Progetto di legge della 17legislatura · delle agenzie ambientali. Una riforma che tenendo conto...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 68 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI REALACCI, BRATTI, GIACHETTI, ANZALDI, ARLOTTI, BARETTA, BARGERO, BERLINGHIERI, BONACCORSI, BORGHI, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, D’INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GINOBLE, GNECCHI, GRASSI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LODOLINI, LOSACCO, MA- RAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, ME- LILLA, PELLEGRINO, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, VALIANTE, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale Presentata il 15 marzo 2013 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo venti anni dall’approvazione della prima legge istitu- tiva dell’Agenzia nazionale per la prote- zione dell’ambiente – ANPA (decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 61 del 1994) e dopo che le regioni e le province autonome hanno reso completo il previsto panorama di agenzie ambientali, il sistema delle agenzie ha concluso la fase transitoria, quella costitutiva e di avvio operativo, e occorre passare alla fase di consolida- mento e di ottimizzazione programmatico- operativa. Risulta del tutto naturale allora porre un punto di riflessione politica rispetto all’esperienza passata, ma soprattutto ri- spetto a quella futura. E ` una realta ` che ha visto un sistema alquanto disomogeneo al suo interno: un sistema a diverse velocita `. Le ragioni di cio ` vanno ricondotte alle diverse realta ` politiche e culturali presenti nel territorio e che costituiscono di per se ´ un ulteriore elemento di riflessione. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 68—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, BRATTI, GIACHETTI, ANZALDI, ARLOTTI, BARETTA,BARGERO, BERLINGHIERI, BONACCORSI, BORGHI, BURTONE,CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, D’INCECCO,ERMINI, FAMIGLIETTI, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT,GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GINOBLE, GNECCHI,GRASSI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LODOLINI, LOSACCO, MA-RAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, ME-LILLA, PELLEGRINO, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO,

VALIANTE, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplinadell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo venti annidall’approvazione della prima legge istitu-tiva dell’Agenzia nazionale per la prote-zione dell’ambiente – ANPA (decreto-leggen. 496 del 1993, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 61 del 1994) e dopoche le regioni e le province autonomehanno reso completo il previsto panoramadi agenzie ambientali, il sistema delleagenzie ha concluso la fase transitoria,quella costitutiva e di avvio operativo, eoccorre passare alla fase di consolida-

mento e di ottimizzazione programmatico-operativa.

Risulta del tutto naturale allora porreun punto di riflessione politica rispettoall’esperienza passata, ma soprattutto ri-spetto a quella futura. E una realta che havisto un sistema alquanto disomogeneo alsuo interno: un sistema a diverse velocita.

Le ragioni di cio vanno ricondotte allediverse realta politiche e culturali presentinel territorio e che costituiscono di per seun ulteriore elemento di riflessione.

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Quindi una rivisitazione del sistemasarebbe comunque nell’ordine delle cose,ma esistono anche altre ragioni che oggirendono questa rivisitazione non un fattodi routine, ma una necessita urgente e nonprorogabile.

Sono ragioni dettate innanzitutto dallasituazione di obiettiva difficolta in cuiversa il sistema, pur tenendo conto dellediverse realta al suo interno.

Questo stato di cose collide drammati-camente con le necessita del nostro Paesee per certi versi e uno degli aspetti attra-verso i quali oggi si manifesta il cosiddetto« declino ».

Un Paese che voglia guardare con fi-ducia al futuro non puo esimersi dall’at-tuazione di una corretta ed efficace poli-tica ambientale, la quale non puo prescin-dere da un sistema di soggetti istituzionali,il sistema delle agenzie, autorevole dalpunto di vista scientifico, autonomo ri-spetto alle diverse istanze burocratiche eindipendente rispetto a interessi indu-striali e politici.

Partendo da questi punti di vista sivede come in passato si sia andati nelladirezione opposta quando, con il decretolegislativo n. 300 del 1999, si e trasformatadi fatto l’ANPA in un dipartimento esternodel Ministero dell’ambiente.

Questa situazione e stata colta nella XVlegislatura quando il Governo, attraverso ildecreto-legge n. 262 del 2006, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 286 del2006 (articolo 2, comma 109), ha dato unaparziale risposta al problema, restituendopersonalita giuridica all’Agenzia.

Tuttavia né l’attribuzione della perso-nalita giuridica né i successivi interventidella XVI legislatura hanno risolto i pro-blemi di fondo legati alla disciplina origi-naria (decreto legislativo n. 300 del 1999)e per questo motivo si rende necessariauna vera e propria riforma del sistemadelle agenzie ambientali.

Una riforma che tenendo conto del-l’esperienza passata ne sappia manteneregli aspetti positivi, evitando il ripetersi dierrori.

Una riforma basata anche su un’analisiaggiornata rispetto alle nuove istanze che

si sono registrate in campo ambientale,lungimirante e ambiziosa nei suoi obiet-tivi.

Si tratta di rilanciare il sistema delleagenzie ambientali affinche i controllisiano fatti meglio, in maniera piu mirata,e affinche, promuovendo contemporanea-mente la qualita e la sicurezza ambientali,si contribuisca anche al rilancio del si-stema produttivo.

In termini funzionali e pratici il nuovosistema si propone come:

un sistema a rete integrato e unitarioattraverso il quale l’intervento di tutelaambientale sul territorio nazionale è ga-rantito in modo diffuso, omogeneo e pun-tuale;

il « luogo » in cui convergono e siconcentrano competenze, dati e informa-zioni attraverso cui soggetti pubblici eprivati possano trovare il supporto neces-sario a qualificare dal punto di vistaambientale il proprio intervento nel set-tore di pertinenza;

il « luogo » da cui possono scaturireindicazioni utili a definire le linee disviluppo della ricerca in campo ambientalee nella difesa del suolo;

lo « strumento » attraverso cui l’in-tervento in campo ambientale in Italiadivenga puntuale e omogeneo nella qua-lita;

il « luogo » in cui è acquisito e resodisponibile il quadro completo dei datiambientali;

il « luogo » in cui è acquisita e svi-luppata la conoscenza scientifica in campoambientale;

il « luogo » in cui la trasparenza euno degli elementi essenziali del processodecisionale e in particolare del processo didefinizione del piano programmatico;

un « soggetto istituzionale » caratte-rizzato da chiarezza ed esclusivita di ruoloe di funzione.

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La presente proposta di legge si articolain particolare nella:

istituzione di un Sistema nazionaledelle agenzie ambientali composto dal-l’Istituto superiore per la protezione ericerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzieambientali regionali e provinciali, con unchiaro mandato: assicurare su tutto ilterritorio nazionale una definita, efficace,diffusa e omogenea azione di prevenzione,controllo e monitoraggio dell’inquina-mento ambientale e fornire un’azione disupporto tecnico alla pubblica ammini-strazione;

riforma e riorganizzazione del-l’ISPRA, attraverso la ridefinizione delruolo istituzionale e l’affermazione inequi-vocabile della sua caratterizzazione e na-tura tecnico-scientifica.

I princıpi ispiratori della presente pro-posta di legge sono:

il federalismo come modello organiz-zativo complessivo;

la terzieta rispetto al binomio pub-blico-privato;

la multireferenzialita nei confrontidei diversi soggetti istituzionali operantinel campo dei controlli e della tuteladell’ambiente;

l’autonomia scientifica, di gestione edi programma.

Il Sistema nazionale e coordinato tec-nicamente dall’ISPRA, che svolge questoruolo con il concorso delle agenzie terri-toriali, essendo queste pariteticamenterappresentate nell’organo deputato alla ge-stione operativa del Sistema stesso (comi-tato esecutivo).

Il Consiglio del Sistema nazionale delleagenzie ambientali esprime il proprio pa-rere obbligatorio sui programmi e suipiani di attivita dell’ISPRA e su ogni attod’interesse generale per il governo delSistema nazionale delle agenzie ambientalie presiede di fatto allo sviluppo coordinatodel Sistema stesso.

Tra le funzioni svolte dal Sistema na-zionale si distinguono quelle di rilievonazionale, per le quali sono stabiliti ilivelli essenziali di attività conoscitiva e diinformazione ambientale che le agenzieambientali sono tenute a garantire nel-l’esercizio delle loro attivita. La determi-nazione dei livelli essenziali tiene conto esi coordina con i livelli essenziali di assi-stenza sanitaria (LEA), di cui al decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni.

Alcune attivita del Sistema nazionale(attivita istituzionali di natura essenziale)sono obbligatoriamente richieste alle agen-zie ambientali da parte degli enti di am-ministrazione attiva. Altre attivita istitu-zionali di natura non obbligatoria possonoessere svolte dalle agenzie ambientali an-che su richiesta degli enti di amministra-zione attiva tramite specifiche convenzionia titolo oneroso.

Un nuovo e articolato sistema di finan-ziamento delle agenzie ambientali e pre-disposto al fine di superare le storichelimitazioni imposte dal sistema vigente.

L’ISPRA e persona giuridica di dirittopubblico a ordinamento autonomo ed edotata di autonomia tecnico-scientifica, re-golamentare, organizzativa, gestionale, pa-trimoniale finanziaria e contabile.

Sono organi dell’ISPRA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione dura incarica cinque anni e nomina, su propostadel presidente, il direttore generale.

Il direttore generale dirige la strutturadell’ISPRA ed e responsabile dell’attua-zione delle deliberazioni del consiglio diamministrazione.

L’ISPRA, inoltre, attraverso una ridefi-nizione del rapporto con il Ministero vi-gilante, è sì dotato di autonomia di ge-stione e di programmazione, ma allostesso tempo sono poste le condizioni perla massima trasparenza di gestione com-patibile con i vincoli di riservatezza.

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Nel contesto dell’esercizio della multi-referenzialita l’ISPRA si rapporta libera-mente con i soggetti istituzionali, le asso-ciazioni ambientaliste, le organizzazionisindacali e le associazioni imprenditorialidi categoria.

La caratterizzazione tecnico-scientificadell’ISPRA è definitivamente affermata conimplicazioni nella collocazione nei com-parti della pubblica contrattazione e nel-l’organizzazione del lavoro.

Le attivita dell’ISPRA sono piu pun-tualmente definite eliminando le ambi-guita e le indeterminazioni presenti nellenorme vigenti.

Sono riqualificati il suo ruolo di auto-rita di sicurezza nel campo nucleare e lesue funzioni concernenti il riassetto orga-nizzativo e funzionale in materia di difesadel suolo e delle acque interne e marine.

La presente proposta di legge e ilrisultato di una iniziativa politica nataquasi un decennio fa nell’ambito del-l’APAT, che ha coinvolto le espressioninazionali di partiti, sindacati, associazionie rappresentanze istituzionali.

Tale progetto declina in un dettatolegislativo i concetti di autonomia, terzieta,multireferenzialita e federalismo quali ca-ratteristiche essenziali per un rinnovato

sistema istituzionale per i controlli am-bientali.

E un progetto di legge che raccoglieanche il contributo positivo di personalitapolitiche, sindacali e istituzionali chehanno espresso un notevole interesse perla proposta.

In particolare e stato significativo il con-tributo assicurato da esponenti del mondodelle agenzie ambientali territoriali.

Il risultato e un progetto che aspira aesprimere una cifra significativa in terminidi spessore culturale, sociale e scientifico,ma allo stesso tempo credibile e praticabile.

Un progetto, infine, che possa essereparte integrante di un’iniziativa politicapiu generale mirata al rilancio dei valoridell’ambiente e dello sviluppo sostenibileche veda nel Sistema nazionale delle agen-zie ambientali un elemento fondamentaleper un efficace sistema dei controlli sul-l’ambiente.

Il testo elaborato è frutto del lavoroistruttorio avviato dalla VIII Commissionedella Camera dei deputati nella XV legi-slatura (dal relatore e dal Comitato ri-stretto), al termine del ciclo di numeroseaudizioni informali e di iniziative di ri-flessione e di confronto.

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Sistema nazionaledelle agenzie ambientali).

1. Al fine di assicurare omogeneita edefficacia all’esercizio dell’azione conosci-tiva e di controllo pubblico della qualitadell’ambiente a supporto delle politiche disostenibilita, anche nell’ambito dell’assol-vimento degli impegni assunti dall’Italiacon la Convenzione sull’accesso alle infor-mazioni, la partecipazione del pubblico aiprocessi decisionali e l’accesso alla giusti-zia in materia ambientale, fatta ad Aarhusil 25 giugno 1998, resa esecutiva dallalegge 16 marzo 2001, n. 108, e istituito ilSistema nazionale delle agenzie ambien-tali, di seguito denominato « Sistema na-zionale », del quale fanno parte l’Istitutosuperiore per la protezione e la ricercaambientale (ISPRA) e le agenzie regionalie delle province autonome di Trento e diBolzano, di cui all’articolo 12, di seguitodenominate « agenzie », e il Consiglio delSistema nazionale, di cui all’articolo 10.

2. Il Sistema nazionale concorre alperseguimento degli obiettivi di svilupposostenibile, di salvaguardia e di promo-zione della qualita dell’ambiente e dellatutela delle risorse naturali mediante losvolgimento delle attivita tecnico-scientifi-che di cui alla presente legge. Tali attivitasono svolte anche in relazione agli obiettivinazionali e regionali di promozione dellasalute umana.

ART. 2.

(Funzioni del Sistema nazionale).

1. Nel rispetto delle competenze delleregioni e delle province autonome di Trento

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e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge leseguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell’am-biente, delle risorse ambientali e della loroevoluzione in termini quantitativi e qua-litativi;

b) controllo dei fattori di inquina-mento di natura chimica, fisica e biologicae delle altre fonti di pressione ambientalerilevanti;

c) produzione dell’informazione edella conoscenza ufficiale sullo stato del-l’ambiente e sulla sua evoluzione, sui fat-tori e sulle pressioni ambientali, sui rischinaturali e ambientali, nonche trasmissionesistematica delle stesse ai diversi livelliistituzionali preposti al governo delle te-matiche ambientali e diffusione al pub-blico dell’informazione ambientale ai sensidel decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 195.

2. Qualora le attività di cui al comma1 coinvolgano in misura rilevante le com-petenze attribuite ad altri soggetti sullabase della normativa vigente, esse sonosvolte in collaborazione con i medesimisoggetti. Ai fini delle attività concernenti ladifesa del suolo e i servizi geologici, lefunzioni del Servizio nazionale sono svolteavvalendosi del Comitato di coordina-mento geologico tra lo Stato, le regioni ele province autonome, di cui al decreto delMinistro dell’ambiente 4 maggio 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156del 7 luglio 2001.

3. Le funzioni di cui al comma 1 delpresente articolo sono considerate fun-zioni di rilievo nazionale ai fini dell’arti-colo 6, comma 4.

4. I dati e le informazioni statistichederivanti dalle attività di cui al comma 1costituiscono riferimento tecnico ufficialeda utilizzare ai fini delle attività di com-petenza della pubblica amministrazione.Sono fatte salve le disposizioni vigenti inmateria di informazioni statistiche forniteobbligatoriamente dalle competenti strut-ture del Servizio sanitario nazionale.

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ART. 3.

(Multireferenzialità del Sistema nazionale).

1. Il Sistema nazionale, in collabora-zione con gli altri soggetti competenti inbase alla normativa vigente, concorre allosvolgimento delle seguenti funzioni:

a) supporto tecnico-scientifico alleamministrazioni competenti all’eserciziodi funzioni amministrative in materia am-bientale o dalla cui attuazione possonoderivare conseguenze sull’ambiente, for-nendo prestazioni tecnico-scientifiche ana-litiche e di misura, nonche formulandopareri e valutazioni tecniche anche nel-l’ambito di conferenze di servizi ai sensidella legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ela-borando proposte. Tali attivita riguardanotra l’altro:

1) le autorizzazioni e gli altri attialtrimenti denominati relativi a specificheattivita;

2) la valutazione d’impatto ambien-tale di opere e di progetti;

3) la valutazione ambientale stra-tegica di piani e di programmi;

4) l’autorizzazione integrata am-bientale;

5) la valutazione e la prevenzionedel rischio di incidenti rilevanti connessiad attivita industriali;

6) gli atti di pianificazione e diprogrammazione;

7) i progetti aventi finalita di tutelaambientale;

8) l’elaborazione della normativatecnica in campo ambientale;

9) lo sviluppo e la gestione disistemi di contabilita ambientale;

10) la redazione di rapporti e direlazioni sullo stato dell’ambiente;

b) supporto tecnico alle amministra-zioni competenti per il coordinamento el’integrazione degli interventi per la tutela

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della salute e dell’ambiente, anche ai finidi cui all’articolo 7-quinquies del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) collaborazione alla stesura e all’at-tuazione di programmi di divulgazione ededucazione ambientali nonche di forma-zione e di aggiornamento del personale dienti e organismi pubblici operanti incampo ambientale;

d) collaborazione, anche attraversoazioni di integrazione dei sistemi conosci-tivi, con gli organi competenti per gliinterventi di protezione civile e ambientalenei casi di emergenza, con il Comando deicarabinieri per la tutela dell’ambiente econ gli altri corpi con compiti di vigilanzae ispezione;

e) attivita di monitoraggio degli effettisull’ambiente derivanti dalla realizzazionedi opere infrastrutturali di interesse na-zionale e locale, anche attraverso la col-laborazione con gli osservatori ambientalieventualmente costituiti.

2. Le funzioni di cui al comma 1,lettere a) e b), sono considerate funzioni dirilievo nazionale ai fini di cui all’articolo6, comma 4.

ART. 4.

(Programmazione delle attività. Vigilanza).

1. Ai fini della coerente funzionalità delSistema nazionale, l’ISPRA predispone unprogramma triennale di attività, sulla basedi un apposito atto di indirizzo adottatocon decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, previa deliberazione del Consi-glio dei ministri, acquisiti il parere dellecompetenti Commissioni parlamentari el’intesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.L’ISPRA adotta piani annuali di lavoro nelrispetto del programma triennale di cui alprimo periodo.

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2. Nell’atto di indirizzo, nel programmae nei piani di cui al comma 1 sonoindividuate le attività proprie dell’ISPRA equelle da svolgere in collaborazione con lealtre componenti del Sistema nazionale.

3. L’ISPRA è sottoposto al controllodella Corte dei conti e alla vigilanza delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

4. Il presidente dell’ISPRA, entro ilprimo trimestre di ciascun anno, trasmetteal Presidente del Consiglio dei ministri ealle competenti Commissioni parlamentariun rapporto sull’attività svolta nell’annoprecedente.

5. Fatto salvo il controllo della Cortedei conti, le norme di cui ai commi 1, 2 e3 non si applicano alle attività autorizza-tive e di controllo attribuite all’ISPRAdalle norme vigenti in materia di impiegopacifico dell’energia nucleare e di tuteladalle radiazioni ionizzanti.

ART. 5.

(Compiti di indirizzo e dicoordinamento tecnico).

1. I compiti di indirizzo e di coordi-namento tecnico del Sistema nazionalesono assicurati dall’ISPRA, che li svolgecon il contributo e con la partecipazionedelle altre componenti del Sistema mede-simo sulla base degli indirizzi generaliadottati dal Consiglio del Sistema nazio-nale di cui all’articolo 10. Le funzioni diindirizzo e di coordinamento tecnico sonofinalizzate a rendere omogenee, sul pianonazionale, le attivita tecniche del Sistemanazionale. Rientrano nelle funzioni dicoordinamento:

a) la definizione degli strumenti, dellemodalita operative e dei criteri di regola-rita e di omogeneita per l’esecuzione delleattivita di monitoraggio e di controllo, ladefinizione di metodologie per le attivita diraccolta e di convalida dei dati e perl’analisi degli elementi di conoscenza am-bientale e per l’elaborazione e la diffu-sione delle informazioni, in relazione aglisviluppi della tecnica, alla normativa del-l’Unione europea e alle posizioni espressein materia in ambito internazionale;

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b) la proposta dei livelli essenziali diattività conoscitiva e di informazione am-bientale per le funzioni di rilievo nazio-nale di cui all’articolo 6, comma 4, e dellecorrispondenti risorse da destinare a taliattivita, anche in relazione alle specifichecondizioni di pressione ambientale;

c) la programmazione e la verificadelle attivita per l’espletamento delle fun-zioni del Sistema nazionale;

d) la formazione e l’aggiornamentoprofessionali del personale, anche attra-verso la realizzazione di specifiche sedi acio preposte;

e) la promozione, l’indirizzo e l’at-tuazione delle attivita di studio e di ricercain materia di attivita conoscitiva in campoambientale.

ART. 6.

(Attività istituzionali e livelli essenzialidi attività conoscitiva e di informazione

ambientale).

1. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dellasalute, sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, e successive modificazioni,previo parere delle competenti Commis-sioni parlamentari, sono stabiliti i livelliessenziali di attività conoscitiva e di infor-mazione ambientale di cui al comma 4.

2. Il decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri di cui al comma 1 èadottato entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 1, si inten-dono per livelli essenziali di attività cono-scitiva e di informazione ambientale glistandard operativi e funzionali che il Si-stema nazionale è tenuto a garantire nel-l’esercizio delle funzioni di monitoraggio,

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controllo e diffusione dell’informazioneambientale, con particolare riferimentoalle attività tecniche conoscitive, di con-trollo pubblico della qualità dell’ambientenonché di supporto alle amministrazioni,direttamente in grado di incidere sul di-ritto all’ambiente dei singoli individui, sianella componente della garanzia della sa-lubrità dell’ambiente, sia in quella delladimensione civile e collettiva del beneambiente.

4. Con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 1sono stabiliti i livelli essenziali di attivitàconoscitiva e di informazione ambientaleche il Sistema nazionale è tenuto a ga-rantire nell’esercizio delle sue funzioni dimonitoraggio, controllo e diffusione del-l’informazione ambientale. La determina-zione dei livelli essenziali tiene conto e sicoordina con i livelli essenziali di assi-stenza sanitaria (LEA), di cui al decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ART. 7.

(Istituto superiore per la protezionee la ricerca ambientale).

1. Nel rispetto delle competenze delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, l’ISPRA e personagiuridica di diritto pubblico a ordinamentoautonomo ed e dotato di autonomia tec-nico-scientifica, regolamentare, organizza-tiva, gestionale, patrimoniale, finanziaria econtabile, secondo le disposizioni dellapresente legge.

2. L’ISPRA svolge:

a) le funzioni di indirizzo e di coor-dinamento tecnico del Sistema nazionale,con il contributo e la partecipazione dellealtre componenti del Sistema medesimo,secondo le modalita fissate dalla presentelegge;

b) le funzioni di raccordo istituzio-nale con l’Agenzia europea dell’ambiente

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e con gli altri organismi dell’Unione eu-ropea e internazionali, anche ai fini deltrasferimento delle informazioni ambien-tali previsto dalla normativa dell’Unioneeuropea e da accordi internazionali, man-tenendo inoltre le relazioni con gli orga-nismi esteri omologhi;

c) le funzioni di controllo in materiadi impiego pacifico dell’energia nucleare edi tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cuialla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, aldecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009,n. 99, e successive modificazioni, e aldecreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

d) le funzioni relative all’attività co-noscitiva ai sensi degli articoli 5, 7 e 8della direttiva 2000/60/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 ottobre2000, e successive modificazioni, e del-l’articolo 55 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, con particolare rife-rimento a:

1) elaborazione di criteri e di stan-dard uniformi per lo svolgimento dell’at-tività conoscitiva nell’ambito della pianifi-cazione di bacino e realizzazione del si-stema informativo di cui all’articolo 55,comma 2, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152;

2) rilevamento, aggiornamento epubblicazione della carta geologica nazio-nale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67;

3) ricerche, controlli e studi appli-cativi per la conoscenza delle risorse del-l’ambiente terrestre e marittimo nazionalee per la prevenzione dei rischi geologici,con particolare attenzione al dissesto idro-geologico;

e) funzioni ad esso attribuite daldecreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,in materia di scambio di quote di emis-sioni dei gas a effetto serra nell’Unioneeuropea.

3. L’ISPRA concorre inoltre al raggiun-gimento, su tutto il territorio nazionale,dei livelli essenziali di attività conoscitiva

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e di informazione ambientale di cui al-l’articolo 6, comma 4, per le funzioni dicui al medesimo articolo 6, comma 3.

4. Al fine di assicurare l’efficienza ot-timale nell’espletamento delle funzioni delSistema nazionale sull’intero territorio na-zionale e di garantirne il raggiungimentoda parte delle agenzie, l’ISPRA promuoveinterventi di sistema basati sul principio disussidiarieta e specializzazione delle agen-zie. A tal fine, l’ISPRA stipula appositeconvenzioni con le regioni e con le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano econ le rispettive agenzie, mediante le qualipossono essere attribuiti anche specificifinanziamenti.

5. L’ISPRA svolge inoltre:

a) attivita di consulenza e supportotecnico-scientifico, di norma tramite con-venzione, nei confronti di amministrazionied enti pubblici;

b) funzioni di supporto tecnico agliorgani preposti alla valutazione e allaprevenzione del rischio di incidenti rile-vanti connessi ad attivita industriali;

c) funzioni di promozione della ri-cerca, dello sviluppo e dell’utilizzo di tec-nologie ecologicamente compatibili nonchédi prodotti e di sistemi di produzione aridotto impatto ambientale;

d) funzioni di supporto tecnico allosviluppo e all’applicazione di procedure dicertificazione di qualita ecologica dei pro-dotti e dei sistemi di produzione;

e) funzioni di supporto tecnico alComitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, pre-visto dal regolamento di cui al decreto delMinistro dell’ambiente 2 agosto 1995,n. 413, ai fini dell’esercizio dei compitiattribuiti all’organismo competente dal re-golamento (CE) n. 66/2010 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 25 novembre2009, e dal regolamento (CE) n. 1221/2009del Parlamento europeo e del Consiglio,del 25 novembre 2009;

f) funzioni di supporto tecnico per lostudio e per lo sviluppo di tecniche e dimetodologie finalizzate al recupero e al

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risanamento di aree compromesse dalpunto di vista ambientale;

g) funzioni di promozione e di sup-porto ad attivita di formazione e di divul-gazione in materia ambientale;

h) attivita di studio e di promozionedi ricerche finalizzate alla sostenibilitadello sviluppo, anche per l’elaborazione distrumenti di governo e di gestione per lapubblica amministrazione, e di diffusionedei relativi risultati;

i) attivita di supporto tecnico-scien-tifico ai fini della integrazione dei LEAcon i livelli essenziali di attività cono-scitiva e di informazione ambientale, dicui all’articolo 6, comma 4, nell’ambitodegli interventi per la tutela della popo-lazione dal rischio ambientale, con par-ticolare riguardo alle attivita di sorve-glianza epidemiologica e di comunica-zione del rischio.

6. L’ISPRA fa parte del Sistema stati-stico nazionale ed e struttura operativanazionale del Servizio nazionale della pro-tezione civile.

ART. 8.

(Sistema informativo nazionale ambientale).

1. L’ISPRA provvede alla realizzazionee alla gestione del Sistema informativonazionale ambientale (SINA) in collabora-zione con i Sistemi informativi regionaliambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie ter-ritorialmente competenti che, insieme, co-stituiscono la rete SINAnet, anche ai finidella partecipazione dell’Italia all’infra-struttura per l’informazione territorialenell’Unione europea, di cui alla direttiva2007/2/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 14 marzo 2007.

2. Le amministrazioni dello Stato, anchea ordinamento autonomo, nonche gli entipubblici e le societa per azioni operanti inregime di concessione esclusiva a livellonazionale, che comunque raccolgono datinel settore ambientale, devono trasmetterliall’ISPRA secondo le modalita stabilite dal-

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l’Istituto stesso, sentita la Consulta nazio-nale per l’informazione territoriale ed am-bientale, di cui all’articolo 11 del decretolegislativo 27 gennaio 2010, n. 32. Le am-ministrazioni regionali e locali nonche glienti pubblici operanti a livello locale e lesocieta per azioni operanti in regime diconcessione esclusiva trasmettono i datiraccolti nel settore ambientale alle rispet-tive agenzie che li comunicano all’ISPRA.

ART. 9.

(Organi e organizzazione dell’ISPRA).

1. Sono organi dell’ISPRA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la legale rappresen-tanza dell’ISPRA ed e scelto tra persona-lita aventi comprovata esperienza e ade-guate competenza e professionalita neisettori di attivita dell’Istituto. Il presidentee nominato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, previa deliberazionedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, sentite la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e le competenti Commissioniparlamentari; dura in carica cinque anni epuo essere rinnovato una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione e com-posto da quattro membri, oltre al presidente,aventi comprovata esperienza e adeguatecompetenza e professionalita nei settori diattivita dell’ISPRA; i membri del consiglio diamministrazione sono nominati con decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare; due membri sono no-minati su proposta della Conferenza delleregioni e delle province autonome. Il consi-glio di amministrazione dura in carica cin-que anni e nomina, su proposta del presi-dente, il direttore generale.

4. Il collegio dei revisori dei conti ecomposto da due membri effettivi e da duemembri supplenti, nominati con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dell’economia e

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delle finanze. Il collegio dura in caricacinque anni.

5. Il direttore generale dirige la strut-tura dell’ISPRA ed e responsabile dell’at-tuazione delle deliberazioni del consigliodi amministrazione. E scelto tra personedi comprovate competenza ed esperienzanei settori di attivita dell’ISPRA e resta incarica sino alla scadenza del mandato delconsiglio. Gli emolumenti del direttoregenerale sono stabiliti dal consiglio diamministrazione.

6. Gli emolumenti del presidente, deimembri del consiglio di amministrazione edei membri del collegio dei revisori deiconti sono fissati con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze.

7. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con regola-mento emanato ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sentita laConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, e ap-provato lo statuto dell’ISPRA, che defini-sce le funzioni e i poteri degli organidell’Istituto, ivi comprese le modalita dipubblicizzazione delle deliberazioni delconsiglio di amministrazione e degli altriatti degli organi di cui al presente articolo.

8. Lo statuto prevede, altresì, sedi per-manenti di coordinamento delle attività diricerca in campo ambientale e degli in-terventi ispettivi e di controllo, con lapartecipazione delle amministrazioni e de-gli enti rispettivamente interessati. Nellostatuto sono inoltre individuate forme si-stematiche di consultazione delle associa-zioni ambientaliste, delle organizzazionisindacali e delle associazioni imprendito-riali di categoria, anche ai fini della pre-disposizione del programma triennale diattività di cui all’articolo 4, comma 1.

9. Un apposito regolamento interno,adottato dal Consiglio di amministrazione,stabilisce la pianta organica, le struttureoperative e le altre modalità organizzativee funzionali dell’ISPRA.

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ART. 10.

(Consiglio del Sistema nazionale).

1. Al fine di promuovere e di indiriz-zare lo sviluppo coordinato del Sistemanazionale e istituito il Consiglio del Si-stema nazionale, presieduto dal presidentedell’ISPRA e composto dai legali rappre-sentanti delle agenzie, nonche dal direttoregenerale dell’ISPRA stesso.

2. Il Consiglio del Sistema nazionaleesprime il proprio parere obbligatorio suiprogrammi e sui piani di attivita del-l’ISPRA, nonché su ogni altro atto diinteresse generale per il governo del Si-stema nazionale, e adotta gli indirizzigenerali sulla base dei quali l’ISPRA svolgei compiti di indirizzo e coordinamentotecnico del Sistema nazionale. Il Consigliodel Sistema nazionale verifica altresı ifabbisogni e formula proposte, in vistadell’efficienza ottimale nell’espletamentodelle funzioni del Sistema nazionale.

3. Il Consiglio del Sistema nazionaleindividua inoltre sedi permanenti di coor-dinamento delle attività di ricerca incampo ambientale e degli interventi ispet-tivi e di controllo, con la partecipazionedelle amministrazioni e degli enti rispet-tivamente interessati, nonché forme siste-matiche di consultazione, a cadenza al-meno bimestrale, delle associazioni am-bientaliste, delle organizzazioni sindacali edelle associazioni imprenditoriali di cate-goria.

ART. 11.

(Disposizioni sul personale ispettivo).

1. Il presidente dell’ISPRA, su propo-sta del direttore generale, e i legali rap-presentanti delle agenzie individuano ilrispettivo personale incaricato degli in-terventi ispettivi nell’ambito delle fun-zioni di controllo di cui all’articolo 2,comma 1, lettera b), assicurando il prin-cipio di rotazione. Tale personale puoaccedere agli impianti e alle sedi diattivita oggetto di ispezione e ottenere i

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dati, le informazioni e i documenti ne-cessari per l’espletamento delle funzionistesse. Alle richieste non puo essere op-posto il segreto industriale. Il presidentedell’ISPRA e i legali rappresentanti delleagenzie individuano, tra il personale sud-detto, quanti nell’esercizio delle propriefunzioni operano con la qualifica di uf-ficiali di polizia giudiziaria.

2. Il personale già individuato per losvolgimento degli interventi ispettivi cessadallo svolgimento di tali funzioni alla datadi entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Agenzie regionali e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano).

1. Le agenzie regionali e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano per laprotezione dell’ambiente svolgono le fun-zioni di cui all’articolo 2 di interesseregionale e locale. Le regioni e le provinceautonome con proprie leggi disciplinanogli organi e il funzionamento delle agenziee possono attribuire loro compiti aggiun-tivi rispetto a quelli previsti dalla presentelegge.

2. Le agenzie hanno personalita giuri-dica autonoma e godono di autonomiatecnico-scientifica, amministrativa e con-tabile.

3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano disciplinano altresı lemodalita del finanziamento delle agenzie,relativamente alle attivita erogate dallestesse a favore del sistema regionale elocale, fermo restando l’obbligo di desti-nare, quale quota minima di finanzia-mento ordinario annuale, una somma parialmeno all’1 per cento delle risorse per laspesa sanitaria di parte corrente.

4. Ove necessario, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoapportano le modifiche alle leggi istitutivedelle rispettive agenzie necessarie per as-sicurare il rispetto della presente legge.

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ART. 13.

(Modalita di finanziamento).

1. Nelle more dell’emanazione del de-creto legislativo di cui al comma 2, re-stano ferme le modalità e le forme difinanziamento per il funzionamento del-l’ISPRA e per lo svolgimento delle fun-zioni di rilievo nazionale da parte dellesingole agenzie, come previste dalla nor-mativa vigente.

2. Al fine di procedere al riordino e allarazionalizzazione delle risorse finanziarieper il funzionamento del Sistema nazio-nale, il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo volto a definire le modalità difinanziamento complessive, nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e sistematizza-zione delle risorse di cui al comma 1, alfine di semplificare il sistema di finanzia-mento del funzionamento dell’ISPRA edelle attività di rilievo nazionale da partedelle singole agenzie, anche mediante l’isti-tuzione di un unico fondo nel quale fareconfluire il complesso delle risorse esi-stenti;

b) previsione della possibilità di av-valersi di una quota dei proventi derivantidai servizi prestati per altri enti e orga-nismi, ivi inclusi gli enti territoriali;

c) previsione della possibilità di con-correre, in una misura percentuale dadeterminare sulla base delle effettive esi-genze di funzionamento, alle entrate de-rivanti dal gettito di tributi con finalitàambientale e di tariffe per servizi pubbliciambientali;

d) previsione della possibilità di ac-quisire altri finanziamenti provenienti dafonti comunitarie, statali o regionali, inrelazione a specifici progetti e collabora-zioni con altri enti;

e) previsione della possibilità di farconfluire tra i finanziamenti anche lespese relative al rilascio dei pareri sulle

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domande di autorizzazione ambientale eallo svolgimento dei successivi controlli einterventi ispettivi di competenza delleagenzie, nonché alle convalide degli au-tocontrolli prodotti dai gestori delle at-tività, che sono poste a carico dei gestoristessi;

f) coordinamento delle disposizioniintrodotte dal decreto legislativo con lealtre disposizioni vigenti in materia e,laddove necessario, previsione anche dinorme di attuazione e di integrazione dellestesse, al fine di garantire la spettanzadegli oneri a favore delle agenzie per leattività di controllo o, nel caso delle istrut-torie, la compartecipazione delle agenziealle entrate di spettanza degli enti com-petenti al rilascio degli atti autorizzativi;

g) determinazione, mediante la leggedi stabilità, delle risorse destinate annual-mente al Sistema nazionale, sulla basedelle stime di fabbisogno riportate ognianno nell’ambito del documento di eco-nomia e finanza, in modo da garantire unacopertura pubblica degli oneri derivantidall’esercizio delle funzioni istituzionali.

3. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 2, che deve essere corredatodi relazione tecnica sugli effetti finanziaridelle disposizioni in esso contenute, ètrasmesso alle Camere per l’espressionedei pareri da parte delle Commissioniparlamentari competenti per materia e perle conseguenze di carattere finanziario.Entro i trenta giorni successivi all’espres-sione dei pareri, il Governo, ove nonintenda conformarsi alle condizioni ivieventualmente formulate con riferimentoall’esigenza di garantire il rispetto del-l’articolo 81, quarto comma, della Costi-tuzione, ritrasmette alle Camere i testi,corredati dai necessari elementi integra-tivi di informazione, per i pareri defini-tivi delle Commissioni parlamentari com-petenti, che sono espressi entro trentagiorni dalla data di trasmissione.

4. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 2, nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi fissati dal medesimo

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comma, il Governo può emanare, con laprocedura indicata nel comma 3, disposi-zioni integrative e correttive del medesimodecreto legislativo.

ART. 14.

(Norme transitorie e finali).

1. Al fine di garantire la continuitàdelle funzioni del Sistema nazionale e diconsentire la completa attuazione dellapresente legge, con particolare riferimentoall’esercizio della delega legislativa di cuiall’articolo 13, gli organi dell’ISPRA incarica alla data di entrata in vigore dellapresente legge restano in carica per unperiodo non superiore ai diciotto mesisuccessivi alla medesima data di entrata invigore.

2. Entro il medesimo periodo di cui alcomma 1 del presente articolo si provvedealla nomina degli organi dell’ISPRA aisensi dell’articolo 9.

ART. 15.

(Abrogazioni).

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993,n. 496, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 gennaio 1994, n. 61, e successivemodificazioni, e abrogato.

2. All’articolo 36, comma 1, del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-cessive modificazioni, le parole da: « ,nonché la titolarità » fino alla fine delcomma sono soppresse.

3. Gli articoli 38 e 39 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, sonoabrogati.

4. Il comma 3 dell’articolo 28 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, è abrogato.

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