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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1589 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CANCELLIERI) E DAL MINISTRO PER LINTEGRAZIONE (KYENGE) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (GIOVANNINI) E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la coo- perazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno Presentato il 17 settembre 2013 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1589—

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

E DAL MINISTRO PER L’INTEGRAZIONE

(KYENGE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(GIOVANNINI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza,la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la coo-perazione in materia di responsabilità genitoriale e di misuredi protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996,nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

Presentato il 17 settembre 2013

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ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Convenzionesulla competenza, la legge applicabile, ilriconoscimento, l’esecuzione e la coope-razione in materia di responsabilità ge-nitoriale e di misure di protezione deiminori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, diseguito « Convenzione », è stata firmatadall’Italia il 10 aprile 2003, in ottempe-ranza a quanto previsto nella decisione2003/93/CE del Consiglio, del 19 dicem-bre 2002.

La Convenzione, infatti, è stata consi-derata dall’Unione europea uno strumentodi particolare importanza per assicurareun « valido contributo alla protezione deiminori a livello internazionale ». L’inte-resse dell’Unione europea per tale stru-mento discende dalla considerazione chealcuni suoi articoli hanno ripercussioni suldiritto dell’Unione medesima in materia dicompetenza giurisdizionale, riconosci-mento ed esecuzione delle decisioni giu-diziarie, in particolare con riferimento aquanto previsto dal regolamento (CE)n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novem-bre 2003, relativo alla competenza, alriconoscimento e all’esecuzione delle de-cisioni in materia matrimoniale e in ma-teria di responsabilità genitoriale (cosid-detto « regolamento Bruxelles II-bis »). LaConvenzione è ritenuta dalle istituzionieuropee perfettamente compatibile con glistrumenti dell’Unione che disciplinano lamateria, e la sua ratifica da parte di tuttigli Stati membri è considerata necessariaper renderla di diffusa applicazione epoter disciplinare i rapporti con i Paesiterzi attraverso uno strumento che con-tenga disposizioni coerenti con l’acquiscommunautaire. Poiché Parti della Con-venzione possono essere solo gli Statimembri sovrani e non le organizzazioniterritoriali, il Consiglio dell’Unione euro-pea ha adottato, il 5 giugno 2008, ladecisione 2008/431/CE, proprio al fine diautorizzare gli Stati membri a ratificare laConvenzione o aderire ad essa. Gli Statimembri, indicati nell’articolo 1 della citatadecisione, tra i quali è compresa anchel’Italia, si sono quindi impegnati ad ade-rire o a ratificare la Convenzione, al finedi dare vita a un corpo omogeneo di

disposizioni per la tutela internazionaledei minori non solo in ambito europeo maanche in più ampi contesti internazionali.

La Convenzione detta disposizioni inmateria di misure di protezione dellapersona e dei beni del minore (individuatonella stessa Convenzione come un soggettoche non abbia compiuto il diciottesimoanno di età). Le misure di protezionepossono vertere sull’attribuzione, sull’eser-cizio e sulla revoca totale o parziale dellaresponsabilità genitoriale; sul diritto diaffidamento; sulla tutela del minore, non-ché sulla curatela e sugli istituti analoghi;sull’amministrazione, sulla conservazioneo sulla disposizione dei beni del minore;sul collocamento del minore in una fami-glia di accoglienza o in istituto o sulla suaassistenza legale tramite « kafala ». Sono,invece, espressamente esclusi dal campo diapplicazione della Convenzione l’accerta-mento dello stato di filiazione, gli obblighialimentari, l’adozione e la materia del-l’asilo o dell’immigrazione.

La Convenzione ha come scopo la fis-sazione di regole finalizzate:

1) a determinare lo Stato la cuiautorità sia competente ad adottare lemisure di protezione della persona o deibeni del minore;

2) a determinare la legge applicabileda tali autorità nell’esercizio della lorocompetenza;

3) a determinare la legge applicabilealla responsabilità genitoriale;

4) ad assicurare il riconoscimento el’esecuzione delle misure di protezioneemesse da uno Stato contraente negli altriStati contraenti;

5) a stabilire regole per la coopera-zione necessaria alla realizzazione degliobiettivi della Convenzione.

Compiendo un passo in avanti rispettoalla precedente Convenzione dell’Aja del1961, che disciplinava la medesima mate-ria, la Convenzione in esame fissa comecriterio principe per l’individuazione del-l’autorità competente a emettere le misure

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di protezione il luogo di residenza abitualedel minore (salve alcune limitate ecce-zioni). La scelta operata è coerente conquanto è stato previsto in altre Conven-zioni promosse dalla Conferenza dell’Ajadi diritto internazionale privato (la Con-venzione 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilidella sottrazione internazionale dei minorie la Convenzione 29 maggio 1993 sullaprotezione dei minori e la cooperazione inmateria di adozioni internazionali).

L’obiettivo della Convenzione in esameè quello di superare le difficoltà create inmateria nell’applicazione della Conven-zione del 1961 (cui andrebbe tendenzial-mente a sostituirsi), difficoltà derivanti dalfatto di aver previsto, in materia di pro-tezione dei minori, la competenza concor-rente delle autorità della residenza abi-tuale del minore e delle autorità delloStato di cui il minore è cittadino, risol-vendo gli eventuali conflitti in favore delleautorità di « cittadinanza ». Gli inconve-nienti derivati nella pratica sono stati, daun lato, quello di aver favorito decisionidelle autorità nazionali, a volte non pie-namente accettate da parte di quelle delloStato di residenza del minore e, dall’altro,in caso di minori con doppia nazionalità,quello di avere, di fatto, originato situa-zioni di paralisi nell’applicazione delladisciplina internazional-privatistica, inpresenza di conflitti fra le autorità deidiversi Stati di cittadinanza.

Il principio informatore della Conven-zione è, invece, quello secondo il quale,criterio di collegamento principale deveessere considerato, piuttosto che la nazio-nalità del minore, il luogo della sua resi-denza abituale, ove si radicano i suoiinteressi e il suo ambiente familiare. Illuogo della residenza abituale del minoredeterminerà (salve limitate eccezioni) siala competenza dell’autorità sia, attraversoil richiamo alla lex fori, la legge applica-bile.

Quanto alla legge applicabile alle mi-sure di protezione del minore è infattiprevista, come principio generale e salvealcune determinate e giustificate eccezioni,l’applicazione della lex fori da parte delleautorità competenti, superando anche in

questo ambito le rilevanti difficoltà ope-rative che derivano dall’applicazione deldiritto di uno Stato diverso da quello delloStato in cui si trova l’autorità competentea emettere la misura.

Dall’esame dei contenuti della Conven-zione è emersa la necessità di dettarespecifiche norme di adeguamento dell’or-dinamento interno sia con riferimento aprofili concernenti il riconoscimento dialcune misure di protezione, sia per lanecessità di modificare la legge 31 maggio1995, n. 218, recante riforma del sistemaitaliano di diritto internazionale privato.

La Convenzione introduce, quale prin-cipio generale, quello del riconoscimentoautomatico delle misure di protezioneadottate dalle autorità di uno Stato con-traente, che dovranno essere riconosciute« di pieno diritto » negli altri Stati con-traenti, salve alcune determinate ipotesidettagliatamente indicate nell’articolo 23della Convenzione (misura adottata daautorità incompetente; violazione – trannei casi di urgenza – del diritto del minoredi essere ascoltato, in violazione dei prin-cìpi fondamentali di procedura dello Statorichiesto; violazione di princìpi fondamen-tali del contraddittorio; manifesta contra-rietà all’ordine pubblico e altro). Le mi-sure di protezione adottate in uno Statocontraente che comportino atti esecutivi inun altro Stato contraente, se dichiarateesecutive o registrate ai fini dell’esecuzionenello Stato richiesto (secondo la procedurapropria di quest’ultimo Stato), sono ese-guite « come se fossero state adottate dalleproprie autorità ».

Il principio dell’immediato riconosci-mento delle decisioni emesse da un altroStato contraente prevede alcune eccezioni,tra le quali quella relativa al riconosci-mento delle decisioni di affidamento ex-trafamiliare del minore (con collocamentoin una famiglia di accoglienza ovvero in unistituto) o « la sua assistenza legale tramitekafala ». In queste ipotesi, l’autorità com-petente ad adottare la misura (che, comedetto, sarà, nella maggior parte dei casi,quella del luogo di residenza del minore)quando il minore dovrà essere collocato inaffidamento o kafala in uno Stato con-

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traente, diverso da quello che ha adottatola misura, dovrà consultare preventiva-mente l’autorità centrale dello Stato « ri-cevente » il minore, comunicando un rap-porto sul minore e sui motivi del colloca-mento. L’autorità centrale « ricevente » do-vrà « approvare il collocamento ol’assistenza tenuto conto del superiore in-teresse del minore » e solo dopo che siaavvenuta l’approvazione la decisione diaffidamento o di kafala emessa dallo Statocompetente potrà essere riconosciuta edeseguita nello Stato « ricevente ».

Tali disposizioni hanno reso necessariodettare norme di adeguamento. La kafala(o kafalah), come affermato dalla Corte dicassazione, costituisce l’unico istituto diprotezione dei minori previsto dagli ordi-namenti islamici nei confronti dei minoriorfani, illegittimi o abbandonati. « Negliordinamenti musulmani, infatti – stante lasancita illiceità di qualsiasi rapporto ses-suale fuori del matrimonio, l’esclusa giu-ridicità, ad ogni effetto, nei confronti delpadre, dei figli naturali, e la considera-zione di quelli adottati come “non verifigli” (Sura 33a, versetto 4) – il dovere difratellanza e di solidarietà, cui pure esortail Corano (ivi, versetto 5), è assolto, neiconfronti dei minori illegittimi, orfani ocomunque abbandonati, attraverso l’unicostrumento, appunto, di tutela e protezionedell’infanzia, definito “Kafalah”. Medianteil quale il minore, per il quale non siapossibile attribuire la custodia ed assi-stenza (hadana) nell’ambito della propriafamiglia (legittima), può essere accolto dadue coniugi od anche da un singolo affi-datario (kafil), che si impegnano a man-tenerlo, educarlo ed istruirlo, come sefosse un figlio proprio, fino alla maggioreetà, senza però che l’affidato (makful)entri a far parte, giuridicamente, dellafamiglia che così lo accoglie. Ogni singoloPaese di area islamica ha disciplinato, inmaniera più o meno dettagliata, la kafa-lah » (Cassazione, sezione I civile, sentenzan. 7472 del 20 marzo 2008). La delicatezzadell’affidamento familiare, nonché la man-cata disciplina dell’assistenza legale tra-mite kafala o istituti analoghi nell’ordina-mento italiano, che allo stato non conosce

forme di affidamento sine die, destinatecioè a protrarsi fino al raggiungimentodella maggiore età del minore, hannoindotto ad adottare norme disciplinanti ipresupposti e le modalità, in presenza deiquali le competenti autorità italiane pos-sano approvare il collocamento o l’assi-stenza, qualora venga prospettato da partedelle autorità di un altro Stato contraenteil collocamento di un minore in Italia inuna famiglia di accoglienza (o in un isti-tuto), ovvero la sua assistenza legale tra-mite kafala o istituto analogo.

Esame delle disposizioni della Conven-zione.

La Convenzione si compone di 63 ar-ticoli.

L’articolo 1 definisce l’ambito di appli-cazione della Convenzione, che ha comefini la determinazione:

dello Stato le cui autorità sono com-petenti ad adottate misure volte alla pro-tezione della persona o dei beni del mi-nore;

della legge applicabile da tali autoritànell’esercizio della loro competenza;

della legge applicabile alla responsa-bilità genitoriale;

dei presupposti per il riconoscimentoe l’esecuzione delle misure di protezionein tutti gli Stati contraenti;

delle modalità di cooperazione tra gliStati per realizzare gli obiettivi della Con-venzione.

La disposizione contiene, altresì, la de-finizione di « responsabilità genitoriale »,riconducendo a tale locuzione la potestàgenitoriale e ogni altro rapporto di potestàanalogo che stabilisca diritti, poteri e ob-blighi dei genitori, del tutore o di un altrorappresentante legale nei confronti dellapersona e dei beni del minore.

L’articolo 2 stabilisce che la Conven-zione si applica ai minori, definendo cometali i soggetti dalla nascita al compimentodei diciotto anni.

Gli articoli 3 e 4 definiscono il campodi applicazione della Convenzione, ratione

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materiae, elencando (articolo 3) quali sonole misure di protezione cui la Convenzionesi applica e indicando le misure escluse.

Rientrano tra le misure di protezionecomprese nell’ambito di applicazione dellaConvenzione: attribuzione, esercizio, re-voca della responsabilità genitoriale; di-ritto di affidamento; tutela, curatela oistituti analoghi; designazione di personaod organismo incaricato di occuparsi delminore; affidamento del minore ovverosua assistenza legale tramite kafala; su-pervisione da parte delle autorità pubbli-che delle cure fornite ai minori da partedei soggetti esercenti la responsabilità ge-nitoriale; amministrazione, conservazioneo disposizione dei beni del minore.

L’articolo 4 elenca le misure che sonostate espressamente escluse dal campo diapplicazione della Convenzione. L’elenca-zione, secondo quanto si legge nel rap-porto esplicativo della Convenzione, deveessere considerata esaustiva e dunquequalunque misura volta alla protezionedella persona e dei beni di un minore chenon figura nell’elencazione dell’articolo 4rientra nel campo di applicazione dellostrumento internazionale.

Le materie escluse sono: l’accertamentoe la contestazione della filiazione; ognidecisione riguardante l’adozione dei mi-nori; questioni attinenti al cognome e alnome del minore; l’emancipazione; gli ob-blighi alimentari; le amministrazioni fidu-ciarie e le successioni; la previdenza so-ciale; le misure pubbliche in materia diistruzione e di sanità; le misure adottateconseguentemente alla commissione direati da parte di minori; le decisioni inmateria di esilio e di immigrazione.

Il capitolo II della Convenzione (articolida 5 a 14) contiene disposizioni che di-sciplinano la competenza. L’articolo 5 di-spone, quale principio generale, che inmateria di protezione dei minori sonocompetenti le autorità (giudiziarie o am-ministrative secondo le disposizioni deldiritto interno) dello Stato contraente nelquale il minore ha la residenza abituale.Queste autorità potranno adottare misuretendenti alla protezione della persona edei beni del minore. Privilegiando questo

criterio di collegamento, che è propriodegli strumenti internazionali più avanzati(quali ad esempio il regolamento BruxellesII-bis), si è voluto dare maggiore atten-zione all’interesse del minore, ricono-scendo la competenza alle autorità delluogo di sua residenza, che sono quelle ingrado, nella maggior parte dei casi, dimeglio valutarne i bisogni.

Gli articoli 6, 7 e 10 indicano le ecce-zioni alla regola generale, cioè i casi in cuila competenza può essere esercitata dalleautorità di uno Stato contraente diversoda quello della residenza abituale delminore.

In particolare, l’articolo 6 prevede che,nel caso di minori rifugiati o « trasferiti alivello internazionale », ovvero nelle ipotesiin cui la residenza abituale del minore nonpossa essere accertata, la competenza puòessere fondata sulla presenza del minorein un determinato Stato a causa del suotrasferimento. L’uso dell’espressione « mi-nori trasferiti a livello internazionale » èprevista per essere sufficientemente am-pia, in modo da superare le restrizioni chegli Stati possono introdurre nella defini-zione del termine « rifugiato ».

L’articolo 7, invece, detta le regole perindividuare l’autorità competente ad adot-tare misure di protezione del minore, nelcaso di sottrazione internazionale. In que-sta ipotesi, le autorità dello Stato di resi-denza abituale del minore prima del tra-sferimento (o del mancato ritorno illecito),conservano la loro competenza ad adot-tare misure volte alla protezione dellapersona e dei beni del minore, finché nonricorrano determinate condizioni detta-gliatamente indicate nella norma; ciò ha loscopo di dissuadere dalla sottrazione diminori, non riconoscendo all’adulto (quasisempre madre o padre) che ha operato lasottrazione la possibilità di « scegliere »l’autorità giurisdizionale per l’attribuzionedella responsabilità genitoriale. La defini-zione di trasferimento o mancato ritornoillecito contenuta nella Convenzione inesame corrisponde a quella presente nellaConvenzione dell’Aja del 1980 sulla sot-trazione internazionale di minore, il chetestimonia la loro complementarità. Pro-

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prio la necessaria coerenza tra i duestrumenti impone di considerare, nell’in-terpretazione della Convenzione in esame,quanto già acquisito nell’interpretazione enell’applicazione delle norme della Con-venzione del 1980, in merito al trasferi-mento o al mancato ritorno illecito delminore al momento di determinare lacompetenza ai sensi della presente Con-venzione.

L’articolo 10 disciplina un’ulteriore ipo-tesi di eccezione alla regola generale sullacompetenza fissata dalla Convenzione, sta-bilendo che, in presenza di determinatecondizioni dettagliatamente indicate nellanorma, le autorità di uno Stato contraente,nell’esercizio della competenza a cono-scere di un’istanza di divorzio o di sepa-razione legale o di un’istanza di annulla-mento del matrimonio dei genitori di unminore che risieda abitualmente in unaltro Stato contraente, possono adottaremisure volte alla protezione della personao dei beni del minore. Si è voluto in talemodo garantire la concentrazione dei giu-dizi attinenti alla dissoluzione del vincoloconiugale con quelli relativi a questioniriguardanti la responsabilità genitorialesui figli nati dal matrimonio; tuttavia,l’esercizio di questa competenza (pur inpresenza delle circostanze indicate nellaConvenzione) deve comunque essere con-forme all’interesse superiore del minore.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano, in ma-niera analoga a quanto previsto nel citatoregolamento (CE) n. 2201/2003, le ipotesidi trasferimento della competenza ad au-torità ritenute più adatte a essere investitedella fattispecie concreta. Le disposizioni,ispirate all’istituto del diritto anglosassonedel forum non conveniens, prevedono lapossibilità per il giudice adito di declinare(o di richiedere di avocare a sé) la com-petenza in favore dell’autorità di un altroStato contraente ritenuta meglio in gradodi adottare provvedimenti nel merito, per-ché ad esempio meglio « collocata » ri-spetto ai testimoni, alle parti ovvero alluogo dell’evento. Le disposizioni in esamecircoscrivono le ipotesi in cui è possibileesercitare questa possibilità al fine di nonpregiudicare l’uniforme applicazione delle

norme sulla competenza. Gli articoliespongono, pertanto, i meccanismi in ap-plicazione dei quali la competenza adadottare misure volte alla protezione dellapersona o dei beni del minore può esseretrasferita, dalle autorità degli Stati con-traenti che hanno competenza in virtùdelle normali regole enunciate nella Con-venzione, a favore delle autorità di Staticontraenti che non avrebbero competenzama che presentano un particolare colle-gamento con il minore, tanto da farleritenere più adeguate alla valutazione delcaso concreto. La competenza potrà esseretrasferita solo caso per caso, una volta chericorrano determinate condizioni, detta-gliatamente previste nella Convenzione, eunicamente in favore di autorità di unaltro Stato contraente con il quale ilminore intrattenga un legame particolare.È opportuno rilevare che, ai sensi dellaConvenzione, la competenza può esseretrasferita solo fra autorità di Stati con-traenti e non a favore di autorità di Statinon contraenti. Il trasferimento di com-petenza può avvenire in due diverse ipo-tesi:

l’articolo 8: un’autorità competente inapplicazione dei criteri fissati nella Con-venzione può chiedere a un’autorità chenon lo sia di accettare la competenza;

l’articolo 9: un’autorità che non siacompetente (in applicazione dei critericontenuti nella Convenzione), ma che ri-tenga di essere maggiormente in grado divalutare la situazione del minore, puòchiedere alle autorità competenti di unaltro Stato contraente l’autorizzazione aesercitare la competenza.

Questi articoli individuano i presuppo-sti in presenza dei quali la competenzapuò essere trasferita allorché l’autoritàcompetente non sia quella più adatta aconoscere del caso, alla luce di uno spe-cifico parametro di valutazione: l’interessesuperiore del minore. Spetta comunquealle autorità competenti, ai sensi dellaConvenzione, la decisione finale sul tra-sferimento di competenza. Una volta ac-cettato il trasferimento da parte delleautorità dei due Stati, l’autorità che ri-

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nuncia alla sua competenza non potrà piùesercitarla riguardo al caso in esame edovrà attendere che la decisione pronun-ciata dall’autorità dell’altro Stato sia de-finitiva ed esecutiva.

L’articolo 11 disciplina la competenzanel caso di urgenza, stabilendo che in taliipotesi le autorità di ogni Stato contraente,nel cui territorio si trova il minore o i beniche gli appartengono, hanno competenzaad adottare le misure di protezione richie-ste dalle circostanze. La nozione di ur-genza non viene definita, essendo cosìdemandata alle autorità degli Stati con-traenti. Tuttavia, è opportuno rilevare chequesta attribuzione di competenza costi-tuisce un’eccezione alle regole generali,pertanto le misure adottate in via d’ur-genza sono destinate a perdere efficacia eavranno un effetto limitato nel tempo, checesserà non appena le autorità dello Statocompetente a conoscere del caso (cioè,nella maggior parte dei casi, le autoritàdello Stato della residenza abituale delminore) avranno adottato le misure richie-ste dalla situazione.

Un’ipotesi di competenza « speciale » èdisciplinata dall’articolo 12, che permettealle autorità di uno Stato contraente diadottare misure provvisorie e aventi effi-cacia territoriale limitata a quello Stato,volte alla protezione del minore o dei benidel minore nel suo territorio, quandoricorrano i presupposti indicati nellanorma. Anche in questa ipotesi, le misureadottate cesseranno di avere efficacia nonappena l’autorità competente (in applica-zione dei criteri contenuti nella Conven-zione) avrà pronunciato i provvedimentiritenuti opportuni.

Le modalità di soluzione degli eventualiconflitti di competenza che possono veri-ficarsi, anche in considerazione della cir-costanza che in alcuni casi possono esserecompetenti le autorità di più Stati con-traenti, sono disciplinate dall’articolo 13.Qualora misure di protezione siano staterichieste alle autorità di un determinatoStato contraente, le autorità di qualunquealtro Stato contraente che possano averecompetenza in virtù delle norme in ma-teria devono astenersi dall’esercitare que-

sta competenza. Tale regola si applica finoa che sia pendente la procedura nelloStato contraente preventivamente adito,mentre non si applica se le autorità delloStato contraente preventivamente aditoabbiano rinunciato alla propria compe-tenza e nei casi di misure di urgenza oprovvisorie.

L’articolo 14 fissa il principio secondo ilquale le misure di protezione adottate daun’autorità competente, ai sensi della Con-venzione, restano in vigore « nei limiti loropropri », anche quando un mutamento dicircostanze abbia fatto venir meno l’ele-mento sul quale era fondata la competenza.Questo principio si applica fintantoché lemisure non vengano modificate, sostituite oannullate da misure adottate da autoritàcompetenti in virtù della Convenzione. Ilmutamento di circostanze dipenderà dal-l’articolo della Convenzione sulla base delquale è stata determinata la competenza. Diconseguenza, se la competenza relativa auna determinata misura era basata sull’ar-ticolo 5, l’espressione « mutamento di circo-stanze » potrà verificarsi in caso di muta-mento di residenza abituale del minore.Invece, se la competenza era fondata sul-l’articolo 6, questa stessa espressione desi-gnerà un cambiamento del luogo in cui ilminore rifugiato si trovi. Se la competenzaè stata determinata ai sensi dell’articolo 10,si verificherà tale mutamento, per esempio,quando la procedura di divorzio sarà ter-minata.

Il capitolo III della Convenzione (arti-coli da 15 a 22) contiene disposizionirelative alla legge applicabile, indicandoquale legge dovranno applicare le autoritàdi uno Stato contraente al momento diadottare misure di protezione della per-sona o dei beni di un minore.

L’articolo 15 stabilisce, come principiogenerale, che la legge applicabile alle mi-sure di protezione della persona o dei benidi un minore è la lex fori, cioè la leggeinterna dello Stato contraente le cui au-torità esercitano la propria competenza.La scelta operata presenta un duplicevantaggio: le autorità potranno applicarela legge che meglio conoscono; le misure,generalmente, verranno eseguite diretta-

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mente, in quanto saranno eseguite nelloStato cui appartengono le autorità che lehanno adottate. Tuttavia, l’articolo 15 sta-bilisce che le autorità competenti possono« applicare o prendere in considerazione »,in via eccezionale, la legge di un altroStato con cui la situazione presenti unostretto collegamento, accertando che ciòsia richiesto dall’interesse superiore delminore. Infine, la norma detta disposizioniper determinare la legge applicabile incaso di trasferimento della residenza abi-tuale del minore.

Gli articoli da 16 a 18 disciplinanoquali norme sono applicabili al fine didirimere le questioni relative alla respon-sabilità parentale attribuita per legge, di-sponendo che l’attribuzione, l’estinzione,l’esercizio ovvero la revoca della respon-sabilità genitoriale siano regolati dallalegge dello Stato di residenza abituale delminore.

L’articolo 19 detta disposizioni in ma-teria di protezione dei terzi nel caso in cuistipulino atti con soggetti che ritengonotitolari della rappresentanza legale di unminore; gli articoli da 20 a 22 dettano,invece, disposizioni generali concernenti lalegge applicabile. In particolare, l’articolo22, oltre a fissare il limite dell’ordinepubblico all’applicazione della legge indi-viduata dalle norme di conflitto presentinella Convenzione, prevede che tale clau-sola generale di salvaguardia, presente intutti gli strumenti di diritto internazionaleprivato, debba essere, nel caso di specie,vagliata alla luce dell’interesse superioredel minore.

Nel capitolo IV della Convenzione (ar-ticoli da 23 a 28) sono presenti norme chedisciplinano il riconoscimento e l’esecu-zione delle misure adottate dalle autoritàdegli Stati contraenti.

L’articolo 23 detta il principio generaledel « riconoscimento di pieno diritto »delle misure adottate dalle autorità di unoStato contraente in tutti gli altri Statiaderenti allo strumento internazionale inesame. Per « riconoscimento di pieno di-ritto » si intende che non è necessarioavviare una specifica procedura affinché loStato interessato riconosca tale misura.

Tuttavia, se una persona che invoca lamisura desideri vederla eseguita, ossia in-tenda ottenere che un’altra persona agiscao sia impedita di agire conformemente atale misura, dovrà chiedere la dichiara-zione di esecutività della misura ovvero lasua registrazione ai fini dell’esecuzione.Numerose misure di protezione dei mi-nori, quali le decisioni in materia di visitao di affidamento, nei casi in cui l’altrogenitore si opponga all’esercizio di talidiritti, dovranno essere eseguite in unoStato contraente diverso da quello in cuisi trova l’autorità che ha adottato la mi-sura e pertanto, in tali casi, il soggettointeressato all’esecuzione dovrà avviareuna procedura a questo fine. Tale proce-dura di esecuzione non richiederà unnuovo esame degli aspetti di merito giàanalizzati dalle autorità che hanno adot-tato la decisione da eseguire (ad esempio,in una procedura per il diritto di visita,l’idoneità del genitore ad esercitare talediritto). A questo riguardo, l’articolo 27dispone che le misure adottate non deb-bano essere riesaminate nel merito, mache il riesame dovrà limitarsi a valutare lasussistenza di uno dei presupposti per ilnon riconoscimento, indicati nell’articolo23. Infatti la regola generale del ricono-scimento « di pieno diritto » è derogatasolo in presenza delle specifiche condi-zioni di non riconoscimento indicate alparagrafo 2 dell’articolo 23 (misura adot-tata da autorità non competente ai sensidella Convenzione; misura adottata senzaaver dato al minore la possibilità di esseresentito – tranne i casi di urgenza – inviolazione dei princìpi fondamentali delloStato richiesto; violazione del diritto diessere sentito spettante al soggetto chesostenga che la misura leda la sua respon-sabilità genitoriale; contrarietà all’ordinepubblico; incompatibilità della misura conaltra successivamente adottata nello Statonon contraente di residenza abituale delminore, quando per quest’ultima misuraricorrano le condizioni necessarie al suoriconoscimento nello Stato richiesto; man-cato rispetto della procedura descritta nel-l’articolo 33). Ogni persona interessatapotrà chiedere alle autorità competenti di

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uno Stato contraente un accertamentopositivo o negativo in merito al riconosci-mento di una misura di protezione adot-tata in altro Stato (articolo 24); inoltre leautorità dello Stato richiesto non potrannosindacare le valutazioni di fatto sulle qualile autorità dello Stato che ha adottato lamisura abbiano fondato la propria com-petenza (articolo 25), oltre che, come giàricordato, il merito della misura (articolo27). Affinché le misure adottate in unoStato contraente siano eseguite in altroStato, ogni parte interessata potrà pro-porre istanza e ogni Stato dovrà adottareuna procedura rapida per la dichiarazionedi exequatur o per la registrazione dellamisura ai fini della sua esecuzione (arti-colo 26). La dichiarazione di exequatur ola registrazione potranno essere negatesolo per i motivi tassativamente indicatidalla norma, identici a quelli per i quali sipotrà negare il riconoscimento, e una voltaintervenuta la dichiarazione di esecutività– ovvero la registrazione ai fini dell’ese-cuzione – le misure dovranno essere ese-guite come se fossero state adottate dalloStato dell’esecuzione.

Il capitolo V, aggiungendo profondi ele-menti di novità rispetto a quanto previstonella Convenzione dell’Aja del 5 ottobre1961, contiene norme che disciplinano lacooperazione tra le autorità centrali desi-gnate da ogni Stato contraente. Mutuandol’esperienza già elaborata in altri contestidi diritto internazionale privato (Conven-zione dell’Aja del 1980 sulla sottrazioneinternazionale di minori, ovvero regola-mento (CE) n. 2201/2003), la Convenzioneprevede che gli Stati contraenti designinoalmeno un’autorità centrale (articolo 29)che svolgerà un ruolo decisivo nell’appli-cazione della Convenzione. Le autoritàcentrali avranno l’obbligo generale di col-laborare tra loro per promuovere la col-laborazione finalizzata a realizzare gliobiettivi della Convenzione (articolo 30).Tra i compiti delle autorità centrali vi èquello di agevolare le comunicazioni; of-frire assistenza; agevolare, anche con ilricorso alla mediazione, la soluzione ami-chevole di controversie che abbiano peroggetto l’adozione di misure di protezione

dei minori; aiutare a localizzare il minore,quando vi siano elementi dai quali si possadesumere che il minore si trovi sul terri-torio di uno Stato contraente e abbiabisogno di protezione (articolo 31). Inoltre,su richiesta di un altra autorità centrale,l’autorità centrale dello Stato contraentein cui il minore abbia la residenza abitualepotrà fornire un rapporto sulla situazionedel minore ovvero chiedere alla compe-tente autorità, giudiziaria o amministra-tiva, di esaminare l’opportunità di adottaremisure volte alla protezione della personao dei beni del minore (articolo 32).

L’articolo 33 detta disposizioni partico-lari in caso di collocamento del minore inaffidamento ovvero di sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo. In taleipotesi, infatti, al contrario di quanto ac-cade per tutte le altre misure di protezioneche sono riconosciute « di pieno diritto »,qualora l’autorità competente ai sensidella Convenzione (nella maggior parte deicasi quella dello Stato contraente in cui ilminore abbia la residenza abituale) pro-spetta che il minore venga affidato ovverocollocato in assistenza legale presso unapersona, una famiglia ovvero un istitutoche si trovi in un diverso Stato contraente,dovrà preventivamente consultare l’auto-rità centrale (o un’altra autorità a tal finedesignata) dello Stato contraente in cui ilminore dovrà essere collocato, inoltrandoun rapporto sul minore e sui motivi dellaproposta. Il collocamento o l’assistenzalegale potranno essere disposti solo sel’autorità dello Stato richiesto abbia ap-provato espressamente la misura, tenutoconto del « superiore interesse del mi-nore ».

Gli articoli da 34 a 39 indicano indettaglio quali sono i contenuti della coo-perazione rimessa alle autorità centrali.

Il capitolo VI contiene (articoli da 40 a56) disposizioni generali, tra le quali sisegnalano:

l’articolo 40, che consente alle auto-rità dello Stato contraente, che abbia,conformemente a quanto stabilito dallaConvenzione, adottato una misura di pro-tezione, di rilasciare, su sua richiesta, aldetentore della responsabilità genitoriale

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(o ad ogni soggetto al quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni delminore) un certificato attestante la suaqualità o i suoi poteri, che avrà l’effetto difacilitare la prova in merito a tale qualitào potere;

l’articolo 43, che esenta dalla legaliz-zazione o da formalità analoghe tutti idocumenti rilasciati o trasmessi in appli-cazione della Convenzione;

l’articolo 44, il quale stabilisce cheogni Stato contraente possa designare leautorità alle quali devono essere inviate ledomande previste agli articoli 8, 9 e 33;

l’articolo 50, che definisce i rapportitra la Convenzione in esame e quella del25 ottobre 1980 sugli aspetti civili dellasottrazione internazionale di minori, pre-vedendo che non vi sia interferenza tra idue strumenti;

l’articolo 51, nel quale è previsto chela Convenzione in esame sostituisce laConvenzione del 5 ottobre 1961 sulla com-petenza delle autorità e la legge applica-bile in materia di protezione dei minori(fermo restando il riconoscimento dellemisure adottate in forza di tale Conven-zione), nonché la Convenzione firmataall’Aja il 12 giugno 1902;

l’articolo 52, nel quale è previstoespressamente che la Convenzione nonderoga agli strumenti internazionali deiquali siano parti gli Stati contraenti e checontengano disposizioni sulle medesimematerie regolate dalla Convenzione;

l’articolo 53, che disciplina l’applica-zione della Convenzione alle misure adot-tate da uno Stato parte di essa;

l’articolo 54, che indica quale linguautilizzare nelle comunicazioni tra le au-torità centrali.

Il capitolo VII, articoli da 57 a 63,contiene le clausole finali, relative agliaspetti di natura giuridico-amministrativaconcernenti la ratifica, l’adesione degliStati non membri, le riserve, la denunciae le notifiche.

Il disegno di legge di ratifica si com-pone di quattordici articoli.

L’articolo 1 reca l’autorizzazione allaratifica; l’articolo 2 contiene l’ordine diesecuzione.

L’articolo 3 contiene l’elenco delle de-finizioni ricorrenti nell’intervento norma-tivo.

Come autorità centrale italiana [arti-colo 3, comma 1, lettera a)] è designato ilMinistero della giustizia – Dipartimentoper la giustizia minorile. La scelta è stataoperata in considerazione delle compe-tenze attribuite a tale dicastero e alla suaarticolazione dipartimentale; infatti, aisensi della legge 15 gennaio 1994, n. 64, ilDipartimento per la giustizia minorile èstato designato autorità centrale per leseguenti convenzioni: Convenzione euro-pea sul riconoscimento e l’esecuzione delledecisioni in materia di affidamento deiminori e di ristabilimento dell’affida-mento, aperta alla firma a Lussemburgo il20 maggio 1980; Convenzione sugli aspetticivili della sottrazione internazionale diminori, aperta alla firma all’Aja il 25ottobre 1980; Convenzione in materia diprotezione dei minori, aperta alla firmaall’Aja il 5 ottobre 1961; Convenzione inmateria di rimpatrio dei minori, apertaalla firma all’Aja il 28 maggio 1970. IlDipartimento per la giustizia minorile è,inoltre, autorità centrale per il regola-mento (CE) n. 2201/2003.

La Commissione per le adozioni inter-nazionali (CAI), costituita presso la Presi-denza del Consiglio dei ministri, ai sensidell’articolo 38 della legge 4 maggio 1983,n. 184, è designata autorità competenteitaliana per l’approvazione della propostadi assistenza legale, tramite kafala o isti-tuto analogo, di un minore che si trovi instato di abbandono (articolo 3, lettera b)).Come si esporrà più dettagliatamente nelprosieguo, si è ritenuto necessario distin-guere due diverse ipotesi, nel caso in cuila competente autorità di uno Stato con-traente prospetti il collocamento di unminore in Italia in forza di un provvedi-mento di kafala (o istituto analogo): quella

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in cui il minore sia in stato di abbandono,e quella in cui il minore non versi in talesituazione, individuando due autorità ita-liane competenti ad approvare la propostadi assistenza legale tramite kafala o isti-tuto analogo formulata dall’autorità di undiverso Stato contraente. Nella prima ipo-tesi (minore in stato di abbandono) saràcompetente la CAI, nella seconda ipotesi(equiparata a tutte le altre forme di affi-damento) sarà competente il Dipartimentoper la giustizia minorile (designato, comesopra esposto, autorità centrale ai finidell’applicazione della Convenzione inesame). Tale possibilità è conforme aldettato dall’articolo 33 della Convenzione,nel quale è previsto che, in caso di col-locamento del minore in affidamento oistituti analoghi, in uno Stato diverso daquello che ha adottato la misura, dovràessere consultata « preliminarmente » l’au-torità centrale o un’altra autorità compe-tente.

Autorità competente straniera [articolo3, comma 1, lettera c)] è ogni autorità(giudiziaria o amministrativa, come previ-sto dall’articolo 5 della Convenzione) com-petente ad adottare, in applicazione delladisciplina interna di ogni Stato contraente,le misure di protezione del minore (attri-buzione, esercizio e revoca della respon-sabilità genitoriale, diritto di affidamento,diritto di visita e altro) o dei suoi beni(amministrazione, conservazione e altro). Icriteri con i quali l’autorità competenteviene individuata sono quelli contenutinegli articoli da 5 a 10 della Convenzione,che a tale fine sono richiamati nella de-finizione in esame.

Per assistenza legale [articolo 3, comma1, lettera d)] si intende l’assistenza legaledi un minore tramite kafala o istitutoanalogo, disposta dall’autorità competentedi uno Stato contraente che preveda ilcollocamento di un minore in Italia,quando tale proposta di collocamento siastata autorizzata dall’autorità centrale ita-liana (Dipartimento per la giustizia mino-rile, nel caso in cui il minore non versi instato di abbandono) ovvero dall’autoritàcompetente italiana (CAI, qualora il mi-nore versi in stato di abbandono). È

espressamente previsto che l’assistenza le-gale tramite kafala o istituto analogo, peressere autorizzata dalle autorità italiane,dovrà essere disposta da autorità giudizia-ria dello Stato contraente che prospetti ilcollocamento; ciò in quanto i provvedi-menti di kafala possono essere di originegiudiziaria ovvero negoziale. Aderendo adun orientamento affermato dalla Corte dicassazione, gli unici provvedimenti di as-sistenza legale ritenuti suscettibili di essereautorizzati dalle autorità italiane sonoquelli adottati da autorità giudiziarie, poi-ché solo il procedimento giudiziario ap-pare suscettibile di assicurare al minore lanecessaria tutela, non parimenti assicuratada atti di natura meramente negoziale, chepaiono porsi in potenziale contrasto con iprincìpi propri del nostro ordinamento,che non riconosce come diritti disponibiliquelli connessi a misure di protezione diminori. Infatti, come osservato dalla Su-prema Corte di cassazione (Sezione I,sentenza n. 1908 del 28 gennaio 2010),qualora la kafala abbia base esclusiva-mente negoziale, possono esservi dei dubbisulla sua assimilabilità all’affidamento fa-miliare, come riconosciuto nel nostro or-dinamento, in quanto in mancanza di unvaglio giudiziale si avrebbe totale « assenzadi controllo da parte della autorità sul-l’idoneità dell’affidatario e l’effettività delleesigenze dell’affidamento » con possibilenocumento del superiore interesse del mi-nore e possibili distorsioni nell’adozionedella misura di protezione.

Decreto di idoneità [articolo 3, comma1, lettera e)] è il decreto di cui all’articolo30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, cioèil decreto pronunciato dal tribunale per iminorenni che attesta l’idoneità all’ado-zione nei riguardi dei soggetti che si tro-vano nelle condizioni prescritte dall’arti-colo 6 della stessa legge, residenti in Italiae che intendano adottare un minore stra-niero residente all’estero. Il richiamo aldecreto di idoneità all’adozione è giustifi-cato dall’analogia tra l’adozione di unminore straniero e l’assistenza legale, tra-mite kafala o istituto analogo, di un mi-nore che si trovi in stato di abbandono.Infatti, come ha osservato la Corte di

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cassazione, la kafala, nel caso di un mi-nore in stato di abbandono, è struttural-mente più affine all’adozione che all’affi-damento « in quanto, mentre l’affidamentoha natura essenzialmente provvisoria, laKafalah (ancorché ne sia ammessa la re-voca) si prolunga tendenzialmente finoalla maggiore età dell’affidato » (Cassa-zione, sentenza n. 1908 del 2010). Propriotale affinità ha fatto ritenere che, nell’ipo-tesi in cui il minore sia in stato diabbandono, affinché l’autorità italiana au-torizzi l’assistenza legale di un minoretramite kafala o istituto analogo, dispostadalla competente autorità di un altro Stato(quando la misura di protezione comportiil collocamento del minore in Italia), ènecessario che i potenziali kafil possiedanoi medesimi requisiti prescritti per i coniuginel caso di adozioni internazionali e sianosottoposti al medesimo iter proceduralefinalizzato a vagliare la loro idoneità aprendersi cura del minore. Non prevedereun percorso analogo potrebbe, infatti,comportare la creazione di prassi che nonpermettono il controllo preventivo del-l’idoneità dei soggetti che si prenderannocura del minore, oltre a creare il rischiodella « selezione » da parte degli adulti,potenziali kafil, del minore in stato diabbandono da assistere (che proprio per-ché versa in tale condizione potrebbeavere una tutela inferiore rispetto a mi-nori che conservino legami con la famigliad’origine) e nei confronti del quale otte-nere un provvedimento di assistenza legaletramite kafala o istituto analogo.

L’articolo 4 disciplina il procedimento ei presupposti affinché l’autorità centraleitaliana, individuata, come detto, nel Di-partimento per la giustizia minorile, possaautorizzare il collocamento o l’assistenzalegale di un minore, che non si trovi insituazione di abbandono, presso una per-sona, una famiglia o una struttura diaccoglienza quando tale misura di prote-zione, adottata dalla competente autoritàdi uno Stato contraente la Convenzione,comporti il collocamento del minore interritorio italiano. Come sopra detto, l’ar-ticolo 33 della Convenzione ha previstoche nei casi di affidamento, ovvero di

assistenza legale tramite kafala, il princi-pio dell’automatico riconoscimento dellamisura di protezione non possa operare,essendo necessario un vaglio preliminareda parte dell’autorità centrale o dell’auto-rità competente dello Stato nel quale ilminore dovrà essere collocato, al fine diapprovare la misura. La ratio di taleprevisione risiede nella differenza tra l’af-fidamento e l’assistenza legale rispetto allealtre misure di protezione del minore.Infatti, le altre misure di protezione (at-tribuzione ed esercizio della responsabilitàgenitoriale, affidamento, diritto di visita ealtro) normalmente sono dirette a disci-plinare i rapporti del minore con i membridella famiglia d’origine (madre o padre),ovvero la sua tutela tramite istituti giuri-dici (quali tutela, curatela) che tendono acreare notevole stabilità e che, essendoriconosciuti e disciplinati, in forme ana-loghe, nella maggior parte degli Stati, nonnecessitano di cautele particolari per illoro riconoscimento. Al contrario, l’affida-mento del minore al di fuori della famiglianucleare (ovvero in ambiti diversi dallatutela) impone maggiore attenzione, inprimo luogo poiché garantisce minore sta-bilità e inoltre poiché potrebbe prestarsi astrumentalizzazioni e abusi qualora non sifosse certi che tale misura sia stata adot-tata per salvaguardare il superiore inte-resse del minore. Proprio questa necessa-ria cautela ha imposto di prevedere pre-supposti rigorosi per procedere all’appro-vazione di misure di affidamento o diassistenza legale proposte dall’autoritàcompetente di un altro Stato contraente.Con specifico riferimento all’ordinamentoitaliano, come sopra accennato, è poi statonecessario distinguere, nel caso di assi-stenza legale del minore tramite kafala oistituto analogo, le ipotesi in cui il minoresia in situazione di abbandono da quelle incui il minore non versi in tale situazione.Infatti, mentre nel caso di minore non insituazione di abbandono l’assistenza legaletramite kafala o istituto analogo può es-sere assimilata all’affidamento familiare,in quanto i legami con la famiglia d’originenon vengono rescissi, nel caso di un mi-nore che versi in situazione di abbandono,

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tale misura di protezione, essendo desti-nata a protrarsi per un tempo indetermi-nato e tendenzialmente fino al raggiungi-mento della maggiore età del minore,presenta maggiori analogie con l’adozione.Per questo nel testo di legge la disciplinaè stata differenziata a seconda che ricor-rano le diverse ipotesi indicate. L’articolo4, pertanto, con riferimento a ogni formadi affidamento, nonché all’assistenza legaletramite kafala o istituto analogo, di unminore non in situazione di abbandono,stabilisce che quando un’autorità compe-tente straniera, che nella maggior partedei casi sarà quella del luogo di residenzaabituale del minore, prospetti il colloca-mento o l’assistenza legale di un minore,che non si trovi in situazione di abban-dono, presso una persona, una famiglia ouna struttura di accoglienza e tale misuracomporti il collocamento del minore interritorio italiano, dovrà consultare l’au-torità centrale italiana, individuata nelDipartimento per la giustizia minorile. Laproposta dovrà essere motivata e corre-data di informazioni sulla complessivasituazione del minore. Poiché, come detto,questo tipo di misura di protezione èassimilabile all’affidamento familiare di-sciplinato dalla normativa italiana, è pre-visto che il collocamento del minore potràavvenire anche presso una persona sin-gola, in analogia a quanto previsto nell’ar-ticolo 2 della legge n. 184 del 1983. IlDipartimento per la giustizia minorile,ricevuta la proposta, la trasmetterà altribunale per i minorenni del distretto nelquale si trova la persona, la famigliaovvero l’istituto presso il quale il minoredovrà essere collocato, che potrà chiederealla competente autorità straniera, sempreper il tramite del citato Dipartimento,tutte le informazioni necessarie inerentialla situazione del minore e all’effettivainsussistenza della situazione di abban-dono, nonché al consenso del minore, serichiesto dalla legislazione dello Statod’origine. Ricevute le necessarie informa-zioni sulla situazione del minore, il tribu-nale per i minorenni dovrà accertare,anche con l’ausilio dei competenti servizisocio-assistenziali o consultoriali, che la

persona, la famiglia o l’istituto che in Italiadovranno accogliere il minore diano suf-ficienti garanzie per provvedere all’istru-zione, all’educazione e al mantenimentodel minore stesso. Solo nel caso in cui talevaglio sia positivo la misura verrà appro-vata con decreto motivato, altrimenti conle medesime forme la misura verrà re-spinta. Il comma 3 dell’articolo 4 indica leverifiche che il tribunale per i minorennideve compiere sulle persone fisiche desti-nate ad accogliere il minore, prima diprovvedere in merito alla proposta dicollocazione del minore; non è previstoche siano compiuti accertamenti sullestrutture di accoglienza poiché, essendocentri destinati all’accoglienza di minori,essi già dovranno essere in possesso dellenecessarie autorizzazioni e competenze.

La persona ovvero la famiglia indivi-duata per l’accoglienza o l’assistenza legaledovrà essere in possesso dei seguenti re-quisiti:

capacità di educare, istruire e man-tenere il minore, come previsto per l’affi-damento familiare dall’articolo 2 dellalegge n. 184 del 1983;

attitudine a favorire il mantenimentodelle relazioni del minore con la famigliae con la cultura del Paese d’origine, al finedi enfatizzare la natura dell’istituto del-l’affidamento, che deve essere rispettosodella permanenza del legame con la fa-miglia di provenienza;

assenza di condanne penali per ireati dettagliatamente indicati nella letterac) del comma 3 dell’articolo 4, nonché nonsottoposizione a misure di sicurezza per-sonali o a misure di prevenzione;

possesso, da parte di almeno uno deisoggetti presso i quali il minore dovràessere collocato, dei requisiti reddituali ealloggiativi previsti per il ricongiungimentofamiliare dall’articolo 29, comma 3, deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo n. 286 del 1998; inparticolare, dovranno essere accertati: ladisponibilità di un alloggio conforme ai

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requisiti igienico-sanitari nonché l’idoneitàabitativa dell’immobile, accertati dai com-petenti uffici periferici; il possesso di unreddito minimo annuo derivante da fontilecite non inferiore all’importo stabilitoper legge;

quando ad accogliere il minore sianocittadini di Stati non appartenenti al-l’Unione europea, il possesso di un validotitolo di soggiorno, di cui all’articolo 28,comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo n. 286 del 1998, per la perma-nenza nel territorio italiano.

I requisiti prescritti sono puntuali al finedi garantire al minore l’ingresso in un am-biente familiare idoneo dal punto di vistasia affettivo sia materiale. Con riferimentoa tale ultimo aspetto, i requisiti sono piùdettagliati di quelli previsti per l’affida-mento familiare, disposto in forza dellanormativa nazionale (legge n. 184 del 1983),in quanto il trasferimento al quale è sog-getto il minore, che a seguito della misuraverrà collocato in uno Stato diverso daquello di residenza abituale, con un radi-cale mutamento di condizioni di vita, im-pone l’adozione di maggiori cautele, ten-denti ad assicurare la positiva integrazionedel minore nel nuovo ambiente. Inoltre, irequisiti richiamati sono analoghi a quelliprevisti nella disciplina dettata dal citatotesto unico dell’immigrazione per il ricon-giungimento familiare, assicurando così pa-rità di trattamento tra i figli di cittadini diStati extraeuropei regolarmente soggior-nanti e i minori loro affidati. I commi da 3 a5 dell’articolo 4 disciplinano gli adempi-menti procedurali successivi all’adozionedel provvedimento del tribunale per i mino-renni: il decreto verrà trasmesso dal Dipar-timento per la giustizia minorile alla com-petente autorità straniera, all’ufficio conso-lare italiano all’estero, al giudice tutelare, aiservizi socio-assistenziali del luogo in cui sistabilirà il minore, alla questura territorial-mente competente, nonché alla persona,alla famiglia o alla struttura individuata perl’accoglienza o l’assistenza legale del mi-nore. Quindi, l’ufficio consolare italiano al-l’estero, ricevuta la formale comunicazione

del decreto del tribunale per i minorennirecante l’approvazione della misura di pro-tezione, rilascerà il visto d’ingresso in Italiaa favore del minore e, una volta avvenutol’ingresso, il questore territorialmente com-petente rilascerà (ove il minore non sia inpossesso di cittadinanza di uno degli Statimembri dell’Unione europea) un permessodi soggiorno di durata biennale, rinnovabilequalora permangano le condizioni per ilrilascio.

Una volta entrato nel territorio italiano,il minore e la persona, la famiglia o lastruttura di accoglienza verranno seguitidai servizi socio-assistenziali degli entilocali e il minore godrà di tutti i dirittiriconosciuti in Italia al minore in affida-mento familiare (comma 7 dell’articolo 4).La norma prevede espressamente che lastessa non si applichi ai minori accolti nelterritorio italiano nell’ambito di pro-grammi solidaristici di accoglienza tempo-ranea, che, stante la loro limitata efficaciatemporale (normalmente compresa nei no-vanta giorni), non possono essere assimi-lati a forme di affidamento familiare.

L’articolo 5 detta il procedimento e ipresupposti affinché la competente auto-rità italiana, individuata nella Commis-sione per le adozioni internazionali (CAI),possa autorizzare l’assistenza legale di unminore, che si trovi in situazione diabbandono, presso coniugi residenti inItalia, quando tale misura di protezione,adottata dalla competente autorità di unoStato contraente la Convenzione, com-porti il collocamento del minore (resi-dente in un altro Stato contraente almomento dell’adozione della misura) interritorio italiano. Come detto, questatipologia di assistenza legale presenta af-finità procedurali con l’adozione (anchese rimangono ontologicamente diverse lanatura e la ratio dei due istituti). Inoltre,la previsione di requisiti dettagliati e inparte analoghi a quelli richiesti nellenorme che disciplinano l’adozione inter-nazionale di minori è necessaria, comesopra esposto, per evitare che, attraversoil ricorso allo strumento dell’assistenzalegale, si possano aggirare le leggi sul-l’adozione. Tale rischio è stato eviden-

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ziato dalla Corte di cassazione che, nellasentenza n. 4868 del 1o marzo 2010, hachiarito: « Il vincolo di protezione mate-riale ed affettiva derivante dalla “kafalah”non costituisce presupposto idoneo a giu-stificare l’ingresso in Italia di un minorestraniero affidato ad un cittadino italianoin virtù del predetto istituto, non essendoapplicabile la disciplina del ricongiungi-mento familiare di cui all’articolo 29 deldecreto legislativo n. 286 del 1998, det-tata a beneficio del cittadino extracomu-nitario regolarmente soggiornante ». Per-tanto, l’articolo 5 prevede che solo co-niugi (e non persone singole) residenti inItalia, provvisti di decreto di idoneità e inpossesso dei requisiti di cui all’articolo 6della legge n. 184 del 1983, possanoottenere l’assistenza legale di un minorein situazione d’abbandono residente inun altro Paese. Analogamente a quantoaccade per l’adozione internazionale, larichiesta potrà essere presentata dai co-niugi interessati solo attraverso l’autoritàcompetente italiana, che, proprio in con-siderazione delle caratteristiche della mi-sura di protezione in esame, è la CAI.L’intera procedura dovrà essere posta inessere con l’intermediazione degli entiautorizzati (ai sensi dell’articolo 39-terdella legge n. 184 del 1983) o del serviziopubblico, al fine di evitare rapporti di-retti tra il minore (o tra chi su di luieserciti la potestà) e i potenziali kafil. LaCAI, avvalendosi dell’ente autorizzato odel servizio pubblico, invierà quindi allacompetente autorità straniera la richiestadei coniugi, insieme al decreto di idoneitàe a tutte le necessarie relazioni sui po-tenziali kafil, elaborate dai servizi socio-assistenziali. L’ente autorizzato porrà inessere tutte le attività descritte nell’arti-colo 31 della legge n. 184 del 1983,svolgendo gli adempimenti previsti nelloStato competente a disporre la misura diprotezione del minore, e seguirà la fasedell’incontro tra i coniugi e il minore dacollocare in assistenza legale non appenail minore sia stato individuato. Sempreper il tramite dell’ente autorizzato o delservizio pubblico, la CAI riceverà dallacompente autorità straniera la proposta

di accoglienza del minore in assistenzalegale e tutta la documentazione a cor-redo (puntualmente descritta nel comma5 dell’articolo 5). Valutata la documen-tazione e tenuto conto del superiore in-teresse del minore, la CAI potrà appro-vare la proposta di assistenza legale,informandone l’ente autorizzato o il ser-vizio pubblico, il tribunale per i mino-renni e i servizi socio-assistenziali delluogo in cui risiedono i coniugi interes-sati. Proprio al fine di evitare compor-tamenti illegali (quali la scelta del mi-nore, ovvero lo scambio di denaro o dialtra utilità al fine di ottenere la misura),è espressamente previsto che tra i co-niugi, che aspirino a ottenere un prov-vedimento di assistenza legale, e i geni-tori del minore o qualsiasi altro soggettoche ne abbia la custodia non possa averluogo alcun contatto, prima che la CAIabbia approvato la proposta di assistenzalegale. Una volta che la misura sia stataapprovata dalla CAI e l’autorità stranieraabbia conferito l’assistenza legale del mi-nore ai coniugi, il minore potrà fareingresso in Italia e si applicheranno,quanto al visto d’ingresso e al rilascio deltitolo di soggiorno (qualora il minore nonabbia la cittadinanza di uno degli Statimembri dell’Unione europea), disposizionianaloghe a quelle previste dall’articolo 4.Anche in questa ipotesi il minore cheabbia fatto ingresso in Italia godrà ditutti i diritti attribuiti dall’ordinamentoitaliano al minore in affidamento fami-liare; in tale caso i coniugi verrannonominati dal giudice tutelare tutori eprotutori. L’articolo 6 detta regole per laconversione del permesso di soggiorno,stabilendo che al minore non in possessodella cittadinanza di uno Stato membrodell’Unione europea, cha abbia fatto in-gresso in Italia in forza di provvedimentidi affidamento o di assistenza legaleemessi da un altro Stato contraente laConvenzione e approvati dalle autoritàitaliane in applicazione della legge, siapplica l’articolo 32 del testo unico di cuial decreto legislativo n. 286 del 1998, ilquale detta disposizioni relative ai minoriaffidati al compimento della maggiore

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età. Il comma 2 dell’articolo 6 escludenei medesimi casi l’applicazione delle di-sposizioni di cui all’articolo 29, commi 2e 5, dello stesso testo unico, che preve-dono, rispettivamente, l’equiparazione deiminori adottati, affidati o sottoposti atutela ai figli e le condizioni per eser-citare il diritto dell’altro genitore naturaleal ricongiungimento al figlio minore, giàregolarmente soggiornante in Italia conun genitore.

L’articolo 7 disciplina l’ipotesi in cui unminore, che abbia la residenza abituale nelterritorio italiano, debba essere collocato inaffidamento presso una persona, una fami-glia ovvero una struttura di accoglienza diun altro Paese aderente alla Convenzione;si tratta, in sostanza, dei casi in cui si debbadisporre l’affidamento familiare del mi-nore, al di fuori della sua famiglia d’origine(dato che il nostro ordinamento non cono-sce forme di assistenza legale tramite kafalao istituto analogo) con il suo collocamentopresso un soggetto o un’istituzione che sitrovi in uno Stato diverso. In questo caso lacompetente autorità giudiziaria italiana,che potrà essere, a seconda delle diverseipotesi in cui si può disporre l’affidamentodi un minore, il giudice tutelare, ovvero iltribunale per i minorenni, ovvero il tribu-nale ordinario (si pensi al caso di affida-mento extrafamiliare di un minore nelcorso di un procedimento di separazione odivorzio dei suoi genitori), trasmetterà ilrelativo provvedimento motivato, insiemecon un rapporto sulla situazione del mi-nore, all’autorità centrale italiana, indivi-duata, come detto, nel Dipartimento per lagiustizia minorile, che l’inoltrerà all’auto-rità competente del Paese nel quale il mi-nore dovrà essere collocato. A questo puntol’autorità richiesta potrà, applicando lapropria disciplina interna, approvare o nola misura di protezione, ai sensi dell’arti-colo 33 della Convenzione, e provvederà acomunicare tale decisione al Dipartimentoper la giustizia minorile, il quale, ricevuto ilprovvedimento, lo trasmetterà all’autoritàgiudiziaria italiana che aveva formulato laproposta di collocamento. Nel caso in cui ilprovvedimento dell’autorità dello Stato ri-chiesto approvi la proposta di colloca-

mento, l’autorità giudiziaria italiana potràadottare il provvedimento di affidamentodel minore e lo trasmetterà al Dipartimentoper la giustizia minorile, che avrà cura diinoltrarlo alla competente autorità delPaese richiesto.

L’articolo 8 reca modifiche alla legge 4maggio 1983, n. 184, tendenti a estenderele sanzioni penali ivi previste per i casi diviolazione delle norme sulle adozioni in-ternazionali alle ipotesi in cui siano violatele analoghe disposizioni contenute nellapresente legge, finalizzate a disciplinarel’affidamento o l’assistenza legale tramitekafala o istituti analoghi di minori. Infatti,gli stessi rischi che le fattispecie incrimi-natrici mirano a scongiurare nell’ambitodell’adozione internazionale (aggiramentodelle norme, con possibile commercio il-lecito di minori) sono ravvisabili anche nelcaso di violazione delle nuove norme. Inparticolare, è previsto che le sanzionipenali previste negli articoli 71, 72 e 72-bisdella legge n. 184 del 1983 siano applicateanche nel caso di violazione delle dispo-sizioni della presente legge. È prevista lapena della reclusione da uno a tre anni(articolo 71, comma 1) per chiunque, inviolazione di tali disposizioni, affidi aterzi, con carattere definitivo, un minore,ovvero lo avvii all’estero perché sia defi-nitivamente affidato; si applicheranno al-tresì le altre disposizioni (come le aggra-vanti) previste nell’articolo 71. La mede-sima sanzione penale è prevista (articolo72) nei confronti di chi, per procurarsidenaro o altra utilità, in violazione dellenorme previste, introduca nello Stato ita-liano uno straniero minore di età perchésia definitivamente affidato a cittadini ita-liani ovvero a soggetti che, seppure non inpossesso di cittadinanza italiana, risiedanoabitualmente in Italia. La sanzione dellareclusione fino a un anno o della multa daeuro 516 a euro 5.164 si applica a coloroche svolgano per conto di terzi praticheriguardanti l’assistenza legale di minori instato di abbandono, senza aver ottenutol’autorizzazione prevista dall’articolo 39,comma 1, lettera c), della legge n. 184 del1983; infine, la medesima sanzione daultimo richiamata, diminuita di un terzo,

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si applicherà (nei limiti previsti dal comma3 dell’articolo 72-bis della legge n. 184 del1983) a coloro che per l’assistenza legaledi minori in situazione di abbandono siavvalgano dell’opera di associazioni, orga-nizzazioni, enti o persone non forniti dellanecessaria autorizzazione.

L’articolo 9 modifica la legge 31 maggio1995, n. 218, recante riforma del sistemaitaliano di diritto internazionale privato. Laprima delle modifiche apportate prende lemosse anche dal parere dell’allora Corte digiustizia delle Comunità europee n. 1/03del 7 febbraio 2006, nel quale era statoribadito che la competenza della Comunità(ora Unione europea) a concludere accordiinternazionali poteva essere attribuitaespressamente dal Trattato ovvero derivareimplicitamente da altre disposizioni. Inparticolare, i giudici lussemburghesi ave-vano affermato che, « qualora siano stateadottate norme comuni, gli Stati membrinon hanno più il potere – né individual-mente, né collettivamente – di contrarrecon Stati terzi obbligazioni che incidano sudette norme » (punto 116 del citato parere).Da ciò discende che, qualora una materiarientri tra quelle di competenza dell’Unioneeuropea, sarà l’Unione stessa a firmare eratificare gli strumenti internazionali chedisciplinino la medesima materia con ef-fetti vincolanti per tutti gli Stati membri(con le eccezioni previste per la particolareposizione della Danimarca e del RegnoUnito). Ciò è accaduto, a titolo di esempio,per la firma e la ratifica del Protocollodell’Aja del 23 novembre 2007 sulla leggeapplicabile alle obbligazioni alimentari, chel’Unione europea ha firmato e ratificato (inottemperanza a quanto previsto nella deci-sione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 no-vembre 2009), vincolando allo strumentoanche l’Italia (come tutti gli altri Stati mem-bri obbligati ai sensi della richiamata deci-sione). Proprio questa evoluzione nel dirittodell’Unione europea ha indotto a prevedere,introducendo un comma nell’articolo 2della legge n. 218 del 1995, che il richiamocontenuto nella legge italiana di diritto in-ternazionale privato a specifiche conven-zioni deve intendersi sempre riferito alleconvenzioni sostitutive di quelle espressa-

mente richiamate, sia se firmate e ratificatedall’Italia sia se firmate e ratificate dal-l’Unione europea, quando, come nel casoriportato, queste ultime siano vincolantiper l’Italia. L’introduzione di questa modi-fica ha il fine di richiamare l’attenzionedegli operatori sulle nuove competenze del-l’Unione europea e sulla necessità di verifi-care le ratifiche compiute dall’Unionequando vincolanti per i singoli Stati mem-bri, ma soprattutto consente il perfetto alli-neamento del nostro ordinamento conquello dell’Unione, senza che possano es-servi scostamenti temporali tra l’eventualeratifica di nuove convenzioni operata a li-vello europeo e la modifica della nostralegge di diritto internazionale privato. Laseconda delle modifiche apportate allalegge n. 218 del 1995 riguarda, invece, spe-cificamente, la materia delle misure di pro-tezione dei minori e prevede la sostituzionedel richiamo alla Convenzione dell’Aja del 5ottobre 1961, contenuto nell’articolo 42della citata legge n. 218 del 1995, conquello alla Convenzione dell’Aja del 19 ot-tobre 1996 (che, come detto, a livello diConferenza dell’Aja, sostituisce la prece-dente), resa esecutiva con la presente legge.

L’articolo 10, mutuando una normacontenuta in altre leggi di ratifica diconvenzioni internazionali (ad esempio lacitata legge n. 184 del 1983), dispone chei princìpi contenuti negli articoli 4, 5 e 6della legge (disciplinanti rispettivamentel’affidamento o l’assistenza legale di unminore non in situazione di abbandono,l’assistenza legale di un minore in stato diabbandono e le norme relative alla con-versione, nei casi suddetti, del permesso disoggiorno), si applicheranno, in quantocompatibili, anche alle misure di prote-zione che comportino il collocamento nelterritorio italiano di un minore residentein un Paese non aderente alla Convenzionedell’Aja del 19 ottobre 1996, né firmatariodi altri accordi bilaterali. Analogamente ledisposizioni dell’articolo 7, che disciplina ilcollocamento all’estero di un minore re-sidente in territorio italiano, si appliche-ranno anche qualora il collocamento delminore debba avvenire nel territorio di unPaese non aderente alla Convenzione ci-

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tata, né firmatario di accordi bilaterali. Intal modo si assicureranno uniformità ditrattamento e pari garanzia di tutela deiminori, nell’ipotesi di situazioni sostanzial-mente analoghe.

L’articolo 11 dispone che, con succes-sivi regolamenti, da emanare ai sensi del-l’articolo 17, comma 1, della legge n. 400del 1988, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della legge, siano disci-plinate le modalità operative per l’attua-zione degli articoli 4 e 5.

L’articolo 12 contiene la clausola diinvarianza finanziaria; infatti, dall’attua-zione della legge non deriveranno nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica, poiché il Ministero della giustizia –Dipartimento per la giustizia minorile e laCAI già svolgono, ognuno nel proprio am-bito di competenza, compiti analoghi aquelli indicati nella legge e tali strutture viprovvederanno con le risorse attuali. Pa-rimenti rientrano già nelle competenzeproprie del Ministero degli affari esteri edel Ministero dell’interno il rilascio, rispet-tivamente, del visto d’ingresso e del per-

messo di soggiorno, pure previsto nellapresente legge.

L’articolo 13 detta disposizioni tran-sitorie, prevedendo che, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 8 della leggen. 218 del 1995, la disposizione di mo-difica dell’articolo 42 della legge n. 218del 1995, nella parte in cui stabilisce chenel nostro diritto internazionale privatola Convenzione dell’Aja del 19 ottobre1996 sia la fonte regolatrice delle misuredi protezione dei minori, nelle fattispecieche presentino elementi di trasnaziona-lità, si applicherà ai giudizi instauratidalla data della sua entrata in vigore.Parimenti è previsto che la legge si ap-plichi alle istanze finalizzate all’ingressodi un minore straniero, in affidamento oin assistenza legale, presentate a decor-rere dalla data della sua entrata in vi-gore.

L’articolo 14 disciplina l’entrata in vi-gore della legge.

Come si è già evidenziato in prece-denza, dall’attuazione della Convenzionenon derivano oneri per la finanza pub-blica.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

Dal presente provvedimento, recante « Ratifica ed esecuzionedella Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il ricono-scimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilitàgenitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19ottobre 1996 », non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delbilancio dello Stato.

Il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorilee la Commissione per le adozioni internazionali già svolgono, ognunonel proprio ambito di competenza, compiti analoghi a quelli indicatinella legge e dette strutture vi provvederanno con le risorse attuali.

Parimenti rientrano già nelle competenze proprie del Ministerodegli affari esteri e del Ministero dell’interno il rilascio, rispettiva-mente, del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno, pure previstinel presente disegno di legge.

Il Dipartimento per la giustizia minorile, autorità centrale italianaai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge, hafornito elementi tesi a confermare, relativamente all’articolo 38 dellaConvenzione, la possibilità di adempiere alle nuove attività connessealla cooperazione con gli altri Stati nell’ambito delle risorse disponibiliper le suddette attività, a valere sul capitolo 2151 – UdV 1.3 delbilancio del Ministero della giustizia.

Analogamente, le attività contemplate dagli articoli 54 e 56 dellaConvenzione sono già svolte a legislazione vigente dalle competentiautorità e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento all’articolo 56 della Convenzione, sirappresenta che la Conferenza dell’Aja di diritto internazionaleprivato è un’organizzazione intergovernativa permanente, le cui spesedi funzionamento sono già ripartite tra gli Stati membri dellaConferenza stessa (articolo 9 dello Statuto), tra cui l’Italia.

La Conferenza opera normalmente mediante Commissioni speciali,le cui spese di funzionamento rientrano nei costi di funzionamentodella Conferenza.

Il Ministero degli affari esteri concorre alle spese di funzionamentodella Conferenza mediante versamento di un contributo obbligatorioannuale, il quale si ritiene sufficiente a garantire le attività di cuiall’articolo 56 della Convenzione.

Ne consegue che dalla suddetta disposizione della Convenzione nonderivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per autorizzare laratifica e l’esecuzione della Convenzione sulla competenza, la leggeapplicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996.

La suddetta Convenzione è stata firmata dall’Italia il 10 aprile2003, in ottemperanza a quanto previsto dalla decisione 2003/93/CEdel Consiglio, del 19 dicembre 2002. La stessa è stata consideratadall’Unione europea uno strumento di particolare importanza perassicurare un « valido contributo alla protezione dei minori a livellointernazionale ».

Il Consiglio dell’Unione europea ha successivamente adottato, il 5giugno 2008, la decisione 2008/431/CE, proprio al fine di autorizzaregli Stati membri a ratificare la Convenzione. Gli Stati indicatinell’articolo 1 della citata decisione, tra i quali è compresa anchel’Italia, si sono, quindi, impegnati ad aderire o a ratificare la citataConvenzione.

Con lettera del 23 maggio 2012 la Commissione europea hachiesto all’Italia di far conoscere le motivazioni all’origine del ritardoda parte italiana nel procedere alla ratifica della Convenzione dell’Aja,nonché la data prevista per l’ultimazione della relativa proceduraparlamentare (caso EU Pilot 3503/12/JUST).

Con le recenti lettere del 14 giugno e 18 luglio 2013 la stessaCommissione ha prospettato la possibile apertura di una procedurad’infrazione a carico dell’Italia.

Si rende, pertanto, particolarmente urgente la ratifica in oggetto.L’intervento normativo è finalizzato a:

1) determinare lo Stato la cui autorità sia competente adadottare le misure di protezione della persona o dei beni del minore;

2) determinare la legge applicabile da tali autorità nell’eserciziodella loro competenza;

3) determinare la legge applicabile alla responsabilità genito-riale;

4) assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure diprotezione emesse da uno Stato contraente negli altri Stati contraenti;

5) stabilire regole per la cooperazione necessaria alla realizza-zione degli obiettivi della Convenzione;

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6) dettare specifiche norme di adeguamento dell’ordinamentointerno, sia con riferimento a profili inerenti al riconoscimento dialcune misure di protezione, sia per la necessità di modificare la legge31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di dirittointernazionale privato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La Convenzione dell’Aja del 1996 si propone di evitare conflitti trai sistemi giuridici degli Stati firmatari in materia di competenza, leggeapplicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezionedei minori (vedi Preambolo). Essa, pertanto, condivide le finalità delnostro sistema di diritto internazionale privato, il quale pone i criteriper l’individuazione del diritto applicabile a fattispecie che presentinoelementi di estraneità ovvero che abbiano punti di contatto conordinamenti giuridici stranieri a causa, ad esempio, della nazionalitào del domicilio delle parti.

In particolare, la legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma deldiritto internazionale privato italiano, mantiene come criterio prin-cipale per l’individuazione della legge applicabile nelle materie relativeallo statuto personale degli individui (fra le quali spiccano i rapportidi famiglia) quello della cittadinanza (si vedano gli articoli 33, chedisciplina la filiazione, e 38, relativo all’adozione).

L’articolo 42 della legge n. 218 del 1995 dispone, poi, che lamateria della protezione dei minori è in ogni caso regolata dallaConvenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delleautorità e sulla legge applicabile alla protezione del minore. Que-st’ultima fissa il criterio della competenza concorrente delle autoritàdella residenza abituale del minore e delle autorità dello Stato di cuiil minore è cittadino, risolvendo eventuali conflitti in favore delleautorità della « cittadinanza ».

La successiva Convenzione del 1996 (di nostro interesse) haconstatato la necessità di rivedere la precedente Convenzione del 1961,compiendo un passo in avanti rispetto a quest’ultima: si fissa comecriterio principe, per l’individuazione dell’autorità competente e dellalegge applicabile, il luogo di residenza del minore, salve limitateeccezioni.

La scelta operata è coerente con quanto previsto da altreConvenzioni promosse dalla Conferenza dell’Aja di diritto interna-zionale privato (la Convenzione 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilidella sottrazione internazionale dei minori e la Convenzione 29maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materiadi adozioni internazionali).

Nel nostro sistema di diritto internazionale privato l’attuazionedel principio relativo al coordinamento dei diversi diritti statali èdestinato da sempre a coesistere (in termini di contrasto) con ilprincipio relativo alla salvaguardia della coerenza dell’ordinamentodel foro (« La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano conl’ordine pubblico internazionale » di Roberta Clerici, in « Famiglia eDiritto », 2009, 2, 197); quest’ultimo trova a sua volta attuazione nonsolo nelle norme di applicazione necessaria – la legge di riforma ha

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infatti introdotto uno specifico richiamo a tale categoria di norme(articolo 17), suscettibili di bloccare a priori l’applicazione del dirittostraniero – ma soprattutto nel limite dell’ordine pubblico interna-zionale.

Nell’ordinamento italiano lo scontro e il necessario bilanciamentotra i due princìpi suddetti trova nell’ambito dei rapporti di famigliail proprio terreno di elezione; tale terreno diviene ancora più fertilequalora si tratti di rapporti sottoposti a norme statali di matricereligiosa islamica. Si prospetta così quel « conflitto di civilizzazioni »che ha da tempo attirato l’attenzione degli studiosi.

Tale conflitto si è acuito a seguito del costante aumento dei flussidi persone provenienti dai Paesi cosiddetti « islamici », il quale hacomportato, anche in Italia, l’emersione sempre più frequente dirapporti giuridici familiari non solo fra cittadini appartenenti agliStati suddetti ma anche fra tali persone e cittadini italiani o stranierinon islamici residenti nel nostro Paese.

Questioni peculiari sono sorte riguardo al ruolo da assegnareall’istituto della kafala, previsto negli ordinamenti di matrice religiosamussulmana quale unica misura di protezione dei minori abbando-nati, a causa del generale divieto dell’adozione.

Anche se si tratta di un istituto sconosciuto all’ordinamentoitaliano, nonché agli ordinamenti di stampo occidentale, esso risultatuttavia contemplato da specifiche norme internazionali.

Da un lato, l’articolo 20, paragrafo 3, della Convenzione delleNazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 lo annovera tra le« misure di protezione sostitutiva », accanto all’affidamento familiaree all’adozione. Tale Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva inItalia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Dall’altro lato,l’articolo 3, lettera e), della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996enumera tra le misure suddette il « recueil légal par kafala ou par uneinstitution analogue ».

Dal canto loro, i giudici italiani hanno avuto modo di pronunciarsisul controverso istituto giuridico sia in sede di applicazione dellenorme sul ricongiungimento familiare sia con riferimento ai marginidi operatività da assegnare alla kafala nei confronti delle proceduredi adozione di minori. Su ambedue i versanti, essi si sono spessointerrogati sulla qualificazione da attribuire a questo particolareistituto: la kafala infatti, pur mostrando talune affinità sia conl’adozione, sia con l’affidamento e sia con la tutela, non puòovviamente essere identificata con nessuno di essi, a causa dellaesclusione (ad essa connaturata) del sorgere di qualsiasi rapporto difiliazione, nonché del carattere (altrettanto immanente) di continuità– ma non di definitività – nella protezione del minore (ossia, fino alraggiungimento della maggiore età).

Le situazioni concrete, prospettatesi in Italia ed esaminate dallagiurisprudenza interna, sono sostanzialmente due: 1) una coppia distranieri intende prendere in kafala un minore, residente in un Paeseestero di diritto islamico; 2) una coppia di cittadini italiani procedeallo stesso modo, nei riguardi di un minore residente all’estero. Èintervenuta, al riguardo, la giurisprudenza, che ha alternato decisioninegative ad altre più aperte.

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In particolare, secondo un orientamento consolidato della Cortedi cassazione (Cassazione civile, sezione I, sentenze n. 1908 del 28gennaio 2010; n. 19734 del 17 luglio 2008; n. 7472 del 20 marzo2008), il collocamento in kafala di un minore presso straniericostituisce un presupposto per il rilascio di un visto di ingresso peril ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29 del testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ciò in quantol’istituto in esame è simile a un affidamento, dal quale, tuttavia, sidistingue perché si prolunga tendenzialmente fino al compimentodella maggiore età dell’affidato.

Il punto sembra sufficientemente consolidato.La stessa Corte di cassazione, peraltro, in un caso in cui erano

due coniugi italiani a chiedere il visto di ingresso riferito ad unaquattordicenne marocchina, data in kafala dal padre, non ha con-sentito il rilascio del visto, affermando che nei confronti degli italianidebbano applicarsi le norme in materia di adozione internazionale(Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 4868 del 1o marzo 2010).

La giurisprudenza di merito si è occupata del tema anchesuccessivamente all’emanazione della sentenza da ultimo richiamata.

Si fa riferimento, in particolare, d una pronuncia del tribunalecivile di Tivoli del 22 giugno 2010. Nel caso esaminato da taletribunale, il collocamento in kafala era avvenuto solo a seguitodell’attestazione della situazione di abbandono in cui versava ilminore, da parte dell’Association La Creche de Tanger (istituzionepubblica marocchina), confermata da una sentenza del tribunale diprima istanza di Tangeri. Il tribunale di Tivoli ha disposto il rilasciodel visto d’ingresso, secondo quanto consentito dall’articolo 30, comma6, secondo periodo, del citato testo unico in materia di immigrazione.

Anche i tribunali per i minorenni stanno riconoscendo, nel nostroordinamento giuridico, l’istituto della kafala, qualificandola comeadozione in casi particolari di cui all’articolo 44 della legge n. 184 del1983 (in particolare: tribunale per i minorenni di Roma sentenzen. 203/11 del 5 novembre 2010 e n. 621/11 del 9 maggio 2011).

I giudici di merito hanno, comunque, sempre avuto cura disottolineare la compatibilità della kafalah con l’ordine pubblicointernazionale, soprattutto alla luce della Convenzione delle NazioniUnite del 1989 e della specifica norma ivi inserita.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’articolo 8 reca modifiche alla legge n. 184 del 1983, estendendole sanzioni penali ivi previste, per i casi di violazione delle norme sulleadozioni internazionali, alle ipotesi in cui siano violate le analoghedisposizioni contenute nella legge, finalizzate a disciplinare l’affida-mento o l’assistenza legale tramite kafala o istituti analoghi di minori.Infatti, gli stessi rischi che le fattispecie incriminatrici mirano ascongiurare nell’ambito dell’adozione internazionale (aggiramentodelle norme, con possibile commercio illecito di minori) sono ravvi-sabili anche nel caso di violazione delle nuove norme.

In particolare, è previsto che le sanzioni penali stabilite negliarticoli 71, 72 e 72-bis della legge n. 184 del 1983 siano applicate anche

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nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente disegnodi legge.

È prevista la pena della reclusione da uno a tre anni (articolo 71,comma 1) per chiunque, in violazione di tali disposizioni, affidi a terzi,con carattere definitivo, un minore, ovvero lo avvii all’estero perchésia definitivamente affidato; si applicheranno altresì le altre disposi-zioni (quali le aggravanti) previste nell’articolo 71. La medesimasanzione penale è prevista (articolo 72) per chi, per procurarsi denaroo altra utilità, in violazione delle norme previste, introduca nello Statoitaliano uno straniero minore di età perché sia definitivamenteaffidato a cittadini italiani ovvero a soggetti che, seppure non inpossesso di cittadinanza italiana, risiedano abitualmente in Italia. Lasanzione della reclusione fino a un anno o della multa da euro 516a euro 5.164 si applica a coloro che svolgano per conto di terzipratiche inerenti l’assistenza legale di minori in stato di abbandono,senza aver ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo 39, comma1, lettera c), della legge n. 184 del 1983; infine, la medesima sanzioneda ultimo richiamata, diminuita di un terzo, si applicherà (nei limitiprevisti dal comma 3 dell’articolo 72-bis della legge n. 184 del 1983)a coloro che per l’assistenza legale di minori in stato di abbandonosi avvarranno dell’opera di associazioni, organizzazioni, enti o personenon forniti della necessaria autorizzazione.

L’articolo 9 modifica la legge 31 maggio 1995, n. 218, recanteriforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

La prima delle modifiche apportate prende le mosse anche dalparere dell’allora Corte di giustizia delle Comunità europee n. 1/03 del7 febbraio 2006, nel quale era stato ribadito che la competenza dellaComunità (ora Unione europea) a concludere accordi internazionalipoteva essere attribuita espressamente dal Trattato ovvero derivareimplicitamente da altre disposizioni. In particolare, i giudici lussem-burghesi avevano affermato che « qualora siano state adottate normecomuni, gli Stati membri non hanno più il potere – né individual-mente, né collettivamente – di contrarre con Stati terzi obbligazioniche incidano su dette norme » (punto 116 del citato parere). Da ciòdiscende che qualora una materia rientri tra quelle di competenzadell’Unione europea, sarà l’Unione stessa a firmare e ratificare glistrumenti internazionali che disciplinino la medesima materia coneffetti vincolanti per tutti gli Stati membri. Ciò è accaduto, a titolo diesempio, per la firma e la ratifica del Protocollo dell’Aja del 23novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, chel’Unione europea ha firmato e ratificato (in ottemperanza a quantoprevisto nella decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre2009), vincolando allo strumento anche l’Italia (come tutti gli altriStati membri obbligati ai sensi della richiamata decisione). Proprioquesta evoluzione nel diritto dell’Unione europea ha indotto aprevedere, introducendo un comma nell’articolo 2 della legge n. 218del 1995, che il richiamo contenuto nella legge italiana di dirittointernazionale privato a specifiche convenzioni deve intendersi sempreriferito alle convenzioni sostitutive di quelle espressamente richiamatesia se firmate e ratificate dall’Italia sia se firmate e ratificatedall’Unione europea, quando, come nel caso riportato, siano vincolantiper l’Italia. L’introduzione di questa modifica ha il fine di richiamare

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l’attenzione degli operatori sulle nuove competenze dell’Unione eu-ropea e sulla necessità di verificare le ratifiche compiute dall’Unionequando vincolanti per i singoli Stati membri, ma soprattutto consenteil perfetto allineamento del nostro ordinamento con quello del-l’Unione, senza che possano esservi scostamenti temporali tra l’even-tuale ratifica di nuove convenzioni operata a livello europeo e lamodifica della nostra legge di diritto internazionale privato.

La seconda delle modifiche apportate alla legge n. 218 del 1995riguarda, invece, specificamente, la materia delle misure di protezionedei minori e prevede la sostituzione del richiamo contenuto nell’ar-ticolo 42 della legge n. 218 del 1995 alla Convenzione dell’Aja del 5ottobre 1961, con quello alla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996,resa esecutiva con la legge.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità,essendo pienamente conforme all’articolo 11 della Costituzione, intema di partecipazione dell’Italia all’ordinamento internazionale, eall’articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato,regioni ed enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli entilocali.

L’intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto dicompetenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia deirapporti internazionali rientra, ai sensi dell’articolo 117 della Cartacostituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in baseal dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all’applicazione degliobblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie diloro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-zazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Tali princìpi riguardano l’esercizio di funzioni amministrative e, per-tanto, non risultano direttamente coinvolti dall’intervento normativo.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

L’intervento non rientra nell’alveo della cosiddetta « delegifica-zione », poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizza-zione alla ratifica.

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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Si segnalano, nel corso della XVI legislatura, la proposta di leggeatto Camera n. 3858 (Di Biagio e altri), abbinata con gli atti Cameran. 3739, 3906 e 3947. Nel corso della XVII legislatura, l’atto Cameran. 648 (Caruso e Chaouki) e l’atto Senato n. 572 (Di Biagio e altri).

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, tra gli istitutidella kafala di diritto islamico, quando questa non abbia naturaesclusivamente negoziale, e quello dell’affidamento nazionale di unminore, prevalgono i punti in comune sulle differenze, con laconseguenza che il primo, il quale costituisce l’unico istituto diprotezione previsto dagli ordinamenti islamici nei confronti dei minoriorfani, illegittimi o abbandonati, deve considerarsi idoneo a fungereda presupposto per il ricongiungimento familiare e a dare titolo allostesso, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del testo unico di cui aldecreto legislativo n. 286 del 1998 (Cassazione, sentenza n. 7472 del20 marzo 2008, in « Nuova giur. civ. comm. », 2008, I, pagina 1229 esuccessive, con nota di Long, Sì al ricongiungimento familiare delminore affidato con kafalah; in « Fam. Dir. », 2008, pagine 677 esuccessive, con nota di Gelli, La Kafalah tra esigenze di tutela delminore e rischi di aggiramento della disciplina dell’immigrazione;Cassazione, sentenze nn. 18174 del 2 luglio 2008, 1908 del 28 gennaio2010).

Secondo un altro orientamento della giurisprudenza, il vincolo diprotezione materiale e affettiva derivante dalla kafala non costituiscepresupposto idoneo a giustificare l’ingresso in Italia di un minorestraniero affidato a un cittadino italiano in virtù del predetto istituto,non essendo applicabile la disciplina del ricongiungimento familiaredell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del1998 (dettata a beneficio del cittadino extraeuropeo regolarmentesoggiornante) bensì quella di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007,emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, riguardante l’in-gresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione europeae dei loro familiari (anche stranieri) nel territorio degli Stati membri,la quale, tuttavia, include nella nozione di « familiare », oltre aidiscendenti diretti del cittadino o del suo coniuge, soltanto i minoriche fanno ingresso in Italia ai fini dell’adozione internazionale; nél’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998può essere interpretato estensivamente ai sensi dell’articolo 28,comma 2, dello stesso testo unico, il quale, nel consentire l’applica-zione delle norme più favorevoli, si riferisce esclusivamente a quelleche disciplinano le modalità del ricongiungimento (si veda, in pro-posito, in « Dir. fam. », 2010, pagine 1621 e successive, con nota diVenchiarutti, No al ricongiungimento familiare del minore affidato conKafalah: richiedenti sono cittadini italiani; in « Nuova giur. civ.

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comm. », 2010, I, pagine 831 e successive, con nota di Long, Kafalah:La Cassazione fa il passo del gambero, in « Minor giustizia », 2010,pagine 325 e successive, con nota di Long, L’ingresso in Italia delminore straniero affidato con kafalah a un cittadino italiano; Cassa-zione, sentenza n. 25661 del 17 dicembre 2010).

Quanto alla ritenuta inammissibilità della domanda, proposta aisensi degli articoli 66 e 67 della legge n. 218 del 1995, di riconosci-mento in Italia del provvedimento di affidamento in kafala di unminore in abbandono a una coppia di coniugi italiana emessa daltribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco), atteso chel’inserimento in una famiglia italiana di un minore straniero inabbandono può avvenire esclusivamente in applicazione della disci-plina dell’adozione internazionale, regolata dalle procedure richiamatedagli articoli 29 e 36 della legge n. 184 del 1983 con la conseguenzache, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali didiritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provve-dimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni specialiin materia di adozione ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della leggen. 218 del 1995 (Cassazione, sentenza n. 19450 del 23 settembre2011).

In giurisprudenza si è, poi, affermato che la legge n. 218 del 1995,nell’abrogare, a far data dal 31 dicembre 1996, gli articoli 796 esuccessivi del codice di rito procedura civile, in materia di delibazionedi sentenze straniere – sostituendo a essi, con gli articoli 64 esuccessivi, un riconoscimento »tendenzialmente« automatico di talipronunce al loro passaggio in giudicato nell’ordinamento di origine –ha fatto salve, all’articolo 41, le disposizioni delle leggi speciali inmateria di adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore ela prevalenza, rispetto alle previsioni di carattere generale di cui allariforma del diritto internazionale privato, della disciplina specialedell’adozione internazionale di minori di cui alla legge n. 184 del1983, che prevede, tra l’altro, la competenza in materia del tribunaleper i minorenni. Detta competenza non è derogata in caso di adozionenon legittimante, per effetto dell’esclusione, in tale ipotesi, ai sensidell’articolo 35, comma 6, della legge citata, della possibilità ditrascrizione della sentenza straniera, poiché l’articolo 32, comma 3,della legge stessa prevede che, in via di eccezione, il tribunale per iminorenni possa convertire l’adozione straniera non legittimante inuna adozione che produca la cessazione dei rapporti con la famigliadi origine, purché venga riconosciuta conforme alla Convenzionedell’Aja (Cassazione, sentenza n. 5376 dell’11 marzo 2006).

La Corte di cassazione ha ribadito a più riprese (sentenza n. 7472del 20 marzo 2008, in « Riv. dir. int. priv. proc. », 2008, pagina 809e nella stessa Rivista, 2008, 675, con commento di R. Gelli, La kafalahtra esigenze di tutela del minore e rischi di aggiramento della disciplinadell’immigrazione. Ad essa hanno fatto seguito le pronunce, dicontenuto identico, n. 18174 del 2 luglio 2008 e n. 19734 del 17 luglio2008) la necessità di un’interpretazione « costituzionalmente ade-guata » dell’articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decretolegislativo n. 286 del 1998, anche alla luce di un necessario bilan-ciamento tra i valori costituzionali relativi, da un lato, all’esigenza diprotezione dei minori e, dall’altro, alla tutela democratica dei confini

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dello Stato; tale bilanciamento conduce in ogni caso alla prevalenzadel primo.

La stessa Corte costituzionale, in merito, ha operato, in sede dicontrollo di legittimità delle disposizioni del citato testo unico, nelsegno di una tendenziale prevalenza del valore di protezione delminore, anche in relazione al minore straniero, rispetto a quelli didifesa del territorio e di contenimento dell’immigrazione (sentenzedella Corte costituzionale nn. 198 e 295 del 2003).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEAE INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

L’intervento normativo è pienamente compatibile con l’ordina-mento dell’Unione europea.

La Convenzione in esame è stata firmata dall’Italia il 10 aprile2003, in ottemperanza a quanto previsto dalla decisione 2003/93/CEdel Consiglio, del 19 dicembre 2002. La stessa è stata consideratadall’Unione europea uno strumento di particolare importanza perassicurare un « valido contributo alla protezione dei minori a livellointernazionale ».

Il Consiglio dell’Unione europea ha successivamente adottato, il 5giugno 2008, la decisione 2008/431/CE, proprio al fine di autorizzaregli Stati membri a ratificare la Convenzione.

Gli Stati, indicati nell’articolo 1 della citata decisione, tra i qualiè compresa anche l’Italia, si sono, quindi, impegnati ad aderire o aratificare la citata Convenzione.

Si rammenta che la materia era precedentemente regolata dallaConvenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delleautorità e sulla legge applicabile alla protezione del minore. Que-st’ultima fissa il criterio della competenza concorrente delle autoritàdella residenza abituale del minore e delle autorità dello Stato di cuiil minore è cittadino, risolvendo eventuali conflitti in favore delleautorità della « cittadinanza ». La successiva Convenzione del 1996 haconstatato la necessità di rivedere la precedente Convenzione del 1961,compiendo un passo in avanti rispetto a quest’ultima: si fissa comecriterio principe, per l’individuazione dell’autorità competente e dellalegge applicabile, il luogo di residenza del minore, salve limitateeccezioni.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con lettere del 23 maggio 2012 e del 14 giugno 2013, laCommissione europea ha chiesto all’Italia di far conoscere le moti-vazioni all’origine del ritardo da parte italiana nel procedere allaratifica della Convenzione dell’Aja, prospettando la possibile apertura

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di una procedura di infrazione (caso EU Pilot 3503/12/JUST). Consuccessiva lettera del 18 luglio 2013 la Commissione ha nuovamenterichiesto di conoscere il calendario preciso di adozione del disegno dilegge di ratifica. Si rende, pertanto, particolarmente urgente la ratificain oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

Anche se la kafala è un istituto sconosciuto agli ordinamenti distampo occidentale, esso risulta tuttavia contemplato da specifichenorme internazionali. L’articolo 20, paragrafo 3, della già ricordataConvenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, lo annoveratra le « misure di protezione sostitutiva », accanto all’affidamentofamiliare e all’adozione e impone altresì agli Stati contraenti diselezionare l’una o l’altra delle misure suddette in vista di unanecessaria continuità nella condizione del minore, nonché tenendoconto della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Non si pone, pertanto, alcun problema di incompatibilità rispettoad altri obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia della competenza dei giudici nelle ipotesi disottrazione internazionale dei minori è intervenuta la Corte digiustizia dell’Unione europea con due sentenze del 22 dicembre 2010(cause C-491/10 e C-497/10).

Per quanto concerne la causa C-491/10 la Corte europea haprecisato che nelle vicende di diritto di famiglia che riguardano duePaesi membri dell’Unione europea, solamente i giudici dello Statod’origine hanno la possibilità di accertare la violazione eventuale deidiritti fondamentali del minore e di decidere, quindi, se questo possaessere sentito, nel suo interesse.

Per quanto concerne, invece, la causa C-497/10, la Corte europeaha fornito la definizione di residenza abituale ai fini della competenza,del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia ma-trimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell’intervento normativo non si riscontrauna giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

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Quest’ultima, tuttavia, si è occupata più volte di casi di conflittotra istituti della tradizione mussulmana e princìpi sanciti dallaConvenzione europea dei diritti dell’uomo e dal Protocollo n. 7sacrificando il diritto alla libertà religiosa a favore dei valori dellademocrazia e della laicità dello Stato. Si ricorda la sentenza 13febbraio 2003, Refah Partisi e altri c. Turchia – C. Campiglio, Il dirittodi famiglia islamico citato, pagina 63 – , nella quale la Corte haritenuto preminenti i valori democratici del suddetto Stato rispetto aquello della libertà religiosa qualora conduca, come nel caso dellareligione mussulmana, a discriminazioni tra i sessi relative appunto apoligamia, ripudio, disciplina ineguale nella successione a causa dimorte, e altro. Il principio dell’eguaglianza tra i sessi nell’ambitofamiliare è stato altresì evocato dalla medesima Corte nella sentenza16 novembre 2004, Ünal Tekel c. Turchia, in relazione all’obbligo delladonna maritata di assumere il cognome del marito, malgrado lapromulgazione nel 2001 del nuovo codice civile turco volto adassicurare la parità suddetta – v. M.-L. Niboyet, Regard français,pagina 39.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamenta-zione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Ad oggi, dei Paesi membri dell’Unione europea, solo Italia e Belgionon hanno ancora ratificato la Convenzione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICAE REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testodella loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non apparten-gano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subitedai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi conte-nuti nel disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa agli articoli8 e 9 del provvedimento.

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L’articolo 8 apporta modifiche agli articoli 71, 72 e 72-bis dellalegge n. 184 del 1983.

L’articolo 9 modifica gli articoli 2 e 42 della legge n. 218 del 1995.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi espressi néimpliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell’inter-vento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’articolo 11 del disegno di legge dispone che, con regolamenti daemanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sonodisciplinate le specifiche modalità operative per l’attuazione degliarticoli 4 e 5. Il termine di sei mesi risulta congruo ai fini anzidetti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlataindicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilitàdei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non prevede l’utilizzo el’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare la Convenzionesulla competenza, la legge applicabile, ilriconoscimento, l’esecuzione e la coopera-zione in materia di responsabilità genito-riale e di misure di protezione dei minori,fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, di seguitodenominata: « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è dataalla Convenzione, a decorrere dalla datadella sua entrata in vigore, in conformitàa quanto disposto dall’articolo 61 dellamedesima.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « autorità centrale italiana » ilMinistero della giustizia – Dipartimentoper la giustizia minorile;

b) per « autorità competente ita-liana » la Commissione per le adozioniinternazionali costituita presso la Presi-denza del Consiglio dei ministri ai sensidell’articolo 38 della legge 4 maggio 1983,n. 184, e successive modificazioni, compe-tente ad approvare, ai sensi dell’articolo 5della presente legge, la proposta di assi-stenza legale, tramite kafala o istitutoanalogo, di un minore in stato di abban-dono, emessa dall’autorità giudiziaria diun altro Stato contraente la Convenzione;

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c) per « autorità competente stra-niera » l’autorità di un altro Stato con-traente, competente ad adottare misure diprotezione del minore e dei suoi beni, aisensi degli articoli da 5 a 10 della Con-venzione;

d) per « assistenza legale » l’assistenzalegale di un minore, tramite kafala oistituto analogo, disposta ai sensi dell’ar-ticolo 33 della Convenzione esclusivamentedall’autorità giudiziaria di uno Stato con-traente, quando autorizzata dall’autoritàcentrale ovvero dall’autorità competenteitaliana ai sensi della presente legge;

e) per « decreto di idoneità » il de-creto di cui all’articolo 30 della legge 4maggio 1983, n. 184, e successive modifi-cazioni.

ART. 4.

(Affidamento o assistenza legale del minorenon in stato di abbandono).

1. Allorché un’autorità competentestraniera prospetta, ai sensi dell’articolo33 della Convenzione, il collocamento ol’assistenza legale di un minore, che non sitrova in situazione di abbandono, pressouna persona, una famiglia o una strutturadi accoglienza, e la misura comporta ilcollocamento del minore nel territorio ita-liano, essa consulta l’autorità centrale ita-liana, informandola sui motivi della pro-posta e sulla complessiva situazione delminore. L’autorità centrale italiana tra-smette gli atti al tribunale per i minorennidel distretto nel quale si propone il col-locamento del minore.

2. Il tribunale per i minorenni puòchiedere, tramite l’autorità centrale ita-liana, ulteriori informazioni sulla situa-zione del minore, anche al fine di accer-tare che non sussista una situazione diabbandono del minore, nonché la docu-mentazione che attesti l’informazione for-nita al minore, tenuto conto della sua etàe maturità, e il suo consenso, se richiestodalla legislazione dello Stato d’origine. Iltribunale assume, anche attraverso i ser-

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vizi socio-assistenziali degli enti locali, sin-goli o associati, ovvero le aziende sanitarielocali od ospedaliere, le necessarie infor-mazioni sulla persona, sulla famiglia osulla struttura individuata per l’acco-glienza o l’assistenza legale e approva orespinge con decreto motivato la propostamisura di protezione, dandone comunica-zione all’autorità centrale italiana.

3. In ogni caso il tribunale per i mi-norenni verifica la sussistenza dei seguentirequisiti nella persona o nella famigliaindividuata per l’accoglienza o l’assistenzalegale:

a) capacità di provvedere all’educa-zione, all’istruzione e al mantenimento delminore;

b) disponibilità a favorire il mante-nimento delle relazioni del minore con lasua famiglia e con la cultura del Paesed’origine;

c) non sottoposizione a misure disicurezza personali o a misure di preven-zione; assenza di condanne per i reatiprevisti dall’articolo 380 del codice diprocedura penale, nonché, limitatamenteai delitti non colposi, dall’articolo 381 delcodice di procedura penale, ovvero perreati contro la moralità pubblica e il buoncostume, la famiglia, la persona o inmateria di stupefacenti o immigrazione;agli effetti del requisito previsto dallapresente lettera, si considera condannaanche l’applicazione della pena su richie-sta delle parti ai sensi dell’articolo 444 delcodice di procedura penale;

d) possesso, da parte di almeno unodei soggetti indicati all’alinea, dei requisitidi cui all’articolo 29, comma 3, del testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, e,per i cittadini di Stati non appartenentiall’Unione europea, anche dei requisiti dicui all’articolo 28, comma 1, del medesimotesto unico di cui al decreto legislativon. 286 del 1998, e successive modifica-zioni.

4. L’autorità centrale italiana trasmetteil decreto del tribunale per i minorenni, dicui al comma 2, all’autorità competentestraniera, all’ufficio consolare italiano al-

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l’estero, al giudice tutelare, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà ilminore, alla questura territorialmentecompetente, nonché alla persona, alla fa-miglia o alla struttura individuata perl’accoglienza o l’assistenza legale del mi-nore.

5. L’ufficio consolare italiano all’estero,ricevuta la formale comunicazione del de-creto di approvazione della misura diprotezione emesso dal tribunale per iminorenni, rilascia il visto d’ingresso inItalia in favore del minore.

6. Il visto d’ingresso di cui al comma 5è comunicato alle competenti autoritàdello Stato straniero a cura dell’autoritàcentrale italiana. A seguito della comuni-cazione il minore può entrare nel territo-rio dello Stato. Il questore territorialmentecompetente rilascia, ai sensi dell’articolo 5del testo unico di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, e successive modi-ficazioni, al minore non in possesso dellacittadinanza di uno Stato membro del-l’Unione europea il permesso di soggiornoper assistenza legale, di durata biennale,rinnovabile per periodi di eguale durataqualora permangano le condizioni previsteper il rilascio.

7. Il minore, il cui ingresso nel terri-torio dello Stato è stato autorizzato aisensi del comma 6, dal momento dell’in-gresso gode di tutti i diritti riconosciutidalla legislazione italiana al minore inaffidamento familiare. I servizi socio-assi-stenziali degli enti locali assistono il mi-nore e la persona, la famiglia o la strut-tura che lo accoglie, segnalando alla pro-cura della Repubblica presso il tribunaleper i minorenni eventuali difficoltà, per leiniziative di competenza.

8. Il presente articolo non si applica aiminori accolti nel territorio italiano nel-l’ambito di programmi solidaristici di ac-coglienza temporanea.

ART. 5.

(Assistenza legale del minorein situazione di abbandono).

1. L’assistenza legale di un minore insituazione di abbandono residente in unoStato estero è consentita ai coniugi resi-

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denti in Italia provvisti di decreto diidoneità in corso di efficacia e in possessodei requisiti di cui all’articolo 6 della legge4 maggio 1983, n. 184, e successive mo-dificazioni.

2. Gli interessati presentano la richiestaall’autorità competente italiana, indicandol’ente autorizzato di cui all’articolo 39-terdella legge 4 maggio 1983, n. 184, o ilservizio pubblico di cui all’articolo 39-bis,comma 2, della medesima legge, incaricatodi assisterli nel procedimento.

3. L’autorità competente italiana, avva-lendosi dell’ente autorizzato o del serviziopubblico di cui al comma 2, invia all’au-torità competente straniera la richiesta,unitamente al decreto di idoneità, allerelazioni dei servizi socio-assistenziali de-gli enti locali e a una specifica relazionesull’attitudine dei coniugi a provvedereall’accoglienza di un minore in regime diassistenza legale.

4. L’ente autorizzato o il servizio pub-blico di cui al comma 2 del presentearticolo svolge le attività di cui all’articolo31, comma 3, della legge 4 maggio 1983,n. 184, e successive modificazioni.

5. L’autorità competente italiana ricevedall’autorità competente straniera, tramitel’ente autorizzato o il servizio pubblico dicui al comma 2, la proposta di accoglienzadel minore in regime di assistenza legale.La proposta deve essere corredata delladocumentazione attestante:

a) la situazione di abbandono delminore;

b) l’impossibilità di collocamento fa-miliare del minore nello Stato di prove-nienza;

c) che i consensi richiesti dalla legi-slazione dello Stato di origine per il col-locamento del minore in assistenza legalesono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti,nelle forme previste e solo successiva-mente alla nascita del minore, in modolibero e consapevole e senza aver ricevutoalcun vantaggio, patrimoniale o non pa-trimoniale, per sé o per altri;

d) l’informazione fornita al minore,tenuto conto della sua età e maturità, e il

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suo consenso, se richiesto dalla legisla-zione dello Stato di origine;

e) l’identità, la situazione del minore,la sua evoluzione personale e familiare,l’anamnesi sanitaria nonché le sue even-tuali necessità particolari.

6. Se dalla documentazione trasmessaemergono le circostanze di cui al comma5, l’autorità competente italiana, tenutoconto del superiore interesse del minore,approva la proposta di assistenza legale ene informa l’ente autorizzato o il serviziopubblico di cui al comma 2, il tribunaleper i minorenni e i servizi socio-assisten-ziali del luogo in cui risiedono gli interes-sati.

7. Nessun contatto può aver luogo fragli aspiranti all’accoglienza legale e i ge-nitori del minore o qualsiasi altra personache ne abbia la custodia o di cui sianecessario il consenso, prima che l’auto-rità competente italiana abbia approvatola proposta di assistenza legale secondoquanto previsto dal comma 6.

8. L’autorità competente italiana, rice-vuta la comunicazione del provvedimentocon cui l’autorità competente straniera hadisposto l’assistenza legale del minore insituazione di abbandono e ha autorizzatoil trasferimento permanente del minore inItalia, tenuto conto del superiore interessedel minore ne autorizza l’ingresso in Italiae trasmette il provvedimento all’ufficioconsolare italiano all’estero, al tribunaleper i minorenni, al giudice tutelare, al-l’ente autorizzato di cui al comma 2, aiservizi socio-assistenziali del luogo in cuisi stabilirà il minore e alla questura ter-ritorialmente competente.

9. Gli uffici consolari italiani all’esterocollaborano, per quanto di competenza,per il buon esito della procedura e, rice-vuta da parte dell’autorità competente ita-liana la formale comunicazione dell’auto-rizzazione di cui al comma 8, rilasciano ilvisto d’ingresso a favore del minore.

10. Il minore, autorizzato dall’autoritàcentrale ai sensi del presente articolo, puòentrare nel territorio dello Stato. Il que-store territorialmente competente rilascia,ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di

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cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, e successive modificazioni, al mi-nore non in possesso della cittadinanza diuno Stato membro dell’Unione europea ilpermesso di soggiorno per assistenza le-gale, di durata biennale, rinnovabile perperiodi di eguale durata qualora perman-gano le condizioni previste per il rilascio.

11. Il minore, il cui ingresso nel terri-torio dello Stato è stato autorizzato dal-l’autorità competente italiana ai sensi delcomma 10, dal momento dell’ingresso godedi tutti i diritti riconosciuti dalla legisla-zione italiana al minore in affidamentofamiliare. Ai fini di una corretta integra-zione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono ilminore e la famiglia che lo accoglie inregime di assistenza legale, riferendo pe-riodicamente al tribunale per i minorennisull’andamento dell’inserimento e segna-lando le eventuali difficoltà per gli oppor-tuni interventi.

12. Il giudice tutelare provvede a con-ferire ai coniugi che accolgono il minore lefunzioni di tutore e di protutore ai sensidell’articolo 346 del codice civile. Si ap-plica, in quanto compatibile, l’articolo 348,commi secondo, terzo e quarto, del codicecivile.

13. Si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni degli articoli 33, 37 e 37-bisdella legge 4 maggio 1983, n. 184, e suc-cessive modificazioni.

ART. 6.

(Conversione del permesso di soggiorno).

1. Al minore non in possesso dellacittadinanza di uno Stato membro del-l’Unione europea, che ha fatto ingresso nelterritorio dello Stato ai sensi degli articoli4 e 5 della presente legge, si applicano ledisposizioni dell’articolo 32 del testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, e successive modificazioni.

2. Al minore di cui al comma 1 delpresente articolo non si applicano le di-sposizioni dell’articolo 29, commi 2 e 5,del testo unico di cui al decreto legislativo

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25 luglio 1998, n. 286, e successive modi-ficazioni.

ART. 7.

(Collocamento all’estero del minoreresidente in territorio italiano).

1. Quando la competente autorità giu-diziaria italiana prospetta, ai sensi dell’ar-ticolo 33 della Convenzione, il colloca-mento di un minore stabilmente residentein territorio italiano presso una persona,una famiglia o una struttura di acco-glienza di un altro Stato contraente laConvenzione, trasmette il relativo provve-dimento motivato, insieme con un rap-porto sul minore, all’autorità centrale ita-liana, che inoltra tale documentazione al-l’autorità competente dello Stato con-traente nel quale deve avvenire ilcollocamento.

2. L’autorità centrale italiana, ricevutoil provvedimento emesso dall’autorità delloStato richiesto, lo trasmette all’autoritàgiudiziaria italiana di cui al comma 1.

3. L’autorità giudiziaria italiana di cuial comma 1, ricevuto l’atto dell’autoritàdello Stato richiesto che approva la pro-posta di collocamento, adotta il provvedi-mento di affidamento del minore e lotrasmette all’autorità centrale italiana, chelo inoltra all’autorità dello Stato richiesto.

ART. 8.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184).

1. All’articolo 71, primo comma, dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, dopo leparole: « in violazione delle norme di leggein materia di adozione, » sono inserite leseguenti: « ovvero delle disposizioni di cuialla legge di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione sulla competenza, la leggeapplicabile, il riconoscimento, l’esecuzionee la cooperazione in materia di responsa-bilità genitoriale e di misure di protezionedei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996,nonché delle relative norme di adegua-mento dell’ordinamento interno, ».

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2. All’articolo 72, primo comma, dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, dopo leparole: « in violazione delle disposizionidella presente legge, » sono inserite leseguenti: « ovvero della legge di ratifica edesecuzione della Convenzione sulla com-petenza, la legge applicabile, il riconosci-mento, l’esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e dimisure di protezione dei minori, fattaall’Aja il 19 ottobre 1996, nonché dellerelative norme di adeguamento dell’ordi-namento interno, » e dopo le parole: « acittadini italiani » sono inserite le seguenti:« , ovvero a soggetti stabilmente residentinel territorio italiano, ».

3. All’articolo 72-bis della legge 4 mag-gio 1983, n. 184, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « ine-renti all’adozione di minori stranieri »sono inserite le seguenti: « , ovvero all’as-sistenza legale di minori in situazione diabbandono di cui all’articolo 5 della leggedi ratifica ed esecuzione della Convenzionesulla competenza, la legge applicabile, ilriconoscimento, l’esecuzione e la coopera-zione in materia di responsabilità genito-riale e di misure di protezione dei minori,fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, »;

b) al comma 3, dopo le parole: « perl’adozione di minori stranieri, » sono in-serite le seguenti: « ovvero per l’assistenzalegale di minori in situazione di abban-dono di cui all’articolo 5 della legge diratifica ed esecuzione della Convenzionesulla competenza, la legge applicabile, ilriconoscimento, l’esecuzione e la coopera-zione in materia di responsabilità genito-riale e di misure di protezione dei minori,fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, ».

ART. 9.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218).

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

« 1-bis. Il richiamo a convenzioni no-minatamente indicate, fatto nella presente

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legge, deve intendersi sempre riferito aquelle sostitutive delle stesse, se firmate eratificate dall’Italia ovvero se firmate eratificate dall’Unione europea, qualoravincolanti per l’Italia »;

b) all’articolo 42, comma 1, le parole:« Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961,sulla competenza delle autorità e sullalegge applicabile in materia di protezionedei minori, resa esecutiva con la legge 24ottobre 1980, n. 742 » sono sostituite dalleseguenti: « Convenzione dell’Aja del 19ottobre 1996, sulla competenza, la leggeapplicabile, il riconoscimento, l’esecuzionee la cooperazione in materia di responsa-bilità genitoriale e di misure di protezionedei minori, resa esecutiva con la relativalegge di ratifica ed esecuzione. Si appli-cano le norme di adeguamento dell’ordi-namento interno previste nella medesimalegge ».

ART. 10.

(Misure di protezione disposte da Stati nonaderenti alla Convenzione).

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6si applicano, in quanto compatibili, anchealle misure di protezione che comportanoil collocamento nel territorio italiano di unminore residente in uno Stato non ade-rente alla Convenzione né firmatario diaccordi bilaterali.

2. Le disposizioni dell’articolo 7 si ap-plicano, in quanto compatibili, anche allemisure di protezione che comportano ilcollocamento di un minore residente nelterritorio italiano in uno Stato non ade-rente alla Convenzione né firmatario diaccordi bilaterali.

ART. 11.

(Disposizioni attuative).

1. Con regolamenti da emanare ai sensidell’articolo 17, comma 1, della legge 23

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agosto 1988, n. 400, e successive modifi-cazioni, entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, suproposta del Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con i Ministri degliaffari esteri, dell’interno, della giustizia,del lavoro e delle politiche sociali e perl’integrazione, sono disciplinate le specifi-che modalità operative per l’attuazionedegli articoli 4 e 5 della presente legge.

ART. 12.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione delle disposizionicontenute nella presente legge non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica. Le pubbliche am-ministrazioni interessate all’attuazionedelle disposizioni della presente legge viprovvedono con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

ART. 13.

(Norme transitorie).

1. Fermo restando quanto disposto dal-l’articolo 8 della legge 31 maggio 1995,n. 218, le disposizioni di cui all’articolo 9,comma 1, lettera b), della presente legge siapplicano ai giudizi instaurati a decorreredalla data della sua entrata in vigore.

2. La presente legge si applica alleistanze finalizzate all’ingresso di un mi-nore straniero, in affidamento o in assi-stenza legale, presentate a decorrere dalladata della sua entrata in vigore.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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