Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione...

52
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1374 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI TIDEI, PORTA Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata a New York il 20 dicembre 2006 Presentata il 18 luglio 2013 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 23 dicembre 2010 è entrata in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione dalle sparizioni forzate, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicem- bre 2006. La Convenzione è stata aperta alla firma il 6 Febbraio 2007 a Parigi e ha raccolto finora 92 sottoscrizioni, tra cui quella dell’Italia, che ha aderito già dal 3 luglio 2007, mentre 39 Paesi l’hanno già ratificata, tra cui, in Europa, la Spagna, la Francia, la Germania, l’Olanda e l’Austria. La presente Convenzione è il frutto di decenni di sforzi delle Nazioni Unite con- tro la sparizione forzata. L’Assemblea ge- nerale delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione circa i numerosi casi ri- correnti di sparizione forzata per la prima volta già nel 1978. Al gruppo di lavoro competente delle Nazioni Unite, attivo nel settore dal 1980, sono stati sottoposti oltre 52.000 casi occorsi in 90 diversi Paesi. Fino ad oggi più di 42.000 casi non sono stati chiariti. Nel 1992, si è avvertita con particolare forza la necessità e l’urgenza di definire uno strumento di diritto interna- zionale per la protezione di tutte le per- sone dalla sparizione forzata e, dopo an- nosi negoziati, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una prima di- chiarazione che ha rappresentato il punto di partenza per l’elaborazione della pre- sente Convenzione che rispetto alla pre- cedente dichiarazione, ha natura vinco- lante. Il progetto della nuova Convenzione è stato avviato nel 2001 e l’adozione del testo ha rappresentato una « tappa deci- siva per proteggere tutte le potenziali vit- time da questo crimine » ha detto la pre- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione...

Page 1: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1374—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TIDEI, PORTA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Uniteper la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata,

adottata a New York il 20 dicembre 2006

Presentata il 18 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 23 dicembre2010 è entrata in vigore la Convenzionedelle Nazioni Unite per la protezione dallesparizioni forzate, adottata dall’AssembleaGenerale delle Nazioni Unite il 20 dicem-bre 2006. La Convenzione è stata apertaalla firma il 6 Febbraio 2007 a Parigi e haraccolto finora 92 sottoscrizioni, tra cuiquella dell’Italia, che ha aderito già dal 3luglio 2007, mentre 39 Paesi l’hanno giàratificata, tra cui, in Europa, la Spagna, laFrancia, la Germania, l’Olanda e l’Austria.

La presente Convenzione è il frutto didecenni di sforzi delle Nazioni Unite con-tro la sparizione forzata. L’Assemblea ge-nerale delle Nazioni Unite ha espressopreoccupazione circa i numerosi casi ri-correnti di sparizione forzata per la primavolta già nel 1978. Al gruppo di lavorocompetente delle Nazioni Unite, attivo nel

settore dal 1980, sono stati sottoposti oltre52.000 casi occorsi in 90 diversi Paesi.Fino ad oggi più di 42.000 casi non sonostati chiariti. Nel 1992, si è avvertita conparticolare forza la necessità e l’urgenza didefinire uno strumento di diritto interna-zionale per la protezione di tutte le per-sone dalla sparizione forzata e, dopo an-nosi negoziati, l’Assemblea generale delleNazioni Unite ha adottato una prima di-chiarazione che ha rappresentato il puntodi partenza per l’elaborazione della pre-sente Convenzione che rispetto alla pre-cedente dichiarazione, ha natura vinco-lante.

Il progetto della nuova Convenzione èstato avviato nel 2001 e l’adozione deltesto ha rappresentato una « tappa deci-siva per proteggere tutte le potenziali vit-time da questo crimine » ha detto la pre-

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

sidentessa della Federazione internazio-nale dei diritti umani (FIDH), SouhayrBelhassen, ricordando che il fenomenodelle sparizioni forzate è universale, « col-pisce tutti i continenti, non soltanto levittime dirette ma anche le loro famiglie,gli amici e l’intera società ». La pratica,inizialmente diffusa durante il periododelle dittature militari in America del Sud– come in Argentina con almeno 30.000scomparsi tra il 1976 e il 1983 – si è poiestesa all’intero globo.

Ratificando la Convenzione, ciascunoStato parte si impegna ad adottare tutte lemisure, legislative e no, necessarie percontrastare il fenomeno delle sparizioniforzate e per garantire alle vittime ildiritto alla giustizia e alla riparazione.

In particolare, l’obiettivo della Conven-zione, così come enunciato all’articolo 1,sancisce il divieto assoluto della sparizioneforzata che non può essere giustificata da« nessuna circostanza, di alcun tipo, sitratti di stato di guerra o minaccia diguerra, instabilità politica interna o qua-lunque altra emergenza pubblica ».

L’articolo 2 definisce la « sparizioneforzata » come l’arresto, la detenzione, ilsequestro o qualunque altra forma diprivazione della libertà da parte di agentidello Stato o di persone o gruppi dipersone che agiscono con l’autorizzazione,il sostegno o l’acquiescenza dello Stato.L’articolo 3 si riferisce ai casi di sparizioneforzata provocata da agenti non statali esenza la partecipazione dello Stato stabi-lendo che gli Stati parte devono adottaremisure per punire gli autori di tali atti.L’articolo 4 prevede che, ratificando laConvenzione, ciascuno Stato parte si im-pegna ad adottare tutte le misure legisla-tive per introdurre nel proprio codicepenale la fattispecie di reato della spari-zione forzata considerato dal diritto in-ternazionale (articolo 5) come un criminecontro l’umanità, e a prevedere (articolo 7)una pena adeguata che tenga conto dellagravità del reato. Ai fini del computo dellapena, la convenzione prevede circostanzeaggravanti – in caso di morte della per-sona spartita o di commissione del reatoin danno di soggetti più deboli – e circo-

stanze attenuanti, qualora il reo abbiacontribuito alla ricomparsa della persona.L’articolo 8 obbliga gli Stati parte adassicurare l’esistenza di termini di prescri-zione adeguati al reato e al diritto a unrimedio effettivo prima della scadenza deltermine di prescrizione. L’articolo 9 dettai princìpi per stabilire la competenza giu-risdizionale di ogni Stato parte. Gli articoli10 e 11 attengono alle misure per assicu-rare la presenza in giudizio del presuntoautore in vista del perseguimento penale odell’estradizione, fatte salve per l’imputatotutte le tutele processuali e consolari,mentre l’articolo 12 riguarda il diritto didenuncia e l’obbligo degli Stati di svolgereindagini corrispondenti, anche in presenzadi una denuncia non formale, nonché ildovere di proteggere, ove necessario, lapersona che denuncia, i testimoni, i pa-renti dello scomparso, i loro legali e chipartecipa all’indagine, da maltrattamenti ointimidazioni. L’articolo 13 chiede, ai finidell’estradizione, la « depoliticizzazione »del reato di sparizione forzata. Di conse-guenza, il reato di sparizione forzata nonpotrà essere considerato come reato poli-tico nell’ambito di trattati sull’estradizionetra Stati parte e l’estradizione degli autoridel reato non potrà essere respinta perragioni politiche. Inoltre il comma 7 con-tiene una tipica clausola di non discrimi-nazione: se vi sono motivi di credere chela domanda di estradizione sia stata avan-zata principalmente allo scopo di perse-guire una persona a causa del sesso, dellarazza, della religione, della nazionalità,dell’origine etnica, delle opinioni politicheo della sua appartenenza a un particolaregruppo sociale, lo Stato richiesto può ri-fiutare la cooperazione. Gli articoli 14 e 15della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penaleche nell’ambito dell’assistenza alle vittimedi sparizione forzata. L’articolo 16 dellaconvenzione prevede espressamente chenessuna persona può essere espulsa, re-spinta, consegnata o estradata verso unoStato in cui vi è il pericolo di sparizioneforzata. L’articolo 17 sancisce un divietoassoluto di detenzioni segrete. Il comma 2

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1374

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 3: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

illustra le condizioni in cui è consentita laprivazione della libertà: l’espressa previ-sione di legge, le garanzie procedurali, idiritti di ricorso dei congiunti, l’obbligo ditenere registri e verbali sulle persone pri-vate della libertà. L’articolo 21 stabilisceinoltre che anche il rilascio di personeprivate della libertà deve fondarsi su mo-dalità disciplinate che proteggano, tra l’al-tro, l’incolumità fisica di tali persone el’articolo 22 prevede sanzioni per ritardo ointralcio delle procedure. Gli articoli 18,19 e 20 regolano l’accesso a informazionisulla privazione della libertà, prevedendoche gli Stati parte forniscano a tutte lepersone che hanno un interesse legittimoinformazioni ben definite sulle circostanzedella privazione della libertà. L’articolo 20prevede tuttavia la possibilità di negareinformazioni a severe condizioni, in par-ticolare per tutelare la sfera privata o lasicurezza della persona detenuta oppureper la presenza di un’indagine penale incorso. L’articolo 24 si occupa della prote-zione delle vittime di sparizione forzata.Vittima è definita non solo la personasparita, ma anche qualsiasi altra personafisica che abbia subìto un pregiudizioquale diretta conseguenza della sparizioneforzata. Gli Stati parte sono obbligati adadottare misure affinché ogni vittima ap-prenda la verità sulle circostanze dellasparizione forzata e il comma 4 prevedeche lo Stato parte deve assicurare allevittime il diritto a una riparazione e unindennizzo rapido, equo e adeguato, spe-cificando, al comma 5, che la riparazionecomprende la restituzione, la riabilita-zione, la soddisfazione e la garanzia dinon ripetizione. Il comma 6 dell’articolo24 obbliga gli Stati ad adottare misure perdefinire lo status giuridico delle personedesaparecidos. L’articolo 25 garantisce aibambini una speciale protezione nel con-testo della sparizione forzata sancendo intutti i casi che li riguardano l’interesse delbambino come condizione prioritaria. GliStati parte devono condannare l’allonta-namento illegale di bambini, la falsifica-zione o la distruzione di documenti atte-

stanti la vera identità dei bambini e pre-vedere procedure di revisione delle ado-zioni per annullare l’adozione di bambinivittime di sparizione forzata.

La parte II della Convenzione prevedel’istituzione, in seno alle Nazioni Unite, diun Comitato sulle sparizioni forzate for-mato da dieci esperti indipendenti e diriconosciuta competenza, eletti tenendoconto della distribuzione geografica degliStati parte. Il Comitato è obbligato, in baseall’articolo 28 della convenzione, a coope-rare con tutti gli organi pertinenti, gliuffici, le agenzie specializzate e i fondidelle Nazioni Unite. Gli Stati parte devonosottoporre, due anni dopo l’entrata invigore della convenzione, un rapporto sullemisure di attuazione adottate (articolo 29).Il Comitato è autorizzato a esaminare ilrapporto e, se del caso, formulare racco-mandazioni. Gli articoli da 30 a 34 disci-plinano le procedure davanti al Comitato.L’articolo 30 consente a ogni individuo cheabbia un interesse legittimo, in casi ur-genti, di avviare una procedura di ricercapresso il Comitato. L’articolo 34 prevedeinfine che il Comitato possa informarel’Assemblea generale circa la situazione diStati parte in cui la sparizione forzata èpraticata in modo sistematico.

Infine la parte III (articoli da 37 a 45)contiene disposizioni finali. In caso dicontroversie in merito all’applicazione oall’interpretazione della convenzione de-cide un tribunale arbitrale o, se le partinon si accordano sulla sua composizione,la Corte internazionale di giustizia dell’Aja(articolo 42). Se uno Stato parte viola laConvenzione, esso può essere chiamato daun altro Stato parte a rispondere ai sensidel diritto internazionale. L’articolo 43 fasalve le disposizioni del diritto internazio-nale umanitario, comprese le Convenzionidi Ginevra e i due Protocolli addizionali.L’articolo 44 disciplina la possibilità diogni Stato parte di emendare il testo dellaConvenzione sottoponendo gli emenda-menti al Segretario generale a tutti gliStati parte per accettazione.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1374

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 4: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare la Convenzionedelle Nazioni Unite per la protezione ditutte le persone dalla sparizione forzata,adottata a New York il 20 dicembre 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è dataalla Convenzione di cui all’articolo 1, adecorrere dalla data della sua entrata invigore, in conformità a quanto dispostodall’articolo 39 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1374

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 5: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 6: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 7: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 8: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 9: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 10: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 11: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 12: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 13: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 14: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 15: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 16: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 17: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 18: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 19: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 20: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 21: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 22: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 23: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 24: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 25: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 26: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 27: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 28: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 29: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 30: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 31: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Page 32: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 33: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 34: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 35: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 36: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 37: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 38: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 39: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 40: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 41: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 42: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 43: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 44: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 45: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 46: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 47: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 48: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 49: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 50: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

PAGINA BIANCA

Page 51: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

PAGINA BIANCA

Page 52: Progetto di legge della 17legislatura · della convenzione riguardano la coopera-zione internazionale in materia di assi-stenza giudiziaria sia in materia penale che nell’ambito

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati — 1374

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

€ 4,00 *17PDL0026710**17PDL0026710*