Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ......

52
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2084 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DELRIO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CANCELLIERI) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ZANONATO) E CON IL MINISTRO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (CARROZZA) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 Presentato il 12 febbraio 2014 ONOREVOLI DEPUTATI !— 1. Generalità. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l’ere- dità e le tradizioni culturali europee, non- ché il rispetto della volontà dei singoli di usare tali lingue nell’ambito delle attività pubbliche o private. 2. Origini e sviluppo dell’esercizio. La ragion d’essere dello strumento de- riva dalla constatazione dell’importanza svolta dalle lingue minoritarie o regionali in alcuni territori e dalla necessità di preser- varne l’esistenza attraverso misure specifi- che da parte dei Paesi membri e contraenti nel più ampio contesto della salvaguardia Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ......

Page 1: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2084—

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

E CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali ominoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. Generalità.

La Carta europea delle lingue regionalio minoritarie mira a proteggere le lingueregionali o minoritarie e promuovere illoro utilizzo al fine di salvaguardare l’ere-dità e le tradizioni culturali europee, non-ché il rispetto della volontà dei singoli diusare tali lingue nell’ambito delle attivitàpubbliche o private.

2. Origini e sviluppo dell’esercizio.

La ragion d’essere dello strumento de-riva dalla constatazione dell’importanzasvolta dalle lingue minoritarie o regionali inalcuni territori e dalla necessità di preser-varne l’esistenza attraverso misure specifi-che da parte dei Paesi membri e contraentinel più ampio contesto della salvaguardia

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

del patrimonio culturale europeo. Tra lemisure da adottare si segnalano il rispettoper l’area geografica di ciascuna lingua el’incoraggiamento all’uso di tali lingue at-traverso adeguate misure d’insegnamento.

La Carta propone inoltre delle misurespecifiche per promuovere tali lingue an-che nel campo pubblico, in settori qualiquelli dell’educazione, della giustizia, deimezzi d’informazione, delle attività cultu-rali, economiche e sociali.

Ogni Parte deve acconsentire ad unminimo di 35 paragrafi scelti tra l’elencodelle misure da adottare.

3. Contenuto dello strumento.

Il documento comprende un Preamboloe 23 articoli suddivisi in 5 parti:

Parte I: « Disposizioni generali », con-tiene 6 articoli;

Parte II: « Obiettivi e princìpi perse-guiti in conformità al paragrafo 1 dell’ar-ticolo 2 », contiene un articolo;

Parte III: « Misure a favore dell’uso dilingue regionali o minoritarie nella vitapubblica da adottare in conformità agliimpegni sottoscritti in virtù del paragrafo2 dell’articolo 2 », contiene 7 articoli;

Parte IV: « Attuazione della Carta »,contiene 3 articoli;

Parte V: « Disposizioni finali », con-tiene 6 articoli.

4. Il Preambolo.

Il Preambolo illustra nei « conside-rando » l’importanza di incentivare l’usodelle lingue minoritarie al fine di raffor-zare l’unità tra i membri firmatari e diproteggere espressioni linguistiche che ri-schiano di estinguersi, contribuendo intale modo a mantenere e a sviluppare letradizioni e le eredità culturali europee.L’uso di tali lingue nella vita pubblica eprivata è un diritto inalienabile conformeai princìpi della Convenzione internazio-nale delle Nazioni Unite sui diritti civili epolitici e allo spirito della Convenzione

europea per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali.

Si sottolinea inoltre il fatto che lapromozione di tali lingue regionali nondeve avvenire a scapito di quelle ufficiali.

5. Parte I (Articoli da 1 a 6).

La prima parte contiene la definizionedi « lingue regionali o minoritarie », linguediverse da quella ufficiale e parlate da unapiccola parte della popolazione presentenel territorio di uno Stato.

Per ciò che concerne le lingue minori-tarie da indicare al momento della ratifica,dell’accettazione o dell’approvazione con-formemente all’articolo 3, l’articolo 2 sta-bilisce che ogni Parte deve applicare unminimo di trentacinque paragrafi scelti trale disposizioni della Parte III della Carta,di cui almeno tre scelti da ognuno degliarticoli 8 e 12, e uno da ognuno degliarticoli 9, 10, 11 e 13.

6. Parte II (Articolo 7).

La seconda parte reca gli obiettivi dellaCarta: il riconoscimento delle minoranzelinguistiche quali espressioni di ricchezzaculturale e la necessità che come tali sianosalvaguardate dal rischio di estinzione nelrispetto dell’area geografica nella qualesono usate; l’auspicio dell’uso della linguaminoritaria nelle sue espressioni scritta eparlata, anche al fine di mantenere esviluppare le relazioni tra i gruppi cheparlano la stessa lingua; la promozione distudi e ricerche in questo campo, incen-tivando scambi transnazionali per le mi-noranze linguistiche presenti in due o piùStati.

Le Parti si impegnano a eliminare, seancora ve ne fossero, tutte le distinzioni,esclusioni, restrizioni linguistiche che li-mitano l’uso delle lingue regionali ostaco-landone la diffusione.

7. Parte III (Articoli da 8 a 14).

Le Parti si impegnano a prevederel’insegnamento della lingua regionale par-lata nel proprio territorio a tutti i livelli,

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 3: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

dalla scuola materna all’istruzione univer-sitaria (articolo 8).

Le Parti si impegnano a dare adeguataprotezione legale ai cittadini che si espri-mono in una determinata lingua regionale.Esse dichiarano di fare quanto possibileper rendere accessibili i testi legislativinazionali più importanti a coloro cheparlano tali idiomi (articolo 9).

Nelle circoscrizioni delle autorità am-ministrative dello Stato nelle quali risie-dono persone che parlano tali lingue, leParti si impegnano, ove possibile, a fare inmodo che queste persone vedano protettii loro diritti in campo amministrativo eche possano, ad esempio, avere dei for-mulari legislativi, nonché la possibilità diredigere dei documenti direttamente intali lingue, o impiegare questi idiomi indibattiti e assemblee, senza esclusione tut-tavia della lingua ufficiale. Per fare inmodo che ciò sia possibile le Parti siimpegnano a prendere una o più di questemisure: a) traduzione o interpretazione; b)impiego di un maggior numero di funzio-nari; c) soddisfare le richieste di funzio-nari pubblici che conoscono una linguaregionale ad avere un posto di lavoro nelterritorio dove essa è parlata (articolo 10).

Le Parti si impegnano a creare almenouna stazione radio e un canale televisivonelle lingue regionali o minoritarie, a in-coraggiare la creazione di almeno un quo-tidiano redatto in una di tali lingue e asostenere la formazione dei giornalisti (ar-ticolo 11).

Le Parti danno la propria disponibilitàa favorire e incoraggiare attività culturaliattraverso la creazione di librerie, video-teche, centri culturali, musei, teatri e ci-nema (articolo 12).

Per ciò che concerne le attività econo-miche e sociali, le Parti si impegnano adescludere dalla loro legislazione tutte ledisposizioni che limitano, senza ragione, ilricorso alle lingue regionali o minoritarienei documenti relativi alla vita economicao sociale; si impegnano inoltre a ridefinirele loro regolamentazioni bancarie e finan-ziarie in tale senso (articolo 13).

Le Parti si impegnano ad applicareaccordi bilaterali e multilaterali in quegli

Stati dove sono presenti le medesime lin-gue regionali in modo da favorire i con-tatti tra le persone che usano lo stessoidioma (articolo 14).

8. Parte IV (Articoli da 15 a 17).

Le Parti presenteranno periodicamenteal Segretario generale del Consiglio d’Eu-ropa un rapporto sulla politica seguita,rendendo pubblici i loro rapporti (arti-colo 15). Tali rapporti saranno poi esa-minati da un comitato di esperti. IlSegretario generale del Consiglio d’Eu-ropa redigerà un rapporto biennale det-tagliato sull’applicazione della Carta cheverrà consegnato all’Assemblea parlamen-tare (articolo 16).

Il Comitato di esperti sarà formato daun membro per ogni Parte, designato dalComitato dei Ministri, in base ad unalista di persone con competenze ricono-sciute nelle materie trattate dalla Carta.Tali esperti sono nominati per un pe-riodo di sei anni con mandato rinnova-bile (articolo 17).

9. Parte V (Articoli da 18 a 23).

Gli ultimi sei articoli contengono leclausole finali. La Carta in parola è apertaalla firma degli Stati membri del Consigliod’Europa ed è soggetta a ratifica, accetta-zione o approvazione (articolo 18).

Tale Carta entrerà in vigore il primogiorno del mese che segue la scadenza diun periodo di tre mesi dalla data in cuicinque Stati membri del Consiglio d’Eu-ropa avranno espresso il loro consenso adessere Parti della Carta in conformità aquanto stabilito nell’articolo 18 (articolo19).

Dopo l’entrata in vigore della Carta, ilComitato dei Ministri potrà invitare gliStati non membri del Consiglio d’Europaad aderire alla Carta medesima (articolo20). Tutti gli Stati al momento della rati-fica, accettazione o approvazione possonoformulare una o più riserve sui paragrafi2, 3, 4 e 5 dell’articolo 7. Non sonoammesse altre riserve (articolo 21).

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 4: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Tutte le Parti possono denunciare laCarta mediante notifica al Segretario ge-nerale del Consiglio d’Europa: tale notificaavrà effetto a decorrere dal primo giornodel mese che segue la scadenza di unperiodo di sei mesi dopo la data di rice-vimento della notifica da parte del Segre-tario generale (articolo 22).

Il Segretario generale notificherà a tuttigli Stati aderenti le firme, il deposito ditutti gli strumenti di ratifica, accettazioneo approvazione e la data di entrata invigore della Carta (articolo 23).

Paragrafi individuati da parte dell’Italia.

Da parte italiana la firma della Carta èstata preceduta dalla predisposizione diun’apposita legge in materia, in modo dapoter già disporre di una normativa coe-rente con le prescrizioni della Carta. Lalegge 15 dicembre 1999, n. 482, recante« Norme in materia di tutela delle mino-ranze linguistiche storiche », infatti, seb-bene non costituisca formale recepimentodella Carta nell’ordinamento italiano, for-nisce senza dubbio il quadro di riferi-mento normativo interno in materia dilingue regionali o minoritarie.

All’atto della ratifica ogni Parte con-traente dichiarerà (articolo 3, paragrafo 1)a quali lingue regionali o minoritarie siapplicheranno i paragrafi di cui all’arti-colo 2, paragrafo 2. Per l’Italia le linguedelle popolazioni albanesi, catalane, ger-maniche, greche, slovene e croate e diquelle parlanti il francese, il franco-pro-venzale, il friulano, il ladino, l’occitano e ilsardo sono considerate lingue minoritariesul proprio territorio; tali lingue sono giàoggetto di tutela in base al disposto del-l’articolo 2 della citata legge n. 482 del1999.

L’elenco delle minoranze viene specifi-cato in conformità a quanto sancito dal-l’articolo 3, paragrafo 1, della Carta eu-ropea delle lingue regionali o minoritarie.Secondo quanto previsto dall’articolo 2,paragrafo 2, di tale Carta, la Repubblicaitaliana applicherà a queste lingue i se-guenti paragrafi scelti tra le disposizionicontenute nella Parte III della Carta.

Articolo 8 riguardante l’educazione.

Per quanto riguarda l’educazione, leParti si impegnano, all’interno del territo-rio in cui sono usate queste lingue, e senzapregiudizio all’insegnamento delle lingueufficiali dello Stato, in materia di istru-zione prescolare, a:

fare in modo che nell’istruzione pre-scolare, sia presente l’insegnamento dellelingue regionali o minoritarie rilevanti (an-che per gli sloveni, i francofoni, i tedeschie i ladini);

in materia di istruzione primaria, a:

1, b), (i) fare in modo che nell’istru-zione primaria sia presente l’insegnamentodelle lingue regionali o minoritarie inte-ressate (riguarda gli sloveni e i tedeschi);

1, b), (ii) fare in modo che unaparte sostanziale dell’istruzione primariasia impartita nella lingua o nelle lingueregionali o minoritarie interessate (ri-guarda solo i francofoni);

1, b), (iii) provvedere, nel corsodell’educazione primaria, all’insegnamentodella lingua regionale o minoritaria rile-vante, come facente parte del curriculum(riguarda solo i ladini);

in materia di istruzione secondaria, a:

1, c), (i) fare in modo che gliinsegnamenti nella scuola secondaria sianoimpartiti nella lingua o nelle lingue regio-nali o minoritarie interessate (riguarda glisloveni e i tedeschi);

1, c), (ii) fare in modo che unaparte sostanziale degli insegnamenti nellascuola secondaria sia impartita nella lin-gua o nelle lingue regionali o minoritarieinteressate (riguarda solo i francofoni);

1, c), (iii) provvedere, nel corsodell’educazione secondaria, all’insegna-mento della lingua regionale o minoritariarilevante, come facente parte del curri-culum (riguarda solo i ladini);

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 5: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

in materia di istruzione professio-nale, a:

1, d), (i) fare in modo che gliinsegnamenti professionali e tecnici sianoimpartiti nella lingua o nelle lingue regio-nali o minoritarie interessate (riguarda glisloveni e i tedeschi);

1, d), (ii) fare in modo che unaparte sostanziale degli insegnamenti pro-fessionali e tecnici sia impartita nellalingua o nelle lingue regionali o minori-tarie interessate (riguarda solo i franco-foni);

1, d), (iii) provvedere, nel corsodell’istruzione professionale e tecnica, al-l’insegnamento della lingua o delle lingueregionali o minoritarie interessate, comefacente parte del curriculum (riguardasolo i ladini);

in materia di insegnamento peradulti:

1, f), (iii) se le autorità pubblichenon hanno competenza diretta nel campodell’educazione per adulti, esse devonofavorire e incoraggiare l’apprendimento ditali lingue come oggetto di insegnamentoper gli adulti (riguarda sloveni, francofoni,tedeschi e ladini);

in materia di insegnamenti di storiae cultura, a:

1, g) mettere in atto delle disposi-zioni al fine di assicurare l’insegnamentodella storia e della cultura che si rispec-chia nelle lingue regionali o minoritarie(riguarda sloveni, francofoni, tedeschi eladini);

in materia di formazione degli inse-gnanti, a:

1, h) provvedere alla formazione dibase per gli insegnanti al fine di attuare iparagrafi da a) a g) accettati dalle Parti(riguarda sloveni, francofoni, tedeschi eladini);

in materia di organi di vigilanza, a:

1, (i) creare un corpo di sorveglianzaresponsabile del monitoraggio per le mi-

sure prese, i progressi raggiunti nell’inse-gnamento delle lingue regionali o minori-tarie e per la redazione di documentiperiodici che saranno resi pubblici (ri-guarda sloveni, francofoni, tedeschi e la-dini).

Articolo 9 riguardante la giustizia.

Rispetto ai distretti giudiziari in cui ilnumero di residenti facenti uso delle lin-gue regionali o minoritarie giustifichi lemisure specificate, secondo la situazionedi ciascuna lingua e a condizione che l’usodelle facilitazioni offerte o permesse dalpresente paragrafo non sia considerato dalgiudice come un intralcio per la correttaamministrazione della giustizia, le Parti siimpegnano a prevedere che:

1, a), (i) nelle procedure penali leCorti conducano i processi nella linguaregionale o minoritaria, qualora una Partelo richieda (riguarda solo i tedeschi);

1, a), (ii) nelle procedure penali vengagarantito all’accusato il diritto di espri-mersi nella propria lingua minoritaria oregionale (riguarda sloveni, francofoni, te-deschi e ladini);

1, a), (iii) nelle procedure penali leprove scritte o orali non siano considerateinaccettabili solo perché esse vengono for-mulate in una lingua regionale o minori-taria (riguarda sloveni e tedeschi);

1, a), (iv) nelle procedure penali ven-gano stabiliti gli atti connessi a una pro-cedura giudiziaria nelle lingue regionali ominoritarie (riguarda solo i tedeschi);

1, b), (i) nelle procedure civili le Corticonducano tali processi nella lingua regio-nale o minoritaria, qualora una Parte lorichieda (riguarda solo i tedeschi);

1, b), (ii) alla persona sia permesso dicomparire davanti alla Corte, ogni voltache c’è una causa, potendo usare la pro-pria lingua regionale o minoritaria senzaincorrere in costi aggiuntivi (riguarda slo-veni, francofoni, tedeschi e ladini);

1, b), (iii) possano essere prodottidocumenti e prove nelle lingue regionali o

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 6: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

minoritarie (riguarda sloveni, francofoni,tedeschi e ladini);

1, c), (i) nelle procedure davanti allegiurisdizioni competenti in materia ammi-nistrativa la Corte conduca le procedurenelle lingue regionali o minoritarie, qua-lora ci sia una richiesta proveniente dauna delle parti (riguarda solo i tedeschi);

1, c), (ii) nelle procedure davanti allegiurisdizioni competenti in materia ammi-nistrativa la persona possa comparire da-vanti alla Corte potendo usare la proprialingua regionale o minoritaria senza in-correre in costi aggiuntivi (riguarda solo itedeschi);

1, c), (iii) nelle procedure davanti allegiurisdizioni competenti in materia ammi-nistrativa possano essere prodotti docu-menti e prove nelle lingue regionali ominoritarie (riguarda solo i tedeschi);

2, c) non venga rifiutata la validitàdegli atti giuridici stabiliti in ciascunoStato per il solo fatto che sono redatti inuna lingua regionale o minoritaria (ri-guarda sloveni, francofoni, tedeschi e la-dini).

Articolo 10.

1. Nelle circoscrizioni delle autoritàamministrative dello Stato nelle quali ri-siede un numero di persone che usanolingue regionali o minoritarie che giusti-fichi le misure che seguono, e secondole situazioni di ogni lingua, le Parti siimpegnano, per quanto è nelle loro pos-sibilità, a:

per quanto concerne la presentazionedi domande orali e scritte (Stato):

1, a), (i) assicurare che le autoritàamministrative utilizzino le lingue regio-nali o minoritarie (riguarda solo i tede-schi);

1, a), (ii) assicurare che coloro chesono a contatto con il pubblico usino lelingue regionali o minoritarie con le per-sone che le parlano (riguarda solo i fran-cofoni);

1, a), (iii) assicurare che coloro cheparlano tali lingue regionali o minoritariepossano presentare delle domande orali escritte e ricevere una risposta nella stessalingua regionale o minoritaria usata (ri-guarda gli sloveni e i ladini);

per quanto concerne i moduli inlingua:

1, b) mettere a disposizione formularie testi amministrativi di uso corrente perla popolazione nelle lingue regionali ominoritarie, oppure nella versione bilingue(riguarda gli sloveni, i francofoni, i tede-schi e i ladini);

per quanto concerne i documenti inlingua:

1, c) permettere alle autorità ammi-nistrative di redigere documenti in unalingua regionale o minoritaria (riguarda glisloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).

2. Per ciò che concerne le autoritàlocali e regionali sui territori nei qualirisiede un numero di interlocutori parlantilingue regionali o minoritarie che giusti-fichi le misure riportate di seguito, le Partisi impegnano a permettere e incoraggiareper quanto concerne l’uso della lingua:

2, a) l’uso delle lingue regionali ominoritarie all’interno dell’amministra-zione regionale o locale (riguarda gli slo-veni, i francofoni, i tedeschi e i ladini);

per quanto concerne domande orali escritte (enti locali):

2, b) la possibilità per coloro cheparlano una lingua regionale o minoritariadi presentare domande orali o scritte inuna di queste lingue (riguarda gli sloveni,i francofoni, i tedeschi e i ladini);

per quanto concerne la pubblicazionedi testi ufficiali:

2, c) la pubblicazione da parte dicollettività regionali di testi ufficiali anchenelle lingue regionali o minoritarie rile-vanti (riguarda francofoni e tedeschi);

2, d) la pubblicazione da parte dicollettività locali di testi ufficiali anchenelle loro lingue regionali o minoritarie;

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 7: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

per quanto concerne i dibattiti as-sembleari:

2, e) l’uso da parte di collettivitàregionali, di lingue regionali o minoritarienei dibattiti delle loro assemblee, senzaescludere l’uso della lingua ufficiale (odelle lingue ufficiali) dello Stato (riguardagli sloveni, i francofoni, i tedeschi e iladini);

2, f) l’uso da parte di collettivitàlocali, di lingue regionali o minoritarie neidibattiti delle loro assemblee, senza esclu-dere l’uso della lingua ufficiale (o dellelingue ufficiali) dello Stato (riguarda glisloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini);

per quanto concerne la toponomastica:

2, g) l’impiego o l’adozione, se neces-sario in congiunzione al nome della linguaufficiale (o delle lingue ufficiali) di formetradizionali e corrette di toponomasticanelle lingue regionali o minoritarie (ri-guarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschie i ladini).

3. Per ciò che concerne i servizipubblici assicurati da autorità ammini-strative o da altre persone che agisconoper loro conto, le Parti contraenti si im-pegnano, sui territori nei quali vengonoparlate le lingue regionali o minoritarie, infunzione della situazione di ogni lingua enella misura in cui ciò è ragionevolmentepossibile, per quanto riguarda i servizipubblici, a:

3, a) assicurare che le lingue re-gionali o minoritarie siano impiegate inoccasione della presentazione del servizio(riguarda francofoni e tedeschi);

3, b) permettere a coloro che par-lano tali lingue regionali o minoritarie diformulare una domanda e ricevere unarisposta nella stessa lingua da loro utiliz-zata (riguarda sloveni e ladini).

4. Ai fini della messa in opera delledisposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, che essehanno accettato, le Parti si impegnano aprendere una o più delle seguenti misure:

per quanto concerne il personaleparlante la lingua regionale o minoritaria:

4, a) a fornire la traduzione ol’interpretazione eventualmente richiesta;

4, b) a reclutare e, dove necessario,a formare funzionari e altri agenti pub-blici in numero sufficiente;

4, c) all’osservanza, nella misurapossibile, delle domande degli agenti pub-blici che conoscono una lingua regionale ominoritaria di essere assegnati nel terri-torio in cui quella lingua è usata (tali puntiriguardano gli sloveni, i francofoni, i te-deschi e i ladini).

5. Le Parti si impegnano a permet-tere, su richiesta delle persone interessate,l’impiego o l’adozione di nomi e cognominelle lingue regionali o minoritarie (ri-guarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschie i ladini).

Articolo 11 in materia di mezzi di comu-nicazione.

1. Le Parti si impegnano, per coloro cheparlano le lingue regionali o minoritarieall’interno dei territori in cui esse vengonoparlate, a:

per quanto concerne la radio e latelevisione:

1, a), (iii) adottare adeguati prov-vedimenti al fine di garantire che le emit-tenti offrano programmi nelle lingue re-gionali o minoritarie (riguarda gli sloveni,i francofoni, i tedeschi e i ladini);

per quanto concerne la diffusione diprogrammi radiotelevisivi:

1, b), (ii) incoraggiare e facilitare letrasmissioni radio nelle lingue regionali ominoritarie (riguarda gli sloveni, i franco-foni, i tedeschi e i ladini);

1, c), (ii) incoraggiare e facilitare iprogrammi televisivi nelle lingue regionalio minoritarie (riguarda gli sloveni, i fran-cofoni, i tedeschi e i ladini);

per quanto concerne la diffusione diaudiovisivi:

1, d) incoraggiare e facilitare laproduzione e la distribuzione di lavori

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 8: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

audio e audiovisivi nelle lingue regionali ominoritarie (riguarda gli sloveni, i franco-foni, i tedeschi e i ladini);

per quanto concerne l’editoria:

1, e), (i) incoraggiare e facilitare lacreazione e il mantenimento di almeno unquotidiano nelle lingue regionali o mino-ritarie (riguarda gli sloveni e i tedeschi);

1, e), (ii) incoraggiare e facilitare lapubblicazione di articoli di giornali nellelingue regionali o minoritarie (riguarda ifrancofoni e i ladini);

per quanto concerne la libertà ditrasmissione televisiva:

2) le Parti si impegnano a garantirelibertà di ricezione diretta di programmiradiotelevisivi da Paesi confinanti in unalingua usata in una forma simile o identicaalla lingua regionale o minoritaria e a nonopporsi alla ritrasmissione di trasmissioniradiotelevisive nella stessa lingua. Le Partiassicurano anche che non saranno apposterestrizioni alla libertà di espressione e allalibera circolazione di informazioni suiquotidiani in una lingua usata in un modoidentico o simile ad una lingua regionaleo minoritaria. L’esercizio delle citate li-bertà può essere soggetto ad alcune for-malità, condizioni, restrizioni e penalità,come prescritto dalla legge, che sono ne-cessarie in una società democratica nel-l’interesse della sicurezza nazionale, del-l’integrità territoriale o della sicurezzapubblica, per la prevenzione di disordini ocrimini, per la protezione della salute, deidiritti e per mantenere l’autorità e l’im-parzialità della magistratura (riguarda glisloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini);

per quanto concerne la libertà dicomunicazione:

3) le Parti si impegnano ad assicu-rare che gli interessi di coloro che usanole lingue regionali o minoritarie sianorappresentati o presi in considerazionecome stabilito in accordo con la legge pergarantire la libertà e il pluralismo deimedia (riguarda gli sloveni, i francofoni, itedeschi e i ladini).

Articolo 12.

Con riguardo ad attività e facilitazioniculturali – librerie, videoteche, biblioteche,musei, centri culturali, archivi, teatri ecinema, così come produzioni di film,opere letterarie, forme di espressione ver-nacolare, festival – le Parti si impegnano,all’interno dei territori in cui sono usatequeste lingue, a:

per quanto concerne le attività cul-turali:

1, a) incoraggiare tipi di espres-sione e di iniziativa specifici per le lingueregionali o minoritarie e rafforzare i dif-ferenti mezzi di accesso ai lavori prodottiin queste lingue;

1, b) rafforzare i differenti mezzi diaccesso in altre lingue per i lavori prodottinelle lingue regionali o minoritarie aiu-tando e sviluppando traduzione, post-sin-cronizzazione e sottotitolazioni;

1, c) rafforzare l’accesso nelle lin-gue regionali o minoritarie per i lavoriprodotti in altre lingue aiutando a svilup-pare traduzioni e sottotitolazioni;

1, d) assicurare che i corpi respon-sabili per l’organizzazione e il supportoculturale ad attività di vario genere fac-ciano lavori appropriati per incorporare laconoscenza e l’utilizzo delle lingue regio-nali o minoritarie negli impegni che sisono proposti di portare avanti;

1, e) incoraggiare la partecipazionediretta dei rappresentanti di coloro cheparlano una lingua regionale o minoritariaal fine di procurare facilitazioni e attivitàculturali (riguarda gli sloveni, i francofoni,i tedeschi e i ladini);

1, f) promuovere misure per assi-curare che i corpi responsabili per l’orga-nizzazione e il supporto delle attività cul-turali abbiano a loro disposizione uno staffche conosca perfettamente la lingua regio-nale o minoritaria in questione, così comele lingue ufficiali parlate dal resto dellapopolazione (riguarda solo i tedeschi);

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 9: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

per quanto concerne le agenzie per ladiffusione di opere in lingua minoritaria:

1, g) incoraggiare e facilitare lacreazione di un corpo o più corpi respon-sabili per il controllo e la pubblicazione diopere prodotte nelle lingue regionali ominoritarie (riguarda gli sloveni, i franco-foni, i tedeschi e i ladini).

Articolo 13.

Norme non discriminatorie:

1, c) con riguardo alle attività eco-nomiche e sociali, le Parti si impegnano,all’interno dell’intera Nazione, ad opporsia pratiche tendenti a scoraggiare l’usodelle lingue regionali o minoritarie inconnessione con attività economiche e so-ciali (riguarda gli sloveni, i francofoni, itedeschi e i ladini).

Articolo 14.

Per quanto concerne la cooperazionetransfrontaliera:

1, a) le Parti si impegnano ad appli-care accordi bilaterali e multilaterali giàesistenti che legano le Parti stesse con gliStati in cui sono usate le stesse lingue inuna forma uguale o simile, o se necessariocercare di concludere tali accordi in unmodo tale da incoraggiare e rafforzare icontatti tra coloro che parlano la stessalingua regionale o minoritaria nei campidella cultura, dell’educazione e dell’infor-mazione (riguarda solo gli sloveni);

1, b) le Parti si impegnano al fine difacilitare e promuovere la cooperazionetransfrontaliera, in particolare tra quelleregioni o autorità locali nel cui territorioè usata la stessa lingua regionale o mino-ritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, itedeschi e i ladini).

Sul piano generale, per quanto attieneagli oneri derivanti dalla Carta europeadelle lingue regionali e minoritarie si pre-cisa che la ratifica ed esecuzione dell’attointernazionale non comporta ulteriorioneri finanziari in quanto le misure di

tutela che l’Italia intende applicare sonocomprese nelle disposizioni normativedella legge 15 dicembre 1999, n. 482, cheprevede appositi fondi. In ordine alle ini-ziative di tutela concorrente (articoli 10,11 e 12) si fa presente che gli adempimentinon coperti dai fondi previsti dalla citatalegge n. 482 del 1999 risultano totalmentea carico delle regioni e degli enti locali.

Infine, per quanto attiene all’articolo 3,paragrafi 2 e 3, della Carta, si precisa cheeventuali ulteriori riconoscimenti in favoredi altre minoranze linguistiche, effettuatidopo la ratifica del presente atto interna-zionale, dovranno trovare copertura attra-verso provvedimenti ad hoc.

Il presente disegno di legge reca 5articoli. Oltre a quelli canonici sono statiinseriti l’articolo 3 che reca l’individua-zione dei trentacinque paragrafi dellaCarta che l’Italia intende applicare, elen-cati in un apposito allegato costituenteparte integrante del disegno di legge; l’ar-ticolo 4 è stato inserito su richiesta delMinistro per gli affari regionali e le au-tonomie, co-proponente del provvedi-mento, e riguarda la programmazione ra-diotelevisiva per la diffusione delle lingueregionali o minoritarie riconosciute, di cuiil Ministero dello sviluppo economico do-vrà tener conto nell’ambito del contrattodi servizio con la società concessionariadel servizio pubblico.

Si segnala infine che la Carta, in rela-zione a quanto disposto dall’articolo 1,lettera c), tutela anche le « lingue nonterritoriali », con ciò intendendo quelle chenon possono essere ricollegate ad un’areageografica particolare.

Atteso che le minoranze nomadi, pre-senti nel nostro Paese, non sono statericonosciute dalla citata legge n. 482 del1999, in quanto etnie non ancorate a unterritorio, occorre che, in sede di ratificadel provvedimento internazionale, vengaformulata una riserva ai sensi dell’articolo21 dello stesso, relativamente al punto 5)dell’articolo 7 della Carta medesima, chedisciplina la tutela delle « lingue non ter-ritoriali ».

Nel corso della presente legislatura,sono già state presentate sia alla Cameradei deputati sia al Senato della Repubblica

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 10: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

diverse proposte di legge di analoga por-tata seppure non di identico contenuto(atti Camera nn. 108, 444, 555 e 1712; attiSenato nn. 51, 560 e 784).

Infine, si sottolinea che l’atto norma-tivo in questione, sebbene non soggettoad AIR in quanto rientrante nella cate-goria dei disegni di legge di ratifica ditrattati internazionali che non compor-tano nuove spese o istituzioni di nuoviuffici, ha un indubitabile impatto sul

tessuto socio-culturale sia nazionale siaregionale, tenuto conto – come sottoli-neato dalla stessa giurisprudenza dellaCorte costituzionale – che il tema dellalingua è relativo ad un elemento identi-tario di remote ascendenze e tuttaviaimpresso come un connotato indelebilenella vita di generazioni di persone enelle diverse esperienze della loro con-vivenza, nonché delle molteplici loroforme espressive.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 11: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni).

Dall’applicazione del provvedimento non discendono nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, avuto riguardo alla circostanzache le attività ivi previste non presentano carattere innovativodell’ordinamento in quanto già sostanzialmente svolte da parte dellecompetenti amministrazioni dello Stato e dalle regioni ai sensi dellalegge 15 dicembre 1999, n. 482, e risultano conseguentemente copertedalle risorse autorizzate dalla medesima legge.

Non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica neppure dalle attività derivanti dall’applicazione della di-sposizione di cui all’articolo 4 del disegno di legge, atteso che ladiffusione di programmi radiotelevisivi avverrà nell’ambito delle lingueregionali o minoritarie, come individuate nella legge n. 482 del 1999,e comunque tale aspetto sarà disciplinato nel contratto di servizio trail Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria delservizio pubblico radiotelevisivo nell’ambito delle risorse a tale scopopreordinate.

Le disposizioni accettate non incidono sulla normativa interna nelrispetto dei contenuti della circolare del Presidente del Consiglio deiministri del 15 aprile 1998.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 12: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

Il presente atto normativo si rende necessario per autorizzare laratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, apertaalla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992 e firmata dall’Italia il 27giugno del 2000. Tale convenzione mira a proteggere le lingueregionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine disalvaguardare l’eredità e le tradizioni culturali europee, nonché ilrispetto della volontà dei singoli di potere usare tali lingue nell’ambitodelle attività pubbliche o private.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito, oltre che dall’articolo6 della Costituzione, dalla legge n. 482 del 1999 recante norme inmateria di tutela delle minoranze linguistiche storiche, che, pur noncostituendo un recepimento formale della Carta sul piano interno,offre il quadro di riferimento normativo per la disciplina e la tuteladelle minoranze linguistiche anche in assenza della ratifica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni introdotte dalla Carta non necessitano di normedi adeguamento interno, salvo quanto disposto dall’articolo 4, inquanto interamente già coperte dalla normativa nazionale.

Le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popolazioni albanesi,catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti ilfrancese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e ilsardo che, a seguito della ratifica della Carta europea, sarannoconsiderate lingue regionali o minoritarie sul territorio della Repub-blica italiana, sulla scorta di quanto indicato dall’articolo 2 della citatalegge n. 482 del 1999. L’elencazione delle minoranze viene specificatain conformità a quanto sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, dellaCarta. Secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della Cartamedesima, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue i seguentiparagrafi scelti fra le disposizioni contenute nella Parte III della Cartastessa:

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 13: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Articolo Carta Europea

Paragrafi giàindividuatiin sintoniacon la L.

482/1999

Paragrafi per le minoranze presenti nelle regioni Valled’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Sloveni Francofoni Tedeschi Ladini

Almeno 3 dall’articolo 8Insegnamento prescolare 1, a) (i) 1, a) (i) 1, a) (i) 1, a) (i) 1, a) (i)Insegnamento primario 1, b) (iv) 1, b) (i) 1, b) (ii) 1, b) (i) 1, b) (iii)Istruzione secondaria 1, c) (iv) 1, c) (i) 1, c) (ii) 1, c) (i) 1, c) (iii)Istruzione professionale 1, d) (i) 1, d) (ii) 1, d) (i) 1, d) (iii)Insegnamento per adulti 1, f) (ii)-(iii) 1, f) (iii) 1, f) (iii) 1, f) (iii) 1, f) (iii)Insegnamento di storia e cultura 1, g) 1, g) 1, g) 1, g) 1, g)Formazione degli insegnanti 1, h) 1, h) 1, h) 1, h) 1, h)Organi di vigilanza 1, i) 1, i) 1, i) 1, i) 1, i)Art. 9

Giustizia1, a) (ii);

1, b) (ii)-(iii)

1, a) (ii)-(iii);

1, b) (ii)-(iii);2, c)

1, a) (ii);1, b) (ii)-

(iii);2, c)

1, a) (i)-(ii)-(iii)-

(iv);1, b) (i)-(ii)-(iii);

1, c) (i)-(ii)- (iii);

2, c)

1, a) (ii);1, b) (ii)-

(iii);2, c)

Art. 10Presentazione di domande orali escritte (Stato)

1, a) (iv); 1, a) (iii) 1, a) (ii) 1, a) (i) 1, a) (iii)

Moduli in lingua 1, b) 1, b) 1, b) 1, b)Documenti in lingua 1, c) 1, c) 1, c) 1, c) 1, c)Uso della lingua 2, a) 2, a) 2, a) 2, a) 2, a)Domande orali e scritte (enti locali) 2, b) 2, b) 2, b) 2, b) 2, b)Pubblicazione di testi ufficiali 2, d) 2, d) 2, c) e d) 2, c) e d) 2, d)Dibattiti assembleari 2, e-f) 2, e-f) 2, e-f) 2, e-f) 2, e-f)Toponomastica 2, g) 2, g) 2, g) 2, g)Servizi pubblici 3, b) 3, a) 3, a) 3, b)Personale parlante la lingua 4, a)-b)-c 4, a)-b)-c 4, a)-b)-c 4, a)-b)-c 4, a)-b)-cRipristino di cognomi e nomi ori-ginali

5 5 5 5 5

Art. 11Radio e televisione 1, a) (iii) 1, a) (iii) 1, a) (iii) 1, a) (iii) 1, a) (iii)Libertà di trasmissioni TV 2 2 2 2 2

Diffusione di programmi radio TV1, b) (ii)-

c (ii)1, b) (ii)-

c (ii)1, b) (ii)-

c (ii)1, b) (ii)-

c (ii)1, b) (ii)-

c (ii)Libertà di comunicazione 3 3 3 3 3Diffusione di audiovisivi 1, d) 1, d) 1, d) 1, d) 1, d)Editoria 1, e (ii) 1, e (i) 1, e (ii) 1, e (i) 1, e (ii)Almeno 3 dall’articolo 12

Attività culturali1, a), b), c),

d) e f)1, a), b), c),

d) e f)1, a), b), c),

d) e f)1, a), b), c),d), e) e f)

1, a), b), c),d) e f)

Traduzioni e ricerche terminologi-che

1, h) 1, h) 1, h) 1, h) 1, h)

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 14: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Agenzie per la diffusione di operein lingua minoritaria

1, g) 1, g) 1, g) 1, g) 1, g)

Art. 13

Norme non discriminatorie 1, c) 1, c) 1, c)1, c);

2, a), b), c),d) ed e)

1, c)

Art. 14Cooperazione transfrontaliera 1, a)*; 1, b) 1, a) e b) 1, b) 1, b) 1, b)Totale Par. 38 Par. 44 Par. 43 Par. 56 Par. 42

* Misura valida solo per la minoranza croata

Dichiarazioni:

In aggiunta a tali paragrafi, soltanto per la minoranza croata, siapplica il paragrafo 1, lettera a, dell’articolo 14, in quanto la relativamisura è prevista dal trattato italo-croato sui diritti delle minoranze,ratificato con la legge 23 aprile 1998, n. 129.

Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statutospeciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) enelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuatigli ulteriori paragrafi, corrispondenti alle disposizioni vigenti piùfavorevoli dei rispettivi Statuti.

Naturalmente, come previsto dall’articolo 3, comma 2, della Carta,ulteriori paragrafi più favorevoli relativi alle minoranze di confine,potranno essere accettati.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-zionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli entilocali.

Il quadro normativo di riferimento introdotto dalla legge n. 482del 1999 – di cui il presente intervento normativo costituisceadempimento sul piano internazionale – non è modificabile da partedelle regioni, salve, per quelle a statuto speciale, le deroghe introdottecon norme di attuazione degli Statuti.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Resta salva la possibilità per le regioni a statuto ordinario, nellematerie di loro competenza, di adeguare la propria legislazione ai

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 15: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

princìpi stabiliti dalla legge n. 482 del 1999, fatte salve le disposizionilegislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli perle minoranze linguistiche.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risultapossibile la previsione di delegificazione né di strumenti di sempli-ficazione normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Nel corso della presente legislatura sono già state presentate siaalla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica diverseproposte di legge di analoga portata seppure non di identico contenuto(atti Camera nn. 108, 444, 555 e 1712; atti Senato nn. 51, 560 e 784).

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

La Corte costituzionale con le sentenze n. 159 del 2009 e n. 170del 2010 ha sottolineato, tra l’altro, come la legge n. 482 del 1999costituisca nell’ordinamento interno il quadro di riferimento norma-tivo per la disciplina e la tutela delle minoranze linguistiche; tale leggepuò pertanto essere ricondotta ai princìpi sanciti dalla Carta europeadelle lingue regionali o minoritarie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA EINTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Le disposizioni della Carta non presentano profili di incompati-bilità con l’ordinamento dell’Unione europea e si allineano con quantogià previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni interna-zionali multilaterali adottate in seno al Consiglio d’Europa.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinentiall’intervento.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 16: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

Le disposizioni della Carta non presentano profili di incompati-bilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto giàprevisto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionalimultilaterali adottate in seno al Consiglio d’Europa.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso laCorte di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogooggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali ependenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea

In merito alla Carta in oggetto non si dispone di particolariindicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte dialtri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-NALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie riportaall’articolo 1 le definizioni di « lingue regionali o minoritarie », di« territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria » e di« lingue non territoriali ».

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 17: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazio-nale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Le disposizioni dell’atto normativo non determinano effetti abro-gativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddettanatura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazio-nale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’esecuzione dell’Accordo non richiede l’adozione di atti successiviattuativi di natura normativa e non presenta specificità che possanoincidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlataindicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilitàdei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono statiutilizzati i dati statistici già in possesso dell’Amministrazione.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 18: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 19: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

DISEGNO DI LEGGE—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare la Carta europeadelle lingue regionali o minoritarie, fatta aStrasburgo il 5 novembre 1992, di seguitodenominata « Carta ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è dataalla Carta, a decorrere dalla data della suaentrata in vigore, in conformità a quantodisposto dall’articolo 19 della Carta stessa.

ART. 3.

(Ambito di applicazione).

1. Ai fini di quanto previsto dall’arti-colo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 3,paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivicontenute si applicano, a decorrere dalladata della sua entrata in vigore, alle lingueregionali o minoritarie di cui all’articolo 2della legge 15 dicembre 1999, n. 482, se-condo quanto contenuto nell’allegato Aalla presente legge.

ART. 4.

(Programmazione televisiva).

1. In applicazione dell’articolo 11, pa-ragrafo 1, lettera a), della Carta, nel con-tratto di servizio tra il Ministero dellosviluppo economico e la società concessio-naria del servizio pubblico radiotelevisivosono introdotte misure dirette ad assicu-

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 20: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

rare la diffusione dei programmi radiote-levisivi nelle lingue regionali o minoritarierichiamate nell’articolo 3 della presentelegge, conformemente al disposto dell’ar-ticolo 12 della legge 15 dicembre 1999,n. 482.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 21: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

ALLEGATO A(articolo 3)

Disposizioni della Carta europeadelle lingue regionali o minoritarie

Articolo 8, paragrafo 1:

a) (i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

b) (i): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige eslovene;

b) (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b) (iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

b) (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche(con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, croate e di quelleparlanti il franco-provenzale, il friulano, l’occitano e il sardo;

c) (i): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige eslovene;

c) (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c) (iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

c) (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche(con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, croate e di quelleparlanti il franco-provenzale, il friulano, l’occitano e il sardo;

d) (i): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige eslovene;

d (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d) (iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

f) (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

f) (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

g): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

h): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 22: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a) (i): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

a) (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

a) (iii): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige eslovene;

a) (iv): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

b) (i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell’AltoAdige;

b) (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

b) (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

c) (i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell’AltoAdige;

c) (ii): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

c) (iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell’AltoAdige;

d): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell’Alto Adige.

Articolo 9, paragrafo 2:

c): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige, slovene edi quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a (i): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

a) (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

a (iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti illadino;

a (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche(con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, croate e di quelleparlanti il franco-provenzale, il friulano, l’occitano e il sardo;

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 23: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

b): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige, slovenee di quelle parlanti il francese e il ladino;

c): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

b): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

c): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e di quelleparlanti il francese;

d): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

e): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

f): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

g): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige e di quelleparlanti il francese;

b): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

Articolo 10, paragrafo 4:

a): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

b): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

c): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 24: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche,slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale,il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a) (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche(con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, slovene e croate edi quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,l’occitano e il sardo;

b) (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

c) (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

d): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

e) (i): lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige eslovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e) (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche(con esclusione di quelle dell’Alto Adige), greche, croate e di quelleparlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’oc-citano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche,slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale,il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche,slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale,il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

b): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 25: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

c): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

d): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

e): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

f): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

g): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

h): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche,slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale,il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

b): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

c): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige;

d): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;

e): lingua delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige.

Articolo 14:

a): lingue delle popolazioni slovene e croate;

b): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, gre-che, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 2084

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 26: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 27: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 28: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 29: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 30: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 31: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 32: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 33: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 34: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 35: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 36: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 37: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 38: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 39: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 40: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 41: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Page 42: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 43: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 44: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 45: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 46: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 47: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 48: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 49: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 50: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Page 51: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

PAGINA BIANCA

Page 52: Progetto di legge della 17legislatura - camera.it · che da parte dei Paesi membri e contraenti ... lista di persone con competenze ricono- ... i francofoni, i tedeschi

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati — 2084

xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

€ 4,00 *17PDL0017870**17PDL0017870*