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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (GIANNINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MADIA) E CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti Presentato il 27 marzo 2015 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di- segno di legge reca disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e il conferimento della de- lega al Governo per il riordino delle di- sposizioni legislative vigenti. CAPO I FINALITÀ ARTICOLO 1. (Oggetto e finalità). Il disegno di legge intende disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le scuole delle necessarie risorse umane, materiali e finanziarie e degli stru- menti necessari a realizzare le proprie scelte formative ed organizzative. Le dispo- sizioni in oggetto sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, effi- cienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all’introduzione di tecnolo- gie innovative in raccordo con le esigenze del territorio. A tal fine le singole istituzioni scolastiche definiscono il proprio fabbiso- gno attraverso la predisposizione di un piano triennale dell’offerta formativa volto a potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti e l’apertura della comunità scolastica al territorio. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GIANNINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(MADIA)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazionee delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Presentato il 27 marzo 2015

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di-segno di legge reca disposizioni per lariforma del sistema nazionale di istruzionee formazione e il conferimento della de-lega al Governo per il riordino delle di-sposizioni legislative vigenti.

CAPO I

FINALITÀ

ARTICOLO 1.

(Oggetto e finalità).

Il disegno di legge intende disciplinarel’autonomia delle istituzioni scolastiche

dotando le scuole delle necessarie risorseumane, materiali e finanziarie e degli stru-menti necessari a realizzare le propriescelte formative ed organizzative. Le dispo-sizioni in oggetto sono volte a garantire lamassima flessibilità, diversificazione, effi-cienza ed efficacia del sistema scolasticoattraverso un uso ottimale delle risorse edelle strutture e all’introduzione di tecnolo-gie innovative in raccordo con le esigenzedel territorio. A tal fine le singole istituzioniscolastiche definiscono il proprio fabbiso-gno attraverso la predisposizione di unpiano triennale dell’offerta formativa voltoa potenziare e valorizzare le conoscenze ele competenze degli studenti e l’aperturadella comunità scolastica al territorio.

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CAPO II

AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZ-ZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

ARTICOLO 2.

(Autonomia scolastica e offerta formativa).

Comma 1

La previsione rafforza l’autonomia sco-lastica prevista dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8marzo 1999, n. 275, e, con essa, la per-sonalità giuridica e l’autonomia gestionalee finanziaria delle istituzioni scolastiche dicui all’articolo 21 della legge 15 marzo1997, n. 59, anche attraverso il potenzia-mento e la valorizzazione delle funzionidel dirigente scolastico, nelle more dellarevisione generale del quadro normativo diattuazione della legge delega. Il dirigentescolastico assume un ruolo centrale per ladeterminazione del fabbisogno e della mi-gliore offerta formativa dell’istituzione sco-lastica e la sua funzione è rafforzata, al finedi garantire una gestione immediata ed ef-ficiente delle risorse umane, finanziarie,tecnologiche e materiali a disposizione,fermo restando il livello unitario nazionaledel diritto allo studio. La realizzazione diun sistema orientato al fabbisogno neces-sita di un organico potenziato e flessibileche risponda alle esigenze formative e orga-nizzative delle istituzioni scolastiche.

Comma 2

Le istituzioni scolastiche effettuano leproprie scelte in merito agli insegnamentie alle attività curriculari, extracurriculari,educative e organizzative e individuano ilfabbisogno di risorse umane e strumentali.Ciò al fine di innalzare il livello generaledelle competenze e di assicurare la mi-gliore offerta formativa e didattica per glialunni e gli studenti.

Comma 3

Le istituzioni scolastiche individuano ilproprio fabbisogno di posti dell’organico

dell’autonomia in coerenza con l’offertaformativa proposta con il piano triennaledi cui al successivo comma 4, tenendoconto del monte orario degli insegnamentistabilito dai curricoli nazionali, dellaquota di flessibilità degli stessi, del poten-ziamento dell’offerta formativa e delle at-tività progettuali.

Il comma definisce una cornice diobiettivi nazionali che le scuole sono te-nute a osservare nella determinazione delproprio fabbisogno e nella definizionedella programmazione dell’offerta forma-tiva. Gli obiettivi sono finalizzati a garan-tire una serie di competenze, di cono-scenze e di stili di apprendimento deglistudenti quali: la valorizzazione delle com-petenze linguistiche con particolare riferi-mento all’italiano e alla lingua ingleseattraverso la metodologia Content Lan-guage Integrated Learning; il potenzia-mento delle competenze matematico-logi-che e scientifiche, delle competenze nellamusica e nell’arte; il rafforzamento dellecompetenze in materia di diritto ed eco-nomia anche relative alla cittadinanza at-tiva e responsabile e alla cultura dellalegalità; lo sviluppo di comportamenti im-prontati al rispetto della sostenibilità am-bientale e dei beni e delle attività culturalie beni paesaggistici; l’alfabetizzazione al-l’arte, alle tecniche e ai media di produ-zione e diffusione delle immagini; lo svi-luppo di una cultura improntata a unostile di vita sostenibile e che valorizzi losport e la corretta alimentazione; lo svi-luppo delle competenze digitali degli stu-denti, con particolare riguardo al pensierocomputazionale, all’utilizzo critico e consa-pevole dei social network e dei media non-ché alla produzione e ai legami col mondodel lavoro.

Obiettivo ulteriore è la valorizzazionedella comunità professionale scolastica el’interazione con le famiglie ed il territo-rio, l’apertura pomeridiana delle scuole,l’incremento delle ore di alternanza scuo-la-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, lavalorizzazione dei percorsi formativi indi-vidualizzati e funzionali alla premialità ealla valorizzazione del merito degli stu-denti, il contrasto della dispersione scola-

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stica e della discriminazione, la garanziadella più ampia inclusione scolastica an-che attraverso l’alfabetizzazione e il per-fezionamento della lingua italiana per glistudenti stranieri mediante l’attivazione dilaboratori linguistici.

Comma 4

Sulla base delle proprie esigenze didat-tiche e organizzative e in coerenza con lefinalità espresse al comma precedente, lescuole predispongono, entro il mese diottobre precedente al triennio di riferi-mento, il piano triennale dell’offerta for-mativa. Tale piano definisce la program-mazione triennale dell’offerta formativadell’istituzione scolastica e contiene la pro-grammazione delle attività formative ri-volte al personale docente e la quantifi-cazione delle risorse per la realizzazionedell’offerta formativa.

Comma 5

La proposta di piano triennale è pre-sentata dai dirigenti scolastici all’ufficioscolastico regionale che effettua le valuta-zioni di compatibilità economico-finanzia-ria e di coerenza con gli obiettivi nazionalidi cui al comma 3 sulla base delle risorsedisponibili a legislazione vigente.

Comma 6

All’esito della valutazione dell’ufficioscolastico regionale, il piano triennale ècomunicato al Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca, che verificail rispetto degli obiettivi e conferma lerisorse destinabili alle infrastrutture ma-teriali nonché il numero di posti dell’or-ganico dell’autonomia effettivamente atti-vabili, nel limite delle risorse disponibili.

Entro il mese di febbraio le istituzioniscolastiche aggiornano il piano che divienecosì efficace.

Comma 7

Al fine di realizzare l’autonomia finan-ziaria, con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca si

provvede all’assegnazione delle risorse allesingole istituzioni scolastiche per la rea-lizzazione degli obiettivi previsti dal piano.

Comma 8

Il piano triennale dell’offerta formativasi aggiunge al piano annuale dell’offertaformativa redatto ai sensi dell’articolo 3del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, ed indica il fabbisogno dei posticomuni e di sostegno e dei posti per ilpotenziamento dell’offerta formativa non-ché il fabbisogno di infrastrutture e at-trezzature materiali. Il fabbisogno dei po-sti comuni e di sostegno è determinatosulla base del monte orario degli insegna-menti, anche utilizzando la quota di au-tonomia dei curricoli e gli spazi di flessi-bilità, e sulla base del numero di alunnicon disabilità, ferma restando la possibi-lità di istituire posti di sostegno in deroga.

Comma 9

Il dirigente scolastico elabora il pianotriennale sentiti il collegio dei docenti e ilconsiglio d’istituto e con il coinvolgimentoeventuale dei principali attori che operanoall’interno del contesto economico-socialee culturale del territorio.

Comma 10

È assicurata la piena trasparenza epubblicità ai contenuti e alle eventualirevisioni dei piani triennali dell’offertaformativa, anche al fine di permettere unavalutazione comparativa da parte dellefamiglie e degli studenti. Ciò avviene at-traverso la pubblicazione dei piani e delleloro eventuali revisioni sul Portale unicodei dati della scuola istituito dall’articolo14.

Comma 11

Sulla base delle esigenze e del fabbi-sogno espresso nel piano triennale dell’of-ferta formativa, il dirigente scolastico sce-glie il personale da assegnare ai posti

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dell’organico dell’autonomia e propone in-carichi di docenza ai docenti iscritti neglialbi territoriali istituiti dalla presentelegge.

Comma 12

Le istituzioni scolastiche realizzano iprogetti inseriti nei piani triennali dell’of-ferta formativa nel limite delle risorsedisponibili, anche utilizzando le risorsedell’organico dell’autonomia, nonchéquelle destinate all’innovazione digitale edidattica laboratoriale di cui all’articolo 5.

Comma 13

Al fine di garantire un corretto avviodell’anno scolastico 2015/2016, il dirigentescolastico individua i docenti da destinareall’organico dell’autonomia della singolaistituzione scolastica, scegliendoli dai ruolidel personale docente articolati in albiterritoriali secondo quanto previsto dal-l’articolo 7. Ciò a seguito di immediatapredisposizione della stima del fabbisognonecessario, redatta dall’istituzione scola-stica sentiti il collegio dei docenti e ilconsiglio d’istituto, che confluisce nelpiano dell’offerta formativa.

Comma 14

Il comma prevede che l’insegnamentodella lingua inglese nella scuola primariasia assicurato utilizzando, nell’ambitodelle risorse finanziarie e di organicodisponibili, docenti di madre lingua oabilitati all’insegnamento nella relativaclasse di concorso in qualità di specialistie prevede in alternativa il ricorso allafornitura dei relativi servizi.

Comma 15

L’insegnamento della musica e dell’edu-cazione fisica nella scuola primaria è as-sicurato, nel limite dell’organico disponi-bile, avvalendosi di docenti abilitati nellerelative classi di concorso in qualità dispecialisti anche di ruolo in altri gradi diistruzione.

Comma 16

Il comma prevede l’incremento delFondo per il funzionamento delle istitu-zioni scolastiche di 126 milioni di euroannui dall’anno 2016 e sino all’anno 2021.

ARTICOLO 3.

(Percorso formativo degli studenti).

Comma 1

Il comma introduce uno specifico pro-filo di flessibilità dell’offerta formativavolto a valorizzare le attitudini e gli inte-ressi dello studente nella cornice formativacomplessivamente attivata dalle scuole se-condarie di secondo grado. La scuola ri-sponde in tal modo alle esigenze di per-sonalizzazione del percorso di studi, of-frendo un’offerta formativa che sia capacedi motivare gli studenti negli apprendi-menti e sostenere i talenti. Le istituzioniscolastiche definiscono quindi il propriocurricolo attivando gli spazi di flessibilitàed i potenziamenti disciplinari coerenticon la propria offerta formativa.

Nello specifico, oltre al curricolo na-zionale (assetti ordinamentali) e al curri-colo della scuola (spazi di flessibilità epotenziamenti disciplinari), le istituzioniscolastiche introducono insegnamenti op-zionali a scelta dello studente, ulterioririspetto a quelli già previsti dai quadriorari per lo specifico grado, ordine eopzione di istruzione. Tali insegnamentisono attivati dalle singole istituzioni sco-lastiche nell’ambito delle risorse finanzia-rie disponibili e dei posti di organicoassegnati all’istituzione scolastica sullabase dei piani triennali e sono parte delpercorso dello studente ed inseriti nel suocurriculum. È quindi istituito il curri-culum dello studente che individua il pro-filo dello studente associandolo a unaidentità digitale, relativo al percorso distudi, alle scelte formative e a tutte lecompetenze acquisite sia in ambito scola-stico, sia extrascolastico che in alternanzascuola-lavoro. Il curriculum documenta

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tutte le attività scolastiche, di lavoro, spor-tive, culturali e di volontariato sociale chelo studente svolge nell’ambito del suo per-corso e che sono utili ai fini dell’orienta-mento e dell’accesso al mondo del lavoro.

Comma 2

Al fine di valorizzare e sostenere ilmerito scolastico e i talenti individuali, ildirigente scolastico individua percorsi einiziative che coinvolgano gli studenti an-che utilizzando finanziamenti esterni, ivicompresi quelli derivanti da contratti disponsorizzazione, nel rispetto degli obbli-ghi di trasparenza procedurale.

Comma 3

Le istituzioni scolastiche inseriscono ilcurriculum dello studente nel Portaleunico dei dati della scuola istituito ai sensidell’articolo 14.

ARTICOLO 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

Comma 1

La disposizione prevede il rafforza-mento e la messa a sistema della didatticabasata sull’alternanza scuola-lavoro. L’al-ternanza scuola-lavoro, a legislazione vi-gente, consiste nella realizzazione di per-corsi progettati, attuati, verificati e valu-tati, sotto la responsabilità dell’istituzionescolastica o formativa, sulla base di appo-site convenzioni con le imprese o con lerispettive associazioni di rappresentanza,con le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, con gli entipubblici e privati, ivi inclusi quelli delterzo settore, disponibili ad accogliere glistudenti per periodi di apprendimento insituazione lavorativa, che non costitui-scono rapporto individuale di lavoro aisensi del decreto legislativo 15 aprile2005, n. 77.

Il comma dispone che, al fine di in-crementare le opportunità di lavoro degli

studenti, a partire dalle classi terze atti-vate nell’anno scolastico 2015/2016, i per-corsi di alternanza scuola-lavoro, nel se-condo biennio e nell’ultimo anno degliistituti tecnici e professionali, abbiano unadurata di almeno 400 ore. Si prevede chel’alternanza scuola-lavoro sia svolta anchenel secondo biennio e nell’ultimo anno deipercorsi liceali con una durata comples-siva di almeno 200 ore. Tali disposizioni siapplicano a partire dalle classi terze atti-vate nell’anno scolastico successivo alladata di entrata in vigore della legge. Ipercorsi di alternanza sono inseriti neipiani triennali dell’offerta formativa.

Comma 2

La norma specifica che l’alternanzascuola-lavoro può essere svolta anche inconvenzione con gli ordini professionali econ enti che svolgono attività afferenti alpatrimonio artistico, culturale e ambien-tale al fine di allargare le possibilità diesperienze di alternanza anche al campodella cultura.

Comma 3

La norma dispone che l’alternanza puòessere svolta nel periodo di sospensionedelle attività didattiche e anche nella mo-dalità dell’impresa formativa simulata.

Comma 4

Il comma dà attuazione a quanto pre-visto dall’articolo 5, comma 4-ter, del de-creto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, istituendo la cartadei diritti e dei doveri degli studenti im-pegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage, tirocinio, didattica in labo-ratorio e impresa formativa simulata. Talecarta, denominata « Carta dei diritti e deidoveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro », costituisce il riconoscimento dellacentralità delle esperienze maturate nelmondo del lavoro nell’ambito dei percorsiformativi degli studenti che, con la legge,si intende potenziare. L’adozione della

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Carta prevede un processo partecipativodella componente studentesca individuatanel Forum nazionale delle associazioni stu-dentesche, previsto dall’articolo 5-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 10ottobre 1996, n. 56, che raggruppa le mag-giori associazioni rappresentative a livellonazionale. Ciò nell’ottica di valorizzare ladimensione della partecipazione collegialee il rapporto scuola-mondo del lavoro-ter-ritorio. La Carta costituisce, pertanto, lostrumento per la tutela dei diritti, ma ancheper la regolamentazione dei doveri in alter-nanza, riconoscendo nel contempo uno sta-tus agli studenti impegnati in tal senso.

Comma 5

Il comma prevede che le scuole secon-darie di secondo grado attivino, nel ri-spetto della normativa vigente, appositicorsi di formazione in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro in favore degli studenti inseriti neipercorsi di alternanza scuola-lavoro, neilimiti delle risorse disponibili, secondoquanto disposto dal decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81.

Comma 6

La norma è finalizzata a favorire laformazione e la valorizzazione professio-nale, nonché a facilitare l’inserimento nelmondo del lavoro. A decorrere dall’annoscolastico successivo alla data di entrata invigore della legge, gli studenti a partire dalsecondo anno dei percorsi di istruzionesecondaria di secondo grado possono svol-gere periodi di formazione in aziendaattraverso la stipulazione di contratti diapprendistato per la qualifica e per ildiploma professionale, anche tenuto contodell’articolo 1, comma 7, della legge 10dicembre 2014, n. 183, con oneri a caricodelle imprese e senza nuovi e maggiorioneri a carico della finanza pubblica.Conseguentemente è abrogato il comma 2dell’articolo 8-bis del decreto-legge 12 set-tembre 2013, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, e sono fatti salvi, fino alla loro

conclusione, i programmi sperimentali incorso per lo svolgimento di periodi diformazione in azienda.

Comma 7

Autorizza la spesa di 100 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2016 per lefinalità dell’articolo 4 nonché per l’assi-stenza tecnica e il monitoraggio dell’attua-zione delle attività di alternanza. Le ri-sorse sono ripartite e assegnate alle isti-tuzioni scolastiche.

Comma 8

Il dirigente scolastico individua le im-prese, gli enti pubblici e privati disponibiliad attivare i percorsi di alternanza estipula apposite convenzioni con musei,istituti e luoghi della cultura nonché congli uffici centrali e periferici del Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo. Ciò anche al fine di favorirel’orientamento scolastico e universitariodello studente.

ARTICOLO 5.

(Innovazione digitale e didatticalaboratoriale).

Comma 1

Esplica i princìpi fondamentali delPiano nazionale scuola digitale, il pianostrategico del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca per la digi-talizzazione della scuola, al fine di svilup-pare e migliorare le competenze digitalidegli studenti e ne prevede l’aggiorna-mento.

Il Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca ha esaurito le primedue fasi di investimento (2007 e 2012) perla scuola digitale e pertanto si ritieneimportante rimodulare scopi e contenutidel Piano, sia per assicurare una conti-nuità di investimento, sia per una parzialerimodulazione dei suoi scopi e contenuti.L’aggiornamento del Piano deve permet-

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tere un passaggio da una visione di digi-talizzazione intesa come infrastruttura-zione, a una di Education in a digital era,fortemente promossa dalla Commissioneeuropea e incentrata sull’innovazione di-dattica e le competenze chiave.

La rapidità dello sviluppo tecnologico,che investe anche e soprattutto il sistemaeducativo, e le carenze strutturali in ter-mini di digitalizzazione che ancora carat-terizzano la scuola italiana, sancita anchedalla Review of the italian strategy fordigital schools prodotta dall’Organizza-zione per la cooperazione e lo sviluppoeconomico (OCSE) nel 2013, impongonol’elaborazione di una strategia coesa.

Comma 2

Le istituzioni scolastiche promuovono,a decorrere dall’anno scolastico successivoalla data di entrata in vigore della legge,nell’ambito dei piani triennali dell’offertaformativa, azioni coerenti con le finalità, iprincìpi e gli strumenti previsti nel Pianonazionale scuola digitale in collaborazionecon il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca.

Comma 3

Le attività del Piano nazionale scuoladigitale riguardano: attività volte allo svi-luppo delle competenze digitali degli stu-denti, anche attraverso la collaborazionecon università, associazioni, organismi delterzo settore e imprese; il potenziamentodegli strumenti didattici e laboratorialinecessari a migliorare la formazione e iprocessi di innovazione delle istituzioniscolastiche; gli strumenti organizzativi etecnologici per favorire la governance, latrasparenza e la condivisione di dati, non-ché lo scambio di informazioni tra diri-genti, docenti e studenti e tra istituzioniscolastiche ed educative e articolazioniamministrative del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca; laformazione dei docenti per l’innovazionedidattica; la formazione dei direttori deiservizi generali e amministrativi, degli as-sistenti amministrativi e degli assistenti

tecnici per l’innovazione digitale nell’am-ministrazione; il potenziamento delle in-frastrutture di rete, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, di seguito « Conferenza Sta-to-regioni », con particolare riferimentoalla connettività nelle scuole; la valorizza-zione delle migliori esperienze delle isti-tuzioni scolastiche anche attraverso lapromozione di una rete nazionale di centridi ricerca e formazione da collocarepresso le scuole con più alto livello diinnovatività.

Scopo del Piano nazionale scuola digi-tale è quindi la definizione di interventifinanziari e strategie per il definitivo su-peramento dei divari infrastrutturali eculturali connessi alle politiche digitali checaratterizzano la scuola italiana e perl’allineamento ai migliori standard europeiin termini di accesso alla rete, infrastrut-turazione, innovazione didattica e compe-tenze chiave.

Comma 4

Le istituzioni scolastiche possono indi-viduare nell’ambito dell’organico dell’au-tonomia, i docenti cui affidare il coordi-namento delle attività relative al Pianonazionale scuola digitale.

Comma 5

Il comma prevede la creazione di la-boratori territoriali per l’occupabilità, aduso di reti di scuole, inseriti all’interno direti costituite tra istituzioni educative eterritorio, come i poli tecnico-professionalio tra scuole e università, centri di ricercaed enti locali. Tali laboratori sono intesicome luoghi condivisi, fortemente collegatial tessuto produttivo, sociale e culturale diciascun territorio e alle vocazioni produt-tive locali.

Il rafforzamento della didattica labo-ratoriale in dialogo con il mondo dellavoro è inoltre una richiesta espressaanche nelle Country specific recommenda-tions della Commissione europea all’Italia,essendo considerato uno degli strumentipiù efficaci per la riduzione della disper-

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sione scolastica (obiettivo della StrategiaEuropa 2020). I laboratori per l’occupabi-lità sono infatti pensati per offrire am-bienti adeguati dove svolgere percorsi diapprendimento integrato, in particolarenei casi in cui lo squilibrio verso l’appren-dimento teorico sfavorisce la motivazionedegli studenti che hanno scelto percorsitecnici e professionalizzanti.

Il laboratorio persegue i seguenti obiet-tivi:

a) orientamento ai settori strategicidel made in Italy, in base alla vocazioneproduttiva di ciascun territorio;

b) fruibilità in favore di servizi pro-pedeutici al collocamento al lavoro o allariqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura al territorio e possibilitàdi utilizzo al di fuori dell’orario scolastico.

Comma 6

Il comma prevede, nell’anno finanziario2015, l’utilizzo di una quota parte, pari a90 milioni di euro, delle risorse già desti-nate nell’esercizio 2014 in favore delleistituzioni scolastiche ed educative statalisul fondo per il funzionamento al fine diconsentire la realizzazione delle attivitàpreviste dall’articolo 5.

A decorrere dall’anno 2016, è autoriz-zata la spesa di 30 milioni di euro. Lerisorse sono ripartite tra le istituzioniscolastiche.

CAPO III

ORGANICO, ASSUNZIONI EASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

ARTICOLO 6.

(Organico dell’autonomia per l’attuazionedei piani triennali dell’offerta formativa).

Comma 1

L’organico dell’autonomia è strumen-tale alla realizzazione delle esigenze cur-

riculari, extracurriculari, formative e or-ganizzative delle istituzioni scolastichecome espresse nei piani triennali. In coe-renza temporale con i piani, l’organicodell’autonomia è determinato ogni tre annied è composto da posti comuni, posti disostegno e posti per il potenziamento del-l’offerta formativa. Il comma ne definiscela funzione e le finalità. L’organico del-l’autonomia è volto a realizzare l’offertaformativa e tiene conto del fabbisogno diposti indicato da ciascuna istituzione sco-lastica nel piano triennale, nel limite dellerisorse finanziarie disponibili; all’organicocurricolare e a quello di sostegno, giàesistente, si affianca un organico destinatoal potenziamento dell’offerta formativa.

Comma 2

L’organico dell’autonomia è determi-nato su base regionale con cadenza trien-nale, con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione e, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativon. 281 del 1997, di seguito « Conferenzaunificata », nel limite delle risorse finan-ziarie stanziate.

Per consentire alle scuole una pro-grammazione più efficace, si prevede ladeterminazione triennale dell’organico, inluogo della definizione annuale, prevista alegislazione vigente. La ripartizione delladotazione organica tra le regioni è effet-tuata sulla base del numero di classi,nonché della presenza di aree interne, diquelle a forte processo immigratorio e diquelle caratterizzate da elevati tassi didispersione scolastica.

Comma 3

L’organico dell’autonomia, con decretidei dirigenti preposti agli uffici scolasticiregionali, è ripartito a livello territoriale eassegnato agli albi territoriali, suddivisi insezioni per gradi di istruzione, classi diconcorso e tipologie di posto e successi-

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vamente, sulla base del fabbisognoespresso nei piani triennali dell’offertaformativa, è attribuito alle singole istitu-zioni scolastiche. I posti dell’organico del-l’autonomia sono coperti con il personaleiscritto negli albi territoriali al quale ildirigente scolastico propone l’incarico. Ilpersonale della dotazione organica dell’au-tonomia è tenuto ad assicurare la coper-tura delle supplenze temporanee fino adieci giorni. Esso gode del trattamentostipendiale del grado di istruzione dellascuola in cui è impiegato qualora siasuperiore a quello già in godimento. Ilpersonale della dotazione organica dell’au-tonomia è tenuto inoltre ad assicurareprioritariamente la copertura dei postivacanti e disponibili. Resta ferma la di-sposizione di cui all’articolo 1, comma 333,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, chepone il divieto ai dirigenti scolastici diconferire supplenze brevi al personale do-cente per il primo giorno di assenza.

Comma 4

L’organico dei posti comuni e dei postiper il potenziamento è determinato sullabase del fabbisogno di posti individuato daciascuna istituzione scolastica nel pianotriennale dell’offerta formativa, come con-fermato dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca.

Comma 5

L’organico per i posti di sostegno ri-mane determinato ai sensi dell’articolo 15del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128. La normacristallizza la consistenza dei posti di so-stegno. Si tratta dei posti necessari percoprire, a legislazione vigente, tutte leesigenze del sostegno didattico rivolto aglialunni con disabilità, garantendo il dirittoall’inclusione scolastica. Si ribadisce, alcontempo, la possibilità di istituire ulte-riori posti « in deroga » in modo da assi-curare un numero di ore di sostegnoadeguato a realizzare l’effettiva integra-zione dei singoli alunni con disabilità in

conformità della sentenza della Corte co-stituzionale n. 80 del 2010.

Comma 6

Nella ripartizione dei posti dell’orga-nico dell’autonomia si tiene conto delleesigenze delle scuole di minoranza lingui-stica slovena o bilingui.

Comma 7

In considerazione delle rispettive spe-cifiche esigenze riferite agli organici re-gionali e provinciali, sono fatte salve lediverse determinazioni che la regione au-tonoma della Valle d’Aosta e le provinceautonome di Trento e di Bolzano possonoadottare in materia di assunzione delpersonale docente ed educativo.

ARTICOLO 7.

(Competenze del dirigente scolastico).

Comma 1

Le competenze del dirigente scolasticosono qualificate e potenziate in relazioneal ruolo centrale che lo stesso assumenella gestione della scuola e quindi nelladeterminazione del fabbisogno e della mi-gliore offerta formativa delle istituzioniscolastiche. In particolare il dirigente sco-lastico assicura il buon andamento del-l’istituzione scolastica nell’ambito dell’au-tonomia, svolge funzioni di gestione dellerisorse finanziarie e strumentali e deirisultati del servizio ed è responsabiledelle scelte didattiche e formative nonchédella valorizzazione delle risorse umane edel merito dei docenti.

Comma 2

Il dirigente sceglie i docenti che risul-tano più adatti a soddisfare le esigenzedelle scuole e propone, sulla base dei pianitriennali dell’offerta formativa di cui al-l’articolo 2, incarichi ai docenti iscrittinegli albi territoriali e al personale di

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ruolo già in servizio presso altre istituzioniscolastiche. La copertura dei posti asse-gnati all’istituzione scolastica coincide congli incarichi proposti dal dirigente scola-stico.

Comma 3

Il dirigente scolastico attribuisce gliincarichi di docenza nel rispetto dei se-guenti princìpi e criteri:

a) attribuzione di incarichi di duratatriennale rinnovabile, coordinata con ilciclo triennale di definizione degli organicidell’autonomia;

b) pubblicità dei criteri adottati daldirigente per selezionare i docenti cuiproporre un incarico, tenuto conto deirelativi curricula;

c) pubblicità degli incarichi conferiti,della relativa motivazione a fondamentodella proposta e del curriculum dei do-centi sul sito internet della scuola;

d) utilizzo del personale docente diruolo in classi di concorso diverse daquelle per la quale possiede l’abilitazione,purché possegga titolo di studio validoall’insegnamento;

e) potere sostitutivo degli uffici sco-lastici regionali in caso di inerzia deidirigenti nella copertura dei posti.

Comma 4

I ruoli del personale docente sono re-gionali, articolati in albi territoriali, sud-divisi in sezioni separate per gradi diistruzione, classi di concorso e tipologie diposto. Gli uffici scolastici regionali defini-scono l’ampiezza degli albi territoriali,anche in funzione della popolazione sco-lastica.

Tale disciplina non si applica al per-sonale assunto a tempo indeterminato en-tro l’anno scolastico precedente all’entratain vigore della legge, salvo nei casi dimobilità territoriale e professionale, al-l’atto della quale tale personale è iscrittonegli albi provinciali o distrettuali che

includono il personale docente destinata-rio della proposta di incarico da parte deldirigente scolastico.

Comma 5

I dirigenti scolastici individuano fino atre docenti tra quelli di ruolo che licoadiuvano nell’organizzazione dell’istitu-zione scolastica.

Comma 6

Al fine di migliorare l’offerta formativae la qualità didattica e consentire una piùequa distribuzione nelle classi degli alunnie degli studenti, il dirigente scolastico,nell’ambito dell’organico dell’autonomiaassegnato, delle risorse disponibili e te-nendo presente le disponibilità logistiche,può diminuire il numero di alunni perclasse rispetto a quanto previsto dal de-creto del Presidente della Repubblica 20marzo 2009, n. 81.

Comma 7

Al fine di riconoscere e valorizzare lespecificità che caratterizzano i compiti edil profilo professionale dei dirigenti, adecorrere dall’anno scolastico 2015/2016,il Fondo unico nazionale per la retribu-zione della posizione, fissa e variabile, edella retribuzione di risultato dei dirigentiscolastici, è incrementato di un importopari a euro 12 milioni per l’anno 2015 ea euro 35 milioni annui a decorrere dal-l’anno 2016, al lordo degli oneri a caricodello Stato.

La norma prevede un incremento dellerisorse destinate alla retribuzione di po-sizione, parte fissa e parte variabile, non-ché alla retribuzione di risultato qualicomponenti del trattamento economico deidirigenti scolastici. Tali voci retributivesono erogate a carico del Fondo uniconazionale che è oggetto di contrattazioneregionale integrativa. L’articolo 9, comma2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito con modificazioni dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, adecorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31

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dicembre 2014, una riduzione del Fondodestinato annualmente al trattamento ac-cessorio del personale. La legge di stabilitàper il 2014 ha confermato la percentualedei tagli già applicati nel 2013.

Comma 8

In materia di valutazione dei dirigentiscolastici e nelle more della revisione delsistema di valutazione, si tiene conto deicriteri utilizzati dal dirigente per la scelta,la valorizzazione e la valutazione dei do-centi e dei risultati dell’istituzione scola-stica, con particolare riguardo alle azionispecifiche messe in campo dal dirigentescolastico e ai risultati ottenuti.

ARTICOLO 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

Il piano straordinario di assunzionirealizza l’organico dell’autonomia con lacui dotazione (posti comuni, posti di so-stegno e posti per il potenziamento del-l’offerta formativa) si risponde al fabbiso-gno delle scuole attuando appieno l’auto-nomia scolastica.

Comma 1

Autorizza il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca ad attuare,per l’anno scolastico 2015/2016, un pianostraordinario di assunzioni a tempo inde-terminato di personale docente per tutte lescuole statali. Le assunzioni dovranno av-venire esclusivamente per la copertura diposti vacanti e disponibili all’interno delnuovo organico dell’autonomia. La dispo-sizione di legge si rende necessaria al finedi rispondere alle esigenze didattiche eorganizzative delle istituzioni scolasticheautonome che, per l’espletamento dei pro-pri compiti istituzionali connessi all’arti-colo 34 della Costituzione, necessitano diun corpo docente numericamente e pro-fessionalmente adeguato alle nuove esi-genze.

In sede di prima attuazione, ai finidell’articolo 8, l’organico dell’autonomia èdeterminato, entro il 31 maggio 2015, aisensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, per iposti comuni e di sostegno, mentre i postiper il potenziamento sono successivamenteistituiti solo presso la scuola primaria esecondaria di primo e secondo grado,tenuto conto delle esigenze di potenzia-mento dell’organico funzionale determi-nato in conformità ai criteri ed obiettivi dicui all’articolo 2.

Comma 2

Il comma definisce i destinatari delpiano straordinario di assunzioni. I do-centi sono assunti nel limite dei postidefinito al comma 1 e inseriti negli albiterritoriali.

I soggetti destinatari sono i vincitoripresenti, alla data di scadenza prevista perla presentazione delle domande di assun-zione, nelle graduatorie del concorso pub-blico per titoli ed esami a posti e cattedrebandito nel 2012 e gli iscritti a pienotitolo, alla data di scadenza prevista per lapresentazione delle domande di assun-zione, nelle graduatorie a esaurimento delpersonale docente.

Comma 3

Il comma, tenuto conto della platea deisoggetti beneficiari del piano straordinariodi assunzioni, prevede che i destinatari,interessati all’assunzione, provvedano aformulare apposita domanda di assun-zione secondo le modalità stabilite dalcomma 8; i soggetti che appartengono aentrambe le categorie indicate al comma 2scelgono con la domanda per quale cate-goria essere trattati.

Comma 4

Il comma disciplina le modalità diassunzione e si suddivide in tre fasi con-sequenziali e temporalmente determinatein deroga a quanto previsto all’articolo 399del testo unico di cui al decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297.

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Nella fase di cui alla lettera a) sonoassunti i vincitori nell’ambito della regionenella cui graduatoria di merito sonoiscritti, nel limite del 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale.

Nella fase di cui alla lettera b) sonoassunti gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente, nel-l’ambito della provincia relativa alla gra-duatoria in cui sono iscritti, nel limite delrestante 50 per cento dei posti vacanti edisponibili dell’organico dell’autonomia,individuati a livello di albo territoriale,incrementati dei posti rimasti eventual-mente vacanti e disponibili al terminedella fase precedente.

Nella fase di cui alla lettera c) sonoassunti i vincitori, nonché gli iscritti nellegraduatorie a esaurimento, che residuanodalle fasi precedenti, nel limite dei postirimasti eventualmente vacanti e disponibilinell’organico dell’autonomia nazionale, in-dividuati a livello di albo territoriale. Ivincitori hanno precedenza rispetto agliiscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Comma 5

I destinatari del piano straordinario diassunzione possono esprimere l’ordine dipreferenza tra tutti gli albi territoriali esono assunti prioritariamente nei ruoli delsostegno se in possesso del relativo titolodi specializzazione. In caso di esaurimentodelle disponibilità di questa tipologia diposto, l’assunzione avviene per le classi diconcorso per le quali il beneficiario haacquisito maggior punteggio, tenuto contodell’interesse pubblico connesso a garan-tire a studenti e alunni docenti che ab-biano acquisito maggior esperienza e pro-fessionalità su determinate classi di con-corso. In fine, in caso di egual punteggiosu più classi di concorso, il comma pre-vede la precedenza per il grado di istru-zione superiore.

Ciò al fine di garantire ad alunni estudenti con disabilità l’indispensabilesupporto di personale docente opportuna-mente provvisto del titolo di specializza-

zione nel sostegno, nel pieno rispetto dellanormativa vigente e delle sentenze dellaCorte costituzionale. La garanzia assolutadel diritto all’istruzione e alla formazionedegli studenti con disabilità è quindi con-siderata prioritaria per l’amministrazionescolastica nelle diverse fasi della proce-dura.

In caso di indisponibilità di posti per glialbi territoriali indicati, non si procedeall’assunzione.

Comma 6

Il comma prevede, nella fase dell’asse-gnazione degli incarichi, che possa essereutilizzato il personale docente di ruolo inclassi di concorso diverse da quelle per laquale possiede l’abilitazione, purché pos-segga titolo di studio valido per l’insegna-mento. Ciò al fine di garantire una mag-giore fungibilità del personale assunto eper limitare il ricorso a contratti a tempodeterminato.

Comma 7

Il comma, al fine di dare piena e celereattuazione al piano straordinario di as-sunzioni, prevede un meccanismo rapidodi accettazione della proposta di assun-zione, che dovrà avvenire inderogabil-mente entro dieci giorni dalla data diricezione tramite apposito sistema infor-mativo gestito dal Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca. Lamancata accettazione comporta l’esclu-sione dal piano straordinario di assun-zioni. Il sistema di accettazione o rinuncianon consente la messa a disposizione deiposti rimasti vacanti e disponibili a seguitodelle stesse. I posti per il potenziamentodell’offerta formativa che rimangono va-canti all’esito del piano assunzionale sonosoppressi. I soggetti assunti sono destina-tari di proposte di incarico da parte deidirigenti scolastici.

Comma 8

Il comma prevede la pubblicazione diuno specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale

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e stabilisce una deroga all’articolo 45,comma 2, e all’articolo 65 del codicedell’amministrazione digitale di cui al de-creto legislativo n. 82 del 2005, preve-dendo che tutte le comunicazioni con ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca avvengano esclusivamente at-traverso apposita piattaforma gestita dallostesso Ministero.

Comma 9

Il comma, tenuto conto della straordi-narietà del piano di assunzione, escludedalla procedura assunzionale i soggetti giàassunti a tempo indeterminato nei ruolidel personale docente dell’amministra-zione statale. Il comma, infine, prevedespecificamente che coloro che non sciol-gono la riserva connessa al conseguimentodel titolo di abilitazione entro il 30 giugno2015, sono esclusi dal piano straordinariodi assunzioni.

Comma 10

Il comma, tenuto conto della procedurastraordinaria di assunzioni a tempo inde-terminato finalizzata a coprire tutti i postivacanti e disponibili nell’organico dell’au-tonomia e della modifica delle modalità diaccesso ai ruoli del personale docente dicui all’articolo 399 del testo unico di cui aldecreto legislativo n. 297 del 1994, pre-vede la perdita di efficacia di tutte legraduatorie di merito e ad esaurimento dicui al comma 2, lettere a) e b), per i gradidi istruzione della scuola primaria e se-condaria, ai fini dell’assunzione con con-tratti di qualsiasi tipo e durata. Le gra-duatorie relative al personale docentedella scuola dell’infanzia e al personaleeducativo continuano ad avere efficacia.

Infine, il comma dispone, dalla data dientrata in vigore della legge, la perdita diefficacia di tutte le graduatorie dei con-corsi banditi precedentemente al concorsodel 2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado.

Comma 11

Il comma, tenuto conto della perdita diefficacia delle graduatorie ad esaurimento,prevede che la prima fascia delle graduato-rie di circolo e d’istituto del personale do-cente ed educativo previste dall’articolo 5del regolamento di cui al decreto del Mini-stro della pubblica istruzione 13 giugno2007, n. 131, continui comunque ad essereefficace, fino all’anno scolastico 2016/2017incluso, per i soli soggetti già iscritti alladata di entrata in vigore della legge, nonassunti a seguito del piano straordinario diassunzioni.

Comma 12

Il comma prevede che, ad eccezione delpersonale docente della scuola dell’infan-zia e del personale educativo, l’accesso airuoli del personale docente, in linea con ildettato costituzionale, avvenga esclusiva-mente mediante concorsi pubblici nazio-nali su base regionale per titoli ed esami,con cadenza triennale. Le graduatoriehanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre tre anni.

ARTICOLO 9.

(Periodo di formazione e di provadel personale docente ed educativo).

Comma 1

La disposizione deroga alla normativain materia di periodo di prova dei docentineoassunti, al fine di renderla più ade-rente alle nuove esigenze didattiche ededucative del sistema nazionale di istru-zione e di formazione, introducendo unaverifica sul campo delle reali attitudini ecompetenze del personale educativo e do-cente. La definitiva immissione nei ruoli atempo indeterminato del personale do-cente ed educativo è subordinata al supe-ramento del nuovo periodo di formazionee di prova di cui ai commi successivi, il cuisuperamento determina l’effettiva immis-sione in ruolo.

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Comma 2

Il superamento dell’anno di formazionee di prova è subordinato allo svolgimentodel servizio effettivamente prestato peralmeno centottanta giorni, dei quali al-meno centoventi per le attività didattiche.

Comma 3

Il personale docente ed educativo inperiodo di formazione e di prova è sot-toposto a valutazione da parte del diri-gente scolastico sulla base di un’istruttoriadel docente con funzioni di tutor, sentiti ilcollegio dei docenti e il consiglio d’istituto.

Comma 4

Con decreto avente natura non regola-mentare del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca sono definiti gliobiettivi, le modalità di valutazione delgrado di raggiungimento degli stessi, leattività formative e i criteri per la valu-tazione del personale docente ed educativoin periodo di formazione e di prova, ancheattraverso verifiche e ispezioni in classe.

Comma 5

Il comma dispone che il dirigente sco-lastico, in caso di valutazione negativa delperiodo di formazione e di prova, prov-veda alla dispensa dal servizio con effettoimmediato, e senza obbligo di preavviso.In caso di dispensa dal servizio, il docenterientra nel ruolo di provenienza qualoraprovenga da altro ruolo a da altra ammi-nistrazione assumendo la posizione giuri-dica che gli sarebbe derivata dalla perma-nenza nel ruolo stesso.

Comma 6

Per quanto non disciplinato dal pre-sente articolo continuano a trovare appli-cazione le norme contenute nel testo unicodi cui al decreto legislativo n. 297 del 1994che non siano incompatibili con le dispo-sizioni del presente disegno di legge.

ARTICOLO 10.

(Carta per l’aggiornamento e laformazione del docente).

Comma 1

Per sostenere la formazione e l’aggior-namento continuo dei docenti è istituita laCarta elettronica per l’aggiornamento e laformazione del docente di ruolo delleistituzioni scolastiche di ogni ordine egrado. La Carta, dell’importo nominale di500 euro annui per ciascun anno scola-stico, che non costituiscono retribuzioneaccessoria né reddito imponibile, può es-sere utilizzata per attività di formazione edi aggiornamento quali: l’acquisto di librie testi di natura didattico-scientifica, an-che in formato digitale, pubblicazioni eriviste riferite alle materie di insegna-mento e comunque utili all’aggiornamentoprofessionale, acquisto di hardware e sof-tware, iscrizione a corsi per attività diaggiornamento e qualificazione delle com-petenze professionali, rappresentazioniteatrali e cinematografiche, ingresso a mu-sei, mostre ed eventi culturali in genere,nonché per iniziative coerenti con le atti-vità individuate nell’ambito del piano del-l’offerta formativa delle scuole e del Pianonazionale di formazione.

Comma 2

I criteri e le modalità di assegnazione eutilizzo della Carta, l’importo da assegnarenell’ambito delle risorse disponibili di cuial comma 3, tenendo conto del sistemapubblico per la gestione dell’identità digi-tale e le modalità per l’erogazione delleagevolazioni e dei benefìci collegati allaCarta medesima sono definiti con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e del Mini-stero dell’economia e delle finanze, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge.

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Comma 3

Il comma autorizza la spesa di euro381,137 milioni a decorrere dal 2015, perl’attuazione delle finalità di formazione edi aggiornamento dei docenti descritte alcomma 1.

Comma 4

Il comma rende obbligatoria, struttu-rale e permanente la formazione in ser-vizio del personale docente al fine digarantirne il costante aggiornamento e diperseguire il continuo miglioramento del-l’apprendimento degli studenti. Le attivitàdi formazione sono definite dalle singoleistituzioni scolastiche in coerenza con ilpiano triennale dell’offerta formativa etenuto conto dei risultati emersi dai pianidi miglioramento delle istituzioni scolasti-che previsti dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28marzo 2013, n. 80. Le attività di forma-zione sono definite sulla base delle prioritànazionali indicate nel Piano nazionale diformazione, adottato ogni tre anni condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, sentite le or-ganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.

La formazione continua del personaledocente è il processo chiave per un effi-cace funzionamento e aggiornamento dellamissione educativa del sistema di istru-zione, e per garantire che il piano assun-zionale straordinario si concretizzi in unreale miglioramento della qualità del si-stema di istruzione. La qualità dell’inse-gnamento è infatti fattore fondamentaleper migliorare l’efficacia del sistema diistruzione scolastica. La formazione deidocenti è strettamente connessa al suc-cesso formativo degli studenti e rafforza laprofessionalità docente in termini di co-noscenze, competenze, approcci didattici epedagogici in linea con quanto richiesto alivello europeo e internazionale.

Comma 5

Il comma autorizza la spesa di 40milioni di euro annui a decorrere dal-

l’anno 2016 per l’attuazione del Pianonazionale di formazione e per la realiz-zazione delle attività formative previstedall’articolo 10.

ARTICOLO 11.

(Valorizzazione del merito delpersonale docente).

Comma 1

La disposizione mira a valorizzare ilmerito del personale docente riconoscendouna somma di denaro (bonus) annual-mente ai docenti particolarmente merite-voli. A tale fine, a decorrere dall’anno2016 è istituito presso il Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercaun apposito fondo, con lo stanziamento di200 milioni di euro annui a decorrere dal2016. Tale fondo è ripartito a livello ter-ritoriale tra le istituzioni scolastiche inproporzione alla dotazione organica deidocenti con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

Comma 2

Il dirigente scolastico, sentito il consi-glio d’istituto, assegna annualmente lasomma al personale docente che, in baseall’attività didattica, ai risultati ottenuti intermini di qualità dell’insegnamento, alrendimento scolastico degli alunni e deglistudenti, alla progettualità nella metodo-logia didattica utilizzata, alla capacità in-novativa e al contributo dato al migliora-mento complessivo della scuola, è ritenutomeritevole del bonus.

Comma 3

Il bonus ha natura di retribuzioneaccessoria ed è una somma destinata avalorizzare il merito del personale docentedi ruolo delle istituzioni scolastiche di ogniordine e grado.

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ARTICOLO 12.

(Limite della durata dei contratti di lavoroa tempo determinato e fondo per il risar-

cimento).

Comma 1

La disposizione intende adeguare lanormativa nazionale a quella europea, alfine di evitare l’abuso nella successione deicontratti di lavoro a tempo determinatoper il personale docente e non docentedella scuola pubblica. Ciò a seguito dellapronuncia della Corte di giustizia del-l’Unione europea del 26 novembre 2014(Procedura di infrazione 2010/2124) suirinvii pregiudiziali relativi alla non cor-retta applicazione da parte dell’Italia delladirettiva 1999/70/CE concernente l’Ac-cordo quadro sul lavoro a tempo deter-minato, per quanto riguarda il personaleimpiegato nella scuola. In proposito laCorte di giustizia dell’Unione europeanella citata sentenza ha evidenziato ilcontrasto delle norme italiane in materiadi contratti a tempo determinato nel set-tore scolastico con quanto previsto dallaclausola 5 della direttiva 1999/70/CE.

Si introduce il limite temporale di tren-tasei mesi come durata massima per irapporti di lavoro a tempo determinatodel personale scolastico (docente, educa-tivo, amministrativo tecnico e ausiliario)per la copertura di posti vacanti e dispo-nibili presso le istituzioni scolastiche ededucative statali da considerarsi comples-sivamente, anche non continuativi.

Comma 2

È istituito il fondo per i pagamenti inesecuzione di provvedimenti giurisdizio-nali aventi ad oggetto il risarcimento deidanni conseguenti alla reiterazione di con-tratti a termine per una durata comples-siva superiore a trentasei mesi, anche noncontinuativi, su posti vacanti e disponibili,con la dotazione di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2015 e 2016.

ARTICOLO 13.

(Personale scolastico in posizione di co-mando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione

presso altre amministrazioni pubbliche).

Comma 1

Il comma prevede la possibilità per ilpersonale scolastico che si trovi in posi-zione di comando, distacco, fuori ruolo outilizzazione presso amministrazioni di-verse dalle istituzioni scolastiche, di en-trare a far parte dei ruoli di tali ammi-nistrazioni purché queste ultime abbianodisponibilità assunzionali.

Il comma dispone che il personaledocente, educativo, nonché amministra-tivo, tecnico e ausiliario (ATA) in posizionedi comando, distacco, fuori ruolo sullabase di un provvedimento formale adot-tato ai sensi di specifiche disposizioninormative vigenti può transitare, a seguitodello svolgimento di una procedura com-parativa, nei ruoli dell’amministrazione didestinazione previa valutazione delle esi-genze organizzative e funzionali dell’am-ministrazione medesima e nel limite dellefacoltà assunzionali, fermi restando l’ar-ticolo 1, comma 330, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, e quanto dispostodalla legge.

CAPO IV

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

ARTICOLO 14.

(Open data).

Comma 1

Istituisce il Portale unico dei dati apertidella scuola.

Comma 2

Definisce la modalità per la pubblica-zione dei dati pubblici del sistema diistruzione e formazione nazionale relativiai bilanci delle scuole, al Sistema nazio-

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nale di valutazione, all’anagrafe dell’edili-zia scolastica ai provvedimenti di incaricodi docenza, ai piani dell’offerta formativae ai dati dell’Osservatorio tecnologico.

Il portale, gestito dal Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,garantisce stabilmente l’accesso e la riuti-lizzabilità dei dati, pubblica i materiali e leopere autoprodotte dagli istituti scolasticie rilasciati in formato aperto, nonché idati, i documenti e le informazioni utili avalutare l’avanzamento didattico, tecnolo-gico e di innovazione del sistema scola-stico.

Comma 3

Il Portale, gestito dal Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,sentito il Garante per la protezione deidati personali, rende accessibili i dati delcurriculum dello studente.

Comma 4

Il Portale pubblica inoltre la normativa,gli atti e le circolari secondo quanto pre-visto dalle norme in materia di semplifi-cazione amministrativa.

Comma 5

Per la predisposizione del Portale èautorizzata la spesa di 1 milione di europer l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno2016, è autorizzata la spesa di euro100.000 per le spese di gestione e dimantenimento nel triennio successivo eper finanziare attività di partecipazione edi riuso innovativo che abbiano ad oggettoi dati pubblicati.

Comma 6

L’intervento in questione ha la finalitàdi affiancare e supportare le istituzioniscolastiche ed educative e di migliorare inmaniera strutturata e sistematica la qua-lità delle procedure amministrativo-conta-bili delle istituzioni scolastiche. In parti-colare, ci si pone l’obiettivo di dare unsupporto concreto, tempestivo e qualifi-

cato alle scuole su tematiche di naturaamministrativa, contabile e gestionale, for-nendo soluzioni omogenee e conformi alledisposizioni normative vigenti, oltre che dirafforzare la rete di comunicazione tral’amministrazione e le scuole che eroganoil servizio e operano sul territorio e valo-rizzare la condivisione di buone pratichetra le istituzioni scolastiche. Pertanto, adecorrere dall’anno scolastico successivoalla data di entrata in vigore della legge, èavviato un progetto sperimentale per larealizzazione di un servizio di assistenza,anche attraverso la costruzione di unportale e di forum informatici dedicati. Leattività previste sono realizzate nell’ambitodelle risorse umane, finanziarie e stru-mentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

AGEVOLAZIONI FISCALI

ARTICOLO 15.

(Cinque per mille).

Comma 1

La disposizione è finalizzata a inserirele istituzioni scolastiche del sistema na-zionale di istruzione tra i soggetti benefi-ciari destinatari della quota del cinque permille dell’imposta sul reddito delle personefisiche (IRPEF).

A tale fine la norma modifica i commida 4-novies a 4-terdecies, ad eccezione deicommi 4-decies e 4-undecies, dell’articolo 2del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge22 maggio 2010, n. 73, la cui applicazioneè stata da ultimo estesa dal comma 154dell’articolo 1 della legge 23 dicembre2014, n. 190, (legge di stabilità 2015).

Nello specifico, alla lettera a) la dispo-sizione include le istituzioni scolastiche delsistema nazionale di istruzione tra le fi-nalità previste per la destinazione dellaquota del cinque per mille dell’imposta sulreddito delle persone fisiche destinata inbase alla scelta del contribuente. La norma,

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a seguito della modifica introdotta daultimo dal comma 154 dell’articolo 1 dellacitata legge n. 190 del 2014 (legge distabilità 2015), trova applicazione relati-vamente all’esercizio finanziario 2015 e aisuccessivi, con riferimento alle dichiara-zione dei redditi dell’annualità precedente.

Contestualmente, alla lettera b), lanorma precisa che tutte le predette isti-tuzioni rientrano di diritto tra i soggettiammessi al riparto della quota del cinqueper mille. Per quanto riguarda le modalitàda adottare in sede di dichiarazione deiredditi, la disposizione, alla lettera c),integrando il comma 4-terdecies del citatoarticolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 73 del 2010, prevede che i contribuentiche scelgono di destinare la quota delcinque per mille alle istituzioni scolasti-che, devono indicare espressamente l’isti-tuzione destinataria. La disposizione spe-cifica, infine, la quota di risorse attribuitaalle istituzioni scolastiche a seguito delriparto delle somme è iscritta nel Fondoper il funzionamento di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, per essere destinata alle singoleistituzioni beneficiarie in maniera propor-zionale alle scelte espresse, ferma restandola destinazione di quota parte dellasomma complessiva, pari al 10 per cento,alle istituzioni poste in zone a bassoreddito secondo i criteri stabiliti con ap-posito decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

Comma 2

Stabilisce che le disposizioni delcomma 1 hanno effetto a decorrere dal-l’esercizio finanziario 2016.

ARTICOLO 16.

(School bonus).

Comma 1

La disposizione, sul modello del recenteArt bonus, prevede l’istituzione del cosid-

detto School bonus, ovvero l’introduzionedi benefìci fiscali per le erogazioni liberaliin denaro da parte di soggetti privati infavore delle istituzioni scolastiche. In par-ticolare il comma 1 prevede che alleerogazioni liberali in denaro per investi-menti in favore degli istituti scolastici, perla realizzazione di nuove strutture, manu-tenzione e potenziamento di quelle esi-stenti e per il sostegno per interventi chemigliorino l’occupabilità degli studenti, èattribuito un credito d’imposta pari al 65per cento delle erogazioni effettuate neidue periodi d’imposta successivi al 31dicembre 2014 e pari al 50 per cento perle erogazioni effettuate nel periodo d’im-posta successivo al 31 dicembre 2016.

Comma 2

Riconosce il credito d’imposta a favoredelle persone fisiche, degli enti non com-merciali e dei soggetti titolari di redditod’impresa e non è cumulabile con altreagevolazioni per le medesime spese.

Comma 3

Prevede il riparto del credito d’impostain tre quote annuali di pari importo especifica che per i soggetti titolari direddito d’impresa, tale credito è utilizza-bile per l’eventuale compensazione neiconfronti dei soggetti creditori e non èrilevante ai fini della determinazione delleimposte sui redditi o dell’imposta regio-nale sulle attività produttive (IRAP).

Comma 4

Esclude il credito d’imposta per leerogazioni liberali in favore degli istitutiscolastici dal limite annuale di utilizzo deicrediti di imposta da indicare nella di-chiarazione dei redditi di cui al comma 53dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007(legge finanziaria 2008) e dal limite mas-simo relativo ai crediti compensabili di cuiall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000(legge finanziaria 2001).

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Comma 5

Il comma 5, ai fini di una maggioretrasparenza, dispone che gli istituti scola-stici beneficiari delle erogazioni liberalidevono comunicare mensilmente al Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca le risorse ricevute. La stessa in-formativa, oltre alla destinazione e all’uti-lizzo delle erogazioni, deve essere pubbli-cata nel sito web istituzionale della singolaistituzione scolastica e sul portale delMinistero, fatte salve le disposizioni pre-viste dal codice in materia di protezionedei dati personali, di cui al decreto legi-slativo n. 196 del 2003. Il comma contienela clausola di invarianza finanziaria rife-rita all’attuazione delle attività in essopreviste.

Comma 6

Il comma 6 provvede alla coperturadegli oneri derivanti dalla concessione delcredito d’imposta.

ARTICOLO 17.

(Detraibilità delle spese sostenuteper la frequenza scolastica).

Dispone una detrazione per un importoannuo non superiore a 400 euro peralunno o studente per le spese sostenuteper la frequenza delle scuole dell’infanziae del primo ciclo di istruzione che fannoparte del sistema nazionale di istruzione e,quindi, delle scuole paritarie. Quanto allestatali la norma chiarisce all’ultimo pe-riodo, che tale detrazione non è cumula-bile con quella già prevista per le eroga-zioni liberali finalizzate all’ampliamentodell’offerta formativa per le scuole siastatali che paritarie del sistema nazionaledi istruzione. Difatti il contributo volon-tario già oggi beneficia della detrazione dicui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,n. 40, che dispone la detraibilità delle ero-gazioni liberali finalizzate all’ampliamento

dell’offerta formativa, oltre che per l’edili-zia e per l’innovazione tecnologica.

CAPO VI

EDILIZIA SCOLASTICA

ARTICOLO 18.

(Scuole innovative).

Comma 1

Prevede la pubblicazione di un avvisopubblico per l’elaborazione di progettiaventi ad oggetto la realizzazione di mo-delli di scuole altamente innovativi. Sitratta di proposte progettuali a contenutoarchitettonico, tecnologico, impiantistico,di efficientamento energetico e di sicu-rezza strutturale e anti sismica a favore discuole che devono rappresentare dei mo-delli all’avanguardia sul territorio nazio-nale in termini di nuovi ambienti perl’apprendimento degli studenti e di uso ditecnologie in ambito didattico. Tali pro-getti sono valutati da una commissione diesperti, con la partecipazione della Strut-tura di missione per l’edilizia scolasticaistituita presso la Presidenza del Consigliodei ministri, che esamina e coordina leproposte pervenute.

Comma 2

Dispone che gli enti locali interessatialla realizzazione delle proposte selezio-nate presentano alla regione un progettoper l’esecuzione dell’opera. La regione se-leziona la migliore proposta anche in ter-mini di apertura della nuova scuola sulterritorio e la trasmette al Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercaper la richiesta del finanziamento.

Comma 3

Per la realizzazione delle scuole è uti-lizzata quota parte delle risorse di cuiall’articolo 18, comma 8, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

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modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, pari a 300 milioni di euro neltriennio 2015-2017, rispetto alle quali icanoni di locazione, da corrispondere al-l’Istituto nazionale per l’assicurazione con-tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sonoposti a carico dello Stato nella misura di3 milioni di euro per l’anno 2016, di 6milioni per l’anno 2017 e di 9 milioni adecorrere dall’anno 2018.

ARTICOLO 19.

(Misure per la sicurezza e la valorizzazionedegli edifici scolastici).

Comma 1

Dispone l’attribuzione all’Osservatorioper l’edilizia scolastica, cui partecipa an-che la Struttura di missione presso laPresidenza del Consiglio dei ministri, dinuovi, ulteriori compiti. L’Osservatorio èstato istituito dalla legge n. 23 del 1996per svolgere funzioni di promozione, in-dirizzo e coordinamento delle attività distudio, ricerca e normazione tecnica svoltedalle regioni e dagli enti locali nel campodelle strutture edilizie per la scuola e delloro assetto urbanistico. La disposizione dicui al comma 1 rafforza i compiti dell’Os-servatorio in modo che lo stesso diventi,unitamente alla Struttura di missione, unluogo di coordinamento e di definizionedegli interventi in materia di edilizia sco-lastica.

Comma 2

La disposizione stabilisce che la pro-grammazione nazionale degli interventi inmateria di edilizia scolastica prevista dal-l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del2013, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 128 del 2013, rappresenta, per iltriennio 2015-2017, il fabbisogno nazio-nale in materia di edilizia scolastica. Laprogrammazione nazionale, approvatasulla base delle programmazioni triennaliregionali nonché dei relativi piani annuali,è altresì considerata utile, anche sulla base

dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edili-zia scolastica, per l’assegnazione delle ri-sorse statali comunque destinate allamessa in sicurezza degli edifici scolastici,compresi i finanziamenti stanziati dall’Isti-tuto nazionale per l’assicurazione nazio-nale contro gli infortuni sul lavoro(INAIL). La medesima programmazione èaltresì considerata utile per il riparto dellerisorse di cui al Fondo dell’articolo 32-bisdel decreto-legge n. 269 del 2003, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 326del 2003, relative a interventi di adegua-mento strutturale e antisismico degli edi-fici scolastici. La norma prevede inoltreche su tutte le procedure di edilizia sco-lastica siano estesi i poteri derogatori disindaci e presidenti di provincia che con-sentono una riduzione dei termini per gliaffidamenti dei lavori.

Comma 3

Prevede che attraverso una proceduradi monitoraggio tutte le economie e iresidui derivanti dai finanziamenti desti-nati all’edilizia scolastica di cui alla leggen. 23 del 1996 siano accertati e ridestinati,tramite la società Cassa depositi e prestitiSpa, a ulteriori interventi di messa insicurezza degli edifici scolastici di cui allaprogrammazione nazionale di cui alcomma 2.

Comma 4

La disposizione stabilisce termini e mo-dalità per la comunicazione, da parte delleregioni che hanno beneficiato diretta-mente dei finanziamenti stanziati dallalegge n. 23 del 1996, dei dati relativi almonitoraggio degli interventi realizzati coni suddetti finanziamenti, pena l’impossibi-lità di essere destinatari di ulteriori risorsestatali in materia di edilizia scolastica. Leeventuali economie accertate in occasionedel monitoraggio restano a disposizionedella regione per essere impiegate, secondoi termini e le modalità indicate, per larealizzazione di interventi urgenti di edi-lizia scolastica rientranti nella program-mazione regionale predisposta ai sensi

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dell’articolo 10 del decreto-legge n. 104del 2013, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 128 del 2013.

Comma 5

Tutti i rimborsi dei progetti retrospet-tivi della programmazione PON FESR2007-2013 sono destinati al Fondo unicoper l’edilizia scolastica per essere riutiliz-zati nella realizzazione, sulla base dellaprogrammazione regionale di cui alcomma 2, di interventi nel medesimo ter-ritorio e per finalità analoghe a quelledell’edilizia scolastica. Le risorse sono al-tresì destinate agli interventi che si ren-dono necessari all’esito delle indagini dia-gnostiche sugli edifici scolastici di cuiall’articolo 20 e a quelli che si rendononecessari sulla base dei dati risultantidall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Alleeventuali decurtazioni di spesa successiva-mente decise dalla Commissione europeain esito ad audit riguardanti i progettiretrospettivi in questione e alle conse-guenti restituzioni delle risorse comunita-rie e di cofinanziamento nazionale, si fafronte con corrispondente decurtazionedel Fondo unico per l’edilizia scolastica.

Comma 6

Consente di ridurre la sanzione previ-sta a carico degli enti locali per la viola-zione del patto di stabilità, che abbianoinvestito in interventi di edilizia scolasticanell’anno 2014, purché la spesa sostenutanon sia già stata esclusa dall’importo asaldo valido per la verifica del rispetto delpatto di stabilità interno. A tali fini, glienti locali che hanno violato il patto distabilità interno per l’anno 2014 comuni-cano entro il 31 maggio 2015 la spesasostenuta nell’anno 2014 per interventi diedilizia scolastica.

Comma 7

È consentito agli enti locali beneficiaridei finanziamenti ricevuti per la realizza-zione degli interventi di edilizia scolasticanell’ambito del piano straordinario di

messa in sicurezza degli edifici scolasticidi cui alla legge n. 289 del 2002 di uti-lizzare, entro il 31 dicembre 2016 e nellimite del finanziamento complessivo au-torizzato, le economie derivanti dai ribassid’asta per la realizzazione degli interventistessi, demandando a una successiva de-libera del Comitato interministeriale per laprogrammazione economica (CIPE) l’indi-viduazione delle modalità di riassegna-zione delle eventuali economie derivantidagli stessi ribassi d’asta. Le eventualirisorse residue sono destinate al Fondounico per l’edilizia scolastica. La normaprevede inoltre l’adozione di una deliberaCIPE per individuare modalità semplifi-cate per l’approvazione di progetti defini-tivi e termini perentori per il rilascio deipareri previsti da parte dei Provveditoratiinterregionali alle opere pubbliche. Lanorma consente infatti di sbloccare alcuneprocedure legate ai finanziamenti perl’edilizia scolastica di competenza del Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasportie relative alle delibere CIPE n. 32/2010 en. 6/2012.

Comma 8

È prorogato al 31 dicembre 2018 iltermine di utilizzo delle risorse del Fondorotativo per la progettualità per gli inter-venti di edilizia scolastica, istituito pressola società Cassa depositi e prestiti Spa conla legge n. 549 del 1995.

Comma 9

Con la norma in esame si dà l’oppor-tunità che il Fondo di cui al comma 8possa essere alimentato anche attraversol’apporto di risorse finanziarie provenientida soggetti esterni. La dotazione inizialedel Fondo pari a complessivi 400 milionidi euro, riservava una percentuale fino al30 per cento (120 milioni di euro) alleesigenze progettuali degli interventi inseritinel piano straordinario di messa in sicu-rezza degli edifici scolastici, con partico-lare riguardo a quelli che insistevano sulterritorio delle zone soggette a rischiosismico. Tale riserva è stata già in prece-

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denza prorogata dal decreto-legge n. 266del 2004, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 306 del 2004, recante « Pro-roga o differimento di termini previsti dadisposizioni legislative ». Il Fondo, costi-tuito con la finalità di razionalizzare eaccelerare la spesa per investimenti pub-blici, anticipa le spese necessarie per laredazione degli studi di fattibilità, dellevalutazioni di impatto ambientale, dei pro-getti preliminari, definitivi ed esecutiviprevisti dalla normativa vigente. La normapermetterà di riattivare l’utilizzo delFondo per i soggetti beneficiari (enti locali,amministrazioni dello Stato eccetera). Unaprogettazione attenta e coerente con lanormativa europea è presupposto indi-spensabile anche per l’accesso alle politi-che di coesione per gli enti territoriali.

Comma 10

Prevede la possibilità, per gli interventidi edilizia scolastica dichiarati di sommaurgenza, di ottenere in tempi certi e im-mediati i relativi visti, pareri e nulla-ostaprevisti a normativa vigente.

Comma 11

La disposizione fa slittare al 1o novem-bre 2015 la previsione dell’articolo 33,comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163del 2006, secondo la quale per gli appaltidi lavori, servizi e forniture i comuni noncapoluogo di provincia debbano procederetramite unioni di comuni ovvero medianteaccordi consortili tra i Comuni medesimi.La modifica richiesta mira a evitare ulte-riori ritardi nell’applicazione delle proce-dure di cui al decreto interministerialeattuativo dell’articolo 10 del decreto-leggen. 104 del 2013, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 128 del 2013. Inparticolare, secondo quanto previsto dalcitato decreto-legge, gli enti locali do-vranno appaltare gli interventi di ediliziascolastica, inclusi nella programmazioneregionale e finanziati, entro il 30 settem-bre 2015. L’entrata in vigore della previ-sione di cui all’articolo 33, comma 3-bisdel decreto legislativo n. 163 del 2006 alla

data del 1o luglio 2015 potrebbe far ritar-dare i tempi delle aggiudicazioni, impo-nendo agli enti locali una diversa organiz-zazione nella gestione delle procedured’appalto, con il rischio di differire ulte-riormente una programmazione indispen-sabile in considerazione dello stato in cuiversano attualmente gli edifici scolastici.

Comma 12

Il comma prevede che le risorse di cuiall’articolo 2, comma 239, della legge 23dicembre 2009, n. 191, destinate alla rea-lizzazione del Piano straordinario dimessa in sicurezza degli edifici scolasticiindividuati dalla risoluzione parlamentare2 agosto 2011, n. 8-00143, non impegnatealla data di entrata in vigore della leggesono destinate alla programmazione na-zionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2013, n. 128 nonché agli interventiche si rendono necessari all’esito delle inda-gini diagnostiche sugli edifici scolastici dicui all’articolo 20 e a quelli che si rendononecessari sulla base dei dati risultanti dal-l’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

Comma 13

Il monitoraggio degli interventi di cui alpresente articolo è effettuato secondoquanto disposto dal decreto legislativo 29dicembre 2011, n. 229.

ARTICOLO 20.

(Indagini diagnostiche sugliedifici scolastici).

Comma 1

Il comma eroga le necessarie risorseper finanziare indagini dei solai e degliedifici scolastici prevedendo la possibilitàdi cofinanziamenti da parte degli entilocali proprietari degli immobili. Ciò sirende necessario al fine di garantire la

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sicurezza degli edifici scolastici e prevenirefenomeni di crollo dei relativi solai econtrosoffitti.

Comma 2

Entro 60 giorni dall’entrata in vigoredella legge, il Ministro con proprio decretodefinisce termini e modalità attraverso iquali erogare i finanziamenti. Sulla basedei dati contenuti nell’Anagrafe per l’edi-lizia scolastica, si terrà conto della vetustàdegli edifici in sede di erogazione dellecitate risorse.

Comma 3

Gli interventi di messa in sicurezzadegli edifici scolastici che si rendono ne-cessari all’esito delle indagini diagnostichedi cui al comma 1 possono essere finan-ziati anche a valere sulle risorse di cuiall’articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 13.

CAPO VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLI-FICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGI-SLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

ARTICOLO 21.

(Delega al Governo in materia di SistemaNazionale di Istruzione e Formazione).

Con la presente disposizione si confe-risce delega al Governo per l’adozione diuno o più decreti legislativi, da adottareentro diciotto mesi dall’entrata in vigoredella legge, in materia di sistema nazionaledi istruzione e formazione al fine di prov-vedere al riordino e alla sistematizzazionedelle disposizioni vigenti su alcune materieche richiedono interventi di coordina-mento e di sistematizzazione, anche inconsiderazione delle innovazioni intro-dotte con il presente disegno di legge. Datala complessità dell’intervento normativo siritiene che lo strumento della delega alGoverno sia più funzionale alle esigenze dicoordinamento normativo richieste, in

particolare rispetto al testo unico di cui aldecreto legislativo n. 297 del 1994.

Sono stati individuati i seguenti criterie obiettivi:

a) riordino delle disposizioni normative inmateria di sistema nazionale di istru-zione e formazione.

La stratificazione normativa in materiadi legislazione scolastica richiede un in-tervento organico di coordinamento del-l’attuale assetto normativo, mediante laredazione di un testo unico delle disposi-zioni in materia di istruzione già inclusenel testo unico di cui al decreto legislativon. 297 del 1994 nonché nelle altre fontinormative. Il citato testo unico infatti,risalente al 1994, non risulta più coerentecon la legislazione vigente, a seguito deinumerosi interventi di riforma in materiadi istruzione e di pubblico impiego. Siregistrano antinomie giuridiche dovute almancato coordinamento con gli interventianche d’urgenza che si sono succeduti neltempo, a cui non è seguita un’armonizza-zione della disciplina. In particolare, iltesto unico non è in larga parte allineatoné con l’introduzione dell’autonomia, a cuiè conseguito un nuovo assetto istituzio-nale, ordinamentale e amministrativo, econ la sua costituzionalizzazione, né conla ripartizione delle competenze tra Statoe regioni a seguito dell’approvazione dellariforma del Titolo V della parte secondadella Costituzione. Inoltre, alla luce delleinnovazioni previste dal disegno di legge, sirende ulteriormente necessario avviare ilprocesso di riscrittura del testo unicomediante riordino, coordinamento formalee sostanziale delle disposizioni di legge,anche apportando integrazioni e modificheinnovative, adeguamento della normativaall’intervenuta evoluzione del quadro giu-ridico nazionale ed europeo, per garantirecoerenza giuridica, logica e sistematica. Altermine del complessivo processo di rior-dino, gli operatori del sistema nazionale diistruzione e formazione avranno a dispo-sizione uno strumento coerente e fruibile.

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b) rafforzamento dell’autonomia scolasticae dell’ampliamento delle competenzegestionali, organizzative ed amministra-tive delle istituzioni scolastiche.

Si intende valorizzare il ruolo dell’isti-tuzione scolastica all’interno del contestoterritoriale al fine di garantire il successoformativo ed elevare l’offerta formativanell’aspetto qualitativo e quantitativo.Contestualmente, si intende responsabiliz-zare maggiormente il dirigente scolasticoin relazione alle sue funzioni di scelta evalorizzazione del merito del personaledocente nonché di utilizzo delle risorseumane, strumentali e finanziarie. Si in-tende inoltre incrementare l’autonomiacontabile delle istituzioni scolastiche ededucative statali, salvaguardando la revi-sione amministrativo-contabile di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,nonché l’armonizzazione dei sistemi con-tabili ai sensi degli articoli 1 e 12 deldecreto legislativo 21 maggio 2011, n. 91.

È previsto altresì il riordino della di-sciplina vigente degli organi dei convitti edegli educandati, con riferimento in par-ticolare alle attività di revisione ammini-strativo-contabile.

c) riordino, adeguamento e semplifica-zione del sistema per il conseguimentodell’abilitazione all’insegnamento nellascuola secondaria per l’accesso allaprofessione di docente, in modo darenderlo funzionale alla valorizzazionedel ruolo sociale del docente, nonchédelle modalità di assunzione a tempoindeterminato del personale docente ededucativo per renderlo omogeneo allemodalità di accesso al pubblico im-piego.

Si intende disciplinare la formazioneiniziale universitaria per l’accesso alla pro-fessione di docente nella scuola seconda-ria, prevedendo un riordino complessivodel sistema con l’obiettivo di renderlo piùrispondente alle esigenze sia della profes-sione docente sia della scuola nel suocomplesso. Con tale intervento normativosi procede al riordino e alla semplifica-

zione della materia. In particolare, lariforma del sistema dovrà prevedere l’in-clusione del percorso abilitativo all’internodel corso universitario, comprendente siaambiti delle materie caratterizzanti sia diquelle relative alla didattica disciplinare,ed essere accompagnato da un periodo ditirocinio professionale. Contestualmentesono riordinate le classi disciplinari diconcorso, che attualmente appaionotroppo frammentate e poco rispondentialle esigenze di flessibilità che la scuoladell’autonomia richiede, individuando am-biti affini delle discipline. In coerenza conquanto previsto dal presente disegno dilegge, il riordino della formazione inizialeè finalizzato a una maggiore professiona-lizzazione del personale docente. Si in-tende inoltre ridefinire la disciplina e lemodalità di assunzione a tempo indeter-minato del personale docente ed educa-tivo, al fine di renderlo omogeneo allemodalità di accesso al pubblico impiego,mediante concorsi pubblici e con gradua-torie di durata triennale.

d) riordino delle modalità di assunzione eformazione del dirigente scolasticononché del sistema di valutazione dellostesso conseguentemente al rafforza-mento delle proprie funzioni.

Le innovazioni introdotte per attuarel’autonomia scolastica prevedono il raffor-zamento delle funzioni del dirigente sco-lastico, in particolare per quanto riguardala gestione del personale. L’assunzione deidirigenti scolastici avviene attraverso l’in-dizione di concorsi pubblici nazionali, pertitoli ed esami e per la selezione deicandidati si richiede il possesso oltre chedelle necessarie competenze didattiche an-che di competenze manageriali ed orga-nizzative adeguate alle nuove funzioni. Èprevisto altresì l’aggiornamento continuo estrutturale del personale dirigenziale an-che tenuto conto delle nuove funzioniriconosciute dal presente disegno di legge.La dirigenza scolastica è valutata sullabase dei criteri e delle modalità di sceltadei docenti che lo stesso dirigente scola-

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stico ha adottato, nonché sulla base deimiglioramenti conseguiti dalla scuola conriferimento in particolare alle azioni postein essere per il contrasto alla dispersionescolastica e alla valutazione degli appren-dimenti.

e) adeguamento, semplificazione e rior-dino del diritto all’istruzione e allaformazione degli alunni e degli stu-denti con disabilità e bisogni educativispeciali (BES).

Al fine di migliorare la qualità dell’in-clusione scolastica degli alunni e deglistudenti con disabilità e con altri bisognieducativi speciali, anche alla luce dei prin-cìpi della Convenzione delle Nazioni Unitesui diritti delle persone con disabilità,ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo2009, n. 18, si rende necessario un inter-vento normativo di revisione e riordinocomplessivo della materia. Occorre, infatti,attualizzare i diritti degli alunni e deglistudenti con disabilità all’integrazione eall’inclusione scolastica, di cui alla legge 5febbraio 1992, n. 104, anche alla luce dellenumerose riforme successivamente inter-venute, relative sia al sistema sanitarionazionale sia all’autonomia scolastica,nonché alle varie riforme scolastiche suc-cedutesi. Il principio di inclusione scola-stica, più ampio di quello di integrazione,introdotto a livello internazionale dallacitata Convenzione delle Nazioni Unite, èstato poi riconosciuto, anche a livello giu-risprudenziale, dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 80 del 26 febbraio2010, e ampliato nei confronti degli alunnicon disturbi specifici di apprendimento,con la legge 8 ottobre 2010 n. 170, esuccessivamente anche agli alunni con al-tri bisogni educativi speciali (BES), di cuialla direttiva del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca del 27 di-cembre 2012. Ai fini del miglioramentodell’inclusione scolastica degli studenti condisabilità, si procede quindi alla ridefini-zione del ruolo del personale docente disostegno, anche mediante l’istituzione diappositi percorsi di formazione universi-

taria che possano garantire una maggiorespecializzazione; la revisione dei criteri diassegnazione del personale docente di so-stegno tenendo conto del principio dellacontinuità didattica; l’individuazione deilivelli essenziali delle prestazioni scolasti-che, sanitarie e sociali, nel rispetto dellecompetenze dei vari livelli istituzionali; laprevisione di indicatori per l’autovaluta-zione e la valutazione dell’inclusione sco-lastica; la revisione delle modalità e deicriteri relativi alla certificazione e all’iterdiagnostico per l’individuazione deglialunni con disabilità ai fini dell’attivazionedel percorso di inclusione scolastica; ilriordino e la razionalizzazione degli orga-nismi a livello territoriale che operano asupporto all’inclusione.

f) adeguamento, semplificazione e riordinodella governance della scuola e degliorgani collegiali.

La riforma degli organi di governo dellascuola, istituiti con decreto del Presidentedella Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,si pone come esigenza indifferibile allaluce della riforma della pubblica ammini-strazione, dell’autonomia scolastica, deicambiamenti costituzionali e delle innova-zioni normative intervenute in materia dilegislazione scolastica. Occorre, pertanto,procedere a un complessivo rinnovamentodella governance della scuola, in coerenzacon il processo di realizzazione dell’auto-nomia, avviato con l’articolo 21 della legge15 marzo 1997, n. 59, e riconosciuta dallalegge costituzionale n. 3 del 2001 di ri-forma del titolo V della parte secondadella Costituzione. Tale intervento si rendenecessario anche per rispondere in modoefficace alle richieste di partecipazionedelle componenti della scuola e del terri-torio.

L’intervento normativo riguarda ilnuovo assetto della governance che vieneridefinito a livello della singola istituzionescolastica, territoriale e nazionale. Si pone,quindi, nella direzione del rafforzamentodell’autonomia, innanzitutto mediante ilriconoscimento dell’autonomia statutaria

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alle istituzioni scolastiche, quale stru-mento di autogoverno, nonché della pote-stà regolamentare per disciplinare la pro-pria organizzazione interna. Altro princi-pio cardine è la netta distinzione di fun-zioni tra i diversi organi di governo:funzioni di indirizzo generale, da riservareal consiglio dell’istituzione scolastica au-tonoma; funzioni di gestione, impulso eproposta del dirigente scolastico e funzionididattico-progettuali, da attribuire al col-legio dei docenti e alle sue articolazioni.Ciò consente di rispondere all’esigenzadella piena valorizzazione sia dell’autono-mia professionale del dirigente scolastico edei docenti sia della partecipazione degliutenti. Il nuovo modello di governance èimprontato a criteri partecipativi che va-lorizzino le diverse componenti della co-munità scolastica in raccordo con il ter-ritorio. In coerenza con quanto previstodal presente disegno di legge, per l’otti-male utilizzo dell’organico dell’autonomiae delle risorse strumentali, sono definite lereti di scuole anche con attribuzione diformale rappresentanza.

La riforma complessiva degli organi digoverno della scuola prevede il riordinodegli organi sia a livello nazionale siaterritoriale, mediante l’individuazione diarticolazioni più funzionali alle esigenzedelle scuole e delle relative competenze,nonché la definitiva soppressione di quellinon più rispondenti all’organizzazione ge-nerale del sistema scolastico. Ciò richiedela previsione di nuovi organi rappresen-tativi a livello nazionale, regionale e ter-ritoriale di supporto alle istituzioni scola-stiche autonome e di monitoraggio del-l’azione delle scuole, anche a seguito del-l’attribuzione della potestà statutaria.

g) revisione dei percorsi dell’istruzioneprofessionale, nel rispetto dell’articolo117 della Costituzione, nonché ai finidel raccordo con i percorsi dell’istru-zione e formazione professionale.

Al fine di procedere a una raziona-lizzazione dell’istruzione professionale piùrispondente alle esigenze del territorio,

l’intervento normativo prevede la revi-sione, degli indirizzi, delle articolazioni edelle opzioni dell’istruzione professionaledei percorsi dell’istruzione professionaleaffini ai percorsi nazionali dell’istruzione eformazione professionale di cui agli ac-cordi fra lo Stato e le regioni del 29 aprile2010 e del 27 luglio 2011. Inoltre, sonoimplementate le attività didattiche di la-boratorio anche attraverso una rimodula-zione, a parità di tempo scuola, dei quadriorari degli indirizzi, con particolare rife-rimento al primo biennio.

h) semplificazione del sistema formativodegli istituti tecnici superiori.

Con l’intervento normativo si procede auna semplificazione amministrativa fina-lizzata alla promozione e al rafforzamentodell’attività degli istituti tecnici superiori(ITS) in quanto scuole ad alta specializza-zione tecnologica, nate per rispondere alladomanda delle imprese di nuove ed elevatecompetenze tecniche e tecnologiche.

Si prevede il completamento della fi-liera dell’Istruzione e Formazione Profes-sionale di competenza regionale (IeFP) coni percorsi dell’istruzione tecnica superiore(ITS), in modo da consentire ai giovani eagli adulti in possesso di diploma profes-sionale conseguito al termine dei percorsiquadriennali di IeFP, di accedere ai per-corsi ITS, in accordo con la ConferenzaStato-regioni.

Al fine di promuovere tali istituti, siintroduce una quota di premialità finaliz-zata all’attivazione di nuovi percorsi, de-stinata alle fondazioni cui fanno capo gliITS, sulla base di due indicatori significa-tivi, quali il numero dei diplomati e iltasso di occupabilità a 12 mesi degli stu-denti diplomati.

L’intervento normativo prevede misuredi armonizzazione del sistema degli ITScon la normativa esistente, anche per ilriconoscimento della validità dei diplomidi tecnico superiore rilasciati dagli ITS edi semplificazione delle procedure ammi-nistrative.

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Al fine di una maggiore omogeneità euniformità degli ITS sul territorio nazio-nale, sono disciplinati alcuni aspetti ri-guardanti la disciplina delle fondazioni cuifanno capo, quali: la previsione di unregime contabile e di uno schema dibilancio per la rendicontazione uniformesu tutto il territorio nazionale, prevedendoanche la revisione amministrativo-conta-bile della gestione; la possibilità di parte-cipazione dei soggetti pubblici in qualità disoci fondatori; la dotazione di un patri-monio, uniforme su tutto il territorio na-zionale tale da garantire la piena realiz-zazione di un ciclo completo di percorsi, aifini del riconoscimento della personalitàgiuridica da parte del prefetto. Si disci-plina, inoltre, il riconoscimento, su tutto ilterritorio nazionale, di crediti universitariderivanti dal possesso di diplomi ITS, oggilasciato alle singole università, parteci-panti alle fondazioni ITS, che riconosconocrediti sulla base di apposite convenzionilimitatamente ai diplomati dell’ITS di cuifanno parte, nonché la possibilità di ac-cesso agli esami di Stato per alcune pro-fessioni per i possessori di diploma ITS.

i) istituzione del sistema integrato di edu-cazione e di istruzione dalla nascitafino ai sei anni, costituito dai servizieducativi per l’infanzia e dalle scuoledell’infanzia statali, al fine di garantirea tutti i bambini e le bambine pariopportunità di educazione, istruzione,cura, relazione e gioco, superando di-suguaglianze e barriere territoriali, eco-nomiche, etniche e culturali, nonché alfine di garantire la conciliazione tratempi di vita, di cura e di lavoro deigenitori, la promozione della qualitàdell’offerta educativa e della continuitàtra i vari servizi educativi e scolastici ela partecipazione delle famiglie.

L’intervento normativo intende isti-tuire, nel rispetto delle competenze delleregioni e degli enti locali, un sistemaintegrato di educazione e di istruzionegrazie al quale i servizi per l’infanzia –

destinati ai bambini dai 3 mesi ai 3 annidi età – e le scuole per l’infanzia –destinate ai bambini dai 3 ai 6 anni di età– siano parte di un unico percorso for-mativo. L’unificazione dell’intero settoredell’educazione della prima infanzia assi-cura la complementarietà delle azioni dicura e delle azioni formative, nell’otticadella continuità. La disciplina dei serviziper l’infanzia risale alla legge n. 1044 del1971, istitutiva degli asili nido, che ne haaffidato la programmazione e la regola-mentazione alle regioni e la loro gestionealle amministrazioni comunali. Ciò haprodotto non solo una diversificazionecrescente delle normative, ma anche unadiseguale distribuzione degli asili nidi sulterritorio nazionale, a seconda della di-versa capacità economica degli enti localiche, peraltro, negli ultimi anni si sonotrovati in crescenti difficoltà economichedovute anche ai vincoli derivanti dal pattodi stabilità. Per quanto riguarda, invece, lescuole per l’infanzia, l’intervento progres-sivo dello Stato, degli enti locali e deisoggetti privati ha permesso di coprirel’intero territorio nazionale giungendo adaccogliere complessivamente circa il 94per cento dei bambini tra i 3 e i 6 anni;tuttavia, rimane una disparità tra le areeterritoriali sia in relazione alla diffusionedelle scuole che in relazione all’assettoorganizzativo.

La previsione di un sistema integratofavorisce una maggiore omogeneità sulterritorio nazionale, nell’ottica di garantirepari opportunità di educazione e di istru-zione, di estendere l’offerta formativa del-l’educazione prescolare e il progressivoriequilibrio territoriale, di elevare la per-centuale di accesso ai servizi per l’infanziae alla scuola dell’infanzia, in coerenza congli obiettivi dell’Unione europea.

Con l’intervento normativo si procedealla definizione dei livelli essenziali delleprestazioni della scuola dell’infanzia e deiservizi educativi per l’infanzia, sentita laConferenza unificata, prevedendo la qua-lificazione universitaria e la formazionecontinua del personale dei servizi educa-tivi, gli standard strutturali, organizzativi e

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qualitativi dei servizi prescolari, la gene-ralizzazione della scuola dell’infanzia.

Al fine di potenziare la ricettività deiservizi educativi per l’infanzia e la quali-ficazione del sistema integrato, è necessa-rio ridefinire le competenze dei diversilivelli istituzionali nella regolamentazione,programmazione, gestione e monitoraggiodell’offerta educativa per la fascia di etàda 0 a 6 anni.

Inoltre, si intende procedere all’esclu-sione dei servizi educativi per l’infanzia edelle scuole dell’infanzia dai servizi adomanda individuale e promuovere, nel-l’ottica della continuità, la costituzione dipoli per l’infanzia (età da 0 a 6 anni),anche aggregati a scuole primarie e istituticomprensivi.

Ai fini del raggiungimento dei livelliessenziali delle prestazioni, si prevede l’ap-provazione e il finanziamento di un Pianodi azione nazionale per la promozione delsistema integrato.

Sono inoltre individuati nuovi mecca-nismi di finanziamento pubblico con lapartecipazione dei diversi di livelli di go-verno alla spesa per i servizi per l’infanziae per le scuole dell’infanzia ed è istituitaun’apposita commissione, composta daesperti nominati dal Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, dalleregioni e dagli enti locali con compiticonsultivi e propositivi.

l) rendere effettivo il diritto allo studio sututto il territorio nazionale nel rispettodelle competenze delle regioni in ma-teria.

L’intervento normativo in materia didiritto allo studio intende dare attuazioneagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione,prevedendo una legge quadro nazionale,che definisca i livelli essenziali per rendereeffettivo il diritto allo studio su tutto ilterritorio nazionale, nel rispetto dellecompetenze delle regioni. Tale interventosi rende necessario anche in coerenza conl’articolo 117 della Costituzione, a seguitodell’approvazione della legge costituzionalen. 3 del 2001 di revisione del titolo V della

parte seconda della Costituzione, al fine diindividuare criteri, obiettivi, strumenti emodalità, a livello nazionale, comuni pertutte le regioni, in modo da garantirel’omogeneità nel diritto allo studio, qualestrumento per la rimozione degli ostacolidi natura culturale, sociale economica cheimpediscono l’accesso all’istruzione.

m) adeguamento, semplificazione e rior-dino della normativa concernente gliausili digitali per la didattica e i relativiambienti.

In coerenza con il Piano nazionalescuola digitale e con le innovazioni pre-viste dal presente disegno di legge, si rendenecessario un intervento normativo fina-lizzato a riordinare e regolamentare lamateria relativa agli ambienti digitali, me-diante la definizione delle finalità e dellemodalità di gestione dell’identità e delprofilo digitale degli studenti e del perso-nale scolastico. L’accesso agli ambientidigitali per la didattica presenta alcunecriticità connesse alla tutela dei dati per-sonali degli studenti, pertanto occorre re-golamentare la materia, individuando cri-teri oggettivi per la tutela della riserva-tezza, in particolare per gli studenti mi-nori del primo ciclo d’istruzione, e per iltrattamento dei dati raccolti nell’ambitodelle attività didattiche, con particolareriferimento alla navigazione di piattaformedigitali dedicate all’apprendimento, frui-zione o produzione di contenuti didatticidigitali. È necessario, inoltre, procederealla semplificazione e al riordino dellamateria relativa all’adozione di testi didat-tici in formato digitale, alla produzione ecircolazione di opere e materiali per ladidattica, anche prodotti autonomamentedagli istituti scolastici.

n) revisione, riordino e adeguamento dellanormativa in materia di istituzioni einiziative scolastiche italiane all’estero.

L’intervento normativo di revisione,riordino e adeguamento della normativa in

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materia di istituzioni e iniziative scolasti-che italiane all’estero, prevista dal testounico di cui al decreto legislativo n. 297del 1994, è reso necessario dall’esigenza diavere un contingente di personale scola-stico all’estero che permetta un’efficacepromozione della lingua e della culturaitaliane. La normativa vigente appare oggiinadeguata a rispondere alle sfide e alleopportunità attuali. Inoltre, la forte ridu-zione degli organici a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 e ildecremento delle risorse rendono neces-sario un adeguamento delle disposizioninormative, finalizzato a rispondere alleesigenze complessive di efficacia ed effi-cienza dell’intervento pubblico, assicu-rando la sostenibilità della rete scolasticaall’estero. Occorre, pertanto, procedere auna ridefinizione dei criteri e delle mo-dalità di selezione, di destinazione e dipermanenza all’estero del personale do-cente e amministrativo; alla revisione deltrattamento economico; alla disciplinadelle sezioni italiane all’interno di scuolestraniere o internazionali; alla revisionedella disciplina dell’insegnamento di ma-terie obbligatorie secondo la legislazionelocale o l’ordinamento scolastico italianoda affidare a insegnanti a contratto locale.

o) adeguamento della normativa in mate-ria di valutazione e certificazione dellecompetenze degli studenti, nonché degliesami di Stato anche in raccordo con lanormativa vigente in materia di certi-ficazione delle competenze.

In coerenza con le innovazioni previstedal presente disegno di legge, al fine difavorire il progressivo miglioramento degliesiti formativi degli allievi, si rende neces-sario un intervento normativo volto adarmonizzare le modalità di valutazione edi certificazione delle competenze deglistudenti acquisite nei diversi percorsi for-mativi. Si intende valorizzare il carattereformativo della valutazione in tutti i ciclidi istruzione, assicurando il raccordo conle competenze chiave di cittadinanza e

l’ancoraggio al quadro di riferimento eu-ropeo. Infine, è necessario rendere coe-renti i sistemi di valutazione degli appren-dimenti disciplinari con la certificazionedelle competenze trasversali conseguite,nonché procedere alla revisione delle mo-dalità di svolgimento degli esami di Stato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORMEFINANZIARIE

ARTICOLO 22.

(Deroghe).

Comma 1

La norma, in considerazione degli in-terventi previsti dal presente disegno dilegge, prevede che l’intero apparato nor-mativo attuativo sia adottato in assenzadel parere dell’organo collegiale consultivonazionale della scuola, non ancora costi-tuito.

Comma 2

La norma, in considerazione della ri-stretta tempistica prevista per l’avvio delpiano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato del personale docente, pre-vede che la revisione del regolamento diaccorpamento delle classi di concorso pre-vista dall’articolo 64, comma 4, lettera a),del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, non si applichi per lasola procedura del piano straordinario diassunzioni.

Comma 3

La norma, in considerazione dell’attua-zione del Piano straordinario di assun-zione correlato alla formulazione delnuovo organico dell’autonomia e dei nuovicriteri di ripartizione della dotazione or-ganica, prevede che in sede di primaapplicazione e limitatamente all’anno sco-

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lastico 2015/2016, la determinazione del-l’organico dell’autonomia non richieda ilparere di cui all’articolo 22, comma 2,della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Comma 4

Fermo restando il contingente di cuiall’articolo 639, comma 3, del testo unicodi cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, le disposizioni della legge si appli-cano alle scuole italiane all’estero compa-tibilmente con le specifiche situazioni lo-cali e nell’ambito delle risorse disponibilia legislazione vigente.

Comma 5

La norma prevede la conseguente inef-ficacia delle norme contrattuali contra-stanti con le disposizioni di cui alla legge.

ARTICOLO 23.

(Abrogazione e soppressione di norme).

Comma 1

La norma, tenuto conto della disponi-bilità finanziaria nel fondo « La buonascuola » a seguito dell’approvazione della

legge di stabilità per il 2015 e della fina-lizzazione dello stesso, prevede la neces-saria abrogazione delle attuali disposizionilegislative che non consentono l’amplia-mento della dotazione organica del per-sonale docente.

Comma 2

La norma, in coerenza con quantoprevisto dal comma 1 e a seguito dispecifica abrogazione espressa, prevede lasoppressione del divieto di ampliamentodella dotazione organica del personaledocente, rispetto a quella attivata perl’anno scolastico 2011/2012, così da con-sentire la creazione dell’organico dell’au-tonomia.

ARTICOLO 24.

(Copertura finanziaria).

Commi 1 e 2

La norma reca la necessaria coperturafinanziaria per gli interventi previsti dalpresente disegno di legge.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DISEGNO DI LEGGE__

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge disciplina l’auto-nomia delle istituzioni scolastiche, anchein relazione alla dotazione finanziaria, alloscopo di garantire la massima flessibilità,diversificazione, efficienza ed efficacia delservizio scolastico, nonché all’integrazionee al miglior utilizzo delle risorse e dellestrutture, all’introduzione di tecnologie in-novative e al coordinamento con il conte-sto territoriale. In tale ambito, l’istituzionescolastica effettua la programmazionetriennale dell’offerta formativa per il po-tenziamento della conoscenza e delle com-petenze degli studenti e per l’aperturadella comunità scolastica al territorio.

CAPO II

AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZ-ZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

ART. 2.

(Autonomia scolastica e offerta formativa).

1. Al fine di dare piena attuazione alprocesso di realizzazione dell’autonomia edi riorganizzazione dell’intero sistema diistruzione, nelle more della revisione delquadro normativo di attuazione dell’arti-colo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e successive modificazioni, è rafforzata lafunzione del dirigente scolastico per ga-rantire un’efficiente gestione delle risorseumane, finanziarie, tecnologiche e mate-riali, fermi restando i livelli unitari enazionali di fruizione del diritto allo stu-

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dio nonché gli elementi comuni dell’interosistema scolastico pubblico. È istituito l’or-ganico dell’autonomia, funzionale alle esi-genze didattiche, organizzative e proget-tuali delle istituzioni scolastiche comeemergenti dal piano triennale di cui alpresente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, perinnalzare il livello generale delle compe-tenze e per assicurare la migliore offertaformativa e didattica agli alunni e aglistudenti, le istituzioni scolastiche effet-tuano le proprie scelte in merito agliinsegnamenti e alle attività curricolari,extracurricolari, educative e organizzativee individuano il proprio fabbisogno diattrezzature e di infrastrutture materiali,nonché di posti dell’organico dell’autono-mia di cui all’articolo 6.

3. Le istituzioni scolastiche individuanoil fabbisogno di posti dell’organico dell’au-tonomia, in relazione all’offerta formativache intendono realizzare, nel rispetto delmonte orario degli insegnamenti e tenutoconto della quota di autonomia dei cur-ricoli e degli spazi di flessibilità, nonché inriferimento a iniziative di potenziamentodell’offerta formativa e delle attività pro-gettuali, per il raggiungimento dei seguentiobiettivi:

a) valorizzazione e potenziamentodelle competenze linguistiche, con partico-lare riferimento all’italiano, nonché alla lin-gua inglese, mediante utilizzo della metodo-logia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenzematematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenzenella musica e nell’arte;

d) potenziamento delle conoscenze edelle competenze in materia di diritto e dieconomia, inclusa la conoscenza dei prin-cìpi e delle azioni di cittadinanza attiva;

e) sviluppo di comportamenti respon-sabili ispirati alla conoscenza e al rispettodella legalità, della sostenibilità ambien-tale, dei beni e delle attività culturali e deibeni paesaggistici;

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f) alfabetizzazione all’arte, alle tecni-che e ai media di produzione e diffusionedelle immagini;

g) potenziamento delle discipline mo-torie e sviluppo di comportamenti ispiratia uno stile di vita sano, con particolareriferimento all’alimentazione, all’educa-zione fisica e allo sport;

h) sviluppo delle competenze digitalidegli studenti, con particolare riguardo alpensiero computazionale, all’utilizzo cri-tico e consapevole dei social network e deimedia nonché alla produzione e ai legamicon il mondo del lavoro;

i) iniziative per il contrasto dei fe-nomeni della dispersione scolastica e delladiscriminazione e garanzia della più am-pia inclusione scolastica;

l) valorizzazione della scuola intesacome comunità attiva, aperta al territorioe in grado di sviluppare e aumentarel’interazione con le famiglie e con lacomunità locale, comprese le organizza-zioni del terzo settore e le imprese;

m) apertura pomeridiana delle scuolee riduzione del numero di alunni e distudenti per classe;

n) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

o) valorizzazione di percorsi forma-tivi individualizzati e coinvolgimento deglialunni e degli studenti;

p) individuazione di percorsi e disistemi funzionali alla premialità e allavalorizzazione del merito degli alunni edegli studenti;

q) alfabetizzazione e perfeziona-mento della lingua italiana per gli alunnistranieri, anche mediante l’attivazione dicorsi opzionali di lingua e la dotazione dilaboratori linguistici anche in rete.

4. Per l’attuazione degli obiettivi di cuial comma 3, le istituzioni scolastiche pre-dispongono, entro il mese di ottobre del-l’anno scolastico precedente al triennio diriferimento, il piano triennale dell’offerta

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formativa che contiene anche la program-mazione delle attività formative rivolte alpersonale docente e la quantificazionedelle risorse per la realizzazione dell’of-ferta formativa di cui al comma 2.

5. L’ufficio scolastico regionale valutala proposta di piano triennale dell’offertaformativa presentata dai dirigenti scola-stici in termini di compatibilità economi-co-finanziaria e di coerenza con gli obiet-tivi di cui al comma 3, sulla base dellerisorse disponibili a legislazione vigente.

6. Il piano triennale dell’offerta forma-tiva, all’esito della valutazione di cui alcomma 5, è comunicato al Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,che verifica il rispetto degli obiettivi di cuial comma 3 e conferma le risorse desti-nabili alle infrastrutture materiali e ilnumero di posti dell’organico dell’autono-mia effettivamente attivabili, nel limitedelle risorse disponibili. Le istituzioni sco-lastiche, entro il mese di febbraio, aggior-nano conseguentemente il piano triennale,che diviene efficace.

7. Il Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, con proprio decreto,provvede al finanziamento delle istituzioniscolastiche per la realizzazione degli obiet-tivi con riferimento ai diversi ordini egradi di istruzione, nei limiti delle risorsedisponibili a legislazione vigente.

8. Il piano triennale dell’offerta forma-tiva, in aggiunta a quanto previsto per ilpiano dell’offerta formativa ai sensi del-l’articolo 3 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8marzo 1999, n. 275, indica:

a) il fabbisogno dei posti comuni e disostegno dell’organico dell’autonomia,sulla base del monte orario degli insegna-menti, anche utilizzando la quota di au-tonomia dei curricoli e gli spazi di flessi-bilità, nonché del numero di alunni condisabilità, ferma restando la possibilità diistituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il po-tenziamento dell’offerta formativa;

c) il fabbisogno di infrastrutture e diattrezzature materiali.

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9. Il piano triennale dell’offerta forma-tiva è elaborato dal dirigente scolastico,sentiti il collegio dei docenti e il consigliod’istituto nonché con l’eventuale coinvol-gimento dei principali soggetti economici,sociali e culturali del territorio.

10. Le istituzioni scolastiche assicuranola piena trasparenza e pubblicità dei pianitriennali dell’offerta formativa, anche alfine di permettere una valutazione com-parativa da parte degli studenti e dellefamiglie, che sono pubblicati nel Portale dicui all’articolo 14, comma 1. Sono altresìivi pubblicate tempestivamente eventualirevisioni del piano triennale.

11. I dirigenti scolastici, definito il pianotriennale dell’offerta formativa ai sensi delcomma 6, scelgono il personale da asse-gnare ai posti dell’organico dell’autonomia,con le modalità di cui all’articolo 7.

12. Le istituzioni scolastiche, nel limitedelle risorse disponibili, realizzano i pro-getti inseriti nei piani triennali dell’offertaformativa, anche utilizzando le risorse dicui all’articolo 5, comma 6, e all’articolo 6.

13. Per l’anno scolastico 2015/2016, ildirigente scolastico individua i docenti dadestinare all’organico dell’autonomia dicui all’articolo 6 dell’istituzione scolasticadi riferimento, scegliendoli dal ruolo di cuiall’articolo 7, a seguito dell’immediata pre-disposizione di una stima del fabbisognonecessario, redatta sentiti il collegio deidocenti e il consiglio d’istituto. Tale stimaconfluisce nel successivo piano triennaledell’offerta formativa.

14. L’insegnamento della lingua inglesenella scuola primaria è assicurato utiliz-zando, nell’ambito delle risorse finanziarieo di organico disponibili, docenti di madrelingua o abilitati all’insegnamento nellarelativa classe di concorso in qualità dispecialisti, ovvero mediante il ricorso allafornitura di appositi servizi.

15. L’insegnamento della musica e del-l’educazione fisica nella scuola primaria èassicurato, nel limite dell’organico dispo-nibile, avvalendosi di docenti abilitati nellerelative classi di concorso, anche in ruoloin altri gradi di istruzione, in qualità dispecialisti.

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16. Il Fondo per il funzionamento delleistituzioni scolastiche statali, di cui all’arti-colo 1, comma 601, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni, èincrementato di euro 126 milioni annui dal-l’anno 2016 fino all’anno 2021.

ART. 3.

(Percorso formativo degli studenti).

1. Al fine di soddisfare pienamente leesigenze didattiche e formative persona-lizzate degli studenti, le scuole secondariedi secondo grado, nell’ambito del pianotriennale di cui all’articolo 2, introduconoinsegnamenti opzionali, ulteriori rispetto aquelli già previsti dai quadri orari per lospecifico grado, ordine e opzione di istru-zione. Tali insegnamenti, attivati dalle isti-tuzioni scolastiche nell’ambito delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente e dei posti di organico dell’autono-mia assegnati sulla base dei piani triennalidi cui all’articolo 2, sono parte del per-corso dello studente e sono inseriti nelcurriculum dello studente che ne indivi-dua il profilo associandolo a un’identitàdigitale e raccoglie tutti i dati utili ancheai fini dell’orientamento e dell’accesso almondo del lavoro, relativi al percorso deglistudi, alle competenze acquisite, alle even-tuali scelte degli insegnamenti opzionali,alle esperienze formative anche in alter-nanza scuola-lavoro e alle attività cultu-rali, sportive e di volontariato, svolte inambito extrascolastico.

2. Il dirigente scolastico può indivi-duare percorsi formativi e iniziative direttia garantire un maggiore coinvolgimentodegli studenti nonché una valorizzazionedel merito scolastico e dei talenti, utiliz-zando anche finanziamenti esterni, com-presi quelli derivanti da sponsorizzazioni,fermi restando gli obblighi di trasparenzadelle procedure.

3. Le istituzioni scolastiche inserisconoil curriculum di ciascuno studente nel Por-tale unico di cui all’articolo 14, comma 1.

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ART. 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

1. Al fine di incrementare le opportu-nità di lavoro degli studenti, i percorsi dialternanza scuola-lavoro di cui al decretolegislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono at-tuati negli istituti tecnici e professionaliper una durata complessiva nel secondobiennio e nell’ultimo anno del percorso distudi di almeno 400 ore e nei percorsiliceali per una durata complessiva di al-meno 200 ore nel triennio. Le disposizionidel periodo precedente si applicano apartire dalle classi terze attivate nell’annoscolastico successivo alla data di entrata invigore della presente legge. I percorsi dialternanza sono inseriti nei piani triennalidi cui all’articolo 2.

2. All’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo leparole: « ivi inclusi quelli del terzo set-tore, » sono inserite le seguenti: « o con gliordini professionali, ovvero con enti chesvolgono attività afferenti al patrimonioartistico, culturale e ambientale, ».

3. L’alternanza può essere svolta du-rante la sospensione delle attività didatti-che nonché con la modalità dell’impresaformativa simulata.

4. All’articolo 5, comma 4-ter, del de-creto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Ai fini dell’attua-zione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio edi didattica in laboratorio, con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, di concerto con il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali e con ilMinistro per la semplificazione e la pub-blica amministrazione nel caso di coinvol-gimento di enti pubblici, sentito il Forumnazionale delle associazioni studenteschedi cui all’articolo 5-bis del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottatoun regolamento, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,

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n. 400, con cui è definita la Carta deidiritti e dei doveri degli studenti in alter-nanza scuola-lavoro, concernente i diritti ei doveri degli studenti della scuola secon-daria di secondo grado impegnati nei per-corsi di formazione di cui all’articolo 4della legge 28 marzo 2003, n. 53, comedefiniti dal decreto legislativo 15 aprile2005, n. 77 ».

5. Le scuole secondarie di secondogrado svolgono attività di formazione inmateria di tutela della salute e della si-curezza nei luoghi di lavoro, nei limitidelle risorse disponibili, mediante l’orga-nizzazione di corsi rivolti agli studentiinseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto dispo-sto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81.

6. A decorrere dall’anno scolastico suc-cessivo alla data di entrata in vigore dellapresente legge, gli studenti, a partire dalsecondo anno dei percorsi di istruzionesecondaria di secondo grado, possono svol-gere periodi di formazione in aziendaattraverso la stipulazione di contratti diapprendistato per la qualifica e per ildiploma professionale, anche tenuto contodi quanto previsto dal decreto legislativoadottato ai sensi dell’articolo 1, comma 7,della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Atale fine, è abrogato il comma 2 dell’ar-ticolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre2013, n. 104, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,e successive modificazioni. Sono fatti salvi,fino alla loro conclusione, i programmisperimentali per lo svolgimento di periodidi formazione in azienda già attivati.

7. Per le finalità di cui al presentearticolo nonché per l’assistenza tecnica eper il monitoraggio dell’attuazione delleattività ivi previste, è autorizzata la spesadi euro 100 milioni a decorrere dall’anno2016. Le risorse sono ripartite tra leistituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo2, comma 7.

8. Il dirigente scolastico individua leimprese e gli enti pubblici e privati dispo-nibili all’attivazione dei percorsi di cui alpresente articolo e stipula apposite con-venzioni anche finalizzate a favorire

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l’orientamento scolastico e universitariodello studente. Analoghe convenzioni pos-sono essere stipulate con musei, istituti eluoghi della cultura nonché con gli ufficicentrali e periferici del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo.

ART. 5.

(Innovazione digitale edidattica laboratoriale).

1. Al fine di sviluppare e di migliorarele competenze digitali degli studenti, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca adotta il Piano nazionalescuola digitale, in sinergia con la program-mazione europea e regionale e con ilProgetto strategico nazionale per la bandaultra larga.

2. A decorrere dall’anno scolastico suc-cessivo alla data di entrata in vigore dellapresente legge, le istituzioni scolastichepromuovono, all’interno dei piani triennalidi cui all’articolo 2 e in collaborazione conil Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, azioni coerenti con lefinalità, i princìpi e gli strumenti previstinel Piano nazionale scuola digitale di cuial comma 1.

3. Il Piano nazionale scuola digitalepersegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allosviluppo delle competenze digitali deglistudenti, anche attraverso la collabora-zione con università, associazioni, organi-smi del terzo settore e imprese, nel ri-spetto dell’obiettivo di cui all’articolo 2,comma 3, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti di-dattici e laboratoriali necessari a miglio-rare la formazione e i processi di inno-vazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativie tecnologici per favorire la governance, latrasparenza e la condivisione di dati, non-ché lo scambio di informazioni tra diri-genti, docenti e studenti e tra istituzioniscolastiche ed educative e articolazioni

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amministrative del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l’inno-vazione didattica;

e) formazione dei direttori dei servizigenerali e amministrativi, degli assistentiamministrativi e degli assistenti tecnici perl’innovazione digitale nell’amministra-zione;

f) potenziamento delle infrastrutturedi rete, sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,con particolare riferimento alla connetti-vità nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori espe-rienze delle istituzioni scolastiche ancheattraverso la promozione di una rete na-zionale di centri di ricerca e di formazioneda collocare presso le scuole con più altolivello di innovatività.

4. Le istituzioni scolastiche possonoindividuare docenti nell’ambito dell’orga-nico dell’autonomia cui affidare il coordi-namento delle attività di cui al comma 2.

5. Per favorire lo sviluppo della didat-tica laboratoriale, le istituzioni scolastiche,anche in rete fra loro o attraverso i politecnico-professionali, possono dotarsi,dandone evidenza nei piani triennali di cuiall’articolo 2, di laboratori territoriali perl’occupabilità attraverso la partecipazione,anche in qualità di soggetti cofinanziatori,di enti locali, università, associazioni, fon-dazioni, enti di formazione professionale,istituti tecnici superiori e imprese private,per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica edella formazione ai settori strategici delMade in Italy, in base alla vocazioneproduttiva di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici alcollocamento al lavoro o alla riqualifica-zione di giovani non occupati;

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c) apertura della scuola al territorioe possibilità di utilizzo degli spazi anche aldi fuori dell’orario scolastico.

6. Al fine di consentire alle istituzioniscolastiche di attuare le attività previstenel presente articolo, nell’anno finanziario2015 è utilizzata quota parte, pari a euro90 milioni, delle risorse già destinate nel-l’esercizio 2014 in favore delle istituzioniscolastiche ed educative statali sul Fondoper il funzionamento di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni. A decor-rere dall’anno 2016, è autorizzata la spesadi euro 30 milioni. Le risorse sono ripartitetra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’ar-ticolo 2, comma 7.

CAPO III

ORGANICO, ASSUNZIONI EASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

ART. 6.

(Organico dell’autonomia per l’attuazionedei piani triennali dell’offerta formativa).

1. L’organico dell’autonomia è finaliz-zato alle esigenze curricolari, extracurri-colari, educative e organizzative che leistituzioni scolastiche esprimono con ipiani triennali dell’offerta formativa di cuiall’articolo 2, incluse quelle relative almonte orario degli insegnamenti, ed ècomposto dai posti comuni, quelli di so-stegno e quelli per il potenziamento del-l’offerta formativa. Tiene conto del fabbi-sogno di posti indicato da ciascuna istitu-zione scolastica nel piano triennale, nellimite delle risorse finanziarie disponibili.

2. L’organico dell’autonomia è determi-nato su base regionale, con cadenza trien-nale, con decreti del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

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agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, e comunque nel limite massimo dicui all’articolo 24, comma 1, della presentelegge. Il riparto della dotazione organicatra le regioni è effettuato sulla base delnumero di classi, nonché della presenza diaree interne, di aree a forte processoimmigratorio e di aree caratterizzate daelevati tassi di dispersione scolastica.

3. Con decreti dei dirigenti preposti agliuffici scolastici regionali, l’organico del-l’autonomia è ripartito tra i territori dicompetenza e assegnato ai ruoli territorialidi cui all’articolo 7 e, successivamente, allesingole istituzioni scolastiche, sulla basedel fabbisogno espresso dalle stesse neipiani triennali dell’offerta formativa di cuiall’articolo 2. I posti dell’organico sonocoperti dal dirigente scolastico con il per-sonale iscritto negli albi ai sensi dell’arti-colo 7. Il dirigente scolastico effettua lesostituzioni dei docenti assenti per la co-pertura delle supplenze temporanee fino adieci giorni con il personale della dota-zione organica dell’autonomia, con il trat-tamento stipendiale del grado d’istruzionedella scuola in cui è impegnato, qualorasuperiore a quello già in godimento. Ilmedesimo personale è tenuto ad assicu-rare prioritariamente la copertura dei po-sti vacanti e disponibili.

4. L’organico dei posti comuni e deiposti per il potenziamento dell’offerta for-mativa è determinato sulla base del fab-bisogno di posti individuato da ciascunaistituzione scolastica nel piano triennaledell’offerta formativa di cui all’articolo 2,confermato dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca ai sensi delmedesimo articolo 2, comma 6.

5. L’organico dei posti di sostegno èdeterminato nel limite previsto dall’arti-colo 2, comma 414, secondo periodo, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, e succes-sive modificazioni, e dall’articolo 15,comma 2-bis, del decreto-legge 12 settem-bre 2013, n. 104, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, ferma restando la possibilità diistituire posti in deroga ai sensi dell’arti-colo 35, comma 7, della legge 27 dicembre2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605,

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lettera b), della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

6. Nella ripartizione dei posti dell’or-ganico dell’autonomia, si tiene conto delleesigenze delle scuole di minoranza lingui-stica slovena o bilingui.

7. Restano salve le diverse determina-zioni che la regione autonoma della Valled’Aosta e le province autonome di Trentoe di Bolzano possono adottare in materiadi assunzione del personale docente ededucativo in considerazione alle rispettivespecifiche esigenze riferite agli organiciregionali e provinciali.

ART. 7.

(Competenze del dirigente scolastico).

1. Nell’ambito dell’autonomia dell’isti-tuzione scolastica, il dirigente scolastico neassicura il buon andamento. A tale scopo,svolge compiti di gestione direzionale, or-ganizzativa e di coordinamento ed è re-sponsabile della gestione delle risorse fi-nanziarie e strumentali e dei risultati delservizio nonché delle scelte didattiche, for-mative e della valorizzazione delle risorseumane e del merito dei docenti.

2. Il dirigente scolastico propone gliincarichi di docenza per la copertura deiposti assegnati all’istituzione scolastica cuiè preposto, sulla base del piano triennaledi cui all’articolo 2, ai docenti iscritti neglialbi territoriali di cui al comma 4 nonchéal personale docente di ruolo già in ser-vizio presso altra istituzione scolastica.

3. L’attribuzione, da parte dei dirigentiscolastici, degli incarichi ai docenti, av-viene nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri:

a) attribuzione di incarichi di duratatriennale rinnovabili, coordinata con ilciclo triennale di definizione degli organicidi cui all’articolo 6;

b) pubblicità dei criteri che ciascundirigente scolastico adotta per selezionarei soggetti cui proporre un incarico, tenutoconto del curriculum del docente;

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c) pubblicità degli incarichi conferitie della relativa motivazione a fondamentodella proposta e pubblicità del curriculumnel sito internet istituzionale della scuola;

d) utilizzo del personale docente diruolo in classi di concorso diverse daquelle per la quale possiede l’abilitazione,purché possegga un titolo di studio validoall’insegnamento;

e) potere sostitutivo degli uffici sco-lastici regionali in caso di inerzia deidirigenti nella copertura dei posti.

4. I ruoli del personale docente sonoregionali, articolati in albi territoriali, sud-divisi in sezioni separate per gradi diistruzione, classi di concorso e tipologie diposto. Gli uffici scolastici regionali defini-scono l’ampiezza degli albi territoriali,anche in funzione della popolazione sco-lastica. Al personale docente già assunto atempo indeterminato alla data di entratain vigore della presente legge non si ap-plica la disciplina dell’iscrizione negli albiterritoriali e della proposta dell’incaricoda parte del dirigente scolastico di cui alcomma 2, salvo che in caso di mobilitàterritoriale e professionale, all’atto dellaquale anche i medesimi docenti sonoiscritti negli albi di cui al presente comma.

5. I dirigenti scolastici individuano finoa tre docenti tra quelli di ruolo che licoadiuvano nell’organizzazione dell’istitu-zione scolastica.

6. I dirigenti scolastici, nell’ambito del-l’organico dell’autonomia assegnato e dellerisorse, anche logistiche, disponibili, ridu-cono il numero di alunni e di studenti perclasse rispetto a quanto previsto dal de-creto del Presidente della Repubblica 20marzo 2009, n. 81, allo scopo di miglio-rare la qualità didattica.

7. In relazione alle nuove competenzeattribuite ai dirigenti scolastici, a decor-rere dall’anno scolastico 2015/2016 ilFondo unico nazionale per la retribuzionedella posizione, fissa e variabile, e dellaretribuzione di risultato dei medesimi di-rigenti è incrementato in misura pari aeuro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35

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milioni annui a decorrere dall’anno 2016, allordo degli oneri a carico dello Stato.

8. Nelle more della revisione del si-stema di valutazione dei dirigenti scola-stici, per l’effettuazione della stessa sitiene conto della disciplina stabilita dalregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 marzo 2013,n. 80, nonché dei criteri utilizzati per lascelta, la valorizzazione e la valutazionedei docenti e dei risultati dell’istituzionescolastica, con particolare riguardo alleazioni specifiche messe in campo dal di-rigente scolastico per migliorarli.

ART. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l’anno scolastico 2015/2016, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca è autorizzato ad attuare unpiano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia.In sede di prima attuazione, ai fini delpresente articolo, l’organico dell’autono-mia è determinato, entro il 31 maggio2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5,per i posti comuni e di sostegno e i postiper il potenziamento sono istituiti solopresso la scuola primaria e secondaria diprimo e di secondo grado, tenuto contodelle esigenze di potenziamento dell’orga-nico funzionale calcolato in conformità aicriteri e agli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminatoe iscritti negli albi di cui all’articolo 7, nellimite dei posti di cui al comma 1 delpresente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,

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concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni.

3. Al piano straordinario di assunzionipartecipano i soggetti di cui al comma 2che abbiano presentato apposita domandadi assunzione esclusivamente secondo lemodalità stabilite dal comma 8. I soggettiche appartengono a entrambe le categoriedi cui alle lettere a) e b) del comma 2scelgono, con la domanda, per quale ca-tegoria essere trattati.

4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 per centodei posti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboterritoriale di cui all’articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nellegraduatorie ad esaurimento, che residuanodalle fasi precedenti, sono assunti nellimite dei posti rimasti eventualmente va-

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canti e disponibili nell’organico dell’auto-nomia nazionale, individuati a livello dialbo territoriale. I vincitori hanno prece-denza rispetto agli iscritti nelle graduato-rie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cuial comma 4, lettere a), b) e c), possonoesprimere l’ordine di preferenza tra tuttigli albi territoriali e sono assunti priori-tariamente, nell’ambito degli albi indicati,sui posti di sostegno, se in possesso delrelativo titolo di specializzazione e, insubordine, a partire dalla classe di con-corso o dal grado di istruzione per cuiposseggono maggiore punteggio e, a paritàdi punteggio, dando priorità al grado diistruzione superiore. In caso di indisponi-bilità di posti per gli albi territoriali in-dicati, non si procede all’assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità delpersonale assunto e per limitare il ricorsoa contratti a tempo determinato, nella fasedi assegnazione degli incarichi si applical’articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accet-tano espressamente la proposta di assun-zione entro dieci giorni dalla data dellasua ricezione per il tramite del sistema dicui al comma 8. In caso di mancataaccettazione nel termine e con le modalitàpredetti, i soggetti di cui al comma 2 nonpossono essere destinatari di ulteriori pro-poste di assunzione a tempo indeterminatoai sensi del piano straordinario di assun-zioni. Le disponibilità di posti sopravve-nute per effetto delle rinunce all’assun-zione non possono essere assegnate innessuna delle fasi di cui al comma 4. Iposti per il potenziamento dell’offerta for-mativa, che rimangono vacanti all’esito delpiano straordinario di assunzioni, nonsono disponibili per incarichi a tempodeterminato fino al successivo ciclo dideterminazione dei fabbisogni di cui al-l’articolo 2. I soggetti assunti sono desti-natari di proposte di incarico ai sensidell’articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pub-blicato un apposito avviso nella GazzettaUfficiale e tutte le comunicazioni con isoggetti di cui al comma 2, incluse la

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domanda di assunzione e l’espressionedelle preferenze, la proposta di assun-zione, l’accettazione o la rinuncia, avven-gono esclusivamente per il tramite dell’ap-posito sistema informativo, gestito dal Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, che cura ogni fase dellaprocedura in deroga all’articolo 45,comma 2, e all’articolo 65 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario diassunzioni il personale già assunto qualedocente a tempo indeterminato alle dipen-denze dello Stato, anche se presente nellegraduatorie di cui al comma 2, lettere a)e b), e indipendentemente dalla classe diconcorso, dal tipo di posto e dal grado diistruzione per i quali vi è iscritto o in cuiè assunto. Sono altresì esclusi i soggettiche non sciolgano la riserva per consegui-mento del titolo abilitante entro e nonoltre il 30 giugno 2015, fermo restandoquanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1o settembre 2015,le graduatorie di cui al comma 2, letterea) e b), perdono efficacia, per i gradi diistruzione della scuola primaria e secon-daria, ai fini dell’assunzione con contrattidi qualsiasi tipo e durata. Dalla data dientrata in vigore della presente legge sonosoppresse le graduatorie dei concorsi pub-blici per titoli ed esami banditi antece-dentemente all’anno 2012 per il recluta-mento di personale docente per le scuolestatali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie dicircolo e d’istituto del personale docenteed educativo previste dall’articolo 5 delregolamento di cui al decreto del Ministrodella pubblica istruzione 13 giugno 2007,n. 131, continua a esplicare la propriaefficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti giàiscritti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, non assunti a seguito delpiano straordinario di assunzioni di cui alcomma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dalpresente articolo, ad eccezione del perso-nale docente della scuola dell’infanzia e

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del personale educativo, l’accesso ai ruolidel personale docente della scuola stataleavviene esclusivamente mediante concorsipubblici nazionali su base regionale pertitoli ed esami, le cui graduatorie hannovalidità fino all’approvazione della succes-siva graduatoria concorsuale e comunquenon oltre tre anni.

ART. 9.

(Periodo di formazione e di prova delpersonale docente ed educativo).

1. Il personale docente ed educativoassunto ai sensi dell’articolo 8, è sottopo-sto al periodo di formazione e di prova, ilcui positivo superamento determina l’ef-fettiva immissione in ruolo.

2. Il superamento dell’anno di forma-zione e di prova è subordinato allo svol-gimento del servizio effettivamente pre-stato per almeno 180 giorni, dei qualialmeno 120 per le attività didattiche.

3. Il personale docente ed educativo inperiodo di formazione e di prova è sot-toposto a valutazione da parte del diri-gente scolastico sulla base di un’istruttoriadi un docente al quale sono affidate daldirigente scolastico le funzioni di tutor,sentiti il collegio dei docenti e il consigliod’istituto.

4. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonoindividuati gli obiettivi, le modalità divalutazione del grado di raggiungimentodegli stessi, le attività formative e i criteriper la valutazione del personale docenteed educativo in periodo di formazione e diprova, anche prevedendo verifiche e ispe-zioni in classe.

5. In caso di valutazione negativa delperiodo di formazione e di prova, il diri-gente scolastico provvede alla dispensa dalservizio con effetto immediato, senza ob-bligo di preavviso. Se il personale provieneda un altro ruolo docente o della pubblicaamministrazione, il dirigente scolasticoprovvede alla restituzione al ruolo di pro-venienza, nel quale il personale interessatoassume la posizione giuridica ed econo-

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mica che avrebbe conseguito nel mede-simo ruolo.

6. Continuano ad applicarsi, in quantocompatibili con il presente articolo, gliarticoli da 437 a 440 del testo unico di cuial decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297.

ART. 10.

(Carta elettronica per l’aggiornamento e laformazione del docente).

1. Al fine di sostenere la formazionecontinua dei docenti e di valorizzarne lerelative competenze professionali, è isti-tuita la Carta elettronica per l’aggiorna-mento e la formazione del docente diruolo delle istituzioni scolastiche di ogniordine e grado. La Carta, dell’importonominale di euro 500 annui per ciascunanno scolastico, può essere utilizzata perl’acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di natura didattico-scien-tifica, di pubblicazioni e di riviste riferitealle materie di insegnamento e comunqueutili all’aggiornamento professionale, perl’acquisto di hardware e software, perl’iscrizione a corsi per attività di aggior-namento e di qualificazione delle compe-tenze professionali, per rappresentazioniteatrali e cinematografiche, per l’ingressoa musei, mostre ed eventi culturali, non-ché per iniziative coerenti con le attivitàindividuate nell’ambito del piano dell’of-ferta formativa delle scuole e del Pianonazionale di formazione di cui al comma4. La somma di cui alla Carta non costi-tuisce retribuzione accessoria né redditoimponibile.

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca e con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti i criteri e lemodalità di assegnazione e utilizzo dellaCarta di cui al comma 1, nonché l’importoda assegnare nell’ambito delle risorse di-sponibili di cui al comma 3, tenendo conto

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del sistema pubblico per la gestione del-l’identità digitale, nonché le modalità perl’erogazione delle agevolazioni e dei bene-fìci collegati alla Carta medesima.

3. Per le finalità di cui al comma 1 èautorizzata la spesa di euro 381,137 mi-lioni a decorrere dall’esercizio 2015.

4. La formazione in servizio dei docentidi ruolo è obbligatoria, permanente estrutturale. Le attività di formazione sonodefinite dalle singole istituzioni scolastichein coerenza con il piano triennale dell’of-ferta formativa di cui all’articolo 2 e deirisultati emersi dai piani di miglioramentodelle istituzioni scolastiche previsti dalregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 marzo 2013,n. 80, sulla base delle priorità nazionaliindicate nel Piano nazionale di forma-zione, adottato ogni tre anni con decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, sentite le organizzazionisindacali rappresentative di categoria.

5. Per l’attuazione del Piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 40milioni annui a decorrere dall’anno 2016.

ART. 11.(Valorizzazione del merito del personale

docente).

1. Per la valorizzazione del merito delpersonale docente è istituito presso il Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca un apposito fondo, con lostanziamento di euro 200 milioni annui adecorrere dall’anno 2016, ripartito a livelloterritoriale e tra le istituzioni scolastichein proporzione alla dotazione organica deidocenti con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

2. Il dirigente scolastico, sentito il con-siglio d’istituto, assegna annualmente unasomma del fondo di cui al comma 1 alpersonale docente, di cui al medesimocomma 1, sulla base della valutazionedell’attività didattica in ragione dei risul-tati ottenuti in termini di qualità dell’in-segnamento, di rendimento scolastico degli

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alunni e degli studenti, di progettualitànella metodologia didattica utilizzata, diinnovatività e di contributo al migliora-mento complessivo della scuola.

3. La somma di cui al comma 2,definita bonus, è destinata a valorizzare ilmerito del personale docente di ruolo delleistituzioni scolastiche di ogni ordine egrado e ha natura di retribuzione acces-soria.

ART. 12.

(Limite della durata dei contratti di lavoroa tempo determinato e fondo per il risar-

cimento).

1. I contratti di lavoro a tempo deter-minato stipulati con il personale docente,educativo, amministrativo, tecnico ed au-siliario presso le istituzioni scolastiche ededucative statali, per la copertura di postivacanti e disponibili, non possono supe-rare la durata complessiva di trentaseimesi, anche non continuativi.

2. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, è istituito un fondo per i paga-menti in esecuzione di provvedimenti giu-risdizionali aventi ad oggetto il risarci-mento dei danni conseguenti alla reitera-zione di contratti a termine per una du-rata complessiva superiore a trentaseimesi, anche non continuativi, su postivacanti e disponibili, con la dotazione dieuro 10 milioni per ciascuno degli anni2015 e 2016.

ART. 13.

(Personale scolastico in posizione di co-mando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione

presso altre amministrazioni pubbliche).

1. Il personale docente, educativo, am-ministrativo, tecnico o ausiliario in posi-zione di comando, distacco o fuori ruoloalla data di entrata in vigore della presentelegge, sulla base di un provvedimentoformale adottato ai sensi della normativavigente, può transitare, a seguito di una

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procedura comparativa, nei ruoli dell’am-ministrazione di destinazione, previa va-lutazione delle esigenze organizzative efunzionali dell’amministrazione medesimae nel limite delle facoltà assunzionali,fermo restando quanto disposto dall’arti-colo 1, comma 330, della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190.

CAPO IV

ISTITUZIONI SCOLASTICHEAUTONOME

ART. 14.

(Open data).

1. È istituito il Portale unico dei datidella scuola.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, in conformità conquanto disposto dall’articolo 68, comma 3,del codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e successive modifica-zioni, e in applicazione del decreto legi-slativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantiscestabilmente l’accesso e la riutilizzabilitàdei dati pubblici del sistema nazionale diistruzione e formazione, pubblicando informato aperto i dati relativi ai bilancidelle scuole, i dati pubblici afferenti ilSistema nazionale di valutazione, l’Ana-grafe dell’edilizia scolastica, i provvedi-menti di incarico di docenza, i pianidell’offerta formativa, i dati dell’Osserva-torio tecnologico, i materiali e le opereautoprodotte dagli istituti scolastici e ri-lasciati in formato aperto secondo le mo-dalità di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, e successive modificazioni.Pubblica altresì i dati, i documenti e leinformazioni utili a valutare l’avanza-mento didattico, tecnologico e d’innova-zione del sistema scolastico.

3. Il Portale di cui al comma 1, gestitodal Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, sentito il Garante perla protezione dei dati personali, rende

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accessibili i dati del curriculum dello stu-dente di cui all’articolo 3 e il curriculumdel docente di cui all’articolo 7, comma 3,lettera b).

4. Il Portale di cui al comma 1 pub-blica, inoltre, la normativa, gli atti e lecircolari in conformità alle disposizioni deldecreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,convertito, con modificazioni, dalla legge18 febbraio 2009, n. 9, e del decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Per l’anno 2015 è autorizzata laspesa di euro 1 milione per la predispo-sizione del Portale di cui al comma 1 e, adecorrere dall’anno 2016, è autorizzata laspesa di euro 100.000 per le spese digestione e di mantenimento del medesimoPortale.

6. Al fine di fornire un supporto tem-pestivo alle istituzioni scolastiche ed edu-cative nella risoluzione di problemi con-nessi alla gestione amministrativa e con-tabile, attraverso la creazione di un canalepermanente di comunicazione con gli uf-fici competenti del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e va-lorizzando la condivisione di buone pra-tiche tra le istituzioni scolastiche mede-sime, a decorrere dall’anno scolasticosuccessivo alla data di entrata in vigoredella presente legge è avviato un progettosperimentale per la realizzazione di unservizio di assistenza, anche attraverso lacostruzione di un portale e di foruminformatici dedicati. Il servizio di assi-stenza è realizzato nell’ambito delle ri-sorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

CAPO V

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 15.

(Cinque per mille).

1. All’articolo 2 del decreto-legge 25marzo 2010, n. 40, convertito, con modi-

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ficazioni, dalla legge 22 maggio 2010,n. 73, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-novies, dopo la letterae) è aggiunta la seguente:

« e-bis) istituzioni scolastiche delsistema nazionale di istruzione »;

b) al comma 4-duodecies è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Le istituzioniscolastiche di cui al comma 4-novies, let-tera e-bis), sono incluse di diritto tra isoggetti ammessi al riparto »;

c) dopo il comma 4-terdecies è inse-rito il seguente:

« 4-quaterdecies. In sede di dichiara-zione dei redditi, i contribuenti che inten-dono destinare la quota del cinque permille delle imposte ai soggetti di cui alcomma 4-novies, lettera e-bis), indicanol’istituzione scolastica del sistema nazio-nale di istruzione alla quale devolvere lasomma. La quota di risorse attribuita alleistituzioni scolastiche a seguito del ripartodelle somme di cui all’articolo 1, comma154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è iscritta nel Fondo per il funzionamentodi cui all’articolo 1, comma 601, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, per essere destinataalle singole istituzioni beneficiarie in mi-sura proporzionale alle scelte espresse,ferma restando la destinazione di quotaparte della somma complessiva pari al 10per cento, alle istituzioni poste in zone abasso reddito secondo i criteri stabiliti conapposito decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1hanno effetto a decorrere dall’eserciziofinanziario 2016.

ART. 16.

(School bonus).

1. Per le erogazioni liberali in denarodestinate agli investimenti in favore degliistituti del sistema nazionale di istruzione,

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per la realizzazione di nuove strutturescolastiche, la manutenzione e il potenzia-mento di quelle esistenti e per il sostegnoa interventi che migliorino l’occupabilitàdegli studenti, spetta un credito d’impostapari al 65 per cento delle erogazionieffettuate in ciascuno dei due periodid’imposta successivi a quello in corso al 31dicembre 2014 e pari al 50 per cento diquelle effettuate nel periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2016.

2. Il credito d’imposta di cui al comma1 è riconosciuto alle persone fisiche non-ché agli enti non commerciali e ai soggettititolari di reddito d’impresa e non è cu-mulabile con altre agevolazioni per lemedesime spese.

3. Il credito d’imposta di cui al comma1 è ripartito in tre quote annuali di pariimporto. Per i soggetti titolari di redditod’impresa, il credito d’imposta, ferma re-stando la ripartizione in tre quote annualidi pari importo, è utilizzabile tramitecompensazione ai sensi dell’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni, e non rileva aifini delle imposte sui redditi e dell’impostaregionale sulle attività produttive.

4. I limiti di cui all’articolo 1, comma53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e di cui all’articolo 34 della legge 23dicembre 2000, n. 388, e successive mo-dificazioni, non si applicano al creditod’imposta di cui al presente articolo.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioniliberali di cui al comma 1 comunicanomensilmente al Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca l’ammontaredelle erogazioni liberali ricevute nel mesedi riferimento; provvedono altresì a darepubblica comunicazione di tale ammon-tare, nonché della destinazione e dell’uti-lizzo delle erogazioni stesse tramite ilproprio sito web istituzionale, nell’ambitodi una pagina dedicata e facilmente indi-viduabile, e sul portale telematico delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, nel rispetto delle disposizionidel codice in materia di protezione deidati personali, di cui al decreto legislativo

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30 giugno 2003, n. 196. All’attuazione delpresente comma si provvede nell’ambitodelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato.

6. Ai maggiori oneri derivanti dallaconcessione del credito d’imposta di cui alpresente articolo, valutati in euro 7,5 mi-lioni per l’anno 2016, in euro 15 milioniper l’anno 2017, in euro 20,8 milioni perl’anno 2018, in euro 13,3 milioni perl’anno 2019 e in euro 5,8 milioni perl’anno 2020, si provvede ai sensi di quantodisposto dall’articolo 24.

ART. 17.

(Detraibilità delle spese sostenute per lafrequenza scolastica).

1. All’articolo 15, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni in materia di detrazione peroneri, dopo la lettera e) è inserita laseguente:

« e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza di scuole dell’infanzia e del primociclo di istruzione del sistema nazionale diistruzione di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, e successive modi-ficazioni, per un importo annuo non su-periore a 400 euro per alunno o studente.Per le erogazioni liberali alle istituzioniscolastiche per l’ampliamento dell’offertaformativa rimane fermo il beneficio di cuialla lettera i-octies), che non è cumulabilecon quello di cui alla presente lettera; ».

CAPO VI

EDILIZIA SCOLASTICA

ART. 18.

(Scuole innovative).

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, entro sessanta

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giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, provvede a pubblicare unavviso pubblico per l’elaborazione di pro-poste progettuali da sottoporre a una com-missione di esperti, cui partecipa anche laStruttura di missione per l’edilizia scola-stica istituita presso la Presidenza delConsiglio dei ministri, che esamina e coor-dina le proposte pervenute al fine diindividuare soluzioni progettuali di scuolealtamente innovative dal punto di vistaarchitettonico, impiantistico, tecnologico,dell’incremento dell’efficenza energetica,della sicurezza strutturale e antisismica ecaratterizzate da nuovi ambienti di ap-prendimento anche per favorire l’uso con-tinuo e costante delle moderne tecnologienell’attività didattica.

2. Sulla base delle soluzioni progettualiindividuate, ai sensi del comma 1, gli entilocali interessati presentano un progettoper la realizzazione di una nuova scuolaalla rispettiva regione, che seleziona lamigliore proposta anche in termini diapertura della scuola al territorio e latrasmette al Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca ai fini dell’as-segnazione del finanziamento per la rea-lizzazione dell’edificio.

3. Per la realizzazione delle scuole èutilizzata quota parte delle risorse di cuiall’articolo 18, comma 8, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio2015-2017, rispetto alle quali i canoni dilocazione, da corrispondere all’Istituto na-zionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro (INAIL) sono posti acarico dello Stato nella misura di euro 3milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioniper l’anno 2017 e di euro 9 milioni adecorrere dall’anno 2018.

ART. 19.

(Misure per la sicurezza e la valorizzazionedegli edifici scolastici).

1. All’Osservatorio per l’edilizia scola-stica di cui all’articolo 6 della legge 11

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gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa laStruttura di missione per il coordinamentoe impulso nell’attuazione di interventi diriqualificazione dell’edilizia scolastica, isti-tuita con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 27 maggio 2014 pressola Presidenza del Consiglio dei ministri,sono attribuiti anche compiti di indirizzoe di programmazione degli interventi inmateria di edilizia scolastica.

2. Al fine di consentire lo svolgimentodel servizio scolastico in ambienti adeguatie sicuri, la programmazione nazionalepredisposta in attuazione dell’articolo 10del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, e succes-sive modificazioni, rappresenta il piano delfabbisogno nazionale in materia di ediliziascolastica per il triennio 2015-2017, anchetenendo conto dei dati inseriti nell’Ana-grafe dell’edilizia scolastica, ed è utile perl’assegnazione di finanziamenti statali co-munque destinati alla messa in sicurezzadegli edifici scolastici, comprese le risorsedi cui all’articolo 18, comma 8, del decre-to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, a beneficio degli enti localicon la possibilità che i canoni di investi-mento siano posti a carico delle regioni.La programmazione nazionale è altresìutile per l’assegnazione di tutte le risorsedestinate nel triennio di riferimento al-l’edilizia scolastica, comprese quelle rela-tive alla quota a gestione statale dell’ottoper mille di cui all’articolo 48 della legge20 maggio 1985, n. 222, come modificatodall’articolo 1, comma 206, della legge 27dicembre 2013, n. 147, nonché quelle dicui al Fondo previsto dall’articolo 32-bisdel decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, come daultimo incrementato dall’articolo 2,comma 276, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, i cui termini e modalità di indi-viduazione degli interventi di adeguamentostrutturale e antisismico sono definiti condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca.

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A tali fini i poteri derogatori per interventidi edilizia scolastica di cui all’articolo 18,comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e succes-sive modificazioni, sono estesi per tutta ladurata della programmazione nazionaletriennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data dientrata in vigore della presente legge erelative ai finanziamenti attivati ai sensidell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio1986, n. 318, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,dell’articolo 1 della legge 23 dicembre1991, n. 430, e dell’articolo 2, comma 4,della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonchéai finanziamenti erogati ai sensi dell’arti-colo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,sono destinate all’attuazione, nell’anno2015, di ulteriori interventi urgenti per lasicurezza degli edifici scolastici. Entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, gli enti locali benefi-ciari dei predetti finanziamenti trasmet-tono al Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca e alla società Cassadepositi e prestiti Spa il monitoraggio degliinterventi realizzati, pena la revoca dellecitate risorse ancora da erogare. Le con-seguenti economie accertate, a seguito delcompletamento dell’intervento finanziatoovvero della sua mancata realizzazione,sono destinate, secondo criteri e modalitàdefiniti con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, a ulteriori interventi urgentidi edilizia scolastica individuati nell’am-bito della programmazione nazionale dicui al comma 2, fermi restando i piani diammortamento in corso e le correlateautorizzazioni di spesa, nonché agli inter-venti che si rendono necessari all’esitodelle indagini diagnostiche sugli edificiscolastici di cui all’articolo 20 e di quelliche si rendono necessari sulla base deidati risultanti dall’Anagrafe dell’ediliziascolastica.

4. Le regioni sono tenute, entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, a fornire al Ministero

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dell’istruzione, dell’università e della ri-cerca il monitoraggio completo dei piani diedilizia scolastica relativi alle annualità2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensidell’articolo 1, comma 625, della legge 27dicembre 2006, n. 296, pena la mancatasuccessiva assegnazione di ulteriori risorsestatali. Le relative economie accertate al-l’esito del monitoraggio restano nella di-sponibilità delle regioni per essere desti-nate a interventi urgenti di messa insicurezza degli edifici scolastici sulla basedi progetti esecutivi presenti nella propriaprogrammazione regionale predisposta aisensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, e successive modificazioni,nonché agli interventi che si rendono ne-cessari all’esito delle indagini diagnostichesugli edifici scolastici di cui all’articolo 20della presente legge e a quelli che sirendono necessari sulla base dei dati ri-sultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scola-stica. Gli interventi devono essere comu-nicati dalla regione competente al Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca che definisce tempi e modalità diattuazione degli stessi.

5. A valere sui rimborsi delle quotedell’Unione europea e di cofinanziamentonazionale della programmazione PONFESR 2007/2013, le risorse relative aiprogetti retrospettivi per interventi di edi-lizia scolastica, al netto delle eventualisomme ancora dovute ai beneficiari finalidegli stessi progetti, confluiscono nelFondo unico per l’edilizia scolastica peressere impiegate, sulla base della program-mazione regionale di cui al comma 2, nellostesso territorio ai quali erano destinate eper progetti con analoghe finalità di edi-lizia scolastica. Le risorse sono altresìdestinate agli interventi che si rendononecessari all’esito delle indagini diagnosti-che sugli edifici scolastici di cui all’articolo20 e a quelli che si rendono necessari sullabase dei dati risultanti dall’Anagrafe del-l’edilizia scolastica. Alle eventuali decur-tazioni di spesa successivamente decisedalla Commissione europea in esito adaudit riguardanti i progetti retrospettivi di

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cui al presente comma e alle conseguentirestituzioni delle risorse dell’Unione euro-pea e di cofinanziamento nazionale si fafronte mediante corrispondente riduzionedel Fondo unico per l’edilizia scolastica.

6. La sanzione di cui all’articolo 31,comma 26, lettera a), della legge 12 no-vembre 2011, n. 183, da applicare nel-l’anno 2015 agli enti locali che non hannorispettato il patto di stabilità interno perl’anno 2014, è ridotta di un importo parialla spesa per edilizia scolastica sostenutanel corso dell’anno 2014, purché non giàoggetto di esclusione dal saldo valido aifini della verifica del rispetto del patto distabilità interno. A tale fine, gli enti localiche non hanno rispettato il patto di sta-bilità interno nell’anno 2014 comunicano,con le modalità individuate con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,entro il 31 maggio 2015, le spese sostenutenell’anno 2014 per l’edilizia scolastica.

7. Al fine di assicurare la prosecuzionee il completamento degli interventi dimessa in sicurezza degli edifici scolasticifinanziati ai sensi dell’articolo 80, comma21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,con delibere del Comitato interministerialeper la programmazione economica (CIPE)n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di appro-vazione del primo programma stralcio, en. 143/2006 del 17 novembre 2006, diapprovazione del secondo programmastralcio, come rimodulati dalla deliberaCIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, èconsentito agli enti beneficiari, previa ren-dicontazione dei lavori eseguiti da pro-durre al Ministero delle infrastrutture edei trasporti entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, l’utilizzo delle economie derivantidai ribassi d’asta per la realizzazione dialtri interventi finalizzati alla sicurezzadelle scuole anche sugli stessi edifici e nelrispetto del limite complessivo del finan-ziamento già autorizzato. Le modalitàdella rendicontazione sono rese note at-traverso il sito web istituzionale del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasportientro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge. La mancatarendicontazione nel termine indicato pre-

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clude l’utilizzo delle eventuali risorse re-sidue ancora nella disponibilità dell’ente,che sono versate all’entrata del bilanciodello Stato entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge. Lesomme relative a interventi non avviati eper i quali non siano stati assunti obblighigiuridicamente vincolanti, anche giacentipresso la società Cassa depositi e prestitiSpa, sono destinate dal CIPE alle mede-sime finalità di edilizia scolastica in favoredi interventi compresi nella programma-zione triennale nazionale 2015-2017 di cuial comma 2, secondo modalità individuatedallo stesso Comitato, nonché degli inter-venti che si rendono necessari all’esitodelle indagini diagnostiche sugli edificiscolastici di cui all’articolo 20 e di quelliche si rendono necessari sulla base deidati risultanti dall’Anagrafe dell’ediliziascolastica. Al fine di garantire la sollecitaattuazione dei programmi finanziati aisensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b),del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, con deliberaCIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e deiprogrammi di intervento finanziati ai sensidell’articolo 33, comma 3, della legge 12novembre 2011, n. 183, con delibera CIPEn. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richie-sto ai provveditorati per le opere pubbli-che sui progetti definitivi presentati daglienti beneficiari si intende positivamentereso entro trenta giorni dalla richiesta, ov-vero entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge perquelli presentati precedentemente. Gli entibeneficiari trasmettono al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti le aggiudica-zioni provvisorie dei lavori entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, pena la revoca dei finanzia-menti. Le risorse oggetto di revoca sonodestinate dal CIPE alle medesime finalità diedilizia scolastica in favore di interventicompresi nella programmazione triennalenazionale 2015-2017, secondo modalità in-dividuate dal medesimo Comitato.

8. Il termine di utilizzo delle risorseprevisto dal Fondo rotativo per la proget-tualità per gli interventi di edilizia scola-

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stica, di cui all’articolo 1, comma 54,quarto periodo, della legge 28 dicembre1995, n. 549, come da ultimo modificatodal comma 9 del presente articolo, èprorogato fino al 31 dicembre 2018.

9. All’articolo 1, comma 54, della legge28 dicembre 1995, n. 549, e successivemodificazioni, le parole: « inseriti nelpiano straordinario di messa in sicurezzadegli edifici scolastici, con particolare ri-guardo a quelli che insistono sul territoriodelle zone soggette a rischio sismico » sonosostituite dalle seguenti: « di edilizia sco-lastica e può essere alimentato anche darisorse finanziarie di soggetti esterni ».

10. All’articolo 9 del decreto-legge 12settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il se-guente comma:

« 2-octies. I pareri, i visti e i nulla ostarelativi agli interventi di cui al comma 1sono resi dalle amministrazioni compe-tenti entro quarantacinque giorni dallarichiesta, anche tramite conferenza di ser-vizi e, decorso inutilmente tale termine, siintendono acquisiti con esito positivo ».

11. All’articolo 23-ter, comma 1, del de-creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-sto 2014, n. 114, e successive modificazioni,le parole: « 1o settembre 2015 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 1o novembre 2015 ».

12. Le risorse di cui all’articolo 2,comma 239, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, e successive modificazioni, desti-nate alla realizzazione del piano straordi-nario di messa in sicurezza degli edificiscolastici individuati dalla risoluzione par-lamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011,delle Commissioni riunite V e VII dellaCamera dei deputati, in relazione allequali non siano state assunte obbligazionigiuridicamente vincolanti alla data di en-trata in vigore della presente legge sonodestinate alla programmazione nazionaledi cui all’articolo 10 del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, e successive modificazioni,nonché agli interventi che si rendono ne-

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cessari all’esito delle indagini diagnostichesugli edifici scolastici di cui all’articolo 20della presente legge e a quelli che si ren-dono necessari sulla base dei dati risultantidall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

13. Il monitoraggio degli interventi dicui al presente articolo è effettuato se-condo quanto disposto dal decreto legisla-tivo 29 dicembre 2011, n. 229.

ART. 20.

(Indagini diagnostiche sugli edificiscolastici).

1. Al fine di garantire la sicurezza degliedifici scolastici e di prevenire eventi dicrollo dei relativi solai e controsoffitti èautorizzata la spesa di euro 40 milioni perl’anno 2015 per finanziare indagini dia-gnostiche dei solai degli edifici scolastici,anche attraverso quote di cofinanziamentoda parte degli enti locali proprietari, avalere sul Fondo di cui all’articolo 24.

2. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge sonodefiniti i termini e le modalità per l’ero-gazione dei finanziamenti agli enti locali dicui al comma 1, tenendo conto anche dellavetustà degli edifici valutata anche in baseai dati contenuti nell’Anagrafe per l’edili-zia scolastica.

3. Gli interventi di messa in sicurezzadegli edifici scolastici che si rendono ne-cessari all’esito delle indagini diagnostichedi cui al comma 1 del presente articolopossono essere finanziati anche a valeresulle risorse di cui all’articolo 19, commi2, 3, 4, 5, 8 e 12.

CAPO VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLI-FICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGI-SLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

ART. 21.

(Delega al Governo in materia di sistemanazionale di istruzione e formazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata in

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vigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi, al fine di provvedere alriordino, alla semplificazione e alla codi-ficazione delle disposizioni legislative inmateria di istruzione, anche in coordina-mento con le disposizioni di cui alla pre-sente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi di cui all’articolo 20 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, nonché dei seguenti princìpie criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni norma-tive in materia di sistema nazionale diistruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unicodelle disposizioni in materia di istruzionegià contenute nel testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,nonché nelle altre fonti normative;

2) l’articolazione e la rubricazionedelle disposizioni di legge incluse nellacodificazione per materie omogenee, se-condo il contenuto precettivo di ciascunadi esse;

3) il riordino e il coordinamentoformale e sostanziale delle disposizioni dilegge incluse nella codificazione, ancheapportando integrazioni e modifiche inno-vative necessarie per garantirne la coe-renza giuridica, logica e sistematica, non-ché per adeguare le stesse all’intervenutaevoluzione del quadro giuridico nazionalee dell’Unione europea;

4) l’adeguamento della normativainclusa nella codificazione alla giurispru-denza costituzionale e dell’Unione euro-pea;

5) l’indicazione espressa delle di-sposizioni di legge abrogate;

b) rafforzamento dell’autonomia sco-lastica e ampliamento delle competenzegestionali, organizzative e amministrativedelle istituzioni scolastiche attraverso:

1) la valorizzazione del ruolo del-l’istituzione scolastica, anche nel contestoterritoriale, per il successo formativo e per

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l’innalzamento qualitativo e quantitativodell’offerta formativa;

2) la responsabilizzazione del diri-gente scolastico nella scelta e nella valo-rizzazione del merito del personale do-cente nonché nel conseguimento del mi-gliore utilizzo delle risorse umane, finan-ziarie e strumentali;

3) l’incremento dell’autonomia con-tabile delle istituzioni scolastiche ed edu-cative statali e la semplificazione degliadempimenti amministrativi e contabili,salvaguardando la revisione amministrati-vo-contabile di cui al decreto legislativo 30giugno 2011, n. 123, nonché l’armonizza-zione dei sistemi contabili ai sensi degliarticoli 1 e 12 del decreto legislativo 31maggio 2011, n. 91, e successive modifi-cazioni;

4) il riordino della disciplina degliorgani dei convitti e degli educandati, conparticolare riferimento all’attività di revi-sione amministrativo-contabile;

c) riordino, adeguamento e semplifi-cazione del sistema per il conseguimentodell’abilitazione all’insegnamento nellascuola secondaria per l’accesso alla pro-fessione di docente, in modo da renderlofunzionale alla valorizzazione del ruolosociale del docente, nonché delle modalitàdi assunzione a tempo indeterminato delpersonale docente ed educativo, per ren-derle omogenee alle modalità di accesso alpubblico impiego, attraverso:

1) il riordino complessivo, l’adegua-mento e la semplificazione del sistema peril conseguimento dell’abilitazione all’inse-gnamento nell’ambito dei corsi di laureamagistrale mediante l’inclusione del per-corso abilitativo all’interno di quello uni-versitario e il conseguente superamentodell’attuale percorso di tirocinio formativoattivo;

2) la definizione di nuovi percorsidi formazione iniziale che comprendanogli ambiti sia delle materie caratterizzantisia delle materie relative alla didatticadisciplinare;

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3) la previsione, all’interno del per-corso di laurea abilitante, di un periodo ditirocinio professionale;

4) il riordino delle classi discipli-nari di concorso, con attribuzione degliinsegnamenti nell’ambito della classe di-sciplinare, secondo princìpi di semplifica-zione e di flessibilità, fermo restando l’ac-certamento della competenza nella disci-plina insegnata;

5) la ridefinizione della disciplina edelle modalità di assunzione a tempo in-determinato del personale docente ed edu-cativo, al fine di renderlo omogeneo allemodalità di accesso al pubblico impiego,mediante concorsi pubblici e con gradua-torie di durata triennale;

d) riordino delle modalità di assun-zione e formazione dei dirigenti scolastici,nonché del sistema di valutazione deglistessi in conseguenza del rafforzamentodelle loro funzioni, attraverso:

1) l’assunzione mediante concorsipubblici nazionali, per titoli ed esami, voltia selezionare candidati in possesso dicompetenze didattiche nonché gestionali eorganizzative adeguate alle nuove funzioniattribuite al dirigente scolastico ai sensidella presente legge;

2) l’aggiornamento continuo estrutturale, in relazione alle nuove fun-zioni di cui al numero 1);

3) la valutazione dei dirigenti e lavalorizzazione del merito, anche in ra-gione dei criteri e delle modalità adottatida ciascun dirigente per la scelta deidocenti ai sensi dell’articolo 7, nonché deimiglioramenti conseguiti dalla scuola conparticolare riferimento alla riduzione delladispersione scolastica e alla valutazionedegli apprendimenti;

e) adeguamento, semplificazione eriordino delle norme in materia di dirittoall’istruzione e alla formazione deglialunni e degli studenti con disabilità e conbisogni educativi speciali attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo delpersonale docente di sostegno al fine di

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favorire l’inclusione scolastica degli stu-denti con disabilità, anche attraverso l’isti-tuzione di appositi percorsi di formazioneuniversitaria;

2) la revisione dei criteri di asse-gnazione del personale docente di sostegnoalle istituzioni scolastiche ed educative, inmodo da tenere conto delle esigenze dicontinuità didattica ed educativa;

3) l’individuazione dei livelli essen-ziali delle prestazioni scolastiche, sanitariee sociali, tenuto conto dei diversi livelli dicompetenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori perl’autovalutazione e la valutazione dell’in-clusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e deicriteri relativi alla certificazione e all’iterdiagnostico per l’individuazione deglialunni con disabilità ai fini dell’attivazionedel percorso di inclusione scolastica;

6) la revisione e la razionalizza-zione degli organismi operanti a livelloterritoriale per il supporto all’inclusione;

f) adeguamento, semplificazione e rior-dino delle norme concernenti il governodella scuola e gli organi collegiali attra-verso:

1) l’adozione da parte di ciascunaistituzione scolastica statale di un propriostatuto, quale strumento di autogoverno,con definizione dei contenuti essenziali edelle modalità e dei termini di approva-zione e modificazione, in attuazione delledisposizioni della Costituzione e nel ri-spetto delle norme generali sull’istruzione;

2) la revisione dell’organizzazionedelle scuole, in modo da favorire la col-laborazione tra gli organi di governo etutte le componenti della comunità scola-stica e assicurando la distinzione tra fun-zioni di indirizzo generale, da riservare alconsiglio dell’istituzione scolastica auto-noma, funzioni di gestione, impulso eproposta del dirigente scolastico e funzionididattico-progettuali, da attribuire al col-legio dei docenti e alle sue articolazioni;

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3) la previsione di specifiche formedi regolazione riferite alla disciplina didettaglio della propria organizzazione in-terna da parte delle scuole e regolazionedelle modalità dell’esercizio di tale potestàda parte delle medesime;

4) la disciplina della composizionedegli organi dell’istituzione scolastica au-tonoma, in base a nuovi criteri che valo-rizzino la partecipazione delle diversecomponenti della comunità scolastica, inparticolare degli studenti e dei genitori,nonché della comunità territoriale;

5) la valorizzazione del direttoredei servizi generali e amministrativi qualefigura di supporto tecnico-amministrativoa servizio dell’autonomia scolastica;

6) la valorizzazione dell’autonomiascolastica anche attraverso la definizione ela costituzione di reti di scuole per l’otti-male utilizzo delle risorse umane e stru-mentali e l’attribuzione alle reti stesse dicapacità di rappresentanza;

7) la revisione degli organi colle-giali della scuola a livello nazionale eterritoriale, individuando le articolazionifunzionali all’esercizio dell’autonomia e lerelative competenze, anche in relazionealla competenza legislativa e amministra-tiva delle autonomie territoriali e degli entilocali, con conseguente soppressione diorgani non più funzionali all’organizza-zione generale del sistema scolastico;

8) la previsione di organi rappre-sentativi a livello nazionale, regionale eterritoriale con funzioni di supporto alleistituzioni scolastiche autonome e di mo-nitoraggio dell’azione delle scuole anche aseguito dell’attribuzione della potestà sta-tutaria;

g) revisione dei percorsi dell’istru-zione professionale, nel rispetto dell’arti-colo 117 della Costituzione, nonché rac-cordo con i percorsi dell’istruzione e for-mazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi,delle articolazioni e delle opzioni del-l’istruzione professionale;

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2) il potenziamento delle attivitàdidattiche laboratoriali anche attraversouna rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, conparticolare riferimento al primo biennio;

h) semplificazione del sistema forma-tivo degli istituti tecnici superiori attra-verso:

1) la ridefinizione dei titoli di stu-dio per l’accesso agli istituti tecnici supe-riori, relativamente alla possibilità di ac-cesso anche per i soggetti in possesso didiploma professionale, al termine dei per-corsi quadriennali di istruzione e forma-zione professionale;

2) la previsione di una quota pre-miale da destinare all’attivazione di nuovipercorsi, nell’ambito dell’assegnazionedelle risorse finanziarie agli istituti tecnicisuperiori, in relazione al numero dei di-plomati e al tasso di occupabilità a dodicimesi rispetto ai percorsi attivati;

3) la semplificazione delle proce-dure per lo svolgimento delle prove con-clusive dei percorsi attivati dagli istitutitecnici superiori, anche riguardo alla com-posizione delle commissioni di esame ealla predisposizione e valutazione delleprove di verifica finali;

4) la previsione di un contributodovuto dagli studenti per gli esami con-clusivi dei percorsi e per il rilascio deldiploma;

5) la partecipazione dei soggettipubblici in qualità di soci fondatori dellefondazioni di partecipazione cui fannocapo gli istituti tecnici superiori e la loroattività senza determinare nuovi o mag-giori oneri a carico dei propri bilanci;

6) la previsione che le fondazioni dipartecipazione cui fanno capo gli istitutitecnici superiori, ai fini del riconoscimentodella personalità giuridica da parte delprefetto, siano dotate di un patrimonio,uniforme su tutto il territorio nazionale,tale da garantire la piena realizzazione diun ciclo completo di percorsi;

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7) la previsione, per le fondazionidi partecipazione cui fanno capo gli istitutitecnici superiori, di un regime contabile edi uno schema di bilancio per la rendi-contazione dei percorsi uniforme in tuttoil territorio nazionale, prevedendo anchela revisione amministrativo-contabile dellagestione;

8) l’unificazione delle prove di ve-rifica finale dei percorsi degli istituti tec-nici superiori relativi all’area della mobi-lità sostenibile, ambiti « Mobilità delle per-sone e delle merci – conduzione delmezzo navale » e « Mobilità delle personee delle merci – gestione degli apparati eimpianti di bordo », con le prove di esamedi abilitazione allo svolgimento della pro-fessione di ufficiale della marina mercan-tile, di coperta e di macchina;

9) il riconoscimento dei crediti ac-quisiti dallo studente a conclusione deipercorsi degli istituti tecnici superiori aifini dell’accesso ai corsi di laurea ad essiaffini;

10) la disciplina dell’accesso agliesami di Stato per le professioni di agro-tecnico, geometra, perito agrario e peritoindustriale mediante diploma di tecnicosuperiore;

i) istituzione del sistema integrato dieducazione e di istruzione dalla nascitafino ai sei anni, costituito dai servizieducativi per l’infanzia e dalle scuole del-l’infanzia statali, al fine di garantire aibambini e alle bambine pari opportunitàdi educazione, istruzione, cura, relazione egioco, superando disuguaglianze e barriereterritoriali, economiche, etniche e cultu-rali, nonché ai fini della conciliazione tratempi di vita, di cura e di lavoro deigenitori, della promozione della qualitàdell’offerta educativa e della continuità trai vari servizi educativi e scolastici e lapartecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essen-ziali delle prestazioni della scuola dell’in-fanzia e dei servizi educativi per l’infanziaprevisti dal Nomenclatore interregionaledegli interventi e dei servizi sociali, sentita

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la Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, preve-dendo:

1.1) la generalizzazione dellascuola dell’infanzia;

1.2) la qualificazione universita-ria e la formazione continua del personaledei servizi educativi per l’infanzia e dellascuola dell’infanzia;

1.3) gli standard strutturali, or-ganizzativi e qualitativi dei servizi educa-tivi per l’infanzia e della scuola dell’infan-zia, diversificati in base alla tipologia,all’età dei bambini e agli orari di servizio,prevedendo tempi di compresenza del per-sonale dei servizi educativi per l’infanzia edei docenti di scuola dell’infanzia, nonchéil coordinamento pedagogico territoriale eil riferimento alle Indicazioni nazionaliper il curricolo della scuola dell’infanzia edel primo ciclo di istruzione, adottate conil regolamento di cui al decreto del Mini-stro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni edei compiti delle regioni e degli enti localial fine di potenziare la ricettività deiservizi educativi per l’infanzia e la quali-ficazione del sistema integrato di cui allapresente lettera;

3) l’esclusione dei servizi educativiper l’infanzia e delle scuole dell’infanziadai servizi a domanda individuale;

4) l’istituzione di una quota capi-taria per il raggiungimento dei livelli es-senziali, prevedendo il cofinanziamentodei costi di gestione, da parte dello Statocon trasferimenti diretti o con la gestionediretta delle scuole dell’infanzia e da partedelle regioni e degli enti locali al nettodelle entrate da compartecipazione dellefamiglie utenti del servizio;

5) l’approvazione e il finanzia-mento di un piano di azione nazionale perla promozione del sistema integrato di cuialla presente lettera, finalizzato al rag-

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giungimento dei livelli essenziali delle pre-stazioni;

6) la promozione della costituzionedi poli per l’infanzia per bambini di etàfino a sei anni, anche aggregati a scuoleprimarie e istituti comprensivi;

7) l’istituzione, senza nuovi o mag-giori oneri per il bilancio dello Stato, diun’apposita commissione con compiti con-sultivi e propositivi, composta da espertinominati dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, dalle regioni edagli enti locali;

l) garanzia dell’effettività del dirittoallo studio su tutto il territorio nazionale,nel rispetto delle competenze delle regioniin tale materia, attraverso la definizionedei livelli essenziali;

m) adeguamento, semplificazione eriordino della normativa concernente gliausili digitali per la didattica e i relativiambienti attraverso:

1) la definizione delle finalità edelle modalità di gestione dell’identità edel profilo digitale di studenti, docenti,dirigenti scolastici e personale tecnico-amministrativo;

2) la definizione dei criteri per latutela della riservatezza dei dati personalidegli studenti, con particolare riguardoagli studenti minori di età, in relazione altrattamento dei dati raccolti nell’ambitodelle attività didattiche, con particolareriferimento alla navigazione di piattaformedigitali dedicate all’apprendimento, o allafruizione o produzione di contenuti didat-tici digitali;

3) la definizione dei criteri e dellefinalità per l’adozione di testi didattici informato digitale e per la produzione e ladiffusione di opere e materiali per ladidattica, anche prodotti autonomamentedagli istituti scolastici;

n) revisione, riordino e adeguamentodella normativa in materia di istituzioni einiziative scolastiche italiane all’estero at-traverso:

1) la definizione dei criteri e dellemodalità di selezione, destinazione e per-

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manenza in sede del personale docente eamministrativo;

2) la revisione del trattamento eco-nomico del personale docente e ammini-strativo;

3) la previsione della disciplinadelle sezioni italiane all’interno di scuolestraniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina del-l’insegnamento di materie obbligatorie se-condo la legislazione locale o l’ordina-mento scolastico italiano da affidare ainsegnanti a contratto locale;

o) adeguamento della normativa inmateria di valutazione e certificazionedelle competenze degli studenti, nonchédegli esami di Stato, anche in raccordocon la normativa vigente in materia dicertificazione delle competenze, attra-verso:

1) la revisione delle modalità divalutazione e certificazione delle compe-tenze degli studenti;

2) la revisione delle modalità disvolgimento degli esami di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze nonché con gli altri Ministricompetenti, previo parere della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. Gli schemi di decretosono trasmessi alle Camere per l’espres-sione del parere da parte delle Commis-sioni parlamentari competenti per materiae per i profili finanziari, che si esprimononel termine di sessanta giorni dalla data ditrasmissione, decorso il quale i decretipossono comunque essere adottati. Se iltermine previsto per l’espressione del pa-rere da parte delle Commissioni parla-mentari scade nei trenta giorni che pre-cedono la scadenza del termine di delega

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previsto al comma 1, o successivamente,quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Con uno o più decreti adottati aisensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successivemodificazioni, sono raccolte per materieomogenee le norme regolamentari vigentinegli ambiti di cui alla presente legge, conle modificazioni necessarie al fine di sem-plificarle e adeguarle alla disciplina legi-slativa conseguente all’adozione dei decretilegislativi di cui al comma 1 del presentearticolo.

5. Entro due anni dalla data di entratain vigore di ciascuno dei decreti legislatividi cui al comma 1, con le modalità e nelrispetto dei princìpi e criteri direttivi sta-biliti dal presente articolo, il Governo puòadottare disposizioni integrative e corret-tive dei decreti medesimi.

6. Dall’attuazione delle deleghe recatedal presente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. A tal fine, per gli adem-pimenti dei decreti legislativi attuativi delpresente articolo le amministrazioni com-petenti provvedono attraverso una diversaallocazione delle ordinarie risorse umane,finanziarie e strumentali allo stato indotazione alle medesime amministrazioni.In conformità all’articolo 17, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-lora uno o più decreti legislativi determi-nino nuovi o maggiori oneri che nontrovino compensazione al proprio interno,essi sono emanati solo successivamente ocontestualmente all’entrata in vigore deiprovvedimenti legislativi, ivi compresa lalegge di stabilità, che stanzino le occor-renti risorse finanziarie.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORMEFINANZIARIE

ART. 22.

(Deroghe).

1. Per l’adozione dei regolamenti, deidecreti e degli atti attuativi della presente

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legge non è richiesto il parere dell’organocollegiale consultivo nazionale dellascuola.

2. Il regolamento di cui all’articolo 64,comma 4, lettera a), del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, non si applica per la procedura delpiano straordinario di assunzioni di cuiall’articolo 8 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione dellapresente legge e limitatamente all’annoscolastico 2015/2016, per la determina-zione dell’organico dell’autonomia non èrichiesto il parere di cui all’articolo 22,comma 2, della legge 28 dicembre 2001,n. 448.

4. Fermo restando il contingente di cuiall’articolo 639, comma 3, del testo unicodi cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, e successive modificazioni, le di-sposizioni della presente legge si applicanoalle scuole italiane all’estero in quantocompatibili e nell’ambito delle risorse di-sponibili a legislazione vigente.

5. Le norme della presente legge sonoinderogabili e le norme e le procedurecontenute nei contratti collettivi, contra-stanti con quanto previsto dalla presentelegge, sono inefficaci.

ART. 23.

(Abrogazione e soppressione di norme).

1. L’articolo 50 del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,e i commi 8 e 9 dell’articolo 19 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono abrogati a decor-rere dall’anno scolastico 2015/2016.

2. Al comma 7 dell’articolo 19 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, la parola: « docente, » èsoppressa.

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ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. A decorrere dall’anno scolastico2015/2016, la dotazione organica comples-siva di personale docente delle istituzioniscolastiche statali è incrementata nel li-mite di euro 544,18 milioni nell’anno 2015,1.853,35 milioni nell’anno 2016, 1.865,70milioni nell’anno 2017, 1.909,60 milioninell’anno 2018, 1.951,20 milioni nell’anno2019, 2.012,93 milioni nell’anno 2020,2.058,50 milioni nell’anno 2021, 2.104,44milioni nell’anno 2022, 2.150,63 milioninell’anno 2023, 2.193,85 milioni nell’anno2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dal-l’anno 2025, rispetto a quelle determinateai sensi dell’articolo 19, comma 7, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, nel testo vigente primadella data di entrata in vigore della pre-sente legge nonché ai sensi dell’articolo 15,commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128.

2. È iscritto nello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca un fondo di parte corrente,denominato « Fondo “La Buona Scuola”per il miglioramento e la valorizzazionedell’istruzione scolastica », con uno stan-ziamento pari a 11.683.000 euro perl’anno 2015, a 97.713.000 euro per l’anno2016, a 134.663.000 euro per l’anno 2017,a 81.963.000 euro per l’anno 2018, a47.863.000 euro per l’anno 2019, a30.000.000 di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l’anno2022. Al riparto del Fondo si provvede condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze. Ildecreto di cui al presente comma puòdestinare un importo fino a un massimodel 10 per cento del Fondo ai serviziistituzionali e generali dell’amministra-zione per le attività di supporto al sistemadi istruzione scolastica.

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3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7,comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonchédai commi 1 e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 1.000 milioni di europer l’anno 2015, a 3.000 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,a 3.036,367 milioni di euro per l’anno2020, a 3.076,137 milioni di euro perl’anno 2021, a 3.000 milioni di euro perl’anno 2022, a 3.012,267 milioni di europer l’anno 2023, a 3.055,487 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milionidi euro a decorrere dall’anno 2025, siprovvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euroannui per l’anno 2015, a 3.000 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016,mediante riduzione del Fondo « La buonascuola », di cui all’articolo 1, comma 4,della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro perl’anno 2020, a 76.137.000 euro per l’anno2021, a 12.267.000 euro per l’anno 2023, a55.487.000 euro per l’anno 2024 e a95.237.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per interventi struttu-rali di politica economica, di cui all’arti-colo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307;

c) quanto a 184.752.700 euro perl’anno 2015, a 362.650.250 euro per l’anno2016, a 376.160.500 euro per l’anno 2017,a 384.869.000 euro per l’anno 2018, a389.693.000 euro per l’anno 2019, a379.753.950 euro per l’anno 2020, a357.652.500 euro per l’anno 2021, a335.371.600 euro per l’anno 2022, a312.969.450 euro per l’anno 2023, a292.007.750 euro per l’anno 2024 e a272.729.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente uti-lizzo del Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-

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l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le competenze isti-tuzionali di controllo e verifica spettanti alMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e al Ministero dell’economiae delle finanze, con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, è costituito, adecorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esenza maggiori oneri a carico del bilanciodello Stato, un comitato di verifica tecni-co-finanziaria composto da rappresentantidel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca e del Ministero del-l’economia e delle finanze, con lo scopo dimonitorare la spesa concernente l’organicodell’autonomia in relazione all’attuazionedel piano straordinario di assunzioni, laprogressione economica dei docenti non-ché l’utilizzo del fondo per il risarcimento,di cui all’articolo 12.

5. Qualora, a seguito della procedura dimonitoraggio di cui al comma 4, dovesseemergere una spesa complessiva superiorea quella prevista dalla presente legge, sonoadottate idonee misure correttive ai sensidell’articolo 17, comma 13, della legge 31dicembre 2009, n. 196.

6. Ai componenti del comitato di cui alcomma 4 non spetta alcun compenso nérimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

7. Le domande per il riconoscimentodei servizi agli effetti della carriera delpersonale scolastico sono presentate aldirigente scolastico, nel periodo compresotra il 1o settembre e il 31 dicembre diciascun anno, ferma restando la disciplinavigente per l’esercizio del diritto al rico-noscimento dei servizi agli effetti di car-riera. Entro il successivo 28 febbraio, aifini di una corretta programmazione dellaspesa, il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca comunica al Mini-stero dell’economia e delle finanze – Di-partimento della Ragioneria generale delloStato le risultanze dei dati relativi alleistanze per il riconoscimento dei servizi

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agli effetti della carriera del personalescolastico.

8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

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