(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e...

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I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) SOMMARIO INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: Sulla pubblicità dei lavori ................................................................... 33 5-01158 Manfredi: Liquidazione del direttore generale del comune di Marigliano per il lavoro svolto come difensore del comune medesimo ............................................ 33 ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) ................................................. 60 5-01159 Cozzolino: Adozione di provvedimenti idonei ad assicurare il disposto dell’articolo 50-bis del Codice dell’amministrazione digitale ........................................... 33 ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) ................................................. 61 SEDE REFERENTE: Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo (Esame e rinvio) ........................................................... 35 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Doc. XXII, n. 13 Fioroni (Seguito dell’esame e rinvio) ............................ 56 ATTI DELL’UNIONE EUROPEA: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo- mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM (2013) 172 final. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM (2013) 173 final (Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) ..................................................................... 56 ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale del Relatore) .................................. 62 RELAZIONI AL PARLAMENTO: Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal ministero dell’interno, corredata dal rapporto sull’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all’anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 9) (Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio) .................................................................. 56 SEDE CONSULTIVA: DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell’esame e rinvio) .............................. 57 COMITATO DEI NOVE: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la demo- craticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161- 1325-A ..................................................................................... 57 Mercoledì 9 ottobre 2013 32 Commissione I

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I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5-01158 Manfredi: Liquidazione del direttore generale del comune di Marigliano per il lavorosvolto come difensore del comune medesimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5-01159 Cozzolino: Adozione di provvedimenti idonei ad assicurare il disposto dell’articolo50-bis del Codice dell’amministrazione digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C.1542 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di AldoMoro. Doc. XXII, n. 13 Fioroni (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazioneeuropea delle autorità di contrasto. COM (2013) 172 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenziadell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto(Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.COM (2013) 173 final (Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, delRegolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado diefficienza dell’azione amministrativa svolta dal ministero dell’interno, corredata dalrapporto sull’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione dellerelative risorse in bilancio, di cui all’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferitaall’anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 9) (Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 124, comma 2,del regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo(Parere alla VII Commissione) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la demo-craticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzioneindiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 32 — Commissione I

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviariaTorino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere allaIII Commissione) (Seguito dell’esame e rimessione alla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ALLEGATO 4 (Proposta di parere della Relatrice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenzadel presidente Francesco Paolo SISTO. –Interviene il sottosegretario di Stato per irapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, presidente, ri-corda che, ai sensi dell’articolo 135-ter,comma 5, del regolamento, la pubblicitàdelle sedute per lo svolgimento delle in-terrogazioni a risposta immediata è assi-curata, oltre che attraverso l’attivazione diimpianti audiovisivi a circuito chiuso, an-che mediante la trasmissione televisiva sulcanale satellitare della Camera dei depu-tati. Dispone, pertanto, l’attivazione delcircuito.

5-01158 Manfredi: Liquidazione del direttore gene-

rale del comune di Marigliano per il lavoro svolto

come difensore del comune medesimo.

Massimiliano MANFREDI (PD), nell’il-lustrare l’interrogazione in titolo, sottoli-nea come questa riguardi il caso incre-scioso del direttore generale del comune diMarigliano che ha provveduto a elargirsida solo la liquidazione per il lavoro svoltocome difensore del comune medesimo.Rileva come non risulti copia del relativomandato di pagamento che a lui risultaessere stato richiesto anche dalla Corte deiconti.

Osserva, infine, che il direttore generalein questione ha sporto querela controcoloro che hanno portato alla luce laquestione, perdendo però la causa.

Il sottosegretario Sesa AMICI prelimi-narmente riporta le scuse del MinistroD’Alia che non può essere presente allaseduta odierna in quanto impegnato alSenato per l’esame del disegno di legge diconversione del decreto-legge n. 101 del2013

Risponde all’interrogazione in titolonei termini riportati in allegato (vediallegato 1).

Massimiliano MANFREDI (PD), repli-cando, si dichiara soddisfatto

5-01159 Cozzolino: Adozione di provvedimenti ido-

nei ad assicurare il disposto dell’articolo 50-bis del

Codice dell’amministrazione digitale.

Emanuele COZZOLINO (M5S), nell’il-lustrare l’interrogazione in titolo, rilevacome l’articolo 97 della Costituzione im-pone alla pubblica amministrazione diassicurare il buon andamento e l’impar-zialità dei servizi. Nel concetto di buonandamento è ricompreso anche l’obbligodi assicurare la continuità del servizio.

Osserva che a tal proposito ed in con-siderazione di una sempre maggiore digi-talizzazione dell’attività e dei documentidella pubblica amministrazione, la leggeimpone a quest’ultima di predisporre pianiche garantiscano la continuità del servizioa fronte del verificarsi di situazioni diemergenza impreviste.

Ricorda che il Codice dell’amministra-zione digitale prevede che tali piani sianoadottati dalle pubbliche amministrazionesulla base di studi di fattibilità sui qualisia stato espresso il parere obbligatorio diDigit PA e che allo scorso settembre, sucirca 10.000 soggetti che fanno parte dellapubblica amministrazione, solo 7 erano le

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amministrazioni che avevano sottoposto aDigitPA lo studio di fattibilità per otte-nerne il parere.

Con l’interrogazione in titolo si chiedese il Ministro, a fronte di tale situazionenon intenda intervenire con provvedimentiidonei a far rispettare il disposto dell’ar-ticolo 50-bis del Codice dell’amministra-zione digitale.

Il sottosegretario Sesa AMCI rispondeall’interrogazione in titolo nei termini ri-portati in allegato (vedi allegato 2).

Emanuele COZZOLINO (M5S), repli-cando, si dichiara insoddisfatto.

Da un lato, infatti, osserva che l’avanza-mento dei processo di digitalizzazione del-l’attività della pubblica amministrazione edei suoi documenti è, ovviamente un fattoreestremamente positivo che, semmai ha ildifetto di procedere ancora troppo a ri-lento, e di non prevedere un livello ancoraaccettabile di comunicazione tra gli archividelle singole amministrazioni.

D’altra parte, però, la digitalizzazioneimpone nuove procedure per garantire laconservazione dei dati e soprattutto lacontinuità del servizio che a seguito delladematerializzazione degli atti potrebbe es-sere messa a forte rischio in caso di eventieccezionali o situazioni di grave emer-genza.

Come accade anche in molti altri set-tori la nostra legislazione già detta unaserie di norme, procedure e protocollinecessari per fare fronte ad eventualiemergenze o avarie al fine dell’assicura-zione della continuità del servizio. Dunqueil problema non riguarda il legislatore, cheha già fatto il suo dovere, ma chi devegarantire l’attuazione della norma e ilrispetto delle procedure, che in questocaso è il governo.

Evidenzia che i dati citati in premessanell’interrogazione di cui è il primo fir-matario sono abbastanza preoccupanti,perché solo il 7,7 per cento dei soggetti checompongono la pubblica amministrazionehanno adempiuto a settembre 2013 all’ob-bligo previsto dall’articolo 50-bis del de-creto legislativo n. 82 del 2005, ovvero

sottoporre al parere obbligatorio della Di-gitPA lo studio di fattibilità sulla base delquale va predisposto il piano per garantirela continuità del servizio.

La mancata osservanza di norme chepure sono in vigore è a suo avviso unpunto critico sul quale si continuano adincagliare i provvedimenti e le riforme dipiù ampia portata che riguardano la pub-blica amministrazione, e questo vale ancheper la spending review, per il migliora-mento dei servizi al cittadino e per ladigitalizzazione. Temi diversi la cui attua-zione rimane quindi bloccata sulla carta.

Il problema è che la mancata osser-vanza delle disposizioni esistenti nel casodi specie sollevato con l’interrogazioneespone ad un grosso rischio che è quelloche una parte dei pubblici uffici, al veri-ficarsi di una situazione eccezionale, nonsia in grado di assicurare la continuità delservizio che, come già detto, rientra nel-l’ambito del disposto costituzionale anorma dell’articolo 97 della Costituzionemedesima.

Ecco perché ritiene indispensabile cheil governo ponga in essere ogni provvedi-mento in suo potere, anche prevedendosanzioni a carico delle amministrazioniinadempienti, non solo per far rispettarela legge, ma per evitare danni e disserviziper i quali, una volta verificatisi, non c’èriparazione.

Francesco Paolo SISTO, presidente, di-chiara concluso lo svolgimento delle in-terrogazioni a risposta immediata all’or-dine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenzadel presidente Francesco Paolo SISTO. –Interviene il ministro degli affari regionalie autonomie Graziano Delrio e il sottose-gretario di Stato agli affari regionali eautonomie Walter Ferrazza.

La seduta comincia alle 14.25.

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 34 — Commissione I

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Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,sulle unioni e fusioni di Comuni.C. 1542 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delprovvedimento.

Francesco Paolo SISTO, presidente, av-verte che è stata avanzata la richiesta chela pubblicità dei lavori sia assicurata an-che mediante l’impianto audiovisivo a cir-cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, nedispone l’attivazione.

Comunica che la Commissione avviaoggi l’esame del disegno di legge C. 1542,recante disposizioni sulle città metropoli-tane, sulle province, sulle unioni e fusionidi comuni.

Ricorda che la Conferenza dei presi-denti di gruppo, in data 25 settembre2013, ha deliberato all’unanimità l’urgenzasul disegno di legge in oggetto.

L’esame del provvedimento avrà iniziooggi e dovrà pertanto concludersi entro lagiornata di venerdì 8 novembre 2013.L’Ufficio di presidenza, integrato dai rap-presentanti dei gruppi, definirà quindil’organizzazione dei lavori in modo darispettare il predetto termine.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatore, sottolinea l’importanza delprovvedimento del quale la Commissioneinizia oggi l’esame. Si tratta di un prov-vedimento che risponde ad una viva esi-genza degli amministratori locali, i qualida anni ormai chiedono al legislatore distabilire con chiarezza la ripartizione dellefunzioni tra i diversi livelli di governo, perevitare le incertezze normative e interpre-tative che oggi rendono confuso il quadrodelle competenze e delle responsabilità perle decisioni. Si tratta di un provvedimentoche interessa innanzitutto i circa 8 milacomuni italiani, ai quali si danno preciseindicazioni per realizzare unioni e fusioni.È un tema di grande attualità ed urgenza,sul quale il Parlamento dovrà lavorare conattenzione, ma anche con rapidità, atteso,da una parte, che l’attuale regime provvi-

sorio per le province non deve auspica-bilmente essere prorogato oltre il 31 di-cembre di quest’anno e che, d’altra parte,occorre far partire quanto prima le cittàmetropolitane, anche per favorire la pro-duttività e lo sviluppo dei territori.

Prima di passare alla descrizione del-l’articolato, desidera ringraziare gli ufficidella Camera per l’aiuto prezioso fornitoalle relatrici nella preparazione della re-lazione introduttiva. Specifica che la suarelazione tratterà delle disposizioni gene-rali del Capo I, di quelle in materia di cittàmetropolitane (Capo II) e di quelle sullacittà metropolitana di Roma capitale(Capo IV). Le altre disposizioni sarannoinvece oggetto della relazione della rela-trice Centemero.

Ricorda quindi che il disegno di leggeistituisce le città metropolitane nel 2014,prevede disposizioni specifiche per la cittàmetropolitana di Roma capitale, stabilisceuna nuova disciplina delle province, dicarattere transitorio, interviene in materiadi unioni di comuni e riforma l’istitutodella fusione di comuni.

Occorre premettere che la sentenzadella Corte costituzionale n. 220 del 2013aveva dichiarato l’illegittimità costituzio-nale delle disposizioni in materia di pro-vince e città metropolitane dettata daidecreti-legge 201 del 2011 e 95 del 2012,in quanto adottate con lo strumento deldecreto-legge. Inoltre il Governo ha pre-sentato un disegno di legge costituzionalevolto ad abolire le province (C. 1543) e conla Nota di aggiornamento del Documentodi economia e finanza pubblica ha colle-gato alla manovra di bilancio anche ildisegno di legge in titolo, che è articolatoin sei Capi e 23 articoli.

Nel Capo I, l’articolo 1, comma 1,individua l’oggetto del disegno di leggenella disciplina delle città metropolitane,province e unioni di comuni, al fine diadeguare, anche in attesa della riformacostituzionale ad essi relativa, il loro or-dinamento ai principi di sussidiarietà, dif-ferenziazione e adeguatezza. Il riferimentoalla riforma costituzionale riguarda le soleprovince, la cui soppressione è prevista,come accennato, da altro disegno di legge

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del Governo. I commi dal 2 al 6 recanodisposizioni generali relative ai diversi entioggetto del provvedimento (città metropo-litane, province, ecc.) e pertanto verrannotrattati di seguito insieme agli articolodedicati a ciascuno di questi enti.

Il Capo II istituisce e disciplina le cittàmetropolitane, costituite ai sensi dell’arti-colo 3 a decorrere dal 1o gennaio 2014, econfigurate come enti necessari. Questaconfigurazione era già presente nel decre-to-legge n. 95 del 2012 che, per la primavolta ha superato l’impostazione del de-creto legislativo n. 267 del 2000 (testounico degli enti locali TUEL), che prevedecome facoltativa l’istituzione della cittàmetropolitana all’esito di un articolatoprocedimento che coinvolge la popola-zione, gli enti locali, le regioni e lo Stato.

È superato anche quanto previsto dallalegge 42 del 2009 sul federalismo fiscaleche, pur mantenendo la disciplina ordina-ria del TUEL, introduce una proceduratransitoria, anch’essa facoltativa e sempli-ficata, per la creazione delle città metro-politane che prevede: iniziativa del co-mune capoluogo e della provincia, con-giuntamente tra loro o separatamente;parere della regione; referendum confer-mativo. Una disposizione di delega (ormaiscaduta) subordinava l’effettiva istituzionedi ciascuna città metropolitana all’ado-zione di altrettanti decreti legislativi.

Le città metropolitane sono definite« enti territoriali di secondo livello » dal-l’articolo 1, comma 2, che ne individua lefunzioni « istituzionali generali » nella curadello sviluppo strategico del proprio ter-ritorio (prevalentemente attraverso com-piti di programmazione e coordinamento)e nella cura dei rapporti con gli altri entiterritoriali, italiani e stranieri, ed in par-ticolare con le altre città metropolitaneeuropee.

L’articolo 2 individua le città metropo-litane di Torino, Milano, Venezia, Genova,Bologna, Firenze, Bari, Napoli e ReggioCalabria, ne definisce gli organi, nonché icontenuti e le modalità di adozione deirelativi statuti.

Per la città metropolitana di Roma èprevista una disciplina differenziata recata

dal capo IV, in ragione dello status dicapitale riconosciuto dall’articolo 114 dellaCostituzione.

Il citato articolo 114 Cost. è richiamato(assieme all’articolo 117, secondo comma,lettera p) Cost.) anche in riferimento allealtre città metropolitane, la cui disciplinane costituisce attuazione. Come indicatonel comma 2, il territorio della città me-tropolitana coincide con quello della pro-vincia omonima di cui però non vieneesplicitamente prevista la soppressione,come invece era prescritto dal decreto-legge 95 del 2013. I comuni del territoriometropolitano possono scegliere di nonaderire alla città metropolitana, con lemodalità dell’articolo 3, comma 1, letterag), così come i comuni delle provincelimitrofe possono invece entrarne a farneparte, previa attivazione della proceduraex articolo 133, 1o comma, Cost.. Quest’ul-tima disposizione prevede che il muta-mento delle circoscrizioni provinciali o lacreazione di nuove province può esserestabilito « con legge della repubblica, suiniziativa dei comuni, sentita la stessaregione ».

Come si vedrà, su tale aspetto si fondauna delle differenze principali del proce-dimento di costituzione ordinario rispettoa quello speciale previsto per Roma Ca-pitale, la cui città metropolitana è co-struita attraverso l’adesione esplicita deicomuni della provincia.

Il comma 3 individua gli organi dellacittà metropolitana che sono il sindaco, ilconsiglio metropolitano e la conferenzametropolitana. Non è prevista la costitu-zione di una giunta, ma è data facoltàdall’articolo 7 al sindaco di nominare unvicesindaco e uno o più consiglieri dele-gati.

Il sindaco metropolitano è il rappre-sentante della città metropolitana e ha ilcompito di convocare e presiedere il con-siglio metropolitano e la conferenza me-tropolitana. Inoltre, ha poteri di impulsodell’attività dell’ente e di proposta e lafunzione di sovrintendere alla « mac-china » amministrativa della città.

Le funzioni del consiglio metropolitanosono ricalcate su quelle del consiglio co-

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munale (articolo 42 TUEL) con almenodue importanti differenze: esso è qualifi-cato come organo di indirizzo dell’ente,ma non anche di controllo. Inoltre, ha ilpotere di approvare regolamenti, piani,programmi ed altri atti ad esso sottoposti,ad eccezione del bilancio e dello statuto,che propone e che sono sottoposti all’ap-provazione dalla conferenza metropoli-tana.

Quest’ultimo è un organismo nuovo,non contemplato dalla disciplina degli entilocali, ma già previsto dal decreto-legge 95del 2012, con la significativa differenzache in quel caso si trattava di un organi-smo transitorio (una specie di assembleacostituente metropolitana) destinata a ces-sare le sue funzioni una volta approvato lostatuto, mentre nel provvedimento inesame ha un ruolo permanente, seppure« intermittente », in quanto ha il compitonon solo di approvare lo statuto, ma anchele eventuali successive modifiche ed altresìapprova il bilancio annuale dell’ente.

Alla conferenza spettano esclusiva-mente questi due compiti, mentre perquanto riguarda sindaco e consiglio me-tropolitano, una norma di chiusura de-manda allo statuto l’individuazione pun-tuale dei loro compiti e funzioni.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, in-fatti, lo statuto deve stabilire: le normefondamentali di organizzazione dell’ente;le attribuzioni degli organi, nell’ambitodelle disposizioni generali di cui al comma4; l’articolazione delle competenze degliorgani predetti.

Inoltre, il comma 6 individua altri con-tenuti propri dello statuto tra cui la di-sciplina delle forme di indirizzo e coor-dinamento dell’azione di governo del ter-ritorio metropolitano, la disciplina deirapporti tra i comuni metropolitani (pre-vedendo la possibilità di stringere accordianche con comuni non facenti parte dellacittà metropolitana) e la definizione dellemodalità di esercizio delle funzioni me-tropolitane. Quanto a quest’ultimo aspetto,il disegno di legge suggerisce alcune formedi esercizio che devono necessariamenteessere contemplate negli statuti, pur es-sendone l’effettiva adozione facoltativa: si

tratta dell’eventuale conferimento (anchein forma differenziata) da parte della cittàmetropolitana di funzioni proprie ai co-muni ricompresi nel proprio territorio e,viceversa, il conferimento di funzioni co-munali alla città. In entrambi i casi deveessere previsto il contestuale trasferimentodelle risorse necessarie all’esercizio otti-male delle finzioni conferite. È previstaanche la possibilità di demandare specifi-che funzioni ad articolazioni interne ap-positamente costituite.

L’articolo 3 individua il procedimentoper l’istituzione delle città metropolitane eper la prima applicazione delle nuovedisposizioni. Si tratta di un procedimentograduale che prevede una fase di « asse-stamento », prima del definitivo subentrodelle nuove città metropolitane alle pro-vince. Come si è anticipato, la costituzionedelle città metropolitane è obbligatoria enon più facoltativa ed è fissata al 1o

gennaio 2014. Il procedimento si articolanelle seguenti fasi.

La prima fase consiste nella costitu-zione degli organi metropolitani e nellaelaborazione dello statuto. La costituzionedella città metropolitana avviene con lacostituzione (provvisoria) dei suoi organialla data appunto del 1o gennaio 2014. Gliorgani sono i seguenti: il sindaco dellacittà metropolitana; il consiglio metropo-litano provvisorio; il comitato esecutivo ela conferenza metropolitana. Il sindacodella città metropolitana è il sindaco delcomune capoluogo (come previsto anche aregime, fatta salva la possibilità da partedello statuto di prevederne la sua ele-zione). Il consiglio metropolitano provvi-sorio (per la sua composizione a regime siveda l’articolo 4 dove è prevista anche lapossibilità di elezione) è formato dai se-guenti soggetti: il sindaco metropolitano; isindaci dei comuni appartenenti alla cittàmetropolitana con popolazione superiore a15.000 abitanti; i presidenti delle unioni dicomuni della città metropolitana con po-polazione complessivamente pari o supe-riore a 10.000 abitanti; i presidenti diunioni di comuni di cui all’articolo 1,comma 4, secondo periodo (si tratta delleunioni obbligatorie per l’esercizio asso-

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 37 — Commissione I

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ciato di funzioni di comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti, o 3.000 seappartenenti a comunità montane) (la par-tecipazione di tali soggetti è limitata aiprimi tre anni, fino al 1o gennaio 2017); ilpresidente della provincia omonima (finoal 1o luglio 2014 ovvero fino alla data diapprovazione dello statuto, se successiva);il presidente della regione, ovvero un suodelegato (senza diritto di voto); il comitatoesecutivo, organo ristretto che può esserecostituito all’interno del consiglio metro-politano se questo supera le 20 unità; e laconferenza metropolitana costituita datutti i sindaci appartenenti alla città me-tropolitana.

In questa fase, agli organi metropolitanispetta esclusivamente il compito di predi-sporre e approvare lo statuto (rispettiva-mente da parte del consiglio e della con-ferenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 3)e di adottare le misure necessarie per ilpassaggio dalla provincia al nuovo ente,rimanendo le altre funzioni ancora inmano agli organi provinciali, fino appuntoall’adozione dello statuto.

Una volta costituiti gli organi metropo-litani provvisori, e mentre questi predi-spongono il nuovo statuto, si apre unaseconda fase che prevede una finestratemporale (fino al 28 febbraio 2014) du-rante la quale i comuni il cui territorio ècompreso nella provincia destinata a tra-sformarsi in città metropolitana possonoscegliere di non aderire al nuovo ente. Inaltre parole l’adesione alla città metropo-litana è automatica per tutti i comuni, ameno che almeno un terzo dei comunistessi, ovvero un numero di comuni ancheinferiore che però rappresenti un terzodella popolazione totale deliberi di nonentrare a far parte della città metropoli-tana.

Il meccanismo è simile a quello deli-neato dal decreto-legge 95 del 2012, condue significative differenze: in quel caso siprevedeva che i comuni optanti fosseroinclusi nel territorio di province limitrofe,mentre il decreto in esame contempla la« reviviscenza » della provincia originaria(disciplinata ai sensi del capo III deldisegno di legge).

La seconda differenza riguarda le pro-cedure di scelta: il disegno di legge inesame prevede una delibera del consigliocomunale adottata a maggioranza assolutadei componenti; il decreto-legge deman-dava al procedimento di cui all’articolo133, 1o comma, Cost. secondo cui il mu-tamento delle circoscrizioni provinciali ola creazione di nuove province può esserestabilito « con Legge della repubblica, suiniziativa dei comuni, sentita la stessaregione ».

Come si visto sopra (articolo 2, comma1), il meccanismo ex articolo 133 Cost. èinvece richiamato per l’adesione eventualeal nuovo ente di comuni delle provincelimitrofe, ma occorre far presente che ildisegno di legge costituzionale di aboli-zione delle province (C. 1543) prevedel’abrogazione dell’articolo 133, 1o comma.

La terza fase riguarda l’eventualitàdella divisione del territorio della provin-cia. Nel caso in cui una parte significativadella provincia non aderisca alla cittàmetropolitana, questo fa sì che la provin-cia rimanga in funzione (anche in viatransitoria fino alla riforma costituzionaleche prevede l’abolizione di tutte le pro-vince). Si apre così un sub-procedimentovolto principalmente a ripartire le risorsetra i due enti che prevede: la decadenzadei precedenti organi provinciali (ad ele-zione diretta) e formazione dei nuovi (adelezione indiretta) ai sensi dell’articolo 13;l’emanazione di un decreto del Ministrodegli affari regionali per disciplinare lemodalità di ripartizione delle risorse; ladeliberazione del presidente della provin-cia di riparto delle risorse (di intesa con ilsindaco metropolitano e previo parere deicomuni interessati) entro il 30 aprile 2014;e un atto di riparto adottato dal prefettonei successivi 90 giorni in caso di mancatadeliberazione provinciale. Avverso gli attidi riparto delle risorse può essere presen-tato ricorso alla sezione regionale compe-tente della Corte dei conti da parte dellacittà metropolitana e della provincia.

Il 1o luglio 2014 le città metropolitanesubentrano in tutto e per tutto alle pro-vince, sia in caso di approvazione dellostatuto, sia in mancanza. Si apre in questo

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secondo caso la quarta fase, in cui laprovincia cessa di esistere, ma la cittàmetropolitana non può funzionare a pienoregime nelle more dell’approvazione dellostatuto che deve essere approvato entro il31 dicembre 2014.

Fino alla data di subentro (1o luglio2014) sono prorogati gli organi provincialiin carica, comprese le gestioni commissa-riali.

Va ricordato che, delle 10 provinceinteressate, 3 sono attualmente commissa-riate: Roma e Genova, i cui consigli sonoandati in scadenza rispettivamente nel2013 e nel 2012 e che non sono statirinnovati in virtù del decreto-legge 201 del2011 (che ha disposto il commissaria-mento delle province alla scadenza degliorgani) e Reggio Calabria, il cui consiglioprovinciale è stato sciolto per mafia nel2012.

Nelle altre sette province gli organiscadranno nel giugno 2014 (le ultime ele-zioni si sono svolte il 7 giugno 2009) epertanto verrebbero prorogati di quasi unmese.

Si consideri che il procedimento elet-torale prevede che le elezioni comunali eprovinciali si svolgono in un turno annualeda tenersi in una domenica compresa trail 15 aprile ed il 15 giugno e che la datadeve essere fissata dal Ministro dell’in-terno non oltre il 55o giorno antecedentequello delle votazioni. Pertanto, la metà diaprile del 2014 è la data limite per l’at-tivazione del procedimento elettorale ed èla data entro la quale dovrebbe entrare invigore il provvedimento in esame per evi-tare il rinnovo degli organi provinciali e ilconseguente rinvio della istituzione dellacittà metropolitana. Né dovrebbe su taliscansioni temporali influire l’abolizionedella finestra elettorale per le provincestabilita dall’articolo 23, comma 2.

Il procedimento si conclude (quintafase) con l’approvazione dello statuto chedeve avvenire entro il 31 dicembre 2014.Decorso tale termine il prefetto fissa unanuova data, non superiore a 60 giorni.Superato anche questo secondo termine, ilcompito di approvare lo statuto è affidato(senza definire un ulteriore termine) ad un

commissario ad acta (cui non è corrispostoalcun emolumento) nominato dal prefetto.Nella predisposizione dello statuto il com-missario è vincolato nella definizione dellacomposizione degli organi, per la qualedeve obbligatoriamente fare riferimentoalla composizione « automatica » previstadall’articolo 4, comma 1.

Gli articoli da 4 a 8 disciplinano gliorgani della città metropolitana a regime.Essi sono i seguenti: sindaco metropoli-tano; vicesindaco metropolitano; consigliometropolitano; comitato esecutivo; consi-glieri delegati e conferenza metropolitana.Il vicesindaco, il comitato esecutivo e iconsiglieri delegati sono organi facoltativi.

L’articolo 4 concerne il sindaco e ilconsiglio metropolitano, prevedendo tremodalità di formazione la cui scelta èdemandata allo statuto.

La prima modalità consiste in unaformazione degli organi completamente disecondo grado, senza elezione né diretta,né indiretta degli stessi, analoga a quelladella fase transitoria (articolo 3): il sin-daco metropolitano è di diritto e il sindacodel comune capoluogo e il consiglio me-tropolitano è costituito dagli stessi soggettidel consiglio metropolitano provvisoriomeno il presidente della provincia e ilpresidente della regione (sindaco metro-politano, sindaci dei comuni con più di15.000 abitanti, presidenti delle unioni dicomuni con almeno 10.000 abitanti e, peri primi 3 anni, i presidenti di unioni di cuiall’articolo 1, comma 4, secondo periodo).È prevista la possibilità di costituire, se ilnumero dei consiglieri è superiore a ventiunità, un comitato esecutivo all’interno delconsiglio.

In questo caso, gli amministratori lo-cali, che nel corso del mandato metropo-litano cessano dalla carica dall’ente diprovenienza, sono sostituiti da chi suben-tra loro nella carica (comma 4, ultimoperiodo). In alternativa a questo sistema,la città metropolitana può scegliere tradue opzioni. Una, intermedia, mantiene,come la prima modalità, l’identificazionedel sindaco metropolitano con il sindacodel comune capoluogo, mentre il consigliometropolitano non è a composizione de-

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rivata, ma viene eletto, con un sistema disecondo grado, dai sindaci e dai consigliericomunali dei comuni appartenenti al ter-ritorio della città metropolitana. Il sistemaelettorale è disciplinato dall’articolo 5.L’altra opzione prevede l’elezione direttasia del sindaco, sia del consiglio metropo-litano, tale opzione è sottoposta ad unaserie di condizioni: l’elezione non puòavvenire prima del 2017; deve essere ap-provata una legge elettorale statale; ilterritorio del comune capoluogo deve es-sere articolato in più comuni.

Altre disposizioni in materia di elezionediretta sono contenute nell’articolo 6 cui sirinvia.

L’articolo 4, inoltre, disciplina in mododettagliato la procedura di suddivisionedel territorio del comune capoluogo in piùcomuni (condizione per l’elezione direttadegli organi). Il primo passo è la delibe-razione del consiglio comunale, adottatasecondo la procedura prevista per l’ado-zione dello statuto dall’articolo 6, comma4, del testo unico (« Gli statuti sono deli-berati dai rispettivi consigli con il votofavorevole dei due terzi dei consiglieriassegnati. Qualora tale maggioranza nonvenga raggiunta, la votazione è ripetuta insuccessive sedute da tenersi entro trentagiorni e lo statuto è approvato se ottieneper due volte il voto favorevole dellamaggioranza assoluta dei consiglieri asse-gnati. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano anche alle modifichestatutarie »).

Segue il referendum sulla proposta delconsiglio comunale, tra tutti i cittadinidella città metropolitana (non solamentequindi i cittadini interessati dalla suddi-visione in più comuni), da effettuare sullabase delle rispettive leggi regionali, con lacondizione della approvazione da partedalla maggioranza dei partecipanti al voto.

C’è poi la istituzione con legge regio-nale dei nuovi comuni e loro denomina-zione ai sensi dell’articolo 133 della Co-stituzione.

Nel caso di elezione del consiglio me-tropolitano (sia indiretta, sia a suffragiodiretto) il comma 3 ne disciplina la com-posizione come segue: 24 consiglieri nelle

città metropolitane con popolazione resi-dente superiore a 3.000.000 di abitanti; 18consiglieri nelle città metropolitane conpopolazione residente superiore a 800.000e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;14 consiglieri nelle altre città metropoli-tane. È utile ricordare che il decreto-legge95 del 2012 prevedeva per le stesse fascedemografiche un numero di consiglierisensibilmente minore (rispettivamente 16,12 e 10).

Ai sensi del comma 4 al sindaco e aiconsiglieri metropolitani (compresi il sin-daco e i consiglieri provvisori) non vienecorrisposto alcun emolumento.

L’articolo 5 del disegno di legge defi-nisce il sistema elettorale (indiretto) perl’elezione del consiglio metropolitano inparte analogo a quello previsto dal TUELper i consigli provinciali.

Come già accennato (articolo 4), lostatuto può prevedere tre tipi di forma-zione del consiglio: uno automatico, se-condo il quale vi fanno parte di diritto unadeterminata categoria di sindaci e dueelettivo, uno indiretto e uno diretto.

L’articolo 5 individua il sistema eletto-rale indiretto (mutuato da quello attual-mente previsto dal TUEL per le province),mentre l’articolo 4 prevede che la defini-zione del sistema elettorale diretto a suf-fragio universale sia demandata alla leggestatale.

Viene così operata una scelta diame-tralmente opposta da quella del decreto-legge 95 del 2013 dove si prevedeva chel’elezione indiretta avvenisse con lo stessosistema delle elezioni provinciali, la cuidefinizione era a sua volta demandata allalegge statale (decreto-legge n. 201 del2011) e che in caso di scelta dell’elezionediretta si utilizzasse il sistema previsto dalTUEL. Si ricorda che, nella scorsa legisla-tura, il Governo ha presentato alle Camereil disegno di legge elettorale provinciale (C.5210) di cui però non si è conclusol’esame.

Il sistema proposto dal disegno di leggein esame è analogo a quello previsto perl’elezione del consiglio provinciale comedisciplinato dal TUEL: cioè, presentazionedelle candidature in collegi uninominali ed

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elezione con sistema proporzionale e so-glia di sbarramento, con la significativadifferenza che non viene assegnato il pre-mio di maggioranza ed è previsto un turnounico in quanto, a differenza del presi-dente della provincia, il sindaco metropo-litano non viene eletto direttamente.

Come nel sistema indiretto propostonella scorsa legislatura, hanno diritto dielettorato attivo e passivo i sindaci e iconsiglieri comunali in carica nei comunidella provincia, con la fondamentale dif-ferenza che è previsto il voto ponderato inbase alla densità demografica dei comuni.

La ponderazione del voto avviene indue fasi, disciplinate rispettivamente dallelettera a) e b) del primo comma dell’ar-ticolo 5.

La prima fase è finalizzata alla pere-quazione del voto dei consiglieri dei co-muni più piccoli (e quindi con un numerominore di consiglieri), rispetto ai comunipiù grandi (e quindi con un numero mag-giore di consiglieri). A tal fine al voto diciascun consigliere (compreso il sindaco)dei comuni più piccoli (sotto i 3.000 abi-tanti) è attribuito il valore di 1 al voto; alvoto dei consiglieri degli altri comuni èattribuito un valore proporzionalmente in-feriore al crescere della soglia demogra-fica, fino al valore di 0,20 (un quinto di 1)per la fascia più alta (più di un milione diabitanti). In questo modo è riequilibrato ilrapporto tra il numero di consiglieri (cheè circa di uno a cinque tra le due fasceestreme).

Una volta ovviato alla sperequazionetra i comuni rispetto al numero dei ri-spettivi consiglieri, con la seconda faseviene invece ponderato il voto in riferi-mento alla popolazione, determinata sullabase dell’ultimo censimento, e quindi perogni consigliere il valore prima indicatoviene moltiplicato per il quoziente risul-tante dalla divisione tra il numero dellapopolazione del proprio comune e il nu-mero della popolazione del comune piùpiccolo. Il risultato (arrotondato alla se-conda cifra decimale) e il voto ponderato.

Una volta effettuata la ponderazionedei voti in base alla popolazione, si apre ilprocedimento elettorale vero e proprio,

che, come si è detto, ricalca quello invigore per le province, con alcune diffe-renze, tra queste, ovviamente, la mancataprevisione dell’elezione diretta del presi-dente della provincia.

Per quanto riguarda la determinazionedelle circoscrizioni elettorali, il comma 2dell’articolo 5 prevede la costituzione dicollegi uninominali, come attualmente sta-bilito dalla legge per le province (articolo75, comma 1, TUEL). Analogamente, per ledefinizione del procedimento elettoralepreparatorio si fa rinvio alla normativavigente (legge n. 122 del 1951), richiamataanch’essa dal TUEL; mentre per quantoriguarda il sistema elettorale vero e pro-prio (ossia il meccanismo di trasforma-zione dei voti in seggi), vengono introdottedisposizioni nuove, ma sempre mutuatedal citato articolo 75 del TUEL.

Pertanto, per quanto riguarda la costi-tuzione dei collegi, la costituzione degliuffici elettorali, la presentazione delle can-didature (con una deroga per la lorosottoscrizione), la stampa dei manifesti edelle schede elettorali, operazioni di voto edi scrutinio, si applicano le disposizionidella citata legge 122 del 1951 e, perquanto ivi non previsto, le disposizionistabilite per le elezioni dei consigli comu-nali (decreto del Presidente della Repub-blica 570 del 1960), in virtù del rinvioespresso ad opera dell’articolo 8, comma2, della stessa legge 122. Fa eccezione ilregime di sottoscrizione delle candidature:il comma 3 prevede, infatti, che le dichia-razioni di presentazione delle candidaturesiano sottoscritte da almeno il 5 per centodegli aventi diritto. Non si applica, dun-que, l’articolo 14 della citata legge 122, cheprevede un numero di sottoscrizioni va-riabile a seconda della popolazione dellaprovincia.

Si rileva che in questo caso non vieneoperata la ponderazione dei voti e i con-siglieri comunali e i sindaci di tutti icomuni concorrano alla sottoscrizionedelle liste su un piano di parità.

I successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8,riproducono con poche variazioni il con-

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tenuto dei commi 4, 5, 6 10 e 12 dell’ar-ticolo 75 del TUEL, prevedendo per laattribuzione dei seggi, quanto segue.

Viene determinata innanzitutto la cifraelettorale di ogni gruppo (di candidati)sommando i voti validi ottenuti da tutti icandidati del gruppo nei singoli collegidella città metropolitana (comma 4 cheriproduce il comma 4 dell’articolo 75TUEL).

Vengono poi esclusi i gruppi che ab-biano ottenuto meno del 3 per cento deivoti validi (comma 5). Si tratta della stessasoglia di sbarramento di cui al comma 5dell’articolo 75 TUEL, senza però preve-dere la deroga, ivi stabilita, per i gruppi aldi sotto della soglia coalizzata con almenoun gruppo sopra-soglia. Vengono succes-sivamente attribuiti a ciascun gruppo dicandidati che ne hanno diritto il numerodi seggi ad essi spettanti e a tal fine sidivide la cifra elettorale di ciascun gruppodi candidati successivamente per 1, 2, 3, 4ecc. per tante volte quanti sono i consi-glieri da eleggere. Poi tra i quozienti cosìottenuti si scelgono i più alti, in numeroeguale a quello dei consiglieri da eleggere,disponendoli in una graduatoria decre-scente e a ciascun gruppo di candidatisono assegnati tanti seggi quanti sono iquozienti ad esso appartenenti compresinella graduatoria. A parità di quoziente ilposto è attribuito al gruppo di candidatiche ha ottenuto la maggior cifra elettoralee, a parità di quest’ultima, per sorteggio.Se ad un gruppo spettano più posti diquanti sono i suoi candidati, i posti ecce-denti sono distribuiti tra gli altri gruppi,secondo l’ordine dei quozienti (comma 6che riproduce il comma 6 dell’articolo 75TUEL, non è invece previsto il premio dimaggioranza di cui ai commi 7 e 8 del-l’articolo 75 TUEL).

Infine, sono proclamati eletti consiglierimetropolitani i candidati di ciascungruppo secondo l’ordine delle rispettivecifre individuali, determinate moltipli-cando il numero dei voti validi ottenuto daciascun candidato per 100 e dividendo ilprodotto per il totale dei voti validiespressi nel collegio per i candidati aconsigliere metropolitano. Nel caso di can-

didature presentate in più di un collegio siassume, ai fini della graduatoria, la mag-giore cifra individuale riportata dal can-didato (commi 7 e 8 che riproducono icommi 11 e 12 dell’articolo 75 TUEL).

Una norma di chiusura, dovuta allanatura di secondo grado del sistema elet-torale, prevede che, in caso di cessazionedalla carica di sindaco o di consiglierecomunale, il consigliere metropolitano de-cade automaticamente dal consiglio me-tropolitano ed è sostituito dal primo deinon eletti, ovviamente se ancora in carica(comma 9).

L’articolo 6 disciplina la procedura perla determinazione dei collegi e per l’ado-zione delle altre disposizioni attuative perl’elezione del Consiglio metropolitano.

La norma prevede l’emanazione di unoo più decreti del Presidente del Consiglio,da adottare su proposta del Ministro del-l’interno entro 60 giorni dalla data diapprovazione dello statuto di ciascunacittà metropolitana, con il parere dellaConferenza unificata che provvedano adefinire i collegi uninominali di cui all’ar-ticolo 9 della legge n. 122 del 1951 e lealtre disposizioni attuative per l’elezionedel consiglio metropolitano.

Si ricorda che l’articolo 9 della legge122 del 1951, che ha disciplinato la costi-tuzione dei collegi uninominali per laelezione del consiglio provinciale fino aldecreto-legge n. 201 del 2011, dispone chein ciascuna provincia sono costituiti tanticollegi quanti sono i consiglieri da eleggeree che a ciascun comune non possonoessere assegnati più della metà dei collegispettanti alla provincia.

Come già accennato, ai sensi dell’arti-colo 7, il sindaco metropolitano può no-minare un vicesindaco, scelto tra i consi-glieri metropolitani, dandone immediatacomunicazione al consiglio. Il disegno dilegge indica quale attribuzione fondamen-tale del vicesindaco l’esercizio delle fun-zioni del sindaco in caso di impedimentoe di cessazione della carica. Inoltre ilsindaco può delegare stabilmente altrefunzioni al vicesindaco.

Non è prevista l’istituzione di unagiunta metropolitana, ma il sindaco me-

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tropolitano può assegnare deleghe a con-siglieri metropolitani (consiglieri delegati)secondo le modalità e nei limiti stabilitidallo statuto.

La conferenza metropolitana ordinaria,come quella provvisoria, è composta dalsindaco metropolitano, che la convoca e lapresiede, e dai sindaci dei comuni appar-tenenti alla città metropolitana. Il sindacoha il potere di convocare la conferenza esvolge le funzioni di presidente della stessa(articolo 8, comma 1).

Il successivo comma 2 stabilisce lemodalità di approvazione delle delibere(che si ricorda per quest’organo concer-nono esclusivamente l’adozione dello sta-tuto, delle modifiche allo stesso e delbilancio) che sono adottate con un parti-colare sistema di voto ponderato cheprende come base il voto del sindaco delcomune più piccolo, a cui viene assegnatoil valore di uno e il voto degli altri sindacisi calcola dividendo il numero degli abi-tanti del loro comune e il numero degliabitanti del comune con popolazione mi-nore. Il valore è arrotondato alla secondacifra decimale.

Il comma 9 individua come funzionifondamentali delle città metropolitana lefunzioni fondamentali delle province (ar-ticolo 15) e le seguenti funzioni fonda-mentali: adozione annuale del piano stra-tegico del territorio metropolitano (atto diindirizzo per tutte le gli enti del territoriometropolitano; pianificazione territorialegenerale comprese le strutture di comu-nicazione, le reti di servizi e delle infra-strutture; strutturazione di sistemi coor-dinati di gestione dei servizi pubblici, non-ché organizzazione dei servizi pubblici diinteresse generale di ambito metropoli-tano; mobilità e viabilità; promozione ecoordinamento dello sviluppo economico esociale; promozione e coordinamento deisistemi di informatizzazione e di digitaliz-zazione.

Si tratta delle stesse funzioni assegnatealle città metropolitane dall’articolo 18 deldecreto-legge n. 95 del 2012, ampliate conl’aggiunta del piano strategico e l’informa-tizzazione.

Il comma 2 fa salve le funzioni diprogrammazione e coordinamento chespettano alle regioni nelle materie a legi-slazione concorrente Stato-regioni (arti-colo 117, 3o comma, Cost.) e nelle materiedi competenza esclusiva delle regioni (ar-ticolo 117, 4o comma, Cost.). Parimentirestano ferme le funzioni amministrativeesercitate dalle regione in virtù del prin-cipio di sussidiarietà (articolo 118 Cost.).

L’articolo 10 dispone che ciascuna cittàmetropolitana succede a titolo universalein tutti i rapporti attivi e passivi (compresele entrate provinciali) della provincia cuisubentra e individua le risorse della cittàmetropolitana nel patrimonio, nel perso-nale e le risorse umane e strumentali dellaprovincia medesima.

Ribadisce, inoltre, che, nel caso in cuila città metropolitana non sostituisca deltutto la provincia originaria, ma subentrisolo per una parte del territorio provin-ciale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,lettera g), si procede alla ripartizione dellerisorse tra la città metropolitana e laprovincia, come previsto dalla citata let-tera g), con delibera del presidente dellaprovincia in carica.

Infine, ai sensi del comma 2, il perso-nale trasferito dalla provincia alla cittàmetropolitana mantiene la posizione giu-ridica ed economica in godimento all’attodel trasferimento con riferimento alle vocifisse e continuative, compresa l’anzianitàdi servizio maturata.

Il Capo IV disciplina la Città metropo-litana di Roma Capitale con gli articoli 16e 17.

Roma capitale deve la sua configura-zione quale ente territoriale unico, dotatodi speciale autonomia, statutaria, ammi-nistrativa e finanziaria, i cui confini coin-cidono con quelli del comune di Romaall’articolo 24 della legge 42 del 2009 didelega sul federalismo fiscale. Tale leggeha attribuito a Roma capitale ulteriorifunzioni amministrative – relative allavalorizzazione dei beni storici, artistici eambientali, allo sviluppo del settore pro-duttivo e del turismo, allo sviluppo ur-bano, all’edilizia pubblica e privata, aiservizi urbani, con particolare riferimento

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al trasporto pubblico ed alla mobilità, ealla protezione civile – e ha previsto chesiano ad essa assegnate risorse ulteriori, inconsiderazione del ruolo di capitale dellaRepubblica e delle nuove funzioni.

In attuazione della delega sono inter-venuti il decreto legislativo n. 156 del2010, recante l’ordinamento transitorio diRoma capitale, che disciplina gli organi digoverno (Assemblea capitolina, Giunta ca-pitolina e Sindaco) e il decreto legislativon. 61 del 2012, che disciplina il conferi-mento delle funzioni amministrative giàattribuite al nuovo ente dalla legge delegasul federalismo.

In realtà, nel sistema delineato dallalegge delega sul federalismo, le disposi-zioni su Roma capitale avrebbero dovutoavere carattere transitorio o, per megliodire, costituire una « normativa-ponte »fino all’attuazione di una disciplina orga-nica delle città metropolitane, rimessadalla medesima legge delega (articolo 23)ad un apposito decreto legislativo. In que-sto quadro la città metropolitana di Romacapitale sarebbe dovuta subentrare all’enteRoma capitale, assumendo sia le funzionigenerali delle città metropolitane che lefunzioni speciali attribuite a Roma capi-tale (articolo 24, commi 9 e 10, L: 42 del2009).

Tuttavia, la disciplina delle città me-tropolitane, dopo la scadenza dei terminidella relativa delega, è stata dettata da unadiversa fonte legislativa, cioè dall’articolo18 del decreto-legge 95 del 2012, checontestualmente abrogava le disposizionirelative all’applicazione a Roma capitaledelle norme sulle città metropolitane con-tenute nell’articolo 24, commi 9 e 10, dellalegge 42 del 2009, sopra ricordata. Così,l’articolo 18 dettava una disciplina comuneper Roma capitale e per le altre cittàmetropolitane, senza però chiarire i rap-porti tra la nuova città metropolitana, chesubentrava all’intera provincia, e l’ordina-mento speciale di Roma capitale. Ma,come già rilevato, la nuova disciplina dellecittà metropolitane recata dal citato arti-colo 18 – la cui applicabilità era stataperaltro sospesa fino al 31 dicembre 2013

dalla legge di stabilità 28 del 2012 – èstata dichiarata incostituzionale dalla sen-tenza n. 200 del 2013.

A differenza dell’articolo 18 del decre-to-legge n. 95 del 2012, il disegno di leggedetta per Roma capitale una disciplinaspecifica rispetto alle altre città metropo-litane e, all’articolo 16, prevede che Romacapitale assuma, dal 1o gennaio 2014,anche la natura giuridica e le funzioni dicittà metropolitana, con la denominazionedi città metropolitana di Roma capitale.

Questa disciplina è riferita al comunedi Roma capitale, ma bisogna notare cheRoma capitale è oggetto di uno specificocomma dell’articolo 114 della Costituzionee che l’articolo 23 della legge delega sulfederalismo fiscale configura Roma noncome un comune ma come uno specificoente territoriale.

L’articolo 16 richiama l’articolo 1 deldecreto legislativo n. 61 del 2012, checonferisce in via transitoria, fino all’isti-tuzione della città metropolitana di Romacapitale, il conferimento di funzioni am-ministrative a Roma capitale.

Entro il 28 febbraio 2014, i comunidella provincia di Roma confinanti conRoma capitale, possono, su proposta del-l’Assemblea capitolina, deliberare di ade-rire alla città metropolitana di Roma ca-pitale; l’adesione avviene con una deliberadel consiglio comunale adottata a ‘mag-gioranza assoluta dei votanti’. Con leggedello Stato adottata ai sensi dell’articolo133 Cost. è disposto il passaggio nell’am-bito della città metropolitana di Romacapitale dei comuni interessati, che man-tengono la natura giuridica di comuniautonomi. Vi sono delle differenze in que-sto procedimento rispetto alla disciplinadelle altre città metropolitane, innanzi-tutto perché il territorio della Città me-tropolitana di Roma capitale non coincidecon quello della provincia, come previstoinvece in generale dall’articolo 2, comma2, ma con quello di Roma capitale.

In secondo luogo, la Città metropoli-tana di Roma capitale può al massimoestendersi ai territorio di Roma capitale eai comuni della provincia confinanti conesso e per tale estensione è richiesto il

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consenso sia di Roma capitale che delsingolo comune (comma 3); per le altreCittà metropolitane, invece, il territorio,come già rilevato, coincide con quello dellaprovincia, salva la facoltà di un terzo deicomuni tra loro confinanti o di un numerodi comuni che rappresentino un terzodella popolazione di non aderire (articolo3, comma 1, lettera g).

Inoltre, per l’istituzione della Città me-tropolitana di Roma capitale, con ambitoterritoriale diverso da quello del comunedi Roma capitale, è richiesta una leggedello Stato ai sensi dell’articolo 133 Cost.(comma 3), mentre per le altre Cittàmetropolitane tale legge non è prevista,neanche nell’ipotesi in cui il prescrittonumero di comuni non aderisca e si diadunque luogo, oltre all’istituzione dellaCittà metropolitana, al mantenimentodella provincia (articolo 3, comma 1, let-tera g).

Ancora, per la Città metropolitana diRoma capitale non è espressamente pre-visto che i comuni limitrofi possano assu-mere, ai sensi dell’articolo 133 Cost., l’ini-ziativa per l’adesione alla Città metropo-litana.

Dopo il 28 febbraio 2014, constatato ilnumero dei comuni che ha aderito allacittà metropolitana, anche nelle more dellaconclusione del procedimento, alla Cittàmetropolitana di Roma capitale e allaprovincia di Roma si applicano la disci-plina generale delle città metropolitanerelativa ai casi in cui un determinatonumero di comuni non aderisca alla cittàmetropolitana e si dia dunque luogo almantenimento della provincia.

È dunque previsto un decreto del Mi-nistro per gli affari regionali e le autono-mie locali, di concerto con il Ministrodell’economia – da adottare entro tre mesi– per la determinazione delle modalità diripartizione del patrimonio, delle risorsefinanziarie, umane e strumentali e degliobiettivi del patto di stabilità interno traprovincia e città metropolitana, assicu-rando l’invarianza finanziaria. Si procedecosì al riparto del patrimonio e dellerisorse con delibera del presidente dellaprovincia in carica, o meglio, considerata

la gestione commissariale in atto, del com-missario governativo, di intesa con il sin-daco metropolitano, sentiti i comuni inte-ressati. Ove la delibera non sia adottataentro il 30 aprile 2014, provvede il pre-fetto, nei successivi novanta giorni, conproprio atto impugnabile dalla provincia edalla città metropolitana davanti alla se-zione regionale della Corte dei conti.

Alla città metropolitana di Roma capi-tale si applicano le norme dell’articolo 3,relative all’istituzione degli organi dellecittà metropolitane in sede di prima ap-plicazione, con funzioni limitate all’appro-vazione dello statuto fino alla data disubentro alla provincia. Fino all’eventualeadesione di altri comuni alla città metro-politana, il sindaco di Roma assume lefunzioni di sindaco metropolitano e l’As-semblea capitolina assume le funzionitanto del consiglio quanto della conferenzametropolitana.

Una differenza con quanto previstodall’articolo 3 per le altre città metropo-litane, che subentrano alla provincia omo-nima dal 1o luglio 2014, è nel subentrodella città metropolitana di Roma capitalealla provincia di Roma dopo la proclama-zione dei sindaci e dei consigli comunalinella prima consultazione elettorale suc-cessiva all’entrata in vigore della legge.Naturalmente il subentro avviene limita-tamente al territorio di Roma capitale edai comuni che siano stati assegnati all’am-bito territoriale della città metropolitanacon legge statale ex articolo 133 dellaCostituzione. Occorrerà però tenere contodel fatto che le elezioni degli organi diRoma capitale non necessariamente coin-cidono con le elezioni dei consigli deicomuni che rientreranno nell’ambito dellanuova città metropolitana e che la sca-denza naturale della consiliatura di Romacapitale è nel 2018, il che comporta che,fino alle nuove elezioni, resti in caricanella provincia di Roma il commissariogovernativo.

La provincia di Roma resta quindi infunzione limitatamente al territorio resi-duo rispetto a quello della città metropo-

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litana di Roma capitale. Ad essa si appli-cano, ove compatibili, le disposizioni delcapo III.

L’articolo 17 prevede l’applicabilità allacittà metropolitana di Roma capitale delladisciplina generale sulle città metropoli-tane, ove compatibile, disciplina dettatadal capo II, in precedenza illustrata.

Conclude ribadendo l’importanza di unesame veloce del provvedimento, che rap-presenta una sfida importante chiamandoall’innovazione tutte le amministrazionilocali italiane.

Francesco Paolo SISTO, presidente, siassocia ai ringraziamenti, formulati dallarelatrice, agli Uffici, che si caratterizzanoogni giorno per particolare professionalità,saggezza e puntualità.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore,concorda con le considerazioni svolte dalpresidente e rileva preliminarmente comel’intenso dibattito sul tema delle provinceche si è svolto oggi in Assemblea sull’ar-ticolo 12 del decreto-legge n. 93 del 2012rende ancora più necessario intervenirequanto prima per rispondere adeguata-mente alle richieste dei cittadini sullequestioni che attengono alle città metro-politane e, ancora di più, alle province.

Fa quindi presente che nella sua rela-zione si soffermerà sui Capi III, V e VI deldisegno di legge in esame. Rileva che ilCapo III, costituito dagli articoli da 11 a15, disciplina organi e funzioni delle pro-vince in un ottica transitoria, cioè in vistadel disegno di legge costituzionale C. 1543,presentato dal Governo il 20 agosto 2013,finalizzato ad escludere il carattere costi-tuzionalmente necessario dell’ente provin-cia.

Rileva che le disposizioni di questoCapo presuppongono la declaratoria diillegittimità costituzionale delle disposi-zioni varate nella scorsa legislatura con idecreti-legge n. 201 del 2011 e n. 95 del2012 in materia di province e di cittàmetropolitane, contenuta nella sentenzan. 220 del 2013 della Corte costituzionale.

Fa presente che la sentenza è fondatasulla considerazione che lo strumento del

decreto-legge, configurato dall’articolo 77della Costituzione come « atto destinato afronteggiare casi straordinari di necessitàe urgenza », non è « utilizzabile per rea-lizzare una riforma organica e di si-stema ». Inoltre, esse traggono la lorolegittimazione costituzionale dall’articolo117 della Costituzione, comma secondo,lettera p), che attribuisce alla competenzaesclusiva dello Stato la disciplina di organie funzioni fondamentali anche delle pro-vince.

Evidenzia che dalla disciplina del CapoIII l’articolo 11, comma 3 espressamenteesclude le province autonome di Trento eBolzano (previste dalla Costituzione all’ar-ticolo 116, secondo comma), mentre l’ar-ticolo 18, comma 6, reca una clausolaspecifica per l’adeguamento delle regioni astatuto speciale, che, seppure con diverseformulazioni, hanno competenza primariain materia di enti locali, ai sensi dei propristatuti di autonomia (che hanno rangocostituzionale) da esercitare entro il limitedei principi fondamentali dell’ordina-mento giuridico della Repubblica.

Con riferimento a tali regioni, i per-corsi seguiti dal 2012 in materia di pro-vince, rispettivamente, in Sardegna, a par-tire dallo svolgimento di referendum re-gionali, e in Sicilia, con specifici procedi-menti legislativi.

Ricorda altresì che all’esito dell’inter-vento della Corte costituzionale è statoadottato l’articolo 12 del decreto-leggen. 93 del 2012, in corso di esame proprioquesti giorni alla Camera, che ha stabilito:la salvezza, rispettivamente, dei provvedi-menti di scioglimento delle province e deiconseguenti atti di nomina dei commissarinonché degli atti da questi posti in essere(commi 1 e 2); l’ulteriore efficacia, rispettoal vigente termine del 31 dicembre 2013,fino al 30 giugno 2014 delle gestioni com-missariali già in essere (comma 3) e l’ap-plicazione delle disposizioni in tema digestioni commissariali dal 1o gennaio 2014al 30 giugno dello stesso anno per leprovince che, nello stesso periodo, cesse-ranno per scadenza naturale o per cessa-zione anticipata (comma 4).

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Rileva come nel corso della conversionepresso la Camera tale articolo sia statosoppresso ed è stato introdotto l’articolo1-bis nel disegno di legge di conversioneche: mantiene fermo quanto previsto dalcitato articolo 1, comma 115, della legge distabilità per il 2013 (n. 228 del 2012); fasalvi i provvedimenti di scioglimento degliorgani e di nomina dei commissari straor-dinari delle amministrazioni provinciali,adottati, in applicazione dell’articolo 23del decreto-legge n. 201 del 2011; fa salvii provvedimenti adottati, alla data di en-trata in vigore della legge di conversione,dai medesimi commissari straordinari inbase all’articolo 141 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali);sospende fino al 30 giugno 2014 l’obbligodi riduzione delle dotazioni organiche delMinistero dell’interno previsto dall’articolo2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 135 del 2012.

Rileva che dagli articoli 11 e 15 risultaun quadro transitorio delle funzioni delleprovince, definite enti di area vasta, per lefunzioni loro attribuite. La transitorietà èconnessa all’obiettivo dell’eliminazione delcarattere necessario delle province attra-verso la riforma costituzionale contenutanel disegno di legge C. 1543 presentato dalGoverno.

Fa presente che le funzioni indicatedall’articolo 15, comma 1, ineriscono allacura del territorio (pianificazione territo-riale di coordinamento; tutela e valoriz-zazione dell’ambiente), alla gestione deitrasporti (pianificazione dei servizi di tra-sporto; autorizzazione e controllo del tra-sporto privato; costruzione e gestione dellestrade; circolazione stradale) ovviamente alivello provinciale e programmazione, allostesso livello, della rete scolastica. Ilcomma riproduce quasi integralmente ildisposto dell’articolo 17, comma 10, deldecreto-legge n. 95 del 2012, senza ripren-dere la previsione della gestione dell’edi-lizia scolastica nelle scuole secondarie disecondo grado che era stata inserita nelcitato comma 10 nel corso dell’iter parla-mentare di conversione.

Rileva come alcune delle funzioni elen-cate dal comma 1 dell’articolo 15 nonhanno solo un rilievo programmatorio o dipianificazione. Infatti, solo le funzioni dipianificazione territoriale provinciale dicoordinamento e pianificazione dei servizidi trasporto in ambito provinciale presen-tano questo profilo che non caratterizzainvece le seguenti funzioni: tutela e valo-rizzazione dell’ambiente; autorizzazione econtrollo in materia di trasporto privato;costruzione, classificazione e gestione dellestrade provinciali; regolazione della circo-lazione stradale.

Evidenzia che il quadro normativo vi-gente già attribuisce alle province funzioniin materia di pianificazione territoriale dicoordinamento con l’articolo 20, comma 2,del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali-TUEL), infatti, sistabilisce che la provincia, ferme restandole competenze dei comuni ed in attuazionedella legislazione e dei programmi regio-nali, predispone ed adotta il piano terri-toriale di coordinamento che determina gliindirizzi generali di assetto del territorio.

Ricorda che in materia di tutela evalorizzazione dell’ambiente, le compe-tenze delle province sono state definite daldecreto legislativo n. 112 del 1998, dalcitato decreto legislativo n. 267 del 2000,attribuendo compiti di controllo, program-mazione e coordinamento, nonché da al-cune norme del decreto legislativo n. 152del 2006, che recano l’attribuzione di com-petenze alle province in materia ambien-tale, cioè funzioni amministrative concer-nenti la programmazione ed organizza-zione del recupero e dello smaltimento deirifiuti a livello provinciale e funzioni diconcorso alla tutela e al risanamento delsuolo e del sottosuolo, al risanamentoidrogeologico del territorio tramite la pre-venzione dei fenomeni di dissesto, allamessa in sicurezza delle situazioni a ri-schio e alla lotta alla desertificazione.Inoltre, le province partecipano all’eserci-zio delle funzioni regionali in materia didifesa del suolo nei modi e nelle forme

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stabilite dalle regioni singolarmente o d’in-tesa tra loro, nell’ambito delle competenzedel sistema delle autonomie locali.

Rileva che il testo in esame non effet-tua un coordinamento con la normativarichiamata, né sono coordinate le compe-tenze attribuite alle province in materia dicostruzione e classificazione delle strade,con la ripartizione di competenze attual-mente contenuta nell’articolo 2 del Codicedella Strada, di cui al decreto legislativon. 285 del 1992. Infatti, secondo tali di-sposizioni sono le regioni a procedere,sentiti gli enti locali, alla classificazionedelle strade sia regionali, che provinciali ecomunali, sentendo altresì il Consiglio su-periore dei lavori pubblici e il Consiglio diamministrazione dell’Azienda nazionaleautonoma per le strade statali (ANAS);inoltre, per la costruzione delle strade,disciplinata dagli articoli da 13 a 34-bisdel Codice della strada, la competenza èattualmente attribuita al Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sentiti ilConsiglio superiore dei lavori pubblici edil Consiglio nazionale delle ricerche.

In materia scolastica, ricorda la sen-tenza n. 200 del 2009 della Corte costitu-zionale, che ha confermato che la materiadell’organizzazione della rete scolasticanon può formare oggetto di disciplinaregolamentare da parte dello Stato, es-sendo di esclusiva competenza regionale.Quindi, per effetto dell’articolo 3 del de-creto del Presidente della Repubblican. 233 del 1998, le regioni sono chiamatead approvare il piano regionale di dimen-sionamento delle istituzioni scolastiche,sulla base dei piani provinciali. Inoltre,l’articolo 3 della legge n. 23 del 1996,tuttora vigente, attribuisce alle province larealizzazione, la fornitura e la manuten-zione ordinaria e straordinaria degli edi-fici da destinare a sede di istituti e scuoledi istruzione secondaria superiore, com-presi i licei artistici e gli istituti d’arte, iconservatori di musica, le accademie, gliistituti superiori per le industrie artistiche,oltre che i convitti e le istituzioni educativestatali. La stessa norma attribuisce inveceai comuni analoghe funzioni in materia diedilizia scolastica, con esclusivo riferi-

mento agli edifici da destinare a sede « discuole materne, elementari e medie ».

La lettera i), comma 1, dell’articolo 19del TUEL, inoltre, con riferimento alleprovince, richiama per esse i compiti con-nessi all’istruzione secondaria di secondogrado ed artistica ed alla formazione pro-fessionale, compresa l’edilizia scolastica,attribuiti dalla legislazione statale e regio-nale.

Per tutte le funzioni illustrate, rilevache l’articolo 23, dedicato alle norme fi-nali, non contiene disposizioni di coordi-namento con quelle vigenti illustrate.

L’articolo 11, comma 2 – con formu-lazione identica a quella già contenutanell’articolo 17, comma 11 del decreto-legge n. 95 del 2012, caducato dalla de-claratoria di illegittimità contenuta nellasentenza n. 220 del 2013 della Corte co-stituzionale – stabilisce che « restanoferme » le funzioni di programmazione ecoordinamento delle regioni nelle materieoggetto competenza legislativa concorrentee residuale ai sensi dell’articolo 117 dellaCostituzione e le funzioni esercitate aisensi dell’articolo 118 della Costituzione ».

Inoltre, l’articolo 15, comma 2, man-tiene ferme « le funzioni esercitate ai sensidell’articolo 118 della Costituzione » e ilcomma 3 prevede che « Con legge regio-nale sono trasferite ai comuni e alle unionidi comuni le funzioni rientranti nelle ma-terie di competenza regionale ai sensidell’articolo 117, commi terzo e quarto,della Costituzione, diverse da quelle di cuial comma 1, salva diversa attribuzione perspecifiche e motivate esigenze di sussidia-rietà ». Viene così posto un obbligo alleregioni di trasferimento a livello comunaledi funzioni nelle materie dell’articolo 117della Costituzione, commi terzo e quarto,che ha natura generalizzata e al qualesono sottratte solo le funzioni indicatenell’articolo 11, comma 2, nonché nelcomma 1 dello stesso articolo 15. L’obbligoè temperato dalla clausola di salvezza di« diversa attribuzione per specifiche e mo-tivate esigenza di sussidiarietà ».

L’articolo 15, comma 2 dispone il tra-sferimento ai comuni ovvero alle unioni dicomuni delle funzioni amministrative con-

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ferite alle province con legge dello Statofino alla data di entrata in vigore del testoin esame. Anche questo comma riproduce,in parte, la disposizione contenuta nelcitato articolo 17 del decreto-legge n. 95del 2012, che, al comma 6, ha disposto iltrasferimento ai comuni delle funzioniamministrative conferite alle province conlegge dello Stato fino alla data di entratain vigore del decreto-legge stesso e rien-tranti nelle materie di competenza legisla-tiva esclusiva dello Stato. Tuttavia, non sispecifica nel testo in esame che debbatrattarsi di funzioni rientranti nella com-petenza legislativa esclusiva dello Stato e siprevede l’attribuzione anche alle unioni dicomuni, che costituiscono una delle formedi esercizio associato di funzioni, taloraobbligatorio.

Rileva che l’effettiva individuazionedelle stesse funzioni trasferite è riservatadall’articolo 15, comma 4, ad un decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri,da adottare, su proposta del Ministro del-l’interno e del Ministro per gli affariregionali e le autonomie locali, di concertocon i Ministri della pubblica amministra-zione e dell’economia e delle finanze,entro il 31 marzo 2014, previa intesa insede di Conferenza Stato-città ed autono-mie locali. Questa data, essendo fissa,andrà valutata in relazione ai tempi ef-fettivi dell’iter parlamentare.

Alla stessa fonte è demandata la de-terminazione dei criteri generali per l’in-dividuazione dei beni e delle risorse fi-nanziarie, umane, strumentali e organiz-zative connessi all’esercizio delle funzionistesse e al loro conseguente trasferimentodalla provincia ai comuni o alle unioni dicomuni.

Ricorda che sullo schema di decreto,per quanto attiene al trasferimento dirisorse umane, si prescrive che siano con-sultate le organizzazioni sindacali mag-giormente rappresentative e che sia acqui-sito il parere della Commissione parla-mentare per la semplificazione, di cuiall’articolo 14, comma 19, della legge 28novembre 2005, n. 246, e successive mo-dificazioni.

Il secondo periodo del comma 4 spe-cifica che le entrate continuano a spettarealla provincia e che vengono da essaripartite tra i comuni cui sono attribuite lepredette funzioni; non vi sono disposizioniin merito alle fonti di finanziamento dellefunzioni delle province.

Ricorda che, in base alla riforma ef-fettuata dal decreto legislativo n. 68 del2011, in attuazione della delega stabilitadalla legge n. 42 del 2009, spettano alleprovince: la compartecipazione provincialeall’Irpef nella misura dello 0,60; l’impostasulla assicurazione RC auto; una compar-tecipazione provinciale – il cui importonon è stato ancora stabilito nonostante siascaduto il relativo termine – alla tassaautomobilistica regionale, a compensa-zione, dal 2013, della soppressione deitrasferimenti regionali diretti al finanzia-mento delle spese delle province; l’impostaprovinciale di trascrizione (IPT), iscrizioneed annotazione dei veicoli iscritti al pub-blico registro automobilistico; i tributipropri derivati, cioè quegli altri tributi adesse riconosciuti dalla legislazione vigente.

Gli atti finalizzati alla riscossione con-tinuano ad essere imputati alle province,responsabili anche della ripartizione delrelativo gettito ai comuni ai quali sonoattribuite le funzioni in base all’articolo15, comma 2. Il riferimento è alle funzionimenzionate dal comma 2, già conferite dalegge statale alle province, che devonoessere trasferite ai comuni o alle unioni dicomuni.

Il comma 5 rinvia ad un’ulteriore fonte,una delibera del consiglio provinciale costi-tuito ai sensi dell’articolo 13, l’adozione didisposizioni attuative del suddetto decretodel Presidente del consiglio, senza stabilireun termine temporale. Dall’adozione delladelibera provinciale, decorre un termine disessanta giorni entro il quale le provincesono tenute ad effettuare una ridetermina-zione, in riduzione, della pianta organicadel personale e una modifica dei relativiprofili professionali in coerenza con le fun-zioni provinciali e il nuovo assetto degliorgani, provvedendo anche agli adegua-menti successivi a seguito delle leggi regio-nali di cui al comma 3.

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Il comma 6 mantiene fermo per leprovince, dalla data di entrata in vigoredel provvedimento, il divieto di nuoveassunzioni, per il quale occorre fare rife-rimento all’articolo 16, commi 8 e 9 deldecreto-legge n. 95 del 2012.

Quanto agli organi, l’articolo 12,comma 1, assegna alle province tre organi:il presidente, il consiglio provinciale, en-trambi configurati dai commi 3 e 4 comeorgani ad elezione indiretta, necessaria peril primo ed eventuale per il secondo, el’assemblea dei sindaci, costituita, ai sensidel comma 5, dai sindaci dei comuni dellaprovincia.

Il presidente della provincia è eletto daisindaci dei comuni appartenenti alla pro-vincia, in carica alla data dell’elezione,nonché dai commissari ordinari e straor-dinari nominati ai sensi degli articoli 141e 143 del TUEL tra i sindaci in carica neicomuni della provincia alla data dell’ele-zione; a tal fine il sindaco del comunecapoluogo convoca l’assemblea dei sindaci.

Ai fini dell’elezione ogni elettore puòesprimere una sola preferenza e risultaeletto il candidato che abbia riportato piùvoti secondo il sistema di voto ponderatoprevisto dall’articolo 8, comma 2, per ledeliberazioni delle città metropolitane e, aparità di voto è eletto il più anziano.

Per il consiglio provinciale l’articolo 12,comma 4, prevede la seguente alternativa:esso può essere costituito dai sindaci deicomuni della provincia con più di 15.000abitanti e dai presidenti delle unioni dicomuni della provincia con popolazionecomplessiva superiore a 10.000 abitanti,nonché, fino al compimento del terzoanno dalla data di costituzione del consi-glio medesimo, dai presidenti di unioni dicui all’articolo 1, comma 4,secondo pe-riodo. Oppure esso può essere eletto –sempre secondo il sistema previsto dall’ar-ticolo 8, comma 2, con la previsione che,a parità di voti, è eletto il più anziano –dall’assemblea dei sindaci nel suo ambito,con la seguente composizione: sedici com-ponenti nelle province con popolazionesuperiore a 700.000 abitanti, dodici com-ponenti nelle province con popolazione da300.000 a 700.000 abitanti, dieci compo-

nenti nelle province con popolazione finoa 300.000 abitanti. Risultano eletti quindicomponenti più votati secondo il predettosistema fino a concorrenza del numero deiconsiglieri eleggibili.

La scelta tra i due sistemi è rimessaallo statuto e, quindi all’organo che, inbase al testo in esame, è chiamato adeliberarlo, cioè l’assemblea dei sindaci.

In via transitoria, l’articolo 13, comma1, per la prima applicazione, prevede cheil presidente della provincia o il commis-sario, in carica alla data di entrata invigore del provvedimento in esame, con-voca l’assemblea dei sindaci per l’elezionedel presidente della provincia, che si svolgeentro venti giorni dalla proclamazione deisindaci eletti a seguito delle prime elezioniamministrative successive alla stessa datadi entrata in vigore.

Si prevede la proroga degli organi pro-vinciali e dei commissari in carica alladata di entrata in vigore del provvedi-mento, fino alla data di insediamento delnuovo presidente e del nuovo consiglioprovinciale.

Rileva come abbia natura transitoriaanche il comma 2 dell’articolo 13, cheattribuisce una competenza statutaria alconsiglio provinciale temporalmente limi-tata entro il 31 dicembre 2014 – a regime,come rilevato, spetta all’assemblea dei sin-daci – per approvare le sole modifichestatutarie conseguenti al provvedimento inesame.

In caso di mancata adozione entro lapredetta data, il prefetto fissa per la loroadozione un nuovo termine, non superiorea sessanta giorni, decorso il quale nominaun commissario ad acta con il compito diadottarle, salve le eventuali successive mo-dificazioni da parte degli organi dellaprovincia. Al commissario non sono cor-risposti gettoni, compensi, rimborsi dispese o altri emolumenti comunque deno-minati.

L’articolo 14 prevede che gli incarichidi presidente della provincia, di consigliereprovinciale e di componente dell’assem-blea dei sindaci sono esercitati a titologratuito. Il comma 2 prevede che il pre-sidente della provincia il quale, durante il

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suo mandato, cessa dalla carica di sindaco,decade e si procede a una nuova elezionementre i consiglieri che, durante il loromandato, cessano dalla carica di sindaco,sono sostituiti da chi subentra nella pre-detta carica.

Le funzioni del presidente sono ricon-ducibili a: rappresentanza, presidenza diorgani collegiali e sovraintendenza di at-tività. Quelle del consiglio provinciale a:indirizzo, proposta e deliberazione; quelledell’assemblea dei sindaci, deliberazione,proposta e consulenza.

Per l’individuazione di ulteriori fun-zioni l’articolo 12, comma 2, rinvia allostatuto, il cui procedimento di adozionepresuppone la proposta del consiglio e ladeliberazione dell’assemblea; anche le at-tività connesse ai bilanci sono articolate inprocedimenti che, analogamente, presup-pongono la proposta del consiglio e ladelibera dell’assemblea.

Il capo V disciplina le unioni e lefusioni di comuni, ma non tutte le dispo-sizioni in materia sono contenute in que-sto capo.

Infatti, le unioni di comuni sono og-getto sia dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo1, sia del capo V del provvedimento inesame, ed in particolare degli articoli 18,19 e 20 che ne ridisciplinano gli organi, iquali vengono uniformati per tutte le ti-pologie di unioni.

Disposizioni in materia di unioni sirinvengono anche nel capo VI (normefinali), ed in particolare all’articolo 23,commi 1 e 3, che abrogano alcune dispo-sizioni relative agli organi delle unioni.L’articolo 21 del medesimo capo V ri-guarda invece le fusioni di comuni, mentrel’articolo 22 reca misure incentivanti siaper le unioni, sia per le fusioni di comuni.

L’articolo 1, ai commi 4, 5 e 6, prov-vede alla ricognizione delle diverse tipo-logie di unioni di comuni apportando, inalcuni casi, alcune modifiche alla relativadisciplina. Si tratta, prevalentemente, diintegrazioni parziali di una materia che èstata interamente ridisciplinata dall’arti-colo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 direvisione della spesa.

Il comma 4, primo periodo, riguarda leunioni di comuni per l’esercizio associatofacoltativo di specifiche funzioni ed hauno scopo puramente ricognitivo inquanto riproduce sostanzialmente il primocomma dell’articolo 32 del testo unicodegli enti locali, limitandosi a ribadire chele unioni sono enti locali costituiti da dueo più comuni per l’esercizio associato difunzioni e a fare rinvio al medesimoarticolo 32.

Le modifiche a questo tipo di unioniriguardano la composizione e formazionedegli organi che, come si è anticipato, sonooggetto del capo V.

I successivi secondo e terzo periodo delcomma 4 hanno ad oggetto le unioni perl’esercizio associato obbligatorio delle fun-zioni fondamentali istituite dal decreto-legge n. 78 del 2010 e successivamente piùvolte ridisciplinate da ultimo dal decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 19, comma 1).

Il secondo periodo si limita a ripro-durre in gran parte il disposto dell’articolo14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del2010, ribadendo che i comuni al di sottodi 5.000 abitanti devono obbligatoriamenteesercitare in forma associata le funzionifondamentali (individuate dall’articolo 27del medesimo decreto-legge n. 78 del2010) ad eccezione di quelle relative al-l’anagrafe tramite unione di comuni oconvenzione (di cui all’articolo 30 TUEL).

La portata innovativa della disposizionesi rinviene invece nel terzo periodo, dovesi introduce un limite temporale di cinqueanni entro i quali è possibile stipularenuove convenzioni; decorso tale periodo,l’esercizio obbligatorio potrà avvenireesclusivamente attraverso il ricorso alleunioni di comuni. Non vi sono specifichenorme relative alle convenzioni in esserealla scadenza dei cinque anni.

Ricorda, in proposito, che l’articolo 30del TUEL prevede che le convenzioni de-vono contenere obbligatoriamente la du-rata senza però definirne un termine mas-simo. Un termine minimo (tre anni) èprevisto, proprio per le convenzioni trapiccoli comuni, dal citato decreto-leggen. 78 (articolo 14, comma 31-bis).

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La terza tipologia di unione, quellarelativa all’esercizio facoltativo di tutte lefunzioni e servizi comunali, è oggetto delcomma 5 che, anche in questo caso, ri-chiama la normativa fondamentale in ma-teria costituita dall’articolo 16, commi1-16, del decreto-legge n. 138 del 2011,come modificati dal decreto-legge n. 95.

Tale disposizione prevede che, in alter-nativa all’esercizio obbligatorio delle fun-zioni fondamentali di cui sopra, i piccolicomuni possono scegliere di formareunioni per l’esercizio di tutte le funzioniloro spettanti e non solo quelle fondamen-tali (fermo restando per quest’ultime l’ob-bligo di esercizio associato). In tal caso siapplica una disciplina speciale derogatoriadi quella di cui all’articolo 32 TUEL,recata dallo stesso decreto 138.

Il comma in esame alza la soglia de-mografica dei comuni che possono ricor-rere a questo tipo di unione portandola da1.000 (come previsto dalla norma vigente)a 5.000 abitanti.

Inoltre, viene specificato che, nel casodi opzione, tra le funzioni da esercitare informa associata sono comprese anchequelle eventualmente « assegnate » ai co-muni che ne fanno parte da altri entiterritoriali di cui all’articolo 114 dellaCostituzione (Stato, regioni, province ecittà metropolitane). Ricorda che il dise-gno di legge C. 1543 prevede la soppres-sione del riferimento a province e cittàmetropolitane nell’articolo 114 della Co-stituzione.

L’articolo 18 provvede ad uniformare ladisciplina relativa agli organi di governodelle unioni di comuni.

Rileva che attualmente gli organi delleunioni di comuni per l’esercizio associatodi specifiche funzioni sono regolate dal-l’articolo 32 (commi 3 e 4) del TUEL(abrogati dall’articolo 23, comma 1 delpresente provvedimento) che prevedono iseguenti organi: il presidente, scelto tra isindaci dei comuni associati; la giunta,scelta tra i componenti dell’esecutivo deicomuni associati; il consiglio, composto daun numero di consiglieri, eletti dai singoliconsigli dei comuni associati tra i propricomponenti, non superiore a quello pre-

visto per i comuni con popolazione pari aquella complessiva dell’ente, garantendo larappresentanza delle minoranze e assicu-rando, se possibile, la rappresentanza diogni comune.

Si tratta dunque di organi formatiinteramente da amministratori in caricadei comuni associati che non percepisconoemolumenti ulteriori rispetto a quelli lorospettanti in virtù della carica rivestita nelcomune di provenienza.

Per il resto l’unione ha autonomiastatutaria e potestà regolamentare e adessa si applicano, in quanto compatibili, iprincipi previsti per l’ordinamento dei co-muni, con particolare riguardo allo statusdegli amministratori, all’ordinamento fi-nanziario e contabile, al personale e al-l’organizzazione.

Le stesse disposizioni si applicano alleunioni obbligatorie di cui al decreto-leggen. 70 del 2001, in virtù del rinvio operatodall’articolo 28-bis del medesimo decreto.

Per le unioni di comuni facoltative perl’esercizio associato di tutte le funzioni dicui al decreto-legge 138/2011, vige unregime organizzativo diverso che prevedequali organi istituzionali: il consiglio, dicui fanno parte tutti i sindaci dei comunimembri dell’unione (solamente in primaapplicazione vi fanno parte anche dueconsiglieri comunali per ciascun comuneeletti dai rispettivi consigli comunali, conla garanzia che uno dei due appartengaalle opposizioni); i presidente, eletto dalconsiglio, che dura in carica due anni emezzo ed è rinnovabile, ad esso spettanole competenze attribuite al sindaco dal-l’articolo 50 del TUEL, ferme restando incapo ai sindaci di ciascuno dei comuni chesono membri dell’unione le attribuzionidel sindaco nei servizi di competenzastatale (articolo 54 del TUEL); la giunta,composta dal presidente, che la presiede, edagli assessori, nominati dal presidente frai sindaci componenti il consiglio in nu-mero non superiore a quello previsto peri comuni aventi corrispondente popola-zione. Alla giunta spettano le competenzedelle giunte (ai sensi dell’articolo 48 delTUEL).

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 52 — Commissione I

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Rileva che i nuovi organi delle unioni dicomuni, come riformati dall’articolo 18sono dunque: il presidente dell’unione,eletto dal consiglio dell’unione a maggio-ranza assoluta dei suoi membri tra iconsiglieri che ricoprono la carica di sin-daco (se dopo tre scrutini nessuno abbiaottenuto la maggioranza assoluta, si pro-cede al ballottaggio tra due consiglieri piùvotati). Il presidente rappresenta l’ente,convoca e presiede il comitato dei sindacie il consiglio e sovrintende al funziona-mento dei servizi e degli uffici e all’ese-cuzione degli atti oltre ad esercitare leeventuali altre funzioni attribuite dallostatuto; il comitato dei sindaci dell’unione,formato da tutti i sindaci dei comunidell’unione (è prevista la possibilità diprevedere per statuto l’istituzione di co-mitato esecutivo ristretto e l’articolazionein sottocomitati se il comitato supera i 30componenti). Il comitato dei sindaci coa-diuva il presidente nell’esercizio delle suefunzioni; il consiglio dell’unione, compostoda tutti i sindaci dei comuni dell’unione eda due consiglieri per ciascun comune, dicui uno in rappresentanza della mino-ranza, che esprimono un unico voto coneffetto ponderato ai sensi dell’articolo 8,comma 2. È organo di indirizzo con ilcompito di approvare lo statuto e tutti glialtri atti e provvedimenti ad esso sottopo-sti dal presidente (quali i regolamenti, ipiani, i programmi e i bilanci).

Come per le città metropolitane non èprevista la costituzione di un organo digoverno (giunta), ma il presidente del-l’unione può nominare un vicepresidente(scelto tra i membri del comitato) e no-minare consiglieri delegati assegnando de-leghe di funzioni ai componenti del comi-tato stesso.

L’articolo 19 incide sulla potestà statu-taria delle unioni dei comuni, anche inquesto caso uniformando le disposizionivigenti per i diversi tipi di unioni.

Il comma 1, recepisce sostanzialmentequanto disposto dal comma 4 dell’articolo32 del TUEL (contestualmente abrogato),che si riferisce alle unioni di comunifacoltative e che prevede che l’unione hapotestà statutaria e regolamentare, che è

esercitata secondo i princìpi previsti perl’ordinamento dei comuni, con particolareriguardo allo status degli amministratori,all’ordinamento finanziario e contabile, alpersonale e all’organizzazione, con la pre-cisazione che tali principi si applicanosolamente se compatibili con le eventualidisposizioni previste dal presente provve-dimento della presente legge e con quellespeciali, valide per ciascuna tipologia diunioni di comuni richiamate al comma 6dell’articolo 1, del disegno di legge.

Il comma 2 riproduce, modificandolo, ilcomma 10 (che viene anch’esso abrogato)dell’articolo 16 del decreto-legge n. 138del 2011, relativo alle unioni facoltative:viene esteso a tutte le unioni quanto iviprevisto in ordine al contenuto obbligato-rio dello statuto che deve individuare lemodalità di funzionamento degli organidell’unione e deve disciplinare i rapportitra detti organi.

Non viene invece confermato il quorumper l’approvazione dello statuto (maggio-ranza assoluta dei componenti il consi-glio), né il termine dell’approvazione (en-tro 20 giorni dalla data di istituzionedell’unione); infatti, il comma 3 si limita adisporre che lo statuto è approvato dalconsiglio dell’unione, senza prevedere al-cun quorum o tempistica di approvazione.

Infine, l’articolo 20 dispone in ordine altrattamento economico dei titolari dellecariche negli organi delle unioni di comuniprevedendo la gratuità di esse.

In materia, ricorda che la disciplinavigente prevede due soluzioni opposte:l’articolo 32, comma 3, del TUEL disponeche gli organi delle unioni facoltative sonoformati amministratori locali in carica aiquali non possono essere attribuiti emo-lumenti ulteriori a quelli recepiti inquanto amministratori dei comuni facentiparte dell’unione. Viceversa, l’articolo 16,comma 11, del decreto-legge n. 138 del2011, dispone gli amministratori del-l’unione cessano dal trattamento econo-mico percepito in quanto amministratoricomunali ed ad essi viene attribuita l’in-dennità spettante ai consiglieri e ai sindacidei comuni con popolazione pari a quelladell’unione.

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 53 — Commissione I

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L’articolo 21 reca una misura agevola-tiva nei confronti dei comuni sorti aseguito della fusione di più comuni, pre-vedendo che lo statuto del nuovo comunepossa prevedere « forme particolari di col-legamento » tra l’ente locale sorto dallafusione e le comunità che appartenevanoai comuni originari.

Tale misura si va ad aggiungere allapossibilità (contemplata dall’articolo 16del TUEL) di prevedere l’istituzione diorgani di decentramento (municipi) neiterritori degli ex comuni.

L’articolo 22 reca ulteriori misure in-centivanti per unioni e fusioni di comuni,in relazione al patto di stabilità (comma 1)e al Primo Programma « 6000 campanili »(comma 3); nonché disposizioni transitorievolte a graduare gli effetti della fusione tracomuni (comma 2). In particolare, ilcomma 1 dispone che le regioni, nell’am-bito del patto di stabilità verticale, possonoindividuare misure atte ad incentivare leunioni e le fusioni di comuni. L’ultimoperiodo del comma 1, inoltre, abroga ladisposizione recata dal terzo periodo delcomma 3 del già citato articolo 16 deldecreto-legge 138/2011 che disponeva, adecorrere dal 2014, che le unioni di co-muni fossero sottoposte al patto di stabi-lità. L’assoggettamento avrebbe riguardatoanche le unioni di comuni formate daglienti con popolazione inferiore a 1.000abitanti, secondo le regole previste per icomuni aventi corrispondente popola-zione.

Il comma 2 reca una disposizione dicarattere transitorio, volta a graduare glieffetti della fusione tra comuni. La dispo-sizione prevede che i comuni risultanti dauna fusione, qualora istituiscano i muni-cipi, possono mantenere nei territori degliex comuni – che corrispondono ai nuovimunicipi in cui è articolato il nuovo ente– tributi e tariffe differenziate per cia-scuno di essi, non oltre all’ultimo eserciziofinanziario del primo mandato ammini-strativo del nuovo comune sorto dallafusione (in sostanza cinque anni dall’ele-zione).

Il comma 3 concerne, infine, il PrimoProgramma « 6000 campanili » di cui al-

l’articolo 18, comma 9, del decreto leggen. 69 del 2013, che ha destinato 100milioni di euro per il 2014 a contributistatali a favore dei piccoli comuni (conpopolazione inferiore ai 5.000 abitanti),delle unioni composte da comuni conpopolazione inferiore a 5.000 abitanti edei comuni risultanti da fusione tra co-muni, ciascuno dei quali con popolazioneinferiore ai 5.000 abitanti per la realizza-zione di interventi infrastrutturali e dimessa in sicurezza del territorio.

Il comma 3 in esame dispone che iprogetti presentati dalle unioni di comunidevono avere accesso prioritario ai finan-ziamenti.

Il capo VI, formato dal solo articolo 23,chiude il disegno di legge con una serie didisposizioni finali.

Il comma 1 abroga i commi 3 e 4dell’articolo 32 del TUEL concernenti, ri-spettivamente, gli organi e la potestà sta-tutaria delle unioni di comuni, il cuicontenuto è stato sostituito o è confluitonegli articoli 18, 19, comma 1, e 20 delprovvedimento in esame.

Il comma 2 elimina l’obbligo di tenerele elezioni per il rinnovo degli organiprovinciali esclusivamente nel periodo 15aprile-15 giugno, come previsto dalla leggen. 182 del 1991; l’obbligo rimane sola-mente per le elezioni comunali.

La disposizione, a regime, rende dun-que possibile in ogni momento dell’anno losvolgimento delle elezioni provinciali che,come disposto dall’articolo 12, saranno disecondo grado. Nell’immediato, la norma èpresumibilmente finalizzata a poter svol-gere le elezioni provinciali nelle provinceattualmente commissariate ai sensi deldecreto-legge n. 201 del 2011 nel primotermine utile dopo l’approvazione del di-segno di legge.

Il comma 3 abroga alcune disposizioniin materia di unioni obbligatorie di co-muni recate dall’articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 (commi 5, secondoperiodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) e confluite negliarticoli 18, 19 e 20 del disegno di legge inesame.

Il comma 4 abroga il comma 115dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 54 — Commissione I

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(legge n. 228 del 2012) che provvede aprorogare i termini per il riordino delleprovince recati dal decreto-legge n. 95 del2012 e dal decreto-legge n. 201 del 2011.Occorre però considerare che tale commaè espressamente richiamato nell’articolo1-bis del disegno di legge di conversionedel decreto-legge n. 93 del 2013, intro-dotto dalle Commissioni I e II nel corsodell’esame in sede referente.

Il comma 5 prevede l’adeguamento daparte delle regioni (ordinarie) alle dispo-sizioni introdotte dal presente provvedi-mento, da attuare entro 12 mesi dalla datadi entrata in vigore.

Per le regioni a statuto speciale, èprevisto l’adeguamento (non alle disposi-zioni, bensì ai principi del provvedimento)in un tempo più breve (6 mesi) di quellodi cui al comma 4. Per le sole regioniTrentino Alto-Adige e Valle d’Aosta, l’ade-guamento è richiesto solamente ai finidelle disposizioni in materia di unioni efusioni di comuni. Infatti, il particolarestatus delle province autonome del Tren-tino Alto-Adige, previsto dalla Costitu-zione, non può essere modificato con leggeordinaria e nella regione Valle d’Aosta lefunzioni provinciali sono esercitate dallaregione stessa (comma 6).

Il comma 7 prevede che le città me-tropolitane e le nuove province – comecostituite ai sensi del provvedimento inesame – concorrano al raggiungimentodegli obiettivi di finanza pubblica nellamisura attualmente assegnata alle pro-vince di cui alla legislazione previgenteovvero alle quali tali nuovi enti suben-trano, secondo le regole vigenti del pattodi stabilità interno.

Ciò fino a che non si pervenga ad unarevisione della disciplina del patto di sta-bilità che tenga conto delle funzioni attri-buite a tali nuovi enti.

Il comma 8 precisa che non sonoinnovate le disposizioni relative all’orga-nizzazione periferica delle amministra-zioni dello Stato in relazione alle dispo-sizioni riguardanti province e città metro-politane.

Ricorda, in proposito, che l’articolo 10del decreto-legge n. 95 del 2012 ha pre-

visto una ampia riorganizzazione dellapresenza dello Stato sul territorio. Già inprecedenza il decreto-legge n. 138 del2011 aveva previsto la razionalizzazione ditutte le strutture periferiche dell’ammini-strazione dello Stato e la loro tendenzialeconcentrazione in un ufficio unitario alivello provinciale (articolo 01).

Il comma 9 reca una norma di chiusuravolta, tra l’altro, ad assicurare l’attuazionedel disegno di legge. Si demanda, infatti, alMinistro per gli affari regionali e le au-tonomie il compito di predisporre, entro60 giorni, programmi di attività con lafinalità di accompagnare e sostenere l’ap-plicazione degli interventi di riforma pre-visti dal presente provvedimento (preve-dendo misure, quali ad esempio la nominadi commissari, per assicurare il rispettodei tempi previsti per gli adempimentiattuativi).

Con tali programmi si dovrà assicurareanche l’attuazione della razionalizzazionedegli enti regionali, provinciali e comunaliche non è oggetto del presente disegno dilegge, ma che ha la sua base normativanell’articolo 9 del decreto-legge n. 95 del2012, che pone obblighi agli enti territo-riali in tema di soppressione, accorpa-mento e riduzione di oneri finanziari dienti, agenzie o organismi.

Il comma 10 reca la formula di inva-rianza finanziaria del disegno di legge, lacui attuazione non deve apportare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

Come già evidenziato nel corso dellarelazione, fa presente che nell’articolo 23non si riscontrato disposizioni di coordi-namento con la normativa vigente in temadi funzioni e entrate fiscali delle province,di unioni di comuni. Segnala poi l’oppor-tunità, che riguarda soprattutto il testounico per gli enti locali di cui al decretolegislativo n. 267 del 2000, di formularecome novella tutte le disposizioni del testoin esame che modifichino disposizioni giàvigenti.

Il ministro Graziano DELRIO, nel rin-graziare le relatrici per la completezza el’efficacia delle loro relazioni introduttive,sottolinea come la riforma oggetto del

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 55 — Commissione I

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provvedimento in esame sia attesa da anni.Sottolinea la piena disponibilità del Go-verno ad approfondire nella sede parla-mentare tutte le questioni che sarannoposte, nella convinzione che il provvedi-mento debba essere esaminato in modocelere, per le ragioni che sono state ricor-date anche dalle relatrici, ma senza chequesto vada a scapito della riflessione e diquel confronto aperto che, su una materiacomplessa e delicata come quella di cui sitratta, è assolutamente necessario.

Francesco Paolo SISTO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviaquindi il seguito dell’esame ad altra se-duta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Doc. XXII, n. 13 Fioroni.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta dell’8 ottobre 2013.

Francesco Paolo SISTO, presidente, nes-suno chiedendo di intervenire, rinviaquindi il seguito dell’esame ad altra se-duta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenzadel presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni – Isti-

tuire un programma di formazione europea delle

autorità di contrasto.

COM (2013) 172 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione

europea per la cooperazione e la formazione delle

autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni

2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Con-

siglio.

COM (2013) 173 final.

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi del-l’articolo 127, comma 1, del Regolamento, erinvio).

La Commissione prosegue l’esame con-giunto dei provvedimenti, rinviato, da ul-timo, nella seduta del 7 agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, presidente erelatore, comunica che è stata avanzata larichiesta che la pubblicità dei lavori siaassicurata anche mediante l’impianto au-diovisivo a circuito chiuso. Non essendoviobiezioni, ne dispone l’attivazione.

Ricorda che è pervenuto il pareredella XIV Commissione sugli atti in titolo.Alla luce del dibattito svolto nelle pre-cedenti sedute presenta una proposta didocumento finale (vedi allegato 3), cheillustra.

Rinvia quindi il seguito dell’esame allaseduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.55.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenzadel presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.55.

Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nel-

l’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza

dell’azione amministrativa svolta dal ministero del-

l’interno, corredata dal rapporto sull’attività di ana-

lisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allo-

cazione delle relative risorse in bilancio, di cui

all’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 56 — Commissione I

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novembre 2008, n. 185, convertito con modifica-

zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita

all’anno 2012.

(Doc. CLXIV, n. 9).

(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta dell’8 agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, presidente, co-munica che è stata avanzata la richiestache la pubblicità dei lavori sia assicurataanche mediante l’impianto audiovisivo acircuito chiuso. Non essendovi obiezioni,ne dispone l’attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenzadel presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 15.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istru-

zione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato nella seduta dell’8ottobre 2013.

Francesco Paolo SISTO, presidente, co-munica che è stata avanzata la richiestache la pubblicità dei lavori sia assicurataanche mediante l’impianto audiovisivo acircuito chiuso. Non essendovi obiezioni,ne dispone l’attivazione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) invita ilpresidente, nella sua funzione di relatore, avalutare l’opportunità di segnalare alla

Commissione di merito, nel parere, la ne-cessità di rivedere quanto previsto dall’arti-colo 6, che – come ricordato dalla relatricenella seduta introduttiva – reca disposi-zioni volte alla riduzione della spesa perl’acquisto di testi e strumenti didattici daparte degli studenti per le scuole statali, incontrasto con la giurisprudenza costituzio-nale su questa materia.

Parimenti, ritiene che il parere do-vrebbe segnalare alla Commissione di me-rito la necessità di rivedere la previsionedell’articolo 9, che estende la durata mas-sima del permesso di soggiorno per lafrequenza a corsi di studio o per forma-zione. Si tratta infatti di una disposizioneche, a suo avviso, è priva del requisito dinecessità e urgenza prescritto dalla Costi-tuzione per le disposizioni dei decreti-legge e quindi incostituzionale.

Francesco Paolo SISTO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 ottobre 2013.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, di-

sposizioni per la trasparenza e la democraticità dei

partiti e disciplina della contribuzione volontaria e

della contribuzione indiretta in loro favore.

Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-

961-1161-1325-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle15.20 alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenzadel presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.40.

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 57 — Commissione I

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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governodella Repubblica italiana e il Governo della Repub-blica francese per la realizzazione e l’esercizio diuna nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Alle-gati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.C. 1309 Governo.(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell’esame e rimessione alla Com-missione).

Il Comitato prosegue l’esame del prov-vedimento, rinviato nella seduta del 10settembre 2013.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatore, fa presente di aver svolto,con l’ausilio degli Uffici, una serie diapprofondimenti rispetto ad alcune que-stioni che le erano state rappresentate, perle vie brevi, sul provvedimento in esame.

Rileva infatti che l’Accordo in que-stione, al titolo II, enuclea le disposizionirelative alla governance del progetto e aldiritto applicabile. In particolare, l’Ac-cordo prevede di adottare una governancedel progetto, affidando ad un Promotorepubblico (articolo 6 dell’Accordo) la re-sponsabilità operativa del progetto stesso,in qualità di ente aggiudicatore ai sensidella direttiva 2004/17/CE sugli appalti neisettori speciali.

In tale veste il Promotore pubblico –che ha sede legale in Francia, a Chambèry,mentre la direzione operativa è a Torino –è l’unico responsabile della conclusione edel monitoraggio dell’esecuzione dei con-tratti richiesti dalla progettazione, dallarealizzazione e dall’esercizio della sezionetransfrontaliera. Esso inoltre è responsa-bile nei confronti delle Parti e dell’Unioneeuropea.

L’articolo 10 precisa che l’esecuzionedei contratti relativi alla realizzazione del-l’opera, conclusi dal Promotore pubblico,sono disciplinati dal diritto pubblico fran-cese, « tenuto conto dell’unità fisica e fun-zionale della sezione transfrontaliera » delprogetto.

Fa presente che, come ricordato dalministro Lupi, nel corso del dibattito insede referente presso la III Commissione

(seduta del 31 luglio 2013), la ratio dellascelta del diritto pubblico francese perl’aggiudicazione e l’esecuzione dei con-tratti conclusi dal Promotore pubblico aisensi dell’articolo 10.1, deriva dalla collo-cazione oltralpe della sede legale del Pro-motore pubblico: i relativi contenziosisono pertanto di competenza della giuri-sdizione amministrativa francese.

Resta salvo, tuttavia, che l’aggiudica-zione e l’esecuzione dei contratti che nonhanno un legame diretto con la sezionetransfrontaliera dell’opera e che devonoessere eseguiti unicamente sul territorioitaliano, sono sottoposte al diritto italianoe le relative controversie sono devolutealla giurisdizione italiana.

Sempre ai sensi dell’articolo 10 dell’Ac-cordo in esame, l’adempimento delle pro-cedure di autorizzazione in materia am-bientale e urbanistica necessarie per larealizzazione della sezione transfronta-liera dell’opera, è disciplinato dal dirittofrancese per la parte dell’opera situata sulterritorio francese e dal diritto italiano perla parte dell’opera situata sul territorioitaliano.

Allo stesso modo è prevista l’applica-zione del criterio del diritto territorialeper quanto riguarda le condizioni di la-voro e di occupazione del personale ad-detto alla realizzazione della sezione tran-sfrontaliera dell’opera.

Inoltre, nel parere sul provvedimentoreso dall’XI Commissione il 12 settembrescorso si evidenzia peraltro come la pre-visione di cui all’articolo 10, paragrafo 2,lettera b) (per cui « l’esecuzione degli ap-palti aventi per oggetto l’installazione delleattrezzature dell’opera prima della suamessa in servizio è disciplinata dal dirittofrancese ») appaia in linea con il principiogenerale per cui lavori di « armatura » deicantieri (ossia di posa in opera delleattrezzature fisiche, successiva a quella direalizzazione dei lavori di scavo e dipredisposizione infrastrutturale del-l’opera), in caso di lavori transfrontalieri,seguano la legge dello Stato nel quale essihanno inizio.

Ritiene dunque che, per quanto di com-petenza della I Commissione, non vi siano

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 58 — Commissione I

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elementi problematici sul provvedimento inesame e formula quindi una proposta diparere favorevole (vedi allegato 4).

Fabiana DADONE (M5S) prende atto diquanto precisato dalla relatrice, che rin-grazia per gli approfondimenti svolti e ladisponibilità manifestata. Ribadisce peral-tro che l’articolo 6, capoverso 5, e l’arti-colo 10 comportano una evidente cessionedi sovranità da parte dell’Italia. In parti-colare, il suddetto capoverso 5 prevede cheil Promotore pubblico sia tenuto all’osser-vanza della sola Costituzione francese ol-tre che dei regolamenti e delle direttivedell’Unione europea.

Stigmatizza, altresì, il fatto che la sceltadel diritto pubblico francese per l’aggiu-dicazione e l’esecuzione dei contratti con-clusi dal Promotore pubblico comporti lamancata applicazione anche della norma-tiva antimafia, vigente nel nostro Paese,con conseguenze negative evidenti.

Ritiene quindi che, se può apparirecondivisibile quanto stabilito dall’articolo10.1, lettera a), non appare invece fondatoquanto stabilito alla lettera d) del mede-simo articolo 10.1, che prevede che, fattesalve le stipulazioni dell’articolo 10.2, ildiritto applicabile per i danni causati achiunque, a motivo della costruzione, l’esi-stenza, la manutenzione, l’esercizio, la si-curezza e la sicurezza ASAT delle operedella sezione transfrontaliera è quellodello Stato francese.

Al medesimo articolo 10, che disciplinail diritto applicabile, ritiene inoltre con-traddittorie tra loro le previsioni dellelettere i) e ii) del paragrafo b) dell’articolo10.2.

Ribadisce dunque la sussistenza di ele-menti di criticità sui diversi punti proble-matici in questione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatore, fa presente che la Commis-sione sta esprimendo il parere, per le partidi competenza, su un Accordo che è statooggetto di un negoziato lungo ed appro-fondito tra i due Paesi. Ritiene dunque chein questa fase sia difficile, oltre che in-congruo, contestare il merito delle singoledisposizioni dell’Accordo siglato tra Italiae Francia, essendo piuttosto opportunosoffermarsi sui profili di competenza dellaI Commissione, riguardo ai quali non visono, a suo avviso, elementi problematici.

Conferma dunque la propria propostadi parere favorevole.

Federica DIENI (M5S) chiede che siapresente alla seduta il ministro compe-tente per fornire le risposte richieste dalsuo gruppo sul provvedimento in esame.Preannuncia, allo stato, il voto contrario.

Fabiana DADONE (M5S) formula larichiesta che il provvedimento in titolo,vista la sua particolare rilevanza e pro-blematicità, sia rimesso alla I Commis-sione nella sua composizione plenaria.

Alessandro NACCARATO, presidente,preso atto delle richieste testé formulate,fa presente che avvertirà il presidentedella I Commissione affinché possa essereconvocata, nella giornata di domani, unaseduta della Commissione in sede consul-tiva per l’esame del provvedimento, in cuisarà altresì richiesta la presenza di unrappresentante del Governo.

La seduta termina alle 15.55.

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 59 — Commissione I

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ALLEGATO 1

5-01158 Manfredi: Liquidazione del direttore generale del comune diMarigliano per il lavoro svolto come difensore del comune medesimo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Sulla questione rappresentata si evi-denzia che il Governo, ai sensi dell’articolo60, comma 6, del decreto legislativo n. 165del 2001, è tutt’ora impegnato ad effet-tuare ogni accertamento possibile presso ilComune di Marigliano al fine di verificarela posizione dell’avvocato Giuseppe Ro-mano in merito all’incarico da Direttoregenerale allo stesso conferito.

Con riferimento alla richiesta di docu-mentazione inerente la nomina a Direttoregenerale, le somme corrisposte e la rela-tiva durata dell’incarico, si rimanda ai datiricavabili dalla cosiddetta « Operazionetrasparenza », programma avviato in at-tuazione della legge n. 69 del 2009 con loscopo precipuo di consentire a tutti icittadini di esercitare il diritto di controllosull’andamento e sulla gestione delle fun-zioni pubbliche attraverso l’accesso ai sitiistituzionali delle pubbliche amministra-zioni.

In merito alla verifica sulla posizionedell’avvocato Romano, a seguito degli ac-certamenti svolti dall’Ispettorato della fun-zione pubblica, il Sindaco e il Segretariogenerale del comune di Marigliano, connota del 27 luglio 2013, hanno comunicatoquanto segue.

L’avvocato Romano è stato nominatoDirettore generale del comune di Mari-gliano con decreto del Sindaco n. 37 del25 settembre 2009, per il periodo decor-rente dal 25 settembre 2009 al 31 dicem-bre 2010.

Con il successivo decreto n. 84 del 30dicembre 2009 la data di conclusione

dell’incarico è stata, poi, prorogata fino altermine del mandato del Sindaco; quindi,in data 4 aprile 2011, l’avvocato Romanoha rassegnato le proprie dimissioni dal-l’incarico di Direttore generale.

Riguardo alla presunta contempora-neità tra l’incarico da Direttore generale el’esercizio della professione legale svolta afavore dello stesso Ente, si rappresenta cheil comune di Marigliano ha comunicatoche durante lo svolgimento delle funzioniamministrative non è stato conferito allostesso soggetto nessun altro incarico oconsulenza autonomamente retribuiti.

In merito, poi, agli accertamenti giuri-sdizionali svolti nei confronti dell’avvocatoRomano, la suddetta nota segnala che ilTAR Campania ha ritenuto inammissibile,con sentenza definitiva del 1o dicembre2010, il ricorso avverso la nomina delcitato avvocato quale Direttore generaledel Comune.

Ad ogni modo, si segnala che gli ac-certamenti in merito alle situazione rap-presentata dall’interrogante sono tutt’orain corso. Infatti, sulla base di recenticontrolli svolti dalla Guardia di Finanzasono emersi incarichi professionali svolti afavore di terzi dall’avvocato Romano, incostanza dell’incarico da Direttore gene-rale.

L’Ispettorato della funzione pubblica, alfine di verificarne la legittimità, ha avviatoun’ulteriore verifica volta ad accertarne lanatura giuridica; degli esiti di tale verificail Governo si riserva di darne tempestivacomunicazione.

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 60 — Commissione I

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ALLEGATO 2

5-01159 Cozzolino: Adozione di provvedimenti idonei ad assicurare ildisposto dell’articolo 50-bis del Codice dell’amministrazione digitale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In via preliminare, appare opportunoprecisare che l’Agenzia per l’Italia Digitaleè vigilata direttamente dalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri.

Nel merito, tuttavia, da istruttoria ef-fettuata presso l’Agenzia per l’Italia Digi-tale, risulta che, allo stato, circa 930Amministrazioni hanno fatto richiesta diparere e 770 sono i pareri emessi.

Inoltre, è in corso un’attività di recu-pero delle integrazioni documentali o deicontenuti già richiesti alle Amministra-zioni e alcune istanze sono in progressivalavorazione e il relativo parere saràespresso entro 60 giorni dalla data dellarichiesta, termine previsto dalla circolareAgid (DigitPA) n. 58 del 1o dicembre 2011,recante gli adempimenti previsti dall’arti-

colo 50-bis del « Codice dell’Amministra-zione Digitale ».

Con riferimento alla richiesta di inter-venti sanzionatori nei confronti delle am-ministrazioni inadempienti, va, infine, evi-denziato che il Codice dell’Amministra-zione digitale, nel suo complesso, nonprevede in nessun caso sanzioni. L’unicaeccezione è data dall’articolo 32-bis, chereca « Sanzioni per i certificatori qualifi-cati e per i gestori di posta elettronicacertificata »; la sanzione prevista si riferi-sce solo ai gestori dei servizi e, quindi, nonalle Amministrazioni, e consiste nella can-cellazione del gestore dal relativo elenco,gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, incaso di disservizi o interruzioni prolungatedei servizi.

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 61 — Commissione I

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ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consi-glio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delleregioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità

di contrasto (COM (2013) 172 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio cheistituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e laformazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2013)

173 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali,della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell’articolo 127del Regolamento, la Comunicazione dellaCommissione al Parlamento europeo, alConsiglio, al Comitato economico e socialeeuropeo e al Comitato delle regioni –Istituire un programma di formazione eu-ropea delle autorità di contrasto COM(2013) 172 final, e la proposta di regola-mento del Parlamento europeo e del Con-siglio che istituisce l’Agenzia dell’Unioneeuropea per la cooperazione e la forma-zione delle autorità di contrasto (Europol)e abroga le decisioni 2009/371/GAI delConsiglio e 2005/681/GAI del ConsiglioCOM (2013) 173 final. la proposta didirettiva del Parlamento europeo e delConsiglio sull’aggiudicazione dei contrattidi concessione COM(2011)897 definitivo;

premesso che:

il complesso delle disposizioni re-cate dal pacchetto in esame assume par-ticolare rilievo ai fini del potenziamentodell’azione di prevenzione e contrastodelle diverse forme di criminalità organiz-zata transnazionale e del terrorismo, inparticolare attraverso il rafforzamento delruolo di Europol che già attualmentesvolge un lavoro prezioso di segnalazione

e di scambio di informazioni, in coordi-namento con le autorità competenti deiPaesi membri e di altre agenzie specializ-zate dell’Unione europea;

gli obiettivi che si intendono per-seguire appaiono condivisibili e l’insiemedelle modifiche e delle integrazioni alladisciplina vigente meritano ampio apprez-zamento. Ciononostante, alcune disposi-zioni non sembrano corrispondere piena-mente alle finalità dichiarate. In partico-lare, presentano taluni profili di criticità:

l’assenza di disposizioni puntualiper l’attuazione del principio, previsto dal-l’articolo 88 del Trattato di Lisbona, delcoinvolgimento dei Parlamenti nazionalinel controllo sull’attività di Europol;

il rischio che il rafforzamento degliobblighi di informazione a carico delleautorità nazionali, nei termini indicati,comporti maggiori oneri amministrativicui le strutture esistenti potrebbero nonessere in grado di far fronte, anche con-siderata la possibilità che ne possa risul-tare pregiudicata la funzione centrale cheal riguardo attualmente svolgono le unitànazionali (UNE);

la nuova disciplina sulla forma-zione dei funzionari, e in particolare laprevisione della soppressione di CEPOL,

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 62 — Commissione I

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l’Accademia europea di polizia, posto chequest’ultimo sino ad ora ha svolto egre-giamente le competenze affidatele;

talune delle disposizioni sull’assettoorganizzativo e di struttura di governo diEuropol che sembrano prefigurare unamoltiplicazione di organismi che non ap-pare coerente con l’obiettivo dichiarato dipromuovere una razionalizzazione in ma-teria;

alcune delle disposizioni in materiadi trattamento delle informazioni e digaranzie sui dati personali;

considerato che sul pacchetto sisono pronunciati criticamente diversi Par-lamenti di vari Stati membri e che, inparticolare, in alcuni casi, gli orientamentinegativi si sono tradotti nell’adozione dipareri motivati con riguardo ai profili disussidiarietà;

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con la seguente condizione:

si provveda ad integrare il testo cheappare del tutto lacunoso per quanto con-cerne gli strumenti e le procedure attra-verso i quali si tradurrebbe concretamentela previsione del coinvolgimento dei Par-lamenti nazionali nel controllo delle atti-vità di Europol. Al riguardo, si racco-manda anche un accurato approfondi-mento sulla portata dell’articolo 54 dellaproposta di regolamento, secondo il qualeil Parlamento europeo e i suoi rappresen-tanti, sia pure su richiesta, potrebberoaccedere ad informazioni classificate e adinformazioni sensibili trattate da Europol;

e le seguenti osservazioni:

a) si verifichi se le disposizioni cheprevedono la soppressione di CEPOL el’attribuzione delle relative competenze ad

Europol rispondano effettivamente ad esi-genze di maggiore efficienza, e se i ri-sparmi preventivati siano realmente con-seguibili ovvero se non si possa prefigurareil rischio di un indebolimento delle attivitàdi formazione a largo spettro che attual-mente CEPOL svolge con piena soddisfa-zione delle amministrazioni che se neavvalgono;

b) quanto all’assetto organizzativo diEuropol e alla sua struttura di governo, siconsideri con attenzione in che misura lefunzioni del comitato esecutivo, la cuiistituzione è facoltativa, possano sovrap-porsi con quelle del direttore esecutivo;

c) si valuti inoltre, sempre con rife-rimento all’assetto organizzativo di Euro-pol:

1) se la facoltà, attribuita al con-siglio di amministrazione, di creare organiconsultivi (per ipotesi, senza alcuna limi-tazione) non possa determinare una iper-trofia dell’assetto organizzativo e un au-mento dei costi sul piano gestionale;

2) se l’incremento da 1 a 2 deimembri attribuiti alla Commissione euro-pea nell’ambito del consiglio di ammini-strazione non sia suscettibile di alterare gliequilibri esistenti rispetto ai rappresen-tanti di ciascuno Stato membro;

3) quali potrebbero essere le rica-dute della previsione, sia pure con lecautele previste, del voto a maggioranzadei componenti, anziché a maggioranza didue terzi, come attualmente previsto.

d) circa le disposizioni recate dalcapo V in materia di trattamento delleinformazioni, si approfondiscano le possi-bili ricadute della previsione per cui taluneinformazioni possono essere condivise daEuropol con non meglio precisate « partiprivate » individuate tra i possibili partnerdell’Agenzia.

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 63 — Commissione I

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione el’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati,

fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (C. 1309 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

Il Comitato permanente per i pareridella I Commissione,

esaminato il testo del disegno di leggeC. 1309 Governo, recante « Ratifica edesecuzione dell’Accordo tra il Governodella Repubblica italiana e il Governodella Repubblica francese per la realizza-zione e l’esercizio di una nuova lineaferroviaria Torino-Lione, con Allegati,fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »,

considerato che l’articolo 117, se-condo comma, lettera a), della Costitu-

zione, riserva alla competenza legislativaesclusiva dello Stato la materia « politicaestera e rapporti internazionali delloStato; rapporti dello Stato con l’Unioneeuropea »;

considerato che non sussistono mo-tivi di rilievo sugli aspetti di legittimitàcostituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Mercoledì 9 ottobre 2013 — 64 — Commissione I