Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · GADDA, FIORIO, FREGOLENT, BRATTI, IORI, ......

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3057 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI GADDA, FIORIO, FREGOLENT, BRATTI, IORI, BRAGA, GIACHETTI, SERENI, MARIANI, PATRIARCA, DONATI, MORETTO, ERMINI, VAZIO, DALLAI, MARCO DI MAIO, COPPOLA, PARRINI, CAPOZZOLO, MORANI, REALACCI, BORGHI, SANI, OLIVERIO, AMODDIO, FANUCCI, PICCOLI NARDELLI, FAMIGLIETTI, ARLOTTI, GALPERTI, COVELLO, CRIMÌ, TENTORI, BONOMO, ASCANI, CENNI, CURRÒ, RICHETTI, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, BLAŽINA, MALPEZZI, CAPODI- CASA, CAPONE, CARNEVALI, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, D’IN- CECCO, DI SALVO, FONTANELLI, FOSSATI, FRAGOMELI, GANDOLFI, GAROFANI, GASPARINI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, LA MARCA, LACQUANITI, MAESTRI, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHI, MI- GLIORE, MURA, NARDI, PIAZZONI, LAVAGNO, ROMANINI, ANDREA ROMANO, GIOVANNA SANNA, SGAMBATO, TIDEI, TULLO, VENIT- TELLI, ZAMPA, ZAN, POLLASTRINI, FRANCESCO SANNA, BENI, DE MENECH, ROTTA, BERRETTA, FIANO, FERRARI, FERRO, MICCOLI, ROBERTA AGOSTINI, PICCIONE, GIACOBBE, MURER, ALBINI, PAOLA BOLDRINI, BASSO, CAROCCI, LODOLINI, IACONO, ZANIN, ROSTEL- LATO, DAL MORO, CARDINALE, MALISANI, VALERIA VALENTE, CINZIA MARIA FONTANA, D’OTTAVIO, MAZZOLI, GIULIANI Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale Presentata il 17 aprile 2015 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sostenibilità, l’uso consapevole delle risorse e la ridu- zione di ogni tipo di spreco rappresentano sempre di più una necessità e prima di tutto una sfida e un impegno significativo per un Paese moderno, attento al bene comune e al proprio futuro. Il termine « sostenibilità » può essere declinato in tanti modi, con elementi che trovano ogni giorno concretezza nella vita Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3057—

PROPOSTA DI LEGGED’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GADDA, FIORIO, FREGOLENT, BRATTI, IORI, BRAGA, GIACHETTI,SERENI, MARIANI, PATRIARCA, DONATI, MORETTO, ERMINI, VAZIO,DALLAI, MARCO DI MAIO, COPPOLA, PARRINI, CAPOZZOLO, MORANI,REALACCI, BORGHI, SANI, OLIVERIO, AMODDIO, FANUCCI, PICCOLINARDELLI, FAMIGLIETTI, ARLOTTI, GALPERTI, COVELLO, CRIMÌ,TENTORI, BONOMO, ASCANI, CENNI, CURRÒ, RICHETTI, LUCIANOAGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, BLAŽINA, MALPEZZI, CAPODI-CASA, CAPONE, CARNEVALI, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, D’IN-CECCO, DI SALVO, FONTANELLI, FOSSATI, FRAGOMELI, GANDOLFI,GAROFANI, GASPARINI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, LA MARCA,LACQUANITI, MAESTRI, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHI, MI-GLIORE, MURA, NARDI, PIAZZONI, LAVAGNO, ROMANINI, ANDREAROMANO, GIOVANNA SANNA, SGAMBATO, TIDEI, TULLO, VENIT-TELLI, ZAMPA, ZAN, POLLASTRINI, FRANCESCO SANNA, BENI, DEMENECH, ROTTA, BERRETTA, FIANO, FERRARI, FERRO, MICCOLI,ROBERTA AGOSTINI, PICCIONE, GIACOBBE, MURER, ALBINI, PAOLABOLDRINI, BASSO, CAROCCI, LODOLINI, IACONO, ZANIN, ROSTEL-LATO, DAL MORO, CARDINALE, MALISANI, VALERIA VALENTE,

CINZIA MARIA FONTANA, D’OTTAVIO, MAZZOLI, GIULIANI

Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevoledelle risorse e la sostenibilità ambientale

Presentata il 17 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sostenibilità,l’uso consapevole delle risorse e la ridu-zione di ogni tipo di spreco rappresentanosempre di più una necessità e prima ditutto una sfida e un impegno significativo

per un Paese moderno, attento al benecomune e al proprio futuro.

Il termine « sostenibilità » può esseredeclinato in tanti modi, con elementi chetrovano ogni giorno concretezza nella vita

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dei cittadini, degli enti locali, delle asso-ciazioni e delle imprese.

La presente proposta di legge si ponel’obiettivo di favorire, incentivare e sem-plificare molte buone pratiche che datempo sono attuate nel territorio nazio-nale, ponendo una particolare attenzionenei confronti della riduzione dello sprecoalimentare e del recupero e riuso delleeccedenze.

Lo sperpero, che diventa rifiuto e cheha un costo per l’intera collettività, com-porta a sua volta un dispendio di risorsenaturali e idriche utilizzate per produrregli alimenti, consumo di concimi e difertilizzanti e, soprattutto, emissioni dianidride carbonica a ogni livello dellafiliera, dalla produzione fino alla distri-buzione e al consumo.

I dati preoccupanti che riguardanol’aumento della povertà e la cattiva ali-mentazione invitano a riconsiderare imodelli di consumo e a facilitare latransizione verso un’economia « circo-lare »: un modello che pone al centro lasostenibilità del sistema.

Il recupero dei prodotti alimentari in-venduti a fini di solidarietà sociale è tra lemisure previste anche nel Programma na-zionale di prevenzione dei rifiuti.

È utile riportare sinteticamente alcunidati.

A livello mondiale, l’Organizzazionedelle Nazioni Unite per l’alimentazione el’agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3miliardi di tonnellate – pari a un terzodella produzione – lo spreco di cibodestinato al consumo umano: una quantitàche se riutilizzata potrebbe idealmentesfamare per un anno intero metà dell’at-tuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi dipersone. È importante sottolineare che,entro il 2050, le previsioni indicano che lapopolazione mondiale raggiungerà la cifradi 9 miliardi e la produzione di alimentidovrà pertanto aumentare per garantire atutti l’alimentazione.

L’osservatorio Waste Watcher quantificain 8,1 miliardi di euro all’anno lo sprecodomestico italiano nel 2014. Nello stessotempo, in Europa, secondo la Direzionegenerale salute e tutela dei consumatori

della Commissione europea, gli sprechisarebbero quantificati in 100 tonnellateall’anno, senza contare le perdite nellaproduzione agricola e i rigetti in mare dipesce.

Nel frattempo, la crisi economica haincrementato le difficoltà di molte famiglieitaliane a mantenere una corretta e sanaalimentazione, nonostante la sicurezza ali-mentare rappresenti a tutti gli effetti undiritto fondamentale dell’umanità.

Il Parlamento europeo, con la risolu-zione 2011/2175 (INI) del 19 gennaio2012, ha proclamato il 2014 quale « Annoeuropeo della lotta allo spreco alimen-tare » e ha riconosciuto la sicurezza ali-mentare come un diritto fondamentaledell’umanità, esercitabile per mezzo dipolitiche tese a incrementare la sosteni-bilità e l’efficienza delle fasi di produ-zione e di consumo. La risoluzione invitala Commissione europea e gli Stati mem-bri a contribuire concretamente all’obiet-tivo di dimezzare gli sprechi alimentarientro il 2025 e a ridurre del 5 per centoi rifiuti per unità di prodotto internolordo (PIL) entro il 2020.

In questo contesto, l’EXPO Milano 2015e il protocollo denominato « Carta di Mi-lano » rappresentano un’occasione irripe-tibile per sensibilizzare l’opinione pubblicae per assumere impegni concreti anche alivello legislativo.

Il Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, attraverso ilPiano nazionale di prevenzione dellospreco alimentare (PINPAS), ha accolto lesollecitazioni dell’Unione europea in ma-teria di riduzione degli sprechi e, attra-verso le opportune modifiche al decretolegislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « te-sto unico ambientale »), ha recepito ladirettiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).

È stato quindi avviato un percorso diconsultazione di tutti gli stakeholders e deiprotagonisti della filiera agroalimentareitaliana: gli enti locali, le istituzioni, leorganizzazioni di volontariato, le aziende,le associazioni dei consumatori, dei pro-duttori e della grande distribuzione orga-nizzata.

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La direttiva quadro ha introdotto unprincipio innovativo di tutela dell’ambientedagli impatti negativi che la crescita eco-nomica può comportare, ponendosil’obiettivo di massimizzare la prevenzionedei rifiuti e invitando gli Stati membri afissare specifici obiettivi di prevenzione emonitoraggio.

Il Piano nazionale di prevenzione deirifiuti (adottato con decreto del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare 7 ottobre 2013), ai sensi dell’ar-ticolo 29 della direttiva, ha stabilito almomento tre obiettivi da raggiungere en-tro il 2020: a) riduzione del 5 per centodella produzione di rifiuti urbani perunità di PIL rispetto al 2010; b) riduzionedel 10 per cento della produzione di rifiutispeciali pericolosi per unità di PIL rispettoal 2010; c) riduzione del 5 per cento dellaproduzione di rifiuti speciali non perico-losi per unità di PIL rispetto al 2010.

Il Piano ha previsto alcune misure dicarattere generale e alcuni interventi spe-cifici con riguardo a sei flussi prioritari dirifiuti: a) rifiuti biodegradabili; b) rifiuticartacei; c) rifiuti da imballaggio; d) rifiutida apparecchiature elettriche ed elettro-niche; e) rifiuti pericolosi; f) rifiuti dacostruzione e demolizione.

La presente proposta di legge si inse-risce all’interno di tale contesto normativoe, al capo I, con l’articolo 1, si focalizza suprecise linee di intervento volte a favorirela transizione verso un’economia circolare,in particolare attraverso la riduzione degliimpatti negativi sull’ambiente e sulle ri-sorse naturali e favorendo il recupero e ladonazione dei prodotti invenduti a fini disolidarietà sociale.

Il capo II prevede alcune norme disemplificazione della cessione, a fini dibeneficenza, di prodotti non più adatti allavendita o rimasti invenduti. Il riutilizzo el’ulteriore trasformazione di tali beni con-tribuiscono al contenimento dell’uso dellerisorse naturali e alla limitazione deglisprechi e incentivano iniziative di sostegnonei confronti di cittadini in condizioni didifficoltà economica.

L’articolo 2 interviene sulla leggen. 155 del 2003 (cosiddetta del « buon

samaritano ») ampliando la platea dei sog-getti e i beni ai quali tale normativa siapplica. Tra l’altro, si prevede l’applica-zione delle norme in oggetto anche aiprodotti destinati all’alimentazione o al-l’igiene animale.

L’articolo 3 consente la cessione diprodotti alimentari invenduti il cui ter-mine minimo di conservazione sia statosuperato da non più di trenta giorni a soloscopo benefico o per il sostegno vitale dianimali. La cessione è possibile per iprodotti sui quali è indicato il termineutile di consumo.

Con gli articoli 4, 5 e 6 si detta unadisciplina per la cessione dei prodottialimentari invenduti da parte di negozi aldettaglio e della grande distribuzione or-ganizzata. Le eccedenze alimentari nonpiù conformi ai requisiti aziendali, maancora idonee all’alimentazione umana oanimale dal punto di vista igienico-sani-tario, possono essere cedute ad associa-zioni non profit o a comitati che effettuanola raccolta ai soli fini di beneficenza. Iprodotti ai quali si applica la normativasono le rimanenze di attività promozionali,di prodotti stagionali, di prodotti con datadi scadenza ravvicinata, di test o lanci, dieventi meteorologici imprevisti e sfavore-voli, di errori nella programmazione dellaproduzione, di ordini errati, di danneggia-mento della confezione esterna che noncompromette i requisiti igienico-sanitari edi sicurezza del prodotto.

L’articolo 7 detta disposizioni per de-finire in maniera univoca gli standard ele condizioni utili a consentire l’ulterioretrasformazione dei prodotti alimentari adalta deperibilità ritirati dal mercato oinvendibili per destinarli al consumoumano o animale, assicurando il minorspreco alimentare possibile sulla basedelle conoscenze acquisite e del progressotecnico.

L’articolo 8 demanda al Ministero dellasalute l’armonizzazione delle misure igie-nico-sanitarie per la donazione delle ec-cedenze a fini di beneficenza e la defini-zione di specifici piani di autocontrollo.

All’articolo 9 è istituito un Fondo per laricerca scientifica nel campo delle perdite

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e degli sprechi di risorse naturali, pressoil Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, destinato al finan-ziamento dei progetti territoriali degli entilocali in materia di recupero, riuso delleeccedenze e limitazione degli sprechi e dicampagne informative istituzionali persensibilizzare i cittadini sull’uso consape-vole delle risorse. Una quota di tale fondoè utilizzata dall’ISTAT per svolgere inda-gini e acquisire dati in materia di sprecoalimentare, lungo l’intera filiera, dalla pro-duzione al consumo finale.

Il capo III introduce misure di sempli-ficazione in materia fiscale per i beniceduti gratuitamente, coordinandone l’ap-plicazione con le modifiche introdotte allalegge n. 155 del 2003.

In particolare, con l’articolo 10, perquel che riguarda la cessione di prodotti afini benefici e le erogazioni liberali: sielimina la comunicazione agli uffici del-l’amministrazione finanziaria da parte delcedente per valori fino a 15.000 euro e siprevede il superamento della comunica-zione scritta mediante modalità telemati-che; si elimina la preventiva comunica-zione, mediante raccomandata con avvisodi ricevimento, al competente ufficio delleentrate per erogazioni liberali di derratealimentari, farmaci e prodotti per l’igienee la pulizia della casa e della persona; sielimina l’obbligo di annotazione mensilesui registri IVA di natura, qualità e quan-tità dei beni ceduti gratuitamente (adem-pimento che si risolve in una duplicazione,in quanto tali dati sono già presenti sia neldocumento di trasporto emesso dal ce-

dente sia nell’autocertificazione rilasciatadal ricevente).

Il capo IV prevede incentivi fiscali persostenere e promuovere la limitazione de-gli sprechi favorendo l’uso consapevoledelle risorse e la sostenibilità ambientale.

L’articolo 11 interviene in materia ditassazione sui rifiuti, introducendo qualecomponente di riduzione della tassa uncoefficiente proporzionale alla quantità diprodotti che il produttore dimostri di averceduto secondo quanto previsto dalla leggen. 155 del 2003.

L’articolo 12 prevede il riconoscimentodi un credito d’imposta per le piccole emedie imprese del settore alimentare edelle bevande che effettuano investimentiambientali. Il credito d’imposta è pari al15 per cento delle spese sostenute ineccedenza rispetto alla media degli inve-stimenti ambientali effettuati nei cinqueperiodi di imposta precedenti.

L’articolo 13 prevede incentivi per l’ac-quisto di beni mobili strumentali da partedelle organizzazioni non lucrative di utilitàsociale, nella misura massima di 3.500euro. Il comma 2 prevede che il contributosia corrisposto dal venditore mediantecompensazione con il prezzo di acquisto.

Infine l’articolo 15 interviene in mate-ria di appalti introducendo nel codice dicui al decreto legislativo n. 163 del 2006,all’articolo 83, il criterio della cessione atitolo gratuito, a fini di beneficenza, dellerimanenze tra quelli che la stazione ap-paltante può introdurre nel bando ai finidell’individuazione dell’offerta economica-mente più vantaggiosa.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione alladirettiva 2008/98/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 19 novembre2008, al Programma nazionale di preven-zione dei rifiuti, di cui al decreto delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 7 ottobre 2013,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245del 18 ottobre 2013, e al Piano nazionaledi prevenzione dello spreco alimentare, lapresente legge stabilisce princìpi volti allariduzione dei volumi dei rifiuti e allaprevenzione della loro formazione, in viaprioritaria con riferimento a quelli biode-gradabili.

2. La presente legge persegue, al fine dipromuovere una transizione verso un’eco-nomia circolare, i seguenti obiettivi:

a) contribuire alla riduzione degliimpatti negativi sull’ambiente e sulle ri-sorse naturali, riducendo la quantità dirifiuti mediante attività volte alla preven-zione della loro formazione e all’esten-sione del ciclo di vita dei prodotti;

b) incentivare cambiamenti nei mo-delli di produzione industriale mediantel’adozione di nuove modalità organizzativee produttive e innovazioni nel design deiprodotti;

c) favorire il recupero e la donazionedei prodotti invenduti a fini di solidarietàsociale;

d) contribuire al raggiungimento degliobiettivi generali stabiliti dal Programmanazionale di prevenzione dei rifiuti e dalPiano nazionale di prevenzione dello

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spreco alimentare e agli obiettivi di ridu-zione dello smaltimento in discarica deirifiuti biodegradabili;

e) contribuire ad attività di ricerca,informazione e sensibilizzazione dei citta-dini e delle istituzioni sulle materie oggettodella presente legge.

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E DI IM-PLEMENTAZIONE PER LA LIMITA-

ZIONE DEGLI SPRECHI

ART. 2.

(Modifiche alla legge25 giugno 2003, n. 155).

1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal se-guente:

« ART. 1. — (Distribuzione di prodottialimentari e di altro genere a fini di soli-darietà sociale). — 1. Le organizzazioniriconosciute come organizzazioni non lu-crative di utilità sociale ai sensi dell’arti-colo 10 del decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460, e successive modificazioni,nonché le farmacie e le parafarmacie, gliesercizi commerciali di cui all’articolo 5,comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, i negozi divendita al dettaglio, gli esercizi di som-ministrazione al pubblico di alimenti ebevande, i comitati di cui all’articolo 39del codice civile e i comuni che effettuano,a fini di beneficenza, distribuzione gra-tuita agli indigenti di prodotti alimentari,di prodotti per l’igiene o la pulizia dellacasa o della persona, di abbigliamento, digiocattoli e di farmaci sono equiparati,nei limiti del servizio prestato, ai consu-matori finali, ai fini del corretto stato diconservazione, trasporto, deposito e uti-lizzo degli stessi. Le disposizioni del pre-sente comma si applicano anche ai pro-dotti destinati all’alimentazione e all’igienedegli animali »;

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b) al titolo, le parole: « dei prodottialimentari » sono sostituite dalle seguenti:« di prodotti ».

ART. 3.

(Termine minimo di conservazione).

1. All’articolo 10 del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 109, e successive mo-dificazioni, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 5-bis. È consentito effettuare le ces-sioni di prodotti alimentari invenduti, ilcui temine minimo di conservazione siasuperato da un tempo non superiore atrenta giorni, ai soggetti di cui all’articolo1, comma 1, della legge 25 giugno 2003,n. 155, e successive modificazioni, e di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 4dicembre 1997, n. 460, e successive mo-dificazioni, per soli fini benefici o per ilsostegno vitale di animali, purché sia in-dicato il tempo utile di consumo ».

ART. 4.

(Cessione dei prodotti alimentari invenduti).

1. I prodotti alimentari di cui al comma2 ritirati dalla vendita in quanto non piùconformi ai requisiti aziendali, ma ancoraidonei all’alimentazione umana e animaledal punto di vista igienico-sanitario, aisensi del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 109, e del regolamento (CE)n. 852/2004 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 29 aprile 2004, e nel rispettodelle procedure indicate dal comma 236dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147, possono essere ceduti adassociazioni senza fini di lucro e ai comi-tati di cui all’articolo 39 del codice civileche effettuano la raccolta di alimenti persoli fini benefici o per il sostegno vitale dianimali a titolo gratuito.

2. Il comma 1 si applica ai prodotti checostituiscono rimanenze di attività promo-zionali, ai prodotti stagionali, ai prodotticon data di scadenza prossima, ai prodotti

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di cui all’articolo 10, comma 5-bis, deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,alle rimanenze di test e lanci di nuoviprodotti, ai prodotti invenduti a causa dieventi meteorologici imprevisti e sfavore-voli, di errori nella programmazione dellaproduzione, di ordini errati o di danneg-giamenti della confezione esterna che noncompromettono, comunque, i requisitiigienici e di sicurezza del prodotto cherientrano nelle seguenti categorie merceo-logiche:

a) prodotti ortofrutticoli;

b) frutta secca e funghi secchi;

c) carni e loro derivati;

d) salumi, latticini, prodotti di gastro-nomia anche in atmosfera protetta nonchépane e prodotti di pasticceria, ad esclu-sione di quelli di pasticceria fresca con-tenenti panna o creme.

3. Il comma 1 non si applica ai prodottisuperalcolici e ai prodotti di pescheriafreschi.

ART. 5.

(Ritiro dalla vendita econservazione dei prodotti).

1. Ogni esercizio commerciale o, nelcaso della grande distribuzione, ogni re-parto seleziona i prodotti di cui all’articolo4 immediatamente dopo il loro ritiro dallavendita.

2. La selezione è effettuata da perso-nale dell’esercizio commerciale o del re-parto appositamente formato, ai sensi del-l’articolo 6, in materia di caratteristicheigienico-sanitarie e legali dei prodotti.

3. Il processo di ritiro e di selezione deiprodotti deperibili deve essere conclusoentro 45 minuti, al fine di ridurre i tempidi sosta fuori dalle celle frigorifere e dirischio di contaminazione tra i prodotti.

4. I prodotti selezionati che risultanoancora idonei al consumo umano sonosubito depositati in un’area apposita delmagazzino, in caso di prodotti non depe-

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ribili, ovvero delle celle frigorifere, in casodi prodotti deperibili, identificata con ladicitura « prodotti destinati al progettoalimentari invenduti ».

5. I prodotti non più idonei al consumoumano sono depositati in un’area appositadel magazzino o della cella frigorifera,identificata con la dicitura « prodotti nonin vendita ». Tali prodotti sono, alternati-vamente:

a) ceduti gratuitamente alle strutturepubbliche di detenzione di animali diaffezione e alle associazioni di tutela deglianimali riconosciute almeno a livello re-gionale;

b) restituiti al fornitore;

c) destinati allo smaltimento.

6. I responsabili degli esercizi commer-ciali o dei reparti di cui al comma 1adottano le misure necessarie a evitarequalsiasi rischio di commistione o discambio tra i prodotti destinati ai diversiimpieghi previsti dai commi 4 e 5, letterea), b) e c).

ART. 6.

(Piano di autocontrollo eformazione del personale).

1. Ogni punto di vendita che effettua lecessioni di cui all’articolo 4 deve presen-tare al comune un piano di autocontrolloredatto secondo i requisiti di cui allatabella A allegata alla presente legge.

2. Il piano di cui al comma 1 indicaanche le procedure di stoccaggio e con-servazione delle merci e il personale ad-detto che ha partecipato ad appositi corsidi formazione regionali tenuti dalle ca-mere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura o dalle associazioni deglioperatori commerciali al minuto e deigrossisti di prodotti alimentari più rappre-sentative a livello regionale.

3. Le regioni individuano le materie distudio e le procedure per lo svolgimentodegli esami finali dei corsi di formazionedi cui al comma 2.

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ART. 7.

(Prodotti destinati aulteriore trasformazione).

1. Allo scopo di definire univocamentele condizioni alle quali i prodotti alimen-tari ad alta deperibilità ritirati dal mer-cato o non vendibili possono essere ulte-riormente trasformati in prodotti destinatiall’alimentazione umana o animale, il Mi-nistro della salute, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto emanato ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, definisce i requisitiqualitativi e igienico-sanitari nonché leproprietà nutrizionali, da garantire nellatrasformazione dei prodotti stessi, idoneiad assicurare il minore spreco alimentarepossibile in relazione alle conoscenze ac-quisite in base al progresso tecnico.

ART. 8.

(Armonizzazione delle misure igienico-sani-tarie per la cessione gratuita dei prodotti

invenduti).

1. Il Ministro della salute, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, sentita la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, con decreto adottatoentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, stabilisce lelinee guida nazionali sui requisiti minimiigienico-sanitari necessari per la cessionegratuita, a fini di beneficenza, dei prodottidi cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155,come modificata dall’articolo 2 della pre-sente legge, di cui all’articolo 10, comma5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 109, introdotto dall’articolo 3della presente legge, e di cui all’articolo 4della presente legge.

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ART. 9.

(Fondo nazionale per la ricerca scientificafinalizzata alla limitazione degli sprechi di

risorse naturali).

1. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare è istituito il Fondonazionale per la ricerca scientifica fina-lizzata alla limitazione degli sprechi dirisorse naturali, con una dotazione inizialepari a 10 milioni di euro per l’anno 2016.Per gli anni successivi al 2016 la dotazionedel Fondo è determinata annualmente, aisensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Fondo è destinato al finanzia-mento:

a) di progetti territoriali degli entilocali per il recupero e il riuso delleeccedenze e per la limitazione degli spre-chi, anche con riferimento ai costi diprogettazione e attuazione delle misure diprevenzione dei rifiuti e degli sprechi;

b) di campagne informative istituzio-nali per sensibilizzare i cittadini sull’usoconsapevole delle risorse e sulla sosteni-bilità ambientale;

c) di campagne informative e progettieducativi promossi dallo stesso Fondo e daenti territoriali, istituti scolastici o asso-ciazioni, volti a educare la cittadinanza e,in particolare, gli alunni e gli studentidelle scuole primarie e secondarie a unuso corretto delle risorse ambientali;

d) di altre misure volte a contribuireal raggiungimento degli obiettivi stabilitinel Programma nazionale e nel Pianonazionale di cui all’articolo 1.

3. Una quota non superiore al 10 percento delle risorse del Fondo è destinataall’Istituto nazionale di statistica per ladefinizione di un progetto volto all’acqui-sizione dei dati sullo spreco alimentarelungo l’intera filiera dalla produzione alconsumo finale.

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4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI INMATERIA FISCALE

ART. 10.

(Disposizioni in materia di cessione di pro-dotti a fini benefici e di erogazioni liberali).

1. Le cessioni previste dall’articolo 10,numero 12), del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,e successive modificazioni, sono provatemediante comunicazione scritta o secondomodalità telematiche da parte del cedenteagli uffici dell’amministrazione finanziariae ai comandi del Corpo della guardia difinanza competenti, con l’indicazione delladata, dell’ora e del luogo di inizio deltrasporto, della destinazione finale deibeni, nonché dell’ammontare complessivo,sulla base del prezzo di acquisto, dei benigratuitamente ceduti. La comunicazionedeve pervenire ai suddetti uffici o comandialmeno cinque giorni prima della conse-gna e può non essere inviata qualoral’ammontare del costo dei beni stessi nonsia superiore a 15.000 euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilDirettore dell’Agenzia delle entrate, conproprio provvedimento, definisce le moda-lità telematiche per l’invio della comuni-cazione di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data dientrata della presente legge, il Governoprovvede ad apportare le modifiche ne-cessarie all’articolo 2 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 10 novembre 1997, n. 441, e succes-sive modificazioni, al fine di adeguarlo aquanto disposto dai commi 1 e 2 delpresente articolo.

4. All’articolo 13 del decreto legislativo4 dicembre 1997, n. 460, e successive

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modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « Le derratealimentari e i prodotti farmaceutici » sonoinserite le seguenti: « nonché i prodotti perl’igiene e la pulizia della casa e dellapersona »;

2) le parole: « alle ONLUS » sonosostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cuial comma 15 dell’articolo 6 della legge 13maggio 1999, n. 133, e successive modifi-cazioni, »;

3) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « Le disposizioni del presentecomma si applicano a condizione che perogni singola cessione sia predisposto undocumento di trasporto progressivamentenumerato, contenente l’indicazione delladata, degli estremi del cedente e del ces-sionario, dell’eventuale incaricato del tra-sporto nonché della qualità e della quan-tità dei beni ceduti »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 siapplicano a condizione che il soggettobeneficiario, con un’apposita dichiarazionesu ogni singola cessione, da conservare agliatti dell’impresa cedente, attesti il proprioimpegno a utilizzare direttamente i beni inconformità alle finalità istituzionali e, apena di decadenza dei benefìci fiscaliprevisti dal presente decreto, realizzi l’ef-fettivo utilizzo diretto. Con decreto delMinistro delle finanze, da adottare ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, possono essere stabi-lite ulteriori condizioni cui subordinarel’applicazione delle disposizioni dei citaticommi 2 e 3 ».

5. Al comma 15 dell’articolo 6 dellalegge 13 maggio 1999, n. 133, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo le parole: « i prodotti alimen-tari » sono inserite le seguenti: « , compresi

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quelli il cui termine minimo di conserva-zione sia superato da non più di trentagiorni, e i prodotti indicati dall’articolo 1della legge 25 giugno 2003, n. 155, esuccessive modificazioni, »;

b) dopo le parole: « decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, » sono inserite le seguenti: « non-ché a enti o associazioni non riconosciutiaventi le finalità di cui alla medesima leggen. 155 del 2003, ».

CAPO IV

INCENTIVI FISCALI

ART. 11.

(Disposizioni in materiadi tassazione sui rifiuti).

1. Per le utenze non domestiche, sullaparte variabile della tariffa relativa allatassa di smaltimento dei rifiuti solidi ur-bani è applicato un coefficiente di ridu-zione, determinato dall’ente locale senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, proporzionale alle quantità diprodotti che il produttore dimostri di averceduto ai soggetti di cui al comma 15dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999,n. 133, e successive modificazioni, per solifini benefici o per il sostegno vitale dianimali a titolo gratuito.

2. Al fine di rendere omogeneo a livellonazionale il coefficiente di riduzione di cuial comma 1, con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sentita la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, sonoindividuati criteri omogenei minimi di age-volazione applicabili dagli enti locali.

3. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilGoverno provvede ad apportare le modi-fiche necessarie all’articolo 7 del regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alfine di adeguarlo a quanto disposto daicommi 1 e 2 del presente articolo.

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ART. 12.

(Credito d’imposta per investimenti ambien-tali e ad alto contenuto innovativo delle

imprese).

1. A decorrere dall’anno fiscale in corsoalla data di entrata in vigore della presentelegge e fino al terzo anno successivo, ai sog-getti titolari di reddito d’impresa, individuatidalle divisioni 10 e 11 della tabella ATECO, dicui al provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate 16 novembre 2007, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21dicembre 2007, che effettuano investimentiambientali e ad alto contenuto innovativonel territorio dello Stato, è attribuito un cre-dito d’imposta nella misura del 15 per centodelle spese sostenute in eccedenza rispettoalla media degli investimenti ambientali dicui al comma 3 effettuati nei cinque periodidi imposta precedenti. Il credito d’imposta siapplica anche alle imprese in attività alladata di entrata in vigore della presente legge,anche se con un’attività d’impresa inferioreai cinque anni. Per tali soggetti la media degliinvestimenti da considerare è quella risul-tante dagli investimenti ambientali realiz-zati nei periodi di imposta precedenti aquello in corso alla data di entrata in vigoredella presente legge o a quello successivo. Perle imprese costituite successivamente alladata di entrata in vigore della presente leggeil credito d’imposta si applica con riguardo alvalore complessivo degli investimenti realiz-zati in ciascun periodo di imposta.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1è concesso alle piccole e medie impresecome individuate ai sensi della normativacomunitaria in materia e dal decreto delMinistro delle attività produttive del 18aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel ri-spetto dei limiti della regola « de minimis »di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013della Commissione, del 18 dicembre 2013.L’agevolazione non è cumulabile con altreforme di finanziamento e di incentivo rela-tive al medesimo investimento.

3. Per investimenti ambientali e ad altocontenuto innovativo si intendono i costi

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connessi all’acquisizione di sistemi di pro-duzione e di gestione tecnologicamenteavanzati, di macchinari e attrezzature aelevato contenuto innovativo e di tecnolo-gie necessarie per garantire migliori pre-stazioni in termini di impatto ambientale,per prevenire e ridurre danni causati al-l’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gliinvestimenti realizzati in attuazione diobblighi di legge. Le migliori prestazioni,la prevenzione e la riduzione di danniall’ambiente deve essere dimostrata attra-verso l’applicazione del metodo di deter-minazione dell’impronta ambientali deiprodotti previsto dalla raccomandazione2013/179/CE della Commissione europea,del 9 aprile 2013.

4. Si applicano i commi 4, 6, 7 e 8dell’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno2014, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, valutati in 20 milioni di euro perl’anno 2016, in 25 milioni di euro perciascuno degli anni 2017 e 2018 e in 20milioni di euro per l’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedella quota nazionale del Fondo per losviluppo e la coesione, programmazione2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6,della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Aisensi dell’articolo 17, comma 12, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministrodell’economia e delle finanze provvede almonitoraggio degli oneri di cui al presentearticolo. Nel caso si verifichino o siano inprocinto di verificarsi scostamenti rispettoalle previsioni di cui al presente comma, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, provvede alla riduzionedella dotazione del Fondo per lo sviluppoe la coesione in modo da garantire lacompensazione degli effetti dello scosta-mento finanziario riscontrato, su tutti isaldi di finanza pubblica, e, conseguente-mente, il CIPE provvede alla riprogram-mazione degli interventi finanziati a valeresul Fondo. Il Ministro dell’economia edelle finanze riferisce senza ritardo alleCamere con apposita relazione in meritoalle cause degli scostamenti e all’adozionedelle misure di cui al precedente periodo.

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Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministero dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, effettua, entro il 31 dicembre diciascun anno, con riferimento al bilanciodell’anno precedente, il censimento degliinvestimenti ambientali di cui al presentearticolo e presenta una relazione alle Ca-mere sui risultati del censimento stesso.

ART. 13.

(Incentivi per l’acquisto di beni mobilistrumentali da parte di organizzazioni non

lucrative di utilità sociale).

1. Per gli anni 2016 e 2017, alle orga-nizzazioni non lucrative di utilità socialedi cui all’articolo 1, comma 1, della legge25 giugno 2003, n. 155, come sostituitodalla presente legge, che acquistano inItalia, anche in locazione finanziaria, benimobili strumentali utilizzati direttamenteed esclusivamente per le finalità di cui allamedesima legge n. 155 del 2003 è ricono-sciuto un contributo fino al 15 per centodel prezzo di acquisto per un importomassimo di 3.500 euro, nel limite dellerisorse di cui all’articolo 14, comma 1,della presente legge.

2. Il contributo di cui al comma 1 ècorrisposto dal venditore mediante com-pensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatricidei beni mobili di cui al comma 1 rim-borsano al venditore l’importo del contri-buto di cui al medesimo comma e recu-perano tale importo quale credito d’impo-sta per il versamento delle ritenute del-l’imposta sul reddito delle persone fisicheoperate in qualità di sostituto d’impostasui redditi da lavoro dipendente, dell’im-posta sul reddito delle persone fisiche,dell’imposta sul reddito delle società edell’imposta sul valore aggiunto, dovute,anche in acconto, per l’esercizio in cui èeffettuato l’acquisto.

4. Fino al 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui è stata emessa lafattura di vendita, le imprese costruttrici o

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importatrici di cui al comma 3 conservanola copia della fattura di vendita e dell’attodi acquisto che deve essere ad esse tra-smessa dal venditore.

ART. 14.

(Fondo per l’erogazione dei contributi).

1. Nello stato di previsione del Ministerodello sviluppo economico è istituito unfondo, con una dotazione di 10 milioni dieuro per l’anno 2016 e di 20 milioni di europer l’anno 2017, per provvedere all’eroga-zione dei contributi di cui all’articolo 13.

2. Con decreto di natura non regola-mentare del Ministro dello sviluppo eco-nomico, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sono stabi-lite le modalità per la preventiva autoriz-zazione all’erogazione e le condizioni perla fruizione dei contributi, a valere sullerisorse del fondo di cui al comma 1.

CAPO V

MISURE IN MATERIA DI APPALTI

ART. 15.

(Misure in materia di appalti).

1. Dopo la lettera e) del comma 1dell’articolo 83 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forni-ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni, èinserita la seguente:

« e-bis) la cessione a titolo gratuito, afini beneficenza, delle rimanenze ».

2. Alla società aggiudicatrice dell’ap-palto ai sensi dell’articolo 83 del codice dicui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, come da ultimo modificato dalcomma 1 del presente articolo, si applicala legge 25 giugno 2003, n. 155, limitata-mente all’attività di cessione gratuita, afini di beneficenza, delle rimanenze.

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ALLEGATO(Art. 6, comma 1)

TABELLA A

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PAGINA BIANCA

€ 2,00 *17PDL0031770**17PDL0031770*