodanni, verificati con perizia asseverata, pereffetto degli eventi sismici del 24 agosto2016, i contributi, gli indennizzi e i risar-cimenti, connessi agli eventi sismici, diqualsiasi natura e indipendentementedalle modalità di fruizione e contabilizza-zione, non concorrono alla formazione delreddito imponibile ai fini delle imposte sulreddito e dell’imposta regionale sulle atti-vità produttive.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 chesvolgono attività economica, l’agevolazione èconcessa nel rispetto della normativa euro-pea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 48.

(Proroga e sospensione di termini in ma-teria di adempimenti e versamenti tributarie contributivi, nonché sospensione di ter-

mini amministrativi).

1. Nei Comuni di cui all’allegato 1, inaggiunta a quanto disposto dal decreto delMinistro dell’economia e delle finanze del1º settembre 2016, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016,e fermo restando che la mancata effettua-zione di ritenute ed il mancato riversa-mento delle ritenute effettuate da partedei soggetti di cui al predetto decreto, apartire dal 24 agosto 2016 e fino alla datadi entrata in vigore del presente decreto,sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017senza applicazione di sanzioni e interessi,sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

a) i versamenti riferiti al dirittoannuale di cui all’articolo 18 della legge 29dicembre 1993, n. 580, e successive mo-dificazioni;

b) i termini per la notifica dellecartelle di pagamento e per la riscossionedelle somme risultanti dagli atti di cuiall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchéle attività esecutive da parte degli agentidella riscossione e i termini di prescrizionee decadenza relativi all’attività degli ufficifinanziari, ivi compresi quelli degli entilocali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi con-sortili di bonifica, esclusi quelli per ilservizio irriguo, gravanti sugli immobiliagricoli ed extragricoli;

d) l’esecuzione dei provvedimenti dirilascio per finita locazione degli immobilipubblici e privati, adibiti ad uso abitativoovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di con-cessione e locazione relativi a immobilidistrutti o dichiarati non agibili, di pro-prietà dello Stato e degli enti pubblici,ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per leimprese che presentano in ritardo, purchéentro il 31 maggio 2017, le domande diiscrizione alle camere di commercio, ledenunce di cui all’articolo 9 del regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,il modello unico di dichiarazione previstodalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonchéla richiesta di verifica periodica degli stru-menti di misura ed il pagamento dellarelativa tariffa;

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g) il pagamento delle rate dei mutuie dei finanziamenti di qualsiasi genere, iviincluse le operazioni di credito agrario diesercizio e di miglioramento e di creditoordinario, erogati dalle banche, nonchédagli intermediari finanziari iscritti nel-l’albo di cui all’articolo 106 del testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia,di cui al decreto legislativo 1º settembre1993, n. 385, e successive modificazioni, edalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., com-prensivi dei relativi interessi, con la pre-visione che gli interessi attivi relativi allerate sospese concorrano alla formazionedel reddito d’impresa, nonché alla baseimponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cuisono incassati. Analoga sospensione si ap-plica anche ai pagamenti di canoni percontratti di locazione finanziaria aventi adoggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,anche parzialmente, ovvero beni immobilistrumentali all’attività imprenditoriale,commerciale, artigianale, agricola o pro-fessionale svolta nei medesimi edifici. Lasospensione si applica anche ai pagamentidi canoni per contratti di locazione finan-ziaria aventi per oggetto beni mobili stru-mentali all’attività imprenditoriale, com-merciale, artigianale, agricola o professio-nale;

h) il pagamento delle rate relativealle provvidenze di cui alla legge 14 agosto1971, n. 817, concernente lo sviluppo dellaproprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni edegli accertamenti che sono effettuati daiservizi veterinari del Sistema sanitarionazionale a carico dei residenti o titolaridi attività zootecniche e del settore ali-mentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimentie versamenti verso le amministrazionipubbliche effettuati o a carico di profes-sionisti, consulenti e centri di assistenzafiscale che abbiano sede o operino neiComuni di cui all’allegato 1, per conto diaziende e clienti non operanti nel territo-rio, nonché di società di servizi e dipersone in cui i soci residenti nei territoricolpiti dal sisma rappresentino almeno il50 per cento del capitale sociale.

2. Con riferimento ai settori dell’ener-gia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusii gas diversi dal gas naturale distribuiti amezzo di reti canalizzate, la competenteautorità di regolazione, con propri prov-vedimenti, introduce norme per la sospen-sione temporanea, per un periodo nonsuperiore a 6 mesi a decorrere dal 24agosto 2016, dei termini di pagamentodelle fatture emesse o da emettere nellostesso periodo, anche in relazione al ser-vizio erogato a clienti forniti sul mercatolibero, per le utenze situate nei Comuni dicui all’allegato 1. Entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore del presentedecreto, l’autorità di regolazione, con pro-pri provvedimenti disciplina altresì le mo-dalità di rateizzazione delle fatture i cuipagamenti sono stati sospesi ai sensi delprimo periodo ed introduce agevolazioni,anche di natura tariffaria, a favore delleutenze situate nei Comuni di cui all’alle-gato 1, individuando anche le modalità perla copertura delle agevolazioni stesse at-traverso specifiche componenti tariffarie,facendo ricorso, ove opportuno, a stru-menti di tipo perequativo.

3. Fino al 31 dicembre 2016, non sonocomputabili ai fini della definizione delreddito di lavoro dipendente, di cui all’ar-ticolo 51 del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, i sussidi occasionali, le erogazioniliberali o i benefìci di qualsiasi genere,concessi da parte sia dei datori di lavoroprivati a favore dei lavoratori residenti neiComuni di cui all’allegato 1 da parte deidatori di lavoro privati operanti nei pre-detti territori, a favore dei propri lavora-tori, anche non residenti nei predetti Co-muni.

4. Nei confronti dei lavoratori auto-nomi e dei datori di lavoro che alla datadel 24 agosto 2016 risiedevano o avevanosede legale o operativa nei Comuni di cuiall’allegato 1, non trovano applicazione lesanzioni amministrative per ritardate co-municazioni di assunzione, cessazione evariazione del rapporto di lavoro, in sca-denza nel periodo tra il 24 agosto e il 31dicembre 2016.

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5. Gli eventi che hanno colpito i residentidei Comuni di cui all’allegato 1 sono da con-siderarsi causa di forza maggiore ai sensidell’articolo 1218 del codice civile, anche aifini dell’applicazione della normativa ban-caria e delle segnalazioni delle banche allaCentrale dei rischi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 7, commi 1 e 2, dell’ordinanza delCapo del Dipartimento della protezionecivile 13 settembre 2016, n. 393, gli adem-pimenti specifici delle imprese agricoleconnessi a scadenze di registrazione inattuazione di normative comunitarie, sta-tali o regionali in materia di benessereanimale, identificazione e registrazione de-gli animali, registrazioni e comunicazionedegli eventi in stalla nonché registrazionidell’impiego del farmaco che ricadono nel-l’arco temporale interessato dagli eventisismici, con eccezione degli animali sog-getti a movimentazioni, sono differiti al 1ºmarzo 2017.

7. Le persone fisiche residenti o do-miciliate e le persone giuridiche che hannosede legale o operativa nei Comuni di cuiall’articolo 1, sono esentate dal pagamentodell’imposta di bollo per le istanze pre-sentate alla pubblica amministrazione finoal 31 dicembre 2016.

8. Per quanto attiene agli impegni eagli adempimenti connessi alla politicaagricola comune 2014-2020, compresiquelli assunti volontariamente aderendoalle misure agro-climatico-ambientale dicui al regolamento (CE) n. 1305/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, nonché al metodo di pro-duzione biologica in conformità al rego-lamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del28 giugno 2007, le aziende agricole rica-denti nei Comuni di cui all’allegato 1mantengono, per l’anno di domanda 2016,il diritto all’aiuto anche nelle ipotesi dimancato adempimento degli obblighi edegli impegni previsti, ai sensi dell’articolo4 del regolamento (UE) n. 640/2014 dellaCommissione, dell’11 marzo 2014. La di-chiarazione dell’autorità amministrativacompetente è considerata ai sensi dell’ar-ticolo 4, paragrafo 2 del citato regola-mento n. 640/2014.

9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marchee Umbria, autorizzano le aziende biologi-che situate nei Comuni di cui all’allegato 1ad usufruire, per un periodo di tempo nonsuperiore ad un anno, delle deroghe pre-viste dall’articolo 47 del regolamento (CE)n. 889/2008 della Commissione del 5 set-tembre 2008. Al fine di informare laCommissione europea sulle deroghe con-cesse, entro un mese dal rilascio dellestesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzoe Marche comunicano al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestalil’elenco delle aziende oggetto di deroga.

10. Il termine del 20 dicembre 2016, dicui all’articolo 1 del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 1º settembre2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 207 del 5 settembre 2016, è prorogatoal 30 settembre 2017.

11. La ripresa della riscossione deitributi non versati per effetto della so-spensione, disposta con il citato decretodel Ministro dell’economia e delle finanze1º settembre 2016, così come prorogatadal comma 10, avviene con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, aisensi dell’articolo 9, comma 2-bis, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, come modi-ficato dal presente articolo.

12. Gli adempimenti tributari, diversidai versamenti, non eseguiti per effettodella medesima sospensione, sono effet-tuati entro il mese di ottobre 2017.

13. Nei Comuni di cui all’allegato 1, sonosospesi i termini relativi agli adempimenti eai versamenti dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria in scadenza nel periodo dal 24agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si faluogo al rimborso dei contributi previden-ziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-razione obbligatoria già versati. Gli adempi-menti e i pagamenti dei contributi previden-ziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-razione obbligatoria, sospesi ai sensi delpresente articolo, sono effettuati entro il 30ottobre 2017, senza applicazione di sanzionie interessi, anche mediante rateizzazionefini ad un massimo di diciotto rate mensili dipari importo a decorrere dal mese di ottobre2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione

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di cui al presente comma, valutati in 37,035milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milionidi euro per il 2017 si provvede mediante cor-rispondente riduzione del fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’articolo18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29gennaio 2008, n. 185, convertito con modifi-cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.Agli oneri valutati di cui al presente comma,si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Le disposizioni di cui al comma 4e al comma 13, trovano applicazione an-che nei confronti dei lavoratori autonomie dei datori di lavoro che alla data del 24agosto 2016 erano assistiti da professioni-sti operanti nei Comuni di cui all’articolo1.

15. All’articolo 9 della legge 27 luglio2000, n. 212, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dalseguente:

« 2-bis. La ripresa dei versamenti deitributi sospesi o differiti, ai sensi delcomma 2, avviene, senza applicazione disanzioni, interessi e oneri accessori, rela-tivi al periodo di sospensione, anche me-diante rateizzazione fino a un massimo didiciotto rate mensili di pari importo, adecorrere dal mese successivo alla data discadenza della sospensione. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanzesono definiti le modalità e i termini dellaripresa dei versamenti, tenendo ancheconto della durata del periodo di sospen-sione, nei limiti delle risorse preordinateallo scopo dal fondo previsto dall’articolo1, comma 430, della legge 28 dicembre2015, n. 208. I versamenti dei tributi og-getto di sospensione sono versati all’en-trata del bilancio dello Stato per esseredestinati al predetto fondo ».

b) il comma 2-ter è abrogato.

16. I redditi dei fabbricati, ubicatinelle zone colpite dal sisma del 24 agosto2016, di cui all’articolo 1, purché distruttiod oggetto di ordinanze sindacali di sgom-bero, comunque adottate entro il 28 feb-braio 2017, in quanto inagibili totalmente

o parzialmente, non concorrono alla for-mazione del reddito imponibile ai finidell’imposta sul reddito delle persone fi-siche e dell’imposta sul reddito delle so-cietà, fino alla definitiva ricostruzione eagibilità dei fabbricati medesimi e comun-que fino all’anno di imposta 2017. I fab-bricati di cui al primo periodo sono,altresì, esenti dall’applicazione dell’impo-sta municipale propria di cui all’articolo13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e daltributo per i servizi indivisibili di cuiall’articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n. 147, a decorrere dallarata scadente il 16 dicembre 2016 e finoalla definitiva ricostruzione o agibilità deifabbricati stessi e comunque non oltre il31 dicembre 2020. Ai fini del presentecomma, il contribuente può dichiarare,entro il 28 febbraio 2017, la distruzione ol’inagibilità totale o parziale del fabbricatoall’autorità comunale, che nei successiviventi giorni trasmette copia dell’atto diverificazione all’ufficio dell’Agenzia delleentrate territorialmente competente. Condecreto del Ministro dell’interno e delMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro il 30 novembre 2016, sen-tita la Conferenza Stato-città ed autono-mie locali, sono stabiliti, anche nellaforma di anticipazione, i criteri e le mo-dalità per il rimborso ai comuni interessatidel minor gettito connesso all’esenzione dicui al secondo periodo.

17. Per le banche insediate nei Co-muni di cui all’allegato 1, ovvero per ledipendenze di banche presenti nei predettiComuni sono prorogati fino alla data del31 dicembre 2016 i termini riferiti airapporti interbancari scadenti nel periodocompreso fra il 24 agosto 2016 e la datadi entrata in vigore del presente decretoancorché relativi ad atti od operazioni dacompiersi su altra piazza.

18. Al fine di consentire nei Comuni dicui allegato 1 il completamento delle at-tività di formazione degli operatori delsettore dilettantistico circa il corretto uti-lizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’ef-ficacia delle disposizioni in ordine alla

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dotazione e all’impiego da parte dellesocietà sportive dilettantistiche dei predettidispositivi, adottate in attuazione dell’ar-ticolo 7, comma 11, del decreto legge 13settembre 2012, n. 158, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2012, n. 189, è sospesa fini alla data del1º gennaio 2017.

ARTICOLO 49.

(Termini processuali e sostanziali. Prescri-zioni e decadenze. Rinvio di udienze, co-

municazione e notificazione di atti).

1. Fino al 31 maggio 2017, sono so-spesi i processi civili e amministrativi equelli di competenza di ogni altra giuri-sdizione speciale pendenti alla data del 24agosto 2016 presso gli uffici giudiziariaventi sede nei Comuni di cui all’allegato1, ad eccezione delle cause di competenzadel tribunale per i minorenni, delle causerelative ad alimenti, ai procedimenti cau-telari, ai procedimenti per l’adozione diprovvedimenti in materia di amministra-zione di sostegno, di interdizione, di ina-bilitazione, ai procedimenti per l’adozionedi ordini di protezione contro gli abusifamiliari, a quelli di cui all’articolo 283 delcodice di procedura civile e in genere dellecause rispetto alle quali la ritardata trat-tazione potrebbe produrre grave pregiudi-zio alle parti. In quest’ultimo caso, ladichiarazione di urgenza è fatta dal pre-sidente dell’ufficio giudiziario in calce allacitazione o al ricorso, con decreto nonimpugnabile, e, per le cause già iniziate,con provvedimento del giudice istruttore odel collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sino alla medesima data di cui alcomma 1, sono altresì sospesi i termini peril compimento di qualsiasi atto dei procedi-menti indicati al comma 1 che chiunquedebba svolgere negli uffici giudiziari aventisede nei Comuni di cui all’allegato 1.

3. Sono rinviate d’ufficio a data suc-cessiva al 31 maggio 2017, le udienzeprocessuali civili e amministrative e quelledi competenza di ogni altra giurisdizionespeciale in cui le parti o i loro difensori,

purché la nomina sia anteriore al 24agosto 2016, erano residenti o avevanosede nei Comuni di cui all’allegato 1, alladata del 24 agosto 2016. È fatta salva lafacoltà dei soggetti interessati di rinun-ciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24agosto 2016 erano residenti, avevano sedeoperativa o esercitavano la propria atti-vità lavorativa, produttiva o di funzionenei Comuni di cui all’allegato 1, il de-corso dei termini perentori, legali e con-venzionali, sostanziali e processuali, com-portanti prescrizioni e decadenze daqualsiasi diritto, azione ed eccezione,nonché dei termini per gli adempimenticontrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016.Fino al 31 maggio 2017 e riprende adecorrere dalla fine del periodo di so-spensione. Ove il decorso abbia iniziodurante il periodo di sospensione, l’iniziostesso è differito alla fine del periodo.Sono altresì sospesi, per lo stesso periodoe nei riguardi dei medesimi soggetti, itermini relativi ai processi esecutivi e itermini relativi alle procedure concor-suali, nonché i termini di notificazionedei processi verbali, di esecuzione delpagamento in misura ridotta, di svolgi-mento di attività difensiva e per la pre-sentazione di ricorsi amministrativi e giu-risdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui alcomma 4, i termini di scadenza, ricadentio decorrenti nel periodo che va dal 24agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, rela-tivi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ognialtro titolo di credito o atto avente forzaesecutiva, sono sospesi per lo stesso pe-riodo. La sospensione opera a favore deidebitori ed obbligati, anche in via diregresso o di garanzia, salva la facoltàdegli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Fino al 31 maggio 2017, per gliuffici giudiziari aventi sede nei Comuni dicui all’allegato 1, sono sospesi i terministabiliti dalla legge per la fase delle inda-gini preliminari, nonché i termini perproporre querela e sono altresì sospesi iprocessi penali, in qualsiasi stato e grado,pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nelprocedimento di esecuzione e nel proce-

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dimento di sorveglianza, si osservano, inquanto compatibili, le disposizioni di cuiall’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969,n. 742, e successive modificazioni.

7. Nei processi penali in cui, alla datadel 24 agosto 2016, una delle parti o unodei loro difensori, nominato prima dellamedesima data, era residente nei Comunicolpiti dal sisma di cui all’articolo 1:

a) sono sospesi, sino alla medesimadata di cui al comma 1, i termini previstidal codice di procedura penale a pena diinammissibilità o decadenza per lo svol-gimento di attività difensiva e per la pro-posizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8,il giudice, ove risulti contumace o assenteuna delle parti o uno dei loro difensori,dispone d’ufficio il rinvio a data successivaal 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e7 non opera per l’udienza di convalidadell’arresto o del fermo, per il giudiziodirettissimo, per la convalida dei sequestri,e nei processi con imputati in stato dicustodia cautelare. La sospensione di cuial comma 6 non opera nei processi acarico di imputati minorenni. La sospen-sione di cui al comma 7 non opera, altresì,qualora le parti processuali interessate o irelativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimanesospeso per il tempo in cui il processo oi termini procedurali sono sospesi, ai sensidei commi 6 e 7, lettera a), nonché du-rante il tempo in cui il processo è rinviatoai sensi del comma 7, lettera b).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGA-NIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LASTRUTTURA COMMISSARIALE E ALTRI

UFFICI PUBBLICI

ARTICOLO 50.

(Struttura del Commissario straordinario emisure per il personale impiegato in attività

emergenziali).

1. Il Commissario straordinario, nel-l’ambito delle proprie competenze e fun-zioni, opera con piena autonomia ammi-nistrativa, finanziaria e contabile in rela-zione alle risorse assegnate e disciplinal’articolazione interna della struttura an-che in aree e unità organizzative conpropri atti in relazione alle specificitàfunzionali e di competenza. Il trattamentoeconomico del personale della struttura ècommisurato a quello corrisposto al per-sonale dirigenziale e non dirigenziale dellaPresidenza del Consiglio dei ministri nelcaso in cui il trattamento economico diprovenienza risulti complessivamente in-feriore.

2. Ferma restando la dotazione dipersonale già prevista dall’articolo 2 deldecreto del Presidente della Repubblica 9settembre 2016, la struttura può avvalersidi ulteriori risorse fino ad un massimo diduecentoventicinque unità di personale,destinate a operare presso gli uffici spe-ciali per la ricostruzione di cui all’articolo3, a supporto di regioni e comuni ovveropresso la struttura commissariale centraleper funzioni di coordinamento e raccordocon il territorio, sulla base di provvedi-menti di cui all’articolo 2, comma 2.

3. Nell’ambito del contingente dirigen-ziale già previsto dall’articolo 2 del decretodel Presidente della Repubblica 9 settembre2016, sono comprese un’unità con funzionidi livello dirigenziale generale e due unitàcon funzioni di livello dirigenziali non ge-nerale. Le duecentoventicinque unità dipersonale di cui al comma 2 sono indivi-duate:

a) nella misura massima di cin-quanta unità tra il personale delle Ammi-nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, che viene collocato, ai sensidell’articolo 17 comma 14, della legge 15

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maggio 1997, n. 127, in posizione di co-mando, fuori ruolo o altro analogo istitutoprevisto dai rispettivi ordinamenti;

b) sulla base di apposite convenzionistipulate con l’Agenzia nazionale per l’at-trazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa S.p.A., o società da questa in-teramente controllata, previa intesa con irispettivi organi di amministrazione;

c) sulla base di apposite convenzionistipulate con Fintecna S.p.A. o società daquesta interamente controllata per assicu-rare il supporto necessario alle attivitàtecnico-ingegneristiche.

4. Per la risoluzione di problematichetecnico contabili il commissario straordi-nario può richiedere, ai sensi dell’articolo53, comma 5, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modifi-cazioni, il supporto di un dirigente gene-rale della Ragioneria Generale dello Statocon funzioni di studio. A tale fine, senzanuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti icompiti del dirigente generale che, per ilresto, mantiene le attuali funzioni.

5. Per la definizione dei criteri di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera b), il com-missario straordinario si avvale di uncomitato tecnico scientifico composto daesperti di comprovata esperienza in ma-teria di urbanistica, ingegneria sismica,tutela e valorizzazione dei beni culturali edi ogni altra professionalità che dovesserendersi necessaria, in misura massima diquindici unità. La costituzione e il fun-zionamento del comitato sono regolati conprovvedimenti adottati ai sensi dell’arti-colo 2, comma 2. Per la partecipazione alcomitato tecnico scientifico non è dovutala corresponsione di gettoni di presenza,compensi o altri emolumenti comunquedenominati. Agli oneri derivanti da even-tuali rimborsi spese per missioni si fafronte nell’ambito delle risorse di cui alcomma 8.

6. Per gli esperti di cui all’articolo 2,comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 9 settembre 2016, ove prove-nienti da altra amministrazione pubblica,può essere disposto il collocamento fuori

ruolo nel numero massimo di cinqueunità. Al fine di garantire l’invarianzafinanziaria, all’atto del collocamento fuoriruolo e per tutta la sua durata, è resoindisponibile, nella dotazione organica del-l’amministrazione di appartenenza, un nu-mero di posti equivalente dal punto divista finanziario.

7. Con uno o più provvedimenti delcommissario straordinario, adottati aisensi dell’articolo 2 comma 2, nei limitidelle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale dellepubbliche amministrazioni di cui alcomma 3 lettera a), direttamente impe-gnato nelle attività di cui all’articolo 1, puòessere riconosciuta la corresponsione dicompensi per prestazioni di lavoro stra-ordinario nel limite massimo di 75 oremensili effettivamente svolte, oltre a quellegià autorizzate dai rispettivi ordinamenti,e comunque nel rispetto della disciplina inmateria di orario di lavoro di cui aldecreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal1º ottobre 2016 e fino al 31 dicembre2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quellegià autorizzate dai rispettivi ordinamenti,dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre2018;

b) al personale dirigenziale ed aititolari di incarichi di posizione organiz-zativa delle pubbliche amministrazioni dicui al comma 3, lettera a), direttamenteimpegnato nelle attività di cui all’articolo1, può essere attribuito, nell’ambito dellacontrattazione integrativa decentrata, unincremento fino al 30 per cento dellaretribuzione mensile di posizione previstadai rispettivi ordinamenti, commisurataai giorni di effettivo impiego, dal 1ºottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal1º gennaio 2017 e sino al 31 dicembre2018, fino al 20 per cento della retri-buzione mensile di posizione, in deroga,per quanto riguarda il personale dirigen-ziale, all’articolo 24 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165;

c) al personale di cui alle lettere a)e b) del presente comma può essere at-tribuito nell’ambito della contrattazione

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integrativa decentrata, attribuito un incre-mento fino al 30 per cento del trattamentoaccessorio, tenendo conto dei risultati con-seguiti su specifiche attività legate all’e-mergenza e alla ricostruzione.

8. All’attuazione dal presente articolosi provvede nei limiti di spesa di 3 milionidi euro per l’anno 2016 e 15 milioni dieuro annui per ciascuno degli anni 2017 e2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensidell’articolo 52.

9. Fermo restando quanto previsto dalcomma 3, lettera a), il Commissario stra-ordinario può avvalersi, sulla base di ap-posita convenzione, di strutture e perso-nale delle pubbliche amministrazioni dicui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, cheprovvedono, nell’ambito delle risorse giàdisponibili nei pertinenti capitoli di bilan-cio di ciascuna amministrazione interes-sata, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

ARTICOLO 51.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla situazione emer-genziale conseguente all’eccezionale eventosismico che ha colpito il territorio delleRegioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzoil 24 agosto 2016, il fondo di amministra-zione del personale non direttivo e nondirigente del Corpo nazionale dei vigili delfuoco è incrementato di 2.600.000 europer l’anno 2016.

2. All’onere derivante dal comma 1,pari a 2.600.000 euro per l’anno 2016, siprovvede mediante utilizzo delle risorse dicui all’articolo 6-bis, comma 2, del decre-to-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2016, n. 160, per l’assunzione di 400 unitànella qualifica di vigile del fuoco del Corponazionale dei vigili del fuoco, che vienefissata con decorrenza non anteriore al 1ºnovembre 2016.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

4. Al fine di ripristinare l’integritàdel parco mezzi del Corpo nazionale deivigili del fuoco, nonché per garantirel’attività di raccolta e trasporto del ma-teriale derivante dal crollo degli edificiimpiegati nei territori delle Regioni Lazio,Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dal-l’eccezionale evento sismico del 24 agosto2016, nonché per assicurare lo svolgi-mento dell’attività di rimozione e tra-sporto delle macerie dai predetti territori,è autorizzata la spesa di 5 milioni dieuro per l’anno 2016 e 45 milioni di europer l’anno 2017. Ai relativi oneri siprovvede ai sensi dell’articolo 52.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 52.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedegli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 17,26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10,11 e 16, 50 e 51, comma 4, del presentedecreto, pari complessivamente a 266,427milioni di euro per l’anno 2016, a 81,85milioni di euro per l’anno 2017 a 38,3milioni di euro per l’anno 2018, a 21,75milioni di euro per l’anno 2019, a 23milioni di euro per l’anno 2020, a 11,2milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,13milioni di euro per l’anno 2022, che au-mentano a 129,85 milioni di euro perl’anno 2017 e a 84,3 milioni di euro perl’anno 2018 ai fini della compensazionedegli effetti in termini di fabbisogno edindebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 127.000 euro per l’anno2016, mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2016-2018, nell’ambito del pro-

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gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2016, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare;

b) quanto a 63,3 milioni di euro perl’anno 2016, mediante corrispondente ri-duzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2016-2018, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartiredello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2016, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero del-l’economia e delle finanze per 60 milionidi euro, l’accantonamento relativo al Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare per 2,3 milioni dieuro e l’accantonamento relativo al Mini-stero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale per 1 milione di euro;

c) quanto a 31,85 milioni di euro perl’anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro perl’anno 2019, a 23 milioni di euro perl’anno 2020, a 11,2 milioni di euro perl’anno 2021 e a 0,13 milioni di euro perl’anno 2022, mediante corrispondente ri-duzione della dotazione del Fondo perinterventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 80 milioni di euro perl’anno 2016, mediante utilizzo dellesomme versate all’entrata del bilanciodello Stato ai sensi dell’articolo 148,comma 1, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, che, alla data di entrata in vigoredel presente provvedimento, non sonostate riassegnate ai pertinenti programmi eche sono acquisite, nel predetto limite di80 milioni di euro, definitivamente al bi-lancio dello Stato;

e) quanto a 50 milioni di euro perl’anno 2016, mediante riduzione del Fondo

per le emergenze nazionali di cui all’arti-colo 5, comma 5-quinquies, della legge 24febbraio 1992, n. 225;

f) quanto a 3 milioni di euro perl’anno 2016, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 111, della legge 27dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 20 milioni di euro perl’anno 2016, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 251, della legge 23dicembre 2005, n. 266;

h) quanto a 35 milioni di euro perl’anno 2016, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 361, della legge 30dicembre 2004, n. 311;

i) quanto a 15 milioni di euro perl’anno 2016, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 90, della legge 24dicembre 2012, n. 228;

l) quanto a 50 milioni di euro perl’anno 2017, a 69,3 milioni di euro perl’anno 2018 e a 19,9 milioni di euro perl’anno 2019, mediante corrispondente uti-lizzo di quota parte delle maggiori entrate edelle minori spese derivanti dalle misurepreviste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13.

2. Fermo restando quanto previsto alcomma 1, gli interventi di cui al presentedecreto sono realizzati nell’ambito dellerisorse finanziarie disponibili. Le Ammi-nistrazioni interessate provvedono allosvolgimento delle attività di rispettivacompetenza con le risorse umane, finan-ziarie e strumentali previste a legislazionevigente, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

3. Ai fini dell’immediata attuazionedelle disposizioni recate dal presente de-creto il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare conpropri decreti, da adottare entro diecigiorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, le occorrenti variazionidi bilancio, anche in conto residui. Ove

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

necessario, previa richiesta dell’ammini-strazione competente, il Ministero dell’e-conomia e delle finanze può disporre ilricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cuiregolarizzazione avviene tempestivamentecon l’emissione di ordini di pagamento suipertinenti capitoli di spesa.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

ARTICOLO 53.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

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ALLEGATO 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(ART. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);2. Capitignano (AQ);3. Montereale (AQ);4. Rocca Santa Maria (TE);5. Valle Castellana (TE);6. Cortino (TE);7. Crognaleto (TE);8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);10. Amatrice (RI);11. Antrodoco (RI);12. Borbona (RI);13. Borgo Velino (RI);14. Castel Sant’Angelo (RI);15. Cittareale (RI);16. Leonessa (RI);17. Micigliano (RI);18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);20. Acquasanta Terme (AP);21. Arquata del Tronto (AP);22. Comunanza (AP);23. Cossignano (AP);24. Force (AP);25. Montalto delle Marche (AP);26. Montedinove (AP);27. Montefortino (FM);28. Montegallo (AP);29. Montemonaco (AP);30. Palmiano (AP);31. Roccafluvione (AP);32. Rotella (AP);33. Venarotta (AP).

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Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);35. Bolognola (MC);36. Castelsantangelo sul Nera (MC);37. Cessapalombo (MC);38. Fiastra (MC);39. Fiordimonte (MC);40. Gualdo (MC);41. Penna San Giovanni (MC);42. Pievebovigliana (MC);43. Pieve Torina (MC);44. San Ginesio (MC);45. Sant’Angelo in Pontano (MC);46. Sarnano (MC);47. Ussita (MC);48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);50. Cascia (PG);51. Cerreto di Spoleto (PG);52. Ferentillo (TR);53. Montefranco (TR);54. Monteleone di Spoleto (PG);55. Norcia (PG);56. Poggiodomo (PG);57. Polino (TR);58. Preci (PG);59. Sant’Anatolia di Narco (PG);60. Scheggino (PG);61. Sellano (PG);62. Vallo di Nera (PG).

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

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A.C. 4158 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

xvii legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 14 dicembre 2016 — n. 714

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati

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Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

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A.C. 4158 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITEAGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione e organi direttivi).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,in fine, le parole: , nonché nei comunieventualmente indicati con una o più or-dinanze del Commissario straordinario dicui al comma 3.

Conseguentemente, dopo le parole, alle-gati 1 e 2, ovunque ricorrano nel testo,aggiungere le seguenti: e successive ordi-nanze del Commissario straordinario.

1. 3. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,in fine, le parole: nonché, nell’ambito deicitati territori, a favorire la prevenzione ela messa in sicurezza da fenomeni sismici.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) definire criteri di indirizzo per lapianificazione, la progettazione e la rea-lizzazione degli interventi di ricostruzionein cui la sicurezza e l’efficienza in chiaveantisismica degli interventi strutturali diadeguamento sismico degli edifici distruttie di ripristino con miglioramento sismicodegli edifici danneggiati, siano aspetti prio-ritari, da rendere compatibili con la tuteladegli aspetti architettonici, storici e am-bientali, anche mediante specifiche indi-cazioni dirette ad assicurare una architet-tura ecosostenibile e l’efficientamentoenergetico. Tali criteri sono vincolanti per

tutti i soggetti pubblici e privati coinvoltinel processo di ricostruzione.

1. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: L’elenco dei Comuniricompresi negli allegati 1 e 2 può esseremodificato dal Commissario straordina-rio, su proposta dei vice commissari, inrapporto a dati oggettivi di entità deldanno rilevato, del numero delle famiglieevacuate al termine della fase di reda-zione delle schede FAST, AeDES e adaltri criteri oggettivi proposti dai vicecommissari.

1. 6. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 2, sostituire le parole: pos-sono applicarsi con le seguenti: si appli-cano.

Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-zione dell’articolo 1, comma 2, si provvedenei limiti di una spesa complessiva di 2milioni di euro per il 2016 e di 100 milionidi euro per ciascuno degli anni 2017 e2018, mediante corrispondente riduzionedegli stanziamenti annui iscritti nel bilan-cio triennale 2016-2018, del fondo specialedi parte capitale, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze (cap. 9001).;

al comma 3, primo periodo, sostituire leparole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 1-bis e 2.

1. 8. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Po-lidori, Polverini, Palmieri, Crimi.

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

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Al comma 2, sostituire le parole: periziaasseverata con le seguenti: perizia tecnicaasseverata.

Conseguentemente, sostituire le parole:perizia asseverata ovunque ricorrano neltesto, con le seguenti: perizia tecnica asse-verata.

1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: La richiesta di finanzia-mento è trasmessa al Commissario stra-ordinario che la accoglie o la respinge, conparere scritto motivato, sentito il vicecommissario territorialmente competente.

1. 11. Fabrizio Di Stefano, Polidori, Laf-franco, Polverini, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È fatto divieto alle società ditrasferire la propria sede sociale nei co-muni di cui agli allegati 1 e 2 per due annia decorrere dal 24 agosto 2016.

2-ter. Le richieste di trasferimento disede sociale pervenute successivamentealla data del 24 agosto 2016 sono nulle.

1. 13. Bechis, Artini, Baldassarre, Bri-gnone, Civati, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 6, sostituire le parole: e daiSindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e2, con le seguenti: , dai Sindaci dei Comunidi cui agli allegati 1 e 2 e dai Sindaci deiComuni individuati ai sensi del comma 2,.

1. 14. Polidori, Laffranco, Polverini, Fa-brizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

ART. 2.

(Funzioni del Commissario straordinario edei vice commissari).

Al comma 3, sostituire le parole: ancheattraverso con le seguenti: ricorrendo prio-ritariamente a.

2. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

ART. 3.

(Uffici speciali per la ricostruzione postsisma 2016).

Al comma 1, aggiungere, in fine, i se-guenti commi:

1-bis. Nei confronti del personale di cuial comma 1 trovano applicazione le di-sposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’ar-ticolo 50. La relativa spesa non rileva aifini del rispetto dell’applicazione dell’arti-colo 1, commi 557 e 562 della legge 27dicembre 2006, n. 296. Una quota pari adun terzo delle somme disponibili è asse-gnata ai Comuni per far fronte priorita-riamente alle esigenze di funzionalità deipropri uffici, da determinarsi entro 15giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,secondo criteri stabiliti con provvedimentiadottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,che tengano anche conto delle cessazionidovute a seguito del sisma.

1-ter. Agli uffici speciali per la rico-struzione, nel rispetto dei limiti di spesa dicui al comma 1, possono essere distaccateanche unità di personale a tempo deter-minato delle strutture di protezione civiledelle Regioni e dei Comuni, medianteproroga dei relativi rapporti di lavoroanche in deroga alle disposizioni di cuiagli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81, nonché le unità di personale daassumere a tempo indeterminato in attua-zione dei programmi triennali del fabbi-sogno già approvati alla data del 24 agosto2016.

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Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-zione dell’articolo 3, commi 1-bis e 1-ter siprovvede, nei limiti di una spesa comples-siva di 2 milioni di euro per il 2016 e di15 milioni di euro per ciascuno degli anni2017, 2018 e 2019, mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti annuiiscritti nel bilancio triennale 2016-2018,del fondo speciale di parte corrente, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze (cap.6856).

al comma 3, primo periodo, sostituire leparole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

3. 2. Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laf-franco, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 4.

(Fondo per la ricostruzione delle aree ter-remotate).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse del Fondo di cui alcomma 1 sono destinate inoltre a coprirela perdita economica derivante dalla man-cata riscossione delle utenze e delle en-trate comunali.

4. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Bri-gnone, Civati, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 7, sopprimere le parole da: ,anche in assenza dei decreti fino alla finedel comma.

Conseguentemente, dopo il comma 7,aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 27 della legge 13maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sosti-tuito dal seguente:

« 4. Le fondazioni, le associazioni, icomitati e gli enti di cui al comma 1 sonoidentificati ai sensi del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 20 giugno2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 155 del 5 luglio 2000 ».

4. 3. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di strutture e mo-duli abitativi provvisori).

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le procedure negoziate di cui alcomma 4, relativamente ai contratti aventiad oggetto la fornitura di servizi e benistrumentali, sono rivolte in via prioritariaa fornitori con sede nei comuni di cuiall’allegato 1.

4-bis. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Be-chis, Brignone, Bechis, Brignone, Civati,Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino,Turco, Cristian Iannuzzi.

ART. 6.

(Criteri e modalità generali per la conces-sione dei finanziamenti agevolati per la

ricostruzione privata).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:dello stesso insediamento aggiungere leseguenti: nonché per gli impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabilifunzionali alla copertura dei consumi degliedifici ricostruiti o riparati.

6. 3. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

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Al comma 1, lettera a), dopo le parole:nel limite delle superfici aggiungere leseguenti: e dei volumi.

6. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: nonché per gli impianti perla produzione di energia da fonti rinno-vabili funzionali alla copertura dei con-sumi degli edifici ricostruiti o riparati.

6. 7. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: nonché per gli impianti perla produzione di energia da fonti rinno-vabili funzionali alla copertura dei con-sumi degli edifici ricostruiti o riparati.

6. 10. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai proprietari degli immobili og-getto del presente articolo danneggiati dalsisma e classificati agibili ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 5 maggio 2016, a seguito delleattività di verifica, spetta un contributoper la riparazione dei danni da sisma lecui modalità di riconoscimento ed entitàsono stabilite con provvedimento adottatoai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limitidelle risorse disponibili.

Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-zione dell’articolo 6, comma 2-bis, si prov-vede, nei limiti di una spesa complessiva di2 milioni di euro per il 2016 e di 15milioni di euro per ciascuno degli anni2017 e 2018, mediante corrispondente ri-duzione degli stanziamenti annui iscritti

nel bilancio triennale 2016-2018, del fondospeciale di parte corrente, nell’ambito delprogramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze (cap. 6856);

al comma 3, primo periodo, sostituire leparole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

6. 13. Polidori, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polverini, Palmieri, Crimi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire leparole da: da eseguire su immobili fino allafine del comma, con le seguenti: la per-centuale del contributo dovuto è pari al100 per cento del valore del danno pun-tuale cagionato dall’evento sismico, comedocumentato a norma dell’articolo 12.

6. 15. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il se-guente periodo: Il contributo del 50 percento riservato alle sole seconde case sparseè compatibile, sul restante 50 per cento delcosto di ristrutturazione o manutenzionestraordinaria, con le misure di detrazionefiscale previste dalla legge 28 dicembre2015, n. 208, in materia di detrazione fi-scale del 65 per cento per gli interventi diefficientamento energetico e di adegua-mento antisismico degli edifici, sia in mate-ria di detrazione del 50 per cento per lecomuni ristrutturazioni edilizie.

Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il se-guente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’at-tuazione dell’articolo 6, comma 5, ultimoperiodo, si provvede, nei limiti di unaspesa complessiva di 2 milioni di euro peril 2016 e di 15 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017 e 2018, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamentiannui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente,

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nell’ambito del programma « Fondi di ri-serva e speciali » della missione « Fondi daripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze(cap. 6856);

al comma 3, primo periodo, sostituirele parole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

6. 18. Fabrizio Di Stefano, Polverini, Laf-franco, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il contributo del 50 percento per gli interventi sull’immobile de-stinato ad abitazione principale è compa-tibile con i contributi previsti per l’effi-cientamento energetico degli edifici.

Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il se-guente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’at-tuazione dell’articolo 6, comma 5, ultimoperiodo, si provvede, nei limiti di unaspesa complessiva di 100 milioni di europer il 2016 e di 100 milioni di euro perciascuno degli anni 2017 e 2018, mediantecorrispondente riduzione degli stanzia-menti annui iscritti nel bilancio triennale2016-2018, del fondo speciale di partecapitale, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 9001);

al comma 3, primo periodo, sostituirele parole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

6. 20. Fabrizio Di Stefano, Laffranco,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 8.

(Interventi di immediata esecuzione).

Al comma 5, lettera b), sostituire leparole: dell’articolo 8 con le seguenti: del-l’articolo 3.

8. 3. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Laf-franco, Polverini, Palmieri, Crimi.

Al comma 5, lettera c), sostituire leparole: 150.000 euro con le seguenti:300.000 euro.

8. 50. Fabrizio Di Stefano, Polidori, Pol-verini, Laffranco, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La delocalizzazione totale o par-ziale delle attività produttive in struttureesistenti e situate in prossimità delleaziende danneggiate, è autorizzata dall’Uf-ficio speciale per la ricostruzione compe-tente, previa autocertificazione del man-tenimento dei requisiti e delle prescrizioniprevisti nelle autorizzazioni ambientali incorso di validità, salve le dovute verifichedi agibilità dei locali e dei luoghi di lavoropreviste dalle normative vigenti.

5-ter. Entro 180 giorni dall’autorizza-zione di cui al comma precedente, lesuddette aziende devono presentare la do-cumentazione necessaria per l’avvio delprocedimento semplificato per la deloca-lizzazione, adottato dal Commissario stra-ordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2,entro 30 giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

8. 5. Polidori, Laffranco, Polverini, Fabri-zio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di consentire l’immediataripresa delle attività economiche i Presi-denti delle Regioni di cui all’articolo 1,comma 5, sono autorizzati ad adottare gliindispensabili provvedimenti volti a con-

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XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

sentire lo spostamento temporaneo deimezzi, materiali, attrezzature necessari,ferme restando le procedure in materia disicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni ed integrazioni.

8. 10. Polidori, Laffranco, Polverini, Fa-brizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoliurbanistici, ambientali e paesaggistici, l’in-stallazione di manufatti leggeri, di super-ficie massima di 40 mq ed esclusivamentedi pertinenza dell’unità immobiliare prin-cipale, nonché di mezzi mobili di pernot-tamento, quali presidi personali, in sosti-tuzione delle strutture di protezione civile.

8. 12. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Certificazione di agibilità).

1. Ai fini della prosecuzione dell’attivitàproduttiva o per la sua ripresa, nelle moredell’esecuzione della verifica di sicurezzaeffettuata ai sensi delle norme tecnichevigenti, in via provvisoria il certificato diagibilità sismica può essere rilasciato dalprofessionista abilitato, in assenza dellecarenze di cui al comma 2 o di eventualialtre carenze prodotte dai danneggiamentie individuate dal tecnico incaricato, op-pure dopo che le medesime carenze sianostate adeguatamente risolte, attraverso ap-positi interventi, anche provvisionali.

2. Ai fini del comma 1, sono sempreconsiderate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti traelementi strutturali verticali e elementistrutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tampo-natura prefabbricati non adeguatamenteancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature noncontroventate portanti materiali pesantiche possano, nel loro collasso, coinvolgerela struttura principale causandone il dan-neggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi dellenorme vigenti deve essere effettuata entroventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

8. 01. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 10.

(Ruderi ed edifici collabenti).

Al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: , con esclusione degli edifici pub-blici che insistono nei centri storici e negliaggregati edilizi al fine di consentire unaricostruzione veloce e corretta dal puntodi vista architettonico ed edilizio. L’esclu-sione si applica altresì agli edifici privatida acquisire al patrimonio pubblico perprogetti funzionali alla riqualificazioneanche urbanistica delle aree interessate.

Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il se-guente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’at-tuazione dell’articolo 10, comma 1, siprovvede, nei limiti di una spesa comples-siva di 2 milioni di euro per il 2016 e di15 milioni di euro per ciascuno degli anni2017 e 2018, mediante corrispondente ri-duzione degli stanziamenti annui iscrittinel bilancio triennale 2016-2018, del fondospeciale di parte corrente, nell’ambito delprogramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze (cap. 6856);

al comma 3, primo periodo, sostituirele parole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

10. 3. Laffranco, Polidori, Polverini, Fa-brizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

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ART. 12.

(Procedura per la concessione e l’erogazionedei contributi).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: Il miglioramento sismicodeve garantire un livello di sicurezza del-l’edificio pari ad almeno l’80 per centodell’adeguamento sismico, con riferimentoal sisma massimo prevedibile nella zonasismica di riferimento e pari al 100 percento per gli edifici strategici;.

12. 3. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni di cui all’articolo 1sono previsti piani di recupero e pro-grammi diretti a consentire interventi ur-banistici.

12. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Bri-gnone, Civati, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 13.

(Interventi su edifici già interessati da pre-cedenti eventi sismici).

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per la concessione di contributiintegrativi fino al 100 per cento delle spesesostenute e documentate per gli interventifinalizzati alla riparazione, al ripristino oalla ricostruzione degli immobili di ediliziaabitativa diversi dall’abitazione principale,nei territori delle province di Bologna,Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emiliae Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29maggio 2012, il Fondo per la ricostruzionedelle aree terremotate di cui all’articolo 2del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di200 milioni di euro per ciascuno degli anni2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i

Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, sulla base dei danni effettivamenteverificatisi.

4-ter. Per far fronte agli oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui al comma4-bis, pari a 200 milioni di euro perciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, siprovvede a valere sulle maggiori risorsederivanti da interventi di razionalizza-zione e revisione della spesa pubblica cheil Ministro dell’economia e delle finanzeè autorizzato ad effettuare per un im-porto pari a 200 milioni di euro perciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.Entro la data del 15 marzo 2017, me-diante interventi di razionalizzazione e direvisione della spesa pubblica, sono ap-provati provvedimenti regolamentari eamministrativi che assicurano minorispese pari a 200 milioni di euro perl’anno 2017. Entro la data del 15 gennaio2018, sempre mediante interventi di ra-zionalizzazione e revisione della spesapubblica, sono approvati provvedimentinormativi che assicurano 200 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

13. 4. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 14, comma 5-bis,primo periodo, del decreto-legge 28 aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le pa-role: « e la riqualificazione dell’abitato,nonché per facilitare il rientro delle po-polazioni sfollate nelle abitazioni danneg-giate dagli eventi sismici del 6 aprile2009. » sono sostituite dalle seguenti: « , lariqualificazione dell’abitato, degli spazipubblici e della rete viaria, il migliora-mento della dotazione di reti e servizipubblici, connessi e complementari agliinterventi di ricostruzione, e la messa insicurezza del territorio e delle cavità, dan-neggiate o rese instabili dal sisma, neicentri storici dei comuni del cratere ad

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esclusione del Comune dell’Aquila, nonchéper facilitare il rientro delle popolazionisfollate nelle abitazioni danneggiate daglieventi sismici del 6 aprile 2009, a valeresulle risorse stanziate per la ricostruzione,da programmare attraverso i piani plu-riennali di cui all’articolo 11, comma 9, deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125. »

13. 50. Fabrizio Di Stefano, Laffranco,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

(Inammissibile)

ART. 14.

(Ricostruzione pubblica).

Al comma 9, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Per gli interventi daattuarsi su beni diversi da quelli ecclesia-stici, il protocollo di intesa è sottoscrittodal Commissario straordinario, dal Mini-stro dei beni e delle attività culturali e delturismo e dal sindaco del comune inte-ressato.

14. 9. Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laf-franco, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 17-bis.

(Erogazioni liberali nei confronti dei co-muni colpiti da sisma e da eventi calami-

tosi).

Al comma 1, capoverso m-bis), aggiun-gere, in fine, le parole: al fine di prevedereper le aziende erogatrici la defiscalizza-zione delle ore di straordinario donate dailoro dipendenti allo scopo di aiutare lepopolazioni colpite dal sisma.

17-bis. 1. Bechis, Artini, Baldassarre,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 19.

(Fondo di garanzia per le PMI in favoredelle zone colpite dagli eventi sismici del

2016).

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: 2.500.000 euro con le seguenti:10.000.000 euro.

19. 1. Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laf-franco, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, sostituire le parole:2.500.000 euro con le seguenti: 5.000.000euro.

19. 4. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Ste-fano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

ART. 20.

(Sostegno alle imprese danneggiate daglieventi sismici del 2016).

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: 35 milioni con le seguenti: 70milioni.

20. 2. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Ste-fano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, primo periodo, sostituirele parole: 35 milioni di euro con le se-guenti: 60 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 2,aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di agevolare la ripresaproduttiva delle aziende che hanno subitouna riduzione delle attività a seguito delsisma, le risorse di cui al comma 1 sonoutilizzate anche per agevolazioni nellaforma di contributo in conto capitale alleimprese del turismo, anche stagionali, chesubiscano una riduzione delle attivitàsvolte nel territorio dei comuni elencatinegli allegati 1 e 2 del presente decreto. Lamisura del contributo è commisurata alladifferenza tra il fatturato realizzato nel

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periodo 24 agosto 2016 – 23 agosto 2017e la media del fatturato realizzato neglistessi periodi del biennio precedente, comerisultante dai registri contabili obbligatorio dalle dichiarazioni IVA. Le impreserichiedenti sono collocate in apposite gra-duatorie, stilate in ordine decrescente, se-condo la misura percentuale della ridu-zione dell’attività. Ferma restando la prio-rità per le attività svolte nel territorio deicomuni elencati negli allegati 1 e 2 delpresente decreto, il contributo può essereesteso anche ad altri comuni in cui sisiano verificate, a seguito del sisma, ridu-zioni rilevanti dell’attività. Alla conces-sione delle agevolazioni di cui al presentecomma provvedono i vice commissari, aisensi dell’articolo 1, comma 5.

20. 3. Laffranco, Fabrizio Di Stefano,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: 35 milioni con le seguenti: 50milioni di euro.

20. 6. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Ste-fano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: 35 milioni di euro con le seguenti:40 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 2,aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di agevolare la stipula dicontratti assicurativi contro i rischi con-nessi ad eventi sismici le risorse di cui alcomma 1 sono utilizzate anche per age-volazioni nella forma di contributo inconto capitale alle imprese che svolganola propria attività in territori classificaticome zone sismiche di tipo 1 o di tipo2 e che stipulino contratti di assicura-zione contro i rischi suddetti. Con prov-vedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2,comma 2, è individuata una metodologiadi calcolo del contributo basata sul con-fronto tra l’importo del premio effetti-vamente pagato ed il minore importo che

l’impresa avrebbe pagato se il premiofosse stato calcolato utilizzando i para-metri di rischio relativi alle zone sismi-che di tipo 3, come individuate ai sensidell’ordinanza del Presidente del Consi-glio dei ministri del 28 aprile 2000,n. 3519. Le imprese richiedenti sono col-locate in apposite graduatorie, stilate inordine decrescente, secondo la misurapercentuale del maggior onere sostenuto.A parità di collocazione in graduatoria,costituisce titolo di priorità l’ubicazionedella struttura produttiva nel territoriodei comuni elencati nell’allegato 1 delpresente decreto. Alla concessione delleagevolazioni di cui al presente commaprovvedono i vice commissari ai sensidell’articolo 1, comma 5.

20. 7. Laffranco, Fabrizio Di Stefano,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: le imprese agricole la cui sedeprincipale non è ubicata nei territori deiComuni di cui agli allegati 1 e 2, ma i cuifondi siano situati con le seguenti: tutte leimprese la cui sede principale non èubicata nei territori dei comuni di cui agliallegati 1 e 2, ma la cui sede produttiva siasituata.

20. 10. Polidori, Polverini, Fabrizio DiStefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

ART. 22.

(Promozione turistica).

Al comma 2, sostituire le parole: 2milioni con le seguenti: 3 milioni.

22. 4. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Ste-fano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1è prevista l’istituzione di un mercato nelcomune di Roma in cui gli agricoltori e gli

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allevatori delle zone terremotate possonovendere le proprie produzioni a domeni-che alterne per tutto l’anno 2017, esclusoil mese di agosto, con esonero dei produt-tori dai costi per l’occupazione e la puliziadelle aree utilizzate.

2-ter. Per l’istituzione del mercato dicui al comma 2-bis è stanziata la sommadi 520.000 euro per ventisei settimanedell’anno 2017.

22. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Bri-gnone, Civati, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 24.

(Interventi a favore delle micro, piccole emedie imprese nelle zone colpite dagli

eventi sismici).

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: 30.000 euro con le seguenti:600.000 euro.

24. 3. Laffranco, Fabrizio Di Stefano,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: 30.000 euro con le seguenti:100.000 euro.

24. 5. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Ste-fano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: 30.000 euro con le seguenti: 70.000euro.

24. 8. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Ste-fano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: 30.000 euro con le seguenti: 50.000euro.

24. 10. Polidori, Polverini, Fabrizio DiStefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

ART. 25.

(Rilancio del sistema produttivo).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma1 si applicano anche agli investimentieffettuati nei settori del commercio, delturismo e dei servizi.

25. 2. Laffranco, Polverini, Polidori, Fa-brizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con delibera del CIPE, una quotadelle risorse di cui al Fondo strategico peril Paese a sostegno dell’economia reale èdestinata al finanziamento di accordi diprogramma per promuovere e svilupparela filiera produttiva delle imprese ricadentinei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell’ar-ticolo 1, al fine di evitare la perdita dellaproduzione già effettuata dalle medesimeimprese. L’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa è incaricata degli interventi di cuial presente comma.

25. 3. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 2, sostituire le parole: agliallegati 1 e 2 con le seguenti: all’articolo 1.

Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal-l’attuazione dell’articolo 25, comma 2, siprovvede nei limiti di una spesa di 100milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018, mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti annuiiscritti nel bilancio triennale 2016-2018,del fondo speciale di conto capitale, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-

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partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze (cap.9001).

al comma 3, primo periodo, sostituire leparole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

25. 5. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo l’articolo 25, aggiungere il se-guente:

ART. 25-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole emedie imprese nelle aree colpite).

1. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, puòessere stabilita l’istituzione, nell’ambito delfondo di garanzia di cui all’articolo 15della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un’ap-posita sezione destinata alla concessionegratuita di garanzie su finanziamenti ban-cari a favore delle piccole e medie im-prese, comprese quelle commerciali, agri-cole, turistiche e di servizi nonché deglistudi professionali, secondo le seguentipercentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, finoall’80 per cento dell’ammontare di ciascunfinanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al90 per cento dell’importo garantito daiconfidi e dagli altri fondi di garanzia, acondizione che gli stessi abbiano prestatogaranzie in misura non superiore all’80per cento dell’ammontare di ciascun fi-nanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministrodello sviluppo economico e sentita la re-gione competente, provvede all’individua-zione ed alla perimetrazione, nell’ambitodei territori comunali interessati dal si-sma, di zone franche urbane ai sensidell’articolo 1, commi da 340 a 343, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-

sive modificazioni, sulla base di parametrifisici e socioeconomici rappresentativi deifenomeni di degrado urbano e sociale edegli effetti provocati dal sisma sul tessutoeconomico e produttivo, in deroga al re-quisito demografico ivi previsto. Alle aree,così individuate, si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a343, della predetta legge n. 296 del 2006 esuccessive modificazioni. Ai fini di cui alpresente comma, il termine del 31 dicem-bre 2014 di cui ai commi 341 e 341-bisdell’articolo 1 della predetta legge n. 296del 2006, e successive modificazioni, siintende sostituito dal termine 30 giugno2017 e l’esenzione di cui alla lettera c) delcitato comma 341, si applica fino al 30giugno 2017. Per il finanziamento dellezone franche urbane individuate ai sensidel presente comma, e per il periodo divigenza degli incentivi previsto ai sensi delpresente comma, è istituito un appositoFondo nello stato di previsione della spesadel Ministero dell’economia e delle fi-nanze, con una dotazione di 100 milioni dieuro che costituisce tetto massimo dispesa.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, saranno deter-minati le condizioni, i limiti e le modalitàdi applicazione delle esenzioni fiscali dicui ai commi da 341 a 341-ter, comemodificati dal presente articolo, e le mo-dalità per il rimborso ai comuni interessatidel minor gettito connesso all’esenzione dicui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, previaautorizzazione comunitaria, può esserestabilita l’applicazione, in alternativa alledisposizioni di cui al comma 2, di unregime fiscale di incentivazione che pre-veda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, lanon concorrenza alla formazione del red-dito imponibile per gli anni di imposta2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa edi lavoro autonomo e l’esclusione, in tuttoo in parte, dalla determinazione dell’im-

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ponibile per il reddito di impresa dell’am-montare delle spese sostenute per l’acqui-sto e la locazione finanziaria di benistrumentali e macchinari;

b) ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto, fermi restando gli obblighi di fat-turazione e registrazione, che l’impostanon è dovuta sulle cessioni di beni e leprestazioni di servizi connesse alle esi-genze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l’ap-plicazione dell’imposta di registro in mi-sura fissa per gli atti traslativi a titolooneroso di diritti su fabbricati o porzionidi fabbricati situati nei comuni di cuiall’articolo 1, comma 2, nonché altre age-volazioni ai fini delle imposte indirette suifinanziamenti collegati alla ricostruzione.

5. Con provvedimenti adottati ai sensidel comma 1 sono definite le modalità perl’applicazione delle disposizioni previstedal comma 2, nonché delle disposizionipreviste dall’articolo 1, commi da 366 a372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,alle imprese operanti nei comuni di cuiall’articolo 1, comma 2, del presente de-creto alla data del 24 agosto 2016 e alleimprese edili impegnate nella ricostru-zione nei predetti territori.

6. Al fine di assicurare l’effettiva com-patibilità comunitaria delle disposizioni dicui ai commi precedenti, la loro efficaciaè subordinata alla preventiva autorizza-zione comunitaria e agli incentivi di cui alpredetto comma 2 si applicano le dispo-sizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 2002, n. 178.

7. Le operazioni di rinegoziazione deimutui e di ogni altro finanziamento sonoeffettuate senza applicazione di costi daparte degli intermediari e sono esenti daimposte e tasse di ogni genere, con esclu-sione dell’imposta sul valore aggiunto. Irelativi onorari notarili sono ridotti delcinquanta per cento.

8. Con delibera del CIPE una quotadelle risorse di cui al Fondo strategicoper il Paese a sostegno dell’economia

reale è destinata al finanziamento diaccordi di programma già sottoscritti perl’attuazione degli interventi agevolativi dicui al decreto-legge 10 aprile 1989,n. 120, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, esuccessive modificazioni, ovvero da sot-toscrivere, con priorità per le impreseammesse alla procedura di amministra-zione straordinaria di cui al decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al de-creto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,convertito, con modificazioni, dalla legge18 febbraio 2004, n. 39, compresi glieventuali acquirenti delle predette im-prese, nei settori dei componenti e pro-dotti hardware e software per ICT, dellafarmaceutica, dell’agro alimentare, dellachimica e dell’automotive e dell’ediliziasostenibile, nonché ai contratti di pro-gramma che alla data di entrata in vigoredel presente decreto risultano già pre-sentati. L’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa è incaricata degli interventi dicui al presente comma.

9. All’attuazione del presente articolo,si provvede nei limiti di una spesa di 100milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018, mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti annuiiscritti nel bilancio triennale 2016-2018,del Fondo speciale di conto capitale, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze (cap.9001).

25. 01. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 27.

(Programma per la realizzazione delle in-frastrutture ambientali).

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: Commissario straordinario aggiun-gere le seguenti: , previa una attenta analisicosti-benefici, può avvalersi di strutture o

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uffici pubblici o studi tecnici privati, pur-ché dotati di specifica competenza tecnicapresenti nelle aree oggetto degli interventio in quelle limitrofe, e in alternativa.

27. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Ian-nuzzi.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di trattamento etrasporto del materiale derivante dal crollo

parziale o totale degli edifici).

Al comma 4, primo periodo, sostituire leparole: rifiuti urbani non pericolosi concodice CER 20.03.99 con le seguenti: con icodici CER non pericolosi di cui al capi-tolo 17 dell’allegato D alla Parte IV deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, al comma 6, primoperiodo, sostituire le parole da: delle aziendeche gestiscono fino alla fine del periodo conle seguenti: di imprese di trasporto autoriz-zate ai sensi dell’articolo 212 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152.

28. 2. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 30.

(Legalità e trasparenza).

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In prima applicazione, e comun-que per un periodo non superiore a dodicimesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, gli operatori economicidi cui al comma 6 partecipano, a qualsiasititolo e per qualsiasi attività, agli interventidi ricostruzione pubblica e privata, neicomuni di cui agli allegati 1 e 2, previoaccertamento della avvenuta presentazionedella domanda di iscrizione nell’Anagrafedi cui al comma 6, e fermo restandoquanto previsto dallo stesso, abbiano al-

tresì prodotto l’autocertificazione di cuiall’articolo 89 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, e successive mo-dificazioni. In caso di sopravvenuto di-niego dell’iscrizione, si applicano ai con-tratti e subcontratti cui è stata data ese-cuzione le disposizioni di cui all’articolo94, commi 2 e 3, del citato decreto legi-slativo n. 159 del 2011.

30. 3. Fabrizio Di Stefano, Laffranco,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 34.

(Qualificazione dei professionisti).

Al comma 2 aggiungere, in fine, il se-guente periodo: I tempi per lo svolgimentodelle prestazioni professionali sono definitiin funzione dell’esito di agibilità e dell’en-tità dei lavori di ricostruzione o ripara-zione con opportuni provvedimenti aisensi dell’articolo 2, comma 2.

34. 1. Fabrizio Di Stefano, Laffranco,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimerele parole: né aver avuto negli ultimi treanni.

34. 4. Fabrizio Di Stefano, Laffranco,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il direttore dei lavori puòdirigere, altresì, i lavori di un’impresascelta da un privato, anche qualora nei treanni precedenti lo stesso professionistaabbia diretto altri cantieri della stessaimpresa.

34. 50. Santerini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni caso, al fine dievitare la concentrazione di incarichi, almomento della richiesta di iscrizione nel-l’elenco speciale di cui al comma 1 ad ogni

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professionista è richiesto di dichiararequanti progetti abbia chiuso nei precedentiinterventi post sisma e in quali tempi, equanti cantieri abbia già gestito in eventianaloghi.

34. 51. Santerini.

ART. 35.

(Tutela dei lavoratori).

Al comma 2, sostituire le parole da:dagli uffici speciali fino alla fine delcomma, con le seguenti: dalle stesse im-prese al momento dell’emissione dellostato di avanzamento lavori (SAL), fermarestando la possibilità per gli uffici specialiper la ricostruzione di cui all’articolo 3 diprocedere alla verifica della regolarità delDURC e di bloccare i lavori in caso di esitonegativo della stessa.

35. 50. Santerini.

ART. 44.

(Disposizioni in materia di contabilità ebilancio).

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2,aggiungere le seguenti: e a quelli di cuiall’articolo 1, comma 2.

Conseguentemente, aggiungere, in fine,il seguente periodo: Agli ulteriori oneriderivanti dall’attuazione del presentecomma si provvede nei limiti di unaspesa complessiva di 100 milioni di europer il 2016 e per ciascuno degli anni2017 e 2018, mediante corrispondenteriduzione degli stanziamenti annui iscrittinel bilancio triennale 2016-2018, delfondo speciale di conto capitale, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ri-

partire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze(cap. 9001).

44. 1. Fabrizio Di Stefano, Laffranco,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 2, sostituire le parole da: nonconcorrono fino a: l’anno 2016 con leseguenti: nonché quelli di cui al comma 2dell’articolo 1 non concorrono alla realiz-zazione degli obiettivi di finanza pubblicaper gli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente, al medesimocomma, aggiungere, in fine il seguenteperiodo: Agli oneri derivanti dall’all’attua-zione del presente comma, si provvedenei limiti di una spesa complessiva di 100milioni di euro per il 2016, e per cia-scuno degli anni 2017, mediante corri-spondente riduzione degli stanziamentiannui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di conto capitale,nell’ambito del programma « Fondi diriserva e speciali » della missione « Fondida ripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze(cap. 9001).

44. 3. Fabrizio Di Stefano, Laffranco,Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire l’eserciziodelle funzioni fondamentali e la continuitàdelle attività amministrative, nei limitidella dotazione organica stabilita dall’ar-ticolo 1, comma 421, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190 e delle proprie di-sponibilità di bilancio, le province diAscoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata,Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate aprocedere, per gli anni 2016 e 2017, adassunzioni di personale a tempo determi-nato e ad attivare rapporti di lavoro aisensi dell’articolo 110 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

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Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il se-guente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-zione dell’articolo 44, comma 6-bis, siprovvede nei limiti di una spesa com-plessiva di 3 milioni di euro per il 2016e di 18 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017, 2018 e 2019, mediante cor-rispondente riduzione degli stanziamentiannui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte cor-rente, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 6856).

al comma 3, primo periodo, sostituire leparole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

44. 8. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire l’eserciziodelle funzioni fondamentali e la continuitàdelle attività amministrative le province diAscoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata,Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzateper gli anni 2016 e 2017, nei limiti dellaspesa prevista per la dotazione organicastabilita dall’articolo 1 comma 421 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivarerapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 110del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, e successive mo-dificazioni, e ad instaurare rapporti dilavoro flessibile di cui all’articolo 9,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni, in deroga alle vigentinormative in materia di vincoli alle as-sunzioni, di cui all’articolo 1, comma 420,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al-l’articolo 1, comma 557, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, all’articolo 9,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni e alla legge 28 di-cembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fafronte per l’anno 2016 a valere sul fondodi cui all’articolo 4 e per gli anni 2017 e2018 ai sensi dell’articolo 52.

44. 10. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 31,comma 26, della legge 12 novembre 2011,n. 183, e successive modificazioni, nontrovano applicazione nei confronti dei Co-muni di cui agli allegati 1 e 2 che nonhanno rispettato il patto di stabilità in-terno nell’anno 2015.

Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il se-guente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’at-tuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, siprovvede nei limiti di una spesa comples-siva di 2 milioni di euro per il 2016 e di15 milioni di euro per ciascuno degli anni2017, 2018 e 2019, mediante corrispon-dente riduzione degli stanziamenti annuiiscritti nel bilancio triennale 2016-2018 delfondo speciale di parte corrente, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze (cap.6856).

al comma 3, primo periodo, sostituirele parole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

44. 12. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

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ART. 45.

(Sostegno al reddito dei lavoratori).

Al comma 4, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: I soggetti di cui al presentecomma, in caso di grave e comprovatanecessità, possono beneficiare di quantoprevisto dall’articolo 20. Agli oneri deri-vanti dall’attuazione della disposizione dicui al periodo precedente, si provvede neilimiti di una spesa complessiva di 100milioni di euro per il 2016 e di 100 milionidi euro per ciascuno degli anni 2017 e2018, mediante corrispondente riduzionedegli stanziamenti annui iscritti nel bilan-cio triennale 2016-2018 del fondo specialedi parte capitale, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze (cap. 9001).

45. 9. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In favore dei titolari di attività diimpresa e professionali, iscritti a qualsiasiforma obbligatoria di previdenza e assi-stenza, la cui attività continua, per l’anno2017, ad essere sospesa a causa deglieventi sismici, è riconosciuta un’indennitàuna tantum fino ad un massimo di 18.000euro, proporzionata ai mesi di sospensionedell’attività stessa, nel rispetto della nor-mativa europea e nazionale in materia diaiuti di Stato.

Conseguentemente, al comma 5, primoperiodo:

sostituire le parole: commi 1 e 4 conle seguenti: commi 1, 4 e 4-bis;

dopo le parole: per l’anno 2016 ag-giungere le seguenti: e per l’anno 2017.

45. 12. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per il periodo dal 24 agosto 2016al 31 dicembre 2018 tutte le imprese etutti i lavoratori dipendenti, tutti i lavo-ratori autonomi e tutti i lavoratori pro-fessionisti residenti o operanti nei territoridei comuni danneggiati dagli eventi sismicidi cui all’articolo 1, comma 1, sono esentidal pagamento dei contributi previdenzialied assistenziali e dei premi per l’assicu-razione obbligatoria.

Conseguentemente, all’articolo 52:

al comma 2, sostituire le parole:671,502 milioni di euro per l’anno 2016, a495,19 milioni di euro per l’anno 2017, a322 milioni di euro per l’anno 2018, con leseguenti: 921,502 milioni di euro perl’anno dal 2016, a 995,19 milioni di europer l’anno 2017, a 822 milioni di euro perl’anno 2018;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad effettuareinterventi di razionalizzazione e revisionedella spesa pubblica per un importo pari750 milioni di euro per l’anno 2017 e 500milioni di euro per l’anno 2018. Entro ladata del 31 marzo 2017, mediante inter-venti di razionalizzazione, e di revisionedella spesa pubblica, sono approvati prov-vedimenti regolamentari e amministrativiche assicurano minori spese pari a 750milioni di euro per l’anno 2017. Entro il31 marzo 2018, mediante interventi dirazionalizzazione, e di revisione dellaspesa pubblica, sono approvati, provvedi-menti regolamentari e amministrativi cheassicurano minori spese pari a 500 milionidi euro per l’anno 2018.

45. 14. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di incentivare la perma-nenza e l’insediamento delle persone neiterritori interessati dal sisma, a partire dalperiodo di imposta in corso al 24 agosto

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2016 e sino al 31 dicembre 2025, lepersone titolari di un rapporto di lavorodipendente a tempo indeterminato che sisvolge stabilmente nei territori dei comunielencati nell’allegato 1 del presente decretobeneficiano di una riduzione del cinquantaper cento della base imponibile per ilcalcolo dell’imposta sui redditi di cui al-l’articolo 49 del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.Al relativo onere, pari a 20 milioni di europer l’anno 2016 e a 60 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2017 al 2025, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio2008, n. 185, convertito con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

45. 15. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 48.

(Proroga e sospensione di termini in ma-teria di adempimenti e versamenti tributarie contributivi, nonché sospensione di ter-

mini amministrativi).

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Le persone fisiche che, alla data del24 agosto 2016 con riferimento ai comunidi cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26ottobre 2016 con riferimento ai comuni dicui all’allegato 2, avevano la residenzaovvero la sede operativa nel territorio ditali comuni, nonché i soggetti, diversi dallepersone fisiche, aventi la sede legale o lasede operativa nel territorio dei medesimicomuni, sono esentati dai versamenti edagli adempimenti tributari, quelli deri-vanti da cartelle di pagamento emessedagli agenti della riscossione, nonché dagliatti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e dai contributi previdenziali edassistenziali e dai premi per l’assicura-zione obbligatoria, scadenti nel periodocompreso tra il 24 agosto 2016 e il 31

dicembre 2016 e per i periodi d’impostadegli anni 2017, 2018 e 2019. All’attua-zione del presente comma è destinata unasomma pari a 700 milioni di euro annui,che costituisce limite annuale per la frui-zione delle agevolazioni da parte dei sog-getti beneficiari.

Conseguentemente,

al comma 1, alinea, sopprimere le pa-role da: in aggiunta a quanto disposto finoa: senza applicazione di sanzioni e inte-ressi.;

all’articolo 52, dopo il comma 1, ag-giungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle dispo-sizioni di cui all’articolo 48, comma 01,pari a 750 milioni di euro per l’anno 2017e a 700 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2018 al 2020, si provvede a valeresulle maggiori risorse derivanti da inter-venti di razionalizzazione e revisione dellaspesa pubblica che il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ef-fettuare per un importo pari a 750 milionidi euro per l’anno 2017 e pari a 700milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e2020. Entro la data del 15 luglio 2017,mediante interventi di razionalizzazione, edi revisione della spesa pubblica, sonoapprovati, provvedimenti regolamentari eamministrativi che assicurano minorispese pari a 750 milioni di euro per l’anno2017. Entro la data del 15 gennaio 2018,sempre mediante interventi di razionaliz-zazione e revisione della spesa pubblica,sono approvati provvedimenti normativiche assicurano 700 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

48. 1. (Versione corretta) Saltamartini,Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 31dicembre 2016 aggiungere le seguenti: , adeccezione delle fattispecie di cui alla let-tera g) per le quali è previsto il termine del30 giugno 2017.

48. 5. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

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Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. La sospensione degli adempimenti edei versamenti tributari fissata al 16 dicem-bre 2016, di cui all’articolo 1 del decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 1o

settembre 2016, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 207 del 5 settembre 2016, èprorogato al 30 settembre 2017.

Conseguentemente sostituire il comma11 con i seguenti:

11. La ripresa della riscossione deitributi non versati per effetto della pro-roga della sospensione di cui al comma 10,da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 aisensi dell’articolo 1 del decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze 1o set-tembre 2016, è effettuata entro il 30ottobre 2017, senza applicazione di san-zioni e interessi, anche mediante rateiz-zazione fino ad un massimo di diciottorate mensili di pari importo a decorreredal mese di ottobre 2017.

11-bis. Il comma 36, dell’articolo 1,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, èabrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017.

48. 10. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Per i soggetti che hanno sede ounità produttive nei territori dei Comunidi cui agli allegati 1 e 2, i termini diadesione e di versamento delle sommedovute a titolo di definizione agevolata deicarichi inclusi a ruolo, di cui all’articolo 6del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,convertito con modificazioni dalla legge 1o

dicembre 2016, n. 225, si intendono po-sticipati di un anno.

48. 13. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Al comma 16, aggiungere, in fine, iseguenti periodi: Il rimborso verrà in ognicaso quantificato sulla base di una meto-

dologia condivisa, basata sul gettito effet-tivo 2015 e sull’acconto 2016 dell’IMU edella TASI. Al fine di assicurare ai comunidel cratere sismico continuità nello smal-timento dei rifiuti solidi urbani, il Com-missario delegato alla ricostruzione è au-torizzato a concedere un’apposita compen-sazione fino ad un massimo di 11 milionidi euro per l’anno 2016 e di 21 milioni dieuro annui per il triennio 2017-2019, chesi aggiunge a quelle già previste dall’arti-colo 52, per sopperire ai maggiori costiaffrontati o alle minori entrate registrate atitolo di TARI di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,e di addizionale comunale all’imposta sulreddito delle persone fisiche di cui aldecreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360. La compensazione verrà ripartitaannualmente tra i comuni interessati conprovvedimento del Presidente del Consigliodei ministri.

Conseguentemente, all’articolo 52,comma 1,

alla lettera e), sostituire le parole: 50milioni di euro per l’anno 2016 con leseguenti: 61 milioni di euro per l’anno2016;

alla lettera l), sostituire le parole da201,35 fino a: 81, 45 con le seguenti: 222,35 milioni di euro per l’anno 2017, a 369,7 milioni di euro per l’anno 2018 e a 102,45.

48. 50. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 18, aggiungere i se-guenti:

18-bis. Non è dovuta l’imposta muni-cipale propria per gli anni 2016, 2017 e2018 in relazione agli immobili strumen-tali destinati ad attività di impresa nelsettore del turismo, del commercio e deiservizi che siano dichiarati inagibili orisultino inutilizzabili o inaccessibili osiano comunque inutilizzati in conse-guenza del sisma.

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18-ter. La medesima imposta è dovutanella misura del cinquanta per cento inrelazione agli altri immobili strumentalidestinati ad attività di impresa nel settoredel turismo, del commercio e dei serviziubicati nel territorio delle province diAncona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,Perugia, Rieti, Terni.

18-quater. Le disposizioni di cui aicommi precedenti 18-bis e 18-ter si appli-cano anche alla tassa rifiuti relativa aisuddetti immobili.

Conseguentemente, all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo48, commi 18-bis, 18-ter e 18-quater siprovvede nei limiti di una spesa comples-siva di 100 milioni di euro per ciascunodegli anni il 2016, 2017 e 2018, mediantecorrispondente riduzione degli stanzia-menti annui iscritti nel bilancio triennale2016-2018, del fondo speciale di contocapitale, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 9001).

al comma 3, primo periodo, sostituire leparole: al comma 2 con le seguenti: aicommi 2 e 2-bis.

48. 20. Laffranco, Polverini, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. Nei Comuni di cui agli allegati1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cuial decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,sono sospesi fino alla data del 31 marzo2017, fatto salvo quanto previsto in ma-teria di contratti pubblici e assunzioni dipersonale.

48. 21. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

Dopo l’articolo 48, aggiungere il se-guente:

ART. 48-bis.

(Zona franca).

1. Nell’intero territorio colpito daglieventi sismici che hanno colpito le regioni,Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a par-tire dal 24 agosto 2016, è istituita la zonafranca ai sensi del comma 340 e seguentidell’articolo 1, della legge 27 dicembre2006, n. 296. Alle imprese localizzate al-l’interno del perimetro della zona francache comprende tutti i territori dei comunidi cui agli elenchi 1 e 2, interessati daglieventi sismici a partire dal 24 agosto 2016,per il periodo di imposta in corso alla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto e per i cinqueanni successivi, si applicano le disposizionipreviste dall’articolo 12 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,n. 125. All’attuazione del presente articoloè destinata una somma pari a 500 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2017 al2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizionidi cui al presente articolo pari a 500milioni di euro per ciascuno degli anni dal2017 al 2023, si provvede a valere sullemaggiori risorse derivanti da interventi dirazionalizzazione e revisione della spesapubblica che il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad effettuareper un importo pari a 500 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.Entro la data del 15 luglio 2017, medianteinterventi di razionalizzazione, e di revi-sione della spesa pubblica, sono approvati,provvedimenti regolamentari e ammini-strativi che assicurano minori spese pari a500 milioni di euro per l’anno 2017. Entrola data del 15 gennaio 2018, sempre me-diante interventi di razionalizzazione erevisione della spesa pubblica, sono ap-provati provvedimenti normativi che assi-curano 500 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2018 al 2023.

48. 02. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

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Dopo l’articolo 48, aggiungere il se-guente:

ART. 48-bis.

1. Scaduti i termini di cui al comma2, dell’articolo 4 del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, e successive modificazioni, per gliambiti in cui sono presenti i comunicolpiti dagli eventi sismici del 24 agosto2016, inseriti nell’elenco di cui agli alle-gati 1 e 2, nonché negli ambiti in cuisono presenti i comuni colpiti dagli eventidel 26 e 30 ottobre 2016, la Regionecompetente sull’ambito, in accordo con laStazione Appaltante competente per l’am-bito, assegna un congruo termine peradempiere. Tale termine non può essereinferiore a sei mesi e superiore a ven-tiquattro mesi. Decorso tale termine laRegione competente avvia la procedura digara attraverso la nomina di un com-missario ad acta, ai sensi dell’articolo 14,comma 7, del decreto legislativo 23 mag-gio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dallascadenza di tale termine senza che laRegione competente abbia proceduto allanomina del commissario ad acta, il Mi-nistero dello sviluppo economico, sentitala Regione, interviene per dare avvio allagara nominando un commissario ad acta.L’importo eventualmente anticipato daigestori uscenti per la copertura deglioneri di gara, di cui all’articolo 1, comma16-quater, del decreto-legge 23 dicembre2013, n. 145, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,è trasferito dalla stazione appaltante alcommissario ad acta entro un mese dallasua nomina, al netto dell’importo relativoagli esborsi precedentemente effettuatiper la preparazione dei documenti digara.

48. 03. Polverini, Laffranco, Fabrizio DiStefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 50.

(Struttura del Commissario straordinario emisure per il personale impiegato in attività

emergenziali).

Al comma 2, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: Il personale di cui al pre-sente comma svolge altresì funzioni dicontrollo sul campo della corrispondenzatra i vari stadi di avanzamento lavori,forniti dai direttori dei lavori a corredodella richiesta di contributo, e l’effettivaconsistenza dei lavori riscontrabili nelcantiere. In caso di esito negativo di taleverifica sono comminate le sanzioni pre-viste dalla normativa vigente in materia.

50. 50. Santerini.

ART. 50-bis.

(Disposizioni concernenti il personale deiComuni e del Dipartimento della protezione

civile).

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con iseguenti:

1. I comuni colpiti dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dicui all’articolo 1, previa autorizzazione delCommissario straordinario, a seguito diistanza motivata, per far fronte alle esi-genze degli uffici non gestibili con il solopersonale in servizio, possono anche av-valersi delle forme contrattuali flessibili diassunzione e di impiego del personalepreviste dal codice civile e dalle leggi suirapporti di lavoro subordinato nell’im-presa con procedure di selezione sempli-ficate, o conferire con provvedimento mo-tivato incarichi individuali, con contratti dilavoro autonomo, di natura occasionale ocoordinata e continuativa, ad esperti diparticolare e comprovata specializzazioneanche universitaria, ovvero stipulare con-tratti di formazione e lavoro nel limitedelle unità autorizzate dal Commissariostraordinario, in deroga alle disposizioni

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

di cui all’articolo 35, all’articolo 36, all’ar-ticolo 53, al comma 6, fatto salvo quantoprevisto alla lettera d), e al comma 6-bisdell’articolo 7 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e alla disciplina rego-lamentare degli enti di cui al comma 6-terdel medesimo articolo 7. A decorrere dal-l’anno 2016 e per tutto il 2017 e il 2018,le spese derivanti dalla stipula degli stessicontratti possono essere assunte in derogaai vincoli assunzionali di cui all’articolo 9,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e suc-cessive modifiche, all’articolo 1, commi557, 557-bis, 557-quater e 562 della legge27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 76,comma 4, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, all’articolo 1, comma 723,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eall’articolo 10, comma 5, del decreto legi-slativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoropossono essere stipulati per l’assunzione dipersonale di qualifica non inferiore alla C,facendo ricorso a procedure semplificatead evidenza pubblica che prevedono co-munque una valutazione dei titoli e uneventuale colloquio. L’organo competenteall’approvazione del progetto di forma-zione e lavoro, entro sette giorni dallaricezione del progetto di formazione elavoro conclude il procedimento, decorsotale termine il progetto si intende appro-vato, in deroga alle disciplina prevista neiCCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l’assunzione di perso-nale che è deceduto in seguito al sismanon rileva ai fini del rispetto dei vincoliassunzionali di cui al comma 28 dell’ar-ticolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, al comma 4 del-l’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, al comma 723 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alcomma 5 dell’articolo 10 del decreto legi-slativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I Comuni possono provvedereallo scioglimento delle convenzioni in es-sere per il servizio di segreteria comunale.I maggiori oneri dei comuni e le maggio-razioni per compensi dei segretari di cuiall’ Ordinanza del Capo Dipartimentodella Protezione Civile n. 399 del 2016conseguenti allo scioglimento delle conven-zioni, sono a carico delle risorse di cui alcomma 1 del presente articolo se la rela-tiva spesa è autorizzata dal Commissariostraordinario secondo le modalità di cui alcomma 1.

3-ter. Il Ministero dell’interno autorizzal’utilizzo dei segretari Comunali in dispo-nibilità da parte dei Comuni di cui alcomma 1, alle strutture che operano nellagestione dell’emergenza e che fanno ri-chiesta senza richiedere rimborso alcunofino alla concorrenza del trattamento didisponibilità in godimento dagli stessi se-gretari. Le spese di trasferta e le eventualimaggiorazioni attribuite, nel rispetto delledisposizioni vigenti, sono a carico dei bi-lanci in deroga ai vincoli per spese delpersonale.;

all’articolo 52:

dopo il comma 2, aggiungere ilseguente:

2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal-l’attuazione delle norme di cui all’articolo50-bis, commi da 1 a 3-ter, si provvede, neilimiti di una spesa complessiva di 2 mi-lioni di euro per il 2016 e di 15 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,mediante corrispondente riduzione deglistanziamenti annui iscritti nel bilanciotriennale 2016-2018, del fondo speciale diparte corrente, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 6856).;

al comma 3, primo periodo, sosti-tuire le parole: al comma 2 con le seguenti:ai commi 2 e 2-bis.

50-bis. 50. Fabrizio Di Stefano, Polverini,Laffranco, Polidori, Palmieri, Crimi.

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo 50-bis aggiungere il se-guente:

ART. 50-ter.

1. All’articolo 82, comma 8, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo lalettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) definizione di speciali inden-nità di funzioni per i sindaci dei comunicolpiti dagli eventi sismici di agosto esettembre 2016, in qualità di Commissaristraordinari di Governo, ai sensi dell’arti-colo 11 della legge 23 agosto 1988,n. 400. »

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo si provvede nei limiti di una spesacomplessiva di 2 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2017, 2018 e 2019, me-diante corrispondente riduzione deglistanziamenti annui iscritti nel bilanciotriennale 2016-2018, del fondo speciale diparte corrente, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze (cap. 6856).

50-bis. 01. Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 51-bis.

(Norme transitorie per consentire il votodegli elettori fuori residenza a causa deirecenti eventi sismici in occasione del re-ferendum costituzionale del 4 dicembre

2016).

Dopo l’articolo 51-bis aggiungere i se-guenti:

ART. 51-ter.

1. È istituita presso ciascun Comune,compresi quelli ricadenti nelle Aree me-tropolitane, l’anagrafe dinamica del patri-monio edilizio esistente costituita dal do-cumento, redatto e certificato da un tec-nico abilitato all’esercizio delle professioni

tecniche relative all’attività costruttiva,contenente la descrizione e la valutazionedello stato di conservazione e manuten-zione delle singole unità immobiliari, an-che con riferimento alle parti comuni degliedifici in caso di condominio, o dell’interoedificio.

2. Il documento è obbligatorio e devecontenere altresì un esplicito riferimentoalla normativa vigente e all’applicazionedella medesima, con l’indicazione analiticadegli estremi degli atti e dei provvedimenticoncernenti unità ed edificio nonché i daticatastali e quelli attinenti all’inquadra-mento urbanistico di esso e ad eventualivincoli ambientali e culturali.

3. Il tecnico incaricato indica inoltre,nel documento di cui ai commi prece-denti, quali, in base al suo professionalegiudizio, siano gli interventi di caratteremanutentivo necessari per la sicurezzadella relativa unità immobiliare o del-l’intero edificio.

4. Qualora si verifichino eventi o in-terventi significativi sull’unità immobiliareo sull’edificio, si procede all’aggiorna-mento del documento predetto.

ART. 51-quater.

1. Il documento di cui all’articolo 51-terdeve pervenire per via telematica al Co-mune entro 12 mesi dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto.

2. La mancata presentazione di esso neitermini comporta a carico del proprietario odei proprietari inadempienti la sanzioneamministrativa di euro 1.500; in tal caso ilComune provvederà agli adempimenti di cuiallo stesso articolo 51-ter nei successivi 3mesi.

ART. 51-quinquies.

1. I parametri necessari per l’attribu-zione con simboli numerici, a ciascunaunità immobiliare o edificio, di un gradodi affidabilità in relazione alle classi dirischio sismico, sono definiti con regola-

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mento da emanarsi, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23.8.1988 n. 400,con decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

2. Nelle more dell’emanazione del de-creto di cui al comma 1, i compilatori-certificatori del documento previsto dalprecedente articolo 51-ter, comma 1, prov-vedono alla valutazione del grado di affi-dabilità di unità ed edifici secondo leprocedure oggi seguite.

ART. 51-sexies.

1. Per gli edifici di nuova costruzione,compresi quelli oggetto di ristrutturazioneedilizia o urbanistica, provvede di normaalla redazione del documento certificato dicui all’articolo 51-ter, entro 3 mesi dall’ulti-mazione dei lavori, il collaudatore dei mede-simi. Nel caso in cui i lavori non siano sog-getti a collaudo, l’impresa realizzatrice prov-vede alla nomina del professionista per laredazione del documento certificato nel ri-spetto del termine medesimo.

2. Ferma restando, a carico del trasgres-sore, la sanzione di cui al precedente arti-colo 51-quater, comma 2, la mancata pre-sentazione nei termini del documento com-porta il diniego del certificato di agibilità.

ART. 51-septies.

1. Il costo della redazione del docu-mento certificato di cui alla presente leggepuò essere totalmente dedotto nella di-chiarazione dei redditi dai proprietari de-gli immobili nella misura del 20 per centoper 5 anni, mentre saranno concordate fraGoverno e ABI misure per la concessioneagli stessi di agevolazioni creditizie.

51-bis. 01. Laffranco, Fabrizio Di Ste-fano, Polidori, Polverini, Palmieri,Crimi.

A.C. 4158 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il comma 4 dell’articolo 4-bis delprovvedimento in esame stabilisce che ilDipartimento della protezione civile, ancheavvalendosi di CONSIP S.p.a. proceda allosvolgimento di procedure negoziate, anchefinalizzate alla individuazione contestualedi una pluralità di aggiudicatari, per lastipula di contratti aventi ad oggetto lafornitura, il noleggio, la disponibilità deicontainer, nonché correlati servizi e benistrumentali;

in particolare, la norma consentedi avviare le suddette procedure negoziatesenza previa pubblicazione di un bando digara, in quanto ritenute sussistenti le con-dizioni di estrema urgenza di cui all’arti-colo 63, comma 2, lettera c), del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50;

i terremoti con esiti distruttivi cau-sano numerose vittime e danni ingenti alpatrimonio immobiliare privato e pub-blico, alle infrastrutture e alle opere d’artecreando notevoli disagi anche a livellosociale con riflessi sull’economia chespesso vanno ben al di là di quanto vieneogni volta conteggiato, stimato e riportato;

sono 5 gli incrementi delle accisesui carburanti introdotti in questi ultimi48 anni per recuperare le risorse da de-stinare alla ricostruzione delle zone colpitedal terremoto. Dal 1970 (primo anno incui sono disponibili i dati sui consumi deicarburanti) al 2015 gli italiani hanno ver-sato nelle casse dello Stato 145 miliardi dieuro nominali (261 miliardi di euro, seattualizzati);

vi sono circa 700 moduli abitatividi legno inutilizzati e rimovibili ubicati aSellano, Capodacqua e Nocera Umbra,realizzati in occasione del sisma del 1997che consentirebbero ai cittadini di nonallontanarsi dalle proprie terre, di man-

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tenere vivo il senso di comunità e consen-tire, a chi ne ha ancora la possibilità, diseguire da vicino le proprie attività eco-nomiche e allo Stato un ingente risparmioeconomico circa la fornitura di nuovimoduli abitativi o contributi di autonomasistemazione,

impegna il Governo

a fornire una soluzione abitativa che ga-rantisca ai cittadini di rimanere, perquanto possibile, in prossimità delle lororesidenze, consentendo ad essi, fintantoche la propria casa non risulti agibile, discegliere tra un contributo di autonomasistemazione o moduli abitativi provvisorie garantendo, comunque, in questo ultimocaso, il reimpiego di quelli utilizzati per iprecedenti eventi sismici, attualmente inu-tilizzati e purché il loro stato di conser-vazione sia pienamente compatibile con laloro funzione oppure l’accesso al contri-buto di autonoma sistemazione, qualoranon fosse pronta, impegnandosi ad esten-dere tali misure, non solo ai proprietaridelle rispettive abitazioni, ma anche airesidenti affittuari fintanto che non siacompletata la fase di ricostruzione.

9/4158/1. Cristian Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

a seguito dei drammatici eventisismici che di recente hanno colpito l’Italiacentrale, la Casa circondariale di Came-rino è stata evacuata ed il personale, cosìcome i detenuti, sono stati temporanea-mente trasferiti ad altre sedi;

alcuni dipendenti del comparto mi-nisteri e della polizia penitenziaria, resi-denti nei comuni del cosiddetto « cratere »,sono stati inviati provvisoriamente in mis-sione presso gli istituti penitenziari diFermo e Porto San Giorgio e costretti apercorrere ogni giorno circa 150 km perraggiungere i luoghi di lavoro;

accade inoltre che i lavoratori inquestione, a proprie spese, utilizzinomezzi privati per raggiungere i luoghi dilavoro, in quanto se si avvalessero deimezzi pubblici impiegherebbero circa dueore per percorrere il tragitto casa-lavoro,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, neimodi e nelle forme che riterrà più oppor-tuno, l’assegnazione temporanea dei di-pendenti del comparto ministeri e dellapolizia penitenziaria della Casa circonda-riale di Camerino, presso istituti peniten-ziari e/o, qualora possibile, anche pressoaltre amministrazioni statali più vicini allapropria residenza e ai propri nuclei fami-liari.

9/4158/2. Manzi, Carrescia, Morani, Lo-dolini, Luciano Agostini, Petrini, Mar-chetti.

La Camera,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno pa-lesato nuove problematicità in merito allatutela della salute del personale di soc-corso tanto da rendere opportuno unaggiornamento ed integrazione dei relativiprotocolli di intervento con la previsionedi idonei strumenti di salvaguardia dellasalute del personale medesimo;

detriti contenenti amianto sonostati movimentati dal personale di soc-corso senza le adeguate protezioni. Talidetriti sarebbero stati inoltre utilizzati perriempire, livellare e mettere in sicurezza learee delle tendopoli site tra Amatrice edArquata del Tronto;

la pista di atterraggio degli elicot-teri sarebbe stata posta nelle immediatevicinanze delle macerie contenentiamianto, causando un pericolosissimo « ef-fetto-ventilatore » con la propagazione nel-l’ambiente di particelle di amianto;

il presidente dell’Osservatorio Na-zionale Amianto, Ezio Bonanni, ha lan-

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

ciato un appello alle autorità ritenendocome inevitabile la polverizzazione dellafibra di amianto contenuta nei materialidistrutti dal sisma, invitando le istituzionia dotare i soccorritori mascherine di pro-tezione adeguate e considerando insuffi-cienti le semplici mascherine antipolvere;

tali mascherine antipolvere, inparte utilizzate durante i primi soccorsi adAmatrice, sarebbero infatti del tutto ina-deguate ad impedire l’inalazione della fi-bra di amianto e, quindi, l’insorgenza dimalattie cancerogene ad essa correlate;

l’elevato rischio sismico che carat-terizza numerose aree del territorio ita-liano, con il crescente impiego di mezzi erisorse per i relativi soccorsi, impone digarantire la salute del personale addetto alsoccorso, alla rimozione e movimentazionedei detriti contenenti amianto,

impegna il Governo:

ad aggiornare i protocolli per l’inter-vento del personale di soccorso della Pro-tezione Civile, dei Corpi di Polizia e delleForze Armate elevando le disposizioni disicurezza in merito all’eventuale pericolodi contaminazione da amianto;

a disporre in particolar modo cheeventuali piste di atterraggio per gli eli-cotteri di soccorso siano individuate, dovepossibile, a distanza di sicurezza dai de-triti che potenzialmente contengonoamianto;

ad adeguare l’equipaggiamento delpersonale di soccorso con mascherine ingrado di evitare la respirazione di fibre opolveri contenenti amianto.

9/4158/3. Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo,Corda, Paolo Bernini, Zolezzi, Terzoni.

La Camera,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno pa-lesato nuove problematicità in merito allatutela della salute del personale di soc-

corso tanto da rendere opportuno unaggiornamento ed integrazione dei relativiprotocolli di intervento con la previsionedi idonei strumenti di salvaguardia dellasalute del personale medesimo;

detriti contenenti amianto sonostati movimentati dal personale di soc-corso senza le adeguate protezioni. Talidetriti sarebbero stati inoltre utilizzati perriempire, livellare e mettere in sicurezza learee delle tendopoli site tra Amatrice edArquata del Tronto;

la pista di atterraggio degli elicot-teri sarebbe stata posta nelle immediatevicinanze delle macerie contenentiamianto, causando un pericolosissimo « ef-fetto-ventilatore » con la propagazione nel-l’ambiente di particelle di amianto;

il presidente dell’Osservatorio Na-zionale Amianto, Ezio Bonanni, ha lan-ciato un appello alle autorità ritenendocome inevitabile la polverizzazione dellafibra di amianto contenuta nei materialidistrutti dal sisma, invitando le istituzionia dotare i soccorritori mascherine di pro-tezione adeguate e considerando insuffi-cienti le semplici mascherine antipolvere;

tali mascherine antipolvere, inparte utilizzate durante i primi soccorsi adAmatrice, sarebbero infatti del tutto ina-deguate ad impedire l’inalazione della fi-bra di amianto e, quindi, l’insorgenza dimalattie cancerogene ad essa correlate;

l’elevato rischio sismico che carat-terizza numerose aree del territorio ita-liano, con il crescente impiego di mezzi erisorse per i relativi soccorsi, impone digarantire la salute del personale addetto alsoccorso, alla rimozione e movimentazionedei detriti contenenti amianto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

aggiornare i protocolli per l’inter-vento del personale di soccorso della Pro-tezione Civile, dei Corpi di Polizia e delle

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XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

Forze Armate elevando le disposizioni disicurezza in merito all’eventuale pericolodi contaminazione da amianto;

disporre in particolar modo cheeventuali piste di atterraggio per gli eli-cotteri di soccorso siano individuate, dovepossibile, a distanza di sicurezza dai de-triti che potenzialmente contengonoamianto;

adeguare l’equipaggiamento delpersonale di soccorso con mascherine ingrado di evitare la respirazione di fibre opolveri contenenti amianto.

9/4158/3. (Testo modificato nel corsodella seduta) Basilio, Frusone, Rizzo,Tofalo, Corda, Paolo Bernini, Zolezzi,Terzoni.

La Camera,

premesso che:

come si apprende dalla missivainviata in data 21/11/2016 dal ConsiglioNazionale degli Ingegneri ai propri iscritti,avente come oggetto « Sisma Centro Italia2016 – richiesta urgente agibilitatori », laProtezione Civile ha richiesto l’esecuzionedi un numero di accertamenti di moltosuperiore alle previsioni, passando a se-guito del terremoto del 24 agosto da circa70.000 previsti a oltre 200,000, a causa deinuovi terremoti del 26 e 30 ottobre;

in tale comunicazione si specificainoltre come il Dipartimento della Prote-zione Civile avrebbe previsto l’indispensa-bile partecipazione di un totale di circamille tecnici, grazie ai quali dovrannoessere individuati fabbricati agibili e quelliinagibili, mediante verifiche speditive(schede FAST), ciò al fine di definire ilnumero dei container da utilizzare per iprossimi sei-otto mesi;

da mesi nelle zone dei sisma del-l’agosto e dell’ottobre 2016 operano quindicentinaia di professionisti che svolgonoattività di perizia sugli immobili, compi-

lando le schede AeDES (Agibilità e Dannonell’Emergenza Sismica) e facendo periziespeditive;

per questa attività la ProtezioneCivile ha provveduto a riconoscere una« forma di rimborso per il mancato gua-dagno giornaliero », come da disposizionidel comma 6, articolo 1 dell’ordinanzan. 405 del 10 novembre 2016, il qualesegue a sua volta l’articolo 9 comma 10 deldecreto del Presidente della Repubblica194/2001;

la procedura prevista dall’ordi-nanza già citata obbliga i Consigli nazio-nali a verificare le singole dichiarazionidei redditi presentate dai professionistiper stabilire il quantum del rimborso peril mancato guadagno;

per i professionisti che dichiaranobassi redditi, i giovani che non hanno almomento reddito o i dipendenti che svol-gono anche attività professionali e chehanno preso le ferie per operare in questezone, il rimborso risulterebbe essere dav-vero minimo,

impegna il Governo

a riconsiderare il rimborso di cui in pre-messa calcolandolo per tutti i volontarisulla base del reddito medio delle singolecategorie professionali e che sia pari all’80per cento del limite lordo giornaliero sta-bilito dall’articolo 9, comma 10 del decretodel Presidente della Repubblica 8 febbraio2001, n. 194.

9/4158/4. Crippa.

La Camera,

premesso che:

l’intesa sullo schema di decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasportirecante come oggetto « Testo aggiornatodelle norme tecniche per le costruzioni », dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertitodalla legge 27 luglio 2004, n.186, la qualesarebbe doveva essere raggiunta nel corso

Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

dell’ultima seduta della Conferenza Unifi-cata, è stata nuovamente rinviata;

i precedenti rinvii si sono verificatia causa di perplessità dovute principal-mente al mancato accordo su alcune com-petenze professionali che riguardano lecategorie di geologi e ingegneri;

dopo i recenti eventi sismici diagosto e ottobre 2016 è maturata la con-vinzione, poi rivelatasi fin troppo ottimi-stica, che il percorso avrebbe subito unaforte accelerazione per non protrarre ul-teriormente i tempi di approvazione ditale decreto;

la prima bozza di decreto è stataapprovata dal Consiglio Superiore dei La-vori Pubblici (CSLP) il 14 novembre 2014,mentre successivamente sarebbero statiprevisti i pareri del Dipartimento dellaProtezione Civile e del Ministero dell’In-terno, oltre al via libera della ConferenzaUnificata;

si ricorda come, mentre le NuoveNorme Tecniche per le Costruzioni (NTC)del 2008 hanno raggruppato per la primavolta in un unico testo i criteri di verificadella sicurezza per tutte le tecnologiecostruttive (stabilità dei terreni, muratura,cemento armato, legno, acciaio) unificandocriteri di valutazione, livelli di sicurezza,modalità di progettazione, certificazionedei materiali, collaudi, norme per gli edi-fici esistenti, oltre ad aver previsto l’ob-bligatorietà delle verifica sismica per tuttoil territorio nazionale e l’obbligo dei cal-coli strutturali col metodo agli Stati Limite(basato sugli Eurocodici) le nuove dovreb-bero rappresentare solo un aggiornamentodelle materie citate in precedenza e, pro-prio per questo, di conseguenza una similesituazione di stallo appare del tutto ingiu-stificata,

impegna il Governo

a emanare quanto prima il decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasportirecante « Testo aggiornato delle normetecniche per le costruzioni ».

9/4158/5. Vallascas.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recanteinterventi urgenti in favore delle popola-zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,all’articolo 20 prevede misure finalizzateal Sostegno alle imprese danneggiate daglieventi sismici del 2016;

in particolare, al comma 1, si de-stinano 35 milioni di euro alla concessionedi agevolazioni, nella forma del contributoin conto interessi, alle imprese, con sede ounità locali ubicate nei territori dei co-muni colpiti dal terremoto ed elencatinello stesso provvedimento, nonché(comma 2) per agevolazioni nella forma dicontributo in conto capitale alle impreseche realizzino, ovvero abbiano realizzato,a partire dal 24 agosto 2016, investimentiproduttivi nei territori degli stessi comuni;

nei 131 comuni direttamente colpitidagli eventi sismici sono presenti quasi900 strutture ricettive, per un totale dioltre 20 mila posti letto; tali strutturehanno subito e stanno subendo pesanticontraccolpi economici, commerciali e oc-cupazionali;

molte imprese ricettive (ristoranti,alberghi, eccetera) hanno infatti riportatodanni strutturali ingenti, che impedisconola ripresa dell’attività, ma altre, pur nonavendo subito danni strutturali, si trovanoubicate all’interno della zona rossa e sonoquindi sostanzialmente inaccessibili. Ciòcomporta un crollo delle prenotazioni edun conseguente calo del fatturato rispettoallo stesso periodo dell’anno passato non-ché, evidentemente, per i mesi che ver-ranno;

appare quindi fondamentale guar-dare anche a quelli che sono i danniindiretti subiti dalle imprese, specie quelledel turismo, in analogia con quanto giàfatto per il terremoto che colpì Umbria eMarche nel 1997 dopo il quale si prevideun contributo in conto capitale per le

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

imprese che furono in grado di dimostrareun sostanziale decremento del loro volumed’affari successivo al sisma,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di incrementare,attraverso ulteriori iniziative normative, ilfondo di cui al comma 1 dell’articolo 20del decreto in esame, al fine di utilizzarloanche per agevolazioni nella forma dicontributo in conto capitale alle impresedel turismo, anche stagionali, che abbianosubito una riduzione delle attività svoltenel territorio dei comuni colpiti daglieventi sismici, e quindi un decremento delfatturato almeno del 50 per cento rispettoa quello dello stesso periodo dell’anno2015.

9/4158/6. Gallinella, Ciprini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recanteinterventi urgenti in favore delle popola-zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,all’articolo 20 prevede misure finalizzateal Sostegno alle imprese danneggiate daglieventi sismici del 2016;

in particolare, al comma 1, si de-stinano 35 milioni di euro alla concessionedi agevolazioni, nella forma del contributoin conto interessi, alle imprese, con sede ounità locali ubicate nei territori dei co-muni colpiti dal terremoto ed elencatinello stesso provvedimento, nonché(comma 2) per agevolazioni nella forma dicontributo in conto capitale alle impreseche realizzino, ovvero abbiano realizzato,a partire dal 24 agosto 2016, investimentiproduttivi nei territori degli stessi comuni;

nei 131 comuni direttamente colpitidagli eventi sismici sono presenti quasi900 strutture ricettive, per un totale dioltre 20 mila posti letto; tali strutturehanno subito e stanno subendo pesanticontraccolpi economici, commerciali e oc-cupazionali;

molte imprese ricettive (ristoranti,alberghi, eccetera) hanno infatti riportatodanni strutturali ingenti, che impedisconola ripresa dell’attività, ma altre, pur nonavendo subito danni strutturali, si trovanoubicate all’interno della zona rossa e sonoquindi sostanzialmente inaccessibili. Ciòcomporta un crollo delle prenotazioni edun conseguente calo del fatturato rispettoallo stesso periodo dell’anno passato non-ché, evidentemente, per i mesi che ver-ranno;

appare quindi fondamentale guar-dare anche a quelli che sono i danniindiretti subiti dalle imprese, specie quelledel turismo, in analogia con quanto giàfatto per il terremoto che colpì Umbria eMarche nel 1997 dopo il quale si prevideun contributo in conto capitale per leimprese che furono in grado di dimostrareun sostanziale decremento del loro volumed’affari successivo al sisma,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di incrementare,attraverso ulteriori iniziative normative, ilfondo di cui al comma 1 dell’articolo 20del decreto in esame, al fine di utilizzarloanche per agevolazioni nella forma dicontributo in conto capitale alle impresedel turismo, anche stagionali, che abbianosubito una riduzione delle attività svoltenel territorio dei comuni colpiti daglieventi sismici.

9/4158/6. (Testo modificato nel corsodella seduta) Gallinella, Ciprini.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 28 stabilisce disposizioniin materia di trattamento e trasporto delle« macerie » ovvero del materiale derivantedal crollo parziale o totale degli edifici, ilcomma 4 dell’articolo 28 prevede unaautomatica « derubricazione » di tali resi-dui da rifiuti speciali, eventualmente pe-ricolosi, a rifiuti urbani non pericolosi, perle fasi di raccolta e trasporto, senza alcuna

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

indagine preventiva, salva la previsione disituazioni in cui è possibile « segnalare imateriali pericolosi ed effettuare, in con-dizioni di sicurezza, le raccolte selettive »;

è possibile che si creino delle situa-zione di rischio per la legalità così comegià emerso nelle cronache in relazione aisoggetti che si occuperanno del definitivosmaltimento o recupero delle macerie;

il comma 10 dell’articolo 28 prevedeche il Commissario straordinario costitui-sca un comitato di indirizzo e pianifica-zione delle attività di rimozione delle ma-cerie a cui è chiamato a partecipare ancheil Corpo Forestale dello Stato;

il Corpo forestale svolge un ruoloimprescindibile nella prevenzione e nelcontrasto del crimine ambientale,

impegna il Governo

a procrastinare, attraverso ulteriori inizia-tive normative, di un anno, ovvero fino al1o gennaio 2018, l’entrata in vigore deldecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177in relazione ai provvedimenti concernentil’attribuzione delle funzioni, il trasferi-mento delle risorse strumentali e finan-ziarie e il transito del personale del Corpoforestale dello Stato nelle amministrazionidi cui all’articolo 12 del citato decreto, alfine di pianificare al meglio le attività dirimozione dei rifiuti e di contrastare ognipossibile violazione di norme ambientali.

9/4158/7. Massimiliano Bernini, Terzoni,Vignaroli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 29 contiene disposizioniderogatorie rispetto al regime originario digestione delle terre e rocce da scavo finoal 31 dicembre 2018 al fine di favorire leattività di ricostruzione privata;

l’articolo in oggetto, conferma te-stualmente il rispetto dell’attuale disci-plina di settore dell’unione europea;

la disposizione risulta essere pre-occupante in quanto, non potendo consi-derarsi esistente uno specifico quadro co-munitario sul tema delle terre e rocce dascavo, produrrebbe una deregulation taleda consentire il libero utilizzo di materialiche potrebbero essere contaminati,

impegna il Governo

a monitorare l’applicazione di tale dispo-sizione, trasmettendo una relazione an-nuale alle Camere le modalità della rico-struzione privata con specifico riferimentoalle terre e rocce da scavo ed ai relativicontrolli sull’effettivo riutilizzo in situ ditali materiali.

9/4158/8. Micillo, De Rosa, Terzoni, Zo-lezzi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 29 contiene disposizioniderogatorie rispetto al regime originario digestione delle terre e rocce da scavo finoal 31 dicembre 2018 al fine di favorire leattività di ricostruzione privata;

l’articolo in oggetto, conferma te-stualmente il rispetto dell’attuale disci-plina di settore dell’unione europea;

la disposizione risulta essere pre-occupante in quanto, non potendo consi-derarsi esistente uno specifico quadro co-munitario sul tema delle terre e rocce dascavo, produrrebbe una deregulation taleda consentire il libero utilizzo di materialiche potrebbero essere contaminati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di monitorarel’applicazione di tale disposizione, infor-mando le Camere sulle modalità dellaricostruzione privata con specifico riferi-mento alle terre e rocce da scavo ed ai

Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

relativi controlli sull’effettivo riutilizzo insitu di tali materiali.

9/4158/8. (Testo modificato nel corsodella seduta) Micillo, De Rosa, Terzoni,Zolezzi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento contiene disposi-zioni urgenti per i territori delle regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inte-ressati dagli eventi sismici che si sonoverificati a partire dai 24 agosto 2016 e inesso sono confluite – durante l’esame alSenato – le disposizioni di un successivodecreto, n. 205 del 2016, con il quale sonostati previsti ulteriori interventi a seguitodel 26 e del 30 ottobre 2016;

il titolo I detta i principi direttivi eindividua le risorse necessarie per la ri-costruzione, prevedendo anche le modalitàdi realizzazione delle strutture provvisoriedi prima emergenza;

il titolo II stabilisce le misure per laricostruzione e il rilancio del sistema eco-nomico e produttivo delle aree colpite;

i titoli III e IV, rispettivamente,regolano i rapporti tra gli interventi per laricostruzione e gli interventi di protezionecivile) e dettano misure per gli enti locali,ivi comprese le sospensioni di termini emisure fiscali;

il titolo VI reca disposizioni fina-lizzate ad una efficiente organizzazionedel personale;

secondo le analisi condotte dall’I-stituto nazionale di geografica e vulcano-logia, utilizzando le immagini restituite daisatelliti, la sequenza dei terremoti chehanno coinvolto le aree dell’Appenninocentrale nei mesi da agosto a novembre2016 avrebbero provocato un abbassa-mento dell’area di Castelluccio di Norcia(PG) di circa 70 centimetri, mentre l’areain cui insiste l’abitato di Norcia si sarebbesollevata di circa 35 centimetri;

l’area interessata dai numerosieventi sismici degli scorsi mesi è stataindividuata da Snam Rete gas spa comesede di parte del tracciato del gasdottodenominato « Rete Adriatica » che do-vrebbe svilupparsi per circa 687 chilometrida Brindisi a Minerbio;

altre parti del tracciato vanno aintersecare aree a forte rischio sismico;sovrapponendo il percorso del gasdottoalle carte sismiche delle regioni interes-sate, balza in tutta la sua evidenza che lacondotta corre in parallelo e talvolta in-terseca le linee di faglia attive di territoricaratterizzati da un notevole tasso di si-smicità che si manifesta, non di rado,attraverso eventi di magnitudo elevata,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di compe-tenza al fine di escludere che il progetto direalizzazione dell’opera coinvolga la fasciaappenninica, al fine di evitare rischi perl’ambiente e per la salute delle personeche vivono nei territori interessati.

9/4158/9. Vacca, Terzoni, Gallinella.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 28 prevede disposizioni inmateria di trattamento e trasporto delle« macerie » ovvero del materiale derivantedal crollo parziale o totale degli edifici;

l’articolo opera una automatica« derubricazione » di tali residui da rifiutispeciali, eventualmente pericolosi, a rifiutiurbani non pericolosi, per le fasi di rac-colta e trasporto, senza alcuna indaginepreventiva, salva la previsione di situazioniin cui è possibile « segnalare i materialipericolosi ed effettuare, in condizioni disicurezza, le raccolte selettive »;

il rischio è che tali residui possanoessere trattati come rifiuti non pericolosi

Atti Parlamentari — 118 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

senza analisi anche nella fase finale delrecupero o dello smaltimento,

impegna il Governo

a valutare, all’esito dell’applicazione delladisposizione, se sia necessario prevedere inogni caso forme di controllo e classifica-zione di tali tipologie di rifiuti anche nellafase di raccolta e trasporto al fine dipreservare la salute dei cittadini e deglioperatori impegnati nella raccolta e nellamovimentazione di tali rifiuti.

9/4158/10. Zolezzi, Terzoni, De Rosa, Vi-gnaroli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 26 esclude, per l’eserciziofinanziario 2016, l’Ente parco nazionaledel Gran Sasso e Monti della Laga e l’Enteparco nazionale dei Monti Sibillini dadeterminati vincoli di spesa previsti alegislazione vigente, rinviando all’articolo52 del presente provvedimento per la co-pertura finanziaria degli oneri derivanti datale disposizione;

l’articolo 50-bis, recante « Disposi-zioni concernenti il personale dei Comunie del Dipartimento della protezione ci-vile », prevede che i Comuni di cui agliallegati 1 e 2, possano assumere ulterioriunità di personale, con professionalità ditipo tecnico o amministrativo, in deroga aivincoli di contenimento della spesa dipersonale previsti dal decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive modificazioni;

gli enti parco sopra menzionatihanno necessità di risorse umane perpoter realizzare al meglio le loro attività dicura e protezione del territorio colpitodagli eventi sismici di cui al presenteprovvedimento,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere, at-traverso ulteriori iniziative normative, agli

Enti Parco nazionali del Gran Sasso eMonti della Laga e dei Monti Sibillini lafacoltà di assumere unità di personalemediante contratti di lavoro a tempo de-terminato, in deroga ai vincoli normatividi contenimento della spesa di personale.

9/4158/11. Terzoni.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 26 esclude, per l’eserciziofinanziario 2016, l’Ente parco nazionaledel Gran Sasso e Monti della Laga e l’Enteparco nazionale dei Monti Sibillini dadeterminati vincoli di spesa previsti alegislazione vigente, rinviando all’articolo52 del presente provvedimento per la co-pertura finanziaria degli oneri derivanti datale disposizione;

l’articolo 50-bis, recante « Disposi-zioni concernenti il personale dei Comunie del Dipartimento della protezione ci-vile », prevede che i Comuni di cui agliallegati 1 e 2, possano assumere ulterioriunità di personale, con professionalità ditipo tecnico o amministrativo, in deroga aivincoli di contenimento della spesa dipersonale previsti dal decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive modificazioni;

gli enti parco sopra menzionatihanno necessità di risorse umane perpoter realizzare al meglio le loro attività dicura e protezione del territorio colpitodagli eventi sismici di cui al presenteprovvedimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, at-traverso ulteriori iniziative normative, agliEnti Parco nazionali del Gran Sasso eMonti della Laga e dei Monti Sibillini lafacoltà di assumere unità di personalemediante contratti di lavoro a tempo de-

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

terminato, in deroga ai vincoli normatividi contenimento della spesa di personale.

9/4158/11. (Testo modificato nel corsodella seduta) Terzoni.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 6, comma 8, include tra lespese ammissibili a finanziamento le speserelative alle prestazioni tecniche e ammi-nistrative, nei limiti di quanto determinatoall’articolo 34, comma 5 che fissa uncontributo massimo, a carico del Commis-sario straordinario, per tutte le attivitàtecniche poste in essere per la ricostru-zione pubblica e privata, nella misura del10 per cento, al netto dell’IVA e deiversamenti previdenziali. Con provvedi-mento commissariale può essere inoltrericonosciuto un contributo aggiuntivo, perle sole indagini o prestazioni specialistiche,nella misura massima del 2 per cento;

le indagini e prestazioni tecniche especialistiche sono essenziali e propedeu-tiche alla presentazione da parte dei pri-vati danneggiati dal sisma dell’istanza diconcessione dei contributi, unitamente allarichiesta del titolo abilitativo necessario inrelazione alla tipologia dell’intervento pro-gettato,

impegna il Governo

a prevedere che il contributo per le speserelative alle prestazioni tecniche, ammini-strative e specialistiche sia erogato all’attodel riconoscimento del finanziamentonella misura accertata con il decreto diconcessione del contributo.

9/4158/12. De Rosa.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 6, comma 8, include tra lespese ammissibili a finanziamento le speserelative alle prestazioni tecniche e ammi-

nistrative, nei limiti di quanto determinatoall’articolo 34, comma 5 che fissa uncontributo massimo, a carico del Commis-sario straordinario, per tutte le attivitàtecniche poste in essere per la ricostru-zione pubblica e privata, nella misura del10 per cento, al netto dell’IVA e deiversamenti previdenziali. Con provvedi-mento commissariale può essere inoltrericonosciuto un contributo aggiuntivo, perle sole indagini o prestazioni specialistiche,nella misura massima del 2 per cento;

le indagini e prestazioni tecniche especialistiche sono essenziali e propedeu-tiche alla presentazione da parte dei pri-vati danneggiati dal sisma dell’istanza diconcessione dei contributi, unitamente allarichiesta del titolo abilitativo necessario inrelazione alla tipologia dell’intervento pro-gettato,

impegna il Governo

a valutare se vi sia la possibilità di pre-vedere l’anticipazione del contributo per lespese sostenute per prestazioni tecniche,amministrative e specialistiche.

9/4158/12. (Testo modificato nel corsodella seduta) De Rosa.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione inlegge, con modificazioni, del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, reca interventiurgenti in favore delle popolazioni colpitedal terremoto del 24 agosto 2016;

in particolare l’articolo 28 prevedeuna serie di disposizioni in deroga alladisciplina ordinaria in tema di gestione deirifiuti;

il comma 10 del suddetto articolo28, affida al Commissario straordinario lacostituzione di un comitato di indirizzo epianificazione delle attività di rimozione

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

dei rifiuti e della ricostruzione costituitocon proprio provvedimento,

impegna il Governo:

a costituire in tempi rapidi il comi-tato di cui in premessa, valutando, altresì,la costituzione di una commissione internaad hoc al fine di esaminare le violazioniambientali in tema di rimozione dellemacerie già contestate;

a valutare gli effetti applicativi dellederoghe contenute all’articolo 28 del prov-vedimento legislativo in esame, al fine diintervenire con eventuali modifiche nor-mative.

9/4158/13. Vignaroli, Terzoni, Zolezzi,De Rosa.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione inlegge, con modificazioni, del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, reca interventiurgenti in favore delle popolazioni colpitedal terremoto del 24 agosto 2016;

in particolare l’articolo 28 prevedeuna serie di disposizioni in deroga alladisciplina ordinaria in tema di gestione deirifiuti;

il comma 10 del suddetto articolo28, affida al Commissario straordinario lacostituzione di un comitato di indirizzo epianificazione delle attività di rimozionedei rifiuti e della ricostruzione costituitocon proprio provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle de-roghe contenute all’articolo 28 del prov-vedimento legislativo in esame, al fine diintervenire con eventuali modifiche nor-mative.

9/4158/13. (Testo modificato nel corsodella seduta) Vignaroli, Terzoni, Zolezzi,De Rosa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento contiene disposi-zioni urgenti per i territori delle regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inte-ressati dagli eventi sismici che si sonoverificati a partire dal 24 agosto 2016 e inesso sono confluite – durante l’esame alSenato – le disposizioni di un successivodecreto, n. 205 del 2016, con il quale sonostati previsti ulteriori interventi a seguitodel 26 e del 30 ottobre 2016;

il titolo I detta i princìpi direttivi eindividua le risorse necessarie per la ri-costruzione, prevedendo anche le modalitàdi realizzazione delle strutture provvisoriedi prima emergenza;

il titolo II stabilisce le misure per laricostruzione e il rilancio dei sistema eco-nomico e produttivo delle aree colpite;

i titoli III e IV, rispettivamente,regolano i rapporti tra gli interventi per laricostruzione e gli interventi di protezionecivile) e dettano misure per gli enti locali,ivi comprese le sospensioni di termini emisure fiscali;

il titolo VI reca disposizioni fina-lizzate ad una efficiente organizzazionedel personale;

l’articolo 27, in particolare, prevedeun programma attraverso il quale il Com-missario straordinario dovrà coordinaregli interventi di ripristino e realizzazione– nei comuni interessati dagli eventi si-smici – degli impianti di depurazione, dicollettamento fognario e degli acquedotti,

impegna il Governo

a prevedere la realizzazione di conduttureidriche di emergenza per garantire il cor-retto approvvigionamento nelle aree col-pite dal sisma nell’eventualità che gli ac-quedotti subiscano dei danneggiamenti chene impediscano il corretto funzionamento.

9/4158/14. Daga.

Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

La Camera,

premesso che:

il provvedimento contiene disposi-zioni urgenti per i territori delle regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inte-ressati dagli eventi sismici che si sonoverificati a partire dal 24 agosto 2016 e inesso sono confluite – durante l’esame alSenato – le disposizioni di un successivodecreto, n. 205 del 2016, con il quale sonostati previsti ulteriori interventi a seguitodel 26 e del 30 ottobre 2016;

il titolo I detta i princìpi direttivi eindividua le risorse necessarie per la ri-costruzione, prevedendo anche le modalitàdi realizzazione delle strutture provvisoriedi prima emergenza;

il titolo II stabilisce le misure per laricostruzione e il rilancio dei sistema eco-nomico e produttivo delle aree colpite;

i titoli III e IV, rispettivamente,regolano i rapporti tra gli interventi per laricostruzione e gli interventi di protezionecivile) e dettano misure per gli enti locali,ivi comprese le sospensioni di termini emisure fiscali;

il titolo VI reca disposizioni fina-lizzate ad una efficiente organizzazionedel personale;

l’articolo 27, in particolare, prevedeun programma attraverso il quale il Com-missario straordinario dovrà coordinaregli interventi di ripristino e realizzazione– nei comuni interessati dagli eventi si-smici – degli impianti di depurazione, dicollettamento fognario e degli acquedotti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere larealizzazione di condutture idriche diemergenza per garantire il corretto ap-provvigionamento nelle aree colpite dalsisma nell’eventualità che gli acquedottisubiscano dei danneggiamenti che ne im-pediscano il corretto funzionamento.

9/4158/14. (Testo modificato nel corsodella seduta) Daga.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento contiene disposi-zioni urgenti per i territori delle regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inte-ressati dagli eventi sismici che si sonoverificati a partire dal 24 agosto 2016 e inesso sono confluite – durante l’esame alSenato – le disposizioni di un successivodecreto, n. 205 del 2016, con il quale sonostati previsti ulteriori interventi a seguitodel 26 e del 30 ottobre 2016;

il titolo I detta i principi direttivi eindividua le risorse necessarie per la ri-costruzione, prevedendo anche le modalitàdi realizzazione delle strutture provvisoriedi prima emergenza;

il titolo II stabilisce le misure per laricostruzione e il rilancio del sistema eco-nomico e produttivo delle aree colpite;

i titoli III e IV, rispettivamente,regolano i rapporti tra gli interventi per laricostruzione e gli interventi di protezionecivile) e dettano misure per gli enti locali,ivi comprese le sospensioni di termini emisure fiscali;

il titolo VI reca disposizioni fina-lizzate ad una efficiente organizzazionedel personale;

in particolare l’articolo 6 del prov-vedimento disciplina le tipologie di danniagli edifici e individua, per ognuna di esse,gli interventi di ricostruzione e recuperoammessi a contributo,

impegna il Governo

a prevedere, nell’ambito di un efficaceprogetto di ricostruzione complessiva enell’ottica di una politica di rilancio eco-nomico e sociale dei territori colpiti daglieventi sismici, che siano ammessi a bene-ficiare dei finanziamenti previsti dal prov-vedimento in esame preferibilmente gliinterventi di adeguamento sismico rispettoa quelli finalizzati al semplice migliora-mento sismico.

9/4158/15. Busto.

Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

La Camera,

premesso che:

l’articolo 7 reca disposizioni in ma-teria di contributi per la riparazione oricostruzione di immobili danneggiati odistrutti dagli eventi sismici e le condizioniper la concessione del beneficio finalizzatia ripristinare o ricostruire gli immobili diedilizia privata ad uso abitativo e nonabitativo, ad uso produttivo e commer-ciale, ad uso agricolo e per i servizipubblici e privati, compresi quelli destinatial culto, danneggiati o distrutti dall’eventosismico;

occorre agevolare la ripresa pro-duttiva delle aziende che hanno subito unariduzione delle attività a seguito del sisma;

grave è il danno sofferto anchedalle imprese del turismo, anche stagio-nali, che hanno subito una riduzione delleattività svolte nel territorio dei comunicolpiti dal sisma; si rende necessarioestendere il contributo e le agevolazionianche a favore delle imprese del turismo,anche stagionali, che abbiano subito unariduzione delle attività svolte (perdita diclientela e conseguente riduzione del vo-lume di affari) nel territorio dei comunielencati nell’allegato 1 ed a estendere detteagevolazioni anche ad altri comuni noncompresi nell’elenco dei comuni del co-siddetto « cratere » di cui all’allegato 1 deldisegno di legge e nei quali le predetteimprese hanno subito riduzioni rilevantidell’attività economica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzatea reperire e/o utilizzare le risorse ancheper agevolazioni nella forma di contributoin conto capitale a favore delle imprese delturismo, anche stagionali, che abbianosubito una riduzione delle attività svoltenel territorio dei comuni elencati nell’al-legato 1 in grado di dimostrare un sostan-ziale decremento del loro volume d’affaririspetto alla media abituale di periododopo gli eventi sismici del 2016 e a esten-dere le predette agevolazioni anche ad

altri comuni seppur non compresi nell’al-legato predetto, le cui imprese hanno su-bito, a seguito del sisma, riduzioni rile-vanti dell’attività.

9/4158/16. Ciprini, Gallinella.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 7 reca disposizioni in ma-teria di contributi per la riparazione oricostruzione di immobili danneggiati odistrutti dagli eventi sismici e le condizioniper la concessione del beneficio finalizzatia ripristinare o ricostruire gli immobili diedilizia privata ad uso abitativo e nonabitativo, ad uso produttivo e commer-ciale, ad uso agricolo e per i servizipubblici e privati, compresi quelli destinatial culto, danneggiati o distrutti dall’eventosismico;

occorre agevolare la ripresa pro-duttiva delle aziende che hanno subito unariduzione delle attività a seguito del sisma;

grave è il danno sofferto anchedalle imprese del turismo, anche stagio-nali, che hanno subito una riduzione delleattività svolte nel territorio dei comunicolpiti dal sisma; si rende necessarioestendere il contributo e le agevolazionianche a favore delle imprese del turismo,anche stagionali, che abbiano subito unariduzione delle attività svolte (perdita diclientela e conseguente riduzione del vo-lume di affari) nel territorio dei comunielencati nell’allegato 1 ed a estendere detteagevolazioni anche ad altri comuni noncompresi nell’elenco dei comuni del co-siddetto « cratere » di cui all’allegato 1 deldisegno di legge e nei quali le predetteimprese hanno subito riduzioni rilevantidell’attività economica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare inizia-tive normative finalizzate a reperire e/outilizzare le risorse anche per agevolazioninella forma di contributo in conto capitale

Atti Parlamentari — 123 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

a favore delle imprese del turismo, anchestagionali, che abbiano subito una ridu-zione delle attività svolte nel territorio deicomuni elencati nell’allegato 1 in grado didimostrare un sostanziale decremento delloro volume d’affari rispetto alla mediaabituale di periodo dopo gli eventi sismicidel 2016 e di estendere le predette age-volazioni anche ad altri comuni seppurnon compresi nell’allegato predetto, le cuiimprese hanno subito, a seguito del sisma,riduzioni rilevanti dell’attività.

9/4158/16. (Testo modificato nel corsodella seduta) Ciprini, Gallinella.

La Camera,

premesso che:

nei 131 comuni elencati negli alle-gati 1 e 2 del decreto sono presenti 889strutture turistico ricettive, per un totaledi oltre 20 mila posti letto;

nelle nove province dell’Italia cen-trale interessate dagli eventi sismici sirileva la presenza di quasi 8,817 struttureturistico ricettive, con una capacità ricet-tiva superiore di 373.178 posti letto, chenel 2015 hanno ospitato oltre 19 milioni dipernottamenti;

nel 2015, le aziende del settoreturismo delle nove province hanno media-mente occupato quasi 40 mila dipendenti(38.562), con un picco di 50 mila (50,193)nel mese di agosto;

il turismo costituisce quindi unodei motori dell’economia del territorio eduna delle principali fonti di reddito e dioccupazione;

tali attività hanno subito e stannosubendo pesanti contraccolpi per causadel sisma;

molte imprese hanno subito danniingenti, che determinano l’inagibilità dellestrutture ricettive;

altre strutture, pur non essendostrutturalmente inagibili, sono ubicate al-l’interno delle cosiddette zone rosse,quindi sostanzialmente inaccessibili;

ulteriori importanti danni riguar-dano il lato commerciate, in quanto glieventi sismici, dopo aver provocato nel-l’immediato la partenza anticipata deiclienti e la cancellazione delle prenota-zioni per i periodi successivi, stanno de-terminando un calo consistente del fattu-rato nonché il mancato arrivo di preno-tazioni per i mesi a venire;

la contrazione dell’attività non ri-guarda unicamente i 131 comuni che sonostati direttamente colpiti dal sisma, inquanto l’onda mediatica ha fatto sì chel’intero territorio delle nove province siastato classificato « a rischio », ingenerandopreoccupazioni nell’opinione pubblica epesanti ricadute sul sistema economico;

al fine di agevolare la ripresa pro-duttiva delle aziende, e di sostenere lapermanenza delle imprese nelle aree in-teressate dal sisma e di contrastare lospopolamento dei territori,

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni, nella forma dicontributo in conto capitale, a favore delleimprese del turismo, anche stagionali, cheabbiano subito o subiranno una riduzionesignificativa delle attività in seguito aglieventi sismici nonché a prevedere agevo-lazioni, nella forma di contributo in contocapitale, in favore delle imprese che sti-pulino contratti di assicurazione contro irischi suddetti.

9/4158/17. Arlotti, Palese.

La Camera,

premesso che:

nei 131 comuni elencati negli alle-gati 1 e 2 del decreto sono presenti 889strutture turistico ricettive, per un totaledi oltre 20 mila posti letto;

Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

nelle nove province dell’Italia cen-trale interessate dagli eventi sismici sirileva la presenza di quasi 8,817 struttureturistico ricettive, con una capacità ricet-tiva superiore di 373.178 posti letto, chenel 2015 hanno ospitato oltre 19 milioni dipernottamenti;

nel 2015, le aziende del settoreturismo delle nove province hanno media-mente occupato quasi 40 mila dipendenti(38.562), con un picco di 50 mila (50,193)nel mese di agosto;

il turismo costituisce quindi unodei motori dell’economia del territorio eduna delle principali fonti di reddito e dioccupazione;

tali attività hanno subito e stannosubendo pesanti contraccolpi per causadel sisma;

molte imprese hanno subito danniingenti, che determinano l’inagibilità dellestrutture ricettive;

altre strutture, pur non essendostrutturalmente inagibili, sono ubicate al-l’interno delle cosiddette zone rosse,quindi sostanzialmente inaccessibili;

ulteriori importanti danni riguar-dano il lato commerciate, in quanto glieventi sismici, dopo aver provocato nel-l’immediato la partenza anticipata deiclienti e la cancellazione delle prenota-zioni per i periodi successivi, stanno de-terminando un calo consistente del fattu-rato nonché il mancato arrivo di preno-tazioni per i mesi a venire;

la contrazione dell’attività non ri-guarda unicamente i 131 comuni che sonostati direttamente colpiti dal sisma, inquanto l’onda mediatica ha fatto sì chel’intero territorio delle nove province siastato classificato « a rischio », ingenerandopreoccupazioni nell’opinione pubblica epesanti ricadute sul sistema economico;

al fine di agevolare la ripresa pro-duttiva delle aziende, e di sostenere lapermanenza delle imprese nelle aree in-

teressate dal sisma e di contrastare lospopolamento dei territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere age-volazioni, nella forma di contributo inconto capitale, a favore delle imprese delturismo, anche stagionali, che abbianosubito o subiranno una riduzione signifi-cativa delle attività in seguito agli eventisismici nonché di prevedere agevolazioni,nella forma di contributo in conto capi-tale, in favore delle imprese che stipulinocontratti di assicurazione contro i rischisuddetti.

9/4158/17. (Testo modificato nel corsodella seduta) Arlotti, Palese.

La Camera,

premesso che:

in sede di conversione con modifi-cazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016,n. 189, che reca « Interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite daglieventi sismici del 2016 » vengono ricom-prese tutte le zone interessate dal feno-meno sismico che ha colpito la nostraPenisola a partire dallo scorso 24 agosto;

le disposizioni del presente decretodisciplinano gli interventi per la ripara-zione, la ricostruzione, l’assistenza allapopolazione e la ripresa economica neiterritori delle Regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, interessati dagli eventisismici del 24 agosto 2016, ricompresi neicomuni indicati nell’allegato 1; mentre,nell’allegato 2 sono ricompresi i comuniinteressati dagli eventi sismici che, nelmese di ottobre, hanno colpito le mede-sime regioni;

la situazione della popolazionedelle zone terremotate versa in condizionigravissime a causa della violenza dell’e-vento tellurico che le ha colpite e delperpetrarsi dello stato emergenziale do-vuto alla continue scosse di assestamento;

tra le funzioni attribuite al Com-missario straordinario si rinviene quella di

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

assicurare il monitoraggio degli aiuti pre-visti dal decreto al fine di verificare l’as-senza di sovracompensazioni nel rispettodelle norme europee e nazionali in mate-ria di aiuti di stato;

a tal proposito si ricorda che l’ar-ticolo 107, paragrafo 2, lettera b), delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea (TFUE) dichiara compatibili con ilmercato interno « gli aiuti destinati a ov-viare ai danni arrecati dalle calamità na-turali oppure da altri eventi eccezionali ».Nella valutazione dei regimi di aiuto di cuiall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), delTFUE, la Commissione europea (Decisione14 agosto 2015 C(2015)5549 final 3) ètenuta a verificare che le circostanze re-lative alle calamità naturali invocate pergiustificare la concessione dell’aiuto e chele seguenti condizioni siano soddisfatte, Inparticolare, deve essere dimostrato che ildanno per cui viene concessa la compen-sazione sia una conseguenza diretta dellacalamità naturale e che l’aiuto non devecomportare una sovracompensazione deldanno ma solo ovviare al danno provocatodalla calamità naturale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di dichiarare,compatibilmente con le norme nazionalied europee, i territori delle Province col-pite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016,del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, zonesvantaggiate ai sensi dell’articolo 17 delRegolamento (CE) 1257/99 e dell’articolo 2del decreto legislativo 16 aprile 1997,n. 146 ai fini di una completa ripresaeconomica e lavorativa degli stessi.

9/4158/18. Locatelli, Pastorelli, LoMonte, Palese.

La Camera,

premesso che:

in sede di conversione con modifi-cazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016,n. 189, che reca « Interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici del 2016 » vengono ricom-prese tutte le zone interessate dal feno-meno sismico che ha colpito la nostraPenisola a partire dallo scorso 24 agosto;

le disposizioni del presente decretodisciplinano gli interventi per la ripara-zione, la ricostruzione, l’assistenza allapopolazione e la ripresa economica neiterritori delle Regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, interessati dagli eventisismici del 24 agosto 2016, ricompresi neicomuni indicati nell’allegato 1; mentre,nell’allegato 2 sono ricompresi i comuniinteressati dagli eventi sismici che, nelmese di ottobre, hanno colpito le mede-sime regioni;

la situazione della popolazionedelle zone terremotate versa in condizionigravissime a causa della violenza dell’e-vento tellurico che le ha colpite e delperpetrarsi dello stato emergenziale do-vuto alla continue scosse di assestamento;

tra le funzioni attribuite al Com-missario straordinario si rinviene quella diassicurare il monitoraggio degli aiuti pre-visti dal decreto al fine di verificare l’as-senza di sovracompensazioni nel rispettodelle norme europee e nazionali in mate-ria di aiuti di stato;

a tal proposito si ricorda che l’ar-ticolo 107, paragrafo 2, lettera b), delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea (TFUE) dichiara compatibili con ilmercato interno « gli aiuti destinati a ov-viare ai danni arrecati dalle calamità na-turali oppure da altri eventi eccezionali ».Nella valutazione dei regimi di aiuto di cuiall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), delTFUE, la Commissione europea (Decisione14 agosto 2015 C(2015)5549 final 3) ètenuta a verificare che le circostanze re-lative alle calamità naturali invocate pergiustificare la concessione dell’aiuto e chele seguenti condizioni siano soddisfatte, Inparticolare, deve essere dimostrato che ildanno per cui viene concessa la compen-sazione sia una conseguenza diretta dellacalamità naturale e che l’aiuto non devecomportare una sovracompensazione del

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XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

danno ma solo ovviare al danno provocatodalla calamità naturale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dichiarare,compatibilmente con le norme nazionalied europee, i territori delle Province col-pite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016,del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, zonesvantaggiate ai sensi dell’articolo 17 delRegolamento (CE) 1257/99 e dell’articolo 2del decreto legislativo 16 aprile 1997,n. 146 ai fini di una completa ripresaeconomica e lavorativa degli stessi.

9/4158/18. (Testo modificato nel corsodella seduta) Locatelli, Pastorelli, LoMonte, Palese.

La Camera,

premesso che:

in sede di conversione in legge deldecreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 cheinclude tutte le zone colpite della nostrapenisola a partire dal sisma del 24 agosto2016 si rileva che l’articolo 14 disciplina laprocedura per la programmazione, la pro-gettazione e la realizzazione degli inter-venti per la ricostruzione, la riparazione eil ripristino degli edifici pubblici, nonchédei beni del patrimonio culturale;

in particolare, mentre da un lato ilcomma 1 demanda a provvedimenti delcommissario straordinario la disciplina deifinanziamenti per la ricostruzione, la ri-parazione e il ripristino degli edifici pub-blici, per la funzionalità dei servizi pub-blici, nonché per gli interventi sui beni delpatrimonio artistico e culturale, a pattoche dimostrino il nesso di causalità tra glieventi sismici e i danni; dall’altro lato èsentita l’esigenza da parte dei comunistessi di attivarsi, per quanto possibile alfine di far essi stessi fronte alle proble-matiche inerenti la ricostruzione;

ma per fare questo occorre preve-dere ulteriori strumenti di ausilio checonsentano agli enti di recuperare risorse

in bilancio da destinare agli investimenti,investimenti che in tali casi presentanoun’urgenza indifferibile,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di favorire ulte-riormente l’utilizzo degli avanzi di ammi-nistrazione al fine di consentire di atti-vare, sin da subito, le risorse necessariealla ripresa della spesa in conto capitale.

9/4158/19. Pastorelli, Locatelli, LoMonte, Palese.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in discussionereca interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dagli eventi sismici del2016;

in particolare, il titolo I stabilisce iprincipi direttivi e le risorse per la rico-struzione ed il titolo II contiene le misureper la ricostruzione e il rilancio del si-stema economico e produttivo;

è drammaticamente, vivo il ricordodel cinismo di alcuni amministratori localie sedicenti imprenditori che, all’indomanidel terremoto de L’Aquila del 6 aprile2009, assaporavano i guadagni dell’emer-genza e dell’imminente ricostruzione,mentre le vittime del sisma erano appenastate sepolte dal disastro e dalle macerie;

tali esecrabili comportamenti costi-tuiscono un esiziale pericolo per la nostrademocrazia poiché minano la fiducia deicittadini nelle istituzioni e insinuano ildubbio che ci sia un pezzo immondo delPaese pronto a trarre vantaggi personalidalle nostre tragedie collettive;

la messa in sicurezza del patrimonioedilizio non può prescindere dalle peculia-rità del nostro territorio che, per moltiversi, è costituito da un patrimonio ediliziostorico, protetto, vincolato, peraltro co-struito con modalità di edificazione di cin-quecento, mille ovvero duemila anni fa;

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

l’intervento su tale patrimonio, perpoter essere realizzato in modo concreto eadeguato rispetto agli obiettivi di messa insicurezza, dovrebbe essere tenuto lontanoda idee di tipo vincolistico, che moltospesso si basano su surreali pregiudizialiideologiche;

secondo una recente stima dell’or-dine degli ingegneri, il costo complessivoriconducibile ai terremoti che hanno col-pito il nostro Paese negli ultimi cin-quant’anni, si aggirerebbe intorno ai 120miliardi di euro, un dato che sovrasta dicirca tre volte l’altro dato dei 40 miliardidi euro da più parti indicato come tettonecessario per realizzare un generale in-tervento nazionale per il rischio idrogeo-logico e sismico;

nell’attuale contesto recessivo cheperdura da otto anni, qualsiasi interventodi welfare (compreso quello relativo allamessa in sicurezza del territorio nazio-nale) dovrebbe essere avviato con il co-raggio delle riforme vere, finalizzate adaccrescere gli spazi delle libertà e delleattività economiche ed imprenditoriali e aridurre i fortissimi vincoli che ancorapermangono;

non appare in nessun modo accet-tabile la tesi – che si fa strada in modostrisciante – secondo cui il modo miglioreper evitare infiltrazioni malavitose nelleazioni affidate al sistema pubblico siaquello di non realizzare le opere,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di:

mettere in campo ogni azione voltaa prevenire e vigilare attentamente sullefasi della concessione degli appalti, inmodo da tenere lontane dalla « grandetorta » della ricostruzione le ditte collusecon la delinquenza comune ed organiz-zata;

accertarsi che le azioni di risana-mento del sistema degli appalti pubbliciabbiano come stella polare la semplifica-zione normativa e le verifiche sostanziali,

per evitare che – nella giungla di divieti edi controlli formali – trovi pabulum na-turale terreno l’attività vorace della mala-vita organizzata;

orientare con coraggio tutti i futuriinterventi di messa in sicurezza del patri-monio edilizio nazionale dal rischio si-smico ed idro-geologico ad uno spiritorealmente innovatore e riformatore, scevroda valutazioni pregiudiziali di tipo vinco-listico e demagogico, anche al fine dicreare nuovi impulsi alle libertà economi-che e alla generale ripartenza del Paese.

9/4158/20. Vargiu, Palese.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, inter-viene con misure di urgenza volte adaffrontare l’emergenza e ad avviare laricostruzione dei territori dell’Italia cen-trale, colpiti dagli eventi sismici di agostoe di ottobre 2016, nonché a sostenere lepopolazioni e il tessuto economico e pro-duttivo colpiti dal terremoto;

le norme contenute nel disegno dilegge di conversione in esame prevedonoun numero rilevante di decreti e provve-dimenti attuativi, che dovranno garantirela piena applicabilità delle disposizionipreviste dal provvedimento. Tra questitroviamo tra l’altro: i decreti e gli attiministeriali che servono per concessionedei contributi ai lavoratori, dipendenti eautonomi, che risiedono nei comuni delcratere; i provvedimenti attuativi per darei finanziamenti agevolati alle imprese dan-neggiate o i sostegni a quelle più piccole ei prestiti a quelle di nuova costituzione; lenorme per individuare gli alloggi sfitti damettere a disposizione degli sfollati, quelleper la demolizione dei ruderi e per lamessa in sicurezza degli immobili produt-tivi, ecc.; il provvedimento per il varo deldecreto del Ministero dell’Economia perconcedere le garanzie dello Stato sui pre-stiti concessi dalle banche ai cittadini persistemare le abitazioni; i criteri per la

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

ripartizione e la concessione dei contributiin conto interessi alle imprese danneggiatedal sisma; ecc.,

impegna il Governo

a garantire l’effettiva emanazione di tuttigli importanti atti e i decreti attuativiprevisti dal decreto nei tempi stabiliti, ecomunque nel minor tempo possibile lad-dove non sia indicato nel testo un terminedi tempo.

9/4158/21. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti,Melilla, Fratoianni, Fassina, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 4 del disegno di legge inesame, prevede – tra l’altro – l’apertura diapposite contabilità speciali intestate alCommissario e ai vice-commissari, in cuiconfluiscono tutte le risorse destinate allaricostruzione, comprese quelle derivantidalle erogazioni liberali finalizzate allarealizzazione di interventi per la ricostru-zione e la ripresa dei territori colpiti daglieventi sismici;

molti lavoratori hanno in questesettimane avviato delle « gare di solida-rietà », destinando un’ora di lavoro per lepopolazioni interessate dagli eventi si-smici. La donazione di un’ora di lavoro,viene però tassata, e quindi le risorseeffettivamente destinate alle popolazioniterremotate, sono sensibilmente minori,

impegna il Governo

a prevedere che il suddetto corrispettivo diun’ora di lavoro che i lavoratori decidonovolontariamente di destinare alla ricostru-zione e alle popolazioni colpite vengadestinato integralmente e al lordo dellatassazione ai fini Irpef.

9/4158/22. Placido, Ricciatti, Zaratti,Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 4 del disegno di legge inesame, prevede – tra l’altro – l’apertura diapposite contabilità speciali intestate alCommissario e ai vice-commissari, in cuiconfluiscono tutte le risorse destinate allaricostruzione, comprese quelle derivantidalle erogazioni liberali finalizzate allarealizzazione di interventi per la ricostru-zione e la ripresa dei territori colpiti daglieventi sismici;

molti lavoratori hanno in questesettimane avviato delle « gare di solida-rietà », destinando un’ora di lavoro per lepopolazioni interessate dagli eventi si-smici. La donazione di un’ora di lavoro,viene però tassata, e quindi le risorseeffettivamente destinate alle popolazioniterremotate, sono sensibilmente minori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che ilsuddetto corrispettivo di un’ora di lavoroche i lavoratori decidono volontariamentedi destinare alla ricostruzione e alle po-polazioni colpite venga destinato integral-mente e al lordo della tassazione ai finiIrpef.

9/4158/22. (Testo modificato nel corsodella seduta) Placido, Ricciatti, Zaratti,Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, inter-viene con misure finalizzate ad avviare laricostruzione dei territori delle regionicolpite dagli eventi sismici di agosto e diottobre 2016, nonché a sostenere le po-polazioni e il sistema produttivo dura-mente colpiti dalle scosse sismiche;

è indispensabile infatti, intervenirecon estrema urgenza per ricreare il tessutosocio-economico delle aree colpite dal ter-remoto e ricostruire e mettere in sicurezza

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

gli edifici e le infrastrutture. Questo de-creto è un primo importante passo, ma èevidente che la necessità sarà quella dimettere in atto una più complessiva operadi messa in sicurezza del nostro territorioe del nostro patrimonio abitativo;

sotto quest’ultimo aspetto, va ricor-dato l’impegno e le promesse annunciatedal Governo subito dopo il sisma di agostodal Presidente del Consiglio, per un pianodi messa in sicurezza del nostro territorioe del patrimonio immobiliare e infrastrut-turale del Paese;

detto piano di messa in sicurezza,soprannominato « Casa Italia », non haperò ancora trovato una sua completa edeffettiva traduzione legislativa, anche se il24 novembre scorso lo stesso Esecutivo hapresentato il suo Piano per la prevenzionestrutturale del Paese, dove si parla di 75miliardi in 15 anni;

la crisi di governo in atto in questeore, non deve compromettere l’avvio di unserio e promesso programma di messa insicurezza del nostro territorio,

impegna il Governo

a garantire comunque la piena attuazione,e la conseguente individuazione delle ri-sorse, del piano pluriennale volto a met-tere in sicurezza il patrimonio ediliziopubblico e privato e il nostro fragile ter-ritorio.

9/4158/23. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti,Melilla, Fratoianni, Fassina.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 43, comma 1, del provve-dimento in esame, prevede che i vicecommissari possano procedere al reperi-mento di ulteriori alloggi per le personesgomberate da edifici danneggiati con esitodiverso da « A » della scheda Aedes, ancheindividuando immobili inutilizzati, per iltempo necessario al rientro delle popola-zioni negli abitazioni riparate o ricostruite;

il comma 1 dell’articolo 43 deldecreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,dispone, inoltre, che siano assicurati cri-teri uniformi per la determinazione delcorrispettivo d’uso,

impegna il Governo:

a prevedere che il reperimento dialloggi, previsto dal comma 1 dell’articolo43 del disegno di legge in esame, anche aseguito di individuazione di immobili nonutilizzati, sia rivolto prioritariamente aimmobili del demanio civile e militare;

a garantire che il reperimento dialloggi da destinare alle persone sgombe-rate da edifici danneggiati anche attra-verso l’individuazione di immobili nonutilizzati avvenga con il coinvolgimento delPrefetto e del Sindaco, e nel caso diutilizzo di tali alloggi, ciò avvenga per untempo effettivamente determinato ed in-dicato nell’atto di utilizzo e che il corri-spettivo dovuto per l’uso sia congruo inrelazione allo stato dell’alloggio e deltempo di utilizzo.

9/4158/24. Quaranta, Zaratti, Pellegrino,Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 43, comma 1, del provve-dimento in esame, prevede che i vicecommissari possano procedere al reperi-mento di ulteriori alloggi per le personesgomberate da edifici danneggiati con esitodiverso da « A » della scheda Aedes, ancheindividuando immobili inutilizzati, per iltempo necessario al rientro delle popola-zioni negli abitazioni riparate o ricostruite;

il comma 1 dell’articolo 43 deldecreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,dispone, inoltre, che siano assicurati cri-

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

teri uniformi per la determinazione delcorrispettivo d’uso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedereche il reperimento di alloggi, previsto dalcomma 1 dell’articolo 43 del disegno dilegge in esame, anche a seguito di indivi-duazione di immobili non utilizzati, siarivolto prioritariamente a immobili deldemanio civile e militare;

a valutare la possibilità di garantireche il reperimento di alloggi da destinarealle persone sgomberate da edifici dan-neggiati anche attraverso l’individuazionedi immobili non utilizzati avvenga con ilcoinvolgimento del Prefetto e del Sindaco,e nel caso di utilizzo di tali alloggi, ciòavvenga per un tempo effettivamente de-terminato ed indicato nell’atto di utilizzoe che il corrispettivo dovuto per l’uso siacongruo in relazione allo stato dell’alloggioe del tempo di utilizzo.

9/4158/24. (Testo modificato nel corsodella seduta) Quaranta, Zaratti, Pelle-grino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni,Fassina.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

dall’esame delle denunce di dannoalle abitazioni e ai fabbricati destinati adattività produttive diverse, presentate nellaProvincia di Macerata, come può desu-mersi dall’analisi delle schede presentatedai Comuni alla SOI di Macerata di cuiallegato « A » in totale ammontano a circa19.000; le denunce relativi a danni alleabitazioni e ai fabbricati dei Comuni fuoridal cratere sono quasi 12.000 mentrequelle relative all’area cratere sono circa7.000;

i dati riportati evidenziano lascarsa omogeneità delle prime valutazionieffettuate dagli esperti; sarebbe necessarionon considerare l’elenco dei Comuni in-dicati nell’allegato 1 e 2 del cosiddetto« Cratere sismico », come un elenco chiuso,ma prevedere espressamente la possibilitàche l’elenco citato sia modificato dal Com-missario Straordinario, su proposta deiVice Commissari, in rapporto a dati og-gettivi di entità del danno rilevato, unavolta che sia conclusa la fase di rileva-mento e redazione delle schede Aedes;

la possibilità di prevedere un am-piamente dei Comuni del cratere è neces-saria al fine di evitare che vengano esclusidall’elenco dei Comuni del cratere indicatinegli allegati, quei Comuni che una voltaterminata la fase di ricognizione dei danni,possano eventualmente presentare un qua-dro dei danni complessivamente rilevanti,di grado pari o addirittura superiore adalcuni Comuni oggi ricompresi in taleelenco,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziativenormative, la possibilità di modificare l’e-lenco dei Comuni ricompresi negli allegati1 e 2 da parte del Commissario Straordi-nario, su proposta dei Vice Commissari,qualora sulla base di dati oggettivi siriscontrino danni di entità rilevanti, anchetenuto conto del numero delle famiglieevacuate, come eventualmente evidenzia-tosi al termine della fase di redazione delleschede FAST, AeDES, ovvero tenuto contodi criteri oggettivi eventualmente propostidai Vicecommissari.

9/4158/25. Melilla, Pellegrino, Zaratti,Ricciatti, Fratoianni, Fassina.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

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dall’esame delle denunce di dannoalle abitazioni e ai fabbricati destinati adattività produttive diverse, presentate nellaProvincia di Macerata, come può desu-mersi dall’analisi delle schede presentatedai Comuni alla SOI di Macerata di cuiallegato « A » in totale ammontano a circa19.000; le denunce relativi a danni alleabitazioni e ai fabbricati dei Comuni fuoridal cratere sono quasi 12.000 mentrequelle relative all’area cratere sono circa7.000;

i dati riportati evidenziano lascarsa omogeneità delle prime valutazionieffettuate dagli esperti; sarebbe necessarionon considerare l’elenco dei Comuni in-dicati nell’allegato 1 e 2 del cosiddetto« Cratere sismico », come un elenco chiuso,ma prevedere espressamente la possibilitàche l’elenco citato sia modificato dal Com-missario Straordinario, su proposta deiVice Commissari, in rapporto a dati og-gettivi di entità del danno rilevato, unavolta che sia conclusa la fase di rileva-mento e redazione delle schede Aedes;

la possibilità di prevedere un am-piamente dei Comuni del cratere è neces-saria al fine di evitare che vengano esclusidall’elenco dei Comuni del cratere indicatinegli allegati, quei Comuni che una voltaterminata la fase di ricognizione dei danni,possano eventualmente presentare un qua-dro dei danni complessivamente rilevanti,di grado pari o addirittura superiore adalcuni Comuni oggi ricompresi in taleelenco,

impegna il Governo

a valutare, attraverso ulteriori iniziativenormative, la possibilità di modificare l’e-lenco dei Comuni ricompresi negli allegati1 e 2 da parte del Commissario Straordi-nario, su proposta dei Vice Commissari,qualora sulla base di dati oggettivi siriscontrino danni di entità rilevanti, anchetenuto conto del numero delle famiglieevacuate, come eventualmente evidenzia-tosi al termine della fase di redazione delleschede FAST, AeDES, ovvero tenuto conto

di criteri oggettivi eventualmente propostidai Vicecommissari.

9/4158/25. (Testo modificato nel corsodella seduta) Melilla, Pellegrino, Zaratti,Ricciatti, Fratoianni, Fassina.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

l’articolo 2 del citato decreto legge,elenca le funzioni del Commissario stra-ordinario e dei vice commissari;

è necessario procedere ad una at-tenta verifica degli immobili destinati aduso produttivo al fine di evitare rischi perla salute e la sicurezza dei lavoratori,

impegna il Governo

nell’ambito delle funzioni del Commissariostraordinario a prevedere la verifica dellacongruità delle misure e degli interventistrutturali finalizzati alla salvaguardiadella tutela della salute e la sicurezza deilavoratori effettuati negli immobili desti-nati ad uso produttivo.

9/4158/26. Fassina, Zaratti, Pellegrino,Ricciatti, Melilla, Fratoianni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

è necessario attivare tutte le inizia-tive che consentano alle imprese in par-ticolare le micro e piccole, nonché ailavoratori autonomi di riprendere l’attivitàche rappresenta la migliore garanzia perla ripresa del tessuto economico nei ter-

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ritori colpiti dagli eventi sismici dell’agostoe dell’ottobre 2016;

si rende necessario, quindi, chenelle aree e nei Comuni colpiti dagli eventisismici sia istituita la zona franca ai sensidella legge 27 dicembre 2006 n. 296;

attraverso l’istituzione della zonafranca nei comuni colpiti dal sisma sisosterrebbero le aziende, tra le altre, at-traverso: 1) esenzione dalle imposte suiredditi del reddito derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta; 2) esenzione dal-l’imposta regionale sulle attività produttivedel valore della produzione netta derivantedallo svolgimento dell’attività svolta dal-l’impresa; 3) l’esenzione dalle imposte mu-nicipali proprie per gli immobili siti nellazona franca utilizzati per l’esercizio del-l’attività economica,

impegna il Governo:

a istituire la zona franca nei Comunidel cratere colpiti dagli eventi sismici del-l’agosto e dell’ottobre 2016, al fine disostenere in maniera efficace la ripresadelle attività in particolare delle micro epiccole imprese;

a prevedere delle modalità di soste-gno e aiuto alle strutture turistico-ricettivericadenti in aree che, seppur non facentiparte dei comuni del cratere, stanno su-bendo inevitabilmente le conseguenze ne-gative correlate agli eventi sismici di ago-sto e ottobre 2016.

9/4158/27. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino,Melilla, Fratoianni, Fassina.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

è necessario attivare tutte le inizia-tive che consentano alle imprese in par-

ticolare le micro e piccole, nonché ailavoratori autonomi di riprendere l’attivitàche rappresenta la migliore garanzia perla ripresa del tessuto economico nei ter-ritori colpiti dagli eventi sismici dell’agostoe dell’ottobre 2016;

si rende necessario, quindi, chenelle aree e nei Comuni colpiti dagli eventisismici sia istituita la zona franca ai sensidella legge 27 dicembre 2006 n. 296;

attraverso l’istituzione della zonafranca nei comuni colpiti dal sisma sisosterrebbero le aziende, tra le altre, at-traverso: 1) esenzione dalle imposte suiredditi del reddito derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta; 2) esenzione dal-l’imposta regionale sulle attività produttivedel valore della produzione netta derivantedallo svolgimento dell’attività svolta dal-l’impresa; 3) l’esenzione dalle imposte mu-nicipali proprie per gli immobili siti nellazona franca utilizzati per l’esercizio del-l’attività economica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

istituire la zona franca nei Comunidel cratere colpiti dagli eventi sismici del-l’agosto e dell’ottobre 2016, secondo lemodalità già adottate per il sisma dell’E-milia-Romagna, al fine di sostenere inmaniera efficace la ripresa delle attività inparticolare delle micro e piccole imprese;

prevedere delle modalità di soste-gno e aiuto alle strutture turistico-ricettivericadenti in aree che, seppur non facentiparte dei comuni del cratere, stanno su-bendo inevitabilmente le conseguenze ne-gative correlate agli eventi sismici di ago-sto e ottobre 2016.

9/4158/27. (Testo modificato nel corsodella seduta) Ricciatti, Zaratti, Pelle-grino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

l’articolo 44 del decreto-legge 189/2016, reca misure per gli enti locali e inparticolare disposizioni in materia di con-tabilità e bilancio;

l’articolo 44 tra l’altro prevede cheper i Comuni del cratere sismico il paga-mento delle rate in scadenza negli esercizi2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassadepositi e prestiti è differito senza appli-cazione di sanzioni ed interessi; per glistessi Comuni sono, altresì, sospesi perdodici mesi i termini anche scaduti, rela-tivi ad adempimenti finanziari, contabili ecertificativi previsti dal testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267;

a tali disposizioni si rende neces-sario aggiungere la cancellazione dellesanzioni relative allo sforamento del Pattodi stabilità interno, di cui al comma 26,dell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183, e successive modificazioni,per le province e i comuni interessati daglieventi sismici di agosto e ottobre 2016, chenell’anno 2015 non hanno rispettato ivincoli imposti dal Patto di stabilità in-terno;

la cancellazione delle sanzioni re-lative allo sforamento del Patto di stabilitàinterno per le province e i comuni delcratere è necessario in quanto si trovanoad affrontare eventi straordinari e devonopoter fare ricorso a tutti gli strumentidella gestione amministrativa e non pos-sono essere sottoposti a vincoli o a san-zioni che limitino la capacità e la soste-nibilità delle gestione emergenziale,

impegna il Governo

a disporre anche con successivi provvedi-menti la cancellazione, per i comuni e le

province interessante dagli eventi sismicidell’agosto e ottobre 2016, delle sanzionirelative allo sforamento del Patto di sta-bilità interno di cui al comma 26 dell’ar-ticolo 31 della legge 12 novembre 2011,n. 183, e successive modificazioni.

9/4158/28. Fratoianni, Zaratti, Pelle-grino, Ricciatti, Melilla, Fassina.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

l’articolo 44 del decreto-legge 189/2016, reca misure per gli enti locali e inparticolare disposizioni in materia di con-tabilità e bilancio;

l’articolo 44 tra l’altro prevede cheper i Comuni del cratere sismico il paga-mento delle rate in scadenza negli esercizi2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassadepositi e prestiti è differito senza appli-cazione di sanzioni ed interessi; per glistessi Comuni sono, altresì, sospesi perdodici mesi i termini anche scaduti, rela-tivi ad adempimenti finanziari, contabili ecertificativi previsti dal testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267;

a tali disposizioni si rende neces-sario aggiungere la cancellazione dellesanzioni relative allo sforamento del Pattodi stabilità interno, di cui al comma 26,dell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183, e successive modificazioni,per le province e i comuni interessati daglieventi sismici di agosto e ottobre 2016, chenell’anno 2015 non hanno rispettato ivincoli imposti dal Patto di stabilità in-terno;

la cancellazione delle sanzioni re-lative allo sforamento del Patto di stabilitàinterno per le province e i comuni delcratere è necessario in quanto si trovano

Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

ad affrontare eventi straordinari e devonopoter fare ricorso a tutti gli strumentidella gestione amministrativa e non pos-sono essere sottoposti a vincoli o a san-zioni che limitino la capacità e la soste-nibilità delle gestione emergenziale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre anchecon successivi provvedimenti la cancella-zione, per i comuni e le province interes-sante dagli eventi sismici dell’agosto eottobre 2016, delle sanzioni relative allosforamento del Patto di stabilità interno dicui al comma 26 dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, e succes-sive modificazioni.

9/4158/28. (Testo modificato nel corsodella seduta) Fratoianni, Zaratti, Pelle-grino, Ricciatti, Melilla, Fassina.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 45 del decreto-legge inesame, che reca interventi urgenti in fa-vore delle popolazioni colpite da gravieventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre2016, prevede misure per il sostegno alreddito dei lavoratori;

in particolare è concessa, nel limitedi 124,5 milioni di euro per l’anno 2016una indennità pari al trattamento mas-simo di integrazione salariale con la re-lativa contribuzione figurativa per i lavo-ratori del settore privato, compreso quelloagricolo, impossibilitati a prestare attivitàlavorativa e per quei lavoratori impossi-bilitati a recarsi anche perché impegnatinella cura dei famigliari con loro convi-venti per infortunio o malattia a seguitodell’evento sismico;

come si evince dal suddetto articolo45, il sostegno al reddito è finanziato ed èrelativo al 2016 e tale disposizione finan-zia l’indennità di integrazione salarialesolo fino al 31 dicembre 2016, ovvero

pochi giorni dopo l’entrata in vigore dellaconversione in legge del decreto-legge 189/2016,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziativenormative, fino a giugno 2017 la previstaindennità, pari al trattamento massimo diintegrazione salariale, per i lavoratori deicomuni colpiti dagli eventi sismici e im-possibilitati a prestare l’attività lavorativa.

9/4158/29. Ferrara, Zaratti, Ricciatti,Melilla, Fratoianni, Fassina, Pellegrino.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 45 del decreto-legge inesame, che reca interventi urgenti in fa-vore delle popolazioni colpite da gravieventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre2016, prevede misure per il sostegno alreddito dei lavoratori;

in particolare è concessa, nel limitedi 124,5 milioni di euro per l’anno 2016una indennità pari al trattamento mas-simo di integrazione salariale con la re-lativa contribuzione figurativa per i lavo-ratori del settore privato, compreso quelloagricolo, impossibilitati a prestare attivitàlavorativa e per quei lavoratori impossi-bilitati a recarsi anche perché impegnatinella cura dei famigliari con loro convi-venti per infortunio o malattia a seguitodell’evento sismico;

come si evince dal suddetto articolo45, il sostegno al reddito è finanziato ed èrelativo al 2016 e tale disposizione finan-zia l’indennità di integrazione salarialesolo fino al 31 dicembre 2016, ovveropochi giorni dopo l’entrata in vigore dellaconversione in legge del decreto-legge 189/2016,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, at-traverso ulteriori iniziative normative, fino

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

a giugno 2017 la prevista indennità, pari altrattamento massimo di integrazione sa-lariale, per i lavoratori dei comuni colpitidagli eventi sismici e impossibilitati aprestare l’attività lavorativa.

9/4158/29. (Testo modificato nel corsodella seduta) Ferrara, Zaratti, Ricciatti,Melilla, Fratoianni, Fassina, Pellegrino.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

a causa dei gravi eventi sismicimolti studenti si sono trovati nella impos-sibilità o nel disagio di poter proseguire inmaniera adeguata o in strutture consonel’attività di studio e di frequenza;

anche al fine di non aggravareulteriormente le famiglie le condizioni didisagio economico delle famiglie residentinei comuni colpiti dagli eventi sismici chespesso sono state costrette a non potersirecare al lavoro o a proseguire nell’attivitàcommerciale e imprenditoriale, si rendenecessario prevedere, per le persone resi-denti o domiciliate nei comuni di cuiall’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, l’esenzione dal pagamentodelle tasse universitarie relative all’anno2016-2017,

impegna il Governo

a prevedere per le persone residenti odomiciliate nei comuni di cui all’articolo 1del provvedimento in esame, l’esenzionedal pagamento delle tasse universitarierelative all’anno 2016-2017.

9/4158/30. Pannarale, Zaratti, Ricciatti,Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite da gravi eventi sismici nei mesi traagosto e ottobre 2016;

a causa dei gravi eventi sismicimolti studenti si sono trovati nella impos-sibilità o nel disagio di poter proseguire inmaniera adeguata o in strutture consonel’attività di studio e di frequenza;

anche al fine di non aggravareulteriormente le famiglie le condizioni didisagio economico delle famiglie residentinei comuni colpiti dagli eventi sismici chespesso sono state costrette a non potersirecare al lavoro o a proseguire nell’attivitàcommerciale e imprenditoriale, si rendenecessario prevedere, per le persone resi-denti o domiciliate nei comuni di cuiall’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, l’esenzione dal pagamentodelle tasse universitarie relative all’anno2016-2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere per lepersone residenti o domiciliate nei comunidi cui all’articolo 1 del provvedimento inesame, l’esenzione dal pagamento delletasse universitarie relative all’anno 2016-2017.

9/4158/30. (Testo modificato nel corsodella seduta) Pannarale, Zaratti, Ric-ciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni,Fassina.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame all’arti-colo 1 individua l’ambito di applicazionedelle disposizioni in esso contenute;

l’ambito di applicazione delle di-sposizioni di cui sopra non include anchele conseguenze dei danni materiali che simanifestano producendo altri effetti dan-

Atti Parlamentari — 136 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

nosi che, pur non direttamente causatidall’evento, sono comunque da esso deri-vanti (cosiddetto danni indiretti),

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziativenormative, l’ambito di applicazione delledisposizioni contenute nel provvedimentoin esame anche al ristoro dei danni indi-retti.

9/4158/31. Ascani, Palese.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame del disegno dilegge C/4158 (S/2567), recante « Conver-sione in legge, con modificazioni, del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, re-cante interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016 », il Senato della Repubblica ha in-trodotto l’articolo 28 bis con il quale sonopreviste misure volte ad incentivare ilrecupero dei rifiuti derivanti da attività didemolizione e costruzione a seguito deglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016;

al fine di consentire un effettivoriutilizzo di questi rifiuti viene, in parti-colare, fissato in tre anni il termine perl’avvio a recupero di quelli sottoposti adoperazioni di messa in riserva, nonchéprevisto un aumento del 50 per cento delquantitativo ammesso per tali rifiuti negliimpianti di recupero, indicato in ciascunaautorizzazione, ai sensi degli articoli 208,214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile2006, n. 152;

tali previsioni si sono rese neces-sarie a causa del fatto che allo statoattuale sono disponibili quantitativi di ma-teriali da costruzione e demolizione inmisura notevolmente superiore alle effet-tive necessità di riutilizzo e la normativavigente impone tempistiche molto ristretteper le operazioni di reimpiego degli stessi;

il rischio che si corre è quello didover trattare come rifiuti materiali cheinvece potrebbero essere validamente im-piegati e di dover utilizzare risorse natu-rali, con tutte le relative conseguenze an-che sotto il profilo dell’impatto ambien-tale;

anche i precedenti eventi sismicidel 2009 e del 2012 hanno comportato unaproduzione in eccesso di macerie che nonriescono ad essere utilizzate nel termine diun anno in nuove opere comprese quelledi ricostruzione, anche perché le stazioniappaltanti pubbliche non lo prevedono neicapitolati, nonostante le nuove norme inmateria di « appalti verdi » contenute neldecreto legislativo n. 50 del 2016 (Codicedegli appalti);

tali materiali, in assenza di unaspecifica previsione normativa, sono desti-nati ad essere smaltiti in discarica, nono-stante possano essere ancora validamenteimpiegati, con costi elevati a carico deglioperatori, già duramente colpiti anchedalla perdurante crisi del settore,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche ditipo normativo, volta ad estendere ai ri-fiuti non pericolosi derivanti da attività didemolizione e costruzione conseguenti aglieventi sismici del 2009 e del 2012 ledisposizioni contenute nell’articolo 28-bis,come introdotto dal disegno di legge inesame.

9/4158/32. Mariani, Braga, Palese.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame del disegno dilegge C/4158 (S/2567), recante « Conver-sione in legge, con modificazioni, del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, re-cante interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016 », il Senato della Repubblica ha in-trodotto l’articolo 28 bis con il quale sono

Atti Parlamentari — 137 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

previste misure volte ad incentivare ilrecupero dei rifiuti derivanti da attività didemolizione e costruzione a seguito deglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016;

al fine di consentire un effettivoriutilizzo di questi rifiuti viene, in parti-colare, fissato in tre anni il termine perl’avvio a recupero di quelli sottoposti adoperazioni di messa in riserva, nonchéprevisto un aumento del 50 per cento delquantitativo ammesso per tali rifiuti negliimpianti di recupero, indicato in ciascunaautorizzazione, ai sensi degli articoli 208,214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile2006, n. 152;

tali previsioni si sono rese neces-sarie a causa del fatto che allo statoattuale sono disponibili quantitativi di ma-teriali da costruzione e demolizione inmisura notevolmente superiore alle effet-tive necessità di riutilizzo e la normativavigente impone tempistiche molto ristretteper le operazioni di reimpiego degli stessi;

il rischio che si corre è quello didover trattare come rifiuti materiali cheinvece potrebbero essere validamente im-piegati e di dover utilizzare risorse natu-rali, con tutte le relative conseguenze an-che sotto il profilo dell’impatto ambien-tale;

anche i precedenti eventi sismicidel 2009 e del 2012 hanno comportato unaproduzione in eccesso di macerie che nonriescono ad essere utilizzate nel termine diun anno in nuove opere comprese quelledi ricostruzione, anche perché le stazioniappaltanti pubbliche non lo prevedono neicapitolati, nonostante le nuove norme inmateria di « appalti verdi » contenute neldecreto legislativo n. 50 del 2016 (Codicedegli appalti);

tali materiali, in assenza di unaspecifica previsione normativa, sono desti-nati ad essere smaltiti in discarica, nono-stante possano essere ancora validamenteimpiegati, con costi elevati a carico degli

operatori, già duramente colpiti anchedalla perdurante crisi del settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogniiniziativa utile, anche di tipo normativo,volta ad estendere ai rifiuti non pericolosiderivanti da attività di demolizione e co-struzione conseguenti agli eventi sismicidel 2009 e del 2012 le disposizioni conte-nute nell’articolo 28-bis, come introdottodal disegno di legge in esame.

9/4158/32. (Testo modificato nel corsodella seduta) Mariani, Braga, Palese.

La Camera,

premesso che:

numerose misure sono state appro-vate nel corso del 2016 per fronteggiare glieventi eccezionali dei terremoti, attraversolo stanziamento di ingenti risorse per laricostruzione delle aree colpite, per inve-stimenti in opere pubbliche, nella cornicedi un ampio programma nazionale per lamessa in sicurezza del territorio e degliedifici, in particolare di quelli scolastici, ela prevenzione;

il decreto legislativo 29 marzo2012, n. 49, recante la disciplina per laprogrammazione, il monitoraggio e la va-lutazione delle politiche di bilancio e direclutamento degli atenei, all’articolo 6,comma 3, definisce l’indicatore per spesedi indebitamento degli stessi, calcolatorapportando l’onere complessivo di am-mortamento annuo, al netto dei relativicontributi statali per investimento ed edi-lizia, alla somma algebrica dei contributistatali per il funzionamento e delle tasse,soprattasse e contributi universitari nel-l’anno di riferimento, al netto delle spesecomplessive di personale e delle spese perfitti passivi;

ai fini del calcolo del predetto in-dicatore, per onere complessivo di ammor-tamento annuo si intende l’onere annuoper capitale e interessi dei mutui e di altre

Atti Parlamentari — 138 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

forme di indebitamento a carico del bi-lancio d’ateneo; i contributi statali perinvestimento ed edilizia corrispondono alvalore delle assegnazioni dello Stato perl’edilizia universitaria e per l’investimentonell’anno di riferimento; le per spese perfitti passivi si riferiscono all’onere annuoper contratti passivi per locazione di im-mobili;

gli atenei con un valore dell’indi-catore per spese di indebitamento pari osuperiore al 15 per cento, ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 1, lettera d) del citatodecreto, non possono contrarre nuovi mu-tui e altre forme di indebitamento cononeri a carico del proprio bilancio;

a seguito di eventi sismici o cala-mità naturali che danneggiano le strutturedell’ateneo, si rende però necessario ac-crescere il valore dell’indebitamento afronte dell’accensione di mutui per laristrutturazione degli edifici lesionati; au-menta inoltre l’ammontare delle spese peraffitti passivi di immobili, sostenute al finedi garantire la prosecuzione delle attivitàdidattiche e amministrative in struttureprovvisorie;

i vincoli di indebitamento impostidal decreto legislativo 29 marzo 2012,n. 49, non ammettono deroghe in caso dieventi che abbiano portato alla dichiara-zione dello stato di emergenza, situazioniin cui una maggiore flessibilità del bilanciodi ateneo sarebbe in grado di minimizzareil tempo necessario al ripristino degli edi-fici lesionati;

in particolare, consentire agli ate-nei di contrarre forme di indebitamento acarico del proprio bilancio, subordinata-mente all’approvazione del bilancio unicod’ateneo di esercizio e alla predisposizionedi un piano di sostenibilità finanziaria,redatto secondo modalità definite con de-creto del Ministero dell’istruzione dell’u-niversità e della ricerca (MIUR), e inviatoal MIUR e al Ministero dell’economia edelle finanze per l’approvazione, permet-terebbe di garantire in periodi di emer-genza il buon funzionamento dell’attivitàdi ateneo, senza peraltro determinare al-cun onere per lo Stato;

nel corso dell’esame della legge distabilità per il 2016 il Governo si è im-pegnato a valutare l’opportunità di modi-ficare in tal senso le richiamate modalitàdi calcolo dell’indicatore di indebitamentonetto degli atenei con l’approvazione del-l’ordine del giorno 9/3444-A/264 a miaprima firma,

impegna il Governo

ad approvare tempestivamente le oppor-tune modifiche normative senza alcunonere aggiuntivo per lo Stato, volte adescludere dal calcolo dell’indicatore perspese di indebitamento degli atenei di cuiall’articolo 6, comma 3, del decreto legi-slativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri diammortamento del debito relativi a mutuiattivati per le opere di ripristino degliimmobili dichiarati parzialmente o total-mente inagibili a causa di eventi sismici ocalamità naturali che abbiano portato adichiarazione di stato di emergenza, non-ché gli affitti passivi contratti per farfronte alle esigenze di reperimento diedifici in sostituzione di quelli lesionati,dagli atenei che dimostrino la capacitàprospettica di garantire la sostenibilità el’equilibrio della gestione economico-fi-nanziaria e patrimoniale.

9/4158/33. Paola Boldrini, Bratti,Guerra, Patriarca, Paola Bragantini,Ghizzoni, Rubinato, Carra, Palese.

La Camera,

premesso che:

la ratio dell’articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteInterventi urgenti in favore delle popola-zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,è quella di garantire ai cittadini e aglioperatori che siano direttamente coinvoltidagli esiti degli eventi sismici la possibilitàdi vedersi applicata la normativa sullasospensione delle attività giudiziarie, assi-curando al contempo il regolare svolgi-mento dell’attività stessa nei confronti dicoloro che non sono stati attinti dall’e-

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

vento e a condizione che l’ufficio giudi-ziario non abbia sede in un Comunedirettamente interessato dal sisma e risultipertanto inagibile;

il predetto obiettivo è garantitodalla formulazione originaria dell’articolo49, ribadita, con adattamenti, quanto aglieventi sismici dell’ottobre del 2016, per iquali è stata prevista, in sede di conver-sione, una disciplina autonoma e differen-ziata in relazione alla durata degli effettisospensivi previsti e in funzione dellaindividuazione di nuovi Comuni colpiti daipredetti eventi;

in particolare, con i commi 9-bis,9-ter e 9-quater aggiunti all’articolo 49, daun lato, viene limitata l’applicazione deicommi 1, 2 e 6 (sospensione integrale delleattività – salve eccezioni per taluni pro-cedimenti connotati da urgenza o partico-lare natura – per gli uffici giudiziari chehanno sede in comuni terremotati) al solocomune di Camerino, per il quale si hariscontro della inagibilità della sede del-l’Ufficio del Giudice di pace; dall’altro,viene estesa l’applicazione dei commi 3, 4,5 e 7 dello stesso articolo 49 a tutti icommi del nuovo allegato 2 al decreto-legge (si tratta delle disposizioni che siriferiscono alle parti o ai difensori resi-denti, o aventi sede, in Comuni consideratiterremotati a seguito degli eventi ulterioridell’ottobre scorso);

l’allegato 2, introdotto in sede diconversione del decreto-legge, include al-cuni comuni di grandi dimensioni (Te-ramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fa-briano e Spoleto), per i quali, all’articolo1, relativamente agli articoli 45, 46, 47 e48, è prevista un’applicazione limitata aisingoli soggetti danneggiati che dichiarinol’inagibilità del fabbricato, della casa diabitazione, dello studio professionale odell’azienda;

l’inclusione nell’allegato 2 dei pre-detti comuni, per come valutata dallaPresidenza del Consiglio – Dipartimentodella protezione civile, può comportare uneffetto eccessivamente espansivo delle mi-sure di sospensione delle attività giudizia-

rie anche al di là della stessa ratio volutadal legislatore ed espressa al comma 1dell’articolo 1, che, come detto, prevedeuna fattispecie specifica per i Comuni diTeramo, Rieti, Ascoli Piceno, MacerataFabriano e Spoleto;

ove non risulti possibile, comepure ipotizzato dalla Commissione II(Giustizia) nell’espressione del suo parereconsuntivo nell’iter di approvazione deldisegno di legge, interpretare l’articolo 49secondo la stessa logica di esclusionedell’applicazione degli articoli 45, 46 e 47per i predetti comuni di Teramo, Rieti,Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spo-leto, risulterebbe necessario un interventonormativo che, al fine di garantire ilregolare svolgimento delle attività giudi-ziarie per i processi non direttamentecondizionati dagli eventi sismici, prevedal’applicazione delle nuove norme dell’ar-ticolo 9-ter, aggiunto all’articolo 49, ancheai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Pi-ceno, Macerata Fabriano e Spoleto, sta-bilendo tuttavia che, per tali Comuni, ilrinvio d’ufficio delle udienze processuali(comma 3) e la sospensione o il rinviodei processi penali (comma 7) si applicasolo quando i singoli soggetti danneggiatidichiarino, ai sensi del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato,della casa di abitazione, dello studioprofessionale o dell’azienda all’ufficio giu-diziario interessato,

impegna il Governo

ad assumere al più presto, nell’ambitodelle sue proprie competenze, le iniziativenormative che risultino necessarie a pre-vedere che l’applicazione della disposi-zione dell’articolo 49, comma 9-ter, ag-giunto in sede di conversione, si estendeanche ai Comuni di Teramo, Rieti, AscoliPiceno, Macerata, Fabriano e Spoleto,stabilendo tuttavia che, per tali Comuni,il rinvio d’ufficio delle udienze proces-suali civili, amministrative o di altra giu-risdizione speciale e la sospensione o ilrinvio dei processi penali operi solo

Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

quando i singoli soggetti danneggiati di-chiarino all’ufficio giudiziario interessato,ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445,l’inagibilità del fabbricato, della casa diabitazione, dello studio professionale odell’azienda.

9/4158/34. Verini, Melilli, Manzi, Lodo-lini, Carrescia.

La Camera,

premesso che:

la ratio dell’articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recanteInterventi urgenti in favore delle popola-zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,è quella di garantire ai cittadini e aglioperatori che siano direttamente coinvoltidagli esiti degli eventi sismici la possibilitàdi vedersi applicata la normativa sullasospensione delle attività giudiziarie, assi-curando al contempo il regolare svolgi-mento dell’attività stessa nei confronti dicoloro che non sono stati attinti dall’e-vento e a condizione che l’ufficio giudi-ziario non abbia sede in un Comunedirettamente interessato dal sisma e risultipertanto inagibile;

il predetto obiettivo è garantitodalla formulazione originaria dell’articolo49, ribadita, con adattamenti, quanto aglieventi sismici dell’ottobre del 2016, per iquali è stata prevista, in sede di conver-sione, una disciplina autonoma e differen-ziata in relazione alla durata degli effettisospensivi previsti e in funzione dellaindividuazione di nuovi Comuni colpiti daipredetti eventi;

in particolare, con i commi 9-bis,9-ter e 9-quater aggiunti all’articolo 49, daun lato, viene limitata l’applicazione deicommi 1, 2 e 6 (sospensione integrale delleattività – salve eccezioni per taluni pro-cedimenti connotati da urgenza o partico-lare natura – per gli uffici giudiziari chehanno sede in comuni terremotati) al solocomune di Camerino, per il quale si hariscontro della inagibilità della sede del-

l’Ufficio del Giudice di pace; dall’altro,viene estesa l’applicazione dei commi 3, 4,5 e 7 dello stesso articolo 49 a tutti icommi del nuovo allegato 2 al decreto-legge (si tratta delle disposizioni che siriferiscono alle parti o ai difensori resi-denti, o aventi sede, in Comuni consideratiterremotati a seguito degli eventi ulterioridell’ottobre scorso);

l’allegato 2, introdotto in sede diconversione del decreto-legge, include al-cuni comuni di grandi dimensioni (Te-ramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fa-briano e Spoleto), per i quali, all’articolo1, relativamente agli articoli 45, 46, 47 e48, è prevista un’applicazione limitata aisingoli soggetti danneggiati che dichiarinol’inagibilità del fabbricato, della casa diabitazione, dello studio professionale odell’azienda;

l’inclusione nell’allegato 2 dei pre-detti comuni, per come valutata dallaPresidenza del Consiglio – Dipartimentodella protezione civile, può comportare uneffetto eccessivamente espansivo delle mi-sure di sospensione delle attività giudizia-rie anche al di là della stessa ratio volutadal legislatore ed espressa al comma 1dell’articolo 1, che, come detto, prevedeuna fattispecie specifica per i Comuni diTeramo, Rieti, Ascoli Piceno, MacerataFabriano e Spoleto;

ove non risulti possibile, comepure ipotizzato dalla Commissione II(Giustizia) nell’espressione del suo parereconsuntivo nell’iter di approvazione deldisegno di legge, interpretare l’articolo 49secondo la stessa logica di esclusionedell’applicazione degli articoli 45, 46 e 47per i predetti comuni di Teramo, Rieti,Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spo-leto, risulterebbe necessario un interventonormativo che, al fine di garantire ilregolare svolgimento delle attività giudi-ziarie per i processi non direttamentecondizionati dagli eventi sismici, prevedal’applicazione delle nuove norme dell’ar-ticolo 9-ter, aggiunto all’articolo 49, ancheai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Pi-ceno, Macerata Fabriano e Spoleto, sta-

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XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

bilendo tuttavia che, per tali Comuni, ilrinvio d’ufficio delle udienze processuali(comma 3) e la sospensione o il rinviodei processi penali (comma 7) si applicasolo quando i singoli soggetti danneggiatidichiarino, ai sensi del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato,della casa di abitazione, dello studioprofessionale o dell’azienda all’ufficio giu-diziario interessato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere alpiù presto, nell’ambito delle sue propriecompetenze, le iniziative normative cherisultino necessarie a prevedere che l’ap-plicazione della disposizione dell’articolo49, comma 9-ter, aggiunto in sede diconversione, si estende anche ai Comunidi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,Fabriano e Spoleto, stabilendo tuttaviache, per tali Comuni, il rinvio d’ufficiodelle udienze processuali civili, ammini-strative o di altra giurisdizione speciale ela sospensione o il rinvio dei processipenali operi solo quando i singoli soggettidanneggiati dichiarino all’ufficio giudizia-rio interessato, ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato,della casa di abitazione, dello studioprofessionale o dell’azienda.

9/4158/34. (Testo modificato nel corsodella seduta) Verini, Melilli, Manzi, Lo-dolini, Carrescia.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame del disegno dilegge C/4158 (S/2567), recante « Conver-sione in legge, con modificazioni, del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, re-cante interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016 », il Senato della Repubblica ha in-trodotto l’articolo 28-bis con il quale sonopreviste misure volte ad incentivare il

recupero dei rifiuti derivanti da attività didemolizione e costruzione a seguito deglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016;

al fine di consentire un effettivoriutilizzo di questi rifiuti viene, in parti-colare, fissato in tre anni il termine perl’avvio a recupero di quelli sottoposti adoperazioni di messa in riserva, nonchéprevisto un aumento del 50 per cento delquantitativo ammesso per tali rifiuti negliimpianti di recupero, indicato in ciascunaautorizzazione, ai sensi degli articoli 208,214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile2006, n. 152;

tali previsioni si sono rese neces-sarie a causa del fatto che allo statoattuale sono disponibili quantitativi di ma-teriali da costruzione e demolizione inmisura notevolmente superiore alle effet-tive necessità di riutilizzo e la normativavigente impone tempistiche molto ristretteper le operazioni di reimpiego degli stessi;

il rischio che si corre è quello didover trattare come rifiuti materiali cheinvece potrebbero essere validamente im-piegati e di dover utilizzare risorse natu-rali, con tutte le relative conseguenze an-che sotto il profilo dell’impatto ambien-tale;

anche i precedenti eventi sismicidel 2009 e del 2012 hanno comportato unaproduzione in eccesso di macerie che nonriescono ad essere utilizzate nel termine diun anno in nuove opere comprese quelledi ricostruzione, anche perché le stazioniappaltanti pubbliche non lo prevedono neicapitolati, nonostante le nuove norme inmateria di « appalti verdi » contenute neldecreto legislativo 50/2016 (Codice degliappalti);

tali materiali, in assenza di unaspecifica previsione normativa, sono desti-nati ad essere smaltiti in discarica, nono-stante possano essere ancora validamenteimpiegati, con costi elevati a carico degli

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

operatori, già duramente colpiti anchedalla perdurante crisi del settore,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare prov-vedimenti volti ad estendere ai rifiuti nonpericolosi derivanti da attività di demoli-zione e costruzione conseguenti agli eventisismici del 2009 e del 2012 le disposizionicontenute nell’articolo 28-bis, come intro-dotto dal disegno di legge in esame.

9/4158/35. Matarrese, Dambruoso, Var-giu.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame del disegno dilegge C/4158 (S/2567), recante « Conver-sione in legge, con modificazioni, del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, re-cante interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016 », il Senato della Repubblica ha in-trodotto l’articolo 28-bis con il quale sonopreviste misure volte ad incentivare ilrecupero dei rifiuti derivanti da attività didemolizione e costruzione a seguito deglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016;

al fine di consentire un effettivoriutilizzo di questi rifiuti viene, in parti-colare, fissato in tre anni il termine perl’avvio a recupero di quelli sottoposti adoperazioni di messa in riserva, nonchéprevisto un aumento del 50 per cento delquantitativo ammesso per tali rifiuti negliimpianti di recupero, indicato in ciascunaautorizzazione, ai sensi degli articoli 208,214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile2006, n. 152;

tali previsioni si sono rese neces-sarie a causa del fatto che allo statoattuale sono disponibili quantitativi di ma-teriali da costruzione e demolizione inmisura notevolmente superiore alle effet-tive necessità di riutilizzo e la normativa

vigente impone tempistiche molto ristretteper le operazioni di reimpiego degli stessi;

il rischio che si corre è quello didover trattare come rifiuti materiali cheinvece potrebbero essere validamente im-piegati e di dover utilizzare risorse natu-rali, con tutte le relative conseguenze an-che sotto il profilo dell’impatto ambien-tale;

anche i precedenti eventi sismicidel 2009 e del 2012 hanno comportato unaproduzione in eccesso di macerie che nonriescono ad essere utilizzate nel termine diun anno in nuove opere comprese quelledi ricostruzione, anche perché le stazioniappaltanti pubbliche non lo prevedono neicapitolati, nonostante le nuove norme inmateria di « appalti verdi » contenute neldecreto legislativo 50/2016 (Codice degliappalti);

tali materiali, in assenza di unaspecifica previsione normativa, sono desti-nati ad essere smaltiti in discarica, nono-stante possano essere ancora validamenteimpiegati, con costi elevati a carico deglioperatori, già duramente colpiti anchedalla perdurante crisi del settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare prov-vedimenti volti ad estendere ai rifiuti nonpericolosi derivanti da attività di demoli-zione e costruzione conseguenti agli eventisismici del 2009 e del 2012 le disposizionicontenute nell’articolo 28-bis, come intro-dotto dal disegno di legge in esame.

9/4158/35. (Testo modificato nel corsodella seduta) Matarrese, Dambruoso,Vargiu.

La Camera,

premesso che:

il turismo e il commercio costitui-scono i motori dell’economia delle regionidel Centro Italia colpite dagli ultimi eventisismici e sono tra le principali fonti direddito e di occupazione di questi terri-

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XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

tori: nel 2015, infatti, le aziende del settoreturismo delle 9 province di queste regionihanno mediamente occupato quasi 40 miladipendenti (38.562), con un picco di 50mila (50.193) nel mese di agosto;

nelle 9 province colpite dal terre-moto, si rileva la presenza di quasi 9.000strutture (8.817) con una capacità ricettivasuperiore a 370 mila letti (373.178), chehanno subito e stanno subendo pesanticontraccolpi per causa del sisma;

Umbria, Lazio, Marche e Toscanastanno, infatti, vivendo una « desertifica-zione turistica » dovuta all’informazioneveicolata dai media e dai social networkche le ha fatte apparire come aree inte-ramente terremotate con conseguenti can-cellazioni delle prenotazioni anche per iperiodi successivi in strutture che nonsono state interessate dal sisma. L’ondamediatica ha, quindi, ingenerato pesantiricadute sul sistema turistico locale con unconcreto rischio di spopolamento e deser-tificazione di questi territori,

impegna il Governoa valutare la possibilità:

di prevedere contributi per le im-prese del turismo, anche stagionali, cheabbiano subito un danno indiretto ovverouna riduzione delle attività a seguito delterremoto e che siano in grado di dimo-strare un sostanziale decremento del lorovolume d’affari;

di incentivare le imprese situate inaree sismiche a stipulare assicurazionicontro i rischi connessi ai terremoti pre-vedendo un contributo per ridurre il ca-rico del differenziale dei costi assicurativitra zone altamente sismiche e non;

di istituire, come accaduto dopo ilterremoto del ’97, la cosiddetta « bustapaga pesante » e cioè un intervento checonsentirebbe ai lavoratori colpiti dal si-sma di poter usufruire dello stipendio allordo delle imposte;

di promuovere l’attività turistica nellequattro regioni colpite dal sisma, non solo

attraverso la predisposizione del pro-gramma da parte del Commissario stra-ordinario previsto dall’articolo 22 del de-creto-legge, ma anche con una serie diazioni sui principali canali di comunica-zioni soprattutto attraverso campagne dipromozione in grado di sensibilizzare ituristi a recarsi in località non diretta-mente colpite durante le festività natalizie;

che la Rai, nell’ambito del serviziopubblico che le è proprio, si attivi pergirare trasmissioni (o inserimenti in tra-smissioni) che ristabiliscano la correttezzadell’informazione e promuovano la bel-lezza di questi territori.

9/4158/36. Galgano.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento riuniscele principali disposizioni contenute neidecreti n. 189 del 2016 e n. 205 del 2016emanati dal Governo per far fronte aglieventi sismici che hanno colpito le regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24agosto 2016 e il 26 e 30 ottobre 2016;

l’articolo 48 prevede la sospensionefino al 31 dicembre 2016 dei termini peruna serie di adempimenti a favore deisoggetti, persone fisiche e imprese, loca-lizzate nei comuni colpiti dal sisma. Ilcomma 16, in particolare, dispone che « ifabbricati distrutti od oggetto di ordinanzesindacali di sgombero sono esenti dall’IMUe dalla TASI a partire dalla rata scadenteil 16 dicembre 2016 e fino alla lorodefinitiva ricostruzione e agibilità, comun-que non oltre il 31 dicembre 2020 »;

poiché secondo i principi dellanuova contabilità previsti dal decreto le-gislativo n. 118 del 2011, « le entrate e lespese accertate e impegnate non esigibilinell’esercizio considerato, sono immedia-tamente reimputate all’esercizio in cuisono esigibili »;

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

per evitare che la sospensione deitributari locali produca, nel 2016, incer-tezza sulla contabilizzazione delle entrate,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere chela sospensione dei termini degli adempi-menti tributari per i contribuenti colpitidagli eventi sismici non determini unavariazione di esigibilità delle relative en-trate che ai fini dell’imputazione contabileai sensi del decreto legislativo n. 118 del2011 sarebbero da mantenere nell’eserci-zio 2016.

9/4158/37. Tino Iannuzzi, Carrescia.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento riuniscele principali disposizioni contenute neidecreti n. 189 del 2016 e n. 205 del 2016emanati dal Governo per far fronte aglieventi sismici che hanno colpito le regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24agosto 2016 e il 26 e 30 ottobre 2016;

l’articolo 48 prevede la sospensionefino al 31 dicembre 2016 dei termini peruna serie di adempimenti a favore deisoggetti, persone fisiche e imprese, loca-lizzate nei comuni colpiti dal sisma. Ilcomma 16, in particolare, dispone che « ifabbricati distrutti od oggetto di ordinanzesindacali di sgombero sono esenti dall’IMUe dalla TASI a partire dalla rata scadenteil 16 dicembre 2016 e fino alla lorodefinitiva ricostruzione e agibilità, comun-que non oltre il 31 dicembre 2020 »;

poiché secondo i principi dellanuova contabilità previsti dal decreto le-gislativo n. 118 del 2011, « le entrate e lespese accertate e impegnate non esigibilinell’esercizio considerato, sono immedia-tamente reimputate all’esercizio in cuisono esigibili »;

per evitare che la sospensione deitributari locali produca, nel 2016, incer-tezza sulla contabilizzazione delle en-trate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che lasospensione dei termini degli adempimentitributari per i contribuenti colpiti daglieventi sismici non determini una varia-zione di esigibilità delle relative entrateche ai fini dell’imputazione contabile aisensi del decreto legislativo n. 118 del2011 sarebbero da mantenere nell’eserci-zio 2016.

9/4158/37. (Testo modificato nel corsodella seduta) Tino Iannuzzi, Carrescia.

La Camera,

premesso che:

nelle otto province dell’Italia cen-trale interessate dagli eventi sismici del 24agosto 2016 e successivi, sono presenticirca 8.800 strutture turistico ricettive,16.000 esercizi di ristorazione e 35.000imprese attive nel commercio al dettaglio;

il turismo e il commercio costitui-scono uno dei principali motori dell’eco-nomia del territorio ed una delle principalifonti di reddito e di occupazione;

le imprese operanti in questi set-tori, fin dai giorni immediatamente suc-cessivi al sisma del 24 agosto, hannorisentito di una pesante contrazione delleattività che si è andata progressivamenteaggravando nei mesi successivi;

le attività hanno subito e stannosubendo pesanti contraccolpi per causadel sisma: molte imprese hanno subitodanni ingenti per l’inagibilità delle strut-ture; altre, pur esercitabili gli edifici nonstrutturalmente inagibili, sono però ubi-cate all’interno delle cosiddette ″zonerosse″, quindi sostanzialmente inaccessi-bili;

Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

ulteriori importanti danni, nel set-tore della ricezione turistico-alberghiera,sono riconducibili alla cancellazione delleprenotazioni da parte dei turisti e dall’as-senza di quelle per i mesi a venire;

la contrazione dell’attività riguardanon solo i 131 comuni che sono statimaggiormente colpiti dal sisma ma un’a-rea più vasta in quanto l’onda mediaticaha fatto sì che l’intero territorio sia per-cepito ″a rischio″, che si ingenerasseropreoccupazioni nell’opinione pubblica conpesanti ricadute sull’intero sistema econo-mico;

il provvedimento in epigrafe con-tiene alcune positive risposte per la faseemergenziale ma servono anche ulterioriinterventi normativi al fine di agevolare laripresa produttiva delle aziende dei terri-tori colpiti dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere l’e-rogazione di contributi in conto capitaleper quelle imprese che registrano unariduzione significativa del fatturato deri-vante dagli eventi sismici di cui al prov-vedimento in commento, con particolareriferimento, a quelle del settore turistico,alberghiero e del commercio.

9/4158/38. Giovanna Sanna, Carrescia,Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Mo-rani, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi,Luciano Agostini, Carella, Mazzoli, Do-nati, Marchetti, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

nelle otto province dell’Italia cen-trale interessate dagli eventi sismici del 24agosto 2016 e successivi, sono presenticirca 8.800 strutture turistico ricettive,16.000 esercizi di ristorazione e 35.000imprese attive nel commercio al dettaglio;

il turismo e il commercio costitui-scono uno dei principali motori dell’eco-nomia del territorio ed una delle principalifonti di reddito e di occupazione;

le imprese operanti in questi set-tori, fin dai giorni immediatamente suc-cessivi al sisma del 24 agosto, hannorisentito di una pesante contrazione delleattività che si è andata progressivamenteaggravando nei mesi successivi;

le attività hanno subito e stannosubendo pesanti contraccolpi per causadel sisma: molte imprese hanno subitodanni ingenti per l’inagibilità delle strut-ture; altre, pur esercitabili gli edifici nonstrutturalmente inagibili, sono però ubi-cate all’interno delle cosiddette ″zonerosse″, quindi sostanzialmente inaccessi-bili;

ulteriori importanti danni, nel set-tore della ricezione turistico-alberghiera,sono riconducibili alla cancellazione delleprenotazioni da parte dei turisti e dall’as-senza di quelle per i mesi a venire;

la contrazione dell’attività riguardanon solo i 131 comuni che sono statimaggiormente colpiti dal sisma ma un’a-rea più vasta in quanto l’onda mediaticaha fatto sì che l’intero territorio sia per-cepito ″a rischio″, che si ingenerasseropreoccupazioni nell’opinione pubblica conpesanti ricadute sull’intero sistema econo-mico;

il provvedimento in epigrafe con-tiene alcune positive risposte per la faseemergenziale ma servono anche ulterioriinterventi normativi al fine di agevolare laripresa produttiva delle aziende dei terri-tori colpiti dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l’e-rogazione di contributi in conto capitaleper quelle imprese che registrano unariduzione significativa del fatturato deri-vante dagli eventi sismici di cui al prov-

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

vedimento in commento, con particolareriferimento a quelle del settore turistico,alberghiero e del commercio.

9/4158/38. (Testo modificato nel corsodella seduta) Giovanna Sanna, Carre-scia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti,Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Pre-ziosi, Luciano Agostini, Carella, Maz-zoli, Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 24 del provvedimento incommento, nel prevedere interventi a fa-vore delle micro, piccole e medie impresenelle zone colpite dagli eventi sismiciopera una distinzione tra la fattispecie delripristino e del riavvio delle attività eco-nomiche già presenti nei territori colpitidal sisma e quella della nascita e realiz-zazione di nuove imprese e nuovi investi-menti;

in particolare, il comma 1, prevedefinanziamenti agevolati a tasso zero acopertura del cento per cento degli inve-stimenti fino a trentamila euro per ilripristino e il riavvio delle attività econo-miche già presenti nei territori dei comuniinteressati dal sisma;

il comma 2, prevede finanziamentiagevolati a tasso zero a copertura delcento per cento degli investimenti fino aseicentomila euro finalizzati a sostenere lanascita e la realizzazione di nuove impresee nuovi investimenti;

il provvedimento è volto in primoluogo ad assicurare il recupero e il ripri-stino del tessuto economico delle zoneinteressate, attraverso il rilancio delle im-prese esistenti e danneggiate dal sisma, leulteriori misure e incentivi intesi a stimo-lare l’avvio di attività e iniziative impren-ditoriali nuove devono costituire una piùgenerale opportunità di rilancio del tes-suto economico sociale delle regioni inte-ressate, senza risolversi però in un vulnusdefinitivo al sistema imprenditoriale localegià esistente;

la diversa soglia di investimentiagevolabili attualmente prevista dall’arti-colo 24, commi 1 e 2 citati rischia invecedi creare disparità di trattamento e dialterare le dinamiche concorrenziali pe-nalizzando di fatto le attività economichegià presenti sul territorio in una fasedelicata di riassetto e ricostruzione delmercato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, in sede didefinizione dei provvedimenti di cui all’ar-ticolo 24, comma 4, relativi alla defini-zione dei criteri, delle condizioni e dellemodalità di concessione delle agevolazioni:

1) di dare priorità ai finanziamentivolti a sostenere il ripristino e il riavviodelle attività economiche già presenti neiterritori colpiti dal sisma di cui al comma1, riservando agli stessi una percentualenon inferiore al 70 per cento delle risorsedisponibili sulla apposita contabilità spe-ciale del fondo per la crescita sostenibiledi cui all’articolo 23 del decreto legge 22giugno 2012, n.83, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134;

2) di adottare un successivo inter-vento normativo volto a razionalizzare ilsistema delle agevolazioni per garantireomogeneità di trattamento tra gli inter-venti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo24 a favore di tutte le micro, piccole emedie imprese aventi sede nei territoriinteressati dal sisma.

9/4158/39. Senaldi, Carrescia, Manzi,Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani,Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Ago-stini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli,Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 24 del provvedimento incommento, nel prevedere interventi a fa-vore delle micro, piccole e medie impresenelle zone colpite dagli eventi sismici opera

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

una distinzione tra la fattispecie del ripri-stino e del riavvio delle attività economichegià presenti nei territori colpiti dal sisma equella della nascita e realizzazione di nuoveimprese e nuovi investimenti;

in particolare, il comma 1, prevedefinanziamenti agevolati a tasso zero acopertura del cento per cento degli inve-stimenti fino a trentamila euro per ilripristino e il riavvio delle attività econo-miche già presenti nei territori dei comuniinteressati dal sisma;

il comma 2, prevede finanziamentiagevolati a tasso zero a copertura delcento per cento degli investimenti fino aseicentomila euro finalizzati a sostenere lanascita e la realizzazione di nuove impresee nuovi investimenti;

il provvedimento è volto in primoluogo ad assicurare il recupero e il ripri-stino del tessuto economico delle zone inte-ressate, attraverso il rilancio delle impreseesistenti e danneggiate dal sisma, le ulte-riori misure e incentivi intesi a stimolarel’avvio di attività e iniziative imprenditorialinuove devono costituire una più generaleopportunità di rilancio del tessuto econo-mico sociale delle regioni interessate, senzarisolversi però in un vulnus definitivo alsistema imprenditoriale locale già esistente;

la diversa soglia di investimentiagevolabili attualmente prevista dall’arti-colo 24, commi 1 e 2 citati rischia invecedi creare disparità di trattamento e dialterare le dinamiche concorrenziali pe-nalizzando di fatto le attività economichegià presenti sul territorio in una fasedelicata di riassetto e ricostruzione delmercato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in sede didefinizione dei provvedimenti di cui all’ar-ticolo 24, comma 4, relativi alla defini-zione dei criteri, delle condizioni e dellemodalità di concessione delle agevolazioni:

1) di dare priorità ai finanziamentivolti a sostenere il ripristino e il riavvio

delle attività economiche già presenti neiterritori colpiti dal sisma di cui al comma1, riservando agli stessi una percentualenon inferiore al 70 per cento delle risorsedisponibili sulla apposita contabilità spe-ciale del fondo per la crescita sostenibiledi cui all’articolo 23 del decreto legge 22giugno 2012, n.83, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134;

2) di adottare un successivo inter-vento normativo volto a razionalizzare ilsistema delle agevolazioni per garantireomogeneità di trattamento tra gli inter-venti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo24 a favore di tutte le micro, piccole emedie imprese aventi sede nei territoriinteressati dal sisma.

9/4158/39. (Testo modificato nel corsodella seduta) Senaldi, Carrescia, Manzi,Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani,Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Ago-stini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli,Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

con l’articolo 16, comma 1, dellalegge 7 agosto 1997, n. 266 è stato istituitoil Fondo nazionale per il cofinanziamentodi interventi regionali nel settore del com-mercio e del turismo;

con deliberazione 23 novembre2007, n. 125 il CIPE ha approvato le« Direttive per la semplificazione dei cri-teri di riparto e di gestione del cofinan-ziamento nazionale dei progetti strategici »di cui al citato articolo 16 alla quale hapoi fatto seguito il decreto del MISEn. 1203/2008;

non tutti i programmi regionalirisultano ad oggi approvati e comunqueesistono economie di spesa per quelli giàattuati;

tali economie potrebbero essere de-stinate al sostegno delle imprese del turi-

Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

smo, del commercio e dei servizi delleprovince interessate dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare lerisorse derivanti dalle economie dei pro-grammi regionali finanziati ai sensi dellalegge 7 agosto 1997, n. 266 per interventia favore delle imprese del turismo, delcommercio e dei servizi delle provinceinteressate dagli eventi sismici che hannocolpito le regioni dell’Italia Centrale dal 24agosto 2016.

9/4158/40. Lodolini, Carrescia, Manzi,Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi,Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Ago-stini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli,Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi, Pa-lese.

La Camera,

premesso che:

con l’articolo 16, comma 1, dellalegge 7 agosto 1997, n. 266 è stato istituitoil Fondo nazionale per il cofinanziamentodi interventi regionali nel settore del com-mercio e del turismo;

con deliberazione 23 novembre2007, n. 125 il CIPE ha approvato le« Direttive per la semplificazione dei cri-teri di riparto e di gestione del cofinan-ziamento nazionale dei progetti strategici »di cui al citato articolo 16 alla quale hapoi fatto seguito il decreto del MISEn. 1203/2008;

non tutti i programmi regionalirisultano ad oggi approvati e comunqueesistono economie di spesa per quelli giàattuati;

tali economie potrebbero essere de-stinate al sostegno delle imprese del turi-smo, del commercio e dei servizi delleprovince interessate dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare lerisorse derivanti dalle economie dei pro-

grammi regionali finanziati ai sensi dellalegge 7 agosto 1997, n. 266 per interventia favore delle imprese del turismo, delcommercio e dei servizi delle provinceinteressate dagli eventi sismici che hannocolpito le regioni dell’Italia Centrale dal 24agosto 2016.

9/4158/40. (Testo modificato nel corsodella seduta) Lodolini, Carrescia, Manzi,Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi,Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Ago-stini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli,Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi, Pa-lese.

La Camera,

premesso che:

nei territori colpiti dagli eventi si-smici a partire dall’agosto 2016 sono ne-cessari interventi integrati che favoriscanosia la continuità dell’attività d’impresa sianuovi investimenti;

in precedenti casi di calamità na-turale e, segnatamente, a seguito del sismache ha colpito la regione Abruzzo nel 2009e di quello in Emilia Romagna nel maggio2012, sono poi state istituite zone francheurbane ai sensi della legge 27 dicembre2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

nella strategia complessiva della ri-costruzione della quale il provvedimentoin esame costituisce un fondamentale pre-supposto, l’istituzione di una o più « zonefranche » potrebbe essere un utile stru-mento in quanto ne deriverebbe, a titoloesemplificativo:

a) l’esenzione dalle imposte suiredditi del reddito derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta dall’impresa nellaZFU fino a concorrenza, per ciascun pe-riodo di imposta, di specifiche sommederivanti dallo svolgimento dell’attivitàsvolta dall’impresa nella ZFU;

b) l’esenzione dall’imposta regio-nale sulle attività produttive del valore

Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

della produzione netta derivante dallosvolgimento dell’attività svolta dall’impresanella ZFU nel limite determinato con attodel Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze per ciascun periodo di imposta,riferito al valore della produzione netta;

c) l’esenzione dalle imposte mu-nicipali proprie per gli immobili siti nellazona franca posseduti e utilizzati per l’e-sercizio dell’attività economica,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di istituire una opiù zone franche nei comuni interessatidagli eventi sismici che hanno colpito leMarche, l’Umbria, il Lazio e l’Abruzzo apartire dall’agosto 2016.

9/4158/41. Giulietti, Carrescia, Manzi,Lodolini, Petrini, Morani, Marchetti,Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Lu-ciano Agostini, Giovanna Sanna, Ca-rella, Mazzoli, Donati, Ascani, Verini,Senaldi, Tino Iannuzzi, Palese.

La Camera,

premesso che:

nei territori colpiti dagli eventi si-smici a partire dall’agosto 2016 sono ne-cessari interventi integrati che favoriscanosia la continuità dell’attività d’impresa sianuovi investimenti;

in precedenti casi di calamità na-turale e, segnatamente, a seguito del sismache ha colpito la regione Abruzzo nel 2009e di quello in Emilia Romagna nel maggio2012, sono poi state istituite zone francheurbane ai sensi della legge 27 dicembre2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

nella strategia complessiva della ri-costruzione della quale il provvedimentoin esame costituisce un fondamentale pre-supposto, l’istituzione di una o più « zonefranche » potrebbe essere un utile stru-

mento in quanto ne deriverebbe, a titoloesemplificativo:

a) l’esenzione dalle imposte suiredditi del reddito derivante dallo svolgi-mento dell’attività svolta dall’impresa nellaZFU fino a concorrenza, per ciascun pe-riodo di imposta, di specifiche sommederivanti dallo svolgimento dell’attivitàsvolta dall’impresa nella ZFU;

b) l’esenzione dall’imposta regio-nale sulle attività produttive del valoredella produzione netta derivante dallosvolgimento dell’attività svolta dall’impresanella ZFU nel limite determinato con attodel Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze per ciascun periodo di imposta,riferito al valore della produzione netta;

c) l’esenzione dalle imposte mu-nicipali proprie per gli immobili siti nellazona franca posseduti e utilizzati per l’e-sercizio dell’attività economica,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di istituire una opiù zone franche nei comuni interessatidagli eventi sismici che hanno colpito leMarche, l’Umbria, il Lazio e l’Abruzzo apartire dall’agosto 2016, secondo le mo-dalità già adottate per il sisma dell’Emilia-Romagna.

9/4158/41. (Testo modificato nel corsodella seduta) Giulietti, Carrescia, Manzi,Lodolini, Petrini, Morani, Marchetti,Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Lu-ciano Agostini, Giovanna Sanna, Ca-rella, Mazzoli, Donati, Ascani, Verini,Senaldi, Tino Iannuzzi, Palese.

La Camera,

premesso che:

gli effetti disastrosi degli eventi si-smici che hanno coinvolto otto provincedelle ragioni dell’Italia centrale nelle re-gioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo,oltre che sul patrimonio artistico ed edi-lizio del territorio, si sono riversati anche

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

sul comparto turistico che riveste grandeimportanza nell’economia di quelle areeinterne;

diverse strutture ricettive sonostate lesionate ma altre possono conti-nuare ad erogare servizi di elevata ospi-talità in assoluta sicurezza;

per assicurare il rilancio dell’eco-nomia di quei luoghi è indispensabileevitare la chiusura di alberghi, resort, B&Becc. ed è quindi importante incentivare finda subito le presenze turistiche;

il settore della formazione e dellaconvegnistica può essere un importantestrumento sia per offrire occasione dilavoro alle strutture turistiche che sono insofferenza per l’impatto anche mediaticoche l’eco del sisma ha avuto provocandouna rilevante diminuzione di prenotazionie di presenze sia per dare segnali positividella volontà degli imprenditori locali dirilancio dei territori;

la vigente normativa prevede che lespese relative a prestazioni alberghiere edi somministrazione di alimenti e bevandesostenute dall’esercente arte o professioneper l’esecuzione di un incarico e addebi-tate analiticamente in capo al committentepossano, ma solo in parte, non soggiacereai limiti di deducibilità dei compensi per-cepiti, stabiliti per le spese relative aprestazioni alberghiere e a somministra-zioni di alimenti e bevande;

sarebbero quanto mai necessarieed opportune ulteriori misure incentivantiper favorire da subito il ritorno dellepresenze nelle strutture ricettive dei ter-ritori interessati dal sisma,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere unamaggiore deducibilità delle spese relative aprestazioni alberghiere e di somministra-zione di alimenti e bevande sostenutedall’esercente arte, professione o da im-presa per l’attività convegnistica e di for-mazione professionale svolta presso strut-ture alberghiere e ricettive site nelle pro-

vince interessate dagli eventi sismici chehanno colpito Marche, Umbria, Lazio eAbruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

9/4158/42. Morani, Carrescia, Manzi, Lo-dolini, Petrini, Giulietti, Morani, Se-naldi, Ascani, Verini, Preziosi, LucianoAgostini, Giovanna Sanna, Carella,Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

gli effetti disastrosi degli eventi si-smici che hanno coinvolto otto provincedelle ragioni dell’Italia centrale nelle re-gioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo,oltre che sul patrimonio artistico ed edi-lizio del territorio, si sono riversati anchesul comparto turistico che riveste grandeimportanza nell’economia di quelle areeinterne;

diverse strutture ricettive sonostate lesionate ma altre possono conti-nuare ad erogare servizi di elevata ospi-talità in assoluta sicurezza;

per assicurare il rilancio dell’eco-nomia di quei luoghi è indispensabileevitare la chiusura di alberghi, resort, B&Becc. ed è quindi importante incentivare finda subito le presenze turistiche;

il settore della formazione e dellaconvegnistica può essere un importantestrumento sia per offrire occasione dilavoro alle strutture turistiche che sono insofferenza per l’impatto anche mediaticoche l’eco del sisma ha avuto provocandouna rilevante diminuzione di prenotazionie di presenze sia per dare segnali positividella volontà degli imprenditori locali dirilancio dei territori;

la vigente normativa prevede che lespese relative a prestazioni alberghiere edi somministrazione di alimenti e bevandesostenute dall’esercente arte o professioneper l’esecuzione di un incarico e addebi-tate analiticamente in capo al committentepossano, ma solo in parte, non soggiacereai limiti di deducibilità dei compensi per-

Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

cepiti, stabiliti per le spese relative aprestazioni alberghiere e a somministra-zioni di alimenti e bevande;

sarebbero quanto mai necessarieed opportune ulteriori misure incentivantiper favorire da subito il ritorno dellepresenze nelle strutture ricettive dei ter-ritori interessati dal sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere unamaggiore deducibilità delle spese relative aprestazioni alberghiere e di somministra-zione di alimenti e bevande sostenutedall’esercente arte, professione o da im-presa per l’attività convegnistica e di for-mazione professionale svolta presso strut-ture alberghiere e ricettive site nelle pro-vince interessate dagli eventi sismici chehanno colpito Marche, Umbria, Lazio eAbruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

9/4158/42. (Testo modificato nel corsodella seduta) Morani, Carrescia, Manzi,Lodolini, Petrini, Giulietti, Senaldi,Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Ago-stini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli,Donati, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34 del provvedimento incommento prevede che il direttore deilavori non deve avere in corso né avereavuto negli ultimi tre anni rapporti direttidi natura professionale, commerciale o dicollaborazione, comunque denominati, conl’impresa affidataria dei lavori di ripara-zione o ricostruzione, anche in subappalto,né rapporti di parentela con il titolare ocon chi riveste cariche societarie nellastessa;

la disposizione rischia di penaliz-zare professionisti ed imprese dei piccolicomuni delle aree montane che per l’og-gettiva limitazione numerica degli opera-tori in territori difficilmente accessibili edove le relazioni d’impresa restano inevi-

tabilmente circoscritte hanno comunqueavuto tra loro rapporti professionali nel-l’ultimo triennio;

la gran parte delle imprese edili deiterritori colpiti dal sisma sono micro opiccole-medie imprese;

la norma appare ben più restrittivadi quelle previste per le incompatibilitàper gli appalti pubblici stabilite dal de-creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 chesi limitano a prevedere il divieto di rap-porti professionali futuri per il direttoredei lavori incaricato,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, con successiviprovvedimenti normativi, di allineare lelimitazioni dell’articolo 34 alla disciplinaprevista dal decreto legislativo n. 50 del2016 in relazione alle incompatibilità pre-viste per il direttore dei lavori con lo scopodi consentire un’effettiva possibilità dipartecipazione ai lavori di ricostruzione aiprofessionisti e alle micro-piccole-medieimprese dei territori colpiti dal sisma.

9/4158/43. Preziosi, Carrescia, Manzi,Lodolini, Petrini, Marchetti, Giulietti,Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Lu-ciano Agostini, Giovanna Sanna, Ca-rella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi,Palese.

La Camera,

premesso che:

l’Università di Camerino rappre-senta l’entità culturale, storica e identita-ria di tutto l’entroterra maceratese colpitodal sisma;

l’Università (UNICAM) è stata negliultimi anni ai vertici delle graduatorie diqualità delle piccole Università Italianecon importanti riconoscimenti anche alivello internazionale; essa è « il » volanodell’economia locale e un punto di riferi-mento fondamentale per le imprese dellearee interne dell’Appennino umbro-mar-chigiano più attente all’innovazione;

Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

senza il rilancio di UNICAM non cisarà quello di un ampio territorio, ricco distoria, cultura dal quale provengono pro-dotti che caratterizzano il made in Italy;

oltre che garantire nella fase emer-genziale adeguati livelli di servizi agli stu-denti occorre porre i presupposti per ri-lanciare l’attrattività dell’Università con lacreazione di un Polo scientifico-tecnolo-gico a supporto delle attività di formazionee di ricerca finalizzate all’innovazionedelle imprese e delle Pubbliche Ammini-strazioni del territorio, comprensivo anchedelle strutture ricettive a ciò necessarie;

sussiste perciò l’urgente esigenza dinuove aree di insediamento sia per lestrutture di ospitalità degli studenti sia peri laboratori didattici per la formazione e laricerca;

a tal fine ed in tal senso l’Univer-sità di Camerino si è già attivata perottenere la cessione a titolo definitivo enon oneroso del presidio militare deno-minato « Casermette », sito in Torre delParco di Camerino e di proprietà delDemanio dello Stato,

impegna il Governo

a valutare, nell’ottica di garantire adeguatestrutture e servizi per gli studenti e strut-ture adeguate per la didattica finalizzatealla creazione di un Polo scientifico-tec-nologico per imprese ed Enti locali asupporto della formazione e della ricercainnovativa, la sollecita cessione all’Univer-sità degli Studi di Camerino, a titolodefinitivo e non oneroso, del presidio mi-litare denominato « Casermette », sito inTorre del Parco di Camerino e di pro-prietà del Demanio dello Stato.

9/4158/44. Carrescia, Manzi, Lodolini,Petrini, Giulietti, Morani, Marchetti,Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Lu-ciano Agostini, Giovanna Sanna, Ca-rella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

l’Università di Camerino rappre-senta l’entità culturale, storica e identita-ria di tutto l’entroterra maceratese colpitodal sisma;

l’Università (UNICAM) è stata negliultimi anni ai vertici delle graduatorie diqualità delle piccole Università Italianecon importanti riconoscimenti anche alivello internazionale; essa è « il » volanodell’economia locale e un punto di riferi-mento fondamentale per le imprese dellearee interne dell’Appennino umbro-mar-chigiano più attente all’innovazione;

senza il rilancio di UNICAM non cisarà quello di un ampio territorio, ricco distoria, cultura dal quale provengono pro-dotti che caratterizzano il made in Italy;

oltre che garantire nella fase emer-genziale adeguati livelli di servizi agli stu-denti occorre porre i presupposti per ri-lanciare l’attrattività dell’Università con lacreazione di un Polo scientifico-tecnolo-gico a supporto delle attività di formazionee di ricerca finalizzate all’innovazionedelle imprese e delle Pubbliche Ammini-strazioni del territorio, comprensivo anchedelle strutture ricettive a ciò necessarie;

sussiste perciò l’urgente esigenza dinuove aree di insediamento sia per lestrutture di ospitalità degli studenti sia peri laboratori didattici per la formazione e laricerca;

a tal fine ed in tal senso l’Univer-sità di Camerino si è già attivata perottenere la cessione a titolo definitivo enon oneroso del presidio militare deno-minato « Casermette », sito in Torre delParco di Camerino e di proprietà delDemanio dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell’ottica di ga-rantire adeguate strutture e servizi per glistudenti e strutture adeguate per la didat-tica finalizzate alla creazione di un Polo

Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

scientifico-tecnologico per imprese ed Entilocali a supporto della formazione e dellaricerca innovativa, di una sollecita ces-sione all’Università degli Studi di Came-rino, a titolo definitivo e non oneroso, delpresidio militare denominato « Caser-mette », sito in Torre del Parco di Came-rino e di proprietà del Demanio delloStato.

9/4158/44. (Testo modificato nel corsodella seduta) Carrescia, Manzi, Lodolini,Petrini, Giulietti, Morani, Marchetti,Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Lu-ciano Agostini, Giovanna Sanna, Ca-rella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 c. 2 lettera f) delprovvedimento in epigrafe prevede atti diprogrammazione finalizzati al ripristino ealla realizzazione nelle aree oggetto deglieventi sismici che hanno colpito le Mar-che, l’Umbria, il Lazio e l’Abruzzo dal 24agosto 2016 di infrastrutture ambientalicon particolare attenzione agli impianti didepurazione e di collettamento fognario;

anche l’approvvigionamento idricoè però essenziale per tutti i territori e, inquelli colpiti dal sisma, ve ne sono diversi,ad esempio nel Piceno, che necessitano diinterventi di natura straordinaria e dinuovi investimenti per evitare situazioni dicriticità che gli eventi calamitosi degliultimi mesi hanno provocato o acuito,

impegna il Governo

a sollecitare il Commissario Straordinario,competente all’adozione degli atti per l’at-tuazione della programmazione degli in-terventi volti ad assicurare la funzionalitàdei servizi pubblici, a dare priorità alripristino e realizzazione delle reti di di-stribuzione idrica.

9/4158/45. Luciano Agostini, Carrescia,Manzi, Lodolini, Marchetti Petrini, Mo-

rani, Giovanna Sanna, Ascani, Verini,Senaldi, Giulietti, Preziosi, Carella,Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 45 prevede misure di so-stegno al reddito dei lavoratori dipendentied autonomi fino al 31 dicembre 2016;

la situazione delle imprese dei ter-ritori colpiti dal sisma anche per le diffi-coltà derivanti dalle continue scosse checontinuano a creare situazioni di difficoltàe di disagio per la ripresa delle attività èdi criticità;

le misure di sostegno al redditodovrebbero perciò essere prorogate,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare unaspecifica disposizione per prorogare al 31dicembre 2017 le misure recate dal citatoarticolo 45 con l’eventuale loro incre-mento, compatibilmente con gli obiettivi difinanza pubblica.

9/4158/46. Carella, Carrescia, Manzi,Marchetti, Lodolini, Petrini, Giulietti,Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Pre-ziosi, Luciano Agostini, GiovannaSanna, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 35, comma 3, prevedel’obbligo di iscrizione e versamento deglioneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali ricono-sciute dal Ministero del Lavoro e dellepolitiche sociali delle otto province inte-ressate dagli eventi sismici che hannocolpito Marche, Umbria, Lazio e Abruzzodal 24 agosto 2016;

il successivo comma 7 non recaperò il riferimento, introdotto al citatocomma 3 dal Senato della Repubblica, alle

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

Edilcasse provinciali o regionali ricono-sciute dal Ministero del Lavoro e dellepolitiche sociali per quanto attiene l’isti-tuzione delle apposite liste di prenotazioneper l’accesso al lavoro;

è opportuno eliminare tale discra-sia per rendere più efficiente e funzionaleil sistema nonché chiarire la rilevanzagiuridica delle liste previste dal secondoperiodo del citato comma 4,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere l’i-stituzione delle apposite liste di prenota-zione per l’accesso al lavoro anche pressole Edilcasse provinciali o regionali ricono-sciute dal Ministero del Lavoro e dellepolitiche sociali.

9/4158/47. Petrini, Carrescia, Manzi, Lo-dolini, Giulietti, Morani, Senaldi,Ascani, Marchetti, Verini, Preziosi, Lu-ciano Agostini, Giovanna Sanna, Ca-rella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi,Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 48 comma 1 del provve-dimento in esame prevede la sospensionefino al 31 dicembre 2016 dei termini peruna serie di adempimenti e versamentitributari e contributivi, nonché sospen-sione di termini amministrativi, a favoredei soggetti, persone fisiche e imprese,localizzate nei comuni colpiti dal sisma frai quali la sospensione del pagamento dellerate dei mutui e dei finanziamenti diqualsiasi genere (comma 1);

le difficoltà in cui versa il sistemadelle imprese, caratterizzato dalla fortepresenza di micro e piccole-medie im-prese, sono tali da richiedere una prorogadel termine delle sospensioni suddette,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-riori iniziative normative volte a prorogare

al 31 dicembre 2017, compatibilmente congli obiettivi di finanza pubblica, i terminiprevisti dall’articolo 48 comma 1) deldecreto-legge in esame, relativi alla so-spensione di adempimenti e versamentitributari e contributivi e di termini am-ministrativi per i soggetti residenti neiComuni colpiti dal sisma.

9/4158/48. Donati, Carrescia, Manzi, Lo-dolini, Petrini, Giulietti, Morani, Mar-chetti, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi,Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Ca-rella, Mazzoli, Tino Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

con riferimento ai settori dell’ener-gia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusii gas diversi dal gas naturale distribuiti amezzo di reti canalizzate, l’articolo 48comma 2) del provvedimento in esameprevede fra l’altro che la competente au-torità di regolazione introduca norme peruna sospensione temporanea non supe-riore a 6 mesi dei termini di pagamentodelle fatture emesse o da emettere nellostesso periodo per le utenze situate neicomuni del cosiddetto « cratere »;

nel caso di abitazioni distrutte odel tutto inagibili è opportuno prevederel’annullamento delle fatture emesse perevitare il pagamento dei costi fissi nongiustificati dalla situazione di fatto degliedifici;

occorre evitare che, cessata la so-spensione o dopo i sei mesi previsti dallanorma, i titolari di utenze di edifici ina-gibili siano chiamati a pagare comunque lespese generali,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare prov-vedimenti volti a sostenere gli oneri perl’annullamento delle fatture delle utenzenei settori dell’energia elettrica, dell’acqua

Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gasnaturale distribuiti a mezzo di reti cana-lizzate, relative ad edifici distrutti o ina-gibili nei comuni del cosiddetto « cratere »individuati negli allegati 1 e 2 del decretolegge in esame.

9/4158/49. Marchetti, Carrescia, Manzi,Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Se-naldi, Ascani, Verini, Preziosi, LucianoAgostini, Giovanna Sanna, Carella,Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi, Palese.

La Camera,

premesso che:

la struttura organizzativa del Di-partimento della Protezione Civile dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, comedeterminata ai sensi dei decreti del Segre-tario Generale della Presidenza del Con-siglio dei ministri del 18 gennaio e 10ottobre 2011 e dell’8 febbraio 2013, pre-vede 34 servizi di livello dirigenziale nongenerale;

tale struttura è stata confermatadal nuovo organigramma, recentementeapprovato con Decreto del Segretario Ge-nerale del 10 agosto 2016, che conferma le34 posizioni dirigenziali di 2a fascia e lacui entrata in vigore è stata differita alsecondo quadrimestre del 2017, in ragionedegli eventi sismici verificatisi dal 24 ago-sto u.s. nell’Italia centrale;

attualmente ben 15 posizioni risul-tano prive di dirigente, in alcuni casi damolto tempo, in ragione della difficoltànell’individuare figure dirigenziali nell’am-bito della Presidenza del Consiglio, inpossesso dei requisiti esperienziali ed at-titudinali necessari per lo svolgimentodelle attività di competenza del Diparti-mento della Protezione Civile;

le scoperture di organico, nel corsodegli anni, sono state coperte solo inmisura limitata ricorrendo alle facoltàpreviste dai commi 5-bis e 6 dell’articolo19 del decreto legislativo n. 165/2001 e

tramite numerosi interpelli che non hannodato esito, rischiando di indebolire l’ope-ratività del Dipartimento;

in conseguenza dei recenti eventisismici, inoltre, il Capo del Dipartimento,in applicazione del Programma Nazionaledi Soccorso per il Rischio Sismico, appro-vato con Direttiva del Presidente del Con-siglio dei ministri del 14 gennaio 2014, haistituito la Direzione di Comando e Con-trollo (DICOMAC) dislocata sul territorio,con il conseguente invio in loco di unaconsistente compagine di personale diri-genziale e non,

impegna il Governo

al fine di assicurare l’operatività dellafunzione di coordinamento delle attivitàemergenziali del servizio nazionale dellaprotezione civile, anche in riferimento alleattività di soccorso e assistenza alle po-polazioni colpite dai recenti eventi sismici,a valutare l’opportunità di bandire, con lanecessaria urgenza, un concorso pubblico,per titoli ed esami, per il reclutamento deidirigenti di seconda fascia del ruolo spe-ciale della protezione civile di cui inpremessa.

9/4158/50. Braga, Mariani, Borghi, Rea-lacci, Manfredi, De Menech, Tino Ian-nuzzi, Zardini, Cominelli, GiovannaSanna, Gadda, Bratti, Ginoble, Mazzoli,Palese.

La Camera,

premesso che:

con l’emendamento 1.1000 del Go-verno, approvato nel corso dell’esame delprovvedimento al Senato, è stato inseritonel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,il secondo elenco dei comuni, previsto daldecreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,cui applicare le stesse provvidenze giàpreviste per le popolazioni terremotatedelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche eUmbria, interessate dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

tenuto conto del reiterarsi dellescosse sismiche che potrebbero interessareanche aree non inserite negli elenchi 1 e2 del decreto-legge;

occorre evitare di dover approvareun terzo decreto-legge per inserire ulte-riori aree terremotate nelle provvidenzedel decreto-legge n. 189/2016, e provve-dere con la massima urgenza alle esigenzedella popolazione gravemente colpita dalprotrarsi delle scosse e dalle rigidità delclima invernale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affin-ché il Commissario straordinario, con ap-posite ordinanze, possa estendere l’appli-cazione delle provvidenze del decreto-legge189 del 2016 anche ad aree esterne aquelle ricomprese negli elenchi 1 e 2,qualora si verifichino danni diffusi a causadel reiterarsi degli eventi sismici.

9/4158/51. Caparini, Castiello, Saltamar-tini, Grimoldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

con l’emendamento 1.1000 del Go-verno, approvato nel corso dell’esame delprovvedimento al Senato, è stato inseritonel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,il secondo elenco dei comuni, previsto daldecreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,cui applicare le stesse provvidenze giàpreviste per le popolazioni terremotatedelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche eUmbria, interessate dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

tenuto conto del reiterarsi dellescosse sismiche che potrebbero interessareanche aree non inserite negli elenchi 1 e2 del decreto-legge;

occorre evitare di dover approvareun terzo decreto-legge per inserire ulte-riori aree terremotate nelle provvidenzedel decreto-legge n. 189/2016, e provve-dere con la massima urgenza alle esigenze

della popolazione gravemente colpita dalprotrarsi delle scosse e dalle rigidità delclima invernale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare leopportune iniziative affinché il Commis-sario straordinario, con apposite ordi-nanze, possa estendere l’applicazione delleprovvidenze del decreto-legge 189 del 2016anche ad aree esterne a quelle ricompresenegli elenchi 1 e 2, qualora si verifichinodanni diffusi a causa del reiterarsi deglieventi sismici.

9/4158/51. (Testo modificato nel corsodella seduta) Caparini, Castiello, Salta-martini, Grimoldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge 11novembre 2016, n. 205, prevede che ilCommissario straordinario, sulla base dimotivate segnalazioni da parte dei Presi-denti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-che e Umbria, in relazione ai territori dipropria competenza che hanno subito con-sistenti danni diffusi a causa del reiterarsidegli eventi sismici, individua, con propriaordinanza, l’elenco dei Comuni, aggiuntivorispetto a quello di cui all’Allegato 1 aldecreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del-l’estensione dell’applicazione delle misurepreviste dal decreto-legge n. 189 del 2016e dal decreto n. 205/2016, valutandone lacongruità in relazione ai danni riscontrati;

tenuto conto che con l’approva-zione dell’emendamento 1.1000 del Go-verno, il Senato ha inserito nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il secondoelenco dei comuni cui applicare le prov-videnze di tale decreto-legge, le quali di-

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

ventano comunque attuative solo dopo larelativa conversione in legge,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affin-ché siano ritenute applicabili, anche alsecondo elenco dei comuni inserito dalSenato, tutte le provvidenze del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a decorreredalla data del verificarsi di ciascun eventosismico.

9/4158/52. Borghesi, Castiello, Saltamar-tini, Grimoldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge 11novembre 2016, n. 205, prevede che ilCommissario straordinario, sulla base dimotivate segnalazioni da parte dei Presi-denti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-che e Umbria, in relazione ai territori dipropria competenza che hanno subito con-sistenti danni diffusi a causa del reiterarsidegli eventi sismici, individua, con propriaordinanza, l’elenco dei Comuni, aggiuntivorispetto a quello di cui all’Allegato 1 aldecreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del-l’estensione dell’applicazione delle misurepreviste dal decreto-legge n. 189 del 2016e dal decreto n. 205/2016, valutandone lacongruità in relazione ai danni riscontrati;

tenuto conto che con l’approva-zione dell’emendamento 1.1000 del Go-verno, il Senato ha inserito nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il secondoelenco dei comuni cui applicare le prov-videnze di tale decreto-legge, le quali di-ventano comunque attuative solo dopo larelativa conversione in legge,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare leopportune iniziative affinché siano rite-nute applicabili, anche al secondo elencodei comuni inserito dal Senato, tutte le

provvidenze del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, a decorrere dalla data delverificarsi di ciascun evento sismico.

9/4158/52. (Testo modificato nel corsodella seduta) Borghesi, Castiello, Salta-martini, Grimoldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

la lettera a) del comma 2 dell’ar-ticolo 5 prevede l’assegnazione di contri-buti, fino al 100 per cento delle speseoccorrenti, per la riparazione, ripristino oricostruzione degli immobili di ediliziaabitativa, ad uso produttivo e per servizipubblici e privati, e delle infrastrutture,dotazioni territoriali e attrezzature pub-bliche distrutti o danneggiati, in relazioneal danno effettivamente subito;

la norma non fa riferimento allepertinenze e annessi degli edifici;

in Emilia, la mancanza di tali ter-mini nel relativo decreto-legge ha creatouna serie di problematiche in quanto nongarantiva l’ammissione implicita al contri-buto di garage e locali annessi e, pertanto,si è reso necessario emanare appositeordinanze per definire tali questioni;

infatti, con l’ordinanza 86/2012, ar-ticolo 3 commi 2-15-16 e 16-bis si è resonecessario chiarire l’ammissione a contri-buto delle pertinenze;

occorre tenere conto dell’espe-rienza del passato e intervenire per evitarele perdite di tempo e i ritardi che hannocaratterizzato la ricostruzione nell’Emilia,

impegna il Governo

a ritenere compresi nei contributi previstidal decreto-legge n. 189 del 2016 anche lepertinenze e annessi dell’edificio princi-pale.

9/4158/53. Allasia, Saltamartini, Gri-moldi, Castiello, Palese.

Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

La Camera,

premesso che:

la lettera a) del comma 2 dell’ar-ticolo 5 prevede l’assegnazione di contri-buti, fino al 100 per cento delle speseoccorrenti, per la riparazione, ripristino oricostruzione degli immobili di ediliziaabitativa, ad uso produttivo e per servizipubblici e privati, e delle infrastrutture,dotazioni territoriali e attrezzature pub-bliche distrutti o danneggiati, in relazioneal danno effettivamente subito;

la norma non fa riferimento allepertinenze e annessi degli edifici;

in Emilia, la mancanza di tali ter-mini nel relativo decreto-legge ha creatouna serie di problematiche in quanto nongarantiva l’ammissione implicita al contri-buto di garage e locali annessi e, pertanto,si è reso necessario emanare appositeordinanze per definire tali questioni;

infatti, con l’ordinanza 86/2012, ar-ticolo 3 commi 2-15-16 e 16-bis si è resonecessario chiarire l’ammissione a contri-buto delle pertinenze;

occorre tenere conto dell’espe-rienza del passato e intervenire per evitarele perdite di tempo e i ritardi che hannocaratterizzato la ricostruzione nell’Emilia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ritenere com-presi nei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 anche le pertinenzee annessi dell’edificio principale.

9/4158/53. (Testo modificato nel corsodella seduta) Allasia, Saltamartini, Gri-moldi, Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

la lettera a) del comma 1 dell’ar-ticolo 6 prevede, per gli immobili distrutti,un contributo pari al 100 per cento delcosto delle strutture, degli elementi archi-

tettonici esterni, comprese le finiture in-terne ed esterne, e delle parti comunidell’intero edificio per la ricostruzione darealizzare nell’ambito dello stesso insedia-mento, nel rispetto delle vigenti normetecniche che prevedono l’adeguamento si-smico e nel limite delle superfici preesi-stenti, aumentabili esclusivamente ai finidell’adeguamento igienico-sanitario edenergetico;

la norma non fa riferimento agliimpianti interni ed esterni degli edifici ecrea confusione in quanto manca il rife-rimento al ripristino degli impianti e sigenera dubbio se tali impianti rappresen-tano interventi ammissibili solo sulle particomuni o anche sulle unità immobiliaricomprese nell’edificio;

in Emilia, la mancanza di tali ter-mini nel relativo decreto-legge ha creatouna serie di problematiche in quanto nongarantiva l’ammissione implicita al contri-buto di tutti gli impianti e, pertanto, si èreso necessario emanare apposite ordi-nanze per definire tali questioni;

infatti, con l’ordinanza 86/2012 al-l’articolo 3 commi 5-6-7-14, si è resonecessario chiarire l’ammissione a contri-buto degli impianti;

occorre tenere conto dell’espe-rienza del passato e intervenire per evitarele perdite di tempo e i ritardi che hannocaratterizzato la ricostruzione nell’Emilia,

impegna il Governo

a ritenere compresi nei contributi per gliimmobili distrutti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, sia per le particomuni dell’edificio sia per le singole unitàimmobiliari in esso comprese, il costodelle strutture, degli elementi architetto-nici esterni, delle finiture e anche degliimpianti interni ed esterni.

9/4158/54. Simonetti, Grimoldi, Salta-martini, Castiello, Palese.

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

La Camera,

premesso che:

il comma 5 dell’articolo 6 prevedeun contributo del 100 per cento del dannoper gli interventi su immobili diversi daabitazione principale del proprietario odati in locazione, ossia per gli interventisulle seconde case a disposizione del pro-prietario, che ricadono all’interno di centristorici e borghi caratteristici dei comunilimitrofi a quelli terremotati;

per le seconde case all’esterno dicentri storici o borghi dei comuni diversia quelli terremotati, come inseriti neglielenchi allegati al decreto, il citato comma5 prevede un contributo del solo 50 percento del danno subito;

la norma crea discriminazioni traproprietari per immobili situati magari apochi metri l’uno dall’altro;

le zone terremotate e i comunilimitrofi, anche essi interessati dalle con-tinue scosse sismiche sono noti come cen-tri di villeggiatura e dimore estive deiproprietari;

occorre comunque tenere contodell’impellente necessità di riparare e ri-costruire gli edifici con peculiari caratte-ristiche storico architettoniche, anche seisolati ed esterni a borghi e centri storici,

impegna il Governo

a ritenere compresi nei contributi del 100per cento del danno subito anche gliedifici isolati, esterni di centri storici eborghi caratteristici, ma di peculiari ca-ratteristiche storico architettoniche.

9/4158/55. Guidesi, Castiello, Saltamar-tini, Grimoldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 4-bis reca disposizioni inmateria di strutture e moduli abitativiprovvisori, per fronteggiare l’aggravarsi

delle esigenze abitative nei territori delleRegioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzocolpiti dagli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016;

lo scopo della disposizione è quellodi permettere la fornitura di diverse so-luzioni abitative per un’adeguata sistema-zione alloggiativa delle popolazioni, chegarantisce il regolare svolgimento dellavita della comunità locale, anche tenendoconto dell’approssimarsi della stagione in-vernale;

le disposizioni di cui all’articolo4-bis non stabiliscono i criteri minimi diabitabilità dei moduli provvisori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affin-ché le strutture e moduli abitativi provvi-sori destinati ad ospitare i nuclei fami-gliari, siano idonei a garantire agli occu-panti stanze da letto con uno spaziominimo non inferiore a 8 metri quadri perstanza a persona e servizi igienici per tuttele stanze da letto, e, per i moduli destinatiad ospitare nuclei famigliari con anziani odisabili, stanze da letto con uno spaziominimo non inferiore a 10 mq per stanzaa persona e bagni accessibili ai disabili.

9/4158/56. Giancarlo Giorgetti, Salta-martini, Grimoldi, Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 4-bis reca disposizioni inmateria di strutture e moduli abitativiprovvisori, per fronteggiare l’aggravarsidelle esigenze abitative nei territori delleRegioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzocolpiti dagli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016;

lo scopo della disposizione è quellodi permettere la fornitura di diverse so-luzioni abitative per un’adeguata sistema-zione alloggiativa delle popolazioni, chegarantisce il regolare svolgimento della

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

vita della comunità locale, anche tenendoconto dell’approssimarsi della stagione in-vernale;

le disposizioni di cui all’articolo4-bis non stabiliscono i criteri minimi diabitabilità dei moduli provvisori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare leopportune iniziative affinché le strutture emoduli abitativi provvisori destinati adospitare i nuclei famigliari, siano idonei agarantire agli occupanti stanze da lettocon uno spazio minimo non inferiore a 8metri quadri per stanza a persona e ser-vizi igienici per tutte le stanze da letto, e,per i moduli destinati ad ospitare nucleifamigliari con anziani o disabili, stanze daletto con uno spazio minimo non inferiorea 10 mq per stanza a persona e bagniaccessibili ai disabili.

9/4158/56. (Testo modificato nel corsodella seduta) Giancarlo Giorgetti, Sal-tamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 4-bis reca disposizioni inmateria di strutture e moduli abitativiprovvisori, per fronteggiare l’aggravarsidelle esigenze abitative nei territori delleRegioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzocolpiti dagli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016;

l’articolo 8 prevede procedure sem-plificate per abbreviare la ricostruzionegarantendo la trasparenza e l’affidabilitàdelle imprese appaltatrici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affin-ché sia prevista la possibilità di installaremanufatti leggeri da parte dei privati, disuperficie massima di 40 mq, in deroga atutti i vincoli urbanistici, ambientali e

paesaggistici, per far fronte ai disagi po-sterremoto e in sostituzione delle strutturedi protezione civile.

9/4158/57. Invernizzi, Grimoldi, Salta-martini, Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 12 prevede la presenta-zione del progetto di miglioramento si-smico dell’edificio senza definire fino ache percentuale dell’adeguamento sismicodeve avvenire tale miglioramento;

si rischia di ripetere la stessa si-tuazione di Norcia e Camerino, ove venivapermesso un miglioramento sismico del 60per cento dell’adeguamento e ove, nono-stante la ricostruzione posterremoto disettembre-ottobre 1997 e marzo 1998, gliedifici sono crollati lo stesso con il ripe-tersi delle scosse di questi giorni;

al di fuori della ricostruzione in-tegrale, ossia del caso in cui c’è comunquel’obbligo dell’adeguamento alle norme tec-niche per le costruzioni (ossia adegua-mento sismico), si ritiene che il migliora-mento sismico degli edifici non crollati masolo lesionati deve garantire un livello disicurezza dell’intero edificio pari ad al-meno l’80 per cento dell’adeguamento si-smico per gli edifici comuni e pari al 100per cento per gli edifici strategici (scuole,biblioteche, ospedali e in generale immo-bili strategici in caso di terremoto) conriferimento al sisma massimo prevedibilenella zona sismica ove risulti situato l’im-mobile e non con riferimento al sismaavvenuto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affin-ché il miglioramento sismico previsto peri progetti di ricostruzione posterremotogarantisca un livello di sicurezza dell’edi-ficio pari ad almeno l’80 per cento del-l’adeguamento sismico, con riferimento alsisma massimo prevedibile nella zona si-

Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

smica ove risulti situato l’immobile e parial 100 per cento per gli edifici strategici.

9/4158/58. Grimoldi, Saltamartini, Ca-stiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 5 disciplina il riconosci-mento del contributo per la ricostruzioneprivata da erogare con le modalità delfinanziamento agevolato assistito da ga-ranzia dello Stato;

il comma 5 dell’articolo 5 prevedeche in capo al beneficiario del finanzia-mento matura un credito di imposta, frui-bile esclusivamente in compensazione, inmisura pari, per ciascuna scadenza dirimborso, all’importo ottenuto sommandoalla sorte capitale gli interessi dovuti, non-ché le spese strettamente necessarie allagestione dei medesimi finanziamenti;

le modalità di fruizione del creditodi imposta sono stabilite con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle en-trate,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affin-ché, nell’ambito delle modalità di fruizionedel credito d’imposta sia prevista la pos-sibilità della cessione del credito a soggettiterzi allo scopo di poter risolvere questionilegate a soggetti terremotati che versanoimposte incapienti del credito.

9/4158/59. Busin, Castiello, Saltamartini,Grimoldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 6 prevede la concessionedi un contributo del 100 per cento deldanno anche per gli interventi di ricostru-zione o di recupero degli immobili diedilizia abitativa diversi dall’abitazioneprincipale del proprietario o dati in loca-

zione, ossia per gli interventi sulle secondecase a disposizione del proprietario, di-strutte o danneggiate dalla crisi sismica esituate nei comuni terremotati di cui aglielenchi 1 e 2 allegati del decreto-legge; ciòanche in considerazione delle peculiaricaratteristiche delle zone terremotate, notecome centri di villeggiatura e dimore estivedei proprietari;

tale norma crea discriminazioni traproprietari con particolare riferimento aquanto previsto per la ricostruzione po-sterremoto dei territori delle province diBologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reg-gio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del20 e 29 maggio 2012 ove sono stati ga-rantiti contributi in grado di coprire il 100per cento della ricostruzione esclusiva-mente per le unità immobiliari destinatead abitazione principale del proprietario odel locatario e un contributo del solo 50per cento delle spese per le seconde casea disposizione del proprietario e solo se ilproprietario affitti l’alloggio, entro 6 mesidalla fine dei lavori, a canone concordatoe per 4 anni, con priorità a soggetti prividi abitazione;

l’assegnazione del contributo delsolo 50 per cento priva i proprietari dellapossibilità di intervenire per ristrutturarel’immobile, frenando anche la ripresa e laricostruzione dei borghi e dei centri storicie blocca il ritorno alle normali condizionidi vita della popolazione e lo sviluppo delcommercio dei centri storici;

la situazione si aggrava con le dif-ficoltà che incontrano le pratiche dellaricostruzione a causa delle carenze diorganico delle amministrazioni dei comuniterremotati e della struttura commissa-riale;

i cittadini e le imprese non rie-scono ancora a risollevarsi dalla crisi an-che a causa dell’insufficienza degli sgravifiscali previsti dalle norme adottate per farfronte al sisma del 20 e il 29 maggio 2012;

è improcrastinabile la prorogadello stato di emergenza per le province diBologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reg-

Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

gio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del20 e il 29 maggio 2012, che scade il 31dicembre 2016,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziativedirette a permettere la concessione dicontributi integrativi fino al 100 per centodelle spese sostenute anche per gli inter-venti finalizzati alla riparazione o la ri-costruzione degli immobili di edilizia abi-tativa a disposizione del proprietario, di-verse dall’abitazione principale o dati inlocazione, nei territori delle province diBologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reg-gio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20e il 29 maggio 2012;

a provvedere con urgenza a risolverela situazione della carenza di organico deicomuni terremotati e della struttura com-missariale per accelerare la conclusionedelle pratiche della ricostruzione del ter-remoto del 20 e il 29 maggio 2012;

ad individuare le necessarie risorseper garantire maggiori sgravi fiscali perprivati e imprese, colpite dal sisma del 20e il 29 maggio 2012, in linea con gliimpegni assunti per il terremoto del centroItalia;

a prorogare lo stato di emergenza peri territori colpiti dal sisma del 20 e il 29maggio 2012 che attualmente scade il 31dicembre 2016.

9/4158/60. Gianluca Pini, Guidesi, Fe-driga, Grimoldi, Giancarlo Giorgetti,Palese.

La Camera,

premesso che:

il decreto prevede la sola sospen-sione, e per un tempo limitato al settem-bre 2017, degli obblighi di versamentodelle tasse e delle bollette, costringendo lefamiglie e le imprese a restituire gli arre-trati al termine della sospensione;

è evidente, anche sulla base dell’e-sperienza maturata da precedenti calamitànaturali che i cittadini terremotati, a di-stanza di pochi mesi dal disastroso eventosismico, non possano essere in grado direcuperare le risorse necessarie per larestituzione di quanto dovuto;

il testo approvato non prevede l’i-stituzione di una zona franca che reste-rebbe l’unica disposizione che potrebberisolvere effettivamente i problemi delleimprese e dei cittadini terremotati, per-mettendo alle attività commerciali, artigia-nali e ai piccoli imprenditori di restare inloco e di continuare a svolgere la propriaattività garantendo la sopravvivenza e lariqualificazione dei territori terremotati;

si ripete lo stesso errore commessoper il terremoto dell’Emilia Romagna del20 e il 29 maggio 2012, ove la zona francaè stata istituita a posteriori quando tutti sisono resi conto che non era possibile,altrimenti uscire dalla grave crisi cheaveva colpito il territorio,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti dicarattere legislativo ai fini dell’istituzionedi una zona franca nell’intero territoriocolpito dagli eventi sismici che hannocolpito le regioni, Lazio, Marche, Umbriae Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016,secondo le disposizioni previste dall’arti-colo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 125, per l’istitu-zione della zona franca dei territori del-l’Emilia Romagna, colpiti dal sisma del 20e il 29 maggio 2012.

9/4158/61. Castiello, Saltamartini, Gri-moldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

i drammatici eventi sismici chehanno colpito il territorio tra Umbria,Marche, Lazio e Abruzzo hanno devastato

Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

la vita delle persone e reso ancora piùdifficile l’esistenza a chi affetto da disa-bilità;

nel comune di Norcia è attivo daanni il centro diurno per disabili denomi-nato « Tutti i colori del mondo », mentrenel comune di Cascia è parimenti attivo ilcentro diurno per disabili « l’OASI », ge-stito per conto della Asl-distretto Valne-rina, dalla cooperativa « L’incontro »;

alla data del 12 novembre u.s. degli11 disabili affidati alle attenzioni del cen-tro diurno 3 risultano essersi trasferiti conle famiglie sul lago Trasimeno, mentre ben7 risultano ancora presenti nel territoriodella Valnerina;

dopo il terremoto, la non disponi-bilità degli spazi precedentemente utiliz-zati, sta inevitabilmente aumentando lostato di difficoltà con cui i disabili e le lorofamiglie affrontano la quotidianità,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative direttea consentire la riattivazione, il più velo-cemente possibile, degli spazi e delle atti-vità dei menzionati centri diurni per di-sabili, dando il necessario supporto logi-stico e finanziario ai comuni e alle asso-ciazioni di volontariato.

9/4158/62. Rondini, Saltamartini, Gri-moldi, Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione causata daglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016 ha gravemente ferito i comunidelle regioni Lazio, Marche, Umbria eAbruzzo, elencati negli allegati 1 e 2 deldecreto-legge;

la difficile fase emergenziale legataagli eventi sismici ha anche determinatodifficoltà nel reperimento di adeguatestrutture di accoglienza per i terremotati;

l’assessore regionale alla Sanità,Coesione Sociale e Welfare, Luca Barbe-rini, in una lettera inviata all’allora Mini-stro dell’interno, Angelino Alfano e, perconoscenza, ai prefetti di Perugia e Temiha formulato l’istanza della non assegna-zione di nuovi contingenti di richiedentiasilo alla Regione Umbria, evidenziandocome « la comunità umbra, da sempre, hadimostrato una grande disponibilità nell’ac-coglienza, forte della propria identità cul-turale ancorata ai principi della pace, deldialogo, della solidarietà, della promozionedei diritti umani », ma, ad oggi non sianelle condizioni di farsi carico di nuoviflussi migratori;

tutte le province colpite dagli eventisismici non sono nelle condizioni di farsicarico dell’accoglienza di nuovi contingentidi richiedenti asilo,

impegna il Governo

a non assegnare alle province colpite daglieventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 2016 ulteriori quote di richiedentiasilo per evitare che le istituzioni pubbli-che e private siano sottoposte a nuoviinsostenibili sforzi in questo momentoparticolare in cui occorre invece gestire almeglio l’emergenza post sisma, assicu-rando ai cittadini terremotati le miglioririsposte possibili.

9/4158/63. Molteni, Saltamartini, Gri-moldi, Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 21, prevede misure per ilsostegno e lo sviluppo delle aziende agri-cole, agroalimentari e zootecniche colpitedagli eventi sismici verificatisi a far datadal 24 agosto 2016;

in particolare il comma 2 prevedein favore delle imprese agricole, ubicatenei comuni danneggiati dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,indicati negli allegati 1 e 2 dal presente

Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

decreto-legge, la destinazione di risorse avalere sulle disponibilità residue, già tra-sferite all’ISMEA, del Fondo per lo svi-luppo dell’imprenditoria giovanile in agri-coltura;

il comma 4, sempre del suddettoarticolo 21, prevede che, al fine di perse-guire il pronto ripristino del potenzialeproduttivo danneggiato dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,l’intera quota del cofinanziamento regio-nale dei Programmi di Sviluppo rurale2014-2020 delle Regioni interessate è as-sicurata dallo Stato attraverso le disponi-bilità del Fondo di rotazione;

considerato che le risorse a favoredel comparto agricolo sono sempre insuf-ficienti per poter far fronte alle tanteemergenze che si trovano costretti adaffrontare gli agricoltori, come il continuocalo dei prezzi e la concorrenza sleale dialtri paesi europei ed extraeuropei,

impegna il Governo

ad attivarsi, nelle opportune sedi dell’u-nione europea, affinché venga costituitoun apposito Fondo europeo « ad hoc »,distinto da quelli attualmente in essere,nel quale confluiscano risorse a sostegnodel comparto agricolo e boschivo, colpitodagli eventi sismici verificatisi a far datadal 24 agosto 2016, anche in ragionedell’oggettiva imprevedibilità degli eventimedesimi.

9/4158/64. Fedriga, Castiello, Saltamar-tini, Grimoldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 21, prevede misure per ilsostegno e lo sviluppo delle aziende agri-cole, agroalimentari e zootecniche colpitedagli eventi sismici verificatisi a far datadal 24 agosto 2016;

in particolare il comma 2 prevedein favore delle imprese agricole, ubicatenei comuni danneggiati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,indicati negli allegati 1 e 2 dal presentedecreto-legge, la destinazione di risorse avalere sulle disponibilità residue, già tra-sferite all’ISMEA, del Fondo per lo svi-luppo dell’imprenditoria giovanile in agri-coltura;

il comma 4, sempre del suddettoarticolo 21, prevede che, al fine di perse-guire il pronto ripristino del potenzialeproduttivo danneggiato dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,l’intera quota del cofinanziamento regio-nale dei Programmi di Sviluppo rurale2014-2020 delle Regioni interessate è as-sicurata dallo Stato attraverso le disponi-bilità del Fondo di rotazione;

considerato che le risorse a favoredel comparto agricolo sono sempre insuf-ficienti per poter far fronte alle tanteemergenze che si trovano costretti adaffrontare gli agricoltori, come il continuocalo dei prezzi e la concorrenza sleale dialtri paesi europei ed extraeuropei,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di attivarsi, nelleopportune sedi dell’unione europea, affin-ché venga costituito un apposito Fondoeuropeo « ad hoc », distinto da quelli at-tualmente in essere, nel quale confluiscanorisorse a sostegno del comparto agricolo eboschivo, colpito dagli eventi sismici veri-ficatisi a far data dal 24 agosto 2016,anche in ragione dell’oggettiva imprevedi-bilità degli eventi medesimi.

9/4158/64. (Testo modificato nel corsodella seduta) Fedriga, Castiello, Salta-martini, Grimoldi, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 48 del decreto-legge pro-roga al 30 settembre 2017 la sospensionedei versamenti tributari, demandando adun successivo decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze la definizione

Atti Parlamentari — 165 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

della riscossione dei tributi non versati pereffetto della sospensione, e comunque con-siderando, nella relazione tecnica, la re-stituzione dei versamenti sospesi da partedi cittadini e imprese, entro la fine del-l’anno 2017;

inoltre, l’articolo 48 prevede la so-spensione dei termini relativi agli adem-pimenti ed ai versamenti dei contributiprevidenziali e assistenziali e dei premiper l’assicurazione obbligatoria, in sca-denza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30settembre 2017 per i comuni terremotatidel primo elenco e dal novembre 2016 al30 settembre 2017 per i comuni del se-condo elenco; tali versamenti dovrannoessere effettuati entro il 30 ottobre 2017anche mediante rateizzazione fino a 18mesi a decorrere da tale ultima data;

lo stesso articolo prevede la sospen-sione per un tempo limitato di soli seimesi dei termini di pagamento delle fat-ture delle utenze, da rateizzare successi-vamente con provvedimenti dell’autorità diregolazione;

è evidente, anche sulla base dell’e-sperienza maturata da precedenti calamitànaturali, che le famiglie e le imprese, adistanza di pochi mesi dal disastrosoevento sismico, non possano essere ingrado di recuperare le risorse necessarieper restituire gli arretrati al termine dellasospensione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi, delladisposizione richiamata in premessa alfine di adottare le opportune iniziativedirette ad esentare i cittadini e le impresedanneggiati dagli eventi sismici verificatisi,a far data dal 24 agosto 2016, dai versa-menti e dagli adempimenti tributari, non-ché dai contributi previdenziali ed assi-stenziali e dai premi per l’assicurazioneobbligatoria, fino al termine della ricostru-zione posterremoto o per un congruoperiodo di almeno tre anni;

a provvedere, attraverso l’autorità diregolazione delle utenze, a garantire l’e-

senzione dal pagamento delle fatture, al-meno fino al ripristino dell’agibilità diciascun immobile.

9/4158/65. Saltamartini, Grimoldi, Ca-stiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 48 del decreto-legge pro-roga al 30 settembre 2017 la sospensionedei versamenti tributari, demandando adun successivo decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze la definizionedella riscossione dei tributi non versati pereffetto della sospensione, e comunque con-siderando, nella relazione tecnica, la re-stituzione dei versamenti sospesi da partedi cittadini e imprese, entro la fine del-l’anno 2017;

inoltre, l’articolo 48 prevede la so-spensione dei termini relativi agli adem-pimenti ed ai versamenti dei contributiprevidenziali e assistenziali e dei premiper l’assicurazione obbligatoria, in sca-denza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30settembre 2017 per i comuni terremotatidel primo elenco e dal novembre 2016 al30 settembre 2017 per i comuni del se-condo elenco; tali versamenti dovrannoessere effettuati entro il 30 ottobre 2017anche mediante rateizzazione fino a 18mesi a decorrere da tale ultima data;

lo stesso articolo prevede la sospen-sione per un tempo limitato di soli seimesi dei termini di pagamento delle fat-ture delle utenze, da rateizzare successi-vamente con provvedimenti dell’autorità diregolazione;

è evidente, anche sulla base dell’e-sperienza maturata da precedenti calamitànaturali, che le famiglie e le imprese, adistanza di pochi mesi dal disastrosoevento sismico, non possano essere ingrado di recuperare le risorse necessarieper restituire gli arretrati al termine dellasospensione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delladisposizione richiamata in premessa al

Atti Parlamentari — 166 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

fine di valutare l’opportunità di adottare leopportune iniziative compatibili con lenorme europee dirette ad esentare i cit-tadini e le imprese danneggiati dagli eventisismici verificatisi, a far data dal 24 agosto2016, dai versamenti e dagli adempimentitributari, nonché dai contributi previden-ziali ed assistenziali e dai premi per l’as-sicurazione obbligatoria, fino al terminedella ricostruzione posterremoto o per uncongruo periodo di almeno tre anni;

a valutare l’opportunità di provve-dere, attraverso l’autorità di regolazionedelle utenze, a garantire l’esenzione dalpagamento delle fatture, almeno fino alripristino dell’agibilità di ciascun immo-bile.

9/4158/65. (Testo modificato nel corsodella seduta) Saltamartini, Grimoldi,Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

a seguito del protrarsi delle scossesismiche verificatisi a far data dal 24agosto 2016, diversi fabbricati anche si-tuati in aree non ricomprese negli allegati1 e 2, risultano lesionati, seppure ancoraagibili, e necessitano urgenti interventi dimiglioramento sismico;

il decreto legislativo n. 102 del2014 prevede l’adeguamento degli impiantitermici centralizzati degli edifici condomi-niali entro la data del 31 dicembre 2016,in attuazione della direttiva 2012/27/UEsull’efficienza energetica,

impegna il Governo

a prevedere il differimento del termine perl’adeguamento degli impianti termici cen-tralizzati, per gli edifici condominiali cherisultano lesionati a seguito degli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto2016, seppure ancora agibili e anche sesituati in aree non ricomprese negli alle-gati 1 e 2, allo scopo di dare la possibilità

ai cittadini interessati ad investire risorsefinanziarie per il miglioramento staticodegli immobili.

9/4158/66. Bossi, Saltamartini, Grimoldi,Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

a seguito del protrarsi delle scossesismiche verificatisi a far data dal 24agosto 2016, diversi fabbricati anche si-tuati in aree non ricomprese negli allegati1 e 2, risultano lesionati, seppure ancoraagibili, e necessitano urgenti interventi dimiglioramento sismico;

il decreto legislativo n. 102 del2014 prevede l’adeguamento degli impiantitermici centralizzati degli edifici condomi-niali entro la data del 31 dicembre 2016,in attuazione della direttiva 2012/27/UEsull’efficienza energetica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere ildifferimento del termine per l’adegua-mento degli impianti termici centralizzati,per gli edifici condominiali che risultanolesionati a seguito degli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,seppure ancora agibili e anche se situatiin aree non ricomprese negli allegati 1 e2, allo scopo di dare la possibilità aicittadini interessati ad investire risorsefinanziarie per il miglioramento staticodegli immobili.

9/4158/66. (Testo modificato nel corsodella seduta) Bossi, Saltamartini, Gri-moldi, Castiello, Palese.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone,all’articolo 12, le procedure per la con-cessione e l’erogazione dei contributi per icomuni legittimati ai sensi dell’articolo 6,

Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

comma 2, che presentano richiesta all’uf-ficio speciale per la ricostruzione territo-rialmente competente;

il provvedimento tuttavia non pre-vede la predisposizione, da parte dei co-muni danneggiati dal sisma, di progettidiretti a dare attuazione a interventi sulpiano urbanistico,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventinormativi, la possibilità per i comuni dan-neggiati dal sisma di predisporre piani direcupero e programmi diretti a consentireinterventi urbanistici.

9/4158/67. Bechis, Artini, Baldassarre,Brignone, Civati, Andrea Maestri, Ma-tarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Pa-lese.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevedeall’articolo 22 che il Commissario straor-dinario per sostenere la ripresa delle at-tività economiche nei territori colpiti daglieventi sismici predispone un programmaper la promozione e il rilancio del turismonei suddetti territori, in accordo con ENIT– Agenzia nazionale del turismo;

per realizzare le finalità di cui alpunto precedente potrebbe essere istituitoun mercato nel comune di Roma in cui gliagricoltori e gli allevatori delle zone ter-remotate possono vendere le proprie pro-duzioni a domeniche alterne per tuttol’anno 2017, escluso il mese di agosto, conesonero dei produttori da costi per l’oc-cupazione e la pulizia delle aree utilizzateper l’istituzione del quale ci si potrebbeavvalere delle risorse disponibili a legisla-zione vigente sul bilancio di ENIT – Agen-zia nazionale del turismo di cui al comma2 dell’articolo 22 del provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventinormativi, l’istituzione di uno spazio nella

capitale dove agricoltori e allevatori dellezone terremotate possano vendere le pro-prie produzioni senza costi di occupazionee pulizia delle aree utilizzate.

9/4158/68. Segoni, Artini, Baldassarre,Bechis, Brignone, Civati, Andrea Mae-stri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame definisceall’articolo 1 l’ambito di applicazione degliinterventi per la riparazione, la ricostru-zione, l’assistenza alla popolazione e laripresa economica dei territori colpiti daeventi sismici dal 24 agosto 2016 limitan-dola ai comuni contenuti negli allegati 1 e2 del provvedimento e a quei comuni incui si dimostri il nesso di causalità direttotra i danni ivi verificatisi e gli eventisismici;

diffusa è la prassi delle società ditrasferire la propria sede sociale nei co-muni soggetti ad eventi sismici,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventinormativi, il divieto per le società ditrasferire la propria sede sociale nei co-muni di cui in premessa a decorrere dal24 agosto 2016 e la conseguente nullitàdelle richieste di trasferimento di sedesociale pervenute successivamente alladata del 24 agosto 2016.

9/4158/69. Pastorino, Artini, Baldas-sarre, Bechis, Brignone, Civati, AndreaMaestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame all’arti-colo 22 prevede che il Commissario stra-ordinario, sentite le Regioni interessate, al

Atti Parlamentari — 168 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

fine di sostenere la ripresa delle attivitàeconomiche nei territori colpiti daglieventi sismici del 2016, predispone inaccordo con ENIT – Agenzia nazionale delturismo, un programma per la promo-zione e il rilancio del turismo nei mede-simi territori, a valere sulle risorse delbilancio di ENIT – Agenzia nazionale delturismo, nel limite massimo di 2 milioni dieuro per l’anno 2017;

la materia « turismo » è attribuitaalla competenza residuale delle regioni, aisensi dell’articolo 117, quarto comma,della Costituzione e, secondo la consoli-data giurisprudenza costituzionale, in baseal cosiddetto principio dell’« attrazione insussidiarietà », è consentito un interventostatale nella predetta materia purché siaproporzionato, assistito da ragionevolezzaalla stregua di uno scrutinio stretto dicostituzionalità e rispettoso del principiodi leale collaborazione con le Regioniattraverso l’incisivo strumento rappresen-tato dall’intesa (sentenza n. 76 del 2009;nello stesso senso, sentenze n. 80 del 2012,n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

è richiesta dunque l’intesa con leRegioni interessate per gli interventi statalinella materia sopra richiamata,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventinormativi, alla luce della giurisprudenzacostituzionale sopra richiamata, un’intesacon le Regioni interessate, nel rispetto delprincipio di leale collaborazione.

9/4158/70. Matarrelli, Artini, Baldas-sarre, Bechis, Brignone, Civati, AndreaMaestri, Pastorino, Segoni, Turco, Pa-lese.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’esame contienedisposizioni urgenti in favore dei territoricolpiti dagli eventi sismici nel corso del2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche

e Umbria e definisce misure per la rico-struzione pubblica e privata e il rilanciodel sistema economico e produttivo. InItalia, l’utilizzo dei decreti-legge d’urgenza– dal terremoto del 1971 in provincia diViterbo – è purtroppo diventata unaprassi consolidata nei casi di eventi si-smici. Dai dati di un recente rapporto delConsiglio nazionale degli ingegneri, unacasa su due è a rischio crollo in caso diterremoto e deve essere messa in sicu-rezza;

nell’ambito delle consultazioni fi-nalizzate all’elaborazione del progetto“Casa Italia”, sono numerose le associa-zioni delle professioni tecniche, come an-che il Consiglio Nazionale dei geologi chie-dono “di affrontare come priorità la que-stione della messa in sicurezza delle abi-tazioni, attraverso un intervento legislativoper l’introduzione del fascicolo del fabbri-cato che permetterà di facilitare la cono-scenza dello stato di sicurezza di ognisingolo edificio – a partire da quelli sco-lastici – avviando un percorso virtuoso chedovrà portare ogni italiano ad avere unacasa sicura”;

l’istituzione e l’obbligatorietà delfascicolo del fabbricato, a livello nazionale,è stato spesso oggetto di disegni di leggeper i quali non è mai stato completatol’iter di approvazione parlamentare;

a livello regionale, Lazio, Campa-nia, Emilia Romagna, Basilicata, si sonomosse con modalità e percorsi differenti,spesso contrastate da sentenze di incosti-tuzionalità delle leggi emanate: in nessunadi queste regioni c’è attualmente un qua-dro chiaro e definitivo sull’argomento;

l’ultima in ordine cronologico atrattare il tema del fascicolo del fabbricatoè stata la regione Puglia, con Legge regio-nale del 20 maggio 2014 n. 27, “Disposi-zioni urgenti in materia di prevenzione delrischio e sicurezza delle costruzioni –Istituzione del fascicolo del fabbricato”,abrogata nel 2015 in seguito all’impugna-zione da parte del Consiglio dei ministri.Allora, il Governo ritenne che la norma-tiva regionale avrebbe aggravato il proce-

Atti Parlamentari — 169 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

dimento per il rilascio del certificato diagibilità per le nuove costruzioni e resopiù complessi i procedimenti amministra-tivi in contrasto con l’esigenza di sempli-ficazione. Inoltre con il libretto si sareb-bero imposti ai privati oneri non necessarie comunque sproporzionati ed eccessiva-mente gravosi (che comportano anche acarico dei proprietari di più modeste con-dizioni economiche, la necessità di ricor-rere a una pluralità di professionisti).Inoltre, la normativa si sarebbe posta “incontrasto con l’articolo 3 della Costitu-zione, sotto il profilo delle disparità ditrattamento e del principio di ragionevo-lezza, e con l’articolo 42, secondo comma,della Costituzione, in quanto impongonolimiti alla proprietà privata, che non ap-paiono necessari ad assicurarne la fun-zione sociale”;

con i gravi eventi sismici del 2016l’Italia si conferma essere l’area con irischi più alti in Europa, non solamenteper gli eventi naturali, ma anche perl’inadeguatezza delle infrastrutture e dellalogistica che si mettono in netto contrastocon l’unico diritto “inviolabile” della Co-stituzione italiana, l’articolo 32, che sisostanzia nel diritto all’integrità fisica epsichica, sia nel senso di poter averetrattamenti medici di prevenzione e cura,sia nel senso di poter godere di un am-biente di vita e lavoro salubre ». Se questaconsapevolezza si trasformasse in culturapolitica, la prevenzione assumerebbe unruolo strategico;

preoccuparsi del fatto che unalegge nazionale, che introduca il fascicolodel fabbricato, sia impopolare, perché co-stringerebbe tutti i proprietari di abita-zioni e locali ad affrontare una spesa –per la quale potrebbero essere previstiincentivi o agevolazioni – non può preva-lere sulla generale necessità di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intervenire conuna normativa nazionale per l’introdu-zione nel nostro Paese del fascicolo del

fabbricato, affinché prevenzione e sicu-rezza diventino strumenti imprescindibiliper affrontare gli eventi sismici, meteoro-logici e accidentali che purtroppo deva-stano sempre più sovente il territorio ita-liano.

9/4158/71. Andrea Maestri, Civati, Bri-gnone, Matarrelli, Pastorino.

La Camera,

premesso che:

Il decreto-legge 189 del 2016: In-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dagli eventi sismici del 2016(C4158);

prevede verifiche e valutazioni delfabbisogno necessario per il miglioramentosismico delle strutture pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di introdurre negliistituti penitenziari delle aree a rischiosismico, anche attivando programmi spe-rimentali, tecnologie, quali ad esempioapriporta centralizzati delle stanze deidetenuti, al fine di una più rapida proce-dura di esodo nei casi di emergenza, perla maggiore sicurezza dei detenuti e delpersonale di custodia.

9/4158/72. Amato.

La Camera,

premesso che:

dopo i recenti episodi sismici chehanno colpito il Centro Italia tecnici eesperti hanno sottolineato l’importanzache ogni edificio sia accompagnato dal« fascicolo del fabbricato »;

il « fascicolo del fabbricato » per-mette di analizzare lo stato di conserva-zione e/o degrado di un immobile attra-verso l’uso di una metodologia comune edunificata, fornisce precise informazionisulle alterazioni significative che vengonoapportate nel corso della vita dell’immo-

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XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

bile e contiene indicazioni sulle modalitàd’uso dell’immobile e su come program-marne una corretta manutenzione;

i dati presenti nel « fascicolo delfabbricato » consentono non solo di veri-ficare con attenzione le priorità d’inter-vento in caso di eventi drammatici come ilsisma del 24 agosto 2016 oggetto delpresente provvedimento, ma anche di in-dividuare le criticità complessive del pa-trimonio edilizio pubblico e privato,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità e la possibilità diindividuare e adottare interventi specifici,anche di carattere normativo, al fine diincentivare le Regioni e le Province auto-nome di Trento e Bolzano a rendereobbligatorio nei loro territori la creazionedel fascicolo del fabbricato.

9/4158/73. Marzano.

La Camera,

premesso che:

dopo i recenti episodi sismici chehanno colpito il Centro Italia tecnici eesperti hanno sottolineato l’importanzache ogni edificio sia accompagnato dal« fascicolo del fabbricato »;

il « fascicolo del fabbricato » per-mette di analizzare lo stato di conserva-zione e/o degrado di un immobile attra-verso l’uso di una metodologia comune edunificata, fornisce precise informazionisulle alterazioni significative che vengonoapportate nel corso della vita dell’immo-bile e contiene indicazioni sulle modalitàd’uso dell’immobile e su come program-marne una corretta manutenzione;

i dati presenti nel « fascicolo delfabbricato » consentono non solo di veri-ficare con attenzione le priorità d’inter-vento in caso di eventi drammatici come ilsisma del 24 agosto 2016 oggetto delpresente provvedimento, ma anche di in-

dividuare le criticità complessive del pa-trimonio edilizio pubblico e privato,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità e la possibilità diindividuare e adottare interventi specifici,nel pieno rispetto delle prerogative delleautonomie, al fine di incentivare le Regionie le Province autonome di Trento e Bol-zano a rendere obbligatorio nei loro ter-ritori la creazione del fascicolo del fab-bricato.

9/4158/73. (Testo modificato nel corsodella seduta) Marzano.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 189 contiene 1. Ledisposizioni del presente decreto sonovolte a disciplinare gli interventi per lariparazione, la ricostruzione, l’assistenzaalla popolazione e la ripresa economicanei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, interessati dagli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto2016, ricompresi nei Comuni indicati negliallegati 1 e 2;

l’articolo 2 comma 3 stabilisce cheil Commissario straordinario realizza icompiti di cui al presente decreto attra-verso l’analisi delle potenzialità dei terri-tori e delle singole filiere produttive esi-stenti anche attraverso modalità di ascoltoe consultazione, nei Comuni interessati,degli operatori economici e della cittadi-nanza;

l’articolo 22 comma 1 stabilisceinvece che per la promozione turistica ilCommissario straordinario, sentite le Re-gioni interessate, al fine di sostenere laripresa delle attività economiche nei ter-ritori colpiti dagli eventi sismici del 24agosto 2016, predispone in accordo conENIT – Agenzia nazionale del turismoentro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, un pro-

Atti Parlamentari — 171 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

gramma per la promozione e il rilanciodel turismo nei medesimi territori;

con l’entrata in vigore il giorno 11dicembre 2016 dell’orario invernale scom-paiono i treni e pullman sostitutivi daFabriano a Macerata, del pomeriggio e inserata. Chi arriva da Roma per Matelica,Castelraimondo – Camerino, San SeverinoMarche e Tolentino (le stazioni FS piùvicine ai territori colpiti dal terremoto) hacome ultimo treno utile l’Intercity 540 cheparte da Roma Termini alle ore 15.35 edarriva a Fabriano alle ore 18.04 con lacoincidenza per Macerata alle 18.35. Tuttii treni successivi da Roma Termini perFabriano (15:58 – 17:38 – 18:35 – 20:58)non hanno più le coincidenze con Tolen-tino – Macerata, neppure tramite pullmansostitutivi;

il primo treno utile dopo le 15:35 èprevisto alle ore 7:40 del giorno dopo.Tutto questo senza alcun preavviso per iviaggiatori (molti pendolari lavoratori estudenti settimanali);

il nuovo orario rappresenta un’ul-teriore penalizzazione per territori giàduramente colpiti con conseguenze chepotrebbero ripercuotersi anche sotto l’a-spetto dell’affluenza di turisti in vistadell’ormai imminente periodo delle festi-vità natalizie,

impegna il Governo

a valutare, in accordo con il Commissariostraordinario e il vice commissario per laregione Marche, la possibilità di interve-nire per ripristinare nel più breve tempopossibile i collegamenti tra la stazioneferroviaria di Fabriano e i comuni ricom-presi nel cratere sismico mediante treni epullman sostitutivi così come previsto nel-l’orario precedente all’entrata in vigore diquello invernale.

9/4158/74. Agostinelli, Terzoni, Cecconi,Carrescia, Manzi, Lodolini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 189 del 2016 con-tiene interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dagli eventi sismici afar data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere ladefinizione di speciali indennità di fun-zioni per i sindaci dei comuni colpiti daglieventi sismici a far data dal 24 agosto2016, in qualità di Commissari straordi-nari di Governo, ai sensi dell’articolo 11della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9/4158/75. Polidori.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame recanteinterventi urgenti in favore delle popola-zioni e dei territori interessati dagli eventisismici del 2016;

è necessario intervenire al fine diagevolare la ripresa produttiva delleaziende che hanno subìto una riduzionedelle attività a seguito del sisma,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa voltaad utilizzare le risorse stanziate anche peragevolazioni nella forma di contributo inconto capitale alle imprese del turismo,anche stagionali, che subiscano una ridu-zione delle attività svolte nel territorio deicomuni interessati dal sisma, valutando lapossibilità di estendere il contributo anchead altri comuni in cui si siano verificate,a seguito del sisma, riduzioni rilevantidell’attività.

9/4158/76. Laffranco.

Atti Parlamentari — 172 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame recanteinterventi urgenti in favore delle popola-zioni e dei territori interessati dagli eventisismici del 2016;

è necessario intervenire al fine diagevolare la ripresa produttiva delleaziende che hanno subìto una riduzionedelle attività a seguito del sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogniopportuna iniziativa volta ad utilizzare lerisorse stanziate anche per agevolazioninella forma di contributo in conto capitalealle imprese del turismo, anche stagionali,che subiscano una riduzione delle attivitàsvolte nel territorio dei comuni interessatidal sisma, valutando la possibilità di esten-dere il contributo anche ad altri comuni incui si siano verificate, a seguito del sisma,riduzioni rilevanti dell’attività.

9/4158/76. (Testo modificato nel corsodella seduta) Laffranco.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 189 del 2016adotta disposizioni volte a prevedere in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dagli eventi sismici a far data dal24 agosto 2016,

impegna il Governo

a prevedere l’individuazione, da parte delCommissario straordinario, di aree inter-medie in cui rientrano comuni che hannosubito danni ingenti sia a edifici pubbliciche privati, ma che non sono collocatiall’interno del « cratere » e che le misure siadottino con certezza degli interventi.

9/4158/77. Fabrizio Di Stefano.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 189 del 2016adotta disposizioni volte a prevedere in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dagli eventi sismici a far data dal24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare condelibera del CIPE una quota delle risorsedi cui al Fondo strategico per il Paese asostegno dell’economia reale al finanzia-mento di accordi di programma per pro-muovere e sviluppare la filiera produttivadelle imprese ricadenti nei comuni di cuiai commi 1 e 2 dell’articolo 1, al fine dievitare la perdita della produzione giàeffettuata delle medesime imprese e diincaricare l’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa degli interventi relativi.

9/4158/78. Polverini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 189 del 2016adotta disposizioni volte a prevedere in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dagli eventi sismici a far data dal24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare condelibera del CIPE una quota delle risorsedi cui al Fondo strategico per il Paese asostegno dell’economia reale al finanzia-mento di accordi di programma per pro-muovere e sviluppare la filiera produttivadelle imprese ricadenti nei comuni di cuiai commi 1 e 2 dell’articolo 1, al fine dievitare la perdita della produzione giàeffettuata delle medesime imprese e diincaricare l’Agenzia nazionale per l’attra-

Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa degli interventi relativi.

9/4158/78. (Testo modificato nel corsodella seduta) Polverini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 189 del 2016adotta disposizioni volte a prevedere in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dagli eventi sismici a far data dal24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere che icomuni di cui al comma 2 dell’articolo 1non concorrono alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica per gli anni2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713e da 716 a 734, dell’articolo 1, della legge28 dicembre 2015, n. 208.

9/4158/79. Crimi, Palese.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 189 del 2016adotta disposizioni volte a prevedere in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dagli eventi sismici a far data dal24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che icomuni di cui al comma 2 dell’articolo 1non concorrono alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica per gli anni2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713e da 716 a 734, dell’articolo 1, della legge28 dicembre 2015, n. 208.

9/4158/79. (Testo modificato nel corsodella seduta) Crimi, Palese.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 189 del 2016contiene interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dagli eventi sismici afar data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevederel’esenzione dal pagamento dell’impostamunicipale propria per gli anni 2016, 2017e 2018 in relazione agli immobili strumen-tali destinati ad attività di impresa nelsettore del turismo, del commercio e deiservizi che siano dichiarati inagibili orisultino inutilizzabili o inaccessibili osiano comunque inutilizzati in conse-guenza del sisma a far data dal 24 agosto2016;

a valutare l’opportunità di prevedereil pagamento dell’imposta municipale siadovuta nella misura del cinquanta percento in relazione agli altri immobili stru-mentali destinati ad attività di impresa nelsettore del turismo, del commercio e deiservizi ubicati nel territorio delle provincedi Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Mace-rata, Perugia, Rieti, Terni.

9/4158/80. Occhiuto, Laffranco, Palese.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in favore dei territoricolpiti dagli eventi sismici, che hannocolpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marchee Umbria a far data dal 24 agosto 2016;

il decreto-legge n. 189 del 2016 èstato adottato al fine di fronteggiare l’e-mergenza derivante dal sisma del 24 ago-sto 2016; per il reiterarsi degli eventisismici nel mese di ottobre 2016, è statoadottato il decreto-legge n. 205 del 2016, ilcui contenuto, a seguito delle modificheinserite al Senato, è confluito nel provve-dimento in esame;

Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

tra le zone maggiormente colpitedall’evento sismico si registra la provinciadi Macerata. In questo territorio, perquanto riguarda le infrastrutture, si se-gnalano la diga e il viadotto del lagoartificiale di Castreccioni nel comune diCingoli;

il lago di Castreccioni è un lagoartificiale creato grazie alla costruzione diuna diga sul fiume Musone negli anniottanta e rappresenta il più grande bacinoartificiale delle Marche se non il piùgrande invaso artificiale dell’Italia cen-trale, con una superficie pari a 68 chilo-metri quadrati;

a seguito dello sciame sismico cheha colpito il centro Italia negli ultimi mesi,il viadotto è stato, per sicurezza, chiuso altransito, bloccando così buona parte deicollegamenti tra i Comuni limitrofi. Evi-denti, a detta dei numerosi Tecnici inca-ricati dal Comune di Cingoli, sono risultatigli effetti provocati dal sisma sulle strut-ture già degradate del viadotto. Gli oltre10 mila residenti temono pertanto glieffetti che potrebbe causare, sia sulla digache sulle costruzioni a valle della stessa,un crollo repentino, anche parziale, delviadotto nel lago;

già nel 2011 la Protezione Civilesegnalò l’estrema vulnerabilità sismicadella struttura;

dopo la scossa sismica del 24 ago-sto è stata eseguita una nuova analisidell’opera, stavolta da tecnici comunali,Protezione Civile, Consorzio di Bonifica eRegione. Il risultato del team ha rilevato,oltre ad un generale degrado delle strut-ture, una evidente evoluzione del quadrofessurativo: il pilastro 10, che già si pre-sentava lesionato, risulta oggi ancor piùcompromesso; i piloni 11 e 13 presentanoben 4 ulteriori nuove lesioni;

non è stato quindi possibile esclu-dere il crollo del ponte, e la possibilità chesi possa creare un’onda tale da oltrepas-sare il bordo della diga e abbattersi suicomuni limitrofi posti a valle della stessa;

il CIPE ha destinato 1 milione dieuro per i lavori di consolidamento dellestrutture presenti nel lago artificiale diCastreccioni nel Comune di Cingoli;

si auspica che l’attuale fase politicanon rallenti importanti interventi in favoredel territorio, come dichiarato da France-sco Vincenzi, presidente del Consiglio Na-zionale dei Consorzi di Gestione e Tuteladel Territorio e delle Acque Irrigue(ANBI),

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di verificare che ilfinanziamento, come da delibera del CIPEenunciata in premessa, assegnato alla pro-vincia di Macerata per la messa in sicu-rezza del viadotto che attraversa il lagoartificiale di Castreccioni, sia tempestiva-mente erogato e ne sia monitorato l’effet-tivo utilizzo per la esclusiva ristruttura-zione dell’opera.

9/4158/81. Elvira Savino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in favore dei territoricolpiti dagli eventi sismici, che hannocolpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marchee Umbria a far data dal 24 agosto 2016;

il decreto-legge n. 189 del 2016 èstato adottato al fine di fronteggiare l’e-mergenza derivante dal sisma del 24 ago-sto 2016; per il reiterarsi degli eventisismici nel mese di ottobre 2016, è statoadottato il decreto-legge n. 205 del 2016, ilcui contenuto, a seguito delle modificheinserite al Senato, è confluito nel provve-dimento in esame;

tra le zone maggiormente colpitedall’evento sismico si registra la provinciadi Macerata. In questo territorio, perquanto riguarda le infrastrutture, si se-gnalano la diga e il viadotto del lagoartificiale di Castreccioni nel comune diCingoli;

Atti Parlamentari — 175 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

il lago di Castreccioni è un lagoartificiale creato grazie alla costruzione diuna diga sul fiume Musone negli anniottanta e rappresenta il più grande bacinoartificiale delle Marche se non il piùgrande invaso artificiale dell’Italia cen-trale, con una superficie pari a 68 chilo-metri quadrati;

a seguito dello sciame sismico cheha colpito il centro Italia negli ultimi mesi,il viadotto è stato, per sicurezza, chiuso altransito, bloccando così buona parte deicollegamenti tra i Comuni limitrofi. Evi-denti, a detta dei numerosi Tecnici inca-ricati dal Comune di Cingoli, sono risultatigli effetti provocati dal sisma sulle strut-ture già degradate del viadotto. Gli oltre10 mila residenti temono pertanto glieffetti che potrebbe causare, sia sulla digache sulle costruzioni a valle della stessa,un crollo repentino, anche parziale, delviadotto nel lago;

già nel 2011 la Protezione Civilesegnalò l’estrema vulnerabilità sismicadella struttura;

dopo la scossa sismica del 24 ago-sto è stata eseguita una nuova analisidell’opera, stavolta da tecnici comunali,Protezione Civile, Consorzio di Bonifica eRegione. Il risultato del team ha rilevato,oltre ad un generale degrado delle strut-ture, una evidente evoluzione del quadrofessurativo: il pilastro 10, che già si pre-sentava lesionato, risulta oggi ancor piùcompromesso; i piloni 11 e 13 presentanoben 4 ulteriori nuove lesioni;

non è stato quindi possibile esclu-dere il crollo del ponte, e la possibilità chesi possa creare un’onda tale da oltrepas-sare il bordo della diga e abbattersi suicomuni limitrofi posti a valle della stessa;

il CIPE ha destinato 1 milione dieuro per i lavori di consolidamento dellestrutture presenti nel lago artificiale diCastreccioni nel Comune di Cingoli;

si auspica che l’attuale fase politicanon rallenti importanti interventi in favoredel territorio, come dichiarato da France-sco Vincenzi, presidente del Consiglio Na-

zionale dei Consorzi di Gestione e Tuteladel Territorio e delle Acque Irrigue(ANBI),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di verificare che ilfinanziamento, come da delibera del CIPEenunciata in premessa, assegnato alla pro-vincia di Macerata per la messa in sicu-rezza del viadotto che attraversa il lagoartificiale di Castreccioni, sia tempestiva-mente erogato e ne sia monitorato l’effet-tivo utilizzo per la esclusiva ristruttura-zione dell’opera.

9/4158/81. (Testo modificato nel corsodella seduta) Elvira Savino.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame recanteinterventi urgenti in favore delle popola-zioni e dei territori interessati dagli eventisismici del 2016,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa alfine di sospendere nei Comuni colpiti dalsisma gli obblighi e gli adempimenti di cuial decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,fino alla data del 31 marzo 2017, fattosalvo quanto previsto in materia di con-tratti pubblici e assunzioni di personale.

9/4158/82. Palmieri, Palese, Laffranco.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame recanteinterventi urgenti in favore delle popola-zioni e dei territori interessati dagli eventisismici del 2016,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa inmateria di semplificazione degli adempi-

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

menti burocratici gravanti sui comuni col-piti dal sisma.

9/4158/82. (Testo modificato nel corsodella seduta) Palmieri, Palese, Laf-franco.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 189 del 2016adotta disposizioni volte a prevedere in-terventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dagli eventi sismici a far data dal24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di differire lescadenze dei mutui concessi anche per iComuni facenti parte delle aree interme-die, non inserite nel cratere ma che hannocomunque riportato danni sia ad edificipubblici che privati.

9/4158/83. Sandra Savino, Palese.

La Camera,

premesso che:

in sede di conversione con modifi-cazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, che reca « Interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite daglieventi sismici del 2016 » vengono ricom-prese tutte le zone interessate dal feno-

meno sismico che ha colpito il nostroPaese a partire dallo scorso 24 agosto;

le disposizioni del presente decretoriguardano gli interventi per la ripara-zione, la ricostruzione, l’assistenza allapopolazione e la ripresa economica neiterritori delle Regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, interessati dagli eventisismici del 24 agosto 2016, ricompresi neicomuni indicati nell’allegato 1; mentre,nell’allegato 2 sono ricompresi i comuniinteressati dagli eventi sismici che, nelmese di ottobre, hanno colpito le mede-sime regioni;

la situazione della popolazionedelle zone terremotate versa in condizionigravissime e le aziende soprattutto agri-cole sono state distrutte dalla violenzadell’evento tellurico;

l’articolo 21 è interamente dedicatoa disposizioni di semplificazione procedi-mentale per aziende agricole, agroalimen-tari e zootecniche ma per quanto riguardanello specifico lo stato emergenziale nullaè specificato soprattutto con riguardo algrave problema del ricovero di animali edattrezzature,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere pertutte quelle aziende agricole dedite all’al-levamento moduli di ricovero per gli ani-mali sopravvissuti al fine di riprendere leattività aziendali.

9/4518/84. Brignone.

Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016 — N. 714

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