DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA...

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575. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 23 febbraio 2016 ............................................................... 3 Progetti di legge (Ritiro di proposte di legge) . 3 Documenti ministeriali (Trasmissioni) ......... 4 Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra- smissioni di documenti) ............................. 4 Progetti di atti dell’Unione europea (Annun- zio) ................................................................. 4 Assemblea parlamentare della NATO (Tra- smissione di documenti) ............................. 5 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (Trasmissione di un documento) .............. 5 Garante del contribuente per la Calabria (Trasmissione di un documento) .............. 6 PAG. Nomina ministeriale (Comunicazione) ......... 6 Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo ......................................................... 6 Atti di controllo e di indirizzo .................... 6 Interrogazioni .................................................. 7 Iniziative in materia di ordine pubblico volte a garantire un adeguato controllo del ter- ritorio in Basilicata – 3-01521; 3-02031; 3-01655; 3-01831; 3-02024; 3-02037 ......... 7 Iniziative per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio nella regione Marche – 3-01828 .............. 9 Iniziative volte a rivedere le modalità di assegnazione degli incentivi Inail di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di premiare maggiormente la qualità e l’effi- cacia delle proposte – 3-02032 ................ 10 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2016 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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575. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 23 febbraio2016 ............................................................... 3

Progetti di legge (Ritiro di proposte di legge) . 3

Documenti ministeriali (Trasmissioni) ......... 4

Dipartimento per le politiche europee dellaPresidenza del Consiglio dei ministri (Tra-smissioni di documenti) ............................. 4

Progetti di atti dell’Unione europea (Annun-zio) ................................................................. 4

Assemblea parlamentare della NATO (Tra-smissione di documenti) ............................. 5

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia(Trasmissione di un documento) .............. 5

Garante del contribuente per la Calabria(Trasmissione di un documento) .............. 6

PAG.

Nomina ministeriale (Comunicazione) ......... 6

Richiesta di parere parlamentare su atti delGoverno ......................................................... 6

Atti di controllo e di indirizzo .................... 6

Interrogazioni .................................................. 7

Iniziative in materia di ordine pubblico voltea garantire un adeguato controllo del ter-ritorio in Basilicata – 3-01521; 3-02031;3-01655; 3-01831; 3-02024; 3-02037 ......... 7

Iniziative per il potenziamento dei servizi diprevenzione e di controllo del territorionella regione Marche – 3-01828 .............. 9

Iniziative volte a rivedere le modalità diassegnazione degli incentivi Inail di cui aldecreto legislativo n. 81 del 2008, al fine dipremiare maggiormente la qualità e l’effi-cacia delle proposte – 3-02032 ................ 10

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2016

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

PAG.

Iniziative per assicurare adeguati mezzi, per-sonale e risorse per garantire lo svolgi-mento del cosiddetto processo Aemilia nelterritorio dell’Emilia-Romagna – 3-01628;3-02028; 3-02035; 3-02036 ......................... 11

Misure a favore dei territori del modenese edel ferrarese colpiti da una violenta gran-dinata il 5 settembre 2015 – 3-02033 .... 16

Iniziative per favorire l’immissione sul mer-cato di fitofarmaci non dannosi per lasalute e l’ambiente – 3-02034 .................. 17

PAG.

Disegno di legge di conversione n. 3606 .... 18

Questioni pregiudiziali .................................... 18

Testo unificato delle proposte di leggenn. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R ...................................................... 31

Parere della V Commissione ......................... 31

Articolo 1 e relative proposte emendative . 32

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

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COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 23 febbraio 2016.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini,Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Do-rina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba,Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo,Borletti Dell’Acqua, Boschi, Brambilla,Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria,Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Cic-chitto, Cirielli, Costa, Crippa, D’Alia, Da-done, Dambruoso, Damiano, Del Basso deCaro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti,Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana,Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garo-fani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gian-carlo Giorgetti, Gozi, Grassi, La Russa,Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi,Madia, Manciulli, Marazziti, Mattiello,Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore,Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, GianlucaPini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto,Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Ru-ghetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian,Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo,Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Ca-lipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini,Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Do-rina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba,Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo,Borletti Dell’Acqua, Boschi, Brambilla,

Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria,Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Cic-chitto, Cirielli, Costa, Crippa, D’Alia, Da-done, Dambruoso, Damiano, Del Basso deCaro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti,Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana,Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garo-fani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gian-carlo Giorgetti, Gozi, Grassi, La Russa,Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi,Madia, Manciulli, Marazziti, Mattiello,Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore,Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, GianlucaPini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto,Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Ru-ghetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu,Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Ta-bacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vi-gnali, Villecco Calipari, Zanetti.

Ritiro di proposte di legge.

In data 22 febbraio 2016 la deputataCastiello ha comunicato, anche a nome delcofirmatario, di ritirare la seguente pro-posta di legge:

CASTIELLO e RICCARDO GALLO:« Norme per la protezione della faunaselvatica omeoterma e per la disciplina delprelievo venatorio » (3577).

La proposta di legge sarà pertantocancellata dall’ordine del giorno.

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Trasmissione dal Ministro per le riformecostituzionali e i rapporti con il Par-lamento.

Il Ministro per le riforme costituzionalie i rapporti con il Parlamento, con letterain data 5 febbraio 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 49, comma 1, del codicedi cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, la relazione – predispostadal Ministero della giustizia – sulla con-sistenza, destinazione e utilizzo dei benisequestrati o confiscati e sullo stato deiprocedimenti di sequestro o confisca, ag-giornata al mese di settembre 2015 (Doc.CLIV, n. 6).

Questa relazione è trasmessa alla IICommissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro del lavoroe delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politichesociali, con lettera in data 22 febbraio2016, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, larelazione sulla costituzione e sul ricono-scimento degli istituti di patronato e diassistenza sociale, nonché sulle strutture,sulle attività e sull’andamento economicodegli istituti stessi, riferita agli anni 2012e 2013 (Doc. CXCIII, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla XICommissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera indata 23 febbraio 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 8, comma 3, della legge5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullostato di attuazione delle strategie attivateper fronteggiare l’infezione da HIV, rife-rita all’anno 2014 (Doc. XCVII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla XIICommissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal Dipartimento per le po-litiche europee della Presidenza delConsiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 23 febbraio 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-zione in merito alla proposta di regola-mento del Parlamento europeo e del Con-siglio relativo che modifica il regolamento(CE) n. 562/2006 per quanto riguarda ilrafforzamento delle verifiche nelle banchedati pertinenti alle frontiere esterne(COM(2015) 670 final).

Questa relazione è trasmessa alla ICommissione (Affari costituzionali) e allaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea).

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 23 febbraio 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-zione in merito alla proposta di regola-mento del Parlamento europeo e del Con-siglio relativo alla guardia costiera e difrontiera europea e che abroga il regola-mento (CE) n. 2007/2004, il regolamento(CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 fi-nal).

Questa relazione è trasmessa alla ICommissione (Affari costituzionali) e allaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea).

Annunzio di progetti di attidell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 22febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazionedel Protocollo sul ruolo dei Parlamentiallegato al Trattato sull’Unione europea, iseguenti progetti di atti dell’Unione stessa,nonché atti preordinati alla formulazionedegli stessi, che sono assegnati, ai sensi

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dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-toindicate Commissioni, con il parere dellaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea):

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sull’attua-zione della decisione quadro 2009/315/GAIdel Consiglio del 26 febbraio 2009 relativaall’organizzazione e al contenuto degliscambi fra gli Stati membri di informa-zioni estratte dal casellario giudiziario(COM(2016) 6 final), che è assegnata insede primaria alla II Commissione (Giu-stizia);

Proposta di decisione del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativa alla mo-bilitazione del Fondo europeo di adegua-mento alla globalizzazione (EGF/2016/000TA 2016 – Assistenza tecnica su iniziativadella Commissione) (COM(2016) 78 final),che è assegnata in sede primaria alla XICommissione (Lavoro);

Relazione della Commissione al Con-siglio sull’attuazione dell’assistenza finan-ziaria fornita ai paesi e territori d’oltre-mare attraverso l’11o Fondo europeo disviluppo (COM(2016) 79 final), corredatadal relativo allegato (COM(2016) 79 final –Annex 1), che è assegnata in sede primariaalla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di documenti dell’Assembleaparlamentare della NATO.

L’Assemblea parlamentare della NATOha trasmesso, in data 26 ottobre 2015, unaraccomandazione e otto risoluzioni, ap-provate nel corso delle Sessioni plenariesvoltesi a Budapest il 18 maggio 2015 eStavanger il 12 ottobre 2015, che sonoassegnate, ai sensi dell’articolo 125,comma 1, del Regolamento, alle sottoin-dicate Commissioni nonché, per il parere,alla III Commissione (Affari esteri) e allaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea), se non già assegnate alle stessein sede primaria:

Dichiarazione n. 419 - Allargamentodella NATO (Doc. XII-quater, n. 19) – allaIII Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 420 - Contrastare laminaccia in evoluzione del terrorismo(Doc. XII-quater, n. 20) — alle Commis-sioni riunite I (Affari costituzionali) e III(Affari esteri);

Risoluzione n. 421 - Contrastare lecampagne di propaganda e disinforma-zione della Russia (Doc. XII-quater, n. 21)– alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 422 - Solidarietà conl’Ucraina (Doc. XII-quater, n. 22) – allaIII Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 423 - Mantenere ilsostegno alle iniziative del Vertice delGalles (Doc. XII-quater, n. 23) – alla IVCommissione (Difesa);

Risoluzione n. 424 - Le sanzioni eco-nomiche contro la Russia (Doc. XII-quater,n. 24) – alla III Commissione (Affariesteri);

Risoluzione n. 425 - Una rispostaurgente, esaustiva e unitaria alle crisi inMedio Oriente e Nord Africa (regioneMena) (Doc. XII-quater, n. 25) – alla IIICommissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 426 - Rafforzamentodella sicurezza e della stabilità mediante lepolitiche della porta aperta e di partena-riato della NATO (Doc. XII-quater, n. 26)– alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 427 - Cambiamentoclimatico e sicurezza internazionale (Doc.XII-quater, n. 27) – alle Commissioni ri-unite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente).

Trasmissione dal Consiglio regionaledel Friuli Venezia Giulia.

Il Presidente del Consiglio regionale delFriuli Venezia Giulia, con lettera in data19 febbraio 2016, ha trasmesso il testo diuna risoluzione sui seguenti progetti di attidell’Unione europea, nonché atti preordi-nati alla formulazione degli stessi: comu-

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nicazione della Commissione al Parla-mento europeo, al Consiglio, al Comitatoeconomico e sociale europeo e al Comitatodelle regioni - L’anello mancante - Pianod’azione dell’Unione europea per l’econo-mia circolare (COM(2015) 614 final); pro-posta di direttiva del Parlamento europeoe del Consiglio che modifica la direttiva1999/31/CE relativa alle discariche di ri-fiuti (COM(2015) 594 final); proposta didirettiva del Parlamento europeo e delConsiglio che modifica la direttiva 2008/98relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final);proposta di direttiva del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio che modifica ladirettiva 94/62/CE sugli imballaggi e irifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 fi-nal).

Questo documento è trasmesso alla VIIICommissione (Ambiente) e alla XIV Com-missione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuenteper la Calabria.

Il Garante del contribuente per la Ca-labria, con lettera in data 17 febbraio2016, ha trasmesso la relazione sullo statodei rapporti tra fisco e contribuenti nelcampo della politica fiscale in Calabria,riferita agli anni 2014 e 2015, predispostaai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis,della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è trasmessa alla VICommissione (Finanze).

Comunicazione di nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei mini-stri, con lettera in data 19 febbraio 2016,ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,comma 9, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, la comunicazione concer-nente il conferimento al dottor Marco Ugo

Filisetti, ai sensi del comma 4 del mede-simo articolo 19, dell’incarico di livellodirigenziale generale di direttore dell’Uf-ficio scolastico regionale per le Marche,nell’ambito del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

Questa comunicazione è trasmessa allaI Commissione (Affari costituzionali) e allaVII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentaresu atti del Governo.

Il Ministro dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, con lettera in data 17febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi del-l’articolo 19, comma 10, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, e dell’articolo 1, comma 334, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, la richie-sta di parere parlamentare sullo schema didecreto ministeriale recante regolamentoconcernente la revisione dei criteri e deiparametri per la definizione delle dota-zioni organiche del personale amministra-tivo, tecnico e ausiliario della scuola, adecorrere dall’anno scolastico 2015/2016(276).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-lamento, alla VII Commissione (Cultura),che dovrà esprimere il prescritto parereentro il 14 marzo 2016. È altresì asse-gnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo96-ter del Regolamento, alla V Commis-sione (Bilancio), che dovrà esprimere ipropri rilievi sulle conseguenze di carat-tere finanziario entro il 4 marzo 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

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INTERROGAZIONI

Iniziative in materia di ordine pubblicovolte a garantire un adeguato controllodel territorio in Basilicata – 3-01521;3-02031; 3-01655; 3-01831; 3-02024;

3-02037

A)

BURTONE. – Al Ministro dell’interno. –Per sapere – premesso che:

nell’ultimo periodo nel territorio delcomune di Ferrandina si sono registratiuna serie di furti nelle abitazioni e nellecampagne;

addirittura in alcuni casi i ladri sisono introdotti nelle abitazioni di notte inpresenza dei proprietari;

è evidente che si è ingenerato unclima di preoccupazione nella comunità ela richiesta di una maggiore sicurezza;

in considerazione della rilevanza delcentro abitato trattandosi di uno dei centripiù importanti della provincia di Materasarebbe importante verificare la possibilitàdi poter accedere ai programmi per lasicurezza finanziati con fondi dell’Unioneeuropea;

al contempo occorrerebbe anche po-tenziare gli organici della stazione deicarabinieri nonché del commissariato dipolizia competente territorialmente, quellodi Pisticci, al fine di poter disporre di unmaggior numero di uomini e mezzi per ilcontrollo del territorio nonché per l’atti-vità investigativa –:

in considerazione di quanto espressoin premessa se e quali iniziative il Governo

intenda adottare al fine di potenziare gliorganici delle forze dell’ordine nonché diverificare la possibilità per il comune diFerrandina di accedere ai fondi comuni-tari per rafforzare anche con dispositivi divideosorveglianza la sicurezza del proprioterritorio, dei cittadini e del tessuto eco-nomico. (3-01521)

BURTONE. – Al Ministro dell’interno. –Per sapere – premesso che:

nella notte tra venerdì e sabato 10-11luglio 2015 presso il comune di Irsina si èverificata una rapina ai danni del banco-mat della Banca popolare di Puglia eBasilicata;

nel compierla è stato usato dell’esplo-sivo e i ladri si sono mossi con velocità escaltrezza armati anche di mitra;

una volta racimolato il bottino, circa40 mila euro sono fuggiti a bordo di dueAudi di grossa cilindrata di colore nero indirezione della Puglia disseminando chiodia zampa di gallina per scoraggiare ognitentativo di inseguimento;

da tempo nel nord della Basilicata,nel comprensorio dell’alto Bradano ai con-fini con la Puglia si registrano incursionicriminali dedite a furti e rapine;

la posizione geografica, la vastità delterritorio in questione e la prossimità diimportanti arterie stradali rendono piùcomplicato il compito delle forze dell’or-dine;

il sindaco di Irsina ha chiesto alprefetto di Matera di convocare un comi-tato per l’ordine e la sicurezza a seguito diquesto episodio;

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

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è evidente la necessità di rafforzarein termini di uomini e mezzi la presenzadelle forze dell’ordine –:

se e quali iniziative il Ministro, dopoquesto nuovo ed inquietante episodio, in-tenda assumere al fine di rafforzare ilcontrollo del territorio in questione po-tenziando la presenza delle forze dell’or-dine. (3-02031)

VICO e BURTONE. – Al Ministro del-l’interno. – Per sapere – premesso che:

nella zona nord della Basilicata,quella più prossima al confine con laPuglia, da tempo è oggetto di incursioni daparte di malviventi che puntano bancomate postamat per rapine;

prima a Palazzo San Gervasio, poiIrsina il 12 luglio 2015, episodio sul qualegli interroganti hanno depositato un altroatto di sindacato ispettivo;

nella notte tra venerdì e sabato 31luglio-1o agosto 2015 a Grottole intornoalle 3 di mattina si è verificato un tenta-tivo di rapina presso l’ufficio postale;

i carabinieri notano un’auto di grossacilindrata di colore scuro, presumibil-mente la ormai famosa Audi A6 correrevia gran velocità nei pressi dell’ufficiopostale;

purtroppo l’auto è riuscita a fuggire eal ritorno gli uomini dell’arma hannonotato un ordigno rudimentale pronto adesplodere;

la carica era di potenza non irrile-vante e, poiché l’ufficio postale si trova neipressi di abitazioni, l’eventuale esplosioneper rapina avrebbe potuto determinareconseguenze anche per i residenti;

il ripetersi di questi episodi deve farinnalzare il livello di guardia –:

se e quali iniziative il Governo in-tenda assumere per rafforzare del terri-torio e contrastare il ripetersi di questiepisodi che stanno ingenerando preoccu-pazione nella comunità locale. (3-01655)

CUOMO e BURTONE. – Al Ministrodell’interno. – Per sapere – premesso che:

nella notte tra il 9 e il 10 novembre2015 è stato fatto esplodere dell’esplosivoper rapinare l’ufficio postale di Grottole;

sono stati prelevati circa 10 mila europerò inutilizzabili a causa dell’inchiostroantirapina, ma risultano ingenti i dannialla struttura ricordando che l’ufficio po-stale è ubicato lungo Via Nazionale ed ènei pressi di altre abitazioni private;

già nella notte tra venerdì e sabato 31luglio-1o agosto 2015 a Grottole intornoalle 3 di mattina si è verificato un tenta-tivo di rapina presso lo stesso ufficiopostale;

anche allora la carica era di potenzanon irrilevante;

in merito al citato caso gli interro-ganti avevano già presentato un atto disindacato ispettivo (n. 3-01655) in attesadi risposta;

il ripetersi di questi episodi non puòessere sottovalutato soprattutto perchénon hanno desistito dal tentativo di rapinamettendo a rischio anche l’incolumità deiresidenti –:

di fronte a tale nuovo preoccupanteepisodio, quali iniziative si intendanoadottare in sede di comitato per la sicu-rezza e l’ordine pubblico del territorio inquestione al fine di rafforzare il controlloper uffici postali ed istituti di credito,contrastare simili atti criminali e realiz-zare una più efficace azione di preven-zione e deterrenza. (3-01831)

CUOMO e BURTONE. – Al Ministrodell’interno, al Ministro della difesa. – Persapere – premesso che:

nella notte tra il 16 e il 17 febbraio2016 si è registrato un tentativo di furtopresso lo sportello bancomat della filialedel Banco di Napoli in via Manzoni aFerrandina;

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

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nel tentativo di furto è stato utiliz-zato dell’esplosivo;

a seguito dello scoppio sono giunti sulposto vigili del fuoco e carabinieri;

in provincia di Matera si registranoda tempo tentativi di rapina a danno disportelli bancomat e postamat, ma hannoriguardato in particolare comuni più pros-simi al confine con la vicina Puglia;

Ferrandina è un importante centrodella Valle del Basento e tale episodiodesta preoccupazione anche perché recen-temente si sono registrati furti in appar-tamenti e nelle campagne –:

quali iniziative il Governo intendaadottare al fine di rafforzare i dispositividi sicurezza presso il comune di Ferran-dina potenziando la dotazione organicadella locale stazione dei carabinieri e pro-muovendo l’installazione di sistemi di vi-deosorveglianza per un migliore e piùefficace controllo del territorio. (3-02024)

BATTAGLIA e BURTONE. – Al Mini-stro dell’interno. – Per sapere – premessoche:

nella notte tra il 20 e il 21 dicembre2015 ad Irsina (Matera) presso un immo-bile di Corso Musacchio è stato fattoesplodere il postamat;

i malviventi tuttavia non sono riuscitia portarlo via e a rubare il denaro conte-nuto;

sul luogo sono intervenuti i anche ivigili del fuoco, allertati da numerosi cit-tadini che, pure a distanza di diversecentinaia di metri, hanno sentito il boatodell’esplosione;

sull’episodio sono in corso le indaginida parte degli inquirenti;

già nelle scorse settimane, gli inter-roganti hanno depositato degli atti di sin-dacato ispettivo al Governo, poiché sistanno verificando una serie di inquietantiepisodi con rapine e tentativi di rapine adanno di banche e uffici postali;

il 10 novembre 2015 è accaduto al-l’ufficio postale di Grottole, fatto saltare inaria per portare via denaro, un ufficio cheaveva fatto registrare già ad agosto untentativo fallito che ha messo a repentagliola sicurezza di cittadini che abitano aipiani superiori dell’immobile dove è ubi-cato lo sportello;

altri episodi si sono verificati a Pa-lazzo San Gervasio, Banzi ed anche adIrisina stessa, nel luglio 2015, con unassalto al bancomat della Banca popolaredi Puglia e Basilicata;

è del tutto evidente che questo com-prensorio della Basilicata è oggetto di unaescalation di rapine da parte di bandespecializzate;

si tratta di una situazione che destamolta preoccupazione tra cittadini e isti-tuzioni da non sottovalutare –:

quali iniziative il Governo intendaporre in essere con la massima urgenzaper un più attento e capillare controllo delterritorio al fine di prevenire simili episodie garantire la massima sicurezza.

(3-02037)

Iniziative per il potenziamento dei servizidi prevenzione e di controllo del territorio

nella regione Marche – 3-01828

B)

TERZONI, AGOSTINELLI e CECCONI.– Al Ministro dell’interno. – Per sapere –premesso che:

da un comunicato diffuso dal Sinda-cato autonomo di Polizia in data 6 ottobre2015 si apprende che nella giornata dilunedì 5 ottobre 2015 al casello autostra-dale di Ancona Nord sarebbero rimastin. 4 pattuglianti con una sola autovettura,alcuni dei quali, quando è arrivata lapioggia avrebbero trovato riparo sotto lapensilina del casello, perché nell’unica

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2016 — N. 575

macchina disponibile il sedile posterioresarebbe stato occupato dal cospicuo ma-teriale di servizio;

il posto di blocco inizialmente eraformato da cinque pattuglianti più il co-mandante del distaccamento Polstrada diSenigallia con due autovetture e un fur-gone della Polizia di Stato;

il comandante avrebbe dichiarato diessere stato convocato dal dirigente diselezione verso le ore 15, per riunioneperiodica con tutti i comandanti di distac-camento, quindi si sarebbe allontanatoalla guida di una delle due autovetture diservizio unitamente a un collega alla guidadel furgone;

nel comunicato il sindacato denunciala grave lesione del prestigio e del decorodella Polizia di Stato, per aver lasciatovolontariamente appiedati dei pattugliantidiminuendo la capacità di intervento incaso di necessità;

l’episodio se confermato sarebbe an-cora più grave alla luce di quanto avve-nuto nelle ultime settimane nel territorioregionale: il 29 settembre 2015 in A14,sulla corsia sud tra Loreto e Porto Reca-nati, nelle Marche dove furgoni portavaloriche stavano percorrendo l’A14 in dire-zione Macerata si sono visti sbarrare lastrada da un commando armato, e aseguito di una sparatoria a colpi di ka-lashnikov i malviventi sono fuggiti con unbottino di 5 milioni di euro e si sonolasciati alle spalle un ferito tra le guardiegiurate della Fitist; il 4 ottobre 2015 aMonsano, alle porte di Jesi, è avvenutaun’irruzione in un megastore pieno digente a colpi di martelli, mazze e bombemolotov durante l’orario di apertura equindi alla presenza di molti cittadini;

l’assalto al portavalori in A14, anchesecondo il questore di Ancona OresteCapocasa, è da collocare tra gli attacchimalavitosi compiuti dalle « tre, quattrobande altamente specializzate che operanosul territorio nazionale. La rapina non haa che fare con la criminalità locale, macon banditi di un livello superiore. Il

sistema adottato è perfetto – spiega Ca-pocasa –. La banda sapeva di poter agirein una zona d’ombra delle comunicazionitelefoniche, ha studiato luoghi, vie di fuga,percorsi, tempi d’intervento, modalità diesecuzione. Sapeva che sarebbe entrata infunzione la schiuma autobloccante e avevagià la soluzione. Questa banda è la stessache ha operato in Sardegna, Toscana,Lombardia. In raccordo con altre forze dialtre zone d’Italia e con le procure stiamofacendo un grande lavoro per dare unarisposta efficace e in tempi rapidi » –:

se il Ministro interrogato sia a cono-scenza di quanto riportato in premessa;

come intenda procedere, per quantodi competenza, una volta verificato chequanto denunciato dal Sindacato auto-nomo di Polizia trovi conferma, per sta-bilire se ci siano state delle negligenzenella gestione delle pattuglie e del perso-nale;

quali iniziative intenda intraprendereper garantire il potenziamento dei servizidi prevenzione e di controllo del territorioe, nello specifico, se ci siano già in agendadelle misure mirate per la regione Marche.

(3-01828)

Iniziative volte a rivedere le modalità diassegnazione degli incentivi Inail di cui aldecreto legislativo n. 81 del 2008, al finedi premiare maggiormente la qualità e

l’efficacia delle proposte – 3-02032

C)

PATRIZIA MAESTRI, BOCCUZZI, BA-RUFFI, GIACOBBE, GRIBAUDO, MIC-COLI, ROSTELLATO e ROMANINI. – AlMinistro del lavoro e delle politiche sociali.– Per sapere – premesso che:

il 19 dicembre 2014 è stato pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale, da parte del-l’Inail, l’avviso pubblico per l’assegnazionedi incentivi alle imprese, anche individuali,per la realizzazione di progetti di investi-mento per migliorare le condizioni di

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salute e sicurezza sul lavoro o per l’ado-zione di modelli organizzativi e di respon-sabilità sociale in attuazione all’articolo11, comma 5, del decreto legislativo n. 81del 2008, e successive modificazioni eintegrazioni;

il bando ha stanziato 267 milioni dieuro. Il contributo, pari al 65 per centodelle spese sostenute dall’impresa per larealizzazione del progetto, va da un im-porto minimo di 5.000 euro e ad unomassimo di 130.000 euro. Per le impresefino a 50 dipendenti che hanno presentatoprogetti per l’adozione di modelli organiz-zativi e di responsabilità sociale non èfissato il limite minimo di contributo;

dal 3 marzo al 7 maggio 2015 leimprese registrate al sito Inail hannoavuto a disposizione un’applicazione in-formatica per la compilazione della do-manda che ha consentito loro di effettuaresimulazioni relative al progetto da presen-tare, verificando il raggiungimento delpunteggio « soglia » di ammissibilità. Dal12 maggio 2015 le imprese che hannoraggiunto la soglia minima di ammissibi-lità hanno potuto effettuare il downloaddel proprio codice identificativo che leindividua in maniera univoca;

il 25 giugno 2015 (cosiddetto « clickday »), dalle ore 16 alle ore 16,30 leimprese hanno potuto inviare attraverso losportello informatico la domanda di am-missione al contributo, utilizzando il co-dice identificativo attribuito alla propriadomanda;

i finanziamenti vengono assegnatifino a esaurimento, secondo l’ordine cro-nologico di arrivo delle domande;

diverse imprese e associazioni d’im-presa hanno lamentato che dopo soli 5/6secondi il sistema di ricezione delle istanzenon accettava più domande di finanzia-mento per l’esaurimento dei fondi a di-sposizione;

quello dell’assegnazione dei fondi se-condo l’ordine cronologico di arrivo delledomande parrebbe quindi non essere ilpiù appropriato a fronte del grande inte-

resse che questo bando suscita ogni annonelle imprese che desiderano investirenella sicurezza sul lavoro. Esso infattiprescinde dalla qualità delle proposte diinvestimento e premia con contributi pub-blici soprattutto la rapidità nell’invio –:

se il Ministro interrogato sia a cono-scenza delle problematicità connesse all’e-rogazione degli incentivi Inail di cui al-l’articolo 11, comma 5, del decreto legi-slativo n. 81 del 2008, più volte denunciatedalle imprese e dalle associazioni d’im-presa, e se non ritenga di assumere ini-ziative affinché l’Inail riveda tale modalitàdi assegnazione dei fondi stanziati al finedi premiare maggiormente la qualità el’efficacia delle proposte di intervento enon solamente la rapidità nell’invio delleistanze nel « click day ». (3-02032)

Iniziative per assicurare adeguati mezzi,personale e risorse per garantire losvolgimento del cosiddetto processo Ae-milia nel territorio dell’Emilia-Romagna– 3-01628; 3-02028; 3-02035; 3-02036

D)

GIUDITTA PINI. – Al Ministro dellagiustizia. – Per sapere – premesso che:

l’operazione Aemilia coordinata dalladirezione distrettuale antimafia conl’Arma dei carabinieri ha portato allascoperta di una cellula pienamente auto-noma della ’ndrangheta operante nel ter-ritorio dell’Emilia-Romagna specie occi-dentale;

l’operazione ha prodotto « risultatistorici, senza precedenti » come risultadalle dichiarazioni del procuratore nazio-nale antimafia Franco Roberti, realiz-zando 160 arresti, oltre 220 indagati e ilsequestro di beni per un valore di oltre100 milioni di euro, facendo venire a gallaun preoccupante fenomeno di connessionetra il tessuto locale e la criminalità orga-nizzata;

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le cronache giornalistiche, anche at-traverso dichiarazioni degli addetti ai la-vori, ripetono con sempre maggiore fre-quenza che risulterebbe difficile o addi-rittura impossibile poter svolgere il pro-cesso connesso all’indagine all’interno delterritorio regionale emiliano-romagnolo, acausa dell’assenza di locali adeguati asostenere un processo di questa gran-dezza;

sarebbe davvero importante riuscirea svolgere il procedimento nel territorioregionale al fine di tenere alta l’attenzionemediatica sul tema delle infiltrazioni neitessuti sociali già provati dalla crisi eco-nomica e dai disastri ambientali di questianni –:

se il Ministro interrogato abbia giàpreso provvedimenti, attraverso la compe-tente direzione generale del dicastero einterloquendo con le autorità giudiziarie eamministrative emiliano-romagnole, perconsentire la realizzazione del processonel territorio regionale ed in particolare suquello della provincia di Modena;

quale sia lo stato di avanzamento diquesti provvedimenti e delle interlocuzionial fine di raggiungere l’obiettivo indicatonelle premesse. (3-01628)

FABBRI. – Al Ministro della giustizia. –Per sapere – premesso che:

il regolare svolgimento dei processi,in tutte i suoi aspetti, è principale respon-sabilità del Ministero della giustizia;

la legge di stabilità per il 2015 (legge23 dicembre 2014, n. 190) ha previstol’istituzione di un fondo per il recupero diefficienza del sistema giudiziario e il po-tenziamento dei relativi servizi, nonchéper il completamento del processo tele-matico (articolo 10) e il trasferimento alloStato, dal 1o settembre 2015, dell’obbligodi corrispondere le spese per gli ufficigiudiziari, attualmente a carico dei comuni(articolo 38, commi 6-10);

è iniziata da pochi giorni l’udienzapreliminare dell’inchiesta Aemilia sulla’ndrangheta in Emilia-Romagna;

si tratta di un evento di portataeccezionale per la regione Emilia-Roma-gna, sia per il numero di persone coinvolteche per la necessità di imponenti misuredi sicurezza;

la regione Emilia-Romagna, impe-gnata con una forte azione di contrastoalla criminalità organizzata anche costi-tuendosi parte civile nel processo, ha spesoquasi 800.000 euro per garantire che lasuddetta l’udienza preliminare si tenesse aBologna e non venisse spostata altrovecome più volte paventato a causa dellamancanza di locali idonei a contenere ilcospicuo numero di imputati;

dopo l’udienza preliminare, il dibat-timento si dovrebbe spostare a ReggioEmilia, visti i probabili patteggiamenti egiudizi abbreviati, e anche in questo caso,se il numero degli imputati dovesse restareelevato, servirà nuovamente un’aula at-trezzata;

il cambio di sede processuale inevi-tabilmente comporterà un aggravio di ri-sorse non solo per lo spostamento dellasede processuale, ma anche di imputati etestimoni nonché della documentazionenecessaria –:

se sia in grado di garantire il regolaresvolgimento di processi di questo genere,dal punto di vista economico ma anchedella pubblica sicurezza, evitando ulterioriesborsi alla regione Emilia-Romagna.

(3-02028)

SARTI, SPADONI, FERRARESI, AGO-STINELLI, COLLETTI, BONAFEDE eDELL’ORCO. – Al Ministro della giustizia.– Per sapere – premesso che:

a fine gennaio 2015 è stata condottala più grande operazione contro la ’ndran-gheta in Emilia-Romagna, denominata ap-punto Aemilia, operazione che ha coin-volto ovviamente anche altre regioni, tracui Veneto, Piemonte, Calabria e Sicilia.

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Ad oggi gli imputati sono 219, nove deiquali attualmente sottoposti al regime di41-bis, e 189 i capi di imputazione;

si tratta di un avvenimento senzaprecedenti per la regione Emilia-Romagna,per i numeri e per le dimensioni dell’in-chiesta. Un’inchiesta, condotta dalle forzedell’ordine e dalla Direzione distrettualeantimafia di Bologna, segnata da due mo-menti fondamentali: il primo, alla fine digennaio 2015, ha portato a 117 arresti. Ilsecondo, a metà luglio 2015, ha colpito lacosiddetta « ’ndrangheta imprenditrice ».Al centro delle indagini, coordinate dall’exprocuratore capo di Bologna, Roberto Al-fonso, c’è il clan Grande Aracri, originariodi Cutro;

nell’avviso di conclusione delle inda-gini notificato nel mese di giugno 2015, gliinquirenti spiegano che l’associazione adelinquere fa capo a Nicolino Sarcone,Michele Bolognino, Alfonso Diletto, Fran-cesco Lamanna, Antonio Gualtieri e Ro-molo Villirillo. Tra i partecipanti al soda-lizio si ritrovano i nomi degli imprenditoriGiuseppe Giglio, Gaetano Blasco e AntonioValerio (questi ultimi intercettati mentreridevano dopo le scosse di terremoto del2012), Giuseppe Iaquinta (padre del cal-ciatore Vincenzo). Tanti i reati contestati,si va dall’associazione a delinquere distampo mafioso contestata a circa 54 im-putati, alle estorsioni, dalle minacce all’u-sura, dall’intestazione fittizia dei beni alfalso in bilancio, dalla turbativa d’asta allacorruzione elettorale;

la prima udienza preliminare si èsvolta il 28 ottobre 2015 davanti al giudiceper l’udienza preliminare Francesca Zava-glia. Durante la terza udienza del 6 no-vembre 2015, il giudice per l’udienza pre-liminare ha rigettato le eccezioni di com-petenza territoriale presentate dagli avvo-cati di alcuni imputati al fine di spostarela sede a Catanzaro. Dunque, con la de-cisione del giudice per l’udienza prelimi-nare, il processo in questa prima fasecontinuerà all’interno dello stand numero19 della Fiera di Bologna, appositamenteadibito ad aula bunker;

come sostenuto dai pubblici ministeridell’accusa è importante che lo svolgi-mento di tutto il processo sia in Emilia-Romagna, per varie motivazioni. In primisla maggior parte dei reati contestati sonostati commessi in questa regione, inoltreattraverso le indagini e le intercettazioni èrisultato chiaro il fatto che l’organizza-zione criminale di stampo mafioso indivi-duata in questi anni di inchieste sia ra-dicata sul territorio emiliano e indipen-dente dalla « casa madre » di Cutro. Loscenario che emerge dalle indagini e dal-l’intera inchiesta, non è quello di una« semplice infiltrazione » di un clan’ndranghetista al Nord ma di un vero eproprio radicamento con sede principalenella provincia di Reggio Emilia;

in data 1o luglio 2015, il MoVimentoCinque Stelle ha presentato un questiontime al Ministro della giustizia affinché siadoperasse per trovare uno spazio idoneoe attrezzato allo svolgimento dell’udienzapreliminare del processo a Bologna. Allarichiesta veniva data la seguente risposta:« Sulla questione posta dagli onorevoli in-terroganti in merito alle specifiche esi-genze rappresentate dal procuratore dellaRepubblica e dal presidente del Tribunaledi Bologna per la celebrazione dell’u-dienza preliminare nel procedimento delcosiddetto processo Aemilia, rappresentoche alle note trasmesse dai predetti èseguita nell’immediato un’intensa attivitàdei competenti uffici di questo dicastero,finalizzata alla pronta risoluzione dellecriticità prospettate. In particolare la di-rezione generale delle risorse materiali hanon solo inviato una tempestiva nota dirisposta alle richieste scritte degli ufficibolognesi, ma ha altresì avviato un’imme-diata e diretta interlocuzione con gli stessiin ordine all’individuazione dei locali piùadeguati alla celebrazione del processo ealle connesse esigenze di sicurezza. Ancorpiù la predetta direzione generale hasvolto, recependo sul punto la specificarichiesta del presidente del tribunale, di-versi sopralluoghi finalizzati proprio allaconcreta verifica delle soluzioni possibili.Ai fini delle valutazioni competenti è statorichiesto poi l’ausilio di personale tecnico

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specializzato in carico tanto al DAP che alprovveditorato regionale dell’Emilia Ro-magna, comunicando tali iniziative ai capidegli uffici interessati. Saranno pertantooggetto di tempestiva adozione tutti i prov-vedimenti necessari alla migliore celebra-zione di un processo che per gravità delleimputazioni e numero delle parti proces-suali richiede senz’altro la predisposizionedi adeguate misure organizzative. Lapronta attivazione da parte del Ministerocredo fughi ogni preoccupazione formu-lata dagli onorevoli interroganti e assicuroche la situazione continuerà ad esserecostantemente monitorata sino al raggiun-gimento di un’adeguata soluzione »;

contrariamente a quanto dichiarato,il Ministero non ha ottemperato e perrisolvere la situazione la regione Emilia-Romagna ha stanziato ben 748.000 europer affittare il padiglione 19 presso laFiera di Bologna, ai fini dello svolgimentodell’udienza preliminare;

la fase dibattimentale del procedi-mento si dovrebbe spostare a Reggio Emi-lia per le ragioni sopra esposte, ed èfondamentale che si svolga nella sua sedenaturale. Ricorrono tutti i presupposti giu-ridici. È stabilito infatti che il dibattimentoavvenga davanti al giudice competente delluogo in cui si è costituita l’associazione erealizzata la programmazione, l’ideazionee la direzione delle attività illecite dell’or-ganizzazione criminosa;

sono circa un’ottantina gli imputatiche hanno fatto richiesta di rito abbreviatoex articolo 438 del codice di procedurapenale e patteggiamenti; tra loro si tro-vano anche Nicolino Grande Aracri, capodella Cosca. Presumibilmente dunque leaule del tribunale di Reggio Emilia po-tranno essere utilizzate per il dibatti-mento, ma non si ha nessuna notizia sudove si svolgeranno, invece, i suddettigiudizi abbreviati –:

se ritenga opportuno mettere in attoogni iniziativa di competenza affinché siatrovato al più presto uno spazio idoneoper lo svolgimento del dibattimento del

processo Aemilia, la cui entità necessita diambienti e di attrezzature che rispettino icriteri di massima sicurezza;

se, in vista delle numerose richiestedi rito abbreviato ex articolo 438 delcodice di procedura penale, sia già aconoscenza della sede in cui verrannosvolti tali riti alternativi;

se, nel caso in cui si dovesse decideredi continuare lo svolgimento dei riti ab-breviati presso il padiglione 19 della Fieradi Bologna, il Ministero provvederà allerelative spese d’affitto. (3-02035)

SPADONI. – Al Ministro della giustizia.– Per sapere – premesso che:

la recente operazione Aemilia direttadalla direzione distrettuale antimafia nellanotte tra il 27 e il 28 gennaio 2015 haportato al sequestro di più di 100 milionidi euro di beni e all’arresto di 117 per-sone, di cui 62 nella sola provincia diReggio Emilia che viene considerata dagliinquirenti l’epicentro del radicamentodella ’ndrangheta in Emilia-Romagna;

nell’ultima relazione annuale la dire-zione investigativa antimafia mette in luceun sistema di criminalità organizzata ra-dicato sul territorio e conferma il conso-lidarsi degli affari di camorra, ’ndranghetae mafia in Emilia-Romagna. Nelle rela-zione della direzione investigativa antima-fia si legge: « Numerose indagini hannoaccertato il sempre maggior coinvolgi-mento di professionisti compiacenti nel-l’attuazione delle strategie economiche deisodalizi e la diffusa tendenza a creareschermi societari per dissimulare la realetitolarità delle aziende ». In questa rela-zione si parla inoltre degli interventi diricostruzione post-sisma in Emilia e delleattività che vanno « dal riciclo di denaro,a investimenti in attività imprenditoriali,dal controllo dei principali traffici illecitie di contraffazioni, ai finanziamenti usu-rai »;

nel dossier 2014/2015 di Libera si dàun quadro generale dell’Emilia-Romagna

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attraverso alcuni numeri significativi. Tral’agosto 2013 e il luglio 2014 sono statisequestrati alle mafie 448 beni, per unvalore di 21 milioni di euro: dati che fannodell’Emilia-Romagna la prima del nordItalia. Per quanto riguarda il narcotrafficola media è di cinque operazioni al giorno,con il sequestro di 817 chili di sostanzestupefacenti e la denuncia di 2.718 per-sone. Secondo Santo Della Volpe, presi-dente di Libera informazione e presidentedella Federazione nazionale stampa, « inEmilia-Romagna c’è un giro importante didroga, legato a gruppi mafiosi pericolosi »;nel dossier si denunciano inoltre i « reatispia », dietro cui si celano le attività deiclan: nel 2013 in Emilia-Romagna sonostate 312 le denunce per estorsione, inaumento negli ultimi due anni, 399 idanneggiamenti (spesso per incendio) ealmeno una cinquantina le segnalazioni diusura. Tra i reati spia rientrano anche gliilleciti nello smaltimento dei rifiuti (837) enel ciclo del cemento (142);

nel « Primo rapporto trimestrale sullearee settentrionali » per la Presidenzadella commissione parlamentare di inchie-sta sul fenomeno mafioso a cura dell’Os-servatorio sulla criminalità organizzatadell’università degli studi di Milano si leggeche « la provincia di Reggio Emilia costi-tuisce l’epicentro della ’ndrangheta nellaregione, in particolare nel capoluogo, ovel’organizzazione criminale calabrese hacreato negli anni una vera e propriaenclave ». La ’ndrangheta cutrese rappre-senta la principale presenza criminale sulterritorio, a cui si affiancano i Dragone, iNicoscia e gli Arena originari di Isola diCapo Rizzuto. In questo report si affermacome negli anni si è assistito ad un veroe proprio processo di spopolamento dellacittadina del crotonese a dispetto di unacrescita di cutresi trasferitisi nel reggiano.Alla presenza della ’ndrangheta deiGrande Aracri si affiancano numerose’ndrine provenienti da diverse aree dellaCalabria e attive sul territorio provinciale:i Farao-Marincola di Cirò Marina (Cro-tone), i Martino e i Mattace originari diCutro (Crotone), i Barbaro di Platì (ReggioCalabria), i Nirta-Strangio di San Luca

(Reggio Calabria), i Mancuso di Vibo Va-lentia (Vibo Valentia), i Bellocco di Ro-sarno (Reggio Calabria), i Gallo di GioiaTauro (Reggio Calabria), i Muto di Cetraro(Cosenza);

secondo l’Osservatorio sulla crimina-lità organizzata Reggio Emilia rappresentauna realtà davvero peculiare, dato ancheche le vicissitudini della cosca GrandeAracri in Calabria vi hanno comportatoviolenti effetti, producendo fatti di sanguein sé estranei al tipico modus operandidella criminalità calabrese nella regione.Infine, si riscontra sul territorio la pre-senza di clan riconducibili alla camorra: inparticolare i Casalesi e il clan Belforteoriginario di Marcianise (Caserta);

il tribunale di Reggio Emilia, guidatonegli ultimi quattro anni dal presidenteFrancesco Maria Caruso, è notevolmentesottodimensionato rispetto alle stesse pre-visioni del Ministero della giustizia, se-condo cui l’organico dei magistrati do-vrebbe essere aumentato dalle tre alle seiunità; in proporzione, anche il relativopersonale amministrativo, le cui relativecarenze organiche possono portare a ine-vitabili rallentamenti nella predisposizionedegli atti afferenti i procedimenti, neces-sita di essere incrementato;

dai dati statistici trasmessi dal dottorBarbuto, attuale direttore dell’organizza-zione giudiziaria, emerge che il tribunaledi Reggio Emilia è tra i sei più gravatid’Italia per il rapporto tra giudici e citta-dini residenti;

un numero molto elevato di personecoinvolte nell’inchiesta Aemilia, anche seancora non quantificabile, sarà processatoa Reggio Emilia, in quanto i reati attribuitisarebbero stati commessi in tale provincia;

a dicembre 2014, ancora prima del-l’operazione Aemilia, il presidente Carusogià lamentava la mancanza in organico ditre giudici, un sostituto procuratore e dipersonale di cancelleria. Secondo il pre-sidente Caruso per avere un’idea dellasituazione del tribunale di Reggio Emilia èsufficiente pensare che per ogni magistrato

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la media è di 22 mila e 500 residentiquando il rapporto dovrebbe essere di unoa undicimila;

il presidente Caruso sottolinea l’im-mediata urgenza di incrementare l’orga-nico dei tribunale di Reggio Emilia sia inprevisione del maxi processo per ’ndran-gheta, sia in vista della gestione dellenumerose attività imprenditoriali seque-strate. Secondo Caruso « bisognerà orga-nizzare il tribunale in modo da garantireun processo in tempi rapidi, con la mas-sima velocità ma anche con la massimaattenzione e scrupolo, un processo che siprospetta di notevoli dimensioni anche perla qualità dei temi affrontati, il reato diassociazione mafiosa con tutte le sue sfu-mature e modi di manifestazione, il con-corso esterno in associazione mafiosa, cer-tamente è un processo complesso » –:

quali iniziative, per quanto di com-petenza, saranno intraprese dal Governoper l’attuazione di quegli aumenti di or-ganico di magistratura e di cancelleria chelo stesso Ministero della giustizia consi-dera necessari;

quali iniziative intraprenderà il Mi-nistro interrogato e quale sarà la tempi-stica necessaria, vista l’estrema urgenza diintervento, per far fronte a questa proble-matica affinché con l’aumento di organicominimo previsto sia assicurata una moda-lità efficace di amministrazione della giu-stizia nel territorio di Reggio Emilia eprovincia. (3-02036)

Misure a favore dei territori del modenesee del ferrarese colpiti da una violentagrandinata il 5 settembre 2015 – 3-02033

E)

FERRARESI, DELL’ORCO e PAOLOBERNINI. – Al Presidente del Consiglio deiministri, al Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, al Ministro dell’eco-nomia e delle finanze. – Per sapere –premesso che:

il 5 settembre 2015 un ulterioreevento calamitoso ha colpito i territori già

interessati dal terremoto del 2012, in par-ticolare del modenese e del ferrarese;

una violenta grandinata, accompa-gnata da forti raffiche di vento, ha di-strutto le produzioni agricole ancora incampo: in particolare, la produzione dipere, mele, uva e le colture estensive qualiil granoturco e la soia;

nel modenese, sotto l’avversità atmo-sferica sono finiti i comuni di Concordia,San Possidonio, Mirandola, Finale Emilia,San Felice, Camposanto, Novi e Sorbara diBomporto, alcuni dei quali, oltre il terre-moto, avevano già subito anche l’alluvionedel gennaio 2014: i comuni di FinaleEmilia, Bomporto, Camposanto, San Fe-lice;

sono territori in ginocchio, imprese ecittadini stanno usando tutti i loro ri-sparmi e le loro risorse; le hanno giàusate, per far fronte a continue emergenzenaturali;

gli indennizzi previsti dalle leggi pro-mosse dal Governo, in particolare quelliper i danni da terremoto, tardano adarrivare; la burocrazia messa in piedi dalcommissario, presidente della regione, nonfavorisce l’erogazione delle risorse neitempi e nei modi che richiederebbe l’ur-genza;

in Emilia-Romagna si coltiva il 65per cento delle pere italiane; in partico-lare, le aree riconosciute dall’indicazionegeografica protetta sono proprio e princi-palmente le province di Modena e Ferrara;la pera di varietà Abate è considerata laregina delle pere ed è proprio questavarietà, che garantisce il reddito degliagricoltori, che è andata distrutta;

il lambrusco di Sorbara di Bomportoè uno dei vini dell’eccellenza nazionale edè un vino Doc; molte imprese che loproducono non faranno il raccolto delleuve;

le associazioni di rappresentanza delmondo agricolo stanno chiedendo a granvoce lo stato di calamità naturale;

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civili abitazioni ed edifici produttivihanno subito ancora una volta danni:infiltrazione di acqua, tetti scoperchiati,antenne, tapparelle, grondaie da buttare,pali della luce e segnaletica divelti, auto-mobili con la carrozzeria da rifare, sono leprime evidenze –:

quali concrete iniziative di compe-tenza intenda assumere il Governo al finedi sostenere la popolazione colpita dall’e-vento, considerando l’eccezionalità delleavversità atmosferiche verificatesi su unterritorio già duramente colpito nel re-cente passato. (3-02033)

Iniziative per favorire l’immissione sulmercato di fitofarmaci non dannosi per la

salute e l’ambiente – 3-02034

F)

LAVAGNO. – Al Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, al Ministrodella salute. – Per sapere – premesso che:

i fitofarmaci, denominati anche pro-dotti fitosanitari o agrofarmaci, sono tuttiquei prodotti, di sintesi o naturali, chevengono utilizzati per combattere le prin-cipali avversità delle piante quali malattieinfettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi ani-mali, piante infestanti. Sono delle sostanzedi diversa origine che possono avere di-versi effetti. Il loro target è distruggere,prevenire o ridurre l’invasione di patogeninelle varie colture agricole;

i possibili patogeni delle colture agri-cole sono principalmente gli insetti, gliartropodi, le erbe infestanti o malerbe einfine i funghi. In base al patogeno con-siderato, si utilizzano diversi prodotti fi-

tosanitari, come gli insetticidi, gli erbicidio diserbanti, i fungicidi, i battericidi, inematodicidi, gli acaricidi, i rodenticidi;

secondo uno studio condotto dai ri-cercatori del dipartimento di medicinatraslazionale dell’università Piemonteorientale, l’uso pregresso e attuale di fi-tofarmaci per la coltivazione del riso, puòverosimilmente spiegare l’eccesso di neo-plasie rilevate nel settore agricolo delvercellese. Sono infatti numerose le ricer-che che mostrano come le zone del ver-cellese, del novarese e del cuneese sianotra i territori regionali e nazionali a piùelevato inquinamento da fitofarmaci, comeconfermato di recente dalla pubblicazionedell’Ispra sulle contaminazioni nelle acquesuperficiali e profonde;

il campione di controllo ha riguar-dato 12.378 abitanti residenti nei 18 co-muni della bassa vercellese di età com-presa tra i 25 e 79 anni. I casi di malattia,osservati nel periodo 2002-2009 sono de-sunti dalle schede di dimissione ospeda-liera e referti cito-istologici. L’analisi deidati ha evidenziato rischi in eccesso per ilcomparto agricolo per il totale dei tumori,colon-retto, mammella e cute non mela-nomi;

è necessario aprire un’indagine suifatti predetti, considerando che tale feno-meno reca un grave danno all’ambiente, alsettore agricolo nonché alla salute deicittadini, considerato che sembra che ven-gano utilizzati dei fitofarmaci potenzial-mente pericolosi –:

se il Governo sia a conoscenza delleproblematiche sopra esposte e se intendaprocedere, in tempi rapidi, affinché sulmercato siano ammessi fitofarmaci sicuri,quindi non dannosi per la salute e l’am-biente. (3-02034)

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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DELDECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2016, N. 18, RE-CANTE MISURE URGENTI CONCERNENTI LA RI-FORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO,LA GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLESOFFERENZE, IL REGIME FISCALE RELATIVO ALLEPROCEDURE DI CRISI E LA GESTIONE COLLETTIVA

DEL RISPARMIO (A.C. 3606)

A.C. 3606 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, recantela riforma delle banche di credito coo-perativo e disposizioni relative alla ga-ranzia sulla cartolarizzazione delle sof-ferenze, al regime fiscale relativo alleprocedure di crisi e alla gestione collet-tiva del risparmio, ha conosciuto, primadel suo approdo in Parlamento, una ge-stazione lunga e sofferta che ha coinvoltoorganismi istituzionali, tecnici ed espertidel settore, che mal giustifica la scelta delgoverno di ricorrere allo strumento deldecreto-legge;

secondo il disegno costituzionale, idecreti-legge traggono la loro legittima-zione generale da casi straordinari e sonodestinati ad operare immediatamente, alloscopo di dare risposte normative rapide asituazioni bisognose di essere regolate inmodo adatto a fronteggiare sopravvenuteed urgenti necessità. Per questo motivo, illegislatore ordinario, con una norma diportata generale, ha previsto che il decre-to-legge debba contenere « misure di im-mediata applicazione » (articolo 15,

comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, recante disciplina dell’attività diGoverno e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei ministri). Da ciò discendel’inadeguatezza dello strumento del decre-to-legge a realizzare una riforma organicae di sistema, che non solo trova le suemotivazioni in esigenze manifestatesi danon breve periodo, ma richiede processiattuativi necessariamente protratti neltempo, tali da poter rendere indispensabilisospensioni di efficacia, rinvii e sistema-tizzazioni progressive, che mal si conci-liano con l’immediatezza di effetti conna-turata al decreto-legge;

di più, la Corte Costituzionale conla sentenza n. 220 del 2013 ha statuitoche è esclusa la possibilità di ricorrere aldecreto-legge quando si tratta di realiz-zare una riforma organica e di sistema,quale è quella contemplata dal provve-dimento in esame, destinata ad impron-tare per decenni il sistema del creditocooperativo che richiederebbe, piuttosto,un’approfondita elaborazione e program-mazione, che non possono essere intera-mente condizionate dalla contingenza,sino al punto da costringere il dibattitoparlamentare sulle stesse nei ristretti li-miti temporali tracciati dall’articolo 77della Costituzione, concepiti dai padricostituenti per interventi specifici e pun-tuali, resi necessari e improcrastinabilidall’insorgere di « casi straordinari di ne-

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cessità e d’urgenza ». Nel merito, infatti,il provvedimento, con le disposizioni dicui al Capo I, detta una nuova disciplinaper un universo di 364 banche (tra quelledi Credito Cooperativo e le Casse Rurali),che costituiscono, con i loro 4.403 spor-telli (pari al 14,6 per cento degli sportellibancari italiani), 1.233.803 soci (+2,9 percento) e 37.000 dipendenti, una realtàimportante, soprattutto a livello di piccolicomuni, e che fino ad oggi hanno di-mostrato, in un’ottica di salvaguardiadello spirito mutualistico e cooperativoche le ha sempre contraddistinte, di so-stenere l’economia reale, l’occupazione ela crescita, ma anche di avere gli anti-corpi per fronteggiare gli effetti dellaglobalizzazione e di superare eventualicrisi in maniera autonoma all’interno delsistema;

né le suddette realtà avevanoespresso la necessità di dover confermarepresso le comunità e nei territori in cuioperano, in alcuni casi da oltre un secolo,il loro ruolo, attraverso una riforma dellagovernance, o un differente sistema in-terno di allocazione delle risorse o ditempestivo reperimento di capitale in casodi tensioni patrimoniali;

d’altra parte è parimenti difficiledimostrare l’urgenza di un provvedimentodi cui si discute da almeno tre anni e cheprevede, per la sua attuazione, un pro-cesso di perfezionamento lungo almeno 18mesi;

il secondo profilo di incostituzio-nalità è ugualmente rilevante. L’articolo45, primo comma, della Costituzione, in-fatti, recita testualmente: « La Repubblicariconosce la funzione sociale della coope-razione a carattere di mutualità e senzafini di speculazione privata. La legge nepromuove e favorisce l’incremento con imezzi più idonei e ne assicura, con gliopportuni controlli, il carattere e le fina-lità », principio con il quale striderebbequanto previsto dall’articolo 1, comma 5,del provvedimento, che applica anche allacooperazione di credito, l’obbligo di par-tecipare con un rigido patto di coesione ad

un gruppo bancario unico con poteri diindirizzo e controllo sulle partecipate,quale precondizione per vedersi confer-mata l’autorizzazione da parte della Bancad’Italia ad esercitare il credito come bancadi credito cooperativo (a meno che non sidimostri di avere riserve patrimoniali su-periori a 200 milioni di euro e di poterversare un’imposta straordinaria del 20per cento sulle stesse), pena la liquida-zione, obbligo che pertanto si configure-rebbe, specie in assenza di una normaspecifica che consenta la trasformazionein altro tipo di banca senza dover devol-vere le riserve patrimoniali ai fondi mu-tualistici, oltre che una palese violazionedel dettato costituzionale anche un peri-coloso attentato ai tratti distintivi del set-tore quali la cooperazione, la mutualità, ilradicamento nel territorio e nella suaeconomia, ed una forma di democraziaeconomica alternativa alla società perazioni;

fino ad oggi l’ordinamento coope-rativo ha previsto che, in caso di trasfor-mazione di una cooperativa in società perazioni o altra forma societaria, le riserveindivisibili e intangibili – anche in ragionedella specifica disciplina fiscale che neregola l’accumulazione – fossero devolutea finalità di interesse pubblico grazie alrispetto della suddetta tutela costituzio-nale delle funzione sociale della coopera-zione;

altro presidio costituzionale che ri-sulterebbe affievolito dal decreto-legge èquello rappresentato dal successivo arti-colo 47 che, nell’incoraggiare e tutelare ilrisparmio popolare, ha fino ad oggi im-pedito forme di ulteriori concentrazioni dipotere finanziario, nel nome di un’econo-mia ed una finanza partecipativa dovepossono operare piccoli e grandi istituti dicredito;

anche il principio di sussidiarietànel settore del credito ne esce fortementecompromesso, posto che, nelle previsionidel decreto-legge, il trattamento di quellebanche di credito cooperativo che nonvolessero aderire alla capogruppo (c.d.

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opting out) è decisamente sbilanciato, la-sciando la scelta solo a quelle che vantanoriserve patrimoniali pari ad almeno 200milioni di euro, un importo considerevolesolo se si pensi che a fino a primadell’emanazione del provvedimento basta-vano 2 milioni per costituirne una nuova.Inoltre per quelle stesse Bcc che dovesserodecidere di esercitare l’opting out è pre-vista la trasformazione forzata in societàper azioni ed il versamento di una quota,a titolo d’imposta, pari al 20 per centodelle riserve patrimoniali, in barba alprincipio – come si è visto di rilevanzacostituzionale – dell’indivisibilità totaledelle riserve, e con il serio rischio diesporre un intero sistema ed un patrimo-nio costruiti da generazioni di soci, atentazioni opportuniste da parte di chi nepotrebbe disporre senza quegli stessi vin-coli che ne hanno determinato nel tempo1’accantonamento;

un siffatto meccanismo, discutibile,come si è visto, anche sul piano etico, puòcostituire un pericoloso precedente edaprire un vulnus capace di intaccare, ungiorno, anche altre realtà cooperative;

altra violazione al dettato costitu-zionale si intravede laddove viene previstoche il quadro normativo, come avvenutonel caso della riforma delle banche popo-lari, sarà integrato da alcune disposizioniattuative chiamate a fissare, tra l’altro,anche la soglia minima di attivi richiestaper la società capogruppo (holding), ele-mento decisivo per determinare se ci saràlo spazio per un solo o per più soggettisocietari;

il paradigma di qualsivoglia ri-forma delle banche di credito cooperativo,anche in una prospettiva resa più com-plessa dall’evoluzione di una normativaprudenziale e dalla nascita dei meccanismieuropei di vigilanza e di risoluzione dellecrisi bancarie che hanno accresciuto l’im-portanza del capitale come primo presidiodi stabilità delle banche, non dovrebbe,anzitutto, prescindere dal mantenimento

delle peculiarità storiche del segmento po-ste fino ad oggi a garanzia della funzionedi sano sostegno delle economie locali,

delibera

di non procedere all’esame del disegno dilegge n. 3606.

N. 1. Paglia, Fassina, Scotto, Sannican-dro.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversioneall’esame non è altro che l’ennesimo esem-pio di abuso dello strumento del decreto-legge da parte di un Governo legislatoreche interviene con riforme strutturali suquestioni tra loro eterogenee con provve-dimenti presentati come emergenziali;

il decreto-legge 12 gennaio 2016,n. 18, infatti:

a) riforma, nella sua totalità, il si-stema bancario cooperativo disciplinandoin particolar modo la governance ed irequisiti patrimoniali delle singole banchecooperative e del gruppo bancario di ri-ferimento del credito cooperativo;

b) dispone nuove misure in materiadi cartolarizzazione delle sofferenze, dibanche e imprese, assistite da una garan-zia « pubblica »;

c) dispone nuove norme in materiafiscale relative alle procedure di crisi;

d) introduce una modifica alla disci-plina del Testo unico della finanza relativaad attività di concessione di crediti svoltain Italia da fondi di investimento alterna-tivi (FIA), istituiti in Italia (FIA italiani) opresso Stati membri dell’Unione Europea(FIA UE);

in merito giova ricordare che lasentenza n. 171 del 2007 della Corte co-stituzionale ha chiarito che: « l’articolo 77della Costituzione, al primo comma, sta-bilisce che il Governo non può, senzadelegazione delle Camere, emanare decretiche abbiano valore di legge ordinaria.Tenuto conto del tenore dell’articolo 70della Costituzione, la norma suddetta po-

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trebbe apparire superflua se non le siattribuisse il fine di sottolineare che ledisposizioni dei commi successivi – nelprevedere e regolare l’ipotesi che il Go-verno, in casi straordinari di necessità ed’urgenza, sotto la sua responsabilità,adotti provvedimenti provvisori con forzadi legge, che perdono efficacia se nonconvertiti in legge entro sessanta giorni –hanno carattere derogatorio rispetto all’es-senziale attribuzione al Parlamento dellafunzione di porre le norme primarie nel-l’ambito delle competenze dello Stato cen-trale »;

l’esistenza dei requisiti della stra-ordinarietà del caso di necessità e d’ur-genza, secondo costante giurisprudenza,può essere oggetto di scrutinio di costitu-zionalità, in quanto la pre-esistenza di unasituazione di fatto comportante la neces-sità e l’urgenza di provvedere tramitel’utilizzazione di uno strumento eccezio-nale, quale il decreto-legge, costituisce unrequisito di validità costituzionale per l’a-dozione dell’atto di modo che l’eventualeevidente mancanza di quel presuppostoconfigura tanto un vizio di legittimitàcostituzionale del decreto-legge, in ipotesiadottato al di fuori dell’ambito delle pos-sibilità applicative costituzionalmente pre-viste, quanto un vizio in procedendo dellastessa legge di conversione, avendo que-st’ultima, nel caso ipotizzato, valutato er-roneamente l’esistenza di presupposti divalidità in realtà insussistenti e, quindi,convertito in legge un atto che non potevaessere legittimo oggetto di conversione;

com’è noto la Corte costituzionale,sin dalla sentenza n. 171 del 2007, neldichiarare l’illegittimità costituzionale diuna legge di conversione per evidentemancanza dei presupposti del decreto con-vertito, ha configurato l’eterogeneità deicontenuti del decreto-legge come elementosintomatico della mancanza dei presuppo-sti costituzionali di adozione del provve-dimento d’urgenza;

nella richiamata sentenza, prima diuna giurisprudenza ormai costante, laCorte ha affermato di effettuare il proprio

scrutinio verificando indici « intrinseci edestrinseci alla disposizione impugnata »quali l’epigrafe del decreto-legge, la pre-messa e la relazione al decreto-legge diconversione, dalle quali, nel caso in esame,emerge con tutta evidenza l’eterogeneitàdei contenuti;

a ciò si aggiunga, ancora con rife-rimento alla natura dello strumento nor-mativo prescelto, che deve ritenersi cheuna riforma complessiva e complessa delleprocedure concorsuali contrasta con laratio dell’articolo 77 della Costituzionequale esplicitato dal giudice delle leggi, explurimis, nella sentenza n. 220 del 2013che ha sancito « la palese inadeguatezzadello strumento del decreto-legge a rea-lizzare una riforma organica e di si-stema »;

in merito alla riforma del sistemabancario cooperativo la banca che intendeassumere il ruolo di società capogruppodovrà sottoporre alla Banca d’Italia ladocumentazione prevista dalla legge invista della costituzione del gruppo per laverifica preventiva entro 18 mesi dall’en-trata in vigore delle disposizioni attuativeemanate ai sensi del comma 7 del nuovoarticolo 37-bis del Testo unico bancario dicui al decreto legislativo 1o settembre1993, n. 385. Altresì la stipula del con-tratto tra capogruppo e ogni singola bancadi credito cooperativo dovrà intervenireentro 90 giorni dall’accertamento preven-tivo della Banca d’Italia introdotto dallanuova disciplina. Il decreto-legge, cosìcome delineato ut supra, è un atto dinecessità e urgenza ma, in questo caso, itermini di entrata in vigore della riformaed i termini concessi alle banche peraderire al nuovo sistema bancario coope-rativo esulano totalmente dai presuppostidi necessità ed urgenza tipici del decreto-legge e lasciano intuire una maggiore op-portunità di procedere alla riforma inesame mediante disegno di legge, lasciandoampio margine al Parlamento di indivi-duare adeguate soluzioni in termini digovernance e rafforzamento patrimonialedelle banche cooperative e di ogni altramisura al fine di garantire in modo effi-

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cace la stabilità sistemica e consentire alleparti interessate di partecipare attiva-mente al processo di riforma con terminipiù ragionevoli rispetto a quelli tipici delladecretazione di urgenza;

si osserva che le modifiche appor-tate dal decreto al Testo unico bancario inmateria di banche cooperative sono didubbia legittimità costituzionale in quantocontrastano con gli articoli 41, 45 e 47della Costituzione. La riforma del sistemabancario cooperativo, piuttosto che tute-lare la libertà economica dei cittadini, latutela del risparmio diffuso e la coopera-zione a carattere di mutualità e senza finidi speculazione privata, irrigidisce la mo-dalità di costituzione di banche coopera-tive e ne accentra le funzioni di gover-nance qualificando tali interventi come lasoluzione ottimale alla stabilità del sistemabancario. Al contrario, a giudizio dei pro-ponenti, la stabilità del sistema bancario efinanziario si realizza mediante normeposte al contrasto del conflitto di interesse,in particolar modo in sede di collocamentodegli strumenti finanziari, evitando ognigenere di collocamento di strumenti finan-ziari eccessivamente rischiosi a famiglie edimprese prive di adeguati elementi di va-lutazione del grado di rischio degli stessi,circostanza quest’ultima adeguatamentesoddisfatta dalla reintroduzione degli« scenari probabilistici » nei prospetti in-formativi dei prodotti finanziari e soprat-tutto mediante la separazione delle banched’investimento dalle banche commerciali,consentendo ai cittadini di affidare i pro-pri risparmi alle banche commerciali cheinvestono prevalentemente in economiareale e sulla base di criteri che riduconoal minimo il rischio e gli effetti sistemicinelle ipotesi di crisi di un istituto dicredito. Si rileva che i mercati finanziari ele autorità di vigilanza del sistema ban-cario e finanziario dell’Unione europea edei relativi Stati membri temono cheDeutsche Bank possa avere seri problemidi solvibilità a causa della sua esposizionein strumenti derivati – la più grande almondo – stimata in circa 55 mila miliardidi euro. Per comprendere l’ordine di gran-dezza, in confronto, il PIL della Germania

è pari a 3 mila miliardi di euro. Gli indiciazionari dell’istituto tedesco sono caratte-rizzati da un elevato indice di volatilità edin particolar modo il titolo ha perso, inpochi mesi, più del 50 per cento del suovalore. La preoccupazione maggiore si ri-scontra nella solvibilità dell’istituto poichéi depositi ammontano a circa 532 miliardidi euro, ovverosia circa 100 volte in menol’esposizione complessiva in derivati. Ilcaso di specie ci fa desumere che ilmodello di banca universale costituita informa di società per azioni, connotata daspecifici criteri di governance e requisitipatrimoniali a cui si è ispirata ogni generedi riforma del sistema bancario e finan-ziario italiano negli ultimi anni, non certorappresentano un esemplare archetipo diefficienza di sistema e di tutela del rispar-mio dei cittadini; per tal motivo si ritieneche questa tipologia di riforma del sistemabancario, non solo necessiti di un ade-guato ed approfondito confronto parla-mentare, ma soprattutto di maggiori tempial fine di individuare correttamente lemigliori soluzioni preposte alla stabilitàsistemica e soprattutto alla tutela del ri-sparmio dei cittadini, tutelato dall’articolo47 della Costituzione;

in particolar modo la riforma delsistema bancario cooperativo propostaviola l’articolo 45 della Costituzione ilquale dispone che: « La Repubblica rico-nosce la funzione sociale della coopera-zione a carattere di mutualità e senza finidi speculazione privata. La legge ne pro-muove e favorisce l’incremento con imezzi più idonei e ne assicura, con gliopportuni controlli, il carattere e le fina-lità ». Infatti, piuttosto che introdurre di-sposizioni che migliorino i criteri di ope-ratività in termini di erogazione del cre-dito o vietino la sottoscrizione di strumentifinanziari speculativi ed altamente ri-schiosi – in relazione al suddetto caso diDeutsche Bank – irrigidiscono la modalitàdi costituzione delle banche cooperativeche di per sé non rappresentano istitutispeculativi con finalità di lucro, ma orga-nismi cooperativi a carattere di mutualitàcon i quali si condividono capitali dainvestire nel sistema economico e produt-

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tivo. La riforma in oggetto non è adeguataalle banche cooperative che svolgono unafunzione sociale e, si ribadisce, risulta innetto contrasto con le disposizioni di cuiall’articolo 45 della Costituzione;

altresì si contesta la legittimità co-stituzionale – in riferimento all’articolo 81della Costituzione – degli articoli chedispongono garanzie dello Stato, seppur afronte di un corrispettivo, per agevolarel’acquisizione dei crediti deteriorati me-diante lo strumento della cartolarizza-zione. In particolar modo si rilevano leseguenti criticità:

a) come in casi già verificatisi, loStato può intervenire a prestare garanzienell’ambito di rapporti fra pubblico eprivato, ma è importante l’obiettivo per cuile presta, ossia sostenere il sistema pro-duttivo e favorire il rilancio economico,incrementando la nascita di nuoveaziende, come nel caso della prestazionedi garanzie statali alle PMI e a nuoveimprese innovative (start-up), concessegrazie allo strumento di cui alla leggen. 662 del 1996, che ha istituito il Fondocentrale di garanzia per le PMI. In talecircostanza, lo Stato investe risorse pub-bliche per lo sviluppo del Paese a vantag-gio della collettività. Al contrario, rispettoal decreto-legge in esame, lo Stato prestagaranzie per indurre risparmiatori ed in-vestitori ad acquistare titoli correlati acrediti fortemente deteriorati, peraltro« senior », il cui grado di inesigibilità por-terà quasi sicuramente all’escussione dellagaranzia, che, dunque, si configura già daora come « un vero e proprio risarcimentodanni » pagato con le risorse dei contri-buenti;

b) per quanto sopra considerato, sicontesta l’articolo 12 del decreto-legge inesame in quanto stabilisce che la coper-tura del Fondo di garanzia, nella misura di100 milioni, sia a carico delle risorse giàstanziate per il Fondo istituito per favorirela cessione dei crediti certificati delle im-prese vantati nei confronti delle PA, di cuiall’articolo 37 del decreto-legge n. 66 del2014. Dunque, ci si chiede se la distrazione

delle suddette risorse possa limitare l’age-volazione della cessione dei crediti, checonsente alle imprese interessate di repe-rire liquidità. Inoltre, in caso di escussionedella garanzia, nel decreto-legge n. 66 del2014 è previsto che lo Stato possa rivalersisulle somme a qualsiasi titolo dovute dal-l’ente debitore a valere sulle risorse delbilancio dello Stato. Invece, l’articolo 11del decreto-legge in esame non garantisceallo Stato il recupero delle somme per legaranzie escusse, in quanto lo Stato, su-bentrando nel diritto dei detentori deititoli senior, potrà ricorrere all’iscrizione aruolo delle somme anticipate che, è evi-dente, sarà quasi concretamente impossi-bile incassare, in quanto una parte dellesofferenze sono costituite da debiti diimprese non più in attività, ovvero fallite,ovvero debiti di persone fisiche non più ingrado di onorare i mutui ipotecari. Per-tanto, non è credibile quanto affermatonella Relazione Tecnica, relativamente al-l’articolo 12 del decreto-legge, in quanto lacessione delle garanzie da parte delloStato di sicuro comporterà un impatto suldebito pubblico e sul deficit;

l’articolo 1, comma 6, lettera b),sostituisce il comma 5 dell’articolo 150-bisdel testo unico bancario. La disposizioneprevede che nei casi di fusione e trasfor-mazione previsti dall’articolo 36 del TUB(si tratta dei casi di fusioni tra banche dicredito cooperativo e banche di diversanatura da cui risultino banche popolari obanche costituite in forma di società perazioni, nonché di cessione di rapportigiuridici in blocco e scissione da cui risultiuna banca costituita in forma di societàper azioni, restano fermi gli effetti didevoluzione del patrimonio stabiliti dal-l’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000,n. 388;

l’articolo 17 richiamato dallanorma in commento è stato introdottocome norma di interpretazione autenticasull’inderogabilità delle clausole mutuali-stiche da parte delle società cooperative eloro consorzi. In particolare, la norma hachiarito l’applicazione delle seguenti di-sposizioni:

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l’articolo 26 del decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 14 dicem-bre 1947, n. 1577, ratificato, con modifi-cazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302; ladisposizione individua i requisiti mutuali-sti per beneficiare delle agevolazioni fi-scali, tra cui: a) il divieto di distribuzioneutili ai soci; b) il divieto di distribuzionedelle riserve; c) la devoluzione del patri-monio a scopi mutualistici in caso discioglimento);

l’articolo 14 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 601; la disposizione prevede che i re-quisiti della mutualità si ritengono sussi-stenti quando negli statuti sono espressa-mente e inderogabilmente previste le con-dizioni indicate nel citato articolo 26;

l’articolo 11, comma 5, della legge31 gennaio 1992, n. 59: prevede l’obbligodi devoluzione del patrimonio residuodelle cooperative in liquidazione ai fondimutualisti;

in particolare, ha chiarito che ledette disposizioni si interpretano nel sensoche la soppressione da parte di societàcooperative o loro consorzi delle clausoledi cui al predetto articolo 26 comportacomunque per le stesse l’obbligo di devol-vere il patrimonio effettivo in essere alladata della soppressione, dedotti il capitaleversato e rivalutato ed i dividendi even-tualmente maturati, ai fondi mutualisticiper la promozione e lo sviluppo dellacooperazione;

allo stesso obbligo si intendonosoggette le stesse società cooperative e loroconsorzi nei casi di fusione e di trasfor-mazione, ove non vietati dalla normativavigente, in enti diversi dalle cooperativeper le quali vigono le clausole di cui alcitato articolo 26, nonché in caso di de-cadenza dai benefici fiscali;

in pratica, ogni qualvolta la societàcooperativa si trasforma in una società chenon prevede i requisiti statutari della mu-tualità di cui al citato articolo 26 (si ripete,divieto di distribuzione utili ai soci, divietodi distribuzione delle riserve e obbligo di

devoluzione del patrimonio a scopi mu-tualistici in caso di scioglimento), sussistel’obbligo di devoluzione del patrimonio adappositi fondi mutualistici;

le norme sono di diretta attuazionedell’articolo 45 della Costituzione (che tu-tela la funzione sociale della cooperazionea carattere di mutualità e senza fini dispeculazione privata attribuendo alla leggeil compito di promuoverne e favorirnel’incremento con i mezzi più idonei edassicurandone il carattere e le finalità),nonché degli articoli 3 e 53 della Costitu-zione in quanto, avendo le cooperativecaratteristiche strutturale che ne determi-nano uno svantaggio competitivo rispettoalle società lucrative, il regime fiscale piùfavorevole ha una funzione riequilibratricedello svantaggio;

più propriamente, l’articolo 17della legge n. 388 del 2000 (in armoniacon l’articolo 45 della Costituzione) tutelail carattere della mutualità prevedendo, incaso di trasformazione o scioglimentodella cooperativa in società lucrativa, l’ob-bligo di devoluzione del patrimonio socialea fondi per la promozione e lo sviluppodella cooperazione, evitando pertanto chei vantaggi conseguiti dal regime fiscale difavore vengano attribuiti a soggetti diversidai beneficiari;

orbene, il nuovo comma 5 dell’ar-ticolo 150-bis del TUB, introdotto daldecreto-legge in esame, mentre nellaprima parte tutela tale effetto devolutivo,prosegue prevedendo che tale effetto nonsi produce se la banca di credito coope-rativo che effettua le operazioni di fusioneo trasformazione ha un patrimonio nettosuperiore a duecento milioni di euro. Intal caso, le riserve sono affrancate corri-spondendo all’erario un’imposta straordi-naria pari al venti per cento della loroconsistenza;

in pratica la norma consentirebbealle banche di credito cooperative piùgrandi (quelle appunto con patrimonionetto superiore a 200 milioni) di evitare ladevoluzione del patrimonio ai fondi mu-tualisti con il pagamento di un’imposta

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straordinaria (pari al 20 per cento delleriserve), con conseguente affrancamentodelle riserve;

con la previsione in commento,quindi, le banche più grandi, con più di200 milioni di riserve, potranno uscire dalmondo cooperativo lasciandone il 20 percento all’erario e trasformandosi in sog-getti cooperativi a mutualità non preva-lente (banche popolari) ovvero in societàper azioni;

sotto tale profilo, la norma ledesenza alcun dubbio il principio della in-divisibilità e intangibilità delle riserve el’obbligo di devoluzione a finalità di inte-resse pubblico nel rispetto dell’articolo 45della Costituzione che « riconosce la fun-zione sociale della cooperazione a carat-tere di mutualità e senza fini di specula-zione privata »;

inoltre, le previsioni di cui al nuovocomma 5 in commento, si pongono altresìin contrasto con le norme a tutela dellaconcorrenza, desumibili come principionell’articolo 41 della Costituzione;

l’affrancamento delle riserve, in-fatti, renderebbe il socio, ora titolare didiritti sul solo capitale, proprietario del-l’intero patrimonio (capitale più riserve)della banca. Si realizzerebbe quindi unaumento di valore delle quote partecipa-tive, oltre alla possibilità di distribuireutili;

in altre parole, oltre a violare iprincipi cardine della cooperazione e dellamutualità, la norma si traduce anche nel-l’attribuzione di un vantaggio patrimonialealle banche di credito cooperativo chepotrebbero oggi beneficiare dell’affranca-mento, integrando peraltro anche un’ille-gittima ipotesi di aiuto di Stato;

a parte i suesposti profili di inco-stituzionalità, la norma integra inoltre uncaso di violazione dell’articolo 3 dellaCostituzione in quanto l’arbitrario limitedi 200 milioni di euro genera evidentieffetti discriminatori per gli istituti sottosoglia;

non può condividersi, inoltre, ladisposizione di cui all’articolo 16 del de-creto-legge in esame, nella parte in cuiprevede l’applicazione della sanzione am-ministrativa del 30 per cento in caso dimancata vendita dell’immobile entro ilbiennio dall’acquisto. La norma, infatti,prevede l’applicazione di una sanzioneamministrativa tributaria indipendente-mente dalla colpevolezza del soggetto. Inpratica, la sanzione scatterebbe sol perchénon si procede alla vendita nel biennio,senza tener conto delle ragioni, indipen-denti dalla volontà del contribuente, chepotrebbero aver contribuito all’inottempe-ranza della disposizione. Sotto tale profilo,dunque, la norma si pone in contrasto conil principio di colpevolezza in materia disanzioni, che trova il suo fondamentonell’articolo 27 della Costituzione, appli-cabile all’ambito amministrativo comeprevisto dall’articolo 4 del decreto legisla-tivo n. 472 del 1997,

delibera

di non procedere all’esame del disegno dilegge n. 3606.

N. 2. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco,Pisano, D’Incà.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca laconversione in legge del decreto-legge 14febbraio 2016, n. 18, recante misure ur-genti concernenti la riforma delle banchedi credito cooperativo, la garanzia sullacartolarizzazione delle sofferenze, il re-gime fiscale relativo alle procedure di crisie la gestione collettiva del risparmio;

la recente prassi legislativa del ri-corso continuo e reiterato all’uso del de-creto-legge utilizzato dall’attuale Governoe più volte censurato dai richiami del Capodello Stato e dalle numerose sentenzedella Corte Costituzionale, che hanno sol-lecitato il ripristino di un corretto per-corso costituzionale, oltre a svilire i pre-

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supposti di adozione della stessa decreta-zione di urgenza, comporta anche unvulnus all’articolo 70 della Carta costitu-zionale, che affida la funzione legislativacollettivamente alle due Camere, nonchéuno svuotamento ed una mortificazionedel ruolo del Parlamento, privando inparticolare l’opposizione della facoltà diesercitare la sua funzione di indirizzo e dicontrollo politico;

il provvedimento in oggetto pre-senta diversi profili di criticità in ordine alrispetto dei profili di costituzionalità;

l’utilizzo della normativa d’urgenzatrova una giustificazione soltanto politica:il Governo infatti utilizza il ricorso allostrumento del decreto-legge solo perchéun disegno di legge, avrebbe tempi perl’approvazione definitiva troppo lunghi;

è palese quindi che il Governooperi nella piena consapevolezza di trava-licare i limiti costituzionali solo ed esclu-sivamente perché, ad avviso dei presenta-tori, incapace di trovare una maggioranzaparlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d’ur-genza si configura ormai da anni comeuna forma di sbilanciamento e di forza-tura degli equilibri dei poteri previsti daldettato costituzionale vigente, che ha spo-stato di fatto in capo al Governo ognipotere regolatorio ed imposto una com-pressione dei poteri legislativi delle Ca-mere;

in particolare il Governo in caricaha fatto uso larghissimo della decretazioned’urgenza: come dimostra anche un notodossier recentemente pubblicato, dal 2014al 2016 sono stati emanati ben 48 decreti-legge, con una media di uno ogni duesettimane, spesso in assenza di una validamotivazione d’urgenza, tanto più che inquesta legislatura i disegni di legge dell’e-secutivo godono di una posizione di favorerispetto a quelle di iniziativa parlamen-tare, sia in termini di numero (soltanto l’1per cento di quest’ultime arriva all’appro-vazione contro il 29 per cento di quellegovernative), che in termini di tempo (è

necessario più di un anno per le prime,mentre per proposte governative si arrivaal licenziamento anche prima dei due mesidall’inizio dell’iter);

anche in questo caso, le argomen-tazioni illustrate dal Governo non possonoin alcun modo giustificare dal punto divista costituzionale il presente provvedi-mento composto da disposizioni prive deipresupposti di straordinaria necessità eurgenza richiesti dall’articolo 77 della Co-stituzione;

la relazione illustrativa, infatti, re-cita che « l’intervento in esame risultanecessario e urgente, al fine di sostenerecon immediatezza il sistema del creditocooperativo » a causa di « talune debolezzestrutturali » e a causa degli « assetti orga-nizzativi » e della « dimensione ridotta »delle banche cooperative che richiedereb-bero la conseguente necessità di superarel’ostacolo di alcuni « tratti costitutivi dellaforma giuridica cooperativa in quantotale »;

da una stessa recente pubblica-zione del Ministero dell’economia e dellefinanze, seppur è vero che la maggiorparte delle situazioni di rischiosità risie-dono nelle banche di credito cooperativo,è anche vero che soltanto tra le 15 e le 17le banche con questa forma giuridica pre-sentano elementi patrimoniali critici chepotrebbero rivelarsi fatali nei prossimi 18mesi, su un totale di ben 363 banche dicredito cooperativo oggi presenti in Italia;

sembrerebbe quindi, più oppor-tuno, procedere attraverso il normale iterlegislativo, al fine di ponderare nella ma-niera più approfondita possibile l’even-tuale riforma di questi istituti e al fine dipreservarne nel migliore dei modi il lorocarattere di mutualità, localismo e solida-rietà, tutelato dalla Costituzione all’arti-colo 45 nella parte in cui riconosce « lafunzione sociale della cooperazione a ca-rattere di mutualità e senza fini di spe-culazione privata »;

a questo proposito, lo stesso arti-colo, nella parte in cui recita che « la legge

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ne promuove e favorisce l’incremento coni mezzi più idonei e ne assicura, con gliopportuni controlli, il carattere e le fina-lità » impone una riserva di legge assolutache non può essere che assolta dal Par-lamento che, naturalmente, detiene edesercita la funzione legislativa e non certodall’esecutivo che, soltanto in virtù di unadisposizione costituzionale derogatoriasottoposta a condizioni di eccezionalità,può emanare « decreti che abbiano valoredi legge ordinaria », come specificato dallostesso articolo 77 della Costituzione;

le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali (BCC-CR) sono società coo-perative senza finalità di lucro, nate più diun secolo fa per affrancare le fasce piùumili e deboli della popolazione, soprat-tutto agricoltori ed artigiani, categorie par-ticolarmente fragili allora come oggi, dallamiseria e dall’usura, la cui principale fun-zione è quella di favorire la partecipazionealla vita economica e sociale della societàcivile in maniera etica e responsabile;

queste, infatti, impiegando la red-ditività come strumento e non come finedell’attività, perseguono quegli scopi diutilità sociale costituzionalmente garantitaoltre che dal citato articolo 45, anchedall’articolo 47 della Costituzione, che in-coraggia e tutela il risparmio, soprattuttodelle fasce più svantaggiate della popola-zione;

un ulteriore intervento d’urgenzasull’articolo 47, minandone le fondamentapoiché interviene senza un adeguato stu-dio dell’impatto della disciplina che sivuole introdurre, non sembra più accet-tabile: è stato infatti già ampiamente di-mostrato dalle recenti decretazioni dell’e-secutivo in tema bancario e finanziariocome, fra i portatori di interessi, i soggettimaggiormente penalizzati siano stati pro-prio i risparmiatori, appartenenti soprat-tutto alle fasce della popolazione menoagiata; sembrerebbe quindi ora opportunoevitare il perpetuarsi dei disastrosi effettiappena conosciuti con gli altri decretid’urgenza sulla materia;

il decreto, infatti, prevedendo lacreazione di una « superholding » in cui far

confluire tutti gli istituti di credito coope-rativo, seppur non alterando formalmente« la qualificazione delle BCC come coope-rative a mutualità prevalente », come af-fermato nella stessa relazione illustrativa,presenta caratteri tali da poter alteraresostanzialmente il carattere solidale dellestesse nella loro funzione di accesso alcredito delle fasce più deboli e di aiutoreciproco dei soci, rischiando quindi dipregiudicare anche il compito affidato allaRepubblica dall’articolo 3, secondocomma, della Costituzione, dove si rico-nosce quale compito fondamentale delloStato quello di rimuovere « di fatto » gliostacoli di « ordine economico e sociale »che limitano l’uguaglianza dei cittadini ene impediscono il pieno sviluppo dellapersona umana;

in questo nuovo quadro normativonon sembra infatti tenersi abbastanza inconto dell’effettivo ruolo svolto dalle ban-che cooperative come enti di partecipa-zione e di aggregazione delle realtà eco-nomiche e sociali presenti sul territorio;

l’aleatorietà dei contenuti del de-creto-legge, già a partire dal titolo, deter-mina inoltre la compresenza di normeriguardanti materie che, se pur interdi-pendenti, nella sostanza richiederebberodi essere trattate in distinti provvedimenti,al fine di soddisfare i requisiti di omoge-neità richiesti dalla Costituzione;

a fianco della riforma del creditocooperativo, il presente decreto-legge inconversione prevede infatti anche altri treCapi, rispettivamente: il Capo II recantenorme in materia di garanzia sulle ope-razioni di cartolarizzazione dei crediti insofferenza, il Capo III che reca disposi-zioni in materia di esclusione dalla tassa-zione dei contributi percepiti dai soggettiper cui risultino attivate le procedureconcorsuali e il Capo IV recante modificheal testo unico in materia di intermedia-zione finanziaria relativamente alla ge-stione collettiva del risparmio;

la Corte Costituzionale ha più voltecensurato la carenza di omogeneità deidecreti-legge ed ha considerato quel re-

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quisito rilevante tanto quanto i requisitiespressamente prescritti dall’articolo 77della Costituzione nonché di quelli indicatiall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400del 1988. Il problema dell’omogeneità èintrinsecamente connesso con quello dellasussistenza dei presupposti di necessità edurgenza, del quale costituisce una sorta dicorollario;

inoltre, tutte le disposizioni conte-nute nel presente decreto oggetto di con-versione presentano carattere ordinamen-tale che, secondo quanto stabilito dallastessa Corte Costituzionale, non dovreb-bero trovare spazio nella decretazioned’urgenza;

l’articolo 2 del decreto-legge recainoltre disposizioni transitorie in meritoall’applicazione della disciplina sulla for-mazione del gruppo bancario cooperativoche arrivano fino alla previsione di 18mesi, prevedendo, sostanzialmente, un’ap-plicazione non immediata e specifica delledisposizioni ivi contenute: una simile di-sposizione, oltre ad essere ancora unavolta contraria all’articolo 15, comma 3,della legge 3 agosto 1988, n. 400, è anchemanifestamente incostituzionale perchéintroduce, attraverso lo strumento delladecretazione d’urgenza, norme la cui ap-plicabilità effettiva è differita nel tempo,contrastando direttamente con il dettamedell’articolo 77 della Costituzione che pre-vede la conversione in legge tassativamenteentro 60 giorni;

il decreto introduce poi un’altera-zione delle regole della libera concorrenzanell’articolo 1, comma 4, in cui prevedeche la BCC che viene esclusa dal gruppobancario cooperativo possa continuare lapropria attività bancaria solo mediantetrasformazione in società per azioni;

inoltre, la costituzione in societàper azioni della capogruppo, come stabi-lito dall’articolo 1, comma 5, potrebbeprodurre effetti diametralmente opposti aquelli indicati dal Governo dirottando lerisorse disponibili verso investimenti adalto rischio e sottraendo le stesse dalfinanziamento delle famiglie e delle im-

prese, oltre che alterare visibilmente ilcarattere mutualistico e localistico che lebanche di credito cooperativo hannosvolto fin d’ora;

molte delle norme contenute neldecreto-legge in esame, oltre ad oltrepas-sare i profili di incostituzionalità, nonpossono essere condivise neanche nel me-rito, soprattutto nella parte della riformadel credito cooperativo e delle cartolariz-zazioni dei crediti in sofferenza, attraversocui, unitamente alla riforma delle banchepopolari attuata un anno fa e alla recenteattivazione del processo di risoluzionedelle quattro banche Cariferrara, BancaEtruria, Banca Marche e Carichieti, sem-bra che il Governo si occupi maggiormentedei poteri forti lasciando indietro nonsoltanto la parte più debole della popola-zione, ma anche quella fascia di rispar-miatori che, attraverso le specifiche realtàterritoriali, costituiscono il tessuto connet-tivo sociale e produttivo del Paese,

delibera

di non procedere all’esame del disegno dilegge n. 3606.

N. 3. Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile,Borghesi, Bossi, Caparini, GiancarloGiorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi,Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Salta-martini, Simonetti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione inlegge del decreto-legge 14 febbraio 2016,n. 18, reca misure concernenti la riformadelle banche di credito cooperativo, lagaranzia sulla cartolarizzazione delle sof-ferenze, il regime fiscale relativo alle pro-cedure di crisi e la gestione collettiva delrisparmio;

si tratta di disposizioni annunciateda tempo, e su cui si dibatte da anni, mache, ancora una volta, si inseriscono nel-l’ambito della decretazione d’urgenza, an-

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ziché all’interno di un disegno di leggedestinato a seguire il normale iter parla-mentare, alimentando ancora una voltaforti perplessità, sia riguardo alla naturadelle norme stesse, sia per l’assenza deipresupposti costituzionali di necessità edurgenza;

tale prassi legislativa, censurata nu-merose volte dalla Corte costituzionale,continua a mortificare, depauperandolo, ilruolo del Parlamento, in aperto contrastocon il dettato dell’articolo 70 della Costi-tuzione che attribuisce alle Camere l’eser-cizio della funzione legislativa;

la stessa Corte costituzionale, conla sentenza n. 220 del 2013 ha esplicita-mente affermato « la palese inadeguatezzadello strumento del decreto-legge a rea-lizzare una riforma organica e di sistema,che non solo trova le sue motivazioni inesigenze manifestatesi da non breve pe-riodo, ma richiede processi attuativi ne-cessariamente protratti nel tempo, tali dapoter rendere indispensabili sospensioni diefficacia, rinvii e sistematizzazioni pro-gressive, che mal si conciliano con l’im-mediatezza di effetti connaturata al de-creto-legge, secondo il disegno costituzio-nale »;

la riforma delle banche di creditocooperativo, oggetto del decreto-leggen. 18 del 2016, è chiaramente una riformaorganica e di sistema: si tratta infatti dinorme che toccano una realtà legata alterritorio, con una funzione fondamentaleper l’economia reale. Dalle Banche Coo-perative e dalle Casse Rurali deriva quasiil 20 per cento dei prestiti ad artigiani epiccole imprese italiane, incidendo quindifortemente sull’economia, l’occupazione ela crescita del nostro Paese;

alla luce di quanto sopra eviden-ziato, appare evidente come l’impiantonormativo del decreto-legge in esame sianettamente privo dei rilievi enunciati dallagiurisprudenza costituzionale: non si rav-visano quei requisiti di straordinarietà,necessità e urgenza (diventati purtroppoda tempo una mera clausola di stile) chelegittimano, ai sensi dell’articolo 77 della

Costituzione, l’esercizio del potere del Go-verno di adottare atti aventi forza di legge,e contravviene pertanto ancora una voltaalle esternazioni presidenziali;

l’assenza del requisito dell’urgenzaè evidente anche per i tempi lunghi diattuazione e di perfezionamento della ri-forma, stabiliti dalle procedure determi-nate dal medesimo decreto;

nel corso del suo mandato, il go-verno Renzi è stato molto attivo sul frontebancario. Risale al gennaio 2015 il decre-to-legge (decreto-legge 24 gennaio 2015,n. 3) che ha riformato la governance dellebanche popolari, imponendo la trasforma-zione in società per azioni a quelle conattivo superiore agli otto miliardi: un prov-vedimento a cui ha fatto seguito un’intensaattività anomala di compravendita di titoliazionari di banche popolari italiane;

il secondo intervento, messo incampo sempre attraverso l’utilizzo delladecretazione d’urgenza (decreto-legge 22novembre 2015, n. 183 – poi confluitoall’interno della legge di stabilità 2016),era strettamente connesso con le proce-dure di risoluzione avviate dalla Bancad’Italia nei confronti di alcune banche inamministrazione straordinaria (Cassa dirisparmio di Ferrara S.p.A., Banca delleMarche S.p.A., Banca Popolare dell’Etru-ria e del Lazio-Società cooperativa, Cassadi risparmio della Provincia di ChietiS.p.A.), e ha determinato la costituzione exlege degli enti-ponte previsti dai provvedi-menti di avvio della risoluzione dei sud-detti istituti bancari. Le operazioni dispo-ste dal decreto-legge n. 183 del 2015, nonprevedendo adeguate tutele del capitaleinvestito dai risparmiatori, hanno generatoperdite per azionisti e obbligazionisti su-bordinati, prefigurando una chiara viola-zione del disposto di cui all’articolo 47della Costituzione, che tutela il risparmioin tutte le sue forme;

il governo Renzi ripropone quindil’ennesimo intervento in tema bancario,utilizzando ancora una volta lo strumentodella decretazione d’urgenza, definendouna riforma del sistema bancario coope-

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rativo in chiara violazione dei principisanciti dall’articolo 77 della Costituzione,nonché in contrasto con quanto dispostodall’articolo 45 della nostra Carta fonda-mentale, che disciplina che « La Repub-blica riconosce la funzione sociale dellacooperazione a carattere di mutualità esenza fini di speculazione privata. La leggene promuove e favorisce l’incremento coni mezzi più idonei e ne assicura, con gliopportuni controlli, il carattere e le fina-lità »;

la violazione dell’articolo 45 dellaCostituzione si ravvisa non solo nell’irri-gidimento delle modalità di costituzionedelle banche cooperative, ma, in partico-lare, nella necessaria garanzia di pienatutela dell’ordinamento cooperativo;

con l’obiettivo di agevolare l’ac-cesso delle banche costituite in formacooperativa al mercato dei capitali, il testo(articolo 1, comma 5) modifica l’articolo150-bis del TUB, ampliando l’obbligo didevoluzione del patrimonio anche alle tra-sformazioni, alle scissioni e alle cessioni diramo d’azienda, e stabilendo che l’effettodevolutivo non si ha ove la banca interes-sata abbia un patrimonio netto superiorea duecento milioni di euro e versi all’e-rario il venti per cento delle proprieriserve (meccanismo della way-out). Finoad oggi, a piena tutela della funzionesociale della cooperazione a carattere dimutualità, in attuazione del disposto di cuiall’articolo 45 della Costituzione, l’ordina-mento cooperativo ha previsto, per un

principio di indivisibilità totale delle ri-serve, che, in caso di trasformazione diuna cooperativa in altra forma di società,le riserve fossero devolute a finalità diinteresse pubblico;

consentire di toccare le riserve in-divisibili solleva pertanto più di una per-plessità rispetto alla scelta in merito allavia d’uscita dell’affrancamento, che sem-bra contraddire l’esistenza, sul patrimonioindivisibile delle cooperative, di un vincolocivilistico: un vincolo per la cui rimozioneè necessario che il legislatore ravvisi op-portunità e interessi superiori, di rangocostituzionale considerato il disposto dicui all’articolo 45;

l’ostinazione da parte del Governonel riproporre all’esame del Parlamentoprovvedimenti d’urgenza al cui interno sirinvengono innumerevoli profili di illegit-timità, riconducibili al mancato rispettodei requisiti costituzionali richiesti, rap-presenta il proseguimento di un metodoprocedurale non più accettabile, che nonrisponde alle continue sollecitazioni inmerito al ripristino di un corretto per-corso costituzionale dei provvedimenti, eche determina una produzione normativafuori controllo e illegittima,

delibera

di non procedere all’esame del disegno dilegge n. 3606.

N. 4. Laffranco, Sandra Savino, Giaco-moni, Occhiuto.

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TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE:BRESSA; FRACCARO ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; TINA-GLI ED ALTRI; DADONE ED ALTRI; RIZZETTO ED ALTRI;SCOTTO E ALTRI; RUBINATO E CASELLATO: DISPOSI-ZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI

(A.C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R)

A.C. 275-A/R – Pareredella V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULTESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantireil rispetto dell’articolo 81 della Costituzione:

All’articolo 5, comma 10, lettera a), dopole parole: Corpo della guardia di finanzaaggiungere le seguenti: , sulla base diapposito protocollo d’intesa con cui stabi-lire le modalità dell’avvalimento e il rim-borso degli oneri anticipati dal Corpomedesimo.

All’articolo 14, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l’articolo 15,aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al fine di far fronte alle funzionie ai compiti attribuiti dalla presente leggeall’Autorità, il ruolo organico di cui al-l’articolo 11, comma 1, della legge 10

ottobre 1990, n. 287, è aumentato fino adun massimo di 10 unità. A tale incre-mento del ruolo organico nonché all’in-cremento del numero dei componentidell’Autorità stessa, di cui all’articolo 14,si provvede nell’ambito delle disponibilitàfinanziarie della predetta Autorità esenza incremento del contributo a caricodei soggetti vigilati dovuto ai sensi del-l’articolo 10, comma 7-ter, della legge 10ottobre 1990, n. 287.

2. Alle assunzioni del personale di cuial comma 1 si provvede mediante una opiù procedure concorsuali, per titoli edesami.

3. Alla compensazione degli effetti fi-nanziari, in termini di fabbisogno e diindebitamento netto, derivanti dall’attua-zione dell’articolo 14 nonché del presentearticolo, pari a 1,5 milioni di euro annuia decorrere dal 2017, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi plurien-nali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189;

e con le seguenti condizioni:

All’articolo 5, comma 7, sostituire leparole: sulla base di specifica convenzione

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conclusa con l’Agenzia delle entrate con leseguenti: sulla base di specifiche conven-zioni concluse con le competenti Agenziefiscali.

All’articolo 10, comma 1, sostituire leparole: si applicano in ogni caso le aliquotedi imposta relative alle partecipazioni nonqualificate detenute da persone fisiche conle seguenti: si applica in ogni caso l’impo-sta sostitutiva di cui all’articolo 5, comma2, del decreto legislativo 21 novembre1997, n. 461.

Sugli emendamenti trasmessi dall’As-semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.7,3.1, 4.5, 4.102, 4.103, 4.104, 5.31, 6.20 e6.126, 7.6, 8.1, 11.100, 12.1, 12.19 e 14.102,in quanto suscettibili di determinare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblicaprivi di idonea quantificazione e coper-tura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 275-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTOUNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche politiche, nell’e-sercizio delle loro funzioni, operano esclu-sivamente per la cura degli interessi pub-blici a loro affidati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I titolari di cariche politiche, nonchéil presidente e i componenti delle Autoritàindipendenti di garanzia, vigilanza e rego-lazione, ivi inclusa la Banca d’Italia, nel-l’esercizio delle loro funzioni, hanno l’ob-bligo di agire esclusivamente perseguendola cura degli interessi pubblici loro affi-dati. A tale fine, sono tenuti ad adottare lemisure previste dalla presente legge, voltea prevenire le situazioni di incompatibilitàcon la carica ricoperta, nonché ad evitarel’insorgenza di conflitti di interessi tral’incarico pubblico svolto e qualsiasi inte-resse privato di cui gli stessi siano titolari.

Conseguentemente:

all’articolo 2, dopo il comma 1, ag-giungere il seguente:

2. Ai fini della presente legge, sonoequiparati ai titolari di cariche politiche ilpresidente e i componenti delle Autoritàindipendenti di garanzia, vigilanza e rego-lazione ivi inclusa la Banca d’Italia.

all’articolo 6:

comma 1, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

f) la carica di presidente o compo-nente di organi con funzione di ammini-strazione o controllo, ricoperta dal titolaredella carica di cui all’articolo 2 o dal co-niuge non legalmente separato, dai parentio affini entro il secondo grado o dalla per-sona con lui stabilmente convivente non ascopo di lavoro domestico, in un’impresache sia titolare di diritti esclusivi o cheoperi in regime di monopolio, in un’im-presa che operi nei settori della radiotelevi-sione e dell’editoria o della diffusione tra-mite internet, in un’impresa che svolga lapropria attività in regime di autorizzazioneo concessione rilasciata dallo Stato ivi in-

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cluso l’esercizio dell’attività bancaria inqualunque forma esercitata, nonché in al-tre imprese di interesse nazionale;

sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Fermo restando quanto previstodai commi 7 e 8, l’Autorità accerta, anchetramite proprie verifiche, entro trentagiorni dal ricevimento delle dichiarazioni dicui all’articolo 5, le situazioni di incompati-bilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comuni-cazione all’interessato, invitando il titolaredella carica di cui all’articolo 2 a comuni-care, entro i trenta giorni successivi, l’op-zione tra il mantenimento della carica e ilmantenimento della posizione incompati-bile, anche ove quest’ultima riguardi il co-niuge non legalmente separato, i parenti oaffini entro il secondo grado o la personacon lui stabilmente convivente non a scopodi lavoro domestico. A decorrere dalla datadella comunicazione, il titolare della caricadi governo che si trovi in una delle situa-zioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e2 è tenuto all’obbligo di astensione di cuiall’articolo 7.

1. 6. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi,Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Dieni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I titolari di cariche politiche, nonchéil presidente e i componenti delle Autoritàindipendenti di garanzia, vigilanza e rego-lazione, ivi inclusa la Banca d’Italia, nel-l’esercizio delle loro funzioni, hanno l’ob-bligo di agire esclusivamente perseguendola cura degli interessi pubblici loro affi-dati. A tale fine, sono tenuti ad adottare lemisure previste dalla presente legge, voltea prevenire le situazioni di incompatibilitàcon la carica ricoperta, nonché ad evitarel’insorgenza di conflitti di interessi tral’incarico pubblico svolto e qualsiasi inte-resse privato di cui gli stessi siano titolari.

Conseguentemente:

all’articolo 2, dopo il comma 1, ag-giungere il seguente:

2. Ai fini della presente legge, sonoequiparati ai titolari di cariche politiche il

presidente e i componenti delle Autorità in-dipendenti di garanzia, vigilanza e regola-zione ivi inclusa la Banca d’Italia.« ;

all’articolo 6:

comma 1, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

f) la carica di presidente o com-ponente di organi con funzione di ammi-nistrazione ricoperta dal titolare della ca-rica di cui all’articolo 2 o dal coniuge nonlegalmente separato, dai parenti o affinientro il secondo grado o dalla persona conlui stabilmente convivente non a scopo dilavoro domestico, in un’impresa che siatitolare di diritti esclusivi o che operi inregime di monopolio, in un’impresa cheoperi nei settori della radiotelevisione edell’editoria o della diffusione tramite in-ternet, in un’impresa che svolga la propriaattività in regime di autorizzazione o con-cessione rilasciata dallo Stato ivi inclusol’esercizio dell’attività bancaria in qualun-que forma esercitata, nonché in altre im-prese di interesse nazionale. »;

sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Fermo restando quanto previ-sto dai commi 7 e 8, l’Autorità accerta,anche tramite proprie verifiche, entrotrenta giorni dal ricevimento delle di-chiarazioni di cui all’articolo 5, le situa-zioni di incompatibilità di cui ai commi1 e 2 e ne dà comunicazione all’interes-sato, invitando il titolare della carica dicui all’articolo 2 a comunicare, entro itrenta giorni successivi, l’opzione tra ilmantenimento della carica e il manteni-mento della posizione incompatibile, an-che ove quest’ultima riguardi il coniugenon legalmente separato, i parenti o af-fini entro il secondo grado o la personacon lui stabilmente convivente non ascopo di lavoro domestico. A decorreredalla data della comunicazione, il titolaredella carica di governo che si trovi inuna delle situazioni di incompatibilità dicui ai commi 1 e 2 è tenuto all’obbligodi astensione di cui all’articolo 7.

1. 7. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi,Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Dieni.

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I titolari di cariche politiche, nonchéil presidente e i componenti delle Autoritàindipendenti di garanzia, vigilanza e rego-lazione, ivi inclusa la Banca d’Italia, nel-l’esercizio delle loro funzioni, hanno l’ob-bligo di agire esclusivamente perseguendola cura degli interessi pubblici loro affi-dati. A tale fine, sono tenuti ad adottare lemisure previste dalla presente legge, voltea prevenire le situazioni di incompatibilitàcon la carica ricoperta, nonché ad evitarel’insorgenza di conflitti di interessi tral’incarico pubblico svolto e qualsiasi inte-resse privato di cui gli stessi siano titolari.

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo ilcomma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai fini della presente legge, sonoequiparati ai titolari di cariche politiche ilpresidente e i componenti delle Autoritàindipendenti di garanzia, vigilanza e rego-lazione ivi inclusa la Banca d’Italia.

1. 5. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi,Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, sostituire la parola: poli-tiche con la seguente: pubbliche.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma1, alinea, sostituire la parola: politiche conla seguente: pubbliche.

* 1. 4. Dadone, Cecconi, Nuti, Cozzolino,Dieni, Toninelli, D’Ambrosio.

Al comma 1, sostituire la parola: poli-tiche con la seguente: pubbliche.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma1, alinea, sostituire la parola: politiche conla seguente: pubbliche.

* 1. 100. Quaranta, D’Attorre, Scotto, Co-stantino, Airaudo, Franco Bordo, Du-ranti, Daniele Farina, Fassina, Fava,Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli,

Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbi-chler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia,Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras,Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zacca-gnini, Zaratti.

Al comma 1, dopo la parola: politicheaggiungere le seguenti: nonché i compo-nenti delle Autorità indipendenti di garan-zia, vigilanza e regolazione.

Conseguentemente:

all’articolo 4, comma 1, sostituire leparole: sia titolare con le seguenti: e icomponenti delle Autorità indipendenti digaranzia, vigilanza e regolazione siano ti-tolari;

all’articolo 7:

al comma 1, sostituire le parole:,nell’esercizio delle funzioni pubbliche adesso attribuite, può con le seguenti: e icomponenti delle Autorità indipendenti digaranzia, vigilanza e regolazione, nell’eser-cizio delle funzioni pubbliche ad essi at-tribuite, possono;

al comma 2, sostituire le parole:,nell’esercizio delle funzioni pubbliche adesso attribuite, può con le seguenti: e icomponenti delle Autorità indipendenti digaranzia, vigilanza e regolazione, nell’eser-cizio delle funzioni pubbliche ad essi at-tribuite, possono;

al comma 3, sostituire la parola:soggiace con le seguenti: e i componentidelle Autorità indipendenti di garanzia,vigilanza e regolazione soggiacciono;

al comma 4, sostituire le parole da:dubiti sino a: è tenuto con le seguenti: e icomponenti delle Autorità indipendenti digaranzia, vigilanza e regolazione dubitinodella sussistenza dell’obbligo di astensionenel caso specifico ovvero ritengano comun-que di poter essere in conflitto di interessinell’adozione di una decisione o nellapartecipazione a una deliberazione, sonotenuti;

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2016 — N. 575

al comma 6, sostituire le parole: ètenuto con le seguenti: e i componenti delleAutorità indipendenti di garanzia, vigi-lanza e regolazione sono tenuti;

al comma 9, sostituire le parole da:prende una decisione sino a: il medesimofa parte con le seguenti: e i componentidelle Autorità indipendenti di garanzia,vigilanza e regolazione prendono una de-cisione, adottano un atto, partecipano auna deliberazione o omettono di adottareun atto dovuto, conseguendo per sé o peruno dei soggetti di cui al comma 5 del-l’articolo 5 un vantaggio economicamenterilevante e differenziato rispetto a quelloconseguito dalla generalità dei destinatari,ovvero un vantaggio economicamente rile-vante e incidente su una categoria ristrettadi destinatari della quale i medesimi fannoparte;

al comma 10, dopo le parole: caricadi governo nazionale aggiungere le se-guenti: ed i componenti delle Autoritàindipendenti di garanzia, vigilanza e rego-lazione;

all’articolo 8:

al comma 1, lettera a), sostituire laparola: possieda con le seguenti: e i com-ponenti delle Autorità indipendenti di ga-ranzia, vigilanza e regolazione possiedano;

al comma 1, lettera b):

dopo le parole: carica di governonazionale aggiungere le seguenti: e deicomponenti delle Autorità indipendenti digaranzia, vigilanza e regolazione;

sostituire le parole: ad esso con leseguenti: ad essi;

al comma 3, dopo le parole: caricadi governo nazionale aggiungere le se-guenti: e ai componenti delle Autoritàindipendenti di garanzia, vigilanza e rego-lazione.

1. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D’At-torre, Scotto, Artini, Baldassarre, Be-chis, Brignone, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo,Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina,

Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoi-anni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano,Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla,Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale,Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti,Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 1, dopo la parola: funzioniaggiungere le seguenti: e scelte.

1. 2. Costantino, Civati, Quaranta, D’At-torre, Scotto, Artini, Baldassarre, Be-chis, Brignone, Andrea Maestri, Matar-relli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo,Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina,Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoi-anni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano,Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla,Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale,Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti,Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: e per l’interesse generale dellaRepubblica.

1. 101. Librandi.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: A tale fine, sono tenutiad adottare le misure previste dalla pre-sente legge, volte a prevenire le situazionidi incompatibilità con la carica ricoperta,nonché ad evitare l’insorgenza di conflittidi interessi tra l’incarico pubblico svolto equalsiasi interesse privato di cui gli stessisiano titolari.

1. 3. Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni,D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il principio di cui al comma 1 siintende rispettato anche nell’ipotesi dicoincidenza tra interessi pubblici e inte-ressi privati.

1. 8. Sisto, Centemero.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

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