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308. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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308. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

Atti Parlamentari Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

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308. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 20 febbraio2020 ............................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Adesione dideputati a proposte di legge; Ritiro disottoscrizioni a proposte di legge; Assegna-zione a Commissione in sede referente) . 3, 4

Commissione parlamentare di vigilanza sul-l’anagrafe tributaria (Trasmissione di undocumento) ................................................... 4

Documenti ministeriali (Trasmissione) ........ 4

Progetti di atti dell’Unione europea (An-nunzio) .......................................................... 5

Trasmissione da un comune ......................... 5

PAG.

Nomina governativa (Comunicazione) .......... 5

Nomine ministeriali (Comunicazione) .......... 6

Richiesta di parere parlamentare su atti delGoverno ......................................................... 6

Atti di controllo e di indirizzo .................... 6

Disegno di legge: Conversione in legge deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,recante disposizioni urgenti in materia diproroga di termini legislativi, di organiz-zazione delle pubbliche amministrazioni,nonché di innovazione tecnologica (A.C.2325-A/R) ...................................................... 7

Ordini del giorno ............................................ 7

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella sedutadel 20 febbraio 2020.

Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina,Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi,Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi,Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Can-celleri, Carfagna, Castelli, Centemero, Ci-rielli, Colletti, Colucci, Covolo, DavideCrippa, D’Incà, D’Uva, Dadone, De Micheli,Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Ve-dove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,Ehm, Ferraresi, Gregorio Fontana, Frac-caro, Franceschini, Frusone, Gallinella,Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-chetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini,Invernizzi, Invidia, Iovino, L’Abbate,Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,Lupi, Maniero, Marrocco, Mauri, Migliore,Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Or-rico, Orsini, Parolo, Rampelli, Rizzo, Ro-sato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini,Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scoma,Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni,Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vianello,Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili,Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 febbraio 2020 è stata pre-sentata alla Presidenza la seguente propo-sta di legge d’iniziativa della deputata:

GRANDE: « Delega al Governo perl’adozione di un testo unico in materia dibenefìci in favore delle vittime di atti di

terrorismo compiuti in Italia e fuori delterritorio nazionale nonché di atti di cri-minalità di tipo mafioso » (2393).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge DEIDDA ed altri:« Disposizioni perequative in materia pen-sionistica in favore dei dipendenti pubblicidestinatari del blocco delle retribuzionidisposto dall’articolo 9 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122 » (1653) è stata successivamentesottoscritta dal deputato Butti.

La proposta di legge VERSACE ed altri:« Disposizioni concernenti il reclutamentodegli atleti paralimpici con disabilità fisi-che e sensoriali nei gruppi sportivi militarie dei corpi dello Stato » (1721) è statasuccessivamente sottoscritta dalla deputataSerracchiani.

La proposta di legge CIRIELLI e CIA-BURRO: « Modifiche al codice penale ealtre disposizioni in materia di rinviodell’esecuzione della pena nei confronti didonne incinte o madri di prole di etàinferiore a tre anni, di sospensione dall’e-sercizio della responsabilità genitoriale aseguito di ordine di esecuzione della penadetentiva nonché di divieto di ingresso

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

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della prole negli istituti penitenziari »(1780) è stata successivamente sottoscrittadal deputato Butti.

La proposta di legge PANIZZUT edaltri: « Modifica all’articolo 5 della legge 3marzo 1951, n. 178, in materia di revocadelle onorificenze dell’Ordine al meritodella Repubblica italiana » (1874) è statasuccessivamente sottoscritta dalla deputataCovolo.

La proposta di legge GALANTINO edaltri: « Modifiche all’articolo 452-bis del co-dice penale e al decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, in materia di qualificazione eregime sanzionatorio degli illeciti penaliambientali » (2241) è stata successivamentesottoscritta dal deputato Butti.

La proposta di legge ANGIOLA ed altri:« Modifiche all’articolo 15 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, in materia di detrazionedelle spese per l’acquisto di dispositivi diprotezione individuale dei conducenti e deipasseggeri di motocicli e ciclomotori »(2293) è stata successivamente sottoscrittadal deputato Butti.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

Il deputato Galantino ha comunicato diritirare la propria sottoscrizione alla pro-posta di legge:

CORDA ed altri: « Norme sull’eser-cizio della libertà sindacale del personaledelle Forze armate e dei corpi di poliziaad ordinamento militare, nonché delegaal Governo per il coordinamento norma-tivo » (875).

Assegnazione di un progetto di leggea Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, il seguente progetto di

legge è assegnato, in sede referente, allasottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-NALE GIORGETTI ed altri: « Introduzionedell’articolo 59-bis della Costituzione, inmateria di approvazione ed efficacia delleleggi per l’elezione della Camera dei de-putati e del Senato della Repubblica »(2335).

Trasmissione dalla Commissione parlamen-tare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Il Presidente della Commissione parla-mentare di vigilanza sull’anagrafe tributa-ria, con lettera in data 20 febbraio 2020,ha inviato – ai sensi dell’articolo 144,comma 3, del Regolamento della Cameradei deputati – il documento conclusivodell’indagine conoscitiva « Per una riformadella fiscalità immobiliare: equità, sempli-ficazione e rilancio del settore ».

Il predetto documento sarà stampato edistribuito (Doc. XVII bis n. 1).

Trasmissione dal Ministroper i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-lamento, con lettera in data 16 gennaio2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo12, comma 1, del decreto legislativo 25febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazionid’inchiesta dell’Agenzia nazionale per lasicurezza del volo:

relazione d’inchiesta concernentel’incidente occorso a un aeromobile pressoil poligono militare di Nettuno (Roma), indata 12 giugno 2018;

relazione d’inchiesta concernentel’incidente occorso a un aeromobile pressoMontescaglioso (Matera), in data 8 ottobre2015;

relazione d’inchiesta concernente gliincidenti occorsi ad aeromobili presso l’a-

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

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eroporto di Rieti, in data 16 agosto 2018,presso l’aeroporto di Alzate Brianza(Como), in data 3 giugno 2018, l’aviosu-perficie « Massarotti », sita in ContradaCaudarella, a Caltagirone (Catania), indata 18 marzo 2018, presso l’aeroporto diNovi Ligure (Alessandria), in data 22 luglio2017, presso l’aviosuperficie « Falcone »,sita in Gaudiano di Lavello (Potenza), indata 5 marzo 2017, e in prossimità del-l’aeroporto di Belluno, in data 7 maggio2016;

relazione d’inchiesta concernentel’incidente occorso a un aeromobile pressol’ex aviosuperficie di Cascina Permuta,Vigevano (Pavia), in data 20 settembre2014.

Questi documenti sono trasmessi allaIX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di attidell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 19febbraio 2020, ha trasmesso, in attuazionedel Protocollo sul ruolo dei Parlamentiallegato al Trattato sull’Unione europea, iseguenti progetti di atti dell’Unione stessa,nonché atti preordinati alla formulazionedegli stessi, che sono assegnati, ai sensidell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-toindicate Commissioni, con il parere dellaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea):

Proposta di direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativa al con-trollo dell’acquisizione e della detenzionedi armi (codificazione) (COM(2020) 48 fi-nal), corredata dai relativi allegati(COM(2020) 48 final – Annexes 1 to 4),che è assegnata in sede primaria alla ICommissione (Affari costituzionali);

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sull’attua-zione, l’efficacia e il funzionamento deldominio di primo livello .eu da aprile 2017

ad aprile 2019 (COM(2020) 63 final), che èassegnata in sede primaria alla IX Com-missione (Trasporti).

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 18 febbraio 2020, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti diatti dell’Unione europea, nonché atti pre-ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-missioni competenti per materia, con ilparere, se non già assegnati alla stessa insede primaria, della XIV Commissione(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-verno ha altresì richiamato l’attenzionesulla proposta di decisione del Consigliorelativa alla posizione che dovrà essereassunta a nome dell’Unione europea nelConsiglio dell’Organizzazione per l’avia-zione civile internazionale in riferimentoall’adozione di emendamenti di diversiannessi della convenzione di Chicago(COM(2020) 59 final).

Trasmissione da un comune.

Il comune di Cordignano (Treviso), indata 20 gennaio 2020, ha trasmesso unamozione, approvata il 27 dicembre 2019,concernente l’adozione di misure per ilcontrasto del riscaldamento globale.

Questo documento è trasmesso alla VIIICommissione (Ambiente).

Comunicazione di nomina governativa.

Il Ministro per i rapporti con il Par-lamento, con lettera in data 19 febbraio2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, lacomunicazione relativa alla nomina delladottoressa Silvia Costa a Commissariostraordinario del Governo con il compito

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

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di assicurare il necessario coordinamento,anche operativo, tra le amministrazionistatali istituzionalmente coinvolte e dareun significativo impulso agli interventi direstauro e valorizzazione dell’ex carcereborbonico dell’isola di Santo Stefano –Ventotene.

Questa comunicazione è trasmessa allaVII Commissione (Cultura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-stri, con lettera in data 15 gennaio 2020,ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,comma 9, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, la comunicazione concer-nente la conferma del dottor Luca Mae-stripieri, ai sensi del comma 8 del mede-simo articolo 19 e dell’articolo 2, comma160, del decreto-legge 3 ottobre 2006,n. 262, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2006, n. 286, nell’inca-rico di direttore dell’Agenzia italiana perla cooperazione allo sviluppo.

Questa comunicazione è trasmessa allaI Commissione (Affari costituzionali) e allaIII Commissione (Affari esteri).

La Presidenza del Consiglio dei mini-stri, con lettera in data 29 gennaio 2020,ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,comma 9, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, la comunicazione concer-nente il conferimento, alla dottoressa An-nalisa Pacifici, ai sensi del comma 4 delmedesimo articolo 19, dell’incarico di li-vello dirigenziale generale di vice capo delDipartimento dell’organizzazione giudizia-ria, del personale e dei servizi, nell’ambitodel Ministero della giustizia.

Questa comunicazione è trasmessa allaI Commissione (Affari costituzionali) e allaII Commissione (Giustizia).

La Presidenza del Consiglio dei mini-stri, con lettera in data 29 gennaio 2020,ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,comma 9, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, la comunicazione concer-nente la conferma del generale di brigataLeonardo Alestra, ai sensi del comma 8del medesimo articolo 19 e dell’articolo 3,comma 2, del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 149, nell’incarico di di-rettore dell’Ispettorato nazionale del la-voro.

Questa comunicazione è trasmessa allaI Commissione (Affari costituzionali) e allaXI Commissione (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentaresu atti del Governo.

Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con lettera in data 14 febbraio2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1della legge 4 agosto 1955, n. 722, la ri-chiesta di parere parlamentare sulloschema di decreto ministeriale per l’indi-viduazione delle manifestazioni da abbi-nare alle lotterie nazionali da effettuarenell’anno 2020 (161).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-lamento, alla VI Commissione (Finanze),che dovrà esprimere il prescritto parereentro il 21 marzo 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONIURGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI,DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,

NONCHÉ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (A.C. 2325-A/R)

A.C. 2325-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l’edilizia rappresenta da sempre unsettore trainante del sistema economico eoccupazionale del nostro paese;

si tratta di un comparto che haregistrato una gravissima crisi negli ultimianni determinando in Italia la chiusura dicirca 130 mila imprese e la perdita di 640mila posti di lavoro:

l’ultimo rapporto dell’Osservatoriocongiunturale sull’industria delle costru-zioni dell’Ance, pur registrando da treanni una moderata inversione di tendenza,ha comunque rimarcato che i recenti datipositivi non rappresentano un aumento ingrado di segnare una vera svolta e distabilizzare un settore che negli ultimi 11anni si è ridotto ai minimi storici;

il valore della produzione in Italiadel settore delle costruzioni è rappresen-tato per il 74 per cento dagli interventi dimanutenzione ordinaria e straordinariadel patrimonio edilizio e delle infrastrut-ture esistenti;

un fattore importante per la cre-scita degli investimenti nella riqualifica-zione del patrimonio è rappresentato dagliincentivi per l’efficienza energetica, chehanno svolto un’azione anticiclica, anchese non risolutiva, rispetto alla forte crisiche ha interessato il mercato delle nuovecostruzioni;

tali incentivi hanno anche quindirappresentato, promuovendo la riqualifi-cazione del patrimonio immobiliare esi-stente, politiche efficaci di risparmio ener-getico, di contrasto al consumo di suolo emessa in sicurezza degli edifici;

dalle ultime stime emerge infattiche gli incentivi fiscali per il recuperoedilizio e per la riqualificazione energeticahanno interessato dal 1998 al 2019, 19,5milioni di interventi, ossia (considerandoche le abitazioni sono il principale oggettodegli interventi di rinnovo) oltre il 62,5 percento delle abitazioni italiane stimate dal-l’Istat (31,2 milioni);

in venti anni le misure di incenti-vazione fiscale hanno attivato investimentipari a quasi 322 miliardi di euro. Il datoa consuntivo per il 2018 indica un volumedi investimenti pari a 28.487 milioni dieuro veicolati dagli incentivi, riconducibilia 3.331 milioni di euro per la riqualifica-zione energetica e a 25.156 milioni di europer il recupero edilizio. Le previsioni peril 2019, sulla base delle dinamiche regi-strate nei primi otto mesi dell’anno in

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corso, indicano un volume di spesa com-plessivo superiore ai livelli del 2018, con28.963 milioni di euro, imputabili per3.250 milioni di euro alla riqualificazioneenergetica (in lieve calo rispetto al 2018) eper 25.713 milioni al recupero edilizio;

i dati del 2018 e del 2019 confer-mano, dunque, che le misure di incenti-vazione hanno attivato importanti volumidi investimenti a partire dal 2013, incorrispondenza della maggiorazione dellealiquote, e si può pensare che gli incre-menti registrati nel 2018 e nel 2019 sianoda attribuire anche all’inizio degli effettiprodotti dai nuovi incentivi;

considerato che:

in questi anni, per sostenere epromuovere le misure di incentivazionepreviste, sono state introdotte anche mi-sure che potessero permettere ai benefi-ciari di optare per la cessione del corri-spondente credito d’imposta al fornitoriche hanno effettuato l’intervento;

l’articolo 14 del decreto-legge 4giugno 2013, numero 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,numero 90, ha disciplinato, tra l’altro, lacessione del credito corrispondente alladetrazione spettante per le spese sostenuteper interventi di riqualificazione energe-tica effettuati su edifici esistenti, parti diedifici esistenti o singole unità immobi-liari. Le relative modalità attuative sonostate definite da ultimo con Provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle entrate 28agosto 2017, protocollo numero 165110;

successivamente, a decorrere dal 1o

gennaio 2017, la legge 11 dicembre 2016,numero 232 ha inserito nell’articolo 14 ilcomma 2-sexies, ai sensi del quale per lespese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2021 per interventi di riqualifi-cazione energetica di parti comuni degliedifici condominiali che interessino l’invo-lucro dell’edificio con un’incidenza supe-riore al 25 per cento della superficiedisperdente lorda dell’edificio medesimononché per quelli finalizzati a migliorarela prestazione energetica invernale ed

estiva e che conseguano almeno la qualitàmedia di cui al decreto del Ministro delloSviluppo economico 26 giugno 2015, icondomini possono optare per la cessionedel credito corrispondente alla detrazione(pari, rispettivamente, al 70 o al 75 percento delle spese sostenute) ai fornitoriche hanno effettuato gli interventi ovveroad altri soggetti privati, con facoltà disuccessiva cessione del credito;

il decreto-legge 30 aprile 2019, nu-mero 34, cosiddetto « Decreto crescita »,convertito, dalla Legge 28 giugno 2019,numero 58, ha introdotto all’articolo 10modifiche alla disciplina degli incentivi perinterventi di efficienza energetica e rischiosismico. È stata prevista la possibilità peril soggetto che sostiene le spese (normatedagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4giugno 2013, numero 63) di ricevere, inluogo dell’utilizzo della detrazione, uncontributo anticipato dal fornitore, sottoforma di sconto sul corrispettivo spettante:contributo recuperato dal fornitore sottoforma di credito d’imposta, di pari am-montare, da utilizzare in compensazione,in cinque quote annuali di pari importo,senza l’applicazione dei limiti di compen-sabilità, con la possibilità a loro volta dicedere il credito d’imposta ai propri for-nitori;

la Legge di Bilancio 2020 con ilcomma 70, dell’articolo 1, ha poi sostituitoil comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto-legge numero 63 del 2013 (introdotto conil comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge numero 34 del 2019), così da man-tenere il meccanismo dello sconto in fat-tura solamente per gli interventi di ristrut-turazione importante di primo livello dicui alle Linee guida nazionali per la cer-tificazione energetica degli edifici (comeda Decreto ministeriale 26 giugno 2015),per le parti comuni degli edifici condomi-niali con un importo dei lavori pari osuperiore a 200.000 euro;

preso atto che:

l’iter legislativo sopracitato, relativodella cessione del credito, ha evidenziatoalcune criticità non ancora risolte;

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

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le norme introdotte dal « Decretocrescita », se da un lato potevano favorirela diffusione degli interventi strutturali,dall’altro avrebbero potuto creare unaforte e pericolosa distorsione del mercatopenalizzando soprattutto le micro e pic-cole imprese operanti nel campo dellecostruzioni e della installazione di im-pianti e infissi, rischiando inevitabilmentedi favorire i grandi gruppi e le multiutility;

anche per l’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato (Agcm) lanorma è apparsa « suscettibile di crearerestrizioni della concorrenza nell’offerta diservizi di riqualificazione energetica adanno delle piccole e medie imprese, fa-vorendo i soli operatori economici di piùgrandi dimensioni » (bollettino Agcm n. 26del 1o luglio 2019);

lo sconto in fattura, ma anche lacessione del credito, rappresenterebberoquindi misure che escluderebbero dalmercato migliaia di imprese non in gradodi praticarlo, in ragione della scarsa liqui-dità finanziaria e dell’insufficiente ca-pienza fiscale per compensare il creditod’imposta. A vantaggio di aziende in con-dizione di poter anticipare la liquiditànecessaria a integrare lo sconto, poichédotate di un’ingente capacità organizzativae finanziaria;

d’altro canto le modifiche restrit-tive applicate nel corso degli ultimi annialla legge ha limitato la possibilità dellacessione del credito soltanto ad una limi-tata casistica che escluda ogni tipologia diintervento antisismico o che non sia con-dominiale;

appare evidente che permettere aicittadini di poter utilizzare la cessione delcredito anche per interventi edilizi di altretipologie e riferiti a singole unità immo-biliari, fornendo al tempo stesso alle pic-cole imprese strumenti normativi per po-ter competere sul mercato con le grandiaziende, eleverebbe la capacità di investi-mento delle famiglie interessate ed incen-tiverebbe ancor più i volumi di affari delsettore e quindi l’economia del nostropaese;

nel provvedimento in esame « Con-versione in legge del decreto-legge 30 di-cembre 2019, n. 162, recante disposizioniurgenti in materia di proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica » sono presenti normeche consentono di modificare leggi cheriguardano anche le detrazioni fiscali;

nel corso dell’esame in Commis-sione referente del provvedimento inesame sono stati presentati emendamenti,poi non approvati, che avevano comeobiettivo quello di ampliare le tipologie didetrazioni fiscali edilizie a cui applicare lacessione del credito;

sono comunque necessarie normeorganiche strutturali, sulle quali i cittadinipossano programmare i loro investimenti ele imprese organizzare le attività ed ilivelli occupazionali, e non soltanto pro-roghe temporali di leggi vigenti,

impegna il Governo

a promuovere una normativa organica checonsenta ai beneficiari di tutte le detra-zioni fiscali vigenti relative al settore edi-lizio, di poter cedere il credito ad aziendee fornitori che hanno effettuato i lavori,garantendo al tempo stesso strumenti nor-mativi adeguati che permettano a tutte leimprese di poter anticipare la liquiditànecessaria.

9/2325-AR/1. Nardi, Moretto, Benamati,Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Pez-zopane.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14-ter del decreto legisla-tivo n. 259 del 2003 consente in via ge-nerale il trasferimento e l’affitto di fre-quenze oggetto di diritti d’uso;

l’articolo 27, comma 5, del decretolegislativo n. 177 del 2005 consente i tra-sferimenti di impianti o di rami diaziende, nonché di intere emittenti televi-

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sive analogiche e radiofoniche da un con-cessionario a un altro concessionario;

il disposto del comma 4 dell’arti-colo 1 dei decreti concessori dispone che« È fatto assoluto divieto alla concessiona-ria di cedere a terzi, a qualunque titolo, inutilizzo gli impianti oggetto della presenteconcessione »;

sussiste apparente contrasto tra lanorma generale in materia di gestionedello spettro frequenziale di cui l’articolo14-ter del decreto legislativo n. 259 del2003 e le norme contenute nel decretolegislativo n. 177 del 2005 e nei decreticoncessori;

tale contrasto è solo apparente poi-ché l’articolo 27, comma 5, del decretolegislativo n. 177 del 2005 consente già iltrasferimento, che è nozione ampia com-prensiva anche dell’affitto inteso qualetrasferimento temporaneo; inoltre lanorma di cui all’articolo 14-ter del decretolegislativo n. 259 del 2003 costituisce jussuperveniens rispetto alle altre norme ri-chiamate, giacché l’esplicita previsionedella possibilità di affittare le frequenze –già ritenuta implicitamente inclusa nell’or-dinamento di settore sulla scorta dellaprecedente formulazione dell’articolo 14-ter – è stata resa esplicita a seguito dellanovellazione introdotta dal decreto legisla-tivo n. 70 del 20132, di attuazione nel-l’Ordinamento nazionale della direttiva2009/140/CE in materia di reti e servizi dicomunicazione elettronica;

il richiamato jus superveniens hapertanto carattere di prevalenza rispettoalle norme anteriori che andranno perciòinterpretate e applicate coerentemente,tanto più se aventi natura di normazionesecondaria e carattere individuale comesono i decreti concessori dell’attività diradiodiffusione sonora, o autorizzatoria;

l’esplicitazione della facoltà di af-fittare le frequenze risponde al fine per-seguito dalla Commissione europea di pro-muovere l’uso efficace ed efficiente dellospettro, a beneficio sia della migliore ge-stione delle frequenze, sia della concor-

renza, nonché di assicurare prerogativeequivalenti in tutta l’Unione europea inrelazione alla gestione e alla fruizionedello spettro frequenziale;

risulta molto opportuno incremen-tare il grado di certezza nell’interpreta-zione e nell’applicazione delle norme ri-chiamate, confermando l’applicabilità del-l’affitto delle frequenze alla radiodiffu-sione sonora anche in considerazione delfatto che l’apparente contrasto evidenziatoha dato luogo a resistenze e non ha datorisultati sufficienti a raggiungere gli obiet-tivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo

a garantire l’applicabilità dell’affitto dellefrequenze alla radiodiffusione sonora, alfine di perseguire i princìpi e gli obiettiviindicati dalla direttiva e dalle norme na-zionali di recepimento.

9/2325-AR/2. Casciello, Mollicone.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 162 del 2019contiene una proroga dei termini in ma-teria economica e finanziaria;

le misure antievasione contenutenel collegato fiscale (decreto-legge n. 124del 2019) e nella legge di Bilancio 2020(legge n. 160 del 2019), si pongono l’obiet-tivo di intervenire sui meccanismi di pa-gamento di alcune spese sostenute dallepersone fisiche, incentivando Fuso deglistrumenti tracciabili e limitando il ricorsoal pagamento per contanti;

l’articolo 1, commi 679 e 680, dellalegge di Bilancio 2020 prevede che, ai finidell’imposta sul reddito delle persone fi-siche, la detrazione dall’imposta lordanella misura del 19 per cento degli oneriprevisti nell’articolo 15 TUIR, spetta acondizione che l’onere sia sostenuto tra-mite versamento bancario o postale ovveromediante altri sistemi di pagamento trac-ciabili;

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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per effetto di tale disposizione nor-mativa, a decorrere dal 2020, tutte le speseche danno diritto alla detrazione IRPEFdel 19 per cento nella dichiarazione deiredditi, non potranno più essere effettuatecon l’utilizzo del contante al preciso finedi non perdere la detrazione stessa;

tuttavia, in occasione della presen-tazione della dichiarazione dei redditi, intanti rischiano di vedersi negare il rim-borso delle spese da portare in detrazione,come ha dichiarato la Consulta dei Caf cheha chiesto un intervento dell’Agenzia delleEntrate e del Ministero dell’economia edelle finanze per rendere più gradualel’impatto della nuova normativa;

ad alimentare le preoccupazionicontribuiscono i ritardi da parte di alcunierogatori di servizi a dotarsi dei Pos, masoprattutto la mancanza di conoscenzadella nuova normativa da parte dell’interaplatea di contribuenti, che non ha tempe-stivamente applicato le nuove disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare dialmeno tre mesi l’entrata in vigore dellanormativa in questione.

9/2325-AR/3. Frate.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’esame dell’aulacontiene, tra l’altro, norme specifiche chepermettono di garantire al Ministero del-l’interno tutte le sue attività legate allasicurezza;

è noto che mancano, nella piantaorganica delle forze dell’ordine circa 20mila unità;

la recente analisi del Capo dellaPolizia, sulla carenza degli organici dellaPolizia di Stato e del delicato momento diturn over che riguarda un patrimonio di

esperienze e professionalità, mette a fuocouno dei principali problemi che riguar-dano la sicurezza del nostro Paese;

l’invecchiamento dei nostri poli-ziotti e dei prossimi pensionamenti inmassa è un problema non certo dell’ultimaora ma di una stasi nelle assunzioni enella programmazione delle assunzioniche ci colpisce da almeno dieci anni;

è tempo di agire con urgenza per-ché, indipendentemente dalle responsabi-lità passate, vi sia una immediata e strut-turale inversione di tendenza come piùvolte richiesto e denunciato ed una pia-nificazione che consenta di evitare quellache, giustamente, il prefetto Gabrielli hadefinito una tempesta perfetta;

su questo tema, sarebbe auspicabileche tutte le parti politiche possano trovarecoesione ed unità di intenti perché ne vadella sicurezza di chi vive nel nostroPaese;

pertanto sarebbe auspicabile am-mettere alla partecipazione al corso diformazione professionale, finalizzato al-l’assunzione, tutti i soggetti risultati idoneidel concorso pubblico per l’assunzione di893 allievi agenti della Polizia di Statobandito con decreto del Capo della Poli-zia-Direttore generale della pubblica sicu-rezza del 18 maggio 2017, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 40del 26 maggio 2017, in possesso dei re-quisiti stabiliti dal medesimo bando diconcorso,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ammettere allapartecipazione al corso di formazione pro-fessionale finalizzato all’assunzione, a par-tire dal 1o gennaio 2020 e fino al 31dicembre 2021, tutti i soggetti idonei delconcorso pubblico bandito nel maggio del2017, in possesso dei requisiti stabiliti dalmedesimo bando di concorso.

9/2325-AR/4. Giannone, Deidda.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame dell’aula– così detto Milleproroghe –, come ognianno, tratta diversi temi: dalla detrazioneper interventi di sistemazione a verde,dagli incentivi per la nautica da diporto,agli incentivi per l’acquisto di motoveicolielettrici, fino a interventi alle fondazionilirico-sinfoniche;

in questo provvedimento divenuto« omnibus », nonostante tutte le promesseprese con diverse mozioni approvate inAula, mancano impegni verso i piccolicomuni. Parliamo del 54 per cento delterritorio nazionale, il 70,2 per cento deicomuni italiani, di territori che hannocostruito nei secoli l’immagine del Belpa-ese, con la loro identità, storia e bellezza.Li chiamiamo « comuni polvere » e sono iborghi medievali, paesini nascosti sulledorsali appenniniche e alpine o i minuscolinuclei urbani distesi sulle colline, tuttiaccomunati dalle stesse caratteristiche:meno di mille abitanti, a rischio di deser-tificazione demografica, futuro da ghosttown;

parliamo « soltanto » di 10 milionidi cittadini, il 17 per cento della popola-zione nazionale, e questo dato è proba-bilmente alla base dello scarso peso spe-cifico che questi territori riescono ad avererispetto alle determinazioni della politica;

in questo inizio 2020, l’avvio pertutti gli esercenti dell’obbligo di scontrinoelettronico, ha comportato uno scambiointenso di pareri, anche di polemiche,rispetto all’imposizione e agli aggravi bu-rocratico-operativi delle attività commer-ciali operanti nei piccoli comuni, dove ladesertificazione è molto più di un rischio:200 Comuni in Italia sono già privi dinegozi e bar, altri si aggiungeranno nelprossimo futuro;

problematica già da tempo denun-ciata da Uncem (Unione Nazionale Co-muni Comunità Enti Montani), che da

tempo chiede una proroga dell’obbligo dirilascio dello scontrino elettronico nei pic-coli comuni;

seppur condivisibile lo spirito dellanorma, da più forze politiche, durante ilavori nelle commissioni referenti, è statoevidenziato che 1’applicazione di talenorme risulta particolarmente difficoltosae onerosa per gli esercizi commercialiubicati nei comuni montani, sia in consi-derazione delle note problematiche rela-tive alla copertura e funzionalità della retewi-fi, sia per i costi elevati dei canoni fissi;

posizione, in qualche modo, condi-visa anche dal Governo nelle commissioniriunite I e V, in sede referente, che si èimpegnato a trovare misure più organichee strutturali per affrontare in manieraadeguata il problema della desertificazionecommerciale nei piccoli comuni, ancheaccelerando i tempi per la ripartizione delfondo di 30 milioni di euro previsto nel-l’ultima legge di bilancio a sostegno delleattività economiche delle aeree interne delPaese,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di ricercare,d’intesa con Anci e Uncem, soluzioni ido-nee affinché la norma in oggetto sia al-meno traslata e applicata in modo gra-duale nelle zone montane ad iniziare daquelle ove la rete wi-fi sia pienamenteoperativa;

a valutare l’opportunità di aprire unanuova fase di discussione sul futuro deipiccoli comuni montani al fine di contra-stare lo spopolamento delle aree marginaligarantendo anche un adeguato livelli diservizi, supportando le piccole economielocali anche attraverso fiscalità agevolate,magari istituendo zone economiche spe-ciali per sostenere e rendere più compe-titive le aree interne del Paese dove è piùdifficile fare impresa.

9/2325-AR/5. Emanuela Rossini, Plang-ger, Pettarin.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame dell’aula– A.C. 2325 c.d. Milleproroghe – comeogni anno diventa un testo omnibus cheospita temi disparati: dalla stretta sulleregole per chi guida i monopattini, aimedici che potranno restare in serviziofino a 70 anni, all’assunzione di ricercatorinelle università, fino a interventi alle fon-dazioni lirico-sinfoniche;

in questo provvedimento omnibuspurtroppo mancano riferimenti e misureverso i piccoli comuni, nonostante tutti gliimpegni ultimamente presi con le diversemozioni approvate in Aula;

parliamo del 54 per cento del ter-ritorio nazionale, il 70,2 per cento deicomuni italiani. Parliamo di territori chehanno costruito nei secoli l’immagine delBelpaese, grazie a borghi antichi spessoincastonati nei giacimenti di biodiversitàdelle aree protette;

parliamo però « soltanto » di 10milioni di cittadini, il 17 per cento dellapopolazione nazionale e questo dato èprobabilmente alla base dello scarso pesospecifico che questi territori riescono adavere rispetto alle determinazioni dellapolitica;

il comma 107, dell’articolo 1, legge27 dicembre 2019, n. 160, dispone che:« Al fine di promuovere, la riduzione del-l’impatto ambientale derivante dall’utilizzodi veicoli inquinanti, le pubbliche ammi-nistrazioni sono tenute, in occasione delrinnovo dei relativi autoveicoli in dota-zione, a procedere, dal 1o gennaio 2020,all’acquisto o al noleggio, in misura noninferiore al 50 per cento, di veicoli adibitial trasporto su strada alimentati ad ener-gia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limitidelle risorse di bilancio destinate a taletipologia di spesa. Le disposizioni di cui alpresente comma si applicano in caso diacquisto o noleggio di almeno due veicoli »;

seppur condivisibile lo spirito dellanorma, da più forze politiche, durante i

lavori nelle commissioni referenti, è statoevidenziato che l’applicazione di talenorme risulta particolarmente difficoltosaper i comuni montani, sia in considera-zione del fatto che essi sono sprovvisti diuna rete di ricarica, sia per le caratteri-stiche orografiche dei relativi territori spe-cialmente per veicoli di cantiere;

posizione, in qualche modo, condi-visa anche dal Governo nelle commissioniriunite I e V, in sede referente, il 3febbraio 2020, che si impegna ad applicaretale norma in modo graduale e a recepirerisorse economiche aggiuntive per i piccolicomuni montani anche in considerazioneche le auto elettriche, ibride o a idrogenohanno un costo superiore a quelle termi-che,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ricercare, d’in-tesa con Anci e Uncem, soluzioni idoneeaffinché la norma in oggetto sia applicatain modo graduale e aprire una nuova fasedi discussione sul futuro dei piccoli co-muni montani al fine di contrastare lospopolamento delle aree marginali garan-tendo anche un adeguato livello di servizied escludere le limitazioni per mezzi ditrasporto per cantiere.

9/2325-AR/6. Plangger, Pezzopane, Pet-tarin.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 35 del decreto-legge all’e-same introduce una disciplina derogatoriarispetto a quella prevista dal codice deicontratti pubblici finalizzata a regolare icasi di revoca, decadenza o risoluzione diconcessioni di strade ed autostrade iviincluse quelle sottoposte a pedaggio. Inparticolare sono disciplinati l’affidamentoad ANAS della gestione di tali strade oautostrade nelle more dell’affidamento adun nuovo concessionario, l’indennizzo dacorrispondere in caso di estinzione dellaconcessione per inadempimento del con-

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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cessionario, nonché l’efficacia del provve-dimento di revoca, decadenza o risolu-zione della concessione;

con questa norma derogatoria sipongono le basi per una revoca dellaconcessione ad ASPI della gestione auto-stradale. Tale revoca determinerebbe graviricadute perché il Governo dovrebbe ga-rantire ad ASPI un indennizzo particolar-mente elevato (in termini di miliardi). Nonsecondaria appare inoltre la questionerelativa alle pesanti e gravi ricadute sullasocietà ASPI con perdite di migliaia diposti di lavoro (circa 7.000 più l’indotto),ma anche la perdita di 10,5 miliardi diinvestimenti già pianificati e parzialmenteapprovati che certamente non verrebberoconclusi da una potenziale gestione pub-blica;

gli effetti negativi della revoca dellaconcessione si risentirebbero anche suimercati finanziari. Infatti parte del debitoemesso da concessionario in obbligazioni èposseduto da quasi 17.000 risparmiatoriche in caso di fallimento di ASPI siritroverebbero con la perdita del patrimo-nio investito;

si rileva inoltre come nell’articolo35 si prevede che successivamente allarevoca, il concessionario opererebbe nellagestione sino al subentro del nuovo sog-getto individuato mediante gara pubblica eche un’assegnazione anche temporanea adANAS potrebbe quindi violare gli articoli42 e 43 della Costituzione;

il « passaggio » della gestione adANAS potrebbe avere carattere espropria-tivo in assenza di un indennizzo e di unriequilibrio economico in ragione anchedel lucro cessante che deriverebbe dalnumero di anni residui della concessione.Inoltre la revoca della suddetta conces-sione si pone in contrasto con quantostabilito dalla Corte di Giustizia europea edal Consiglio di Stato che impongono chela revoca di qualsiasi concessione sia as-sistita da adeguati meccanismi compensa-tivi;

tra l’altro le disposizioni dell’arti-colo 35 sono disomogenee rispetto al con-

tenuto del decreto-legge e presentano pro-blematicità anche sotto il profilo dei re-quisiti di necessità e di urgenza di cuiall’articolo 77 della Costituzione,

impegna il Governo:

a riesaminare l’intero dossier sul si-stema concessorio nazionale e a misurarequali potrebbero essere le ricadute, a scalanazionale e internazionale, relative allepartecipazioni di capitali privati in attivitàfinanziarie promosse dallo Stato;

ad analizzare quali possono essere, intermini di sicurezza della rete, i dannigenerati dalla temporanea assenza di unsoggetto interlocutore responsabile dellagestione.

9/2325-AR/7. Lupi, Colucci, Sangregorio,Tondo, D’Ettore, Pettarin, Musella, Za-nella.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recantedisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica, reca tra lealtre misure anche la proroga di terminirelativi a interventi emergenziali;

successivamente agli eventi sismicidel 2016-2017 in Italia centrale, sono statiadottati diversi provvedimenti a favoredelle popolazioni dei territori interessatidal sisma verificatosi dal 24 agosto 2016 evarie misure a favore di territori colpiti daaltri eventi sismici;

lo stato di emergenza dichiarato sindalla delibera del Consiglio dei ministri del25 agosto 2016 è stato successivamenteprorogato al fine di concludere la faseemergenziale e diversi interventi sono statioggetto di provvedimenti che si sono sus-seguiti, da ultimo la legge di bilancio 2019(legge n. 145 del 2019) e il decreto-leggen. 32 del 2019;

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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nello specifico il decreto-leggen. 32 del 2019, nel prevedere contributinel Centro Italia per i comuni di maggiordimensione demografica, fissa quale con-dizione per il beneficio l’avvenuta appro-vazione del rendiconto del « bilancio2018 » entro il 17 giugno 2019. Tale rife-rimento rischia però di escludere alcunienti per le difficoltà incontrate nel pro-cesso di approvazione del rendiconto;

la situazione di molti dei paesi delcratere sismico del Centro Italia è ancoragrave, e tanti edifici sono ancora in statodi abbandono. I numeri dell’Ufficio rico-struzione non sono ancora confortanti, néper la quantità di pratiche presentate, néper quelle andate a buon fine. Purtroppoa distanza di anni è ancora alto lo stato diabbandono di alcune zone del cratere,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, nei provvedimentidi prossima emanazione, di prevedere ul-teriori e adeguate risorse finalizzate allaricostruzione degli edifici e a sostegno deiterritori delle zone del Centro Italia col-pite dal sisma e di prorogare la data diriferimento per poter godere dei beneficiprevisti dal decreto-legge n. 32 del 2019 ecitati in premessa, al fine di includere findal decreto di riparto, i comuni che at-tualmente rischiano l’esclusione, evitandocosì di diminuire l’efficacia della norma.

9/2325-AR/8. Acquaroli, Silvestroni, Pri-sco.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34 del provvedimento inesame prevede la sospensione fino al 30giugno 2020 del pagamento dei canoni nonancora corrisposti alla data del 1o gennaio2020 per le concessioni di pertinenze de-maniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la ge-stione di strutture dedicate alla nautica dadiporto;

la ratio del suddetto articolo sicolloca nella prospettiva di intervenire sulversante dello scenario di criticità che almomento condiziona le imprese, circa 300,che detengono concessioni di pertinenzademaniali marittime, condizionate dallarideterminazione dei canoni pertinenziali,a decorrere dal 1o gennaio 2007 basatasull’applicazione dei valori Orni (Osserva-torio mobiliare italiano);

pertanto l’obiettivo si colloca nel-l’esigenza di contenere il contenzioso insede amministrativa e giudiziaria correlatoal pagamento dei relativi canoni a seguitodell’applicazione dei nuovi canoni intro-dotti dalla legge n. 296 del 2006 il cuiincremento in taluni casi, di oltre il 350per cento, ha contribuito a maturare unnotevole debito in capo alle citate imprese,talvolta insostenibile tanto da condurre leamministrazioni concedenti ad avviareprocedure di decadenza e revoca delleconcessioni;

sebbene l’articolo 34 intenda ope-rare una sorta di sterilizzazione seme-strale del debito, nei fatti le difficoltàafferenti il comparto continuano a sussi-stere considerando che l’elemento di mag-giore criticità del comparto si colloca se-gnatamente nel mancato riordino dellamateria in tema di canoni e concessionidemaniali;

pertanto nelle more del riordinodella materia, sarebbe auspicabile quan-tomeno riaprire i termini della definizioneagevolata prevista dall’articolo 1, comma484, della legge 7 agosto 2016, n. 160,nonché l’articolo 1, commi 732 e 733, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, nella pro-spettiva di intervenire sul contenzioso pen-dente, consentendo nel contempo alloStato di recuperare le risorse spettanti;

si evidenzia che lo scenario testédescritto rischia seriamente di minare latenuta operativa delle imprese, in ragionedell’insostenibilità dei costi, maturati allaluce dell’incremento dei debiti, pertanto ilrischio di chiusura o fallimento dellestesse appare verosimile con gli inevitabiliriverberi in termini di riflessi occupazio-

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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nali e di compromissione delle potenzialitàturistico-ricreative del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di riaprire i ter-mini della definizione agevolata previstadall’articolo 1, comma 484, della legge 7agosto 2016, n. 160, nonché dall’articolo 1,commi 732 e 733, della legge 27 dicembre2013, n. 147, nella prospettiva di offriresostegno a circa 300 imprese, nelle moredel riordino complessivo della materiaafferente la configurazione dei canonidelle concessioni demaniali.

9/2325-AR/9. Baldini, Ciaburro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34 del provvedimento inesame prevede la sospensione fino al 30giugno 2020 del pagamento dei canoni nonancora corrisposti alla data del 1o gennaio2020 per le concessioni di pertinenze de-maniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la ge-stione di strutture dedicate alla nautica dadiporto;

la ratio del suddetto articolo sicolloca nella prospettiva di intervenire sulversante dello scenario di criticità che almomento condiziona le imprese, circa 300,che detengono concessioni di pertinenzademaniali marittime, condizionate dallarideterminazione dei canoni pertinenziali,a decorrere dal 1o gennaio 2007 basatasull’applicazione dei valori Orni (Osserva-torio mobiliare italiano);

pertanto l’obiettivo si colloca nel-l’esigenza di contenere il contenzioso insede amministrativa e giudiziaria correlatoal pagamento dei relativi canoni a seguitodell’applicazione dei nuovi canoni intro-dotti dalla legge n. 296 del 2006 il cuiincremento in taluni casi, di oltre il 350per cento, ha contribuito a maturare unnotevole debito in capo alle citate imprese,talvolta insostenibile tanto da condurre le

amministrazioni concedenti ad avviareprocedure di decadenza e revoca delleconcessioni;

sebbene l’articolo 34 intenda ope-rare una sorta di sterilizzazione seme-strale del debito, nei fatti le difficoltàafferenti il comparto continuano a sussi-stere considerando che l’elemento di mag-giore criticità del comparto si colloca se-gnatamente nel mancato riordino dellamateria in tema di canoni e concessionidemaniali;

pertanto nelle more del riordinodella materia, sarebbe auspicabile quan-tomeno riaprire i termini della definizioneagevolata prevista dall’articolo 1, comma484, della legge 7 agosto 2016, n. 160,nonché l’articolo 1, commi 732 e 733, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, nella pro-spettiva di intervenire sul contenzioso pen-dente, consentendo nel contempo alloStato di recuperare le risorse spettanti;

si evidenzia che lo scenario testédescritto rischia seriamente di minare latenuta operativa delle imprese, in ragionedell’insostenibilità dei costi, maturati allaluce dell’incremento dei debiti, pertanto ilrischio di chiusura o fallimento dellestesse appare verosimile con gli inevitabiliriverberi in termini di riflessi occupazio-nali e di compromissione delle potenzialitàturistico-ricreative del territorio nazionale,

impegna il Governo

nei limiti di finanza pubblica, a valutarel’opportunità di riaprire i termini delladefinizione agevolata prevista dall’articolo1, comma 484, della legge 7 agosto 2016,n. 160, nonché dall’articolo 1, commi 732e 733, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, nella prospettiva di offrire soste-gno a circa 300 imprese, nelle more delriordino complessivo della materia affe-rente la configurazione dei canoni delleconcessioni demaniali.

9/2325-AR/9. (Testo modificato nel corsodella seduta) Baldini, Ciaburro, Caretta.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni che intervengono su numerosiambiti con la finalità di prorogare o dif-ferire termini previsti da disposizioni le-gislative vigenti ovvero di operare, comun-que, interventi regolatori di natura tem-porale per risolvere questioni urgenti o diprossima scadenza;

il decreto-legge 30 aprile 2019,n. 34, recante misure urgenti di crescitaeconomica e per la risoluzione di specifi-che situazioni di crisi (cosiddetto decreto-crescita), ha prorogato al 30 giugno 2020il termine per l’adeguamento degli statutidelle bande musicali, delle Onlus, delleorganizzazioni di volontariato (ODV) edelle associazioni di promozione sociale(APS) secondo le indicazioni in materiarecate dall’articolo 101, comma 2, delCodice del Terzo settore di cui al disegnolegislativo 117/2017. La disposizione inol-tre ha differito al 30 giugno 2020 anche iltermine per l’adeguamento degli statutidelle imprese sociali;

riscrizione al Registro Unico nazio-nale del Terzo settore (RUNTS), istituitodal Codice del Terzo settore (CTS), èelemento che qualifica un ente quale Entedel Terzo settore (ETS) dando conseguen-temente la possibilità di fruire delle age-volazioni finanziarie e fiscali previste dallariforma del settore;

il codice, in vigore dal 3 agosto2017, aveva previsto che il registro fossepienamente operativo a febbraio 2019, inquanto aveva concesso un anno di tempoper l’adozione dei provvedimenti attuativi(decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, adottato previa intesa insede di Conferenza Stato-regioni) e ulte-riori sei mesi alle regioni per provvedereagli aspetti di propria competenza;

ad oggi, il decreto istitutivo delRunts non risulta ancora emanato;

come espressamente ammessodalla sottosegretaria Puglisi, in risposta ad

un atto di sindacato ispettivo in Commis-sione Affari Sociali lo scorso 5 febbraio, larealizzazione del Registro unico presentauna notevole complessità perché dovràtener conto sia dell’elevato numero deiregistri attualmente esistenti (e delle am-ministrazioni coinvolte), sia della disomo-geneità dei registri tra loro e rispetto allecaratteristiche previste dal nuovo Registroe anche per il fatto che il nuovo registrodovrà essere compatibile e comunicantecon il registro delle imprese;

la pluralità degli attori (pubblici eprivati) coinvolti in tale processo, peraltro,ha determinato un’inevitabile dilatazionedei tempi di realizzazione degli atti e, adoggi, rimangono ancora alcuni nodi par-ticolarmente importanti da sciogliere: inparticolare, si sta discutendo sulle moda-lità di iscrizione delle società di mutuosoccorso, sulla duplice iscrizione delle retiassociative e sulle modalità di comunica-zione dei dati tra registro delle imprese eRUNTS;

sempre secondo la sottosegretaria,l’obiettivo del Ministero sarebbe quello disottoporre lo schema di decreto alla con-ferenza Stato-regioni nel mese di marzo2020 e dall’acquisizione dell’intesa, se rag-giunta, decorrerà il termine di sei mesioccorrente ad Unioncamere per rendereoperativo il Registro;

la mancata emanazione del decretoistitutivo del Runts e i successivi adempi-menti di attuazione da parte delle regionifanno ritenere che il registro potrà essereeffettivamente operativo non prima di unulteriore anno ma, certamente, non primadel termine del 30 giugno concesso allerealtà del Terzo Settore per l’adeguamentodei rispettivi statuti,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2020 il ter-mine per l’adeguamento degli statuti dellebande musicali, delle Onlus, delle organiz-zazioni di volontariato (ODV), delle asso-ciazioni di promozione sociale (APS) edelle imprese sociali.

9/2325-AR/10. Bellucci, Ciaburro, Ca-retta.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

la normativa vigente prevede chel’incarico di magistrato onorario cessi alcompimento del sessantottesimo anno dietà;

il personale del giudice di pace èessenziale per l’alleggerimento dei carichidi lavoro che gravano sulla magistratura,nei limiti di competenza e funzionalitàprevisti dal nostro ordinamento. L’allon-tanamento del personale dei giudici ono-rari attualmente in servizio comporte-rebbe la perdita di esperienza, professio-nalità e conoscenza determinata da annidi attività;

i giudici di pace, oltre al ruoloessenziale sopra richiamato, si trovanooggi in larga parte privi di forme diassistenza, previste invece per ogni altrafigura lavorativa, e si vedono riconosciutiuna retribuzione a sentenza, divenendocosì di fatto una delle ultime categorie chelavora a cottimo in Italia;

entro il 2020 circa un 20 per centodei giudici di pace saranno in scadenza e,in attesa dei nuovi futuri arrivi, si deter-minerebbe un vuoto l’organico e una di-spersione delle competenze,

impegna il Governo

ad apportare ogni modifica normativautile al fine di consentire ai magistrationorari in servizio alla data di entrata invigore del decreto-legge n. 162 del 2019 diessere prorogati nelle funzioni fino alraggiungimento del settantatreesimo annodi età.

9/2325-AR/11. Bignami, Silvestroni, Pri-sco.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame C. 2325reca disposizioni urgenti in materia di

proroga di termini legislativi, di organiz-zazione delle pubbliche amministrazioni,nonché di innovazione tecnologica;

dal 1o luglio 2019 sono entrate invigore le nuove disposizioni in tema difatturazione elettronica introdotte dal de-creto-legge n. 119 del 2018 che ha appor-tato importanti modifiche all’articolo 21del decreto del Presidente della Repub-blica n. 633 del 1972, soprattutto in con-siderazione dei tempi di trasmissione dellestesse;

il decreto-legge n. 119 del 2018,Decreto Collegato alla Legge di Bilancio2019 ha introdotto un regime transitorionell’ambito del quale si prevede una atte-nuazione o annullamento delle sanzioniper la tardiva emissione della fattura elet-tronica;

dopo il termine del periodo dimoratoria sanzionatoria, e quindi dal 1o

ottobre 2019 in avanti, sarà sempre san-zionata la tardività nell’emissione dellafattura anche se l’imposta viene liquidatacorrettamente, quindi l’eventuale viola-zione è sanzionabile in misura fissa daeuro 250 a euro 2.000 per ciascuna ope-razione tardivamente documentata, fattasalva la possibilità di avvalersi del ravve-dimento operoso;

tutto ciò provoca forti preoccupa-zioni per aziende e professionisti soprat-tutto tra i piccoli esercenti, per il rischiodi pesanti sanzioni anche per bevi ritardinell’invio di fatture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere lariapertura della cosiddetta moratoria san-zionatoria delle irregolarità formali fino al31 dicembre 2019, soprattutto in conside-razione del fatto che non hanno provocatouna evasione tributaria, rappresentando lestesse una pura irregolarità formale, evi-tando così accanimenti nei confronti dicontribuenti colpevoli non di volontà dievadere l’imposta, ma semplicemente dipoca dimestichezza con il nuovo mondodigitale e le sue peculiarità.

9/2325-AR/12. Bucalo, Ciaburro, Ca-retta, Zucconi.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta di-sposizioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica, coinvolgendo unapluralità di settori, e nello specifico di-spone misure in materia di innovazionetecnologica;

a parecchi mesi dalla nascita diSPID, il Sistema Pubblico di Identità Di-gitale attraverso il quale è possibile iden-tificarsi presso siti pubblici dello Statoitaliano e ottenerne i servizi on line conun’unica identità digitale, molti dubbicirca l’efficienza e l’efficacia del sistemanon risultano dissipati;

testimoniano tutto ciò, le disordi-nate dichiarazioni di illustri rappresen-tanti del Governo, le inchieste giornalisti-che di giornali on line specializzati, leparecchie lamentele da parte degli utenti ele imbarazzanti risposte degli Identity pro-vider SPID, circa le procedure per il rila-scio dello SPID stesso, che mettono a nudole pesanti responsabilità della Presidenzadel Consiglio da cui dipende direttamenteAGID, struttura che dovrebbe implemen-tare l’Agenda Digitale Italiana;

sono sorti, inoltre, molti equivoci ediverse libere interpretazioni in ordine alvalore che si riconosce ai documenti ne-cessari per richiedere lo SPID;

all’inizio di gennaio il Ministro perl’innovazione digitale ha reso alcune di-chiarazioni in ordine alla password diStato, che hanno generato ambiguità tragli operatori,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, affinché si possaintraprendere con urgenza ogni iniziativaparlamentare necessaria e finalizzata a

garantire un dibattito parlamentare serio econcreto, di chiarire l’orientamento delGoverno in ordine alla cosiddetta pas-sword di Stato e a delineare e program-mare il processo dello sviluppo digitale inItalia, partendo proprio dalla riformadello SPID e dalla sua eventuale gestionepubblica in luogo degli Identity providerprivati che, fino ad oggi, hanno erogatocirca 5 milioni e 700 mila identità digitali.

9/2325-AR/13. Butti, Ciaburro, Caretta,Mollicone.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta di-sposizioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica, coinvolgendo unapluralità di settori, e nello specifico di-spone misure in materia di innovazionetecnologica;

a parecchi mesi dalla nascita diSPID, il Sistema Pubblico di Identità Di-gitale attraverso il quale è possibile iden-tificarsi presso siti pubblici dello Statoitaliano e ottenerne i servizi on line conun’unica identità digitale, molti dubbicirca l’efficienza e l’efficacia del sistemanon risultano dissipati;

testimoniano tutto ciò, le disordi-nate dichiarazioni di illustri rappresen-tanti del Governo, le inchieste giornalisti-che di giornali on line specializzati, leparecchie lamentele da parte degli utenti ele imbarazzanti risposte degli Identity pro-vider SPID, circa le procedure per il rila-scio dello SPID stesso, che mettono a nudole pesanti responsabilità della Presidenzadel Consiglio da cui dipende direttamenteAGID, struttura che dovrebbe implemen-tare l’Agenda Digitale Italiana;

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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sono sorti, inoltre, molti equivoci ediverse libere interpretazioni in ordine alvalore che si riconosce ai documenti ne-cessari per richiedere lo SPID;

all’inizio di gennaio il Ministro perl’innovazione digitale ha reso alcune di-chiarazioni in ordine alla password diStato, che hanno generato ambiguità tragli operatori,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, affinché si possaintraprendere con urgenza ogni iniziativaparlamentare necessaria e finalizzata agarantire un dibattito parlamentare serio econcreto, di chiarire l’orientamento delGoverno e a delineare e programmare ilprocesso dello sviluppo digitale in Italia,partendo proprio dalla riforma dello SPIDe dalla sua eventuale gestione pubblica inluogo degli Identity provider privati che,fino ad oggi, hanno erogato circa 5 milionie 700 mila identità digitali.

9/2325-AR/13. (Testo modificato nelcorso della seduta) Butti, Ciaburro, Ca-retta, Mollicone.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

tra gli interventi previsti dal prov-vedimento in oggetto vi sono norme tesealla implementazione degli strumenti ditrasmissione digitale nella prospettiva diattuare una dematerializzazione delle tra-smissioni sia esse economiche che ammi-nistrative e promuovere le transizioni elet-troniche di documenti e pagamenti: traquesti si evidenzia l’articolo 1 comma 8 inmateria di piattaforma digitale per i pa-gamenti verso le pubbliche amministra-zioni;

nella medesima prospettiva si col-loca la ratio dell’articolo 42 del provvedi-mento che prevede specifiche misure attea garantire alla Presidenza del Consiglio losvolgimento delle funzioni nelle materiedell’innovazione tecnologica, dell’attua-zione dell’Agenda digitale e della trasfor-mazione digitale del Paese;

si ricorda che l’articolo 11, comma16, del decreto-legge n. 78 del 2010, con-vertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010,ha istituito la cosiddetta ricetta medicadematerializzata, prevedendo in tal modola sostituzione della ricetta medica carta-cea per le prescrizioni di farmaci, di esamie prestazioni specialistiche a carico delServizio Sanitario Nazionale con la tra-smissione telematica dei dati della ricettamedesima al Ministero dell’economia edelle finanze;

in questa medesima prospettiva sipotrebbe collocare la dematerializzazionedei buoni alimentari riconosciuti in favoredei cittadini affetti da celiachia che at-tualmente mantengono la loro configura-zione cartacea;

sarebbe pertanto auspicabile con-sentirne l’erogazione in formato elettro-nico mediante accreditamento mensilenella Tessera Sanitaria – Carta Nazionaledei Servizi (TS-CNS), con possibilità dispesa anche successivamente al periodo diriferimento del medesimo buono, al fine diconsentire la definizione di un modelloorganizzativo maggiormente funzionalealle esigenze degli utenti nella prospettivaanche di consentire un controllo delledinamiche di erogazione e riscossione delbuono, ridurre gli oneri in capo all’Am-ministrazione e garantire uno strumentodi assistenza puntuale ai cittadini affettida celiachia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere ladematerializzazione dei buoni alimentaririconosciuti in favore dei cittadini affettida celiachia attraverso la loro erogazionein formato elettronico mediante accredi-

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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tamento mensile nella Tessera Sanitaria –Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

9/2325-AR/14. Caiata, Ciaburro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

i commi da 661 a 676 dell’articolo1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160,prevedono l’istituzione e disciplinano l’ap-plicazione di una imposta sul consumo dibevande analcoliche edulcorate;

una tassa per litro non incentiverài consumatori a sostituire le bevande adalto contenuto di zucchero con alimenti acontenuto di zucchero inferiore, ma asostituire il bene tassato con beni surro-gati, evidentemente anche di qualità infe-riore;

la misura rischia di comprometterela filiera agroalimentare per la gestione ela produzione di importanti colture che inalcuni territori esercitano un peso, anchedi carattere sociale, di primaria impor-tanza;

si tratta di un’imposta che va acolpire le aziende in un momento parti-colarmente critico per il mercato, dato chenegli ultimi 10 anni il consumo di bibitegassate è calato del 25 per cento e che lasuddetta imposta andrebbe a ridurre ul-teriormente consumi e vendite per il com-parto;

alcune imprese del settore dellaproduzione di soft drink hanno già an-nunciato che, in ragione dell’introduzionedelle nuove tasse, delocalizzeranno i pro-pri stabilimenti, creando gravi disagi al-l’occupazione;

la difesa delle produzioni localicome quella bieticolo-saccarifera è unapriorità per continuare a garantire laqualità dei prodotti simbolo dell’agroali-mentare Made in Italy. La bieticolturaricopre un ruolo rilevante sotto il profiloagronomico e ambientale per il contributo

alla conservazione delle caratteristiche deisuoli,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rinviare l’en-trata in vigore dell’imposta in oggettoalmeno all’anno 2022, in modo da con-sentire una riflessione su una sua even-tuale rimodulazione che tuteli la filiera daconseguenze regressive ed anti-competi-tive, che potrebbero portare alla chiusurae rilocalizzazione di numerose realtà pro-duttive sul territorio, ovvero sulla suasoppressione.

9/2325-AR/15. Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge dispone la con-versione del decreto-legge n. 162 del 30dicembre 2019, recante disposizioni ur-genti in materia di proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni nonché di innova-zione tecnologica;

in particolare, l’articolo 19 auto-rizza l’assunzione straordinaria, nel quin-quennio 2021-2025, di un contingentemassimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoliiniziali delle Forze di polizia (Polizia diStato, Arma dei carabinieri, Corpo dellaGuardia di finanza e Corpo della poliziapenitenziaria);

nulla è stato previsto, invece, infavore dei candidati del concorso pubbli-cato in data 26 maggio 2017 per « l’assun-zione di 893 allievi agenti della polizia distato », che hanno subito e subiscono gravidiscriminazioni a causa dei recenti inter-venti legislativi;

in particolare, con decreto del 29ottobre 2018 si è disposto lo scorrimentodella graduatoria per gli idonei non vin-citori del concorso con esclusivo riferi-mento ai candidati « civili » escludendo,quindi, la categoria degli idonei non vin-citori militari (VFP1 e VFP4);

siffatta decisione rappresenta senzadubbio una discriminazione nei confronti

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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di quei candidati militari che avevano ematurano tutt’oggi una importante espe-rienza lavorativa nelle Forze Armate e chedetengono pertanto conoscenze e compe-tenze consolidate, oltre che aver superatole prove del concorso al pari degli altricandidati civili;

la mancata inclusione degli idoneinon vincitori militari nello scorrimentodella graduatoria di fatto si pone in con-trasto con le scelte politiche volte adattribuire il massimo livello di qualità edefficienza dei Corpi di Polizia e a garantirela stabilizzazione del personale precariodei Comparti Difesa e Sicurezza;

inoltre, un’altra grave discrimina-zione è stata attuata mediante l’articolo11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135del 2018, convertito con modificazionidalla legge n. 12 del 2019 che in relazioneallo scorrimento della graduatoria modi-ficava i requisiti per accedere alle succes-sive prove escludendo chi fosse maggioredi ventisei anni e avesse conseguito ildiploma di istruzione secondaria;

a seguito dei ricorsi depositati alTAR, i candidati sono stati ammessi in viacautelare alle selezioni e molti di loro puravendo superato le successive prove veni-vano nuovamente esclusi dal corso diformazione iniziato il 29 agosto 2019;

sebbene, il TAR del Lazio, Sezioneprima quater, in data 13 settembre 2019ha disposto con ordinanza la loro ammis-sione al corso di formazione, non si èancora dato seguito al provvedimento deltribunale amministrativo privando tantigiovani della loro legittima possibilità diformarsi e di intraprendere un’attività la-vorativa per la quale hanno superato tuttele prove concorsuali,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa,anche di carattere normativo, volta a pre-vedere lo scorrimento della graduatoriadel concorso indetto nel 2017 per « l’as-

sunzione di 893 allievi agenti della poliziadi Stato » anche in favore degli idonei nonvincitori militari (VFP1 e VFP4);

ad adottare ogni opportuna iniziativa,anche di carattere normativo, volta a pre-vedere, in ossequio a quanto disposto conordinanza del 13.09.2019 dal TAR Lazio,l’ammissione dei 455 candidati vincitori alcorso di formazione, eliminando le graviingiustizie subito sino ad oggi.

9/2325-AR/16. Cirielli, Prisco, Ciaburro,Caretta, Ferro.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge dispone la con-versione del decreto-legge n. 162 del 30dicembre 2019, recante disposizioni ur-genti in materia di proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni nonché di innova-zione tecnologica;

in particolare, l’articolo 19 auto-rizza l’assunzione straordinaria, nel quin-quennio 2021-2025, di un contingentemassimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoliiniziali delle Forze di polizia (Polizia diStato, Arma dei carabinieri, Corpo dellaGuardia di finanza e Corpo della poliziapenitenziaria);

nulla è stato previsto, invece, infavore dei candidati del concorso pubbli-cato in data 26 maggio 2017 per « l’assun-zione di 893 allievi agenti della polizia distato », che hanno subito e subiscono gravidiscriminazioni a causa dei recenti inter-venti legislativi;

in particolare, con decreto del 29ottobre 2018 si è disposto lo scorrimentodella graduatoria per gli idonei non vin-citori del concorso con esclusivo riferi-mento ai candidati « civili » escludendo,quindi, la categoria degli idonei non vin-citori militari (VFP1 e VFP4);

siffatta decisione rappresenta senzadubbio una discriminazione nei confrontidi quei candidati militari che avevano e

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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maturano tutt’oggi una importante espe-rienza lavorativa nelle Forze Armate e chedetengono pertanto conoscenze e compe-tenze consolidate, oltre che aver superatole prove del concorso al pari degli altricandidati civili;

la mancata inclusione degli idoneinon vincitori militari nello scorrimentodella graduatoria di fatto si pone in con-trasto con le scelte politiche volte adattribuire il massimo livello di qualità edefficienza dei Corpi di Polizia e a garantirela stabilizzazione del personale precariodei Comparti Difesa e Sicurezza;

inoltre, un’altra grave discrimina-zione è stata attuata mediante l’articolo11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135del 2018, convertito con modificazionidalla legge n. 12 del 2019 che in relazioneallo scorrimento della graduatoria modi-ficava i requisiti per accedere alle succes-sive prove escludendo chi fosse maggioredi ventisei anni e avesse conseguito ildiploma di istruzione secondaria;

a seguito dei ricorsi depositati alTAR, i candidati sono stati ammessi in viacautelare alle selezioni e molti di loro puravendo superato le successive prove veni-vano nuovamente esclusi dal corso diformazione iniziato il 29 agosto 2019;

sebbene, il TAR del Lazio, Sezioneprima quater, in data 13 settembre 2019ha disposto con ordinanza la loro ammis-sione al corso di formazione, non si èancora dato seguito al provvedimento deltribunale amministrativo privando tantigiovani della loro legittima possibilità diformarsi e di intraprendere un’attività la-vorativa per la quale hanno superato tuttele prove concorsuali,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di:

adottare ogni opportuna iniziativa,anche di carattere normativo, volta a pre-vedere lo scorrimento della graduatoriadel concorso indetto nel 2017 per « l’as-

sunzione di 893 allievi agenti della poliziadi Stato » anche in favore degli idonei nonvincitori militari (VFP1 e VFP4);

adottare ogni opportuna iniziativa,anche di carattere normativo, volta a pre-vedere, in ossequio a quanto disposto conordinanza del 13.09.2019 dal TAR Lazio,l’ammissione dei 455 candidati vincitori alcorso di formazione.

9/2325-AR/16. (Testo modificato nelcorso della seduta) Cirielli, Prisco, Cia-burro, Caretta, Ferro.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 57-bis del decreto-legge26 ottobre 2019, n. 124 fissa al 30 aprileil termine di deliberazione delle tariffeTARI per l’anno 2020;

con delibera n. 443 del 31 ottobre2019, ARERA definisce i criteri di rico-noscimento dei costi efficienti di esercizioe di investimento per il periodo dal 2018al 2021, adottando il Metodo Tariffario peril servizio integrato di gestione dei Rifiuti(MTR) e prevede di riformulare intera-mente i piani finanziari dei rifiuti con lamodalità dei « costi efficienti »;

inoltre, la suddetta delibera 443 del2019 prevede di attivare un percorso diapprovazione che include la proposta delgestore (da applicare in ragione della re-altà territoriale di zona), la validazionedall’ente territoriale che svolge le funzionidi organizzazione dei servizi pubblici lo-cali a rete di rilevanza economica, com-presi quelli appartenenti al settore deirifiuti urbani, di scelta della forma digestione, di determinazione delle tariffeall’utenza per quanto di competenza, diaffidamento della gestione e relativo con-trollo, ai sensi dell’articolo 3-bis del dise-gno di legge n. 138 del 2011 e, infine,l’approvazione di ARERA;

solo al termine del suddetto pro-cedimento sarà possibile disporre del

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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Piano Economico Finanziario per la defi-nizione delle tariffe Tari, di competenzadei Comuni;

pertanto, la delibera n. 443 del 31ottobre 2019 di ARERA stravolge il per-corso che si stava consolidando negli ul-timi anni e che poneva il Comune alcentro del processo di approvazione del-l’impianto TARI, incrementando peraltro icosti a carico dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prorogare,mediante interventi normativi, il criteriomedio-ordinario di cui all’articolo 57-bis,comma 1, lettera a) almeno fino al 30aprile 2022;

a valutare l’opportunità di predi-sporre tutti gli interventi normativi neces-sari per ripristinare le modalità di appro-vazione dell’impianto TARI in vigore pre-cedentemente alla delibera in oggetto.

9/2325-AR/17. Ciaburro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

il Porto Canale di Cagliari – ri-compreso nell’ambito di competenza del-l’Autorità di Sistema Portuale della Sar-degna – è sottoposto a vincolo paesaggi-stico ai sensi del decreto ministeriale 1o

marzo 1967, in conseguenza della « Di-chiarazione di notevole interesse pubblicodella spiaggia della Plaja, in Cagliari »;

la citata Autorità – in considera-zione del fatto che con la costruzione delPorto Canale fosse stato già modificato,irrimediabilmente, lo stato dei luoghi e chela spiaggia in questione, in realtà, nonrisulta più esistente – ha più volte richie-sto la riduzione del summenzionato vin-colo paesaggistico, al di fuori delle digheforanee delimitanti il Porto in questione;

la destinazione dell’area interessataa Porto Industriale è stata stabilita nel-l’ambito degli interventi finanziati dalla

Cassa per il Mezzogiorno, previa appro-vazione del CIPE, e che la costruzionedella medesima opera ha avuto un costocomplessivo pari a mille miliardi dellevecchie lire;

considerato che:

il Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo non ha ritenutodi dover procedere alla nuova delimita-zione del vincolo e che, anzi, insiste af-finché venga attivata ogni possibile azioneal fine di ripristinare lo stato dei luoghi,modificati con la realizzazione dell’infra-struttura in questione;

di recente, inoltre, il Giudice Am-ministrativo ha annullato le autorizzazionipaesaggistiche rilasciate per la costruzionedel Porto Canale e che, a fronte di talesituazione, su parere dell’Avvocatura Di-strettuale dello Stato di Cagliari e dell’uf-ficio legislativo del Ministero per i beni ele attività culturali e per il turismo, si èdato avvio al procedimento per il rilascio,ai sensi dell’articolo 146, decreto legisla-tivo n. 42 del 2004, delle autorizzazioni« ora per allora »;

con Provvedimento n. 209/31 mag-gio 2019, il Presidente dell’Autorità Por-tuale ha rilasciato – in forza dei parerifavorevoli espressi da tutte le Amministra-zioni coinvolte, ivi compresa la Soprinten-denza – la citata autorizzazione;

atteso che:

la Soprintendenza, nonostante ilparere favorevole espresso in seno allaConferenza dei Servizi all’uopo convocata,ha ritenuto, su direttiva del proprio Di-rettore Generale, di dover rettificare ilpredetto parere e di proporre opposizionealla Presidenza del Consiglio dei ministri;

ritenuto che:

la suindicata situazione, in ragionedei tempi ben più lunghi per il rilascio diqualsivoglia autorizzazione utile alla rea-lizzazione di qualsiasi intervento struttu-rale, ha determinato il blocco di investi-

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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menti per oltre 100 milioni di euro, conconseguente, annunciata perdita dei postidi lavoro;

rilevato che:

nella riunione svoltasi qualchemese addietro presso gli uffici della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri, la So-vrintendenza ha confermato il proprioparere contrario e che il Sindaco delComune di Cagliari, con nota in data 8luglio 2019, ha richiesto l’intervento delGoverno, al fine di consentire il supera-mento della situazione e garantire losblocco degli investimenti e la tutela deiposti di lavoro,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativaal fine di garantire lo sblocco degli inve-stimenti annunciati dagli operatori econo-mici interessati per lo sviluppo del PortoCanale di Cagliari, con conseguente tuteladei posti di lavoro.

9/2325-AR/18. Deidda.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta di-sposizioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica, coinvolgendo unapluralità di settori tra cui si inserisconoanche disposizioni urgenti per il rafforza-mento dei controlli a tutela del made inItaly agroalimentare;

considerati i problemi sempre piùattuali legati al fenomeno dell’« ItalianSounding », vale a dire alla diffusione diprodotti che non hanno nulla di italiano,né gli ingredienti o i materiali utilizzati, néil luogo di produzione, così come avvienecon il greenwashing che interessa prodottiche solo apparentemente, grazie a furbis-sime operazioni di marketing, sembranonaturali o addirittura ecologici e che in-vece inquinano e danneggiano la salute;

tutto ciò causa enormi danni alvero Made in Italy, che andrebbe tutelatoe difeso con strumenti più efficaci, e rendeimprocrastinabile la necessità di un’imple-mentazione di politiche di contrasto all’I-talian sounding attraverso una lotta effi-cace alla contraffazione che si nutre diparole, colori, località e immagini false chedanneggiano non solo il made in Italy, maanche la salute delle persone che sononell’impossibilità di conoscere la reale ori-gine e composizione dei prodotti comprati;

tenuto conto dei nuovi incrementaliadempimenti per la elaborazione e il co-ordinamento delle linee della politica agri-cola, agroalimentare, forestale, per la pe-sca e per il settore ippico a livello nazio-nale, europeo ed internazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendereogni necessaria iniziativa, anche attraversoprovvedimenti di prossima emanazione,volta ad incrementare il Fondo risorsedecentrate di cui all’articolo 76 del con-tratto collettivo nazionale di lavoro delcomparto funzioni centrali 2016-2018 re-lativo al Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali al fine di incentivare,rafforzare ed incrementare le maggioriattività rese nella tutela del made in Italye nel contrasto all’Italian sounding.

9/2325-AR/19. Luca De Carlo, Ciaburro,Caretta.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevedel’abrogazione della disposizione di cui al-l’articolo 1, comma 268, della legge n. 205del 2017, legge di bilancio 2018, relativa aindennizzi per perdite subite a seguitodelle crisi libica e venezuelana;

a tal fine, è istituito nello stato diprevisione del Ministero degli affari esterie della cooperazione internazionale unfondo con la dotazione di un milione di

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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euro per l’anno 2018, di 5 milioni di europer l’anno 2019 e di 10 milioni di euro perl’anno 2020;

la norma prevede che ai cittadiniitaliani, agli enti e alle società italiane giàoperanti in Venezuela e in Libia, aventicrediti che abbiano subito svalutazione oche siano divenuti inesigibili a seguitodella situazione politico-economica deter-minatasi in Venezuela dall’anno 2013 e inLibia dall’anno 2011, possa essere con-cesso un contributo a parziale compensa-zione delle perdite subite, previa ricogni-zione delle richieste e ripartizione propor-zionale delle risorse disponibili. A seguitodella liquidazione del contributo, lo Statosubentra di diritto, in proporzione all’en-tità del contributo erogato, nella titolaritàdel credito vantato dai beneficiari;

le ragioni addotte dal Governo perl’abolizione appaiono del tutto inaccetta-bili in relazione alle difficoltà e ai pati-menti dei nostri connazionali. L’abolizionedel fondo per gli indennizzi per perditesubite a seguito delle crisi libica e vene-zuelana avviene perché « la disposizionenon ha trovato finora attuazione, anche inconsiderazione del vincolo a rispettare lasoglia degli aiuti “de minimis”, dell’obiet-tiva difficoltà di perimetrare corretta-mente il campo di applicazione oggettivo esoggettivo e dell’eccessiva complessità delleprocedure di attribuzione del beneficio, dadisciplinare con regolamento non ancoraemanato. »,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delladisposizione richiamata in premessa, alfine di valutare la possibilità, nei provve-dimenti di prossima emanazione, di ripri-stinare il fondo per gli indennizzi perperdite subite a seguito delle crisi libica evenezuelana, triplicandone l’ammontareoriginariamente previsto. Le maggiori co-perture dovranno farsi valere con un de-finanziamento di pari importo del fondo

attualmente previsto per il Reddito diCittadinanza.

9/2325-AR/20. Delmastro Delle Vedove,Ciaburro, Caretta.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica nello specificol’articolo 4 prevede disposizioni recantiproroga di termini in materia economica efinanziaria;

l’articolo 2 comma 1 del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127 disponeche a decorrere dal 1o gennaio 2020 isoggetti che effettuano attività di commer-cio al minuto e attività assimilate memo-rizzino elettronicamente e trasmettono te-lematicamente all’Agenzia delle entrate idati relativi ai corrispettivi giornalieri;

nello specifico ai sensi del comma6-ter dell’articolo 2 del suindicato decretolegislativo l’obbligo di memorizzazione etrasmissione telematica all’agenzia decen-trate dei corrispettivi decorre dal 1o gen-naio 2020 per tutti i commercianti aldettaglio, pubblici esercizi e attività assi-milate che hanno realizzato nel 2018 unvolume d’affari complessivo inferiore a400.000 euro;

il decreto-legge 30 aprile 2019,n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019,n. 58, novellando la suddetta norma, haintrodotto una fase transitoria in ragionedella quale durante il primo semestre diapplicazione dell’obbligo di cui in pre-messa, fermo restando la memorizzazionegiornaliera e i termini di liquidazionedell’IVA sia possibile effettuare la trasmis-sione telematica dei dati dei corrispettivientro un termine più ampio, nello speci-fico entro il mese successivo a quello dieffettuazione dell’operazione;

gli interventi orientati a facilitarel’attuazione dell’obbligo suindicato si col-locano nella prospettiva di consentire agliesercenti di dotarsi della strumentazione

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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adeguata e di poter adeguare quella esi-stente fino alla messa in uso definitiva delregistratore telematico;

malgrado risulti evidente che laratio del legislatore sia quella di evitareaggravi di carattere procedurale che po-trebbero rischiare di penalizzare gli eser-centi, segnatamente i commercianti al det-taglio, la sussistenza della fase transitoriadi cui al comma 6-ter, limitata al primosemestre di vigenza dell’obbligo di trasmis-sione dei corrispettivi, risulta irrisoria nonconsentendo — in un lasso di tempo cosìlimitato — un funzionale adeguamentotecnologico e procedurale degli esercentiall’obbligo di cui in premessa,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere al-l’intero primo anno di vigenza dell’obbligodi cui al comma 1 dell’articolo 2 deldecreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, lafase transitoria di cui all’ultimo periododel comma 6-ter dell’articolo 2 del mede-simo decreto legislativo nella prospettivadi alleggerite gli adempimenti proceduralidegli esercenti.

9/2325-AR/21. Donzelli, Silvestroni, Cia-burro, Caretta, Prisco.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni che intervengono su numerosiambiti con la finalità di prorogare o dif-ferire termini previsti da disposizioni le-gislative vigenti ovvero di operare, comun-que, interventi regolatori di natura tem-porale per risolvere questioni urgenti o diprossima scadenza;

chi si occupa di giustizia sa che dasempre all’apertura di ogni anno giudizia-rio si parlerà della mancanza cronica dimagistrati e di personale amministrativosufficienti;

alla data odierna, dai dati pubbli-cati dal Consiglio Superiore della Magi-

stratura, si evidenzia che a fronte di unadotazione in organico di n. 9991 magi-strati ordinari, risultano vacanti n. 1031posti, pari a una scopertura del 10,32 percento su base nazionale;

una piaga che è diventata partico-larmente grave in alcuni distretti giudi-ziari, come, ad esempio, il Distretto diCorte di Appello di Catanzaro (13,65 percento) e in quello di Reggio Calabria(18.67 per cento) a fronte di carichi dilavoro elevati;

la carenza di magistrati nei Tribu-nali ha subito una notevole accelerazionenel corso degli ultimi anni a seguito degliultimi provvedimenti normativi relativi al-l’età di pensionamento dei magistrati;

il ricambio generazionale, che staavvenendo grazie ai concorsi espletati e aquelli che saranno banditi, sconta però lamancanza di trasferimento delle compe-tenze che era precedentemente garantitodai magistrati più anziani,

impegna il Governo:

ad adottare un piano consistente diassunzioni di magistrati anche per assicu-rare il ricambio generazionale dell’altonumero di magistrati andati in pensione;

a prevedere che magistrati ordinari,amministrativi, contabili, militari e gli av-vocati e procuratori dello Stato possanoesercitare la facoltà di permanere in ser-vizio a domanda, sino al compimento delsettantaduesimo anno d’età.

9/2325-AR/22. Ferro, Prisco, Ciaburro,Caretta.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni che intervengono su numerosiambiti con la finalità di prorogare o dif-ferire termini previsti da disposizioni le-gislative vigenti ovvero di operare, comun-

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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que, interventi regolatori di natura tem-porale per risolvere questioni urgenti o diprossima scadenza;

chi si occupa di giustizia sa che dasempre all’apertura di ogni anno giudizia-rio si parlerà della mancanza cronica dimagistrati e di personale amministrativosufficienti;

alla data odierna, dai dati pubbli-cati dal Consiglio Superiore della Magi-stratura, si evidenzia che a fronte di unadotazione in organico di n. 9991 magi-strati ordinari, risultano vacanti n. 1031posti, pari a una scopertura del 10,32 percento su base nazionale;

una piaga che è diventata partico-larmente grave in alcuni distretti giudi-ziari, come, ad esempio, il Distretto diCorte di Appello di Catanzaro (13,65 percento) e in quello di Reggio Calabria(18.67 per cento) a fronte di carichi dilavoro elevati;

la carenza di magistrati nei Tribu-nali ha subito una notevole accelerazionenel corso degli ultimi anni a seguito degliultimi provvedimenti normativi relativi al-l’età di pensionamento dei magistrati;

il ricambio generazionale, che staavvenendo grazie ai concorsi espletati e aquelli che saranno banditi, sconta però lamancanza di trasferimento delle compe-tenze che era precedentemente garantitodai magistrati più anziani,

impegna il Governo:

ad adottare un piano consistente diassunzioni di magistrati anche per assicu-rare il ricambio generazionale dell’altonumero di magistrati andati in pensione;

a valutare l’opportunità di prevedereche magistrati ordinari, amministrativi,contabili, militari e gli avvocati e procu-ratori dello Stato possano esercitare lafacoltà di permanere in servizio a do-

manda, sino al compimento del settanta-duesimo anno d’età.

9/2325-AR/22. (Testo modificato nelcorso della seduta) Ferro, Prisco, Cia-burro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni e di in-novazione tecnologica;

la legge di bilancio per il 2019aveva disposto l’estensione del meccani-smo della cedolare secca, una sorta di flattax sui redditi da locazione, per l’affitto ditalune categorie di immobili commerciali,già previsto per le locazioni ad uso abi-tativo;

applicando la tassazione a cedolaresecca e, quindi, l’aliquota agevolata sulreddito da locazione, il locatore sceglie disostituire la tassazione ad aliquota varia-bile Irpef, addizionali, imposta di registroe imposta di bollo con l’applicazione diun’imposta sostitutiva;

la mancata proroga all’anno incorso dell’applicabilità del meccanismodella cedolare secca agli affitti commer-ciali, nonostante la stessa fosse circoscrittaa quelli con superficie fino a 600 mq,escluse le pertinenze, ha inferto l’enne-simo colpo durissimo a negozi e botteghegià duramente messi alla prova dalla per-durante crisi economica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reintrodurre,attraverso apposita proroga della relativaapplicabilità anche all’anno in corso, lacedolare secca sugli affitti commerciali.

9/2325-AR/23. Foti, Lollobrigida, Silve-stroni, Prisco, Ciaburro, Caretta, Zuc-coni, Bignami.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

nello specifico l’articolo 6 del prov-vedimento in esame prevede norme re-canti la proroga di termini in materia diistruzione, università e ricerca;

nelle graduatorie a esaurimentosono iscritti i docenti in possesso di abi-litazione all’insegnamento, le stesse sonostrutturate su base provinciale e aggior-nate triennalmente in relazione alle posi-zioni degli iscritti ma, per la legge 296 del27 dicembre 2006, sono chiuse all’inseri-mento di nuovi aspiranti;

la legge 21 del 25 febbraio 2016 (diconversione del decreto-legge 210 del2015) ha prorogato di un anno scolasticola validità delle graduatorie ad esauri-mento aggiornate per il triennio 2014/2017;

la chiusura delle GAE ha portatoall’esclusione di moltissime unità di per-sonale docente, in particolar modo di chiè in possesso del diploma abilitante comeITP e delle maestre;

appare perciò evidente che l’attualesituazione di precariato e di contratti atempo determinato richieda urgentementel’attivazione di procedure che garantiscanola funzionalità del sistema scolastico conl’utilizzo del doppio canale di recluta-mento attraverso l’inserimento di tuttopersonale avente diritto nelle graduatoriead esaurimento, e che inoltre l’inserimentoin GAE costituisca una seconda possibilitàdi assunzione a tempo indeterminato e chetutti i docenti abilitati attualmente inseritinella II fascia delle graduatorie di istituto,o solo abilitati, possano beneficiarne,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative di com-petenza, entro il 30 giugno 2020, al fine didisporre l’inserimento, a domanda, di tutto

il personale in possesso di abilitazione, iviincluso il diploma magistrale conseguitoentro l’A.S. 2001/2002 e il diploma tecnicoprofessionale, nonché del personale edu-cativo.

9/2325-AR/24. Frassinetti, Bucalo, Cia-burro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162 prevede « Disposizioni urgenti inmateria di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », noto come « decreto milleproro-ghe »;

in particolare, tale testo prevede laproroga della durata di stati di emergenzagià dichiarati e della scadenza della pre-sentazione di atti relativi alle quantifica-zioni dei danni subiti a causa di calamitànaturali; tuttavia, non considera gli episodidi maltempo che si sono abbattuti anchenel mese di dicembre 2019, che hannoarrecato gravi danni agli operatori delcommercio nelle province di Bari e Bar-letta Andria e Trani;

l’alternarsi delle descritte condi-zioni climatiche sempre più ricorrenti, acausa della tropicalizzazione delle regionidel Sud Italia, aggrava ulteriormente unquadro già precario per gli operatori delcommercio, notoriamente in difficoltà acausa dell’elevata pressione fiscale e dellaspietata concorrenza cinese;

urge garanzia di equità territorialevantaggio del sud, nel rispetto del princi-pio di uguaglianza e soprattutto nel ri-spetto dell’Unità nazionale,

impegna il Governo

a porre in essere le misure idonee adavviare azioni di tutela dei danni patri-moniali e commerciali subiti dagli impren-ditori esercenti l’attività nei territori delleprovince di Bari e Barletta Andria e Trani,

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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anche attraverso la concessione ai Comunidelle suddette province i fondi per adot-tare misure economiche di sostegno perl’immediata ripresa delle attività commer-ciali e produttive compromesse daglieventi meteorologici del mese di dicembre2019.

9/2325-AR/25. Galantino.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162 prevede « Disposizioni urgenti inmateria di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », noto come « decreto milleproro-ghe »;

in particolare, tale testo prevede laproroga della durata di stati di emergenzagià dichiarati e della scadenza della pre-sentazione di atti relativi alle quantifica-zioni dei danni subiti a causa di calamitànaturali; tuttavia, non considera gli episodidi maltempo che si sono abbattuti anchenel mese di dicembre 2019, che hannoarrecato gravi danni agli operatori delcommercio nelle province di Bari e Bar-letta Andria e Trani;

l’alternarsi delle descritte condi-zioni climatiche sempre più ricorrenti, acausa della tropicalizzazione delle regionidel Sud Italia, aggrava ulteriormente unquadro già precario per gli operatori delcommercio, notoriamente in difficoltà acausa dell’elevata pressione fiscale e dellaspietata concorrenza cinese;

urge garanzia di equità territorialevantaggio del sud, nel rispetto del princi-pio di uguaglianza e soprattutto nel ri-spetto dell’Unità nazionale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di porre in esserele misure idonee ad avviare azioni ditutela dei danni patrimoniali e commer-ciali subiti dagli imprenditori esercenti

l’attività nei territori delle province di Barie Barletta Andria e Trani, anche attra-verso la concessione ai Comuni delle sud-dette province i fondi per adottare misureeconomiche di sostegno per l’immediataripresa delle attività commerciali e pro-duttive compromesse dagli eventi meteo-rologici del mese di dicembre 2019.

9/2325-AR/25. (Testo modificato nelcorso della seduta) Galantino.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1, comma 1148, lettera a),della legge 27 dicembre 2017, n. 205,aveva prorogato al 31 dicembre 2018 l’ef-ficacia delle graduatorie dei concorsi pub-blici per assunzioni a tempo indetermi-nato, vigenti alla data del 31 dicembre2017;

tuttavia, l’articolo 1, comma 362,della legge 30 dicembre 2018, n. 145,aveva esteso la « validità delle graduatorieapprovate dal 1o gennaio 2010 », conesclusione, quindi, di quelle approvate inprecedenza e più volte prorogate, da ul-timo fino al 31 dicembre 2018;

l’articolo 1, comma 148, della legge27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che« i commi da 361 a 362-ter e il comma 365dell’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono abrogati »; la disciplinasulla vigenza e sull’utilizzazione delle gra-duatorie è ora contenuta nello stesso ar-ticolo 1, comma 147, legge 27 dicembre2019, n. 160, secondo cui: « le amministra-zioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,possono utilizzare le graduatorie dei con-corsi pubblici, fatti salvi i periodi di vi-genza inferiori previsti da leggi regionali,nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nel-l’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30marzo 2020 previa frequenza obbligatoria,da parte dei soggetti inseriti nelle gradua-torie, di corsi di formazione e aggiorna-mento organizzati da ciascuna ammini-

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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strazione, nel rispetto dei princìpi di tra-sparenza, pubblicità ed economicità e uti-lizzando le risorse disponibili alegislazione vigente, e previo superamentodi un apposito esame-colloquio diretto averificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate neglianni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili finoal 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate neglianni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro treanni dalla loro approvazione »;

la scelta compiuta dal legislatore dilasciar cadere le graduatorie approvateprima e durante l’anno 2010 non appareragionevole. Infatti, l’articolo 1, comma147, lettera a), della legge 27 dicembre2019, n. 160, ha previsto, allo scopo disuperare una presunta esaurita idoneitàall’assunzione dei candidati che vi sonocollocati, una procedura finalizzata allaverifica della « perdurante idoneità », me-diante la « frequenza obbligatoria », daparte loro, « di corsi di formazione eaggiornamento organizzati da ciascunaamministrazione, nel rispetto dei principidi trasparenza, pubblicità ed economi-cità... », nonché il « superamento... di unapposito esame-colloquio diretto a verifi-carne [per l’appunto] la perdurante ido-neità »;

non appare comprensibile la ra-gione per la quale una simile misura nonpossa essere estesa anche ai candidaticollocati nelle suddette graduatorie, cosìcome, del resto, l’articolo 1, comma 362,lettera a), della legge n. 145 del 2018,aveva previsto per le graduatorie appro-vate nel 2010;

pertanto, gli idonei collocati nellegraduatorie approvate prima e durantel’anno 2010 risulterebbero sottoposti adun trattamento discriminatorio rispettoagli idonei collocati nelle graduatorie sal-vaguardate dall’articolo 1, comma 147,della legge n. 160 del 2019,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare misurenormative finalizzate ad estendere la va-

lidità delle graduatorie concorsuali appro-vate prima del 1o gennaio 2010 e fino al31 dicembre 2010, la cui efficacia è stata,anno per anno, prorogata fino al 31 di-cembre 2018 (da ultimo, l’articolo 1,comma 1148, della legge n. 205 del 2017),fino al 31 dicembre 2021.

9/2325-AR/26. Gemmato, Prisco, Cia-burro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

nello specifico l’articolo 6 del prov-vedimento in esame prevede norme re-canti la proroga di termini in materia diistruzione, università e ricerca, e nellospecifico è stato introdotto, in sede refe-rente, il comma 5-sexies che prevede unaproroga dell’applicazione delle misure, trale altre, per la competitività del sistemauniversitario italiano a livello internazio-nale;

in coerenza con la suddetta ratio, lemisure tese alla valorizzazione e alla pro-mozione della competitività del sistemauniversitario italiano, segnatamente a li-vello internazionale, dovrebbero coinvol-gere tutte le strutture universitarie italianesia esse tradizionali che telematiche;

si evidenzia che le università tele-matiche sono state istituite con decretoministeriale 17 aprile 2003, adottato aisensi dell’articolo 26, comma 5, della leggen. 289 del 2002, quali istituzioni univer-sitarie pubbliche non statali, promosse dasoggetti pubblici o privati, riconosciute eaccreditate secondo criteri e proceduredefinite dallo stesso decreto;

le università telematiche attivanocorsi di studio a distanza e rilasciano titoli

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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accademici di livello universitario, equiva-lenti a quelli rilasciati dalle universitàtradizionali in virtù delle procedure diaccreditamento necessarie per poter ero-gare il servizio con standard qualitativiassolutamente corrispondenti valutati dal-l’Anvur: pertanto è legittima una totaleequivalenza tra le due fattispecie univer-sitarie;

l’istituzione delle università telema-tiche risponde all’esigenza, costituzional-mente sancita di garantire a tutti glistrumenti per raggiungere i più alti gradidegli studi: pertanto la possibilità di fruiredi corsi di livello universitario a distanzae da remoto o comunque attraverso stru-menti di accesso alternativi consente an-che agli studenti impossibilitati per ragionieconomiche, fisiche o logistiche di poteraccedere ad un percorso universitario;

a tal riguardo si evidenzia ulterior-mente che l’istituzione delle universitàtelematiche risponde a linee d’azione svi-luppate nell’ambito della stessa Unioneeuropea in materia di utilizzo delle me-todologie di insegnamento basate sull’uti-lizzo « delle nuove tecnologie multimedialie di Internet per migliorare la qualitàdell’apprendimento agevolando l’accesso arisorse e servizi nonché gli scambi e lacollaborazione a distanza »;

malgrado siffatti presupposti, ri-sulta che in data 23 dicembre 2019 ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca abbia adottato il decretoministeriale n. 1171 con cui si dispone chei corsi di studio nelle classi di laurearelative, tra l’altro, a psicologia e scienzadella formazione, possano essere erogatesolo in presenza e, dunque, non più in viatelematica, a decorrere dall’anno accade-mico 2020/2021;

al momento il decreto non risultaessere stato pubblicato in Gazzetta Ufficialee risulta essere stato rimosso anche dalsito del MIUR, malgrado sia nelle dispo-nibilità degli atenei destinatari dellenorme in esso introdotte;

la notifica del citato decreto mini-steriale ha avuto un significativo impatto

tra gli studenti iscritti nei vari corsi dilaurea, oggetto delle nuove disposizioni deldecreto, presso le università telematiche,in ragione delle potenziali conseguenzeche tali norme potrebbero comportare nonsolo sul prosieguo del percorso accade-mico degli stessi ma anche sulla paleseviolazione del diritto allo studio di tutti glistudenti italiani;

ulteriori confusione e perplessità sicollocano nel fatto che la decisione diintervenire sulla materia sia stata presadal Ministro pro tempore Fioramonti, allavigilia delle sue dimissioni,

impegna il Governo

a rivedere il testo del decreto in premessaprevedendo un tavolo di confronto con isoggetti interessati e coinvolti dalle dispo-sizioni dello stesso nella prospettiva ditutelare il diritto allo studio degli iscrittinonché salvaguardare l’equivalenza traistituzioni universitarie, tradizionali e te-lematiche, prevista e riconosciuta dallanormativa vigente.

9/2325-AR/27. Lollobrigida, Frassinetti,Bellucci, Mollicone, Bucalo, Silvestroni,Ciaburro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame tecadisposizioni che intervengono su numerosiambiti con la finalità di prorogare o dif-ferire termini previsti da disposizioni le-gislative vigenti ovvero di operare, comun-que, interventi regolatori di natura tem-porale per risolvere questioni urgenti o diprossima scadenza;

la legge 19 dicembre 2019, n. 157,di conversione del decreto-legge 26 ottobre2019, n. 124 (cosiddetto decreto fiscale) haintrodotto nuovi obblighi fiscali in materiadi ritenute e compensazioni negli appalti esub-appalti già a partire dal 1o gennaio2020;

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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in particolare, l’articolo 4 del citatodecreto-legge n. 124 del 2019 ha intro-dotto l’obbligo per il committente cheaffida il compimento di una o più opere odi uno o più servizi di importo comples-sivo annuo superiore a 200.000 euro aun’impresa, tramite contratti di appalto,subappalto, affidamento a soggetti consor-ziati o rapporti negoziali comunque deno-minati, caratterizzati da prevalente uti-lizzo di manodopera presso le sedi diattività del committente, e di beni stru-mentali di proprietà del committente, dirichiedere alle imprese appaltatrici/subap-paltatrici/affidatarie copia delle deleghe dipagamento relative al versamento delleritenute fiscali per i lavoratori dipendentidirettamente impiegati nei lavori o servizi.A tal fine, le imprese appaltatrici o affi-datarie e subappaltatrici dovranno effet-tuare distinti versamenti, con F24 specificoper singolo committente, senza possibilitàdi compensazione delle ritenute dovutecon propri crediti fiscali;

così facendo, lo Stato impone aicommittenti di verificare ogni mese tuttele ritenute fiscali relative ai lavoratoriutilizzati il mese precedente nelle opere enei servizi commissionati: il committentedeve infatti chiedere copia delle deleghe dipagamento riferite alle ritenute fiscali econtributive trattenute ai lavoratori impie-gati per l’esecuzione del contratto da partedell’appaltatore, subappaltatori, consor-ziati ecc. e, ricevuta la documentazione, ladovrà verificare;

i nuovi obblighi, peraltro, richie-dono inevitabilmente l’impiego di softwarededicati necessari per la corretta effettua-zione di tali adempimenti, che tuttora nonsono disponibili, con il rischio, più checoncreto, di bloccare l’attività di interisettori, come denunciato all’unisono daABI, ANCE, Assortirne, Confindustria eR.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna,Confartigianato, Confcommercio e Confe-sercenti);

in particolare, oltre ai tempi stret-tissimi per l’entrata in vigore dei nuoviadempimenti (entro il 17 febbraio le im-

prese appaltanti, tramite i loro interme-diari, dovranno trasmettere i dati relativialle ritenute applicate), ci sono ancoramolti profili che richiedono ulteriori ap-profondimenti per consentire l’adegua-mento dei processi gestionali e ammini-strativi, sia delle imprese committenti siadi quelle esecutrici;

poter confidare su un quadro re-golatorio chiaro in tutti gli aspetti è unpresupposto imprescindibile per consen-tire alle imprese di riorganizzare i processiamministrativi e gestionali e di eseguirecorrettamente i nuovi adempimenti che,altrimenti, si pretenderebbe di ottenere« al buio »;

a conferma delle difficoltà rilevate,basti considerare che si stima che il 95-98per cento delle imprese non è in regolacon le nuove disposizioni e non per colpapropria ma per motivi oggettivi;

l’impresa, peraltro, può essere eso-nerata dalla stretta sugli appalti solo sepresenta il Documento unico di regolaritàfiscale (Durf), ma le tempistiche per ilrilascio del Documento sono estrema-mente variabili e si va dal « le faremosapere » ai dieci giorni, fino ad alcuni casi,limite, di trenta giorni;

sarebbe necessario, inoltre, un si-stema automatizzato e digitalizzato di ri-lascio dei certificati per evitare il rischioingolfamento degli Uffici territoriali del-l’Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo:

a procrastinare al secondo semestre2020 l’entrata in vigore delle nuove regolein materia di ritenute negli appalti;

a valutare l’opportunità di aprire untavolo tecnico-politico con le principaliorganizzazioni rappresentative di settorevolto a individuare soluzioni alternativeche, a parità di efficacia, semplifichino leprocedure vigenti ed evitino oneri spropo-sitati a carico delle imprese derivanti an-che da nuovi e insostenibili compiti dicontrollo.

9/2325-AR/28. Lucaselli, Ciaburro, Ca-retta.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame tecadisposizioni che intervengono su numerosiambiti con la finalità di prorogare o dif-ferire termini previsti da disposizioni le-gislative vigenti ovvero di operare, comun-que, interventi regolatori di natura tem-porale per risolvere questioni urgenti o diprossima scadenza;

la legge 19 dicembre 2019, n. 157,di conversione del decreto-legge 26 ottobre2019, n. 124 (cosiddetto decreto fiscale) haintrodotto nuovi obblighi fiscali in materiadi ritenute e compensazioni negli appalti esub-appalti già a partire dal 1o gennaio2020;

in particolare, l’articolo 4 del citatodecreto-legge n. 124 del 2019 ha intro-dotto l’obbligo per il committente cheaffida il compimento di una o più opere odi uno o più servizi di importo comples-sivo annuo superiore a 200.000 euro aun’impresa, tramite contratti di appalto,subappalto, affidamento a soggetti consor-ziati o rapporti negoziali comunque deno-minati, caratterizzati da prevalente uti-lizzo di manodopera presso le sedi diattività del committente, e di beni stru-mentali di proprietà del committente, dirichiedere alle imprese appaltatrici/subap-paltatrici/affidatarie copia delle deleghe dipagamento relative al versamento delleritenute fiscali per i lavoratori dipendentidirettamente impiegati nei lavori o servizi.A tal fine, le imprese appaltatrici o affi-datarie e subappaltatrici dovranno effet-tuare distinti versamenti, con F24 specificoper singolo committente, senza possibilitàdi compensazione delle ritenute dovutecon propri crediti fiscali;

così facendo, lo Stato impone aicommittenti di verificare ogni mese tuttele ritenute fiscali relative ai lavoratoriutilizzati il mese precedente nelle opere e

nei servizi commissionati: il committentedeve infatti chiedere copia delle deleghe dipagamento riferite alle ritenute fiscali econtributive trattenute ai lavoratori impie-gati per l’esecuzione del contratto da partedell’appaltatore, subappaltatori, consor-ziati ecc. e, ricevuta la documentazione, ladovrà verificare;

i nuovi obblighi, peraltro, richie-dono inevitabilmente l’impiego di softwarededicati necessari per la corretta effettua-zione di tali adempimenti, che tuttora nonsono disponibili, con il rischio, più checoncreto, di bloccare l’attività di interisettori, come denunciato all’unisono daABI, ANCE, Assortirne, Confindustria eR.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna,Confartigianato, Confcommercio e Confe-sercenti);

in particolare, oltre ai tempi stret-tissimi per l’entrata in vigore dei nuoviadempimenti (entro il 17 febbraio le im-prese appaltanti, tramite i loro interme-diari, dovranno trasmettere i dati relativialle ritenute applicate), ci sono ancoramolti profili che richiedono ulteriori ap-profondimenti per consentire l’adegua-mento dei processi gestionali e ammini-strativi, sia delle imprese committenti siadi quelle esecutrici;

poter confidare su un quadro re-golatorio chiaro in tutti gli aspetti è unpresupposto imprescindibile per consen-tire alle imprese di riorganizzare i processiamministrativi e gestionali e di eseguirecorrettamente i nuovi adempimenti che,altrimenti, si pretenderebbe di ottenere« al buio »;

a conferma delle difficoltà rilevate,basti considerare che si stima che il 95-98per cento delle imprese non è in regolacon le nuove disposizioni e non per colpapropria ma per motivi oggettivi;

l’impresa, peraltro, può essere eso-nerata dalla stretta sugli appalti solo sepresenta il Documento unico di regolaritàfiscale (Durf), ma le tempistiche per ilrilascio del Documento sono estrema-

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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mente variabili e si va dal « le faremosapere » ai dieci giorni, fino ad alcuni casi,limite, di trenta giorni;

sarebbe necessario, inoltre, un si-stema automatizzato e digitalizzato di ri-lascio dei certificati per evitare il rischioingolfamento degli Uffici territoriali del-l’Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di aprire untavolo tecnico-politico con le principaliorganizzazioni rappresentative di settorevolto a individuare soluzioni alternativeche, a parità di efficacia, semplifichino leprocedure vigenti ed evitino oneri spropo-sitati a carico delle imprese derivanti an-che da nuovi e insostenibili compiti dicontrollo.

9/2325-AR/28. (Testo modificato nelcorso della seduta) Lucaselli, Ciaburro,Caretta.

La Camera,

premesso che:

con la Legge n. 244 del 31 dicem-bre 2012 il Parlamento ha delegato ilGoverno ad emanare due o più decretilegislativi finalizzati a rivedere, in terminiriduttivi, le dotazioni organiche comples-sive del personale dell’Esercito, della Ma-rina militare e dell’Aeronautica militare,nonché del personale civile del Ministerodella difesa;

i provvedimenti emanati successi-vamente perseguirebbero l’obiettivo di farconseguire, entro il 2024, per un verso,una contrazione complessiva del 30 percento delle attuali strutture operative, lo-gistiche, formative, territoriali e periferi-che della difesa, anche attraverso la lorosoppressione e il loro accorpamento; perun altro verso, una riduzione generale a150.000 unità, con riferimento al perso-nale militare delle tre Forze armate, non-ché a 20.000 unità avuto riguardo a quellocivile del Ministero della difesa;

il Governo ha esercitato il poteredelegato con diversi decreti legislativi, trai quali quello del 28 gennaio 2014, n. 8,con cui è stato appunto confermato ilconseguimento, entro il 2024, della citatariduzione generale che il suindicato inter-vento di riduzione va a sommarsi allacontrazione del personale già disposta daldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, nella legge 7 agosto2012, n. 135;

considerato che la perseguita ridu-zione, con particolare riferimento al per-sonale militare, e il limitato ricambio ge-nerazionale incidono in modo assoluta-mente negativo sull’intero sistema delladifesa nazionale, e ciò in un periodo nelquale, al contrario, anche in ragione delcomplicato quadro internazionale, l’ammi-nistrazione della difesa dovrebbe dotarsidi un numero di uomini ben superiore aquello attualmente previsto;

ritenuto che appare necessario,quantomeno, intervenire per rinviare, dialmeno un decennio, il termine previstodel 2024 per il raggiungimento degli obiet-tivi imposti dai suindicati provvedimentinormativi, al fine di consentire, nel frat-tempo, l’approvazione di una riformacomplessiva dell’organizzazione della di-fesa che permetta all’Italia di competere,anche sul piano militare, con gli altri Staticoinvolti nei vari e delicati scenari inter-nazionali,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativaal fine di prevedere il rinvio, di almeno undecennio, del termine del 2024 previstoper il raggiungimento degli obiettivi nu-merici imposti dagli atti normativi in que-stione, consentendo, nel frattempo, l’ap-provazione di una riforma complessivadell’organizzazione della difesa che per-metta all’Italia di competere, anche sulpiano militare, con gli altri Stati coinvoltinei vari e delicati scenari internazionali.

9/2325-AR/29. Mantovani, Deidda, Fer-ro, Ciaburro, Caretta.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni e di in-novazione tecnologica;

la legge di bilancio per il 2020,legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha intro-dotto la cosiddetta plastic tax, vale a direuna tassazione specifica sui prodotti inplastica monouso;

la norma, volta a disincentivarel’uso di tali prodotti, rischia di danneg-giare tutto il relativo comparto produttivonazionale, al quale sarà richiesto il paga-mento di una tassa pari a 45 centesimi suogni chilogrammo di plastica contenutonei manufatti in plastica a singolo impiego,con conseguenti ricadute occupazionalinegative;

inoltre, la maggior spesa sostenutadai produttori potrebbe ricadere, almenoin parte, sui consumatori finali e, quindi,sulle famiglie;

in considerazione della necessità didisciplinare le modalità di attuazione delledisposizioni inerenti all’imposta, è previstoche esse saranno efficaci a decorrere dalprimo giorno del secondo mese successivoalla data di pubblicazione dell’appositoprovvedimento del Direttore dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, che dovràessere pubblicato sulla Gazzetta Ufficialeentro maggio 2020,

impegna il Governo

a prorogare l’entrata in vigore della plastictax, e, nel periodo di proroga, a valutare lapossibilità di attivare un tavolo di con-fronto con i produttori per rivedere l’im-posta sui MACSI con la finalità di nondanneggiare le imprese, salvaguardare ilivelli occupazionali e tutelare i consuma-tori.

9/2325-AR/30. Meloni, Lollobrigida, Sil-vestroni, Prisco, Ciaburro, Caretta, Mol-licone.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni e di in-novazione tecnologica;

la legge di bilancio per il 2020,legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha intro-dotto la cosiddetta plastic tax, vale a direuna tassazione specifica sui prodotti inplastica monouso;

la norma, volta a disincentivarel’uso di tali prodotti, rischia di danneg-giare tutto il relativo comparto produttivonazionale, al quale sarà richiesto il paga-mento di una tassa pari a 45 centesimi suogni chilogrammo di plastica contenutonei manufatti in plastica a singolo impiego,con conseguenti ricadute occupazionalinegative;

inoltre, la maggior spesa sostenutadai produttori potrebbe ricadere, almenoin parte, sui consumatori finali e, quindi,sulle famiglie;

in considerazione della necessità didisciplinare le modalità di attuazione delledisposizioni inerenti all’imposta, è previstoche esse saranno efficaci a decorrere dalprimo giorno del secondo mese successivoalla data di pubblicazione dell’appositoprovvedimento del Direttore dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, che dovràessere pubblicato sulla Gazzetta Ufficialeentro maggio 2020,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo di confronto con iproduttori per le finalità di non danneg-giare le imprese, salvaguardare i livellioccupazionali e tutelare i consumatori.

9/2325-AR/30. (Testo modificato nelcorso della seduta) Meloni, Lollobrigida,Silvestroni, Prisco, Ciaburro, Caretta,Mollicone.

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

nel 2015 sono stati istituiti i Teatridi rilevante interesse culturale e i TeatriNazionali;

il sistema dei teatri pubblici e pri-vati in Italia è nettamente sottofinanziatorispetto la media europea: l’Italia nonsupera lo 0,2 per cento del PIL mentre laFrancia supera l’1 per cento per cento;

il mancato aumento di fondi, ri-chiesto più volte dal settore, rischia diminare la stabilità produttiva di molti deiTeatri di rilevante interesse culturale e deiTeatri nazionali, tra cui il Teatro Eliseo;

sul Teatro Eliseo fu posto un vin-colo dal Mibact per la garanzia dellefinalità artistiche della struttura per ilbene della comunità culturale nazionale eromana;

la crisi economica del Teatro ita-liano apre rischi per la situazione deilavoratori, già precari e soggetti a rapportidi lavoro intermittenti;

come indicato dai principali sog-getti auditi nel corso dell’indagine cono-scitiva in materia di lavoro e previdenzanel settore spettacolo, è necessaria e ur-gente la riforma del sistema di finanzia-mento pubblico della cultura, stabilendocriteri più equi nella distribuzione dellerisorse del Fondo Unico per lo Spettacolo;

il viceministro dell’economia e dellefinanze Antonio Misiani ha annunciato ladisponibilità del ministro della cultura adaprire immediatamente un tavolo per larisoluzione della crisi del Teatro Eliseo edel teatro italiano,

impegna il Governo

a istituire presso il Ministero per i beni ele attività culturali e per il turismo untavolo di lavoro, coinvolgendo i principalisoggetti istituzionali, volto alla individua-zione di misure finanziarie per la defini-zione di soluzioni per le crisi economichee produttive in cui versano i teatri italiani,

con particolare riguardo alla situazionedei lavoratori, e a porre in essere iniziativedi carattere finanziario per evitare la chiu-sura del Teatro Eliseo.

9/2325-AR/31. Mollicone, Cassinelli, Cia-burro, Caretta, Casciello, Pettarin, Bal-delli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta di-sposizioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica, coinvolgendo unapluralità di settori al fine di garantire larisoluzione di problematiche legate ad im-minenti scadenze;

la legge 8 maggio 2012, n. 65, re-cante « disposizione per la valorizzazione ela promozione turistica delle valli e deicomuni montani sede dei siti dei Giochiolimpici invernali “Torino 2006” » all’arti-colo 1, sancisce che « la Fondazione 20marzo 2006 individua, sentiti il commis-sario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006e i rappresentanti dei comuni dei territorimontani, la tipologia e la priorità degliinterventi, la cui esecuzione è demandata,quale stazione appaltante, sotto la suaesclusiva responsabilità e con oneri inte-gralmente a suo carico, alla società dicommittenza Regione Piemonte Spa »;

a fine 2020 cesserà di esistere l’A-genzia Torino 2006 e di conseguenza, nonsi conosce la destinazione delle risorsefinanziarie stanziate e collegate alla leggen. 65 del 2012 che identifica S.C.R. Pie-monte come unica stazione appaltante;

i Comuni Olimpici di Torino 2006e le rispettive Unioni Montane costitui-scono parte attiva nel processo legato allavalorizzazione e alla promozione turisticadelle valli e dei comuni montani sede deisiti dei Giochi olimpici invernali, e allostato attuale necessitano di fondi e strut-ture adeguati per poter dar seguito aiprogetti in parte già approvati da Fonda-zione 20 marzo 2006;

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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potrebbe costituire un valido ap-porto, al fine di evitare la dispersione difondi già stanziati, consentire di assegnarele competenze in carico ad Agenzia Torino2006, anche ai Comuni Olimpici di Torino2006 o alle rispettive Unioni Montane,modificando la parte della citata leggen. 65 del 2012 che identifica in SCRTunica stazione appaltante;

tale modifica, pur garantendo il ri-spetto della normativa connessa alle operepubbliche, in quanto si tratterebbe di Sta-zioni Appaltanti che già operano e sonoiscritte all’A.U.S.A. (Anagrafe Unica delleStazioni Appaltanti) presso l’A.N.A.C., con-sentirebbe di sveltire l’iter, suddividendo gliinterventi su più strutture organizzate e for-mate;

valutata l’opportunità di intrapren-dere, ogni opportuna iniziativa, anche dicarattere normativo volta ad ampliare, lapossibilità di appalto prevista dalla leggen. 65 del 2012, anche in capo alle StazioneAppaltanti dei comuni interessati e nonesclusivamente alla società di committenzaRegione Piemonte Spa, anche al fine dirisolvere le tempistiche dettate dall’averprevisto di far ricadere su una unicastazione appaltante, già a servizio dellaRegione Piemonte, tutti gli appalti finan-ziati con la legge n. 65 del 2012,

impegna il Governo

a prevedere la proroga dell’Agenzia Torino2006 o, in subordine, a valutare l’oppor-tunità di provvedere, con il prossimo prov-vedimento utile, che le risorse economichein disponibilità all’Agenzia Torino 2006 etutte le attività ancora pendenti sianotrasferite alla Regione Piemonte anche alfine di evitare la dispersione delle risorsegià stanziate e finalizzate per la valoriz-zazione e la promozione turistica dellevalli e dei comuni montani sede dei siti deiGiochi olimpici invernali, dando altresìseguito a quanto previsto nell’ultimo ca-poverso delle premesse.

9/2325-AR/32. Montaruli, Ciaburro, Ca-retta.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta di-sposizioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica, coinvolgendo unapluralità di settori tra cui si inserisceanche la proroga in materia di assunzionie la proroga di termini in materia diistruzione, università e ricerca;

per quanto concerne la mobilitàdel personale docente delle scuole, la do-manda di mobilità territoriale e professio-nale per l’anno scolastico 2020/2021 do-vrebbe essere presentata per i docenti trala fine del mese di febbraio e la metà delmese di marzo, anticipando l’iter rispettoal passato;

in base a quanto preannunciato dalGoverno, subito dopo la chiusura delleiscrizioni degli studenti delle prime classi,nel periodo di febbraio 2020 sarà pubbli-cata l’Ordinanza Ministeriale sulla mobi-lità 2020/2021 e, immediatamente dopo, sipotranno presentare le istanze online dellamobilità. Quindi entro la metà del mese dimarzo 2020 saranno scaduti i termini dipresentazione della domanda di mobilità;

tutto ciò accadrà con estremo pre-giudizio per quanti, docenti di ruolo conpossibilità di fare il concorso per accedereall’insegnamento delle scuole superiori, ri-schiano di non poter chiedere il trasferi-mento perché partecipanti alle classi diconcorso indette in data successiva allascadenza dei termini previsti per la do-manda di trasferimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, invia straordinaria, la data di scadenza pre-vista per la richiesta di mobilità dei do-centi delle scuole superiori, al fine di darela possibilità anche ai docenti che parte-ciperanno al concorso indetto per l’annoscolastico 2020/2021, di potervi accedere.

9/2325-AR/33. Osnato, Montaruli, Silve-stroni, Ciaburro, Caretta.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recantedisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica, tratta tra lealtre anche misure per il comparto sicu-rezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigilidel fuoco;

la legge di bilancio 2020 ha isti-tuito, un Fondo – sullo stato di previsionedel Ministero dell’interno – finalizzato alla« valorizzazione » del Corpo nazionale deivigili del fuoco, nella prospettiva di unamaggiore armonizzazione del trattamentoeconomico rispetto a quello del personaledelle Forze di Polizia; norma che neprevede l’attuazione tramite atto norma-tivo;

il trattamento retributivo del per-sonale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco (non direttivo e non dirigente edirettivo e dirigente) rientra, fra le materieche possono formare oggetto di negozia-zione, ai sensi, rispettivamente, degli arti-coli 136 e 226 del decreto legislativon. 217 del 2005 inerente l’ordinamento delpersonale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco;

tuttavia, al fine di dare immediataattuazione alle disposizioni contenutenella legge di bilancio e sopracitate, oc-correrebbe rendere più celermente fruibilile risorse finanziarie stanziate, definen-done le modalità di utilizzazione,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative normative ur-genti per garantire, già dall’anno in corso,l’utilizzo delle risorse stanziate nella leggedi bilancio 2020 e descritte in premessa,volte alla valorizzazione del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco, nella prospettivadi una maggiore armonizzazione del trat-tamento economico dello stesso rispettoalle altre forze del comparto.

9/2325-AR/34. Prisco, Silvestroni, Cia-burro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recantedisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica, tratta tra lealtre anche misure per il comparto sicu-rezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigilidel fuoco;

la legge di bilancio 2020 ha isti-tuito, un Fondo – sullo stato di previsionedel Ministero dell’interno – finalizzato alla« valorizzazione » del Corpo nazionale deivigili del fuoco, nella prospettiva di unamaggiore armonizzazione del trattamentoeconomico rispetto a quello del personaledelle Forze di Polizia; norma che neprevede l’attuazione tramite atto norma-tivo;

il trattamento retributivo del per-sonale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco (non direttivo e non dirigente edirettivo e dirigente) rientra, fra le materieche possono formare oggetto di negozia-zione, ai sensi, rispettivamente, degli arti-coli 136 e 226 del decreto legislativon. 217 del 2005 inerente l’ordinamento delpersonale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco;

tuttavia, al fine di dare immediataattuazione alle disposizioni contenutenella legge di bilancio e sopracitate, oc-correrebbe rendere più celermente fruibilile risorse finanziarie stanziate, definen-done le modalità di utilizzazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intraprendereiniziative normative urgenti per garantire,già dall’anno in corso, l’utilizzo delle ri-sorse stanziate nella legge di bilancio 2020e descritte in premessa, volte alla valoriz-zazione del Corpo nazionale dei vigili del

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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fuoco, nella prospettiva di una maggiorearmonizzazione del trattamento econo-mico dello stesso rispetto alle altre forzedel comparto.

9/2325-AR/34. (Testo modificato nelcorso della seduta) Prisco, Silvestroni,Ciaburro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

è nota la grave carenza di segretaricomunali che coinvolge, soprattutto, i pic-coli comuni italiani, nonostante si tratti diuna figura apicale ed indispensabile pergarantire la legittimità degli atti posti inessere dagli enti;

tale situazione deriva dalla man-cata indizione di concorsi per l’accessoalla carriera, nonché dalle difficoltà ri-scontrate dai segretari a ricoprire posi-zioni in luoghi particolarmente isolati, do-vendo, tra l’altro, già affrontare le proble-matiche di una professione oggetto dimolteplici interventi che nel tempo nehanno pregiudicato sotto più profili l’ope-ratività;

in assenza del segretario comunale,di fatto, vengono impedite le funzionicomunali e, conseguentemente, si ostaco-lano le attività dei sindaci, con i quali ilsegretario comunale ha un rapporto di-retto per l’espletamento di adempimentifondamentali dell’azione amministrativa;pertanto, l’amministrazione di centinaia dipiccoli comuni italiani è inevitabilmentecompromessa a causa dell’annosa carenzadi segretari comunali;

è necessario, dunque, assumere ini-ziative per sostenere e garantire la pre-senza di segretari comunali nei comuni di

piccole dimensioni, sgravando questi ul-timi dai relativi oneri,

impegna il Governo

a valutare l’assunzione di provvedimentiaffinché il termine per la durata massimadel collocamento in disponibilità del se-gretario comunale non confermato, revo-cato o comunque privo di incarico, di cuiall’articolo 101, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengaprorogato di due anni, al fine di costituireun nucleo di assistenza per i comuni finoa 3000 abitanti e prevedendo che i segre-tari comunali impiegati in tale nucleo diassistenza mantengano la propria posi-zione giuridica e il corrispondente tratta-mento economico, a cui provvede il Mini-stero dell’interno.

9/2325-AR/35. Rizzetto, Ciaburro, Ca-retta.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

è nota la grave carenza di segretaricomunali che coinvolge, soprattutto, i pic-coli comuni italiani, nonostante si tratti diuna figura apicale ed indispensabile pergarantire la legittimità degli atti posti inessere dagli enti;

tale situazione deriva dalla man-cata indizione di concorsi per l’accessoalla carriera, nonché dalle difficoltà ri-scontrate dai segretari a ricoprire posi-zioni in luoghi particolarmente isolati, do-vendo, tra l’altro, già affrontare le proble-matiche di una professione oggetto dimolteplici interventi che nel tempo nehanno pregiudicato sotto più profili l’ope-ratività;

in assenza del segretario comunale,di fatto, vengono impedite le funzionicomunali e, conseguentemente, si ostaco-lano le attività dei sindaci, con i quali ilsegretario comunale ha un rapporto di-

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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retto per l’espletamento di adempimentifondamentali dell’azione amministrativa;pertanto, l’amministrazione di centinaia dipiccoli comuni italiani è inevitabilmentecompromessa a causa dell’annosa carenzadi segretari comunali;

è necessario, dunque, assumere ini-ziative per sostenere e garantire la pre-senza di segretari comunali nei comuni dipiccole dimensioni, sgravando questi ul-timi dai relativi oneri,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumere prov-vedimenti affinché il termine per la duratamassima del collocamento in disponibilitàdel segretario comunale non confermato,revocato o comunque privo di incarico, dicui all’articolo 101, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengaprorogato di due anni, al fine di costituireun nucleo di assistenza per i comuni finoa 3000 abitanti e prevedendo che i segre-tari comunali impiegati in tale nucleo diassistenza mantengano la propria posi-zione giuridica e il corrispondente tratta-mento economico, a cui provvede il Mini-stero dell’interno.

9/2325-AR/35. (Testo modificato nelcorso della seduta) Rizzetto, Ciaburro,Caretta.

La Camera,

premesso che:

il servizio pubblico non di linea(taxi e ncc) è regolamentato dalla legge21/92 e successive modificazioni nell’otticacostituzionale di garantire la libertà dimovimento dei cittadini;

il servizio taxi deve corrispondereagli obblighi pubblicistici, si attua attra-verso una licenza di esercizio, è prepostoa servire il territorio del comune che harilasciato il titolo, effettuando il servizio supubblica piazza dello stesso territorio eservendo un’utenza indifferenziata, a cuiviene esposto un prezzo amministrato sta-

bilito dalla Pubblica Amministrazione. Ilservizio taxi deve essere garantito per tuttele 24 ore e per 365 giorni l’anno e non èpossibile rifiutare un servizio;

il Noleggio con Conducente (NCC)esercita attraverso un’autorizzazione edeve servire il territorio del comune cheha rilasciato il titolo; esso non è obbligatoa mantenere il servizio nelle 24 ore e puòcontrattare ogni modalità del servizio ri-chiesto con un prezzo a libero mercato;esso deve avere una rimessa/sede nel ter-ritorio del comune di appartenenza edesclusivamente da lì ricevere le richieste diservizio;

il taxi è strettamente vincolato alleregole del servizio pubblico, mentre ilnoleggio con conducente meno legato allalogica del servizio pubblico, deve peròrispettare il vincolo della sede/rimessadalla quale prendere le prenotazioni. Que-sta condizione è necessaria al fine di nonfar debordare il noleggio con conducentenel « mercato » riservato al servizio pub-blico taxi che, avendo vincoli pubblicimolto rigidi, non avrebbe la possibilità difronteggiare un « concorrente » che ha piùliberi strumenti di mercato. Questa con-dizione/definizione è stata concepita dallegislatore per tutelare il servizio pubblicoe gli utenti ad esso collegati;

intorno alla fine degli anni ’90 si èverificato in sordina, il fenomeno, chevedeva soggetti che si facevano rilasciareda piccoli comuni Italiani, autorizzazionida noleggio con conducente che dovevanoservire a dare il servizio su quel territorio.La stragrande maggioranza di questi Ncc,non operavano e non operano sul territo-rio del piccolo centro, ma lavorano nellaCapitale e in grandi città come Milano,Torino, Firenze, ecc;

questo fenomeno ha finito con ilfalsare il mercato pubblico « protetto » siadei taxi che degli Ncc dei singoli territori,che vedevano e ancora vedono, volta pervolta, un’inflazione dell’offerta modifi-cando sostanzialmente anche il giusto rap-porto fra domanda e offerta che deve

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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esistere per il rilascio, su di un certoterritorio, dei relativi permessi per il TPLnon di linea;

tale fenomeno negli anni si è ulte-riormente sviluppato interessando altrepiccole realtà e aumentando l’abusivismo,lasciando spesso in capo a singoli opera-tori una pluralità di autorizzazioni otte-nute in piccoli centri ma utilizzate perfornire il servizio nei grandi centri urbani,spesso alimentando anche forme di lavoronero a scapito degli stessi Ncc regolari(quelli cioè che esercitano nei comuni chehanno regolarmente rilasciato loro l’auto-rizzazione);

sopraddetto fenomeno si è poisommato con l’ingresso sul mercato dipiattaforme tecnologiche che hanno utiliz-zato l’ampissimo numero di autorizzazioniNcc esercenti il servizio fuori dal proprioambito territoriale per mettere in atto unaconcorrenza al ribasso nei confronti delservizio taxi;

per fare chiarezza e conservare ilprincipio di servizio pubblico del taxi equindi il diritto dell’utenza ad avere unservizio realmente pubblico, è stata mo-dificata la legge 21/92 introducendo conl’1-quater del 2008, degli articoli che chia-rivano ancora meglio la territorialità e gliambiti ed i modi operativi degli Ncc. Lamodifica è diventata realmente attiva evigente dal primo di aprile del 2010;

dopo una serie di proroghe nell’at-tuazione dell’articolo 29 comma 1-quaterdel decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207convertito con modificazioni dalla legge 27febbraio 2009 n. 14, ai fini di una migliorridefinizione della disciplina dettata dallalegge 21/92 si è introdotta la legge dell’11febbraio 2019 n. 12 che ha definito ancorameglio le tipologie di lavoro e gli obblighi;

la legge n. 12 dell’11 febbraio 2019prevede l’obbligo della compilazione e te-nuta da parte del conducente del servizioNCC di un foglio formato elettronico le cuispecifiche sono stabilite dal Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti con propriodecreto, da adottare di concerto con il

Ministero degli Interni; essa prevede inol-tre che entro un anno dall’entrata invigore delle legge, presso il Ministero delleInfrastrutture e Trasporti venga istituitoun registro informatico pubblico nazionaledelle imprese titolari di licenza per ilservizio taxi e di quello permesso conautorizzazioni per il servizio di noleggiocon conducente; con ulteriore decreto delMinistero delle infrastrutture e Trasportidovrebbero essere individuate le specifichetecniche di attuazione e le modalità con lequali le predette imprese dovranno regi-strarsi;

la legge n. 12/2019 prevede ancheche con apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistero delle infrastrutture e dei Tra-sporti e del Ministero dello sviluppo eco-nomico da adottare ai sensi dell’articolo17 comma 3 della legge 23 agosto 1988n. 400, venga disciplinata l’attività dellepiattaforme tecnologiche di intermedia-zione che intermediario tra domanda edofferta di autoservizio pubblico non dilinea. Tale disciplina si rende ancor piùnecessaria a seguito della sentenza dellaCorte di giustizia dell’Unione Europea del20 dicembre 2017 (causa C434/15);

considerato che:

al momento non risultano emanatii provvedimenti ministeriali previsti dallalegge n. 12/2019,

impegna il Governo

ad applicare pienamente la legge n. 12dell’11 febbraio 2019 riprendendo il cam-mino interrotto e portando a compimentoquella parte di riforma ad oggi mancante,con particolare riferimento alla regola-mentazione delle piattaforme tecnologichetramite specifico decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, all’istituzionedel registro elettronico nazionale con ilquale censire correttamente licenze taxi eautorizzazioni di noleggio e all’introdu-zione del foglio elettronico di viaggio at-traverso il quale contrastare ogni forma diabusivismo.

9/2325-AR/36. Rotelli, Prisco, Donzelli,Ciaburro, Caretta.

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta di-sposizioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica, coinvolgendo unapluralità di settori tra cui si inserisceanche la proroga in materia di assunzionie la proroga di termini in materia econo-mica e finanziaria intervenendo anchesulle amministrazioni territoriali di speci-fici comuni;

la mozione unitaria approvata il 15Gennaio 2020, relativa ai Segretari comu-nali è stata un impegno unanime delGoverno e del Parlamento;

la sentenza emessa dalla Consultail 22 febbraio 2019, n. 23 riconosce inmodo inequivocabile la funzione apicaledel Segretario comunale che intrattienecon il Sindaco rapporti diretti, senza in-termediazioni di altri dirigenti o struttureamministrative;

i Segretari comunali costituisconol’ossatura delle amministrazioni locali enelle realtà molto piccole rappresentanoquasi sempre l’unico funzionario dotatodelle necessarie conoscenze giuridiche,contabili e finanziarie;

la figura dei Segretari comunali èoggetto di un processo di costante deser-tificazione, dovuto sia alla mancata indi-zione dei concorsi per l’accesso alla car-riera, sia ad una fuga sempre più massic-cia dalla categoria causata da una collo-cazione lavorativa usurante, isolata ecolpita da continui interventi normativi edorganizzativi che ne hanno minato il trat-tamento economico e giuridico;

nel periodo di blocco della contrat-tazione il trattamento economico dei Se-gretari comunali ha subito numerosi in-terventi di riduzione, tali da rendere im-possibile determinare un allineamentodelle retribuzioni dei segretari analogo aquello della restante dirigenza;

l’amministrazione di centinaia dipiccoli comuni italiani è inevitabilmentecompromessa a causa della grave e per-durante carenza di Segretari comunali;

l’assenza del Segretario comunale èresponsabile del blocco della funzionalitàdei Comuni con inevitabili ripercussioninegative anche sulla qualità del lavoro deisindaci;

non sarebbe possibile, senza talefigura professionale, tenere il Consigliocomunale, firmare gli atti, bandire gared’appalto e gestire i contenziosi;

in considerazione dell’obbligato-rietà della figura, tutti i comuni anche ipiù piccoli, hanno il dovere di destinarerisorse di bilancio alle remunerazioni deisegretari. Questa situazione grava pesan-temente sui bilanci dell’ente di piccoledimensioni e sui capitoli di spesa relativial personale che spesso risulta numerica-mente molto carente;

come sottolineato dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, il Segretario Comu-nale è un dipendente pubblico di ruolo ilcui rapporto di lavoro, a monte, intercorrecon il Ministero dell’interno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerare,anche attraverso iniziative legislative fu-ture, affinché il termine per la duratamassima del collocamento in disponibilitàdel segretario comunale privo di incarico,venga prorogato di tre anni, per i piccolicomuni fino a 3000 abitanti e che altrattamento economico dei Segretari Co-munali, provveda il Ministero dell’interno.

9/2325-AR/37. Silvestroni, Ciaburro, Ca-retta.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta di-sposizioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione delle

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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pubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica, coinvolgendo unapluralità di settori tra cui si inserisceanche la proroga in materia di assunzionie la proroga di termini in materia econo-mica e finanziaria intervenendo anchesulle amministrazioni territoriali di speci-fici comuni;

la procedura di accorpamento delleCamere di Commercio di Rieti e Viterboprevisto dal decreto legislativo 25 novem-bre 2016, n. 219 è attualmente sospesa acausa della pronuncia del Consiglio diStato del 4 ottobre 2018;

il tribunale amministrativo regio-nale per il Lazio, sezione terza ter, rece-pendo le indicazioni del Consiglio di Stato,con l’ordinanza n. 166 del 30 aprile 2019ha disposto l’annullamento degli atti ese-cutivi e conseguenti del medesimo decreto,e nello specifico della determinazione n. 1del 1o marzo 2018 del Commissario adacta per l’accorpamento delle Camere dicommercio di Rieti e Viterbo e di rinviarealla Corte Costituzionale il giudizio dicostituzionalità sullo stesso decreto, giudi-zio atteso per l’8 aprile 2020;

inoltre, il nuovo ente che dovrebbecostituirsi potrebbe non essere in grado diportare avanti le misure necessarie per ilsupporto al tessuto imprenditoriale e so-ciale della provincia reatina, indebolito asufficienza non solo dalla crisi economicain atto, ma dagli effetti del sisma diAmatrice del 2016, che vede 15 comunicompresi nel cratere, tra cui lo stessocomune di Rieti, supportati attualmentedalla Camera di Commercio di Rieti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerarecomunque la necessità differire di 10 annil’eventuale accorpamento delle Camere diCommercio di Rieti e di Viterbo, al fine dipoter garantire il supporto necessario altessuto produttivo e sociale dei territoriricadenti nel cratere sismico.

9/2325-AR/38. Trancassini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta di-sposizioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica, coinvolgendo unapluralità di settori tra cui si inserisceanche la proroga in materia di assunzionie la proroga di termini in materia econo-mica e finanziaria intervenendo anchesulle amministrazioni territoriali di speci-fici comuni;

la procedura di accorpamento delleCamere di Commercio di Rieti e Viterboprevisto dal decreto legislativo 25 novem-bre 2016, n. 219 è attualmente sospesa acausa della pronuncia del Consiglio diStato del 4 ottobre 2018;

il tribunale amministrativo regio-nale per il Lazio, sezione terza ter, rece-pendo le indicazioni del Consiglio di Stato,con l’ordinanza n. 166 del 30 aprile 2019ha disposto l’annullamento degli atti ese-cutivi e conseguenti del medesimo decreto,e nello specifico della determinazione n. 1del 1o marzo 2018 del Commissario adacta per l’accorpamento delle Camere dicommercio di Rieti e Viterbo e di rinviarealla Corte Costituzionale il giudizio dicostituzionalità sullo stesso decreto, giudi-zio atteso per l’8 aprile 2020;

inoltre, il nuovo ente che dovrebbecostituirsi potrebbe non essere in grado diportare avanti le misure necessarie per ilsupporto al tessuto imprenditoriale e so-ciale della provincia reatina, indebolito asufficienza non solo dalla crisi economicain atto, ma dagli effetti del sisma diAmatrice del 2016, che vede 15 comunicompresi nel cratere, tra cui lo stessocomune di Rieti, supportati attualmentedalla Camera di Commercio di Rieti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerarecomunque la necessità differire l’eventualeaccorpamento delle Camere di Commercio

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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di Rieti e di Viterbo, al fine di potergarantire il supporto necessario al tessutoproduttivo e sociale dei territori ricadentinel cratere sismico.

9/2325-AR/38. (Testo modificato nelcorso della seduta) Trancassini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

in particolar modo l’articolo 4 delsuddetto disegno di legge interviene sulleproroghe di termini in materia economicae finanziaria;

il decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124 convertito con modificazioni dallalegge 19 dicembre 2019, n. 157 ha intro-dotto dei nuovi limiti all’uso dei contanti,attraverso l’obbligo del rispetto di nuovesoglie. A partire dal 1o luglio 2020 talesoglia verrà abbassata a 2.000 euro, men-tre dal 1o gennaio 2022 la stessa si ridurràancora e arriverà a 1000 euro;

nell’intento di andare a colpire l’e-vasione fiscale, le misure che sarannointrodotte avranno ripercussioni negativesulla cosiddetta economia reale. L’erosionedella liquidità potrebbe ricadere negativa-mente sull’economia locale;

numerosi Stati europei, come l’Au-stria e la Germania, non prevedono limitiall’uso del contante. Il contante è unmezzo ad ampia diffusione che solo mar-ginalmente viene usato in modo illegale.La vera evasione passa attraverso ben altricanali, quasi tutti elettronici: l’ingentequantità di capitali che molto spesso ven-gono veicolati attraverso istituti bancariverso paradisi fiscali; l’evasione dei gigantidel web o gli enormi spostamenti di de-naro che sfuggono al fisco attraverso lecriptovalute;

limitare fortemente l’uso del con-tante significherebbe affidare sempre dipiù il frutto dei risparmi degli italiani adegli enti privati che non hanno comescopo d’essere quello di fare beneficenza.Nell’epoca dell’instabilità dei mercati e deidefault delle banche dare sempre più lagestione del mezzo di scambio agli istitutifinanziari è un rischio troppo elevato;

l’introduzione di forti limiti all’usodel contante potrebbe comportare negati-vità anche da un punto di vista dellaprivacy: l’utilizzo della moneta elettronicaè di sicuro una comodità, ma deve poterrimanere una scelta. La presenza semprepiù importante nella nostra vita dei co-siddetti « big data » potrebbe, infatti, con-segnare completamente la conoscenzadelle nostre abitudini di acquisto agli entiprivati (che gestiscono le transazioni),

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare l’en-trata in vigore del limite all’uso del con-tante, di cui in premessa, eventualmentemediante interventi normativi futuri, alfine di non compromettere ulteriormentelo stato della nostra economia già forte-mente in crisi.

9/2325-AR/39. Zucconi, Silvestroni, Cia-burro, Caretta.

La Camera,

premesso che:

con la legge del 11 dicembre 2016n. 232, ai commi 535 e 536 si sono mo-dificate le disposizioni per il manteni-mento di depositi commerciali in regimedi deposito fiscale, modificando l’articolo23 del Testo Unico delle Accise, introdu-cendo la fattispecie indicata alla lettera a)del comma 4 del predetto articolo, cheriguarda le spedizioni dei prodotti e vin-cola l’esercente a riservare almeno il 30per cento del totale: delle estrazioni di unbiennio all’effettuazione delle seguenti

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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operazioni che, singolarmente o in formacumulativa, possono concorrere al rag-giungimento della quota:

Forniture per impieghi agevolatiche prevedono l’utilizzo del prodotto inesenzione da accisa o ad aliquota ridotta.Sono inclusi i rifornimenti aerei e navaliche non danno luogo al pagamento del-l’accisa. Non sono computabili le estra-zioni di prodotto assoggettato ad accisa adaliquota intera seppur differenziata daaltra gravante, sul medesimo prodotto, perl’uso maggiormente tassato. Spedizioni diprodotti energetici in regime sospensivoverso Stati membri dell’Unione europea.Sono inclusi i trasferimenti di prodotti insospensione d’accisa che hanno inizio e siconcludono nel territorio dello Stato limi-tatamente a quelli eseguiti in applicazionedi una disciplina agevolativa (ad esempio,trasferimenti di carburanti esenti per lanavigazione marittima ai sensi del punto 3della Tabella A allegata al decreto legisla-tivo n. 504 del 1995 da deposito fiscale adimpianto di distribuzione ex articolo 3 deldecreto ministeriale n. 225 del 2015; for-niture a destinatario registrato utilizzatoreagevolato ex punto 9 della Tabella A).Esportazioni verso Paesi terzi;

le disposizioni del predetto comma535 sono entrate in vigore dal 1o gennaio2020, così come prescritto dal comma 536della legge n. 232 del 2016;

il 4 dicembre 2017, con circolaren. 14/D dell’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli, si è data interpretazione cellanormativa introdotto, che recita testual-mente: « Stante il forte impatto che l’im-mediata attuazione della mio/a disciplinaavrebbe avuto su tali impianti [...] conriguardo a quella di cui della lettera a), delcomma 4, dell’articolo 23, la verifica delsoddisfacimento del limite minimo percen-tuale di forniture agevolate o movimenta-zioni verso Paesi membri o extra-UE avràinizio dal 1o gennaio 2020 e sarà para-metro io nella prima applicazione, sultotale delle estrazioni effettuate dal depo-sito fiscale nel biennio 2017-2019. Per glianni successivi varrà la regola ordinaria

che fonda il calcolo delle spedizioni sulbiennio. »;

dal 1o gennaio 2020, data di entratain vigore della normativa disposta dallalegge n. 232 del 2016, alcuni Uffici pro-vinciali delle Direzioni interregionalihanno prodotto documenti che disatten-dono le indicazioni richiamate nella cir-colare, applicando la norma senza consi-derare il periodo di ristoro previsto per iltriennio, come indicato dalla circolare14/D del 2017, imponendo la sospensionedella licenza di deposito fiscale per idepositi commerciali sottosoglia;

questa modalità di azione, non per-fettamente rispondente alle indicazionidell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,potrebbe comportare per l’Amministra-zione contenziosi successivi con le contro-parti in possesso di licenza di attività inregime di depositi fiscale per i depositicommerciali sottosoglia,

impegna il Governo

a valutare le opportune modificazioni le-gislative, anche di differimento dell’entratain vigore della disciplina, e di indirizzofinalizzate ad evitare la possibilità di con-tenziosi per l’Amministrazione con le con-troparti in possesso di licenza di attività inregime di depositi fiscale per i depositicommerciali sottosoglia.

9/2325-AR/40. Dall’Osso.

La Camera,

premesso che:

l’epatite C, è una malattia del fe-gato causata dal virus HCV, un virustrasmissibile per via ematica e rappresentaun problema rilevante per la salute pub-blica poiché è la causa principale di gravipatologie a livello epatico e di manifesta-zioni cliniche extra epatiche;

sebbene l’infezione da HCV decorraspesso in maniera asintomatica, in unapercentuale compresa tra il 60 per centoe l’80 per cento tende a cronicizzare. In

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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questi pazienti, il rischio di svilupparecirrosi nell’arco di 20 anni è del 15-30 percento, mentre il rischio annuale di svilup-pare un epatocarcinoma è pari a 1-4 percento;

il virus dell’epatite C, è in grado dideterminare una malattia sistemica concoinvolgimento di diversi organi ed appa-rati e si stima che il 74 per cento deipazienti presenti importanti manifesta-zioni extra-epatiche quali: linfomi, malat-tie cardiovascolari, patologie neuropsichia-triche, disturbi metabolici, insufficienzarenale e altre malattie;

nel 2010, l’OMS ha approvato unarisoluzione che, riconoscendo l’epatite vi-rale come un grave problema di salutepubblica globale, ha invitato i Governi adagire tempestivamente per eradicare que-sta infezione attraverso una attività diprevenzione, diagnosi e cura;

il 2015 ha visto l’arrivo dei nuovifarmaci Antivirali ad azione diretta(DAAs). Queste terapie permettono l’era-dicazione del virus nel 90-98 per cento deicasi, riducendo notevolmente il rischio dimortalità per cirrosi o cancro al fegato;

secondo l’OMS, in Europa le per-sone con infezione cronica da HCV sonocirca 14 milioni e l’Italia viene consideratacome il Paese con la più alta prevalenza(0,3-1 per cento) e il più elevato numerodi decessi dovuti a epatocarcinoma e cir-rosi;

nel 2016, l’Organizzazione Mon-diale della Sanità (OMS) ha adottato laPrima Strategia Globale contro le Epatiti,invitando gli Stati a mettere in atto unpiano per eliminare le Epatiti entro il2030, e dunque ridurre del 65 per cento iltasso di mortalità HCV correlata e ridurredel 90 per cento le nuove infezioni HCV;

l’Italia negli ultimi anni si è impe-gnata attivamente nella lotta per l’elimi-nazione dell’epatite C;

nel 2015 l’Italia ha emanato ilPiano nazionale per la prevenzione delleepatiti virali da virus B e C (PNEV) a cui

è seguito, nel 2017, l’ampliamento deicriteri per la rimborsabilità, che ha per-messo l’accesso al trattamento a tutti ipazienti con infezione cronica da HCV,indipendentemente dal danno epatico;

sempre nel 2017, con la legge diBilancio, è stato istituito un fondo di 500milioni di euro annui, per il triennio2017-2019, per il concorso al rimborso alleregioni per l’acquisto dei medicinali inno-vativi, con l’obiettivo di avviare al tratta-mento 80.000 pazienti l’anno nel triennio2017-2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, di prorogare diulteriori dodici mesi il termine di cuiall’articolo 1, comma 403 della legge 11dicembre 2016, n. 232, per i farmaci re-lativi all’eliminazione del virus dell’epatiteC, del requisito di innovatività, in quantoterapie che permettono l’eradicazione delvirus nel 90-98 per cento dei casi, ridu-cendo notevolmente il rischio di mortalitàper cirrosi o cancro al fegato.

9/2325-AR/41. Rostan.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi 10 anni nel nostroPaese si è ridimensionata strutturalmentela formazione superiore: tagli al Fondo diFinanziamento Ordinario (circa 5,2 mi-liardi di euro dal 2009), blocco del turn-over (circa 15 mila ricercatori docenti diruolo rispetto al 2009, con una riduzionepercentuale che si aggira intorno al 25 percento e analoga riduzione del personaletecnico amministrativo), contrazione deifondi per la ricerca (PRIN, FIRB e FIRSTridimensionati rispetto gli anni prece-denti), riduzione delle sedi e dei corsi dilaurea (circa il 20 per cento in meno).Bisogna intervenire quanto prima per in-vertire la tendenza che ha portato ilnostro Paese in dieci anni all’ultimo posto(insieme alla Romania) tra i 28 paesi

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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dell’Unione europea per numero di giovanilaureati (nel 2007 era al 20o posto su 28);

conseguentemente alla riduzioneverticale del personale strutturato, la pre-carizzazione del lavoro di ricerca e dididattica è arrivata a toccare soglie benoltre quelle raggiunte dagli altri settoripubblici. Ai circa 48.000 docenti e ricer-catori di ruolo si affiancano quasi 2.500ricercatori di tipo B, 3.300 ricercatori ditipo A e circa 13.000 assegnasti di ricerca,necessari per garantire in tutti gli ateneil’ordinario e fisiologico lavoro didattico, diricerca e istituzionale;

è urgente, a fronte della lunga fasedi contrazione che abbiamo vissuto, cheha messo in discussione le condizioni dilavoro e di vita di un’intera generazione diricercatori, un piano straordinario di sta-bilizzazione e reclutamento, da attuareattraverso procedure riservate, così dasbloccare per via normativa la concorsua-lità straordinaria e nazionale con l’obiet-tivo di dare agli atenei tempi distesi, macerti, per poter coprire il fabbisogno di-dattico e di ricerca e ai precari storici dipoter aspirare in un triennio ad un per-corso di stabilizzazione;

i ricercatori a tempo indeterminato(figura messa ad esaurimento con la legge240 del 2010) sono oggi ancora oltre 12mila su un organico di circa 50 miladocenti universitari, cioè rappresentanocirca un quarto del personale di ruolo.Oltre la metà ha oggi acquisito la Abili-tazione Scientifica Nazionale, ma nel qua-dro dei pesanti limiti sinora vigenti sullenuove assunzioni, è ancora molto difficileil loro passaggio di ruolo;

nel corso dell’esame in sede refe-rente delle commissioni affari costituzio-nali e bilancio dell’Atto Camera 2325 èstato approvato un emendamento chemira ad assicurare l’assunzione di circa1.600 ricercatori di cui all’articolo 24,comma 3, lettera b) della legge 30 dicem-bre 2010, n. 240 e che proroga, dall’anno2022, le misure per la progressione dicarriera dei ricercatori universitari atempo indeterminato in possesso di abili-

tazione scientifica nazionale, previste dal-l’articolo 1, comma 401, lettera b) dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145,

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, a pre-vedere che:

1) i ricercatori a tempo determinato,di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a)della citata legge n. 240 del 2010, cheabbiano maturato almeno tre anni di con-tratto nell’ottennio compreso tra il 2012 eil 2020, in possesso dell’Abilitazione Scien-tifica Nazionale o che la conseguano neltriennio successivo, siano convertiti, me-diante piano pluriennale, nel ruolo diprofessore di seconda fascia;

2) gli assegnisti di ricerca, di cuiall’articolo 22 della legge 30 dicembre2010 n. 240, che abbiano maturato al-meno tre anni di contratto, anche conborse di ricerca, o altre forme di cuiall’articolo 7 del decreto legislativo n. 165del 2001 nell’ottennio compreso tra il 2012e il 2020, in possesso dell’AbilitazioneScientifica Nazionale o che la conseguanonel triennio successivo, siano convertitidalle università statali nella posizione diricercatori di cui all’articolo 24, comma 3,lettera b), della legge 30 dicembre 2010,n. 240.

9/2325-AR/42. Fassina.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi 10 anni nel nostroPaese si è ridimensionata strutturalmentela formazione superiore: tagli al Fondo diFinanziamento Ordinario (circa 5,2 mi-liardi di euro dal 2009), blocco del turn-over (circa 15 mila ricercatori docenti diruolo rispetto al 2009, con una riduzionepercentuale che si aggira intorno al 25 percento e analoga riduzione del personaletecnico amministrativo), contrazione deifondi per la ricerca (PRIN, FIRB e FIRSTridimensionati rispetto gli anni prece-

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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denti), riduzione delle sedi e dei corsi dilaurea (circa il 20 per cento in meno).Bisogna intervenire quanto prima per in-vertire la tendenza che ha portato ilnostro Paese in dieci anni all’ultimo posto(insieme alla Romania) tra i 28 paesidell’Unione europea per numero di giovanilaureati (nel 2007 era al 20o posto su 28);

conseguentemente alla riduzioneverticale del personale strutturato, la pre-carizzazione del lavoro di ricerca e dididattica è arrivata a toccare soglie benoltre quelle raggiunte dagli altri settoripubblici. Ai circa 48.000 docenti e ricer-catori di ruolo si affiancano quasi 2.500ricercatori di tipo B, 3.300 ricercatori ditipo A e circa 13.000 assegnasti di ricerca,necessari per garantire in tutti gli ateneil’ordinario e fisiologico lavoro didattico, diricerca e istituzionale;

è urgente, a fronte della lunga fasedi contrazione che abbiamo vissuto, cheha messo in discussione le condizioni dilavoro e di vita di un’intera generazione diricercatori, un piano straordinario di sta-bilizzazione e reclutamento, da attuareattraverso procedure riservate, così dasbloccare per via normativa la concorsua-lità straordinaria e nazionale con l’obiet-tivo di dare agli atenei tempi distesi, macerti, per poter coprire il fabbisogno di-dattico e di ricerca e ai precari storici dipoter aspirare in un triennio ad un per-corso di stabilizzazione;

i ricercatori a tempo indeterminato(figura messa ad esaurimento con la legge240 del 2010) sono oggi ancora oltre 12mila su un organico di circa 50 miladocenti universitari, cioè rappresentanocirca un quarto del personale di ruolo.Oltre la metà ha oggi acquisito la Abili-tazione Scientifica Nazionale, ma nel qua-dro dei pesanti limiti sinora vigenti sullenuove assunzioni, è ancora molto difficileil loro passaggio di ruolo;

nel corso dell’esame in sede refe-rente delle commissioni affari costituzio-nali e bilancio dell’Atto Camera 2325 èstato approvato un emendamento chemira ad assicurare l’assunzione di circa

1.600 ricercatori di cui all’articolo 24,comma 3, lettera b) della legge 30 dicem-bre 2010, n. 240 e che proroga, dall’anno2022, le misure per la progressione dicarriera dei ricercatori universitari atempo indeterminato in possesso di abili-tazione scientifica nazionale, previste dal-l’articolo 1, comma 401, lettera b) dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145,

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, a valu-tare l’opportunità di prevedere che:

1) i ricercatori a tempo determinato,di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a)della citata legge n. 240 del 2010, cheabbiano maturato almeno tre anni di con-tratto nell’ottennio compreso tra il 2012 eil 2020, in possesso dell’Abilitazione Scien-tifica Nazionale o che la conseguano neltriennio successivo, siano convertiti, me-diante piano pluriennale, nel ruolo diprofessore di seconda fascia;

2) gli assegnisti di ricerca, di cuiall’articolo 22 della legge 30 dicembre2010 n. 240, che abbiano maturato al-meno tre anni di contratto, anche conborse di ricerca, o altre forme di cuiall’articolo 7 del decreto legislativo n. 165del 2001 nell’ottennio compreso tra il 2012e il 2020, in possesso dell’AbilitazioneScientifica Nazionale o che la conseguanonel triennio successivo, siano convertitidalle università statali nella posizione diricercatori di cui all’articolo 24, comma 3,lettera b), della legge 30 dicembre 2010,n. 240.

9/2325-AR/42. (Testo modificato nelcorso della seduta) Fassina.

La Camera,

premesso che:

negli anni si è affermata la prassidi inserire, in sede parlamentare, al prov-vedimento in esame dell’aula – cosiddettoMilleproroghe – emendamenti che inseri-

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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scono nell’atto contenuti eterogenei e diampio impatto nei vari settori interessati;

alcune proroghe contenute nell’ar-ticolo 15, si riferiscono a termini relativiad interventi emergenziali, quali il crollodel ponte Morandi di Genova;

il territorio della regione Ligurianegli ultimi anni, oltre al crollo del ponteMorandi, ha registrato numerosi eventicalamitosi. La sua fragilità nasce dallaconformazione naturale di un territoriostretto tra le montagne e il mare, ove leinfrastrutture viarie, portuali e ferroviariesono spesso messe a dura prova da estremieventi meteorologici;

diversi sono stati gli emendamentibocciati nelle commissioni riunite I e V,che con puntualità segnalavano la neces-sità di intervenire con misure specifichesia per la città di Genova, sia per iltrasporto ferroviario delle merci in par-tenza ed arrivo dai porti del mar ligureoccidentale e per le infrastrutture viarie,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare leforme di sostegno alle imprese, ai profes-sionisti e ai cittadini previste dal decretoGenova per altri 24 mesi, per consentire laripresa dell’economia nelle zone rossa earancione, nonché a valutare l’opportunitàdi individuare nuove forme di incentiva-zione per l’apertura di attività o la ria-pertura delle attività esistenti prima delcrollo del Ponte Morandi.

9/2325-AR/43. Gagliardi, Benigni, Sorte,Pedrazzini, Silli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 143 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico deglienti locali) disciplina le fattispecie di scio-glimento dei consigli comunali e provin-ciali conseguenti a fenomeni di infiltra-zione e di condizionamento di tipo ma-fioso o similare;

il successivo articolo 144 stabilisceche « Con il decreto di scioglimento di cuiall’articolo 143 è nominata una commis-sione straordinaria per la gestione del-l’ente, la quale esercita le attribuzioni chele sono conferite con il decreto stesso. Lacommissione è composta di tre membriscelti tra funzionari dello Stato, in servizioo in quiescenza, e tra magistrati dellagiurisdizione ordinaria o amministrativain quiescenza. La commissione rimane incarica fino allo svolgimento del primoturno elettorale utile »;

inoltre, il Ministero dell’internoistituisce anche un comitato di sostegno edi monitoraggio dell’azione della commis-sione straordinaria;

la medesima norma prevede, al-tresì, che le modalità di organizzazione efunzionamento della commissione e delcomitato, nonché le modalità di pubbli-cizzazione degli atti adottati dai commis-sari siano determinate con decreto delMinistro dell’interno;

in materia di trasparenza e diffu-sione di informazioni da parte delle pub-bliche amministrazioni, l’articolo 14 deldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,dispone in ordine agli obblighi di pubbli-cazione concernenti i titolari di incarichipolitici, di amministrazione, di direzione odi Governo e i titolari di incarichi diri-genziali;

il testo del decreto-legge in conver-sione, a seguito delle modifiche apportatedurante il suo esame in commissione insede referente, all’articolo 1, estende gliobblighi di trasparenza sanciti dal pre-detto articolo 14 anche nei confronti deititolari di incarichi di cui all’articolo 144del Testo unico degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di pubblicare e/oinviare al Ministero dell’interno le ricevutedelle spese sostenute e rimborsate dal-l’ente nei confronti dei membri della com-missione straordinaria e, eventualmente,del comitato di sostegno e monitoraggio.

9/2325-AR/44. Macina, Sabrina DeCarlo.

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

con la sentenza n. 120 del 2018, laCorte Costituzionale ha sancito « l’illegit-timità costituzionale dell’articolo 1475,comma 2, del decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento mi-litare), in quanto prevede che “I militarinon possono costituire associazioni pro-fessionali a carattere sindacale o aderiread altre associazioni sindacali” invece diprevedere che “I militari possono costi-tuire associazioni professionali a caratteresindacale alle condizioni e con i limitifissati dalla legge; non possono aderire adaltre associazioni sindacali” », come silegge nel dispositivo;

in data 21 settembre 2018, a se-guito della citata sentenza della Consulta,il Ministero della difesa ha emanato unapropria circolare con la quale, in analogiaa quanto previsto per l’autorizzazione allacostituzione delle Associazioni combatten-tistiche e d’arma, ha autorizzato la costi-tuzione delle associazioni sindacali delleForze armate e delle Forze di polizia adordinamento militare, prevedendo, a talfine, una serie di specifici requisiti;

ad oggi, sono numerose le associa-zioni delle Forze armate e delle forze dipolizia ad ordinamento militare di carat-tere sindacale che si sono costituite e chestanno faticosamente crescendo, nono-stante le numerose difficoltà dovute anchead un quadro normativo che, al momento,non consente loro alcuna forma di agibi-lità sindacale;

quello dell’associazionismo del per-sonale militare è un fenomeno in continuacrescita e, se il quadro normativo lo con-sentisse, potrebbe fornire un nuovo im-pulso ed un importante contributo allosviluppo delle relazioni sindacali del per-sonale delle Forze armate;

l’assenza di un quadro normativoconforme ai principi espressi dalla Cortecostituzionale, tuttavia, non consente allenuove associazioni di poter fruire di ta-lune agevolazioni garantite, invece, ai sin-

dacati delle Forze di polizia ad ordina-mento civile; si pensi, in particolare, allapossibilità di usufruire del sistema NoiPA,o di sistemi assimilati, per poter riscuoterele quote associative degli iscritti, senzadovere sostenere gli oneri finanziari ri-chiesti invece ai soggetti dei quali non èriconosciuta la natura sindacale;

al fine di colmare il vuoto norma-tivo in questione, alla Camera dei Depu-tati, nel corso della presente legislatura, èstata depositata una proposta di legge aprima firma Corda (Atto Camera 875),recante « Norme sull’esercizio della libertàsindacale del personale delle Forze armatee dei Corpi di polizia ad ordinamentomilitare, nonché delega al Governo per ilcoordinamento normativo » (abbinato agliAtto Camera 1060 e Atto Camera 1702);

tuttavia, nelle more della conclu-sione dell’iter legislativo dei suddetti prov-vedimenti, sarebbe opportuno consentirealle associazioni militari di carattere sin-dacale, in analogia a quanto previsto dallalegge 1 aprile 1981, n. 121, per le Forze dipolizia, di ricorrere alla « delega a favoredella propria organizzazione sindacale »,che permetterebbe l’utilizzo del sistemaNoiPA per il pagamento/riscossione dellequote associative;

dall’autorizzazione all’utilizzo delsistema NoiPA non deriverebbe, per leassociazioni medesime, l’applicabilità delledisposizioni di cui decreto legislativo 12maggio 1995, n. 195, recante « Attuazionedell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992,n. 216, in materia di procedure per disci-plinare i contenuti del rapporto di impiegodel personale delle Forze di polizia e delleForze armate »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di emanare unadirettiva che, nelle more di un progressivoadeguamento della disciplina della rappre-sentanza sindacale militare alla sentenzadella Corte Costituzionale n. 120 del 2018,consenta alle associazioni militari a carat-tere sindacale l’utilizzo dei sistemi di

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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NoiPa, senza oneri finanziari a carico dellemedesime per il pagamento/riscossionedelle quote associative.

9/2325-AR/45. Maurizio Cattoi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 8, commi 6-bis e 6-ter,autorizza il Ministero della giustizia, per ilbiennio 2019-2020, a dare attuazione adun programma di interventi, temporaneied eccezionali, finalizzato ad eliminarel’arretrato relativo ai procedimenti di ese-cuzione delle sentenze penali di condanna,nonché ad assicurare la piena efficaciadell’attività di prevenzione e repressionedei reati;

a tal fine, il Ministero è quindiautorizzato ad effettuare assunzioni atempo determinato di durata annuale, ecomunque fino al 31 dicembre 2020, finoad un massimo di 1.095 unità di personaleamministrativo non dirigenziale, anche insovrannumero rispetto all’attuale dota-zione organica e alle assunzioni già pro-grammate, in aggiunta alle facoltà assun-zionali ordinarie e straordinarie previste alegislazione vigente;

i tirocinanti della giustizia nazio-nali e regionali avendo acquisito, neglianni, specifiche competenze atte a svolgerele funzioni richieste sono in grado disopperire efficacemente alla cronica ca-renza di personale degli uffici giudiziari;

sarebbe dunque opportuno, oltreche legittimo, considerare e valorizzare losvolgimento di tali percorsi in modo ade-guato, programmando specifiche e mirateassunzioni, nei profili di Ausiliario e diOperatore Giudiziario per tutti i Tiroci-nanti della Giustizia, nazionali e regionali,anche mediante il riconoscimento di unacorsia preferenziale riservata a tale per-sonale già formato e di grande esperienzaprofessionale;

le continue emergenze della Giu-stizia italiana e le carenze di organico

sono inoltre destinate ad aggravarsi neiprossimi mesi, anche in considerazionedegli effetti derivanti dall’attuazione dellariforma previdenziale cosiddetta Quota100;

appare quindi opportuno, da unlato, evitare la dispersione del patrimoniodi tali competenze indispensabili per laprosecuzione dei lavori e, dall’altra, giun-gere nel più breve tempo possibile alladefinizione dei processi senza la necessitàdi formare ulteriormente il personale as-sunto,

impegna il Governo

a valorizzare le esperienze, competenze eprofessionalità acquisite dai Tirocinantidella giustizia, nazionali e regionali, valu-tando l’opportunità di provvedere al lororeclutamento non solo mediante le moda-lità già previste dall’articolo 8 del decretoin esame, ma anche nell’ambito di futureassunzioni negli organici giudiziari, tra-mite procedura nazionale selettiva riser-vata per soli titoli comprovanti la forma-zione di tali lavoratori impiegati negliuffici giudiziari dal 2010 al 31 dicembre2019, con le mansioni di ausiliari e ope-ratori giudiziari.

9/2325-AR/46. Barbuto, Grippa, Scu-tellà, Dori, Sarti, Giuliano, D’Orso, Pe-rantoni, Martinciglio, Cataldi, Ascari,Di Stasio, Sabrina De Carlo, Salafia,Saitta, Piera Aiello, Palmisano, DiSarno, Businarolo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 8, commi 6-bis e 6-ter,autorizza il Ministero della giustizia, per ilbiennio 2019-2020, a dare attuazione adun programma di interventi, temporaneied eccezionali, finalizzato ad eliminarel’arretrato relativo ai procedimenti di ese-cuzione delle sentenze penali di condanna,nonché ad assicurare la piena efficaciadell’attività di prevenzione e repressionedei reati;

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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a tal fine, il Ministero è quindiautorizzato ad effettuare assunzioni atempo determinato di durata annuale, ecomunque fino al 31 dicembre 2020, finoad un massimo di 1.095 unità di personaleamministrativo non dirigenziale, anche insovrannumero rispetto all’attuale dota-zione organica e alle assunzioni già pro-grammate, in aggiunta alle facoltà assun-zionali ordinarie e straordinarie previste alegislazione vigente;

i tirocinanti della giustizia nazio-nali e regionali avendo acquisito, neglianni, specifiche competenze atte a svolgerele funzioni richieste sono in grado disopperire efficacemente alla cronica ca-renza di personale degli uffici giudiziari;

sarebbe dunque opportuno, oltreche legittimo, considerare e valorizzare losvolgimento di tali percorsi in modo ade-guato, programmando specifiche e mirateassunzioni, nei profili di Ausiliario e diOperatore Giudiziario per tutti i Tiroci-nanti della Giustizia, nazionali e regionali,anche mediante il riconoscimento di unacorsia preferenziale riservata a tale per-sonale già formato e di grande esperienzaprofessionale;

le continue emergenze della Giu-stizia italiana e le carenze di organicosono inoltre destinate ad aggravarsi neiprossimi mesi, anche in considerazionedegli effetti derivanti dall’attuazione dellariforma previdenziale cosiddetta Quota100;

appare quindi opportuno, da unlato, evitare la dispersione del patrimoniodi tali competenze indispensabili per laprosecuzione dei lavori e, dall’altra, giun-gere nel più breve tempo possibile alladefinizione dei processi senza la necessitàdi formare ulteriormente il personale as-sunto,

impegna il Governo

a valorizzare le esperienze, competenze eprofessionalità acquisite dai Tirocinantidella giustizia, nazionali e regionali, valu-tando l’opportunità di provvedere al loro

reclutamento non solo mediante le moda-lità già previste dall’articolo 8 del decretoin esame, ma anche nell’ambito di futureassunzioni negli organici giudiziari, tra-mite procedura nazionale selettiva chepreveda una riserva per i soli titoli com-provanti la formazione di tali lavoratoriimpiegati negli uffici giudiziari dal 2010 al31 dicembre 2019, con le mansioni diausiliari e operatori giudiziari.

9/2325-AR/46. (Testo modificato nelcorso della seduta) Barbuto, Grippa,Scutellà, Dori, Sarti, Giuliano, D’Orso,Perantoni, Martinciglio, Cataldi, Ascari,Di Stasio, Sabrina De Carlo, Salafia,Saitta, Piera Aiello, Palmisano, DiSarno, Businarolo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 del provvedimento inesame reca norme in materia di Prorogadi termini in materie di competenza delMinistero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale;

in sede di conversione del provve-dimento sono state inserite norme per ilsostegno della promozione della lingua edella cultura italiana all’estero, incremen-tando il fondo di cui all’articolo 1, comma587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

permangono, ad ogni modo, diffi-coltà sul personale scolastico in servizioall’estero. In particolare la copertura deiposti vacanti per l’anno scolastico 2019/2020 non è stata ancora completata, ri-sultando alla data del 10 febbraio 2020coperti solo 83 posizioni su 167;

tale scenario è ulteriormente ag-gravato dalla decisione del TAR del Laziodi rimettere alla Corte Costituzionale lavalutazione in merito alla costituzionalità

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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della previsione contenuta nell’articolo 31,comma 2, del decreto legislativo 13 aprile2017, n. 64, che prevede per il personaledocente assunto dalle scuole statali all’e-stero per materie obbligatorie per l’ordi-namento italiano, il requisito di un annodi residenza nel Paese ospitante;

sarebbe per cui opportuno una mo-difica dell’articolo 31, comma 2, del de-creto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 perampliare la platea delle persone che pos-sono partecipare alle procedure di sele-zione per il reclutamento del personaledocente, assunto dalle scuole statali all’e-stero per materie obbligatorie per l’ordi-namento italiano, che non possono esserecoperte da docenti inviati dall’Italia;

apparirebbe, tuttavia, necessariomantenere il requisito del possesso delpermesso di lavoro nel Paese ospitante, inquanto il personale reclutato dalle scuolestatali all’estero non gode di nessuna im-munità dalle leggi del Paese ospitante inmateria di autorizzazioni al lavoro. Nonsarebbe pertanto possibile stipulare con-tratti di lavoro con persone non in pos-sesso del permesso di lavorare poiché ilmancato rispetto di questa condizione inuna procedura di assunzione potrebbeesporre il dirigente scolastico a responsa-bilità, anche di natura penale, nel Paeseospitante,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso un succes-sivo intervento normativo, una modificadella norma citata in premessa al fine dipoter ampliare la platea delle persone chepossono partecipare alle procedure di se-lezione per il reclutamento del personaledocente, assunto dalle scuole statali all’e-stero per materie obbligatorie per l’ordi-namento italiano, che non possono esserecoperte da docenti inviati dall’Italia.

9/2325-AR/47. Siragusa, Sabrina DeCarlo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 del provvedimento inesame reca norme in materia di Prorogadi termini in materie di competenza delMinistero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale;

in sede di conversione del provve-dimento sono state inserite norme per ilsostegno della promozione della lingua edella cultura italiana all’estero, incremen-tando il fondo di cui all’articolo 1, comma587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

permangono, ad ogni modo, diffi-coltà sul personale scolastico in servizioall’estero. In particolare la copertura deiposti vacanti per l’anno scolastico 2019/2020 non è stata ancora completata, ri-sultando alla data del 10 febbraio 2020coperti solo 83 posizioni su 167;

tale scenario è ulteriormente ag-gravato dalla decisione del TAR del Laziodi rimettere alla Corte Costituzionale lavalutazione in merito alla costituzionalitàdella previsione contenuta nell’articolo 31,comma 2, del decreto legislativo 13 aprile2017, n. 64, che prevede per il personaledocente assunto dalle scuole statali all’e-stero per materie obbligatorie per l’ordi-namento italiano, il requisito di un annodi residenza nel Paese ospitante;

sarebbe per cui opportuno una mo-difica dell’articolo 31, comma 2, del de-creto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 perampliare la platea delle persone che pos-sono partecipare alle procedure di sele-zione per il reclutamento del personaledocente, assunto dalle scuole statali all’e-stero per materie obbligatorie per l’ordi-namento italiano, che non possono esserecoperte da docenti inviati dall’Italia;

apparirebbe, tuttavia, necessariomantenere il requisito del possesso delpermesso di lavoro nel Paese ospitante, inquanto il personale reclutato dalle scuolestatali all’estero non gode di nessuna im-munità dalle leggi del Paese ospitante inmateria di autorizzazioni al lavoro. Nonsarebbe pertanto possibile stipulare con-tratti di lavoro con persone non in pos-

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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sesso del permesso di lavorare poiché ilmancato rispetto di questa condizione inuna procedura di assunzione potrebbeesporre il dirigente scolastico a responsa-bilità, anche di natura penale, nel Paeseospitante,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, an-che attraverso un successivo interventonormativo, una modifica della norma ci-tata in premessa al fine di poter ampliarela platea delle persone che possono par-tecipare alle procedure di selezione per ilreclutamento del personale docente, as-sunto dalle scuole statali all’estero permaterie obbligatorie per l’ordinamento ita-liano, che non possono essere coperte dadocenti inviati dall’Italia.

9/2325-AR/47. (Testo modificato nelcorso della seduta) Siragusa, Sabrina DeCarlo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 14 del provvedimento inesame reca norme in materia di Prorogadi termini in materie di competenza delMinistero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale;

in data 9 novembre è scaduto ilcontratto d’affitto del satellite di Tv Ca-podistria che conseguentemente ha com-portato il venir meno dell’emissione deiprogrammi in lingua italiana. La man-canza dei fondi e della volontà da partedel Governo sloveno di rifinanziamentodel satellite colpisce il diritto all’informa-zione delle minoranze;

venuta meno la possibilità delloStato italiano di coprire i costi di affittodel satellite con i fondi destinati alla CNI,l’Unione Italiana ha assicurato la conti-nuazione dei Programmi Italiani di TVCapodistria fino al 2019. Dal 2016 inoltre,RTV ha stanziato risorse proprie che in-sieme ai 100.000,00 euro della Slovenia,

frutto dell’Accordo Battelli-Mramor,hanno consentito la permanenza di TVCapodistria sul satellite;

secondo le raccomandazioni delComitato di esperti del Consiglio d’Europasull’applicazione della « Carta europeadelle lingue regionali o minoritarie » inSlovenia, del 9 giugno 2004, in relazionealle iniziative che la Slovenia deve intra-prendere al fine di assicurare la ricezionedei Programmi Italiani di RTV Capodistriain Italia e in Croazia (Istria e Fiume) e almantenimento dell’ampiezza dei Pro-grammi medesimi, l’eventuale riduzionedei programmi in lingua Italiana dell’E-mittente Capodistria rappresenterebbe unaviolazione, da parte della Slovenia, degliimpegni assunti con la ratifica della« Carta europea delle lingue regionali ominoritarie »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare mi-sure, anche prevedendo uno stanziamentodi risorse a tal fine, che consentano laprosecuzione delle trasmissioni satellitaridei programmi televisivi in lingua italianaa favore della minoranza italiana in Slo-venia e in Croazia fino a che non siriuscirà a trovare una soluzione con ilGoverno sloveno e al fine di assicurare lacontinuità culturale.

9/2325-AR/48. Sabrina De Carlo, Sut,Mollicone, Pettarin.

La Camera,

premesso che:

il campo dei controlli che vengonoeffettuati nei confronti degli operatori eco-nomici, ad oggi sono lasciati all’iniziativadelle singole istituzioni ad esse deputate;

in totale assenza di qualsivogliaregola che coordini le attività demandateda leggi statali e/o regionali a soggettidiversi e diversificati runico risultato certoè che gli operatori economici si vedonocontinuamente e, a volte, contemporanea-

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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mente sottoposti a controlli che sottrag-gono loro risorse fisiche ed economicheche potrebbero meglio indirizzare;

il decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 605, ri-porta le disposizioni relative all’anagrafetributaria e al codice fiscale dei contri-buenti ma non riporta alcun riferimentoad azioni di coordinamento per quantoconcerne i controlli verso operatori eco-nomici,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare inizia-tive, anche legislative, volte a semplificare,snellire e coordinare le doverose proce-dure di controllo tra le varie istituzionipreposte portando, contemporaneamente,un beneficio agli operatori con l’ulteriore,conseguente, effetto benefico di migliorarela percezione del rapporto « Stato/Contri-buente » adottando strumenti idonei allagestione di tutti i dati fondamentali relativiagli operatori economici, quali anagrafichesocietarie o delle ditte individuali, matri-cole Inps dei dipendenti, estremi dellelicenze amministrative e/o sanitarie con-sultabili da ogni soggetto pubblico o inca-ricato di pubblico servizio che ha in animodi avviare un controllo presso uno diquesti operatori allo scopo di verificare sealtri soggetti non siano già presenti pressol’esercente, o se siano terminati da pococontrolli analoghi.

9/2325-AR/49. Misiti.

La Camera,

premesso che:

i reparti del Genio campale dell’A-eronautica militare svolgono funzioni attealla realizzazione e manutenzione delleinfrastrutture necessarie alle esigenze ope-rative delle Forze armate in Italia e all’e-stero;

per svolgere le attività suddette, ireparti del Genio campale si avvalgono

anche di lavoratori occasionali specializ-zati assunti con contratto a tempo deter-minato;

le Forze armate hanno impiegato edovranno continuare a impiegare mano-dopera civile per la realizzazione di in-terventi di difesa nazionale e di protezionecivile, nonché di opere infrastrutturaliconnesse alle attività svolte nelle missionimilitari all’estero;

considerato che:

nel corso del 2019 si è svolto untavolo tecnico fra l’Amministrazione e leorganizzazioni sindacali, al termine delquale si è giunti alla stesura di una bozzadi soluzione normativa per l’assunzione atempo indeterminato del personale di cuiin premessa, derogando alla disciplina vi-gente in materia di pubblico impiego;

la Corte costituzionale ha più volteaffermato che il principio del pubblicoconcorso per l’accesso agli impieghi nellepubbliche amministrazioni, quando l’in-tento è di valorizzare esperienze profes-sionali maturate all’interno dell’ammini-strazione, può andare incontro a derogheed eccezioni, attraverso la previsione ditrasformazione delle posizioni di lavoro atempo determinato, già ricoperte da per-sonale precario dipendente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative dicarattere normativo volte alla stabilizza-zione dei lavoratori del Genio campaledell’Aeronautica, assunti ai sensi dell’arti-colo 67 del decreto del Presidente dellaRepubblica 15 novembre 2012, n. 236, eche abbiano maturato i requisiti di cuiall’articolo 20, comma 2, lettere a) e b) deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,al fine di valorizzare le professionalitàmaturate e poste al servizio del Geniocampale, in linea con i fabbisogni e leesigenze organizzative e funzionali di que-st’ultimo.

9/2325-AR/50. Roberto Rossini, Gio-vanni Russo, Ermellino.

Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

l’articolo 9 del presente provvedi-mento reca disposizioni in materia di« Proroga di termini di competenza delMinistero della difesa »;

la legge 31 dicembre 2012, n. 244,recante « Delega al Governo per la revi-sione dello strumento militare nazionale enorme sulla medesima materia », ha av-viato una revisione in senso riduttivo dellostrumento militare a 150.000 unità dipersonale militare delle tre Forze armate(Esercito, Marina militare ed Aeronauticamilitare), da attuare entro il 2024, al finedi realizzare uno strumento militare didimensioni più contenute, ma più siner-gico ed efficiente nell’operatività e piena-mente integrato e integrabile nel contestodell’Unione europea e della NATO;

la ripartizione numerica tra le di-verse Forze armate, prevista dalla leggesuccitata ed attuata con l’introduzionedell’articolo 798-bis del codice dell’ordina-mento militare, di cui al decreto legislativo10 marzo 2010, n. 66, prevede che l’Eser-cito assorba il sessanta per cento dell’or-ganico, mentre l’Aeronautica il ventidueper cento e la Marina il diciotto per cento;

considerato che:

la Commissione difesa della Ca-mera dei deputati, in data 28 novembre2018, ha deliberato lo svolgimento diun’indagine conoscitiva sullo stato del re-clutamento nelle carriere iniziali delleForze armate scaturita anche in ragionedel fatto che gli Stati Maggiori, a metà delpercorso previsto dalla legge 31 dicembre2012, n. 244, hanno evidenziato probleminel reclutamento dei volontari in fermaprefissata rilevando come negli ultimi annisi sia registrato un trend negativo negliarruolamenti di personale volontario chenon ha consentito di centrare pienamentegli obiettivi di reclutamento;

negli ultimi anni lo scenario stra-tegico internazionale è profondamentemutato, riportando in primo piano il ruolo

dello strumento militare, con azioni deci-samente articolate e complesse accompa-gnate da un uso sempre maggiore disofisticate tecnologie, senza tralasciare ilperdurare dell’instabilità provocata dall’in-cessante minaccia dei gruppi terroristiciinternazionali, in un contesto globale incontinua evoluzione;

anche il Capo di Stato Maggioredella Difesa nel suo « concetto strategico »,pubblicato nel mese di gennaio 2020, pre-sentando l’analisi del contesto di sicurezzae proponendo un rinnovato concetto diimpiego dello strumento militare, sottoli-nea che « il modello a 150 mila unità siritiene sottodimensionato rispetto all’en-tità delle sfide che attendono il Paese e laComunità internazionale » e che, in ra-gione del contesto, si rende necessariorivedere l’architettura organizzativa delleForze Armate, anche in un’ottica inter-forze con una conseguente « ricerca ocu-lata del personale da impiegare presso glienti centrali, dove è viva l’urgenza diinvestire fortemente sulla dimensione stra-tegica »,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, alla luce diquanto suesposto, di intraprendere ogniutile iniziativa volta a riconsiderare ilmodello delineato dalla legge 31 dicembre2012, n. 244, al fine di rimodularne leconsistenze numeriche per consentire allostrumento militare di essere più efficienteed efficace soprattutto in relazione alcontesto internazionale dove svolge unruolo di primaria importanza nei processidi pace e nelle operazioni di stabilità esicurezza;

a valutare, altresì, l’opportunità diadottare le iniziative di carattere norma-tivo, di cui all’articolo 5, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2012, n. 244, per dif-ferire annualmente a oltre il 2024 il con-seguimento dell’organico a regime, al finedi evitare un sottodimensionamento dellostrumento militare che lo renderebbe ina-

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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deguato alle sfide che attendono l’Italia ela comunità internazionale.

9/2325-AR/51. Rizzo, Giovanni Russo,D’Uva, Aresta, Iorio, Roberto Rossini,Giarrizzo, Scutellà, Saitta, Iovino, Sa-brina De Carlo.

La Camera,

premesso che:

con la Legge di Bilancio 2020 sonostati introdotti alcuni criteri per il calcolodella soglia di reddito che, per i contri-buenti con partita IVA, limita l’accesso alregime forfettario che prevede l’applica-zione di un’aliquota fiscale unica al 15 percento (flat tax) sostitutiva delle imposte suiredditi, delle addizionali regionali e comu-nali e dell’IRAP;

il comma 692 dell’articolo 1 dellaLegge di Bilancio 2020 ha reintrodotto duelimitazioni abrogate dalla Legge di Bilan-cio 2019: l’esclusione dal regime agevolatoper i lavoratori autonomi che hanno spesopiù di 20 mila euro lordi per lavoroaccessorio, per lavoratori dipendenti e percollaboratori, anche assunti con contrattoa progetto e per quelli che hanno perce-pito redditi da lavoro dipendente o assi-milato superiori a 30 mila euro;

considerato che per le Partite Iva lalegge di Bilancio 2020 ha confermato lasoglia di 65 mila euro di reddito comelimite massimo per l’applicazione della flattax al 15 per cento, i vincoli relativi aicompensi per i dipendenti e ai redditi dalavoro dipendente o assimilato percepiti inaggiunta a quello autonomo determinanol’esclusione di circa 340 mila professionistidal regime agevolato;

la relazione tecnica al disegno diLegge di Bilancio 2020 segnala infatti chei contribuenti beneficiari del regime for-fettario sono circa 1,4 milioni; con l’ap-plicazione delle nuove limitazioni stimache potranno continuare ad applicare ilregime forfettario 1.089.744 contribuenti;341.494 resteranno esclusi e dovranno ap-plicare il regime ordinario;

la questione più critica sollevatadalle nuove disposizioni riguarda il cu-

mulo di redditi per tutti i lavoratori di-pendenti che hanno aperto, nel 2019, sullabase del regime introdotto con legge diBilancio 2019, una Partita Iva a regimeagevolato per lo svolgimento di un’attivitàautonoma; il limite dei 20 mila europrevisto per spese per collaboratori odipendenti – anche assunti a progetto –che innalza il previgente limite di 5 milaeuro, è stato infatti adeguato in misuracoerente con il tetto massimo di 65 milaeuro previsto per ricavi e compensi;

in definitiva non potranno benefi-ciare dell’aliquota agevolata del 15 percento prevista per il regime forfettariotutti quei contribuenti che hanno perce-pito redditi di lavoro dipendente o assi-milati superiori ai 30 mila euro, nell’annoprecedente a quello di applicazione delnuovo regime – il 2019 – e che facevanolegittimo affidamento sul regime dispostodalla legge di Bilancio n. 145, approvata il30 dicembre 2018 e che, come contribuentiche si ritenevano inclusi nel regime for-fettario nel 2019 erano esonerati dallafatturazione elettronica,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di disporre, anchecon adeguate modifiche normative o re-golamentari, un criterio di calcolo per talesoglia che consideri l’importo della certi-ficazione unica ovvero, in alternativa, lasomma dei compensi mensili maturati nelperiodo di riferimento.

9/2325-AR/52. Martinciglio, Cancelleri,Sabrina De Carlo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi;

circa cinquemila aziende agro-pa-storali sarde rischiano l’imminente falli-mento e la messa all’asta a causa di unperverso meccanismo originato dalla legge

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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regionale della Regione Sardegna numero44 del 1988 che consentiva l’abbattimentodei tassi d’interesse per i mutui sino aquindici anni in favore degli imprenditoriagricoli isolani in condizioni di difficoltàeconomiche per circostanze avverse;

il 16 aprile 1997 tale legge regio-nale fu però ritenuta illegittima dall’U-nione Europea con la decisione 971612/CE, anche a causa di gravi inadempienzedella Regione Sardegna che non avevanotificato il regime di aiuto previsto dallalegge regionale numero 44 del 1988 se-condo quanto previsto dalla normativacomunitaria;

solo nel 2001 la Regione notificò larevoca del contributo in conto interessiconcesso, richiedendo la restituzione degliaiuti percepiti e dei relativi interessi aicirca cinquemila beneficiari, senza alcunaproposta di rateizzazione a differimentodegli importi;

nonostante la revoca del contrattodi mutuo da parte degli istituti di credito,questi incassarono dalla Regione Sardegnatutte e trenta le semestralità di ammor-tamento del mutuo revocato. Inoltre, daalcuni rilevamenti documentati è emersoche tale concorso regionale sugli interessi,puntualmente liquidato dalla Regione, siastato addirittura superiore all’originarioammontare del finanziamento, anche per-ché a quel tempo i tassi di interesse eranoelevati e i contributi in conto interesserappresentavano la voce più cospicua;

il risultato di tale perverso mecca-nismo è che oggi migliaia di aziendestanno finendo all’asta, le banche hannoincassato soldi pubblici per mutui revocatie la Regione non ha adottato alcun prov-vedimento in materia;

il 7 febbraio 2020 il Viceministrodell’Economia e delle finanze, AntonioMisiani, rispondendo a un’interpellanzaurgente svolta alla Camera dei deputati haaffermato che « il Governo non si sottrarràper risolvere questa vicenda », e, ricono-scendo che la vicenda in oggetto è meri-tevole di attenzione e rilevante poiché

riguarda migliaia di aziende, si trascina datroppi anni e investe un settore già inprofonda crisi, ha impegnato altresì ilGoverno a valutare ogni soluzione e apromuovere un confronto fra tutte le am-ministrazioni coinvolte e gli istituti dicredito;

risulta pertanto di estrema urgenzaprocedere, da un lato, alla proroga deltermine di cui all’articolo 2, comma 126,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alfine di garantire la sospensione dei giudizipendenti, delle procedure di riscossione erecupero, nonché delle esecuzioni forzoserelative ai suddetti mutui; dall’altro, èaltresì opportuno e urgente provvederealla riattivazione della commissione diesperti prevista dalla medesima normaincaricata di presentare al Presidente delConsiglio dei ministri le proposte per laristrutturazione dei predetti debiti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di provve-dere, anche attraverso un successivo in-tervento normativo, alla proroga del ter-mine di cui all’articolo 2, comma 126,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aifini della ristrutturazione dei debiti degliimprenditori agricoli della regione Sarde-gna verso gli istituti finanziari che, ai sensidella legge regionale 13 dicembre 1988,n. 44, hanno concesso agli imprenditorimedesimi finanziamenti su cui sono statiautorizzati concorsi negli interessi dichia-rati illegittimi ai sensi della decisione971612/CE della Commissione, del 16aprile 1997;

a valutare altresì l’opportunità diprevedere, attraverso apposito decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, ilreinsediamento della commissione di treesperti di cui all’articolo 2, comma 126,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in-caricata di presentare al Presidente delConsiglio dei ministri le proposte per laristrutturazione dei predetti debiti, nelrispetto delle disposizioni comunitarie inmateria di aiuti di Stato.

9/2325-AR/53. Cabras, Perantoni.

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame recaproroghe di termini previsti da disposi-zioni legislative, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica;

in particolare l’articolo 39 del di-segno di legge in esame reca misure ur-genti volte a consentire agli enti locali laristrutturazione del debito con accollo alloStato, al fine di conseguire una riduzionedel valore finanziario delle passività totalia carico delle finanze pubbliche, ai sensi eper gli effetti dell’articolo 1, commi 71 eseguenti, della legge 30 dicembre 2004,n. 311.

da un’analisi puntuale del mecca-nismo di recupero dell’evasione e dellamorosità dei tributi locali, emerge che oggii comuni italiani non possiedono strumentiefficaci atti a disincentivare l’infedeltà fi-scale;

di contro, in alcuni casi, ingiustifi-cabili ritardi penalizzano l’utente che devericostruire posizioni risalenti anche adoltre 10 anni e di cui potrebbe non averemantenuto documentazione; ciò comportache alcuni cittadini potrebbero aver rice-vuto più volte la medesima fattura, anchenonostante l’avvenuto pagamento;

in particolare, risulta preoccupantel’andamento del recupero dell’evasioneTIA, TARI, la cui percentuale di mancatariscossione varia sensibilmente da comunea comune ma raramente è inferiore al15-20 per cento;

è opportuno ricordare che in talecontesto, in ogni singolo comune, il servi-zio rifiuti ha un costo determinato dalpiano economico finanziario, che deveprevedere la copertura totale dei costi,carico tributario stabilito ex lege al 100 percento attraverso il prelievo TARI;

come contraltare si verifica che inalcuni contesti, in assenza di banche dati

e di controlli, lo stesso tributo riferibileallo stesso periodo, viene richiesto piùvolte all’utenza;

la percentuale di insoluto automa-ticamente diventa una seria minaccia peri bilanci dei Comuni, dato che non puòessere riprogrammata la spesa in funzionedella minore entrata, come invece puòessere effettuato per altre entrate qualiIMU e TASI;

la richiesta tardiva (in alcuni casi lerichieste di saldo vanno oltre i 5 anni) ola duplicazione (in alcuni casi triplica-zione) delle richieste costituisce un seriopericolo per i bilanci familiari, impedendoal buon padre di famiglia di programmarele spese e gli accantonamenti necessari aduna serena pianificazione economica esociale;

la mancata riscossione costituiscepoi una esposizione economica per l’ente,che deve anticipare le somme dovute perlo svolgimento del servizio di raccolta deirifiuti;

questa situazione rappresenta unaggravio che incide sulle capacità di spesadegli enti locali, anche per effetto dellanuova contabilità che ha visto l’istituzionedel « fondo crediti di dubbia esigibilità »con lo scopo di impedire l’impegno diquote di risorse oggetto di accertamento,ma prevedibilmente non realizzabili (sullabase dell’andamento degli anni prece-denti);

la mancanza di strumenti di con-trollo e di deterrenza da parte della pub-blica amministrazione e di tutela da partedei consumatori (che possono essere ancheoggetto di sanzioni e fermi amministrativipur avendo assolto ai propri obblighi tri-butari) possono generare forme poco tra-sparenti di aggiudicazione oltre che casi diconcorrenza sleale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di apportare lenecessarie modifiche normative al fine diconsentire l’istituzione, in tutti i Comuni,

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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di un « cassetto tributi comunale » qualestrumento a garanzia dello snellimentodelle procedure, di un agevole accesso aiservizi e, in prospettiva, della riduzione deicosti di gestione e di lotta all’evasionefiscale, per aiutare i cittadini nella gestionedei tributi e nel pagamento delle scadenze.

9/2325-AR/54. Papiro, Sabrina De Carlo,Martinciglio, Cancelleri.

La Camera,

premesso che:

l’ordinamento del corpo dellaGuardia di Finanza prevede un concorsoannuale per l’ammissione degli allievi alcorso; gli ultimi concorsi, nel 2010, 2011,2012 hanno previsto l’assunzione sia deivincitori che degli idonei a norma del16-ter, del decreto-legge n. 78 del 2015;

l’articolo 7, comma 4, del decretolegislativo n. 199 del 1995, prevede lapossibilità di procedere al reclutamentomediante scorrimento della graduatoriadei candidati idonei ma non vincitori entro18 mesi dall’approvazione;

l’articolo 1, comma 296, della leggen. 205 del 2017 ha previsto assunzioni nelruolo iniziale del corpo della Guardia diFinanza, mediante scorrimento, fino adesaurimento, delle graduatorie degli idoneinon vincitori del concorso 2012;

nel 2018, è stato indetto concorsoper 380 allievi concluso il 10 dicembre2018; il 26 aprile 2019 la Guardia diFinanza ha emanato bando per 965 finan-zieri che non prevede scorrimento dellegraduatorie del concorso 2018, che con-servano efficacia per 18 mesi;

il comandante generale della Guar-dia di finanza, nel luglio 2018, in audi-zione dinanzi alla VI Commissione, hasegnalato che la legge n. 124 del 2015 haridotto la consistenza dell’organico delcorpo della Guardia di finanza di circa5.000 unità, portandola a 62.000 unità;

attualmente il corpo della Guardiadi finanza è di circa 57.000 unità, desti-

nate a ridursi per pensionamenti; conreclutamenti adeguati è necessario col-mare la differenza tra pianta organica econsistenza effettiva;

l’articolo 3 della legge n. 56 del2019, prevede, per il 2019-2021, che leamministrazioni possano procedere, in de-roga all’articolo 30 del decreto legislativon. 165 del 2001, sia all’assunzione di vin-citori, sia allo scorrimento delle gradua-torie vigenti, ovvero all’avvio di procedureconcorsuali, nel limite delle facoltà assun-zionali del triennio, ma al netto dellerisorse umane reclutate mediante gradua-torie o scorrimento delle medesime rela-tive a precedenti concorsi; tale priorità,nelle assunzioni del personale, ai vincitorie agli idonei di graduatorie in corso divalidità viene ribadita nel decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 4 set-tembre 2019,

impegna il Governo

al fine di ottemperare ai principi di effi-cienza, efficacia ed economicità dell’azioneamministrativa, nonché incrementare iservizi di controllo del territorio, di tuteladell’ordine e della pubblica sicurezza con-nessi anche con l’esigenza di contrastarel’evasione fiscale e le frodi in ambitoeconomico-finanziario, a valutare l’oppor-tunità di provvedere alle assunzioni stra-ordinarie, previste per l’anno 2020, nellecarriere iniziali del Corpo della Guardia diFinanza autorizzate dal comma 287 del-l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,n. 205, e dal comma 381, lettera a), del-l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n. 145, in deroga a quanto previsto dal-l’articolo 2199 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediantescorrimento delle graduatorie degli idoneinon vincitori del concorso « 380 allievifinanzieri » bandito nell’anno 2018 e finoad esaurimento delle stesse.

9/2325-AR/55. Buompane, Grimaldi, Vil-lani, Sabrina De Carlo, Martinciglio,Cancelleri.

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il comparto della Polizia peniten-ziaria ha un deficit di unità lavorative inogni settore; in considerazione di tali gravicarenze, è essenziale adeguare gli organiciper accrescere la sicurezza dei peniten-ziari e tutelare la salute psico-fisica delpersonale;

considerato che:

il Consiglio di Stato, in Adunanzaplenaria, con sentenza 14 del 2011, èintervenuto in merito al reclutamento dipersonale della pubblica amministrazioneo mediante scorrimento di graduatorievalide ed efficaci o mediante indizione dinuovi concorsi, sottolineando, in partico-lare, che le disposizioni che estendono itermini di efficacia delle graduatorie con-corsuali presentano una chiara finalità dicontenimento della spesa pubblica, in con-siderazione dei costi derivanti dall’esple-tamento delle nuove procedure concor-suali; inoltre, perseguendo lo scopo dioffrire protezione ai soggetti collocati nellegraduatorie, non costituiscono deroga allaregola costituzionale del concorso;

nella citata sentenza si stabilisce,inoltre, che lo scorrimento della gradua-toria preesistente ed efficace rappresentaregola generale di reclutamento, mentrel’indizione del nuovo concorso costituisceeccezione e richiede apposita e approfon-dita motivazione, salvo particolari neces-sità di procedere al nuovo concorso, pur inpresenza di graduatorie efficaci;

l’articolo 3 della legge 56 del 2019,prevede, per ridurre i tempi di accesso alpubblico impiego, per il triennio 2019-2021, che le amministrazioni possano pro-cedere, in deroga all’articolo 30 del de-creto legislativo 165 del 2001, sia all’as-sunzione a tempo indeterminato di vinci-tori sia allo scorrimento delle graduatorievigenti, ovvero all’avvio di procedure con-corsuali, nel limite delle facoltà assunzio-nali del triennio, ma al netto delle risorseumane reclutate mediante le graduatorie omediante scorrimento delle medesime re-

lative a concorsi espletati in precedenza;tale priorità, nelle assunzioni del perso-nale, al vincitori e agli idonei di gradua-torie in corso di validità viene ribadita,altresì, nel recente decreto del Presidentedel Consiglio del 4 settembre 2019,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, per semplificarela procedura di reclutamento per la co-pertura dei posti riservati al personalevolontario in ferma prefissata di cui agliarticoli 703 e 2199 del decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, di autorizzare l’as-sunzione degli Allievi Agenti della PoliziaPenitenziaria nel limite massimo di 350unità, mediante scorrimento della gradua-toria finale di merito del concorso pub-blico bandito con decreto 29 novembre2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre2011, a tal fine prorogando il termine divalidità di tale graduatoria al 31 dicembre2021.

9/2325-AR/56. Grimaldi, Buompane, Vil-lani, Martinciglio, Cancelleri.

La Camera,

premesso che:

al comma 5 dell’articolo 7 è pro-rogato il mantenimento fino al 31 dicem-bre 2020 delle contabilità speciali intestateai segretariati regionali di Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria limitatamente alla ge-stione delle risorse finalizzate a interventidi completamento della messa in sicurezzadel patrimonio culturale a seguito deglieventi sismici « verificatisi a far data dal24 agosto 2016 », nello stesso provvedi-mento il comma 2 dell’articolo 15 ricono-sce lo stato d’emergenza anche ai comunidella provincia di Campobasso colpiti daglieventi sismici del 16 agosto 2018. Talieventi sismici hanno prodotto danni, inalcune realtà anche ingenti, al patrimonioculturale molisano, con danneggiamenti

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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che hanno riguardato chiese, campanili,torri, affreschi di grande valore storico;considerato che:

il Segretariato Regionale del Moliseha potuto beneficiare di una contabilitàspeciale fino al gennaio 2019, quando si èprovveduto alla chiusura della stessa aisensi del decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135, convertito con modificazioni nellalegge 11 febbraio 2019, n. 12. Tale chiu-sura ha notevolmente rallentato gli inter-venti di messa in sicurezza e recupero delpatrimonio culturale danneggiato daglieventi sismici del 2018;

ritenuto che:

a seguito del riconoscimento per icomuni della provincia di Campobassodello stato di emergenza di cui al comma2 dell’articolo 15 e della contestuale pro-roga delle contabilità speciali intestate aisegretariati regionali di Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, vi sia un disallinea-mento tra quanto previsto per questequattro regioni e la relativa impossibilitàdel Segretariato Regionale del Molise dipotersi avvalere di una propria contabilitàspeciale per la messa in sicurezza e ilrecupero del proprio patrimonio culturaledanneggiato dagli eventi sismici del 2018,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, peril tempo strettamente necessario, la ria-pertura di una contabilità speciale a be-neficio del Segretariato Regionale del Mo-lise, al fine di accelerare le operazioni dimessa in sicurezza e recupero del patri-monio culturale molisano danneggiato da-gli eventi sismici del 2018.

9/2325-AR/57. Testamento.

La Camera,

premesso che:

secondo dati Eurostat, nel 2018 il40,7 per cento di giovani europei (30-34anni) risulta in possesso di un titolo diformazione terziaria. In Italia la percen-

tuale si abbassa al 27,8 per cento dilaureati, risultando al penultimo posto –tra i 28 Paesi della Ue – prima dellaRomania (24,6 per cento);

l’Italia è anche tra i Paesi della Ueche conta più abbandoni degli studi: chinon continua a studiare dopo il primociclo di scuola secondaria è il 14,5 percento dei giovani tra i 18 e i 24 anni. Inquesto caso risultiamo al quarto postodopo Spagna (17,9 per cento), Malta (17,5per cento) e Romania (16,4 per cento);

l’università telematica è un istitutodi istruzione superiore di livello universi-tario che eroga corsi con modalità adistanza, prevalentemente mediante l’im-piego di tecnologie di comunicazione, isti-tuita con la legge finanziaria per l’anno2003 e successivi decreti interministeriali;

le Università non Statali telemati-che legalmente riconosciute sono 11;

l’università telematica consente diottimizzare i tempi, evitare trasferimentidi sedi, organizzarsi con i propri impegnilavorativi e di acquisire maggiori compe-tenze e titoli;

l’ordine del giorno della Cameradei deputati n. 9/2222-A/51, accolto il 2dicembre 2019, impegnava il Governo avalutare l’opportunità di avviare un mo-nitoraggio e predisporre le condizioni af-finché la formazione universitaria dell’e-ducatore di servizi per l’infanzia, dellopsicologo e dell’assistente sociale (...) siaconsentita, quando impartita con modalitàmista, alle medesime condizioni previsteper il corso di laurea in Scienze dellaformazione primaria (LM-85-bis) per cuila modalità telematica di erogazione deicorsi è strettamente contingentata;

in modalità mista si intende quantoprevisto dal decreto ministeriale 25 otto-bre 2019, n. 989: « corsi di studio erogaticon modalità telematiche di una quotasignificativa delle attività formative, nonsuperiore a due terzi »;

il decreto ministeriale 1171 del 23dicembre 2019 del Ministro dell’istruzione,

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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dell’università e della ricerca non ha con-tingentato bensì cancellato i corsi univer-sitari telematici delle classi L19 (Scienzedell’educazione e della Formazione, trien-nale), L24 (Scienze e Tecniche psicologi-che, triennale); L39 (Scienze del Serviziosociale e del non profit, triennale), LM 51(corso di Laurea magistrale in psicologia)e LM85 (Laurea in scienze pedagogiche),nonché dei diplomi di specializzazione dicui all’articolo 34 del decreto legislativo 17agosto 1999 n. 368, prevedendo, per que-ste classi, corsi di studio erogati intera-mente in presenza, con una limitata atti-vità didattica con modalità telematichenon superiore ad un decimo del totale;

il succitato provvedimento non èstato anticipato dalla opportuna istitu-zione di un Tavolo tecnico presso il MIURcon i rappresentanti delle Università tele-matiche al fine di formulare proposte,indirizzi operativi e coordinare gli inter-venti;

a differenza del corso di laureaquinquennale della LM-85-bis, i corsi dilaurea di educatore di servizi per l’infan-zia, psicologo e assistente sociale sonotriennali e non prevedono l’obbligo difrequenza neanche in modalità convenzio-nale;

i corsi telematici a distanza com-prendono crediti formativi (CFU) per la-boratori e tirocini che si svolgono in sede;

qualsiasi studente italiano può fre-quentare i corsi telematici chiusi con ildecreto ministeriale n. 1171 iscrivendosiad università europee;

l’applicazione del decreto ministe-riale n. 1171 causa un ingente danno, intermini economici ed occupazionali, alleUniversità telematiche;

il 14 gennaio 2020, gli studentidelle università telematiche GuglielmoMarconi, Niccolò Cusano e Pegaso hannoscritto una lettera-appello al Governo per-ché mantenga « il diritto all’istruzione li-bera, consapevole e alla portata di tutti,senza distinzioni od ostacoli burocratici, e

a sostenere i magnifici rettori delle Uni-versità telematiche nella faida scatena-tasi »;

le disposizioni contenute nel de-creto ministeriale n. 1171 del 23 dicembre2019 si applicano a decorrere dall’annoaccademico 2020-2021,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di interveniretempestivamente nella revisione del de-creto ministeriale n. 1171 al fine di con-temperare le istanze delle categorie coin-volte anche valutando una eventuale pro-roga dell’entrata in vigore all’anno acca-demico 2022-2023 nonché istituendo unTavolo tecnico con i rappresentanti delleUniversità telematiche.

9/2325-AR/58. Lattanzio, Macina, Sarli,Mollicone.

La Camera,

premesso che:

il comma 6 dell’articolo 15 deldecreto-legge in conversione recante « Pro-roga di termini relativi a interventi emer-genziali » prevede che il termine di sca-denza dello stato di emergenza conse-guente agli eventi sismici del 20 e 29maggio 2012 che hanno interessato il ter-ritorio delle province di Bologna, Modena,Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigodi cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1o agosto 2012,n. 122 venga ulteriormente prorogato al31 dicembre 2021 al fine di garantire lacontinuità delle procedure connesse conl’attività di ricostruzione;

l’articolo 1, comma 444 della legge28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che:« al fine di soddisfare le ulteriori esigenzedelle popolazioni colpite dal sisma del 20e 29 maggio 2012, connesse alla necessitàdi completare il processo di ricostruzione,in favore del presidente della regioneLombardia, in qualità di commissario de-

Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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legato alla ricostruzione, è autorizzata laspesa di 70 milioni di euro per il 2016 aifini del completamento delle attività con-nesse alla ricostruzione privata. Ai relativioneri si provvede mediante riduzione dipari importo dell’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 3-bis, comma 6, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135. »;

in seguito ad una iniziale stima perdifetto del danno prodotto dal Sisma delmaggio 2012 nei territori della Lombardia,con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208del 2015), sono stati concessi al Commis-sario Delegato alla ricostruzione dellaLombardia ulteriori 70 milioni di euro,vincolando gli stessi al completamentodelle attività connesse alla ricostruzioneprivata, principale preoccupazione in que-gli anni. La stessa legge stanziava ulteriori30 milioni di euro vincolati invece allaricostruzione pubblica;

ad oltre sette anni dal sisma, laproiezione di spesa per la ricostruzioneprivata e pubblica va delineandosi conmaggiore chiarezza, evidenziando un mag-gior onere per il completamento degliinterventi pubblici a fronte di una sostan-ziale riduzione di quella privata, ormaiavviata verso le fasi finali, evidenziandosicome le somme messe a disposizione perla ricostruzione privata appaiano esseresufficienti, mentre potrebbero non esserloquelle destinate alla ricostruzione pub-blica;

risulterebbe opportuno svincolare ifondi di cui al comma 444 dalla ricostru-zione privata introducendo un elemento diflessibilità delle risorse già assegnate,senza ulteriori oneri a carico dello Stato inquanto le predette somme sono già statedepositate nella contabilità speciale delCommissario Delegato di Regione Lombar-dia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-riori iniziative normative volte a svincolare

dal solo utilizzo per ricostruzione privatai fondi di cui all’articolo 1, comma 444della legge 28 dicembre 2015, n. 208, man-tenendoli nell’ambito delle risorse dispo-nibili per la ricostruzione post sisma 2012e permettendo il loro utilizzo per il com-pletamento di opere pubbliche o infra-strutture nei territori interessati.

9/2325-AR/59. Zolezzi, Sabrina DeCarlo.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame si configuracome un provvedimento a contenuto plu-rimo come indicato nel titolo e nel pre-ambolo che così recita « proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica » prevedendo, disposi-zioni relative agli interventi emergenziali;

la struttura del Commissario UnicoStraordinario per la progettazione, l’affi-damento e la realizzazione degli interventinecessari all’adeguamento dei sistemi dicollettamento, fognatura e depurazione og-getto di sentenza di condanna della Cortedi giustizia dell’Unione europea sul trat-tamento delle acque reflue urbane, è unastruttura nata nell’aprile del 2017 in senoal ministero dell’Ambiente e presieduta dalprofessor Enrico Rolle, con il difficilecompito di risolvere un serio problema alPaese: centinaia di comuni italiani sonoinfatti nel mirino di Commissione e Cortedi Giustizia Europea per inadempienzeche si trascinano da anni nella gestionedelle proprie reti fognarie e del tratta-mento delle acque reflue urbane;

quattro diverse procedure di infra-zione sono state avviate nei confronti del-l’Italia, che riguardano 1100 agglomeratidi diverse dimensioni e che scaricano inaree sensibili e non sensibili. Due di questequattro procedure sono già arrivate asentenza mentre le altre si trovano in fasiprecedenti: la prima è relativa agli agglo-merati con più di 15.000 abitanti equiva-

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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lenti e la seconda agli agglomerati chescaricano in aree sensibili. Dal 31 maggiodel 2018 lo Stato italiano paga 60 milionie 225 mila euro all’anno (165 mila euro algiorno) per ciascun semestre di ritardonell’attuazione di una sentenza rilasciatadalla Corte di Giustizia il 19 luglio 2012.Ai quali si aggiunge una multa da 25milioni di euro una tantum;

tale condanna riguarda le irregola-rità di 104 agglomerati d’Italia e circa seimilioni di persone e la sanzione può essererimodulata ogni sei mesi in base allo statodi avanzamento dei lavori;

le norme di recente introdotte daldecreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (co-siddetto decreto Clima) prevedono la no-mina di un nuovo Commissario che su-bentra in tutte le situazioni giuridicheattive e passive del Commissario unicoattualmente in carica;

al momento tutti gli interventi af-fidati all’attuale Commissario, anche quelliper i quali non si registravano avanza-menti significativi da molto tempo, sonostati avviati e si trovano a diversi stati diavanzamento. Circa 30 cantieri sono statiaperti, per molti è in corso la progetta-zione, ma permangono situazioni critiche,non ancora completamente risolte, nei casiin cui risultava particolarmente carente ladocumentazione di partenza;

dal punto di vista di una efficaceconclusione di questa prima cruciale fasedi predisposizione dei progetti e avviodelle procedure di affidamento dei lavoriper tutti gli agglomerati di competenza delCommissario, sarebbe quindi necessarionon introdurre una soluzione di conti-nuità, inevitabilmente complessa da ge-stire, con la nomina di un nuovo soggettoche avrà bisogno di tempo per raggiungereuna completa operatività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare, nellemore della nomina del nuovo Commissa-rio, la piena continuità delle attività delCommissario attualmente in carica ai sensi

dell’articolo 2 del sopra citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, e di pre-vedere misure volte a rendere celere edefficace l’avvicendamento tra il Commis-sario uscente e quello che verrà nominatoai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 14ottobre 2019, n. 111.

9/2325-AR/60. Daga, Sabrina De Carlo.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame si configuracome un provvedimento a contenuto plu-rimo come indicato nel titolo e nel pre-ambolo che così recita « proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica »;

considerato che:

la legge di bilancio per il 2020 haulteriormente prorogato i termini per ledetrazioni fiscali per interventi di ristrut-turazione edilizia;

le ripetute proroghe di tali misureevidenziano l’importanza degli interventi ela conseguente esigenza di consolidare inuna prospettiva pluriennale la possibilitàda parte dei cittadini e delle imprese diavvalersi dei previsti benefici fiscali;

si rende necessario un interventonormativo volto a prorogare fino all’anno2025 le disposizioni di cui agli articoli 14e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito con modificazioni dallalegge 3 agosto 2013, n. 90 in materia didetrazioni fiscali per gli interventi di ri-strutturazione edilizia e per l’acquisto diimmobili, nonché di riqualificazione ener-getica degli edifici,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, compatibilmentecon le esigenze di finanza pubblica, diadottare gli adeguati strumenti normativi efinanziari finalizzati a prorogare, fino al-

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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l’anno 2025, le disposizioni di cui agliarticoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63.

9/2325-AR/61. Terzoni, Sabrina DeCarlo.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame si configuracome un provvedimento a contenuto plu-rimo come indicato nel titolo e nel pre-ambolo che così recita « proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica » prevedendo, all’articolo13, disposizioni concernenti la rete stra-dale e autostradale;

considerato che:

il rapporto sulle infrastrutturestrategiche e prioritarie 2020 predispostodal Servizio Studi, in collaborazione conl’Autorità nazionale anticorruzione e l’i-stituto di ricerca CRESME, evidenzia chelo stato di attuazione delle infrastruttureprioritarie localizzate nelle regioni delcentro-nord è più avanzato di quelle nelsud e nelle isole;

con particolare riferimento ai pro-grammi e agli interventi prioritari, indivi-duati e definiti con gli allegati ai DEF2015, 2017, 2018 e 2019 per interventi giàin corso, approvati e finanziati e conobbligazioni giuridicamente vincolanti, ingran parte inclusi nei contratti di pro-gramma ANAS e RfI, si evince che il 44per cento del costo delle infrastruttureprioritarie, pari a circa 96 miliardi dieuro, è localizzato nelle regioni del centro-nord, a fronte del 24,5 per cento (circa 54miliardi) degli interventi nelle regioni delsud e nelle isole;

le disponibilità finanziarie per leinfrastrutture del Centro-nord ammon-tano a 79,168 miliardi di euro (il 51 percento delle disponibilità nazionali) con unfabbisogno residuo di 16,815 miliardi,mentre per le infrastrutture del Sud e

delle Isole ammontano a 47,865 miliardi dieuro (il 31 per cento delle disponibilitànazionali) con un fabbisogno residuo di5,980 miliardi;

anche per le infrastrutture strate-giche non prioritarie a fronte di un costodi 32,760 miliardi nelle regioni del Centro-nord, nelle regioni del Sud e delle Isole èlocalizzata una quota del 36 per cento,pari a 19,318 miliardi;

nel corso dell’esame del provvedi-mento in sede referente è stato necessariointervenire normativamente per consentirel’immediata operatività dei Commissaristraordinari nominati ai sensi dell’articolo4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosid-detto sblocca cantieri) per gli interventiinfrastrutturali ritenuti prioritari,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di mettere in attotutte le iniziative utili, anche mediantel’istituzione di una apposita Commissionedi studio, finalizzate a superare il divarioinfrastrutturale dei territori del Sud edelle isole nell’ambito di una strategiacomune per il Paese che garantisca unefficace sistema di mobilità e trasporto nelrispetto dell’ambiente e del diritto allasalute e alla sicurezza dei cittadini.

9/2325-AR/62. Deiana, Sabrina De Carlo.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame si configuracome un provvedimento a contenuto plu-rimo come indicato nel titolo e nel pre-ambolo che così recita « proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica » prevedendo, all’articolo13, disposizioni concernenti la rete stra-dale e autostradale;

considerato che:

il rapporto sulle infrastrutturestrategiche e prioritarie 2020 predisposto

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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dal Servizio Studi, in collaborazione conl’Autorità nazionale anticorruzione e l’i-stituto di ricerca CRESME, evidenzia chelo stato di attuazione delle infrastruttureprioritarie localizzate nelle regioni delcentro-nord è più avanzato di quelle nelsud e nelle isole;

con particolare riferimento ai pro-grammi e agli interventi prioritari, indivi-duati e definiti con gli allegati ai DEF2015, 2017, 2018 e 2019 per interventi giàin corso, approvati e finanziati e conobbligazioni giuridicamente vincolanti, ingran parte inclusi nei contratti di pro-gramma ANAS e RfI, si evince che il 44per cento del costo delle infrastruttureprioritarie, pari a circa 96 miliardi dieuro, è localizzato nelle regioni del centro-nord, a fronte del 24,5 per cento (circa 54miliardi) degli interventi nelle regioni delsud e nelle isole;

le disponibilità finanziarie per leinfrastrutture del Centro-nord ammon-tano a 79,168 miliardi di euro (il 51 percento delle disponibilità nazionali) con unfabbisogno residuo di 16,815 miliardi,mentre per le infrastrutture del Sud edelle Isole ammontano a 47,865 miliardi dieuro (il 31 per cento delle disponibilitànazionali) con un fabbisogno residuo di5,980 miliardi;

anche per le infrastrutture strate-giche non prioritarie a fronte di un costodi 32,760 miliardi nelle regioni del Centro-nord, nelle regioni del Sud e delle Isole èlocalizzata una quota del 36 per cento,pari a 19,318 miliardi;

nel corso dell’esame del provvedi-mento in sede referente è stato necessariointervenire normativamente per consentirel’immediata operatività dei Commissaristraordinari nominati ai sensi dell’articolo4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosid-detto sblocca cantieri) per gli interventiinfrastrutturali ritenuti prioritari,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di mettere in attotutte le iniziative utili finalizzate a supe-

rare il divario infrastrutturale dei territoridel Sud e delle isole nell’ambito di unastrategia comune per il Paese che garan-tisca un efficace sistema di mobilità etrasporto nel rispetto dell’ambiente e deldiritto alla salute e alla sicurezza deicittadini.

9/2325-AR/62. (Testo modificato nelcorso della seduta) Deiana, Sabrina DeCarlo.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame si configuracome un provvedimento a contenuto plu-rimo come indicato nel titolo e nel pre-ambolo che così recita « proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica » prevedendo, all’articolo15, disposizioni relative agli interventiemergenziali;

tra ottobre e novembre 2018 diversieventi alluvionali hanno colpito la regioneSicilia causando molteplici disagi comefrane, allagamenti e smottamenti chehanno interessato in modo particolare leprovince di Messina (per piogge alluvionalidal 1o ottobre 2018 al 3 novembre 2018),Enna (per piogge alluvionali dal 12 ottobre2018 al 4 novembre 2018 ), Ragusa (perpiogge alluvionali dal 15 ottobre 2018 al 3novembre 2018), Siracusa (per piogge al-luvionali dal 18 ottobre 2018 al 1o novem-bre 2018), Caltanissetta (per piogge allu-vionali dal 31 ottobre 2018 al 3 novembre2018), Agrigento (per piogge alluvionali dal31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018),Palermo (per piogge alluvionali dal 31ottobre 2018 al 4 novembre 2018), Catania(per le piogge alluvionali dal 18 ottobre2018 al 19 ottobre 2018) e Trapani (per lepiogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 10novembre 2018);

considerato che:

il ritardo nella realizzazione degliinterventi indispensabili al ripristino dellenormali condizioni di vita, ha causato il

Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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perdurare delle condizioni di difficoltà edisagio delle popolazioni delle Provincedella Sicilia colpite dalle eccezionali pre-cipitazioni avvenute tra ottobre e novem-bre 2018;

si rende necessario un interventonormativo volto a garantire un sostegnomateriale alle popolazioni in difficoltà at-traverso, per esempio, la conferma dialcune misure economiche compensative ela sospensione dei termini dei versamentie adempimenti tributari che, nel breveperiodo sarebbero in grado di dare unsegnale di ripresa nei confronti di comu-nità già fortemente provate,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, compatibil-mente con le esigenze di finanza pubblica,di adottare idonei strumenti normativi efinanziari volti a tutelare e agevolare,anche attraverso una minore pressionefiscale, le popolazioni interessate daglieventi calamitosi avvenuti tra ottobre enovembre 2018 e che risiedano nel terri-torio dei Comuni indicati nel decreto 23maggio 2019, pubblicato sulla GazzettaUfficiale dell’11 giugno 2019, n. 135, conparticolare riferimento alle persone fisichenon titolari di partita IVA, ovvero, soggettititolari di partita IVA aventi la sede legaleo la sede operativa nei territori dei me-desimi comuni, mediante la sospensione,nei confronti dei citati soggetti, dei terminidei versamenti e degli adempimenti tribu-tari, inclusi quelli derivanti da cartelle dipagamento emesse dagli agenti della ri-scossione, nonché dagli atti previsti dal-l’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito con modificazionidalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in sca-denza nel periodo compreso tra il 1o

ottobre 2018 e il 31 marzo 2020, e dellesomme dovute a titolo di imposta muni-cipale propria relativa alle annualità 2014e 2015, anche se iscritte a ruolo;

a valutare l’opportunità di adottareidonei strumenti normativi volti a preve-dere, durante il periodo di vigenza dellasuddetta sospensione, anche la sospen-

sione di termini di prescrizione e deca-denza, ovvero ad escludere la possibilitàche vengano disposti nei confronti deisoggetti interessati, nuovi fermi ammini-strativi e ipoteche, avviate nuove proce-dure esecutive in relazione a fermi eipoteche già iscritti, sospendendo altresì leprocedure esecutive precedentemente av-viate;

a valutare l’opportunità di prevedereche, nei confronti dei soggetti beneficiaridella citata sospensione, possa essere pre-vista la possibilità di eseguire i versamenti,senza applicazione di sanzioni e interessi,in unica soluzione, ovvero, mediante ra-teizzazione mensile.

9/2325-AR/63. Saitta, Papiro, Giarrizzo,Suriano, Rizzo, Scerra, Sabrina DeCarlo, Ficara, Martinciglio, Cancelleri.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame si configuracome un provvedimento a contenuto plu-rimo come indicato nel titolo e nel pre-ambolo che così recita « proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica »;

l’articolo 35, comma 1-ter, intro-dotto durante l’esame in sede referente,disciplina il rapporto concessorio in capoalla Società Autostrada Tirrenica (SAT)relativo all’autostrada A12 Livorno-Civita-vecchia, prevedendo che il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e la SATS.p.A. procedono alla revisione della con-venzione unica vigente;

la SAT, costituitasi nel 1968, èconcessionaria per la realizzazione e ge-stione dell’autostrada A12 Livorno-Civita-vecchia in base alla Convenzione Unicastipulata, ai sensi dell’articolo 2, commi 82e seguenti del decreto-legge n. 262 del2006, convertito dalla legge n. 286 del2006, con ANAS S.p.A. in data 11 marzo2009 e con scadenza al 31 dicembre 2046;

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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con la legge n. 202 del 2009 è stataapprovata la Convenzione Unica che èdivenuta efficace, a decorrere dal 24 no-vembre 2010, in seguito alla sottoscrizione,tra SAT e ANAS, dell’Atto di recepimentodelle prescrizioni formulate dal CIPE conla Delibera n. 78 del 22 luglio 2010;

la SAT era già stata titolare di unrapporto concessorio da parte di ANAS,approvato e reso esecutivo con decreto-legge n. 3210 del 1969, in forza del qualevenne realizzata la tratta autostradale di36,6 km tra le località di Livorno e Ro-signano Marittimo;

le tratte Rosignano Marittimo-SanPietro in Palazzi (lotto 1,4,5 km) e Tar-quinia-Civitavecchia (lotto 6A, circa 15km) sono entrate in esercizio rispettiva-mente a giugno 2012 e aprile 2016 tuttavia,successivamente il CIPE, con la Delibera 3agosto 2012 n. 85 pubblicata sulla GazzettaUfficiale in data 27 dicembre 2012, haapprovato con prescrizione i lotti 2, 3, 5Ae 6B; subordinandone tuttavia l’esecuzioneall’approvazione dei progetti dei lotti 4 e5B per i quali non era stato raggiunto unaccordo sul tracciato;

nel 2009 la Commissione europeaha avviato una procedura d’infrazione neiconfronti dell’Italia riguardo la doppiaproroga della concessione a SAT accordatasenza previa indizione di una proceduracompetitiva, procedura chiusasi in consi-derazione degli impegni assunti dalle au-torità italiane;

il 16 aprile 2014 la Commissioneeuropea, facendo seguito ad una denunciaricevuta nel luglio 2013 e ritenendo ina-dempiente la Repubblica italiana rispettoagli impegni assunti nel 2009, ha rinviatoalle autorità italiane una lettera di messain mora ai sensi dell’articolo 258 delTFUE, avviando la procedura d’infrazionen. 2014/4011

in data 23 gennaio 2017 presso ilMIT è stata aperta la Conferenza deiServizi per l’approvazione del progettodefinitivo dei lotti 4 e 5B (Ansedonia-Grosseto);

l’allegato « Connettere: l’Italia: fab-bisogni e progetti di infrastrutture » alDocumento di Economia e Finanza (DEF)2017 ha previsto per il completamentodell’A12 (Livorno-Civitavecchia) un’attivitàdi project review della soluzione proget-tuale predisposta da SAT con valutazionedi possibili alternative, inclusa la riquali-ficazione dell’attuale infrastruttura ex-traurbana principale;

dall’esito della project review con-dotto dal MIT così come dalle richiesteavanzate dagli enti locali in sede di Con-ferenza dei servizi (seduta del 27 novem-bre 2017) è emersa la volontà di contenerel’intervento di realizzazione dell’auto-strada A12 da parte di SAT attraverso lapredisposizione di una soluzione proget-tuale che preveda l’adeguamento dell’in-frastruttura stradale esistente (statale 1« Aurelia » e « variante Aurelia ») senzaprocedere alla realizzazione di un nuovotracciato autostradale;

l’adeguamento delle infrastrutturestradali esistenti è caldeggiato da nume-rose associazioni ambientali e comitati dicittadini che ne sottolineano i numerosibenefici in termini economici, ambientali edi sicurezza considerato altresì l’elevatocosto del pedaggiamento (18 cent/km) perle tratte autostradali dell’A12 già in eser-cizio e i cui ricavi, secondo alcune stime,proverranno in misura del 60 per centosolo dal traffico locale;

l’ammodernamento e messa in si-curezza delle infrastrutture stradali esi-stenti è reso altresì necessario, in parti-colare per la statale 1 « Aurelia » nel trattoa sud di Grosseto, dalle caratteristichedella stessa sede stradale che la convertein una delle arterie regionali sulla quale siverificano il maggior numero d’incidenti(dati ISTAT 2017), altri studi segnalanoche, su questa direttrice stradale, tra il1996 e il 2000 il numero di incidenti perchilometro era il doppio rispetto alla me-dia nazionale (dati Regione Toscana);

in considerazione di quanto dispo-sto dall’articolo 35, comma 1-ter ed in

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particolare in merito alla revisione dellaConvenzione unica stipulata tra SAT eANAS in data 11 marzo 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre inessere tutte le misure ed iniziative dipropria competenza al fine di procederealla riqualificazione e messa in sicurezza,anche attraverso un programma di manu-tenzione straordinaria, della statale 1« Aurelia » a sud di Grosseto e della « va-riante Aurelia » tra Grosseto e Livorno alfine di realizzare il corridoio tirrenicomediante l’adeguamento e ammoderna-mento dell’attuale sede stradale e senzaprocedere alla realizzazione di un nuovotracciato autostradale;

a valutare la possibilità, in sede direvisione della Convenzione unica stipu-lata in data 11 marzo 2009 da ANASS.p.A. e Società Autostrada TirrenicaS.p.A., di procedere all’eliminazione dellabarriera-svincolo della A12 di RosignanoMarittimo (casello di Vada) abolendo con-seguentemente il pedaggiamento nel trattoRosignano Marittimo-San Pietro in Palazzi(Cecina) di 4,5 km, inizialmente previstoper finanziare la prosecuzione dei lavoridi realizzazione dell’infrastruttura auto-stradale (A12, tratta San Pietro in Palazzi-Civitavecchia).

9/2325-AR/64. Berti, Andrea Romano.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame si configuracome un provvedimento a contenuto plu-rimo come indicato nel titolo e nel pre-ambolo che così recita « proroga di terminilegislativi, di organizzazione delle pubbli-che amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica » prevedendo, all’articolo15, disposizioni relative agli interventiemergenziali;

le regioni dell’Italia centrale, e l’A-bruzzo in modo particolare, hanno vissuto

due significativi eventi sismici, nel 2009 enel 2016, che hanno gravemente danneg-giato i territori, le abitazioni, e stravolto lavita delle popolazioni residenti;

molti cittadini non hanno ancoraripreso possesso delle proprie abitazioni,non ancora agibili, nonostante il lungoperiodo trascorso e, in alcuni casi, i cit-tadini già danneggiati dal sisma del 2009,hanno subito un aggravamento delle con-dizioni delle proprie abitazioni in seguitoal nuovo evento verificatosi nel 2016;

il CIPE, con delibera n. 114/2017,non ha finanziato il CAS per l’anno 2019e pertanto si stima che circa trecentonuclei familiari si siano ritrovati per tuttol’anno 2019 senza abitazione e, oltretutto,senza il contributo per l’autonoma siste-mazione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di verificarequale sia la situazione dei nuclei familiariinteressati dagli eventi sismici del 2009 chenel 2019 non hanno più ricevuto il con-tributo per l’autonoma sistemazione;

a valutare l’opportunità di adottare,con urgenza, idonei strumenti normativifinalizzati ad evitare un ulteriore aggra-vamento delle condizioni per l’anno 2020;

a valutare l’opportunità di adottareidonei strumenti normativi e finanziari,compatibilmente con le esigenze di finanzapubblica, in favore dei nuclei familiari indifficoltà che per l’anno 2019 hanno do-vuto sostenere spese, documentate, per illoro alloggio in mancanza di erogazionedel CAS da parte dei Comuni.

9/2325-AR/65. Corneli, Sabrina DeCarlo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recanumerose disposizioni recanti la proroga

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del finanziamento di Fondi istituiti pervenire incontro alle esigenze di categoriecon particolari fragilità;

al fine di favorire l’accesso al cre-dito da parte delle famiglie per l’acquistoe l’efficientamento energetico della casa diabitazione, la legge 27 dicembre 2013,n. 147, articolo 1, comma 48, lettera c), haistituito presso il Ministero dell’economia edelle finanze, il Fondo di garanzia per imutui per la prima casa;

grazie al Fondo, è lo Stato adoffrire ai cittadini garanzie per l’accen-sione di mutui ipotecari per l’acquisto –ovvero per l’acquisto e per interventi diristrutturazione e accrescimento di effi-cienza energetica – di unità immobiliarida adibire ad abitazione principale primacasa;

il Fondo è volto alla concessione digaranzie nella misura massima del 50 percento della quota capitale di mutui ipote-cari, di ammontare non superiore a 25o

mila euro, per l’acquisto di immobili, nondi lusso;

secondo il dipartimento del Tesoroil Fondo, con una dotazione finanziariainiziale di circa 650 milioni di euro, rap-presenta un importante strumento di ac-cesso al credito per la casa a favore deicittadini, oltre che un immediato impulsoalla crescita attraverso il rilancio del set-tore immobiliare, anche sotto il profilodell’efficienza energetica;

il fondo di garanzia prima casa puòessere richiesto da chi non è proprietariodi altri immobili ad uso abitativo venendodunque incontro non solo alle giovanicoppie ma a tutti coloro vorrebbero ac-quistare casa ma hanno qualche difficoltàa farlo;

il Fondo, le cui risorse erano ormaiin esaurimento, è stato rifinanziato perulteriori 100 milioni di euro nel 2019,misura inserita nel decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito con legge n. 58 del2019;

secondo l’ADICONSUM, dal 2015 al2019, le istanze presentate sono state174.367: di queste ben 155.000 sono stateammesse al finanziamento con l’eroga-zione di mutui da parte del sistema ban-cario. Inoltre, circa il 60 per cento deirichiedenti sono giovani nella fascia di etàcompresa tra i 20 e i 35 anni. Il numerogiornaliero di richieste è inoltre in co-stante aumento, come evidenziato dal di-partimento del tesoro;

a fronte di un investimento medioda parte dello Stato di circa 150 milioni dieuro l’anno, nella legge di bilancio 2020, ilcomma 233 ha rifinanziato il fondo conulteriori 10 milioni;

tale esigua cifra, visto anche ilsuccesso della misura, fa supporre chel’esaurimento del fondo avverrà entro po-chi mesi. La stessa CONSAP ritiene chedovrebbe esaurirsi entro la fine del primosemestre,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di predisporre, nelrispetto dei vincoli di finanza pubblica,ulteriori iniziative finalizzate al rifinanzia-mento del succitato Fondo di garanziamutui prima casa.

9/2325-AR/66. Masi, Sabrina De Carlo.

La Camera,

premesso che:

l’attuale grave incertezza circa lasituazione sia del regime di continuitàaerea che di quella marittima della Sar-degna sta compromettendo il diritto allamobilità. Difatti a tutt’oggi non è possibileprenotare voli in continuità territoriale dae per la Sardegna, oltre il 16 aprile 2020e non ci sono collegamenti marittimi certioltre luglio 2020.

Il diritto alla mobilità è oggetto diper sé di tutela sia costituzionale (il cuifondamento è rintracciabile nell’articolo16 della Costituzione), che di diritto eu-rounitario attraverso la previsione dell’ar-

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ticolo 21 TFUE. Se dunque da una parte,la libera concorrenza rappresenta lo stru-mento essenziale per servire gli interessidei consumatori dall’altra, il ruolo e l’in-tervento dello Stato restano insostituibilinelle ipotesi in cui il regime di mercatonon sia sufficiente a garantire il godimentodei diritti fondamentali del cittadino. Lastessa Unione Europea ha da sempre ma-nifestato una chiara sensibilità alle pro-blematiche relative ai collegamenti aerei eall’economia delle regioni ultra periferichecosì come definite dall’articolo 349 TFUEe di quelle remote, prevedendo sia per itrasporti aerei che marittimi la possibilitàper gli Stati interessati di imporre oneri diservizio pubblico su singole rotte volti aprevedere « sufficienti servizi di trasportoregolare verso le isole, in provenienzadalle isole, nonché fra le isole stesse »;

considerato che:

sulla continuità territoriale marit-tima non è ancora stata approntata alcunasoluzione certa e duratura. A tutt’oggi èinfatti regolamentata da una Convenzione(che scadrà a luglio 2020) tra il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti e laCompagnia di Italiana Navigazione Spa(CIN). Sul punto l’Antitrust a marzo 2019,ha espresso la Sua contrarietà ad un’e-ventuale proroga della convenzione in es-sere fra Stato e CIN Tirrenia per lasovvenzione (avente un valore di circa 72milioni di euro annui) dei servizi di col-legamento con la Sardegna e con le Tre-miti e della linea merci Ravenna-Catania.Sulla continuità territoriale aerea l’impo-sizione dell’onere di servizio pubblico,come precisato dall’articolo 16 del richia-mato reg. Ce 1008/08 è subordinata alconsiderare la rotta come « essenziale perlo sviluppo economico e sociale della re-gione servita dall’aeroporto stesso » e vin-colata a ché sulla rotta indicata venganoprestati servizi aerei di linea « minimirispondenti a determinati criteri di conti-nuità, regolarità, tariffazione o capacitàminima, cui i vettori aerei non si atter-rebbero se tenessero conto unicamente delloro interesse commerciale ». Le attualiincertezze sono causate dalla scarsa ope-

ratività della Giunta Regionale che insistenel voler chiedere una proroga del vecchioregime e sulla quale la Commissione Ue hasollevato numerose obbiezioni, contribui-scono ad aumentare il disagio di un’interaRegione;

considerato inoltre che:

il combinato disposto di cui all’ar-ticolo 1, commi 837 e 840, della Legge 27dicembre 2006, n. 296, sancisce il trasfe-rimento in capo alla Regione Sardegnadelle funzioni relative alla continuità ter-ritoriale. Il protocollo d’intesa del 2010 traMinistero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti, Enac e Regione prevede che laPresidenza della Regione convochi e pre-sieda la Conferenza dei servizi alla qualepartecipa lo stesso Ministero, al fine diindividuare: a) le rotte su cui imporreoneri di servizio pubblico; b) le tipologie ei livelli tariffali, e le modalità di vendita;c) i soggetti che usufruiscono di scontiparticolari; d) il numero dei voli; e) gliorari dei voli; f) i tipi di aeromobili; g) lacapacità di offerta; e che gli esiti sonotrasmessi al Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti per l’adozione del Decretodi imposizione degli oneri e delle conse-guenti comunicazioni e informazioni allaCommissione europea. A tutt’oggi le posi-zioni espresse dalla Conferenza di servizie quindi dalla Regione non hanno ottenutoil parere favorevole della Commissionenonostante la stessa Commissione abbiachiarito cosa si debba intendere per serviziminimi essenziali mentre la Regione siprosegue nel chiedere un’ulteriore prorogadel vecchio regime;

tenuto conto che:

la situazione dei trasporti sardinonché dei lavoratori del settore vive unulteriore grave crisi legata alla situazionedi Air Italy e dello scalo aeroportuale diOlbia. L’Assemblea degli Azionisti di AirItaly S.p.A. (Alisarda per il 51 per cento,Qatar Airways per il 49 per cento, tramiteAQA Holding) a fronte delle ripetute per-dite e delle persistenti condizioni negativedi mercato e di settore, ha deciso dimettere Air Italy in liquidazione in bonis

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(liquidazione volontaria). Tale decisionedegli azionisti rileva per il futuro di 1.500posti di lavoro e tutto l’indotto nonchémette in crisi l’economia di un interoterritorio. Fino ad oggi Air Italy avevaassunto gli oneri di servizio pubblico da everso l’aeroporto di Olbia e contestual-mente alla messa in liquidazione è stataannunciata il fermo tecnico dei voli, in-terrompendo di fatto il servizio. Ai sensi eper gli effetti del già citato articolo 16 delregolamento CE 1008/08: « In caso di im-provvisa interruzione del servizio da partedel vettore aereo comunitario selezionatoa norma dell’articolo 17, lo Stato membrointeressato può, in caso di emergenza,selezionare di comune accordo un vettoreaereo comunitario differente che si as-suma l’onere di servizio pubblico per unperiodo massimo di sette mesi, non rin-novabile, ... ». Nel caso in cui venga negatala proroga del regime di continuità terri-toriale aerea richiesta della Regione, ilfatto che su Olbia possa essere attivatauna procedura d’urgenza potrebbe rappre-sentare un’importante se non che vitalesoluzione transitoria,

appare opportuno assumere tuttele iniziative di competenza al fine ditutelare i dipendenti della compagnia ae-rea Air Italy,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie atutelare il diritto alla mobilità da e per laSardegna valutando la possibilità di atti-vare le procedure d’urgenza di cui inpremessa previste dalla normativa comu-nitaria, dando anche seguito alle iniziativepreviste nell’ultimo capoverso delle pre-messe.

9/2325-AR/67. Marino, Cabras, Cadeddu,Corda, Deiana, Alberto Manca, Scanu,Vallascas, Sabrina De Carlo, Perantoni.

La Camera,

premesso che:

l’attuale grave incertezza circa lasituazione sia del regime di continuità

aerea che di quella marittima della Sar-degna sta compromettendo il diritto allamobilità. Difatti a tutt’oggi non è possibileprenotare voli in continuità territoriale dae per la Sardegna, oltre il 16 aprile 2020e non ci sono collegamenti marittimi certioltre luglio 2020.

Il diritto alla mobilità è oggetto diper sé di tutela sia costituzionale (il cuifondamento è rintracciabile nell’articolo16 della Costituzione), che di diritto eu-rounitario attraverso la previsione dell’ar-ticolo 21 TFUE. Se dunque da una parte,la libera concorrenza rappresenta lo stru-mento essenziale per servire gli interessidei consumatori dall’altra, il ruolo e l’in-tervento dello Stato restano insostituibilinelle ipotesi in cui il regime di mercatonon sia sufficiente a garantire il godimentodei diritti fondamentali del cittadino. Lastessa Unione Europea ha da sempre ma-nifestato una chiara sensibilità alle pro-blematiche relative ai collegamenti aerei eall’economia delle regioni ultra periferichecosì come definite dall’articolo 349 TFUEe di quelle remote, prevedendo sia per itrasporti aerei che marittimi la possibilitàper gli Stati interessati di imporre oneri diservizio pubblico su singole rotte volti aprevedere « sufficienti servizi di trasportoregolare verso le isole, in provenienzadalle isole, nonché fra le isole stesse »;

considerato che:

sulla continuità territoriale marit-tima non è ancora stata approntata alcunasoluzione certa e duratura. A tutt’oggi èinfatti regolamentata da una Convenzione(che scadrà a luglio 2020) tra il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti e laCompagnia di Italiana Navigazione Spa(CIN). Sul punto l’Antitrust a marzo 2019,ha espresso la Sua contrarietà ad un’e-ventuale proroga della convenzione in es-sere fra Stato e CIN Tirrenia per lasovvenzione (avente un valore di circa 72milioni di euro annui) dei servizi di col-legamento con la Sardegna e con le Tre-miti e della linea merci Ravenna-Catania.

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Sulla continuità territoriale aerea l’imposi-zione dell’onere di servizio pubblico, comeprecisato dall’articolo 16 del richiamatoreg. Ce 1008/08 è subordinata al conside-rare la rotta come « essenziale per lo svi-luppo economico e sociale della regioneservita dall’aeroporto stesso » e vincolata aché sulla rotta indicata vengano prestatiservizi aerei di linea « minimi rispondenti adeterminati criteri di continuità, regolarità,tariffazione o capacità minima, cui i vettoriaerei non si atterrebbero se tenessero contounicamente del loro interesse commer-ciale ». Le attuali incertezze sono causatedalla scarsa operatività della Giunta Regio-nale che insiste nel voler chiedere una pro-roga del vecchio regime e sulla quale laCommissione Ue ha sollevato numerose ob-biezioni, contribuiscono ad aumentare ildisagio di un’intera Regione;

considerato inoltre che:

il combinato disposto di cui all’ar-ticolo 1, commi 837 e 840, della Legge 27dicembre 2006, n. 296, sancisce il trasfe-rimento in capo alla Regione Sardegnadelle funzioni relative alla continuità ter-ritoriale. Il protocollo d’intesa del 2010 traMinistero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti, Enac e Regione prevede che laPresidenza della Regione convochi e pre-sieda la Conferenza dei servizi alla qualepartecipa lo stesso Ministero, al fine diindividuare: a) le rotte su cui imporreoneri di servizio pubblico; b) le tipologie ei livelli tariffali, e le modalità di vendita;c) i soggetti che usufruiscono di scontiparticolari; d) il numero dei voli; e) gliorari dei voli; f) i tipi di aeromobili; g) lacapacità di offerta; e che gli esiti sonotrasmessi al Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti per l’adozione del Decretodi imposizione degli oneri e delle conse-guenti comunicazioni e informazioni allaCommissione europea. A tutt’oggi le posi-zioni espresse dalla Conferenza di servizie quindi dalla Regione non hanno ottenutoil parere favorevole della Commissionenonostante la stessa Commissione abbiachiarito cosa si debba intendere per serviziminimi essenziali mentre la Regione siprosegue nel chiedere un’ulteriore prorogadel vecchio regime;

tenuto conto che:

la situazione dei trasporti sardinonché dei lavoratori del settore vive unulteriore grave crisi legata alla situazionedi Air Italy e dello scalo aeroportuale diOlbia. L’Assemblea degli Azionisti di AirItaly S.p.A. (Alisarda per il 51 per cento,Qatar Airways per il 49 per cento, tramiteAQA Holding) a fronte delle ripetute per-dite e delle persistenti condizioni negativedi mercato e di settore, ha deciso dimettere Air Italy in liquidazione in bonis(liquidazione volontaria). Tale decisionedegli azionisti rileva per il futuro di 1.500posti di lavoro e tutto l’indotto nonchémette in crisi l’economia di un interoterritorio. Fino ad oggi Air Italy avevaassunto gli oneri di servizio pubblico da everso l’aeroporto di Olbia e contestual-mente alla messa in liquidazione è stataannunciata il fermo tecnico dei voli, in-terrompendo di fatto il servizio. Ai sensi eper gli effetti del già citato articolo 16 delregolamento CE 1008/08: « In caso di im-provvisa interruzione del servizio da partedel vettore aereo comunitario selezionatoa norma dell’articolo 17, lo Stato membrointeressato può, in caso di emergenza,selezionare di comune accordo un vettoreaereo comunitario differente che si as-suma l’onere di servizio pubblico per unperiodo massimo di sette mesi, non rin-novabile, ... ». Nel caso in cui venga negatala proroga del regime di continuità terri-toriale aerea richiesta della Regione, ilfatto che su Olbia possa essere attivatauna procedura d’urgenza potrebbe rappre-sentare un’importante se non che vitalesoluzione transitoria,

appare opportuno assumere tuttele iniziative di competenza al fine ditutelare i dipendenti della compagnia ae-rea Air Italy,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie atutelare il diritto alla mobilità da e per laSardegna.

9/2325-AR/67. (Testo modificato nelcorso della seduta) Marino, Cabras, Ca-

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deddu, Corda, Deiana, Alberto Manca,Scanu, Vallascas, Sabrina De Carlo,Perantoni.

La Camera,

premesso che:

le problematiche connesse ai cam-biamenti climatici, sono come non mainell’ultimo periodo, al centro dell’atten-zione dell’opinione pubblica, della stampae dei governi. Favorire la mobilità soste-nibile è un obiettivo cui l’Italia è impe-gnata da anni e attraverso l’introduzionedel paradigma del green new deal all’in-terno dell’agenda di Governo questi prin-cipi vengono concretamente declinati inpolitiche pubbliche che favoriscono anchela mobilità sostenibile;

il comma 102 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, recante« Bilancio di previsione dello Stato perl’anno finanziario 2019 e bilancio plurien-nale per il triennio 2019-2021 », ha difattiintrodotto la possibilità di autorizzare lasperimentazione della circolazione sustrada di veicoli per la mobilità personalea propulsione prevalentemente elettrica,quali segway, hoverboard e monopattini, edha previsto l’emanazione di uno specificodecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti per la definizione delle mo-dalità di attuazione e degli strumenti ope-rativi della sperimentazione;

il decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti del 4 giugno 2019ha dato attuazione a tale disposizione,dettando regole per lo svolgimento dellasperimentazione della circolazione sustrada dei dispositivi per la micromobilitàelettrica e disciplina tra l’altro: le tipologiee le caratteristiche dei dispositivi per lamicromobilità elettrica; gli ambiti di cir-colazione sperimentale dei dispositivi perla micromobilità elettrica; le condizioni ele procedure per l’autorizzazione alla cir-colazione sperimentale; le caratteristichedei percorsi oggetto di sperimentazione; i

requisiti degli utenti e le norme di com-portamento; la durata ed il termine dellasperimentazione. Il decreto prevede inoltreche i comuni riportino le risultanze dellasperimentazione al fine di valutare lafattibilità e la successiva regolazione dellacircolazione di dispositivi per la micromo-bilità elettrica;

considerato che:

il provvedimento in esame disponealcune modifiche in materia di incentiviall’acquisto di mezzi a ridotto impattoambientale di cui al comma 1041 e se-guenti della legge 30 dicembre 2018,n. 145 estendendo le categorie di veicolirottamabili al fine dell’eco bonus di veicolielettrici o ibridi nonché la proroga delcontributo per l’acquisto di motoveicoli eciclomotori elettrici o ibridi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere lemisure e le condizioni di incentivazione edetrazioni già previste per l’acquisto di unveicolo ibrido o elettrico, anche per l’ac-quisto di veicoli per la mobilità personalea propulsione prevalentemente elettrica,quali segway, hoverboard e monopattini.

9/2325-AR/68. Grippa, Barbuto.

La Camera,

premesso che:

il traffico crocieristico nella Lagunadi Venezia è aumentato, negli anni, inmaniera esponenziale, così come le dimen-sioni delle navi. Queste navi, per attrac-care alla stazione Marittima, entrano edescono dalla bocca di porto di Lido pas-sando per ben due volte nel Bacino di SanMarco e nel Canale della Giudecca, ilcuore storico di Venezia a 150 metri daPalazzo Ducale. Queste navi, che ormaihanno raggiunto dimensioni anche oltre i300 metri di lunghezza, 50 metri di lar-ghezza e 60 metri d’altezza, per centinaiadi migliaia di tonnellate e con il loropassaggio alterano completamente lo sky-

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line della città storica. Hanno inoltre ef-fetti idrodinamici devastanti sul fragile edelicato ambiente lagunare, poiché con illoro passaggio dislocano migliaia di ton-nellate d’acqua, sollevano e spostanoenormi quantità di sedimenti ed erodonole barene, inoltre costituiscono la maggiorfonte di inquinamento atmosferico nellacittà storica con effetti molto pesanti sullasalute pubblica;

considerato che:

in seguito all’incidente della NaveCosta Concordia all’isola del Giglio, venneemanato il decreto interministeriale n. 79del 2012 che considerando « la particola-rissima sensibilità e vulnerabilità ambien-tale della laguna di Venezia ove sonopresenti ecosistemi continuamente posti arischio anche tenuto conto dei rilevantiaumenti del traffico marittimo » disponevaalcune misure di tutela anche per laLaguna di Venezia finora mai applicate. Inparticolare l’articolo 3 del decreto disponeche vi sia un periodo transitorio entro cuidevono essere indicate delle vie di navi-gazione praticabili alternative a quelle vie-tate;

le leggi speciali per Venezia pre-scrivono l’estromissione almeno del traf-fico petrolifero dalla Laguna (legge n. 171del 1973) e la rimozione delle cause deldissesto morfologico (legge n. 798 del1984), tali disposizioni normative nonhanno ancora trovato applicazione;

il 2 giugno 2019 si è sfiorata latragedia, quando una nave da più di 65mila tonnellate, la MSC Opera, alla velo-cità di 5 nodi, ha perso il controllo deicomandi ed è andata a sbattere contro unbattello fluviale ormeggiato nel canaledella Giudecca,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedereche, a partire dal 1o gennaio 2021, sia dataattuazione a un cronoprogramma che per-metta di estromettere gradualmente l’ac-cesso in Laguna alle navi di stazza lordasuperiore alle 40.000 tonnellate e preve-

dendo altresì l’abrogazione dell’articolo 3del decreto interministeriale n. 79 del2012 di cui in premessa;

a costituire, presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri, un gruppo di espertiindipendenti che esamini la problematicain esame al fine di stabilire la soglia dicompatibilità delle grandi navi con laLaguna;

ad intraprendere tutte le iniziativevolte a ridurre al minimo la produzione el’emissione di inquinanti dalle navi dacrociera in laguna di Venezia, agevolandol’elettrificazione di tutte le banchine d’or-meggio;

a stabilire una soglia massima disostenibilità turistica giornaliera per lacittà di Venezia, assegnandone una quotapredefinita al crocierismo.

9/2325-AR/69. Spessotto.

La Camera,

premesso che:

le ZES (Zone Economiche Speciali)individuano diversi strumenti per lo svi-luppo delle aree e dei territori di elezione.Tali strumenti sono soggetti alle disposi-zioni comunitarie in materia di aiuti diStato le quali, oltre a definire intensità ecaratteristiche degli aiuti ammissibili,escludono particolari settori, tra cui quellodel trasporto e delle relative infrastrut-ture;

non rientra nel settore del tra-sporto il codice NACE52: Magazzinaggio eattività di supporto ai trasporti (codiceATECO2007 52), in quanto le attività por-tuali di sbarco/imbarco e movimentazionedella merce nell’ambito delle circoscrizioniportuali non sono, né giuridicamente né difatto, attività sussumibili nella nozione ditrasporto;

la disciplina del Contratto di svi-luppo (decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito con modificazioni inLegge 6 agosto 2008, n. 133) e quella delCredito d’imposta per il Mezzogiorno

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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(Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sonoentrambe soggette alle disposizioni comu-nitarie in materia di aiuti di Stato e allelimitazioni in esse contenute;

mentre la normativa attuativa delContratto di sviluppo ha correttamenteprecisato che possono beneficiare dell’a-gevolazione le aziende la cui attività ècodificata dal codice ATECO2007 52 (cfr.Decreto interministeriale 24 settembre2010), e cioè coloro che esercitano leattività portuali, il Credito d’imposta per ilMezzogiorno, mancando tale specifica, ri-sulta invece inibito alle aziende la cuiattività è codificata dal predetto codiceATECO2007 52;

in particolare, il modello di richie-sta online del Credito d’imposta per ilMezzogiorno (predisposto dall’Agenziadelle Entrate in attuazione della disciplinaZES, nella versione rilasciata il 24 settem-bre 2019) non consente di inserire ilcodice ATECO2007 52;

tale incongruenza non trova giusti-ficazione in alcuna normativa comunitariae si pone in contrasto con le disposizioninazionali che disciplinano il Contratto disviluppo, soggetto, come sopra evidenziato,alla medesima normativa comunitaria cheregola il Credito d’imposta per il Mezzo-giorno,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di risolvere, conadeguati provvedimenti normativi, la pro-blematica evidenziata in premessa e, inparticolare, l’ambito applicativo del CodiceATECO 52 per le imprese che esercitano leattività di cui all’articolo 16 della leggen. 84 del 1994 e cioè Magazzinaggio eattività di supporto ai trasporti (codiceATECO2007 52), permettendo, quindi, alleimprese che hanno già operato investi-menti di usufruire, nella prossima dichia-razione dei redditi, dei benefici previsti dalCredito d’imposta per il Mezzogiorno.

9/2325-AR/70. Manzo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca frale altre proroga termini in materia dilavoro con particolare riferimento alle mi-sure di sostegno al reddito;

previsto originariamente per iltriennio 1996-1998 ai sensi del decretolegislativo n. 207 del 1996, l’indennizzoper la cessazione delle attività commercialiin crisi è stato più volte esteso e prorogato;

la misura citata consiste in unindennizzo corrisposto mensilmente, parial trattamento pensionistico minimo (l’im-porto per il 2019 è di circa 513 euro), inoccasione della cessazione definitiva dispecifiche attività commerciali in favoredei titolari o collaboratori di un’impresacommerciale in crisi i quali, costretti allachiusura dell’attività, non risultino ancorain possesso dei requisiti anagrafici per ilpensionamento di vecchiaia;

ai sensi dei commi 283 e 284 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145(legge diBilancio 2019) la misura è stata resastrutturale con decorrenza 1o gennaio2019;

con la circolare del 24 maggio2019, n. 77 l’Inps, nel fornire istruzioni echiarimenti su quanto disposto ai sensidella citata legge n. 145 del 2018, haincluso tra i requisiti per accedere albeneficio, la cessazione dell’attività dopo il1o gennaio 2019;

la precedente proroga si era inter-rotta al 2016, erano rimasti dunque esclusidal beneficio tutti coloro che avevanodovuto chiudere la propria attività com-merciale tra il 2017 ed il 2018, nonostantegli stessi avessero contribuito al versa-mento della maggiorazione dello 0,09 percento dell’aliquota contributiva;

con l’articolo 11-ter del decreto –legge n. 101 del 2019, convertito dallalegge n. 128 del 2019, la possibilità diricevere l’indennizzo economico è stataestesa anche a coloro che hanno cessato

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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definitivamente la propria attività com-merciale tra il 1o gennaio 2017 e il 31dicembre 2018;

con circolare n. 4 del 13 gennaio2020, l’Inps ha fornito indicazioni, chia-rendo che a partire dal 3 novembre 2019,data di entrata in vigore della citata leggen. 128 del 2019, possono presentare do-manda di indennizzo, ai sensi della leggen. 145 del 2018 e successive modificazionie integrazioni, anche i soggetti che abbianocessato definitivamente l’attività commer-ciale dal 1o gennaio 2017 purché, al mo-mento della domanda, siano in possessodei requisiti di cui all’articolo 2 del de-creto legislativo n. 207 del 1996 e rin-viando, per quanto riguarda requisiti, con-dizioni di accesso, modalità di presenta-zione della domanda, importo del tratta-mento ed incompatibilità, alle istruzionigià fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di sog-getti interessati questo significa che puravendo essi conseguito i requisiti anagra-fici nel 2017 ma avendo cessato l’attivitàlavorativa prima, ad esempio, nel 2016,sono comunque esclusi dal diritto all’in-dennizzo;

l’indennizzo per cessazione defini-tiva di attività commerciale è una presta-zione economica, cui tutti coloro che eser-citano l’attività commerciale contribui-scono con il versamento di una maggio-razione, finalizzata ad accompagnare finoalla pensione di vecchiaia coloro che la-sciano definitivamente l’attività,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intraprendere,nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,idonee e tempestive iniziative, anche dicarattere normativo, finalizzate a salva-guardare coloro che, avendo cessato l’at-tività commerciale nel periodo compresotra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016e avendo maturato i restanti requisiti, trai quali quello anagrafico, entro il 31 di-cembre 2018, non possono attualmentebeneficiare dell’indennizzo citato in pre-messa.

9/2325-AR/71. Sut.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135, convertito con modificazioni dallalegge 11 febbraio 2019, n. 12, reca dispo-sizioni urgenti in materia di sostegno esemplificazione per le imprese e per lapubblica amministrazione;

il provvedimento in esame all’arti-colo 11-quater dispone la regionalizza-zione della proprietà delle opere idroelet-triche alla scadenza delle concessioni e neicasi di decadenza o rinuncia alle stesseindicando espressamente che: « le regioni,in caso di insussistenza di un prevalenteinteresse pubblico ad un uso diverso delleacque, incompatibile con il mantenimentodell’uso a fine idroelettrico, possono asse-gnare tali concessioni ad operatori econo-mici individuati attraverso gare, a societàa capitale misto pubblico privato »;

in particolare, l’articolo 11-quater,al comma 1-ter, prevede che: « le regionidisciplinano con legge, entro un annodall’entrata in vigore della legge di con-versione del decreto in esame e comunquenon oltre il 31 marzo 2020, le modalità ele procedure di assegnazione delle conces-sioni di grandi derivazioni d’acqua a scopoidroelettrico »;

considerato che:

la Commissione Paritetica Stato-Regione della Valle d’Aosta non si è maicostituita a causa della mancata elezionedi alcuni componenti della stessa, situa-zione dovuta alla caduta del GovernoConte I;

tale problematica è già stata solle-vata con un’interrogazione parlamentareindirizzata al Ministro per gli affari Re-gionali e le Autonomie per le questioniregionali chiedendo quali fossero i prov-vedimenti da adottare affinché i rappre-sentanti statali della Commissione Parite-tica Stato-Regione autonoma della Valle

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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D’Aosta venissero nominati nel più brevetempo possibile per non paralizzare ulte-riormente l’iter legislativo attuativo delloStatuto Speciale;

la mancata costituzione della pre-detta Commissione Paritetica e la crisipolitica che si è andata a creare in Valled’Aosta ha creato una situazione di stalloche ha provocato e provoca gravi conse-guenze per l’attività governativa della Re-gione della Valle D’Aosta;

il 14 febbraio 2020 il ConsiglioRegionale della Valle d’Aosta viene dichia-rato sciolto, situazione questa innescatadalle dimissioni del Presidente della Re-gione e di due assessori il 16 dicembre2019. Questa situazione di ritorno alleurne rende ancora più lontana la forma-zione e composizione della Commissioneparitetica e quindi l’impossibilità di legi-ferare entro il predetto termine previstoper il 30 marzo 2020,

impegna il Governo

a valutare, nell’ambito dei vincoli di fi-nanza pubblica, l’opportunità di prorogaredi un anno il termine previsto dal comma1-ter dell’articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 così con-sentendo alla Regione della Valle d’Aostadi disciplinare con legge le modalità e leprocedure di assegnazione delle conces-sioni di grandi derivazioni d’acqua a scopoidroelettrico entro e non oltre il 31 marzo2021.

9/2325-AR/72. Elisa Tripodi.

La Camera,

premesso che:

esaminato il disegno di leggen. 2325 concernente « Conversione in leggedel decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, recante disposizioni urgenti in ma-teria di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica »;

considerato che i commi 3 e 4 del-l’articolo 11 prevedono interventi di soste-gno al reddito in favore di lavoratori diimprese operanti nel settore della grandedistribuzione a livello nazionale ammessealla procedura di amministrazione straor-dinaria;

la recente crisi che ha investito laBanca Popolare di Bari, società coopera-tiva per azioni fondata nel 1960, attual-mente maggior gruppo creditizio auto-nomo del Mezzogiorno, rischia di avereripercussioni anche dal punto di vistaoccupazionale nel prossimo piano indu-striale, coinvolgendo circa 3.200 dipen-denti;

considerato che ogni vicenda azien-dale che impatta sul lavoro delle personeimpiegate al suo interno deve trovare an-che soluzioni a tutela e a salvaguardiadell’occupazione e dei posti di lavoro;

visto che, la Popolare di Bari hasportelli operativi in Puglia, Abruzzo, Ba-silicata e quindi principalmente presentinel Mezzogiorno d’Italia, oltre che in altreregioni italiane e, la recente situazione dicrisi, ha causato un forte allarme tra i suoidipendenti, con riguardo alla situazioneoccupazionale,

impegna il Governo

in analogia con i contenuti richiamatinella proroga di cui ai citati commi 3 e 4dell’articolo 11, a valutare l’opportunità dipromuovere, nell’ambito delle propriecompetenze, ogni iniziativa utile ad unconfronto che veda il coinvolgimento deicommissari della Banca Popolare di Bari edelle parti sociali in prossimità del nuovopiano industriale, per garantire ai 3.200lavoratori, l’applicazione delle condizionicontrattuali precedenti all’apertura dellacrisi.

9/2325-AR/73. Amitrano, Sabrina DeCarlo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 8 della legge 124 del 1999ha stabilito che il personale ATA e ITP,

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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dipendente dagli Enti Locali che lo forni-vano allo Stato, venisse trasferito alledipendenze del MIUR dal 1o gennaio 2000,continuando a lavorare negli Istituti Sco-lastici in cui prestava servizio;

il comma 2 del suddetto articolo 8disponeva il riconoscimento, al personaletrasferito, di tutta l’anzianità maturatapresso l’Ente locale fino al 31 dicembre1999;

l’accordo del 20 luglio 2000 traARAN e Sindacati ed il successivo decretoche lo recepì negarono detto riconosci-mento ed al personale ATA e ITP exEE.LL. fu imposta un’anzianità fittizia,costruita con la « temporizzazione » di unaparte della retribuzione complessiva del1999;

il risultato di tale « temporizza-zione » fu inquadramenti economici alta-mente penalizzanti: il personale transitatoallo Stato, a parità di mansioni e anzianitàcon i colleghi già statali, si vide assegnarefasce stipendiali corrispondenti a 1/3 del-l’anzianità maturata nell’Ente Locale;

tale discriminazione tra colleghi siripercuote, alla cessazione dell’attività la-vorativa, sull’assegno pensionistico;

i lavoratori ricorsero in giudiziocontro lo Stato ed ottennero sentenze aloro favorevoli, con il riconoscimento ditutta l’anzianità maturata nell’Ente Localedi provenienza;

nel 2005, all’interno della legge266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006),fu introdotto Farti, comma 218. La norma,definita « interpretativa » dell’articolo 8,comma 2, della legge 124 del 1999, inrealtà lo modificò, con enorme danno peri lavoratori;

per molti di essi fu addiritturaimposta la restituzione delle somme per-cepite a seguito delle sentenze favorevoli,emesse prima dell’entrata in vigore dellalegge 266 del 2005;

il comportamento dello Stato Ita-liano è stato condannato dalle Corti eu-ropee con ben 10 sentenze. La decima,recentissima, è stata emessa dalla CEDU il30 gennaio 2020 per il caso « Cicero e altric. Italia »;

considerato che:

è necessario ed urgente stabilireuna soluzione per questa problematica daigravi risvolti: da un lato la disparità ditrattamento economico fra dipendentidello stesso Ministero con uguali mansioni;dall’altro un notevole contenzioso tra la-voratori e Stato;

nella suddetta sentenza del 30 gen-naio 2020 viene ribadito quanto la legge266 del 2005, articolo 1 comma 218, abbiagravemente danneggiato i lavoratori, per iquali il danno maggiore è rappresentatodal mancato riconoscimento dell’anzianitàmaturata (articolo 8 legge 124 del 1999);allo stato attuale, i decreti di inquadra-mento del personale interessato sono statielaborati, per la stragrande maggioranza,con riferimento all’accordo Aran-Sindacatidi luglio 2000 (recepito dal decreto mini-steriale 5/4/2001), che prevede il procedi-mento della temporizzazione per gli in-quadramenti del personale; tale metodorisulta molto penalizzante per i suddettilavoratori poiché prende a riferimentosolo alcune componenti dello stipendio enon « tutto il maturato economico com-plessivo » previsto dal vigente (ed inappli-cato) comma 218, articolo 1 legge 266 del2005;

ne consegue che, già all’atto delprimo inquadramento all’1/1/2000, l’appli-cazione della suddetta temporizzazionecomporta per il personale interessato ladecurtazione di un terzo (1/3) dell’anzia-nità maturata nell’Ente Locale di prove-nienza fino al 31/12/1999,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare conurgenza tutte le opportune iniziative dicompetenza al fine di emanare gli oppor-tuni provvedimenti con i quali disporre

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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nuovi decreti individuali d’inquadramentoemanati dai Dirigenti Scolastici e conte-nenti l’espresso richiamo all’applicazionedella normativa vigente, nel caso specifico,richiamata dall’articolo 1 comma 218 dellalegge 266 del 2005, allo stato dei fattiinspiegabilmente disattesa, che prevedanol’applicazione della temporizzazione cal-colata su tutto il « trattamento economicocomplessivo in godimento all’atto del tra-sferimento, con l’attribuzione della posi-zione stipendiale di importo pari o imme-diatamente inferiore al trattamento annuoin godimento al 31/12/1999 costituito dallostipendio, dalla retribuzione individuale dianzianità nonché da eventuali indennità,ove spettanti, previste dai contratti collet-tivi nazionali di lavoro del comparto deglienti locali, vigenti alla data dell’inquadra-mento ».

9/2325-AR/74. Villani, Tucci, Lattanzio,Casa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in titolo,recante tra l’altro una serie di misureconcernenti il « sostegno al reddito>, non-ché di natura previdenziale per talunefattispecie di lavoratori »,

considerato che:

il Governo ha istituito un tavolotecnico per approfondire, di concerto conle Organizzazioni sindacali alcuni temiconcernenti il sistema contributivo ai finidi un trattamento previdenziale che nonsia inferiore all’assegno del reddito dicittadinanza;

tra le fattispecie maggiormente pe-nalizzate, rientrano, in particolare, i gio-vani, nati dopo il 1970 che, a causa dilavori precari e carriere discontinue, nonpotranno usufruire del vantaggio di an-dare in quiescenza con 20 anni di contri-buzione, e comunque non prima di averraggiunto l’età anagrafica di 70 anni;

l’attuazione di una misura, finaliz-zata al sostegno delle future generazioni,non potrebbe prescindere da un nuovo

calcolo del coefficiente di trasformazionedell’assegno sociale, pari a 448,07 euro pertredici mensilità, che dovrebbe essere ab-bassato rispetto all’attuale parametro, inmodo da consentire ai giovani dia perce-zione di un trattamento pensionistico, conun assegno minimo, calcolato in base allacumulabilità tra pensione contributiva euna quota dell’assegno sociale, e comun-que pari almeno a 750 euro mensili,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso in premessa,a valutare l’opportunità di intervenire, conprossimi futuri interventi normativi, a ca-rattere economico finanziario, per incre-mentare il « Fondo previdenziale integra-tivo pubblico », volto ad assicurare allenuove generazioni con carriere disconti-nue, una copertura previdenziale digni-tosa.

9/2325-AR/75. Segneri.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)individua le modalità di richiesta, ricono-scimento ed erogazione del beneficio delreddito di cittadinanza;

in particolare, il comma 6 del ci-tato articolo stabilisce che il beneficioeconomico è erogato attraverso la CartaRdc che permette di soddisfare le esigenzepreviste per la carta acquisti, nonché dieffettuare prelievi di contante entro unlimite mensile non superiore a 100 europer un individuo singolo (moltiplicato peril parametro della scala di equivalenzadeterminato in base alla composizione delnucleo familiare, di cui all’articolo 2,comma 5), nonché di effettuare un boni-fico mensile in favore del locatore indicatonel contratto di locazione ovvero dell’in-termediario che ha concesso il mutuo nelcaso delle integrazioni previste dal prov-vedimento normativo per i nuclei familiari

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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residenti in abitazione in locazione o inproprietà (di cui all’articolo 3, comma 1,lettera b), e comma 3);

sempre ai sensi del predettocomma, viene stabilito che con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali(di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze) possono essere individuateulteriori esigenze da soddisfare attraversola Carta Rdc, nonché diversi limiti diimporto per i prelievi di contante;

attualmente, in considerazionedella limitata e ristretta portata applica-tiva di tale previsione normativa (articolo5, comma 6, citato) molti cittadini bene-ficiari del reddito di cittadinanza sonoimpossibilitati a provvedere al pagamentodegli oneri condominiali e della bollettadella fornitura dell’acqua, a mezzo boni-fico, utilizzando la carta in loro possesso,in quanto l’unico pagamento a mezzobonifico consentito, per legge, è quello infavore del locatore indicato nel contrattodi locazione dell’immobile di cui risulticonduttore il beneficiario del reddito dicittadinanza. A ciò si aggiunge l’ulteriorelimite per cui qualora il beneficiario delreddito di cittadinanza volesse provvedereal pagamento degli oneri condominiali edella bolletta dell’acqua tramite il paga-mento in contante non è loro possibile,visto il minimo prelievo consentito;

alla luce di ciò, si ritiene opportunoestendere la portata applicativa di taleprevisione normativa, al fine di porrerimedio alla problematica sopra esposta, econsentire così ai beneficiari del reddito dicittadinanza di poter sopportare tutti glioneri economici che comportano la pro-prietà o la conduzione di un immobile,compresi il pagamento degli oneri condo-miniali e della bolletta di fornitura del-l’acqua,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, insieme gli ufficitecnici del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stero dell’economia e delle finanze, attra-

verso efficaci iniziative legislative, di esten-dere la portata applicativa della previsionedi cui all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito,con modificazioni, dalla legge 28 marzo2019, n. 26), al fine di consentire al be-neficiario del reddito di cittadinanza diprovvedere al pagamento degli oneri con-dominiali e della bolletta dell’acqua, anchea mezzo bonifico.

9/2325-AR/76. D’Orso.

La Camera,

premesso che:

con legge 15 ottobre 2013, n. 119(articolo 5), il Ministro delegato per le pariopportunità, anche avvalendosi del Fondoper le politiche relative ai diritti e alle pariopportunità, con il contributo delle am-ministrazioni interessate, delle associa-zioni di donne impegnate nella lotta con-tro la violenza e dei centri antiviolenza, haadottato, un « Piano d’azione straordinariocontro la violenza sessuale e di genere »per il periodo 2014-2020;

il Piano ha l’obiettivo di garantireazioni omogenee nel territorio nazionale,perseguendo le finalità:

di prevenire il fenomeno dellaviolenza contro le donne attraverso l’in-formazione e la sensibilizzazione dellacollettività, rafforzando la consapevolezzadegli uomini e dei ragazzi nel processo dieliminazione della violenza contro ledonne e nella soluzione dei conflitti neirapporti interpersonali;

di sensibilizzare gli operatori deisettori dei media per la realizzazione diuna comunicazione e informazione, anchecommerciale, rispettosa della rappresenta-zione di genere e, in particolare, dellafigura femminile;

di promuovere un’adeguata for-mazione del personale della scuola allarelazione e contro la violenza e la discri-minazione di genere e nell’ambito scola-

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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stico la sensibilizzazione e la formazionedegli studenti al fine di prevenire la vio-lenza nei confronti delle donne;

di potenziare le forme di assi-stenza e di sostegno alle donne vittime diviolenza e ai loro figli attraverso modalitàomogenee di rafforzamento della rete deiservizi territoriali, dei centri antiviolenza edei servizi di assistenza;

di garantire la formazione ditutte le professionalità che entrano incontatto con fatti di violenza di genere odi stalking;

di accrescere la protezione dellevittime attraverso il rafforzamento dellacollaborazione tra tutte le istituzioni coin-volte;

di promuovere lo sviluppo e l’at-tivazione, in tutto il territorio nazionale, diazioni di recupero e di accompagnamentodei soggetti responsabili di atti di violenzanelle relazioni affettive;

di prevedere una raccolta strut-turata e periodicamente aggiornata, concadenza almeno annuale, dei dati del fe-nomeno, ivi compreso il censimento deicentri antiviolenza;

di adottare specifiche azioni po-sitive che tengano anche conto delle com-petenze delle amministrazioni impegnatenella prevenzione, nel contrasto e nelsostegno delle vittime di violenza di generee di stalking e delle esperienze delle as-sociazioni che svolgono assistenza nel set-tore;

nel 2019, è stata uccisa una donnaogni tre giorni e 43.467 donne si sonorivolte ai Centri antiviolenza;

nel complesso, per le politiche anti-violenza, nel 2015-16 sono stati stanziati39 milioni, nel 2017 21,6 milioni, nel 201835,4 milioni, nel 2019 37 milioni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare per ilperiodo 2020-2026, il « Piano d’azione

straordinario contro la violenza sessuale edi genere », previsto dall’articolo 5 dellalegge n. 119 del 2013.

9/2325-AR/77. D’Arrando, Mammì, La-pia, Sportiello, Spadoni, Lorefice,Scanu, Martinciglio, Cancelleri, Sapia,Di Lauro, Giordano, Grippa, Scutellà,Ascari, Sarli, Sarti, Dori, Giuliano,D’Orso, Piera Aiello, Perantoni, Cataldi,Salafia, Casa, Sabrina De Carlo, Pez-zopane.

La Camera,

premesso che:

i metodi sostituti nella ricerca cheutilizza animali, sono in linea con ladomanda crescente che arriva dal Paeseper l’individuazione di soluzioni alterna-tive nella sperimentazione;

associazioni, esponenti del mondoaccademico, esperti, importanti realtàscientifiche italiane, come per esempioalcuni atenei italiani, da tempo utilizzanometodi sostitutivi nella ricerca che nonprevedono l’uso di animali;

in Europa il dibattito sul tema èmolto avanti e si discute del superamentodella sperimentazione con modello ani-male, ritenuta da molti costosa e nonsempre affidabile;

non bisogna bloccare la ricercatout court e penalizzare i ricercatori ita-liani, bensì impegnarsi seriamente ad in-vestire sui metodi che nel tempo andrannoa sostituire completamente il modello ani-male;

bisogna indirizzarsi al superamentodegli esperimenti con animali nel casodelle sostanze d’abuso e sugli xenotra-pianti ed incrementare progressivamente,nel corso degli anni, le risorse economiche,per attività di ricerca e sviluppo di metodisostitutivi all’utilizzo di animali, esten-dendo la platea dei possibili beneficiari atutti gli istituti pubblici di ricerca (incluse

Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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le università ed enti dipendenti del Mini-stero della salute) di attestata esperienzanell’ambito dei metodi sostitutivi;

occorre un reale cambio di visionenel Paese con investimenti mirati, obiettivie tempi certi, per accelerare un processodi reale sostituzione del modello animalesenza penalizzare il progresso scientifico ela salvaguardia della salute umana,

impegna il Governo:

a valutare iniziative legislative perindividuare laboratori pubblici, istitutiuniversitari, centri di ricerca sanitaria chepresentino progetti che vadano verso unaricerca con metodi sostitutivi al modelloanimale;

a valutare iniziative legislative chefavoriscano, nella formazione universitariae specialistica, gli studi su modelli sosti-tutivi per i ricercatori italiani che suquesta materia sono costretti a formarsiall’estero, a valutare se, entro giugno 2020,la stesura della relazione prevista dall’ar-ticolo 25 del presente provvedimento possacontenere un primo elenco di sostanzed’abuso espunte dalle sperimentazioni cheutilizzano animali;

a valutare se la relazione previstadall’articolo 25 del presente provvedi-mento possa avvalersi della collaborazionedell’Istituto superiore di sanità, del Con-siglio superiore di sanità e del gruppo dilavoro, costituito presso il Ministero dellasalute, per la promozione dei metodi al-ternativi all’impiego di animali per finiscientifici, ai sensi dell’articolo 37 deldecreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

9/2325-AR/78. Sarli, Di Lauro, Corneli,Siragusa, D’Arrando, Spessotto, Peran-toni, Torto, Bilotti, Testamento, Spor-tiello, Mammì, Lapia, Sabrina De Carlo.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 5 e 25 del decreto-leggein esame, recano disposizioni in materia di

salute, anche con specifico riferimento alladirigenza medica del Servizio sanitarionazionale;

nel corso dell’esame in sede refe-rente è stato approvato un emendamento(n. 5.03) del Governo che in conformità aquanto previsto dal Patto per la salute2019-2021, di cui all’Intesa Stato-regionidel 18 dicembre 2019, trova la sua rationelle strategie volte ad affrontare la pro-blematica relativa alla carenza di perso-nale medico specialistico nelle Aziende delservizio sanitario nazionale. In particolarel’emendamento prevede, con un interventolimitato nel tempo (fino al 31 dicembre2022), la possibilità per i dirigenti medicidel SSN, di permanere in servizio ancheoltre il limite del quarantesimo anno diservizio effettivo e comunque non oltre ilsettantesimo anno di età;

la citata disposizione, rivolgendosiindistintamente a tutti i medici, consenteanche ai dirigenti di struttura complessa(primari) e ai direttori di dipartimento dipermanere in servizio oltre i limiti attual-mente previsti per il pensionamento;

la possibilità di rimanere in servi-zio anche oltre i limiti di età, proprio alfine di fronteggiare la carenza dei medicinell’emergenza e urgenza e nei servizi diturnazione, anche notturni, non appareutile per i medici con funzioni apicali chemai possono essere impiegati per tali at-tività di turnazione;

la disposizione dunque rischia dirafforzare ulteriormente, per i giovani me-dici, una barriera all’accesso alle funzioniapicali della sanità, barriera peraltro giàpresente anche sulle forme di recluta-mento e formazione della dirigenza sani-taria;

è dunque auspicabile un interventosulla dirigenza sanitaria volto a consentireanche un ricambio generazionale, inci-dendo anche sulle forme di reclutamentoe formazione della dirigenza sanitaria, conparticolare riferimento agli incarichi diri-genziali apicali, incluso l’incarico di diret-tore generale;

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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è auspicabile estendere, ad esempioi requisiti di accesso all’incarico di direttoregenerale delle aziende ed enti del SSN, pre-vedendo, in alternativa alla comprovata di-rigenza, l’aver compiuto 7 anni di servizionel SSN in posizioni funzionali per le qualiè richiesta la laurea magistrale unitamenteal conseguimento di titolo universitario disecondo livello (i titoli di dottorato di ri-cerca o di master di secondo livello, in ma-nagement sanitario), in analogia a quantoprevisto per le altre dirigenze della pub-blica amministrazione; a riguardo sarebbealtresì auspicabile invertire il peso dei pun-teggi di valutazione per far parte dell’elenconazionale dei direttori generali, dando unpeso maggiore ai titoli formativi e profes-sionali nel calcolo del punteggio;

anche l’offerta formativa sulla for-mazione manageriale dovrebbe essere am-pliata, assicurando al contempo un piùelevato livello dei ruoli gestionali e diri-genziali del Servizio sanitario nazionale,prevedendo, ad esempio, che i corsi per laformazione manageriale organizzati dalleregioni si avvalgano dell’Agenzia nazionaleper i servizi sanitari regionali, dell’Istitutosuperiore di sanità, e delle università, nonricomprendendo più enti formativi di re-spiro esclusivamente territorialistico, inmodo da garantire una formazione mana-geriale di respiro nazionale;

secondo una logica più coerenteche tenga conto di un percorso professio-nale programmato e finalizzato all’assun-zione di ruoli di responsabilità all’internodelle strutture del Servizio sanitario na-zionale, sarebbe opportuno prevedere, perlo svolgimento degli incarichi relativi allefunzioni di direzione sanitaria aziendale eper la direzione di strutture complesse, ilpossesso di diploma di master universita-rio di II livello o dottorato di ricerca inmateria di organizzazione e gestione sa-nitaria, quale requisito necessario posse-duto anche prima dell’assunzione del pre-detto incarico di direzione,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti della disposi-zione richiamata in premessa, valutando la

possibilità, di considerare il riconosci-mento di specifiche deroghe volte a esclu-dere che la permanenza in servizio oltre ilimiti del pensionamento non sia consen-tita ai dirigenti di struttura complessa(primari) e ai direttori di dipartimento;

a consentire un ricambio generazio-nale, con particolare riferimento agli in-carichi dirigenziali apicali del SSN, inclusol’incarico di direttore generale, incidendosulle forme di reclutamento della diri-genza sanitaria, tenendo conto delle ipo-tesi o possibilità auspicate nelle premesse,volte a dare un peso maggiore ai titoliformativi e professionali nel reclutamentodei direttori generali del SSN e per losvolgimento degli incarichi relativi allefunzioni di direzione sanitaria aziendale eper la direzione di strutture complesse;

ad individuare le più opportune mi-sure per ampliare l’offerta formativa sullaformazione manageriale, anche con ilcoinvolgimento dell’Agenzia nazionale peri servizi sanitari regionali, dell’Istituto su-periore di sanità e delle università, inmodo da garantire una formazione mana-geriale di respiro nazionale.

9/2325-AR/79. Bologna, Sarli, Mammì,Lapia, Ianaro, Sportiello, Nappi, D’Ar-rando.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 5 e 25 del decreto-leggein esame, recano disposizioni in materia disalute, anche con specifico riferimento alladirigenza medica del Servizio sanitarionazionale;

nel corso dell’esame in sede refe-rente è stato approvato un emendamento(n. 5.03) del Governo che in conformità aquanto previsto dal Patto per la salute2019-2021, di cui all’Intesa Stato-regionidel 18 dicembre 2019, trova la sua rationelle strategie volte ad affrontare la pro-blematica relativa alla carenza di perso-

Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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nale medico specialistico nelle Aziende delservizio sanitario nazionale. In particolarel’emendamento prevede, con un interventolimitato nel tempo (fino al 31 dicembre2022), la possibilità per i dirigenti medicidel SSN, di permanere in servizio ancheoltre il limite del quarantesimo anno diservizio effettivo e comunque non oltre ilsettantesimo anno di età;

la citata disposizione, rivolgendosiindistintamente a tutti i medici, consenteanche ai dirigenti di struttura complessa(primari) e ai direttori di dipartimento dipermanere in servizio oltre i limiti attual-mente previsti per il pensionamento;

la possibilità di rimanere in servi-zio anche oltre i limiti di età, proprio alfine di fronteggiare la carenza dei medicinell’emergenza e urgenza e nei servizi diturnazione, anche notturni, non appareutile per i medici con funzioni apicali chemai possono essere impiegati per tali at-tività di turnazione;

la disposizione dunque rischia dirafforzare ulteriormente, per i giovani me-dici, una barriera all’accesso alle funzioniapicali della sanità, barriera peraltro giàpresente anche sulle forme di recluta-mento e formazione della dirigenza sani-taria;

è dunque auspicabile un interventosulla dirigenza sanitaria volto a consentireanche un ricambio generazionale, inci-dendo anche sulle forme di reclutamentoe formazione della dirigenza sanitaria, conparticolare riferimento agli incarichi diri-genziali apicali, incluso l’incarico di diret-tore generale;

è auspicabile estendere, ad esempioi requisiti di accesso all’incarico di diret-tore generale delle aziende ed enti delSSN, prevedendo, in alternativa alla com-provata dirigenza, l’aver compiuto 7 annidi servizio nel SSN in posizioni funzionaliper le quali è richiesta la laurea magistraleunitamente al conseguimento di titolo uni-versitario di secondo livello (i titoli didottorato di ricerca o di master di secondolivello, in management sanitario), in ana-

logia a quanto previsto per le altre diri-genze della pubblica amministrazione; ariguardo sarebbe altresì auspicabile inver-tire il peso dei punteggi di valutazione perfar parte dell’elenco nazionale dei direttorigenerali, dando un peso maggiore ai titoliformativi e professionali nel calcolo delpunteggio;

anche l’offerta formativa sulla for-mazione manageriale dovrebbe essere am-pliata, assicurando al contempo un piùelevato livello dei ruoli gestionali e diri-genziali del Servizio sanitario nazionale,prevedendo, ad esempio, che i corsi per laformazione manageriale organizzati dalleregioni si avvalgano dell’Agenzia nazionaleper i servizi sanitari regionali, dell’Istitutosuperiore di sanità, e delle università, nonricomprendendo più enti formativi di re-spiro esclusivamente territorialistico, inmodo da garantire una formazione mana-geriale di respiro nazionale;

secondo una logica più coerenteche tenga conto di un percorso professio-nale programmato e finalizzato all’assun-zione di ruoli di responsabilità all’internodelle strutture del Servizio sanitario na-zionale, sarebbe opportuno prevedere, perlo svolgimento degli incarichi relativi allefunzioni di direzione sanitaria aziendale eper la direzione di strutture complesse, ilpossesso di diploma di master universita-rio di II livello o dottorato di ricerca inmateria di organizzazione e gestione sa-nitaria, quale requisito necessario posse-duto anche prima dell’assunzione del pre-detto incarico di direzione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di:

monitorare gli effetti della disposi-zione richiamata in premessa, valutando lapossibilità, di considerare il riconosci-mento di specifiche deroghe volte a esclu-dere che la permanenza in servizio oltre ilimiti del pensionamento non sia consen-tita ai dirigenti di struttura complessa(primari) e ai direttori di dipartimento;

Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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consentire un ricambio generazio-nale, con particolare riferimento agli in-carichi dirigenziali apicali del SSN, inclusol’incarico di direttore generale, incidendosulle forme di reclutamento della diri-genza sanitaria, tenendo conto delle ipo-tesi o possibilità auspicate nelle premesse,volte a dare un peso maggiore ai titoliformativi e professionali nel reclutamentodei direttori generali del SSN e per losvolgimento degli incarichi relativi allefunzioni di direzione sanitaria aziendale eper la direzione di strutture complesse;

individuare le più opportune mi-sure per ampliare l’offerta formativa sullaformazione manageriale, anche con ilcoinvolgimento dell’Agenzia nazionale peri servizi sanitari regionali, dell’Istituto su-periore di sanità e delle università, inmodo da garantire una formazione mana-geriale di respiro nazionale.

9/2325-AR/79. (Testo modificato nelcorso della seduta) Bologna, Sarli,Mammì, Lapia, Ianaro, Sportiello,Nappi, D’Arrando.

La Camera,

premesso che:

la carenza di cannabis terapeuticasta penalizzando sempre di più i pazientiin cura per il dolore cronico e di quelloassociato a sclerosi multipla e a lesioni delmidollo spinale; nella nausea e vomitocausati da chemioterapia, radioterapia, te-rapie per HIV; come stimolante dell’appe-tito nella cachessia, anoressia, perdita del-l’appetito in pazienti oncologici o affetti daAIDS e nell’anoressia nervosa; l’effettoipotensivo nel glaucoma; la riduzione deimovimenti involontari del corpo e faccialinella sindrome di Gilles de la Tourette;

la difficoltà di reperimento risiede,in parte, nell’incapacità dello Stabilimentochimico farmaceutico militare di Firenze,unico soggetto autorizzato alla produzionedi cannabis terapeutica sul territorio ita-

liano, di produrre un quantitativo di can-nabis che sia in grado di far fronte all’at-tuale domanda di prodotto,

impegna il Governo

al fine di potenziare la coltivazione e laproduzione di cannabis terapeutica perpoter garantire la continuità terapeuticaper i pazienti in cura, a valutare l’avvio diprogetti di collaborazione con enti o im-prese presso lo stabilimento Chimico far-maceutico militare di Firenze, per lo svi-luppo di progetti di ricerca, la messa adisposizione delle migliori tecnologie di-sponibili per l’agricoltura di precisione,per la difesa delle colture volte al poten-ziamento della capacità produttiva e a unamigliore pianificazione dei tempi di pro-duzione.

9/2325-AR/80. Sportiello, Sarli, Mammì,Lapia, D’Arrando, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge inesame, contiene la disposizione che pro-roga per i medici sprovvisti di specializ-zazione in cure palliative e che operanopresso le reti dedicate alle cure palliativeai sensi dell’articolo 1, comma 522 dellalegge n. 145/2018, la decorrenza del ter-mine di 18 mesi – entro il quale possonopresentare alla regione l’istanza per lacertificazione dei requisiti per operarepresso le suddette reti – fissandola dalladata di entrata in vigore del decreto;

nell’ambito delle cure palliative, lalegge 15 marzo 2010, n. 38, recante « Di-sposizioni per garantire l’accesso alle curepalliative e alla terapia del dolore », costi-tuisce il punto di arrivo di un percorsonormativo che ha introdotto e sostenuto ladiffusione e la pratica delle suddette curee della terapia del dolore, e che ha cercatodi diffonderne la cultura come presa incarico totale del paziente e dei suoi affetticurandone aspetti legati alla qualità di vitadel paziente e di chi lo circonda; gli

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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articoli 6 e 7 della legge n. 38 rafforzanol’attività svolta dai Comitati « Ospedalesenza dolore » istituiti nelle aziende ospe-daliere, in attuazione dell’Accordo del 24maggio 2001 stipulato tra Ministero dellasalute e Regioni, al fine di coordinarel’azione delle differenti équipe e la for-mazione continua del personale medico enon medico, al fine altresì di rafforzare lasensibilizzazione del personale coinvoltonei processi assistenziali, con particolareattenzione all’ambito pediatrico; dal docu-mento conclusivo sull’indagine conoscitivasull’attuazione della suddetta legge n. 38,pubblicato il 10 aprile 2019 dalla XIICommissione affari sociali della Camera,si evince come in termini di cure palliativerivolte all’ambito pediatrico, l’assistenza,seppur definita per legge, rimane ancorafrequentemente ferma a livello di atten-zione programmatoria, organizzativa e so-ciale; si evince, dalla stessa indagine, comenon vi sia una reale presa in caricoassistenziale del paziente pediatrico: ibambini rimangono in ospedale e spessolontano da casa anche per molto tempo, ameno che la presa in carico non vengaattuata in casi del tutto eccezionali e quasisempre limitati alla sola fase terminaledella malattia;

le cure palliative per l’ambito pe-diatrico, sono state riconosciute circa ventianni dopo quelle rivolte all’adulto. Questoha innescato una proposta di risposteassistenziali non dedicate, ma mediate daiservizi per l’adulto, riproponendo una si-tuazione di iniquità di diritto e di « nonrisposta » nella realtà clinica;

oggi solo il 10 per cento dei pa-zienti pediatrici che necessitano di curepalliative, trovano un riscontro adeguatoall’interno del nostro sistema sanitario: alcontrario, sono circa 35 mila (dati 2019),coloro che avrebbero bisogno di suddettaspecifica assistenza;

invero, dalla medesima indagine,risulta in generale una carenza a livellonazionale di 244 posti letto in hospice, conregioni in surplus accanto ad altre regioniin grave deficit. Particolarmente critica,

come premesso, è la situazione per le curepalliative e terapia del dolore pediatriche,fortemente carenti in quasi tutto il terri-torio nazionale. La disomogeneità dellarete delle cure palliative comporta neces-sariamente il ricorso a cure fuori dallapropria regione di residenza con i dovutiaggravi in termini di costi economici esociali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei limiti difinanza pubblica, di sostenere maggior-mente l’assistenza pediatrica per le curepalliative e la terapia del dolore, organiz-zata secondo un modello a dimensione dibambino, per il perseguimento di unaspecificità pediatrica nei percorsi di cura edi terapia, al fine di assicurare una situa-zione di equità nei percorsi di cura, omo-genea per tutto il territorio nazionale.

9/2325-AR/81. Lapia, Mammì, Ianaro,Sportiello, Nappi, D’Arrando, Sarli.

La Camera,

premesso che:

la direttiva 63/2010/UE sulla pro-tezione degli animali utilizzati a fini scien-tifici ha sostituito la precedente direttiva86/609/CEE, che aveva lo scopo di coor-dinare le disposizioni legislative, regola-mentari ed amministrative degli Statimembri relative alla protezione degli ani-mali utilizzati a fini sperimentali o altrifini scientifici;

l’Italia ha recepito la direttiva eu-ropea 63/2010 con il decreto legislativon. 26/2014, che tuttavia la Commissioneha valutato non pienamente conforme allamenzionata disciplina di fonte comunita-ria;

la Commissione europea ha per-tanto aperto, nel 2014, un pilot per valu-tare la non conformità della normativaitaliana rispetto a quella europea: le rile-

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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vazioni fatte hanno portato, nell’aprile2016, alla messa in mora dell’Italia peroltre sessanta discordanze osservate;

nel febbraio 2017 la Commissioneeuropea ha emesso un parere motivatocon cui ha fissato un termine per lamodifica delle disposizioni non conformialla normativa europea, atto propedeutico– in caso di inerzia dello stato membro –al ricorso per inadempimento avverso l’I-talia dinanzi la Corte di Giustizia UE;

con l’articolo 42 comma 1 del de-creto legislativo n. 26/2014 era stata in-trodotta una moratoria per l’entrata invigore dei divieti aggiunti in fase di rece-pimento; il differimento dei divieti di spe-rimentazione è stato esteso al primo gen-naio 2020 dall’articolo 7, comma 3, deldecreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e,da ultimo, con il decreto-legge dicembre2019, n. 162 in conversione, prorogato alprimo gennaio 2021;

la reiterazione del differimento deidivieti non conformi alla disciplina euro-pea pone la ricerca italiana in una con-dizione di svantaggio nell’accesso ai bandie finanziamenti europei;

il 12 marzo 2019 la CommissioneIgiene e Sanità del Senato, nel dare ilproprio parere sulla « Relazione program-matica sulla partecipazione dell’Italia al-l’Unione europea per l’anno 2019 », ha giàchiesto al Governo di adottare iniziativeper recepire correttamente la direttiva UE2010/63,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative,necessarie alla tutela della competitivitàdella comunità scientifica italiana affinchénon sia discriminata rispetto ai colleghieuropei nell’accesso a bandi, linee di ri-cerca e finanziamenti promossi dall’U-nione europea.

9/2325-AR/82. Ianaro, Nappi, Boldi,Gemmato, Toccafondi, Scanu, Bagna-sco, Sabrina De Carlo, Lorenzin, Pini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’esame, all’arti-colo 25 reca disposizioni di competenzadel Ministero della Salute e comunquedurante l’esame in sede referente sonostate introdotte disposizioni diffuse in ma-teria di salute, anche al fine di megliogarantire l’erogazione dei livelli essenzialidi assistenza; le risorse del Fondo sanita-rio nazionale sono finalizzate a garantirei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cuiall’articolo 1, comma 7, del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502, il cuiaggiornamento è avvenuto con il decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017;

il livello di finanziamento delFondo sanitario nazionale, con la legge dibilancio 2020, è stato incremento di 2miliardi e ulteriori due miliardi sono statidestinati anche per l’edilizia sanitaria; lalegge di bilancio ha inoltre previsto unaparziale revisione del sistema di compar-tecipazione alla spesa sanitaria anche alfine di ridurre le iniquità che a voltecaratterizzano il nostro sistema sanitario einfatti dal 1o settembre 2020 è abolito ilsuperticket;

nonostante una evidente inversionedi tendenza rispetto al progressivo defi-nanziamento della sanità pubblica operatonel decennio trascorso, purtroppo risultaancora piuttosto evidente la sperequazionenell’erogazione delle prestazioni sanitariee molte sono le cause di tale sperequa-zione, a cominciare dalla incoerenza delleriforme costituzionali adottate in Italianell’ultimo ventennio e da un federalismoche mal si concilia con i vincoli finanziaridi matrice europea;

l’attuazione di misure di conteni-mento della spesa operata nel recentepassato ha portato gravi conseguenze, apartire dalla drastica riduzione dei postiletto della rete ospedaliera, che dovevaessere armonizzata con un’implementa-zione dell’assistenza territoriale; in realtàalla tanta solerzia nel definire i tagli dei

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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posti letto non ha fatto da contraltare ladefinizione dei requisiti strutturali, tecno-logici ed organizzativi minimi dei presiditerritoriali/ospedali di comunità; sarebbeauspicabile anche tener conto delle nuovesfide, inclusa quella ambientale; infattiappaiono emblematici i dati aggiornatisull’incidenza delle forme tumorali e lecifre impressionanti sulla percentuale dipersone che si trovano costrette a rinun-ciare alle cure;

appare dunque indispensabile ri-considerare il meccanismo di riparto dellerisorse, correlando il fabbisogno al reale ediversificato bisogno della comunità e alladomanda di salute, sulla base della pre-valenza di patologie, introducendo il pa-rametro basato sul dato epidemiologico etenendo conto della popolazione affetta damalattie croniche invalidanti, sulla scortadei dati rilevati dai piani annuali dellaprevenzione,

impegna il Governo

al fine di superare le forti disuguaglianzeesistenti nel Paese in termini di accessoalle cure e rispondere alla domanda disalute e al diversificato bisogno della co-munità, ad elaborare, già da prossimorifinanziamento del Servizio sanitario na-zionale, nuovi parametri per la distribu-zione delle risorse destinate alla Sanità,che tengano conto anche di indicatoriambientali, socio-economici e culturalinonché, con un peso non inferiore al 10per cento a valere sull’intera quota, del-l’indice di deprivazione economica, indivi-duato annualmente dall’ISTAT, nonchédelle carenze strutturali presenti nelle re-gioni o nelle aree territoriali di ciascunaregione che incidono sui costi delle pre-stazione sanitarie.

9/2325-AR/83. Nesci, Mammì, Lapia, Ia-naro, Sportiello, D’Arrando, Sarli, Sa-brina De Carlo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 25 del disegno di leggeall’esame reca disposizioni di competenzadel Ministero della salute;

all’articolo 1, comma 449, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, per farefronte al fabbisogno di apparecchiaturesanitarie finalizzate a garantire l’espleta-mento delle prestazioni di competenza deimedici di medicina generale nonché deipediatri di libera scelta, al fine di miglio-rare il processo di presa in cura deipazienti nonché di ridurre il fenomenodelle liste d’attesa, è autorizzato un con-tributo pari ad euro 235.834.000 a valeresull’importo fissato dall’articolo 20 dellalegge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinan-ziato da ultimo dall’articolo 1, comma 555,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel-l’ambito delle risorse non ancora ripartitealle regioni;

al fine di colmare una importantelacuna che limita fortemente il patrimoniodel nostro servizio Sanitario Nazionale,sarebbe auspicabile l’istituzione di flussiinformativi sanitari istituzionali, dedicatialle prestazioni erogate nell’ambito dell’as-sistenza territoriale, rispettivamente daimedici di medicina generale, dai pediatridi libera scelta e dai medici specialistiambulatoriali;

tali flussi, alimentati dalle citatetipologie di medici, liberi professionisti cheoperano in regime di convenzionamento,avranno quale terminale le Regioni e,tramite queste ultime, il Ministero dellaSalute, fornendo delle informazioni sullostato di salute della popolazione generaleed all’epidemiologia delle malattie su basedi popolazione;

al contempo, tali flussi informativiconsentirebbero di monitorare in manieratempestiva le prestazioni e, conseguente-mente, le prescrizioni erogate nel contestodell’assistenza territoriale, fornendoquindi delle informazioni preziose per ildecisore politico;

le regioni, al fine di alimentare iflussi informativi sanitari e di implemen-tare il nuovo sistema informativo sanitario

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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(NSIS) di cui al decreto 7 dicembre 2016,n. 262, recante procedure per l’intercon-nessione a livello nazionale dei sistemiinformativi su base individuale del Servi-zio sanitario nazionale, previa intesa con ilMinistero della Salute, dovranno dotareciascuna tipologia di medici di un softwaregestionale clinico unico all’interno delquale confluiranno le informazioni giàraccolte nelle banche dati che si trovanonella disponibilità delle predette tipologiedi medici; tali interventi rappresentereb-bero un passo avanti nell’efficace utilizzodell’innovazione tecnologica quale indi-spensabile contributo per una riorganiz-zazione della assistenza sanitaria,

impegna il Governo:

a considerare la necessità di indivi-duare, anche nell’ambito di specifici prov-vedimenti di natura economica, risorsefinanziarie adeguate per l’implementa-zione del nuovo sistema informativo sani-tario al fine di continuare a potenziare edottimizzare la qualità delle cure;

a intraprendere idonee iniziative, an-che normative, affinché siano definite leprocedure atte a consentire, nell’ambitodel nuovo sistema informativo sanitario(NSIS), l’inserimento di informazionianamnestiche del paziente sia per finalitàdiagnostiche e di consulto specialistico siaper studi epidemiologici e progetti di pre-venzione mirati.

9/2325-AR/84. Menga, Mammì, Lapia,Sportiello, Nappi, D’Arrando.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 25 del disegno di leggeall’esame reca disposizioni di competenzadel Ministero della salute;

all’articolo 1, comma 449, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, per farefronte al fabbisogno di apparecchiaturesanitarie finalizzate a garantire l’espleta-mento delle prestazioni di competenza dei

medici di medicina generale nonché deipediatri di libera scelta, al fine di miglio-rare il processo di presa in cura deipazienti nonché di ridurre il fenomenodelle liste d’attesa, è autorizzato un con-tributo pari ad euro 235.834.000 a valeresull’importo fissato dall’articolo 20 dellalegge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinan-ziato da ultimo dall’articolo 1, comma 555,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel-l’ambito delle risorse non ancora ripartitealle regioni;

al fine di colmare una importantelacuna che limita fortemente il patrimoniodel nostro servizio Sanitario Nazionale,sarebbe auspicabile l’istituzione di flussiinformativi sanitari istituzionali, dedicatialle prestazioni erogate nell’ambito dell’as-sistenza territoriale, rispettivamente daimedici di medicina generale, dai pediatridi libera scelta e dai medici specialistiambulatoriali;

tali flussi, alimentati dalle citatetipologie di medici, liberi professionisti cheoperano in regime di convenzionamento,avranno quale terminale le regioni e, tra-mite queste ultime, il Ministero della Sa-lute, fornendo delle informazioni sullostato di salute della popolazione generaleed all’epidemiologia delle malattie su basedi popolazione;

al contempo, tali flussi informativiconsentirebbero di monitorare in manieratempestiva le prestazioni e, conseguente-mente, le prescrizioni erogate nel contestodell’assistenza territoriale, fornendoquindi delle informazioni preziose per ildecisore politico;

le regioni, al fine di alimentare iflussi informativi sanitari e di implemen-tare il nuovo sistema informativo sanitario(NSIS) di cui al decreto 7 dicembre 2016,n. 262, recante procedure per l’intercon-nessione a livello nazionale dei sistemiinformativi su base individuale del Servi-zio sanitario nazionale, previa intesa con ilMinistero della Salute, dovranno dotareciascuna tipologia di medici di un softwaregestionale clinico unico all’interno delquale confluiranno le informazioni già

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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raccolte nelle banche dati che si trovanonella disponibilità delle predette tipologiedi medici; tali interventi rappresentereb-bero un passo avanti nell’efficace utilizzodell’innovazione tecnologica quale indi-spensabile contributo per una riorganiz-zazione della assistenza sanitaria,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di conside-rare la necessità di individuare, anchenell’ambito di specifici provvedimenti dinatura economica, risorse finanziarie ade-guate per l’implementazione del nuovosistema informativo sanitario al fine dicontinuare a potenziare ed ottimizzare laqualità delle cure;

a valutare l’opportunità di intrapren-dere idonee iniziative, anche normative,affinché siano definite le procedure atte aconsentire, nell’ambito del nuovo sistemainformativo sanitario (NSIS), l’inserimentodi informazioni anamnestiche del pazientesia per finalità diagnostiche e di consultospecialistico sia per studi epidemiologici eprogetti di prevenzione mirati.

9/2325-AR/84. (Testo modificato nelcorso della seduta) Menga, Mammì, La-pia, Sportiello, Nappi, D’Arrando.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1, comma 1 del provve-dimento all’esame modifica la disciplinatransitoria che consente l’assunzione atempo indeterminato di soggetti che ab-biano rapporti di lavoro dipendente atermine con pubbliche amministrazioni,prorogando il termine di applicazione deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75(Legge Madia) dal 31 dicembre 2020 al 31dicembre 2021, e consentendo, dunque, leassunzioni, in base alla normativa speci-fica in oggetto, entro quest’ultima data;

quest’ultimo termine non concerneil personale medico, tecnico-professionalee infermieristico degli enti ed aziende del

Servizio sanitario nazionale, personale peril quale l’articolo 1, comma 466, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160 – inse-rendo un comma 11-bis nell’articolo 20 deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 –ha disposto una proroga specifica dellanormativa in oggetto fino al 31 dicembre2022, consentendone la stabilizzazione;

la disposizione citata ha il dichia-rato obiettivo di fronteggiare la grave ca-renza di personale e superare il preca-riato, nonché per garantire la continuitànell’erogazione dei livelli essenziali di as-sistenza, obiettivi che potrebbero essereparimenti garantiti dallo scorrimento dellegraduatorie di idonei, sulla cui certezzanon esiste al momento alcuna garanzia;

seppure siano comprensibili leaspettative dei lavoratori precari dellepubbliche amministrazioni, è bene ricor-dare che ai sensi dell’articolo 36, comma2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante norme generali sull’ordina-mento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche, il lavoro atempo determinato è ammesso « per ri-spondere ad esigenze di carattere esclusi-vamente temporaneo o eccezionale »;

nella prassi si è al contrario affer-mata la consuetudine di utilizzare con-tratti a tempo determinato per coprire iruoli indeterminati vacanti, in contrastocon le norme nazionali, europee e con lostesso articolo 97 della Costituzione,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di contrastare laprecarietà nella sanità pubblica, che leamministrazioni possano procedere all’as-sunzione a tempo indeterminato di perso-nale non dirigenziale previo esaurimentodelle graduatorie vigenti in ordine crono-logico per la stessa categoria professionale;

a valutare l’opportunità, per contra-stare la precarietà nella sanità pubblica, diaprire un tavolo con le rappresentanzesindacali degli idonei al fine di individuaresoluzioni che favoriscano la priorità di

Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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scorrimento delle graduatorie attualmentevigenti e le assunzioni a tempo indeter-minato degli idonei ai concorsi.

9/2325-AR/85. Mammì, Sarli, Lapia,Sportiello, D’Arrando, Ianaro, SabrinaDe Carlo.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame, in sede refe-rente, con emendamento dei Relatori, èstato introdotto un articolo aggiuntivo re-cante iniziative urgenti di elevata utilitàsociale nel campo dell’edilizia sanitariavalutabili dall’INAIL nell’ambito dei propripiani triennali di investimento immobi-liare;

in particolare si prevede che conDecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri da adottare entro il 30 giugno2020, su proposta del Ministro della salute,di concerto con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, dovranno essere in-dividuate ulteriori iniziative urgenti di ele-vata utilità sociale nel campo dell’ediliziasanitaria, valutabili dall’Inail nell’ambitodei propri piani triennali di investimentoimmobiliare, compresi la realizzazione diun nuovo polo scientifico-tecnologico fa-cente capo all’istituto superiore di sanità,per lo svolgimento, in sicurezza, delle sueattività scientifiche e regolatorie, anche incollaborazione con altre amministrazionistatali ed enti nazionali, regionali e inter-nazionali, e gli eventuali interventi neces-sari per lo sviluppo delle attività degliIstituti di ricovero e cura a caratterescientifico;

è auspicabile estendere il pro-gramma pluriennale di interventi in ma-teria di ristrutturazione edilizia e di am-modernamento tecnologico, di cui all’arti-colo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,ai fini della del potenziamento delle cureprimarie, delle cure intermedie, e dell’as-sistenza residenziale extraospedaliera, alfine di offrire adeguate risposte al cre-scente bisogno di salute espresso dalla

popolazione in termini di cronicità e di-sabilità, ovverosia in setting assistenzialiappropriati, garantendo quindi i presup-posti per la sostenibilità del Servizio Sa-nitario Nazionale pubblico, equo, solidaleed universale;

occorre dunque incentivare e so-stenere la realizzazione delle unità com-plesse di cure primarie di cui alla legge 8novembre 2012, n. 189, nonché dellestrutture di cure intermedie, come adesempio gli ospedali di comunità, di cui aldecreto del Ministero della salute del 2aprile 2015, n. 70.;

un piano dell’edilizia sanitaria co-erente ed efficiente deve inoltre favorireuna razionalizzazione, ristrutturazione emessa in sicurezza dei presidi di conti-nuità assistenziale, mantenendone la pre-senza nelle zone disagiate (montane, in-sulari, turistiche) o non coperte da altroservizio assistenziale,

impegna il Governo

ad individuare le più opportune misure,anche normative, per estendere, nell’am-bito degli interventi dell’edilizia sanitaria,gli interventi finalizzati al riordino dell’as-sistenza territoriale, con particolare rife-rimento alla realizzazione delle unità com-plesse di cure primarie ed alla raziona-lizzazione, ristrutturazione e messa in si-curezza dei presidi di continuitàassistenziale, nonché alla realizzazionedelle strutture di cure intermedie di cui aldecreto del Ministero della salute del 2aprile 2015, n. 70, nonché ai fini dellarealizzazione di strutture di riabilitazionee di lungodegenza post-acuzie, delle strut-ture residenziali extraospedaliere per ma-lati cronici non autosufficienti, per disabilie per malati terminali.

9/2325-AR/86. Provenza, Sarli, D’Ar-rando.

La Camera,

premesso che:

dai dati AIOM (Associazione Ita-liana di Oncologia Medica) ed AIRTUM

Atti Parlamentari — 94 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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(Associazione Italiana dei Registri Tumori)del 2018, si stima che in Italia ogni giornocirca 1.000 persone ricevano una diagnosidi tumore, per un totale di 369 mila nuovicasi ogni anno;

la radioterapia è una componenteindispensabile per la cura del cancro,utilizzata in circa il 60-70 per cento deipazienti eppure grazie al rapido sviluppotecnologico e alla disponibilità di nuovecombinazioni con farmaci target o immu-noterapici, secondo i dati raccolti dallaFederazione Italiana delle Associazioni divolontariato in oncologia nel 2019, il fab-bisogno di radioterapia è destinato a cre-scere del 20-25 per cento entro il 2020;

la Lancet Oncology Commission harecentemente dimostrato che investimentiin radioterapia nel periodo 2015-2035comporterebbero un vantaggio in viteumane salvate (almeno un milione di viteumane in più salvate ogni anno in tutto ilmondo) e, contemporaneamente, beneficieconomici stimabili in oltre 250 miliardi didollari nei Paesi a reddito medio-alto;

la radioterapia è un trattamentosicuro e costo-efficace contro il cancro,che utilizza radiazioni ionizzanti, preva-lentemente raggi X ad alta energia. Laradioterapia permette di indirizzare conprecisione le onde verso la massa tumoralee distruggere le sue cellule;

può essere utilizzata come singolotrattamento, o per integrare o miglioraregli effetti di altri trattamenti, ad esempioper ridurre la massa o per ostacolare lacrescita del tumore prima e dopo l’inter-vento;

sia la tecnologia che l’erogazionedella radioterapia hanno fatto rapidi pro-gressi negli ultimi decenni, spinti dall’in-novazione tecnologica, dalla ricerca clinicae dagli avanzamenti tecnico-organizzativinel campo sociosanitario;

considerato che:

le comprovate ragioni epidemiolo-giche suggeriscono che il 60-70% dei tu-

mori diagnosticati ogni anno in Italia ri-chiederebbe interventi terapeutici diversi oulteriori rispetto alla chemioterapia;

appare sempre più necessario av-viare un processo di ammodernamentodelle apparecchiature per radioterapia indotazione al Sistema Sanitario Nazionale,in particolare nel Sud del Paese;

da quanto su esposto si determi-nerebbe un sempre più vantaggioso profilodi costo- efficacia dell’approccio radiote-rapico alle patologie oncologiche, soprat-tutto in relazione ai più onerosi approccifarmacologici,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare inizia-tive volte a garantire l’ammodernamentotecnologico del sistema e delle apparec-chiature radioterapiche in dotazione alSistema Sanitario Nazionale.

9/2325-AR/87. Troiano, Sabrina DeCarlo.

La Camera,

premesso che:

Il comma 1 dell’articolo 22 deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 12 gennaio 2017 riporta che ilSistema Sanitario Nazionale, garantiscealle persone non autosufficienti e in con-dizioni di fragilità, con patologie in atto oesiti delle stesse, percorsi assistenziali adomicilio costituiti dall’insieme organiz-zato di trattamenti medici, riabilitativi,infermieristici e di aiuto infermieristiconecessari per stabilizzare il quadro clinico,limitare il declino funzionale e migliorarela qualità della vita. L’azienda sanitarialocale assicura la continuità tra le fasi diassistenza ospedaliera e l’assistenza terri-toriale a domicilio;

l’articolo 8-ter, del decreto legisla-tivo n. 502 del 31.12.1992, prevede l’auto-rizzazione all’esercizio di attività sanitarie

Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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per le strutture che erogano prestazioni inregime di ricovero ospedaliero a ciclocontinuativo o diurno per acuti; struttureche erogano prestazioni di assistenza spe-cialistica in regime ambulatoriale, ivi com-prese quelle riabilitative, di diagnosticastrumentale e di laboratorio; strutture sa-nitarie e sociosanitarie che erogano pre-stazioni in regime residenziale, a ciclocontinuativo o diurno;

l’autorizzazione all’esercizio di at-tività sanitarie è, altresì, richiesta per glistudi odontoiatrici, medici e di altre pro-fessioni sanitarie, ove attrezzati per ero-gare prestazioni di chirurgia ambulato-riale, ovvero procedure diagnostiche e te-rapeutiche di particolare complessità oche comportino un rischio per la sicurezzadel paziente, individuati ai sensi delcomma 4, nonché per le strutture esclu-sivamente dedicate ad attività diagnosti-che, svolte anche a favore di soggetti terzi,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare inizia-tive, anche legislative, volte a impegnare leOrganizzazioni ed i Soggetti che operanonel campo delle cure domiciliari ai sensidell’articolo 22 del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 12 Gennaio 2017,a possedere l’autorizzazione all’eserciziodi attività sanitarie relativamente alle Cen-trali operative e, successivamente, qualoraintendano operare in nome e per conto delServizio Sanitario Nazionale, anche l’ac-creditamento istituzionale.

9/2325-AR/88. Trizzino, Sabrina DeCarlo, Troiano.

La Camera,

premesso che:

Il comma 1 dell’articolo 22 deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 12 gennaio 2017 riporta che ilSistema Sanitario Nazionale, garantiscealle persone non autosufficienti e in con-dizioni di fragilità, con patologie in atto oesiti delle stesse, percorsi assistenziali a

domicilio costituiti dall’insieme organiz-zato di trattamenti medici, riabilitativi,infermieristici e di aiuto infermieristiconecessari per stabilizzare il quadro clinico,limitare il declino funzionale e migliorarela qualità della vita. L’azienda sanitarialocale assicura la continuità tra le fasi diassistenza ospedaliera e l’assistenza terri-toriale a domicilio;

l’articolo 8-ter, del decreto legisla-tivo n. 502 del 31.12.1992, prevede l’auto-rizzazione all’esercizio di attività sanitarieper le strutture che erogano prestazioni inregime di ricovero ospedaliero a ciclocontinuativo o diurno per acuti; struttureche erogano prestazioni di assistenza spe-cialistica in regime ambulatoriale, ivi com-prese quelle riabilitative, di diagnosticastrumentale e di laboratorio; strutture sa-nitarie e sociosanitarie che erogano pre-stazioni in regime residenziale, a ciclocontinuativo o diurno;

l’autorizzazione all’esercizio di at-tività sanitarie è, altresì, richiesta per glistudi odontoiatrici, medici e di altre pro-fessioni sanitarie, ove attrezzati per ero-gare prestazioni di chirurgia ambulato-riale, ovvero procedure diagnostiche e te-rapeutiche di particolare complessità oche comportino un rischio per la sicurezzadel paziente, individuati ai sensi delcomma 4, nonché per le strutture esclu-sivamente dedicate ad attività diagnosti-che, svolte anche a favore di soggetti terzi,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare inizia-tive, anche legislative, volte a impegnare leOrganizzazioni ed i Soggetti che operanonel campo delle cure domiciliari ai sensidell’articolo 22 del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,a possedere l’autorizzazione all’eserciziodi attività sanitarie relativamente alle or-ganizzazioni che erogano i percorsi di curedomiciliari e, successivamente, qualora in-tendano operare in nome e per conto delServizio Sanitario Nazionale, anche l’ac-

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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creditamento istituzionale e il relativoconvenzionamento.

9/2325-AR/88. (Testo modificato nelcorso della seduta) Trizzino, Sabrina DeCarlo, Troiano.

La Camera,

premesso che:

secondo l’ultimo rapporto dellaFondazione Migrantes sono cinque milionie tre centomila gli italiani residenti all’e-stero. Una comunità viva e dalle partico-lari identità. Di più l’Italia ha infattisofferto negli ultimi vent’anni di un vero eproprio esodo di ragazze e ragazzi chesono andati fuori dal nostro Paese in cercadi opportunità e sviluppo del proprio ca-pitale umano;

in tale ambito la stampa italianaall’estero svolge un ruolo importantissimo.Si tratta infatti di un valido strumento pertenere vivo il legame con l’Italia anche dalpunto di vista informativo-culturale, no-nostante la diffusione dei nuovi mediadigitali, veicolando l’identità italiana, lenostre eccellenze del Made in Italy, lanostra lingua;

nella recente riforma dei contributiall’editoria del 2016 non si è però pur-troppo dato sufficiente spazio al caratterepeculiare della stampa italiana all’esteroche rischia di essere fortemente ridimen-sionata;

la produzione editoriale all’estero— fatto salvo il rispetto della libertà diespressione e della correttezza dell’infor-mazione – non può oggettivamente esseresoggetta in determinati ambiti alla stessanormativa della stampa edita a livellonazionale. Ed è questo quanto lamentatoanche dalla FUSIE – Federazione Unitariadella Stampa Italiana all’Estero;

in particolare, la norma vigente cheregola l’attribuzione dei contributi ai pe-riodici stampati all’estero appare una nor-mativa obsoleta nei contenuti, nella com-posizione della commissione e nei requisitirichiesti alle testate per accedere ai con-tributi. I quotidiani esteri sono soggetti

alla stessa normativa di quelli italiani,come ad esempio, le norme fiscali, i creditid’imposta o i contratti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rivedere lenorme in vigore per l’attribuzione deicontributi alla stampa italiana all’estero infunzione delle sue caratteristiche di pecu-liarità e di identità anche per il fatto cheattualmente secondo la Fusie l’ottanta percento delle testate che non sono ammesseai contributi pubblici vengono escluse perragioni di lingua e di contenuto editoriale.

9/2325-AR/89. Ungaro.

La Camera,

premesso che:

il Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco rappresenta una delle realtà piùimportanti per la sicurezza dei cittadini edel nostro Paese e ha sempre risposto conimpegno straordinario alle attese dei cit-tadini in tutti i compiti di prevenzione,vigilanza e soccorso tecnico urgente aiquali esso è preposto per legge, rivelandosispesso decisivo per la salvezza di nume-rose vite umane;

l’articolo 1, commi 3 e 4, lettera b),del decreto in esame recano una dupliceproroga – al 31 dicembre 2020 – inmateria di assunzioni per il compartosicurezza difesa e per il Corpo nazionaledei vigili del fuoco;

nel corso dell’esame in sede refe-rente è stato, inoltre, introdotto l’articolo19-ter che interviene sulla previsione del-l’articolo 50-bis del così detto decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa alpagamento di compensi per prestazioni dilavoro straordinario per le Forze di poliziae il Corpo dei Vigili del fuoco. La nuovadisposizione – specificando che il paga-mento dei compensi riguarda le presta-zioni di lavoro straordinario riferite adannualità precedenti al 2020 e non ancoraliquidate – è finalizzata a ricomprendere

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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anche il pagamento di una parte delleprestazioni di lavoro straordinario effet-tuato nell’anno 2019;

in precedenza, l’articolo 1, comma133 della Legge di Bilancio 2020, ha isti-tuito un apposito fondo con una dotazionedi 65 milioni di euro nel 2020, di 120milioni di euro nel 2021 e di 165 milionidi euro dal 2022 allo scopo di adottareprovvedimenti normativi volti alla valoriz-zazione del Corpo nazionale dei Vigili delFuoco, anche nell’ottica di una maggiorearmonizzazione del trattamento econo-mico con quello del personale delle Forzedi polizia;

in ragione dello stanziamento di-sposto nella legge di Bilancio 2020, sirende necessario procedere con urgenzaalla ripartizione delle risorse economichestanziate anche attraverso l’adozione diprovvedimenti normativi urgenti finalizzatia tale scopo, sentite le Organizzazionisindacali rappresentative del personale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere conurgenza, nel primo provvedimento norma-tivo utile, una disposizione normativa che– al fine di valorizzare e armonizzare iltrattamento dei Vigili del Fuoco con quellodel personale delle Forze di Polizia –definisca, con il coinvolgimento delle Or-ganizzazioni sindacali rappresentative delpersonale, le modalità di ripartizione dellerisorse economiche previste dall’articolo 1,comma 133 della legge 27 dicembre 2019n. 160 (Legge di bilancio 2020).

9/2325-AR/90. Zardini, Marco Di Maio.

La Camera,

premesso che,

il provvedimento in esame consentecon l’approvazione dell’articolo 6-bis –inserito nel corso dell’esame in sede refe-rente – l’assunzione, quali dirigenti sco-lastici, anche dei soggetti che, pur idonei,non erano stati ammessi al corso di for-

mazione dirigenziale e tirocinio relativo alcorso-concorso bandito nel 2017, inquanto la loro posizione in graduatoriaeccedeva il numero fissato di partecipanti;

allo scopo di tener conto dellenuove competenze attribuite ai dirigentiscolastici dalla legge n. 107 del 2015 edeliminare in sede contrattuale le diffe-renze esistenti ai sensi dei vigenti contratticollettivi nazionali tra la retribuzione diposizione di parte fissa dei dirigenti sco-lastici e quella dei restanti dirigenti diseconda fascia del medesimo compartoIstruzione e Ricerca, sono stati previsti,negli ultimi anni, incrementi al Fondounico nazionale per la retribuzione dellaposizione (FUN), fissa e variabile, e dellaretribuzione di risultato dei medesimi di-rigenti;

l’articolo 1, comma 225, della leggen. 160, del 27 dicembre 2019 (Legge Bi-lancio) ha stanziato a decorrere dal 2020,euro 30 milioni annui da destinare alsuccitato Fondo;

a fronte di un incremento dellaposizione di parte fissa, non vi è stato uncorrispondente incremento delle risorsedestinate a finanziare la posizione di partevariabile, con la conseguenza che, in as-senza di stanziamenti aggiuntivi, verrebbeattenuato l’effetto che il CCNL volevaprodurre anche in termini di percezione diun aumento del livello stipendiale da partedegli interessati i quali, nonostante l’in-cremento disposto dalla legge di bilancioper un importo di 30 milioni di euro,passerebbero da un livello medio relativoalla posizione variabile e di risultato (alnetto quindi della posizione di parte fissa)pari a 25.369,49 LS, nell’as 2017/2018, aduno pari a 22.431,76 nell’as 2019/2020;

al fine di mantenere invariata laposizione sarebbe stato opportuno desti-nare al FUN ulteriori finanziamenti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reperire –attraverso opportune iniziative anche nor-mative – risorse aggiuntive da destinare al

Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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Fondo unico nazionale (FUN) e adeguarloall’effettiva consistenza dell’organico deidirigenti scolastici.

9/2325-AR/91. Prestipino, Piccoli Nar-delli, Ciampi, Di Giorgi, Rossi, Orfini,Pezzopane.

La Camera,

premesso che,

il provvedimento in esame inter-viene su alcune proroghe di termini inmateria di edilizia scolastica;

l’articolo 6, comma 4, proroga (dal31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 iltermine per i pagamenti da parte degli entilocali, secondo gli stati di avanzamento,debitamente certificati, di lavori di riqua-lificazione e messa in sicurezza degli isti-tuti scolastici statali;

inoltre, al medesimo articolo, icommi 5-novies e 5-decies, differiscono itermini entro il quale deve essere sotto-posto a verifica di vulnerabilità sismicadegli edifici scolastici, degli edifici di in-teresse strategico e delle opere infrastrut-turali, la cui funzionalità durante gli eventisismici assume rilievo fondamentale per lefinalità di protezione civile, sia degli edificie delle opere infrastrutturali che possonoassumere rilevanza in relazione alle con-seguenze di un eventuale collasso;

in attesa di una generale revisionedel decreto legislativo n. 81 del 2008, inriferimento alla sicurezza degli ambientiscolastici, e nell’intento di garantire con-dizioni di sicurezza sostanziale agli stu-denti e ai lavoratori del Comparto, occorreintervenire sulla responsabilità per la si-curezza delle scuole,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di avviare inter-venti finalizzati a chiarire la normativavigente – e in primo luogo l’articolo 18 deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 –circa la responsabilità della sicurezza e

della manutenzione dei fabbricati, al finedi chiarire le responsabilità ascritte aldirigente scolastico.

9/2325-AR/92. Ciampi, Piccoli Nardelli,Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Orfini, Vil-lani, Lattanzio, Casa, Pezzopane.

La Camera,

premesso che,

negli ultimi anni le nostre scuolestanno vivendo una vera e propria rivo-luzione digitale;

una parte consistente delle oltre 8mila istituzioni scolastiche ha intrapresoquesta rivoluzione, diventando un’avan-guardia sperimentale e di studio soprat-tutto in relazione al Piano NazionaleScuola Digitale (PNSD);

al fine di assicurare anche la fun-zionalità della strumentazione informa-tica, occorre incrementare la dotazioneorganica del personale ATA con partico-lare attenzione alle scuole del primo ciclo,prive di figure tecniche con competenze inmerito alla manutenzione delle strumen-tazioni informatiche,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di incrementare –attraverso opportune iniziative anche nor-mative – la dotazione organica del perso-nale prevedendo la figura dell’assistentetecnico (ATA) nel primo ciclo di istru-zione, attesi i compiti di supporto allaprogettazione e alla manutenzione tecnicaper garantire l’efficienza e la funzionalitàdei laboratori.

9/2325-AR/93. Piccoli Nardelli, DiGiorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Or-fini, Pezzopane, Martinciglio, Cancel-leri.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in commento af-fronta una questione molto importante

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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relativa al precariato e modifica la disci-plina transitoria che consente l’assunzionea tempo indeterminato di soggetti cheabbiano rapporti di lavoro dipendente atermine con pubbliche amministrazioni;

in particolare, con due novelle aldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,si proroga di un anno, dal 31 dicembre2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità diassunzioni, in base alla normativa speci-fica in oggetto, e si differisce, dal 31dicembre 2017 al 31 dicembre 2020, iltermine temporale entro cui si deve con-seguire il requisito relativo all’anzianità diservizio, uno dei requisiti stabiliti perl’applicazione della disciplina;

la misura in oggetto risulta diestrema importanza laddove il personaleprecario della pubblica amministrazionesvolge funzioni fondamentali acquisite neltempo e che non sono facilmente sostitui-bili;

ad esempio, nel caso degli ufficiche si occupano della ricostruzione a se-guito di eventi sismici, il personale quali-ficato assume una rilevanza estrema; taleconstatazione ha determinato fino ad orala necessità di continue proroghe per tuttoil personale e contemporaneamente, si èavviata un’interlocuzione, con il Ministrodella funzione pubblica, per organizzare edeterminare scelte ulteriori, soprattutto inmerito a un consolidamento e a un’even-tuale stabilizzazione di quel personale cheda più tempo opera nella ricostruzione;

la misura per la stabilizzazione delprecariato della pubblica amministrazionerappresenta una risposta alle esigenze deiterritori colpiti da eventi calamitosi purnella sua dimensione generica e non spe-cificamente indirizzata a tale tipologia diuffici che necessita di norme che garan-tiscano il mantenimento delle competenzeacquisite e di un orizzonte pluriennale incui poter programmare gli interventi conla prospettiva finale di un consolidamentodelle posizioni,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative periniziare un processo di stabilizzazione del

personale precario impegnato nella rico-struzione a seguito di eventi calamitosinegli uffici speciali e negli enti locali e,nelle more, ad attuare ogni iniziative utilea prorogarne il servizio.

9/2325-AR/94. Pezzopane.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in commento af-fronta una questione molto importanterelativa al precariato e modifica la disci-plina transitoria che consente l’assunzionea tempo indeterminato di soggetti cheabbiano rapporti di lavoro dipendente atermine con pubbliche amministrazioni;

in particolare, con due novelle aldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,si proroga di un anno, dal 31 dicembre2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità diassunzioni, in base alla normativa speci-fica in oggetto, e si differisce, dal 31dicembre 2017 al 31 dicembre 2020, iltermine temporale entro cui si deve con-seguire il requisito relativo all’anzianità diservizio, uno dei requisiti stabiliti perl’applicazione della disciplina;

la misura in oggetto risulta diestrema importanza laddove il personaleprecario della pubblica amministrazionesvolge funzioni fondamentali acquisite neltempo e che non sono facilmente sostitui-bili;

ad esempio, nel caso degli ufficiche si occupano della ricostruzione a se-guito di eventi sismici, il personale quali-ficato assume una rilevanza estrema; taleconstatazione ha determinato fino ad orala necessità di continue proroghe per tuttoil personale e contemporaneamente, si èavviata un’interlocuzione, con il Ministrodella funzione pubblica, per organizzare edeterminare scelte ulteriori, soprattutto inmerito a un consolidamento e a un’even-

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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tuale stabilizzazione di quel personale cheda più tempo opera nella ricostruzione;

la misura per la stabilizzazione delprecariato della pubblica amministrazionerappresenta una risposta alle esigenze deiterritori colpiti da eventi calamitosi purnella sua dimensione generica e non spe-cificamente indirizzata a tale tipologia diuffici che necessita di norme che garan-tiscano il mantenimento delle competenzeacquisite e di un orizzonte pluriennale incui poter programmare gli interventi conla prospettiva finale di un consolidamentodelle posizioni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare lenecessarie iniziative per iniziare un pro-cesso di stabilizzazione del personale pre-cario impegnato nella ricostruzione a se-guito di eventi calamitosi negli uffici spe-ciali e negli enti locali e, nelle more, adattuare ogni iniziative utile a prorogarne ilservizio.

9/2325-AR/94. (Testo modificato nelcorso della seduta) Pezzopane.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca,all’articolo 34, disposizioni in materia dinautica da diporto e pertinenze demanialimarittime con finalità turistico-ricreativemirate a sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto,prevedendo la sospensione dal 1o gennaio2020 al 30 giugno 2020 del pagamento deicanoni dovuti riferiti alle concessioni re-lative a pertinenze demaniali marittimecon finalità turistico-ricreative e alle con-cessioni demaniali marittime per la rea-lizzazione e la gestione di strutture dedi-cate alla nautica da diporto di cui all’ar-ticolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,n. 400, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 494;

non di rado accade che, conclusa lastagione di balneazione, la soprintendenza

per i beni architettonici e per il paesaggiorichieda ai concessionari o ai gestori dirimuovere temporaneamente strutture au-torizzate, per poi autorizzarne il montag-gio in prossimità della stagione estiva,comportando costi rilevanti per i gestori/concessionari;

con sentenza pubblicata il 1o feb-braio 2020 la I Sezione del TAR Lecce hasancito il diritto dei titolari di strutturestagionali, funzionali alle attività turistico-ricreative ubicate su area demaniale inconcessione, a mantenere installati dettimanufatti per l’intero anno solare e sino al31 dicembre 2020,

impegna il Governo

a provvedere, con il prossimo provvedi-mento utile, a modificare la normativavigente, prevedendo la possibilità, in capoai titolari delle concessioni demaniali ma-rittime ad uso turistico ricreativo e deipunti di approdo con medesime finalitàturistico ricreative, che utilizzino manu-fatti amovibili pertinenziali siti in areeprivate ovvero manufatti amovibili di cuialla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo3 del testo unico delle disposizioni legi-slative e regolamentari in materia edilizia,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, di man-tenere installati i predetti manufatti fino al31 dicembre 2021 nelle more del riordinodella materia prevista dall’articolo 1comma 18 del decreto-legge 30 dicembre2009 n. 194 convertito, con modificazioni,con la legge 26 febbraio 2010, n. 2, afronte della corresponsione di un versa-mento annuo di una quota del canoneannuo di concessione del demanio marit-timo ai fini del mantenimento delle operedi cui sopra che esoneri da qualsiasiobbligo di rimozione ovvero smontaggiodelle opere, dei manufatti o delle struttureautorizzate.

9/2325-AR/95. Lacarra, Nardi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame differi-sce alcuni termini di decorrenza di alcuni

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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divieti e condizioni in materia di proce-dure sugli animali a fini scientifici oeducativi;

in particolare i divieti previsti sonostati introdotti dal decreto legislativo n. 26del 2014 attuativo dello specifico criteriodi delega di cui all’articolo 13, comma 1,lettera c) e f) della legge di delegazioneeuropea n. 96 del 2013 benché non pre-visti nella direttiva 2010/63/UE sulla pro-tezione degli animali utilizzati a fini scien-tifici;

è importante ricordare che in me-rito al decreto legislativo n. 26 del 2014 laCommissione europea ha aperto una pro-cedura d’infrazione (procedura 2016 del2013) in quanto tali divieti costituirebberomisure più restrittive o, in ogni caso, nonconformi alla disciplina europea ponendoanche il rischio concreto di non poter piùaccedere ai fondi comunitari rendendoancora più difficile la situazione dellaricerca italiana (università ed enti di ri-cerca, policlinici, IRCCS, imprese biotech),di tanti lavoratori e anche di alcuni dei1600 nuovi ricercatori che si spera pos-sano essere presto reclutati;

se è pur vero che molte ricerchepossono utilizzare metodi alternativi, peraltre sono fondamentali – in misura con-trollata in quantità e qualità da commis-sioni istituzionali – l’impiego di specieanimali;

anche, l’ultimo grande successodella ricerca italiana, l’isolamento del Co-ronavirus Wuhan (il 2019-nCoV), grazie airicercatori dell’istituto Nazionale malattieInfettive Lazzaro Spallanzani, causa dellanuova sindrome polmonare cinese, nonsarebbe mai stato possibile senza le me-todologie messe a punto anche grazie allasperimentazione animale;

la ricerca non può progrediresenza sperimentazione animale. Senza leconoscenze acquisite anche grazie a que-st’ultima sarebbe stato impossibile giun-gere al risultato odierno e senza test suglianimali è impossibile ottenere ciò che oggitutti cercano e chiedono: un vaccino per ilnuovo virus;

anche in passato la penicillina, imoderni anestetici, i farmaci chemiotera-pici, il pacemaker e il bypass coronarico, itrapianti, le chirurgie o la terapia genica,tutti i vaccini, gli antibiotici, i farmacisono tutte scoperte e innovazioni di cuipossiamo godere solo grazie alla sperimen-tazione fatta sugli animali,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a permettere egarantire la possibilità di continuare e diportare a termine, almeno sui progetti diricerca già avviati, l’impiego della speri-mentazione animale nonché di apportaretutte le modifiche normative necessarieaffinché gli ulteriori divieti previsti dallanostra normativa in materia di sperimen-tazione animale, rispetto alla direttiva co-munitaria in oggetto siano espunti dalnostro ordinamento.

9/2325-AR/96. Pini, Raciti, Lorenzin, Ia-naro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame differi-sce alcuni termini di decorrenza di alcunidivieti e condizioni in materia di proce-dure sugli animali a fini scientifici oeducativi;

in particolare i divieti previsti sonostati introdotti dal decreto legislativo n. 26del 2014 attuativo dello specifico criteriodi delega di cui all’articolo 13, comma 1,lettera c) e f) della legge di delegazioneeuropea n. 96 del 2013 benché non pre-visti nella direttiva 2010/63/UE sulla pro-tezione degli animali utilizzati a fini scien-tifici;

è importante ricordare che in me-rito al decreto legislativo n. 26 del 2014 laCommissione europea ha aperto una pro-cedura d’infrazione (procedura 2016 del2013) in quanto tali divieti costituirebberomisure più restrittive o, in ogni caso, nonconformi alla disciplina europea ponendo

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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anche il rischio concreto di non poter piùaccedere ai fondi comunitari rendendoancora più difficile la situazione dellaricerca italiana (università ed enti di ri-cerca, policlinici, IRCCS, imprese biotech),di tanti lavoratori e anche di alcuni dei1600 nuovi ricercatori che si spera pos-sano essere presto reclutati;

se è pur vero che molte ricerchepossono utilizzare metodi alternativi, peraltre sono fondamentali – in misura con-trollata in quantità e qualità da commis-sioni istituzionali – l’impiego di specieanimali;

anche, l’ultimo grande successodella ricerca italiana, l’isolamento del Co-ronavirus Wuhan (il 2019-nCoV), grazie airicercatori dell’istituto Nazionale malattieInfettive Lazzaro Spallanzani, causa dellanuova sindrome polmonare cinese, nonsarebbe mai stato possibile senza le me-todologie messe a punto anche grazie allasperimentazione animale;

la ricerca non può progrediresenza sperimentazione animale. Senza leconoscenze acquisite anche grazie a que-st’ultima sarebbe stato impossibile giun-gere al risultato odierno e senza test suglianimali è impossibile ottenere ciò che oggitutti cercano e chiedono: un vaccino per ilnuovo virus;

anche in passato la penicillina, imoderni anestetici, i farmaci chemiotera-pici, il pacemaker e il bypass coronarico, itrapianti, le chirurgie o la terapia genica,tutti i vaccini, gli antibiotici, i farmacisono tutte scoperte e innovazioni di cuipossiamo godere solo grazie alla sperimen-tazione fatta sugli animali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative,necessarie alla tutela della competitivitàdella comunità scientifica italiana affinchénon sia discriminata rispetto ai colleghieuropei nell’accesso a bandi, linee di ri-

cerca e finanziamenti promossi dall’U-nione europea.

9/2325-AR/96. (Testo modificato nelcorso della seduta) Pini, Raciti, Loren-zin, Ianaro.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 36 del decreto in esameha introdotto il nuovo articolo 7-bis(Banca dati informatizzata, comunicazioneall’INAIL e tariffe) nel decreto del Presi-dente della Repubblica 462 del 2001 (Re-golamento di semplificazione del procedi-mento per la denuncia di installazioni edispositivi di protezione contro le scaricheatmosferiche, di dispositivi di messa aterra di impianti elettrici e di impiantielettrici pericolosi). L’articolo 1 del de-creto del Presidente della Repubblica 462del 2001 prevede che il regolamento di-sciplina i procedimenti relativi alle instal-lazioni ed ai dispositivi di protezione con-tro le scariche atmosferiche, agli impiantielettrici di messa a terra e agli impiantielettrici in luoghi con pericolo di esplo-sione collocati nei luoghi di lavoro;

il comma 1 dell’articolo 36, comemodificato dalle Commissioni riunite nelcorso dell’esame in sede referente, prevedeche l’INAIL predisponga la banca datiinformatizzata delle verifiche sulla basedelle indicazioni tecniche fornite dagli uf-fici competenti del MISE e del MLPS;

il comma 2 prevede che il datore dilavoro comunica tempestivamente all’I-NAIL, pervia informatica, il nominativodell’organismo che ha incaricato di effet-tuare le verifiche periodiche di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1del decreto del Presidente della Repub-blica 462 del 2001;

tale previsione introduce a caricodelle imprese nuovi oneri di carattereburocratico, quando invece sarebbe piùlogico che a tale comunicazione provveda

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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direttamente il soggetto incaricato di svol-gere tali verifiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle di-sposizioni richiamate in premessa, al finedi considerare l’opportunità di prevedere,anche con opportuni interventi normativi,che spetti ai soggetti incaricati delle veri-fiche periodiche di cui all’articolo 4,comma 1 e articolo 6 comma 1 del decretodel Presidente della Repubblica 462 del2001 la comunicazione per via informaticaall’INAIL di cui all’articolo 36 del presentedecreto.

9/2325-AR/97. Gribaudo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 36 del decreto in esameha introdotto il nuovo articolo 7-bis(Banca dati informatizzata, comunicazioneall’INAIL e tariffe) nel decreto del Presi-dente della Repubblica 462 del 2001 (Re-golamento di semplificazione del procedi-mento per la denuncia di installazioni edispositivi di protezione contro le scaricheatmosferiche, di dispositivi di messa aterra di impianti elettrici e di impiantielettrici pericolosi). L’articolo 1 del de-creto del Presidente della Repubblica 462del 2001 prevede che il regolamento di-sciplina i procedimenti relativi alle instal-lazioni ed ai dispositivi di protezione con-tro le scariche atmosferiche, agli impiantielettrici di messa a terra e agli impiantielettrici in luoghi con pericolo di esplo-sione collocati nei luoghi di lavoro;

il comma 1 dell’articolo 36, comemodificato dalle Commissioni riunite nelcorso dell’esame in sede referente, prevedeche l’INAIL predisponga la banca datiinformatizzata delle verifiche sulla basedelle indicazioni tecniche fornite dagli uf-fici competenti del MISE e del MLPS;

il comma 2 prevede che il datore dilavoro comunica tempestivamente all’I-

NAIL, pervia informatica, il nominativodell’organismo che ha incaricato di effet-tuare le verifiche periodiche di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1del decreto del Presidente della Repub-blica 462 del 2001;

tale previsione introduce a caricodelle imprese nuovi oneri di carattereburocratico, quando invece sarebbe piùlogico che a tale comunicazione provvedadirettamente il soggetto incaricato di svol-gere tali verifiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle di-sposizioni richiamate in premessa, al finedi considerare l’opportunità di prevedere,anche con opportuni interventi normativi,la comunicazione per via informatica al-l’INAIL di cui all’articolo 36 del presentedecreto.

9/2325-AR/97. (Testo modificato nelcorso della seduta) Gribaudo.

La Camera,

premesso che:

l’istituzione di Zone EconomicheSpeciali (ZES) anche nel Centro e NordItalia appare quanto mai opportuna perpermettere l’adozione di regimi fiscali etariffari adeguati anche a quelle aree delpaese che richiedono un rilancio econo-mico e produttivo;

l’ordine del Giorno 9/02220-AR/005 presentato alla Camera dei deputati il6 dicembre 2019 e accolto favorevolmentedal Governo « impegna il Governo a valu-tare l’opportunità di adottare ogni oppor-tuna iniziativa anche di carattere norma-tivo volta a includere tra le Zone Econo-miche Speciali (ZES) quelle che ricadononelle Aree di crisi industriale complessa »;

la Legge di Bilancio 2020 (legge 160del 2019), all’articolo 1 comma 313, pre-vede la possibilità di istituire Zone Logi-stiche Semplificate « rafforzate » (ZLSR)

Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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equiparate alle ZES in termini di agevo-lazioni fiscali e agevolazioni amministra-tive;

la stessa norma limita l’istituzionedi ZLSR alle sole zone che siano alcontempo ammissibili agli aiuti a finalitàregionale ex articolo 107 par. 3, lettera c)TFUE e che rientrino nella fattispecie diporto facente parte di un corridoio TEN-To che siano sede di Autorità Portuale exlege 84/94;

tale norma parrebbe quindi esclu-dere le Aree di Crisi Industriale o comun-que oggetto di Accordi di programma dallapossibilità di accedere alle nuove agevola-zioni fiscali e amministrative previste perle Zone Logistiche Semplificate Rafforzate,limitando altresì l’adozione ad una solaper Regione;

tale esclusione, ove confermata, sa-rebbe in contraddizione con l’impegno giàassunto dal Governo nel summenzionatoOrdine del Giorno 9/02220-AR/005 e rap-presenterebbe una discriminante negativaper territori che si configurano come nodilogistici di valore strategico e sui qualisono stati attivati significativi interventi direindustrializzazione e sviluppo medianteAccordi di Programma Stato-Regione,

impegna il Governo

ove fosse confermata l’esclusione delleAree di Crisi Industriale dai nuovi stru-menti fiscali e amministrativi previsti perle Zone Logistiche Semplificate Rafforzate,a superare tale discriminante e quindi adadottare ogni opportuna iniziativa anchedi carattere normativo volta a configurareanche per le Aree di Crisi Industriale ocomunque oggetto di Accordi di Pro-gramma Stato-Regione la possibilità diaccedere al nuovo strumento delle ZoneLogistiche Semplificate Rafforzate previstedalla Legge di Bilancio 2020, superandoaltresì il limite di una sola Zona LogisticaSemplificata Rafforzata per Regione.

9/2325-AR/98. Andrea Romano, Nardi.

La Camera,

premesso che:

la carenza di medici specialisti al-l’interno del nostro Sistema sanitario na-zionale rappresenta una delle criticità piùrilevanti, anche in considerazione delleultime riforme in temi di pensionamento;

per ovviare a questa carenza dipersonale durante l’iter in commissionedel provvedimento è stato approvato unemendamento che da una parte consenteai medici di rimanere in corsia fino a 70anni e dall’altra offre la possibilità diassumere gli specializzandi già dal terzoanno fino al 2022 tramite concorsi pub-blici ed in speciali graduatorie;

le due proposte erano già stateinserite nell’ultimo Patto per la salute maper esplicare i propri effetti dovevanoessere trasformate in legge e, da qui, lavolontà di inserirle nel primo provvedi-mento utile;

queste proposte non sono però suf-ficienti a colmare la carenza di medici cheaffligge il nostro sistema sanitario nazio-nale ed è quindi necessario intervenireanche sul numero annuale di contratti diformazione messi a bando al fine di ri-spettare sia i fabbisogni di personale in-dividuati dalle Regioni sia il numero deimedici che ogni anno chiedono di poteriscriversi alla specialistica;

sulla base del differenziale tra pen-sionamenti previsti e disponibilità di nuovispecialisti, alla luce del numero di con-tratti messi a bando dai concorsi annualidi accesso alle scuole di specializzazione,si è osservato che le maggiori carenzeriguardano aree essenziali per garantire ilservizio sanitario pubblico, sia per diffu-sione che per numero di prestazioni ero-gate, negli ospedali Hub come in quelliSpoke;

in particolare i concorsi indetti perla copertura di posti di dirigenti medicipresso il Servizio sanitario regionale/pro-vinciale, in particolare nelle specialità dianestesia, rianimazione e terapia intensiva

Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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e del dolore, di Radioterapia, di Gineco-logia e ostetricia, di Pediatria e di Medi-cina di emergenza e urgenza, registranoun numero di candidati troppo basso, taleda non consentire la copertura dei postivacanti nonostante nel 2019 siano statemesse a concorso 8.905 borse di studio dicui 8000 statali e che la legge di bilancio2020 (legge 160 del 2019) abbia previstoun ulteriore incremento degli stanziamentiprevisti per i contratti di formazione me-dica specialistica;

seppur la legge 160 del 2019, al finedi aumentare il numero dei contratti diformazione specialistica dei medici, haprevisto all’articolo 1, comma 271 un’ul-teriore stanziamento di 5,425 milioni dieuro per il 2020, di 10.850 milioni di europer il 2021, di 16,492 milioni di euro peril 2022, di 22,134 milioni di euro per il2023 e di 24,995 milioni di euro a decor-rere dal 2024 ed al comma 859 sempredell’articolo 1 ha stanziato un’ulteriorespesa di 25 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2022, questerisorse non si possono ancora riteneresufficienti a colmare il fabbisogno di per-sonale individuato dalle Regioni,

impegna il Governo

a stanziare nel primo provvedimento utilele risorse economico finanziarie necessariea incrementare e rendere strutturali ulte-riori borse di studio per i contratti diformazione medica specialistica al fine dicolmare la richiesta di fabbisogno di per-sonale specializzato individuato dalle Re-gioni.

9/2325-AR/99. Carnevali, Rizzo Nervo,Pezzopane.

La Camera,

premesso che:

la carenza di medici specialisti al-l’interno del nostro Sistema sanitario na-zionale rappresenta una delle criticità più

rilevanti, anche in considerazione delleultime riforme in temi di pensionamento;

per ovviare a questa carenza dipersonale durante l’iter in commissionedel provvedimento è stato approvato unemendamento che da una parte consenteai medici di rimanere in corsia fino a 70anni e dall’altra offre la possibilità diassumere gli specializzandi già dal terzoanno fino al 2022 tramite concorsi pub-blici ed in speciali graduatorie;

le due proposte erano già stateinserite nell’ultimo Patto per la salute maper esplicare i propri effetti dovevanoessere trasformate in legge e, da qui, lavolontà di inserirle nel primo provvedi-mento utile;

queste proposte non sono però suf-ficienti a colmare la carenza di medici cheaffligge il nostro sistema sanitario nazio-nale ed è quindi necessario intervenireanche sul numero annuale di contratti diformazione messi a bando al fine di ri-spettare sia i fabbisogni di personale in-dividuati dalle Regioni sia il numero deimedici che ogni anno chiedono di poteriscriversi alla specialistica;

sulla base del differenziale tra pen-sionamenti previsti e disponibilità di nuovispecialisti, alla luce del numero di con-tratti messi a bando dai concorsi annualidi accesso alle scuole di specializzazione,si è osservato che le maggiori carenzeriguardano aree essenziali per garantire ilservizio sanitario pubblico, sia per diffu-sione che per numero di prestazioni ero-gate, negli ospedali Hub come in quelliSpoke;

in particolare i concorsi indetti perla copertura di posti di dirigenti medicipresso il Servizio sanitario regionale/pro-vinciale, in particolare nelle specialità dianestesia, rianimazione e terapia intensivae del dolore, di Radioterapia, di Gineco-logia e ostetricia, di Pediatria e di Medi-cina di emergenza e urgenza, registranoun numero di candidati troppo basso, taleda non consentire la copertura dei postivacanti nonostante nel 2019 siano state

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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messe a concorso 8.905 borse di studio dicui 8000 statali e che la legge di bilancio2020 (legge 160 del 2019) abbia previstoun ulteriore incremento degli stanziamentiprevisti per i contratti di formazione me-dica specialistica;

seppur la legge 160 del 2019, al finedi aumentare il numero dei contratti diformazione specialistica dei medici, haprevisto all’articolo 1, comma 271 un’ul-teriore stanziamento di 5,425 milioni dieuro per il 2020, di 10.850 milioni di europer il 2021, di 16,492 milioni di euro peril 2022, di 22,134 milioni di euro per il2023 e di 24,995 milioni di euro a decor-rere dal 2024 ed al comma 859 sempredell’articolo 1 ha stanziato un’ulteriorespesa di 25 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2022, questerisorse non si possono ancora riteneresufficienti a colmare il fabbisogno di per-sonale individuato dalle Regioni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di stanziare nelprimo provvedimento utile le risorse fi-nanziarie necessarie a incrementare e ren-dere strutturali ulteriori borse di studioper i contratti di formazione medica spe-cialistica al fine di colmare la richiesta difabbisogno di personale specializzato in-dividuato dalle Regioni.

9/2325-AR/99. (Testo modificato nelcorso della seduta) Carnevali, RizzoNervo, Pezzopane.

La Camera,

premesso che:

la normativa in materia di tra-sporto pubblico non di linea è regolatadalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21,novellata con modalità estemporanea edinorganica dall’articolo 10-bis decreto-legge 135 del 2018, riproducente quasipedissequamente l’articolo 29, comma1-quater decreto-legge 207 del 2008, so-speso negli anni per le numerose criticità

sollevate sia dalle Autorità indipendentisia dallo stesso legislatore al fine di at-tuare una integrale riforma del TPL non dilinea;

la normativa de quo è stata ed èoggetto di plurime censure dalle Autoritàindipendenti, le quali hanno chiesto alGoverno un ripensamento e la conse-guente sospensione dell’articolato norma-tivo sino ad un reale quanto integraleriordino del TPL non di linea. Ancherecentemente l’Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato (AGCM) haribadito una distorsione della concorrenzaa favore del comparto taxi ed in dannodegli operatori che esercitano attività dinoleggio con conducente, distorsioni che aloro volta si ripercuotono in maniera con-seguenziale sui consumatori;

le suddette modificazioni, oltre adaver fortemente limitato l’attività impren-ditoriale di migliaia di piccole e medieimprese, ridotto la libertà di scelta perl’utenza e ad aver incrementato ai dannidella collettività traffico e inquinamentonell’applicazione del cosiddetto obbligo dirientro in rimessa, sono state impugnatedalla Regione Calabria innanzi la CorteCostituzionale, la quale il prossimo 25febbraio 2020 deciderà in merito alla com-patibilità costituzionale delle disposizionifortemente sostenute del precedente Go-verno;

che questo intervento normativonelle intenzioni sia del Governo che delParlamento era un primo elemento diriordino della materia e che a questoavrebbe fatto seguito una riforma com-plessiva e organica del settore. Questecaratteristiche lasciano ritenere quindil’intervento normativo incompleto e incon-gruo. Le modifiche introdotte appaionoispirate a proposte normative anteriori al2016, al punto che, con specifico riferi-mento alle disposizioni concernenti il fo-glio di servizio, la raccolta, la tenuta ed iltrattamento dei dati richiesti sono eviden-temente sproporzionati rispetto alla con-divisibile finalità di contrasto all’abusivi-smo di settore, al punto che il Garante per

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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la Protezione dei dati personali ha segna-lato tanto al Ministro competente quantoal Presidente del Consiglio le forti criticitàin materia di trattamento dei dati perso-nali;

considerato che:

le premesse di cui sopra paionoconfortate dal fatto che, nel corso dell’e-same, le forze politiche siano esse dimaggioranza e di opposizione, hanno pre-sentato emendamenti volti alla proroga deitermini per l’emanazione del decreto con-tenente le specifiche del foglio elettronicodi servizio correzione della disciplina ci-tata, le cui evidenti lacune non hannoconsentito al Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti di emanare, nei previstitempi, il decreto ministeriale di specifica-zione delle caratteristiche del foglio elet-tronico di servizio;

inoltre, la complessità della mate-ria che ha portato ad errori materialiaveva portato i Presidenti delle Commis-sioni Affari Costituzionali e Bilancio, ini-zialmente, a ritenere che i suddetti emen-damenti potessero essere ammessi all’e-same, salvo poi rivedere la propria deci-sione in merito e, per l’effetto, dichiarareinammissibili le identiche proposte emen-dative di maggioranza e opposizione;

non è stato possibile, per effettodella decisione dei Presidenti delle Com-missioni Affari Costituzionali e Bilancio edell’esito delle votazioni riferite alle ulte-riori proposte emendative volte a proro-gare i provvedimenti attuativi o a sospen-dere l’efficacia delle norme, correggere glierrori della disciplina de quo,

impegna il Governo:

a provvedere urgentemente, comeprevisto dalla norma, all’istituzione delRegistro informatico pubblico nazionale edel foglio di servizio in formato elettro-nico;

a riprendere le dovute interlocuzioni,bruscamente interrotte dal precedente Go-verno, nella sede del tavolo di confronto

istituito presso il Ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti, anche al fine diavere contezza – a un anno dalla entratain vigore della riforma – degli effettiprodotti dalle norme e ad istituire unosservatorio permanente con compiti dimonitoraggio del settore del trasportopubblico non di linea;

a prevedere una revisione comples-siva e organica della normativa relativa alservizio di trasporto pubblico non di lineafinalizzata a garantire maggiormente iconsumatori sanando le distorsioni con-correnziali attualmente presenti in dannodegli operatori del servizio di noleggio conconducente.

9/2325-AR/100. Bruno Bossio.

La Camera,

premesso che:

la normativa in materia di tra-sporto pubblico non di linea è regolatadalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21,novellata con modalità estemporanea edinorganica dall’articolo 10-bis decreto-legge 135 del 2018, riproducente quasipedissequamente l’articolo 29, comma1-quater decreto-legge 207 del 2008, so-speso negli anni per le numerose criticitàsollevate sia dalle Autorità indipendentisia dallo stesso legislatore al fine di at-tuare una integrale riforma del TPL non dilinea;

la normativa de quo è stata ed èoggetto di plurime censure dalle Autoritàindipendenti, le quali hanno chiesto alGoverno un ripensamento e la conse-guente sospensione dell’articolato norma-tivo sino ad un reale quanto integraleriordino del TPL non di linea. Ancherecentemente l’Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato (AGCM) haribadito una distorsione della concorrenzaa favore del comparto taxi ed in dannodegli operatori che esercitano attività dinoleggio con conducente, distorsioni che aloro volta si ripercuotono in maniera con-seguenziale sui consumatori;

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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le suddette modificazioni, oltre adaver fortemente limitato l’attività impren-ditoriale di migliaia di piccole e medieimprese, ridotto la libertà di scelta perl’utenza e ad aver incrementato ai dannidella collettività traffico e inquinamentonell’applicazione del cosiddetto obbligo dirientro in rimessa, sono state impugnatedalla Regione Calabria innanzi la CorteCostituzionale, la quale il prossimo 25febbraio 2020 deciderà in merito alla com-patibilità costituzionale delle disposizionifortemente sostenute del precedente Go-verno;

che questo intervento normativonelle intenzioni sia del Governo che delParlamento era un primo elemento diriordino della materia e che a questoavrebbe fatto seguito una riforma com-plessiva e organica del settore. Questecaratteristiche lasciano ritenere quindil’intervento normativo incompleto e incon-gruo. Le modifiche introdotte appaionoispirate a proposte normative anteriori al2016, al punto che, con specifico riferi-mento alle disposizioni concernenti il fo-glio di servizio, la raccolta, la tenuta ed iltrattamento dei dati richiesti sono eviden-temente sproporzionati rispetto alla con-divisibile finalità di contrasto all’abusivi-smo di settore, al punto che il Garante perla Protezione dei dati personali ha segna-lato tanto al Ministro competente quantoal Presidente del Consiglio le forti criticitàin materia di trattamento dei dati perso-nali;

considerato che:

le premesse di cui sopra paionoconfortate dal fatto che, nel corso dell’e-same, le forze politiche siano esse dimaggioranza e di opposizione, hanno pre-sentato emendamenti volti alla proroga deitermini per l’emanazione del decreto con-tenente le specifiche del foglio elettronicodi servizio correzione della disciplina ci-tata, le cui evidenti lacune non hannoconsentito al Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti di emanare, nei previstitempi, il decreto ministeriale di specifica-zione delle caratteristiche del foglio elet-tronico di servizio;

inoltre, la complessità della mate-ria che ha portato ad errori materialiaveva portato i Presidenti delle Commis-sioni Affari Costituzionali e Bilancio, ini-zialmente, a ritenere che i suddetti emen-damenti potessero essere ammessi all’e-same, salvo poi rivedere la propria deci-sione in merito e, per l’effetto, dichiarareinammissibili le identiche proposte emen-dative di maggioranza e opposizione;

non è stato possibile, per effettodella decisione dei Presidenti delle Com-missioni Affari Costituzionali e Bilancio edell’esito delle votazioni riferite alle ulte-riori proposte emendative volte a proro-gare i provvedimenti attuativi o a sospen-dere l’efficacia delle norme, correggere glierrori della disciplina de quo,

impegna il Governo:

a provvedere urgentemente, comeprevisto dalla norma, all’istituzione delRegistro informatico pubblico nazionale edel foglio di servizio in formato elettro-nico;

a valutare l’adozione di eventuali ini-ziative, se ricorrono le condizioni, in ma-teria di trasporti non di linea e ncc.

9/2325-AR/100. (Testo modificato nelcorso della seduta) Bruno Bossio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede,all’articolo 35, comma 1-ter, l’abrogazionedella norma che ha autorizzato la SAT(Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. arealizzare l’autostrada A12 Livorno-Gros-seto-Civitavecchia. Inoltre si dispone che,fino al 31 ottobre 2028, la SAT provvedaesclusivamente alla gestione delle soletratte aperte al traffico della medesimaautostrada. Viene infine previsto che ilMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti e la SAT S.p.A., procedono allarevisione della convenzione unica vigente;

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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da troppi anni il Corridoio Tirre-nico, è stato al centro di un dibattito senzafine, con particolare riferimento alla trattaGrosseto-Capalbio-Civitavecchia;

il territorio maremmano necessitadi interventi urgenti per l’ammoderna-mento di una infrastruttura che presentagravi criticità in ordine alla sicurezzastradale. Frequenti incidenti, anche mor-tali, rendono la realizzazione dell’operanon più procrastinabile,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lostanziamento di opportune risorse, alcompletamento stradale del Corridoio Tir-renico attraverso l’adeguamento della SS1Aurelia, e in particolare alla messa insicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a prevedere l’affidamento ad Anasdel progetto esecutivo dell’infrastrutturaviaria, per la realizzazione di una mo-derna superstrada, con le complanari ed inecessari collegamenti stradali.

9/2325-AR/101. Ripani, Battilocchio,Ferri, Silli, D’Ettore, Rotelli, Rixi, Mu-sella, Lolini, Baldini, Lollobrigida, Ver-sace.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di-sposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

tra le disposizioni recate alcuneriguardano il personale delle pubblicheamministrazioni e, nello specifico il per-sonale del Sistema sanitario nazionale;

l’articolo 5-bis del decreto in esamedetta norme in materia di medici specia-lizzandi e dirigenti medici del Serviziosanitario nazionale;

l’articolo 20 del decreto legislativon. 75 del 2017 reca norme in materia disuperamento del precariato nelle pubbli-che amministrazioni e il comma 11-bisinterviene in materia di precariato nel-l’ambito del Servizio sanitario nazionale;

la formulazione vigente del comma11-bis non tiene pienamente conto dellepeculiarità della professione medica e nonsembra riuscire a garantire adeguatamenteil merito professionale, garantendo in viaprioritaria le stabilizzazioni rispetto aiconcorsi pubblici e di fatto impedendo amedici già di ruolo l’accesso a specialità inpossesso dei requisiti richiesti dalla leggeper titoli e servizio, e quindi del requisitodi professionalità necessaria richiamatodal medesimo articolo 20,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rivedere i cri-teri previsti per il personale medico perl’accesso alla specialità oggetto di stabiliz-zazione ai sensi dell’articolo 20 del decretolegislativo n. 75 del 2017, prevedendone lapossibilità di accesso anche per il perso-nale medico di ruolo in altra disciplinapresso la medesima amministrazione.

9/2325-AR/102. Germanà.

La Camera,

premesso che:

l’attuale comma 547, lettera a), del-l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n. 145 – Bilancio di previsione dello Statoper l’anno finanziario 2019 e bilanciopluriennale per il triennio 2019-2021 –stabilisce che i medici e i medici veterinariiscritti all’ultimo anno del corso di for-mazione specialistica nonché, qualoraquesto abbia durata quinquennale, al pe-nultimo anno del relativo corso sono am-messi alle procedure concorsuali per l’ac-cesso alla dirigenza del ruolo sanitarionella specifica disciplina bandita e collo-cati, all’esito positivo delle medesime pro-cedure, in graduatoria separata;

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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tale norma è stata oggetto di mo-difica durante l’esame dell’A.C. 2325(emendamento Governo 5.03 approvatonella seduta del 13 febbraio 2020), stabi-lendo che sono ammessi alle procedureconcorsuali per l’accesso alla dirigenza delruolo sanitario i medici e i medici vete-rinari già a partire dal terzo anno delcorso di formazione specialistica regolar-mente iscritti;

in tal modo si individua una mi-sura razionale per affrontare la crisi deidirigenti nel settore della sanità, in as-senza della quale si aggraverebbero lecondizioni già estremamente difficili in cuiversa il settore sanitario;

considerato che:

vi è una situazione di carenza an-che di farmacisti dirigenti, per far frontea tale crisi è necessario consentire ancheai farmacisti specializzandi in farmaciaospedaliera, regolarmente iscritti, l’ammis-sione alle procedure concorsuali per l’ac-cesso alla dirigenza del ruolo sanitarionella specifica disciplina bandita,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di promuoverel’effettiva equiparazione, nell’accesso alladirigenza del ruolo sanitario, tra medici,medici veterinari, iscritti al corso di for-mazione specialistica, e farmacisti specia-lizzandi in farmacia ospedaliera, al fine dievitare di contribuire ad aggravare le con-dizioni già estremamente difficili in cuiversa il settore sanitario.

9/2325-AR/103. Mandelli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 39 prevede l’adozione dimisure per la riduzione dell’onere deldebito degli enti locali, ristrutturandone ildebito con accollo allo Stato;

il comma 11 estende la possibilitàdi ristrutturazione e accollo ai mutui con-

tratti dalle società partecipate dai comuni,dalle province e dalle città metropolitanea capitale interamente pubblico inclusenell’elenco delle amministrazioni pubbli-che inserite nel conto economico consoli-dato, di cui all’articolo 1, comma 3, dellalegge di contabilità e finanza pubblica(legge n. 196 del 2009), qualora i suddettimutui siano stati contratti per la realiz-zazione di infrastrutture necessarie per ilmiglioramento dei servizi pubblici;

la norma prevede l’impegno del-l’ente a subentrare come controparte allasocietà partecipata in caso di ristruttura-zione dei mutui. In tal caso, ai fini delladeterminazione del limite del 10 per centodi indebitamento di cui all’articolo 204 delTesto unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, si tiene anche conto dellaquota interessi relativa ai mutui ristruttu-rati ai sensi del presente comma;

le disposizioni in esame – a primavista – non sembrano contemplare i casiin cui la società sia a partecipazionepubblica mista regionale-locale, che par-rebbero escluse dalle procedure di ridu-zione dell’onere del debito,

impegna il Governo:

a chiarire se entro il perimetro dellaprevisione rientrino anche le società pub-bliche al cui capitale sociale partecipino,oltre agli enti locali, anche le regioni;

qualora tale fattispecie sia esclusa,nel rispetto del riparto di competenze fraStato e regioni previsto in materia dallaCostituzione, a valutare di estendere l’ap-plicabilità della disposizione del comma 1dell’articolo 39 anche alle società a par-tecipazione pubblica mista regionale e lo-cale.

9/2325-AR/104. Cassinelli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 31 del provvedimento inesame prevede che il contributo attribuito

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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alla regione Sardegna dall’articolo 1,comma 851, della legge di bilancio 2018,finalizzato al ristoro del ritardo nellosviluppo economico dovuto all’insularità,sia riconosciuto alla regione Sardegnaquale acconto dell’accordo siglato il 7novembre 2019 tra Stato e regione inmateria di finanza pubblica e già recepitocon la legge di bilancio 2020;

il punto 10 di tale Accordo prevedel’individuazione di strumenti idonei a ga-rantire la continuità territoriale, marittimae aerea in favore della regione Sardegna acagione della sua condizione di insularità;il comma 867 dell’articolo 1 della la leggedi bilancio 2020 prevede la successivadefinizione dei costi relativi all’insularitànell’ambito di apposito tavolo;

gli eventi sopravvenuti impongonol’accelerazione di tali previsioni: la liqui-dazione di Air Italy non riguarda solo laquestione legata al futuro delle 1.450 per-sone distribuite tra Olbia (550) e Mal-pensa, ma è anche un tassello importantedel mosaico dei trasporti della Sardegna,che a breve non avrà più un vettoreoperante in regime di continuità. Le trattein regime di continuità per Cagliari eAlghero sia quelle riguardanti lo scalo diOlbia, scadranno il 16 aprile 2020;

la continuità territoriale marittimada e per la Sardegna è attualmente disci-plinata da una convenzione per l’eserciziodel collegamento marittimo in regime dipubblico servizio. A luglio 2020 scade laconvenzione per la continuità marittima,attualmente garantita dal gruppo MobyTirrenia. Per la riassegnazione deve esserefatto un nuovo bando ma, poiché i tempisono ridotti, è necessaria una proroga.L’Autorità garante della concorrenza e delmercato ha escluso che si possa procedereal rinnovo della Convenzione con l’attualevettore senza passare tramite gara;

la Sardegna è l’unica regione chenon ha un chilometro di autostrada, hauna rete ferroviaria che per il 90 per centoè composta da un solo binario ed è l’unicaa non avere il metano. Il pesante ritardo

infrastrutturale è aggravato da un regimedi continuità territoriale costantementeprecario,

impegna il Governo:

ad adottare con la dovuta urgenza leiniziative di competenza per accelerare leprocedure riguardanti l’attivazione di unnuovo regime di continuità territorialeaerea da e per la Sardegna;

a prevedere, nell’ambito del quadrofinanziario delineato con la legge di bi-lancio del 2020 e risorse adeguate pergarantire la regolare prosecuzione, in re-gime di proroga, dei servizi di continuitàterritoriale in corso.

9/2325-AR/105. Pittalis, Gagliardi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 24, comma 5-ter, assegnaalla regione Lazio risorse per 1 milione dieuro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e2022 e 5 milioni di euro all’anno dal 2023fino al 2034, a favore del territorio diRoma Capitale, per il perseguimento dianaloghe finalità di miglioramento dellaqualità dell’aria, tenuto conto dell’attualesituazione di incremento del livello dipolveri sottili (PM 10);

il comma 14-sexies dell’articolo 39prevede un vicolo di destinazione di talunerisorse a nuovi investimenti per le finalitàelencate all’articolo 1, comma 134, dellalegge di bilancio 2019 (legge n. 145 del2018), tra le quali gli interventi di viabilitàe per la messa in sicurezza e sviluppo disistemi di trasporto pubblico, anche con lafinalità di ridurre l’inquinamento ambien-tale;

la situazione del trasporto pubblicoe della qualità dell’aria a Roma si sonoparticolarmente aggravate in questi ultimimesi a causa della prolungata chiusura diuna stazione della metropolitana situata inpieno centro, che, oltre a creare un con-siderevole danno all’immagine della città

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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in forza della rilevante attenzione media-tica, anche internazionale, reca un fortedisagio sia ai turisti sia alle persone chelavorano nella zona servita dalla stazioneBarberini, nonché un danno economicoagli esercenti, che hanno chiaramente re-gistrato un netto calo dei flussi di vendita,come denunciato pubblicamente dalla Fie-pet-Confesercenti;

alla chiusura della stazione Barbe-rini si è aggiunta la chiusura di altre duestazioni della linea A della metropolitana,quali Baldo degli Ubaldi e Cornelia. Le trefermate della linea A si trovano in unazona assai strategica e centrale della città,la cui chiusura improvvisa e progressivasta comportando un impatto altamentenegativo in primo luogo sulla vita deicittadini e dei residenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottareidonee misure per migliorare il servizio ela gestione della rete di trasporto pubblicodella città di Roma Capitale, anche al finedi realizzare gli obiettivi illustrati in pre-messa;

a valutare la possibilità di introdurreforme di ristoro dei danni alle attivitàeconomiche insistenti nei pressi delle sta-zioni della metropolitana di Roma, inconsiderazione del prolungarsi della chiu-sura stesse.

9/2325-AR/106. Barelli, Spena.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2, comma 1, del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127, comesostituito dall’articolo 17, comma 1, letteraal del decreto-legge 23 ottobre 2018,n. 119, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede lamemorizzazione elettronica e la trasmis-sione telematica all’Agenzia delle entratedei dati relativi ai corrispettivi giornalieriper i soggetti che effettuano le operazioni

di cui all’articolo 22 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633;

la memorizzazione e trasmissioneelettronica dei dati e corrispettivi giorna-lieri è efficace a decorrere dal luglio 2019per i soggetti con un volume d’affarisuperiore ad euro 400.000 e a decorreredal gennaio 2020 per i soggetti con volumed’affari inferiore;

l’adeguamento a tale, nuova, formadi controllo centralizzato a carico deipiccoli e medi esercenti, costituisce l’en-nesima forzatura fiscale, ponendo indiscri-minatamente a carico dei contribuenti unulteriore, gravoso onere;

molte piccole imprese operano inzone non raggiunte da adeguata coperturadelle reti internet;

insieme alle norme sulla limita-zione all’uso del contate, tali provvedi-menti, di matrice inquisitoria, possonorappresentare un forte limite allo sviluppodei consumi, già profondamente segnatidalla fase di stagnazione economica che ilpaese sta attraversando,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto inpremessa, l’opportunità di adottare ogniiniziativa normativa di competenza, anched’urgenza, che consenta di rendere effet-tiva per gli esercenti con volume d’affariinferiore a 400.000,00 euro la proroga deitermini di entrata in vigore memorizza-zione elettronica e trasmissione telematicaall’Agenzia delle entrate dei dati relativi aicorrispettivi giornalieri.

9/2325-AR/107. Baratto, Bond, Zucconi,Trancassini.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 28 delprovvedimento in esame incrementa di 6,5milioni di euro per l’anno 2020 la dota-

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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zione finanziaria per il Piano straordina-rio per il Made in Italy, di cui all’articolo30, comma 1, del decreto-legge 12 settem-bre 2014, n. 133;

al fine di valorizzare il Made inItaly agroalimentare, sin dall’atto del suoinsediamento il Ministro dell’agricolturaha annunciato che elemento centrale dellapropria attività in sede di Unione europeaavrebbe riguardato l’etichettatura di ori-gine. Il 27 gennaio 2020 è stata notificataalla Commissione europea la proposta ita-liana relativa a un sistema di etichettaturanutrizionale dei prodotti alimentari, cheha l’obiettivo di costituire un’alternativa alsistema francese del Nutriscore. Il sistemaproposto dall’Italia si basa su un simbolo« a batteria », denominato NutrInformBattery;

nel maggio 2019 la CommissioneEuropea ha dichiarato non conformi aldiritto dell’Unione europea le disposizioniin materia di etichettatura contenute nel-l’articolo 3-bis del « decreto semplifica-zioni » (decreto-legge

n. 135 del 2018, convertito in leggen. 12 del 2019) sull’origine degli alimenti,notificato peraltro in ritardo dall’Italia il 7marzo 2019;

il 1o aprile 2020 entrerà in vigore ilRegolamento di esecuzione (UE) 2018/775della Commissione recante modalità diapplicazione dell’articolo 26, paragrafo 3,del regolamento (UE) n. 1169/2011 delParlamento europeo e del Consiglio rela-tivo alla fornitura di informazioni suglialimenti ai consumatori, per quanto ri-guarda le norme sull’indicazione del paesed’origine o del luogo di provenienza del-l’ingrediente primario;

con « ingrediente primario » si in-tende: « l’ingrediente o gli ingredienti di unalimento che rappresentano più del 50 percento di tale alimento o che sono associatiabitualmente alla denominazione di talealimento dal consumatore e per i qualinella maggior parte dei casi è richiestaun’indicazione quantitativa »;

secondo il Regolamento l’obbligo diesplicitare la provenienza scatterà soltantoper i cibi che si dichiarino « made in Italy »oppure inseriscano sulla confezione il tri-colore. Qualora si configuri, tale obbligo sipotrà assolvere con un generico « origineUe », o « Ue e non Ue ». Negli altri casi, ilproduttore avrà la facoltà di non rivelarela vera origine delle materie prime impie-gate. Ne consegue che dal 1o aprile 2020verrà a cadere la normativa nazionale cherende obbligatorio indicare in etichetta, adesempio sulle confezioni di alimenti comepasta, riso, latte e passata di pomodoro, laprovenienza della materia prima utiliz-zata;

il regolamento non si applica aiprodotti Dop, Igp e Stg (Specialità tradi-zionale garantita) né a quelli a marchioregistrato che a parole o con segnaligrafici, indicano già di per sé la prove-nienza del prodotto. Ciò significa leaziende che falsificano il cibo italianopotranno continuare a vendere indistur-bate proprio grazie al fatto di avere unmarchio registrato che richiama all’Italia;

nel dicembre 2019 in sede di Con-siglio Europeo, il Ministro dell’agricolturaha chiesto slittamento di un anno dell’en-trata in vigore del Regolamento di esecu-zione (UE) 2018/775, presentando inquella sede documento sull’etichettatura diorigine concordato con Italia, Spagna, Por-togallo e Grecia. Secondo notizie riportatedalla stampa, la Francia ha già chiesto unaproroga per i suoi decreti « Origine » cheimpongono l’indicazione di provenienzadel latte e della carne usati in prepara-zioni alimentari;

gli effetti della normativa dell’U-nione Europea sopra descritta sono diamplissima portata e addirittura impon-derabili. Si consideri che gli accordi dilibero scambio che l’Unione Europea stasiglando (Ceta, Mercosur ed altri), in con-nessione con il Regolamento (UE) 2018/775 potrebbero portare alla piena legaliz-zazione e commerciabilità dei prodotti« Italian Sounding ». Si consideri che lapreferenza accordata dai consumatori alla

Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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pasta recante in etichetta la menzione« grano italiano » ha avuto l’effetto di in-nalzare i prezzi pagati all’ingrosso per ilgrano duro di produzione nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni possibile iniziativain sede di Unione europea, per prorogarel’entrata in vigore del Regolamento diesecuzione (UE) 2018/775 della Commis-sione, ai fini di una revisione dello stessoche non danneggi l’agroalimentare ita-liano;

a richiedere la proroga per l’applica-zione delle etichettature d’origine già re-golarmente in essere sul territorio nazio-nale, ai fini della tutela dei consumatori edell’agroalimentare nazionale.

9/2325-AR/108. Spena.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 28 delprovvedimento in esame incrementa di 6,5milioni di euro per l’anno 2020 la dota-zione finanziaria per il Piano straordina-rio per il Made in Italy, di cui all’articolo30, comma 1, del decreto-legge 12 settem-bre 2014, n. 133;

al fine di valorizzare il Made inItaly agroalimentare, sin dall’atto del suoinsediamento il Ministro dell’agricolturaha annunciato che elemento centrale dellapropria attività in sede di Unione europeaavrebbe riguardato l’etichettatura di ori-gine. Il 27 gennaio 2020 è stata notificataalla Commissione europea la proposta ita-liana relativa a un sistema di etichettaturanutrizionale dei prodotti alimentari, cheha l’obiettivo di costituire un’alternativa alsistema francese del Nutriscore. Il sistemaproposto dall’Italia si basa su un simbolo« a batteria », denominato NutrInformBattery;

nel maggio 2019 la CommissioneEuropea ha dichiarato non conformi aldiritto dell’Unione europea le disposizioni

in materia di etichettatura contenute nel-l’articolo 3-bis del « decreto semplifica-zioni » (decreto-legge

n. 135 del 2018, convertito in leggen. 12 del 2019) sull’origine degli alimenti,notificato peraltro in ritardo dall’Italia il 7marzo 2019;

il 1o aprile 2020 entrerà in vigore ilRegolamento di esecuzione (UE) 2018/775della Commissione recante modalità diapplicazione dell’articolo 26, paragrafo 3,del regolamento (UE) n. 1169/2011 delParlamento europeo e del Consiglio rela-tivo alla fornitura di informazioni suglialimenti ai consumatori, per quanto ri-guarda le norme sull’indicazione del paesed’origine o del luogo di provenienza del-l’ingrediente primario;

con « ingrediente primario » si in-tende: « l’ingrediente o gli ingredienti di unalimento che rappresentano più del 50 percento di tale alimento o che sono associatiabitualmente alla denominazione di talealimento dal consumatore e per i qualinella maggior parte dei casi è richiestaun’indicazione quantitativa »;

secondo il Regolamento l’obbligo diesplicitare la provenienza scatterà soltantoper i cibi che si dichiarino « made in Italy »oppure inseriscano sulla confezione il tri-colore. Qualora si configuri, tale obbligo sipotrà assolvere con un generico « origineUe », o « Ue e non Ue ». Negli altri casi, ilproduttore avrà la facoltà di non rivelarela vera origine delle materie prime impie-gate. Ne consegue che dal 1o aprile 2020verrà a cadere la normativa nazionale cherende obbligatorio indicare in etichetta, adesempio sulle confezioni di alimenti comepasta, riso, latte e passata di pomodoro, laprovenienza della materia prima utiliz-zata;

il regolamento non si applica aiprodotti Dop, Igp e Stg (Specialità tradi-zionale garantita) né a quelli a marchioregistrato che a parole o con segnaligrafici, indicano già di per sé la prove-nienza del prodotto. Ciò significa leaziende che falsificano il cibo italiano

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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potranno continuare a vendere indistur-bate proprio grazie al fatto di avere unmarchio registrato che richiama all’Italia;

nel dicembre 2019 in sede di Con-siglio Europeo, il Ministro dell’agricolturaha chiesto slittamento di un anno dell’en-trata in vigore del Regolamento di esecu-zione (UE) 2018/775, presentando inquella sede documento sull’etichettatura diorigine concordato con Italia, Spagna, Por-togallo e Grecia. Secondo notizie riportatedalla stampa, la Francia ha già chiesto unaproroga per i suoi decreti « Origine » cheimpongono l’indicazione di provenienzadel latte e della carne usati in prepara-zioni alimentari;

gli effetti della normativa dell’U-nione Europea sopra descritta sono diamplissima portata e addirittura impon-derabili. Si consideri che gli accordi dilibero scambio che l’Unione Europea stasiglando (Ceta, Mercosur ed altri), in con-nessione con il Regolamento (UE) 2018/775 potrebbero portare alla piena legaliz-zazione e commerciabilità dei prodotti« Italian Sounding ». Si consideri che lapreferenza accordata dai consumatori allapasta recante in etichetta la menzione« grano italiano » ha avuto l’effetto di in-nalzare i prezzi pagati all’ingrosso per ilgrano duro di produzione nazionale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottareogni possibile iniziativa in sede di Unioneeuropea, per prorogare l’entrata in vigoredel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, ai fini di unarevisione dello stesso che non danneggil’agroalimentare italiano;

a valutare l’opportunità di richiederela proroga per l’applicazione delle etichet-tature d’origine già regolarmente in esseresul territorio nazionale, ai fini della tuteladei consumatori e dell’agroalimentare na-zionale.

9/2325-AR/108. (Testo modificato nelcorso della seduta) Spena.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge all’esame dell’Aula,composto da 44 articoli, per un totale di165 commi, appare riconducibile sullabase del preambolo, a tre distinte finalità:la proroga di termini legislativi; l’adozionedi misure organizzative e finanziarie ur-genti in materia di azione delle pubblicheamministrazioni; l’adozione di misure ur-genti in materia di innovazione tecnolo-gica;

l’articolo 22 del presente provvedi-mento prevede all’articolo 1 della leggen. 145 del 2018 il comma 320-bis cheapporta modifiche all’articolo 1 della leggen. 186 del 1982, che disciplina la compo-sizione degli organi di giustizia ammini-strativa; nello specifico oltre alla istitu-zione di una ulteriore sezione del Consi-glio di Stato è rideterminato in tre unitàil numero dei magistrati con qualifica dipresidente di sezione del Consiglio di Statooccorrenti in ciascuna sezione giurisdizio-nale;

la disposizione specifica che re-stano ferme le dotazioni peculiari richiestadalle leggi speciali, ovvero attuative deipertinenti statuti regionali, per il personaledi magistratura del tribunale amministra-tivo regionale di Trento e della sezioneautonoma di Bolzano, nonché per quellodel Consiglio di giustizia amministrativaper la regione siciliana;

con la disposizione appena citata sigenera una disparità tra le regioni in cuiè previsto un adeguamento della giustiziaamministrativa e la regione siciliana chepurtroppo si trova a dover affrontare unaprofonda carenza di organico;

tra l’altro il Presidente del Consi-glio di Giustizia amministrativa per laregione siciliana ha più volte evidenziatoal Presidente del Consiglio di Presidenzadella Giustizia amministrativa la situa-zione di criticità che si sta determinandopresso il CGARS che comporta evidentidifficoltà nell’organizzazione delleudienze;

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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ai sensi del decreto legislativon. 373 del 2003 l’organico « di diritto » delCGARS contempla quattro giudici « laici »in Sezione giurisdizionale e cinque giudici« laici » in Sezione consultiva designati dalPresidente della Regione: attualmentemancano un giudice laico e in sezioneconsultiva e un giudice laico in sezionegiurisdizionale;

si consideri che, in ciascunaudienza, viene trattata una media di 60-70affari per un totale di una media di120-140 affari al mese: anche ove due soligiudici « laici » riuscissero ad essere pre-senti a tutte le udienze comunque un certonumero di affari non potrebbero esseretrattati ove uno dei due « laici » avesseragioni di astensione;

il CGARS non ha beneficiato deirecenti aumenti di organico disposti per ilConsiglio di Stato e per i Tar; l’organico didiritto dei magistrati togati (pari a sei) èoggettivamente inidoneo, anche in unaideale e ipotetica situazione di organicopieno (che tuttavia nella sostanza, se nonnella forma, non vi è), a garantire unasituazione di equilibrio tra sopravvenienzee definizioni, sicché la situazione dellependenze (nella sezione giurisdizionale) èdestinata ad aumentare e allo stato l’unicostrumento per impedire tale aumento èquello del piano straordinario di smalti-mento dell’arretrato è a rischio di insuc-cesso (o parziale successo) per l’anno2020;

seppur in merito alle norme diattuazione per l’esercizio in Sicilia dellefunzioni spettanti al Consiglio di giustiziaamministrativa vi deve essere una proce-dura di previa determinazione da partedella Commissione paritetica, si ravvisa lanecessità di porre rimedio alla situazionedi grave carenza di organico in cui versail Consiglio di giustizia amministrativa perla Regione Siciliana;

il fatto di non avere previsto inter-venti volti a correggere la carenza diorganico che affligge da tempo la CGARS

genera una differenza di trattamento e unisolamento della Regione Sicilia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle di-sposizioni richiamate in premessa al finedi adottare le opportune iniziative norma-tive volte ad aumentare l’organico delConsiglio di Giustizia amministrativa perla Regione siciliana di almeno una unità.

9/2325-AR/109. D’Ettore, Bartolozzi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge all’esame dell’Aula,composto da 44 articoli, per un totale di165 commi, appare riconducibile sullabase del preambolo, a tre distinte finalità:la proroga di termini legislativi; l’adozionedi misure organizzative e finanziarie ur-genti in materia di azione delle pubblicheamministrazioni; l’adozione di misure ur-genti in materia di innovazione tecnolo-gica;

l’articolo 22 del presente provvedi-mento prevede all’articolo 1 della leggen. 145 del 2018 il comma 320-bis cheapporta modifiche all’articolo 1 della leggen. 186 del 1982, che disciplina la compo-sizione degli organi di giustizia ammini-strativa; nello specifico oltre alla istitu-zione di una ulteriore sezione del Consi-glio di Stato è rideterminato in tre unitàil numero dei magistrati con qualifica dipresidente di sezione del Consiglio di Statooccorrenti in ciascuna sezione giurisdizio-nale;

la disposizione specifica che re-stano ferme le dotazioni peculiari richiestadalle leggi speciali, ovvero attuative deipertinenti statuti regionali, per il personaledi magistratura del tribunale amministra-tivo regionale di Trento e della sezioneautonoma di Bolzano, nonché per quellodel Consiglio di giustizia amministrativaper la regione siciliana;

con la disposizione appena citata sigenera una disparità tra le regioni in cuiè previsto un adeguamento della giustizia

Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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amministrativa e la regione siciliana chepurtroppo si trova a dover affrontare unaprofonda carenza di organico;

tra l’altro il Presidente del Consi-glio di Giustizia amministrativa per laregione siciliana ha più volte evidenziatoal Presidente del Consiglio di Presidenzadella Giustizia amministrativa la situa-zione di criticità che si sta determinandopresso il CGARS che comporta evidentidifficoltà nell’organizzazione delleudienze;

ai sensi del decreto legislativon. 373 del 2003 l’organico « di diritto » delCGARS contempla quattro giudici « laici »in Sezione giurisdizionale e cinque giudici« laici » in Sezione consultiva designati dalPresidente della Regione: attualmentemancano un giudice laico e in sezioneconsultiva e un giudice laico in sezionegiurisdizionale;

si consideri che, in ciascunaudienza, viene trattata una media di 60-70affari per un totale di una media di120-140 affari al mese: anche ove due soligiudici « laici » riuscissero ad essere pre-senti a tutte le udienze comunque un certonumero di affari non potrebbero esseretrattati ove uno dei due « laici » avesseragioni di astensione;

il CGARS non ha beneficiato deirecenti aumenti di organico disposti per ilConsiglio di Stato e per i Tar; l’organico didiritto dei magistrati togati (pari a sei) èoggettivamente inidoneo, anche in unaideale e ipotetica situazione di organicopieno (che tuttavia nella sostanza, se nonnella forma, non vi è), a garantire unasituazione di equilibrio tra sopravvenienzee definizioni, sicché la situazione dellependenze (nella sezione giurisdizionale) èdestinata ad aumentare e allo stato l’unicostrumento per impedire tale aumento èquello del piano straordinario di smalti-mento dell’arretrato è a rischio di insuc-cesso (o parziale successo) per l’anno2020;

seppur in merito alle norme diattuazione per l’esercizio in Sicilia delle

funzioni spettanti al Consiglio di giustiziaamministrativa vi deve essere una proce-dura di previa determinazione da partedella Commissione paritetica, si ravvisa lanecessità di porre rimedio alla situazionedi grave carenza di organico in cui versail Consiglio di giustizia amministrativa perla Regione Siciliana;

il fatto di non avere previsto inter-venti volti a correggere la carenza diorganico che affligge da tempo la CGARSgenera una differenza di trattamento e unisolamento della Regione Sicilia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di valutare glieffetti applicativi delle disposizioni richia-mate in premessa al fine di adottare leopportune iniziative normative volte adaumentare l’organico del Consiglio di Giu-stizia amministrativa per la Regione sici-liana di almeno una unità.

9/2325-AR/109. (Testo modificato nelcorso della seduta) D’Ettore, Bartolozzi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto recaanche disposizioni in merito a finanzia-menti concessi a case editrici, associazionied enti operanti nel settore della diffu-sione di conoscenza storica;

alcune case editrici si sono carat-terizzate per la pubblicazione di libri distampo riduzionista, giustificazionista e fi-nanche negazionista, propagandando leloro tesi anche in convegni ed eventipubblici talvolta ospitati in sedi istituzio-nali per lo più nei giorni immediatamenteprecedenti la celebrazione del Giorno delRicordo;

inoltre, in più occasioni le dirama-zioni locali dell’Anpi (Associazione Nazio-nale Partigiani d’Italia) si sono distinte perprese di posizioni di parte, lesive dellaverità storica, viziate dall’appartenenzaideologica;

Atti Parlamentari — 118 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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per citare alcuni esempi, nel mesedi gennaio 2019 sul sito della sezione Anpidi Rovigo è apparsa la seguente dichiara-zione: « sarebbe bello spiegare ai ragazzidelle medie che le foibe le hanno inventatei fascisti, sia come sistema per far sparirei partigiani jugoslavi, che come invenzionestorica. Tipo la vergognosa fandonia dellafoiba di Basovizza », mentre nel gennaioscorso la delegazione Anpi di Lecce si èopposta all’intitolazione di una via allamedaglia d’oro Norma (fossetto definen-dola « presunta vittima delle foibe »;

è il caso di ricordare come dal2004 la Repubblica italiana « riconosce il10 febbraio quale “Giorno del ricordo” alfine di conservare e rinnovare la memoriadella tragedia degli italiani e di tutte levittime delle foibe »;

è in vigore un protocollo d’intesatra Ministero dell’istruzione e della ricercae Associazione Nazionale Partigiani d’Ita-lia intitolato « Offrire alle istituzioni sco-lastiche di ogni ordine e grado un sostegnoalla formazione storica, dalla documenta-zione alla ricerca, per lo sviluppo di unmodello di cittadinanza attiva »;

l’accordo prevede la costituzione diun Comitato Tecnico-Scientifico pariteticocomposto da tre rappresentanti del Miur ealtrettanti dell’Anpi deputato a pianificaregli interventi necessari alla realizzazionedegli obiettivi indicati nel protocollo;

il Miur si impegna a stanziare lerisorse finanziarie necessarie alla realiz-zazione del Piano annuale di attività ap-provato dal Comitato Tecnico-Scientifico;

appare inopportuno che il Miurdeleghi ad una associazione che per largaparte non riconosce il dramma delle foibee del popolo dalmata giuliano la promo-zione nelle scuole degli ideali di democra-zia, libertà, solidarietà e pluralismo cul-turale;

appare più in generale inopportunoche qualunque finanziamento pubblico siariconosciuto ad enti o associazioni cheoffrono nella propria divulgazione della

storia una visione di parte, spesso lesivadella memoria di migliaia di italiani tru-cidati nelle foibe,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché sia revocata ogniforma di finanziamento pubblico concessoa case editrici enti ed associazioni che,anche in contrasto con il contenuto dellenorme istitutive del Giorno del ricordo,negano o minimizzano il dramma dellefoibe.

9/2325-AR/110. Novelli, Bagnasco, Ber-gamini, Bond, Cassinelli, Fiorini,Fitzgerald Nissoli, Giacometto, Mugnai,Nevi, Palmieri, Pettarin, Pittalis, Ruf-fino, Sandra Savino, Squeri, Zanella,Vietina, Ferraioli, Versace, Rizzetto,Gelmini, Bubisutti, Loss, Moschion,Ciaburro, Mollicone, Covolo.

La Camera,

impegna il Governo

a contrastare ogni forma di negazionismoo giustificazionismo della tragedia dellefoibe, che la Repubblica italiana onora nelGiorno del ricordo.

9/2325-AR/110. (Testo modificato nelcorso della seduta) Novelli, Bagnasco,Bergamini, Bond, Cassinelli, Fiorini,Fitzgerald Nissoli, Giacometto, Mugnai,Nevi, Palmieri, Pettarin, Pittalis, Ruf-fino, Sandra Savino, Squeri, Zanella,Vietina, Ferraioli, Versace, Rizzetto,Gelmini, Bubisutti, Loss, Moschion,Ciaburro, Mollicone, Covolo, Serrac-chiani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, nell’am-bito delle misure di proroga di termini inmateria di competenza del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, prevede che le elezioni per il

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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rinnovo dei Comitati degli italiani all’e-stero (COMITES) e le conseguenti elezionidi secondo grado del Consiglio generaledegli italiani all’estero (CGIE), siano rin-viate rispetto alla scadenza prevista del 17aprile 2020, determinata dal combinatodisposto dell’articolo 8 della legge n. 286del 2003 e dell’articolo 8 della legge n. 286del 2003 e dell’articolo 1, comma 323,della legge n. 190 del 2014;

la proroga in oggetto, nel rinviaredi un anno la data per lo svolgimento dellesuddette elezioni, indica un arco tempo-rale talmente ampio – tra il 15 aprile e il31 dicembre 2021 – tale da produrreun’ingiustificabile incertezza sui tempi eun’eccessiva discrezionalità, in relazioneall’indicazione di un termine che richie-derebbe invece una chiara e circoscrittadeterminazione legislativa;

i Comites, organismi di rappresen-tanza delle comunità italiane all’estero,istituiti nel 1985, ed eletti in manieradiretta dai connazionali residenti nellacircoscrizione consolare competente (conalmeno tremila iscritti nel registro Aire),svolgono un importante ruolo di raccordotra la comunità italiana e il consolato, sianell’ambito della tutela dei diritti dei cit-tadini italiani che nell’ambito della pro-mozione di attività utili alla vita sociale eculturale della collettività italiana di rife-rimento;

il voto per il rinnovo dei Comitati,come precisato dalla risposta scritta delGoverno dello scorso 12 dicembre 2019 inCommissione Affari esteri (in risposta aun’interrogazione a mia prima firma n. 5-03147), « avverrà per corrispondenza el’avente diritto che intenda votare dovràesprimere anticipatamente la propria vo-lontà in tal senso presentando un’opzione(cosiddetta “opzione inversa”) »; anche pertali ragioni è necessario che venga indicatocon precisione un appuntamento elettoral-mente particolarmente importante per lenostre numerose comunità all’estero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, consuccessivi provvedimenti anche di natura

attuativa, al fine di fissare la data certaper lo svolgimento delle elezioni dei Co-mites, ossia per il 17 aprile 2021, sensi-bilizzando, altresì, fin da ora le nostrecollettività all’estero, allo scopo di accre-scere la loro partecipazione al voto.

9/2325-AR/111. Fitzgerald Nissoli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, nell’am-bito delle misure di proroga di termini inmateria di competenza del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, prevede che le elezioni per ilrinnovo dei Comitati degli italiani all’e-stero (COMITES) e le conseguenti elezionidi secondo grado del Consiglio generaledegli italiani all’estero (CGIE), siano rin-viate rispetto alla scadenza prevista del 17aprile 2020, determinata dal combinatodisposto dell’articolo 8 della legge n. 286del 2003 e dell’articolo 8 della legge n. 286del 2003 e dell’articolo 1, comma 323,della legge n. 190 del 2014;

la proroga in oggetto, nel rinviaredi un anno la data per lo svolgimento dellesuddette elezioni, indica un arco tempo-rale talmente ampio – tra il 15 aprile e il31 dicembre 2021 – tale da produrreun’ingiustificabile incertezza sui tempi eun’eccessiva discrezionalità, in relazioneall’indicazione di un termine che richie-derebbe invece una chiara e circoscrittadeterminazione legislativa;

i Comites, organismi di rappresen-tanza delle comunità italiane all’estero,istituiti nel 1985, ed eletti in manieradiretta dai connazionali residenti nellacircoscrizione consolare competente (conalmeno tremila iscritti nel registro Aire),svolgono un importante ruolo di raccordotra la comunità italiana e il consolato, sianell’ambito della tutela dei diritti dei cit-tadini italiani che nell’ambito della pro-

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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mozione di attività utili alla vita sociale eculturale della collettività italiana di rife-rimento;

il voto per il rinnovo dei Comitati,come precisato dalla risposta scritta delGoverno dello scorso 12 dicembre 2019 inCommissione Affari esteri (in risposta aun’interrogazione a mia prima firma n. 5-03147), « avverrà per corrispondenza el’avente diritto che intenda votare dovràesprimere anticipatamente la propria vo-lontà in tal senso presentando un’opzione(cosiddetta “opzione inversa”) »; anche pertali ragioni è necessario che venga indicatocon precisione un appuntamento elettoral-mente particolarmente importante per lenostre numerose comunità all’estero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, consuccessivi provvedimenti anche di naturaattuativa, al fine di fissare la data certaper lo svolgimento delle elezioni dei Co-mites, sensibilizzando, altresì, fin da ora lenostre collettività all’estero, allo scopo diaccrescere la loro partecipazione al voto.

9/2325-AR/111. (Testo modificato nelcorso della seduta) Fitzgerald Nissoli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge all’esame dell’Aula,composto da 44 articoli, per un totale di165 commi, appare riconducibile sullabase del preambolo, a tre distinte finalità:la proroga di termini legislativi; l’adozionedi misure organizzative e finanziarie ur-genti in materia di azione delle pubblicheamministrazioni; l’adozione di misure ur-genti in materia di innovazione tecnolo-gica;

nel corso dell’esame in sede refe-rente è stato introdotto all’articolo 1 delpresente provvedimento il comma 5-bische autorizza la proroga al 30 giugno 2021delle graduatorie dei concorsi per l’assun-zione di personale dell’amministrazione

giudiziaria con la qualifica di assistentegiudiziario, già inserite nei piani assunzio-nali approvati e finanziati per il triennio2019-2021;

la norma appena citata non risolvela problematica che affligge gli idoneiassistenti giudiziari la cui graduatoria èstata approvata il 14 novembre 2017 aseguito del concorso indetto dal Ministerodella Giustizia nel novembre 2016;

al contrario, l’emendamento 18.016presentato dalla proponente del presenteatto di indirizzo, trasversalmente condivisoda tutti i partiti sia di opposizione che dimaggioranza, con il quale si prevedeval’immissione immediata di 837 nuove unitànegli uffici giudiziari, ha visto dapprimaparere contrario, per poi essere accanto-nato e successivamente bocciato;

in questo modo la maggioranza hadeclassato il beneficio che apporterebberole unità appena citate, già disponibili, inuffici giudiziari il cui lavoro è fortementecompromesso dalle carenze di personaleamministrativo e tra l’altro, qualora laproposta emendativa fosse stata appro-vata, non avrebbe apportato alcun onereaggiuntivo dato che le suddette unità sonointeramente autorizzate e finanziate apartire dall’anno 2019;

sulle giustificazioni poste alla basedi tale bocciatura, viene riportato nei re-soconti ufficiali di seduta delle commis-sioni riunite, I Affari Costituzionali e VBilancio della Camera dei deputati, del 10gennaio, l’intervento della Sottosegretariadi Stato per l’Economia e le FinanzeOn. Laura Castelli, portavoce del Movi-mento 5 Stelle, la quale dichiara come:« l’emendamento del Governo, che garan-tisce un ampio numero di assunzioni,risponda efficacemente ai problemi di ca-renza del personale che, sottolinea, nonsono nati oggi. Fa presente che la Ragio-neria generale dello Stato non è favorevoleall’incremento del personale al di sopradella dotazione organica e che l’emenda-mento del Governo dispone una proroga,che consente lo scorrimento delle gradua-torie. »;

Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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si tratta di giustificazioni piuttostoinfondate poiché le assunzioni soprannu-merarie proposte incidono solo sul profiloprofessionale e sull’area di appartenenza enon modificano la dotazione organicacomplessiva del dipartimento;

le assunzioni soprannumerariesono altresì contemplate dal Codice diDiritto Amministrativo, vi è giurispru-denza in merito, e non apportano alcunavarianza di spesa in quanto prevedono lamessa in indisponibilità di altrettanti postiall’interno dell’area con sblocco delle in-disponibilità ed assorbimento delle posi-zioni soprannumerarie per effetto dellecessazioni a venire ed assorbimento totale,che stando ad alcune stime, avverrebbe traluglio e agosto del corrente anno, primache le procedure concorsuali indette, oancora da indire, dal Ministero della giu-stizia, possano concludersi,

impegna il Governo

a procedere tempestivamente all’assun-zione degli 837 idonei al concorso perassistenti giudiziari (G.U. n. 92 del 22novembre 2016) valutando l’opportunità diassumere 800 unità entro giugno 2020 e irestanti 37 entro dicembre 2020.

9/2325-AR/112. Bartolozzi, Prestigia-como, Silli, Morrone, Cannizzaro, Ferri,D’Ettore, Ferro.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge all’esame dell’Aula,composto da 44 articoli, per un totale di165 commi, appare riconducibile sullabase del preambolo, a tre distinte finalità:la proroga di termini legislativi; l’adozionedi misure organizzative e finanziarie ur-genti in materia di azione delle pubblicheamministrazioni; l’adozione di misure ur-genti in materia di innovazione tecnolo-gica;

nel corso dell’esame in sede refe-rente è stato introdotto all’articolo 1 del

presente provvedimento il comma 5-bische autorizza la proroga al 30 giugno 2021delle graduatorie dei concorsi per l’assun-zione di personale dell’amministrazionegiudiziaria con la qualifica di assistentegiudiziario, già inserite nei piani assunzio-nali approvati e finanziati per il triennio2019-2021;

la norma appena citata non risolvela problematica che affligge gli idoneiassistenti giudiziari la cui graduatoria èstata approvata il 14 novembre 2017 aseguito del concorso indetto dal Ministerodella Giustizia nel novembre 2016;

al contrario, l’emendamento 18.016presentato dalla proponente del presenteatto di indirizzo, trasversalmente condivisoda tutti i partiti sia di opposizione che dimaggioranza, con il quale si prevedeval’immissione immediata di 837 nuove unitànegli uffici giudiziari, ha visto dapprimaparere contrario, per poi essere accanto-nato e successivamente bocciato;

in questo modo la maggioranza hadeclassato il beneficio che apporterebberole unità appena citate, già disponibili, inuffici giudiziari il cui lavoro è fortementecompromesso dalle carenze di personaleamministrativo e tra l’altro, qualora laproposta emendativa fosse stata appro-vata, non avrebbe apportato alcun onereaggiuntivo dato che le suddette unità sonointeramente autorizzate e finanziate apartire dall’anno 2019;

sulle giustificazioni poste alla basedi tale bocciatura, viene riportato nei re-soconti ufficiali di seduta delle commis-sioni riunite, I Affari Costituzionali e VBilancio della Camera dei deputati, del 10gennaio, l’intervento della Sottosegretariadi Stato per l’Economia e le FinanzeOn. Laura Castelli, portavoce del Movi-mento 5 Stelle, la quale dichiara come:« l’emendamento del Governo, che garan-tisce un ampio numero di assunzioni,risponda efficacemente ai problemi di ca-renza del personale che, sottolinea, nonsono nati oggi. Fa presente che la Ragio-neria generale dello Stato non è favorevoleall’incremento del personale al di sopra

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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della dotazione organica e che l’emenda-mento del Governo dispone una proroga,che consente lo scorrimento delle gradua-torie. »;

si tratta di giustificazioni piuttostoinfondate poiché le assunzioni soprannu-merarie proposte incidono solo sul profiloprofessionale e sull’area di appartenenza enon modificano la dotazione organicacomplessiva del dipartimento;

le assunzioni soprannumerariesono altresì contemplate dal Codice diDiritto Amministrativo, vi è giurispru-denza in merito, e non apportano alcunavarianza di spesa in quanto prevedono lamessa in indisponibilità di altrettanti postiall’interno dell’area con sblocco delle in-disponibilità ed assorbimento delle posi-zioni soprannumerarie per effetto dellecessazioni a venire ed assorbimento totale,che stando ad alcune stime, avverrebbe traluglio e agosto del corrente anno, primache le procedure concorsuali indette, oancora da indire, dal Ministero della giu-stizia, possano concludersi,

impegna il Governo

a procedere all’assunzione degli 837 idoneial concorso per assistenti giudiziari (G.U.n. 92 del 22 novembre 2016) valutandol’opportunità di assumerli entro dicembre2020.

9/2325-AR/112. (Testo modificato nelcorso della seduta) Bartolozzi, Presti-giacomo, Silli, Morrone, Cannizzaro,Ferri, D’Ettore, Ferro.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge all’esame dell’Aula,composto da 44 articoli, per un totale di165 commi, appare riconducibile sullabase del preambolo, a tre distinte finalità:la proroga di termini legislativi; l’adozionedi misure organizzative e finanziarie ur-genti in materia di azione delle pubbliche

amministrazioni; l’adozione di misure ur-genti in materia di innovazione tecnolo-gica;

il decreto-legge n. 113 del 2018(c.d. decreto sicurezza) ha novellato l’ar-ticolo 93 del codice della strada preve-dendo il divieto a chi ha stabilito laresidenza in Italia da oltre sessanta giornidi circolare con un veicolo immatricolatoall’estero, salvo quanto previsto per talunicasi di leasing, locazione o comodato;

la disposizione appena citata ha difatto colpito una serie di utenti, ed inparticolar modo i lavoratori frontalieri,che per motivi oggettivi sarebbero daescludere dai nuovi obblighi e, quindi,dalle eventuali sanzioni connesse alla loroviolazione;

a tal proposito, al fine di trovareuna soluzione alla problematica per ilavoratori frontalieri che usano il mezzoaziendale per lavoro, il proponente delpresente atto di indirizzo ha presentato aldecreto-legge all’esame dell’Aula l’emenda-mento 13.48, con il quale si prevede ildifferimento dell’applicazione del novel-lato articolo 93 del codice della strada;

la richiamata proposta emendativa,dichiarata ammissibile, è stata respinta nelcorso dell’esame nelle commissioni con-giunte I e V destinando in tal modonumerosi lavoratrici e lavoratori tran-sfrontalieri italiani a rischiare il propriolavoro;

si rammenta, altresì, che nel corsodell’esame del progetto di legge di modi-fica del codice della strada (A.C. 24 eabb.), impantanato da oltre un anno inCommissione Trasporti, è stata approvatauna disposizione correttiva, quale inter-vento promosso in via trasversale a livellopolitico e infine fatto proprio dai Relatoridel provvedimento;

l’approvazione dell’emendamento13.48 avrebbe trovato una immediata so-luzione ai licenziamenti, al blocco di unintero settore lavorativo e alle innumere-voli problematiche che affliggono tutti co-

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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loro che per qualsiasi motivo, anche la-vorativo, sono tenuti a recarsi in territorioitaliano,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente gli opportuniinterventi normativi al fine di risolvere lecriticità riscontrate da una cospicua plateadi utenti della strada, ed in particolarmodo, dai lavoratori frontalieri a seguitodi quanto previsto dall’articolo 93 delcodice della strada, così come novellatodal decreto-legge n. 113 del 2018.

9/2325-AR/113. Mulè, Enrico Borghi,Giachetti, Billi, Fornaro, Di Muro,Butti, Zanella, Schullian, Bagnasco,Fitzgerald Nissoli, Cassinelli, Sisto,Cannizzaro, Sandra Savino, Polverini,Milanato, Parolo, Amitrano, Tripiedi,Colucci, Currò, Ferri, Versace, Bianchi,Schirò, Raffaelli, De Lorenzis, Musella,Fragomeli, Bagnasco, Baratto, Bond.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge all’esame dell’Aula,composto da 44 articoli, per un totale di165 commi, appare riconducibile sullabase del preambolo, a tre distinte finalità:la proroga di termini legislativi; l’adozionedi misure organizzative e finanziarie ur-genti in materia di azione delle pubblicheamministrazioni; l’adozione di misure ur-genti in materia di innovazione tecnolo-gica;

il decreto-legge n. 113 del 2018(c.d. decreto sicurezza) ha novellato l’ar-ticolo 93 del codice della strada preve-dendo il divieto a chi ha stabilito laresidenza in Italia da oltre sessanta giornidi circolare con un veicolo immatricolatoall’estero, salvo quanto previsto per talunicasi di leasing, locazione o comodato;

la disposizione appena citata ha difatto colpito una serie di utenti, ed inparticolar modo i lavoratori frontalieri,che per motivi oggettivi sarebbero da

escludere dai nuovi obblighi e, quindi,dalle eventuali sanzioni connesse alla loroviolazione;

a tal proposito, al fine di trovareuna soluzione alla problematica per ilavoratori frontalieri che usano il mezzoaziendale per lavoro, il proponente delpresente atto di indirizzo ha presentato aldecreto-legge all’esame dell’Aula l’emenda-mento 13.48, con il quale si prevede ildifferimento dell’applicazione del novel-lato articolo 93 del codice della strada;

la richiamata proposta emendativa,dichiarata ammissibile, è stata respinta nelcorso dell’esame nelle commissioni con-giunte I e V destinando in tal modonumerosi lavoratrici e lavoratori tran-sfrontalieri italiani a rischiare il propriolavoro;

si rammenta, altresì, che nel corsodell’esame del progetto di legge di modi-fica del codice della strada (A.C. 24 eabb.), impantanato da oltre un anno inCommissione Trasporti, è stata approvatauna disposizione correttiva, quale inter-vento promosso in via trasversale a livellopolitico e infine fatto proprio dai Relatoridel provvedimento;

l’approvazione dell’emendamento13.48 avrebbe trovato una immediata so-luzione ai licenziamenti, al blocco di unintero settore lavorativo e alle innumere-voli problematiche che affliggono tutti co-loro che per qualsiasi motivo, anche la-vorativo, sono tenuti a recarsi in territorioitaliano,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente gli opportuniinterventi normativi al fine di risolvere lecriticità riscontrate da una cospicua plateadi utenti della strada, ed in particolarmodo, dai lavoratori frontalieri e dai re-sidenti di Campione d’Italia a seguito diquanto previsto dall’articolo 93 del codice

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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della strada, così come novellato dal de-creto-legge n. 113 del 2018.

9/2325-AR/113. (Testo modificato nelcorso della seduta) Mulè, Enrico Borghi,Giachetti, Billi, Fornaro, Di Muro,Butti, Zanella, Schullian, Bagnasco,Fitzgerald Nissoli, Cassinelli, Sisto,Cannizzaro, Sandra Savino, Polverini,Milanato, Parolo, Amitrano, Tripiedi,Colucci, Currò, Ferri, Versace, Bianchi,Schirò, Raffaelli, De Lorenzis, Musella,Fragomeli, Bagnasco, Baratto, Bond.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame con-tiene disposizioni urgenti in materia diproroga di termini legislativi, anche inmateria di giustizia;

sarebbe stato essenziale inserire traqueste anche il differimento dei termini dientrata in vigore delle nuove disposizioniin materia di prescrizione del reato, in-trodotte dall’articolo 1, comma 1, le lettered), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3;

le citate disposizioni in materia diprescrizione erano state approvate all’in-terno della c.d. « legge anticorruzione »,prevedendo un diverso termine di entratain vigore (1o gennaio 2020) con il tacitoaccordo di realizzare (entro tale termine)un intervento riformatore del codice diprocedura penale volto alla drastica ridu-zione della durata dei processi in Italia,intendendo così marginalizzare l’impattoconcreto delle modifiche di cui agli articoli157, 159 e 160 del codice penale;

è noto – quindi – come l’entrata invigore « differita » della riforma trovava lapropria ratio nella necessità di elaborareuna più complessiva riforma della giustiziain grado di affrontare in maniera strut-turale il problema dell’irragionevole du-rata dei processi; tuttavia, dall’approva-zione della riforma della prescrizione adoggi, nonostante i diversi annunci, non èancora stata portata all’esame delle Ca-mere alcuna proposta normativa in talsenso;

sono unanimi le critiche degli ad-detti ai lavori rispetto alla riforma dellaprescrizione, così come sono diverse e piùche fondate le perplessità sulla costituzio-nalità della modifica prospettata (il c.d.« lodo Conte-bis »), che prevedrebbe lapossibilità, nella riforma del processo pe-nale, di operare una distinzione tra chi ècondannato in primo grado e chi è statoassolto in primo grado,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, an-che di tipo normativo, volta ad un diffe-rimento dei termini di entrata in vigoredella riforma in materia di prescrizioneintrodotta dalla legge n. 3 del 2019, quan-tomeno fino al 30 giugno 2021, e, in ognicaso, a subordinare l’applicazione dellenuove disposizioni di cui agli articoli 158,159 e 160 del codice penale (sospenden-done quindi, per il momento, l’efficacia)all’entrata in vigore di una riforma orga-nica del codice di procedura penale, inmodo da assicurare la ragionevole duratadei processi.

9/2325-AR/114. Costa, Gelmini, Molli-cone.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 35 del provvedimento inesame, contiene disposizioni in materia diconcessioni autostradali finalizzate a mo-dificare unilateralmente ex lege alcuneclausole della vigente Convenzione Unicadi Autostrade per l’Italia riguardo allarevoca, decadenza o risoluzione, al fine diridurre sensibilmente l’indennizzo daparte dello Stato in caso di revoca dellaconcessione;

con questo articolo 35, il Governoha posto le premesse per poter modificare/revocare unilateralmente il contratto diconcessione riducendo di molto i circa 23miliardi di indennizzo previsti in caso direvoca, andando contro le regole Ue e lastessa normativa italiana, e aprendo la

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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strada a un contenzioso legale che qualchegiurista ha definito la possibile « causa delsecolo »;

le citate norme creano quindi ipresupposti per la revoca, voluta forte-mente da parte della maggioranza di Go-verno, della concessione ad Autostrade perl’Italia (Aspi) a seguito del crollo del ponteMorandi dell’agosto 2018. Crollo imputa-bile a una cattiva manutenzione o a uncattivo monitoraggio delle condizionistrutturali del viadotto, sul quale sonoancora in corso le indagini della magistra-tura, che deve accertare le responsabilitàdella catena di comando della SocietàAutostrade per l’Italia (Aspi);

da troppi mesi, l’esecutivo e leforze di maggioranza che lo sostengono,non riescono ad avere una posizione co-mune: il ministro delle Infrastrutture eTrasporti, aveva dichiarato che le decisionidel caso verranno condivise con il premiere con i ministri, e che Aspi può evitare larevoca della concessione e può farlo seabbassa i pedaggi in modo consistente. Peril M5S l’unica strada è invece solamentequella della revoca, e che « è giusto che iBenetton perdano i loro profitti ». PerMatteo Renzi « fare leggi improvvisate chefanno fuggire gli investitori internazionaliè un autogol ». Nel frattempo il PremierConte ha dichiarato più volte, che si staper chiudere questo dossier; premesso ov-viamente che se qualcuno in Autostradeha sbagliato, pagherà per le sue negli-genze, la possibilità di revoca unilateraledella concessione per Autostrade, avrebbeun fortissimo impatto negativo sui 7.000lavoratori di Aspi in Italia, e anche suimiliardi di investimenti programmati sulleautostrade per i prossimi anni,

impegna il Governo:

a prevedere che le decisioni che ilGoverno intende adottare in materia direvoca o di revisione delle concessioni dicui in premessa, siano preventivamentesottoposte ad un esame approfondito daparte del Parlamento;

a valutare attentamente, in caso diuna decisione di revoca delle concessioni,il più che probabile avvio di contenziosiche potrebbero provocare penali altissime,e l’impatto che detta revoca avrebbe sicu-ramente sugli investimenti programmatisulle autostrade per i prossimi anni, e suicirca settemila lavoratori di Aspi in Italia.

9/2325-AR/115. Gelmini, Mulè, Corte-lazzo, Mandelli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 35 del provvedimento inesame, contiene disposizioni in materia diconcessioni autostradali finalizzate a mo-dificare unilateralmente ex lege alcuneclausole della vigente Convenzione Unicadi Autostrade per l’Italia riguardo allarevoca, decadenza o risoluzione, al fine diridurre sensibilmente l’indennizzo daparte dello Stato in caso di revoca dellaconcessione;

con questo articolo 35, il Governoha posto le premesse per poter modificare/revocare unilateralmente il contratto diconcessione riducendo di molto i circa 23miliardi di indennizzo previsti in caso direvoca, andando contro le regole Ue e lastessa normativa italiana, e aprendo lastrada a un contenzioso legale che qualchegiurista ha definito la possibile « causa delsecolo »;

le citate norme creano quindi ipresupposti per la revoca, voluta forte-mente da parte della maggioranza di Go-verno, della concessione ad Autostrade perl’Italia (Aspi) a seguito del crollo del ponteMorandi dell’agosto 2018. Crollo imputa-bile a una cattiva manutenzione o a uncattivo monitoraggio delle condizionistrutturali del viadotto, sul quale sonoancora in corso le indagini della magistra-tura, che deve accertare le responsabilitàdella catena di comando della SocietàAutostrade per l’Italia (Aspi);

da troppi mesi, l’esecutivo e leforze di maggioranza che lo sostengono,

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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non riescono ad avere una posizione co-mune: il ministro delle Infrastrutture eTrasporti, aveva dichiarato che le decisionidel caso verranno condivise con il premiere con i ministri, e che Aspi può evitare larevoca della concessione e può farlo seabbassa i pedaggi in modo consistente. Peril M5S l’unica strada è invece solamentequella della revoca, e che « è giusto che iBenetton perdano i loro profitti ». PerMatteo Renzi « fare leggi improvvisate chefanno fuggire gli investitori internazionaliè un autogol ». Nel frattempo il PremierConte ha dichiarato più volte, che si staper chiudere questo dossier; premesso ov-viamente che se qualcuno in Autostradeha sbagliato, pagherà per le sue negli-genze, la possibilità di revoca unilateraledella concessione per Autostrade, avrebbeun fortissimo impatto negativo sui 7.000lavoratori di Aspi in Italia, e anche suimiliardi di investimenti programmati sulleautostrade per i prossimi anni,

impegna il Governo:

a prevedere che le decisioni che ilGoverno intende adottare in materia direvoca o di revisione delle concessioni dicui in premessa, siano sottoposte ad unesame approfondito da parte del Parla-mento.

9/2325-AR/115. (Testo modificato nelcorso della seduta) Gelmini, Mulè, Cor-telazzo, Mandelli.

La Camera,

premesso che:

nella Conferenza Stato-Città e Re-gioni del 30 gennaio scorso, il Governo siè impegnato a trovare una soluzione cherendesse non vincolante per i Comunil’applicazione del nuovo metodo tariffariorifiuti (TARI) approvato da Arera con ladelibera n. 443 del 2019 concernente ladeterminazione dei costi efficienti massimidel servizio rifiuti;

detto impegno da parte del Go-verno, nasceva dalla constatazione che le

tariffe dovranno garantire la coperturaintegrale dei « costi efficienti », e questo stacreando forti problemi agli oltre 7 milaComuni che applicano la TARI in quantoi gestori devono redigere un piano econo-mico finanziario (Pef) costruito secondo lanuova metodologia approvata dalla sud-detta Autorità di regolazione. La possibi-lità era quella di individuare un percorsoche, pur non rinviando l’applicazione delnuovo metodo tariffario rifiuti, lo rendessefacoltativo per il 2020;

peraltro, le vigenti nuove disposi-zioni si innestano in un contesto di note-vole diversificazione dei soggetti prepostialla gestione del servizio e di difformeruolo dei comuni nella gestione, con ilrischio di costi di adeguamento non so-stenibili per i comuni stessi nel brevetempo disponibile, a fronte del ravvicinatotermine per la determinazione delle ta-riffe, fissato dalla legge al 30 aprile 2020,

impegna il Governo:

ad adottare, quanto prima, le inizia-tive normative utili volte:

a sospendere per il 2020 l’applica-zione delle sanzioni previste dalla legge incaso di mancata ottemperanza agli obbli-ghi di comunicazione delle informazionirichieste o di adesione ai limiti entro iquali devono essere determinate le tariffedel servizio da parte dei Comuni;

a prevedere la facoltà degli enti ter-ritorialmente competenti (i comuni o leautorità di ambito se costituite ed ope-ranti) di determinare il costo complessivodel servizio rifiuti per il solo 2020 indifformità dai criteri stabiliti dalla delibe-razione ARERA n. 443 del 2019.

9/2325-AR/116. Ruffino.

La Camera,

premesso che:

il comma 986, articolo 1, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge dibilancio 2019), ha escluso per l’anno 2019

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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ai fini dell’accertamento dell’indicatoredella situazione patrimoniale (Isee), nelcalcolo del patrimonio immobiliare, gliimmobili e i fabbricati di proprietà di-strutti o dichiarati non agibili in seguito acalamità naturali;

la suddetta norma, che è ormaiscaduta nel 2019, è estremamente impor-tante, in quanto consente correttamente,di non prendere in considerazione ai finidel calcolo ISEE, ossia quell’indicatore cheserve per valutare e confrontare la situa-zione economica dei nuclei familiari cheintendono richiedere una prestazione so-ciale agevolata, gli immobili distrutti oinagibili,

impegna il Governo

a prorogare, almeno per il 2020, la normadi cui in premessa, che consente di esclu-dere, ai fini dell’accertamento dell’indica-tore della situazione patrimoniale (Isee),nel calcolo del patrimonio immobiliare, gliimmobili di proprietà distrutti o dichiaratiinagibili in seguito a calamità naturali.

9/2325-AR/117. Baldelli, Vietina, Poli-dori, Nevi, Labriola, Calabria, Presti-giacomo, Enrico Borghi, Melilli.

La Camera,

premesso che:

il 18 dicembre 2019 è stato siglatotra Stato e Regioni, l’Accordo sul nuovoPatto per la Salute; a parziale recepimentodi detto Accordo, il provvedimento inesame prevede, tra l’altro, l’ammissionedegli specializzandi al terzo anno di poteraccedere ai concorsi, nonché la possibilitàdi mantenere i medici in servizio nel SSNoltre i 40 anni di servizio effettivo e finoa 70 anni di età. La proroga riguarda imedici ospedalieri e specialisti, sarà subase volontaria e secondo le esigenzeaziendali, e varrà fino a tutto il 2022;

se è vero che si tratta di misurevolte a tamponare la gravissima carenza dipersonale sanitario, è anche vero che,

riguardo alla possibilità di rimanere inservizio fino a 70 anni, e come segnalatodal presidente della Fondazione Gimbe,Nino Cartabellotta, « a dispetto della legge24/2017 sulla sicurezza delle cure, il di-battito non ha tenuto conto né dei poten-ziali rischi per i pazienti, né il fatto che idati di letteratura sulla relazione tra etàdei medici e performance professionalisono contrastanti, quando non decisa-mente allarmanti ». Questa norma di« emergenza » richiederebbe perlomenouna valutazione psico-fisica dei medici cheintendono avvalersene, anche per mini-mizzare i possibili maggiori rischi per ipazienti e aumentare la sicurezza dellecure,

impegna il Governo

a prevedere a integrazione della suddettanorma che consente di mantenere i mediciin servizio fino a 70 anni di età, un obbligoche consenta di valutare le performancefisiche e cognitive dei medici, oltre a unmonitoraggio più stringente degli eventisentinella nelle strutture in cui lavore-ranno.

9/2325-AR/118. Bagnasco, Novelli, Ver-sace, Mugnai, Bond, Brambilla.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame non silimita a prevedere norme di proroga odifferimento termini ma introduce anchemisure di organizzazione delle pubblicheamministrazioni, di innovazione tecnolo-gica, nonché di interpretazione autenticadi norme;

in materia di determinazione deicriteri di distribuzione dei contributi an-nuali destinati al finanziamento delle isti-tuzioni scolastiche non statali, l’introdu-zione del principio del corrispettivo medioper studente quale parametro di riferi-mento per definire la natura commercialeo meno dell’attività didattica svolta dalle

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scuole paritarie è stato introdotto condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 14 giugno 2014;

la definizione di tale criterio condecreto, e non con norma di rango pri-mario, ha determinato l’avvio di numerosicontenziosi e che, con sentenza 10124/2019 è stata proprio la Corte di Cassa-zione, pur non mettendo in discussione ilprincipio, a giudicare inadeguata la naturadello strumento giuridico con il quale si ègiunto a definire la natura non commer-ciale svolta ai fini della contribuzione e dialtre misure di natura fiscale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di definire connorme di rango primario quanto già pre-visto con decreto ministeriale in materia dicriteri di distribuzione dei contributi an-nuali destinati al finanziamento delle isti-tuzioni scolastiche non statali del sistemanazionale di istruzione, di cui alla legge62/2000, al fine di garantire certezza deldiritto e di evitare il riproporsi di situa-zioni di contenzioso, anche in linea conesplicite indicazioni in tal senso dellaCommissione europea.

9/2325-AR/119. Aprea, Palmieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di-sposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

nelle ZES possono essere istituitezone franche doganali intercluse ai sensidel regolamento (UE) n. 952/2013 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 9ottobre 2013, che istituisce il codice do-ganale dell’Unione;

le zone franche sono aree econo-miche, delimitate e recinte, poste all’in-terno di uno Stato Membro, separate a fini

doganali con varchi di ingresso e uscita dalterritorio dell’UE e sottoposte a controlloda parte dell’autorità doganale;

le zone franche nascono, in genere,in aree portuali o aeroportuali, atteso chesvolgono una importante funzione di svi-luppo dei traffici internazionali, facili-tando il transito, la spedizione delle mercie lo svolgimento di attività economiche;

le merci all’interno delle zone fran-che doganali possono essere soggette adulteriori attività industriali, commerciali eservizi dirette alla loro conservazione, pre-sentazione e rivendita o riesportazione,previa comunicazione alle autorità doga-nali competenti. Le zone franche godonodi determinati vantaggi fiscali (sospensionedella fiscalità di confine per le merci nonunionali) per lo svolgimento di attivitàeconomiche. In altri termini, le merciprovenienti da Paesi terzi rispetti a quellidell’UE, non sono sottoposti a dazi doga-nali se successivamente esportati versoaltri Paesi extra UE;

premesso quanto sopra, si rappre-senta che l’articolo 5, comma 1, letteraa-sexies del decreto-legge n. 91 del 2017 esuccessive modificazioni ed integrazioni,introdotto dal decreto-legge 14 dicembre2018, n. 135, convertito dalla Legge 11febbraio 2019, n. 12, prevede che « nelleZES possono essere istituite zone franchedoganali intercluse ai sensi del regola-mento (UE) n. 952/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 9 ottobre2013, che istituisce il codice doganaledell’Unione, e dei relativi atti di delega edi esecuzione. La perimetrazione di dettezone franche doganali è proposta da cia-scun Comitato di indirizzo entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione ed è approvata condeterminazione del direttore dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, da adottareentro sessanta giorni dalla proposta »;

come è noto, i commi 5 e 6 del-l’articolo 4 « Istituzione di zone economi-che speciali » del citato decreto-legge n. 91del 2017 rispettivamente prevedono:

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5. Ciascuna ZES è istituita condecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, da adottare su proposta del Mi-nistro per la coesione territoriale e ilMezzogiorno, se nominato, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, su proposta delle regioni inte-ressate. La proposta è corredata da unpiano di sviluppo strategico;

6. Il soggetto per l’amministrazionedell’area ZES, di seguito « soggetto perl’amministrazione », è identificato in unComitato di indirizzo composto da uncommissario straordinario del Governo,nominato ai sensi dell’articolo 11 dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, che lo pre-siede, dal Presidente dell’Autorità di si-stema portuale, da un rappresentantedella regione, o delle regioni nel caso diZES interregionale, da un rappresentantedella Presidenza del Consiglio dei ministrie da un rappresentante del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti......omissis;

la vigente normativa preclude l’i-stituzione delle predette zone franche do-ganali a quelle Regioni che non hannoancora attivato le ZES e, conseguente-mente, costituito il relativo Comitato d’in-dirizzo;

pertanto, al fine di consentire l’at-tuazione della predetta norma anche neiconfronti delle Regioni il cui Piano diSviluppo Strategico è in corso di appro-vazione da parte della Presidenza delConsiglio dei Ministri, si ritiene opportunoproporre la modifica dell’articolo 5,comma 1, lettera a-sexies), prevedendo,come termine per la presentazione daparte del Comitato d’indirizzo della peri-metrazione di dette zone franche doganali,il biennio successivo all’istituzione delleZES di cui all’articolo 4, comma 5, deldecreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

durante l’esame nelle commissioniI e V, forze della maggioranza hannopresentato, e poi ritirato, un emendamento– poi fatto proprio da Forza Italia – voltoa consentire al Comitato di indirizzo diproporre entro il 31 dicembre 2020 la

perimetrazione delle zone franche doga-nali intercluse ai sensi del regolamento(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 9 ottobre 2013, il cuipiano di sviluppo strategico sia stato pre-sentato dalle regioni proponenti entro il 31dicembre 2019 ed approvate con determi-nazione del direttore dell’Agenzia delledogane e dei monopoli, da adottare entrosessanta giorni dalla proposta,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione, alfine di scongiurare irragionevoli effettidiscriminatori in danno di amministra-zioni che hanno quale unica responsabilitàla continuità amministrativa quanto de-scritto in premessa, adottando ogni inizia-tiva normativa volta a darne seguito.

9/2325-AR/120. Marrocco, Bartolozzi,Prestigiacomo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di-sposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

considerato che, durante l’esamepresso le Commissioni I (Affari costituzio-nali) e V (Bilancio) è stato presentato eammesso l’emendamento classificato conn. 11.66 D’Attis e altri recante disposizioniin materia bancaria;

il decreto-legge n. 59 del 3 maggio2016 (cosiddetto « decreto banche »), con-vertito con la legge 30 giugno 2016, n. 119,ha originariamente previsto l’estensione asette anni – limitatamente agli anni 2016e 2017 – della durata delle prestazionistraordinarie di accompagnamento allapensione (vecchiaia o anticipata), erogatadal Fondo di solidarietà bilaterale delcredito, subordinandone l’applicazione alla

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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successiva emanazione di un decreto in-terministeriale (poi intervenuto con il de-creto 23 settembre 2016, n. 97220);

successivamente, l’articolo 1,comma 234, della legge 11 dicembre 2016,n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha estesoanche agli anni 2018 e 2019 il citatoprolungamento fino a sette anni delladurata dell’assegno straordinario, attri-buendo tale soluzione anche al Fondo disolidarietà del personale del credito coo-perativo (decreto interministerialen. 98998 del 3 aprile 2017);

tali prestazioni, che hanno consen-tito fino ad oggi di gestire le ristruttura-zioni di settore in modo socialmente re-sponsabile, sono interamente finanziatedalle aziende interessate che sopportanol’intero onere sia dell’assegno di sostegnoal reddito che della contribuzione corre-lata e, quindi, senza alcun onere a caricodella finanza pubblica;

attualmente, dunque, la possibilitàdi accedere alle prestazioni straordinarieper una durata di 7 anni è limitata ailavoratori che vi accedono entro il 2019(ultima decorrenza ammessa 1o dicembre2019 con risoluzione del rapporto di la-voro il 30 novembre 2019);

al fine di agevolare ulteriormente ilricambio generazionale, la citata propostaemendativa n. 11.66 era volta ad estenderetale possibilità anche ai lavoratori cheaccedano negli anni 2020 e 2021 alleprestazioni straordinarie dei predettiFondi;

la disposizione citata non incidesulle richiamate ordinarie fonti di finan-ziamento delle prestazioni straordinarie equindi non determina oneri a carico dellafinanza pubblica;

che già in occasione della discus-sione del cosiddetto « decreto-legge BancaPopolare di Bari » è stato approvato conparere favorevole del Governo l’ordine delgiorno 9/2302-A/4 che impegnava il Go-verno « al fine di agevolare ulteriormenteil ricambio generazionale, a valutare l’op-portunità di adottare ogni iniziativa di

competenza finalizzata ad estendere lapossibilità di accesso richiamata in pre-messa anche ai lavoratori che accedanonegli anni 2020 e 2021 alle prestazionistraordinarie dei predetti fondi »,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa dicompetenza finalizzata all’erogazione diun beneficio che concerne non solo lebanche, ma tutti i soggetti che hanno unfondo di solidarietà come anche PosteItaliane S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti.

9/2325-AR/121. D’Attis.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di-sposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

considerato che, durante l’esamepresso le Commissioni I (Affari costituzio-nali) e V (Bilancio) è stato presentato eammesso l’emendamento classificato conn. 11.66 D’Attis e altri recante disposizioniin materia bancaria;

il decreto-legge n. 59 del 3 maggio2016 (cosiddetto « decreto banche »), con-vertito con la legge 30 giugno 2016, n. 119,ha originariamente previsto l’estensione asette anni – limitatamente agli anni 2016e 2017 – della durata delle prestazionistraordinarie di accompagnamento allapensione (vecchiaia o anticipata), erogatadal Fondo di solidarietà bilaterale delcredito, subordinandone l’applicazione allasuccessiva emanazione di un decreto in-terministeriale (poi intervenuto con il de-creto 23 settembre 2016, n. 97220);

successivamente, l’articolo 1,comma 234, della legge 11 dicembre 2016,n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha estesoanche agli anni 2018 e 2019 il citatoprolungamento fino a sette anni delladurata dell’assegno straordinario, attri-

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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buendo tale soluzione anche al Fondo disolidarietà del personale del credito coo-perativo (decreto interministerialen. 98998 del 3 aprile 2017);

tali prestazioni, che hanno consen-tito fino ad oggi di gestire le ristruttura-zioni di settore in modo socialmente re-sponsabile, sono interamente finanziatedalle aziende interessate che sopportanol’intero onere sia dell’assegno di sostegnoal reddito che della contribuzione corre-lata e, quindi, senza alcun onere a caricodella finanza pubblica;

attualmente, dunque, la possibilitàdi accedere alle prestazioni straordinarieper una durata di 7 anni è limitata ailavoratori che vi accedono entro il 2019(ultima decorrenza ammessa 1o dicembre2019 con risoluzione del rapporto di la-voro il 30 novembre 2019);

al fine di agevolare ulteriormente ilricambio generazionale, la citata propostaemendativa n. 11.66 era volta ad estenderetale possibilità anche ai lavoratori cheaccedano negli anni 2020 e 2021 alleprestazioni straordinarie dei predettiFondi;

la disposizione citata non incidesulle richiamate ordinarie fonti di finan-ziamento delle prestazioni straordinarie equindi non determina oneri a carico dellafinanza pubblica;

che già in occasione della discus-sione del cosiddetto « decreto-legge BancaPopolare di Bari » è stato approvato conparere favorevole del Governo l’ordine delgiorno 9/2302-A/4 che impegnava il Go-verno « al fine di agevolare ulteriormenteil ricambio generazionale, a valutare l’op-portunità di adottare ogni iniziativa dicompetenza finalizzata ad estendere lapossibilità di accesso richiamata in pre-messa anche ai lavoratori che accedanonegli anni 2020 e 2021 alle prestazionistraordinarie dei predetti fondi »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ogniiniziativa normativa di competenza fina-

lizzata all’erogazione di un beneficio checoncerne non solo le banche, ma tutti isoggetti che hanno un fondo di solidarietàcome anche Poste Italiane S.p.a. e CassaDepositi e Prestiti.

9/2325-AR/121. (Testo modificato nelcorso della seduta) D’Attis.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 31 del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 162, recante « disposi-zioni urgenti in materia di proroga ditermini legislativi, di organizzazione dellepubbliche amministrazioni, nonché di in-novazione tecnologica » prevede l’attribu-zione nell’anno 2019 alla regione Sardegnadelle risorse previste dall’articolo 1,comma 851, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, per destinarle a titolo di accontoalle finalità di cui al punto 10 dell’Accordosottoscritto tra il Governo e la regioneSardegna in materia di finanza pubblica indata 7 novembre 2019;

tale disposizione soltanto in mi-nima parte affronta la questione legataagli svantaggi derivanti dalla condizioneinsulare della Regione Autonoma dellaSardegna;

tale divario si sta manifestando intutta la sua gravità sul versante dei tra-sporti aerei e marittimi, con il rischio chesi configuri in concreto una situazione diisolamento di una porzione del territorionazionale, con un gravissima lesione deldiritto alla mobilità dei cittadini e coningentissimi danni alle imprese per via deilimiti oggettivi alla libera circolazionedelle merci;

la continuità territoriale aerea, in-fatti, già drasticamente ridotta dallo scel-lerato taglio nel 2014 delle cosiddette« rotte minori » (Bologna, Napoli, Torino eVerona), rischia di essere cancellata deltutto a causa del mancato avvio dellanuova disciplina per le rotte di Roma eMilano;

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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attualmente la continuità territo-riale tra la Sardegna e la penisola èregolata dalla proroga del regime di im-posizione di oneri di servizio pubblico, dicui al decreto ministeriale n. 61 del 2013per gli aeroporti di Cagliari e Alghero e irispettivi collegamenti con Roma e Milano;

per quanto riguarda l’aeroporto diOlbia la continuità è regolata dal decretoministeriale n. 367 del 2018 e dal decretoministeriale n. 140 dell’11 aprile 2019, inseguito all’accettazione degli oneri si ser-vizio senza compensazione da parte di AirItaly:

le disposizioni vigenti, sia quellerelativa alla continuità per Cagliari e Al-ghero sia quelle riguardanti lo scalo diOlbia, scadranno il 16 aprile 2020;

la situazione è aggravata dallamessa in stato di liquidazione della com-pagnia « Air Italy » che oltre a determinareun blocco del servizio di trasporto aereosulle rotte operate da tale vettore hainnescato una vera e propria catastrofe dalpunto vista occupazionale, economico esociale in Sardegna;

tali accorgimenti si sono resi ne-cessari in seguito al mancato varo dellanuova continuità territoriale alla scadenzadi quella entrata in vigore nell’ottobre del2013, in seguito ai ritardi delle decisionipolitiche nella precedente Legislatura re-gionale nonché dai Governi che si sonoavvicendati negli stessi anni e che nonhanno adottato le scelte politiche di com-petenza prima della cessazione degli effettidel decreto che ha dato luogo al regimeattualmente in proroga;

a tale quadro si è aggiunta laresistenza dell’Unione europea riguardo adalcuni profili della nuova continuità ter-ritoriale;

in particolare, come riportato al-tresì nel decreto del Ministro dei trasportin. 140 dell’11 aprile 2019, con nota prot.n. 2494348 del 1o aprile 2019, con la qualela Commissione europea ha richiesto e poiottenuto dalle Autorità italiane il ritiro deibandi di gara relativamente ai collega-

menti aerei onerati da e per gli scali diCagliari e Alghero con gli scali di RomaFiumicino e Milano Linate;

anche in precedenza la trattativacon l’Unione europea si è incagliata sul-l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo1 secondo il quale: « Tale onere è impostoesclusivamente nella misura necessaria agarantire che su tale rotta siano prestatiservizi aerei di linea minimi rispondenti adeterminati criteri di continuità, regola-rità, tariffazione o capacità minima, cui ivettori aerei non si atterrebbero se tenes-sero conto unicamente del loro interessecommerciale »;

l’Unione europea interpreterebbe« servizi minimi » restrittivamente e incontrasto, con l’orientamento della stessaCommissione rischiando di neutralizzarela « ratio » regolamentare, considerandoche un regime di oneri di servizio « mi-nimo » dovrebbe garantire il diritto allamobilità dei cittadini residenti in Sardegnaed essere orientato allo sviluppo economi-co-sociale della regione;

l’articolo 16, paragrafo 1, recita:« Uno Stato membro può imporre oneri diservizio pubblico riguardo ai servizi aereidi linea effettuati tra un aeroporto comu-nitario e un aeroporto che serve unaregione periferica o in via di sviluppoall’interno del suo territorio o una rotta abassa densità di traffico verso un qualsiasiaeroporto nel suo territorio, qualora talerotta sia considerata essenziale per losviluppo economico e sociale della regioneservita dall’aeroporto stesso »;

è oggettivo che per lo sviluppoeconomico e sociale della nostra Regione,che è un’isola, le rotte in questione sianodi vitale importanza. Nel nostro caso, si vaoltre gli aspetti economici perché la postain gioco è garantire a tutti i sardi lapossibilità di spostarsi per ragioni di stu-dio, lavoro, salute: di essere liberi dicircolare al pari degli altri connazionaliitaliani e concittadini europei;

l’articolo 16, paragrafo 2, prevedeinoltre: « Qualora altre modalità di tra-

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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sporto non possano garantire servizi inin-terrotti con almeno due frequenze gior-naliere, gli Stati membri interessati hannola facoltà di prescrivere, nell’ambito deglioneri di servizio pubblico, che i vettoriaerei comunitari che intendono operaresulla rotta garantiscano tale prestazioneper un periodo da precisare, conforme-mente alle altre condizioni degli oneri diservizio pubblico »;

tra gli elementi da valutare, il pa-ragrafo 3, lettera b), indica altresì: « lapossibilità di ricorrere ad altre modalità ditrasporto e dell’idoneità di queste ultime asoddisfare il concreto fabbisogno di tra-sporto, in particolare nel caso in cui iservizi ferroviari esistenti servano la rottaprevista con un tempo di percorrenzainferiore a tre ore e con frequenze suffi-cienti, coincidenze e orari adeguati »;

la Regione Autonoma della Sarde-gna ha già presentato al Governo a no-vembre 2019 un nuovo schema di decretoper poter avviare le trattative con l’Unioneeuropea, necessarie ad avviare i bandi;

occorre un intervento deciso delGoverno a supporto della Regione Auto-noma della Sardegna perché in questaoccasione è proprio l’Italia a dover invo-care il rispetto delle norme e dei principicomunitari,

impegna il Governo:

a intervenire con la dovuta urgenzaper accelerare le procedure riguardantil’attivazione di un nuovo regime di conti-nuità territoriale aerea da e per la Sar-degna;

a porre in essere tutte le azioninecessarie per assicurare una coperturanormativa al periodo intercorrente tra lascadenza dell’attuale proroga e l’entrata invigore della nuova continuità territoriale;

ad assicurare alla Regione Autonomadella Sardegna la leale collaborazione isti-tuzionale necessaria per sostenere davantialla Commissione europea un modello dicontinuità territoriale che rispetti il diritto

alla mobilità dei sardi e che consenta alleimprese operanti nel territorio isolano dicompetere a pari condizioni con le aziendedella Penisola italiana e del Continenteeuropeo in generale;

a garantire uno stabile a adeguatosostegno finanziario alla continuità terri-toriale aerea per le regioni insulari;

a porre in essere tutte le iniziativepolitiche di competenza per affrontare lacrisi generata dalla messa in stato diliquidazione della compagnia « Air Italy ».

9/2325-AR/122. Cappellacci.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di-sposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

l’articolo 11-quater, al comma 7prevede la proroga per l’anno 2019 delledisposizioni di cui all’articolo 9-quater deldecreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, il chesignifica la concessione di interventi diCIGS in deroga, nei limiti della parte nonancora utilizzata delle risorse destinate aipredetti interventi di integrazione salarialea favore delle aree di crisi industrialecomplessa dall’articolo 44, comma 11-bisdel decreto legislativo n. 148 del 2015,come ripartite tra le regioni dai decretiinterministeriali dal decreto ministerialen. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019;

la proroga di tali interventi è di-sposta nel limite massimo di massimo dirisorse utilizzabili pari a 6,2 milioni dieuro;

considerato il numero di imprese edi lavoratori potenzialmente interessati al-l’accesso per un ulteriore annualità agliammortizzatori sociali, sarebbe opportuno

Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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prevedere uno stanziamento più ampio dirisorse da utilizzare,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere lostanziamento di ulteriori risorse da desti-nare agli interventi di cui in premessa.

9/2325-AR/123. Polidori.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca di-sposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

la normativa in materia di tra-sporto pubblico non di linea è regolatadalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21,che nel corso degli anni è stata oggetto dinumerose stratificazioni normative, so-vente tramite interventi di natura estem-poranea e non organica;

tale normativa è stata oggetto direcenti osservazioni formulate dall’Auto-rità Garante della Concorrenza e del Mer-cato (AGCM), nelle quali sono stati for-mulati rilievi critici in ordine a distorsioniconcorrenziali in danno degli operatoriche esercitano attività di noleggio conconducente, distorsioni che a loro volta siripercuotono in maniera conseguenzialesui consumatori;

tra le criticità rilevate da AGCM viè anche quella relativa al fatto che lanormativa vigente non sembra aver tenutodebito conto delle innovazioni verificatesinel settore tecnologico e che hanno giàimposto di fatto una trasformazione nellapercezione del servizio del trasporto pub-blico non di linea che ha superato ladistinzione tra quello di piazza e non dipiazza, senza che tale trasformazione siastata, però, recepita dalla normativa,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere unarevisione complessiva e organica della nor-mativa relativa al servizio di trasporto

pubblico non di linea finalizzata a garan-tire maggiormente i consumatori sanandole distorsioni concorrenziali attualmentepresenti in danno degli operatori del ser-vizio di noleggio con conducente e, nellemore di tale revisione, a sospendere l’ef-ficacia dell’articolo 29, comma 1-quater,del decreto-legge numero 207 del 2008 edell’articolo 10-bis del decreto-legge nu-mero 135 del 2018.

9/2325-AR/124. Zanella.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

in particolare detto provvedimento,anche a seguito dell’esame in sede refe-rente presso la I (Affari Costituzionali) e V(Commissione) reca sia norme di prorogadi termini legislativi; sia misure organiz-zative, sia norme di natura finanziaria e,in particolare, misure che afferiscono alsettore sanitario e riguardano l’attivitàdelle figure professionali che operano intale ambito;

i lavoratori oggi operanti neglistudi e nelle strutture odontoiatriche inItalia sono circa 80.000;

con l’avvento del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri del 8febbraio 2018 « Individuatorie del profiloprofessionale dell’Assistente di Studioodontoiatrico » pubblicato in Gazzetta Uf-ficiale il 6 aprile 2018, almeno 20.000 fracostoro rischiano la perdita del posto dilavoro. Si tratta di persone che svolgonoda anni mansioni equivalenti a quellepreviste nel Presidente del Consiglio deiministri ma sotto diverso inquadramentocontrattuale rispetto a quanto indicato nelPresidente del Consiglio dei ministri, nonessendo in precedenza stato mai richiestoin questo settore uno specifico inquadra-mento di ruolo rispetto alla mansione

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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effettivamente svolta. La questione è bennota al Ministero della Salute, che sultema ha già provveduto a convocare laconferenza dei servizi per aggiornare ilPresidente del Consiglio dei ministri, cheprevede disposizioni transitorie le cui sca-denze sono previste ad aprile 2020,

impegna il Governo

ad approfondire la questione esposta inpremessa al fine di valutare l’opportunitàdi adottare ogni iniziativa di competenzafinalizzata a prorogare le disposizionitransitorie del Presidente del Consiglio deiministri in questione per almeno 12 mesiulteriori, in modo di consentire agli ufficiministeriali e regionali di poter completareil percorso utile al superamento dei pro-blemi individuati.

9/2325-AR/125. Nevi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

in particolare detto provvedimento,anche a seguito dell’esame in sede refe-rente presso la I (Affari Costituzionali) e V(Commissione) reca sia norme di prorogadi termini legislativi; sia misure organiz-zative, sia norme di natura finanziaria;

durante l’esame del provvedimentoin sede referente sono stati presentatialcuni emendamenti volti a prorogare in-vece l’entrata in vigore di disposizioni inmateria di fruibilità delle detrazioni peroneri relativi a spese mediche, quali l’e-mendamento 10.026 Mandelli;

considerato che la normativa recen-temente introdotta dalla legge di bilancio2020 impone l’obbligo del pagamento conmezzi tracciati per le prestazioni sanitarierese all’interno di strutture private nonconvenzionate con il servizio sanitario na-

zionale, tra cui rientrano anche le visiteodontoiatriche a pena della perdita delledetrazioni IRPEF, il che rischia di crearegravi problemi nella fetta di popolazionepiù anziana del Paese, dovunque nel ter-ritorio nazionale soprattutto nei piccolicentri, considerato che per questa parti-colare fascia di cittadini l’uso del contanteè prassi abituale per qualsiasi sorta dipagamento,

impegna il Governo

ad approfondire gli effetti applicativi dellanormativa richiamata in premessa al finedi valutare l’opportunità di ogni iniziativanormativa finalizzata a prorogare invecel’entrata in vigore di disposizioni conte-nute nella legge di bilancio 2020 in ma-teria di fruibilità delle detrazioni per onerirelativi a spese mediche.

9/2325-AR/126. Giacomoni, Nevi, Man-delli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

in particolare detto provvedimento,anche a seguito dell’esame in sede refe-rente presso la I (Affari Costituzionali) e V(Commissione) reca sia norme di prorogadi termini legislativi; sia misure organiz-zative, sia norme di natura finanziaria;

durante l’esame del provvedimentoin sede referente sono stati presentatialcuni emendamenti volti a prorogare in-vece l’entrata in vigore di disposizioni inmateria di fruibilità delle detrazioni peroneri relativi a spese mediche, quali l’e-mendamento 10.026 Mandelli;

considerato che la normativa recen-temente introdotta dalla legge di bilancio2020 impone l’obbligo del pagamento conmezzi tracciati per le prestazioni sanitarie

Atti Parlamentari — 136 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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rese all’interno di strutture private nonconvenzionate con il servizio sanitario na-zionale, tra cui rientrano anche le visiteodontoiatriche a pena della perdita delledetrazioni IRPEF, il che rischia di crearegravi problemi nella fetta di popolazionepiù anziana del Paese, dovunque nel ter-ritorio nazionale soprattutto nei piccolicentri, considerato che per questa parti-colare fascia di cittadini l’uso del contanteè prassi abituale per qualsiasi sorta dipagamento,

impegna il Governo

ad approfondire gli effetti applicativi dellanormativa richiamata in premessa al finedi valutare l’opportunità di adottare ogniiniziativa normativa finalizzata a proro-gare invece l’entrata in vigore di disposi-zioni contenute nella legge di bilancio2020 in materia di fruibilità delle detra-zioni per oneri relativi a spese mediche.

9/2325-AR/126. (Testo modificato nelcorso della seduta) Giacomoni, Nevi,Mandelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, all’articolo 35,comma 1-ter, reca disposizioni in materiadi autostrada A12 Livorno-Civitavecchia;

il completamento della Orte-Civita-vecchia rappresenta un presupposto infra-strutturale imprescindibile per lo sviluppodel territorio e della stessa Regione, un’o-pera indispensabile per concretizzare leenormi potenzialità del porto di Civitavec-chia e del Litorale nord del Lazio;

Civitavecchia è diventato uno deiprincipali hub commerciali del Mediterra-neo ed è anche il primo scalo crocieristicod’Europa, mentre Orte rappresenta losnodo per collegarsi alla rete autostradale,ma anche a quella ferroviaria dell’altavelocità;

bloccare il completamento dellatrasversale significherebbe condannare il

territorio del viterbese al definitivo isola-mento, considerato che negli ultimi de-cenni non sono stati realizzati né il rad-doppio della Cassia-nord, né il raddoppiodella ferrovia Roma-Viterbo;

il completamento dell’opera, già nel2001 inserita nell’elenco delle infrastrut-ture strategiche, di cui alla delibera CIPEn. 121 del 2001, e individuata anche nellarete TEN-T europea, ed è quindi di fon-damentale importanza per lo sviluppo in-frastrutturale e dei trasporti dell’Italia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ogniiniziativa volta a portare a completamentola realizzazione della trasversale Orte-Civitavecchia, scongiurando la perdita delfinanziamento di 472 milioni di euro.

9/2325-AR/127. Battilocchio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni urgenti in materia di proroghedi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica;

in particolare detto provvedimento,anche a seguito dell’esame in sede refe-rente presso la I (Affari Costituzionali) e V(Commissione) reca sia norme di prorogadi termini legislativi; sia misure organiz-zative, sia norme di natura finanziaria;

l’articolo 1, comma 10, del provve-dimento in esame proroga fino al 31dicembre 2020 la Segreteria tecnica del-l’Osservatorio nazionale sulle condizionidelle persone con disabilità. Gli oneri dellaproroga sono posti a valere sulle risorsedisponibili del bilancio autonomo dellaPresidenza del Consiglio dei ministri. Taledisposizione, finalizzata ad assicurare ilsupporto tecnico necessario allo svolgi-mento dei compiti istituzionali dell’Osser-vatorio nazionale sulla condizione dellepersone con disabilità, di cui all’articolo 3

Atti Parlamentari — 137 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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della legge 3 marzo 2009, n. 18, dispone laproroga fino al 31 dicembre 2020 dellasegreteria tecnica già costituita presso lasoppressa Struttura di missione per lepolitiche in favore delle persone con di-sabilità di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 25 ottobre 2018,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi dellanorma esposta in premessa al fine divalutare l’opportunità di adottare ogni ini-ziativa normativa volta a prorogare per treanni, invece di uno come previsto nelprovvedimento in esame, il funzionamentodella segreteria dell’Osservatorio nazionalesulla condizione delle persone con disabi-lità.

9/2325-AR/128. Versace.

La Camera,

premesso che:

contiene disposizioni urgenti inmateria di proroga di termini legislativi,anche in ambito sanitario;

l’articolo 5, in particolare, disponeuna proroga in materia di quote premialia valere sul Fondo sanitario nazionale2020;

l’ambito sanitario è un tema par-ticolarmente delicato nelle regioni delMezzogiorno;

la legge di stabilità 2015 (leggen. 190 del 2014) all’articolo 1, comma 601,ha modificato, a decorrere dal 2015, l’ar-ticolo 27 del decreto legislativo n. 68 del2011 in materia di pesi da considerare aifini della determinazione del fabbisognosanitario regionale. Secondo quanto stabi-lito dalla suddetta disposizione, a partiredal 2015, le pesature ai fini della deter-minazione del fabbisogno sanitario avreb-bero dovuto essere effettuate con pesidefiniti con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, previa intesa conla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, non piùesclusivamente in relazione alle classi dietà della popolazione regionale residente,ma in base ai criteri di cui all’articolo 1,comma 34, della legge n. 662 del 1996(vale a dire popolazione residente, fre-quenza dei consumi sanitari per età e persesso, tassi di mortalità della popolazione,indicatori relativi a particolari situazioniterritoriali ritenuti utili al fine di definirei bisogni sanitari delle regioni e indicatoriepidemiologici territoriali);

inoltre, nella ripartizione del costoe del fabbisogno sanitario standard perregione, si sarebbe dovuto tenere conto delpercorso di miglioramento per il raggiun-gimento degli standard di qualità a livelloregionale, la cui misurazione avrebbe po-tuto essere effettuata in base al sistema divalutazione della qualità delle cure e del-l’uniformità dell’assistenza in tutte le re-gioni previsto a legislazione vigente dal-l’articolo 30 del citato decreto legislativon. 68 del 2011;

i verbi sono al condizionale perchél’effettiva applicazione del nuovo sistemadi ripartizione del costo e del fabbisognosanitario standard regionale come sopradefinito avrebbe potuto avere luogo solonel caso in cui fosse stata raggiunta l’in-tesa prevista entro il 30 aprile 2015. Incaso contrario, avrebbero continuato adapplicarsi i pesi per classi di età dellapopolazione residente;

purtroppo la normativa citata èstata sempre disattesa: il termine del 30aprile 2015 è trascorso senza che si siaraggiunto un accordo tra i soggetti istitu-zionali richiamati e, di conseguenza, senzache siano stati utilizzati i pesi e i criteriper la definizione nella ripartizione delcosto e del fabbisogno sanitario standardregionale;

la mancata applicazione del dettatonormativo sta penalizzando in modo par-ticolare le regioni a più alta criticitàsociale e con una minore aspettativa divita, specialmente al Sud;

Atti Parlamentari — 138 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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sarebbe quindi stato opportuno atal riguardo prevedere una proroga deltermine entro il quale devono essere de-finiti i pesi con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, previa intesa conla Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano. L’indi-viduazione puntuale dei pesi, per la defi-nizione del fabbisogno sanitario standard,attraverso la riapertura della proroga sca-duta oramai il 30 aprile 2015, produrrebbeuna nuova ripartizione delle risorse sicu-ramente più equa e non discriminante perle aree più deboli del Paese,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di riaprire i ter-mini della proroga scaduta il 30 aprile2015, prevedendo che l’applicazione dellemisure richiamate in premessa, che con-sentono l’individuazione puntuale dei pesiper la definizione del fabbisogno sanitariostandard, produca una effettiva nuova ri-partizione delle risorse che non penalizzile regioni a più alta criticità sociale e conuna minore aspettativa di vita.

9/2325-AR/129. Paolo Russo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame rappre-senta il completamento della Manovraeconomica per il 2020;

in tale ambito occorre rilevare l’im-portanza della relazione sul « Bilancio digenere » riferita al Rendiconto dello Stato2017, che è stata presentata al Parlamentodal ministero dell’Economia nella secondametà del 2018, in tempo utile per forniresupporto alle scelte della legge di bilancio2019;

il citato documento:

ha analizzato i principali divari digenere nell’economia e nella società, pren-dendo in considerazione il mercato del

lavoro; la conciliazione tra vita privata eprofessionale; la tutela del lavoro, la pre-videnza e l’assistenza; l’istruzione e gliinterventi contro gli stereotipi di genere; lapartecipazione ai processi economici, de-cisionali, politici e amministrativi; il con-trasto alla violenza di genere;

ha riassunto l’evoluzione della nor-mativa sulle politiche di genere, conside-rando sia gli atti di tutela o garanzia cheagiscono contro le discriminazioni, sia leazioni positive con l’obiettivo di superareuna situazione di disparità sostanziale trauomini e donne;

ha valutato l’impatto del prelievofiscale e delle principali politiche tributa-rie sul genere, distinguendo tra impattodiretto (che descrive le situazioni in cuiuomini e donne sono trattati differente-mente a causa di specifiche disposizioni dilegge) e indiretto (che si verifica quando,pur in assenza di una disparità normativa,i comportamenti economici e sociali in-dotti dall’imposizione tendono ad avereimplicazioni diverse per uomini e donne);

è opportuno rafforzare tale previ-sione già introdotta dalla legge di conta-bilità e finanza pubblica (196 del 2009) trale norme di completamento della riformadel bilancio dello Stato ed estenderne icontenuti in relazione agli effetti che ge-nera la produzione normativa sui minori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estenderel’applicazione delle disposizioni sul bilan-cio di genere, prevedendo una specificarelazione tecnica di genere da allegare aidisegni di legge Governativi, con partico-lare riguardo a quelli di conversione deidecreti-legge;

a valutare la possibilità di prevedereanaloghe relazioni tecniche sugli impattiche la produzione normativa ha sui mi-nori.

9/2325-AR/130. Bond, Baratto, Baldini.

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

l’articolo 7, del provvedimento inesame, prevede, per il settore culturale,interventi volti a sostenere l’attività, larealizzazione e il restauro del nostro pa-trimonio;

sono infatti previste proroghe rela-tive alle fondazioni lirico-sinfoniche, ilcompletamento del restauro urbanisticorione Sassi di Matera, nonché attivitàdell’Unità « Grande Pompei », un Piano perl’arte contemporanea e un Fondo per larievocazione storica;

per la promozione, il recupero e ilrestauro del patrimonio storico-artistico èopportuno intervenire anche con progettidi sostegno in favore delle tante realtà,presenti sul nostro territorio, che con leproprie azioni realizzano progetti di tu-tela, fruizione, valorizzazione del patrimo-nio culturale e sociale;

tali realtà di intervento sociale vi-vono oggi la crescente difficoltà di soprav-vivenza, aggravata ulteriormente dallecondizioni economiche generali che hannodiminuito le risorse private disponibili edalle norme di finanza pubblica chehanno ridotto le possibilità di utilizzogratuito del patrimonio pubblico e sof-frono l’incertezza e la difformità dellemisure assunte dai diversi enti territorialia proposito del patrimonio pubblico in cuivengono svolte attività sociali da strutture,movimenti e associazioni di volontariato;

tra queste strutture, grande rile-vanza e significato hanno assunto i luoghigestiti dalle associazioni femministe e fem-minili tra le quali le realtà della CasaInternazionale delle Donne;

considerata l’azione meritoria, uni-versalmente riconosciuta, anche a livelloeuropeo, svolta da queste associazioni emovimenti sia nel contrastare le forme diviolenza di genere, sia più in generale nelcombattere le discriminazioni e nel pro-muovere l’autonomia e la libertà delledonne e dunque la necessità di avere

nuove norme generali di riconoscimento evalorizzazione della valore sociale dell’e-sistenza di tali luoghi, dell’azione socialeche vi si svolge e della mole di prestazionie servizi che riescono ad erogare dentropercorsi originali di coinvolgimento e par-tecipazione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di ricono-scere – attraverso opportune iniziativeanche normative – il valore e il rilievopubblico delle attività e dei luoghi gestitidalle associazioni e dai movimenti femmi-nili e femministi anche attraverso il so-stegno dei progetti di tutela, fruizione,valorizzazione del patrimonio culturale esociale, in particolare di quei progetti chesi occupano di pari opportunità e diprevenzione e contrasto alla violenza digenere;

a valutare l’introduzione di forme diriconoscimento del valore economico delleattività e dei servizi svolti dalle realtàpromotrici dei progetti di cui sopra, non-ché a promuovere, per quanto di compe-tenza e laddove possibile, l’utilizzo dell’i-stituto del comodato d’uso gratuito deibeni pubblici destinati a scopi sociali.

9/2325-AR/131. Madia, Boschi, Frego-lent, Muroni, Boldrini, Berlinghieri,Annibali, Bonomo, Braga, Bruno Bos-sio, Campana, Cantini, Carla Cantone,Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi,Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin,Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nar-delli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quar-tapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serrac-chiani, Fassina, Marco Di Maio, Nobili,Fitzgerald Nissoli, Baldini, Noja, Bene-detti, Vizzini, Lattanzio, Zennaro,Frate.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca,all’articolo 1, proroghe in materia di pub-blica amministrazione e nello specifico:

Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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a) al comma 2, lettera a) ecomma 4, lettera a), proroga di termini perle assunzioni in pubbliche amministra-zioni;

b) al comma 2, lettera b), dispo-sizioni in materia di utilizzo temporaneodel contingente di personale in serviziopresso il Dipartimento della funzione pub-blica;

c) al comma 5) proroga di ter-mini per assunzione presso amministra-zioni dello Stato;

l’articolo 6 del provvedimento inesame reca proroghe di termini in materiadi istruzione, università e ricerca,

impegna il Governo

a provvedere, mediante il prossimo prov-vedimento utile, e limitatamente al perso-nale assunto dal Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, a prorogareal 1o gennaio 2021 l’entrata in vigore delledisposizioni di cui all’articolo 7, comma5-bis, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 e a non applicarle per icontratti eventualmente stipulati dalladata del 1o luglio 2019, nell’ottica di unastabilizzazione del personale docente coin-volto.

9/2325-AR/132. Ubaldo Pagano.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca,all’articolo 1, proroghe in materia di pub-blica amministrazione e nello specifico:

a) al comma 2, lettera a) ecomma 4, lettera a), proroga di termini perle assunzioni in pubbliche amministra-zioni;

b) al comma 2, lettera b), dispo-sizioni in materia di utilizzo temporaneodel contingente di personale in serviziopresso il Dipartimento della funzione pub-blica;

c) al comma 5) proroga di ter-mini per assunzione presso amministra-zioni dello Stato;

l’articolo 6 del provvedimento inesame reca proroghe di termini in materiadi istruzione, università e ricerca,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di provvedere,mediante il prossimo provvedimento utile,e limitatamente al personale assunto dalMinistero dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca, a prorogare al 1o gennaio2021 l’entrata in vigore delle disposizionidi cui all’articolo 7, comma 5-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e a non applicarle per i contratti even-tualmente stipulati dalla data del 1o luglio2019, nell’ottica di una stabilizzazione delpersonale docente coinvolto.

9/2325-AR/132. (Testo modificato nelcorso della seduta) Ubaldo Pagano.

La Camera,

premesso che:

l’emendamento all’articolo 8 deldecreto è stato approvato con riformula-zione in data 11 febbraio 2020 in sedereferente delle Commissioni Riunite, au-torizza il Ministero della giustizia, per ilbiennio 2019-2020, a dare attuazione adun programma di interventi, temporaneied eccezionali, finalizzato ad eliminarel’arretrato relativo ai procedimenti di ese-cuzione delle sentenze penali di condanna,nonché ad assicurare la piena efficaciadell’attività di prevenzione e repressionedei reati;

a tal fine, il Ministero è autorizzatoad effettuare assunzioni a tempo determi-nato di durata annuale, fino ad un mas-simo di n. 1095 unità di personale ammi-nistrativo non dirigenziale, anche in so-vrannumero ed in aggiunta alle facoltàassunzionali ordinarie e straordinarie giàpreviste a legislazione vigente;

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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i tirocinanti della giustizia nazio-nali e regionali avendo acquisito, neglianni, specifiche competenze atte a svolgerele funzioni richieste sono in grado disopperire efficacemente alla cronica ca-renza di personale degli uffici giudiziari;

sarebbe dunque opportuno oltreche legittimo considerare lo svolgimento ditali percorsi in modo adeguato, program-mando le specifiche e mirate assunzioninei profili di Ausiliario e di OperatoreGiudiziario per tutti i Tirocinanti dellaGiustizia, nazionali e regionali, viste lecontinue emergenze della Giustizia ita-liana e le carenze di organico, destinate adaggravarsi nei prossimi mesi anche inattuazione della cosiddetta Quota 100, ri-conoscendo una corsia riservata a questopersonale già formato e di grande espe-rienza professionale;

appare quindi opportuno, da unlato, evitare la dispersione del patrimoniodi tali competenze indispensabili per laprosecuzione dei lavori e dall’altra giun-gere nel più breve tempo possibile alladefinizione dei processi senza la necessitàdi formare ulteriormente il personale as-sunto,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità e la necessità digarantire il reclutamento dei Tirocinantidella Giustizia, nazionali e regionali, nonsolo nell’ambito delle assunzioni previstedall’articolo 8 del provvedimento in esame,ma anche nell’ambito di future assunzioninegli organici giudiziari tramite proceduranazionale selettiva parzialmente riservataper soli titoli comprovanti la formazionedi tali lavoratori impiegati negli ufficigiudiziari dal 2010 al 31 dicembre 2019con le mansioni di ausiliari e operatorigiudiziari.

9/2325-AR/133. Ferri, Bruno Bossio,Pezzopane.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame reca numerosedisposizioni volte a garantire la stabiliz-

zazione e il buon funzionamento dellapubblica amministrazione, anche con ri-ferimento alle modalità di reclutamentodel personale dirigenziale;

l’Agenzia delle entrate a partire dal2018 ha avviato, sia direttamente che at-traverso la Scuola nazionale dell’Ammini-strazione (SNA), diverse procedure con-corsuali per il reclutamento di complessivi380 dirigenti;

le tempistiche delle suddette pro-cedure concorsuali si sono rivelate assailunghe e le stesse arriveranno a conclu-sione, con ogni probabilità, tra ulteriori18-36 mesi;

la piena funzionalità dell’Agenzia,nonché l’efficacia della sua azione cherappresenta un aspetto cruciale per labuona gestione della finanza pubblica, nonpuò rischiare di venire inficiata da unagrave carenza di organico dovuta ai lunghitempi di svolgimento dei suddetti concorsi,tanto più in ragione del fatto che essatenderebbe pure a deteriorarsi in ragionedei pensionamenti, medio tempore avve-nuti, del personale in servizio;

la necessità di assicurare il buonfunzionamento dell’Agenzia delle entraterende infatti indispensabile approntare so-luzioni transitorie volte a scongiurare lapossibile compromissione dell’operato del-l’ente gestore dei tributi;

una possibile soluzione, idonea adarrestare il costante diminuire dell’orga-nico dirigenziale dovuto ai naturali pen-sionamenti, potrebbe essere quella di pre-servare l’apparato dirigenziale attualmentein servizio presso l’Agenzia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di approntaremeccanismi volti a garantire all’Agenziadelle entrate, nelle more dell’espletamentodelle correlate procedure concorsuali, lafacoltà di continuare ad avvalersi del per-sonale dirigenziale in servizio anche oltrei limiti dell’età pensionabile, solo laddovedetto personale abbia formulato appositarichiesta in tal senso e vi sia stato parere

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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favorevole della stessa Agenzia, da renderealla luce della particolare esperienza pro-fessionale, nonché dell’efficiente livello deiservizi, garantiti dal richiedente.

9/2325-AR/134. Librandi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevedemisure procedimentali che consentono alDipartimento per la funzione pubblica diaccelerare la capacità assunzionale dellepubbliche amministrazioni nel triennio2020-2022 e autorizzano Formez PA, invia sperimentale, a fornire adeguate formedi assistenza ai piccoli comuni per ilsostegno delle attività fondamentali;

nel decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, recanteinterventi urgenti in favore delle popola-zioni colpite dagli eventi sismici del 2016,sono previste misure per il personale im-piegato in attività emergenziali;

tenuto conto delle oggettive ed ec-cezionali circostanze determinate daglieventi sismici nei Comuni delle zone ter-remotate, per garantire la piena operati-vità degli Uffici Speciali per la Ricostru-zione, si potrebbero destinare le risorsefinanziarie di cui al 6A periodo, delcomma 1, dell’articolo 3 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, qualora non uti-lizzate per i comandi e i distacchi dipersonale delle pubbliche amministrazionidi cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Normegenerali sull’ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbli-che), per le assunzioni con forme contrat-tuali flessibili nel rispetto dell’articolo 36,comma 2, del decreto legislativo n. 165 del2001, al fine di dare continuità alle attivitàin essere per le esigenze strettamentelegate alla ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, an-che in successivi provvedimenti normativi,

una proroga per il personale impiegato neiComuni da ricostruire consentendo l’uti-lizzo delle risorse non utilizzate per l’im-piego di personale con comando e di-stacco.

9/2325-AR/135. Fregolent.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone,tra gli interventi emergenziali, anche laproroga sino al 31 dicembre 2021 il ter-mine di scadenza dello stato di emergenzaconseguente agli eventi sismici del 20 e 29maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombar-dia e Veneto;

con la proroga del suddetto stato diemergenza si dovrebbe prorogare per glienti locali colpiti dal sisma del 20 e 29maggio 2012, anche la sospensione, previ-sta dal comma 456 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, degli onerirelativi al pagamento delle rate dei mutuiconcessi dalla Cassa depositi e prestitiS.p.a.;

per contribuire agli aiuti finanziariper i suddetti comuni bisognerebbe pre-vedere anche una proroga dell’esenzionedall’applicazione dell’imposta municipalepropria dei comuni in stato d’emergenzafino alla definitiva ricostruzione e agibilitàdei fabbricati interessati,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere,anche in successivi provvedimenti norma-tivi, ulteriori interventi emergenziali checomprendano per gli enti colpiti daglieventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 inEmilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

una proroga della sospensione deglioneri relativi al pagamento delle rate deimutui concessi dalla Cassa depositi e pre-stiti S.p.a.;

Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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dell’esenzione dall’applicazione del-l’imposta municipale almeno fino alla de-finitiva ricostruzione e agibilità dei fab-bricati interessati.

9/2325-AR/136. Colaninno.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone,tra gli interventi emergenziali, anche laproroga sino al 31 dicembre 2021 il ter-mine di scadenza dello stato di emergenzaconseguente agli eventi sismici del 20 e 29maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombar-dia e Veneto;

con la proroga del suddetto stato diemergenza si dovrebbe prorogare per glienti locali colpiti dal sisma del 20 e 29maggio 2012, anche la sospensione, previ-sta dal comma 456 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, degli onerirelativi al pagamento delle rate dei mutuiconcessi dalla Cassa depositi e prestitiS.p.a.;

per contribuire agli aiuti finanziariper i suddetti comuni bisognerebbe pre-vedere anche una proroga dell’esenzionedall’applicazione dell’imposta municipalepropria dei comuni in stato d’emergenzafino alla definitiva ricostruzione e agibilitàdei fabbricati interessati,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere,anche in successivi provvedimenti norma-tivi, ulteriori interventi emergenziali checomprendano per gli enti colpiti daglieventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 inEmilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

a valutare l’opportunità di una pro-roga della sospensione degli oneri relativial pagamento delle rate dei mutui concessidalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

a valutare l’opportunità dell’esen-zione dall’applicazione dell’imposta muni-

cipale almeno fino alla definitiva ricostru-zione e agibilità dei fabbricati interessati.

9/2325-AR/136. (Testo modificato nelcorso della seduta) Colaninno.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevedealcune misure di rilievo relative al perso-nale degli uffici giudiziari e al Ministerodella giustizia;

nel corso dell’esame del provvedi-mento in sede referente sono stati appro-vati alcuni emendamenti relativi ad unincremento delle assunzioni al fine di darerisposte alla forte situazione di emergenzain cui versano gli uffici giudiziari;

sono stati approvati una serie diemendamenti che prorogano di ulterioridue anni l’entrata in vigore della norma-tiva sulle nuove modalità dell’esame diabilitazione all’esercizio della professionedi avvocato, prevista dalla legge n. 247 del2012,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, an-che in successivi provvedimenti normativi,una proroga anche per il regime transi-torio previsto dalla legge professionale perl’accesso all’albo speciale dei cassazionisti,per quanti maturino i requisiti secondoquanto previsto dalla normativa previ-gente.

9/2325-AR/137. Occhionero.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame disponela proroga, dal primo luglio 2020 al primogennaio 2022, del termine di cessazionedel regime di tutela del prezzo – cosid-detto regime di « maggior tutela » – per iclienti finali di piccole dimensioni neimercati dell’energia elettrica e del gas;

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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nello specifico, l’articolo 35 del de-creto legislativo n. 93 del 2011 prevede alcomma 2 un regime speciale di tutela perclienti finali civili e PMI connesse in bassatensione che non abbiano scelto un for-nitore sul mercato libero. La Legge Con-correnza, legge n. 124 del 2017, nellospecifico al comma 60 – per l’appuntoprorogato da ultimo dal provvedimento inesame come su richiamato – prevede lafine di tale regime;

considerato che:

la direttiva 2019/944/UE, all’arti-colo 28, prevede che gli Stati membriadottano misure appropriate assicurare aiclienti vulnerabili un’adeguata protezionee che, in questo contesto, ciascuno Statomembro definisce il concetto di clientevulnerabile che può fare riferimento allapovertà energetica e, tra le altre cose, aldivieto di interruzione della fornitura dienergia elettrica a detti clienti nei periodicritici. Il concetto di cliente vulnerabilepuò comprendere i livelli di reddito, laquota del reddito disponibile destinata allespese per l’energia, l’efficienza energeticadelle abitazioni, la dipendenza critica dalleapparecchiature elettriche per motivi disalute, l’età o altri criteri;

alla luce di quanto previsto nellacitata normativa comunitaria, il nostroPaese è chiamato a predisporre idoneemisure di protezione, volte anche allaridefinizione delle tutele destinate in par-ticolar modo ai clienti vulnerabili,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di definire, inprossimi provvedimenti, i criteri per l’in-dividuazione di clienti finali vulnerabili, acui continuare ad applicare il regime dimaggior tutela richiamato in premessa.

9/2325-AR/138. Moretto, Marco DiMaio.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 12 del provvedimentocome emendato in sede referente reca una

ulteriore proroga fino a 30 mesi dellasospensione dei procedimenti amministra-tivi relativi al conferimento di nuovi per-messi di prospezione o di ricerca di idro-carburi, nonché i permessi di prospezioneo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosigià in essere, introdotta dall’articolo 11-terdel decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135, pubblicato in Gazzetta Ufficiale –Serie generale – n. 290 del 14 dicembre2018, coordinato con la legge di conver-sione 11 febbraio 2019, n. 12, recante:« Disposizioni urgenti in materia di soste-gno e semplificazione per le imprese e perla pubblica amministrazione »;

la sospensione ha già comportato ilblocco degli investimenti nelle attivitàupstream nazionali, con un impatto signi-ficativo sull’indotto occupazionale, conconseguenze estreme per alcune aziendeche hanno deciso di rinunciare ai propriprogetti e ai propri investimenti in Italia,con immediata perdita di posto di lavoro;

il ruolo delle fonti di energia tra-dizionale – e in particolare del gas – saràancora necessario per il soddisfacimentodella domanda energetica, sia nella gene-razione elettrica per i consumi di famigliee imprese, sia per l’agricoltura e i tra-sporti, sia per consentire la maturazionedelle tecnologie rinnovabili, come assuntodal Piano Integrato per il Clima e l’Energia2030 e come si desume dagli orientamentidella Commissione europea, ivi compresonel Green New Deal come da COM(2019)640 final;

non è stato reso pubblico lo statodi avanzamento della redazione del Pianoper la transizione energetica sostenibiledelle aree idonee (PiTESAI);

considerato che:

il contributo delle energie domesti-che è imprescindibile per un processo ditransizione energetica realmente sosteni-bile, dal punto di vista economico, am-bientale e tecnologico;

Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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l’approvazione di suddetto emenda-mento recante ulteriore proroga contrad-dice quanto scritto a pagina 9 del PianoNazionale Integrato Energia e Clima in-viato alla Commissione europea e resopubblico a gennaio 2020, in cui si stabi-lisce che entro il 2020 sarà adottato ilPiano per la transizione energetica soste-nibile delle aree idonee (PITESAI);

è stato sinora disatteso l’impegnoassunto dal Governo a coinvolgere glioperatori del settore, a seguito dell’acco-glimento degli Ordini del giorno G/1354/11/6 e 10; G/1354/9/6 e 10; G/1354/10/6 e10 in sede d’esame dell’A.S. 1354,

impegna il Governo:

a convocare immediatamente tutti glistakeholders interessati e in particolare glioperatori del settore upstream le cui atti-vità risultano ulteriormente sospese nellemore dell’adozione del PiTESAI;

ad attivare un’unità per la valuta-zione e le prospettive dello stato degliinvestimenti stranieri e italiani nel settoreupstream;

ad inviare tempestiva comunicazionealla Commissione europea circa la varia-zione delle tempistiche previste per l’ado-zione del PiTESAI rispetto a quanto scrittonella versione definitiva del Piano Nazio-nale Integrato Energia e Clima;

a dare pubblicità dello stato di avan-zamento della redazione Piano per latransizione energetica sostenibile dellearee idonee (PiTESAI) e delle modalità dicoinvolgimento e di partecipazione attivatedai Ministeri coinvolti;

ad effettuare una verifica dell’im-patto della norma sui livelli occupazionalie darne pubblicità in Parlamento.

9/2325-AR/139. Marco Di Maio, Mor.

La Camera,

impegna il Governo:

a convocare immediatamente tutti glistakeholders interessati e in particolare gli

operatori del settore upstream le cui atti-vità risultano ulteriormente sospese nellemore dell’adozione del PiTESAI.

9/2325-AR/139. (Testo modificato nelcorso della seduta) Marco Di Maio, Mor.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca nu-merose disposizioni di proroga e rinvio deitermini per l’entrata in vigore di diverseprevisioni normative, anche al fine diconsentire una corretta implementazionedelle stesse;

negli ultimi anni, il settore dellacomunicazione è stato interessato da di-versi interventi normativi e, tra questi, unodei più incisivi è stato operato dai commi291 e seguenti della legge di bilancio 2020(legge 27 dicembre 2019, n. 160), i qualiprevedono, fra le altre cose, peculiari mo-dalità di contestazione degli eventualimancati pagamenti di fatture dovute aigestori di servizi di pubblica utilità e aglioperatori di telefonia, reti televisive ecomunicazioni elettroniche;

tale riforma pone a carico deglioperatori e dei gestori significativi e gra-vosi processi di adeguamento, anche azien-dale, che oltre ad essere onerosi richie-dono tempi congrui di implementazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di differire l’en-trata in vigore delle nuove modalità dicontestazione del mancato pagamentodelle utenze introdotto dalla legge di bi-lancio 2020, in modo tale da consentireagli operatori e ai gestori un ordinatoadeguamento alla nuova normativa e nonrendere eccessivamente gravoso, per l’in-tero settore, l’adeguamento alla nuova di-sciplina.

9/2325-AR/140. Migliore, Marco DiMaio.

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca nu-merose disposizioni di proroga e rinvio deitermini per l’entrata in vigore di diverseprevisioni normative, anche al fine diconsentire una corretta implementazionedelle stesse;

la normativa sulle cd. visite fiscaliè stato oggetto di profonde trasformazioni,in particolare, ad opera dell’articolo 17della legge 7 agosto 2015, n. 124, la qualeha previsto la riorganizzazione delle fun-zioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per ma-lattia dei dipendenti pubblici, al fine digarantire l’effettività del controllo, conattribuzione all’istituto nazionale dellaprevidenza sociale della relativa compe-tenza e delle risorse attualmente impiegatedalle amministrazioni pubbliche per l’ef-fettuazione degli accertamenti;

l’articolo 18 del decreto legislativon. 75 del 2017 è intervenuto sul temaistituendo un polo unico della malattiafiscale in capo all’INPS per la gestionedelle visite fiscali, ma in attesa dell’entrataa pieno regime di tale polo unico e inquesta fase di attuazione non è statadefinita chiaramente la sorte degli incari-chi dei medici inseriti nelle liste di cuiall’articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge31 agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n. 125, i quali continuano a rappresentaretutt’oggi un elemento imprescindibile delsistema di verifica fiscale, che, come noto,versa in una situazione strutturale di ca-renza di organico,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare,senza soluzione di continuità ad esauri-mento, gli incarichi in essere dei medicifiscali che siano inseriti nelle liste adesaurimento di cui alla legge n. 125 del2013, per la effettuazione, in via priorita-ria, degli accertamenti medico legali suidipendenti pubblici e privati in malattia,

ivi comprese le attività ambulatoriali ine-renti alle medesime funzioni, compresal’attività istruttoria, con un trattamentoeconomico e normativo non inferiore aquello in godimento, anche in ragionedell’importante apporto e dell’esperienzache essi hanno maturato nell’espletamentodelle correlate attività.

9/2325-AR/141. De Filippo, Moretto.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame contieneprevisioni atte a promuovere e sostenereiniziative culturali e, anche, afferenti almondo dello spettacolo e dell’intratteni-mento;

il fenomeno del cosiddetto « secon-dary ticketing » ovvero del bagarinaggio online di biglietti di spettacoli dal vivo, è dacombattere in quanto fenomeno illecito;

secondo una ricerca realizzata daSWG relativa a 8 diversi eventi program-mati tra l’ottobre 2019 e il luglio 2020, èstata registrata un’ampia disponibilità dibiglietti su piattaforme di Secondary Ti-cketing, con prezzi fino a 11 volte supe-riori a quello nominale. L’indagine hapreso in considerazione 3 piattaformespesso ai primi posti dei motori di ricerca;

l’acquisto di biglietti online dallepiattaforme di Secondary Ticketing è con-siderata dal pubblico un’operazione estre-mamente semplice, che richiede pochi mi-nuti, senza avere informazioni su quale siala reale fonte che lo ha messo a disposi-zione;

per ovviare a questo processo, divero e proprio bagarinaggio, il precedentegoverno ha predisposto l’obbligatorietà del« biglietto nominale » inserendo una spe-cifica norma all’articolo 1 della legge 11dicembre 2016, n. 232 di cui ai commi dal545-bis al 545-quinquies;

l’inserimento del nominativo stacreando diversi problemi alle imprese chesi occupano di spettacoli dal vivo e non

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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garantisce la legalità, in quanto i cosiddetti« bagarini », presenti nei luoghi degli eventipossono infatti effettuare attraverso lestrutture informatiche di cui dispongono ilcambio nome e concludere le proprietrattative indisturbati, mentre la compli-cata procedura per cambiare il bigliettointrodotta con la nuova normativa impe-disce di fatto ai consumatori di regalareun biglietto a un familiare, un amico o unparente,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di sospen-dere fino al 31 dicembre 2020 l’efficaciadella normativa sul « biglietto nominale » ead istituire nel corso di tale sospensioneun tavolo tecnico tra MIBACT e operatoriinteressati al fine di valutare gli effettidella stessa anche sul versante del con-trasto al fenomeno del secondary ticketinge per studiare l’opportunità di ricorrere ainuovi strumenti previsti dalla Direttivaeuropea 2455 del 2017 sulle vendite adistanza, con cui vengono approntati ido-nei strumenti atti a contrastare compor-tamenti scorretti posti in essere dagli in-termediari del web.

9/2325-AR/142. Toccafondi, Pettarin.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame contieneprevisioni atte a promuovere e sostenereiniziative culturali e, anche, afferenti almondo dello spettacolo e dell’intratteni-mento;

il fenomeno del cosiddetto « secon-dary ticketing » ovvero del bagarinaggio online di biglietti di spettacoli dal vivo, è dacombattere in quanto fenomeno illecito;

secondo una ricerca realizzata daSWG relativa a 8 diversi eventi program-mati tra l’ottobre 2019 e il luglio 2020, èstata registrata un’ampia disponibilità dibiglietti su piattaforme di Secondary Ti-cketing, con prezzi fino a 11 volte supe-

riori a quello nominale. L’indagine hapreso in considerazione 3 piattaformespesso ai primi posti dei motori di ricerca;

l’acquisto di biglietti online dallepiattaforme di Secondary Ticketing è con-siderata dal pubblico un’operazione estre-mamente semplice, che richiede pochi mi-nuti, senza avere informazioni su quale siala reale fonte che lo ha messo a disposi-zione;

per ovviare a questo processo, divero e proprio bagarinaggio, il precedentegoverno ha predisposto l’obbligatorietà del« biglietto nominale » inserendo una spe-cifica norma all’articolo 1 della legge 11dicembre 2016, n. 232 di cui ai commi dal545-bis al 545-quinquies;

l’inserimento del nominativo stacreando diversi problemi alle imprese chesi occupano di spettacoli dal vivo e nongarantisce la legalità, in quanto i cosiddetti« bagarini », presenti nei luoghi degli eventipossono infatti effettuare attraverso lestrutture informatiche di cui dispongono ilcambio nome e concludere le proprietrattative indisturbati, mentre la compli-cata procedura per cambiare il bigliettointrodotta con la nuova normativa impe-disce di fatto ai consumatori di regalareun biglietto a un familiare, un amico o unparente,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituireun tavolo tecnico tra MIBACT e operatoriinteressati al fine di valutare gli effettidella stessa anche sul versante del con-trasto al fenomeno del secondary ticketinge per studiare l’opportunità di ricorrere ainuovi strumenti previsti dalla Direttivaeuropea 2455 del 2017 sulle vendite adistanza, con cui vengono approntati ido-nei strumenti atti a contrastare compor-tamenti scorretti posti in essere dagli in-termediari del web.

9/2325-AR/142. (Testo modificato nelcorso della seduta) Toccafondi, Pettarin.

Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

l’articolo 10 del provvedimentoreca un complesso di proroghe nelle ma-terie di competenza del Ministero dellepolitiche agricole, alimentari e forestali;

l’articolo 41 reca inoltre disposi-zioni di tutela del made in Italy agroali-mentare;

la legge 20 febbraio 2006, n. 96,reca un’organica disciplina delle attivitàagrituristiche ed in particolare si prevedeall’articolo 2, comma 2, che gli addettidelle strutture agrituristiche sono da con-siderarsi lavoratori agricoli ai fini dellavigente disciplina previdenziale, assicura-tiva e fiscale;

si determina conseguentementeuna lacuna normativa relativamente alladefinizione del rapporto di lavoro in re-lazione al rapporto di connessione traattività agrituristica e attività propria-mente agricole;

si ravvisa inoltre il fatto che lestrutture agrituristiche garantiscono ungrande strumento di occupazione e cre-scita economica, strettamente connessocon le attività agricole e turistiche, inparticolar modo per i territori montani enelle aree interne del Paese, di cui allarecente mozione approvata all’unanimitàproprio in quest’Aula, in data 28 gennaio2020;

tali strutture necessiterebberoquindi di strumenti di semplificazione edincentivi volti a sostenerne l’attività,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, con futuriprovvedimenti normativi, di modificare ladisciplina in tema di attività agrituristicanel senso di specificare che le prestazionilavorative ivi svolte siano da considerarsiagricole anche ai fini della valutazione delrapporto di connessione, oltre che per ladisciplina previdenziale, assicurativa e fi-scale. Inoltre, a prevedere che tale rap-

porto di connessione tra attività agrituri-stica e attività propriamente agricole nonsia condizionato dal tempo di lavoro de-stinato a queste ultime;

a valutare l’opportunità di supportarele attività agrituristiche mediante riduzionifiscali, tra cui a titolo esemplificativo spe-cifiche riduzioni della TARI, nonché di-sposizioni normative di semplificazione, atitolo esemplificativo prevedendo una de-roga per i piccoli agriturismi – singoleunità abitative e meno di 25 posti letto –rispetto all’obbligo di dotarsi di impianti ditipo centralizzato.

9/2325-AR/143. Gadda.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevedeuna serie di disposizioni relative ad alcunespecifiche imposte quali le imposte comu-nali, le accise sui sigari, l’aliquota ridottaper la cedolare secca, ma non si prevedonodisposizioni relative all’imposta sul con-sumo dei manufatti di plastica (plastictax);

la plastic tax entrerà in vigore aluglio 2020 e riguarda i MAC SI, manufattidi singolo impiego, che sono tutti queiprodotti destinati al contenimento, prote-zione, manipolazione o consegna sia dimerci che di prodotti alimentari, anche informa di fogli, pellicole o strisce ad ecce-zione di bioplastiche compostabili e ma-teriali riciclati (oltre a dispositivi medici epackaging di medicinali);

l’imposta dovrà essere pagata dalfabbricante di prodotti MACSI nel terri-torio nazionale, dal soggetto che acquistai MACSI o da chi li cede, qualora iprodotti provenienti da un Paese dell’U-nione Europea siano acquistati da unconsumatore privato e dall’importatore diprodotti MACSI da Paesi terzi;

nel corso dell’esame in sede refe-rente del provvedimento in oggetto il Go-verno ha manifestato la propria intenzione

Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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a convocare nuovamente i tavoli di trat-tativa con le associazioni di categoria sultema della plastic tax onde verificare ipossibili spazi di perfezionamento e rimo-dulazione della citata imposta, la cui en-trata in vigore, rispetto alla tempisticaoriginaria, è stata non a caso differitadall’ultima legge di bilancio, proprio alfine di valutarne appieno i profili appli-cativi,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di dar luogo conurgenza ai sopracitati tavoli di trattativasul tema della plastic tax e di prevedere,anche in successivi provvedimenti norma-tivi, un’ulteriore proroga dell’entrata invigore dell’imposta in oggetto.

9/2325-AR/144. Marattin, Marco DiMaio, D’Alessandro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevedeuna serie di disposizioni relative ad alcunespecifiche imposte quali le imposte comu-nali, le accise sui sigari, l’aliquota ridottaper la cedolare secca, ma non si prevedonodisposizioni relative all’imposta sul con-sumo dei manufatti di plastica (plastictax);

la plastic tax entrerà in vigore aluglio 2020 e riguarda i MAC SI, manufattidi singolo impiego, che sono tutti queiprodotti destinati al contenimento, prote-zione, manipolazione o consegna sia dimerci che di prodotti alimentari, anche informa di fogli, pellicole o strisce ad ecce-zione di bioplastiche compostabili e ma-teriali riciclati (oltre a dispositivi medici epackaging di medicinali);

l’imposta dovrà essere pagata dalfabbricante di prodotti MACSI nel terri-torio nazionale, dal soggetto che acquistai MACSI o da chi li cede, qualora iprodotti provenienti da un Paese dell’U-

nione Europea siano acquistati da unconsumatore privato e dall’importatore diprodotti MACSI da Paesi terzi;

nel corso dell’esame in sede refe-rente del provvedimento in oggetto il Go-verno ha manifestato la propria intenzionea convocare nuovamente i tavoli di trat-tativa con le associazioni di categoria sultema della plastic tax onde verificare ipossibili spazi di perfezionamento e rimo-dulazione della citata imposta, la cui en-trata in vigore, rispetto alla tempisticaoriginaria, è stata non a caso differitadall’ultima legge di bilancio, proprio alfine di valutarne appieno i profili appli-cativi,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di dar luogo conurgenza ai sopracitati tavoli di trattativasul tema della plastic tax.

9/2325-AR/144. (Testo modificato nelcorso della seduta) Marattin, Marco DiMaio, D’Alessandro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevedeuna serie di disposizioni relative ad alcunespecifiche imposte quali le imposte comu-nali, le accise sui sigari, l’aliquota ridottaper la cedolare secca, ma non si prevedonodisposizioni relative all’imposta sulle be-vande zuccherate (sugar tax);

la sugar tax entrerà in vigore ilprimo ottobre 2020 e sarà pari a 10centesimi di euro per litro sopra i 25grammi che equivale a circa 3 centesimiper una lattina da 330 ml con un conte-nuto medio di zuccheri, una cifra ugualea quella applicata in Francia e GranBretagna;

tuttavia il limite di zuccheri soprail quale i produttori pagheranno, ossia 25grammi al litro, è una soglia troppo bassaper spingerli a modificare la ricetta tantoche i produttori che fuori dall’Italia

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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l’hanno ridotta al minimo, infatti, nonsono scesi sotto i 50 grammi al litro;

le aziende produttrici di bevandezuccherate in Italia, come il Gruppo Coca-Cola, ogni anno generano un impatto im-portante sull’economia del Paese, dove lebevande del marchio The Coca-Cola Com-pany vengono prodotte ogni giorno incinque stabilimenti, dal Veneto alla Siciliagrazie ai nostri partner imbottigliatori,Coca-Cola HBC Italia e Sibeg;

il sopra citato Gruppo, che in Italiaimbottiglia anche Fanta e Sprite, vale 813milioni di euro l’anno e impiega 26.000dipendenti;

nel corso dell’esame in sede refe-rente del provvedimento in oggetto il Go-verno ha manifestato la propria intenzionea convocare nuovamente i tavoli di trat-tativa con le associazioni di categoria sultema della sugar tax onde verificare ipossibili spazi di perfezionamento e rimo-dulazione della citata imposta, la cui en-trata in vigore, rispetto alla tempisticaoriginaria, è stata non a caso differitadall’ultima legge di bilancio, proprio alfine di valutarne appieno i profili appli-cativi,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di dar luogo conurgenza ai sopracitati tavoli di trattativasul tema della sugar tax e di prevedere,anche in successivi provvedimenti norma-tivi, un’ulteriore proroga dell’entrata invigore dell’imposta in oggetto.

9/2325-AR/145. D’Alessandro, Marattin,Marco Di Maio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevedeuna serie di disposizioni relative ad alcunespecifiche imposte quali le imposte comu-nali, le accise sui sigari, l’aliquota ridottaper la cedolare secca, ma non si prevedonodisposizioni relative all’imposta sulle be-vande zuccherate (sugar tax);

la sugar tax entrerà in vigore ilprimo ottobre 2020 e sarà pari a 10centesimi di euro per litro sopra i 25grammi che equivale a circa 3 centesimiper una lattina da 330 ml con un conte-nuto medio di zuccheri, una cifra ugualea quella applicata in Francia e GranBretagna;

tuttavia il limite di zuccheri soprail quale i produttori pagheranno, ossia 25grammi al litro, è una soglia troppo bassaper spingerli a modificare la ricetta tantoche i produttori che fuori dall’Italial’hanno ridotta al minimo, infatti, nonsono scesi sotto i 50 grammi al litro;

le aziende produttrici di bevandezuccherate in Italia, come il Gruppo Coca-Cola, ogni anno generano un impatto im-portante sull’economia del Paese, dove lebevande del marchio The Coca-Cola Com-pany vengono prodotte ogni giorno incinque stabilimenti, dal Veneto alla Siciliagrazie ai nostri partner imbottigliatori,Coca-Cola HBC Italia e Sibeg;

il sopra citato Gruppo, che in Italiaimbottiglia anche Fanta e Sprite, vale 813milioni di euro l’anno e impiega 26.000dipendenti;

nel corso dell’esame in sede refe-rente del provvedimento in oggetto il Go-verno ha manifestato la propria intenzionea convocare nuovamente i tavoli di trat-tativa con le associazioni di categoria sultema della sugar tax onde verificare ipossibili spazi di perfezionamento e rimo-dulazione della citata imposta, la cui en-trata in vigore, rispetto alla tempisticaoriginaria, è stata non a caso differitadall’ultima legge di bilancio, proprio alfine di valutarne appieno i profili appli-cativi,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di dar luogo conurgenza ai sopracitati tavoli di trattativasul tema della sugar tax.

9/2325-AR/145. (Testo modificato nelcorso della seduta) D’Alessandro, Ma-rattin, Marco Di Maio.

Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

l’articolo 19-ter, introdotto nelcorso dell’esame in sede referente, inter-viene sulla previsione dell’articolo 50-bisdel cosiddetto decreto-legge fiscale (n. 124del 2019) relativa al pagamento di com-pensi per prestazioni di lavoro straordi-nario per le Forze di polizia e il Corpo deiVigili del fuoco;

la nuova disposizione è finalizzataa ricomprendere anche il pagamento diuna parte delle prestazioni di lavoro stra-ordinario effettuato nell’anno 2019. Vieneinoltre specificato che tali compensi sonocorrisposti al personale interessato se-condo criteri individuati dalle singole am-ministrazioni;

è stato diffuso un « Piano di razio-nalizzazione » della specialità di Poliziastradale sul territorio che prevede la chiu-sura dei distaccamenti di Rocca San Ca-sciano (Forlì-Cesena) e Lugo di Romagna(Ravenna);

la notizia ha destato un forte al-larme sociale nella popolazione dei terri-tori interessati alla chiusura e una mobi-litazione unitaria di tutte le rappresen-tanze sindacali, politiche e territoriali adifesa dei due presidi;

in particolare il presidio di RoccaSan Casciano non rappresenta alcun costoper lo Stato essendo ospitato in un localedi proprietà del Comune e concesso ad usogratuito al distaccamento,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare l’a-dozione definitiva del piano di razionaliz-zazione in oggetto anche al fine di adot-tare tutte le iniziative utili a mantenere invita i presidi di polizia stradale a RoccaSan Casciano e Lugo di Romagna.

9/2325-AR/146. Mor, Marco Di Maio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento reca un com-plesso di disposizioni di proroga in mol-

teplici ambiti di intervento e, in partico-lare, durante l’esame presso le Commis-sioni Affari costituzionali e Bilancio, sonostati presentati molteplici emendamenti intema di commercio;

nello specifico, in tal sede è stataaffrontata la annosa questione del com-mercio ambulante, approntando una pro-posta equilibrata, volta a mettere in sicu-rezza le famiglie aventi come unica fontedi reddito il commercio ambulante;

tale proposta non è stata peraltroapprovata a causa di un mancato accordodelle parti politiche, che ha determinato ildietrofront governativo sul tema,

impegna il Governo

ad elaborare al più presto, di concerto conle organizzazioni di rappresentanza delsettore, un riordino complessivo della nor-mativa in tema di commercio ambulante,che consenta di addivenire ad una solu-zione stabile per il comparto del commer-cio su aree pubbliche, a partire dal puntodi equilibrio che era già stato raggiunto insede parlamentare in occasione dell’esamedella presente legge di conversione.

9/2325-AR/147. Carè, Marco Di Maio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento reca un com-plesso di disposizioni di proroga in mol-teplici ambiti di intervento e, in partico-lare, durante l’esame presso le Commis-sioni Affari costituzionali e Bilancio, sonostati presentati molteplici emendamenti intema di commercio;

nello specifico, in tal sede è stataaffrontata la annosa questione del com-mercio ambulante, approntando una pro-

Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

Page 155: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA …€¦ · 308. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA Atti Parlamentari Camera dei Deputati

posta equilibrata, volta a mettere in sicu-rezza le famiglie aventi come unica fontedi reddito il commercio ambulante;

tale proposta non è stata peraltroapprovata a causa di un mancato accordodelle parti politiche, che ha determinato ildietrofront governativo sul tema,

impegna il Governo

ad elaborare al più presto, di concerto conle organizzazioni di rappresentanza delsettore, un riordino complessivo della nor-mativa in tema di commercio ambulante,che consenta di addivenire ad una solu-zione stabile per il comparto del commer-cio su aree pubbliche.

9/2325-AR/147. (Testo modificato nelcorso della seduta) Carè, Marco DiMaio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’articolo 13reca un complesso di disposizioni di pro-roga in materia di infrastrutture e tra-sporti;

la normativa in materia di tra-sporto pubblico non di linea è regolatadalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21,novellata in maniera non organica con ildecreto-legge n. 135 del 2018, dall’articolo10-bis (misure urgenti in materia di au-toservizi pubblici non di linea), che ripro-duce quasi interamente l’articolo 29,comma 1-quater, del decreto-legge n. 207del 2008;

suddetta normativa è stata oggettodi censure anche da parte delle Autoritàindipendenti (da ultimo, Garante Privacy,AGCM e ART), le quali hanno chiesto alGoverno un ripensamento normativo;

il Garante Privacy, nello specifico,il 16 maggio 2019 ha inviato al Presidentedel Consiglio dei Ministri ed al Ministrodelle Infrastrutture e dei Trasporti unasegnalazione in cui dichiarava che le

norme introdotte sono inidonee a soddi-sfare i criteri espressi nella normativa intema di protezione dei dati personali. Sirilevano in particolare criticità in meritoal c.d. foglio di servizio, passibile di violarela privacy del committente, dovendosi inesso dichiarare gli spostamenti del clienteed i relativi orari. Inoltre tali dati debbonoper legge rimanere diversi giorni a bordovettura anche durante le soste, a rischiofurto o dispersione;

la AGCM sottolinea, da parte sua,come la normativa possa essere discrimi-natoria verso le imprese esercenti il ser-vizio NCC a favore del settore Taxi, ri-chiedendo conseguentemente una riformaorganica e complessiva del settore dellamobilità non di linea. Nelle more, auspica,come intervento di breve periodo, « lamodifica – ovvero l’eliminazione – diquelle norme definitivamente introdottenella legge n. 21 del 1992 dall’articolo10-bis del decreto 135 del 2018, convertitocon la legge 12/2019, idonee a mantenereo addirittura a rafforzare ingiustificaterestrizioni concorrenziali nel settore dellamobilità non di linea »;

le disposizioni richiamate di cui aldecreto-legge 135 del 2018 introduconoquindi elementi di rigidità avverso le im-prese NCC, ostacolandone lo sviluppo eincidendo negativamente sulla crescitaeconomica, oltre a poter – come detto –comprimere la riservatezza dei consociati.Inoltre, si nota che esse potrebbero esserepassibili di incrementare traffico e inqui-namento, in particolare nell’applicazionedel cosiddetto obbligo di rientro in ri-messa;

la normativa in questione è statainoltre impugnata in sede di conflitto Sta-to-Regioni davanti alla Corte Costituzio-nale, che prossimamente dovrebbe pro-nunciarsi in merito alla compatibilità dellerichiamate disposizioni con la Carta;

infine, una revisione della norma-tiva potrebbe altresì rendersi necessaria

Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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anche alla luce della procedura EU Pilot9411/19/MOVE, avviata dalla CommissioneEuropea,

impegna il Governo:

a rivedere in maniera organica lanormativa in tema di servizio di trasportopubblico non di linea, sanando le richia-mate distorsioni della concorrenza indanno degli operatori del servizio di no-leggio con conducente, nonché le lesionidella privacy in danno ai consociati;

nelle more di tale necessaria ridefi-nizione normativa, anche alla luce dell’a-pertura della procedura EU Pilot e del-l’intervento della Corte costituzionale ri-chiamati in premessa, a valutare l’oppor-tunità, con prossimi strumenti normativi,di sospendere gli effetti delle disposizionidi cui all’articolo 10-bis del decreto-legge135 del 2018.

9/2325-AR/148. Paita, Carè.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 10 del provvedimentoreca un complesso di proroghe nelle ma-terie di competenza del Ministero dellepolitiche agricole, alimentari e forestali;all’articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre2019, n. 124, convertito con modificazionidalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sonocontenute disposizioni di contrasto allefrodi in materia di accisa; in particolare,al comma 2 introduce nuovi adempimentia cui sono tenuti gli esercenti di depositied impianti di carburante ad uso privato,industriale ed agricolo; tali nuove dispo-sizioni rappresentano per il settore agri-colo, con particolare riferimento ai piccoliimprenditori, un onere burocratico consi-derato che le imprese agricole sono giàsottoposte a specifiche procedure per ilrilascio e la gestione degli oli minerali aisensi del decreto ministeriale 454 del 2001.Tali disposizioni prevedono già la conta-bilizzazione del carburante in un appositoregistro di carico e scarico, e precise

disposizioni sulla vigilanza ed il controlloda parte delle Regioni e dell’Agenzia delleDogane;

sarebbe pertanto opportuno valu-tare un ulteriore aggiornamento norma-tivo, al fine di evitare duplicazioni edescludere dalle nuove disposizioni gli oliminerali impiegati nei lavori agricoli, or-ticoli, in allevamento, nella silvicoltura episcicoltura e nella florovivaistica di cui aldecreto ministeriale 454 del 2001, nonchéa concedere tempi adeguati alle impreseagricole per adeguarsi a tali adempimenti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, con futuri prov-vedimenti normativi, di escludere gli oliminerali impiegati nei lavori agricoli, or-ticoli, in allevamento, nella silvicoltura episcicoltura e nella florovivaistica di cui aldecreto ministeriale 454 del 2001 dall’am-bito di applicazione delle nuove norme inmateria di accise sui depositi commercialidi prodotti energetici introdotte dall’arti-colo 5 del cosiddetto decreto fiscale, ri-chiamato in premessa, al fine di evitareeventuali duplicazioni di adempimenti etenere conto delle peculiarità del com-parto agricolo.

9/2325-AR/149. Noja, Gadda.

La Camera,

premesso che:

con la delibera 20/2019, la Cortedei Conti è intervenuta indirettamentenella disciplina della legge finanziariadello scorso anno (legge 145 del 2018),annullando di fatto lo sblocco strutturaledegli avanzi di amministrazione e la ca-pacità di indebitamento per investimentiche quella legge aveva introdotto

con tale delibera la Corte dei Contiha sancito l’obbligo per gli enti territorialidi rispettare il « pareggio di bilancio »sancito dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis,della legge 243 del 2012, anche qualepresupposto per la contrazione di indebi-

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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tamento finalizzato a investimenti, cheinvece il comma 821 della legge 145 del2018 aveva reso possibile, permettendoalla Pubblica Amministrazione di riatti-vare importanti investimenti in opere stra-tegiche e strutturali che per anni eranorimaste bloccate;

tuttavia, per la Corte dei Conti lalegge 145 del 2018 non può andare adabrogare implicitamente le regole previstedalla legge 243/12, anche perché quest’ul-tima è una legge rafforzata, scritta perattuare la riforma dell’articolo 81 dellaCostituzione;

la conseguenza più immediata edrammatica per tanti enti locali è l’im-possibilità di contrarre debiti (mutui) perinvestimenti se non si hanno sufficientispazi finanziari propri disponibili,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di un interventoche consenta di « ripristinare » la capacitàdi indebitamento per investimenti da partedegli Enti locali così come introdotta dallalegge 145 del 2018.

9/2325-AR/150. Nobili, Marco Di Maio.

La Camera,

premesso che,

l’istituto della prescrizione è disci-plinato dal codice penale (articolo 157 eseguenti) e prevede la rinuncia da partedello Stato a far valere la propria pretesapunitiva, in considerazione del tempo tra-scorso dalla commissione del reato;

secondo quanto osservato dallaCorte costituzionale e affermato dalla dot-trina, la prescrizione del reato costituisceistituto di diritto penale sostanziale ed èun istituto di garanzia poiché scongiurache i cittadini, per quanto concerne iprocedimenti giudiziari, siano in balia

delle inefficienze dello Stato per un tempoindefinito;

la ratio dell’istituto si ricollega,dunque, da un lato all’interesse generale dinon più perseguire i reati rispetto ai qualiil lungo decorso seguito alla loro commis-sione abbia fatto venir meno, o notevol-mente attenuato, l’allarme della coscienzacomune, dall’altro a garantire il dirittoall’oblio dei cittadini quando il reato nonsia così grave da escludere tale tutela;

allo stesso tempo, la prescrizionecostituisce la presa d’atto da parte delloStato di non essere stato in grado digarantire la ragionevole durata del pro-cesso, stabilita dall’articolo 111 della Co-stituzione, e pertanto rinuncia alla pretesapunitiva;

sin dalla scorsa legislatura si èfortemente avvertita l’esigenza di evitareche i processi per reati di forte impattocivico e sociale potessero concludersi conuna sorta di « nulla di fatto » nei giudizi diappello o di Cassazione, con la dispersionedi complesse istruttorie in primo grado eil pericolo di una erosione della credibilitàdelle istituzioni giudiziarie;

si è arrivati così alla legge n. 103del 2017, la riforma dell’ex Ministro dellagiustizia Orlando, che si è posta l’obiettivodi ridurre il numero dei processi destinatialla declaratoria della prescrizione delreato nella fase successiva ai giudizi diprimo grado. Lo scopo era quello di tro-vare un punto di equilibrio tra le esigenzedi repressione dei reati e di tutela dellevittime e l’imprescindibile tutela del dirittodell’imputato ad un processo di ragione-vole durata;

la legge n. 103 del 2017 non hapotuto dispiegare i suoi effetti poiché dal1o gennaio 2020 sono entrate in vigore lenuove norme contenute nella legge 9 gen-naio 2019, n. 3 che interrompono defini-tivamente la prescrizione dopo tutte lesentenze di primo grado;

Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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una riforma che introduce un pe-nale perpetuo che confligge con i basilariprincipi affermati dalla nostra Costitu-zione, ed in particolare: è compromessa lafunzione rieducativa della pena (articolo27 comma 3 della Costituzione), conside-rato che una sanzione applicata a signifi-cativa distanza di tempo dal fatto com-messo andrebbe a colpire un autore che –ragionevolmente – non è più la stessapersona che lo pose in essere; viene mi-nata la presunzione di non colpevolezza(articolo 27, comma 2 della Costituzione earticolo 6/2 CEDU) e il diritto di difesa(articolo 24 comma 2 della Costituzione)poiché il decorso del tempo mina la pos-sibilità di trovare prove a proprio disca-rico e a produrre una corretta ricostru-zione dei fatti; si mortifica, pertanto, ilprincipio della ragionevole durata del pro-cesso;

il penale perpetuo uniforma poiindiscriminatamente nell’imprescrittibilità,dopo il primo grado di giudizio, sia i reatipiù gravi quanto quelli più bagatellari;

tale omogenizzazione dei reati fi-nisce per allungare i tempi dell’accerta-mento penale disincentivando i giudicantiad accelerare la decisione, nella consape-volezza di poter consumare nel primogrado pressoché l’intero termine utile aimpedire l’estinzione del reato: il rischio diprescrizione del reato è stato sempre con-siderato uno dei criteri di priorità nellatrattazione degli affari penali;

è noto poi come la proposta dientrata in vigore « differita » della riformaal 1o gennaio 2020 trovava la propria rationella necessità di elaborare una più com-plessiva riforma della giustizia in grado diaffrontare in maniera strutturale il pro-blema dell’irragionevole durata dei pro-cessi;

peraltro la sospensione della leggen. 3 del 2019 comporterebbe di nuovol’applicazione della cosiddetta riforma Or-

lando, vale a dire della legge n. 103 del2017, la cosiddetta Legge Orlando,

impegna il Governo

a sospendere l’efficacia della riforma dellaprescrizione introdotta dalla legge n. 3 del2019 fino al 1o gennaio 2021, al fine diutilizzare tale periodo per portare a com-pimento la necessaria e propedeutica ri-forma del processo penale.

9/2325-AR/151. Annibali, Vitiello, MarcoDi Maio, Ferri, Migliore, Morrone.

La Camera,

premesso che:

con l’entrata in vigore di una libe-ralizzazione che è andata ad abolire moltedelle regole utili a garantire, in presenzadell’inevitabile ricambio generazionale, lacontinuità strutturale e qualitativa deimercati, il commercio ambulante sta vi-vendo negli ultimi anni una situazione dicrisi;

causa l’avvento di molti « improv-visati » ambulanti che dalla sera alla mat-tina decidono di dotarsi di un mezzo difortuna, due brandine, qualche capo dimerce scadente, il settore si è esposto adepisodi di abusivismo diffuso e concor-renza sleale, con la conseguenza di co-stringere alla chiusura molte piccole im-prese regolari;

l’incertezza del proprio futuro le-gata alla Direttiva Bolkestein, ha portato alimitare molto gli investimenti strutturalimettendo così in crisi anche tutto l’indottolegato al commercio ambulante;

nel frattempo, ad aggravare ancoradi più la già difficile situazione, è arrivatala crisi e sono sopraggiunti una serieinfinita di nuovi adempimenti burocraticie fiscali a cui le piccole realtà individuali,

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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o familiari, sono state chiamate a farefronte in termini di tempo e di incrementodei costi annuali di gestione;

moltissime piccole imprese delcommercio ambulante si trovano quotidia-namente a sopravvivere per non chiudere;

la chiusura delle aziende equivalead una diminuzione di posti di lavoro,determinando un ulteriore diminuzionedel gettito fiscale/previdenziale e l’au-mento smisurato delle richieste di misuredi sostegno;

è doveroso un atto di responsabilitàdelle Istituzioni e della politica per pren-dere coscienza dell’urgenza di una riformafiscale atta a semplificare l’attuale sistemaimpositivo per le piccole attività del com-mercio ambulante al fine di prevenire, concriteri semplici ma efficaci, eventuali epi-sodi di abusivismo ed elusione;

dopo gli adempimenti richiesti conl’introduzione della fatturazione elettro-nica, con conseguente incremento dei costidi gestione annuali, ora si prevedono ul-teriori aggravi di spesa e nuovi impegniburocratici, in conseguenza dell’obbligodel nuovo registratore e le relative proce-dure telematiche che ne conseguiranno,

impegna il Governo

a posticipare il termine del regime tran-sitorio, relativo all’entrata in vigore delcosiddetto registratore telematico, lo scon-trino elettronico, al 31 dicembre del 2020,valutando nel frattempo l’istituzione diuna Tassa unica annuale, basata sul nu-mero complessivo delle concessioni in usoad ogni singola piccola impresa del settoree calcolata con criteri di progressivitàapplicati con un indice di valore econo-mico dei singoli mercati e fiere, da stabi-lirsi in successiva fase di elaborazione deicriteri applicativi (numero dei soci e/ocollaboratori, settore merceologico di ap-

partenenza, alimentari/non alimentari ealtro), mettendo il tutto in relazione aitabulati tributari che certificano l’esattoammontare delle entrate in carico al com-mercio ambulante.

9/2325-AR/152. Belotti.

La Camera,

premesso che:

le sentenze della Corte costituzio-nale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e,in particolare, l’interpretazione costituzio-nalmente orientata dell’articolo 9 dellalegge n. 243 del 2012, affermano che « l’a-vanzo di amministrazione, una volta ac-certato nelle forme di legge è nella dispo-nibilità dell’ente che lo realizza » e chepertanto l’avanzo di amministrazione e ilFondo pluriennale vincolato non possonoessere limitati nel loro utilizzo;

la legge n. 145 del 2018, al comma820, in conformità alle sentenze dellaCorte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente agli enti territoriali l’uti-lizzo del risultato di amministrazione e delfondo pluriennale vincolato di entrata e dispesa nel rispetto delle disposizioni previ-ste dal decreto legislativo n. 23 giugno2011, n. 118 e che, al comma 821, intro-duce una nozione di equilibrio fondata sulrisultato di competenza dell’esercizio nonnegativo;

la legge n. 145 del 2018 (articolo 1,commi 833-843, comma 134) recepisceinoltre, gli accordi sanciti in ConferenzaStato-Regioni del 15 ottobre 2018 e del 10ottobre 2019, nei quali sono stati concor-dati anche:

lo « scambio » di una quota diavanzo di amministrazione con la possi-bilità di spesa per investimenti « orien-tando » l’avanzo delle Regioni a statuto

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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ordinario al rilancio e all’accelerazionedegli investimenti pubblici;

la realizzazione dell’obiettivo di fi-nanza pubblica richiesto alle regioni astatuto ordinario dalla manovra;

l’istituzione di un fondo per gliinvestimenti da assegnare anche ai comunidel proprio territorio finalizzato a:

a) la messa in sicurezza del ter-ritorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade,ponti e viadotti nonché per interventi sullaviabilità e sui trasporti anche con la fi-nalità di ridurre l’inquinamento ambien-tale;

c) la messa in sicurezza degliedifici, con precedenza per gli edifici sco-lastici, e di altre strutture di proprietà deicomuni;

d) la messa in sicurezza e losviluppo di sistemi di trasporto pubblico dimassa finalizzati al trasferimento modaleverso forme di mobilità maggiormente so-stenibili e alla riduzione delle emissioniclimalteranti;

e) progetti di rigenerazione ur-bana, riconversione energetica e utilizzofonti rinnovabili;

f) infrastrutture sociali;

g) le bonifiche ambientali dei sitiinquinati;

la legge n. 160 del 2019 rafforzal’impegno del Governo e delle Regioni perl’incremento degli investimenti attraversoil rifinanziamento del Fondo per gli inve-stimenti territoriali e l’aggiornamento dellefinalità di investimento con le nuove prio-rità indicate dalla nota di aggiornamentoal documento di economia e finanze 2019con particolare riguardo al green new deal;

la pronuncia della Corte dei contiN. 20/SSRRCO/QMIG/2019 delle le Sezioniriunite in sede di controllo, ritiene che:« Alle disposizioni introdotte dalla leggerinforzata n. 243 del 2012, tese a garan-tire, fra l’altro, che gli enti territorialiconcorrano al conseguimento degli obiet-tivi di finanza pubblica posti in ambitoeuropeo, strutturati secondo le regole va-levoli in quella sede, si affiancano lenorme aventi fonte nell’ordinamento giu-ridico-contabile degli enti territoriali, tesea garantire il complessivo equilibrio, ditipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l’obbligodi rispettare il pareggio di bilancio sancitodall’articolo 9, commi 1 e 1-bis, della leggen. 243 del 2012, anche quale presuppostoper la legittima contrazione di indebita-mento finalizzato a investimenti (articolo10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devonoosservare gli equilibri complessivi finan-ziari di bilancio prescritti dall’ordina-mento contabile di riferimento (aventifonte nei decreti legislativi n. 118 del 2011e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo,dall’articolo 1, comma 821, della leggen. 145 del 2018) e le altre norme difinanza pubblica che pongono limiti, qua-litativi o quantitativi, all’accensione di mu-tui o al ricorso ad altre forme di indebi-tamento »;

la pronuncia citata impone la ne-cessità di sciogliere il tema del coordina-mento delle norme fra l’obbligo di rispet-tare il pareggio di bilancio secondo la leggen. 243 del 2012 e quelle degli equilibrifinanziari nei decreti legislativi n. 118 del2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo,dall’articolo 1, comma 821, della leggen. 145 del 2018, e che tali norme devonoessere costituzionalmente orientate se-condo le sentenze della Corte costituzio-nale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018nonché determina la necessità di noninterrompere il processo di programma-zione degli investimenti già in atto, inconformità alle soluzioni approntate dalla

Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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legge n. 145 del 2018, per le ricadute intermini contabili sui bilanci degli entiterritoriali;

ravvisata l’importanza di sosteneregli investimenti, anzi di incrementarli edaccelerarli per lo sviluppo del Paese anchea fronte dei nuovi stanziamenti della leggedi bilancio a favore degli enti territorialioltreché della necessità di tenere contodell’impegnativo percorso pluriennale edell’esperienza maturata in sede di armo-nizzazione dei bilanci territoriali per de-finire le norme della legge n. 145 del 2018in tema di equilibri di bilancio,

impegna il Governo

ai fini di garantire la crescita economicadel Paese nelle priorità già individuatedalla legge n. 160 del 2019 fra cui lasostenibilità ambientale e socioeconomica,ad individuare la più idonea soluzione inlinea con i principi delle sentenze dellaCorte costituzionale n. 247 del 2017 en. 101 del 2018 che permetta agli entiterritoriali di accelerare gli investimenti eche nel contempo rispetti gli obblighi difinanza pubblica, i principi di pareggio dibilancio e gli equilibri finanziari dei bi-lanci degli enti territoriali.

9/2325-AR/153. Garavaglia, Comaroli.

La Camera,

preso atto delle disposizioni di cui aicommi 2-bis e 2-ter dell’articolo 11 delprovvedimento, introdotti dalle Commis-sioni di merito nel corso dell’esame in sedereferente;

valutato che le predette disposizioniprevedono la possibilità di prorogare perulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il31 dicembre 2020, il trattamento straor-dinario di cassa integrazione salariale ri-conosciuto ai giornalisti delle agenzie distampa a diffusione nazionale già destina-tari del medesimo trattamento al 31 di-cembre 2019 (comma 2-bis), nonché au-torizzano la Presidenza del Consiglio deiministri a prorogare fino al 31 dicembre

2020 la durata dei contratti per l’acquistodi servizi giornalistici e informativi stipu-lati con le agenzie di stampa (comma2-ter);

ricordato che l’articolo 25-bis deldecreto legislativo n. 148 del 2015 harivisto la disciplina dei trattamenti, stra-ordinari di integrazione salariale richiestidal 1o gennaio 2018 per i giornalisti pro-fessionisti, i pubblicisti, i praticanti dipen-denti da imprese editrici e stampatrici digiornali quotidiani, di periodici e di agen-zie di stampa a diffusione nazionale, con-templando talune ipotesi speciali rispettoalla disciplina generale in materia, appli-cabili a prescindere dal numero di dipen-denti occupati dal datore di lavoro, ovvero,nel dettaglio, la possibilità del riconosci-mento del trattamento anche per i casi dicessazione dell’attività aziendale o di unramo di essa (anche in costanza di falli-mento) e la durata del trattamento per icasi di crisi aziendale fissata in 24 mesi(invece dei 12 mesi previsti dalla norma-tiva generale);

evidenziato, tuttavia, che il comma 4del summenzionato articolo 25-bis stabi-lisce che il trattamento di CIGS non possasuperare la durata massima complessivadi 24 mesi, anche continuativi, in unquinquennio mobile e che ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo15 maggio 2017, n. 69, la disposizione inquestione si applica ai trattamenti di in-tegrazione salariale richiesti dal 1o gen-naio 2018;

rammentato che, in precedenza, peril settore editoriale non c’erano vincolitemporali per il ricorso alla cassa integra-zione e che tale vincolo, considerate lecondizioni del settore, in crisi ormai dal2008, non potrà che determinare, decorsi24 mesi dalla partenza del quinquennio(gennaio 2018), e quindi già dal 2020,l’insorgenza di elevati esuberi di personaleche, in mancanza di ammortizzatore so-ciale, non potranno che essere gestiti conprocedure espulsive, determinando un

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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problema sociale gravissimo, stimabile incentinaia di posti di lavoro perduti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, consuccessivo proprio provvedimento, il po-sticipo al 1o gennaio 2020 del vincolotemporale di 24 mesi di durata del trat-tamento di integrazione salariale straordi-nario.

9/2325-AR/154. Paternoster, VanessaCattoi, Turri, Bisa, Covolo, Stefani, Fo-gliani, Fantuz, Valbusa, Pretto, Cavan-doli, Colmellere, Andreuzza.

La Camera,

considerati i commi 3-novies e 3-de-cies dell’articolo 4 del provvedimento, in-trodotti in sede referente dalle Commis-sioni di merito, anche grazie all’approva-zione dell’emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni peri quali sia stato deliberato lo stato diemergenza a seguito del verificarsi dieventi calamitosi, inclusi i comuni colpitidagli eventi sismici del Centro Italia, lariduzione dell’aliquota dal 15 al 10 percento, a regime, della cedolare secca daapplicare ai canoni derivanti dai contrattidi locazione di immobili ad uso abitativoa canone concordato nei comuni ad altadensità abitativa;

ritenuto un ottimo risultato la stabi-lizzazione della cedolare secca al 10 percento per gli affitti calmierati nei comunicolpiti dal sisma, ma al contempo unaoccasione perduta la mancata proroga peril 2020 della cedolare secca per gli affitticommerciali di cui all’articolo 1, comma59, della legge n. 145 del 2018;

ricordato che la cedolare secca al 21per cento per gli affitti commerciali è unamisura che si autofinanzia con l’emersioneda evasione, giacché una tassazione piùbassa e sostenibile invoglia il contribuentea regolarizzare la propria posizione colfisco;

rammentato, altresì, che tale misuraè uno strumento necessario e fondamen-tale al sostegno delle nostre attività com-

merciali e artigianali ed alla sopravvivenzadelle stesse, costretti ad affrontare unacrescente e forte concorrenza con la ven-dita on-line, e quindi, in ultimo, unamisura funzionale alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare, consuccessivi propri provvedimenti di naturaeconomica, la misura di cui all’articolo 1,comma 59, della legge di bilancio per il2019 anche per l’anno in corso.

9/2325-AR/155. Bitonci, Gusmeroli, Ca-vandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,Alessandro Pagano, Paternoster, Taran-tino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo contienedisposizioni in materie di competenza delMinistero della salute e, tra queste, misurein materia di ricerca sanitaria;

proprio con riferimento a tali am-biti, si intende sottoporre all’attenzione delGoverno una vicenda estremamente deli-cata, riguardante il Centro regionale dineurogenetica di Lamezia Terme, in pro-vincia di Catanzaro;

nel corso degli oltre vent’anni diattività, il Centro in questione ha dato uncontributo essenziale alla ricerca sulmorbo di Alzheimer; una patologia moltograve, dalle notevoli implicazioni sociali,che, com’è noto, determina un progressivodeterioramento delle funzioni cognitive deisoggetti che ne soffrono (memoria, ragio-namento e linguaggio), compromettendonenelle fasi più avanzate l’autonomia e l’in-dipendenza stessa, anche nell’espletamentodelle normali attività quotidiane;

con oltre dodicimila cartelle in ar-chivio, quattromila pazienti in carico etrenta nuovi casi valutati ogni settimana ilCentro era capace di elaborare dati einformazioni da ogni visita effettuata, dimetterli a disposizione dello staff (biolo-

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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gici, genetisti e neurologi) e di procederealla pubblicazione dei risultati sulle prin-cipali riviste scientifiche, con il riconosci-mento della comunità internazionale. Èproprio nel Centro calabrese, del resto,che è stata individuata, nel 1995, la pre-senilina, il gene più diffuso dell’Alzheimer;

secondo fonti stampa, la sopravvi-venza del Centro sarebbe in grave peri-colo, a cagione della carenza dei fondinecessari al suo sostentamento. L’attività èridotta al minimo, quattro genetisti se nesarebbero andati e il resto dello staffavrebbe già ricevuto le lettere di licenzia-mento. I familiari dei pazienti hanno datovita a un comitato, rivendicando il dirittoalle cure e rimarcando l’attività fonda-mentale che, nel corso degli anni, è stataespletata in loro favore dal Centro inquestione;

in una recente dichiarazione rila-sciata alla stampa, il Ministro della saluteha reso noto che una delle soluzioni allostudio per mantenere in attività il Centroregionale di neurogenetica di LameziaTerme sarebbe quella di operare un col-legamento dello stesso all’Azienda ospeda-liera-universitaria Mater Domini di Catan-zaro che in questo modo ne assumerebbetemporaneamente e funzionalmente la ge-stione;

tale procedura di annessione, tut-tavia, non appare compatibile con l’esi-genza preminente di tutelare l’autonomiae le prerogative del Centro riconosciuto trale eccellenze nel campo della ricerca sa-nitaria,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intervenire inrelazione alla problematica esposta in pre-messa, anche per il tramite del Commis-sario ad acta per l’attuazione del Piano dirientro dal disavanzo del settore sanitariodella Regione Calabria, tenuto conto del-l’esigenza di garantire la sopravvivenza, leprerogative e l’autonomia del Centro re-gionale di neurogenetica di LameziaTerme, assicurando la continuità delle re-

lative attività di studio e ricerca, nellaconsapevolezza del carattere fondamentaleche esse rivestono per la collettività e peril Servizio sanitario nazionale.

9/2325-AR/156. Furgiuele, Barbuto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo contienedisposizioni in materie di competenza delMinistero della salute e, tra queste, misurein materia di ricerca sanitaria;

proprio con riferimento a tali am-biti, si intende sottoporre all’attenzione delGoverno una vicenda estremamente deli-cata, riguardante il Centro regionale dineurogenetica di Lamezia Terme, in pro-vincia di Catanzaro;

nel corso degli oltre vent’anni diattività, il Centro in questione ha dato uncontributo essenziale alla ricerca sulmorbo di Alzheimer; una patologia moltograve, dalle notevoli implicazioni sociali,che, com’è noto, determina un progressivodeterioramento delle funzioni cognitive deisoggetti che ne soffrono (memoria, ragio-namento e linguaggio), compromettendonenelle fasi più avanzate l’autonomia e l’in-dipendenza stessa, anche nell’espletamentodelle normali attività quotidiane;

con oltre dodicimila cartelle in ar-chivio, quattromila pazienti in carico etrenta nuovi casi valutati ogni settimana ilCentro era capace di elaborare dati einformazioni da ogni visita effettuata, dimetterli a disposizione dello staff (biolo-gici, genetisti e neurologi) e di procederealla pubblicazione dei risultati sulle prin-cipali riviste scientifiche, con il riconosci-mento della comunità internazionale. Èproprio nel Centro calabrese, del resto,che è stata individuata, nel 1995, la pre-senilina, il gene più diffuso dell’Alzheimer;

secondo fonti stampa, la sopravvi-venza del Centro sarebbe in grave peri-colo, a cagione della carenza dei fondinecessari al suo sostentamento. L’attività è

Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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ridotta al minimo, quattro genetisti se nesarebbero andati e il resto dello staffavrebbe già ricevuto le lettere di licenzia-mento. I familiari dei pazienti hanno datovita a un comitato, rivendicando il dirittoalle cure e rimarcando l’attività fonda-mentale che, nel corso degli anni, è stataespletata in loro favore dal Centro inquestione;

in una recente dichiarazione rila-sciata alla stampa, il Ministro della saluteha reso noto che una delle soluzioni allostudio per mantenere in attività il Centroregionale di neurogenetica di LameziaTerme sarebbe quella di operare un col-legamento dello stesso all’Azienda ospeda-liera-universitaria Mater Domini di Catan-zaro che in questo modo ne assumerebbetemporaneamente e funzionalmente la ge-stione;

tale procedura di annessione, tut-tavia, non appare compatibile con l’esi-genza preminente di tutelare l’autonomiae le prerogative del Centro riconosciuto trale eccellenze nel campo della ricerca sa-nitaria,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intervenire inrelazione alla problematica esposta in pre-messa, tenuto conto dell’esigenza di ga-rantire la sopravvivenza, le prerogative el’autonomia del Centro regionale di neu-rogenetica di Lamezia Terme, assicurandola continuità delle relative attività di stu-dio e ricerca, nella consapevolezza delcarattere fondamentale che esse rivestonoper la collettività e per il Servizio sanitarionazionale.

9/2325-AR/156. (Testo modificato nelcorso della seduta) Furgiuele, Barbuto.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1, comma 537, della legge30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto ilcomma 4-bis, dell’articolo 4 della legge 26

febbraio 1999, n. 42, stabilendo che i pro-fessionisti sanitari che abbiano svoltoun’attività professionale in regime di la-voro dipendente o autonomo, per un pe-riodo minimo di trentasei mesi negli ultimidieci anni, possono continuare a svolgerele attività previste dal profilo della pro-fessione di riferimento, purché si iscrivanoentro il 31 dicembre 2019, negli elenchispeciali ad esaurimento istituiti presso gliOrdini dei tecnici sanitari di radiologiamedica e delle professioni sanitarie tecni-che, della riabilitazione e della preven-zione;

l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge in titolo ha prorogato al 30 giugno2020 il termine per l’iscrizione all’internodei ridetti elenchi speciali ad esaurimento,tenuto conto dei ritardi accumulati nel-l’attivazione delle piattaforme informati-che sviluppate per il caricamento delledomande;

è stata, quindi, debitamente tute-lata la posizione dei professionisti sanitariin possesso dei 36 mesi di attività lavora-tiva che possiedono i requisiti per l’iscri-zione nei ridetti elenchi speciali;

continua, invece, a rimanere privadi tutele sul piano normativo la posizionedei professionisti sanitari, in particolaremassofisioterapisti, che hanno conseguitoil titolo abilitante sulla base di un corso diformazione avviato 0 concluso a ridossodell’entrata in vigore della predetta legge30 dicembre 2018, n. 145, e che di con-seguenza non sono in possesso del requi-sito dei 36 mesi di attività lavorativarichiesto ai fini dell’iscrizione negli elenchispeciali;

tali professionisti possiedono un ti-tolo del tutto identico a quello dei colleghicon 36 mesi di esperienza lavorativa, con-seguito sulla base di un corso formativointrapreso nel rispetto normativa applica-bile ratione temporis. Eppure, nei loroconfronti non viene prevista nessunaforma di tutela e/o clausola di garanzia, in

Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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palese contrasto con i principi sanciti dagliarticoli 3 e 33 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di tutelare, sulpiano normativo, i diritti e i legittimiinteressi dei professionisti sanitari, in par-ticolare massofisioterapisti, che nel ri-spetto della normativa applicabile rationetemporis hanno avviato o concluso uncorso di formazione per il conseguimentodel titolo abilitante a ridosso dell’entratain vigore della legge 30 dicembre 2018,n. 145, e che conseguentemente non sonoin possesso del requisito dell’esperienzalavorativa di 36 mesi richiesto ai finidell’iscrizione negli elenchi speciali adesaurimento.

9/2325-AR/157. Ribolla.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1, comma 432, della legge27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinatoun percorso di stabilizzazione del perso-nale precario della ricerca sanitaria inservizio presso gli Istituti di ricovero ecura a carattere scientifico e gli Istitutizooprofilattici sperimentali;

in particolare, la citata disposizioneha previsto che « il personale in serviziopresso gli Istituti alla data del 31 dicembre2017, con rapporti di lavoro flessibileinstaurati a seguito di procedura selettivapubblica ovvero titolare, alla data del 31dicembre 2017, di borsa di studio erogatadagli Istituti a seguito di procedura selet-tiva pubblica, che abbia maturato un’an-zianità di servizio ovvero sia stato titolaredi borsa di studio di almeno tre anni negliultimi cinque, può essere assunto concontratto di lavoro a tempo determinatosecondo la disciplina e nei limiti dellerisorse di cui al comma 424 e secondo lemodalità e i criteri stabiliti con il decretodel Ministro della salute di cui al comma427 »;

l’articolo 25, comma 4, del decreto-legge in esame, al fine di risolvere alcunecriticità interpretative emerse in sede di

attuazione della disposizione sopra citata,ha modificato la finestra temporale utileper la dimostrazione della predetta anzia-nità di servizio triennale, ampliandola agliultimi sette anni antecedenti la data del 31dicembre 2019;

nonostante tale modifica, rimanetuttora in vigore il criterio meramenteformale del contratto/borsa di studio esi-stente alla data del 31 dicembre 2017 acausa del quale molti ricercatori riman-gono ingiustamente esclusi dall’accessoalla procedura di stabilizzazione, puravendo molti anni di precariato alle spalle;

vi sono, infatti, numerosi ricerca-tori che possono vantare un’anzianità diservizio di lunghissima data, in alcuni casisuperiore ai dieci anni; e che, tuttavia,rimangono esclusi dalla procedura sopradescritta per il solo fatto di non essererisultati presenti alla data del 31 dicembre2017, spesso per motivi non dipendentidalla propria volontà;

tale situazione si ritiene discrimi-natoria e, come tale, contraria ai basilariprincipi di parità di trattamento sancitidalla Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere ade-guate forme di stabilizzazione del perso-nale precario della ricerca sanitaria che hamaturato un’anzianità di servizio almenotriennale, a prescindere dal requisito for-male del contratto/borsa di studio attivialla data del 31 dicembre 2017.

9/2325-AR/158. Eva Lorenzoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede,tra le altre, disposizioni in materie dicompetenza del Ministero della salute;

in tale ambito, una questione diprimo piano concerne la grave carenza di

Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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medici specialisti che sta mettendo a ri-schio le basi portanti del nostro Serviziosanitario nazionale (SSN);

l’ammanco di medici specialisti èsuperiore alle 10 mila unità e questo dato,purtroppo, è destinato ad aumentare neiprossimi anni, a causa dei pensionamenti,dei vincoli di spesa e della programma-zione insufficiente dei contratti di forma-zione specialistica. Secondo le recenti pro-iezioni del sindacato della dirigenza me-dica e sanitaria, se non si inverte la rotta,nel 2025 mancheranno all’appello oltre16.500 medici specialisti;

i dati Eurostat fotografano allaperfezione l’emergenza: nel 2016 opera-vano circa 213 medici ogni 100 mila abi-tanti. In assenza di contromisure, conl’ondata di pensionamenti, nel 2025 l’Italiarischia di passare a 181 medici ogni 100mila abitanti, una quota assolutamenteinsufficiente se si vogliono garantire pre-stazioni sanitarie in quantità e qualitàaccettabili;

il provvedimento in titolo inter-viene in maniera molto circoscritta sultema, limitandosi ad autorizzare l’assun-zione dei medici specializzandi a partiredal terzo anno di corso e la permanenzain servizio dei medici fino al settantesimoanno di età;

tali provvedimenti, peraltro, non siritengono sufficienti a sopperire da solialla situazione di grave emergenza di cuisi è dato conto poc’anzi; si ritiene indi-spensabile, quantomeno in via transitoria,l’adozione di una misura aggiuntiva fina-lizzata a consentire, a determinate condi-zioni, l’accesso al SSN dei medici abilitatiprivi di diploma di specializzazione, comerichiesto a più riprese dalle regioni;

si potrebbe in questo modo supe-rare la carenza di specialisti, garantendoal tempo stesso una boccata d ossigenoagli oltre 10 mila medici abilitati che,secondo le stime fornite, sono rimastiesclusi dal sistema formativo post laureamin conseguenza del numero insufficiente di

borse di specializzazione programmate an-nualmente,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di consentire, afronte di comprovate carenze di personalee tramite graduatorie separate, l’accesso alServizio sanitario nazionale dei mediciabilitati privi del diploma di specializza-zione, in particolare nelle aree dell’emer-genza urgenza e della medicina generale.

9/2325-AR/159. Tiramani.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni dell’articolo 42 con-cernono un novero di esperti di cui siavvale la Presidenza del Consiglio per lesue funzioni in materia di trasformazionedigitale del Paese;

il progetto della banda ultralargada quanto si apprende da fonti di stampasarebbe in ritardo di almeno tre annirispetto agli impegni assunti in fase diaggiudicazione della gara e che per taleragione verrebbero messi a rischio anchei fondi europei stanziati per il progetto;

Open Fiber, come noto, si è aggiu-dicata i tre bandi indetti da Infratel ItaliaS.p.A., società in-house del Ministero dellosviluppo economico, per la realizzazionedi un’infrastruttura in fibra ottica in oltre7.600 comuni di piccole dimensioni in 20Regioni. La rete rimarrà di proprietà pub-blica e sarà gestita in concessione da OpenFiber stessa per 20 anni;

i ritardi accumulati fino ad oggi,non sono in alcun modo giustificabili ed ilrischio di perdere i finanziamenti europeisi profila come una concreta ipotesi didanno erariale. Non risultano, poi, esserestati chiariti e palesati i termini dei con-tratti di concessione per la realizzazione diuna rete a banda ultralarga nelle aree afallimento di mercato sottoscritti tra In-fratel S.p.a. ed Open Fiber;

come evidenziato dai dati dell’ul-timo osservatorio sulle comunicazioni diAGCOM, inoltre, cresce in Italia la diffu-

Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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sione del Fixed Wireless Access (FWA).L’FWA non può più essere consideratauna mera tecnologia « ancillare » rispettoall’FTTH, da utilizzare per raggiungere lecase sparse nelle aree bianche, tanto piùche viste le difficoltà di posa della fibraFTTH e i ritardi nell’attuazione del pianonazionale banda ultralarga è necessariouno sforzo maggiore che preveda l’imple-mentazione dell’utilizzo di tutta la tecno-logia disponibile;

ricordato che:

in sede di risposta all’atto di sin-dacato ispettivo n. 5-03436 con il quale ilfirmatario chiedeva di rendere noti i con-tenuti delle convenzioni di concessione traInfratel ed Open fiber nonché di risolvereil problema del ritardo accumulato dallaConcessionaria nominando i Presidentidelle regioni commissari per la connetti-vità o investendo anche sulle più recentitecnologie per ridurre i tempi di coperturadelle aree a fallimento di mercato. IlGoverno ha dichiarato che continuerà avigilare sulla società Infratel e sull’avan-zamento del Piano e continuerà a moni-torare costantemente le fasi attuative postein essere dal concessionario Open Fiber,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di risolvere leproblematiche evidenziate in premessaeventualmente modificando le convenzionidi concessione tra Infratel ed Open Fiberal fine di permettere alla concessionaria diinvestire sulle nuove tecnologie disponibilisul mercato al fine di ridurre i tempi dicopertura delle aree a fallimento di mer-cato.

9/2325-AR/160. Capitanio, Mollicone,Zanella.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni dell’articolo 42 con-cernono un novero di esperti di cui si

avvale la Presidenza del Consiglio per lesue funzioni in materia di trasformazionedigitale del Paese;

il progetto della banda ultralargada quanto si apprende da fonti di stampasarebbe in ritardo di almeno tre annirispetto agli impegni assunti in fase diaggiudicazione della gara e che per taleragione verrebbero messi a rischio anchei fondi europei stanziati per il progetto;

Open Fiber, come noto, si è aggiu-dicata i tre bandi indetti da Infratel ItaliaS.p.A., società in-house del Ministero dellosviluppo economico, per la realizzazionedi un’infrastruttura in fibra ottica in oltre7.600 comuni di piccole dimensioni in 20Regioni. La rete rimarrà di proprietà pub-blica e sarà gestita in concessione da OpenFiber stessa per 20 anni;

i ritardi accumulati fino ad oggi,non sono in alcun modo giustificabili ed ilrischio di perdere i finanziamenti europeisi profila come una concreta ipotesi didanno erariale. Non risultano, poi, esserestati chiariti e palesati i termini dei con-tratti di concessione per la realizzazione diuna rete a banda ultralarga nelle aree afallimento di mercato sottoscritti tra In-fratel S.p.a. ed Open Fiber;

come evidenziato dai dati dell’ul-timo osservatorio sulle comunicazioni diAGCOM, inoltre, cresce in Italia la diffu-sione del Fixed Wireless Access (FWA).L’FWA non può più essere consideratauna mera tecnologia « ancillare » rispettoall’FTTH, da utilizzare per raggiungere lecase sparse nelle aree bianche, tanto piùche viste le difficoltà di posa della fibraFTTH e i ritardi nell’attuazione del pianonazionale banda ultralarga è necessariouno sforzo maggiore che preveda l’imple-mentazione dell’utilizzo di tutta la tecno-logia disponibile;

ricordato che:

in sede di risposta all’atto di sin-dacato ispettivo n. 5-03436 con il quale ilfirmatario chiedeva di rendere noti i con-tenuti delle convenzioni di concessione traInfratel ed Open fiber nonché di risolvere

Atti Parlamentari — 165 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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il problema del ritardo accumulato dallaConcessionaria nominando i Presidentidelle regioni commissari per la connetti-vità o investendo anche sulle più recentitecnologie per ridurre i tempi di coperturadelle aree a fallimento di mercato. IlGoverno ha dichiarato che continuerà avigilare sulla società Infratel e sull’avan-zamento del Piano e continuerà a moni-torare costantemente le fasi attuative postein essere dal concessionario Open Fiber,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di risolvere leproblematiche evidenziate in premessaeventualmente applicando le convenzionidi concessione tra Infratel ed Open Fiberal fine di permettere alla concessionaria diinvestire sulle nuove tecnologie disponibilisul mercato al fine di ridurre i tempi dicopertura delle aree a fallimento di mer-cato.

9/2325-AR/160. (Testo modificato nelcorso della seduta) Capitanio, Molli-cone, Zanella.

La Camera,

premesso che:

da luglio 2020 entrerà in vigore latassa sulla plastica che corrisponde a 45centesimi al chilo e si applica ai prodottiin plastica monouso con validità anche suiTetraPak. Da tale tassa, risultano esclusi iprodotti in plastica riciclata e quelli neiquali la percentuale di plastica presente èinferiore al 40 per cento. Gli effetti stimatiin termini di cassa nell’ipotesi che ledisposizioni siano efficaci dal 1o luglio2020 e l’imposta sia versata a partire dalmese di ottobre 2020 è pari a 140 milionidi euro nel 2020;

la tassa sulle bibite gassate e zuc-cherate è stata introdotta a decorrere daottobre 2020 per dare il modo, nelleintenzioni del Governo, alle aziende dirimodulare le linee produttive e rivedere icosti. Detta tassa corrisponderà a 10 cen-tesimi al litro e nella considerazione che le

disposizioni siano efficaci dal 1o ottobre2020 e la tassa sia versata a partire dal 1o

novembre 2020 il gettito corrispondentesarà pari a 58 milioni nel 2020;

come si evince dalla lettura dellastampa nazionale la plastic tax e la sugartax hanno portato alcuni colossi del set-tore commerciale a rivedere drasticamentele proprie strategie di penetrazione delmercato. Tra queste ci sono Coca Cola e laSan Pellegrino che dopo l’approvazionenell’ambito della manovra di finanza pub-blica delle due tasse stanno rivedendoaddirittura il piano assunzioni del perso-nale;

secondo la Assobibe (l’Associazioneitaliana industria bevande analcoliche ade-rente a Confindustria), l’impatto della pla-stic e sugar tax per le aziende del settoreè drammaticamente pesante. Si stima in-fatti un aumento del 60 per cento delcosto di approvvigionamento della plastica,1.500 lavoratori della filiera a rischio e568 milioni di entrate che i produttoridovranno versare per adempiere alle duetasse. L’associazione, infatti, ha stimato58,8 milioni nel 2020, 261,8 milioni nel2021 e 256 milioni nel 2022. Numeri cheovviamente preoccupano grandi colossicome Coca-Cola HBC Italia che ha pensatoal blocco delle assunzioni e investimenti;

come riporta Il Sole 24 Ore infattila sugar e plastic tax avranno un peso paria 160 milioni per l’azienda senza consi-derare che già negli ultimi anni è calatodel 25 per cento il consumo di bibitegassate tra i giovani, che era uno dei targetdi riferimento. A questo calo si aggiunge il10 per cento sui volumi;

per rafforzare la sua leadership nelmercato e superare il crollo della do-manda, Coca Cola ha puntato a nuoviprodotti come le bibite vegetali investendoanche 200 milioni per nuove linee produt-tive. Coca Cola quindi ha per ora bloccato49 milioni di investimenti in Italia cheerano previsti il prossimo anno così i pianiassunzionali. Addirittura potrebbe ri-schiare la chiusura anche lo stabilimentodi Marcianise, in Campania mentre per la

Atti Parlamentari — 166 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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produzione della Fanta con arance rossedi Sicilia a marchio Igp, il rischio è doveracquistare le arance all’estero;

conseguenze preoccupanti si rile-vano anche per il Gruppo San Pellegrinoche con la plastic e sugar tax pensa ad uncalo del 7 per cento sui volumi di acquaminerale e il 14 per cento sulle bibite.Anche in questo caso la strategia aziendalepotrebbe cambiare con meno investimentie possibili effetti negativi anche per l’oc-cupazione;

durante l’esame in commissione delprovvedimento in esame, il Gruppo ForzaItalia ha presentato diversi emendamentiper prorogare l’entrata in vigore delletasse in questione respinti in sede refe-rente. In tale circostanza, il viceministroonorevole Antonio Misiani, ha assicuratoche il Governo è al lavoro per « verificaregli spazi di rimodulazione delle imposte »,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione glieffetti applicativi della plastic tax e dellasugar tax richiamate in premessa, soprat-tutto sotto il profilo delle ripercussioni chene derivano dal punto di vista della pro-duzione industriale in Italia e della tenutaoccupazionale di imprese che hanno sem-pre investito nel nostro Paese, assicurandoil pieno coinvolgimento di tutte le forzeparlamentari di maggioranza e opposi-zione nel piano di verifica degli spazi dirimodulazione delle imposte al fine dirivederne l’impatto economico sulle im-prese.

9/2325-AR/161. Prestigiacomo, Versace.

La Camera

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione glieffetti applicativi della plastic tax e dellasugar tax.

9/2325-AR/161. (Testo modificato nelcorso della seduta) Prestigiacomo, Ver-sace.

La Camera,

premesso che:

in ogni sede di dibattito e con-fronto con la Magistratura di ogni ordinee grado e con il personale di Cancelleria,e relative rappresentanze istituzionali esindacali, si lamenta la drammatica ecrescente carenza di personale ammini-strativo nei tribunali e nelle corti di ap-pello;

tale carenza è aggravata dal fattoche il personale in servizio è mediamentepiuttosto anziano di età, cosa che rendemeno agevole e immediata la familiariz-zazione con le procedure digitalizzate viavia implementate;

anche i numeri che sono venutifuori nel corso dell’inaugurazione del-l’anno giudiziario 2020 rappresentano unaconferma alla necessità di aumento delpersonale della giustizia;

i dati sulle carenze di personaleamministrativo negli uffici giudiziari ita-liani descrive una situazione disastrosache finisce per avere ripercussioni sullavoro degli operatori giudiziari e conse-guenze sulla richiesta di giustizia dei cit-tadini;

nel confronto tra le carenze dipersonale amministrativo registrate a fine2018 con quelle registrate a fine 2019 sinota, che « gli uffici giudiziari del nostroPaese oggi stanno peggio di ieri »;

per il 2018 su una dotazione orga-nica di 43.658 unità ne risultavano coperte34.322, con un saldo in negativo pari a9.336; il 2019 ha visto una riduzione delladotazione organica portandola a 43.304unità ed ha chiuso l’anno con solo 33.424presenze, « portando le carenze del dipar-timento a 9.880 unità, numero che inassenza del “magheggio” della riduzionedella dotazione organica sarebbe stato di10.234 unità »;

Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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le cifre sostengono che « il pianoassunzioni del ministro Bonafede, di cui siparla ormai da quasi 2 anni, per poterportare frutti necessita di tempo e se nonsi tampona l’emorragia di personale am-ministrativo, esasperata dall’introduzionedella “quota 100”, la situazione degli ufficigiudiziari, oggi emergenziale, sfuggirà dimano »;

occorre invertire, da subito, la ten-denza negativa in termini di personaleamministrativo in forza al Ministero dellagiustizia, e conseguentemente in termini diperformance degli uffici giudiziari, ele-menti che generano ricadute distruttive suinvestimenti, sulla domanda di giustiziadei cittadini, sulla qualità tout court dellaprassi democratica e sulla credibilità delPaese nel suo complesso;

è davvero emblematica del dram-matico rischio paralisi che grava sugliuffici della pubblica amministrazione, lavicenda che coinvolge gli assistenti giudi-ziari risultati idonei al relativo concorso,ma la cui assunzione a tempo indetermi-nato viene, anche nel provvedimento inoggetto, attualmente negata;

durante l’iter in commissione, conl’esame dell’articolo 8 si è approvato loscorrimento al 2021 della graduatoria de-gli 837 idonei assistenti giudiziari, ma nonla loro assunzione immediata che avrebbealtresì contribuito a colmare, se pur par-zialmente, le carenze di personale ammi-nistrativo registrate nei tribunali italiani;

inoltre, anche i cosiddetti « lavora-tori precari della giustizia » sono tiroci-nanti che da molti anni prestano in ma-niera continuativa il proprio lavoro nellecancellerie alle dipendenze del Ministerodella giustizia (attraverso il ricorso a con-tratti di tirocinio formativo reiterati dianno in anno) apportando un contributonotevole, sopperendo in tal modo allaatavica carenza di organico che da ben 25anni investe il settore giustizia; si tratta disoggetti ai quali, a partire dal 2013, è statoconsentito di continuare a svolgere leproprie mansioni attraverso provvedimentisempre temporanei, all’interno dell’ufficio

per il processo, ovvero la nuova strutturaorganizzativa di supporto del magistrato;

la funzione fondamentale svolta daicosiddetti « precari della giustizia » è tantopiù avvertita laddove si considerino lemolteplici missive promananti dai Presi-denti delle Corti di Appello, Tribunali,nonché dal Presidente della SupremaCorte di Cassazione, che incoraggiano ilMinistro della giustizia a valorizzare inmaniera fattiva e concreta il percorso daloro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volteselezionati dallo stesso Ministero della giu-stizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati,disoccupati o inoccupati e giovani laureatidisoccupati o inoccupati) e da ultimo in-dividuati attraverso la procedura concor-suale indetta con decreto interministerialedel 20 ottobre del 2015, emanato in at-tuazione dell’articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 132, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 257 del 4 novembre 2015, cheprevede l’istituzione del cosiddetto Ufficiodel Processo;

alla luce di tali fatti, non si com-prende perché non valutare l’opportunitàconcreta di poter consentire un’immediatainiezione di risorse umane tanto agognatedagli uffici giudiziari dell’intero Paese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delledisposizioni citate in premessa al fine diriconsiderare alla prima occasione utile lascelta, anche in soprannumero ed in re-lazione alle cessazioni del personale diruolo, delle assunzioni ordinarie relative alprofilo di « assistente giudiziario » già au-torizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio2019, n. 4, articolo 14, comma 10-sexies,convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2019, n. 26;

a valutare l’opportunità di intervenirecon urgenza sulla situazione dei tiroci-nanti presso le cancellerie, soggetti ormaispecializzati nella materia e nei confronti

Atti Parlamentari — 168 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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dei quali lo Stato ha per anni investito leproprie risorse, prevedendo procedureconcorsuali nella pubblica amministra-zione, nelle quali garantire l’effettivo ri-spetto del titolo preferenziale previsto dalpercorso professionalizzante maturato aisensi dell’articolo 37, comma 11, del de-creto-legge n. 98 del 2011;

a colmare i vuoti di organico deglioperatori giudiziari con i tirocinanti perl’Ufficio per il Processo che sono presentisul territorio nazionale mediante corso-concorso;

a procedere all’adozione di atti con-creti che soddisfino le legittime aspettativedei lavoratori di cui nelle premesse che,sicuramente, non vanno in rotta di colli-sione con le esigenze dell’amministrazionedella giustizia.

9/2325-AR/162. Turri, Furgiuele, Bisa,Tateo, Paolini, Morrone, Potenti, DiMuro, Cantalamessa, Marchetti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge all’esame dell’Aula,composto da 44 articoli, per un totale di165 commi, appare riconducibile sullabase del preambolo, a tre distinte finalità:la proroga di termini legislativi; l’adozionedi misure organizzative e finanziarie ur-genti in materia di azione delle pubblicheamministrazioni; l’adozione di misure ur-genti in materia di innovazione tecnolo-gica;

nel corso dell’esame in sede refe-rente è stato introdotto all’articolo 1 delpresente provvedimento il comma 5-bische autorizza la proroga al 30 giugno 2021delle graduatorie dei concorsi per l’assun-zione di personale dell’amministrazionegiudiziaria con la qualifica di assistentegiudiziario, già inserite nei piani assunzio-nali approvati e finanziati per il triennio2019-2021;

la norma appena citata non risolvela problematica che affligge gli idonei

assistenti giudiziari la cui graduatoria èstata approvata il 14 novembre 2017 aseguito del concorso indetto dal Ministerodella Giustizia nel novembre 2016;

al contrario, l’emendamento 18.016presentato dalla proponente del presenteatto di indirizzo, trasversalmente condivisoda tutti i partiti sia di opposizione che dimaggioranza, con il quale si prevedeval’immissione immediata di 837 nuove unitànegli uffici giudiziari, ha visto dapprimaparere contrario, per poi essere accanto-nato e successivamente bocciato;

in questo modo la maggioranza hadeclassato il beneficio che apporterebberole unità appena citate, già disponibili, inuffici giudiziari il cui lavoro è fortementecompromesso dalle carenze di personaleamministrativo e tra l’altro, qualora laproposta emendativa fosse stata appro-vata, non avrebbe apportato alcun onereaggiuntivo dato che le suddette unità sonointeramente autorizzate e finanziate apartire dall’anno 2019;

sulle giustificazioni poste alla basedi tale bocciatura, viene riportato nei re-soconti ufficiali di seduta delle commis-sioni riunite, I Affari Costituzionali e VBilancio della Camera dei deputati, del 10gennaio, l’intervento della Sottosegretariadi Stato per l’Economia e le FinanzeOn. Laura Castelli, portavoce del Movi-mento 5 Stelle, la quale dichiara come:« l’emendamento del Governo, che garan-tisce un ampio numero di assunzioni,risponda efficacemente ai problemi di ca-renza del personale che, sottolinea, nonsono nati oggi. Fa presente che la Ragio-neria generale dello Stato non è favorevoleall’incremento del personale al di sopradella dotazione organica e che l’emenda-mento del Governo dispone una proroga,che consente lo scorrimento delle gradua-torie. »;

si tratta di giustificazioni piuttostoinfondate poiché le assunzioni soprannu-merarie proposte incidono solo sul profiloprofessionale e sull’area di appartenenza enon modificano la dotazione organicacomplessiva del dipartimento;

Atti Parlamentari — 169 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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le assunzioni soprannumerariesono altresì contemplate dal Codice diDiritto Amministrativo, vi è giurispru-denza in merito, e non apportano alcunavarianza di spesa in quanto prevedono lamessa in indisponibilità di altrettanti postiall’interno dell’area con sblocco delle in-disponibilità ed assorbimento delle posi-zioni soprannumerarie per effetto dellecessazioni a venire ed assorbimento totale,che stando ad alcune stime, avverrebbe traluglio e agosto del corrente anno, primache le procedure concorsuali indette, oancora da indire, dal Ministero della giu-stizia, possano concludersi,

impegna il Governo

a procedere all’assunzione degli 837 idoneial concorso per assistenti giudiziari (G.U.n. 92 del 22 novembre 2016) valutandol’opportunità di assumerli entro dicembre2020.

9/2325-AR/162. (Testo modificato nelcorso della seduta) Turri, Furgiuele,Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Potenti,Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

La Camera,

premesso che:

nel quadro delle iniziative volte apromuovere il Green New Deal, l’articolo1, comma 107, della legge di bilancio 2020prevede che le pubbliche amministrazioni,in occasione del rinnovo dei relativi au-toveicoli in dotazione, procedano, dal 1o

gennaio 2020, all’acquisto o al noleggio, inmisura non inferiore al 50 per cento, diveicoli adibiti al trasporto su strada ali-mentati ad energia elettrica, ibrida o aidrogeno, nei limiti delle risorse di bilanciodestinate a tale tipologia di spesa;

per i comuni montani dare seguitoa tale prescrizione potrebbe essere parti-colarmente gravoso perché, ancora oggi,nelle zone montane sono pochissime lereti di ricarica disponibili e i veicoli ali-mentati ad energia elettrica, ibrida o aidrogeno non hanno le caratteristiche

adatte a strade con forti pendenze. A ciòsi aggiunga che nelle aree montane molteattività legate agli ordinari adempimentidelle amministrazioni locali richiedonospostamenti su strade ubicate fuori e tal-volta lontano dai centri abitati dove èimpossibile ricaricare le autovetture inassenza di apposite colonnine o di idoneestrutture di approvvigionamento;

pur comprendendo l’obiettivo di ri-durre, anche attraverso la pubblica am-ministrazione, l’impatto ambientale deri-vante dall’utilizzo di veicoli inquinanti ap-pare necessario garantire nei comunimontani l’operatività dei mezzi in dota-zione al parco macchine comunale e perfar questo occorre prevedere una derogaall’articolo 1, commi 107-109, consentendoa tali enti locali, ove necessario per esi-genze logistiche, l’acquisto o il noleggio diveicoli adibiti al trasporto su strada diversida quelli alimentati ad energia elettrica,ibrida o a idrogeno,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze illustrate inpremessa, una proroga di almeno un annoper i comuni montani, come individuatidalla normativa nazionale, dell’entrata invigore della disposizione di cui all’articolo1, comma 107, della legge di bilancio 2020in materia di obbligo di sostituzione deiveicoli obsoleti con nuovi veicoli alimentatiad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.

9/2325-AR/163. Binelli, Vanessa Cattoi,Loss, Sutto, Andreuzza, Colla, Dara,Galli, Pettazzi, Piastra.

La Camera,

premesso che:

nel quadro delle iniziative volte apromuovere il Green New Deal, l’articolo1, comma 107, della legge di bilancio 2020prevede che le pubbliche amministrazioni,in occasione del rinnovo dei relativi au-toveicoli in dotazione, procedano, dal 1o

gennaio 2020, all’acquisto o al noleggio, inmisura non inferiore al 50 per cento, di

Atti Parlamentari — 170 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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veicoli adibiti al trasporto su strada ali-mentati ad energia elettrica, ibrida o aidrogeno, nei limiti delle risorse di bilanciodestinate a tale tipologia di spesa;

per i comuni montani dare seguitoa tale prescrizione potrebbe essere parti-colarmente gravoso perché, ancora oggi,nelle zone montane sono pochissime lereti di ricarica disponibili e i veicoli ali-mentati ad energia elettrica, ibrida o aidrogeno non hanno le caratteristicheadatte a strade con forti pendenze. A ciòsi aggiunga che nelle aree montane molteattività legate agli ordinari adempimentidelle amministrazioni locali richiedonospostamenti su strade ubicate fuori e tal-volta lontano dai centri abitati dove èimpossibile ricaricare le autovetture inassenza di apposite colonnine o di idoneestrutture di approvvigionamento;

pur comprendendo l’obiettivo di ri-durre, anche attraverso la pubblica am-ministrazione, l’impatto ambientale deri-vante dall’utilizzo di veicoli inquinanti ap-pare necessario garantire nei comunimontani l’operatività dei mezzi in dota-zione al parco macchine comunale e perfar questo occorre prevedere una derogaall’articolo 1, commi 107-109, consentendoa tali enti locali, ove necessario per esi-genze logistiche, l’acquisto o il noleggio diveicoli adibiti al trasporto su strada diversida quelli alimentati ad energia elettrica,ibrida o a idrogeno,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, perle esigenze illustrate in premessa, unaproroga di almeno un anno per i comunimontani, come individuati dalla normativanazionale, dell’entrata in vigore della di-sposizione di cui all’articolo 1, comma 107,della legge di bilancio 2020 in materia diobbligo di sostituzione dei veicoli obsoleticon nuovi veicoli alimentati ad energiaelettrica, ibrida o a idrogeno.

9/2325-AR/163. (Testo modificato nelcorso della seduta) Binelli, Vanessa Cat-toi, Loss, Sutto, Andreuzza, Colla, Dara,Galli, Pettazzi, Piastra.

La Camera,

premesso che:

nel corso dei lavori delle Commis-sioni riunite affari costituzionali e bilanciodel cosiddetto decreto Milleproroghe, inragione dei nuovi obiettivi di riduzionedelle emissioni di CO2 al 2020, 2025 e2030, si è ravvisata l’esigenza di modificareil secondo comma dell’articolo 12 ridu-cendo la soglia delle emissioni di CO2 utileai fini dell’accesso ai benefici di legge, perincludere – in coerenza con la nuovaregolamentazione relativa alle auto azien-dali in « fringe benefit » introdotta nellalegge di bilancio 2020 – tra i veicolielettrici-ibridi incentivabili i soli ibridi aricarica esterna (plug-in hybrid);

sempre durante l’esame del prov-vedimento si è inizialmente previsto conl’approvazione di un apposito emenda-mento la riassegnazione alle annualitàsuccessive delle eventuali risorse residuedestinate al « Bonus » auto per vincolarneil reimpiego nel settore automotive. Pur-troppo tale disposizione è stata successi-vamente espunta dall’articolato, di fattoimpedendo il certo riutilizzo di tali sommeper questo importante comparto produt-tivo;

le nuove disposizioni introdotte conl’articolato in esame contribuiranno cer-tamente ad un aumento dei volumi divendita di veicoli elettrici ed ibridi aricarica esterna (BEV e PHEV) e ciòrenderà necessaria la previsione di incen-tivi ulteriori per l’installazione di infra-strutture di ricarica sia in ambito dome-stico che condominiale. Sarebbe pertantoutile prevedere la possibilità, per i soggettiche acquistano ed installano le infrastrut-ture di ricarica, di cedere la detrazionefiscale ai fornitori che hanno effettuato gliinterventi ovvero ad altri soggetti privati,analogamente a quanto previsto in rela-zione agli interventi di riqualificazioneenergetica ex articolo 14 del decreto-leggen. 63 del 2013, con le modalità definite

Atti Parlamentari — 171 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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con Provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della di-sciplina in esame, al fine di adottareulteriori iniziative normative volte a pre-vedere, per le esigenze e con le modalitàillustrate in premessa, la possibilità diriassegnare alle annualità successive leeventuali risorse residue destinate al « Bo-nus » auto, e al contempo riconoscere aisoggetti che acquistano ed installano leinfrastrutture di ricarica la facoltà di ce-dere la detrazione fiscale ai fornitori chehanno effettuato gli interventi ovvero adaltri soggetti privati, analogamente aquanto già previsto per gli interventi diriqualificazione energetica.

9/2325-AR/164. Galli, Andreuzza, Bi-nelli, Dara, Colla, Pettazzi, Piastra.

La Camera,

premesso che:

nel corso dei lavori delle Commis-sioni riunite affari costituzionali e bilanciodel cosiddetto decreto Milleproroghe, inragione dei nuovi obiettivi di riduzionedelle emissioni di CO2 al 2020, 2025 e2030, si è ravvisata l’esigenza di modificareil secondo comma dell’articolo 12 ridu-cendo la soglia delle emissioni di CO2 utileai fini dell’accesso ai benefici di legge, perincludere – in coerenza con la nuovaregolamentazione relativa alle auto azien-dali in « fringe benefit » introdotta nellalegge di bilancio 2020 – tra i veicolielettrici-ibridi incentivabili i soli ibridi aricarica esterna (plug-in hybrid);

sempre durante l’esame del prov-vedimento si è inizialmente previsto conl’approvazione di un apposito emenda-mento la riassegnazione alle annualitàsuccessive delle eventuali risorse residuedestinate al « Bonus » auto per vincolarneil reimpiego nel settore automotive. Pur-troppo tale disposizione è stata successi-vamente espunta dall’articolato, di fatto

impedendo il certo riutilizzo di tali sommeper questo importante comparto produt-tivo;

le nuove disposizioni introdotte conl’articolato in esame contribuiranno cer-tamente ad un aumento dei volumi divendita di veicoli elettrici ed ibridi aricarica esterna (BEV e PHEV) e ciòrenderà necessaria la previsione di incen-tivi ulteriori per l’installazione di infra-strutture di ricarica sia in ambito dome-stico che condominiale. Sarebbe pertantoutile prevedere la possibilità, per i soggettiche acquistano ed installano le infrastrut-ture di ricarica, di cedere la detrazionefiscale ai fornitori che hanno effettuato gliinterventi ovvero ad altri soggetti privati,analogamente a quanto previsto in rela-zione agli interventi di riqualificazioneenergetica ex articolo 14 del decreto-leggen. 63 del 2013, con le modalità definitecon Provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di valutare glieffetti applicativi della disciplina in esame,al fine di adottare ulteriori iniziative nor-mative volte a prevedere, per le esigenze econ le modalità illustrate in premessa, lapossibilità di riassegnare alle annualitàsuccessive le eventuali risorse residue de-stinate al « Bonus » auto, e al contemporiconoscere ai soggetti che acquistano edinstallano le infrastrutture di ricarica lafacoltà di cedere la detrazione fiscale aifornitori che hanno effettuato gli inter-venti ovvero ad altri soggetti privati, ana-logamente a quanto già previsto per gliinterventi di riqualificazione energetica.

9/2325-AR/164. (Testo modificato nelcorso della seduta) Galli, Andreuzza,Binelli, Dara, Colla, Pettazzi, Piastra.

La Camera,

premesso che:

l’applicazione dei canoni delle con-cessioni demaniali marittime disposti dal-

Atti Parlamentari — 172 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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l’articolo 03, comma 1, lettera b), numero2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993,n. 400, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 494 (cosiddetticanoni OMI), sta determinando gravi con-seguenze per diversi operatori del settoreche, trovandosi nell’impossibilità di corri-spondere somme ingenti, ricorrono a unesteso contenzioso;

a ciò si aggiunge l’incertezza giu-risprudenziale e amministrativa sui para-metri (terziario o commerciale) che gliEnti concedenti utilizzano per determi-nare il canone in queste limitate fattispe-cie con esiti differenti fra i diversi Comuni.Sul punto giova ricordare anche la recentesentenza n. 7874 del 18 novembre 2019sul tema delle concessioni demaniali ascopo turistico ricreativo, con la quale ilConsiglio di Stato ha bocciato la prorogageneralizzata di 15 anni prevista dallaLegge di Bilancio 2019, richiamando iprincipi consolidati dalla sentenza dellaC.G.U.E. del 14 Luglio 2016, sulla liberaconcorrenza, non discriminazione, libertàdi stabilimento e pubbliche evidenze per leprocedure di assegnazione delle conces-sioni e negando la possibilità di rinnovoautomatico di queste ultime da parte deglienti locali;

il contenzioso è partito nel 2002,quando due società – la Gema e la Mon-tanino – dopo aver presentato domandaper ottenere la concessione su cui insistelo stabilimento balneare American BarCapo Nord di Santa Margherita Ligure, invista dell’imminente scadenza del titolo,ricevevano dal Comune di Santa Marghe-rita Ligure un diniego a tale richiesta,poiché l’amministrazione riteneva la con-cessione ancora valida grazie alla prorogafino al 31 dicembre 2020. I due competitorpresentavano quindi un ricorso avverso ladelibera comunale, appellandosi alla sen-tenza della Corte di giustizia europea« Promoimpresa » del 14 luglio 2016 cheaveva già dichiarato invalida la proroga al2020 perché in contrasto con la direttivaeuropea « Bolkestein » sulla liberalizza-zione dei servizi e, in sede di giudizio disecondo grado, il Consiglio di Stato ha

confermato tale orientamento dichiarandoillegittima la proroga automatica applicatadal Comune;

alla luce di tali evidenze, anchel’applicazione delle disposizioni sulla pro-roga contenute nel provvedimento inesame potrebbe creare non pochi pro-blemi alle amministrazioni locali, nel mo-mento in cui i provvedimenti sarannoimpugnati dinanzi alle autorità giudiziariecon l’inevitabile rischio di responsabilitàpersonali, penali ed erariali per dirigenti efunzionari di Regioni e Comuni che deci-deranno di applicare la citata disposizione;

la complessa materia delle conces-sioni demaniali marittime necessita un suoriordino, nelle cui more sarebbe opportunoadottare misure idonee ad evitare conse-guenze devastanti per le imprese del settoree a ridurre il più possibile il contenziosopendente. Per far questo si dovrebbe in-nanzi tutto prorogare ulteriormente, perlo-meno fino al 30 novembre 2020, il termineper il pagamento dei canoni demaniali do-vuti e non ancora corrisposti e precisareche sono sospesi fino alla stessa data i pro-cedimenti di riscossione coattiva dei canonie i procedimenti amministrativi per il rila-scio, la sospensione, la revoca e la deca-denza di concessioni,

impegna il Governo

a valutare, nelle more del riordino dellamateria delle concessioni demaniali ma-rittime, l’opportunità di prorogare perlo-meno fino al 30 novembre 2020 il termineper i pagamenti dei canoni ancora noncorrisposti di cui in premessa e sospenderefino alla stessa data i procedimenti diriscossione coattiva dei canoni e i proce-dimenti amministrativi per il rilascio, lasospensione, la revoca e la decadenza diconcessioni.

9/2325-AR/165. Raffaelli, Andreuzza,Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone,Murelli, Piastra, Tomasi, Tombolato,Tonelli, Vinci.

Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

con la imminente entrata in vigoredella cosiddetta Sugar Tax, prevista dallalegge di Bilancio 2020, si temono fortiripercussioni sulla filiera bieticolo-sacca-rifera, già in crisi da diversi anni e oggirappresentata in Italia dalla sola coopera-tiva bolognese Coprob-ltalia Zuccheri.Come spiegato dalle organizzazioni di ca-tegoria questa imposta colpirà soprattuttole aziende agroalimentari che produconosucchi e bevande utilizzando prioritaria-mente frutta italiana;

a ciò si aggiunge anche l’allarmelanciato dalle imprese operanti nel settorebeverage – che in Italia vale ricavi per 5miliardi di euro e 80 mila addetti, tradiretti e indiretti – le quali, in base ad unostudio relativo all’impatto della SugarTaxsulla produzione nazionale, hanno stimatouna riduzione del 10 per cento dei volumi,del 3,5 per cento dei ricavi e del 5 percento degli addetti;

la sola previsione della futura en-trata in vigore della Sugar Tax ha giàportato una contrazione degli investimentinel nostro Paese da parte di grandi colossiindustriali: come affermato, ad esempio,dal Public affair & communication directordi Coca-Cola HBC Italia l’introduzionedella nuova tassa ha un impatto deva-stante e comporterà un ulteriore spesa perl’azienda di 140 milioni di euro all’annocon il conseguente aumento dei prezzi –previsto tra il 15 e il 20 per cento – afronte di un calo dei consumi del 10 percento. Ciò potrebbe portare Coca-ColaHBC Italia – che oggi è il principaleproduttore e distributore di bevande delPaese, con 3 stabilimenti (uno in Veneto aNogara, uno in Campania a Marcianise,uno in Abruzzo a Oricola) dedicati allaproduzione di soft drinks e un impiantod’imbottigliamento di acque in Basilicata– ad operare una revisione dei costi conl’ipotesi di chiusura dello stabilimento diMarcianise in Campania e il blocco degliinvestimenti;

nel corso dell’esame del DecretoMilleproroghe il Governo ha manifestatol’intenzione di convocare « nuovamente itavoli di trattativa con le associazioni dicategoria sui temi della plastic tax e dellasugar tax onde verificare i possibili spazidi perfezionamento e rimodulazione delledue citate imposte, la cui entrata in vigore,rispetto alla tempistica originaria, è statanon a caso differita dall’ultima legge dibilancio, proprio al fine di valutarne ap-pieno i profili applicativi »;

tale proroga purtroppo non ha af-fatto rassicurato il mondo imprenditorialeche ha guardato con preoccupazione lamisura della Sugar Tax e, per circoscri-verne i futuri effetti negativi, ha già pre-disposto nuovi piani industriali che pre-vedono la contrazione degli investimenti ela chiusura di alcune sedi produttive,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze e con lemodalità illustrate in premessa, la possi-bilità di un’ulteriore proroga dell’entratain vigore della sugar tax al fine di indivi-duare idonee coperture che ne consentanol’abrogazione e al contempo predisporreopportuni strumenti di supporto per lefiliere bieticolo-saccarifera e del beverage,già fortemente colpite dalla sola introdu-zione della norma nella legge di Bilancio2020.

9/2325-AR/166. Cestari, Tomasi, Cavan-doli, Golinelli, Morrone, Murelli, Pia-stra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli,Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Co-maroli, Frassini, Garavaglia, Gava,Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi,Maturi, Molteni, Saltamartini, Stefani,Cecchetti, Zoffili.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge inesame, in sede di conversione, in parteanche integrato durante l’esame presso leCommissioni riunite Affari costituzionali eBilancio, prevede un piano straordinariodi assunzioni, nonché progressioni di car-riera e scorrimenti di graduatorie nella

Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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Pubblica Amministrazione, in parte conproroghe di termini e in parte con am-pliamenti di criteri già esistenti per lestesse;

il comma 3 riguarda, in particolare,proprio la proroga, al 31 dicembre 2020,del termine per le autorizzazioni alle as-sunzioni di personale per il compartosicurezza-difesa e per il Corpo nazionaledei vigili del fuoco, in deroga alle limita-zioni assunzionali previste per le pubbli-che amministrazioni dalla normativa vi-gente;

la politica dei tagli sulla sicurezzadei precedenti governi, in particolare ope-rata con la legge cosiddetta Madia 7 agosto2015, n. 124, ha previsto il taglio di 45.000uomini delle Forze dell’Ordine, mandandoal collasso operativo il sistema e costrin-gendo le varie forze di polizia a program-mare la chiusura di tantissimi uffici che,solo per la Polizia di Stato, ammontavanoad oltre 260, collasso in parte scongiuratocon lo stanziamento di oltre tre miliardi,ad opera del precedente Governo, di cuidue miliardi per l’assunzione straordinariadi oltre ottomila unità tra le Forze diPolizia e i Vigili del Fuoco;

il Piano di razionalizzazione ope-rato dalla legge cosiddetta Madia, arrivatoora alla sua fase attuativa, sta disponendola chiusura di diversi distaccamenti dellaPolizia stradale che, solo in Emilia Roma-gna, riguarda le sedi di Casalecchio diReno, Lugo e Rocca San Casciano, conimportanti ricadute in termini occupazio-nali, dal momento che il personale dovràessere trasferito ad altre sedi, e in terminidi sicurezza stradale per tutta la Provinciainteressata,

impegna il Governo

a prorogare l’adozione definitiva del Pianodi razionalizzazione operato dalla leggecosiddetta Madia alla luce delle nuoveassunzioni autorizzate con la proroga deitermini contenuti nel presente decreto-legge al fine di scongiurare, così, la chiu-

sura dei distaccamenti strategici della Po-lizia stradale di Casalecchio di Reno, Lugoe Rocca San Casciano.

9/2325-AR/167. Morrone, Raffaelli, To-nelli, Bignami.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare l’a-dozione definitiva del Piano di razionaliz-zazione alla luce delle nuove assunzioniautorizzate con la proroga dei terminicontenuti nel presente decreto-legge al finedi scongiurare, così, la chiusura dei di-staccamenti strategici della Polizia stradaledi Casalecchio di Reno, Lugo e Rocca SanCasciano.

9/2325-AR/167. (Testo modificato nelcorso della seduta) Morrone, Raffaelli,Tonelli, Bignami.

La Camera,

premesso che:

il testo unico sulle società parteci-pate di cui al decreto legislativo 19 agosto2016, n. 175, ha riordinato la materia inattuazione della delega che la riformaMadia aveva conferito al Governo in ma-teria di riorganizzazione della pubblicaamministrazione;

l’articolo 24 ha disposto una revi-sione straordinaria delle partecipazionidetenute, direttamente o indirettamente,dalle amministrazioni pubbliche al ter-mine della quale ciascuna amministra-zione doveva individuare quelle che dove-vano essere alienate ai sensi della nuovanormativa introdotta;

la legge di bilancio per il 2019 è poiintervenuta nuovamente sulle società apartecipazione pubblica e l’articolo 1,comma 723, in particolare, ha disappli-cato, fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo dialienazione entro un anno dalla ricogni-zione straordinaria e il divieto per il socio

Atti Parlamentari — 175 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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pubblico di esercitare i diritti sociali esuccessiva liquidazione coatta in denarodelle partecipazioni per le società parte-cipate in utile nel triennio precedente;

l’amministrazione pubblica, quindi,può continuare a detenere le quote socie-tarie di queste società in utile, garantendoin tal modo alle stesse di poter continuarenel piano di investimenti programmati chestanno producendo buoni risultati,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente, ovvero ad eli-minare, il termine previsto al 31 dicembre2021 entro il quale le società partecipatein utile dovranno sottostare, anch’esse,all’obbligo di alienazione delle partecipa-zioni societarie pubbliche al fine di con-sentire a tali società la possibilità di pro-seguire gli investimenti con un termine piùlungo, quanto meno pluriennale.

9/2325-AR/168. Fogliani, Ribolla, Ba-ratto, Bond.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno dilegge recante: « conversione in legge deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,recante disposizioni urgenti in materia diproroga di termini legislativi, di organiz-zazione delle pubbliche amministrazioni,nonché di innovazione tecnologica », conparticolare riguardo alle disposizioni diproroga di termini in materia economica efinanziaria;

evidenziate le problematiche appli-cative sollevate più volte da molte asso-ciazioni di grande rappresentatività, ulti-mamente anche ABI, ANCE, Assonime,Confindustria e Rete Impresa Italia, chehanno anche scritto al Ministro Gualtieriper esplicitare come la norma sulla« stretta sugli appalti » prevista dall’arti-colo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124, convertito con modificazioni nellalegge 19 dicembre 2019, n. 157, mette a

rischio di blocco l’attività per interi settori,stante i gravosi obblighi burocratici chenecessitano approfondimenti e maggioritempi tecnici imposti all’impresa appalta-trice o affidataria e alle subappaltatrici;

rappresentata, in particolare, lacriticità relativa all’obbligo di trasmettereal committente e, per le imprese subap-paltatrici, anche all’impresa appaltatrice,entro i cinque giorni lavorativi successivialla scadenza del versamento delle rite-nute: le deleghe di pagamento; un elenconominativo di tutti i lavoratori, identificatimediante codice fiscale, impiegati nel meseprecedente direttamente nell’esecuzione diopere e servizi affidati dal committente,con il dettaglio delle ore di lavoro prestateda ciascun percipiente in esecuzione del-l’opera o del servizio affidato; l’ammon-tare della retribuzione corrisposta al di-pendente collegata a tale prestazione; ildettaglio delle ritenute fiscali eseguite nelmese precedente nei confronti di dettolavoratore, con separata indicazione diquelle relative alla prestazione affidata dalcommittente;

ribadito che senza la predetta tra-smissione documentale, che deve avveniresu impulso delle appaltatrici e subappal-tatrici, il committente è obbligato a so-spendere il pagamento dei corrispettividovuti;

rammentato, altresì, che talenorma prevede un adempimento ulteriorerispetto al pagamento delle ritenute cherisulta essere già conosciuto all’Ammini-strazione e che la proroga proposta ser-virebbe a mettere a punto un sistema dicomunicazione automatica e digitalizzatache sarebbe vantaggioso anche per gliuffici periferici, o almeno un sistema diversamenti e comunicazioni accorpate, ol-tre che risolvere le problematiche sollevateavanti al Garante per la Privacy circa lacomunicazione dei dati dei lavoratori im-piegati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare, consuccessivi propri provvedimenti di natura

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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economica, l’entrata in vigore delle dispo-sizioni di cui all’articolo 4, comma 1, deldecreto fiscale 124 del 2019, a decorreredal 1o gennaio 2021 con conseguente mo-difica dell’articolo 4, comma 2 del dettoprovvedimento.

9/2325-AR/169. Cavandoli, Bitonci, Cen-temero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli,Alessandro Pagano, Paternoster, Taran-tino.

La Camera,

premesso che:

nonostante il provvedimento inesame debba essere considerato come unatto di completamento della manovra eco-nomica per il 2020, esso non contienealcune misure fondamentali e da tempoattese per il comparto agricolo e quellepreviste appaiono assolutamente prive diuna visione strategica per il settore;

l’articolo 13 del decreto legislativo228 del 2001, così come modificato dallalegge di Bilancio 2018, prevede che al finedi sostenere gli interventi per la creazionee il consolidamento dei distretti del cibo èautorizzata la spesa di 5 milioni di europer l’anno 2018 e di 10 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019;

i Distretti del cibo, istituiti con laLegge di Bilancio 2018, costituiscono unnuovo modello di sviluppo per l’agroali-mentare italiano. Nascono infatti per for-nire a livello nazionale ulteriori opportu-nità e risorse per la crescita e il rilanciosia delle filiere che dei territori nel lorocomplesso;

queste realtà, promuovono nonsolo una filiera, ma una intera area ter-ritoriale caratterizzata da determinati pro-dotti o da specifiche vocazioni produttive.Sono realtà strettamente legate al territo-rio con un’identità storica omogenea fruttodell’integrazione fra attività agricole e at-tività locali, nonché della produzione dibeni o servizi di particolare specificità,coerenti con le tradizioni e le vocazioninaturali e locali;

attraverso queste aggregazioni, leaziende agricole e agroalimentari riesconoa fare sistema a livello territoriale, valo-rizzando le produzioni di qualità e leeccellenze. I distretti del cibo consenti-ranno l’accesso a contributi e benefici, perpermettere alle nostre aziende agroali-mentari di lavorare in maniera ancora piùefficace in una logica di filiera, implemen-tando le ricadute sul territorio;

i Distretti hanno come obiettivoanche la sicurezza alimentare, la diminu-zione dell’impatto ambientale delle produ-zioni e la riduzione dello spreco alimen-tare. Altro scopo fondamentale è la sal-vaguardia del territorio e del paesaggiorurale attraverso le attività agricole e agro-alimentari;

il modello dei Distretti del cibo èfinalizzato inoltre a ridare slancio alleesperienze dei distretti rurali già presentisul territorio nazionale, così come a in-centivare la nascita di nuove realtà attra-verso la possibilità di accedere a finanzia-menti dedicati;

il riconoscimento dei Distretti delCibo avviene attraverso le Regioni e leProvince autonome di appartenenza cheprovvedono alla comunicazione al Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali, che ha istituito il Registro na-zionale dei Distretti del Cibo,

impegna il Governo

a stanziare, nei limiti di finanza pubblica,ulteriori risorse ai Distretti del Cibo rico-nosciuti dalle Regioni per l’attuazione diprogrammi di investimento in coerenzacon la normativa comunitaria e nazionalial fine di creare opportunità per la cre-scita di filiere e territori e dare sostegnoa chi aggrega e costruisce progetti diinvestimento che vedono uniti Istituzionilocali e soggetti privati nel rilancio dellenostre aree agricole.

9/2325-AR/170. Comaroli.

Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

le disposizioni dell’articolo 42 con-cernono un novero di esperti di cui siavvale la Presidenza del Consiglio per lesue funzioni in materia di trasformazionedigitale del Paese;

il progetto della banda ultralargada quanto si apprende da fonti di stampasarebbe in ritardo di almeno tre annirispetto agli impegni assunti in fase diaggiudicazione della gara e che per taleragione verrebbero messi a rischio anchei fondi europei stanziati per il progetto;

Open Fiber, come noto, si è aggiu-dicata i tre bandi indetti da Infratel ItaliaS.p.A., società in house del Ministero dellosviluppo economico, per la realizzazione edi un’infrastruttura in fibra ottica in oltre7600 comuni di piccole dimensioni in 20Regioni. La rete rimarrà di proprietà pub-blica e sarà gestita in concessione da OpenFiber stessa per 20 anni;

il divario digitale continua a rap-presentare un’emergenza nei centri mon-tani e le zone marginali del Piemonte doveil programma BUL continua ad accumu-lare ritardi. In particolare a livello regio-nale è stato effettuato un investimento di284 milioni di euro per cablare 1.206centri garantendo una velocità su internetfino ad 1 Giga;

il piano fino ad oggi ha raggiuntounicamente 122 centri urbani e secondol’ultimo cronoprogramma risultano sospesi141 cantieri e 667 dovrebbero essere ipo-teticamente cablati nell’anno 2020. Se-condo le istituzioni locali si tratta di unodei peggiori risultati a livello nazionale;

i ritardi accumulati fino ad oggi,non sono in alcun modo giustificabili ed ilrischio di perdere i finanziamenti europeisi profila come una concreta ipotesi didanno erariale. Non risultano, poi, esserestati chiariti e palesati i termini dei con-tratti di concessione per la realizzazione di

una rete a banda ultralarga nelle aree afallimento di mercato sottoscritti tra In-fratel S.p.a. ed Open Fiber;

in tale ottica sarebbe di preminenteinteresse coinvolgere maggiormente gli entilocali nella gestione degli aspetti tecnicologistici del piano per la realizzazionedella banda ultra larga,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di risolvere leproblematiche evidenziate in premessaadottando iniziative, anche normative, pernominare i Presidenti delle Regioni com-missari per la connettività.

9/2325-AR/171. Morelli, Mollicone, Mu-sella, Zanella.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame del decreto-legge in sede referente, il rappresentantedel Governo ha invitato i parlamentari aritirare le proposte di proroga dell’entratain vigore delle tasse sulla plastica e sullozucchero, informando le Commissioni ri-unite I e V del fatto che l’Esecutivo avvieràin tempi rapidi tavoli di confronto con leimprese, associazioni di categorie e sta-keholders, per valutare la possibilità dimiglioramento delle disposizioni che in-troducono la plastic tax e la sugar tax;

tale confronto trova motivazionesulla necessità di verificare ulteriormentegli effetti che discenderanno dall’entrata invigore delle due nuove tasse, già fissata,rispettivamente, a luglio e a ottobre, con lalegge di bilancio 2020;

i tavoli di confronto con le impresesarebbero utili prima dell’introduzionedella plastic tax nell’ordinamento, alloscopo di individuare le necessità delleimprese, e adottare misure preventive peragevolarle e accompagnarle nell’attività direcupero dei rifiuti, anche in considera-zione del fatto che l’Italia sia il secondoPaese in Europa per il riciclo di polimeriplastici e tenendo conto che le imprese delsettore che intendono avviare un processodi riconversione, hanno necessità di tempi

Atti Parlamentari — 178 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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molto più ampi e non compatibili con ipochi mesi a disposizione previsti dallalegge di bilancio 2020;

l’introduzione della plastic tax, incontraddizione con i principi dell’econo-mia circolare, demonizza inutilmente unprodotto che di per sé non danneggiaassolutamente l’ambiente, potendo esserericiclato al 100 per cento, mentre provocaingenti danni al nostro sistema industriale,creando perdite economiche insopportabiliper le imprese e causando la delocalizza-zione delle stesse imprese italiane produt-tive di imballaggi in plastica con inevita-bile aumento della disoccupazione, ovverogenera un aumento dei prezzi dei prodotti,con evidenti ricadute negative sulle fami-glie; il problema da affrontare sarebbepiuttosto quello di potenziare il recuperoe il riciclo dei rifiuti di plastica, tenutoconto del fatto che l’Italia è un Paese adue velocità per quanto riguarda i rifiuti,con regioni in cui la raccolta differenziataraggiunge l’80 per cento ed altre in cuiinvece non supera il 20 per cento,

impegna il Governo

nell’ambito dei tavoli di confronto con leimprese, associazioni di categorie e sta-keholders, per valutare la possibilità dimiglioramento delle disposizioni che in-troducono la plastic tax, come annunciatidal rappresentante del Governo nell’am-bito dell’esame del decreto-legge in sedereferente, e nelle more di una prorogadell’entrata in vigore di tale tassa, a veri-ficare la possibilità di riconsiderare lanorma evitando di danneggiare il settoreproduttivo italiano degli imballaggi in pla-stica, con inevitabile aumento della disoc-cupazione causato dalla delocalizzazionedelle imprese, e aumento dei prezzi deiprodotti con evidenti ricadute negativesulle famiglie.

9/2325-AR/172. Gava, Comaroli, Gara-vaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole,D’Eramo, Gobbato, Raffaelli, Parolo,Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli,Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini,Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

La Camera,

premesso che:

le direttive europee ed in partico-lare la Direttiva (EU) 2019/904, sulla ri-duzione dell’incidenza di determinati pro-dotti sull’ambiente, introducono alcuneconsiderazioni iniziali che si riferisconoalla riutilizzabilità e riciclabilità dei pro-dotti in plastica e prevedono che eventualirestrizioni del mercato che gli stati mem-bri decidano di attuare devono essereproporzionali e non discriminatorie per leimprese, devono incoraggiare un uso mul-tiplo e devono presumere incentivi econo-mici e di altro tipo tesi a sostenere sceltesostenibili dei consumatori;

occorre adottare un approcciopragmatico al problema dei rifiuti in pla-stica, tenendo conto che tale materiale nonrappresenta il male assoluto, ma è utile eunico per tanti usi, come la conservazionedei prodotti alimentari, le applicazioni dialta tecnologia, il settore del vestiario, e,dopo l’uso, può essere adeguatamente edutilmente riciclato, anche più volte, fino alfine vita;

l’introduzione della plastic tax daparte del Governo, come prevista dall’ar-ticolo 1, commi 634-658 della legge dibilancio 2020, in evidente contrasto con leconsiderazioni delle direttive comunitariein materia di recupero dei rifiuti e riciclodei materiali in plastica, da una parteincide sulla spesa quotidiana delle famiglieitaliane e, dall’altra, crea danni economicial settore industriale incentivando la de-localizzazione delle nostre imprese in altripaesi, con inevitabili ricadute sull’occupa-zione e incremento delle spese a caricodello Stato per ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

nell’ambito dell’attuazione della Direttiva(EU) 2019/904 sulla riduzione dell’inci-denza di determinati prodotti sull’am-biente, a valutare l’opportunità di preve-dere una proroga dell’entrata in vigoredella plastic tax prevista dai commi 634-658 della legge di bilancio 2020, allo scopo

Atti Parlamentari — 179 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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di poter riconsiderare l’opportunità dellanorma nei prossimi provvedimenti di ca-rattere legislativo.

9/2325-AR/173. Lucchini, Benvenuto,Badole, D’Eramo, Gobbato, Raffaelli,Parolo, Valbusa, Vallotto, Gava, Coma-roli, Garavaglia, Andreuzza, Binelli,Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini,Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 12, comma 4-bis inter-viene sulla disciplina di cui all’articolo11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018,che prevede, con decreto del Ministerodello sviluppo economico, di concerto conil Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, l’adozione del Pianoper la Transizione Energetica Sostenibiledelle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato adindividuare le aree del territorio nazionaleove sarà consentito lo svolgimento delleattività di prospezione, ricerca e coltiva-zione di idrocarburi;

tale norma prorogando il termineper l’adozione del Piano per la TransizioneEnergetica Sostenibile delle Aree Idonee(PiTESAI) senza riattivare le attività e iprocedimenti sospesi, sospende in realtàper ulteriori 6 mesi i permessi di ricercae di prospezione degli idrocarburi liquidie gassosi e tutti i procedimenti delle au-torizzazioni in corso, nonché la presenta-zione di tutte le nuove istanze per pro-spezione, ricerca e coltivazione di idrocar-buri;

il Piano, che ai sensi della norma-tiva vigente dovrebbe essere approvatoentro 18 mesi dalla data del 13 febbraio2019, ossia entro il 13 agosto 2020, non èstato ancora presentato al Ministero del-l’ambiente ai fini della VAS, nonostantel’articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, specifica che il processo divalutazione ambientale strategica « deveessere avviato contestualmente al processodi formazione del Piano »;

è lampante quindi che il Ministerodello sviluppo economico è ormai fuoritempo per avviare una tale complessaprocedura di VAS. E chiaramente non èpossibile mantenere sospese tutte le pro-cedure e autorizzazioni per i 30 mesi cheprevedrebbe ora il comma 8 dell’articolo11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135, convertito, con modificazioni dallalegge 11 febbraio 2019, n. 12, magari consuccessive proroghe per chi sa quantotempo;

il blocco delle attività di prospe-zione, ricerca e coltivazione di idrocarburicrea un doppio danno: da una parte ilPaese Italia sta perdendo investitori in unmomento di crisi per il settore italiano deloil&gas, che metterà ulteriormente in gi-nocchio un intero comparto, e dall’altra, ladiminuzione dello sfruttamento delle ri-sorse proprie incrementa le necessità difonti energetiche provenienti dall’estero,visto che le risorse energetiche da fontirinnovabili non sono ancora in grado dicoprire il fabbisogno,

impegna il Governo

allo scopo di garantire l’attrazione degliinvestimenti in Italia e diminuire la ne-cessità di importare fonti energetiche pro-venienti dall’estero, a provvedere, nei pros-simi provvedimenti di carattere legislativodi prevedere, fino alla data dell’avvio ef-fettivo del Piano per la Transizione Ener-getica Sostenibile delle Aree Idonee (Pi-TESAI), la prosecuzione nell’istruttoria deiprocedimenti sospesi ai sensi del comma 4dell’articolo 11-ter del decreto-legge,n. 135 del 2018 e la ripresa dell’efficaciadei permessi di prospezione e di ricercasospesi ai sensi del comma 6, dello stessoarticolo 11-ter, nonché la possibilità dirilascio di nuove autorizzazioni o proroghee l’avvio di nuovi procedimenti per attivitàdi prospezione, ricerca e coltivazione diidrocarburi sul territorio nazionale.

9/2325-AR/174. Valbusa, Lucchini, Ben-venuto, Badole, D’Eramo, Gobbato,Raffaelli, Parolo, Vallotto, Gava, Coma-roli, Garavaglia, Andreuzza, Binelli,

Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini,Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Mor-rone.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno dilegge recante: « conversione in legge deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,recante disposizioni urgenti in materia diproroga di termini legislativi, di organiz-zazione delle pubbliche amministrazioni,nonché di innovazione tecnologica », conparticolare riguardo alle disposizioni diproroga di termini in materia economica efinanziaria;

ricordato che il Governo, con l’arti-colo 4 del decreto fiscale n. 129 del 2019,ha introdotto una serie di misure in mate-ria di ritenute e compensazioni in appalti esubappalti, le cui criticità e relative proble-matiche applicative sono state ripetuta-mente sollevate da tutte le associazioni dicategoria, le quali, proprio in occasione del-l’esame del decreto-legge « milleproroghe »,auspicavano in un rinvio delle medesime;

evidenziato, in particolare, la criti-cità relativa alla previsione, per le opere oservizi di valore complessivo annuo supe-riore a 200 mila euro, che il datore dilavoro provveda al versamento senza com-pensazione delle ritenute con F24 separatiper committente;

ritenuta tale previsione un assurdoonere burocratico, considerato che, nellaipotesi di 10 lavoratori in 10 appalti di-versi, significa procedere a 100 F24,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare, consuccessivi propri provvedimenti di naturaeconomica, l’entrata in vigore della dispo-sizione di cui all’articolo 4, del decretofiscale 124 del 2019, richiamata in pre-messa e, comunque, a prevedere, in un’ot-tica di semplificazione burocratica, la con-segna dalla ditta appaltatrice alla ditta

committente del modello F24 totale pagatoper tutte le retribuzioni dalla ditta appal-tatrice al 16o giorno del mese di riferi-mento.

9/2325-AR/175. Gusmeroli, Bitonci, Ca-vandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,Alessandro Pagano, Paternoster, Taran-tino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge re-cante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recantedisposizioni urgenti in materia di prorogadi termini legislativi, di organizzazionedelle pubbliche amministrazioni, nonchédi innovazione tecnologica »,

premesso che:

nonostante il provvedimento inesame debba essere considerato come unatto di completamento della manovra eco-nomica per il 2020, esso non contienealcune misure fondamentali e da tempoattese per il comparto agricolo e quellepreviste appaiono assolutamente prive diuna visione strategica per il settore;

il comma 98 della legge di Bilancio2020 prevede l’istituzione entro il 31 gen-naio 2020, presso il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di una Commissione per lo studiodelle proposte per la transizione ecologicae per la riduzione dei sussidi ambiental-mente dannosi (cosiddetto SAD), con ilcompito di elaborare una proposta orga-nica per la ridefinizione entro il 31 ottobre2020, del sistema delle esenzioni a partiredall’anno 2021 in materia di trasportomerci, navale e aereo, di agricoltura e usicivili con l’obiettivo di ridurre la spesapubblica e di sostenere le innovazioni e gliinvestimenti in ricerca, innovazione tecno-logica, sviluppo e infrastrutture per lariconversione ecologica che producanouna riduzione delle emissioni di gas serraentro l’anno 2030;

il gasolio è l’unico carburante uti-lizzabile al momento in agricoltura e pesca

Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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e tassarlo non porterebbe alcun beneficioimmediato in termini di utilizzo di energiealternative a favore delle quali dovrebbeinvece essere sviluppato un programma diricerca e di sperimentazione;

l’aumento dei costi del carburantecostringerebbe molti pescatori, agricoltorie allevatori a chiudere la propria attivitàcon un devastante impatto economico eambientale soprattutto nelle aree internepiù difficili. Il risultato sarebbe solo ladelocalizzazione delle fonti di approvvigio-namento alimentare con un enorme costoambientale legato all’aumento dei trasportiinquinanti su gomma dall’estero facendo,altresì, perdere competitività al sistemaitaliano rispetto ai concorrenti degli altriPaesi Europei;

l’ultimo censimento disponibile, re-lativo al 2017, del ministero dell’Ambientequantifica in 19,291 miliardi di euro isussidi ambientalmente dannosi accertati:di questi solo 279 milioni riguardano agri-coltura e pesca;

si devono incentivare e supportareazioni di ammodernamento delle attività edelle produzioni, sviluppare un pro-gramma di ricerca e di sperimentazioneper i mezzi agricoli rendendoli sempre piùambientalmente compatibili, invece conquesta disposizione si vanno a colpire tuttele imprese, agricole e non, mettendo indifficoltà interi comparti produttivi,

impegna il Governo

a prevedere che il termine del 31 ottobre2020, relativamente all’elaborazione di unaproposta organica per la ridefinizione delsistema delle esenzioni, venga prorogato alfine di premettere alla Commissione per lostudio delle proposte per la transizioneecologica e per la riduzione dei sussidiambientalmente dannosi, di avere maggiortempo a disposizione per poter trovare, intempi adeguati, soluzioni alternative ecompensative con carattere di sostenibilitàper poter effettuare una transizione chenon arrechi danno ai settori più sensibili

da salvaguardare come quelli dell’agricol-tura e della pesca.

9/2325-AR/176. Lolini, Viviani, Bubi-sutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss,Manzato, Patassini.

La Camera,

premesso che:

con circolare dell’agenzia delle En-trate n. 1/E del 12 febbraio 2020, è statochiarito, in riferimento all’articolo 4 deldecreto-legge n. 124 del 2019, che sonoesclusi dall’ambito di applicazione gli entilocali;

in particolare la circolare ram-menta che: « Il comma 3 dell’articolo 4 haaggiunto la lettera a-quinquies) al sestocomma dell’articolo 17 del decreto dellaPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, ai sensi della quale il mec-canismo dell’inversione contabile si ap-plica alle prestazioni di servizi, diversi daquelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),effettuate tramite contratti di appalto, su-bappalto, affidamento a soggetti consor-ziati o rapporti negoziali comunque deno-minati caratterizzati da prevalente utilizzodi manodopera presso le sedi di attivitàdel committente con l’utilizzo di benistrumentali di proprietà di quest’ultimo oad esso riconducibili in qualunque forma.La disposizione di cui al precedente pe-riodo non si applica alle operazioni effet-tuate nei confronti di pubbliche ammini-strazioni e altri enti e società di cuiall’articolo 11-ter e alle agenzie per illavoro disciplinate dal Capo I del Titolo IIdel decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276 », precisando che l’efficacia è su-bordinata al rilascio, da parte del Consi-glio dell’Unione europea, dell’autorizza-zione di una misura di deroga ai sensidell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre2006;

ritenuto che:

tali adempimenti rappresentano unaggravio di costi e di impegni del perso-

Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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nale degli enti pubblici; valutato altresìche:

la provvisorietà della norma in at-tesa della deroga rappresenta un inutiledispiego di personale oltre che un’inutileformazione rispetto a materie che nonsarà oggetto di applicazione per gli entilocali,

impegna il Governo

nelle more dell’ottenimento della deroga ameglio dettagliare con provvedimenti dinatura interpretativa l’esenzione dall’ap-plicazione per gli enti locali della norma-tiva di cui all’articolo 4 del decreto-leggen. 124 del 2019.

9/2325-AR/177. Tarantino, Bitonci, Ca-vandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pater-noster, Bianchi.

La Camera,

premesso che:

con circolare dell’agenzia delle En-trate n. 1/E del 12 febbraio 2020, è statochiarito, in riferimento all’articolo 4 deldecreto-legge n. 124 del 2019, che sonoesclusi dall’ambito di applicazione gli entilocali;

in particolare la circolare ram-menta che: « Il comma 3 dell’articolo 4 haaggiunto la lettera a-quinquies) al sestocomma dell’articolo 17 del decreto dellaPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, ai sensi della quale il mec-canismo dell’inversione contabile si ap-plica alle prestazioni di servizi, diversi daquelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),effettuate tramite contratti di appalto, su-bappalto, affidamento a soggetti consor-ziati o rapporti negoziali comunque deno-minati caratterizzati da prevalente utilizzodi manodopera presso le sedi di attivitàdel committente con l’utilizzo di benistrumentali di proprietà di quest’ultimo oad esso riconducibili in qualunque forma.La disposizione di cui al precedente pe-riodo non si applica alle operazioni effet-tuate nei confronti di pubbliche ammini-strazioni e altri enti e società di cui

all’articolo 11-ter e alle agenzie per illavoro disciplinate dal Capo I del Titolo IIdel decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276 », precisando che l’efficacia è su-bordinata al rilascio, da parte del Consi-glio dell’Unione europea, dell’autorizza-zione di una misura di deroga ai sensidell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre2006;

ritenuto che:

tali adempimenti rappresentano unaggravio di costi e di impegni del perso-nale degli enti pubblici; valutato altresìche:

la provvisorietà della norma in at-tesa della deroga rappresenta un inutiledispiego di personale oltre che un’inutileformazione rispetto a materie che nonsarà oggetto di applicazione per gli entilocali,

impegna il Governo

nelle more dell’ottenimento della deroga avalutare l’opportunità di meglio dettagliarecon provvedimenti di natura interpretatival’esenzione dall’applicazione per gli entilocali della normativa di cui all’articolo 4del decreto-legge n. 124 del 2019.

9/2325-AR/177. (Testo modificato nelcorso della seduta) Tarantino, Bitonci,Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pater-noster, Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, recante « Disposizioni urgenti inmateria di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », all’articolo 7 reca proroga terminiin materia di cultura;

Atti Parlamentari — 183 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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l’intero settore teatrale attraversauna profonda e duratura crisi soventeattribuita alla mancanza di efficaci ri-forme del settore;

in assenza di sicurezze sia econo-miche che normative, le istituzioni teatraliin generale continuano con la precarietàgestionale ed il relativo deperimento fun-zionale;

il teatro Eliseo di Roma in crisi diliquidità è a rischio default e commissa-riamento, suscitando forti preoccupazioninei lavoratori;

oggi non è solo uno spazio perspettacoli, ospita concerti, dibattiti, conve-gni, incontri, presentazioni, mostre, unristorante e un bar, è un punto di riferi-mento nel panorama teatrale nazionaleitaliano;

chiuderlo significherebbe non solocreare disoccupazione ma impoverire cul-turalmente la capitale e i suoi abitanti,

impegna il Governo

a trovare le risorse necessarie al fine discongiurare la definitiva chiusura di unastruttura punto di riferimento della co-munità culturale nazionale.

9/2325-AR/178. De Angelis.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, recante « Disposizioni urgenti inmateria di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », all’articolo 6 reca proroga terminiin materia di istruzione, università e ri-cerca;

a seguito della pubblicazione edella notifica di parecchie sentenze defi-nitive in merito all’esclusione dei diplo-mati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE,molti insegnanti in servizio di ruolo daalcuni anni o in servizio con contratti a

tempo determinato dallo stesso numero dianni vengono licenziati e si trovano al-l’improvviso a non poter più lavorare, tral’altro senza percepire alcuna indennità didisoccupazione, non ricorrendone le con-dizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso deirequisiti di servizio previsti all’articolo 4,comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018,n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018,n. 96 recante: « Disposizioni urgenti per ladignità dei lavoratori e delle imprese »,hanno partecipato al concorso straordina-rio e sono in attesa della nomina in ruoloche, in alcune realtà territoriali, non potràperò arrivare prima di alcuni anni;

in caso di mancanza di tali requi-siti, questi insegnanti rischiano di uscireanche per lungo tempo dal circuito sco-lastico, continuando a rappresentare unadelle tante criticità che affliggono il lavoronella scuola;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la con-tinuità didattica nell’interesse degli alunniper tutta la durata dell’anno scolastico2019/2020,

impegna il Governo

a trovare soluzioni anche di tipo legislativoal fine di sanare la posizione dei docentidi cui in premessa per la salvaguardiadella continuità didattica e del diritto distudio.

9/2325-AR/179. Latini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, recante « Disposizioni urgenti inmateria di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », all’articolo 6 reca proroga terminiin materia di istruzione, università e ri-cerca;

Atti Parlamentari — 184 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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a seguito della pubblicazione edella notifica di parecchie sentenze defi-nitive in merito all’esclusione dei diplo-mati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE,molti insegnanti in servizio di ruolo daalcuni anni o in servizio con contratti atempo determinato dallo stesso numero dianni vengono licenziati e si trovano al-l’improvviso a non poter più lavorare, tral’altro senza percepire alcuna indennità didisoccupazione, non ricorrendone le con-dizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso deirequisiti di servizio previsti all’articolo 4,comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018,n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018,n. 96 recante: « Disposizioni urgenti per ladignità dei lavoratori e delle imprese »,hanno partecipato al concorso straordina-rio e sono in attesa della nomina in ruoloche, in alcune realtà territoriali, non potràperò arrivare prima di alcuni anni;

in caso di mancanza di tali requi-siti, questi insegnanti rischiano di uscireanche per lungo tempo dal circuito sco-lastico, continuando a rappresentare unadelle tante criticità che affliggono il lavoronella scuola;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la con-tinuità didattica nell’interesse degli alunniper tutta la durata dell’anno scolastico2019/2020,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di trovare solu-zioni anche di tipo legislativo per la sal-vaguardia della continuità didattica e deldiritto di studio.

9/2325-AR/179. (Testo modificato nelcorso della seduta) Latini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, recante « Disposizioni urgenti in

materia di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », all’articolo 6 reca proroga terminiin materia di istruzione, università e ri-cerca;

sulla G.U.R.I. del 24 novembre2017, n. 90 il MIUR indiceva il « Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami,finalizzato al reclutamento di dirigentiscolastici presso le istituzioni scolastichestatali »;

tale concorso prevedeva, tra l’altro,lo svolgimento di una prova scritta – unicasu tutto il territorio nazionale – da partedei candidati ammessi, nelle sedi oppor-tunamente allestite, con predisposizione diuna postazione informatica per ciascuncandidato ammesso ed un pc con instal-lato un programma – software-elaborato esviluppato dal CINECA – Consorzio inte-runiversitario;

successivamente allo svolgimentodella prova scritta, numerosi concorrenti,lamentando irregolarità e criticità nel fun-zionamento del software, anche con ri-guardo alla correzione delle prove scritte,hanno fatto ricorso,

il Tar del Lazio, con sentenza del 6giugno 2019, ha ordinato al MIUR laconsegna del relativo codice sorgente e consentenza del 2 luglio 2019, n. 8655, hasospeso l’iter dello svolgimento del corso-concorso in attesa che il Consiglio di statosi pronunci in merito il prossimo 12marzo;

considerato che:

i principi di legalità, buon anda-mento e imparzialità dovrebbero esserecondizioni imprescindibili in qualsiasi ac-cesso per concorso alla pubblica ammini-strazione,

impegna il Governo

ad adottare utili iniziative per far lucesulla vicenda a garanzia della trasparenzadel dicastero interessato.

9/2325-AR/180. Sasso, Mollicone, Bu-calo, Frassinetti, D’Attis, Paolo Russo,Gagliardi.

Atti Parlamentari — 185 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, recante « Disposizioni urgenti inmateria di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », all’articolo 6 reca proroga terminiin materia di istruzione, università e ri-cerca;

il comma 583 del disegno di leggerecante « Bilancio di previsione dello Statoper l’anno finanziario 2020 e Bilanciopluriennale per il triennio 2020-2022 »,convertito con modificazioni nella legge 27dicembre 2019, n. 160, ripristina l’obbligoper tutta la Pubblica Amministrazione, iviincluse le università e gli enti di ricerca adapprovvigionarsi tramite Consip;

ricordato che nel decreto-legge del29 ottobre 2019, n. 126, recante « Misuredi straordinaria necessità ed urgenza inmateria di reclutamento del personale sco-lastico e degli enti di ricerca e di abilita-zione dei docenti », convertito con modi-ficazioni nella legge 20 dicembre 2019,n. 159, all’articolo 4, lettera b), le univer-sità sono state affrancate da tale obbligo,in quanto ritenuto inadatto per le speci-ficità tecniche delle apparecchiature ne-cessarie ai ricercatori, spesso offerte da ununico fornitore che talvolta opera su mer-cati (liberi) prevalentemente esteri,

impegna il Governo

a prorogare al 1 gennaio 2023 l’obbligo diapprovvigionamento di cui all’articolo 1,comma 583, della legge 27 dicembre 2019,n. 160.

9/2325-AR/181. Colmellere.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, recante « Disposizioni urgenti inmateria di proroga di termini legislativi, di

organizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », all’articolo 7 reca proroga terminiin materia di cultura;

gli archivi di Stato sono uno deiluoghi strategicamente rilevanti per la tra-smissione della memoria e del saperestorico, attraverso i quali si studia ilpassato per capire il presente e progettareil futuro;

il loro ruolo, tuttavia, oggi sembraessersi svuotato;

le cause sono varie, la mancanza dipersonale specializzato innanzitutto, conla conseguente assenza di ricambio gene-razionale, le recenti assunzioni, infatti,non riescono a coprire tutti i posti lasciativacanti da una valanga di pensionamenti;

ne deriva un sovraccarico di lavoroe di responsabilità che grava sui pochidirigenti rimasti;

è altresì preoccupante la mancanzadel personale di supporto e dei custodi chetengono aperti gli archivi e assicurano laconsultazione delle carte nelle sale studio;

considerato inoltre che:

a tutto questo si aggiunge una si-tuazione economico-finanziaria da temposempre più precaria che rende molto dif-ficile gli interventi di inventariazione e diordinamento delle carte versate, e che, acausa degli spazi inadeguati, mette a seriorischio le stesse operazioni di versamentodella documentazione destinata alla con-servazione,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al fine disalvaguardare un patrimonio culturale ita-liano.

9/2325-AR/182. Racchella.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, recante « Disposizioni urgenti in

Atti Parlamentari — 186 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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materia di proroga di termini legislativi, diorganizzazione delle pubbliche ammini-strazioni, nonché di innovazione tecnolo-gica », all’articolo 7 reca proroga terminiin materia di cultura;

gli archivi di Stato sono uno deiluoghi strategicamente rilevanti per la tra-smissione della memoria e del saperestorico, attraverso i quali si studia ilpassato per capire il presente e progettareil futuro;

il loro ruolo, tuttavia, oggi sembraessersi svuotato;

le cause sono varie, la mancanza dipersonale specializzato innanzitutto, conla conseguente assenza di ricambio gene-razionale, le recenti assunzioni, infatti,non riescono a coprire tutti i posti lasciativacanti da una valanga di pensionamenti;

ne deriva un sovraccarico di lavoroe di responsabilità che grava sui pochidirigenti rimasti;

è altresì preoccupante la mancanzadel personale di supporto e dei custodi chetengono aperti gli archivi e assicurano laconsultazione delle carte nelle sale studio;

considerato inoltre che:

a tutto questo si aggiunge una si-tuazione economico-finanziaria da temposempre più precaria che rende molto dif-ficile gli interventi di inventariazione e diordinamento delle carte versate, e che, acausa degli spazi inadeguati, mette a seriorischio le stesse operazioni di versamentodella documentazione destinata alla con-servazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reperire lerisorse necessarie al fine di salvaguardareun patrimonio culturale italiano.

9/2325-AR/182. (Testo modificato nelcorso della seduta) Racchella.

La Camera,

premesso che:

il comma 2-bis dell’articolo 41 delprovvedimento all’esame, modifica la nor-mativa, introdotta dal decreto-legge n. 27del 2019, così detta Emergenze in Agri-coltura, in materia di trasmissione dei datidi produzione dei prodotti lattiero caseari;

il suddetto decreto-legge 27/2019conteneva anche una disposizione relati-vamente alla modifica dell’articolo 8-quin-quies del decreto-legge n. 5 del 2009, inmerito alla rateizzazione in materia didebiti relativi alle quote latte;

detta modifica, al fine di sviluppareal meglio le procedure di recupero, fissavanel 15 luglio 2019 il termine per la so-spensione delle procedure di riscossionecoattiva degli importi dovuti relativi alprelievo supplementare latte ed i relativitermini di prescrizione e impugnazione eopposizione all’esecuzione e agli atti ese-cutivi;

la pronuncia della Corte di giusti-zia dell’Unione Europea del 27 giugno2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulladeterminazione del prelievo supplemen-tare da corrispondere nel settore del lattee dei prodotti lattiero caseari. In partico-lare, la Corte di giustizia europea habocciato il metodo di compensazionescelto dall’Italia nel riassegnare le quotenon ripartite, in quanto contrario al det-tato normativo dell’unione europea cheimponeva che la ripartizione avvenisse inmaniera proporzionale;

già l’ordinanza del Giudice per leIndagini Preliminari presso il Tribunale diRoma del 5 giugno 2019 aveva messo indubbio la correttezza dei criteri, dei me-todi e dei dati utilizzati per il calcolo delprelievo supplementare latte e le modalitàscelte dall’Italia per individuare i destina-tari delle riassegnazioni dei quantitativiindividuali di latte inutilizzati:

in virtù della incertezza creatasi, èstata costituita una Commissione ministe-riale di verifica sulla questione « quote

Atti Parlamentari — 187 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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latte », avente il compito di relazionare inmerito alla documentazione istruttoriaesaminata dall’Autorità Giudiziaria ed alleconclusioni cui è pervenuto il magistrato ead ogni altro dato utile per l’accertamento,per tutti i periodi lattiero-caseari chevanno dal 1995/1996 al 2014/2015, dellacorrettezza delle procedure seguite, deicriteri di calcolo adottati, della corret-tezza, sotto il profilo amministrativo, dellacondotta tenuta dai dipendenti pubblici otitolari di incarico coinvolti, anche ai finidella individuazione di responsabilità di-verse da quella penale, come sollecitatodal medesimo G.I.P., nell’interesse dellatutela dell’erario e dei principi di buonandamento ed imparzialità della PubblicaAmministrazione;

l’esigenza di affrontare il mutatoquadro giudiziario, scaturito dalle sen-tenze della Corte di giustizia dell’UnioneEuropea del 27 giugno 2019 (C-348/18) edel 24 gennaio 2018 (C-433/2015), implicala necessità di dover prorogare il terminedel 15 luglio 2019,

impegna il Governo

a procedere alla proroga del termine disospensione del 15 luglio 2019 relativo alleprocedure di riscossione coattiva degli im-porti dovuti relativi al prelievo supplemen-tare latte ed ai relativi termini di prescri-zione e di impugnazione e opposizioneall’esecuzione e agli atti esecutivi, a seguitodell’incertezza relativa alla correttezza deicriteri, dei metodi e dei dati utilizzati peril calcolo del prelievo supplementare dilatte, al fine di consentire l’espletamento,nelle more della sospensione, delle indi-spensabili verifiche amministrative.

9/2325-AR/183. Bubisutti, Viviani, Goli-nelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pa-tassini, Pettarin.

La Camera,

premesso che:

l’Iper ammortamento è una misuraintrodotta con la Legge di Bilancio 2017

nell’ottica del Piano nazionale Industria4.0. L’obiettivo dell’agevolazione infatti èquello di dare supporto alle aziende cheinvestono in tecnologie 4.0, puntando ainnovarsi e digitalizzarsi;

l’articolo 1 del decreto-legge n. 34/2019 (« decreto crescita »), ha ripristinatola disciplina originariamente dettata dal-l’articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, dellalegge 208/2015 (Stabilità 2016), nella ver-sione, però, in vigore nel 2018 (articolo 1,comma 29, legge 205/2017).

come l’iper ammortamento, ancheil Super ammortamento è un’agevolazioneper aiutare le aziende nell’acquisto dideterminati beni strumentali. Il Decretocrescita 2019 ha stabilito la possibilità dimaggiorazione del 30 per cento del costo,con tetto di spesa fissato a 2,5 milioni dieuro. Il Super ammortamento si può chie-dere per investimenti eseguiti dal primoaprile al 31 dicembre 2019. Una superva-lutazione del 130 per cento dunque, comeprecisato dal Mise sul proprio portale;

la disciplina ha supportato e incen-tivato le imprese ad investire in benistrumentali nuovi, materiali e immateriali,funzionali alla trasformazione tecnologicae digitale dei processi produttivi destinatia strutture produttive ubicate nel territo-rio dello Stato e pertanto a fronte di unaperdurante stagnazione degli investimentiin beni strumentali, le prime edizioni delPiano erano orientate soprattutto al rin-novamento di macchinari obsoleti e pocoperformanti, sia in un’ottica di mera so-stituzione (superammortamento), sia di in-novazione attraverso il sostegno all’acqui-sto di beni tecnologicamente avanzati einterconnessi (iperammortamento) do-vrebbero essere prorogate anche per ilprossimo biennio,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prorogare lemisure del così detto superammortamentoed iperammortamento in favore delle im-prese per tutto il 2020 (ivi comprese quellepreviste nel cosiddetto decreto crescita) e

Atti Parlamentari — 188 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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rinviare al 1o gennaio 2021 l’applicazionedel credito d’imposta che le ha sostituitenella legge di Bilancio 2020 per le spesesostenute a titolo di investimento in benistrumentali nuovi.

9/2325-AR/184. Covolo, Gusmeroli, Ca-pitanio, Cavandoli.

La Camera,

premesso che:

nonostante il provvedimento inesame debba essere considerato come unatto di completamento della manovra eco-nomica per il 2020, esso non contienealcune misure fondamentali e da tempoattese per il comparto agricolo e quellepreviste appaiono assolutamente prive diuna visione strategica per il settore;

dal 1o gennaio 2020 è entrato invigore il decreto ministeriale che imponel’obbligo dello scontrino elettronico pertutti i negozi ed esercizi commerciali;

con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze del 10/05/2019 ven-gono individuate alcune categorie che sonoesonerate dall’applicazione del decreto;sono « le operazioni non soggette all’ob-bligo di certificazione dei corrispettivi » ela cessione di prodotti agricoli effettuatidai produttori agricoli cui si applica ilregime speciale previsto dall’articolo 34,comma 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26/10/1972 n. 63, ovvero « Iproduttori agricoli che nell’anno solareprecedente hanno realizzato o, in caso diinizio di attività prevedono di realizzare,un volume d’affari non superiore a 7.000euro, costituito per almeno due terzi dacessioni di prodotti di cui al comma 1,sono esonerati dal versamento dell’impo-sta e da tutti gli obblighi... »;

per prodotti agricoli si intendono« i prodotti del suolo, dell’allevamento edella pesca, come pure i prodotti di primatrasformazione che sono in diretta con-nessione con tali prodotti »;

l’imprenditore ittico è il titolaredella licenza di pesca, e la vendita direttache consente all’imprenditore ittico di va-lorizzare la propria produzione, viene con-siderata parte delle normali attività degliimprenditori ittici e in quanto tale nonsoggetta ai requisiti che si applicano alleattività di vendita di prodotti alimentati,pur nel rispetto di normative precise inmateria igienico-sanitaria e tracciabilità;

l’esonero dallo scontrino elettro-nico per la pesca, in particolare per ipescherecci inferiori alle 10 TSL, è anchelegato alle caratteristiche stesse dell’atti-vità a bordo del peschereccio: nella ven-dita diretta si opera o dall’imbarcazionestessa o appena arrivati in porto sullabanchina, luoghi dove ben difficilmentepotrebbero trovare collocazione strumentielettronici di registrazione. Inoltre, inun’ottica di semplificazione, si punta adevitare un’altra incombenza al pescatore,già preso da una serie lunghissima diadempimenti per la tracciabilità del pe-scato,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-riori iniziative normative volte a prevedereun differimento dell’obbligo di emissioneelettronica dello scontrino per gli impren-ditori ittici fin quando non sarà previstauna disposizione che preveda una revi-sione delle esenzioni comprendendo anchei suddetti soggetti, ferma restando la di-sposizione generale dell’emissione carta-cea, come è stato fatto sinora, al fine dievitare disparità di trattamento tra agri-coltori (in regime IVA speciale o in regimedi esonero) e pescatori in regime assicu-rativo di cui alle 250/58.

9/2325-AR/185. Viviani, Bubisutti, Ga-staldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,Manzato, Patassini.

La Camera,

premesso che:

negli anni si è affermata la prassidi inserire, in sede parlamentare, al prov-

Atti Parlamentari — 189 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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vedimento in esame dell’aula – così dettoMilleproroghe – emendamenti che inseri-scono nell’atto contenuti eterogenei e diampio impatto nei vari settori interessaticome: detrazione per interventi di siste-mazione a verde, incentivi per la nauticada diporto, incentivi per l’acquisto di mo-toveicoli elettrici, fino a interventi allefondazioni lirico-sinfoniche;

in questo provvedimento divenuto« omnibus », nonostante tutte le promesseprese da tutte le forze politiche, mancanoimpegni verso le imprese televisive;

all’articolo 1, commi 10-quaterde-cies e 10-quinquiesdecies, grazie all’appro-vazione di due emendamenti nelle com-missioni riunite redigenti, possono acce-dere ai contributi all’editoria le impreseeditrici di quotidiani e periodici parteci-pate;

Confindustria Radio Tv ha pubbli-cato recentemente uno studio in cui vieneanalizzato l’andamento degli investimentipubblicitari nei 5 maggiori mercati euro-pei – Regno Unito, Germania, Francia,Italia, Spagna (big5) – negli ultimi 15 anni,periodo in cui gli investimenti stessi sonocambiati profondamente, seguendo dina-miche economiche correlate a diversi fat-tori tra cui crisi economica e recessione,sviluppo dell’Adv digital e di nuovi modellidi business;

il cambiamento più macroscopicoche risulta dall’analisi è una certa resi-lienza di radio e televisione in tutti imercati, anche in quelli dove la televisionegeneralista ha un ruolo meno centrale;

il declino appare ancora più evi-dente considerando i dati dell’ultimo trien-nio: 108 milioni di euro persi (-25 percento) nei ricavi totali, –17 per cento iricavi pubblicitari. Si contrae il numero diimprese attive – 29 fallite e 35 in liqui-dazione;

i dati riportano l’emittenza televi-siva locale ai livelli di 15 anni fa, nelmezzo l’ascesa e poi il calo, inesorabile

anno per anno: i motivi includono la crisieconomica, che ha contratto gli investi-menti pubblicitari; la digitalizzazione deisegnale, un’opportunità per il compartolocale, ma anche una sfida, a fronte diinvestimenti in tecnologie, reti e contenutie di una accresciuta concorrenza multica-nale;

le tv private rappresentano un pa-trimonio da valorizzare, poiché conser-vano è tutelano l’archivio e la memoria diinteri territori dimenticati dalle tv nazio-nali,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere ibenefici di cui all’articolo 1, commi 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies anchealle imprese televisive al fine di evitare ilperdurare di una crisi economica chemette in serio rischio il lavoro di circa 10mila addetti e le immagini di interi terri-tori dimenticati dalle tv a carattere nazio-nale.

9/2325-AR/186. Pedrazzini, Benigni, Ga-gliardi, Silli, Sorte, Zanella, Versace.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 11-ter del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135 (in GazzettaUfficiale – Serie generale – n. 290 del 14dicembre 2018), coordinato con la legge diconversione 11 febbraio 2019, n. 12 re-cante: « Disposizioni urgenti in materia disostegno e semplificazione per le impresee per la pubblica amministrazione. » sta-bilisce l’approvazione del Piano per latransizione energetica sostenibile dellearee idonee (PiTESAI) nelle more della cuiadozione sono sospesi i procedimenti am-ministrativi relativi al conferimento dinuovi permessi di prospezione o di ricercadi idrocarburi, nonché i permessi di pro-spezione o di ricerca di idrocarburi liquidie gassosi già in essere;

Atti Parlamentari — 190 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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il provvedimento in esame, all’ar-ticolo 12, apporta modifiche all’articolo11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135, spostando di sei mesi il termineultimo per la realizzazione del Pitesai eper la sua adozione – a causa di prece-denti ritardi nella elaborazione e dellanecessità di effettuare la Valutazione Am-bientale Strategica VAS – amplia così disei mesi i periodi di sospensione di cuisopra;

come è noto, tale sospensione hacomportato il blocco degli investimentinelle attività upstream nazionali, con unimpatto significativo sull’indotto occupa-zionale, con conseguenze severe per alcuneaziende che hanno deciso di rinunciare aipropri progetti;

il cambiamento del quadro conces-sorio italiano introdotto dalla moratoriaha determinato una criticità anche per leattività upstream nelle aree marine tran-sfrontaliere, concentrati nel Mar Adriatico,in aree gestite dai Paesi con acque marineconfinanti, principalmente la Croazia e laGrecia, influenzando la sicurezza energe-tica del Paese;

il ruolo delle fonti di energia tra-dizionale – e in particolare del gas – saràancora necessario per il soddisfacimentodella domanda energetica, sia nella gene-razione elettrica per i consumi di famigliee imprese, sia per l’agricoltura e i tra-sporti, sia come backup per consentire lamaturazione delle tecnologie rinnovabili,nella fase transitoria come assunto dalPiano Nazionale Integrato per l’Energia eil Clima 2030 inviato alla CommissioneEuropea;

il contributo delle energie domesti-che è imprescindibile per un processo ditransizione energetica realmente sosteni-bile, dal punto di vista economico, am-bientale e tecnologico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di mettere inessere ogni azione possibile per assicurareil rispetto della tempistica prevista per larealizzazione del Pitesai;

a far sì, in caso che il termine direalizzazione del Pitesai non venga rispet-tato e che si vada quindi oltre i trentamesi di moratoria previsti, che venga im-mediatamente restituita efficacia ai per-messi di prospezione e di ricerca sospesi.

9/2325-AR/187. Benamati, Nardi, Bo-nomo, Lacarra, Gavino Manca.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 11-ter del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135 (in GazzettaUfficiale – Serie generale – n. 290 del 14dicembre 2018), coordinato con la legge diconversione 11 febbraio 2019, n. 12 re-cante: « Disposizioni urgenti in materia disostegno e semplificazione per le impresee per la pubblica amministrazione. » sta-bilisce l’approvazione del Piano per latransizione energetica sostenibile dellearee idonee (PiTESAI) nelle more della cuiadozione sono sospesi i procedimenti am-ministrativi relativi al conferimento dinuovi permessi di prospezione o di ricercadi idrocarburi, nonché i permessi di pro-spezione o di ricerca di idrocarburi liquidie gassosi già in essere;

il provvedimento in esame, all’ar-ticolo 12, apporta modifiche all’articolo11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135, spostando di sei mesi il termineultimo per la realizzazione del Pitesai eper la sua adozione – a causa di prece-denti ritardi nella elaborazione e dellanecessità di effettuare la Valutazione Am-bientale Strategica VAS – amplia così disei mesi i periodi di sospensione di cuisopra;

come è noto, tale sospensione hacomportato il blocco degli investimentinelle attività upstream nazionali, con unimpatto significativo sull’indotto occupa-zionale, con conseguenze severe per alcuneaziende che hanno deciso di rinunciare aipropri progetti;

il cambiamento del quadro conces-sorio italiano introdotto dalla moratoria

Atti Parlamentari — 191 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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ha determinato una criticità anche per leattività upstream nelle aree marine tran-sfrontaliere, concentrati nel Mar Adriatico,in aree gestite dai Paesi con acque marineconfinanti, principalmente la Croazia e laGrecia, influenzando la sicurezza energe-tica del Paese;

il ruolo delle fonti di energia tra-dizionale – e in particolare del gas – saràancora necessario per il soddisfacimentodella domanda energetica, sia nella gene-razione elettrica per i consumi di famigliee imprese, sia per l’agricoltura e i tra-sporti, sia come backup per consentire lamaturazione delle tecnologie rinnovabili,nella fase transitoria come assunto dalPiano Nazionale Integrato per l’Energia eil Clima 2030 inviato alla CommissioneEuropea;

il contributo delle energie domesti-che è imprescindibile per un processo ditransizione energetica realmente sosteni-bile, dal punto di vista economico, am-bientale e tecnologico;

secondo quanto previsto dalla nor-mativa, in caso di mancato rispetto deltermine perentorio per la realizzazioni delPitesai, i permessi di prospezione e ricercasospesi riacquistano automaticamente ef-ficacia,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di mettere inessere ogni azione possibile per assicurareil rispetto della tempistica prevista per larealizzazione del Pitesai.

9/2325-AR/187. (Testo modificato nelcorso della seduta) Benamati, Nardi,Bonomo, Lacarra, Gavino Manca.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento inter-viene tra l’altro anche in materia di turi-smo prevedendo il differimento del ter-mine per la delimitazione dei distrettituristici nonché norme per il differimento

del pagamento dei canoni dovuti per leconcessioni relative alle pertinenze dema-niali marittime con finalità turistico-ricre-ative;

in tema di turismo non bisognasottovalutare il problema della regolamen-tazione dei flussi turistici, in particolarenelle città d’arte, che rappresenta ormaiun problema non più rinviabile, che vaaffrontato sotto diversi aspetti;

l’elevata concentrazione di turistiin determinate località – quando nonadeguatamente gestita – tende a generarericadute negative sulle comunità locali (so-vraffollamento dei centri storici e deimezzi pubblici; spopolamento degli stessicentri storici; innalzamento del costo dellavita; problemi di ordine pubblico e dirispetto del decoro e violazioni di norme eregolamenti). Numerosi organi di stampahanno evidenziato, negli ultimi anni, pro-blemi di questo genere in particolare incittà d’arte come Venezia, Barcellona,Roma e Firenze,

impegna il Governo:

ad affrontare nel prossimo provvedimentoutile:

a) la regolamentazione dell’afflussoturistico, al fine di limitare il sovraffolla-mento cittadino, attraverso la concessionedi poteri ai sindaci, valorizzando il patri-monio artistico e culturale che il nostroPaese ha a disposizione e contrastando lospopolamento dei centri storici affettidalla sregolata trasformazione del patri-monio residenziale abitativo in alloggi tu-ristici;

b) la regolamentazione dell’attività diimpresa in tutte quelle situazioni che sicelano nell’area grigia della realtà degliaffittacamere senza tuttavia danneggiarecoloro che ricavano forme integrative delreddito dalla locazione di un apparta-mento a loro disposizione, tentando così disopravvivere alla crisi economica dellanostra epoca e per riuscire ad avere un’in-

Atti Parlamentari — 192 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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tegrazione al reddito così da mantenere lapropria residenza nelle zone storiche dellecittà.

9/2325-AR/188. Pellicani, Di Giorgi.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento inter-viene tra l’altro anche in materia di turi-smo prevedendo il differimento del ter-mine per la delimitazione dei distrettituristici nonché norme per il differimentodel pagamento dei canoni dovuti per leconcessioni relative alle pertinenze dema-niali marittime con finalità turistico-ricre-ative;

in tema di turismo non bisognasottovalutare il problema della regolamen-tazione dei flussi turistici, in particolarenelle città d’arte, che rappresenta ormaiun problema non più rinviabile, che vaaffrontato sotto diversi aspetti;

l’elevata concentrazione di turistiin determinate località – quando nonadeguatamente gestita – tende a generarericadute negative sulle comunità locali (so-vraffollamento dei centri storici e deimezzi pubblici; spopolamento degli stessicentri storici; innalzamento del costo dellavita; problemi di ordine pubblico e dirispetto del decoro e violazioni di norme eregolamenti). Numerosi organi di stampahanno evidenziato, negli ultimi anni, pro-blemi di questo genere in particolare incittà d’arte come Venezia, Barcellona,Roma e Firenze,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di affrontare nelprossimo provvedimento utile:

a) la regolamentazione dell’afflussoturistico, al fine di limitare il sovraffolla-mento cittadino, attraverso la concessionedi poteri ai sindaci, valorizzando il patri-monio artistico e culturale che il nostroPaese ha a disposizione e contrastando lospopolamento dei centri storici affetti

dalla sregolata trasformazione del patri-monio residenziale abitativo in alloggi tu-ristici;

b) la regolamentazione dell’attività diimpresa in tutte quelle situazioni che sicelano nell’area grigia della realtà degliaffittacamere senza tuttavia danneggiarecoloro che ricavano forme integrative delreddito dalla locazione di un apparta-mento a loro disposizione, tentando così disopravvivere alla crisi economica dellanostra epoca e per riuscire ad avere un’in-tegrazione al reddito così da mantenere lapropria residenza nelle zone storiche dellecittà.

9/2325-AR/188. (Testo modificato nelcorso della seduta) Pellicani, Di Giorgi.

La Camera,

premesso che:

per sanare la drammatica situa-zione di incertezza venutasi a creare conla sentenza 18135 del 2015 della Corte diCassazione relativa alla disciplina dellarimozione dai vincoli di prezzo gravantisugli immobili costruiti in regime di edi-lizia convenzionata, il legislatore è inter-venuto sul tema con l’articolo 25-undeciesdel decreto-legge n. 119 del 2018 novel-lando l’articolo 31 della legge n. 448 del1998;

la disposizione prevede che il vin-colo del prezzo massimo di cessione possaessere rimosso con atto pubblico o scrit-tura privata autenticata, a richiesta dellepersone fisiche che vi abbiano interesse,anche se non più titolari di diritti reali sulbene immobile (e non più, come attual-mente previsto, mediante convenzione informa pubblica stipulabile con il comunesolo da parte del singolo proprietario),dietro il pagamento del corrispettivo diaffrancazione del vincolo;

dalla lettura della norma si evinceche la determinazione di tale corrispettivodebba essere stabilita, anche con l’appli-cazione di eventuali riduzioni in relazionealla durata residua del vincolo, con de-

Atti Parlamentari — 193 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, previa intesa in sede di Confe-renza unificata ai sensi dell’articolo 9 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

al medesimo decreto spetta altresìl’individuazione dei criteri e delle modalitàper la concessione da parte dei comuni didilazioni di pagamento del corrispettivo diaffrancazione dal vincolo;

mercoledì 9 ottobre 2019 in Com-missione VI (Finanze) in risposta all’inter-rogazione 5-02823 a prima firma Frago-meli che chiedeva chiarimenti in merito alritardo nell’emanazione del suddetto de-creto, il Governo ha risposto che confidavanel suo perfezionamento prima della finedell’anno;

poiché ciò non è avvenuto e questofatto sta continuando a determinare: l’in-certezza sui diritti patrimoniali acquisiti, ilritardo degli uffici comunali nel calcolodell’affrancazione per paura di possibiliricorsi e, di fatto, la paralisi del mercatoimmobiliare di intere città,

impegna il Governo

ad emanare il decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze per l’individua-zione dei criteri per il calcolo delle af-francazioni nel più breve tempo possibile.

9/2325-AR/189. Fragomeli, Prestipino,Pezzopane.

La Camera,

premesso che:

l’Agenzia industrie difesa è stataistituita secondo le forme disciplinate degliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, recante « Riforma del-l’organizzazione del Governo, a normadell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n. 59. », mentre i compiti e le funzionidella suddetta Agenzia sono definiti dal-l’articolo 48 del Codice dell’ordinamentomilitare, di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66;

in particolare, l’Agenzia gestisceunitariamente le attività delle unità pro-duttive e industriali della difesa, indicatecon appositi decreti del Ministro delladifesa;

per il conseguimento degli specificiobiettivi e missioni propri dell’Agenziaindustrie difesa è stato adottato il Pianotriennale di fabbisogno del personale2019-2021;

nel Piano succitato viene sottoline-ata la necessità di ottimizzare l’assettoorganizzativo al fine di migliorare la com-petitività e la produttività dell’ente in og-getto allo scopo di raggiungere adeguata-mente gli obiettivi prefissati, consentendol’accesso alla dirigenza di peculiari risorseinterne di stampo manageriale;

considerato che:

nel corso degli anni alte professio-nalità del personale dirigenziale tecnicohanno contribuito, con il loro preziosoapporto, al netto miglioramento dei risul-tati operativi di tutte le Unità Produttive e,per questo motivo, saranno determinantiper assicurare la continuità gestionale e losviluppo delle attività dell’Agenzia;

tra le professionalità suindicate, fi-gura personale dirigenziale con rapportodi lavoro a tempo determinato, i qualihanno contribuito al cambiamento cultu-rale in senso aziendale, al miglioramentodei processi industriali e gestionali sup-plendo alla impossibilità dell’Agenzia dipoter bandire concorsi;

sotto il profilo giuridico-ordinativooccorre comunque evidenziare che sitratta di posizioni dirigenziali che sonostate individuate, a suo tempo, tramite unaselezione pubblica nel rispetto del dettatocostituzionale di cui all’articolo 97,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, alla luce diquanto suesposto, di adottare iniziative dinatura normativa volte ad autorizzare l’as-sunzione a tempo indeterminato del per-sonale dirigenziale precario in servizio, già

Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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reclutato precedentemente con procedureconcorsuali e che abbia maturato almenoquattro anni di servizio, anche non con-tinuativi, negli ultimi otto anni alle dipen-denze dell’Agenzia industrie difesa.

9/2325-AR/190. Giovanni Russo, Misiti.

La Camera,

premesso che:

è a tutti ben nota la carenza dipersonale in cui versa la Direzione Gene-rale degli archivi e gli istituti afferenti aseguito delle cessazioni di servizio avve-nute negli ultimi anni;

la carenza di personale intermediotra personale e custode necessario persvolgere attività ordinarie in materia diriordino e descrizione archivistica sotto ilcoordinamento dei funzionari, rende evi-dente la necessità di ricorrere all’esterna-lizzazione di attività che si faticano asvolgere in carenza di fondi necessari perlo sviluppo di progetti archivistici;

specifica attenzione va rivolta an-che al reclutamento di personale di mo-vimentazione interno idoneo allo svolgi-mento delle attività necessarie per le presedi documentazione quotidiana, essenzialiper assicurare la consultazione del mate-riale archivistico;

è evidente la necessità di rivederele piante organiche in rapporto alle esi-genze specifiche degli istituti archivistici,aggiornandole con le figure di funzionarirestauratori, ingegneri informatici e comu-nicatori per coordinare le attività di va-lorizzazione delle attività degli archivi;

per garantire l’apertura al pubblicoe assicurare i conseguenti servizi all’utenzacontando sulla presenza in servizio di unnumero di dipendenti adeguato anche inprevisione delle prossime cessazioni delservizio e dei numero limitato delle nuoveimmissioni di personale previste a partiredall’anno in corso, diventa necessario pro-

cedere al reperimento di personale archi-vistico adeguato,

impegna il Governo

a far fronte all’estrema criticità della si-tuazione attuale e alle criticità presenti epreviste individuando tutte le possibili mo-dalità di reperimento di personale archi-vistico.

9/2325-AR/191. Orfini.

La Camera,

premesso che:

la Polizia locale, in questo ultimodecennio, ha subito più di altri compartidella Pubblica Amministrazione le conse-guenze delle politiche restrittive di Go-verno sulla spesa del personale e che, afronte della consistente contrazione delpersonale in servizio negli enti locali, in-dotto da oltre sette anni di blocco totale,il settore della Polizia locale ha subito unulteriore vulnus dall’incremento dell’etàmedia del personale in servizio, con con-seguente riduzione delle unità di personaledestinabili ai servizi operativi sul territo-rio;

la situazione di emergenza si è neltempo aggravata e la stessa AssociazioneNazionale dei Comuni Italiani in questosettore ha richiesto e ottenuto numerosiinterventi normativi d’urgenza, ma chehanno avuto solo un « effetto tampone ». Atitolo esemplificativo, è stato ampliato ilbudget per le assunzioni a tempo indeter-minato del personale di polizia locale pergli anni 2017 e 2018 (80 per cento delturnover per l’anno 2017 e 100 per centoper l’anno 2018); oppure, è stato ampliatoil budget per le assunzioni a tempo inde-terminato del personale di polizia localeper l’anno 2019; a decorrere dall’anno2020 non è più previsto un regime assun-zionale specifico per la Polizia locale: le

Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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nuove assunzioni di personale dell’Area divigilanza dovranno essere effettuate attin-gendo dall’unico budget complessivo desti-nato a finanziare l’intero piano assunzio-nale, in concorrenza con tutti gli altrisettori dell’Amministrazione;

è necessario potenziare gli organicidei Corpi di Polizia locale, anche a frontedel recente Accordo sottoscritto dal Pre-sidente Anci Ingegner Antonio Decaro in-sieme al Ministro dell’interno Luciana La-morgese per il potenziamento dei servizi

di controllo finalizzati alla sicurezza ur-bana,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di svincolare leassunzioni del personale di Polizia localedalle limitazioni finanziarie attualmentevigenti per le assunzioni del restante per-sonale, fermo comunque il rispetto degliequilibri di bilancio.

9/2325-AR/192. Pella.

Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

Atti Parlamentari — 196 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 — N. 308

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