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Sicurezza e salute sul lavoro IN PILLOLE Per RLS e RSU del commercio terziario turismo e servizi

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Sicurezza e salute

sul lavoro IN PILLOLE

Per RLS e RSU del commercio terziario turismo e servizi

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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del commercio, del terziario, del turismo e deiservizi. Un campo di lavoro su cui sono impegnati da tempo Filcams CGIL, FisascatCISL e UilTucs UIL della Lombardia. Un campo di lavoro sindacale che parte da alcunipresupposti:

1) I nostri settori sono tra i più esposti in termini assoluti per quanto riguarda la diffu-sione delle malattie professionali e sono tutt’altro che estranei ai rischi d’infortunisul lavoro.

2) Agire sulla prevenzione e costruire partecipazione non sono soltanto i dettati dallalegislazione in materia di sicurezza sul lavoro, sono anche gli snodi cruciali della qua-lificazione delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

3) La crisi economica che morde sta diventando sempre più frequentemente un alibiper le aziende più spregiudicate che tentano di imporre una nuova cultura unilateraledell’organizzazione del lavoro fondata sulla flessibilità indiscriminata del fattore lavoro(turni, orari, mobilità, carichi).

4) Le aziende più avvedute comprendono che formazione, informazione, partecipazione,programmazione condivisa, siano i presupposti di una competizione di mercato piùqualificata e rispettosa delle norme.

Ecco, le nostre organizzazioni sindacali di categoria scommettono da tempo sulla ne-cessità di dar risalto e continuità ad un’azione negoziale su questi temi. Ritengono cheil protagonismo contrattuale delle RSU ed RSA debba andare di pari passo con il ruolopartecipativo degli RLS e che sia indispensabile diffondere la capacità di rappresentanzadei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. E sono ul-teriormente convinte dell’importanza ed urgenza di dotare il sistema della bilateralitàdei compiti previsti dai CCNL in tema di salute e sicurezza.

Ci auguriamo che il materiale raccolto in questo opuscolo sia uno strumento di lavoroutile per gli RLS ed RLST e che il contributo importante che molti esperti hanno portatoal nostro convegno del 20 novembre scorso, possano aiutarci a leggere le dinamicheche ancora si frappongono ad una generalizzazione della cultura della sicurezza nei luo-ghi di lavoro.

Mario Santini Pippo Foti Giovanni GazzoFilcams CGIL Fisascat CISL UilTucs UIL

della Lombardia

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Partire sempre dalle fonti

art 2087 codice civile (1942):l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie atutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

art 41 della Costituzione (1947):L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale oin modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà alla dignità umana

Art 9 legge 300/70 (statuto dei lavoratori)Tutela della salute e dell’integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllarel’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte lemisure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

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I PRINCIPI Art. 15.Misure generali di tutela

1.Le misure generali di tutela della salute edella sicurezza dei lavoratori nei luoghi dilavoro sono:a) la valutazione di tutti i rischi per la salute

e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione,

mirata ad un complesso che integri inmodo coerente nella prevenzione le con-dizioni tecniche produttive dell’aziendanonché l’influenza dei fattori dell’am-biente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò nonsia possibile, la loro riduzione al minimoin relazione alle conoscenze acquisite inbase al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’or-ganizzazione del lavoro, nella concezionedei posti di lavoro, nella scelta delle at-trezzature e nella definizione dei metodidi lavoro e produzione, in particolare alfine di ridurre gli effetti sulla salute dellavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che é pericoloso

con ciò che non lo é, o é meno perico-loso;

g) la limitazione al minimo del numero deilavoratori che sono, o che possono es-sere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fi-sici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione col-lettiva rispetto alle misure di protezioneindividuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m)l’allontanamento del lavoratore dall’espo-sizione al rischio per motivi sanitari ine-renti la sua persona e l’adibizione, ovepossibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguateper i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguateper dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguateper i rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza;

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei la-

voratori;s) la partecipazione e consultazione dei rap-

presentanti dei lavoratori per la sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute

opportune per garantire il miglioramentonel tempo dei livelli di sicurezza, ancheattraverso l’adozione di codici di condottae di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare incaso di primo soccorso, di lotta antin-cendio, di evacuazione dei lavoratori edi pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di si-curezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, at-trezzature, impianti, con particolare ri-guardo ai dispositivi di sicurezza in con-formità alla indicazione dei fabbricanti.

2.Le misure relative alla sicurezza, all’igieneed alla salute durante il lavoro non devonoin nessun caso comportare oneri finanziariper i lavoratori.

Estratti dal Testo Unico Dlgs 81/08 con modifiche introdotte dal 106/09

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Art. 18.Gli obblighi del datore di lavoro e deldirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivitàdi cui all’articolo 3, e i dirigenti, che orga-nizzano e dirigono le stesse attività secondole attribuzioni e competenze ad essi confe-rite, devono:a) nominare il medico competente per l’ef-

fettuazione della sorveglianza sanitarianei casi previsti dal presente decreto le-gislativo.

b) designare preventivamente i lavoratoriincaricati dell’attuazione delle misure diprevenzione incendi e lotta antincendio,di evacuazione dei luoghi di lavoro incaso di pericolo grave e immediato, disalvataggio, di primo soccorso e, co-munque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenereconto delle capacità e delle condizionidegli stessi in rapporto alla loro salute ealla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idoneidispositivi di protezione individuale, sen-tito il responsabile del servizio di pre-venzione e protezione e il medico com-petente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinchésoltanto i lavoratori che hanno ricevutoadeguate istruzioni e specifico addestra-mento accedano alle zone che li espon-gono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei sin-goli lavoratori delle norme vigenti, non-ché delle disposizioni aziendali in materiadi sicurezza e di igiene del lavoro e diuso dei mezzi di protezione collettivi edei dispositivi di protezione individualimessi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medicaentro le scadenze previste dal

programma di sorveglianza sanitariae richiedere al medico competentel’osservanza degli obblighi previsti asuo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitariadi cui all’articolo 41, comunicare tem-pestivamente al medico competente lacessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo dellesituazioni di rischio in caso di emergenzae dare istruzioni affinché i lavoratori, incaso di pericolo grave, immediato edinevitabile, abbandonino il posto di lavoroo la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavo-ratori esposti al rischio di un pericolograve e immediato circa il rischio stessoe le disposizioni prese o da prendere inmateria di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione,formazione e addestramento di cui agliarticoli 36 e37;

m)astenersi, salvo eccezione debitamentemotivata da esigenze di tutela della salutee sicurezza, dal richiedere ai lavoratoridi riprendere la loro attività in una situa-zione di lavoro in cui persiste un pericolograve e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare,

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mediante il rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza, l’applicazione delle misuredi sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezza,su richiesta di questi e per l’espleta-mento della sua funzione, copia del do-cumento di cui all’articolo 17,comma1, lettera a), anche su supporto infor-matico come previsto dall’articolo 53,comma 5, nonché consentire al mede-simo rappresentante di accedere ai datidi cui alla lettera r); il documento è con-sultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all’articolo26, comma 3 anche su supporto infor-matico come previsto dall’articolo 53,comma 5, e, su richiesta di questi e perl’espletamento della sua funzione, con-segnarne tempestivamente copia ai rap-presentanti dei lavoratori per la sicurezza.Il documento è consultato esclusiva-mente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti perevitare che le misure tecniche adottatepossano causare rischi per la salute dellapopolazione o deteriorare l’ambienteesterno verificando periodicamente laperdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all’INAILe all’IPSEMA, nonché per loro tramite,

al sistema informativo nazionale per laprevenzione nei luoghi di lavoro di cuiall’articolo 8, entro 48 ore dalla rice-zione del certificato medico, a fini sta-tistici e informativi, i dati e le informa-zioni relativi agli infortuni sul lavoroche comportino l’assenza dal lavoro dialmeno un giorno, escluso quello del-l’evento e, a fini assicurativi, quelli re-lativi agli infortuni sul lavoro che com-portino un’assenza al lavoro superiorea tre giorni; l’obbligo di comunicazionedegli infortuni sul lavoro che compor-tino un’assenza dal lavoro superiore atre giorni si considera comunque as-solto per mezzo della denuncia di cuiall’articolo 53 del testo unico delle di-sposizioni per l’assicurazione obbliga-toria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 giu-gno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza nelle ipotesi di cui all’ar-ticolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini dellaprevenzione incendi e dell’evacuazionedei luoghi di lavoro, nonché per il casodi pericolo grave e immediato, secondole disposizioni di cui all’articolo 43. Talimisure devono essere adeguate alla

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natura dell’attività, alle dimensioni del-l’azienda o dell’unità produttiva, e al nu-mero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attivitàin regime di appalto e di subappalto, mu-nire i lavoratori di apposita tessera di ri-conoscimento, corredata di fotografia,contenente le generalità del lavoratore el’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavo-ratori, convocare la riunione periodica dicui all’art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione inrelazione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini dellasalute e sicurezza del lavoro, o in rela-zione al grado di evoluzione della tecnicadella prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all’INAILe all’IPSEMA, nonché per loro tramite,al sistemainformativo nazionale per laprevenzione nei luoghi di lavoro di cuiall’articolo 8, in caso di nuova elezioneo designazione, i nominativi dei rap-presentanti dei lavoratori per la sicu-rezza; in fase di prima applicazionel’obbligo di cui alla presente lettera ri-guarda i nominativi dei rappresentantidei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i qualivige l’obbligo di sorveglianza sanitarianon siano adibitialla mansione lavo-rativa specifica senza il prescritto giu-dizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) delcomma 1, relativo alla comunicazionea fini statistici e informativi dei datirelativi agli infortuni che comportanol’assenza dal lavoro di almeno ungiorno, escluso quello dell’evento, de-corre dalla scadenza del termine disei mesi dall’adozione del decreto dicui all’articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio diprevenzione e protezione ed al medico com-petente informazioni in merito a:a) la natura dei rischi;b) l’organizzazione del lavoro, la program-

mazione e l’attuazione delle misure pre-ventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processiproduttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quellirelativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi divigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strut-turali e di manutenzione necessari perassicurare, ai sensi del presente decretolegislativo, la sicurezza dei locali e degliedifici assegnati in uso a pubblicheamministrazioni o a pubblici uffici, ivicomprese le istituzioni scolastiche ededucative, restano a carico dell’ammi-nistrazione tenuta, per effetto di normeo convenzioni, alla loro fornitura e ma-nutenzione. In tale caso gli obblighiprevisti dal presente decreto legislativo,relativamente ai predetti interventi, siintendono assolti, da parte dei dirigentio funzionari preposti agli uffici interes-sati, con la richiesta del loro adempi-mento all’amministrazione competenteo al soggetto che ne ha l’obbligo giuri-dico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sonotenuti altresì a vigilare in ordine al-l’adempimento degli obblighi di cuiagli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,ferma restando l’esclusiva responsa-bilità dei soggetti obbligati ai sensi deimedesimi articoli qualora la mancataattuazione dei predetti obblighi sia ad-debitabile unicamente agli stessi e nonsia riscontrabile un difetto di vigilanzadel datore di lavoro e dei dirigenti.

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Chi è il RLSArt 2 co.1 lettera iRLS persona eletta o designata per rap-presentare i lavoratori per quanto con-cerne gli aspetti della salute e sicurezzadurante il lavoro

Quale formazione è previstaper il RLSArt 37 Formazione dei lavoratori e deiloro rappresentanti

omissisCo 10. Il rappresentante dei lavoratori perla sicurezza ha diritto ad una formazioneparticolare in materia di salute e sicurezzaconcernente i rischi specifici esistenti ne-gli ambiti in cui esercita la propria rap-presentanza, tale da assicurargli adeguatecompetenze sulle principali tecniche dicontrollo e prevenzione dei rischi stessi.Co 11. Le modalità, la durata e i contenutispecifici della formazione del rappresen-tante dei lavoratori per la sicurezza sonostabiliti in sede di contrattazione collettivanazionale, nel rispetto dei seguenti con-tenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in ma-

teria di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi

obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori

di rischio; e) valutazione dei rischi;f) individuazione delle misure tecniche,

organizzative e procedurali di preven-zione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappre-sentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 oreiniziali, di cui 12 sui rischi specifici pre-senti in azienda e le conseguenti misuredi prevenzione e protezione adottate, converifica di apprendimento. La contratta-zione collettiva nazionale disciplina le mo-dalità dell’obbligo di aggiornamento pe-riodico, la cui durata non può essereinferiore a 4 ore annue per le imprese cheoccupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 oreannue per le imprese che occupano piùdi 50 lavoratori.Co 12. La formazione dei lavoratori equella dei loro rappresentanti deve avve-nire, in collaborazione con gli organismiparitetici, ove presenti nel settore e nelterritorio in cui si svolge l’attività del da-tore di lavoro, durante l’orario di lavoro enon può comportare oneri economici acarico dei lavoratori.

Come viene eletto il RLSArt. 47. Rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza1. Il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza è istituito a livello territorialeo di comparto, aziendale e di sito pro-duttivo. L’elezione dei rappresentantiper la sicurezza avviene secondo lemodalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive,è eletto o designato il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza.

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Il RLS è uno degli attori della prevenzione in azienda

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3. Nelle aziende o unità produttive cheoccupano fino a 15 lavoratori il rap-presentante dei lavoratori per la sicu-rezza è di norma eletto direttamentedai lavoratori al loro interno oppure èindividuato per più aziende nell’ambitoterritoriale o del comparto produttivosecondo quanto previsto dall’art 48.

4. Nelle aziende o unità produttive conpiù di 15 lavoratori il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza è elettoo designato dai lavoratori nell’ambitodelle rappresentanze sindacali inazienda. In assenza di tali rappresen-tanze, il rappresentante è eletto dai la-voratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazioneo di elezione del rappresentante dei la-voratori per la sicurezza, nonché iltempo di lavoro retribuito e gli stru-menti per l’espletamento delle funzionisono stabiliti in sede di contrattazionecollettiva.

6. L’elezione dei rappresentanti dei lavo-ratori per la sicurezza aziendali, terri-toriali o di comparto, salvo diversedeterminazioni in sede di contratta-zione collettiva, avviene di norma incorrispondenza della giornata nazio-nale per la salute e sicurezza sul la-voro, individuata, nell’ambito dellasettimana europea per la salute e si-curezza sul lavoro, con decreto delMinistro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali di concerto con il Mi-nistro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, sentite le confedera-zioni sindacali dei datori di lavoro edei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale.Con il medesimo decreto sono disci-plinate le modalità di attuazione delpresente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rap-presentanti di cui al comma 2 è il se-guente: a) un rappresentante nelle aziende ov-

vero unità produttive sino a 200 la-voratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ov-vero unità produttive da 201 a 1.000lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altreaziende o unità produttive oltre i1.000 lavoratori. In tali aziende ilnumero dei rappresentanti è au-mentato nella misura individuata da-gli accordi interconfederali o dallacontrattazione collettiva.

I compiti del RLSArt. 50.(Attribuzioni del rappresentante dei la-voratori per la sicurezza)1. Fatto salvo quanto stabilito in sede dicontrattazione collettiva, il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza:a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svol-gono le lavorazioni;b) é consultato preventivamente e tem-pestivamente in ordine alla valutazionedei rischi, alla individuazione, program-mazione, realizzazione e verifica della pre-venzione nella azienda o unità produttiva;c) é consultato sulla designazione del re-sponsabile e degli addetti al servizio diprevenzione, alla attività di prevenzioneincendi, al primo soccorso, alla evacua-zione dei luoghi di lavoro e del medicocompetente;d) é consultato in merito all’organizza-zione della formazione di cui all’articolo37;e) riceve le informazioni e la documenta-zione aziendale inerente alla valutazionedei rischi e le misure di prevenzione

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relative, nonché quelle inerenti alle so-stanze ed ai preparati pericolosi, alle mac-chine, agli impianti, alla organizzazione eagli ambienti di lavoro, agli infortuni edalle malattie professionali;f) riceve le informazioni provenienti daiservizi di vigilanza;g) riceve una formazione adeguata e, co-munque, non inferiore a quella previstadall’articolo 37;h) promuove l’elaborazione, l’individua-zione e l’attuazione delle misure di pre-venzione idonee a tutelare la salute e l’in-tegrità fisica dei lavoratori;i) formula osservazioni in occasione divisite e verifiche effettuate dalle autoritàcompetenti, dalle quali é, di norma, sen-tito;l) partecipa alla riunione periodica di cuiall’articolo 35;m) fa proposte in merito alla attività diprevenzione;n) avverte il responsabile della aziendadei rischi individuati nel corso della suaattività;o) può fare ricorso alle autorità compe-tenti qualora ritenga che le misure di pre-venzione e protezione dai rischi adottatedal datore di lavoro o dai dirigenti e imezzi impiegati per attuarle non sianoidonei a garantire la sicurezza e la salutedurante il lavoro.2. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza deve disporre del tempo neces-sario allo svolgimento dell’incarico senzaperdita di retribuzione, nonché dei mezzie degli spazi necessari per l’esercizio dellefunzioni e delle facoltà riconosciutegli, an-che tramite l’accesso ai dati, di cui all’ar-ticolo 18, comma 1, lettera r), contenutiin applicazioni informatiche. Non può su-bire pregiudizio alcuno a causa dello svol-gimento della propria attività e nei suoi

confronti si applicano le stesse tutele pre-viste dalla legge per le rappresentanzesindacali.3. Le modalità per l’esercizio delle funzionidi cui al comma 1 sono stabilite in sededi contrattazione collettiva nazionale.4. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza, su sua richiesta e per l’esple-tamento della sua funzione, riceve copiadel documento di cui all’articolo 17,comma 1, lettera a).5. I rappresentanti dei lavoratori per la si-curezza dei lavoratori rispettivamente deldatore di lavoro committente e delle im-prese appaltatrici, su loro richiesta e perl’espletamento della loro funzione, rice-vono copia del documento di valutazionedei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.6. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza é tenuto al rispetto delle dispo-sizioni di cui al decreto legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196 e del segreto industrialerelativamente alle informazioni contenutenel documento di valutazione dei rischi enel documento di valutazione dei rischidi cui all’articolo 26, comma 3, nonché alsegreto in ordine ai processi lavorativi dicui vengono a conoscenza nell’eserciziodelle funzioni.

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7. L’esercizio delle funzioni di rappresen-tante dei lavoratori per la sicurezza é in-compatibile con la nomina di responsabileo addetto al servizio di prevenzione e pro-tezione.

LA SORVEGLIANZASANITARIA COSÌ COMEAPPLICATA DA DIVERSEAZIENDE NON SEMPRERISPONDE ALLO SPIRITO E ALLA LETTERA DELLALEGGE, PER QUESTORIPARTIAMO DALL’ART 41/42

Sorveglianza sanitariaArt. 411. La sorveglianza sanitaria é effettuata

dal medico competente:a) nei casi previsti dalla normativa vi-

gente, dalle indicazioni fornite dallaCommissione consultiva di cui al-l’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richie-sta e la stessa sia ritenuta dal me-dico competente correlata ai rischilavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:a) visita medica preventiva intesa a

constatare l’assenza di controindi-cazioni al lavoro cui il lavoratore édestinato al fine di valutare la suaidoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per con-trollare lo stato di salute dei lavo-ratori ed esprimere il giudizio diidoneità alla mansione specifica.La periodicità di tali accertamenti,qualora non prevista dalla relativanormativa, viene stabilita, dinorma, in una volta l’anno. Taleperiodicità può assumere cadenza

diversa, stabilita dal medico com-petente in funzione della valuta-zione del rischio. L’organo divigilanza, con provvedimento mo-tivato, può disporre contenuti eperiodicità della sorveglianza sani-taria differenti rispetto a quelli in-dicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavo-ratore, qualora sia ritenuta dal me-dico competente correlata ai rischiprofessionali o alle sue condizionidi salute, suscettibili di peggiora-mento a causa dell’attività lavora-tiva svolta, al fine di esprimere ilgiudizio di idoneità alla mansionespecifica;

d) visita medica in occasione del cam-bio della mansione onde verificarel’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione delrapporto di lavoro nei casi previstidalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fasepreassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ri-presa del lavoro, a seguito di as-senza per motivi di salute di duratasuperiore ai sessanta giorni conti-nuativi, al fine di verificare l’idoneitàalla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive pos-sono essere svolte in fase preassun-tiva, su scelta del datore di lavoro, dalmedico competente o dai dipartimentidi prevenzione delle ASL. La scelta deidipartimenti di prevenzione non è in-compatibile con le disposizioni dell’ar-ticolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2non possono essere effettuate:a) (lettera soppressa)b) per accertare stati di gravidanza;

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c) negli altri casi vietati dalla normativavigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, acura e spese del datore di lavoro, com-prendono gli esami clinici e biologici eindagini diagnostiche mirati al rischioritenuti necessari dal medico compe-tente. Nei casi ed alle condizioni previ-ste dall’ordinamento, le visite di cui alcomma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verificadi assenza di condizioni di alcol dipen-denza e di assunzione di sostanze psi-cotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con ac-cordo in Conferenza Stato-regioni,adottato previa consultazione delleparti sociali, vengono rivisitate le con-dizioni e le modalità per l’accertamentodella tossicodipendenza e della alcoldipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devonoessere allegati alla cartella sanitariae di rischio di cui all’articolo 25,comma 1, lettera c), secondo i requi-siti minimi contenuti nell’Allegato 3Ae predisposta su formato cartaceo oinformatizzato, secondo quanto pre-visto dall’articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base dellerisultanze delle visite mediche di cui alcomma 2, esprime uno dei seguentigiudizi relativi alla mansione specifica:a) idoneità;b) idoneità parziale, temporanea o per-

manente, con prescrizioni o limita-zioni;

c) inidoneità temporanea;d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 6 il medico com-petente esprime il proprio giudizioper iscritto dando copia del giudizio

medesimo al lavoratore e al datore dilavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio diinidoneità temporanea vanno precisatii limiti temporali di validità.

8. (comma abrogato)9. Avverso i giudizi del medico compe-

tente, ivi compresi quelli formulati infase preassuntiva, è ammesso ri-corso, entro trenta giorni dalla datadi comunicazione del giudizio mede-simo, all’organo di vigilanza territo-rialmente competente che dispone,dopo eventuali ulteriori accertamenti,la conferma, la modifica o la revocadel giudizio stesso.

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansionespecificaArt. 42.

1. Il datore di lavoro, anche in conside-razione di quanto disposto dalla legge12 marzo 1999, n. 68, in relazione aigiudizi di cui all’articolo 41, comma 6,attua le misure indicate dal medicocompetente e qualora le stesse pre-vedano un’inidoneità alla mansionespecifica adibisce il lavoratore, ovepossibile, a mansioni equivalenti o, indifetto, a mansioni inferiori garan-tendo il trattamento corrispondentealle mansioni di provenienza.

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RICORDA INFINE CHE...Il medico competente èdipendente o consulentedell’azienda. È sempre possibilericorrere contro il suo giudizioall’asl di competenza

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VEDIAMONE ALCUNE:Art 18 obblighi del datore di lavoro e del dirigenteComma 1lettera n) consentire ai lavoratori di veri-ficare, mediante il rappresentante dei la-voratori per la sicurezza, l’applicazionedelle misure di sicurezza e di protezionedella salute;IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTESONO PUNITI CON AMMENDA DA 2000A 4000 EURO

lettera o) consegnare tempestivamenteal rappresentante dei lavoratori per la si-curezza, su richiesta di questi e per l’esple-tamento della sua funzione, copia del do-cumento di cui all’articolo 17, comma 1,lettera a), anche su supporto informaticocome previsto dall’articolo 53, comma 5,nonché consentire al medesimo rappre-sentante di accedere ai dati di cui alla let-tera r); il documento è consultato esclu-sivamente in azienda;IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTESONO PUNITI CON ARRESTO DA DUE AQUATTRO MESI O CON AMMENDA DA750 A 4000 EURO

lettera p) elaborare il documento di cuiall’articolo 26, comma 3, anche su

supporto informatico come previstodall’articolo 53, comma 5, e, su richiestadi questi e per l’espletamento della suafunzione, consegnarne tempestivamentecopia ai rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza; il documento è consultatoesclusivamente in azienda;IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTESONO PUNITI CON AMMENDA DA 2000A 4000 EURO

Art. 29. Modalità di effettuazione dellavalutazione dei rischi1. Il datore di lavoro effettua la valutazioneed elabora il documento di cui all’articolo17, comma 1, lettera a), in collaborazione

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Impedire al RLS di esercitare lefunzioni previste oppure limitarnel’attività puo’ comportare a caricodel datore di lavoro e del dirigente sanzioni amministrative e penali.

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con il responsabile del servizio di preven-zione e protezione e il medico competente,nei casi di cui all’articolo 41.2. Le attività di cui al comma 1 sono rea-lizzate previa consultazione del rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezzaIL DATORE DI LAVORO È PUNITO CONAMMENDA DA 2000 A 4000 EURO PERADOZIONE DEL DOCUMENTO DI VALU-TAZIONE DEI RISCHI SENZA LE MODA-LITÀ PREVISTE DA QUESTO COMMA

Art. 35. Riunione periodicaCo. 2. Nel corso della riunione il datore dilavoro sottopone all’esame dei partecipanti:a) il documento di valutazione dei rischi;b) l’andamento degli infortuni e delle ma-

lattie professionali e della sorveglianzasanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tec-niche e l’efficacia dei dispositivi di pro-tezione individuale;

d) i programmi di informazione e forma-zione dei dirigenti, dei preposti e deilavoratori ai fini della sicurezza e dellaprotezione della loro salute.

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTESONO PUNITI CON SANZIONE AMMINI-STRATIVA PECUNIARIA DA 2000 A 6600EURO

Co. 4. La riunione ha altresì luogo in oc-casione di eventuali significative variazionidelle condizioni di esposizione al rischio,compresa la programmazione e l’intro-duzione di nuove tecnologie che hannoriflessi sulla sicurezza e salute dei lavora-tori. Nelle ipotesi di cui al presente arti-colo, nelle unità produttive che occupanofino a 15 lavoratori è facoltà del rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezzachiedere la convocazione di un’apposita

riunione.IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTESONO PUNITI CON AMMENDA DA 2000A 4000 EURO

Co 5. Della riunione deve essere redattoun verbale che è a disposizione dei parte-cipanti per la sua consultazione.IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTESONO PUNITI CON SANZIONE AMMINI-STRATIVA PECUNIARIA DA 500 A 1800EUROArt. 37. Formazione dei lavoratori e deiloro rappresentanti Co. 10. Il rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza ha diritto ad una forma-zione particolare in materia di salute e si-curezza concernente i rischi specifici esi-stenti negli ambiti in cui esercita la propriarappresentanza, tale da assicurargli ade-guate competenze sulle principali tecnichedi controllo e prevenzione dei rischi stessi.IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTESONO PUNITI CON ARRESTO DA DUE AQUATTRO MESI O CON AMMENDA DA1200 A 5200 EURO

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AAA attenzione ai cantieritemporanei e mobili

Cosa si intende per cantieri temporanei o mobili:qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco èriportato nell’allegato X:

ALLEGATO X – 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnova-mento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le partistrutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le operestradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte checomporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazioneforestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed ilmontaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazionedi lavori edili o di ingegneria civile

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamentoCo 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappre-sentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del pianooperativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON SANZIONE AMMINI-STRATIVA PECUNIARIA DA 500 A 1800 EURO

Co 6-bis. Il committente o il responsabiledei lavori, se nominato, assicura l’attuazionedegli obblighi a carico del datore di lavorodell’impresa affidataria previsti dall’articolo97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di ap-plicazione del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni,si applica l’articolo 118, comma 4, secondoperiodo, del medesimo decreto legislativo.IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILEDEI LAVORI E SONO PUNITI CON L’ARRE-STO DA DUE A QUATTRO MESI O CONAMMENDA DA 1000 A 4800 EURO

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ESTRATTI DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE

4.bis Permessi retribuitiIn relazione alle peculiarità dei rischi pre-senti nei settori del Terziario e del Turi-smo, per il tempo necessario allo svolgi-mento dell’attività propria dellarappresentanza dei lavoratori per la si-curezza, ogni componente avrà a dispo-sizione un massimo di:- 30 ore annue nelle aziende o unità pro-

duttive da 16 a 30 dipendenti;- 40 ore annue nelle aziende o unità pro-

duttive oltre i 30 dipendenti.

Per le aziende stagionali il monte ore dicui sopra è riproporzionato in relazionealla durata del periodo di apertura e co-munque con un minimo di 9 ore annuenelle aziende o unità produttive da 16 a30 dipendenti e di 12 ore annue nelleaziende o unità produttive oltre i 30 di-pendenti.Per l’espletamento degli adempimenti pre-visti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art.19 D.Lgs. n. 626/1994 non viene utilizzatoil predetto monte ore.

Ovvero il RLS:b) è consultato preventivamente e tem-

pestivamente in ordine alla valutazionedei rischi, alla individuazione, program-

mazione, realizzazione e verifica dellaprevenzione nell’azienda ovvero unitàproduttiva;

c) è consultato sulla designazione degliaddetti al servizio di prevenzione, al-l’attività di prevenzione incendi, alpronto soccorso, alla evacuazione deilavoratori;

d) è consultato in merito all’organizza-zione della formazione di cui all’art. 22,comma 5;

g) riceve una formazione adeguata, co-munque non inferiore a quella previstadall’art. 22;

i) formula osservazioni in occasione divisite e verifiche effettuate dalle autoritàcompetenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cuiall’art. 11;

Tali adempimenti sono state poi traslatidal Dlgvo 626/94 all’art 50 delDlgvo81/08)ndr per queste attività non va usato ilmonte ore del RLS, ma ore aggiuntivea carico del datore di lavoro.Il monte ore di cui sopra assorbe, fino aconcorrenza, quanto concesso allo stessotitolo dai contratti o accordi collettivi dilavoro, in ogni sede stipulati.

8.a Strumenti e mezziIn applicazione dell’art. 19, comma 1, let-tere e) ed f) del D.Lgs. n. 626/1994, il

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A seguito dell’emanazione del Dlgvo 626/94 le organizzazioni sindacali

hanno stipulato con le associazioni datoriali accordi applicativi delle

norme in esso contenute.

Alcune categorie hanno proceduto a fare accordi applicativi dopo

l’entrata in vigore del Dlgvo 81/08 (Testo Unico Sicurezza).

Per quanto riguarda la nostra categoria il riferimento è tuttora l’accordo

interconfederale del 18.11.1996

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rappresentante ha diritto di ricevere le in-formazioni e la documentazione aziendaleivi prevista per il più proficuo espleta-mento dell’incarico.Il rappresentante può consultare il docu-mento di valutazione dei rischi di cui al-l’art. 4, comma 2, custodito pressol’azienda, laddove previsto.Di tali dati e dei processi produttivi dicui sia messo o venga comunque a co-noscenza, il rappresentante è tenuto afarne un uso strettamente connesso alproprio incarico, nel rispetto del segretoaziendale.Il datore di lavoro consulta il rappresen-tante per la sicurezza su tutti gli eventiper i quali la disciplina legislativa prevedeun intervento consultivo dello stesso.Il verbale della consultazione deve ri-portare le osservazioni e le proposteformulate dal rappresentante per la si-curezza.Il rappresentante per la sicurezza, a con-ferma dell’avvenuta consultazione, ap-pone la propria firma sul verbale dellastessa.

Il rappresentante per la sicurezza nel-l’espletamento delle proprie funzioni eladdove se ne ravvisi la necessità, utilizzagli stessi locali che l’azienda ha destinatoalle RSA/RSU.

8.b Accesso ai luoghi di lavoroIl diritto di accesso ai luoghi di lavorodeve essere esercitato nel rispetto delleesigenze organizzative e produttive e delsegreto imprenditoriale con le limitazionipreviste dalla legge.Il rappresentante per la sicurezza elettodirettamente dai lavoratori all’interno del-l’azienda, deve segnalare al datore di la-voro, con un preavviso di almeno 2 giorni

lavorativi, le visite che intende effettuarenei luoghi di lavoro.Lo stesso, durante le visite che effettuerànei luoghi di lavoro, sarà accompagnatoper ragioni organizzative e produttive dalresponsabile del servizio o da personadelegata.Il rappresentante per la sicurezza, desi-gnato nell’ambito dell’Organismo parite-tico provinciale, deve segnalare al datoredi lavoro, con un preavviso di almeno 7giorni, le visite che intende effettuare neiluoghi di lavoro.Lo stesso, durante le visite che effettuerànei luoghi di lavoro, sarà di norma ac-compagnato da un esponente dell’Asso-ciazione datoriale competente per terri-torio.

8.c Modalità di consultazioneLaddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevedea carico del datore di lavoro la consul-tazione del rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza, questa deve essere ef-fettuata in modo da garantire la sua ef-fettività.Il rappresentante per la sicurezza, inoccasione della consultazione, ha fa-coltà di formulare proprie proposte eproprie opinioni, non vincolanti per ildatore di lavoro, in ordine alle opera-zioni aziendali in corso o in via di defi-nizione. Il rappresentante è tenuto a controfirmare,in ogni caso, il verbale dell’avvenuta con-sultazione.In presenza del rappresentante desi-gnato nell’ambito dell’Organismo pari-tetico provinciale gli adempimenti incapo ai datori di lavoro, previsti dallenorme vigenti in tema di consultazionedel rappresentante dei lavoratori per lasicurezza, vengono assolti nella sede

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dell’Organismo paritetico provinciale,per il tramite dell’Associazione datoriale.

8.d Informazioni e documentazioneaziendaleAi sensi della lettera e), del comma 1 del-l’art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994, il rap-presentante per la sicurezza ha diritto diricevere le informazioni e di consultare ladocumentazione aziendale inerente la va-lutazione dei rischi e le misure di preven-zione relative, nonché quelle inerenti lesostanze e i preparati pericolosi, laddoveimpiegati, le macchine, gli impianti, l’or-ganizzazione e gli ambienti di lavoro, gliinfortuni e le malattie professionali.Il rappresentante, ricevute le notizie e le

informazioni di cui al comma 1, è tenutaa farne un uso strettamente connesso allasua funzione e nel pieno rispetto del se-greto aziendale.

9. Tempo di lavoro retribuito per i com-ponenti della rappresentanza dei lavo-ratori per la sicurezzaIn tutti i casi in cui un componente larappresentanza per la sicurezza, persvolgere le sue specifiche funzioni,debba interrompere la propria attivitàlavorativa, dovrà darne preventivo avvisoall’impresa, almeno 2 giorni lavorativiprima, firmando un’apposita scheda per-messi al fine di consentire il computodelle ore utilizzate.

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Riunione periodica: alcuni consigli

Di solito è a fine anno che vengono con-vocate le riunioni periodiche. Tale incontroè un adempimento obbligatorio del Datoredi Lavoro (art 18 comma 1 lettera v) il cuimancato rispetto comporta una ammendada 2000 a 4000 euro.Alla riunione devono partecipare obbliga-toriamente: datore di lavoro o suo dele-gato, RSPP, Medico Competente (ove pre-visto) rappresentante/i lavoratori per lasicurezza. Nulla vieta che possano parte-ciparvi altre figure diverse aziende hannoaccettato la presenza di funzionari oesperti del sindacato alle riunioni. Quindival la pena di chiederlo, anche per contri-buire a ridurre quel gap di conoscenzache c’è tra figure aziendali e RLS. In casodi risposta positiva tutto di guadagnato.

PREPARARSI PRIMA È INDISPENSABILE:I RLS PARTECIPANO ALLE RIUNIONINON SOLO PER ASCOLTARE,MA PER PORTARE LA VOCE DEI LAVORATORI

Partiamo dalla norma art 35 comma 2“Nel corso della riunione il datore dilavoro sottopone all’esame dei parteci-panti:a) il documento di valutazione dei ri-

schi;b) l’andamento degli infortuni e delle

malattie professionali e della sorve-glianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristichetecniche e l’efficacia dei dispositividi protezione individuale;

d) i programmi di informazione e for-mazione dei dirigenti, dei preposti edei lavoratori ai fini della sicurezzae della protezione della loro salute.”

Andiamo per ordine:a) Se non è ancora stata consegnata co-

pia del DVR si richiede che ciò vengafatto magari inviando lettera primadella riunione. Se non ve la conse-gnano fate mettere a verbale che a vo-stro parere è stato violato art 18comma 1 lettera o) del Dlgvo 81/08

a1) l’entrata in vigore della valutazionedel rischio stress lavoro correlato il31/12/10 dovrebbe vedere o aver vistol’argomento trattato nella riunione pe-riodica o in altra riunione specifica. Sequesto non è stato fatto nelle riunioniprecedenti, sollecitarlo.

b) l’andamento degli infortuni, delle ma-lattie professionali e i risultati della

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sorveglianza sanitaria vengono spessotrattati in modo superficiale e senzaalcuna documentazione scritta. L’art25 comma 1 lettera i) recita: “il medicocompetente comunica per iscritto, inoccasione delle riunioni di cui all’arti-colo 35, al datore di lavoro, al respon-sabile del servizio di prevenzione pro-tezione dai rischi, ai rappresentanti deilavoratori per la sicurezza, i risultatianonimi collettivi della sorveglianzasanitaria effettuata e fornisce indica-zioni sul significato di detti risultati aifini della attuazione delle misure perla tutela della salute e della integritàpsico-fisica dei lavoratori;” Verificatequindi se le scadenze delle visite pe-riodiche previste nel protocollo di sor-veglianza sanitaria sono rispettate.

c) sui DPI va verificato prima della riu-nione se i lavoratori sono stati informatisu tutti i DPI indicati nel DVR e se sono

stati formati al loro uso. Inoltre sehanno ricevuto precise informazioni:sulla loro sostituzione quando sonousurati (art 77 co 4 lett.a), sulla puliziadegli stessi DPI di uso collettivo (art77 co 4 lett. d), sulle procedure azien-dali per la sostituzione dei DPI quandoquesti non sono adatti al lavoratore(art 76 co 2)

d) formazione: spesso non se ne parla oci sono diciture del tipo “ il responsa-bile del SPP comunica che l’aziendaha informato e formato oppure ha inprogetto di informare e formare il per-sonale”. I RLS devono intervenire sutempi, modi e programmi della forma-zione cosi come previsto dalla normaAi sensi dell’art. 50 comma 1 letterad) il RLS è consultato in merito allaorganizzazione della formazione di cuiart 37. Tale consultazione è chiara-mente indicata dalla lettera d). Come20

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tutto il co 2 dell’art 35 la violazione ditale norma comporta una sanzione am-ministrativa pecuniaria da 2000 a 6000euro) Al RSPP spetta proporre (pro-porre non disporre) i programmi diformazione (art 33 dgls 81/08). Ricor-diamo, infine, che la formazione “deveavvenire in collaborazione con organi-smi paritetici” (art 37 comma 12 Dlgvo81/08)

d1) vanno richiesti, se non attuati, i pro-grammi di aggiornamento per RLS(art 37co 11)

d2) una verifica in tale sede dei pro-grammi di informazione e formazionedei lavoratori e dei preposti art.li 36e37 dlgvo 81/08 è più che utile anchealla luce dell’accorso Stato-Regioni21/12/2011 che impone una forma-zione minima di 8 ore per tutti i dipen-denti.

d3) momenti informativi per i lavoratorie formativi su Stress Lavoro Correlatovanno richiesti anche per RLS e pre-posti

L’art 28 al comma 1 indica che la valuta-zione del rischio “deve riguardare tutti irischi per la sicurezza e la salute dei lavo-ratori, ivi compresi quelli riguardantigruppi di lavoratori esposti a rischi parti-colari, tra cui anche quelli collegati allostress lavoro-correlato, secondo i conte-nuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre2004, e quelli riguardanti le lavoratrici instato di gravidanza, secondo quanto pre-visto dal decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, nonché quelli connessi alledifferenze di genere, all’età, alla prove-nienza da altri Paesi e quelli connessi allaspecifica tipologia contrattuale attraverso

cui viene resa la prestazione di lavoro.”L’invito è chiaro tener conto oltre che dellalingua anche del genere e dell’età dei la-voratori nel fare il DVR. Il riferimento allatipologia contrattuale è poi uno strumentoin più per i RLS ad essere attenti allo ster-minato mondo di lavoratori precari omeno garantiti che lavorano al nostrofianco.

Ergo la gran parte dei documenti di va-lutazione dei rischi andrebbero rivisti.Consultando preventivamente i RLS.Abbiamo brevemente trattato alcuniaspetti del comma 2 art. 35, ma comesapete dopo il 2 viene il 3 (buone prassi eobbiettivi di miglioramento), poi il 4 (pos-sibilità di tenere più riunioni periodicheoltre quella annuale, es: su SLC), e infineil 5 (redazione del verbale della riunione.Verbale che deve vedere le nostre os-servazioni riportate). Cosa che nono-stante sia prevista dall’accordo intercon-federale 18/11/1996, le aziende evitano.Ricordiamo infine che il DVR (che vaesaminato nella riunione co 2 lettera a)“può essere tenuto, nel rispetto delle pre-visioni di cui all’articolo 53, su supportoinformatico e, deve essere munito anchetramite le procedure applicabili ai supportiinformatici di cui all’articolo 53, di datacerta o attestata dalla sottoscrizione deldocumento medesimo da parte del da-tore di lavoro nonché,ai soli fini dellaprova della data, dalla sottoscrizionedel responsabile del servizio di preven-zione e protezione, del rappresentantedei lavoratori per la sicurezza o del rap-presentante dei lavoratori per la sicu-rezza territoriale e del medico compe-tente, ove nominato”. (Art. 28 co 2)

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Partendo da questi dati che la comunitàeuropea ha definito sin dal 2004 precisemisure al fine di ridurre i rischi per lasalute correlati allo stress che si accu-mula sul lavoro.

Il 31 dicembre 2010 è entrato in vigoreanche per l’Italia l’obbligo della valutazionedel rischio stress-lavoro ai sensi art 28del Dlgvo 81/08.I datori di lavoro avrebbero dovuto en-tro tale data predisporre un pro-gramma di valutazione delle SLC nelle

proprie aziende in collaborazione coni Rappresentanti dei Lavoratori allaSicurezza.

Come per tutti i rischi (art 36 Dlgvo81/08)anche su SLC i datori di lavoro dovevanoinformare tutti i lavoratori di questo pos-sibile rischio. Comunicazioni scritte a cia-scun lavoratore (meglio se condivise conRLS art 50 comma 1 lettera) o assembleecon i lavoratori sarebbero state opportuneper assolvere tale obbligo. Sino ad oggi dobbiamo rilevare che

Stress sul lavoro: un rischio concreto per la nostra salute!

Si calcola che il 50/60% delle giornate lavorative perse in un anno sia correlataallo stress lavorativo.

La condizione di stress lavorativo riguarda il 22% di lavoratori europei e il 27% diquelli italiani (dati 2005), percentuale che sale a milano e in lombardia e tra lelavoratrici.

Il 70% dei connazionali, rivela uno studio dell’università La Sapienza di Romarealizzato in collaborazione con l’Aisic (Associazione italiana contro lo stress el’invecchiamento cellulare), muore per malattie causate dallo stress.

Un dato che non sorprende considerando che lo stress può accendere malattiecronico-degenerative, tra queste rinomati e temuti ‘big killer’ come patologiecardiovascolari, tumori, broncopneumopatie croniche ostruttive, cirrosi epatica emalattie intestinali.

Minato da ansie e tensioni, il sistema immunitario si indebolisce, l’organismodiventa più vulnerabili alle infezioni, alle malattie e allo sviluppo di patologieautoimmuni.

Al punto che “se finora la vita media è aumentata progressivamente la lunga corsadella longevità potrebbe arrestarsi e subire una contrazione, a causa dell’aumentodell’incidenza di malattie degenerative” che avanzano a grandi falcate colpendosempre più gente e sempre più presto, in barba all’età dei malcapitati.

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Troppo spesso lo stress viene considerato una questione personale al massimo le-gato a problemi famigliari, non è così. Le condizioni e l’organizzazione del lavorone sono una delle cause principali tantè che “L’European Agency for Safety andHealt at Work” identifica le motivazione alla base dello stress lavorativo:> utilizzo di nuove forme di contratti di lavoro (contratti precari) e l’incertezza

e l’insicurezza del lavoro stesso (scarsità di lavoro)> forza lavoro sempre più vecchia (poco flessibile e poco adattabile ai cam-

biamento) per mancanza di adeguato turn over;> alti carichi di lavoro, con conseguenti pressioni sui lavoratori da parte del

management;> tensione emotiva elevata, per violenze e molestie sul lavoro> interferenze e squilibrio fra lavoro e vita privata

Potrà sembrare paradossale, ma lalegge impone ora ai datori di lavoro(che sono stati autorizzati a precarizzare irapporti di lavoro, a ridurre diritti e ga-ranzie di tutti i lavoratori) di intervenireper sanare i problemi alla salute deipropri dipendenti che l’applicazione con-creta dei provvedimenti sul mercato dellavoro ha prodotto.

In passato nei periodi di “vacche grasse(per loro)” la gran parte delle aziende nonhanno dimostrato la stessa sollecitudinead attuare le norme a tutela della salute esicurezza dei lavoratori che ha dimostratonello sfruttare le opportunità fornite dalleleggi che hanno precarizzato il mercatodel lavoro

Ora, in periodo di “vacche magre” nonsarà facile risalire la china, ma dob-biamo quantomeno provarci.

Per questo i Rappresentanti dei Lavoratori

alla Sicurezza, ma anche le RSU e le RSAdovranno essere in prima fila nel solleci-tare l’applicazione e il rispetto delle nor-mative su salute e sicurezza se non vo-gliamo che rimangano lettera morta.

LO STRESS …

sono poche le aziende che hanno pro-ceduto ad informare i lavoratori sulrischi legati allo stress lavoro correlatoe ancor meno quelle che hanno ritenuto

di coinvolgere gli RLS nella valutazionedi tale rischio. Nulla vieta alle OOSS eai RLS di farlo.

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