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II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) SOMMARIO ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (Seguito dell’esame e rinvio) ........................ 15 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488 (Seguito dell’esame e conclusione) . 31 ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini) ............. 35 ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere degli onorevoli Di Pietro e Palomba) ......... 42 ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dell’onorevole Cavallaro) ...................... 50 ALLEGATO 4 (Nuova proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini, approvata dalla Commissione) ........................................................................ 54 INTERROGAZIONI: 5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro ................................................................................... 33 ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .......................................................... 60 5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena ............................................................ 33 ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .......................................................... 62 5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia ........................................................ 33 ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .......................................................... 63 AVVERTENZA ................................................................................ 34 ATTI DEL GOVERNO Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Inter- vengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinco- nico e Salvatore Mazzamuto. La seduta comincia alle 9. Schema di decreto legislativo recante nuova orga- nizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 25 luglio 2012. Francesco Paolo SISTO (PdL) chie- dendo di integrare l’intervento svolto ieri, ribadisce come il mantenimento dei pre- sidi contro la criminalità organizzata rap- presenti un postulato che deve anticipare ogni forma di intervento in materia di geografia giudiziaria. La soppressione di questi presidi costituirebbe infatti un er- rore storico. Osserva quindi come alla base del prov- vedimento manchi quella analisi che deve Giovedì 26 luglio 2012 15 Commissione II

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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli ufficidel pubblico ministero. Atto n. 494 (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recanteriforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488 (Seguito dell’esame e conclusione) . 31

ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini) . . . . . . . . . . . . . 35

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere degli onorevoli Di Pietro e Palomba) . . . . . . . . . 42

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dell’onorevole Cavallaro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ALLEGATO 4 (Nuova proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini, approvatadalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

INTERROGAZIONI:

5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di PortoAzzurro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell’ospedaleVilla Scassi di Sampierdarena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutturecarcerarie non utilizzate in Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza delvicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Inter-vengono i sottosegretari di Stato per lagiustizia Antonino Gullo, Sabato Malinco-nico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante nuova orga-

nizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del

pubblico ministero.

Atto n. 494.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato il 25luglio 2012.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chie-dendo di integrare l’intervento svolto ieri,ribadisce come il mantenimento dei pre-sidi contro la criminalità organizzata rap-presenti un postulato che deve anticipareogni forma di intervento in materia digeografia giudiziaria. La soppressione diquesti presidi costituirebbe infatti un er-rore storico.

Osserva quindi come alla base del prov-vedimento manchi quella analisi che deve

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necessariamente porsi alla base di uncorretto e razionale bilanciamento tra ef-ficienza e risparmio. Manca, in partico-lare, una riflessione analitica che, ufficiogiudiziario per ufficio giudiziario, consentadi valutare la concreta fattibilità di unasoppressione e di un accorpamento, con-siderando i costi, l’impatto sull’efficienza eogni altro dato utile, in ragione delladensità criminale dei diversi territori.

Esprime forti dubbi che la criminalità,come qualcuno ha sostenuto, possa esserecombattuta con l’informatica, per così dire« a distanza », anche perché appare ormaichiaro come lo Stato sia in genere dotatosi strumenti tecnologici di livello inferiorerispetto a quello della criminalità infor-matica.

Ribadisce la natura di insopprimibilepresidio di giustizia del tribunale di Lu-cera. Precisa quindi come analoghe con-siderazioni possano essere svolte per iltribunale di Paola, in considerazione dellaforte presenza della criminalità organiz-zata nel relativo territorio e di altri fattoriambientali, economici e geografici. Ritieneche una razionale valutazione dei criteri didelega e delle esigenze concrete della giu-stizia dovrebbe inevitabilmente condurre apreferire il mantenimento del Tribunale diPaola, presso il quale pendono otto rile-vantissimi processi con duecento imputatiper reati di criminalità organizzata, piut-tosto che altri uffici giudiziari presso ilquale pende un numero molto maggiore dicause in materia, ad esempio, di proprietàfondiaria.

Angela NAPOLI (FLpTP) premette diritenere errata la legge di delega, cheperaltro è stata inserita nel disegno dilegge di conversione di un decreto leggerelativo ad altra materia e approvatasenza che il Parlamento abbia avuto lapossibilità di esaminarla. Dà atto al Go-verno di voler rispettare il termine diesercizio della delega ma rileva come, perrispettare questo termine, siano state com-piute scelte discutibili delle quali si vor-rebbe fare ricadere la responsabilità sullapolitica e come la politica, talvolta, nonpossa esimersi dal cadere nella tentazione

del campanilismo. Si produce pertanto uncircolo vizioso che non appare proficuoper nessuno.

Osserva come, tra i vari criteri didelega, non ne siano stati presi in consi-derazione alcuni fondamentali: si riferisceai criteri relativi alle peculiarità territo-riali, alle infrastrutture e alla presenzadella criminalità organizzata. Sottolineainoltre come il cosiddetto « criterio deltre » impatti negativamente su tutto ilmeccanismo della delega, producendo con-seguenze arbitrarie e irragionevoli. Il ri-sultato di tutto questo è che gli effetti delprovvedimento risultano drammatici, spe-cie per una regione come la Calabria, dovevengono soppressi 4 tribunali con annesseprocure e 9 sezioni distaccate, oltre ai 60uffici del giudice di pace oggetto del di-stinto schema di decreto legislativo sempreall’esame di questa Commissione. Si trattanel complesso della soppressione di ben 73presidi di giustizia: numero che in altreregioni potrebbe essere sostenibile, manon certamente in Calabria che è la « ma-dre » dell’organizzazione criminale mag-giormente potente e pervasiva del Paese e,comunque, una regione nella quale ognigiorno si evidenzia una forte richiesta digiustizia e verità, non essendovi solo ilproblema della criminalità organizzata.

Ritiene sia vero, come sostengono an-che il Ministro Severino e i rappresentantidell’Associazione nazionale magistrati, chei reati di criminalità organizzata continue-rebbero ad essere perseguiti come prima,rientrando nella competenza delle Dire-zioni distrettuali antimafia, ma evidenziacome non si possa certamente pensare didevolvere lo svolgimento di tutti i relativiprocessi al solo tribunale del capoluogo diprovincia senza creare disfunzioni gestio-nali, rallentamenti dei tempi processuali equindi, indirettamente, benefici ai malavi-tosi.

Esprime una forte critica nei confrontidei dati numerici forniti al Ministro dalcomitato ministeriale, che sembrano creatie definiti artatamente per mantenere invita determinati uffici giudiziari a disca-pito di altri.

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Si sofferma quindi sulla situazionedella provincia di Cosenza, nella quale èprevista la soppressione di tre tribunali suquattro, facendo presente come non si siatenuto presente che la sede di Cosenza dalpunto di vista strutturale e infrastrutturalenon può sostenere il conseguente accor-pamento il quale, peraltro, richiede ilreperimento di immobili e strutture checomporterà solo un costo e nessun rispar-mio di spesa. Richiamandosi all’audizionedell’Associazione nazionale magistrati, ri-leva come simili operazioni di soppres-sione e accorpamento non potranno cheridurre l’efficienza del servizio, se nonaccompagnati dalla revisione delle pianteorganiche.

Dopo avere evidenziato le peculiaritàterritoriali e le difficoltà dei trasporti nellaregione Calabria, si sofferma sulla naturadi presidi insopprimibili dei tribunali diRossano, Paola e Castrovillari. Ricordainoltre come quest’ultimo, che inaugureràa settembre una nuova struttura edilizia,sia dotato di un’aula bunker e si trovi neipressi di un importante istituto peniten-ziario. La soppressione del tribunale diCastrovillari pertanto appare ancora piùirrazionale alla luce di queste circostanze.

Si sofferma quindi sulla situazione diLamezia Terme, sottolineando come anchein questo caso, tenuto conto della situa-zione territoriale, della forte presenzadella criminalità organizzata e di specificiproblemi di sicurezza pubblica, la sop-pressione del tribunale sarebbe estrema-mente dannosa.

In conclusione, chiede al Governo ditenere conto di tutti i criteri previsti dalladelega e di considerare le oggettive enotorie peculiarità che caratterizzano laregione Calabria. Più in generale ritieneche una valutazione del complesso deicriteri di delega possa migliorare il prov-vedimento e salvaguardare l’efficienzadella giustizia.

Doris LO MORO (PD) esprime prelimi-narmente un giudizio critico nei confrontidel lavori svolti dal comitato tecnico mi-nisteriale ed osserva come il criterio dellapresenza di forme di criminalità organiz-

zata, come la ’Ndrangheta, che oggi è lapiù potente e pervasiva, sia assolutamentecentrale per la definizione di una razio-nale revisione della geografia giudiziaria.

I presidi di giustizia in territori comequello della Calabria, peraltro, sono indi-spensabili per contrastare non solo i reatiassociativi, ma anche tutti quei reati cheimpediscono lo sviluppo di un’economiasana come, ad esempio, la truffa aggravataper il conseguimento di fondi pubblici, labancarotta fraudolenta, il riciclaggio.

In Calabria, pertanto non solo non sidevono sopprimere uffici giudiziari, ma ènecessario potenziare quelli che già esi-stono.

A tal fine ritiene che un’applicazionerazionale e omogenea di tutti, e non solodi alcuni, criteri previsti dalla delega po-trebbe condurre il Governo ad un ripen-samento in ordine alla scelta di soppri-mere il tribunale di Lamezia Terme ed itre tribunali della provincia di Cosenza.

Federico PALOMBA (IdV) premessoche depositerà un documento dettagliato,afferma che l’Italia dei Valori è semprestata favorevole alla revisione della geo-grafia giudiziaria, avendo presentato pro-getti di legge ed emendamenti in propo-sito. Ciò non impedisce di svolgere consi-derazioni propositive alla proposta delMinistero basate su criteri oggettivi.

In primo luogo ricorda quello del tassodi impatto della criminalità organizzata.Alla luce di questo criterio sono inade-guate le soppressioni automatiche prati-cate per i distretti di Catanzaro, Catania,Caltanissetta e Palermo, territori e regioniinfestate dalle organizzazioni i criminalidella mafia e della ’ndrangheta. In queiterritori i presidi giudiziari vanno poten-ziati, e non già smantellati. Perciò laproposta del Ministro deve essere forte-mente riveduta al fine di non lasciare loStato e le popolazioni prive della presenzadella giustizia e dei servizi connessi.

Venendo al distretto di Messina, rife-risce che il sindaco di Mistretta, comuneove insiste un tribunale, ha ieri depositatoalla commissione un corposo studio del-l’Università di Palermo, dal quale risulta

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che l’applicazione automatica della regoladel « 3 », che prevede appunto la soppres-sione di quel tribunale, lascerebbe sco-perto di presidio giudiziario un ampioterritorio comprendendo il triangolo cheha come punti estremi Patti, Enna ePalermo, territorio di grande ampiezzache necessità a sua volta della presenza diuna struttura giudiziaria. Affida al Go-verno ed ai relatori la verifica dell’oppor-tunità di una diversa ridistribuzione piùrazionale alla luce del criterio della ter-ritorialità.

Sempre sul piano dei criteri, segnalache il tribunale di Cassino, da sopprimeresecondo la proposta, riveste ampiamentetutti i parametri previsti dalla propostastessa, e pertanto ne sarebbe assurda lasoppressione. Rinvia in merito alla esau-riente documentazione depositata al ri-guardo e ne sollecita caldamente il man-tenimento.

Supera, infine, le questioni dei criteriper passare ad una che investe la delega,trascurando la quale si rischiano censuredi incostituzionalità per difetto dellastessa. Ricorda che la lettera a) dell’arti-colo 2 della delega fa salvo il manteni-mento dei tribunali presso capoluoghi diprovincia la 30 giugno 2011. fa presenteche a quella data in Sardegna esistevanootto province con sei tribunali, tutti fattisalvi. Rammenta, però, che in diversi ca-poluoghi di provincia si trovano sedi stac-cate di tribunale, di cui la proposta delministro prevede la soppressione. La re-gola del mantenimento riguarda non soloi tribunali, ma a maggior ragione le sezionistaccate, la cui soppressione andrebbecontro il dettato della delega. Questa si-tuazione riguarda, in particolare, le sezionistaccate di Olbia (il terzo tribunale dellaSardegna per volume di affari), le sezionidi Carbonia e di Iglesias e quella diSanluri (si tratta in tutti i casi di capo-luoghi di provincia alla data suindicata).Segnala questa situazione all’attenzionedel Governo e dei relatori perché sulpunto la proposta deve essere rivista, apena di illegittimità. Lo stesso vale per

Urbino, capoluogo della provincia Pesaro-Urbino, come segnalato dal collega onore-vole Favia.

Segnala, infine, che sull’isola di LaMaddalena esiste una sezione staccata deltribunale di Tempio. Quelle popolazioniinsulari non sempre riescono a raggiun-gere la terraferma per avverse condizioniatmosferiche; e comunque i loro sposta-menti sono assai più gravosi se devonoimbarcare le loro autovetture. Un presidiogiudiziario è, dunque, necessario mante-nerlo, essendo l’insularità una delle con-dizioni da considerare quando si ridefini-sce la geografia giudiziaria. Se fosse rite-nuto eccessivo mantenere la sezione stac-cata lo Stato dovrebbe comunquequantomeno assumere l’onere di mante-nere l’ufficio del giudice di pace, affinchéalmeno per le questioni bagatellari gliisolani non siano costretti ad affrontaregrandi disagi.

Marilena SAMPERI (PD) preliminar-mente ricorda che da anni si è in attesadella riforma della geografia giudiziaria alfine di organizzare la giustizia sul terri-torio in maniera tale che siano bilanciatigli interessi di una giustizia rapida conquelli dei cittadini ad avere pari opportu-nità nell’accedere al servizio giustizia. Os-serva che tra i principi di delega che ilprovvedimento in esame è diretto ad at-tuare vi sono alcuni, come quello dellaspecificità territoriale, che sono propriodiretti a garantire tale bilanciamento diinteressi. In particolare si prevede chenella revisione dell’assetto territoriale degliuffici giudiziari si debba tener conto dellaspecificità territoriale del bacino di utenzaanche con riguardo alla situazione infra-strutturale ed al tasso di impatto dellacriminalità organizzata. Tuttavia il Go-verno nell’adottare il provvedimento inesame ha preferito applicare unicamentecriteri oggettivi lasciando al Parlamento, inoccasione dell’espressione del parere dicompetenza, il compito di svolgere le va-lutazioni relative alle diverse specificitàterritoriali. In sostanza il Governo hapreferito presentare alle Camere unoschema astratto di riforma della geografia

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giudiziaria che volutamente non tieneconto di tutte le peculiarità che esprimeciascun territorio. Ora spetta al Parla-mento calare questo schema nella realtàconcreta delle diverse situazioni locali. Inquest’ottica la Commissione giustizia, se-guendo le indicazioni dei relatori, hasvolto una approfondita istruttoria attra-verso sia un’indagine conoscitiva nell’am-bito della quale sono stati sentiti procu-ratori distrettuali relativamente a partico-lari situazioni, associazioni di magistrati edi avvocati nonché i rappresentanti del-l’ANCI sia attraverso l’acquisizione di os-servazioni da parte dei consigli giudiziari.Ritiene in particolare che la scelta dichiedere elementi informativi e valutazioniai consigli giudiziari abbia consentito allaCommissione di prendere direttamente co-noscenza delle diverse questioni riguar-danti il territorio filtrando comunque tuttequelle istanze campanilistiche che sononaturalmente rivolte al Parlamento ogniqualvolta si toccano interessi territorialirilevanti. A tale proposito ritiene impor-tante sottolineare come i consigli giudiziariabbiano sempre dato delle risposte carat-terizzate da un grande equilibrio senzaquindi mai eccedere in rivendicazioni par-ticolaristiche.

Rileva che tanto dall’indagine conosci-tiva quanto dalle osservazioni trasmessedai consigli giudiziari è emerso che inmolti casi vi sono delle difficoltà dicarattere organizzatorio spesso insormon-tabili da parte degli uffici giudiziari ac-corpanti nell’accogliere nelle propriestrutture il personale e l’ingente mole difaldoni degli uffici giudiziari accorpati.Per tale ragione in molti casi, cioèquando vi è una stretta continuità ter-ritoriale, è preferibile la scelta di con-servare le strutture esistenti degli ufficiaccorpati, costituendo comunque un tri-bunale unico. Ritiene comunque che laquestione relativa agli spostamenti di per-sonale e materiale connessa alla soppres-sione di tribunali o sezioni distaccate siaestremamente delicata specialmente allaluce della disposizione della legge delegasecondo la quale tali spostamenti deb-bano avvenire senza alcun onere finan-

ziario. A suo parere il Governo non haproceduto ad una adeguata analisi diimpatto territoriale, tanto sotto il profiloinfrastrutturale che quello relativo allacriminalità organizzata, in merito allescelte compiute, rendendo in tal modoancora più gravoso il lavoro che spetta alParlamento in occasione dell’espressionedel parere sullo schema di decreto inesame.

Vi è inoltre un vizio di origine dellalegge delega che rischia di inficiare lescelte che dovranno essere fatte in meritoai tribunali da sopprimere, trattandosi diprincipi di delega irrazionali ai quali illegislatore delegato deve comunque atte-nersi. La si riferisce in particolare alprincipio secondo il quale deve esseregarantita la permanenza del tribunaleordinario nei circondari di comuni ca-poluogo di provincia alla data del 30giugno 2011 e al principio conosciutocome « regola del tre » secondo il qualedeve essere garantito per ciascun di-stretto di Corte di appello un numeronon inferiore a tre degli attuali tribunalicon relative procure della Repubblica.Osserva come questi principi hanno for-temente condizionato le scelte del Go-verno nonostante che non rispondano amotivazioni ragionevoli: il primo si rife-risce ad una entità territoriale quale laprovincia che, oltre ad essere un istitutoin forte crisi, non presenta omogeneitànel territorio nazionale; il secondo è deltutto irrazionale in quanto non tiene inalcun modo conto delle diverse realtàterritoriali determinando il mantenimentodi tribunali di piccole dimensioni a di-scapito di tribunali che invece merite-rebbero di essere salvati, ma che invecesono sacrificati proprio per salvare tri-bunali ai quali si applica la regola deltre.

Sottolinea l’incongruenza di una seriedi scelte del Governo che hanno finitoper sacrificare territori privi di collega-menti con gli uffici giudiziari mantenuti,nonostante che in quei territori vi sianooggi degli uffici giudiziari che svolgono ilproprio ruolo in maniera del tutto sod-disfacente. Ancora più grave è a suo

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parere la mancata applicazione del cri-terio relativo all’impatto sul territoriodella criminalità organizzata, che in al-cune regioni determinerà forti disservizianche relativamente all’attività di poliziagiudiziaria e delle procure distrettuali.

Dopo aver richiamato alcune scelte deltutto irrazionali operate dal Governo,come ad esempio quella di accorpare tri-bunali appartenenti a province se nonaddirittura a regioni diverse, sottolineal’esigenza dimentica dal Governo di tro-vare un punto di equilibrio tra i tribunalidi grandi dimensioni e quelli minori, se-condo quanto previsto dalla stessa leggedelega in considerazione del fatto che iprimi hanno un crollo di produttività nelmomento in cui si supera una determinatasoglia del bacino di utenza.

Laura FRONER (PD) dichiara di voleresprimere in primo luogo alcune conside-razioni generali sul provvedimento per poisoffermarsi sulle conseguenze che avreb-bero le soppressioni di uffici giudiziari nelcircondario del Tribunale di Trento conriferimento alle sedi distaccate del mede-simo tribunale.

In merito alle considerazioni di ordinegenerale, ritiene di sottolineare che uneccesso di delega caratterizza l’interoprovvedimento.

Condivide pienamente le finalità del-l’attività di riorganizzazione della distri-buzione degli uffici giudiziari ossia: rea-lizzazioni di risparmi di spesa e incre-mento di efficienza.

Il legislatore delegante ha dettato« principi e criteri direttivi » per la suaconcreta applicazione. Ciò ci permette didesumere che i « principi e criteri diret-tivi » sono già stati valutati dal legislatoreidonei a conseguire le due finalità di« economia » e di « efficienza ». Al legisla-tore delegato rimane quindi l’applicazionedi quei criteri direttivi per decidere sesopprimere o ridurre il numero di uno odalcuni uffici Giudiziari.

Invece il Ministro della Giustizia anzi-ché attenersi alla disposizione della leggedelega (articolo 1, lettera d)), che richiamai criteri di cui alla lettera b) per procedere

alla riduzione o soppressione delle Sedidistaccate di Tribunale, decide un tagliolineare di tutte le 220 sedi distaccate deitribunali italiani ritenendo che i suddettiuffici giudiziari siano per definizione di-seconomici ed inefficienti senza operarealcun confronto con gli enti locali e con iresponsabili apicali degli unici giudiziari diquei territorio oggetto d’intervento sop-pressivo.

Un legislatore delegato che rispetti ladelega avrebbe invece dovuto, caso percaso e sentiti quantomeno i Presidenti diCorte d’appello ed i Procuratori Generali,verificare se sussistevano i requisiti richia-mati dalla lettera b) del citato articolo 1 edin modo particolare della specificità ter-ritoriale del bacino di utenza, anche conriguardo alla situazione infrastrutturale.

È conseguentemente evidente in modoclamoroso che si è in presenza di uneccesso di delega che il legislatore dele-gante, seppur in un parere, deve rilevareed evidenziare con la censura sul puntodello schema di decreto.

La questione ulteriore che pone e chele sta molto a cuore quale componente deldirettivo del Gruppo InterparlamentareAmici della Montagna è quella relativa allamancata attenzione alle peculiarità dellezone montane. Rileva che è noto che ilParlamento abbia sempre dimostrato unaparticolare attenzione ai territori montanied a chi vive in quei territori. Infattiqualora non vi dovesse essere questa at-tenzione, considerato che le condizioni divita in montagna sono particolarmentedifficili per i noti problemi climatici, diorografia del territorio e di qualità deiservizi, si contribuirebbe ad incentivare ilgià esistente processo di spopolamentodella montagna. Per cercare di rallentare,quantomeno, tale fenomeno si è volutogarantire che lo Stato prima di procederealla razionalizzazione o chiusura dei pro-pri presidi si confrontasse con la Comu-nità Locale: infatti l’articolo 22 della leggen. 97 del 1994 testualmente recita: « Gliuffici statali esistenti nei comuni montanipossono essere accorpati previo parere deiloro sindaci e dei presidenti delle comu-nità montane. I provvedimenti adottati in

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contrasto con i pareri resi ai sensi delcomma 1 devono contenere le ragioni chehanno indotto a discostarsene ».

Dichiara di aver cercato qualche rife-rimento giustificativo nella relazione alloschema di decreto legislativo in esame, manulla ha trovato. Si chiede perché sia statadisattesa tale norma che grande impor-tanza ha per la salvaguardia di una vitadignitosa nei comuni definiti montanidalla legge. L’unica risposta che so darmiè quella della selvaggia razionalizzazioneche tanti guasti produrrà in un territorio,quello montano, già penalizzato di suo.

Dichiara che l’intervento governativosia stato sbrigativo e superficiale lo hapotuto constatare anche leggendo la rela-zione Ministeriale, relativa all’istituzionedelle Sezioni Distaccate di tribunale inoccasione della riforma del Giudice Unico,che sottolineava che « l’eventuale trasferi-mento di servizi pubblici dalle aree mon-tane sia soggetto ad una serie di partico-lari attenzioni » proseguiva la relazione« la obiettiva peculiarità della realtà mon-tana e la volontà espressa dalla legge n. 97del 1994 debbono essere considerate nonin via autonoma ed esclusiva ma unita-mente alle difficoltà concrete che le po-polazioni incontrano ed incontrerebberonel fruire dei servizi giudiziari. L’insiemedi queste considerazioni impongono allegislatore delegato di valutare con parti-colare elasticità gli indici di riferimentofissati in via generale per tutti gli ufficiGiudiziari ».

Non vi è alcuna attenzione, alcunaelasticità solo un taglio di tutte le sedidistaccate senza alcuna giustificazione senon quella apodittica che sono inefficientiper definizione ! !

È evidente che si è in presenza di unaviolazione di legge che deve essere censu-rata nel parere che questa Commissioneformulerà al Governo.

Esprime delle considerazioni puntualisull’organizzazione territoriale del Tribu-nale di Trento, affrontando la questionedel Libro Fondiario.

L’articolazione della geografia giudizia-ria della Corte di Appello di Trento eBolzano vede la presenza di tre tribunali

(Rovereto, Trento e Bolzano) con 8 sezionidistaccate (4 ciascuna il Tribunale diTrento e di Bolzano) e di 22 Uffici delGiudice di Pace (2 nel circondario delTribunale di Rovereto e 10 ciascuno neiCircondario di Trento e Bolzano). Se com-biniamo gli interventi soppressivi dei dueschemi di decreto legislativo in esame peri relativi pareri, ossia quello relativo aiGiudici di Pace e dei Tribunali e sedidistaccate, avremmo che da 36 uffici giu-diziari ne rimarrebbero sei ossia il tribu-nale di Rovereto con il relativo giudice dipace, quello di Trento con relativo giudicedi Pace ed idem per il tribunale di Bol-zano, I giornali locali hanno parlato di« macelleria giudiziaria ». Non sa se quellaaggettivazione può essere usata in questasede, ma sicuramente rende perfettamentel’idea: da 36 uffici a 6. Pensa che qualsiasipersona con buon senso, anche se non èun addetto ai lavori, possa ritenere chequalcosa non ha funzionato, perché ilrisultato è paradossale e quindi sicura-mente da rivedere.

D’altronde che vi sia stata assolutaignoranza del legislatore delegato nel-l’usare la mannaia nel sopprimere le sedigiudiziarie risulta anche dal fatto che nonvi è alcun riferimento nella relazione alloschema di decreto e neppure una normadi coordinamento con riferimento ad unapeculiarità normativa del Distretto dellaCorte di Appello di Trento e Bolzano conriferimento alla normativa concernente ilsistema del libro fondiario. Questo sistemasi differenzia dal catasto ordinario, in usosul rimanente territorio della Repubblica,per le modalità di conservazione e per ildiverso rilievo giuridico delle sue risul-tanze, che hanno efficacia costitutiva oltreche probatoria, per i trasferimenti deldiritto di proprietà e degli altri dirittireali. Più precisamente, a differenza dellanormativa nazionale nel diritto relativo licatasto tavolare vigente ha carattere pro-batorio e le risultante tavolati hanno va-lore costitutivo dei diritti. Sancisce infattiil Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499all’articolo 2: « A modificazione di quantodisposto dal codice civile italiano, il dirittodi proprietà e gli altri diritti reali sui beni

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immobili non si acquistano per atto travivi se non con l’iscrizione del diritto nellibro fondiario ». Secondo l’articolo 75 delNuovo Testo della Legge generale sui librifondiari, allegato al Regio Decreto 28marzo 1929, n. 499, presso ogni Tribunalee sede distaccata di tribunale è costituitoun ufficio Tavolare, incaricato della con-servazione del Libro Fondiario, cui è pre-posto un giudice (giudice Tavolare) desi-gnato dal presidente del Tribunale. Ogniufficio è competente alla conservazione deilibri fondiari riguardanti gli immobili chesono situati nella rispettiva circoscrizione.Sopprimere le 4 sezioni distaccate delTribunale di Trento significa concentrarepresso il Tribunale tutto il lavoro che ognigiudice assegnato alla Sezione Distaccatasvolgeva, anche come giudice Tavolare. Nelsolo 2011 nelle 4 sezioni distaccate delTribunale sono stati emessi dai Giudici20.000 decreti tavolari che sarebbero con-centrati presso il Tribunale di Trento conil relativo conseguente caos e con alti costicapo ai cittadini. Altro che risparmio dispesa ed efficienza, si otterrebbe l’esattocontrario.

Ricorda di aver già riflettuto sulla que-stione relativa all’evidente eccesso di de-lega del legislatore delegato nello stenderele norme contenute nello schema di de-creto legislativo per mancata verifica dellasussistenza dei requisiti di cui alla lett. b)dell’articolo 1 comma 2 della legge 148 del2011.

La questione assume tutta la sua evi-denza se la si considera con riferimentoalle 4 sezioni distaccate del Tribunale diTrento. Ha voluto approfondire la que-stione andando a leggermi l’analisi dell’Uf-ficio delle Statistiche del Ministero dellaGiustizia in occasione dell’istituzione delGiudice unico di Primo Grado. Quell’uffi-cio, con riferimento alla revisione dellecircoscrizioni, individuava come necessarii criteri di estensione del territorio e deicollegamenti esistenti tra le varie zone e lasede centrale, cioè i sistemi di mobilità diun territorio (ora richiamati nella leggedelega come deficit strutturale). Ne dimo-strava l’estrema rilevanza per i casi delcircondari del Tribunale di Trento. In

quell’occasione, infatti, anche con riferi-mento ai parametri di cui alla legge n. 97del 1994 sulla montagna, erano state ac-corpate le sedi giudiziarie « collegate inmodo sufficientemente agevole » (entroun’ora di viaggio) mentre per le sedidistaccate esistenti si precisava che nonpotevano essere aggregate « in quanto ap-partengono ciascuna ad una vallata mon-tana diversa, non direttamente collegatetra loro e gravanti su Trento ».

Anche il Presidente del Tribunale diTrento con sua lettera dd. 15 marzo 2012indirizzata al Capo Dipartimento dell’Or-ganizzazione Giudiziaria del Ministero diGiustizia precisava che in termini di effi-cienza le sezioni distaccate di Tione, Cles,Cavalese e Borgo Valsugana del Tribunaledi Trento si erano contraddistinte perrapidità nell’erogazione del servizio al cit-tadino, contribuendo allo smaltimento diun terzo del carico di lavoro che altri-menti ricadrebbe sul tribunale di Trento;hanno altresì fornito rilevanti servizi agliutenti in materia di competenza del Giu-dice Tavolare (oltre 20.000 decreti nel solo2011) e nella materia della volontariagiurisdizione di competenza del GiudiceTutelare. In termini di spesa di servizio haconsentito agli utenti notevoli risparmirelativi alla necessità, altrimenti, di rag-giungere Trento, con riferimento ai tempidi spostamento assolutamente elevati inconsiderazione delle caratteristiche mon-tane dell’intero territorio. L’eventuale ac-corpamento delle funzioni e del personalenella sede centrale di Trento comporte-rebbe un maggior costo in termini di spesacomplessiva ed una risposta al cittadinomeno efficiente e celere. Aggiungeva an-cora il Presidente del Tribunale che nelcaso si volesse comunque procedere allariduzione delle 4 sedi distaccate, quelle danon sopprimere assolutamente sono quelledi Tione di Trento e di Borgo Valsuganaper l’evidente maggior deficit strutturaleche comporta un elevato impiego di tempoper gli utenti del servizio giustizia perraggiungere la sede centrale (oltre 100 Kmdi distanza dal tribunale per alcuni Co-muni ed anche per la mancanza totale diogni collegamento Ferroviario per Tione

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e parziale per Borgo Valsugana) e dal-l’adeguatezza anche attuale dell’organicoper il loro funzionamento.

A queste considerazioni, che condivide,del Presidente del tribunale di Trentoaggiunge, conoscendo quel territorio che sionora di rappresentare, che i risparmi dispesa per lo stato per le 4 sezioni distac-cate ammontano ad una esigua somma dimeno di 90.000 Euro. Questa sua affer-mazione sarebbe comprovata dalla docu-mentazione inviatale dai 4 Comuni sedidelle 4 Sezioni distaccate. Vi è di più. Intermini di efficienza il sistema funziona inmodo ottimale e l’intervento preventivatodi soppressione lo metterebbe in seriadiscussione. È noto che nel Tribunale diTrento non si prescrivono neppure i reaticontravvenzionali e che i riti alternativi inmateria penale definiscono il 90 per centodei procedimenti penali.

La relazione allo schema di decretolegislativo ed in modo particolare quellaMinisteriale dell’autunno scorso affermanoche non vi sarebbe più necessità del giu-dice di prossimità perché con lo sportelloinformatico e con l’uso dei sistemi infor-matici si sono annullate le distanze ed idisagi ambientali e territoriali. Ha il mas-simo rispetto per i redattori di questi attima si chiede che reale conoscenza abbianodella realtà della giustizia italiana. È notoche per fare quello che dicono, lo Statodovrebbe effettuare un ingentissimo inter-vento finanziario per il sistema giustiziaquantomeno per i prossimi 10 anni; cosache non solo non avviene, anzi, assistiamoall’esatto contrario, ossia continui taglianche a quel Ministero. Vi sono ufficigiudiziari anche di Tribunali importantiche hanno difficoltà a funzionare con ilfax quando dovrebbe essere ormai conso-lidato il sistema della posta certificata, pernon parlare di altro.

Conclude con una raccomandazione airelatori ed ai colleghi componenti dellaCommissione affinché permettano chequei territori, che, per loro fortunate cir-costanze o per la qualità degli operatori,stanno dando un efficace, efficiente edeconomico servizio di giustizia ai propriconcittadini, continuino a farlo. Per far ciò

bisogna assolutamente modificare alcuneparti di quello schema di decreto legisla-tivo che tratta tutti allo stesso modo, senzadistinguere ciò che funziona solo perchénon si vuole entrare nel merito dellequestioni e dei singoli territori.

È per questo motivo che confida che ilGoverno accolga i suggerimenti contenutinella mia riflessione ed i relatori chetengano in debita considerazione le osser-vazioni svolte.

Daniela SBROLLINI (PD) in primoluogo dichiara di condividere pienamentegli interventi precedenti che hanno criti-cato fortemente la scelta del Governo disopprimere apoliticamente tutte le sezionidistaccate di tribunale senza tener contoin alcun modo delle diverse specificitàterritoriali. Dichiara di concentrare il pro-prio intervento sulle scelte fatte dal Go-verno relativamente alla provincia di Vi-cenza ed in particolare alla ingiustificabilesoppressione del tribunale di Bassano delGrappa. A tale proposito ricorda che que-sto tribunale è il punto di riferimento dicirca venti mila imprese o categorie eco-nomiche di diverso tipo oltre ad avere unbacino di utenza di circa trenta comuni.La scelta di sopprimere il tribunale diBassano del Grappa non trova alcunagiustificazione se poi si tiene conto che sitratta di un tribunale particolarmente ef-ficiente ubicato nella nuova cittadella giu-diziaria, che è costata circa dodici milionidi euro ed appena inaugurata. Vi è poi daconsiderare che il tribunale di Vicenza, giàcongestionato dall’attuale carico di lavoro,non è attualmente in grado di assorbireanche le competenze del tribunale di Bas-sano del Grappa. Tutto ciò a suo pareredeterminerà notevoli disservizi a dannotanto dei cittadini appartenenti all’attualebacino di utenza del tribunale di Bassanodel Grappa quanto di coloro che rientranoin quello del tribunale di Vicenza, i cuiprocedimenti giudiziari subiranno ulterioriritardi.

Tiene a precisare che il suo interventonon è volto a chiedere che rimanga persempre immutato l’assetto territoriale delcircondario di Vicenza e quindi di Bassano

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del Grappa, quanto piuttosto a sottoli-neare l’esigenza di modificarlo solo dopoche siano state assicurate le condizioniaffinché il tribunale di Vicenza possa ac-corpare quello di Bassano del Grappasenza creare danni ai cittadini ed alleimprese interessate. Conclude invitando ilGoverno ad adottare una soluzione datempo prospettata dal gruppo del PD se-condo la quale si dovrebbe prevedere intutte le sezioni distaccate di tribunale chesi sopprimono un presidio giudiziario,quale la sede dell’ufficio del giudice dipace che costituirebbe in tal modo attua-zione del principio irrinunciabile dellagiustizia di prossimità.

Gian Pietro DAL MORO (PD) dopoessersi associato alle critiche espresse datutti i deputati in merito ai « tagli lineari »delle sezioni distaccate, si sofferma sull’ir-ragionevole inserimento nel circondariodel tribunale di Rovigo di alcuni comuniche hanno come naturale punto di riferi-mento Verona. Si tratta di comuni chesono stati sottratti all’area di competenzadel tribunale di Verona con l’unico fine direndere più corposo il bacino di utenzadel tribunale di Rovigo che non potendoessere soppresso deve comunque raggiun-gere una certa dimensione. L’irrazionalitàdi questa scelta è resa ancora più evidentedalla assenza pressoché totale di collega-menti dei predetti comuni con il comunedi Rovigo.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminar-mente sottolinea come il compito dellaCommissione debba essere oramai quellodi verificare se le scelte compiute dalGoverno nell’attuare una delega ispirata aprincipi non sempre condivisibili possanoessere considerate razionali ed omogeneesul territorio nazionale, tenendo contodelle diverse specificità territoriali. Sitratta di un compito estremamente deli-cato attraverso il quale si può sanare ungrave errore compiuto dal Governo che nelcorso del procedimento di formulazionedello schema di decreto in esame non hadato ascolto alle esigenze che emergonodal territorio delle quali sono portatori i

rappresentanti degli enti locali. Per poterfare delle scelte adeguate in una materiacome quella relativa all’assetto territorialedegli uffici giudiziari si deve adottare a suoparere il metodo della concertazione, ri-tenendo che in tal modo colui che deveeffettuare delle scelte possa farlo tenendoconto di tutti gli interessi coinvolti proce-dendo quindi ad una loro sintesi.

Ritiene del tutto errato riportare,come fanno alcuni, la riforma della geo-grafia giudiziaria nell’ambito della spen-ding review, in quanto non si trattaunicamente di dover procedere ad unariduzione di spese pubbliche. A questoproposito rileva come è parimenti erratoriportare qualsiasi obiettivo di risparmiodi spese e di sviluppo economico in unaottica di breve distanza, come sembrafare in alcuni casi il Governo quandogiustifica il taglio di alcuni tribunali conl’esigenza di ridurre le spese. Non si tieneconto che spesso ciò che è una riduzionedi spesa in un tempo breve rappresentainvece un aggravio delle stesse se si tieneconto del lungo termine, come avvienenella materia della geografia giudiziaria.Rileva inoltre che proprio in occasionedella rimodulazione dell’assetto territo-riale degli uffici giudiziari è parsa intutta evidenza la fondatezza delle pro-poste del gruppo del PD in materia diinformatizzazione della giustizia, voltetutte ad abbandonare il metodo attualedella sperimentazione locale. Qualora ilprocesso di informatizzazione si fossesviluppato in maniera adeguata sicura-mente oggi ne trarrebbero beneficio icittadini che vedono allontanarsi gli ufficigiudiziari dal loro territorio.

Si sofferma quindi sul nuovo assettoterritoriale degli uffici giudiziari di To-rino e provincia. In primo luogo sotto-linea come la provincia di Torino abbiaun bacino di utenza pari ad oltre la metàdella popolazione della regione Piemonte,rilevando pertanto l’incongruità dellascelta di sopprimere un tribunale comequello di Pinerolo che ha un bacino diutenza di oltre duecento mila persone.Non appare comprensibile la scelta delGoverno di sopprimere il tribunale di

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Pinerolo, che è il secondo della provincia,prevedendo che oltre la metà della po-polazione residente in Piemonte sia ri-partita su due soli uffici giudiziari, di cuiuno di dimensioni eccezionali (Torino)che nella sede centrale vedrebbe confluireun incremento di contenzioso relativo adun bacino di utenza aggiuntivo di circacinquecento mila abitanti. Inoltre unacorretta attuazione della delega avrebbedovuto comportare il potenziamento deltribunale submetropolitano di Pinerolomediante l’equilibrio della competenzaterritoriale e della popolazione rispetto altribunale di Torino. Una scelta in talsenso sarebbe peraltro senza costi ag-giuntivi considerati i notevoli investimentistrutturali fatti anche ultimamente a fa-vore del tribunale di Pinerolo. Osservainoltre che la soppressione del tribunaledi Pinerolo è in contrasto con la neces-sità evidenziata per il resto d’Italia dimantenere gli uffici giudiziari submetro-politani e subprovinciali per le finalità didecongestionamento dei grandi tribunalianche con l’eventuale ampliamento deirelativi territori.

In sostanza a suo parere nella provin-cia di Torino si sarebbe dovuto manteneretanto il tribunale di Pinerolo quantoquello di Ivrea, evitando una scelta comequella effettuata dal Governo che rischiadi creare disagi ai cittadini appartenenti aidiversi bacini di utenza interessati. Os-serva peraltro che, per quanto non para-gonabile ad altre realtà territoriali, ancheil territorio della provincia di Torino su-bisce un impatto da parte della criminalitàorganizzata del quale il Governo dovrebbetenerne conto. Ricorda a tale propositocome nel corso della sua audizione ilprocuratore aggiunto presso il tribunale diTorino, dott. Vittorio Nessi, abbia ripor-tato le preoccupazioni del procuratoredistrettuale di Torino, dott. Giancarlo Ca-selli, circa la sottrazione dei comuni diLeini e Rivarolo e dell’area dell’aeroportodi Caselle dalla competenza del tribunaledi Torino, determinandosi così il rischio dipregiudicare l’attività sia della procura chedella polizia giudiziaria relativamente atali realtà. Con particolare riferimento

all’area dell’aeroporto di Caselle, osservache questa rientrerebbe nell’ambito dicompetenza di Ciriè che rientrerebbe nellacompetenza del tribunale di Ivrea, quandoinvece sarebbe stato opportuno, anche perragioni infrastrutturali, ricondurre Ciriè aTorino.

Altra scelta del tutto irrazionale èquella di ricondurre il comune di Carma-gnola, che si trova nella cintura della cittàdi Torino dalla quale dista circa trentachilometri, nell’ambito di competenza deltribunale di Asti, dalla quale dista sessantachilometri senza adeguati collocamentiferroviari.

Si sofferma quindi sulla provincia diCuneo, criticando la scelta del Governo dieliminare tutti i tribunali oggi ivi esistenti,sopprimendo quelli di Alba, Saluzzo eMondovì. Si tratta di una scelta del tuttoirrazionale che non tiene conto della par-ticolare estensione territoriale di tale pro-vincia che è più grande addirittura dellaLiguria.

In relazione alla provincia di Alessan-dria, invita il Governo a tenere conto cheil tribunale di Casal Monserrato sarà abreve sede di una serie di processi relativiall’amianto, volti ad accertare fatti diestrema rilevanza per l’opinione pubblica.

Conclude invitando il Governo a valu-tare di prevedere l’istituzione di sedi di-staccate presso tutti quei comuni i cuitribunali verranno soppressi, ritenendoche in tal modo si possa garantire ilprincipio della giustizia di prossimità.

Cinzia CAPANO (PD) in primo luogoosserva che il provvedimento in esamenon è volto a rivedere l’assetto territo-riale degli uffici giudiziari per garantireuna maggiore efficienza del servizio giu-stizia a favore dei cittadini, rappresen-tante piuttosto un intervento del Governoda collocare nell’ambito della spendingreview. Collocato in tale ottica si com-prende per quale ragione molte dellescelte effettuate non rispondono alle realiesigenze sia della giustizia che dei citta-dini. Osserva che nella relazione illustra-tiva del Governo viene fatto riferimentoad un tribunale modello sulla base di

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parametri inerenti al bacino di utenza,all’estensione territoriale del circondarioed al numero di magistrati che sarebbeservito da parametro per le scelte effet-tuate dal Governo in merito ai tribunalida salvare. Chiede quindi al rappresen-tante del Governo quanti siano i tribunalisalvati dal provvedimento in esame cherispondano ai parametri del cosiddettotribunale modello e, qualora ve ne siano,in quale parte di Italia si trovino. Ritieneche questa risposta sia importante inquanto consentirebbe a lei ed agli altrideputati di spiegare a coloro che nefacciano richiesta le ragioni per le qualii tribunali appartenenti ai loro territorisiano stati soppressi, mentre altri sianostati invece mantenuti. Purtroppo il Go-verno non ha compiuto delle scelte ra-zionali, come in astratto lo sarebberostate quelle volte a salvaguardare unica-mente i tribunali corrispondenti ai pa-rametri del tribunale modello e, pertanto,non è possibile controbattere a coloroche, sia pure spinti da interessi localisticie corporativi, criticano le scelte del Go-verno lamentando la soppressione di tri-bunali situati nei loro territori. A taleproposito porta come esempio la sop-pressione del tribunale di Lucera che daanni si era ritenuto di sopprimere ac-corpandolo a quello di Foggia. Tale sceltaè oggi incomprensibile se, anche a causadella irragionevolezza di alcuni principidi delega, non subiscono alcun taglio itribunali di Campobasso, Isernia e La-rino, il cui bacino complessivo di utenzaè di circa duecento mila abitanti a frontedei seicento mila del bacino di Foggia edi Lucera.

Ritiene che saranno estremamenteutili alla Commissione le osservazioni chesono state chieste ai consigli giudiziari, inquanto attraverso esse sarà possibile ef-fettuare in parte quella valutazione dellespecificità territoriali che il Governo nonha voluto fare. Richiama pertanto leosservazioni fatte dal consiglio giudiziariodi Bari, dalle quali emergono diverseincongruità nelle scelte del Governo,come ad esempio quella di sopprimere iltribunale di Lucera che, tralasciando

qualsiasi considerazione sull’impatto dellacriminalità organizzata sul suo territorio,ha nelle proprie vicinanze il carcere. Lavicinanza tra tribunale e carcere do-vrebbe essere a suo parere un criterio divalutazione da utilizzare nell’individuare itribunali da sopprimere, considerato cheuno dei tanti problemi che affligge lagiustizia italiana è quello della carenza dipersonale di polizia penitenziaria da uti-lizzare per accompagnare i detenuti aitribunali. Ricorda che questa carenzaviene oggi colmata sottraendo personalealle forze di polizia.

Ritiene del tutto incongrua anche lascelta di sopprimere indistintamente tuttele sezioni distaccate senza fare alcundistinguo e senza tenere conto delle dif-ficoltà organizzative derivanti, come adesempio quelle relative al trasporto econservazione dei fascicoli di udienza. Sisofferma quindi sulla questione relativaall’edilizia giudiziaria, disciplinata dall’ar-ticolo 7 dello schema di decreto. Si trattadi una questione estremamente delicatache si sostanzia nelle difficoltà logistichederivanti dai maggiori oneri gravanti sullestrutture destinate ad accorpare gli ufficisoppressi. Ritiene che sia estremamentegrave che, secondo quanto riportatoespressamente nella relazione illustrativadel Governo, si intenda derogare la di-sciplina che regola il trasferimento aicomuni del servizio dei locali e dei mobilidegli uffici giudiziari di cui alla leggen. 392 del 1941 ed in particolare ladisposizione che prevede che le spese digestione degli uffici giudiziari sono acarico esclusivo dei comuni nei quali glistessi hanno sede. In virtù di tale derogail ministro della giustizia potrebbe, perun periodo non superiore a cinque anni,utilizzare a servizio del tribunale che haaccorpato gli uffici soppressi gli immobilidi proprietà comunali già adibito a ser-vizio dei tribunali o delle sezioni giudi-ziarie soppresse. A suo parere in talmodo si finisce per addossare le spese diuna inadeguata riforma giudiziaria ai co-muni, che già spesso si trovano in si-tuazione di grave dissesto.

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Ritiene che per poter effettuare unariforma della geografia giudiziaria real-mente efficace e che sia nell’interesse deicittadini si debba preliminarmente inter-venire su alcuni dei principi di delega chenon rispondono ad alcun criterio di ra-zionalità, come quelli che impongono co-munque la salvezza dei tribunali aventisede in capoluoghi di provincia e la regoladel tre. In un secondo momento si do-vrebbe tener conto di tutte le osservazioniche pervengono dal territorio ed in par-ticolare dai consigli giudiziari, al fine dipoter valutare congruamente la cosiddettaspecificità territoriale.

Conclude invitando la Commissione asvolgere, con l’ausilio dei relatori, il com-pito di correggere un testo che così comeora formulato non sembra rispondere allereali esigenze dei cittadini e delle diverserealtà territoriali.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO replica all’onorevole Capano evi-denziando come dall’articolo 7 delloschema di decreto in esame non possanoderivare nuovi ed ulteriori oneri finanziaria carico dei comuni.

Andrea ORLANDO (PD) precisa come ilgruppo del PD sostenga la delega anche senon ne condivide integralmente il conte-nuto, per una ragione politica, ritenendoin particolare che, a differenza di altreriforme in un recente passato definite« epocali », quella delle circoscrizioni giu-diziaria sia una riforma realmente prio-ritaria.

Rileva come non sussistano le condi-zioni per un intervento correttivo delladelega e per cominciare un iter che con-durrebbe ad un nuovo schema di decretolegislativo prima della fine della legisla-tura. Pertanto ritiene che l’unica stradapercorribile sia quella di attuare quanto dibuono è contenuto in questa delega indi-cando dei correttivi per evitare sperequa-zioni, con particolare riguardo al ruolodella cosiddetta « regole del tre » e alquadro amministrativo delle province cheè in corso di trasformazione.

Osserva come questo percorso implichiuna capacità di ascolto dei territori. Ca-

pacità peraltro dimostrata dalla Commis-sione, che ha svolto un ciclo di audizionie chiesto, con un’iniziativa pienamentecondivisibile, dati e informazioni dai con-sigli giudiziari. Ritiene, infatti, che i rilieviformulati dai consigli giudiziari siano par-ticolarmente qualificati in quanto fruttodel confronto interno fra magistratura eavvocatura. Per quanto concerne le audi-zioni, sottolinea come sia emersa unaindicazione sostanzialmente univoca nelsenso di attribuire la dovuta rilevanza alcriterio della presenza della criminalitàorganizzata sul territorio: il che non si-gnifica che nei territori caratterizzati daquesta peculiarità non si possa operareuna riduzione degli uffici giudiziari, mache non si può non tener conto di talecriterio nella ridefinizione della geografiagiudiziaria. Sottolinea, inoltre, come oc-corra evitare contraddizioni, arrivando alparadosso di sopprimere tribunali ilgiorno dopo la loro inaugurazione.

A suo giudizio, anche per la transito-rietà del percorso occorrerebbe trovareuna soluzione diversa da quella indicatadall’articolo 10, comma 2: si potrebbepensare di attuare subito la parte dellariforma relativa alle sezioni distaccate,mentre il superamento dei tribunali storicipotrebbe richiedere tempi più lunghi, co-munque mantenendo adeguati presidi sulterritorio.

Ritiene comprensibile ma al tempostesso ingestibile la discussione sulle situa-zioni relative a singoli territori: il pareredovrà dare, infatti, indicazioni di caratteregenerale che forniscano un contributo alcorretto esercizio della delega, anche alfine di eliminare sperequazioni. Si trattaquindi di portare avanti un lavoro chesalvi la direzione di marcia e non costi-tuisca il presupposto per mettere indiscussione l’intera struttura del provve-dimento, rischiandosi altrimenti una situa-zione di stallo, senza con ciò disconoscereche vi sono stati errori nell’esercizio delladelega, nell’interlocuzione con i territoried i soggetti interessati, nel dialogo con ilParlamento. La vera questione da tenere

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presente, a suo giudizio, è che se lariforma non si fa oggi sarà molto difficilefarla in futuro.

Tino IANNUZZI (PD) condivide l’obiet-tivo di riorganizzare sul territorio la di-stribuzione degli Uffici Giudiziari, attra-verso decisioni ben ponderate e motivate.

Tuttavia questo obiettivo non è rag-giunto dallo schema di decreto legislativo,che, è stato adottato nell’esercizio di unapessima legge di delega, voluta dal Go-verno Berlusconi e votata dalla maggio-ranza di centro-destra. I criteri direttivisono stati fissati in modo sbagliato elacunoso, con confusione e superficialità.Gravissimo è stato l’errore di non coin-volgere e non confrontarsi con le rap-presentanze istituzionali dei mondi pro-fessionali interessati e dei territori. Si-gnificativa è la valanga di critiche pun-tuali e argomentate, che con chiarezza epreoccupazione sono state rese nelle au-dizioni.

I tre obiettivi, alla base dello schema didecreto legislativo, non vengono conseguiti:la crescita dell’efficienza del sistema Giu-stizia e la più marcata specializzazionedelle funzioni giudiziarie appaiono moltopiù una astratta ed indimostrata petizionedi principio che non un progetto concreto,ben delineato e con scelte incisive. Ilpresunto risparmio di spesa (50 milioninel triennio 2012-2014) è francamente in-fondato. Non si sono computate le mag-giori e forti spese che saranno legate altrasferimento di fascicoli e dotazioni stru-mentali verso gli Uffici incorporanti, che,inoltre, in tanti casi sono ubicati in im-mobili insufficienti, con ulteriori e ingenticosti per acquisire nuove sedi.

Il provvedimento espressamente ap-plica tre soli criteri direttivi (abitanti,indici di sopravvenienza e di produttività)e non tiene conto degli altri criteri, comela situazione infrastrutturale e l’impattodella criminalità per la cui applicazione ilMinistro intende attendere i pareri delCSM e delle Commissioni parlamentari. Siè realizzata una arbitraria ed illegittimagerarchia da parte del Ministero fra idiversi criteri direttivi di cui all’articolo 1,

comma 2, legge n. 148 del 2011, che nonprevede, invece, la possibilità di trascu-rarne alcuni. È molto grave che non siastata valutata la specificità territoriale delbacino di utenza, di cui alla lett. b). Nonè stata così considerata la situazione con-creta dei territori, con l’analisi accuratadelle condizioni effettive e delle peculia-rità.

Anche per le sezioni distaccate è stataassunta una scelta radicale di principiocon la soppressione tout court, laddove ladelega parla di soppressione o riduzioneanche con accorpamenti. Invece di esami-nare bene le diverse fattispecie, si è pre-ferita la soppressione di tutte le Sezioni,senza così valutare alcune realtà di asso-luta rilevanza per il funzionamento dellagiustizia.

Per quanto attiene alla provincia diSalerno, ingiustificata e illegittima è lascelta di accorpare il Tribunale di SalaConsilina (Salerno), che serve la comu-nità del Vallo di Diano, del Bussento edel Tanagro, con quello di Lagonegro(Potenza): due Tribunali che apparten-gono a due province diverse, a due re-gioni diverse, a due Corti di Appellodiverse. Viene violato il criterio direttivoprioritario e sovraordinato posto dal le-gislatore nella lett. e): riequilibrare leattuali competenze fra Uffici limitrofidella stessa provincia, caratterizzati dadifferenza di dimensioni. Si travolge etravalica questo criterio fondamentale,con una normativa che suscita fondatecensure di costituzionalità, come hannorilevato il Consiglio Giudiziario di Sa-lerno e la ANM. È irragionevole accor-pare il tribunale più esteso (Sala Consi-lina) con quello di più ridotte dimensioni(Lagonegro). Basta considerare una seriedi dati univoci: numero di giudici addetti(11 a Sala Consilina, 8 a Lagonegro),invece delle sopravvenienze medie 2006-2010 (a Sala Consilina 4147, a Lagonegro3751), carichi pendenti (a Sala Consilinapiù di 13.000 affari), dati tutti più po-sitivi e rilevanti per l’Ufficio di SalaConsilina. Inoltre 6 Comuni (Buccino,Sicignano degli Alburni, Ottati, Posti-glione, Romagnano al Monte, Bello-

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sguardo) rientranti nella competenza ter-ritoriale del Tribunale di Salerno, hannodeliberato di essere ricompresi nel peri-metro del Tribunale di Sala Consilina,che ricomprende un bacino già superioreai 100.000 abitanti.

La popolazione della provincia di Sa-lerno – 1.109.705 abitanti – legittima lasalvaguardia del Tribunale di Sala Consi-lina e complessivamente la presenza di 4Tribunali nel salernitano.

In provincia di Potenza (383.791 abi-tanti) è più strategica la conservazione deltribunale di Melfi e non già quello diLagonegro, considerando il numero di giu-dici addetti, l’indice di sopravvenienza,l’idoneità delle attuali sedi, le funzionicomplessive assolte dai due Uffici.

L’accorpamento di Sala Consilina –sede anche di istituto carcerario – aLagonegro sarebbe assurdo anche perchéil Vallo di Diano continuerebbe, invece, agravitare su Salerno per la sede del TAR,delle Commissioni Tributarie, della Prefet-tura, della CCIAAC per il registro delleimprese.

Il Tribunale di Sala Consilina assicuraun funzionamento soddisfacente e positivodel Servizio giustizia ed è stato interessatoda importanti innovazioni. Infatti, con de-creto del Ministero di Giustizia del 5 luglioscorso, è stato autorizzato ad attivare, frai pochissimi in Italia, il processo civiletelematico: un riconoscimento di granderilievo. Tale Tribunale, quindi, può riequi-librare ed alleggerire il carico e la mole digiudizi, attualmente assai rilevanti ed in-genti, di competenza del Tribunale diSalerno.

Fra le sezioni distaccate più importantiin Italia e, quindi, da conservare, vi èsicuramente quella di Eboli, con un bacinoassai ampio di utenza di circa 203.000persone, con ben 34 Comuni, con soprav-venienza media di più 11.000 giudizi e conoltre 30.000 cause pendenti. Tutti datiestremamente significativi: inoltre si trattadi un territorio nel quale vi sono preoc-cupanti fenomeni di infiltrazioni della cri-minalità organizzata.

Il Governo deve verificare, con proce-dura urgente e stringente, entrando nel

cuore delle questioni, le effettive situazioniregione per regione, caso per caso, peradottare così, attraverso un confronto veroed una indagine approfondita, scelte giusteed adeguate che rispettino la peculiaritàdei territori con Uffici Giudiziari, che allaprova dei fatti si dimostrano efficienti eproduttivi.

Rita BERNARDINI (PD) precisa preli-minarmente di non avere territori da rap-presentare ma rileva come, in base aquanto riferito dai colleghi, sembrerebbeche il provvedimento debba essere inte-gralmente rigettato. Ritiene peraltro che visia un provvedimento da esaminare nelsuo insieme, a prescindere da particolari-smi, e dubita che, seguendo i rilievi par-ticolaristici, sia possibile operare tagli.Precisa quindi come i rilievi particolari-stici, in sé ragionevoli, nel loro complessoimpediscono di attuare la riforma. Riter-rebbe quindi opportuno che, accanto aipredetti rilievi, fossero anche prospettatedai colleghi anche proposte alternative diriforma della geografia giudiziaria nel suocomplesso.

Giorgio MERLO (PD) osserva prelimi-narmente come le audizioni svolte dallaCommissione siano state estremamenteimportanti e come i suggerimenti emersinon possano essere trascurati. Dalle audi-zioni, segnatamente, è emerso un generalerichiamo al rispetto dei criteri di delega,tendenzialmente disattesi. Occorre per-tanto far sì che, proprio tramite la correttaed omogenea applicazione di tutti i criteridi delega, siano corrette quelle deroghe equelle corsie preferenziali che viziano ilprovvedimento in esame.

In tale contesto, ritiene che il Governodovrebbe riconsiderare con attenzione lasituazione del tribunale di Pinerolo, la cuisoppressione con accorpamento a quellodi Torino, appare difficilmente giustifica-bile, atteso che tale ufficio giudiziariorisponde appieno ai criteri indicati nelladelega per numero di abitanti, per pro-duzione specifica e per la sua conforma-zione territoriale.

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Salvatore MARGIOTTA (PD) intervienecon riferimento alla soppressione del tri-bunale di Melfi ed al conseguente accor-pamento al tribunale di Potenza. Illustrain particolare le ragioni per le quali ènecessario mantenere il tribunale in que-stione, soffermandosi in particolare sulruolo di insopprimibile presidio contro lacriminalità organizzata e sulle peculiaritàdell’area di competenza territoriale, anchein considerazione della presenza dellaFIAT e del suo indotto. Evidenzia inoltrecome il tribunale di Potenza non sia ingrado di assorbire l’accorpamento se noncon ingenti spese e comunque con unasignificativa perdita di efficienza del ser-vizio giustizia. In conclusione, invita ilGoverno a verificare se tutti i criteri delladelega siano stati applicati alla Basilicatae se tale regione sia stata effettivamentetrattata come tutte le altre.

Mario LOVELLI (PD) rileva come dalleaudizioni e dal dibattito in Commissionesi possano trarre conferme del fatto cheil Ministero non ha approfondito moltiaspetti dei territori e degli uffici giudi-ziari sui quali intende incidere con ilprovvedimento in esame e sull’opportu-nità che la delega sia esercitata sino infondo. Ritiene inoltre che il principaleobiettivo dovrebbe essere il migliora-mento dell’efficienza del servizio giustizia,poiché solo dall’efficienza possono deri-vare risparmi effettivi.

Sottolinea quindi come in Piemonte visia una situazione peculiare, trattandosidi un territorio sul quale insistono 1.200comuni, circa due terzi dei quali situatiin zone montane, e come tale peculiaritàinfluenzi fortemente l’organizzazionedella giustizia. Si sofferma in particolaresulla provincia di Alessandria, nella qualeil tribunale di Alessandria assorbirebbe itribunali di Acqui Terme, Casale Mon-ferrato e Tortona, ritenendo come lemodalità di riorganizzazione dovrebberosuperare la logica dei tagli lineari indi-scriminati ed operati in un’ottica di ri-sparmio e tendere all’efficienza ed allarazionalizzazione. Nella provincia in iquattro tribunali rappresentano una pre-

senza significativa di presidi di giustiziasul territorio sui quali occorre ragionare,approfondire e quindi intervenire congradualità, anche prevedendo una rior-ganizzazione in rete degli uffici giudiziariesistenti.

Invita quindi il Governo a compierequesti approfondimenti ed a fornire chia-rimenti su come intenda realizzare deirisparmi, tenuto conto anche dell’aspettodell’edilizia giudiziaria, poiché quelli chedovrebbero derivare dal provvedimento inesame sembrerebbero meramente teorici.

Sandro BRANDOLINI (PD) rileva comel’esecuzione della delega spesso vada benoltre i principi di delega, come nel casodella soppressione di tutte le sedi distac-cate, quando invece il criterio di delega neconsente anche la « riduzione ». Ritienenecessario riorganizzare la giustizia anchecon l’obiettivo del contenimento dellaspesa, purché tale obiettivo sia conseguitotramite l’efficienza del servizio e non au-mentando costi e disagi per i cittadini.

Il provvedimento in esame pone inseria difficoltà chi sia chiamato a darespiegazioni su una serie di scelte del tuttoirrazionali che, non essendo conformi aicriteri di delega e non essendo fondate suuna specifica istruttoria sul singolo ufficiogiudiziario e sul relativo territorio, fini-scono per creare gravi sperequazioni.

Si sofferma quindi sulla situazionedella provincia di Forlì-Cesena che con-serva il tribunale di Forlì, mentre la se-zione distaccata di Cesena è soppressa,così come previsto per gli uffici del giudicedi pace di Bagno di Romagna e Cesena.Tutti gli uffici giudiziari si concentrerannoa Forlì e questo comporterà maggioridifficoltà per i cittadini senza la certezzadi un miglioramento del servizio, poichégià adesso la sede del tribunale di Forlìrisulta insufficiente ad accogliere tutti gliuffici che dovrebbero esservi trasferiti.Alla luce dei dati relativi agli uffici giudi-ziari in questione e della corretta inter-pretazione ed applicazione dei criteri didelega, non ritiene che sussistano i pre-

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supposti per la soppressione degli ufficigiudiziari di Cesena. Invita quindi il Go-verno a riconsiderare tale decisione.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

concernente il regolamento recante riforma degli

ordinamenti professionali.

Atto n. 488.

(Seguito dell’esame e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto, rinviato l’11 luglio2012.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverteche i relatori, onorevoli Siliquini e Cassi-nelli, hanno presentato una proposta diparere (vedi allegato 1) e che gli onorevoliDi Pietro e Palomba, a nome del gruppoIdV, hanno presentato una proposta alter-nativa di parere (vedi allegato 2).

Maria Grazia SILIQUINI (PT), relatore,illustra la proposta di parere che è statada lei formulata insieme all’onorevole Cas-sinelli tenendo conto anche delle audizionisvoltesi, dalle quali è emersa una posizionefortemente critica dei rappresentanti degliordini professionali bei confronti del testoin esame, che in più di un punto appareaccedere la delega o, nel caso in cui ciònon avvenga, essere il frutto di sceltesbagliate che non tengono conto delle realiesigenze dei professionisti e dei rispettiviordini. Richiama a tale proposito il pareredel Consiglio di Stato, che individua unaserie di questioni che devono trovare so-luzione. A titolo esemplificativo dellascarsa attenzione nei confronti dei profes-sionisti, ed in particolare dei più giovani,richiama l’articolo 5 che non prevedealcuna applicazione differita della normache impone l’obbligo immediato dei pro-fessionisti di assicurarsi. Ritiene che que-sta disposizione possa determinare gravidanni economici per i professionisti piùgiovani che vedono accrescere le loro spese

a fronte di guadagni spesso modesti. Lestesse disposizioni sul tirocinio sono a suoparere dannose per i giovani.

Mario CAVALLARO (PD) pur apprez-zando lo sforzo dei relatori che hannocercato di enucleare tutti gli aspetti criticidel provvedimento, dichiara che non potràvotare a favore della proposta di parere, inquanto ritiene opportuno formulare alcunirilievi critici senza che ciò debba compor-tare un giudizio totalmente contrario sultesto. Del tutto errata è il richiamo nellaproposta di parere alle singole professioni,così come peraltro viene fatto anche nellostesso schema di regolamento.

In via generale osserva che il datonormativo primario da cui si è partitiappare ancora insufficientemente coordi-nato e sistematico, per cui è prioritaria-mente necessario richiamare l’opportunitàdi un intervento normativo-quadro real-mente unitario a cui poi far riferimentoincontrovertibile al fine di esercitare lapotestà di attuazione mediante delegifica-zione da parte del Governo, secondo loschema di affidare alle stesse organizza-zioni professionali la potestà statutaria eregolamentare e di affidare al governopoteri di indirizzo e controllo, nel quadrodi una visione ispirata ai principi di com-petizione e di concorrenza anche nei ser-vizi professionali e di rispetto del principiocostituzionale sancito dall’articolo 33 Cost.di richiedere il possesso di speciali requi-siti e di forme organizzative proprie nelcaso di necessità dovute alla specificaqualità professionale e contraddistinte daasimmetrie informative e cognitive.

Si sofferma quindi sulle diverse que-stioni toccate dalla proposta di parereevidenziando come in alcuni casi sianoeccessivamente apodittiche nel formulareun giudizio negativo sul testo del governoed altre del tutto infondate. Preannunciala presentazione di una proposta alterna-tiva di parere qualora il relatore nondovesse accogliere le osservazioni da luiformulate sulla proposta di parere lastessa non si trasformi in un parere fa-vorevole, sia pure sottoposto a condizioni.

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Angela NAPOLI (FLpTP) concorda conl’onorevole Cavallaro sull’esigenza di tra-sformare uno sterile parere contrario inun propositivo parere favorevole con con-dizioni. Inoltre non ritiene assolutamenteopportuno mantenere una posizione diconflittuale chiusura nei confronti del Go-verno.

Il sottosegretario Antonino GULLO as-sicura che il Governo prenderà comunqueatto di tutte le osservazioni e condizioniche dovessero essere espresse sul testo,valutando di accoglierle in tutte le ipotesiche si dimostrassero migliorative del testo.La massima attenzione verrà naturalmenteprestata anche nei confronti del parere delConsiglio di Stato.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), relatore,replica all’onorevole Cavallaro rappresen-tando la propria contrarietà a modificarela proposta di parere.

Donatella FERRANTI (PD), parlando anome del suo gruppo, dichiara che nonvoterà a favore della proposta di parerequalora la stessa non dovesse essere mo-dificata tanto nella premessa che nel di-spositivo. Rileva inoltre che solo nell’im-minenza della votazione i relatori hannoritenuto di dover presentare una propostadi parere che, invece, avrebbe richiestomaggior approfondimento. Chiede quindialla Presidenza una breve sospensione deilavori al fine di consentire tanto allarelatrice che agli altri deputati di presen-tare ulteriori proposte di parere ovvero ditrovare un accordo su una proposta con-divisa.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, pren-dendo atto del dibattito e della richiestadell’onorevole Ferranti, sospende la sedutafino alle ore 14.30

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle14.30.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverteche l’onorevole Cavallaro ha presentato

una proposta alternativa di parere (vediallegato 3).

Mario CAVALLARO (PD) dichiara che èdisposto a ritirare la propria propostaalternativa qualora sia fatta propria dairelatori.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), relatore,prendendo atto di quanto emerso nel di-battito e sottolineata la necessità che ilParlamento assuma una posizione unitariain materia di professioni, dichiara di es-sere disposta a recepire integralmente laproposta alternativa dell’onorevole Caval-laro, per quanto ribadisca la fondatezzadella proposta di parere già presentata.Tuttavia, non può rinunciare alle parti diproposte di parere inerenti alle singoliprofessioni, ritenendo che in esse sianoformulati rilievi di estrema rilevanza. Pre-senta quindi, anche a nome del correlatoreonorevole Cassinelli, una nuova propostadi parere che riproduce integralmente laproposta alternativa dell’onorevole Caval-laro e le parti della sua precedente pro-posta di parere relative alle singole pro-fessioni (vedi allegato 4).

Mario CAVALLARO (PD) dichiara diapprezzare lo sforzo fatto dalla relatricein vista di un voto unanime sulla propostadi parere, tuttavia dichiara di non condi-videre la parte relativa alle singole pro-fessioni. Per tale ragione ritira la suaproposta alternativa di parere e chiede chela nuova proposta di parere dei relatori siavotata per parti separate votando separa-tamente i capoversi da a) a g) da quelli dah) a m).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, acco-gliendo la richiesta dell’onorevole Caval-laro pone in votazione prima i capoversida a) a g) e successivamente i capoversi dah) a m), ciascuno insieme alla parte deldispositivo connessa.

La Commissione approva i capoversi daa) a g) e la parte del dispositivo connessaa tali capoversi.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara anome del suo gruppo di astenersi in me-

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rito alla votazione dei capoversi da h) a m)relativi alle singole professioni.

La Commissione approva i capoversi dah) a m) e la parte del dispositivo connessaa tali capoversi.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverteche a seguito dell’approvazione dellanuova proposta di parere dei relatori nonverrà messa in votazione la proposta al-ternativa presentata dall’onorevole Di Pie-tro.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza delpresidente Giulia BONGIORNO. – Inter-viene il sottosegretario di Stato per lagiustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.50.

5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un

detenuto presso il carcere di Porto Azzurro.

Il sottosegretario Antonino GULLO ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, sidichiara insoddisfatta della risposta. Ri-tiene inoltre che il Governo non possaseriamente affermare di « agevolare » idetenuti per quanto concerne la cosiddetta« territorializzazione » della pena, attesoche vi sono almeno 22.000 detenuti lontanidalle famiglie a causa dei continui sfolla-menti dalle carceri maggiormente sovraf-follate. Rileva che non vi è una risposta sultema del supporto psicologico, sostanzial-mente azzerato dai tagli di spesa, conevidenti conseguenze sul numero di suicidie di atti auto lesivi. Quanto alla questionedell’assistenza medico-psichiatrica, rilevache il trasferimento delle funzioni al Ser-vizio sanitario nazionale non esime l’am-ministrazione penitenziaria e il Ministero

dal dovere di chiedere un’assistenza ade-guata per i detenuti che ne abbiano biso-gno.

5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in

stato di custodia cautelare nell’ospedale Villa Scassi

di Sampierdarena.

Il sottosegretario Antonino GULLO ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Rita BERNARDINI (PD), replicando,prende atto della risposta del Governo,rilevando come evidentemente la forma dipiantonamento del detenuto disposta dalmagistrato fosse troppo blanda ed inade-guata.

5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli

istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non

utilizzate in Puglia.

Il sottosegretario Antonino GULLO ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, sidichiara insoddisfatta della risposta, nellaquale il Ministero si ostina a fare riferi-mento alla « capienza tollerabile », con-cetto questo che non esiste nella legge e, inparticolare, nell’ordinamento penitenzia-rio. Per quanto concerne la questionedell’assenza di acqua calda e di riscalda-mento, rileva come il Governo ammetta diavere realizzato risparmi proprio lesi-nando le spese su questi essenziali servizi.Quanto ai casi di scabbia, sottolinea comesia irrilevante se la fonte dell’infezionevenga dall’esterno del carcere: ciò checonta è che non si diffonda nel carcere, ilche appare piuttosto difficile se mancanogli strumenti igienici basilari.

Giulia BONGIORNO, presidente, di-chiara concluso lo svolgimento delle in-terrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giornonon sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuovadistribuzione sul territorio degli uffici delgiudice di pace.Atto n. 455.

Schema di decreto legislativo recante dispo-sizioni integrative e correttive al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

codice delle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, nonché nuove disposizioni inmateria di documentazione antimafia.Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Delega al Governo in materia di depena-lizzazione, pene detentive non carcerarie,sospensione del procedimento per messaalla prova e nei confronti degli irreperibili.C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini,C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini eC. 3009 Vitali.

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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernenteil regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Atto n. 488.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI,ONOREVOLI CASSINELLI E SILIQUINI

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto delPresidente della Repubblica concernente ilregolamento recante riforma degli ordina-menti professionali;

considerati i principi di delegifica-zione di cui all’articolo 3, comma 5, deldecreto-legge n. 138 del 2011, convertitocon modificazioni dalla legge n. 148 del2011, e successive modificazioni, nonchégli ulteriori parametri di legittimità rica-vabili dalla legislazione interna e dallanormativa dell’Unione Europea;

condiviso il parere espresso dal Con-siglio di Stato il 10 luglio 2012 sulloschema di regolamento, richiamando i ri-lievi critici in esso espressi;

rilevato che dall’indagine conoscitivasvolta è emersa una forte contrarietà alloschema di regolamento da parte di rap-presentanti degli ordini professionali, iquali hanno evidenziato diverse disposi-zioni non conformi ai principi di delega-zione;

rilevato in particolare che:

l’articolo 1, comma 1, lettera a)annovera nella definizione di « professioneregolamentata » anche le attività esercitatedagli iscritti in « albi, registri ed elenchitenuti da amministrazioni o enti pub-blici »; incidendo attraverso tale disposi-zione sulla disciplina di attività diverse daquelle organizzate nell’ambito degli ordi-namenti professionali esistenti e, quindi,prefigurando l’introduzione di nuove fi-

gure professionali al di fuori del modelloordinistico, in contrasto con i principidella delegificazione, considerato che que-sti fanno riferimento unicamente agli or-dinamenti professionali esistenti alla datadi entrata in vigore della legge di delegi-ficazione;

all’articolo 2 sarebbe stato oppor-tuno fare riferimento, secondo i principi didelegificazione, all’articolo 33 della Costi-tuzione, che sancisce l’obbligatorietà del-l’esame di Stato per l’esercizio di deter-minate professioni, ritenuto che tale rife-rimento appare estremamente utile alloscopo di affermare la diretta corrispon-denza tra la disciplina in esame e i prin-cipi costituzionali afferenti alle condizionidi accesso ed esercizio delle professioniregolamentate. In tale contesto sarebbeopportuno introdurre un esplicito divieto ache siano previsti ulteriori esami od abi-litazioni per lo svolgimento di attività perle quali è riconosciuta una competenzaspecifica da ordinamenti professionali esi-stenti;

l’articolo 3 non sembra rispondereai principi di delegificazione ove si prevedeche gli albi territoriali debbano contenereanche l’annotazione dei provvedimenti di-sciplinari adottati nei confronti degliiscritti nonché nella parte in cui si stabi-lisce che l’insieme degli albi territoriali diogni professione costituisce l’albo uniconazionale degli iscritti;

l’articolo 5, relativo all’obbligo distipulare una polizza assicurativa per i

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rischi derivanti dall’attività professionale,riconosce anche alle associazioni profes-sionali la legittimazione a stipulare con-venzioni con le compagnie assicurative,eccedendo i principi delegificazione di cuialla lettera e) del richiamato articolo 3,comma 5 del decreto-legge n. 138 del2011, che fanno riferimento unicamentealla legittimazione dei Consigli nazionalie degli enti di previdenza;

l’eccesso di delega in esame pro-duce l’effetto di inibire ai Consigli nazio-nali degli ordini e collegi la possibilità dinegoziare polizze collettive, così come im-pedisce agli stessi le condizioni generalidelle polizze assicurative, in convenzionecon i propri iscritti, per cui pare neces-sario modificare il testo riportando fedel-mente quello contenuto alla lettera e)comma 5 dell’articolo 3 del decreto-leggen. 138 del 2011;

all’articolo 5, come peraltro pre-visto per le professioni dell’area medicadal decreto-legge n. 89 del 2012, il cuidisegno di legge di conversione è statoapprovato dalla Camera dei deputati il 19luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trovaall’esame del Senato, sarebbe stato op-portuno inserire al primo comma unascadenza temporale differita ai fini del-l’entrata in vigore dell’obbligo di stipu-lazione di una polizza assicurativa per irischi derivanti dall’esercizio dell’attivitàprofessionale a carico degli iscritti aglialbi, in quanto appare altamente proba-bile che detto obbligo non possa essererispettato entro la scadenza stabilita perl’entrata in vigore del decreto delegato, inragione sia della mancata previsione diun corrispondente obbligo di assicurare iprofessionisti posto a carico delle com-pagnie assicuratrici, sia della riscontratadifficoltà di negoziare le condizioni ge-nerali delle polizze da parte dei Con-sigli nazionali e degli enti previdenziali,come previsto dagli stessi principi didelegificazione. Un differimento dell’ob-bligo al 13 agosto 2013 consentirebbe,pertanto, di risolvere tutte le questionipreliminari in grado di comprometterneil corretto adempimento che al momento

è particolarmente gravoso per i profes-sionisti;

l’articolo 6 rende obbligatorio iltirocinio anche per le categorie che neerano prive e ne allunga la durata perquelle categorie che lo prevedevano per unperiodo inferiore a 18 mesi, limitando intal modo l’autonomia delle università e deiconsigli nazionali nella definizione di spe-cifiche intese volte ad anticipare il tiroci-nio, come previsto dalla lettera c) delrichiamato articolo 3, comma 5, del de-creto-legge n. 138 del 2011 e dal comma6 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del2012, in contrasto con le previsioni con-tenute nel decreto del Presidente dellaRepubblica n. 328 del 2001 in materia diraccordo fra i corsi di laurea post-riformae gli albi professionali;

la disciplina di dettaglio del tiroci-nio deve essere demandate a regolamentiemanati a cura dei Consigli nazionali degliordini e collegi;

la disciplina del tirocinio previstadall’articolo 6 eccede l’ambito di autoriz-zazione all’esercizio della potestà regola-mentare in delegificazione di cui al richia-mato articolo 3, comma 5, considerato chequesta fa riferimento solo all’equo com-penso da erogarsi al tirocinante, alla du-rata massima del tirocinio (che non puòeccedere i 18 mesi) ed alla possibilità dianticiparlo durante il corso di studi e che,in ogni caso, occorre coordinare questiprincipi con quelle contenuti negli articoli6 e 55, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica n. 328 del 2001 nonchésalvaguardare la validità delle convenzionigià da tempo stipulate fra i Consigli nazio-nali degli ordini e collegi e le università e gliistituti superiori, in particolare mante-nendo esplicita validità a quelle stipulate inforza di disposizioni di legge;

appare inoltre opportuno coordi-nare l’articolo 6 con le disposizioni legi-slative che attribuiscono ai Consigli nazio-nali degli ordini e collegi la disciplina deitirocini;

al comma 1 dell’articolo 6 si sa-rebbe dovuto chiarire espressamente che

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il tirocinio professionale, « ha natura ob-bligatoria nei soli casi espressamente pre-visti dalle singole discipline professionali »,allo scopo di evitare che il generico rife-rimento contenuto nel testo del decretopotesse condurre a un riconoscimento sur-rettizio del suo carattere obbligatorio an-che per le professioni che attualmente nonlo prevedono;

la finalità del tirocinio di far con-seguire anche le capacità necessarie per lagestione organizzativa della professione,prevista dal comma 1 dell’articolo 6, nontrova alcun riscontro tra i principi didelegificazione;

appare del tutto irragionevole pre-vedere l’incompatibilità del tirocinio con ilsolo impiego pubblico, mentre con l’im-piego privato si prevede la compatibilitànel caso in cui siano rispettate alcunecondizioni, per cui sarebbe stato oppor-tuno prevedere la possibilità di svolgere iltirocinio anche in concomitanza con ilmantenimento di un rapporto di impiegopubblico alle medesime condizioni previsteper l’attività di lavoro privato subordinato;

l’articolo 6, comma 9, non corri-sponde ai principi di delegificazione nellaparte in cui si prevede la possibilità per itirocinanti di frequentare specifici corsi diformazione professionale organizzati dasoggetti autorizzati dai Ministri vigilanti;

al comma 10 dell’articolo 6 si at-tribuisce al Ministro vigilante il potere diemanare un regolamento volto a discipli-nare una serie di oggetti relativi ai corsi diformazioni in contrasto con la ratio del-l’articolo 17, comma 2, della legge n. 400del 1988, dalla quale si evince la necessitàche sia espressamente previsto dalla leggedi delegificazione la legittimazione del Mi-nistro ad adottare regolamenti volti adisciplinare ulteriormente la materia de-legificata;

l’articolo 7, comma 2, affida alMinistro vigilante la disciplina attuativadell’obbligo di formazione permanente, ec-cedendo l’ambito di autorizzazione al-l’esercizio della potestà regolamentare in

delegificazione di cui alla lettera b) delrichiamato articolo 3, comma 5, del de-creto-legge n. 138 del 2011 che affida lapotestà regolamentare unicamente ai Con-sigli nazionali;

il comma 3 dell’articolo 7 relativoalle convenzioni da stipulare tra Consiglinazionali ed università dovrebbe esseresostituito da una disposizione volta a pre-vedere che l’attività di formazione la ge-stione e l’organizzazione dell’attività diaggiornamento possa essere organizzata acura degli ordini o collegi territoriali e deisindacati di categoria delle professioni re-golamentate in qualità di parte sociale conrilevanza nazionale, anche in cooperazioneo convenzione con altri soggetti;

l’articolo 7, comma 5, invade lacompetenza delle Regioni disciplinata dal-l’articolo 117, comma 6, della Costituzioneprevedendo che le Regioni possono disci-plinate l’attribuzione di fondi per l’orga-nizzazione di scuole, corsi ed eventi diformazione professionale;

l’articolo 8 disciplina il regime delleincompatibilità con l’esercizio della pro-fessione, limitando al primo comma l’in-compatibilità esclusivamente alle attivitàsuscettibili di pregiudicare l’autonomia eindipendenza di giudizio, intellettuale etecnico del professionista e, al secondocomma, facendo salvo il regime delle in-compatibilità con l’esercizio della profes-sione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilitàall’esercizio della professione non rientranell’oggetto dell’intervento regolamentarein delegificazione autorizzato dal richia-mato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011;

affidare la disciplina delle incom-patibilità ad una formulazione di caratteregenerico e valida per tutte le professioniregolamentate comporta il rischio di no-tevoli distorsioni interpretative e conse-guenti gravi incertezze applicative, nonconsiderando adeguatamente le specificitàlegate alle singole professioni regolamen-tate;

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l’articolo 9 disciplina il procedi-mento disciplinare per le professioni di-verse da quelle sanitarie, con lo scopo diintrodurre elementi di maggiore terzietànell’esercizio del potere disciplinare, isti-tuendo specifici organismi di disciplinadistinti e diversi dagli attuali consigli ter-ritoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i con-sigli territoriali (il trasferimento delle fun-zioni disciplinari al consiglio viciniore) eper i consigli nazionali (affidamento dellafunzione disciplinare ai soggetti primi frai non eletti) non sembra realizzare quantoindicato dal richiamato articolo 3, comma5, del decreto-legge n. 138 del 2011, inquanto nel primo caso permane la com-mistione fra funzioni amministrative efunzioni disciplinari, che si voleva invecerimuovere, e nel secondo caso sembrameno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problemadella divisione delle funzioni disciplinarida quelle amministrative per i consiglinazionali che decidono i ricorsi in viagiurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedereper gli ordini e collegi che decidono in viaamministrativa, l’istituzione di consigli didisciplina territoriali e, per gli ordini ecollegi che decidono in via giurisdizionale,l’istituzione di specifiche sezioni discipli-nari dedicate, da costituirsi all’interno de-gli attuali consigli territoriali e nazionali,con sottrazione loro di qualunque altrafunzione amministrativa;

sarebbe stato opportuno estendereanche alle società di professionisti di cuialla legge 12 novembre 2011, n. 183, l’ap-plicazione, in quanto compatibile, dellemedesime disposizioni previste nelle leggiprofessionali in materia disciplinare pergli iscritti che esercitano la professione informa individuale, al fine di evitare che loschermo della società professionale possacostituire una legittima causa di elusionedell’applicazione delle norme disciplinarinei confronti dei soci;

all’articolo 9, comma 3, sarebbeopportuno sostituire il complesso e mac-

chinoso meccanismo di selezione dei com-ponenti dei Consigli di disciplina territo-riale ivi previsto con una disposizionevolta ad evitare una sovrapposizione tra lafunzione amministrativa e la funzione di-sciplinare, consentendo ai Consigli nazio-nali, tramite i rispettivi regolamenti difunzionamento, di prevedere la possibilitàdi designare anche soggetti non iscritti agliAlbi;

al richiamato comma 3 si potrebbequindi prevedere che i componenti deiConsigli di disciplina territoriale di cui alcomma 1 dell’articolo 9 sono designati daiConsigli degli Ordini o collegi professionalifra i professionisti iscritti da almeno diecianni all’Albo professionale e che possonoessere designati a far parte del Consiglio didisciplina territoriale soggetti non iscrittiall’albo nei limiti stabiliti dai rispettiviregolamenti di funzionamento emanati daiConsigli nazionali. Il coordinatore e ilsegretario del Consiglio di disciplina ter-ritoriale sono nominati dai Consigli degliOrdini o collegi professionali all’atto del-l’insediamento. Si potrebbe altresì preve-dere che i consigli di disciplina possanoessere presieduti da un magistrato e com-posti da professionisti designati dai con-sigli degli ordini tra gli iscritti che sirendono disponibili. La formazione deiconsigli di disciplina avverrebbe su baseregionale, componendo ciascun consiglioterritoriale con membri designati iscritti inordini diversi da quello in esame. Ladesignazione potrebbe altresì avvenire,sempre nell’ambito degli iscritti che sisono resi disponibili, anche a cura deltribunale competente;

all’articolo 9, comma 7, si sarebbedovuta esplicitare la salvezza relativa alla« disciplina vigente per le professioni isti-tuite anteriormente alla Costituzione, i cuiConsigli Nazionali hanno, in materia di-sciplinare, competenza giurisdizionale ».Ciò allo scopo di evitare che l’adozione delprovvedimento in esame possa surrettizia-mente condurre a un’uniformazione inde-bita delle competenze dei Consigli nazio-nali degli ordini e collegi, a prescinderedall’attribuzione o meno nei loro confronti

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dell’esercizio della funzione giurisdizio-nale;

al comma 10 sarebbe opportunoeliminare la previsione relativa al mecca-nismo di selezione dei componenti deiConsigli di disciplina nazionali, sostituen-dola con una formulazione corrispondentea quella che dovrebbe essere prevista an-che per il comma 3, come sopra indicato,precisano inoltre che il periodo di « di-ciotto mesi » deve intendersi come durata« massima » del tirocinio, per fugare ognieventuale dubbio che potesse condurre ainterpretazioni fuorvianti e contra legem;

al fine di assicurare la massimacoerenza tra il disposto dei commi 2 e 4dell’articolo 9, si dovrebbe aggiungere unaclausola di salvezza finalizzata a consen-tire l’anticipazione dei primi sei mesi ditirocinio durante lo svolgimento del corsodi laurea, in deroga, quindi alla previsionedi cui all’articolo 9, comma 2. Al con-tempo, al comma 4, si dovrebbe prevederela possibilità di stipulare apposite conven-zioni tra i Consigli nazionali degli ordini ocollegi, il Ministro per la pubblica istru-zione, università e ricerca e il Ministro perla semplificazione, al fine di consentire losvolgimento del tirocinio anche pressopubbliche amministrazioni, all’esito delcorso di laurea, come previsto ex lege;

l’articolo 11 reca una disciplinaspeciale del tirocinio per l’accesso allaprofessione forense, introducendo, in par-ticolare, la possibilità del suo svolgimentopresso gli uffici legali di enti privati au-torizzati dal Ministro della giustizia;

attraverso tale previsione si mette arischio la serietà del tirocinio, disgiungen-dolo dalla frequenza di uno studio legaleo di un ambiente di esercizio della pro-fessione caratterizzato dai necessari requi-siti di indipendenza e autonomia;

la ratio della predetta disposizioneappare affine, nella sostanza, all’introdu-zione di una fattispecie di esercizio dellaprofessione forense in costanza di rap-porto di lavoro subordinato privato, come

lascia presagire il già censurato articolo 8,mettendo a rischio l’indipendenza e l’au-tonomia di giudizio dell’avvocato;

così come non è possibile ammet-tere la compatibilità fra l’esercizio dellaprofessione di avvocato e il lavoro subor-dinato nell’ufficio legale di un ente privato,così non può essere ammesso lo svolgi-mento del tirocinio alle medesime condi-zioni;

rilevato che lo schema in esame recaun capo dedicato a tutte le professioni (I),un capo dedicato alla professione di av-vocato (II) ed un capo dedicato alla pro-fessione di notaio (III);

considerato che sarebbe stato oppor-tuno prevedere ulteriori disposizioni con-cernenti altre specifiche professioni rego-lamentate, ritenuto che la riforma degliordinamenti professionali dovrebbe rap-presentare l’occasione per la modernizza-zione ed una liberalizzazione delle profes-sioni che si faccia carico di superare lecriticità esistenti al fine di migliorare laqualità delle prestazioni professionali nel-l’interesse degli utenti dei servizi profes-sionali;

considerato che andrebbe introdottauna norma per i Dottori Commercialisti egli Esperti Contabili che consenta ai tiro-cinanti di avere la possibilità di comple-tare il tirocinio anche per l’iscrizione nelregistro dei Revisori Legali, atteso che lariduzione generale della durata del tiro-cinio a non oltre 18 mesi non può incideresu quello che la norma comunitaria im-pone per l’iscrizione nel citato Registro.Così facendo, all’esito dei diciotto mesi ditirocinio e del superamento dell’esame diStato, l’abilitato Dottore Commercialista oEsperto Contabile potrà completare il ti-rocinio per l’iscrizione anche nel Registrodei Revisori Legali;

rilevato che lo schema in esame nonprevede la facoltà per le professioni chesvolgono attività similari di accorparsi subase volontaria, secondo quanto inveceprevisto dal comma 5 del richiamato ar-ticolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011

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così modificato dall’articolo 9, comma 7,lett. a), decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, determinan-dosi in tal modo una lacuna normativa;

considerato, in particolare, che, conriferimento alla professione di assistentesociale, è avvertita dal Consiglio nazionaledell’ordine degli assistenti sociali la neces-sità di garantire la formazione con unciclo formativo unico per l’accesso allaprofessione disponendo l’obbligatorietàdella propedeuticità del corso di laureatriennale della classe L39 per l’accesso alsuccessivo biennio di laurea magistraledella classe LM87, dal momento che l’ac-cesso a quest’ultima con diplomi di laureatriennale afferenti ad altre classi diversedalla L39 non garantisce l’avvenuta acqui-sizione delle competenze professionali ne-cessarie e sufficienti per l’accesso al-l’esame di Stato di abilitazione professio-nale e quindi all’esercizio della profes-sione;

considerato che, conseguentemente,sarebbe stato opportuno istituire una se-zione unica dell’albo superando le attualisezioni A e B, provvedendo a disporre invia transitoria l’inserimento nella sezioneunica dell’albo degli assistenti socialiiscritti nelle due sezioni al momento del-l’entrata in vigore del regolamento;

con particolare riferimento alla pro-fessione di notaio, rilevato che:

lo schema di decreto interessa laprofessione di notaio, oltre che in rela-zione alla disciplina generale, in riferi-mento alle seguenti questioni: a) l’assicu-razione obbligatoria; b) l’accesso; c) iltirocinio.

Per quanto concerne il punto a) relativoall’assicurazione obbligatoria, l’ordina-mento del notariato regola specificamentela materia agli articoli 19 e 20 della legge16 febbraio 1913 n. 89 come modificatidagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che ilConsiglio Nazionale del Notariato stipulidirettamente una polizza collettiva, ripar-

tendone l’onere del premio fra tutti i notaiitaliani e non con polizze individuali sti-pulate sulla base di una « Convenzionecollettiva » negoziata a livello nazionale,come previsto invece dall’articolo 5comma 1 del provvedimento in esame. Laspecificità del notariato impone la con-ferma del sistema vigente della polizzacollettiva, per offrire ai cittadini assolutacertezza in ordine alla copertura assicu-rativa della funzione pubblica esercitatada ciascun notaio, non rimessa alla purdoverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, alfine di semplificare il suddetto sistema dipartecipazione dei notai agli oneri deri-vanti dal pagamento dei premi della citatapolizza, è necessario modificare il sistemadi esazione.

Per quanto concerne il punto b) rela-tivo all’accesso, si avverte la necessità disuperare il limite della partecipazione anon più di tre concorsi, in quanto esso nonappare coerente con i principi enunciatinel Decreto di agosto 2011. Ovviamentel’abolizione di tale limite richiede adeguatiinterventi correttivi del sistema concor-suale attuale per prevenire il pericolo diun ingolfamento delle prove, con la par-tecipazione di una massa di candidati nonmuniti di adeguata preparazione. Nel Re-golamento, pertanto, andrebbe inserita nelCapo III, contenente « Disposizioni concer-nenti i Notai », e precisamente all’articolo12, dedicato all’accesso alla professionenotarile, l’abrogazione di tale limite conl’introduzione di modifiche volte alla ve-locizzazione delle prove concorsuali, faci-litando anche il reperimento delle dispo-nibilità – oggi scarse – di notai, magistratie professori universitari ad assumersil’onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 èprevisto che il diploma conseguito pressole Scuole di specializzazione per le pro-fessioni legali, valga quanto un anno dipratica. Ora è ben noto quanto sia lontanodalla pratica notarile la frequentazione diun corso di specializzazione comune allealtre professioni legali, che per il primoanno ha carattere assolutamente genera-lista e nel secondo anno l’obbligo di fre-quenza viene spesso adempiuto con la

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frequenza a scuole istituzionali di nota-riato. Pertanto, vi è una alternativa: lanorma viene del tutto espunta, nell’otticadella valorizzazione della pratica professio-nale realmente fatta – senza surrogati –ovvero deve prevedersi che lo stesso valoreabbiano i corsi seguiti presso Scuole istitu-zionali di notariato o di livello universitariospecifiche per l’accesso alla professione no-tarile. In ogni caso il diploma come sopraconseguito non dovrebbe essere computatoper più di sei mesi di pratica.

Infine, per quanto riguarda in partico-lare il punto c) relativo al tirocinio e di cuiall’articolo 6 del schema, si sarebbe dovutaaggiungere alla fine del comma 8, la pre-visione che i Consigli nazionali disciplininocon appositi regolamenti le modalità per laverifica dell’effettivo svolgimento del tiro-cinio,

esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernenteil regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Atto n. 488.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEGLI ONOREVOLIDI PIETRO E PALOMBA

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto delPresidente della Repubblica recante « Ri-forma degli ordinamenti professionali inattuazione dell’articolo 3, comma 5, deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148 »;

preso atto che:

L’intervento normativo di riforma degliordinamenti professionali trova fonda-mento in un contesto di legislazione pri-maria modificatosi in un breve arco tem-porale, nell’ambito del quale si sono suc-cedute le seguenti disposizioni:

l’articolo 3, comma 5, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, recante « Ulteriori misureurgenti per la stabilizzazione finanziaria eper lo sviluppo », norma con la quale sonostati fissati principi ai quali devono ne-cessariamente conformarsi tutte le profes-sioni regolamentate;

l’articolo 10 della legge 12 novembre2011, n. 183, recante « Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato Legge di stabilità 2012) »,che, in materia di « Riforma degli ordiniprofessionali e società tra professionisti »,ha modificato l’articolo 3, comma 5, ali-nea, del decreto legge 13 agosto 2011,n. 138, introducendo lo strumento norma-tivo attraverso il quale effettuare la ri-forma degli ordinamenti professionali, in-

dividuato nel regolamento di delegifica-zione di cui all’articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400; è stato altresìprevisto, dalla stessa disposizione, che lenorme vigenti sugli ordinamenti sianoabrogate con effetto dall’entrata in vigoredel regolamento governativo;

l’articolo 33 del decreto legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, recante « Disposizioni urgenti perla crescita, l’equità e il consolidamento deiconti pubblici », con cui sono stati regolati(introducendo un comma 5-bis, di seguitoal comma 5 dell’articolo 3 del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138) i tempi diattuazione della normativa secondaria didelegificazione, stabilendo che le leggi pro-fessionali sarebbero state abrogate « inogni caso » dalla data del 13 agosto 2012,ovvero, solo se anteriore, dalla data diadozione dei regolamenti; con la stessanorma l’effetto abrogante è stato limitatoalle sole disposizioni in contrasto con iprincipi-autoesecutivi formulati dall’arti-colo 3, comma 5, del decreto legge 13agosto 2011, n. 138 che li aveva introdotti;con il medesimo articolo 33 è stata espres-samente conferita al Governo la facoltà diraccogliere, entro il 31 dicembre 2012, inun testo unico da emanare ai sensi del-l’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988,n. 400, le disposizioni da considerarsi invigore a seguito dell’avvenuta riforma (èstato così introdotto il comma 5-ter, diseguito al comma 5-bis dell’articolo 3 deldecreto legge 13 agosto 2011, n. 138);

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l’articolo 9 del decreto legge 24 gen-naio 2012, n. 1, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,recante « Disposizioni urgenti per la con-correnza, lo sviluppo delle infrastrutture ela competitività », con il quale: è statointegralmente abrogato il sistema delletariffe delle professioni regolamentate nelsistema ordinistico; sono stabilite le mo-dalità di pattuizione del compenso per leprestazioni professionali e fissati obblighiinformativi in favore del cliente, con laprevisione di un preventivo di massima; èstata prevista in diciotto mesi la duratamassima del tirocinio per l’accesso alleprofessioni e stabilita la possibilità che iprimi sei mesi di tirocinio possano esseresvolti in concomitanza con il corso distudio per il conseguimento della laurea; èstato modificato l’articolo 3, comma 5,nelle parti incompatibili con le nuovedisposizioni immediatamente precettive.

Preso atto che:

i principi guida dei regolamenti didelegificazione attraverso cui provvederealla liberalizzazione delle professioni sonoi seguenti:

a) l’accesso alla professione deve es-sere libero e fondato sull’autonomia esull’indipendenza di giudizio, intellettualee tecnica, del professionista; il numerochiuso, su base territoriale, è consentitosolo per particolari ragioni di interessepubblico (come ad esempio la tutela dellasalute umana) e alcuna limitazione puòfondarsi su discriminazioni dirette o indi-rette basate sulla nazionalità, ovvero sullaubicazione della sede della società profes-sionale;

b) la formazione continua perma-nente è obbligatoria, ed è sanzionata di-sciplinarmente la violazione di tale ob-bligo;

c) il tirocinio per l’accesso deve avere(per disposizione di norma primaria) du-rata non superiore ai diciotto mesi, e devegarantire l’effettivo svolgimento dell’atti-vità formativa ed il suo adeguamento co-stante all’esigenza di assicurare il miglioresercizio della professione;

d) l’assicurazione per i rischi deri-vanti dall’esercizio dell’attività professio-nale è obbligatoria, e di essa deve esseredata notizia al cliente;

e) la funzione disciplinare deve essereaffidata ad organi diversi da quelli aventifunzioni amministrative; allo scopo è pre-vista l’incompatibilità della carica di con-sigliere dell’Ordine territoriale o di consi-gliere nazionale con quella di membro deiconsigli di disciplina territoriali e nazio-nali;

f) la pubblicità informativa deve es-sere consentita con ogni mezzo, e puòanche avere ad oggetto, oltre all’attivitàprofessionale esercitata, i titoli e le spe-cializzazioni del professionista, l’organiz-zazione dello studio ed i compensi prati-cati;

considerato che:

nel valutare la compatibilità con ilsistema costituzionale delle fonti poste afondamento della riforma, l’amministra-zione richiama la competenza esclusivastatale relativa alla tutela della concor-renza, che consente di incidere sulla ma-teria delle professioni di legislazione con-corrente.

L’amministrazione evidenzia, inoltre,che la norma primaria non sembra avertenuto conto della natura della compe-tenza disciplinare di quegli ordini profes-sionali per i quali le funzioni in materiadisciplinare sono previste dal legislatorealla stregua di una vera e propria com-petenza giurisdizionale (è il caso, a titolodi esempio, degli architetti, degli avvocati,dei chimici, dei geometri, degli ingegneri,dei periti industriali), giungendo alla con-clusione che, non potendo la materia dellagiurisdizione essere disciplinata se non adopera della legge ordinaria (stante la ri-serva assoluta di legge ex articolo 108 dellaCostituzione), con il regolamento in esamenon possono essere disciplinate le funzionigiurisdizionali dei Consigli dell’ordine na-zionali.

Corollario di tale assunto è che lalettera f) dell’articolo 3, comma 5, deldecreto legge 13 agosto 2011, n. 138, viene

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riferita ai soli procedimenti disciplinaririmessi alla competenza di consigli chedecidono in via amministrativa (come nelcaso dei commercialisti ed esperti conta-bili).

Sulla base di tali premesse, l’ammini-strazione illustra il contenuto del decreto,che è unico per tutte le professioni, ed èripartito in quattro Capi, il primo deiquali, composto di nove articoli, reca di-sposizioni generali, mentre gli ulterioricapi contengono alcune disposizioni spe-cifiche relative agli avvocati (Capo II; ar-ticoli 10 e 11), ai notai (Capo III; articolo12) e ad abrogazioni ed entrata in vigore(Capo IV, articoli 13 e 14).

Considerato:

Lo schema di regolamento dà attua-zione all’articolo 3, comma 5, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, recante « Ulteriori misureurgenti per la stabilizzazione finanziaria eper lo sviluppo », con cui la riforma degliordinamenti professionali è stata deman-data allo strumento del regolamento didelegificazione di cui all’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, con abrogazione delle vigentinorme in contrasto con i nuovi principi adecorrere dalla data del 13 agosto 2012,ovvero, solo se anteriore, dalla data diadozione dei regolamenti.

L’effetto abrogante è stato limitato allesole disposizioni in contrasto con i prin-cipi formulati dall’articolo 3, comma 5, deldecreto legge 13 agosto 2011, n. 138, de-mandando al Governo la facoltà di rac-cogliere, entro il 31 dicembre 2012, in untesto unico da emanare ai sensi dell’arti-colo 17-bis della legge 23 agosto 1988,n. 400, le disposizioni da considerarsi invigore a seguito dell’avvenuta riforma.

In sostanza, l’effetto abrogante previstodalla norma primaria è diretto ad elimi-nare gli ostacoli normativi che si frappon-gono alla liberalizzazione delle professioni,e il presente regolamento ha la funzione diriempire i vuoti, dando attuazione ai prin-cipi contenuti nella norma primaria.

La scelta di procedere all’emanazionedi un unico regolamento riguardante tuttele professioni regolamentate è condivisi-bile, in quanto l’uniformità dei principi diliberalizzazione per tutte le professionirisulta coerente con i criteri fissati dallanorma primaria, in modo appunto indi-stinto per le diverse professioni. Parimenticondivisibile è la prima parte dell’inqua-dramento costituzionale, in cui è eviden-ziato che il contenuto del decreto attienealla cosiddetta materia trasversale dellatutela della concorrenza, rientrante nellalegislazione esclusiva dello Stato, che con-sente a quest’ultimo di intervenire con lafinalità di tutelare la concorrenza anche inrelazione a materie rientranti nella com-petenza concorrente Stato Regioni, comequella delle professioni.

È, infatti, evidente che una riformadegli ordinamenti professionali finalizzataad attuare il principio di liberalizzazioneè direttamente ispirata a realizzare lapiena concorrenza nel settore, in confor-mità anche con il diritto dell’Unione eu-ropea, che qualifica l’attività delle libereprofessioni come servizi (articolo 57, pa-ragrafo 2, lettera d), TFUF), la cui presta-zione non può essere soggetta a restrizionealcuna (articolo 56 TFUE).

Del resto, la Corte costituzionale ha datempo affermato che la potestà legislativaregionale nella materia concorrente delleprofessioni deve rispettare il principio,secondo cui l’individuazione delle figureprofessionali è riservata, per il suo carat-tere necessariamente unitario, allo Stato,rientrando nella competenza delle regionila disciplina di quegli aspetti che presen-tano uno specifico collegamento con larealtà regionale (Corte Cost. n. 153/2006;n. 57/2007; in precedenza, v. Corte Cost.n. 384/1986).

Alle esigenze di unitarietà presenti conriferimento al contenuto del presente re-golamento, va aggiunta la specifica finalitàdi tutela della concorrenza, che confermala sussistenza della competenza legislativastatale.

La riconduzione dell’intervento norma-tivo alla materia della tutela della concor-renza consente di escludere ogni profilo di

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contrasto con l’articolo 117, comma 6,della Costituzione, che limita la potestàregolamentare dello Stato alle sole materiedi legislazione esclusiva.

Con riferimento ai criteri della delega,correttamente riassunti dall’amministra-zione nei punti indicati in precedenza, vasottolineato come il criterio principale, chedeve costituire la guida per ogni sceltainterpretativa, sia costituito dall’afferma-zione secondo cui « gli ordinamenti pro-fessionali devono garantire che l’eserciziodell’attività risponda senza eccezioni aiprincipi di libera concorrenza, alla pre-senza diffusa dei professionisti su tutto ilterritorio nazionale, alla differenziazione epluralità di offerta che garantisca l’effet-tiva possibilità di scelta degli utenti nel-l’ambito della più ampia informazionerelativamente ai servizi offerti ».

Per raggiungere tale scopo, la normaprimaria fissa, quale primo principio,quello secondo cui « l’accesso alla profes-sione è libero e il suo esercizio è fondatoe ordinato sull’autonomia e sull’indipen-denza di giudizio, intellettuale e tecnica,del professionista. La limitazione, in forzadi una disposizione di legge, del numero dipersone che sono titolate ad esercitare unacerta professione in tutto il territorio delloStato o in una certa area geografica, èconsentita unicamente laddove essa ri-sponda a ragioni di interesse pubblico, tracui in particolare quelle connesse allatutela della, salute umana, e non introducauna discriminazione diretta o indirettabasata sulla nazionalità o, in caso diesercizio dell’attività in forma societaria,della sede legale della società professio-nale ». Gli altri principi contenuti nelcomma 5 dell’articolo 3 del decreto-leggen. 138/2011 costituiscono attuazione especificazione dei suddetti primari obiet-tivi della riforma, e devono essere inter-pretati nel senso di evitare che l’introdu-zione delle presenti norme regolamentaripossa, anche indirettamente, porsi in con-trasto con il libero accesso alle professioni,o possa anche solo ritardare l’accesso alleprofessioni da parte dei giovani.

Passando ad esaminare nel dettaglio ilcontenuto del decreto, si rileva che l’arti-

colo 1 (Definizione e ambito di applica-zione) contiene le definizioni di “profes-sione regolamentata” e di “professionista”,adottando, in particolare, una definizioneeccessivamente ampia di professione rego-lamentata come l’attività, o l’insieme delleattività, riservate o meno, il cui esercizio èconsentito a seguito di iscrizione in ordini,collegi, albi o registri ed elenchi tenuti daamministrazioni o enti pubblici, allorchél’iscrizione è subordinata al possesso diqualifiche professionali o all’accertamentodi specifiche professionalità.

L’applicazione di tutte le disposizionidel decreto anche ai soggetti che si trovanoinseriti in un qualsiasi albo, registro oelenco tenuto da amministrazioni o entipubblici appare dilatare l’ambito di appli-cazione del decreto oltre i limiti dellanorma primaria, che, nel fare riferimentoal concetto di « professione regolamen-tata » va ricondotta solo all’inserimento inordini, collegi o albi, il cui effetto non èlimitato alla verifica vincolata dei requisitidi legge, ma è esteso all’attribuzione incapo ai rispettivi organi di poteri ulterioririconducibili a funzioni amministrative.Occorre, pertanto, eliminare il riferimentoa registri ed elenchi comunque tenuti daamministrazioni o enti pubblici, e valutarecome meglio precisare, nel senso sopradescritto, la nozione di professione rego-lamentata.

Va chiarito che l’effetto di tale elimi-nazione non è quello di sottrarre le attivitàsoggette a minori oneri di registrazionealla liberalizzazione, ma, nel presuppostoche tali attività non siano regolamentate, edi evitare un aggravamento degli adempi-menti accessori (accesso, formazione, ecc.)per attività minori, ferma restando laliberalizzazione delle stesse.

L’articolo 2 dello schema disciplinal’accesso e l’esercizio dell’attività profes-sionale, confermando i principi contenutinella norma di delegificazione sulla libertàdi accesso alle professioni regolamentate esul correlativo divieto di limitazione allaiscrizione agli albi professionali se non inforza di previsioni inerenti il possesso o ilriconoscimento dei titoli previsti perl’esercizio della professione, o in presenza

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di condanne penali o disciplinari ir-revocabili. Con riferimento al comma1 occorre espungere dal testo l’inciso« , quando esistenti » che non appare coe-rente con il divieto di limitazioni fissato invia generale; se il significato dell’inciso èquello di chiarire che le limitazioni esi-stenti cessano immediatamente, è preferi-bile esprimere tale previsione in modochiaro, stabilendo che « Sono vietate e siintendono immediatamente abrogate tuttele limitazioni... ».

Il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce ildivieto, contenuto nella legge di delegifi-cazione, di introdurre limitazioni del nu-mero di persone abilitate ad esercitare laprofessione su tutto o parte del territoriodello Stato, salve deroghe fondate su ra-gioni di pubblico interesse, quale la tuteladella salute.

I periodi « Sono fatti salvi gli obblighie i limiti di prestazione professionale inuna determinata area geografica, pari-menti fondati su ragioni di interessepubblico, stabiliti per l’esercizio dell’atti-vità notarile. Sono altresì fatte salve lelimitazioni derivanti dall’attività assuntaalle dipendenze di enti o di altri pro-fessionisti, funzionali alle finalità deglienti e al rapporto contrattuale con iprofessionisti. » non appaiono necessari,in quanto dette deroghe non possonoessere introdotte direttamente dal rego-lamento, non essendo giustificate sullabase della lettera a) del comma 5 del-l’articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011,che non attribuisce alla fonte secondariaun potere di introdurre deroghe, ma silimita a fare salve le limitazioni « inforza di una disposizione di legge » ri-spondenti a ragioni di interesse pubblico,tra cui in particolare quelle connesse allatutela della salute umana.

La riproduzione delle deroghe nel re-golamento rischia, quindi, di renderemeno chiaro il quadro normativo, dupli-cando le fonti e soprattutto inserendo inuna fonte secondaria il contenuto di unaderoga, che solo la legge può prevedere,Occorre, pertanto, eliminare due periodi,rimettendo alla valutazione dell’ammini-

strazione l’eventuale inserimento di unmero rinvio, senza citarle, alle disposizionidi legge derogatorie.

L’articolo 4 dà attuazione all’articolo 3,comma 5, lettera g), del decreto-leggen. 138/2011, disciplinando, in chiave diincentivazione della concorrenza, la pub-blicità informativa dell’attività professio-nale, La disposizione non contiene signi-ficativi elementi ulteriori rispetto alla let-tera sopra citata e, in ragione di ciò,occorre utilizzare sempre lo stesso termine« pubblicità informativa », indicato dallanorma primaria, in sostituzione al comma2 del termine « informazioni pubblicita-rie ».

Anche l’inciso « funzionali all’oggetto »,contenuto nel comma 2, non apparechiaro: e proprio per non inserire, comedetto nella relazione, « riferimenti ambi-gui alla dignità e al decoro professio-nale », che in passato hanno dato luogoa problemi interpretativi e applicativi,occorre eliminare l’inciso, attenendosi alcontenuto della citata lettera g), ancheper evitare che un parametro non og-gettivo possa poi essere valutato sotto ilprofilo disciplinare in base al commasuccessivo.

Al comma 3 è, infatti, precisato che laviolazione dei doveri di correttezza e noningannevolezza costituisce illecito discipli-nare, e appare opportuno completare ilcomma aggiungendo « oltre a integrareuna violazione delle disposizioni di cui aidecreti legislativi 6 settembre 2005 n. 206e 2 agosto 2007, n. 145 » (pratiche com-merciali scorrette e pubblicità inganne-vole).

La violazione degli obblighi in materiadi pubblicità informativa può, infatti, in-tegrare anche una violazione della disci-plina del Codice del consumo se effettuatain pregiudizio dei consumatori, o del de-creto legislativo n. 145/2007 in materia dipubblicità ingannevole se in danno di altriprofessionisti.

L’articolo 5 definisce i confini dell’ob-bligo, cui è tenuto il professionista, distipulare idonea assicurazione per i rischiderivanti dall’esercizio dell’attività. Al ri-guardo, appare preferibile utilizzare il ter-

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mine contenuto nella norma primaria, chestabilisce che le condizioni generali dellepolizze assicurative possono essere « nego-ziate, in convenzione con i propri iscritti,dai Consigli Nazionali e dagli enti previ-denziali dei professionisti » in luogo dellapossibilità per il professionista, previstanello schema, di « stipulare, anche per iltramite di convenzioni collettive negoziatedai consigli nazionali degli ordini o collegio da associazioni professionali o da casseo enti di previdenza, idonea assicura-zione... ».

L’articolo 6 disciplina la materia deltirocinio per l’accesso alla professione. Sideve evidenziare che la materia ha subitoun duplice intervento del legislatore: dap-prima l’articolo 33, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 ha modifi-cato l’articolo 3, comma 5, lettera c), deldecreto legge 13 agosto 2011, n. 138, ri-ducendo da tre anni a diciotto mesi ladurata massima del tirocinio e, successi-vamente, l’articolo 9, comma 6, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, ha stabilito,con norma immediatamente precettiva, ladurata massima di diciotto mesi del tiro-cinio per l’accesso alle professioni, modi-ficando nuovamente la citata lettera c)dell’articolo 3, comma 5, del decreto-leggen. 138/2011.

Il limite massimo del tirocinio è,quindi, direttamente fissato dal legislatorein diciotto mesi dall’articolo 9, comma 6,del decreto-legge n. 1/2012, che, comecorrettamente ritenuto dall’amministra-zione, è disposizione immediatamenteprecettiva.

Nello schema di regolamento il tiroci-nio è stato anche previsto come obbliga-torio: e ciò costituisce una novità inquanto non tutte le professioni regolamen-tate vi è attualmente l’obbligatorietà deltirocinio ai fini dell’accesso all’eserciziodella professione. Da tali previsioni nonsembra potersi trarre un obbligo di svol-gimento del tirocinio per tutte le profes-sioni regolamentate ed appare, quindi pre-feribile lasciare agli ordinamenti delle sin-gole professioni la decisione della necessitàe della durata del tirocinio, sentito ilMinistro vigilante;

considerato, in particolare, che:

con riferimento alla professione diassistente sociale, è avvertita dal Consiglionazionale dell’ordine degli assistenti socialila necessità di garantire la formazione conun ciclo formativo unico per l’accesso allaprofessione disponendo l’obbligatorietàdella propedeuticità del corso di laureatriennale della classe L39 per l’accesso alsuccessivo biennio di laurea magistraledella classe LM87, dal momento che l’ac-cesso a quest’ultima con diplomi di laureatriennale afferenti ad altre classi diversedalla L39 non garantisce l’avvenuta acqui-sizione delle competenze professionali ne-cessarie e sufficienti per l’accesso al-l’esame di stato di abilitazione professio-nale e quindi all’esercizio della profes-sione;

considerato che:

conseguentemente sarebbe statoopportuno istituire una sezione unica del-l’albo superando le attuali sezioni A e B,provvedendo a disporre in via transitorial’inserimento nella sezione unica dell’albodegli assistenti sociali iscritti nelle duesezioni al momento dell’entrata in vigoredel regolamento;

formula le seguenti osservazioni:

istituire una sezione unica dell’albodegli assistenti sociali superando le attualisezioni A e B, e provvedendo a disporre invia transitoria l’inserimento nella sezioneunica dell’albo degli assistenti socialiiscritti nelle due sezioni al momento del-l’entrata in vigore del regolamento;

al fine di circoscrivere l’applica-zione del decreto alle sole professioniregolamentate, ed ossia a quelle che sonoorganizzate in Ordini e Collegi, si proponedi eliminare all’articolo 1, comma 1, let-tera a) ogni riferimento ad ulteriori albi,registri, elenchi tenuto da amministrazionied enti pubblici. Pertanto all’articolo 1,comma 1, lettera a) dopo le parole « inOrdini o Collegi » cancellare tutte le parolesuccessive, da « o in ogni caso » fino ad« amministrazioni o enti pubblici ».

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In secondo luogo, si ritiene di inserireall’articolo 2 (Accesso ed esercizio dell’at-tività professionale) un riferimento espli-cito alla « obbligatorietà dell’esame diStato di cui all’articolo 33 comma 5 dellaCostituzione », già contenuto nella legge didelega, al fine di rafforzare il collegamentotra la disciplina dell’accesso e dell’eserci-zio delle professioni regolamentate e l’at-tuazione del dettato costituzionale. Per-tanto all’articolo 2, comma 1, prima riga,sostituire la parola « la disciplina » con laparola « l’obbligatorietà »; dopo la parola« Stato » aggiungere la frase « di cui all’ar-ticolo 33 comma 5 della Costituzione, ».

All’articolo 6 (Tirocinio per l’accesso),si ritiene di chiarire espressamente che iltirocinio professionale, « ha natura obbli-gatoria nei soli casi espressamente previstidalle singole discipline professionali »(comma 1), allo scopo di evitare che ilgenerico riferimento contenuto nel testodel decreto possa condurre ad un ricono-scimento surrettizio del suo carattere ob-bligatorio anche per le professioni cheattualmente non lo prevedono. Si ritiene,altresì di eliminare le disposizione di cui aicommi da 9 a 11, concernenti l’equipara-zione del tirocinio alla frequenza di spe-cifici corsi di formazione disciplinati conregolamento ministeriale. Una simile equi-parazione è, infatti, del tutto contraria allastessa ratio dell’istituto del tirocinio, che èquella di consentire al futuro professioni-sta di inserirsi progressivamente nel con-testo professionale mediante l’esercizio« controllato » dell’attività, sotto la dire-zione e la responsabilità di un professio-nista iscritto all’albo da almeno 5 anni.Inoltre, la frequenza a corsi di formazionein luogo dello svolgimento del tirociniorappresenta un’evidente e inutile duplica-zione della frequenza ai corsi di studiofinalizzati all’accesso all’esame di Stato.

Pertanto all’articolo 6, comma 1, primoperiodo, dopo la parola « professionale »,inserire la frase « che ha natura obbliga-toria nei soli casi espressamente previstidalle singole discipline professionali, hauna »; dopo la parola « mesi » aggiungere

la parola « e ». Al comma 3, primo periododopo la parola « anzianità », inserire lafrase « di iscrizione all’albo, ».

Ancora all’articolo 6 eliminare ilcomma 9, il comma 10 e il comma 11.

All’articolo 6 comma 12 dopo la parola« certificato », eliminare l’intero secondoperiodo.

Nell’ambito della Formazione continua(articolo 7), si ritiene di riservare ai Con-sigli Nazionali degli Ordini o Collegi, lapotestà di disciplinare, con propri regola-menti, seppure sottoposti all’approvazionedel Ministro vigilante, « le modalità e lecondizioni per l’assolvimento dell’obbligodi aggiornamento da parte degli iscritti eper la gestione e l’organizzazione dell’at-tività di aggiornamento a cura degli ordinio collegi territoriali », e « i requisiti mi-nimi, uniformi su tutto il territorio nazio-nale, dei corsi di aggiornamento ». Per-tanto all’articolo 7 comma 2, primo pe-riodo, eliminare la frase « Il Ministerovigilante, sentito »; dopo la parola « con »inserire la parola « proprio »; dopo la pa-rola « regolamento » inserire la frase « dasottoporre all’approvazione del Ministerovigilante; dopo la parola « vigilante », eli-minare la frase « da emanarsi ».

E sempre all’articolo 7, comma 2, let-tera a, primo periodo, dopo la parola« territoriali, » eliminare la frase « delleassociazioni professionali e di soggetti au-torizzati dal ministro vigilante ».

Ancora, con riguardo alla disciplina delprocedimento disciplinare, oltre a inserireun riferimento alle società tra professio-nisti (cui si applicano, « in quanto com-patibili, le medesime disposizioni previstenelle leggi professionali in materia disci-plinare per i singoli professionisti »), siritiene di sostituire integralmente il pro-cedimento di nomina degli istituendi Con-sigli di disciplina territoriali (in base alquale i relativi componenti dovrebberoessere individuati tra i vincitori delle ele-zioni negli ordini viciniori a quello pressocui il Consiglio di disciplina sarà istituito,con un evidente aggravamento dell’attivitàistituzionale dei medesimi) con un piùsemplice meccanismo di designazione acura dei singoli Consigli degli ordini o

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collegi. Il medesimo meccanismo è rece-pito anche per la nomina dei componentidel Consiglio di disciplina nazionale, la cuiistituzione, tuttavia, resta prevista esclusi-vamente (e tale previsione risulta raffor-zata nel testo, mediante l’inserimento diun’esplicita salvezza) per gli Ordini e Col-legi che prevedono Consigli nazionali nondotati di specifica competenza giurisdizio-nale (attribuita dalla legge istitutiva). Per-tanto all’articolo 9 comma 1, primo pe-riodo, dopo la parola « albo » inserire lafrase « , ovvero le società tra professionistidi cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183e seguenti. Alle società tra professionisti siapplicano, in quanto compatibili, le me-desime disposizioni previste nelle leggiprofessionali in materia disciplinare per isingoli professionisti. ».

Ancora il comma 3 dell’articolo 9 èsostituito dal seguente: « I componenti deiConsigli di disciplina territoriale di cui alcomma 1 sono designati dai Consigli degliOrdini o collegi professionali fra i profes-sionisti iscritti da almeno dieci anni al-l’Albo professionale che non siano maistati destinatari di provvedimenti discipli-nari. Possono essere designati a far partedel Consiglio di disciplina territoriale sog-getti non iscritti all’albo nei limiti stabilitidai rispettivi regolamenti di funziona-mento emanati dai Consigli nazionali. Ilcoordinatore e il segretario del Consigliodi disciplina territoriale sono nominati daiConsigli degli Ordini o collegi professionaliall’atto dell’insediamento. La carica diconsigliere dell’ordine o collegio territo-riale e la carica di consigliere del corri-spondente consiglio di disciplina territo-riale sono in ogni caso incompatibili. Gli

ordinamenti professionali possono preve-dere ulteriori incompatibilità dirette adassicurare la terzietà del consiglio di di-sciplina ».

All’articolo 9, comma 7, primo periodo,sostituire la lettera minuscola « c » dellaparola consigli con la lettera maiuscola« C ».

All’articolo 9, comma 7 dopo il primoperiodo che termina con la parola « na-zionali », inserire la frase « Resta salva ladisciplina vigente per le professioni isti-tuite anteriormente alla Costituzione, i cuiConsigli Nazionali hanno, in materia di-sciplinare, competenza giurisdizionale ».

All’articolo 9, comma 8, primo periodo,dopo la parola « supplenti », eliminare lafrase « e i collegi sono composti da 3consiglieri presieduti dal componente conmaggiore anzianità di iscrizione all’albo. ».

Infine si propone di sostituire il comma10 dell’articolo 9 con il seguente « Sononominati componenti dei Consigli Nazio-nali di disciplina di cui al comma 7,titolari e di seguito supplenti, i soggettidesignati dai Consigli nazionali di riferi-mento fra i professionisti iscritti all’Alboprofessionale da almeno dieci anni chenon siano mai stati destinatari di provve-dimenti disciplinari. ».

Si propone ancora di aggiungere, infine,nel testo del decreto, un capo istitutivodegli ordini territoriali dei biologi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATOALL’ACCOGLIMENTO DELLE SUMMEN-

ZIONATE OSSERVAZIONI.

Di Pietro, Palomba.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernenteil regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Atto n. 488.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PAREREDELL’ONOREVOLE CAVALLARO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto delPresidente della Repubblica concernente ilregolamento recante riforma degli ordina-menti professionali;

considerati i principi di delegifica-zione di cui all’articolo 3, comma 5 deldecreto legge n. 138 del 2011, convertitocon modificazioni dalla legge n. 148 del2011, e successive modificazioni, nonchégli ulteriori parametri di legittimità rica-vabili dalla legislazione interna e dallanormativa dell’Unione Europea;

richiamato il parere espresso dalConsiglio di Stato il 10 luglio 2012 sulloschema di regolamento, i cui rilievi criticisono pienamente condivisi;

rilevato che dall’indagine conoscitivasvolta sono emersi rilievi critici e sugge-rimenti di modifica allo schema di rego-lamento da parte di rappresentanti degliordini professionali, i quali hanno eviden-ziato diverse disposizioni ritenute nonconformi ai principi di delegazione;

rilevato che il dato normativo prima-rio da cui si è partiti appare ancorainsufficientemente coordinato e sistema-tico, per cui è prioritariamente necessariorichiamare l’opportunità di un interventonormativo-quadro realmente unitario acui poi far riferimento incontrovertibile alfine di esercitare la potestà di attuazionemediante delegificazione da parte del Go-verno secondo lo schema di affidare allestesse organizzazioni professionali la po-

testà statutaria e regolamentare e di affi-dare al governo poteri di indirizzo econtrollo, nel quadro di una visione ispi-rata ai principi di competizione e di con-correnza anche nei servizi professionali edi rispetto del principio costituzionale san-cito dall’articolo 33 Cost. di richiedere ilpossesso di speciali requisiti e di formeorganizzative proprie nel caso di necessitàdovute alla specifica qualità professionalee contraddistinte da asimmetrie informa-tive e cognitive

rilevato in particolare che:

l’articolo 1, comma 1, lett. a) an-novera nella definizione di « professioneregolamentata » anche le attività esercitatedagli iscritti in « albi, registri ed elenchitenuti da amministrazioni o enti pubblicioccorre – come già segnalato dal C.d.S.che si chiarisca se si fa riferimento allapossibilità di introdurre nel novero delleprofessioni regolate altre specifiche pro-fessioni o se, come appare necessario allaluce del contenuto attuale della delega, sifaccia riferimento con le nozioni richia-mate ai soli ordini e collegi delle profes-sioni già esistenti;

all’articolo 2 sarebbe opportunofare riferimento, secondo i principi didelegificazione, all’articolo 33 della Costi-tuzione, che sancisce l’obbligatorietà del-l’esame di Stato per l’esercizio di deter-minate professioni, ritenuto che tale rife-rimento appare estremamente utile alloscopo di affermare la diretta corrispon-denza tra la disciplina in esame e i prin-

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cipi costituzionali afferenti alle condizionidi accesso ed esercizio delle professioniregolamentate;

l’articolo 3 stabilisce che l’insiemedegli albi territoriali di ogni professionecostituisce l’albo unico nazionale degliiscritti; appare opportuno chiarire se siintendeva tener conto della articolatacomplessità di difforme organizzazioneterritoriale degli ordini esistenti o se siintende attribuire soggettività giuridica equalità istituzionale al solo insieme nazio-nale degli iscritti agli albi e collegi;

l’articolo 5, relativo all’obbligo distipulare una polizza assicurativa per irischi derivanti dall’attività professionale,riconosce anche alle associazioni profes-sionali la legittimazione a stipulare con-venzioni con le compagnie assicurative,eccedendo i principi delegificazione di cuialla lettera e) del richiamato articolo 3,comma 5 del decreto legge n. 138 del2011, che fanno riferimento unicamentealla legittimazione dei Consigli nazionali edegli enti di previdenza; appare pertantoopportuno rimodulare la norma affinchési chiarisca che non è inibito ai Consiglinazionali degli ordini e collegi la possibi-lità di negoziare polizze collettive, di pre-disporre le condizioni generali delle po-lizze assicurative, in convenzione con ipropri iscritti, si segnala ulteriormente alriguardo che, trattandosi di norma cheistituisce un regime di assicurazione ob-bligatoria, vanno previste anche modalità econdizioni generali per le quali sia obbli-gatoria da parte delle Compagnie assicu-ratrici la stipula delle polizze, onde evitareil fenomeno dell’indiretta limitazione al-l’esercizio della professione;

all’articolo 5, come peraltro previ-sto per le professioni dell’area medica daldecreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegnodi legge di conversione è stato approvatodalla Camera dei Deputati il 19 luglio 2012(C. 5323) ed ora si trova all’esame delSenato, sarebbe opportuno inserire unascadenza temporale differita ai fini del-l’entrata in vigore dell’obbligo di stipula-zione di una polizza assicurativa per i

rischi derivanti dall’esercizio dell’attivitàprofessionale a carico degli iscritti agli albionde consentire l’organizzazione dei pre-supposti per l’attuazione di tale obbligo;

l’articolo 6 rende obbligatorio iltirocinio anche per le categorie che neerano prive e ne allunga la durata perquelle categorie che lo prevedevano per unperiodo inferiore a 18 mesi, occorre chia-rire che tale principio non limita in talmodo l’autonomia delle università e deiconsigli nazionali nella definizione di spe-cifiche intese volte ad anticipare il tiroci-nio, come previsto dalla lettera c) delrichiamato articolo 3, comma 5, del de-creto legge n.138 del 2011 e dal comma 6dell’articolo 9 del decreto-legge 1/2012, ladisciplina di dettaglio del tirocinio deveessere demandate a regolamenti emanati acura dei Consigli nazionali degli ordini ecollegi;

appare opportuno coordinare l’ar-ticolo 6 con le disposizioni legislative cheattribuiscono ai Consigli nazionali degliordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell’articolo 6 occorreverificare e chiarire se attraverso la pre-visione si intende ottenere e dichiarare exprofesso il riconoscimento del carattereobbligatorio anche per le professioni cheattualmente non lo prevedono o se esso siintende limitato ai singoli ordinamenti chegià lo prevedono;

occorre chiarire che non vi puòessere l’incompatibilità del tirocinio con ilsolo impiego pubblico, mentre con l’im-piego privato si prevede la compatibilitànel caso in cui siano rispettate alcunecondizioni, per cui è opportuno prevederela possibilità di svolgere il tirocinio anchein concomitanza con il mantenimento diun rapporto di impiego pubblico alle me-desime condizioni previste per l’attività dilavoro privato subordinato;

verificare se l’articolo 6, corri-sponda ai principi di delegificazione nellaparte in cui si prevede la possibilità per itirocinanti di frequentare specifici corsi diformazione professionale organizzati da

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soggetti autorizzati dai ministri vigilanti; enella parte in cui al comma 10 dell’arti-colo 6 si attribuisce al ministro vigilante ilpotere di emanare un regolamento volto adisciplinare una serie di oggetti relativi aicorsi di formazioni e se non sia inveceopportuno secondo la ratio dell’articolo 17,comma 2, della legge n. 400 del 1988, chesia espressamente previsto dalla legge didelegificazione la legittimazione del Mini-stro ad adottare regolamenti volti a disci-plinare ulteriormente la materia delegifi-cata;

che meglio emergano i principidella facoltatività della frequenza di corsidi formazione, della loro gratuità e del-l’accesso a tutti per i medesimi e delprincipio di separazione fra chi ha poteridi controllo sulla loro idoneità e chi liorganizza e tiene, nonché al superamentodel criterio dei crediti formativi comeattualmente in essere;

l’articolo 7, comma 2, affida alMinistro vigilante la disciplina attuativadell’obbligo di formazione permanente, ec-cedendo l’ambito di autorizzazione al-l’esercizio della potestà regolamentare indelegificazione di cui alla lettera b) delrichiamato articolo 3, comma 5, del de-creto-legge n. 138 del 2011 che affida lapotestà regolamentare unicamente ai Con-sigli nazionali;

il comma 3 dell’articolo 7 relativoalle convenzioni da stipulare tra Consiglinazionali ed università potrebbe essereintegrato prevedendo che l’attività di for-mazione la gestione e l’organizzazione del-l’attività di aggiornamento possa essereorganizzata anche a cura degli ordini ocollegi territoriali e dei sindacati di cate-goria delle professioni regolamentate inqualità di parte sociale con rilevanza na-zionale, anche in cooperazione o conven-zione con altri soggetti;

occorre valutare se l’articolo 7,comma 5, invade la competenza delleRegioni disciplinata dall’articolo 117,comma 6, della Costituzione prevedendoche le Regioni possono disciplinate l’attri-buzione di fondi per l’organizzazione di

scuole, corsi ed eventi di formazione pro-fessionale o se si tratta di norma esorta-tiva che può anche essere espunta o meglioriformulata;

l’articolo 8 disciplina il regime delleincompatibilità con l’esercizio della pro-fessione, limitando al primo comma l’in-compatibilità esclusivamente alle attivitàsuscettibili di pregiudicare l’autonomia eindipendenza di giudizio, intellettuale etecnico del professionista e, al secondocomma, facendo salvo il regime delle in-compatibilità con l’esercizio della profes-sione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilitàall’esercizio della professione non rientranell’oggetto dell’intervento regolamentarein delegificazione autorizzato dal richia-mato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ed è opportuno cheessa non sia affidata ad una formulazionedi carattere generico e valida per tutte leprofessioni regolamentate con possibili in-certezze interpretative;

l’articolo 9 disciplina il procedi-mento disciplinare per le professioni di-verse da quelle sanitarie, con lo scopo diintrodurre elementi di maggiore terzietànell’esercizio del potere disciplinare, isti-tuendo specifici organismi di disciplinadistinti e diversi dagli attuali consigli ter-ritoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i con-sigli territoriali (il trasferimento delle fun-zioni disciplinari al consiglio viciniore) eper i consigli nazionali (affidamento dellafunzione disciplinare ai soggetti primi frai non eletti) non sembra realizzare quantoindicato dal richiamato articolo 3, comma5, del decreto-legge n. 138 del 2011, inquanto nel primo caso permane la com-mistione fra funzioni amministrative efunzioni disciplinari, e nel secondo casosembra meno garantita la terzietà nelgiudizio;

rimane inoltre irrisolto il problemadella divisione delle funzioni disciplinarida quelle amministrative per i consiglinazionali che decidono i ricorsi in viagiurisdizionale;

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sarebbe stato opportuno prevedereper gli ordini e collegi che decidono in viaamministrativa, l’istituzione di consigli didisciplina territoriali e, per gli ordini ecollegi che decidono in via giurisdizionale,l’istituzione di specifiche sezioni discipli-nari dedicate, da costituirsi all’interno de-gli attuali consigli territoriali e nazionali,con sottrazione loro di qualunque altrafunzione amministrativa;

sarebbe opportuno estendere anchealle società di professionisti di cui allalegge 12 novembre 2011, n. 183, l’applica-zione, in quanto compatibile, delle mede-sime disposizioni previste nelle leggi pro-fessionali in materia disciplinare per gliiscritti che esercitano la professione informa individuale, al fine di evitare che loschermo della società professionale possacostituire una legittima causa di elusionedell’applicazione delle norme disciplinarinei confronti dei soci;

appare opportuna una generale ri-considerazione della materia disciplinarealla luce del principio di elezione di cortidisciplinari autonome e terze;

all’articolo 9, comma 7, si sarebbedovuta esplicitare la salvezza relativa alla« disciplina vigente per le professioni isti-tuite anteriormente alla Costituzione, i cuiConsigli Nazionali hanno, in materia di-sciplinare, competenza giurisdizionale ».Ciò allo scopo di evitare che l’adozione delprovvedimento in esame possa surrettizia-mente condurre a un’uniformazione inde-bita delle competenze dei Consigli nazio-nali degli ordini e collegi, a prescinderedall’attribuzione o meno nei loro confrontidell’esercizio della funzione giurisdizio-nale;

al fine di assicurare la massimacoerenza tra il disposto dei commi 2 e 4dell’articolo 9, si dovrebbe aggiungere unaclausola di salvezza finalizzata a consen-tire l’anticipazione dei primi sei mesi ditirocinio durante lo svolgimento del corso

di laurea, in deroga, quindi alla previsionedi cui all’articolo 9, comma 2. Al con-tempo, al comma 4, si è dovrebbe preve-dere la possibilità di stipulare appositeconvenzioni tra i Consigli nazionali degliordini o collegi, il Ministro per la pubblicaistruzione, università e ricerca e il Mini-stro per la semplificazione, al fine diconsentire lo svolgimento del tirocinio an-che presso pubbliche amministrazioni, al-l’esito del corso di laurea, come previsto exlege;

l’articolo 11 reca una disciplinaspeciale del tirocinio per l’accesso allaprofessione forense, introducendo, in par-ticolare, la possibilità del suo svolgimentopresso gli uffici legali di enti privati au-torizzati dal Ministro della Giustizia cheva meglio esplicitata chiarendo che ciò èpossibile solo se gli enti privati sono dotatidi autonomo ufficio legale in cui eserci-tano iscritti agli albi professionali munitidel diritto di rappresentanza esterna eprocessuale;

rilevato che lo schema in esame nonprevede la facoltà per le professioni chesvolgono attività similari di accorparsi subase volontaria, secondo quanto invece pre-visto dal comma 5 del richiamato articolo3 del decreto legge n. 138 del 2011 cosìmodificato dall’articolo 9, comma 7, lett.a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla L. 24marzo 2012, n. 27, determinandosi in talmodo una lacuna normativa, mentre èopportuno chiarire che i consigli nazionalihanno facoltà di predisporre idonee pro-poste ai fini dell’emanazione di nuoviprovvedimenti di riconoscimento delleprofessioni derivanti da tali accorpamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia mo-dificato secondo quanto riportato in pre-messa.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernenteil regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Atto n. 488.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI, ONOREVOLICASSINELLI E SILIQUINI, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto delPresidente della Repubblica concernente ilregolamento recante riforma degli ordina-menti professionali;

considerati i principi di delegifica-zione di cui all’articolo 3, comma 5 deldecreto legge n. 138 del 2011, convertitocon modificazioni dalla legge n.148 del2011, e successive modificazioni, nonchégli ulteriori parametri di legittimità rica-vabili dalla legislazione interna e dallanormativa dell’Unione Europea;

a) richiamato il parere espresso dalConsiglio di Stato il 10 luglio 2012 sulloschema di regolamento, i cui rilievi criticisono pienamente condivisi;

b) rilevato che dall’indagine cono-scitiva svolta sono emersi rilievi critici esuggerimenti di modifica allo schema diregolamento da parte di rappresentantidegli ordini professionali, i quali hannoevidenziato diverse disposizioni ritenutenon conformi ai principi di delegazione;

c) rilevato che il dato normativoprimario da cui si è partiti appare ancorainsufficientemente coordinato e sistema-tico, per cui è prioritariamente necessariorichiamare l’opportunità di un interventonormativo-quadro realmente unitario acui poi far riferimento incontrovertibile alfine di esercitare la potestà di attuazionemediante delegificazione da parte del Go-verno secondo lo schema di affidare allestesse organizzazioni professionali la po-

testà statutaria e regolamentare e di affi-dare al governo poteri di indirizzo econtrollo, nel quadro di una visione ispi-rata ai principi di competizione e di con-correnza anche nei servizi professionali edi rispetto del principio costituzionale san-cito dall’articolo 33 Cost. di richiedere ilpossesso di speciali requisiti e di formeorganizzative proprie nel caso di necessitàdovute alla specifica qualità professionalee contraddistinte da asimmetrie informa-tive e cognitive;

d) rilevato in particolare che:

l’articolo 1, comma 1, lett. a)annovera nella definizione di « professioneregolamentata » anche le attività esercitatedagli iscritti in « albi, registri ed elenchitenuti da amministrazioni o enti pubblicioccorre – come già segnalato dal C.d.S.che si chiarisca se si fa riferimento allapossibilità di introdurre nel novero delleprofessioni regolate altre specifiche pro-fessioni o se, come appare necessario allaluce del contenuto attuale della delega, sifaccia riferimento con le nozioni richia-mate ai soli ordini e collegi delle profes-sioni già esistenti;

all’articolo 2 sarebbe opportunofare riferimento, secondo i principi didelegificazione, all’articolo 33 della Costi-tuzione, che sancisce l’obbligatorietà del-l’esame di Stato per l’esercizio di deter-minate professioni, ritenuto che tale rife-rimento appare estremamente utile alloscopo di affermare la diretta corrispon-denza tra la disciplina in esame e i prin-

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cipi costituzionali afferenti alle condizionidi accesso ed esercizio delle professioniregolamentate;

l’articolo 3 stabilisce che l’in-sieme degli albi territoriali di ogni profes-sione costituisce l’albo unico nazionaledegli iscritti; appare opportuno chiarire sesi intendeva tener conto della articolatacomplessità di difforme organizzazioneterritoriale degli ordini eistenti o se siintende attribuire soggettività giuridica equalità istituzionale al solo insieme nazio-nale degli iscritti agli albi e collegi;

l’articolo 5, relativo all’obbligo distipulare una polizza assicurativa per irischi derivanti dall’attività professionale,riconosce anche alle associazioni profes-sionali la legittimazione a stipulare con-venzioni con le compagnie assicurative,eccedendo i principi delegificazione di cuialla lettera e) del richiamato articolo 3,comma 5 del decreto legge n. 138 del2011, che fanno riferimento unicamentealla legittimazione dei Consigli nazionali edegli enti di previdenza; appare pertantoopportuno rimodulare la norma affinchési chiarisca che non è inibito ai Consiglinazionali degli ordini e collegi la possibi-lità di negoziare polizze collettive, di pre-disporre le condizioni generali delle po-lizze assicurative, in convenzione con ipropri iscritti, si segnala ulteriormente alriguardo che, trattandosi di norma cheistituisce un regime di assicurazione ob-bligatoria, vanno previste anche modalità econdizioni generali per le quali sia obbli-gatoria da parte delle Compagnie assicu-ratrici la stipula delle polizze, onde evitareil fenomeno dell’indiretta limitazione al-l’esercizio della professione;

all’articolo 5, come peraltro pre-visto per le professioni dell’area medicadal decreto-legge n. 89 del 2012, il cuidisegno di legge di conversione è statoapprovato dalla Camera dei Deputati il 19luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trovaall’esame del Senato, sarebbe opportunoinserire una scadenza temporale differitaai fini dell’entrata in vigore dell’obbligo distipulazione di una polizza assicurativa

per i rischi derivanti dall’esercizio dell’at-tività professionale a carico degli iscrittiagli albi onde consentire l’organizzazionedei presupposti per l’attuazione di taleobbligo;

l’articolo 6 rende obbligatorio iltirocinio anche per le categorie che neerano prive e ne allunga la durata perquelle categorie che lo prevedevano per unperiodo inferiore a 18 mesi, occorre chia-rire che tale principio non limita in talmodo l’autonomia delle università e deiconsigli nazionali nella definizione di spe-cifiche intese volte ad anticipare il tiroci-nio, come previsto dalla lettera c) delrichiamato articolo 3, comma 5, del de-creto legge n. 138 del 2011 e dal comma6 dell’articolo 9 del decreto-legge 1/2012,la disciplina di dettaglio del tirocinio deveessere demandate a regolamenti emanati acura dei Consigli nazionali degli ordini ecollegi;

appare opportuno coordinarel’articolo 6 con le disposizioni legislativeche attribuiscono ai Consigli nazionali de-gli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell’articolo 6 oc-corre verificare e chiarire se attraverso laprevisione si intende ottenere e dichiarareex professo il riconoscimento del carattereobbligatorio anche per le professioni cheattualmente non lo prevedono o se esso siintende limitato ai singoli ordinamenti chegià lo prevedono;

occorre chiarire che non vi puòessere l’incompatibilità del tirocinio con ilsolo impiego pubblico, mentre con l’im-piego privato si prevede la compatibilitànel caso in cui siano rispettate alcunecondizioni, per cui è opportuno prevederela possibilità di svolgere il tirocinio anchein concomitanza con il mantenimento diun rapporto di impiego pubblico alle me-desime condizioni previste per l’attività dilavoro privato subordinato;

verificare se l’articolo 6, corri-sponda ai principi di delegificazione nellaparte in cui si prevede la possibilità per itirocinanti di frequentare specifici corsi di

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formazione professionale organizzati dasoggetti autorizzati dai ministri vigilanti; enella parte in cui al comma 10 dell’arti-colo 6 si attribuisce al ministro vigilante ilpotere di emanare un regolamento volto adisciplinare una serie di oggetti relativi aicorsi di formazioni e se non sia inveceopportuno secondo la ratio dell’articolo 17,comma 2, della legge n. 400 del 1988, chesia espressamente previsto dalla legge didelegificazione la legittimazione del Mini-stro ad adottare regolamenti volti a disci-plinare ulteriormente la materia delegifi-cata;

è opportuno che meglio emer-gano i principi della facoltatività dellafrequenza di corsi di formazione, dellaloro gratuità e dell’accesso a tutti per imedesimi e del principio di separazionefra chi ha poteri di controllo sulla loroidoneità e chi li organizza e tiene, nonchéal superamento del criterio dei creditiformativi come attualmente in essere;

l’articolo 7, comma 2, affida alMinistro vigilante la disciplina attuativadell’obbligo di formazione permanente, ec-cedendo l’ambito di autorizzazione al-l’esercizio della potestà regolamentare indelegificazione di cui alla lettera b) delrichiamato articolo 3, comma 5, del de-creto-legge n. 138 del 2011 che affida lapotestà regolamentare unicamente ai Con-sigli nazionali;

il comma 3 dell’articolo 7 relativoalle convenzioni da stipulare tra Consiglinazionali ed università potrebbe essereintegrato prevedendo che l’attività di for-mazione la gestione e l’organizzazione del-l’attività di aggiornamento possa essereorganizzata anche a cura degli ordini ocollegi territoriali e dei sindacati di cate-goria delle professioni regolamentate inqualità di parte sociale con rilevanza na-zionale, anche in cooperazione o conven-zione con altri soggetti;

occorre valutare se l’articolo 7,comma 5, invade la competenza delleRegioni disciplinata dall’articolo 117,comma 6, della Costituzione prevedendoche le Regioni possono disciplinate l’attri-

buzione di fondi per l’organizzazione discuole, corsi ed eventi di formazione pro-fessionale o se si tratta di norma esorta-tiva che può anche essere espunta o meglioriformulata;

l’articolo 8 disciplina il regimedelle incompatibilità con l’esercizio dellaprofessione, limitando al primo commal’incompatibilità esclusivamente alle atti-vità suscettibili di pregiudicare l’autono-mia e indipendenza di giudizio, intellet-tuale e tecnico del professionista e, alsecondo comma, facendo salvo il regimedelle incompatibilità con l’esercizio dellaprofessione di notaio e con il pubblicoimpiego;

la disciplina delle incompatibilitàall’esercizio della professione non rientranell’oggetto dell’intervento regolamentarein delegificazione autorizzato dal richia-mato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ed è opportuno cheessa non sia affidata ad una formulazionedi carattere generico e valida per tutte leprofessioni regolamentate con possibili in-certezze interpretative;

l’articolo 9 disciplina il procedi-mento disciplinare per le professioni di-verse da quelle sanitarie, con lo scopo diintrodurre elementi di maggiore terzietànell’esercizio del potere disciplinare, isti-tuendo specifici organismi di disciplinadistinti e diversi dagli attuali consigli ter-ritoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per iconsigli territoriali (il trasferimento dellefunzioni disciplinari al consiglio viciniore)e per i consigli nazionali (affidamentodella funzione disciplinare ai soggettiprimi fra i non eletti) non sembra realiz-zare quanto indicato dal richiamato arti-colo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138del 2011, in quanto nel primo caso per-mane la commistione fra funzioni ammi-nistrative e funzioni disciplinari, e nelsecondo caso sembra meno garantita laterzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il pro-blema della divisione delle funzioni disci-

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plinari da quelle amministrative per iconsigli nazionali che decidono i ricorsi invia giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno preve-dere per gli ordini e collegi che decidonoin via amministrativa, l’istituzione di con-sigli di disciplina territoriali e, per gliordini e collegi che decidono in via giu-risdizionale, l’istituzione di specifiche se-zioni disciplinari dedicate, da costituirsiall’interno degli attuali consigli territorialie nazionali, con sottrazione loro di qua-lunque altra funzione amministrativa;

sarebbe opportuno estendere an-che alle società di professionisti di cui allalegge 12 novembre 2011, n. 183, l’applica-zione, in quanto compatibile, delle mede-sime disposizioni previste nelle leggi pro-fessionali in materia disciplinare per gliiscritti che esercitano la professione informa individuale, al fine di evitare che loschermo della società professionale possacostituire una legittima causa di elusionedell’applicazione delle norme disciplinarinei confronti dei soci;

appare opportuna una generalericonsiderazione della materia disciplinarealla luce del principio di elezione di cortidisciplinari autonome e terze;

all’articolo 9, comma 7, si sa-rebbe dovuta esplicitare la salvezza rela-tiva alla « disciplina vigente per le profes-sioni istituite anteriormente alla Costitu-zione, i cui Consigli Nazionali hanno, inmateria disciplinare, competenza giurisdi-zionale ». Ciò allo scopo di evitare chel’adozione del provvedimento in esamepossa surrettiziamente condurre a un’uni-formazione indebita delle competenze deiConsigli nazionali degli ordini e collegi, aprescindere dall’attribuzione o meno neiloro confronti dell’esercizio della funzionegiurisdizionale;

al fine di assicurare la massimacoerenza tra il disposto dei commi 2 e 4dell’articolo 9, si dovrebbe aggiungere unaclausola di salvezza finalizzata a consen-tire l’anticipazione dei primi sei mesi ditirocinio durante lo svolgimento del corso

di laurea, in deroga, quindi alla previsionedi cui all’articolo 9, comma 2. Al con-tempo, al comma 4, si è dovrebbe preve-dere la possibilità di stipulare appositeconvenzioni tra i Consigli nazionali degliordini o collegi, il Ministro per la pubblicaistruzione, università e ricerca e il Mini-stro per la semplificazione, al fine diconsentire lo svolgimento del tirocinio an-che presso pubbliche amministrazioni, al-l’esito del corso di laurea, come previsto exlege;

l’articolo 11 reca una disciplinaspeciale del tirocinio per l’accesso allaprofessione forense, introducendo, in par-ticolare, la possibilità del suo svolgimentopresso gli uffici legali di enti privati au-torizzati dal Ministro della Giustizia cheva meglio esplicitata chiarendo che ciò èpossibile solo se gli enti privati sono dotatidi autonomo ufficio legale in cui eserci-tano iscritti agli albi professionali munitidel diritto di rappresentanza esterna eprocessuale;

e) rilevato che lo schema in esamenon prevede la facoltà per le professioniche svolgono attività similari di accorparsisu base volontaria, secondo quanto inveceprevisto dal comma 5 del richiamato ar-ticolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011così modificato dall’articolo 9, comma 7,lettera a), decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, determinan-dosi in tal modo una lacuna normativa,mentre è opportuno chiarire che i consiglinazionali hanno facoltà di predisporreidonee proposte ai fini dell’emanazione dinuovi provvedimenti di riconoscimentodelle professioni derivanti da tali accor-pamenti;

f) rilevato che lo schema in esamereca un capo dedicato a tutte le profes-sioni (I), un capo dedicato alla professionedi avvocato (II) ed un capo dedicato allaprofessione di notaio (III);

g) considerato che, sarebbe stato op-portuno prevedere ulteriori disposizioniconcernenti altre specifiche professioni re-golamentate, ritenuto che la riforma degli

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ordinamenti professionali dovrebbe rap-presentare l’occasione per la modernizza-zione ed una liberalizzazione delle profes-sioni che si faccia carico di superare lecriticità esistenti al fine di migliorare laqualità delle prestazioni professionali nel-l’interesse degli utenti dei servizi profes-sionali;

h) considerato che andrebbe intro-dotta una norma per i dottori commer-cialisti e gli esperti contabili che consentaai tirocinanti di avere la possibilità dicompletare il tirocinio anche per l’iscri-zione nel registro dei Revisori Legali, at-teso che la riduzione generale della duratadel tirocinio a non oltre 18 mesi non puòincidere su quello che la norma comuni-taria impone per l’iscrizione nel citatoRegistro. Così facendo, all’esito dei diciottomesi di tirocinio e del superamento del-l’esame di Stato, l’abilitato Dottore Com-mercialista o Esperto Contabile potràcompletare il tirocinio per l’iscrizione an-che nel Registro dei Revisori Legali;

i) considerato, in particolare, che, conriferimento alla professione di assistentesociale, è avvertita dal Consiglio nazionaledell’ordine degli assistenti sociali la neces-sità di garantire la formazione con unciclo formativo unico per l’accesso allaprofessione disponendo l’obbligatorietàdella propedeuticità del corso di laureatriennale della classe L39 per l’accesso alsuccessivo biennio di laurea magistraledella classe LM87, dal momento che l’ac-cesso a quest’ultima con diplomi di laureatriennale afferenti ad altre classi diversedalla L39 non garantisce l’avvenuta acqui-sizione delle competenze professionali ne-cessarie e sufficienti per l’accesso al-l’esame di Stato di abilitazione professio-nale e quindi all’esercizio della profes-sione;

l) considerato che, conseguentemente,sarebbe stato opportuno istituire una se-zione unica dell’albo superando le attualisezioni A e B, provvedendo a disporre invia transitoria l’inserimento nella sezioneunica dell’albo degli assistenti socialiiscritti nelle due sezioni al momento del-l’entrata in vigore del regolamento;

m) con particolare riferimento allaprofessione di notaio, rilevato che:

lo schema di decreto interessa laprofessione di notaio, oltre che in rela-zione alla disciplina generale, in riferi-mento alle seguenti questioni: a) l’assicu-razione obbligatoria; b) l’accesso; c) iltirocinio.

Per quanto concerne il punto a) relativoall’assicurazione obbligatoria, l’ordina-mento del notariato regola specificamentela materia agli articoli 19 e 20 della legge16 febbraio 1913 n. 89 come modificatidagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che ilConsiglio Nazionale del Notariato stipulidirettamente una polizza collettiva, ripar-tendone l’onere del premio fra tutti i notaiitaliani e non con polizze individuali sti-pulate sulla base di una « Convenzionecollettiva » negoziata a livello nazionale,come previsto invece dall’articolo 5comma 1 del provvedimento in esame. Laspecificità del notariato impone la con-ferma del sistema vigente della polizzacollettiva, per offrire ai cittadini assolutacertezza in ordine alla copertura assicu-rativa della funzione pubblica esercitatada ciascun notaio, non rimessa alla purdoverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, alfine di semplificare il suddetto sistema dipartecipazione dei notai agli oneri deri-vanti dal pagamento dei premi della citatapolizza, è necessario modificare il sistemadi esazione.

Per quanto concerne il punto b) rela-tivo all’accesso, si avverte la necessità disuperare il limite della partecipazione anon più di tre concorsi, in quanto esso nonappare coerente con i principi enunciatinel Decreto di agosto 2011. Ovviamentel’abolizione di tale limite richiede adeguatiinterventi correttivi del sistema concor-suale attuale per prevenire il pericolo diun ingolfamento delle prove, con la par-tecipazione di una massa di candidati nonmuniti di adeguata preparazione. Nel Re-golamento, pertanto, andrebbe inserita nelCapo III, contenente « Disposizioni concer-nenti i Notai », e precisamente all’articolo

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12, dedicato all’accesso alla professionenotarile, l’abrogazione di tale limite conl’introduzione di modifiche volte alla ve-locizzazione delle prove concorsuali, faci-litando anche il reperimento delle dispo-nibilità – oggi scarse – di notai, magistratie professori universitari ad assumersil’onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 èprevisto che il diploma conseguito pressole Scuole di specializzazione per le pro-fessioni legali, valga quanto un anno dipratica. Ora è ben noto quanto sia lontanodalla pratica notarile la frequentazione diun corso di specializzazione comune allealtre professioni legali, che per il primoanno ha carattere assolutamente genera-lista e nel secondo anno l’obbligo di fre-quenza viene spesso adempiuto con lafrequenza a scuole istituzionali di nota-riato. Pertanto, vi è una alternativa: lanorma viene del tutto espunta, nell’otticadella valorizzazione della pratica profes-

sionale realmente fatta – senza surrogati– ovvero deve prevedersi che lo stessovalore abbiano i corsi seguiti presso Scuoleistituzionali di notariato o di livello uni-versitario specifiche per l’accesso alla pro-fessione notarile. In ogni caso il diplomacome sopra conseguito non dovrebbe es-sere computato per più di sei mesi dipratica.

Infine, per quanto riguarda in partico-lare il punto c) relativo al tirocinio e di cuiall’articolo 6 del schema, si sarebbe dovutaaggiungere alla fine del comma 8, la pre-visione che i Consigli nazionali disciplininocon appositi regolamenti le modalità per laverifica dell’effettivo svolgimento del tiro-cinio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia mo-dificato secondo quanto riportato in pre-messa.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidiodi un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell’atto di sindacato ispettivo in og-getto, gli interroganti richiedono notizieriguardanti il tentativo di suicidio di undetenuto straniero ristretto presso la Casadi reclusione di Porto Azzurro. I parla-mentari, chiedono di sapere se nei con-fronti del citato detenuto fossero stateadottate tutte le misure precauzionali e divigilanza che il caso concreto rendevanecessarie. Inoltre, dopo avere riportato idati relativi ai casi di suicidio, tentatosuicidio e di autolesionismo avvenuti nel-l’ultimo anno negli istituti detentivi, segna-lano la opportunità di promuovere inizia-tive normative preordinate a rafforzarel’assistenza medico-psichiatrica, nonché adimplementare adeguate misure di sup-porto psicologico nei confronti dei dete-nuti, al fine di ridurre sensibilmente gliepisodi di suicidio, tentato suicidio e diautolesionismo in carcere.

In data 10 gennaio 2012 presso la Casadi Reclusione di Porto Azzurro, verso leore 18.20, il personale di Polizia peniten-ziaria in servizio veniva attirato dalle gridadi alcuni detenuti della sezione n. 9, cheaffermavano che un loro compagno stavamale. Giunto immediatamente sul posto, ilpersonale notava il detenuto Haji Samiche, con l’utilizzo dei lacci delle scarpe, siera impiccato alle sbarre della finestradella propria cella.

Immediatamente gli agenti, con l’ausiliodi altri detenuti, provvedevano a slegare ildetenuto e ad adagiarlo a terra in attesadell’arrivo del personale medico pronta-mente allertato. Venivano intanto praticatii primi soccorsi tanto che, all’arrivo delmedico, il detenuto aveva già ripreso arespirare.

L’Haji veniva portato nel reparto infer-meria e, dopo essersi ripreso, riferiva diaver messo in atto quel gesto, perché coltoda grave sconforto a seguito delle notizierelative alle gravi condizioni di salute delpadre e della sorella, apprese da altrifamiliari nel corso di un colloquio.

Il detenuto veniva successivamente col-locato in una stanza della sezione infer-meria e, al fine di scongiurare ulteriorigesti autolesionistici veniva disposta unaattenta e continua sorveglianza.

In seguito, il detenuto è stato assistitoin maniera costante dai diversi operatoripenitenziari e, dopo un primo periodopiuttosto turbolento, durante il quale ilsoggetto poneva in essere altri gesti autolesivi in segno di protesta per i discontinuiturni di lavoro, l’Haji ha riacquistato fi-nalmente serenità, accettando i turni dilavoro che gli venivano proposti.

Circa il quesito di carattere generale edattinente al triste fenomeno dei suicidi edei gesti di autolesionismo, preme osser-vare come accurato e costante sia l’impe-gno prestato dall’Amministrazione peni-tenziaria nel corso degli anni. Invero, si èpiù volte intervenuti, con diverse circolari,per fornire precise indicazioni ai Provve-ditori regionali e alle direzioni degli istitutiaffinché fossero svolti sempre più incisiviinterventi per alleviare le situazioni didisagio derivanti dalla condizione di pri-vazione della libertà e per prevenire ilcompimento di atti auto aggressivi.

Sono state elaborate, peraltro, ancheapposite linee guida, volte a sensibilizzaregli operatori sull’importanza del momento

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dell’« accoglienza » e sulla necessità di age-volare, per quanto possibile, i rapporti coni familiari.

A fronte dell’avvertita necessità di pro-cedere ad un’azione di monitoraggio, pertrarre utili indicazioni ai fini di una piùefficace opera di prevenzione, è stata co-stituita, con ordine di servizio dello scorso2 marzo, l’unità di monitoraggio deglieventi di suicidio, con l’incarico di verifi-care la concreta applicazione e l’efficaciadelle direttive sopra richiamate, nonché dimonitorare singolarmente gli eventi di sui-cidio verificatisi nel corrente anno all’in-terno degli istituti penitenziari.

Con riferimento infine alla opportunitàdi promuovere iniziative normative preor-dinate a rafforzare l’assistenza medico-psichiatrica nonché ad implementare ade-guate misure di supporto psicologico neiconfronti dei detenuti al fine di ridurresensibilmente gli episodi di suicidio, ten-tato suicidio e di autolesionismo in car-cere, si evidenzia che trattasi di questioniposte all’attenzione del Ministro, in piùinterrogazioni, alcune delle quali riferibiliagli odierni interroganti, ed alle quali si ègià dato riscontro.

In ogni caso si riferisce che, in data 14giugno 2008 si è operato, per effetto deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 1o aprile 2008, il trasferimentodell’assistenza sanitaria dei detenuti dalMinistero della Giustizia al Servizio Sani-

tario Nazionale. Risultano per l’effettotrasferite al Servizio Sanitario Nazionaletutte le competenze sanitarie della medi-cina generale e di quella specialistica inprecedenza a carico del Ministero dellaGiustizia.

Trova così applicazione il principio chericonosce alle persone detenute, alla paridei cittadini liberi, il diritto alla eroga-zione delle prestazioni di prevenzione, dia-gnosi, cura e riabilitazione previste neilivelli essenziali e uniformi di assistenza,con la possibilità di accesso alle risorsetecnologiche già disponibili per la comu-nità esterna.

Il decreto contempla anche un trasfe-rimento del personale medico, infermieri-stico e degli psicologi al Servizio SanitarioNazionale. Si stanno, pertanto, studiandodi concerto con il Ministero della Salute –cui sono state trasferite tutte le funzionisanitarie, i rapporti di lavoro, le risorsefinanziarie, le attrezzature e i beni stru-mentali, afferenti alla sanità penitenziaria– alcune proposte per risolvere le proble-matiche attinenti la delicata materia.

Nell’accingermi a concludere, desiderocomunque rassicurare gli interroganti cheè sempre ferma l’attenzione del Ministrodella Giustizia alle problematiche oggettodella presente interrogazione ed è mas-simo l’impegno per fronteggiarne le situa-zioni di criticità.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto instato di custodia cautelare nell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di notiziein merito al suicidio di Bruno Baldini,avvenuto il 2 gennaio del 2012 pressol’ospedale di Villa Scassi di Genova, sicomunica che il predetto detenuto è statoarrestato il 5 dicembre 2011, ma non hamai fatto ingresso nel penitenziario diGenova Marassi.

Ed infatti il Baldini, subito dopo il suoarresto, è stato ricoverato in stato didetenzione presso il reparto Grandi Ustio-nati del citato ospedale e quivi, su dispo-sizione della competente Autorità giudi-ziaria, è stato piantonato dal personaledella Polizia penitenziaria.

Si segnala, altresì, che in data 7 di-cembre 21012, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Genova, aparziale modifica dell’ordinanza di custo-dia cautelare applicata al Baldini nell’im-mediato, ha ritenuto di disporre la derogadell’onere di piantonamento, prevedendo– in sostituzione – dei controlli saltuari,da effettuarsi a cura della Polizia peni-tenziaria.

Secondo i dati informativi acquisiti dalDipartimento dell’Amministrazione peni-tenziaria, l’ultimo controllo da parte delpersonale della locale polizia penitenziariaè stato effettuato alle ore 15.00 del 1o

gennaio 2012.

Al momento del controllo, l’assistentepreposto al servizio non ha riscontratoalcuna anomalia, accertando la regolarepresenza del Baldini nella sua stanza.

Tuttavia, poche ore dopo e cioè alle ore3.20 del giorno seguente, il personale del-l’ospedale ha rinvenuto il corpo, privo divita, del Baldini, constatando che lo stessosi era suicidato, impiccandosi con un cavoelettrico fissato al supporto della televi-sione.

Dal referto autoptico, stilato dal medicolegale, si evince che il decesso si è verifi-cato non oltre le 3/4 ore prima del rin-venimento del corpo.

Ciò posto il locale Provveditorato re-gionale, in considerazione delle modalitàdel tragico gesto (come certificato dalreferto medico e dagli atti allegati), haritenuto di non dover disporre ulterioriaccertamenti.

D’altro canto, la stessa Procura dellaRepubblica di Genova, una volta acquisitigli esiti della consulenza medico-legaleattestante quale causa di morte del Baldini« l’asfissia meccanica » da impiccamento,ha proceduto in data 16 gennaio 2012 adarchiviare il procedimento relativo al de-cesso del detenuto Baldini.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degliistituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell’atto di sindacato ispettivo in og-getto viene segnalata la grave situazionedegli istituti di detenzioni pugliesi, percome risulta da una indagine giornali-stica, pubblicata dal quotidiano la Re-pubblica. Secondo quanto riportato nellainterrogazione i detti istituti presentanocaratteristiche strutturali di assoluta ina-deguatezza rispetto alle finalità istituzio-nali e risultano in uno stato di intolle-rabile sovraffollamento. Tale allarmantequadro, è causa di quotidiane tragedieche mortificano ed umiliano la dignitàumana e portano i detenuti a gesti au-tosoppressivi o autolesionistici.

I parlamentari, chiedono quindi alMinistro, quali sono le iniziative in attoper rimuovere le segnalate e gravi ca-renze degli istituti di detenzione pugliesi,quali i provvedimenti adattati o da adot-tare per superare le disfunzioni che mor-tificano la dignità dei detenuti e appaionolesivi degli stessi diritti umani.

Preliminarmente si rappresenta, che lasituazione detentiva della Regione Puglia,analogamente a quella che si registranella maggior parte delle regioni delPaese, è caratterizzata da uno stato ditensione detentiva che interessa più strut-ture penitenziarie. Nella regione Puglia,alla data del 17 giugno c.a., a fronte diuna capienza tollerabile di 3.926 posti,sono presenti 4.436 detenuti.

In proposito, si deve tuttavia osser-vare, che lo stato di generale sovraffol-lamento dei penitenziari del Paese è infase di progressiva positiva evoluzione.Invero per effetto dell’entrata in vigoredella legge 17 febbraio 2012, n. 9 che,

prevede, tra l’altro, la modifica dell’arti-colo 558, comma 2, c.p.p. e la modificadella legge 199/10, viene limitato il nu-mero di persone che transitano nellestrutture carcerarie per periodi brevissimied si estende la platea dei detenuti am-messi alla detenzione domiciliare.

Inoltre, la realizzazione del piano car-ceri, consentirà di disporre di circa novemila nuovi posti detentivi e, per la re-gione Puglia, è prevista la realizzazionedi due nuovi padiglioni detentivi in am-pliamento degli istituti di Lecce e Ta-ranto.

Sempre in via preliminare, occorreprecisare che i dati sulle capienze de-tentive riportati nell’atto ispettivo fannoriferimento alla sola capienza regolamen-tare e non anche a quella tollerabile, cosìfornendo un quadro della situazione degliistituti della Puglia ancor più allarmante.

Sui singoli quesiti posti dagli interro-ganti si rappresenta che i dati riportatinell’atto di sindacato ispettivo, non de-scrivono compiutamente lo stato degliistituti di detenzione pugliesi.

Invero, in merito alla ristrutturazionedelle sezioni detentive dell’istituto di Ta-ranto, il cui costo complessivo è statostimato in circa 2 milioni di euro, vachiarito che, tenuto conto delle generaliristrettezze finanziarie, si è venuti alladeterminazione di suddividere in lottifunzionali l’intervento. Pertanto, compa-tibilmente con le risorse finanziarie di-sponibili, si provvederà entro il correnteesercizio finanziario all’esecuzione di unprimo lotto.

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Sempre riguardo all’istituto di Ta-ranto, non corrisponde assolutamente alvero che le celle siano prive di riscal-damento e che non ci sia acqua caldaper le docce; in ogni cella vi sono itermosifoni e in orari dedicati vi è l’ac-qua calda per le docce. Effettivamente, lestanze detentive sono prive di interrut-tore elettrico all’interno, ma si provve-derà alla loro installazione appena pos-sibile. Infine, il campo di calcio èadibito a zona per il passeggio da alcunianni, attesa la assoluta carenza di altrearee.

In effetti, le carenze strutturali dimolti istituti della Puglia sono tali darichiedere immediati e consistenti inter-venti, i più urgenti dei quali, tuttavia,saranno realizzati con le risorse messe adisposizione sull’apposito capitolo dispesa. In ogni caso va segnalato che sonostati eseguiti numerosi lavori con l’im-piego di manodopera dei detenuti, conil ricorso a ditte esterne e con pro-getti approvati dalle Cassa delle Am-mende.

La situazione debitoria venutasi acreare sui capitoli di spesa che riguar-dano il funzionamento delle strutture(acqua, gasolio, energia elettrica), nelcorso del 2011 è stata azzerata grazieanche alla riduzione delle spese da partedi tutti gli istituti, realizzata, tra l’altro,attraverso una più parsimoniosa eroga-zione di acqua e di riscaldamento.

Come riportato nella interrogazione,effettivamente si sono verificati dei casidi scabbia che però sono stati subitoaffrontati e debellati. In ogni caso vachiarito, al riguardo, che trattasi di casiche non nascono all’interno delle strut-ture penitenziarie, ma scaturiscono dal-l’ingresso di persone arrestate portatricidell’infezione.

Nel corso del 2011, nella regione Pu-glia si sono registrati n. 4 suicidi e nu-merosi atti di autolesionismo per i qualisono stati attuati interventi mirati daparte degli Staff Multidisciplinari. Ri-guardo a tali fenomeni, preme ribadirecome accurato e costante sia stato l’im-pegno dell’Amministrazione penitenziaria

nel corso degli anni, durante i quali è piùvolte intervenuta per fornire precise in-dicazioni ai Provveditori regionali e alledirezioni degli istituti affinché fosseroadottati più incisivi interventi per alle-viare le situazioni di disagio derivantedalla condizione di privazione della li-bertà e per prevenire il compimento diatti auto aggressivi.

In proposito va ancora rilevato che èin fase avanzata la stesura di un Pro-tocollo regionale per la prevenzione delrischio suicidano.

In tema di attività trattamentali, laPuglia, nonostante la riduzione dei fondi,ha visto l’incremento di corsi scolastici el’organizzazione di ben 59 corsi extra-curriculari. Sono stati, inoltre, realizzati27 corsi di formazione professionale fi-nanziati dalla Regione, cui hanno presoparte 267 detenuti.

Per quanto concerne le strutture pe-nitenziarie che, secondo le notizie ripor-tate dagli interroganti, sarebbero inutiliz-zate, si precisa che quelle di Accadia,Bovino, Casamassima, Castelnuovo dellaDaunia, Galatina, Minervino Murge, Or-sara, Monopoli e Volturino Appula, sonostate già da parecchi anni riconsegna-te al Demanio, mentre quelle di Altamurae di Maglie sono pienamente utilizzate.La prima, delle ultime due strutture, èdestinata ai detenuti imputati o condan-nati per reati di violenza sessuale, mentrela seconda è riservata ai detenuti semi-liberi.

Venendo, infine, allo stato dell’assi-stenza sanitaria negli istituti penitenziaridella Puglia, si deve ribadire che, a se-guito del passaggio dalla sanità peniten-ziaria alle Regioni e alle Aziende sani-tarie locali, sia per garantire la tuteladella salute ed il recupero dei detenuti,sia per le esigenze di sicurezza all’internodegli istituti, in data 25 ottobre 2011 èstato sottoscritto tra il Provveditorato Re-gionale dell’Amministrazione penitenzia-ria di Bari e la Regione Puglia, il Pro-tocollo d’Intesa per « l’applicazione del-l’articolo 7 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri del 1o aprile 2008,relativamente alla definizione delle forme

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di collaborazione tra l’ordinamento sani-tario e l’ordinamento penitenziario ». Inproposito, il Provveditorato Regionale hainvitato i direttori degli istituti peniten-ziari ad intraprendere analoghe iniziativecon le altre Aziende Sanitarie Localiterritorialmente competenti.

Nell’accingermi a concludere, desiderocomunque rassicurare gli interroganti cheè sempre ferma l’attenzione del Ministrodella Giustizia alle problematiche oggettodella presente interrogazione ed è mas-simo l’impegno per fronteggiarne le si-tuazioni di criticità.

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