DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA...

108
83. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 24 settem- bre 2013 ....................................................... 3 Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ................ 3, 4 Presidente del Senato (Trasmissione di do- cumenti) ........................................................ 4 Documenti ministeriali (Trasmissioni) ......... 4, 5 Comunicazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Trasmissione di un documento) . 5 Progetti di atti dell’Unione europea (An- nunzio) .......................................................... 5 Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) . 5 Nomina ministeriale (Comunicazione) ......... 6 Richiesta di parere parlamentare su propo- sta di nomina .............................................. 6 Atti di controllo e di indirizzo .................... 6 ERRATA CORRIGE ........................................ 6 PAG. Testo unificato delle proposte di legge nn. 282-950-1122-1339-A ........................... 7 Parere della I Commissione .......................... 7 Parere della V Commissione ......................... 7 Articolo 1 e relativa proposta emendativa . 7 Articolo 2 e relative proposte emendative . 9 Articolo 3 e relative proposte emendative . 16 Articolo 4 e relative proposte emendative . 18 Articolo 5 e relative proposte emendative . 20 Articolo 6 e relative proposte emendative . 22 Articolo 7 e relativa proposta emendativa . 25 Articolo 8 e relative proposte emendative . 25 Articolo 9 e relative proposte emendative . 26 Articolo 10 e relative proposte emendative . 28 Articolo 11 e relative proposte emendative . 34 Articolo 12 e relative proposte emendative . 36 Articolo 13 e relative proposte emendative . 37 Articolo 14 e relative proposte emendative . 38 Articolo 15 e relative proposte emendative . 52 Articolo 16 e relative proposte emendative . 53 Ordini del giorno ............................................ 53 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

Transcript of DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA...

Page 1: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

83. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 24 settem-bre 2013 ....................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione aCommissioni in sede referente) ................ 3, 4

Presidente del Senato (Trasmissione di do-cumenti) ........................................................ 4

Documenti ministeriali (Trasmissioni) ......... 4, 5

Comunicazioni ai sensi dell’articolo 3,comma 44, della legge 24 dicembre 2007,n. 244 (Trasmissione di un documento) . 5

Progetti di atti dell’Unione europea (An-nunzio) .......................................................... 5

Autorità garante della concorrenza e delmercato (Trasmissione di un documento) . 5

Nomina ministeriale (Comunicazione) ......... 6

Richiesta di parere parlamentare su propo-sta di nomina .............................................. 6

Atti di controllo e di indirizzo .................... 6

ERRATA CORRIGE ........................................ 6

PAG.

Testo unificato delle proposte di leggenn. 282-950-1122-1339-A ........................... 7

Parere della I Commissione .......................... 7

Parere della V Commissione ......................... 7

Articolo 1 e relativa proposta emendativa . 7

Articolo 2 e relative proposte emendative . 9

Articolo 3 e relative proposte emendative . 16

Articolo 4 e relative proposte emendative . 18

Articolo 5 e relative proposte emendative . 20

Articolo 6 e relative proposte emendative . 22

Articolo 7 e relativa proposta emendativa . 25

Articolo 8 e relative proposte emendative . 25

Articolo 9 e relative proposte emendative . 26

Articolo 10 e relative proposte emendative . 28

Articolo 11 e relative proposte emendative . 34

Articolo 12 e relative proposte emendative . 36

Articolo 13 e relative proposte emendative . 37

Articolo 14 e relative proposte emendative . 38

Articolo 15 e relative proposte emendative . 52

Articolo 16 e relative proposte emendative . 53

Ordini del giorno ............................................ 53

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

Page 2: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

PAGINA BIANCA

Page 3: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 24 settembre 2013.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berga-mini, Berretta, Biancofiore, Blazina, Bocci,Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell’Ac-qua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza,Casero, Castiglione, Cicchitto, D’Alia, Dam-bruoso, De Girolamo, Dell’Aringa, Dellai,Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina,Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fonta-nelli, Formisano, Franceschini, Frusone,Galan, Gebhard, Giachetti, Ginefra, Al-berto Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa,Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi,Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni,Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando,Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Po-lidori, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Spe-ranza, Tinagli, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,Alfreider, Amici, Archi, Balduzzi, Baretta,Bergamini, Berretta, Biancofiore, Blazina,Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Del-l’Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Car-rozza, Casero, Castiglione, Cicchitto,D’Alia, Dambruoso, De Girolamo, Del-l’Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio,Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio

Fontana, Fontanelli, Formisano, France-schini, Frusone, Galan, Gebhard, Gia-chetti, Ginefra, Alberto Giorgetti, Gozi,Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta,Lorenzin, Lupi, Manciulli, Marazziti, Gior-gia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moghe-rini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio,Pistelli, Polidori, Realacci, Sani, Santelli,Sereni, Speranza, Tinagli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 settembre 2013 sono statepresentate alla Presidenza le seguenti pro-poste di legge d’iniziativa dei deputati:

DORINA BIANCHI: « Modifiche al de-creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,concernenti la disciplina sulle aliquote diprodotto della coltivazione degli idrocar-buri dovute dai titolari delle concessioni, ealtre norme per la riduzione delle emis-sioni nocive derivanti dalle attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del pe-trolio » (1612);

AIELLO: « Disposizioni per la stabiliz-zazione dei lavoratori impegnati in attivitàsocialmente utili e di pubblica utilità nellaregione Calabria » (1613).

Saranno stampate e distribuite.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 4: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Assegnazione di progetti di leggea Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, i seguenti progetti dilegge sono assegnati, in sede referente, allesottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-NALE CIRIELLI: « Modifica dell’articolo131 della Costituzione, concernente l’isti-tuzione della Regione dei due Principati »(32);

SERENI ed altri: « Disciplina dell’atti-vità di rappresentanza degli interessi par-ticolari e istituzione del Registro pubblicodei rappresentanti di interessi » (724) Pa-rere delle Commissioni II (ex articolo 73,comma 1-bis, del Regolamento, per le di-sposizioni in materia di sanzioni), III, V,VII e XI;

MARCO MELONI ed altri: « Disciplinadell’esercizio del diritto di voto da partedei cittadini italiani che si trovano tem-poraneamente all’estero » (1056) Pareredelle Commissioni III e V;

VI Commissione (Finanze):

BARBANTI ed altri: « Disposizioni con-cernenti la disciplina e il regime tributariodelle banche a carattere regionale » (1351)Parere delle Commissioni I, IV e XIV;

VIII Commissione (Ambiente):

VALIANTE e REALACCI: « Modifica al-l’articolo 145 del codice dei beni culturalie del paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, in materia dicoordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica-zione » (941) Parere delle Commissioni I, Ve X;

XII Commissione (Affari sociali):

CECCONI ed altri: « Modifica all’arti-colo 19 della legge 23 dicembre 1978,n. 833, in materia di assistenza sanitariaalle persone senza fissa dimora » (1131)Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il presidente del Senato, con lettera indata 20 settembre 2013, ha comunicatoche sono state approvate, ai sensi dell’ar-ticolo 144, commi 1 e 6, del Regolamentodel Senato, le seguenti risoluzioni:

risoluzione della 14a Commissione(Politiche dell’Unione europea) sulla pro-posta di regolamento del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio che adatta all’arti-colo 290 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea una serie di atti giu-ridici che prevedono il ricorso alla proce-dura di regolamentazione con controllo(COM(2013) 451 final) e sulla proposta diregolamento del Parlamento europeo e delConsiglio che adatta all’articolo 290 delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea una serie di atti giuridici nelsettore della giustizia che prevedono ilricorso alla procedura di regolamenta-zione con controllo (COM(2013) 452 final)(atto Senato Doc. XVIII, n. 18), che ètrasmessa alla XIV Commissione (Politichedell’Unione europea);

risoluzione della 11a Commissione(Lavoro) sulla proposta di decisione delParlamento europeo e del Consiglio rela-tiva alla partecipazione dell’Unione al pro-gramma di ricerca e sviluppo a sostegno diuna vita attiva e autonoma avviato con-giuntamente da più Stati membri(COM(2013) 500 final) (atto Senato Doc.XVIII, n. 19), che è trasmessa alla XIICommissione (Affari sociali) e alla XIVCommissione (Politiche dell’Unione euro-pea).

Trasmissione dal Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, con lettera in data 20 settembre2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,comma 14, della legge 7 agosto 1997,n. 270, la relazione sullo stato di attua-zione degli interventi di interesse nazio-nale relativi a percorsi giubilari e pelle-

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 5: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

grinaggi in località al di fuori del Lazio,aggiornata al secondo trimestre del 2013(Doc. CIX, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla VIIICommissione (Ambiente).

Trasmissione dal Viceministrodegli affari esteri.

Il Viceministro degli affari esteri, conlettera pervenuta in data 23 settembre2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 5,comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, il decretoministeriale concernente l’adozione delpiano di rientro per l’estinzione dei debitidel Ministero degli affari esteri, per ob-bligazioni relative a somministrazioni, for-niture, appalti e prestazioni professionali,riferita all’anno 2013.

Questa relazione è trasmessa alla IIICommissione (Affari esteri), alla V Com-missione (Bilancio) e alla X Commissione(Attività produttive).

Comunicazioni ai sensi dell’articolo 3,comma 44, della legge 24 dicembre2007, n. 244.

Fintecna Spa, con lettera in data 16settembre 2013, ha trasmesso, ai sensidell’articolo 3, comma 44, della legge 24dicembre 2007, n. 244, comunicazioniconcernenti atti comportanti spese peremolumenti o retribuzioni, con l’indica-zione del nominativo dei destinatari edell’importo dei relativi compensi.

Queste comunicazioni sono trasmessealla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progettidi atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 23settembre 2013, ha trasmesso, in attua-

zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-menti allegato al Trattato sull’Unione eu-ropea, i seguenti progetti di atti del-l’Unione stessa, nonché atti preordinatialla formulazione degli stessi, che sonoassegnati, ai sensi dell’articolo 127 delRegolamento, alle sottoindicate Commis-sioni, con il parere della XIV Commissione(Politiche dell’Unione europea):

Lettera rettificativa n. 1 al progettodi bilancio generale per l’esercizio 2014 –Stato delle spese per sezione – Sezione III– Commissione (COM(2013) 644 final), cheè assegnata in sede primaria alla V Com-missione (Bilancio);

Proposta di decisione del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativa all’attiva-zione dello strumento di flessibilità(COM(2013) 647 final), che è assegnata insede primaria alla V Commissione (Bilan-cio);

Proposta di decisione del Consigliorelativa alla conclusione del protocollo tral’Unione europea e il Regno del Maroccoche fissa la possibilità di pesca e la con-tropartita finanziaria previste dall’accordodi partenariato nel settore della pesca invigore tra le due Parti (COM(2013) 648final), che è assegnata in sede primariaalla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato.

Il Presidente dell’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato, con lettera indata 23 settembre 2013, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre1990, n. 287, una segnalazione concer-nente l’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (atto Senaton. 1015), riguardante interventi di soc-corso pubblico integrato con le regioni e leprovince autonome effettuati dalla com-ponente aerea del Corpo nazionale deiVigili del fuoco.

Questa segnalazione è trasmessa alla ICommissione (Affari costituzionali), allaVIII Commissione (Ambiente) e alla XIICommissione (Affari sociali).

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 6: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Comunicazione di nomina ministeriale.

Il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, con lettera indata 16 settembre 2013, ha dato comuni-cazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge24 gennaio 1978, n. 14, della nomina deldottor Antonio Granara a commissariostraordinario del Parco geominerario sto-rico e ambientale della Sardegna.

Questa comunicazione è trasmessa allaVIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentaresu proposta di nomina.

Il Ministro per i rapporti con il Par-lamento e il coordinamento dell’attività digoverno, con lettera in data 24 settembre2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo8, comma 3, del Regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica1o febbraio 2010, n. 76, la richiesta di

parere parlamentare sulla proposta dinomina del professor Andrea Graziosi acomponente del Consiglio direttivo del-l’Agenzia nazionale di valutazione delsistema universitario e della ricerca (AN-VUR) (11).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-lamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della sedutadel 20 settembre 2013, a pagina 3, secondacolonna, sedicesima riga, dopo la parola:« II, » si intende inserita la seguente:« III, ».

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 7: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CAUSIED ALTRI; ZANETTI; CAPEZZONE ED ALTRI; MIGLIORE EDALTRI: DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONIPER UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO, TRASPARENTE E

ORIENTATO ALLA CRESCITA (A.C. 282-950-1122-1339-A)

A.C. 282-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolon. 1.

A.C. 282-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULTESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaboratodalla Commissione di merito

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a ga-rantire il rispetto dell’articolo 81, quartocomma, della Costituzione:

all’articolo 4, comma 1, sostituire leparole: a gettoni di presenza, rimborsi ocompensi con le seguenti: a compensi,emolumenti, indennità o rimborsi spese;

all’articolo 4, comma 3, primo pe-riodo, dopo le parole: all’evasione fiscaleaggiungere le seguenti: , al netto di quellenecessarie al mantenimento dell’equilibriodi bilancio e alla riduzione del rapportotra il debito e il prodotto interno lordo,;

all’articolo 16, comma 1, primo pe-riodo, sostituire le parole: Dai decreti le-

gislativi con le seguenti: Dall’attuazionedella delega;

all’articolo 16, comma 2, dopo le pa-role: persegue l’obiettivo della riduzionedella pressione tributaria sui contribuentiaggiungere le seguenti: , anche attraverso lacrescita economica;

Sugli emendamenti trasmessi dall’Assem-blea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.13, 11.100 e 11.101,in quanto suscettibili di determinare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblicaprivi di idonea quantificazione e coper-tura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 282-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisionedel sistema fiscale e procedura).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata in

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 8: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

vigore della presente legge, decreti legisla-tivi recanti la revisione del sistema fiscale.I decreti legislativi sono adottati, nel ri-spetto dei principi costituzionali, in par-ticolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53della Costituzione, nonché del diritto del-l’Unione europea e di quelli dello statutodei diritti del contribuente di cui alla legge27 luglio 2000, n. 212, con particolareriferimento al rispetto del vincolo di irre-troattività delle norme tributarie di sfa-vore, in coerenza con quanto stabilitodalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in ma-teria di federalismo fiscale, secondo glispecifici princìpi e criteri direttivi indicatinegli articoli da 2 a 16 della presentelegge, nonché secondo i seguenti princìpi ecriteri direttivi generali:

a) tendenziale uniformità della disci-plina riguardante le obbligazioni tributa-rie, con particolare riferimento ai profilidella solidarietà, della sostituzione e dellaresponsabilità;

b) coordinamento e semplificazionedelle discipline concernenti gli obblighicontabili e dichiarativi dei contribuenti, alfine di agevolare la comunicazione conl’amministrazione finanziaria in un qua-dro di reciproca e leale collaborazione,anche attraverso la previsione di forme dicontraddittorio propedeutiche all’adozionedegli atti di accertamento dei tributi;

c) coerenza e tendenziale uniformitàdei poteri in materia tributaria e delleforme e modalità del loro esercizio, ancheattraverso la definizione di una disciplinaunitaria della struttura, efficacia ed inva-lidità degli atti dell’amministrazione finan-ziaria e dei contribuenti, escludendo co-munque la possibilità di sanatoria per lacarenza di motivazione e di integrazione odi modifica della stessa nel corso delgiudizio;

d) tendenziale generalizzazione delmeccanismo della compensazione tra cre-diti d’imposta vantati dal contribuente edebiti tributari a suo carico.

2. I decreti legislativi tengono altresìconto dell’esigenza di assicurare la respon-

sabilizzazione dei diversi livelli di governo,integrando o modificando la disciplina deitributi in modo che sia definito e chiara-mente individuabile, per ciascun tributo, illivello di governo che beneficia delle re-lative entrate, con una relazione fra tri-buto e livello di governo determinata, ovepossibile, in funzione dell’attinenza delpresupposto d’imposta e, comunque, ga-rantendo l’esigenza di salvaguardare iprincìpi di coesione e di solidarietà na-zionale.

3. Almeno uno degli schemi dei decretilegislativi di cui al comma 1 dovrà esseredeliberato in via preliminare dal Consigliodei ministri entro quattro mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge il Governoriferisce ogni quattro mesi alle Commis-sioni parlamentari competenti per materiain ordine all’attuazione della delega. Insede di prima applicazione il Governoriferisce alle Commissioni entro due mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge. Entro lo stesso termine, ilGoverno, effettuando un apposito monito-raggio in ordine allo stato di attuazionedell’incorporazione dell’Agenzia del terri-torio nell’Agenzia delle entrate e dell’Am-ministrazione autonoma dei Monopoli diStato nell’Agenzia delle dogane dispostadall’articolo 23-quater del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,riferisce alle Commissioni parlamentaricompetenti per materia anche in relazionead eventuali modifiche normative.

5. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 1, corredati di relazionetecnica, sono trasmessi alle Camere ai finidell’espressione dei pareri da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che sonoresi entro trenta giorni dalla data ditrasmissione. Le Commissioni possonochiedere al Presidente della rispettiva Ca-mera di prorogare di venti giorni il ter-mine per l’espressione del parere, qualoraciò si renda necessario per la complessitàdella materia o per il numero dei decretilegislativi. Qualora la proroga sia concessa,

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 9: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

i termini per l’emanazione dei decretilegislativi sono prorogati di venti giorni.Decorso il termine previsto per l’espres-sione del parere o quello eventualmenteprorogato, il decreto può essere comunqueadottato.

6. Il Governo, qualora non intenda con-formarsi ai pareri parlamentari, trasmettenuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni, con eventuali modificazioni,corredate dei necessari elementi integratividi informazione e motivazione. I pareri de-finitivi delle Commissioni competenti permateria sono espressi entro il termine didieci giorni dalla data della nuova trasmis-sione. Decorso tale termine, i decreti pos-sono essere comunque adottati.

6-bis. Le relazioni tecniche allegate aglischemi di decreto legislativo emanati aisensi della delega di cui alla presente leggeindicano, per ogni ipotesi di intervento,l’impatto di gettito, gli effetti distributivisui contribuenti, le implicazioni in terminidi finanza locale e gli aspetti amministra-tivi e gestionali per il contribuente e perl’Amministrazione.

7. Il Governo è autorizzato ad adottareuno o più decreti legislativi contenentidisposizioni correttive e integrative deidecreti legislativi di cui alla presente legge,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi medesimi, nelrispetto dei princìpi e criteri direttivi pre-visti dalla presente legge e con le modalitàdi cui al presente articolo.

8. Nei decreti legislativi di cui al comma1, il Governo provvede all’introduzionedelle nuove norme mediante la modifica ol’integrazione dei testi unici e delle disposi-zioni organiche che regolano le relative ma-terie, provvedendo ad abrogare espressa-mente le norme incompatibili.

9. Il Governo è delegato ad adottare,entro il termine di cui al comma 1, nelrispetto dei princìpi e criteri direttivi pre-visti dalla presente legge e secondo laprocedura di cui al presente articolo, unoo più decreti legislativi recanti le normeeventualmente occorrenti per il coordina-mento formale e sostanziale dei decretilegislativi emanati ai sensi della presente

legge con le altre leggi dello Stato e perl’abrogazione delle norme incompatibili.

10. Le disposizioni della presente leggee quelle dei decreti legislativi emanati inattuazione della stessa si applicano neiconfronti delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e diBolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti edelle relative norme di attuazione, e se-condo quanto previsto dall’articolo 27della legge 5 maggio 2009, n. 42.

A.C. 282-A – Proposte emendative

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-L’ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione delsistema fiscale e procedura).

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiun-gere la seguente:

e) previsione di una relazione da tra-smettere alle competenti Commissioni par-lamentari ogniqualvolta il Governo modi-fichi ovvero introduca nuove disposizionitributarie. Tale relazione deve riportarel’impatto di gettito, gli effetti distributivisui contribuenti, le implicazioni in terminidi finanza locale.

1. 100. Busin.

A.C. 282-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Revisione del catasto dei fabbricati).

1. Il Governo è delegato ad attuare, coni decreti legislativi di cui all’articolo 1, unarevisione della disciplina relativa al si-stema estimativo del catasto dei fabbricati

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 10: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

su tutto il territorio nazionale, attribuendoa ciascuna unità immobiliare il relativovalore patrimoniale e la rendita, appli-cando, in particolare, per le unità immo-biliari urbane censite nel catasto dei fab-bricati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legisla-zione vigente, il coinvolgimento dei comuninel cui territorio sono collocati gli immo-bili, anche al fine di assoggettare a tassa-zione gli immobili ancora non censiti,assicurando il coordinamento con il pro-cesso di attivazione delle funzioni catastalidecentrate, ai sensi della legislazione vi-gente in materia, nonché con quanto di-sposto dall’articolo 66, comma 1, lettera a),del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, e successive modificazioni, e dal-l’articolo 14, comma 27, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, come modificato dall’articolo 19,comma 1, lettera a), del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) prevedere strumenti, da porre adisposizione dei comuni e dell’Agenziadelle entrate, atti a facilitare l’individua-zione e, eventualmente, il corretto classa-mento degli immobili non censiti o chenon rispettano la reale consistenza difatto, la relativa destinazione d’uso ovverola categoria catastale attribuita, dei terreniedificabili accatastati come agricoli, non-ché degli immobili abusivi, individuando atal fine specifici incentivi e forme di tra-sparenza e valorizzazione delle attività diaccertamento svolte dai comuni in que-st’ambito, nonché definendo moduli orga-nizzativi che facilitino la condivisione invia telematica, tra l’Agenzia delle entrate ei competenti uffici dei comuni, dei dati edei documenti e la loro coerenza ai finidell’accatastamento delle unità immobi-liari;

b-bis) incentivare ulteriori sistemi direstituzione grafica delle mappe catastalibasati sulla sovrapposizione del rilievoareofotogrammetrico all’elaborato cata-stale;

c) definire gli ambiti territoriali delmercato immobiliare di riferimento;

d) valorizzare e stabilizzare le espe-rienze di decentramento catastale comu-nale già avviate in via sperimentale, affin-ché possano costituire modelli gestionaliflessibili ed adattabili alle specificità deidiversi territori, nonché semplificare leprocedure di esercizio delle funzioni ca-tastali decentrate, ivi comprese le proce-dure di regolarizzazione degli immobili diproprietà pubblica, e le procedure di in-casso e riversamento dei diritti e deitributi speciali catastali;

e) operare con riferimento ai rispet-tivi valori normali, approssimati dai valorimedi ordinari, espressi dal mercato neltriennio antecedente l’anno di entrata invigore del decreto legislativo;

f) rideterminare le definizioni delledestinazioni d’uso catastali, distinguendolein ordinarie e speciali, tenendo conto dellemutate condizioni economiche e sociali edelle conseguenti diverse utilizzazioni degliimmobili;

g) determinare il valore patrimonialemedio ordinario secondo i seguenti para-metri:

1) per le unità immobiliari a de-stinazione catastale ordinaria, medianteun processo estimativo che:

1.1) utilizza il metro quadratocome unità di consistenza, specificando icriteri di calcolo della superficie dell’unitàimmobiliare;

1.2) utilizza funzioni statisticheatte ad esprimere la relazione tra il valoredi mercato, la localizzazione e le caratte-ristiche edilizie dei beni per ciascuna de-stinazione catastale e per ciascun ambitoterritoriale anche all’interno di uno stessocomune;

1.3) qualora i valori non possanoessere determinati sulla base delle fun-zioni statistiche di cui al presente numero,applica la metodologia di cui al numero 2);

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 11: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

2) per le unità immobiliari a de-stinazione catastale speciale, mediante unprocesso estimativo che:

2.1) opera sulla base di procedi-menti di stima diretta con l’applicazione dimetodi standardizzati e di parametri diconsistenza specifici per ciascuna destina-zione catastale speciale;

2.2) qualora non sia possibilefare riferimento diretto ai valori di mer-cato, utilizza il criterio del costo, per gliimmobili a carattere prevalentementestrumentale, e il criterio reddituale, per gliimmobili per i quali la redditività costi-tuisce l’aspetto prevalente;

h) determinare la rendita media or-dinaria per le unità immobiliari medianteun processo estimativo che con riferi-mento alle medesime unità di consistenzapreviste per la determinazione del valorepatrimoniale medio ordinario di cui allalettera g):

1) utilizza funzioni statistiche attead esprimere la relazione tra i redditi dalocazione medi, la localizzazione e le ca-ratteristiche edilizie dei beni per ciascunadestinazione catastale e per ciascun am-bito territoriale, qualora sussistano daticonsolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consoli-dato mercato delle locazioni, applichi aivalori patrimoniali specifici saggi di red-ditività desumibili dal mercato, nel trien-nio antecedente l’anno di entrata in vigoredel decreto legislativo;

i) prevedere meccanismi di adegua-mento periodico dei valori patrimoniali edelle rendite delle unità immobiliari ur-bane, in relazione alla modificazione dellecondizioni del mercato di riferimento ecomunque non al di sopra del valore dimercato;

l) prevedere, per le unità immobiliaririconosciute di interesse storico e artistico,come individuate ai sensi dell’articolo 10del codice dei beni culturali e del paesag-gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, e successive modificazioni,

adeguate riduzioni del valore patrimonialemedio ordinario di cui alla lettera g) edella rendita media ordinaria di cui allalettera h), che tengano conto dei partico-lari e più gravosi oneri di manutenzione econservazione, nonché del complesso deivincoli legislativi alla destinazione, all’uti-lizzo, alla circolazione giuridica e al re-stauro.

2. Le funzioni statistiche di cui alcomma 1, lettera g), numero 1.2), e letterah), numero 1), tengono conto della com-plessità delle variabili determinanti i fe-nomeni analizzati, utilizzando metodologiestatistiche riconosciute a livello scientifico.

3. Il Governo è delegato, altresì, ademanare, con i decreti legislativi di cui alcomma 1, norme dirette a:

a) ridefinire il funzionamento e lecompetenze delle commissioni censuarieprovinciali e della commissione censuariacentrale, anche includendovi la validazionedelle funzioni statistiche di cui al comma1 e introducendo procedure deflattive delcontenzioso, nonché modificare la lorocomposizione, anche in funzione dellenuove competenze attribuite, assicurandola presenza in esse di rappresentanti del-l’Agenzia delle entrate, di rappresentantidegli enti locali, i cui criteri di nominasono fissati d’intesa con la ConferenzaStato-città ed autonomie locali, di profes-sionisti, di tecnici e di docenti qualificatiin materia di economia e di estimo urbanoe rurale, di esperti di statistica e dieconometria anche indicati dalle associa-zioni di categoria del settore immobiliare,di magistrati appartenenti rispettivamentealla giurisdizione ordinaria e amministra-tiva, nonché, per le Commissioni censuarieprovinciali di Trento e Bolzano, di rap-presentanti delle Province autonome diTrento e di Bolzano;

b) assicurare la cooperazione tral’Agenzia delle entrate e i comuni, conparticolare riferimento alla raccolta e alloscambio delle informazioni necessarie al-l’elaborazione dei valori patrimoniali edelle rendite, introducendo piani operativi,concordati tra comuni o gruppi di comuni

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 12: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

e l’Agenzia, volti a stabilire modalità etempi certi per il rispetto di tali piani,nonché al fine di potenziare e semplificarel’accessibilità, da parte dei comuni, deiprofessionisti e dei cittadini ai dati cata-stali e della pubblicità immobiliare, attra-verso l’integrazione dei dati immobiliari el’interoperabilità dei sistemi informativipubblici locali, regionali e centrali in ma-teria catastale e territoriale; in assenza deipiani di cui alla presente lettera l’Agenziadelle entrate provvederà a determinare, invia provvisoria, valori e rendite che espli-cheranno efficacia sino all’attribuzione de-finitiva, da parte della stessa Agenzia, cononeri a carico dei comuni;

c) prevedere per l’Agenzia delle en-trate la possibilità di impiegare, medianteapposite convenzioni, ai fini delle rileva-zioni, tecnici indicati dagli ordini e daicollegi professionali, nonché di utilizzare idati e le informazioni sugli immobili pos-seduti, forniti direttamente dai contri-buenti;

d) garantire, a livello nazionale daparte dell’Agenzia delle entrate, l’unifor-mità e la qualità dei processi e il lorocoordinamento e monitoraggio, nonché lacoerenza dei valori e dei redditi rispetto aidati di mercato nei rispettivi ambiti ter-ritoriali;

e) utilizzare, in deroga alle disposi-zioni dell’articolo 74 della legge 21 no-vembre 2000, n. 342, nel quadro dellacooperazione tra i comuni e l’Agenziadelle entrate, adeguati strumenti di comu-nicazione, anche collettiva, compresi quellitelematici, per portare a conoscenza degliintestatari catastali le nuove rendite, inaggiunta alla notifica mediante affissioneall’albo pretorio;

f) prevedere, al fine di garantire lamassima trasparenza del processo di re-visione del sistema estimativo, la pubbli-cazione delle funzioni statistiche di cui alcomma 1, lettera g), numero 1.2), e di cuial comma 1, lettera h), numero 1), e dellerelative note metodologiche ed esplicative;

g) procedere alla ricognizione, alriordino, alla variazione e all’abrogazione

delle norme vigenti che regolano il sistemacatastale dei fabbricati, nonché alla revi-sione delle sanzioni tributarie previste perla violazione di norme catastali;

h) individuare, a conclusione delcomplessivo processo di revisione cata-stale, il periodo d’imposta dal quale sonoapplicate le nuove rendite e i nuovi valoripatrimoniali;

i) garantire l’invarianza del gettitodelle singole imposte il cui presupposto ela cui base imponibile sono influenzatidalle stime di valori patrimoniali e rendite,a tal fine prevedendo, contestualmenteall’efficacia impositiva dei nuovi valori, lamodifica delle relative aliquote impositive,delle eventuali deduzioni, detrazioni ofranchigie, finalizzate ad evitare un aggra-vio del carico fiscale, con particolare ri-ferimento alle imposte sui trasferimenti eall’imposta municipale propria (IMU), pre-vedendo anche la tutela dell’unico immo-bile non di lusso e tenendo conto, nel casodelle detrazioni relative all’IMU, delle con-dizioni socio-economiche e dell’ampiezza edella composizione del nucleo familiare,come rappresentate nell’indicatore dellasituazione economica equivalente (ISEE),anche alla luce dell’evoluzione, fino allapiena attuazione della revisione previstadal presente articolo, cui sarà soggetto ilsistema tributario locale;

l) prevedere un meccanismo di mo-nitoraggio, attraverso una relazione delGoverno al Parlamento da trasmettereentro sei mesi dall’attribuzione dei nuovivalori catastali, nonché attraverso succes-sive relazioni, in merito agli effetti, arti-colati a livello comunale, del processo direvisione di cui al presente articolo, al finedi verificare l’invarianza di gettito e lanecessaria gradualità, anche mediante suc-cessivi interventi correttivi;

m) prevedere, in aggiunta alle neces-sarie forme di tutela giurisdizionale, par-ticolari e appropriate misure di tutelaanticipata del contribuente in relazioneall’attribuzione delle nuove rendite, anchenella forma dell’autotutela amministrativa,

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 13: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

con obbligo di risposta entro sessantagiorni dalla presentazione della relativaistanza;

n) prevedere, contestualmente all’ef-ficacia impositiva dei nuovi valori, l’ag-giornamento delle modalità di distribu-zione dei trasferimenti perequativi attra-verso i fondi di riequilibrio e i fondiperequativi della finanza comunale;

o) prevedere un regime fiscale age-volato che incentivi la messa in sicurezzadegli immobili;

o-bis) per le unità immobiliari colpiteda eventi sismici o da altri eventi calami-tosi, prevedere abbattimenti del caricofiscale che tengano conto delle condizionidi inagibilità o inutilizzabilità determinateda tali eventi;

p) prevedere che le funzioni ammi-nistrative di cui ai commi 1 e 3 delpresente articolo sono esercitate dalle Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano aisensi e agli effetti del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 280.

4. Dall’attuazione dei commi 1 e 3 delpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. A tal fine, per le attivitàpreviste dai medesimi commi 1 e 3 devonoprioritariamente essere utilizzate le strut-ture e le professionalità esistenti nell’am-bito delle amministrazioni pubbliche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Revisione del catasto dei fabbricati).

Sopprimerlo.

2. 1. Laffranco.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:dei comuni aggiungere le seguenti: ovvero

delle unioni o delle associazioni di comuni,per lo svolgimento di funzioni associate,

2. 3. Busin.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:atti a facilitare aggiungere le seguenti: gliaccertamenti fiscali sui cambi di proprietàper i quali non risultino movimenti ban-cari.

2. 6. Laffranco.

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere infine le parole: e disporne la pubblicazione

2. 104. Pesco, Pisano, Ruocco, Barbanti,Cancelleri,Villarosa.

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere infine le parole: e renderne possibile l’ac-cesso al pubblico.

2. 104. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Pesco, Pisano, Ruocco, Bar-banti, Cancelleri, Villarosa.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le parole: facilitare e supportare con-cretamente l’attività dei comuni, unioni dicomuni od associazioni di comuni per losvolgimento di funzioni associate, nellacooperazione con l’Agenzia delle entraremediante il rafforzamento delle attivitàsvolte dagli enti locali aventi valenza ca-tastale-fiscale, sulla base delle norme vi-genti come previsto dall’articolo 3, comma5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,dall’articolo 1, comma 336, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio2006, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

2. 10. Busin.

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 14: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Al comma 1, lettera e), dopo le parole:dai valori medi ordinari aggiungere leseguenti: ridotti almeno del 20 per cento

Conseguentemente alla lettera i), soppri-mere le parole: e comunque non al disopra del valore di mercato.

2. 11. Laffranco.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiun-gere la seguente:

f-bis) considerare come non si valutinocome fabbricati le unità immobiliari, an-che iscritte o iscrivibili nel catasto fabbri-cati, indipendentemente dalla categoria ca-tastale, per le quali ricorrono i requisiti diruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio1994, n. 133, e successive modificazioni;resta fermo quanto previsto dal comma 3,lettera e), dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133, e successive modificazioni.

2. 12. Busin.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiun-gere la seguente:

f-bis) prevedere meccanismi di aggior-namento periodico delle classificazionicensite, in base alle mutate condizionidegli immobili e delle loro funzionalità edi aggiornamento degli accatastamentidelle unità immobiliari censite non incorrispondenza della loro effettiva consi-stenza e destinazione d’uso.

2. 13. Bernardo, Laffranco.

Al comma 1, lettera g), numero 1.2),dopo la parola: localizzazione aggiungere leseguenti:, gli oneri di gestione e manuten-zione.

2. 14. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera h), numero 1), dopola parola: localizzazione aggiungere le se-guenti:, gli oneri di gestione e manuten-zione.

2. 16. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera h), numero 2),aggiungere, in fine, le parole: di cui sonopubblicati i relativi valori e metodi dideterminazione.

2. 17. Pesco, Pisano, Ruocco, Barbanti,Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, lettera l), sopprimere leparole: dei particolari e più gravosi oneridi manutenzione e conservazione, nonché.

2. 20. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadu-tri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole:oneri di manutenzione aggiungere le se-guenti: , di gestione.

2. 22. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungerela seguente:

m) prevedere che al fine del prelievotributario sugli immobili, siano consideratitassabili, con attribuzione di rendita figu-rativa desunta con i principi previsti dalpresente articolo, gli immobili abusivi, macon adeguate modalità, stante la partico-lare tipologia di tali immobili di naturaillecita; a dette tipologie di immobili nonpuò essere riconosciuta alcuna agevola-zione o esenzione.

2. 23. Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungerela seguente:

m) prevedere, per le unità immobiliaricensite, ma dismesse da qualunque desti-

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 15: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

nazione d’uso da più di cinque anni,adeguate riduzioni del valore patrimonialee reddituale, che tengano conto degli oneridi manutenzione e conservazione e del-l’accertato stato di dismissione.

2. 24. Bernardo, Laffranco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ottenere al più prestoeffetti perequativi nelle imposte sui fab-bricati basate sulla redditività degli stessi,si provvede con priorità alla revisione delsistema estimativo nella parte afferente ladeterminazione delle rendite.

2. 26. Pagano.

Al comma 3, lettera b), sostituire leparole: volti a stabilire modalità e tempicerti per il rispetto di tali piani con leseguenti: che prevedano anche modalità etempi certi di attuazione dei piani mede-simi

2. 110. De Menech.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sopprimere leparole: con oneri a carico dei comuni.

*2. 100. Paglia, Ragosta, Lavagno.

Al comma 3, lettera b), sopprimere leparole: con oneri a carico dei comuni.

*2. 106. Lorenzo Guerini, Fragomeli, DeMenech, Marco Di Maio.

Al comma 3, lettera b), sostituire in finele parole: a carico dei comuni. con leseguenti: da definire e suddividere adegua-tamente.

*2. 100. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Paglia, Ragosta, Lavagno.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire in finele parole: a carico dei comuni. con leseguenti: da definire e suddividere adegua-tamente.

*2. 106. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Lorenzo Guerini, Fragomeli,De Menech, Marco Di Maio.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) adottare specifiche sanzioni pe-cuniarie per i responsabili dei servizi delleAmministrazioni comunali che, senza giu-stificato motivo, pur a conoscenza attra-verso la relativa documentazione di situa-zioni di abusivismo, non segnalano agliappositi organi competenti tali situazioniovvero non provvedono ad intervenire aisensi della normativa di settore;

2. 101. Busin.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiun-gere la seguente:

d-bis) definire soluzioni sostenibili inmateria di ripartizione delle dotazioni dirisorse umane, materiali e finanziarie deisoggetti che esercitano le funzioni cata-stali, in coerenza con l’attuazione delnuovo catasto;

2. 39. Fragomeli, De Menech, Marco DiMaio, Lorenzo Guerini.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungerela seguente:

i-bis) prevedere che, con riferimento aquanto stabilito dalla lettera i), gli incre-menti di imposta derivanti dall’applica-zione dei commi 1 e 2 non possanosuperare il 20 per cento delle imposteattualmente gravanti. I decreti legislativi dicui all’articolo 1 provvedono ad indivi-duare le modalità temporali con le quali i

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 16: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

suddetti incrementi sono applicati pro-gressivamente, anche mediante successiviinterventi correttivi;

Conseguentemente, alla lettera l), sop-primere le parole: e la necessaria gradua-lità.

2. 47. Laffranco.

Al comma 3, lettera p), aggiungere, infine, le parole: e dalla Regione autonoma edagli enti locali della Valle d’Aosta, aisensi e agli effetti del decreto legislativo 3agosto 2007, n. 142.

2. 51. Marguerettaz.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

q) prevedere che l’omesso o tardivoadempimento delle operazioni di riclassa-mento e di revisione degli estimi rilevi aifini della responsabilità amministrativaper danno erariale a carico del responsa-bile dell’ufficio competente.

*2. 52. Paglia, Ragosta, Lavagno, Bocca-dutri, Marcon, Melilla.

Al comma 3, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

q) prevedere che l’omesso o tardivoadempimento delle operazioni di riclassa-mento e di revisione degli estimi rilevi aifini della responsabilità amministrativaper danno erariale a carico del responsa-bile dell’ufficio competente.

*2. 103. Busin.

Al comma 3, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

q) riformare, d’intesa con la regioneFriuli Venezia Giulia, la disciplina dellanotificazione degli atti tavolari.

2. 105. Rosato.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni emanate ai sensidel presente articolo, previa verifica dellasituazione congiunturale del mercato im-mobiliare e del comparto edilizio, entranoin vigore il 1o gennaio 2018.

2. 54. Laffranco.

A.C. 282-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale).

1. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1e con particolare osservanza dei principi ecriteri generali di delega indicati nellelettere a), b) e c) del comma 1 del mede-simo articolo 1, in funzione del raggiun-gimento degli obiettivi di semplificazione eriduzione degli adempimenti, di certezzadel diritto, nonché di uniformità e chia-rezza nella definizione delle situazionigiuridiche soggettive attive e passive deicontribuenti e delle funzioni e dei proce-dimenti amministrativi, norme dirette a:

a) attuare una complessiva raziona-lizzazione e sistematizzazione della disci-plina dell’attuazione e dell’accertamentorelativa alla generalità dei tributi;

b) definire una metodologia di rile-vazione dell’evasione fiscale, riferita a tuttii principali tributi, basata sul confrontotra i dati della contabilità nazionale equelli acquisiti dall’anagrafe tributaria,utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti estabili nel tempo, dei quali deve esseregarantita un’adeguata pubblicizzazione;

c) prevedere che i risultati sianocalcolati e pubblicati con cadenza annuale;

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 17: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

d) istituire presso il Ministero del-l’economia e delle finanze una commis-sione, senza diritto a compensi, emolu-menti, indennità o rimborsi di spese, com-posta da un numero massimo di quindiciesperti indicati dal Ministero dell’econo-mia e delle finanze, dall’Istituto nazionaledi statistica (ISTAT), dalla Banca d’Italia edalle altre amministrazioni interessate; lacommissione, che si avvale del contributodelle associazioni di categoria, degli ordiniprofessionali, delle organizzazioni sinda-cali più rappresentative a livello nazionalee delle autonomie locali, redige un rap-porto annuale sull’economia non osservatae sull’evasione fiscale e contributiva, alfine di:

1) diffondere le misurazioni sul-l’economia non osservata, assicurando lamassima disaggregazione possibile dei datia livello territoriale, settoriale e dimensio-nale;

2) valutare l’ampiezza e la diffu-sione dell’evasione fiscale e contributiva,effettuando una stima ufficiale dell’am-montare delle risorse sottratte al bilanciopubblico dall’evasione fiscale e contribu-tiva e assicurando la massima disaggrega-zione possibile dei dati a livello territo-riale, settoriale e dimensionale;

3) illustrare le strategie e gli inter-venti definiti e attuati dall’amministra-zione pubblica per contrastare il feno-meno dell’evasione fiscale e contributiva;

4) evidenziare i risultati ottenutidall’attività di contrasto dell’evasione fi-scale e contributiva;

5) individuare le linee di interventoe di prevenzione contro la diffusione delfenomeno dell’evasione fiscale e contribu-tiva, nonché quelle volte a stimolarel’adempimento spontaneo degli obblighifiscali;

e) definire le linee di intervento perfavorire l’emersione di base imponibile,anche attraverso l’emanazione di disposi-zioni per l’attuazione di misure finalizzateal contrasto d’interessi fra contribuenti,selettivo e con particolare riguardo alle

aree maggiormente esposte al mancatorispetto dell’obbligazione tributaria, defi-nendo attraverso i decreti legislativi le piùopportune fasi applicative e le eventualimisure di copertura finanziaria nelle fasidi implementazione.

f) prevedere che il Governo redigaannualmente, anche con il contributo delleregioni in relazione ai loro tributi e aquelli degli enti locali del proprio territo-rio, un rapporto sui risultati conseguiti inmateria di misure di contrasto dell’eva-sione fiscale e contributiva da presentarealle Camere contestualmente alla Nota diaggiornamento del Documento di econo-mia e finanza, distinguendo tra imposteaccertate e riscosse nonché tra le diversetipologie di avvio delle procedure di ac-certamento, in particolare evidenziando irisultati del recupero di somme dichiaratee non versate e della correzione di errorinella liquidazione delle dichiarazioni; pre-vedere che il Governo indichi, altresì, lestrategie per il contrasto dell’evasione fi-scale e contributiva, aggiorni e confronti irisultati con gli obiettivi, evidenziando, ovepossibile, il recupero di gettito fiscale econtributivo attribuibile alla maggiore pro-pensione all’adempimento da parte deicontribuenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Stima e monitoraggio dell’evasionefiscale).

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) prevedere che le azioni svolte peril contrasto all’evasione fiscale siano pub-blicate sul sito ufficiale dell’Agenzia delleentrate, indicando il numero e la tipologiadelle azioni svolte, suddivise per settore eper regione, al fine di consentire la mas-sima trasparenza ed efficacia del contrastoall’evasione.

* 3. 1. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 18: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) prevedere che le azioni svolte peril contrasto all’evasione fiscale siano pub-blicate sul sito ufficiale dell’Agenzia delleentrate, indicando il numero e la tipologiadelle azioni svolte, suddivise per settore eper regione, al fine di consentire la mas-sima trasparenza ed efficacia del contrastoall’evasione.

* 3. 100. Busin.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. La commissione di cui al comma 1,lettera d), nell’ambito del rapporto di cuialla medesima lettera d) provvede altresì ariferire, con specifici referti o sezioni, inmerito alle particolari modalità di eva-sione ed elusione poste in essere daicittadini stranieri, individuando le neces-sarie misure di contrasto.

3. 7. Laffranco.

A.C. 282-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Monitoraggio e riordino delle disposizioniin materia di erosione fiscale).

1. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 3, comma 1, lettera f), il Governoè altresì delegato ad introdurre, con idecreti legislativi di cui all’articolo 1,norme che prevedano, coordinandola conle procedure di bilancio di cui alla legge 31dicembre 2009, n. 196, la redazione, daparte del Governo medesimo, di un rap-porto annuale, allegato al disegno di leggedi bilancio, sulle spese fiscali, intendendosiper tale qualunque forma di esenzione,esclusione, riduzione dell’imponibile o del-l’imposta ovvero regime di favore, sulla

base di metodi e di criteri stabili neltempo, che consentano anche un con-fronto con i programmi di spesa e larealizzazione di valutazioni sull’efficacia disingole misure agevolative, eventualmenteprevedendo l’istituzione, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, diuna commissione composta da un numeromassimo di quindici esperti indicati dalMinistero dell’economia e delle finanze edalle altre amministrazioni interessate,senza diritto a gettoni di presenza, rim-borsi o compensi, la quale potrà avvalersidel contributo delle associazioni di cate-goria, degli ordini professionali, delle or-ganizzazioni sindacali più rappresentativea livello nazionale e delle autonomie lo-cali.

2. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,norme dirette a ridurre, eliminare o ri-formare le spese fiscali che appaiono, intutto o in parte, ingiustificate o superatealla luce delle mutate esigenze sociali oeconomiche ovvero che costituiscono unaduplicazione, ferma restando la priorità ditutela dei redditi di lavoro dipendente eautonomo, dei redditi di imprese minori edei redditi di pensione, della famiglia,della salute, delle persone economica-mente o socialmente svantaggiate, del pa-trimonio artistico e culturale, della ricercae istruzione, nonché dell’ambiente e del-l’innovazione tecnologica. Il Governo assi-cura, con gli stessi decreti legislativi, infunzione delle maggiori entrate ovverodelle minori spese realizzate anche conl’attuazione del comma 1 del presentearticolo e del presente comma, la razio-nalizzazione e la stabilizzazione dell’isti-tuto della destinazione del 5 per milledell’imposta sul reddito delle persone fi-siche in base alle scelte espresse dai con-tribuenti.

3. Le maggiori entrate rivenienti dalcontrasto all’evasione fiscale e dalla pro-gressiva limitazione dell’erosione fiscaledevono essere attribuite esclusivamente alFondo per la riduzione strutturale dellapressione fiscale di cui all’articolo 2,comma 36, del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modifica-

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 19: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148,e successive modificazioni. Al Fondo sonointeramente attribuiti anche i risparmi dispesa derivanti da riduzione di contributio incentivi alle imprese, che devono esseredestinati alla riduzione dell’imposizionefiscale gravante sulle imprese. Per le fi-nalità di cui al primo e secondo periododel presente articolo il Governo è delegatoad introdurre, con i decreti legislativi dicui all’articolo 1, norme dirette a coordi-nare le norme di attuazione dei criteri didelega di cui all’articolo 3, comma 1, e dicui al comma 2 del presente articolo conle vigenti procedure di bilancio, definendoin particolare le regole di alimentazionedel predetto Fondo per la riduzione strut-turale della pressione fiscale, le cui dota-zioni possono essere destinate soltanto aifini indicati dalla normativa istitutiva delFondo medesimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Monitoraggio e riordino delle disposizioniin materia di erosione fiscale).

Al comma 1, sostituire le parole: agettoni di presenza, rimborsi o compensicon le seguenti: a compensi, emolumenti,indennità o rimborsi spese;.

4. 600. (Da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: redditi di lavoro dipendente e au-tonomo aggiungere le seguenti: ivi com-prese le agevolazioni per i buoni pasto eper il welfare aziendale.

4. 2. Pagano.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: imprese minori aggiungere le se-guenti:, di imprese agricole.

4. 3. Schullian, Alfreider, Plangger,Gebhard, Ottobre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: patrimonio artistico con le seguenti:del patrimonio storico-artistico.

4. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: istruzione, nonché aggiungere leseguenti: dell’agricoltura,

4. 7. Schullian, Alfreider, Plangger,Gebhard, Ottobre.

Al comma 2, aggiungere, in fine, leparole: nonché, sulla base dello stessocriterio, dell’istituto della destinazionedell’8 per mille.

4. 10. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadu-tri, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. È istituito, presso il Ministero del-l’economia e delle finanze, il Fondo perl’equità e la riduzione strutturale dellapressione fiscale, le cui funzioni assorbonoed integrano quelle del Fondo per lariduzione strutturale della pressione fi-scale di cui al comma 36 dell’articolo 2 deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, e successive mo-dificazioni.

4. Le maggiori entrate rivenienti dalcontrasto all’evasione fiscale e dalla pro-gressiva limitazione dell’erosione fiscalesono attribuite esclusivamente al Fondoper l’equità e la riduzione strutturale dellapressione fiscale. Al Fondo sono intera-mente attribuiti anche i risparmi di spesaderivanti da riduzione di contributi o

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 20: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

incentivi alle imprese. Le risorse delFondo accertate annualmente mediantedecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, sono destinate alla realizzazioneprioritaria delle seguenti finalità:

a) l’aumento delle detrazioni fiscaliper i carichi familiari;

b) l’aumento degli assegni per il nu-cleo familiare;

c) l’aumento delle detrazioni Irpefper lavoro dipendente e per le pensioni;

d) l’attenuazione della decrescenzadella detrazione da lavoro;

e) agevolazioni a favore dei datori dilavoro per le assunzioni a tempo indeter-minato;

f) la revisione dell’IMU sui beni im-mobiliari strumentali alle attività econo-miche.

5. Il Parlamento, in occasione del-l’esame del Documento di economia efinanza (DEF), sulla base del decreto dicui al comma 4, può indicare al Governole misure da attuare, tra quelle indicatedalle lettere da a) a f) di cui al medesimocomma.

6. Per le finalità di cui al comma 4 delpresente articolo il Governo è delegato adintrodurre, con i decreti legislativi di cuiall’articolo 1, norme dirette a coordinarele norme di attuazione dei criteri di delegadi cui all’articolo 3, comma 1, e di cui alcomma 2 del presente articolo con levigenti procedure di bilancio, definendo inparticolare le regole di alimentazione delpredetto Fondo per l’equità e la riduzionestrutturale della pressione fiscale, le cuidotazioni possono essere destinate soltantoai fini indicati dal comma 4 del presentearticolo.

4. 13. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadu-tri, Marcon, Melilla.

Al comma 3, primo periodo, dopo leparole: all’evasione fiscale aggiungere leseguenti: , al netto di quelle necessarie almantenimento dell’equilibrio di bilancio ealla riduzione del rapporto tra il debito eil prodotto interno lordo,.

4. 601. (Da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, dopo laparola: gravante aggiungere le seguenti: suiredditi da lavoro e.

4. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadu-tri, Marcon, Melilla.

A.C. 282-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disciplina dell’abuso del dirittoed elusione fiscale).

1. Il Governo è delegato ad attuare, coni decreti legislativi di cui all’articolo 1, larevisione delle vigenti disposizioni antie-lusive al fine di unificarle al principiogenerale del divieto dell’abuso del diritto,in applicazione dei seguenti princìpi ecriteri direttivi e coordinandoli con quellicontenuti nella Raccomandazione dellaCommissione europea sulla pianificazionefiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6dicembre 2012:

a) definire la condotta abusiva comeuso distorto di strumenti giuridici idoneiad ottenere un risparmio d’imposta, an-corché tale condotta non sia in contrastocon alcuna specifica disposizione;

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 21: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

b) garantire la libertà di scelta delcontribuente tra diverse operazioni com-portanti anche un diverso carico fiscale e,a tal fine:

1) considerare lo scopo di ottenereindebiti vantaggi fiscali come causa pre-valente dell’operazione abusiva;

2) escludere la configurabilità diuna condotta abusiva se l’operazione o laserie di operazioni è giustificata da ragioniextrafiscali non marginali; stabilire checostituiscono ragioni extrafiscali anchequelle che non producono necessaria-mente una redditività immediata dell’ope-razione, ma rispondono ad esigenze dinatura organizzativa e determinano unmiglioramento strutturale e funzionaledell’azienda del contribuente;

c) prevedere l’inopponibilità deglistrumenti giuridici di cui alla lettera a)all’amministrazione finanziaria e il conse-guente potere della stessa di disconoscereil relativo risparmio di imposta;

d) disciplinare il regime della provaponendo a carico dell’amministrazione fi-nanziaria l’onere di dimostrare il disegnoabusivo e le eventuali modalità di mani-polazione e di alterazione funzionale deglistrumenti giuridici utilizzati, nonché laloro mancata conformità a una normalelogica di mercato, prevedendo, invece, chegravi sul contribuente l’onere di allegarel’esistenza di valide ragioni extrafiscalialternative o concorrenti che giustifichinoil ricorso a tali strumenti;

e) prevedere una formale e puntualeindividuazione della condotta abusivanella motivazione dell’accertamento fi-scale, a pena di nullità dell’accertamentostesso;

f) prevedere specifiche regole proce-dimentali che garantiscano un efficacecontraddittorio con l’amministrazione fi-nanziaria e salvaguardino il diritto didifesa in ogni fase del procedimento diaccertamento tributario.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Disciplina dell’abuso del dirittoed elusione fiscale).

Al comma 1, lettera a), dopo la parola:definire aggiungere le seguenti: , ancheattraverso una puntuale codifica delle fat-tispecie rilevanti,

Conseguentemente, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) incentivare, per le fattispecienon codificate, il ricorso alla disciplinadell’interpello preventivo con proceduraabbreviata, anche in linea con quantoprevisto dall’articolo 6, comma 2.

5. 6. Businarolo, Ruocco, Pesco, Bar-banti, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola:definire aggiungere le seguenti: , ancheattraverso una puntuale codifica delle fat-tispecie rilevanti,

5. 100. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancel-leri, Villarosa.

Al comma 1, lettera a) sostituire leparole da: la condotta fino alla fine dellalettera con le seguenti: il concetto di abusodi diritto recependo integralmente le di-sposizioni della Raccomandazione dellaCommissione europea sulla pianificazionefiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6dicembre 2012.

5. 5. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri,Villarosa.

Al comma 1, lettera a) sostituire leparole da: uso distorto fino alla fine dellalettera con le seguenti: un puro artificio ouna serie artificiosa di costruzioni che sia

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 22: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

stata posta in essere allo scopo di eluderel’imposizione e che comporti un indebitovantaggio fiscale.

5. 4. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancelleri,Villarosa.

Al comma 1, lettera b), numero 2)sopprimere le parole da: stabilire fino allafine della lettera.

5. 10. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero2) aggiungere il seguente:

3) esplicitare che non costituisce rispar-mio di imposta indebito il mero differi-mento dell’emersione di base imponibileper effetto dell’utilizzo di operazioni sul-l’azienda, sulle partecipazioni di controlloo sulla soggettività degli enti, relativamentealle quali la normativa fiscale prevederegimi di neutralità fiscale in capo aldante causa dell’operazione e continuitàdei valori fiscali in capo all’avente causa.

5. 11. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 1, lettera d), sostituire leparole da: e le eventuali modalità fino a:mancata conformità con le seguenti: ed irelativi vantaggi fiscali indebitamente con-seguiti, nonché la mancata conformitàdelle connesse operazioni

5. 12. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villa-rosa, Barbanti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole: , prevedendo altresì l’abo-lizione del divieto di prova testimonialenel processo tributario.

5. 13. Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiun-gere la seguente:

g) anche in deroga alle regole ordina-riamente applicabili, effettuare l’accerta-

mento tributario ed applicare il conse-guente regime sanzionatorio in capo alsoggetto che consegue l’indebito risparmiod’imposta.

5. 15. Ravetto.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiun-gere la seguente:

g) escludere la compensazione dellespese di giudizio tra le parti in tutti i casiin cui l’Amministrazione finanziaria risultisoccombente all’esito del processo tribu-tario.

Conseguentemente, all’articolo 10,comma 1, sopprimere la lettera e).

5. 16. Pagano.

A.C. 282-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Gestione del rischio fiscale, governanceaziendale, tutoraggio, rateizzazione dei de-biti tributari e revisione della disciplina

degli interpelli).

1. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,norme che prevedano forme di comuni-cazione e di cooperazione rafforzata, an-che in termini preventivi rispetto alle sca-denze fiscali, tra le imprese e l’ammini-strazione finanziaria, nonché, per i sog-getti di maggiori dimensioni, la previsionedi sistemi aziendali strutturati di gestionee di controllo del rischio fiscale, con unachiara attribuzione di responsabilità nelquadro del complessivo sistema dei con-trolli interni, prevedendo a tali fini l’or-ganizzazione di adeguate strutture del-l’amministrazione finanziaria dedicate allepredette attività di comunicazione e coo-perazione, facendo ricorso alle strutture e

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 23: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

alle professionalità già esistenti nell’ambitodelle amministrazioni pubbliche.

2. Il Governo è altresì delegato a pre-vedere, nell’introduzione delle norme dicui al comma 1, incentivi sotto forma diminori adempimenti per i contribuenti edi riduzioni delle eventuali sanzioni, anchein relazione alla disciplina da introdurreai sensi dell’articolo 8 e ai criteri dilimitazione e di esclusione della respon-sabilità previsti dal decreto legislativo 8giugno 2001, n. 231, nonché forme speci-fiche di interpello preventivo con proce-dura abbreviata.

3. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,disposizioni per revisionare e per ampliareil sistema di tutoraggio al fine di garantireuna migliore assistenza ai contribuenti, inparticolare a quelli di minori dimensioni eoperanti come persone fisiche, per l’assol-vimento degli adempimenti, per la predi-sposizione delle dichiarazioni e per ilcalcolo delle imposte, prevedendo a talfine anche la possibilità di invio ai con-tribuenti, e di restituzione da parte diquesti ultimi, di modelli precompilati,nonché al fine di assisterli nel processo diconsolidamento della capacità fiscale cor-relato alla crescita e alle caratteristichestrutturali delle imprese.

4. Nell’introduzione delle norme di cuial comma 3 il Governo prevede l’istitu-zione di forme premiali, consistenti in unariduzione degli adempimenti, in favore deicontribuenti che aderiscano ai sistemi ditutoraggio.

5. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,disposizioni volte ad ampliare l’ambitoapplicativo dell’istituto della rateizzazionedei debiti tributari, in coerenza con lafinalità della lotta all’evasione fiscale econtributiva e con quella di garantire lacertezza, l’efficienza e l’efficacia dell’atti-vità di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti am-ministrativi e patrimoniali a carico deicontribuenti che intendono avvalersi delpredetto istituto;

b) consentendo al contribuente, an-che ove la riscossione del debito siaconcentrata nell’atto di accertamento, diattivare meccanismi automatici previstidalla legge per la concessione della di-lazione del pagamento prima dell’affida-mento in carico all’agente della riscos-sione, ove ricorrano specifiche evidenzeche dimostrino una temporanea situa-zione di obiettiva difficoltà, eliminando ledifferenze tra la rateizzazione conse-guente all’utilizzo di istituti deflattivi delcontenzioso, ivi inclusa la conciliazionegiudiziale, e la rateizzazione delle sommerichieste in conseguenza di comunicazionidi irregolarità inviate ai contribuenti aseguito della liquidazione delle dichiara-zioni o dei controlli formali;

c) procedendo ad una complessivaarmonizzazione e omogeneizzazione dellenorme in materia di rateizzazione deidebiti tributari, a tal fine anche riducendoil divario, comunque a favore del contri-buente, tra il numero delle rate concessea seguito di riscossione sui carichi di ruoloe numero delle rate previste nel caso dialtre forme di rateizzazione;

d) procedendo ad una revisione delladisciplina sanzionatoria, a tal fine preve-dendo che ritardi di breve durata nelpagamento di una rata, ovvero errori dilimitata entità nel versamento delle rate,non comportino l’automatica decadenzadal beneficio della rateizzazione.

6. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo1, disposizioni per la revisione generaledella disciplina degli interpelli, allo scopo digarantirne una maggiore omogeneità, an-che ai fini di una migliore tutela giurisdizio-nale e di una maggiore tempestività nellaredazione dei pareri, procedendo in talecontesto all’eliminazione delle forme di in-terpello obbligatorio che non produconobenefici ma solo aggravi per i contribuenti eper l’amministrazione.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 24: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Gestione del rischio fiscale, governanceaziendale, tutoraggio, rateizzazione dei de-biti tributari e revisione della disciplina

degli interpelli).

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiun-gere la seguente:

a-bis) prevedendo, con particolare rife-rimento ai debiti contributivi, che qualoral’applicazione di interessi ed accessori,comprese le sanzioni, sia superiore altasso di usura, questi possano essere ri-calcolati su istanza del debitore, con ap-plicazione degli interessi legali, del soloaggio esattoriale e di una sanzione onni-comprensiva pari al dieci per cento delleimposte e contributi dichiarati e non ver-sati; è ammessa la rateazione del debitocosì ricalcolato;

6. 8. Palmizio.

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiun-gere le seguenti:

e) stabilendo che, per tutte le tipologiedi rateizzazione, gli interessi dovuti sul-l’importo delle rate successive alla primasono dovuti al saggio legale;

f) stabilendo che, anche nel caso in cuil’inadempimento determini la decadenzadal beneficio della rateizzazione, la san-zione prevista dall’articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deveessere commisurata all’importo delle ratenon versate e non anche a quello deitributi che rimangono ancora da pagaresulla base del piano di ammortamento;

g) prevedendo che le norme più favo-revoli emanate in sede di esercizio delladelega trovino applicazione anche alle ra-teizzazioni in corso, qualora il contri-buente non sia decaduto dal beneficiodella rateizzazione.

6. 10. Busin.

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiun-gere la seguente:

e) prevedendo che le soglie di punibilitàdi cui all’articolo 10-bis del decreto legi-slativo 10 marzo 2000, n. 74, nel limite di50.000 euro per ciascun anno solare siapplichino anche all’omesso versamento,alle rispettive scadenze, di contributi pre-videnziali a carico del lavoratore dipen-dente trattenuti dal datore di lavoro, di-chiarati e non versati;

6. 11. Palmizio.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiun-gere la seguente:

e) rivedendo, ai fini di una sua mi-gliore armonizzazione, il regime di accessoalla rateizzazione dei debiti fiscali, anchein relazione ai risultati conseguiti in ter-mini di effettiva riscossione, con proce-dure che garantiscano la massima traspa-renza ed oggettività.

6. 100. Paglia, Ragosta, Lavagno, Bocca-dutri, Marcon, Melilla.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiun-gere la seguente:

e) monitorando, ai fini di una suamigliore armonizzazione, il regime di ac-cesso alla rateizzazione dei debiti fiscali,anche in relazione ai risultati conseguiti intermini di effettiva riscossione, con pro-cedure che garantiscano la massima tra-sparenza ed oggettività.

6. 100. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Paglia, Ragosta, Lavagno, Boc-cadutri, Marcon, Melilla.

(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il Governo è delegato ad intro-durre, con i decreti legislativi di cui all’arti-colo 1, disposizioni volte a distinguere, aifini della riscossione frazionata in pen-denza di giudizio, tra maggiori imposte ac-

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 25: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

certate a fronte di maggiori redditi o com-ponenti positivi non dichiarati dal contri-buente e maggiori imposte accertate a se-guito del disconoscimento di componentinegativi, deduzioni o detrazioni indicate indichiarazione dal contribuente, mante-nendo ed eventualmente incrementando lariscossione frazionata per le prime e so-spendendola invece, fino alla sentenza diprimo grado, per le seconde, ad esclusionedi quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, esempre che il comportamento del contri-buente non integri gli estremi della frode aisensi del decreto legislativo 9 marzo 2000,n. 74.

6. 13. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 6 aggiungere, in fine le parole:, nonché di prevedere la possibilità diinterpellare l’amministrazione finanziariasu quesiti o operazioni specifiche, stabi-lendo un termine congruo entro il quale lastessa è tenuta a rispondere, le conse-guenze del mancato rispetto di tale ter-mine e l’obbligatorietà della risposta for-nita per l’amministrazione finanziaria.

6. 101. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

A.C. 282-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Semplificazione).

1. Il Governo è delegato a provvedere,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1:

a) alla revisione sistematica dei re-gimi fiscali e al loro riordino, al fine dieliminare complessità superflue;

b) alla revisione degli adempimenti,con particolare riferimento a quelli super-flui o che diano luogo, in tutto o in parte,

a duplicazioni anche in riferimento allastruttura delle addizionali regionali e co-munali, ovvero a quelli che risultino discarsa utilità per l’amministrazione finan-ziaria ai fini dell’attività di controllo e diaccertamento o comunque non conformial principio di proporzionalità;

c) alla revisione, a fini di semplifica-zione, delle funzioni dei sostituti d’impostae di dichiarazione, dei centri di assistenzafiscale, i quali devono fornire adeguategaranzie di idoneità tecnico-organizzativa,e degli intermediari fiscali, con potenzia-mento dell’utilizzo dei sistemi informatici,avendo anche riguardo alla tempistica deiversamenti delle addizionali comunali eregionali all’imposta sul reddito delle per-sone fisiche.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-L’ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Semplificazione).

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-gere la seguente:

d) alla revisione del trattamento fiscaledelle borse di studio erogate dagli entipubblici, dagli istituti di formazione diqualsiasi natura e dagli organismi di ri-cerca, al fine di consentire agli studenti dipoter usufruire dell’intero importo dellaborsa di studio attraverso l’esenzione dal-l’imposta locale sui redditi e da quella sulreddito delle persone fisiche.

7. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard,Plangger, Ottobre.

A.C. 282-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Revisione del sistema sanzionatorio).

1. Il Governo è delegato a procedere,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 26: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

alla revisione del sistema sanzionatoriopenale secondo criteri di predetermina-zione e di proporzionalità rispetto allagravità dei comportamenti, prevedendo: lapunibilità con la pena detentiva compresafra un minimo di sei mesi e un massimodi sei anni, dando rilievo, tenuto conto diadeguate soglie di punibilità, alla configu-razione del reato per i comportamentifraudolenti, simulatori o finalizzati allacreazione e all’utilizzo di documentazionefalsa, per i quali non possono comunqueessere ridotte le pene minime previstedalla legislazione vigente alla data di en-trata in vigore del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;l’individuazione dei confini tra le fattispe-cie di elusione e quelle di evasione fiscalee delle relative conseguenze sanzionatorie;l’efficacia attenuante o esimente dell’ade-sione alle forme di comunicazione e dicooperazione rafforzata di cui all’articolo6, comma 1; la revisione del regime delladichiarazione infedele e del sistema san-zionatorio amministrativo al fine di megliocorrelare, nel rispetto del principio diproporzionalità, le sanzioni all’effettivagravità dei comportamenti; la possibilità diridurre le sanzioni per le fattispecie menogravi o di applicare sanzioni amministra-tive anziché penali, tenuto anche conto diadeguate soglie di punibilità; l’estensione,ai beni sequestrati nell’ambito di procedi-menti penali relativi a delitti tributari,della possibilità, per l’autorità giudiziaria,di affidare in custodia giudiziale tali beniagli organi dell’amministrazione finanzia-ria che ne facciano richiesta al fine diutilizzarli direttamente per le proprie esi-genze operative.

2. Il Governo è delegato altresì a defi-nire, con i decreti legislativi di cui all’ar-ticolo 1, la portata applicativa della disci-plina del raddoppio dei termini, preve-dendo che tale raddoppio si verifichi sol-tanto in presenza di effettivo invio delladenuncia, ai sensi dell’articolo 331 delcodice di procedura penale, effettuato en-tro un termine correlato allo scadere deltermine ordinario di decadenza, fatti co-

munque salvi gli effetti degli atti di con-trollo già notificati alla data di entrata invigore dei decreti legislativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Revisione del sistema sanzionatorio).

Al comma 1, dopo le parole: conse-guenze sanzionatorie aggiungere le se-guenti: , prevedendo la non punibilità dellefattispecie di abuso del diritto ed elusivesia ai fini amministrativi che penali.

8. 100. Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: e delsistema con le seguenti:, prevedendo san-zioni differenziate nelle ipotesi di sempliceerrore di fatto o di diritto nella dichiara-zione; la revisione del sistema.

8. 2. Pagano.

Al comma 2, sostituire la parola: pre-vedendo con la seguente: esplicitando.

Conseguentemente, al medesimo comma,sopprimere le parole da:, fatti comunquesalvi fino alla fine del comma.

8. 1. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

A.C. 282-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Rafforzamento dell’attività conoscitivae di controllo).

1. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 27: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

norme per il rafforzamento dei controlli,secondo i seguenti princìpi e criteri diret-tivi:

a) rafforzare i controlli mirati daparte dell’amministrazione finanziaria,utilizzando in modo appropriato e com-pleto gli elementi contenuti nelle banchedi dati e prevedendo, ove possibile, siner-gie con altre autorità pubbliche nazionali,europee e internazionali, al fine di miglio-rare l’efficacia delle metodologie di con-trollo, con particolare rafforzamento delcontrasto delle frodi carosello, degli abusinelle attività di incasso e trasferimento difondi (money transfer) e di trasferimentodi immobili, dei fenomeni di alterazionedelle basi imponibili attraverso un usodistorto del transfer pricing e di deloca-lizzazione fittizia di impresa, nonché dellefattispecie di elusione fiscale;

b) prevedere l’obbligo di garantirel’assoluta riservatezza nell’attività conosci-tiva e di controllo fino alla completadefinizione dell’accertamento; l’effettivaosservanza, nel corso dell’attività di con-trollo, del principio di ridurre al minimogli ostacoli al normale svolgimento dell’at-tività economica del contribuente, garan-tendo in ogni caso il rispetto del principiodi proporzionalità; rafforzare il contrad-dittorio nella fase di indagine e la subor-dinazione dei successivi atti di accerta-mento e di liquidazione all’esaurimentodel contraddittorio procedimentale;

c) potenziare e razionalizzare i si-stemi di tracciabilità dei pagamenti, pre-vedendo espressamente i metodi di paga-mento sottoposti a tracciabilità e promuo-vendo adeguate forme di coordinamentocon gli Stati esteri, in particolare con gliStati membri dell’Unione europea, nonchéfavorendo una corrispondente riduzionedei relativi oneri bancari;

d) incentivare, mediante una ridu-zione degli adempimenti amministrativi econtabili a carico dei contribuenti, l’uti-lizzo della fatturazione elettronica e latrasmissione telematica dei corrispettivi,nonché di adeguati meccanismi di riscon-tro tra la documentazione in materia di

imposta sul valore aggiunto (IVA) e letransazioni effettuate, potenziando i rela-tivi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;

e) verificare la possibilità di intro-durre meccanismi atti a contrastare l’eva-sione dall’IVA dovuta sui beni e serviziintermedi, facendo in particolare ricorsoal meccanismo dell’inversione contabile(reverse charge), nonché di introdurre ilmeccanismo della deduzione base da baseper alcuni settori;

f) rafforzare la tracciabilità dei mezzidi pagamento ai fini del riconoscimento, aifini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti,e prevedere disincentivi all’utilizzo delcontante, nonché incentivi all’utilizzo dellamoneta elettronica;

g) prevedere specifici strumenti dicontrollo relativamente alle cessioni dibeni effettuate attraverso distributori au-tomatici;

h) procedere alla revisione della di-sciplina dell’organizzazione delle agenziefiscali, anche in funzione delle esigenze dicontenimento della spesa pubblica e dipotenziamento dell’efficienza dell’azioneamministrativa, nonché ai fini di una piùrazionale ripartizione delle funzioni tra lediverse agenzie;

h-bis) prevedere l’introduzione, in li-nea con le raccomandazioni degli organi-smi internazionali e con le eventuali deci-sioni in sede europea, tenendo anche contodelle esperienze internazionali, di sistemi ditassazione delle attività transnazionali, ivicomprese quelle connesse alla raccoltapubblicitaria, basati su adeguati meccani-smi di stima delle quote di attività imputa-bili alla competenza fiscale nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Rafforzamento dell’attività conoscitiva e dicontrollo).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:di trasferimento di immobili, aggiungere le

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 28: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

seguenti: in particolare, in tale ambito,avviando indagini anche per gli anni pre-gressi, sui trasferimenti di immobili per iquali non risultano movimenti bancari.

9. 102. Laffranco.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiun-gere la seguente:

a-bis) prevedere, con riferimento alcommercio ambulante, di reintrodurre ildocumento unico di regolarità contributiva(DURC), che dovrà essere esibito in par-ticolare al rinnovo delle licenze o allerelative modifiche;

9. 100. Laffranco.

Al comma 1, lettera f) sostituire leparole da: rafforzare fino a: di pagamentocon le seguenti: ridurre il limite dei paga-menti non tracciabili, nonché rafforzare latracciabilità anche

9. 6. Paglia, Ragosta, Lavagno.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole: A tal fine, verificare lapossibilità di prevedere importi crescentidelle detrazioni di cui all’articolo 15 delTesto Unico delle imposte sui redditi ap-provato con il decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alcrescere delle spese effettuate annual-mente mediante moneta elettronica;

9. 7. Coppola.

Al comma 1, dopo la lettera h-bis)aggiungere la seguente:

i) disporre il passaggio di Equitaliasotto il diretto controllo del Ministerodell’economia e delle finanze.

9. 12. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 1, dopo la lettera h-bis)aggiungere la seguente:

rafforzare il controllo e gli indirizzistrategico-programmatici del Ministerodell’economia e delle finanze sulla societàEquitalia.

9. 12. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Zanetti, Sottanelli, Sberna.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera h-bis)aggiungere la seguente:

i) rafforzare il monitoraggio ed il con-trollo delle situazioni patrimoniali dei ti-tolari di cariche elettive e di cariche di-rettive di cui alla legge 5 luglio 1982,n. 441, mediante l’istituzione di una bancadati nazionale pubblicata sul sito ufficialedell’Agenzia delle entrate, senza ulteriorioneri a carico dello Stato.

9. 103. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villa-rosa.

Al comma 1, dopo la lettera h-bis)aggiungere la seguente:

i) prevedere per le eventuali necessitàderivanti dalle funzioni previste dagli ar-ticoli precedenti, il rafforzamento degliorganici delle agenzie fiscali attraverso ilricorso a forme semplificate di mobilitàtra le pubbliche amministrazioni.

9. 101. Pagano.

A.C. 282-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Revisione del contenzioso tributarioe della riscossione degli enti locali).

1. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,norme per il rafforzamento della tutelagiurisdizionale del contribuente, nonché

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 29: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

per l’accrescimento dell’efficienza nel-l’esercizio dei poteri di riscossione delleentrate, secondo i seguenti princìpi e cri-teri direttivi:

a) rafforzamento e razionalizzazionedell’istituto della conciliazione nel pro-cesso tributario, anche in un’ottica dideflazione del contenzioso e di coordina-mento con la disciplina del contraddittoriofra contribuente e amministrazione nellefasi amministrative di accertamento deltributo, con particolare riguardo a queicontribuenti nei confronti dei quali siconfigurano violazioni di minore entità;

b) incremento della funzionalità dellagiurisdizione tributaria, in particolare at-traverso interventi riguardanti:

1) la distribuzione territoriale deicomponenti delle commissioni tributarie;

2) l’eventuale composizione mono-cratica dell’organo giudicante in relazionea controversie di modica entità e comun-que non attinenti a fattispecie connotateda particolari complessità o rilevanza eco-nomico-sociale, con conseguente regola-zione, secondo i criteri propri del processocivile, delle ipotesi di inosservanza deicriteri di attribuzione delle controversiealla cognizione degli organi giudicanti mo-nocratici o collegiali, con connessa disci-plina dei requisiti di professionalità ne-cessari per l’esercizio della giurisdizione informa monocratica;

3) revisione delle soglie in relazionealle quali il contribuente può stare ingiudizio anche personalmente;

4) il massimo ampliamento dell’uti-lizzazione della posta elettronica certifi-cata per le comunicazioni e notificazioni;

5) l’attribuzione e la durata, anchetemporanea e rinnovabile, degli incarichidirettivi;

6) i criteri di determinazione deltrattamento economico spettante ai com-ponenti delle commissioni tributarie;

7) la semplificazione e razionaliz-zazione della disciplina relativa al mecca-

nismo di elezione del Consiglio di presi-denza della giustizia tributaria, in parti-colare attraverso la concentrazione dellerelative competenze e funzioni diretta-mente in capo al Consiglio medesimo e laprevisione di forme e modalità procedi-mentali idonee ad assicurare l’ordinato etempestivo svolgimento delle elezioni;

8) il rafforzamento della qualifica-zione professionale dei componenti dellecommissioni tributarie, al fine di assicu-rarne l’adeguata preparazione speciali-stica;

9) l’uniformazione e generalizza-zione degli strumenti di tutela cautelarenel processo tributario;

10) la previsione dell’immediataesecutorietà, estesa a tutte le parti incausa, delle sentenze delle commissionitributarie;

c) riordino della disciplina della ri-scossione delle entrate degli enti locali, nelrispetto della loro autonomia, al fine di:

1) assicurare certezza, efficienza edefficacia nell’esercizio dei poteri di riscos-sione, rivedendo la normativa vigente ecoordinandola in un testo unico di riferi-mento che recepisca, attraverso la revi-sione della disciplina dell’ingiunzione dipagamento prevista dal testo unico di cuial regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, leprocedure e gli istituti previsti per lagestione dei ruoli di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, adattandoli alle peculiaritàdella riscossione locale;

2) prevedere gli adattamenti e leinnovazioni normative e procedurali piùidonee ad assicurare lo snellimento delleprocedure di recupero dei crediti di mo-desta entità, nonché dispositivi, adottabilifacoltativamente dagli enti locali, di defi-nizione agevolata dei crediti già avviati allariscossione coattiva, con particolare ri-guardo ai crediti di minore entità unitaria;

3) assicurare competitività, cer-tezza e trasparenza nei casi di esternaliz-zazione delle funzioni in materia di ac-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 30: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

certamento e di riscossione, nonché ade-guati strumenti di garanzia dell’effettivitàe della tempestività dell’acquisizione di-retta da parte degli enti locali delle entrateriscosse, attraverso la revisione dei requi-siti per l’iscrizione all’albo di cui all’arti-colo 53 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, e successive modificazioni,l’emanazione di linee guida per la reda-zione di capitolati di gara e per la for-mulazione dei contratti di affidamento odi servizio, l’introduzione di adeguati stru-menti di controllo, anche ispettivo, la pub-blicizzazione, anche on-line, dei contrattistipulati e l’allineamento degli oneri e deicosti in una misura massima stabilita conriferimento all’articolo 17 del decreto le-gislativo 13 aprile 1999, n. 112, e succes-sive modificazioni, o con riferimento adaltro congruo parametro;

4) prevedere l’affidamento dei pre-detti servizi nel rispetto della normativaeuropea, nonché l’adeguata valorizzazionee messa a disposizione delle autonomielocali delle competenze tecniche, organiz-zative e specialistiche in materia di entratedegli enti locali accumulate presso le so-cietà iscritte all’albo di cui all’articolo 53del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, e successive modificazioni, nonchépresso le aziende del gruppo Equitalia,anche attraverso un riassetto organizzativodel gruppo stesso che tenda ad una ra-zionale riallocazione delle risorse umane adisposizione;

5) definire, anche con il coinvolgi-mento dei comuni e delle regioni, unquadro di iniziative volto a rafforzare, intermini organizzativi, all’interno degli entilocali, le strutture e le competenze spe-cialistiche utili ad accrescere le capacitàcomplessive di gestione dei propri tributi,nonché di accertamento e recupero dellesomme evase; individuare, nel rispetto deivincoli di finanza pubblica, idonee inizia-tive per rafforzare all’interno degli entilocali le strutture e le competenze specia-listiche necessarie per la gestione direttadella riscossione, ovvero per il controllodelle strutture esterne affidatarie, anchedefinendo le modalità e i tempi per la

gestione associata di tali funzioni; riordi-nare la disciplina delle aziende pubblichelocali preposte alla riscossione e alla ge-stione delle entrate in regime di affida-mento diretto;

6) assoggettare le attività di riscos-sione coattiva a regole pubblicistiche, agaranzia dei contribuenti, prevedendo, inparticolare, che gli enti locali possanoriscuotere i tributi e le altre entrate con lostrumento del ruolo esclusivamente informa diretta o con società interamentepartecipate ovvero avvalendosi delle so-cietà del gruppo Equitalia, subordinata-mente alla trasmissione a queste ultime diinformazioni idonee all’identificazionedella natura e delle ragioni del credito,con la relativa documentazione;

7) prevedere un codice deontolo-gico dei soggetti affidatari dei servizi diriscossione e degli ufficiali della riscos-sione, da adottare con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze;

8) prevedere specifiche cause diincompatibilità per i rappresentanti legali,amministratori o componenti degli organidi controllo interni dei soggetti affidataridei servizi;

d) rafforzamento, costante aggiorna-mento, piena informatizzazione e condivi-sione tra gli uffici competenti dei mecca-nismi di monitoraggio e analisi statisticacirca l’andamento, in pendenza di giudizio,e circa gli esiti del contenzioso tributario,al fine di assicurare la tempestività, l’omo-geneità e l’efficacia delle scelte dell’ammi-nistrazione finanziaria in merito alla ge-stione delle controversie, nonché al fine diverificare la necessità di eventuali revisionidegli orientamenti interpretativi dell’am-ministrazione stessa, ovvero di interventidi modifica della normativa tributaria vi-gente;

e) individuazione di criteri di maggiorrigore nell’applicazione del principio dellasoccombenza ai fini del carico delle spesedel giudizio, con conseguente limitazionedel potere discrezionale del giudice di

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 31: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

disporre la compensazione delle spese incasi diversi dalla soccombenza reciproca;

f) contemperamento delle esigenze diefficacia della riscossione con i diritti delcontribuente, in particolare per i profiliattinenti alla tutela dell’abitazione, allosvolgimento dell’attività professionale eimprenditoriale, alla salvaguardia del con-tribuente in situazioni di grave difficoltàeconomica, con particolare riferimentoalla disciplina della pignorabilità dei benie della rateizzazione del debito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Revisione del contenzioso tributarioe della riscossione degli enti locali).

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: rafforzamento e razionalizzazionedell’istituto della conciliazione nel pro-cesso tributario con le seguenti: riduzionedelle sanzioni applicabili con l’istitutodella conciliazione nel processo tributarioper le violazioni di minore entità e raf-forzamento e razionalizzazione del mede-simo istituto.

10. 102. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancel-leri, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: dell’istituto della conciliazione finoalla fine della lettera, con le seguenti: degliistituti deflattivi del contenzioso (concilia-zione giudiziale, accertamento con ade-sione, acquiescenza, mediazione, adesioneall’invito al contraddittorio, adesione aiverbali di constatazione) prevedendo, al-tresì, percentuali di riduzione delle san-zioni inversamente proporzionali all’entitàdella violazione commessa;

10. 100. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villa-rosa, Barbanti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole:, stabilendo percentuali diriduzione delle sanzioni inversamente pro-porzionali all’entità della violazione com-messa;

10. 2. Ruocco, Pesco, Barbanti, Cancel-leri, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero10) aggiungere il seguente:

10-bis) Individuazione di criteri di mag-gior rigore nell’applicazione del princìpiodella soccombenza ai fini del carico dellespese del giudizio, con conseguente limi-tazione del potere discrezionale del giu-dice di disporre la compensazione dellespese in casi diversi dalla soccombenzareciproca.

Conseguentemente, al comma 1, letterac), numero 6), sopprimere la parola: esclu-sivamente;

Al medesimo comma 1 sopprimere lalettera e).

10. 500. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero10) aggiungere il seguente:

11) l’attuazione di un sistema di mo-nitoraggio, ai fini statistici, delle attivitàdelle commissioni tributarie, senza ulte-riori oneri a carico dello Stato.

10. 103. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villa-rosa.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero10) aggiungere il seguente:

11) il rafforzamento del contenuto in-formativo della relazione ministeriale sul-l’attività delle commissioni tributarie.

10. 103. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Pesco, Ruocco, Cancelleri, Vil-larosa.

(Approvato)

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 32: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Al comma 1, lettera c), numero 3),sostituire le parole da: assicurare fino a:riscossione con le seguenti: prevedere prio-ritariamente la possibilità da parte deglienti locali di svolgere in via autonomal’attività di riscossione, ed in via subordi-nata, nei casi di esternalizzazione dellefunzioni in materia di accertamento e diriscossione, assicurare competitività, cer-tezza e trasparenza,

10. 7. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, lettera c), numero 4),sopprimere le parole da: nonché pressofino alla fine del numero.

Conseguentemente, al medesimo comma,lettera c), numero 6), sopprimere le paroleda: ovvero fino alla fine del numero.

10. 104. Pesco, Ruocco, Villarosa, Can-celleri.

Al comma 1, lettera c), numero 6), dopole parole: ovvero avvalendosi aggiungere leseguenti: in via transitoria e nelle moredella riorganizzazione interna degli Entistessi.

10. 104. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Pesco, Ruocco, Villarosa, Can-celleri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 6),sopprimere le parole da: prevedendo finoalla fine del numero.

10. 105. Sottanelli.

Al comma 1, lettera c), numero 6),sostituire le parole da: con lo strumentodel ruolo fino a: interamente partecipatecon le seguenti: esclusivamente in formadiretta o con società interamente parteci-pate, con società sottoposte a controllo

pubblico, con i soggetti di cui all’articolo53 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446.

10. 106. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera c), numero 8),aggiungere, in fine, le parole: , prevedendoaltresì l’esclusività della funzione giurisdi-zionale e trasformando le attuali commis-sioni tributarie in tribunali tributari ecorti d’appello tributarie.

10. 107. Sandra Savino.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il se-guente:

ART. 10-bis. – (Revisione della disciplinae della organizzazione del processo tribu-tario e della giurisdizione tributaria). – 1.Il Governo della Repubblica è delegato adattuare, con i decreti di cui all’articolo 1,la revisione della disciplina e dell’organiz-zazione del processo tributario e dellagiurisdizione tributaria, con l’osservanzadei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione al giudice tributario ditutte le controversie aventi ad oggettotributi di ogni genere e specie, conforme-mente a quanto indicato dalle decisionidella Corte costituzionale in materia;

b) previsione della facoltà di defini-zione conciliativa tra le parti di quantoforma oggetto del processo tributario pa-rallelamente all’evolversi del processostesso in ogni sua fase e grado, stragiudi-zialmente e anche su invito da parte deicollegi giudicanti;

c) garantito accesso del contribuentealla tutela giurisdizionale, senza preclu-sioni limitative in grado di condizionarla;

d) identificazione degli atti tributariautonomamente impugnabili davanti algiudice tributario entro termini di deca-denza specificamente predeterminati;

e) articolazione del processo tributa-rio in tre gradi di giudizio: i primi due, daespletarsi da tribunali tributari e da corti

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 33: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

d’appello tributarie, quali organi della giu-risdizione tributaria derivanti dalle com-missioni tributarie provinciali e regionalicosì come riordinate dall’articolo 1 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 545, aventi rispettivamente sede neicapoluoghi di provincia e di regione, ilterzo, demandato ad apposita Sezione tri-butaria della Corte di Cassazione, compo-sta da trenta giudici, ripartiti in cinquesottosezioni in ragione della materia, dicui la prima presieduta dal Presidentedella Sezione tributaria e le altre da unodei loro componenti, con l’espressa previ-sione che il Presidente della Sezione tri-butaria della Corte di Cassazione puòdisporre che i ricorsi che presentano que-stioni di diritto già decise in senso dif-forme dalle sottosezioni e quelli che pre-sentano una questione di massima di par-ticolare importanza vengano decise da unCollegio unitariamente composto dai pre-sidenti delle cinque sottosezioni o in lorovece da un componente di ciascuna sot-tosezione designato dal rispettivo presi-dente;

f) qualificazione professionale deigiudici tributari in modo da assicurareadeguata preparazione specialistica,esclusa ogni distinzione tra di essi inriferimento alle rispettive provenienze, an-che per ricoprire cariche di presidenza ovicepresidenza, con rigorosa disciplinadelle incompatibilità anche per la contem-poranea appartenenza del giudice tributa-rio ad altro ordine giurisdizionale, in ognicaso vietata;

g) riordino dei soggetti abilitati allarappresentanza e alla difesa delle parti nelprocesso tributario tenuto anche contodella normativa dell’Unione europea e conl’istituzione, comunque, di apposito albodei difensori tributari presso ciascunaCorte d’appello tributaria e presso la Se-zione tributaria della Corte di cassazione;

h) adeguamento delle norme del pro-cesso tributario alla particolare naturadello stesso rispetto a quello civile e am-ministrativo, prevedendosi in particolare:

1) apposita regolamentazione deltrasferimento dell’azione da altri giudici a

quello tributario e viceversa, soltanto dopoil passaggio in giudicato della pronunciadeclinatoria della giurisdizione;

2) disciplina della competenza tra ivari giudici tributari, esclusa l’applicabilitàdi ogni tipo di regolamento previsto dalcodice di procedura civile;

3) disciplina dell’astensione e dellaricusazione dei giudici tributari adeguataalle peculiarità del processo tributario ealla particolare natura delle parti resi-stenti in primo grado;

4) specificazione dei poteri decisori,cautelari, cognitori ed istruttori dei giudicitributari, in funzione dello speciale oggettodel processo ad essi affidato;

5) aggiornamento della disciplinadelle parti del processo tributario peradeguarla alla nuove disposizioni sostan-ziali in materia;

6) istituzione di apposito regimedisciplinare per i processi tributari conpluralità di parti, avuto specifico riguardoagli istituti dei ricorsi collettivi e cumula-tivi, del litisconsorzio necessario e facol-tativo, degli interventi, volontari e coatti, edella riunione delle cause;

7) disciplina formale degli atti delprocesso tributario, con particolare ri-guardo agli atti di parte e ai provvedimentidei giudici, alla loro comunicazione enotificazione, anche a mezzo telefax o invia telematica;

8) regolamentazione del procedi-mento di primo e di secondo grado con larigorosa specificazione dei requisiti degliatti introduttivi e delle conseguenze dellaloro mancanza in termini d’inammissibi-lità, delle formalità e dei tempi per lacostituzione in giudizio, iscrizione a ruolo,produzione di documenti, anche in gradod’appello, proposizione di motivi aggiunti,soltanto in primo grado, discussione dellacausa sempre in pubblica udienza, elimi-nazione dei riti preliminari e dei relativireclami, abolizione di trattamenti riservatia particolari categorie di controversie, pri-

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 34: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

vilegiando l’uniformità del rito come stru-mento di semplificazione e di celerità;

9) limitazione della sospensione ne-cessaria del processo tributario ai soli casidi presentazione di querela di falso, in viaprincipale o incidentale, e di controversiesullo stato e la capacità delle persone,salvo che si tratti della capacità di stare ingiudizio;

10) uniformizzazione e generaliz-zazione della tutela cautelare in ogni statoe grado del processo tributario, ai finidella realizzazione del giusto processo e diuna tutela giurisdizionale concreta ed ef-fettiva, conformemente ai precetti costitu-zionali;

11) estensione della conciliazionegiudiziale anche in grado di appello e inpendenza del giudizio di revocazione, salvala possibilità della conciliazione stragiudi-ziale anche in pendenza del giudizio da-vanti alla Sezione tributaria della Corte dicassazione;

12) semplificazione del giudiziod’appello, con la possibilità per tutte leparti di produrre nuovi documenti, e conl’abolizione della sanzione dell’inammissi-bilità per il caso di mancato deposito dicopia dell’appello alla segreteria del giu-dice che ha emesso la sentenza appellata,da sostituire con altro strumento per evi-tare l’incauto rilascio di formule esecutive;

13) disciplina del procedimento da-vanti alla Sezione tributaria della Corte diCassazione, mantenendo solo alcune delledisposizioni di rito attualmente previstedal codice di procedura civile e adeguandoquelle conservate, in modo da garantireuna ragionevolmente contenuta diversitàdel terzo grado del processo tributariorispetto a quello interamente disciplinatodal codice di rito civile, privilegiando inogni caso il ruolo nomofilattico della Se-zione tributaria della Corte di Cassazionequale organo apicale della giurisdizionetributaria;

14) disciplina dell’immediata ese-cutorietà delle decisioni dei giudici tribu-tari valevole per tutte le parti in causa;

i) riordino dell’assetto organizzativodei tribunali e delle corti d’appello tribu-tarie e dei loro componenti, secondo cri-teri di efficienza e di professionalità;

l) riconoscimento ai giudici tributaridi ogni grado della qualità di magistrati,dotati di apposito organo di autogoverno,con riconosciuta garanzia di autonomia,anche finanziaria, attraverso l’utilizzo deicontributi unificati previsti dalla legge daimpiegare soltanto per il distacco del per-sonale delle segreterie dagli enti di pro-venienza e per le retribuzioni dei giudici inmisura adeguata alla qualità delle funzioniespletate.

10. 01. Sandra Savino.

A.C. 282-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Revisione dell’imposizione sui redditi diimpresa e di lavoro autonomo e sui redditisoggetti a tassazione separata; previsione diregimi forfetari per i contribuenti di minori

dimensioni).

1. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,norme per la ridefinizione dell’imposi-zione sui redditi, secondo i seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell’impo-sta sul reddito delle società (IRES) del-l’imposizione sui redditi di impresa, com-presi quelli prodotti in forma associata daisoggetti passivi dell’imposta sul redditodelle persone fisiche (IRPEF), assoggettan-doli a un’imposta sul reddito imprendito-riale, con aliquota proporzionale allineataa quella dell’IRES, e prevedendo che sianodeducibili dalla base imponibile della pre-

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 35: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

detta imposta le somme prelevate dall’im-prenditore e dai soci e che le predettesomme concorrano alla formazione delreddito complessivo imponibile ai fini del-l’IRPEF dell’imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificatiper i contribuenti di minori dimensioni,nonché, per i contribuenti di dimensioniminime, di regimi che prevedano il paga-mento forfetario di un’unica imposta insostituzione di quelle dovute, purché coninvarianza dell’importo complessivo do-vuto, prevedendo eventuali differenzia-zioni in funzione del settore economico edel tipo di attività svolta, con eventualepremialità per le nuove attività produttive,comprese eventuali agevolazioni in favoredei soggetti che sostengono costi od oneriper il ricorso a mezzi di pagamento trac-ciabili, coordinandoli con analoghi regimivigenti e con i regimi della premialità edella trasparenza previsti dall’articolo 10del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni; coordinamento e adegua-mento della disciplina dei minimi contri-butivi con i regimi fiscali di cui allapresente lettera;

c) previsione di possibili forme diopzionalità;

d) semplificazione delle modalità diimposizione delle indennità e somme, co-munque denominate, percepite in dipen-denza della cessazione del rapporto dilavoro, nonché di altre somme soggette atassazione separata.

2. Nell’ambito dell’esercizio della delegadi cui al comma 1, il Governo chiarisce ladefinizione di autonoma organizzazione,anche mediante la definizione di criterioggettivi, adeguandola ai più consolidatiprincìpi desumibili dalla fonte giurispru-denziale, ai fini della non assoggettabilitàdei professionisti, degli artisti e dei piccoliimprenditori all’imposta regionale sulle at-tività produttive (IRAP).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Revisione dell’imposizione sui redditi diimpresa e di lavoro autonomo e sui redditisoggetti a tassazione separata; previsione diregimi forfetari per i contribuenti di minori

dimensioni).

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: , prevedendo un regime dideterminazione forfettaria delle impostedirette e dell’IVA per i giovani di etàinferiore ai 35 anni, i disoccupati, gliinoccupati ed i cassa integrati che intra-prendono nuova attività d’impresa o la-voro autonomo, anche in forma societaria,il cui volume d’affari annuale non eccedai sessantamila euro.

11. 3. Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancel-leri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, leparole: e rivede il regime di calcolo dellededuzioni, al fine di semplificare la de-terminazione della base imponibile dellastessa IRAP.

11. 6. Gebhard, Schullian, Alfreider,Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Nelle more di un riordino comples-sivo tassazione derivante dall’attribuzionedei saldi attivi di rivalutazione, riarmoniz-zando le vigenti norme con le previsioni, dicui al comma 1 dell’articolo 47 del decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, Testo unico delle impostesui redditi (TUIR), sono abrogati:

a) l’ultimo periodo del comma 3dell’articolo 24 della legge n. 576 del 1975;

b) il comma 3 dell’articolo 8 dellalegge n. 72 del 1983;

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 36: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

c) il comma 4 dell’articolo 4 dellalegge n. 408 del 1990;

d) il comma 4 dell’articolo 26 dellalegge n. 413 del 1991;

e) il comma 4 dell’articolo 13 dellalegge n. 342 del 2000.

4. Il comma 6 dell’articolo 47 deldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986 (TUIR), n. 917, è sostituitodal seguente: « 6. In caso di aumento delcapitale sociale mediante passaggio di ri-serve o altri fondi a capitale le azionigratuite di nuova emissione e l’aumentogratuito del valore nominale delle azioni oquote già emesse non costituiscono utiliper i soci. Tuttavia se e nella misura in cuil’aumento è avvenuto mediante passaggio acapitale di riserve o fondi diversi da quelliindicati nel comma 5, per la quota di essinon accantonata in sospensione d’imposta,la riduzione del capitale subentrante suc-cessivamente deliberata è considerata di-stribuzione di utili; la riduzione si imputacon precedenza alla parte dell’aumentocomplessivo di capitale derivante dai pas-saggi a capitale di riserve o fondi diversida quelli indicati nel comma 5 e diversi daquelli accantonati in sospensione di impo-sta, a partire dal meno recente ».

5. Le modifiche di cui al precedentecomma si applicano, ove più favorevoli,anche ai rapporti e alle controversie pen-denti alla data di entrata in vigore dellapresente legge. Le modifiche si applicanoaltresì nei casi di riduzione della riservalegale che si sia formata anche con saldidi rivalutazione monetaria.

11. 101. Busin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3) Il comma 4-bis dell’articolo 14 dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, è sosti-tuito con il seguente:

« 4-bis. Nella determinazione dei red-diti di cui all’articolo 6, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, non sono ammessiin deduzione i costi e le spese dei beni odelle prestazioni di servizio direttamenteutilizzati per il compimento di atti oattività qualificabili come delitto non col-poso per il quale il giudice abbia emessosentenza di condanna penale, ancorchésoggetta ad impugnazione. Qualora inter-venga, sia essa indifferentemente a favoredel soggetto emittente il documento o ilsoggetto che lo ha utilizzato, una sentenzadefinitiva di assoluzione ai sensi dell’arti-colo 530 del codice di procedura penaleovvero una sentenza definitiva di nonluogo a procedere ai sensi dell’articolo 425dello stesso codice, ovvero non più sog-getta alla impugnazione ai sensi dell’arti-colo 428 dello stesso codice, ovvero unasentenza definitiva di non doversi proce-dere ai sensi dell’articolo 529 del codice diprocedura penale, i costi e le spese deibeni o delle prestazioni di servizio oggettodell’azione penale sono totalmente am-messi in deduzione, ovvero compete ilrimborso delle maggiori imposte versate inrelazione alla non ammissibilità in dedu-zione prevista dal periodo precedente e deirelativi interessi ».

11. 100. Busin.

A.C. 282-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Razionalizzazione della determinazione delreddito di impresa e della produzione netta).

1. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,norme per ridurre le incertezze nella de-terminazione del reddito e della produ-zione netta e per favorire l’internaziona-lizzazione dei soggetti economici operantiin Italia, in applicazione delle raccoman-dazioni degli organismi internazionali e

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 37: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

dell’Unione europea, secondo i seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri chiari ecoerenti con la disciplina di redazione delbilancio, in particolare per determinare ilmomento del realizzo delle perdite sucrediti, ed estensione del regime fiscaleprevisto per le procedure concorsuali an-che ai nuovi istituti introdotti dalla ri-forma del diritto fallimentare e dalla nor-mativa sul sovraindebitamento, nonchéalle procedure similari previste negli or-dinamenti di altri Stati;

b) revisione della disciplina imposi-tiva riguardante le operazioni transfron-taliere, con particolare riferimento all’in-dividuazione della residenza fiscale, al re-gime di imputazione per trasparenza dellesocietà controllate estere e di quelle col-legate, al regime di rimpatrio dei dividendiprovenienti dagli Stati con regime fiscaleprivilegiato, al regime di deducibilità deicosti di transazione commerciale dei sog-getti insediati in tali Stati, al regime diapplicazione delle ritenute transfronta-liere, al regime dei lavoratori all’estero edei lavoratori transfrontalieri, al regime ditassazione delle stabili organizzazioni al-l’estero e di quelle di soggetti non residentiinsediate in Italia, nonché al regime dirilevanza delle perdite di società delgruppo residenti all’estero;

c) revisione dei regimi di deducibilitàdegli ammortamenti, delle spese generali,degli interessi passivi e di particolari ca-tegorie di costi, salvaguardando e specifi-cando il concetto di inerenza e limitandole differenziazioni tra settori economici;

d) revisione, razionalizzazione ecoordinamento della disciplina delle so-cietà di comodo e del regime dei beniassegnati ai soci o ai loro familiari, nonchédelle norme che regolano il trattamentodei cespiti in occasione dei trasferimenti diproprietà, con l’obiettivo, da un lato, dievitare vantaggi fiscali dall’uso di schermisocietari per utilizzo personale di beniaziendali o di società di comodo e, dal-l’altro, di dare continuità all’attività pro-duttiva in caso di trasferimento della pro-prietà, anche tra familiari;

e) armonizzazione del regime di tas-sazione degli incrementi di valore emer-genti in sede di trasferimento d’azienda atitolo oneroso, allineandolo, ove possibile,a quello previsto per i conferimenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Razionalizzazione della determinazione delreddito di impresa e della produzione netta).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:delle stabili organizzazioni all’estero ag-giungere le seguenti: o transfrontaliere.

12. 3. Guerra.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiun-gere la seguente:

d-bis) riordino della disciplina inerenteil sistema di deducibilità delle spese e deglialtri componenti negativi derivanti datransazioni commerciali tra soggetti resi-denti e non, con particolare riferimentoalle disposizioni in materia di onere dellaprova nel caso di operazioni intercorsecon imprese residenti negli stati di cui aldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze del 23 gennaio 2002.

12. 100. Oliaro, Zanetti.

A.C. 282-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Razionalizzazione dell’imposta sul valoreaggiunto e di altre imposte indirette).

1. Il Governo è delegato ad introdurre,con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,norme per il recepimento della direttiva

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 38: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novem-bre 2006, relativa al sistema comune d’im-posta sul valore aggiunto, secondo i se-guenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, ai fini dellasemplificazione, dei sistemi speciali in fun-zione della particolarità dei settori inte-ressati;

b) attuazione del regime del gruppodell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pre-visto dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

2. Il Governo è delegato, altresì, adintrodurre, con i decreti legislativi di cuiall’articolo 1, norme per la revisione delleimposte sulla produzione e sui consumi dicui al testo unico delle disposizioni legi-slative concernenti le imposte sulla pro-duzione e sui consumi e relative sanzionipenali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delleimposte di registro, di bollo, ipotecarie ecatastali e delle altre imposte di trascri-zione e di trasferimento, nonché delleimposte sulle concessioni governative, sulleassicurazioni e sugli intrattenimenti, se-condo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli adempimentie razionalizzazione delle aliquote;

b) accorpamento o soppressione difattispecie particolari;

c) coordinamento con le disposizioniattuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Razionalizzazione dell’imposta sul valoreaggiunto e di altre imposte indirette).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato, altresì, achiarire, con i decreti legislativi di cuiall’articolo 1, che i servizi erogati e i beni

ceduti di benessere del corpo e cura dellapersona resi direttamente dal prestatoredei servizi ricettivi ai fruitori dei medesiminell’ambito delle strutture ricettive sonoda considerarsi prestazioni accessorie allaprestazione principale resa ai clienti al-loggiati, ai sensi dell’articolo 12, comma 1,del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633.

13. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

Al comma 2, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

d) equiparazione delle imposte suitrasferimenti dovute in occasione di com-pravendite immobiliari poste in essere dafondi immobiliari istituiti in base allalegislazione di altri Stati dell’Unione eu-ropea e da altri operatori professionaliesteri, con il regime attualmente applica-bile alle compravendite immobiliari in cuisono parte i fondi immobiliari e gli altrioperatori professionali nazionali.

13. 7. Alfreider, Gebhard, Schullian,Plangger, Ottobre.

A.C. 282-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Giochi pubblici).

1. Il Governo è delegato ad attuare, coni decreti legislativi di cui all’articolo 1, ilriordino delle disposizioni vigenti in ma-teria di giochi pubblici, riordinando tuttele norme in vigore in un codice delledisposizioni sui giochi, fermo restando ilmodello organizzativo fondato sul regimeconcessorio e autorizzatorio, in quantoindispensabile per la tutela della fede,dell’ordine e della sicurezza pubblici, peril contemperamento degli interessi erarialie locali con quelli generali in materia di

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 39: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

salute pubblica, per la prevenzione delriciclaggio dei proventi di attività crimi-nose, nonché per garantire il regolareafflusso del prelievo tributario gravantesui giochi.

2. Il riordino di cui al comma 1 èeffettuato nel rispetto dei seguenti princìpie criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organicadelle disposizioni vigenti in funzione dellaloro portata generale ovvero della lorodisciplina settoriale, anche di singoli gio-chi, e loro adeguamento ai più recentiprincìpi, anche di fonte giurisprudenziale,stabiliti a livello dell’Unione europea, non-ché all’esigenza di prevenire i fenomeni diludopatia ovvero di gioco d’azzardo pato-logico e di gioco minorile, con abrogazioneespressa delle disposizioni incompatibiliovvero non più attuali, fatte salve, comun-que, le previsioni in materia di cui agliarticoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settem-bre 2012, n. 158, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 8 novembre 2012,n. 189;

b) riserva alla legge ordinaria o agliatti aventi forza di legge ordinaria, nelrispetto dell’articolo 23 della Costituzione,delle materie riguardanti le fattispecie im-ponibili, i soggetti passivi e la misuradell’imposta;

c) disciplina specifica dei singoli gio-chi, definizione delle condizioni generali digioco e delle relative regole tecniche, an-che d’infrastruttura, con provvedimenti di-rettoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigentiin materia di disciplina del prelievo era-riale sui singoli giochi, al fine di assicurareil riequilibrio del relativo prelievo fiscale,distinguendo espressamente quello di na-tura tributaria in funzione delle diversetipologie di gioco pubblico, ed al fine diarmonizzare le percentuali di aggio ocompenso riconosciute ai concessionari, aigestori e agli esercenti, le percentuali de-stinate a vincita (payout), nonché in ma-teria di disciplina degli obblighi di rendi-contazione;

e) garantire l’applicazione di regoletrasparenti ed uniformi sull’intero territo-rio nazionale in materia di titoli abilitativiall’esercizio dell’offerta di gioco, di auto-rizzazioni e di controlli, con adeguateforme di partecipazione dei comuni com-petenti per territorio, nel rispetto delleloro attribuzioni, al procedimento di au-torizzazione e di pianificazione, che tengaconto di parametri di distanza da luoghisensibili validi per l’intero territorio na-zionale, della dislocazione locale di sale dagioco e di punti vendita in cui si esercitacome attività principale l’offerta di scom-messe su eventi sportivi e non sportivi,nonché in materia di installazione degliapparecchi idonei per il gioco lecito di cuiall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modificazioni,comunque con riserva allo Stato delladefinizione delle regole necessarie per esi-genze di ordine e sicurezza pubblica;

e-bis) introduzione, anche graduale,del titolo abilitativo unico all’esercizio diofferta di gioco e statuizione del divieto dirilascio di tale titolo abilitativo, e, corre-lativamente, della nullità assoluta di talititoli, qualora rilasciati, in ambiti territo-riali diversi da quelli pianificati, ai sensidella lettera e), per la dislocazione localedi sale da gioco e di punti di vendita digioco, nonché per l’installazione degli ap-parecchi di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e b), del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-dificazioni;

f) rivisitazione degli aggi e compensispettanti ai concessionari e agli altri ope-ratori secondo un criterio di progressivitàlegata ai volumi di raccolta delle giocate;

g) anche al fine di contrastare piùefficacemente il gioco illegale e le infiltra-zioni delle organizzazioni criminali nel-l’esercizio dei giochi pubblici, riordino erafforzamento della disciplina in materiadi trasparenza e di requisiti soggettivi e dionorabilità dei soggetti che, direttamente o

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 40: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

indirettamente, controllino o partecipinoal capitale delle società concessionarie deigiochi pubblici, nonché degli esponentiaziendali, prevedendo altresì specifichecause di decadenza dalle concessioni ocause di esclusione dalle gare per il rila-scio delle concessioni, anche per societàfiduciarie, fondi di investimento e trustche detengano, anche indirettamente, par-tecipazioni al capitale o al patrimonio disocietà concessionarie di giochi pubblici eche risultino non aver rispettato l’obbligodi dichiarare l’identità del soggetto indi-rettamente partecipante;

g-bis) estensione della disciplina inmateria di trasparenza e di requisiti sog-gettivi e di onorabilità di cui alla lettera g)a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasiforma organizzativa, anche societaria, chepartecipano alle filiere dell’offerta attivatedalle società concessionarie dei giochipubblici, integrando, ove necessario, lediscipline settoriali esistenti;

g-ter) introduzione di un regime ge-nerale di gestione dei casi di crisi irrever-sibile del rapporto concessorio, specie inconseguenza di provvedimenti di revoca odi decadenza, in modo da assicurare,senza pregiudizio per gli interessi di tuteladei giocatori e di salvaguardia delle en-trate erariali, la continuità dell’erogazionedei servizi di gioco;

h) verificare, con riferimento alleconcessioni sui giochi, l’efficacia della nor-mativa vigente in materia di conflitti diinteresse;

i) riordino e implementazione delledisposizioni vigenti relative ai controlli eall’accertamento dei tributi gravanti suigiochi, al fine di rafforzare l’efficacia pre-ventiva e repressiva nei confronti dell’eva-sione e delle altre violazioni in materia, ivicomprese quelle concernenti il rapportoconcessorio;

l) riordino e implementazione delvigente sistema sanzionatorio, penale eamministrativo, al fine di aumentarne l’ef-ficacia dissuasiva e la sua effettività, pre-vedendo sanzioni aggravate per le viola-zioni concernenti il gioco on-line;

l-bis) revisione, secondo criteri dimaggiore rigore, specificità e trasparenza,tenuto conto dell’eventuale normativa del-l’Unione europea di settore, della disci-plina in materia di qualificazione degliorganismi di certificazione degli apparec-chi da intrattenimento e divertimento,nonché della disciplina riguardante le re-sponsabilità di tali organismi e di quelladei concessionari per i casi di certifica-zioni non veritiere, ovvero di utilizzo diapparecchi non conformi ai modelli cer-tificati; revisione altresì della disciplinadegli obblighi, delle responsabilità e dellegaranzie, in particolare patrimoniali, pro-prie dei produttori o distributori di pro-grammi informatici per la gestione delleattività di gioco e della relativa raccolta;

m) razionalizzazione territoriale dellarete di raccolta del gioco, anche in fun-zione della pianificazione della disloca-zione locale di cui alla lettera e) delpresente comma, a partire da quello pra-ticato mediante gli apparecchi di cui al-l’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), deltesto unico delle leggi di pubblica sicu-rezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modificazioni,comunque improntata al criterio della ri-duzione e della progressiva concentrazionedella raccolta di gioco in ambienti sicuri econtrollati, con relativa responsabilità delconcessionario, ovvero del titolare del-l’esercizio; individuazione dei criteri diriordino e sviluppo della dislocazione ter-ritoriale della rete di raccolta del gioco,anche sulla base di una revisione dellimite massimo degli apparecchi da giocopresenti in ogni esercizio, della previsionedi una metratura minima per gli eserciziche li ospitano e della separazione gra-duale degli spazi nei quali vengono instal-lati; revisione della disciplina delle licenzedi pubblica sicurezza, di cui al predettotesto unico, idonea a garantire, previadefinizione delle situazioni controverse,controlli più efficaci ed efficienti in ordineall’effettiva titolarità di provvedimenti uni-tari che abilitano in via esclusiva allafunzione di raccolta lecita del gioco;

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 41: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

n) nel rispetto dei limiti di compati-bilità con l’ordinamento dell’Unione euro-pea, allineamento, anche tendenziale, delladurata delle diverse concessioni di gestionee raccolta del gioco, previo versamento daparte del concessionario, per la duratadella proroga finalizzata ad assicurarel’allineamento, di una somma commisu-rata a quella originariamente dovuta per ilconseguimento della concessione;

n-bis) coordinamento delle disposi-zioni in materia di giochi con quelle diportata generale in materia di emersionedi attività economiche e finanziarie dete-nute in Paesi aventi regimi fiscali privile-giati;

o) deflazione, anche agevolata ed ac-celerata, del contenzioso in materia digiochi pubblici o con lo stesso comunqueconnesso, al fine di favorire il tempestivoconseguimento degli obiettivi di cui allelettere m) ed n);

p) attuazione di un piano straordi-nario di controlli volto a contrastare lapratica del gioco, in qualunque sua forma,svolto con modalità non conformi all’as-setto regolatorio stabilito dallo Stato per lapratica del gioco lecito;

q) definizione di un concorso statale,a partire dall’esercizio finanziario in corsoalla data di entrata in vigore del decretolegislativo recante la disciplina di cui allapresente lettera, a valere su quota partedelle risorse erariali derivanti dai giochipubblici, mediante istituzione di un appo-sito fondo finalizzato prioritariamente alcontrasto del gioco d’azzardo patologico,anche in concorso con la finanza regionalee locale;

r) rafforzamento del monitoraggio,controllo e verifica circa il rispetto el’efficacia delle disposizioni vigenti in ma-teria di divieto di pubblicità per i giochicon vincita in denaro, soprattutto perquelli on line, anche ai fini della revisionedella disciplina in materia, con particolareriguardo all’obiettivo della tutela dei mi-nori;

s) introduzione di un meccanismo diautoesclusione dal gioco, basato su unregistro nazionale al quale possono iscri-versi i soggetti che chiedono di essereesclusi dalla partecipazione in qualsiasiforma ai giochi con vincita in denaro;

t) previsione di maggiori forme dicontrollo, anche in via telematica, nelrispetto del diritto alla riservatezza e te-nendo conto di adeguate soglie, sul rap-porto tra giocate, identità del giocatore evincite;

u) anche a fini di rilancio, in parti-colare, del settore ippico:

1) promuovere l’istituzione dellaLega ippica italiana, associazione senza finedi lucro, soggetta alla vigilanza del Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali, cui si iscrivono gli allevatori, iproprietari di cavalli, e le società di gestionedegli ippodromi che soddisfano i requisitiminimi prestabiliti; previsione che la disci-plina degli organi di governo della Legaippica italiana sia improntata a criteri diequa e ragionevole rappresentanza delle di-verse categorie di soci e che la strutturaorganizzativa fondamentale preveda orga-nismi tecnici nei quali sia assicurata la par-tecipazione degli allenatori, dei guidatori,dei fantini, dei gentlemen e degli altri sog-getti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annualedi dotazione per lo sviluppo e la promo-zione del settore ippico, alimentato me-diante quote versate dagli iscritti alla Legaippica italiana nonché mediante quotedella raccolta delle scommesse ippiche, delgettito derivante da scommesse su eventiippici virtuali e da giochi pubblici raccoltiall’interno degli ippodromi, attraverso lacessione dei diritti televisivi sugli eventiippici, nonché da eventuali contributi era-riali straordinari decrescenti fino all’anno2017;

3) attribuzione al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali difunzioni di regolazione e controllo di se-condo livello delle corse ippiche, nonchéalla Lega ippica italiana, anche in colla-

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 42: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

borazione con l’Amministrazione econo-mico-finanziaria, di funzioni, fra l’altro, diorganizzazione degli eventi ippici, di con-trollo di primo livello sulla regolarità dellecorse, di ripartizione e di rendicontazionedel fondo per lo sviluppo e la promozionedel settore ippico;

4) nell’ambito del riordino delladisciplina sulle scommesse ippiche, previ-sione della percentuale della raccolta to-tale, compresa tra il 74 e il 76 per cento,da destinare al pagamento delle vincite.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(Giochi pubblici).

Sopprimerlo.

14. 107. Cecconi, Baroni, Mantero, SilviaGiordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, DiVita.

Al comma 1, sostituire le parole: e localicon le seguenti: con quelli locali e.

14. 108. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli,Sberna.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sopprimere leparole: di ludopatia ovvero.

14. 109. Baroni, Cecconi, Mantero, SilviaGiordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, DiVita, Pesco.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiun-gere la seguente:

a-bis) evidenziare gli eventuali vuotinormativi ai fini dell’aggiornamento dellanormativa di settore.

14. 1. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le parole: , che deve avere in ogni casocarattere di progressività.

14. 110. Mantero, Cecconi, Baroni, SilviaGiordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, DiVita, Pesco.

Al comma 2, lettera d), sostituire laparola: ed con le seguenti: limitatamentealle concessioni di raccolta di gioco pub-blico aggiudicate successivamente alla datadi entrata in vigore del decreto legislativorecante la disciplina di cui alla presentelettera,

14. 111. Laffranco.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le parole: , in coerenza con il prin-cipio di cui all’articolo 1, lettera b).

14. 131. Sanga.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiun-gere la seguente:

d-bis) prevedere una quota di compar-tecipazione al prelievo erariale sui giochiin favore delle Regioni a Statuto speciale.

14. 3. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera e), alla parola: garan-tire premettere le seguenti: introdurre e.

14. 112. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli,Sberna.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e) sostituire leparole: , con adeguate forme fino alla finedella lettera con le seguenti: e garantendoforme vincolanti di partecipazione dei co-muni competenti per territorio al proce-dimento di autorizzazione e di pianifica-zione, che tenga conto di parametri didistanza da luoghi sensibili validi per l’in-tero territorio nazionale, della disloca-

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 43: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

zione locale di sale da gioco e di puntivendita in cui si esercita come attivitàprincipale l’offerta di scommesse su eventisportivi e non sportivi, nonché in materiadi installazione degli apparecchi idonei peril gioco lecito di cui all’articolo 110,comma 6, lettere a) e b), del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza di cui alregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esuccessive modificazioni, comunque conriserva allo Stato della definizione delleregole necessarie per esigenze di ordine esicurezza pubblica, assicurando la salva-guardia delle discipline regolatorie nelfrattempo emanate a livello locale cherisultino coerenti con i principi dellenorme di attuazione della presente lettera.

14. 127. Causi, Ginato, Basso, Bargero,Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Ma-ria, De Menech, Marco Di Maio, MarcoDi Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ga-ravini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lo-dolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo,Rostan, Sanga, Pastorino, Giacobbe,Sberna, Scuvera, Franco Bordo, Carne-vali, Braga, Tullo, Borghi, Vazio, Sbrol-lini.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole:distanza dai luoghi sensibili aggiungere leseguenti: , anche per le concessioni giàavviate,

14. 113. Baroni, Cecconi, Mantero, SilviaGiordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, DiVita.

Al comma 2, lettera e), sostituire leparole: sale da gioco e di con le seguenti:nuove sale da gioco e di nuovi.

Conseguentemente, alla lettera e-bis),sostituire le parole: sale da gioco e di conle seguenti: nuove sale da gioco e di nuovi.

14. 132. Sanga.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole:nonché in materia di installazione aggiun-gere le seguenti: , che deve essere inproporzione agli abitanti residenti,

14. 114. Cecconi, Baroni, Mantero, SilviaGiordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, DiVita, Pesco.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

e-bis) garantire agli enti locali la pos-sibilità di regolamentare la dislocazione disale da gioco e punti vendita che si oc-cupano di scommesse e gioco d’azzardo;.

14. 10. Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la lettera e-bis)aggiungere le seguenti:

e-ter) conferire ai comuni le attribu-zioni in materia di autorizzazione e pia-nificazione delle sale da gioco e dei puntivendita di cui alla precedente lettera, daesercitarsi mediante proprio regolamento;

e-quater) conferire alle regioni il poteresostitutivo rispetto ai comuni inadempientiall’obbligo di emanare il regolamento dicui alla precedente lettera.

14. 104. Quaranta, Lavagno, Paglia, Ra-gosta, Franco Bordo, Basso.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole:fondi di investimento aggiungere le se-guenti: per quote pari o superiori allasoglia del 5 per cento.

14. 12. Vignali.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, infine, le parole: , comunque nel rispetto deicriteri di semplificazione previsti dall’ar-ticolo 25 del decreto legislativo 21 novem-bre 2007, n. 231.

14. 133. Sanga.

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 44: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Al comma 2, sopprimere la lettera g-ter).

14. 115. Balduzzi, Zanetti, Sottanelli,Sberna, Basso.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, infine, le parole: e prevedere un controllodiretto dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli della rete telematica a cui sonocollegati gli apparecchi da gioco.

14. 116. Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa,Barbanti, Cancelleri.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole:della raccolta di gioco in ambienti aggiun-gere le seguenti: , chiusi e non visibiliall’esterno,

14. 117. Mantero, Cecconi, Baroni, SilviaGiordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, DiVita, Pesco.

Al comma 2, lettera m), dopo la parola:installati aggiungere le seguenti: e dellaprevisione del divieto di qualsiasi forma diintrattenimento dal quale possa conseguireun’alterazione della percezione del conte-sto e del tempo.

14. 118. Pesco, Cancelleri, Villarosa, Pi-sano, Barbanti, Ruocco, Basso.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, infine, le parole: ; previsione, per ogni co-mune, di un limite massimo di apparecchida gioco proporzionale al numero di abi-tanti.

14. 24. Pesco, Cancelleri, Villarosa, Pi-sano, Ruocco, Barbanti.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiun-gere la seguente:

m-bis) introduzione di un intervallo ditempo minimo che deve intercorrere trauna partita e l’altra;

14. 119. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villa-rosa, Pisano, Barbanti, Basso.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

14. 35. Miotto.

Al comma 2, lettera o), sostituire laparola: deflazione con la seguente: defini-zione.

14. 36. Vignali.

Al comma 2, lettera o), sopprimere leparole: , anche agevolata e accelerata,

14. 37. Ginato, Garavini, Basso.

Al comma 2, lettera o), sostituire leparole: alle lettere m) ed n) con le seguenti:alla presente legge ed evitare casi di crisiirreversibili del rapporto concessorio chepossano compromettere le entrate erariali.

14. 134. Sanga.

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, le parole:, da attuarsi anche con ladefinizione di un’apposita task force dacostituire presso l’Agenzia delle dogane edei monopoli.

14. 39. Paglia, Ragosta, Lavagno, Bocca-dutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiun-gere la seguente:

p-bis) stabilire opportune intese ed ac-cordi con gli Stati confinanti o prossimi,nei quali sono liberalizzate le case dagioco, ai fini del contrasto del gioco illecitoe delle ludopatie;

14. 40. Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiun-gere la seguente:

p-bis) attivazione di modalità di soste-gno alle forme di collaborazione tra enti

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 45: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

locali, servizi sanitari e realtà del terzosettore impegnate nei programmi di recu-pero di coloro che sono affetti da dipen-denza da gioco nonché delle loro famiglie;

14. 41. Sandra Savino, Basso.

Al comma 2, lettera q), dopo le parole:giochi pubblici aggiungere le seguenti: , suquota parte prelevata dalle vincite e suquota parte prelevata dalla remunerazionedei concessionari.

14. 42. Pesco, Barbanti, Cancelleri, Villa-rosa, Pisano, Ruocco.

Al comma 2, lettera q) dopo le parole:giochi pubblici aggiungere le seguenti: ,nonché degli aggi e dei compensi destinatiagli operatori e ai concessionari.

14. 43. Miotto.

Al comma 2, lettera q), dopo le parole:un apposito fondo aggiungere le seguenti:,da ripartire tra le regioni.

14. 44. Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiun-gere la seguente:

q-bis) definizione di adeguate forme disostegno alle azioni a carattere informa-tivo e preventivo sviluppate dagli enti lo-cali sui rischi connessi al gioco d’azzardo,nonché ad altre forme di sensibilizzazioneritenute opportune per raggiungere il piùampio numero di cittadini con l’obiettivodi promuovere stili di vita sani;

14. 47. Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiun-gere la seguente:

q-bis) introduzione di misure, in ma-teria di gioco d’azzardo, finalizzate allatutela, alla prevenzione, alla cura e allariabilitazione dei soggetti affetti da gioco

d’azzardo patologico e dei loro familiari,nonché per la protezione dei minori e deisoggetti vulnerabili.

14. 120. Binetti, Sberna, Franco Bordo,Basso.

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiun-gere la seguente:

q-bis) potenziamento, anche sulla basedelle valutazioni dell’osservatorio di cuiall’articolo 7, comma 10, ultimo periodo,del decreto-legge 13 settembre 2012,n. 158, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2012, n. 189, dei pro-grammi di contrasto al gioco d’azzardopatologico e specialmente di quelli a con-tenuto preventivo ed educativo, anche me-diante la promozione di iniziative di in-formazione rivolte ai titolari, ai gestori e alpersonale degli esercizi ove è ordinaria-mente praticato il gioco;

14. 128. Balduzzi, Binetti, Zanetti, Sotta-nelli, Sberna, Franco Bordo.

Al comma 2, lettera r), sostituire leparole: divieto di pubblicità con le seguenti:limitazione della pubblicità.

14. 51. Vignali.

Al comma 2, lettera r), aggiungere, infine, le parole: , prevedendo un rafforza-mento delle sanzioni previste in caso diinosservanza delle disposizioni normativevigenti.

14. 122. Binetti, Sberna.

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiun-gere la seguente:

r-bis) introduzione del divieto dellapropaganda pubblicitaria, in qualsiasiforma diretta o indiretta, dei giochi ancheaccessibili on line che prevedono vincite indenaro e di qualsiasi altra forma di giocod’azzardo o scommessa anche connessa acompetizioni sportive a livello comunale,

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 46: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

regionale o nazionale, rafforzando al con-tempo il monitoraggio, il controllo e laverifica del rispetto e l’efficacia del divietoprevisto dalla presente lettera, con parti-colare riguardo all’obiettivo della tuteladei minori;

14. 129. Baroni, Cecconi, Mantero, SilviaGiordano, Grillo, Lorefice, Dall’Osso, DiVita, Pesco.

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiun-gere la seguente:

r-bis) introduzione del divieto assolutodi pubblicità per i giochi d’azzardo pato-logico e per i giochi che possono indurrecomportamenti compulsivi dannosi per lasalute.

14. 123. Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa,Barbanti, Cancelleri.

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiun-gere la seguente:

r-bis) previsione in ogni caso del divietodi pubblicità per i giochi con vincita indenaro nella cartellonistica stradale, suimezzi di trasporto pubblici e privati enelle fasce protette delle trasmissioni ra-diofoniche e televisive.

14. 52. Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiun-gere la seguente:

r-bis) introduzione del divieto di pub-blicità nelle fasce protette delle trasmis-sioni radiofoniche e televisive e, sempre,per i giochi con vincita in denaro cheinducono comportamenti compulsivi.

14. 100. Basso, Sberna, Tullo, Peluffo,Piccione, Gelli, Vazio, Borghi, Bobba,Pastorino, Carnevali, Quaranta, FrancoBordo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiun-gere la seguente:

r-bis) previsione di una limitazionemassima della pubblicità riguardante ilgioco on line, specie ove praticato dasoggetti che non conseguono concessionestatale di gioco.

14. 121. Causi, Ginato, Basso, Bargero,Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Ma-ria, De Menech, Marco Di Maio, MarcoDi Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ga-ravini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lo-dolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo,Rostan, Sanga, Pastorino, Piccione,Scuvera, Gelli, Borghi, Bobba, Braga,Sbrollini.

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiun-gere la seguente:

r-bis) previsione di una limitazionemassima della pubblicità riguardante ilgioco on line, in particolare di quellarealizzata da soggetti che non conseguonoconcessione statale di gioco.

14. 121. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Causi, Ginato, Basso, Bargero,Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Ma-ria, De Menech, Marco Di Maio, MarcoDi Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ga-ravini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lo-dolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo,Rostan, Sanga, Pastorino, Piccione,Scuvera, Gelli, Borghi, Bobba, Braga,Sbrollini.

(Approvato)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole:autoesclusione dal gioco aggiungere le se-guenti: a distanza.

14. 53. Vignali.

Al comma 2, lettera s), sopprimere leparole da: , basato fino alla fine dellalettera.

14. 54. Miotto.

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 47: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Al comma 2, lettera s), dopo le parole:dal gioco inserire la seguente: anche.

14. 54. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Miotto.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiun-gere la seguente:

s-bis) introduzione di modalità di pub-blico riconoscimento e di sostegno agliesercizi commerciali che si impegnano, perun determinato numero di anni, a rimuo-vere o a non installare apparecchiatureper giochi con vincita in denaro.

14. 101. Basso, Franco Bordo, Quaranta,Carnevali, Pastorino, Giacobbe, Sberna,Tullo, Peluffo, Piccione, Gelli, Bobba.

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiun-gere la seguente:

s-bis) introduzione di modalità di pub-blico riconoscimento agli esercizi commer-ciali che si impegnano, per un determinatonumero di anni, a rimuovere o a noninstallare apparecchiature per giochi convincita in denaro.

14. 101. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Basso, Carnevali, Pastorino,Giacobbe, Sberna, Tullo, Peluffo, Pic-cione, Gelli, Quaranta, Franco Bordo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiun-gere la seguente:

s-bis) istituzione di forme di sostegno opubblico riconoscimento ai servizi pubbliciche decidono di non inserire il giocod’azzardo nelle proprie attività d’impresa(cosiddetti locali slotfree);

*14. 55. Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiun-gere la seguente:

s-bis) istituzione di forme di sostegno opubblico riconoscimento ai servizi pubblici

che decidono di non inserire il giocod’azzardo nelle proprie attività d’impresa(cosiddetti locali slotfree);

*14. 124. Pesco, Pisano, Villarosa, Can-celleri, Ruocco, Barbanti.

Al comma 2, lettera t), dopo le parole:identità del giocatore aggiungere la se-guente:, reddito.

14. 56. Marco Di Stefano.

Al comma 2, sopprimere la lettera u).

14. 102. Franco Bordo, Palazzotto, Lava-gno, Paglia, Ragosta.

Al comma 1, sostituire la lettera u) conla seguente:

u) anche a fini di rilancio, sostegno,sviluppo e tutela, in particolare, del settoreippico nazionale, non solo dal punto divista zootecnico, ma anche sociale, così dagarantire una autonomia tecnico-gestio-nale ed economica grazie alla raccoltadelle scommesse sulle proprie manifesta-zioni agonistiche:

1) promuovere l’istituzione, d’intesacon il Ministro delle politiche agricole,alimentari e forestali e con il Ministrodell’economia e delle finanze, di una Agen-zia autonoma per la promozione, sviluppoe tutela dell’ippica nazionale, che svolgefunzioni di supporto tecnico-amministra-tivo al Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali per le strategie disostegno agri-zootecnico allo sviluppo e almiglioramento qualitativo e quantitativosia delle razze equine da competizione(Sella, Purosangue Inglese e Trottatoreitaliano), che delle altre razze di equidiautoctone, e gestisce l’anagrafe degli equidie, quindi, dei « Libri Genealogici diRazza », nonché la programmazione e pro-mozione delle attività allevatoriali;

2) stabilire che l’Agenzia provvede,sotto vigilanza del Ministero delle politiche

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 48: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

agricole, alimentari e forestali, all’organiz-zazione e programmazione agonistica dieventi e manifestazioni ippiche, all’attivitàdi controllo antidoping e di genetica, allapianificazione dei giochi e scommesse, almonitoraggio e controllo della raccoltadelle stesse, di concerto con l’Agenzia delledogane, così da consentire autonomia fi-nanziaria all’ippicoltura nazionale per ilraggiungimento di elevati standard quali-tativi e la conseguente salvaguardia occu-pazionale dell’intera filiera, nonché il so-stegno del fondo previdenziale e assisten-ziale degli operatori del settore;

3) prevedere che all’Agenzia sianoiscritti gli allevatori e i proprietari dicavalli da trotto, galoppo e sella, le societàdi gestione degli ippodromi, purché sod-disfino i requisiti stabiliti dai decreti delMinistero delle politiche agricole, alimen-tari e forestali, le figure professionali comeallenatori e driver/fantini dei settori deltrotto, del galoppo e della sella; prevedere,inoltre, che tutte le categorie ippiche sum-menzionate, provvedano alla nomina deirispettivi componenti nella Consulta na-zionale ippica (C.N.Ip.);

4) prevedere che l’Agenzia, in ac-cordo con il ministro delle politiche agri-cole, alimentari e forestali, abbia il com-pito di redigere il « codice etico » delsettore ippico nazionale e le regole per ilfunzionamento della giustizia sportiva pre-vedendo la clausola compromissoria ob-bligatoria per i componenti del settore;prevedere, inoltre, che l’Agenzia, collaboricon il Ministero della salute, con le strut-ture di ricerca universitarie, con la Fede-razione nazionale ordine dei veterinariitaliani, le società scientifiche di riferi-mento ippico, per l’individuazione ed ap-plicazione delle norme di sanità animale,dei requisiti di benessere del cavallo e diprevenzione e contrasto del fenomeno deldoping, il tutto nel pieno rispetto di sal-vaguardia dei principi di bioetica e disanità animale;

5) prevedere che l’Agenzia sia sotto-posta alla vigilanza e controllo del Mini-stero delle politiche agricole, alimentari e

forestali e sia dotata di autonomia statu-taria, regolamentare, organizzativa, ammi-nistrativa, patrimoniale, finanziaria e con-tabile e, per quanto concerne l’organizza-zione, essa si conformi ai principi diseparazione tra funzioni di indirizzo tec-nico-amministrativo e funzioni di gestionedelle risorse economiche e contabili, nelpieno rispetto della trasparenza, corret-tezza ed imparzialità dell’operato dellapubblica amministrazione;

6) definire d’intesa tra il Ministrodelle politiche agricole, alimentari e fore-stali e il Ministro dell’economia e dellefinanze e con l’ausilio dell’Agenzia delledogane, lo Statuto provvisorio dell’Agenziaed il relativo regolamento di amministra-zione e contabilità, fissandone anche icriteri di formazione;

7) prevedere l’istituzione di un fondodi dotazione per l’espletamento delle atti-vità dell’Agenzia alimentato da parte dellequote di raccolta delle scommesse ippiche,ed attraverso la cessione dei diritti televi-sivi degli eventi ippici, nonché dai contri-buti d’iscrizione al fondo delle diversecategorie ippiche, contributo che deve dif-ferenziato nel valore;

8) riordinare, d’intesa tra il Ministrodelle politiche agricole, alimentari e fore-stali con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con l’ausilio dell’Agenzia delledogane, la disciplina delle scommesse ip-piche, con la previsione:

a) della percentuale della raccolta to-tale, compresa tra il 78 e 1’80 per cento dadestinare al pagamento delle vincite(payout);

b) dell’unificazione dei totalizzatori –totalizzatore unico – al fine di gestireunitariamente le scommesse ippiche, perottenerne l’ottimizzazione gestionale sia intermini tecnici che economici-finanziari;

9) istituire, per ogni specifica figuradel settore, l’Albo nazionale degli alleva-tori e proprietari del trotto, galoppo esella, delle figure professionali quali: alle-natori, driver/fantini e delle società digestione degli ippodromi, prevedendo per

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 49: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

tutti i predetti soggetti, requisiti di affida-bilità economica e di onorabilità soggettivanecessari per essere iscritti;

10) prevedere che il Ministro dellepolitiche agricole, alimentari e forestaliapprovi piani pluriennali per il sostegno elo sviluppo dell’allevamento ippico nazio-nale, adeguatamente predisposto dagli or-gani competenti dell’Agenzia, nonché laprogrammazione annuale delle manifesta-zioni ed eventi agonistici;

11) prevedere che il Ministro dellepolitiche agricole, alimentari e forestali,istituisca l’Albo nazionale dei componentile giurie, ispettori corsa e antidoping e deimedici veterinari fiduciari dell’Agenzia,nonché provveda alla definizione delle re-gole per il funzionamento della Giustiziasportiva, assicurando l’esercizio della Giu-stizia sportiva di secondo livello;

12) prevedere che il laboratorioUNIRE Lab s.r.l., attualmente nella pienadisponibilità del Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali a seguitodella soppressione dell’Agenzia per lo svi-luppo del settore ippico, disposta dal de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012 , n. 135, venga strutturato all’internodell’Agenzia.

14. 105. Franco Bordo, Palazzotto, Pa-glia, Lavagno, Ragosta.

Al comma 1, sostituire la lettera u) conla seguente:

u) anche a fini di rilancio, in partico-lare, del settore ippico:

1) promuovere l’istituzione del-l’Unione ippica italiana, associazione senzafine di lucro, soggetta alla vigilanza delMinistero delle politiche agricole, alimen-tari e forestali, cui si iscrivono gli alleva-tori, i proprietari di cavalli e le società digestione degli ippodromi che soddisfano irequisiti minimi prestabiliti; previsioneche la disciplina degli organi di governodell’Unione ippica italiana sia improntataa criteri di equa e ragionevole rappresen-

tanza delle diverse categorie di soci e chela struttura organizzativa fondamentalepreveda organismi tecnici nei quali siaassicurata la partecipazione degli allena-tori, dei guidatori, dei fantini, dei gentle-men e degli altri soggetti della filieraippica;

2) previsione di un fondo annuale didotazione per lo sviluppo e la promozionedel settore ippico, alimentato mediantequote versate dagli iscritti all’Unione ip-pica italiana nonché mediante quote dellaraccolta delle scommesse ippiche, del get-tito derivante da scommesse su eventiippici virtuali e da eventuali giochi pub-blici raccolti all’interno degli ippodromi,attraverso la cessione dei diritti televisivisugli eventi ippici, nonché da eventualicontributi erariali straordinari decrescentifino all’anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle po-litiche agricole, alimentari e forestali difunzioni di regolazione e controllo dellecorse ippiche, nonché all’Unione ippicaitaliana, anche in collaborazione con l’Am-ministrazione economico-finanziaria, difunzioni, fra l’altro, di organizzazione de-gli eventi ippici, di ripartizione e di ren-dicontazione del fondo per lo sviluppo e lapromozione del settore ippico, nonché isti-tuzione di un ufficio scommesse ippicheper l’assolvimento delle attività relative,che lavori in stretta collaborazione conl’Unione ippica italiana, attivando in tempibrevi, di concerto con l’Agenzia delle do-gane e dei monopoli, le modifiche e leinnovazioni necessarie al rilancio dellascommessa su base ippica;

4) nell’ambito del riordino della di-sciplina sulle scommesse ippiche:

4.1) previsione della percentualedella raccolta totale, compresa tra il 74 eil 76 per cento, da destinare al pagamentodelle vincite;

4.2) previsione dell’accettazionedella giocata con un appropriato periodotemporale antecedente, rispetto all’iniziodell’evento sportivo ippico;

4.3) estensione, ove possibile, dellaquota fissa agli eventi ippici;

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 50: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

4.4) assegnazione in esclusiva del-l’offerta di scommesse ippiche su tutto ilterritorio nazionale, mediante gara pub-blica, a un soggetto che non abbia interessidiretti o indiretti alla distribuzione e ge-stione di altri tipi di scommesse;

4.5) unificazione dei totalizzatoriper la gestione delle scommesse ippiche,prevedendo la razionalizzazione dei costitecnici e organizzativi;

5) riduzione del prelievo fiscale sullescommesse ippiche effettuate dentro efuori dagli ippodromi. In ogni caso dettoprelievo non può essere superiore al pre-lievo fiscale meno elevato applicato adaltri tipi di scommesse offerte sul territo-rio nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 2,aggiungere il seguente:

2-bis. I decreti legislativi recanti attua-zione del comma 2, lettera u), sono adot-tati di concerto con il Ministro delle po-litiche agricole, alimentari e forestali.

14. 106. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), sostituire inumeri da 1 a 4) con i seguenti:

1) assegnazione in esclusiva dell’of-ferta di scommesse ippiche su tutto ilterritorio nazionale, mediante gara pub-blica, a un soggetto che non abbia interessidiretti o indiretti alla distribuzione e ge-stione di altri tipi di scommesse;

2) riduzione del prelievo fiscale sullescommesse ippiche effettuate dentro efuori dagli ippodromi. In ogni caso dettoprelievo non può essere superiore al pre-lievo fiscale applicato ad altri tipi discommesse offerte sul territorio nazionale;

3) unificazione dei totalizzatori per lagestione delle scommesse ippiche, preve-dendo la razionalizzazione dei costi tecnicie organizzativi.

14. 125. L’Abbate.

Al comma 2, lettera u), numeri 1), 2) e3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole:della Lega con le seguenti: dell’Unione.

14. 61. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), sostituire ilnumero 2) con il seguente:

2) previsione di un fondo annuale didotazione per lo sviluppo e la promozionedel settore ippico, alimentato mediantequote versate dagli iscritti alla Lega ippicaitaliana, nonché mediante quote della rac-colta delle scommesse ippiche, del gettitoderivante da scommesse su eventi ippicivirtuali e da giochi pubblici raccolti all’in-terno degli ippodromi, attraverso la ces-sione dei diritti televisivi sugli eventi ippici,nonché un contributo stabilito con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, a valeresulle entrate maturate annualmente, com-preso fra il 2 ed il 4 per cento del prelievoerariale unico maturato nell’anno prece-dente, relativamente agli apparecchi e con-gegni da intrattenimento e divertimento eda eventuali contributi erariali straordi-nari decrescenti, fino all’anno 2017.

14. 62. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), numero 2),sopprimere le parole: e dai giochi pubbliciraccolti all’interno degli ippodromi.

14. 103. Franco Bordo, Palazzotto, Lava-gno, Paglia, Ragosta.

Al comma 2, lettera u), numero 3),aggiungere, in fine, le parole: , nonchéistituzione di un ufficio scommesse ippicheper l’assolvimento delle attività relative,che lavori in stretta collaborazione con laLega ippica attivando in tempi brevi, diconcerto con l’Agenzia delle dogane e deimonopoli, le modifiche e le innovazioninecessarie al rilancio della scommessa subase ippica.

14. 63. Faenzi, Russo.

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 51: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Al comma 2, lettera u), sostituire ilnumero 4) con il seguente:

4) nell’ambito del riordino della disci-plina sulle scommesse ippiche, l’Agenziadelle dogane e dei monopoli, con decretodel direttore generale dell’Agenzia delledogane, di concerto con il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali,entro due mesi dalla data di entrata invigore della presente legge dispone:

a) l’unificazione dei totalizzatori perla gestione delle scommesse ippiche, pre-vedendo la razionalizzazione dei costi tec-nici e organizzativi;

b) l’adozione, a seguito dell’attiva-zione del totalizzatore ippico unico, dicriteri e di modalità tecniche di gestione edi ripartizione tali da assicurare: un pre-lievo medio ponderato su base annua, daeffettuare sulle scommesse e sui giochiippici a totalizzatore, compreso tra il 24 eil 26 per cento della raccolta; una per-centuale della raccolta totale da destinareal pagamento delle vincite, denominata« payout », compresa tra il 74 e il 76 percento.

14. 64. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

5) stabilire nell’ambito del riordinodella disciplina delle scommesse ippiche,l’accettazione della giocata con un appro-priato periodo temporale antecedente, ri-spetto all’inizio dell’evento sportivo ippico.

14. 66. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

5) la possibilità di valutare nell’ambitodel riordino della disciplina delle scom-messe ippiche, anche la quota fissa estesaagli eventi ippici.

14. 67. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

5) l’unificazione dei totalizzatori per lagestione delle scommesse ippiche, preve-dendo la razionalizzazione dei costi tecnicie organizzativi, da attuare entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge con decreto del direttore ge-nerale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli, di concerto con il Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, entro due mesi dalla data di entratain vigore della presente legge.

14. 68. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

5) provvedere all’assegnazione in esclu-siva dell’offerta di scommesse ippiche sututto il territorio nazionale, mediante garapubblica, a un soggetto che non abbiainteressi diretti o indiretti alla distribu-zione e gestione di altri tipi di scommesse.

14. 69. Catania, Zanetti, Sottanelli,Sberna.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

5) riduzione del prelievo fiscale dellescommesse ippiche effettuate dentro efuori dagli ippodromi; in ogni caso dettoprelievo non può essere superiore al pre-lievo fiscale meno elevato applicato adaltri tipi di scommesse offerte sul territo-rio nazionale.

14. 70. Catania, Zanetti, Sottanelli,Sberna.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiun-gere la seguente:

v) rivedere la disciplina del gioco pub-blico per renderlo occasione di sviluppodelle capacità intellettive ed accrescimentoculturale.

14. 126. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villa-rosa, Pisano, Barbanti.

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 52: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiun-gere la seguente:

v) previsione di una relazione al Par-lamento, entro il 31 dicembre di ognianno, presentata dal Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sul settore del giocopubblico contenente i dati sullo stato delleconcessioni, sui volumi della raccolta, irisultati economici della gestione e i pro-gressi in materia di tutela dei consumatoridi giochi e della legalità.

14. 130. Causi, Ginato, Basso, Bargero,Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Ma-ria, De Menech, Marco Di Maio, MarcoDi Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ga-ravini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lo-dolini, Miotto, Pelillo, Petrini, Ribaudo,Rostan, Sanga, Pastorino, Braga, Sbrol-lini.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I decreti legislativi di attuazionedel comma 2, lettera u), sono adottati suproposta del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali. Sui relativi schemi, nel rispetto dellaprocedura di cui all’articolo 1, è acquisitoil parere delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per i profilifinanziari.

14. 500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 282-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Fiscalità energetica e ambientale).

1. In considerazione delle politiche edelle misure adottate dall’Unione europea

per lo sviluppo sostenibile e per la greeneconomy, il Governo è delegato ad intro-durre, con i decreti legislativi di cui al-l’articolo 1, nuove forme di fiscalità, inraccordo con la tassazione già vigente alivello regionale e locale e nel rispetto delprincipio della neutralità fiscale, finaliz-zate a preservare e a garantire l’equilibrioambientale, e a rivedere la disciplina delleaccise sui prodotti energetici e sull’energiaelettrica, anche in funzione del contenutodi carbonio e delle emissioni di ossido diazoto e di zolfo, in conformità con iprincìpi che verranno adottati con l’ap-provazione della proposta di modificadella direttiva 2003/96/CE di cui alla co-municazione COM (2011) 169, del 13aprile 2011, prevedendo, nel persegui-mento della finalità del doppio dividendo,che il maggior gettito sia destinato prio-ritariamente alla riduzione della tassa-zione sui redditi, in particolare sul lavoro,e al finanziamento delle tecnologie a bassocontenuto di carbonio, nonché alla revi-sione del finanziamento dei sussidi allefonti di energia rinnovabili. La decorrenzadegli effetti delle disposizioni contenutenei decreti legislativi adottati in attuazionedel presente articolo è coordinata con ladata di recepimento, negli Stati membridell’Unione europea, della disciplina ar-monizzata stabilita dalla citata proposta didirettiva.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

(Fiscalità energetica e ambientale).

Sopprimerlo.

15. 100. Pesco, Ruocco, Villarosa, Can-celleri, Barbanti.

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 53: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: in particolare sul lavoro aggiungerele seguenti: generato dalla green economy.

15. 4. Bratti, Mariani, Braga, Realacci,Manfredi, Borghi, Tentori.

(Approvato)

A.C. 282-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dai decreti legislativi di cui all’arti-colo 1 non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,né un aumento della pressione fiscalecomplessiva a carico dei contribuenti. Inattuazione di quanto stabilito dall’articolo17, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196, in considerazione della com-plessità della materia trattata dai decretilegislativi di cui all’articolo 1, e dell’im-possibilità di procedere alla determina-zione degli eventuali effetti finanziari, larelativa quantificazione è effettuata al mo-mento dell’adozione dei singoli decretilegislativi. Qualora eventuali nuovi o mag-giori oneri derivanti da un decreto legi-slativo non trovino compensazione nel-l’ambito del medesimo decreto, il decretoè emanato solo successivamente all’entratain vigore di un provvedimento legislativoche stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

2. La revisione del sistema fiscale di cuialla presente legge persegue l’obiettivodella riduzione della pressione tributariasui contribuenti, nel rispetto del principiodi equità, compatibilmente con il rispettodell’articolo 81 della Costituzione nonchédegli obiettivi di equilibrio di bilancio e diriduzione del rapporto tra debito e pro-dotto interno lordo stabiliti a livello eu-ropeo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: Dai decreti legislativi con le se-guenti: Dall’attuazione della delega.

16. 600. (Da votare ai sensi dell’articolo86, comma 4-bis del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: perseguel’obiettivo della riduzione della pressionetributaria sui contribuenti aggiungere leseguenti: , anche attraverso la crescitaeconomica,.

16. 601. (Da votare ai sensi dell’articolo86, comma 4-bis del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 282-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il provvedimento in esame inmateria di Delega Fiscale il Governo ed ilParlamento affrontano il tema di unamigliore regolazione del settore dei giochi;

nel corso degli anni una legisla-zione confusa e disordinata ha determi-nato una crescita a dismisura delle pos-sibilità di gioco ed in particolare dell’of-ferta di quello elettronico;

al giusto obiettivo dello Stato dicontrastare il gioco illegale e le associa-zioni criminali che lo sostengono e orga-nizzano, si è determinata un’offerta « pub-blica » che ha generato contraddizioni e

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 54: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

gravi preoccupazioni sia dal punto vistasociale e della salute, sia da quello del-l’ordine pubblico e della sicurezza;

nel corso di questi anni diversicomuni hanno provato a regolamentare econtenere la possibilità di aperture dinuove sale gioco, che le difficoltà in talsenso si sono scontrate con la capacità ela grande disponibilità economica dellesocietà interessate a sostenere cause legalinei confronti degli enti e agendo anchenelle contraddizioni normative che questoPdL cerca di superare;

a fianco delle sale da gioco, vi èun’offerta, rappresentate in particolare dimacchine dedite al gioco elettronico, dasingoli esercizi (bar, latterie, tabacchini)che traggono dall’incasso del gioco talvoltamaggior introiti che dalle normali attivitàcommerciali;

è necessario avviare un politica dieducazione e disincentivazione al gioco,visti i dati che emergono dalle strutturesanitarie pubbliche;

in molte città italiane, singoli eser-cizi, Associazioni di categoria, Associazioniricreative e culturali, hanno deciso congrande sensibilità civica di rinunciare agliintroiti legati al gioco elettronico,

impegna il Governo

a valutare quali azioni (sgravi fiscali, ri-conoscimento morale) possono essere in-traprese al fine di valorizzare quellerealtà, singoli esercenti, associazioni dicategoria, associazioni ricreative e cultu-rali che rinunciano all’installazione di ap-parecchi dediti al gioco elettronico.

9/282-A/1. Tullo, Bossa, Pastorino.

La Camera,

premesso che:

mancano poche settimane all’an-nunciato aumento dell’IVA sui servizi so-cio-sanitari ed educativi svolti da coope-

rative sociali e consorzi, la cui entrata invigore è prevista come noto nel 2014;

la Legge di stabilità varata in Par-lamento nello scorso mese di dicembre(Legge di stabilità 2013) ha di fatto solorimandato i tempi di applicazione dell’au-mento che, come detto, vanno ormai versola scadenza;

nell’approvare la norma che diffe-riva di un anno l’innalzamento dell’IVAper asili, case di riposo, RSA; assistenzadomiciliare, comunità per minori, centriper disabili, ecc. il Parlamento aveva con-testualmente approvato un ordine delgiorno in cui impegnava al Governo atentare ogni via possibile per scongiurarel’aumento di cui sopra;

detto aumento porterà l’IVA dal-l’attuale 4 al 10 per cento e tuttavia nonporterà prevedibilmente alcun vantaggioall’erario, contribuendo piuttosto ad unulteriore scadimento dei servizi all’utenzae rischiando di colpire negativamente ilivelli occupazionali;

enti locali, comuni e ASL nonhanno risorse per far fronte a questasituazione: è verosimile che a subire glieffetti di questa misura in prima personasarebbero non meno di mezzo milione dipersone in tutto il Paese, per lo più lefasce deboli e maggiormente esposte;

ricadute negative si avrebbero pre-vedibilmente anche nel versante occupa-zionale, con oltre 40mila lavoratori a ri-schio,

impegna il Governo

ad evitare l’aumento dell’IVA, dal 4 percento al 10 per cento, per i servizi rivoltia soggetti svantaggiati erogati da consorzie cooperative sociali, lasciando invariato il41-bis della Tabella A - Parte II, allegataal decreto del Presidente della Repubblica633/1972, che prevede l’IVA al 4 per centoper tutti i servizi sopra elencati.

9/282-A/2. Crivellari.

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 55: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera,

valutato il provvedimento in discus-sione recante « Delega al Governo recantedisposizioni per un sistema fiscale piùequo, trasparente e orientato alla cre-scita »;

considerato che la finalità del prov-vedimento è quella di sostenere il flussodel credito alle attività produttive, diver-sificando e migliorando l’accesso ai finan-ziamenti attraverso disposizioni concer-nenti il contrasto dell’elusione fiscale edell’abuso del diritto in materia tributaria;

evidenziato come al secondo articolo,attraverso la riforma del catasto degliimmobili, si intenda correggere le spere-quazioni insite nelle attuali rendite, ac-centuate dall’aumento generalizzato delprelievo fiscale, disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011 che ha introdottol’imposta municipale sperimentale (IMU),e che per tale finalità sia assicurato ilcoinvolgimento dei comuni nel processo direvisione delle rendite, che non dovrannocomunque superare i valori di mercato,

impegna il Governo

a facilitare e supportare concretamentel’attività dei comuni, unioni di comuni odassociazioni di comuni per lo svolgimentodi funzioni associate, nella cooperazionecon l’Agenzia delle entrate mediante ilrafforzamento delle attività svolte daglienti locali aventi valenza catastale-fiscale,sulla base delle norme vigenti.

9/282-A/3. Busin.

La Camera,

valutato il provvedimento in discus-sione recante « Delega al Governo recantedisposizioni per un sistema fiscale piùequo, trasparente e orientato alla cre-scita »;

considerato che la finalità del prov-vedimento è quella di sostenere il flussodel credito alle attività produttive, diver-sificando e migliorando l’accesso ai finan-

ziamenti, attraverso disposizioni concer-nenti il contrasto dell’elusione fiscale edell’abuso del diritto in materia tributaria;

evidenziato come al secondo articolo,attraverso la riforma del catasto degliimmobili, si intenda correggere le spere-quazioni insite nelle attuali rendite, ac-centuate dall’aumento generalizzato delprelievo fiscale e che dalla sua introdu-zione, l’imposta immobiliare ha determi-nato notevoli problematiche nel sistemadella finanza degli enti locali, oltre che unaggravio fiscale particolarmente onerosoper il comparto agricolo,

impegna il Governo

a considerare come non si valutino comefabbricati le unità immobiliari, ancheiscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati,indipendentemente dalla categoria cata-stale, per le quali ricorrono i requisiti diruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

9/282-A/4. Prataviera, Busin.

La Camera,

valutato il provvedimento in discus-sione recante « Delega al Governo recantedisposizioni per un sistema fiscale piùequo, trasparente e orientato alla cre-scita »,

considerato che la finalità del prov-vedimento è quella di sostenere il flussodel credito alle attività produttive, diver-sificando e migliorando l’accesso ai finan-ziamenti attraverso disposizioni concer-nenti il contrasto dell’elusione fiscale edell’abuso del diritto in materia tributaria;

evidenziato come tra le diversenorme vi siano anche disposizioni relativeai giochi pubblici, laddove si prevede –oltre ad una raccolta sistematica delladisciplina in un codice delle disposizionisui giochi e ad un riordino del prelievoerariale – la tutela dei minori dalla pub-blicità dei giochi e a recuperare i fenomenidi ludopatia, in ragione soprattutto della

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 56: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

crescente preoccupazione che questo fe-nomeno sta determinando tra i cittadini;

valutato come il dispositivo prevedal’applicazione di regole trasparenti ed uni-formi sull’intero territorio nazionale inmateria di titoli abilitativi all’esercizio del-l’offerta di gioco, di autorizzazioni e dicontrolli, con adeguate forme di parteci-pazione dei comuni al procedimento dipianificazione della dislocazione locale disale da gioco e in materia di installazionedegli apparecchi idonei per il gioco lecito,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative,rafforzando il divieto alla partecipazionedei minori di anni diciotto ai giochi convincita in denaro attraverso l’obbligato-rietà dell’introduzione di meccanismi ido-nei a bloccare in modo automatico l’ac-cesso ai giochi per i minori, mediantel’inserimento, nei software degli apparec-chi da intrattenimento, videogiochi e gio-chi on line, di appositi sistemi richiedentil’uso esclusivo di carta d’identità elettro-nica, tessera sanitaria o codice fiscale.

9/282-A/5. Rondini.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 12 reca i princìpi e criteridirettivi per la delega al Governo a intro-durre norme volte a favorire l’internazio-nalizzazione dei soggetti economici ope-ranti in Italia, in applicazione delle rac-comandazioni derivanti dagli organismiinternazionali e dall’Unione europea;

l’attuale assetto normativo, che purereca una disciplina ad hoc per i fondi im-mobiliari istituiti in base al diritto italiano,non prevede invece alcuna specifica dispo-sizione relativa agli omologhi enti esteri,che risultano quindi sottoposti alla disci-plina generale applicabile a tutte le societàe agli altri enti commerciali esteri, special-mente nel campo della imposizione diretta,di conseguenza fortemente discriminati;

tale situazione genera una notevoleincertezza in ordine alle regole in concretoapplicabili e, in determinati casi, anche untrattamento nettamente sfavorevole ri-spetto agli omologhi istituti « residenti » inItalia, che pure operano nelle medesimecircostanze e ciò, oltre a costituire un fortedisincentivo all’investimento diretto dal-l’estero in Italia, potrebbe anche dare luogoad eccezioni di incompatibilità delle attualiregole rispetto al diritto comunitario;

si pensi che, mentre per i fondiitaliani, i redditi e gli altri proventi con-nessi alle gestioni e alle vendite immobi-liari sono esenti dalle imposte sui redditi(poiché l’attuale sistema è impostato sullatassazione a livello degli investitori, eferma per altro l’esenzione anche a livellodi questi ultimi per determinate categoriedi investitori esteri), i medesimi redditisono ordinariamente soggetti all’impostasul reddito delle società e all’IRAP se ilfondo è estero;

in tema di imposte indirette, ildecreto-legge n. 223 del 2006 ha previstola riduzione alla metà delle imposte ipo-tecarie e catastali dovute in occasione dellecompravendite immobiliari (articolo 35,comma 10-ter) solo ai fondi immobiliariitaliani, ma non anche ai fondi immobi-liari e agli altri investitori professionali didiritto estero, quanto meno quelli istituitiin altri Stati dell’Unione europea;

è del tutto evidente che, se è in-tenzione di questo Governo promuoverel’investimento estero in Italia, anche nel-l’ottica di una valorizzazione del patrimo-nio immobiliare pubblico, allora sarà in-dispensabile fornire ai potenziali investi-tori, e quindi in particolare ai fondi im-mobiliari esteri e/o comunitari, unaregolamentazione fiscale certa e comun-que non penalizzante rispetto agli omolo-ghi istituti italiani,

impegna il Governo

a introdurre criteri di tassazione chiarì ecoerenti con la disciplina applicabile ai

Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 57: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

fondi immobiliari istituiti in Italia, in re-lazione ai redditi di fondi immobiliariistituiti in base alla legislazione di altriStati dell’Unione europea con attività e/oinvestimenti nel territorio dello Stato.

9/282-A/6. Alfreider, Gebahrd, Plangger,Schullian, Ottobre.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 7 reca una delega al Go-verno, abbastanza generale, a riformare gliattuali regimi fiscali nell’ottica della sem-plificazione, anche in riferimento agliadempimenti, specialmente quelli che siritengono superflui ai fini del controllo edell’accertamento da parte dell’ammini-strazione finanziaria, o comunque nonconformi al principio di proporzionalità;

in tale ambito sarebbe opportunosemplificare tutti gli adempimenti formalidella cosiddetta remissione in bonis, pre-visti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dal momentoche tale disposizione prevede un terminetroppo stretto per effettuare la « corre-zione » (o remissione), anche in conside-razione del principio della buona fede;

la remissione in bonis è infatti voltaad evitare che mere dimenticanze delcontribuente si trasformino nell’impossibi-lità di fruire di benefici fiscali o di regimiopzionali e pertanto sarebbe più correttoconsentire ai contribuenti di effettuare lacorrezione finché non siano intervenuti icontrolli o gli accessi da parte dell’ammi-nistrazione finanziaria;

a tal proposito, con la circolaren. 38 del 28 settembre 2012, esplicativadell’articolo 2 sopra citato, anche l’Agenziadelle entrate ha chiarito che la possibilitàdi sanare quanto omesso deriva dallavolontà di salvaguardare la scelta operatadal contribuente, sempreché i comporta-menti di quest’ultimo non arrechino danni

per l’Erario, nemmeno in termini di pre-giudizio all’attività di accertamento,

impegna il Governo

a eliminare sanzioni riferite a omissioni diadempimenti meramente formali, illustratiin premessa, compiuti tardivamente daicontribuenti e comunque prima dell’ese-cuzione dei controlli da parte dell’ammi-nistrazione finanziaria, nell’esercizio delladelega di cui all’articolo 7, lettera b).

9/282-A/7. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 13, comma 2, detta i prin-cipi e i criteri direttivi per la delega alGoverno a emanare decreti legislativi inmateria di IVA, che deve avvenire attra-verso la semplificazione dei sistemi spe-ciali nonché l’attuazione del regime delgruppo IVA;

è prassi consolidata dalla giuri-sprudenza comunitaria (sentenza del 21giugno 2007, proc. C-453/05), confermataanche da un orientamento costante del-l’Agenzia delle entrate, ritenere che illegislatore nazionale, all’articolo 12,comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hastabilito che una cessione di beni o unaprestazione di servizi possono risultareaccessorie ad un’operazione principalequando: integrano, completano e rendonopossibile quest’ultima, sono rese diretta-mente dal medesimo soggetto dell’opera-zione principale, sono rese nei confrontidel medesimo soggetto nei cui confrontiviene resa l’operazione principale;

è pertanto deducibile, come avvienein vari paesi europei, che le strutturealberghiere che offrono ai clienti alloggiatianche servizi benessere legati ai tratta-menti bellezza e benessere del corpo (mas-saggi, trattamenti estetici, bagni a tema,impacchi, ecc) considerino questi ultimi

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 58: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

come « servizi accessori alla prestazioneprincipale », applicando dunque l’aliquotaIVA ridotta al 10 per cento,

impegna il Governo

a chiarire che le prestazioni di benesseredel corpo e cura della persona offerti dallestrutture alberghiere e fruiti dai clienti chevi alloggiano siano considerati prestazioniaccessorie alla prestazione principale epertanto da assoggettare all’IVA agevolatadel 10 per cento, a norma all’articolo 12,comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel-l’esercizio della delega di cui all’articolo13.

9/282-A/8. Ottobre, Schullian, Alfreider,Gebhard, Plangger.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 4, comma 2 delega ilGoverno a introdurre norme dirette aridurre, eliminare o riformare le spesefiscali (cioè esenzioni, detrazioni, dedu-zioni, ecc.) che appaiono, in tutto o inparte, ingiustificate o superate alla lucedelle mutate esigenze sociali o economicheo che costituiscono una duplicazione estabilisce che, nella predisposizione deidecreti legislativi attuativi, debba tenereconto delle priorità legate anche alla fa-miglia e alle persone economicamente esocialmente svantaggiate;

dagli anni Novanta molte disposi-zioni di natura fiscale che possono consi-derarsi a sostegno del contribuente, deno-minate più genericamente « detrazioni peroneri », previste dal Testo unico delle im-poste sui redditi delle persone fisiche dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ri-maste invariate con conseguenti ripercus-sioni negative sul cittadino, se si fa ecce-zione per l’adeguamento dei relativi im-porti nel passaggio dalla lira all’euro;

ai sensi dell’articolo 12 del decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986, dal 1994 è invariata la soglia delreddito annuo per considerare un fami-liare a carico, pari a 2840,51 euro, quindiper poter usufruire di detrazioni dall’Irpefper carichi di famiglia, nonostante piùvolte i governi si siano impegnati ad in-nalzare tale soglia come è avvenuto fino al1993;

l’ultima legge di stabilità per il2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) haprovveduto ad incrementare le detrazioniper ciascun figlio a carico a decorrere dal1° gennaio 2013, ma ha lasciato ancorainvariata la soglia di 2840,51 euro delreddito complessivo oltre il quale un fa-miliare non è più da considerarsi a carico;

impegna il Governo

ad adeguare gli importi rimasti invariatidagli anni Novanta dalle detrazioni fiscalia beneficio dei contribuenti e a sostegnodella famiglia, in particolare dell’importomassimo detraibile per i familiari a carico,ai sensi dell’articolo 12 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986, nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 4, comma 2.

9/282-A/9. Gebhard, Alfreider, Plangger,Schullian, Ottobre.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’articolo 2 recala delega per la disciplina relativa allarevisione degli estimi catastali;

si tratterà di un processo lungo edelaborato che secondo il parere dellostesso direttore dell’Agenzia delle entrate edi numerosi esperti impegnerà le ammi-nistrazioni interessate per un lungo lassodi tempo pari ad almeno un quinquennio.Risulta pertanto necessario chiarire le mo-dalità di gestione della fase di transizione

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 59: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

che intercorrerà tra l’inizio dei lavori diriclassamento degli immobili e sulla ri-forma e la loro conclusione;

per l’avvio dell’elaborazione deidati saranno infatti necessari quelli com-pleti e relativi al censimento delle abita-zioni Istat, di cui al momento sono dispo-nibili solo quelli provvisori e con pochecertezze riguardo a quelle effettivamentevuote. Inoltre nel nostro Paese le abita-zioni sono circa 33 milioni, mentre ifabbricati, quasi 60 milioni e per i qualil’assegnazione corretta delle categorie ca-tastali rappresenta un’altra sfida;

la revisione degli estimi dovrà as-segnare a ciascun fabbricato, oltre al red-dito che sarebbe in grado di produrre eche al momento corrisponde all’attualerendita catastale, anche il corretto valoreattualizzato al mercato immobiliare;

c’è anche il problema delle abita-zioni più antiche la cui vicenda catastale èbizzarra e per le quali neanche l’ultimarevisione degli estimi catastali, quella ri-salente al 1990, ha potuto mettere ordine,anche a causa delle effettive caratteristichedi ogni singola unità immobiliare, bastipensare, ad esempio, a quegli immobili deicentri storici di alcune grandi città censiticome case popolari ma che nella realtà, afronte di una rendita catastale esigua,producono un reddito altissimo;

un’altra complessità è quella legataalle cosiddette medie statistiche, quei va-lori numerici che descrivono sintetica-mente un insieme di dati e di rilevazioni,che tengono conto delle transazioni re-centi, ma che risulterebbero alterate neipiccoli comuni, in cui la base statistica ètroppo piccola. L’articolo 2, comma 1,lettera g) del provvedimento stabilisce in-fatti che per la determinazione del valorepatrimoniale medio ordinario si ricorreràanche a funzioni statistiche atte ad espri-mere la relazione tra il valore di mercato,la localizzazione e le caratteristiche edili-zie dei beni per ciascuna destinazionecatastale e per ciascun ambito territorialeanche all’interno di uno stesso comune;

è stato altresì previsto un mecca-nismo di monitoraggio da parte del Par-lamento del processo di revisione e si èattribuito valore alle informazioni sugliimmobili fornite dal contribuente, per ilquale sono previste particolari misure ditutela anticipata in relazione all’attribu-zione delle nuove rendite, anche nellaforma dell’autotutela amministrativa, an-che in vista del presumibile alto grado dicontroversie che ne deriverà tra i contri-buenti e l’amministrazione tributaria;

le suddette lungaggini rischiano ditardare l’obiettivo del superamento delleiniquità insite nei valori dell’attuale si-stema catastale e che costituiscono la baseimponibile di tutte le imposte sugli immo-bili, prima fra tutte l’IMU,

impegna il Governo

nelle more della compiuta revisione degliestimi di cui all’articolo 2 del provvedi-mento a ricalcolare, ai fini della determi-nazione della base imponibile delle impo-ste, con adeguate variazioni percentualideterminate attraverso iniziative norma-tive da adottare tempestivamente, i valoriimmobiliari di cui all’articolo 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sullabase dell’incremento dei valori nel mer-cato immobiliare locale e per tipologiaimmobiliare, a tal fine avvalendosi dei datidell’Osservatorio del mercato immobiliaredell’Agenzia del territorio, differenziati al-l’interno di adeguate partizioni del terri-torio.

9/282-A/10. Boccadutri, Paglia, Lavagno,Ragosta.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre elementi dimaggiore equità e di trasparenza ed inparticolare non prevede nessuna norma

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 60: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

relativa al falso in bilancio, norma essen-ziale al fine di un equa distribuzione delcarico fiscale innanzitutto tra le stesseaziende concorrenti, e più in generale, trai diversi soggetti contribuenti;

la materia dei reati societari è stataoggetto nel corso degli ultimi anni di unapluralità di interventi normativi. Le normeproposte dal disegno di legge dell’ultimoGoverno Prodi in materia (Atto Cameran. 3243 della XV legislatura) presentato il13 novembre 2007 non sono state appro-vate per la fine anticipata della legislaturastessa, e per la contrarietà dei governi chesi sono in seguito succeduti;

il primo intervento è derivato dallalegge 3 ottobre 2001, n. 366, con cui ilGoverno veniva delegato a riformare or-ganicamente la disciplina delle società dicapitali e cooperative, degli illeciti penali eamministrativi riguardanti le società com-merciali, nonché ad introdurre una disci-plina per la definizione dei procedimentiin materia societaria. Con la medesimalegge, il Parlamento conferiva al Governoanche la delega per la riscrittura delsistema penale in materia di società, al cuiinterno la figura delle false comunicazionisociali (falso in bilancio) costituisce l’ele-mento intorno al quale – più sì sonoconcentrate – durante l’iter legislativo – leattenzioni e le polemiche delle parti poli-tiche e degli osservatori e – dopo l’appro-vazione della legge – diverse richiesterivolte dai giudici di merito alla Corte digiustizia delle Comunità europee e allaCorte costituzionale;

nella relazione sullo schema di de-creto legislativo per l’attuazione dell’arti-colo 11 della legge di delega, poi emanatocome decreto legislativo 11 aprile 2002,n. 61, veniva sottolineata l’urgenza diun’incisiva razionalizzazione del sistemapenale societario, da un lato restringendoil numero delle fattispecie penali, dall’altrointroducendo nuove ipotesi incriminatricivolte a colmare talune lacune da temposegnalate dalla dottrina penalistica;

si è stabilita una soglia quantitativaper l’esclusione della punibilità, determi-

nandola nella misura non superiore al 5per cento e si è stabilita l’irrilevanza diuno scostamento non superiore al 10 percento nelle singole valutazioni estimative,mutuandola dalla recente normativa pe-nale tributaria;

in relazione, poi, alle falsità nellerelazioni o nelle comunicazioni delle so-cietà di revisione, oltre ad una semplifi-cazione nella descrizione delle condottecostitutive di reato, limitate all’attestazionedel falso o all’occultamento delle informa-zioni, e ad una puntualizzazione dell’ele-mento soggettivo, si è proceduto ad un’ar-monizzazione del trattamento sanzionato-rio di quest’ipotesi di falsità con quelloprevisto per le false comunicazioni sociali.Analogamente a quanto stabilito per lefalse comunicazioni sociali e per il falso inprospetto, sono state previste due distinteipotesi di reato (una contravvenzione e undelitto) a seconda che dalla stessa con-dotta derivi o no un danno patrimonialenei confronti dei destinatari delle comu-nicazioni;

le modifiche sopra brevementeriassunte, introdotte nell’ordinamento –come già precisato – con il decreto legi-slativo 11 aprile 2002, n. 61, hanno pre-stato il fianco, nell’attuazione pratica, anumerose critiche da parte della giuri-sprudenza e della dottrina. Si è infatti dapiù parti segnalato che il complessivoridimensionamento dell’area dei fatti dirilevanza penale – dovuto ad una chiarapreferenza per la ricostruzione delle fat-tispecie come reati di danno, anziché dipericolo, alla riformulazione di talune fi-gure criminose in chiave contravvenzio-nale, pur se necessariamente connotate dadolo, all’introduzione di soglie di punibi-lità e della procedibilità a querela, nonchéalla riqualificazione dell’elemento sogget-tivo nel senso della necessità del dolointenzionale o specifico – ha comportatouna significativa compressione di quelleche sono state definite dalla dottrina leesigenze di tutela anticipata di interessipatrimoniali dei partecipanti al traffico

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 61: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

giuridico, legate a pericoli specifici con-nessi ad utilizzazioni abusive o distorte distrumenti societari;

la riforma è difatti, incentrata suun presupposto che è stato anch’esso og-getto di ricorrenti critiche, ossia sulladrastica riduzione dell’ambito di applica-zione della fattispecie di false comunica-zioni sociali, nella convinzione – invero didubbia realizzabilità – che la trasparenzadell’informazione societaria sia obiettivoda perseguire attraverso le effettive poten-zialità di autotutela dei mercati piuttostoche mediante la minaccia di severe san-zioni penali. Le fattispecie previste a tuteladel capitale sociale e delle istituzioni so-cietarie, secondo la filosofia di fondo dellanovella legislativa, troverebbero le loroopzioni qualificanti in una serie di clau-sole che costituiscono evidenti indici diprivatizzazione del bene giuridico tutelato(procedibilità a querela, cause di estin-zione del reato, svilimento delle aggres-sioni portate ai soli beni istituzionali),erodendone però al contempo i limiti dipunibilità con l’arricchimento di ulteriorielementi tipizzanti, i quali si sono rivelati,purtroppo, non collimanti con la tutelaeffettiva del bene medesimo,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anchelegislative, ferme restando le prerogativedel Parlamento, al fine di reintrodurreefficaci normative al fine di sanzionare ilreato di falso in bilancio, facendo nuova-mente confluire nell’alveo delle fattispeciedelittuose tutte le ipotesi di false comuni-cazioni sociali, con la conseguente elimi-nazione di ogni ipotesi contravvenzionale,essendo detta previsione essenziale per ilripristino di una sanzione efficace, effet-tiva e dissuasiva, in linea con gli obblighi,assunti nell’ambito dell’ordinamento inter-nazionale.

9/282-A/11. Daniele Farina, Sannican-dro, Lavagno, Marcon, Ragosta, Mi-gliore, Di Salvo, Boccadutri, Paglia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre elementi dimaggiore equità, ed in particolare nonprevede – malgrado l’articolo 14 contem-pla una delega per il riordino delle dispo-sizioni vigenti in materia di giochi pubblici– per l’imposta erariale unica sui giochiun incremento che potrebbe essere utilesia al fine di dare un gettito maggiore dautilizzare per incrementare – ad esempio– le detrazioni per carichi familiari o perla produzione di lavoro, che per mettereun qualche freno – limitando i guadagni –al triste fenomeno delle ludopatie;

come rileva la Corte dei conti nellasua Deliberazione n. 28 del 2011: « I pro-venti delle attività di gioco, che in passatorisentivano dell’incertezza e delle aleato-rietà derivanti dal legame con specifichescelte di consumo dei contribuenti, hannofinito per assumere connotati di continuitàe strutturalità, assicurando all’erario ri-sorse rilevanti e crescenti »;

l’anno di svolta è stato il 2004: leentrate erariali da giochi sono raddoppiatein valore assoluto (da 3.5 a 7.3 miliardi),in corrispondenza di una forte crescitadella raccolta lorda (da 15,1 a 24,8 mi-liardi). Negli anni successivi si è assistito,prima, ad un assestamento dei proventinetti su un livello più contenuto (meno di6,2 miliardi nel 2005), e, poi, ad unaripresa ed alla ininterrotta continuazionedella crescita fino agli 8,7 miliardi del2010, in leggera flessione rispetto al 2009(–0,7 per cento);

i risultati in termini di entrateerariali sono stati resi possibili da un’an-cora più sostenuta crescita della raccolta,che nel 2010 ha raggiunto i 61.5 miliardi,portando ad oltre 339 miliardi (la raccoltadel decennio 2001-2010: con un valoremedio annuo (circa 34 miliardi) superioredi oltre il 140 per cento rispetto a quelloregistrato nel periodo 1996-2000;

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 62: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

a fronte della sostenuta crescitadella raccolta, le entrate di competenzadell’Erario sono cresciute ad un ritmosostanzialmente dimezzato: 152,6 percento, a fronte del 306,3 per cento, nel-l’arco di tempo compreso fra il 2003 e il2010. In sostanza, un aumento senza dub-bio significativo sul versante delle entrateha presupposto una vera e propria dila-tazione della raccolta sul mercato deigiochi. Un fenomeno, questo, che trovaconferma nella forbice che si è venuta acreare, ed a progressivamente allargare,fra le due variabili nell’ultimo settennio enella progressiva riduzione dell’incidenzadell’utile erariale sulla raccolta (era il 30,3per cento nel 2000, è stata del 14,2 percento nel 2010):

evidenze che, peraltro, sembranodestinate ad accentuarsi alla luce dei ri-sultati dell’ultimo biennio preso in consi-derazione dalla Deliberazione della Cortecitata: nel 2009, un aumento delle entrateerariali da giochi per poco più di l mi-liardo ha richiesto quasi 7 miliardi diaumento della raccolta: nel 2010, ulteriori7 miliardi di aumento della raccolta nonhanno impedito una sia pure lieve fles-sione delle entrate erariali. Risulta dunqueconfermata la tendenza ad una progres-siva diminuzione della resa media deigiochi in termini di utili netti per l’erario,con il corrispondente aumento della quotadelle spese per vincite corrisposte e perspese di gestione;

la perdita di peso delle lotterietradizionali, dei giochi a base sportiva eda base ippica e più recentemente del lotto,si contrappone, infatti, la rapida crescitadell’incidenza sul totale delle entrate era-riali delle lotterie istantanee, del supere-nalotto e degli apparecchi (questi ultimipassati dal 7 per cento nel 2004 al 43 percento nel 2010);

in definitiva, dall’analisi svoltaemerge un quadro caratterizzato da dueevidenze. La prima, e più attuale, è quelladi una fonte di entrata sostanzialmenteaffidabile, che sembra aver perduto la suatradizionale connotazione di aleatorietà

per acquistarne una di tendenza ad unaprogressiva e stabile crescita, oltre a co-stituire un argine alle attività criminali dasempre ampiamente presenti nel settore.La seconda, a valenza prospettica, di unafonte di entrata che sta incontrando iprimi limiti alla propria carica espansiva,non potendosi ipotizzare la continuazionedi un’esponenziale dilatazione del mercatodella raccolta;

l’articolo 39, comma 13, del decretolegge n. 269 del 2003, come recentementemodificato prevede che agli apparecchi econgegni collegati in rete, si applichi unprelievo erariale unico fissato in misuradel 13,5 per cento delle somme giocate,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anchelegislative, ferme restando le prerogativedel Parlamento, al fine di incrementarel’aliquota attualmente prevista per la de-terminazione del prelievo unico erarialesui giochi per favorire l’aumento delledetrazioni ai fini del calcolo dell’Irpef peri carichi familiari.

9/282-A/12. Lavagno, Marcon, Ragosta,Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Paglia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre elementi dimaggiore equità, di trasparenza nonché distimolo alla crescita nel nostro sistemafiscale ed economico, ed in particolare,non prevede modifiche dell’articolo 1,commi da 491 a 500, della legge 24 di-cembre 2012, n. 228, in materia di disci-plina dell’imposta sulle transazioni finan-ziarie, modifiche che potrebbero contri-buire ad una diversa distribuzione delpeso fiscale, a rendere più trasparentimolte delle transazioni finanziarie oggispesso puramente speculative, e che po-

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 63: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

trebbero determinare un maggior gettitoda finalizzare a obiettivi di crescila delnostro sistema economico con particolareriguardo all’occupazione;

la tassa sulle transazioni finanzia-rie (TTF) è stata concepita dagli economi-sti che l’hanno proposta come un’imposta(dell’ordine dello 0,05 per cento) su ognitransazione finanziaria. Gli impatti sonotrascurabili per chi opera con orizzonti dilungo periodo, mentre diventano tanto piùrilevanti quanto più gli obiettivi sono dibreve termine. Si tratta di una delle mi-sure più efficaci per frenare la specula-zione e per ridurre l’instabilità sui mercatifinanziari. Dopo anni di campagne dellereti della società civile, finalmente adinizio 2013 la Commissione europea hapubblicato una propria bozza di direttiva,che deve ora essere discussa e approvatadalle altre istituzioni europee;

la TTF nasce come strumento per« gettare un granello di sabbia negli ingra-naggi della speculazione », intervenendo amonte per bloccarne gli impatti devastanti.Secondo il Governo Monti che ha intro-dotto la norma citata con la Legge distabilità per l’anno 2013, al contrario,l’unico obiettivo sembra essere stato quellodi racimolare un gettito per dare sollievoai conti pubblici, agendo unicamente avalle. Si è raschiato il fondo del barile connuove imposte per rimediare ai disastricombinati dalla finanza, ma senza provarea contrastarne lo strapotere;

infatti, come detto, in attesa delpercorso europeo, con l’ultima Legge distabilità il Governo Monti ha introdottouna cosiddetta TTF in Italia. La disposi-zione introdotta dal Governo Monti haintrodotto un’imposta di bollo, con ali-quota dello 0,05 per cento, sulle seguentioperazioni:

compravendite di azioni ed altristrumenti partecipativi emessi da soggettiresidenti nel territorio dello Stato;

operazioni sugli « strumenti deri-vati » nelle quali almeno una delle duecontroparti sia residente in Italia e che

siano diverse da quelle relative ai « Titolidi Stato » emessi da paesi dell’Unioneeuropea o aderenti all’accordo sullo Spa-zio Economico Europeo, che consentonouno scambio di informazioni adeguato;

si tratta di una normativa talmentedebole che non andrebbe nemmeno chia-mata tassa sulle transazioni finanziarie.Non vengono tassati tutti i derivati e nonsi colpisce il trading ad alta frequenza;

infatti, nella normativa citata sidefinisce valore della transazione il « saldonetto delle transazioni regolate giornal-mente relative al medesimo strumentofinanziario e concluse nella stessa giornataoperativa da un medesimo soggetto, ovveroil corrispettivo versato », mentre andrebbevalutato il valore della singola operazioneper contrastare le operazioni speculativeveloci e ripetute;

come dire che si introducono deilimiti di velocità sulle strade, ma si scopreche riguardano le biciclette ma non leautomobili, e che l’unico scopo è rimpin-guare le casse pubbliche con le multe, nondiminuire il numero di incidenti stradali,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziativeanche legislative, ferme restando le pre-rogative del Parlamento, al fine di unrapido recepimento della Direttiva euro-pea appena sarà approvata la propostaCOM (2013)71, e comunque, al fine di:

a) applicare la TTF a tutti i deri-vati, anche a quelli negoziati fuori mer-cato, ai prodotti strutturati e alle opera-zioni realizzate intra-gruppo o da inter-mediari finanziari inclusi gli hedge fund edanche ai derivati che hanno come sotto-stante titoli di Stato;

b) introdurre il principio di emis-sione a complemento del più generaleprincipio di residenza onde limitarequanto più possibile i fenomeni di delo-calizzazione degli istituti finanziari;

c) prendere come imponibile il va-lore della singola operazione;

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 64: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

d) differenziare le aliquote dell’im-posta in funzione dell’effettivo utilizzodello strumento derivato, prevedendol’esenzione per le operazioni dalla com-provata finalità di copertura, premiandoin questo modo gli intermediari finanziariche svolgono solo attività di banca com-merciale rispetto a quelli che svolgonotrading proprietario.

9/282-A/13. Marcon, Ragosta, Migliore,Di Salvo, Boccadutri, Paglia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre elementi dimaggiore equità nel nostro sistema fiscale,ed in particolare, non prevede un adegua-mento dell’aliquota relativa all’imposta so-stitutiva sui redditi da capitale e redditidiversi, misura necessaria ad una mag-giore equità del nostro sistema fiscale se siricorda che il valore della prima aliquotaper il calcolo dell’Irpef valida per i redditiinferiori a 15.000 euro è pari al 23 percento;

infatti, l’aliquota dell’imposta sosti-tutiva sui redditi da capitale e redditidiversi del 12,5 per cento è stata innalzataal 20 per cento sui redditi maturati adeccezione dei titoli di Stato cui continuaad applicarsi l’aliquota dal 12,5 per cento.La ritenuta del 27 per cento prevista sugliinteressi ed altri proventi corrisposti aititolari di conti correnti e di depositi,anche se rappresentati da certificati èstata invece ridotta al 20 per cento;

sarebbe dunque opportuno un au-mento di tale aliquota almeno pari al 27per cento, aliquota che com’è noto, siapplica per i redditi lordi imponibili me-dio-bassi compresi tra i 15.000 euro ed i28.000 euro,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anchelegislative, ferme restando le prerogative

del Parlamento, al fine di equiparare l’ali-quota dell’imposta sostitutiva sui redditida capitale almeno al 27 per cento.

9/282-A/14. Ragosta, Migliore, Di Salvo,Marcon, Boccadutri, Paglia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre elementi dimaggiore equità nel nostro sistema fiscale,ed in particolare, non prevede nessunamisura per l’introduzione di un’impostapatrimoniale ordinaria, imposta presentenegli altri paesi europei ed occidentali;

è vero che la diseguaglianza nelladistribuzione dei redditi e delle ricchezzederiva in misura prevalente dal modo incui il valore generato nei processi produt-tivi viene distribuito tra i diversi fattori(disomogenei non solo per tipologia, capi-tale e lavoro, ma anche per gradi diflessibilità e per allocazione geografica). Ladiseguaglianza nei redditi e nelle ricchezzeal netto delle imposte è, quindi, solosecondaria, perché le possibilità di redi-stribuzione per via fiscale sono ridotte perragioni sia tecniche sia politiche;

le proposte di tassazione patrimo-niale che vengono portate avanti in modopiù o meno sistematico (Amato, Capaldo,Veltroni) hanno un carattere straordinarioin quanto legato a un’esigenza specifica,ovvero la riduzione dello stock di debitopubblico. Tralasciando la discussione sul-l’opportunità e sull’eventuale entità diquesta finalizzazione, il problema sta pro-prio nella straordinarietà dell’imposta. Leimposte straordinarie sono sempre difficilida gestire, perché richiedono tempi brevie basi imponibili poco mobili. Ne segueche un’imposta straordinaria potrebbeconfigurarsi solo sul patrimonio immobi-

Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 65: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

liare e non su quello finanziario, chealtrimenti potrebbe facilmente essere na-scosto o allocato altrove per il breveperiodo in cui si applica l’imposta. Ilgettito ottenibile in questo modo difficil-mente potrebbe essere sufficiente a rag-giungere gli obiettivi di abbattimento deldebito dichiarati. Da qui il passo ad un’im-posta straordinaria sui « redditi alti » èbreve, ed è nefasto, perché i redditi altisono comunque redditi da lavoro, postoche il reddito da capitale è in buona partefuori dall’Irpef. Si finirebbe probabilmentevicino ad una riedizione, magari con qual-che accorgimento, della tassa sull’Europadel 1997;

ma ciò considerato, non dobbiamoperdere un’opportunità: secondo recentistime del Fondo monetario internazionale,se l’ltalia introducesse un’imposta patri-moniale ordinaria in grado di produrre ungettito di livello medio rispetto a quello diimposte simili in Canada, Usa e RegnoUnito, si potrebbe guadagnare un punto diPil in termini di gettito. Il dato servesoprattutto ad illustrare il fatto che l’Italiaha livelli di imposizione patrimonialebassi;

il secondo elemento da tenere pre-sente in questo periodo post-crisi e discarsa crescita (almeno per l’Italia), è cheproprio la tassazione sugli immobili èconsiderata dall’Ocse come quella preferi-bile da adottare quando è necessario re-perire risorse cercando di favorire nelcontempo la crescita economica, dato che,oltretutto, il patrimonio, almeno in Italia,è più concentrato del reddito;

le imposte patrimoniali offrono di-versi vantaggi teorici e pratici rispetto aquelle sul reddito, tra cui il fatto checonsentono di stabilizzare il gettito, ren-dendolo meno variabile al variare del cicloeconomico e riducendo quindi il rischioper le finanze pubbliche;

inoltre, la distribuzione del patri-monio è normalmente più sperequata ri-spetto a quella delle basi imponibili delleimposte personali, e quindi una ricompo-sizione del prelievo di questo tipo po-

trebbe aumentare la progressività com-plessiva del sistema. Non ci si deve na-scondere, tuttavia, che anche per le im-poste patrimoniali c’è il problemadell’accertamento della base imponibile,che è più semplice, rispetto all’accerta-mento del reddito, solo per i beni immo-bili, mentre è particolarmente complessaper i patrimoni finanziari. È qui chedovrebbe intervenire un sistema europeointegrato di anagrafe dei flussi patrimo-niali, ed è qui che il problema dellatassazione si lega a quello, più generale ecomplesso, della regolamentazione deiflussi di capitale, all’interno e all’esternodell’Europa;

il passaggio dal reddito al patrimo-nio (ovvero ad una tassazione del redditopresunto sulla base della consistenza pa-trimoniale) potrebbe essere adottato per igruppi di impresa e per le imprese singoledotate di una minima consistenza patri-moniale, cercando di evitare i fenomeni di« imprese in perdita ripetuta » noti da annied oggetto di diversi infruttuosi tentativi direvisione;

è sbagliato ritenere che il patrimo-nio delle società sia già conteggiato nelpatrimonio delle famiglie che ne sonoproprietarie, perché non c’è una necessa-ria corrispondenza tra valore delle quoteproprietarie e stato patrimoniale della so-cietà. Né bisogna pensare che assoggettarea patrimoniale le società implichi tassaregli « strumenti della produzione ». Si con-sideri che il 40 per cento della ricchezzaimmobiliare complessiva della nazione èposseduta da società. È ovvio che questiimmobili non sono tutti destinati allaattività produttiva delle società che li pos-siedono (per questi naturalmente si po-trebbero individuare forme di esenzione).Ad esempio, il 10 per cento del totale degliimmobili residenziali in Italia sono posse-duti da società, e certo non vi sarebbemotivo di esentarli; né vi sarebbe motivodi esentare gli immobili non residenzialiposseduti da « imprese » che esistono soloper gestire questo patrimonio immobiliare.Per questo andrebbero proposte anchenorme più efficaci di quelle attualmente in

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 66: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

vigore contro le cosiddette « società dicomodo »,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziativeanche legislative, ferme restando le pre-rogative del Parlamento al fine di:

a) introdurre un’imposta patrimo-niale ordinaria sulle grandi ricchezze, pre-vedendo come base imponibile dell’impo-sta la ricchezza netta delle famiglie supe-riore a 800 mila euro, e cioè, la sommadelle attività reali (immobili, aziende eoggetti di valore), delle attività finanziarie(depositi, titoli di Stato, azioni, ecc..) alnetto delle passività finanziarie (mutui ealtri debiti), ricomprendendo nell’imponi-bile il patrimonio non strumentale dellesocietà;

b) proporre, nell’ambito degli orga-nismi europei, la messa in opera di unsistema europeo integrato di anagrafe deiflussi patrimoniali;

c) destinare il gettito dell’impostapatrimoniale ordinaria sulle grandi ric-chezze alla riduzione dell’Irpef per i red-diti medio-bassi.

9/282-A/15. Migliore, Di Salvo, Marcon,Boccadutri, Paglia.

La Camera,

considerato che:

è ormai diventato un fenomenonoto e dilagante che numerosi contri-buenti si siano visti notificare cartelle dipagamento da parte degli agenti per lariscossione, per tributi o sanzioni ammi-nistrative caduti in prescrizione anche dalungo tempo;

sino ad oggi le società incaricateper la riscossione dei tributi, inclusa Equi-talia SpA nelle sue diramazioni territoriali,hanno provveduto comunque a notificareatti di riscossione, comportando da un latoun aggravio di spese per quei cittadinicostretti a ricorsi giurisdizionali e dall’al-

tro un sovraccarico degli stessi uffici giu-diziari, conseguenze evitabili annullandod’ufficio gli atti ormai prescritti, benprima della notifica degli stessi;

è certamente possibile, con il gradodi automazione raggiunto da alcune pub-bliche amministrazioni anche grazie al-l’evoluzione del software, procedere allanotifica dei soli atti non scaduti;

la suddetta soluzione permette-rebbe di sfoltire notevolmente il lavorodegli uffici della riscossione da atti chepossono essere oggetto di opposizione e dacui con tutta probabilità non derivereb-bero vantaggi dal punto di vista del gettito,e che quindi contribuiscono a rallentarel’attività di esazione di imposte e sanzioni;

l’articolo 6 del provvedimento pre-vede al comma 5 una delega al Governovolta ad ampliare l’ambito applicativodella rateizzazione dei debiti tributari an-che al fine di garantire l’efficienza e l’ef-ficacia dell’attività di riscossione;

la previsione per legge di una so-spensione immediata dell’attività di riscos-sione in caso di presentazione di istanza diautotutela del debitore ovvero per invali-dità del titolo esecutivo colmerebbe unvuoto normativo, rendendo un sempliceatto d’autotutela, che in precedenza eralasciato alla semplice facoltà delle societàincaricate per la riscossione dei tributi,obbligatorio ex lege, autorizzando le stessealla cancellazione d’ufficio, automatica,dei tributi e sanzioni amministrative pre-scritte,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che pre-veda la sospensione immediata da partedegli enti e delle società incaricate per lariscossione dei tributi, di ogni ulterioreiniziativa finalizzata alla riscossione dellesomme iscritte a ruolo o affidate, supresentazione di una dichiarazione daparte del debitore, limitatamente alle par-tite relative agli atti espressamente indicatidal debitore, con la quale venga documen-tato che gli atti emessi dall’ente creditore

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 67: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

prima della formazione del ruolo, ovverola successiva cartella di pagamento o l’av-viso per i quali si procede, sono statiinteressati da prescrizione o decadenza deldiritto di credito sotteso, intervenuta indata antecedente alla consegna del ruoloal concessionario della riscossione; da unprovvedimento di sgravio emesso dall’entecreditore; da una sospensione amministra-tiva comunque concessa dall’ente credi-tore; da una sospensione giudiziale, op-pure da una sentenza che abbia annullatoin tutto o in parte la pretesa dell’entecreditore, emesse in un giudizio al quale ilconcessionario per la riscossione non hapreso parte; da un pagamento effettuato,riconducibile al ruolo in oggetto, in dataantecedente alla formazione del ruolostesso, in favore dell’ente creditore; daqualsiasi altra causa di non esigibilità delcredito sotteso.

9/282-A/16. Sannicandro, Ragosta, Pa-glia, Lavagno.

La Camera,

considerato che:

l’articolo 2, comma 1, lettera l) delprovvedimento stabilisce per l’attribuzionedel valore patrimoniale e della rendita perle unità immobiliari riconosciute d’inte-resse storico ed artistico, un criterio diabbattimento che tenga conto degli oneridi manutenzione e conservazione, dei vin-coli legislativi alla destinazione, all’utilizzo,alla circolazione giuridica e al restauro;

gli immobili di interesse storicosono spesso adibiti ad abitazione od uti-lizzati per ricevimenti o per l’esercizio diattività commerciali come banche, grandialberghi di lusso o sale da the, etc., hannogoduto negli ultimi anni di ingiustificativantaggi fiscali, essendo stati i beneficiaridi numerose disposizioni fiscali di favore.Tali disposizioni prevedono, ad esempio,che il reddito fondiario derivante daglistessi venga calcolato applicando la tariffad’estimo minore tra quelle previste per le

abitazioni della zona censuaria dove èubicato l’immobile a prescindere da even-tuale locazione a canone più alto;

in un momento di crisi come quelloattuale, nel quale vengono richiesti sacri-fici a tutti, occorre riflettere su tutti gliaspetti del regime fiscale agevolato con-cesso agli immobili sottoposti a vincolostorico-artistico, per esempio, escludendodai benefici quelli destinati ad attivitàeconomico-commerciali,

impegna il Governo

a tener conto, in sede di attuazione delladelega di cui all’articolo 2 del provvedi-mento, per le unità immobiliari ricono-sciute di interesse storico e artistico, comeindividuate ai sensi dell’articolo 10 delcodice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, ai fini dell’attribuzione del valorepatrimoniale e della rendita, la lo effettivadestinazione d’uso.

9/282-A/17 Fratoianni, Lavagno, Paglia,Ragosta.

La Camera,

considerato che:

l’articolo 14 delega il Governo adattuare il riordino delle disposizioni vi-genti in materia di giochi pubblici, rior-dinando tutte le norme in vigore in uncodice delle disposizioni sui giochi, fermorestando il modello organizzativo fondatosul regime concessorio e autorizzatorio:

il comma 2, lettera e) del suddettoarticolo, stabilisce infatti che il riordinodel settore del cosiddetto gaming debbaattuarsi garantendo l’applicazione di re-gole trasparenti ed uniformi sull’interoterritorio nazionale in materia di titoliabilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco,di autorizzazioni e di controlli, con ade-guate forme di partecipazione dei comunicompetenti per territorio, nel rispetto delleloro attribuzioni, al procedimento di au-torizzazione e di pianificazione;

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 68: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

i comuni sono pertanto chiamati,insieme allo Stato, a partecipare al pro-cedimento di autorizzazione e di pianifi-cazione, attraverso la predisposizione deipiani regolatori per la localizzazione dellesale da gioco;

la norma rappresenta una rispostaa quei comuni, oltre 160, che avevanosottoscritto il « Manifesto dei sindaci per lalegalità contro il gioco d’azzardo », e concui gli amministratori chiedevano di averepiù poteri di programmazione, controlloed ordinanza per contrastare il fenomenodel gioco d’azzardo e limitarne le conse-guenze sociali sui territori che ammini-strano. Negli ultimi dieci anni, infatti, ilterritorio urbano è stato via via occupatocapillarmente da istallazioni di gioco dialea generando rilevanti problemi di per-tinenza delle amministrazioni comunali,provinciali e delle Asl;

la richiamata uniformità di regolesull’intero territorio nazionale può esseregarantita solo grazie al contributo di uninterlocutore come l’ANCI, l’associazionenazionale dei comuni maggiormente rap-presentativa, che, con il suo 90 per centodi adesioni, vanta un radicamento assaisaldo nel tessuto sociale geografico e cul-turale italiano,

impegna il Governo

ad avvalersi, in occasione della predispo-sizione di norme in materia di titoli abi-litativi all’esercizio dell’offerta di gioco, diautorizzazioni e di controlli, della consu-lenza dell’ANCI, anche al fine di realizzarein maniera compiuta l’uniformità territo-riale della disciplina.

9/282-A/18 Quaranta, Ragosta, Paglia,Lavagno, Basso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, prevedeall’articolo 15 una delega al Governo alfine di introdurre nuove forme di fiscalità

ambientale, assicurando la compatibilitàdelle politiche fiscali con lo sviluppo so-stenibile;

detta previsione, anche se estrema-mente generica nella sua stesura, va va-lutata positivamente, seppure debba ovvia-mente essere coordinata con la normativaeuropea in materia, con particolare rife-rimento alla tassazione dei prodotti ener-getici;

peraltro la prevista revisione delfinanziamento dei sussidi alle fonti ener-getiche rinnovabili, non deve però pena-lizzare il settore delle rinnovabili, cherappresenta comunque uno dei punti diforza della green economy,

un contributo decisivo alla crescitadi nuova e qualificata occupazione, devevenire dalla riduzione del costo del lavoro,e in particolare quello generato dalla greeneconomy, e contestualmente da una miratapolitica fiscale che favorisca lo svilupposostenibile e disincentivi le produzionimaggiormente inquinanti;

è indispensabile infatti ri-orientare,almeno per alcuni aspetti, l’attuale sistemaimpositivo, favorendo una diversa alloca-zione delle risorse verso modelli di svi-luppo più sostenibili, basati su di unacombinazione ottimale tra ambiente, svi-luppo ed occupazione;

senza aumentarlo, il carico fiscale– in coerenza con le raccomandazioni deiprincipali organismi internazionali – deveessere gradualmente alleggerito sul fattorelavoro e proporzionalmente appesantitosul fattore natura, cioè sul consumo dienergia e materiali e sulla emissione disostanze dannose. Si otterrebbero così« doppi dividendi »: per l’occupazione e perl’ambiente;

è noto che le emissioni di gas serrasono cresciute più che proporzionalmentealla capacità di smaltimento del pianeta. Irischi connessi ai cambiamenti climaticisono in aumento e pertanto sono necessariulteriori sforzi per avviare un percorso dicrescita sostenibile nel medio e nel lungoperiodo;

Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 69: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

l’attuale modello di sviluppo, an-cora troppo dipendente dai composti delcarbonio, deve quindi essere sostituito gra-dualmente, ma con convinzione, da unnuovo modello basato su un sempre mi-nore uso di combustibili tradizionali. Ine-vitabilmente questo deve comportare sem-pre più una modifica nei sistemi fiscali edi produzione, oltre che nei comporta-menti di consumo,

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more dell’emana-zione dei previsti decreti legislativi attua-tivi di nuove forme di fiscalità ambientale,un aumento della tassa sulle emissioni dianidride solforosa di ossidi di azoto per igrandi impianti di combustione, al fine diconsentire un trasferimento di risorsedalle imprese più responsabili delle emis-sioni inquinanti, a quelle che invece con-tribuiscono alla diminuzione dei gas serra;

a prevedere che una quota consi-stente delle risorse derivanti dalla vendiladelle quote di emissioni di CO2 (ETS) siafinalizzata a sostenere le energie rinnova-bili e la promozione dell’occupazione« verde ».

9/282-A/19 Zan, Zaratti, Pellegrino.

La Camera,

premesso che:

il decreto ministeriale del 23 gen-naio 2002 istituisce una lista di paesi,considerati a regime fiscale privilegiato,caratterizzati da una tassazione sensibil-mente inferiore e dalla mancanza di unadeguato scambio di informazioni, per iquali vige la regola dell’indeducibilità dellespese e degli altri componenti negatividerivanti da operazioni intercorse con im-prese nei relativi territori ai fini dell’ap-plicazione dell’articolo 76, comma 7-bis,del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

quale risulta modificato dall’articolo 1,comma 1, lettera b), della legge 21 novem-bre 2000, n. 342;

il decreto ministeriale del 21 no-vembre 2001 individua una lista di paesi,considerati a regime fiscale privilegiato,per i quali vige la regola sulle « controlledforeign companies » ai fini dell’applica-zione dell’articolo 127-bis del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917;

il decreto ministeriale del 4 maggio1999 individua una lista paesi, consideratia regime fiscale privilegiato, per i qualivige l’inversione dell’onere della prova perla residenza ai fini dell’applicazione del-l’articolo 2, comma 2-bis del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917,

considerato che:

attraverso l’ausilio delle cosiddette« triangolazioni societarie » è possibile uti-lizzare società domiciliate in uno Stato« intermediario », membro o meno del-l’Unione europea, non inserito nelle liste dicui ai suddetti decreti ministeriali, pereludere l’applicazione dei citati decreti edelocalizzare fondi in Stati caratterizzatida una tassazione sensibilmente inferioree dalla mancanza di un adeguato scambiodi informazioni;

un’adeguata soluzione alla proble-matica prospettata risulterebbe esserel’istituzione di una « Black List » europea ointernazionale, realizzata sulla base delledisposizioni contenute nei suddetti decretiministeriali,

impegna il Governo

a promuovere, nelle sedi istituzionali del-l’Unione europea e delle Organizzazioniinternazionali, l’istituzione di una BlackList, nella quale inserire gli Stati aventi unregime fiscale privilegiato, al fine di evitarel’elusione delle disposizioni indicate neldecreto ministeriale 23 gennaio 2002, de-

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 70: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

creto ministeriale del 21 novembre 2001 edecreto ministeriale del 4 maggio 1999.

9/282-A/20 Pesco, Cancelleri, Ruocco,Pisano, Villarosa, Barbanti.

La Camera,

premesso che:

gli interventi di green economy sonoun importante volano per la ripresa del-l’economia italiana dalla grave e prolun-gata crisi economica in atto, perché con-sentono di coniugare l’obiettivo di mag-giore competitività e di modernizzazionedel Paese con un modello di svilupposostenibile per l’ambiente e la società,vicino alle esigenze delle persone, dellecomunità e dei territori;

l’Italia ha assunto impegni sia alivello internazionale sia a livello europeoai fini dell’avvio di una transizione versouna economia a basso contenuto di car-bonio attraverso un approccio che prevedapolitiche coordinate per la lotta ai cam-biamenti climatici;

il Quadro strategico comune per ifondi strutturali (QSC) presentato dallaCommissione europea, che consentirà agliStati membri di prepararsi al prossimoperiodo di programmazione, contribuendoa definire le priorità di investimento per ilperiodo che va dal 2014 al 2020, prevedetra gli undici obiettivi tematici tre obiettivitesi a promuovere la green economy, inparticolare il sostegno alla transizioneverso un’economia a basse emissioni dicarbonio in tutti i settori, la promozionedella mobilità sostenibile, dell’adattamentoal cambiamento climatico, la prevenzionee la gestione dei rischi, nonché la tuteladell’ambiente e la promozione dell’usoefficiente delle risorse;

la raccomandazione del Consigliodell’Unione europea sul programma na-zionale di riforma 2013 dell’Italia e che haformulato un parere del Consiglio sulprogramma di stabilità dell’Italia 2012-2017, adottata il 29 maggio 2013, ha pre-visto che l’Italia adotti provvedimenti nel

periodo 2013-2014 al fine, tra l’altro, di« trasferire il carico fiscale da lavoro ecapitale a consumi, beni immobili e am-biente assicurando la neutralità di bilan-cio »;

in particolare entro la primaveradel 2014 tutti i paesi membri dovrannopresentare iniziative volte a ridurre i con-sumi energetici negli edifici esistenti edentro il periodo 2019-2021 sarà fissato iltermine ultimo per l’adozione di standardcostruttivi per i nuovi edifici pubblici eprivati che garantiscano quasi l’azzera-mento di tali consumi;

a partire dal 2007, in Italia, ilperseguimento dell’obiettivo dell’efficienta-mento del patrimonio edilizio nazionale èstato attuato anche mediante un sistemadi incentivi fiscali efficaci e semplici per ilcittadino. Tra questi, particolare rilievo,hanno avuto le agevolazioni fiscali del 55per cento, oggi del 65 per cento, perinterventi di riqualificazione energeticadegli edifici,

impegna il Governo

a intensificare le politiche di sostegno allosviluppo sostenibile prevedendo, in parti-colare, il rafforzamento di misure fiscaliche incentivino interventi e comporta-menti a tutela dell’ambiente e che pro-muovano l’uso efficiente di risorse.

9/282-A/21 Realacci, Borghi, Gadda, Co-minelli, Giovanna Sanna, Braga, Car-rescia, Mariani, Latronico, DorinaBianchi, Castiello, Matarrese, D’Ago-stino, Decaro, Maria Stella Bianchi,Manfredi, Bratti, Arlotti, Grimoldi, Mo-rassut.

La Camera,

premesso che:

esaminato il testo unificato delleproposte di legge C. 282 Causi, C. 950Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 71: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Migliore, recante disposizioni per un si-stema fiscale più equo, trasparente eorientato alla crescita;

sottolineato che tale testo, nell’am-bito di una delega legislativa per il rior-dino della normativa in materia di giochipubblici, all’articolo 14, comma 2, letterau), reca una delega per il rilancio delsettore ippico, materia oggetto di propostedi legge in corso di esame presso laCommissione Agricoltura (C. 753 Faenzi,C. 1033 Lattuca e C. 1061 L’Abbate);

tenuto conto del parere espressodalla Commissione Agricoltura;

considerato che il settore ippicoaffronta da anni una gravissima crisi di-venuta ormai strutturale, che ha una ge-nesi lontana e che richiede un complessodi interventi anche di tipo emergenziale,senza i quali l’intera filiera rischia discomparire,

impegna il Governo:

a procedere nei tempi più brevi al-l’esercizio della delega per il rilancio delsettore ippico;

con particolare riferimento alla di-sciplina sulle scommesse ippiche:

a) a prevedere l’accettazione dellagiocata con un appropriato periodo tem-porale antecedente rispetto all’inizio del-l’evento sportivo ippico;

b) ad estendere, ove possibile, laquota fissa agli eventi ippici;

c) ad assegnare in esclusiva l’of-ferta di scommesse ippiche su tutto ilterritorio nazionale, mediante gara pub-blica, a un soggetto che non abbia interessidiretti o indiretti alla distribuzione e ge-stione di altri tipi di scommesse;

d) a unificare i totalizzatori per lagestione delle scommesse ippiche, preve-dendo la razionalizzazione dei costi tecnicie organizzativi;

e) a ridurre il prelievo fiscale sullescommesse ippiche effettuate dentro e

fuori dagli ippodromi, prevedendo in ognicaso che detto prelievo non possa esseresuperiore al prelievo fiscale meno elevatoapplicato ad altri tipi di scommesse offertesul territorio nazionale;

f) ad istituire un ufficio scommesseippiche per l’assolvimento delle attivitàrelative, che lavori in stretta collabora-zione con la Lega ippica italiana attivandoin tempi brevi, di concerto con l’Agenziadelle dogane e dei monopoli, le modifichee le innovazioni necessarie al rilancio dellascommessa su base ippica.

9/582-A/22. Sani, Russo, Oliverio, L’Ab-bate, Faenzi, Catania, Fanucci, Lattuca.

La Camera,

premesso che:

il comune di Campione d’Italia èuna « enclave italiana in territorio sviz-zero » e quindi territorio esterno alla lineadoganale italiana e comunitaria, sostan-zialmente inserito nel sistema socio-eco-nomico-infrastrutturale della Confedera-zione Elvetica;

la particolarità doganale del co-mune di Campione D’Italia ha pertantodeterminato nel tempo attraverso normespecifiche, necessitate consuetudini, con-venzioni tra l’Italia e la Svizzera e accordibilaterali con il Canton Ticino, situazionieconomiche, sociali e giuridiche del tuttoeccezionali, tra le quali le seguenti:

Campione d’Italia è compreso neiterritori italiani indicati al paragrafo 2,articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEEdel Consiglio del 17 maggio 1977 e, ai sensidel Decreto del Presidente della Repub-blica del 26 ottobre 1972, n. 633, recantela istituzione e disciplina dell’imposta sulvalore aggiunto, in relazione all’articolo 7che definisce la territorialità dell’imposta,si intende escluso dal territorio della Re-pubblica Italiana;

la moneta corrente è il francosvizzero;

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 72: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

il bilancio del comune è espressoin franchi svizzeri;

gli stipendi sono corrisposti infranchi svizzeri;

i servizi telefonici sono svizzeri;

i veicoli sono immatricolati inSvizzera e di conseguenza sono svizzere lepatenti guida dei cittadini campionesi;

l’assistenza sanitaria ai cittadiniè garantita da un sistema misto in base adun accordo stipulato dal comune di Cam-pione con l’ASL di Como e la regioneLombardia che consente l’accesso ad ope-ratori e strutture ospedaliere del CantonTicino;

i bambini nascono nelle clinichee negli ospedali di Lugano;

i morti vengo cremati presso ilcimitero di Lugano;

le assicurazioni sono prevalente-mente svizzere;

l’ufficio postale di Campione,dove lavorano dipendenti comunali, riceveed invia alla Posta di Lugano la corrispon-denza destinata in Italia;

il calendario scolastico dellescuole elementari e medie è quello validoper il Canton Ticino;

molti ragazzi frequentano lescuole medie e superiori del Canton Ti-cino;

non esistono collegamenti di tra-sporto pubblico con l’Italia;

i rifiuti solidi urbani sono smal-titi secondo le modalità e le normativesvizzere e nei siti svizzeri;

il pronto intervento dei Vigili delFuoco è assicurato dal comune svizzero diMelide;

i contratti di locazione, ivi com-presi quelli del comune di Campione, sonostipulati in franchi svizzeri;

tutte le merci importate in Cam-pione dall’Italia sono considerate extrado-ganali dal diritto italiano e comunitario;

il mercato di riferimento perl’acquisizione dei beni e dei servizi èquello svizzero;

complessivamente è del tutto evi-dente come questa situazione di exclavedetermini condizioni assolutamente unicheche producono spesso effetti distorsivi epenalizzanti sul piano anche della norma-tiva fiscale a carico di cittadini ed impresedel comune di Campione d’Italia;

in relazione a tale peculiare con-dizione dal dopoguerra ad oggi, il comunedi Campione d’Italia ha visto introdurreper le imprese e le persone del suo ter-ritorio, strumenti specifici di disciplinafiscale intese ad attutire le differenze diregime e quindi di condizioni di concor-renza dovute al particolare posiziona-mento fuori dai confini nazionali e all’in-serimento nel sistema economico elvetico;

le misure fiscali esistenti, fattosalvo il regime IVA, non presentano unapproccio organico e hanno finito percostituire semplici strumenti compensativi,che hanno infine avuto scarsa efficacia sulsistema delle piccole e medie impresecampionesi, oggi quasi scomparse di frontealla concorrenza territoriale elvetica, fa-vorita anche dalla diversa organizzazioneamministrativa,

impegna il Governo

nell’esercizio complessivo della delega fi-scale, con particolare riferimento alle pre-visioni di cui all’articolo 12, comma 1,lettera b), e con le modalità ed i provve-dimenti che riterrà opportuni, a tenereconto delle peculiarità del comune diCampione d’Italia a partire da un approc-cio organico e complessivo in materiafiscale in relazione alla sua condizione diextraterritorialità e delle sue conseguenzeper cittadini e imprese.

9/282-A/23. Guerra, Pastorino, GiuseppeGuerini.

Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 73: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera,

premesso che:

l’acquisto intracomunitario di bo-vini vivi sconta l’IVA nella misura del 10per cento;

in ordine alle modalità ed ai ter-mini per il versamento dell’imposta all’ac-quisto possiamo avere due situazioni:

1) l’impresa agricola effettua di-rettamente l’acquisto dal fornitore fran-cese , tedesco o polacco ed opera in regimenormale IVA. In questo caso integra lafattura del cedente comunitario emessasenza imposta, dell’IVA italiana del 10 percento. La fattura viene registrata sia nelregistro acquisti che in quello delle ven-dite; quindi l’imposta si compensa e nonviene versata al momento dell’acquisto. Difatto l’IVA viene versata al momento dellavendita degli animali a fine ciclo in quantotutta l’IVA addebitata al cliente è dovuta(meno quella pagata sui mangimi).

2) Nella medesima situazione dicui al punto 1 in cui però l’impresaagricola rientra nel regime speciale di cuiall’articolo 34 del Decreto del Presidentedella Repubblica n. 633 del 1972. In que-sto caso la fattura comunitaria registratanel registro acquisti non è detraibile equindi l’IVA relativa all’acquisto comuni-tario viene versata entro il giorno 16 delsecondo mese successivo a quello in cui lafattura è stata ricevuta (oppure entro ilgiorno 16 del secondo mese successivo altrimestre per le imprese con volume d’af-fari non superiore a 516.000 euro);

nell’ipotesi 2) si sono verificate neltempo delle frodi in quanto il commer-ciante (se assume la funzione di impresacartiera) pur ricevendo la fattura comu-nitaria ed emettendo la fattura all’alleva-tore acquirente non versa l’IVA;

la soluzione a questo fenomeno èl’inversione contabile nel senso di nonlasciare in mano al commerciante « car-tiera » l’imposta. Infatti con tale meccani-smo definito « reverse charge » anche ilcommerciante italiano emette fattura

senza IVA e quindi non può truffare loStato in quanto non viene in possessodell’imposta. L’acquirente agricoltore ri-ceve quindi una fattura italiana senza IVAe la applica secondo la procedura di cui aipunti 1 e 2;

ai sensi della normativa vigente inmateria; il cosiddetto « reverse charge », dicui all’articolo 17, comma 5, del Decretodel Presidente della Repubblica n. 633 del1972, può essere applicato alle « ulteriorioperazioni individuate dal Ministro del-l’economia e delle finanze, con propridecreti, in base alla direttiva 2006/69/CEdel Consiglio, del 24 luglio 2006 », ovveroindividuate con decreto regolamentarenelle ipotesi in cui necessita la preventivaautorizzazione del Consiglio dell’unioneeuropea, che delibera all’unanimità suproposta della Commissione, ad introdurremisure speciali di deroga allo scopo dievitare elusioni o evasioni fiscali;

nel caso di specie, non si puòprocedere alla modifica legislativa dell’ar-ticolo 17, comma 6, del Decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 633 del 1972,ma occorre emanare apposito regolamentoministeriale ai sensi del predetto articolo17, comma 7, che annoveri il commerciodi animali;

ad oggi, risulta essere stato ema-nato il solo decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze 10 luglio 2012,recante « Applicazione dell’inversione con-tabile alle prestazioni edili rese nell’ambitodell’Expo Milano 2015 »,

impegna il Governo

ad avviare le previste procedure per unanuova ipotesi di applicazione del cosid-detto « reverse charge » che comprenda lecessioni di bovini vivi (voce doganale01.02) e loro carni (voce doganale 02.01)effettuate da soggetti diversi dal produttoriagricoli di cui all’articolo 34 del Decretodel Presidente della Repubblica n. 633 del1972.

9/282-A/24. D’Arienzo.

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 74: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera,

premesso che:

il Governo, con il presente provve-dimento, è delegato ad introdurre, con unoo più decreti legislativi, norme per ilriordino della disciplina della riscossionedelle entrate degli enti locali;

tra le finalità, espressamente pre-viste dal legislatore, di tali norme vi èquella di assoggettare le attività di riscos-sione coattiva a regole pubblicistiche, agaranzia dei contribuenti, prevedendo, inparticolare, che gli enti locali possanoriscuotere i tributi e le altre entrate con lostrumento del ruolo esclusivamente informa diretta o con società interamentepartecipate ovvero avvalendosi delle so-cietà del gruppo Equitalia, subordinata-mente alla trasmissione a queste ultime diinformazioni idonee all’identificazionedella natura e delle ragioni del credito,con la relativa documentazione;

lo « sdoppiamento » ruolo-ingiun-zione, attualmente previsto dalla norma didelega, appare incoerente con il primocriterio direttivo previsto dalla delega, cheprevede la revisione dell’ultracentenariadisciplina dell’ingiunzione fiscale (RD 639/1910), recependo le procedure e gli istitutidella disciplina esattoriale (Decreto delPresidente della Repubblica 602 del 1973);

l’ingiunzione fiscale rappresenta unvalido ed attuale strumento per l’entelocale nella riscossione diretta, in quanto– rispetto all’incertezza delle riscossionicoattive a seguito ruolo permette rapiditàdi compilazione e di notificazione, impattosul contribuente, minor tempo per il pa-gamento, diretto controllo delle fasi diriscossione, effettività della riscossione, di-sponibilità delle somme in tempo reale emonitoraggio degli accreditamenti;

è opportuno omogeneizzare l’interamateria di riscossione tra i vari soggettiriscossori in modo da consentire un effi-cace contrasto dell’evasione fiscale che èun compito fondamentale dell’amministra-zione tributaria anche degli enti locali;

occorre razionalizzare il sistema diriscossione in modo da renderlo traspa-rente ed incentivante;

è opportuno che i soggetti iscrittiall’albo dei riscossori ex articolo 53 delDecreto legislativo n. 446 del 1997 pos-sano supportare gli enti locali nella riscos-sione ed accertamento di tutte le proprieentrate tributarie e non tributarie;

appare necessario ed opportunoche gli enti locali possano consentire lamassima partecipazione della concorrenzasul mercato della riscossione in modo dapoter scegliere gli strumenti di riscossionee i soggetti riscossori in base all’efficacia,efficienza, trasparenza, ed economicitànonché in base alle proprie esigenze,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumerele iniziative normative volte ad ampliaregli strumenti e ad allargare la platea deisoggetti legittimati ai sensi dell’articolo 10,comma 1, lettera c, n. 6 a riscuotere itributi e le altre entrate per gli enti localiincludendovi anche le società sottoposte acontrollo pubblico e i soggetti di cui al-l’articolo 53 del decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446.

9/282-A/25. Bruno Bossio.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 del provvedimento inesame delega il Governo a emanare unaserie di disposizioni volte a una riformadella disciplina del gioco pubblico, unsettore che si è sviluppato negli ultimi anniin modo abnorme sul territorio nazionale,generando problemi di carattere urbani-stico, sociale, sanitario e di ordine pub-blico, per i suoi impatti potenzialmentenegativi, tra cui la dipendenza patologicaal gioco (Gap), il controllo del settore daparte della criminalità organizzata, il ri-ciclaggio di denaro sporco e le partiretruccate;

Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 75: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

il comparto del gioco in Italia staoccupando un sempre maggiore peso eco-nomico, tanto da superare come fatturatocomplessivo quello di altri settori strategicicome quello automobilistico; e, tuttavia,con sempre minori benefici fiscali per loStato, diminuzione sono, infatti, gli attesigettiti erariali. Già nel 2010 il settore deigiochi aveva un fatturato in crescita di 7miliardi di euro (da 54 miliardi e 330milioni di euro del 2009 si era passati a 61miliardi 400 milioni di euro nel 2010),mentre l’incremento di entrate per loStato era diminuito (da 8 miliardi 800milioni di euro del 2009 a 8 miliardi 730milioni di euro nel 2010). Nel 2011 afronte di un fatturato vicino agli 80 mi-liardi di euro (quasi venti miliardi in piùdel 2010) le entrate erariali per lo Statosono rimaste stabili. Per il 2012 si con-fermano in calo sia i dati relativi allaraccolta che alle entrate erariali, nono-stante la moltiplicazione dell’offerta digiochi. A ciò va aggiunto che lo Statodovrà farsi carico di maggiori spese chepeseranno sulla collettività per far fronteal crescente numero di persone affette dadipendenza da gioco d’azzardo patologico;

sebbene l’allargamento dei giochi inconcessione sia motivato con la necessitàdi sottrarre risorse al mercato illegaledell’azzardo, spesso gestito da soggetti ap-partenenti alla criminalità organizzata, inquasi tutti i settori del gioco legale eillegale sono emersi preoccupanti punti dicontatto con esponenti della criminalitàorganizzata, puntualmente dimostratidalle inchieste delle Forze di polizia edella magistratura;

durante l’esame in sede referentein Commissione, per quanto attiene l’ar-ticolo 14, sono stati apportati significativimiglioramenti, grazie anche all’attivitàemendativa del gruppo del PD, volta arafforzare i principi e criteri direttivi didelega, in direzione di: una maggiore tu-tela dei cittadini e una riduzione dell’of-ferta di giochi e delle relative concessioni;un maggiore controllo e trasparenza deglioperatori del settore mediante misure dicontrasto dei legami fra gioco e criminalità

organizzata; un riordino legislativo nelsettore mediante l’introduzione di un testounico dei giochi, in sostituzione di unalegislazione farraginosa e dislocata in nu-merosi provvedimenti in modo disorganicotale da produrre opacità e contenziosi; ilriordino delle disposizioni in materia era-riale al fine di armonizzare le disposizionirelative agli aggi, ai payout e al prelievo, adoggi molto eterogenee fra i diversi tipi digioco; la previsione di nuove forme dipartecipazione dei comuni ai processi diautorizzazione e controllo, con l’assegna-zione ai medesimi di un innovativo poterein materia di pianificazione della disloca-zione dei locali e dei punti vendita, anchemediante le previsione del rispetto di pa-rametri di distanza da luoghi socialmentesensibili su tutto il territorio nazionale; unrafforzamento della disciplina in materiadi trasparenza, requisiti soggettivi e con-flitti di interesse per i concessionari e isoggetti che operano nelle filiere dell’of-ferta di giochi; una razionalizzazione dellarete, al fine di ridurne la diffusione e diconcentrarla in ambienti sicuri e control-lati; una riforma del sistema sanzionato-rio, con particolare riferimento al giocoon-line; il concorso dello Stato, mediantela previsione di uno specifico Fondo, peril finanziamento delle azioni di contrastodella patologia del gioco d’azzardo pato-logico; il potenziamento del monitoraggio,controllo e verifica circa le disposizionivigenti in materia di pubblicità di giochi;

nonostante i miglioramenti intro-dotti alla disciplina vigente in materia, lemodifiche necessiteranno di un riesamepuntuale in sede attuativa; anche in con-siderazione di ciò è necessario che ilParlamento abbia gli strumenti per moni-torare costantemente il comparto dei gio-chi, allo scopo di intervenire in modoadeguato e tempestivo rispetto all’evolversidel fenomeno, avendo contezza delle sueconseguenze complessive sul piano econo-mico, sociale, della salute e dell’ordinepubblico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione delladelega legislativa di cui all’articolo 14, una

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 76: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Relazione annuale al Parlamento da redi-gere di concerto dai Ministeri competentiin materia, allo scopo di fornire puntual-mente i dati circa il volume d’affari delcomparto dei giochi, del payout, dellerisorse ottenute dal regime di tassazione,dei compensi dei concessionari e gestoridel comparto, delle ipotesi di risoluzionedei conflitti tributari in materia, nonchédei dati sulla dipendenza da gioco pato-logica, avendo anche particolare riguardo,successivamente all’entrata in vigore deidecreti legislativi di attuazione, all’analisidi impatto circa le modifiche normativeapportate alla vigente disciplina.

9/282-A/26. Lenzi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 del provvedimento inesame delega il Governo a emanare unaserie di disposizioni volte a una riformacomplessiva della disciplina del gioco pub-blico; un settore che si è sviluppato negliultimi anni in modo abnorme sul territo-rio nazionale, generando problemi di ca-rattere urbanistico, sociale, sanitario e diordine pubblico, per i suoi impatti poten-zialmente negativi, tra cui assuefazione edipendenza patologica al gioco, controllodel settore da parte della criminalità or-ganizzata, riciclaggio di denaro sporco epartire truccate;

il comparto del gioco in Italia staoccupando un sempre maggiore peso eco-nomico, tanto da superare come fatturatocomplessivo quello di altri settori strategicicome quello automobilistico; e, tuttavia,con sempre minori benefici fiscali per loStato, in diminuzione sono, infatti, gliattesi gettiti erariali. Già nel 2010 il settoredei giochi aveva un fatturato in crescita di7 miliardi di euro (da 54 miliardi e 330milioni di euro del 2009 si era passati a 61miliardi 400 milioni di euro nel 2010),mentre l’incremento di entrate per loStato era diminuito (da 8 miliardi 800milioni di euro del 2009 a 8 miliardi 730milioni di euro nel 2010). Nel 2011 a

fronte di un fatturato vicino agli 80 mi-liardi di euro (quasi venti miliardi in piùdel 2010) le entrate erariali per lo Statosono rimaste stabili. Per il 2012 si con-fermano in calo sia i dati relativi allaraccolta che alle entrate erariali, nono-stante la moltiplicazione dell’offerta digiochi. A ciò va aggiunto che lo Statodovrà farsi carico di maggiori spese chepeseranno sulla collettività per far fronteal crescente numero di persone affette dadipendenza da gioco d’azzardo patologico;

la necessità di una riforma com-plessiva del suddetto comparto e di unrafforzamento delle misure di contrastodel gioco d’azzardo è questione urgente eprioritaria non solo per il nostro Paese.Occorre che una disciplina più stringenteper il settore a tutela del cittadino siaaccompagnata da interventi legislativi in-novativi anche in ambito europeo;

i servizi di gioco d’azzardo sonodisciplinati dall’articolo 56 del Trattato sulfunzionamento della Unione europea(TFUE) relativo alla libera prestazione deiservizi, per i quali sono previste, in viaeccezionale, restrizioni proporzionate egiustificate da ragioni imperative di inte-resse pubblico, quali la tutela dei consu-matori e il mantenimento dell’ordine pub-blico;

i servizi di gioco d’azzardo nonsono regolamentati da una normativa eu-ropea specifica, pur essendo soggetti alledisposizioni di alcune direttive su specifi-che materie, come quelle inerenti allepratiche commerciali sleali, al riciclaggiodi proventi di attività criminose, alla pro-tezione dei dati personali, ai servizi mediatelevisivi, ecc.;

come ribadito in numerose se-menze dalla Corte di giustizia europea, iservizi di gioco d’azzardo non rappresen-tano un normale servizio e dunque sonosottratti all’applicazione della cosiddetta« direttiva servizi » del 2006; non costi-tuendo un’attività economica ordinaria, ta-lune norme del mercato interno – come lalibertà di stabilimento, la libera presta-zione dei servizi, il rispetto di una con-

Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 77: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

correnza libera e non discriminatoria e ilprincipio del riconoscimento reciproco –non ostano a che gli Stati membri defi-niscano proprie misure supplementari perproteggere i giocatori o disposizioni re-strittive a tutela dei consumatori e del-l’ordine pubblico;

l’allarme sul fenomeno del giocod’azzardo, insieme agli effetti devastantisulla popolazione più vulnerabile, è unfenomeno che travalica i confini nazionalie che sta producendo preoccupanti effettiin tutta Europa. Da un recente rapportoapprovato dal Parlamento europeo risultache il 3 per cento della popolazione eu-ropea è assuefatto al gioco d’azzardo e laCommissione europea ha di recente rile-vato come il gioco on-line costituisca unadelle attività di servizi che registrano lamaggiore espansione nell’Unione europea:con tassi di crescita di circa il 15 percento, con entrate stimate di circa 13miliardi di dollari entro il 2015 e con 6,8milioni di consumatori che partecipano auno o più tipi di giochi;

le differenze fra i vari approccinormativi, con particolare riferimento alledifferenti normative degli Stati membricirca criteri e procedure di rilascio dellelicenze, hanno favorito lo sviluppo di unsignificativo mercato transfrontaliero ille-gale nel quale sono presenti sia « mercatineri » (secondo i dati della Commissioneeuropea, più dell’85 per cento dei giochid’azzardo e di scommesse clandestine ègestito senza licenza), sia i « mercatigrigi », con operatori titolari di regolarelicenza in uno più Stati membri che for-niscono servizi di gioco d’azzardo ai cit-tadini di altri paesi membri senza averottenuto una specifica autorizzazione;

le istituzioni europee, fino ad oggi,hanno adottato solo atti non legislativi, laCommissione europea con il Libro Verdedel marzo 2011 (COM(2011)128) e la Co-municazione « Verso un quadro normativoeuropeo approfondito relativo al giocod’azzardo on-line » dell’ottobre 2012(COM(2012)596); mentre il Parlamento eu-ropeo ha adottato due risoluzioni, una del15 novembre e l’altra recentissima del 10

settembre 2013. La Commissione europea,nel definire un piano d’azione, ha annun-ciato l’adozione di tre regolamenti comu-nitari: sulla protezione comune dei con-sumatori, sulla pubblicità responsabile deigiochi d’azzardo e sulla prevenzione e lalotta contro scommesse clandestine e par-tite truccate;

è urgente la definizione di un qua-dro omogeneo a livello comunitario, connorme e standard minimi comuni cheaffronti, nel rispetto del principio dellalibera concorrenza e della libertà di sta-bilimento nello spazio europeo, sia laquestione dell’emersione di attività econo-miche e finanziarie nel settore del giocodetenute in altri paesi con regimi fiscaliprivilegiati, sia la regolamentazione delleattività nel settore di società estere concapitale azionario anonimo e di gestoriesteri operanti sul territorio nazionale, cherischiano di sfuggire agli obblighi operantinei confronti di altri soggetti presenti sulmercato. Si tratta, tra le misure volte acontrastare il fenomeno, di impedire cheun gestore di giochi d’azzardo on-line diun determinato paese possa, agevolato daInternet, operare in altri paesi in cuivigano restrizioni o divieti, senza esseresoggetti ai medesimi obblighi che incom-bono ad altri operatori,

impegna il governo:

ad attivarsi in tutte le sedi europeecompetenti per sollecitare l’urgenza del-l’approvazione di una strategia comune infavore di una disciplina specifica del set-tore del gioco d’azzardo a livello comuni-tario;

ad appoggiare, in accoglimento dellerecenti raccomandazioni contenute nellerisoluzioni del Parlamento e delle Comu-nicazioni della Commissione europea, af-finché sia disciplinato nell’ambito dellospazio europeo il mercato transfrontalieroillegale e del gioco d’azzardo on-line, so-stenendo, altresì la necessità di un approc-cio normativo restrittivo per contrastare ilgioco d’azzardo e gli intrecci economici fragioco e criminalità organizzata operanti su

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 78: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

scala transnazionale, per la riduzione delleopportunità di gioco, a tutela dei giocatorie della popolazione più vulnerabile e arischio di dipendenza patologica.

9/282-A/27. Garavini.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 del provvedimento inesame delega il Governo a emanare unaserie di disposizioni volte a una riformadella disciplina del gioco pubblico, unsettore che si è sviluppato negli ultimi anniin modo abnorme sul territorio nazionale,generando problemi di carattere urbani-stico, sociale, sanitario e di ordine pub-blico, per i suoi impatti potenzialmentenegativi, tra cui l’assuefazione e la dipen-denza patologica al gioco, il controllo delsettore da parte della criminalità organiz-zata, il riciclaggio di denaro sporco e lepartire truccate;

il comparto del gioco in Italia staoccupando un sempre maggiore peso eco-nomico, tanto da superare come fatturatocomplessivo quello di altri settori strategicicome quello automobilistico; e, tuttavia,con sempre minori benefici fiscali per loStato, in diminuzione sono, infatti, gliattesi gettiti erariali. Già nel 2010 il settoredei giochi aveva un fatturato in crescita di7 miliardi di euro (da 54 miliardi e 330milioni di euro del 2009 si era passati a 61miliardi 400 milioni di euro nel 2010),mentre l’incremento di entrate per loStato era diminuito (da 8 miliardi 800milioni di euro del 2009 a 8 miliardi 730milioni di euro nel 2010). Nel 2011 afronte di un fatturato vicino agli 80 mi-liardi di euro (quasi venti miliardi in piùdel 2010) le entrate erariali per lo Statosono rimaste stabili. Per il 2012 si con-fermano in calo sia i dati relativi allaraccolta che alle entrate erariali, nono-stante la moltiplicazione dell’offerta digiochi. A ciò va aggiunto che lo Statodovrà farsi carico di maggiori spese chepeseranno sulla collettività per far fronte

al crescente numero di persone affette dadipendenza da gioco d’azzardo patologico;

sebbene l’allargamento dei giochi inconcessione sia motivato con la necessitàdi sottrarre risorse al mercato illegaledell’azzardo, spesso gestito da soggetti ap-partenenti alla criminalità organizzata, inquasi tutti i settori del gioco legale eillegale sono emersi preoccupanti punti dicontatto con esponenti della criminalitàorganizzata, puntualmente dimostratidalle inchieste delle Forze di polizia edella magistratura;

durante l’esame in sede referentein Commissione, per quanto attiene l’ar-ticolo 14, sono stati apportati significativimiglioramenti al testo, grazie anche all’at-tività emendativa del gruppo del PD, voltaa rafforzare i principi e criteri direttivi didelega, in direzione di: una maggiore tu-tela dei cittadini e una riduzione dell’of-ferta di giochi e delle relative concessioni;un maggiore controllo e trasparenza deglioperatori del settore mediante misure dicontrasto dei legami fra gioco e criminalitàorganizzata; un riordino legislativo nelsettore mediante l’introduzione di un testounico dei giochi, in sostituzione di unalegislazione farraginosa e dislocata in nu-merosi provvedimenti in modo disorganicotale da produrre opacità e contenziosi; ilriordino delle disposizioni in materia era-riale al fine di armonizzare le disposizionirelative agli aggi, ai payout e al prelievo, adoggi molto eterogenee fra i diversi tipi digioco; la previsione di nuove forme dipartecipazione dei comuni ai processi diautorizzazione e controllo, con l’assegna-zione ai medesimi di un innovativo poterein materia di pianificazione della disloca-zione dei locali e dei punti vendita, anchemediante le previsione del rispetto di pa-rametri di distanza da luoghi socialmentesensibili su tutto il territorio nazionale; unrafforzamento della disciplina in materiadi trasparenza, requisiti soggettivi e con-flitti di interesse per i concessionari e isoggetti che operano nelle filiere dell’of-ferta di giochi; una razionalizzazione dellarete, al fine di ridurne la diffusione e diconcentrarla in ambienti sicuri e control-

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 79: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

lati; una riforma del sistema sanzionato-rio, con particolare riferimento al giocoon-line; il concorso dello Stato, mediantela previsione di uno specifico Fondo, peril finanziamento delle azioni di contrastodella patologia del gioco d’azzardo pato-logico; il potenziamento del monitoraggio,controllo e verifica circa le disposizionivigenti in materia di pubblicità di giochi;

nonostante i miglioramenti intro-dotti alla disciplina vigente in materia, lemodifiche necessiteranno di un riesamepuntuale in sede attuativa; anche in con-siderazione di ciò è necessario che, perquanto attiene alla previsione di un ap-posito Fondo per la cura della GAP, siaprevista una contribuzione economica an-che da parte dei concessionari e operatoridel gioco d’azzardo, affinché il peso delleconseguenze sociali di un fenomeno cuiessi contribuiscono a determinare non siaa carico solamente della collettività,

impegna il Governo

a prevedere che, in sede di attuazionedell’articolo 14 in riferimento alla previ-sione di un Fondo finalizzato al contrastoe alla cura della patologia del gioco d’az-zardo (GAP), accanto alla definizione diun concorso statale, regionale e locale,circa le risorse erariali derivanti dai giochipubblici, sia definita anche una quotaparte prelevata dalle vincite e dalla remu-nerazione dei concessionari.

9/282-A/28. Miotto.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 del provvedimento inesame delega il Governo a emanare unaserie di disposizioni volte a una riformadella disciplina del gioco pubblico, unsettore che si è sviluppato negli ultimi anniin modo abnorme sul territorio nazionale,generando problemi di carattere urbani-stico, sociale, sanitario e di ordine pub-blico, per i suoi impatti potenzialmentenegativi, tra cui la dipendenza patologica

al gioco (GAP), il controllo del settore daparte della criminalità organizzata, il ri-ciclaggio di denaro sporco e le partiretruccate;

il comparto del gioco in Italia staoccupando un sempre maggiore peso eco-nomico, tanto da superare come fatturatocomplessivo quello di altri settori strategicicome quello automobilistico; e, tuttavia,con sempre minori benefici fiscali per loStato, in diminuzione sono, infatti, gliattesi gettiti erariali. Già nel 2010 il settoredei giochi aveva un fatturato in crescita di7 miliardi di euro (da 54 miliardi e 330milioni di euro del 2009 si era passati a 61miliardi 400 milioni di euro nel 2010),mentre l’incremento di entrate per loStato era diminuito (da 8 miliardi 800milioni di euro del 2009 a 8 miliardi 730milioni di euro nel 2010). Nel 2011 afronte di un fatturato vicino agli 80 mi-liardi di euro (quasi venti miliardi in piùdel 2010) le entrate erariali per lo Statosono rimaste stabili. Per il 2012 si con-fermano in calo sia i dati relativi allaraccolta che alle entrate erariali, nono-stante la moltiplicazione dell’offerta digiochi. A ciò va aggiunto che lo Statodovrà farsi carico di maggiori spese chepeseranno sulla collettività per far fronteal crescente numero di persone affette dadipendenza da gioco d’azzardo patologico;

sebbene l’allargamento dei giochi inconcessione sia motivato con la necessitàdi sottrarre risorse al mercato illegaledell’azzardo, spesso gestito da soggetti ap-partenenti alla criminalità organizzata, inquasi tutti i settori del gioco legale eillegale sono emersi preoccupanti punti dicontatto con esponenti della criminalitàorganizzata, puntualmente dimostratidalle inchieste delle forze di polizia e dellamagistratura;

durante l’esame in sede referentein Commissione, per quanto attiene l’ar-ticolo 14, sono stati apportati significativimiglioramenti, grazie anche all’attivitàemendativa del gruppo del Pd, volta arafforzare i principi e criteri direttivi didelega, in direzione di: una maggiore tu-

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 80: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

tela dei cittadini e una riduzione dell’of-ferta di giochi e delle relative concessioni;un maggiore controllo e trasparenza deglioperatori del settore mediante misure dicontrasto dei legami fra gioco e crimi-nalità organizzata; un riordino legislativonel settore mediante l’introduzione di untesto unico dei giochi, in sostituzione diuna legislazione farraginosa e dislocata innumerosi provvedimenti in modo disor-ganico tale da produrre opacità e con-tenziosi; il riordino delle disposizioni inmateria erariale al fine di armonizzare ledisposizioni relative agli aggi, ai payout eal prelievo, ad oggi molto eterogenee frai diversi tipi di gioco; la previsione dinuove forme di partecipazione dei co-muni ai processi di autorizzazione econtrollo, con l’assegnazione ai medesimidi un innovativo potere in materia dipianificazione della dislocazione dei localie dei punti vendita, anche mediante leprevisione del rispetto di parametri didistanza da luoghi socialmente sensibilisu tutto il territorio nazionale; un raf-forzamento della disciplina in materia ditrasparenza, requisiti soggettivi e conflittidi interesse per i concessionari e i sog-getti che operano nelle filiere dell’offertadi giochi; una razionalizzazione dellarete, al fine di ridurne la diffusione e diconcentrarla in ambienti sicuri e con-trollati; una riforma del sistema sanzio-natorio, con particolare riferimento algioco online; il concorso dello Stato, me-diante la previsione di uno specificoFondo, per il finanziamento delle azionidi contrasto della patologia del giocod’azzardo patologico; il potenziamentodel monitoraggio, controllo e verificacirca le disposizioni vigenti in materia dipubblicità di giochi;

nell’ambito di un rafforzamentodelle azioni di contrasto circa il controlloe i legami sempre più penetranti fra giocoe criminalità organizzata, è, tuttavia, ne-cessario predisporre, accanto alle sanzionipenali e amministrative, anche misure dimaggior impatto dissuasivo, come peneaccessorie per i reati più gravi in materia

di gioco d’azzardo illegale, abusivo e diomessa dichiarazione tributaria,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione dell’ar-ticolo 14, in riferimento alla necessità dirafforzare la disciplina sanzionatoria per ireati più gravi commessi in materia digioco d’azzardo, accanto alle sanzioni pe-nali e amministrative, anche misure dimaggiore efficacia dissuasiva, come peneaccessorie in caso di violazioni particolar-mente gravi e di reiterazione del reato,ricomprendendo ipotesi di sospensione, re-voca e cancellazione dall’elenco dei con-cessionari e gestori, in proporzione allagravità delle violazioni medesime.

9/282-A/29. Sbrollini.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame prov-vede alla revisione del contenzioso tribu-tario (articolo 10), che prevede: il raffor-zamento e razionalizzazione dell’istitutodella conciliazione nel processo tributarioe l’incremento della funzionalità della giu-risdizione;

per una definizione completa dellariforma si rende necessaria la revisionedella disciplina e della organizzazione delprocesso e della giurisdizione tributaria,prevedendo:

l’individuazione di una nuovagiurisdizione tributaria autonoma, me-diante una apposita modifica costituzio-nale;

la qualificazione professionaledei giudici tributari in modo da assicurareadeguata preparazione specialistica;

la previsione di corsi per la for-mazione e l’aggiornamento permanentedei giudici tributari;

l’adeguamento delle norme delprocesso tributario alla particolare naturadello stesso;

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 81: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

il riordino dell’assetto organizza-tivo dei tribunali e delle Corti d’appellotributarie; il riconoscimento ai giudici tri-butari di ogni grado della qualità di ma-gistrati,

impegna il Governo

a provvedere alla revisione della disciplinae della organizzazione del processo e dellagiurisdizione tributaria, nei termini indi-cati in premessa, individuando le risorsenecessarie alla sua applicazione.

9/282-A/30. Sandra Savino.

La Camera,

considerato che:

Equitalia S.p.a. è una società dicapitali totalmente pubblica, sotto formadi società per azioni, i cui azionisti sonol’Agenzia delle entrate e l’INPS, ed èpreposta alla riscossione dei tributi sulterritorio nazionale;

la società si articola in sei società:tre operative, una di servizi, una dedicataal recupero delle spese di giustizia ed unaholding di coordinamento. Le tre societàoperative sono: 1) Equitalia nord (concompetenza sulle regioni del nord); 2)Equitalia sud (con competenza sulle re-gioni del sud); 3) Equitalia centro (concompetenza sulle regioni del centro, Sar-degna compresa). Il costo totale di questiorganismi è di circa 3,5 milioni di euro:ogni amministratore delegato costa circa250.000 euro e che ogni direttore generalecosta circa 200.000 euro;

ogni società, poi, è dotata di servizigenerali, di un servizio informatica (an-corché questa sia stata appaltata alla so-cietà SOGEI Spa), di un servizio del per-sonale (paghe e gestione), di un servizio dicontabilità, di un servizio per gli acquistie, infine, di servizi ispettivi e di sicurezza.In totale oltre 1.500 persone che fanno lestesse cose, al servizio delle restanti 5.000unità operative. Considerata una media dicosto per addetto (e per difetto) di circa

40.000 euro annui, si ha una spesa di oltre60 milioni di euro per soggetti non ope-rativi; nonostante questi numeri, EquitaliaS.p.a. impiega migliaia di consulentiesterni, in maggioranza avvocati, e nonvalorizza adeguatamente il personale di-pendente interno;

Equitalia, negli ultimi anni, è statacostantemente all’attenzione della cronaca,sia per le politiche aggressive nei confrontidei contribuenti, peraltro diversificate tranord, centro e sud del Paese, a secondadelle diverse società operative, sia per idiversi procedimenti che hanno riguardatoi suoi funzionari;

da ultimo il 19 settembre 2013, 29perquisizioni eseguite nelle sedi della so-cietà a Roma, Latina, Genova, Napoli eVenezia, hanno fatto emergere un mecca-nismo diffuso e sistematico di corruttela,nel quale in cambio di versamento dimazzette, venivano accolte le istanze diimprenditori e professionisti, di riduzionedelle cartelle o di rateizzazioni non do-vute,

impegna il Governo:

a sopprimere le società Equitalia Spae le società pubbliche ad essa collegate inrapporto funzionale o dipendente, provve-dendo a versare il relativo capitale all’en-trata del bilancio dello Stato;

ad attribuire le funzioni in capo allesocietà Equitalia Spa e alle società ad essacollegate alla Direzione generale per lariscossione dell’Agenzia delle entrate, chesubentra integralmente nei relativi diritti eoneri;

a trasferire i dipendenti della societàEquitalia Spa e delle società pubbliche adessa collegate in servizio alla data del 31dicembre 2013 con contratto di lavoro atempo indeterminato alla Direzione gene-rale per la riscossione dell’Agenzia delleentrate, sulla base della valutazione delleesigenze operative di quest’ultima, senzasoluzione di continuità nel rapporto dilavoro e con garanzia della posizione giu-ridica, economica e previdenziale matu-

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 82: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

rata alla data di entrata in vigore dellapresente legge, fatta salva la mobilità ne-cessaria per il personale non direttamenteimpegnato nell’attività di riscossione.

9/282-A/31. Cicu.

La Camera,

considerato che:

l’articolo 2 del testo in esame prov-vede alla revisione della disciplina relativaal sistema estimativo del catasto dei fab-bricati su tutto il territorio nazionale,attribuendo a ciascuna unità immobiliareil relativo valore patrimoniale e la rendita;

la lettera g) del comma 1, deter-minare il valore patrimoniale medio ordi-nario mediante un processo estimativo cheutilizza funzioni statistiche atte ad espri-mere la relazione tra il valore di mercato,la localizzazione e le caratteristiche edili-zie dei beni per ciascuna destinazionecatastale e per ciascun ambito territorialeanche all’interno di uno stesso comune;

peraltro le funzioni statistiche dicui al comma 1, lettera g) tengono contodella complessità delle variabili determi-nanti i fenomeni analizzati, utilizzandometodologie statistiche riconosciute a li-vello scientifico;

nel parere del Comitato per lalegislazione, sotto il profilo della correttaformulazione, del coordinamento interno edella tecnica di redazione del testo siosserva che il provvedimento reca dispo-sizioni nelle quali i principi e criteridirettivi appaiono eccessivamente generici;in tale ambito risulta oltremodo dilatatol’orizzonte della scelta discrezionale delGoverno;

l’utilizzo di « metodologie statisti-che riconosciute a livello scientifico » dà inogni caso risultati variabili a seconda nonsolo dei dati immessi, ma anche dei« pesi » che sono attribuiti a ciascun as-sieme di dati,

impegna il Governo

al fine di ottenere un maggior effettoperequativo nella nuova imposizione sui

fabbricati a basare il sistema estimativotenendo in maggior conto della redditivitàdegli stessi ed avviando da questo ele-mento la revisione del processo estimativo.

9/282-A/32. Pagano.

La Camera,

considerato che:

l’articolo 6 del testo in esame con-cerne, tra l’altro, la rateizzazione dei de-biti tributari, in particolare prevedendomeccanismi automatici per la concessionedella dilazione ove ricorrano specificheevidenze che dimostrino una temporaneasituazione di obiettiva difficoltà ovveroprocedendo ad una revisione in termini dimaggior favore della disciplina sanziona-toria, per i ritardi di breve durata nelpagamento di una rata o per errori dilimitata entità nel versamento delle rate;

il provvedimento non tiene contodella necessità di diminuire l’impatto dellesanzioni in caso di mancato o ritardatopagamento degli oneri contributivi;

in considerazione della crisi econo-mica in atto, sempre più frequentementegli imprenditori incorrono nel mancatopagamento degli oneri contributivi, in taleambito alle sanzioni civili, si aggiungono lesanzioni amministrative (maggiorate perciascun giorno di lavoro effettivo) gli in-teressi di mora e gli aggi;

non di frequente accade che leimprese preferiscano chiudere o fallire perincapacità a sostenere gli oneri contribu-tivi,

impegna il Governo

a provvedere al ricalcolo del com-plesso delle sanzioni, degli interessi e degliaggi connessi al mancato o ritardato pa-gamento degli oneri contributivi, preve-dendo che qualora l’applicazione di inte-ressi ed accessori, comprese le sanzioni,sia superiore al tasso di usura, questi

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 83: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

possano essere ricalcolati su istanza deldebitore, con applicazione degli interessilegali, del solo aggio esattoriale e di unasanzione onnicomprensiva pari al dieci percento delle imposte e contributi dichiaratie non versati e che sia ammessa la ratea-zione del debito così ricalcolato;

a prevedere che le soglia di punibilitàdi cui all’articolo 10-bis del decreto legi-slativo 10 marzo 2000, n. 74, nel limite di50,000 euro per ciascun anno solare siapplichino anche all’omesso versamento,alle rispettive scadenze, di contributi pre-videnziali a carico del lavoratore dipen-dente trattenuti dal datore di lavoro, di-chiarati e non versati.

9/282-A/33. Palmizio.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 5 del provvedimento con-cerne l’abuso di diritto, definito come« condotta abusiva come uso distorto distrumenti giuridici idonei ad ottenere unrisparmio di imposta, ancorché tale con-dotta non sia in contrasto con alcunaspecifica disposizione »;

rispetto all’originaria previsione iltesto è stato migliorato, escludendo laconfigurabilità di una condotta abusiva« se l’operazione o la serie di operazioni ègiustificata da ragioni extrafiscali nonmarginali »;

tuttavia, è principio generale in unoStato di diritto che ad essere colpiti conaccertamenti e/o sanzioni siano i soggettiche concretamente ritraggono l’indebitorisparmio di imposta;

il sopradetto principio copre il casodi sostituto di imposta il quale potrebbevedersi leso da un accertamento anche seil soggetto che ritrae in concreto il rispar-mio indebito del sostituto che è il verosoggetto inciso (o che deve essere inciso)dalla ritenuta,

impegna il Governo

in sede di redazione dei decreti legislativiapplicativi della delega, a prevedere, anche

in deroga alle regole ordinariamente ap-plicabili, di eseguire gli accertamenti tri-butari connessi alla verifica dell’abuso didiritto e ad applicare il conseguente re-gime sanzionatorio esclusivamente in capoal soggetto che consegue l’indebito rispar-mio di imposta.

9/282-A/34 Ravetto.

La Camera,

valutato il provvedimento in discus-sione recante « Delega al Governo recantedisposizioni per un sistema fiscale piùequo, trasparente e orientato alla cre-scita »;

considerato che la finalità del prov-vedimento è quella di sostenere il flussodel credito alle attività produttive attra-verso disposizioni concernenti il contrastoil tutoraggio, semplificazione fiscale e re-visione del sistema sanzionatorio;

ricordato come l’articolo 11 reca laridefinizione dell’imposizione sui redditi diimpresa e dei regimi forfetari per i con-tribuenti di minori dimensioni, preve-dendo l’assimilazione delle imposte suiredditi di impresa dei soggetti IRPEF, conassoggettamento a un’imposta sul redditoimprenditoriale con aliquota proporzio-nale ed allineata a quella dell’IRES edintroducendo regimi semplificati per i con-tribuenti di minori dimensioni,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimentilegislativi per un più completo riordinocomplessivo della tassazione derivante dal-l’attribuzione dei saldi attivi di rivaluta-zione prevedendo altresì come, in caso diaumento del capitale sociale mediante pas-saggio di riserve o altri fondi a capitale leazioni gratuite di nuova emissione e l’au-mento gratuito del valore nominale delleazioni o quote già emesse non costitui-scono utili per i soci.

9/282-A/35 Borghesi.

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 84: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera,

valutato il provvedimento in discus-sione recante « Delega al Governo recantedisposizioni per un sistema fiscale piùequo, trasparente e orientato alla cre-scita »;

considerato che la finalità del prov-vedimento è quella di sostenere il flussodel credito alle attività produttive attra-verso disposizioni concernenti il contrastoil tutoraggio, semplificazione fiscale e re-visione del sistema sanzionatorio;

ricordato come l’articolo 11 reca laridefinizione dell’imposizione sui redditi diimpresa e dei regimi forfetari per i con-tribuenti di minori dimensioni, preve-dendo l’assimilazione delle imposte suiredditi di impresa dei soggetti IRPEF, conassoggettamento a un’imposta sul redditoimprenditoriale, con aliquota proporzio-nale ed allineata a quella dell’IRES edintroducendo regimi semplificati per i con-tribuenti di minori dimensioni,

impegna il Governo

ad escludere, dalla determinazione deiredditi, i costi e le spese dei beni o delleprestazioni di servizio direttamente utiliz-zati per il compimento di atti o attivitàqualificabili come delitto non colposo peril quale il giudice abbia emesso sentenzadi condanna penale e, viceversa, a preve-dere la totale deduzione qualora inter-venga una sentenza definitiva di assolu-zione.

9/282-A/36 Guidesi.

La Camera,

considerato il superiore interesse allatutela dei minori mediante il pieno ri-spetto del divieto di accesso ai giochi convincita in denaro;

ritenuto che tale divieto possa essererinforzato e reso più effettivo dalla rapida

attuazione dell’utilizzo obbligatorio daparte dei giocatori della tessera sanitariacome strumento di identificazione dell’etàdel giocatore e di abilitazione dell’appa-recchio elettronico, nel rispetto del dirittoalla riservatezza;

considerato inoltre che è da anni incorso l’adozione a livello nazionale e co-munitario di normative che promuovonol’utilizzo della moneta elettronica qualestrumento per una maggiore tracciabilità etrasparenza delle operazioni economiche efinanziarie;

considerato che nonostante le nume-rose operazioni di contrasto poste in es-sere il mercato del gioco continua adessere oggetto di pesanti infiltrazioni daparte della criminalità organizzata e stru-mento utilizzato per le operazioni di ri-ciclaggio;

considerato che la spesa per il giococon vincita in denaro mediante apparecchielettronici non rientra fra le spese di baseessenziali alla vita quotidiana, per le qualiil ricorso al denaro contante risulta ancoradi uso comune, in particolare per le fascepiù anziane della popolazione;

ritenuto pertanto che nulla osti al-l’introduzione di sistemi di piena traspa-renza attraverso il pagamento elettronicodei servizi di gioco con vincita in denaro,anche in funzione di contrasto al feno-meno dell’usura,

impegna il Governo

ad inserire nel decreto legislativo conte-nente il « Codice unico delle disposizionisui giochi » norme volte ad indicare tempirapidi per l’introduzione del lettore dellatessera sanitaria quale strumento obbliga-torio per l’accesso agli apparecchi elettro-nici per il gioco con vincita in denaro e aprevedere il graduale passaggio alla mo-neta elettronica come unico mezzo dipagamento per i servizi resi da tali appa-recchi.

9/282-A/37 Basso, Sberna, Quaranta,Giacobbe, Baruffi, Carnevali, Bargero,Bazoli, Tullo, Carocci.

Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 85: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera,

premesso che:

il Gioco d’azzardo patologico(G.A.P.) è una malattia riconosciuta dal-l’Organizzazione mondiale della sanità;

visto l’articolo 5, comma 2 deldecreto-legge n. 158 del 2012 che prevedel’aggiornamento dei livelli essenziali diassistenza con riferimento alle prestazionidi prevenzione, cura e riabilitazione ri-volte alle persone affette da (G.A.P.);

vista che la Legge di stabilità per il2011 (legge n. 220 del 2010), all’articolo 1,comma 70, ha previsto che con decretointerdirigenziale dell’Amministrazione au-tonoma dei monopoli di Stato e del Mi-nistero della salute fossero adottate, d’in-tesa con la Conferenza unificata, entro 60giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge stessa, linee d’azione per la preven-zione, il contrasto e il recupero di feno-meni di ludopatia conseguente a giococompulsivo;

considerato che ad oggi, nonostanteuna pronuncia del Tar del Lazio che hadisposto l’adozione del decreto interdiri-genziale, esso risulta ancora non adottatomentre il termine per la sua emanazioneè stato successivamente prorogato dap-prima al 30 giugno 2013 ed ora al 31dicembre 2013;

ritenuto che l’adozione del decretointerdirigenziale, oltre ad assolvere ad unpreciso obbligo giuridico, consenta di raf-forzare l’azione di prevenzione e cura delgioco d’azzardo patologico,

impegna il Governo

a provvedere al pieno e rapido adempi-mento degli obblighi previsti dall’articolo1, comma 70 della legge n. 220 del 2010.

9/282-A/38 Sberna, Basso, Quaranta,Giacobbe, Baruffi, Bargero, Carnevali,Bazoli, Carocci, Tullo.

La Camera,

premesso che:

le Case da gioco autorizzate nelnostro Paese danno oggi lavoro a circa3.000 dipendenti oltre a generare un no-tevole indotto sull’economia locale; lestesse concorrono al finanziamento direttodegli Enti pubblici detentori dei diritti diconcessione; la crisi del settore è destinataquindi ad avere gravi ricadute occupazio-nali ed economiche nei territori interes-sati;

le Case da gioco autorizzate sonoaltresi realtà attive in una pluralità diservizi afferenti al turismo, alla ristora-zione, alla ricezione e partecipano, conrisorse economiche ed umane, ad eventi diforte rilevanza artistica e culturale;

la congiuntura gravemente sfavore-vole ha portato i Casinò di Campioned’Italia e di Sanremo a dichiarare lo statodi crisi, mentre il comune di Venezia hadeciso di privatizzarne la gestione, e ilCasinò di Saint-Vincent ha annunciato, inquesti giorni, la necessità di alleggerire icosti del personale;

le cause della situazione di diffi-coltà sono dovute, accanto alla generalecongiuntura negativa dell’economia delPaese, alla fortissima concorrenza rappre-sentata da una sempre crescente offerta dinuove tipologie di gioco, nonché dallapresenza di numerose Case da gioco neipaesi limitrofi (Austria, Francia, Svizzera)spesso ubicate a pochi chilometri dallafrontiera; a ciò si aggiungono provvedi-menti legislativi che, seppur concepiti conintenti condivisibili, penalizzano l’attivitàsenza un ritorno concreto in termini diefficacia,

impegna il Governo

ad istituire, in tempi brevi, un tavolo diconfronto con gli organismi di rappresen-tanza delle Case da gioco per valutareiniziative atte a favorirne la ripresa eco-nomica e a salvaguardarne i lavoratori.

9/282-A/39. Marguerettaz.

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 86: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera,

premesso che:

l’articolo 5 del provvedimento inesame delega il Governo ad attuare larevisione delle vigenti disposizioni antie-lusive, coordinandoli con quelli contenutinella Raccomandazione della Commis-sione europea sulla pianificazione fiscaleaggressiva n. 2012/722/UE del 6 dicembre2012, al fine di disciplinare il principiogenerale di divieto dell’abuso del diritto;

nell’ambito dei principi e criteridirettivi della delega resta salvaguardata lalibertà di scelta da parte del contribuentetra diversi regimi alternativi espressa-mente previsti dal regime tributario;

è opportuno evitare che il meroutilizzo di operazioni per le quali l’ordi-namento prevede espressamente regimi dineutralità fiscale possa essere sic et sim-pliciter confuso con l’abuso del diritto,quando l’unico risultato che determina è ildifferimento dell’emersione di base impo-nibile, senza sua definitiva sottrazione, inperfetto accordo alle finalità stesse di unregime di neutralità fiscale,

impegna il Governo

ad esplicitare, nei prossimi decreti attua-tivi della presente legge delega, il principioche non costituisce risparmio di impostaindebito, e pertanto non ha carattere eva-sivo, il mero differimento dell’emersione dibase imponibile conseguente ad operazionidi riorganizzazione aziendale, al fine dievitare che l’Amministrazione finanziariaavvii in tali casi azioni di accertamentoche spesso si rivelano infondate e infrut-tuose.

9/282-A/40. Zanetti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 6 contiene una delegalegislativa volta ad introdurre norme perla costruzione di un migliore rapporto tra

fisco e contribuenti attraverso forme dicomunicazione e cooperazione forzata, an-che in termini preventivi rispetto alle sca-denze fiscali;

il medesimo articolo delega il Go-verno ad ampliare l’ambito applicativodella rateizzazione dei debiti tributari, alfine di contrastare l’evasione fiscale econtributiva e di garantire la certezza,l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ri-scossione;

sul tema della riscossione il 22maggio 2013 la Commissione finanze haapprovato all’unanimità la risoluzione8-00002 che impegna il Governo a forniremaggiore flessibilità alle procedure di ri-scossione coattiva dei tributi, al fine di nonpregiudicare la sopravvivenza economicadel soggetto debitore;

la risoluzione approvata ha intro-dotto, tra le altre misure, il principio dellasospensione dell’esecuzione della riscos-sione in pendenza di giudizio, fino allasentenza di primo grado, dal momento cheneppure l’erario avrebbe alcun beneficiodall’eventuale riscossione anticipata, inquanto le somme riscosse e non dovutedovranno successivamente essere restituiteal contribuente che risulti vittorioso nelcontenzioso con l’erario,

impegna il Governo

ad introdurre, nei prossimi decreti attua-tivi della presente legge delega, disposi-zioni volte a distinguere, ai fini dellariscossione frazionata in pendenza di giu-dizio, tra maggiori imposte accertate afronte di maggiori redditi o componentipositivi non dichiarati dal contribuente emaggiori imposte accertate a seguito deldisconoscimento di componenti negativi,deduzioni o detrazioni indicate in dichia-razione dal contribuente, mantenendo edeventualmente incrementando la riscos-sione frazionata per le prime e sospen-dendola invece, fino alla sentenza di primogrado, per le seconde, ad esclusione diquelle operate ai sensi degli articoli 36-bise 36-ter del decreto del Presidente della

Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 87: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 esempre che il comportamento del contri-buente non integri gli estremi della frodeai sensi del decreto legislativo 9 marzo2000, n. 74.

9/282-A/41. Sottanelli, Zanetti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 8 reca principi e criteridirettivi per la revisione del sistema san-zionatorio penale, da attuarsi secondo cri-teri di predeterminazione e proporziona-lità rispetto alla gravità dei comporta-menti;

il medesimo articolo prevede chenei decreti legislativi attuativi della revi-sione del sistema sanzionatorio penalevenga definita la portata applicativa delladisciplina del raddoppio dei termini, spe-cificando che tale raddoppio si verifichisolo in presenza di effettivo invio delladenuncia ai sensi dell’articolo 331 delcodice di procedura penale, effettuato en-tro un termine correlato allo spirare deltermine ordinario di decadenza;

in sede di emanazione dei prossimidecreti attuativi sarebbe opportuno abro-gare la rilevanza penale della mera omis-sione di versamenti IVA di cui all’articolo10-ter del decreto legislativo n. 74 del2000, anche alla luce di quanto contenutoin una risoluzione approvata all’unanimitàdalla Commissione finanze il 22 maggio2013,

impegna il Governo

ad abrogare, nei prossimi decreti attuatividella presente legge delega, la specificafattispecie che colpisce con sanzione pe-nale la mera omissione del versamentoIva, situazione sovente connessa alle mo-mentanee difficoltà della mancanza di li-quidità da parte degli imprenditori tenutiad assolvere tale onere.

9/282-A/42. Librandi, Zanetti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 12 della presente leggedelega per la riforma del sistema fiscalereca principi e criteri direttivi per l’intro-duzione di norme volte a ridurre le in-certezze nella determinazione del redditoe della produzione netta e per favorirel’internazionalizzazione dei soggetti econo-mici operanti in Italia, in applicazionedelle raccomandazioni derivanti dagli or-ganismi internazionali e dall’Unione euro-pea;

tra i princìpi e i criteri direttivisarebbe opportuno introdurre anche ilriordino della disciplina inerente il sistemadi deducibilità delle spese e degli altricomponenti negativi derivanti da transa-zioni commerciali tra soggetti residenti enon, con particolare riferimento alle di-sposizioni in materia di onere della provanel caso di operazioni intercorse con im-prese residenti negli Stati di cui al decretoministeriale 23 gennaio 2002;

infatti, l’attuale disciplina del-l’onere della prova per poter dedurre icosti sostenuti per operazioni scambiatecon operatori residenti negli Stati blacklist stabilita dall’articolo 110 del TUIR èmolto restrittiva e non tiene conto che conquegli Stati sussistono regolari e legittimiscambi commerciali, oltretutto incoraggiatidai Governi per favorire l’internazionaliz-zazione delle imprese;

i maggiori porti e aeroporti cargomondiali sono localizzati in Stati black list(esempio Singapore, Hong Kong, EmiratiArabi, Thailandia, Filippine, eccetera) epertanto è inevitabile sostenere costi neiconfronti di operatori logistici ivi residenti,tuttavia l’attuale disciplina dell’articolo110 TUIR rende oltremodo difficoltoso, avolte impossibile, dedurre quei costi;

è quindi opportuno integrare que-sto tema nella delega fiscale affinché pos-sano essere previste, accanto alle attualidisposizioni dell’articolo 110 TUIR chescongiurano il rischio di elusione fiscale,ulteriori disposizioni specifiche per facili-

Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 88: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

tare l’onere della prova per le operazionidi logistica internazionale delle merci,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, in sede di ema-nazione dei prossimi decreti attuativi dellapresente legge delega o in futuri provve-dimenti che si intendano adottare, di in-trodurre anche norme relative al riordinodella disciplina inerente il sistema di de-ducibilità delle spese e degli altri compo-nenti negativi derivanti da transazionicommerciali tra soggetti residenti e non,con particolare riferimento alle disposi-zioni in materia di semplificazione del-l’onere della prova nel caso di operazioniintercorse con imprese residenti negli Statidella black list.

9/282-A/43. Oliaro.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 del testo in esameconferisce delega al Governo per il rior-dino delle disposizioni vigenti in materiadi giochi pubblici, con l’obiettivo di rior-dinare il sistema dei controlli, di intro-durre nuove norme per rafforzare i criteridi trasparenza nell’affidamento delle con-cessioni, razionalizzare il sistema sanzio-natorio e di prevenire i fenomeni di giocodi azzardo patologico, intensificando lemisure per vietare l’accesso al gioco deiminori ed individuando le risorse perfinanziare i servizi sanitari che si occu-pano del contrasto alla dipendenza dagioco d’azzardo patologico;

molte disposizioni in materia digioco d’azzardo sono già previste dal de-creto-legge n. 158 del 2012 (cosiddettodecreto Balduzzi), in particolare, quelleconcernenti rispettivamente: la regolamen-tazione e la limitazione dei messaggi pub-blicitari di giochi con vincita in denaro,anche al fine di salvaguardare i minori;l’inserimento di livelli essenziali di assi-stenza (LEA) delle prestazioni di preven-zione, cura e riabilitazione rivolte alle

persone affette da ludopatia, da realizzaremediante aggiornamento degli stessi LEA;la pianificazione dei punti della rete diraccolta del gioco volta ad assicurare ilrispetto delle distanze minime da deter-minati luoghi quali istituti di istruzione,strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi diculto, centri socio-ricreativi e sportivi,

impegna il Governo:

a valutare quali iniziative possano,nei fatti, risultare più efficaci per unaapplicazione concreta della normativa at-tualmente già in vigore, ma purtroppofinora ampiamente disattesa;

ad investire risorse di diversa naturain un’ampia azione di comunicazione e diprevenzione dei danni connessi al gioco,per evitarne la trasformazione in giocopatologico;

a valutare l’opportunità di puntualicontrolli finalizzati all’attuazione delle di-sposizioni normative già in vigore, poten-ziando il sistema sanzionatorio in caso diinosservanza e sollecitandone l’effettivaapplicazione.

9/282-A/44. Binetti, Sberna.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, compo-sto da un testo unificato adottato cometesto base dalla Commissione Finanze,prevede all’articolo 14, comma 2, unadelega per il riordino della normativa inmateria di giochi pubblici e, in tale am-bito, alla lettera u), una delega per ilrilancio del settore ippico;

il medesimo comparto, oggetto dialcune proposte di legge per il riordino,finalizzate a fronteggiare una crisi dive-nuta ormai strutturale, che ha una genesilontana e che richiede una serie di inter-venti di livello emergenziale, è investito dauna serie di rilevanti criticità e di difficoltàla cui perdita d’interesse, in generale daparte dell’opinione pubblica e, più speci-

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 89: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

ficamente, da parte degli scommettitori,che costituiscono l’elemento fondante diquesto sistema, ha determinato una evi-dente contrazione del settore;

interventi volti a favorire iniziativeper il rilancio del settore e consentire unacelere ripresa dell’intera filiera, che coin-volge oltre 50 mila famiglie, nell’ambitodel riordino delle scommesse, appaionourgenti ed indifferibili,

impegna il Governo

a prevedere nell’ambito di quanto previstodall’articolo 14, comma 2, lettera u), nu-mero 3, l’istituzione di un ufficio scom-messe ippiche per l’assolvimento delle at-tività relative, che lavori in stretta colla-borazione con la Lega ippica attivando intempi brevi, di concerto con l’Agenziadelle dogane e dei monopoli, le modifichee le innovazioni necessarie al rilancio dellascommessa su base ippica.

9/282-A/45. Faenzi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento agisce sull’archi-tettura complessiva del sistema fiscale,delineando un quadro di principi e criteriche richiama al Governo per la stesura diuna serie di decreti delegati su un arcoampio di temi e di materie;

le disposizioni contenute all’internosono rivolte all’obiettivo di provvedere adinnovare aspetti importanti e sensibili del-l’intero sistema fiscale e tributario, consi-derato anche come intervento ulterioredella politica tributaria quale strumento dicrescita economica;

gli interventi previsti dal testo basedel disegno di legge di delega fiscale,finalizzati all’obiettivo di migliorare l’at-tuale sistema fiscale che presenta moltecriticità, determinando non sole incertezzee difficoltà per il contribuente, ma anchee soprattutto una perdita di competitivitàper il nostro Paese, necessitano tuttavia di

essere affiancati ad ulteriori misure ingrado di favorire una migliore efficienzadel sistema finanziario, tributario e fiscale;

l’attuale livello massimo di utiliz-zabilità di denaro contante previsto daldecreto-legge n. 201/2011, che intervienesull’articolo 49 del decreto legislativon. 231 del 2007, riducendo da 2.500 a1.000 euro la soglia massima per l’utilizzodel contante e dei titoli al portatore,appare non condivisibile e scarsamenteefficace,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ripristinare lasoglia massima dell’utilizzo del contante a2.500 euro in considerazione che l’attualenorma non considera i maggiori costi chetale misura determina per i cittadini, acausa dell’addebito delle banche agli eser-centi di commissioni molto elevate suipagamenti effettuati attraverso strumentidi moneta elettronica.

9/282-A/46. Nastri.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre clementi dimaggiore equità nel nostro sistema fiscale,né misure rivolte alla crescita, ed in par-ticolare all’incremento dell’occupazione;

le manovre di correzione dei contipubblici per il 2012 hanno sì consentito ilmiglioramento di alcuni saldi (peraltrosolo di alcuni e in misura minore diquanto ci si sarebbe potuto attendere), mahanno generato anche effetti depressivisull’economia, come dimostra il calo delleentrate tributarie già in difficoltà e in forterecessione;

le cifre dei dati di bilancio fannointravedere una situazione socioeconomicamolto preoccupante: la disoccupazione in

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 90: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

aumento, l’impoverimento di sempre piùestesi strati di popolazione, la chiusura dipiccole e medie imprese, la mancanza disviluppo. Né le prospettive future ap-paiono migliori ove si consideri che, se-condo le previsioni più aggiornate, ripor-tate nelle Considerazioni finali del Gover-natore della Banca d’Italia all’assembleadei soci del 31 maggio 2013, anche que-st’anno si chiuderà con un forte calodell’attività produttiva e dell’occupazione;

infatti la previsione per il Pil 2013passa da un meno 1,3 ad un meno 1,7-1,8per cento del Pil;

l’attuale Governo ha più volte ri-badito la sua continuità con l’operato deiGoverni precedenti, operato che, unita-mente agli effetti della crisi, ha penalizzatoi ceti popolari, riducendo i consumi, au-mentando la disoccupazione, la povertà,nonché il divario tra una minoranza deipiù abbienti e la maggior parte dellapopolazione, mentre la ripresa economicaè al di là da venire;

infatti, anche se si sostiene che « lasituazione dell’economia comincia a mi-gliorare, anche in conseguenza delle ini-ziative governative intraprese nei mesiscorsi », tutto ciò appare notevolmentedistante dalla realtà;

d’altronde, lo ammette la stessaRelazione del Governo sulle modifiche agliobiettivi programmatici di finanza pub-blica (Doc. LVII-bis, n. 2), dove affermache « la previsione di crescita annua con-tenuta del DEF (pari a -1,3 per cento)dovrà essere rivista verso il basso ». An-cora una volta le previsioni governative,viziate dall’illusione che le politiche diausterità possano risultare espansive, sonoerronee. La congiuntura favorevole signi-fica solo un minore ritmo di contrazionedell’economia;

nel novero delle economie europee,quella italiana presenta segni di maggioreaffanno, con il Pil ancora contrassegnatodal segno meno dopo 8 trimestri conse-cutivi. Secondo l’ultima stima di Eurostat,nel secondo trimestre 2013 il Pil è cre-

sciuto dello 0,3 per cento sia nell’Eurozonasia nella Ue-27, mentre in Italia si è avutoun -0,2 per cento: ben altri ritmi dovrebbeavere la crescita per recuperare il terrenoperduto e compensare i danni che stannoprovocando le politiche di austerità;

sono preoccupanti i dati sull’occu-pazione, se è vero, come l’Istat rileva, cheil tasso di disoccupazione è tornato al 12per cento (un punto percentuale in piùsulla media europea) e quello giovanilevicino al 40 per cento, in aumento del 4,3per cento rispetto al 2012. Solo nell’ultimoanno i disoccupati sono aumentati di325,000 unità. E in queste stime non si dàconto, in maniera disaggregata, della si-tuazione drammatica, specifica, in cui ver-sano tanti disoccupati con oltre 40 o 50anni d’età, quelli che hanno perso il lavoroin età avanzata e sono ancora moltolontani dalla pensione, anche per effettodelle recenti « riforme » della previdenzache hanno sensibilmente aumentato l’etàpensionabile;

tale situazione critica del nostroapparato produttivo viene confermata an-che dalla crescita del numero delle ver-tenze gestite dalla task force del Ministerodello sviluppo economico con circa 700casi affrontati dall’inizio della crisi ad oggie con altre 150 aziende in amministra-zione controllata, casi che coinvolgonotutti i settori;

colpisce anche la vera e propriaepidemia che ha colpito la piccola e mediaimpresa: le aziende che hanno chiusobattenti tra gennaio e marzo 2013 sonostate ben 31.000. Un dato, come ha fattorilevare recentemente Il Sole 24 Ore, peg-giore addirittura rispetto al 2009, l’annopiù buio della crisi, quando il saldo ne-gativo si fermò intorno alle 30.000 unità;

una situazione così delicata chequantunque l’Italia agganciasse la flebileripresa europea (per il 2014 è impensabileprevedere una ripresa superiore al puntodi Pil), ciò sarebbe assolutamente insuffi-ciente a mettere benzina nella sua econo-mia. Per uscire da questa recessione pro-lungata, riparando pure i danni procurati

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 91: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

dal combinato disposto di crisi e austerità,il nostro Paese dovrebbe crescere nei pros-simi anni ad un tasso del 3-4 per centoalmeno;

del tutto ingiustificato, dunque,l’ottimismo dimostrato dagli esponenti go-vernativi, a seguito della chiusura dellaprocedura di infrazione per deficit ecces-sivo, gravante sull’Italia dal 2009;

sarebbe urgente una diversa poli-tica fiscale che alleggerisca la pressione sullavoro e le imprese e colpisca maggior-mente le rendite finanziarie e i grandipatrimoni e la speculazione finanziariaanche sulla base di una più incisiva im-posta sulle transazioni finanziarie,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anchelegislative, ferme restando le prerogativedel Parlamento, al fine di destinare partedelle risorse derivanti da una revisionedelle cd. « spese fiscali » o « tax expendi-tures » al rifinanziamento del credito diimposta per le assunzioni a tempo inde-terminato attuate dalle imprese a partireda quelle che operano nelle regioni del-l’obiettivo « convergenza ».

9/282-A/47. Di Salvo, Airaudo, Melilla,Marcon, Boccadutri, Paglia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre elementi dimaggiore equità nel nostro sistema fiscale,ed in particolare, non prevede le misure dicontrasto all’evasione fiscale introdottedall’ultimo Governo Prodi e che avevanodimostrato la loro efficacia, in seguitosoppresse dal Governo Berlusconi-Tre-monti;

la dimensione, la portata e l’esten-sione del fenomeno dell’evasione fiscale in

Italia rappresentano ciò che si può dav-vero definire una « pandemia » nazionale.Basti pensare alle poche cifre che, perquanto approssimative, circolano in pro-posito: l’Agenzia delle entrate stima l’eva-sione fiscale in Italia in 120 miliardi dieuro l’anno e non di imponibile evaso, madi imposte evase. Questo dà la dimensionedell’enormità del fenomeno. Secondo lestime dell’Unione europea quasi un quartodell’imposta sul valore aggiunto (IVA), chepuò rappresentare il termometro dell’eva-sione nel suo complesso, in Italia vieneevaso. Per dare un’idea del raffronto congli altri principali Paesi europei, a frontedel quarto di IVA evaso in Italia, siamo al10 per cento evaso in Germania, al 7 percento evaso in Francia e al 3 per cento,inarrivabile, evaso in Olanda;

è evidente che, in un momento distraordinaria crisi economica quale èquella che stiamo vivendo, con sacrificicrescenti e pesantissimi che si stannochiedendo a tutti i cittadini italiani, ailavoratori, alle famiglie e ai pensionati,non intervenire da parte del Governo e delParlamento con ancora maggiori decisionee determinazione nello stroncare la piagadell’evasione fiscale sarebbe oggi incom-prensibile e intollerabile;

chi ha evaso le tasse in questi anniha creato i presupposti di quella « macel-leria sociale » che purtroppo oggi la crisi ele misure prese dagli ultimi governi inflig-gono ai cittadini italiani. Pertanto, propo-niamo una vera e propria rivoluzionecopernicana. Fino ad oggi l’evasione fiscalesi è costituita « rincorrendo » i redditi nondichiarati. È un po’ come cercare un agoin un pagliaio, per dimostrare che ognisingolo imprenditore, artigiano, commer-ciante o professionista non ha dichiaratouna singola prestazione, non ha emessouno scontrino, non ha certificato un rap-porto con un cliente;

considerato che oggi esistono glistrumenti informatici e tecnici e le normegiuridiche per farlo, si deve invertire com-pletamente l’approccio, senza più cercarei redditi non dichiarati ma cercando di

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 92: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

ricostruire il regime e gli importi di spesadelle singole famiglie. Per ogni anno, tuttigli anni, per tutti i codici fiscali italiani, sidebbono incrociare due dati semplicissimi:il dato dei redditi dichiarati e il dato dellespese sostenute nel corso di quell’anno. Inquesto modo sarà possibile verificare tuttele circostanze in cui non c’è congruità trai redditi dichiarati e le spese effettuate(oggi il dato delle spese è un dato che ilGoverno può acquisire direttamente, chie-dendolo al sistema interbancario alla cuibanca dati ha accesso – articolo 11 deldecreto-legge n. 201 del 2011, convertito,con modificazioni dalla legge n. 214 del2011);

in questo modo, una volta rico-struita la spesa, si potrà chiedere al con-tribuente di giustificare le ragioni delladifferenza e, tutte le volte in cui non saràin grado di giustificare la differenza dispesa, presumere che quello sia reddito esu quello procedere all’accertamento;

alla luce dei risultati raggiunti, oc-corre anche valutare se questa metodolo-gia di lotta all’evasione possa gradual-mente, ma con determinazione, portare alsuperamento dell’attuale impianto di ac-certamento basato sul riferimento allefonti di produzione (scontrini, registriclienti fornitori e altro), che tanti onericomporta per le imprese, essendosi, tral’altro, dimostrato largamente inadeguatoai fini del contenimento e della lottaall’evasione, soprattutto per le piccole im-prese, il lavoro autonomo e talune formedi lavoro dipendente;

se così fosse, sarebbe possibile af-fiancare al patto « meno evasione – menoimposte », anche quello « più accertamentibasati sulla spesa – meno evasione –meno adempimenti per le imprese e per laproduzione del reddito »;

dobbiamo anche accompagnarequesti meccanismi di controlli informaticidelle dichiarazioni delle persone fisiche edelle società con alcune (poche) altre mi-sure volte a rafforzarli. Come la reintro-duzione del reato di falso in bilancio e ilripristino di una serie di norme di con-

trasto all’evasione e all’elusione fiscale –introdotte durante il Governo Prodi – mapoi abrogate nel corso della scorsa legi-slatura – e, segnatamente, le disposizionirelative:

1) alla responsabilità solidale traappaltatore e subappaltatore;

2) all’elenco di clienti e di forni-tori;

3) alla trasmissione telematicaall’Agenzia delle entrate dei corrispettivigiornalieri da parte delle imprese esercentiil commercio;

4) alle compensazioni effettuatedai titolari di partita IVA;

5) alla memorizzazione su sup-porto elettronico delle operazioni di ces-sione di beni e prestazioni di servizi tra-mite distributori automatici;

nell’ordinamento tributario italianomanca, inoltre, una disciplina antielusivagenerale, essendoci solo norme antielusivespecifiche per diversi settori. L’esigenza diapplicare la teoria dell’abuso di deriva-zione europea anche ai tributi non armo-nizzati, ha portato la Corte di cassazione(sentenze n. 30055, n. 30056 e n. 30057del 23 dicembre 2008) a individuarne unfondamento costituzionale nell’articolo 53della Costituzione e un legame concettualecon la teoria dell’abuso del diritto civile. Sideve dunque introdurre al riguardo unanorma di carattere generale,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anchelegislative, ferme restando le prerogativedel Parlamento, al fine di reintrodurre lenorme di contrasto all’evasione e all’elu-sione fiscale – introdotte durante il Go-verno Prodi – ma poi abrogate nel corsodella scorsa legislatura.

9/282-A/48. Airaudo, Melilla, Di Salvo,Marcon, Boccadutri, Paglia, Lavagno,Ragosta.

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 93: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre elementi dimaggiore equità nel nostro sistema fiscale,ed in particolare, non prevede una revi-sione della curva Irpef che salvaguardi lefasce di reddito più basse ed incrementi ilprelievo fiscale sui redditi più elevati, aparità di pressione fiscale complessiva,operando una redistribuzione del reddito,redistribuzione non solo utile per renderepiù equo il nostro sistema fiscale, maanche ai fini del rilancio dei consumi edella nostra economia;

fermo restando che la progressivitàdel nostro sistema impositivo come richie-sta dalla Costituzione (articolo 53: « Tuttisono tenuti a concorrere alle spese pub-bliche in ragione della loro capacità con-tributiva. Il sistema tributario è informatoa criteri di progressività ») nella concretasituazione italiana si determina con un piùefficace contrasto all’evasione ed all’elu-sione fiscali, e con l’introduzione di unimposta patrimoniale ordinaria sullegrandi ricchezze, anche una revisione dellacurva dell’irpef sarebbe utile allo scopo;

oltre i 75.000 euro di reddito im-ponibile l’aliquota prevista per il calcolodell’irpef è pari al 43 per cento;

il decreto-legge 13 agosto 2011n. 138 ha introdotto, a decorrere dal 2011e fino al 2013, un contributo di solidarietàdel 3 per cento a carico dei contribuenticon un reddito complessivo superiore a300.000 euro lordi annui;

il reddito complessivo su cui appli-care il contributo e dato dalla somma deiredditi elencati nell’articolo 6 del Tuir e,quindi, non rilevano i redditi soggetti atassazione separata, quelli esenti, i redditisoggetti a ritenute a titolo di imposta equelli soggetti a imposte sostitutive dell’Ir-pef, anche su opzione del contribuente;

il contributo è dovuto nella misuradel 3 per cento da tutti i soggetti passiviirpef sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui;

nel determinare la base imponibiledel contributo di solidarietà, si tiene contoanche di altre disposizioni di caratterestraordinario che, con analoghe finalità:

1) hanno ridotto i trattamentieconomici complessivi dei dipendenti pub-blici superiori a 90.000 euro lordi annui:a decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino al31 dicembre 2013, infatti, i trattamentieconomici complessivi dei singoli dipen-denti pubblici, anche di qualifica dirigen-ziale, superiori a 90.000 euro lordi annuisono ridotti del 5 per cento per la parteeccedente il predetto importo fino a150.000 euro, nonché del 10 per cento perla parte eccedente 150.000 euro. La CorteCostituzionale con la sentenza 223/2012ha ritenuto incostituzionale la riduzionedegli stipendi pubblici e conseguentementecon apposito decreto del Presidente delConsiglio dei ministri è stata disposta larestituzione degli arretrati negli anni 2012e 2013;

2) previsto un contributo di pe-requazione sui trattamenti pensionisticisuperiori a 90.000 euro lordi annui. Adecorrere dal 1o agosto 2011 e fino al 31dicembre 2014, i trattamenti pensionisticicorrisposti da enti gestori di forme diprevidenza obbligatorie, i cui importi com-plessivamente superino 90.000 euro lordiannui, sono assoggettati ad un contributodi perequazione pari al 5 per cento dellaparte eccedente il predetto importo fino a150.000 euro, nonché pari al 10 per centoper la parte eccedente 150.000 euro e al 15per cento per la parte eccedente 200.000euro;

pertanto in questi casi il contributodi solidarietà si applica solo sulla parte delreddito complessivo eccedente 300.000euro, che trova capienza nei redditi dicategoria diversa da quelli di lavoro di-pendente (retribuzioni e pensioni) già as-soggettati a riduzione o contributo di pe-requazione. Sulla base di quanto sopra

Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 94: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

esposto si evidenzia che circa 86.792 sonodipendenti pubblici o pensionati chehanno avuto una riduzione dell’importocorrisposto per un ammontare di 105milioni di euro;

l’analisi per classi di reddito com-plessivo evidenzia che solo lo 0,07 percento dei soggetti (pari a 31.752) dichiararedditi maggiori di 300.000 euro: il redditodei soggetti di questa classe è compostoprevalentemente da redditi da lavoro di-pendente (45 per cento), da lavoro auto-nomo (20 per cento), reddito da parteci-pazione (15 per cento), redditi da capitale(6 per cento), redditi da pensione (3 percento), fabbricati (3 per cento) e redditid’impresa (3 per cento). I soggetti chehanno pagato il contributo di solidarietàsono circa 28.000 per un ammontare com-plessivo di 260 milioni di euro (poco piùdi 9.000 euro in media, deducibili dalreddito complessivo Irpef),

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anchelegislative, ferme restando le prerogativedel Parlamento, al fine di avviare unariforma organica dell’Irpef, aumentare lano tax area per i redditi bassi e definireuna maggiore progressività permanentedell’imposta per i redditi superiori ai150.000 euro di imponibile.

9/282-A/49. Melilla, Di Salvo, Marcon,Boccadutri, Paglia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede,tra l’altro, una delega al Governo al fine diintrodurre nuove forme di fiscalità am-bientale, assicurando la compatibilità dellepolitiche fiscali con lo sviluppo sostenibile,e disincentivando le produzioni maggior-mente inquinanti;

a tal fine è indispensabile preser-vare e garantire l’equilibrio ambientaleanche attraverso una modifica della disci-

plina della tassazione e delle accise suiprodotti energetici in relazione al conte-nuto di carbonio, e comunque sulle pro-duzioni a maggiore impatto ambientale;

tra i primi posti ira le attività amaggiore impatto ambientale, vi è certa-mente l’attività di produzione di idrocar-buri, liquidi e gassosi, ottenuti in terra-ferma e in mare;

un Rapporto del Wwf titolato: « Mi-lioni di regali. Italia: Far West delle tri-velle », elaborando ciò che emerge da undossier della Cygam Energy, società cheattraverso la Vega Oil opera in Italia conpermessi di ricerca nel mare Adriatico enel canale di Sicilia, e, sulla terraferma, inAbruzzo, Puglia e Basilicata, evidenzia cheil nostro Paese garantisce un regime fiscaleparticolarmente favorevole per i produt-tori, sia in ragione dell’entità dei canoniannui per i permessi di prospezione e diricerca e per le concessioni di coltivazionee di stoccaggio nella terraferma, nel mareterritoriale e nella piattaforma continen-tale italiana, sia in ragione delle aliquotedi prodotto della coltivazione;

la situazione italiana dimostra,inoltre, che la quota delle royalties spet-tanti per legge alle Regioni, difficilmenteriesce ad avere un valore di compensa-zione rispetto ai danni ambientali ed eco-nomici che le attività estrattive compor-tano. A riguardo, il caso della Val d’Agri,in Basilicata, e della Calabria sono em-blematici. In tali Regioni, le risorse gene-rate dalle royalties non hanno prodotto lanascita di nuove imprese, né hanno avutosignificative ricadute occupazionali sull’in-dotto, né tantomeno sono state utilizzateper interventi nel campo della tutela edella conservazione della biodiversità;

secondo quanto previsto dal de-creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,e s.m.i., le royalties gravano per il 10 percento sugli idrocarburi liquidi e gassosiestratti, con l’eccezione degli idrocarburiliquidi estratti in mare per i quali l’ali-quota è del 4 per cento. In Russia sonodell’80 per cento, in Alaska del 60 percento, in Canada del 45 per cento, negliUSA del 30 per cento;

Atti Parlamentari — 94 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 95: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

e tutto ciò quando le attività diricerca e di estrazione di idrocarburi (sonocentinaia le concessioni e più di 1.000 ipozzi produttivi in Italia, tra terraferma emare) stanno mettendo a repentaglio l’in-tegrità del nostro territorio, e dell’am-biente marino;

ricordiamo che gli idrocarburi sonocomposti chimici costituiti da atomi dicarbonio e di idrogeno cancerogeni perl’uomo, che una volta dispersi nel marevengono assorbiti dai tessuti dei pescientrando nella catena alimentare ancheper un raggio di 10 chilometri,

impegna il Governo

a prevedere, nell’ambito della prevista re-visione della fiscalità energetica e ambien-tale, un sensibile incremento delle aliquotedi prodotto attualmente vigenti, per leproduzioni di idrocarburi, liquidi e gas-sosi, ottenuti in terraferma e in mare.

9/282-A/50. Pellegrino, Zaratti, Zan, Pa-glia.

La Camera dei Deputati in sede diesame dell’AC 282 ed abb-A « Delega alGoverno recante disposizioni per un si-stema fiscale più equo, trasparente eorientato alla crescita » considerato che:

nel quadro di un compiuto federali-smo municipale, ma anche nell’ottica di unrecupero di sacche di evasione fiscale, eraprevisto, sul fronte degli affitti, l’esordiodella c.d. « cedolare secca », uno strumentoche ha deluso le aspettative di quanti,Stato ed Enti territoriali, confidavano inesso per far emergere il mercato illecitodegli affitti, e che non solo non ha deter-minato quel recupero significativo del-l’evasione fiscale che rappresentava unodei suoi presupposti, ma ha anche com-portato enormi perdite di gettito. Infatti inbase ai dati indicati nel Bollettino delleentrate tributarie, il gettito della cedolaresecca è risultato pari a 675 milioni di euronel 2011 (a fronte di un gettito atteso intermini di competenza pari a 3.194 mi-

lioni), e pari a 1.020 milioni di euro nel2012 (a fronte di un gettito atteso per lostesso anno pari a 3.558 milioni): risultatifinanziari che dimostrano che chi prati-cava il mercato sommerso degli affitti hacontinuato a farlo;

la stessa cedolare secca, oltre a talieffetti distorsivi, è rea dell’aver favorito iproprietari con redditi superiori ai300.000 euro, grazie ad una diminuzionedella pressione fiscale a loro carico pari a4.700 euro, vantaggio questo, che ha con-tinuato a decrescere parallelamente all’ab-bassarsi del reddito, arrivando a zerointorno ai 20.000 euro per poi diventarenegativo con redditi più bassi;

effetti distorsivi si registrano anchesul piano dell’operatività della norma. At-tualmente, infatti, l’articolo 3 del decretolegislativo n. 23 del 2011, norma istitutivadella cedolare secca, accordando un iden-tico beneficio fiscale a tutti i proprietari,senza distinguere tra canale concordato elibero mercato, di fatto, elimina ogni con-venienza a praticare affitti calmierati ri-spetto al libero mercato;

senza alcuna forma differenziale diagevolazione, nessun proprietario è inte-ressato a sottoscrivere un contratto dilocazione del proprio immobile con ilquale riceve una remunerazione più bassa,

impegna il Governo

nell’ambito di una riforma della fiscalitàimmobiliare a modificare la disciplina del-l’imposta c.d. cedolare secca abrogandolaper i contratti a canone libero, ed aprevedere l’abbattimento del 50 per centodell’aliquota attuale per i soli contratti acanone concordato, anche al fine di in-centivare il ricorso a tale tipologia dicontratti rivelatisi un valido strumento percalmierare il mercato delle locazioni edaiutare concretamente le famiglie italianeche vivono in affitto, ed, al contempo,favorire il contrasto all’evasione fiscale.

9/282-A/51. Piazzoni, Paglia, Ragosta,Lavagno.

Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 96: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera dei Deputati in sede diesame dell’AC 282 ed abb-A « Delega alGoverno recante disposizioni per un si-stema fiscale più equo, trasparente eorientato alla crescita » considerato che:

per tutelare il cittadino consumatore,con la finanziaria 2008, è stato previstonel nostro ordinamento un meccanismovolto a sterilizzare e, conseguentemente,diminuire le aliquote delle accise sui pro-dotti energetici usati come carburanti perauto e combustibili per riscaldamento percompensare le maggiori entrate dell’Ivaderivanti dalle variazioni del prezzo inter-nazionale, detto accisa mobile, ma rimastofinora inapplicato;

nel corso degli ultimi anni infatti, ilmeccanismo incrociato di accise più Iva hacomportato un incremento notevole dellatassazione sui carburanti. La somma diqueste imposte, tuttavia, pur non posizio-nandosi ai vertici del panorama europeo,è aumentata progressivamente divenendoun modo silenzioso di prelievo fiscale« mimetizzato » adottato dagli ultimi Go-verni via via con differenti motivazioni eche in tale sede giova ricordare quali: laguerra di Abissinia del 1935, la crisi diSuez del 1956, il disastro del Vajont del1963, l’alluvione di Firenze del 1966, ilterremoto del Belice del 1968, il terremotodel Friuli del 1976, il terremoto dell’Irpi-nia del 1980, la missione in Libano del1983, la missione in Bosnia del 1996, ilcontributo in favore del rinnovo contrat-tuale degli autoferrotranviari del 2004 equello per l’acquisto di autobus ecologicidel 2005;

cessata l’imposizione di scopo, però,la rendita di tali imposte, nel corso deglianni, si è « traslocata » sulla fiscalità ge-nerale garantendo un’entrata certa e con-sistente, rappresentando l’accisa la terzaimposta, dopo l’Irpef e l’IVA, per impor-tanza di gettito. Se alle accise, poi, sisommano l’imposta di fabbricazione (de-finita per decreto ministeriale) e l’IVA sulprezzo e sull’accisa, si configura un ano-malo fenomeno di doppia imposizione fi-scale;

nello specifico il meccanismo dell’ac-cisa mobile consiste in una riduzione tri-mestrale delle accise, compensata dallemaggiori entrate dell’Iva incassate dalloStato ad ogni aumento del prezzo deiprodotti petroliferi: nella sostanza l’« extragettito » vale a sterilizzare l’imposta,

impegna il Governo

a calmierare il continuo aumento delprezzo dei carburanti introducendo nelnostro ordinamento l’accisa mobile, mec-canismo già introdotto con la legge Finan-ziaria del 2008 ma rimasto finora inap-plicato, che sterilizza i perversi effettimoltiplicatori degli aumenti del prezzoindustriale dei carburanti sull’Iva, al finedi sostenere il potere d’acquisto dei con-sumatori e contenere la dinamica infla-zionistica innescata principalmente dal-l’andamento dei prezzi alla pompa dibenzina e gasolio.

9/282-A/52. Paglia, Lavagno, Ragosta.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre clementi dimaggiore equità e trasparenza nel nostrosistema fiscale, ed in particolare non pre-vede misure efficaci per combattere ilfenomeno delle cosiddette « società di co-modo »;

il passaggio dal reddito al patrimo-nio (ovvero ad una tassazione del redditopresunto sulla base della consistenza pa-trimoniale) potrebbe essere adottato per igruppi di impresa e per le imprese singoledotate di una minima consistenza patri-moniale, cercando di evitare i fenomeni di« imprese in perdita ripetuta » noti da annied oggetto di diversi infruttuosi tentativi direvisione;

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 97: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

è sbagliato ritenere che il patrimo-nio delle società sia già conteggiato nel pa-trimonio delle famiglie che ne sono pro-prietarie, perché non c’è una necessariacorrispondenza tra valore delle quote pro-prietarie e stato patrimoniale della società.Né bisogna pensare che assoggettare a pa-trimoniale le società implichi tassare gli« strumenti della produzione ». Si consideriche il 40 per cento della ricchezza immobi-liare complessiva della nazione è possedutada società. È ovvio che questi immobili nonsono tutti destinati alla attività produttivadelle società che li possiedono (per questinaturalmente si potrebbero individuareforme di esenzione). Ad esempio, il 10 percento del totale degli immobili residenzialiin Italia sono posseduti da società, e certonon vi sarebbe motivo di esentarli; né visarebbe motivo di esentare gli immobili nonresidenziali posseduti da « imprese » cheesistono solo per gestire questo patrimonioimmobiliare. Per questo andrebbero propo-ste anche norme più efficaci di quelle at-tualmente in vigore contro le cosiddette« società di comodo »;

secondo la Data BaseGeomaitik,una banca dati dell’Agenzia delle entrate,a livello nazionale ci sarebbe una diffe-renza del 38,41 percento fra il redditodichiarato e il reddito presunto degli ita-liani che non sono lavoratori dipendenti opensionati. Due degli strumenti maggior-mente utilizzati, soprattutto per i detentoridi beni di grande valore o di patrimoni dicentinaia di migliaia di euro, per eludereo per evadere le imposte sono quelli dellacostituzione di « società di comodo » e delricorso ai « trust »;

il decreto-legge n. 138 del 2011,secondo gli annunci dell’allora Ministroper la semplificazione, avrebbe dovutoporre fine alle società di comodo e invecesi è limitato a intervenire su quelle cheavevano denunciato perdite persistenti;

in realtà, norme per colpire lesocietà di comodo esistono già: per esem-pio, chi intesta la propria barca a unasocietà controllata da se stesso o daipropri familiari potrà recuperare l’imposta

sul valore aggiunto versata ai fornitori solose paga un noleggio superiore a soglie pre-fissate. Il trucco non funziona se si usa loyacht gratis o versando un obolo irrisorioalla società che ne è formalmente proprie-taria. Questa forma di elusione fiscale èdiffusissima. Sarebbero oltre 4.000 le so-cietà che hanno come attività il « noleggio diimbarcazioni da diporto senza equipag-gio ». E gran parte di queste affitta la barcaai propri soci. I controlli hanno però fin quidato risultati scarsi: poche decine di conte-stazioni per un valore complessivo nell’or-dine dei milioni di euro;

ancora più difficile appare la cac-cia al trust, una formula giuridica anglo-sassone che consente di schermare il realeproprietario di un bene designando unintestatario giuridico e un beneficiarioeconomico. Al « supermarket » dell’elu-sione il trust ha un grande successo: ne fauso chi vuole proteggere i propri beni dallepretese dei creditori o, in caso di separa-zione, dalle richieste della ex moglie. Ma iltrust, funziona benissimo anche per elu-dere il fisco non si contano i beni di lusso(ville, barche, auto) intestati, per esempio,a strutture fiduciarie con sede nelle isolebritanniche del Canale della Manica. An-che in questo caso, negli ultimi anni, lenorme e i controlli si sono fatti piùstringenti, ma la stessa moltiplicazione deiprofessionisti del trust appare un’implicitaconferma che gran parte degli evasori èpiù che convinta di farla franca;

se davvero si vuole combattere ilfenomeno delle società « filtro » basterebbeobbligare tutte le società a rilevare l’iden-tità dei domini, delle persone fisiche che lecontrollano. Sarebbe una svolta nella lottaall’evasione fiscale e anche nella repres-sione della criminalità organizzata,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziativeanche legislative, ferme restando le pre-rogative del Parlamento, al fine di:

a) imporre l‘obbligo alle società eagli enti, anche privati, iscritti nei pubblici

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 98: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

registri che possiedono beni individuaticon un decreto del direttore dell’Agenziadelle entrate, aventi meno di quindici socio partecipanti, di indicare gli estremi iden-tificativi delle persone fisiche che eserci-tano, anche in via di mero fatto, poteri diindirizzo nella gestione dei beni stessi;

b) prevedere che i beni le cuiindicazioni sono omesse o formulate conriferimento a persone fisiche i cui redditi,dichiarati nei cinque periodi d’impostaprecedenti risultano palesemente spropor-zionati rispetto al valore dei medesimi,siano requisiti fino al pagamento delleimposte accertate e non pagate.

9/282-A/53. Aiello, Nicchi, Piazzoni, Pa-glia, Ragosta, Lavagno.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento al nostro esamedal titolo: « Disposizioni per un sistemafiscale più equo, trasparente e orientatoalla crescita », in realtà non contiene mi-sure essenziali per introdurre elementi dimaggiore equità nel nostro sistema fiscale,ed in particolare, non dispone incrementidelle detrazioni per carichi familiari cdegli assegni familiari di fronte a undisagio crescente delle famiglie italiane;

infatti – secondo l’Istat – una delleprincipali determinanti dell’attuale reces-sione, iniziata nella seconda metà del2011, è la caduta del reddito disponibile,che ha determinato una profonda contra-zione dei consumi delle famiglie. Nel 2012,infatti, in presenza di una flessione delprodotto interno lordo reale del 2,4 percento, il potere d’acquisto delle famiglie èdiminuito del 4,8 per cento. Si tratta diuna caduta di intensità eccezionale e chegiunge dopo un quadriennio caratterizzatoda un continuo declino (nel 2011 il redditoreale era inferiore di circa il 5 per centorispetto a quello del 2007, ultimo anno incui aveva presentato una dinamica posi-tiva). Alla riduzione del reddito disponibiledelle famiglie hanno contribuito soprat-

tutto la forte contrazione del reddito daattività imprenditoriale e l’inasprimentodel prelievo fiscale. I redditi da lavorosono rimasti pressoché stabili in termininominali, subendo comunque la perdita dipotere d’acquisto dovuta all’inflazione;

i redditi da lavoro dipendentehanno segnato nel 2012 una crescita nulla,mentre erano aumentati dell’1,8 per centonel 2011 e dello 0,7 per cento nella mediadel periodo 2009-2011. L’incidenza delleimposte correnti sul reddito disponibiledelle famiglie è salita al 16,1 per cento, unpunto percentuale in più rispetto all’annoprecedente e al livello più alto dal 1990. Seal prelievo fiscale corrente si aggiungono lealtre imposte sulla produzione, rappresen-tate essenzialmente dall’Imu, l’incidenzadel prelievo sul reddito disponibile sale al16,5 per cento, con un incremento di 1,3punti percentuali rispetto all’anno prima.Considerando i contributi sociali effettivi efigurativi, l’incidenza del carico fiscale econtributivo corrente sul reddito disponi-bile tocca il 30,3 per cento, a fronte del29,4 per cento del 2011;

la riduzione dei consumi ha inte-ressato tutte le categorie di beni e servizi,anche se le famiglie hanno ridotto in modoparticolarmente marcato le spese per ve-stiario (-10,2 per cento), trasporti (-8,5 percento), mobili ed elettrodomestici (-5,8 percento), comunicazioni e servizi culturali(rispettivamente –4,8 per cento e –4,7 percento);

continua a crescere in modo con-sistente la quota di individui che dichia-rano di non potersi permettere un pastoadeguato (cioè con proteine della carne,del pesce o equivalente vegetariano) al-meno ogni due giorni (16,6 per cento),quota triplicata in due anni. Questo datoè confermato dalla riduzione in termini diquantità e/o qualità del consumo di carneo pesce da parte delle famiglie (rispetti-vamente dal 48,3 percento del 2011 al 57per cento del 2012 per la carne e dal 50,1al 58,2 per cento per il pesce);

le persone, inoltre, che affermanodi non poter riscaldare adeguatamente

Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 99: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

l’abitazione (21,1 per cento) sono raddop-piate in due anni e coloro che dichiaranodi non potersi permettere una settimanadi ferie in un anno rappresentano ormai lametà del totale (50,4 per cento rispetto al46,7 per cento del 2011). Gli individui chevivono in famiglie che non possono soste-nere spese impreviste di un importo rela-tivamente contenuto (800 euro) raggiun-gono il 41,7 per cento (erano il 38,6percento nell’anno precedente);

il divario tra il Mezzogiorno e ilresto del Paese continua ad aumentareanche nel 2012. Nelle regioni del Mezzo-giorno il peggioramento è più marcatorispetto al Nord e al Centro: la depriva-zione materiale, aumentata di oltre trepunti percentuali, colpisce il 40,1 perconto della popolazione, mentre la gravedeprivazione, con un aumento di oltrecinque punti, riguarda ormai una personasu quattro (25,1 per cento);

la condizione di deprivazione ma-teriale è più diffusa tra le persone chevivono da sole (il 27,5 per cento è depri-vato, il 16,9 per cento lo è in manieragrave), specie se anziane (30,6 per cento e18,7 per cento) e tra coloro che appar-tengono alle famiglie più numerose; nellefamiglie con cinque componenti, il 35,3per cento risulta deprivato e il 22,9 percento lo è gravemente. I dati confermano,inoltre, che la deprivazione è più elevatatra gli individui in famiglie monoparentalie in famiglie in cui la persona di riferi-mento è giovane, ha conseguito un bassotitolo di studio, lavora a tempo parziale osoprattutto se è disoccupata o in cerca diprima occupazione (ben il 60,9 per centoè deprivata e il 41,1 per cento vive infamiglie gravemente deprivate),

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziativeanche legislative, ferme restando le pre-rogative del Parlamento, al fine di desti-nare parte delle risorse derivanti dal con-trasto all’evasione c dall’ incremento delgettito fiscale derivanti dalle disposizionipreviste dal provvedimento al nostro

esame, a misure volte ad aumentare ledetrazioni Irpef per carichi familiari e gliassegni familiari anche estendendone laplatea dei beneficiari.

9/282-A/54. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Pa-glia, Ragosta, Lavagno.

La Camera,

considerato che:

l’articolo 9 del testo in esame, con-tiene disposizioni sul rafforzamento del-l’attività conoscitiva e di controllo;

con disposizioni approvate nel 2009sono state demandate alle regioni le re-golazioni sull’applicabilità del Documentounico di regolarità contribuiva (DURC) alcommercio ambulante;

ne è seguito un incremento moltoforte dell’evasione contributiva in tale set-tore, peraltro a « macchia di leopardo », aseconda delle decisioni regionali di man-tenerlo o escluderlo;

questa situazione comporta unagrave disparità di trattamento tra i varioperatori del settore e di conseguenza unaalterazione del principio della concor-renza, sia nell’ambito dello stesso com-mercio ambulante, sia tra questo e ilcommercio in sede fissa,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di approvazione dellaLegge di stabilità per il 2014 o nel primoprovvedimento che si ritenga utile, la rein-troduzione dell’obbligo di possedere il Do-cumento unico di regolarità contributiva(DURC) in carico agli operatori del com-mercio ambulante, stabilendo che esso sianecessario in particolare per l’operativitàed il rinnovo delle licenze.

9/282-A/55. Laffranco, Bernardo.

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 100: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

La Camera,

considerato che:

l’articolo 8 del testo in esame prov-vede alla revisione del sistema sanziona-torio penale secondo criteri di predeter-minazione e di proporzionalità rispettoalla gravità dei comportamenti;

nel parere del Comitato per lalegislazione, sotto il profilo della correttaformulazione, del coordinamento interno edella tecnica di redazione del testo siosserva che il provvedimento reca dispo-sizioni nelle quali i principi e criteridirettivi appaiono eccessivamente generici;in tale ambito risulta oltremodo dilatatol’orizzonte della scelta discrezionale delGoverno;

l’articolo 8 appare carente di unacompleta ricognizione dei principi e criteridirettivi, che sarebbero necessari ad unacompiuta revisione del sistema sanziona-torio,

impegna il Governo

in sede di redazione dei decreti legislativiapplicativi della delega, a prevedere, insede di revisione del regime della dichia-razione infedele, sanzioni differenziate efortemente ridotte nelle ipotesi di sempliceerrore di fatto o di diritto nella dichiara-zione.

9/282-A/56. Riccardo Gallo.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento recanorme in materia di revisione del sistemafiscale mediante delega al Governo;

l’articolo 13 detta i principi e icriteri direttivi per l’attuazione della de-lega in materia di IVA, che deve avvenireattraverso la semplificazione dei sistemispeciali nonché l’attuazione del regime delgruppo IVA;

nel corso della scorsa legislatura laVI Commissione Finanze ha approvato ildocumento finale relativo al « Libro verdesul futuro dell’IVA », presentato dallaCommissione europea il 1° dicembre 2010(COM(2010)695 definitivo) per rivederecomplessivamente il sistema vigente del-l’IVA, al fine di conseguire, tra gli altriobiettivi, il rafforzamento della coerenzatra il regime dell’IVA e il mercato unico,l’incremento del gettito dell’imposta e ilcontrasto ai fenomeni di frode;

l’ordinamento comunitario dell’IVAammette limitazioni alla detrazione del-l’IVA con esclusivo riguardo all’impostarelativa ai beni e servizi promiscuamenteutilizzati da un soggetto passivo per effet-tuare nel contempo operazioni attive im-ponibili e operazioni attive esenti. Dettelimitazioni possono, pertanto, riguardaresolo l’IVA assolta per l’acquisto di beni eservizi utilizzati promiscuamente e nonanche quella relativa ai beni e serviziutilizzati unicamente per effettuare ope-razioni imponibili;

la normativa nazionale prevede, in-vece, che per i soggetti che pongono inessere sistematicamente sia operazioni im-ponibili sia operazioni esenti, l’IVA detrai-bile deve essere, comunque, computata infunzione del pro rata per tutti gli acquistidi beni e servizi (cosiddetti « pro ratagenerale »), e non soltanto per quelli uti-lizzati promiscuamente;

recenti sentenze della Corte di giu-stizia dell’Unione europea hanno giudicatoincompatibili con l’ordinamento comuni-tario normative nazionali che risultavanosimilari a quella italiana;

è necessario ovviare a possibili cen-sure di non conformità della disciplinanazionale rispetto alla normativa comuni-taria per quanto attiene alle modalità peril calcolo del pro rata (di limitazione delladetrazione dell’IVA assolta sugli acquisti)in presenza di operazioni esenti;

a tal fine sarebbe auspicabile in-trodurre nella normativa nazionale unmiglioramento del sistema della cosiddetta

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 101: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

« separazione delle attività » di cui all’ar-ticolo 36 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cheaccorda ai soggetti che trovano penaliz-zante la determinazione forfettaria (cioèper mezzo del calcolo del pro rata) del-l’imposta detraibile, la possibilità di op-tare, nel rispetto di determinate condi-zioni, per l’applicazione separata dell’im-posta (a ciascun « comparto » di attivitàesercitato);

l’esercizio di tale opzione consen-tirebbe – in armonia con i principi co-munitari – di applicare il criterio del prorata all’IVA relativa ai soli acquisti di benie servizi ad utilizzazione promiscua, sal-vaguardando il diritto alla detrazione inmisura piena per gli acquisti di beni eservizi utilizzati esclusivamente per l’effet-tuazione di operazioni imponibili,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità d’armonizzare ladisciplina sull’applicazione separata del-l’IVA di cui all’articolo 36 del Decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633 con la disciplina del dirittoalla detrazione previsto dalla predetta di-rettiva 2006/112/CE.

9/282-A/57. Lorenzo Guerini.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento recanorme in materia di revisione del sistemafiscale mediante delega al Governo;

l’articolo 15 delega il Governo adintrodurre nuove forme di fiscalità al finedi preservare e garantire l’equilibrio am-bientale (green taxes), in raccordo con latassazione già vigente a livello regionale elocale e nel rispetto del principio dellaneutralità fiscale; si prevede inoltre larevisione della disciplina delle accise suiprodotti energetici anche in funzione delcontenuto di carbonio, come previsto dallaproposta di Direttiva del Consiglio europeo

in materia di tassazione dei prodotti ener-getici e dell’elettricità e che il gettitoderivante dall’introduzione della carbontax è destinato prioritariamente alla ridu-zione della tassazione sui redditi, in par-ticolare sul lavoro, e al finanziamentodelle tecnologie a basso contenuto di car-bonio, nonché alla revisione del finanzia-mento dei sussidi alle fonti di energiarinnovabili;

il tema della green economy costi-tuisce senza dubbio la chiave di volta perlo sviluppo di lungo-periodo del Paese,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di favorire unapproccio basato sul contenuto di CO2 deiprodotti commercializzati in luogo del si-stema « cap & trade » basato su emissioninei territori dei singoli Stati anche al finedi contrastare fenomeni di « dumping am-bientale ».

9/282-A/58. Ginato.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento recanorme in materia di revisione del sistemafiscale mediante delega al Governo;

l’articolo 15 delega il Governo adintrodurre nuove forme di fiscalità al finedi preservare e garantire l’equilibrio am-bientale (green taxes), in raccordo con latassazione già vigente a livello regionale elocale e nel rispetto del principio dellaneutralità fiscale; si prevede inoltre larevisione della disciplina delle accise suiprodotti energetici anche in funzione delcontenuto di carbonio, come previsto dallaproposta di Direttiva del Consiglio europeoin materia di tassazione dei prodotti ener-getici e dell’elettricità e che il gettitoderivante dall’introduzione della carbontax sia destinato prioritariamente alla ri-duzione della tassazione sui redditi, inparticolare sul lavoro, e al finanziamentodelle tecnologie a basso contenuto di car-

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 102: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

bonio, nonché alla revisione del finanzia-mento dei sussidi alle fonti di energiarinnovabili,

impegna il Governo

a specificare che la riduzione della tassa-zione sul lavoro conseguente all’utilizzodella carbon tax operi in via prioritaria suquello generato dalla green economy.

9/282/59. Bratti, Mariani.

La Camera,

premesso che:

il presente articolo reca norme inmateria di revisione del sistema fiscalemediante delega al Governo;

l’articolo 12 reca i princìpi e criteridirettivi per l’introduzione di norme voltea ridurre le incertezze nella determina-zione del reddito e della produzione nettae per favorire l’internazionalizzazione deisoggetti economici operanti in Italia, inapplicazione delle raccomandazioni deri-vanti dagli organismi internazionali e dallaUnione europea;

la lettera a) introduce criteri chiarie coerenti con la disciplina di redazionedel bilancio, in particolare per determi-nare il momento del realizzo delle perditesu crediti, ed estensione del regime fiscaleprevisto per le procedure concorsuali an-che ai nuovi istituti introdotti dalla ri-forma del diritto fallimentare e dalla nor-mativa sul sovraindebitamento, nonchéalle procedure similari previste negli or-dinamenti di altri Stati;

poiché sarebbe utile chiarire il con-tenuto della norma anche sotto il profilotemporale,

impegna il Governo

a chiarire il principio della competenzatemporale di tale disposizione anche at-traverso una eventuale modifica al TUIR.

9/282-A/60. De Menech.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 10 comma 1, lettera a)disciplina il rafforzamento e razionalizza-zione dell’istituto della conciliazione nelprocesso tributario, anche in un’ottica dideflazione del contenzioso e di coordina-mento con la disciplina del contraddittoriofra contribuente e amministrazione nellefasi amministrative di accertamento deltributo, con particolare riguardo a queicontribuenti nei confronti dei quali siconfigurano violazioni di minore entità,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere l’isti-tuto della conciliazione giudiziale anche ingrado di appello, salva la possibilità dellaconciliazione stragiudiziale anche in pen-denza del giudizio davanti alla Corte dicassazione.

9/282-A/61. Pelillo.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento recanorme in materia di revisione del sistemafiscale mediante delega al Governo;

il presente provvedimento è fina-lizzato ad attuare una complessiva razio-nalizzazione e sistematizzazione della di-sciplina dell’attuazione e dell’accertamentorelativa alla generalità dei tributi, nonchéa proseguire il contrasto all’evasione eall’elusione e il riordino dei fenomeni dierosione fiscale (cosiddette tax expeditures)– ferma restando la tutela, oltre che dellafamiglia e della salute, dei redditi di lavorodipendente e autonomo, dei redditi daimprese minori e dei redditi da pensione;

è noto che sul recupero di risorsesull’evasione fiscale si gioca larga partedella futura possibilità di spesa del Paese;

per questo motivo tra le raccoman-dazioni per l’Italia in materia di politicaeconomica, il Consiglio dell’Unione euro-

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 103: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

pea ha posto quella di proseguire la lottaall’evasione fiscale, migliorando il rispettodell’obbligo tributario e contrastando inmodo incisivo l’economia sommersa e illavoro irregolare;

lo stesso Presidente del Consigliodei Ministri in risposta il 10 luglio 2013 alquestion time alla Camera sugli intendi-menti per il contrasto al fenomeno haaffermato che le due direttrici del Governosaranno da un lato, intensificare l’attivitàdi contrasto agli illeciti per incidere inmaniera strutturale sul fenomeno dell’eva-sione, dall’altro migliorare il rapporto trafisco e contribuenti;

uno dei fattori che favorisconol’evasione fiscale è costituito dal livello dicontante in circolazione,

impegna il Governo

ad incentivare i pagamenti elettronici ap-plicando detrazioni fiscali delle spese ef-fettuate con moneta elettronica progres-sive all’aumentare del reddito speso.

9/282-A/62. Coppola.

La Camera,

premesso che:

la distribuzione automatica di ali-menti e bevande nasce e si sviluppa comerisposta ai nuovi stili di vita;

secondo i dati 2012 dell’associa-zione italiana Distribuzione Automatica –CONFIDA – il valore stimato del settore èdi circa 2,5 miliardi di fatturato e siaffianca agli altri comparti produttivi piùvirtuosi del Made in Italy, circa il 70 percento dei distributori automatici e sistemidi pagamento progettati e prodotti nelnostro Paese è esportato in Europa e suglialtri mercati internazionali;

l’articolo 20 decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha daultimo modificato il regime IVA dellasomministrazione di alimenti e bevande

effettuate mediante distributori automaticiaumentando l’aliquota IVA dal 4 al 10 percento, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

è quanto mai indispensabile intro-durre disposizioni rivolte ad evitare unridimensionamento in termini di occupa-zione in questo settore;

le attuali norme in vigore non pre-vedono alcuna forma di tracciatura delletransazioni relative alle vendite al con-sumo mediante distributori automatici conla conseguenza che il fisco non ha stru-menti idonei per riscontrare le vendite e lesomministrazioni effettive;

è necessario riformare la norma-tiva in materia di somministrazione me-diante distribuzione automatica e semiau-tomatica per la tutela della concorrenza ecrescita del mercato, per la semplifica-zione normativa, per la prevenzione delriciclaggio dei proventi di attività crimi-nose, nonché per garantire il regolareafflusso del prelievo tributario gravantesulla distribuzione automatica e semiau-tomatica,

impegna il Governo:

ad introdurre una disciplina specificadel settore avendo particolare riguardoall’introduzione della definizione di distri-buzione automatica e semiautomatica,nonché alla semplificazione burocratica;

ad introdurre un sistema di certifi-cazione degli incassi da conseguire, in viaprioritaria, attraverso l’implementazionedell’hardware e dei software utilizzati dallemacchine automatiche e semiautomaticheper la rilevazione del numero delle ero-gazioni;

ad introdurre un sistema di certifi-cazione delle imprese che esercitano l’at-tività di somministrazione mediante distri-buzione automatica e semiautomatica, concriteri di. classificazione in base alla ca-pacità economica ed alla capacità tecnicaper la partecipazione alle gare indette perla concessione del servizio medesimo;

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 104: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

ad introdurre, anche al fine di con-trastare più efficacemente le infiltrazionidelle organizzazioni criminali nell’eserci-zio dell’attività della somministrazionemediante distribuzione automatica e se-miautomatica, norme tese alla trasparenzaed al rafforzamento dei requisiti soggettivi,di onorabilità e professionalità dei soggettiche, direttamente o indirettamente, con-trollino o partecipino al capitale dellesocietà concessionarie del servizio, nonchédegli esponenti aziendali dotati di legalerappresentanza, prevedendo altresì speci-fiche cause di decadenza dalle concessionio cause di esclusione dalle gare indette perla selezione del gestore;

a prevedere una razionalizzazioneterritoriale della rete di distribuzione au-tomatica e semiautomatica a servizio dellepubbliche amministrazioni.

9/282-A/63. Lodolini.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 8 reca principi e criteridirettivi per la revisione del sistema san-zionatorio penale, da attuarsi secondo cri-teri di predeterminazione e proporziona-lità rispetto alla gravità dei comporta-menti;

il medesimo articolo prevede chenei decreti legislativi attuativi della revi-siona del sistema sanzionatorio penalevenga definita la portata applicativa delladisciplina del raddoppio dei termini, spe-cificando che tale raddoppio si verifichisolo in presenza di effettivo invio delladenuncia ai sensi dell’articolo 331 delcodice di procedura penale, effettuato en-tro un termine correlato allo spirare deltermine ordinario di decadenza,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei prossimi decretiattuativi della presente legge delega, atrasformare, per evidenti ragioni di tuteladei cittadini, la previsione che riformula la

disciplina del raddoppio dei termini diaccertamento in norma interpretativa e diesplicitare che non siano fatti salvi glieffetti degli atti di controllo già notificatialla data di entrata in vigore dei medesimidecreti.

9/282-A/64. Nesi, Zanetti.

La Camera,

premesso che:

data l’esigenza di adottare standarddi qualità per l’erogazione dei servizi pub-blici e di tutelare il consumatore, la Cartadei servizi è uno strumento di informa-zione e di comunicazione che incide neirapporti tra gli utenti del gioco a distanzae l’Amministrazione autonoma dei mono-poli di Stato-AAMS, attraverso i conces-sionari e costituisce un « patto » o « con-tratto » informale tra le due parti;

attraverso la carta di servizio ilgiocatore ha a disposizione uno strumentodi tutela che lo assicura sul corretto svol-gimento del servizio in coerenza con gliimpegni assunti dall’amministrazione e daiconcessionari e gli consente un controllodiretto sulla qualità dei servizi di cuiusufruisce;

il concessionario, al momento dellastipula della concessione, riceve l’assegna-zione degli impegni da rispettare nel corsodell’erogazione dei propri servizi per ga-rantire la loro coerenza con il gioco re-sponsabile;

l’articolo 14 della presente leggedelega riguarda i giochi pubblici, e prevede– oltre ad una raccolta sistematica delladisciplina in un codice delle disposizionisui giochi e ad un riordino del prelievoerariale sui singoli giochi – specifichedisposizioni volte, tra l’altro a: tutelare iminori dalla pubblicità dei giochi e arecuperare i fenomeni di ludopatia,

impegna il Governo

nell’attuazione delle deleghe ed eventual-mente con ulteriori atti normativi, a in-

Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 105: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

tervenire nella direzione di organizzarel’accesso al gioco potenzialmente compul-sivo tramite l’evoluzione e lo sviluppo dicarte di servizio contenenti informazionipersonali rilevanti sotto il profilo del giocoche tengano conto anche della capacità dispesa e del reddito complessivo del gioca-tore.

9/282-A/65. Marco Di Stefano.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 13 detta principi e criteridirettivi per l’attuazione della delega inmateria di IVA, che deve avvenire attra-verso la semplificazione dei sistemi spe-ciali, nonché l’attuazione del regime delgruppo IVA;

il medesimo articolo delega altresìil Governo ad introdurre norme per larevisione delle imposte sulla produzione esui consumi e delle imposte « minori »,ossia le imposte di registro, di bollo, ipo-tecarie e catastali, sulle concessioni gover-native, sulle assicurazioni e sugli intratte-nimenti, attraverso la semplificazione degliadempimenti, la razionalizzazione dellealiquote, nonché l’accorpamento o la sop-pressione di fattispecie particolari;

appare opportuno coordinare le di-scipline sulle imposte cosiddette minoricon la principale caratteristica dell’ema-nando istituto, rappresentata dall’irrile-vanza, ai fini IVA, delle cessioni di beni edelle prestazioni di servizi che interver-ranno tra soggetti partecipanti a un me-desimo gruppo;

la finalità è quella di evitare che taleirrilevanza possa determinare maggiori co-sti sotto il profilo dell’imposta di bollo odell’imposta di registro o delle imposte ipo-tecaria e catastale, atteso che tali tributitrovano di norma applicazione nei casi ditransazioni estranee al campo di applica-zione dell’IVA (quali saranno, appunto,

quelle che si verificheranno tra soggettipartecipanti al medesimo gruppo IVA),

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, in sede di ema-nazione dei prossimi decreti attuativi dellapresente legge delega o in futuri provve-dimenti che si intendano adottare, di pro-cedere alla revisione delle vigenti disci-pline delle imposte di registro, di bollo,ipotecaria e catastale in modo da coordi-narle con l’istituto del gruppo IVA, al finedi evitare un aggravio impositivo nei con-fronti dei soggetti che optano per il regimedella partecipazione al gruppo IVA.

9/282-A/66. Mazziotti Di Celso, Sotta-nelli, Librandi, Zanetti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 dell’A.C. 282 indica iprincipi e i criteri ai quali il Governo deveattenersi per il riordino delle disposizionivigenti in materia di giochi pubblici;

il comma 2, lettera b) dell’articolo14 prevede che la materia riguardante lefattispecie imponibili sia affrontata conlegge ordinaria per definire i soggetti pas-sivi e la misura dell’imposta,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua compe-tenza, affinché nella definizione dell’im-posta da applicare ai soggetti passivi con-cessionari di giochi di azzardo sia garan-tita l’effettiva proporzionalità di impostasugli introiti derivanti ai concessionari.

9/282-A/67. Mantero.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere un controllo diretto dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli della rete

Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 106: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

telematica a cui sono collegati gli appa-recchi da gioco.

9/282-A/68. Ruocco, Pisano, Villarosa,Barbanti, Pesco, Cancelleri.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere il divieto di affidare le con-cessioni dei giochi pubblici a persone fi-siche o giuridiche riconducibili a soggettiche ricoprono cariche pubbliche ed ai lorofamiliari fino al terzo grado di parentela.

9/282-A/69. Cancelleri, Pesco, Ruocco,Pisano, Villarosa, Barbanti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 recante disposizioni inmateria di giochi pubblici prevede al

comma 2, lettera d), il riordino delledisposizioni vigenti in materia di disciplinadel prelievo erariale sui giochi,

impegna il Governo

ad aumentare il prelievo erariale sui giochipubblici.

9/282-A/70. Pisano, Ruocco, Villarosa,Barbanti, Pesco, Cancelleri.

La Camera,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina del gioco pubblicoper renderlo occasione di sviluppo dellecapacità intellettive ed accrescimento cul-turale.

9/282-A/71. Villarosa, Pisano, Barbanti,Pesco, Cancelleri, Ruocco.

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2013 — N. 83

Page 107: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

Page 108: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/...coordinamento della pianificazione pae-saggistica con altri strumenti di pianifica- ...

€ 6,20 *17ALA0000830**17ALA0000830*