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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 9 aprile 2015 (v. stampato Senato n. 1870) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 30 marzo 2016 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (POLETTI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 31 marzo 2016 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617-B—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 9 aprile 2015 (v. stampato Senato n. 1870)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 marzo 2016

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresasociale e per la disciplina del servizio civile universale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 31 marzo 2016

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TESTOAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

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TESTOMODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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ART. 1.

(Finalità e oggetto).

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. Al fine di sostenere la libera inizia-tiva dei cittadini che si associano perperseguire il bene comune, di elevare ilivelli di cittadinanza attiva, coesione eprotezione sociale favorendo la partecipa-zione, l’inclusione e il pieno sviluppo dellapersona, di valorizzare il potenziale dicrescita e di occupazione lavorativa, inattuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,quarto comma, della Costituzione, il Go-verno è delegato ad adottare, entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, decreti legislativi in materiadi disciplina del Terzo settore. Per Terzosettore si intende il complesso degli entiprivati costituiti per il perseguimento,senza scopo di lucro, di finalità civiche esolidaristiche e che, in attuazione del prin-cipio di sussidiarietà e in coerenza con irispettivi statuti o atti costitutivi, promuo-vono e realizzano attività di interessegenerale anche mediante la produzione elo scambio di beni e servizi di utilitàsociale nonché attraverso forme di mu-tualità. Non fanno parte del Terzo settorele formazioni e le associazioni politiche, isindacati e le associazioni professionali edi rappresentanza di categorie economi-che.

1. Al fine di sostenere l’autonoma ini-ziativa dei cittadini che concorrono, anchein forma associata, a perseguire il benecomune, ad elevare i livelli di cittadinanzaattiva, di coesione e protezione sociale,favorendo la partecipazione, l’inclusione eil pieno sviluppo della persona, a valoriz-zare il potenziale di crescita e di occupa-zione lavorativa, in attuazione degli arti-coli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, dellaCostituzione, il Governo è delegato adadottare, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, unoo più decreti legislativi in materia diriforma del Terzo settore. Per Terzo set-tore si intende il complesso degli entiprivati costituiti per il perseguimento,senza scopo di lucro, di finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale e che, inattuazione del principio di sussidiarietà ein coerenza con i rispettivi statuti o atticostitutivi, promuovono e realizzano atti-vità di interesse generale, mediante formedi azione volontaria e gratuita o di mu-tualità o di produzione e scambio di benie servizi. Non fanno parte del Terzosettore le formazioni e le associazionipolitiche, i sindacati, le associazioni pro-fessionali e di rappresentanza di categorieeconomiche. Alle fondazioni bancarie, inquanto enti che concorrono al persegui-mento delle finalità della presente legge,non si applicano le disposizioni contenutein essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui alcomma 1, nel rispetto e in coerenza con lanormativa dell’Unione europea e in con-formità ai princìpi e ai criteri direttiviprevisti dalla presente legge, si provvede inparticolare:

2. Identico.

a) alla revisione della disciplina deltitolo II del libro primo del codice civile in

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XVII LEGISLATURA A.C. 2617-B

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materia di associazioni, fondazioni e altreistituzioni di carattere privato senza scopodi lucro, riconosciute come persone giuri-diche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione orga-nica della disciplina speciale e delle altredisposizioni vigenti relative agli enti delTerzo settore di cui al comma 1, compresala disciplina tributaria applicabile a talienti, mediante la redazione di un appositocodice del Terzo settore, secondo i princìpie i criteri direttivi di cui all’articolo 20,commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997,n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina inmateria di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina inmateria di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma2, lettere a), b) e c), sono adottati suproposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sentiti,per quanto di competenza, i Ministri in-teressati e, ove necessario in relazione allesingole materie oggetto della presentelegge, previa intesa in sede di Conferenzaunificata, a norma dell’articolo 3 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Identico.

4. I decreti legislativi di cui al comma2, lettera d), sono adottati su propostadel Presidente del Consiglio dei ministri,di concerto con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, con il Ministrodegli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, con il Ministro dell’in-terno, con il Ministro della difesa e conil Ministro dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza unificata.

4. Identico.

5. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 1, corredati della relazionetecnica di cui all’articolo 17, comma 3,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esuccessive modificazioni, sono trasmessial Senato della Repubblica e alla Cameradei deputati entro il quarantacinquesimogiorno antecedente il termine per l’eser-cizio della delega, perché su di essi sianoespressi, entro trenta giorni dalla data di

5. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 1, corredati della relazionetecnica di cui all’articolo 17, comma 3,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esuccessive modificazioni, sono trasmessial Senato della Repubblica e alla Cameradei deputati entro il quarantacinquesimogiorno antecedente il termine per l’eser-cizio della delega, perché su di essi sianoespressi, entro trenta giorni dalla data di

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XVII LEGISLATURA A.C. 2617-B

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trasmissione, i pareri delle rispettiveCommissioni competenti per materia eper i profili finanziari. Decorso il termineprevisto per l’espressione dei pareri, idecreti possono essere comunque adot-tati. Il mancato rispetto del termine pre-visto al primo periodo per la trasmissionedegli schemi dei decreti legislativi alleCamere da parte del Governo comportala decadenza dall’esercizio della delega.

trasmissione, i pareri delle rispettiveCommissioni competenti per materia eper i profili finanziari. Decorso il termineprevisto per l’espressione dei pareri, idecreti possono essere comunque adot-tati.

6. Dall’attuazione delle deleghe recatedalla presente legge non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. A tale fine, agli adem-pimenti previsti dai decreti legislativiadottati in attuazione della presente leggele amministrazioni competenti provve-dono attraverso una diversa allocazionedelle ordinarie risorse umane, finanziariee strumentali, allo stato in dotazione allemedesime amministrazioni. In conformitàall’articolo 17, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piùdecreti legislativi determinino nuovi omaggiori oneri che non trovino compen-sazione al proprio interno, i medesimidecreti legislativi sono emanati solo suc-cessivamente o contestualmente all’en-trata in vigore dei provvedimenti legisla-tivi, ivi compresa la legge di stabilità, chestanzino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore di ciascuno dei decretilegislativi di cui al comma 1, nel rispettodei princìpi e criteri direttivi fissati dallapresente legge, il Governo può adottare,attraverso la medesima procedura di cuial presente articolo, disposizioni integra-tive e correttive dei decreti medesimi,tenuto conto delle evidenze attuative nelfrattempo emerse.

7. Identico.

ART. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali).

ART. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo1 sono adottati nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi generali:

1. Identico:

a) riconoscere e garantire il più am-pio esercizio del diritto di associazione e il

a) riconoscere, favorire e garantire ilpiù ampio esercizio del diritto di associa-

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XVII LEGISLATURA A.C. 2617-B

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valore delle formazioni sociali liberamentecostituite, ove si svolge la personalità deisingoli, quale strumento di promozione edi attuazione dei princìpi di partecipa-zione democratica, solidarietà, sussidia-rietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2,3, 18 e 118 della Costituzione;

zione e il valore delle formazioni socialiliberamente costituite, ove si svolge lapersonalità dei singoli, quale strumento dipromozione e di attuazione dei princìpi dipartecipazione democratica, solidarietà,sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degliarticoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l’iniziativaeconomica privata, svolta senza finalitàlucrative, diretta a realizzare prioritaria-mente la produzione o lo scambio di benio servizi di utilità sociale o d’interessegenerale, anche al fine di elevare i livelli ditutela dei diritti civili e sociali;

b) riconoscere e favorire l’iniziativaeconomica privata il cui svolgimento, se-condo le finalità e nei limiti di cui allapresente legge, può concorrere ad elevarei livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle normevigenti, l’autonomia statutaria degli enti, alfine di consentire il pieno conseguimentodelle loro finalità e la tutela degli interessicoinvolti;

c) identica;

d) semplificare la normativa vigente,garantendone la coerenza giuridica, logicae sistematica.

d) identica.

ART. 3.

(Revisione del titolo IIdel libro primo del codice civile).

ART. 3.

(Revisione del titolo IIdel libro primo del codice civile).

1. Il decreto legislativo di cui all’arti-colo 1, comma 2, lettera a), è adottato nelrispetto dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi:

1. Identico:

a) rivedere e semplificare il procedi-mento per il riconoscimento della perso-nalità giuridica e prevedere obblighi ditrasparenza e di informazione, ancheverso i terzi, attraverso forme di pubblicitàdei bilanci e degli altri atti fondamentalidell’ente;

a) rivedere e semplificare il procedi-mento per il riconoscimento della perso-nalità giuridica; definire le informazioniobbligatorie da inserire negli statuti e negliatti costitutivi; prevedere obblighi di tra-sparenza e di informazione, anche verso iterzi, attraverso forme di pubblicità deibilanci e degli altri atti fondamentali del-l’ente anche attraverso la pubblicazionenel suo sito internet istituzionale; preve-dere una disciplina per la conservazionedel patrimonio degli enti;

b) disciplinare, nel rispetto del prin-cipio di certezza nei rapporti con i terzi edi tutela dei creditori, il regime di respon-sabilità limitata degli enti riconosciuticome persone giuridiche e la responsabi-

b) disciplinare, nel rispetto del prin-cipio di certezza nei rapporti con i terzi edi tutela dei creditori, il regime di respon-sabilità limitata degli enti riconosciuticome persone giuridiche e la responsabi-

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XVII LEGISLATURA A.C. 2617-B

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lità degli amministratori, tenendo contodel rapporto tra il patrimonio netto e ilcomplessivo indebitamento degli enti me-desimi;

lità degli amministratori, tenendo ancheconto del rapporto tra il patrimonio nettoe il complessivo indebitamento degli entimedesimi;

c) assicurare il rispetto dei dirittidegli associati, con particolare riguardo aidiritti di informazione, partecipazione eimpugnazione degli atti deliberativi, e ilrispetto delle prerogative dell’assemblea,prevedendo limiti alla raccolta delle dele-ghe;

c) identica;

d) prevedere che alle associazioni ealle fondazioni che esercitano stabilmentee prevalentemente attività d’impresa siapplichino le norme previste dai titoli V eVI del libro quinto del codice civile, inquanto compatibili.

d) prevedere che alle associazioni ealle fondazioni che esercitano stabilmentee prevalentemente attività d’impresa siapplichino le norme previste dai titoli V eVI del libro quinto del codice civile, inquanto compatibili, e in coerenza conquanto disposto all’articolo 9, comma 1,lettera e);

e) disciplinare il procedimento perottenere la trasformazione diretta e lafusione tra associazioni e fondazioni, nelrispetto del principio generale della tra-sformabilità tra enti collettivi diversi in-trodotto dalla riforma del diritto societariodi cui al decreto legislativo 17 gennaio2003, n. 6.

ART. 4.

(Riordino e revisione della disciplinadel Terzo settore e codice del Terzo settore).

ART. 4.

(Riordino e revisione della disciplinadel Terzo settore e codice del Terzo settore).

1. Con i decreti legislativi di cui all’arti-colo 1, comma 2, lettera b), si provvede alriordino e alla revisione organica della di-sciplina vigente in materia di enti del Terzosettore mediante la redazione di un codiceper la raccolta e il coordinamento dellerelative disposizioni, con l’indicazioneespressa delle norme abrogate a seguitodella loro entrata in vigore, nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) stabilire le disposizioni generali ecomuni applicabili, nel rispetto del prin-cipio di specialità, agli enti del Terzosettore;

a) identica;

b) individuare le attività solidaristichee di interesse generale che caratterizzano

b) individuare le attività di interessegenerale che caratterizzano gli enti del

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XVII LEGISLATURA A.C. 2617-B

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gli enti del Terzo settore, il cui svolgimentocostituisce requisito per l’accesso alle age-volazioni previste dalla normativa e chesono soggette alle verifiche di cui allalettera g);

Terzo settore, il cui svolgimento, in coe-renza con le previsioni statutarie e attra-verso modalità che prevedano le più ampiecondizioni di accesso da parte dei soggettibeneficiari, costituisce requisito per l’ac-cesso alle agevolazioni previste dalla nor-mativa e che sono soggette alle verifiche dicui alla lettera i). Le attività di interessegenerale di cui alla presente lettera sonoindividuate secondo criteri che tenganoconto delle finalità civiche, solidaristiche edi utilità sociale nonché sulla base deisettori di attività già previsti dal decretolegislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e daldecreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.Al periodico aggiornamento delle attivitàdi interesse generale si provvede con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri da adottare su proposta del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, acqui-sito il parere delle Commissioni parlamen-tari competenti;

c) individuare criteri e condizioni inbase ai quali differenziare lo svolgimentodelle attività di interesse generale di cuialla lettera b) tra i diversi enti del Terzosettore di cui all’articolo 1, comma 1;

c) definire forme e modalità di orga-nizzazione, amministrazione e controllodegli enti ispirate ai princìpi di democrazia,eguaglianza, pari opportunità, partecipa-zione degli associati e dei lavoratori nonchéai princìpi di efficacia, di efficienza, di tra-sparenza, di correttezza e di economicitàdella gestione degli enti, prevedendo stru-menti idonei a garantire il rispetto dei di-ritti degli associati e dei lavoratori, confacoltà di adottare una disciplina differen-ziata che tenga conto delle peculiarità dellacompagine e della struttura associativanonché della disciplina relativa agli entidelle confessioni religiose che hanno stipu-lato patti o intese con lo Stato;

d) identica;

d) prevedere il divieto di distribu-zione, anche in forma indiretta, degli utilio degli avanzi di gestione e del patrimoniodell’ente, fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 6, comma 1, lettera d);

e) identica;

e) definire criteri e vincoli di stru-mentalità dell’attività d’impresa eventual-

f) individuare criteri che consentanodi distinguere, nella tenuta della contabi-

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mente esercitata dall’ente rispetto alla rea-lizzazione degli scopi istituzionali e intro-durre un regime di contabilità separatafinalizzato a distinguere la gestione istitu-zionale da quella imprenditoriale;

lità e dei rendiconti, la diversa naturadelle poste contabili in relazione al per-seguimento dell’oggetto sociale e definirecriteri e vincoli in base ai quali l’attivitàd’impresa svolta dall’ente in forma nonprevalente e non stabile risulta finalizzataalla realizzazione degli scopi istituzionali;

f) disciplinare gli obblighi di controllointerno, di rendicontazione, di trasparenzae d’informazione nei confronti degli asso-ciati e dei terzi, differenziati anche inragione della dimensione economica del-l’attività svolta e dell’impiego di risorsepubbliche, tenendo conto di quanto pre-visto dal decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, nonché prevedere il relativo regimesanzionatorio;

g) disciplinare gli obblighi di con-trollo interno, di rendicontazione, di tra-sparenza e d’informazione nei confrontidegli associati, dei lavoratori e dei terzi,differenziati anche in ragione della dimen-sione economica dell’attività svolta e del-l’impiego di risorse pubbliche, tenendoconto di quanto previsto dal decreto legi-slativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché pre-vedere il relativo regime sanzionatorio;

h) garantire, negli appalti pubblici,condizioni economiche non inferiori aquelle previste dai contratti collettivi na-zionali di lavoro adottati dalle organizza-zioni sindacali maggiormente rappresenta-tive;

g) individuare specifiche modalità ecriteri di verifica periodica dell’attivitàsvolta e delle finalità perseguite;

i) individuare specifiche modalità ecriteri di verifica periodica dell’attivitàsvolta e delle finalità perseguite, nel ri-spetto delle previsioni statutarie e in re-lazione alle categorie dei soggetti destina-tari;

h) disciplinare, nel pieno rispetto delprincipio di trasparenza, i limiti e gliobblighi di pubblicità relativi agli emolu-menti, ai compensi e ai corrispettivi aqualsiasi titolo attribuiti ai componentidegli organi di amministrazione e con-trollo, ai dirigenti nonché agli associati;

l) al fine di garantire l’assenza degliscopi lucrativi, promuovere un princìpio diproporzionalità tra i diversi trattamentieconomici e disciplinare, nel pieno rispettodel principio di trasparenza, i limiti e gliobblighi di pubblicità relativi agli emolu-menti, ai compensi o ai corrispettivi aqualsiasi titolo attribuiti ai componentidegli organi di amministrazione e con-trollo, ai dirigenti nonché agli associati;

i) riorganizzare il sistema di registra-zione degli enti e di tutti gli atti di gestionerilevanti, secondo criteri di semplifica-zione, attraverso la previsione di un regi-stro unico del Terzo settore, suddiviso inspecifiche sezioni, da istituire presso ilMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali, favorendone, anche con modalitàtelematiche, la piena conoscibilità in tuttoil territorio nazionale. L’iscrizione nel re-

m) riorganizzare il sistema di regi-strazione degli enti e di tutti gli atti digestione rilevanti, secondo criteri di sem-plificazione e tenuto conto delle finalità edelle caratteristiche di specifici elenchinazionali di settore, attraverso la previ-sione di un Registro unico nazionale delTerzo settore, suddiviso in specifiche se-zioni, da istituire presso il Ministero dellavoro e delle politiche sociali, favoren-

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gistro, subordinata al possesso dei requisitiprevisti ai sensi delle lettere b), c) e d), èobbligatoria per gli enti del Terzo settoreche si avvalgono prevalentemente o stabil-mente di finanziamenti pubblici, di fondiprivati raccolti attraverso pubbliche sotto-scrizioni o di fondi europei destinati alsostegno dell’economia sociale o che eser-citano attività in regime di convenzione odi accreditamento con enti pubblici o cheintendono avvalersi delle agevolazioni pre-viste ai sensi dell’articolo 9;

done, anche con modalità telematiche, lapiena conoscibilità in tutto il territorionazionale. L’iscrizione nel Registro, subor-dinata al possesso dei requisiti previsti aisensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbli-gatoria per gli enti del Terzo settore che siavvalgono prevalentemente o stabilmentedi finanziamenti pubblici, di fondi privatiraccolti attraverso pubbliche sottoscrizionio di fondi europei destinati al sostegnodell’economia sociale o che esercitano at-tività in regime di convenzione o di ac-creditamento con enti pubblici o che in-tendono avvalersi delle agevolazioni pre-viste ai sensi dell’articolo 9;

l) prevedere in quali casi l’ammini-strazione, all’atto della registrazione deglienti nel registro unico di cui alla lettera i),acquisisce l’informazione o la certifica-zione antimafia;

n) prevedere in quali casi l’ammini-strazione, all’atto della registrazione deglienti nel Registro unico di cui alla letteram), acquisisce l’informazione o la certifi-cazione antimafia;

m) valorizzare il ruolo degli enti nellafase di programmazione, a livello territo-riale, relativa anche al sistema integrato diinterventi e servizi socio-assistenziali non-ché di tutela e valorizzazione del patri-monio culturale, paesaggistico e ambien-tale e individuare criteri e modalità perl’affidamento agli enti dei servizi d’inte-resse generale, improntati al rispetto distandard di qualità e impatto sociale delservizio, obiettività, trasparenza e sempli-ficazione, nonché criteri e modalità per lavalutazione dei risultati ottenuti;

o) valorizzare il ruolo degli enti nellafase di programmazione, a livello territo-riale, relativa anche al sistema integrato diinterventi e servizi socio-assistenziali non-ché di tutela e valorizzazione del patri-monio culturale, paesaggistico e ambien-tale e individuare criteri e modalità perl’affidamento agli enti dei servizi d’inte-resse generale, improntati al rispetto distandard di qualità e impatto sociale delservizio, obiettività, trasparenza e sempli-ficazione e nel rispetto della disciplinaeuropea e nazionale in materia di affida-mento dei servizi di interesse generale,nonché criteri e modalità per la verificadei risultati in termini di qualità e diefficacia delle prestazioni;

n) prevedere strumenti che favori-scano i processi aggregativi, anche a livellodi regione e di provincia autonoma, di enticon finalità statutarie affini, anche alloscopo di definire la loro rappresentativitàpresso i soggetti istituzionali;

p) riconoscere e valorizzare le retiassociative di secondo livello, intese qualiorganizzazioni che associano enti delTerzo settore, anche allo scopo di accre-scere la loro rappresentatività presso isoggetti istituzionali;

o) prevedere che il coordinamentodelle politiche di governo e delle azioni dipromozione e di indirizzo delle attivitàdegli enti di cui alla presente legge siaassicurato, in raccordo con i Ministericompetenti, dalla Presidenza del Consigliodei ministri.

q) identica.

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ART. 5.

(Attività di volontariato, di promozione so-ciale e di mutuo soccorso).

ART. 5.

(Attività di volontariato, di promozione so-ciale e di mutuo soccorso).

1. Con i decreti legislativi di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, lettera b), si provvedealtresì al riordino e alla revisione organicadella disciplina vigente in materia di atti-vità di volontariato, di promozione socialee di mutuo soccorso, tenuto conto diquanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nelrispetto dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi:

1. Identico:

a) armonizzazione e coordinamentodelle diverse discipline vigenti in materiadi volontariato e di promozione sociale,valorizzando i princìpi di gratuità, demo-craticità e partecipazione e riconoscendola specificità e le tutele dello status divolontario all’interno degli enti del Terzosettore;

a) armonizzazione e coordinamentodelle diverse discipline vigenti in materiadi volontariato e di promozione sociale,valorizzando i princìpi di gratuità, demo-craticità e partecipazione e riconoscendo efavorendo, all’interno del Terzo settore, letutele dello status di volontario e la spe-cificità delle organizzazioni di volontariatodi cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, edi quelle operanti nelle attività di prote-zione civile;

b) introduzione di criteri e limitirelativi al rimborso spese per le attività deivolontari, preservandone il carattere digratuità e di estraneità alla prestazionelavorativa;

b) promozione della cultura del vo-lontariato, in particolare tra i giovani,anche attraverso apposite iniziative dasvolgere nell’ambito delle strutture e delleattività scolastiche;

c) identica;

c) valorizzazione delle diverse espe-rienze di volontariato, anche attraverso ilcoinvolgimento delle organizzazioni di vo-lontariato nelle attività di promozione e disensibilizzazione, e riconoscimento in am-bito scolastico e lavorativo delle compe-tenze acquisite dai volontari;

d) identica;

d) riconoscimento e valorizzazionedelle reti associative di secondo livello,intese quali associazioni composte da entidel Terzo settore, e previsione di forme dicontrollo delle medesime;

soppressa

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e) revisione del sistema dei centri diservizio per il volontariato, di cui all’arti-colo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266,prevedendo:

e) identico:

1) che gli stessi siano promossi daorganizzazioni di volontariato per finalitàdi supporto tecnico, formativo e informa-tivo degli enti del Terzo settore e per ilsostegno di iniziative territoriali solidali;

2) che debbano costituirsi in unadelle forme previste per gli enti del Terzosettore acquisendo la personalità giuridica;

1) che alla loro costituzione e ge-stione possano concorrere gli enti delTerzo settore di cui all’articolo 1, comma1, con esclusione di quelli costituiti nelleforme di cui al libro quinto del codicecivile, assumendo la personalità giuridica euna delle forme giuridiche previste per glienti del Terzo settore;

2) che la loro costituzione sia fi-nalizzata a fornire supporto tecnico, for-mativo e informativo per promuovere erafforzare la presenza e il ruolo dei vo-lontari nei diversi enti del Terzo settore;

3) che al loro finanziamento siprovveda stabilmente, attraverso una pro-grammazione triennale, con le risorse pre-viste dall’articolo 15 della legge 11 agosto1991, n. 266, e che, qualora si utilizzinorisorse diverse, le medesime siano com-prese in una contabilità separata;

3) il loro accreditamento e il lorofinanziamento stabile, attraverso un pro-gramma triennale, con le risorse previstedall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991,n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzinorisorse diverse, le medesime siano com-prese in una contabilità separata;

4) il libero ingresso nella base so-ciale e criteri democratici per il funziona-mento dell’organo assembleare, con l’attri-buzione della maggioranza assoluta dei votinell’assemblea alle organizzazioni di volon-tariato di cui alla legge 11 agosto 1991,n. 266;

5) forme di incompatibilità per isoggetti titolari di ruoli di direzione o dirappresentanza esterna;

6) che gli stessi non possano pro-cedere a erogazioni dirette in denaro ov-vero a cessioni a titolo gratuito di benimobili o immobili a beneficio degli enti delTerzo settore;

4) che al controllo delle attività edella gestione dei medesimi provvedanoorganismi regionali e nazionali, la cuicostituzione sia ispirata a criteri di effi-cienza e di contenimento dei costi difunzionamento, i quali non possono essereposti a carico delle risorse di cui all’arti-colo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) revisione dell’attività di program-mazione e controllo delle attività e dellagestione dei centri di servizio per il vo-lontariato, svolta mediante organismi re-gionali o sovraregionali, tra loro coordinatisul piano nazionale, prevedendo:

1) che tali organismi, in applica-zione di criteri definiti sul piano nazio-

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nale, provvedano alla programmazione delnumero e della collocazione dei centri diservizio, al loro accreditamento e allaverifica periodica del mantenimento deirequisiti, anche sotto il profilo della qua-lità dei servizi dagli stessi erogati, nonchéall’attribuzione delle risorse finanziarieanche in applicazione di elementi di pe-requazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali orga-nismi si provveda con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, secondocriteri di efficienza e di contenimento deicosti di funzionamento da porre a caricodelle risorse di cui all’articolo 15 della legge11 agosto 1991, n. 266, con l’eccezione dieventuali emolumenti previsti per gli ammi-nistratori e i dirigenti i cui oneri sarannoposti a carico, in maniera aggiuntiva, dellefondazioni bancarie finanziatrici;

f) revisione e razionalizzazione delsistema degli Osservatori nazionali per ilvolontariato e per l’associazionismo dipromozione sociale;

g) superamento del sistema degli Os-servatori nazionali per il volontariato eper l’associazionismo di promozione so-ciale, attraverso l’istituzione del Consiglionazionale del Terzo settore, quale organi-smo di consultazione degli enti del Terzosettore a livello nazionale, la cui compo-sizione valorizzi il ruolo delle reti asso-ciative di secondo livello di cui all’articolo4, comma 1, lettera p). All’attuazione delladisposizione di cui al periodo precedentesi provvede nell’ambito delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponi-bili a legislazione vigente;

g) previsione di requisiti uniformi peri registri e per gli Osservatori nazionali eregionali;

h) previsione di requisiti uniformiper i registri regionali all’interno del Re-gistro unico nazionale di cui all’articolo 4,comma 1, lettera m);

h) previsione di un regime transitoriovolto a disciplinare lo status giuridico dellesocietà di mutuo soccorso di cui alla legge15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alladata di entrata in vigore della presentelegge, nell’eventualità che intendano ri-nunciare alla natura di società di mutuosoccorso per continuare ad operare qualiassociazioni senza fini di lucro, con par-ticolare riguardo alle condizioni per man-tenere il possesso del proprio patrimonio,che deve essere comunque volto al rag-giungimento di finalità solidaristiche.

i) identica.

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ART. 6.

(Impresa sociale).

ART. 6.

(Impresa sociale).

1. Con i decreti legislativi di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, lettera c), si provvedeal riordino e alla revisione della disciplinain materia di impresa sociale, tenuto contodi quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 enel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

1. Identico:

a) qualificazione dell’impresa socialequale impresa privata con finalità d’inte-resse generale, avente come proprio obiet-tivo primario la realizzazione di impattisociali positivi conseguiti mediante la pro-duzione o lo scambio di beni o servizi diutilità sociale, che destina i propri utiliprevalentemente al raggiungimento diobiettivi sociali e che adotta modalità digestione responsabili, trasparenti e chefavoriscono il più ampio coinvolgimentodei dipendenti, degli utenti e di tutti isoggetti interessati alle sue attività;

a) qualificazione dell’impresa socialequale organizzazione privata che svolgeattività d’impresa per le finalità di cuiall’articolo 1, comma 1, destina i propriutili prioritariamente al conseguimentodell’oggetto sociale nei limiti di cui allalettera d), adotta modalità di gestioneresponsabili e trasparenti, favorisce il piùampio coinvolgimento dei dipendenti, degliutenti e di tutti i soggetti interessati allesue attività e quindi rientra nel complessodegli enti del Terzo settore;

b) ampliamento dei settori di attivitàdi utilità sociale, aggiungendo ai settoriprevisti dal decreto legislativo 24 marzo2006, n. 155, anche quelli del commercioequo e solidale, dei servizi per il lavorofinalizzati all’inserimento dei lavoratorisvantaggiati, dell’alloggio sociale e dell’ero-gazione del microcredito da parte di sog-getti a ciò abilitati in base alla normativavigente, e individuazione dei limiti per losvolgimento di attività commerciali diverseda quelle di utilità sociale;

b) individuazione dei settori in cuipuò essere svolta l’attività d’impresa di cuialla lettera a), nell’ambito delle attività diinteresse generale di cui all’articolo 4,comma 1, lettera b);

c) acquisizione di diritto della quali-fica di impresa sociale da parte dellecooperative sociali e dei loro consorzi;

c) identica;

d) previsione di forme di remunera-zione del capitale sociale e di ripartizionedegli utili, da assoggettare a condizioni elimiti massimi, differenziabili anche inbase alla forma giuridica adottata dall’im-presa, in analogia con quanto disposto perle cooperative a mutualità prevalente, cheassicurino in ogni caso la prevalente de-

d) previsione di forme di remunera-zione del capitale sociale che assicurino laprevalente destinazione degli utili al con-seguimento dell’oggetto sociale, da assog-gettare a condizioni e comunque nei limitimassimi previsti per le cooperative a mu-tualità prevalente, e previsione del divietodi ripartire eventuali avanzi di gestione

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stinazione degli utili al conseguimento de-gli obiettivi sociali;

per gli enti per i quali tale possibilità èesclusa per legge, anche qualora assumanola qualifica di impresa sociale;

e) previsione per l’organizzazione cheesercita l’impresa sociale dell’obbligo diredigere il bilancio ai sensi degli articoli2423 e seguenti del codice civile, in quantocompatibili;

e) previsione di specifici obblighi ditrasparenza e di limiti in materia di re-munerazione delle cariche sociali e diretribuzione dei titolari degli organismidirigenti;

f) identica;

f) ridefinizione delle categorie di la-voratori svantaggiati tenendo conto dellenuove forme di esclusione sociale, anchecon riferimento ai princìpi di pari oppor-tunità e non discriminazione di cui allavigente normativa nazionale e dell’Unioneeuropea;

g) ridefinizione delle categorie di la-voratori svantaggiati tenendo conto dellenuove forme di esclusione sociale, anchecon riferimento ai princìpi di pari oppor-tunità e non discriminazione di cui allavigente normativa nazionale e dell’Unioneeuropea, prevedendo una graduazione deibenefìci finalizzata a favorire le categoriemaggiormente svantaggiate;

g) possibilità, nel rispetto delle dispo-sizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013,n. 39, per le imprese private e per leamministrazioni pubbliche di assumerecariche sociali negli organi di amministra-zione delle imprese sociali, salvo il divietodi assumerne la direzione, la presidenza eil controllo;

h) identica;

h) coordinamento della disciplinadell’impresa sociale con il regime delleattività d’impresa svolte dalle organizza-zioni non lucrative di utilità sociale;

i) identica;

i) previsione della nomina, in base aprincìpi di terzietà, fin dall’atto costitutivo,di uno o più sindaci allo scopo di moni-torare e vigilare sull’osservanza della leggee dello statuto da parte dell’impresa so-ciale, sul rispetto dei princìpi di correttaamministrazione, anche con riferimentoalle disposizioni del decreto legislativo 8giugno 2001, n. 231, e sull’adeguatezzadell’assetto organizzativo, amministrativo econtabile.

l) identica.

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ART. 7.

(Vigilanza, monitoraggio e controllo).

ART. 7.

(Vigilanza, monitoraggio e controllo).

1. Le funzioni di vigilanza, monitorag-gio e controllo pubblico sugli enti delTerzo settore, ivi comprese le impresesociali di cui all’articolo 6, e sulle loroattività, finalizzate a garantire l’uniforme ecorretta osservanza della disciplina legi-slativa, statutaria e regolamentare ad essiapplicabile, sono esercitate dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, incollaborazione, per quanto di competenza,con i Ministeri interessati e con l’Agenziadelle entrate, ferme restando le funzioni dicoordinamento e di indirizzo di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, lettera o). Nello svol-gimento di tali funzioni, il Ministero dellavoro e delle politiche sociali individuamodalità di coinvolgimento e raccordoanche con le strutture di cui all’articolo 5,comma 1, lettera f), e informa delle attivitàsvolte i soggetti di volta in volta interessati.

1. Le funzioni di vigilanza, monitorag-gio e controllo pubblico sugli enti delTerzo settore, ivi comprese le impresesociali di cui all’articolo 6, e sulle loroattività, finalizzate a garantire l’uniforme ecorretta osservanza della disciplina legi-slativa, statutaria e regolamentare ad essiapplicabile, sono esercitate dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, incollaborazione, per quanto di competenza,con i Ministeri interessati nonché, perquanto concerne gli aspetti inerenti alladisciplina delle organizzazioni di volonta-riato di protezione civile, con il Diparti-mento della protezione civile della Presi-denza del Consiglio dei ministri, e conl’Agenzia delle entrate, ferme restando lefunzioni di coordinamento e di indirizzodi cui all’articolo 4, comma 1, lettera q).Nello svolgimento di tali funzioni, il Mi-nistero del lavoro e delle politiche socialiindividua modalità di coinvolgimento eraccordo anche con l’organismo di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera g).

2. Il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali, nell’ambito delle attività dicui al comma 1, promuove l’adozione diadeguate ed efficaci forme di autocontrollodegli enti del Terzo settore anche attra-verso l’utilizzo di strumenti atti a garan-tire la più ampia trasparenza e conosci-bilità delle attività svolte dagli enti mede-simi, sulla base di apposite convenzionistipulate con gli organismi maggiormenterappresentativi degli enti stessi o, conparticolare riferimento a quelli di piccoledimensioni, con i centri di servizio per ilvolontariato di cui all’articolo 5, comma 1,lettera e).

2. Il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali, nell’ambito delle attività dicui al comma 1, promuove l’adozione diadeguate ed efficaci forme di autocontrollodegli enti del Terzo settore anche attra-verso l’utilizzo di strumenti atti a garan-tire la più ampia trasparenza e conosci-bilità delle attività svolte dagli enti mede-simi, sulla base di apposito accreditamentodelle reti associative di secondo livello dicui all’articolo 4, comma 1, lettera p), o,con particolare riferimento agli enti dipiccole dimensioni, con i centri di servizioper il volontariato di cui all’articolo 5,comma 1, lettera e).

3. Il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali, sentiti gli organismi maggior-mente rappresentativi del Terzo settore,predispone linee guida in materia di bi-lancio sociale e di sistemi di valutazionedell’impatto sociale delle attività svoltedagli enti del Terzo settore, anche inattuazione di quanto previsto dall’articolo

3. Il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali, sentito l’organismo di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera g), predi-spone linee guida in materia di bilanciosociale e di sistemi di valutazione dell’im-patto sociale delle attività svolte dagli entidel Terzo settore, anche in attuazione diquanto previsto dall’articolo 4, comma 1,

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4, comma 1, lettera m). Per valutazionedell’impatto sociale si intende la valuta-zione qualitativa e quantitativa, sul breve,medio e lungo periodo, degli effetti delleattività svolte sulla comunità di riferi-mento rispetto all’obiettivo individuato.

lettera o). Per valutazione dell’impattosociale si intende la valutazione qualitativae quantitativa, sul breve, medio e lungoperiodo, degli effetti delle attività svoltesulla comunità di riferimento rispetto al-l’obiettivo individuato.

4. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore dell’ultimo dei decreti legislativiemanati in attuazione della presente legge,sono definiti i termini e le modalità per ilconcreto esercizio della vigilanza, del mo-nitoraggio e del controllo di cui al presentearticolo.

4. All’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo le amministrazionicompetenti provvedono nell’ambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

5. Identico.

ART. 8.

(Servizio civile universale).

ART. 8.

(Servizio civile universale).

1. Con il decreto legislativo di cuiall’articolo 1, comma 2, lettera d), si prov-vede alla revisione della disciplina in ma-teria di servizio civile nazionale, tenutoconto di quanto previsto dall’articolo 1della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nelrispetto dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi:

1. Identico:

a) istituzione del servizio civile uni-versale finalizzato, ai sensi degli articoli52, primo comma, e 11 della Costituzione,alla difesa dei valori fondativi della patria,attraverso la realizzazione di esperienze dicittadinanza attiva, di solidarietà e di in-clusione sociale;

a) istituzione del servizio civile uni-versale finalizzato, ai sensi degli articoli52, primo comma, e 11 della Costituzione,alla difesa non armata della patria e allapromozione dei valori fondativi della Re-pubblica, anche con riferimento agli arti-coli 2 e 4, secondo comma, della Costitu-zione;

b) previsione di un meccanismo diprogrammazione, di norma triennale, deicontingenti di giovani di età compresa tra18 e 28 anni che possono essere ammessial servizio civile universale tramite bandopubblico e di procedure di selezione eavvio dei giovani improntate a princìpi di

b) previsione di un meccanismo diprogrammazione, di norma triennale, deicontingenti di giovani italiani e stranieriregolarmente soggiornanti, di età com-presa tra 18 e 28 anni, che possono essereammessi al servizio civile universale tra-mite bando pubblico e di procedure di

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semplificazione, trasparenza e non discri-minazione;

selezione e avvio dei giovani improntate aprincìpi di semplificazione, trasparenza enon discriminazione;

c) definizione dello status giuridicodei giovani ammessi al servizio civile uni-versale, prevedendo l’instaurazione, fra imedesimi giovani e lo Stato, di uno spe-cifico rapporto di servizio civile non assi-milabile al rapporto di lavoro, con previ-sione dell’esclusione di tale prestazione daogni imposizione tributaria;

c) identica;

d) coinvolgimento degli enti territo-riali e degli enti pubblici e privati senzascopo di lucro nella programmazione enell’organizzazione del servizio civile uni-versale;

d) attribuzione allo Stato delle fun-zioni di programmazione, organizzazione,accreditamento e controllo del serviziocivile universale; realizzazione, con il coin-volgimento delle regioni, dei programmi daparte di enti locali, altri enti pubbliciterritoriali ed enti del Terzo settore; pos-sibilità per le regioni, gli enti locali, glialtri enti pubblici territoriali e gli enti delTerzo settore di attivare autonomamenteprogetti di servizio civile con risorse pro-prie, da realizzare presso soggetti accre-ditati;

e) previsione di criteri e modalità diaccreditamento degli enti di servizio civileuniversale, tenendo conto di quanto pre-visto dall’articolo 3 della legge 6 marzo2001, n. 64, nell’ottica della semplifica-zione e della trasparenza;

e) identica;

f) previsione di criteri e modalità disemplificazione e di trasparenza delle pro-cedure di gestione e di valutazione dell’at-tività svolta dagli enti di servizio civileuniversale;

f) previsione di criteri e modalità disemplificazione e di trasparenza delle pro-cedure di gestione e di valutazione dell’at-tività svolta dagli enti di servizio civileuniversale, anche con riferimento ai con-tributi finanziari erogati dalle competentistrutture della Presidenza del Consiglio deiministri in relazione all’attuazione deiprogetti di servizio civile universale, acarico del Fondo nazionale per il serviziocivile;

g) previsione di un limite di duratadel servizio civile universale, non inferiorea otto mesi complessivi e, comunque, nonsuperiore a un anno, che contemperi lefinalità del servizio con le esigenze di vitae di lavoro dei giovani coinvolti, e dellapossibilità che il servizio sia prestato, inparte, in uno degli Stati membri del-

g) identica;

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l’Unione europea nonché, per iniziativericonducibili alla promozione della pace edella nonviolenza e alla cooperazione allosviluppo, anche nei Paesi al di fuori del-l’Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazionedelle competenze acquisite durante l’esple-tamento del servizio civile universale infunzione del loro utilizzo nei percorsi diistruzione e in ambito lavorativo.

h) identica;

i) riordino e revisione della Consultanazionale per il servizio civile, quale or-ganismo di consultazione, riferimento econfronto per l’amministrazione, sullabase del principio di rappresentatività ditutti gli enti accreditati, anche con riferi-mento alla territorialità e alla rilevanzaper ciascun settore di intervento.

ART. 9.

(Misure fiscali e di sostegno economico).

ART. 9.

(Misure fiscali e di sostegno economico).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo1 disciplinano le misure agevolative e disostegno economico in favore degli enti delTerzo settore e procedono anche al rior-dino e all’armonizzazione della relativadisciplina tributaria e delle diverse formedi fiscalità di vantaggio, nel rispetto dellanormativa dell’Unione europea e tenutoconto di quanto disposto ai sensi dellalegge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) definizione di ente non commer-ciale ai fini fiscali connessa alle finalità diinteresse generale perseguite dall’ente eintroduzione di un regime tributario divantaggio che tenga conto delle finalitàsolidaristiche e di utilità sociale dell’ente,del divieto di ripartizione, anche in formaindiretta, degli utili o degli avanzi digestione e dell’impatto sociale delle attivitàsvolte dall’ente;

a) revisione complessiva della defini-zione di ente non commerciale ai finifiscali connessa alle finalità di interessegenerale perseguite dall’ente e introdu-zione di un regime tributario di vantaggioche tenga conto delle finalità civiche, so-lidaristiche e di utilità sociale dell’ente, deldivieto di ripartizione, anche in formaindiretta, degli utili o degli avanzi digestione e dell’impatto sociale delle attivitàsvolte dall’ente;

b) razionalizzazione e semplifica-zione del regime di deducibilità dal red-dito complessivo e di detraibilità dall’im-posta lorda sul reddito delle persone fisi-

b) identica;

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che e giuridiche delle erogazioni liberali,in denaro e in natura, disposte in favoredegli enti di cui all’articolo 1, al fine dipromuovere, anche attraverso iniziative diraccolta di fondi, i comportamenti donatividelle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strut-turale dell’istituto della destinazione delcinque per mille dell’imposta sul redditodelle persone fisiche in base alle scelteespresse dai contribuenti in favore deglienti di cui all’articolo 1, razionalizzazionee revisione dei criteri di accreditamentodei soggetti beneficiari e dei requisiti perl’accesso al beneficio nonché semplifica-zione e accelerazione delle procedure peril calcolo e l’erogazione dei contributispettanti agli enti;

c) identica;

d) introduzione, per i soggetti bene-ficiari di cui alla lettera c), di obblighi dipubblicità delle risorse ad essi destinate,individuando un sistema improntato allamassima trasparenza, con la previsionedelle conseguenze sanzionatorie per ilmancato rispetto dei predetti obblighi dipubblicità, fermo restando quanto previstodall’articolo 4, comma 1, lettera f);

d) introduzione, per i soggetti bene-ficiari di cui alla lettera c), di obblighi dipubblicità delle risorse ad essi destinate,individuando un sistema improntato allamassima trasparenza, con la previsionedelle conseguenze sanzionatorie per ilmancato rispetto dei predetti obblighi dipubblicità, fermo restando quanto previstodall’articolo 4, comma 1, lettera g);

e) razionalizzazione dei regimi fiscalie contabili semplificati in favore degli entidel Terzo settore di cui all’articolo 1;

e) razionalizzazione dei regimi fiscalie contabili semplificati in favore degli entidel Terzo settore di cui all’articolo 1, inrelazione a parametri oggettivi da indivi-duare con i decreti legislativi di cui almedesimo articolo 1;

f) previsione, per le imprese sociali: f) identica;

1) della possibilità di accedere aforme di raccolta di capitali di rischiotramite portali telematici, in analogia aquanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte afavorire gli investimenti di capitale;

g) istituzione di un fondo rotativodestinato a finanziare a condizioni agevo-late gli investimenti degli enti del Terzosettore e delle imprese sociali in benistrumentali materiali e immateriali, disci-plinandone altresì le modalità di funzio-namento e di ripartizione delle risorse;

g) istituzione, presso il Ministero dellavoro e delle politiche sociali, di un fondodestinato a sostenere lo svolgimento diattività di interesse generale di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, lettera b), attraverso ilfinanziamento di iniziative e progetti pro-mossi da organizzazioni di volontariato,associazioni di promozione sociale e fon-

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dazioni comprese tra gli enti del Terzosettore di cui all’articolo 1, comma 1,disciplinandone altresì le modalità di fun-zionamento e di utilizzo delle risorse,anche attraverso forme di consultazionedel Consiglio nazionale del Terzo settore.Il fondo di cui alla presente lettera èarticolato, solo per l’anno 2016, in duesezioni: la prima di carattere rotativo, conuna dotazione di 10 milioni di euro; laseconda di carattere non rotativo, con unadotazione di 7,3 milioni di euro;

h) introduzione di meccanismi voltialla diffusione dei titoli di solidarietà e dialtre forme di finanza sociale finalizzate aobiettivi di solidarietà sociale;

h) identica;

i) promozione dell’assegnazione in fa-vore degli enti di cui all’articolo 1, anchein associazione tra loro, degli immobilipubblici inutilizzati, nonché, tenuto contodella disciplina in materia, dei beni im-mobili e mobili confiscati alla criminalitàorganizzata, secondo criteri di semplifica-zione e di economicità, anche al fine divalorizzare in modo adeguato i beni cul-turali e ambientali;

i) identica;

l) previsione di agevolazioni volte afavorire il trasferimento di beni patrimo-niali agli enti di cui alla presente legge;

l) identica;

m) revisione della disciplina riguar-dante le organizzazioni non lucrative diutilità sociale, in particolare prevedendouna migliore definizione delle attività isti-tuzionali e di quelle connesse, fermo re-stando il vincolo di non prevalenza delleattività connesse e il divieto di distribu-zione, anche indiretta, degli utili o degliavanzi di gestione e fatte salve le condizionidi maggior favore relative alle organizza-zioni di volontariato, alle cooperative so-ciali e alle organizzazioni non governative.

m) identica.

2. Le misure agevolative previste dalpresente articolo tengono conto delle ri-sorse del Fondo rotativo di cui all’articolo1, comma 354, della legge 30 dicembre2004, n. 311, già destinate alle impresesociali di cui all’articolo 6 della presentelegge secondo quanto previsto dal decretodel Ministro dello sviluppo economico 3

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luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 224 del 26 settembre 2015.

ART. 10.

(Fondazione Italia Sociale).

1. È istituita la Fondazione Italia Sociale,di seguito denominata « Fondazione », con loscopo di sostenere, mediante l’apporto di ri-sorse finanziarie e di competenze gestionali,la realizzazione e lo sviluppo di interventiinnovativi da parte di enti del Terzo settore,caratterizzati dalla produzione di beni e ser-vizi con un elevato impatto sociale e occupa-zionale e rivolti, in particolare, ai territori eai soggetti maggiormente svantaggiati. LaFondazione, nel rispetto del principio di pre-valenza dell’impiego di risorse provenientida soggetti privati, svolge una funzione sus-sidiaria e non sostitutiva dell’interventopubblico ed è soggetta alle disposizioni delcodice civile, delle leggi speciali e dello sta-tuto, senza obbligo di conservazione del pa-trimonio o di remunerazione degli investi-tori.

2. Per il raggiungimento dei propriscopi la Fondazione instaura rapporti conomologhi enti o organismi in Italia eall’estero.

3. Lo statuto della Fondazione, con ilquale si provvede anche alla individua-zione degli organi, della loro composizionee dei compiti, prevede:

a) strumenti e modalità che consen-tano alla Fondazione di finanziare le proprieattività attraverso la mobilitazione di risorsefinanziarie pubbliche e private, anche me-diante il ricorso a iniziative donative per finisociali e campagne di crowdfunding;

b) strumenti e modalità di investi-mento, diretto o in partenariato con terzi,anche con riferimento alla diffusione dimodelli di welfare integrativi rispetto aquelli già assicurati dall’intervento pub-blico e allo sviluppo del microcredito e dialtri strumenti di finanza sociale;

c) la nomina, nell’organo di governodella Fondazione, di un componente de-signato dal Consiglio nazionale del Terzosettore di cui all’articolo 5, comma 1,lettera g).

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

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4. Con decreto del Presidente dellaRepubblica, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri, sentiti i Ministri dellavoro e delle politiche sodali e dell’eco-nomia e delle finanze, è approvato lostatuto della Fondazione. Lo schema didecreto è trasmesso alla Camera dei de-putati e al Senato della Repubblica perchésu di esso siano espressi, entro trentagiorni dalla data di trasmissione, i pareridelle Commissioni competenti per materia.Decorso il termine previsto per l’espres-sione dei pareri, il decreto può esserecomunque adottato.

5. L’organizzazione, il funzionamento ela gestione della Fondazione sono ispiratiai princìpi di efficacia, efficienza, traspa-renza ed economicità. La Fondazione sidota, altresì, di strumenti e modalità diverifica dell’effettivo impatto sociale edoccupazionale conseguito.

6. Tutti gli atti connessi alle operazionidi costituzione della Fondazione e di con-ferimento e devoluzione alla stessa sonoesclusi da ogni tributo e diritto e sonoeffettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Per lo svolgimento delle attività isti-tuzionali, è assegnata alla Fondazione unadotazione iniziale, per l’anno 2016, di unmilione di euro. Al relativo onere si prov-vede mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 1, comma 187, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190.

8. A decorrere dall’anno successivo aquello di entrata in vigore della presentelegge, la Fondazione trasmette alle Ca-mere, entro il 31 dicembre di ogni anno,una relazione sulle attività svolte per ilperseguimento degli scopi istituzionali dicui al comma 1, sui risultati conseguiti,sull’entità e articolazione del patrimonio,nonché sull’utilizzo della dotazione di cuial comma 7.

ART. 10.

(Disposizioni finanziarie e finali).

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie e finali).

1. All’attuazione delle deleghe conferitedall’articolo 1, comma 1, fermo restando

1. Identico.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2617-B

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quanto previsto dai commi 2 e 3 delpresente articolo, si provvede nei limitidelle risorse di cui all’articolo 1, comma187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l’attuazione di quanto previstodall’articolo 9, comma 1, lettera g), èautorizzata la spesa di 50 milioni di europer l’anno 2015. Al relativo onere siprovvede, quanto a 20 milioni di euro,mediante corrispondente riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, relativa al Fondo per in-terventi strutturali di politica economica,quanto a ulteriori 20 milioni di euro,mediante corrispondente utilizzo dellostanziamento del fondo speciale di contocapitale iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2015-2017, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2015,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al medesimo Mi-nistero, e, quanto a 10 milioni di euro,mediante corrispondente riduzione delladotazione del Fondo per la crescita so-stenibile di cui all’articolo 23, comma 2,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziataai sensi dell’articolo 1, comma 26, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Per l’attuazione di quanto previstodall’articolo 9, comma 1, lettera g), èautorizzata la spesa di 17,3 milioni dieuro per l’anno 2016 e di 20 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2017.Al relativo onere per l’anno 2016 siprovvede, quanto a 10 milioni di euro,mediante utilizzo delle disponibilità inconto residui relative all’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 23, comma 10,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3milioni di euro, mediante corrispondenteutilizzo delle risorse già trasferite al bi-lancio autonomo della Presidenza delConsiglio dei ministri ai sensi dell’articolo47, secondo comma, della legge 20 mag-gio 1985, n. 222, relative alla quota de-stinata allo Stato dell’otto per mille del-l’imposta sul reddito delle persone fisicheper l’anno 2015. A tal fine la somma di10 milioni di euro di cui al secondoperiodo è versata all’entrata del bilanciodello Stato nell’anno 2016. A decorreredall’anno 2017 al relativo onere si prov-vede mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 1, comma 187, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190. Ai fini dell’attua-zione delle disposizioni di cui al primoperiodo, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio anche in conto residui.

3. Alla stabilizzazione e al rafforza-mento delle misure previste all’articolo 9,comma 1, lettera c), si provvede nei limitidelle risorse di cui all’articolo 1, comma154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Identico.

4. Le disposizioni della presente legge equelle dei decreti legislativi emanati inattuazione della stessa si applicano neiconfronti delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e diBolzano nel rispetto dei loro statuti e dellerelative norme di attuazione.

4. Identico.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2617-B

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ART. 11.

(Relazione alle Camere).

ART. 12.

(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro del lavoro e delle politi-che sociali, anche avvalendosi dei datiforniti dalle amministrazioni interessate,trasmette alle Camere, entro il 30 giugnodi ciascun anno, una relazione sulle atti-vità di vigilanza, monitoraggio e controllosvolte, ai sensi dell’articolo 7, sugli enti delTerzo settore, ivi comprese le impresesociali di cui all’articolo 6, nonché sullostato di attuazione della riorganizzazionedel sistema di registrazione di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, lettera i).

1. Il Ministro del lavoro e delle politi-che sociali, anche avvalendosi dei datiforniti dalle amministrazioni interessate,trasmette alle Camere, entro il 30 giugnodi ciascun anno, una relazione sulle atti-vità di vigilanza, monitoraggio e controllosvolte, ai sensi dell’articolo 7, sugli enti delTerzo settore, ivi comprese le impresesociali di cui all’articolo 6, nonché sullostato di attuazione della riorganizzazionedel sistema di registrazione di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, lettera m).

€ 2,00 *17PDL0039900**17PDL0039900*

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2617-B