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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2629 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (LUPI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (GALLETTI) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (FRANCESCHINI) CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (LANZETTA) E CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive Presentato il 12 settembre 2014 Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2629—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(FRANCESCHINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(LANZETTA)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recantemisure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle operepubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività

produttive

Presentato il 12 settembre 2014

Atti Parlamentari Camera dei Deputati

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2629—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(FRANCESCHINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(LANZETTA)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recantemisure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle operepubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività

produttive

Presentato il 12 settembre 2014

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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presentedisegno di legge si chiede la conversione inlegge del decreto-legge 12 settembre 2014,n. 133, recante misure urgenti per l’aper-tura dei cantieri, la realizzazione delleopere pubbliche, la digitalizzazione delpaese, la semplificazione burocratica,l’emergenza del dissesto idrogeologico eper la ripresa delle attività produttive, ilcui contenuto è di seguito illustrato.

CAPO I

MISURE PER LA RIAPERTURADEI CANTIERI

Art. 1 (Disposizioni urgenti per sbloccaregli interventi sugli assi ferroviariNapoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti persbloccare interventi sugli aeroportidi interesse nazionale).

La finalità della norma è quella digarantire, attraverso misure acceleratorie,l’esecuzione di opere pubbliche già com-prese per lo più nella precedente pianifi-cazione, ma necessitanti di un cronopro-gramma che ne renda effettiva la realiz-zazione. Tali misure di accelerazione siconcretizzano da un lato nell’individua-zione di un Commissario, dall’altro nel-l’attribuzione allo stesso di poteri deroga-tori delle normali procedure, con conte-stuale riduzione dei termini delle stesse.

In particolare, le opere strategiche perle quali si ricorre a figura commissarialesono la tratta ferroviaria Napoli-Bari, cuisono dedicati i commi da 1 a 8, e l’asse

ferroviario ad alta velocità e alta capacità(AV/AC) Palermo-Catania-Messina.

Con i commi da 1 a 8, pertanto, siintende dare concreta attuazione al nuovoasse ferroviario Napoli-Bari, prevedendoscansioni temporali che garantiscano l’av-vio-lavori entro la fine del 2015, anzichénel 2018, come attualmente preventivato.

Il nuovo asse ferroviario Napoli-Bari èubicato sul corridoio comunitario « core »Helsinki – La Valletta. Da oltre tre annisono disponibili risorse per la sua realiz-zazione e vari segmenti del tracciato sonostati oggetto di approvazione da parte delCIPE, senza che l’iter si sia mai comple-tamente perfezionato.

Il Commissario viene individuato nel-l’Amministratore delegato della societàFerrovie dello Stato S.p.A.

L’incarico, la cui durata originaria èfissata in due anni, può essere rinnovatocon decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze. Neè prevista la originaria gratuità.

I commi successivi individuano un pre-ciso cronoprogramma con scansioni tem-porali volte a garantire l’obiettivo prefis-sato dell’inizio dei lavori nel 2015. Inparticolare il Commissario ha facoltà dibandire la gara anche sulla base dei soliprogetti preliminari provvedendo alla con-segna dei lavori tassativamente entro cen-toventi giorni dall’approvazione dei pro-getti medesimi. Può adottare provvedi-menti d’urgenza, ha competenza per ogniattività amministrativa, tecnica e opera-tiva, avvalendosi delle strutture tecnichedella società Rete Ferroviaria Italiana(RFI) S.p.A.; trasmette al CIPE i progetti

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approvati, il cronoprogramma e lo stato diavanzamento dei lavori; segnala anomaliee scostamenti, anche ai fini della valuta-zione di definanziamento degli interventi;può derogare dal contratto istituzionale disviluppo dell’asse ferroviario Napoli-Bari;può rielaborare progetti già approvati dalCIPE, non appaltati, al fine di ridurre almassimo i costi dell’opera e i tempi direalizzazione, con particolare riferimentoalla tratta appenninica Apice-Orsara, sullabase di valutazioni di convenienza ancheeconomica.

Il comma 3 prevede che gli interventiper la realizzazione dell’opera sono di-chiarati indifferibili, urgenti e di pubblicautilità.

Il comma 4 detta la disciplina specificadella conferenza di servizi con terminiaccelerati e procedure semplificate, preve-dendo che, in caso di dissenso in materiadi tutela ambientale, paesaggistico-territo-riale, del patrimonio storico-artistico o ditutela della salute, la determinazione siasubordinata ad apposito provvedimentodel Commissario.

Il comma 5 prevede il termine di trentagiorni per rendere i pareri, i visti e i nullaosta relativi agli interventi, i quali inmancanza si intendono acquisiti con esitopositivo.

Il comma 6 stabilisce che il Commis-sario si può avvalere a titolo gratuitodell’Agenzia nazionale per l’attrazione de-gli investimenti e lo sviluppo d’impresaS.p.A., con apposita convenzione del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti,ai fini dei rapporti con il territorio.

Il comma 7 prevede che per le opererelative alla tratta ferroviaria Napoli-Barisi utilizzano le risorse del contratto diprogramma stipulato tra RFI e Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 8 dispone che il Commissarioprovvede alla rendicontazione annualedelle spese in base ai singoli stati diavanzamento dei lavori, con segnalazionedi anomalie e scostamenti rispetto al cro-noprogramma, anche ai fini del definan-ziamento degli interventi.

La realizzazione dell’asse ferroviario adalta velocità e alta capacità (AV/AC) Pa-

lermo-Catania-Messina, pure di rilevanzacomunitaria, garantisce un collegamentoefficiente tra due ambiti della regioneSicilia, con elevata capacità produttiva edelevata domanda turistica.

Il comma 10 approva il Contratto diprogramma 2012 – 2016, parte Investi-menti, stipulato tra RFI e il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti in data 8agosto 2014, evitando soluzioni di conti-nuità rispetto al precedente scaduto e nelcontempo comprimendo i tempi di avviodelle scelte programmatiche ivi previste, inderoga alle disposizioni vigenti in materia,che renderebbero incompatibile la lororealizzazione nei tempi prefissati.

Al comma 11 si prevede invece l’appro-vazione dei contratti di programma sotto-scritti dall’ENAC con i gestori degli scaliaeroportuali di interesse nazionale entrosessanta giorni con decreto del Ministrodelle infrastrutture, di concerto con il Mini-stro dell’economia, che si esprime entrotrenta giorni, anche in questo caso con ul-teriori misure acceleratorie in ordine allaverifica di conformità urbanistica delleopere inserite negli stessi piani regolatori.

Art. 2 (Semplificazioni procedurali per leinfrastrutture strategiche affidate inconcessione).

Con l’articolo 2 si rafforzano le garan-zie del concedente nei confronti del con-cessionario di opere in project financing, icui costi di investimento siano particolar-mente rilevanti, per cui l’opera è articolataper lotti e il suo finanziamento bancario èlegato a diversi elementi tecnico-econo-mici.

Si prevede, dunque, in caso di sviluppodel progetto per stralci funzionali, la ca-ducazione della concessione, da indicarenel bando di gara, qualora entro tre anninon sia attestata da primari istituti finan-ziari la sostenibilità economico-finanziariadegli stralci successivi, con conseguentepossibilità di rimettere a gara la conces-sione per la realizzazione dell’interaopera. La finalità è pertanto quella digarantire comunque, anche nei casi diparticolare complessità, di addivenire alla

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realizzazione dell’opera medesima nellasua globalità, comprensiva di tutti gli« stralci ».

Il comma 4 consente l’applicazione agliinterventi in finanza di progetto, già di-chiarati di pubblico interesse, e in prece-denza esclusi dalla disciplina, delle dispo-sizioni in materia di concessioni e defi-scalizzazione introdotte dall’articolo 19 deldecreto-legge n. 69 del 2013, convertitocon modificazioni, dalla legge n. 98 del2013. Si tratta in particolare di: consul-tazione preliminare con gli operatori eco-nomici in caso di procedura ristretta,dichiarazione di istituti finanziatori di ma-nifestazione di interesse a finanziare l’ope-razione, risoluzione del contratto di con-cessione in caso di mancata sottoscrizionedel contratto di finanziamento o colloca-mento di obbligazioni.

Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per losblocco di opere indifferibili, urgentie cantierabili per il rilancio dell’eco-nomia).

La norma ha la finalità di effettuareuna scelta tra le opere pubbliche ritenutestrategiche e prioritarie, incrementando ilfondo cosiddetto « sblocca cantieri », isti-tuito dall’articolo 18 del decreto-leggen. 69 del 2013 nello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, di complessivi 3.890 milioni dieuro, che si aggiungono alla sua dotazione,pari a 2.069 milioni di euro. Di fattorealizza una graduatoria tra le stesse,funzionale a renderne effettiva la realiz-zazione.

In particolare sono individuati gli in-terventi che possono essere appaltati ecantierati, tra il 2014 e il 2015, distin-guendoli in tre tipologie (commi 2 e 3):

a) interventi ai sensi degli articoli 18 e25 del decreto-legge n. 69 del 2013, cioèinterventi che erano già stati inseriti nellacitata legge che sarebbero stati supportatifinanziariamente solo se alcune opere inse-rite nello stesso provvedimento non aves-sero rispettato i vincoli imposti in termini

di avvio delle opere. Trattasi di opere ap-paltabili e cantierabili entro il 2014;

b) interventi appaltabili entro il 31dicembre 2014 e cantierabili entro il 30giugno 2015: trattasi di interventi, selezio-nati sempre con la stessa logica dellalettera precedente, ma non previsti danorme precedenti;

c) interventi appaltabili entro il 30aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto2015. Fa parte di questa categoria ancheuna serie di interventi relativi alle propo-ste pervenute dalle amministrazioni localialla Presidenza del Consiglio, nonché pro-poste inviate dai Provveditorati interregio-nali alle opere pubbliche del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti perinterventi di completamento di beni im-mobiliari demaniali di loro competenza.

Si prevede la revoca del finanziamentoassegnato ai sensi del presente decreto nelcaso di mancato rispetto dei termini fissatial comma 2, lettere a), b) e c), nel caso dimancato rispetto dei termini previsti dallanorma per l’appaltabilità e la cantierabi-lità delle opere (comma 5).

Vengono identificati gli interventi cheper strategicità e per livello di avanzamentoprogettuale possono utilizzare le risorse de-rivanti dal Fondo revoche generato propriodal mancato rispetto dei tempi previsti,come esplicitato sopra (comma 6). Per ga-rantire l’effettività del meccanismo ideato,si prevede che con i provvedimenti di asse-gnazione delle risorse vengano indicate lemodalità di monitoraggio dell’avanzamentodei lavori e di applicazione delle misure direvoca (comma 7).

Con il comma 8 si riassegnano al colle-gamento autostradale Milano-Venezia, se-condo lotto Rho-Monza, le risorse di cuialla delibera CIPE n. 60/2013, non rese di-sponibili in quanto non ottemperata la pre-scrizione ivi prevista nei tempi indicati (31dicembre 2013). Per consentire l’utilizzo dirisorse già disponibili per un importo di45,5 milioni di euro, si assegna definitiva-mente lo stesso al completamento dell’in-tervento « Itinerario Agrigento- Caltanis-setta – A19 – Adeguamento a quattro cor-sie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400 ».

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Con il comma 9 vengono trasferite nelFondo per lo sviluppo e la coesione 2014– 2020 le opere elencate nell’XI allegatoinfrastrutture approvato ai sensi dell’arti-colo 1 della legge 21 dicembre 2001,n. 443, dal CIPE nella seduta del 1o agosto2014 che alla data del presente decretonon sono state ancora avviate e per lequali era prevista una copertura parzialeo totale a carico del Fondo per lo sviluppoe la coesione 2007 – 2013.

Il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti è confermato Autorità nazionalecapofila e Capo Delegazione dei Comitatidi sorveglianza con riferimento al nuovoperiodo di programmazione 2014 – 2020dei programmi di cooperazione interregio-nale ESPON e URBACT, coerentementecon la missione istituzionale di program-mazione e sviluppo del territorio propriadel Ministero stesso (comma 10).

Comma 11: l’articolo 25, comma 11-ter,del decreto-legge n. 69 del 2013 precisavache « Le proposte dei soggetti promotori perl’approvazione dei progetti preliminari, an-che suddivisi per lotti funzionali in coe-renza con le risorse finanziarie disponibili,degli interventi di adeguamento dellastrada statale n. 372 “Telesina” tra lo svin-colo di Caianello della strada statale n. 372e lo svincolo di Benevento sulla strada sta-tale n. 88 nonché del collegamento auto-stradale Termoli-San Vittore devono esseresottoposte al CIPE per l’approvazione entronovanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della legge di conversione del presentedecreto. Le risorse già assegnate con la de-libera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 280 del 1o dicembre 2006, e quelle avalere sul Fondo per le aree sottoutilizzateassegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre2011, sono destinate esclusivamente allarealizzazione della predetta opera di ade-guamento della strada statale n. 372 “Tele-sina”. La mancata approvazione delle pro-poste determina l’annullamento della pro-cedura avviata e la revoca dei soggetti pro-motori ». Poiché tale arco temporale per lastrada « Telesina » è stato oggetto di infor-

mativa al CIPE mentre per la Termoli-SanVittore non è stato possibile fornire con-ferme in tal senso, si è ritenuto opportunoformulare tale comma, che prevede l’abro-gazione della citata disposizione, in mododa confermare i rapporti contrattuali incorso.

Comma 12: La norma ha lo scopo diconsentire alle amministrazioni, indivi-duate secondo le rispettive ordinarie com-petenze con decreto del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, ai sensi del-l’articolo 6-bis del decreto-legge 26 giugno2014, n. 92, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, didisporre delle risorse necessarie al com-pletamento delle opere oggetto della ge-stione commissariale cessata il 31 luglio2014 utilizzando le risorse giacenti sullacontabilità speciale intestata al Commis-sario straordinario del Governo per leinfrastrutture carcerarie, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 3 dicem-bre 2012, allegato al decreto-legge 1o luglio2013, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 94.

Art. 4 (Misure di semplificazione per leopere incompiute segnalate dagliEnti locali e misure finanziarie afavore degli Enti territoriali).

La disposizione ha lo scopo di fornireuna risposta alle segnalazioni inoltrate daicomuni alla Presidenza del Consiglio deiministri dal 2 al 15 giugno 2014, sulla basedi apposita richiesta della Presidenza me-desima. A seguito di disamina delle stesse,sono state individuate alcune possibili ti-pologie di risposte alle difficoltà segnalatedagli enti locali medesimi, ossia:

a) mancanza di accordo in caso dicoinvolgimento di più amministrazioni nelprocedimento funzionale alla realizza-zione dell’opera;

b) difficoltà burocratiche variamenteintese;

c) mancanza di risorse;

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d) problemai di pagamento in forzadei vincoli del patto di stabilità.

In relazione alla tipologia a), si prevedela possibilità di convocare una nuova con-ferenza dei servizi per tentare di superareil disaccordo delle amministrazioni con-certanti, riducendo alla metà i terminiprocedimentali in deroga a quanto dispo-sto dall’articolo 14-ter della legge 7 agosto1990, n. 241. Resta ferma la facoltà delleamministrazioni comunali procedenti, giàcontemplata dall’articolo 14-quater,comma 3, della stessa legge n. 241/1990, dirimettere il procedimento medesimo alladeliberazione del Consiglio dei ministri,che si pronuncia entro termini ridottidella metà. La previsione si raccorda conl’articolo 25, che pure va a incidere sullaformulazione dei ricordati articoli 14-ter e14-quater della legge n. 241 del 1990.

In relazione alla tipologia b), si ipotizzaun’attività di supporto « formativo » a curadella medesima Presidenza del Consigliodei ministri, che peraltro risponde anchealla più generica esigenza segnalata alriguardo in particolare dai comuni dipiccole dimensioni, non sempre dotati diadeguate professionalità per gestire pro-cedimenti di notevole complessità norma-tiva.

In relazione alle tipologie c) e d), èprevisto che i pagamenti connessi agliinvestimenti in opere oggetto di segnala-zione entro il 15 giugno 2014 alla Presi-denza del Consiglio dei ministri, nel limitedi 250 milioni di euro per l’anno 2014,sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Ai fini dell’esclusione di detti paga-menti dal PSI, al comma 3, lettere a), b) ec), sono indicate le condizioni da accertaremediante apposita istruttoria a cura degliUffici della Presidenza del Consiglio deiministri, da concludere entro trenta giornidalla data di entrata in vigore del presentedecreto.

Conclusa l’istruttoria, entro quindicigiorni, con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, dovranno essere indi-viduati i comuni che beneficiano dellaesclusione dal patto di stabilità interno e

l’importo dei pagamenti da escludere(comma 4).

Ulteriore previsione, contenuta nelcomma 5, stabilisce l’esclusione dai vincolidel patto di stabilità interno, per un im-porto complessivo di 300 milioni di euro,dei pagamenti sostenuti successivamenteall’entrata in vigore del presente decreto,relativi a debiti in conto capitale degli entiterritoriali per gli anni 2014 e 2015.L’esclusione opera per 200 milioni di eurorelativamente all’anno 2014 e per 100milioni di euro relativamente all’anno2015. I suddetti pagamenti devono riferirsia debiti in conto capitale, secondo il det-taglio indicato alle lettere a), b) e c) delmedesimo comma 5.

Il comma 6 prevede che, per l’anno2014, l’esclusione di cui sopra è destinataper 50 milioni di euro ai pagamenti deidebiti delle regioni che beneficiano dientrate rivenienti dall’applicazione dell’ar-ticolo 20, commi 1 e 1-bis, del decretolegislativo 25 novembre 1996, n. 625, su-periori a 100 milioni. Lo stesso comma 6precisa, inoltre, le modalità della distribu-zione del rimanente importo dell’esclu-sione tra i singoli enti territoriali, i co-muni, le province e le regioni: tali entisono tenuti a comunicare al Ministerodell’economia e delle finanze, mediante ilsito web « http://certificazionecrediti.mef-.gov.it » della Ragioneria generale delloStato, entro il termine perentorio del 30settembre 2014, gli spazi finanziari di cuinecessitano per sostenere i suddetti paga-menti nel 2014 e, entro il termine peren-torio del 28 febbraio 2015, gli spazi finan-ziari di cui necessitano per sostenere imedesimi pagamenti nel 2015. Ai fini delriparto, sono considerate solo le comuni-cazioni pervenute entro il predetto ter-mine. Si demanda altresì a decreti delMinistero dell’economia e delle finanze,sulla base delle predette comunicazioni,entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo2015, l’individuazione per ciascun ente, subase proporzionale, degli importi dei pa-gamenti da escludere dal patto di stabilitàinterno, rispettivamente, nel 2014 e 2015.

Il comma 7, ferma restando l’esclusionedi cui al comma 9-bis dell’articolo 31 della

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legge n. 183 del 2011 per un importocomplessivo di 1.000 milioni di euro per ipagamenti in conto capitale effettuati dacomuni e province nel solo primo semestredell’anno 2014, è finalizzata a meglio chia-rire che i maggiori spazi finanziari deri-vanti dalla predetta esclusione devono es-sere obbligatoriamente utilizzati dagli entiinteressati per pagamenti in conto capitalediversi da quelli per i quali è stata rico-nosciuta l’esclusione in parola.

Inoltre, si prevede che i pagamenti inconto capitale, da effettuare utilizzandoallo scopo i maggiori spazi finanziari avalere sul patto di stabilità interno residisponibili dalla suddetta esclusione di1.000 milioni di euro operante nel primosemestre 2014, possono riguardare tuttol’anno 2014 e non più il solo primosemestre 2014.

Il comma 8 contiene il rifinanziamento,nella misura di 250 milioni di euro perl’anno 2014 in termini di sola competenza,dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26aprile 2013, n. 43, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,al fine di consentire la prosecuzione dellaconcessione dei contributi finalizzati allaricostruzione in Abruzzo, individuando,altresì, la relativa copertura finanziaria.

Infine, il comma 9 reca la coperturafinanziaria delle disposizioni previste dal-l’articolo in esame, concernenti l’esclu-sione dei pagamenti effettuati dagli entiterritoriali e dagli enti locali dai vincoli delpatto di stabilità interno.

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTODELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TE-

LECOMUNICAZIONI

Art. 5 (Norme in materia di concessioniautostradali).

La crisi finanziaria in atto ha resomolto selettivi gli investitori e molto scarsigli investimenti. L’aumento del costo del

denaro sta incidendo negativamente anchesulla finanza di progetto. Oggi infatti ècontinua la ricerca di forme di finanzia-mento degli investimenti pubblici me-diante il coinvolgimento del capitale pri-vato per la loro realizzazione.

La crisi economica incide particolar-mente sul comparto dei traffici (negliultimi 5 anni si registra una riduzionecinque del traffico sulle autostrade a pe-daggio dell’8 per cento).

La gravità della situazione è tale daimporre l’adozione di misure urgenti,straordinarie e di effetti temporanei, coe-renti con il diritto dell’Unione europea,per accelerare la realizzazione delle operepubbliche e infrastrutturali funzionali adun aumento della competitività.

Con la disposizione in esame, nel ri-spetto dei princìpi dell’Unione europea,sono introdotte misure volte a favorirel’integrazione delle tratte della rete inmodo tale che i meccanismi tariffari sipossano distribuire su infrastrutture di-verse. L’integrazione delle concessioni con-sente di sgravare il bilancio dello Stato dacontributi pubblici già stanziati o da stan-ziare per la realizzazione di infrastruttureautostradali. Conseguentemente, gli onerifinanziari relativi sono posti a carico delconcessionario.

La fusione di più piani finanziari con-sente di ricalibrare gli investimenti giàprogrammati in un periodo più lungo,alleggerendo la dinamica tariffaria, conindubbi vantaggi per l’utenza.

La norma proposta si presenta come lostrumento per raggiungere tali risultati,consentendo di unificare tra loro le tratteautostradali differenti, contigue, intercon-nesse o complementari.

Si precisa che l’affidamento dei lavori,forniture e servizi per importi superiorialla soglia comunitaria avverrà, in misuraintegrale, nel rispetto del quadro norma-tivo vigente.

Sono previste infine misure accelerato-rie relative al riaffidamento delle conces-sioni autostradali A21 e A3.

L’attuazione delle disposizioni e i con-seguenti atti verranno sottoposti alla va-lutazione della Commissione europea.

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Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione direti di comunicazione elettronica abanda ultralarga e norme di sem-plificazione per le procedure discavo e di posa aerea dei cavi,nonché per la realizzazione delle retidi telecomunicazioni mobili).

L’infrastrutturazione del Paese, nelladoppia componente materiale e immate-riale, rappresenta l’armatura su cui fon-dare le dinamiche di sviluppo. Pertanto, alfine di incrementare e facilitare la diffu-sione dell’infrastruttura per le tecnologiedell’informazione e della comunicazione(ICT), si rende necessario far convergereazioni e misure di rafforzamento su taleasset strategico, stimolando l’intervento deiprivati. In tale contesto l’intervento norma-tivo a sostegno della realizzazione di reti dicomunicazione elettronica a banda ultra-larga e norme di semplificazione per leprocedure di scavo e di posa aerea dei cavi,nonché per la realizzazione delle reti ditelecomunicazioni mobili, per una mag-giore diffusione della digitalizzazione, an-che in analogia con quanto avviato per gliinterventi di infrastrutture tradizionali (de-fiscalizzazione ai sensi dell’articolo 33 deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221), introduce un’age-volazione fiscale, tramite il riconoscimentodi un credito di imposta, a favore di chirealizza nuovi interventi sulla banda ultra-larga su aree cosiddette « bianche » nellarete di accesso primaria e secondaria attra-verso cui viene fornito il servizio all’utente.

La disposizione, che integra il suddettoarticolo 33 (Disposizioni per incentivare larealizzazione di nuove infrastrutture) deldecreto-legge n. 179 del 2012, è volta afavorire la realizzazione di interventi in-frastrutturali, per i quali non sono previsticontributi pubblici a fondo perduto, rea-lizzati sulla rete fissa e mobile, su impiantiwireless e via satellite, inclusi gli interventiinfrastrutturali di backhaul, relativi all’ac-cesso primario e secondario attraverso cuiviene fornito all’utente il servizio a banda

ultralarga, all’utente per i quali ricorranodeterminati presupposti, all’uopo definiti.

Si è registrato infatti in modo crescentel’effetto di catalizzatore delle reti a bandalarga su un insieme di indicatori econo-mici e sociali connessi all’utilizzo dei ser-vizi digitali per un’intera gamma di atti-vità. Internet sta diventando lo strumentoprincipale per le comunicazioni, l’attivitàdelle imprese, la fornitura di servizi pub-blici e privati e la coesione sociale eculturale. Inoltre, il « cloud computing » eil « software-as-a-service » si stanno ormaiaffermando come nuovi paradigmi dell’in-formatica. Ai fini della crescita economicae del mercato unico è pertanto essenzialedisporre di un accesso universale a inter-net veloce e di servizi digitali innovativi alivello transeuropeo.

L’Agenda digitale europea ha previstouna pianificazione complessiva per il 2012e ha, tra i diversi obiettivi, individuato lanecessità di raggiungere il 50 per cento disottoscrizioni a 100Mbps. Non tutti gliStati membri dell’Unione europea hannodefinito piani per lo sviluppo della bandalarga e la situazione dell’Italia, al 30gennaio 2014, è riportata nell’ultimo Rap-porto alla Presidenza del Consiglio « Rag-giungere gli obiettivi europei 2020 dellabanda larga in Italia: prospettive e sfide ».La situazione che emerge è di una coper-tura in banda da 2Mbps più o menocompleta (intorno al 98 per cento « lordo »secondo il calcolo del Rapporto) e di unacopertura a 30Mbps in evoluzione graziesoprattutto agli investimenti degli opera-tori privati, ma i cui piani non vanno oltreil 2017 e sulla base dei quali si puòprevedere una copertura al 50 per centonel 2017 e forse spingersi, come fa ilRapporto, ad una copertura al 60-70 percento nel 2020. Manca del tutto, secondoquanto è riportato nel Rapporto, un pianoper la banda a 100Mbps.

In tale contesto le misure adottate sipropongono di sviluppare interventi infra-strutturali, realizzati sulla rete fissa emobile, su impianti wireless e via satellite,nonché gli interventi infrastrutturali dibackhaul, relativi all’accesso primario esecondario attraverso cui viene fornito il

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servizio a banda ultralarga. Esse si arti-colano in misure volte a sostenere lasostenibilità del piano economico-finanzia-rio di ciascun intervento e a semplificarei regimi autorizzativi e la regolamenta-zione, nel rispetto di precise condizionitecniche e di servizio.

CAPO III

MISURE URGENTI IN MATERIA AM-BIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 7 (Norme in materia di gestione dirisorse idriche. Modifiche urgenti aldecreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, per il superamento delleprocedure di infrazione 2014/2059,2004/2034 e 2009/2034, sentenzeC-565-10 del 19 luglio 2012 eC-85-13 del 10 aprile 2014; normedi accelerazione degli interventi perla mitigazione del rischio idrogeolo-gico e per l’adeguamento dei sistemidi collettamento, fognatura e depu-razione degli agglomerati urbani; fi-nanziamento di opere urgenti di si-stemazione idraulica dei corsi d’ac-qua nelle aree metropolitane inte-ressate da fenomeni di esondazione ealluvione).

L’articolo reca una serie di disposizionivolte a consentire la realizzazione dellenecessarie infrastrutture idriche, tra cui inparticolare fognature e depuratori, rispon-dendo in tal modo alla richiesta dellaCommissione europea, peraltro stigmatiz-zata dalla procedura di infrazionen. 2014/2059, nonché nelle procedurenn. 2004/2034 e 2009/2034 conclusesi conle sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 eC-85-13 del 10 aprile 2014. Sono diffuse,infatti, nel Paese situazioni di inadegua-tezza e inefficienza del sistema idrico,specialmente nel comparto della fognaturae della depurazione delle acque reflueurbane. Tale ritardo ha determinato l’av-vio di un contenzioso in sede europea per

la non conformità dei sistemi di raccoltae trattamento delle acque reflue urbane airequisiti della direttiva 91/271/CEE.

In particolare, si segnala che:

la Corte di giustizia dell’Unione eu-ropea ha pronunciato la condanna del-l’Italia (causa C-565/10 sentenza del 19luglio 2012) per la non conformità di 101agglomerati (carico generato maggiore di15.000 abitanti equivalenti e scarico inarea normale) localizzati quasi esclusiva-mente nel Sud Italia;

per altri 41 agglomerati (carico ge-nerato maggiore di 10.000 abitanti equi-valenti e scarico in area sensibile) localiz-zati quasi esclusivamente nel Centro-Nord,la Commissione ha presentato ricorso(causa C-565/10) alla Corte di giustiziaeuropea;

il 31 marzo scorso la Commissioneha notificato il provvedimento di costitu-zione in mora (procedura d’infrazionen. 2014/2059) per la non conformità diben 880 agglomerati e di 57 aree sensibili.

L’Italia è stata, altresì, condannatadalla Corte di giustizia dell’Unione euro-pea (causa C-85/13, sentenza del 10 aprile2014) per la non conformità alle disposi-zioni concernenti i requisiti delle reti fo-gnarie per le acque reflue urbane di unapluralità di agglomerati in varie localitàdel Nord Italia e del Centro-Sud aventi unnumero di abitanti equivalenti superiore a10.000 e scaricanti acque reflue urbane inacque recipienti considerate « aree sensi-bili ». La condanna ha riguardato, inoltre,la mancata conformità alle disposizioniconcernenti il trattamento secondario oequivalente delle suddette acque, nonchéla progettazione, la costruzione, la gestionee la manutenzione degli impianti di trat-tamento delle acque reflue urbane, dettateper garantire prestazioni sufficienti nellenormali condizioni climatiche locali e pertener conto delle variazioni stagionali dicarico.

Il comma 1 introduce modifiche, inparticolare, al decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, recante norme in materia

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ambientale (cosiddetto « codice dell’am-biente »); la modifica di cui al comma 1,lettera a), uniforma la nomenclatura delledisposizioni della Parte I del codice del-l’ambiente alle modifiche normative inter-venute che hanno eliminato la previsionedell’autorità d’ambito, oggi sostituita, inciascuna regione, dal soggetto individuatodalle rispettive leggi regionali. La lettera b)modifica l’articolo 147 prevedendo l’obbli-gatorietà della partecipazione degli entilocali agli enti d’ambito che esercitano lefunzioni di programmazione delle infra-strutture. In particolare, in caso di man-cata adozione da parte dell’ente localedella delibera di adesione all’ente d’am-bito, la regione, previa diffida, adotta l’attoin via sostitutiva nel rispetto del principiodi leale collaborazione. La lettera c)abroga l’articolo 150 relativo alla sceltadella forma di gestione e delle proceduredi affidamento delle autorità d’ambito, oraente d’ambito. La lettera d) interviene sultema dell’affidamento del servizio idricointegrato, introducendo l’articolo 149-bisnel codice dell’ambiente, che prevede chel’ente d’ambito deliberi la forma di ge-stione e le modalità di affidamento delservizio, nel rispetto della disciplina del-l’evidenza pubblica degli ordinamenti eu-ropeo e nazionale. La lettera e) modifical’articolo 151 intervenendo sulla modalitàdi disciplina dei rapporti tra ente di go-verno d’ambito e gestore del servizioidrico. Il rapporto sarà disciplinato sullabase di convenzioni tipo, con relativi di-sciplinari, adottate dall’Autorità per l’ener-gia elettrica, il gas e il sistema idrico. Lalettera f) interviene sull’articolo 153, in-troducendo per il nuovo gestore affidatariodel servizio idrico l’obbligo di riconoscereal gestore uscente un valore di rimborso afine concessione, come già previsto per ilsettore della distribuzione del gas natu-rale. L’obiettivo è di facilitare l’accesso almercato del credito, strutturando un mo-dello che fornisca ai finanziatori maggioricertezze circa la sorte di finanziamenticoncessi al gestore in prossimità dellascadenza delle concessioni in essere. Lalettera g) interviene sull’articolo 156 ade-guando la previsione normativa alle nuove

competenze dell’Autorità per l’energiaelettrica, il gas e il sistema idrico. Lalettera h) introduce il nuovo articolo 158-bis nel codice dell’ambiente in materia diapprovazione dei progetti degli interventi eindividuazione dell’autorità espropriante.La lettera i) risponde all’esigenza di ga-rantire il definitivo adeguamento dell’or-dinamento nazionale alle normative euro-pee in materia di gestione dei servizi idrici,nel caso di mancata costituzione dell’ented’ambito di cui alla Parte III del medesimocodice, ovvero di mancato avvio delle pro-cedure di affidamento del servizio idricointegrato entro il 30 giugno 2014 impostodall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 e nelle ipotesi in cuii prefetti non abbiano ancora attivatol’esercizio dei poteri sostitutivi previstinella medesima disposizione. Per tali si-tuazioni, la norma in esame prevedeespressamente l’attivazione della proce-dura di esercizio del potere sostitutivo delGoverno, secondo quanto previsto dall’ar-ticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno2003, n. 131, anche con la nomina diappositi commissari ad acta, che dovrannogarantire gli adempimenti necessari entroil termine perentorio di sei mesi.

L’articolo inoltre, ai commi da 2 a 5,contiene alcune previsioni in materia dimitigazione del dissesto idrogeologico attea consentire una più rapida ed efficacerealizzazione degli interventi.

In particolare la disposizione di cui alcomma 2 introduce la norma a regime pergli interventi di mitigazione del dissestoidrogeologico. Si prevede che, a partire dal2015, le risorse destinate al finanziamentodegli interventi in materia di mitigazionedel rischio idrogeologico sono utilizzatetramite accordo di programma sottoscrittodalla regione interessata e dal Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare.

Il comma 3 disciplina le modalità direvoca di risorse assegnate alle regioni ead altri enti per la realizzazione di inter-venti di mitigazione del rischio idrogeolo-gico per i quali alla data del 30 settembre2014 non sia stato pubblicato il bando digara o non sia stato disposto l’affidamento

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dei lavori nonché per gli interventi cherisultino difformi dalle finalità suddette.L’ISPRA, mediante l’espletamento degli ac-certamenti e i sopralluoghi necessari al-l’istruttoria, è incaricato della fase di ve-rifica. Le risorse rivenienti dalle revochedovranno confluire in un apposito Fondoe saranno riassegnate per la medesimafinalità di mitigazione del rischio idrogeo-logico secondo i criteri e le modalità difinanziamento degli interventi.

Il successivo comma 4 consente ai Pre-sidenti delle regioni di avvalersi, tramiteapposite convenzioni, di società in housedelle amministrazioni centrali dello Statodotate di specifica competenza tecnica perlo svolgimento di attività di progettazione,di supporto e assistenza tecnico-operativae amministrativa in tutte le fasi relativeall’attuazione degli interventi di mitiga-zione del rischio idrogeologico di cui agliaccordi di programma stipulati con leregioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240,della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 5 prevede una semplifica-zione delle procedure espropriative neces-sarie per la realizzazione degli interventi.

I commi 6 e 7 hanno l’obiettivo diaccelerare la realizzazione degli interventidi adeguamento dei sistemi di colletta-mento, fognatura e depurazione necessaria conformarsi alle sentenze di condannadella Corte di giustizia dell’Unione euro-pea concernenti l’applicazione della diret-tiva 91/271/CEE sul trattamento delle ac-que reflue urbane.

In particolare, il comma 6 istituiscepresso il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare un appositoFondo destinato al finanziamento dei sud-detti interventi e alimentato mediante larevoca dei finanziamenti a valere sullerisorse già individuate dalla delibera delCIPE n. 60/2012 destinate ad interventinel settore della depurazione delle acqueper i quali, alla data del 30 settembre2014, non risultino essere stati ancoraassunti atti giuridicamente vincolanti e peri quali, a seguito di specifiche verifichetecniche effettuate dall’ISPRA, risultinoaccertati obiettivi impedimenti di caratteretecnico-progettuale o urbanistico.

Il comma 7 prevede l’attivazione, sem-pre entro il 30 settembre 2014, dellaprocedura di esercizio del potere sostitu-tivo del Governo ai sensi dell’articolo 8,comma 1, della legge n. 131 del 2003, conla possibilità di nominare appositi com-missari straordinari. Il commissario è di-rettamente nominato nei successivi quin-dici giorni.

La disposizione di cui al comma 8 intro-duce norme per la sistemazione idraulicadei corsi d’acqua nelle aree metropolitaneinteressate da fenomeni di esondazione ealluvione. In particolare, preso atto dellasituazione di criticità ambientale che inte-ressa alcune aree metropolitane, vienestanziata la somma complessiva di 110 mi-lioni di euro, a valere sui Fondi FSC 2007-2013, per interventi di sistemazione idrau-lica dei corsi d’acqua.

La disposizione di cui al comma 9 indi-vidua le competenze in materia di pianifi-cazione, istruttoria e ripartizione delle ri-sorse finanziarie finalizzate alla realizza-zione degli interventi per la mitigazione deldissesto idrogeologico, prevedendo il coin-volgimento dell’apposita struttura di mis-sione istituita presso la Presidenza del Con-siglio dei ministri, che opera di concertocon il Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare.

Art. 8 (Disciplina semplificata del depositopreliminare alla raccolta e della ces-sazione della qualifica di rifiutodelle terre e rocce da scavo che nonsoddisfano i requisiti per la quali-fica di sottoprodotto. Disciplinadella gestione delle terre e rocce dascavo con presenza di materiali diriporto e delle procedure di bonificadi aree con presenza di materiali diriporto).

La norma interviene sulla materia delleterre e rocce da scavo in un’ottica di sem-plificazione rispetto all’attuale contestonormativo, che ha generato negli operatoriinnumerevoli questioni interpretative.

La disposizione prevede, entro novantagiorni dall’entrata in vigore della legge diconversione del decreto-legge, l’emana-

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zione di un decreto del Presidente dellaRepubblica che, sulla base dei princìpi ecriteri indicati, coordini le disposizionivigenti, abrogando le norme superflue.Tale intervento non dovrà introdurre li-velli di regolazione superiori a quelli mi-nimi previsti dall’ordinamento europeo(cosiddetto gold plating).

CAPO IV

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONEBUROCRATICA

Art. 9 (Interventi di estrema urgenza inmateria di vincolo idrogeologico, dinormativa antisismica e di messa insicurezza degli edifici scolastici edell’Alta formazione artistica, musi-cale e coreutica - AFAM).

La disposizione si colloca nella diret-trice dell’agevolazione della cantieristica diinteresse pubblico sottesa alla ratio delpresente provvedimento. Costituisce de-roga al codice dei contratti, rigorosamenterispettosa della normativa europea e co-munque con richiami precisi a regole ditrasparenza per garantire la correttezza ela legalità delle procedure. Si colloca nelcontesto dell’approvazione del disegno dilegge di delega per la riforma del codicedegli appalti pubblici e delle concessioni,per dare attuazione a tre direttive delParlamento europeo e del Consiglio del 26febbraio 2014, ispirato a criteri di goldplating e, in tale ottica, se ne deve leggerel’eccezionalità. La tipologia di interventiper i quali si codifica il concetto di« estrema urgenza » è funzionale ad ogget-tive esigenze di tutela di incolumità pub-blica, ancor più specificamente di quelladella popolazione studentesca.

Il primo comma dell’articolo 9, richia-mando, in apertura, gli articoli 57, comma2, lettera c), e 221, comma 1, lettera d), delcodice di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, che disciplinano leprocedure di affidamento degli appaltipubblici nei casi di « estrema urgenza »,intende, dunque, qualificare normativa-

mente come tali tutti gli interventi, divalore inferiore alle soglie comunitarie,che vengano certificati dall’ente interessatocome indifferibili « su impianti, arredi edotazioni, funzionali: a) alla messa insicurezza degli edifici scolastici di ogniordine e grado e di quelli dell’alta forma-zione artistica, musicale e coreutica(AFAM), comprensivi di nuove edificazionisostitutive di manufatti non rispondenti airequisiti di salvaguardia della incolumità edella salute della popolazione studentesca edocente; b) alla mitigazione dei rischiidraulici e geomorfologici del territorio; c)all’adeguamento alla normativa antisi-smica, nonché di tutela ambientale e delpatrimonio culturale ».

La necessità di una certificazione daparte dell’ente territoriale interessato vuoleresponsabilizzare lo stesso affinché non siaddivenga ad una generalizzata e acriticaapplicazione della norma, ma di fatto siindividuino delle fattispecie ritenute di par-ticolare rilevanza per la tipologia degli in-terventi menzionati, ferma restando la ne-cessità di valutazione del caso singolo.

Nei suddetti casi, infatti, il secondocomma prevede deroghe espresse o lariduzione di alcuni termini nelle proce-dure di evidenza pubblica per l’affida-mento degli appalti, sempre purché divalore inferiore alla soglia di riferimentocomunitaria.

La lettera e), in particolare, nel conce-dere al responsabile del procedimento ilpotere di negoziazione diretta senza evi-denza pubblica « per i lavori di messa insicurezza degli edifici scolastici di ogniordine e grado e di quelli dell’alta forma-zione artistica, musicale e coreutica(AFAM) » di valore fino a 200.000 euro,richiama comunque l’obbligatorio rispettodei princìpi di rotazione e trasparenza el’obbligo di invitare almeno cinque opera-tori economici a presentare offerta.

Art. 10 (Disposizioni per il potenziamentodell’operatività di Cassa depositi eprestiti a supporto dell’economia).

La disposizione è volta a rafforzarel’operatività della società Cassa depositi e

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prestiti Spa (CDP), nonché a favorire gliinvestimenti in Italia da parte di istitutisimili di promozione dello sviluppo di altriStati dell’Unione europea.

In particolare, il comma 1, lettera a),estende il perimetro delle operazioni dellaCDP, finanziate tramite la gestione sepa-rata (con raccolta garantita dallo Stato),includendo, oltre quelle dirette a soggettipubblici e quelle dagli stessi promosse, leoperazioni in favore di soggetti privati insettori di interesse generale individuati condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze.

Il comma 1, lettera b), estende il peri-metro delle operazioni della CDP finan-ziate tramite la gestione ordinaria (conraccolta reperita sul mercato non garan-tita dallo Stato), includendo le opere, gliimpianti, le reti e le dotazioni destinatenon più solo alla fornitura di servizipubblici e alle bonifiche ma, in modo piùampio, ad iniziative di pubblica utilitànonché a investimenti finalizzati a ricerca,sviluppo, innovazione, ambiente, cultura,turismo ed efficientamento energetico, invia preferenziale in cofinanziamento conenti creditizi.

Il comma 1, lettera c), rimette espres-samente al decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze l’individuazione deisettori di intervento di cui alla precedentelettera a), nonché i criteri e i limiti delleoperazioni in favore dei soggetti privati.

Il comma 1, lettera d), amplia la possibi-lità di concedere la garanzia dello Stato inrelazione ad esposizioni assunte o previstedalla CDP, diverse da quelle operate nel-l’ambito della gestione ordinaria, in modocomunque da assicurare la compatibilitàcon la normativa dell’Unione europea inmateria di garanzie onerose concesse dalloStato. A tal fine, sono rimesse ad appositeconvenzioni stipulate tra il Ministero del-l’economia e delle finanze e la CDP la disci-plina dei criteri e delle modalità operative,la durata e la remunerazione della predettagaranzia pubblica.

Il comma 2 estende il regime di esen-zione dalla ritenuta sugli interessi e altriproventi corrisposti a fronte di finanzia-menti a medio e lungo termine concessi

alle imprese da enti creditizi stabiliti negliStati membri dell’Unione europea ancheagli istituti di promozione dello sviluppo,sempre stabiliti negli Stati membri del-l’Unione europea, i quali, seppur nonaventi natura di enti creditizi, esercitanoattività di credito con finalità pubblicisti-che di sostegno e promozione dell’econo-mia. La modifica fa riferimento agli istitutielencati nell’articolo 2, paragrafo 5, nu-meri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, tra i quali si annoverano la Kredi-tanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Ger-mania, la Caisse des dépôts et consigna-tions (CDC) in Francia e l’Instituto deCrédito Oficial (ICO) in Spagna. La pos-sibilità, concessa a per tali istituti, dioperare in Italia a condizioni di maggiorfavore rispetto a quelle attualmente appli-cabili consente di ampliare ulteriormentele fonti di finanziamento a disposizionedelle imprese e di promuovere così laripresa degli investimenti in Italia, po-nendo altresì le basi per la creazione disinergie con altri analoghi istituti, quali laCDP e le altre istituzioni finanziarie giàpresenti sul mercato.

Art. 11 (Disposizioni in materia di defisca-lizzazione degli investimenti infra-strutturali in finanza di progetto).

La disposizione è diretta ad estenderela possibilità di ricorrere al credito diimposta e all’esenzione dal pagamento delcanone di concessione per consentirel’equilibrio del piano economico-finanzia-rio di infrastrutture da realizzare in par-tenariato pubblico-privato. Più in partico-lare, si riduce la soglia delle infrastruttureeleggibili da 200 a 50 milioni e si eliminail riferimento alle infrastrutture « di rile-vanza strategica nazionale », in modo daincludere anche infrastrutture che, purnon rientrando nell’elenco delle infrastrut-ture strategiche della legge obiettivo, sonocomunque ritenute dal decisore pubblicorilevanti per lo sviluppo del Paese (infra-strutture locali, spesso più facilmente erapidamente cantierabili).

Il comma 1, lettera c), precisa che ilvalore complessivo delle opere previste in

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piani o programmi approvati da ammini-strazioni pubbliche, in cui vengono appli-cate le disposizioni sopra riportate, nonpuò superare l’importo di 2 miliardi dieuro, ad eccezione di quelle di rilevanzastrategica.

La proposta ha effetti positivi sullafinanza pubblica. Le misure di defiscaliz-zazione quali quelle qui considerate, in-fatti, consentono la realizzazione di opereche altrimenti non sarebbe possibile rea-lizzare, generando quindi, sin dall’inizio,entrate derivanti dalla costruzione e poistrutturalmente dalla gestione; inoltre,operano concretamente a seguito dell’en-trata in esercizio dell’infrastruttura (in unperiodo quindi di gran lunga posticipatorispetto al loro riconoscimento), incenti-vando il concessionario a realizzarla intempi rapidi e a gestirla in modo effi-ciente, giacché potrà successivamente pa-gare una tassazione ridotta (che diversa-mente nemmeno si produrrebbe) sempre acondizione che questa sia determinata.

Art. 12 (Potere sostitutivo nell’utilizzo deifondi europei).

La norma persegue l’obiettivo di assicu-rare un’efficace ed effettiva utilizzazione deifondi europei e del fondo nazionale per lepolitiche di coesione (Fondo per lo sviluppo ela coesione, di cui all’articolo 4 del decretolegislativo n. 88 del 2011), mediante il poteresostitutivo di cui all’articolo 120, secondocomma, della Costituzione spettante al Pre-sidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, il comma 1 disciplina laprocedura di riprogrammazione dei sud-detti fondi europei e nazionali, preve-dendo, in caso di inerzia, ritardo o ina-dempimento delle amministrazioni pubbli-che responsabili dell’attuazione dei pro-grammi da realizzare, il suddettointervento diretto del Presidente del Con-siglio dei ministri, che propone al CIPE,sentita la Conferenza unificata che rilasciaun parere non vincolante e contingentatonei tempi, il definanziamento e la ripro-grammazione delle risorse, nel rispetto

delle procedure regolamentari e negozialieuropee.

Il comma 2 attribuisce al Presidente delConsiglio dei ministri, in funzione stru-mentale rispetto all’attività di cui alcomma 1, l’esercizio di poteri ispettivi e dimonitoraggio, anche avvalendosi dellestrutture dotate di specifica competenzatecnica.

Il comma 3 prevede specificamente ilsopra menzionato esercizio di poteri so-stitutivi da parte del Presidente del Con-siglio dei ministri nei casi di accertatoinadempimento, inerzia o ritardo nell’at-tuazione degli interventi da realizzare,conformemente alle disposizioni di cuiall’articolo 9, comma 2, del decreto-leggen. 69 del 2013.

Art. 13 (Misure a favore dei project bond).

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 13,modifica l’articolo 157 (« Emissione di obbli-gazioni e di titoli di debito da parte dellesocietà di progetto ») del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture,di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163. In particolare, le modifiche norma-tive contenute nei numeri 1) e 2) hanno unaduplice finalità: allineamento formale delladefinizione di investitore qualificato a quellautilizzata in altri testi normativi (in partico-lare nella normativa fiscale); eliminazionedella forma nominativa obbligatoria perrendere l’utilizzo dello strumento più frui-bile nell’ambito del mercato dei capitali, so-prattutto internazionale, dove tipicamente ititoli hanno la forma di titoli al portatore.Inoltre si chiarisce che la nuova norma chedisciplina la costituzione delle garanzie a fa-vore del rappresentante trova applicazioneanche con riferimento a questo strumento.Infine, si stabilisce che anche le società e altrisoggetti giuridici controllati da investitoriqualificati sono a loro volta investitori quali-ficati, come nel tipico caso di veicoli societaricostituiti da investitori qualificati per effet-tuare un certo investimento obbligazionario.Questa tecnica costituisce nel mercato obbli-gazionario lo strumento tipico per effettuarequesto tipo di investimenti.

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La modifica normativa di cui al numero3) della lettera a) del comma 1 ha la fun-zione di esplicitare nella norma primariaquanto disposto dal decreto ministeriale 7agosto 2012, ossia che le garanzie possonoessere rilasciate anche « fino alla scadenzadelle obbligazioni e dei titoli medesimi ».

L’inserimento nell’articolo 157 deicommi 4-bis e 4-ter previsto dal numero 4)della lettera a) del comma 1 ha la finalitàdi semplificare la costituzione, la circola-zione e l’escussione delle garanzie prestatein favore degli obbligazionisti, superandogli ostacoli – anche normativi – collegatial trasferimento delle garanzie in caso ditrasferimento delle obbligazioni e ren-dendo pertanto lo strumento più flessibile,soprattutto se lo stesso è destinato adessere quotato o comunque a circolare tragli investitori. La medesima finalità sipersegue mediante l’inserimento di unnuovo comma nell’articolo 2414-bis delcodice civile (comma 2), agevolando inquesto modo il ricorso al mercato deicapitali anche da parte dei numerosi sog-getti il cui accesso al credito è subordinatoalla costituzione di garanzie a favore deifinanziatori.

La norma è in linea con l’articolo 46 deltesto unico di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, come modificatodal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,che ha previsto la possibilità di costituire ilprivilegio speciale anche per garantire ob-bligazioni e titoli similari emessi da societàai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483del codice civile e di indicare nel relativoatto un rappresentante dei titolari per evi-tare di modificare le informazioni conte-nute nel registro ex articolo 1524 del codicecivile a seguito della circolazione delle ob-bligazioni o titoli.

In particolare, l’inserimento del comma4-ter è volto a coordinare il dispostodell’articolo 157 con quanto già previstodall’articolo 176, comma 12, del decretolegislativo n. 163 del 2006 per il con-traente generale in materia di emissione diobbligazioni. La disciplina concernente gliaffidamenti a contraente generale conte-nuta nel codice degli appalti, infatti, giàprevede – come noto – proprio all’interno

del suddetto comma, la possibilità per ilcontraente generale di emettere « obbliga-zioni, previa autorizzazione degli organi divigilanza, anche in deroga ai limiti del-l’articolo 2412 del codice civile », preci-sando, inoltre, che « il soggetto aggiudica-tore garantisce il pagamento delle obbli-gazioni emesse, nei limiti del proprio de-bito verso il contraente generale qualerisultante da stati di avanzamento emessiovvero dal conto finale o dal certificato dicollaudo dell’opera; le obbligazioni garan-tite dal soggetto aggiudicatore possonoessere utilizzate per la costituzione delleriserve bancarie o assicurative previstedalla legislazione vigente ».

La modifica dell’articolo 159 del de-creto legislativo n. 163 del 2006, di cui alcomma 1, lettera b), numero 1), è volta achiarire che la facoltà di designare unasocietà che subentri al concessionario incaso di risoluzione del rapporto conces-sorio, per motivi attribuibili al concessio-nario, deve intendersi estesa anche infavore dei titolari di obbligazioni e titolisimilari emessi dal concessionario stesso.

La modifica dell’articolo 159, di cui alcomma 1, lettera b), numero 2), è volta achiarire che il meccanismo di subentro di-sciplinato dallo stesso articolo 159 trovaapplicazione nei confronti di tutti i soggettititolari di un contratto di partenariato pub-blico privato, a prescindere dalla specificaqualificazione di società di progetto.

La modifica dell’articolo 160 del de-creto legislativo n. 163 del 2006, di cui alcomma 1, lettera c), esplicita che il privi-legio generale può essere concesso anchenell’ambito di rifinanziamenti e di finan-ziamenti sotto qualsiasi forma (includendoespressamente anche le emissioni obbliga-zionarie e di titoli similari). Specifica,altresì, che sono espressamente inclusinell’oggetto della garanzia anche i creditivantati dal concessionario.

La modifica dell’articolo 160-ter deldecreto legislativo n. 163 del 2006, di cuial comma 1, lettera d), è volta a conside-rare in maniera espressa anche i sotto-scrittori di project bond tra i soggetti datutelare nell’ambito della fattispecie con-trattuale in oggetto.

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Il comma 3, lettera a), modifica l’arti-colo 1, comma 3, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,chiarendo che le imposte di registro, ipo-tecarie e catastali si applicano in misurafissa anche alle garanzie trasferite pereffetto della circolazione dei project bond.

Peraltro, la modifica in esame è in lineacon il decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 145, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha con-siderato irrilevanti ai fini dell’imposizioneindiretta i trasferimenti di garanzie con-seguenti alla cessione delle obbligazionisoggette all’imposta sostitutiva sui finan-ziamenti.

Il comma 3, lettera b), dell’articolo 13abroga, infine, il comma 4 dell’articolo 1del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine diagevolare la diffusione dei project bond sulmercato dei capitali, rimuovendo la limi-tazione temporale originariamente previ-sta, che prevedeva il regime fiscale difavore soltanto per le emissioni effettuateentro tre anni dall’entrata in vigore deldecreto stesso (giugno 2015).

Art. 14 (Norma overdesign).

La norma ha la finalità di limitare larichiesta di modifiche progettuali delleopere pubbliche che comportano livelli disicurezza superiori a quelli minimi del di-ritto europeo. Si tratta di un’applicazione,nell’ambito delle opere pubbliche, dei prin-cìpi di divieto di gold plating in quanto siintende arginare l’introduzione di oneri ag-giuntivi rispetto a quelli prescritti dagli or-gani europei. Quindi, con la disposizioneproposta, si prevede che l’introduzione dimodifiche progettuali non fondate su stan-dard comuni sia limitata al minimo, subor-dinando dette modifiche ad una analisi eco-nomica che tiene conto dei relativi sovrac-costi oltre che alla stima dei tempi neces-sari alla loro realizzazione.

Art. 15 (Fondo di servizio per la patrimo-nializzazione delle imprese).

Si prevede l’istituzione di un Fondo diservizio di durata decennale, prorogabile,

per il rilancio delle imprese industriali ita-liane, caratterizzate da equilibrio econo-mico positivo, che necessitano di strumentiper incrementare la patrimonializzazione.Il sostegno finanziario e patrimoniale saràgarantito alle imprese con non meno di 150dipendenti attraverso operazioni di patri-monializzazione a medio termine.

L’operatività del Fondo è subordinata aduna dotazione minima di 1 miliardo di eurosottoscritta da almeno tre investitori istitu-zionali e professionali, ciascuno in misuracompresa tra il 5 e il 40 per cento, rappre-sentando inoltre una quota complessiva-mente pari ad almeno il 50 per cento delvalore totale dei prestiti bancari alle im-prese italiane non finanziarie, come risul-tante dall’ultima indagine della Bancad’Italia.

La gestione del Fondo è affidata ad unasocietà di gestione del risparmio selezio-nata attraverso procedura ad evidenzapubblica gestita dai sottoscrittori che as-sicuri la massima partecipazione, traspa-renza e non discriminazione degli opera-tori, rispettando criteri di esclusione delleofferte determinati dalla medesima dispo-sizione. Il soggetto gestore del Fondoopera in situazione di neutralità e impar-zialità rispetto ai sottoscrittori, comunicaal Ministero dell’economia e delle finanzele situazioni in cui si trovi in conflitto diinteresse e trasmette annualmente al Mi-nistero dello sviluppo economico una re-lazione sulla gestione.

Con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, saranno de-finite le caratteristiche delle imprese be-neficiarie dell’intervento del Fondo, le ca-ratteristiche della tipologia di investimentonel Fondo, al fine di evitare remunerazionidi carattere speculativo, e le modalitàorganizzative del Fondo stesso.

Art. 16 (Misure di agevolazioni per gliinvestimenti privati nelle struttureospedaliere).

La disposizione è diretta, in via speri-mentale, ad agevolare investimenti con

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partecipazione di capitali esteri nellastruttura ospedaliera di Olbia, prevedendouna deroga, limitata al triennio 2015-2017,al rispetto dello standard nazionale diposti letto per la regione Sardegna e unaderoga, sempre nel medesimo periodo, alledisposizioni di cui all’articolo 15, comma14, del decreto legge n. 95 del 2012 inmateria di riduzione della spesa per pre-stazioni acquistate da erogatori privati.

La norma non comporta effetti nell’am-bito degli equilibri di finanza pubblica at-teso che i maggiori oneri, che risultano co-munque contenuti, trattandosi di una fatti-specie circoscritta all’ospedale di Olbia eprevista in via sperimentale per un triennio,risultano in ogni caso finanziati con risorseaggiuntive a carico della regione.

CAPO V

MISURE PER IL RILANCIODELL’EDILIZIA

Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure inmateria edilizia).

L’articolo, al fine di semplificare leprocedure edilizie e ridurre gli oneri acarico dei cittadini e delle imprese, nonchédi assicurare processi di sviluppo sosteni-bile, con particolare riguardo al recuperodel patrimonio edilizio esistente e allariduzione del consumo di suolo, contiene,tra l’altro, disposizioni modificative deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia (TUE), dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 6 giugno 2001, n. 380. La movimen-tazione della cantieristica privata, attra-verso semplificazioni procedurali, nel ri-spetto dell’ambiente e del territorio, costi-tuisce, infatti, strumento di rilanciodell’economia di innegabile valenza. Nelcontempo, intervenendo sul testo unicodell’edilizia, si coglie l’occasione, con lamedesima finalità, di fornire agli entilocali strumenti ermeneutici di inconfuta-bile chiarezza, per coordinare l’istitutodella dichiarazione di inizio attività (DIA)con quello generale della segnalazione cer-tificata di inizio attività (SCIA) di cuiall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Di fatto, si recepisce nel testo normativoquanto già avviene nelle prassi operative enelle leggi regionali, pur mantenendo lapregressa dicitura laddove il procedimentoè oggettivamente diversificato, in quantotrattasi di DIA in sostituzione di permessodi costruire. Garantire definizioni valide intutto il territorio nazionale consente mag-giore chiarezza e omogeneità di disciplina.

La finalità di agevolazione della can-tieristica privata viene perseguita in par-ticolare incidendo sulle definizioni e suicorrispondenti titoli di legittimazione ri-guardanti le cosiddette « opere interne »agli edifici.

In particolare, il comma 1, lettere a), c),d) e h), numero 1), introduce misure voltea semplificare l’esecuzione delle suddette« opere interne », per mutuare la termino-logia di cui al previgente articolo 26 dellalegge n. 47 del 1985, secondo l’elabora-zione giurisprudenziale e dottrinaria dellestesse.

Vengono classificate nell’ambito degli« interventi di manutenzione straordina-ria » le opere che implicano modifica dellesuperfici e, conseguentemente, dei volumi,delle singole unità immobiliari, purché nonalterino la volumetria complessiva degliedifici e non comportino modifiche delledestinazioni di uso. Vi rientrano anche gliinterventi consistenti nel frazionamento oaccorpamento delle unità immobiliari conesecuzione di opere anche se comportantila variazione delle superfici delle singoleunità immobiliari, nonché del carico urba-nistico, purché non sia modificata la volu-metria complessiva degli edifici e si man-tenga l’originaria destinazione d’uso.

Detti interventi di « manutenzionestraordinaria », sempre che non riguardinole parti strutturali dell’edificio, potrannoessere eseguiti, nel rispetto dei presuppostidi cui al comma 1 dell’articolo 6 del TUE,previa comunicazione, anche per via tele-matica, dell’inizio dei lavori da parte del-l’interessato all’amministrazione comu-nale. La comunicazione di inizio dei lavoridovrà essere asseverata da un tecnicoabilitato, il quale attesta, sotto la propriaresponsabilità, che i lavori sono conformiagli strumenti urbanistici approvati e ai

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regolamenti edilizi vigenti e che non vi èinteressamento delle parti strutturali del-l’edificio; la comunicazione contiene, al-tresì, i dati identificativi dell’impresa allaquale si intende affidare la realizzazionedei lavori. Con le disposizioni introdotte,quindi, se da un lato si prevede, per i casidi modifiche non strutturali, la necessitàche la comunicazione di inizio dei lavorisia asseverata nei termini innanzi preci-sati, dall’altro lato si elimina l’obbligo diallegare alla comunicazione la relazionetecnica e gli elaborati progettuali che laprevigente norma imponeva. Mantenerel’asseverazione, tuttavia, in particolare inrelazione al mancato impatto su partistrutturali dell’edificio, garantisce il giustopunto di equilibrio tra esigenze di sem-plificazione ed esigenze di tutela dell’in-columità pubblica e privata.

Tali modalità semplificate di trasmis-sione della comunicazione di inizio deilavori riguardano anche gli interventi dicui alla lettera e-bis) del medesimocomma 2 dell’articolo 6 del TUE. Trattasidelle modifiche interne di carattere edi-lizio sulla superficie coperta dei fabbri-cati adibiti ad esercizio d’impresa, ovverodelle modifiche della destinazione d’usodei locali adibiti ad esercizio d’impresa,sempre che non riguardino le parti strut-turali.

La mancata comunicazione asseveratadell’inizio dei lavori viene espressamenteassoggettata alla sanzione pecuniaria dicui al comma 7 dell’articolo 6 del TUE.

Ulteriore novità introdotta con lenorme in commento è rappresentata dallaprevisione che la comunicazione di iniziodei lavori è resa valida anche ai finicatastali, modificando la previgente dispo-sizione che poneva in capo all’interessatol’obbligo di provvedere alla presentazionedegli atti di aggiornamento catastale. Pertali finalità sarà compito dell’amministra-zione comunale, una volta ricevuta lacomunicazione di inizio lavori, provvedereal tempestivo inoltro della stessa all’Agen-zia delle entrate.

Alle regioni a statuto ordinario è de-mandato il compito di disciplinare con

legge le modalità per l’effettuazione deicontrolli.

Infine, a motivo della suddetta previ-sione in base alla quale nell’ambito degliinterventi di manutenzione straordinariavengono ricompresi anche quelli consi-stenti nel frazionamento o accorpamentodelle unità immobiliari con esecuzione diopere anche se comportanti aumento delcarico urbanistico, viene inserita una ap-posita modifica all’articolo 17 del TUEsecondo la quale per gli interventi dimanutenzione straordinaria, di cui allamodificata lettera a) del comma 2 dell’ar-ticolo 6 del TUE, il contributo di costru-zione è commisurato all’incidenza delleopere di urbanizzazione.

Il comma 1, lettera b), introduce nelTUE una nuova fattispecie, denominata« interventi di conservazione », riferibile amanufatti esistenti non più compatibilicon la pianificazione, e introduce forme dicompensazione che siano rispondenti alpubblico interesse e che rappresentino unavalida alternativa all’istituto dell’esproprio.Il proprietario ha comunque la facoltà diintervenire in attesa dell’attuazione delpiano, con interventi di carattere conser-vativo. Resta esclusa la demolizione ericostruzione a meno che l’intervento nonsia giustificato da oggettive e improrogabiliesigenze di sicurezza statica e igienico-sanitarie.

La norma di cui al comma 1, lettera e),integra le previsioni recate dall’articolo 14del TUE che già dispone – per gli edificie impianti pubblici o di interesse pubblico– la possibilità, previa deliberazione delconsiglio comunale, di costruire in derogaagli strumenti urbanistici. L’integrazionedell’articolo 14 è finalizzata ad incentivarela riqualificazione e il rinnovo urbano,anche al fine di contenere il consumo delsuolo. La semplificazione che si introduceconsente, infatti, il ricorso a procedurespeciali già previste dall’ordinamento, unavolta deliberato dal consiglio comunalel’interesse pubblico dell’intervento.

La disposizione di cui al comma 1,lettera f), intende fare comunque salval’efficacia dei titoli abilitativi edilizi giàconseguiti, qualora l’intervento sia oggetto

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di provvedimenti giudiziari o iniziativedell’amministrazione che abbiano un og-gettivo effetto di impedimento all’avvio oalla prosecuzione dei lavori. La norma hala finalità, quindi, di impedire che iltitolare del titolo abilitativo sia costretto arichiedere nuovamente le stesse autoriz-zazioni, con aggravio di costi e allunga-mento dei tempi, qualora egli non siaresponsabile del ritardo nella fase esecu-tiva.

La prospettata modifica all’articolo 16del TUE [comma 1, lettera g), numeri 1) e2)] persegue, in via primaria, l’obiettivo diassicurare celerità e semplificazione pro-cedurale nell’attuazione degli interventi diurbanizzazione previsti nell’ambito deglistrumenti di pianificazione attuativa (co-munque denominati).

In particolare, l’ottimizzazione legisla-tiva proposta, se da un lato conferma,relativamente agli interventi soggetti a ti-tolo edilizio diretto, il principio della cor-responsione (da assolversi anche mediantescomputo) degli oneri di urbanizzazioneprimaria e secondaria (da computarsinella misura tabellarmente stabilita dalconsiglio comunale), dall’altro lato inno-vativamente prevede (analogamente ad al-tre legislazioni europee, in primis quellafrancese) la non soggiacenza degli inter-venti contemplati in strumenti di pianifi-cazione attuativa (comunque denominati)a detta contribuzione, demandando al me-desimo strumento di pianificazione attua-tiva (e alla preventiva fase di negoziazionecon l’amministrazione comunale, da con-dursi secondo princìpi di sostenibilità, an-che economica, degli interventi e di leale efattiva collaborazione) l’obbligo di indivi-duare le opere di urbanizzazione e infra-strutturali idonee, nel loro complesso, adassicurare il corretto, armonico e bilan-ciato inserimento dell’iniziativa di trasfor-mazione o di rigenerazione urbana nelcontesto territoriale di riferimento.

La norma introduce il richiamoespresso all’articolo 32 del codice di cui aldecreto legislativo n. 163 del 2006, cheindividua il privato titolare del titolo abi-litativo tra i soggetti obbligati al rispettodelle procedure di evidenza pubblica nella

realizzazione delle opere di urbanizza-zione, per motivi di coerenza con la primaparte del comma 2-bis (attualmente invigore) che si preoccupa di limitare l’esclu-sione dell’evidenza pubblica ai soli inter-venti di valore inferiore alla soglia comu-nitaria. Quanto detto è volto sia ad age-volare la lettura delle disposizioni, appa-rentemente riferite alla medesimatematica del permesso di costruire con-venzionato di cui alla disciplina dell’at-tuale provvedimento e al codice dei con-tratti, sia ad evitare violazioni del dirittodell’Unione europea.

Alla medesima lettera g) del comma 1,ai numeri 3), 4) e 5), si propone di favorireprocessi volti al recupero del patrimonioedilizio esistente soprattutto in considera-zione della vetustà di gran parte del pa-trimonio immobiliare situato soprattuttonei centri urbani. Inoltre il provvedimentofavorisce anche una politica di svilupposostenibile in grado di consentire il con-tenimento del consumo di suolo favorendol’utilizzo degli immobili esistenti e il con-tenimento di ulteriore spreco di terrenolibero, in considerazione del fatto che, apartire dagli anni ’90, il consumo di suolonel nostro Paese ha evidenziato tendenzepreoccupanti.

A tal fine la norma proposta, a livellodi principio fondamentale nella predettamateria, è finalizzata a differenziare ilcontributo di costruzione disciplinato dal-l’articolo 16 del TUE, in modo da favorireil recupero, la ristrutturazione e il riusodel patrimonio edilizio esistente vetusto,anziché le nuove costruzioni.

In tal modo la disposizione prevede diconsiderare, nella quantificazione del con-tributo di costruzione, la minore incidenzache hanno gli oneri di urbanizzazionenegli interventi di ristrutturazione edilizia(per i quali, essendo interventi su edificiesistenti, non si pongono problemi di rea-lizzare le opere di urbanizzazione, chesono presenti e per le quali si è pagato ilrispettivo onere nel momento della costru-zione originaria) rispetto agli interventi dinuova costruzione, che richiedono, per lagran parte dei casi, la realizzazione exnovo anche delle opere di urbanizzazione.

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Con riferimento agli oneri di urbaniz-zazione, il comma 4 del predetto articolo16 del TUE prevede che l’incidenza di talioneri di urbanizzazione sia stabilita condeliberazione del consiglio comunale inbase alle tabelle parametriche che la re-gione definisce per classi di comuni inrelazione all’ampiezza e all’andamento de-mografico dei comuni; alle caratteristichegeografiche dei comuni; alle destinazionidi zona previste negli strumenti urbanisticivigenti; ai limiti e rapporti minimi inde-rogabili fissati in applicazione dell’articolo41-quinquies, penultimo e ultimo comma,della legge 17 agosto 1942, n. 1150, esuccessive modifiche e integrazioni, non-ché delle leggi regionali. La modifica pro-posta consiste nell’aggiunta a tali parame-tri della differenziazione tra gli intervential fine di incentivare, in modo particolarenelle aree a maggiore densità del costruito,quelli di ristrutturazione edilizia, anzichéquelli di nuova costruzione.

In conseguenza, al comma 5 dell’arti-colo in questione viene apportata l’ulte-riore modifica in base alla quale, nel casodi mancata definizione delle tabelle para-metriche da parte della regione e fino alladefinizione delle tabelle stesse, i comuniprovvedono, in via provvisoria, con deli-berazione del consiglio comunale, secondoi parametri di cui al comma 4, tra i qualiquello di cui alla predetta nuova previ-sione.

Infine, la disposizione proposta inter-viene mediante la sostituzione del secondoperiodo del successivo comma 10 dell’ar-ticolo 16 del TUE, prevedendo espressa-mente che, al fine di incentivare il recu-pero del patrimonio edilizio esistente, pergli interventi di ristrutturazione edilizia dicui all’articolo 3, comma 1, lettera d), icomuni hanno comunque la facoltà dideliberare che i costi di costruzione ad essirelativi siano inferiori ai valori determinatiper le nuove costruzioni.

La norma di cui al comma 1, lettera h),numero 2), è volta ad introdurre misureper facilitare gli interventi di densifica-zione edilizia attraverso la riduzione delcontributo di costruzione come forma dipremialità per interventi di recupero, ri-

strutturazione e riuso degli immobili di-smessi o in via di dismissione. Ai comuniè demandata la definizione dei criteri edelle modalità per l’applicazione della re-lativa riduzione.

Il comma 1, lettera i), prevede che itermini per il rilascio del permesso dicostruire siano raddoppiati nei soli casi diprogetti particolarmente complessi, se-condo la motivata risoluzione del respon-sabile del procedimento.

Il comma 1, lettera m), numero 2),intende ampliare la casistica delle variantinon essenziali attuabili in corso d’opera eda comunicare nella fase di fine lavori(fattispecie già prevista da alcune leggiregionali). Tale possibilità evita la sospen-sione dei lavori in attesa di un provvedi-mento che dovrebbe altrimenti essere ri-lasciato dall’amministrazione per la con-formità delle varianti realizzate alle di-sposizioni di piano. Le variazionirealizzate rimangono comunque sotto laresponsabilità del progettista e del diret-tore dei lavori e sono soggette alle sanzioniper eventuali difformità riscontrate, insede di controllo delle opere, dalle ammi-nistrazioni competenti, a seguito della co-municazione di fine lavori. La norma ponein ogni caso la condizione che le operesiano conformi alle prescrizioni urbanisti-co-edilizie e siano attuate dopo l’acquisi-zione degli eventuali atti di assenso pre-scritti dalla normativa sui vincoli paesag-gistici, idrogeologici, ambientali, di tuteladel patrimonio storico, artistico e archeo-logico e delle altre normative di settore.

Al comma 1, lettera n), si vuole iden-tificare le situazioni di variazione di uti-lizzo che determinano un cambiamentourbanistico rilevante. Tale cambiamentoconsiste in un nuovo utilizzo che deter-mini un cambio di categoria, per la singolaunità o per l’intero immobile, tra quelleindividuate dall’elenco contenuto nell’arti-colato. Inoltre, si prevede che una varia-zione d’uso all’interno della stessa catego-ria sia sempre consentita.

La destinazione d’uso viene identificatain relazione ai metri quadrati prevalenti disuperficie utile destinati allo specifico uso.

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Sono fatte salve le previsioni contenutenelle norme regionali e negli strumentiurbanistici comunali vigenti.

Il comma 1, lettera p), interviene me-diante una modifica al comma 5-ter del-l’articolo 25 del TUE. Tale disposizioneattualmente prevede che le regioni a sta-tuto ordinario disciplinino con legge lemodalità per l’attuazione delle norme dicui al comma 5-bis (concernenti l’attesta-zione della conformità dell’opera al pro-getto presentato e la sua agibilità da partedel direttore dei lavori o, qualora nonnominato, di un professionista abilitato) eper l’effettuazione dei controlli. Ancorchégià l’articolo 2, comma 3, del testo unicopreveda che « Le disposizioni, anche didettaglio, del presente testo unico, attua-tive dei principi di riordino in esso con-tenuti operano direttamente nei riguardidelle regioni a statuto ordinario, fino aquando esse non si adeguano ai principimedesimi », in ogni caso, al fine di fugareeventuali incertezze circa l’operativitàdella richiamata norma di principio, sichiarisce che è demandata alle regioni astatuto ordinario la disciplina dei controlliin materia.

Con il comma 1, lettera q), si inserisceall’interno del TUE un nuovo articolo28-bis rubricato « Permesso di costruireconvenzionato ». In particolare, si prevedeche qualora le esigenze di urbanizzazionepossano essere soddisfatte, sotto il con-trollo del comune, con una modalità sem-plificata, è possibile il rilascio di un per-messo di costruire convenzionato. La con-venzione specifica gli obblighi, funzionalial soddisfacimento di un interesse pub-blico, che il soggetto attuatore si assume alfine di poter conseguire il rilascio deltitolo edilizio, il quale resta la fonte diregolamento degli interessi. Sono soggettialla stipula di convenzione la cessione diaree anche al fine dell’utilizzo di dirittiedificatori; la realizzazione di opere diurbanizzazione; le caratteristiche morfo-logiche degli interventi; la realizzazione diinterventi di edilizia residenziale sociale.La convenzione può prevedere modalità diattuazione per stralci funzionali, cui sicollegano gli oneri e le opere di urbaniz-

zazione da eseguire e le relative garanzie.Il termine di validità del permesso dicostruire convenzionato può essere modu-lato in relazione agli stralci funzionaliprevisti dalla convenzione. Il procedi-mento di formazione del permesso dicostruire convenzionato è quello previstodal Capo II del Titolo II del TUE. Allaconvenzione si applica altresì la disciplinadell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990.Per garantire il rispetto della disciplinaeuropea, nel caso in cui la convenzioneabbia ad oggetto opere di urbanizzazione,è fatto salvo il rispetto dell’articolo 32,comma 1, lettera g), del codice di cui aldecreto legislativo n. 163 del 2006, con-cernente la medesima tipologia di accordo,avente ad oggetto opere per importi su-periori alla soglia comunitaria.

Le lettere l), m), numero 1), e o), delcomma 1 e il comma 2 contengono dispo-sizioni finalizzate a rendere coerente ilTUE con le disposizioni in materia disegnalazione certificata di inizio attività.

Anche l’incertezza dei tempi di ado-zione dei piani attuativi da parte delleamministrazioni comunali ha riflessi ne-gativi non solo sulla possibilità di attuaregli interventi da parte dei soggetti interes-sati, ma anche sugli investimenti richiesti,con conseguenti danni economici partico-larmente rischiosi nell’attuale contesto dicrisi economica e di accentuata crisi delsettore delle costruzioni. Pertanto, ai sensidel comma 3 dell’articolo in esame, siprevede che le regioni si attivino conproprie leggi per garantire maggiore cer-tezza nei tempi di approvazione dei pianiattuativi.

La norma di cui al comma 4, in coe-renza con quanto previsto dall’articolo 2del presente decreto in materia di operepubbliche eseguibili per stralci funzionali,affronta la medesima tematica in ordineagli interventi oggetto di un piano attua-tivo. Quando le mutate esigenze di mer-cato e le difficoltà economiche hannodeterminato un rallentamento, si rendepossibile l’esecuzione delle opere previstein convenzione per stralci funzionali. Allostesso modo, anche la quantificazione de-gli oneri di urbanizzazione, delle opere a

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scomputo e delle relative garanzie potràessere riferita ai relativi stralci.

Il comma 5 reca la clausola di inva-rianza finanziaria.

Art. 18 (Liberalizzazione del mercato dellegrandi locazioni ad uso non abi-tativo).

La norma reca disposizioni in materia didisciplina sulle locazioni ad uso non abita-tivo. La disciplina in vigore risale per la granparte alla originaria legge sull’equo canone(legge n. 392 del 1978) e, nonostante alcuniinterventi di riforma, continua a presentarerilevanti elementi di rigidità che non hannopari nei principali Paesi europei. L’evolu-zione del sistema economico ha inoltre por-tato a constatare come le originarie esigenzedi tutela, che vedevano aprioristicamente nelconduttore il « contraente debole », risultinolargamente superate.

L’attuale disciplina vincolistica limita lalibertà delle parti di regolare liberamenteil rapporto, predeterminandolo in moltielementi essenziali (ad esempio vincoli alladurata, ipotesi inderogabili di recesso delconduttore, limitazioni alla possibilità diprevedere liberamente le modalità di re-visione del canone, ipotesi inderogabili diprelazione eccetera). Tali rigidità rendonomeno appetibili gli investimenti nel mer-cato italiano rispetto ai mercati esteri ecostituiscono un freno allo sviluppo delmercato delle locazioni commerciali e de-gli immobili ad uso turistico.

L’intervento proposto mira a consentirealle parti, nell’ambito dei contratti di lo-cazione di immobili ad uso non abitativodi maggiore rilevanza (con canone annuosuperiore a euro 150.000), di disciplinarepattiziamente i termini e le condizioni delrapporto, valorizzando pienamente l’auto-nomia privata.

Art. 19 (Esenzione da ogni imposta degliaccordi di riduzione dei canoni dilocazione).

La registrazione dell’atto con il quale leparti dispongono esclusivamente la ridu-

zione del canone di un contratto di loca-zione ancora in essere è esente dalleimposte di registro e di bollo.

In ragione della crisi economica, consempre maggior frequenza vi sono pro-prietari disposti a concedere una ridu-zione del canone di locazione ad un pro-prio inquilino che rischia di diventaremoroso, perché non più in grado di pagarel’importo pattuito. La norma mira adagevolare tale tipologia di accordo evi-tando gli aggravi originariamente quanti-ficati dall’Agenzia delle entrate nella pro-pria risoluzione n. 60/E del 2010. Trattasidell’imposta fissa di registrazione pari a 67euro e dell’imposta di bollo pari a 16 europer ogni foglio (equivalente a 100 righe).

Art. 20 (Misure per il rilancio del settoreimmobiliare).

Le società di investimento immobiliarequotate (SIIQ) sono aziende quotate inborsa che investono in immobili destinatiesclusivamente alla locazione. Per essereSIIQ in Italia bisogna rispondere a strin-genti e imprescindibili requisiti stabilitidai commi da 119 a 140 dell’articolo 1della legge n. 296 del 2006.

Le modifiche proposte al regime delleSIIQ si pongono l’obiettivo di sviluppare erendere efficiente uno strumento giuridicoche, introdotto con la legge n. 296 del2006, non ha avuto la diffusione sperata,sia a causa di un contesto economico-finanziario mutato rispetto alle premesse,sia per alcune rigidità della normativa.L’intervento, in particolare, introduce unamaggiore flessibilità sia nelle modalità diaccesso al regime speciale fiscale, ancheattraverso la rimodulazione dei requisitipartecipativi, sia nella gestione degli inve-stimenti, semplificando l’operatività di talisocietà rispetto alla normativa attuale.

Si prevede, inoltre, di uniformare ilregime fiscale delle SIIQ a quello dei fondiimmobiliari, facilitando la permeabilità tratali soggetti e rendendo fiscalmente neutral’opzione per uno dei due strumenti diinvestimento immobiliare.

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Nello specifico, il comma 119 dell’arti-colo 1, della legge n. 296 del 2006, comeriformulato, e il nuovo comma 119-bissono volti a ridefinire i requisiti parteci-pativi dei soci delle SIIQ e i tempi dellarelativa verifica ai fini dell’accesso al re-gime agevolato, che retroagisce al primogiorno del periodo d’imposta.

Nelle more della transizione della so-cietà nel regime speciale delle SIIQ, leimposte dirette e indirette sono provviso-riamente dovute in misura agevolata, salvoeventuale conguaglio entro il termine delquarto periodo d’imposta rispetto a quellodi esercizio dell’opzione.

Le suddette modifiche sono in linea conquanto previsto dalle legislazioni di altripaesi dell’Unione europea (in particolare,Francia e Germania).

La disciplina di cui al combinato di-sposto dei novellati commi 121 e 131 sipropone di favorire la permeabilità d’in-vestimento tra fondi immobiliari e SIIQmediante l’inclusione degli investimenti infondi immobiliari nell’ambito della ge-stione esente da imposte delle SIIQ.

La modifica al comma 122 estende diun anno il periodo (attualmente di dueanni) in cui è consentita la non osservanzadel requisito della prevalenza operativa inattività di locazione immobiliare.

La disposizione introdotta al comma123 è volta ad eliminare lo svantaggiocompetitivo che oggi penalizza le SIIQitaliane rispetto alle corrispondenti formegiuridiche europee (Francia, Germania),prevedendo che l’obbligo di distribuzionevenga calcolato sull’utile civilistico al nettodella deduzione degli ammortamenti sugliimmobili concessi in locazione.

Al comma 123-bis e al comma 131viene introdotto un nuovo regime fiscale diesenzione e di distribuzione delle plusva-lenze realizzate sugli immobili oggetto dilocazione, analogamente ai regimi fiscalidi altri Stati europei (fra cui Olanda,Germania, Regno Unito e Francia).

La ratio della predetta esenzione ri-siede nella considerazione che la naturadella SIIQ è prioritariamente quella digenerare e ottimizzare gli introiti da lo-cazione, ma anche quella di valorizzare il

proprio patrimonio immobiliare attraversola cessione degli immobili.

Va inoltre considerato che la rotazionedel portafoglio immobiliare costituiscel’unica vera forma di autofinanziamentoper la SIIQ, stanti gli obblighi stringenti didistribuzione degli utili e i limiti massimiall’indebitamento.

L’esenzione è, altresì, estesa alle plus-valenze realizzate dalla cessione di parte-cipazioni, di quote e ai proventi distribuitidai fondi immobiliari di investimento.

Similarmente a quanto avviene inFrancia, viene, infatti, introdotto l’obbligodi distribuire le plusvalenze realizzate, alnetto delle minusvalenze, per almeno il 50per cento del loro importo nei due annisuccessivi alla loro realizzazione.

Il novellato comma 134 chiarisce l’ap-plicabilità dei trattati stipulati dall’Italiacontro le doppie imposizioni.

I commi aggiuntivi inseriti dopo ilcomma 140 sono volti a favorire la com-plementarità degli strumenti giuridici deifondi immobiliari e delle SIIQ come attoridi un’unica filiera del mercato immobi-liare. Vengono dunque agevolate due di-stinte modalità per far confluire gli im-mobili di un fondo immobiliare in unaSIIQ. La prima si attua attraverso il con-ferimento dei beni immobili da parte di unfondo immobiliare in una SIIQ e la suc-cessiva assegnazione delle azioni di questaai quotisti del fondo in concambio delleloro quote. La seconda avviene attraversola liquidazione di un fondo immobiliare inuna SIIQ mediante assegnazione degli im-mobili prevalentemente locati da parte delfondo a quest’ultima.

La modifica del comma 141-bis con-sente l’accesso al regime speciale a soggettiesteri con stabili organizzazioni/SIIQ inItalia che detengono solo partecipazioni insocietà di investimento immobiliare nonquotate (SIINQ), uniformandone il tratta-mento tributario.

Il comma 3 reca la copertura finanzia-ria.

Il comma 4 introduce misure volte asemplificare i procedimenti di privatizza-zione del patrimonio immobiliare pub-blico.

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Art. 21 (Misure per l’incentivazione degliinvestimenti in abitazioni in loca-zione).

Una serie di recenti interventi norma-tivi (decreto-legge n. 102 del 2013 e de-creto-legge n. 47 del 2014) ha incentivatol’innalzamento dell’offerta di alloggi inlocazione. In particolare, per quanto ri-guarda la « cedolare secca », dal 2013 l’ali-quota per questi contratti è pari al 15 percento, mentre con il decreto-legge n. 47 èstata ulteriormente ridotta al 10 per centoper il quadriennio 2014-2017. Le stessenorme hanno disposto anche che la stessaaliquota sia applicabile ai contratti dilocazione stipulati nei comuni per i qualiè stato deliberato, nei cinque anni prece-denti la data di entrata in vigore dellalegge di conversione del decreto leggen. 47 del 2014, lo stato di emergenza aseguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Il Governo sta quindi conducendo unaazione su più fronti per incrementarel’offerta nel comparto delle locazioni abi-tative, contenendo al tempo stesso il livellodei canoni, venendo incontro in tal modoad una domanda in continua crescita,dovuta soprattutto all’aumento dei soggettiche non riescono ad accedere al mercatodella proprietà.

La norma in oggetto, ispirata all’espe-rienza francese di successo della « loi Scel-lier », utilizza lo strumento fiscale per dareuna risposta immediata alla stagnazionesia del mercato della compravendita, sia diquello delle locazioni a canone concor-dato.

Per questo, al fine di incentivare l’in-vestimento dei privati in abitazioni dinuova costruzione o incisivamente ristrut-turate e dotate di elevate prestazioni ener-getiche (classe energetica A o B), da de-stinare alla locazione, si prevede:

per l’acquisto, effettuato dal 1o gen-naio 2014 al 31 dicembre 2017, di unitàimmobiliari a destinazione residenziale dinuova costruzione od oggetto di interventidi ristrutturazione edilizia, cedute da im-prese di costruzione o ristrutturazione

immobiliare e da cooperative edilizie o daquelle che hanno effettuato i predettiinterventi, una deduzione a favore dell’ac-quirente, persona fisica non esercente at-tività commerciale, pari al 20 per cento delprezzo di acquisto dell’immobile stessorisultante dall’atto di compravendita, nellimite massimo complessivo di spesa di300.000 euro (comma 1);

la menzionata deduzione, nella me-desima misura e nel medesimo limitemassimo complessivo, per le spese soste-nute dal contribuente persona fisica nonesercente attività commerciale per presta-zioni di servizi, dipendenti da contrattid’appalto, per la costruzione di un’unitàimmobiliare a destinazione residenziale suaree edificabili già possedute dal contri-buente stesso prima dell’inizio dei lavori osulle quali siano già riconosciuti dirittiedificatori (comma 2);

la deduzione anche per l’acquisto o larealizzazione di ulteriori unità immobiliarida destinare alla locazione (comma 3);

le condizioni necessarie per poterusufruire della richiamata deduzione(comma 4);

la deduzione ripartita in otto quoteannuali di pari importo, a partire dalperiodo d’imposta nel quale avviene lastipula del contratto di locazione, noncumulabile con altre agevolazioni fiscalipreviste da altre disposizioni di legge perle medesime spese (comma 5).

Ulteriori modalità attuative saranno de-finite con decreto del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti e del Ministerodell’economia e delle finanze (comma 6).

Il comma 7 individua gli oneri delladisposizione e le conseguenti coperture.

Art. 22 (Conto termico).

Gli interventi di produzione di energiatermica da fonti rinnovabili e di incre-mento dell’efficienza energetica di piccoledimensioni, realizzati in data successiva al31 dicembre 2011, godono ai sensi dell’ar-

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ticolo 28 del decreto legislativo n. 28 del2011 di un regime di incentivi, per unperiodo massimo di dieci anni, allo scopodi assicurare un’equa remunerazione deicosti di investimento ed esercizio, attual-mente disciplinato nel dettaglio da undecreto ministeriale. La presente disposi-zione demanda a un nuovo decreto delMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, la defini-zione entro il 31 dicembre 2014 di nuovemodalità e meccanismi di incentivazionetali da aumentare l’accessibilità e la tra-sparenza del procedimento e ampliare laplatea dei beneficiari di tali contributi.Quanto detto con l’evidente intento diagevolare al massimo la fruizione del be-neficio, a fronte della constatata scarsadiffusione dello stesso, rendendone piùsemplice la comprensione e la fruizioneall’utente potenziale. Anche per scongiu-rare tale mancata efficacia dell’importanteincentivo, la norma prevede un monito-raggio dell’applicazione del nuovo sistema,demandato al Ministero dello sviluppoeconomico e al Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, invista dell’adozione di un eventuale decretocorrettivo, con obbligo di relazione allecompetenti Commissioni parlamentari(comma 2).

Art. 23 (Disciplina dei contratti di godi-mento in funzione della successivaalienazione di immobili).

La proposta, fermo restando l’inter-vento di housing sociale di cui all’ articolo8 del decreto-legge n. 47 del 2014, cheprevede un contratto standardizzato, in-troduce nel nostro ordinamento il con-tratto di godimento in funzione della suc-cessiva alienazione di immobili, qualenuova tipologia contrattuale a valenza ge-nerale, al fine di consentire ai costruttorio proprietari di immobili di utilizzare, conriferimento a tutte le categorie di immobilie non solo a quelli di edilizia residenziale,questo nuovo strumento, già in uso neglialtri Paesi europei. L’intervento riveste

carattere di urgenza in quanto è finaliz-zato a favorire la ripresa delle contratta-zioni immobiliari, soprattutto con riferi-mento a quelle categorie che hanno mag-giori difficoltà ad acquistare per contanti.

Il previsto schema contrattuale è dotatodi un livello di flessibilità che consentel’immediato godimento dell’immobile, ri-mandando al futuro il trasferimento dellaproprietà, con imputazione al prezzo diparte dei canoni pagati per il godimento.

La disciplina proposta è « a maglielarghe », per consentire all’autonomia pri-vata di meglio modulare il contenuto delcontratto in funzione delle specifiche esi-genze e nell’ottica del miglior soddisfaci-mento degli interessi di entrambe le parti.

La prassi conosce diverse ipotesi (dalcollegamento negoziale tra preliminare divendita o opzione e locazione, alla venditacon riserva di proprietà, alle diverse ipo-tesi qualificate come « rent to buy »), ca-ratterizzate dall’intento di consentire al-l’acquirente l’immediato conseguimentodel bene idoneo a soddisfare il bisognoabitativo, diluendo nel tempo l’impegnofinanziario, e al venditore la collocazionedell’immobile (con conseguente sgraviodell’onere finanziario sostenuto per la co-struzione). Alla luce delle variegate fatti-specie contrattuali che caratterizzano il« rent to buy » si è inteso, al fine didisciplinare il rapporto tra le parti (nelperiodo antecedente l’alienazione dell’im-mobile), estendere alle fattispecie in esamele disposizioni degli articoli da 1002 a1007, 1012 e 1013 del codice civile, relativeai rapporti tra usufruttuario e proprieta-rio, in materia di inventario e garanzie,mancanza o insufficienza della garanzia,spese a carico dell’usufruttuario, ripara-zioni straordinarie, rifiuto del proprietarioalle riparazioni, rovina parziale di edificioaccessorio, usurpazioni durante l’usufruttoe azioni relative alle servitù e spese per leliti.

Elementi qualificanti della disciplinadella nuova fattispecie sono:

la previsione della trascrizione, conprolungamento del termine di efficaciaattualmente previsto per la trascrizionedel contratto preliminare (comma 1);

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l’ampia delega all’autonomia privata,riguardo alla durata, all’imputazione alprezzo di una quota di canone, allapossibile previsione di diritti di recesso,clausole penali e meccanismi condizio-nali, cedibilità della posizione contrat-tuale ed effetti dell’inadempimento(commi 2, 3 e 5);

l’anticipazione al momento della con-clusione del contratto di godimento delletutele apprestate dall’articolo 8 del decretolegislativo n. 122 del 2005, a tutela dellasicurezza del conduttore futuro acquirente(comma 4);

la disciplina che regola la sorte delcontratto nell’ipotesi di fallimento di unadelle parti (comma 6);

previsione che le disposizioni conte-nute nell’articolo 8 del decreto-legge 28marzo 2014, n. 47, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 maggio 2014,n. 80, riguardanti i contratti « rent to buy »per l’edilizia sociale, siano estese anche aicontratti di locazione con clausola di tra-sferimento della proprietà vincolante perambedue le parti e di vendita con riservadi proprietà (comma 7);

previsione che l’efficacia della dispo-sizione di cui al comma 7 sia subordinataall’autorizzazione della Commissione eu-ropea (comma 8).

Art. 24 (Misure di agevolazione della par-tecipazione delle comunità locali inmateria di tutela e valorizzazionedel territorio).

La norma si ispira ad esperienze giàpresenti in altri ordinamenti (ad esempioStati Uniti d’America), ove l’ente localeprovvede ad assicurare alcuni servizi nondelegabili (come il servizio di anagrafe),mentre i cittadini possono provvedere allacura di altri servizi quali la manutenzionedelle strade, la pulizia delle stesse ecce-tera, in cambio di un minore gravamefiscale sugli stessi soggetti, realizzando intal modo un risparmio per i cittadini stessi

e una correlativa minore spesa pubblica.Trattasi di una esplicitazione pratica delprincipio di sussidiarietà orizzontale, chenon vuole ribaltare la dinamica delle com-petenze ma rafforzare le sinergie e, se delcaso, rimediare ad inadempienze contin-genti prevenendo contenziosi quali quellidi cui ha recentemente parlato anche lastampa.

In particolare, la disposizione in esameprevede che i comuni possano definire, inrelazione ad un determinato ambito delproprio territorio, criteri e condizioni perla realizzazione da parte di cittadini, sin-goli o associati, di interventi di valorizza-zione del territorio urbano od extraur-bano. A tal fine, l’ente locale può delibe-rare la concessione di una riduzione ov-vero di un’esenzione di tributi localiinerenti alle attività poste in essere daipredetti soggetti. L’esenzione in ogni casoè concessa per un periodo di tempo limi-tato, per specifici tributi e per attivitàindividuate dai comuni.

Art. 25 (Misure urgenti di semplificazioneamministrativa e di accelerazionedelle procedure in materia di pa-trimonio culturale).

Il presente articolo è volto ad intro-durre misure di semplificazione ammini-strativa e di accelerazione delle procedurein materia di patrimonio culturale.

Il comma 1 interviene sulla legge 7agosto 1990, n. 241, relativamente alladisciplina della conferenza di servizi:

con la lettera a) si stabilisce che itermini di validità dei pareri, autorizza-zioni, concessioni, nulla osta o atti diassenso comunque denominati acquisitinell’ambito della conferenza di servizi,decorrano a far data dall’adozione delprovvedimento finale.

I procedimenti amministrativi regolatidalla conferenza di servizi terminano conun provvedimento finale, adottato sullabase dell’orientamento prevalente emerso,che assume carattere omnicomprensivo eassorbente rispetto a tutti i pareri, auto-rizzazioni, concessioni, nulla osta o atti diassenso comunque denominati, espressi

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nell’ambito del procedimento. In molticasi, però, i termini di validità ed efficaciadei singoli pareri iniziano a decorrere afar data dalla loro espressione, e dunqueben prima rispetto al momento in cui, conl’emanazione del provvedimento finale, ilprocedimento amministrativo può dirsiconcluso e dunque in grado di esplicare ipropri effetti. Ad esempio, nei casi in cuila conferenza di servizi sia adottata qualestrumento procedurale per l’ottenimentodell’autorizzazione unica alla realizza-zione di un’opera, tra il rilascio dei singolipareri/autorizzazioni/nulla osta e il prov-vedimento autorizzativo finale intercorreun periodo indefinito (anche di anni). Ciòcomporta che quando il proponente èmesso nelle condizioni di poter iniziare ilavori dell’opera, i termini di validità deisingoli atti endoprocedimentali si siano giànotevolmente ridotti. Per questo, apparenecessario intervenire sulle norme cheregolano il procedimento amministrativoaffinché i tempi di validità degli atti en-doprocedimentali acquisiti all’interno diuna conferenza di servizi siano armoniz-zati con quelli del provvedimento autoriz-zativo finale;

con la lettera b) si esplicita la naturadi atto di alta amministrazione della delibe-razione del Consiglio dei ministri che inter-viene quando, in caso di dissenso nella con-ferenza di servizi, l’amministrazione proce-dente rimette a tale organo la decisione. Ilcarattere di atto di alta amministrazione ditale pronuncia è stato peraltro già affer-mato anche dal Consiglio di Stato (da ul-timo sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2999), se-condo cui il meccanismo di rimessione alConsiglio dei ministri svolge una funzionesemplificatoria volta a superare gli arrestiprocedimentali. Il Consiglio dei ministri, in-fatti, si sostituisce completamente alle am-ministrazioni interessate, previa acquisi-zione delle loro posizioni, nel rispetto delprincipio di leale collaborazione; al Consi-glio dei ministri, pertanto, è conferito unampio potere discrezionale volto ad effet-tuare una valutazione degli interessi ingiuoco: esso si avvale del potere conferitoglidalla legge quale organo di ultima istanzasvolgendo un apprezzamento che è di alta

amministrazione, pur nel rispetto e nellavalutazione di quanto espresso dalle ammi-nistrazioni interessate.

Con il comma 2 si dispone l’ambito diintervento del regolamento previsto all’ar-ticolo 12, comma 2, del decreto-legge 31maggio 2014, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 29 luglio 2014,n. 106. Ne consegue che tale regolamento,oltre ad ampliare e precisare le ipotesi diinterventi di lieve entità (disciplinate oggidal decreto del Presidente della Repub-blica n. 139 del 2010) in un’ottica disemplificazione del controllo preventivosugli interventi minimali poco o per nienteincidenti sul paesaggio, potrà individuare[lettera a)] tipologie di interventi per iquali non è richiesta l’autorizzazione pae-saggistica, ai sensi dell’articolo 149 delmedesimo codice dei beni culturali e delpaesaggio. Esso inoltre [lettera b)] potràindicare anche tipologie di intervento chepossano essere regolate tramite accordi dicollaborazione tra il Ministero, le regioni egli enti locali, con particolare attenzionealle materie che coinvolgono competenzeproprie delle autonomie territoriali.

Il comma 3 interviene in materia di au-torizzazione paesaggistica, fornendo un’op-portuna chiarificazione circa la prescindi-bilità del parere del soprintendente, al finedi evitare rallentamenti nella conclusionedei procedimenti e superare gli orienta-menti spesso contrastanti della recente giu-risprudenza. Viene infatti previsto che,qualora il soprintendente abbia omesso direndere il suo parere nel termine di legge,l’autorità preposta alla gestione del vincolopaesaggistico (regione o comune subdele-gato) provvede comunque sulla domanda diautorizzazione. Tale indirizzo interpreta-tivo appare del resto già accolto nel vigenteregolamento in materia interventi di lieveentità di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 139 del 2010. Si è ritenutoinoltre di eliminare il passaggio intermediocostituito dall’indizione di una conferenzadi servizi, che nella prassi si è spesso rive-lato un inutile e non risolutivo appesanti-mento procedurale.

Il comma 4, infine, stabilisce che, alfine di assicurare efficienza ed efficacia

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alla procedura di verifica preventiva del-l’interesse archeologico di cui all’articolo96 del decreto legislativo 14 aprile 2006,n. 163, entro il 31 dicembre 2014 è adot-tato un decreto del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, diconcerto con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, per stabilire appositelinee guida.

Art. 26 (Misure urgenti per la valorizza-zione degli immobili demanialiinutilizzati).

La norma, nel suo complesso, recadisposizioni volte a semplificare e accele-rare le procedure di valorizzazione degliimmobili pubblici non utilizzati che sifondano sulla necessaria preventiva asse-gnazione o modifica della destinazioneurbanistica.

In particolare, il comma 1 riconosceall’accordo di programma sottoscritto trale amministrazioni interessate il valore divariante urbanistica, riconducendo al co-mune la facoltà di presentare un progettodi recupero degli immobili non utilizzati alMinistero cui è attribuito in uso il benestesso, che dovrà valutarlo positivamente,salvo il caso in cui sia già prevista unadiversa utilizzazione del bene in questione,e che costituirà oggetto dell’accordo diprogramma. Sulla base della variante ur-banistica così realizzata, l’Agenzia del de-manio potrà procedere all’alienazione, allaconcessione o alla costituzione del dirittodi superficie.

Le disposizioni dal comma 2 al comma8 recano una disciplina specifica volta asemplificare le procedure di valorizza-zione degli immobili attualmente in usoalla Difesa, anche in questo caso conspecifico riguardo alla propedeutica e in-dispensabile fase dell’assegnazione ovveromodifica della destinazione d’uso, e so-prattutto a definirne tempi certi e conte-nuti di conclusione.

In questo senso, in particolare, ilcomma 2 prescrive al Ministero della di-fesa di individuare, d’intesa con l’Agenziadel demanio, entro quarantacinque giorni

dall’entrata in vigore della legge di con-versione del decreto-legge, gli immobili daavviare alle procedure di valorizzazione dicui al presente articolo, precisando che daessi vanno esclusi quelli per i quali sono incorso le procedure di attribuzione agli entiterritoriali e alle regioni, ai sensi dell’ar-ticolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del2013, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 98 del 2013.

Il successivo comma 3 prescrive che ilMinistero della difesa e l’Agenzia del de-manio, entro i trenta giorni successiviall’individuazione degli immobili non piùutili ai fini istituzionali, operata ai sensidel comma 2, propongano ai comuni unprogetto di recupero degli immobili attra-verso l’individuazione di un’adeguata de-stinazione urbanistica, anche sulla base diun progetto presentato da privati a seguitodi ricerca di mercato. Tali proposte, inconsiderazione delle competenze attribuitein materia di governo del territorio, nonpotranno che essere avanzate ad inva-rianza delle superfici e delle volumetrieesistenti, tenuto conto della necessità digarantire l’assenza di impatti sull’assettodel piano urbanistico comunale, fermarestando la possibilità da parte del co-mune di proporre aumenti di volumetria.

Il comma 4 prevede, poi, che sulla basedelle proposte avanzate dalla Difesa edall’Agenzia del demanio siano avviate leprocedure dirette alla sottoscrizione di unaccordo di programma da concludersi en-tro novanta giorni, ai sensi del testo unicodi cui al decreto legislativo n. 267 del2000, precisando che lo stesso costituiscevariante urbanistica da ratificare, da partedel comune, entro i successivi trentagiorni.

Il comma 5 reca una disposizione dicarattere programmatico, nel prevedereche le regioni adottino le misure necessa-rie a garantire le opportune semplifica-zioni documentali e procedimentali, se-condo princìpi di proporzionalità, adegua-tezza, efficacia ed efficienza dell’azionedella pubblica amministrazione, necessariea rendere l’intero procedimento maggior-mente rispondente alle esigenze di celeritàe certezza dei tempi.

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Il comma 6 prevede che il Ministerodella difesa o l’Agenzia del demanio, unavolta terminate le procedure relative allavariante urbanistica proposta, avviino leattività dirette alla alienazione, conces-sione e costituzione di diritti di superficie,secondo quanto previsto dalla normativavigente.

Il comma 7 reca una disciplina disalvaguardia in ordine all’effettivo conse-guimento degli obiettivi che si pone l’in-tervento, consistente nella previsione chequalora non si pervenga all’assegnazionedelle destinazioni d’uso e delle modalità direcupero o trasformazione degli immobili,nei tempi previsti, vale a dire entro no-vanta giorni dalla conclusione dell’accordodi programma, è facoltà del Ministro com-petente, rispettivamente dell’economia edelle finanze e della difesa, di proporre alPresidente del Consiglio dei ministri dinominare, previa diffida, un commissarioad acta. Al riguardo, si evidenzia come siritenga necessario il ricorso a tale stru-mento straordinario al fine di scongiurareil ripetersi di fattispecie nelle quali, aseguito di lunghe e costose trattative di-scendenti da accordi e intese con gli entilocali, in passato si è giunti ad uno stalloo si è giunti a pregiudicare irrimediabil-mente il buon esito delle stesse. Tanto piùconsiderato che, come anzidetto, le pro-poste di assegnazione della destinazioned’uso sono ad invarianza di superfici o divolumetria.

Il comma 8, infine, demanda ad undecreto del Ministro della difesa, da adot-tarsi di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e finanze, la definizione di terminie modalità per il riconoscimento di unaquota parte dei proventi derivanti dallevalorizzazioni o alienazioni degli immobilile cui destinazioni d’uso siano state mo-dificate ai sensi delle disposizioni deicommi da 2 a 7 del presente articolo. Siosserva come tale disposizione si ponga inlinea con i criteri premiali previsti dal-l’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del2001, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 410 del 2001, e dall’articolo 307del codice di cui al decreto legislativon. 66 del 2010, eventualmente da ricali-

brare in relazione alle esigenze di accele-razione dell’intervento.

Art. 27 (Misure urgenti in materia di pa-trimonio dell’INAIL).

La disposizione di cui all’articolo 27, alcomma 1, prevede che con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, da emanarsi entro trentagiorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, siano individuate le operedi pubblica utilità da finanziare, in viad’urgenza, nell’ambito degli investimentiimmobiliari dell’INAIL, dando priorità alcompletamento delle opere in avanzatostato di realizzazione.

Si tratta di un’iniziativa di assolutarilevanza, intesa a delineare uno stru-mento flessibile di selezione degli investi-menti immobiliari dell’INAIL, oggi soste-nuti da un consistente budget finanziario,che potrà consentire di colmare rapida-mente le esigenze di finanziamento e diliquidità di amministrazioni ed enti, favo-rendo il completamento o la realizzazionedi opere ritenute prioritarie e qualificantisul piano del pubblico interesse. Tra lepossibili linee di intervento sono compreseopere di edilizia sanitaria e scolastica, laricostruzione di edifici danneggiati in se-guito ad eventi sismici e interventi diedilizia sociale.

Il comma 2 prevede che l’INAIL, perfinanziare gli interventi individuati ai sensidel comma 1, utilizzi le risorse autorizzatenell’ambito del piano triennale degli inve-stimenti immobiliari per il triennio 2014-2016, adottato dall’Istituto ai sensi deldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, del 10novembre 2010.

Il citato decreto del 10 novembre 2010disciplina le operazioni di acquisto e ven-dita di immobili nonché le operazioni diutilizzo delle somme rivenienti dall’aliena-zione degli immobili o da quote di fondiimmobiliari da parte degli enti pubblici eprivati che gestiscono forme di previdenza

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e di assistenza sociale, ai fini del rispettodi quanto previsto dall’articolo 8, comma15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

L’INAIL ha adottato il piano triennaledegli investimenti immobiliari con deter-minazione del Presidente dell’Istituton. 292 del 19 novembre 2013.

Il piano è stato successivamente delibe-rato dal Consiglio di indirizzo e vigilanzacon delibera n. 21 del 18 dicembre 2013 eapprovato, in seguito alla verifica del ri-spetto dei saldi strutturali di finanza pub-blica, con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali.

CAPO VI

MISURE URGENTI IN MATERIADI PORTI E AEROPORTI

Art. 28 (Misure urgenti per migliorare lafunzionalità aeroportuale).

La disposizione di cui ai commi 1 e 2conferma, anche per le annualità 2015,2016 e 2017, il regime di agevolazioneprevisto, per il 2014, dall’articolo 13,commi 19 e 20, del decreto-legge 23 di-cembre 2013, n. 145, stabilendo che leindennità di volo previste dalla legge o dalcontratto collettivo non concorrono allaformazione del reddito ai fini contributivi.Le medesime indennità concorrono alladeterminazione della retribuzione pensio-nabile nella misura del 50 per cento delloro ammontare.

La disposizione in esame, senza modi-ficare il regime fiscale applicabile, e inlinea con la specialità delle mansionisvolte dal personale navigante, intervienesul regime contributivo delle predette in-dennità, con la finalità di modulare ilcuneo fiscale, riconoscendo il peculiarecontenuto professionale delle prestazionidel personale navigante.

La finalità dell’intervento è, quindi,quella di estendere al personale di volo ladecontribuzione su un istituto retributivo(indennità di volo) già identificato dallanormativa precedente come specifico e

meritevole di logiche contributive diversi-ficate, mantenendo al contempo la parte-cipazione del 50 per cento di detta inden-nità nella formazione della retribuzionepensionabile, attraverso la contribuzionefigurativa a carico dell’INPS.

Il comma 2 prevede la copertura deglioneri derivanti dalla misura introdotta chesono stimati in 28 milioni di euro annui.

L’articolo 5 della legge 5 maggio 1976n. 324, « Nuove norme in materia di dirittiper l’uso degli aeroporti aperti al trafficoaereo civile », individua le modalità didefinizione del diritto di imbarco di pas-seggeri prevedendo, tra l’altro, espressa-mente un regime legato alle esenzioni.

La norma proposta estende il regimedelle esenzioni ai membri degli equipaggi diaeromobili in servizio (Crew must go) i qualiutilizzano l’aeromobile per raggiungere lesedi di imbarco. In tal caso, dunque, ildiritto di imbarco non è dovuto. Il dirittonon è parimenti dovuto per i membri degliequipaggi delle compagnie aeree che hannoterminato il servizio in un determinato ae-roporto e che devono tornare in un altroaeroporto, assegnato dalla compagnia diappartenenza quale propria base operativa(Crew returning to base), purché in pre-senza di idonea attestazione della compa-gnia aerea che certifichi che il viaggio èeffettuato per motivi di servizio.

Il Ministero della salute ha l’obbligo diassicurare il servizio di pronto soccorsonegli aeroporti civili e in quelli aperti altraffico civile e a tal fine ha a disposizionenel proprio bilancio risorse per far fronteagli oneri derivanti dal servizio.

Il decreto interministeriale 12 febbraio1988, recante « Affidamento all’Associa-zione italiana della Croce rossa del servi-zio di pronto soccorso sanitario negli ae-roporti civili ed in quelli aperti al trafficocivile direttamente gestiti dallo Stato »,prevede che il Ministero della sanità affidialla Croce Rossa italiana, sulla base di unrapporto convenzionale, lo svolgimento delservizio di pronto soccorso sanitario negliaeroporti civili ed in quelli aperti al traf-fico civile direttamente gestiti dallo Stato.

Con l’affidamento progressivo della ge-stione totale di molti aeroporti nazionali a

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soggetti terzi, avvenuto con atto di con-cessione approvato con decreto intermini-steriale, si ritiene siano maturi i tempiperché lo Stato affidi la responsabilità e glioneri del servizio ai gestori stessi.

In tal senso, al fine di garantire lacontinuità del servizio, in attesa che igestori individuino i soggetti erogatori delservizio di pronto soccorso a livello locale,è stata stipulata in data 30 dicembre 2013dai gestori degli aeroporti apposita con-venzione con la Croce Rossa italiana (CRI)e con il Ministero della salute che per il2014 prevede la continuazione dei serviziprestati dalla CRI con il rimborso deirelativi oneri a carico dei gestori stessi.

La norma chiarisce inoltre ruoli e re-sponsabilità nella fase transitoria anchedegli aeroporti in gestione diretta delloStato, che rimarranno a carico del Mini-stero della salute fino a quando nonverranno rese esecutive le convenzioni perla gestione totale dello scalo.

Ciò con la finalità di evitare possibilicontenziosi sulla responsabilità e suglioneri del servizio stesso.

La norma prevede infine l’emanazionedi linee guida sanitarie – anche con ilsupporto dell’ENAC per gli aspetti stret-tamente aeronautici –, volte ad identifi-care gli standard delle prestazioni e i livelliminimi del servizio, nonché l’attivazioneda parte dei gestori aeroportuali di pro-cedure di scelta del contraente ispirate acriteri di concorrenza e trasparenza.

Le emanande linee guida dovranno,peraltro, integrarsi con le previsioni e gliobblighi di livello internazionale indivi-duati dalle norme dell’ICAO e risponderea criteri di efficienza e funzionalità delleprestazioni nonché di riduzione dei costi.

La proposta normativa, definita a se-guito di un articolato processo di condi-visione con i soggetti istituzionalmentecompetenti (Ministero della difesa, Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti,ENAC ed ENAV) è volta ad introdurrespecifiche modifiche al codice della navi-gazione – parte aeronautica – con lafinalità di garantire elevati e uniformistandard di sicurezza nel settore del ser-vizio di navigazione aerea, anche in con-

formità ai princìpi dettati dalla normativaeuropea di settore (cielo unico europeo).

In particolare, con il comma 8, letteraa), in continuità con le disposizioni con-tenute nell’articolo 21 del decreto legisla-tivo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’or-dinamento militare), si interviene sull’ar-ticolo 691-bis del codice della navigazionerelativo alla fornitura dei servizi dellanavigazione aerea. Con la nuova formula-zione del quarto comma del citato articolo691-bis del codice della navigazione siintende rendere sistematico il ricorso allastipula di specifici atti di intesa tra l’ENACe l’Aeronautica militare per la fornituradei citati servizi rivolti al traffico aereogenerale, anche al fine di assicurare che ilivelli di qualità e sicurezza della forniturasiano equivalenti ai livelli previsti dallanormativa europea, in conformità ai re-golamenti (CE) 10 marzo 2004, n. 550, e20 febbraio 2008, n. 216, come modificatodal regolamento 21 ottobre 2009, n. 1108.

La lettera b) del comma 8 introduce,poi, l’articolo 733-bis (Funzioni del per-sonale addetto al comando, alla guida e alpilotaggio di aeromobili e del personaleaddetto alla fornitura dei servizi di navi-gazione aerea per il traffico aereo gene-rale) che definisce con maggior precisionecompiti, attribuzioni e procedure opera-tive, ivi compresa quella dell’avvicina-mento a vista, da parte del personale divolo, del personale non di volo e delpersonale militare quando fornisce il ser-vizio di navigazione aerea per il trafficoaereo generale.

La norma nasce dall’esigenza di fornireagli operatori un’indicazione chiara dellefonti della disciplina da applicare, rinve-nibili espressamente nella normativa eu-ropea, nella normativa tecnica nazionaleadottata dall’ENAC – quale ente nazionaledi regolazione tecnica del trasporto aereo– e nei manuali operativi dei fornitori diservizi della navigazione aerea, dell’Aero-nautica militare e degli operatori aerei.

La norma consentirà, tra l’altro, ilripristino da parte dei principali fornitoridei servizi di navigazione aerea (ENAV eAeronautica militare) della procedura di

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avvicinamento a vista (Visual Approach)con una riduzione dei tempi di volo e,conseguentemente, con un potenziale ri-sparmio in termini di carburante e diemissioni inquinanti.

Art. 29 (Pianificazione strategica della por-tualità e della logistica).

La proposta normativa in oggettomuove dalla necessità di migliorare l’effi-cienza del sistema portuale e logisticonazionale, riconducendolo ad una visionestrategica d’insieme attraverso strumentidi reale innovazione. Le possibilità dicrescita e di sviluppo della portualità edell’offerta logistica generalmente conside-rata sono indissolubilmente legate alle op-zioni praticate dagli operatori del settorein base alla misurabile convenienza discegliere una serie di facilities offerte nonsolo dall’approdo ma da un insieme dielementi che, direttamente o indiretta-mente, costituiscono la filiera dei vantaggi:reti stradali e ferroviarie, scali intermo-dali, offerte di servizi di accesso e di uscitaefficienti ed efficaci. In estrema sintesi, ilivelli di competitività dell’intero compartoportuale e logistico sono determinati, sottoil profilo infrastrutturale e trasportistico,dalla presenza simultanea di tre fattori:una buona accessibilità nautica in grado digarantire servizi adeguati al vettore ma-rittimo; ampie aree portuali e interpor-tuali per l’efficiente movimentazione dellemerci; connessioni ferroviarie, stradali e dinavigazione interna capaci e adeguate, sìda assicurare l’occorrente fluidità dellecatene logistiche intermodali.

Si prevede pertanto (comma 1) che siaadottato, entro novanta giorni dall’entratain vigore della legge di conversione deldecreto-legge, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasportie previa deliberazione del Consiglio deiministri, il piano strategico nazionale dellaportualità e della logistica. Il piano ha lafinalità di migliorare la competitività delsistema portuale e logistico, di agevolare lacrescita dei traffici e la promozione del-

l’intermodalità nel traffico di merci anchein relazione alla razionalizzazione, al rias-setto e all’accorpamento delle autoritàportuali esistenti, di cui alla legge 28gennaio 1994, n. 84, recante « Riordinodella legislazione in materia portuale ».

Si prevede inoltre (comma 2) che leautorità portuali debbano presentare, en-tro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione, alla Pre-sidenza del Consiglio dei ministri, un re-soconto degli interventi correlati a progettiin corso di realizzazione o da intrapren-dere, corredato dei relativi cronopro-grammi e piani finanziari. È quindi pre-visto che la Presidenza del Consiglio deiMinistri selezioni, d’intesa con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, entro isessanta giorni successivi alla data di pre-sentazione dei resoconti e sulla base delleproposte contenute negli stessi, gli inter-venti ritenuti più urgenti, anche al fine divalutarne l’inserimento nel piano strate-gico nazionale della portualità e dellalogistica, ovvero di valutare interventi so-stitutivi.

CAPO VII

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

Art. 30 (Promozione straordinaria delMade in Italy e misure per l’attra-zione degli investimenti).

La norma si pone l’obiettivo di poten-ziare la presenza delle imprese italiane –con particolare riguardo per le PMI – suimercati internazionali e, più in generale,di accrescere il grado di internazionaliz-zazione del nostro Paese attraverso larealizzazione, tramite l’ICE-Agenzia per lapromozione all’estero e l’internazionaliz-zazione delle imprese italiane, di un Pianoper la promozione straordinaria per l’in-ternazionalizzazione e l’attrazione degliinvestimenti esteri in Italia.

L’esigenza di investire nell’internazio-nalizzazione nasce dalla constatazione dicome, già da alcuni anni, l’esportazionerisulti l’unica voce positiva dell’economiaitaliana: in particolare, nel 2013, tale com-

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ponente ha rappresentato il 30,4 per centodel PIL, con percentuali di crescita negliultimi anni del + 11,6 per cento rispettoalla Germania e del + 5,9 per centorispetto alla Francia.

Nell’ottica di una gestione sinergica dirisorse e funzioni tra Ministeri, si prevede,inoltre, che sul Piano sia acquisita l’intesadel Ministro degli affari esteri e del Mi-nistro delle politiche agricole alimentari eforestali (quest’ultimo per tutto ciò checoncerne le azioni e le iniziative rivoltealle imprese agricole e agroalimentari).

L’attuazione del Piano è attribuita al-l’ICE-Agenzia, che opererà con modalitàsemplificate per il raggiungimento dei se-guenti obiettivi:

trasformare le aziende potenzial-mente esportatrici in esportatrici abituali;(le aziende esportatrici sono 210 mila edesiste la concreta possibilità di aggiun-gerne 20 mila in un anno delle circa 70mila che ne hanno le potenzialità)

cogliere le opportunità legate allacrescita della domanda globale e all’incre-mento della classe media (si stima unincremento della classe media mondialepari a 800 milioni di persone nei prossimiquindici anni);

espandere la presenza nei Paesi incui il potenziale è maggiore (stimati + 50miliardi di dollari di export aggiuntivo su5 Paesi avanzati e 30 mercati emergenti);

accrescere la capacità di intercettareinvestimenti esteri (stimati + 20 miliardi didollari di flussi aggiuntivi di investimentoin Italia).

In particolare, attraverso le maggioririsorse destinate al Piano straordinario siintende realizzare le seguenti misure: va-lorizzare l’immagine del « Made in Italy »,anche attraverso il supporto delle piùrilevanti manifestazioni fieristiche, pro-muovere i prodotti italiani presso le retidistributive dei diversi Paesi, realizzarecampagne di promozione strategica neimercati più rilevanti, valorizzare le pro-duzioni agroalimentari tipiche e rafforzareil contrasto del fenomeno dell’« Italian

sounding », erogare contributi sotto formadi voucher alle piccole e medie imprese,nel rispetto delle regole del regolamento« de minimis », per sostenere la loro cre-scita organizzativa e professionale in par-ticolare attraverso l’utilizzo di temporaryexport manager, sostenere l’attrazione degliinvestimenti esteri in Italia.

L’individuazione delle modalità per di-sciplinare l’erogazione dei voucher è affi-data ad un successivo decreto ministeriale,mentre in materia di sostegno all’attrazionedegli investimenti esteri è prevista la stipuladi un’apposita convenzione tra il Ministerodello sviluppo economico e l’ICE-Agenziavolta ad individuare, anche nel rispetto diquanto previsto dall’articolo 1, comma 460,della legge n. 296 del 2006 in merito adINVITALIA – Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-presa S.p.A. –, gli obiettivi, i risultati attesie le risorse finanziarie per favorire l’attra-zione degli investimenti esteri.

Viene, pertanto, incrementato il ruolodell’ICE-Agenzia in tale ambito, in modoche anche attraverso l’operatività della reteestera dell’ICE – che opera nell’ambitodelle rappresentanze diplomatiche e conso-lari italiane – l’attività di attrazione degliinvestimenti possa essere svolta nel modopiù completo possibile, esercitando le treprincipali funzioni: 1) promozione delle op-portunità Paese; 2) assistenza tecnica al-l’operatore estero; 3) radicamento sul terri-torio del soggetto estero. È da evidenziareche tali attività, in particolare le prime due,sono onerose e non remunerative, almenonel breve termine: gli effetti della promo-zione e dell’assistenza tecnica, infatti, sonovisibili solo nel medio termine. Questorende necessario l’investimento di impor-tanti risorse pubbliche a ciò dedicate.

Per sovraintendere all’intero ciclo delprocesso di attrazione degli investimenti,l’articolo prevede la soppressione del DeskItalia – Sportello attrazione investimentiesteri – di cui all’articolo 35 del decreto-legge n. 179 del 2012, che viene abrogato,e l’istituzione di un apposito Comitatointerministeriale deputato a esercitare unagovernance strutturata e ad operare lagiusta sinergia tra le amministrazioni cen-

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trali e locali, sulla scorta dell’esperienzamaturata da altri Paesi europei.

Art. 31 (Misure per la riqualificazione degliesercizi alberghieri).

L’articolo, con la finalità di diversificareulteriormente l’offerta turistica e favoriregli investimenti volti alla riqualificazionedegli esercizi alberghieri esistenti, intendepromuovere la nuova figura dei cosiddetti« condhotel », che già l’articolo 10, comma5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 29luglio 2014, n. 106 (cosiddetto « art bo-nus »), prende in considerazione. Per con-dhotel si intendono gli esercizi alberghieriaperti al pubblico, a gestione unitaria, com-posti da una o più unità immobiliari ubi-cate nello stesso comune o da parti di esse,che forniscono alloggio, servizi accessori edeventualmente vitto, in camere destinatealla ricettività e, in forma integrata e com-plementare, in unità abitative a destina-zione residenziale, dotate di servizio auto-nomo di cucina, la cui superficie non puòsuperare il 40 per cento della superficiecomplessiva dei compendi immobiliari inte-ressati.

Con la presente disposizione viene am-pliato, con riguardo ai condhotel, il peri-metro di disciplina: i commi 1 e 2 preve-dono un decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodei beni e delle attività culturali e delturismo di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, previa intesa in sededi Conferenza unificata, per la definizionedelle condizioni di esercizio di tali strut-ture, i criteri e le modalità per la rimo-zione del vincolo di destinazione alber-ghiera in caso di interventi edilizi sugliesercizi alberghieri esistenti e limitata-mente alla realizzazione di una quotadelle unità abitative a destinazione resi-denziale. In ogni caso il vincolo può essererimosso, su richiesta del proprietario, soloprevia restituzione di eventuali contributipubblici percepiti, qualora sia ancora incorso il finanziamento agevolato.

Il comma 3 reca disposizioni ai finidell’adeguamento degli ordinamenti delle

regioni e delle province autonome diTrento e Bolzano al decreto di cui alcomma 1.

Art. 32 (Marina Resort e implementazionesistema telematico centrale nauticada diporto).

La norma mira al riconoscimento, finoal 31 dicembre 2014, di una categoria diservizi turistici fino ad oggi non prevista enon considerata se non a livello regionale,che coinvolge porzioni limitate dei portituristici: i cosiddetti « marina resort », os-sia i servizi di accoglienza e messa adisposizione dello specchio acqueo per ilpernottamento dei turisti a bordo delleproprie unità da diporto, in analogia aquanto avviene per le piazzole dei cam-peggi per i camper. La norma non intendeintervenire sull’imposta sul valore rag-giunto generalmente applicabile alla por-tualità turistica e ai servizi associati, che,secondo quanto stabilito dalla tabella Aallegata al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 633 del 1972, rimane quellaordinaria oggi al 22 per cento.

La copertura dell’intervento è previstafacendo ricorso al fondo di cui all’articolo148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,recante « Utilizzo delle somme derivantida sanzioni amministrative irrogate dal-l’Autorità garante della concorrenza e delmercato ». Nella legge di stabilità 2015dovranno essere individuate idonee risorseper finanziare l’intervento anche per taleanno, all’esito delle valutazioni degli effettidel presente provvedimento sull’imprendi-torialità turistica.

Al riconoscimento della natura di strut-tura turistico-ricettiva ai cosiddetti « ma-rina resort » consegue, invece, che alleprestazioni rese ai clienti ivi alloggiati siapplichi l’IVA agevolata al 10 per cento,secondo il punto 120) della tabella A, parteIII, allegata al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633. At-tualmente ai servizi di accoglienza e messaa disposizione dello specchio acqueo per ilpernottamento dei turisti a bordo delleproprie imbarcazioni si applica l’IVA

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nella misura ordinaria del 22 per cento. Ciògenera un divario competitivo sfavorevolecon i Paesi concorrenti del Mediterraneo,che applicano un’imposizione inferiore aquella italiana. Un’anticipazione della pre-sente normativa è contenuta a livello regio-nale nella legge regionale del Friuli VeneziaGiulia 16 gennaio 2002, n. 2, recante « Di-sciplina organica del turismo », come modi-ficata dall’articolo 9 della legge regionalen. 2 del 2010, che ha già ricompreso i « ma-rina resort » tra le strutture ricettive all’ariaaperta, unitamente ai campeggi, ai villaggituristici e ai dry marina.

Si tratta, si sottolinea, di porzioni limi-tate dei porti turistici destinate alle sud-dette prestazioni che fino ad oggi non figu-rano fra le strutture ricettive all’aperto. Perquantificare l’impatto della proposta nor-mativa occorre partire dal dato degli or-meggi in Italia: il dato ufficiale del Contonazionale delle infrastrutture e dei tra-sporti (CNIT 2011) è di poco superiore a150.000, di cui poco meno di 20.000 sonoboe e ormeggi provvisori. Dunque ci sonocirca 130.000 posti barca, di cui 40.000 neiporti turistici e 90.000 nei porti polifunzio-nali pubblici. Secondo la circolare del Mini-stero dei trasporti del 5 agosto 1996, n. 47,il 10 per cento dei posti è destinato all’or-meggio in transito (cioè per l’affitto giorna-liero e stagionale), pari dunque a 13.000posti barca. Nel 2011 risultava inoccupato il15 per cento del totale degli ormeggi (rile-vazione Osservatorio nautico nazionale).Nel 2012, il tasso di abbandono è stato del26 per cento (rilevazione Osservatorio nau-tico nazionale). Considerando il costo me-dio annuo di ormeggio stimato dall’ultimoRapporto sul turismo nautico (Osservatorionautico nazionale, Genova 2013) pari acirca 6.000 euro, è possibile stimare ungettito IVA dei posti occupati (con aliquotaordinaria del 22 per cento) non superiore a15 milioni di euro annui. L’applicazionedell’imposta turistica al 10 per cento inluogo di quella ordinaria comporterebbe,dunque, nella peggiore delle ipotesi, unmancato gettito per circa 8 milioni di euro.Prudentemente, la copertura individuata èdunque fissata in tale cifra pure se la nor-mativa produrrà anche un aumento di get-

tito, come di seguito illustrato. Se la misuradi sviluppo riportasse in esercizio soltantola metà dei posti barca attualmente inoccu-pati, sarebbe potenzialmente capace di ge-nerare un fatturato di 15 milioni di euro(sempre calcolando 6.000 euro per postobarca). Vanno inoltre considerati i benefìciper l’erario derivanti dalla rimessa sul mer-cato dei suddetti posti barca connessi a tuttii lavori di manutenzione delle unità (la cuialiquota IVA rimarrebbe al 22 per cento), leaccise e l’IVA sui carburanti, eccetera. Circai benefìci della misura va inoltre rilevatocome secondo il CENSIS (Rapporto sul-l’economia del mare) ogni 3,8 posti barcaoccupati si genera un posto di lavoro nel-l’indotto. Per quanto concerne infine even-tuali paventati conflitti con la normativadell’Unione europea, la mozione accoltanella seduta della Camera del 15 aprile2014 ha impegnato il Governo ad assumerein via prioritaria una serie di iniziative,anche normative, per favorire la ripresa e ilpieno sviluppo del comparto turistico na-zionale, tra le quali, in particolare, « misureurgenti per il rilancio della nautica da di-porto nazionale e della relativa filiera, inmodo da garantire la promozione unitariadel settore nautico-turistico in ambito na-zionale ed internazionale, introducendouna classificazione delle strutture che tengaconto della diffusione di best practice edestendendo l’IVA agevolata delle strutturericettive ai marina resort ». Infine si ri-chiama che la 10a Commissione (Industria,commercio, turismo) del Senato della Re-pubblica, come da resoconto n. 197 delgiorno 15 aprile 2014, esprimendo parerefavorevole sui disegni di legge nn. 953 e1167 recanti delega al Governo per la revi-sione del codice della nautica da diporto, hainvitato, tra l’altro, la Commissione di me-rito, a valutare il riconoscimento dei Ma-rina Resort quali « servizi di accoglienza emessa a disposizione dello specchio acqueoper il pernotto dei turisti a bordo delleproprie unità da diporto », ricalcando lanorma in vigore nella regione autonomaFriuli Venezia Giulia.

Il comma 3 interviene sull’articolo 1,comma 217, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 (« legge di stabilità 2013 »), che ha

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istituito, nell’ambito del Dipartimento peri trasporti, la navigazione ed i sistemiinformativi e statistici del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, il Sistematelematico centrale della nautica da di-porto (SISTE), prevedendo l’emanazione diun regolamento (ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge n. 400 del 1988) pergli aspetti attuativi relativi al funziona-mento. In ottemperanza a detta delega,uno schema di decreto del Presidente dellaRepubblica ha individuato le modalità diattuazione del SISTE, disciplinando laprogressiva informatizzazione della tenutadei registri di iscrizione delle unità dadiporto e la digitalizzazione del rilascio deidocumenti di navigazione. Lo schema didecreto intende introdurre una radicalesemplificazione e razionalizzazione dellemodalità di tenuta dei registri di iscrizionedelle unità da diporto, attualmente gestitiin formato cartaceo in ciascuna circoscri-zione marittima, attraverso la loro com-pleta informatizzazione e la devoluzionedelle relative competenze a un’unica au-torità centrale competente su tutto il ter-ritorio nazionale, delle modalità di iscri-zione e cancellazione delle unità da di-porto nei relativi registri e delle modalitàdi rilascio dei documenti di navigazione,avvalendosi di sportelli a tal fine dedicati,dislocati in tutto il territorio nazionale e incollegamento telematico con una bancadati centrale, e delle modalità di assegna-zione dei numeri di iscrizione dell’unità dadiporto, istituendo una nuova sequenza dicaratteri alfanumerici, suscettibile anchedi personalizzazione, generata su base na-zionale. In sede di esame per il prescrittoparere, le Commissioni parlamentari, puresprimendo parere favorevole, hanno po-sto una serie di condizioni e osservazioni,invitando tra l’altro il Governo a valutareun successivo intervento integrativo sullanorma primaria di cui all’articolo 1,commi 217 e seguenti, della legge n. 228del 2012. Il provvedimento è stato appro-vato, in via definitiva, nella riunione delConsiglio dei ministri dell’ 8 agosto 2014.

La disposizione mira pertanto ad inte-grare la norma primaria istitutiva delSistema telematico centrale della nautica

da diporto, aderendo in tal modo sia alleosservazioni poste dal Consiglio di Statonel parere reso che a quelle espresse dallecompetenti Commissioni parlamentari.

CAPO VIII

MISURE URGENTIIN MATERIA AMBIENTALE

Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenera-zione urbana delle aree di rilevanteinteresse nazionale – comprensorioBagnoli-Coroglio).

L’articolo 33 riconduce alla compe-tenza esclusiva statale e in particolare alladeterminazione dei livelli essenziali delleprestazioni di cui all’articolo 117, secondocomma, lettera m), della Costituzione ealla materia della tutela dell’ambiente dicui alla lettera s) del medesimo comma, ledisposizioni finalizzate alla bonifica am-bientale e alla rigenerazione urbana diaree di rilevante interesse nazionale. Inparticolare, il comma 1 individua nell’am-bito della competenza esclusiva statale ledisposizioni relative alla disciplina delprocedimento di bonifica e al trasferi-mento delle aree nonché le disposizioniconcernenti il procedimento di forma-zione, di approvazione e di attuazione delprogramma di riqualificazione ambientalee di rigenerazione urbana finalizzato alrisanamento e alla riconversione delle areedismesse e degli immobili pubblici, alsuperamento del degrado urbanistico ededilizio, alla dotazione di servizi anche arete e infine a garantire la sicurezzaurbana. Obiettivo prioritario delle tipolo-gie procedimentali individuate nel comma1 è quello di assicurare, in tempi certi ebrevi, la programmazione, la realizzazionee la gestione unitaria degli interventi dibonifica ambientale e di rigenerazione ur-bana. Conseguentemente sono attribuiteallo Stato (comma 2), per assicurarnel’esercizio unitario sulla base dei princìpidi sussidiarietà e di adeguatezza, le fun-zioni amministrative relative al procedi-

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mento disciplinato dai commi da 3 a 10del presente articolo, nel presupposto chesia in ogni caso garantita la partecipazionedi tutti gli enti territoriali coinvolti negliinterventi sul territorio.

A tal fine, con deliberazione del Con-siglio dei ministri, sentita la ConferenzaStato-regioni, sono individuate le aree dirilevante interesse nazionale e sono pre-disposti sono per ciascuna di esse unospecifico programma di risanamento am-bientale e un documento di indirizzo stra-tegico di rigenerazione urbana per indivi-duare e realizzare le opere necessarie amettere in sicurezza e a bonificare l’area;a definire gli indirizzi per la riqualifica-zione urbana della stessa; a valorizzare,ove presenti, gli immobili di proprietàpubblica da salvaguardare e riqualificare;a localizzare e realizzare le opere infra-strutturali necessarie al potenziamentodella rete stradale e dei trasporti pubbliciper i collegamenti aerei e marittimi, per gliimpianti di depurazione e in generale perle opere di urbanizzazione primaria esecondaria funzionali agli investimentipubblici e privati, individuando il relativofabbisogno finanziario cui si fa fronte perla parte di competenza dello Stato nel-l’ambito delle risorse previste a legisla-zione vigente.

La norma in esame prevede che lapredisposizione del programma di risa-namento ambientale e del documento diindirizzo strategico per la rigenerazioneurbana siano affidati ad un Commissariostraordinario del Governo, nominato aisensi dell’articolo 11 della legge n. 400del 1988, sentito il Presidente della re-gione interessata e ad un Soggetto At-tuatore, nominato con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri nelrispetto dei princìpi europei di traspa-renza e concorrenza.

Al Commissario straordinario sono at-tribuiti compiti di coordinamento degliinterventi infrastrutturali d’interesse sta-tale con quelli privati da effettuare nel-l’area di rilevante interesse nazionale; alSoggetto Attuatore compete l’elaborazionee l’attuazione del programma di risana-mento ambientale e di rigenerazione ur-

bana e lo stesso opera come stazioneappaltante per l’affidamento dei lavori dibonifica ambientale e di realizzazionedelle opere infrastrutturali.

Costituiscono elementi acceleratori delprocedimento disciplinato dalla norma inesame la previsione che con il decreto dinomina del Soggetto Attuatore sono sta-biliti altresì le modalità per il trasferi-mento allo stesso dell’area oggetto delladelibera del Consiglio dei ministri e iltermine entro il quale il Soggetto Attua-tore provvede a trasmettere al Commissa-rio straordinario la proposta di pro-gramma di risanamento ambientale e dirigenerazione urbana, che è corredata diun progetto di bonifica degli interventi, delcronoprogramma dei lavori, di uno studiodi fattibilità territoriale e ambientale, dellavalutazione ambientale strategica (VAS),della valutazione di impatto ambientale(VIA) e di un piano economico-finanziariodegli interventi previsti nel quale sonoindividuate le risorse finanziarie pubblichedisponibili. La proposta di programma e ildocumento di indirizzo strategico devonoinoltre prevedere gli interventi a carattereurbanistico-edilizio e i tempi e le modalitàdi attuazione degli stessi, tenendo contodel rispetto del principio di concorrenza,dell’evidenza pubblica e del possibile ri-corso da parte delle amministrazioni pub-bliche coinvolte all’uso di modelli privati-stici e consensuali.

Spetta al Commissario straordinariodel Governo convocare tempestivamenteuna conferenza di servizi al fine di otte-nere i necessari atti di assenso e di intesadelle amministrazioni interessate, sullaproposta di programma del Soggetto At-tuatore. Qualora entro trenta giorni dallasua indizione in sede di conferenza nonsia raggiunto un accordo, il Consiglio deiministri, presente il Presidente della re-gione interessata, vi provvede anche inderoga alle vigenti previsioni di legge. Condecreto del Presidente della Repubblicaprevia deliberazione del Consiglio dei mi-nistri è approvato il programma di rige-nerazione urbana adottato dal Commissa-rio straordinario entro dieci giorni dallaconclusione della conferenza stessa o

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dalla deliberazione del Consiglio dei mi-nistri. L’approvazione del programma so-stituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,i concerti, le intese, i nulla osta, i parerie gli assensi previsti dalla legislazionevigente.

I commi da 11 a 13 dettano disposizionirelative al comprensorio dell’ex sito indu-striale di Bagnoli-Coroglio. Considerate lecondizioni di estremo degrado ambientalein cui versano, le aree comprese nel com-prensorio Bagnoli-Coroglio sono dichiarate,ai sensi del presente articolo, aree di rile-vante interesse nazionale per gli effetti dicui ai commi da 1 a 10 e, pertanto, alSoggetto Attuatore è trasferita, a decorreredalla data di nomina, la proprietà delle areee degli immobili di cui è attualmente tito-lare la società Bagnoli Futura Spa. Il corri-spettivo del valore delle aree è determinatodall’Agenzia del demanio, in base al valoredi mercato. Per le finalità di cui sopra ilSoggetto Attuatore costituisce una societàper azioni alle quale possono aderire altrisoggetti che conferiscano ulteriori aree eimmobili limitrofi al comprensorio Bagno-li-Coroglio, meritevoli di salvaguardia e ri-qualificazione.

Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, per la sempli-ficazione delle procedure in mate-ria di bonifica e messa in sicurezzadi siti contaminati. Misure urgentiper la realizzazione di opere linearirealizzate nel corso di attività dimessa in sicurezza e di bonifica).

La disposizione si propone di semplifi-care e accelerare le procedure per la boni-fica e messa in sicurezza dei siti contami-nati intervenendo, da un lato, con modifi-che puntuali al codice dei contratti pubblici(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163),e dall’altro rimuovendo gli ostacoli e le dif-ficoltà che rallentano la realizzazione diinterventi essenziali per stimolare l’incre-mento della produzione e gli investimentiproduttivi, in aree comprese in siti inqui-nati soggetti a procedure di bonifica.

Le modifiche al codice dei contrattiapportate dai commi da 1 a 6 sonofinalizzate a far fronte alle esigenze ri-scontrate, in fase di progettazione, aggiu-dicazione ed esecuzione dalle amministra-zioni pubbliche interessate da situazioni dicriticità ambientale.

Tale disciplina, che riguarda esclusiva-mente le procedure di bonifica e messa insicurezza appaltate dalle amministrazionipubbliche, garantisce il perseguimento del-l’interesse pubblico all’esecuzione dell’in-tervento in termini più rapidi, lasciandoinalterate, allo stesso tempo, tutte le ga-ranzie in termini di concorrenza e dilegalità della procedura di gara.

Gli interventi di messa in sicurezza e dibonifica dei siti inquinati, così come de-finiti dal decreto legislativo n. 152 del2006, sono attività peculiari che necessi-tano di strumenti normativi specifici, at-tesa anche la finalità di protezione del-l’ambiente e della salute umana, conside-rato che, in fase attuativa, si è riscontratala difficile applicabilità delle norme ordi-narie a tali tipologie di interventi. Il codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, infatti, disciplina essenzialmentel’appalto e l’attuazione delle cosiddette« opere pubbliche », intendendosi essen-zialmente con tale termine le « opere ci-vili » o « strutturali ». Per tale tipologia diopere risulta agevole, infatti, definire idiversi livelli di progettazione previstidalla normativa, nonché rispettare unatempistica ordinaria.

Di contro, per gli interventi di bonificae messa in sicurezza, considerata la pe-culiarità degli stessi, si riscontra costan-temente, in sede di esecuzione, una seriedi incertezze connesse alle caratteristicheproprie di un sito contaminato, soprattuttoin termini di « volumi esatti », di « limitiareali e verticali della contaminazione » edi « entità della contaminazione in terminidi concentrazione esatta degli inquinanti ».

Tali incertezze non sono comunqueattribuibili alla fase di progettazione, maalle stesse norme in materia ambientale edi bonifica, che prevedono una verificadello stato qualitativo e quantitativo delsito mediante metodi presuntivi in fase di

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progettazione e, in fase esecutiva, me-diante una verifica continua di tale stato.

In ragione delle motivazioni di cui so-pra, la modifica di cui al comma 1 consentedi accelerare, in presenza di procedure adinvito, la fase di verifica dei requisiti dicapacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nelbando di gara, prevedendo la presenta-zione, già in sede di offerta, della documen-tazione indicata nel predetto bando.

Con il comma 2 si interviene, invece,ponendo un limite al ricorso all’istituto del-l’avvalimento ai fini del soddisfacimento delrequisito dell’iscrizione all’Albo nazionaledei gestori ambientali. Tale requisito, pre-scritto, ai sensi dell’articolo 212 del decretolegislativo n. 152 del 2006, a comprovadella idoneità tecnica, amministrativa e fi-nanziaria alla gestione dei rifiuti da partedei partecipanti ad una procedura ad evi-denza pubblica, viene sovente « prestato » alcandidato da una impresa ausiliaria che,però, in fase esecutiva, non cura il trasportoe lo smaltimento del rifiuto con tutte leconseguenti criticità.

La modifica di cui al comma 3 consentedi ricorrere alla procedura negoziata,senza preventiva pubblicazione del bandodi gara, nel caso in cui la realizzazionedelle attività di bonifica e messa in sicu-rezza non sia compatibile con i terminiordinari di gara.

La modifica di cui al comma 4, daleggersi quale naturale conseguenza deldisposto di cui all’articolo 57 del decretolegislativo n. 163 del 2006 così come mo-dificato al comma 3, trova la propriagiustificazione nel riconoscimento del ca-rattere di pubblica utilità, nonché di ur-genza, delle attività di bonifica e messa insicurezza di siti contaminati. In ragione diciò, stante la peculiarità dell’attività dibonifica e messa in sicurezza di siti in-quinati, viene prevista per le stazioni ap-paltanti, nelle procedure ristrette e nego-ziate, la possibilità di stabilire termini direcezione delle domande di partecipazionee delle offerte più brevi dei termini minimiprevisti in via ordinaria.

Le modifiche proposte ai commi 5 e 6riguardano, invece, le varianti in corso

d’opera e la fase di progettazione. Stante ladifficoltà di una precisa e puntuale defini-zione degli elaborati progettuali relativi agliinterventi di bonifica di siti contaminati infase di indizione della gara, il comma 5consente di ricorrere a varianti in corsod’opera riservando, inoltre, al direttore deilavori/direttore di esecuzione del contratto,laddove possibile, la facoltà di risolvere gliaspetti di dettaglio senza ricorrere a va-rianti purché gli stessi siano contenuti en-tro un importo non superiore al 20 percento dei lavori di bonifica e messa in sicu-rezza di siti contaminati. Il comma 6, in-fine, consente di appaltare un intervento dibonifica o messa in sicurezza sulla base diun progetto preliminare oppure in casi par-ticolari di progetto definitivo. Ciò consenti-rebbe, quindi, di fornire una immediatarisposta alle esigenze tecniche riscontratein fase di esecuzione.

I commi da 7 a 10 hanno più puntual-mente l’obiettivo di rimuovere gli ostacolie le difficoltà che rallentano la realizza-zione di infrastrutture di servizio, di in-terventi previsti dalla normativa sulla si-curezza nei luoghi di lavoro e di ammo-dernamenti impiantistici in aree compresein siti inquinati nelle quali le attività dibonifica sono state avviate ma sono ancorain corso o non sono state ancora avviate.

Tali attività vengono, in via generale,consentite nel rispetto di precise modalitàdi intervento e di cautele ambientali esanitarie e a condizione che non pregiu-dichino le attività di risanamento in corsoo da attivare.

Le cautele da rispettare riguardano inmodo specifico le procedure e le modalitàdi caratterizzazione, lo scavo e la gestionedei terreni.

Art. 35 (Misure urgenti per l’individuazionee la realizzazione di impianti direcupero di energia, dai rifiuti ur-bani e speciali, costituenti infra-strutture strategiche di preminenteinteresse nazionale).

La disposizione si propone di indivi-duare quali infrastrutture e insediamenti

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strategici di preminente interesse nazio-nale gli impianti di recupero di energia edi smaltimento dei rifiuti urbani e specialigià esistenti o da realizzare, con l’obiettivodi attuare un sistema integrato e adeguatodi gestione di tali rifiuti e di conseguirel’autosufficienza a livello nazionale, supe-rando le procedure di infrazione europee.

A tal fine il comma 1 fissa in novantagiorni il termine entro il quale il Presi-dente del Consiglio, su proposta del Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, individua tali im-pianti di termotrattamento, che costitui-scono infrastrutture e insediamenti stra-tegici di preminente interesse nazionale aifini della tutela della salute e dell’am-biente.

Il comma 2 prevede che tutti gli im-pianti devono essere autorizzati a satura-zione del carico termico (la capacità diincenerimento dei forni che costituisconol’impianto).

Il comma 3 dispone che tutti gli im-pianti di nuova costruzione debbano es-sere ricompresi nella classificazione degliimpianti di recupero energetico, previstadal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(allegato C, punto R1: impianti di incene-rimento dei rifiuti).

Per gli impianti esistenti il comma 4prevede una verifica, da svolgersi entrosessanta giorni dall’entrata in vigore deldecreto, circa la sussistenza dei requisitiper la loro classificazione come impiantidi recupero energetico, conformemente aquanto previsto dal comma precedente.

Il comma 5 impone che negli impiantidi recupero venga data priorità al tratta-mento dei rifiuti urbani prodotti nel ter-ritorio nazionale e a saturazione del caricotermico siano trattati rifiuti speciali nonpericolosi o pericolosi a solo rischio sani-tario, ferma restando l’esigenza di ade-guare le relative autorizzazioni.

Il comma 6 prevede la riduzione dellametà dei termini previsti per l’espleta-mento delle procedure di espropriazioneper pubblica utilità, di valutazione di im-patto ambientale e di autorizzazione in-tegrata ambientale degli impianti di cui alcomma 1.

Il comma 7 rende applicabile il poteresostitutivo straordinario del Governo incaso di mancato rispetto dei termini fissatidall’articolo.

CAPO IX

MISURE URGENTIIN MATERIA DI ENERGIA

Art. 36 (Misure a favore degli interventi disviluppo delle regioni per la ricercadi idrocarburi).

L’articolo, intervenendo sull’estensionedell’esenzione dal patto di stabilità relati-vamente alle spese sostenute per fini spe-cifici dalle regioni che corrispondono agliimporti incrementali delle royalties, è tesodi fatto a favorire lo sviluppo delle risorseenergetiche nazionali sbloccando gli inve-stimenti privati in programma da anni nelsettore. Scopo dell’intervento normativo èquello di accelerare il processo decisionaledi autorizzazione allo svolgimento delleattività di ricerca e coltivazione di idro-carburi, di competenza concorrente, inbase al titolo V della seconda parte dellaCostituzione, tra Stato e regioni, medianteuna correlazione diretta tra i benefìciderivanti dalle attività svolte e la possibi-lità di realizzare interventi di sviluppoeconomico e dell’occupazione nelle regionidi insediamento degli impianti produttivi.La legislazione vigente (legge n. 239 del2004), infatti, a garanzia della competenzaconcorrente in materia di energia, haassegnato alle regioni il ruolo di co-deci-sori nel rilascio dei titoli abilitativi con-cessori, nonché di ogni altra ulterioreautorizzazione necessaria per lo svolgi-mento e lo sviluppo delle attività connesse.

In particolare la disposizione escludedal patto di stabilità interno, comedisciplinato dal comma 4 dell’articolo32 della legge n. 183 del 2011 (« leggedi stabilità 2012 »), per gli anni 2015-2018, le spese sostenute dalle regioni perla realizzazione degli interventi di svi-luppo dell’occupazione e delle attivitàeconomiche, di sviluppo industriale e di

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miglioramento ambientale, nonché per ilfinanziamento di strumenti della program-mazione negoziata. Tale esclusione è limi-tata alle aree in cui si svolge la ricerca ela coltivazione di idrocarburi e si riferisceesclusivamente alle somme corrispondentialle maggiori entrate derivanti dalle royal-ties destinate alle regioni versate daglioperatori nel quadriennio indicato. È ri-messa a un decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,l’individuazione degli importi ammessi alladeroga dal patto di stabilità.

Art. 37 (Misure urgenti per l’approvvigio-namento e il trasporto del gasnaturale).

Anche in relazione ai recenti sviluppinegativi internazionali relativi alle aree diapprovvigionamento o di transito di gasnaturale, risulta necessario attribuire ca-rattere di strategicità alle infrastruttureattraverso le quali il sistema italiano delgas naturale si approvvigiona dall’estero,costituite da nuovi gasdotti di importa-zione, da ulteriori terminali di rigassifica-zione di gas naturale, che consentano didiversificare fonti e rotte di fornitura,nonché dalle infrastrutture della rete na-zionale di trasporto e dalle relative opereconnesse, che permettano di rafforzare lecapacità di trasporto e la capillarità dellarete, anche in previsione di una maggioreinteroperabilità con il sistema europeo delgas. Anche la realizzazione di nuove ul-teriori capacità di stoccaggio, finalizzate aaumentare la portata di immissione in retedel gas stoccato anche per far fronte arichieste eccezionali di gas in caso diemergenza o di punte di consumo nonsoddisfacibili mediante aumento delle im-portazioni, riveste carattere strategico,come evidenziato nella Strategia energe-tica nazionale.

A tal fine si provvede, al comma 1, adattribuire il carattere di strategicità epriorità nazionale a tali infrastrutture, ivicomprese le relative opere connesse.

Con il comma 2, in particolare allelettere a) e b), si chiarisce che le norme inmateria di procedure autorizzative e diespropriazione per pubblica utilità concer-nenti i gasdotti della rete nazionale siapplicano anche ai gasdotti di approvvi-gionamento dall’estero e alle opere ad essiconnesse, e che l’autorizzazione alla co-struzione, rilasciata a seguito di VIA, co-stituisce non solo variante urbanistica, maanche variante dei piani territoriali a li-vello locale.

Alla lettera c) si fissano termini certiper la formulazione, da parte dei soggettititolari o gestori di infrastrutture di inte-resse pubblico interferenti con i gasdottistrategici sopra definiti, di prescrizioni emodalità finalizzate alla risoluzione delleinterferenze, in modo da accelerare i suc-cessivi tempi di realizzazione degli im-pianti.

Alla lettera d) si stabilisce che l’auto-rizzazione integrata ambientale per leopere connesse a tali gasdotti di importa-zione o facenti parte della rete nazionalesia sempre rilasciata, se dovuta, dal Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, indipendentementedalla potenza dell’impianto di combu-stione.

Infine al comma 3, sempre al fine diaumentare la sicurezza delle forniture digas al sistema italiano ed europeo del gasnaturale e, in particolare, per accrescere larisposta del sistema nazionale degli stoc-caggi in termini di punta di erogazione, sidemanda all’Autorità per l’energia elet-trica, il gas ed il servizio idrico di stabiliremeccanismi tariffari incentivanti per favo-rire, nel nuovo periodo di regolazione cheinizierà dal 2015, lo sviluppo di ulterioriprestazioni erogative di punta da partedegli stoccaggi che necessitano di unaremunerazione particolare, tenendo contoanche del fatto che i relativi investimenti,essendo tali prestazioni richieste dal si-stema solo in casi eccezionali, potrebberorisultare scarsamente appetibili dagli in-vestitori.

Considerato che i diversi progetti diinvestimento in stoccaggi avranno diversecombinazioni di prestazioni di volume e di

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punta, in funzione delle caratteristichedello stoccaggio, e che l’interesse del si-stema è quello di sviluppare la puntapiuttosto che il volume, si indica comecriterio che dovrà essere seguito dall’Au-torità quello di efficienza, volto a privile-giare, tra i diversi progetti, quelli chepresentano un migliore rapporto punta/volume a parità di investimento, e quindicon la prospettiva di minimizzare i costiche potenzialmente ricadrebbero sul si-stema gas, lasciando alla stessa Autorità,come previsto dalle sue competenze isti-tuzionali, la definizione del meccanismoregolatorio incentivante.

Si fa infine presente che l’articolo nelsuo insieme incentiva e accelera la realiz-zazione di nuove infrastrutture del sistemadel gas, alcune delle quali già program-mate o autorizzate per un valore di alcunimiliardi di euro, con effetti positivi sullacrescita economica e occupazionale.

Art. 38 (Misure per la valorizzazione dellerisorse energetiche nazionali).

Per favorire lo sviluppo delle risorseenergetiche nazionali, consentire il rag-giungimento degli obiettivi della Strategiaenergetica nazionale, garantire una mag-giore sicurezza in termini di approvvigiona-menti di gas naturale e di petrolio e sbloc-care gli ingenti investimenti privati in pro-gramma da anni nel settore (oltre 15 mi-liardi di euro), la disposizione è volta ariconoscere carattere strategico di pubblicautilità alle attività di prospezione, ricerca ecoltivazione di idrocarburi e a quelle distoccaggio sotterraneo di gas naturale, te-nendo conto che lo sviluppo della produ-zione degli idrocarburi rappresenta unaprimaria esigenza per la sicurezza degliapprovvigionamenti e un’importante levaper rilanciare l’economia del Paese.

A tal fine, si prevede che, qualora lesuddette attività comportino la variazionedegli strumenti urbanistici, il rilascio dellaconnessa autorizzazione abbia effetto divariante urbanistica.

Il comma 3 attribuisce alla competenzastatale le attività di prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi sulla terra-ferma, oltre che in mare.

In materia di rilascio dei titoli abilita-tivi per la ricerca e produzione di idro-carburi, l’attuale legislazione, frutto di unaprogressiva stratificazione normativa, hacondotto a un procedimento articolato ecomplesso, che conduce in molti casi alblocco dello stesso per mancanza di intese,e comunque alla conclusione in tempimolto lunghi, quasi il doppio di quelli deglialtri Paesi OCSE.

Per superare tali criticità, ai commi da5 a 8 si definiscono nuovi princìpi cardineper il conferimento dei titoli minerari:

al ricercatore viene conferito un ti-tolo concessorio unico, che prevede unafase di ricerca al termine della quale, incaso di esito negativo, il titolo cessa, men-tre in caso di ritrovamento minerariol’attività prosegue attraverso le fasi disviluppo, produzione, ripristino finale;

si dispone il ricorso, in tutti i casi,alla conferenza di servizi, da concludereentro centottanta giorni;

si prevede che la valutazione ambien-tale strategica del programma di attivitàsia svolta all’atto del conferimento dellaconcessione e che la VIA sia effettuata –per pozzi, piattaforme e centrali di pro-duzione – all’atto della presentazione deglispecifici programmi di attività, anche incorso di vigenza del titolo minerario.

Sempre al fine di sostenere lo sviluppodelle risorse energetiche nazionali, icommi 9 e 10 sono volti a integrare lavigente normativa che consente lo svolgi-mento di attività mineraria in forma spe-rimentale ove si presentino particolari dif-ficoltà operative o sia necessario realizzareprove o studi di fattibilità di particolareimpegno. L’obiettivo è la realizzazione de-gli studi volti a escludere rischi apprez-zabili di subsidenza, permettendo così diacquisire i dati necessari per il supera-mento dell’attuale blocco delle attività inalcune aree, stabilito proprio in attesa diacquisire i risultati di tali studi per laripresa delle attività di produzione inter-rotte nel 2002. Tale disposizione permet-terà di sviluppare nuove tecnologie nazio-

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nali, garantire produzioni significative digas (oltre un miliardo di Smc/anno), ef-fettuare importanti investimenti privaticon rilevanti ricadute occupazionali e mo-nitorare lo svolgimento delle attivitàestrattive già in corso in aree limitrofe adopera di Paesi frontisti.

Con il comma 11 si stabilisce cherientrano tra le attività soggette ad auto-rizzazione rilasciata dall’Ufficio nazionaleminerario per gli idrocarburi e la geoter-mia, istituito presso il Ministero dellosviluppo economico, tutte quelle finaliz-zate a migliorare le prestazioni degli im-pianti di coltivazione di idrocarburi, com-presa la perforazione e la reiniezione delleacque di strato (ovvero l’acqua che pro-viene dalla roccia serbatoio e che vieneestratta insieme a petrolio e gas naturale)o della frazione gassosa estratta in giaci-mento, qualora vengano effettuate a par-tire da opere esistenti e nell’ambito deilimiti di produzione ed emissione di pro-grammi di lavoro già approvati.

Art. 39 (Revisione degli incentivi per iveicoli a basse emissioni comples-sive).

Le disposizioni di cui agli articoli da17-decies a 17-duodecies del decreto-leggen. 83 del 2012, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 134 del 2012, preve-dono, nell’ambito di un programma trien-nale, incentivi volti all’acquisto di tutte letipologie di veicoli aziendali (autovetture,veicoli commerciali, ciclomotori, motocicli,quadricicli) a basse emissioni complessive,ovvero con emissioni di anidride carbonicainferiori ai 120 g/km e alimentati a idro-geno, biocombustibili, metano e biome-tano, GPL, nonché ad energia elettrica,purché adibiti ad esclusivo uso strumen-tale all’attività d’impresa o ad uso pub-blico (taxi, car-sharing, noleggio a brevetermine, logistica, veicoli di servizio ecce-tera) e contestualmente alla rottamazionedi un veicolo obsoleto, della stessa cate-goria, con più di dieci anni di anzianità. Inderoga a quanto rappresentato, una quotadi risorse è, altresì, destinata all’acquisto,

da parte di tutte le categorie di acquirenti,di veicoli a basse emissioni complessive,con emissioni di anidride carbonica infe-riori a 95 g/km, rispetto ai quali non èprevista la consegna del veicolo da rotta-mare.

Per la gestione della suddetta misura ilMinistero dello sviluppo economico si èavvalso, così come previsto dall’articolo17-undecies, comma 5, del decreto-leggen. 83 del 2012, della società in houseINVITALIA, che ha realizzato la piatta-forma di prenotazione e conferma deicontributi www.bec.mise.gov.it.

Nel corso del 2013, grazie al monito-raggio della misura di incentivazione, èstato reso disponibile sulla piattaformaweb del Ministero l’andamento, in temporeale, delle suddette prenotazioni, nonchéla disponibilità delle risorse. È stato, inol-tre, più volte convocato presso il Ministeroun apposito tavolo di monitoraggio, com-posto da rappresentanti del Ministero edelle principali associazioni di categoriadei settori interessati (auto, moto, veicolicommerciali, filiera industriale, distribu-zione, combustibili alternativi, società dileasing, eccetera).

Sulla base del suddetto monitoraggio,alla data del 3 dicembre 2013 risultanoimmatricolati 2.398 veicoli e circa altri1.000 sono in via di immatricolazione (ildecreto attuativo della misura dell’11 gen-naio 2013, emanato di concerto tra Mini-stero dello sviluppo economico e Ministerodell’economia e delle finanze, prevede dipoter completare la procedura di richiestadel contributo in novanta giorni, più ul-teriori quindici per il caricamento delladocumentazione del veicolo da rottamare),con un impegno di quasi 5 milioni di euro,pari a circa il 12 per cento delle risorsedisponibili.

I veicoli già immatricolati sono cosìripartiti tra le diverse categorie ammissi-bili:

per destinazione d’uso: 1.919 per usoproprio; 410 come bene strumentale, 69per uso di terzi;

per alimentazione: 1.290 a metano,538 ibridi, 484 elettrici e 85 a GPL;

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per categoria: 2.028 auto, 170 veicolicommerciali, 91 quadricicli, 62 ciclomotorie 47 motocicli;

per fascia di emissioni: 1.726 tra 50e 95 g CO2/km, 501 fino a 50 g CO2/km,171 tra 95 e 120 g CO2/km.

Il limitato utilizzo delle risorse è cer-tamente imputabile alla crisi del settore,ma anche ad alcuni elementi delle normevigenti che ne rendono particolarmentedifficile l’attuazione. Sulla base di talielementi sono previste le seguenti modifi-che:

a) in merito alle definizioni di cuiall’articolo 17-bis del decreto-legge n. 83del 2012, sono accorpate le categorie daL1e a L7e in un’unica categoria L, alloscopo di rendere più numerose le imma-tricolazioni di mezzi a due e tre ruote odi quadricicli. Si rammenta che la normavigente prevede la rottamazione di veicoliappartenenti alla stessa categoria: autocon auto, veicolo commerciale con veicolocommerciale, ciclomotore con ciclomotore.Con tale modifica sarà, invece, possibileacquistare un motociclo a fronte dellarottamazione di un ciclomotore, incremen-tando così la quota di veicoli a due ruotee meno inquinanti;

b) al comma 1 dell’articolo 17-deciesdel decreto-legge n. 83 del 2012 si sosti-tuisce l’espressione: « a coloro che acqui-stano in Italia, anche in locazione finan-ziaria, » con la seguente: « a coloro cheacquistano, anche in locazione finanziaria,e immatricolano in Italia », in modo taleda poter ottemperare alla normativa eu-ropea in materia di libera circolazionedelle merci; vengono, inoltre, eliminate leparole « da almeno 12 mesi », relativeall’anzianità di proprietà del veicolo darottamare da parte dell’acquirente. Talemodifica non inficia la finalità ambientaledella norma, consentendo, comunque, lasostituzione (e l’eliminazione dalla circo-lazione) di un veicolo certamente più in-quinante di quello acquistato e, nel con-tempo, ampliando il numero dei veicolirottamabili (e conseguentemente di quelliacquistabili).

Al fine di ampliare il numero di riven-ditori interessati all’iniziativa, si è, altresì,previsto il riconoscimento di un contributoanche inferiore al 20 per cento del prezzodi acquisto;

c) l’alinea del comma 2 dell’articolo17-decies è modificata in relazione al pe-riodo di operatività della misura;

d) alla lettera c) del comma 2 del-l’articolo 17-decies del decreto-legge n. 83del 2012 viene eliminata la previsionerelativa all’anzianità del veicolo da rotta-mare (almeno dieci anni). Tale modifica sirende necessaria per ampliare la disponi-bilità di veicoli rottamabili;

e) con riferimento alle definizionicontenute al comma 2 dell’articolo 17-undecies, si estende l’ammissibilità dei vei-coli « aziendali » a quelli destinati ad es-sere utilizzati come bene strumentale nel-l’attività propria dell’impresa in manieranon esclusiva, nonché ai veicoli dati in usopromiscuo ai dipendenti.

CAPO X

MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DIAMMORTIZZATORI SOCIALI IN DE-ROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FI-NANZIARIE PER GLI ENTI TERRITO-

RIALI

Art. 40 (Rifinanziamento degli ammortiz-zatori sociali in deroga).

Il comma 1, primo periodo, dell’articoloin esame illustra le finalità e le modalitàdi realizzazione dell’intervento, che consi-ste nell’incremento, per il 2014, della do-tazione finanziaria del Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’arti-colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, per un importo paria 728 milioni euro, al fine di finanziare gliammortizzatori sociali in deroga alla di-sciplina vigente di cui all’articolo 2, commi64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012,n. 92 (di riforma del mercato del lavoro).

In proposito, l’articolo 2, comma 64,della legge n. 92 del 2012 ha introdotto lapossibilità di disporre, per gli anni 2013-2016, la concessione, anche senza solu-

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zione di continuità, di trattamenti di in-tegrazione salariale e di mobilità in derogaalla normativa vigente, che consentanouna graduale transizione verso il nuovosistema di ammortizzatori sociali delineatodalla stessa legge di riforma del mercatodel lavoro, fissando nel contempo un tettoannuo di risorse finanziarie, gradualmentedecrescente, pari a 1.000 milioni di europer gli anni 2013 e 2014, a 700 milioni dieuro per l’anno 2015 e a 400 milioni dieuro per l’anno 2016 (articolo 2, comma65).

Tali interventi possono essere disposticon appositi provvedimenti adottati dalMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sulla base di specifici ac-cordi governativi, per periodi non supe-riori a dodici mesi, nei limiti delle risorsefinanziarie a tal fine destinate nell’ambitodel Fondo sociale per occupazione e for-mazione.

L’articolo 2, comma 66, della leggen. 92 del 2012 prevede, inoltre, la possi-bilità di prorogare i trattamenti di inte-grazione salariale e di mobilità in derogaper ulteriori periodi non superiori a dodicimesi. In caso di proroga, i trattamentisono ridotti in misura crescente: del 10per cento in caso di prima proroga, del 30per cento in caso di seconda proroga e del40 per cento nel caso di proroghe succes-sive. Con cadenza bimestrale, il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali invia alMinistero dell’economia e delle finanzeuna relazione sull’andamento degli impe-gni delle relative risorse finanziarie.

In questo quadro, la disposizione inesame, al fine di assicurare un’adeguatatutela del reddito dei lavoratori e di ga-rantire il perseguimento della coesionesociale, dispone il rifinanziamento delFondo sociale per occupazione e forma-zione per 728 milioni di euro per l’anno2014, da destinare agli ammortizzatorisociali in deroga di cui al citato articolo 2,commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del2012.

Il comma 1, secondo periodo, dell’ar-ticolo in esame dispone, inoltre, l’aumentodi 70 milioni di euro, per l’anno 2015,

della dotazione di cui all’articolo 1,comma 12, lettera b), del decreto-legge 28giugno 2013, n. 76, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,per il finanziamento degli incentivi, pre-visti dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, per le nuove assun-zioni a tempo indeterminato di lavoratorifino a 29 anni di età che si trovano indeterminate condizioni di svantaggio (es-sere privi di un impiego regolarmenteretribuito da almeno sei mesi, essere prividi un diploma di scuola media superiore oprofessionale).

Il comma 2 reca la copertura finanzia-ria degli oneri derivanti dal comma 1, cheè garantita attraverso i seguenti interventi:

a) riduzione pari a 150 milioni dieuro per l’anno 2014 e 70 milioni di europer il 2015 della dotazione di cui all’ar-ticolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione pari a 70 milioni di europer l’anno 2014 della dotazione di cuiall’articolo 1, comma 12, lettera b), deldecreto-legge n. 76 del 2013. Tali rideter-minazioni in diminuzione vengono assuntein considerazione del ridotto utilizzo del-l’incentivo, istituito peraltro in via speri-mentale e in attesa del ricorso alle risorsedella nuova programmazione comunitaria2014-2020;

c) riduzione, pari a 11.757.411 europer il 2014, del Fondo per il finanziamentodi interventi a favore dell’incremento intermini quantitativi e qualitativi dell’occu-pazione dei giovani e delle donne, di cuiall’articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) versamento all’entrata del bilanciodello Stato, da parte dell’INPS, di292.343.544 euro a valere sulle risorsederivanti dall’aumento del contributo de-stinato a finanziare la formazione conti-nua; tali risorse gravano per un importomassimo di 200 milioni di euro sulla quotainoptata e per la restante parte sulle quotedestinate ai fondi interprofessionali per laformazione continua;

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e) utilizzo delle risorse finanziariestanziate, per l’anno 2012, ai fini dell’at-tribuzione degli sgravi contributivi sulleretribuzioni previste dalla contrattazionedi secondo livello e rimaste inutilizzate,pari a 103.899.045 euro;

f) riduzione, pari a 50 milioni di europer l’anno 2014, delle risorse di cui all’ul-timo periodo dell’articolo 1, comma 68,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, de-stinate a finanziare gli sgravi contributivisulle retribuzioni previste dalla contratta-zione di secondo livello;

g) per 50 milioni di euro, utilizzodelle somme versate all’entrata del bilan-cio dello Stato ai sensi dell’articolo 148,comma 1, della legge n. 388 del 2000,derivanti dalle sanzioni amministrative ir-rogate dall’Autorità garante della concor-renza e del mercato.

Il comma 3 stabilisce che le risorse dicui all’articolo 1, comma 12, lettere a) e b),del decreto-legge n. 76 del 2013 non sa-ranno ulteriormente ripartite tra le re-gioni; conseguentemente, con riferimentoalla lettera b), soppresso il riferimento aicriteri di riparto dei fondi strutturali qualemodalità da adottare.

Il comma 4 dispone lo stanziamento diulteriori 8 milioni di euro a carico delFondo sociale per occupazione e forma-zione, al fine di completare l’erogazionedell’Assicurazione sociale per l’impiego(ASpI) di competenza dell’anno 2013, infavore dei lavoratori sospesi per crisiaziendali o occupazionali fino a un mas-simo di novanta giornate nel biennio « mo-bile ». L’ASpI è erogata, per il triennio2013-2015, subordinatamente a un inter-vento integrativo pari almeno alla misuradel 20 per cento dell’indennità stessa acarico dei fondi bilaterali ovvero a caricodei fondi di solidarietà disciplinati dallastessa legge n. 92 del 2012. Attualmente, iltrattamento è riconosciuto nel limite dellerisorse non superiore a 20 milioni di europer ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Il comma 5 si propone di renderestrutturale la possibilità, già prevista limi-tatamente all’anno 2013, di utilizzare ri-

sorse del Piano di azione e coesione per ilfinanziamento degli ammortizzatori socialiin deroga nelle quattro regioni coinvoltenel Piano stesso, ovvero Sicilia, Calabria,Campania e Basilicata.

Il comma 6 dispone l’incremento di151,2 milioni di euro per l’anno 2014 e di20 milioni di euro per ciascuno degli anni2015, 2016 e 2017 del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi plurien-nali, istituito ai sensi dell’articolo 6,comma 2, del decreto-legge n. 154 del2008 nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, al finedi compensare effetti finanziari non pre-visti a legislazione vigente in sede di at-tuazione di disposizioni legislative che au-torizzano contributi pluriennali.

Art. 41 (Disposizioni urgenti in materia ditrasporto pubblico locale nelle re-gioni Calabria e Campania).

Le risorse attualmente disponibili perla regione Calabria per i servizi di tra-sporto pubblico locale sono risultate in-sufficienti alle necessità, per via del pro-gressivo ridursi dei trasferimenti statali avario titolo erogati e della contemporaneacontrazione delle risorse autonome regio-nali.

In assenza dell’intervento normativoprevisto, che si rende necessario e urgente,la disponibilità attuale di risorse compor-terebbe un’insostenibile riduzione dei ser-vizi, che non ne consentirebbe neancheuna razionale riorganizzazione. Il bassolivello delle risorse non ha infatti consen-tito negli ultimi anni essenziali investi-menti, soprattutto in termini di acquisto dimateriale rotabile ferroviario. Il risultato èche i rapporti fra i due modi di trasporto(su gomma e su ferro) non possono essererazionalizzati, con conseguente aggraviodei costi di esercizio.

Le disposizioni previste per la regioneCalabria nei primi quattro commi dell’ar-ticolo hanno un orizzonte temporale di

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riferimento fino al 2015, poiché nel 2016è previsto che producano i loro frutti leazioni messe in campo, fra le quali:

il rinnovo del materiale rotabile, an-che mediante l’utilizzo delle risorse di cuiall’articolo 25, comma 11-sexies, del de-creto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, per il quale è stato già definitoun primo programma condiviso con ilgestore del servizio (Trenitalia Spa), il cuicronoprogramma prevede la conclusionedelle forniture entro il 2015;

l’affidamento mediante gare dei ser-vizi su gomma (in conformità ai nuovibacini), i cui preavvisi sono stati pubblicatinella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-pea;

l’attuazione delle prime misure pre-viste dal piano regionale dei trasporti,ormai in fase conclusiva di redazione;

l’aumento delle tariffe (già attuatouna prima volta nel 2011, anno nel qualele stesse sono state automaticamente le-gate all’inflazione), con conseguente ridu-zione del costo a carico della finanzapubblica, che è stato previsto in duescaglioni: 1o gennaio 2014 e 1o gennaio2015.

Nel contempo l’amministrazione regio-nale, mediante risparmi in altri settori, dal2016 dovrebbe avere una maggiore dispo-nibilità di risorse proprie.

Le disposizioni in questione, pertanto,stante la carenza di altre risorse nel bi-lancio della regione Calabria, consenti-ranno alla stessa di poter utilizzare partedelle proprie risorse disponibili nell’am-bito del Fondo per lo sviluppo e la coe-sione al fine di garantire la continuità deilivelli di servizio offerti, imponendo con-testualmente un’accelerazione nel perse-guimento delle performance in termini diriduzione dei costi e di razionalizzazionedell’offerta.

In particolare, il comma 1 prevede che,al fine di consentire la rimozione dellosquilibrio finanziario derivante dagli onerirelativi all’esercizio 2013 posti a carico delbilancio della regione e concernenti i ser-

vizi di trasporto pubblico regionale e lo-cale, nonché di assicurare per il biennio2014-2015 un contributo straordinario perla copertura dei costi del sistema di mo-bilità regionale di trasporto pubblico lo-cale, la regione Calabria è autorizzata adutilizzare le risorse ad essa assegnate avalere sul Fondo per lo sviluppo e lacoesione per il periodo di programma-zione 2007-2013, nel limite massimo di 40milioni di euro per il 2014 – di cui 20milioni a copertura degli oneri relativiall’esercizio 2013 – e di 20 milioni di europer il 2015, a condizione che venganoimplementate le misure che la regionedeve attuare, ai sensi dell’articolo 16-bisdel decreto-legge n. 95 del 2012, per unpiù rapido raggiungimento degli obiettividi riduzione dei costi rispetto ai ricavieffettivi, in linea con quanto stabilito conil decreto legislativo 19 novembre 1997,n. 422. A tal fine la regione Calabriaintegra, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto, un piano diriprogrammazione, da approvare con de-creto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze.

Il comma 2 dispone che il piano diriprogrammazione deve prevedere il con-tenimento dei corrispettivi a treno/kmprodotti, attuato tramite iniziative di ra-zionalizzazione dell’offerta e riqualifica-zione dei servizi, misure di efficientamentocoerenti, per il servizio ferroviario, con icorrispettivi medi a treno/km registratinelle altre regioni, e, per il servizio sugomma, un corrispettivo medio a bus/kmche rispecchi la media rilevata nelle prin-cipali regioni italiane. Il piano deve pre-vedere la fissazione di tariffe che tenganoconto della tariffa media applicata a livellonazionale per passeggero/km, e inoltre unrapporto tra ricavi da traffico e corrispet-tivo da regione non inferiore al 20 percento. Il piano deve inoltre dimostrareche, stante le misure di efficientamentoadottate e tenuti fermi gli standard diqualità, la prosecuzione nell’erogazionedel servizio di trasporto pubblico localedall’anno 2016 avvenga senza ulterioricontributi straordinari. Per l’erogazione

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del contributo straordinario relativo alleannualità 2014 e 2015, la regione Calabriadeve dimostrare l’effettiva attuazione dellemisure previste in termini di diminuzionedel corrispettivo necessario a garantirel’erogazione del servizio per le rispettiveannualità.

Il comma 3 stabilisce che le risorsesono rese disponibili, entro il limite di 60milioni di euro complessivi, previa rimo-dulazione degli interventi già programmatia valere sulle risorse stesse.

Il comma 4 dispone, infine, che per il2014 le risorse finalizzate alla coperturadegli oneri relativi all’esercizio 2013 sonodisponibili, nel limite di 20 milioni di euro,previa delibera della giunta regionale dirimodulazione delle risorse ad essa asse-gnate a valere sul Fondo per lo sviluppo ela coesione, adottata previo parere favo-revole dei Ministeri delle infrastrutture edei trasporti, dell’economia e delle finanzee dello sviluppo economico, successiva-mente alla presentazione del piano diriprogrammazione.

È da rilevare che, in assenza del sud-detto tempestivo intervento, l’intero si-stema del trasporto pubblico locale nellaregione Calabria subirebbe, nell’imme-diato, gravissime e negative ripercussioni,a fronte della sospensione dei servizi edella già intervenuta interruzione del pa-gamento degli stipendi ai dipendenti delleaziende del settore, con la conseguentecompromissione del diritto alla mobilitàdei cittadini, della sostenibilità economico-finanziaria dei servizi da parte delle im-prese e dei livelli occupazionali, nonché,non da ultimo, con il pericolo di metterea rischio la pace sociale e l’ordine pub-blico.

L’articolo reca poi, al comma 5, dispo-sizioni relative alla regione Campania. Alriguardo si fa presente che l’articolo 17,comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 68 del 2014, al fine di consentire l’avviodell’esecuzione del piano di rientro daldisavanzo accertato, predisposto dal com-missario ad acta incaricato dell’attuazionedelle misure relative alla razionalizzazionee al riordino delle società partecipate

regionali recate dal piano di stabilizza-zione finanziaria della regione Campaniaai sensi del comma 5 dell’articolo 16 deldecreto-legge n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012, vieta, fino al 30 giugno 2014, diintraprendere o di proseguire azioni ese-cutive, anche concorsuali, nei confrontidelle società a partecipazione regionaleesercenti il trasporto ferroviario regionale,sia sulla quota dell’anticipazione attribuitaalla regione Campania ai sensi dell’articolo2 del decreto-legge n. 35 del 2013, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 64del 2013, sia sulle risorse del Fondo per losviluppo e la coesione, sia sul Fondo dirotazione di cui all’articolo 1, comma 9-bisdel decreto-legge n. 174 del 2012, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 213del 2012. I pignoramenti eventualmenteeseguiti non vincolano gli enti debitori e iterzi pignorati, i quali possono disporredelle somme per le finalità istituzionalidelle società di cui al primo periodo.

La disposizione prevista al comma 5,che ripropone sostanzialmente la normasopra illustrata, vieta, a decorrere dalladata di entrata in vigore del presentedecreto e fino al 31 dicembre 2015, diintraprendere dette azioni esecutive, ivicompresi gli atti di intervento nelle pro-cedure esecutive pendenti alla data pre-detta. Anche tale disposizione riveste ca-rattere di necessità e urgenza, tenutoconto dell’esigenza di consentire l’efficaceprosecuzione delle attività del predettopiano di rientro dal disavanzo accertatopredisposto dal Commissario ad acta.

Art. 42 (Disposizioni in materia di finanzadelle regioni).

Il comma 1 dell’articolo in esame no-vella l’articolo 46 (concorso delle regioni edelle province autonome alla riduzionedella spesa pubblica) del decreto-leggen. 66 del 2014, recependo e dando attua-zione, in particolare, all’intesa sancita insede di Conferenza permanente tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano del 29 maggio 2014,

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che ha assicurato un contributo alla fi-nanza pubblica pari a 500 milioni di europer l’anno 2014.

I commi 2 e 3 sono volti a differire al15 ottobre i termini previsti dall’articolo 1,comma 517, della legge n. 147 del 2013per il patto orizzontale tra le regioni,nonché i termini previsti dall’articolo 1,comma 140, della legge n. 220 del 2010per il patto regionale verticale (rispettiva-mente 30 settembre e 15 ottobre 2014). Ilpredetto slittamento dei termini rispondeall’esigenza di rendere maggiormente fles-sibile la gestione dell’obiettivo program-matico, consentendo il pieno utilizzo dieventuali spazi finanziari resisi disponibilinell’ambito del patto di stabilità internorelativo al 2014 per sbloccare i pagamentiin conto capitale in favore delle imprese.

Il comma 4 risponde all’esigenza delleregioni di trovare una soluzione alla ri-duzione delle loro risorse, per un importodi 560 milioni di euro, prevista dall’arti-colo 1, comma 525, della legge di stabilità2014.

I commi da 5 a 8 sono il risultatodell’accordo già sottoscritto dal presidentedella Regione siciliana in data 9 giugno2014. Le disposizioni consentono di avereeffetti positivi in termini di indebitamentonetto, per il quadriennio 2014-2017, pari a400 milioni di euro l’anno, attraverso unmaggior contributo alla finanza pubblicada parte della Regione siciliana. Gli spazifinanziari così recuperati sono in granparte utilizzati per l’accordo con la re-gione Sardegna, di cui al successivocomma 9, finalizzato a porre fine al con-tenzioso in essere.

I commi da 9 a 13, in applicazione dellanormativa vigente, e in particolare delcomma 454 dell’articolo 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228, e dell’accordo sotto-scritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro del-l’economia e delle finanze e il presidentedella regione Sardegna, fissano l’obiettivodi patto di stabilità interno della regioneSardegna in 2.696 milioni di euro perl’anno 2014 e, a decorrere dal 2015, stabili-scono il conseguimento del pareggio di bi-lancio, come definito dall’articolo 9 dellalegge n. 243 del 2012, determinando un

decremento annuo di 320 milioni di eurodel contributo della regione Sardegna allafinanza pubblica. Il predetto Accordo, inparticolare, attua quanto previsto dall’arti-colo 11, comma 5-bis, del decreto-leggen. 35 del 2013, in armonia con la sentenzadella Corte costituzionale n. 118 del 2012,determinando un ampliamento della capa-cità di spesa della regione in correlazioneall’incremento delle compartecipazioni algettito delle entrate tributarie previsto dallalegge n. 296 del 2006. Tali commi dispon-gono l’eliminazione degli accordi fra Stato eregione Sardegna, atteso che gli stessi sonogià recepiti dalla norma in esame, attuativadell’accordo sottoscritto il 21 luglio 2014. Èchiarito, inoltre, che le spese escluse daivincoli del patto di stabilità interno relativoal 2014 sono solo quelle indicate nell’ac-cordo, e cioè le spese previste dalla norma-tiva statale vigente e le spese per i serviziferroviari di interesse regionale e localeerogati da Trenitalia Spa. È, inoltre, intro-dotto, per il 2014, un vincolo agli impegnicorrenti della regione Sardegna che, alnetto delle spese per la sanità, non possonoessere superiori all’importo annuale mi-nimo dei corrispondenti impegni effettuatinel triennio 2011-2013. Il rispetto del pre-detto vincolo agli impegni è comunicatodalla regione nell’ambito della certifica-zione di cui al comma 461 dell’articolo 1della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 43 (Misure in materia di utilizzo delFondo di rotazione per assicurarela stabilità finanziaria degli entiterritoriali e di Fondo di solidarietàcomunale).

L’intervento disposto dai commi 1, 2 e 3dell’articolo è finalizzato ad attribuire mag-giore efficacia alla procedura di riequilibriofinanziario pluriennale deliberata dagli entilocali in predissesto attraverso l’utilizzo del« Fondo di rotazione per assicurare la sta-bilità finanziaria degli enti locali » per ilriconoscimento dei debiti fuori bilancio daconsiderare ai fini del piano di riequilibriofinanziario pluriennale e, quindi, a poten-ziare la possibilità di pagamento ai credi-

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tori dei predetti debiti, riducendo lo stockdi debiti delle pubbliche amministrazioni.Le disposizioni dei commi 4 e 5 si rendononecessarie e urgenti poiché, nonostantel’avvenuta determinazione degli importispettanti a ciascun comune a titolo diFondo di solidarietà comunale la prosecu-zione dei pagamenti è collegata all’emana-zione di un decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, i cui tempi di entrata invigore sono ad oggi incerti. Si prevede per-

tanto, per non procrastinare eccessiva-mente la fruizione dei fondi, la correspon-sione di un acconto per consentire di farfronte alle necessità di cassa dei comuni,normalizzando i flussi dei pagamenti rela-tivi al 2014. La norma rifinalizza le sommedisponibili quali residui di lettera c) sulcapitolo 1319 dello stato di previsione delMinistero dell’interno ad incremento delmedesimo Fondo di solidarietà comunaleper il 2014.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

CAPO IMISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge12 settembre 2014, n. 133, recante misureurgenti per l’apertura dei cantieri, la rea-lizzazione delle opere pubbliche, la digi-talizzazione del Paese, la semplificazioneburocratica, l’emergenza del dissesto idro-geologico e per la ripresa delle attivitàproduttive.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 212 del 12 settembre 2014.

Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle operepubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività

produttive

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare dispo-sizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infra-strutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonché per favorire ilpotenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni e mi-gliorare la funzionalità aeroportuale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanaredisposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischioidrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l’adeguamento delleinfrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisiconnesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure pergarantire l’approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazionedelle risorse energetiche nazionali;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di emanare di-sposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei settori del-l’edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni nazionali attraversomisure di attrazione degli investimenti esteri e di promozione del Made inItaly, nonché per il rifinanziamento e la concessione degli ammortizzatorisociali in deroga alla normativa vigente al fine di assicurare un’adeguatatutela del reddito dei lavoratori e sostenere la coesione sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministridell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppoeconomico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gliaffari regionali e le autonomie e dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

ARTICOLO 1.

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviariNapoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per

sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).

1. L’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A ènominato, per la durata di due anni dall’entrata in vigore del presente

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decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative allatratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma InfrastruttureStrategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntiviper l’attività di Commissario. L’incarico è rinnovabile con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati con-seguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di potercelermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione delleopere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poteravviare i lavori relativi a parte dell’intero tracciato entro e non oltreil 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all’approvazione deirelativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazionedell’opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati manon ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari,il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventigiorni dall’approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura dellaconferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adot-tando provvedimenti d’urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenzenon motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. IlCommissario provvede inoltre all’espletamento di ogni attività ammi-nistrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizza-zione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all’uopo le strutturetecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica in relazione all’avvalimento dellestrutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto diprogramma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, ilcronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento,segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto aitermini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, ancheai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Ilcontratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all’asseferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioniassunte dal Commissario di cui al comma 1.

3. Gli interventi da praticarsi sull’area di sedime della trattaferroviaria Napoli – Bari, nonché quelli strettamente connessi allarealizzazione dell’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e dipubblica utilità.

4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventisopra citati è convocata entro quindici giorni dall’approvazione deiprogetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentantedi un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, nondotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza deliberaprescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri dirappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sededi conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di nonammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai finidell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministra-zione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del

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patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblicaincolumità, la questione, in deroga all’articolo 14-quater comma 3della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioniè rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entroquindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate,in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale otra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regionee gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazionestatale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesanon è raggiunta entro sette giorni, la decisione del Commissario puòessere comunque adottata.

5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessarianche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4,sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dallarichiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiticon esito positivo.

6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, il Commissario può avvalersi a titolo gratuitodell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per ilmiglior risultato nella realizzazione dell’opera.

7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviariaNapoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell’ambito delContratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale dellespese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sullascorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventualianomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nelcronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini dellavalutazione di definanziamento degli interventi.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolosi applicano anche alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/ACPalermo – Catania – Messina.

10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo divigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sullarete ferroviaria nazionale, è approvato il Contratto di Programma2012-2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana eil Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014.Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favoredi RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinariaprevisti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, conconseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrat-tuali.

11. Per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contrattidi programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all’articolo698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessantagiorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, che deve esprimersi impro-

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rogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscrittidall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni edagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alledisposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti dilocalizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto delPresidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successivemodificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica diconformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi pianiregolatori.

ARTICOLO 2.

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate inconcessione).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell’ipotesi disviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessidi successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione dellarelativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al con-cedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazionedell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni,da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione daparte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionaleimmediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziariadegli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari. ».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alleconcessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando giàpubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguentiparole: « si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 174 ».

4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,l’ultimo periodo: « né agli interventi da realizzare mediante finanza diprogetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interessealla data di entrata in vigore del presente decreto » è soppresso.

ARTICOLO 3.

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili,urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia).

1. Per consentire nell’anno 2014 la continuità dei cantieri in corsoovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio deilavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle

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infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.890 milionidi euro, di cui 39 milioni per l’anno 2013, 26 milioni per l’anno 2014,231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioniper l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni perciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, daadottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonchéentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla letterac), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1:

a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 deldecreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014:Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asseautostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e automa-zione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, conpriorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviarioadriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo – Piazza Venezia dellaLinea C di Roma;

b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 ecantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo AsseAV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo;Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; Com-pletamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilitàlocale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AVMilano Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero;Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropoli-tana di Napoli; rifinanziamento dell’articolo 1, comma 70, della legge27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulleinfrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezzadei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 ecantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramviadi Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’auto-strada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allosvincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincoloLauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 « Tele-sina » tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e losvincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento dellaS.S. 291 in Sardegna; Variante della « Tremezzina » sulla strada stataleinternazionale 340 « Regina »; Collegamento stradale Masserano –Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumi-cino e l’EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo;Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento della

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linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno;Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; operesegnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell’art. 18, comma 9,del decreto-legge n. 69 del 2013.

3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relativeagli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valeresulle risorse di cui al comma 1 è destinata ai Provveditoratiinterregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliaridemaniali di loro competenza.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo siprovvede:

a) quanto a 39 milioni per l’anno 2013 mediante utilizzo delledisponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche dispostedall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, econfluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto legge6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111;

b) quanto a 11 milioni per l’anno 2014, mediante parzialeutilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall’articolo13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertitocon modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nelfondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) quanto a 15 milioni per l’anno 2014, quanto a 5,200 milioniper l’anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l’anno 2016 e quanto a148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

d) quanto a 94,8 milioni per l’anno 2015, mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 79,8 milioni per l’anno 2015, mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

f) quanto a 51,200 milioni per l’anno 2015, a 155,8 milioni perl’anno 2016, a 925 milioni per l’anno 2017 e a 1.918 milioni per l’anno2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale delFondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 –di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

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5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a),b) e c), per l’appaltabilità e la cantierabilità delle opere determinanola revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nelFondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,e sono attribuite prioritariamente:

a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – SanVittore;

b) al completamento della rete della Circumetnea;

c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto – Notarbartolo;

d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale einterazione con l’hinterland.

7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui alcomma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità diutilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento deilavori e di applicazione di misure di revoca.

8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sonoconfermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano– Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera CIPE 60del 2013; nonché sono definitivamente assegnate all’Anas S.P.A. peril completamento dell’intervento « Itinerario Agrigento – Caltanissetta– A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800e 44+400 », le somme di cui alla tabella « Integrazioni e completamentidi lavori in corso » del Contratto di programma tra Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all’anno 2013,pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contrattodi programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorsedestinate al Contratto di programma 2012.

9. Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture approvato aisensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPEnella seduta del 1o agosto 2014, che, alla data del presente decreto nonsono state ancora avviate e per le quali era prevista una coperturaparziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolopartecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cuial capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazionifinanziarie inizialmente previste.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermatoAutorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati diSorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON eURBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPEn. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di pro-grammazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

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11. È abrogato il comma 11-ter dell’articolo 25 del decreto leggen. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98del 2013.

12. Dopo l’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 117, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestataal Commissario straordinario del Governo per le infrastrutturecarcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decretodel Ministero dell’economia e delle finanze a uno o più capitoli dibilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinariecompetenze definite nell’ambito del decreto di cui al comma 2. ».

ARTICOLO 4.

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Entilocali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate daiComuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concertotra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, èdata facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché giàdefinita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi allarealizzazione dell’opera. Ove l’Ente abbia necessità di definire ilprocedimento in tempi celeri, i termini di cui all’articolo 14-ter, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma lafacoltà, da parte del Comune o dell’unione dei Comuni procedenti, dirimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, icui termini sono ridotti alla metà.

2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comun-que riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltàdi avvalimento a scopo consulenziale – acceleratorio dell’appositacabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto disegnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio deiMinistri, nel limite di 250 milioni di Euro per l’anno 2014, sono esclusidal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate aseguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesimaPresidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giornidall’entrata in vigore del presente decreto:

a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono esserestate preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pub-bliche;

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b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso direalizzazione o per le quali sia possibile l’immediato avvio dei lavorida parte dell’ente locale richiedente;

c) i pagamenti per i quali viene richiesta l’esclusione del pattodi stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.

4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell’istruttoria di cui alcomma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sonoindividuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto distabilità interno e l’importo dei pagamenti da escludere.

5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per unimporto complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenutisuccessivamente all’entrata in vigore del presente decreto, relativi adebiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015.L’esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all’anno 2014e per 100 milioni di euro relativamente all’anno 2015. I suddettipagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente dipagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero chepresentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro lamedesima data.

Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti inpiattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a speseascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti localie ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse lespese afferenti la sanità.

6. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al secondo periodo delcomma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debitidelle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall’applicazione dell’ar-ticolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996,n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione delrimanente importo dell’esclusione tra i singoli enti territoriali, icomuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, mediante il sito web « http://certificazionecre-diti.mef.gov.it » della Ragioneria generale dello Stato, entro il termineperentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui neces-sitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedenteed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziaridi cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Aifini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entroil predetto termine. Con decreti del Ministero dell’economia e dellefinanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base

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proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto distabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

7. Al comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011,n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole « i pagamenti in contocapitale sostenuti » sono inserite « nel primo semestre »;

b) al terzo periodo, le parole « derivanti dal periodo » sonosostituite da « derivanti dall’esclusione di cui al periodo » e le parole« nel primo semestre dell’anno » sono sostituite da « entro l’anno ».

8. Al fine di consentire la prosecuzione dell’emanazione deiprovvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostru-zione in Abruzzo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis,comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250milioni per l’anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativoonere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediantecorrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivantidalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articolida 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonnecessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere suititoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorsenecessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versatiall’entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, medianteutilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensidell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sonostate riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nelpredetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio delloStato.

9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini difabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, paria complessivi 450 milioni per l’anno 2014, 180 milioni per l’anno 2015,100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno 2017, si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediantecorrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivantidalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articolida 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonnecessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere suititoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorsenecessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versatiall’entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, medianteutilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi

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dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stateriassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predettolimite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2014, 180 milioni perl’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno 2017,mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni;

d) quanto a 50 milioni per l’anno 2014, a valere sugli spazifinanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALIE DI TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLO 5.

(Norme in materia di concessioni autostradali).

1. Nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, al fine diassicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenzia-mento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delleinfrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri disicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonchéun servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso piùfavorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionalipossono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapportoconcessorio anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse,contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestioneunitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economicofinanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’appositaconvenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

2. Il piano deve assicurare l’equilibrio economico finanziario,senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché ladisponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli inter-venti infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelliulteriori per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per ilmantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza.

3. L’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi diimporto superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelliprevisti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle proceduredi evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del

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2006. Ai relativi affidamenti si applica l’articolo 11, comma 5, letteraf), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delleconcessioni autostradali A21 « Piacenza-Cremona-Brescia e dirama-zione per Fiorenzuola d’Arda (PC) » e A3 « Napoli-Pompei-Salerno »sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo leprescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi pianieconomici finanziari già trasmessi al CIPE.

ARTICOLO 6.

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica abanda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavoe di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di

telecomunicazioni mobili).

1. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

« 7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possonoessere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies interventiinfrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici afondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wirelesse via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativiall’accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito ilservizio a banda ultralarga all’utente per i quali ricorrano le seguenticondizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non giàprevisti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvatientro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a bandaultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nel-l’area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dal-l’Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commis-sione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle sogliedi seguito indicate finalizzato all’estensione della rete a bandaultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: inve-stimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degliinterventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione dicui al successivo comma 7-sexies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamentodegli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenota-zione di cui al successivo comma 7-sexies;

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3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degliinterventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione dicui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di completa-mento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni dieuro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro;

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire chel’investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall’entrata in vigoredel presente decreto-legge.

7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefìci di cui alcomma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali giàsussistono idonee infrastrutture ed operi già un fornitore di servizi direte a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddettibenefìci a più di un soggetto nella stessa area; nei Comuni superioria 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefìci gli interventitendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurareconnessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzial-mente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un fornitoredi servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicuraretali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.

7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui alcomma 7-ter possono usufruire del credito d’imposta a valere sul-l’IRES e sull’IRAP complessivamente dovute dall’impresa che realizzal’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per centodel costo dell’investimento. Il credito d’imposta non costituisce ricavoai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed è utilizzato in sede didichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività pro-duttive.

7-sexies. Al fine di ottenere i benefìci di cui al comma 7-quinquies,l’operatore interessato alla realizzazione dell’investimento deve dareevidenza pubblica all’impegno che intende assumere, manifestando ilproprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramiteapposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classifica-zione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga delMinistero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalatala conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di cui alcomma 7-ter, lettera c). La registrazione sul sito della conclusione deilavori da diritto ai benefìci di cui al comma 7-quinquies a favoredell’operatore che abbia rispettato i suddetti termini ed integral’obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l’accessoall’infrastruttura realizzata secondo le determinazioni dell’Autoritàper le Garanzie nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettateulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente aduna precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato iltermine di conclusione dei lavori.

7-septies. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenziadelle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

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vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliticondizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative dei commida 7-ter a 7-sexies, nonché il procedimento, analogo e congruente aquello previsto dal comma 2, per l’individuazione, da parte del CIPE,del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresì, lemodalità atte ad assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovoe aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto, la modulazionedella struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stessobeneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercatodell’area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, ondegarantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso,tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833final del 18 dicembre 2012. ».

2. All’articolo 6, comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013,n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « ripristino del manto stradale » sono inseritele seguenti: « nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastruttureesistenti »;

b) dopo le parole: « banda larga e ultralarga », è soppressa laparola: « anche ».

3. All’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259« Codice delle comunicazioni elettroniche », e successive modificazioni,dopo l’articolo 87-bis è inserito il seguente:

« ART. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) – 1. Alfine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il comple-tamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche dellecaratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, checomportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumentidella superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, èsufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimen-sionale, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento aimedesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. »

4. In deroga all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizza-zione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti diradiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, checomportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezzanon superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne nonsuperiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degliarticoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. All’articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, le parole: « degli edifici come ambientiabitativi » sono soppresse e dopo le parole: « pertinenze esterne » sonoaggiunte le seguenti: « con dimensioni abitabili ».

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CAPO III

MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITI-GAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 7.

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti aldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delleprocedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenzeC-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme diaccelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologicoe per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depura-zione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti disistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane

interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante « Norme inmateria ambientale » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole « l’Autoritàd’ambito » sono sostituite dalle seguenti: « l’ente di governo dell’am-bito » e le parole « le Autorità d’ambito » sono sostituite dalle seguenti:« gli enti di governo dell’ambito »;

b) all’articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli entilocali partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambitoindividuato dalla competente regione per ciascun ambito territorialeottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essispettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa laprogrammazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143,comma 1. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Qualora gli entilocali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati aisensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, il Presidente della regioneesercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il terminedi trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a caricodell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi dueperiodi dell’articolo 172, comma 4. »;

3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) unicitàdella gestione »;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Qualoral’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale,ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienzagestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentitol’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali co-munque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alleprovince o alle città metropolitane. »;

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c) l’articolo 150 è abrogato;

d) dopo l’articolo 149 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 149-bis (Affidamento del servizio).

1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambitodi cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione perciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fraquelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguente-mente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativanazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a retedi rilevanza economica.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine diassicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuità del servizio idricointegrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento algestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data discadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce ilservizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadentinell’ambito territoriale ottimale. »;

e) all’articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il rapporto tra l’entedi governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idricointegrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente digoverno dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relatividisciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed ilsistema idrico in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 deldecreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214. »;

2) al comma 2, l’alinea è sostituita dalla seguente: « A tal fine, leconvenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in par-ticolare: »;

3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) ladurata dell’affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilitàdi subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell’entedi governo dell’ambito »;

4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: « l’obbligo del raggiun-gimento », sono aggiunte le seguenti: « e gli strumenti per assicurareil mantenimento »;

5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ,nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventualecessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delleprevisioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valoreresiduo degli investimenti realizzati dal gestore uscente »;

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6) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Sulla base dellaconvenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sullabase della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predisponeuno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare aicapitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devonoessere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2,secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gased il sistema idrico »;

7) il comma 7 è soppresso;

f) all’articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli entilocali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentoriodi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche adinterventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all’articolo 172,comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell’af-fidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali nonprovvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dalcomma 4, dell’articolo 172. La violazione della presente disposizionecomporta responsabilità erariale. »;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il gestoreè tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative aicontratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispon-dere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteristabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. »;

g) all’articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in basea quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico. »;

2) al comma 2 le parole: « della regione » sono sostituite dalleseguenti: « dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistemaidrico »;

h) dopo l’articolo 158 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e indivi-duazione dell’autorità espropriante).

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei pianidi investimenti compresi dei piani d’ambito di cui all’articolo 149 delpresente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti obacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensidell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, aisensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lamedesima procedura si applica per le modifiche sostanziali dellemedesime opere, interventi ed impianti.

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2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione dipubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, varianteagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi ipiani paesaggistici.

3. L’ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali eomogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per larealizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L’ente digoverno può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativial gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzionedi affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni attodel procedimento espropriativo. »;

i) all’articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano giàprovveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149,ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la proceduradi affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un annodalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottarei predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio algestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti nonconformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità dellagestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore delservizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno delmedesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano ilservizio in base ad un affidamento assentito in conformità allanormativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, ilgestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenzaprevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano ilrapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conse-guimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambitoterritoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto dellanormativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, disponel’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 150-bisalla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale traquelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivoaffidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadentenell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosìindividuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio inbase ad un affidamento assentito in conformità alla normativa protempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenzaprevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano ilrapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile,all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more delraggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l’entecompetente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza dellegestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2,ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiorial 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale

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ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del relativo servizio peruna durata in ogni caso non superiore a quella necessaria alraggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiorealla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenzasia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato,sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almenopari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territo-riale ottimale di riferimento.

4. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei terministabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agliulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regioneesercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia elettrica, ilgas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spesea carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoliadempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le pro-cedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamentodell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero pertutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Qualorail Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti,l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro isuccessivi trenta giorni, segnala l’inadempienza al Presidente delConsiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spesesono a carico dell’ente inadempiente. La violazione della presentedisposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipatarisoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestoreuscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamenteall’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previstidalla convenzione. »;

l) all’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure, se già inesercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infra-strutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighiderivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero alpotenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione »;

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate alfinanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischioidrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sotto-scritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota dicofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’attuazione degliinterventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità diCommissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti,le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

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3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricercaambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell’Autorità di distrettoterritorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale,delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti delPresidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 1,comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decretiministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonchécon i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 432,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo 2, commi 321, 331,332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministerialeadottati ai sensi dell’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensidell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realiz-zazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per iquali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bandodi gara o non è stato disposto l’affidamento dei lavori, nonché per gliinterventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L’ISPRAassicura l’espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessariall’istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rinvenienti dallesuddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso ilMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sonoriassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischioidrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degliinterventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 11, dell’articolo 10, del decreto-legge n. 91del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 116.

4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi dimitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programmastipulati con le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell’esercizio deipoteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possonorichiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per ladisciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministra-zioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica,attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogosulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e perle espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventiinclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto,provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale diimmissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di duerappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, pre-scindendo da ogni altro adempimento.

6. Al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionalealla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è

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istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degliinterventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediantela revoca delle risorse già stanziate dalla Delibera CIPE n. 60/2012destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque peri quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere statiancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguitodi specifiche verifiche tecniche effettuate dall’ISPRA, risultino accer-tati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbani-stico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codiceunico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative.I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano alMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elencodegli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014.Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche dicompetenza riferendone al Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare. L’utilizzo delle risorse del Fondo è subordinatoall’avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integratonell’Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire unaquota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sullatariffa del servizio idrico integrato commisurata all’entità degliinvestimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l’entità delle risorsedestinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamentodei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diconcerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti.

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degliinterventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento,fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o diprovvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sultrattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, suproposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo delGoverno secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissaristraordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 delpresente articolo. I commissari sono nominati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successiviquindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui aicommi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale dellearee metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e allu-vione, previa istruttoria del Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare di concerto con la Struttura di missione controil dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza

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del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la sommacomplessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondosviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulicadei corsi d’acqua.

9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concertocon il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del marenelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorsefinanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la miti-gazione del dissesto idrogeologico.

ARTICOLO 8.

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e dellacessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che nonsoddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina dellagestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto edelle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventiche comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decretodel Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutturee dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizionidi riordino e di semplificazione della materia secondo i seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vi-genti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenzagiuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare,aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’ap-plicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile;

c) proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi darealizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelliminimi previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalladirettiva 2008/98/UE.

CAPO IV

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

ARTICOLO 9.

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, dinormativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e

dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).

1. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 57, comma 2, lettera c) edall’articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile

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2006, n. 163, costituisce « estrema urgenza », la situazione conseguentead apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato che certificacome indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni,funzionali:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordinee grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica(AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti nonrispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salutedella popolazione studentesca e docente;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici delterritorio;

c) all’adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguentidisposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delleprocedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della con-correnza:

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonsi applicano i commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del decreto legislativon. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere dallarichiesta della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’articolo 75 deldecreto legislativo n. 163 del 2006;

b) i bandi di cui al comma 5 dell’articolo 122 del decretolegislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sitoinformatico della stazione appaltante;

c) i termini di cui al comma 6 dell’articolo 122 del decretolegislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possonoessere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile delprocedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunita-ria, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazionee secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del decretolegislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatorieconomici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi allacategoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto osub contratto nel limite del 30 per cento dell’importo della medesimacategoria;

e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogniordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale ecoreutica (AFAM), è consentito l’affidamento diretto da parte delresponsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispettodei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivoltoad almeno cinque operatori economici.

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ARTICOLO 10.

(Disposizioni per il potenziamento dell’operatività di Cassa depositi eprestiti a supporto dell’economia).

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: « daimedesimi promossa, » sono aggiunte le seguenti: « nonché nei con-fronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settoridi interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11,lettera e), »;

b) al comma 7, lettera b) le parole: « alla fornitura di servizipubblici ed alle bonifiche » sono sostituite dalle seguenti: « a iniziativedi pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche infunzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamentoenergetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizie comunque »;

c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: « ammissibili afinanziamento » sono aggiunte le seguenti: « , e i settori di interventodi cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delleoperazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento »;

d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: « con riferimento aciascun esercizio finanziario, » sono soppresse; le parole: « ai sensi delcomma 7, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelledi cui al comma 7, lettera b), »; le parole: « con rinuncia all’azione diregresso su CDP S.p.A., » sono soppresse; le parole: « a condizioni dimercato » sono soppresse; alla fine del capoverso sono aggiunte leseguenti parole: « Con una o più convenzioni tra il Ministerodell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sonodisciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remune-razione della predetta garanzia. »

2. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « stabiliti negliStati membri dell’Unione Europea », sono aggiunte le seguenti: « entiindividuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), delladirettiva 2013/36/UE, ».

ARTICOLO 11.

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infra-strutturali in finanza di progetto).

1. All’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di rilevanza strategica nazionale »sono sostituite dalle seguenti: « previste in piani o programmi appro-

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vati da amministrazioni pubbliche », e la parola: « 200 » è sostituitadalla seguente: « 50 »;

b) al comma 2-ter, le parole: « di rilevanza strategica nazionale »sono sostituite dalle seguenti: « previste in piani o programmi appro-vati da amministrazioni pubbliche » e la parola: « 200 » è sostituitadalla seguente: « 50 ».

c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: « 2-quinquies.Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionalepreviste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbli-che, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, nonpuò superare l’importo di 2 miliardi di euro. ».

ARTICOLO 12.

(Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei).

1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordina-mento dell’Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempi-mento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dipiani, programmi ed interventi cofinanziati dall’UE, ovvero in caso diinerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubblicheresponsabili dell’utilizzo dei fondi nazionali per le politiche dicoesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenzaunificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi iquali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento ela riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche preveden-done l’attribuzione ad altro livello di governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivie di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degliobiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall’UE o dalFondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle ammi-nistrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.

3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell’at-tuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministriesercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 9, comma 2, deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO 13.

(Misure a favore dei project bond).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 157:

1) al comma 1, le parole « del regolamento di attuazione » sonosostituite dalle seguenti: « dell’articolo 100 »; dopo le parole: « decreto

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legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono inserite le seguenti: « fermorestando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddettiinvestitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridicicontrollati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 delcodice civile »; le parole: « sono nominativi » sono sostituite dalleseguenti: « possono essere dematerializzati »; le parole « non si appli-cano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile » sonosostituite dalle seguenti: « non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis,commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile »;

2) al comma 2, le parole: « I titoli e la relativa documentazionedi offerta devono » sono sostituite dalle seguenti: « La documentazionedi offerta deve »;

3) al comma 3, dopo le parole: « avvio della gestione dell’infra-struttura da parte del concessionario » sono inserite le seguenti:« ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi »;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: « 4-bis Le garanzie,reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni dicredito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli didebito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche diun loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e perconto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativialle garanzie medesime.

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicanoquanto previsto all’articolo 176, comma 12, del presente decreto inrelazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazionisecondo quanto ivi stabilito »;

b) all’articolo 159:

1) al comma 1 dopo le parole: « gli enti finanziatori » sono inseritele seguenti: « ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessidal concessionario »;

2) al comma 2-bis le parole: « di progetto costituite per » sonoeliminate e sono sostituite con le parole « titolari di »;

c) All’articolo 160, comma 1, dopo le parole: « che finanziano »sono inserite le seguenti: « o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anchetramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, »; dopo leparole « beni mobili » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi i crediti, ».

d) All’articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo leparole « Il contratto individua, anche a salvaguardia degli entifinanziatori » sono inserite le seguenti: « e dei titolari di titoli emessiai sensi dell’articolo 157 del presente decreto ».

2. All’articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, ilseguente comma: « Le garanzie, reali e personali e di qualunque altranatura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoliobbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittoridelle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà

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legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti idiritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. ».

3. All’articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le garanzie diqualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate inrelazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte dellesocietà di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, posterga-zioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese lecessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché itrasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle pre-dette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte diregistro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente aldecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e aldecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. ».

b) il comma 4 è abrogato.

ARTICOLO 14.

(Norma overdesign).

1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle operepubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli disicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo eprescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accom-pagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi disostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura,corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi diattuazione.

ARTICOLO 15.

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).

1. Il Governo promuove l’istituzione di un Fondo privato diservizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industrialiitaliane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma connecessità di adeguata patrimonializzazione.

2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimonialeattraverso nuove risorse che favoriscano, tra l’altro, processi diconsolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numerodi addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L’interventodel Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione alservizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e profes-sionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di

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1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanticiascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente unaquota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei « prestitibancari alle imprese italiane non finanziarie », quale risultantedall’ultima « Indagine sul credito bancario in Italia » effettuata daBanca d’Italia.

4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimentihanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresìinvestire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societariee del debito.

5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione delrisparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblicache verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando lamassima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione deglioperatori iscritti all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d’Italia.

6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevederel’esclusione delle offerte che:

a) pur tenendo conto della tipologia d’investimento prevedanoremunerazioni di carattere speculativo;

b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione dicontrollo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori delFondo;

c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo conla partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittoreche detenga una quota superiore al 5 per cento L’offerta tecnica devecontenere la struttura organizzativa e remunerativa della società digestione del risparmio.

7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completaneutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrit-tori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazionidi conflitto di interesse.

8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente alMinistero dello sviluppo economico la relazione sull’operatività delFondo, comprensiva di una banca dati completa per singola opera-zione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite lecaratteristiche delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo, lecaratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine dievitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organiz-zative del Fondo.

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ARTICOLO 16.

(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle struttureospedaliere).

1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri perla realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, conriferimento al carattere sperimentale dell’investimento straniero darealizzarsi nell’ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri delnumero di posti letto per mille abitanti, previsti dall’articolo 15,comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in talestruttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante latrasmissione della necessaria documentazione al competente Ministerodella Salute, l’approvazione di un programma di riorganizzazionedella rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1o gennaio2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo deiposti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell’investimentonell’ospedale di Olbia e nelle more dell’adozione del provvedimento diriorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regioneSardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare finoal 6% il tetto di incidenza della spesa per l’acquisto di prestazionisanitarie da soggetti privati di cui all’articolo 15, comma 14, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avvieneannualmente all’interno del bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 1,comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CAPO V

MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

ARTICOLO 17.

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneria carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processidi sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero delpatrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, altesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3 (L), comma 1, lettera b):

1) le parole: « i volumi e le superfici delle singole unità immo-biliari » sono sostituite dalle seguenti: « la volumetria complessiva degliedifici »;

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2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sonoricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamentodelle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportantila variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché delcarico urbanistico purché non sia modificata la volumetria comples-siva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; »;

b) dopo l’articolo 3 (L), è inserito il seguente:

« ART. 3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urba-nistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzidella pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale puòfavorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle areeattraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse ecomunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azioneamministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva lafacoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, adeccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificatada obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienicosanitario. »;

c) all’articolo 6 (L):

1) al comma 2:

a) alla lettera a), le parole da: « , non comportino », fino alla finedella lettera, sono soppresse;

b) alla lettera e-bis), dopo le parole: « sulla superficie copertadei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, » sono inserite le seguenti:« sempre che non riguardino le parti strutturali, »;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale lacomunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato,il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sonoconformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizivigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturalidell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificatividell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunica-zione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all’articolo 17,primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939,n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazionecomunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. »;

4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:

« b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione deicontrolli. »;

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5) al comma 7 le parole: « ovvero la mancata trasmissione dellarelazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo » sonosostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2, ovvero la mancatacomunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4, »;

d) all’articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: « aumentodi unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o dellesuperfici, » sono sostituite dalle seguenti: « modifiche della volumetriacomplessiva degli edifici o dei prospetti, »;

e) all’articolo 14 (L):

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e diristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse,è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alledestinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che neattesta l’interesse pubblico. »;

2) al comma 3, dopo la parola: « ed esecutivi, » sono inserite leseguenti: « nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazionid’uso, »;

f) all’articolo 15 (R):

1) al comma 2, la parola « esclusivamente » è soppressa;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione deilavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essereiniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autoritàgiudiziaria rivelatesi poi infondate. »;

g) all’articolo 16 (L):

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fattesalve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazioneurbana complessi di cui al comma 2-bis. »;

2) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermorestando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi ditrasformazione urbana complessi, come definiti dall’allegato IV allaParte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa inbase alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solorelativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo lemodalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione,tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4,sono direttamente messe in carico all’operatore privato che ne restaproprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definitemodalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastruttura-zione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economicofinanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e deirelativi usi. »;

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3) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incen-tivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito,quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, letterad), anziché quelli di nuova costruzione. »;

4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,secondo i parametri di cui al comma 4. »;

5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alfine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gliinterventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1,lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che icosti di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinatiper le nuove costruzioni. »;

h) all’articolo 17 (L):

1) al comma 4, dopo le parole: « di proprietà dello Stato », sonoinserite le seguenti: « , nonché per gli interventi di manutenzionestraordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), »;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Al fine diagevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristruttura-zione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via didismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura noninferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuovecostruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata invigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicativeper l’applicazione della relativa riduzione. »;

i) all’articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casidi progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzionedel responsabile del procedimento. »;

l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica è sostituita dallaseguente: « SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ EDENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ »;

m) all’articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2 le parole: « denuncia di inizio attività » sonosostituite dalle seguenti: « segnalazione certificata di inizio attività » ele parole « denunce di inizio attività » sono sostituite dalle seguenti:« segnalazioni certificate di inizio attività »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’ini-zio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del profes-sionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano unavariazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescri-zioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione deglieventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli pae-

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saggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico,artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. »;

n) dopo l’articolo 23-bis, è inserito il seguente:

« ART. 23-ter.

(Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante).

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costi-tuisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma diutilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa daquella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opereedilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile odell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionaletra quelle sotto elencate:

a) residenziale e turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unitàimmobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e deglistrumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’usoall’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. »;

o) all’articolo 24, comma 3, dopo le parole « il soggetto che hapresentato » sono inserite le seguenti: « la segnalazione certificata diinizio attività o »;

p) all’articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: « per l’attuazionedelle disposizioni di cui al comma 5-bis e » sono soppresse;

q) dopo l’articolo 28, è inserito il seguente:

« ART. 28-bis.

(Permesso di costruire convenzionato).

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddi-sfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata,è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfaci-mento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume aifini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta lafonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di dirittiedificatori;

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b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restandoquanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione perstralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizza-zione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionatopuò essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dallaconvenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruireconvenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presentedecreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell’articolo11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

2. Le espressioni « denuncia di inizio attività » ovunque ricorra neldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, adeccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dallaseguente: « segnalazione certificata di inizio attività ».

3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l’attivazione del poteresostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l’adozioneda parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in basealla normativa statale e regionale.

4. All’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sestocomma, è inserito il seguente: « L’attuazione degli interventi previstinelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordisimilari comunque denominati dalla legislazione regionale, può av-venire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso perogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati glioneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare ele relative garanzie purché l’attuazione parziale sia coerente conl’intera area oggetto d’intervento. »

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 18.

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioniad uso non abitativo).

1. Nell’articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo ilsecondo comma, è aggiunto il seguente:

« In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti dilocazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito uncanone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle particoncordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alledisposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodoprecedente devono essere provati per iscritto. ».

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ARTICOLO 19.

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzionedei canoni di locazione).

1. La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongonoesclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazioneancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

ARTICOLO 20.

(Misure per il rilancio del settore immobiliare).

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) le parole: « del 51 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del60 per cento » e le parole: « il 35 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « il 25 per cento »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il requisito parteci-pativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società ilcui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 percento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarieo sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedenteperiodo è sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativonon venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma. »;

b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

« 119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devonoessere verificati entro il primo periodo d’imposta per cui si esercital’opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplicai propri effetti dall’inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società cheal termine del primo periodo d’imposta abbiano realizzato il solorequisito del 25 per cento è consentito di verificare l’ulteriorerequisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. Intal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partiredall’inizio del periodo d’imposta in cui detto requisito partecipativoviene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinarial’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attivitàproduttive. L’imposta d’ingresso di cui al comma 126, l’impostasostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 ele imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate,rispettivamente dalla società che ha presentato l’opzione e dal soggettoconferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell’accesso al regimespeciale. Se l’accesso al regime speciale non si realizza, le suddetteimposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine delquarto periodo d’imposta successivo alla presentazione dell’opzione.Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d’im-

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posta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241.

119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimentocollettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58. »;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Agli stessieffetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondiimmobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi. »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « In caso dialienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati allalocazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti,ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formarei componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di loca-zione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate ».

d) al comma 122, le parole: « due esercizi » sono sostituite dalleseguenti: « tre esercizi »;

e) al comma 123:

1) le parole: « l’85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 70per cento »;

2) al primo periodo, dopo la parola: « partecipazioni » sonoinserite le seguenti: « o di quote di partecipazione in fondi immobiliaridi cui al comma 131 »;

f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:

« 123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalleplusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazionenonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ odi quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nellagestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all’obbligo didistribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quellodi realizzo. »;

g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente:« In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormentea tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettatoall’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciutoprima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote diammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizioneordinaria e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agliimmobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta. »;

h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: « locazioneimmobiliare svolta da tali società », è aggiunto il seguente periodo: « ,ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati allalocazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e leplusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondicomuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal

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testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cheinvestono almeno l’80 per cento del valore delle attività in immobili,diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o dacontratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, ein partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari,destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinatiall’investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovveroin partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodoprecedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non siapplica la ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge23 novembre 2001, n. 410. »;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi dell’articolo 2,comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 », è inserito il seguenteperiodo: « , ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi socialirealizzati o recuperati in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 11 dell’Allegato al decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nellagazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; tale disposizione faeccezione all’unificazione dell’aliquota di cui all’articolo 3, comma 1,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti nonresidenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni perevitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applical’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 ».

l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: « loca-zione immobiliare » sono aggiunte le seguenti « , anche svolta mediantepartecipazioni in società che abbiano optato per l’opzione congiuntaper il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006,n. 296 ».

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo ilcomma 140 sono inseriti i seguenti:

« 140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti edisciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede diliquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti diazioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse societànon costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo alquotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti èattribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQconferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituiscevalore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il

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conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confrontidi una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gliobblighi di offerta pubblica ai sensi dell’articolo 106 del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stessoprovveda all’assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di30 giorni dall’acquisto.

140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituitie disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società,che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventiad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applical’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti siconsiderano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecariae catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a),numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10,comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposteipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,n. 347, e nell’articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decretolegislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuatenella fase di liquidazione di cui al comma 140-bis, si considerano, aifini dell’articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formanooggetto dell’attività propria del soggetto passivo.

140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto unapluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquida-zione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati daldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbianooptato per il regime di cui al comma 119. ».

3. All’onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioniper l’anno 2014, 3,26 milioni per l’anno 2015, a 3,33 milioni per l’anno2016, a 3,38 milioni per l’anno 2017, a 4,17 milioni per l’anno 2018,a 4,97 milioni per l’anno 2019, a 5,30 milioni per l’anno 2020 e a 4,90milioni a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27,comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esuccessive modificazioni.

4. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, leparole: « nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previstedall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122 »;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale

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previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122 »;

c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: « Neicasi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelledi cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisitosuccessivamente agli atti di trasferimento e non si applica la dispo-sizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. ».

ARTICOLO 21.

(Misure per l’incentivazione degli investimentiin abitazioni in locazione).

1. Per l’acquisto, effettuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuovacostruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cuiall’articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzioneo ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelleche hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all’acquirente,persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dalreddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquistodell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimocomplessivo di spesa di 300.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misurae nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spesesostenute dal contribuente persona fisica non esercente attivitàcommerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’ap-palto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazioneresidenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stessoprima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti dirittiedificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzionesono attestate dall’impresa che esegue i lavori.

3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro,la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulterioriunità immobiliari da destinare alla locazione.

4. La deduzione, spetta a condizione che:

a) l’unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabiligià possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle qualisono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesidall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione peralmeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continua-tivo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivinon imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve primadel decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro

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un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente con-tratto;

b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale,e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9;

c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogeneeclassificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certifi-cate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionaliper la classificazione energetica degli edifici di cui al DecretoMinisteriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale,laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito aisensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovveroa quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quellostabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003,n. 350;

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tralocatore e locatario.

5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo,a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula delcontratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscalipreviste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sonodefinite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasportie del Ministero dell’economia e delle finanze.

7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni dieuro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 31,6milioni di euro per l’anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l’anno 2018,a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni di euro per glianni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 24,9 milionidi euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milionidi euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 27,7milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019,a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di europer l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e a 13,9milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno 2025mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondoper interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno anni 2017 e quantoa 20 milioni per l’anno 2018, mediante riduzione dell’autorizzazione

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di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio1999, n. 40, e successive modificazioni. »

ARTICOLO 22.

(Conto termico).

1. Al fine di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggettipubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fontirinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l’aggiornamentodel sistema di incentivi di cui al comma 154 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2013, n. 147 è definito con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondocriteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo dimodulistica predeterminata e accessibilità on line, e perseguendoobiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado difavorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell’ar-ticolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economicoeffettua, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, il monitoraggio dell’applicazione del sistema diincentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro isuccessivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massimaefficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Par-lamentari.

ARTICOLO 23.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzionedella successiva alienazione di immobili).

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedonol’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto peril conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputandoal corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nelcontratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645-bis codice civile.La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche nonconsecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti,non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668,quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il terminetriennale previsto dal comma terzo dell’articolo 2645-bis del codicecivile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un

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periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizionidegli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 delcodice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento siapplica l’articolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un’abitazione,il divieto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005,n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lostesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadem-pimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzionedell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità,se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fattasalva l’applicazione dell’articolo 67, comma 3, lettera c), del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso difallimento del conduttore, si applica l’articolo 72 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore siscioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. Dopo l’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014,n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche aicontratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietàvincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà,stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presentedisposizione. ».

8. L’efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinataal positivo perfezionamento della procedimento di autorizzazionedella Commissione Europea di cui all’articolo 107 del Trattato sulFunzionamento dell’Unione Europea (TFUE), di cui è data comuni-cazione nella gazzetta ufficiale.

ARTICOLO 24.

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali inmateria di tutela e valorizzazione del territorio).

1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per larealizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli eassociati, purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare.Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’ab-bellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazionedi una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazionealla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberareriduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta inessere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato, per specificitributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell’eserciziosussidiario dell’attività posta in essere.

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ARTICOLO 25.

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazionedelle procedure in materia di patrimonio culturale).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:« 8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, conces-sioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisitinell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dal-l’adozione del provvedimento finale. »;

b) all’articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole « rimessadall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio deiMinistri, che » sono inserite le seguenti: « ha natura di atto di altaamministrazione. Il Consiglio dei Ministri ».

2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo regolamentosono altresì individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesag-gistica non è richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del medesimo Codicedei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi dilieve entità già compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cuiall’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturalie del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minoriprivi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essereregolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, leRegioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo allematerie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie terri-toriali.

3. All’articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esuccessive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressie il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Decorsi inutilmentesessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendentesenza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazionecompetente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. ».

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia allaprocedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cuiall’articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le lineeguida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite condecreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entroil 31 dicembre 2014.

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ARTICOLO 26.

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobilidemaniali inutilizzati).

1. L’accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzatidel patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica.Allo scopo di individuare i contenuti dell’accordo di programma, ilComune presenta un proprio progetto di recupero dell’immobileanche attraverso il cambio di destinazione d’uso al Ministero titolaredel bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi diutilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanisticacostituisce titolo per l’Agenzia del demanio all’alienazione, alla con-cessione o alla costituzione del diritto di superficie sull’immobileinteressato.

2. Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provvedea individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,quelli da destinare alle medesime finalità di cui al comma 1. L’Agenziadel demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima indivi-duazione degli immobili entro 45 giorni dall’entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dall’applica-zione della presente disposizione gli immobili per i quali è stataaccolta la domanda di trasferimento di cui all’articolo 56-bis deldecreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corsola richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare ladisciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all’ente richie-dente ovvero alla sua rinuncia.

3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di indivi-duazione di cui al comma 2, l’Agenzia del demanio e il Ministero delladifesa possono proporre all’amministrazione comunale, un progetto direcupero dell’immobile a diversa destinazione urbanistica, ancheprevia pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitarela presentazione del progetto da parte di privati.

4. L’accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui aicommi precedenti, sottoscritto dall’amministrazione comunale interes-sata, d’intesa con l’Agenzia del demanio ovvero con il Ministero delladifesa, costituisce variante di destinazione d’uso ai sensi del decretolegislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dalricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusionel’accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, adottano le misure neces-sarie a garantire, in base ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza,efficacia ed efficienza dell’azione della pubblica amministrazione,nonché per l’applicazione omogenea sul territorio nazionale delpresente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e proce-dimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l’approva-zione delle varianti urbanistiche e per l’eventuale variazione distrumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi diprogramma di cui al comma 4.

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6. Approvata la variante urbanistica, l’Agenzia del demanio,ovvero il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti,all’alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto disuperficie degli immobili.

7. Qualora non sia data attuazione all’accordo di programma, dicui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione,il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio deiMinistri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta cheprovvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nelcaso di nomina del commissario ad acta non si applicano ledisposizioni di cui al comma 8.

8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili lacui destinazione d’uso sia stata modificata anche ai sensi del presentearticolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, neilimiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedi-mento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinatecon decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze.

ARTICOLO 27.

(Misure urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri suproposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottareentro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto vengonoindividuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d’urgenza,prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nel-l’ambito degli investimenti immobiliari dell’istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all’ar-ticolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’INAIL, fatti salvi gliinvestimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autoriz-zate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016previsto dal decreto del ministro dell’economia e delle finanze 10novembre 2010, emanato in attuazione dell’articolo 8, comma 15, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale17 gennaio 2011, n. 12.

CAPO VI

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

ARTICOLO 28.

(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dallalegge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del

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reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodoprecedente concorrono alla determinazione della retribuzione pen-sionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milionidi euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, del decretolegislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella Callegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l’anno2015 e 4 milioni di euro per l’anno 2016 mediante riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventistrutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l’anno2016 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimentoal fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2017mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista di cui all’ar-ticolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, esuccessive modificazioni.

3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324,è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Tale diritto non è dovuto peri membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in undeterminato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto perprendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggidelle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un deter-minato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto,assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria baseoperativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazionerilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggioè effettuato per motivi di servizio ».

4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficien-tamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l’espletamentodei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti altraffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri acarico del gestore dell’aeroporto che ha sottoscritto la convenzionecon ENAC per la gestione totale dello scalo.

5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorsonegli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico delMinistero della salute fino a quando le previste convenzioni per lagestione totale stipulate con l’ENAC non siano approvate dai Ministericompetenti.

6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra ilMinistero della Salute, l’ENAC e i gestori aeroportuali per losvolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gliaeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero

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della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce RossaItaliana, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanitàe del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzettaufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento delservizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministerostesso.

7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento delservizio sono elaborate a cura dell’ENAC, entro e non oltre il 31ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con lequali sono individuati i requisiti minimi del servizio di prontosoccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, soppri-mere le parole: « se del caso » e, dopo le parole « del Ministero delladifesa », aggiungere le seguenti: « anche al fine di garantire un livellodi sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equiva-lente ai livelli previsti dalla normativa europea »;

b) dopo l’articolo 733, è inserito il seguente:

« ART. 733-bis. – (Funzioni del personale addetto al comando allaguida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornituradei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti,le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volodi cui all’articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personalenon di volo di cui all’articolo 733, primo comma, lettera a), e delpersonale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea peril traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea,nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall’ENAC ai sensidegli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma,nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazioneaerea, dell’Aeronautica Militare e degli operatori aerei. ».

ARTICOLO 29.

(Pianificazione strategica della portualità e della logistica).

1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale elogistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell’in-termodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizza-zione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità portuali esistenti,da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall’en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategiconazionale della portualità e della logistica.

2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerentialla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, le Autoritàportuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un

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resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazioneo da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e pianifinanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro isuccessivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla basedelle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autoritàportuali, anche al fine di valutarne l’inserimento nel piano strategicodi cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Restafermo quanto disposto dall’articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento dellacompetitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tral’Europa e l’Oriente.

CAPO VII

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

ARTICOLO 30.

(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazionedegli investimenti).

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolarepiccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quoteitaliane del commercio internazionale, valorizzare l’immagine delMade in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degliinvestimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economicoadotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinariadel Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano dicui al presente comma è adottato d’intesa con il Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni dicui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricolee agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizza-zione delle suddette azioni.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguentiazioni con le relative dotazioni finanziarie:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulleopportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolarepiccole e medie;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italianedi livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolareagricole e agroalimentari, e tutela all’estero dei marchi e dellecertificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

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d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversimercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioniagricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all’esteroe durante l’Esposizione Universale 2015;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica neimercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;

g) sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce da partedelle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l’ac-quisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medieimprese in particolare attraverso l’erogazione di contributi a fondoperduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità diinvestimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degliinvestitori esteri in Italia.

3. L’ICE-Agenzia provvede all’attuazione del piano di cui alcomma 1 nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenutoconto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c),d), e), ed f).

4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati,nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », perl’acquisizione, tra l’altro, di figure professionali specializzate neiprocessi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività distudio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercatiesteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, daemanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisitisoggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.

5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministerodello sviluppo economico e l’ICE Agenzia sono definiti:

a) gli obiettivi attribuiti all’ICE-Agenzia per favorire l’attrazionedegli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

6. L’Agenzia ICE, svolge l’attività di attrazione degli investimentiall’estero attraverso la propria rete estera che opera nell’ambito delleRappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito unComitato con il compito di coordinamento dell’attività in materia diattrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario,

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la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitatoè composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppoeconomico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministerodell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentantedl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e daun rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. IlComitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministra-zioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progettod’investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrispostigettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunquedenominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente commasi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziariepreviste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 35 del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

8. Il Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministrodelle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alParlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e suirisultati raggiunti.

9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi el’internazionalizzazione delle imprese da assegnare all’Agenzia ICE dicui all’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comedeterminata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinataanche all’attrazione degli investimenti esteri.

ARTICOLO 31.

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).

1. Al fine di diversificare l’offerta turistica e favorire gli investi-menti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro per i beni e le attività culturali e del turismo di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa traGoverno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sededi Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio deicondhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico,a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicatenello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, serviziaccessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e,in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazioneresidenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficienon può superare il quaranta per cento della superficie complessivadei compendi immobiliari interessati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criterie le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera

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in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti elimitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative adestinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, ilvincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprie-tario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubblicheeventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenzadel finanziamento agevolato.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzanoadeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cuial comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto dispostodal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella gazzettaufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, recante il recepimentodell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome suiprincìpi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo delsistema turistico.

ARTICOLO 32.

(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nauticada diporto).

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto efino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e ilpernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diportoormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondoi requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 2milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo dellesomme versate entro il 15 luglio 2014 all’entrata del bilancio delloStato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti pro-grammi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro,definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 217, dopo le parole: « Il sistema include » sonoinserite le seguenti: « l’ufficio di conservatoria centrale delle unità dadiporto »;

b) al comma 219, dopo le parole: « lettere b) e c) » sono inseritele seguenti: « e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 », dopo la parola: « registri », è inserita laseguente: « , uffici », e alla fine del periodo dopo la parola: « ammi-nistrative », sono aggiunte le seguenti: « , anche nell’intento di ade-guare dette disposizioni al nuovo Sistema. »

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CAPO VIII

MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

ARTICOLO 33.

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevanteinteresse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).

1. Attengono alla tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondocomma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delleprestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) dellaCostituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e allarigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionalecontenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, ledisposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, altrasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione,approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambien-tale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientalee alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici,al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione deiservizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia dellasicurezza urbana. Esse hanno l’obiettivo prioritario di assicurare laprogrammazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi dibonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza lefunzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenticommi sono attribuite allo Stato per assicurarne l’esercizio unitario,garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali inte-ressati alle determinazioni in materia di governo del territorio,funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicanole disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazionedel Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Allaseduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioniinteressate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosìindividuata è predisposto uno specifico programma di risanamentoambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenera-zione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza ebonifica dell’area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell’area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblicameritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per ilpotenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per icollegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e leopere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli inter-

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venti pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fafronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato,nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma dirisanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico perla rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono prepostiun Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore,anche ai fini dell’adozione di misure straordinarie di salvaguardia etutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedonoanche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativon. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche conriguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioninecessarie per l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento e co-munque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con iprincìpi e le norme comunitarie.

5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in confor-mità all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presi-dente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti dicoordinamento degli interventi infrastrutturali d’interesse statale conquelli privati da effettuare nell’area di rilevante interesse nazionale dicui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Aglieventuali oneri del Commissario si fa fronte nell’ambito delle risorse delbilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri nel rispetto dei princìpi europei di trasparenzae di concorrenza. Ad esso compete l’elaborazione e l’attuazione delprogramma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, conle risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lostesso opera altresì come stazione appaltante per l’affidamento deilavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infra-strutturali. In via straordinaria, per l’espletamento di tutte le proce-dure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previstidal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelliprocessuali, sono dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sonotrasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite daldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette alCommissario straordinario di Governo la proposta di programma dirisanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3,corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sullabase dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronopro-gramma di svolgimento dei lavori di cui all’articolo 242-bis del decretolegislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale eambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dallavalutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano eco-nomico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti,contenente l’indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili edell’ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del

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programma. La proposta di programma e il documento di indirizzostrategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-ediliziadegli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazionee mutamento di destinazione d’uso dei beni immobili, comprensivi dieventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche od’interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbianoricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito diriferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi conparticolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza edell’evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle ammini-strazioni pubbliche interessate all’uso di modelli privatistici e con-sensuali per finalità di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la propostadi cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizial fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delleamministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipaaltresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giornidalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati ilprogetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori dicui all’art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valuta-zione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Sela Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto,provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigentiprevisioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa ilPresidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con lerisorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissariostraordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione dellaconferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministridi cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L’appro-vazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensiprevisti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimentodegli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichia-razione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità deilavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull’attuazionedel programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programmamedesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale incui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sitonel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell’art. 114 della leggen. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiaratecon il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale pergli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, conil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo,la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolarela società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto

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Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitaleazionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferirannoulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autoriz-zazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedurafallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dallasocietà costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sullabase del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferitirilevato dall’Agenzia del Demanio alla data del trasferimento dellaproprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumentifinanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all’incasso dellesomme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobilitrasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina delSoggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del SoggettoAttuatore produce gli effetti di cui all’articolo 2644, secondo comma,del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e allaconsegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobilitrasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare dellasocietà Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizionicancellate. La trascrizione del decreto di nomina del SoggettoAttuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguentisono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere edimposta.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore ela società di cui al comma 12 partecipano alle procedure didefinizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbanae di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità econo-mica-finanziaria dell’operazione.

ARTICOLO 34.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la sempli-ficazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza disiti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari

realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).

1. Al comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, dopo le parole « ai sensi dell’articolo 62, comma 1 », sonoaggiunte le seguenti: « nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezzadi siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizioneall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3. All’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alcomma 2, lettera c), dopo le parole: « nella misura strettamentenecessaria », sono inserite le seguenti: « , nei casi urgenti di bonifica

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e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ».

4. All’articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alcomma 11, dopo le parole: « termini minimi previsti dal presentearticolo », sono inserite le seguenti: « , nonché nei casi di bonifica emessa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, »;

5. All’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siticontaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152. »;

b) al comma 3, dopo le parole: « siano contenuti entro unimporto », sono aggiunte le seguenti: « non superiore al 20 per centoper i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, ».

6. All’articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alcomma 3, dopo le parole « alle disposizioni di tutela di beni culturali, »sono inserite le seguenti: « nonché nei casi di bonifica e messa insicurezza di siti contaminati, ».

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancoraavviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essererealizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezzanei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria diimpianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioniautorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio diimpianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere linearidi pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere sianorealizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano néinterferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica, nédeterminano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitoridell’area.

8. Ai fini dell’applicazione del comma 1 sono rispettate le seguentiprocedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terrenimovimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratte-rizzazione dell’area oggetto dell’intervento, è analizzato un numerosignificativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati dastazioni di misura rappresentative dell’estensione dell’opera e delquadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisidevono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale,puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro diprofondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventualilivelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contami-nazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivodella lista degli analiti da ricercare è concordato con l’AgenziaRegionale per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competenteche si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dallarichiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari pre-

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scrizioni in relazione alla specificità del sito e dell’intervento. Ilproponente, trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, trasmette agliEnti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivodel piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliatocronoprogramma con l’indicazione della data di inizio dei lavori;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già inessere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui allalettera a), previa comunicazione all’ARPA da effettuarsi con almenoquindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventie delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristinodelle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie anon aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interes-sate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive dicontaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delleattività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materiadi gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestitinel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempreconsentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni sogliadi contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di conta-minazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia dirischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’analisi dirischio, sono preventivamente approvate dall’autorità ordinariamentecompetente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzatinella medesima area assoggettata all’analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia dirischio non sia stato preso in considerazione il percorso di liscivia-zione in falda, l’utilizzo dei terreni scavati è consentito solo senell’area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico oidraulico di cui siano comprovate l’efficienza e l’efficacia.

ARTICOLO 35.

(Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti direcupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrut-

ture strategiche di preminente interesse nazionale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia edi smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzareper attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiutiatto a conseguire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e supe-rare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle normeeuropee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo

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riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionaleconcorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggiomentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti ditermotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategicidi preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute edell’ambiente.

2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essereautorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’arti-colo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giornidalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti,le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioniintegrate ambientali.

3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essererealizzati conformemente alla classificazione di impianti di recuperoenergetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decretolegislativo 3 aprile 2006 n. 152.

4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, pergli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificarela sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recuperoenergetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quandone ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successivemodificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti direcupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento deirifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione delcarico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi opericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente leautorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni neitermini sopra stabiliti.

6. I termini previsti per l’espletamento delle procedure di espro-priazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale edi autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla datadi entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà itermini residui.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4,5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge5 giugno 2003, n. 131.

CAPO IX

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

ARTICOLO 36.

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricercadi idrocarburi).

1. All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:

« n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spesesostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo

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dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale edi miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumentidella programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono lericerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti condecreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 lugliodi ciascuno anno, sulla base dell’ammontare delle maggiori entrateriscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesseRegioni dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis del decretolegislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017 e2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioniincrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispettoall’anno 2013. ».

2. Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per le Regioni,compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite dellaesclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitalefinanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all’articolo20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

ARTICOLO 37.

(Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasportodel gas naturale).

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas alsistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazionedelle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di impor-tazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, glistoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale ditrasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie neces-sarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestonocarattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carat-tere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgentiai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguentimodificazioni alle normative vigenti:

a) all’articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, deldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopole parole « appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cuiall’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, » sonoinserite le parole: « per i gasdotti di approvvigionamento di gasdall’estero e le opere accessorie, » e in fine allo stesso primo periodosono aggiunte le parole: « e dei piani di gestione e tutela del territoriocomunque denominati »;

b) all’articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, deldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopole parole « urbanistici ed edilizi » sono inserite le seguenti: « nonchépaesaggistici »;

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c) all’articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidentedella Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituitodal seguente: « I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di areedemaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e forestedemaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche,e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio,linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti dellarete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gasdall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla co-struzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità diattraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora talimodalità non siano indicate entro i termini di conclusione delprocedimento, il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzionedei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente aisoggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsiulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunqueassentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazionealla costruzione. »;

d) all’Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole « nonché quellifacenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica dialmeno 50 MW ».

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere larisposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta dierogazione, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico,a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordoalle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni ema-nate in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno2011, n. 93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimentiper lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorreredal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapportotra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costiricadenti sul sistema nazionale del gas.

ARTICOLO 38.

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantirela sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di pro-spezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggiosotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategicoe sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decretiautorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblicautilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolopreordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente aldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recanteil testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi espropriazione per pubblica utilità.

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2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione deglistrumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto divariante urbanistica.

3. Al punto 7) dell’Allegato II alla Parte II del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole « coltivazione di idrocarburi »sono inserite le seguenti: « sulla terraferma e ».

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale incorso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presentedecreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento, concludelo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale terminela Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttoridi competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo econo-mico.

5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi egassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito delrilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programmagenerale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la duratadi sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel casosia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, incaso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente edeconomicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppoeconomico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trentaanni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anniove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto diconcessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella diripristino finale.

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:

a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentitela Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioniterritoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorsed’intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o laprovincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interes-sata;

b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine dicentottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cuiambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica delprogramma complessivo dei lavori;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica edorganizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realiz-zazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altriStati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, asoggetti di altri Paesi.

Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti disviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svoltesecondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dallapresentazione delle domande.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dellosviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’en-trata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del

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titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità diesercizio delle relative attività.

8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o delrichiedente, da presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore dellapresente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.

9. All’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall’ar-ticolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l’impiegodi nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valoriz-zazione delle risorse nello svolgimento dell’attività mineraria, laprocedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerarie ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all’ar-ticolo 4, comma 1. ».

10. All’articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopoil comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi inmare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesirivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi,per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine divalorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie nellosvolgimento dell’attività mineraria, il Ministero dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare,per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali dicoltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un’analisitecnico-scientifica che dimostri l’assenza di effetti di subsidenzadell’attività sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insedia-menti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati dimonitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministerodello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verificavengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinatidall’attività, il programma dei lavori è interrotto e l’autorizzazione allasperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validitàdell’autorizzazione venga accertato che l’attività è stata condotta senzaeffetti di subsidenza dell’attività sulla costa, nonché sull’equilibriodell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimen-tazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando lemedesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costierisi applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 239del 2004 e successive modificazioni. ».

11. Al comma 82-sexies, dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004,n. 239, dopo le parole « compresa la perforazione », sono aggiunte leparole « e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosaestratta in giacimento »

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ARTICOLO 39.

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgentiper la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), è sostituito dalseguente:

« c) per veicoli, di cui all’articolo 47,comma 1, lettere e), f), g)ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1,L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cuial comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all’articolo54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui aldecreto legislativo n. 285 del 1992; »

b) all’articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: « anche in locazione finanziaria »e prima delle parole: « un veicolo » sono inserite le seguenti: « eimmatricolano », e le parole: « da almeno dodici mesi » sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole « 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti « fino al 20 per cento »;

3) al comma 1, lettera b) le parole « 15 per cento » sonosostituite dalle seguenti « fino al 15 per cento »;

4) al comma 1, lettera c) le parole « 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti « fino al 20 per cento »;

5) al comma 1, lettera d) le parole « 15 per cento » sonosostituite dalle seguenti « fino al 15 per cento »;

6) al comma 1, lettera e) le parole « 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti « fino al 20 per cento »;

7) al comma 1, lettera f) le parole « 15 per cento » sono sostituitedalle seguenti « fino al 15 per cento »;

8) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: « Il contributospetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data dioperatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa notaper gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al31 dicembre 2015 a condizione che: »;

9) al comma 2, lettera c), le parole « e risulti immatricolatoalmeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo dicui alla lettera b); » sono soppresse;

10) al comma 2, lettera d) le parole « da almeno dodici mesidalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), » sonosoppresse;

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c) all’articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole« esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’im-presa » sono sostituite dalle seguenti parole « come beni strumentalinell’attività propria dell’impresa o dati in uso promiscuo ai dipen-denti ».

CAPO X

MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SO-CIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

PER GLI ENTI TERRITORIALI

ARTICOLO 40.

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).

1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguatatutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire ilperseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per l’occupa-zione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni dieuro per l’anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatorisociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. Ladotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l’anno2015.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvedemediante i seguenti interventi:

a) riduzione pari a 150 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni dieuro per il 2015 della dotazione di cui all’articolo 1, comma 12, letteraa), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l’anno 2014 delladotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-leggen. 76 del 2013;

c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondoper il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in terminiquantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, dicui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214;

d) versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da partedell’Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall’au-mento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,n. 845, per l’anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimodi 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante

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parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la forma-zione continua;

e) in luogo di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, deldecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013,utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l’anno 2012, ai finidell’attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previstedalla contrattazione di secondo livello, di cui all’articolo 1, commi 67e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, paria 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all’entratadel bilancio dello Stato;

f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014, del Fondodi cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68, della legge 24dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguenterideterminazione dello stesso Fondo nell’importo di 557 milioni dieuro per l’anno 2014 medesimo;

g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versateall’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1,della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite al bilanciodello Stato.

3. Le somme di cui all’articolo 1, comma 12, lettere a) e b), deldecreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra leregioni. All’articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del2013, le parole « ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di ripartodei Fondi strutturali » sono abrogate

4. Al fine di completare l’erogazione dei trattamenti di compe-tenza dell’anno 2013, il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 17,della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incremen-tato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione eformazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2.

5. All’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,le parole « , per l’anno 2013, » sono soppresse.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di con-tributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di151,2 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro perciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

ARTICOLO 41.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nellaregione Calabria e Regione Campania).

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziarioderivante dagli oneri relativi all’esercizio 2013 posti a carico del

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bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblicoregionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 uncontributo straordinario per la copertura dei costi del sistema dimobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria èautorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sulFondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui20 milioni a copertura degli oneri relativi all’esercizio 2013, e di 20milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementatele misure che la regione deve attuare ai sensi dell’articolo 16-bis deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degliobiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea conquanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazionedi cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento deicorrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razio-nalizzazione dell’offerta e riqualificazione dei servizi, misure diefficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivimedi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma,un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelleprincipali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazionedi tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livellonazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi datraffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Ilpiano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottatee tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell’erogazionedel servizio di trasporto pubblico locale dall’anno 2016 avvenga senzaulteriori contributi straordinari. Per l’erogazione del contributostraordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015,la regione Calabria deve dimostrare l’effettiva attuazione delle misurepreviste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario agarantire l’erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi giàprogrammati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli onerirelativi all’esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni dieuro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione dellerisorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e lacoesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infra-strutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e dello sviluppoeconomico, successivamente alla presentazione del piano di cui alcomma 1.

5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attività delpiano di rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

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decreto e fino al 31 dicembre 2015, non è consentito intraprendereazioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di interventonelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confrontidelle società di cui all’articolo 16, comma 7, del citato decreto-leggen. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all’articolo 11, comma 13, deldecreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all’articolo 16, comma 9, del citatodecreto-legge n. 83 del 2012, nonché all’articolo 1, comma 9-bis, deldecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania.I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitorie i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalitàistituzionali delle società di cui al primo periodo.

ARTICOLO 42.

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni).

1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all’articolo 46, comma 6,le parole: « 31 ottobre 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 30settembre 2014 » e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilitodall’intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l’anno2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto distabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese neiconfronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni dispesa:

a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessiva-mente pari a 100 milioni di euro;

b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, earticolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ildiritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150milioni di euro;

c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, percontributi e benefìci a favore degli studenti, anche con disabilità, perun importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013,n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importocomplessivamente pari a 20 milioni di euro;

e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per

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l’erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamentepari a 80 milioni di euro;

f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135milioni di euro.

7-ter. Le Regioni attestano l’effettuazione delle spese di cui alcomma 7-bis, nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 1,comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sullabase della certificazione di cui al periodo precedente, risultino nonaver effettuato integralmente la spesa, versano all’entrata di Bilanciostatale la quota non effettuata.

7-quater. Per l’anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincolidel patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8novembre 2013, n. 128;

c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, per l’anno 2014, non si applica il comma 7 delpresente articolo. »;

2. Al comma 517 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,n. 147, le parole « 30 giugno 2014 » sono sostituite da « 15 ottobre2014 ».

3. Al comma 140 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo « Per l’anno 2014, iltermine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al 30settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, èposticipato al 15 ottobre ».

4. All’articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,le parole « 30 aprile 2014 » sono sostituite dalle seguenti « 31 ottobre2014 ». Inoltre, alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguenteperiodo: « Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primoperiodo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adaccantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicaticon Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze. ».

5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanzapubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’Accordosottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell’economia e dellefinanze ed il Presidente della regione Siciliana, l’obiettivo di patto distabilità interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell’ar-ticolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 5.786milioni di euro per l’anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017,possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi allafinanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con leggestatale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione

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Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predettiobiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del9 giugno 2014.

6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l’anno2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Sicilianaai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all’ammontaredelle entrate riservate all’erario dal decreto-legge 13 agosto 2011,n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire allapredetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionalen. 241 del 31 ottobre 2012.

7. La regione Siciliana nel 2014 non può impegnare spese correnti,al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importoannuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio2011-2013. Nell’ambito della certificazione di cui al comma 461dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regionecomunica al Ministero dell’economia e delle finanze il rispetto delpredetto limite.

8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbi-sogno derivanti dall’applicazione del comma 5, pari a 400 milioni dieuro annui, alimentano il « Fondo Rapporti finanziari con le auto-nomie speciali » istituito nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze.

9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanzapubblica, in applicazione della normativa vigente e dell’Accordosottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell’economia e dellefinanze ed il Presidente della regione Sardegna, l’obiettivo di patto distabilità interno della regione Sardegna, di cui al comma 454dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in2.696 milioni di euro per l’anno 2014. Dall’obiettivo 2014 sono esclusele sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per iservizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalias.p.a.

10. A decorrere dall’anno 2015 la regione Sardegna consegue ilpareggio di bilancio come definito dall’articolo 9 della legge n. 243 del2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica illimite di spesa di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilitàinterno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo.Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certifica-zione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell’articolo 1 dellacitata legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagliultimi due periodi del comma 454 dell’articolo 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228.

12. La regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spesecorrenti, al netto delle spese per la sanità, in misura superioreall’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati neltriennio 2011-2013. Nell’ambito della certificazione di cui al comma461 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione

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comunica al Ministero dell’economia e delle finanze il rispetto delpredetto limite.

13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisognoderivanti dall’applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, paria 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importosul « Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali » di cui alcomma 8 del presente articolo.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 43.

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare lastabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà

comunale).

1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla proceduradi riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243-bis deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra lemisure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazioneaccertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzodelle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul « Fondo dirotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali » di cuiall’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguitodell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale daparte della competente Sezione regionale della Corte dei conti,qualora l’ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto« Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli entilocali » risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l’entelocale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione dellacomunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misurealternative di finanziamento per un importo pari all’anticipazione nonattribuita.

2. Nel caso di utilizzo delle risorse del « Fondo di rotazione perassicurare la stabilità finanziaria degli enti locali » di cui all’articolo243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previstodal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute inentrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codiceSIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesaal titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto distabilità interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180 milioni pergli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate perciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimoesercizio. Il Ministero dell’interno, in sede di adozione del piano diriparto del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto delMinistro dell’Interno 11 gennaio 2013, recante « Accesso al fondo dirotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali »,pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua perciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rile-

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vante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodoprecedente.

4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell’interno eroga aicomuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della RegioneSiciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo suquanto spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietàcomunale. L’importo dell’attribuzione è pari, per ciascun comune, al66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministerodell’interno come spettante per l’anno 2014 a titolo di fondo disolidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alladisposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, edall’articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.

5. Per l’anno 2014 l’importo di euro 49.400.000 impegnato e nonpagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte correntedi cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione delMinistero dell’interno è versato all’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma380-ter dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

ARTICOLO 44.

(Disposizioni finali).

1. Per l’attuazione del presente decreto il Ministro dell’economiae delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

ARTICOLO 45.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addı̀ 12 settembre 2014.

NAPOLITANO

RENZI, Presidente del Consigliodei ministri

LUPI, Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti

GALLETTI, Ministro dell’am-biente e della tutela delterritorio e del mare

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GUIDI, Ministro dello sviluppoeconomico

FRANCESCHINI, Ministro dei benie delle attività culturali edel turismo

LANZETTA, Ministro per gli af-fari regionali e le autono-mie

PADOAN, Ministro dell’economiae delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO.

Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati — 2629

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€ 9,80 *17PDL0024610**17PDL0024610*