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EVOLUZIONE STORICA DELLE EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;COMMISSIONI TRIBUTARIE;

COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;COMMISSIONI TRIBUTARIE;

LA GIURISDIZIONE DELLE LA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;COMMISSIONI TRIBUTARIE;

LA COMPETENZA;LA COMPETENZA; Il RICORSOIl RICORSO

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Secondo la tesi sostenuta dal prof. Russo, il giudizio che si instaura davanti le commissioni tributarie è un giudizio di impugnazione-merito.

Sotto il profilo formale, esso si atteggia come un giudizio di impugnazione: il giudizio deve essere introdotto con l’impugnazione di atti tassativamente elencati nell’art. 19, dlgs 546/92.

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Sotto il profilo sostanziale (contenuto della tutela) va rilevato che il giudice tributario non si limita a dichiarare legittimi o ad annullare gli atti dell’ente impositore, ma emette pronunce che attengono al merito del rapporto di imposta: giudizio di accertamento negativo della pretesa avanzata con l’atto investito dal ricorso e della correlata obbligazione.

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Tale ricostruzione non sarebbe convincente in riferimento ai casi in cui il ricorso sia fondato sui vizi meramente formali dell’atto impugnato. Il giudice non emetterebbe, nel caso in parola, una pronuncia di accertamento attinente al merito della pretesa tributaria, ma si limiterebbe ad annullare o meno l’atto, a seconda che reputi sussistenti o meno i vizi dedotti dal ricorrente: giudizio di impugnazione-annullamento e non di impugnazione-merito

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La critica innanzi esposta è fondata sulla premessa, che i vizi dell’atto impugnato siano qualificabili come vizi di annullabilità e non di nullità. Ciò sulla base dei principi generali secondo i quali: l’azione di annullamento è soggetta a prescrizione e l’inutile decorso del termine prescrizionale determina la sanatoria del vizio, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile, e non è possibile sanatoria alcuna.

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Per il prof. Russo, invece, i vizi in questiono sono configurabili come cause di nullità, nonostante che essi debbano essere dedotti entro i termini perentori previsti per la proposizione del ricorso.Si deve infatti tener conto del particolarismo del diritto tributario che giustifica l’apposizione di rigidi termini di decadenza sia a carico dell’ente impositore che a carico del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.

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sono organi del processo tributario:sono organi del processo tributario:• le Commissioni tributarie provinciali (giudici le Commissioni tributarie provinciali (giudici

speciali);speciali);• le Commissioni tributarie regionali (giudici le Commissioni tributarie regionali (giudici

speciali);speciali);• la Corte di Cassazione, presso la quale è istituita la Corte di Cassazione, presso la quale è istituita

un’apposita sezione tributaria (giudice ordinario)un’apposita sezione tributaria (giudice ordinario)

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sono attribuite alle commissioni tributarie tutte le sono attribuite alle commissioni tributarie tutte le controversie in materia di tributi, di ogni genere e controversie in materia di tributi, di ogni genere e specie e comunque denominati, ad eccezione di quelle specie e comunque denominati, ad eccezione di quelle riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento (art.2 d.lgs. 546/1992) (art.2 d.lgs. 546/1992)

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la competenza territoriale delle commissioni la competenza territoriale delle commissioni provinciali è determinata sulla base della sede provinciali è determinata sulla base della sede dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (art.4, dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (art.4, c.1)c.1)

la competenza territoriale delle commissioni la competenza territoriale delle commissioni regionali è determinata sulla base della sede della regionali è determinata sulla base della sede della commissione provinciale che ha emesso la commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (art.4, c.2)sentenza impugnata (art.4, c.2)

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All’epoca dell’Unità d’Italia, vigeva un sistema di giustizia tributaria che distingueva le controversie in materia di imposte dirette, nelle quali si riteneva prevalessero questioni tecnico-estimative da risolvere con valutazioni essenzialmente equitative in sede amministrativa, e controversie in materia di imposte indirette, per le quali si consideravano prevalenti le questioni di diritto, che venivano risolte secondo le regole giuridiche previste nel giudizio ordinario.

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Un’altra causa di tale distinzione era da ricondurre alla preminenza delle imposte dirette nel sistema tributario italiano che le riteneva, per questo, secondo l’Amministrazione pubblica non sottoponibili al sindacato giudiziario.

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A seguito della Legge 14 luglio 1864. n. 1830, istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile, furono introdotte le Commissioni tributarie comunali (o consorziali) e provinciali, le prime avevano il compito di determinare il reddito imponibile; in seguito fu istituita la Commissione centrale, con il regolamento 14 agosto 1864, n. 1884.

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Solo con l’entrata in vigore della nuova legge sulla ricchezza mobile (r.d. luog. 28 giugno 1866, n. 3023) e l’ abolizione, nella tassazione mobiliare, del sistema del «contingente» con quello della «quotità», fu devoluta la funzione accertativa all'agente delle imposte, e di conseguenza anche alle commissioni di primo grado fu concesso di decidere “delle controversie che sorgono tra il contribuente e l'agente per l'accertamento dei redditi, sui quali l'imposta si riscuote mediante ruoli”.

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Questo sistema che caratterizzava le commissioni tributarie successivamente fu oggetto di una graduale e “progressiva giurisdizionalizzazione”, anche se vi erano sporadici autori (E. Guicciardi) che già all’inizio del novecento le consideravano inserite fra le giurisdizioni amministrative speciali.

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Tale mutamento della natura delle commissioni culminò nella riforma degli ordinamenti tributari (r.d.l. 1936, n. 1639 e r.d. 1937, n. 1516) che suddivise le Commissioni amministrative sulle imposte dirette e sulle imposte indirette sugli affari in tre gradi, ed ampliò l’originaria competenza relativa solo all’imposta di ricchezza mobile a tutte le imposte dirette

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aumentò l'esigenza di una riforma dell'assetto esistente delle commissioni tributarie in virtù delle norme in essa contenute, che nel sancire il divieto dell’ istituzione di giudici straordinari o speciali come espressione del principio dell'unità della giurisdizione (art. 102, co. 1 e 2), mentre conservavano alcuni giudici speciali (art. 103), facevano obbligo al legislatore ordinario, nella VI disposizione transitoria, di procedere entro cinque anni alla “revisione” degli organi speciali di giurisdizione esistenti, perché fosse assicurata anche per legge l’indipendenza anche dei giudici speciali (art. 108, co. 2)

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Tuttavia, la Corte costituzionale, per evitare una pronuncia di illegittimità delle commissioni tributarie esistenti, si vide costretta a negare carattere giurisdizionale alle commissioni medesime (C. cost., n. 6 e 10/1969), in contrasto con il precedente orientamento, confermato, invece, dalla Corte di cassazione (Cass., sez. un,, n. 2175/1969; Cass., sez. un., n. 2201/1969; Cass., sez. un., n. 1181/1970), ma, in questo modo, salvaguardò la loro sopravvivenza.

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L'articolazione delle commissioni era prevista in: commissioni tributarie di primo grado, aventi sede nella stessa dei tribunali;

commissioni tributarie di secondo grado, con sede in ciascun capoluogo di provincia

e commissione tributaria centrale, i cui componenti erano nominati, per il primo ed il secondo grado, con decreto del ministro delle finanze ma in conformità con le scelte effettuate, rispettivamente dal presidente del tribunale o della corte di appello, mentre, per la centrale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze.

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Avverso le decisioni delle commissioni di secondo grado, in alternativa al ricorso avanti la commissione centrale, dopo la scadenza del termine, era esperibile il ricorso avanti la corte di appello: in entrambi i casi l'impugnativa era ammessa soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.

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Chiamata a pronunciarsi sulla natura delle commissioni dopo la riforma, la Corte costituzionale, proprio in relazione ai nuovi criteri di nomina dei componenti, esprimeva con sicurezza la convinzione che hanno natura di organi speciali di giurisdizione, nell'interpretare la legislazione precedente, si potesse attribuire alle vecchie commissioni carattere semplicemente amministrativo (C. cosi., n. 287/1974), in virtù del fatto che l'art. 102 cost. stabiliva, in realtà, che non possono essere «istituiti», cioè creati ex novo, giudici speciali (C. cost., n. 215/1976).

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non erano mancate critiche circa la idoneità del nuovo assetto a garantire una piena tutela dell'autonomia e indipendenza dei giudici tributari. Le polemiche investirono soprattutto l’inadeguata qualificazione professionale (essendo sufficiente per la nomina dei componenti il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 4, d.P.R. n. 636/1972). Queste polemiche furono inasprite anche dall’enorme carico di pendente di controversie in attesa di decisione, incentivato dalla scomparsa dei casi di definizione concordata in fase amministrativa.

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Il d. lg. n. 545/1992 provvede a distribuire territorialmente in modo più razionale le commissioni, distinte in commissioni tribularie provinciali, per il primo grado di giudizio, e commissioni tributarie regionali, per il secondo grado, con sede nei rispettivi capoluoghi.

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L'innovazione tuttavia più rilevante, fu l’istituzione dell’organo di vertice dell’ordinamento processuale tributario, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che rappresentava un rafforzamento delle garanzie dell'autonomia e indipendenza dei giudici tributari.

Al Consiglio sono demandate funzioni relative alla nomina dei giudici tributari, all’organizzaizione interna delle Commissioni e al coordinamento con le attività del Ministro delle finanze.

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Il consiglio di presidenza, infine, oltre a vigilare sul funzionamento delle commissioni tributarie, disponendo, se del caso, anche ispezioni, è garante dell'osservanza delle regole deontologiche da parte dei giudici tributari. irrogando, per i comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del loro ufficio, le sanzioni dell'ammonimento, della censura, della sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi e della rimozione dall'incarico

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La scelta dei componenti delle commissioni avviene sulla base di criteri obiettivi, tesi ad assicurare un'adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi nel tempo di attività professionali, secondo le indicazioni della legge di delega.

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La nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze (oggi dell'economia e delle finanze), previa deliberazione del Consiglio di presidenza. La durata dell'incarico è novennale con il limite anagrafico del settantacinquesimo anno d’età.

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Sul versante processuale, il d.lg. n. 545/1992 ha introdotto un vero e proprio «rito tributario», retto da speciali disposizioni, integrate, soltanto «per quanto da esse non disposto e con esse compatibili», dalle norme del codice di procedura civile (art. 1, co. 2). L'adeguamento a tale processo si è tradotto, per quanto concerne gli aspetti più salienti, nella soppressione del terzo grado di merito, nell'introduzione della tutela cautelare, nell'obbligo della difesa tecnica per le parti private e nella pronuncia sulle spese di giudizio.

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E’ infatti previsto che il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria (art.47).

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I presidenti di commissione o di sezione possono essere nominati soltanto tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, mentre

i vicepresidenti di sezione anche tra i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio che abbiano esercitato le funzioni di giudice per cinque (in primo grado) o dieci di anni (in secondo grado).

Per la nomina a giudice di commissione tributaria provinciale, laddove è richiesto come requisito la qualità di dipendente pubblico, l'iscrizione in un albo o in un registro, il possesso del titolo di studio o l'abilitazione all'insegnamento in determinate materie, a tale requisito deve accompagnarsi l'esercizio dei servizio, della professione o dell'attività per un periodo che ugualmente varia dai cinque ai dieci anni; per i laureati in giurisprudenza ed economia e commercio è sufficiente il conseguimento del diploma da almeno due anni (art. 4, d.lg. n. 545/1992). Più restrittivi sono invece i criteri di scelta dei componenti delle commissioni tributarie regionali {art. 5), differenza, questa, difficilmente giustificabile.

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Il dlgs 546/92 non ha ristretto la categoria dei soggetti abilitati alla assistenza tecnica nel processo tributario ai soli avvocati, come sarebbe stato opportuno stante l’elevata complessità tecnico-giuridica delle questioni processuali e sostanziali affidate ai difensori.

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L’art. 12, comma 2, consente, invece, l’assistenza tecnica oltre che agli avvocati, anche ad altre categorie di professionisti.

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E’ possibile distinguere due categorie: Professionisti con abilitazione generale Professionisti abilitati alla difesa soltanto

in liti riguardanti alcune materie tassativamente indicate.

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L’abilitazione generale è attribuita oltre che agli avvocati, ai dottori commercialisti, ai ragionieri e periti commerciali, ai consulenti del lavoro.

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La competenza limitata è attribuita: Agli ingegneri, architetti, geometri, periti

edili, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari: sono abilitati per le cause in materia catastale

Ai dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e dei dipendenti delle imprese: sono abilitati solo per le liti nelle quali sono parti, rispettivamente gli associati e le imprese; si richiede che abbiano la laurea in giurisprudenza (o in economia e commercio o equipollenti) o il diploma in ragioneria e la relativa abilitazione professionale.

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Sono abilitati anche gli ex funzionari dell’amministrazione finanziaria, gli ex ufficiali della G. di F. e i c.d. consulenti tributari: si deve trattare di soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, in possesso di laurea in giurisprudenza (o in economia e commercio o equipollenti) o di diploma in ragioneria; sono abilitati per le liti in materia di imposte di registro, di successione, tributi locali, IVA, IRPEF,ILOR, IRES.

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(funzione attribuita al potere giudiziario, e consistente nella concreta applicazione delle norme giuridiche)

L’art. 2 del dlgs 546/92 disciplina l’oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie.Fino al 31 dicembre del 2001, la giurisdizione delle commissioni tributarie aveva per oggetto solamente le liti relative ad un elenco di tributi (imposte sui redditi, Iva, imposte sui trasferimenti, tributi locali, etc.). Le liti relative ai tributi diversi da quelli elencati appartenevano alla giurisdizione del giudice ordinario.

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In riferimento alla giurisdizione, a seguito di un’ estensione iniziale a tutti i tributi locali e successivamente ad alcuni tributi regionali, è seguita, con la legge finanziaria dell'anno 2002 (L. n. 448/2001), l'attribuzione alle commissioni di «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale».

Sicché può oggi affermarsi che le commissioni hanno acquisito una giurisdizione generale. (eliminazione limiti esterni)

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E’ stato precisato che spettano alla cognizione del giudice tributario le controversie sui tributi di ogni genere e specie comunque denominati, aggiungendo che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative al:

Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Imposta e canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

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La Costituzione non consente, però, che siano attribuite alle commissioni tributarie controversie non tributarie.Sicché, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2, secondo periodo, dlgs 546/92, nella parte in cui attribuisce alle commissioni tributarie le liti relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (sent. 14 marzo 2008, n. 64), e nella parte concernente le sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, se non tributarie (sent. 14 maggio 2008, n. 130).

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Prima che l’art. 12, comma 1, della legge finanziaria 2002 lo riformulasse, l’art. 2 dlgs 546/92 limitava la giurisdizione delle commissioni alle sanzioni tributarie non penali. Il testo riformato comprende invece le sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari.

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la competenza è il criterio con il quale si ha la ripartizione del potere decisorio ( attribuito con giurisdizione) per materia e territorio

La competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è determinata dalla sede dell’ufficio o ente che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione e contro cui si propone il ricorso.

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Anche per l’individuazione della commissione regionale competente si segue il criterio territoriale: è competente la commissione nella cui Regione ha sede la commissione provinciale che ha pronunciato la sentenza appellata.

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La presentazione di un ricorso ad un giudice territorialmente non competente è un errore cui si pone rimedio riassumendo la causa dinanzi al giudice competente, dopo che la commissione adita si è dichiarata incompetente.Se la riassunzione non è eseguita nei termini, il processo si estingue e l’atto impugnato diviene definitivo: non è più possibile riproporre il ricorso, essendo decorso il termine per impugnare.

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Dal tenore dell’art. 19 si evince che il legislatore ha operato una distinzione tra:

Atti autonomamente impugnabili: quelli tassativamente elencati

Atti non impugnabili autonomamente, ma insieme con l’atto successivo impugnabile

Atti non impugnabili, perché non lesivi

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Avviso di accertamento Avviso di liquidazione Provvedimento che irroga le sanzioni Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento Avviso di mora (intimazione ad adempiere) Atti delle operazioni catastali Rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi,

sanzioni, interessi o altri accessori Diniego o revoca di agevolazioni e rigetto di

domande di definizione agevolata Iscrizione di ipoteca sugli immobili e fermo di beni

mobili registrati (l. 248/2006) Ogni altro atto autonomamente impugnabile (norma

di chiusura)

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L’elencazione dell’art. 19 è tassativa.Una enumerazione tassativa ammette letture estensive, ma non integrazioni analogiche (Russo ritiene che l’operazione interpretativa avente ad oggetto l’art. 19 possa dirsi più propriamente di integrazione analogica).

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La tassatività dell’elencazione è confermata dall’art. 19, comma 3, che esclude l’autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli elencati.Tuttavia, il sindacato in ordine alla autonoma impugnabilità di un atto non avviene in base al nome dell’atto, ma agli effetti dello stesso.Si riterrà, pertanto, impugnabile un atto che, pur non essendo elencato espressamente nell’art. 19, sia ritenuto produttivo di effetti parzialmente coincidenti.

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L’estensione del catalogo degli atti impugnabili risulta imposta dall’ampliamento della giurisdizione delle commissioni tributarie a tutti i tributi.

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Tale modifica comporta che le commissioni dovranno conoscere anche controversie relative a tributi nella cui disciplina non è contemplata l’emanazione di nessuno degli atti elencati nell’art. 19, sicché il veicolo di accesso per il contribuente dovrà essere individuato in via interpretativa.

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il ricorso è proposto mediante notifica alla il ricorso è proposto mediante notifica alla controparte (art.20)controparte (art.20)

la notifica deve avvenire entro 60 gg. dalla notifica la notifica deve avvenire entro 60 gg. dalla notifica dell’atto impugnato (art.21, c.1)dell’atto impugnato (art.21, c.1)

nel caso di rifiuto tacito sull’istanza di rimborso la nel caso di rifiuto tacito sull’istanza di rimborso la notifica del ricorso deve avvenire dopo 90 giorni notifica del ricorso deve avvenire dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza ed entro il termine dalla presentazione dell’istanza ed entro il termine di prescrizione del diritto alla restituzione (art.21, di prescrizione del diritto alla restituzione (art.21, c.2)c.2)

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con il ricorso (o con atto separato) è possibile chiedere, con il ricorso (o con atto separato) è possibile chiedere, con istanza motivata, la sospensione dell’esecuzione con istanza motivata, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se dall’esecuzione dello stesso dell’atto impugnato, se dall’esecuzione dello stesso può derivare un danno grave ed irreparabile (art.47)può derivare un danno grave ed irreparabile (art.47)

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Page 53: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

il ricorrente si costituisce in giudizio depositando il ricorrente si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione adita, entro 30 nella segreteria della commissione adita, entro 30 giorni dalla sua notifica, l’originale (o la copia del giorni dalla sua notifica, l’originale (o la copia del ricorso a seconda della forma della notifica) con il ricorso a seconda della forma della notifica) con il fascicolo di parte, contenente l’originale o la copia fascicolo di parte, contenente l’originale o la copia dell’atto impugnato e la documentazione che si dell’atto impugnato e la documentazione che si produce (art.22)produce (art.22)

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Page 54: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

l’ufficio si costituisce in giudizio depositando nella l’ufficio si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione adita entro 60 giorni segreteria della commissione adita entro 60 giorni dalla notifica del ricorso il proprio fascicolo dalla notifica del ricorso il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni (con una copia per contenente le controdeduzioni (con una copia per il ricorrente) e i documenti che si producono il ricorrente) e i documenti che si producono (art.23)(art.23)

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Page 55: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

la segreteria iscrive il ricorso nel registro generale la segreteria iscrive il ricorso nel registro generale (art.25)(art.25)

il presidente della commissione assegna il ricorso il presidente della commissione assegna il ricorso ad una delle sezioni (art.26)ad una delle sezioni (art.26)

il presidente della sezione esamina il ricorso e ne il presidente della sezione esamina il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi previsti, dichiara l’inammissibilità nei casi previsti, altrimenti fissa la data per la trattazione della altrimenti fissa la data per la trattazione della controversia (art.27)controversia (art.27)

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Page 56: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

se è stata presentata istanza di sospensione il se è stata presentata istanza di sospensione il presidente della sezione fissa la trattazione presidente della sezione fissa la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile dell’istanza per la prima camera di consiglio utile dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima (art.47, c.2)liberi prima (art.47, c.2)

il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, decide sull’istanza con delibato il merito, decide sull’istanza con ordinanza motivata non impugnabile (art.47, c.4)ordinanza motivata non impugnabile (art.47, c.4)

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Page 57: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

la segreteria comunica alle parti costituite la data la segreteria comunica alle parti costituite la data della trattazione del merito della controversia della trattazione del merito della controversia almeno 30 giorni liberi prima (art.31)almeno 30 giorni liberi prima (art.31)

fino a 20 giorni liberi prima della suddetta data le fino a 20 giorni liberi prima della suddetta data le parti parti possono depositare documenti (art.32, c.1)possono depositare documenti (art.32, c.1)

fino a 10 giorni liberi prima possono fino a 10 giorni liberi prima possono depositare depositare memorie illustrative con le copie per le altre partimemorie illustrative con le copie per le altre parti (art.32, c.2)(art.32, c.2)

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Page 58: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

la trattazione avviene in camera di consiglio, a la trattazione avviene in camera di consiglio, a meno che una delle parti non chieda la discussione meno che una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza con istanza da depositare in in pubblica udienza con istanza da depositare in segreteria e notificare alla controparte fino a dieci segreteria e notificare alla controparte fino a dieci giorni liberi prima della predetta data (art.33, c.1)giorni liberi prima della predetta data (art.33, c.1)

se la trattazione avviene in camera di consiglio, se la trattazione avviene in camera di consiglio, fino a 5 giorni prima le parti possono depositare fino a 5 giorni prima le parti possono depositare brevi repliche con le copie per le altre parti (art.32, brevi repliche con le copie per le altre parti (art.32, c.3)c.3)

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Page 59: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

in camera di consiglio il relatore espone al collegio in camera di consiglio il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia (art.33, c.2)i fatti e le questioni della controversia (art.33, c.2)

all’udienza pubblica il relatore espone al collegio i all’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla presidente ammette le parti presenti alla discussione (art.34, c.1)discussione (art.34, c.1)

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Page 60: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

successivamente il collegio, se non adotta un successivamente il collegio, se non adotta un provvedimento istruttorio, delibera la decisione in provvedimento istruttorio, delibera la decisione in camera di consiglio (art.35)camera di consiglio (art.35)

alle commissioni sono attribuiti gli stessi poteri alle commissioni sono attribuiti gli stessi poteri istruttori riconosciuti agli uffici, i quali possono istruttori riconosciuti agli uffici, i quali possono essere esercitati (direttamente o tramite organi essere esercitati (direttamente o tramite organi tecnici dell’Amministrazione dello Stato) nei limiti tecnici dell’Amministrazione dello Stato) nei limiti dei fatti dedotti dalle parti (art.7)dei fatti dedotti dalle parti (art.7)

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Page 61: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

la sentenza è resa pubblica con il deposito nella la sentenza è resa pubblica con il deposito nella segreteria (art.37, c.1)segreteria (art.37, c.1)

entro dieci giorni dal deposito la segreteria entro dieci giorni dal deposito la segreteria comunica alle parti costituite il dispositivo della comunica alle parti costituite il dispositivo della sentenza (art.37, c.2)sentenza (art.37, c.2)

le parti possono ottenere copia autentica della le parti possono ottenere copia autentica della sentenza (art.38)sentenza (art.38)

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Page 62: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

se la sentenza di primo grado (art.68):se la sentenza di primo grado (art.68):• annulla integralmente l’atto impugnato, le annulla integralmente l’atto impugnato, le

somme eventualmente già riscosse devono somme eventualmente già riscosse devono essere restituite;essere restituite;

• conferma integralmente l’atto impugnato conferma integralmente l’atto impugnato divengono riscuotibili i due terzi delle imposte divengono riscuotibili i due terzi delle imposte e delle sanzioni risultanti dall’atto impugnato;e delle sanzioni risultanti dall’atto impugnato;

• conferma in parte l’atto impugnato diviene conferma in parte l’atto impugnato diviene riscuotibile l’intero importo delle imposte e riscuotibile l’intero importo delle imposte e delle sanzioni risultanti dalla sentenza, però delle sanzioni risultanti dalla sentenza, però non oltre i due terzi di quelle risultanti dall’atto non oltre i due terzi di quelle risultanti dall’atto impugnatoimpugnato

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Page 63: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

l’appello contro la sentenza della commissione l’appello contro la sentenza della commissione provinciale deve essere proposto:provinciale deve essere proposto:

• entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, se questa è stata notificata ad istanza della se questa è stata notificata ad istanza della controparte (art.51, c.1);controparte (art.51, c.1);

• entro un anno dal deposito della sentenza, se entro un anno dal deposito della sentenza, se questa non è stata notificata (art.327 cpc)questa non è stata notificata (art.327 cpc)

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Page 64: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

l’appello si propone con le modalità del ricorso in l’appello si propone con le modalità del ricorso in primo grado, e deve contenere (art.53):primo grado, e deve contenere (art.53):

• l’indicazione della commissione adita, l’indicazione della commissione adita, dell’appellante, delle parti nei cui confronti è dell’appellante, delle parti nei cui confronti è proposto, e degli estremi della sentenza impugnata;proposto, e degli estremi della sentenza impugnata;

• l’esposizione sommaria dei fatti;l’esposizione sommaria dei fatti;• l’oggetto della domanda e i motivi specifici di l’oggetto della domanda e i motivi specifici di

impugnazioneimpugnazione

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Page 65: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

con l’appello il contribuente in tutto o in parte con l’appello il contribuente in tutto o in parte soccombente può chiedere la sospensione soccombente può chiedere la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni (art.19, c.2, d.lgs. dell’esecuzione delle sanzioni (art.19, c.2, d.lgs. 472/1997) 472/1997)

la parte nei cui confronti è proposto l’appello deve la parte nei cui confronti è proposto l’appello deve costituirsi nei modi e nei termini previsti per la costituirsi nei modi e nei termini previsti per la costituzione dell’ufficio nel giudizio di primo costituzione dell’ufficio nel giudizio di primo grado;grado;

con le controdeduzioni deve essere proposto con le controdeduzioni deve essere proposto l’eventuale appello incidentale (art.54)l’eventuale appello incidentale (art.54)

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Page 66: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

il giudizio di secondo grado si svolge nelle forme di il giudizio di secondo grado si svolge nelle forme di quello di primo gradoquello di primo grado

in appello:in appello:• non sono ammesse domande nuove (art.57);non sono ammesse domande nuove (art.57);• di regola, il giudice non può disporre l’assunzione di di regola, il giudice non può disporre l’assunzione di

nuove prove (art.58, c.1);nuove prove (art.58, c.1);• possono essere depositati nuovi documenti (art.58, c.2)possono essere depositati nuovi documenti (art.58, c.2)

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Page 67: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

se la sentenza di secondo grado (art.68):se la sentenza di secondo grado (art.68):• annulla integralmente l’atto impugnato, le somme annulla integralmente l’atto impugnato, le somme

eventualmente già riscosse devono essere eventualmente già riscosse devono essere restituite;restituite;

• conferma integralmente o in parte l’atto conferma integralmente o in parte l’atto impugnato, diviene riscuotibile l’intero importo impugnato, diviene riscuotibile l’intero importo delle imposte e delle sanzioni risultanti dall’atto delle imposte e delle sanzioni risultanti dall’atto impugnato o dalla sentenza (se la conferma è impugnato o dalla sentenza (se la conferma è parziale)parziale)

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Page 68: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

contro la sentenza d’appello è proponibile ricorso contro la sentenza d’appello è proponibile ricorso per cassazione per i motivi di cui all’art.360, c.1, per cassazione per i motivi di cui all’art.360, c.1, c.p.c. (art.62), e cioè per:c.p.c. (art.62), e cioè per:

• motivi attinenti alla giurisdizione;motivi attinenti alla giurisdizione;• violazione di norme sulla competenza;violazione di norme sulla competenza;• violazione o falsa applicazione di norme di diritto;violazione o falsa applicazione di norme di diritto;• nullità della sentenza o del procedimento;nullità della sentenza o del procedimento;• omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

su un punto decisivosu un punto decisivo

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Page 69: . 1. EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE;

il giudizio di cassazione si svolge nelle forme del il giudizio di cassazione si svolge nelle forme del codice di procedura civilecodice di procedura civile

quando la Corte cassa con rinvio la causa deve essere quando la Corte cassa con rinvio la causa deve essere riassunta avanti al giudice indicato dalla Corte entro un riassunta avanti al giudice indicato dalla Corte entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, altrimenti anno dalla pubblicazione della sentenza, altrimenti l’intero processo di estingue (art.63)l’intero processo di estingue (art.63)

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