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VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) SOMMARIO ATTI DEL GOVERNO: Sull’ordine dei lavori ......................................................................... 149 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni) .......................... 150 ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ........................................ 154 ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S) .................. 157 SEDE REFERENTE: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499, Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilia e C. 4429 Villarosa (Seguito dell’esame e conclusione) .................................................................. 150 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l’applicazione del beneficio fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all’estero ................................. 151 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .......................................................... 160 5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA ............................................................... 151 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .......................................................... 161 5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune ............................ 152 ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .......................................................... 163 5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario ................................................ 152 ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .......................................................... 172 5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l’imposizione doganale sui granuli di PET ..... 152 ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .......................................................... 175 ATTI DEL GOVERNO Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Inter- viene il viceministro dell’economia e delle finanze Luigi Casero. La seduta comincia alle 14. Sull’ordine dei lavori. Maurizio BERNARDO, presidente, pro- pone, concorde la Commissione, di proce- dere a un’inversione nell’ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, prima, all’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’eser- Giovedì 4 maggio 2017 149 Commissione VI

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  • VI COMMISSIONE PERMANENTE

    (Finanze)

    S O M M A R I O

    ATTI DEL GOVERNO:

    Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

    Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’esercizio delle attività di compro oroin attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atton. 390 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, econclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

    ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

    ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

    SEDE REFERENTE:

    Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486Gianluca Pini, C. 3499, Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilia e C. 4429 Villarosa (Seguitodell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

    INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

    5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l’applicazione del beneficio fiscale per il rientro deilavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all’estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

    ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

    5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delleliquidazioni periodiche IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

    ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

    5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di puntidi offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

    ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

    5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale edella moneta creata dal sistema bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

    ALLEGATO 6 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

    5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l’imposizione doganale sui granuli di PET . . . . . 152

    ALLEGATO 7 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

    ATTI DEL GOVERNO

    Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza delpresidente Maurizio BERNARDO. – Inter-viene il viceministro dell’economia e dellefinanze Luigi Casero.

    La seduta comincia alle 14.

    Sull’ordine dei lavori.

    Maurizio BERNARDO, presidente, pro-pone, concorde la Commissione, di proce-dere a un’inversione nell’ordine dei lavoridella seduta odierna, nel senso di passare,prima, all’esame dello schema di decretolegislativo recante disposizioni per l’eser-

    Giovedì 4 maggio 2017 — 149 — Commissione VI

  • cizio delle attività di compro oro in at-tuazione dell’articolo 15, comma 2, letteral), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atton. 390), quindi all’esame, in sede refe-rente, della proposta C. 4410, approvatadal Senato, recante istituzione di unaCommissione parlamentare di inchiestasul sistema bancario e finanziario, e delleabbinate proposte di legge C. 1123 Artini,C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486Gianluca Pini, C. 3499, C Brunetta, C. 3508Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini,C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217Civati, C. 4428 Sibilia e C. 4429 Villarosa,poi allo svolgimento delle interrogazioni arisposta immediata, per passare infine alladiscussione, in congiunta con la X Com-missione, delle risoluzioni 7-01170 Frago-meli e 7-01188 Crippa.

    Schema di decreto legislativo recante disposizioni

    per l’esercizio delle attività di compro oro in attua-

    zione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge

    12 agosto 2016, n. 170.

    Atto n. 390.

    (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del Regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole con condizione eosservazioni).

    La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

    Sara MORETTO (PD), relatrice, avvertedi aver riformulato la propria proposta diparere (vedi allegato 1), presentata nellaseduta di ieri.

    In primo luogo è stata trasformata incondizione l’osservazione di cui alla letterab); inoltre, accogliendo un rilievo in meritoavanzato dal deputato Villarosa, la letterad) delle osservazioni, ora indicata comelettera c) a seguito della trasformazione incondizione della predetta lettera b), è stataintegrata nel senso di prevedere la pienacollaborazione di tutte le autorità compe-tenti con l’Organismo per la gestione deglielenchi degli agenti in attività finanziaria edei mediatori creditizi (OAM), ai fini dello

    svolgimento, da parte dello stesso OAM,dei compiti relativi alla gestione deglioperatori di compro oro.

    Maurizio BERNARDO, presidente, av-verte che il gruppo M5S ha presentato unaproposta di parere alternativa a quelladella relatrice (vedi allegato 2), che sarebbeposta in votazione solo qualora fosse re-spinta la proposta di parere della relatrice.

    Dino ALBERTI (M5S) dichiara il votocontrario del proprio gruppo sulla propo-sta di parere della relatrice.

    La Commissione approva la proposta diparere, come riformulata dalla relatrice.

    La seduta termina alle 14.05.

    SEDE REFERENTE

    Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza delpresidente Maurizio BERNARDO. – Inter-viene il viceministro dell’economia e dellefinanze Luigi Casero.

    La seduta comincia alle 14.05.

    Istituzione di una Commissione parlamentare di

    inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

    C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C.

    3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca

    Pini, C. 3499, Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616

    Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053

    Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilia e C. 4429

    Villarosa.

    (Seguito dell’esame e conclusione).

    La Commissione prosegue l’esame deiprovvedimenti, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 3 maggio scorso.

    Maurizio BERNARDO, presidente e re-latore, informa che, dopo le CommissioniGiustizia e Bilancio, hanno espresso pa-rere favorevole sul provvedimento anche leCommissioni Affari costituzionali e Politi-che dell’Unione europea: pertanto sono

    Giovedì 4 maggio 2017 — 150 — Commissione VI

  • pervenuti tutti i pareri delle Commissionicompetenti in sede consultiva.

    Propone quindi di conferire al relatoreil mandato a riferire favorevolmente al-l’Assemblea sul provvedimento, nel testotrasmesso dal Senato.

    Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) di-chiara il voto favorevole del propriogruppo sul provvedimento in esame.

    La Commissione delibera di conferire ilmandato al relatore di riferire in sensofavorevole all’Assemblea sulla proposta dilegge C. 4410, approvata dal Senato, e sulleabbinate proposte di legge in esame. De-libera altresì di chiedere l’autorizzazione ariferire oralmente.

    Maurizio BERNARDO, presidente, si ri-serva di designare i componenti del Co-mitato dei nove sulla base delle indicazionidei gruppi.

    Come convenuto in seno all’Ufficio diPresidenza, integrato dai rappresentantidei gruppi, della Commissione, si riservaquindi di chiedere alla Presidente dellaCamera di anticipare l’avvio della discus-sione in Assemblea sul provvedimento, oraprevisto per la seduta di lunedì 22 maggioprossimo.

    La seduta termina alle 14.10.

    INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

    Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza delpresidente Maurizio BERNARDO. – Inter-viene il viceministro dell’economia e dellefinanze Luigi Casero.

    La seduta comincia alle 14.10.

    Maurizio BERNARDO, presidente, ri-corda che, ai sensi dell’articolo 135-ter,comma 5, del regolamento, la pubblicitàdelle sedute per lo svolgimento delle in-terrogazioni a risposta immediata è assi-curata anche tramite la trasmissione at-traverso l’impianto televisivo a circuito

    chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione delcircuito.

    5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l’applica-

    zione del beneficio fiscale per il rientro dei lavora-

    tori in Italia a cittadini italiani studenti all’estero.

    Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.)rinuncia a illustrare l’interrogazione, dicui è cofirmatario.

    Il Viceministro Luigi CASERO, ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 3).

    Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.)prende atto della risposta fornita dal Vi-ceministro.

    5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle mo-

    dalità di trasmissione telematica delle liquidazioni

    periodiche IVA.

    Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE)rinuncia a illustrare l’interrogazione, dicui è cofirmatario.

    Il Viceministro Luigi CASERO rispondeall’interrogazione in titolo nei termini ri-portati in allegato (vedi allegato 4).

    In tale contesto preannuncia l’inten-zione del Governo di disporre nelle pros-sime ore una breve proroga del termine ditrasmissione delle liquidazioni periodicheIVA relativamente alla scadenza di maggio,in considerazione del fatto che non èancora disponibile il programma informa-tivo necessario per comunicare tali liqui-dazioni.

    Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE),nel ringraziare il Viceministro per la ri-sposta fornita, la quale evidenzia l’atten-zione del Governo nei confronti delle pre-occupazioni espresse dall’associazione deicommercialisti, evidenzia come, pur te-nendo conto della proroga che verrà con-cessa per la trasmissione delle liquidazioniperiodiche IVA, i tempi per adempiere i

    Giovedì 4 maggio 2017 — 151 — Commissione VI

  • relativi oneri di trasmissione siano comun-que ristretti.

    Rileva inoltre come le difficoltà di re-alizzazione e distribuzione del nuovo si-stema di trasmissione, la cui introduzioneera stata sponsorizzata con enfasi dall’A-genzia delle entrate, abbia causato graveinsoddisfazione tra i professionisti coin-volti e renda altresì evidente come laqualità tecnica del supporto fornito dal-l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’intro-duzione di tali misure innovative, sia statadel tutto scadente.

    5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria

    dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta

    di gioco, raggruppati per provincia e per comune.

    Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinun-cia a illustrare la propria interrogazione.

    Il Viceministro Luigi CASERO rispondeall’interrogazione in titolo nei termini ri-portati in allegato (vedi allegato 5).

    Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) si di-chiara soddisfatto dell’impegno, assuntodall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,a integrare la risposta dal Governo conulteriori dati, i quali saranno elaborati adhoc. Ritiene infatti chiaro che quelli fornitinella risposta odierna non sono quellirichiesti dalla propria interrogazione e sidichiara stupito che i predetti dati nonsiano ancora disponibili.

    Rimane quindi in attesa di un aggior-namento in merito.

    5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della

    moneta creata dalla banca centrale e della moneta

    creata dal sistema bancario.

    Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ri-nuncia a illustrare la propria interroga-zione.

    Il Viceministro Luigi CASERO, ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 6).

    Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nelringraziare il rappresentante del Governoper la risposta fornita, la quale contiene idati richiesti dalla propria interrogazione,si riserva di svolgere su di essi una piùcompiuta valutazione.

    5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l’imposi-

    zione doganale sui granuli di PET.

    Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia aillustrare l’interrogazione, di cui è cofir-mataria.

    Il Viceministro Luigi CASERO, ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 7).

    Simonetta RUBINATO (PD) ringraziail Viceministro per la risposta, moltotecnica, da lui fornita, rilevando peraltrocome la questione principale in discus-sione emerga nell’ultima parte della ri-sposta medesima, laddove si afferma chel’Agenzia delle dogane non è in possessodi alcuna informazione in merito allemetodologie applicate dalle auto-rità doganali di altri Stati membri del-l’Unione europea per l’analisi di granulidi PET.

    A tale proposito, pur senza voler con-testare la metodologia utilizzata dallastessa Agenzia delle dogane per l’analisidei predetti granuli, sottolinea come leimprese italiane operanti in tale settorepossano risultare svantaggiate fiscalmenterispetto alle concorrenti imprese di altriStati membri. Evidenzia, infatti, come,mentre la metodologia applicata dall’A-genzia delle dogane renda sostanzial-mente impossibile, per le imprese nazio-nali, godere dell’esenzione di imposta sutale prodotto, le metodologie utilizzatedalle competenti autorità di altri Statimembri, se dissimili, possano invece con-sentire l’esenzione da un carico imposi-tivo che risulta rilevante anche per lericadute in termini di competitività delleaziende.

    Nel dichiararsi quindi soddisfatta peri profili tecnici della risposta, sollecita

    Giovedì 4 maggio 2017 — 152 — Commissione VI

  • tuttavia il Governo a verificare in qualiPaesi dell’Unione europea si applichi l’e-senzione d’imposta sui granuli di PET, sela metodologia corretta per analizzare ipredetti granuli sia quella utilizzata dal-l’Agenzia delle dogane, ovvero quella inuso presso altri Stati membri, e in ognicaso ad attivarsi affinché in sede europeavenga stabilità normativamente quale me-todologia comune debba essere adottata,

    al fine di evitare alterazioni delle dina-miche concorrenziali a sfavore delleaziende nazionali.

    Maurizio BERNARDO, presidente, di-chiara concluso lo svolgimento delle in-terrogazioni a risposta immediata all’or-dine del giorno.

    La seduta termina alle 14.25.

    Giovedì 4 maggio 2017 — 153 — Commissione VI

  • ALLEGATO 1

    Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’esercizio delleattività di compro oro in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera

    l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Atto n. 390).

    PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

    La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

    esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni per l’eserciziodelle attività di compro oro in attuazionedell’articolo 15, comma 2, lettera l), dellalegge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390);

    rilevato come lo schema di decretolegislativo si inserisca nel quadro dell’at-tuazione della direttiva (UE) 2015/849,relativa alla prevenzione dell’uso del si-stema finanziario a fini di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo (oggetto del-l’Atto del Governo n. 389), definendo unadisciplina specifica sulle attività di com-pravendita di oro e oggetti preziosi usati,svolte da operatori non soggetti alla disci-plina generale prevista dalla legge n. 7 del2000;

    evidenziata l’importanza del provve-dimento, il quale risponde alla considera-zione, contenuta nella relazione illustra-tiva dello schema di decreto, secondo cuiil settore dei « compro oro », che ha co-nosciuto una rapida diffusione su tutto ilterritorio nazionale, alimentato dall’im-pennata dei prezzi dell’oro e dalla con-giuntura economica negativa, appare si-gnificativamente esposto al rischio di rici-claggio di denaro e di reimpiego di beni diprovenienza illecita;

    sottolineato come, anche in tale set-tore, il fenomeno del riciclaggio di denaroderivante da attività illecite risulti stretta-mente connesso all’evasione fiscale e al-l’azione della criminalità organizzata, chespesso utilizza le attività di « compro oro »

    come copertura per riciclare proventi il-leciti, associandosi inoltre a fenomeni cri-minali che spaziano dal falso, alla truffa,alla contraffazione, all’usura, alla ricetta-zione e alla violazione delle leggi di pub-blica sicurezza;

    segnalato a tale proposito come loschema di decreto legislativo si connetta inparticolare alla previsione dell’articolo 2,paragrafo 7, della già richiamata direttiva(UE) 2015/849, che vincola gli Stati mem-bri, nel valutare il rischio di riciclaggio odi finanziamento del terrorismo ai fini delpresente articolo, a prestare particolareattenzione alle attività finanziarie consi-derate particolarmente suscettibili, perloro natura, di uso o abuso a fini diriciclaggio o di finanziamento del terrori-smo;

    evidenziato positivamente come loschema di decreto legislativo persegua gliobiettivi, pienamente condivisibili, di assi-curare la piena tracciabilità delle opera-zioni di compravendita dell’oro e la rapidaacquisizione dei relativi dati da parte delleforze di polizia, prevedendo a tal finel’obbligo di procedere alle segnalazioni dioperazioni sospette, adempimenti in ma-teria di identificazione della clientela e diconservazione di dati, nonché l’integrità ela non alterabilità dei dati medesimi, sta-bilendo altresì uno specifico apparato san-zionatorio in merito;

    segnalata l’esigenza di tutelare il set-tore interessato dall’intervento legislativo egli operatori economici che operano legal-mente dai tentativi di infiltrazione della

    Giovedì 4 maggio 2017 — 154 — Commissione VI

  • criminalità organizzata, attraverso unamaggiore tracciabilità e trasparenza delleoperazioni svolte nello specifico settore,

    esprime

    PARERE FAVOREVOLE

    con la seguente condizione:

    provveda il Governo a definire, nelquadro dell’intervento legislativo in esame,meccanismi atti a distinguere efficace-mente i soggetti che svolgono prevalente-mente attività di compro oro, per i qualisussistono più rilevanti profili di delica-tezza ai fini del rischio di riciclaggio,provvedendo a tal fine a sostituire ladisposizione di cui all’articolo 1, comma 1,lettera n), recante la definizione di ope-ratore compro oro, nei seguenti termini:« n) operatore compro oro: il soggetto,diverso dall’operatore professionale in orodi cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che,in possesso del codice ATECO di cuiall’articolo 14, comma 2, del presentedecreto e previa iscrizione nel registrodegli operatori compro oro, esercita l’at-tività di compravendita o permuta di og-getti preziosi usati »;

    e con le seguenti osservazioni:

    a) valuti il Governo l’opportunità diricollocare le disposizioni contenute nelloschema di decreto legislativo nell’ambitodel decreto legislativo n. 231 del 2007,come novellato dallo schema di decretolegislativo recante attuazione della diret-tiva (UE) 2015/849 relativa alla preven-zione dell’uso del sistema finanziario ascopo di riciclaggio dei proventi di attivitàcriminose e di finanziamento del terrori-smo e recante modifica delle direttive2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazionedelle regolamento (UE) n. 2015/847 ri-guardante i dati informativi che accompa-gnano i trasferimenti di fondi e che abrogail regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atton. 389), al fine di assicurare la massimaorganicità e la migliore intelligibilità delladisciplina in materia di contrasto al rici-claggio;

    b) valuti il Governo l’opportunità diomogeneizzare il regime degli obblighi edei controlli applicabile agli operatori pro-fessionali in oro e ai compro oro, co-gliendo l’opportunità fornita dallo schemadi decreto legislativo per definire unanormativa organica per il settore oro, inparticolare rendendo applicabile agli ob-blighi di dichiarazione delle operazioni inoro la disciplina dettata per le comunica-zioni oggettive previste dall’articolo 47 deldecreto legislativo n. 231 del 2007, comenovellato dal citato schema di decretolegislativo recante attuazione della diret-tiva (UE) 2015/849 (Atto n. 389);

    c) con riferimento all’articolo 3 delloschema di decreto legislativo, il qualeprevede l’istituzione, presso l’Organismoper la gestione degli elenchi degli agenti inattività finanziaria e dei mediatori credi-tizi (OAM), del registro degli operatori dicompro oro (che non è assistito da alcunaprevisione in materia di controlli o san-zioni), valuti il Governo l’opportunità difar confluire in tale ambito il registro deglioperatori professionali in oro istituitopresso la Banca d’Italia, al fine di assog-gettare entrambe tali figure professionali aun regime omogeneo, razionalizzando erendendo più efficace l’assetto dei con-trolli e semplificando le procedure a ca-rico degli operatori interessati; in talecontesto valuti altresì il Governo l’oppor-tunità di prevedere la piena collaborazionedi tutte le autorità competenti con l’OAM,ai fini dello svolgimento, da parte diquest’ultimo, dei compiti relativi alla ge-stione dei predetti registri;

    d) con riferimento all’articolo 6 delloschema di decreto, relativo agli obblighi diconservazione dei dati acquisiti a finiantiriciclaggio dagli operatori compro oro,valuti il Governo l’opportunità di specifi-care che le informazioni conservate sonoutilizzabili ai fini fiscali in base alle di-sposizioni vigenti, in modo da rafforzarel’azione di contrasto dell’evasione fiscalenel settore;

    e) con riferimento all’articolo 11,comma 3, dello schema di decreto, relativo

    Giovedì 4 maggio 2017 — 155 — Commissione VI

  • ai compiti di vigilanza della Guardia difinanza sull’osservanza delle disposizionidel decreto da parte degli operatori comprooro, valuti il Governo l’opportunità di inse-rire, dopo il primo periodo, i seguenti: « Atal fine, il Nucleo speciale di polizia valuta-ria della Guardia di Finanza agisce anchecon i poteri attribuiti al Corpo dal decretodel Presidente della Repubblica 31 marzo1988, n. 148. I medesimi poteri sono attri-buiti ai militari appartenenti alla Guardiadi Finanza ai quali il nucleo speciale di

    polizia valutaria delega le operazioni dicontrollo di cui al presente decreto. », alfine di consentire alla stessa Guardia difinanza di continuare a utilizzare, nell’am-bito di tale attività di controllo, anche ipoteri di polizia valutaria di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 148 del1988, recante il Testo unico delle norme dilegge in materia valutaria, in linea conquanto previsto dalla legislazione vigenteed evitando complicazioni operative ed ag-gravi procedurali.

    Giovedì 4 maggio 2017 — 156 — Commissione VI

  • ALLEGATO 2

    Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’esercizio delleattività di compro oro in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera

    l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Atto n. 390).

    PROPOSTA ALTERNATIVA DI PAREREPRESENTATA DAL GRUPPO M5S

    La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

    esaminato lo Schema di decreto le-gislativo recante disposizioni per l’eserci-zio delle attività di compro oro in attua-zione dell’articolo 15, comma 2, lettera l),della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atton. 390);

    premesso che:

    in base alle stime desumibili dalleoperazioni della Polizia Giudiziaria il 60per cento dei compro oro è soggetto adinfiltrazione di organizzazioni criminaliche utilizzano tale attività come coperturaper riciclare proventi illeciti; i principalireati commessi risultano essere il falso, latruffa, la contraffazione, l’usura, la ricet-tazione e la violazione delle leggi di pub-blica sicurezza; le circostanze di fattopongono quindi la necessità di controllaremaggiormente l’esercizio dell’attività dicompro oro, introducendo una regolamen-tazione specifica, visto che ad oggi l’eser-cizio dell’attività è subordinata solo allalicenza del commercio in oggetti preziosidi cui all’articolo 127 del TULPS: in par-ticolar modo, il principale problema cheha ridotto la portata dei controlli si ri-scontrava nelle vigenti disposizioni antiri-ciclaggio, che consentivano al privato divendere oggetti preziosi esibendo un do-cumento d’identità senza alcun tipo dicertificazione della provenienza dei mede-simi oggetti preziosi;

    l’articolo 4 dello schema di decretolegislativo dispone che l’identificazione del

    cliente debba seguire le disposizioni di cuiall’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto antiriciclaggio; il successivo arti-colo 7, invece, prevede l’obbligo di segna-lazione delle operazioni sospette ai sensidella procedura e nel rispetto delle dispo-sizioni contenute nel decreto antiriciclag-gio; il medesimo articolo dispone l’appli-cazione del Titolo II, Capo III, del decretoantiriciclaggio (in materia di obblighi emodalità di segnalazione delle operazionisospette) anche agli operatori compro oro;

    le due disposizioni richiamate rap-presentano di certo un passo in avantinell’attività di vigilanza, ma resta esclusal’applicazione della restante disciplina an-tiriciclaggio agli operatori compro oro; daun raffronto con la normativa di cui aldecreto antiriciclaggio, così come modifi-cato dalla IV Direttiva UE, con la disci-plina di settore inserita dall’Atto Governo390, si può ritenere che il sistema sanzio-natorio, nel suo complesso, risulti menorigido del regime sanzionatorio del decretoantiriciclaggio; altresì le modifiche appor-tate al medesimo decreto antiriciclaggio insede di recepimento della IV Direttiva UEconducono a una connessione delle attivitàdi monitoraggio di tutte le autorità coin-volte (Banca d’Italia, Polizia valutaria,Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate,Direzione investigativa antimafia, Comitatoper la sicurezza finanziaria, ecc.) e a uncoinvolgimento di tutte le tipologie diintermediari finanziari (banche, società fi-nanziarie, SIM, SGR, Fondi ecc.) e pro-fessionisti (revisori, commercialisti, avvo-

    Giovedì 4 maggio 2017 — 157 — Commissione VI

  • cati e consulenti del lavoro); l’obiettivo èquindi realizzare un sistema di monito-raggio completo ed efficiente, ma soprat-tutto interconnesso, che consenta di evi-tare ogni genere di vuoto normativo edoperativo nelle operazioni di contrasto alleattività criminali ed al finanziamento delterrorismo: per tale motivo si concludecon il ritenere che l’esclusione degli ope-ratori compro oro dal corpo generale delladisciplina antiriciclaggio rappresenti unpossibile pregiudizio per un efficiente con-trollo del riciclaggio e del finanziamento alterrorismo, soprattutto in considerazionedi due circostanze: a) il metallo prezioso« oro » – così come rilevato dalle Banchecentrali mondiali – rappresenta la prin-cipale moneta di scambio accettata dalleeconomie internazionali; b) la soluzionenormativa adottata dal Governo per glioperatori compro oro non rientrerebbeautomaticamente nell’ambito dell’innova-zione e dell’evoluzione della normativaantiriciclaggio anche in sede di recepi-mento delle future direttive europee, pre-supponendo invece uno specifico inter-vento sulle disposizioni dello schema didecreto legislativo in esame;

    ritenuto che:

    è indiscutibile la funzione econo-mica svolta dai compro oro: in tempo dicrisi perdurante è praticamente « nor-male » che le persone in difficoltà cedano,per prima cosa, i preziosi in quanto benifacilmente commerciabili e privi di utilitàdiretta per la sopravvivenza materiale; senon vi fossero i compro oro, o se exabrupto se ne dichiarasse l’illegalità, ilrelativo mercato diventerebbe totalmentesommerso e soggetto alle peggiori spiredella criminalità « a strozzo », senza pe-raltro sparire; se, per un verso, il com-mercio di oro e preziosi è da sempre statoun retaggio parzialmente controllato daconsorterie di varia natura, il nuovo mo-dello di distribuzione, caratterizzato dapiccoli punti di vendita capillarmentesparsi sul territorio, ha raccolto negli ul-timi anni l’attenzione di numerosi clienti,con un giro d’affari di oltre 3 miliardiall’anno;

    la diffusione di tale attività è statafavorita anche dalle agevoli condizioni diaccesso al settore: per l’avvio dell’attività èsufficiente la detenzione di un negozio e latitolarità della licenza per l’attività inmateria di oggetti preziosi di cui all’arti-colo 127 del regio decreto n. 773 del 1931(TULPS); con la stessa facilità può proce-dersi alla dismissione dell’attività: si dàdisdetta della locazione e si comunica lacessazione della partita IVA;

    un tale contesto rappresenta ter-reno fertile per evasori e criminalità or-ganizzata; quest’ultima, facilitata anchedall’elevata disponibilità di denaro con-tante (semmai da riciclare proprio per iltramite dei compro oro) opera agevol-mente, anche attraverso il ricorrente im-piego di « teste di legno » nullatenenti,come accertato nel corso delle numeroseindagini di polizia giudiziaria e tributariadegli ultimi anni (che hanno condotto allascoperta di giri d’affari milionari in totaleevasione d’imposta);

    lo schema di decreto legislativointerviene apportando misure certamentepositive: l’istituzione dell’apposito registropresso l’OAM; gli obblighi di identifica-zione ai fini anti riciclaggio della clientelaa carico dei compro oro; la tracciabilitàdelle transazioni effettuate nell’eserciziodell’attività di compro oro e gli obblighi diconservazione dei dati acquisiti nell’eser-cizio dell’attività, nonché di segnalazionedi operazioni sospette secondo la proce-dura e nel rispetto delle disposizioni con-tenute nel decreto antiriciclaggio;

    tuttavia, le disposizioni ivi conte-nute non possono ritenersi sufficienti perscongiurare i rischi di infiltrazioni crimi-nali, mafiose e terroristiche, tantomenoper contrastare frodi fiscali;

    si dispone l’obbligo di utilizzo distrumenti di pagamento, diversi dal de-naro contante, per operazioni di comprooro eccedenti la soglia dei mille euro,dimenticando che somme del genere sonofin troppo ampie per le caratteristiche delcomparto, che si presta benissimo al fra-zionamento degli acquisti (ad esempio,

    Giovedì 4 maggio 2017 — 158 — Commissione VI

  • una catena d’oro di valore superiore allasoglia può benissimo essere divisa in piùsegmenti ciascuno di importo inferiore aimille euro cedibili singolarmente: non di-mentichiamo che si tratta di oro e non diun qualsiasi bene);

    sempre in merito alla tracciabilitàbancaria delle operazioni di compro oro,l’obbligo viene limitato, così come si de-sume dal testo della norma, alle sole opera-zioni di acquisto da privati e non anche allesuccessive operazioni di vendita: la previ-sione dell’obbligo specificazione degliestremi della transazione effettuata conmezzi diversi dal denaro contante per leoperazioni di acquisto (previsto espressa-mente dall’articolo 5, comma 2, lettera a),non la si rinviene tra le informazioni richie-ste per documentare la destinazione dataall’oggetto, limitate all’indicazione del sog-getto terzo acquirente;

    viene previsto anche l’obbligo dicompilare e numerare progressivamente leschede relative a ciascuna operazione conspecifici elementi che descrivano l’oggettodella transazione, corredandole persinodella fotografia digitale dell’oggetto e del-l’indicazione della specifica destinazionedell’oggetto prezioso; si dispone anche dirilasciare al cliente, a conclusione dell’o-perazione, una ricevuta riepilogativa delleinformazioni acquisite: tuttavia sia per leschede sia per le ricevute non è previstoalcun obbligo di trasmissione telematica eneppure la registrazione su supporti vidi-mati; è appena il caso di notare, infatti,che una simile libertà di azione lasciaampio margine all’operatore « in malafede » di compilare tutti i dati durante lagiornata di apertura del negozio e dicestinarli alla chiusura;

    nonostante la previsione di una piùintensa regolamentazione, dunque, loschema di decreto non prevede un piùampio ricorso a misure di tracciabilitàfinanziaria e di inalterabilità dei dati, inun settore, come quello dei « compro oro »,in cui la velocità di costituzione e cessa-zione dei punti vendita è rapidissima equindi, anche il controllo deve esserloaltrettanto;

    manca del tutto, invece, l’individua-zione di una adeguata disciplina fiscale chetenga conto delle peculiarità del fenomenocompro oro, ben diverso da negozi di anti-caglie e cimeli storici ai quali viene equipa-rato; il settore compro oro può avvantag-giarsi di una serie di misure di favore chefavoriscono frodi, evasione e riciclaggio; ilregime del margine, in particolare, con-sente di applicare l’IVA sulla differenza trail prezzo di acquisto e quello di cessione,come avviene per i venditori di rottami,mobili usati, ecc., mentre il diverso regimedel reverse charge, anch’esso fraudolente-mente applicato, agevola l’evasione dell’IVAanche attraverso la composizione di strut-ture societarie complesse composte da so-cietà cartiere; il paradosso, dunque, sta nelfatto che proprio strumenti che dovrebbefungere da misure di contrasto all’evasionefiscale, vengono artatamente utilizzati perevadere;

    la disciplina predisposta con loschema di decreto legislativo in esame, dun-que, se, da un lato, si caratterizza per l’in-troduzione di elementi positivi volti alladisciplina del settore (soprattutto con rife-rimento alla definizione delle caratteristi-che del comparto), dall’altro apporta mi-sure di contrasto al riciclaggio e frodi fiscalinon adeguate alle caratteristiche del set-tore;

    come emerso nel corso del ciclo diaudizioni svolto sullo schema di decreto, lemisure previste potrebbero addirittura ag-gravare le attività di controllo e di contrastoda parte delle autorità preposte, non distin-guendosi adeguatamente tra le diverse tipo-logie di soggetti che oggi pongono in esserel’attività in esame; con l’unico effetto dicontribuire alla proliferazione di adempi-menti e segnalazioni a discapito della qua-lità dell’attività di verifica;

    esprime

    PARERE CONTRARIO

    Ruocco, Sibilia, Alberti, Pesco,Pisano, Villarosa.

    Giovedì 4 maggio 2017 — 159 — Commissione VI

  • ALLEGATO 3

    5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l’applicazione del beneficiofiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti

    all’estero.

    TESTO DELLA RISPOSTA

    L’atto di sindacato ispettivo in oggettorichiama la legge n. 238 del 2010, con cuisono stati introdotti degli incentivi fiscalivolti al rientro dei lavoratori in Italia, checonsistono in una parziale imponibilità delreddito derivante dalle attività di lavorodipendente, autonomo o d’impresa.

    Tali incentivi, inizialmente previsti finoal 2013, sono stati da ultimo prorogati finoal 31 dicembre 2017 e possono esserefruiti solo dai soggetti rientrati in Italiaentro il 31 dicembre 2015.

    Il decreto del Ministro dell’economia edelle finanze del 3 giugno 2011, in attua-zione dell’articolo 2, comma 2, della leggen. 238 del 2010, ha individuato fra isoggetti beneficiari dell’incentivo i cittadinidell’Unione Europea che « negli ultimi dueanni o più, hanno risieduto fuori dalproprio Paese d’origine e dall’Italia con-seguendovi un titolo di laurea o una spe-cializzazione post lauream ».

    Sul punto, la circolare n. 14/E del 4maggio 2012, richiamata dall’On. interro-gante, ha chiarito che coloro che hannosvolto attività di studio all’estero conse-guendo la laurea o altro titolo accademicopost lauream, come, ad esempio, i corsispecializzazione post lauream aventi ladurata di due anni accademici, soddisfanocomunque il requisito dei due anni distudio continuativi all’estero.

    Riguardo a tale ultimo requisito,l’On. interrogante osserva che la conti-nuità dell’attività di studio all’estero non èdesumibile dai calendari accademici uni-

    versitari usuali, in quanto l’anno accade-mico subisce delle interruzioni per sessionid’esame, nei periodi estivi, ecc.

    Ciò rappresentato, l’Onorevole interro-gante chiede al Ministro dell’Economia edelle Finanze se ritenga che un cittadinoitaliano che ha studiato all’estero, in pos-sesso dei requisiti della legge n. 238 del2010 e successive modificazioni e che, neiperiodi di intervallo di studio nell’annoaccademico universitario, ha svolto attivitàdi lavoro dipendente sporadiche in Italiafinalizzate al mantenimento delle speseuniversitarie, possa comunque fruire del-l’incentivo fiscale previsto per il rientro deilavoratori in Italia.

    Al riguardo, sentita l’Agenzia delle en-trate, si rappresenta che con la richiamatacircolare n. 14/E del 2012 è stato preci-sato che ciò che rileva ai fini dell’agevo-lazione in esame è che il soggetto interes-sato abbia effettivamente svolto attività distudio all’estero e che sia in grado didimostrare tale circostanza.

    Pertanto, in presenza del suddetto re-quisito sostanziale, si ritiene che le fisio-logiche interruzioni dell’anno accademiconon precludano l’accesso all’incentivo.

    Si fa presente, inoltre, che è in fase dipredisposizione un documento di prassisui regimi fiscali previsti in favore deisoggetti che rientrano in Italia, nel qualesaranno forniti ulteriori chiarimenti anchesugli incentivi disciplinati dalla leggen. 238 del 2010.

    Giovedì 4 maggio 2017 — 160 — Commissione VI

  • ALLEGATO 4

    5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmis-sione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.

    TESTO DELLA RISPOSTA

    Con il documento in esame, gli Ono-revoli interroganti evidenziano talune cri-ticità, espresse da parte dei commerciali-sti, inerenti alle nuove modalità di tra-smissione telematica delle liquidazioni pe-riodiche IVA, con particolare riferimentoalla richiesta di apposizione della firma eall’invio telematico dei modelli.

    Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sa-pere per quale motivo la trasmissionetelematica delle comunicazioni periodicheIVA non possa essere attuata attraversomodalità tradizionali già in uso per glialtri adempimenti.

    Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ri-ferisce quanto segue.

    La trasmissione telematica delle comu-nicazioni dei dati delle liquidazioni perio-diche IVA è prevista ai sensi dell’articolo4 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre2016 n. 193, che ha introdotto l’articolo21-bis del decreto-legge 78 del 2010, in-dicando esplicitamente l’adozione di sca-denze temporali e modalità di trasmis-sione analoghe a quelle dell’articolo 21 delmenzionato decreto-legge 78 del 2010,concernente la comunicazione dei datidelle fatture emesse e ricevute.

    Tale misura è posta a garanzia deicontribuenti ed intermediari, che in talmodo sono abilitati ad effettuare, a regimecon cadenza trimestrale, simultaneamentee con un unico adempimento la trasmis-sione dei dati delle liquidazioni periodicheIVA e dei dati delle fatture.

    Considerando che la stessa normativaprevede solo per il primo anno di appli-cazione la trasmissione dei dati fatturecon cadenza semestrale, questo vantaggiosarà evidente già nel primo anno per le

    trasmissioni di settembre 2017 e febbraio2018, nonché per tutte le successive co-municazioni trimestrali.

    Allo stesso tempo, l’Agenzia aveva giàrealizzato un meccanismo di trasmissionedei dati delle fatture per i soggetti passiviche avessero esercitato l’opzione dell’arti-colo 1 comma 3 del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127, in contiguità con lemodalità di colloquio con il Sistema diInterscambio per la fatturazione elettro-nica verso la Pubblica Amministrazione(come previsto dall’articolo 1, commi da209 a 214 della legge n. 244 del 2007)estesa poi dal 1o gennaio 2017 anche alleoperazioni tra privati (come previsto dal-l’articolo 1 comma 2 dello stesso decretolegislativo n. 127 del 2015).

    È importante sottolineare come il trac-ciato dati fattura è infatti costituito da unaporzione dei dati del tracciato della fat-tura elettronica stessa, come gestita dalSistema di Interscambio.

    Il provvedimento del Direttore dell’A-genzia delle Entrate del 27 marzo 2017,previsto dal citato decreto-legge n. 193 del2016, ha uniformato le modalità di tra-smissione a quelle già previste in viaopzionale ai sensi del decreto legislativo127 del 2015.

    Questa essendo la cornice normativadell’adempimento in argomento, giova se-gnalare che appare evidente la necessità direalizzare la trasmissione dei dati su unsolo canale trasmissivo per ovvi motivi dieconomicità e di sforzi di realizzazione;infatti, nell’ipotesi della disponibilità didue canali per l’adempimento unico, nonpotendo a priori stabilire su quale dei duesistemi gli utenti decideranno di operare,

    Giovedì 4 maggio 2017 — 161 — Commissione VI

  • sarebbe stato necessario un adeguamentodi entrambe le infrastrutture di ricezioneai valori di picco delle comunicazionicongiunte dati fattura e comunicazionedati liquidazione, che avrebbe implicatoeventuali ulteriori espansioni infrastruttu-rali con costi rilevanti a carico dello Statoe quindi dei contribuenti.

    Inoltre, la soluzione delle due trasmis-sioni separate su due canali distinti, oltrea non essere in linea con il principiodettato dalla norma, non avrebbe compor-tato una reale semplificazione per i pro-fessionisti e per le imprese in quanto essisarebbero stati costretti ad effettuare nellapratica due adempimenti distinti.

    Premesso ciò, relativamente alle preoc-cupazioni manifestate dall’associazione deicommercialisti italiani e prospettate dagliOnorevoli interroganti, l’Agenzia delle en-trate rappresenta che sono stati fatti tuttigli sforzi per consentire a professionisti eimprese l’esecuzione dell’adempimento inmodalità digitali integrate con i proprisistemi gestionali e, laddove questi nonsiano disponibili, attraverso strumentimessi a disposizione dall’Agenzia.

    Per quanto concerne la criticità con-nesse alla firma, giova evidenziare chel’apposizione della firma digitale, stru-mento ormai in uso diffuso tra i profes-sionisti (come già nel caso della fattura-zione elettronica verso la PA), garantiscel’autenticità dell’origine e l’integrità deidati a prescindere dal canale trasmissivoutilizzato, abilitando diversi scenari in cuil’intermediario responsabile della trasmis-sione e il soggetto che detiene l’infrastrut-tura di trasmissione possono o meno coin-cidere in funzione delle esigenze specifichedegli intermediari stessi, creando le con-dizioni per la massima flessibilità di con-figurazione del servizio.

    Inoltre, nel caso in cui l’intermediarionon sia in possesso di firma digitale,l’Agenzia metterà a disposizione all’in-

    terno dello strumento gratuito Desktoptelematico, una funzione di firma sullabase dei certificati Entratel utilizzabile aquesto scopo.

    In relazione alla lamentata limitazioneche impone l’invio di un distinto file perciascun contribuente, si sottolinea che,come previsto dalle specifiche tecnicheallegate al Provvedimento del Direttoredell’Agenzia del 27 marzo 2017, le comu-nicazioni delle liquidazioni periodiche IVAdi più soggetti possono essere trasmessecon un unico file compresso, e la firmaelettronica può essere apposta solo unavolta al file compresso e non ai singoli filein essa contenuti.

    Questa possibilità è valida nel caso ditrasmissione attraverso il servizio web gra-tuito messo a disposizione dall’Agenzia perla trasmissione, ovvero attraverso attesta-zione diretta, anch’essa gratuita, al canaleweb Service in cooperazione applicativaper le soluzioni software più strutturate.

    Il professionista potrà accedere al ser-vizio web anche tramite le credenzialiEntratel già in suo possesso.

    Infine, come per tutti i documenti dainviare telematicamente all’Agenzia delleEntrate, sarà disponibile gratuitamente unsoftware per la generazione del file dicomunicazione dei dati delle liquidazioniperiodiche IVA.

    In conclusione, l’Agenzia precisa chenonostante la trasmissione di questoadempimento segua modalità diverse daquelle tradizionali per le dichiarazioni, iprofessionisti saranno messi in condizionedi effettuare gli adempimenti previsti condiverse modalità operative, interamentedigitali, sia in maniera integrata con ipropri software gestionali prodotti dalmercato, sia con i necessari strumentisoftware messi a disposizione dall’Agenzia,in linea con il principio di unificazionedell’adempimento previsto dalla norma-tiva.

    Giovedì 4 maggio 2017 — 162 — Commissione VI

  • ALLEGATO 5

    5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblicie al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e

    per comune.

    TESTO DELLA RISPOSTA

    Con il question time in esame l’Onore-vole Interrogante chiede di conoscere idati relativi alla spesa degli italiani per ilgioco, il numero dei punti di offerta sulterritorio, raggruppati per provincia e perciascuno dei comuni italiani.

    Tale richiesta muove dall’esigenza « difare chiarezza e comprendere la realedimensione di un fenomeno sociale incontinua espansione che riguarda i citta-dini di ogni età e condizione economica ».

    Al riguardo, sentita l’Agenzia delle Do-gane e dei Monopoli, si rappresentaquanto segue.

    Preliminarmente, nel confermare i datidi cui al comunicato diffuso in data 13febbraio dall’Agenzia delle Dogane, si ri-badisce la distinzione tra il dato dellaRaccolta (sommatoria delle puntate an-nuali) e quello della Spesa (sommatoriadelle perdite annuali, ottenute sottraendodalla Raccolta annuale l’insieme delle vin-cite realizzate nell’anno).

    Tra il 2006 e il 2016, la Raccolta èpassata da circa 35 miliardi a circa 96miliardi; la spesa è passata da 12 miliardia 19,5 miliardi.

    L’Agenzia precisa che tali dati riguar-dano il solo gioco legale, per cui la crescitasi spiega negli anni anche con un effetto dilegalizzazione del sommerso.

    Ogni anno, l’Agenzia pubblica il LibroBlu con i principali dati riguardanti l’at-tività dell’amministrazione e i settori re-golati.

    L’ultima edizione, quella del 2016, ri-porta (vedi tabelle allegate):

    la distribuzione territoriale della retedi vendita per tipologia di gioco (pagg. 76e 77);

    i volumi di gioco ripartiti per regione(pag. 79) e per tipologia di gioco (pagg.80-84).

    Sul sito istituzionale è stata inoltrepubblicata la serie storica 2006-2017 diraccolta, Vincite, Spesa Erario e Fatturatorelativa al settore.

    L’Agenzia fa osservare che, da qualcheanno a questa parte, nell’ambito delladoverosa collaborazione tra istituzionipubbliche, fornisce agli enti territoriali(Regioni, Province e Comuni) i dati delgioco pubblico in Italia, posseduti permotivi istituzionali (ad esempio, Raccolta,Spesa delle famiglie, Gettito erariale nu-mero ed ubicazione degli apparecchi dadivertimento, e quant’altro), senza alcunonere.

    Le richieste di dati non disponibiliimmediatamente, non sussistendo una re-portistica già impostata per i fabbisognidell’Agenzia, comportano una specifica at-tività di ricerca ed estrapolazione, ren-dendo quindi necessario un impegno fi-nanziario aggiuntivo.

    In particolare, non sono immediata-mente disponibili i dati richiesti dall’Ono-revole interpellante relativi a ciascun Co-mune e suddivisi per tipologia di gioco.Tali dati devono quindi essere elaborati epotranno essere presto messi a disposi-zione.

    Giovedì 4 maggio 2017 — 163 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 164 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 165 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 166 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 167 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 168 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 169 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 170 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 171 — Commissione VI

  • ALLEGATO 6

    5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creatadalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario.

    TESTO DELLA RISPOSTA

    Con l’interrogazione in esame si chiededi conoscere « il volume complessivo, di-saggregato anno per anno, della monetacreata dalla banca centrale italiana edeuropea (quantificata in lire ed in euro)dal 1981 ad oggi ed il volume complessivodisaggregato anno per anno della monetacreata dal sistema bancario mediante glistrumenti monetari e di pagamento, c.d.moneta bancaria (quantificata in lire ed ineuro) dal 1981 ad oggi ».

    Al riguardo, la Banca d’Italia, sentita inproposito, ha fornito le tabelle riportate inallegato alla presente risposta.

    Nella tabella 1, per il periodo 1981-1998, si riportano i flussi cumulati annui,

    espressi in lire, della base monetaria cre-ata dalla Banca d’Italia e delle componentidella moneta bancaria (M1 e M2) creatadal settore bancario italiano (al netto delcircolante).

    Nella tabella 2, per il periodo 1998-2016, si riportano i flussi cumulati annui,espressi in euro, del contributo dellaBanca d’Italia alla Base monetaria dell’Eu-rosistema e le componenti della monetabancaria (M1 e M2) creata dal settorebancario italiano (al netto del circolante).

    Nella tabella 3, si riportano, inoltre, imedesimi dati per l’area dell’euro (Euro-sistema e sistema bancario dell’area del-l’euro).

    Giovedì 4 maggio 2017 — 172 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 173 — Commissione VI

  • Giovedì 4 maggio 2017 — 174 — Commissione VI

  • ALLEGATO 7

    5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l’imposizione doganale suigranuli di PET.

    TESTO DELLA RISPOSTA

    Con il documento in esame, gli Ono-revoli interroganti evidenziano talune cri-ticità in merito alla corretta tassazione omeno in sede di importazione dei granuliPET usati per la produzione di pellicole.

    Gli Onorevoli evidenziano che la discri-minante tra l’esenzione ed il pagamentodell’imposta con aliquota del 3 per centoè la densità dei granuli connessa allapossibilità di contenere additivi sino ad unmassimo del 10 per cento, a tal riguardodetti granuli sono pertanto classificati condue diverse nomenclature dalla Tariffadoganale integrata (TARIC).

    In particolare, gli Onorevoli fanno ri-ferimento alla vicenda di una società pro-duttrice di pellicole PET, a cui l’Ufficiodelle Dogane di Venezia nel 2016 hacontestato l’utilizzo di un codice dellanomenclatura combinata per l’importa-zione dall’India di granuli di polietilenetereftalato, e pertanto, gli interrogantichiedono di sapere « se nel periodo 2014-2016 sia stato usato in altri paesi europeiper importare granuli di PET il codiceTARIC 3907608040 (dal 1o gennaio 2017cambiato in 3907690040), se la densità1,23-1,27 esista solo in virtù di test spe-cifici e se sia possibile conoscere tali testcosicché anche l’Agenzia delle Dogane Ita-liana possa adottarlo ».

    Al riguardo, l’Agenzia delle dogane ri-ferisce quanto segue.

    La nomenclatura combinata classifica igranuli di polietilene tereftalato con unindice di viscosità uguale o superiore a 78ml/g con il codice NC 3907 6100 00 (dal1o gennaio 2017).

    I granuli di poli etilene tereftalato conun indice di viscosità inferiore a 78 ml/g

    rientrano nel codice NC 3907 6900 (dal 1o

    gennaio 2017), a sua volta suddiviso inspecifiche sotto-voci, tra le quali:

    1) codice NC 3907 6900 40: --- Pelletso granuli di polietilene tereftalato con unadensità uguale o superiore a 1,23 ma nonsuperiore a 1.27 a 23o C e contenenti, inpeso, non più di 10 per cento di altriagenti modificanti o additivi (dal 1o luglio2002 al 31 dicembre 2016 codice 39076080 40);

    2) altro (dal 1o luglio 2002 al 31dicembre 2016 codice 3907 6080 90).

    All’attuale codice NC 3907 6900 40viene applicata, per l’anno 2017, una so-spensione tariffaria autonoma generaliz-zata: (Regolamento UE 2390/16).

    Per quanto concerne gli anni 2015-2016, il codice precedente dell’attuale NC3907 6900 40 era il codice NC 3907 608040, a cui veniva applicata la medesimasospensione tariffaria (Regolamento UE2449/15 per l’anno 2016 e RegolamentoUE 1387/13 per l’anno 2015).

    Alla misura di cui trattasi è, altresì,associata la nota TM861 che recita: « lasospensione dei dazi autonomi della tariffadoganale comune per i prodotti agricoli eindustriali, elencati nell’allegato del rego-lamento (UE) n. 1387/2013, non si applicaalle miscele, ai preparati o ai prodotticostituiti da diversi componenti contenentii suddetti prodotti elencati. Articolo 1paragrafo 2 del Regolamento (UE)n. 1387/2013 ».

    Ciò posto, si segnala che, dalla consul-tazione della Banca dati relativa alle In-formazioni Tariffarie Vincolanti, non ri-

    Giovedì 4 maggio 2017 — 175 — Commissione VI

  • sultano informazioni tariffarie vincolantiin corso di validità rilasciate dall’Italia peri due codici di nomenclatura suddetti –codice NC 3907 6900 40 e codice NC 39076900 90.

    L’Agenzia non dispone, invece, di no-tizie circa l’eventuale utilizzo in altri Paesieuropei, nel periodo 2014-2016, del codiceTARIC 3907608040 (dal 1o gennaio 2017cambiato in 3907690040) per importaregranuli di PET.

    Per quanto concerne, inoltre, la richie-sta degli Onorevoli interroganti se la den-

    sità 1,23-1,27 esista solo in virtù di testspecifici, si evidenzia che, a livello nazio-nale, la densità dei granuli di PET vienedeterminata applicando il metodo ASTMD792, specificando che tale metodo diprova descrive le procedure per la verificadelle densità di plastica solide in varieforme.

    Infine, l’Agenzia precisa di non esserein possesso di alcuna informazione inmerito alle metodologie applicate dalleautorità doganali di altri Stati Membri perl’analisi dei granuli di PET.

    Giovedì 4 maggio 2017 — 176 — Commissione VI