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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1542-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 21 dicembre 2013 (v. stampato Senato n. 1212) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 marzo 2014 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA) DAL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DELRIO) DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI (QUAGLIARIELLO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (D’ALIA) Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 marzo 2014 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1542-B—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 21 dicembre 2013 (v. stampato Senato n. 1212)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 marzo 2014

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

(QUAGLIARIELLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D’ALIA)

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,sulle unioni e fusioni di comuni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 27 marzo 2014

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTOAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

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TESTOMODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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Disposizioni sulle Città metropolitane, sulleProvince, sulle unioni e fusioni di Comuni

Disposizioni sulle città metropolitane, sulleprovince, sulle unioni e fusioni di comuni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

ART. 1.

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane, province,unioni e fusioni di comuni al fine diadeguare il loro ordinamento ai princìpi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza.

1. Identico.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta con le funzioni dicui all’articolo 8 e con le seguenti finalitàistituzionali generali: cura dello sviluppostrategico del territorio metropolitano;promozione e gestione integrata dei ser-vizi, delle infrastrutture e delle reti dicomunicazione; cura delle relazioni istitu-zionali afferenti al proprio livello, ivi com-prese quelle a livello europeo.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di area vasta con le funzioni dicui ai commi da 44 a 46 e con le seguentifinalità istituzionali generali: cura dellosviluppo strategico del territorio metropo-litano; promozione e gestione integrata deiservizi, delle infrastrutture e delle reti dicomunicazione di interesse della città me-tropolitana; cura delle relazioni istituzio-nali afferenti al proprio livello, ivi com-prese quelle con le città e le aree metro-politane europee.

3. Le province sono enti territoriali diarea vasta disciplinati ai sensi del capo III.Alle province con territorio interamentemontano e confinanti con Paesi stranierisono riconosciute le specificità di cui agliarticoli 11, 12 e 17.

3. Le province sono enti territoriali diarea vasta disciplinati ai sensi dei commida 51 a 100. Alle province con territoriointeramente montano e confinanti conPaesi stranieri sono riconosciute le speci-ficità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85a 97.

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4. Le unioni di comuni sono enti localicostituiti da due o più comuni per l’eser-cizio associato di funzioni o servizi di lorocompetenza ai sensi dell’articolo 32 deltesto unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, e successive mo-dificazioni, di seguito denominato « testounico ». I comuni con popolazione infe-riore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000abitanti se appartengono o sono apparte-nuti a comunità montane, esclusi i comuniil cui territorio coincide integralmente conquello di una o più isole e il comune diCampione d’Italia, a norma dell’articolo14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni, costituiscono unioniper l’esercizio obbligatoriamente associatodelle funzioni fondamentali, con esclu-sione di quelle di cui alla lettera l) delcomma 27 del citato articolo 14 e salvo ilricorso ad apposite convenzioni.

4. Le unioni di comuni sono enti localicostituiti da due o più comuni per l’eser-cizio associato di funzioni o servizi di lorocompetenza; le unioni e le fusioni dicomuni sono disciplinate dai commi da104 a 141.

5. All’articolo 31 della legge 12 novem-bre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

Soppresso

« 32-bis. Al fine di neutralizzare glieffetti negativi sulla determinazione degliobiettivi del patto di stabilità interno con-nessi alla gestione di funzioni e servizi informa associata, sono disposti la riduzionedegli obiettivi dei comuni che gestiscono,in quanto capofila, funzioni e servizi informa associata e il corrispondente au-mento degli obiettivi dei comuni associatinon capofila. A tal fine, entro il 31 marzodi ciascun anno, l’ANCI comunica al Mi-nistero dell’economia e delle finanze gliimporti in riduzione e in aumento degliobiettivi di ciascun comune di cui alpresente comma sulla base delle istanzeprodotte dai predetti comuni entro il 15marzo di ciascun anno ».

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6. Nel caso di cui al primo periodo delcomma 4, le unioni sono disciplinate, perquanto non previsto dalla presente legge,dall’articolo 32 del testo unico. Nel caso dicui al secondo periodo del comma 4, leunioni sono disciplinate, per quanto nonprevisto dalla presente legge, dall’articolo14 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni.

Soppresso

7. All’articolo 14, comma 31-ter, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituitadalle seguenti:

Soppresso

« b) entro il 30 giugno 2014 conriguardo ad ulteriori tre delle funzionifondamentali di cui al comma 28;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, conriguardo alle restanti funzioni fondamen-tali di cui al comma 28 ».

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CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLECITTÀ METROPOLITANE

ART. 2.

(Città metropolitane).

1. Ferma restando la competenza legi-slativa regionale ai sensi dell’articolo 117della Costituzione, le città metropolitanedi Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-gna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Cala-bria sono disciplinate dalla presente leggeai sensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione. In armonia con i rispettivi statutispeciali e nel rispetto della loro autonomiaorganizzativa, la regione Sardegna, la Re-gione siciliana e la regione Friuli VeneziaGiulia possono istituire città metropolitanenei rispettivi capoluoghi di regione nonchénelle province già all’uopo individuatecome aree metropolitane dalle rispettiveleggi regionali vigenti alla data di entratain vigore della presente legge. Alle cittàmetropolitane di cui al secondo periodo siapplicano, in quanto compatibili e fattesalve le eventuali modifiche apportatedalle leggi regionali, le disposizioni di cuialla presente legge.

5. In attesa della riforma del titolo Vdella parte seconda della Costituzione edelle relative norme di attuazione, le cittàmetropolitane di Torino, Milano, Venezia,Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli eReggio Calabria sono disciplinate dallapresente legge, ai sensi e nel rispetto diquanto previsto dagli articoli 114 e 117,secondo comma, lettera p), della Costitu-zione e ferma restando la competenzaregionale ai sensi del predetto articolo 117.I princìpi della presente legge valgonocome princìpi di grande riforma econo-mica e sociale per la disciplina di città earee metropolitane da adottare dalla re-gione Sardegna, dalla Regione siciliana edalla regione Friuli Venezia Giulia, inconformità ai rispettivi statuti.

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2. Con le procedure di cui all’articolo133, primo comma, della Costituzione enel rispetto di quanto previsto al comma3 del presente articolo, nelle province che,sulla base dell’ultimo censimento, hannouna popolazione residente superiore a unmilione di abitanti possono essere costi-tuite ulteriori città metropolitane, purchél’iniziativa sia assunta dal comune capo-luogo della provincia e da altri comuni checomplessivamente rappresentino almeno500.000 abitanti della provincia medesima.Nel caso di due province confinanti checomplessivamente raggiungono la popola-zione di almeno 1.500.000 abitanti, siapplicano le procedure di cui al primoperiodo, a condizione che l’iniziativa siaesercitata dai due comuni capoluogo e daaltri comuni che rappresentino comples-sivamente almeno 350.000 abitanti perprovincia. La proposta deve individuare ilcomune capoluogo della città metropoli-tana. Le città metropolitane subentranoalle province esistenti.

Soppresso

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3. Il territorio della città metropolitana,salvo quanto previsto dall’articolo 3,comma 9, coincide con quello della pro-vincia omonima, ferma restando l’inizia-tiva dei comuni, ivi compresi i comunicapoluogo delle province limitrofe, ai sensidell’articolo 133, primo comma, della Co-stituzione, per la modifica delle circoscri-zioni provinciali limitrofe e per l’adesionealla città metropolitana. Qualora la re-gione interessata, entro trenta giorni dallarichiesta nell’ambito della procedura dicui al predetto articolo 133, esprima pa-rere contrario, in tutto o in parte, conriguardo alle proposte formulate dai co-muni, il Governo promuove un’intesa trala regione e i comuni interessati, da de-finire entro novanta giorni dalla data diespressione del parere. In caso di mancatoraggiungimento dell’intesa entro il pre-detto termine, il Consiglio dei ministri,sentita la relazione del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie e del Mi-nistro dell’interno, udito il parere delpresidente della regione, decide in viadefinitiva in ordine all’approvazione e allapresentazione al Parlamento del disegno dilegge contenente modifiche territoriali diprovince e di città metropolitane, ai sensidell’articolo 133, primo comma, della Co-stituzione.

6. Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provincia omo-nima, ferma restando l’iniziativa dei co-muni, ivi compresi i comuni capoluogodelle province limitrofe, ai sensi dell’arti-colo 133, primo comma, della Costitu-zione, per la modifica delle circoscrizioniprovinciali limitrofe e per l’adesione allacittà metropolitana. Qualora la regioneinteressata, entro trenta giorni dalla ri-chiesta nell’ambito della procedura di cuial predetto articolo 133, esprima parerecontrario, in tutto o in parte, con riguardoalle proposte formulate dai comuni, ilGoverno promuove un’intesa tra la regionee i comuni interessati, da definire entronovanta giorni dalla data di espressionedel parere. In caso di mancato raggiungi-mento dell’intesa entro il predetto termine,il Consiglio dei ministri, sentita la rela-zione del Ministro per gli affari regionalie del Ministro dell’interno, udito il pareredel presidente della regione, decide in viadefinitiva in ordine all’approvazione e allapresentazione al Parlamento del disegno dilegge contenente modifiche territoriali diprovince e di città metropolitane, ai sensidell’articolo 133, primo comma, della Co-stituzione.

4. Sono organi della città metropoli-tana:

7. Identico.

a) il sindaco metropolitano;

b) il consiglio metropolitano;

c) la conferenza metropolitana.

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5. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-tropolitano e la conferenza metropolitana,sovrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio metropolitano è l’organodi indirizzo e controllo, propone alla con-ferenza lo statuto e le sue modifiche,approva regolamenti, piani e programmi;approva o adotta ogni altro atto ad essosottoposto dal sindaco metropolitano;esercita le altre funzioni attribuite dallostatuto. Su proposta del sindaco metropo-litano, il consiglio adotta gli schemi dibilancio da sottoporre al parere dellaconferenza metropolitana. A seguito delparere espresso dalla conferenza metro-politana con i voti che rappresentino al-meno un terzo dei comuni compresi nellacittà metropolitana e la maggioranza dellapopolazione complessivamente residente,il consiglio approva in via definitiva ibilanci dell’ente. La conferenza metropo-litana ha poteri propositivi e consultivi,secondo quanto disposto dallo statuto,nonché i poteri di cui al comma 6.

8. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-tropolitano e la conferenza metropolitana,sovrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio metropolitano è l’organodi indirizzo e controllo, propone alla con-ferenza lo statuto e le sue modifiche,approva regolamenti, piani e programmi;approva o adotta ogni altro atto ad essosottoposto dal sindaco metropolitano;esercita le altre funzioni attribuite dallostatuto. Su proposta del sindaco metropo-litano, il consiglio adotta gli schemi dibilancio da sottoporre al parere dellaconferenza metropolitana. A seguito delparere espresso dalla conferenza metro-politana con i voti che rappresentino al-meno un terzo dei comuni compresi nellacittà metropolitana e la maggioranza dellapopolazione complessivamente residente,il consiglio approva in via definitiva ibilanci dell’ente. La conferenza metropo-litana ha poteri propositivi e consultivi,secondo quanto disposto dallo statuto,nonché i poteri di cui al comma 9.

6. La conferenza metropolitana adottao respinge lo statuto e le sue modificheproposti dal consiglio metropolitano con ivoti che rappresentino almeno un terzodei comuni compresi nella città metropo-litana e la maggioranza della popolazionecomplessivamente residente.

9. Identico.

7. Nel rispetto della presente legge lostatuto stabilisce le norme fondamentalidell’organizzazione dell’ente, ivi compresele attribuzioni degli organi nonché l’arti-colazione delle loro competenze, fermorestando quanto disposto dai commi 5 e 6.

10. Nel rispetto della presente legge lostatuto stabilisce le norme fondamentalidell’organizzazione dell’ente, ivi compresele attribuzioni degli organi nonché l’arti-colazione delle loro competenze, fermorestando quanto disposto dai commi 8 e 9.

8. Oltre alle materie di cui al comma 7,lo statuto:

11. Oltre alle materie di cui al comma10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumentidi coordinamento dell’azione complessivadi governo del territorio metropolitano;

a) identica;

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b) disciplina i rapporti tra i comunifacenti parte della città metropolitana e lacittà metropolitana in ordine alle modalitàdi organizzazione e di esercizio delle fun-zioni metropolitane e comunali, preve-dendo anche forme di organizzazione incomune, eventualmente differenziate peraree territoriali. Mediante convenzione cheregola le modalità di utilizzo di risorseumane, strumentali e finanziarie, i comunipossono avvalersi di strutture della cittàmetropolitana, e viceversa, per l’eserciziodi specifiche funzioni ovvero i comunipossono delegare il predetto esercizio astrutture della città metropolitana, e vice-versa, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica;

b) disciplina i rapporti tra i comunie le loro unioni facenti parte della cittàmetropolitana e la città metropolitana inordine alle modalità di organizzazione e diesercizio delle funzioni metropolitane ecomunali, prevedendo anche forme di or-ganizzazione in comune, eventualmentedifferenziate per aree territoriali. Me-diante convenzione che regola le modalitàdi utilizzo di risorse umane, strumentali efinanziarie, i comuni e le loro unionipossono avvalersi di strutture della cittàmetropolitana, e viceversa, per l’eserciziodi specifiche funzioni ovvero i comuni e leloro unioni possono delegare il predettoesercizio a strutture della città metropo-litana, e viceversa, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su propostadella regione e comunque d’intesa con lamedesima, la costituzione di zone omoge-nee, per specifiche funzioni e tenendoconto delle specificità territoriali, con or-ganismi di coordinamento collegati agliorgani della città metropolitana, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. La mancata intesa può esseresuperata con decisione della conferenzametropolitana a maggioranza dei due terzidei componenti;

c) identica;

d) regola le modalità in base allequali i comuni non compresi nel territoriometropolitano possono istituire accordicon la città metropolitana.

d) identica.

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ART. 3.

(Istituzione delle città metropolitanein sede di prima applicazione).

1. In sede di prima applicazione, lecittà metropolitane di cui all’articolo 2,comma 1, primo periodo, sono costituitealla data di entrata in vigore della presentelegge nel territorio delle province omo-nime. Il comitato istitutivo della città me-tropolitana è formato dal sindaco delcomune capoluogo, che lo presiede, dalpresidente della provincia o dal commis-sario, dal presidente della regione o daloro delegati, nonché dal sindaco di unodei comuni della città metropolitana,eletto, a maggioranza dei presenti, daun’assemblea dei sindaci dei comuni dellacittà metropolitana, convocata e presie-duta dal sindaco del comune capoluogo,che si tiene entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge; ilsindaco del comune capoluogo in taleoccasione non possiede né l’elettorato at-tivo né quello passivo. Il sindaco elettodecade da componente del comitato nelcaso di cessazione dalla carica di sindaco.

12. Le città metropolitane di cui alcomma 5, primo periodo, salvo quantoprevisto dal comma 18 per la città me-tropolitana di Reggio Calabria, e ai commida 101 a 103 sono costituite alla data dientrata in vigore della presente legge nelterritorio delle province omonime.

2. Il sindaco del comune capoluogoindice altresì le elezioni per una confe-renza statutaria per la redazione di unaproposta di statuto della città metropoli-tana. La conferenza è costituita con unnumero di componenti pari a quanto pre-visto all’articolo 4, comma 2, per il con-siglio metropolitano, ed è eletta in con-formità alle disposizioni di cui all’articolo5; le liste sono presentate presso l’ammi-nistrazione provinciale il quinto giornoantecedente la data delle elezioni. Le ele-zioni si svolgono contestualmente all’as-semblea dei sindaci di cui al comma 1. Laconferenza è integrata dai componenti delcomitato istitutivo ed è presieduta dalsindaco del comune capoluogo. La confe-renza termina improrogabilmente i suoilavori il 30 giugno 2014 trasmettendo aisindaci dei comuni della città metropoli-tana la proposta di statuto ovvero comun-que il prodotto dei propri lavori anche aifini di quanto previsto al comma 9.

13. Il sindaco del comune capoluogoindice le elezioni per una conferenza sta-tutaria per la redazione di una proposta distatuto della città metropolitana. La con-ferenza è costituita con un numero dicomponenti pari a quanto previsto dalcomma 20, per il consiglio metropolitano,ed è eletta in conformità alle disposizionidi cui ai commi da 25 a 39. Le liste sonopresentate presso l’amministrazione pro-vinciale il quinto giorno antecedente ladata delle elezioni. La conferenza è pre-sieduta dal sindaco del comune capoluogo.La conferenza termina i suoi lavori il 30settembre 2014 trasmettendo al consigliometropolitano la proposta di statuto.

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3. Fino al 1º luglio 2014, il comitatoistitutivo della città metropolitana predi-spone atti preparatori e studi preliminariin ordine al trasferimento delle funzioni,dei beni immobili, delle risorse finanziarie,umane e strumentali alla medesima cittàmetropolitana. Fino al 1º luglio 2014 sonoprorogati gli organi provinciali in caricaalla data di entrata in vigore della presentelegge, ivi comprese le gestioni commissa-riali.

14. In deroga alle disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 325, della legge 27dicembre 2013, n. 147, il presidente dellaprovincia e la giunta provinciale, in caricaalla data di entrata in vigore della presentelegge, restano in carica, a titolo gratuito,fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinariaamministrazione, comunque nei limiti diquanto disposto per la gestione provvisoriadegli enti locali dall’articolo 163, comma 2,del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, e successive mo-dificazioni, di seguito denominato « testounico », e per gli atti urgenti e improro-gabili; il presidente assume fino a tale dataanche le funzioni del consiglio provinciale.Ove alla data di entrata in vigore dellapresente legge la provincia sia commissa-riata, il commissariamento è prorogatofino al 31 dicembre 2014. Alle funzionidella provincia si applicano le disposizionidi riordino di cui ai commi da 85 a 97.

4. L’incarico di componente del comi-tato istitutivo e della conferenza statutariaè svolto a titolo gratuito.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svol-gono le elezioni del consiglio metropoli-tano, indette dal sindaco del comune ca-poluogo, e si insediano il consiglio metro-politano e la conferenza metropolitana.Entro il 31 dicembre 2014 il consigliometropolitano approva lo statuto.

5. Decorso il termine del 30 settembre2014, anche ai fini della dichiarazione divolontà di cui al comma 9, il comitatoistitutivo della città metropolitana indicele elezioni del consiglio metropolitano chesi svolgono entro il 1º novembre 2014;indette le elezioni, il comitato cessa daogni attività. Alle elezioni non partecipanoi sindaci e i consiglieri dei comuni cheabbiano eventualmente dichiarato la vo-lontà di cui al comma 9. Entro due mesidalla data dell’insediamento del consigliometropolitano, è approvato lo statuto. Incaso di mancata approvazione dello sta-tuto entro il predetto termine, si provvedeai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno2003, n. 131.

16. Il 1o gennaio 2015 le città metro-politane subentrano alle province omo-nime e succedono ad esse in tutti i rap-porti attivi e passivi e ne esercitano lefunzioni, nel rispetto degli equilibri difinanza pubblica e degli obiettivi del pattodi stabilità interno; alla predetta data ilsindaco del comune capoluogo assume lefunzioni di sindaco metropolitano e lacittà metropolitana opera con il propriostatuto e i propri organi, assumendo anchele funzioni proprie di cui ai commi da 44a 46. Ove alla predetta data non siaapprovato lo statuto della città metropo-litana, si applica lo statuto della provincia.Le disposizioni dello statuto della provin-cia relative al presidente della provincia ealla giunta provinciale si applicano alsindaco metropolitano; le disposizioni re-lative al consiglio provinciale si applicanoal consiglio metropolitano.

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(Vedi comma 5, quarto periodo). 17. In caso di mancata approvazionedello statuto entro il 30 giugno 2015 siapplica la procedura per l’esercizio delpotere sostitutivo di cui all’articolo 8 dellalegge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Il comitato istitutivo, la conferenzastatutaria e gli organi della città metro-politana, nella fase di transizione dallaprovincia al nuovo ente, si avvalgono degliuffici dell’amministrazione provincialenell’ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.

Soppresso

7. Le città metropolitane, ove alla datadel 30 settembre 2014 non si verifichiquanto previsto al comma 9, subentranodefinitivamente alle province alla mede-sima data; diversamente si applica quantoprevisto al comma 9. Dalla data del 30settembre 2014 le città metropolitane suc-cedono sul loro territorio alle province intutti i rapporti attivi e passivi ed eserci-tano le funzioni di queste ultime, fermorestando quanto previsto al comma 9 delpresente articolo e all’articolo 9. Finoall’approvazione dello statuto della cittàmetropolitana si applica lo statuto dellaprovincia. All’adozione dello statuto lacittà metropolitana assume anche le fun-zioni proprie di cui all’articolo 8.

Soppresso

8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settem-bre 2014, ai fini dell’eventuale dichiara-zione di volontà di cui al comma 9, ilcomitato istitutivo subentra temporanea-mente agli organi della provincia e ilsindaco del comune capoluogo assume larappresentanza legale dell’ente. Dal 30settembre 2014 il sindaco del comunecapoluogo esercita fino al 1º novembre2014 le funzioni degli organi della cittàmetropolitana. Dalla data di insediamentodel consiglio metropolitano esercita le fun-zioni di sindaco della città metropolitana.

Soppresso

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9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre2014, ove un terzo dei comuni compresinel territorio della città metropolitana ov-vero un numero di comuni che rappresentiun terzo della popolazione della provincia,comunque tra loro confinanti, deliberi,con atto adottato dal rispettivo consigliocomunale a maggioranza assoluta deicomponenti, la volontà di non aderire allarispettiva città metropolitana e di conti-nuare a far parte della provincia omo-nima, il territorio della predetta città com-prende provvisoriamente, a decorrere dal30 settembre 2014, in attesa della leggeche lo determinerà ai sensi dell’articolo133 della Costituzione, soltanto quello deicomuni che non hanno manifestato talevolontà; la provincia omonima continua adesercitare le proprie funzioni nel territoriodei comuni che hanno manifestato talevolontà e il componente del comitato isti-tutivo, presidente o commissario uscentedella provincia, è nominato commissario.Alla data di entrata in vigore della leggeche definisce il territorio della predettaprovincia, la medesima provincia è rego-lata dalle disposizioni di cui al capo III esi procede alla formazione dei nuovi or-gani provinciali ai sensi dell’articolo 15; ilcommissariamento cessa alla data di in-sediamento dei predetti organi. Fino alladata di entrata in vigore della legge di cuial secondo periodo, la provincia continuaad esercitare le funzioni di cui alla nor-mativa previgente avvalendosi, previa in-tesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi,degli uffici e delle risorse della città me-tropolitana a cui spettano il patrimonio, ilpersonale e le risorse strumentali e finan-ziarie ai sensi dell’articolo 9; sulla basedella predetta legge, con decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro per gli affariregionali e le autonomie, è disposta laripartizione definitiva del patrimonio, delpersonale e delle risorse tra i due entisulla base delle funzioni che spettano allaprovincia ai sensi del capo III, mante-nendo comunque l’obbligo per la provinciadi avvalersi degli uffici della città metro-politana che svolgono le funzioni di am-ministrazione e controllo. Gli oneri della

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gestione commissariale di cui alla secondaparte del secondo periodo sono a caricodei comuni che hanno dichiarato la vo-lontà di continuare a far parte della pro-vincia e sono ripartiti in proporzione allaloro popolazione. Sul territorio dei comuniche hanno optato per la non appartenenzaalla città metropolitana, ai sensi del pre-sente comma, non può essere istituita piùdi una provincia. Dall’attuazione delle di-sposizioni del presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

10. La città metropolitana di ReggioCalabria è istituita, con le procedure di cuial presente articolo, il 1o gennaio 2016ovvero comunque entro trenta giorni dalladecadenza o scioglimento anticipato degliorgani provinciali e, comunque, non entrain funzione prima del rinnovo degli organidel comune di Reggio Calabria. I terminidi cui al presente articolo sono conseguen-temente rideterminati sostituendo la pre-detta data a quella di entrata in vigoredella presente legge. In ogni caso il ter-mine del 1o luglio 2014 è sostituito dalsessantesimo giorno dalla scadenza degliorgani provinciali e quello del 30 settem-bre 2014 dal centocinquantesimo giornodalla predetta scadenza. Il termine del 1o

novembre 2014 è sostituito dal duecento-decimo giorno dalla scadenza degli organiprovinciali.

18. La città metropolitana di ReggioCalabria è costituita, con le procedure dicui ai commi da 12 a 17, alla scadenzanaturale degli organi della provincia ov-vero comunque entro trenta giorni dalladecadenza o scioglimento anticipato deimedesimi organi e, comunque, non entrain funzione prima del rinnovo degli organidel comune di Reggio Calabria. I terminidi cui ai commi da 12 a 17 sono conse-guentemente rideterminati sostituendo lapredetta data di costituzione della cittàmetropolitana a quella di entrata in vigoredella presente legge. In ogni caso il ter-mine del 30 settembre 2014 è sostituito dalcentottantesimo giorno dalla predetta datadi costituzione. I termini del 31 dicembre2014 e del 1o gennaio 2015 sono sostituitidal duecentoquarantesimo giorno dallascadenza degli organi provinciali. Il ter-mine del 30 giugno 2015 è sostituito daltrecentosessantacinquesimo giorno dallascadenza degli organi provinciali.

11. Alla procedura di cui al comma 9si applica quanto previsto dal comma 3,secondo e terzo periodo, dell’articolo 2,che si applica anche alle procedure rela-tive ai comuni che in ogni tempo inten-dano aderire o uscire dalla città metro-politana, modificando il territorio di pro-vince limitrofe.

Soppresso

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 4.

(Sindaco e consiglio metropolitano).

1. Il sindaco metropolitano è di dirittoil sindaco del comune capoluogo.

19. Identico.

2. Il consiglio metropolitano è compo-sto dal sindaco metropolitano e da:

20. Identico.

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiore o pari a 3milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altrecittà metropolitane.

3. Il consiglio metropolitano dura incarica cinque anni. In caso di rinnovo delconsiglio del comune capoluogo, si procedea nuove elezioni del consiglio metropoli-tano entro sessanta giorni dalla proclama-zione del sindaco del comune capoluogo.

21. Identico.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1542-B

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4. Ferme restando le competenze dellalegge statale in materia elettorale, lo sta-tuto può prevedere forme di elezione di-retta del sindaco e del consiglio metropo-litano. L’elezione può avvenire successiva-mente all’approvazione della legge statalesul sistema elettorale. È inoltre condizionenecessaria, affinché si possa far luogo aelezione del sindaco e del consiglio me-tropolitano a suffragio universale, che en-tro la data di indizione delle elezioni si siaproceduto ad articolare il territorio delcomune capoluogo in più comuni. A talfine il comune capoluogo deve proporre lapredetta articolazione territoriale, con de-liberazione del consiglio comunale, adot-tata secondo la procedura prevista dall’ar-ticolo 6, comma 4, del testo unico. Laproposta del consiglio comunale deve es-sere sottoposta a referendum tra tutti icittadini della città metropolitana, da ef-fettuare sulla base delle rispettive leggiregionali, e deve essere approvata dallamaggioranza dei partecipanti al voto. Èaltresì necessario che la regione abbiaprovveduto con propria legge all’istitu-zione dei nuovi comuni e alla loro deno-minazione ai sensi dell’articolo 133 dellaCostituzione. In alternativa a quanto pre-visto dai periodi precedenti, per le solecittà metropolitane con popolazione supe-riore a tre milioni di abitanti, è condizionenecessaria, affinché si possa far luogo adelezione del sindaco e del consiglio me-tropolitano a suffragio universale, che lostatuto della città metropolitana prevedala costituzione di zone omogenee, ai sensidell’articolo 2, comma 8, lettera c), e cheil comune capoluogo abbia realizzato laripartizione del proprio territorio in zonedotate di autonomia amministrativa, incoerenza con lo statuto della città metro-politana.

22. Lo statuto della città metropolitanapuò prevedere l’elezione diretta del sin-daco e del consiglio metropolitano con ilsistema elettorale che sarà determinatocon legge statale. È inoltre condizionenecessaria, affinché si possa far luogo aelezione del sindaco e del consiglio me-tropolitano a suffragio universale, che en-tro la data di indizione delle elezioni si siaproceduto ad articolare il territorio delcomune capoluogo in più comuni. A talfine il comune capoluogo deve proporre lapredetta articolazione territoriale, con de-liberazione del consiglio comunale, adot-tata secondo la procedura prevista dall’ar-ticolo 6, comma 4, del testo unico. Laproposta del consiglio comunale deve es-sere sottoposta a referendum tra tutti icittadini della città metropolitana, da ef-fettuare sulla base delle rispettive leggiregionali, e deve essere approvata dallamaggioranza dei partecipanti al voto. Èaltresì necessario che la regione abbiaprovveduto con propria legge all’istitu-zione dei nuovi comuni e alla loro deno-minazione ai sensi dell’articolo 133 dellaCostituzione. In alternativa a quanto pre-visto dai periodi precedenti, per le solecittà metropolitane con popolazione supe-riore a tre milioni di abitanti, è condizionenecessaria, affinché si possa far luogo adelezione del sindaco e del consiglio me-tropolitano a suffragio universale, che lostatuto della città metropolitana prevedala costituzione di zone omogenee, ai sensidel comma 11, lettera c), e che il comunecapoluogo abbia realizzato la ripartizionedel proprio territorio in zone dotate diautonomia amministrativa, in coerenzacon lo statuto della città metropolitana.

5. Al testo unico sono apportate leseguenti modificazioni:

23. Identico:

a) all’articolo 60, comma 1: a) identica;

1) all’alinea, dopo le parole: « con-sigliere comunale, » sono inserite le se-guenti: « consigliere metropolitano, »;

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2) il numero 12) è sostituito dalseguente:

« 12) i sindaci, presidenti di provincia,consiglieri metropolitani, consiglieri comu-nali, provinciali o circoscrizionali in ca-rica, rispettivamente, in altro comune,città metropolitana, provincia o circoscri-zione »;

b) all’articolo 63, comma 1, alinea,dopo le parole: « consigliere comunale, »sono inserite le seguenti: « consigliere me-tropolitano, »;

b) identica;

c) all’articolo 65, il comma 2 è so-stituito dal seguente:

c) l’articolo 65 è sostituito dal se-guente:

« ART. 65. – (Incompatibilità per con-sigliere regionale, comunale e circoscri-zionale) – 1. Le cariche di presidenteprovinciale, nonché di sindaco e di asses-sore dei comuni compresi nel territoriodella regione, sono incompatibili con lacarica di consigliere regionale.

« 2. Le cariche di consigliere provin-ciale, comunale, metropolitano e circoscri-zionale sono altresì incompatibili, rispet-tivamente, con quelle di consigliere pro-vinciale di altra provincia, di consiglierecomunale di altro comune, di consiglieremetropolitano di altro comune metropoli-tano, di consigliere circoscrizionale di al-tra circoscrizione ».

2. Le cariche di consigliere comunale ecircoscrizionale sono incompatibili, rispet-tivamente, con quelle di consigliere comu-nale di altro comune e di consiglierecircoscrizionale di altra circoscrizione, an-che di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale èincompatibile con quella di consigliere diuna circoscrizione dello stesso o di altrocomune ».

6. L’incarico di sindaco metropolitano,di consigliere metropolitano e di compo-nente della conferenza metropolitana, an-che con riferimento agli organi di cuiall’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.

24. L’incarico di sindaco metropolitano,di consigliere metropolitano e di compo-nente della conferenza metropolitana, an-che con riferimento agli organi di cui aicommi da 12 a 18, è esercitato a titologratuito.

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ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Il consiglio metropolitano è eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni della città metropolitana. Sono eleg-gibili a consigliere metropolitano i sindacie i consiglieri comunali in carica.

25. Il consiglio metropolitano è elettodai sindaci e dai consiglieri comunali deicomuni della città metropolitana. Sonoeleggibili a consigliere metropolitano i sin-daci e i consiglieri comunali in carica. Lacessazione dalla carica comunale com-porta la decadenza da consigliere metro-politano.

2. L’elezione avviene sulla base di listeconcorrenti, composte da un numero dicandidati non inferiore alla metà dei con-siglieri da eleggere, sottoscritte da almenoil 5 per cento degli aventi diritto al voto.

26. Identico.

3. Nelle liste nessuno dei due sessi puòessere rappresentato in misura superiore adue terzi. Qualora il numero dei candidatidel sesso meno rappresentato contengauna cifra decimale inferiore a 50 cente-simi, esso è arrotondato all’unità supe-riore. In caso contrario, l’ufficio elettoraledi cui al comma 5 riduce la lista, cancel-lando i nomi dei candidati appartenenti alsesso più rappresentato, procedendo dal-l’ultimo della lista, in modo da assicurareil rispetto della disposizione di cui alprimo periodo. La lista che, all’esito dellacancellazione delle candidature eccedenti,contenga un numero di candidati inferiorea quello minimo prescritto dal comma 2,è inammissibile.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi puòessere rappresentato in misura superioreal 60 per cento del numero dei candidati,con arrotondamento all’unità superiorequalora il numero dei candidati del sessomeno rappresentato contenga una cifradecimale inferiore a 50 centesimi. In casocontrario, l’ufficio elettorale di cui alcomma 29 riduce la lista, cancellando inomi dei candidati appartenenti al sessopiù rappresentato, procedendo dall’ultimodella lista, in modo da assicurare il ri-spetto della disposizione di cui al primoperiodo. La lista che, all’esito della can-cellazione delle candidature eccedenti,contenga un numero di candidati inferiorea quello minimo prescritto dal comma 26,è inammissibile.

4. Nei primi cinque anni dalla data dientrata in vigore della legge 23 novembre2012, n. 215, non si applica il comma 3del presente articolo.

28. Nei primi cinque anni dalla data dientrata in vigore della legge 23 novembre2012, n. 215, non si applica il comma 27.

5. Le liste sono presentate presso l’uf-ficio elettorale appositamente costituitopresso gli uffici del consiglio metropoli-tano e, in sede di prima applicazione,presso l’amministrazione provinciale dalleore otto del ventunesimo giorno alle oredodici del ventesimo giorno antecedente lavotazione.

29. Identico.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1542-B

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6. Il consiglio metropolitano è elettocon voto diretto, libero e segreto, attribuitoa liste di candidati concorrenti in un unicocollegio elettorale corrispondente al terri-torio della città metropolitana. L’elezioneavviene in unica giornata presso l’ufficioelettorale di cui al comma 5.

30. Il consiglio metropolitano è elettocon voto diretto, libero e segreto, attribuitoa liste di candidati concorrenti in un unicocollegio elettorale corrispondente al terri-torio della città metropolitana. L’elezioneavviene in unica giornata presso l’ufficioelettorale di cui al comma 29.

7. Le schede di votazione sono fornitea cura dell’ufficio elettorale di cui alcomma 5 in colori diversi a seconda delladimensione del comune di appartenenzadegli aventi diritto al voto, secondo le fascedi popolazione stabilite ai sensi del comma9. Agli aventi diritto è consegnata lascheda del colore relativo al comune in cuisono in carica.

31. Le schede di votazione sono fornitea cura dell’ufficio elettorale di cui alcomma 29 in colori diversi a seconda delladimensione del comune di appartenenzadegli aventi diritto al voto, secondo le fascedi popolazione stabilite ai sensi del comma33. Agli aventi diritto è consegnata lascheda del colore relativo al comune in cuisono in carica.

8. Ciascun elettore esprime un voto cheviene ponderato sulla base di un indicedeterminato in relazione alla popolazionecomplessiva della fascia demografica delcomune di cui è sindaco o consigliere,determinata ai sensi del comma 9.

32. Ciascun elettore esprime un votoche viene ponderato sulla base di unindice determinato in relazione alla popo-lazione complessiva della fascia demogra-fica del comune di cui è sindaco o con-sigliere, determinata ai sensi del comma33.

9. Ai fini delle elezioni, i comuni dellacittà metropolitana sono ripartiti nelleseguenti fasce:

33. Identico.

a) comuni con popolazione fino a3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiorea 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiorea 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiorea 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiorea 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiorea 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiorea 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiorea 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

i) comuni con popolazione superiorea 1.000.000 di abitanti.

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10. L’indice di ponderazione per cia-scuna delle fasce demografiche dei comuniappartenenti alla città metropolitana èdeterminato secondo le modalità, le ope-razioni e i limiti indicati nell’allegato Aannesso alla presente legge.

34. Identico.

11. Ciascun elettore può esprimere,inoltre, nell’apposita riga della scheda, unvoto di preferenza per un candidato allacarica di consigliere della città metropo-litana compreso nella lista, scrivendone ilcognome o, in caso di omonimia, il nomee il cognome, il cui valore è ponderato aisensi del comma 10.

35. Ciascun elettore può esprimere,inoltre, nell’apposita riga della scheda, unvoto di preferenza per un candidato allacarica di consigliere metropolitano com-preso nella lista, scrivendone il cognome o,in caso di omonimia, il nome e il cognome,il cui valore è ponderato ai sensi delcomma 34.

12. La cifra elettorale di ciascuna listaè costituita dalla somma dei voti ponderativalidi riportati da ciascuna di esse. Perl’assegnazione del numero dei consiglieri aciascuna lista si divide la cifra elettorale diciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,4 ... fino a concorrenza del numero deiconsiglieri da eleggere; quindi si scelgono,tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti,in numero eguale a quello dei consiglierida eleggere, disponendoli in una gradua-toria decrescente. Ciascuna lista conseguetanti rappresentanti eletti quanti sono iquozienti a essa appartenenti compresinella graduatoria. A parità di quoziente,nelle cifre intere e decimali, il posto èattribuito alla lista che ha ottenuto lamaggiore cifra elettorale e, a parità diquest’ultima, per sorteggio.

36. Identico.

13. L’ufficio elettorale, costituito aisensi del comma 5, terminate le operazionidi scrutinio:

37. L’ufficio elettorale, costituito aisensi del comma 29, terminate le opera-zioni di scrutinio:

a) determina la cifra individuale pon-derata di ciascuna lista;

a) determina la cifra elettorale pon-derata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale pon-derata dei singoli candidati sulla base deivoti di preferenza ponderati;

b) identica;

c) procede al riparto dei seggi tra leliste e alle relative proclamazioni.

c) identica.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 1542-B

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14. A parità di cifra individuale pon-derata, è proclamato eletto il candidatoappartenente al sesso meno rappresentatotra gli eletti della lista; in caso di ulterioreparità, è proclamato eletto il candidato piùgiovane.

38. Identico.

15. I seggi che rimangono vacanti perqualunque causa, ivi compresa la cessa-zione dalla carica di sindaco o di consi-gliere di un comune della città metropo-litana, sono attribuiti ai candidati che,nella medesima lista, hanno ottenuto lamaggiore cifra individuale ponderata. Nonsi considera cessato dalla carica il consi-gliere eletto o rieletto sindaco o consiglierein un comune della città metropolitana.

39. Identico.

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ART. 6.

(Vicesindaco metropolitanoe consiglieri delegati).

1. Il sindaco metropolitano può nomi-nare un vicesindaco, scelto tra i consiglierimetropolitani, stabilendo le eventuali fun-zioni a lui delegate e dandone immediatacomunicazione al consiglio. Il vicesindacoesercita le funzioni del sindaco in ognicaso in cui questi ne sia impedito. Qualorail sindaco metropolitano cessi dalla caricaper cessazione dalla titolarità dell’incaricodi sindaco del proprio comune, il vicesin-daco rimane in carica fino all’insedia-mento del nuovo sindaco metropolitano.

40. Identico.

2. Il sindaco metropolitano può altresìassegnare deleghe a consiglieri metropoli-tani secondo le modalità e nei limiti sta-biliti dallo statuto.

41. Il sindaco metropolitano può altresìassegnare deleghe a consiglieri metropoli-tani, nel rispetto del principio di collegia-lità, secondo le modalità e nei limiti sta-biliti dallo statuto.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 7.

(Conferenza metropolitana).

1. La conferenza metropolitana è com-posta dal sindaco metropolitano, che laconvoca e la presiede, e dai sindaci deicomuni appartenenti alla città metropoli-tana.

42. Identico.

2. Lo statuto determina le maggioranzeper le deliberazioni della conferenza me-tropolitana, fatto salvo quanto previstodall’articolo 2.

43. Lo statuto determina le maggio-ranze per le deliberazioni della conferenzametropolitana, fatto salvo quanto previstodai commi da 5 a 11.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 8.

(Funzioni della città metropolitana).

1. A valere sulle risorse proprie etrasferite, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, alla città metro-politana sono attribuite le funzioni fonda-mentali delle province e quelle attribuitealla città metropolitana nell’ambito delprocesso di riordino delle funzioni delleprovince ai sensi dell’articolo 17 dellapresente legge, nonché, ai sensi dell’arti-colo 117, secondo comma, lettera p), dellaCostituzione, le seguenti funzioni fonda-mentali:

44. A valere sulle risorse proprie etrasferite, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica e comunque nelrispetto dei vincoli del patto di stabilitàinterno, alla città metropolitana sono at-tribuite le funzioni fondamentali delleprovince e quelle attribuite alla città me-tropolitana nell’ambito del processo diriordino delle funzioni delle province aisensi dei commi da 85 a 97 del presentearticolo, nonché, ai sensi dell’articolo 117,secondo comma, lettera p), della Costitu-zione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annualedel piano strategico del territorio metro-politano, che costituisce atto di indirizzoper l’ente e per l’esercizio delle funzionidei comuni e delle unioni dei comunicompresi nell’area, anche rispetto all’eser-cizio di funzioni delegate o assegnate dalleregioni;

a) adozione e aggiornamento annualedi un piano strategico triennale del terri-torio metropolitano, che costituisce atto diindirizzo per l’ente e per l’esercizio dellefunzioni dei comuni e delle unioni dicomuni compresi nel predetto territorio,anche in relazione all’esercizio di funzionidelegate o assegnate dalle regioni, nelrispetto delle leggi delle regioni nelle ma-terie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale,ivi comprese le strutture di comunica-zione, le reti di servizi e delle infrastrut-ture di interesse della comunità metropo-litana, anche fissando vincoli e obiettiviall’attività e all’esercizio delle funzioni deicomuni compresi nell’area;

b) pianificazione territoriale generale,ivi comprese le strutture di comunica-zione, le reti di servizi e delle infrastrut-ture appartenenti alla competenza dellacomunità metropolitana, anche fissandovincoli e obiettivi all’attività e all’eserciziodelle funzioni dei comuni compresi nelterritorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici, organizza-zione dei servizi pubblici di interesse ge-nerale di ambito metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici, organizza-zione dei servizi pubblici di interesse ge-nerale di ambito metropolitano. D’intesacon i comuni interessati, la città metro-politana può esercitare le funzioni di pre-disposizione dei documenti di gara, distazione appaltante, di monitoraggio deicontratti di servizio e di organizzazione diconcorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicu-rando la compatibilità e la coerenza dellapianificazione urbanistica comunale nel-l’ambito metropolitano;

d) identica;

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e) promozione e coordinamento dellosviluppo economico e sociale, anche assi-curando sostegno e supporto alle attivitàeconomiche e di ricerca innovative e coe-renti con la vocazione della città metro-politana come delineata nel piano strate-gico del territorio di cui alla lettera a);

e) identica;

f) promozione e coordinamento deisistemi di informatizzazione e di digitaliz-zazione in ambito metropolitano.

f) identica.

2. Restano comunque ferme le funzionispettanti alle regioni nelle materie di cuiall’articolo 117, commi terzo e quarto,della Costituzione, nonché le funzioniesercitate ai sensi dell’articolo 118 dellaCostituzione.

45. Restano comunque ferme le fun-zioni spettanti allo Stato e alle regioninelle materie di cui all’articolo 117 dellaCostituzione, nonché l’applicazione diquanto previsto dall’articolo 118 della Co-stituzione.

3. Lo Stato e le regioni, ciascuno per leproprie competenze, possono attribuire ul-teriori funzioni alle città metropolitane inattuazione dei princìpi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza di cui alprimo comma dell’articolo 118 della Co-stituzione.

46. Identico.

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ART. 9.

(Patrimonio e risorse umane e strumen-tali della città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana ilpatrimonio, il personale e le risorse stru-mentali della provincia a cui ciascuna cittàmetropolitana succede a titolo universalein tutti i rapporti attivi e passivi, ivicomprese le entrate provinciali, all’atto delsubentro alla provincia. Il trasferimentodella proprietà dei beni mobili e immobiliè esente da oneri fiscali. Nel caso disubentro per una parte del territorio pro-vinciale, con la provincia che resta infunzione per la parte complementare, siprocede alla ripartizione ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 9.

47. Spettano alla città metropolitana ilpatrimonio, il personale e le risorse stru-mentali della provincia a cui ciascuna cittàmetropolitana succede a titolo universalein tutti i rapporti attivi e passivi, ivicomprese le entrate provinciali, all’atto delsubentro alla provincia. Il trasferimentodella proprietà dei beni mobili e immobiliè esente da oneri fiscali.

2. Al personale delle città metropoli-tane si applicano le disposizioni vigenti peril personale delle province; il personaletrasferito dalle province mantiene, fino alprossimo contratto, il trattamento econo-mico in godimento.

48. Identico.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 1542-B

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3. In considerazione della necessità digarantire il tempestivo adempimento degliobblighi internazionali già assunti dal Go-verno, nonché dell’interesse regionale con-corrente con il preminente interesse na-zionale, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge laregione Lombardia, anche mediante so-cietà dalla stessa controllate, subentra intutte le partecipazioni azionarie di con-trollo detenute dalla provincia di Milanonelle società che operano direttamente oper tramite di società controllate o par-tecipate nella realizzazione e gestione diinfrastrutture comunque connesse al-l’esposizione universale denominata Expo2015. Entro quaranta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodefinite con decreto del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie, da adottaredi concerto con i Ministri dell’economia edelle finanze e delle infrastrutture e deitrasporti, le direttive e le disposizioni ese-cutive necessarie a disciplinare il trasferi-mento, in esenzione fiscale, alla regioneLombardia delle partecipazioni azionariedi cui al precedente periodo. Alla data del1º maggio 2015 le predette partecipazionisono trasferite in regime di esenzionefiscale alla città metropolitana.

49. In considerazione della necessità digarantire il tempestivo adempimento degliobblighi internazionali già assunti dal Go-verno, nonché dell’interesse regionale con-corrente con il preminente interesse na-zionale, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, laregione Lombardia, anche mediante so-cietà dalla stessa controllate, subentra intutte le partecipazioni azionarie di con-trollo detenute dalla provincia di Milanonelle società che operano direttamente oper tramite di società controllate o par-tecipate nella realizzazione e gestione diinfrastrutture comunque connesse al-l’esposizione universale denominata Expo2015. Entro quaranta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodefinite con decreto del Ministro per gliaffari regionali, da adottare di concertocon i Ministri dell’economia e delle fi-nanze e delle infrastrutture e dei trasporti,le direttive e le disposizioni esecutive ne-cessarie a disciplinare il trasferimento, inesenzione fiscale, alla regione Lombardiadelle partecipazioni azionarie di cui alprecedente periodo. Alla data del 31 ot-tobre 2015 le predette partecipazioni sonotrasferite in regime di esenzione fiscalealla città metropolitana.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 10.

(Ulteriori disposizioni relativealle città metropolitane).

1. Alle città metropolitane si applicano,per quanto compatibili, le disposizioni inmateria di comuni di cui al testo unico,nonché le norme di cui all’articolo 4 dellalegge 5 giugno 2003, n. 131.

50. Identico.

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CAPO III

LE PROVINCE

ART. 11.

(Disposizioni generali).

1. Le province, fermo restando quantoprevisto nel capo II, esercitano le funzionidi cui all’articolo 17.

51. In attesa della riforma del titolo Vdella parte seconda della Costituzione edelle relative norme di attuazione, le pro-vince sono disciplinate dalla presentelegge.

2. Restano comunque ferme le funzionidelle regioni nelle materie di cui all’arti-colo 117, commi terzo e quarto, dellaCostituzione, e le funzioni esercitate aisensi dell’articolo 118 della Costituzione.Le regioni riconoscono alle province di cuiall’articolo 1, comma 3, secondo periodo,forme particolari di autonomia nelle ma-terie di cui al predetto articolo 117, commiterzo e quarto, della Costituzione.

52. Restano comunque ferme le fun-zioni delle regioni nelle materie di cuiall’articolo 117, commi terzo e quarto,della Costituzione, e le funzioni esercitateai sensi dell’articolo 118 della Costitu-zione. Le regioni riconoscono alle provincedi cui al comma 3, secondo periodo, formeparticolari di autonomia nelle materie dicui al predetto articolo 117, commi terzoe quarto, della Costituzione.

3. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 29, comma 4, le norme di cui alpresente capo non si applicano alle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano ealla regione Valle d’Aosta.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a100 non si applicano alle province auto-nome di Trento e di Bolzano e alla regioneValle d’Aosta.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 12.

(Organi delle province).

1. Sono organi delle province di cuiall’articolo 11 esclusivamente:

54. Sono organi delle province di cui aicommi da 51 a 53 esclusivamente:

a) il presidente della provincia; a) identica;

b) il consiglio provinciale; b) identica;

c) l’assemblea dei sindaci. c) identica;

2. Il presidente della provincia rappre-senta l’ente, convoca e presiede il consiglioprovinciale e l’assemblea dei sindaci, so-vrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo econtrollo, propone all’assemblea lo statuto,approva regolamenti, piani, programmi;approva o adotta ogni altro atto ad essosottoposto dal presidente della provincia;esercita le altre funzioni attribuite dallostatuto. Su proposta del presidente dellaprovincia il consiglio adotta gli schemi dibilancio da sottoporre al parere dell’as-semblea dei sindaci. A seguito del parereespresso dall’assemblea dei sindaci con ivoti che rappresentino almeno un terzodei comuni compresi nella città metropo-litana e la maggioranza della popolazionecomplessivamente residente, il consiglioapprova in via definitiva i bilanci dell’ente.L’assemblea dei sindaci ha poteri propo-sitivi, consultivi e di controllo secondoquanto disposto dallo statuto. L’assembleadei sindaci adotta o respinge lo statutoproposto dal consiglio e le sue successivemodificazioni con i voti che rappresentinoalmeno un terzo dei comuni compresinella provincia e la maggioranza dellapopolazione complessivamente residente.

55. Il presidente della provincia rap-presenta l’ente, convoca e presiede il con-siglio provinciale e l’assemblea dei sindaci,sovrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo econtrollo, propone all’assemblea lo statuto,approva regolamenti, piani, programmi;approva o adotta ogni altro atto ad essosottoposto dal presidente della provincia;esercita le altre funzioni attribuite dallostatuto. Su proposta del presidente dellaprovincia il consiglio adotta gli schemi dibilancio da sottoporre al parere dell’as-semblea dei sindaci. A seguito del parereespresso dall’assemblea dei sindaci con ivoti che rappresentino almeno un terzodei comuni compresi nella provincia e lamaggioranza della popolazione complessi-vamente residente, il consiglio approva invia definitiva i bilanci dell’ente. L’assem-blea dei sindaci ha poteri propositivi, con-sultivi e di controllo secondo quanto di-sposto dallo statuto. L’assemblea dei sin-daci adotta o respinge lo statuto propostodal consiglio e le sue successive modifica-zioni con i voti che rappresentino almenoun terzo dei comuni compresi nella pro-vincia e la maggioranza della popolazionecomplessivamente residente.

3. L’assemblea dei sindaci è costituitadai sindaci dei comuni appartenenti allaprovincia.

56. Identico.

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. Gli statuti delle province di cuiall’articolo 1, comma 3, secondo periodo,possono prevedere, d’intesa con la regione,la costituzione di zone omogenee per spe-cifiche funzioni, con organismi di coordi-namento collegati agli organi provincialisenza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica.

57. Gli statuti delle province di cui alcomma 3, secondo periodo, possono pre-vedere, d’intesa con la regione, la costitu-zione di zone omogenee per specifichefunzioni, con organismi di coordinamentocollegati agli organi provinciali senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 13.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è elettodai sindaci e dai consiglieri dei comunidella provincia.

58. Identico.

2. Il presidente della provincia dura incarica quattro anni.

59. Identico.

3. Sono eleggibili a presidente dellaprovincia i sindaci della provincia, il cuimandato scada non prima di diciotto mesidalla data di svolgimento delle elezioni.

60. Identico.

4. L’elezione avviene sulla base di pre-sentazione di candidature, sottoscritte daalmeno il 15 per cento degli aventi dirittoal voto. Le candidature sono presentatepresso l’ufficio elettorale appositamentecostituito presso la sede della provinciadalle ore otto del ventunesimo giorno alleore dodici del ventesimo giorno antece-dente la votazione.

61. Identico.

5. Il presidente della provincia è elettocon voto diretto, libero e segreto. L’ele-zione avviene in unica giornata presso ununico seggio elettorale costituito pressol’ufficio elettorale di cui al comma 4 dalleore otto alle ore venti. Le schede divotazione sono fornite a cura dell’ufficioelettorale.

62. Il presidente della provincia è elettocon voto diretto, libero e segreto. L’ele-zione avviene in unica giornata presso ununico seggio elettorale costituito pressol’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalleore otto alle ore venti. Le schede divotazione sono fornite a cura dell’ufficioelettorale.

6. Ciascun elettore vota per un solocandidato alla carica di presidente dellaprovincia. Il voto è ponderato ai sensidell’articolo 5, commi 9 e 10.

63. Ciascun elettore vota per un solocandidato alla carica di presidente dellaprovincia. Il voto è ponderato ai sensi deicommi 33 e 34.

7. È eletto presidente della provincia ilcandidato che consegue il maggior numerodi voti, sulla base della ponderazione dicui all’articolo 5, commi 9 e 10. In caso diparità di voti, è eletto il candidato piùgiovane.

64. È eletto presidente della provincia ilcandidato che consegue il maggior numerodi voti, sulla base della ponderazione dicui ai commi 33 e 34. In caso di parità divoti, è eletto il candidato più giovane.

8. Il presidente della provincia resta incarica anche in caso di cessazione dallacarica di sindaco, ove avvenga per fine delmandato.

65. Il presidente della provincia decadedalla carica in caso di cessazione dallacarica di sindaco.

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

9. Il presidente della provincia puònominare un vicepresidente, scelto tra iconsiglieri provinciali, stabilendo le even-tuali funzioni a lui delegate e dandoneimmediata comunicazione al consiglio. Ilvicepresidente esercita le funzioni del pre-sidente in ogni caso in cui questi ne siaimpedito. Il presidente può altresì asse-gnare deleghe a consiglieri provinciali se-condo le modalità e nei limiti stabilitidallo statuto.

66. Il presidente della provincia puònominare un vicepresidente, scelto tra iconsiglieri provinciali, stabilendo le even-tuali funzioni a lui delegate e dandoneimmediata comunicazione al consiglio. Ilvicepresidente esercita le funzioni del pre-sidente in ogni caso in cui questi ne siaimpedito. Il presidente può altresì asse-gnare deleghe a consiglieri provinciali, nelrispetto del principio di collegialità, se-condo le modalità e nei limiti stabilitidallo statuto.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 14.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è compostodal presidente della provincia e da sedicicomponenti nelle province con popola-zione superiore a 700.000 abitanti, dadodici componenti nelle province con po-polazione da 300.000 a 700.000 abitanti,da dieci componenti nelle province conpopolazione fino a 300.000 abitanti.

67. Identico.

2. Il consiglio provinciale dura in caricadue anni.

68. Identico.

3. Il consiglio provinciale è eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni della provincia. Sono eleggibili aconsigliere provinciale i sindaci e i consi-glieri comunali in carica.

69. Il consiglio provinciale è eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni della provincia. Sono eleggibili aconsigliere provinciale i sindaci e i consi-glieri comunali in carica. La cessazionedalla carica comunale comporta la deca-denza da consigliere provinciale.

4. L’elezione avviene sulla base di liste,composte da un numero di candidati nonsuperiore al numero dei consiglieri daeleggere e non inferiore alla metà deglistessi, sottoscritte da almeno il 5 per centodegli aventi diritto al voto.

70. Identico.

5. Nelle liste nessuno dei due sessi puòessere rappresentato in misura superiore adue terzi. Qualora il numero dei candidatidel sesso meno rappresentato contengauna cifra decimale inferiore a 50 cente-simi, esso è arrotondato all’unità supe-riore. In caso contrario, l’ufficio elettoraleriduce la lista, cancellando i nomi deicandidati appartenenti al sesso più rap-presentato, procedendo dall’ultimo dellalista, in modo da assicurare il rispettodella disposizione di cui al primo periodo.La lista che, all’esito della cancellazionedelle candidature eccedenti, contenga unnumero di candidati inferiore a quellominimo prescritto dal comma 4, è inam-missibile.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi puòessere rappresentato in misura superioreal 60 per cento del numero dei candidati,con arrotondamento all’unità superiorequalora il numero dei candidati del sessomeno rappresentato contenga una cifradecimale inferiore a 50 centesimi. In casocontrario, l’ufficio elettorale riduce la lista,cancellando i nomi dei candidati apparte-nenti al sesso più rappresentato, proce-dendo dall’ultimo della lista, in modo daassicurare il rispetto della disposizione dicui al primo periodo. La lista che, all’esitodella cancellazione delle candidature ec-cedenti, contenga un numero di candidatiinferiore a quello minimo prescritto dalcomma 70, è inammissibile.

6. Nei primi cinque anni dalla data dientrata in vigore della legge 23 novembre2012, n. 215, non si applica il comma 5del presente articolo.

72. Nei primi cinque anni dalla data dientrata in vigore della legge 23 novembre2012, n. 215, non si applica il comma 71.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 1542-B

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7. Le liste sono presentate presso l’uf-ficio elettorale di cui all’articolo 13,comma 4, dalle ore otto del ventunesimogiorno alle ore dodici del ventesimo giornoantecedente la votazione.

73. Le liste sono presentate pressol’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalleore otto del ventunesimo giorno alle oredodici del ventesimo giorno antecedente lavotazione.

8. Il consiglio provinciale è eletto convoto diretto, libero e segreto, attribuito aisingoli candidati all’interno delle liste, inun unico collegio elettorale corrispondenteal territorio della provincia. L’elezioneavviene in unica giornata presso l’ufficioelettorale di cui all’articolo 13, comma 4.

74. Il consiglio provinciale è eletto convoto diretto, libero e segreto, attribuito aisingoli candidati all’interno delle liste, inun unico collegio elettorale corrispondenteal territorio della provincia. L’elezioneavviene in unica giornata presso l’ufficioelettorale di cui al comma 61.

9. Le schede di votazione sono fornitea cura dell’ufficio elettorale di cui all’ar-ticolo 13, comma 4, in colori diversi aseconda della fascia demografica del co-mune di appartenenza degli aventi dirittoal voto, secondo le fasce di popolazionestabilite ai sensi dell’articolo 5, comma 9.Agli aventi diritto è consegnata la schedadel colore relativo al comune in cui sonoin carica.

75. Le schede di votazione sono fornitea cura dell’ufficio elettorale di cui alcomma 61 in colori diversi a seconda dellafascia demografica del comune di appar-tenenza degli aventi diritto al voto, se-condo le fasce di popolazione stabilite aisensi del comma 33. Agli aventi diritto èconsegnata la scheda del colore relativo alcomune in cui sono in carica.

10. Ciascun elettore esprime un solovoto per uno dei candidati, che vieneponderato ai sensi dell’articolo 5, commi 8,9 e 10.

76. Ciascun elettore esprime un solovoto per uno dei candidati, che vieneponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

11. L’ufficio elettorale, terminate leoperazioni di scrutinio, determina la cifraindividuale ponderata dei singoli candidatisulla base dei voti espressi e proclamaeletti i candidati che conseguono la mag-giore cifra individuale ponderata. A paritàdi cifra individuale ponderata, è procla-mato eletto il candidato appartenente alsesso meno rappresentato tra gli eletti; incaso di ulteriore parità, è proclamatoeletto il candidato più giovane.

77. Identico.

12. I seggi che rimangono vacanti perqualunque causa, ivi compresa la cessa-zione dalla carica di sindaco o di consi-gliere di un comune della provincia, sonoattribuiti ai candidati che, nella medesimalista, hanno ottenuto la maggiore cifraindividuale ponderata. Non si consideracessato dalla carica il consigliere eletto orieletto sindaco o consigliere in un comunedella provincia.

78. Identico.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15.

(Costituzione degli organi in sede diprima applicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, l’assemblea dei sindaci perl’elezione del presidente della provincia aisensi dell’articolo 13 e le elezioni delconsiglio provinciale ai sensi dell’articolo14 sono convocate e indette dal presidentedella provincia o dal commissario:

79. In sede di prima applicazione dellapresente legge, l’elezione ai sensi deicommi da 67 a 78 del consiglio provin-ciale, presieduto dal presidente della pro-vincia o dal commissario, è indetta:

a) entro trenta giorni dalla data disvolgimento delle elezioni che si terrannonel 2014 per il rinnovo di sindaci e consiglidei comuni appartenenti alla provincia,per le province i cui organi scadono perfine del mandato nel 2014. Ove sia pre-visto il turno di ballottaggio anche solo perun comune della provincia nell’ambitodelle predette elezioni, i trenta giorni sicomputano dal predetto turno;

a) entro il 30 settembre 2014 per leprovince i cui organi scadono per finemandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previstoalla lettera a), entro trenta giorni dallascadenza per fine del mandato ovverodalla decadenza o scioglimento anticipatodegli organi provinciali.

b) identica.

80. Per le elezioni di cui al comma 79,sono eleggibili anche i consiglieri provin-ciali uscenti.

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 1542-B

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2. L’assemblea dei sindaci approva lemodifiche statutarie conseguenti alla pre-sente legge entro sei mesi dall’elezione deinuovi organi provinciali. In caso di man-cata adozione delle modifiche statutarieentro la predetta data, si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 8 della legge5 giugno 2003, n. 131, salve le eventualisuccessive modificazioni da parte degliorgani della provincia. Al commissarioeventualmente nominato non sono corri-sposti gettoni, compensi, rimborsi di speseo altri emolumenti comunque denominati.

81. Nel caso di cui al comma 79, letteraa), il consiglio provinciale eletto ai sensi deicommi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre2014 le funzioni relative ad atti preparatorie alle modifiche statutarie conseguenti allapresente legge; l’assemblea dei sindaci, suproposta del consiglio provinciale, approvale predette modifiche entro il 31 dicembre2014. Entro la medesima data, si procedequindi all’elezione del presidente ai sensidei commi da 58 a 65. Per le prime elezionidi cui al precedente periodo sono eleggibilianche i consiglieri provinciali uscenti. Incaso di mancata approvazione delle modifi-che statutarie entro il 30 giugno 2015 siapplica la procedura per l’esercizio del po-tere sostitutivo di cui all’articolo 8 dellalegge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui al comma 79, letteraa), in deroga alle disposizioni di cui all’arti-colo 1, comma 325, della legge 27 dicembre2013, n. 147, il presidente della provinciain carica alla data di entrata in vigore dellapresente legge ovvero, qualora la provinciasia commissariata, il commissario, assu-mendo anche le funzioni del consiglio pro-vinciale, nonché la giunta provinciale, re-stano in carica a titolo gratuito per l’ordi-naria amministrazione, comunque nei li-miti di quanto disposto per la gestioneprovvisoria degli enti locali dall’articolo163, comma 2, del testo unico, e per gli attiurgenti e indifferibili, fino all’insediamentodel presidente della provincia eletto ai sensidei commi da 58 a 65 e comunque non oltreil 31 dicembre 2014

83. Nel caso di cui al comma 79, letterab), l’assemblea dei sindaci approva le modi-fiche statutarie conseguenti alla presentelegge entro sei mesi dall’insediamento delconsiglio provinciale. In caso di mancataapprovazione delle modifiche statutarie en-tro la predetta data si applica la proceduraper l’esercizio del potere sostitutivo di cuiall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,n. 131.

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 16.

(Disposizioni sugli incarichi).

1. Gli incarichi di presidente della pro-vincia, di consigliere provinciale e di com-ponente dell’assemblea dei sindaci sonoesercitati a titolo gratuito.

84. Identico.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 17.

(Riordino delle funzioni delle province).

1. Le province di cui all’articolo 11,quali enti con funzioni di area vasta,esercitano le seguenti funzioni fondamen-tali:

85. Le province di cui ai commi da 51a 53, quali enti con funzioni di area vasta,esercitano le seguenti funzioni fondamen-tali:

a) pianificazione territoriale provin-ciale di coordinamento, nonché valorizza-zione dell’ambiente, per gli aspetti di com-petenza;

a) pianificazione territoriale provin-ciale di coordinamento, nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente, per gliaspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, autorizza-zione e controllo in materia di trasportoprivato, in coerenza con la programma-zione regionale, nonché costruzione e ge-stione delle strade provinciali e regola-zione della circolazione stradale ad esseinerente;

b) identica;

c) programmazione provinciale dellarete scolastica, nel rispetto della program-mazione regionale;

c) identica;

d) raccolta ed elaborazione di dati,assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali.

d) identica;

e) gestione dell’edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discrimina-tori in ambito occupazionale e promo-zione delle pari opportunità sul territorioprovinciale.

2. Le province di cui all’articolo 1,comma 3, secondo periodo, esercitano al-tresì le seguenti ulteriori funzioni fonda-mentali:

86. Le province di cui al comma 3,secondo periodo, esercitano altresì le se-guenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico delterritorio e gestione di servizi in formaassociata in base alle specificità del terri-torio medesimo;

a) identica;

b) cura delle relazioni istituzionalicon province, province autonome, regioni,regioni a statuto speciale ed enti territo-riali di altri Stati, con esse confinanti e ilcui territorio abbia caratteristiche mon-tane, anche stipulando accordi e conven-zioni con gli enti predetti.

b) identica.

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Le funzioni fondamentali di cui alcomma 1 sono esercitate nei limiti esecondo le modalità stabilite dalla legisla-zione statale e regionale di settore, se-condo la rispettiva competenza per mate-ria ai sensi dell’articolo 117, commi se-condo, terzo e quarto, della Costituzione.

87. Le funzioni fondamentali di cui alcomma 85 sono esercitate nei limiti esecondo le modalità stabilite dalla legisla-zione statale e regionale di settore, se-condo la rispettiva competenza per mate-ria ai sensi dell’articolo 117, commi se-condo, terzo e quarto, della Costituzione.

4. La provincia può altresì, d’intesa coni comuni, provvedere alla gestione dell’edi-lizia scolastica con riferimento alle scuolesecondarie di secondo grado.

88. La provincia può altresì, d’intesacon i comuni, esercitare le funzioni dipredisposizione dei documenti di gara, distazione appaltante, di monitoraggio deicontratti di servizio e di organizzazione diconcorsi e procedure selettive.

5. Fermo restando quanto previsto dalcomma 4, lo Stato e le regioni, secondo lerispettive competenze, dispongono in or-dine alle funzioni provinciali diverse daquelle di cui al comma 1 del presentearticolo, in attuazione dell’articolo 118della Costituzione e, nell’ambito di cia-scuna materia, nel rispetto dei seguentiprincìpi fondamentali: individuazione perogni funzione dell’ambito territoriale otti-male di esercizio; efficacia nello svolgi-mento delle funzioni fondamentali daparte dei comuni; sussistenza di ricono-sciute esigenze unitarie; adozione di formedi avvalimento e deleghe di esercizio me-diante intesa o convenzione. Sono altresìvalorizzate forme di esercizio associato difunzioni da parte di più enti territoriali,nonché le autonomie funzionali.

89. Fermo restando quanto disposto dalcomma 88, lo Stato e le regioni, secondole rispettive competenze, attribuiscono lefunzioni provinciali diverse da quelle dicui al comma 85, in attuazione dell’arti-colo 118 della Costituzione, nonché al finedi conseguire le seguenti finalità: indivi-duazione dell’ambito territoriale ottimaledi esercizio per ciascuna funzione; effica-cia nello svolgimento delle funzioni fon-damentali da parte dei comuni e delleunioni di comuni; sussistenza di ricono-sciute esigenze unitarie; adozione di formedi avvalimento e deleghe di esercizio tragli enti territoriali coinvolti nel processo diriordino, mediante intese o convenzioni.Sono altresì valorizzate forme di esercizioassociato di funzioni da parte di più entilocali, nonché le autonomie funzionali. Lefunzioni che nell’ambito del processo diriordino sono trasferite dalle province adaltri enti territoriali continuano ad essereda esse esercitate fino alla data dell’effet-tivo avvio di esercizio da parte dell’entesubentrante; tale data è determinata neldecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 92 per le funzionidi competenza statale ovvero è stabilitadalla regione ai sensi del comma 95 per lefunzioni di competenza regionale.

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 1542-B

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6. Nello specifico caso in cui disposi-zioni normative statali o regionali di set-tore riguardanti servizi a rete di rilevanzaeconomica prevedano l’attribuzione difunzioni di organizzazione dei predettiservizi, di competenza comunale o provin-ciale, ad enti o agenzie in ambito provin-ciale o sub-provinciale, si applicano leseguenti disposizioni, che costituisconoprincìpi fondamentali della materia eprincìpi fondamentali di coordinamentodella finanza pubblica ai sensi dell’articolo117, terzo comma, della Costituzione:

90. Nello specifico caso in cui disposi-zioni normative statali o regionali di set-tore riguardanti servizi di rilevanza eco-nomica prevedano l’attribuzione di fun-zioni di organizzazione dei predetti servizi,di competenza comunale o provinciale, adenti o agenzie in ambito provinciale osub-provinciale, si applicano le seguentidisposizioni, che costituiscono princìpifondamentali della materia e princìpi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica ai sensi dell’articolo 117, terzocomma, della Costituzione:

a) le leggi statali o regionali, secondole rispettive competenze, prevedono lasoppressione di tali enti o agenzie e l’at-tribuzione delle funzioni alle province nelnuovo assetto istituzionale, con tempi, mo-dalità e forme di coordinamento con re-gioni e comuni, da determinare nell’am-bito del processo di riordino di cui alpresente articolo, secondo i princìpi diadeguatezza e sussidiarietà, anche valoriz-zando, ove possibile, le autonomie funzio-nali;

a) il decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui al comma 92ovvero le leggi statali o regionali, secondole rispettive competenze, prevedono lasoppressione di tali enti o agenzie e l’at-tribuzione delle funzioni alle province nelnuovo assetto istituzionale, con tempi, mo-dalità e forme di coordinamento con re-gioni e comuni, da determinare nell’am-bito del processo di riordino di cui aicommi da 85 a 97, secondo i princìpi diadeguatezza e sussidiarietà, anche valoriz-zando, ove possibile, le autonomie funzio-nali;

b) per le regioni che approvano leleggi che riorganizzano le funzioni di cuial presente comma, prevedendo la sop-pressione di uno o più enti o agenzie, sonoindividuate misure premiali con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro per gli affariregionali e le autonomie, previa intesa insede di Conferenza unificata, di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica.

b) per le regioni che approvano leleggi che riorganizzano le funzioni di cuial presente comma, prevedendo la sop-pressione di uno o più enti o agenzie, sonoindividuate misure premiali con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro per gli affariregionali, previa intesa in sede di Confe-renza unificata, di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sentite leorganizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, lo Stato e le regioni in-dividuano in modo puntuale, medianteaccordo sancito nella Conferenza unifi-cata, le funzioni di cui al comma 5 delpresente articolo oggetto del riordino e lerelative competenze.

91. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sentite leorganizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, lo Stato e le regioni in-dividuano in modo puntuale, medianteaccordo sancito nella Conferenza unifi-cata, le funzioni di cui al comma 89oggetto del riordino e le relative compe-tenze.

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati — 1542-B

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8. Entro il medesimo termine di cui alcomma 7 e nel rispetto di quanto previstodal comma 12, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’interno e del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie, di concertocon i Ministri per la pubblica amministra-zione e la semplificazione e dell’economiae delle finanze, sono stabiliti, previa intesain sede di Conferenza unificata, i criterigenerali per l’individuazione dei beni edelle risorse finanziarie, umane, strumen-tali e organizzative connesse all’eserciziodelle funzioni che devono essere trasferite,ai sensi del presente articolo, dalle pro-vince agli enti subentranti, garantendo irapporti di lavoro a tempo indeterminatoin corso, nonché quelli a tempo determi-nato in corso fino alla scadenza per essiprevista. Il decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri dispone anche diretta-mente in ordine alle funzioni amministra-tive delle province in materie di compe-tenza statale. In particolare, sono consi-derate le risorse finanziarie, già spettantialle province ai sensi dell’articolo 119 dellaCostituzione, che devono essere trasferiteagli enti subentranti per l’esercizio dellefunzioni loro attribuite, dedotte quelle ne-cessarie alle funzioni fondamentali e fattosalvo comunque quanto previsto dalcomma 4. Sullo schema di decreto, perquanto attiene alle risorse umane, sonoconsultate le organizzazioni sindacali mag-giormente rappresentative.

92. Entro il medesimo termine di cui alcomma 91 e nel rispetto di quanto previstodal comma 96, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’interno e del Ministro per gliaffari regionali, di concerto con i Ministriper la semplificazione e la pubblica am-ministrazione e dell’economia e delle fi-nanze, sono stabiliti, previa intesa in sededi Conferenza unificata, i criteri generaliper l’individuazione dei beni e delle risorsefinanziarie, umane, strumentali e organiz-zative connesse all’esercizio delle funzioniche devono essere trasferite, ai sensi deicommi da 85 a 97, dalle province agli entisubentranti, garantendo i rapporti di la-voro a tempo indeterminato in corso,nonché quelli a tempo determinato incorso fino alla scadenza per essi prevista.In particolare, sono considerate le risorsefinanziarie, già spettanti alle province aisensi dell’articolo 119 della Costituzione,che devono essere trasferite agli enti su-bentranti per l’esercizio delle funzioni loroattribuite, dedotte quelle necessarie allefunzioni fondamentali e fatto salvo co-munque quanto previsto dal comma 88.Sullo schema di decreto, per quanto at-tiene alle risorse umane, sono consultate leorganizzazioni sindacali maggiormenterappresentative. Il decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri dispone anchedirettamente in ordine alle funzioni am-ministrative delle province in materie dicompetenza statale.

9. In caso di mancato raggiungimentodell’accordo di cui al comma 7 ovvero dimancato raggiungimento dell’intesa di cuial comma 8, il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al medesimocomma dispone comunque sulle funzioniamministrative delle province di compe-tenza statale.

93. In caso di mancato raggiungimentodell’accordo di cui al comma 91 ovvero dimancato raggiungimento dell’intesa di cuial comma 92, il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al medesimocomma 92 dispone comunque sulle fun-zioni amministrative delle province dicompetenza statale.

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10. Al fine di tener conto degli effettianche finanziari derivanti dal trasferi-mento dell’esercizio delle funzioni, con ildecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 8 possono esseremodificati gli obiettivi del patto di stabilitàinterno e le facoltà di assumere delleprovince e degli enti subentranti, fermorestando l’obiettivo complessivo. L’attua-zione della presente disposizione non devedeterminare oneri per la finanza pubblica.

94. Al fine di tener conto degli effettianche finanziari derivanti dal trasferi-mento dell’esercizio delle funzioni, con ildecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 92 possonoessere modificati gli obiettivi del patto distabilità interno e le facoltà di assumeredelle province e degli enti subentranti,fermo restando l’obiettivo complessivo.L’attuazione della presente disposizionenon deve determinare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

11. La regione, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,provvede, sentite le organizzazioni sinda-cali maggiormente rappresentative, a dareattuazione all’accordo di cui al comma 7.Decorso il termine senza che la regioneabbia provveduto, si applica l’articolo 8della legge 5 giugno 2003, n. 131.

95. La regione, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,provvede, sentite le organizzazioni sinda-cali maggiormente rappresentative, a dareattuazione all’accordo di cui al comma 91.Decorso il termine senza che la regioneabbia provveduto, si applica l’articolo 8della legge 5 giugno 2003, n. 131.

12. Nei trasferimenti delle funzioni og-getto del riordino si applicano le seguentidisposizioni:

96. Identico:

a) il personale trasferito mantiene laposizione giuridica ed economica, con ri-ferimento alle voci del trattamento econo-mico fondamentale e accessorio, in godi-mento all’atto del trasferimento, nonchél’anzianità di servizio maturata; le corri-spondenti risorse sono trasferite all’entedestinatario; in particolare, quelle desti-nate a finanziare le voci fisse e variabilidel trattamento accessorio, nonché la pro-gressione economica orizzontale, secondoquanto previsto dalle disposizioni contrat-tuali vigenti, vanno a costituire specificifondi, destinati esclusivamente al perso-nale trasferito, nell’ambito dei più generalifondi delle risorse decentrate del perso-nale delle categorie e dirigenziale. I com-pensi di produttività, la retribuzione dirisultato e le indennità accessorie del per-sonale trasferito rimangono determinatinegli importi goduti antecedentemente altrasferimento e non possono essere incre-mentati fino all’applicazione del contrattocollettivo decentrato integrativo sotto-scritto conseguentemente al primo con-tratto collettivo nazionale di lavoro stipu-lato dopo la data di entrata in vigore dellapresente legge;

a) identica;

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) il trasferimento della proprietà deibeni mobili e immobili è esente da onerifiscali; l’ente che subentra nei diritti re-lativi alle partecipazioni societarie atti-nenti alla funzione trasferita può provve-dere alla dismissione con procedura sem-plificata stabilita con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze;

b) identica;

c) l’ente che subentra nella funzionesuccede anche nei rapporti attivi e passiviin corso, compreso il contenzioso; il tra-sferimento delle risorse tiene conto anchedelle passività; sono trasferite le risorseincassate relative a pagamenti non ancoraeffettuati, che rientrano nei rapporti tra-sferiti;

c) identica;

d) gli effetti derivanti dal trasferi-mento delle funzioni non rilevano, per glienti subentranti, ai fini della disciplina suilimiti dell’indebitamento, nonché di ognialtra disposizione di legge che, per effettodel trasferimento, può determinare ina-dempimenti dell’ente subentrante, nell’am-bito di variazioni compensative a livelloregionale ovvero tra livelli regionali olocali e livello statale, secondo modalitàindividuate con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro per gli affari regionali e leautonomie, sentita la Conferenza unificata,che stabilisce anche idonei strumenti dimonitoraggio.

d) gli effetti derivanti dal trasferi-mento delle funzioni non rilevano, per glienti subentranti, ai fini della disciplina suilimiti dell’indebitamento, nonché di ognialtra disposizione di legge che, per effettodel trasferimento, può determinare ina-dempimenti dell’ente subentrante, nell’am-bito di variazioni compensative a livelloregionale ovvero tra livelli regionali olocali e livello statale, secondo modalitàindividuate con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro per gli affari regionali, sentitala Conferenza unificata, che stabilisce an-che idonei strumenti di monitoraggio.

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

13. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui al comma 8, unoo più decreti legislativi, previo parere dellaConferenza unificata, della Commissioneper il coordinamento della finanza pub-blica e delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia, in materia diadeguamento della legislazione statalesulle funzioni e sulle competenze delloStato e degli enti territoriali e di quellasulla finanza e sul patrimonio dei mede-simi enti, nel rispetto dei seguenti princìpie criteri direttivi:

97. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui al comma 92, unoo più decreti legislativi, previo parere dellaConferenza unificata, della Conferenzapermanente per il coordinamento dellafinanza pubblica e delle Commissioni par-lamentari competenti per materia, in ma-teria di adeguamento della legislazionestatale sulle funzioni e sulle competenzedello Stato e degli enti territoriali e diquella sulla finanza e sul patrimonio deimedesimi enti, nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attri-buzione per esigenze di tutela dell’unitàgiuridica ed economica della Repubblica ein particolare dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili esociali, applicazione coordinata dei prin-cìpi di riordino delle funzioni di cui allapresente legge e di quelli di cui agli articoli1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge5 maggio 2009, n. 42, e successive modi-ficazioni, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica;

a) identica;

b) le risorse finanziarie, già spettantialle province ai sensi dell’articolo 119 dellaCostituzione, ivi comprese quelle per latutela ambientale, dedotte quelle necessa-rie alle funzioni fondamentali e fatto salvoquanto previsto dall’articolo 2 della pre-sente legge, sono attribuite ai soggetti chesubentrano nelle funzioni trasferite, inrelazione ai rapporti attivi e passivi og-getto della successione, compresi i rapportidi lavoro e le altre spese di gestione.

b) le risorse finanziarie, già spettantialle province ai sensi dell’articolo 119 dellaCostituzione, dedotte quelle necessarie allefunzioni fondamentali e fatto salvo quantoprevisto dai commi da 5 a 11, sonoattribuite ai soggetti che subentrano nellefunzioni trasferite, in relazione ai rapportiattivi e passivi oggetto della successione,compresi i rapporti di lavoro e le altrespese di gestione.

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 18.

(Requisiti per la nomina dei commissarie dei sub-commissari).

1. Al commissario di cui all’articolo 141del testo unico, e successive modificazioni,nonché ad eventuali sub-commissari siapplica, per quanto compatibile, la disci-plina di cui all’articolo 38, comma 1-bis,del decreto legislativo 8 luglio 1999,n. 270, nonché quanto previsto dal rego-lamento di cui al decreto del Ministrodello sviluppo economico 10 aprile 2013,n. 60, in materia di professionalità e ono-rabilità dei commissari giudiziali e straor-dinari delle procedure di amministrazionestraordinaria delle grandi imprese in crisi.Nei confronti degli stessi soggetti si appli-cano, altresì, le disposizioni del testo unicodi cui al decreto legislativo 31 dicembre2012, n. 235.

98. Identico.

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 19.

(Criteri per la nomina dei sub-commissari).

1. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissaristraordinari dell’ente provincia, sono te-nuti a fare riferimento esclusivo al perso-nale afferente all’ente locale di riferi-mento, senza oneri aggiuntivi.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissaristraordinari dell’ente provincia, sono te-nuti ad avvalersi di dirigenti o funzionaridel comune capoluogo, senza oneri aggiun-tivi.

2. In applicazione di quanto previstodal comma 1, gli eventuali sub-commissarinominati in base a criteri diversi decadonoalla data di entrata in vigore della presentelegge.

100. In applicazione di quanto previstodal comma 99, gli eventuali sub-commis-sari nominati in base a criteri diversidecadono alla data di entrata in vigoredella presente legge.

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati — 1542-B

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CAPO IV

LA CITTÀ METROPOLITANADI ROMA CAPITALE

ART. 20.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presentearticolo, la città metropolitana di Romacapitale è disciplinata dalle norme relativealle città metropolitane di cui alla presentelegge.

101. Salvo quanto previsto dai commi102 e 103, la città metropolitana di Romacapitale è disciplinata dalle norme relativealle città metropolitane di cui alla presentelegge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012,n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restanoriferite a Roma capitale, come definitadall’articolo 24, comma 2, della legge 5maggio 2009, n. 42.

102. Identico.

3. Lo statuto della città metropolitanadi Roma capitale, con le modalità previsteall’articolo 2, comma 8, disciplina i rap-porti tra la città metropolitana, il comunedi Roma capitale e gli altri comuni, ga-rantendo il migliore assetto delle funzioniche Roma è chiamata a svolgere qualesede degli organi costituzionali nonchédelle rappresentanze diplomatiche degliStati esteri, ivi presenti, presso la Repub-blica italiana, presso lo Stato della Cittàdel Vaticano e presso le istituzioni inter-nazionali.

103. Lo statuto della città metropoli-tana di Roma capitale, con le modalitàpreviste al comma 11, disciplina i rapportitra la città metropolitana, il comune diRoma capitale e gli altri comuni, garan-tendo il migliore assetto delle funzioni cheRoma è chiamata a svolgere quale sededegli organi costituzionali nonché dellerappresentanze diplomatiche degli Statiesteri, ivi presenti, presso la Repubblicaitaliana, presso lo Stato della Città delVaticano e presso le istituzioni internazio-nali.

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati — 1542-B

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CAPO V

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLEUNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI

ART. 21.

(Unioni e loro organi).

1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 19del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, e successive modificazioni, sonoabrogati.

104. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, e successive modificazioni, sonoabrogati.

2. All’articolo 32 del testo unico, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

105. Identico:

a) il terzo periodo del comma 3 èsostituito dal seguente: « Il consiglio ècomposto da un numero di consiglieridefinito nello statuto, eletti dai singoliconsigli dei comuni associati tra i propricomponenti, garantendo la rappresentanzadelle minoranze e assicurando la rappre-sentanza di ogni comune »;

a) identica;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

b) identica;

« 4. L’unione ha potestà statutaria eregolamentare e ad essa si applicano, inquanto compatibili e non derogati con ledisposizioni della legge recante disposi-zioni sulle città metropolitane, sulle pro-vince, sulle unioni e fusioni di comuni, iprincìpi previsti per l’ordinamento dei co-muni, con particolare riguardo allo statusdegli amministratori, all’ordinamento fi-nanziario e contabile, al personale e al-l’organizzazione. Lo statuto dell’unionestabilisce le modalità di funzionamentodegli organi e ne disciplina i rapporti. Infase di prima istituzione lo statuto del-l’unione è approvato dai consigli dei co-muni partecipanti e le successive modifi-che sono approvate dal consiglio del-l’unione »;

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) dopo il comma 5-bis è inserito ilseguente:

c) identico:

« 5-ter. Il presidente dell’unione di co-muni può avvalersi, per specifiche funzioniche lo richiedano, del segretario di uncomune facente parte dell’unione, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Sono fatti salvi gli incarichi perle funzioni di segretario già affidati aidipendenti delle unioni o dei comuni an-che ai sensi del comma 557 dell’articolo 1della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Aisegretari delle unioni di comuni si appli-cano le disposizioni dell’articolo 8 dellalegge 23 marzo 1981, n. 93, e successivemodificazioni ».

« 5-ter. Il presidente dell’unione di co-muni si avvale del segretario di un comunefacente parte dell’unione, senza che ciòcomporti l’erogazione di ulteriori inden-nità e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. Sono fattisalvi gli incarichi per le funzioni di segre-tario già affidati ai dipendenti delle unionio dei comuni anche ai sensi del comma557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre2004, n. 311. Ai segretari delle unioni dicomuni si applicano le disposizioni del-l’articolo 8 della legge 23 marzo 1981,n. 93, e successive modificazioni ».

3. Per quanto non previsto dai commi3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testo unico,come modificati dal comma 2 del presentearticolo, lo statuto dell’unione di comunideve altresì rispettare i princìpi di orga-nizzazione e di funzionamento e le sogliedemografiche minime eventualmente di-sposte con legge regionale e assicurare lacoerenza con gli ambiti territoriali dallemedesime previsti.

106. Per quanto non previsto daicommi 3, 4 e 5-ter dell’articolo 32 del testounico, come modificati dal comma 105, lostatuto dell’unione di comuni deve altresìrispettare i princìpi di organizzazione e difunzionamento e le soglie demograficheminime eventualmente disposti con leggeregionale e assicurare la coerenza con gliambiti territoriali dalle medesime previsti.

4. All’articolo 14 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

107. Identico:

a) il comma 28-bis è sostituito dalseguente:

a) identica;

« 28-bis. Per le unioni di cui al comma28 si applica l’articolo 32 del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e successive modificazioni »;

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati — 1542-B

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b) il comma 31 è sostituito dal se-guente:

b) identica.

« 31. Il limite demografico minimo delleunioni e delle convenzioni di cui al pre-sente articolo è fissato in 10.000 abitanti,ovvero in 3.000 abitanti se i comuni ap-partengono o sono appartenuti a comunitàmontane, fermo restando che, in tal caso,le unioni devono essere formate da almenotre comuni, e salvi il diverso limite demo-grafico ed eventuali deroghe in ragione diparticolari condizioni territoriali indivi-duati dalla regione. Il limite non si applicaalle unioni di comuni già costituite ».

5. All’articolo 16, comma 17, del de-creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c)e d) sono sostituite dalle seguenti:

(vedi il comma 135)

« a) per i comuni con popolazionefino a 3.000 abitanti, il consiglio comunaleè composto, oltre che dal sindaco, da dieciconsiglieri e il numero massimo degliassessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazionesuperiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti,il consiglio comunale è composto, oltre chedal sindaco, da dodici consiglieri e ilnumero massimo di assessori è stabilito inquattro ».

6. I comuni interessati dalla disposi-zione di cui al comma 5 provvedono,prima di applicarla, a rideterminare conpropri atti gli oneri connessi con le attivitàdi cui al titolo III, capo IV (Status degliamministratori locali), della parte primadel testo unico, al fine di assicurare l’in-varianza della relativa spesa in rapportoalla legislazione vigente, previa specificaattestazione del collegio dei revisori deiconti.

(vedi il comma 136)

7. All’articolo 46, comma 2, del testounico è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Nella giunta nessuno dei due sessipuò essere rappresentato in misura infe-riore al 40 per cento, con arrotondamentoaritmetico ».

(vedi il comma 137)

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 22.

(Gratuità delle cariche e statusdegli amministratori).

1. Tutte le cariche nell’unione sonoesercitate a titolo gratuito.

108. Identico.

2. Per il primo mandato amministra-tivo, agli amministratori del nuovo co-mune nato dalla fusione di più comuni cuihanno preso parte comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti e agliamministratori delle unioni di comunicomprendenti comuni con popolazione in-feriore a 5.000 abitanti si applicano ledisposizioni in materia di ineleggibilità,incandidabilità e incompatibilità previstedalla legge per i comuni con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti.

109. Per il primo mandato amministra-tivo, agli amministratori del nuovo co-mune nato dalla fusione di più comuni cuihanno preso parte comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti e agliamministratori delle unioni di comunicomprendenti comuni con popolazione in-feriore a 5.000 abitanti si applicano ledisposizioni in materia di ineleggibilità,incandidabilità, inconferibilità e incompa-tibilità previste dalla legge per i comunicon popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 23.

(Disposizioni varieper le unioni di comuni).

1. Le seguenti attività possono esseresvolte dalle unioni di comuni in formaassociata anche per i comuni che le co-stituiscono, con le seguenti modalità:

110. Identico.

a) le funzioni di responsabile anti-corruzione sono svolte da un funzionarionominato dal presidente dell’unione tra ifunzionari dell’unione e dei comuni che lacompongono;

b) le funzioni di responsabile per latrasparenza sono svolte da un funzionarionominato dal presidente dell’unione tra ifunzionari dell’unione e dei comuni che lacompongono;

c) le funzioni dell’organo di revisione,per le unioni formate da comuni checomplessivamente non superano 10.000abitanti, sono svolte da un unico revisoree, per le unioni che superano tale limite,da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell’or-gano di valutazione e di controllo digestione sono attribuite dal presidente del-l’unione, sulla base di apposito regola-mento approvato dall’unione stessa.

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 24.

(Ulteriori disposizioni per favorirel’efficienza delle unioni di comuni).

1. Il presidente dell’unione di comuni:

a) svolge le funzioni attribuite alsindaco dall’articolo 15, comma 3, dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225, e successivemodificazioni, nel territorio dei comuniche hanno conferito all’unione la funzionefondamentale della protezione civile;

111. Il presidente dell’unione di co-muni, ove previsto dallo statuto, svolge lefunzioni attribuite al sindaco dall’articolo2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nelterritorio dei comuni che hanno conferitoall’unione la funzione fondamentale dellapolizia municipale.

b) ove previsto dallo statuto, svolge lefunzioni attribuite al sindaco dall’articolo2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nelterritorio dei comuni che hanno conferitoall’unione la funzione fondamentale dellapolizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenentiall’unione conferiscano all’unione la fun-zione della protezione civile, all’unionespettano l’approvazione e l’aggiornamentodei piani di emergenza di cui all’articolo15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24febbraio 1992, n. 225, nonché le connesseattività di prevenzione e approvvigiona-mento, mentre i sindaci dei comuni re-stano titolari delle funzioni di cui all’ar-ticolo 15, comma 3, della predetta leggen. 225 del 1992.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 57,comma 1, lettera b), del codice di proce-dura penale, e di cui all’articolo 5, comma1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relativeall’esercizio delle funzioni di polizia giu-diziaria nell’ambito territoriale di appar-tenenza del personale della polizia muni-cipale, si intendono riferite, in caso diesercizio associato delle funzioni di poliziamunicipale mediante unione di comuni, alterritorio dei comuni in cui l’unione eser-cita le funzioni stesse.

113. Identico.

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. In caso di trasferimento di personaledal comune all’unione di comuni, le ri-sorse già quantificate sulla base degli ac-cordi decentrati e destinate nel precedenteanno dal comune a finanziare istituti con-trattuali collettivi ulteriori rispetto al trat-tamento economico fondamentale, conflui-scono nelle corrispondenti risorse del-l’unione.

114. Identico.

4. Le disposizioni normative previsteper i piccoli comuni si applicano alleunioni composte da comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti.

115. Identico.

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 25.

(Fusione di comuni).

1. In caso di fusione di uno o piùcomuni, fermo restando quanto previstodall’articolo 16 del testo unico, il comunerisultante dalla fusione adotta uno statutoche può prevedere anche forme particolaridi collegamento tra il nuovo comune e lecomunità che appartenevano ai comunioggetto della fusione.

116. Identico.

2. L’articolo 15, comma 2, del testounico è sostituito dal seguente:

117. Identico.

« 2. I comuni che hanno dato avvio alprocedimento di fusione ai sensi dellerispettive leggi regionali possono, ancheprima dell’istituzione del nuovo ente, me-diante approvazione di testo conforme daparte di tutti i consigli comunali, definirelo statuto che entrerà in vigore con l’isti-tuzione del nuovo comune e rimarrà vi-gente fino alle modifiche dello stesso daparte degli organi del nuovo comune isti-tuito. Lo statuto del nuovo comune dovràprevedere che alle comunità dei comunioggetto della fusione siano assicurate ade-guate forme di partecipazione e di decen-tramento dei servizi ».

3. Al comune istituito a seguito difusione tra comuni aventi ciascuno menodi 5.000 abitanti si applicano, in quantocompatibili, le norme di maggior favore,incentivazione e semplificazione previsteper i comuni con popolazione inferiore a5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118. Identico.

4. I comuni istituiti a seguito di fusionepossono utilizzare i margini di indebita-mento consentiti dalle norme vincolistichein materia a uno o più dei comuni origi-nari e nei limiti degli stessi, anche nel casoin cui dall’unificazione dei bilanci nonrisultino ulteriori possibili spazi di inde-bitamento per il nuovo ente.

119. Identico.

Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati — 1542-B

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. Il commissario nominato per la ge-stione del comune derivante da fusione ècoadiuvato, fino all’elezione dei nuovi or-gani, da un comitato consultivo compostoda coloro che, alla data dell’estinzione deicomuni, svolgevano le funzioni di sindacoe senza maggiori oneri per la finanzapubblica. Il comitato è comunque consul-tato sullo schema di bilancio e sull’even-tuale adozione di varianti agli strumentiurbanistici. Il commissario convoca perio-dicamente il comitato, anche su richiestadella maggioranza dei componenti, perinformare sulle attività programmate e suquelle in corso.

120. Identico.

6. Gli obblighi di esercizio associato difunzioni comunali derivanti dal comma 28dell’articolo 14 del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esuccessive modificazioni, si applicano aicomuni derivanti da fusione entro i limitistabiliti dalla legge regionale, che puòfissare una diversa decorrenza o modu-larne i contenuti. In mancanza di diversanormativa regionale, i comuni istituiti me-diante fusione che raggiungono una popo-lazione pari o superiore a 3.000 abitanti,oppure a 2.000 abitanti se appartenenti oappartenuti a comunità montane, e chedevono obbligatoriamente esercitare lefunzioni fondamentali dei comuni, se-condo quanto previsto dal citato comma28 dell’articolo 14, sono esentati da taleobbligo per un mandato elettorale.

121. Identico.

7. I consiglieri comunali cessati pereffetto dell’estinzione del comune deri-vante da fusione continuano a esercitare,fino alla nomina dei nuovi rappresentantida parte del nuovo comune, gli incarichiesterni loro eventualmente attribuiti. Tuttii soggetti nominati dal comune estinto perfusione in enti, aziende, istituzioni o altriorganismi continuano a esercitare il loromandato fino alla nomina dei successori.

122. Identico.

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati — 1542-B

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8. Le risorse destinate, nell’anno diestinzione del comune, alle politiche disviluppo delle risorse umane e alla pro-duttività del personale di cui al contrattocollettivo nazionale di lavoro relativo alcomparto regioni e autonomie locali del1º aprile 1999, pubblicato nel supple-mento ordinario n. 81 alla Gazzetta Uffi-ciale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comunioggetto di fusione confluiscono, per l’in-tero importo, a decorrere dall’anno diistituzione del nuovo comune, in un unicofondo del nuovo comune avente medesimadestinazione.

123. Identico.

9. Salva diversa disposizione della leggeregionale:

124. Identico.

a) tutti gli atti normativi, i piani, iregolamenti, gli strumenti urbanistici e ibilanci dei comuni oggetto della fusionevigenti alla data di estinzione dei comunirestano in vigore, con riferimento agliambiti territoriali e alla relativa popola-zione dei comuni che li hanno approvati,fino alla data di entrata in vigore deicorrispondenti atti del commissario o degliorgani del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovocomune, gli organi di revisione contabiledei comuni estinti decadono. Fino allanomina dell’organo di revisione contabiledel nuovo comune le funzioni sono svolteprovvisoriamente dall’organo di revisionecontabile in carica, alla data dell’estin-zione, nel comune di maggiore dimensionedemografica;

c) in assenza di uno statuto provvi-sorio, fino alla data di entrata in vigoredello statuto e del regolamento di funzio-namento del consiglio comunale del nuovocomune si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni dello statuto e delregolamento di funzionamento del consi-glio comunale del comune di maggioredimensione demografica tra quelli estinti.

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati — 1542-B

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10. Il comune risultante da fusione: 125. Identico:

a) approva il bilancio di previsione, inderoga a quanto previsto dall’articolo 151,comma 1, del testo unico, entro novantagiorni dall’istituzione;

a) approva il bilancio di previsione, inderoga a quanto previsto dall’articolo 151,comma 1, del testo unico, entro novantagiorni dall’istituzione o dal diverso terminedi proroga eventualmente previsto perl’approvazione dei bilanci e fissato condecreto del Ministro dell’interno;

b) ai fini dell’applicazione dell’arti-colo 163 del testo unico, per l’individua-zione degli stanziamenti dell’anno prece-dente assume come riferimento la som-matoria delle risorse stanziate nei bilancidefinitivamente approvati dai comuniestinti;

b) identica;

c) approva il rendiconto di bilanciodei comuni estinti, se questi non hanno giàprovveduto, e subentra negli adempimentirelativi alle certificazioni del patto di sta-bilità e delle dichiarazioni fiscali.

c) identica.

11. Ai fini di cui all’articolo 37, comma4, del testo unico, la popolazione delnuovo comune corrisponde alla sommadelle popolazioni dei comuni estinti.

126. Identico.

12. Dalla data di istituzione del nuovocomune e fino alla scadenza naturale restavalida, nei documenti dei cittadini e delleimprese, l’indicazione della residenza conriguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

127. Identico.

13. L’istituzione del nuovo comune nonpriva i territori dei comuni estinti deibenefìci che a essi si riferiscono, stabilitiin loro favore dall’Unione europea e dalleleggi statali.

128. L’istituzione del nuovo comunenon priva i territori dei comuni estinti deibenefìci che a essi si riferiscono, stabilitiin loro favore dall’Unione europea e dalleleggi statali. Il trasferimento della pro-prietà dei beni mobili e immobili daicomuni estinti al nuovo comune è esenteda oneri fiscali.

14. Nel nuovo comune istituito me-diante fusione possono essere conservatidistinti codici di avviamento postale deicomuni preesistenti.

129. Identico.

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati — 1542-B

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ART. 26.

(Incorporazione di comuni).

1. I comuni possono promuovere ilprocedimento di incorporazione in un co-mune contiguo. In tal caso, fermo restandoil procedimento previsto dal comma 1dell’articolo 15 del testo unico, il comuneincorporante conserva la propria persona-lità, succede in tutti i rapporti giuridici alcomune incorporato e gli organi di que-st’ultimo decadono alla data di entrata invigore della legge regionale di incorpora-zione. Lo statuto del comune incorporanteprevede che alle comunità del comunecessato siano assicurate adeguate forme dipartecipazione e di decentramento dei ser-vizi. A tale scopo lo statuto è integratoentro tre mesi dalla data di entrata invigore della legge regionale di incorpora-zione. Le popolazioni interessate sono sen-tite ai fini dell’articolo 133 della Costitu-zione mediante referendum consultivo co-munale, svolto secondo le discipline regio-nali e prima che i consigli comunalideliberino l’avvio della procedura di ri-chiesta alla regione di incorporazione. Nelcaso di aggregazioni di comuni medianteincorporazione è data facoltà di modifi-care anche la denominazione del comune.Con legge regionale sono definite le ulte-riori modalità della procedura di fusioneper incorporazione.

130. Identico.

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ART. 27.

(Incentivi per le unionie le fusioni di comuni).

1. Le regioni, nella definizione del pattodi stabilità verticale, possono individuareidonee misure volte a incentivare le unionie le fusioni di comuni, fermo restandol’obiettivo di finanza pubblica attribuitoalla medesima regione.

131. Identico.

2. I comuni risultanti da una fusione,ove istituiscano municipi, possono mante-nere tributi e tariffe differenziati per cia-scuno dei territori degli enti preesistentialla fusione, non oltre l’ultimo eserciziofinanziario del primo mandato ammini-strativo del nuovo comune.

132. Identico.

3. I comuni risultanti da una fusionehanno tempo tre anni dall’istituzione delnuovo comune per adeguarsi alla norma-tiva vigente che prevede l’omogenizzazionedegli ambiti territoriali ottimali di gestionee la razionalizzazione della partecipazionea consorzi, aziende e società pubbliche digestione, salve diverse disposizioni speci-fiche di maggior favore.

133. I comuni risultanti da una fusionehanno tempo tre anni dall’istituzione delnuovo comune per adeguarsi alla norma-tiva vigente che prevede l’omogeneizza-zione degli ambiti territoriali ottimali digestione e la razionalizzazione della par-tecipazione a consorzi, aziende e societàpubbliche di gestione, salve diverse dispo-sizioni specifiche di maggior favore.

4. Per l’anno 2014, è data prioritànell’accesso alle risorse di cui all’articolo18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progettipresentati dai comuni istituiti per fusionenonché a quelli presentati dalle unioni dicomuni.

134. Identico.

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(vedi l’articolo 21, comma 5) 135. All’articolo 16, comma 17, deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituitedalle seguenti:

« a) per i comuni con popolazionefino a 3.000 abitanti, il consiglio comunaleè composto, oltre che dal sindaco, da dieciconsiglieri e il numero massimo degliassessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazionesuperiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti,il consiglio comunale è composto, oltre chedal sindaco, da dodici consiglieri e ilnumero massimo di assessori è stabilito inquattro »;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

(vedi l’articolo 21, comma 6) 136. I comuni interessati dalla dispo-sizione di cui al comma 135 provvedono,prima di applicarla, a rideterminare conpropri atti gli oneri connessi con le attivitàin materia di status degli amministratorilocali di cui al titolo III, capo IV, dellaparte prima del testo unico, al fine diassicurare l’invarianza della relativa spesain rapporto alla legislazione vigente, previaspecifica attestazione del collegio dei re-visori dei conti.

(vedi l’articolo 21, comma 7) 137. Nelle giunte dei comuni con po-polazione superiore a 3.000 abitanti, nes-suno dei due sessi può essere rappresen-tato in misura inferiore al 40 per cento,con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a3.000 abitanti non si applicano le dispo-sizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo51 del testo unico; ai sindaci dei medesimicomuni è comunque consentito un numeromassimo di tre mandati.

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati — 1542-B

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139. All’articolo 13, comma 3, primoperiodo, del decreto-legge 13 agosto 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 5.000 abitanti » sono sostituite dalle se-guenti: « 15.000 abitanti ».

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ART. 28.

(Riordino delle disposizioni concernentiil comune di Campione d’Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro dell’interno e del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, un decreto legislativo recante ladisciplina organica delle disposizioni con-cernenti il comune di Campione d’Italia,secondo le modalità e i princìpi e i criteridirettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, nonché nel rispetto del seguenteprincipio e criterio direttivo: riordino dellespecialità presenti nelle disposizioni vi-genti in ragione della collocazione territo-riale separata del predetto comune e dellaconseguente peculiare realtà istituzionale,socio-economica, urbanistica, valutaria,sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

140. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro dell’interno e del Ministro per gliaffari regionali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, un decretolegislativo recante la disciplina organicadelle disposizioni concernenti il comune diCampione d’Italia, secondo le modalità e iprincìpi e i criteri direttivi di cui all’arti-colo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e successive modificazioni, nonché nel ri-spetto del seguente principio e criteriodirettivo: riordino delle specialità presentinelle disposizioni vigenti in ragione dellacollocazione territoriale separata del pre-detto comune e della conseguente pecu-liare realtà istituzionale, socio-economica,urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale,fiscale e finanziaria.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

141. Dall’attuazione del comma 140non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

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CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

(Norme finali).

1. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo2, comma 1, della legge 7 giugno 1991,n. 182, e successive modificazioni, le pa-role: « e provinciali » sono soppresse.

142. Identico.

2. Il comma 115 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, è abro-gato.

143. Identico.

3. Le regioni sono tenute ad adeguarela propria legislazione alle disposizionidella presente legge entro dodici mesidalla data della sua entrata in vigore.

144. Identico.

4. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni a statuto speciale Friuli VeneziaGiulia e Sardegna e la Regione sicilianaadeguano i propri ordinamenti interni aiprincìpi della medesima legge. Le disposi-zioni del capo V della presente legge sonoapplicabili nelle regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta com-patibilmente con le norme dei rispettivistatuti e con le relative norme di attua-zione, anche con riferimento alla leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

145. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni a statuto speciale Friuli VeneziaGiulia e Sardegna e la Regione sicilianaadeguano i propri ordinamenti interni aiprincìpi della medesima legge. Le disposi-zioni di cui ai commi da 104 a 141 sonoapplicabili nelle regioni a statuto specialeTrentino-Alto Adige e Valle d’Aosta com-patibilmente con le norme dei rispettivistatuti e con le relative norme di attua-zione, anche con riferimento alla leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Con riferimento alle città metropo-litane e alle province trasformate ai sensidella presente legge, fino a una revisionedel patto di stabilità che tenga conto dellefunzioni a esse attribuite, i nuovi enti sonotenuti a conseguire gli obiettivi di finanzapubblica assegnati alle province di cui allalegislazione previgente ovvero alle qualisubentrano.

146. Identico.

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati — 1542-B

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6. Fermi restando gli interventi di ri-duzione organizzativa e gli obiettivi com-plessivi di economicità e di revisione dellaspesa previsti dalla legislazione vigente, illivello provinciale e delle città metropoli-tane non costituisce ambito territorialeobbligatorio o di necessaria corrispon-denza per l’organizzazione periferica dellepubbliche amministrazioni. Conseguente-mente le pubbliche amministrazioni rior-ganizzano la propria rete periferica indi-viduando ambiti territoriali ottimali diesercizio delle funzioni non obbligatoria-mente corrispondenti al livello provincialeo della città metropolitana.

147. Fermi restando gli interventi diriduzione organizzativa e gli obiettivi com-plessivi di economicità e di revisione dellaspesa previsti dalla legislazione vigente, illivello provinciale e delle città metropoli-tane non costituisce ambito territorialeobbligatorio o di necessaria corrispon-denza per l’organizzazione periferica dellepubbliche amministrazioni. Conseguente-mente le pubbliche amministrazioni rior-ganizzano la propria rete periferica indi-viduando ambiti territoriali ottimali diesercizio delle funzioni non obbligatoria-mente corrispondenti al livello provincialeo della città metropolitana. La riorganiz-zazione avviene secondo piani adottatidalle pubbliche amministrazioni entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge; i piani sono comunicati alMinistero dell’economia e delle finanze, alMinistero dell’interno per il coordina-mento della logistica sul territorio, alCommissario per la revisione della spesa ealle Commissioni parlamentari competentiper materia e per i profili finanziari. Ipiani indicano i risparmi attesi dalla rior-ganizzazione nel successivo triennio. Qua-lora le amministrazioni statali o gli entipubblici nazionali non presentino i pre-detti piani nel termine indicato, il Presi-dente del Consiglio dei ministri nomina,senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-cio dello Stato, un commissario per laredazione del piano.

7. Le disposizioni della presente leggenon modificano l’assetto territoriale degliordini, dei collegi professionali e dei re-lativi organismi nazionali previsto dallerispettive leggi istitutive, nonché delle ca-mere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura.

148. Identico.

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati — 1542-B

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8. Al fine di procedere all’attuazione diquanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonché per accompagnare e soste-nere l’applicazione degli interventi di ri-forma di cui alla presente legge, il Ministroper gli affari regionali e le autonomiepredispone, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività contenenti modalità operative ealtre indicazioni finalizzate ad assicurare,anche attraverso la nomina di commissari,il rispetto dei termini previsti per gliadempimenti di cui alla presente legge e laverifica dei risultati ottenuti. Su propostadel Ministro per gli affari regionali e leautonomie, con accordo sancito nella Con-ferenza unificata, sono stabilite le moda-lità di monitoraggio sullo stato di attua-zione della riforma.

149. Al fine di procedere all’attuazionedi quanto previsto dall’articolo 9 del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, nonché per accompagnare esostenere l’applicazione degli interventi diriforma di cui alla presente legge, il Mi-nistro per gli affari regionali predispone,entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge e senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica,appositi programmi di attività contenentimodalità operative e altre indicazioni fi-nalizzate ad assicurare, anche attraversola nomina di commissari, il rispetto deitermini previsti per gli adempimenti di cuialla presente legge e la verifica dei risultatiottenuti. Su proposta del Ministro per gliaffari regionali, con accordo sancito nellaConferenza unificata, sono stabilite le mo-dalità di monitoraggio sullo stato di at-tuazione della riforma.

9. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

150. Identico.

ART. 30.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

151. Identico.

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ALLEGATO A

(Articolo 5, comma 10)

Criteri e operazioni per la determinazione dell’indice ponderato cui ècommisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi delle cittàmetropolitane e delle province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi aciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondole seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fascedemografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell’articolo 5 sidetermina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demo-grafiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o dellaprovincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione dellacittà metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determinail valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, delrapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e lapopolazione dell’intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazionedi un comune e la popolazione dell’intera città metropolitana oprovincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune èridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato inaumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui nonappartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionalealla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percen-tuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi dellalettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fasciademografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione lafascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); ilvalore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valorepercentuale delle altre fasce demografiche della medesima cittàmetropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste inmisura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che ilvalore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; èesclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene ilcomune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l’indice di ponderazione del voto deglielettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato,con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato delladivisione del valore percentuale determinato per ciascuna fasciademografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), peril numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti allamedesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

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ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell’indice ponderato cui ècommisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi delle cittàmetropolitane e delle province.

Identico:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fascedemografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 sidetermina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demo-grafiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o dellaprovincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione dellacittà metropolitana o della provincia;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica.

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