Progetto di legge della 17legislatura · riacquisizione delle quote di proprietà del partner...

24
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2212 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI DAGA, MARIANI, PELLEGRINO, ROBERTA AGOSTINI, AIELLO, AIRAUDO, ALBERTI, AMODDIO, ARTINI, BALDASSARRE, BA- RONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, BENI, MASSI- MILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BINI, FRANCO BORDO, BRATTI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CAN- CELLERI, CASTELLI, CENNI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, COMINELLI, CORDA, COSTANTINO, COZZOLINO, CULOTTA, DALLAI, D’AMBROSIO, DE LORENZIS, DE MENECH, DE ROSA, DELL’ORCO, DI BENEDETTO, DI SALVO, DIENI, D’INCÀ, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRANTI, FERRARA, FICO, FOSSATI, FRATOIANNI, FRUSONE, GADDA, GAGNARLI, GALLINELLA, GIANCARLO GIORDANO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, GULLO, IACONO, CRISTIAN IANNUZZI, KRONBICHLER, L’ABBATE, LACQUANITI, LAVAGNO, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MANFREDI, MANNINO, MAN- TERO, MARCON, MARZANA, MATARRELLI, MATTIELLO, MAZ- ZOLI, MELILLA, MICCOLI, MICILLO, MIGLIORE, MORETTO, MOSCATT, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNA- RALE, PARENTELA, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUA- RANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, GIO- VANNA SANNA, SANNICANDRO, SBERNA, SCOTTO, SCUVERA, SEGONI, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TERROSI, TERZONI, TO- FALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, VECCHIO, VENITTELLI, ZAN, ZAPPULLA, ZARATTI, ZARDINI, ZOLEZZI Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento Presentata il 20 marzo 2014 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of Progetto di legge della 17legislatura · riacquisizione delle quote di proprietà del partner...

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2212

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAGA, MARIANI, PELLEGRINO, ROBERTA AGOSTINI, AIELLO,AIRAUDO, ALBERTI, AMODDIO, ARTINI, BALDASSARRE, BA-RONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, BENI, MASSI-MILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BINI, FRANCO BORDO,BRATTI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CAN-CELLERI, CASTELLI, CENNI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI,COLONNESE, COMINARDI, COMINELLI, CORDA, COSTANTINO,COZZOLINO, CULOTTA, DALLAI, D’AMBROSIO, DE LORENZIS,DE MENECH, DE ROSA, DELL’ORCO, DI BENEDETTO, DI SALVO,DIENI, D’INCÀ, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRANTI,FERRARA, FICO, FOSSATI, FRATOIANNI, FRUSONE, GADDA,GAGNARLI, GALLINELLA, GIANCARLO GIORDANO, SILVIAGIORDANO, GRANDE, GRILLO, GULLO, IACONO, CRISTIANIANNUZZI, KRONBICHLER, L’ABBATE, LACQUANITI, LAVAGNO,LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MANFREDI, MANNINO, MAN-TERO, MARCON, MARZANA, MATARRELLI, MATTIELLO, MAZ-ZOLI, MELILLA, MICCOLI, MICILLO, MIGLIORE, MORETTO,MOSCATT, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNA-RALE, PARENTELA, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUA-RANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, GIO-VANNA SANNA, SANNICANDRO, SBERNA, SCOTTO, SCUVERA,SEGONI, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TERROSI, TERZONI, TO-FALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, VECCHIO, VENITTELLI, ZAN,

ZAPPULLA, ZARATTI, ZARDINI, ZOLEZZI

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delleacque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizioidrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi

destinati al suo finanziamento

Presentata il 20 marzo 2014

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In sede di rela-zione ci preme innanzitutto sottolineareche le tre prime firmatarie della presenteproposta di legge sono l’onorevole Fede-rica Daga, l’onorevole Raffaella Mariani el’onorevole Serena Pellegrino, in armoniacon lo spirito che lo scorso 12 giugno haportato alla costituzione dell’intergruppo“Acqua bene comune”, al quale hannoaderito più di 200 parlamentari eletti inquesta legislatura appartenenti a diverseforze politiche e che ha come primoobiettivo quello di sottoscrivere la propo-sta di legge d’iniziativa popolare recanteprincìpi per la tutela, il governo e lagestione pubblica delle acque e disposi-zioni per la ripubblicizzazione del servizioidrico, già presentata nel 2007 dal Forumitaliano dei movimenti per l’acqua, e op-portunamente aggiornata e condivisa conil Forum stesso.

L’acqua è fonte di vita. Senza acquanon c’è vita.

La risoluzione dell’Assemblea generaledelle Nazioni Unite nel luglio 2010 hasancito che l’accesso all’acqua potabile e aiservizi igienico-sanitari è un dirittoumano, cioè universale, indivisibile e im-prescrittibile. Gli Stati nazionali hanno ildovere di assicurare acqua di buona qua-lità e accessibile ad una distanza ragione-vole da ogni casa. L’effettiva concretizza-zione del diritto umano all’acqua costitui-sce la grande sfida a cui tutti i Parlamentinazionali e la comunità internazionaledevono dare, in tempi brevi, una rispostaconcreta.

L’Italia è stata tra i Paesi che hannovotato la risoluzione e pertanto compete alParlamento italiano coerentemente conquesto atto politico concretizzare il dirittoumano all’acqua per tutti con una legisla-zione che sancisca il recepimento del prin-cipio sancito dalla risoluzione.

Il diritto all’acqua è un diritto inalie-nabile: dunque l’acqua non può essereproprietà di nessuno, ma deve essere unbene condiviso equamente da tutti.

A causa dei crescenti livelli di povertàe delle difficoltà economiche di alcunefasce sociali nel pagare le tariffe relative alservizio idrico è urgente dotare il nostroPaese di una legge nazionale che sanciscae garantisca il diritto a una quantitàminima di acqua potabile e l’accesso al-l’acqua anche nelle aree più povere delmondo.

Oggi sulla Terra oltre un miliardo ecinquecento milioni di persone non haaccesso all’acqua potabile. Si prevede chenel giro di pochi anni tale numero rag-giungerà i tre miliardi. Il principale re-sponsabile di tutto ciò è il modello neo-liberista che ha prodotto un’enorme disu-guaglianza nell’accesso all’acqua, gene-rando inoltre una sempre maggiorescarsità di acqua a causa di modi diproduzione distruttivi dell’ecosistema.

L’acqua è fonte di vita per tutte lespecie viventi e per il buon funzionamentodegli ecosistemi del pianeta.

L’acqua costituisce, pertanto, un benecomune dell’umanità, un bene irrinuncia-bile e che appartiene a tutti.

L’acqua non può essere annoverata –anche in ossequio della volontà popolareespressa dai cittadini nel referendum delgiugno 2011 – tra le commodity perchél’acqua non è una merce. È necessario,quindi sancire la natura pubblica del ser-vizio idrico integrato ed escluderlo daiservizi pubblici locali di rilevanza econo-mica.

Il mantenimento del servizio idrico fraquelli a « rilevanza economica » confermala natura di commodity dell’acqua e com-porta l’assoggettamento del Servizio idricointegrato (SII) alle regole del mercato e,quindi, della concorrenza. A riguardo èopportuno rilevare che la Commissioneeuropea ha recepito queste istanze. Infattil’accordo sulle nuove norme europee perle concessioni ricorda che gli Stati membrirestano liberi di decidere come desiderinosiano eseguiti i lavori pubblici o erogati iservizi – in house o esternalizzandoli asocietà private. La nuova direttiva « non

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

impone la privatizzazione delle impresepubbliche che forniscono servizi al pub-blico », sottolinea l’accordo. Inoltre, glieurodeputati hanno riconosciuto la parti-colare natura dell’acqua come un benepubblico, accettandone l’esclusione dalcampo di applicazione delle nuove regole.

Tuttavia, le pressioni ai diversi livelli(internazionale, nazionale e locale), fina-lizzate ad affermare la privatizzazione el’affidamento al libero mercato della ge-stione della risorsa idrica continuano im-perterrite e travalicano trasversalmente lediverse culture politiche e amministrative.

Il progetto « Water Blueprint » propostodalla Commissione europea in materia digestione dell’acqua dopo la direttiva qua-dro europea sull’acqua del 2000, disegna labase programmatica delle scelte del-l’Unione europea riguardo le problemati-che dell’acqua in Europa fino al 2030. Ipilastri su cui si fonda la politica europeadell’acqua sono orientati a « dare unprezzo giusto all’acqua » nel quadro di unamonetizzazione generalizzata dell’acqua edella natura per una gestione efficientedell’acqua merce nonché ad assegnare ilcompito di monitorare, gestire e decideredelle priorità, degli usi e delle modalità diuso ai portatori di interessi economici,privati o pubblici. Pertanto risulta oppor-tuno che tale impostazione venga contra-stata fortemente.

Per funzionare correttamente ogni so-cietà ha bisogno di « possedere », promuo-vere e governare insieme una serie di benie servizi comuni pubblici. L’acqua è an-zitutto un sistema locale di vita. La ge-stione pubblica e partecipata del servizioidrico a tutela dell’acqua come bene co-mune significa adottare una nuova « eco-nomia » (regole della casa), cioè rilanciareil ruolo delle città e la partecipazione deicittadini.

Per questo affermiamo che arrestare iprocessi di privatizzazione dell’acqua as-sume, nel XXI secolo, sempre più le ca-ratteristiche di un problema di civiltà, chechiama in causa politici e cittadini e chechiede a ciascuno di valutare i propri atti,assumendosene la responsabilità rispettoalle generazioni viventi e future.

Le lotte per il riconoscimento e ladifesa dell’acqua come bene comunehanno acquisito in questi anni una rile-vanza e una diffusione senza precedenti,assumendo anche nuovi significati e dive-nendo oggetto di ulteriori approfondi-menti.

Da una parte, le lotte contro la priva-tizzazione e per il diritto d’accesso all’ac-qua e alle risorse naturali sono state ilmotore di cambiamenti sociali e politiciepocali in diversi continenti, a partiredall’America Latina dove paesi comel’Uruguay, la Bolivia, il Venezuela e l’Ecua-dor hanno rescisso i contratti con legrandi imprese multinazionali e inseritonelle proprie Costituzioni l’acqua comediritto umano universale e la gestionepartecipativa e comunitaria del servizioidrico.

Dall’altra parte, si deve considerare cheanche in Europa diverse città hanno in-trapreso processi di ripubblicizzazionedella gestione del servizio idrico. La cittàdi Parigi, nel 2010, ha portato a termine ilprocesso di ripubblicizzazione dell’acqualiquidando 25 anni di gestione in mano aSuez e a Veolia, le due più grandi impresemultinazionali dell’acqua, sconfitte nelcuore del loro impero. Un percorso simileè stato seguito a Berlino dove all’inizio del2011, si è svolto un referendum cittadinoin cui è prevalsa la posizione a favore diun ritorno alla gestione pubblica dell’ac-qua. Attualmente l’amministrazione muni-cipale ha avviato la procedura per lariacquisizione delle quote di proprietà delpartner privato Veolia. In generale le lotteper l’accesso all’acqua tendono sempre piùa divenire uno strumento di costruzione dipace contro la guerra globale, oggi semprepiù determinata dalla competizione per ilcontrollo delle risorse naturali strategiche,di cui l’acqua è la più importante.

Anche nel nostro Paese l’importanzadella questione acqua ha raggiunto neltempo una forte consapevolezza sociale euna capillare diffusione territoriale, aggre-gando culture ed esperienze differenti efacendo divenire la battaglia per l’acqua ilparadigma di un altro modello di società.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È un percorso che parte da lontano.Nel 2003, dichiarato dall’Organizzazionedelle Nazioni Unite Anno mondiale del-l’acqua, proprio a Firenze si svolse ilForum mondiale alternativo dell’acquache, ispirandosi al concetto di acqua comebene comune necessario alla vita, bocciò lepolitiche fondate sulla trasformazione del-l’acqua in merce.

Da allora sono state decine e decine levertenze che si sono aperte nei territoricontro la privatizzazione dell’acqua e perun nuovo governo pubblico e partecipatodella stessa.

La necessità di mettere in rete e dicollegare fra loro queste diverse espe-rienze, unita alla consapevolezza che perpoter produrre un cambiamento effettivooccorreva costruire sull’acqua una ver-tenza di dimensione nazionale, sono stateil terreno di coltura che ha permesso nelmarzo 2006 la nascita del citato Forumitaliano dei movimenti per l’acqua, unarete costituita da centinaia di comitatiterritoriali e decine di reti nazionali, as-sociative, sindacali e politiche.

Proprio perché tale cultura diventi po-litica concreta ed esperienza consolidata,le realtà territoriali e le reti nazionali chehanno promosso il Forum, come già rile-vato in premessa, hanno deciso di darsi edi fornire al Paese uno strumento norma-tivo che disegni il quadro della svoltaauspicata: una proposta di legge d’inizia-tiva popolare con gli obiettivi di tuteladella risorsa e della sua qualità, di ripub-blicizzazione del servizio idrico integrato edi gestione dello stesso attraverso stru-menti di democrazia partecipativa.

Nel 2007 a sostegno di tale proposta dilegge sono state raccolte oltre 400.000firme. Un risultato straordinario per ilForum, che ha trovato l’ulteriore appoggioda parte di diverse centinaia di enti locali.

La mobilitazione sociale a favore diuna gestione pubblica e partecipativa del-l’acqua è proseguita in tutti questi anni eha registrato un passaggio fondamentale il12 e 13 giugno 2011, quando i referendumhanno di nuovo raggiunto il quorum pre-scritto e sono tornati ad essere lo stru-mento di democrazia diretta che la Costi-

tuzione garantisce. La maggioranza asso-luta delle italiane e degli italiani ha votato« si » ai due referendum per l’acqua comebene comune: oltre il 95 per cento deivotanti si è espresso dunque in favoredell’esclusione dell’acqua da una logica dimercato e di profitto.

Il combinato disposto dei due quesitireferendari consegna un quadro norma-tivo che rende necessaria la ripubbliciz-zazione del servizio idrico integrato. In-fatti, così come sancito nella sentenzadella Corte costituzionale di ammissibilitàdel primo quesito (sentenza n. 24 del2011), l’abrogazione del cosiddetto « de-creto Ronchi » (articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 133 del 2008)rimanda direttamente alla disciplina eu-ropea in ordine alla gestione dei servizipubblici locali, la quale prevede anche lagestione tramite enti di diritto pubblico,quali sono ad esempio in Italia le aziendespeciali e le aziende speciali consortili;mentre la soppressione della parte delcomma 1 dell’articolo 154 del decretolegislativo n. 152 del 2006, relativa all’ade-guata remunerazione del capitale investito,ha eliminato la possibilità per il gestore diottenere profitti garantiti sulla tariffa. An-che in questo caso la Corte costituzionale(sentenza n. 26 del 2011) ha decretato chela nuova tariffa è immediatamente appli-cabile e deve prevedere esclusivamente lacopertura dei costi a partire dalla data dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto del Presidente della Repubblica 18luglio 2011, n. 116.

Ad oggi, trascorsi oltre due anni emezzo dalla vittoria referendaria, i Go-verni che si sono succeduti non hannocompiuto nessun passo in direzione diquella volontà popolare così chiaramenteespressa, mentre diverse sono le misure,approvate o proposte, che muovono indirezione opposta.

La straordinaria partecipazione allacampagna referendaria e il fatto che circa27 milioni di cittadine e cittadini abbianovotato il 12 e 13 giugno sono il segnale diquanto il tema dell’acqua abbia suscitatointeresse nell’opinione pubblica.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre la vittoria dei « si » per oltre il95 per cento indica quale sia la strada dapercorrere e crediamo che la presenteproposta di legge sia assolutamente con-seguente all’espressione della volontà po-polare.

La presente proposta di legge risponde,quindi, all’urgenza di dotare il nostroPaese di un quadro legislativo unitariorispetto al governo delle risorse idrichecome bene comune, introducendo modellidi gestione pubblica e partecipata delservizio idrico in attuazione dell’esito re-ferendario.

Tale testo scaturisce dalla necessità diun cambiamento normativo nazionale erisulta essere la reale e concreta attua-zione dell’esito referendario, che segni unasvolta radicale rispetto alle politiche chehanno fatto dell’acqua una merce e delmercato il punto di riferimento per la suagestione, provocando dappertutto degradoe spreco della risorsa, precarizzazione dellavoro, peggioramento della qualità delservizio, aumento delle tariffe, riduzionedei finanziamenti per gli investimenti, di-seconomicità della gestione, espropria-zione dei saperi collettivi e mancanza ditrasparenza e di democrazia. Ovvero iltotale fallimento degli obiettivi promessida una martellante campagna di promo-zione comunicativa in ordine ai benefìcidella privatizzazione e del cosiddetto« partenariato pubblico-privato » – mag-giore qualità, maggiore economicità, mag-giori investimenti – che, alla prova deifatti, si sono dimostrati totalmente incon-sistenti.

Le finalità sottostanti la presente pro-posta di legge possono essere così sinte-tizzate:

1) sancire il riconoscimento del di-ritto all’acqua come diritto umano univer-sale da garantire ad ogni cittadino stabi-lendo una quantità minima garantita acarico della fiscalità generale;

2) tutelare il patrimonio idrico comebene comune pubblico inalienabile, a pro-tezione delle future generazioni, e gestitoal di fuori delle regole del mercato e sottola competenza di un unico organo politico

(Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di seguito « Mini-stero »);

3) salvaguardare le risorse idrichecome bene comune pubblico indispensa-bile per tutte le specie viventi e perl’ecosistema;

4) introdurre piani di gestione e ditutela delle acque, a livello di distrettiidrografici (ciclo idrologico) finalizzati aun governo delle relazioni tra acqua, agri-coltura, alimentazione, salute ed energia;

5) istituire forme e metodi di infor-mazione e di consultazione preventiva deicittadini rispetto alle decisioni;

6) classificare il servizio idrico, intesoquale insieme delle attività di captazione,adduzione e distribuzione di acqua a usicivili, fognatura e depurazione delle acquereflue, come servizio pubblico locale diinteresse generale, privo di rilevanza eco-nomica;

7) stabilire che la gestione del servi-zio idrico integrato può essere affidataesclusivamente a enti di diritto pubblico;

8) adottare i bacini idrografici comeunità di pianificazione territoriale dell’ac-qua come bene comune;

9) introdurre criteri per il finanzia-mento del diritto all’acqua e per un usoresponsabile delle risorse idriche e defi-nire le modalità di finanziamento delservizio idrico integrato attraverso la fi-scalità generale o specifica, la finanzapubblica e la tariffa;

10) identificare alcune fonti di finan-ziamento a sostegno dei processi di ripub-blicizzazione;

11) adottare strumenti di finanzia-mento finalizzati a garantire l’accesso al-l’acqua nelle aree più povere del pianetaattraverso progetti di cooperazione e disolidarietà internazionali.

Passiamo ora a illustrare i singoli ar-ticoli della proposta di legge.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L’articolo 1 stabilisce le finalità dellalegge, ossia la definizione dei princìpi concui deve essere gestito il patrimonio idriconazionale e di un governo pubblico epartecipativo del ciclo integrato dell’acqua.

L’articolo 2 stabilisce i princìpi gene-rali, definendo l’acqua come un bene na-turale e il diritto all’acqua potabile, diqualità ed ai servizi igienico-sanitari comeun diritto umano essenziale al pieno go-dimento della vita e di tutti i diritti umani.Inoltre si definisce l’acqua come un benecomune e una risorsa rinnovabile da tu-telare anche per le generazioni future e siprevedono l’indisponibilità del suo usosecondo logiche di mercato, la priorità delsuo uso per l’alimentazione e l’igieneumane, la priorità del suo uso produttivoper l’agricoltura e per l’alimentazione ani-male, nonché la necessità che ad ogniprelievo concesso corrisponda un conta-tore dell’uso.

L’articolo 3 stabilisce i princìpi relativialla tutela e alla pianificazione della ri-sorsa acqua, definendo i distretti idrogra-fici come dimensione ottimale di governoe di gestione dell’acqua. Si sancisce cheper ogni distretto idrografico è costituitaun’autorità di distretto idrografico chedefinisce il piano di gestione sulla base delbilancio idrico, gli strumenti di pianifica-zione e concede il rilascio e il rinnovodelle concessioni, che devono essere vin-colati al rispetto delle priorità stabilitedall’articolo 2, commi 3 e 4. Inoltre si dàmandato al Ministero di individuare icriteri per la redazione dei bilanci idrici.In ultimo si stabiliscono gli strumenti perla conservazione della risorsa al fine digarantire il raggiungimento di uno stato diqualità vicino a quello naturale entrol’anno 2015 e si prevede che dalla data dientrata in vigore della legge nessuna nuovaconcessione per sfruttamento, imbottiglia-mento o utilizzazione di sorgenti, fonti,acque minerali o corpi idrici idonei all’usopotabile può essere rilasciata.

L’articolo 4 stabilisce i princìpi relativialla gestione del servizio idrico, definendotale servizio privo di rilevanza economicae sottratto ai princìpi della libera concor-

renza poiché persegue finalità sociali eambientali di pubblico interesse.

L’articolo 5 stabilisce che la funzioneregolatoria del governo del ciclo naturaledell’acqua e della sua salvaguardia comebene ambientale è affidata in esclusiva alMinistero che svolge anche le competenzedi regolamentazione di tutti gli usi, pro-duttivi o non produttivi, e del servizioidrico, nonché di determinazione dellecomponenti delle tariffe. Inoltre si affidaalle regioni il compito di redigere il pianodi tutela delle acque e la facoltà di nor-mare la scelta del modello gestionale delservizio idrico integrato, esclusivamentetra quelle possibili per gli enti di dirittopubblico. Mentre gli enti locali, attraversoil consiglio di bacino, svolgono le funzionidi programmazione del piano di bacino, diorganizzazione del servizio idrico inte-grato, di scelta della forma di gestione e dimodulazione delle tariffe all’utenza. Inultimo le funzioni di controllo delle di-sposizioni vigenti sono affidate a un’Au-torità nazionale di vigilanza sulle risorseidriche.

L’articolo 6 stabilisce che la gestione el’erogazione del servizio idrico integratonon possono essere separate e possonoessere affidate esclusivamente a enti didiritto pubblico. Inoltre si definiscono lemodalità della fase di transizione verso laripubblicizzazione della gestione del ser-vizio idrico, stabilendo la decadenza degliaffidamenti in essere in concessione a terzie definendo i tempi e i vincoli per latrasformazione degli affidamenti in essereattraverso società a capitale misto pubbli-co-privato o attraverso società a totalecapitale pubblico. Il medesimo articolodefinisce anche il ricorso ai poteri sosti-tutivi in caso di mancata ottemperanza aquanto previsto.

L’articolo 7 stabilisce, al fine di attuarei processi previsti dalla fase di transizione,l’istituzione del Fondo nazionale per laripubblicizzazione prevedendo che il Mi-nistro adotti un apposito regolamento. Alfinanziamento del Fondo si provvede tra-mite anticipazione della Cassa depositi eprestiti Spa.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L’articolo 8 stabilisce le modalità difinanziamento del servizio idrico integratoattraverso la fiscalità generale e specificae la tariffa. Inoltre prevede che i finan-ziamenti reperiti attraverso il ricorso allafiscalità generale e ai contributi nazionalied europei sono destinati a coprire inparticolare i costi di investimento per tuttele nuove opere del servizio idrico integratoe i costi di erogazione del quantitativominimo vitale garantito. In ultimo si pre-vede l’istituzione di un apposito fondo alfine di accelerare gli investimenti nel ser-vizio idrico integrato, con particolare ri-ferimento alla ristrutturazione della reteidrica, finanziato tramite anticipazionedella Cassa depositi e prestiti Spa.

L’articolo 9 stabilisce le modalità difinanziamento del servizio idrico integratoattraverso la tariffa, prevedendo l’eroga-zione gratuita di 50 litri per abitante comequantitativo minimo vitale giornaliero; de-finendo le condizioni a cui il soggettogestore del servizio idrico integrato puòprocedere alla limitazione della fornituraidrica; stabilendo i princìpi cui dovrannoconformarsi il metodo tariffario elaboratodal Ministero; prevedendo che il consiglio

di bacino procede, in funzione dei bilanciidrici, alla modulazione delle tariffe al-l’utenza sulla base del metodo definito dalMinistero e del piano di bacino.

L’articolo 10 stabilisce i princìpi delgoverno partecipativo del servizio idricointegrato che le normative regionali do-vranno attuare, stabilendo che gli stru-menti di democrazia partecipativa devonoessere disciplinati negli statuti degli entilocali e che le sedute del consiglio dibacino devono essere pubbliche.

L’articolo 11 stabilisce, al fine di favo-rire l’accesso all’acqua potabile da parte ditutti gli abitanti del pianeta, l’istituzionedel Fondo nazionale di solidarietà inter-nazionale, finanziato dal prelievo in tariffadi 1 centesimo di euro per metro cubo diacqua erogata e dal prelievo fiscale nazio-nale di 1 centesimo di euro per ognibottiglia di acqua minerale commercializ-zata. Il Fondo sarà destinato a progetti dicooperazione internazionale decentrata epartecipata dalle comunità locali per ilsostegno all’accesso all’acqua.

L’articolo 12, in fine, stabilisce la co-pertura finanziaria della legge.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi dell’arti-colo 117, secondo comma, lettere m) e s),della Costituzione, detta i princìpi con cuideve essere utilizzato, gestito e governato ilpatrimonio idrico nazionale.

2. La presente legge si prefigge l’obiet-tivo di favorire la definizione di un go-verno pubblico e partecipativo del ciclointegrato dell’acqua, in grado di garantirneun uso sostenibile e solidale, nel quadrodelle politiche complessive di tutela e digestione del territorio.

ART. 2.

(Princìpi generali).

1. L’acqua è un bene naturale e undiritto umano universale. Il diritto all’ac-qua potabile di qualità nonché ai serviziigienico-sanitari è un diritto umano essen-ziale al pieno godimento della vita e ditutti i diritti umani, come sancito dallarisoluzione dell’Assemblea generale delleNazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 lu-glio 2010. La responsabilità primaria delloStato di garantire la piena realizzazione ditutti i diritti umani resta ferma anche incaso di delega della fornitura di acquapotabile o di servizi igienico-sanitari a entidi diritto pubblico.

2. L’acqua è un bene comune, unarisorsa rinnovabile, indispensabile per lavita dell’ecosistema e di tutti gli esseriviventi. Tutte le acque superficiali e sot-terranee sono pubbliche e non mercifica-bili e costituiscono una risorsa che èsalvaguardata e utilizzata secondo criteridi solidarietà. Qualsiasi uso delle acque èeffettuato salvaguardando le aspettative e idiritti delle generazioni future a fruire diun integro patrimonio ambientale. Ele-mento fondativo indispensabile deve per-tanto essere la conoscenza della risorsaidrica, della sua qualità e della sua effet-

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tiva disponibilità. Gli usi delle acque sonoindirizzati al risparmio e al rinnovo dellerisorse per non pregiudicare il patrimonioidrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricol-tura, la fauna e la flora acquatiche, iprocessi geomorfologici e gli equilibri idro-geologici.

3. L’uso dell’acqua per l’alimentazionee per l’igiene umana è prioritario rispettoagli altri usi del medesimo corpo idricosuperficiale o sotterraneo. Esso, pertanto,deve essere sempre garantito, anche attra-verso politiche di pianificazione degli in-terventi che consentano reciprocità e mu-tuo aiuto tra bacini idrografici con dispa-rità di disponibilità della risorsa. Gli altriusi sono ammessi quando la risorsa èsufficiente e a condizione che non ledanola qualità dell’acqua per il consumoumano.

4. L’erogazione giornaliera per l’ali-mentazione e l’igiene umana, consideratadiritto umano universale e quantitativominimo vitale garantito, è pari a 50 litriper persona. Il relativo costo è copertodalla fiscalità generale.

5. L’uso dell’acqua per l’agricoltura eper l’alimentazione animale è prioritariorispetto agli altri usi, ad eccezione diquello di cui al comma 3.

6. Al fine di salvaguardare la sosteni-bilità del prelievo della risorsa disponibiledeve essere favorito per gli altri usi l’im-piego dell’acqua di recupero, in particolaredi quella derivante da processi di depu-razione, compatibilmente con le caratteri-stiche della stessa, delle acque piovane e ditrattamento delle acque di prima pioggia.

7. Tutti i prelievi di acqua devonoessere misurati tramite un contatore con-forme alle normative dell’Unione europeafornito dall’autorità competente e instal-lato a cura dell’utilizzatore secondo i cri-teri stabiliti dall’autorità stessa.

ART. 3.

(Princìpi relativi alla tutelae alla pianificazione).

1. I distretti idrografici definiti ai sensidell’articolo 54, comma 1, lettera t), deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

costituiscono la dimensione ottimale digoverno e di gestione dell’acqua.

2. Per ogni distretto idrografico, com-posto da uno o più bacini e sottobaciniidrografici, è istituita un’autorità di di-stretto, con compiti di coordinamento frai vari enti territoriali, regioni, province ecomuni, che fanno parte del distretto.L’autorità definisce il piano di gestionesulla base del bilancio idrico e gli stru-menti di pianificazione concernenti la ge-stione dell’acqua e del territorio. Il pianodi gestione deve essere aggiornato perio-dicamente e costituisce uno stralcio delpiano di bacino distrettuale.

3. Per ogni bacino o sub-bacino idro-grafico definito ai sensi dell’articolo 54,comma 1, lettere r) e s), del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, indivi-duato dalle regioni tenendo conto deiprincìpi dell’unità del bacino o del sub-bacino idrografico ovvero dei bacini idro-grafici contigui e dell’unitarietà della ge-stione del servizio idrico integrato, è isti-tuito un consiglio di bacino di cui fannoparte tutti gli enti locali, provincia, comunie comunità montane, che appartengono albacino di riferimento, che provvede alladefinizione e all’approvazione del piano diambito o di bacino e alla modulazionedella tariffa per gli usi idropotabili e pergli usi produttivi e delle concessioni diprelievo, in funzione del bilancio idrico. Ilconsiglio di bacino provvede, inoltre, inraccordo con l’autorità di distretto, a ela-borare il bilancio idrico di bacino sullabase della conoscenza effettiva della ri-sorsa idrica disponibile. Al consiglio dibacino sono trasferite le competenze inmateria di servizio idrico integrato asse-gnate agli ambiti territoriali ottimali di cuiagli articoli 147 e seguenti del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-sive modificazioni, e quelli relativi ai con-sorzi di bonifica e irrigazione.

4. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, di seguito denominata « Confe-

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

renza Stato-regioni », stabilisce, con pro-prio decreto, le modalità per la redazionee per l’approvazione dei bilanci idrici didistretto e i relativi criteri per la lororedazione, secondo i princìpi contenutinella direttiva 60/2000/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 ottobre2000, di seguito denominata « direttiva », alfine di assicurare:

a) la salvaguardia del diritto all’acquacome previsto dal comma 2 dell’articolo 2;

b) l’equilibrio tra prelievi e capacitànaturale di ricostituzione del patrimonioidrico;

c) la presenza di una quantità mi-nima di acqua, in relazione anche allanaturale dinamica idrogeologica ed ecolo-gica, necessaria a permettere il manteni-mento di biocenosi autoctone e il raggiun-gimento degli obiettivi di qualità ambien-tale, per garantire la tutela e la funzio-nalità degli ecosistemi acquatici naturali.

5. Il rilascio o il rinnovo di concessionidi prelievo di acque è disposto dall’Auto-rità di distretto ed è vincolato al rispettodelle priorità stabilite dall’articolo 2,commi 3 e 5, e alla definizione del bilancioidrico di bacino idrico di distretto, corre-dato di una pianificazione delle destina-zioni d’uso delle risorse idriche.

6. Fatti salvi i prelievi destinati alconsumo umano per il soddisfacimento deldiritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo diconcessioni di prelievo di acque deve con-siderare il principio del recupero dei costirelativi ai servizi idrici, compresi i costiambientali e relativi alle risorse, soddisfa-cendo in particolare il principio « chi in-quina paga » previsto dall’articolo 9 delladirettiva, fermo restando quanto stabilitodall’articolo 8 della presente legge. Peresigenze ambientali o sociali gli enti pre-posti alla pianificazione della gestione del-l’acqua possono comunque disporre limitial rilascio o al rinnovo delle concessioni diprelievo dell’acqua anche in presenza diremunerazione dell’intero costo.

7. In assenza delle condizioni previstedai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rilasciate nuove concessioni dalle autoritàdi distretto e quelle vigenti devono esseresottoposte a revisione annuale.

8. Le acque che, per le loro caratteri-stiche qualitative, sono definite destinabiliall’uso umano non devono di norma essereutilizzate per usi diversi. Possono esseredestinate ad usi diversi solo se non sianopresenti altre risorse idriche, nel qual casol’ammontare del relativo canone di con-cessione è decuplicato.

9. Per tutti i corpi idrici deve esseregarantita la conservazione o il raggiungi-mento di uno stato di qualità vicino aquello naturale entro l’anno 2015, comeprevisto dalla direttiva, attraverso:

a) il controllo e la regolazione degliscarichi idrici;

b) l’uso corretto e razionale delleacque;

c) l’uso corretto e razionale del ter-ritorio.

10. Le concessioni al prelievo e leautorizzazioni allo scarico per gli usi dif-ferenti da quello potabile possono essererevocate dall’autorità competente, ancheprima della loro scadenza amministrativa,se è verificata l’esistenza di gravi problemiqualitativi o quantitativi al corpo idricointeressato. In tali casi non sono dovutirisarcimenti di alcun genere, salvo il rim-borso degli oneri per il canone di conces-sione delle acque non prelevate.

11. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, nessuna nuova concessioneper sfruttamento, imbottigliamento o uti-lizzazione di sorgenti, fonti, acque mine-rali o corpi idrici idonei all’uso potabilepuò essere rilasciata, se in contrasto conquanto previsto dal presente articolo.

ART. 4.

(Princìpi relativi alla gestionedel servizio idrico).

1. Tenuto conto dell’esigenza di tutelareil pubblico interesse allo svolgimento di unservizio essenziale in situazione di mono-

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

polio naturale ai sensi dell’articolo 43della Costituzione, il servizio idrico inte-grato è considerato servizio pubblico lo-cale privo di rilevanza economica.

2. La gestione del servizio idrico inte-grato è sottratta al principio della liberaconcorrenza, è realizzata senza finalitàlucrative, persegue finalità di caratteresociale e ambientale, ed è finanziata at-traverso meccanismi di fiscalità generale especifica nonché meccanismi tariffari.

3. Il Governo provvede a conformarsi aquanto disposto dal presente articolo an-che in sede di sottoscrizione di trattati oaccordi internazionali.

ART. 5.

(Governo pubblico del ciclo naturalee integrato dell’acqua).

1. Al fine di garantire il diritto all’ac-qua agli esseri umani, il diritto dellanatura e il diritto all’esistenza delle altrespecie viventi, la funzione regolatoria delgoverno del ciclo naturale dell’acqua edella sua salvaguardia come bene ambien-tale è affidata all’esclusiva competenza delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, che esercita anche lecompetenze in materia di regolamenta-zione di tutti gli usi, produttivi o nonproduttivi, e del servizio idrico, nonché dideterminazione delle componenti delle ta-riffe differenziate per uso umano e pertutti gli usi produttivi, comprese le con-cessioni, in conformità con i princìpi pre-visti dall’articolo 154 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, e ai fini del raggiungimento e delmantenimento degli obiettivi di qualitàambientali stabiliti dalla direttiva. Le com-petenze relative alla programmazione dellegrandi opere infrastrutturali a livello direti idrauliche di rilievo nazionale nonchéall’acqua per uso umano, comprese lebevande, e per usi produttivi ed energeticisono attribuite a un Comitato intermini-steriale composto dai rappresentanti deiMinisteri competenti in materia di risorseidriche, presieduto dal Ministro dell’am-

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

biente e della tutela del territorio e delmare o da un suo delegato.

2. Nel quadro delle competenze definitedalle norme costituzionali il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare esercita le funzioni e i compitispettanti allo Stato in materia di tuteladell’ambiente e della determinazione delmetodo tariffario al fine di garantire ilivelli essenziali delle prestazioni per tuttigli usi del servizio idrico integrato e dellerelative funzioni fondamentali di comuni,province e città metropolitane, definitedalla parte terza, sezione III, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-sive modificazioni.

3. Le regioni esercitano le funzioni e icompiti ad esse spettanti nel quadro dellecompetenze, costituzionalmente determi-nate e nel rispetto delle attribuzioni statalie, in particolare, provvedono a disciplinareil governo del rispettivo territorio, possi-bilmente unificando le competenze in ununico assessorato regionale. Redigono,inoltre, il piano di tutela delle acque,strumento di pianificazione e per la tutelaqualitativa e quantitativa dei sistemi idrici,su scala regionale e di bacino idrografico.In funzione della non rilevanza economicadel servizio idrico integrato è conferita alleregioni ordinarie, oltre alla definizione deibacini di cui all’articolo 3, comma 3, lafacoltà di stabilire il modello gestionale delservizio idrico integrato, fermo restandol’obbligo di scegliere tra i modelli previstiper gli enti di diritto pubblico.

4. Gli enti locali, attraverso il consigliodi bacino, svolgono le funzioni di pro-grammazione del piano di bacino, di or-ganizzazione del servizio idrico integrato,di scelta della forma di gestione, di mo-dulazione delle tariffe all’utenza sulla basedel metodo definito dal Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, nonché di affidamento della ge-stione e del relativo controllo.

5. Le funzioni di controllo sull’attua-zione delle disposizioni vigenti sono affi-date a un’Autorità nazionale di vigilanzasulle risorse idriche, istituita con decretodel Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare. L’Autorità vigila

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sulle risorse idriche e controlla il rispettodella disciplina vigente in materia di tuteladelle risorse e della salvaguardia ambien-tale esercitando i relativi poteri ad essaattribuiti dalla legge.

6. L’Autorità di cui al comma 5, per losvolgimento dei propri compiti, si avvale diun Osservatorio sui settori di propria com-petenza. L’Osservatorio svolge funzioni diraccolta, elaborazione e restituzione didati statistici e conoscitivi costituendo unabanca dati connessa con i sistemi infor-mativi del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, delle autorità dibacino e dei soggetti di cui all’articolo 161,comma 7, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Ripubblicizzazione della gestione del servizioidrico integrato. Decadenza delle forme

di gestione. Fase transitoria).

1. Gli acquedotti, le fognature, gli im-pianti di depurazione e le altre infrastrut-ture e dotazioni patrimoniali afferenti alservizio idrico integrato costituiscono ilcapitale tecnico necessario e indispensa-bile per lo svolgimento di un pubblicoservizio e sono proprietà degli enti locali,che non possono cederla. Tali beni sonoassoggettati al regime proprio del demaniopubblico ai sensi degli articoli 822 e 824del codice civile. Essi sono inalienabili egravati dal vincolo perpetuo di destina-zione ad uso pubblico.

2. La gestione e l’erogazione del servi-zio idrico integrato non possono essereseparate e possono essere affidate esclu-sivamente a enti di diritto pubblico.

3. Gli enti di diritto pubblico che ge-stiscono il servizio idrico integrato nonsono assoggettati né al patto di stabilitàinterno relativo agli enti locali né allelimitazioni di carattere contrattuale odoccupazionale stabilite per i lavoratoridelle amministrazioni pubbliche.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge non sono possibili acquisi-zioni di quote azionarie di società digestione del servizio idrico integrato.

5. Tutte le forme di gestione del ser-vizio idrico affidate in concessione a terziin essere alla data di entrata in vigoredella presente legge, se non decadute percontratto, decadono alla medesima data.

6. Tutte le forme di gestione del ser-vizio idrico affidate a società a capitalemisto pubblico e privato in essere alla datadi entrata in vigore della presente legge, senon decadute per contratto, sono trasfor-mate, previo recesso del settore dell’acquae scorporo del ramo d’azienda relativo incaso di gestione di una pluralità di servizi,in società a capitale interamente pubblico.Il processo deve completarsi entro unanno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

7. Le società risultanti dal processo ditrasformazione di cui al comma 6 operanoin conformità alle seguenti condizioni vin-colanti:

a) divieto di cessione di quote dicapitale a qualsiasi titolo;

b) esercizio della propria attività invia esclusiva nel servizio affidato;

c) obbligo di sottostare a controllo daparte degli enti affidanti analogo a quellodagli stessi esercitato sui servizi a gestionediretta;

d) obbligo di trasformazione in entidi diritto pubblico entro sei mesi dalladata di costituzione.

8. Tutte le forme di gestione del ser-vizio idrico affidate a società a capitaleinteramente pubblico in essere alla data dientrata in vigore della presente legge, senon decadute per contratto, sono trasfor-mate in enti di diritto pubblico entro unanno dalla medesima data di entrata invigore.

9. In caso di mancata osservanza diquanto stabilito dal presente articolo, ilGoverno esercita i poteri sostitutivi stabi-liti dalla legge.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10. Con decreto dei Ministri compe-tenti, da emanare entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sentita la Conferenza unificata di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni, diseguito denominata « Conferenza unifi-cata », sono definiti i criteri e le modalitàalle quali le regioni e gli enti locali devonoattenersi per garantire la continuità delservizio idrico integrato e la qualità dellostesso durante la fase transitoria di cui alpresente articolo, assicurando la traspa-renza e la partecipazione dei lavoratori edei cittadini ai relativi controlli.

ART. 7.

(Istituzione del Fondo nazionaleper la ripubblicizzazione del servizio

idrico integrato).

1. Al fine di attuare i processi ditrasformazione societaria e aziendale dicui all’articolo 6, è istituito presso il Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare il Fondo nazionaleper la ripubblicizzazione del servizioidrico integrato. Al finanziamento delFondo si provvede tramite anticipazionedella Cassa depositi e prestiti Spa.

2. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare emana un decretocon il quale disciplina le modalità e icriteri di accesso al Fondo di cui alcomma 1.

ART. 8.

(Finanziamento del servizioidrico integrato).

1. Il servizio idrico integrato è finan-ziato attraverso la fiscalità generale especifica e attraverso la tariffa.

2. I finanziamenti reperiti attraverso ilricorso alla fiscalità generale e i contributinazionali ed europei sono destinati a co-prire, in particolare, i costi di investimento

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per tutte le nuove opere del servizio idricointegrato e i costi di erogazione del quan-titativo minimo vitale garantito, definitodall’articolo 9, comma 1.

3. Al fine di accelerare gli investimentinel servizio idrico integrato, con partico-lare riferimento alla ristrutturazione dellarete idrica, con apposito decreto del Mi-nistro dell’ambiente della tutela del terri-torio e del mare, da emanare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, è istituito un appositofondo, finanziato tramite l’anticipazionedella Cassa depositi e prestiti Spa.

ART. 9.

(Finanziamento del servizio idrico integratoattraverso la tariffa).

1. Con apposito decreto da emanareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare definisce il metodo per la de-terminazione della tariffa del servizioidrico integrato nel rispetto di quantoprevisto dall’articolo 9 della direttiva e inconformità ai seguenti princìpi:

a) copertura integrale dei costi digestione del servizio idrico integrato;

b) copertura parziale dei costi di inve-stimento, con specifico riferimento all’am-mortamento e agli oneri finanziari deri-vanti dagli investimenti effettuati tramite ilfondo di cui all’articolo 8, comma 3;

c) copertura dei costi attinenti leattività di depurazione o di riqualifica-zione ambientale necessarie per compen-sare l’impatto delle attività per cui èconcesso l’uso dell’acqua;

d) copertura dei costi relativi alleattività di prevenzione e di controllo;

e) articolazione tariffaria progressivadifferenziata per fasce di consumo preve-dendo che il consumo fino a 50 litrigiornalieri per persona sia consideratoquantitativo minimo vitale garantito, concosti a carico della fiscalità generale, e che

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quello superiore a 300 litri giornalieri perpersona è equiparato all’uso commerciale.

2. Il consiglio di bacino procede, infunzione dei bilanci idrici, alla modula-zione delle tariffe all’utenza sulla base delmetodo definito dal Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare edel piano di bacino approvato ai sensi delcomma 1, tenendo conto:

a) della composizione del nucleo fa-miliare. Gli scaglioni tariffari si applicanodopo aver diviso il consumo per i com-ponenti familiari;

b) della quantità dell’acqua erogata;

c) dell’esigenza di razionalizzazionedei consumi e di eliminazione degli spre-chi in funzione dei bilanci idrici.

3. Il consiglio di bacino procede, altresì,sulla base del metodo tariffario definitodal Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare alla modulazionedelle tariffe per usi produttivi differenziatiper tipologie d’uso e per fasce di consumo,in conformità ai princìpi previsti dall’ar-ticolo 154 del decreto legislativo 3 aprile2006 n. 152, e successive modificazioni, eai fini del raggiungimento e del manteni-mento degli obiettivi di qualità ambientaliprevisti dalla direttiva.

4. L’erogazione del quantitativo minimovitale di cui all’articolo 2, comma 4, nonpuò essere sospesa. In caso di morosità nelpagamento, il gestore provvede a installareun apposito meccanismo limitatore del-l’erogazione, idoneo a garantire esclusiva-mente la fornitura giornaliera essenzialedi 50 litri giornalieri per persona.

5. Nel caso di inadempimento del-l’utente, fermo restando quanto previstodal comma 4, il soggetto gestore del ser-vizio idrico integrato può procedere allalimitazione della fornitura idrica a condi-zione che:

a) abbia preavvertito l’utente me-diante comunicazione avente valore legalerecante l’indicazione del giorno a partire

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dal quale procederà alla limitazione dellafornitura;

b) la limitazione della fornitura av-venga almeno trenta giorni dopo il rice-vimento della comunicazione di cui allalettera a).

6. Nel caso di utenze domestiche, ilsoggetto gestore non può procedere allalimitazione della fornitura idrica, anchenelle forme della riduzione del flusso, senon previo accertamento giudiziale del-l’inadempimento dell’utente, anche nelleforme di cui agli articoli 633 e seguentidel codice di procedura civile. Il presentecomma si applica anche nel caso di utenzecondominiali. Ai fini della determinazionedella tariffa, gli enti competenti tengonoconto delle utenze disagiate.

7. In caso di mancato rispetto dellecondizioni previste dal presente articolo,l’autorità giudiziaria, indipendentementedall’accertamento dell’inadempimento del-l’utente, ordina al soggetto gestore, anchenelle forme di cui all’articolo 700 delcodice di procedura civile, l’allaccio im-mediato della fornitura idrica. Sono nulletutte le disposizioni contrattuali e regola-mentari incompatibili con il presente ar-ticolo.

ART. 10.

(Governo partecipativo del servizioidrico integrato).

1. Al fine di favorire la partecipazionedemocratica, lo Stato e gli enti localiapplicano nella redazione degli strumentidi pianificazione quanto previsto dall’ar-ticolo 14 della direttiva in materia diinformazione e consultazione pubblica, ga-rantendo massima trasparenza e adeguatistrumenti di coinvolgimento anche nelprocesso decisionale relativo alla pianifi-cazione, in conformità a quanto previstodalla Convenzione sull’accesso alle infor-mazioni, la partecipazione del pubblico aiprocessi decisionali e l’accesso alla giusti-

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zia in materia ambientale, fatta ad Aarhusil 25 giugno 1998 e resa esecutiva dallalegge 16 marzo 2001, n. 108.

2. Al fine di assicurare un governodemocratico della gestione del servizioidrico integrato, gli enti locali adottanoforme di democrazia partecipativa checonferiscano strumenti di partecipazioneattiva alle decisioni sugli atti fondamentalidi pianificazione, programmazione e ge-stione ai lavoratori del servizio idricointegrato e agli abitanti del territorio.Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, le regioni de-finiscono, attraverso normative di indi-rizzo, le forme e le modalità più idoneecon cui organizzare la partecipazione e ladiscussione degli abitanti, dei lavoratori edelle loro forme associative e di rappre-sentanza sia nelle sedi di pianificazione eprogrammazione degli orientamenti difondo del servizio idrico integrato, sianegli organi di gestione degli enti di dirittopubblico preposti alla gestione del servizioidrico integrato.

3. Ai sensi dell’articolo 8 del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, gli strumenti di de-mocrazia partecipativa di cui al comma1 del presente articolo devono esseredisciplinati negli statuti delle province edei comuni.

4. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Governodefinisce la Carta nazionale del servizioidrico integrato, al fine di riconoscere ildiritto all’acqua, di cui all’articolo 2, e difissare i livelli e gli standard minimi diqualità del servizio idrico integrato. LaCarta nazionale del servizio idrico inte-grato disciplina, altresì, le modalità divigilanza sulla corretta applicazione dellastessa, definendo le eventuali sanzioni ap-plicabili.

5. Le sedute del consiglio di bacinosono pubbliche e la loro convocazione èresa nota nelle forme che garantiscono lamassima possibilità di diffusione. Devonoinoltre essere pubblicati nel sito istituzio-nale dei consigli di bacino i verbali dellesedute e le deliberazioni assunte, con re-

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lativi allegati, in conformità a quanto di-sposto dal decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33. I soggetti gestori del servizioidrico integrato devono rendere pubblici,tramite idonei strumenti, anche informa-tici, tutti gli atti e i provvedimenti cheprevedono impegni di spesa.

ART. 11.

(Fondo nazionale di solidarietàinternazionale).

1. Al fine di favorire l’accesso all’ac-qua potabile da parte di tutti gli abitantidel pianeta e di contribuire alla costitu-zione di una fiscalità generale universaleche lo garantisca, è istituito, presso ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, il Fondo nazionaledi solidarietà internazionale, posto sottola vigilanza del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare edel Ministro degli affari esteri, da desti-nare a progetti di sostegno all’accessoall’acqua e ai servizi igienico-sanitari, ge-stiti attraverso forme di cooperazionedecentrata e partecipata dalle comunitàlocali dei Paesi di erogazione e dei Paesidi destinazione, con l’esclusione di qual-siasi profitto o interesse privatistico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 si avvale,fra le altre, delle seguenti risorse:

a) prelievo in tariffa di 1 centesimo dieuro per metro cubo di acqua erogata acura del gestore del servizio idrico inte-grato;

b) prelievo fiscale nazionale di 1centesimo di euro per ogni bottiglia diacqua minerale commercializzata.

3. Le risorse di cui alla lettera a) delcomma 2 sono destinate esclusivamentealle finalità di cui al comma 1.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma1 sono erogate tramite bandi emanati daiMinistri competenti di cui al medesimocomma 1, i cui criteri sono definiti in sededi Conferenza unificata.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazionedella presente legge per quanto attiene alricorso alla fiscalità generale, di cui all’ar-ticolo 8, commi 2 e 3, si provvede attra-verso:

a) la destinazione, in sede di appro-vazione del seguito di legge di stabilità, diuna quota annuale di risorse pari a 1miliardo di euro proveniente da una cor-rispondente riduzione delle spese militari,a partire da quelle stanziate per l’acquistodegli aerei cacciabombardieri F35;

b) la destinazione di una quota parte,pari a 2 miliardi di euro annui, dellerisorse derivanti dalla lotta all’evasione eall’elusione fiscali;

c) la destinazione delle risorse pro-venienti da una tassa di scopo pari a 1centesimo di euro per ogni bottiglia inPoliEtilenTereftalato (PET) commercializ-zata;

d) la destinazione dei fondi derivantidalle sanzioni irrogate per violazione delledisposizioni vigenti in materia di tutela delpatrimonio idrico;

e) l’allocazione di una quota annualedelle risorse derivanti dall’introduzione diuna tassa di scopo relativa al prelievofiscale sulla produzione e sull’uso di so-stanze chimiche inquinanti per l’ambienteidrico;

f) la destinazione di una quota partedelle risorse aggiuntive provenienti da unaumento dell’importo dell’imposta sulletransazioni finanziarie.

2. Il Governo è delegato a adottare,entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, un decretolegislativo per la definizione delle tasse discopo di cui al comma 1, lettere c) ed e),in conformità ai princìpi e criteri direttividesumibili dalla presente legge.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 2212

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

€ 2,00 *17PDL0022541**17PDL0022541*