BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI -...

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746 MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI ..................... Pag. 3 COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .................... » 7 COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) ..................... » 11 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) ................................ » 33 GIUSTIZIA (II) ................................. » 46 DIFESA (IV) ................................... » 57 BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) ............. » 58 FINANZE (VI) .................................. » 70 CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) ................ » 96 AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) ......... » 110 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) ........ » 112 LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) ................... » 113 AFFARI SOCIALI (XII) ............................ » 119 AGRICOLTURA (XIII) ............................. » 122 CAMERA DEI DEPUTATI N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l’Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.

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746 MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINODELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

I N D I C E

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

INTERNI (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

GIUSTIZIA (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46

DIFESA (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . . . . . . . . . » 58

FINANZE (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . . . . . . . . . . . . » 96

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . . . . . » 110

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . . . . » 112

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 113

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 119

AGRICOLTURA (XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 122

CAMERA DEI DEPUTATI

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo dellaLibertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l’Italia: AP-NCD-CpI; SinistraItaliana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI);Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto:Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali perl’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti:Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri:Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.

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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALI-SMO FISCALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA

VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . . . . . . . . . » 130

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE

MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE

STRANIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 135

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL-LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI

AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E

SULLA MORTE DI ALDO MORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI

ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ

SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE

RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 142

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E

DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE

ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO, NEI

POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN

RELAZIONE ALL’ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI,TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E

DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT-TENZIONE AGLI EFFETTI DELL’UTILIZZO DI PROIETTILI ALL’U-RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL’AMBIENTE DI

NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE

ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA-ZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 143

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI-NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI

IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA

COMUNICAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 145

INDICE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147

— 2 —

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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti del deputato Pasquale Maietta. (doc. IV, n. 18) (Cancellazione dall’ordine delgiorno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D’INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell’ambito del procedimentopenale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc.IV-ter, n. 17) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.15.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura

cautelare della custodia in carcere nei confronti del

deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18).

(Cancellazione dall’ordine del giorno).

La Giunta riprende l’esame della ri-chiesta in titolo, iniziato il 21 dicembre2016.

Ignazio LA RUSSA, presidente, comu-nica che il legale del deputato interessatoha trasmesso copia del provvedimento,emesso il 19 dicembre 2016 e depositato ilsuccessivo il 21 dicembre 2016, con ilquale il Tribunale di Roma, Sezione III-bispenale, specializzata per i procedimenti inmateria di riesame, ha annullato l’ordi-nanza emessa dal GIP presso il Tribunaledi Latina il 2 novembre 2016, con la quale

si disponeva nei confronti di PasqualeMaietta la misura cautelare della custodiain carcere.

Pertanto il procedimento parlamentaresi considera senz’altro estinto e può esserecancellato dall’ordine del giorno.

Non essendovi obiezioni, così rimanestabilito.

DELIBERAZIONI IN MATERIA

D’INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di

Roma nell’ambito del procedimento penale nei con-

fronti della deputata Argentin (procedimento

n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Giunta riprende l’esame della ri-chiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, presidente, ricordache la deputata interessata ha trasmessouna nota difensiva contenente i chiari-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 3 — Giunta per le autorizzazioni

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menti che ha ritenuto opportuno renderealla Giunta, ai sensi dell’articolo 18,comma 1, del Regolamento della Camera.

La nota è a disposizione dei compo-nenti della Giunta.

Dà quindi la parola alla relatrice, chesvolgerà una relazione introduttiva.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice,osserva come dall’esame degli atti tra-smessi dall’autorità giudiziaria, l’onorevoleIleana Argentin risulti imputata del reatodi cui all’articolo 595, comma 3, del codicepenale (diffamazione aggravata dall’uti-lizzo di un mezzo di diffusione che, nelcaso di specie, è un social network).

In particolare, dalla lettura del capod’imputazione contenuto nel decreto dicitazione diretta a giudizio del 16 luglio2014, si legge che l’interessata « nel sitoyoutube e nel proprio profilo facebookoffendeva l’onore e il decoro di MarcelloTomassetti, Presidente dell’unione italianaLotta alla Distrofia muscolare – sezionelaziale – riportando falsamente la notiziadell’avvenuto rinvio a giudizio per malver-sazione (mentre il rinvio a giudizio era statosolo richiesto, come correttamente riferitodalla stampa), definendolo “losco” e affer-mando “questo Presidente era losco e con-tinuava a fare i suoi affari rispetto agliinteressi di quanto riguarda l’intera comu-nità delle persone con distrofia”. “Perquanto persona disabile ha utilizzato i soldiche la regione eroga per altri servizi (...) èveramente orribile immaginare che chisiede su una carrozzina vada a fregare isuoi simili”, tutte affermazioni che ledono ilrispetto della dignità di Marcello Tommas-setti, risolvendosi in attacchi di tipo per-sonale. In Roma, luogo di residenza del-l’indagata, 7 maggio 2012. ».

Dagli atti processuali risulta che ilvideo in questione sia stato « postato »dall’interessata il 7 maggio 2012, giornodella pubblicazione sul Corriere della Seradi un articolo che riferiva di una vicendagiudiziaria riguardante il querelante, Mar-cello Tomassetti, nella qualità di Presi-dente della sezione Lazio della onlusUILDM (Unione italiana lotta alla distrofiamuscolare). Nella sua denuncia-querela,

Tomassetti dichiara di avere assunto lapresidenza nel 2001, per elezione, succe-dendo proprio ad Ileana Argentin.

Per quanto di competenza della Giunta,che non può entrare nel merito giudizia-rio, ma solo verificare se sussista un nessofunzionale tra le dichiarazioni extra mo-enia del deputato e l’esercizio della fun-zione parlamentare, fa presente come l’ar-ticolo in questione riporti la notizia di unarichiesta di rinvio a giudizio emessa dallaProcura della Repubblica presso il Tribu-nale di Roma nei confronti del querelante« con l’accusa di malversazione ai dannidello Stato. Secondo il pubblico ministero(...), Tomassetti avrebbe utilizzato i 2 mi-lioni e 200 mila euro della Regione [desti-nati alla UILDM] per ripianare i debitidella “Autonomi Srl”, una società privataimpegnata a fianco della onlus nella curadella terribile malattia degenerativa. (...) ».

Il Tomassetti contesta l’ipotesi accusa-toria sostenuta nei suoi confronti dallaProcura e risulta avere agito, oltre che neiconfronti della Argentin, ritenendo diffa-matorie le sue affermazioni, anche per ilcitato articolo di stampa.

Come si evince dal capo d’imputazione,la notizia della « richiesta di rinvio agiudizio » sarebbe stata correttamente ri-portata nell’articolo. Non sarebbe invecerispondente al vero quanto affermato dal-l’interessata nel suo video, che riporta lanotizia di un « avvenuto rinvio a giudizio ».

Nel corso del procedimento penale, ladifesa dell’onorevole Argentin ha sollevatoeccezione di insindacabilità ai sensi del-l’articolo 3 della legge n. 140 del 2003.L’eccezione è stata respinta e, pertanto, gliatti sono stati trasmessi a questa Cameracontestualmente alla sospensione del giu-dizio penale. Si fa presente che, nelle moredella verifica di una possibilità di compo-sizione amichevole della controversia, iltermine di sospensione obbligatoria previ-sto dalla legge è scaduto e che quindil’autorità giudiziaria non è più tenuta adattendere la deliberazione della Cameradei deputati.

Nella nota difensiva con la quale è statasollevata l’eccezione, così come in quellasuccessivamente trasmessa alla Giunta, si

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 4 — Giunta per le autorizzazioni

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fa riferimento ad un atto parlamentaretipico e, segnatamente, all’interrogazione arisposta immediata in Assemblea n. 3/01320, rivolta al Ministro della salute,presentata il 9 novembre 2010 e discussail giorno successivo.

Nell’interrogazione l’interessata mani-festa forti preoccupazioni per la stabilitàfinanziaria della sezione laziale della onlusUILDM che, oltre ad impiegare le proprierisorse per una serie di spese discutibili,« sembra che continui a sostenere le perditedi una società controllata – il relativodeficit ammonta a 796.160 euro – che èconvenzionata con le aziende sanitarie lo-cali, per la fornitura di ausili ortopedici, enon è mai riuscita a diventare economica-mente autosufficiente perché appesantita dacosti di personale in costante soprannu-mero rispetto al necessario. Nel 2009 sonostate coperte le ulteriori perdite di suddettasocietà con un fondo rischi di 120.000 euro.Per di più, sui rapporti tra la gestione dellasezione e la suddetta società, sarebbero incorso indagini da parte della magistratura,in seguito alla denuncia presentata da duemedici che avrebbero subito forti pressioniaffinché i pazienti con necessità di asse-gnazione in convenzione di ausili ortopedicifossero orientati a rivolgersi verso questastessa società ».

Per i predetti fatti, l’onorevole Argentinavrebbe anche presentato un esposto allaProcura della Repubblica.

Ciò premesso, sembrerebbe evidente laconnessione tra l’interrogazione parlamen-tare, l’articolo pubblicato sul Corriere dellaSera ed il video dell’onorevole Argentin:l’interessata, infatti, ha ritenuto di trovarenell’articolo una conferma a quanto espo-sto nell’interrogazione ed ha deciso diesprimere le sue opinioni al riguardo,pubblicando il video in questione su in-ternet. L’esame del video conferma l’esi-stenza di tale connessione, laddove IleanaArgentin usa espressioni quali: « Io sonoanni che continuavo a dire questa cosa... ».

Secondo la costante giurisprudenzadella Corte costituzionale, la presenza di unatto parlamentare tipico, purché di signifi-cato sostanzialmente corrispondente alle

dichiarazioni rese extra moenia dal depu-tato, costituisce fondamentale presuppostoper il riconoscimento dell’esistenza di unnesso funzionale tra le dichiarazioni stessee l’esercizio della funzione parlamentare.

La Giunta dovrà valutare questo dato,soppesandolo anche con l’eventuale sussi-stenza di altri elementi di valutazione, chesaranno oggetto di dibattito e di verifica.

Ricorda, infatti, che le opinioniespresse extra moenia con toni eccessivi osconvenienti dovrebbero essere conside-rate estranee all’esercizio della funzioneparlamentare.

In particolare, il documento recante iCriteri generali di applicazione dell’insin-dacabilità parlamentare, approvato dallaGiunta nella seduta del 14 gennaio 2009,afferma il principio secondo il quale « l’e-sercizio delle funzioni rappresentative nonpuò assumere extra moenia forme lessicalipiù disinvolte, licenziose e aspre di quelleconsentite intra moenia. Sicché la Giunta el’Assemblea potrebbero adottare il criterioper cui le affermazioni e le dichiarazioni astampa di carattere politico parlamentarerese da un parlamentare sono in sé gene-ralmente collegate alla funzione, purchénon debordino nell’insulto o nell’espres-sione che non sarebbe consentita nelleformali sedi della Camera dei deputati ».

Ricorda, infine, come la Giunta in que-sta legislatura abbia ribadito che anchel’attribuzione di un fatto determinato, og-gettivamente offensivo e indimostrato, co-stituisce un limite alla configurazione delnesso tra le dichiarazioni extra moenia el’esercizio della funzione parlamentare (siconfrontino, in particolare, le recenti que-stioni di insindacabilità relative agli ono-revoli Barbato e Crosetto).

Nel riservarsi ulteriori valutazioni al-l’esito del dibattito, invita i colleghi dellaGiunta ad approfondire la lettura dellanota trasmessa dall’onorevole Argentin.

Ignazio LA RUSSA, presidente, auspicache l’esame della questione di insindaca-bilità in titolo possa costituire l’occasioneper proseguire il dibattito sul delicatotema della ricerca dei confini del nessofunzionale e, segnatamente, della corri-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 5 — Giunta per le autorizzazioni

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spondenza di contenuto tra gli atti parla-mentari tipici compiuti intra moenia e ledichiarazioni rese extra moenia da unparlamentare. Corrispondenza che, a suogiudizio, non può essere totale ed assoluta.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia il seguito dell’esame.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 6 — Giunta per le autorizzazioni

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COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delledisposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione disostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e unaosservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ALLEGATO (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente della II Commissione,Donatella FERRANTI. — Interviene il Sot-tosegretario di Stato alla Giustizia GennaroMigliore.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina san-

zionatoria per la violazione delle disposizioni di cui

al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed

importazione di sostanze chimiche pericolose.

Atto n. 355.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole con condizioni euna osservazione).

Le Commissioni proseguono l’esamedello schema di decreto legislativo in oggetto,rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, presidente, fapresente che le Commissioni riunite II e XIIproseguono oggi l’esame dello schema didecreto legislativo recante disciplina san-zionatoria per la violazione delle disposi-zioni di cui al regolamento (UE) n. 649/

2012 sull’esportazione ed importazione disostanze chimiche pericolose (Atto n. 355),iniziato il 20 dicembre scorso, per il parereal Governo. Rammenta che le Commissioninon hanno potuto esprimere il parere entroil termine del 21 dicembre 2016 in quantomancava il parere della Conferenza delleregioni e delle province autonome e chequest’ultimo è stato poi espresso il 22 di-cembre scorso ed è stato trasmesso oggi alleCommissioni. Rammenta, altresì, che ieri irelatori hanno presentato una proposta diparere, che non è stata posta in votazione inquanto non era stato ancora trasmesso ilparere della Conferenza delle regioni edelle province autonome.

Ricorda, infine, che i relatori nel corsodell’illustrazione della proposta di parerehanno evidenziato come questa tengaconto delle osservazioni che il gruppoMoVimento 5 Stelle aveva loro trasmessoproprio in relazione alla predisposizionedella proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, leCommissioni approvano la proposta diparere dei relatori (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.45.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 7 — Commissioni riunite II e XII

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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per laviolazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Atto n. 355.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni II e XII,

esaminato il provvedimento in og-getto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo inesame, predisposto ai sensi dell’articolo 14della legge 23 agosto 1988, n. 400, inattuazione della legge 7 ottobre 2014,n. 154, recante « Delega al Governo per ilrecepimento delle direttive europee e l’at-tuazione di altri atti dell’Unione europea –Legge di delegazione 2013 », reca la disci-plina sanzionatoria per la violazione delledisposizioni di cui al regolamento (CE)n. 649/2012 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 4 luglio 2012, sull’esporta-zione ed importazione di sostanze chimi-che pericolose;

rilevato che:

l’articolo 3 del provvedimento recadisposizioni relative all’ipotesi di viola-zione degli obblighi derivanti dagli articoli8 e 15, paragrafo 1, del regolamento inmateria di notifica di esportazione tra-smessa alle parti e ad altri Paesi, preve-dendo nei commi 1 e 2 sanzioni ammini-strative graduate in base al tipo si sostanzachimica oggetto di esportazione;

il predetto articolo, al comma 3,reca una sanzione amministrativa pecu-niaria per il caso di inadempimento del-l’obbligo di revisione della notifica, revi-sione che è richiesta per l’ipotesi in cuil’esportazione abbia luogo successivamenteall’entrata in vigore di modifiche della

legislazione europea in materia di immis-sione in commercio, uso o etichettaturadelle sostanze oggetto dell’esportazionenonché per l’ipotesi in cui venga variata lacomposizione della miscela;

riguardo a tali ipotesi, il comma inesame fa riferimento esclusivamente allefattispecie di esportazione descritte nelprecedente comma 1 mentre, in base al-l’articolo 15 del citato regolamento (CE)n. 649/2012, l’obbligo di revisione dellanotifica sembrerebbe posto anche con ri-guardo alle fattispecie di esportazione in-dividuate nel comma 2;

osservato che:

l’articolo 5 concerne un obbligospecifico per le esportazioni in Paesi terziaderenti alla Convenzione di Rotterdam,relativa alla procedura di previo assensoinformato per taluni prodotti chimici epesticidi pericolosi nel commercio inter-nazionale, prevedendo una sanzione am-ministrativa pecuniaria per il caso in cuil’esportatore non si conformi alle decisionicontenute nella risposta del Paese impor-tatore entro il termine di sei mesi dallacomunicazione delle medesime decisioni,da parte del segretariato della Conven-zione, alla Commissione europea;

il termine « parte importatrice »,utilizzato nel comma 2 del predetto arti-colo, designa, nella terminologia di cui alsuddetto regolamento (CE) n. 649/2012, isoli Paesi aderenti alla Convenzione diRotterdam, mentre il consenso esplicito èrichiesto – da parte dell’articolo 14, pa-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 8 — Commissioni riunite II e XII

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ragrafo 6, del medesimo regolamento (CE)– anche per gli altri Paesi importatori;

al comma 4 del medesimo articolo,concernente l’esportazione di pesticidi, èprevista una sanzione amministrativa pe-cuniaria per la violazione dell’obbligo diapporre un’etichetta contenente informa-zioni specifiche sulle condizioni di conser-vazione e sulla stabilità delle sostanzenelle condizioni climatiche del Paese im-portatore;

al riguardo, appare opportuno chia-rire se la sanzione sia comminata anche perl’ipotesi di violazione dell’obbligo di confor-mità dei pesticidi esportati alle norme inmateria di purezza previste dalla legisla-zione europea, obbligo di cui al secondoperiodo dell’articolo 14, paragrafo 11, delregolamento (CE) n. 649/2012;

evidenziato che:

l’articolo 8, al comma 1, comminauna sanzione amministrativa pecuniariaper il caso di inadempimento, da partedell’esportatore delle sostanze chimiche,dell’obbligo di etichettatura ed imballaggioin conformità con le relative prescrizionidella legislazione europea, nonché diquello di corredo ed invio di una schedainformativa sulla sicurezza, redatta inconformità con le relative norme dellalegislazione europea;

per l’ipotesi specifica in cui la viola-zione consista nella mancata apposizionesull’etichetta della data di scadenza e delladata di fabbricazione, ove richieste dallenorme europee, o, quando necessario, delladata di scadenza indicata con riferimento adistinte zone climatiche, il comma 2 delmedesimo 8 prevede una sanzione ammini-strativa pecuniaria meno elevata;

in proposito, sotto il profilo reda-zionale, nella prima parte del comma 2dovrebbe essere richiamato il paragrafo 2dell’articolo 17 del regolamento (CE)n. 649/2012 anziché il paragrafo 1;

valutato che:

l’articolo 9, al comma 1, specificache l’attività di vigilanza e di accertamento

e irrogazione delle sanzioni di cui alpresente decreto è esercitata dai dicasteridi cui al precedente articolo 2, comma 2,e, nell’ambito delle rispettive competenze,dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,dal Corpo della Guardia di finanza e dalleregioni e province autonome;

tale attività di vigilanza non impli-cherebbe oneri supplementari per le re-gioni e le province autonome di Trento eBolzano, trattandosi di verifiche limitate alcontrollo delle schede di sicurezza e delleetichette delle sostanze esportate, che ri-entrano nell’ambito dei controlli espletatidurante le ispezioni REACH E CLP in cuile regioni sono da anni impegnate;

il comma 3 del medesimo articolo9 prevede, a carico del trasgressore, ilsequestro amministrativo della sostanzachimica o di un articolo non conforme,secondo le prescrizioni del presente de-creto, alle norme del regolamento (CE)n. 649/2012. Al riguardo, sembrerebbe op-portuno chiarire se la norma riguardianche le miscele, oggetto di alcune dellefattispecie di illecito di cui allo schema.Occorrerebbe inoltre valutare se sussistal’esigenza di definire i profili della confiscaamministrativa, successiva al sequestro;

valutato altresì che:

l’articolo 11, al comma 1, demandaad un decreto del Ministro della salute, daemanarsi, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, entro novantagiorni dall’entrata in vigore del presentedecreto, la determinazione, sulla base delcosto effettivo del servizio, delle tariffe perl’integrale copertura dei costi sostenutidalla Direzione generale della prevenzionesanitaria del Ministero della salute, con-nessi all’espletamento della procedura dinotifica di esportazione, e delle relativemodalità di versamento. Le tariffe sonoaggiornate ogni due anni con la medesimaprocedura. Al riguardo, appare opportunochiarire se il predetto comma 1 prospettila determinazione di una tariffa anche perle richieste di consenso esplicito (il qualedeve essere acquisito, tramite le autoritàinterne, presso le autorità del Paese im-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 9 — Commissioni riunite II e XII

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portatore), tariffa la cui possibilità di isti-tuzione è prevista dall’articolo 8, paragrafo8, del regolamento (CE) n. 649/2012,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia riformulato il comma 3 del-l’articolo 3, nel senso di ricomprendere,tra le ipotesi oggetto della sanzione am-ministrativa pecuniaria ivi prevista, anchele fattispecie di esportazione individuatedal comma 2 del medesimo articolo;

2) sia riformulato l’articolo 5, comma2, in maniera tale da escludere qualsiasidubbio interpretativo sulla richiesta delconsenso esplicito per tutti i Paesi impor-tatori e non esclusivamente per i soli Paesiaderenti alla Convenzione di Rotterdam;

3) sia chiarito, all’articolo 5, comma4, se la sanzione amministrativa pecunia-ria ivi specificamente prevista sia commi-nata anche per l’ipotesi di violazione del-l’obbligo di conformità dei pesticidi espor-

tati alle norme in materia di purezzapreviste dalla legislazione europea, obbligodi cui al secondo periodo dell’articolo 14,paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012;

4) sia richiamato, all’articolo 8,comma 2, il paragrafo 2 dell’articolo 17del regolamento (CE) n. 649/2012, anzichéil paragrafo 1;

5) sia chiarito se le disposizioni di cuiall’articolo 9, comma 3, che prevede ilsequestro della sostanza chimica o di unarticolo non conforme riguardi anche lemiscele, oggetto di alcune delle fattispeciedi illecito di cui allo schema in esame;

6) sia chiarito se le disposizioni di cuiall’articolo 11, comma 1, prospettino ladeterminazione di una tariffa anche per lerichieste di consenso esplicito, tariffa lacui possibilità di istituzione è previstadall’articolo 8, paragrafo 8, del regola-mento (CE) n. 649/2012;

e con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità, all’articolo 9,comma 3, di definire i profili della con-fisca amministrativa.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 10 — Commissioni riunite II e XII

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COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)e X (Attivita produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.

7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.

7-01141 Abrignani: Misure a favore del cicloturismo (Seguito discussione congiunta econclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00213, n. 8-00214 e 8-00215) . . . . . . . . . 11

ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente della X CommissioneGuglielmo EPIFANI. — Interviene la sot-tosegretaria di Stato ai beni e alle attivitàculturali e al turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.

7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.

7-01141 Abrignani: Misure a favore del cicloturismo.

(Seguito discussione congiunta e conclu-sione – Approvazione delle risoluzionin. 8-00213, n. 8-00214 e 8-00215).

Guglielmo EPIFANI, presidente, avverteche è stata assegnata alle Commissioni

riunite IX e X la risoluzione Abrignani7-01141 che, vertendo sullo stesso argo-mento, sarà discussa congiuntamente allerisoluzioni Arlotti 7-00773 e Polidori7-01110.

Diego DE LORENZIS (M5S) fa presentedi aver depositato nella giornata odierna iltesto di una risoluzione di contenuto ana-logo a quello delle risoluzioni in esame.Chiede pertanto alle presidenze di valutarela possibilità di un rinvio delle delibera-zioni previste per la giornata odierna alfine di consentire la discussione anchedell’atto di indirizzo presentato dal pro-prio gruppo.

Guglielmo EPIFANI, presidente, purcomprendendo le ragioni della richiestadel collega De Lorenzis, ricorda che nel-l’ultima riunione congiunta degli Uffici dipresidenza si era concordato di procedere

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 11 — Commissioni riunite IX e X

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all’approvazione delle risoluzioni in titolonella prima seduta utile. Rileva peraltrocome la risoluzione del gruppo del M5Snon risulti ancora assegnata alle Commis-sioni riunite.

Mattia FANTINATI (M5S) segnala chela risoluzione è già stata depositata pressogli uffici competenti della Camera nellamattinata di oggi.

Guglielmo EPIFANI, presidente, ritieneche, anche in considerazione dell’esameistruttorio già svolto dal Governo, sia op-portuno procedere all’approvazione dellerisoluzioni in esame.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI ri-corda che nella seduta del 3 novembrescorso, il Ministro Franceschini ha svoltouna dettagliata relazione sull’oggetto dellerisoluzioni in discussione.

Per quanto riguarda i profili di piùstretta competenza del Ministero da leirappresentato, accoglie tutti gli impegni ditutte le risoluzioni in titolo.

Per quanto di competenza del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti,segnala che il parere favorevole è subor-dinato ad alcune limitate riformulazioni,che derivano anche da quanto previstodalla legge di bilancio per il 2017. Inparticolare, chiede di sostituire il quartoinciso della parte dispositiva della risolu-zione a prima firma Arlotti, nonché ilterzo inciso della parte dispositiva dellarisoluzione a prima firma Polidori con ilseguente: « ad inserire all’interno della retenazionale delle ciclovie turistiche i per-corsi e i progetti di Bicitalia e EuroVelomonitorando lo stato di avanzamento deilavori e delle priorità così come indivi-duate dall’articolo 1, comma 640, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’ar-ticolo 1, comma 145, della legge 11 di-cembre 2016, n. 232. ».

Chiede altresì di inserire, al quartoinciso della parte dispositiva della risolu-zione a prima firma Abrignani, dopo leparole « linee ferroviarie dismesse » le se-guenti: « ove non interessate da progettidiversi. »

Tiziano ARLOTTI (PD) accetta la rifor-mulazione proposta che derivano anche dadibattito svoltosi nell’ambito dell’esamedella legge di bilancio 2017 che ha evi-denziato il carattere strategico del settoredel cicloturismo. Ringrazia quindi i colle-ghi degli altri gruppi parlamentari ed ilGoverno per il confronto costruttivo.

Catia POLIDORI (FI-PdL) accettasenz’altro la riformulazione proposta dalGoverno e ringrazia il collega Arlotti peraver posto all’attenzione delle Commis-sioni un tema rilevante per il settore delturismo. Invita quindi il Governo a so-stenere future iniziative legislative, anchedi origine parlamentare, volte a sostenereconcretamente il settore del cicloturismo.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), ringrazia il collega Arlotti per aversollecitato la discussione su di un tema chegiudica assai rilevante per il rilancio delturismo e accetta la riformulazione avan-zata dal rappresentante del Governo.

Mattia FANTINATI (M5S), sottoline-ando la rilevanza e la condivisione deicontenuti delle risoluzioni in discussione,dichiara il voto favorevole del propriogruppo. Con riferimento al Piano strate-gico del turismo sul quale la CommissioneAttività produttive sarà chiamata ad espri-mere un parere, auspica che non restisoltanto un libro dei sogni ma che ad essoseguano provvedimenti concreti.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI nelringraziare a sua volta le Commissioni peril lavoro svolto in un clima di collabora-zione istituzionale ad integrazione diquanto già dichiarato e a riprova dellafattiva azione intrapresa dal Governo, sot-tolinea che il Piano strategico per lo svi-luppo del turismo assegnato per il parerealla Commissione Attività produttive, con-tiene proposte che possono integrare gliimpegni richiesti negli atti di indirizzo oggiin discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni,approvano all’unanimità il testo riformu-

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lato della risoluzione 7-00773 Arlotti cheassume il numero 8-00213 (vedi allegato 1),il testo riformulato della risoluzione7-01110 Polidori che assume il numero8-00214 (vedi allegato 2) e il testo rifor-mulato della risoluzione 7-01141 Abri-gnani che assume il numero 8-00215 (vediallegato 3).

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-missioni parlamentari n. 738 del 7 dicem-bre 2016, a pagina 3, sommario:

sesta riga, sostituire le parole: « AL-LEGATO 2 » con la parola: « ALLEGATO 1(Proposta alternativa di parere del gruppoMoVimento 5 Stelle) »;

aggiungere la seguente settima riga:« ALLEGATO 2 (Proposta alternativa diparere del gruppo Sinistra Italiana-SinistraEcologia Libertà);

aggiungere la seguente ottava riga:« ALLEGATO 3 (Parere approvato).

A pagina 3, seconda colonna:

seconda riga, dopo la parola M5S, in-serire le seguenti parole: « (vedi allegato 1) »;

terza riga, dopo la parola SI-SEL, in-serire le seguenti parole: « (vedi allegato 2) ».

A pagina 5, seconda colonna, penultimariga, sostituire la parola: « allegato » con leparole: « allegato 3 ».

Alla pagina 6, prima riga, sostituire laparola: « ALLEGATO » con le parole:

« ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili

alternativi (Atto n. 337).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PAREREDEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Le Commissioni IX e X riunite, esami-nato l’atto del Governo in titolo,

premesso che:

la direttiva 2014/94/UE stabilisceun quadro comune di misure per la rea-lizzazione di infrastrutture per i combu-stibili alternativi nell’Unione. La direttivastabilisce requisiti minimi per la costru-zione dell’infrastruttura, inclusi i punti diricarica per veicoli elettrici e i punti dirifornimento di gas naturale (GNL e GNC)e idrogeno, da attuarsi mediante i quadristrategici nazionali degli Stati membri,nonché le specifiche tecniche comuni pertali punti di ricarica e di rifornimento, e

requisiti concernenti le informazioni agliutenti;

tale direttiva rientra nella più am-pia strategia europea volta a sostenerel’innovazione e l’efficienza, dare impulsoalla decarbonizzazione del settore deitrasporti, frenare la dipendenza dalle im-portazioni di petrolio e guidare il pas-saggio verso fonti energetiche interne erinnovabili;

in termini generali, l’impiantodella normativa introdotta dal provvedi-mento in esame, nel definire un quadrostrategico nazionale per lo sviluppo delmercato dei combustibili alternativi, è in

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grado di potenziare notevolmente il con-tributo dei trasporti al raggiungimentodel target 2020 e dei futuri obiettivi al2030 in termini di apporto di energiarinnovabile sul consumo interno lordo dienergia primaria;

l’approvazione del provvedimentoin esame e la sua rapida attuazione pos-sono costituire un passaggio essenziale percambiare le politiche energetiche del no-stro Paese e per il rafforzamento dellepolitiche ambientali;

si manifesta al contempo l’esigenzadi apportare specifiche modifiche alloschema di decreto in esame, al fine digarantire una adeguata attuazione dellaDirettiva 2014/94 e di evitare che il quadronormativo delineato dal provvedimento siasuscettibile di divenire un fattore di limi-tazione della concorrenza e del ricorso afonti rinnovabili;

è opportuno evidenziare che la Di-rettiva 2014/94, pur facendo riferimentoalla cosiddetta « neutralità tecnologica »,individua chiaramente, come prima op-zione, la mobilità elettrica quale soluzioneda promuovere per il trasporto su stradadelle persone. La mobilità elettrica puòdare ulteriore impulso all’incremento dellaproduzione di energia da fonti rinnovabili,tenuto conto della possibilità per i veicolielettrici di operare in sinergia con la retedi distribuzione al fine di mantenere inequilibrio il sistema;

dalla lettura dello schema di de-creto in esame non emerge però né, intermini generali, una chiara strategia dimedio e lungo termine nel settore deltrasporto di persone, né, tantomeno, unadecisa opzione per la mobilità elettrica;

lo schema di decreto in esame, alcontrario, assume una specifica tecnolo-gia (GNL e GNC) come opzione princi-pale nell’ambito dei combustibili alterna-tivi, prevedendo molteplici semplificazioniprocedurali per la realizzazione delle re-lative infrastrutture. Non si ravvisano, alcontempo, analoghe scelte strategiche econseguenti agevolazioni per le altre ti-

pologie di combustibili alternativi, an-dando così anche in direzione contrariarispetto alle indicazioni contenute nellastrategia europea delineata dal LibroBianco dei Trasporti;

in particolare, l’articolo 9, inseritonel Capo I del Titolo IV, in materia disemplificazione delle procedure ammini-strative reca norme per le infrastrutture distoccaggio e trasporto del GNL di interessenazionale. La disposizione prevede chesono considerate infrastrutture e insedia-menti strategici le infrastrutture di stoc-caggio di GNL, connesse o funzionali al-l’allacciamento e alla realizzazione dellarete nazionale di trasporto del gas natu-rale, o di parti isolate della stessa, ai sensi,dell’articolo 1, comma 7, lettera i), dellalegge 23 agosto 2004, n. 239;

la norma indica la finalità di talequalificazione nel perseguimento degliobiettivi di cui alla sezione c), ossia lafornitura di gas naturale per il trasporto eper altri usi (a sua volta divisa nelleulteriori sottosezioni Fornitura di gas na-turale liquefatto (GNL) per la navigazionemarittima e interna, per il trasporto stra-dale e per altri usi, Fornitura di gasnaturale compresso (GNC) per il trasportostradale) dell’allegato III in materia diQuadro strategico nazionale e del conte-nimento dei costi nonché nella sicurezzadegli approvvigionamenti;

tali infrastrutture e insediamentisono qualificati di pubblica utilità, nonchéindifferibili e urgenti, ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 8 giugno2001, n. 327;

in base al comma 2, i gestori di taliimpianti ed infrastrutture sono soggettiagli obblighi di servizio pubblico, di cui aldecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164e al decreto legislativo del 1 giugno 2011,n. 93, come definiti e regolamentati dal-l’Autorità per l’energia elettrica il gas e ilsistema idrico. Da ciò deriva, secondol’Aeegsi, che alle citate infrastrutture distoccaggio di GNL sia applicata la regola-zione dell’Autorità in tema di remunera-zione degli investimenti e di disciplina

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 14 — Commissioni riunite IX e X

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dell’accesso, volta a garantire che non visiano vincoli infrastrutturali e prevedereuna esplicita regolazione delle condizionidi accesso;

tale decisione strategica ai fini degliobiettivi generali di politica energetica na-zionale viene assunta in assenza di qual-siasi analisi costi/benefici, resa da soggettoterzo e indipendente, che consenta diverificare la sostenibilità economica di taliinterventi e quindi la coerenza con lefinalità espressamente enunciate dal me-desimo articolo, ossia « il contenimento deicosti nonché la sicurezza degli approvvi-gionamenti »;

l’AEEGSI ha altresì rilevato che lanorma, così formulata, « lascia intravederela possibilità di sviluppare un sistemaisolato alimentato a gas naturale con untratto di rete di trasporto non intercon-nessa al resto della rete nazionale digasdotti e con connesse reti di distribu-zione locale. [...] la sostenibilità economicadi tale assetto si ritiene debba esserepreventivamente verificata in termini dianalisi costi/benefici, valutando altresì l’o-nerosità che si troverebbero a sostenere iclienti di un simile sistema isolato che, inottemperanza al principio della cost re-flectivity, dovrebbe ovviamente essere ri-compreso in un apposito separato ambitotariffario. »;

al comma 2 si prevede inoltre ilpossibile svolgimento, da parte di tali ge-stori, anche delle attività di cui all’articolo10, in materia di infrastrutture di stoc-caggio e trasporto del GNL non destinateall’alimentazione di reti di trasporto;

il citato articolo 10 reca disposi-zioni per le infrastrutture di stoccaggio etrasporto del GNL non destinate all’ali-mentazione di reti di trasporto di gasnaturale. L’articolo in questione prevedeun regime semplificato per le opere voltealla realizzazione di infrastrutture di stoc-caggio di GNL che abbiano una capacitàuguale o superiore a 200 tonnellate. Ilregime di semplificazione è esteso anche

alle opere connesse e alle infrastrutturenecessarie per la costruzione e l’eserciziodi tali impianti;

è opportuno evidenziare che ilcomma 3 stabilisce che le attività di carico,stoccaggio, scarico su navi o autobotti diparte di GNL non destinato alla retenazionale di trasporto di gas naturale nonrientrano fra le attività regolate e sonosvolte in regime di separazione contabile,fermo restando quanto stabilito in tema diseparazione contabile e societaria per leimprese del gas naturale dall’articolo 21del decreto legislativo 23 maggio 2000,n. 164 e dall’articolo 25 del decreto legi-slativo 1 giugno 2011, n. 93. Nonostantel’espressa esclusione di tali attività dalnovero di quelle regolate, il secondo pe-riodo del comma 3 prevede comunque –in palese contraddizione con il primoperiodo del medesimo comma – chel’Autorità determini le modalità per losvolgimento di tali attività, al fine dievitare oneri impropri sulle attività re-golate e distorsioni sui mercati non re-golamentati relativi alle attività di cui alcitato articolo 10;

occorre altresì evidenziare, con ri-ferimento all’articolo 9, che il comma 4chiarisce che, al termine del procedimentounico, di cui alla legge n. 241 del 1990(artt. 14 e seguenti) è rilasciata l’autoriz-zazione alla costruzione e all’eserciziodelle infrastrutture e degli insediamentistrategici di cui al comma 3, e nell’ambitodel citato procedimento unico sono acqui-siti i pareri delle Amministrazioni compe-tenti per i profili ambientale, fiscale e disicurezza e delle altre amministrazionititolari di interessi, compreso il nulla ostaalla fattibilità di cui al D.Lgs. 105 del2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo diincidenti rilevanti connessi con sostanzepericolose) e i provvedimenti, ove richie-sti, del codice ambientale. Desta perples-sità il mancato esplicito riferimento al-l’obbligo di richiedere il parere motivatodegli enti locali nel cui territorio rica-dono le opere da realizzare, così comeprevisto, all’articolo 46 del decreto-legge

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 15 — Commissioni riunite IX e X

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1o ottobre 2007, n. 159, per la costru-zione e di terminali di rigassificazione digas naturale liquefatto e delle opere con-nesse, ovvero in caso di aumento dellacapacità dei terminali esistenti;

l’articolo 13 contiene delle ulterioridisposizioni per i procedimenti ammini-strativi relativi al GNL. In particolare,viene specificato che l’autorizzazione rila-sciata al termine delle procedure autoriz-zative semplificate, previste dagli articoli 9e 10, qualora riguardi impianti o infra-strutture ubicate in aree portuali, costi-tuisce anche approvazione della varianteal piano regolatore del sistema portuale.Inoltre, vi si stabilisce che le procedureautorizzative semplificate di cui agli arti-coli 9, 10 e 11 possono essere applicateanche ai procedimenti amministrativi incorso alla data di entrata in vigore deldecreto in questione, su richiesta del pro-ponente il progetto. Vengono, successiva-mente, previste una serie di sanzioni per isoggetti che effettuano attività di venditadi gas naturale, anche sotto forma di GNLo GNC a clienti finali, qualora i soggettistessi non abbiano la relativa autorizza-zione e non siano iscritti nell’elenco deisoggetti abilitati alla vendita di gas natu-rale a clienti finali;

da ultimo, l’articolo in questioneprecisa che le disposizioni del decreto siapplicano anche ai progetti di riconver-sione delle infrastrutture e siti energeticigià esistenti qualora sia prevista una at-tività di stoccaggio e successivo scarico sunavi e autobotti del GNL;

l’infrastruttura per l’erogazione alpubblico dei combustibili alternativi per iltrasporto, da realizzarsi almeno nellequattro componenti di fornitura di energiadi cui all’articolo 3 « Quadro strategiconazionale » dello schema in esame (energiaelettrica, idrogeno, gas naturale inclusivodi GNC e GNL, GPL), dovrebbe anchetener conto dei diversi contributi dellesingole componenti di fornitura alle poli-tiche europee e nazionali in materia diprotezione dell’ambiente e del clima. Inparticolare, come evidenziato anche dal-

l’Autorità per l’energia elettrica il gas e ilsistema idrico (AEEGSI) in sede di audi-zione sullo schema di decreto in esame,all’articolo 3, comma 5, quanto appenarichiamato andrebbe meglio esplicitato, inmodo tale che il quadro strategico nazio-nale possa tenere conto, modulandole alproprio interno, delle singole componentidi fornitura, favorendo quelle maggior-mente sostenibili dal punto di vista am-bientale;

appare dunque necessario conside-rare la diversa percentuale di fonti ener-getiche rinnovabili contenute nell’unità delsingolo combustibile alternativo e del dif-ferente livello di emissione di gas serra perchilometro percorso;

l’articolo 15 reca disposizioni inmateria di misure per agevolare la realiz-zazione di punti di ricarica. In particolare,si prevede che entro il 1o giugno 2017 iComuni modifichino i propri regolamentiurbanistici per rendere obbligatoria, condecorrenza dalla medesima data, la pre-disposizione all’allaccio per la possibileinstallazione di infrastrutture per la rica-rica dei veicoli ad alimentazione elettrica.L’obbligo sarà previsto per gli edifici dinuova costruzione residenziali con almeno50 unità abitative per un numero di spazia parcheggio e box auto non inferiori al 20per cento di quelli totali;

risulta decisamente limitativo im-porre l’obbligo della predisposizione allainstallazione delle ricariche elettriche soloper gli edifici residenziali con più di 50unità abitative. La predisposizione do-vrebbe essere presente anche negli edificiresidenziali nuovi di piccole dimensioni sesi intende realmente creare le basi di unarete elettrica in grado di garantire lapossibilità ai possessori di veicoli elettricidi dotarsi di punti di ricarica privatisemplicemente installando un dispositivodedicato;

si ritiene, infine, che non sia ri-spettosa del principio di neutralità tecno-logica la disposizione secondo cui l’obbligodi avere il 25 per cento dei veicoli ali-mentato dai combustibili alternativi pre-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 16 — Commissioni riunite IX e X

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visto dall’articolo 18, comma 9, per le zonead alto inquinamento, possa essere rag-giunto indifferentemente con veicoli a gaso alimentati ad elettricità, senza alcunriferimento ai veicoli ad idrogeno e a cellea combustibile. Considerato il minore co-sto dei veicoli a gas e le ristrettezze deibilanci delle amministrazioni pubbliche,tale previsione discrimina significativa-mente l’approvvigionamento di autoveicolielettrici, per non parlare di quelli adidrogeno, a cui dovrebbe essere perlomenodestinata una quota minima;

con riferimento al Quadro Strate-gico Nazionale di cui all’Allegato III delloschema di decreto, è opportuno eviden-ziare come prevedere un regime di gare suambiti territoriali vasti sia incompatibilecon quanto disposto dalla direttiva 2014/94. La normativa comunitaria ribadiscechiaramente la libertà degli operatori difornire servizi di ricarica al pubblico,stabilendo che « a creazione e il funzio-namento dei punti di ricarica dei veicolielettrici dovrebbero essere ispirati ai prin-cipi di un mercato concorrenziale conaccesso aperto a tutte le parti interessatenello sviluppo ovvero nell’esercizio delleinfrastrutture di ricarica ». La pianifica-zione nazionale contenuta nel QuadroStrategico Nazionale, al capitolo 7, si basainvece su gare per l’aggiudicazione deglispazi per punti di ricarica al pubblico suambiti territoriali vasti;

il ricorso a gare su vasti ambititerritoriali presuppone che potranno es-sere operatori nel settore delle ricaricheaperte al pubblico, per lo più grandigruppi, con un evidente fattore di concen-trazione e limitazione della concorrenza.Si realizzerà dunque non solo una viola-zione della normativa concorrenziale, maanche dell’articolo 4 della Direttiva 2014/94, che impone ai distributori di favoriree non limitare la concorrenza nel settorele infrastrutture di ricarica;

sempre con riferimento al QuadroStrategico Nazionale, risultano piuttostocarenti i riferimenti alla alimentazionetramite fonti rinnovabili di energia;

si osserva, comunque, la rilevanzadell’atto in esame, anche alla luce degliobiettivi di mitigazione e adattamento aicambiamenti climatici contenuti nell’Ac-cordo di Parigi e del ruolo essenziale delsettore dei trasporti nel processo di de-carbonizzazione delle economie;

si sottolinea l’esigenza di adottareuna visione di medio lungo periodo ingrado di orientare il mercato verso unagraduale messa al bando dei veicoli equi-paggiati con propulsori endotermici a ben-zina, gasolio e, in prospettiva, anche a gasdi origine fossile;

osservata negativamente l’eccessivasemplificazione delle procedure ammini-strative per la realizzazione di grandiinfrastrutture di stoccaggio del GNL e, piùin generale, l’attribuzione di un peso ec-cessivo del gas che, al contrario, incre-menta il rischio di veder semplicementesostituita la dipendenza dal petrolio conquella dal gas, anche in un’ottica di lungoperiodo,

esprimono parere favorevole con leseguenti condizioni:

all’articolo 9, escludere che le infra-strutture di stoccaggio del GNL, connesseo funzionali all’allacciamento e alla rea-lizzazione della rete nazionale di trasportodel gas naturale, o di parti isolate dellastessa, siano considerate infrastrutture einsediamenti strategici e qualificati di pub-blica utilità, nonché indifferibili e urgenti,ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 8 giugno 2001, n. 327;

all’articolo 10, escludere che le infra-strutture di stoccaggio e trasporto delGNL, che abbiano una capacità uguale osuperiore a 200 tonnellate, non destinateall’alimentazione di reti di trasporto di gasnaturale, nonché le opere connesse e leinfrastrutture necessarie per la costru-zione e l’esercizio di tali impianti, sianoqualificate come strategiche ai fini delperseguimento degli obiettivi di cui sezionec) dell’Allegato III, e conseguentemente chealle stesse si applichi il regime semplificatodell’autorizzazione unica;

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 17 — Commissioni riunite IX e X

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all’articolo 9, esplicitare che, nell’am-bito del procedimento unico di cui alcomma 4, sia fatto obbligo di richiedere ilparere motivato degli enti locali nel cuiterritorio ricadono le opere da realizzare;

sempre con riferimento agli articoli9 e 10, occorre prevedere che ogni even-tuale decisione di investimento su talitipologie di infrastrutture sia successivaall’effettuazione di un’analisi costi/bene-fici, realizzata da un soggetto terzo eindipendente, che verifichi la sostenibilitàeconomica e la coerenza con le finalitàespressamente enunciate dal provvedi-mento in esame;

all’articolo 13, escludere che le di-sposizioni di cui al comma 5 si appli-chino ai progetti di riconversione delleinfrastrutture e siti energetici diversi daquelli esistenti di cui al comma 1 delmedesimo articolo, ossia diversi da quelliubicati in area portuale o in area ad essacontigua;

all’articolo 2, recante le definizioni,appare necessario modificare la defini-zione di « veicolo elettrico » di cui alcomma 1, lettera b), al fine di garantireche siano considerati tali i soli veicolidotati di motorizzazione finalizzata allasola trazione di tipo elettrico, con energiaper la trazione esclusivamente di tipoelettrico e completamente immagazzinataa bordo, così come definiti dall’articolo17-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, con legge 7 agosto2012, n. 134;

sempre in riferimento all’articolo 2,comma 1, lettera g), appare opportunoeliminare il riferimento al punto di rica-rica la cui area di stazionamento è acces-sibile al pubblico mediante autorizzazionee pagamento di un diritto di accesso, di cuial numero 1 della predetta lettera, al finedi coordinare la definizione recata dalladisposizione in esame con quella dell’ar-ticolo 2 della Direttiva n. 2014/94/UE;

all’articolo 5, specificare, ai fini diuna univoca e corretta interpretazione del

comma 2, che per « motore a idrogeno »deve intendersi anche quello che utilizzacelle a combustibile, come previsto alcomma 1 dello stesso articolo;

sempre all’articolo 5, appare oppor-tuno modificare il termine al 31 marzo2017 per l’aggiornamento della regola tec-nica di prevenzione incendi per la proget-tazione, costruzione ed esercizio degli im-pianti di distribuzione di idrogeno perautotrazione;

all’articolo 15, comma 1, capoverso« 1-ter », è necessario eliminare il riferi-mento alle 50 unità abitative, al fine difavorire la realizzazione di punti di rica-rica, in particolare in occasione degli in-terventi di ristrutturazione edilizia diprimo livello;

all’articolo 18, comma 3, è necessarioche, per tutti gli impianti di distribuzionedi carburanti stradali già esistenti alladata del 31 dicembre 2015, l’obbligo dipresentare progetti al fine di dotarsi diinfrastrutture di ricarica elettrica, nonchédi distribuzione di GNC o GNL, sia pre-visto per gli impianti di distribuzione chehanno erogato, al 31 dicembre 2015, quan-titativi di carburante superiori a 5 milionidi litri e non 10 milioni come attualmenteprevisto dallo schema di decreto;

con riferimento alle misure per ladiffusione dell’utilizzo di veicoli a combu-stibili alternativi nel trasporto stradale,all’articolo 18, comma 9, appare necessa-rio incrementare fino al 50 per cento ilvalore della percentuale di veicoli a GNCe GNL e veicoli elettrici che le ammini-strazioni pubbliche hanno l’obbligo di ac-quistare al momento della sostituzione delrispettivo parco auto, autobus e mezzidella raccolta dei rifiuti urbani;

all’articolo 18, comma 9, con riferi-mento alla sussistenza dell’obbligo in capoalle pubbliche amministrazioni centrali,alle Regioni, agli enti locali e ai gestori diservizi di pubblica utilità da essi control-lati di acquistare al momento della sosti-tuzione del rispettivo parco auto, autobuse mezzi della raccolta dei rifiuti urbani

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 18 — Commissioni riunite IX e X

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veicoli alimentati a combustibili alterna-tivi, è opportuno sopprimere il riferimentoalle province ad alto inquinamento;

estendere le disposizioni recate dalTitolo V, Capo II, dello schema di decretoanche all’idrogeno, prevedendo, in parti-colare, all’articolo 18, comma 9, la pos-sibilità in capo alle amministrazioni pub-bliche di scegliere di acquistare, al mo-mento della sostituzione del parco auto,autobus e mezzi della raccolta dei rifiutiurbani, veicoli ad idrogeno e a celle acombustibile, al fine di favorire la dif-fusione dell’idrogeno nel segmento delleflotte pubbliche di mezzi leggeri e pe-santi;

all’Allegato I allo schema di decreto,recante le Specifiche tecniche, occorre in-serire una clausola volta a specificare chei punti di ricarica accessibili al pubblico,sia su suolo pubblico che privato, devonogarantire l’interoperabilità e il roaming tragestori del servizio elettrico;

con riferimento al Quadro StrategicoNazionale di cui all’Allegato III, occorregarantire una effettiva concorrenza nel-l’apertura di spazi di ricarica aperti alpubblico, escludendo la previsione di garesu ambiti territoriali vasti e assicurandocondizioni di gara per gli spazi pubbliciche consentano la più ampia partecipa-zione;

Si formulano, inoltre, le seguenti os-servazioni:

sarebbe opportuno, all’articolo 2,comma 1, lettera f) dello schema di de-creto, prevedere che la fornitura di elet-tricità alle infrastrutture di ormeggio aservizio delle navi adibite alla navigazionemarittima o alla navigazione interna or-meggiante possa essere effettuata con ge-neratore elettrici isolati alimentati conqualsiasi tipologia di combustibile alterna-tivo e non solo a gas naturale liquefatto –GNL;

sarebbe opportuno prevedere all’ar-ticolo 3, tra gli elementi del Quadro stra-

tegico nazionale, una valutazione del li-vello di emissioni di CO2 delle singoletipologie di combustibile alternativo;

sarebbe necessario valutare l’oppor-tunità di non limitare, all’articolo 3,comma 2, le possibilità di utilizzo dell’i-drogeno nel solo settore del trasportostradale, al fine di favorire lo sviluppoanche in altri settori quali quello navale,ferroviario e industriale;

all’articolo 4, comma 1, occorrerebbevalutare l’opportunità di anticipare al 31dicembre 2018 l’installazione di un ade-guato numero di punti di ricarica, tale dagarantire la circolazione dei veicoli elet-trici negli agglomerati urbani e suburbani,in altre zone densamente popolate e nelreticolo di determinati ambiti;

all’articolo 8, comma 2, sarebbe op-portuno prevedere, per la conformità altesto della direttiva, nonché per accrescerela consapevolezza dei consumatori e ga-rantire la trasparenza riguardo ai prezzidei combustibili in modo coerente in tuttal’Unione, la fissazione di un esplicito di-vieto volto ad evitare che tutte le infor-mazioni rese agli utenti possano indurre inerrore o ingenerare confusione;

sarebbe opportuno prevedere cheuna quota almeno pari a un quarto deiveicoli delle amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 18, comma 9, sia alimentatoad elettricità;

sarebbe auspicabile introdurre l’ob-bligo di predisporre infrastrutture di ri-carica anche per gli edifici di minoridimensioni, nonché adottare misure voltea garantire la possibilità ai tutti i posses-sori di veicoli elettrici di dotarsi di puntidi ricarica di ricarica aperti al pubbliconelle vicinanze delle abitazioni;

si auspica siano previste misure voltea favorire la fornitura di energia prove-niente da fonti rinnovabili per l’alimenta-zione dei punti di ricarica accessibili alpubblico, utilizzando anche i benefici de-rivanti dai sistemi efficienti di utenza. »

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 19 — Commissioni riunite IX e X

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili

alternativi (Atto n. 337).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPOSINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

La Commissione IX (Trasporti, poste etelecomunicazioni), La Commissione X(Attività Produttive),

esaminato lo Schema di decreto le-gislativo recante attuazione della direttiva2014/94/UE sulla realizzazione di un’in-frastruttura per i combustibili alternativi– Atto del Governo n. 337;

considerato che:

nel Titolo I (Finalità ed obiettivi)sono contenute le enunciazioni teleologi-che e le definizioni. Il campo di applica-zione (articolo 1) dà attuazione all’articolo1 della direttiva, enunciando la finalitàdella riduzione della dipendenza dal pe-trolio e dell’attenuazione dell’impatto am-bientale del settore dei trasporti. Per larealizzazione dell’infrastruttura dei com-bustibili alternativi i requisiti minimi sonoi punti di ricarica per i veicoli elettrici, dirifornimento di idrogeno per il trasportostradale, di gas naturale (sia liquido –GNL, sia compresso – GNC). Rispetto atali ambiti (costituenti la parte obbligato-ria della direttiva) lo schema di decretoaggiunge il gas petrolio liquefatto (GPL)per il trasporto, che per il Governo èrilevante per l’Italia ed è previsto nellastessa direttiva come combustibile alter-nativo;

l’articolo 2, nel recare le defini-zioni, dà attuazione all’articolo 2, para-grafo 1 della direttiva, raccordandola conle definizioni recate dalle norme nazionalipreesistenti: ad esempio, per il veicoloelettrico si segue l’impianto (relativo aibiocarburanti) del d.lgs. n. 28 del 2011 e

della legge n. 134 del 2012. Anche il puntodi ricarica è stato dettagliato, rispetto alladirettiva, con il range « di potenza stan-dard » (lenta o accelerata): ciò in coerenzacon l’attuale classificazione per la piani-ficazione e gestione delle reti di ricaricasul territorio nazionale. Per il « punto diricarica di potenza elevata », il testo recauna ulteriore specificazione – rispetto alladirettiva – per la ricarica ultra veloce(sopra i 50 kW), mentre la direttiva silimitava a definire il trasferimento di elet-tricità ad una potenza superiore ai 22 kW.Per l’ambito locale del quale si collocal’azione di ricarica, si è specificato che laprescritta non discriminazione – nell’ac-cessibilità al pubblico – si realizza anchequando il pubblico accede all’area di sta-zionamento mediante autorizzazione o pa-gamento di un diritto di accesso;

nel Titolo II la disciplina generaledel Quadro strategico nazionale (di cui alCapo I) passa per la realizzazione dell’in-frastruttura nel rispetto dei requisiti mi-nimi della direttiva (che, agli articoli da 4a 7, sono calate nelle specificità dellafornitura di elettricità per il trasporto, diidrogeno per il trasporto stradale, di gasnaturale per il trasporto e altri usi, nonchédi gas di petrolio liquefatto per il tra-sporto). L’articolo 3 si occupa del Quadrostrategico nazionale (in attuazione dell’ar-ticolo 3 paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 delladirettiva), che rappresenta il primo obbligotemporale (18 novembre 2016) per il re-cepimento della Direttiva;

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 20 — Commissioni riunite IX e X

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viene introdotta, al comma 2, l’ar-ticolazione in 4 distinte sezioni del QSN,ognuna per le quattro fonti energeticheconsiderate. Al loro interno, trovano siste-matizzazione le conoscenze che sin quihanno riguardato ciascuna materia, e chesono riassunte nell’allegato III: il comma 3rinvia quindi al piano nazionale infra-strutturale per la ricarica dei veicoli ali-mentati ad energia elettrica (di cui aiDPCM 26 settembre 2014 e 18 aprile 2016,per i quali il comma 6 fa salva la proce-dura di aggiornamento vigente), aggiun-gendo una sottosezione per natanti edaerei (che elenca lo stato di elettrificazionedelle banchine e le misure per la fornituradi elettricità agli aeromobili stazionanti).La realizzazione di sistemi di elettrifica-zione delle banchine portuali, denominaticold ironing, rappresenta una delle stra-tegie per la riduzione dell’impatto ambien-tale delle imbarcazioni nei porti. Tradi-zionalmente, la produzione di energia èaffidata ai generatori di bordo (motoridiesel alimentati da gasolio per trazionemarina), con conseguenti emissioni di CO2

e altri inquinanti, nonché emissioni rumo-rose. Alternativamente alla generazione dienergia a bordo, le navi possono essereancorate e collegate ad un sistema dialimentazione elettrica dalla rete locale.Banchine elettrificate sono già operative inNord America nei porti di Los Angeles,Seattle, Juneau e Vancouver; in Europa aGoteborg e Lubecca, e sono allo studio inmolti altri grandi scali del mondo. Ilcomma 4 attiene alla sottosezione sullafornitura di GNL per navigazione, tra-sporto stradale ad altro (di cui in allegatosono riportati i dati sul relativo dimensio-namento), nonché alla sottosezione sulGNC per il trasporto stradale. Il comma10 opera un raccordo anche con la nor-mativa di rango primario vigente, in ma-teria di biocarburanti. Per il comma 7, larealizzazione dell’infrastruttura, nel rece-pire i requisiti obbligatori della direttiva,tende alla semplificazione delle procedureamministrative, alla promozione della dif-fusione dei combustibili alternativi ed alraccordo con le linee guida per la reda-zione dei PUMS (piani urbani per la

mobilità sostenibile). Il comma 8 salva-guarda la normativa europea ambientale eproconcorrenziale, mentre il comma 9invita a seguire un criterio – riconducibilea proporzionalità e sussidiarietà – nellavalutazione delle condizioni locali e degliinteressi; in ogni caso, si tratta di profili(parallelamente previsti dai paragrafi 3, 5e 6 della direttiva) che potranno esserevalutati dalla Commissione europea, che èbeneficiaria della notifica dei QSN di cuial paragrafo 7 dell’articolo 3 della diret-tiva, sulla scorta dei quali pubblica edaggiorna le informazioni nazionali;

l’articolo 4 reca disposizioni speci-fiche per la fornitura di elettricità per iltrasporto, in attuazione dell’articolo 4della direttiva; al comma 1 è previstal’installazione entro il 31 dicembre 2020 diun adeguato numero di punti di ricarica,tale da garantire la circolazione dei veicolielettrici negli agglomerati urbani e subur-bani, in altre zone densamente popolate enel reticolo di determinati ambiti;

l’articolo 5, specificamente rivoltoalla fornitura di idrogeno per il trasportostradale, reca attuazione dell’articolo 5della direttiva. A tal fine il comma 1prevede la creazione di un adeguato nu-mero di punti di rifornimento per l’idro-geno accessibili al pubblico: essa andràconseguita in modo graduale entro il 31dicembre 2025, in linea con la domanda dimercato, per consentire la circolazione diveicoli da esso alimentati, ivi compresi iveicoli dotati di celle a combustibile;

l’articolo 6, per la fornitura di gasnaturale per trasporto, dà attuazione al-l’articolo 6 paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9della direttiva. I commi 1 e 2 prevedono lacreazione nei porti marittimi e nei portidella navigazione interna, rispettivamenteentro il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicem-bre 2030, di un adeguato numero di puntidi rifornimento per navi alimentate a GNLadibite alla navigazione interna o allanavigazione marittima nella rete centraleTEN-T (per la cui adeguata copertura èprevista anche la possibilità di forme dicollaborazione transfrontaliera con gli

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 21 — Commissioni riunite IX e X

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Stati Membri confinanti, secondo la derogaconsentita dall’articolo 6 paragrafo 6 delladirettiva, che l’assoggetta ad appositi obbli-ghi di rendicontazione). La designazionedei relativi porti è collocata dal comma 3nella sezione c) del QSN, in considerazionedella circostanza che lo sviluppo gradualedel mercato del GNL per uso marittimodipenderà dalla futura diffusione di unitànavali alimentate a GNL;

l’articolo 7 introduce norme sullafornitura di gas di petrolio liquefatto, che,alla luce del « considerando » 7 della diret-tiva, « è un combustibile alternativo deri-vato dal trattamento del gas naturale e dellaraffinazione del petrolio, con una minoreimpronta di carbonio e emissioni inqui-nanti significativamente minori rispetto aicombustibili convenzionali. Il bio GPL otte-nuto da varie fonti di biomassa dovrebbeemergere come tecnologia economicamentevalida a medio lungo termine;

nel Titolo III l’articolo 8 reca di-sposizioni in materia di informazioni pergli utenti. Esso costituisce attuazione del-l’articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 delladirettiva 2014/94/UE, in materia di infor-mazioni per gli utenti;

l’articolo 9, inserito nel Capo I delTitolo IV, in materia di semplificazionedelle procedure amministrative, recanorme per le infrastrutture di stoccaggio etrasporto del GNL di interesse nazionale;

la disposizione prevede che sonoconsiderate infrastrutture e insediamentistrategici le infrastrutture di stoccaggio diGNL, connesse o funzionali all’allaccia-mento e alla realizzazione della rete na-zionale di trasporto del gas naturale, o diparti isolate della stessa, ai sensi, dell’ar-ticolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23agosto 2004, n. 239;

l’articolo 10 reca disposizioni per leinfrastrutture di stoccaggio e trasporto delGNL non destinate all’alimentazione direti di trasporto di gas naturale. L’articoloin questione prevede un regime semplifi-cato per le opere volte alla realizzazione diinfrastrutture di stoccaggio di GNL che

abbiano una capacità uguale o superiore a200 tonnellate. Il regime di semplifica-zione è esteso anche alle opere connesse ealle infrastrutture necessarie per la co-struzione e l’esercizio di tali impianti;

l’articolo 11 contiene una serie didisposizioni per le infrastrutture di stoc-caggio e trasporto del GNL di piccoledimensioni. Si tratta, in particolare, degliimpianti di stoccaggio di GNL che hannouna capacità inferiore a 50 tonnellate. Perle opere di realizzazione di tali impianti eper le opere connesse e le infrastruttureindispensabili alla costruzione e all’eserci-zio degli impianti stessi, viene prevista unaprocedura amministrativa semplificata nelrispetto della normativa ambientale, sani-taria, fiscale e di sicurezza;

l’articolo 12, relativo ai serbatoicriogenici di stoccaggio di GNL prevedeche l’Agenzia delle dogane e dei monopoliprovveda ad identificare tali serbatoi, in-stallati presso i punti di rifornimento, conun sistema di codifica da stabilire condeterminazione dell’Agenzia stessa;

l’articolo 13 contiene delle ulterioridisposizioni per i procedimenti ammini-strativi relativi al GNL. In particolare,viene specificato che l’autorizzazione rila-sciata al termine delle procedure autoriz-zative semplificate, previste dagli articoli 9e 10, qualora riguardi impianti o infra-strutture ubicate in aree portuali, costi-tuisce anche approvazione della varianteal piano regolatore del sistema portuale.Inoltre, vi si stabilisce che le procedureautorizzative semplificate di cui agli arti-coli 9, 10 e 11 possono essere applicateanche ai procedimenti amministrativi incorso alla data di entrata in vigore deldecreto in questione, su richiesta del pro-ponente il progetto. Vengono, successiva-mente, previste una serie di sanzioni per isoggetti che effettuano attività di venditadi gas naturale, anche sotto forma di GNLo GNC a clienti finali, qualora i soggettistessi non abbiano la relativa autorizza-zione e non siano iscritti nell’elenco deisoggetti abilitati alla vendita di gas natu-rale a clienti finali;

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 22 — Commissioni riunite IX e X

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al momento, la diffusione delleauto elettriche è pesantemente rallentatanon dalla mancanza di colonnine di rica-rica, ma da barriere psicologiche e tecno-logiche che attualmente rendono incerto elimitano il mercato;

il principale è che l’auto elettrica,pur riducendo il costo dei consumi, nonpresenta ancora un costo complessivo divita del veicolo sufficientemente attrattivoin contropartita agli svantaggi che offre intermini di flessibilità e incertezza di mo-bilità. Il prezzo di acquisto del veicoloelettrico, su cui pesa il costo ancora ele-vato delle batterie, ha un impatto deter-minante nelle scelte di un consumatoreche non sempre considera o non è ingrado di considerare appieno i costi diesercizio;

altro tema è la scarsa autonomiadella batteria elettrica che non permetteun’elevata flessibilità negli spostamenti. La« Range Anxiety » è tra i freni maggiori alladiffusione dei veicoli elettrici. A tali limi-tazioni si aggiunge una maggiore difficoltànel gestire le operazioni quotidiane diricarica soprattutto in caso di ricaricaveloce che prevede un connettore e uncavo particolarmente pesante;

in linea generale si apprezzanotutti gli sforzi ad istituire strategie nazio-nali alternative all’utilizzo del greggio econseguentemente l’introduzione di unastrategia nazionale sul GNL, elettrifica-zione diffusa e uso dell’idrogeno. Allostesso tempo andrebbe però specificatoche tali strategie di implementazione av-vengano in un regime di piena concor-renza non avvantaggiando alcuni soggettiche potrebbero risultare monopolisti dialcuni servizi, come ad esempio Enel nelsettore della realizzazione dei punti diricarica;

alla luce di quanto precede esprimeparere positivo con le seguenti condizioni:

si evidenzia la necessità di garantirein tutti gli aspetti dello schema di decretoil principio di neutralità tecnologica tra ivari combustibili alternativi, eliminando

ogni riferimento a specifici combustibilialternativi. In particolare, con riferimentoall’articolo 18, comma 9, che impone allepubbliche amministrazioni, nonché aglienti ivi indicati, situati nelle province adalto tasso di inquinamento e al momentodella sostituzione del rispettivo parco au-tovetture l’obbligo di acquistare almeno il25 per cento di veicoli a GNC, GNL edelettrici, si segnala l’esigenza di evitarel’individuazione di specifiche tipologie dialimentazione, ritenendosi preferibile unrichiamo onnicomprensivo a « veicoli acombustibili alternativi »;

si richiama l’opportunità di definirecon maggiore esaustività e trasparenza ilquadro di incentivazione fiscale o parafi-scale legato all’ambito di applicazionedello schema di decreto, nonché qualsiasieventuale sussidio, sia di natura direttache indiretta, specificandone il destinata-rio, la natura e l’eventuale impatto sullacomponente A3 della bolletta e comunquegarantendo un’adeguata ed equilibrata ri-partizione di qualsiasi incentivo tra i varicombustibili alternativi o settori traspor-tistici collegato all’implementazione delladirettiva nel nostro Paese. In generale gliinvestimenti sui punti di ricarica e più ingenerale sullo sviluppo dei combustibili dicui al presente schema di decreto andreb-bero attentamente valutati anche in ter-mini di impatto sulla bolletta elettrica e glieventuali oneri per i cittadini;

e con le seguenti osservazioni:

a valutare l’introduzione di misurevolte a garantire l’evoluzione tecnologicadelle auto presenti sul mercato a partiredal 2018 che porteranno l’autonomia ef-fettiva del veicolo elettrico dagli attualicirca 100 km a più di 300 km, giustifi-cando quindi l’installazione di punti diricarica a largo raggio;

si segnala l’esigenza di chiarire ladefinizione di veicolo elettrico di cui al-l’articolo 2 dello schema di decreto legi-slativo, chiarendo in particolare se taledefinizione include, o meno, anche i vei-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 23 — Commissioni riunite IX e X

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coli ibridi non a ricarica esterna, chedunque non necessitano di un’infrastrut-tura di ricarica;

all’articolo 2, comma 1, lettera f)sostituire le parole « di trasmissione » conla parola « elettrica »;

quanto all’articolo 2, comma 1, let-tera g), si ritiene che la definizione di« punto di ricarica o di rifornimento ac-cessibile al pubblico » ivi indicata possaingenerare confusione, segnalando l’oppor-tunità di una formulazione più aderente altesto della direttiva;

all’articolo 3, comma 5, andrebbeesplicitato che il quadro strategico nazio-nale possa tenere conto modulandole alproprio interno, delle singole componentidi fornitura, favorendo quelle maggior-mente sostenibili dal punto di vista am-bientale;

all’articolo 4, comma 7, si valuti l’op-portunità di precisare che occorre dotaredi sistemi di misurazione intelligenti ilpunto di connessione della stazione di

ricarica alla rete pubblica e non anche isingoli punti di ricarica all’interno dellamedesima stazione;

per la costruzione delle infrastrutturedi ricarica elettrica lungo la rete autostra-dale, si ritiene opportuno affidare diret-tamente ai concessionari autostradali, aloro spese, la realizzazione e l’assegna-zione delle aree per le stazioni di ricarica,mediante procedure competitive, traspa-renti ed aperte al mercato. Ciò al fine digarantire tempi e risorse certe per lacopertura della rete e condizioni concor-renziali e non discriminatorie per l’accessodei vari operatori, come già avviene perl’installazione e l’assegnazione delle areedi rifornimento dei combustibili tradizio-nali;

all’articolo 9, si valuti l’opportunità diintegrare la norma prevedendo di farprecedere la decisione di investimento conuna analisi costi/benefici di un soggettoterzo e indipendente quale l’AEEGSI, checonsenta di verificare la sostenibilità eco-nomica di tali interventi e quindi la coe-renza con le finalità espressamente enun-ciate dal medesimo articolo.

ALLEGATO 3 »

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 24 — Commissioni riunite IX e X

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ALLEGATO 1

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.

RISOLUZIONE APPROVATA

Le Commissioni IX e X,

premesso che:

l’Italia si conferma primo produt-tore europeo di biciclette in Europa con2.728.600 esemplari prodotti nel 2014, increscita del 2,1 per cento sull’anno pre-cedente;

sono presenti in Italia circa 25milioni di biciclette con 12 milioni diciclisti che usano frequentemente le dueruote: dal rapporto Isfort Audimob (2014)sulla mobilità degli italiani si rileva che ladomanda di mobilità abbia preferito piùspostamenti a piedi (15,9 per cento), inbici (3,8 per cento) e anche con il mezzopubblico (10,8 per cento), mentre il mezzoprivato perde il 3,6 per cento rispetto al2013. La bicicletta aumenta le sue quotemodali in tutte le ripartizioni territoriali:Nord-Ovest +0,4 per cento, Nord-Est +0,9per cento, Centro +0,9 per cento e Mez-zogiorno +1 per cento. Gli amanti dellabicicletta raddoppiano le percorrenze ri-spetto ai pedoni, si muovono su itinerariintorno ai 4 km con una velocità media dicirca 16 km/h;

l’utilizzo della bicicletta, ossia ilcicloturismo può rappresentare un’impor-tante leva economica per il turismo na-zionale: secondo dati Enit infatti, il ritornoeconomico del cicloturismo ha una poten-zialità di 3,2 miliardi di euro di fatturatoall’anno;

nel 2013-2014 circa 450 mila ciclo-turisti hanno visitato l’Italia e il settore haprodotto un giro d’affari da 44 miliardi dieuro e circa 20 milioni di pernottamentinelle strutture ricettive;

le destinazioni cicloturistiche ita-liane più richieste sono Toscana, Veneto,Trentino & Dolomiti, Emilia-Romagna,Lago di Garda, visitate non solo nei mesiestivi, ma anche in quelli immediatamenteprecedenti e successivi (ovvero marzo eaprile, settembre e ottobre);

i cicloturisti in Italia sono per il 61per cento stranieri (soprattutto tedeschi,inglesi, scandinavi, olandesi, svizzeri, maanche americani, australiani e canadesi) e39 per cento italiani; il profilo del ciclo-turista verso l’Italia è quello di un turistadi livello economico e culturale medio-alto, per il 48 per cento si tratta di coppie,per il 28 per cento famiglie e il 14 percento gruppi e l’età media è 40-45 anni;

le strutture scelte dai cicloturistisono generalmente dotate di standard elivelli di comfort medio-alti, da 3 stelle insu: la preferenza va a quelle alberghiere(20,5 per cento), agriturismo 19,5 percento, B&B 18,5 per cento), appartamento14 per cento, campeggio 8,5 per cento,camper (11 per cento);

particolare rilievo nell’offerta turi-stica dedicata a questo segmento hanno ibike hotels e gli alberghi bike friendly,generalmente uniti in consorzi, che dedi-cano servizi specifici ai cicloturisti;

le numerose manifestazioni di ci-cloturismo e amatoriali italiane (NoveColli in Romagna, Maratona des Dolomi-tes, Granfondo delle 5 Terre, solo percitarne alcune) vedono la partecipazionedi migliaia di ciclisti e in molti casirappresentano un veicolo promozionalestraordinario producendo un forte indotto

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 25 — Commissioni riunite IX e X

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turistico grazie alle specificità e alle ca-ratteristiche del prodotto che viene pro-mozionato;

la promozione e lo sviluppo del-l’uso della bicicletta sia per gli spostamentiquotidiani (casa, scuola, lavoro e servizi),sia per le attività turistico-ricreative (ci-cloturismo) sono temi particolarmentepresenti nel dibattito politico sia a livellonazionale che locale: ad esempio, la pro-posta di legge C. 2305 « Disposizioni per losviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di per-corribilità ciclistica », abbinata ad altre 5proposte di legge in materia, prevede di-sposizioni sulla mobilità ciclistica, specieper quanto riguarda le competenze deglienti locali, l’intermodalità bici e trasportopubblico locale e la classificazione delleciclovie;

se il costo previsto per una pistaciclabile può arrivare fino a 400 euro almetro, studi internazionali dimostrano cheogni euro investito in questo settore nerestituisce 4 o 5 alla collettività in meno ditre anni;

a livello europeo esiste il progettoEuroVelo, la rete ciclabile europea, teso asviluppare una rete di 12 itinerari-ciclabilidi lunga percorrenza attraverso tutto ilcontinente europeo che prevede oltre70.000 chilometri di rete ciclabile di cuipiù di 40.000 chilometri già in essere;

dentro EuroVelo, l’Italia attraversol’Enit partecipa a EuroVelo8, la pista ci-clabile del Mediterraneo che vede coope-rare un network transnazionale di 13partner, ed è interessata per una lun-ghezza di 965 chilometri;

la delibera del CIPE n. 1/2001 del1o febbraio 2001, individua la Rete nazio-nale di percorribilità ciclistica (RNPC)-Bicitalia quale rete infrastrutturale di li-vello nazionale integrata nel sistema dellarete ciclabile transeuropea EuroVelo e ladichiara di interesse strategico nazionale;

il decreto-legge n. 83/2014 (cosid-detto Art-bonus) ha previsto l’adozione diun piano straordinario della mobilità tu-

ristica e la convocazione da parte delMinistero per i beni e le attività culturalie il turismo (MiBACT) di apposite confe-renze di servizi per semplificare e velo-cizzare il rilascio di atti autorizzativi divaria natura relativi alla realizzazione dicircuiti nazionali di eccellenza;

il cicloturismo, che muove ognianno in Europa oltre 10 milioni di per-sone, può essere incrementato e valoriz-zato in Italia attraverso l’utilizzo di unsistema di reti ciclabili a diversi livelli che,partendo dall’implementazione e dalla ma-nutenzione delle reti esistenti di percorri-bilità ciclistica, consentano di offrire per-corsi e luoghi che siano meta per i ciclo-turisti;

una rete nazionale dei percorsi na-turalistici e culturali per le due ruoteinsieme al potenziamento e alla valoriz-zazione dei bike hotel potenzierebbe l’of-ferta turistica per i cicloamatori attraversola creazione di pacchetti turistici completicon percorsi costituiti da luoghi di ristoroe di accoglienza, punti di assistenza tec-nica, proposte culturali e percorsi enoga-stronomici;

la realizzazione di ciclovie di mediae lunga percorrenza a fini prevalente-mente ricreativi e turistici sta diventandouna esigenza sempre più sentita dalleamministrazioni a vari livelli, presso lequali va crescendo di giorno in giorno laconsapevolezza della necessità di valoriz-zare i propri territori all’insegna dellasostenibilità: a livello nazionale esiste laproposta di rete ciclabile nazionale Bici-talia, un network nazionale che consideraesclusivamente gli ambiti di collegamentodi grande respiro, ovvero itinerari, ad usodella bicicletta di dimensione sovraregio-nale o di collegamento con i Paesi confi-nanti;

in alcune regioni vi è una forteattività sul tema della mobilità ciclistica,ma sembrerebbe emergere il bisogno dicoordinamento attraverso una cabina diregia che provveda a gestire più aree diazione, tra le quali i finanziamenti, l’o-mogeneità realizzativa, la valorizzazione

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 26 — Commissioni riunite IX e X

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dei territori più vocati; nuovi club diprodotto dedicati, segnaletica cicloturi-stica, pubblicazioni, cartografie e intermo-dalità con il treno,

impegnano il Governo:

a favorire, sostenere e sviluppare lepotenzialità del cicloturismo con attività dipromo-commercializzazione che coinvol-gano la filiera costituita da Enit, APTregionali, Unioni di prodotto e consorzi,valorizzando l’offerta turistica di prodottie pacchetti specifici, promuovendo le ma-nifestazioni e gli eventi già esistenti efavorendo la costruzione di offerte tema-tiche differenti integrate lungo uno stessopercorso o differenziate per percorsi elegate al paesaggio, all’archeologia, ai beniculturali, ai pellegrinaggi, all’enogastrono-mia;

a costruire sinergie a livello nazionalecon il coordinamento del MiBACT e ilcoinvolgimento degli operatori del settoredel turismo, stanziando risorse specifichee favorendo strategie di promozione delsettore del cicloturismo nazionale e deipercorsi sovraregionali che tengano contodella percezione del nostro Paese da partedegli stranieri;

a favorire i processi di digitalizza-zione delle informazioni e delle caratteri-stiche dei percorsi e dei luoghi interessatial cicloturismo;

ad inserire all’interno della rete na-zionale delle ciclovie turistiche i percorsi ei progetti di Bicitalia e EuroVelo monito-rando lo stato di avanzamento dei lavori edelle priorità così come individuate dal-l’articolo 1, comma 640, della legge 28dicembre 2015, n. 208, e dall’articolo 1,comma 145, della legge 11 dicembre 2016,n. 232.

(8-00213) « Arlotti, Gandolfi, Benamati,Braga, Borghi, Senaldi,Amato, Narduolo, Capone,Petrini, Terrosi, Giacobbe,Camani, Moretto, StellaBianchi, Lodolini, Antezza,Romanini, Patriarca, Sbrol-lini, Carloni, Marco Di Maio,Scuvera, Patrizia Maestri,Cominelli, Paola Boldrini,Galperti, Gadda, Mura, Cani,Giovanna Sanna, Zardini, Fo-lino, Castricone, Fossati,Montroni, Cenni, Iori, Lat-tuca, Donati, Brandolin,Ascani, Cova, Tentori ».

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 27 — Commissioni riunite IX e X

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ALLEGATO 2

7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.

RISOLUZIONE APPROVATA

Le Commissioni IX e X,

premesso che:

l’Italia è tra i principali produttorieuropei di biciclette; nel nostro Paesecircolano circa 25 milioni di unità;l’Ancma (associazione di categoria dei pro-duttori di bici e accessori) ha pubblicatogli ultimi dati del mercato della bici re-lativi al 2015, evidenziando che, dopo unpositivo bilancio nella produzione italianadi biciclette, nel 2014, con un aumento del6,6 per cento, nel 2015, il mercato dellabicicletta è tornato nuovamente a scen-dere, registrando una diminuzione del 2,86per cento nelle vendite, che quindi tornanoal di sotto della soglia minima di 1,6milioni di unità vendute;

in particolare, risultano diminuitele vendite delle biciclette tradizionali,mentre si registra una consistente crescitanella vendita del numero di biciclette apedalata assistita (+9,83 per cento) che,con 56.189 unità, rappresentano il 3,5 percento del totale delle biciclette vendute inItalia;

al di là dei dati economici relativialla produzione, nell’anno del consolida-mento della ripresa della domanda dimobilità, il fronte delle scelte modali degliitaliani ha registrato una decisa spintaverso le soluzioni di trasporto più ecolo-giche e sostenibili;

in un quadro generale di incre-mento degli spostamenti per tutti i modi ditrasporto, le percorrenze a piedi e inbicicletta, in particolare, sono aumentate

di oltre un quarto in un solo anno, in-vertendo un trend negativo che si prolun-gava dal 2008;

come risulta dal 12o RapportoIsfort Audimob per il 2014, il monitoraggiodegli spostamenti effettuati a piedi o inbicicletta evidenzia una forte spinta com-plessiva della mobilità non motorizzata, inparticolare nelle aree urbane (+25 percento di percorrenze nel 2014), invertendoun lungo ciclo negativo. Allo stesso tempo,la quota modale della mobilità ecologicanelle città ha ripreso a salire, dopo diversianni, attestandosi al 28,1 per cento;

nella suddivisione tra spostamentia piedi e spostamenti in bicicletta, il 2014segna un ulteriore incremento della quotamodale della bici, in particolare negliambiti urbani: si passa infatti dal 4,7 percento del 2013 al 5,3 per cento del 2014,con un valore relativo alla mobilità cicli-stica che torna ai livelli del 2008;

il cosiddetto cicloturismo, o turi-smo in bicicletta, individua quella tipologiadi viaggi itineranti o gite giornaliere, senzafinalità agonistiche, lungo percorsi preva-lentemente agevoli, su strade a scarsotraffico o riservate alle biciclette (ciclopi-ste). Il cicloturismo è una proposta turi-stica che offre un contatto diretto conl’ambiente circostante, con la possibilità diapprofondire la cultura e le tradizioni, aduna velocità a misura d’uomo che con-sente di « vivere » i percorsi, sostandoviper visita, ristoro, ospitalità;

si tratta quindi di una tipologia diturismo certamente sostenibile, perché

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 28 — Commissioni riunite IX e X

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preserva l’ambiente e che può costituireun importante volano economico per tuttoil turismo nazionale;

attualmente, il cicloturismo è unvalore aggiunto poco considerato per ilturismo nel nostro Paese, ma se adegua-tamente supportato potrebbe risolvere iproblemi di numerosi operatori turistici,specialmente nei periodi di bassa stagione,come la primavera o l’autunno, periodiideali per praticare il cicloturismo;

in Italia, i cicloturisti sono per lamaggior parte stranieri, provenienti dalNord Europa, tedeschi, inglesi, scandinavi,ma anche americani, dove è maggiormenteradicata una cultura del turismo sosteni-bile, che comprenda anche il cicloturismo;

larga parte dei cicloturisti sonoricompresi nella fascia di età tra i 25 e i49 anni. La maggior parte di essi viaggiain coppia, ma ci sono anche famiglie etalvolta gruppi superiori a quattro per-sone, con comitive che possono superare letrenta persone; generalmente, il cicloturi-sta fa parte della cosiddetta « classe me-dia », superando così completamente l’im-magine del cicloturismo come vacanza« economica », scelta da chi non può « per-mettersi un altro tipo di viaggio »;

le località turistiche italiane piùrichieste per il cicloturismo si trovano inPiemonte, Trentino Alto Adige, Toscana edEmilia-Romagna e vengono visitate, ascopo di cicloturismo, non solo in pienaestate ma anche in primavera e autunno;

da un paio d’anni è realtà il pro-getto della Federazione italiana amici dellabicicletta: « Bicitalia ». Si tratta di unamappa aggiornata della rete di ciclovienazionali che include circa 18 mila chilo-metri di strade ciclabili (10 mila mappati),18 itinerari e 50 ciclovie di qualità; Bici-talia è un network che prende in consi-derazione i collegamenti molto ampi, so-vraregionali; a livello europeo, la corri-spondente di Bicitalia e « Eurovelo », ungrande reticolato ciclabile sviluppato dallaEuropean Cyclists Federation: 70 mila chi-lometri di strade, tutte con infrastrutture

standardizzate, che consentono, volendo,di recarsi da un Paese all’altro, utilizzandoesclusivamente la bicicletta;

esistono diverse iniziative di ciclo-turismo in numerose località italiane (adesempio il Granfondo dell’Appennino inLiguria, e la Maratona des Dolomites), acui partecipano ogni anno migliaia diciclisti, oltreché cicloamatori; tali appun-tamenti producono un importante indottoturistico, grazie alla forte visibilità cheviene data ai territori nei quali si svolgonole corse;

il cicloturismo muove ogni anno intutta Europa oltre 10 milioni di persone;è necessario pertanto favorirne la promo-zione e la valorizzazione, attraverso unosviluppo di reti ciclabili a vari livelli, cheparta dalla manutenzione delle reti giàesistenti e consenta agli appassionati difruire di percorsi e luoghi che avranno unsicuro ritorno economico;

in grande espansione nel mondodell’offerta turistica risultano i cosiddettibike hotels e gli alberghi bike friendly,spesso uniti in consorzi, che dedicanostrutture specifiche ai cicloamatori;

la delibera del Cipe n. 1 del 1ofebbraio 2001 ha individuato la Rete na-zionale di percorribilità ciclistica (Rnpc) –Bicitalia quale rete infrastrutturale a li-vello nazionale, integrata nella rete tran-seuropea Eurovelo, dichiarandola di inte-resse strategico nazionale,

impegnano il Governo:

ad assumere iniziative per prevederelo stanziamento di risorse specifiche dadestinare alla valorizzazione e alla pro-mozione del settore del cicloturismo, coin-volgendo l’intera filiera turistica, dandoparticolare rilievo alle iniziative e aglieventi già esistenti;

a sostenere tutte le attività legate alsettore del cicloturismo, anche attraversola valorizzazione dell’offerta turistica e

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 29 — Commissioni riunite IX e X

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favorendo le proposte di pacchetti turisticispecifici, in piena collaborazione con glienti locali coinvolti;

ad inserire all’interno della retenazionale delle ciclovie turistiche i per-corsi e i progetti di Bicitalia e EuroVelomonitorando lo stato di avanzamento dei

lavori e delle priorità così come indivi-duate dall’articolo 1, comma 640 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’ar-ticolo 1, comma 145, della legge 11 di-cembre 2016, n. 232.

(8-00214) « Polidori, Biasotti ».

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 30 — Commissioni riunite IX e X

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ALLEGATO 3

7-01142 Abrignani: Misure a favore del cicloturismo.

RISOLUZIONE APPROVATA

Le Commissioni IX e X,

premesso che:

l’Italia rappresenta il primo pro-duttore di biciclette in Europa;

seppur con una flessione nel 2015rispetto al 2014 il volume di esemplariprodotti fa sì che il nostro Paese siaancora leader sia nella produzione di bi-ciclette che nella produzione di tutta lacomponentistica correlata;

il 2015 ha visto anche una crescitadel numero di biciclette a pedalata assi-stita vendute (+9,83 per cento) che, con56.189 unità, rappresentano ancora solo il3,5 per cento del totale delle biciclettevendute nel nostro Paese;

sono presenti in Italia più di 24milioni di biciclette con circa 10 milioni diciclisti che usano frequentemente le dueruote;

l’utilizzo della bicicletta, ossia ilcicloturismo può rappresentare un’impor-tante leva economica per il turismo na-zionale: secondo dati Enit infatti, il ritornoeconomico del cicloturismo ha una poten-zialità che supera i 3 miliardi di euro difatturato all’anno;

le destinazioni cicloturistiche ita-liane più richieste sono quelle dove sonopresenti maggiori servizi ad uso del ciclistacome, ad esempio, l’Emilia-Romagna ed ilVeneto;

i cicloturisti in Italia sono per il 61per cento stranieri e il 39 per centoitaliani;

le strutture scelte dai cicloturistisono generalmente dotate di standard elivelli di comfort medio alti;

particolare rilievo nell’offerta turi-stica dedicata a questo segmenti hanno ibike hotel e gli alberghi bike friendly,generalmente uniti in consorzi, che dedi-cano servizi specifici ai cicloturisti;

le numerose manifestazioni di ci-cloturismo e amatoriali italiane vedono lapartecipazione di migliaia di ciclisti e inmolti casi rappresentano un veicolo pro-mozionale straordinario, producendo unforte indotto turistico grazie alle specifi-cità e alle caratteristiche del prodotto cheviene promozionato;

la realizzazione di ciclovie di mediae lunga percorrenza a fini prevalente-mente ricreativi e turistici sta diventandouna esigenza sempre più sentita dalleamministrazioni a vari livelli, presso lequali va crescendo di giorno in giorno laconsapevolezza della necessità di valoriz-zare i propri territori all’insegna dellasostenibilità,

impegnano il Governo:

a valorizzare il cicloturismo attra-verso specifici accordi con enti locali eassociazioni del settore;

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 31 — Commissioni riunite IX e X

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ad assumere iniziative per potenziarela rete informativa lungo i percorsi ciclo-turistici esistenti;

a sostenere gli sforzi per la messa insicurezza e la manutenzione delle ciclovie;

a sostenere i progetti volti a trasfor-mare le linee ferroviarie dismesse, ove noninteressate da progetti diversi, in ciclovieturistiche.

(8-00215) « Abrignani, Sottanelli ».

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 32 — Commissioni riunite IX e X

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I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranzalinguistica ladina della provincia di Bolzano. Emendamenti C. 56-A cost. Alfreider . . . . 33

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Variazioni nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organidelle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ALLEGATO (Relazione tecnica trasmessa dal Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 gennaio 2017.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige in materia di tutela della minoranza lingui-

stica ladina della provincia di Bolzano.

Emendamenti C. 56-A cost. Alfreider.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle9.20 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Andrea MAZZIOTTI DICELSO. — Interviene il sottosegretario diStato per l’interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, comunica che è stata avanzata larichiesta che la pubblicità dei lavori siaassicurata anche mediante l’impianto au-diovisivo a circuito chiuso. Non essendoviobiezioni, ne dispone l’attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, comunica che, per il gruppo Partitodemocratico, i deputati Roger De Meneche Teresa Piccione entrano a far parte dellaCommissione, in sostituzione rispettiva-mente dei deputati Gennaro Migliore eGianclaudio Bressa, nominati sottosegre-tari di Stato.

Comunica, inoltre, che per il gruppoArea popolare-NCD-CPI, il deputato Mau-rizio Lupi entra a far parte della Com-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 33 — Commissione I

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missione in sostituzione della deputataDorina Bianchi, nominata sottosegretariadi Stato. Comunica, infine, che per ilgruppo Civici e innovatori, il deputatoDomenico Menorello entra a far partedella Commissione in sostituzione del de-putato Antimo Cesaro, nominato sottose-gretario di Stato.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

concernente l’elezione della Camera dei deputati, e

al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente

l’elezione degli organi delle amministrazioni comu-

nali, nonché altre norme in materia elettorale.

C. 3113 Nesci.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 21 dicembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, ricorda che, in data 12 maggio 2016,la Commissione ha richiesto al Governo lapredisposizione di una relazione tecnica,ai sensi dell’articolo 17, comma 5, dellalegge n. 196 del 2009, per la quantifica-zione degli oneri recati dal provvedimentoin esame. Ricorda, altresì, di aver scritto apiù riprese al Governo per sollecitarne latrasmissione.

Fa presente che, in data odierna, èstata trasmessa la predetta relazione tec-nica, che risulta negativamente verificatadal Ministero dell’economia e delle finanze(vedi allegato).

Considerata la necessità di approfon-dire l’esame della documentazione rice-vuta, ritiene opportuno rinviare ad unaprossima seduta l’esame delle proposteemendative presentate al testo.

Emanuele FIANO (PD), alla luce deidati forniti dal Ministero dell’economia edelle finanze, chiede alla presidenza de-lucidazioni circa le modalità di prosecu-zione dell’esame del provvedimento, in

relazione ad eventuali interventi modifica-tivi da apportare al provvedimento mede-simo, che siano in grado di superare irilievi di carattere finanziario evidenziatinella citata relazione tecnica. Fa notare,infine, che tale relazione tecnica è statatrasmessa alla Commissione con un evi-dente ritardo, tenuto conto che, secondoquanto desunto dalla stessa relazione tec-nica, il Dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato aveva già formulato ipropri rilievi con una nota risalente all’8novembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, fa presente che, nell’ambito dellasuccessiva fase dell’esame degli emenda-menti, spetterà al relatore formulare even-tuali ulteriori proposte di modifica altesto, che siano volte a superare i rilievicritici indicati nella relazione tecnica,ferma restando la possibilità per i gruppidi presentare subemendamenti. Fa notare,inoltre, che la V Commissione (Bilancio,tesoro e programmazione) dovrà poi pro-nunciarsi in sede consultiva sul testo ri-sultante dall’esame delle proposte emen-dative approvate dalla Commissione. Ri-tiene, in ogni caso, che le modalità diprosecuzione dell’iter potranno essere de-finite più compiutamente in una prossimariunione dell’Ufficio di presidenza, inte-grato dai rappresentanti dei gruppi, anchealla luce delle determinazioni che sarannoassunte dalla conferenza dei presidenti deigruppi in ordine alla programmazione deilavori dell’Assemblea. Si augura, in ognicaso, che prima della prossima seduta, cheritiene potrà essere convocata martedì 17gennaio, possa svolgersi una proficua in-terlocuzione tra i gruppi e il Governo, invista della formulazione di un testo ap-propriato e condiviso.

Dalila NESCI (M5S), relatrice, dopoaver stigmatizzato il ritardo con cui ilGoverno ha provveduto a trasmettere lapresente relazione tecnica, preannunciaproposte di modifica al provvedimento

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 34 — Commissione I

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tese a rendere gli interventi normativiprevisti sostenibili dal punto di vista eco-nomico e finanziario, sottolineando, alriguardo, la sua disponibilità a confron-tarsi con gli altri gruppi, in vista dellaformulazione di un testo il più possibilecondiviso.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, nelritenere condivisibili le finalità del prov-vedimento, si augura che il testo possaessere migliorato in sede di esame delleproposte emendative sia nei suoi aspetti di

merito sia sotto il profilo della sostenibilitàfinanzaria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, nell’augurarsi che il Governo infuturo interloquisca con il Parlamento conmaggiore tempestività, anche a seguito diuna più stretta collaborazione tra i diversidicasteri coinvolti, nessun altro chiedendodi intervenire, rinvia quindi il seguitodell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 35 — Commissione I

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ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione dellaCamera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degliorgani delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia

elettorale (C. 3113 Nesci).

RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 36 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 37 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 38 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 39 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 40 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 41 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 42 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 43 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 44 — Commissione I

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 45 — Commissione I

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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all’articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni nonveritiere. C. 3824 Misiani (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame rinvio) . . . . . . . 46

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. C.3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . 47

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (Seguito esame e rinvio) . 47

ALLEGATO (Emendamenti dei relatori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativaalla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (Esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del Regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Donatella FERRANTI.– Interviene il sottosegretario di Stato allagiustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifica all’articolo 75 del testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso

di dichiarazioni non veritiere.

C. 3824 Misiani.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell’esame rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato nellaseduta del 10 gennaio 2017.

Giuseppe BERRETTA (PD), relatore,precisa che la proposta di legge in titolo hacome finalità quella di risolvere un con-tenzioso sorto a seguito della recente vi-cenda, che ha avuto anche una notevolerisonanza mediatica, relativa alle autocer-tificazioni, risultate mendaci, rese da unconsistente numero di docenti, poi licen-ziati proprio per non aver dichiarato con-danne penali conseguite anche molti anniaddietro. Ritiene tuttavia, che sia oppor-tuno effettuare ulteriori valutazioni dasottoporre alla Commissione di merito.Chiede, per tale ragione, che la Commis-sione disponga di un ulteriore periodo diriflessione per poter elaborare le oppor-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 46 — Commissione II

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tune osservazioni di merito sul provvedi-mento.

Donatella FERRANTI, presidente, con-corda sull’opportunità di effettuare unapiù approfondita analisi sulla materia.Nessun altro chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Donatella FERRANTI.– Interviene il sottosegretario di Stato allagiustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma delle discipline

della crisi di impresa e dell’insolvenza.

C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884

Fanucci.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato nellaseduta del 10 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, presidente, ram-menta che il termine per la presentazionedei subemendamenti agli emendamenti deirelatori è fissato per le ore 11 di domani,giovedì 12 gennaio 2017.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giu-

stizia.

C. 3500 Bindi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato nellaseduta del 23 novembre 2016.

Donatella FERRANTI, presidente, ri-corda che nella seduta del 16 novembrescorso i relatori ed il Governo hannoespresso i pareri sugli emendamenti pre-sentati e che nella seduta del 23 novembrescorso era stata rappresentata dal Governol’opportunità, condivisa dai relatori, diprocedere ad ulteriori approfondimentirelativamente ad alcune questioni. Avverteche i relatori hanno presentato nuoviemendamenti (vedi allegato), il cui termineper la presentazione dei subemendamentiè fissato alle ore 14 di giovedì 26 gennaioprossimo. Avverte, infine, che i relatorihanno ritirato gli emendamenti 7.2, 13.1 e14.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Donatella FERRANTI.– Interviene il sottosegretario di Stato allagiustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla

lotta contro la corruzione nel settore privato.

Atto n. 365.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, presidente e re-latrice, rammenta che lo schema di de-creto legislativo in esame è diretto adattuare la delega contenuta nell’articolo 19della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge didelegazione europea 2015), diretta, a suavolta, ad attuare la decisione-quadro delConsiglio 2003/568/GAI, in materia di cor-ruzione nel settore privato.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 47 — Commissione II

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Fa presente che la fattispecie penaledella corruzione tra privati è già stataintrodotta nell’ordinamento italiano, es-sendo prevista dall’articolo 2635 del codicecivile. In particolare, questa fattispecie èstata introdotta dalla legge 61 del 2002(allora rubricata « Infedeltà a seguito didazione o promessa di utilità »), è stata poiriformata dalla citata legge Severino (L.190 del 2012), che ha, così, inteso adem-piere agli obblighi internazionali in mate-ria (sia le Convenzioni di Merida e diStrasburgo sulla corruzione che la deci-sione quadro 2003/568/GAI).

Osserva che il vigente articolo 2635 delcodice civile (Corruzione tra privati), chesubordina la sua applicabilità al fatto chela condotta non costituisca un più gravereato, evitando così il concorso con altrefattispecie criminose – sanziona con lareclusione da uno a tre anni gli ammini-stratori, i direttori generali, i dirigentipreposti alla redazione dei documenti con-tabili societari, i sindaci e i liquidatori,che, a seguito della dazione o della pro-messa di denaro o altra utilità, per sé oper altri, compiono od omettono atti, inviolazione degli obblighi inerenti al loroufficio o degli obblighi di fedeltà, cagio-nando nocumento alla società (primocomma). Si applica la pena della reclu-sione fino a un anno e sei mesi se il fattoè commesso da chi è sottoposto alla di-rezione o alla vigilanza di uno dei dirigentiindicati al primo comma (secondocomma). Le indicate condotte commessedai soggetti di cui ai primi due commicostituiscono corruzione passiva. Integrainvece il delitto di corruzione attiva chiun-que dà o promette denaro o altra utilitàalle persone indicate nel primo e nelsecondo comma; le sanzioni sono le stessedella corruzione passiva (terzo comma).

Rileva che le pene stabilite nei commiprecedenti sono raddoppiate se si tratta disocietà con titoli quotati in mercati rego-lamentati italiani o di altri Stati dell’U-nione europea o diffusi tra il pubblico inmisura rilevante ai sensi dell’articolo 116del testo unico delle disposizioni in ma-teria di intermediazione finanziaria (de-creto legislativo n. 58 del 1998) (quarto

comma). Il reato di corruzione tra privatiè perseguibile a querela della personaoffesa, salvo che dal fatto derivi unadistorsione della concorrenza nell’acquisi-zione di beni o servizi (quinto comma). Ildecreto legislativo n. 202 del 2016 (diattuazione della Dir. 2014/42/UE, in ma-teria di confisca) ha di recente introdottonell’articolo 2635 c.c. un ultimo commache prevede che – a seguito di condannao patteggiamento – la misura della con-fisca per equivalente non può essere in-feriore al valore delle utilità date o pro-messe.

Osserva che il presente schema di de-creto legislativo mira a rendere la norma-tiva interna pienamente conforme alleprevisioni della decisione-quadro, cosìcome recepite nei principi di delega, di cuiagli artt. 2 (che definisce come illecitopenale le condotte di corruzione attiva epassiva nel settore privato), 3 (istigazione),4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità dellepersone giuridiche e relative sanzioni). Ladecisione quadro 2003/568/GAI è volta astabilire il principio generale in base alquale devono costituire illeciti penali al-l’interno dell’Unione europea e devonoessere sanzionati con pene effettive, pro-porzionate e dissuasive i comportamenti dicorruzione attiva e passiva tenuti nel set-tore privato; in tale ambito debbono essereperseguite anche le persone giuridiche pri-vate (artt. 4 e 5).

Segnala che la decisione quadro im-pone, quindi, agli Stati membri di proce-dere alla introduzione nei propri ordina-menti di sanzioni penali che colpiscano iseguenti comportamenti illeciti, in quantocondotte intenzionali compiute nell’eserci-zio di attività professionali, svolte nell’am-bito di entità a scopo di lucro o non dilucro (articolo 2): promettere, offrire oconcedere, direttamente o tramite un in-termediario, un indebito vantaggio di qual-siasi natura ad una persona, per essastessa o per un terzo, che svolge funzionidirettive o lavorative di qualsiasi tipo perconto di un’entità del settore privato, af-finché essa compia o ometta di compiereun atto in violazione di un dovere (par. 1,lett. a) – tale fattispecie riguarda la cor-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 48 — Commissione II

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ruzione attiva tra privati; sollecitare oricevere, direttamente o tramite un inter-mediario, un indebito vantaggio di qual-siasi natura, oppure accettare la promessadi tale vantaggio, per sé o per un terzo,nello svolgimento di funzioni direttive olavorative di qualsiasi tipo per conto diun’entità del settore privato, per compiereo per omettere un atto, in violazione di undovere (par. 1, lett. b) – tale ipotesiconsiste nella corruzione passiva tra pri-vati; istigare e favorire chi esercita fun-zione direttive o lavorative di qualsiasitipo per conto di un’entità del settoreprivato a porre in essere le indicate con-dotte corruttive (articolo 3).

Rammenta che le sanzioni (articolo 4)per le indicate ipotesi di corruzione traprivati debbono consistere in pene di du-rata massima compresa tra uno e tre anni.Inoltre, una persona fisica collegata a unadeterminata attività commerciale già con-dannata per corruzione attiva e passivadeve essere temporaneamente interdetta –perlomeno qualora occupi una posizionedirigenziale nell’azienda interessata – dal-l’esercizio della specifica attività commer-ciale o altra comparabile ove dai fattiaccertati emergesse un chiaro rischio diabuso di posizione o abuso d’ufficio percorruzione attiva o passiva (articolo 4).

Osserva che ai sensi della decisionequadro, gli Stati membri devono prevederela sanzionabilità per corruzione attiva epassiva, oltre che delle sole persone fisi-che, anche delle persone giuridiche pri-vate, quando i suddetti illeciti sono com-messi a loro beneficio da qualsiasi persona(articolo 5), che agisca individualmente oin quanto parte di un organo della per-sona giuridica, che occupi una posizionedirigente in seno all’ente. Analoga respon-sabilità sussiste a causa della carenza disorveglianza o controllo da parte di undirigente della persona giuridica che abbiareso possibile la commissione dei reati dicorruzione attiva e passiva o di istigazionee favoreggiamento della corruzione. Ladecisione quadro prevede sanzioni pecu-niarie di natura penale o non penale edeventuali ulteriori sanzioni, anche di na-tura interdittiva, nei confronti della per-

sona giuridica (articolo 6), come l’esclu-sione da finanziamenti e altri aiuti pub-blici, l’interdizione, anche temporanea, adesercitare attività commerciale, l’assogget-tamento a sorveglianza e a liquidazionegiudiziaria.

Segnala che l’attuale disciplina del de-creto legislativo n. 231 del 2001, per il solodelitto di corruzione attiva tra privati,prevede l’applicazione di una sanzionepecuniaria compresa tra 200 e 400 quote(articolo 25-ter, comma 1, lett. s-bis), au-mentata di un terzo ove il profitto perl’ente derivante dalla corruzione sia dirilevante entità. L’adeguamento della nor-mativa italiana operato con la legge Seve-rino del 2012 non è stato ritenuto soddi-sfacente a livello europeo in quanto nonrecepisce pienamente i contenuti dellaConvenzione penale sulla corruzione del1999 (ratificata dall’Italia con la leggen. 112 del 2012) e della decisione quadro2003/568/GAI. In particolare, dopo che lanecessità di un più incisivo intervento inmateria del legislatore italiano era giàstata sottolineata nelle Raccomandazionicontenute nei rapporti del GRECO(Gruppo di Stati contro la corruzione) delConsiglio d’Europa del 2 luglio 2009 e del23 marzo 2012, la prima Relazione (bien-nale) della Commissione Europea sullalotta alla corruzione (allegato sull’Italia)del 3 febbraio 2014 ha ritenuto che lanuova disciplina « non affronta tutte lecarenze connesse alla portata del reato dicorruzione nel settore privato e al regimesanzionatorio ». Il più recente rapporto delGRECO (Third evalution round; Secondcompliance Report on Italy), pubblicato il5 dicembre 2016, ha analizzato lo stato diavanzamento degli Stati membri nell’ade-guamento alle sue Raccomandazioni inmateria di corruzione. In relazione all’in-troduzione nell’ordinamento del reato dicorruzione tra privati il GRECO ha con-fermato come, al momento, l’Italia risultiancora parzialmente inadempiente. IlRapporto, tuttavia, segnala la delega con-cessa al Governo con la legge di delega-zione europea 2015 (v. ultra) nonché laconseguente adozione da parte dell’Esecu-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 49 — Commissione II

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tivo dello schema di decreto (ora all’esamedel Parlamento) per l’attuazione della ci-tata decisione quadro 2003/568/GAI.

Per quanto attiene al contenuto delprovvedimento in esame, rammenta chequesto è composto da 7 articoli (divisi intre Titoli). In particolare, lo schema didecreto legislativo: riformula, in confor-mità dei principi di delega, le fattispecie dicorruzione tra privati di cui all’articolo2635 del codice civile; prevede la punibilitàanche dell’istigazione alla corruzione traprivati; inasprisce le sanzioni relative allaresponsabilità degli enti. Il Titolo I (com-posto dal solo articolo 1) riguarda l’oggettodel decreto (ovvero l’attuazione nell’ordi-namento nazionale della decisione quadro2003/568/GAI), mentre il Titolo II (artt.2-6) reca modifiche ed integrazioni alcodice civile ed al D.lgs. n. 231 del 2001sulla responsabilità amministrativa dellepersone giuridiche. L’articolo 2 adegua,anzitutto, la rubrica del titolo XI del libroV del codice civile per ricomprendervi –oltre a società e consorzi – anche ledisposizioni penali relative « ad altri entiprivati », in coerenza con la nuova formu-lazione dell’articolo 2635 c.c. dettata dal-l’articolo 3 del decreto. Infatti, mentrel’attuale articolo 2635 c.c circoscrive leipotesi corruttive passive ed attive al soloambito societario, la nuova versione delladisposizione – conformemente alla dispo-sizione di delega e alla decisione quadro –ne prevede l’estensione anche ad altri entiprivati. L’articolo 3 dello schema di de-creto, mantenendo inalterato l’apparatosanzionatorio della corruzione tra privati(reclusione da uno a tre anni), modifica ilprimo, terzo e sesto comma dell’articolo2635 del codice civile. In particolare, nelnuovo articolo, per quanto concerne lacorruzione passiva tra privati, coerente-mente con la norma di delega e con ladecisione quadro, al primo comma si pre-vede che autori del reato possono essere –oltre che i soggetti in posizione apicaleelencati dal vigente articolo 2635 (ammi-nistratori, direttori generali, dirigenti pre-posti alla redazione dei documenti conta-bili societari, sindaci e liquidatori) – anchecoloro che, nella società o ente, esercitano

funzioni direttive diverse da quelle diamministrazione e controllo indicate. Nonsi prevede come possibile autore dell’ille-cito il soggetto che svolga attività lavora-tive di qualsiasi tipo (non solo direttive,quindi) nella società o nell’ente privato. Èintrodotto il riferimento all’indebito van-taggio per sé o per altri (denaro o altrautilità « non dovuti ») in cambio della vio-lazione degli obblighi di ufficio e di fe-deltà, Sono ampliate le condotte costi-tuenti reato con l’introduzione di unaspecifica fattispecie di corruzione passivache si realizza con la sollecitazione, daparte dell’intraneo all’ente, della dazionedi denaro o altra utilità; non è infattiattualmente « coperto » dall’ordinamento ilcaso dell’eventuale richiesta di denaro oaltra utilità avanzata dal corrotto al cor-ruttore (come previsto dall’articolo 2, par.1, lett. b) della decisione quadro). Ram-menta che tale ipotesi è, invece, previstanell’istigazione alla corruzione « pubblica »(articolo 322 c.p.). È introdotto il riferi-mento espresso all’intermediario (l’inter-posta persona) per il cui tramite sia sol-lecitato o ricevuto l’indebito vantaggio.Non si configura un reato di evento nonessendo, quindi, necessario che dalla cor-ruzione derivi un danno alla società oall’ente (è espunto, infatti, il riferimento al« nocumento alla società »). Il reato siperfeziona con la mera sollecitazione, ri-cezione o accettazione della promessa didenaro o altra utilità, finalizzate al com-pimento od omissione di un atto in vio-lazione degli obblighi di ufficio o di fe-deltà; la fattispecie si perfeziona, quindi,in un momento anteriore rispetto alladisciplina vigente, che richiede la commis-sione o l’omissione di atti in violazione ditali obblighi. L’articolo 4, conformementealle previsioni della delega, introduce nelcodice civile l’articolo 2635-bis relativoalla nuova fattispecie penale di istigazionealla corruzione tra privati, prevista dal-l’articolo 3 della decisione quadro. Lostesso articolo 3 prevede l’introduzione delfavoreggiamento, ipotesi, tuttavia, già di-sciplinata in generale dagli artt. 378 e 379c.p., relativi al favoreggiamento personalee reale. Rileva che anche in questo caso

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sono previste due fattispecie di istigazione:attiva e passiva, le cui fattispecie corri-spondono alle condotte corruttive di cuiall’articolo 2635, primo e terzo comma.L’articolo 5 dello schema di decreto in-troduce nel codice civile l’articolo 2635-ter(pene accessorie) che prevede sempre l’ap-plicazione, a carico del condannato percorruzione attiva e passiva tra privati(articolo 2635) e istigazione alla corru-zione tra privati (articolo 2635-bis c.c.),dell’interdizione temporanea dagli ufficidirettivi delle persone giuridiche e delleimprese di cui all’articolo 32-bis del codicepenale. L’interdizione di cui all’articolo 5è, quindi, stabilita in deroga ai limiti dipena (reclusione minima di 6 mesi) pre-visti dall’articolo 32-bis. L’articolo 6 con-cerne la responsabilità delle persone giu-ridiche in relazione alla corruzione e al-l’istigazione alla corruzione nel settoreprivato. La disposizione – riformulando lalett. s-bis del comma 1 dell’articolo 25-terdel D.Lgs. 231/2001, aumenta le sanzionipecuniarie a carico dell’ente previste perla corruzione attiva tra privati (di cuiall’articolo 2635, terzo comma, c.c.). Lasanzione è fissata da 400 e 600 quote(attualmente è da 200 e 400). Si ricordache la disposizione di delega prevede chela sanzione pecuniaria debba riguardaretutte le fattispecie corruttive tra privati,riferendosi genericamente alla « responsa-bilità delle persone giuridiche in relazioneal reato di corruzione tra privati » (arti-colo 19, comma 1, lett. e). Viene introdotta

una sanzione pecuniaria da 200 a 400quote per l’istigazione attiva alla corru-zione tra privati (articolo 2635-bis, primocomma, c.c.). Si prevede, altresì, l’applica-zione delle sanzioni interdittive di cuiall’articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231ovvero: l’interdizione dall’esercizio dell’at-tività; la sospensione o la revoca delleautorizzazioni, licenze o concessioni fun-zionali alla commissione dell’illecito; ildivieto di contrattare con la pubblica am-ministrazione, salvo che per ottenere leprestazioni di un pubblico servizio; l’esclu-sione da agevolazioni, finanziamenti, con-tributi o sussidi e l’eventuale revoca diquelli già concessi; il divieto di pubbliciz-zare beni o servizi. L’articolo 7, relativo alTitolo III del decreto, precisa l’invarianzafinanziaria derivante dall’attuazione delprovvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-missioni parlamentari n. 745 del 10 gen-naio 2017, a pagina 14, prima colonna,venticinquesima riga, le parole: « sull’e-mendamento » sono sostituite dalle se-guenti « sugli emendamenti Fabbri 11.1e ».

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ALLEGATO

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: siapplicano con le seguenti: possono essereapplicate.

1. 100. I Relatori.

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

1) alla lettera a) le parole: « ancheindipendentemente dal loro esito » sonosoppresse;

2) alla lettera c), primo periodo, laparola « consapevolmente » è soppressa.

2. 100. I Relatori.

ART. 4.

Al, comma 2, aggiungere in fine leseguenti parole: tenuto conto delle valuta-zioni espresse dalle competenti Autoritàgiudiziarie e di Pubblica Sicurezza.

4. 100. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1 apportare le seguenti mo-dificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole« sorveglianza e di accompagnamento acura degli organi di polizia » con le se-guenti: « vigilanza e protezione »;

2) alla lettera f) sopprimere le paroleda « anche per il permesso » fino alla finedel periodo.

5. 100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1 apportare le seguenti mo-dificazioni:

1) alla lettera d) sostituire le parole:« pubbliche ordinarie » con le seguenti:« del servizio sanitario nazionale »;

2) alla lettera e) sostituire le parole « ,nonché in relazione ai procedimenti per latutela di posizioni soggettive lese a motivodella sottoposizione alle speciali misure diprotezione » con le seguenti: « ; per irelativi oneri, si applica la normativa delTesto Unico delle disposizioni sulle spesedi giustizia approvato con decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, con conseguente iscrizionedella relativa spesa nello stato di previ-sione del Ministero della Giustizia »;

3) alla lettera f) dopo le parole « su-bito a causa » aggiungere le seguenti:« della testimonianza resa »;

4) alla lettera h) sostituire la parola« rilevata » con la seguente: « rivelata ».

6. 100. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1 apportare le seguenti mo-dificazioni:

1) alla lettera b) sostituire le parole« l’individuazione e lo svolgimento, nonoltre sei mesi dal trasferimento nella lo-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 52 — Commissione II

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calità protetta » con le seguenti: « la tem-pestiva individuazione e lo svolgimento,dopo il trasferimento nella località pro-tetta »;

2) sostituire la lettera c) con le se-guenti:

c) il sostegno alle imprese dei pro-tetti che abbiano subito o che possanoconcretamente subire nocumento a causadelle loro dichiarazioni o dell’applicazionedelle speciali misure di tutela, secondoquanto stabilito dal regolamento di cuiall’articolo 23. Sono applicabili a tal fine,ove compatibili, anche le disposizioni re-lative alle aziende confiscate alla crimina-lità organizzata di cui al decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159;

c-bis) l’eventuale assegnazione inuso di beni nella disponibilità dell’Agenzianazionale per l’amministrazione e la de-stinazione dei beni sequestrati e confiscatialla criminalità organizzata;

3) alla lettera g), secondo periodo,sostituire le parole « nei limiti dei postivacanti nelle piante organiche e nel ri-spetto delle disposizioni limitative » con leseguenti: « anche in soprannumero allepiante organiche delle amministrazioni in-teressate e in deroga alle disposizioni li-mitative » e al quarto periodo dopo leparole « dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 »aggiungere le seguenti: « , ovvero quelliche, prima dell’entrata in vigore della legge13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessialle speciali misure o allo speciale pro-gramma di protezione deliberati dallaCommissione Centrale e possedevano irequisiti di cui all’articolo 16-bis del citatodecreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 nellaformulazione previgente. Per il coniuge e ifigli ovvero, in subordine per i fratelli deitestimoni di giustizia, stabilmente convi-venti, a carico e ammessi alle specialimisure di protezione, è consentita l’assun-zione esclusivamente in via sostitutiva del-l’avente diritto a titolo principale, che nonabbia esercitato il diritto al collocamentoobbligatorio. ».

7. 100. I Relatori.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Durata delle speciali misure di protezione).

1. La commissione centrale di cui al-l’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio1991, n. 8, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di se-guito denominata « commissione cen-trale », fissa il termine, non superiore a seianni, di durata delle speciali misure diprotezione, entro il quale deve comunqueprocedersi alle verifiche sull’attualità egravità del pericolo e sull’idoneità dellemisure adottate.

2. Le misure di tutela di cui all’articolo5 sono mantenute fino alla cessazione delpericolo attuale, grave e concreto e, ovepossibile, sono gradualmente affievolite.Nel caso in cui, al termine delle specialimisure di protezione, il testimone di giu-stizia non abbia riacquistato l’autonomialavorativa o il godimento di un redditoproprio, si procede ai sensi dell’articolo 7,comma 1, lettera f) o lettera g).

3. Quando il testimone di giustizia èdefinitivamente trasferito in località di-versa da quella di origine, al termine dellospeciale programma di protezione ha di-ritto ad ottenere l’acquisizione dei beniimmobili dei quali è proprietario in loca-lità d’origine al patrimonio dello Stato,dietro corresponsione dell’equivalente indenaro a prezzo di mercato, nelle forme emodalità definite dal regolamento di cuiall’articolo 23.

8. 100. I Relatori.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Composizione della Commissione Centralee della Segreteria).

1. All’articolo 10 del decreto legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-

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ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,il comma 2-bis è sostituito dal seguente:« La Commissione Centrale è composta daun Sottosegretario di Stato all’interno chela presiede, da un avvocato dello Stato, dadue magistrati e da cinque funzionari eufficiali. I componenti della Commissionediversi dal presidente e dall’avvocato delloStato sono preferibilmente scelti tra coloroche hanno maturato specifiche esperienzenel settore e che siano in possesso dicognizioni relative alle attuali tendenzedella criminalità organizzata, ma che nonsono addetti ad uffici che svolgono attivitàdi investigazione, di indagine preliminaresui fatti o procedimenti relativi alla cri-minalità organizzata di tipo mafioso oterroristico-eversivo. Uno dei componenti,designato a seguito di apposita deliberadella Commissione, assume le funzioni diVicepresidente ».

2. All’articolo 10 del decreto legge 15gennaio 1991, n.8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,al comma 2-quater, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Per lo svolgi-mento dei compiti di segreteria e di istrut-toria, la Commissione Centrale si avvale diuna Segreteria costituita con il regola-mento di cui all’articolo 23 che ne stabi-lisce la dotazione di personale e dimezzi ».

8. 0101. I Relatori.

ART. 10.

All’articolo apportare le seguenti modi-ficazioni:

1) al comma 2 sostituire le parole:« che richiede il parere, in caso di delitti dimafia e terrorismo, » con le seguenti: « cherichiede il parere, in caso dei delitti di cuiall’articolo 51, commi 3 bis, ter e quater,del codice di procedura penale, »;

2) dopo il comma 2, aggiungere ilseguente: « 2-bis. Nel caso in cui la pro-posta di cui al comma 1 del presentearticolo abbia riguardo a soggetti di mi-nore età in condizioni di disagio familiare

e/o sociale, essa è altresì trasmessa alTribunale per i minorenni territorialmentecompetente per l’adozione di eventualideterminazioni di competenza. ».

10. 100. I Relatori.

ART. 11.

All’articolo apportare le seguenti modi-ficazioni:

1) sostituire la rubrica « Programmapreliminare per la protezione » con laseguente: « Piano provvisorio per la pro-tezione »;

2) al primo comma le parole da « unprogramma preliminare » fino alla fine delprimo periodo sono sostituite dalle se-guenti: « un piano provvisorio di misure diprotezione, assicurando agli interessati lespeciali misure di protezione e, quandopossibile, condizioni di vita congrue ri-spetto alle precedenti »;

3) sostituire il comma 2 con il se-guente: « 2. Nel piano provvisorio di pro-tezione, opera il referente del testimone digiustizia individuato secondo quanto pre-visto all’articolo 14. »;

4) al comma 3 sostituire le parole:« entro trenta giorni dalla nomina » con leseguenti: « Entro trenta giorni dall’ingressoin piano provvisorio »;

5) al comma 4, primo e secondoperiodo, sostituire le parole: « programmapreliminare » con le seguenti: « pianoprovvisorio ».

11. 100. I Relatori.

ART. 12.

All’articolo apportare le seguenti modi-ficazioni:

1) al comma 1 sopprimere le parole« e con la partecipazione degli interessati edel referente del testimone di giustizia »;

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 54 — Commissione II

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2) al comma 3, al primo periodosopprimere le parole: « , anche prelimi-nare, » e « o su richiesta dell’interessato odel referente del testimone di giustizia »nonché sopprimere al secondo periodo leparole: « e del referente del testimone digiustizia »;

3) Sopprimere il comma 5.

12. 100. I Relatori.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Specificazione e attuazione delle specialimisure di protezione).

Alla attuazione e alla specificazionedelle modalità esecutive del piano provvi-sorio e del programma speciale di prote-zione deliberati dalla Commissione cen-trale provvede il Servizio centrale di pro-tezione istituito, nell’ambito del Diparti-mento della pubblica sicurezza, condecreto del Ministero dell’Interno, di con-certo con il ministero dell’Economia edelle Finanze, che ne stabilisce la dota-zione di personale e di mezzi, anche inderoga alle norme vigenti. Il Servizio cen-trale di protezione e’ articolato in ufficidistinti, dotati ciascuno di personale e distrutture differenti e autonome, aventicompetenza l’uno sui collaboratori di giu-stizia e l’altro sui testimoni di giustizia.Nell’ambito dell’ufficio per i testimoni digiustizia viene individuato il referente di cuiall’articolo 14. Il Capo della polizia-diret-tore generale della pubblica sicurezza co-ordina i rapporti tra prefetti e tra autoritàdi sicurezza nell’attuazione degli altri tipidi speciali misure di protezione, indicatenell’articolo 5, la cui determinazionespetta al Prefetto del luogo di residenzaattuale del testimone, anche mediante im-pieghi finanziari non ordinari autorizzatidallo stesso Capo della polizia – direttoregenerale della pubblica sicurezza, a normadell’articolo 17 del decreto-legge 15 gen-

naio 1991, n. 8, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

13. 100. I Relatori.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Referente del testimone di giustizia).

1. Il testimone di giustizia, insieme alrelativo nucleo degli altri protetti, ha di-ritto di avvalersi di un referente specia-lizzato del servizio centrale di protezioneche mantenga un costante rapporto, di-retto e personale, con gli interessati pertutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testi-mone di giustizia e gli altri protetti sullemisure speciali applicate, sulle loro con-seguenze, sulle loro possibili modifichesulla loro attuazione, nonché sui dirittipatrimoniali e non patrimoniali, interes-sati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patri-monio, attivo e passivo, e le obbligazionidel testimone di giustizia e degli altriprotetti;

c) informare periodicamente la com-missione centrale sull’andamento del pro-gramma di protezione, sulla eventuale ne-cessità di adeguarlo alle sopravvenute esi-genze dell’interessato, nonché sulla con-dotta e sull’osservanza degli impegniassunti;

d) assistere gli interessati nella ge-stione del patrimonio e dei beni aziendali,delle situazioni creditorie e debitorie e diogni altro interesse patrimoniale del testi-mone di giustizia e degli altri protetti sequesti non possono provvedervi a causadelle dichiarazioni rese o dell’applicazionedel programma di protezione;

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 55 — Commissione II

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e) assistere nella presentazione deiprogetti di reinserimento sociale e lavora-tivo e verificare la loro concreta realizza-zione;

f) assistere nella presentazione deiprogetti di capitalizzazione, nella concretarealizzazione e nella rendicontazione pe-riodica alla commissione centrale dell’uti-lizzazione delle somme attribuite ai sensidell’articolo 7, comma 1, lettera f);

2-bis. La titolarità delle decisioni di cuial punto 3 resta in capo al testimone digiustizia e agli altri protetti.

3. L’assistenza del referente si protraeper la durata del programma di protezionee, comunque, finché il testimone di giu-stizia e gli altri protetti riacquistano lapropria autonomia economica.

14. 100. I Relatori.

ART. 15.

Al comma 1 sostituire le parole: pro-gramma preliminare con le seguenti: pianoprovvisorio, sostituire la parola: quindicicon la seguente: trenta e aggiungere in finele parole: attraverso l’audizione da partedella commissione centrale o del serviziocentrale di protezione.

15. 1. I Relatori.

ART. 16.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:1-bis. Al comma 1, dell’articolo 13 del

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15marzo 1991, n. 82, dopo il settimo pe-riodo, aggiungere il seguente: « Allo scopo,

l’autorità provinciale di pubblica sicurezzasi avvale del Servizio centrale di prote-zione.

16. 1. I Relatori.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Interventi finanziari).

1. Al comma 4, dell’articolo 17 deldecreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15marzo 1991, n. 82, aggiungere, infine, ilseguente periodo: « A tali interventi finan-ziari non si applicano le norme vigenti inmateria di tracciabilità dei pagamenti efatturazione elettronica ».

16. 0100. I Relatori.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Regolamento di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti adottatiai sensi dell’articolo 17 della legge 23agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dellagiustizia, sentita la commissione centrale,sono stabilite le disposizioni per l’attua-zione della presente legge.

2. Il regolamento di cui all’articolo 13è adottato con decreto del Ministro del-l’interno di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sentita la com-missione centrale.

23. 100. I Relatori.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 56 — Commissione II

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IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.45 alle 14.50.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 57 — Commissione IV

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V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 e abb.-A (Parereall’Assemblea) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarieper la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VICommissione) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestionecollettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenzemultiterritoriali per i diritti su opere musicali o per l’uso online del mercato interno. Atton. 366 (Rilievi alla VI Commissione) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 60

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Francesco BOCCIA. –Interviene il sottosegretario di Stato perl’economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.45.

Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione

privata.

C. 3258 e abb.-A.

(Parere all’Assemblea).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato, da ul-timo, nella seduta del 20 dicembre 2016.

Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ri-corda che nella seduta del 7 novembre2016 la Commissione aveva deliberato di

richiedere al Governo, ai sensi dell’articolo17, comma 5, della legge n. 196 del 2009,la trasmissione di una relazione tecnicasul testo del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIdeposita agli atti della Commissione larelazione tecnica, positivamente verificatadalla Ragioneria generale dello Stato (vediallegato 1).

Edoardo FANUCCI (PD), relatore, for-mula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3258e abb.-A, recante Disciplina dell’attività diristorazione in abitazione privata;

preso atto della relazione tecnica tra-smessa dal Governo, da cui si evince che:

i soggetti competenti in materia dicontrollo, da individuare ai sensi del

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 58 — Commissione V

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comma 9 dell’articolo 3, sono quelli giàcompetenti ai fini del controllo sull’attivitàdi ristorazione svolta in modo tradizio-nale, ivi compresa l’Agenzia delle entrateper quanto riguarda gli ordinari controllitributari;

le disposizioni di cui ai commi da1 a 5 dell’articolo 4 non comportano nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica, in quanto stabiliscono esclusiva-mente le caratteristiche o i requisiti ri-chiesti alle attività di home restaurant e aisoggetti che svolgono tale attività;

appare opportuno che il decreto dicui all’articolo 3, comma 9, sia adottato dalMinistro dello sviluppo economico di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, e non viceversa, posto che il prov-vedimento è finalizzato a garantire priori-tariamente la trasparenza, la tutela dei con-sumatori e la leale concorrenza, nell’ambitodell’economia della condivisione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità, all’articolo 3,comma 9, di sostituire le parole: con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico con le seguenti: con decreto del Mini-stro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere delrelatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fapresente di aver provveduto alla presenta-zione in Assemblea di un emendamentorecante la specifica modifica al testo previ-sta dall’osservazione contenuta nel pareretesté approvato dalla Commissione.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la dif-fusione delle competenze di base necessarie per lagestione del risparmio privato.Nuovo testo C. 3666 e abb.(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in oggetto, rinviato, da ul-timo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, eviden-ziando che le questioni problematiche, dalpunto di vista finanziario, del provvedi-mento in esame riguardano principalmentela possibile onerosità dell’insegnamentodell’educazione finanziaria, ricorda che laCommissione è in attesa della trasmissione,da parte del Governo, di una relazione tec-nica sul testo del provvedimento in esame,ai sensi dell’articolo 17, comma 5, dellalegge n. 196 del 2009. Chiede pertanto alrappresentante del Governo se la relazionetecnica sia disponibile.

La sottosegretaria Paola DE MICHELIauspica di poter trasmettere la relazionetecnica entro la prossima settimana, es-sendo in attesa del completamento dell’at-tività istruttoria di competenza da partedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca.

Francesco BOCCIA, presidente, non es-sendovi obiezioni, rinvia quindi il seguitodell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Francesco BOCCIA. –Interviene il sottosegretario di Stato perl’economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.50.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 59 — Commissione V

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Schema di decreto legislativo recante attuazionedella direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettivadei diritti d’autore e dei diritti connessi e sullaconcessione di licenze multiterritoriali per i diritti suopere musicali o per l’uso online del mercatointerno.Atto n. 366.(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo96-ter, comma 2, del Regolamento, e con-clusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto in oggetto, rinviato nellaseduta del 10 gennaio 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI,ad integrazione dei chiarimenti già fornitidal rappresentante del Governo nella se-duta precedente, deposita agli atti dellaCommissione una nota predisposta dalMinistero della giustizia (vedi allegato 2).

Francesco LAFORGIA (PD), formula laseguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro eprogrammazione,

esaminato, per quanto di competenza,ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, delRegolamento, lo schema di decreto legisla-tivo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei dirittid’autore e dei diritti connessi e sulla con-cessione di licenze multiterritoriali per idiritti su opere musicali per l’uso online delmercato interno (atto n. 366);

preso atto dei chiarimenti forniti dalGoverno, da cui si evince che:

l’attribuzione alle sezioni dei tribu-nali e delle Corti di appello specializzatein materia di impresa della cognizionedelle controversie aventi ad oggetto laproprietà intellettuale e i diritti d’autore ediritti connessi, di cui all’articolo 39, non

comporta effetti negativi sull’organizza-zione delle attività lavorative per il per-sonale di magistratura e amministrativonell’ambito degli uffici giudiziari interes-sati e potrà essere espletata con le risorsedisponibili a legislazione vigente iscrittenel bilancio del Ministero della giustiziaalla Missione 6 – U.d.V. 1.2. Giustiziacivile e penale, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica;

considerato che il provvedimento inoggetto non modifica la natura delle atti-vità di vigilanza già svolte dal Ministerodei beni e delle attività culturali, sia neiconfronti della SIAE, per quanto riguardail diritto d’autore, sia delle altre società,per quanto concerne la gestione dei diritticonnessi, il medesimo Ministero svolgeràle funzioni indicate all’articolo 40 con lerisorse disponibili a legislazione vigente;

l’Autorità garante della concor-renza e del mercato potrà far fronte agliadempimenti introdotti dall’articolo 44 delprovvedimento in esame con le risorsederivanti dalle modalità di finanziamentogià previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELIconcorda con la proposta di parere delrelatore.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.55 alle 15.05.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 60 — Commissione V

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ALLEGATO 1

Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata.C. 3258 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 61 — Commissione V

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 62 — Commissione V

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 63 — Commissione V

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 64 — Commissione V

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 65 — Commissione V

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 66 — Commissione V

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessie sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere

musicali per l’uso online del mercato interno. Atto n. 366.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTEDEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 67 — Commissione V

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 68 — Commissione V

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Mercoledì 11 gennaio 2017 — 69 — Commissione V

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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla compara-bilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamentoe sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 (Esame, aisensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recantemodifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbliga-torio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: « Verso il completamento dell’Unione bancaria » (COM(2015) 587 final) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento,e conclusione – Approvazione di un documento finale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S) . . . . . . . 93

RISOLUZIONI:

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatoriacquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzioneai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche(Seguito della discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano(Seguito della discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Maurizio BERNARDO.— Interviene il sottosegretario per l’econo-mia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle

spese relative al conto di pagamento, sul trasferi-

mento del conto di pagamento e sull’accesso al conto

di pagamento con caratteristiche di base.

Atto n. 367.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 70 — Commissione VI

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Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, ri-leva come la Commissione sia chiamata aesaminare, ai fini del parere al Governo, loschema di decreto legislativo di attuazionedella direttiva 2014/92/UE, sulla compara-bilità delle spese relative al conto di pa-gamento, sul trasferimento del conto dipagamento e sull’accesso al conto di pa-gamento con caratteristiche di base (Atton. 367).

Per quanto riguarda il contenuto delladirettiva 2014/92/UE di cui si propone ilrecepimento, essa disciplina la compara-bilità delle spese relative al conto di pa-gamento, il trasferimento del conto dipagamento e l’accesso al conto di paga-mento con caratteristiche di base.

In particolare, il Capo II della direttiva(costituito dagli articoli da 3 a 8) riguardai profili di comparabilità delle spese legatea un conto di pagamento.

Le norme impongono agli Stati membridi redigere un elenco provvisorio dei ser-vizi più rappresentativi collegati a unconto di pagamento, che è destinato aconfluire in un elenco approvato a livelloUE, allo scopo di adottare una termino-logia standardizzata per i servizi di paga-mento maggiormente rappresentativi e ar-monizzata a livello europeo.

Ai sensi dell’articolo 4 i prestatori diservizi di pagamento devono fornire aiconsumatori le informazioni precontrat-tuali attraverso un documento standard, inordine alle spese del conto di pagamento.

Inoltre, in base all’articolo 5 i presta-tori devono fornire gratuitamente al con-sumatore almeno una volta all’anno unriepilogo di tutte le spese sostenute nonchéinformazioni con riguardo ai tassi di in-teresse per i servizi collegati al conto dipagamento.

I consumatori devono avere accessogratuito ad almeno un sito Internet per ilconfronto delle spese addebitate dai pre-statori di servizi di pagamento. Spettaall’EBA, l’Autorità Bancaria Europea, ilcompito di elaborare progetti di normetecniche di regolamentazione, da presen-tare alla Commissione europea per l’ap-provazione.

Nel Capo III della direttiva (costituitodagli articoli da 9 a 14) è contenuta ladisciplina del trasferimento dei conti dipagamento.

Le disposizioni vincolano i prestatori diservizi di pagamento a offrire ai consu-matori una procedura chiara, rapida esicura per trasferire i conti di pagamento,compresi i conti di pagamento con carat-teristiche di base. Gli Stati membri hannola facoltà, in caso di trasferimento traprestatori di servizi di pagamento situatientrambi sul loro territorio, di introdurreo conservare meccanismi diversi da quelliprevisti nella norma europea, se tale cir-costanza è chiaramente nell’interesse delconsumatore, se non vi sono oneri sup-plementari e la conclusione del trasferi-mento è effettuata secondo la tempisticadettata dalla direttiva.

Il prestatore di servizi di pagamentoricevente è considerato responsabile del-l’avvio e della gestione della procedura perconto del consumatore. Viene consentitoagli Stati membri di utilizzare strumentisupplementari, quali apposite soluzionitecniche, che eccedono gli obblighi fissatidalla direttiva.

La direttiva pone altresì specifici ob-blighi di cooperazione tra prestatori diservizi di pagamento trasferente e rice-vente durante le procedure di trasferi-mento; si tratta ad esempio di obblighiinformativi, utili a riattivare i pagamentisul nuovo conto di pagamento. Tali infor-mazioni non possono andare oltre quantonecessario per effettuare il trasferimento.

Le norme della direttiva proteggonoinoltre i consumatori da perdite finanzia-rie, compresi le spese e gli interessi, cau-sate da eventuali errori commessi daiprestatori di servizi di pagamento interes-sati dal processo di trasferimento; i con-sumatori devono essere sollevati dalle per-dite finanziarie derivanti dal pagamento dispese supplementari, interessi o altri onerinonché sanzioni pecuniarie, penali o qual-siasi altro tipo di danno finanziario acausa del ritardo nell’esecuzione del pa-gamento. Ai sensi dell’articolo 13, lenorme di recepimento nazionali devono

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 71 — Commissione VI

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garantire che eventuali perdite siano rim-borsate senza indugio dal responsabiledella violazione delle procedure.

Il Capo IV della direttiva (costituitodagli articoli da 15 a 20) contiene ladisciplina dell’accesso ai conti di paga-mento, in particolare quello di base.

In primo luogo la direttiva sancisce chea tale materia si applica il principio di nondiscriminazione: gli Stati devono assicu-rare che gli enti creditizi non discrimininoi consumatori soggiornanti legalmente nel-l’Unione in ragione della cittadinanza odel luogo di residenza o per qualsiasi altroin relazione alla domanda da parte di taliconsumatori di conto di pagamento oall’accesso al conto nell’Unione.

Ai consumatori devono essere offerticonti di base da tutti gli enti creditizi o daun numero di enti creditizi sufficiente agarantirne l’accesso a tutti i consumatorinel loro territorio e a evitare distorsionidella concorrenza, comunque non solo daenti creditizi che offrono funzioni unica-mente online. Sono previste norme ditutela nei confronti dei consumatori sog-giornanti legalmente nell’Unione, ivi com-presi i consumatori senza fissa dimora, irichiedenti asilo e i consumatori a cui nonè rilasciato il permesso di soggiorno mache non possono essere espulsi per motividi fatto o di diritto; sono previsti obblighidi risposta (accettazione o diniego) intempi brevi e senza ritardo. Inoltre, l’ac-cesso al conto di pagamento con caratte-ristiche di base non deve essere subordi-nato all’acquisto di servizi accessori, o diazioni dell’ente creditizio, salvo che talecondizione valga per tutti i clienti dell’entecreditizio.

Sono precisati i servizi che deve avereil conto di pagamento con caratteristichedi base e sono disciplinate le modalitàminime di erogazione. Per quanto ri-guarda le spese del conto di base, i serviziminimi del conto di base devono essereofferti a titolo gratuito o per una spesaragionevole. Le spese sono definite « ra-gionevoli » tenendo conto almeno dei livellidi reddito nazionali e delle spese medie

addebitate dagli enti creditizi nello Statomembro interessato, per i servizi fornitisui conti di pagamento.

In base al Capo V della direttiva gliStati sono tenuti a individuare le Autoritànazionali incaricate di garantire l’applica-zione e il rispetto della direttiva stessa,dotandole di poteri di indagine e di in-tervento; è prevista l’applicazione di mec-canismi di risoluzione stragiudiziale dellecontroversie.

In ordine alle sanzioni (di cui al CapoVI, articolo 26), esse sono definite dagliStati membri e devono essere effettive,proporzionate e dissuasive.

La direttiva fissa il termine per ilrecepimento a livello nazionale al 18 set-tembre 2016.

Per quanto riguarda la normativa didelega in base alla quale è stato predi-sposto lo schema di decreto legislativo,segnala come essa sia definita dal combi-nato disposto degli articoli 1 e 14 dellalegge n. 170 del 2016 (legge di delegazioneeuropea 2015).

In particolare l’articolo 14 reca i prin-cipi e criteri direttivi specifici per l’attua-zione della normativa UE: la lettera a) delcomma 1 dispone che siano apportate alTesto unico bancario (TUB), di cui aldecreto legislativo n. 385 del 1993, le mo-difiche e le integrazioni necessarie al cor-retto e integrale recepimento della diret-tiva 2014/92/UE, nonché dei relativi attidelegati adottati dalla Commissione euro-pea. Ove opportuno, è previsto il ricorsoalla disciplina secondaria della Banca d’I-talia, che emana le disposizioni di attua-zione senza necessità di previa delibera-zione del Comitato Interministeriale per ilCredito e il Risparmio – CICR.

Nell’emanazione della disciplina secon-daria l’istituto deve tenere conto dellelinee guida dell’Autorità Bancaria Europea(EBA), ai sensi della direttiva 2014/92/UE(tra i poteri dell’EBA vi sono infatti quellidi individuare le norme tecniche di rego-lamentazione che devono essere approvatedalla Commissione), e deve assicurare ilcoordinamento con quanto previsto conriguardo al conto di pagamento dal Titolo

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 72 — Commissione VI

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VI del TUB, che reca la disciplina dellatrasparenza delle condizioni contrattuali edei rapporti coi clienti.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo14 designa la Banca d’Italia quale autoritàamministrativa competente e quale puntodi contatto con autorità estere, attri-buendo ad essa i relativi poteri di vigilanzae di indagine.

La lettera c) del comma 1 delega ilGoverno ad estendere l’apparato sanzio-natorio attualmente previsto dal TUB perle violazioni degli obblighi relativi allatrasparenza, di cui al citato Titolo VI,anche alla violazione degli obblighi stabi-liti dalla direttiva 2014/92/UE e dall’arti-colo 127, comma 01, del TUB.

Il richiamato comma 01 dispone che leautorità creditizie esercitino i poteri pre-visti dal Titolo VI avendo riguardo anchealla trasparenza delle condizioni contrat-tuali e alla correttezza dei rapporti con laclientela. A questi fini la Banca d’Italia, inconformità delle deliberazioni del CICR,può dettare anche disposizioni in materiadi organizzazione e controlli interni.

In tale contesto rammenta che perl’inosservanza delle disposizioni in materiadi trasparenza, l’articolo 144, comma 1,del TUB dispone l’applicazione di unasanzione amministrativa pecuniaria daeuro 30.000 fino al 10 per cento delfatturato nei confronti delle banche, degliintermediari finanziari, delle rispettive ca-pogruppo, degli istituti di moneta elettro-nica, degli istituti di pagamento e deisoggetti ai quali sono state esternalizzatefunzioni aziendali essenziali o importanti,nonché di quelli incaricati della revisionelegale dei conti.

Il predetto articolo 144 del TUB è statoprofondamente innovato dal decreto legi-slativo n. 72 del 2015, in attuazione delledisposizioni della direttiva CRD IV (diret-tiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività de-gli enti creditizi e sulla vigilanza pruden-ziale sugli enti creditizi e sulle imprese diinvestimento). Coerentemente all’articolo65 della richiamata direttiva 2013/36/UE,si è passati ad un sistema volto a sanzio-nare in primo luogo l’ente e, solo sullabase di presupposti individuati dal diritto

nazionale, anche l’esponente aziendale o lapersona fisica responsabile della viola-zione. Con previsioni ulteriori rispetto alladirettiva CRD IV, ma nei limiti della leggedi delega, il decreto legislativo n. 72 del2015 ha differenziato i limiti minimo emassimo dell’entità della sanzione appli-cabile alle società o enti (tra un minimo di30.000 euro e un massimo del 10 per centodel fatturato, come già illustrato) ed even-tualmente alle persone fisiche (da 5.000euro a 5 milioni di euro). Si consente dielevare dette sanzioni fino al doppio del-l’ammontare del vantaggio ottenuto, pur-ché tale ammontare sia determinabile. Perle fattispecie connotate da minore effettivaoffensività o pericolosità sono stati predi-sposti strumenti deflativi del contenzioso edi semplificazione dei procedimenti di ap-plicazione della sanzione. Le autorità divigilanza possono altresì adottare misurealternative, quali l’ordine di cessare oporre rimedio a condotte irregolari, inpresenza di specifici presupposti.

La lettera d) del comma 1 dell’articolo14 dispone che il Governo si avvalga dellafacoltà di non applicare, se rilevante, ladirettiva 2014/92/UE alla Cassa depositi eprestiti ed alla Banca d’Italia, conforme-mente all’articolo 1, paragrafo 5 delladirettiva.

Le lettere da e) a g) recano i principi ei criteri di delega per la parte delladirettiva che riguarda specificamente lacomparabilità delle spese relative al contodi pagamento.

La lettera e) consente di includere neldocumento informativo sulle spese un in-dicatore sintetico dei costi complessivi chesintetizza i costi totali annui del conto dipagamento per i consumatori; inoltre ildocumento informativo deve essere fornitoinsieme alle altre informazioni precontrat-tuali richieste dalla vigente disciplina eapplicabili al conto di pagamento, al finedi consentire ai consumatori di riceverle inun’unica soluzione.

Ai sensi della lettera f) il riepilogo dellespese previsto dalla direttiva 2014/92/UEdeve essere fornito insieme alle altre in-formazioni oggetto delle comunicazioni

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 73 — Commissione VI

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periodiche richieste dalla vigente disci-plina applicabile al conto di pagamento.

La lettera g), nel dare attuazione alleprevisioni della direttiva 2014/92/UE suisiti internet di confronto, chiede di fareriferimento per quanto possibile alle ini-ziative private.

La lettera h) reca i principi e i criteridi delega relativi al trasferimento delconto di pagamento.

In primo luogo il numero 1) dellalettera h) prevede che sia rivista la disci-plina di cui agli articoli 2 e 2-bis deldecreto legge n. 3 del 2015, che hannoanticipato l’attuazione della direttiva 2014/92/UE, disponendo in particolare che talinorme confluiscano nel TUB.

In merito rammenta che il richiamatoarticolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015obbliga gli istituti bancari e i prestatori diservizi di pagamento, nel caso di trasferi-mento di un conto di pagamento, a darecorso al trasferimento con le procedure edentro i termini predefiniti dalla direttivan. 2014/92/UE. In particolare, nel caso dimancato rispetto dei termini, si prevedeche il cliente sia indennizzato per il ri-tardo, in misura proporzionale al ritardostesso e alla disponibilità esistente sulconto di pagamento al momento dellarichiesta di trasferimento. La disciplinaintrodotta si applica anche al trasferi-mento di strumenti finanziari da un contodi deposito titoli ad un altro, con o senzala chiusura del conto di deposito titoli diorigine, senza oneri e spese per il consu-matore. Sono infine introdotti adempi-menti di trasparenza informativa da for-nire alla clientela.

La normativa del decreto legge n. 3demanda a un decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, peraltro nonancora emanato, sentita la Banca d’Italia,il compito di definire i criteri di quanti-ficazione del predetto indennizzo nonchéle modalità e i termini di adeguamentoalle disposizioni in materia di trasparenzainformativa alla clientela. Inoltre, i pre-statori di servizi di pagamento sono ob-bligati ad adeguarsi alla normativa intro-dotta complessivamente dall’articolo 2 en-

tro il termine di due mesi dall’entrata invigore della legge di conversione del de-creto-legge n. 3.

L’articolo 2-bis del medesimo decreto-legge n. 3 prevede disposizioni volte adagevolare l’apertura di un conto di paga-mento o di un conto corrente transfron-taliero da parte dei consumatori.

In particolare, nel caso di richiesta ditrasferimento transfrontaliero di un contodi pagamento/conto corrente verso un isti-tuto bancario o prestatore di servizi dipagamento di uno Stato membro comu-nitario, l’istituto bancario o il prestatore diservizi di pagamento che riceve la richiestadi trasferimento è tenuto a fornire, neitermini previsti dalla disciplina europeauna specifica assistenza, che consiste:

nella fornitura gratuita di un insiemedi informazioni (in particolare concernentigli ordini permanenti di bonifico e gliaddebiti diretti): ciò non comporta, per ilnuovo prestatore di servizi di pagamento,alcun obbligo di attivare servizi che nonfornisce;

nel trasferimento dell’eventuale saldopositivo sul conto aperto o detenuto dalcliente presso il nuovo prestatore di servizidi pagamento, purché tale richiesta con-tenga informazioni complete che consen-tano l’identificazione del nuovo prestatoredi servizi di pagamento e del conto delcliente;

nella chiusura del conto detenuto dalcliente presso il prestatore originario diservizi.

Ai sensi del numero 2) della predettalettera h), nel caso in cui il prestatore diservizi di pagamento « trasferente » (ossiadal quale il consumatore si distacca) cessadi accettare i bonifici in entrata e gliaddebiti diretti sul conto di pagamento delconsumatore, al di fuori dei casi di rein-dirizzamento automatico, si prevede l’ob-bligo di informare tempestivamente il pa-gatore o il beneficiario delle ragioni delrifiuto dell’operazione di pagamento.

Il numero 3) della lettera h) delega ilGoverno a valutare se introdurre mecca-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 74 — Commissione VI

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nismi di trasferimento alternativi, purchésiano nell’interesse dei consumatori, senzaoneri supplementari per gli stessi e nelrispetto dei termini previsti dalla direttiva20 14/92/UE, avvalendosi in tal modo deipoteri consentiti dalla direttiva stessa.

La lettera i) del comma 1 dell’articolo14 della legge n. 170 contiene i principi ei criteri direttivi di delega con riferimentoalla disciplina del conto di pagamento concaratteristiche di base.

In particolare il numero 1) della letterai) prevede che le banche, Poste ItalianeS.p.A. e gli altri prestatori di servizi dipagamento – relativamente ai servizi dipagamento che essi già offrono – sianotenute a offrire un conto con caratteristi-che di base.

Ai sensi del numero 2) della lettera i)sono tipizzate le ipotesi in cui i prestatoridi servizi di pagamento possono rifiutarelegittimamente la richiesta di accesso alconto di pagamento con caratteristiche dibase. In particolare, il rifiuto è legittimo seil consumatore è già titolare in Italia di unconto di pagamento che gli consente diutilizzare i servizi minimi indicati dalladirettiva 2014/92/UE (all’articolo 17, para-grafo 1), fatto salvo il caso di trasferi-mento del conto, oppure per motivi dicontrasto del riciclaggio e finanziamentodel terrorismo.

In merito ricorda che, ai sensi delmenzionato articolo 17, paragrafo 1, delladirettiva, il conto di pagamento con ca-ratteristiche di base deve comprendere iseguenti servizi:

a) servizi che permettano di eseguiretutte le operazioni necessarie per l’aper-tura, la gestione e la chiusura del conto dipagamento;

b) servizi che consentano di deposi-tare fondi sul conto di pagamento;

c) servizi che consentano il prelievodi contante dal conto di pagamento all’in-terno dell’Unione, allo sportello o ai di-stributori automatici durante o al di fuoridegli orari di apertura dell’ente creditizio;

d) possibilità di eseguire le seguentioperazioni di pagamento nell’Unione:

addebiti diretti;

operazioni di pagamento mediantecarta di pagamento, ivi compresi i paga-menti on line;

bonifici, compresi gli ordini perma-nenti, ove disponibili, presso terminali esportelli bancari e tramite le funzioni dibanca online dell’ente creditizio.

Il numero 3) della lettera i) chiarisceche le norme delegate devono prevedere lapossibilità di includere, tra i servizi che iprestatori di servizi di pagamento sonotenuti a offrire con il conto di pagamentocon caratteristiche di base, anche serviziulteriori rispetto a quelli previsti dall’ar-ticolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze deiconsumatori a livello nazionale, esclusa laconcessione di qualsiasi forma di affida-mento.

Il numero 4) della lettera i) chiarisceche per i servizi inclusi nel conto dipagamento con caratteristiche di base,diversi da quelli richiamati dall’articolo17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, le norme delegate devono prevedere,ove opportuno, un numero minimo dioperazioni comprese nel canone annuo: ilcanone annuo e il costo delle eventualioperazioni eccedenti devono essere ragio-nevoli e coerenti con le finalità di inclu-sione finanziaria.

Al riguardo ricorda che il richiamatoarticolo 17, paragrafo 5, della direttivastabilisce che per alcuni servizi offerti nelconto di base (servizi che permettano dieseguire tutte le operazioni necessarie perl’apertura, la gestione e la chiusura delconto di pagamento; servizi che consen-tano di depositare fondi sul conto dipagamento; servizi che consentano il pre-lievo di contante dal conto di pagamentoall’interno dell’Unione, allo sportello o aidistributori automatici durante o al difuori degli orari di apertura dell’ente cre-ditizio; la possibilità di eseguire operazionidi pagamento mediante carta di paga-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 75 — Commissione VI

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mento, ivi compresi i pagamenti online),ad eccezione delle operazioni di paga-mento mediante carta di credito, gli Statimembri garantiscono che gli enti creditizinon addebitino alcuna spesa al di fuoridelle eventuali spese considerate ragione-voli, indipendentemente dal numero dioperazioni eseguite sul conto di paga-mento.

Il numero 5) della lettera i) dell’articolo14 delega il Governo ad esercitare lafacoltà, prevista dall’articolo 18, paragrafo4, della direttiva 2014/92/UE, di ammet-tere l’applicazione di diversi regimi tarif-fari a seconda del livello di inclusionebancaria del consumatore, individuandofasce socialmente svantaggiate di clientelaalle quali il conto è offerto senza spese.

La direttiva richiede che in tali casi gliStati membri devono assicurare ai i con-sumatori orientamento e informazioniadeguate sulle opzioni disponibili.

A tal fine, il numero 6) della lettera i)obbliga il Governo a promuovere misure asostegno dell’educazione finanziaria deiconsumatori più vulnerabili, fornendo loroorientamento e assistenza per la gestioneresponsabile delle loro finanze, informarlicirca l’orientamento che le organizzazionidi consumatori e le autorità nazionalipossono fornire loro, incoraggiare le ini-ziative dei prestatori di servizi di paga-mento volte a combinare la fornitura di unconto di pagamento con caratteristiche dibase con servizi indipendenti di educa-zione finanziaria.

In ordine al conto corrente di base,ricorda che nell’ordinamento interno talestrumento è stato già previsto dall’articolo12, comma 3, e seguenti del decreto-leggen. 201 del 2011. La predetta norma hainfatti stabilito che il MEF, la Bancad’Italia, l’ABI, Poste Italiane S.p.A. e leassociazioni dei prestatori di servizi dipagamento definissero con apposita con-venzione le caratteristiche di un conto dibase, che le banche, Poste italiane Spa e glialtri prestatori di servizi di pagamentoabilitati ad offrire servizi a valere su unconto di pagamento sarebbero stati tenutia offrire ai consumatori.

La convenzione è stata firmata il 28marzo 2012: è stato dunque previsto unconto di pagamento pensato per chi halimitate esigenze di operatività, aperto atutti, offerto gratuitamente per le fascesvantaggiate (ISEE fino a 7.500 euro) e peri pensionati fino a 1.500 euro al mese. Taleprodotto standard, le cui caratteristichesono state individuate dalla convenzione(sottoscritta da MEF, Banca d’Italia, ABI,Poste Italiane e Associazione Istituti dipagamento e moneta elettronica) è statoofferto a partire dal 1o giugno 2012.

Ricorda che la mancata ottemperanzadi quanto stabilito dalle norme internenon è al momento sanzionata. In virtùdelle norme dello schema di decreto (let-tera c) del comma 1) si prevede invece cheil Governo individui disposizioni sanzio-natorie per la mancata ottemperanza agliobblighi della direttiva nel suo complesso.

La lettera l) del comma 1 dell’articolo14 obbliga il Governo a mantenere, ovenon in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti atutela dei consumatori; la lettera m) infinereca la delega ad apportare alla normativavigente le abrogazioni e le modificazionioccorrenti ad assicurare il coordinamentocon le norme di attuazione emanate se-condo l’articolo in esame.

Il comma 2 dell’articolo 14 contiene laclausola di invarianza finanziaria.

Per quanto invece attiene al termineper l’esercizio della delega di recepimentodella direttiva 2014/92/UE, segnala comealle disposizioni in materia si applichi laprocedura generale disciplinata dall’arti-colo 31 della legge n. 234 del 2012, ilquale prevede anzitutto, al comma 1, cheil Governo adotti i decreti legislativi entroil termine di quattro mesi antecedenti aquello di recepimento indicato dalle diret-tive (ovvero, nel caso di specie, entro il 18maggio 2016).

Tuttavia, per le direttive il cui terminesia già scaduto alla data di entrata invigore della legge di delegazione europea –come nel caso di specie, in quanto la leggedi delegazione europea 2015 è entrata invigore il 16 settembre 2016 – ovvero scadanei tre mesi successivi, il Governo adotta

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 76 — Commissione VI

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i decreti legislativi di recepimento entrotre mesi dalla data di entrata in vigoredella medesima legge di delegazione. Diconseguenza, il termine per l’eserciziodella delega è posticipato al 16 dicembre2016.

Rammenta inoltre che, essendo la di-rettiva 2014/92/UE compresa nell’allegatoB della citata legge n. 170 del 2016, ilrelativo schema di decreto legislativo diattuazione è sottoposto al parere dellecompetenti Commissioni parlamentari: alriguardo, ai sensi dell’articolo 31, comma3, della legge n. 234 del 2013, gli schemidi decreto legislativo, una volta acquisitigli altri pareri previsti dalla legge, sonotrasmessi alle Camere per l’espressione delparere e le Commissioni parlamentarihanno quaranta giorni dalla data di tra-smissione per esprimere il proprio parere,decorsi inutilmente i quali detti decretisono emanati anche in mancanza del pa-rere.

Lo schema di decreto legislativo è statotrasmesso dal Governo alle Camere per ilpredetto parere parlamentare il 16 dicem-bre 2016 e il termine per l’espressione delparere è fissato al 25 gennaio 2017: per-tanto, ai sensi del richiamato articolo 31,comma 3, della citata legge n. 234, in baseal quale, qualora il termine per l’espres-sione del parere parlamentare scada neitrenta giorni che precedono la scadenzadel termine di delega o successivamente(dunque dopo il 16 dicembre 2016), ilmedesimo termine di delega è prorogato ditre mesi, il termine di esercizio delladelega per il recepimento della direttiva èora fissato al 16 marzo 2016.

Passando a illustrare il contenuto delloschema di decreto, ricorda che l’articolo 1,comma 1, introduce nel Titolo VI (relativoalla trasparenza delle condizioni contrat-tuali e dei rapporti con i clienti) del TUBun nuovo Capo II-ter, costituito dai nuoviarticoli da 126-decies a 126-vicies sexies,contenente disposizioni particolari relativeai conti di pagamento.

Tale nuovo Capo II-ter è articolato intre sezioni, rispettivamente dedicate ai tremacroargomenti disciplinati dalla direttiva

(trasparenza e comparabilità delle spese;trasferimento del conto; accesso a unconto di base).

Il nuovo articolo 126-decies reca dispo-sizioni di carattere generale, volte a defi-nire l’oggetto e l’ambito di applicazionedella normativa, che riguarda i conti dipagamento dei consumatori, se consentonoalmeno l’esecuzione di tutte le seguentioperazioni: versamento di fondi; prelievodi contanti; esecuzione e ricezione di ope-razioni di pagamento. A questi conti con-tinuano ad applicarsi anche le disposizionidel Capo II-bis del TUB, relativo alladisciplina dei servizi di pagamento, ovenon diversamente previsto. I soggetti de-stinatari degli obblighi introdotti dalla di-rettiva sono i prestatori di servizi di pa-gamento (PSP), ovvero le banche, gli isti-tuti di pagamento, gli istituti di monetaelettronica e Poste Italiane S.p.A. (perl’attività di Bancoposta).

L’articolo 126-decies contiene altresì ledefinizioni rilevanti per l’applicazione delnuovo Capo II-ter e – per quanto nonprevisto espressamente – rinvia alle defi-nizioni contenute nella direttiva. La Bancad’Italia è altresì designata quale autoritàcompetente, essendo dotata di poteri diindagine e di intervento, nonché di risorseadeguate per l’adempimento delle funzionidella direttiva.

La Sezione I del nuovo Capo II-ter delTUB (costituito dai nuovi articoli da 126-undecies a 126-quaterdeceis) disciplina l’in-formativa precontrattuale e nel corso dirapporto sul conto di pagamento, nonchégli strumenti volti a favorire il confrontofra le offerte, in attuazione del Capo IIdella Direttiva.

Il nuovo articolo 126-undecies recepiscele previsioni della direttiva relative allaterminologia standardizzata europea perla designazione dei principali servizi col-legati al conto di pagamento, secondoquanto stabilito dall’EBA.

Di conseguenza, l’EBA ha il compito didefinire la terminologia per i servizi co-muni almeno alla maggioranza degli StatiUE, mentre le Autorità nazionali indivi-duano l’elenco dei servizi più rappresen-tativi a livello nazionale, lo pubblicano e lo

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aggiornano periodicamente, impiegando laterminologia standard definita dall’EBA.L’uso della terminologia standard è obbli-gatorio in ogni comunicazione e informa-zione (contrattuale, di trasparenza, com-merciale) resa ai consumatori in relazioneal conto di pagamento.

I prestatori di servizi di pagamentopossono utilizzare denominazioni e mar-chi commerciali per individuare i propriservizi nelle comunicazioni e informazioniprecontrattuali, contrattuali, commercialie pubblicitarie indirizzate ai consumatori,nel rispetto dei limiti eventualmente sta-biliti con disposizioni della Banca d’Italia.

Il nuovo articolo 126-duodecies imponeai prestatori di servizi di pagamento difornire ai consumatori i documenti pre-contrattuali (Documento informativo sullespese) e le comunicazioni periodiche (Ri-epilogo delle spese), ovvero quei docu-menti standard il cui formato deve esseredefinito dall’EBA per favorire la confron-tabilità, anche a livello europeo, delleofferte relative ai conti di pagamento.

Tali documenti si aggiungono agli ob-blighi di informativa stabiliti per i servizidi pagamento in attuazione della norma-tiva europea e nazionale. La normativasecondaria in merito deve essere adottatadopo l’entrata in vigore degli standarddell’EBA e deve coordinare i nuovi docu-menti con quelli già esistenti, tenendoconto del fatto che i documenti standardeuropei non hanno l’obiettivo di fornireinformazioni esaustive ma – come speci-fica la relazione illustrativa dello schemadi decreto – di mettere in evidenza le vocidi costo più importanti per i consumatori.

Il nuovo articolo 126-terdecies disci-plina i siti web di confronto che devonoessere istituiti in ciascuno Stato membro,per agevolare il raffronto tra le offerte deiconti di pagamento. La norma di delegarichiede che sia fatto riferimento – perquanto possibile – alle iniziative private;di conseguenza la norma di attuazionedella delega prevede che i siti web sianocostituiti e gestiti da operatori privati (adesempio associazioni di categoria) e chetutti i prestatori di servizi di pagamentoabbiano l’obbligo di parteciparvi.

Affinché risulti assicurata la confor-mità dei siti a quanto stabilito dalla di-rettiva (che richiede la sussistenza di al-cuni requisiti), è previsto che detti sitisiano sottoposti a una certificazione (con-fermata annualmente) da parte di un entespecializzato, che redige un’apposita rela-zione.

Con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, sentita la Banca d’Italia,sono individuate le caratteristiche dell’entecertificatore e la procedura di accredita-mento, che dovrà garantire il rispetto deiprincipi di imparzialità, indipendenza ecorrettezza.

Il nuovo articolo 126-quaterdecies dettadisposizioni di trasparenza specifiche peri conti di pagamento inseriti in un pac-chetto insieme ad altri prodotti, per assi-curare un’informazione completa al con-sumatore. È previsto in particolare che ilprestatore di servizi di pagamento comu-nichi al consumatore se l’acquisto delconto di pagamento è condizionato allasottoscrizione dei prodotti o servizi offerticongiuntamente. Ove sia consentito l’ac-quisto separato, il prestatore di servizi dipagamento deve inoltre fornire separata-mente al consumatore le informazioni re-lative ai prodotti o servizi offerti congiun-tamente (conformemente alla disciplinaeventualmente applicabile a ciascuno diessi), specificando quantomeno i costi e lespese relativi a ciascuno dei prodotti eservizi offerti con il pacchetto che possonoessere acquistati separatamente.

Restano ferme le disposizioni del co-dice del consumo (di cui all’articolo 21,comma 3-bis, del decreto legislativo n. 206del 2005) che considerano pratica com-merciale scorretta la condotta di unabanca, di un istituto di credito o di unintermediario finanziario che, ai fini dellastipula di un contratto di mutuo, obbligail cliente alla sottoscrizione di una polizzaassicurativa erogata dalla medesimabanca, istituto o intermediario ovvero al-l’apertura di un conto corrente presso lamedesima banca, istituto o intermediario.

La Sezione II del nuovo Capo II-ter delTUB intende far confluire nel TUB stessoquanto disposto dagli articoli 2 e 2-bis del

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decreto-legge n. 3 del 2015, che ha rece-pito nell’ordinamento italiano il Capo IIIdella direttiva 2014/92/UE relativo al tra-sferimento nel conto di pagamento. Taleconfluenza è effettuata coerentemente alledisposizioni della delega legislativa, ripro-ducendo dunque sostanzialmente la disci-plina vigente. Le integrazioni apportate atali norme, secondo quanto riferito dallarelazione illustrativa dello schema di de-creto, sostanzialmente intendono chiariregli aspetti sui quali le prime esperienzeapplicative hanno messo in luce l’oppor-tunità di fornire maggiori dettagli.

In particolare il nuovo articolo 126-quinquiesdecies, rispetto alle norme vigentiprecisa che il prestatore di servizi dipagamento ricevente trasmette copia del-l’autorizzazione al prestatore di servizi dipagamento trasferente, ove richiesto daquest’ultimo; la richiesta non interrompené sospende il termine per l’esecuzione delservizio di trasferimento. Fermo restandoche il servizio di trasferimento è eseguitoentro dodici giorni lavorativi dalla rice-zione – da parte del prestatore di servizidi pagamento ricevente – dell’autorizza-zione del consumatore, viene chiarito cheessa deve essere completa di tutte leinformazioni necessarie, in conformità allaprocedura stabilita dalla direttiva 2014/92/UE.

Inoltre il consumatore, quando intendetrasferire solo alcuni dei servizi collegati alconto di pagamento, identifica specifica-mente i bonifici ricorrenti in entrata, gliordini permanenti di bonifico e gli ordinirelativi ad addebiti diretti per l’addebito inconto che devono essere trasferiti. I bo-nifici ricorrenti in entrata dovranno essereidentificati dal prestatore di servizi dipagamento trasferente, eventualmentesulla base delle indicazioni fornite dalconsumatore.

Sono altresì introdotte alcune disposi-zioni volte ad innalzare le tutele per iconsumatori: i prestatori di servizi di pa-gamento devono assicurare gratuitamenteper 12 mesi il reindirizzamento automa-tico dei bonifici ricevuti sul vecchio contoverso il nuovo conto (ai sensi del comma7 del nuovo articolo 126-quinquiesdecies,

servizio in ogni caso già offerto dal sistemabancario sulla base di iniziative di auto-regolamentazione); sono garantite tuteleequivalenti a quelle previste dalla direttiva,per il principio della « garanzia della con-tinuità dei servizi », anche nelle ipotesi incui il trasferimento non è richiesto volon-tariamente dal consumatore, ma viene im-posto dal prestatore di servizi di paga-mento a seguito di operazioni straordina-rie (ad esempio in occasione di operazionidi cessione di sportelli da una bancaall’altra, ai sensi del comma 10 del nuovoarticolo 126-quinquiesdecies).

Il nuovo articolo 126-sexiesdecies so-stanzialmente riproduce il contenuto del-l’articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015in relazione al divieto di addebito di spese.

Il nuovo articolo 126-septiesdecies mo-difica l’attuale disposizione del decreto-legge n. 3 del 2015 che prevede un inden-nizzo a favore del consumatore, in caso dimancato rispetto da parte del prestatore diservizi di pagamento delle modalità e deitermini per il trasferimento, commisuratoalla durata del ritardo e alle sommegiacenti. Le nuove norme recate dalloschema di decreto prevedono infatti unregime più favorevole ai consumatori, pre-vedendo che il prestatore di servizi dipagamento inadempiente corrisponda alconsumatore, senza indugio e senza chesia necessaria la costituzione in mora, unapenale pari a quaranta euro maggiorata,per ogni giorno di ritardo, di un ulterioreimporto determinato applicando un tassoannuo pari a quello del valore in assolutopiù elevato del limite stabilito ai sensidella disciplina dell’usura (di cui all’arti-colo 2, comma 4, della legge n. 108 del1996) alla disponibilità esistente sul contodi pagamento al momento della richiestadi trasferimento.

Ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo13 della direttiva 2014/92/UE, gli Statimembri assicurano che eventuali perditefinanziarie, compresi le spese e gli inte-ressi, subite dal consumatore e causatedirettamente dal mancato rispetto, daparte di un prestatore di servizi di paga-mento partecipante alla procedura di tra-sferimento, degli obblighi a lui imposti

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dalla normativa sul trasferimento dei contidi pagamento, siano rimborsate senza in-dugio da detto prestatore di servizi dipagamento.

Il nuovo articolo 126-octiesdecies pre-vede, in ordine al trasferimento di servizidi pagamento transfrontalieri, che – salvieventuali obblighi pendenti del consuma-tore che impediscono la chiusura del contodi pagamento – il prestatore di servizi dipagamento di origine esegue le operazionidi trasferimento specificata dal consuma-tore nella richiesta. La data è fissata adalmeno sei giorni lavorativi dalla ricezionedella richiesta da parte del prestatore diservizi di pagamento di origine, salvo di-verso accordo con il consumatore.

Le disposizioni della Sezione III delnuovo Capo II-ter del TUB introdotto dalloschema di decreto recepiscono il Capo IVdella direttiva 2014/92/UE, il quale pre-vede il diritto per tutti i consumatorilegalmente soggiornanti di aprire un contodi pagamento con caratteristiche di basesenza discriminazioni fondate sulla nazio-nalità o sul luogo di residenza.

Come riferito nella relazione illustra-tiva dello schema di decreto, viene sostan-zialmente ripreso il contenuto della Con-venzione sottoscritta tra MEF, Banca d’I-talia e principali associazioni rappresen-tative dei prestatori di servizi dipagamento, ai sensi del decreto-leggen. 201 del 2011, che è rinnovata, da ul-timo, nel maggio 2014. La relazione chia-risce altresì che, rispetto al testo dellaConvenzione, sono apportate alcune mo-difiche suggerite dall’esperienza applica-tiva del conto di base nel corso degli anni,nonché altre invece dettate dall’esigenza diaderenza alla direttiva 2014/92/UE.

A tal fine il nuovo articolo 126-no-viesdecies impone ai prestatori di servizi dipagamento (banche, Poste italiane s.p.a. ealtri prestatori di servizi di pagamento) dioffrire un conto di pagamento di base atutti i consumatori soggiornanti legalmentein UE, senza discriminazioni e a prescin-dere dal luogo di residenza: per legalmentesoggiornanti si intendono tutti i soggettiaventi il diritto di soggiornare in uno Statomembro in virtù del diritto dell’Unione o

del diritto italiano, compresi i consumatorisenza fissa dimora e i richiedenti asilo aisensi delle convenzioni internazionali.

Viene ripreso così, sostanzialmente, ilcontenuto dell’articolo 16 della direttiva2014/92/UE, il quale, tuttavia, al comma 2,fa riferimento anche ai consumatori « acui non è rilasciato il permesso di sog-giorno ma che non possono essere espulsiper motivi di fatto o di diritto ».

Il nuovo articolo 126-vicies disciplinadettagliatamente i casi in cui il prestatoredi servizi di pagamento può rifiutare larichiesta di apertura di un conto di base,coerentemente a quanto richiede la diret-tiva. Fermo restando l’obbligo di osservarele disposizioni in materia di contrasto delriciclaggio e del finanziamento del terro-rismo, il rifiuto del prestatore di servizi dipagamento è legittimo in mancanza deirequisiti previsti dalla legge, ovvero qua-lora il consumatore sia già titolare in Italiadi un conto di pagamento che gli consentedi utilizzare i servizi minimi previsti exlege, salvo il caso di trasferimento delconto o salvo che il consumatore dichiaridi aver ricevuto comunicazione dal pro-prio prestatore di servizi di pagamento cheil conto verrà chiuso.

Sono disciplinate le modalità di comu-nicazione del rifiuto e il contenuto delleinformazioni da dare al consumatore intale ipotesi. Viene chiarito inoltre chel’apertura del conto di base non puòessere condizionata all’acquisto di serviziaccessori o di azioni del prestatore diservizi di pagamento, salvo che questacondizione si applichi in modo uniforme atutta la clientela.

Il nuovo articolo 126-vicies semel, ana-logamente a quanto previsto dalla richia-mata Convenzione e in attuazione delladelega, prevede che il conto di base deveessere offerto da tutti i prestatori di servizidi pagamento che offrono alla propriaclientela conti di pagamento. Esso deveincludere un numero predefinito di ope-razioni annue individuate da un decretodel MEF, adottato sentita la Banca d’Italia.

Nell’adozione delle norme secondarie,lo schema di decreto legislativo si diffe-renzia dalla Convenzione nel consentire la

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distinzione tra più profili di clientela,tenendo conto del fatto che il tipo e ilnumero di operazioni adeguate a coprirele esigenze « di base » del consumatorepossono variare in funzione delle caratte-ristiche delle diverse fasce di utenza. Inmerito la relazione illustrativa allegata alloschema di decreto chiarisce che tale di-screzionalità intende favorire la diffusionedel conto di base, valorizzandone il ruolodi veicolo per l’inclusione finanziaria.

Viene consentito al titolare del conto dirichiedere, senza tuttavia che il prestatoredi servizi di pagamento possa imporli,l’effettuazione di operazioni aggiuntive oin numero superiore a quello individuatoin relazione al conto di base, superandocosì un divieto presente nella vigente con-venzione.

I servizi del conto di base devonoincludere obbligatoriamente quelli minimistabiliti dalla direttiva, riportati nell’alle-gato A dello schema del decreto.

Coerentemente all’articolo 17, para-grafo 1, della direttiva 2014/92/UE, leoperazioni e i servizi da includere obbli-gatoriamente sono i seguenti:

apertura, gestione e chiusura delconto di pagamento;

accreditamento di fondi sui conto dipagamento (es. deposito di contante, rice-zione di bonifici);

prelievo di contante nei confini del-l’Unione europea, presso le dipendenze delprestatore di servizi di pagamento o glisportelli ATM, anche al di fuori degli oraridi apertura del prestatore di servizi dipagamento;

alcune operazioni di pagamento nel-l’ambito dell’Unione europea, ovvero gliaddebiti diretti, le operazioni di paga-mento con carta di pagamento, utilizzabileanche online; bonifici e ordini permanentidi bonifico presso le dipendenze del pre-statore di servizi di pagamento e attra-verso gli altri canali eventualmente dispo-nibili, ivi compreso il canale online.

In ordine alle spese applicabili al contodi base, il nuovo articolo 126-vicies bis

consente di applicare solo un canone an-nuo onnicomprensivo e gli oneri fiscaliprevisti per legge. Nessun’altra spesa puòessere addebitata al titolare del conto, peril numero annuo di operazioni effettuabilie le relative eventuali scritturazioni con-tabili.

Viene chiarito inoltre che il canoneannuo onnicomprensivo e il costo delleoperazioni aggiuntive o in numero supe-riore rispetto al conto di base devonoessere ragionevoli e coerenti con la finalitàdi inclusione finanziaria, avendo riguardoal livello di reddito nazionale e ai costimediamente addebitati dai prestatori diservizi di pagamento a livello nazionaleper i servizi collegati al conto di paga-mento, secondo quanto stabilito con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Banca d’Italia, tenendoanche conto delle condizioni dei soggettisocialmente svantaggiati.

Il nuovo articolo 126-vicies ter disci-plina, conformemente alla direttiva 2014/92/UE, i casi di esercizio del diritto direcesso.

In particolare, il prestatore di servizi dipagamento può recedere dal contratto re-lativo al conto di base solo al ricorrere diuna o più delle condizioni singolarmenteindividuate dalla norma, ovvero:

uso del conto per fini illeciti;

incapienza del conto o mancata mo-vimentazione per un certo periodo ditempo;

accesso al conto di base sulla base diinformazioni errate e determinanti perottenerlo;

consumatore che non soggiorna piùlegalmente nell’Unione europea;

consumatore che, successivamente alconto di base, ha aperto in Italia un altroconto di pagamento che gli consente diutilizzare i servizi minimi.

Viene anche disciplinata l’informativaresa dal prestatore di servizi di pagamentonel caso di recesso e sono predispostetutele specifiche per il consumatore, che

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deve essere informato delle procedure direclamo disponibili, della facoltà di inviareun esposto alla Banca d’Italia o adire ivigenti sistemi di risoluzione stragiudizialedelle controversie.

Il nuovo articolo 126-vicies quater de-manda a un decreto del MEF, sentita laBanca d’Italia, l’individuazione delle fascedi clientela socialmente svantaggiate e ititolari di trattamenti pensionistici a cui ilconto di base è offerto senza spese, conesenzione dall’imposta di bollo.

Il nuovo articolo 126-vicies quinquiesaffida alla Banca d’Italia il compito didefinire le modalità con cui i prestatori diservizi di pagamento forniscono chiari-menti e informazioni sul conto di base.

Il nuovo articolo 126-vicies sexies, con-formemente alla delega legislativa, prevedeiniziative di educazione finanziaria in fa-vore dei consumatori, con particolare ri-guardo a quelli più vulnerabili, attri-buendo la promozione di tali iniziative allaBanca d’Italia.

In merito ricorda che la CommissioneFinanze sta svolgendo l’esame, in sedereferente, di alcune proposte di legge ab-binate in tema di educazione finanziaria(C. 3666, C. 3662 e C. 3913).

Il comma 2 dell’articolo 1 dello schemadi decreto apporta alcune modifiche alTUB, in particolare all’articolo 128-bis,che disciplina la risoluzione stragiudizialedelle controversie, al fine di sostituire ilvigente riferimento ai « reclami » con lalocuzione « esposto », in conformità allenorme di recepimento della direttiva suiservizi di pagamento (di cui agli articoli 14e 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010),ai sensi dei quali si chiarisce che gliutilizzatori dei servizi di pagamento pos-sono presentare esposti alla Banca d’Italiain caso di violazioni, da parte di prestatoridi servizi di pagamento, di specifiche di-sposizioni di legge.

Con il comma 3 dell’articolo 1 delloschema vengono modificate le disposizionisanzionatorie di cui all’articolo 144 delTUB, al fine di inserirvi gli opportuniriferimenti alle nuove norme introdottedallo stesso schema di decreto, sanzio-

nando così anche l’inosservanza delle di-sposizioni di recepimento della direttiva2014/92/UE recate dallo schema.

L’articolo 2 dello schema di decretoreca le disposizioni finali, in particolaredifferenziando l’entrata in vigore delle di-verse Sezioni introdotte nel TUB dall’ar-ticolo 1, comma 1, dello schema di decretostesso.

Il comma 1 reca distinti termini dientrata in vigore, in base alle specificità diciascuna Sezione.

Per quanto riguarda le norme sullatrasparenza contenute nella Sezione I delnuovo Capo II-ter del TUB introdotto dalloschema di decreto, con particolare riferi-mento all’adozione dei nuovi documentistandard previsti dalla direttiva, la rela-zione illustrativa chiarisce che il Governointende avvalersi della deroga previstadalla direttiva 2014/92/UE (ai sensi del-l’articolo 29, paragrafo 2, lettera c), laquale consente di estendere a 18 mesi iltermine di recepimento negli Stati membriche già prevedono (come l’Italia) docu-menti equivalenti.

In particolare, ai sensi della lettera a)del comma 1, il nuovo articolo 126-duo-decies – concernente le informazioni pre-contrattuali e le comunicazioni periodiche– si applica decorsi 180 giorni dall’ema-nazione delle relative disposizioni di at-tuazione, che a loro volta devono essereadottate entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore delle norme tecniche diregolamentazione della Commissione UE(articolo 3, paragrafo 4, della direttiva2014/92/UE) e delle norme tecniche diattuazione dell’EBA (emanate ai sensi del-l’articolo 4, paragrafo 6, e dell’articolo 8,paragrafo 4 della direttiva stessa).

In base alla lettera b) del comma 1, ilnuovo articolo 126-terdecies, relativo ai sitiweb di confronto, si applica decorsi 90giorni dalla data di entrata in vigore dellenorme attuative (decreto del MEF e di-sposizioni di attuazione della Bancad’Ita1ia), a loro volta da adottarsi entro120 giorni dall’entrata in vigore delloschema di decreto.

Per quanto concerne invece la SezioneII del nuovo Capo II-ter del TUB intro-

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dotto dallo schema di decreto, relativa altrasferimento del conto di pagamento, lalettera c) del comma 1) prevede che essatrova applicazione decorsi 60 giorni dalladata di entrata in vigore dello schema didecreto: dalla medesima data è dunqueabrogato l’articolo 2 del decreto-legge n. 3del 2015, ad eccezione dei commi 15 e 19.

Per quanto riguarda specificamente ilnuovo articolo 126-quinquiesdecies,comma 10, che assicura la continuità nellafruizione dei servizi di pagamento anchequalora il trasferimento del conto sial’effetto di operazioni di cessione di rap-porti giuridici ad altro prestatore di servizidi pagamento, la lettera d) del comma 1prevede che esso si applica decorsi 60giorni dalla data di entrata in vigore dellerelative disposizioni di attuazione, daadottarsi entro 120 giorni dall’entrata invigore dello schema di decreto.

Ai sensi della lettera e) del comma 1) laSezione III del nuovo Capo II-ter del TUBintrodotto dallo schema di decreto, rela-tiva ai conti di base, si applica decorsi 60giorni dalla data di entrata in vigore delladisciplina di attuazione, da adottarsi entro120 giorni dall’entrata in vigore dellenorme dello schema; conseguentemente,dalla stessa data è abrogata la vigentedisciplina dei conti di base (di cui all’ar-ticolo 12 del decreto-legge n. 201 del2011).

Il comma 2 dell’articolo 2 modifical’articolo 2, comma 15, del decreto-leggen. 3 del 2015 (non abrogato dalle normedello schema di decreto), che, nella for-mulazione attuale, estende le disposizionisul trasferimento del conto di pagamentoanche al trasferimento, su richiesta delconsumatore, di strumenti finanziari daun conto di deposito titoli ad un altro.

Con le modifiche proposte si chiarisceche detto trasferimento è effettuato senzaoneri e spese; inoltre si affida al Ministerodell’economia e delle finanze, sentite laCONSOB e la Banca d’Italia, l’adozionedelle relative disposizioni di attuazione. Lanorma secondaria può stabilire che, per iltrasferimento dei titoli depositati pressoun depositario centrale estero o non as-soggettati al regime di dematerializza-

zione, al consumatore possano essere ad-debitate le spese sostenute in diretta con-seguenza del necessario intervento di unsoggetto terzo.

Sempre per quanto riguarda la SezioneIII del nuovo Capo II-ter del TUB intro-dotto dallo schema di decreto, relativa aiconti di base, il comma 3 dell’articolo 2disciplina il regime transitorio dei conti dibase già in essere, prevedendo che, entroun anno dall’entrata in vigore dell’ultimodei provvedimenti attuativi previsti in ma-teria, i prestatori di servizi di pagamentopossono convertire i vecchi conti in contidi base sottoposti alla nuova disciplina; inquesto caso, a tutela del consumatore, èprevisto un periodo biennale di garanziadurante il quale non possono essere mo-dificate le condizioni economiche delconto.

L’articolo 3 dello schema di decretoreca la clausola di invarianza finanziaria.

Sui riserva quindi di formulare unaproposta di parere sullo schema di de-creto.

Maurizio BERNARDO, presidente, av-verte che la Commissione Bilancio haespresso la sua valutazione favorevolesullo schema di decreto legislativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell’esame ad altraseduta.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione

della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della

direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio

automatico obbligatorio di informazioni nel settore

fiscale.

Atto n. 368.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviatonella seduta del 10 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-corda che nella seduta di ieri la relatrice,

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 83 — Commissione VI

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Moretto, ha illustrato il contenuto delprovvedimento.

Avverte inoltre che la Presidenza dellaCamera, in data odierna, ha trasmesso ilparere espresso dalla Conferenza unificatasullo schema di decreto legislativo inesame, integrando in tal modo la docu-mentazione prescritta per poter conclu-dere l’esame sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Maurizio BERNARDO.— Interviene il sottosegretario di Stato perl’economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica il regolamento (UE)

n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di

assicurazione dei depositi.

(COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: « Verso il com-

pletamento dell’Unione bancaria ».

(COM (2015) 587 final).

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo127, comma 1, del Regolamento, e conclu-sione – Approvazione di un documentofinale).

La Commissione prosegue l’esame con-giunto dei provvedimenti, rinviato, da ul-timo, nella seduta del 10 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-corda che nella seduta di ieri, su richiestadel gruppo M5S è stata rinviata la vota-zione sulla proposta di documento finale(vedi allegato 1) formulata dal relatore,Petrini, il 25 ottobre 2016.

Paolo PETRINI (PD), relatore, rilevacome la tematica oggetto degli atti dell’U-nione europea in esame risulti da tempoall’attenzione della Commissione, e comenell’ambito dell’Unione europea sia ancoraaperto un dibattito sul cosiddetto « terzopilastro » dell’Unione bancaria europea, ilquale costituisce un elemento fondamen-tale per rassicurare i mercati finanziari ei risparmiatori.

Sottolinea, infatti, come, mentre suglialtri due pilastri dell’Unione bancaria, co-stituiti dalla vigilanza unica e dal mecca-nismo unico di risoluzione, si riscontri unampio consenso circa la necessità di mi-gliorare tali aspetti, sulle problematicheconcernenti l’istituzione di un sistema eu-ropeo di assicurazione dei depositi si ri-scontri una diversità di posizioni tra ungruppo di Paesi che ritiene fondamentalerealizzare tale meccanismo, in una pro-spettiva di maggiore solidarietà tra i di-versi sistemi nazionali, e altri Paesi, cheinvece pongono talune condizioni in ma-teria.

In tale complesso quadro la proposta didocumento finale da lui formulata intenderappresentare un contributo per la defi-nitiva attuazione di tale sistema di assi-curazione dei depositi: ritiene pertantoopportuno che la Commissione proceda,nella seduta odierna, alla votazione dellaproposta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nelsottolineare la grande attenzione dedicatadal Movimento 5 Stelle al tema della tuteladel risparmio in tutte le sue forme, ricordainnanzitutto quanto previsto in tal sensodall’articolo 47 della Costituzione. Nel ri-levare come i bassi tassi d’interesse ban-cari inducano i risparmiatori e, in parti-colare, le imprese, a investire in titoliazionari e obbligazionari, i quali sonotuttavia soggetti a un rischio elevato diessere azzerati a causa della normativabancaria di derivazione europea, sottoli-nea come andrebbe invece assicurata erafforzata la tutela di tutti i depositibancari, anche ove essi superino l’importodi 100.000 euro. Ritiene quindi la previ-sione dell’integrale garanzia solo per i

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depositi fino a 100.000 euro assolutamenteiniqua e contraria ai principi contenutinella Costituzione.

Evidenzia infatti come tale limite siapericoloso, e metta a rischio, in partico-lare, i depositi bancari di cui sono titolarile imprese medie e grandi le quali, in casodi shock finanziari di grande portata, nonriceverebbero alcuna tutela dal sistema digaranzia, vedendo così messa in pericolola possibilità di continuare la loro attivitàe, conseguentemente, la sicurezza lavora-tiva per i loro lavoratori dipendenti. Giu-dica quindi tali misure potenzialmentelesive sia del citato articolo 47 della Co-stituzione, sia dell’articolo 1 della Cartacostituzionale, il quale pone il lavoro afondamento della Repubblica.

Ribadisce quindi l’esigenza che il Go-verno muti radicalmente i propri indirizziin questo campo, impegnandosi a predi-sporre misure, di segno opposto a quelliindicato dagli atti in esame, al fine dirafforzare il ruolo del Fondo interbanca-rio nazionale di tutela dei depositi e diprospettare anche in sede europea la ne-cessità di predisporre un sistema di ga-ranzia volto a tutelare tutti i crediti e idepositi, senza alcun limite.

Daniele PESCO (M5S) avverte che il suogruppo ha presentato una proposta alter-nativa di documento finale (vedi allegato2), la quale intende fornire ulteriori spuntidi riflessione che il relatore e la Commis-sione nel suo complesso dovrebbero valu-tare: non ritiene pertanto opportuno pro-cedere, già nella seduta odierna, alla vo-tazione sugli atti dell’Unione europea inesame.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-leva innanzitutto come la proposta alter-nativa di documento finale presentata dalgruppo M5S sarebbe posta in votazionesolo qualora fosse respinta la proposta didocumento finale presentata dal relatore.

Al di là di tali aspetti proceduraliritiene, peraltro, che non sussistano lecondizioni politiche per giungere a undocumento finale condiviso da tutti igruppi e che sia pertanto opportuno pro-

cedere nella seduta odierna alla votazionedella proposta di documento finale predi-sposta dal relatore.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea comela proposta alternativa di documento fi-nale formulata dal suo gruppo evidenzi irischi insiti nell’adesione dell’Italia alnuovo sistema europeo di assicurazionedei depositi, in quanto ciò potrebbe com-portare gravi pregiudizi per il sistemabancario italiano, sia in quanto sarebberoviolati i principi fondamentali della sicu-rezza economica nazionale sia in ragionedel fatto che gli organismi europei potreb-bero esigere gravose contropartite in cam-bio dell’intervento del predetto sistemaeuropeo di assicurazione dei depositi, adesempio richiedendo ulteriori misure diausterity, limitando così ulteriormente glispazi di sovranità e compromettendo de-finitivamente la stabilità economica e so-ciale del Paese.

In tale contesto rileva come i graviproblemi emersi nel sistema bancario efinanziario nazionale ed europeo sianoanche dovuti alle carenze nell’azione divigilanza che deve essere svolta in materiadalla Banca centrale europea e dallaBanca d’Italia: pertanto la responsabilitàdella tutela dei depositi bancari deve es-sere assicurata dalle predette autorità, te-nuto conto che la BCE ha la possibilità diemettere moneta per finanziare eventualiinterventi in favore dei depositanti.

Al fine di scoraggiare eventuali com-portamenti non virtuosi che potrebberoessere indotti da tale, così ampio mecca-nismo di garanzia, occorre, contestual-mente, aumentare la severità dell’azione divigilanza sulle banche, inasprendo le san-zioni per gli illeciti e le irregolarità legatiall’erogazione del credito o agli investi-menti del settore bancario.

Sottolinea, quindi, in sintesi, come ilgruppo M5S intenda richiamare l’esigenzadi un radicale mutamento nei paradigmiregolamentari e di vigilanza finora seguitiin Europa, i quali hanno determinato leconseguenze disastrose sotto gli occhi ditutti.

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Michele PELILLO (PD) sottolinea comegli argomenti in discussione, da tempoall’attenzione della Commissione, risultinotalmente delicati da non poter essere og-getto di scontro politico, ma debbano in-vece essere affrontati attraverso un con-fronto costruttivo, seguendo il metodousualmente seguito dalla Commissione Fi-nanze.

Rileva, tuttavia, come il gruppo M5S,che nell’ambito dei lavori della Commis-sione si dichiara disponibile ad un dialogosereno, assuma invece un atteggiamentomolto diverso nel corso delle discussioni inAssemblea, ricorrendo in quel contesto almetodo dello scontro continuo. Ritiene chetale atteggiamento ambivalente nuocciaanche al confronto in Commissione su untema tanto importante, evidenziando per-tanto che non sia possibile giungere a undocumento finale condiviso sugli atti del-l’Unione europea in esame. Chiede quindidi porre in votazione nella seduta odiernala proposta di documento finale formulatada tempo dal relatore, così da fornire alGoverno un’utile indicazione politica chegli consenta di agire in modo incisivo nellesedi europee.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ri-badisce l’invito a rinviare di un giorno lavotazione della proposta di documentofinale, rilevando come il rifiuto oppostodal PD a tale richiesta sia completamenteinfondato. Sottolinea, infatti, come la mo-tivazione addotta per giustificare tale di-niego dal deputato Pelillo, il quale hasostenuto che ciò dipenderebbe dai toni asuo dire troppo forti utilizzati dal gruppoM5S in sede di dichiarazione di voto inAula sulle mozioni relative alla crisi delsistema bancario votate ieri in Assemblea,appaia del tutto inaccettabile, sia inquanto risulta in palese contrasto con ildiritto di tutti i deputati di esprimereliberamente il proprio pensiero, sia inquanto dimostra l’evidente indisponibilitàdel PD al confronto su un tema di inte-resse nazionale, in termini offensivi per icittadini italiani.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-leva come la proposta alternativa di do-

cumento finale formulata dal gruppo M5Sesprima una valutazione negativa sugli attidell’Unione europea in esame, e come siapertanto impossibile, su queste basi, giun-gere ad un documento finale condiviso sultema.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) evidenziacome la questione affrontata dagli attidell’Unione europea in esame risulti par-ticolarmente importante, pur rilevandocome tali provvedimenti non siano certa-mente risolutivi. In questo contesto ritienequindi che sarebbe saggio accondiscenderealla richiesta di ulteriore approfondimentoavanzata dal gruppo M5S, anche in con-siderazione del fatto che nella giornata didomani è già prevista una seduta dellaCommissione.

Maurizio BERNARDO, presidente, conriferimento alla considerazione da ultimoespressa dal deputato Paglia, rileva come,sulla scorta di quanto convenuto nellariunione di ieri dell’ufficio di presidenza,integrato dai rappresentanti dei gruppi,della Commissione, nella giornata di do-mani si svolgerà, a partire dalle ore 13, incongiunta con la Commissione Finanze eTesoro del Senato, l’audizione del Ministrodell’economia e delle finanze, sulla tuteladel risparmio nel settore creditizio.

Pertanto, in coincidenza con tale im-portante impegno parlamentare, occorreràrinviare alla prossima settimana la sedutadella sola Commissione Finanze della Ca-mera già prevista per domani: tale circo-stanza suggerisce, a suo giudizio, di pro-cedere nella seduta odierna alla votazionesugli atti dell’Unione europea in esame.

La Commissione approva la proposta didocumento finale formulata dal relatore.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), interve-nendo sui lavori della Commissione, allaluce della decisione di rinviare alla pros-sima settimana tutti i punti all’ordine delgiorno della seduta di domani della Com-missione, chiede che i gruppi interessatipossano trasformare in interrogazioni arisposta in Commissione le interrogazionia risposta immediata in Commissione le

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quali avrebbero dovute essere svolte do-mani, e che tali interrogazioni siano inse-rite all’ordine del giorno della Commis-sione della prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-tiene possibile accedere alla richiestaavanzata dal deputato Paglia, avvertendopertanto che le interrogazioni a rispostaimmediata in Commissione il cui svolgi-mento era previsto per domani, le qualisiano eventualmente trasformate in inter-rogazioni a risposta in Commissione, sa-ranno poste all’ordine del giorno dellaCommissione stessa nella prossima setti-mana.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Maurizio BERNARDO.— Interviene il sottosegretario di Stato perl’economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di

rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di

obbligazioni subordinate emesse dalle quattro ban-

che poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano

acquistato direttamente tali titoli dalle predette

banche.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discus-sione della risoluzione, rinviata, da ultimo,nella seduta del 2 novembre scorso.

Il Sottosegretario Luigi CASERO chiededi rinviare il seguito della discussione dellarisoluzione, al fine di disporre di racco-gliere più compiuti elementi di valutazionesu di essa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sot-tolinea innanzitutto l’urgenza della que-stione posta dal suo atto di indirizzo, ilquale sottopone al Governo la necessità diintervenire affinché tutti i cittadini chehanno subito un grave danno economico aseguito dell’azzeramento del valore delleobbligazioni subordinate emesse dallequattro banche poste in risoluzione sianorimborsati, anche qualora non abbianoacquistato direttamente tali titoli dallepredette banche.

Rammenta quindi come l’Esecutivo stiaprocedendo su tale vicenda con graveritardo, così determinando una disparitàdi trattamento rispetto ai risparmiatori nelsalvataggio del Monte dei Paschi di Siena.

In particolare, stigmatizza il compor-tamento del Governo, che si accinge adapprovare il decreto sugli arbitrati perstabilire l’eventuale indennizzo ai rispar-miatori truffati dalle quattro banche; evi-denzia infatti come tale provvedimentointerverrà troppo tardi per coloro i quali,in caso di sconfitta in sede arbitrale, nonpotranno più tentare la via del rimborsoforfetario pari all’80 per cento della cifrainvestita, che sarebbe stato possibile solofino allo scorso 3 gennaio.

Auspica quindi che l’Esecutivo inter-venga immediatamente a tutela di tutti irisparmiatori che hanno acquistato i titoliobbligazionari prima del 22 novembre2015, senza ulteriori rinvii.

Il Sottosegretario Luigi CASERO riba-disce l’attenzione del Governo per la que-stione posta dalla risoluzione, rammen-tando in tal senso la positiva valutazioneespressa sulla risoluzione 7-01114 Paglia,già approvata dalla Commissione, la qualeimpegna il Governo a permettere l’ade-sione alla procedura di rimborso forfetarioprevista dal decreto-legge n. 59 del 2016anche a chi abbia acquistato i titoli ob-bligazionari subordinati dalle quattro ban-che, salvo poi cederne la proprietà aparenti fino al secondo grado.

Sottolinea peraltro come l’atto di indi-rizzo in discussione comporti un ulteriore

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ampliamento dei soggetti beneficiari delpredetto rimborso e richieda quindi unulteriore approfondimento ai fini di unasua valutazione.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-corda l’impegno di tutti i gruppi e dell’E-secutivo su tali questioni, come evidenziatodall’ampia convergenza verificatasi in oc-casione dell’approvazione della richiamatarisoluzione Paglia 7-01114, la quale è statacondivisa da tutte le forze politiche ed èstata valutata positivamente dal Governo.

Paolo PETRINI (PD), nel sottolineare laconvinta convergenza del PD sui contenutidella risoluzione 7-01114 Paglia, e nellamentare il ritardo con cui il Governo siaccinge ad approvare il provvedimentorelativo ai collegi arbitrali chiamati a de-cidere sui ricorsi presentati nell’ambitodella vicenda relativa alle quattro banche,ritiene tuttavia evidente come l’atto diindirizzo in discussione comporti un am-pliamento della platea dei soggetti bene-ficiari del rimborso forfetario e debbaquindi essere necessariamente oggetto diun’attenta valutazione da parte del Go-verno.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ri-tiene errate le valutazioni del deputatoPetrini, considerando prioritario garantirela parità di trattamento tra tutti i cittadini,riconoscendo il diritto al rimborso a tutticoloro che sono stati truffati, anche qua-lora non abbiano acquistato i titoli obbli-gazionari direttamente dalle banche postein risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel condi-videre l’auspicio di un allargamento deisoggetti beneficiari del rimborso, ricordache all’approvazione unanime della suarisoluzione 7-01114 da parte della Com-missione non ha fatto seguito alcun inter-vento normativo del Governo.

Auspica quindi che il prossimo avviodell’esame del decreto-legge n. 244 del2016, cosiddetto « milleproroghe » e deldecreto-legge n. 237 del 2016, recante di-

sposizioni urgenti per la tutela del rispar-mio nel settore creditizio, costituiscanol’occasione per porre rimedio a tale ri-tardo e a trovare adeguata soluzione allavicenda posta dalla sua risoluzione.

Maurizio BERNARDO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito della discussione ad una sedutada convocare la prossima settimana.

Sui lavori della Commissione.

Domenico MENORELLO (CI), nel ram-mentare che nella seduta di ieri dell’As-semblea, nell’ambito della discussionedelle mozioni sul tema della crisi delsistema bancario, la Camera ha impegnatose stessa a procedere all’istituzione di unaCommissione d’inchiesta su tale settore,chiede come la Commissione intenda pro-cedere per attuare tale impegno, ai finidell’esame delle numerose proposte dilegge presentate su tale questione e, inparticolare, della proposta di leggen. 3485, a prima firma Monchiero, chechiede sia posta sollecitamente all’ordinedel giorno della Commissione.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-corda che la Commissione, a seguito dellesollecitazioni in tal senso avanzate dalgruppo del Movimento 5 Stelle, ha piùvolte affrontato tale questione.

In tale ambito, ribadendo quanto giàaffermato in precedenza, fa presente comeil Senato abbia da tempo all’esame, in sedereferente, numerose proposte di legge dicontenuto analogo, che prevedono l’istitu-zione di una Commissione d’inchiesta inmateria, ed abbia svolto a questi fini ancheun’indagine conoscitiva. Segnala quindicome, in base alle previsioni regolamen-tari, la Commissione Finanze della Cameranon potrebbe in ogni caso avviare l’esamedi proposte di legge su tale materia se nona seguito di un’intesa raggiunta in merito

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tra la Presidente della Camera e il Presi-dente del Senato.

Daniele PESCO (M5S) in merito a taletematica auspica che possa essere convo-cata a breve una riunione congiunta degliUffici di presidenza delle CommissioniFinanze di Camera e Senato, al fine diconcordare nel modo più efficace tempi emodalità del lavoro delle due Commis-sioni, ai fini dell’istituzione di una Com-missione d’inchiesta sul sistema bancario.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-leva come la questione sollevata dal de-putato Pesco potrà essere affrontata alatere dell’audizione del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sulla tutela delrisparmio nel settore creditizio, previstaper domani dinanzi alle Commissioni Fi-nanze di Camera e Senato.

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la crea-zione di un distretto finanziario a Milano.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discus-sione della risoluzione, rinviata nella se-duta del 6 dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-tiene opportuno rinviare alla prossimasettimana il seguito della discussione sullarisoluzione a sua prima firma, anche alfine di permettere a tutti i deputati chel’hanno sottoscritta di partecipare al di-battito su di essa.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito della discussionead una seduta da convocare la prossimasettimana.

La seduta termina alle 15.30.

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ALLEGATO 1

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio chemodifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire unsistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: « Verso il completamentodell’Unione bancaria » (COM (2015) 587 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

esaminate la Proposta di regolamentoche modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeodi assicurazione dei depositi (COM (2015)586 final) e la Comunicazione « Verso ilcompletamento dell’Unione bancaria »(COM (2015) 587 final);

tenuto conto del parere del Serviziogiuridico del Consiglio dell’UE del 12aprile 2016 e del parere della Bancacentrale europea del 20 aprile 2016;

premesso che:

la crisi economico-finanziaria esplosanel 2008 ha prodotto rilevanti impattinegativi sui bilanci delle banche, derivantidall’aumento delle sofferenze provocatodalla crescita delle insolvenze;

allo scopo di ridurre l’eventualità dicrisi bancarie di carattere sistemico, su-scettibili di mettere a rischio la stabilitàfinanziaria complessiva, sono state intro-dotte nell’ordinamento europeo norme cherecepiscono l’accordo di Basilea 3 suirequisiti patrimoniali delle banche;

per le medesime finalità è stato av-viato il progetto di Unione bancaria, che,nelle intenzioni delle istituzioni europee,dovrebbe costituire il secondo pilastro,accanto alle regole della governance eco-

nomica e finanziaria, per sostenere lastabilità dell’area euro; allo stato attuale,l’Unione bancaria vede realizzati i primidue obiettivi:

1) il meccanismo unico di vigilanzabancaria, che prevede l’attribuzione allaBCE di compiti di vigilanza prudenzialedirettamente sulle banche cosiddette « si-stemiche » e indirettamente – per il tra-mite delle autorità di vigilanza nazionali –su tutti gli istituti di credito;

2) il meccanismo unico di risolu-zione delle crisi bancarie, che mira alimitare l’impatto sui bilanci pubblici degliinterventi di salvataggio delle banche incrisi;

la Proposta di regolamento e la Co-municazione in esame intendono realiz-zare concretamente il terzo dei pilastricostituenti l’Unione bancaria, ovvero unsistema comune di assicurazione dei de-positi bancari (European deposit insurancescheme, EDIS);

è già in vigore una disciplina chearmonizza i livelli di tutela offerti daisistemi nazionali di garanzia dei depositi(SGD) e le loro modalità di intervento incaso di crisi;

la base giuridica della proposta diregolamento (COM (2015) 586 final) èl’articolo 114 del Trattato sul funziona-

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mento dell’Unione europea (TFUE), checonsente l’adozione di misure di ravvici-namento delle disposizioni nazionaliaventi per oggetto l’instaurazione e il fun-zionamento del mercato interno: a frontedelle obiezioni di taluni Stati membri, nelparere pubblicato il 12 aprile 2016 ilServizio giuridico del Consiglio dell’UE haconfermato la fondatezza di tale basegiuridica;

l’EDIS si applicherebbe a tutti gliSGD ufficialmente riconosciuti in unoStato membro partecipante e a tutti glienti creditizi affiliati a tali sistemi;

la Proposta di regolamento (COM(2015) 586 final) prospetta opportuna-mente un’attuazione graduale, con il pro-gressivo subentro dell’EDIS ai sistemi na-zionali di garanzia;

l’EDIS risponde all’esigenza di evitareproblemi di stabilità finanziaria dovuti allavulnerabilità dei sistemi nazionali di ga-ranzia a shock locali di ampie proporzioni,nonché di trattare i depositanti delle ban-che allo stesso modo indipendentementedal Paese di incorporazione della banca,allentando in tal modo il legame tra so-lidità dei Paesi e solvibilità delle banche;

la comunicazione (COM (2015) 587final) prevede misure di riduzione deirischi, quali la riduzione delle opzioni ediscrezionalità nazionali nell’applicazionedelle regole prudenziali e, soprattutto, l’av-vio di iniziative riguardanti il trattamentoprudenziale delle esposizioni delle bancheal rischio sovrano, sulla base dei lavori delComitato economico e finanziario e delComitato di Basilea;

nel parere pubblicato il 20 aprile2016 la Banca centrale europea sottolineache l’EDIS « è il terzo pilastro necessarioper l’unione bancaria » e la sua introdu-zione non dovrebbe essere ritardata inconseguenza dei mancati progressi in ma-teria di riduzione dei rischi, che devono

comunque essere « definiti ex ante, ogget-tivamente verificabili e realisticamente re-alizzabili »;

il negoziato appare molto complesso,avendo alcuni Stati membri (tra cui laGermania) richiesto che l’approvazione delsistema comune di assicurazione dei de-positi sia subordinata alla previa armo-nizzazione di altre importanti normativenazionali, quali le leggi fallimentari, ladisciplina delle garanzie, alcuni aspettirelativi al trattamento fiscale e, soprat-tutto, all’introduzione di requisiti pruden-ziali sui titoli di Stato detenuti dalle ban-che;

peraltro, in tema di riduzione delrischio, si dovrebbe forse focalizzare l’at-tenzione, piuttosto che sull’esposizione so-vrana, sull’utilizzo eccessivo della leva fi-nanziaria nei bilanci bancari e sulla va-lutazione dei prodotti derivati complessi,che sono illiquidi e non hanno un prezzodi mercato;

l’Italia ha già concorso al risana-mento di sistemi bancari di altri Paesieuropei, in particolare della Spagna e diCipro, mediante gli interventi effettuati avalere sull’ESM (il cosiddetto Fondo salva-Stati), al cui finanziamento l’Italia hacontribuito per una quota rilevante;

nel prosieguo dei negoziati in materiaè auspicabile che da parte di tutti siproceda con il massimo senso di respon-sabilità, nella consapevolezza della delica-tezza della materia, per evitare il rischio disollevare argomenti pretestuosi e avanzareproposte che possano mettere in dubbiol’affidabilità di Paesi partner, in tal modoalimentando le pressioni speculative e mi-nando, in definitiva, la stabilità dell’euro-zona nel suo complesso;

rilevata l’esigenza che il presente do-cumento finale sia trasmesso, unitamenteal parere approvato dalla XIV Commis-sione, al Parlamento europeo, al Consiglio

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e alla Commissione europea nell’ambitodel dialogo politico informale,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo si attivi affinché, nellecompetenti sedi negoziali, si possa perve-nire rapidamente all’adozione del regola-mento istitutivo dell’EIDS, sulla base del-l’impegno assunto a completare il progettodell’Unione bancaria, pilastro fondamen-tale per la stabilità dell’area euro, senza

subordinarlo all’introduzione di ulteriori epiù restrittive misure di riduzione deirischi;

b) per quanto riguarda la questionedel regime da applicare ai titoli di Statodetenuti dalle banche, esso dovrà essereaffrontato nella sede propria del Comitatodi Basilea, come opportunamente si èconvenuto in sede di Consiglio ECOFIN il17 giugno 2016, e, dunque, inquadrato inuna prospettiva globale, evitando di intro-durre criteri e vincoli più stringenti per isoli Paesi dell’eurozona che rischierebberodi penalizzarli; in attesa che in tale sedesi pervenga a soluzioni condivise, si man-tenga l’attuale regime.

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ALLEGATO 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio chemodifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire unsistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: « Verso il completamentodell’Unione bancaria » (COM (2015) 587 final).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATADAL GRUPPO M5S

La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

esaminate la Proposta di regolamentoche modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeodi assicurazione dei depositi (COM (2015)586 final) e la Comunicazione « Verso ilcompletamento dell’Unione bancaria(COM (2015) 587 final);

premesso che:

la proposta di modifica del Regola-mento UE n. 806 del 2014 qualifica isistemi di garanzia dei depositi come po-tenzialmente vulnerabili agli shock localidi grande portata e considera altresì ibilanci degli Stati membri potenzialmenteesposti ai rischi dei rispettivi settori ban-cari;

il sistema europeo di assicurazionedei depositi si applica a tutti i sistemi digaranzia dei depositi degli Stati membri lacui moneta è l’Euro e agli altri Statimembri che hanno instaurato una strettacooperazione con la Banca centrale euro-pea per partecipare al sistema unico divigilanza europeo (SSM);

la modalità di contribuzione previstaper il nuovo sistema europeo di assicura-zione dei depositi introduce una riparti-zione dell’onere finanziario in base alla

ponderazione del rischio di una bancarispetto agli altri istituti di credito dell’u-nione europea, ovvero agli altri istituti dicredito del settore bancario nazionale: ilnuovo criterio di ripartizione dell’onerefinanziario determinerà il sorgere digruppi di banche avvantaggiati dal nuovosistema, che quindi hanno tutto l’interessea parteciparvi, e gruppi di banche parti-colarmente svantaggiati che potrebberopeggiorare ulteriormente la propria stabi-lità economica e finanziaria;

ad oggi non sono stati valutati ancoragli effetti dell’applicazione del criterio didiretta proporzionalità tra contributi erischio e la predisposizione di una radicalemodifica dei sistemi di garanzia dei de-positi da parte delle Istituzioni europee,senza alcuna valutazione circa i richiamatieffetti negativi per la stabilità economica efinanziaria di specifiche categorie e gruppidi banche, evidenzia una carenza di co-noscenza di un aspetto di particolare ri-lievo del sistema bancario oggetto di mo-difica: da quanto evidenziato si desumeche procedere alla modifica dei sistemi digaranzia dei depositi senza prima valutaregli effetti sulla stabilità economico e fi-nanziaria di tutti gli istituti di creditopotrebbe determinare, paradossalmente,per specifiche categorie o gruppi di ban-che, eventuali « shock locali », con conse-guenti pregiudizi per la stabilità del si-

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stema finanziario nel suo complesso econnessi oneri a carico del bilancio delloStato;

considerato che:

in base ai dati forniti dalla BancaCentrale Europea (BCE) e pubblicati nelmese di settembre 2016 si evince che gliaiuti pubblici al sistema bancario dispostidal 2008 al 2014 dagli Stati membri dellaUE sono stati pari a 800 miliardi di euro:la Germania ha predisposto un interventopubblico di 238 miliardi di euro, pariall’8,2 per cento del PIL; la Spagna hadisposto invece un intervento pubblico di52 miliardi di euro, pari al 5 per cento delPIL; l’Irlanda un intervento pubblico di 42miliardi di euro, pari al 22,6 per cento delPIL e la Grecia un intervento pubblico di40 miliardi di euro, pari al 22,2 per centodel PIL;

il sistema bancario italiano, neglianni di riferimento, non è stato oggetto dinessun sostanziale intervento pubblico,che avrebbe potuto consentire allo stessouna garanzia di stabilità economico-finan-ziaria: la disparità di trattamento concessae posta in essere dagli Stati membri dellaUE ha generato un diverso livello di sta-bilità del sistema bancario e finanziariodei medesimi Stati membri: quindi aderirea un nuovo sistema europeo di assicura-zione dei depositi il cui onere finanziariodipenda da una ponderazione del rischiodelle banche nazionali rispetto agli altriistituti di credito dell’Unione europea in-durrebbe ad un grave ed irreparabile pre-giudizio per il sistema bancario italiano,violando i principi fondamentali della si-curezza economica nazionale e inducendola Repubblica Italiana ad esser preda dellatecnocrazia europea, di organi privi di unadiretta legittimazione popolare e della fi-nanza speculativa internazionale; si altresìevidenzia la totale assenza dei criteri diaccesso al sistema di garanzia dei depositieuropeo, mentre non risulta nemmenogarantita una qualche forma di automa-tismo, motivo per il quale si riscontrainevitabilmente il rischio che l’accesso alla

garanzia possa essere ulteriormente subor-dinato a eventuali misure di austerity chepotrebbero compromettere definitiva-mente la stabilità economica e socialedello Stato membro di riferimento;

per scoraggiare comportamenti nonvirtuosi che potrebbero innescarsi con unagaranzia così ampia è in ogni modo paleseche le pene e le sanzioni relativi ai cattivicomportamenti legati all’erogazione delcredito o agli investimenti del settore ban-cario vadano adeguate con severità;

ritenuto che:

gli organi di vigilanza Banca d’Italiae Banca Centrale Europea rappresentano ipunti di riferimento della prevenzione daogni possibile precarietà della stabilità delsistema bancario e finanziario nazionaleed europeo e per tal motivo la tutela deidepositi delle banche non può che attri-buirsi ai medesimi organi di vigilanza:quindi, se l’esercizio delle competenze edei poteri di tali organi di vigilanza nonsono sufficienti o adeguati a prevenire ilgenerarsi di una crisi finanziaria di unistituto di credito, ovvero addirittura delsistema bancario nel suo complesso, laresponsabilità, gli effetti e i rimedi relativinon possono che essere attribuiti ai me-desimi organi di vigilanza; è quindi com-pito di questi ultimi – dopo ogni inter-vento del Fondo interbancario nazionaledi tutela dei depositi – disporre dellesomme necessarie e utili a soddisfare icrediti ed i depositi, senza alcun genere dilimite, dei risparmiatori, atteso anche che,vista la facoltà delle banche centrali di« creare » moneta, il compito della tuteladei depositi risulta pienamente annovera-bile nell’ambito della funzione di politicamonetaria attribuita alle medesime banchecentrali;

il meccanismo della doppia tutela cheinveste il Fondo interbancario e la Bancacentrale è riscontrabile in altre esperienze

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 94 — Commissione VI

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internazionali, come nel caso degli StatiUniti d’America, dove i risparmi dei cit-tadini sono tutelati dalla Federal DepositInsurance Corporation e, in ultima istanza,dalla Federal Reserve;

sarebbe quindi opportuno attribuirela competenza del sistema di garanzia deidepositi alla Banca d’Italia ed alla Bancacentrale europea – in base alla tipologia di

banche vigilate – in qualità di organo divigilanza,

esprime

UNA VALUTAZIONE NEGATIVA

Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 95 — Commissione VI

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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo, del dottor Nicola Giuliano, del professorAldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazionedella Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 90, 91, 92, 93(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpicontabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atton. 370 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . 98

ALLEGATO 1 (Relazione dell’on. Ghizzoni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestionecollettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenzemultiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno. Atton. 366 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . 98

ALLEGATO 2 (Relazione dell’on. Rampi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza della presidente Flavia PICCOLINARDELLI. — Interviene la sottosegretariadi Stato per i beni e le attività culturali eil turismo, Ilaria Carla Anna Borletti del-l’Acqua.

La seduta comincia alle 16.30.

Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccu-

rullo, del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo

Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del

consiglio di amministrazione della Fondazione Cen-

tro Sperimentale di cinematografia.

Nomine nn. 90, 91, 92, 93.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delleproposte di nomina all’ordine del giorno,rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che la pubblicità dei lavori ègarantita dal circuito chiuso e che nellariunione dell’Ufficio di Presidenza, convo-cata per oggi, proporrà che due puntiall’ordine del giorno della seduta di do-mani siano anticipati a una seduta

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 96 — Commissione VII

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odierna, che potrebbe essere fissata altermine della seduta comune del Parla-mento. Dato conto delle sostituzioni epoiché non vi sono dichiarazioni di voto,indìce la votazione nominale sulla propo-sta di parere favorevole formulata dallarelatrice sulle nomine n. 90 e n. 91.

La Commissione procede alla votazioneper scrutinio segreto sulle proposte diparere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,comunica il risultato della votazione rela-tiva alla nomina n. 90:

Presenti ............................ 33Votanti .............................. 24Astenuti ............................ 9Maggioranza .................... 13

Hanno votato sì ....... 24Hanno votato no ..... 0.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i de-putati: Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Car-loni, Carocci, Coscia, Crimì, Dallai, D’Ot-tavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Mal-pezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani,Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,Santerini, Ventricelli, Vezzali.

Si sono astenuti i deputati: Brescia,Civati, Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo,Marzana, Pannarale, Vacca, Simone Va-lente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,comunica il risultato della votazione rela-tiva alla nomina n. 91:

Presenti ............................ 33Votanti .............................. 24Astenuti ............................ 9Maggioranza .................... 13

Hanno votato sì ....... 24Hanno votato no ..... 0.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i de-putati: Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Car-loni, Carocci, Coscia, Crimì, Dallai, D’Ot-

tavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Mal-pezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani,Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,Santerini, Ventricelli, Vezzali.

Si sono astenuti i deputati: Brescia,Civati, Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo,Marzana, Pannarale, Vacca, Simone Va-lente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,indìce la votazione nominale sulla propo-sta di parere favorevole formulata dallarelatrice sulle nomine n. 92 e n. 93.

La Commissione procede alla votazioneper scrutinio segreto sulla proposta diparere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,comunica il risultato della votazione rela-tiva alla nomina n. 92:

Presenti ............................ 32Votanti .............................. 24Astenuti ............................ 8Maggioranza .................... 13

Hanno votato sì ....... 24Hanno votato no ..... 0.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i de-putati: Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Car-loni, Carocci, Coscia, Crimì, Dallai, D’Ot-tavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Mal-pezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani,Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,Santerini, Ventricelli, Vezzali.

Si sono astenuti i deputati: Brescia,Civati, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana,Pannarale, Vacca, Simone Valente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,comunica il risultato della votazione rela-tiva alla nomina n. 93:

Presenti ............................ 32Votanti .............................. 24Astenuti ............................ 8Maggioranza .................... 13

Hanno votato sì ....... 24Hanno votato no ..... 0.

(La Commissione approva).

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 97 — Commissione VII

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Hanno preso parte alla votazione i de-putati: Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Car-loni, Carocci, Coscia, Crimì, Dallai, D’Ot-tavio, Galperti, Ghizzoni, Malisani, Mal-pezzi, Manzi, Murgia, Narduolo, Pagani,Palmieri, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,Santerini, Ventricelli, Vezzali.

Si sono astenuti i deputati: Brescia,Civati, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana,Pannarale, Vacca, Simone Valente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,comunicherà il parere favorevole testéespresso sulle nomine alla Presidenzadella Camera, ai fini della trasmissione alGoverno.

La seduta termina alle 17.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle17.10 alle 17.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza della presidente Flavia PICCOLINARDELLI.

La seduta comincia alle 18.55.

Schema di decreto ministeriale concernente revi-

sione e aggiornamento del decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gen-

naio 2014, recante princìpi contabili e schemi di

bilancio in contabilità economico-patrimoniale per

le università.

Atto n. 370.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che la pubblicità dei lavori è

garantita dal circuito chiuso. Comunicache, come concordato nella riunione del-l’Ufficio di Presidenza conclusa nel po-meriggio di oggi, saranno esaminati i dueatti del Governo che erano stati calen-darizzati per la giornata di domani. Ri-corda che la Commissione dovrà espri-mere il proprio parere sull’atto n. 370entro il 17 gennaio.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, nelrinviare a un documento scritto illustra-tivo (vedi allegato 1) del contenuto delloschema di decreto interministeriale cheapporta una serie di modifiche tecniche aldecreto interministeriale n. 19 del 2014,osserva che la Commissione dovrebbe svol-gere una riflessione di carattere prelimi-nare e di sistema in ordine al fatto che alleuniversità si va chiedendo di dotarsi dimetodi contabili simili a quelli delle im-prese. Non nega che taluni principi con-tabili siano universali, per le necessità dichiarezza e correttezza matematica. È al-trettanto vero però che le università nonproducono beni materiali e servizi di tipocommerciale che possano essere contabi-lizzati con l’approccio della ragioneriaaziendale. Pensa che in definitiva la Com-missione dovrà esprimere un parere favo-revole, però auspica che emerga anche unasollecitazione nel senso da lei appenaesposto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva

dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla

concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su

opere musicali per l’uso online nel mercato interno.

Atto n. 366.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 98 — Commissione VII

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Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,ricorda che la Commissione dovrà espri-mere il proprio parere sull’atto n. 366entro il 25 gennaio.

Roberto RAMPI (PD), relatore, rinviaanch’egli a un documento scritto (vediallegato 2) che espone con ampiezza leproblematiche sottese allo schema di de-creto legislativo di recepimento della di-rettiva 2014/26/UE, in ordine alla gestionecollettiva dei diritti d’autore e dei diritticonnessi e alla concessione di licenze mul-titerritoriali per i diritti su opere musicaliper l’uso on line nel mercato interno. Gliè sufficiente in questa sede rappresentareche il testo oggi all’esame della Commis-sione è l’esito di un lavoro condotto pressola XIV Commissione all’atto di approvarela legge di delegazione europea 2015, cuihanno partecipato numerosi membri dellaCommissione cultura e nel contesto deiquali è intervenuto in audizione anche ilMinistro Franceschini. Fa presente chesono pervenute richieste di audizione disoggetti esterni, che egli propone di acco-gliere.

Luigi GALLO (M5S) ricorda che la suaposizione era per una liberalizzazione deldominio del diritto d’autore e pertanto

chiede che sia ascoltata anche la voce dichi sostiene e argomenta questa posizione.

Bruno MOLEA (CI) crede che il dirittod’autore debba proteggere la creazioneartistica usata per scopi commerciali. In-vece le manifestazioni sportive, talora an-che dilettantistiche e amatoriali – come,per esempio, la danza e la ginnasticaartistica – dovrebbero poter fruire delprodotto musicale senza dover pagare idiritti alla SIAE.

Roberto RAMPI (PD) non si opporràall’audizione di ulteriori soggetti e credeche la discussione su questi temi nonpossa esaurirsi con l’esame di questoschema di decreto delegato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta. Suilavori della Commissione, fa presente checomunicherà tempestivamente ai compo-nenti la data dell’audizione della MinistraFedeli – in congiunta con l’omologa Com-missione del Senato della Repubblica –che verosimilmente sarà fissata per unadata nella settimana che comincia il 23gennaio.

La seduta termina alle 19.25.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 99 — Commissione VII

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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamentodel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio incontabilità economico-patrimoniale per le università (Atto n. 370).

RELAZIONE DELL’ON. GHIZZONI

Avviamo oggi l’esame di uno schema didecreto interministeriale che apporta unaserie di modifiche tecniche al decretoministeriale n. 19 del 2014, che per leuniversità ha individuato i principi conta-bili e gli schemi di bilancio in contabilitàeconomico-patrimoniale, stanti le disposi-zioni della legge n. 240 del 2010 (dell’ar-ticolo 5, comma 1, lettera b) e dell’articolo5, comma 4, lettera a) in ordine al sistemadi contabilità economico-patrimoniale e albilancio unico di ateneo, nonché a sistemie procedure di contabilità analitica.

In particolare, il decreto ministerialen. 19 del 2014 ha analizzato le poste dibilancio più significative per il settoreuniversitario e, per quanto non espressa-mente previsto, ha rimandato alle dispo-sizioni del Codice civile e ai principicontabili nazionali emanati dall’OrganismoItaliano di Contabilità (OIC).

Con l’apporto di una apposita Commis-sione, costituita nel 2014, il MIUR puòprocedere alla revisione e all’aggiorna-mento dei principi contabili e degli schemidi bilancio. Sempre avvalendosi di questaCommissione, poi, il MIUR ha adottato –con un’ultima versione aggiornata al 2016– un manuale tecnico-operativo a sup-porto delle attività gestionali delle univer-sità. Proprio in sede di elaborazione delmanuale, la Commissione ha riscontratoalcune incongruenze che hanno fattoemergere l’esigenza di intervenire a chia-rimento di alcuni concetti per la valuta-zione di significative poste di bilancio, alfine di rendere omogenea e univoca l’ap-

plicazione dei criteri stessi da parte degliatenei e, quindi, conformi e comparabili irelativi bilanci.

All’illustrazione dettagliata di questemodifiche tecniche ritengo opportuno pre-mettere alcune valutazioni di natura piùprettamente politica.

Le università statali, in quanto pubbli-che amministrazioni finanziate principal-mente dallo Stato (ma non si dimentichi lacapacità che esse hanno di avere entrateproprie derivanti dalle contribuzioni stu-dentesche, dall’acquisizione di progetti diricerca, dallo svolgimento di attività perconto di terzi, etc.), sono ovviamente egiustamente soggette da sempre ai principidella contabilità pubblica e all’obbligo direndicontare le loro attività sulla base dischemi di bilancio predefiniti e coerenticon tutti gli altri bilanci delle pubblicheamministrazioni.

Le norme sopra citate della leggen. 240 del 2010 – inserite in un quadro digenerale riordino della contabilità pub-blica – hanno stabilito che le universitàstatali, come molti altri enti pubblici eco-nomici, dovessero passare dal sistema dicontabilità finanziaria a quello di conta-bilità economico-patrimoniale e analiticadi tipo civilistico, adottando ogni anno unbilancio unico e un bilancio consolidato diateneo, nonché predisponendo anche unbilancio preventivo e un rendiconto incontabilità finanziaria; come anticipato, iprincipi di questo nuovo e complesso si-stema di contabilità e bilanci sono statifissati nel decreto ministeriale n. 19 del2014 che, dopo una prima fase di appli-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 100 — Commissione VII

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cazione, deve essere sottoposto ad alcunecorrezioni tecniche, contenute nel decretoin esame.

Ma la prima fase di applicazione haevidenziato problematiche di più vastaportata che dovrebbero indurre il decisorepolitico a riflettere più complessivamentesulla questione. Faccio riferimento, in par-ticolare, alla continua segnalazione al Par-lamento, da parte di larghi strati dellecomunità accademiche e di singoli ricer-catori, delle notevoli difficoltà operativeindotte dalla nuova normativa nell’esple-tamento delle attività istituzionali delleuniversità, in particolare per l’attività diricerca. Non è in effetti facile, e proba-bilmente nemmeno utile, ricondurre l’at-tività di ricerca universitaria ad una atti-vità di natura economica e produttivasenza correre il rischio di rallentarnel’esecuzione, il che sarebbe esiziale perun’attività in cui rapidità, prontezza elibertà di azione sono fondamentali persopravvivere nella accelerata competizioneinternazionale di oggi.

Più in generale – e così vengo al temadel decreto in esame – è davvero utileconcepire e classificare l’attività finanzia-ria delle università come fatta di attivi epassivi patrimoniali e di costi e ricavi della« produzione » (pur definiti « costi e pro-venti operativi »), alla stregua di una qua-lunque impresa produttrice di beni e ser-vizi da vendere sul mercato ? È ovvio cheoccorre chiedere alle università la piùoculata e trasparente gestione di risorseche provengono loro dai contribuenti conil sistema fiscale generale o dalle famigliedegli studenti per il tramite delle contri-buzioni studentesche, ma dovremmo forseinterrogarci se la contabilità economico-patrimoniale sia davvero la più adatta arappresentare contabilmente l’attività uni-versitaria e a favorirne lo sviluppo. Qual èil legame economico-finanziario tra i pro-venti delle attività didattiche e di ricerca eil « prodotto » fornito (formazione e nuovaconoscenza), che non ha costi unitari ?Qual è la natura patrimoniale delle appa-recchiature sperimentali per la ricerca odei volumi delle biblioteche ?

Non suggerisco affatto di tornare in-dietro alla tradizionale contabilità pura-mente finanziaria delle entrate e delleuscite, ma mi sembrerebbe opportuna unariflessione politica e amministrativa sul-l’effettivo esito, in termini di costi e be-nefici, della nuova normativa introdottadalla legge n. 240 del 2010, anche pertener conto delle osservazioni e delle ri-chieste che sono provenute e provengonocontinuamente dal mondo accademico,spesso espresse in termini di « semplifica-zione » anche se, non di rado, più chesemplificazioni, sono richieste di modifi-che profonde della normativa vigente.

Il Parlamento, con l’ultima legge distabilità e con altri atti importanti come ildecreto legislativo n. 218 del 2016 sull’at-tività degli enti di ricerca, ha effettiva-mente provveduto a semplificare sotto piùaspetti la normativa ma senza che questesemplificazioni siano state effettivamentepercepite come tali, in termini di nuovaefficienza, dagli addetti ai lavori. Forseperché, ed è questo il senso delle mieosservazioni, è mancata un’analisi tecnico-politica più approfondita del contesto ge-nerale delle norme che regolano l’attivitàuniversitaria.

A questo proposito segnalo anche unaltro e ultimo punto delicato dell’organiz-zazione universitaria, come è stato modi-ficato dalla legge n. 240 del 2010. Alludoalla questione dell’autonomia contabile eamministrativa dei dipartimenti universi-tari. Non vi è alcun dubbio che ogniuniversità debba fornire allo Stato finan-ziatore un rendiconto unitario della pro-pria attività. Ma è stato saggio, per l’effi-cienza e l’efficacia delle attività, ridurrecosì drasticamente l’autonomia dei dipar-timenti ? Per una corretta esigenza diunitarietà, non si è forse sacrificata un po’troppo la scioltezza dell’attività correntedei dipartimenti, spesso alle prese con unacentralizzazione che sembrava essere statadefinitivamente dimenticata da quasi qua-rant’anni fa, a seguito del decreto delPresidente della Repubblica n. 382 del1980, e che, rimessa in auge, ha finitospesso, nonostante gli strumenti informa-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 101 — Commissione VII

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tici e telematici ora disponibili, col ripro-durre i difetti per i quali era stata elimi-nata dalla normativa universitaria ?

Ammetto: sono domande a cui non hoe alle quali non propongo risposte defini-tive, ma che intendono solo sollevare unproblema e suscitare un dibattito – che vaevidentemente oltre il parere da esprimeresull’atto in parola – affinché il mondouniversitario ritrovi fiducia nel fatto che lapolitica comprende appieno le sue proble-matiche e interviene conseguentementeper favorire lo sviluppo dell’alta forma-zione e della ricerca libera quali obiettivistrategici del Paese che non possono ri-schiare di essere sepolti da normativeconcepite per tutt’altri contesti e situa-zioni.

Venendo al merito del provvedimento,si tratta di un ambito di intervento moltotecnico, sul quale è peraltro chiamata adesprimersi – proprio in virtù dell’argo-mento – anche la Commissione bilancio.In questa sede indicherò, dunque, soloalcuni degli interventi proposti, segna-lando, preliminarmente, che, in qualchecaso, le modifiche sono derivate dall’op-portunità di evitare riferimenti normativispecifici, che possono risultare superatinel tempo.

In particolare, l’articolo 2 reca alcunemodifiche relative alle voci dello statopatrimoniale, prevedendo, fra l’altro, nelcaso di donazione, lascito testamentario oaltre liberalità, la possibilità di valorizzarei beni tenendo conto del valore indicatonon solo (come ora) nell’atto di donazione,ma anche nell’atto di successione. Si trattadi una modifica finalizzata a completare iriferimenti delle diverse ipotesi di prove-nienza per gli atti a titolo gratuito. Inmancanza di questi valori, inoltre, per gliimmobili si prevede ora la valorizzazionesulla base del valore catastale, mentre perle altre tipologie di beni rimane ferma laprevisione (ora generale) di una relazionedi stima da parte di un esperto del settore.

Con riferimento alle immobilizzazionifinanziarie, ossia le partecipazioni desti-nate ad investimento durevole, si proponeora che la partecipazione in aziende, so-cietà o altri enti controllati e collegati, solo

in presenza di perdite durevoli di valore,è valutata in base all’importo corrispon-dente alla frazione del patrimonio nettorisultante dall’ultimo bilancio approvato.Al riguardo, la relazione illustrativa evi-denzia che così si ottiene una notevolesemplificazione nella valutazione da partedegli atenei, senza comunque pregiudicarela correttezza della rappresentazione inlinea con i principi civilistici.

Una ulteriore modifica riguarda la va-lutazione contabile delle commesse, deiprogetti e delle ricerche finanziate o co-finanziate da soggetti terzi, in particolareconsentendo di omogeneizzare la disci-plina dei proventi applicabile alle diversefattispecie.

L’articolo 3 reca modifiche inerenti icriteri di predisposizione del primo StatoPatrimoniale degli atenei, e in particolarequello relativo ad immobili e terreni diterzi a disposizione. In particolare, mentreil testo vigente prevede che tali immobilinon devono essere valorizzati nei contid’ordine qualora l’ateneo non abbia su diessi diritti reali perpetui – nel qual casoil relativo valore va imputato tra le im-mobilizzazioni –, la modifica propostaprevede che essi debbano essere valoriz-zati in ogni caso nei conti d’ordine. Larelazione illustrativa fa presente che contale modifica si rende omogenea la clas-sificazione nei conti d’ordine di tutti gliimmobili di terzi concessi in uso, ancheperpetuo e gratuito, agli atenei.

Con riferimento all’articolo 4 – rifor-mulato secondo le indicazioni della Ra-gioneria generale dello Stato –, la rela-zione illustrativa evidenzia, anzitutto, chele modifiche da esso recate si rendononecessarie per coordinare le disposizionipreviste per le università, considerate am-ministrazioni pubbliche ai sensi della leggedi contabilità, alle disposizioni previstedall’articolo 17 del decreto legislativon. 91 del 2011 per tutte le amministra-zioni pubbliche in contabilità civilistica.

In particolare, specifica che le ammi-nistrazioni pubbliche in contabilità civili-stica non sono tenute all’adozione delpiano dei conti integrato di cui all’articolo4 del decreto legislativo n. 91 del 2011,

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 102 — Commissione VII

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mentre hanno l’obbligo di redigere undocumento previsionale e consuntivo intermini di cassa.

Pertanto, l’articolo 4 anzitutto abrogal’articolo 6 del decreto ministeriale n. 19del 2014, che dispone che le universitàsono tenute ad adottare (a decorrere dal1o gennaio 2014) il Piano dei conti, la cuistruttura deve essere definita con decretoMIUR, di concerto con il MEF (mai adot-tato).

Inoltre, apporta alcune modifiche al-l’articolo 7 del decreto ministeriale n. 19del 2014, inerente i criteri per la predi-sposizione del bilancio preventivo unico diateneo non autorizzatorio e del rendicontounico d’ateneo in contabilità finanziaria.

In particolare, introduce l’obbligo diredazione del bilancio preventivo unico diateneo e del rendiconto unico di ateneo intermini di cassa.

Inoltre, con riferimento alle modalità dipredisposizione contabile dei documenticitati, richiede la coerenza tra le risultanzedel rendiconto unico d’ateneo e quelle delrendiconto finanziario dell’ateneo.

Infine, stabilisce che le codificheSIOPE (Sistema informativo sulle infor-mazioni degli enti pubblici) sono aggior-nate – tenendo conto della specificità delsettore universitario e del regime conta-bile vigente per il comparto – secondo lastruttura del piano dei conti finanziariodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 132 del 2013. A decorreredall’adeguamento SIOPE, cessa l’obbligodi redigere il rendiconto unico d’ateneoin contabilità finanziaria con le modalitàprecedenti. Inoltre, le università allega-no al bilancio unico d’ateneo d’eserci-zio il rendiconto unico d’ateneo in con-tabilità finanziaria secondo la codificaSIOPE che contiene, relativamente allaspesa, la ripartizione per missioni e pro-grammi.

Ulteriori modifiche recate dall’articolo5 riguardano gli allegati 1 e 2 che ripor-tano, rispettivamente, gli schemi di bilan-cio in contabilità economico-patrimonialee gli schemi del bilancio di previsione e delrendiconto finanziario.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessie sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere

musicali per l’uso online nel mercato interno. (Atto n. 366)

RELAZIONE DELL’ON. RAMPI

Lo schema di decreto legislativo è voltoal recepimento della direttiva 2014/26/UE,relativa alla gestione collettiva dei dirittid’autore e dei diritti connessi e alla con-cessione di licenze multiterritoriali per idiritti su opere musicali per l’uso onlinenel mercato interno.

Prima di entrare nel merito, occorronoalcune considerazioni di ordine generaleche lascino comprendere la vastità delproblema del diritto d’autore oggi.

Il diritto d’autore è materia che pro-mana direttamente dall’articolo 21, primocomma, della Costituzione, che reca te-stualmente: « Tutti hanno il diritto di ma-nifestare liberamente il proprio pensierocon la parola, lo scritto e ogni altro mezzodi diffusione ». Peraltro, la materia trovaanche albergo costituzionale nell’articolo33, che a sua volta reca al primo comma:« L’arte e la scienza sono libere e libero neè l’insegnamento ».

Il diritto d’autore consiste di due ceppi:il diritto della personalità, a essere mo-ralmente riconosciuti come autori di unacerta opera (cfr. articolo 8 della leggen. 633 del 1941); e il diritto patrimoniale,di sfruttare economicamente i proventiche quell’opera può dare (cfr. articoli 12 eseguenti della medesima legge).

La disciplina attualmente vigente, purmodificata e integrata nel corso del tempo,ha un impianto maturato e pensato neglianni ’30 dello scorso secolo (si tratta,infatti, della citata legge n. 633 del 1941),allorquando erano ben definiti i confini

territoriali e linguistici della produzioneartistica, teatrale e cinematografica oggettodella legge.

Come in tutti i settori del diritto edell’economia, l’ultima parte del ventesimosecolo e l’epoca attuale hanno mostratocome la circoscrizione territoriale e lalimitazione nazionale e linguistica dei fe-nomeni cui si pretende di applicare laregola giuridica non sono più possibili. Ifondamenti statuali classici (popolo, terri-torio e insieme delle regole che essi sidanno) sono ormai largamente superatidallo sviluppo tecnologico, dal libero mo-vimento del capitale e del lavoro e, ingenerale, da tutti i fenomeni che vannosotto il nome di globalizzazione.

Per questi motivi, diverse proposte dilegge già assegnate alla Commissione cul-tura si pongono l’obiettivo di aggiornare ladisciplina del diritto d’autore, il cui so-strato materiale è uno di quelli che piùrisentono degli effetti dei fenomeni di cuisi viene discutendo.

La proposta di legge Bonomo, Rampi,Ascani e altri (C. 2005) si fa carico inmodo – a mio avviso – più organico deiprofili esposti in premessa. Vale la penacitare testualmente l’esordio della rela-zione introduttiva:

« Le nuove tecnologie offrono ai cre-atori di qualsiasi genere di opera musica,film, libri, fotografie, software, multimediala possibilità di distribuire la loro creazionein modo diretto e immediato attraversomodelli di business prima inesistenti e,soprattutto, garantiscono o, almeno, potreb-

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bero garantire a ciascun creatore il diritto dipercepire un compenso direttamente propor-zionato all’effettivo utilizzo, da parte dellacollettività, del proprio sforzo creativo. Intale nuovo “ecosistema creativo” si sono pro-gressivamente sgretolati i confini geografici esi è aperto un mercato globale nel quale ogniautore, per la prima volta nella storia, puòmettere la propria opera a disposizione diuna comunità costituita da miliardi di citta-dini di Paesi diversi, contribuendo così adaccrescere il patrimonio culturale dell’uma-nità. È, tuttavia, sotto gli occhi di tutti cheautori, artisti, interpreti, esecutori e creatoridi opere dell’ingegno non riescono a benefi-ciare di tali straordinarie potenzialità. Il si-stema creativo e culturale italiano e il mer-cato dei contenuti protetti da diritto d’autore,in particolare, rimangono drammaticamentechiusi, asfittici e quasi impermeabili all’af-fermazione di nuovi modelli di produzione edistribuzione di opere creative. Si tratta, ov-viamente, di un fenomeno straordinaria-mente complesso e imputabile a una plura-lità di concause, difficilmente riconducibili aunità, di matrice sensibilmente diversa: so-ciale, economica, culturale e giuridica. Ap-pare, tuttavia, fuor di dubbio che tra taliconcause vi sia l’inadeguatezza della vigentedisciplina della materia con particolare rife-rimento al mercato dell’intermediazione deidiritti, un’inadeguatezza che minaccia di pa-ralizzare il sistema creativo e culturale, fa-cendo venire meno stimoli e incentivi che lalegge sul diritto d’autore – se correttamenteapplicata – dovrebbe garantire a chiunque,attraverso il proprio sforzo creativo, metta adisposizione della collettività nuove opere ».

Tale proposta di legge, nell’articolato, èvolta a individuare in due nuovi soggetticoloro che possono con più facilità gestirein nome e per conto degli autori i diritticonnessi all’esercizio delle prerogative de-gli autori medesimi, attuando la direttivacomunitaria 2014/26.

Da questo punto di vista, gli organideputati a gestire i diritti sarebbero alter-nativamente:

a) un organo di gestione collettiva,detenuto o controllato dai titolari dei di-ritti e organizzato senza fini di lucro;

b) un ente di gestione indipendente,che al contrario sarebbe terzo dagli autori(non controllato, pertanto, da essi) e agi-rebbe a fini commerciali, a seguito di uncontratto di intermediazione e rappresen-tanza stipulato con i titolari dei dirittid’autore.

La proposta di legge disciplina in mododettagliato l’organizzazione e il funziona-mento di questi soggetti, liberalizza ilsettore e di fatto soppianterebbe il ruolodella SIAE, cui l’attuale articolo 180 dellalegge n. 633 del 1941 riserva l’esclusivanell’intermediazione sui diritti d’autore.

Gli organismi e gli enti di gestioneavrebbero, oltre che il compito di riscuo-tere per conto degli autori i diritti, anchel’incarico di rilasciare licenze multi-terri-toriali.

Il superamento della SIAE avverrebbe,in particolare, attraverso la sua soppres-sione e l’istituzione di un’Agenzia per ildiritto d’autore, sottoposta alla vigilanzadella Presidenza del Consiglio dei ministri,di concerto con i ministri dello Sviluppoeconomico e dei Beni e attività culturali.

L’Agenzia per il diritto d’autore, inbuona sostanza, funzionerebbe comeun’autorità amministrativa indipendentedi regolazione del settore, i cui provvedi-menti sarebbero impugnabili al Tar Lazio.L’Agenzia assorbirebbe il personale dellaSIAE.

La proposta di legge C. 2011, AndreaRomano, Balduzzi e altri, a sua volta, sipone essenzialmente nello stesso solco,proponendo di superare il monopolio dellaSIAE quale necessario intermediario nellagestione dei diritti derivanti dallo sfrutta-mento delle opere, attraverso una modificadell’articolo 180; la previsione di requisitiminimi e oneri di comunicazione al pub-blico per le imprese che intendano svol-gere attività di amministrazione e di in-termediazione dei diritti d’autore; una de-lega al Governo per il riordino della ma-teria.

Lo schema di decreto legislativo all’e-same della Commissione (fatta eccezione

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per la soppressione della SIAE, che nonviene disposta) riprende cospicui aspettidella proposta C. 2005 poiché questa a suavolta si rifaceva alla direttiva.

Altre proposte hanno un taglio gene-ralmente più limitato.

Le proposte Liuzzi, Baldassarre e altri(n. 1639) e Quintarelli, Coppola e altri(n. 2521) affrontano essenzialmente ilproblema della repressione penale dellapirateria su Internet, proponendo modifi-cazioni agli articoli 171 e seguenti dellalegge n. 633 del 1941.

Ulteriori proposte attengono alla pro-mozione della musica giovanile (nn. 522 e1557), all’esenzione dal pagamento dei di-ritti d’autore nelle manifestazioni a scopobenefico (nn. 1136 e 3003), alla determi-nazione dell’equo compenso per la ripro-duzione privata dei fonogrammi e video-programmi (n. 2203) e alla tutela dei fu-metti (n. 1192).

L’atto del Governo 366 affronta dunquesolo una parte del problema (come, delresto, lo stesso ministro Franceschini haimplicitamente riconosciuto nell’audizionesvolta presso le Commissioni riunite VII eXIV il 30 marzo 2016, sede in cui diversidei sottoscrittori delle proposte di legge dicui si è riferito sono intervenuti). Si puòconcludere che, sul piano sostanziale, ildilemma posto dalla globalizzazione ènello scontro tra due esigenze.

Da un lato sta Internet, con le sueannesse infinite possibilità diffusive (decli-nate anche secondo i nuovi social media)che offre potenzialità di consumo e smer-cio dei contenuti creativi; dall’altro, sta lanecessità che queste possibilità diffusive,che inizialmente giovano agli autori, poinon finiscano per distruggere le stessepremesse della creazione dei contenuti. Inaltre parole, la produzione artistica, scien-tifica e culturale è un lavoro, che costafatica e inventiva. Essa pertanto deve es-sere – sì – promossa secondo modalitànuove e dinamiche; ma deve anche essereretribuita. L’attitudine della rete invece èper un consumo tendenzialmente illimi-tato e gratuito.

Si pone allora il tema di chi possapermettersi – sul medio e lungo periodo –

di rendere disponibili contenuti creativisul web senza chiedere nulla in cambio. Eancora: mentre esistono già centrali dicontenuto (testate on line, biblioteche, mu-sei, eccetera) le quali chiedono un modestoprezzo per gli accessi on line superiori aun certo numero iniziale, queste entitàrischiano di andare subito fuori mercatoper l’esistenza di altri centri che inveceforniscono tutto gratis.

Le biblioteche nel mondo – a loro volta– tentano di mediare: il fatto di mettere adisposizione gratis testi di studio – comeesse fanno per le copie cartacee – è unloro tratto caratteristico. Esso si scontraperò con le istanze di autori ed editori,che invece tendono a voler massimizzare ilricavato delle opere letterarie e musicali (edunque a imporre alle biblioteche limitistringenti).

La stessa problematica riguarda la pro-duzione musicale commerciale e, perfino,quella dei diritti sportivi.

In definitiva, bisogna sempre distin-guere tra lo stabilire quali regole dare allaprotezione del diritto d’autore nel mercatoglobalizzato; e il problema (che dal primoderiva e che è affrontato dalla direttiva2014/26 e nell’atto del Governo 366) di achi e come farle applicare.

La licenza multi-territoriale è un isti-tuto che si atteggia a cerniera tra i dueaspetti. Nella direttiva (e conseguente-mente nello schema di decreto legislativo)è riferita solo alle opere musicali diffuseon line nel mercato interno dell’UE.

Tornando al procedimento in esame, èopportuno segnalare, preliminarmente,che il 26 maggio 2016 è stata avviata neiconfronti dell’Italia una procedura di in-frazione per il mancato recepimento ditale direttiva, il cui termine di recepimentoè scaduto il 10 aprile 2016.

La direttiva 2014/26/UE definisce i re-quisiti necessari per garantire il buonfunzionamento della gestione dei dirittid’autore e dei diritti connessi da partedegli organismi di gestione collettiva, co-ordinando le normative nazionali in ma-teria, al fine di superare le notevoli dif-ferenze e di inserire la tutela dei dirittid’autore nell’ambito della libera circola-

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zione di beni e servizi nel contesto delmercato unico europeo. Inoltre, ridisegnale modalità di governance degli organismidi gestione collettiva nonché il quadro disorveglianza, e stabilisce i requisiti per laconcessione di licenze multiterritoriali perl’uso online di opere musicali, in un’otticasempre più transfrontaliera.

Passando al merito del provvedimento,esso si compone di 51 articoli, suddivisi in6 Capi.

Più nel dettaglio gli articoli da 1 a 3recepiscono gli omologhi articoli della di-rettiva dedicati, rispettivamente, all’og-getto, alle definizioni e all’ambito di ap-plicazione.

Le disposizioni di cui al Capo II disci-plinano gli organismi di gestione collettiva.In particolare l’articolo 4 sancisce anzi-tutto il principio per cui gli organismi digestione collettiva agiscono nell’interessedei titolari dei diritti che rappresentano,senza imporre loro obblighi non oggetti-vamente necessari per la protezione deiloro diritti e interessi, nonché per lagestione efficace di questi ultimi.

Dispone, dunque, che i titolari dei di-ritti possono affidare a un organismo digestione collettiva o a un’entità di gestioneindipendente di loro scelta la gestione deiloro diritti – per le categorie o tipi diopere o di materiali protetti, nonché per iterritori da essi indicati – indipendente-mente dallo Stato membro di nazionalità,residenza o stabilimento dell’organismo digestione collettiva, dell’entità di gestioneindipendente o del titolare dei diritti. Re-lativamente all’attività di intermediazionedei diritti d’autore, resta però ferma l’e-sclusiva riservata alla SIAE dall’articolo180 della legge n. 633 del 1941.

L’articolo 5 stabilisce che i requisiti perl’adesione agli organismi di gestione col-lettiva sono basati su criteri oggettivi, tra-sparenti e non discriminatori e devonoessere stabiliti nello statuto o nelle con-dizioni di adesione dei medesimi organi-smi ed essere pubblicamente accessibili.Con riferimento al caso di rigetto di unadomanda di adesione, dispone che lastessa sia fornita per iscritto entro 60giorni dalla presentazione della domanda.

L’articolo 6 prevede che negli statutidegli organismi di gestione collettiva sonoprevisti adeguati ed efficaci meccanismi dipartecipazione dei propri membri ai pro-cessi decisionali, nonché l’equa ed equili-brata rappresentanza delle diverse catego-rie di membri in tali processi. Dispone,inoltre, sull’istituzione del registro deimembri e sul regolare aggiornamento.L’articolo 7 disciplina i diritti dei titolariche non sono membri dell’organismo digestione collettiva, ma i cui diritti sianogestiti dallo stesso organismo in base adun rapporto giuridico diretto derivantedalla legge o da una cessione di diritti, dauna licenza o da un qualsiasi altro ac-cordo contrattuale.

L’articolo 8 stabilisce i requisiti chedevono possedere gli organismi di gestionecollettiva e le entità di gestione indipen-denti che intendono svolgere l’attività diamministrazione ed intermediazione deidiritti connessi. Inoltre, l’articolo 8 di-spone che la distribuzione del compensoper la riproduzione privata di fonogrammie di videogrammi, ad esclusivo favore deipropri associati, da parte delle associa-zioni di produttori di fonogrammi, opereaudiovisive e videogrammi, non costituisceattività di amministrazione ed intermedia-zione dei diritti connessi al diritto d’au-tore.

Gli articoli da 9 a 13 riguardano gliorgani degli organismi di gestione collet-tiva, individuati in: assemblea generale deimembri, organo di sorveglianza, organo diamministrazione, organo di controllo con-tabile.

In particolare si segnala l’articolo 11, ilquale, fatte salve le disposizioni del de-creto legislativo n. 231 del 2001 in materiadi responsabilità amministrativa delle per-sone giuridiche, delle società e delle asso-ciazioni anche prive di personalità giuri-dica, dispone in ordine all’organo di sor-veglianza. Tale organo è tenuto ad assi-curare il controllo e il monitoraggiocostanti delle attività dei soggetti titolaridegli organi di gestione, tra cui la correttaesecuzione delle delibere dell’assembleagenerale dei membri, in particolare, sul-l’attuazione delle politiche generali. Gli

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articoli da 14 a 19 riguardano la gestionedei proventi da parte degli organismi digestione collettiva. In particolare l’articolo19 dispone che gli importi non distribuitisono considerati non distribuibili trascorsi3 anni a decorrere dalla fine dell’eserciziofinanziario nel corso del quale sono statiriscossi i proventi dei diritti, purché sianostate adottate tutte le misure per l’identi-ficazione e la localizzazione dei titolari.

Gli importi non distribuibili sono uti-lizzati in modo separato e indipendente alfine di finanziare attività sociali, culturalied educative a beneficio esclusivo dei ti-tolari dei diritti, secondo le deliberazionidell’assemblea generale dei membri o del-l’assemblea dei delegati, fatto salvo il di-ritto dei titolari di reclamare gli importinel termine di prescrizione di quattro annidalla scadenza del termine ultimo per ladistribuzione.

Gli articoli 20 e 21 definiscono lemodalità di gestione dei diritti per conto dialtri organismi di gestione collettiva. Piùnel dettaglio, l’articolo 20 prevede che gliorganismi di gestione collettiva non ope-rano alcuna discriminazione nei confrontidei titolari dei diritti di cui gestiscono idiritti nell’ambito di un accordo di rap-presentanza, in particolare per quantoconcerne le tariffe applicabili, le spese digestione, le condizioni per la riscossionedei proventi e per la distribuzione degliimporti.

L’articolo 21 dispone che, fatte salve lespese di gestione, gli organismi di gestionecollettiva non effettuano detrazioni daiproventi dei diritti che gestiscono in basead un accordo di rappresentanza, o daeventuali introiti provenienti dall’investi-mento degli stessi proventi, a meno chel’altro organismo parte dell’accordo dirappresentanza non acconsenta espressa-mente. Con riferimento agli altri organismidi gestione collettiva che rappresentano,prescrive che la distribuzione e i paga-menti avvengono regolarmente, diligente-mente e accuratamente.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano lerelazioni con gli utilizzatori dei repertori,disponendo, in particolare, che le negozia-zioni fra gli organismi di gestione collettiva

e gli utilizzatori ai fini della concessione dilicenze sui diritti sono condotte in buonafede e attraverso lo scambio di tutte leinformazioni.

L’articolo 23 disciplina l’obbligo degliutilizzatori di far pervenire agli organismidi gestione collettiva e alle entità di ge-stione indipendente le informazioni sull’u-tilizzo delle opere, necessarie per la ri-scossione dei proventi dei diritti e per ladistribuzione e il pagamento degli importidovuti ai titolari. Gli articoli 24-28 riguar-dano trasparenza e comunicazioni; indivi-duando le informazioni minime che gliorganismi di gestione collettiva devonorendere pubbliche sul proprio sito inter-net, mantenendole aggiornate; e dispo-nendo che gli organismi di gestione col-lettiva elaborano per ciascun esercizio fi-nanziario una relazione di trasparenzaannuale, che deve essere pubblicata sulproprio sito internet per almeno 5 anni. Siprevede inoltre che la SIAE, in quantoorganismo operante in virtù di specifichedisposizioni legislative, trasmetta alle Ca-mere e agli enti vigilanti, entro il 30 giugnodi ogni anno, una relazione sui risultatidell’attività svolta.

Gli articoli da 29 a 37 recepiscono ladisciplina della direttiva in materia diconcessione da parte di organismi di ge-stione collettiva di licenze multiterritorialiper l’esercizio di diritti su opere musicalidiffuse online.

In particolare l’articolo 30 disciplina lacapacità di trattamento dei dati sulle li-cenze multiterritoriali, richiedendo, ai finidella concessione di licenze multiterrito-riali, il possesso di alcuni puntuali requisiti.

Con riguardo agli oneri di trasparenzarispetto alla trasmissione delle informa-zioni sui repertori, l’articolo 31 imponeagli organismi di gestione collettiva checoncedono licenze multiterritoriali di for-nire, su richiesta debitamente motivata, aifornitori di servizi musicali online, ad altriorganismi di gestione collettiva, informa-zioni aggiornate che consentano di iden-tificare il repertorio musicale online rap-presentato.

Al fine di assicurare la correttezza delleinformazioni sui repertori multiterrito-

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riali, ai sensi dell’articolo 32, gli organismidi gestione collettiva devono prevedereprocedure finalizzate che consentano aititolari di diritti, ad altri organismi digestione collettiva e ai fornitori di servizionline di chiedere la correzione dei dati odelle informazioni non corretti, rese aisensi degli articoli 30 e 31.

L’articolo 33 detta disposizioni specifi-che volte ad assicurare la correttezza epuntualità nelle dichiarazioni sull’uso enella fatturazione, prevedendo in capo aifornitori di servizi online puntuali obblighidi comunicazione, anche per via elettro-nica, agli organismi di gestione concer-nenti l’utilizzo delle opere musicali e lerelative modalità di fatturazione.

L’articolo 34 impone, poi, agli organi-smi di gestione collettiva che concedonolicenze multiterritoriali di distribuiresenza ritardo gli importi dovuti ai titolaridei diritti su opere musicali online.

L’articolo 35 disciplina gli accordi traorganismi di gestione collettiva per laconcessione di licenze multiterritoriali peri diritti su opere musicali online, preci-sandone la natura non esclusiva. La ge-stione di tali diritti è attribuita all’orga-nismo di gestione collettiva mandatario, ilquale è tenuto ad informare l’organismomandante delle principali condizioni (in-clusa la natura dello sfruttamento, delledisposizioni che riguardano i diritti e ladurata della licenza) in base alle qualipossono essere concesse le licenze suopere musicali online.

Con riguardo all’obbligo di rappresen-tanza di un altro organismo di gestionecollettiva per la concessione di licenzemultiterritoriali per i diritti su opere mu-sicali online, l’articolo 36 impone all’orga-nismo di gestione collettiva interpellato dirispondere all’organismo di gestione col-lettiva richiedente per iscritto e senzaindebito ritardo; di gestire il repertoriorappresentato dell’organismo di gestionecollettiva richiedente alle stesse condizionia cui gestisce il proprio repertorio; nonchédi includere il repertorio rappresentatodall’organismo di gestione collettiva richie-dente in tutte le offerte che trasmette aifornitori di servizi online.

Sono esclusi dall’ambito applicativo ditali disposizioni, gli organismi di gestionecollettiva che concedono, sulla base del-l’aggregazione volontaria dei diritti richie-sti e nel rispetto delle norme sulla con-correnza, una licenza multiterritoriale peri diritti su opere musicali online richiestada un’emittente al fine di comunicare alpubblico i propri programmi radiofonici otelevisivi contemporaneamente o dopo laprima trasmissione; nonché ogni altro ma-teriale online prodotto o commissionatodall’emittente che sia accessorio alla primatrasmissione del programma.

Gli articoli da 38 a 44 dettano normein materia di risoluzione delle controver-sie, vigilanza e sanzioni.

Rinvio per il dettaglio alla documenta-zione predisposta dal Servizio Studi.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 109 — Commissione VII

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 110

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge C. 4144, approvatain un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », di rappresentanti della FederazioneItaliana Parchi e Riserve Naturali (FEDERPARCHI) e di rappresentanti di Legambiente,WWF, Club Alpino Italiano (CAI), Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), FondoAmbiente Italiano (FAI), Italia Nostra, Lega Anti Vivisezione (LAV), Lega Italianaprotezione uccelli (Lipu), Marevivo, Mountain Wilderness e Pro Natura . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dellanormativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 (Seguito esame, aisensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’armonizzazione della normativanazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con ilregolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363 (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma4, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.35 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni, nell’ambito dell’esame in sede referente

della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo

unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6

dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in

materia di aree protette », di rappresentanti della

Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (FE-

DERPARCHI) e di rappresentanti di Legambiente,

WWF, Club Alpino Italiano (CAI), Ente Nazionale

Protezione Animali (ENPA), Fondo Ambiente Ita-

liano (FAI), Italia Nostra, Lega Anti Vivisezione

(LAV), Lega Italiana protezione uccelli (Lipu), Ma-

revivo, Mountain Wilderness e Pro Natura.

Le audizioni si sono svolte dalle 14.40alle 17.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 17.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 110 — Commissione VIII

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni inmateria di armonizzazione della normativa nazio-nale in materia di inquinamento acustico.Atto n. 362.

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviatonella seduta del 20 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, presidente, comu-nica che, in data odierna, è stato tra-smesso il parere della Conferenza unifi-cata. Avverte poi che, al fine di consentiredi esaminare tale parere, è stata acquisita,per le vie brevi, la disponibilità del Go-verno ad attendere il parere della Com-missione fino a martedì 17 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni

per l’armonizzazione della normativa nazionale in

materia di inquinamento acustico con la direttiva

2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.

Atto 363.

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo rinviato nellaseduta del 20 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, presidente, comu-nica che, in data odierna, è stato tra-smesso il parere della Conferenza unifi-cata. Avverte poi che, al fine di consentiredi esaminare tale parere, è stata acquisita,per le vie brevi, la disponibilità del Go-verno ad attendere il parere della Com-missione fino a martedì 17 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-missioni parlamentari n. 745 del 10 gen-naio 2017: a pagina 145, seconda colonna,sesta riga, le parole: « conclusione dell’in-dagine conoscitiva sulle concessioni auto-stradali » devono intendersi sostituite dalleseguenti: « conclusione dell’indagine cono-scitiva sullo stato di attuazione e sulleipotesi di modifica della nuova disciplinasui contratti pubblici ».

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 111 — Commissione VIII

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X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attivita produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell’ambito dell’esame congiunto dellaComunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e alConsiglio « Verso una politica commerciale solida per l’UE nell’interesse della crescitae dell’occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento delParlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativoalla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membridell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro leimportazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unioneeuropea (COM(2016) 721 final) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 112

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nel-

l’ambito dell’esame congiunto della Comunicazione

della Commissione al Parlamento europeo, al Con-

siglio europeo e al Consiglio « Verso una politica

commerciale solida per l’UE nell’interesse della cre-

scita e dell’occupazione » (COM(2016) 690 final) e

della Proposta di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che modifica il regolamento

(UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le impor-

tazioni oggetto di dumping da parte di paesi non

membri dell’Unione europea e il regolamento (UE)

2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni

oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non

membri dell’Unione europea (COM(2016) 721 final).

L’audizione informale è stata svoltadalle 15 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.45 alle 16.05.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 112 — Commissione X

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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ACTA (Associazione consulenti del terziario avanzato), AltaPartecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni nell’ambito dell’esame del disegno dilegge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo nonimprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghidel lavoro subordinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino e C. 4185 Polverini (Seguito dell’esame erinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino e C. 4185Polverini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

Audizione di rappresentanti di ACTA (Associazione

consulenti del terziario avanzato), Alta Partecipa-

zione, Confassociazioni e Confprofessioni nell’ambito

dell’esame del disegno di legge C. 4135, approvato

dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro

autonomo non imprenditoriale e misure volte a

favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei

luoghi del lavoro subordinato.

L’audizione informale è stata svoltadalle 14.40 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Cesare DAMIANO. —Interviene la sottosegretaria di Stato per illavoro e le politiche sociali, Franca Bion-delli.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C.

3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino e C. 4185 Polverini.

(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamentodelle proposte di legge C. 3796 Ciprini, C.4125 D’Agostino e C. 4185 Polverini).

La Commissione prosegue l’esame delleproposte di legge, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 3 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, presidente, avverteche, come stabilito nella riunione dell’Uf-ficio di presidenza, integrato dai rappre-sentanti dei gruppi, del 20 dicembre 2016,nella seduta odierna è prevista la ripresadell’esame in sede referente delle propostedi legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli eC. 3601 Damiano, recanti modifiche alladisciplina del lavoro accessorio.

Al riguardo, ricorda che la discussioneè stata avviata, con la relazione introdut-tiva della relatrice, lo scorso 28 aprile2016 e che l’esame è stato, da ultimo,

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 113 — Commissione XI

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rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.Rammenta, altresì, che la Commissioneaveva avviato un ciclo di audizioni infor-mali, allo scopo di raccogliere elementiutili nell’ambito dell’istruttoria legislativasulle medesime proposte di legge. Il ciclodi audizioni non si è tuttavia completato inragione della concorrente adozione daparte del Governo dello schema di decretolegislativo recante disposizioni integrativee correttive dei decreti legislativi 15 giugno2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148,149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311),che è intervenuto anche sulla disciplinadel lavoro accessorio.

Segnala, altresì, che sono state succes-sivamente assegnate alla Commissione leproposte di legge Ciprini C. 3796, D’Ago-stino C. 4125 e Polverini C. 4185, chevertono su materia identica a quella af-frontata dalle proposte di legge già all’e-same della Commissione. Avverte, quindi,che il loro esame sarà abbinato a quellodelle proposte di legge già all’esame dellaCommissione.

Fa presente, infine, che anche deputatidei gruppi SI-SEL e LNA hanno presen-tato proposte di legge vertenti sul mede-simo argomento, ancora non assegnate.Evidenzia che, una volta intervenuta l’as-segnazione di tali proposte alla XI Com-missione, si potrà valutare l’abbinamentodel loro esame a quello delle proposte giàin discussione.

Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, illu-strando sinteticamente il contenuto delleproposte di legge testé abbinate, osserva inprimo luogo che la proposta di legge AttoCamera n. 3796 Ciprini consta di duearticoli, segnalando che il suo articolo 1,così come l’articolo 1 della proposta dilegge Atto Camera n. 3601 Damiano, èvolto a limitare l’ambito soggettivo e og-gettivo di applicazione dell’istituto del la-voro accessorio, attraverso ampie modifi-che agli articoli da 48 a 50 del decretolegislativo n. 81 del 2015 tese, sostanzial-mente, a ripristinare l’impianto normativooriginario del decreto legislativo n. 276 del2003. Rispetto a tale proposta di legge,tuttavia, il nuovo testo dell’articolo 48

introduce l’espresso divieto per le pubbli-che amministrazioni di avvalersi di pre-stazioni di lavoro accessorio, ad eccezionedegli interventi di emergenza, esclusiva-mente dovuti a calamità o a eventi natu-rali improvvisi, ovvero di interventi disolidarietà. Segnala, inoltre, che il valoredel buono orario, nelle more dell’adozionedello specifico decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali chiamato adefinirne l’importo, tenendo conto dellamedia delle retribuzioni rilevate per lediverse attività lavorative e delle risultanzeistruttorie del confronto con le parti so-ciali, è fissato a 15 euro e che il commit-tente è tenuto a comunicare alla direzioneterritoriale del lavoro competente anche ilgiorno e l’orario di inizio e termine dellaprestazione nonché la tipologia dell’attivitàprestata. L’articolo 2, infine, prevede, incaso di superamento dei limiti quantitativie qualitativi di utilizzo del lavoro acces-sorio, la trasformazione in contratto atempo indeterminato del rapporto di la-voro, qualora le prestazioni rese risultinofunzionali all’attività di impresa o profes-sionale.

Anche la proposta di legge Atto Cameran. 4185 Polverini, che consta di due arti-coli, analogamente alla proposta di leggeAtto Camera 3601 ridefinisce l’ambito og-gettivo e soggettivo del lavoro accessorio,riconducendolo al disegno originario deldecreto legislativo n. 276 del 2003. Se-gnala, in particolare, l’obbligo per i serviziper l’impiego di erogare ai prestatori dilavoro accessorio una formazione di basein materia di salute e sicurezza nei luoghidi lavoro, i diversi obblighi di comunica-zione previsti per gli imprenditori agricoli,la previsione di sanzioni amministrativepecuniarie, da applicarsi in caso di man-cato rispetto dei limiti fissati per i com-pensi per ciascun lavoratore e, infine,l’istituzione di un’apposita banca dati voltaa monitorare l’andamento delle presta-zioni di carattere previdenziale e dellerelative entrate contributive, conseguentiallo sviluppo delle attività di lavoro acces-sorio.

Osserva, invece, che la proposta di leggeAtto Camera n. 4125 D’Agostino ha una

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 114 — Commissione XI

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portata diversa. Tale proposta, modifi-cando l’articolo 48 del decreto legislativon. 81 del 2015, è volta, infatti, a ridefinirei limiti per il ricorso al lavoro accessorioin agricoltura. In particolare, la disposi-zione incrementa da 7.000 a 50.000 euroil volume di affari dei produttori agricoliche possono ricorrere ai buoni per illavoro accessorio, fermo restando che leattività non possono essere svolte da sog-getti iscritti l’anno precedente negli elenchianagrafici dei lavoratori agricoli.

Dopo avere, ancora una volta, sottoli-neato la sostanziale omogeneità delle pro-poste Atto Camera n. 3796 e n. 4185 edella proposta n. 3601, di cui è primofirmatario il presidente Damiano, si ri-serva di approfondire il contenuto anchedelle ulteriori proposte che saranno asse-gnate, segnalando l’opportunità di valutarela possibilità di rinnovare e completarel’attività istruttoria già svolta anche allaluce delle modifiche introdotte dal decretolegislativo n. 185 del 2016. Terminato l’e-same preliminare, a suo avviso, sarebbeauspicabile elaborare un testo unificatodelle varie proposte in discussione, chesembrano muoversi prevalentemente nelladirezione della riconduzione dell’utilizzodei buoni a prestazioni di carattere real-mente occasionale.

Tiziana CIPRINI (M5S) esprime soddi-sfazione per la ripresa dell’esame delleproposte di legge in materia di lavoroaccessorio, interrotto lo scorso maggio acausa della presentazione da parte delGoverno dello schema di decreto legisla-tivo correttivo dei decreti legislativi attua-tivi del cosiddetto Jobs Act. Osserva, tut-tavia, che la Commissione riprende l’e-same delle proposte di legge con finalitàstrumentali, unicamente per tentare dievitare che si tenga il referendum propostodalla CGIL, volto all’abolizione dei vou-cher. Giudica, a tale proposito, significa-tiva la scelta di riprendere la discussioneproprio nel giorno in cui la Corte costi-tuzionale ha dichiarato ammissibile laproposta referendaria in materia. Ricorda,invece, che il M5S aveva paventato lapossibilità di un uso distorto di tale stru-

mento fin dalla presentazione del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, conil quale il Governo Letta si proponeva dirilanciare l’occupazione, eliminando, tral’altro, alcuni dei limiti originariamenteprevisti per l’utilizzo dei buoni per pre-stazioni di lavoro accessorio. Il progressivosmantellamento dei presidi normativi pre-visti dal legislatore ha portato all’abuso deivoucher che, invece di favorire l’emersionedi lavoro nero, ha contribuito a creareulteriori sacche di precariato e false aspet-tative, persino nella pubblica amministra-zione, se si pensa che alcuni comuni,pensando di potere aggirare i limiti allespese di personale previsti dalla legisla-zione vigente, hanno fatto un massiccioricorso al lavoro accessorio, peraltro con-dannato da recenti pronunce della Cortedei conti.

Roberto SIMONETTI (LNA), auspi-cando la tempestiva assegnazione allaCommissione della sua proposta di legge inmateria di lavoro accessorio, osserva che iltema dei voucher è diventato di interessenazionale solo dopo che è risultata con-creta la possibilità che si celebri il refe-rendum proposto dalla CGIL, che nechiede l’abolizione. Si dichiara contrarioall’eliminazione di tale strumento che, seriportato all’impostazione originaria deldecreto legislativo n. 276 del 2003, costi-tuirebbe un valido presidio contro il ri-corso al lavoro nero, laddove l’abuso chese ne è fatto dopo le modifiche introdottegià dal Governo Monti ha finito per con-figurare il lavoro accessorio come unasorta di part-time. Auspica, pertanto, chela relatrice possa proporre quanto primaun testo unificato sul quale la Commis-sione possa continuare la discussione.

Davide BARUFFI (PD), dopo avere rin-graziato la relatrice per il lavoro fin quisvolto, intende sottolineare alcuni aspettiche reputa di particolare interesse. Inprimo luogo, a suo avviso, l’odierna pro-nuncia della Corte costituzionale, che haritenuto ammissibile il referendum propo-sto dalla CGIL per l’abolizione dei vou-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 115 — Commissione XI

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cher, pone la politica di fronte al dilemmase assumersi la responsabilità di interve-nire con proposte mirate o lasciare ladecisione alla consultazione referendaria.A suo avviso, è preferibile l’adozione di unintervento normativo volto a superare lecrescenti distorsioni verificatesi nell’usodei voucher a causa della progressiva eli-minazione dei limiti originariamente pre-visti per il loro utilizzo. A tale riguardo,reputa importanti le parole del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali che, alSenato, nella giornata di ieri ha auspicatoun intervento normativo volto a riportarei voucher alla finalità originaria di « co-pertura » dei lavori occasionali per portarlifuori dal lavoro nero. Anche a suo avviso,infatti, l’intervento normativo si rende ne-cessario per evitare che il lavoro accesso-rio si configuri come una modalità sosti-tutiva del lavoro regolare. Registra, a que-sto proposito, la sostanziale convergenzadei gruppi presenti in Commissione sul-l’opportunità di ritornare a delimitare conchiarezza gli ambiti soggettivi e oggettiviper il ricorso al lavoro accessorio, cosìcome era previsto nel decreto legislativon. 276 del 2003, attuativo delle deleghecontenute nella cosiddetta « legge Biagi ».Infine, prendendo atto dell’oggettiva ri-strettezza dei tempi entro i quali il Par-lamento sarebbe chiamato a lavorare, sichiede se non sia opportuno che il Go-verno non intervenga con un provvedi-mento di urgenza che, oltretutto, sarebbeperfettamente in linea con le politicheperseguite dalla maggioranza fin dall’iniziodella legislatura, volte alla stabilizzazionedei posti di lavoro e alla lotta al preca-riato.

Giuseppe ZAPPULLA (PD) osserva chel’odierna pronuncia della Corte costituzio-nale, che ha dichiarato ammissibile ilquesito referendario proposto dalla CGIL,apre, a suo avviso, una fase politica nuovain cui si conferma la necessità, di cuifinora si è molto discusso, di introdurrecorrettivi alla disciplina vigente in materiadi lavoro accessorio, per evitare che esso sisostituisca ai rapporti di lavoro regolare.Dichiarandosi d’accordo con il collega Ba-

ruffi, che invita a non rassegnarsi allanecessità di celebrare il referendum, pre-annuncia la sua intenzione di adoperarsiper sostenere l’introduzione di disposizionimeditate e calibrate che riportino l’istitutodel lavoro accessorio allo spirito origina-rio.

Titti DI SALVO (PD) ricorda ai colleghidell’opposizione intervenuti che l’ideadella maggioranza di un intervento nor-mativo volto a riportare l’istituto del la-voro accessorio alla sua finalità originaria,di riduzione del precariato e di contrastoal lavoro nero, è precedente all’iniziativareferendaria intrapresa dalla CGIL. Rife-rendosi poi, in particolare, ad alcune di-chiarazioni di leader di opposizione, os-serva che nella giornata di oggi la Cortecostituzionale non ha assunto alcuna de-cisione politica, ma, conformemente aquanto previsto nel nostro ordinamento, siè limitata ad accertare la conformità deiquesiti referendari proposti dalla CGILalle norme che regolano l’ammissibilità delreferendum senza entrare nel merito dellequestioni oggetto dei quesiti.

Giorgio PICCOLO (PD) ritiene che siaun dovere del legislatore intervenire persanare le storture più volte messe inevidenza nel ricorso ai voucher, senza perquesto arrivare a sostenere, come fa laCGIL, la necessità dell’abolizione dell’isti-tuto del lavoro accessorio. Si tratta, a suoavviso, di uno strumento estremamenteutile, se riportato alla sua finalità origi-naria di contrasto del lavoro nero. Perquesto motivo, reputa opportuno che illegislatore agisca di concerto con il Go-verno per giungere, il più celermente pos-sibile, alla definizione di un nuovo quadronormativo, che ricalchi, nella sostanza,quello delineato dal decreto legislativon. 276 del 2003.

Sergio PIZZOLANTE (AP-NCD-CpI) os-serva preliminarmente che recentemente,con il decreto legislativo n. 185 del 2016,sono state introdotte disposizioni volte acorreggere la disciplina del lavoro acces-sorio, tese, in particolare, a rafforzare la

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 116 — Commissione XI

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tracciabilità dei buoni orari. A suo avviso,sarebbe, quindi, consigliabile di evitare diintraprendere iniziative frettolose, subor-dinando l’adozione di ulteriori provvedi-menti correttivi, che giudica comunqueopportuni per contrastare abusi che sisono verificati e ancora si verificano inspecifici settori, ad un’attenta valutazionedegli effetti delle recenti innovazioni legi-slative, che potrebbero limitare grande-mente le distorsioni che si erano prodottein passato. Paventa, infatti, il rischio che siavvii una discussione ideologica, volta acontestare in radice l’esistenza stessa diuna disciplina legislativa del lavoro acces-sorio, che consente, invece, di limitare ilricorso al lavoro nero consentendo un’e-mersione di molte attività prima esclusi-vamente affidate a rapporti informali. Re-puta, quindi, importante che i lavori dellaCommissione siano strettamente coordi-nati con le iniziative annunciate dal Go-verno, che potranno basarsi sui più recentidati derivanti dal monitoraggio del ricorsoai voucher, evitando di rincorrere inizia-tive demagogiche e ipocrite come quelledella CGIL, che intende sopprimere ladisciplina del lavoro accessorio, pur uti-lizzandola con frequenza, come testimo-niato oggi dal presidente dell’INPS Boeri.

Roberto SIMONETTI (LNA), riferen-dosi all’intervento della collega Di Salvo,osserva che non può sostenersi che ilPartito Democratico ha sempre sostenutoun intervento normativo volto a riportarel’istituto del lavoro accessorio alla suafinalità originaria, essendo stati approvatinel corso di questa legislatura diversiprovvedimenti, a partire dal decreto-leggen. 76 del 2013, volti ad estendere l’utiliz-zabilità dei voucher. A suo avviso, invece,la decisione di promuovere un interventolegislativo è strettamente connessa all’esi-genza di contrastare l’iniziativa referenda-ria promossa dalla CGIL.

Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, conriferimento alle considerazioni emerse nelcorso della discussione, osserva che laproposta di legge Atto Camera n. 3601Damiano è stata presentata l’11 febbraio

2016 e che la Commissione ne ha avviatol’esame, unitamente a quello delle propo-ste C. 584 Palmizio e C. 1681 Vitelli, il 28aprile scorso, ben prima che si avessecontezza degli esiti della raccolta dellefirme promossa dalla CGIL. Dopo averricordato l’evoluzione normativa dell’isti-tuto, che ha portato a una progressivariduzione dei paletti inizialmente previstiper il ricorso al lavoro accessorio, ritieneche vi siano ora le condizioni per discutereseriamente di un intervento legislativovolto ad assicurare l’effettiva occasionalitàdelle prestazioni retribuite mediante ibuoni orari. Nel dichiarare di non condi-videre le valutazioni del collega Pizzolantesul comportamento della CGIL, che reputaassolutamente legittimo, auspica che sipossa pervenire all’elaborazione di un te-sto condiviso non tanto per contrastarel’iniziativa referendaria oggi dichiarataammissibile, quanto piuttosto per risolverele numerose criticità emerse in questi anninell’utilizzo del lavoro accessorio.

Cesare DAMIANO, presidente, osservapreliminarmente che le decisioni dellaCorte costituzionale meritano sempre ecomunque rispetto, chiedendosi se si sa-rebbe parlato di una decisione politicaqualora la Consulta avesse ritenuto am-missibile anche il quesito riferito alla di-sciplina dei licenziamenti, in linea con unapronuncia assunta in passato su un que-sito di analogo tenore. Quanto ai tempidell’esame delle proposte all’attenzionedella Commissione, sottolinea che – comegià segnalato dalla relatrice – la propostadi cui è primo firmatario è stata presen-tata l’11 febbraio scorso con l’intendi-mento di migliorare la disciplina del la-voro accessorio, limitando gli abusi riscon-trati nella prassi, in un momento nel qualenon era assolutamente possibile ipotizzarel’intento di contrastare l’iniziativa referen-daria della CGIL. A suo avviso, occorre,infatti, recuperare lo spirito originariodella cosiddetta legge Biagi e del decretolegislativo n. 276 del 2003, sottolineandocome nella propria attività politica abbiasempre riconosciuto la bontà anche delledisposizioni adottate da una parte politica

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 117 — Commissione XI

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diversa dalla sua. Ricorda, in particolare,che proprio grazie a una propria iniziativain qualità di Ministro del lavoro fu pos-sibile per la prima volta attuare le dispo-sizioni relative al lavoro accessorio conte-nute in provvedimenti adottati dal prece-dente Governo di centro-destra. Osserva,tuttavia, che nell’originaria configurazionedell’istituto, i voucher erano utilizzabilisolo per ben delimitate prestazioni dicarattere occasionale, in precedenza pre-valentemente svolte ricorrendo al lavoro« in nero ». Sottolinea come la sua propo-sta di legge, sottoscritta da circa 100deputati del gruppo del Partito Democra-tico e affiancata da proposte analoghe dialtri gruppi politici, si muove nella dire-zione di un ritorno alle origini dell’istituto,che ritiene auspicabile, a prescindere dalfatto che tale modifica possa o menoevitare lo svolgimento della consultazionereferendaria.

Quanto al fatto che l’esame delle pro-poste in materia fosse stato avviato nel-l’aprile 2016 e poi sospeso, osserva chel’iniziativa della Commissione ha costituitoun importante stimolo per il Governo, chenel decreto legislativo recante disposizioniintegrative e correttive dei decreti legisla-tivi attuativi del cosiddetto Jobs Act haoperato una prima, significativa, revisionedelle norme del decreto legislativo n. 81del 2015 rafforzando la tracciabilità dei

buoni orari. Ora, a suo avviso, vi sono lecondizioni per andare oltre e muoversinella direzione di una più puntuale ricon-duzione del lavoro accessorio a prestazionidi lavoro occasionale. Giudica, infatti, sba-gliata un’integrale soppressione dell’isti-tuto, che ha un’efficace funzione di con-trasto al lavoro nero, specialmente perprestazioni di breve durata, difficilmentericonducibili alle altre tipologie contrat-tuali vigenti. Nel segnalare di aver inprima persona utilizzato i buoni orari perretribuire prestazioni di carattere mera-mente occasionale, auspica che vi siano lecondizioni per un dibattito sereno cheporti a una correzione della normativa ingrado di frenare gli abusi fin qui riscon-trati nel ricorso al lavoro accessorio.

Fa presente, infine, che nella riunionedell’Ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, convocata perla giornata di domani potranno stabilirsile modalità di prosecuzione dell’esamedelle proposte di legge, valutando in par-ticolare l’opportunità di rinnovare l’attivitàistruttoria già svolta anche alla luce dellemodifiche introdotte dal decreto legislativon. 185 del 2016.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia, quindi, il seguito dell’esame delleproposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 118 — Commissione XI

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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio eC. 3397 Marazziti (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

ALLEGATO (Emendamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofiadella medicina presso l’Università Tor Vergata di Roma, di Giuseppe Novelli, vicepresidentedella Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), e di Gavino Maciocco,coordinatore del sito web saluteinternazionale.info, nell’ambito dell’esame del disegno dilegge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia disperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelliessenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenzasanitaria del Ministero della salute » e delle abbinate proposte di legge C. 334 CatanosoGenoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto,C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C.3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 120

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Mario MARAZZITI. —Interviene la sottosegretaria di Stato per illavoro e le politiche sociali, Franca Bion-delli.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della « Giornata della lotta contro la

povertà ».

Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 5 ottobre 2016.

Mario MARAZZITI, presidente e rela-tore, ricorda che il 29 settembre è scadutoil termine per la presentazione di emen-damenti al testo unificato delle proposte dilegge in esame, adottato dalla Commis-sione come testo base il 22 settembre2016. Al riguardo, comunica che è statopresentato un solo emendamento da partedel MoVimento 5 Stelle (vedi allegato).

In sostituzione del relatore, impossibi-litato a partecipare alla seduta odierna,esprime parere contrario sull’emenda-mento Nesci 1.1.

Dà, quindi, la parola al rappresentantedel Governo per l’espressione del pareresul suddetto emendamento.

La sottosegretaria Franca BIONDELLIesprime parere conforme a quello delrelatore.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 119 — Commissione XII

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La Commissione respinge l’emenda-mento Nesci 1.1.

Mario MARAZZITI, presidente, avverteche il testo unificato delle proposte dilegge in titolo sarà trasmesso alle Com-missioni competenti in sede consultiva perl’acquisizione dei rispettivi pareri.

Fa presente, quindi, che sulla base dicontatti informali con i gruppi sarebbeemerso un assenso generale verso il tra-sferimento del provvedimento alla sedelegislativa. Precisa pertanto che, a seguitodell’acquisizione dei pareri delle Commis-sioni competenti, potrà essere verificata lasussistenza dei requisiti di cui all’articolo92, comma 6, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame adaltra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

Audizione di Ivan Cavicchi, docente di Sociologiadelle organizzazioni sanitarie e Filosofia della me-dicina presso l’Università Tor Vergata di Roma, diGiuseppe Novelli, vicepresidente della Conferenzadei Rettori delle Università italiane (CRUI), e diGavino Maciocco, coordinatore del sito web salu-teinternazionale.info, nell’ambito dell’esame del di-segno di legge C. 3868 Governo, approvato dalSenato, recante « Deleghe al Governo in materia disperimentazione clinica di medicinali, nonché dispo-sizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali diassistenza, per il riordino delle professioni sanitariee per la dirigenza sanitaria del Ministero dellasalute » e delle abbinate proposte di legge C. 334Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi,C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C.2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C.3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C.

3999 Elvira Savino.

L’audizione informale è stata svoltadalle 14.55 alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle16.15 alle 16.25.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 120 — Commissione XII

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ALLEGATO

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testounificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli arti-coli 2 e 3.

1. 1. Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, DiVita, Grillo, Mantero, Colonnese.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 121 — Commissione XII

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni inmateria di produzione e vendita del pane.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA),dell’Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell’Associa-zione nazionale panificatori (ASSIPAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1932 L’Abbate, recante disposizioniconcernenti l’etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodottida esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA),dell’Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell’Associa-zione nazionale panificatori (ASSIPAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 122

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C.

3265 Romanini, recante disposizioni in materia di

produzione e vendita del pane.

Audizione di rappresentanti della Federazione ita-

liana panificatori pasticceri e affini (FIPPA), dell’As-

sociazione nazionale dei panificatori e pasticceri

(Assopanificatori) e dell’Associazione nazionale pa-

nificatori (ASSIPAN).

L’audizione informale è stata svoltadalle 14.45 alle 15.30.

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C.

1932 L’Abbate, recante disposizioni concernenti l’e-

tichettatura delle farine di grano duro non raffinate

o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per

la promozione della loro vendita e del loro consumo.

Audizione di rappresentanti della Federazione ita-

liana panificatori pasticceri e affini (FIPPA), dell’As-

sociazione nazionale dei panificatori e pasticceri

(Assopanificatori) e dell’Associazione nazionale pa-

nificatori (ASSIPAN).

L’audizione informale è stata svoltadalle 15.30 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle16 alle 16.10.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 122 — Commissione XIII

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE(Politiche dell’Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delledisposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione disostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126,comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dellanormativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 (Seguito dell’esame,ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . 123

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’armonizzazione della normativanazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con ilregolamento (CE) n. 765/2008. Atto n. 363 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126,comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla compara-bilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamentoe sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367. (Esame, aisensi dell’articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . 124

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recantemodifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbliga-torio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (Esame, ai sensi dell’articolo 126,comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 128

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina san-

zionatoria per la violazione delle disposizioni di cui

al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed

importazione di sostanze chimiche pericolose.

Atto n. 355.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del Regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 13 dicem-bre 2016.

Marco BERGONZI (PD), relatore, for-mula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in

materia di armonizzazione della normativa nazio-

nale in materia di inquinamento acustico.

Atto n. 362.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del Regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 123 — Commissione XIV

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La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno, rinviato nella seduta del 13 dicem-bre 2016.

Massimiliano MANFREDI (PD), rela-tore, formula una proposta di parere fa-vorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni

per l’armonizzazione della normativa nazionale in

materia di inquinamento acustico con la direttiva

2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.

Atto n. 363.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo126, comma 2, del Regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno, rinviato nella seduta del 13 dicem-bre 2016.

Massimiliano MANFREDI (PD), rela-tore, formula una proposta di parere fa-vorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle

spese relative al conto di pagamento, sul trasferi-

mento del conto di pagamento e sull’accesso al conto

di pagamento con caratteristiche di base.

Atto n. 367.

(Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2,del Regolamento, e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno.

Tea ALBINI (PD), relatrice, fa presenteche la Commissione è chiamata ad esa-minare, in sede consultiva, ai fini delparere parlamentare al Governo, loschema di decreto legislativo n. 367 voltoal recepimento nell’ordinamento italianodella direttiva n. 2014/92/UE, che recaspecifiche prescrizioni sulla comparabilitàdelle spese relative al conto di pagamento,sul trasferimento del conto di pagamentoe sull’accesso al conto di pagamento concaratteristiche di base. Ricorda che iltermine per il recepimento da parte degliStati membri della direttiva 2014/92/UE èscaduto il 18 settembre 2016.

Segnala peraltro che la direttiva è traquelle elencate all’allegato B della legge didelegazione europea 2015 (legge 12 agosto2016, n. 170) e ad essa si applica ladisciplina di cui all’articolo 31 della leggen. 234 del 2012 che prevede, anzitutto cheil Governo adotti i decreti legislativi entroil termine di quattro mesi antecedenti aquello di recepimento indicato nella diret-tiva (ovvero, nel caso di specie, entro il 18giugno 2016). Tuttavia, per le direttive ilcui termine sia già scaduto alla data dientrata in vigore della legge di delegazioneeuropea – come nel caso di specie, inquanto la legge di delegazione europea2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1o

settembre 2016, è entrata in vigore il 16settembre 2016 – ovvero scada nei tremesi successivi, il Governo adotta i decretilegislativi di recepimento entro tre mesidalla data di entrata in vigore della me-desima legge. Di conseguenza, il termineper l’esercizio della delega è posticipato al16 dicembre 2016. Nel caso di specie,ricorda che lo schema di decreto è statotrasmesso alla Presidenza il 16 dicembre2016 ed il termine per l’espressione delparere è pertanto fissato al 25 gennaio2017, posto che ai sensi del richiamatoarticolo 31, comma 3, ove il termine perl’espressione del parere parlamentarescada nei trenta giorni che precedono lascadenza dei termini di delega o succes-sivamente (dunque dopo il 16 dicembre2016), i medesimi termini sono prorogatidi tre mesi. Ne deriva, di conseguenza, cheil provvedimento di recepimento può es-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 124 — Commissione XIV

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sere approvato dal Consiglio dei Ministri,in via definitiva, entro il 16 marzo 2017.

Con riguardo alla norma di delega alrecepimento della direttiva 2014/92/UE,segnala che l’articolo 14 della legge didelegazione europea 2015 reca alcuniprincipi e criteri direttivi specifici perl’attuazione della normativa UE. Quanto alcontenuto dello schema di decreto legisla-tivo n. 367, fa presente che lo stesso sicompone di due articoli volti a dare ese-cuzione alle specifiche prescrizioni delladirettiva 2014/92/UE sulla comparabilitàdelle spese relative al conto di pagamento,sul trasferimento del conto di pagamentoe sull’accesso al conto di pagamento concaratteristiche di base.

Ricorda che, secondo la direttiva, ilconto di pagamento è definito come ilconto detenuto a nome di uno o più clientiutilizzato esclusivamente per l’esecuzionedelle operazioni di pagamento.

In sintesi, l’articolo 1, comma 1 integrail Testo Unico Bancario – TUB (decretolegislativo n. 385 del 1993) introducendoun nuovo Capo II-ter, recante disposizioniparticolari relative ai conti di pagamento,al Titolo VI del TUB: il nuovo capo èarticolato in tre sezioni, rispettivamentededicate ai tre macroargomenti discipli-nati dalla direttiva (trasparenza e compa-rabilità delle spese; trasferimento delconto; accesso a un conto di base).

In particolare, la Sezione I del nuovoCapo II-ter disciplina l’informativa precon-trattuale e in corso di rapporto sul contodi pagamento, nonché gli strumenti volti afavorire il confronto fra le offerte. Sono inparticolare recepite le norme che impon-gono l’uso di una determinata terminolo-gia standardizzata europea per la designa-zione dei principali servizi collegati alconto di pagamento. I prestatori di servizidi pagamento devono fornire ai consuma-tori i documenti precontrattuali e le co-municazioni periodiche, ovvero quei do-cumenti standard il cui formato deve es-sere definito dall’Autorità Bancaria Euro-pea per favorire la confrontabilità, anchea livello europeo, delle offerte relative aiconti di pagamento. Sono dettate disposi-zioni di trasparenza specifiche per i conti

di pagamento inseriti in un pacchettoinsieme ad altri prodotti, per assicurareun’informazione completa al consumatore.

La Sezione II intende far confluire nelTesto Unico Bancario quanto disposto da-gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3del 2015, che ha recepito nell’ordinamentoitaliano il Capo III della direttiva 2014/92/UE relativa al trasferimento del contodi pagamento, con alcune integrazionivolte a chiarire alcuni aspetti alla luce deiprimi anni di applicazione delle predettenorme e, in alcuni casi, per innalzare letutele per i consumatori. In particolare, inluogo di disporre un indennizzo in favoredel consumatore nel caso di mancato ri-spetto delle modalità e dei termini per iltrasferimento del conto di pagamento, sidispone che al cliente sia corrisposta unapenale di quaranta euro (maggiorabile se-condo la durata del ritardo), salva larisarcibilità del danno ulteriore, anchenon patrimoniale. Tale prestazione è do-vuta indipendentemente dalla prova deldanno.

Infine, le disposizioni della Sezione IIIrecepiscono il Capo IV della direttiva, cheprevede il diritto per tutti i consumatorilegalmente soggiornanti di aprire un contodi pagamento con caratteristiche di basesenza discriminazioni fondate sulla nazio-nalità o sul luogo di residenza. Vienerecepita sostanzialmente la Convenzionestipulata dal 2012 (rinnovata sino al 2014)da Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze, Banca d’Italia e associazioni rap-presentative dei prestatori di servizi dipagamento (PSP), con qualche modificaall’assetto attuale, derivante sia dallenorme europee (con particolare riferi-mento al diritto di recesso e al rifiutolegittimo all’apertura del conto di base)che dalla prassi instauratasi nel tempo.Sono inoltre previste iniziative di educa-zione finanziaria in favore dei consuma-tori, con particolare riguardo a quelli piùvulnerabili; i relativi compiti di promo-zione di tali iniziative spettano alla Bancad’Italia.

Il comma 2 dell’articolo 1 modifica ladisciplina del Testo Unico Bancario rela-tiva alla risoluzione stragiudiziale delle

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 125 — Commissione XIV

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controversie coi consumatori, al fine dichiarire che alla Banca d’Italia possonoessere presentati esposti in luogo di re-clami.

Con il comma 3 dell’articolo 1 si mo-dificano le disposizioni sanzionatorie delTesto Unico Bancario al fine di inserirvigli opportuni riferimenti alle nuove normeintrodotte, sanzionando così anche l’inos-servanza delle disposizioni di recepimentodella Direttiva 2014/92/UE.

Da ultimo, l’articolo 2 dello schema inesame reca le disposizioni finali, in par-ticolare differenziando l’entrata in vigoredelle diverse Sezioni introdotte nel TestoUnico Bancario dall’articolo 1, comma 1dello schema. Segnala al riguardo che perquanto riguarda le norme sulla traspa-renza contenute nella Sezione I, con rife-rimento all’adozione dei nuovi documentistandard previsti dalla direttiva, il Governosi è avvalso della deroga prevista dall’ar-ticolo 29, paragrafo 2, lettera c)) dellaDirettiva 2014/92/U che consente di esten-dere a 18 mesi il termine di recepimentonegli Stati membri che già prevedono(come l’Italia) documenti equivalenti.

Formula, quindi, una proposta di pa-rere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole della relatrice.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione

della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della

direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio

automatico obbligatorio di informazioni nel settore

fiscale.

Atto n. 368.

(Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2,del Regolamento, e conclusione – Parerefavorevole).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo all’ordine delgiorno.

Tea ALBINI (PD), relatrice, fa presenteche la Commissione è chiamata ad esa-

minare – ai fini del parere parlamentareal Governo – lo schema di decreto legi-slativo Atto del Governo n. 368 recante ilrecepimento della direttiva (UE) 2015/2376(DAC 3) del Consiglio dell’8 dicembre 2015che interviene sulla materia dello scambiodi informazioni nel settore fiscale, in par-ticolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambioautomatico obbligatorio di informazioniconcernenti i ruling preventivi transfron-talieri e gli accordi preventivi sui prezzi ditrasferimento. In particolare, la direttiva2015/2376 introduce una definizione piùampia di ruling preventivo transfrontalieroe di accordo preventivo sui prezzi ditrasferimento, che comprende ulterioriipotesi.

Ricorda al riguardo che la direttiva2011/16/UE (c.d. DAC 1) concernente lareciproca assistenza fra le autorità com-petenti degli Stati membri in materia diimposte dirette e di imposte sui premiassicurativi, è stata attuata in Italia con ildecreto legislativo n. 29/2014.

Preliminarmente, rileva che le menzio-nate direttive in tema di attività di coo-perazione fiscale internazionale per il con-trasto all’elusione e all’evasione transfron-taliera si inseriscono nel contesto deline-ato dalla Comunicazione della Com-missione europea al Parlamento europeo eal Consiglio concernente un « Piano d’a-zione per rafforzare la lotta alla frodefiscale e all’evasione fiscale » del 6 dicem-bre 2012 (COM(2012) 722 final), dandoseguito alle Conclusioni del Consiglio Eu-ropeo del 18 dicembre 2014, ove si affer-mava la necessità di « proseguire con ur-genza gli sforzi nella lotta all’elusionefiscale e alla pianificazione fiscale aggres-siva, a livello sia globale sia dell’UE ».Ricorda altresì che il 18 marzo 2015 laCommissione europea ha presentato unanuova Comunicazione (COM(2015)136 fi-nal) ed un pacchetto di proposte sullatrasparenza fiscale, il cui elemento cen-trale veniva individuato proprio nella pro-posta legislativa intesa a migliorare lacooperazione tra gli Stati membri in re-

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 126 — Commissione XIV

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lazione ai ruling fiscali transfrontalieri daessi emanati, confluita nella direttiva inrecepimento.

Segnala che il termine per il recepi-mento della direttiva 2015/2376 è scadutoil 31 dicembre 2016 e che la norma didelega per l’attuazione della direttiva èinserita nella legge di delegazione europea2015 (articolo 1 e allegato B della leggen. 170 del 2016) che non detta principi ecriteri direttivi specifici.

Quanto al contenuto dello schema didecreto in esame che si compone di 4articoli, ricorda che l’articolo 1, comma 1,integra (inserendo le nuove lettere dah-bis) ad h-quinquies)) le definizioni re-cate dall’articolo 2 del decreto legislativon. 29 del 2014 di attuazione della direttiva2011/16/UE. Sono quindi introdotte le de-finizioni di: ruling preventivo transfronta-liero; accordo preventivo sui prezzi ditrasferimento; operazione transfrontaliera;registro centrale sicuro.

Al ruling preventivo transfrontaliero(lett. h-bis)) sono ricondotte sei tipologie diaccordi aventi ad oggetto operazioni tran-sfrontaliere oppure pareri aventi ad og-getto l’interpretazione o l’applicazione dinorme, anche di origine convenzionale,concernenti il trattamento fiscale di ope-razioni transfrontaliere: accordi preventiviche non rientrano tra quelli indicati allalettera h-ter) e che sono stipulati ai sensidell’articolo 31-ter, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica n. 600 del1973, concernente gli accordi preventiviper le imprese con attività internazionale;accordi preventivi stipulati ai sensi dell’ar-ticolo 1, commi 37-45, della legge di sta-bilità 2015 (legge n. 190 del 2014) – comemodificati dal decreto legge n. 3 del 2015– che introducono un regime opzionale ditassazione agevolata per i redditi derivantidall’utilizzo e/o dalla cessione di operedell’ingegno, da brevetti industriali, damarchi d’impresa funzionalmente equiva-lenti ai brevetti, nonché da processi, for-mule e informazioni relativi ad esperienzeacquisite nel campo industriale, commer-ciale o scientifico giuridicamente tutelabili(c.d. patent box); pareri resi su istanze diinterpello presentate ai sensi dell’articolo

11, comma 1, lettera a) e c), della leggen. 212 del 2000, concernente lo statuto deidiritti del contribuente; pareri resi suistanze di interpello presentate ai sensidell’articolo 6, comma 2, del decreto legi-slativo n. 128 del 2015 relativo alla cer-tezza del diritto nei rapporti tra fisco econtribuente, con specifico riferimento alregime dell’adempimento collaborativo;pareri resi su istanze di interpello presen-tate ai sensi dell’articolo 2 del decretolegislativo n. 147 del 2015 relativo allemisure per la crescita e la internaziona-lizzazione delle imprese, che introducenell’ordinamento una nuova tipologia diinterpello, indirizzato alle società che ef-fettuano nuovi investimenti; infine, accordio pareri con effetti simili alle categorieelencate nei numeri 1)-5) disciplinati danormativa emanata successivamente al-l’entrata in vigore del provvedimento inesame.

Agli accordi preventivi sui prezzi ditrasferimento (lett. h-ter)) sono ricondottedue fattispecie: gli accordi per la preven-tiva definizione in contraddittorio dei me-todi di calcolo del valore normale delleoperazioni (articolo 110, comma 7, delTUIR) e gli accordi per l’applicazione dinorme concernenti l’attribuzione di utili eperdite alla stabile organizzazione in Italiadi un soggetto non residente, stipulati aisensi dell’articolo 31-ter, comma 1, letterea) e b), del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 600 del 1973 in tema diaccertamento delle imposte sui redditi.

Vengono inoltre introdotte le defini-zioni di operazione transfrontaliera (lett.h-quater)) e di registro centrale sicuro,istituito presso la Commissione europea(lett. h-quinquies)).

Il comma 2 dell’articolo 1 dello schemadi decreto aggiunge cinque ulteriori commiall’articolo 5 del citato decreto legislativon. 29 del 2014 (rubricato « Scambio auto-matico obbligatorio di informazioni »). Ilnuovo comma 1-bis stabilisce che i servizidi collegamento hanno la competenza alloscambio delle informazioni sui ruling pre-ventivi transfrontalieri e sugli accordi pre-ventivi sui prezzi di trasferimento. Ilnuovo comma 1-ter prevede la possibilità

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 127 — Commissione XIV

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per il servizio di collegamento di inviare erichiedere informazioni supplementari,compreso il testo integrale del ruling oaccordo, in conformità a quanto previstodall’articolo 4 del decreto legislativo n. 29/2014, in materia di scambio di informa-zioni su richiesta. Il nuovo comma 1-qua-ter stabilisce che qualora un ruling pre-ventivo transfrontaliero riguardi esclusiva-mente la situazione fiscale di una o piùpersone fisiche il sopracitato comma 1-bisnon è applicabile. Il nuovo comma 1-quin-quies prevede che siano esclusi dall’ambitodi applicazione dello scambio automaticodi informazioni gli accordi preventivi bi-laterali o multilaterali sui prezzi di tra-sferimento conclusi con paesi terzi, nelcaso in cui l’accordo fiscale internazionale,alla luce del quale è stato negoziato l’ac-cordo preventivo sui prezzi di trasferi-mento, non ne consenta la divulgazione aterzi. Il nuovo comma 1-sexies prevede chele informazioni che devono essere comu-nicate ai sensi del comma 1-bis sonotrasmesse nel registro centrale istituitoentro il 31 dicembre 2017 dalla Commis-sione europea relativo alla cooperazioneamministrativa nel settore fiscale in cuisono registrate ai fini dello scambio au-tomatico.

L’articolo 2 dello schema di decreto,alle lettere a) e b), apporta modifichepuntuali al decreto del Presidente dellaRepubblica 29 luglio 1973, n. 600 in temadi accertamento delle imposte sui redditi.La lettera a) interviene sul comma 2-bisdell’articolo 31-bis, laddove è stabilito che,in sede di assistenza e cooperazione nelloscambio di informazioni, l’amministra-

zione finanziaria opera nel rispetto deitermini indicati agli articoli 7, 8 e 10 delladirettiva 2011/16/UE (che ha abrogato ladirettiva 77/799/CEE del 19 dicembre1977). A questo elenco di tre articoli vieneaggiunto anche l’articolo 8-bis della pre-detta direttiva che stabilisce l’ambito diapplicazione e le condizioni dello scambioautomatico obbligatorio di informazionisui ruling preventivi transfrontalieri e sugliaccordi preventivi sui prezzi di trasferi-mento. La lettera b) abroga il comma 4 delcitato articolo 31-ter che prevede l’invio,da parte dell’Amministrazione finanziaria,di copia dell’accordo all’autorità fiscalecompetente degli Stati di residenza o distabilimento delle imprese con le quali icontribuenti pongono in essere le relativeoperazioni.

L’articolo 3 reca la clausola di inva-rianza finanziaria.

L’articolo 4, infine, reca la decorrenzadell’entrata in vigore del decreto (1o gen-naio 2017).

Formula, quindi, una proposta di pa-rere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione approva la proposta di pa-rere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.50 alle 14.55.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 128 — Commissione XIV

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COMMISSIONE PARLAMENTAREper l’attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) sulla finanza delleProvince e delle Città metropolitane (Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, delRegolamento della Commissione, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

AUDIZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Giancarlo GIOR-GETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti dell’Unione delle Pro-

vince d’Italia (UPI) sulla finanza delle Province e

delle Città metropolitane.

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma5, del Regolamento della Commissione, econclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pro-pone che la pubblicità dei lavori sia assi-curata anche mediante impianti audiovi-sivi a circuito chiuso. Non essendovi obie-zioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Giuseppe RINALDI, componente delconsiglio direttivo dell’Unione delle Pro-

vince d’Italia (UPI), svolge una relazionesui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti edosservazioni il presidente Giancarlo GIOR-GETTI, i senatori Magda Angela ZANONI(PD), Antonio D’ALÌ (FI-PdL) e FedericoFORNARO (PD), nonché i deputati RogerDE MENECH (PD) e Giovanni PAGLIA(SI-SEL).

Giuseppe RINALDI, componente delconsiglio direttivo dell’Unione delle Pro-vince d’Italia (UPI), fornisce ulteriori pre-cisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rin-grazia il dottor Rinaldi per la relazione edichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 129 — Commissione bicamerale

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanzadei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.(Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Comunicazioni del presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione(dal n. 538/2632 al n. 539/2633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 131

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Roberto FICO. – In-terviene il Sottosegretario di Stato per losviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, presidente, comunicache ai sensi dell’articolo 13, comma 4, delRegolamento della Commissione, la pub-blicità dei lavori della seduta odierna saràassicurata anche mediante l’attivazione delsistema audiovisivo a circuito chiuso, latrasmissione diretta sulla web-tv e, suc-cessivamente, sul canale satellitare dellaCamera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo svi-

luppo economico, Antonello Giacomelli.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, presidente, dichiaraaperta l’audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull’ordine dei la-vori del senatore Maurizio GASPARRI(FI-PdL XVII) e del deputato VinicioGiuseppe Guido PELUFFO (PD), Anto-nello GIACOMELLI, Sottosegretario diStato per lo sviluppo economico, svolgeuna relazione, al termine della qualeprendono la parola, per formulare quesitie richieste di chiarimento, i senatoriMaurizio ROSSI (Misto-LC), MaurizioGASPARRI (FI-PdL XVII) e Alberto AI-ROLA (M5S), il deputato Vinicio Giu-seppe Guido PELUFFO (PD), il senatoreSalvatore MARGIOTTA (PD), la deputataLorenza BONACCORSI (PD), i senatoriFrancesco VERDUCCI (PD), Lello CIAM-POLILLO (M5S), Augusto MINZOLINI(FI-PdL XVII) e Raffaele RANUCCI (PD)e Roberto FICO, presidente.

Antonello GIACOMELLI, Sottosegreta-rio di Stato per lo sviluppo economico,risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringra-ziare il sottosegretario Giacomelli, dichiaraconclusa l’audizione.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 130 — Commissione bicamerale

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Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, presidente, comunicache sono pubblicati in allegato, ai sensidella risoluzione relativa all’esercizio dellapotestà di vigilanza della Commissionesulla società concessionaria del serviziopubblico radiotelevisivo, approvata dallaCommissione il 18 marzo 2015, i quesitidal n. 538/2632 al n. 539/2633, per i qualiè pervenuta risposta scritta alla Presidenzadella Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Roberto FICO.

L’Ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, si è riunitodalle 16,45 alle 17,05.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 131 — Commissione bicamerale

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ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLAPRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 538/2632 al n. 539/2633)

SPILABOTTE, LO MORO, FABBRI,AIELLO – Al Direttore generale della Rai –Premesso che:

durante la trasmissione « I fatti vo-stri », in onda ogni mattina su Raidue dalunedì al venerdì, dopo il ’gioco dellatelefonata’, dove bisogna rispondere con iltitolo del programma per vincere il premioin denaro, il conduttore Giancarlo Magalli,si è lasciato andare ad una triste battuta,per usare un eufemismo;

il tutto succede dopo una telefonatafatta a Casignana, in provincia di ReggioCalabria, dove Magalli, non ricevendo ri-sposta, fa questa battuta: « Non rispon-dono mai al telefono perché questi sono ingiro a scippare le vecchiette », creandoimbarazzo ed espressioni di incredulità deico-conduttori del programma, ma comun-que senza nessun intervento riparatore daparte dei responsabili della trasmissione,autori, regista e responsabili Rai;

la predetta affermazione infastidiscetutti i calabresi e non solo, scatenando ilmondo del web con discussioni e interventidei cittadini via social, radio e televisioniche hanno portato il conduttore in que-stione alla registrazione di un video percercare di riparare a questo incresciosoavvenimento. In questo video il conduttorecerca di negare l’offesa fatta, di ritrattare,ma in realtà le scuse servono a poco senon a nulla, quando le prove sono cosìschiaccianti, anzi, sembra risultare peggio-rativo poiché Magalli ha dato del « per-malosi » a tutti i calabresi. Inoltre, sempredurante questo video, il conduttore siprende la libertà di inveire contro l’Huf-fington post, reo di essere stato tra i primia dare risalto alla notizia, e contro unatestata ulteriormente sbeffeggiata: vesu-vio.it;

considerato che:

con il suo video intervento Magallinon ha chiesto scusa per aver offeso unacategoria di persone, ma ne ha offesaancora una, ovvero quella giornalisticaitaliana. In una volta sola il conduttoreromano ha offeso i cittadini calabresiappellandoli come criminali, gli spettatorie gli internauti giudicandoli non in gradodi formarsi un’opinione, e i giornalisti edi giornali online che hanno trattato l’ar-gomento;

Giancarlo Magalli è un dipendentepubblico e che con i soldi dei contribuenti,anche calabresi, viene pagato per il suolavoro e che con gli stessi soldi del canoneRai viene finanziato tutto il programma « Ifatti vostri ». Per questo è inaccettabile chebattute del genere possano essere lasciateimpunite. La Rai è un’azienda pubblica estatale, nessuno può lasciarsi scapparebattute infelici che sono riferite, in quelcontesto, ad una determinata regione;

il commento di Magalli, complice ilprogramma, non può essere consideratouna battuta, ma razzismo. E il razzismonon va alimentato, neanche per scherzo.Non ci si può nascondere dietro la battutaspecialmente se non si fa un programmadi satira ma di infotainment. Il Sud vatutelato, riqualificato, difeso e incentivato.Quello che ha detto Magalli è volgare ediscriminatorio sotto tutti i punti di vista.La televisione è uno strumento che parlaalle masse, che le rappresenta e non puòe non deve ghettizzare o denigrare nes-suna fascia della società, soprattutto se poisi parla della Rai. La Rai è un benecomune italiano e non può tollerare at-teggiamenti del genere da parte dei suoidipendenti di maggiore notorietà;

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 132 — Commissione bicamerale

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si chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti di-sciplinari il Direttore in indirizzo intendaadottare nei confronti del conduttore e delprogramma in questione;

se ritenga, in questo modo, dare unsegnale forte di tutta l’azienda Rai, perpreservare e chiedere scusa ad una fetta dipubblico ora totalmente indignata.

(538/2632)

RISPOSTA. – In merito all’interroga-zione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportunomettere in evidenza come nell’episodio dicui all’interrogazione il riferimento ai ca-labresi appaia assolutamente forzato; nonc’è, infatti, alcuna esplicita e/o insistitaconnessione tra il nome di un piccolo paese« in provincia di » e la comunità calabrese.« I calabresi » non vengono mai nominati inquanto tali, come parte geograficamenteprecisa rispetto al resto d’Italia. La battuta,ancora, è assolutamente scherzosa e privadi « imputazione territoriale ».

In ogni caso il conduttore – fermorestando quanto sopra sintetizzato – nellaconsapevolezza del fatto che la battuta inquestione potesse essere stata equivocata,ha successivamente postato un video discuse sul profilo Facebook.

RAMPELLI. – Al Direttore generaledella Rai. – Premesso che:

in occasione del referendum confer-mativo della riforma costituzionale previ-sto per il 4 dicembre, il telegiornale diRaidue ha mandato in onda, a marginedell’edizione serale, una serie di confrontidiretti tra un esponente del « sì » e unesponente del « no »;

nel corso di uno di questi confronti ilPresidente del partito Fratelli d’Italia –Alleanza nazionale, Onorevole Giorgia Me-loni, ha sostenuto un dibattito – in qualitàdi rappresentante del « no » – con l’Ono-revole Denis Verdini, sostenitore, invece,delle ragioni del « sì »;

il confronto tra questi due esponentipolitici, che era stato registrato in attesadella messa in onda in una delle puntatepreviste, è stato in un primo tempo in-spiegabilmente cancellato senza che dallatestata giornalistica venisse data spiega-zione o comunicazione alcuna agli inte-ressati;

la decisione di non mandare in ondala puntata in oggetto nel giorno origina-riamente stabilito era stata motivata dal-l’azienda, secondo quanto riportato in al-cuni articoli di stampa, con la necessità diridurre, nonostante l’efficacia del format,il numero di queste trasmissioni;

per queste ragioni, si affermava inalcuni di questi articoli, la testata giorna-listica aveva effettuato un sorteggio cheaveva portato alla cancellazione dal palin-sesto del suddetto confronto;

tuttavia, tale decisione, ove mante-nuta, avrebbe penalizzato gravemente lapossibilità di esprimere la propria posi-zione politica in merito al referendum adun partito di minoranza che siede inParlamento, mettendo in atto una vera epropria censura, mentre nelle puntate ri-maste è stato, invece, dato ampio spazio alpartito di maggioranza che già molto spa-zio aveva ricevuto nelle puntate prece-denti;

successivamente il TG 2 ha tuttaviaritenuto di mandare in onda il suddettoconfronto, ancorché in una data diversa edopo le polemiche sulla stampa;

i fatti in oggetto rappresentano unapalese violazione di quei principi di tra-sparenza, indipendenza e autonomia chedovrebbero caratterizzare il servizio ra-diotelevisivo pubblico e al quale esso ha ildovere di conformarsi nei periodi di cam-pagna elettorale o referendaria;

si chiede di sapere:

per quali motivi e in base a qualicriteri la testata giornalistica del Tg2 avevain un primo tempo negato al partito

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 133 — Commissione bicamerale

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Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale lapossibilità di esprimere la propria posi-zione;

chi avesse assunto la decisione dicancellare dal palinsesto alcune delle pun-tate registrate. (539/2633)

RISPOSTA. – In merito all’interroga-zione in oggetto si informa di quanto segue.

La decisione di far slittare la trasmis-sione della puntata del « Il Confronto » tra

Giorgia Meloni e Denis Verdini è statadettata esclusivamente da ragioni connesseagli interventi messi in atto sul palinsestodel canale con l’obiettivo di rendere più« fluido » il passaggio tra la chiusura deltelegiornale e l’inizio del programma suc-cessivo incentrato sull’approfondimento (inanalogia agli schemi che vengono ordina-riamente definiti in situazioni simili); intale contesto, pertanto, si è ritenuto diposticipare di qualche giorno la trasmis-sione del « Confronto » in questione.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 134 — Commissione bicamerale

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COMMISSIONE PARLAMENTAREDI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafiee sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 135

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell’audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale diPalermo, Teresa Maria Principato (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza della Presidente Rosy BINDI.

L’ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, si è riunitodalle 19.30 alle 20.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza della Presidente Rosy BINDI indi delVice Presidente Claudio FAVA.

La seduta comincia alle 20.20.

Seguito dell’audizione del Procuratore aggiunto della

Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa

Maria Principato.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, introduce ilseguito dell’audizione del Procuratore ag-giunto della Repubblica presso il Tribu-

nale di Palermo, Teresa Maria Principato,iniziata lo scorso 23 novembre 2016, de-dicata alla vicenda della latitanza di Mat-teo Messina Denaro e al rapporto tramafia e massonerie.

Teresa Maria PRINCIPATO, Procura-tore aggiunto della Repubblica presso ilTribunale di Palermo, svolge una relazionesul tema oggetto dell’audizione.

Claudio FAVA, presidente, propone che laCommissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavoriproseguono in seduta segreta indi ripren-dono in seduta pubblica).

Claudio FAVA, presidente, ringrazia ilProcuratore aggiunto della Repubblicapresso il Tribunale di Palermo, TeresaMaria Principato, per il contributo fornitoe dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 22.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 135 — Commissione bicamerale

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COMMISSIONE PARLAMENTAREDI INCHIESTA

sulle attivita illecite connesse al ciclo dei rifiutie su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commissario straordinario di Roma Capitale(Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Audizione dell’ex direttore generale di Ama spa, Giovanni Fiscon (Svolgimento e conclusione) . 137

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 138

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commis-

sario straordinario di Roma Capitale.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, dopobrevi considerazioni preliminari, introducel’audizione di Francesco Paolo Tronca, excommissario straordinario di Roma Capi-tale, accompagnato da Ugo Taucer e Ca-millo De Milato, ex subcommissari diRoma Capitale, nonché da Gianfranco Og-giano e Giovanni Capelli, ex componentidella segreteria tecnica, che ringrazia dellapresenza.

Francesco Paolo TRONCA, ex commis-sario straordinario di Roma Capitale,svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porrequesiti e formulare osservazioni, i senatori

Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES(M5S) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut), ladeputata Stella BIANCHI (PD), nonchéAlessandro BRATTI, presidente.

Francesco Paolo TRONCA, ex commis-sario straordinario di Roma Capitale, ri-sponde ai quesiti posti.

Camillo DE MILATO, ex subcommissa-rio straordinario di Roma Capitale, rendealcune precisazioni.

Francesco Paolo TRONCA, ex commis-sario straordinario di Roma Capitale,chiede che l’audizione prosegua in sedutasegreta.

Alessandro BRATTI, presidente, presoatto che la Commissione concorda, di-spone che l’audizione prosegua in sedutasegreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta.Indi riprendono in seduta pubblica).

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 136 — Commissione di inchiesta

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Intervengono a più riprese, per porrequesiti e formulare osservazioni, i senatoriLuis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE),Paola NUGNES (M5S) e la deputata StellaBIANCHI (PD).

Ugo TAUCER, ex subcommissario stra-ordinario di Roma Capitale, e FrancescoPaolo TRONCA, ex commissario straordi-nario di Roma Capitale, rispondono aiquesiti posti, chiedendo quindi che l’audi-zione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, presidente, presoatto che la Commissione concorda, di-spone che l’audizione prosegua in sedutasegreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta.Indi riprendono in seduta pubblica).

Alessandro BRATTI, presidente, ringra-zia gli intervenuti per il contributo fornitoe dichiara conclusa l’audizione. Sospendequindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresaalle 20.10.

Audizione dell’ex direttore generale di Ama spa,

Giovanni Fiscon.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, dopobrevi considerazioni preliminari, introducel’audizione dell’ex direttore generale diAma spa, Giovanni Fiscon, accompagnatodall’avvocato Salvatore Sciullo, che ringra-zia della presenza.

Giovanni FISCON, ex direttore generaledi Ama spa, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porrequesiti e formulare osservazioni, i senatoriPaolo ARRIGONI (LN-Aut), Laura PUP-PATO (PD), i deputati Chiara BRAGA(PD), Stella BIANCHI (PD), PiergiorgioCARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI(M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.

Giovanni FISCON, ex direttore generaledi Ama spa, risponde ai quesiti posti.

Salvatore SCIULLO, difensore di Gio-vanni Fiscon ex direttore generale di Amaspa, rende alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, presidente, so-spende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.35, è ripresaalle 21.40.

Giovanni FISCON, ex direttore generaledi Ama spa, prosegue lo svolgimento dellerisposte ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringra-zia gli intervenuti per il contributo fornitoe dichiara conclusa l’audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, presidente, ricordala figura del dottor Maurizio Santoloci,magistrato, consulente della Commissione,scomparso lo scorso 7 gennaio all’età di 60anni. Di lui ripercorre la brillante carrieranella magistratura, oltre i numerosi inca-richi svolti in diversi ambiti istituzionali ele svariate pubblicazioni. Ne sottolineal’impegno e la dedizione nello svolgimentodelle sue attività, dove si è sempre distintonon solo per la straordinaria competenzae la correttezza istituzionale, ma ancheper il tratto umano, che ha connotato tuttala sua azione.

Tutte queste ragioni rendono piùamara la sua scomparsa, contribuendoperò a rendere vivo il ricordo di unapersona che è stata un degnissimo rap-presentante della magistratura e delle isti-tuzioni nazionali presso le quali ha pre-stato i propri servizi.

Nel celebrarne il ricordo, fa presenteche la presidenza ha già fatto pervenire

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 137 — Commissione di inchiesta

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alla famiglia, a nome di tutta la Commis-sione, i sensi più sinceri della vicinanza edella partecipazione.

(La Commissione osserva un minuto disilenzio).

Comunica quindi che, nella riunioneodierna dell’ufficio di presidenza, inte-grato dai rappresentanti dei gruppi, è statodeliberato che la Commissione si avvalga,con funzioni prevalentemente di gestione etenuta dell’archivio della Commissione,della collaborazione temporanea del ma-resciallo aiutante della Guardia di finanzaDaniele Fortuzzi.

Comunica infine che l’ufficio di presi-denza, integrato dai rappresentanti digruppo, nella riunione svoltasi lo scorso 20

dicembre 2016, ha stabilito la conferma ditutti i collaboratori della Commissioneanche per l’anno 2017, conservandone ilmedesimo regime stabilito.

La seduta termina alle 22.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei Gruppi, si è riunitodalle 16.10 alle 16.20.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 138 — Commissione di inchiesta

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 139

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Giuseppe FIORONI.

L’Ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, si è riunitodalle 14.40 alle 15.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, presidente, comu-nica che, nel corso della riunione odierna,l’Ufficio di presidenza, integrato dai rap-presentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Donadio, il dottorSalvini e il tenente colonnello Giraudo diacquisire sommarie informazioni testimo-niali da una serie di persone in relazionealla vicenda dell’irruzione in via Fracchia,a Genova;

incaricare la dottoressa Picardi, ladottoressa Tintisona e il generale Scriccia

di acquisire sommarie informazioni testi-moniali da una persona al corrente deifatti;

incaricare la dottoressa Tintisona, ilcolonnello Pinnelli e il generale Scriccia diacquisire sommarie informazioni testimo-niali da due persone in relazione ai rap-porti tra l’area dell’Autonomia operaia e leBrigate rosse nel periodo del sequestroMoro e nel corso della latitanza di ValerioMorucci e Adriana Faranda;

incaricare la polizia di Stato di ac-quisire sommarie informazioni testimo-niali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Mastelloni di ac-quisire sommarie informazioni testimo-niali da una persona al corrente dei fatti,in relazione a Duccio Berio;

incaricare il colonnello Pinnelli diacquisire da un privato documentazione diinteresse, nonché di acquisire sommarieinformazioni testimoniali da una personaal corrente dei fatti;

richiedere al Ministero della difesa difornire ogni documentazione utile su un exappartenente alle Forze armate;

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 139 — Commissione di inchiesta

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richiedere al Ministero dell’interno difornire, se esistente, documentazione sullepersone ricevute dal Ministro Cossiga du-rante il sequestro Moro;

acquisire una serie di ulteriori docu-menti del cosiddetto « Processo Pecorelli »,tra cui il verbale di catalogazione delreperto n. 102647, come da proposta del-l’onorevole Grassi;

acquisire un analitico profilo crimi-nale di Luciano Dal Bello;

richiedere all’Archivio storico del Se-nato e – nel caso di documentazioneriservata – al Presidente del Senato ditrasmettere copia di alcuni elaborati pro-dotti dai consulenti della Commissionestragi.

Comunica inoltre che:

il 28 dicembre 2016 il dottor Salviniha trasmesso una nota, riservata, relativaa possibili approfondimenti in archiviesteri;

il 31 dicembre 2016 l’ex senatoreFlamigni ha trasmesso un esposto, riser-vato, relativo a documentazione di inte-resse dell’inchiesta;

il 2 gennaio 2017 il dottor Salvini hatrasmesso copia, di libera consultazione,della sentenza-ordinanza del 1990 controFrancesco Ravizza Garibaldi e altri com-ponenti del Superclan in relazione a unarapina avvenuta a Milano;

il 4 gennaio 2017 il Ministero dell’in-terno ha trasmesso una raccolta, riservata,di documentazione relativa alla collabora-zione delle forze di polizia italiane con ilBKA (BundesKriminalAmt) nel periododel sequestro Moro;

il 5 gennaio 2017 il dottor Donadioha depositato una proposta operativa, ri-servata a possibili approfondimenti sull’o-perazione di polizia di via Fracchia, aGenova;

nella stessa data il generale Scricciaha trasmesso una nota, riservata, conte-nente l’elenco della documentazione rela-

tiva alla scuola di lingue Hypérion sele-zionata presso l’AISE che sarà prossima-mente trasmessa alla Commissione;

nella stessa data il tenente colonnelloGiraudo ha trasmesso una nota, segreta,relativa a indagini su un possibile covobrigatista nell’area della Balduina;

nella stessa data il dottor Mastelloniha trasmesso una nota, riservata, relativaall’avvenuto decesso di Carlo Fortunato;

il 9 gennaio 2007 l’AISE ha trasmessodue raccolte, segrete, di documenti, unarelativa a Giustino De Vuono e una rela-tiva al tenente colonnello Giovanni DeIudicibus e a Tito Caterino;

il 10 gennaio 2017 il dottor Donadioha depositato una proposta operativa, ri-servata, relativa alla « copertura medica »di cui avrebbero usufruito le Brigate rosse;

nella stessa data l’ex deputato FalcoAccame ha trasmesso una nota, di liberaconsultazione, relativa ad Antonio Ar-conte.

Comunica altresì l’esposto del signorRiccardo Fabio Gioviale, relativo alla si-tuazione di latitanza di Alessio Casimirri ela richiesta dell’avvocato Daniele Osnato diacquisire atti eventualmente acquisiti dallaCommissione in relazione alla vicendadella strage di Ustica.

In relazione a questa seconda richiesta,si risponderà chiarendo che la Commis-sione non ha compiuto acquisizioni miratesu questo tema, non avendo peraltro com-petenza a farlo, ma che sarà comunquecompiuta una verifica sulla documenta-zione eventualmente acquisita nell’ambitodi altri filoni di inchiesta.

Illustra poi il contenuto di una letterainviata il 21 dicembre 2016 al Presidentedel Consiglio dei ministri, con la quale –come convenuto nella riunione dell’Uffi-cio di presidenza del 20 dicembre 2016– si rappresenta l’opportunità di declas-sificare una raccolta di documenti del-l’AISE relativi ai rapporti tra Italia e

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 140 — Commissione di inchiesta

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Medio Oriente, che è stata messa a di-sposizione dei componenti della Commis-sione e che non sono stati acquisiti, inquanto non direttamente connessi all’og-getto dell’inchiesta.

Illustra infine il programma dei lavoridella Commissione, che prevede l’audizione,nel corso della prossima settimana, di Vale-rio Morucci e dell’ex senatore Giuseppe

Zamberletti e, in quella successiva, il seguitodell’audizione di Alberto Franceschini.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 141 — Commissione di inchiesta

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione edespulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei mi-

granti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle8.50 alle 9.50.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 142 — Commissione di inchiesta

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hannocolpito il personale italiano impiegato in missioni militariall’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni,in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossicie radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministra-zione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell’u-tilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersionenell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodottedalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Seguito dell’audizione del dottor Paolo Pasquinelli (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 144

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, presidente, avverteche la pubblicità dei lavori della sedutaodierna sarà assicurata anche mediantel’attivazione di impianti audiovisivi a cir-cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, nedispone l’attivazione.

Seguito dell’audizione del dottor Paolo Pasquinelli.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, presidente, ringra-zia il dottor Pasquinelli per la sua pre-senza e introduce l’audizione all’ordine delgiorno, che costituisce il seguito di unaprima parte svolta lo scorso 9 novembre.

Paolo PASQUINELLI aggiunge ulteriorielementi alla relazione già svolta nellaprecedente seduta.

Intervengono per porre domande e for-mulare osservazioni i deputati Mauro PILI(Misto), Gianluca RIZZO (M5S), MariaChiara CARROZZA (PD) e Gian PieroSCANU, presidente.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 143 — Commissione di inchiesta

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Paolo PASQUINELLI risponde ai que-siti posti dai deputati.

Gian Piero SCANU, presidente, ringra-zia il dottor Pasquinelli per il contributofornito ai lavori della Commissione. Di-chiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.55 alle 16.

Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presi-denza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 16.

Comunicazioni del Presidente.

Gian Piero SCANU, presidente, presoatto che la Commissione concorda, di-spone che la seduta abbia luogo in formasegreta.

(I lavori procedono in seduta segreta,indi riprendono in seduta pubblica).

Gian Piero SCANU, presidente, dichiaraconclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.05.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 144 — Commissione di inchiesta

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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione dellepubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessiviriguardanti il settore delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Audizione dell’ex Presidente dell’AIPA, Guido Rey (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . 145

Audizione dell’ex Presidente dell’AIPA, Alberto Zuliani (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 146

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presi-denza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, presidente, avverte chela pubblicità dei lavori della sedutaodierna sarà assicurata anche mediantel’attivazione di impianti audiovisivi a cir-cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, nedispone l’attivazione.

Audizione dell’ex Presidente dell’AIPA, Guido Rey.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, presidente, dopo breviconsiderazioni preliminari, introduce l’au-

dizione dell’ex Presidente dell’AIPA, GuidoRey, accompagnato da Sandro Clemente,suo collaboratore all’AIPA, che ringraziadella presenza.

Guido REY, ex Presidente dell’AIPA,svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e for-mulare osservazioni il deputato FedericoD’INCÀ (M5S) e Paolo COPPOLA, presi-dente.

Guido REY, ex Presidente dell’AIPA, ri-sponde ai quesiti posti e fornisce ulterioriprecisazioni.

Paolo COPPOLA, presidente, preso attoche la Commissione concorda, dispone chel’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta,indi riprendono in seduta pubblica).

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 145 — Commissione di inchiesta

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Paolo COPPOLA, presidente, ringraziagli intervenuti per il contributo fornito edichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprendealle 15.50.

Audizione dell’ex Presidente dell’AIPA,

Alberto Zuliani.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, presidente, dopo breviconsiderazioni preliminari, introduce l’au-dizione dell’ex Presidente dell’AIPA, Al-berto Zuliani

Alberto ZULIANI, ex Presidente del-l’AIPA, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e for-mulare osservazioni i deputati Diego DELORENZIS (M5S), Gian Mario FRAGO-MELI (PD) e Paolo COPPOLA, presidente.

Alberto ZULIANI, ex Presidente del-l’AIPA, risponde ai quesiti posti e fornisceulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, presidente, ringrazial’intervenuto per il contributo fornito edichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2017.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle16.25 alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta della Commissione è pubblicato in unfascicolo a parte.

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 146 — Commissione di inchiesta

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INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti del deputato Pasquale Maietta. (doc. IV, n. 18) (Cancellazione dall’ordine delgiorno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D’INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell’ambito del procedimentopenale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc.IV-ter, n. 17) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delledisposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione disostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e unaosservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ALLEGATO (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

RISOLUZIONI:

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.

7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.

7-01141 Abrignani: Misure a favore del cicloturismo (Seguito discussione congiunta econclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00213, n. 8-00214 e 8-00215) . . . . . . . . . 11

ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranzalinguistica ladina della provincia di Bolzano. Emendamenti C. 56-A cost. Alfreider . . . . 33

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Variazioni nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 147 — Indice Generale

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Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organidelle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ALLEGATO (Relazione tecnica trasmessa dal Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all’articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni nonveritiere. C. 3824 Misiani (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame rinvio) . . . . . . . 46

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. C.3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . 47

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (Seguito esame e rinvio) . 47

ALLEGATO (Emendamenti dei relatori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativaalla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (Esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del Regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 57

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 e abb.-A (Parereall’Assemblea) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarieper la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VICommissione) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestionecollettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenzemultiterritoriali per i diritti su opere musicali o per l’uso online del mercato interno. Atton. 366 (Rilievi alla VI Commissione) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 60

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla compara-bilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamentoe sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 (Esame, aisensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 148 — Indice Generale

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Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recantemodifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbliga-torio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: « Verso il completamento dell’Unione bancaria » (COM(2015) 587 final) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento,e conclusione – Approvazione di un documento finale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S) . . . . . . . 93

RISOLUZIONI:

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatoriacquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzioneai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche(Seguito della discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano(Seguito della discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo, del dottor Nicola Giuliano, del professorAldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazionedella Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 90, 91, 92, 93(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpicontabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atton. 370 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . 98

ALLEGATO 1 (Relazione dell’on. Ghizzoni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestionecollettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenzemultiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno. Atton. 366 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . 98

ALLEGATO 2 (Relazione dell’on. Rampi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 110

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge C. 4144, approvatain un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », di rappresentanti della FederazioneItaliana Parchi e Riserve Naturali (FEDERPARCHI) e di rappresentanti di Legambiente,WWF, Club Alpino Italiano (CAI), Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), FondoAmbiente Italiano (FAI), Italia Nostra, Lega Anti Vivisezione (LAV), Lega Italianaprotezione uccelli (Lipu), Marevivo, Mountain Wilderness e Pro Natura . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 149 — Indice Generale

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ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dellanormativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 (Seguito esame, aisensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’armonizzazione della normativanazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con ilregolamento (CE) n. 765/2008. Atto 363 (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma4, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

X Attivita produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell’ambito dell’esame congiunto dellaComunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e alConsiglio « Verso una politica commerciale solida per l’UE nell’interesse della crescitae dell’occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento delParlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativoalla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membridell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro leimportazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unioneeuropea (COM(2016) 721 final) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 112

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ACTA (Associazione consulenti del terziario avanzato), AltaPartecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni nell’ambito dell’esame del disegno dilegge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo nonimprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghidel lavoro subordinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino e C. 4185 Polverini (Seguito dell’esame erinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino e C. 4185Polverini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio eC. 3397 Marazziti (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

ALLEGATO (Emendamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofiadella medicina presso l’Università Tor Vergata di Roma, di Giuseppe Novelli, vicepresidentedella Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), e di Gavino Maciocco,coordinatore del sito web saluteinternazionale.info, nell’ambito dell’esame del disegno dilegge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia disperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelliessenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenzasanitaria del Ministero della salute » e delle abbinate proposte di legge C. 334 CatanosoGenoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto,C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C.3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 120

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 150 — Indice Generale

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XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni inmateria di produzione e vendita del pane.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA),dell’Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell’Associa-zione nazionale panificatori (ASSIPAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1932 L’Abbate, recante disposizioniconcernenti l’etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodottida esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana panificatori pasticceri e affini (FIPPA),dell’Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri (Assopanificatori) e dell’Associa-zione nazionale panificatori (ASSIPAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 122

XIV Politiche dell’Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delledisposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione disostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126,comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dellanormativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362 (Seguito dell’esame,ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . 123

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’armonizzazione della normativanazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con ilregolamento (CE) n. 765/2008. Atto n. 363 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 126,comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla compara-bilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamentoe sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367. (Esame, aisensi dell’articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . 124

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recantemodifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbliga-torio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (Esame, ai sensi dell’articolo 126,comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 128

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMOFISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) sulla finanza delleProvince e delle Città metropolitane (Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, delRegolamento della Commissione, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI-LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.(Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 151 — Indice Generale

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Comunicazioni del presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione(dal n. 538/2632 al n. 539/2633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 131

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLEMAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 135

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell’audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale diPalermo, Teresa Maria Principato (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA ILLECITECONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSECORRELATI

Audizione di Francesco Paolo Tronca, ex commissario straordinario di Roma Capitale(Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Audizione dell’ex direttore generale di Ama spa, Giovanni Fiscon (Svolgimento e conclusione) . 137

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 138

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLAMORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 139

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO-GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CON-DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLI-CHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 142

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DIGRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IM-PIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO ENEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL’ESPOSIZIONE APARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILEEFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PAR-TICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL’UTILIZZO DI PROIETTILIALL’URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL’AMBIENTE DINANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONIDI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Seguito dell’audizione del dottor Paolo Pasquinelli (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 144

Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 152 — Indice Generale

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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA-LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ESUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLETECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Audizione dell’ex Presidente dell’AIPA, Guido Rey (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . 145

Audizione dell’ex Presidente dell’AIPA, Alberto Zuliani (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 146

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Mercoledì 11 gennaio 2017 — 153 — Indice Generale

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PAGINA BIANCA

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Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

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