Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare...

40
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CANCELLIERI) CON IL MINISTRO DELLA DIFESA (MAURO) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ZANONATO) CON IL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (ORLANDO) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (LUPI) E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordina- mento interno Presentato il 21 febbraio 2014 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare...

Page 1: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MAURO)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sullaprotezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottatia Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordina-

mento interno

Presentato il 21 febbraio 2014

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di-segno di legge riguarda la ratifica el’esecuzione, anche mediante appositenorme di adeguamento dell’ordinamentointerno, degli Emendamenti alla Conven-zione sulla protezione fisica dei materialinucleari, del 3 marzo 1980, adottati aVienna l’8 luglio 2005.

1. Premessa

Il primo strumento normativo predi-sposto per definire e attuare adeguatemisure di protezione per le materie nu-cleari dal rischio di prelievo non autoriz-zato fu la Convenzione sulla protezionefisica delle materie nucleari. Essa stabilivain particolare obblighi per gli Stati con-traenti in tema di protezione fisica dellematerie nucleari in fase di trasporti in-ternazionali.

La Convenzione, facendo riferimento aiprincipi contenuti nel Trattato di non pro-liferazione delle armi nucleari, nelle Intesedi Londra (1) e nelle Linee guida dell’Agen-zia internazionale per l’energia atomica(AIEA) (2), fu aperta alla firma a Vienna e aNew York il 3 Marzo 1980 e prevedeva, tral’altro, lo sviluppo da parte degli Stati mem-bri di un proprio sistema nazionale di pro-tezione fisica, per il quale le linee guidadell’AIEA, contenute nella pubblicazioneINFCIRC/225 e successive revisioni, costi-tuiscono il riferimento tecnico.

2. Il regime di protezione fisica nazionale

Considerando che la responsabilità perla protezione fisica passiva delle materie

nucleari in ciascuno Stato è affidata alloStato stesso, l’Italia si dotò di un proprioSistema per soddisfare gli obblighi assunticon la firma e la ratifica della Conven-zione sulla protezione fisica delle materienucleari, giuridicamente basato sulla legge7 agosto 1982, n. 704 (3).

Si sottolinea che questa legge noncontiene elementi cogenti per quanto ri-guarda la predisposizione di sistemi diprotezione fisica da applicare alle mate-rie nucleari impiegate o trasportate daglioperatori nazionali del settore; essa silimitò a dare esecuzione alla Convenzionee a recepirne i principi generali di san-zionabilità penale in relazione al dannoprovocato dalla rimozione non autoriz-zata di materie nucleari.

Per dare attuazione a quanto previstodalla legge e per assicurare un’adeguataprotezione fisica delle materie nuclearidurante il loro impiego, il Ministero del-l’industria, del commercio e dell’artigia-nato (attualmente Ministero dello sviluppoeconomico) prese l’iniziativa di istituire,con apposito decreto del 10 aprile 1979,un Comitato interministeriale per la pro-tezione fisica, composto da rappresentantidelle amministrazioni dello Stato compe-tenti, che aveva compiti di guida, di istrut-toria e di verifica dei piani di protezionefisica passiva (di seguito « PFP ») predispo-sti dagli operatori.

Per i piani di protezione fisica passivaelaborati dagli operatori, a conclusionedell’istruttoria tecnica di verifica da partedel Comitato, il Ministero emanava il de-creto che approvava il PFP predispostodall’esercente, il quale poteva così porre inessere i sistemi di protezione fisica passivain esso previsti.

(1) INFCIRC 254: Comunicazione ricevuta dall’Agenzia da parte di alcuni Stati membri relativa a lineeguida per l’esportazione di tecnologie, attrezzature e materiali nucleari verso Stati NNWS.

(2) INFCIRC 225: Protezione Fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari.(3) L. 7 agosto 1982, n. 704 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei

materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 3: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Le azioni di vigilanza sulla protezionefisica passiva sono state negli anni svoltedall’Autorità di sicurezza nucleare (attualeISPRA – Dipartimento nucleare) sullabase delle leggi istitutive.

I livelli di protezione fisica attiva sonosempre stati garantiti dalle azioni delMinistero dell’interno.

3. Gli emendamenti alla Convenzione in-ternazionale

Negli anni successivi alla firma dellaConvenzione, la rivalutazione del rischio,associato anche agli eventi dell’11 settem-bre 2001, ha portato a un rafforzamentodel regime internazionale della protezionefisica attraverso la definizione di impor-tanti emendamenti alla Convenzionestessa, prevedendo altresì fattispecie crimi-nose riferite alla rimozione non autoriz-zata e al sabotaggio delle installazioni edel materiale nucleare.

Quindi la Convenzione emendata, fir-mata dall’Italia l’8 luglio 2005, estende ilproprio raggio d’azione dal trasporto dellematerie nucleari all’impiego generale dellestesse materie e alle installazioni, ponendoparticolare attenzione al concetto di sa-botaggio, sia in fase di trasporto dellematerie sia riguardo alle installazioni.

Ulteriori aspetti innovativi della Conven-zione sono i princìpi, fortemente sostenutidall’Italia, del danno ambientale e della si-curezza delle informazioni classificate.

Altri obblighi e princìpi generali previ-sti dagli Emendamenti, anche con riferi-mento al modo più funzionale di darviattuazione interna, sono quelli di predi-sporre un adeguato regime di protezionefisica da applicare alle installazioni e allematerie nucleari impiegate o trasportate,allo scopo di prevenire e contrastare attiilleciti, recuperare eventuale materiale tra-fugato, mitigare o minimizzare le conse-guenze di un sabotaggio.

Per tradurre a livello interno talenorma internazionale bisogna aggiornareil quadro normativo riflettendo in esso leprassi consolidate negli anni che de facto

risultano conformi ai princìpi e ai requisitidella Convenzione stessa.

Presupposto per poter definire un ade-guato sistema di protezione è la valuta-zione della minaccia, da intendere comeprocesso dinamico provvisto di meccani-smi di periodico aggiornamento. Sullabase di tale valutazione è possibile stabi-lire i requisiti di protezione fisica, chedovranno essere soddisfatti dagli operatoridel settore nella predisposizione dei pianidi protezione fisica. I controlli e la vigi-lanza garantiscono il corretto adempi-mento di quanto previsto.

4. Illustrazione del disegno di legge

Nel disegno di legge proposto si ècercato di dare attuazione a quanto soprarichiamato e, in particolare, si è definita laripartizione delle competenze tra le varieAmministrazioni coinvolte nell’attuazionedella Convenzione emendata.

Si sono esplicitate le varie definizioni ei concetti di protezione fisica in tutte leaccezioni, e sono state definite le modalitàdi indicazione dei punti di contatto perl’applicazione della Convenzione.

Articoli 1 e 2

Si autorizza la ratifica e si disponel’esecuzione degli Emendamenti alla Con-venzione internazionale sulla protezionefisica dei materiali nucleari, adottati l’8luglio 2005.

Articolo 3

Si formulano alcune definizioni aggiun-tive alla Convenzione, al fine di chiarire inmaniera univoca le accezioni utilizzatenell’articolato in relazione al contesto na-zionale.

In particolare, vengono distinte:

la « protezione fisica attiva », intesacome la protezione fornita dalle azioni con-dotte dalle Forze di polizia per impedire ocontrastare atti di sottrazione illecita deimateriali nucleari o di sabotaggio contromateriali o installazioni nucleari;

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 4: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

la « protezione fisica passiva », intesacome la protezione fornita dalle strutture,dai sistemi e dalle procedure di sorve-glianza presso le installazioni nucleari perproteggere i materiali nucleari da atti disottrazione illecita nonché i materiali e gliimpianti nucleari da atti di sabotaggio.

In tal modo è possibile individuareesattamente le competenze specifiche perle singole azioni di protezione dei mate-riali e degli impianti nucleari.

Articolo 4

Si individuano le amministrazioni com-petenti per l’applicazione della Conven-zione.

Articolo 5

Sono precisate le competenze perquanto attiene agli scenari di riferimentodella minaccia alle materie e alle instal-lazioni nucleari, quale base necessaria perla predisposizione dei PFP.

Articolo 6

È definito il quadro autorizzativo per laprotezione fisica delle materie e delleinstallazioni nucleari nonché per i tra-sporti.

Per le installazioni viene previsto unnulla osta per la protezione fisica passivache sancisce a livello di legge quanto già inatto; infatti il Ministero dello sviluppo eco-nomico procede all’approvazione dei PFP,che costituisce un iter endoprocedimentalenell’ambito dell’intera procedura autoriz-zativa per le installazioni nucleari, di com-petenza dello stesso Dicastero.

Analogamente per i trasporti vengonointrodotte specifiche autorizzazioni: l’atte-stato di sicurezza fisica passiva rilasciatodal Ministero dello sviluppo economico el’approvazione del programma di tra-sporto da parte del Ministero dell’interno.

Articolo 7

Viene precisato il ruolo di coordina-mento del Ministero dell’interno per leazioni di recupero e di messa in sicurezzadi materiale nucleare nel caso di suorinvenimento a seguito delle comunica-zioni di cui all’articolo 25 del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Articolo 10

Viene definito il regime sanzionatorio afronte delle fattispecie enunziate dallaConvenzione e non completamente previ-ste dall’attuale normativa.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 5: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

L’applicazione del presente provvedimento non implica maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti il disegno di legge disciplina attività istituzionali che nonpresentano carattere innovativo, rientrando tra quelle già corrente-mente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni.

Pertanto tutti gli impegni che scaturiscono dalla ratifica deipresenti Emendamenti saranno adempiuti nell’ambito delle attualistrutture e con le risorse umane e strumentali esistenti, senza nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 6: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

Il presente provvedimento ha l’obiettivo di recepire nell’ordinamentointerno gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei ma-teriali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005.

L’intervento normativo si rende necessario per adeguare l’ordi-namento interno alle previsioni degli Emendamenti e per il dispostodegli articoli 80 e 87 della Costituzione.

Negli anni successivi alla firma della Convenzione del 1980 si èresa necessaria la rivalutazione del rischio, anche a seguito deglieventi dell’11 settembre 2001. Tale rivalutazione ha portato a unrafforzamento del regime internazionale della protezione fisica at-traverso la definizione di importanti emendamenti alla Convenzionestessa, prevedendo altresì fattispecie criminose derivanti dalla rimo-zione non autorizzata e dal sabotaggio delle installazioni e delmateriale nucleare.

L’obiettivo degli Emendamenti del 2005, quindi, è di estendere inmaniera significativa il proprio raggio d’azione nell’ambito del tra-sporto delle materie nucleari, nell’impiego generale delle materie enella protezione delle installazioni, ponendo particolare attenzione alconcetto di sabotaggio.

Ulteriori aspetti innovativi della Convenzione sono i princìpiintrodotti in tema di danno ambientale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In Italia il settore dell’impiego di materie radioattive e dellelicenze per l’esercizio delle attività nucleari è regolato dalle seguentinorme:

legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, earticolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successivemodificazioni, per quanto attiene al trasporto delle materie radioattive;

legge 23 luglio 2009, n. 99, che istituisce all’articolo 29 l’Agenziaper la sicurezza nucleare;

provvedimenti attuativi di direttive dell’Unione europea per l’usopacifico dell’energia nucleare, in particolare il decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

tutti i regolamenti e decreti applicativi dello norme sopradette;

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 – Attuazione delladirettiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattivesigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 7: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

La protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari èinvece disciplinata dalla legge 7 agosto 1982, n. 704, che ha resoesecutiva la Convenzione del 1980.

Peraltro l’Italia aveva già preso iniziative atte ad assicurareun’adeguata protezione fisica delle materie nucleari durante il loroimpiego; infatti il Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato prese l’iniziativa di istituire, con apposito decreto del 10 aprile1979, un Comitato interministeriale per la protezione fisica, compostoda rappresentanti delle competenti amministrazioni dello Stato, cheaveva compiti di guida, di istruttoria e di verifica dei piani diprotezione fisica predisposti dagli operatori, prevedendo altresì unaspecifica autorizzazione per i piani di protezione fisica passivaelaborati dagli operatori.

Le azioni di vigilanza sulla protezione fisica passiva sono statenegli anni svolte dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA –Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive.

I livelli di protezione fisica attiva sono sempre stati garantiti dalleazioni del Ministero dell’interno.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’intervento normativo determina una modifica della legge 7agosto 1982, n. 704, che ha ratificato la Convenzione del 1980,introduce l’articolo 433-bis del codice penale e reca conseguentimodifiche al codice di procedura penale.

Inoltre comporta la modifica delle attuali procedure di autoriz-zazione per i piani di protezione fisica passiva.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-zionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze efunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli entilocali, in quanto la protezione fisica delle materie e delle installazioninucleari nonché le connesse azioni di pubblica sicurezza sono compitoesclusivo dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Perl’entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto necessarial’approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 8: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Seppur in materia non analoga, ma che trova elementi di affinitàcon le fattispecie punibili dal presente provvedimento, è all’esame delParlamento la proposta di legge di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismonucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005,nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (atto Cameran. 1420).

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo oanalogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA EINTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con l’ordina-mento dell’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d’infrazione sul medesimo o analogooggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

La ratifica degli Emendamenti del 2005 risponde all’obbligoassunto all’atto della firma e non presenta profili di incompatibilitàcon gli altri obblighi internazionali assunti dall’Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Cortedi giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendentiinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo oanalogo oggetto.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 9: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Dei principali Paesi europei, solo la Spagna ha già provveduto allaratifica degli Emendamenti.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-NALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le nuove definizioni introdotte dal testo sono riportate all’articolo3 del disegno di legge ed esplicitano le definizioni contenute negliEmendamenti e nella Convenzione, distinguendo inoltre tra protezionefisica attiva e passiva.

La « protezione fisica attiva » è intesa come la protezione fornitadalle azioni condotte dalle Forze di polizia, per impedire o contrastareatti di sottrazione illecita dei materiali nucleari o di sabotaggio contromateriali o installazioni nucleari.

La « protezione fisica passiva » è intesa come la protezione fornitadalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso leinstallazioni nucleari per proteggere i materiali nucleari da atti disottrazione illecita nonché i materiali e gli impianti nucleari da attidi sabotaggio, in maniera che si possano individuare compiutamentele competenze specifiche per le singole azioni di protezione deimateriali e degli impianti nucleari.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi-ficazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il disegno di legge introduce l’articolo 433-bis del codice penale,opera conseguenti modifiche al codice di procedura penale e abrogal’articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento inoggetto.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroat-tivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpre-tazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddettanatura.

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 10: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica diaccordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimooggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

In base all’articolo 5, comma 2, il disegno di legge prevedel’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passivae le modalità di redazione dei relativi piani, predisposti in base agliscenari di riferimento definiti dal Ministero dell’interno, previacomunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’autorità dicui all’articolo 4, comma 2.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati eriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trat-tandosi di ratifica di accordo internazionale.

Tutta la problematica viene trattata nell’ambito delle procedure diclassificazione degli atti in relazione alla tutela del segreto di Stato.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 11: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 12: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare gli Emendamentialla Convenzione sulla protezione fisicadei materiali nucleari del 3 marzo 1980,adottati a Vienna l’8 luglio 2005, di seguitodenominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è dataagli Emendamenti di cui all’articolo 1, adecorrere dalla data della loro entrata invigore, in conformità a quanto previsto dalparagrafo 2 dell’articolo 20 della Conven-zione.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:

a) per « protezione fisica attiva » siintende la protezione fornita dalle misuree dalle azioni volte ad impedire o contra-stare atti di sottrazione illecita di materienucleari o di sabotaggio contro materie oinstallazioni nucleari;

b) per « protezione fisica passiva » siintende la protezione fornita dalle strut-ture, dai sistemi e dalle procedure di sorve-glianza presso le installazioni nucleari perproteggere le materie nucleari da atti disottrazione illecita e le materie e le installa-zioni nucleari da atti di sabotaggio;

c) per « piano di protezione fisica » siintende l’insieme delle misure di prote-zione fisica passiva adottate dall’esercentedi un’installazione nucleare o da un vet-tore autorizzato, comprendenti le modalità

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 13: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

d’interfaccia con le azioni di protezionefisica attiva e, nel caso di trasporto, larelativa proposta di programma;

d) per « autorizzazioni » si intendonoil nulla osta per la protezione fisica pas-siva e l’attestato di protezione fisica pas-siva di cui all’articolo 6, ivi compreso ilquadro prescrittivo ad essi associato.

ART. 4.

(Autorità competenti).

1. Per dare attuazione alle disposizionicontenute nella Convenzione, come emen-data, sono individuate le seguenti autoritàcompetenti, che operano in stretto coor-dinamento tra loro:

a) il Ministero degli affari esteri, pergli adempimenti di cui all’articolo 5 dellaConvenzione, come emendata, e per lacomunicazione, attraverso i canali inter-nazionali previsti, dei pertinenti punti dicontatto;

b) il Ministero dell’interno, quale au-torità competente per:

1) la protezione fisica attiva delleinstallazioni nucleari e delle materie nu-cleari anche in corso di trasporto;

2) la collaborazione con il Mini-stero degli affari esteri per gli adempi-menti di cui alla lettera a);

c) il Ministero dello sviluppo econo-mico, quale autorità competente per laprotezione fisica passiva delle materie edelle installazioni nucleari;

d) il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, qualeautorità competente per l’esercizio dellefunzioni e dei compiti spettanti allo Statoin materia ambientale.

2. L’Istituto superiore per la protezionee la ricerca ambientale, nell’esercizio dellefunzioni e dei compiti di cui all’articolo21, comma 20-bis, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 14: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214:

a) esercita i controlli sulla protezionefisica passiva per mezzo degli ispettori dicui all’articolo 10 del decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230;

b) formula pareri tecnici alle ammi-nistrazioni di cui al comma 1, lettere a), b),c) e d);

c) procede all’accertamento delle vio-lazioni di cui all’articolo 10, comma 3.

ART. 5.

(Scenari di riferimento e piani diprotezione fisica).

1. Il Ministero dell’interno definisce gliscenari di riferimento per la predisposi-zione dei piani di protezione fisica dan-done comunicazione al Ministero dellosviluppo economico, al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare e all’autorità di cui all’articolo 4,comma 2.

2. I requisiti di protezione fisica pas-siva e le modalità di redazione dei relativipiani sono stabiliti con decreto del Mini-stro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’interno e con il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta dell’autorità di cuiall’articolo 4, comma 2.

ART. 6.

(Protezione fisica delle materie e delleinstallazioni nucleari).

1. L’esercente di un’installazione nu-cleare deve essere munito di nulla osta perla protezione fisica passiva, rilasciato dalMinistero dello sviluppo economico, previoparere del Ministero dell’interno, del Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e dell’autorità di cui

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 15: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

all’articolo 4, comma 2, che formulanoeventuali prescrizioni.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta dicui al comma 1, l’esercente presenta alMinistero dello sviluppo economico unpiano di protezione fisica.

3. Nel caso di trasporto di materienucleari, il vettore autorizzato deve esseremunito di un attestato di protezione fisicapassiva rilasciato dal Ministero dello svi-luppo economico, previo parere obbliga-torio dell’autorità di cui all’articolo 4,comma 2. Copia dell’attestato è trasmessaal Ministero dell’interno, al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e al Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare. Ai fini del rilascio dell’attestato,il trasportatore autorizzato presenta unpiano di protezione fisica.

4. Sulla base del piano di protezionefisica, il Ministero dell’interno stabilisce illivello di protezione fisica attiva necessarioe, in caso di trasporto, autorizza il relativoprogramma di trasporto.

ART. 7.

(Recupero e messa in sicurezza dellematerie nucleari).

1. Il Ministero dell’interno, anche aseguito delle comunicazioni previste dal-l’articolo 25 del decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230, coordina gli interventie predispone, sentito il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, un piano d’intervento per il recu-pero e la messa in sicurezza di materienucleari, fermi restando gli obblighi diinformazione alla popolazione sui rischi esul comportamento da adottare in caso diemergenza.

ART. 8.

(Modifiche al codice penale e al codicedi procedura penale).

1. Dopo l’articolo 433 del codice penaleè inserito il seguente:

« ART. 433-bis. – (Attentato alla sicu-rezza delle installazioni nucleari). – Chiun-

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 16: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

que attenta alla sicurezza delle installa-zioni nucleari ovvero degli impianti, deiluoghi o dei mezzi adibiti alla produzione,alla conservazione o al trasporto di ma-terie nucleari, è punito, qualora dal fattoderivi pericolo per la pubblica incolumità,con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena èdella reclusione da quattro a dodici anni ».

2. All’articolo 33-bis, comma 1, letterac), del codice di procedura penale, dopo leparole: « 433, terzo comma, » sono inseritele seguenti: « 433-bis, secondo comma, ».

ART. 9.

(Inosservanza delle disposizioni e delleprescrizioni contenute nelle autorizzazioni).

1. Ferma restando l’applicazione dellenorme sanzionatorie di cui all’articolo 10,comma 3, in caso di inosservanza delledisposizioni contenute nelle autorizza-zioni, l’autorità di cui all’articolo 4,comma 2, formula specifiche prescrizionial fine di ripristinare le condizioni ivipreviste, comunicando tempestivamente alMinistero dello sviluppo economico, alMinistero dell’interno e al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare le inosservanze riscontrate e le pre-scrizioni impartite.

2. Nel caso di mancato adempimentodelle prescrizioni di cui al comma 1, ilMinistero dello sviluppo economico, acqui-site le eventuali giustificazioni del titolaredel provvedimento autorizzativo, d’intesacon il Ministero dell’interno, su segnala-zione dell’autorità di cui all’articolo 4,comma 2, dispone la sospensione del prov-vedimento autorizzativo.

3. Nel caso di gravi e reiterate inosser-vanze, il Ministero dello sviluppo econo-mico revoca l’autorizzazione, d’intesa conil Ministero dell’interno e con il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, previo parere obbligatorio del-l’autorità di cui all’articolo 4, comma 2.

4. Nei provvedimenti di sospensione orevoca devono essere indicate, ove neces-

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 17: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

sario, le disposizioni per garantire la pro-tezione fisica delle materie, la sicurezzanucleare, la protezione sanitaria dei lavo-ratori, della popolazione e dell’ambiente.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Chiunque, senza autorizzazione del-l’autorità competente, acquista, riceve, de-tiene, cede a terzi, utilizza, trasporta, im-porta, esporta, trasforma, aliena o di-sperde nell’ambiente materie nucleari diqualsiasi tipo idoneo a cagionare la morteo lesioni personali di una o più persone orilevanti danni a cose o all’ambiente, èpunito con la reclusione da due a sei annie con la multa da euro 10.000 a euro30.000.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 derivail pericolo concreto di una compromis-sione durevole o rilevante delle originarieo preesistenti qualità del suolo o delsottosuolo, delle acque o dell’aria, ovverodella flora o della fauna selvatica, la penaè della reclusione da tre a sette anni edella multa da euro 50.000 a euro 300.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, iltitolare di un’autorizzazione che non ri-spetti le disposizioni ivi contenute è punitocon la sanzione amministrativa pecuniariada euro 3.000 a euro 15.000. Il mancatorispetto delle prescrizioni di cui all’arti-colo 9 è punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro 5.000 a euro30.000.

ART. 11.

(Abrogazione).

1. L’articolo 3 della legge 7 agosto 1982,n. 704, è abrogato.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 2124

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 18: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 19: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 20: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 21: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 22: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 23: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 24: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 25: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 26: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 27: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 28: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 29: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 30: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Page 31: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 32: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 33: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 34: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 35: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 36: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 37: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

Page 38: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

PAGINA BIANCA

Page 39: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

PAGINA BIANCA

Page 40: Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · dall’Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive. I livelli

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 2124

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

G:\Fotocomposizione_Guardiola\0_LAVORI XVII LEGISLATURA\Proposte_di_legge\2124

€ 4,00 *17PDL0019450**17PDL0019450*