DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati...

40
376. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 21 luglio 2020 ............................................................... 3 Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ............. 3, 4 Corte dei conti (Trasmissione di documenti) ... 4 Documento ministeriale (Trasmissione) ....... 5 Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra- smissione di un documento) ..................... 5 Progetti di atti dell’Unione europea (An- nunzio) .......................................................... 6 Avvio di procedure di infrazione (Comuni- cazione) ......................................................... 6 Richiesta di parere parlamentare su propo- sta di nomina .............................................. 7 Atti di controllo e di indirizzo .................... 7 ERRATA CORRIGE ........................................ 7 PAG. Interpellanza .................................................... 8 Iniziative di competenza volte a prevedere una disciplina più stringente circa l’uso della fascia tricolore, anche alla luce della vicenda che ha visto coinvolto un assessore di Scandicci (Firenze) – 2-00160 ............. 8 Proposta di legge: Delrio ed altri: Delega al Governo per riordinare, semplificare e po- tenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e univer- sale (A.C. 687-A) e abbinate proposte di legge: Gelmini ed altri; Locatelli ed altri (A.C. 2155-2249) .......................................... 9 Articoli e relative proposte emendative Articolo 1 ......................................................... 9 Articolo 2 ......................................................... 10 Articolo 3 ......................................................... 17 Articolo 4 ......................................................... 20 Articolo 5 ......................................................... 20 Ordini del giorno ............................................ 21 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

Transcript of DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati...

Page 1: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

376. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 21 luglio2020 ............................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Adesione dideputati a proposte di legge; Assegnazionea Commissioni in sede referente) ............. 3, 4

Corte dei conti (Trasmissione di documenti) ... 4

Documento ministeriale (Trasmissione) ....... 5

Dipartimento per le politiche europee dellaPresidenza del Consiglio dei ministri (Tra-smissione di un documento) ..................... 5

Progetti di atti dell’Unione europea (An-nunzio) .......................................................... 6

Avvio di procedure di infrazione (Comuni-cazione) ......................................................... 6

Richiesta di parere parlamentare su propo-sta di nomina .............................................. 7

Atti di controllo e di indirizzo .................... 7

ERRATA CORRIGE ........................................ 7

PAG.

Interpellanza .................................................... 8

Iniziative di competenza volte a prevedereuna disciplina più stringente circa l’usodella fascia tricolore, anche alla luce dellavicenda che ha visto coinvolto un assessoredi Scandicci (Firenze) – 2-00160 ............. 8

Proposta di legge: Delrio ed altri: Delega alGoverno per riordinare, semplificare e po-tenziare le misure a sostegno dei figli acarico attraverso l’assegno unico e univer-sale (A.C. 687-A) e abbinate proposte dilegge: Gelmini ed altri; Locatelli ed altri(A.C. 2155-2249) .......................................... 9

Articoli e relative proposte emendative

Articolo 1 ......................................................... 9

Articolo 2 ......................................................... 10

Articolo 3 ......................................................... 17

Articolo 4 ......................................................... 20

Articolo 5 ......................................................... 20

Ordini del giorno ............................................ 21

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

Page 2: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

PAG.

Proposta di legge: S. 1187 – D’iniziativa deisenatori Romeo ed altri: Istituzione di unaCommissione parlamentare di inchiestasulle attività connesse alle comunità di tipofamiliare che accolgono minori. Disposi-zioni in materia di diritto del minore aduna famiglia (Approvata dalle Commis-sioni permanenti riunite 1a e 2a del Se-nato) (A.C. 2070) e abbinate proposte dilegge: Molinari ed altri; Ascari ed altri;Fiorini ed altri; Lollobrigida ed altri (A.C.1731-1887-1958-2007) ................................. 27

Parere della I Commissione .......................... 27

Parere della V Commissione ......................... 27

PAG.

Articoli e relative proposte emendative

Articolo 1 ......................................................... 27

Articolo 2 ......................................................... 28

Articolo 3 ......................................................... 28

Articolo 4 ......................................................... 32

Articolo 5 ......................................................... 32

Articolo 6 ......................................................... 32

Articolo 7 ......................................................... 33

Articolo 8 ......................................................... 33

Articolo 9 ......................................................... 34

Ordini del giorno ............................................ 34

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 3: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 21 luglio 2020.

Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto,Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi,Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri,Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Col-letti, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Da-done, De Menech, De Micheli, Del Re,Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi DiMaio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gre-gorio Fontana, Fraccaro, Franceschini,Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo,Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,Giacomoni, Giorgis, Grande, Gualtieri,Guerini, Invernizzi, Iovino, L’Abbate,Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari,Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmi-sano, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo,Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto,Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi,Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raf-faele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto,Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi,Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri,Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Col-letti, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Da-done, De Menech, De Micheli, Del Re,Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi DiMaio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gre-gorio Fontana, Fraccaro, Franceschini,Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo,

Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,Giacomoni, Giorgis, Grande, Gualtieri,Guerini, Invernizzi, Iovino, L’Abbate,Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari,Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmi-sano, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo,Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto,Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi,Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raf-faele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 luglio 2020 sono state pre-sentate alla Presidenza le seguenti propo-ste di legge d’iniziativa dei deputati:

ZIELLO e CENTEMERO: « Istituzionedel Fondo per interventi di solidarietà perlo sviluppo territoriale dei comuni a se-guito dell’emergenza epidemiologica deri-vante dalla diffusione del COVID-19 »(2598);

CARFAGNA: « Modifica all’articolo12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, inmateria di perseguibilità del reato di sur-rogazione di maternità commesso all’e-stero da cittadino italiano » (2599);

SILVESTRONI ed altri: « Modificheal testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioniin materia di numero dei mandati per isindaci dei comuni con popolazione fino a5.000 abitanti, di presentazione delle liste

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 4: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

elettorali e di elezione del consiglio comu-nale nei comuni con popolazione inferiorea 1.000 abitanti » (2600);

CASSINELLI: « Modifiche al codicepenale e al codice di procedura penale,concernenti l’introduzione del reato difrode patrimoniale in danno di soggettivulnerabili » (2601).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge DELRIO ed altri:« Delega al Governo per riordinare e po-tenziare le misure a sostegno dei figli acarico attraverso l’assegno unico e la doteunica per i servizi » (687) è stata succes-sivamente sottoscritta dal deputato De Fi-lippo.

La proposta di legge MAMMÌ ed altri:« Istituzione della Giornata nazionale inmemoria dei professionisti e degli opera-tori sanitari e sociosanitari vittime dell’e-pidemia di coronavirus » (2484) è statasuccessivamente sottoscritta dal deputatoSapia.

Assegnazione di progetti di leggea Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, i seguenti progetti dilegge sono assegnati, in sede referente, allesottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

POTENTI ed altri: « Introduzione degliarticoli 1099-bis e 1100-bis del codice dellanavigazione, in materia di rifiuto di ob-bedienza e di resistenza a una nave mi-litare o in servizio di polizia » (2409)Parere delle Commissioni I, IV e IX.

V Commissione (Bilancio e Tesoro):

PAROLO ed altri: « Modifica all’articolo3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inmateria di qualificazione delle spese per

finanziamenti diretti alle imprese, a soste-gno della ripresa economica in conse-guenza dell’epidemia di COVID-19, ai finidel ricorso all’indebitamento da partedelle regioni e degli enti locali » (2545)Parere delle Commissioni I e della Com-missione parlamentare per le questioni re-gionali.

VI Commissione (Finanze):

BORGHESE: « Concessione di un cre-dito d’imposta per investimenti in ricercae sviluppo » (2557) Parere delle Commis-sioni I, V, IX, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):

BORGHESE: « Istituzione del pro-gramma di formazione ed educazione“Marco Polo” per l’approfondimento dellacultura italiana, destinato ai giovani ita-liani residenti all’estero » (2558) Pareredelle Commissioni I, III e V.

XIII Commissione (Agricoltura):

MURONI ed altri: « Istituzione del Si-stema nazionale di qualità per il benessereanimale nella zootecnia » (2403) Pareredelle Commissioni I, II, V, XII (ex articolo73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV edella Commissione parlamentare per lequestioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 20 luglio 2020, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dellaFondazione La Triennale di Milano, perl’esercizio 2018, cui sono allegati i docu-menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-colo 4, primo comma, della citata leggen. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 306).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 5: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 21 luglio 2020, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dellaCassa nazionale di previdenza ed assi-stenza a favore dei ragionieri e periticommerciali (CNPR), per gli esercizi 2017e 2018, cui sono allegati i documentirimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,primo comma, della citata legge n. 259 del1958 (Doc. XV, n. 307).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla XI Commis-sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 21 luglio 2020, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-tuto nazionale di astrofisica (INAF), perl’esercizio 2018, cui sono allegati i docu-menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-colo 4, primo comma, della citata leggen. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 308).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 21 luglio 2020, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria del Cen-tro internazionale di studi di architettura« Andrea Palladio » (CISA), per l’esercizio2018, cui sono allegati i documenti rimessidall’ente ai sensi dell’articolo 4, primocomma, della citata legge n. 259 del 1958(Doc. XV, n. 309).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

Trasmissione dal Ministroper i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-lamento, con lettera in data 17 luglio 2020,ha comunicato, ai sensi dell’articolo 9-bis,comma 7, della legge 21 giugno 1986,n. 317, concernente la procedura d’infor-mazione nel settore delle regolamentazionitecniche e delle regole relative ai servizidella società dell’informazione, che il Go-verno, con notifica 2020/0427/I, ha attivatola predetta procedura con riferimento alregolamento recante disciplina della ces-sazione della qualifica di rifiuto dellacomponente inerte non pericolosa dei ri-fiuti da spazzamento stradale, ai sensidell’articolo 184-ter, comma 2, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Questa comunicazione è trasmessa allaVIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-litiche europee della Presidenza delConsiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 20 luglio 2020, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-zione in merito alla proposta di decisionedel Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la decisione n. 1313/2013/UEsu un meccanismo unionale di protezionecivile (COM(2020) 220 final), accompa-gnata dalla tabella di corrispondenza trale disposizioni della proposta e le normenazionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla VIIICommissione (Ambiente) e alla XIV Com-missione (Politiche dell’Unione europea).

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 6: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

Annunzio di progettidi atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 20luglio 2020, ha trasmesso, in attuazionedel Protocollo sul ruolo dei Parlamentiallegato al Trattato sull’Unione europea, iseguenti progetti di atti dell’Unione stessa,nonché atti preordinati alla formulazionedegli stessi, che sono assegnati, ai sensidell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-toindicate Commissioni, con il parere dellaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea):

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo e al Consiglio sullabuona governance fiscale nell’Unione eu-ropea e oltre (COM(2020) 313 final), che èassegnata in sede primaria alla VI Com-missione (Finanze);

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo, al Consiglio, al Co-mitato economico e sociale europeo e alComitato delle regioni – Preparazione sa-nitaria a breve termine dell’Unione euro-pea per affrontare i focolai di COVID-19(COM(2020) 318 final), corredata dal re-lativo allegato (COM(2020) 318 final –Annex), che è assegnata in sede primariaalla XII Commissione (Affari sociali);

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo, al Consiglio, al Co-mitato economico e sociale europeo e alComitato delle regioni – Prepararsi allasvolta – Comunicazione sulla necessità diarrivare pronti alla fine del periodo ditransizione tra l’Unione europea e il RegnoUnito (COM(2020) 324 final), che è asse-gnata in sede primaria alla III Commis-sione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio – Valuta-zione 2019 dei progressi realizzati dagliStati membri nel conseguimento degliobiettivi nazionali di efficienza energeticaper il 2020 e nell’attuazione della direttiva2012/27/UE sull’efficienza energetica anorma dell’articolo 24, paragrafo 3, della

medesima (COM(2020) 326 final), che èassegnata in sede primaria alla X Com-missione (Attività produttive).

Comunicazione dell’avvio diprocedure d’infrazione.

Il Ministro per gli affari europei, conlettera in data 16 luglio 2020, ha tra-smesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 1,della legge 24 dicembre 2012, n. 234, leseguenti comunicazioni concernenti l’avviodi procedure d’infrazione, ai sensi dell’ar-ticolo 258 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, notificate in data 2luglio 2020, che sono trasmesse alle sot-toindicate Commissioni, nonché alla XIVCommissione (Politiche dell’Unione euro-pea):

comunicazione relativa alla proce-dura d’infrazione n. 2020/2111, avviataper non corretto recepimento dell’articolo12, paragrafo 1, prima frase, della direttiva2004/35/CE sulla responsabilità ambien-tale in materia di prevenzione e ripara-zione del danno ambientale – alla VIIICommissione (Ambiente);

comunicazione relativa alla proce-dura d’infrazione n. 2020/2220, avviataper non corretto recepimento in relazionealla mancata trasmissione del programmanazionale di controllo dell’inquinamentoatmosferico, a norma della direttiva (UE)2016/2284 concernente la riduzione delleemissioni nazionali di determinati inqui-nanti atmosferici – alla VIII Commissione(Ambiente);

comunicazione relativa alla proce-dura d’infrazione n. 2020/2246, avviataper non corretto recepimento della diret-tiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchettituristici e ai servizi turistici collegati, chemodifica il regolamento (CE) n. 2006/2004e la direttiva 2011/83/UE e che abroga ladirettiva 90/314/CEE – alla X Commis-sione (Attività produttive);

comunicazione relativa alla proce-dura d’infrazione n. 2020/2252, avviataper non corretto recepimento in relazione

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 7: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

alla non corretta applicazione del regola-mento (CE) n. 261/2004 che istituisce re-gole comuni in materia di compensazioneed assistenza ai passeggeri in caso dinegato imbarco, di cancellazione del voloo di ritardo prolungato e che abroga ilregolamento (CEE) n. 295/91 – alla IXCommissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentaresu proposta di nomina.

Il Ministro per i rapporti con il Par-lamento, con lettera in data 17 luglio 2020,ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 dellalegge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiestadi parere parlamentare sulla proposta dinomina del dottor Edoardo Garrone apresidente dell’Istituto di ricovero e cura acarattere scientifico « Giannina Gaslini » diGenova (54).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-

lamento, alla XII Commissione (Affari so-ciali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della sedutadell’11 marzo 2020, a pagina 3, secondacolonna, trentacinquesima riga, dopo laparola: « I, » deve intendersi inserita laseguente:« III, ».

Nell’Allegato A ai resoconti della sedutadel 20 luglio 2020, a pagina 4, secondacolonna, alla quindicesima riga, le parole:« alla VII Commissione (Cultura). » devonointendersi sostituite dalle seguenti: « allaXI Commissione (Lavoro). ».

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 8: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

INTERPELLANZA

Iniziative di competenza volte a prevedereuna disciplina più stringente circa l’usodella fascia tricolore, anche alla luce dellavicenda che ha visto coinvolto un asses-sore di Scandicci (Firenze) – 2-00160

A)

Il sottoscritto chiede di interpellare ilMinistro dell’interno, per sapere – pre-messo che:

l’assessore all’istruzione di ScandicciDiye Ndiaye ha posato per uno spot pub-blicitario del marchio Benetton utilizzandonella fotografia la fascia tricolore; ad av-viso dell’interpellante, questo modo di

« utilizzare » le istituzioni e la fascia tri-colore è indegno e dimostra una gravemancanza di senso dello Stato e di rispettodelle istituzioni; il gruppo Benetton è statoal centro del dibattito politico per leconcessioni autostradali a condizioni par-ticolarmente agevolate; proprio in questigiorni ricorre il centenario della vittoriadella prima guerra mondiale –:

se intenda adottare le iniziative dicompetenza, anche normative, volte a pre-vedere una disciplina più stringente del-l’uso della fascia tricolore che consenta dievitare situazioni inopportune come quelladi cui in premessa.

(2-00160) « Donzelli ».

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 9: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

PROPOSTA DI LEGGE: DELRIO ED ALTRI: DELEGA ALGOVERNO PER RIORDINARE, SEMPLIFICARE E POTEN-ZIARE LE MISURE A SOSTEGNO DEI FIGLI A CARICOATTRAVERSO L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (A.C. 687-A)E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GELMINI ED ALTRI;

LOCATELLI ED ALTRI (A.C. 2155-2249)

A.C. 687-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 1.

(Oggetto della delega e princìpi e criteridirettivi generali)

1. Al fine di favorire la natalità, disostenere la genitorialità e di promuoverel’occupazione, in particolare femminile, ilGoverno è delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, su proposta del Mi-nistro con delega per la famiglia, delMinistro del lavoro e delle politiche socialie del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, uno o più decretilegislativi volti a riordinare, semplificare epotenziare le misure a sostegno dei figli acarico attraverso l’assegno unico e univer-sale.

2. Oltre ai princìpi e criteri direttivispecifici di cui all’articolo 2, i decretilegislativi di cui al comma 1 osservano iseguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) l’accesso all’assegno di cui alcomma 1 è assicurato per ogni figlio acarico con criteri di universalità e pro-gressività, nei limiti stabiliti dalla presentelegge;

b) l’ammontare dell’assegno di cui alcomma 1 è modulato sulla base dellacondizione economica del nucleo fami-liare, come individuata attraverso l’indica-tore della situazione economica equiva-lente (ISEE) o sue componenti, tenendoconto dell’età dei figli a carico e deipossibili effetti di disincentivo al lavoroper il secondo percettore di reddito nelnucleo familiare;

c) ai fini dell’accesso e per il calcolodelle prestazioni sociali agevolate diversedall’assegno di cui al comma 1, il computodi quest’ultimo può essere differenziatonell’ambito dell’ISEE fino al suo eventualeazzeramento;

d) l’assegno di cui al comma 1 èpienamente compatibile con la fruizionedel reddito di cittadinanza, di cui all’ar-ticolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019,n. 4, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corri-sposto congiuntamente ad esso con lemodalità di erogazione del reddito di cit-tadinanza. Nella determinazione dell’am-montare complessivo si tiene eventual-mente conto della quota del beneficioeconomico del reddito di cittadinanza at-tribuibile ai componenti di minore etàpresenti nel nucleo familiare, sulla base diparametri della scala di equivalenza di cuiall’articolo 2, comma 4, del decreto-leggen. 4 del 2019;

e) l’assegno di cui al comma 1 non èconsiderato per la richiesta e per il calcolo

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 10: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

delle prestazioni sociali agevolate, dei trat-tamenti assistenziali e di altri benefìci eprestazioni sociali previsti da altre normein favore dei figli con disabilità. Le borselavoro volte all’inclusione o all’avvicina-mento in attività lavorative di persone condisabilità non sono considerate ai finidell’accesso e per il calcolo dell’assegno;

f) l’assegno di cui al comma 1 èripartito in pari misura tra i genitoriovvero, in loro assenza, è assegnato a chiesercita la responsabilità genitoriale. Incaso di separazione legale ed effettiva o diannullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio, l’assegnospetta, in mancanza di accordo, al genitoreaffidatario. Nel caso di affidamento con-giunto o condiviso l’assegno, in mancanzadi accordo, è ripartito in pari misura trai genitori;

g) l’assegno di cui al comma 1 èconcesso nella forma di credito d’impostaovvero di erogazione mensile di unasomma in denaro;

h) è istituito un organismo apertoalla partecipazione delle associazioni ditutela della famiglia maggiormente rappre-sentative, al fine di monitorare l’attua-zione e verificare l’impatto dell’assegno dicui al comma 1.

3. Al momento della registrazione dellanascita, l’ufficiale dello stato civile informale famiglie sul beneficio previsto dallapresente legge, ai sensi dell’articolo 1,comma 1, lettera h), della legge 7 agosto2015, n. 124.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Oggetto della delega e princìpi e criteridirettivi generali)

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 1. 600DELLA COMMISSIONE.

All’emendamento 1.600 della Commis-sione, sostituire le parole: delle famigliecon la seguente: familiare.

* 0. 1. 600. 1. Bellucci, Lollobrigida.

All’emendamento 1.600 della Commis-sione, sostituire le parole: delle famigliecon la seguente: familiare.

* 0. 1. 600. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi,De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto,Tiramani, Ziello.

All’emendamento 1.600 della Commis-sione, sostituire le parole: delle famigliecon la seguente: familiare.

* 0. 1. 600. 3. Novelli, Bagnasco, Palmieri,Occhiuto.

Al comma 2, lettera h), sostituire leparole: della famiglia con le seguenti: dellefamiglie.

1. 600. La Commissione.

Al comma 2, lettera h), sostituire leparole: di tutela della famiglia con laseguente: familiari.

1. 601. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 687-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 2.

(Assegno unico e universale per i figli acarico)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo1 sono adottati nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi specifici:

a) riconoscimento di un assegno men-sile per ciascun figlio minorenne a carico.Il beneficio decorre dal settimo mese di

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 11: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

gravidanza. Per i figli successivi al se-condo, l’importo dell’assegno è maggiorato;

b) riconoscimento di un assegnomensile, di importo inferiore a quelloriconosciuto per i minorenni, per ciascunfiglio maggiorenne a carico, fino al com-pimento del ventunesimo anno di età, conpossibilità di corresponsione dell’importodirettamente al figlio, su sua richiesta, alfine di favorirne l’autonomia. L’assegno èconcesso solo nel caso in cui il figliomaggiorenne frequenti un percorso di for-mazione scolastica o professionale, uncorso di laurea, svolga un tirocinio ovveroun’attività lavorativa limitata con redditocomplessivo inferiore a un determinatoimporto annuale, sia registrato come di-soccupato e in cerca di lavoro presso uncentro per l’impiego o un’agenzia per illavoro o svolga il servizio civile universale;

c) riconoscimento di un assegno men-sile maggiorato rispetto agli importi di cuialle lettere a) e b) in misura non inferioreal 30 per cento e non superiore al 50 percento per ciascun figlio con disabilità, conmaggiorazione graduata secondo le classi-ficazioni della condizione di disabilità;riconoscimento dell’assegno di cui alla let-tera b), senza maggiorazione, anche dopoil compimento del ventunesimo anno dietà, qualora il figlio con disabilità risultiancora a carico;

d) mantenimento delle misure e degliimporti in vigore per il coniuge a carico eper gli altri familiari a carico diversi daquelli di cui alle lettere a) e b);

e) con riferimento ai requisiti di ac-cesso, cittadinanza, residenza e soggiorno,il richiedente l’assegno deve cumulativa-mente:

1) essere cittadino italiano o di unoStato membro dell’Unione europea, o suofamiliare, titolare del diritto di soggiorno odel diritto di soggiorno permanente, ov-vero essere cittadino di uno Stato nonappartenente all’Unione europea in pos-sesso del permesso di soggiorno UE persoggiornanti di lungo periodo o del per-

messo di soggiorno per motivi di lavoro odi ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamentodell’imposta sul reddito in Italia;

3) vivere con i figli a carico inItalia;

4) essere stato o essere residente inItalia per almeno due anni, anche noncontinuativi, ovvero essere titolare di uncontratto di lavoro a tempo indeterminatoo a tempo determinato di durata almenobiennale;

f) a fronte di comprovate esigenzeconnesse a casi particolari e per periodidefiniti, su proposta dei servizi sociali esanitari territoriali deputati alla tuteladella natalità, della maternità, dell’infanziae dell’adolescenza possono essere concessespecifiche deroghe ai criteri previsti allalettera e) da una commissione nazionale,istituita con decreto del Ministro con de-lega per la famiglia, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali;

g) progressivo superamento dellacontribuzione per gli assegni per il nucleofamiliare a carico del datore di lavoro;

h) soppressione di tutte le misureindicate all’articolo 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

(Assegno unico e universale per i figli acarico)

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: minorenne a carico con le seguenti:a carico di età inferiore a ventuno anni;

Conseguentemente,

al medesimo comma, lettera b), sosti-tuire le parole da: riconoscimento di unassegno fino a: su sua richiesta con le

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 12: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

seguenti: possibilità di riconoscimento perciascun figlio maggiorenne a carico e finoal compimento del ventunesimo anno dietà, di corresponsione dell’importo diret-tamente al figlio medesimo

all’articolo 3, dopo il comma 1, ag-giungere il seguente:

1-bis. Qualora necessario, le risorsepreviste dal presente articolo sono inte-grate con i risparmi e le risorse rinvenientidal « reddito di cittadinanza » di cui aldecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28marzo 2019, n. 26.

2. 103. Palmieri, Novelli, Versace, Gel-mini, Carfagna, Bagnasco, Calabria,Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:a carico aggiungere le seguenti:, di importonon inferiore a euro 300 fino a sei anni dietà del figlio e non inferiore a euro 200fino a 18 anni di età;

Conseguentemente, al medesimo comma,lettera b), dopo le parole: a carico aggiun-gere le seguenti: di importo non inferiore a200 euro.

2. 122. Bellucci, Gemmato, Galantino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:a carico aggiungere le seguenti: fino alcompimento del sesto anno di età, per unimporto non inferiore a 400 euro perdodici mensilità;

Conseguentemente, al medesimo comma,sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riconoscimento di un assegnounico mensile per ciascun figlio a caricofino al compimento del ventiseiesimo annodi età, per un importo non inferiore a 250euro per dodici mensilità.

2. 29. Meloni, Varchi, Bellucci, Galantino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:a carico aggiungere le seguenti:, di importonon inferiore a euro 400 fino a sei anni dietà del figlio

2. 27. Lucaselli, Bellucci, Varchi, Galan-tino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:a carico aggiungere le seguenti: per unimporto mensile non inferiore a 200 euro.

2. 119. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:a carico aggiungere le seguenti: per unimporto mensile non inferiore a 250 euro.

2. 118. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:Il beneficio aggiungere le seguenti:, di im-porto non inferiore a 150 euro mensili,.

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo ilcomma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora necessario, le risorsepreviste dal presente articolo sono inte-grate con i risparmi e le risorse rinvenientidal « reddito di cittadinanza » di cui aldecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28marzo 2019, n. 26.

2. 102. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Ca-labria, Novelli, Versace, Bagnasco, Mu-gnai, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: di importo inferiore con le seguenti:di importo superiore.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 13: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo ilcomma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora necessario, le risorsepreviste dal presente articolo sono inte-grate con i risparmi e le risorse rinvenientidal « reddito di cittadinanza » di cui aldecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28marzo 2019, n. 26.

2. 104. Bagnasco, Palmieri, Novelli, Ver-sace, Gelmini, Calabria, Carfagna, Mu-gnai, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Al comma 1, lettere b), sostituire leparole: ventunesimo anno di età con leseguenti: ventiseiesimo anno di età.

Conseguentemente, al medesimo comma,lettera c), sostituire le parole: ventunesimoanno di età con le seguenti: ventiseiesimoanno di età.

2. 105. Palmieri, Gelmini, Bagnasco, Car-fagna, Calabria, Novelli, Versace, Mu-gnai, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: ventunesimo anno di età con leseguenti: ventitreesimo anno di età.

Conseguentemente, al medesimo comma,lettera c), sostituire le parole: ventunesimoanno di età, con le seguenti: ventitreesimoanno di età.

2. 108. Giannone.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) riconoscimento di un assegnomensile maggiorato rispetto agli importi dicui alle lettere a) e b) a favore dei genitori

con età inferiore a quella indicata all’ar-ticolo 2, comma 1, lettera b).

2. 126. Bond, Novelli, Palmieri, Gelmini,Versace, Bagnasco, Carfagna, Calabria,Mugnai, Spena, Brambilla, Dall’Osso,Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) riconoscimento di un assegnomensile maggiorato rispetto agli importi dicui alla lettera a) a favore delle madri conetà inferiore a quella di cui all’articolo 2,comma 1, lettera b).

2. 126. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Bond, Novelli, Palmieri, Gel-mini, Versace, Bagnasco, Carfagna, Ca-labria, Mugnai, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c) conle seguenti:

c) riconoscimento di un assegno men-sile maggiorato del 100 per cento perciascun figlio con disabilità riconosciuta aisensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104;

c-bis) riconoscimento di un assegnomensile maggiorato del 60 per cento incaso di nucleo familiare con un sologenitore;.

2. 110. Bellucci, Gemmato, Galantino.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) riconoscimento di un assegno men-sile maggiorato del 100 per cento perciascun figlio con disabilità riconosciuta aisensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104.

2. 111. Bellucci, Gemmato, Galantino.

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 14: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) riconoscimento per ciascun figliocon disabilità, ai sensi dell’articolo 3 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, di un asse-gno mensile maggiorato rispetto agli im-porti di cui alle lettere a) e b), in misuranon inferiore al 40 per cento e senza illimite del compimento del ventunesimoanno di età per l’importo di cui alla letterab).

2. 35. Bellucci, Varchi, Galantino.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) riconoscimento di un assegno men-sile maggiorato rispetto agli importi di cuialla lettera a) in misura non inferiore al 40per cento per ciascun figlio con disabilitàa carico fino al compimento del ventise-iesimo anno di età, con maggiorazionegraduata secondo le classificazioni di con-dizione di disabilità media, grave e di nonautosufficienza di cui all’allegato 3 deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. 34. Bellucci, Varchi, Galantino.

Al comma 1, sostituire la lettera c), conla seguente:

c) riconoscimento di un assegno men-sile maggiorato rispetto agli importi di cuialla lettera a), in misura non inferiore al40 per cento per ciascun figlio a carico,con disabilità, con maggiorazione graduatasecondo le classificazioni di condizione didisabilità media, grave e di non autosuf-ficienza di cui all’allegato 3 del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5dicembre 2013, n. 159.

2. 106. Versace, Palmieri, Gelmini, Ba-gnasco, Carfagna, Calabria, Novelli,Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Al comma 1, lettera c), sostituire leparole: non inferiore al 30 per cento e nonsuperiore al 50 per cento con le seguenti:non inferiore al 50 per cento;

Conseguentemente, al medesimo comma,medesima lettera, sopprimere le parole: ,senza maggiorazione,

2. 109. Giannone.

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: senza maggiorazione,

2. 120. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-gere la seguente:

c-bis) riconoscimento di un assegnomaggiorato del 60 per cento in caso dinucleo familiare con un solo genitore.

2. 112. Bellucci, Gemmato, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) riconoscimento di un assegnomensile maggiorato in misura del 30 percento rispetto all’importo di cui alla letterab), per il nucleo familiare con figli, qualoravi sia un soggetto che pur condividendo lamedesima residenza, risulta iscritto in unaltro stato di famiglia.

2. 107. Bond, Novelli, Palmieri, Mar-rocco.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) adozione di un meccanismo diintegrale compensazione degli assegni dicui alle lettere a), b) e c) nei confronti deinuclei familiari che, sulla base delle mi-sure richiamate dall’articolo 3, avrebbero

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 15: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

percepito importi superiori a quelli degliassegni medesimi.

2. 121. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) riconoscimento di un’aliquotaIVA agevolata sui prodotti per la primainfanzia.

2. 30. Meloni, Varchi, Bellucci, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) inserimento tra le spese sani-tarie deducibili dall’imposta sui redditidelle persone fisiche delle spese per lafrequenza di corsi di ginnastica posturalee delle spese sostenute per consulenzapsicologica e psicoterapia individuale e/odi coppia entro i ventiquattro mesi suc-cessivi alla data del parto.

2. 31. Bellucci, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) inserimento tra le spese dedu-cibili dall’imposta sui redditi delle personefisiche delle spese sostenute dai genitori odal genitore esercente la responsabilitàgenitoriale per la l’iscrizione dei figli aicentri estivi.

2. 32. Varchi, Galantino.

Al comma 1, lettera e), numero 1),sopprimere le parole da: o di uno fino allafine del numero.

2. 200. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera e), numero 1),sopprimere le parole: o suo familiare,

2. 201. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera e), numero 1),sopprimere le parole: o del permesso disoggiorno per motivi di lavoro o di ricercadi durata almeno annuale.

2. 114. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Al comma 1, lettera e), sostituire ilnumero 3), con il seguente:

3) essere residenti in Italia con ifigli a carico per tutta la durata dellacorresponsione del beneficio.

2. 202. Bellucci, Gemmato, Galantino.

Al comma 1, lettera e), sostituire ilnumero 3), con il seguente:

3) essere residente e domiciliatocon i figli a carico in Italia per la duratadel beneficio.

2. 202. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Bellucci, Gemmato, Galantino.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire ilnumero 3) con il seguente:

3) essere residente in Italia al mo-mento della presentazione della domandae per tutta la durata dell’erogazione delbeneficio; il medesimo requisito è richiestoper i figli a carico per i quali si richiedela prestazione,

2. 115. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Al comma 1, lettera e), sostituire ilnumero 3) con il seguente:

3) essere residente e domiciliatocon i figli a carico in Italia per la duratadel beneficio.

2. 115. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

(Approvato)

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 16: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

Al comma 1, lettera e), sostituire ilnumero 4) con il seguente:

4) essere residente in Italia peralmeno dieci anni, di cui gli ultimi due,considerati al momento della presenta-zione della domanda e per tutta la duratadell’erogazione dei benefici, in modo con-tinuativo.

2. 116. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Al comma 1, lettera e), sostituire ilnumero 4) con il seguente:

4) essere residente in Italia peralmeno otto anni, gli ultimi tre dei quali inmaniera continuativa.

2. 203. Bellucci, Gemmato, Galantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* 2. 117. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* 2. 204. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, i seguenti periodi: Dall’istituzione edal funzionamento della predetta commis-sione non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica. Ai suoicomponenti non spettano compensi, get-toni di presenza, rimborsi di spese o altriemolumenti comunque denominati.

2. 500. (da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera g);

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la let-tera h) con la seguente: h) graduale supe-ramento o soppressione di tutte le misureindicate all’articolo 3, comma 1, lettere a)e b).

all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b),sostituire le parole: dalla soppressione conle seguenti: dal graduale superamento odalla soppressione.

2. 501. (da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) riconoscimento di agevolazionifiscali per il datore di lavoro che assumea tempo indeterminato donne entro i 45anni di età o con figli entro i tre anni dietà;

g-ter) riconoscimento di forme age-volate di accesso a regimi di lavoro parttime per le lavoratrici con figli fino a treanni di età;

g-quater) riconoscimento di agevola-zioni fiscali per il datore di lavoro cherealizza spazi aziendali dedicati ad asilinido e doposcuola.

2. 205. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

Dopo la lettera g), aggiungere la se-guente:

g-bis) considerare fra i redditi esentida imposizione, disciplinandone le moda-lità e i limiti, i compensi derivanti dallacorresponsione di borse lavoro, o comun-que denominate, volte all’inclusione o al-l’avvicinamento in attività lavorative dipersone con disabilità.

2. 33. Bellucci, Varchi.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 17: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

A.C. 687-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All’attuazione delle disposizioni didelega di cui agli articoli 1 e 2 si provvedenei limiti delle risorse dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 1, comma 339,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non-ché delle risorse rivenienti:

a) dalla soppressione delle seguentimisure:

1) assegno ai nuclei familiari conalmeno tre figli minori, di cui all’articolo65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all’ar-ticolo 1, comma 125, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, all’articolo 23-quater,commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136, e all’articolo 1, comma 340, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita, di cui al-l’articolo 1, comma 353, della legge 11dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalitàprevisto dall’articolo 1, commi 348 e 349,della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dalla soppressione, nel quadro diuna più ampia riforma del sistema fiscale,delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali previste dall’ar-ticolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare,previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13marzo 1988, n. 69, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 13 maggio 1988,n. 153, nonché assegni familiari previstidal testo unico delle norme concernenti gliassegni familiari, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio1955, n. 797.

2. All’attuazione delle deleghe di cuiagli articoli 1 e 2 si provvede nei limitidelle risorse di cui al comma 1 del pre-sente articolo. Qualora uno o più decretilegislativi determinino nuovi o maggiorioneri che non trovino compensazione alproprio interno o mediante l’utilizzo dellerisorse di cui al comma 1, essi sonoadottati solo successivamente o contestual-mente all’entrata in vigore dei provvedi-menti legislativi che stanzino le occorrentirisorse finanziarie, in conformità all’arti-colo 17, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: siprovvede aggiungere le seguenti: , perl’anno 2021,.

Conseguentemente, dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

1-bis. Dall’anno 2022, al fine di incre-mentare l’assegno unico di cui all’articolo2, le risorse di cui al precedente comma,sono integrate di 1.500 milioni annui. Airelativi oneri si provvede mediante utilizzodelle risorse destinate all’attuazione dellamisura nota come « Reddito di cittadi-nanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio2019, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimasteinutilizzate a seguito di monitoraggio e chesono versate all’entrata del bilancio delloStato. Qualora a seguito del suddetto mo-nitoraggio sui risparmi di spesa derivantidal minor numero dei nuclei familiari

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 18: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

richiedenti e dei nuclei familiari percettoridel Reddito di cittadinanza di cui all’ar-ticolo 10 del decreto-legge 28 gennaio2019, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il30 giugno di ciascun anno, non si rilevi unammontare di risorse pari alle previsioni,sono adottati appositi provvedimenti nor-mativi entro il 31 luglio di ciascun anno,nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,come rideterminate dalla presente dispo-sizione, che costituiscono il relativo limitedi spesa, al fine di provvedere alla rimo-dulazione della platea dei beneficiari edell’importo del beneficio economico.

3. 4. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Ver-sace, Bagnasco, Calabria, Novelli, Mu-gnai, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 4).

3. 1. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace,Gelmini, Mugnai, Carfagna, Bond, Ca-labria, Spena, Brambilla, Dall’Osso, La-briola, Orsini, Squeri, Marrocco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere ilnumero 1).

3. 116. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), numero 1),aggiungere, in fine, le parole: fatte salve ledetrazioni per ciascun figlio con disabilitàaccertata ai sensi della legge 5 febbraio1992, n. 104.

3. 200. Versace, Palmieri, Gelmini, Car-fagna, Bagnasco, Mugnai, Calabria, No-velli, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora non sia possibile garan-tire alle famiglie un sensibile migliora-

mento del beneficio economico conse-guente all’erogazione dell’assegno unico,rispetto ai benefici complessivamente ga-rantiti dalle disposizioni oggetto delleabrogazioni di cui al comma 1, entrododici mesi si provvede a integrare gliimporti dell’assegno medesimo, utilizzandole risorse di cui al successivo comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dall’anno 2022, qua-lora ricorrano le condizioni di cui alcomma 1-bis, a integrazione dell’importodell’assegno unico di cui alla presentelegge, sono stanziati ulteriori 2.000 milionidi euro annui a valere sulle maggioririsorse derivanti da interventi di raziona-lizzazione e di revisione della spesa pub-blica. A tale fine, entro il 15 gennaio 2022,mediante interventi di razionalizzazione edi revisione della spesa pubblica, sonoapprovati provvedimenti regolamentari eamministrativi che assicurano minorispese pari a 2.000 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2022.

3. 201. Palmieri, Gelmini, Bagnasco, No-velli, Carfagna, Calabria, Mugnai, Ver-sace, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze sono definiti icriteri e le modalità per l’integrazionedell’assegno unico di cui all’articolo 2, nelcaso in cui il suo importo annuo risultiinferiore a quello dei benefìci che spette-rebbero, nel medesimo anno, per effettodelle disposizioni abrogate dal comma 1.In questo caso, detto assegno è integratofino a concorrenza dell’importo di questiultimi.

3. 2. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Bagna-sco, Calabria, Novelli, Versace, Mugnai,Bond, Spena, Brambilla, Labriola, Or-sini, Squeri, Marrocco.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 19: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A integrazione delle risorse perl’assegno unico di cui alla presente legge,sono altresì destinate le risorse assegnateall’attuazione del « Reddito di cittadi-nanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio2019, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimasteinutilizzate a seguito di monitoraggio an-nuale. Annualmente sono, di conseguenza,adottati appositi provvedimenti normativifinalizzati ad assegnare le suddette risorseinutilizzate, per le finalità di cui al pre-sente comma.

3. 205. Palmieri, Gelmini, Bagnasco, No-velli, Carfagna, Versace, Calabria, Mu-gnai, Bond, Spena, Brambilla, Dal-l’Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Mar-rocco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In aggiunta alle risorse di cui alcomma 1, sono altresì destinate all’attua-zione delle disposizioni di cui agli articoli1 e 2 le risorse stanziate per il finanzia-mento della misura denominata reddito dicittadinanza, di cui al decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,rimaste inutilizzate a seguito del monito-raggio sui risparmi di spesa derivanti dalminor numero dei nuclei familiari richie-denti e dei nuclei familiari percettori delreddito di cittadinanza, di cui all’articolo10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 26 del 2019, che sono versate all’entratadel bilancio dello Stato. Il Ministro dell’e-conomia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio per assegnare le suddette risorserimaste inutilizzate alle finalità di cui alpresente comma.

3. 206. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la revisione deltrattamento tributario del reddito della fa-

miglia)

1. Il Governo, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro delle politiche per le pariopportunità e la famiglia, è delegato adadottare, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,un decreto legislativo concernente la revi-sione del trattamento tributario del red-dito della famiglia, secondo i princìpi e icriteri direttivi di cui ai commi seguenti.

2. Il reddito familiare è determinatosommando i redditi prodotti dai coniugi,non legalmente o effettivamente separati,dai figli legittimi o legittimati, naturaliriconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati,minori di età o perennemente invalidi allavoro, e da quelli di età non superiore aventisei anni dediti agli studi o a tirociniogratuito, nonché dalle altre persone indi-cate nell’articolo 433 del codice civile pur-ché conviventi e a condizione che nonposseggano redditi propri di importo su-periore a quello dell’assegno sociale vi-gente nell’anno di produzione del reddito.Non si considerano i redditi esclusi nellavalutazione del diritto all’assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determi-nato ai sensi del comma 2, è diviso per lasomma dei coefficienti attribuiti ai com-ponenti della famiglia nelle seguenti mi-sure:

a) 1 per il primo percettore di red-dito;

b) 0,65 per il coniuge;

c) 0,5 per il primo figlio;

d) 1 per il secondo e il terzo figlio;

e) 0,5 per i figli seguenti e per le altrepersone di cui all’articolo 433 del codicecivile.

4. L’imposta familiare è calcolata ap-plicando al reddito, come determinato aisensi del comma 2, le aliquote vigenti e

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 20: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

moltiplicando l’importo ottenuto per lasomma dei coefficienti attribuiti ai com-ponenti della famiglia.

5. Il decreto legislativo di cui al comma1 individua, tenendo conto delle peculiariesigenze di tutela fiscale dei nuclei fami-liari con figli le soglie di esenzione daapplicare al reddito familiare e l’importodelle detrazioni applicabili all’imposta fa-miliare come determinata ai sensi delcomma 4, con riferimento alle fattispeciegià previste per il trattamento fiscale abase individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di op-tare, per ogni dichiarazione dei redditi,per il trattamento fiscale a base indivi-duale. Il decreto legislativo di cui alcomma 1 definisce le modalità di eserciziodella facoltà di opzione, con particolareriguardo alle modalità di accesso al trat-tamento tributario sulla base del quo-ziente familiare per i lavoratori dipendentii cui redditi sono assoggettati a tassazionetramite ritenuta alla fonte.

7. Lo schema di decreto legislativo ètrasmesso alle competenti Commissioniparlamentari per l’espressione del parere.

3. 02. Meloni, Varchi, Bellucci, Galantino.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Dote unica per l’adozione internazionale diminori)

1. È istituita una dote per ogni famigliache procede all’adozione di minori stra-nieri, ai sensi del Titolo III della leggen. 184 del 1983, nella misura di euro10.000 per ogni bambino adottato, a valeresul Fondo nazionale per le adozioni in-ternazionali istituito dall’articolo 1,comma 411, della legge 28 dicembre 2015,n. 208.

2. Nei confronti dei beneficiari delladote di cui al precedente comma, non siapplica la deducibilità di cui all’articolo10, comma 1, lettera 1-bis), del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986.

3. Nei confronti dei beneficiari delladote di cui al comma 1, non si rinnova pergli anni successivi il rimborso di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 3 maggio 2018, concernente laconcessione del rimborso delle spese so-stenute dai genitori adottivi residenti nelterritorio nazionale nonché per i cittadiniitaliani adottivi residenti all’estero per l’a-dozione per gli anni 2012/2017.

4. È autorizzata la spesa di euro 15milioni annui a valere sul Fondo nazionaleper le adozioni internazionali istituito al-l’articolo 1, comma 152, della legge n. 311del 2004.

3. 03. Bellucci, Varchi, Galantino.

A.C. 687-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statutospeciale e nelle province autonome diTrento e di Bolzano compatibilmente coni rispettivi statuti e le relative norme diattuazione, anche con riferimento all’arti-colo 10 della legge costituzionale 18 otto-bre 2001, n. 3.

A.C. 687-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 5.

(Procedimento per l’adozione dei decretilegislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi sonotrasmessi alle Camere per l’espressione delparere da parte delle Commissioni parla-

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 21: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

mentari competenti per materia e per iprofili finanziari, che si pronunciano neltermine di trenta giorni dalla data ditrasmissione, decorso il quale i decretilegislativi possono essere comunque ema-nati. Se il termine per l’espressione delparere scade nei trenta giorni che prece-dono la scadenza del termine di cui al-l’articolo 1, comma 1, o successivamente,quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore di ciascuno dei decretilegislativi di cui al comma 1, nel rispettodei princìpi e criteri direttivi di cui allapresente legge e con la procedura di cui alcomma 1, il Governo può adottare dispo-sizioni integrative e correttive dei decretimedesimi.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.

(Procedimento per l’adozione dei decretilegislativi)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: schemi dei decreti legislativi ag-giungere le seguenti: corredati di relazionetecnica

Conseguentemente, al medesimo comma,

medesimo periodo, sopprimere le pa-role: decorso il quale i decreti legislativipossono essere comunque emanati;

dopo il secondo periodo, inserire iseguenti: Il Governo, entro trenta giornidalla data di espressione dei pareri par-lamentari, trasmette nuovamente il testoalle Camere con le sue osservazioni e coneventuali modificazioni, corredate dei ne-cessari elementi integrativi di informa-zione e di motivazione, perché su di essosia espresso il parere definitivo delle com-petenti Commissioni parlamentari, entrotrenta giorni dalla data della nuova asse-

gnazione. Decorso tale termine, il decretolegislativo può comunque essere adottatoin via definitiva.

5. 200. Locatelli, Panizzut, Boldi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ti-ramani, Ziello.

A.C. 687-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame de-lega il Governo ad adottare uno o piùdecreti legislativi diretti a riordinare, sem-plificare e potenziare le misure a sostegnodei figli a carico attraverso l’assegno unicoe universale, con criteri di progressività, alfine di favorire la natalità e di sostenere lagenitorialità, in un arco temporale com-preso dal settimo mese di gravidanza finoal compimento del diciottesimo anno dietà, o al massimo del ventunesimo se inpresenza di determinate condizioni (per-corsi di formazione scolastica, universita-ria o professionale, tirocini o percorsilavorativi a basso reddito, disoccupazione,servizio civile universale), mentre ai figlicon disabilità, l’assegno viene corrispostoanche successivamente. Si tratta quindi diun provvedimento che, prevalentemente,sostiene la famiglia con figli nel periododall’infanzia all’adolescenza;

questa proposta di legge è il primotassello di un progetto ampio e necessario,il disegno di Legge Family Act, che inter-verrà, tra l’altro, sugli aiuti per le attivitàeducative e di apprendimento, anche nonformale, dei figli, con gli stessi criteri diprogressività legati alla situazione econo-mica di partenza del nucleo familiare;

a questo proposito, è bene ricor-dare i dati Eurostat relativi al terzo tri-mestre del 2019, che collocano l’Italia tragli ultimi posti per numero di laureati tragli occupati. Secondo lo studio soltanto il

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 22: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

23,4 per cento risultava avere la laurea,con una media europea del 36,8 per cento.Il dato è particolarmente basso per gliuomini con appena il 18,2 per cento e ungap con la media europea (32,8 per cento)di oltre 14 punti. Migliore invece la situa-zione delle donne munite di laurea cherappresentano il 30,1 per cento delle oc-cupate a fronte del 40,2 per cento inmedia in Europa, un dato lievemente su-periore, che si spiega però con un minorelivello di occupazione delle donne in Italiarispetto agli uomini, e che dimostra che èpiù facile per quelle più istruite entrarenel mercato del lavoro. Se invece si guardaai lavoratori italiani con al massimo laterza media, la quota è tra le più altenell’Unione europea, con il 29,7 per cento,quasi il doppio della media dell’Unioneeuropea (15,9 per cento). I dati Eurostatconfermerebbero che nel nostro Paesetroppi giovani sono ancora costretti adabbandonare gli studi per la necessità ditrovare un’occupazione per non gravareeconomicamente sulle famiglie d’origine;

questi aridi numeri avvalorano unostudio condotto nel 2018 dal dipartimentodi Economia e Statistica della Banca d’I-talia « istruzione, reddito e ricchezza: lapersistenza tra generazioni in Italia », sul-l’importanza delle condizioni di partenzadi un giovane per il raggiungimento di unostatus sociale soddisfacente, che confermache il cosiddetto « ascensore sociale » si èbloccato. Il canale principale di trasmis-sioni delle condizioni di benessere daigenitori ai figli è l’istruzione, ma la scuoladell’obbligo è in grado di compensare soloin parte le diseguaglianze di partenza.L’abbandono scolastico, la scelta sul tipodi scuola di istruzione secondaria o ilproseguimento con un percorso universi-tario sono strettamente collegati alla sco-larità dei genitori e quindi alle classisociali di provenienza. L’assenza di mobi-lità intergenerazionale in atto ormai davent’anni, può essere fonte di tensioninella parte di popolazione svantaggiata,oltre a costituire un’alterazione dei prin-cipi di uguaglianza su cui si fonda lanostra Costituzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di inserirenel disegno di legge Family Act, o in unsuccessivo provvedimento, disposizioni cheprevedano interventi specifici per aiutarequei giovani che intendano intraprendereil percorso di studi universitario e chealtrimenti dovrebbero rinunciarvi per ledifficoltà economiche del proprio nucleofamiliare;

a valutare ogni possibile soluzione,per individuare e intervenire con stru-menti e modalità idonei a stimolare eincentivare la prosecuzione degli studi finoalla laurea nei giovani, affinché si recuperiil gap con la media europea.

9/687-A/1. Ianaro.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame, pre-vede una delega al Governo per l’istitu-zione di un assegno unico per ciascunfiglio a carico di età inferiore a 21 anni;

l’ammontare dell’assegno unico,viene modulato sulla base della condizioneeconomica del nucleo familiare, e saràmaggiore per i figli di età 0-18 anni, e siprevede comunque maggiorato per ciascunfiglio con disabilità e in funzione del gradodi disabilità;

vengono riportati ed elencati i di-versi princìpi e criteri direttivi generali, acui i decreti legislativi di delega devonoconformarsi;

tra i diversi principi e criteri di-rettivi individuati, non è presente la di-sposizione per la quale l’importo dell’as-segno unico e universale non deve essereconteggiato ai fini della determinazionedel reddito Irpef, garantendo in tal modoche detto assegno non possa essere tassato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi e le con-seguenze della mancata previsione, tra i

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 23: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

principi e criteri direttivi, di escluderel’assegno unico dal calcolo del redditoIrpef, valutando la possibilità di ricom-prendere detta esclusione dal calcolo Irpef,e garantire così che detto assegno nonpossa essere tassato.

9/687-A/2. Novelli, Palmieri, Gelmini,Bagnasco.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge delega inesame prevede come finalità quella dicontribuire a favorire la natalità, sostenerela genitorialità e promuovere l’occupa-zione, in particolare quella femminile. Atal fine prevede una delega al Governo perl’istituzione di un assegno unico per cia-scun figlio a carico e di età inferiore a 21anni;

nel testo all’esame dell’Aula, nonvi e più alcun cenno ad una quantifica-zione orientativa dell’assegno unico chedovrà essere riconosciuto alle famiglie. Equesto anche perché l’importo dell’assegnodipende dalle risorse effettivamente a di-sposizione e necessarie a finanziare dettoassegno unico;

per finanziare l’assegno si utiliz-zerà il « Fondo assegno universale e servizialla famiglia », istituito con la legge dibilancio per il 2020. A queste risorse delfondo, si aggiungono inoltre quelle che silibereranno dalla prevista abrogazione dialcune norme di legge attualmente vigenti,ossia il bonus bebé; l’assegno ai nucleifamiliari con almeno tre figli minori; ilbonus mamma; il Fondo di sostegno allanatalità. Si prevede infine – nel quadro diuna più ampia riforma del sistema fiscale– l’abrogazione delle detrazioni fiscali perfigli a carico, e degli assegni per il nucleofamiliare: è evidente che il previste asse-gno unico per ciascun figlio a carico potràavere gli effetti sperati nel sostenere lefamiglie e il loro reddito, soprattutto inquesta fase di gravissima crisi economica,solo se l’importo sarà decisamente supe-

riore ai benefici fiscali attualmente garan-titi dalle vigenti disposizioni di legge, e oraoggetto di abrogazione dalla delega inesame,

impegna il Governo

a prevedere attraverso ulteriori iniziativenormative un incremento, anche graduale,dell’assegno unico per i figli a caricoqualora l’importo effettivamente erogatonon comporti un evidente miglioramentorispetto ai benefici anche fiscali attual-mente garantiti dalle vigenti disposizionidi legge, ora oggetto di abrogazione dalladelega in esame.

9/687-A/3. Bagnasco, Palmieri, Gelmini,Novelli, Versace.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame mira afavorire la natalità, sostenere la genitoria-lità e promuovere l’occupazione, in parti-colare quella femminile. A tal fine prevedel’istituzione dell’assegno unico per i figli acarico, mentre ulteriori iniziative volte asostenere la famiglia e la genitorialità,saranno affrontate con un altro provvedi-mento del Governo, probabilmente con il« family act », peraltro presentato alla Ca-mera circa un mese fa, il 25 giugno, ma ilcui testo ad oggi ancora non è disponibile;

nell’ambito delle politiche di wel-fare, nel nostro Paese la spesa per lafamiglia è la voce meno consistente, ed èla più bassa se confrontata con il resto deiPaesi europei;

questo provvedimento non puòche essere solo un primissimo passo versouna politica che torni a discutere di « fa-miglia » in un’ottica di investimento sulfuturo, avviando in tal modo un processovirtuoso per la natalità e la crescita eco-nomica e sociale del nostro Paese;

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 24: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

investire nelle politiche familiarisignifica infatti investire sulla qualitàstessa della struttura sociale e, in defini-tiva, sullo stesso futuro della società,

impegna il Governo

a prevedere un incremento della quota diinvestimento pubblico nel welfare desti-nato alle famiglie, rispettando in tal modoil dettato costituzionale, e favorire conse-guentemente la natalità e la crescita eco-nomica e sociale dell’intero Paese.

9/687-A/4. Versace, Gelmini, Carfagna,Palmieri, Marrocco, Spena, Calabria.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame mira afavorire la natalità, sostenere la genitoria-lità e promuovere l’occupazione, in parti-colare quella femminile. A tal fine prevedel’istituzione dell’assegno unico per i figli acarico, mentre ulteriori iniziative volte asostenere la famiglia e la genitorialità,saranno affrontate con un altro provvedi-mento del Governo, probabilmente con il« family act », peraltro presentato alla Ca-mera circa un mese fa, il 25 giugno, ma ilcui testo ad oggi ancora non è disponibile;

nell’ambito delle politiche di wel-fare, nel nostro Paese la spesa per lafamiglia è la voce meno consistente, ed èla più bassa se confrontata con il resto deiPaesi europei;

questo provvedimento non puòche essere solo un primissimo passo versouna politica che torni a discutere di « fa-miglia » in un’ottica di investimento sulfuturo, avviando in tal modo un processovirtuoso per la natalità e la crescita eco-nomica e sociale del nostro Paese;

investire nelle politiche familiarisignifica infatti investire sulla qualitàstessa della struttura sociale e, in defini-tiva, sullo stesso futuro della società,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere unincremento della quota di investimentopubblico nel welfare destinato alle fami-glie, rispettando in tal modo il dettatocostituzionale, e favorire conseguente-mente la natalità e la crescita economicae sociale dell’intero Paese.

9/687-A/4. (Testo modificato nel corsodella seduta) Versace, Gelmini, Carfa-gna, Palmieri, Marrocco, Spena, Cala-bria.

La Camera,

premesso che:

l’assenza di efficaci politiche perl’infanzia e la carenza di strutture e diservizi socio-educativi per l’infanzia, con-tinuano a rappresentare uno dei problemiannosi del nostro Paese;

è ancora eccessivamente elevato loscarto tra le effettive esigenze delle fami-glie nel poter disporre di strutture e diservizi socio-educativi per l’infanzia, e lapossibilità concreta di soddisfare questeesigenze. Peraltro la diffusione dei servizirisulta molto eterogenea sul territorio;

con riferimento all’offerta di asilinido e altri servizi per la prima infanzia,i posti disponibili coprono circa il 25 percento del potenziale bacino di utenza. Talepercentuale è decisamente sotto il para-metro del 33 per cento fissato dallaUnione europea come traguardo per gliStati membri in termini di posti disponi-bili nei servizi per la prima infanzia. Ossiauno Stato membro avrebbero dovuto co-prire entro il 2010 almeno un terzo delladomanda potenziale, cioè il 33 per centodei bambini sotto i 3 anni,

impegna il Governo

a dare forte impulso alle misure di soste-gno alla paternità e alla maternità, conparticolare riguardo alla necessità di av-viare un effettivo piano di investimentivolti a incrementare gli asili nido e iservizi socio-educativi per l’infanzia inter-

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 25: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

venendo sulle forti disomogeneità esistentisul territorio nazionale nell’offerta di dettiservizi, e prevedendo che una quota siafinalizzata a incentivare le imprese e altriluoghi di lavoro nella realizzazione di asiliaziendali o interaziendali.

9/687-A/5. Palmieri, Carfagna, Gelmini,Versace, Marrocco, Spena.

La Camera,

premesso che:

l’assenza di efficaci politiche perl’infanzia e la carenza di strutture e diservizi socio-educativi per l’infanzia, con-tinuano a rappresentare uno dei problemiannosi del nostro Paese;

è ancora eccessivamente elevato loscarto tra le effettive esigenze delle fami-glie nel poter disporre di strutture e diservizi socio-educativi per l’infanzia, e lapossibilità concreta di soddisfare questeesigenze. Peraltro la diffusione dei servizirisulta molto eterogenea sul territorio;

con riferimento all’offerta di asilinido e altri servizi per la prima infanzia,i posti disponibili coprono circa il 25 percento del potenziale bacino di utenza. Talepercentuale è decisamente sotto il para-metro del 33 per cento fissato dallaUnione europea come traguardo per gliStati membri in termini di posti disponi-bili nei servizi per la prima infanzia. Ossiauno Stato membro avrebbero dovuto co-prire entro il 2010 almeno un terzo delladomanda potenziale, cioè il 33 per centodei bambini sotto i 3 anni,

impegna il Governo

a dare forte impulso alle misure di soste-gno alla paternità e alla maternità, conparticolare riguardo alla valutazione circal’opportunità di procedere con un piano diinvestimenti volti a incrementare gli asilinido e i servizi socio-educativi per l’infan-zia intervenendo sulle forti disomogeneitàesistenti sul territorio nazionale nell’of-ferta di detti servizi, e prevedendo che una

quota possa essere finalizzata a incenti-vare le imprese e altri luoghi di lavoronella realizzazione di asili aziendali ointeraziendali.

9/687-A/5. (Testo modificato nel corsodella seduta) Palmieri, Carfagna, Gel-mini, Versace, Marrocco, Spena.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame recala delega al Governo per l’adozione, entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredel provvedimento, di uno o più decretilegislativi finalizzati a riordinare, sempli-ficare e potenziare le misure di sostegnoeconomico per i figli a carico attraversol’assegno unico e universale;

in particolare, le finalità dell’asse-gno unico di cui all’articolo 1, comma 1,della suddetta proposta di legge, sonoquelle di favorire la natalità, di sostenerela genitorialità e di promuovere l’occupa-zione, in particolare femminile;

oltre ai princìpi e criteri direttivispecifici di cui all’articolo 2, i decretilegislativi di cui all’articolo 1, comma 1,dovranno osservare alcuni princìpi e cri-teri direttivi generali tra cui quanto di-sposto dal comma 2, lettera c) – « ai finidell’accesso e per il calcolo delle presta-zioni sociali agevolate diverse dall’assegnodi cui al comma 1, il computo di que-st’ultimo può essere differenziato nell’am-bito dell’ISEE fino al suo eventuale azze-ramento » – e dalla successiva lettera e) –« l’assegno di cui al comma 1 non èconsiderato per la richiesta e per il calcolodelle prestazioni sociali agevolate, dei trat-tamenti assistenziali e di altri benefìci eprestazioni sociali previsti da altre normein favore dei figli con disabilità. Le borselavoro volte all’inclusione o all’avvicina-mento in attività lavorative di persone condisabilità non sono considerate ai finidell’accesso e per il calcolo dell’assegno »;

nello specifico, l’articolo 2 comma1 lettera c) prevede quale ulteriore prin-

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 26: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

cipio e criterio direttivo specifico « il ri-conoscimento di un assegno mensile mag-giorato rispetto agli importi di cui allelettere a) e b) in misura non inferiore al30 per cento e non superiore al 50 percento per ciascun figlio con disabilità, conmaggiorazione graduata secondo le classi-ficazioni della condizione di disabilità;riconoscimento dell’assegno di cui alla let-tera b), senza maggiorazione, anche dopoil compimento del ventunesimo anno dietà, qualora il figlio con disabilità risultiancora a carico »;

dall’analisi dei fabbisogni e dellecriticità derivanti dall’assistenza ai figlicon disabilità emerge chiaramente che lesuddette esigenze perdurano anche oltre ilcompimento del ventunesimo anno di età;

diverse associazioni e molti genitoridi bambini disabili rappresentano le dif-ficoltà economiche nella gestione sociale edella vita relazionale dei propri figli: inquest’ottica, l’assegno unico e universalepotrebbe rappresentare un’opportunitànormativa per assicurare la copertura eco-nomica delle spese relative allo svolgi-mento di attività assistenziali, ludiche esportive imputabili al bilancio della ge-stione familiare e non ricomprese in altremisure di sostegno;

il comma 1 dell’articolo 3 prevedeche all’attuazione delle disposizioni di de-lega si provveda anche nei limiti dellerisorse rivenienti dalla soppressione dellevigenti misure di sostegno ai nuclei fami-liari,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di azzerare ilcomputo dell’assegno unico e universaleper i figli a carico, ai fini dell’accesso e peril calcolo delle prestazioni sociali agevo-late;

a valutare altresì l’opportunità diestendere l’azzeramento del computo del-l’assegno unico e universale per la richie-sta e per il calcolo delle prestazioni sociali

agevolate, dei trattamenti assistenziali e dialtri benefici e prestazioni sociali previstida altre norme in favore dei figli condisabilità;

a valutare infine l’opportunità diestendere attraverso ulteriori iniziativenormative, la maggiorazione di cui all’ar-ticolo 2 comma 1 lettera c) anche dopo ilcompimento del ventunesimo anno di età,qualora il figlio con disabilità risulti an-cora a carico.

9/687-A/6. Papiro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, al finedi favorire la natalità, di sostenere lagenitorialità e di promuovere l’occupa-zione, in particolare femminile, delega ilGoverno ad adottare uno o più decretilegislativi volti a riordinare, semplificare epotenziare le misure a sostegno dei figli acarico attraverso l’assegno unico e univer-sale;

la misura ha come finalità quella disemplificare e riordinare e tante agevola-zioni a sostegno della genitorialità in un’u-nica misura che garantisca il riordino edil potenziamento sia delle misure di so-stegno economico per i figli a carico siadelle disposizioni volte a favorire la frui-zione di servizi a sostegno della genitoria-lità;

nella determinazione dell’importodell’assegno unico e universale si tieneconto anche dell’età dei figli a carico e deipossibili effetti di disincentivo al lavoroper il secondo percettore di reddito nelnucleo familiare,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di sostenere mag-giormente le famiglie monogenitoriali delladeterminazione del beneficio economico.

9/687-A/7. Carnevali, De Filippo.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 27: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1187 – D’INIZIATIVA DEI SENATORIROMEO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONEPARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSEALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONOMINORI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL MI-NORE AD UNA FAMIGLIA (APPROVATA DALLE COMMISSIONIPERMANENTI RIUNITE 1a E 2a DEL SENATO) (A.C. 2070) EABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI ED ALTRI;ASCARI ED ALTRI; FIORINI ED ALTRI; LOLLOBRIGIDA ED

ALTRI (A.C. 1731-1887-1958-2007)

A.C. 2070 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2070 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nelfascicolo.

A.C. 2070 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-

SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-VATO DAL SENATO

CAPO I

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione diinchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82della Costituzione, una Commissione par-lamentare di inchiesta sulle attività con-nesse alle comunità di tipo familiare cheaccolgono minori, di seguito denominata« Commissione ».

2. La Commissione conclude i proprilavori entro la fine della XVIII legislatura.

3. La Commissione, prima della con-clusione dei lavori e non oltre i trentagiorni successivi alla scadenza del terminedi cui al comma 2, presenta alle Camereuna relazione sulle sue attività di indaginee sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesserelazioni di minoranza. La Commissioneriferisce alle Camere ogniqualvolta ne rav-visi la necessità.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 28: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Istituzione e durata della Commissione diinchiesta)

Al comma 1, dopo le parole: che accol-gono minori aggiungere le seguenti: e sulfunzionamento del sistema dei servizi so-ciali operanti nel territorio con particolareriguardo alle consulenze rilasciate dai me-desimi servizi sociali in riferimento all’af-fidamento dei minori.

1. 21. Giannone.

Al comma 1, dopo le parole: che accol-gono minori aggiungere le seguenti: e sulfunzionamento del sistema degli affidi diminori nei servizi sociali del territorionazionale.

1. 1. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci,Galantino.

A.C. 2070 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da ventisenatori e da venti deputati, nominatirispettivamente dal Presidente del Senatodella Repubblica e dal Presidente dellaCamera dei deputati, in proporzione alnumero dei componenti dei gruppi parla-mentari, comunque assicurando la pre-senza di un rappresentante per ciascungruppo esistente in almeno un ramo delParlamento. I componenti sono nominatitenendo conto anche della specificità deicompiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repub-blica e il Presidente della Camera dei depu-tati convocano la Commissione, entro diecigiorni dalla nominadei suoi componenti, perla costituzione dell’ufficio di presidenza.

3. L’ufficio di presidenza, composto dalpresidente, da due vicepresidenti e da duesegretari, è eletto dai componenti dellaCommissione a scrutinio segreto. Per l’e-lezione del presidente è necessaria la mag-gioranza assoluta dei componenti dellaCommissione; se nessuno riporta tale mag-gioranza si procede al ballottaggio tra idue candidati che hanno ottenuto il mag-gior numero di voti. In caso di parità divoti è proclamato eletto o entra in ballot-taggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al propriointerno due vicepresidenti e due segretari.Per l’elezione, rispettivamente, dei duevicepresidenti e dei due segretari, ciascuncomponente della Commissione scrivesulla propria scheda un solo nome. Sonoeletti coloro che hanno ottenuto il maggiornumero di voti. In caso di parità di voti siprocede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 siapplicano anche per le elezioni suppletive.

A.C. 2070 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare lo stato e l’andamentodegli affidatari e delle comunità di tipofamiliare che accolgono minori, nonché lecondizioni effettive dei minori affidati conriferimento anche al rispetto del principiodella necessaria temporaneità dei provve-dimenti di affidamento;

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 29: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

b) verificare il numero dei provvedi-menti emessi dai tribunali per i minorenniai sensi degli articoli 330, 332 e 333 delcodice civile e dell’articolo 38 delle dispo-sizioni per l’attuazione del codice civile edisposizioni transitorie, di cui al regiodecreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla datadi entrata in vigore della legge 10 dicem-bre 2012, n. 219;

c) verificare le modalità operative deiservizi sociali di primo e secondo livello eil loro ruolo nel processo;

d) verificare l’esito attuativo dei prov-vedimenti emessi dai tribunali per i mi-norenni ai sensi degli articoli 330, 332 e333 del codice civile e del citato articolo 38delle disposizioni per l’attuazione del co-dice civile e disposizioni transitorie, dalladata di entrata in vigore della legge 10dicembre 2012, n. 219;

e) verificare l’effettiva temporaneitàdei provvedimenti di affidamento;

f) verificare il rispetto dei requisitiminimi strutturali e organizzativi prescrittiper le strutture di tipo familiare e lecomunità di accoglienza dei minori aisensi del regolamento di cui al decreto delMinistro per la solidarietà sociale 21 mag-gio 2001, n. 308, nonché il rispetto deglistandard minimi dei servizi e dell’assi-stenza che in base alla disciplina statale eregionale devono essere forniti dalle co-munità di tipo familiare che accolgonominori;

g) effettuare controlli, anche a cam-pione, sull’utilizzo delle risorse pubblichee private destinate alle comunità di tipofamiliare che accolgono minori e valutarela congruità dei costi anche con riferi-mento alle differenze di carattere territo-riale;

h) valutare se nella legislazione vi-gente sia effettivamente garantito il dirittodel minore a crescere ed essere educatonella propria famiglia e rispettato il prin-cipio in base al quale l’allontanamento delminore dalla famiglia di origine deve co-stituire un rimedio residuale e che in ognicaso esso non può essere disposto per

ragioni connesse esclusivamente alle con-dizioni di indigenza dei genitori o delgenitore esercente la responsabilità geni-toriale;

i) verificare il rispetto della circolaren. 18/VA/2018, adottata con deliberadell’11 luglio 2018 del Consiglio superioredella magistratura, nonché di quanto di-sposto ai sensi dell’articolo 8 della pre-sente legge, con particolare riguardo aldivieto di esercizio delle funzioni di giu-dice onorario minorile per coloro cherivestono cariche rappresentative in strut-ture ove vengono inseriti i minori da partedell’autorità giudiziaria, che partecipanoalla gestione complessiva delle medesimestrutture, che prestano a favore di esseattività professionale anche a titolo gra-tuito o che fanno parte degli organi socialidi società che le gestiscono.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Competenze)

Al comma 1, lettera a), premettere laseguente:

0a) verificare che siano raccolti e residisponibili, con cadenza annuale, secondocriteri uniformi nel territorio nazionale, alivello nazionale e regionale, dati e infor-mazioni sul numero dei minori destinataridi una misura di allontanamento dallafamiglia d’origine o anche da un sologenitore, nonché sulla durata del colloca-mento in affidamento familiare, pressocomunità o presso altre strutture;.

3. 1. Bellucci, Varchi, Lollobrigida, Ma-schio, Prisco, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) verificare le modalità di fun-zionamento del sistema degli affidi di

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 30: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

minori, con particolare riguardo alla Re-gione Emilia Romagna e al sistema attuatonei Comuni facenti parte dell’Unione dellaVal d’Enza in provincia di Reggio Emilia,attraverso la puntuale acquisizione, pressoi soggetti competenti, di tutte le informa-zioni volte a fare luce sull’operato degliassistenti sociali, degli psicologi e di tuttigli operatori del sistema degli affidi, ana-lizzando compiutamente, anche a fini dielaborazione statistica, le motivazioni allabase delle quali si giunge all’affido e irelativi percorsi familiari dei minori;.

3. 2. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci,Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) verificare le modalità di fun-zionamento del sistema degli affidi diminori, con particolare riguardo alla Re-gione Emilia Romagna e a fatti di cronacarilevanti quali quelli collegati all’inchiestagiudiziaria « Angeli e Demoni » nel terri-torio della Val d’Enza in provincia diReggio Emilia e all’inchiesta di caratteregiornalistico denominata « Veleno » che ri-guarda vicende collegate all’affido di mi-nori, avvenute negli anni Novanta in Pro-vincia di Modena;.

3. 3. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci,Galantino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: , accertando il rispetto deirequisiti previsti per gli operatori dei ser-vizi sociali e indagando su eventuali di-storsioni prodottesi nel sistema di affida-mento delle consulenze e degli appalti diservizio, con particolare riguardo alle vi-cende giudiziarie che hanno coinvolto iterritori dell’Unione della Val d’Enza inprovincia di Reggio Emilia e con riferi-mento ulteriore a eventuali legami con levicende legate all’inchiesta giornalisticadenominata « Veleno » avente ad oggettofatti avvenuti nei territori della provinciadi Modena negli anni Novanta.

3. 4. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci,Galantino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: , verificando altresì il ri-spetto dei requisiti previsti per gli opera-tori dei servizi sociali nonché eventualianomalie derivanti dall’affidamento delleconsulenze ai medesimi operatori dei ser-vizi sociali.

3. 21. Giannone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) verificare l’assenza di conflittidi interesse tra i soggetti e le professio-nalità del servizio pubblico e del privatosociale coinvolti nei procedimenti di affi-damento, anche al fine di individuareeventuali misure di carattere normativo eamministrativo per prevenire i conflittistessi;.

3. 6. Varchi, Lollobrigida, Bellucci, Ma-schio, Prisco, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) valutare le competenze, la for-mazione e l’assenza di eventuali incompa-tibilità che possano compromettere l’im-parzialità degli assistenti sociali in tutti iprocedimenti giudiziari attinenti i minori,nonché indicare le modifiche alla norma-tiva vigente per prevenire le medesimeeventuali incompatibilità e per tutelarel’interesse superiore del minore;.

3. 22. Giannone.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

e-bis) verificare il rispetto dei requi-siti previsti per le famiglie affidatarie;.

3. 8. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci,Galantino.

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 31: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiun-gere la seguente:

g-bis) formulare proposte per garan-tire un controllo costante e adeguato sul-l’operato delle comunità di tipo familiaredestinate all’accoglienza dei minori;.

3. 9. Bellucci, Varchi, Lollobrigida, Ma-schio, Prisco, Galantino.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, le parole: , valutando l’opportunità diprevedere modifiche alla normativa vi-gente al fine di escludere che l’affidamentopossa superare la durata di ventiquattromesi.

3. 10. Bellucci, Varchi, Lollobrigida, Ma-schio, Prisco, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiun-gere la seguente:

h-bis) indicare iniziative normativeper disciplinare i criteri di valutazionedella idoneità genitoriale richiesta dal giu-dice nelle consulenze tecniche d’ufficio odi parte, escludendo il ricorso, come pa-rametri valutativi dell’idoneità genitorialenelle consulenze tecniche di parte o d’uf-ficio, a costrutti giuridici che presentinodevianze dalla scienza medica ufficiale oche non abbiano fondamento sul pianoscientifico, come l’« alienazione paren-tale »;.

3. 23. Giannone.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) verificare se nella legislazionevigente sia effettivamente garantito il di-ritto del minore a essere informato e aesprimere la propria opinione nei proce-dimenti che lo riguardano, affinché lavolontà del minore sia tenuta in debitoconto, così come previsto nel combinato

disposto degli articoli 3 e 6 della Conven-zione di Strasburgo, ratificata con legge 20marzo 2003, n. 77;.

* 3. 24. Giannone.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiun-gere la seguente:

h-bis) verificare se nella legislazionevigente sia effettivamente garantito il di-ritto del minore a essere informato e aesprimere la propria opinione nei proce-dimenti che lo riguardano, affinché lavolontà del minore sia tenuta in debitoconto, così come previsto nel combinatodisposto degli articoli 3 e 6 della Conven-zione di Strasburgo, ratificata con legge 20marzo 2003, n. 77;.

* 3. 100. Cunial.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiun-gere la seguente:

h-bis) indicare iniziative normativevolte all’istituzione di un organismo indi-pendente per vigilare sull’utilizzo dellerisorse finanziarie.

3. 25. Giannone.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le parole: , valutando l’opportunitàche tale incompatibilità sia estesa anche alconiuge, al convivente o al parente entro ilsecondo grado con interessi all’internodelle citate comunità.

3. 11. Varchi, Lollobrigida, Bellucci, Ma-schio, Prisco, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiun-gere la seguente:

l) verificare che il curatore del mi-nore sia effettivamente nominato al mo-mento dell’ingresso del minore nelle co-munità di tipo familiare destinate all’ac-coglienza del minore stesso, acquisendoanche dati relativi alle nomine effettuatein momenti diversi.

3. 12. Varchi, Lollobrigida, Bellucci, Ma-schio, Prisco, Galantino.

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 32: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

A.C. 2070 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle inda-gini e agli esami con gli stessi poteri e lemedesime limitazioni dell’autorità giudi-ziaria.

2. Ferme restando le competenze del-l’autorità giudiziaria, per le audizioni atestimonianza davanti alla Commissione siapplicano le disposizioni degli articoli 366e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente al-l’oggetto delle indagini di sua competenza,non può essere opposto il segreto d’ufficioné il segreto professionale o quello ban-cario, fatta eccezione per il segreto tradifensore e parte processuale nell’ambitodel mandato. Per il segreto di Stato siapplica quanto previsto dalla legge 3 ago-sto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti atti-nenti all’oggetto dell’inchiesta siano statiassoggettati al vincolo del segreto da partedelle competenti Commissioni parlamen-tari di inchiesta, detto segreto non puòessere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottareprovvedimenti che restringano la libertà ela segretezza della corrispondenza e diogni altra forma di comunicazione, nonchéla libertà personale, fatto salvo l’accom-pagnamento coattivo di cui all’articolo 133del codice di procedura penale.

A.C. 2070 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copiedi atti e documenti relativi a procedimentie inchieste in corso presso l’autorità giu-diziaria o altri organi inquirenti nonchécopie di atti e documenti relativi a indaginie inchieste parlamentari, anche se copertidal segreto. La Commissione garantisce ilmantenimento del regime di segretezzafino a quando gli atti e i documentitrasmessi in copia siano coperti da segreto.L’autorità giudiziaria provvede tempesti-vamente e può ritardare la trasmissione dicopia di atti e documenti richiesti condecreto motivato solo per ragioni di na-tura istruttoria. Il decreto ha efficacia persei mesi e può essere rinnovato. Quandotali ragioni vengono meno, l’autorità giu-diziaria provvede tempestivamente a tra-smettere quanto richiesto. Il decreto nonpuò essere rinnovato o avere efficacia oltrela chiusura delle indagini preliminari.

A.C. 2070 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, ilpersonale addetto alla stessa e ogni altrapersona che collabora con la Commissioneo compie o concorre a compiere atti diinchiesta, oppure ne viene a conoscenzaper ragioni di ufficio o di servizio, sonoobbligati al segreto per tutto quanto ri-guarda gli atti e i documenti di cui all’ar-ticolo 5.

2. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, la violazione del segreto èpunita ai sensi dell’articolo 326 del codicepenale.

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 33: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

3. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, si applicano le pene di cuiall’articolo 326, primo comma, del codicepenale a chiunque diffonda in tutto o inparte, anche per riassunto o informazione,atti o documenti del procedimento di in-chiesta dei quali sia stata vietata la divul-gazione.

A.C. 2070 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento dellaCommissione sono disciplinati da un re-golamento interno approvato dalla Com-missione stessa prima dell’inizio dei lavori.Ciascun componente può proporre modi-fiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare ipropri lavori anche attraverso uno o piùcomitati, costituiti secondo il regolamentodi cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sonopubbliche, salvo che la Commissione me-desima disponga diversamente. Tutte levolte che lo ritenga opportuno, la Com-missione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi del-l’opera di agenti e di ufficiali di poliziagiudiziaria, nonché di magistrati collocatifuori ruolo, e può avvalersi di tutte lecollaborazioni, che ritenga necessarie, disoggetti interni ed esterni all’amministra-zione dello Stato autorizzati, ove occorrae con il loro consenso, dagli organi a ciòdeputati e dai Ministeri competenti. Con ilregolamento interno di cui al comma 1 èstabilito il numero massimo di collabora-zioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compitila Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizionedai Presidenti delle Camere, d’intesa traloro.

6. Le spese per il funzionamento dellaCommissione sono stabilite nel limite mas-simo di 50.000 euro per l’anno 2019 e di150.000 euro per ciascuno degli anni suc-cessivi e sono poste per metà a carico delbilancio interno del Senato della Repub-blica e per metà a carico del bilanciointerno della Camera dei deputati.

A.C. 2070 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

CAPO II

Art. 8.

(Disposizioni in materia di incompatibilitàdei giudici onorari minorili)

1. Dopo l’articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 maggio1935, n. 835, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. – (Disposizioni in materiadi incompatibilità dei giudici onorari mi-norili) – 1. Non possono essere nominatigiudice onorario del tribunale per i mi-norenni o consigliere onorario della se-zione di Corte d’appello per i minorennicoloro che rivestono cariche rappresenta-tive in strutture ove vengono inseriti iminori da parte dell’autorità giudiziaria,che partecipano alla gestione complessivadelle medesime strutture, che prestano afavore di esse attività professionale anchea titolo gratuito o che fanno parte degliorgani sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applicaanche a coloro il cui coniuge, parte del-l’unione civile, convivente o parente entroil secondo grado svolge le funzioni di cuial comma 1.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 34: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

3. L’assunzione delle funzioni di cuial comma 1 e l’esercizio delle medesimedeterminano la decadenza dalla nomina agiudice onorario del tribunale per i mi-norenni o a consigliere onorario dellasezione di Corte d’appello per i mino-renni ».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.

(Disposizioni in materia di incompatibilitàdei giudici onorari minorili)

Al comma 1, capoverso « ART. 6-bis »,comma 2, sostituire la parola: secondo conla seguente: quarto.

8. 1. Bignami, Prisco, Bellucci, Galantino.

A.C. 2070 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-SIONI IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 9.

(Disposizioni in materia di affidamento diminori e accertamento della situazione di

abbandono di minori)

1. All’articolo 2 della legge 4 maggio1983, n. 184, dopo il comma 3 è inseritoil seguente:

« 3-bis. I provvedimenti adottati aisensi dei commi 2 e 3 devono indicareespressamente le ragioni per le quali nonsi ritiene possibile la permanenza nelnucleo familiare originario e le ragioni perle quali non sia possibile procedere ad unaffidamento ad una famiglia, fermo re-stando quanto disposto dall’articolo 4,comma 3 ».

A.C. 2070 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il testo all’esame dell’Aula prevede,tra le competenze della Commissione d’in-chiesta la possibilità di valutare se nellalegislazione vigente sia effettivamente ga-rantito il diritto del minore a crescere edessere educato nella propria famiglia, cosìcome previsto dalla legge n. 184/1983, mo-dificata dalla legge n. 149 del 2001;

di conseguenza, l’allontanamentodel minore dalla famiglia d’origine puòessere disposto dal Tribunale per i Mino-renni in base agli artt. 330 e 333 c. c., solodopo aver accertato un danno. Infattiquesto provvedimento è inteso come « unamisura di protezione che il tribunale puòdecretare e vi fa ricorso solo nei casi piùgravi, quando il rischio che il minore correè estremamente serio e imminente, o ildanno che patisce già è di entità elevata eva immediatamente interrotto »;

il giudice competente, per valutarel’idoneità genitoriale e decidere se allon-tanare un minore dalla famiglia o da unodei genitori, si avvale di consulenze tec-niche d’ufficio, soprattutto quando si trovadi fronte al rifiuto del minore di averecontatti con un genitore. Il CTU (Consu-lente tecnico d’ufficio) è dunque uno psi-cologo, uno psichiatra o neuropsichiatrainfantile, chiamato dal giudice per diri-mere questioni tecniche complesse rispon-dendo ai quesiti posti dallo stesso giudice,secondo valutazioni scientifiche;

nella realtà il CTU valuta se ilminore sia manipolato e vittima di alie-nazione genitoriale, benché questa valuta-zione non abbia alcun fondamento scien-tifico riconosciuto;

nel 1981, la Corte costituzionale hacancellato il reato di plagio per « l’impos-sibilità del suo accertamento con criterilogico-razionali » e per « l’intollerabile ri-schio di arbitrii dell’organo giudicante »,

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 35: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

stabilendo così il principio fondamentaleper cui non esiste un metodo scientifico dipertinenza della psicologia o della psichia-tria, per verificare che « possano esistereesseri capaci di ottenere con soli mezzipsichici l’asservimento totale di una per-sona » « non essendo ammesse nel nostroordinamento perizie sulle qualità psichi-che indipendenti da cause patologiche »;

la valutazione del giudice però,fermo restando il suo libero convinci-mento, in tutti i casi in cui il minore sirifiuta di avere rapporti con uno deigenitori si basa sulle risultanze di consu-lenza tecniche che ricorrono frequente-mente al concetto giuridico dell’aliena-zione parentale per dimostrare la mani-polazione del genitore sul figlio;

l’Alienazione Parentale non è unapatologia non è una sindrome, così comedichiarato anche dal Ministro della Salutein quanto priva di fondamento scientificoe non è una malattia mentale, ma sem-plicemente una costruzione psico-forensesecondo la quale un genitore manipola ilfiglio per « negargli il diritto a mantenereun rapporto equilibrato e continuativo conl’altro genitore », non basata su dati difatto concreti ed oggettivi sui quali valu-tare la capacità genitoriale così come chia-rito dalla Corte di cassazione con sentenzan. 7041/2013;

tra l’altro la Cassazione civile, consentenza n. 13274/2019, ha stabilito che« qualora la consulenza tecnica presentidevianze dalla scienza medica ufficiale,come avviene nell’ipotesi in cui sia formu-lata la diagnosi di sussistenza della alie-nazione genitoriale non essendovi certezzenell’ambito scientifico al riguardo il giu-dice del merito ricorrendo alle propriecognizioni scientifiche oppure avvalendosidi idonei esperti è comunque tenuto averificarne il fondamento utilizzando icomuni mezzi di prova (tra cui l’ascoltodel minore) incluse le presunzioni ed amotivare adeguatamente;

il concetto di « alienazione paren-tale » rimane privo di validità ed affida-

bilità scientifica e risulta pertanto nonutilizzabile quale motivazione per allonta-nare un genitore dal proprio figlio,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normativevolte ad escludere nelle Consulenze tecni-che d’ufficio l’utilizzo del criterio dell’a-lienazione parentale;

2) ad adottare misure che garanti-scano l’effettivo ascolto del minore in tuttii procedimenti che lo riguardano cosìcome previsto dalla Convenzione di Stra-sburgo ratificata dall’Italia;

3) a garantire che l’allontanamentodel minore dalla famiglia di origine vengadisposto solo in casi gravi come sancitodall’articolo 1 della legge n. 149/2001;

4) a garantire l’applicazione delprincipio dell’affido condiviso, sancitodalla legge n. 54 del 2006 così come in-terpretato dalla più recente giurispru-denza, ossia come l’oggetto di un dirittodei figli minori, realizzato attraverso prov-vedimenti graduali e fattibili che non le-dano l’equilibrio psicofisico del minorecoinvolto.

9/2070/1. Giannone.

La Camera,

premesso che:

il testo all’esame dell’Aula prevede,tra le competenze della Commissione d’in-chiesta la possibilità di valutare se nellalegislazione vigente sia effettivamente ga-rantito il diritto del minore a crescere edessere educato nella propria famiglia, cosìcome previsto dalla legge n. 184/1983, mo-dificata dalla legge n. 149 del 2001;

di conseguenza, l’allontanamentodel minore dalla famiglia d’origine puòessere disposto dal Tribunale per i Mino-renni in base agli artt. 330 e 333 c c., solodopo aver accertato un danno. Infattiquesto provvedimento è inteso come « unamisura di protezione che il tribunale può

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 36: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

decretare e vi fa ricorso solo nei casi piùgravi, quando il rischio che il minore correè estremamente serio e imminente, o ildanno che patisce già è di entità elevata eva immediatamente interrotto »;

il giudice competente, per valutarel’idoneità genitoriale e decidere se allon-tanare un minore dalla famiglia o da unodei genitori, si avvale di consulenze tec-niche d’ufficio, soprattutto quando si trovadi fronte al rifiuto del minore di averecontatti con un genitore. Il CTU (Consu-lente tecnico d’ufficio) è dunque uno psi-cologo, uno psichiatra o neuropsichiatrainfantile, chiamato dal giudice per diri-mere questioni tecniche complesse rispon-dendo ai quesiti posti dallo stesso giudice,secondo valutazioni scientifiche;

nella realtà il CTU valuta se ilminore sia manipolato e vittima di alie-nazione genitoriale, benché questa valuta-zione non abbia alcun fondamento scien-tifico riconosciuto;

nel 1981, la Corte costituzionale hacancellato il reato di plagio per « l’impos-sibilità del suo accertamento con criterilogico-razionali » e per « l’intollerabile ri-schio di arbitrii dell’organo giudicante »,stabilendo così il principio fondamentaleper cui non esiste un metodo scientifico dipertinenza della psicologia o della psichia-tria, per verificare che « possano esistereesseri capaci di ottenere con soli mezzipsichici l’asservimento totale di una per-sona » « non essendo ammesse nel nostroordinamento perizie sulle qualità psichi-che indipendenti da cause patologiche »;

la valutazione del giudice però,fermo restando il suo libero convinci-mento, in tutti i casi in cui il minore sirifiuta di avere rapporti con uno deigenitori si basa sulle risultanze di consu-lenza tecniche che ricorrono frequente-mente al concetto giuridico dell’aliena-zione parentale per dimostrare la mani-polazione del genitore sul figlio;

l’Alienazione Parentale non è unapatologia non è una sindrome, così comedichiarato anche dal Ministro della Salute

in quanto priva di fondamento scientificoe non è una malattia mentale, ma sem-plicemente una costruzione psico-forensesecondo la quale un genitore manipola ilfiglio per « negargli il diritto a mantenereun rapporto equilibrato e continuativo conl’altro genitore », non basata su dati difatto concreti ed oggettivi sui quali valu-tare la capacità genitoriale così come chia-rito dalla Corte di cassazione con sentenzan. 7041/2013;

tra l’altro la Cassazione civile, consentenza n. 13274/2019, ha stabilito che« qualora la consulenza tecnica presentidevianze dalla scienza medica ufficiale,come avviene nell’ipotesi in cui sia formu-lata la diagnosi di sussistenza della alie-nazione genitoriale non essendovi certezzenell’ambito scientifico al riguardo il giu-dice del merito ricorrendo alle propriecognizioni scientifiche oppure avvalendosidi idonei esperti è comunque tenuto averificarne il fondamento utilizzando icomuni mezzi di prova (tra cui l’ascoltodel minore) incluse le presunzioni ed amotivare adeguatamente;

il concetto di « alienazione paren-tale » rimane privo di validità ed affida-bilità scientifica e risulta pertanto nonutilizzabile quale motivazione per allonta-nare un genitore dal proprio figlio,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta alrispetto della legge in materia di affidi;

2) ad adottare misure che garanti-scano l’effettivo ascolto del minore in tuttii procedimenti che lo riguardano cosìcome previsto dalla Convenzione di Stra-sburgo ratificata dall’Italia;

3) a garantire che l’allontanamentodel minore dalla famiglia di origine vengadisposto solo in casi gravi come sancitodall’articolo 1 della legge n. 149/2001;

4) a garantire l’applicazione delprincipio dell’affido condiviso, sancitodalla legge n. 54 del 2006 così come in-terpretato dalla più recente giurispru-

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 37: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

denza, ossia come l’oggetto di un dirittodei figli minori, realizzato attraverso prov-vedimenti graduali e fattibili che non le-dano l’equilibrio psicofisico del minorecoinvolto.

9/2070/1. (Testo modificato nel corsodella seduta) Giannone.

La Camera,

premesso che:

le problematiche inerenti ai minorifuori famiglia sono da tempo all’attenzionedel legislatore;

la stessa Commissione bicameraleper l’infanzia e l’adolescenza, ha da sem-pre messo tra i temi al centro dei suoilavori, quello relativo all’affidamento ete-rofamiliare c al collocamento in comunitàdi tipo familiare dei minori;

la medesima Commissione, lascorsa legislatura, aveva dedicato unalunga indagine conoscitiva sui minori fuorifamiglia, che aveva portato all’approva-zione di un puntuale documento conclu-sivo; alcune criticità risiedono spesso nellanon corretta applicazione delle leggi vi-genti in materia. Per esempio la leggen. 149 del 2001, oltre a prevedere comeresiduale e limitato nel tempo l’affida-mento fuori dall’ambito familiare o ilcollocamento in case famiglia, vieta che lecondizioni di indigenza dei genitori o delgenitore esercente la responsabilità geni-toriale possano essere d’ostacolo all’eser-cizio del diritto del minore alla propriafamiglia. In realtà, come sottolinea laRelazione per l’anno 2019 della citataCommissione infanzia, nella prassi nonsolo si registra una eccessiva durata (ultra-biennale) della permanenza dei minorisoprattutto nelle comunità familiari, ma siassiste ad un non raro allontanamento deiminori dalle famiglie di origine proprioper ragioni legate all’indigenza,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative neces-sarie al fine di garantire che l’affidamentosia effettivamente temporaneo, prevedendoche il termine biennale di durata dell’af-fidamento, previsto dalla normativa vi-gente, possa essere prorogato solo in basea precise motivazioni, laddove corrispondaad un progetto determinato nell’interessedello specifico minore per cui è richiestoe, comunque, per un tempo non superiorea ulteriori dodici mesi.

9/2070/2. Spena, Marrocco, Fiorini, Ba-gnasco, Versace, Calabria, Vietina.

La Camera,

premesso che:

le problematiche inerenti ai minorifuori famiglia sono da tempo all’attenzionedel legislatore;

la stessa Commissione bicameraleper l’infanzia e l’adolescenza, ha da sem-pre messo tra i temi al centro dei suoilavori, quello relativo all’affidamento ete-rofamiliare c al collocamento in comunitàdi tipo familiare dei minori;

la medesima Commissione, lascorsa legislatura, aveva dedicato unalunga indagine conoscitiva sui minori fuorifamiglia, che aveva portato all’approva-zione di un puntuale documento conclu-sivo; alcune criticità risiedono spesso nellanon corretta applicazione delle leggi vi-genti in materia. Per esempio la leggen. 149 del 2001, oltre a prevedere comeresiduale e limitato nel tempo l’affida-mento fuori dall’ambito familiare o ilcollocamento in case famiglia, vieta che lecondizioni di indigenza dei genitori o delgenitore esercente la responsabilità geni-toriale possano essere d’ostacolo all’eser-cizio del diritto del minore alla propriafamiglia. In realtà, come sottolinea laRelazione per l’anno 2019 della citataCommissione infanzia, nella prassi nonsolo si registra una eccessiva durata (ultra-biennale) della permanenza dei minorisoprattutto nelle comunità familiari, ma si

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 38: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

assiste ad un non raro allontanamento deiminori dalle famiglie di origine proprioper ragioni legate all’indigenza,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative neces-sarie al fine di garantire che l’affidamentosia effettivamente temporaneo, prevedendoche il termine biennale di durata dell’af-fidamento, previsto dalla normativa vi-gente, possa essere prorogato solo in basea precise motivazioni, laddove corrispondaad un progetto determinato nell’interessedello specifico minore per cui è richiesto.

9/2070/2. (Testo modificato nel corso diseduta) Spena, Marrocco, Fiorini, Ba-gnasco, Versace, Calabria, Vietina.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevedel’istituzione di una Commissione di inchie-sta sulle attività connesse alle comunità ditipo familiare che accolgono minori, e recaanche alcune circoscritte modifiche allalegislazione vigente in materia di giudicionorari minorili e di affidamento di mi-nori; nel nostro Paese la legislazione vi-gente in materia di minori fuori famigliaha subito nel corso degli anni una signi-

ficativa evoluzione: si è passati infattidall’accoglienza presso gli istituti di assi-stenza pubblici o privati per minori, cd.orfanotrofi, al collocamento presso comu-nità di tipo familiare, cd. « case-famiglia »,e all’affido come possibile fase transitoriaverso l’adozione vera e propria;

nell’affidamento familiare sola-mente il 60 per cento dei soggetti dimessipossiede un progetto redatto dal serviziosociale territoriale, e quello che emergesono le forti differenze nelle regioni ita-liane; una carenza delle attività dei serviziresidenziali per minorenni, nonché evi-denti lacune e fragilità del lavoro di retetra i soggetti che contribuiscono alla presain carico del minorenne; quello che sirileva, è l’assenza di dati nazionali certi,univoci e aggiornati sui minori fuori fa-miglia,

impegna il Governo

a promuovere una rete integrata di rac-colta dati, a livello nazionale al fine diconsentire la conoscenza in tempo realedei dati effettivi sul numero di minori datiin affidamento etero familiare ovvero col-locati in comunità di tipo familiare e diogni eventuale fatto relativo alle modalitàdell’affidamento.

9/2070/3. Fiorini, Bagnasco, Versace,Spena, Marrocco, Calabria, Vietina.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 — N. 376

Page 39: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

Page 40: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA ... - …€¦ · Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020 N.

*18ALA0110080**18ALA0110080*