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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI DECARO, GANDOLFI, BRAGA, CATALANO, TARICCO, MARIANI, NARDUOLO, PASTORINO, CIVATI, TENTORI, GIUSEPPE GUERINI, BONOMO, MOGNATO, ZARDINI, ARLOTTI, MARCO DI MAIO, FAUTTILLI, BRATTI, COVA, GADDA, CENNI, COMINELLI, MAL- PEZZI, SERENI, MAESTRI, GINATO, D’ARIENZO, FOSSATI, GRI- BAUDO, MANZI, IACONO, ARGENTIN, GASPARINI, CRIVELLARI, MATTIELLO, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CARRA, MARCHI, FEDI, IORI, MANFREDI, CINZIA MARIA FONTANA, MORETTO, PETITTI, VENITTELLI, LAFORGIA, COCCIA, GHIZZONI, FRAGOMELI, BRANDOLIN, DE MICHELI, GALPERTI, ANTEZZA, ZANIN, CAPONE Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica Presentata il 16 aprile 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’Italia si con- ferma essere il Paese con il maggior indice di motorizzazione privata in Europa con 61 veicoli ogni 100 abitanti rispetto alla media europea di 46 veicoli ogni 100 abitanti (dati Euromobility 2012). Secondo l’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT) l’automobile è utilizzata dall’83 per cento degli italiani, nonostante il 60 per cento degli sposta- menti abituali non superi i 5 chilometri, il 40 per cento i 2 chilometri e il 15 per cento 1 chilometro. Ogni automobile, che viaggia generalmente con il solo condu- cente, circola soltanto per 2 ore al giorno. Nelle altre 22 ore rimane parcheggiata occupando, spesso, suolo pubblico sot- tratto ad usi sociali. Gli incidenti stradali costano alla col- lettività circa 28 miliardi di euro l’anno, Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DECARO, GANDOLFI, BRAGA, CATALANO, TARICCO, MARIANI,NARDUOLO, PASTORINO, CIVATI, TENTORI, GIUSEPPE GUERINI,BONOMO, MOGNATO, ZARDINI, ARLOTTI, MARCO DI MAIO,FAUTTILLI, BRATTI, COVA, GADDA, CENNI, COMINELLI, MAL-PEZZI, SERENI, MAESTRI, GINATO, D’ARIENZO, FOSSATI, GRI-BAUDO, MANZI, IACONO, ARGENTIN, GASPARINI, CRIVELLARI,MATTIELLO, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CARRA, MARCHI,FEDI, IORI, MANFREDI, CINZIA MARIA FONTANA, MORETTO,PETITTI, VENITTELLI, LAFORGIA, COCCIA, GHIZZONI, FRAGOMELI,BRANDOLIN, DE MICHELI, GALPERTI, ANTEZZA, ZANIN, CAPONE

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

Presentata il 16 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’Italia si con-ferma essere il Paese con il maggior indicedi motorizzazione privata in Europa con61 veicoli ogni 100 abitanti rispetto allamedia europea di 46 veicoli ogni 100abitanti (dati Euromobility 2012). Secondol’Istituto superiore di formazione e ricercaper i trasporti (ISFORT) l’automobile èutilizzata dall’83 per cento degli italiani,nonostante il 60 per cento degli sposta-

menti abituali non superi i 5 chilometri, il40 per cento i 2 chilometri e il 15 percento 1 chilometro. Ogni automobile, cheviaggia generalmente con il solo condu-cente, circola soltanto per 2 ore al giorno.Nelle altre 22 ore rimane parcheggiataoccupando, spesso, suolo pubblico sot-tratto ad usi sociali.

Gli incidenti stradali costano alla col-lettività circa 28 miliardi di euro l’anno,

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secondo i dati dell’Istituto nazionale distatistica (ISTAT) del 2010. Un’automobileche percorre 500 chilometri brucia quasi100.000 litri di ossigeno, pari al fabbisognoannuo di un adulto.

Di tutti gli spostamenti nelle aree ur-bane, circa il 60 per cento riguarda iltrasporto di merci, dai grandi camioncommerciali ai semplici trasporti quoti-diani per rifornire le abitazioni. Il 42 percento di tutti gli spostamenti motorizzatinelle aree urbane potrebbe essere effet-tuato con cargo-bike a 2, 3 o 4 ruotecontribuendo a spostare di fatto quotesignificative di traffico motorizzato versoquello non motorizzato, sviluppandonuove economie, tra cui, per esempio, la« cyclelogistics » (mobilità delle merci inbicicletta). Potenziando, pertanto, la mo-bilità ciclistica anche attraverso l’integra-zione modale tra bicicletta e mezzi ditrasporto locali e regionali si darebbe ungrande contributo al miglioramento dellaqualità della vita.

L’Italia, inoltre, rimane tra i pochiPaesi europei a non disporre ancora di unpiano nazionale della mobilità ciclistica edi una rete ciclabile nazionale. Con questaproposta di legge si intende colmare unagrave lacuna in maniera da ridurre il forteritardo in tal senso rispetto agli altri Paesieuropei.

La realizzazione di un sistema di reticiclabili ai diversi livelli di scala, a partirequindi dalla realizzazione della rete na-zionale di percorribilità ciclistica, favori-rebbe, tra l’altro, lo sviluppo del turismoin bicicletta, una forma di turismo soste-nibile che non risente molto della crisieconomica e che muove in Europa ognianno oltre 10 milioni di persone. Il mer-cato cicloturistico più importante in Eu-ropa è quello tedesco, con 35 milioni dicicloescursionisti e circa 6 milioni di ci-cloturisti (che trascorrono almeno unanotte in albergo). Il 42 per cento deicicloturisti tedeschi usa il treno per rag-giungere, con la bicicletta al seguito, iluoghi di vacanza. A parte l’Alto-Adige,l’Italia non figura nella top ten dei Paesieuropei dove i cicloturisti tedeschi trascor-

rerebbero le loro ferie in bicicletta, nellastagione che va da marzo a settembre.

La presente proposta di legge si pre-figge, quindi, di definire un sistema orga-nico di interventi nel comparto della mo-bilità ciclistica allo scopo, come affermatonell’articolo 1, di promuovere e svilupparel’uso trasportistico della bicicletta sia pergli spostamenti quotidiani (casa, scuola,lavoro e servizi), sia per le attività turi-stico-ricreative (cicloturismo), mediante larealizzazione di un sistema organico eadeguato di infrastrutture di rete e diservizi.

Essa riprende alcune proposte di leggegià presentate alla Camera dei deputatinella XVI legislatura: in particolare, gli attiCamera n. 2126, Dussin e altri, n. 2759,Motta e altri; riprende diffusamente anchei contenuti della recente legge regionalen. 1 del 2013 sulla mobilità ciclistica dellaregione Puglia, specie per quanto riguardale competenze degli enti locali, l’intermo-dalità tra bicicletta e trasporto pubblicolocale e la classificazione delle ciclovie; èstata molto arricchita dai contributi es-senziali e specialistici della Federazioneitaliana amici della bicicletta (FIAB) chegià aveva contribuito significativamentealla redazione della bozza della propostadi legge sulla mobilità ciclistica dell’ono-revole Galletti, poi divenuta la legge n. 366del 1998.

In questo quadro generale, la presenteproposta di legge lascia pressoché inalte-rata la legge citata, ma la inquadra in uncontesto più vasto e organizzato di pro-grammazione, finanziamento e realizza-zione degli interventi, garantendo a cia-scun ente territoriale competente il suoruolo e i suoi spazi di intervento e con-temporaneamente collegandoli fra loro einquadrando il tutto a sistema. Si defini-scono, infatti, l’oggetto e gli obiettivi dellalegge, i soggetti chiamati a concorrere allarealizzazione di tali obiettivi, i nuovi stru-menti di cui tali soggetti potranno avva-lersi, in concorso e in coordinamento conquelli già esistenti, e gli altri elementiessenziali per la loro operatività, ossiaruolo dei singoli enti, obiettivi annuali,parametri dell’attività da porre in essere,

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procedure da seguire, modalità di finan-ziamento e caratteristiche tecnico-costrut-tive da tenere presenti nella realizzazionedei progetti di mobilità ciclistica.

In questo quadro è prevista innanzi-tutto, tentando di colmare il gap rispetto alresto d’Europa, la redazione a livello na-zionale, come sezione del Piano generaledei trasporti e della logistica, del Pianogenerale della mobilità ciclistica (articolo2) nel quale sono definiti, tra gli altri, gliobiettivi di sviluppo della mobilità cicli-stica nel triennio successivo e l’indicazionedelle priorità per gli interventi da realiz-zare, nonché gli indirizzi per orientare eper coordinare efficacemente l’azione am-ministrativa delle regioni, delle province ocittà metropolitane, dei comuni e deglialtri enti pubblici competenti in materia.

Il Piano generale è redatto in armoniacon i piani regionali della mobilità cicli-stica (articolo 5), predisposti da ciascunaregione e riferiti all’insieme degli inter-venti necessari per incentivare l’uso dellabicicletta nell’ambito del territorio regio-nale. Tali piani sono a loro volta predi-sposti sulla base dei programmi plurien-nali e dei progetti presentati dalle provincee dai comuni ai sensi dell’articolo 2,comma 1, della legge n. 366 del 1998. Siattua così l’integrazione degli attuali e giàsperimentati meccanismi di intervento perla mobilità ciclistica con le nuove proce-dure di programmazione che, partendoproprio dalle proposte e dai progetti in-dividuati dagli enti locali territoriali, siarticolano e si completano nei superiorilivelli, dapprima regionale e poi nazionale,di orientamento e di coordinamento com-plessivi. Gli attuali meccanismi di finan-ziamento previsti dalla legge n. 366 del1998 vengono a loro volta inquadrati nelnuovo e più organico sistema: è previsto,infatti, che gli attuali piani regionali diriparto dei finanziamenti per la mobilitàciclistica e per la realizzazione di reti dipercorsi ciclabili integrati, di cui all’arti-colo 2, comma 1, della legge citata, entrinoa fare parte dei nuovi piani regionali dellamobilità ciclistica e che il Piano generaledella mobilità ciclistica provveda alla ri-partizione fra le regioni, sulla base delle

priorità nello stesso individuate, dellaquota annuale del fondo per il finanzia-mento degli interventi a favore della mo-bilità ciclistica ai sensi dell’articolo 4 dellastessa legge n. 366 del 1998.

Da un analogo inquadramento e coor-dinamento a livello nazionale è inoltreprevisto che abbia origine la rete nazio-nale di percorribilità ciclistica Bicitalia(articolo 3), da individuare nel Piano ge-nerale sulla base delle reti regionali dipercorribilità ciclistica delineate nei singolipiani regionali.

La rete nazionale di percorribilità ci-clistica, già prevista dalla delibera delComitato interministeriale per la program-mazione economica (CIPE) n. 1 del 2001del 1o febbraio 2001, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2001,e concretamente già individuata dallaFIAB attraverso un primo studio di fatti-bilità e le relative linee guida, elaborati nel2002 a seguito di apposito incarico com-missionato dall’allora Ministero dell’am-biente e della difesa del territorio, sicaratterizza espressamente, nella presenteproposta di legge, come una rete infra-strutturale di livello strategico nazionaleinserita nel sistema delle reti ciclabilieuropee e finalizzata principalmente al-l’incentivazione di forme di mobilità e diturismo sostenibili.

Essa dovrà presentare taluni requisitifondamentali, individuati sulla base deicitati studi della FIAB nel 2002, quali unosviluppo minimo complessivo pari ad al-meno 20.000 chilometri, l’attraversamentodi ogni capoluogo regionale e delle prin-cipali città di interesse turistico, il colle-gamento del maggior numero possibile diaree naturali protette e di rilevante inte-resse escursionistico, la realizzazione diaree pedonali, di zone a traffico limitato edi provvedimenti di moderazione del traf-fico per consentire la continuità e l’inter-connessione delle rete.

La presente proposta di legge, inoltre,introduce operativamente l’itinerario ci-clopedonale già previsto dall’articolo 2,comma 2, lettera F-bis, del codice dellastrada, quale strada ciclabile, vale a dire,strada a basso livello di traffico dove, per

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tutta la sua lunghezza, il ciclista ha laprecedenza sull’automobilista.

Tali caratteristiche qualificheranno larete nazionale come un « network » nazio-nale relativo agli ambiti di collegamento digrande respiro, cioè agli itinerari ciclabilidi dimensione sovraregionale o di collega-mento con gli Stati confinanti, che inte-grerà nel suo ambito i principali itinerariciclabili di dimensione regionale, provin-ciale e comunale.

Di particolare interesse e rilevanza ap-paiono due disposizioni relative alla retenazionale di percorribilità ciclistica: laprima ne prevede l’intermodalità, stabilen-done l’integrazione e l’interconnessionecon le reti infrastrutturali a supporto dellealtre modalità e degli altri servizi di tra-sporto (stradale, ferroviario, di naviga-zione interna, marittima e aerea). Stazioni,porti e aeroporti dovranno diventare ac-cessibili in bicicletta sia per consentire aiviaggiatori in bicicletta di poter continuareil proprio viaggio a bordo, con o senzabicicletta al seguito, sviluppando quindi iltrasporto combinato della bicicletta con glialtri mezzi di trasporto locali e regionali;sia per favorire gli spostamenti di chi vi sireca per lavoro. Un esempio per tutti: daanni è impossibile raggiungere l’aeroportodi Malpensa in bicicletta. L’unica strada diaccesso è la statale 336 vietata, oltre cheassolutamente pericolosa, al transito cicli-stico. Tale ostacolo non solo impedisce ai20.000 addetti che lavorano nel bacinoaeroportuale di poter scegliere di utiliz-zare la bicicletta invece che l’automobilenegli spostamenti tra casa e lavoro, mainibisce anche il collegamento con il reti-colo di strade ciclabili dei comuni limitrofie del Parco del Ticino: eppure basterebberealizzare una pista ciclopedonale di soli3,3 chilometri lungo la strada statale 336.

La valorizzazione del trasporto inte-grato rappresenta infatti, nell’ottica dellapresente proposta di legge, un doverosocompletamento modale dei piani di svi-luppo dei trasporti, nei quali si trovanoabitualmente, solo o quasi, progetti per ilpotenziamento delle infrastrutture pesanti,siano esse stradali, ferroviarie, portuali e

aeroportuali, assolutamente impermeabiliall’utente in bicicletta.

Inoltre è previsto che lo sviluppo dellarete nazionale e delle reti regionali poggiprevalentemente sul recupero di viabilitàminore esistente o potenziale e specifichedisposizioni, come si rileverà in seguito,riguardano il recupero e l’allestimento afini di mobilità ciclistica delle strade ar-ginali di fiumi e di canali, delle strade diservizio (bonifica, acquedotti, energia elet-trica, gas), oltre ad altre opere infrastrut-turali lineari come condotte fognarie ecablaggi, nonché di sedimi ferroviari indisuso e stradali dismessi o declassati. Alfine di favorire lo sviluppo di economie supiccola scala nei territori attraversati dalleciclovie, immobili dismessi come case can-toniere, caselli ferroviari e stazioni nonpiù in esercizio, potranno essere recupe-rati e attrezzati per fornire servizi aiciclisti quali ospitalità, ristoro, assistenzatecnica, accompagnamento di gruppi, ven-dita di editoria specializzata (mappe eguide).

Per gestire il Piano generale della mo-bilità ciclistica è prevista l’istituzionepresso il Ministero delle infrastrutture edei trasporti del Dipartimento per la mo-bilità ciclistica (articolo 4): questo nuovoorganismo ha competenza, fra l’altro, perla predisposizione e per la gestione delPiano generale e per la verifica dell’effet-tivo raggiungimento degli obiettivi annualidi sviluppo stabiliti per la mobilità cicli-stica, nonché per la gestione della retenazionale di percorribilità ciclistica e pergli aspetti di rilevanza sovraregionale. Allostato in Italia non esiste una strutturanazionale che si occupi compiutamente dimobilità e di infrastrutture ciclabili. Neglianni se ne sono occupati occasionalmentediversi Ministeri, frammentando gli inter-venti peraltro episodici e non rappresen-tando un unico riferimento nazionale, de-terminante invece nelle scelte sia di pia-nificazione delle infrastrutture per la mo-bilità sia di programmazione degliinterventi da finanziare e da realizzare.

Tra le altre funzioni attribuite al Di-partimento, si segnalano la predisposi-zione di un apposito sistema informativo

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sull’infortunistica stradale sulla rete na-zionale di percorribilità ciclistica, alloscopo di individuare gli interventi neces-sari ad accrescere la sicurezza del tra-sporto in bicicletta, ma anche la predi-sposizione, con il supporto delle regioni,della formazione e dell’aggiornamento delSistema informativo territoriale dedicatoalla rete nazionale, classificando le ciclovieper tipologia e qualità.

Poiché le funzioni attribuite al Dipar-timento sono in parte già esercitate dalMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, è previsto che all’organizzazionedel Dipartimento stesso si provveda me-diante la riorganizzazione interna degliuffici ministeriali già esistenti, senza nuovio maggiori oneri a carico del bilancio delloStato. Il Dipartimento sarà supportato dauna commissione tecnica da istituire entrodue mesi dalla data di entrata in vigoredella legge ai fini della realizzazione dellarete nazionale di percorribilità ciclistica.

Sono inoltre previste disposizioni suspecifici aspetti e questioni connessi allosviluppo della mobilità ciclistica, sia alivello nazionale sia a livello locale.

Al pari del livello nazionale, ancheregioni, città metropolitane, province ecomuni devono dotarsi di un ufficio dellamobilità ciclistica che eserciti le compe-tenze specifiche loro attribuite dalla leggee che svolga un ruolo attivo, di interazionee di coordinamento, all’interno delle ri-spettive amministrazioni e nei riguardidelle altre istituzioni che si occupando diviabilità, ambiente, turismo, energia escuola, affinché la mobilità ciclistica nonsia ignorata e le necessarie infrastrutturedi rete e i servizi realizzati siano diqualità.

L’articolo 6 stabilisce che province,città metropolitane e comuni si dotino dipiani della mobilità ciclistica costituentipiani di settore all’interno degli strumentidi pianificazione del traffico e della mo-bilità e parte integrante ed essenziale deipiani territoriali di coordinamento provin-ciali e dei piani urbanistici generali, as-sumendo e valorizzando, ove presenti nelterritorio di competenza, gli itinerari dellarete nazionale e della rete EuroVelo.

L’articolo 7 prevede che gli enti localipredispongano programmi triennali perl’attuazione degli interventi sulla mobilitàciclistica per i territori di rispettiva com-petenza.

L’articolo 8 individua, come soggettiattuatori, province, città metropolitane,comuni, enti gestori dei parchi regionali elocali, nonché comunità montane, cheadottano ogni iniziativa utile per realiz-zare e promuovere, anche con la collabo-razione di privati, gli interventi previstidalla legge, ricorrendo ad adeguate formedi concertazione, compresi gli accordi diprogramma.

L’articolo 9 definisce le disposizioniparticolari per le città metropolitane e perle province. Tra i diversi compiti loroassegnati, si ricordano la redazione e l’ag-giornamento del sistema informativo ter-ritoriale (SIT) della rete ciclabile provin-ciale e la classificazione delle ciclovie pertipologia e qualità.

L’articolo 10 definisce le disposizioniparticolari per i comuni, tra cui la rea-lizzazione, in prossimità delle stazioni fer-roviarie, di velostazioni, cioè di centri peril posteggio, il noleggio e la riparazionedelle biciclette. I comuni, inoltre, hannol’obbligo di consentire il deposito di bici-clette in cortili o spazi comuni negli edificidi edilizia residenziale pubblica e di mo-dificare i regolamenti edilizi inserendonorme per la realizzazione di spazi co-muni per il deposito di biciclette negliedifici adibiti a residenza e ad attivitàterziarie o produttive e nelle strutturepubbliche.

L’articolo 11 interviene in materia diferrovie dismesse o in disuso, affermandoil principio che le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano sonotenute al recupero e alla riqualificazionedelle ferrovie stesse, valorizzandone inparticolare la vocazione ciclabile: a questoscopo sono previsti il trasferimento inproprietà a tali enti dei tratti ferroviari indisuso esistenti nel rispettivo territorio, atitolo gratuito se appartenenti alla reteferroviaria statale, e il loro prioritarioutilizzo per la realizzazione di itinerariciclopedonali o di piste ciclabili, o, in

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alternativa, il loro riadattamento a fini ditrasporto integrato.

L’articolo 12 modifica gli articoli 13 e 14del codice della strada, introducendo l’ob-bligo per gli enti proprietari di tutte lecategorie di strade previste dalla normativadi realizzare, all’interno dello stesso corri-doio previsto dall’opera stradale, nel casosia di nuove costruzioni che di manuten-zioni straordinarie di strade esistenti, infra-strutture cicloviarie. Gli interventi sonoprevisti anche nei casi di sottopassi, sovrap-passi e rotatorie. Qualora gli interventisiano realizzati in violazione della norma-tiva, il finanziamento è revocato.

L’articolo 13 riguarda, invece, gli arginidei fiumi e dei torrenti, le strade checosteggiano gli argini stessi e quelle checosteggiano i margini di canali artificiali(strade alzaie) e le strade di servizio,stabilendo anche per essi l’utilizzo priori-tario per la realizzazione di itinerari ci-clopedonali o di piste ciclabili: si supera intal modo la disciplina vigente in materia,contenuta nella legge n. 366 del 1998, cheprevede la semplice possibilità di utilizzodi tali percorsi per la realizzazione di pisteciclabili.

I successivi articoli 14 e 15 interven-gono sull’altra questione, assolutamentedeterminante, della garanzia delle risorsefinanziarie necessarie per il finanziamentodegli interventi in materia di mobilitàciclistica. Le risorse economiche disponi-bili per la mobilità ciclistica sono statefino ad oggi insufficienti, sottodimensio-nate ed episodiche e ciò è confermatoanche dal fatto che sia nelle leggi finan-ziarie e di stabilità degli ultimi anni chenella programmazione nazionale dei fondieuropei non sono stati previsti rifinanzia-menti della legge n. 366 del 1998. Questoha comportato un significativo ritardo nel-l’attuazione di interventi indispensabili af-finché la mobilità ciclistica possa real-mente assumere un ruolo essenziale nellastrategia dei trasporti e dell’ambiente, re-cuperando il grande divario rispetto aglialtri Paesi europei. Perché ciò si realizzi lostanziamento delle risorse economiche perlo sviluppo della mobilità ciclistica deveessere strutturale e continuativo nel

tempo. Allo scopo anche i fondi europeiesistenti devono essere destinati priorita-riamente a concorrere al finanziamentodella realizzazione della rete nazionale dipercorribilità ciclistica in quanto infra-struttura strategica nazionale. A questoscopo la presente proposta di legge pre-vede, peraltro, un vincolo di destinazionein favore degli interventi per la mobilitàciclistica a carico degli stanziamenti an-nualmente previsti per le infrastruttureviarie e ferroviarie, nella misura del 2 percento dell’importo totale: queste risorsesaranno utilizzate per il rifinanziamentodel fondo di cui all’articolo 3 della leggen. 366 del 1998, per la realizzazione, oltreche degli interventi già previsti dalla me-desima legge e da includere nei nuovipiani della mobilità ciclistica, anche deinuovi interventi che regioni, province, cittàmetropolitane e comuni dovranno realiz-zare in attuazione delle nuove norme,nonché degli oneri a carico del bilanciodello Stato inerenti agli aspetti di rilevanzasovraregionale connessi alla realizzazionedella rete nazionale di percorribilità cicli-stica e alle relative competenze statali. Glioneri derivanti dall’attuazione della leggesono posti a carico del fondo speciale inconto capitale dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, per l’anno2014, e successivamente della Tabella Cdella legge di stabilità. È altresì espressa-mente previsto (articolo 15) che al finan-ziamento degli interventi in materia dimobilità ciclistica concorrano anche i pro-venti di sponsorizzazioni da parte diaziende e di altri soggetti privati, nonchélasciti e donazioni liberali.

Il disegno del nuovo sistema organicodi intervento nel settore è completatodall’articolo 16, che prevede la presenta-zione alle Camere di un rapporto annualesulla mobilità ciclistica in Italia del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti.Allo stato nel nostro Paese non esistonodati nazionali, sia reali che potenziali, cheriguardano la mobilità ciclistica. Con larelazione, pertanto, il Ministro riferisce

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alle Camere sullo stato di attuazione dellanormativa di settore, con particolare rife-rimento all’entità delle risorse finanziariestanziate e spese a livello europeo, statale,regionale e locale, al numero e alla qualitàdegli interventi realizzati, allo stato diattuazione della rete nazionale, ai risultatiottenuti in termini di riduzione del traf-fico, dell’inquinamento e degli incidenti,alla partecipazione a progetti e a pro-

grammi europei, nonché alle iniziative as-sunte in materia dagli altri Paesi membridell’Unione europea.

Ci si propone così di colmare unalacuna della legge n. 366 del 1998, che nonprevede la redazione di una relazioneannuale di verifica delle risorse effettiva-mente assegnate e degli interventi effetti-vamente posti in essere dai diversi livelliistituzionali competenti in materia.

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PROPOSTA DI LEGGE—

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge prevede che loStato, le regioni, gli enti locali e le altreistituzioni interessate, nell’ambito della di-sciplina generale della mobilità e del go-verno del territorio e al fine di tutelare ilpatrimonio naturale, ciascuno secondo leproprie rispettive competenze, incentivinol’uso trasportistico della bicicletta, sia pergli spostamenti quotidiani sia per le atti-vità turistiche e ricreative, allo scopo direndere progressivamente lo sviluppo dellamobilità ciclistica e delle connesse infra-strutture di rete una delle componentiordinarie ed essenziali delle politiche dellamobilità in tutto il territorio nazionale e dipervenire alla realizzazione di un sistemagenerale e integrato della mobilità soste-nibile dal punto di vista ambientale, so-ciale ed economico.

ART. 2.

(Piano generale della mobilità ciclistica).

1. Per realizzare le finalità di cui al-l’articolo 1, il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, di concerto con i Ministridell’ambiente e della tutela territorio e delmare, dei beni e delle attività culturali edel turismo e per gli affari regionali,acquisito il parere della Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, predispone, come specificasezione del Piano generale dei trasporti edella logistica e in conformità a quanto daesso previsto, nonché sulla base dei pianiregionali della mobilità ciclistica di cuiall’articolo 5, il Piano generale della mo-bilità ciclistica, che contiene:

a) la definizione degli obiettivi an-nuali di sviluppo del trasporto ciclistico da

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perseguire, in attuazione della presentelegge, nei tre anni successivi;

b) l’indicazione delle priorità relativeagli interventi da realizzare per il conse-guimento degli obiettivi di cui alla letteraa) e la conseguente graduatoria dei pro-getti contenuti nei piani regionali dellamobilità ciclistica;

c) lo sviluppo della rete nazionale dipercorribilità ciclistica di cui all’articolo 3;

d) la ripartizione tra le regioni, con lemodalità previste dall’articolo 4 della legge19 ottobre 1998, n. 366, della quota an-nuale del fondo per il finanziamento degliinterventi a favore della mobilità ciclistica,di cui all’articolo 3 della medesima leggen. 366 del 1998;

e) gli indirizzi per orientare e percoordinare efficacemente l’azione ammi-nistrativa delle regioni, delle province,delle città metropolitane, dei comuni edegli altri enti pubblici competenti inmateria di mobilità ciclistica, in partico-lare per quanto attiene alle finalità e allecaratteristiche degli interventi di rispettivacompetenza.

2. Il Piano generale della mobilitàciclistica è aggiornato annualmente conriferimento al triennio successivo sullabase dei piani regionali di cui all’articolo5 trasmessi ogni anno. Il Piano generalee i suoi aggiornamenti annuali sono ap-provati con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, da emanareentro il 31 marzo di ogni anno. In sededi prima attuazione della presente leggeil termine di approvazione del Pianogenerale è stabilito in dodici mesi adecorrere dalla data di entrata in vigoredella legge medesima.

ART. 3.

(Rete nazionale di percorribilità ciclistica).

1. Nell’ambito del Piano generale deitrasporti e della logistica e in conformitàa quanto da esso previsto, nonché sullabase dei piani regionali di cui all’articolo

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5, una specifica sezione del Piano generaledella mobilità ciclistica, di cui all’articolo2, è dedicata allo sviluppo della rete na-zionale di percorribilità ciclistica (RNPC)Bicitalia quale rete infrastrutturale di li-vello nazionale integrata nel sistema dellarete ciclabile transeuropea EuroVelo.

2. La RNPC Bicitalia, come individuataai sensi della delibera CIPE n. 1/2001 del1o febbraio 2001, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 54 del 6 marzo 2001, è dichia-rata di interesse strategico nazionale.

3. La RNPC Bicitalia è una rete nazio-nale di infrastrutture viarie e di servizidedicata ai ciclisti e, in generale, agliutenti non motorizzati. La RNPC Bicitaliapresenta le seguenti caratteristiche:

a) sviluppo complessivo non inferiorea 20.000 chilometri in base a una strutturaa rete, articolata in una serie di itinerarida nord a sud attraversati da itinerari daest a ovest che interessano tutto il terri-torio nazionale e costituita da una serie diinfrastrutture viarie per utenze non mo-torizzate;

b) integrazione e interconnessionecon le reti infrastrutturali a supporto dellealtre modalità e servizi di trasporto, stra-dale, ferroviario e di navigazione interna,marittima e aerea, e con le altre reticiclabili ai diversi livelli territoriali;

c) collegamento del maggior numeropossibile di aree naturali protette e di altrezone a elevata naturalità e di rilevanteinteresse escursionistico, compatibilmentecon le caratteristiche di cui alle lettere a)e b);

d) utilizzo prioritario della viabilitàminore esistente, tenendo conto dei vincoliterritoriali orografici presenti;

e) recupero ai fini ciclabili, promuo-vendone il legittimo uso pubblico, dellaseguente viabilità potenziale e secondaria:strade arginali di fiumi, torrenti, laghi ecanali; tratturi, viabilità dismessa o de-classata; sedimi di strade ferrate dismesseo in disuso e comunque ritenute definiti-vamente non recuperabili all’esercizio fer-roviario; viabilità forestale e militare;

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strade di servizio, connesse a opere dibonifica, acquedotti, impianti industriali esimili; altre opere infrastrutturali lineari,quali canali, condotte fognarie e cablaggi;ponti dismessi e altri manufatti stradali;

f) collegamento ciclabile tra comunilimitrofi, attraversamento di ogni capo-luogo regionale e penetrazione nelle prin-cipali città di interesse turistico-culturalecon coinvolgimento dei rispettivi centristorici;

g) continuità e interconnessione an-che tramiate la realizzazione di aree pe-donali, di zone a traffico limitato e diinterventi di riduzione del traffico;

h) attribuzione agli itinerari promi-scui che la compongono della qualifica diitinerario ciclopedonale prevista dall’arti-colo 2, comma 2, lettera F-bis, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le ca-ratteristiche ivi richieste, e loro assogget-tamento in ogni caso a pubblico passaggio;

i) priorità nella realizzazione di iti-nerari ciclistici facili e accessibili al fine diampliare l’utenza;

l) dotazione di un adeguato sistemadi segnaletica.

4. Nella sezione del Piano generale dellamobilità ciclistica di cui al comma 1 delpresente articolo sono altresì definiti le mo-dalità di realizzazione e di gestione dellaRNPC Bicitalia e i relativi oneri inerenti agliaspetti di rilevanza sovraregionale e allecompetenze statali, a cui si provvede aisensi dell’articolo 14, comma 3.

ART. 4.

(Dipartimento per la mobilità ciclistica).

1. È istituito, presso il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, il Diparti-mento per la mobilità ciclistica, compe-tente per:

a) la predisposizione e la gestione delPiano generale della mobilità ciclistica e

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della RNPC Bicitalia per quanto attieneagli aspetti di rilevanza sovraregionale, inraccordo con il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, conil Ministero dei beni e della attività cul-turale e del turismo e con i Dipartimentiper gli affari regionali, le autonomie e losport e della gioventù e del servizio civilenazionale della Presidenza del Consigliodei ministri;

b) la verifica del rispetto degli obiet-tivi annuali di sviluppo del trasporto ci-clistico stabiliti ai sensi dell’articolo 2,comma 1, lettera a);

c) la rilevazione e il monitoraggio,mediante il supporto delle regioni, del-l’estensione delle reti urbane ed extraur-bane di itinerari ciclopedonali e di pisteciclabili;

d) la predisposizione di un sistemainformativo concernente l’infortunisticastradale sulla RNPC Bicitalia, mediante ilmonitoraggio e lo studio analitico degliincidenti che coinvolgono i ciclisti, alloscopo di individuare gli interventi neces-sari ad accrescere la sicurezza del tra-sporto ciclistico;

e) la predisposizione, con il supportodelle regioni, della formazione e dell’ag-giornamento della sezione del sistema in-formativo territoriale dedicato alla RNPCBicitalia, classificando le ciclovie per tipo-logia e per qualità;

f) lo studio e l’individuazione dellepolitiche e delle forme di incentivazioneutili per lo sviluppo della mobilità inbicicletta, con particolare riguardo ai ser-vizi a supporto di tale modalità di tra-sporto e alle sue integrazione e intercon-nessione con le altre modalità e con glialtri servizi di trasporto, stradale, ferro-viario e di navigazione interna, marittimae aerea, anche in termini di eliminazionedi ostacoli e di barriere all’accessibilità edi fruizione del servizio di trasporto in-termodale;

g) l’organizzazione di iniziative dirilevanza nazionale per la promozionedell’uso della bicicletta come mezzo ditrasporto urbano ed extraurbano e dell’in-

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tegrazione modale tra la bicicletta e glialtri mezzi di trasporto pubblico e collet-tivo;

h) la promozione di appositi corsi,anche mediante convenzioni da stipularecon gli istituti scolastici di ogni ordine egrado, per l’educazione dei giovani all’usodella bicicletta, alla mobilità ciclistica eall’integrazione modale tra la bicicletta egli altri mezzi di trasporto pubblico ecollettivo.

2. L’organizzazione, la disciplina e ledotazioni organiche del Dipartimento perla mobilità ciclistica sono stabilite aisensi dell’articolo 17, comma 4-bis, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo,comunque, che siano assicurate mediantele risorse umane, strumentali e finanzia-rie del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti. Dall’attuazione del presente ar-ticolo non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti istituisce con proprio decreto, daadottare entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, unacommissione tecnica per la realizzazionedella RNPC Bicitalia di cui, oltre a unrappresentante di ciascuno dei Ministeri edei Dipartimenti di cui al comma 1, letteraa), fanno parte:

a) un rappresentante dell’Associa-zione nazionale ciclo motociclo accessori,della FEDERALBERGHI e della Federa-zione italiana associazioni imprese viaggi eturismo;

b) tre rappresentanti delle regioni;

c) un rappresentante della Federa-zione ciclistica italiana;

d) un rappresentante della Federa-zione italiana amici della bicicletta (FIAB)ONLUS;

e) un rappresentante delle associa-zioni di protezione ambientale ricono-sciute dal Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare.

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4. La commissione tecnica di cui alcomma 3 adotta, entro quattro mesi dalladata della sua istituzione, sentita la FIAB,le linee guida per la realizzazione dellaRNPC Bicitalia.

5. Le linee guida di cui al comma 4sono approvate con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri entro tre mesidalla data della loro adozione.

6. Le regioni provvedono, sentiti gli entilocali interessati, a redigere i progetti perla realizzazione della RNPC Bicitalia entroun anno dalla data di emanazione deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 5.

7. Al fine di acquisire gli atti di intesa,i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni ele approvazioni prescritti per i progettidi cui al comma 6 del presente articolo,può essere convocata un’apposita confe-renza di servizi, ai sensi dell’articolo 14della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-cessive modificazioni, cui partecipanotutti gli enti tenuti a esprimersi suiprogetti stessi.

8. Le regioni, acquisiti i pareri e gli altriatti di cui ai commi 6 e 7, approvano iprogetti e provvedono a inviarli entro unmese al Dipartimento per la mobilità ci-clistica.

9. I progetti sono definitivamente ap-provati dal Dipartimento per la mobilitàciclistica, sentita la commissione tecnica dicui al comma 3, entro due mesi dalla datadella loro ricezione.

10. L’approvazione da parte del Dipar-timento per la mobilità ciclistica costitui-sce, ai sensi del testo unico delle disposi-zioni legislative e regolamentari in materiaedilizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,variante di tutti gli strumenti urbanisticivigenti.

11. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, è adottata un’appositasegnaletica dedicata all’utenza ciclistica,predisposta dalla commissione tecnica dicui al comma 3.

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ART. 5.

(Piani regionali della mobilità ciclistica).

1. Al fine di realizzare le finalità di cuiall’articolo 1 le regioni, nell’ambito delleproprie competenze e di quelle definitedalla presente legge, predispongono e ap-provano annualmente, in conformità alrispettivo piano regionale dei trasporti edella logistica, il piano regionale dellamobilità ciclistica, relativo all’insieme degliinterventi necessari per incentivare l’usodella bicicletta sia per gli spostamentiquotidiani, sia per le attività turistiche ericreative nell’ambito del territorio regio-nale.

2. Per svolgere le funzioni loro attri-buite dalla presente legge, le regioni isti-tuiscono l’ufficio della mobilità ciclistica,mediante riorganizzazione interna dei ri-spettivi uffici tecnico-amministrativi.

3. Il piano regionale della mobilitàciclistica disciplina l’intero sistema cicla-bile regionale ed è redatto sulla base deiprogrammi pluriennali elaborati e dei pro-getti presentati dai comuni dalle provincee delle città metropolitane, nell’ambitodella propria attività di pianificazione, aisensi dell’articolo 2, comma 1, della legge19 ottobre 1998, n. 366, assumendo evalorizzando, quali dorsali delle reti, gliitinerari della RNPC Bicitalia e della reteciclabile transeuropea EuroVelo. Il pianoidentifica, in particolare:

a) la rete regionale di percorribilitàciclistica ai diversi livelli di scala, inter-connessa e integrata con le reti infrastrut-turali regionali a supporto delle altre mo-dalità e degli altri servizi di trasporto,stradale, ferroviario e di navigazione in-terna, marittima e aerea;

b) nell’ambito della rete di cui allalettera a), gli itinerari nelle zone ruralifinalizzati alla conoscenza e alla fruizionedi sentieri di campagna, delle aree circo-stanti, dei laghi e dei corsi d’acqua nonchédei parchi, delle riserve naturali e dellealtre zone di interesse naturalistico com-prese nel territorio regionale;

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c) il sistema dei parcheggi di inter-scambio tra la bicicletta e gli altri mezzidi trasporto, pubblici e privati;

d) il sistema delle aree di sosta,attrezzate e non attrezzate, per i ciclisti;

e) il sistema della rete dei servizi alciclista urbano e al cicloturista;

f) i criteri per la realizzazione, inoccasione della costruzione di nuovi edificiscolastici di ogni ordine e grado o dellaristrutturazione di quelli esistenti, di areeattrezzate per la sosta o per il depositodelle biciclette;

g) la realizzazione di azioni di co-municazione, educazione e formazione perla promozione degli spostamenti in bici-cletta e dell’integrazione modale tra labicicletta e gli altri mezzi di trasportopubblico e collettivo.

4. Per consentire l’effettiva fruizionedel servizio di trasporto intermodale, leregioni promuovono accordi con i gestoridel trasporto pubblico e collettivo locale eregionale e delle relative infra-strutture per rimuovere ostacoli e barriereinfrastrutturali e organizzativi, nonché perfavorire l’accessibilità in bicicletta a sta-zioni, porti e aeroporti, segnalando gliappositi percorsi.

5. Del piano regionale della mobilitàciclistica fa parte integrante il piano re-gionale di riparto dei finanziamenti per lamobilità ciclistica e per la realizzazione direti di percorsi ciclabili integrati, di cuiall’articolo 2 della legge 19 ottobre 1998,n. 366.

5. Nel piano regionale della mobilitàciclistica sono altresì definiti le modalità direalizzazione e di gestione della rete re-gionale di percorribilità ciclistica e i rela-tivi costi, cui si fa fronte ai sensi dell’ar-ticolo 14.

6. Il piano regionale della mobilitàciclistica è approvato con deliberazione delconsiglio regionale ed è inviato, entro diecigiorni dall’approvazione, al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti. In sede diprima attuazione della presente legge iltermine di approvazione del piano è sta-

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bilito in sei mesi a decorrere dalla data dientrata in vigore della legge medesima.

7. Per la regione Trentino-Alto Adige lecompetenze attribuite alle regioni dal pre-sente articolo sono esercitate dalle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

(Piani della mobilità ciclistica delle cittàmetropolitane, delle province e dei comuni).

1. In conformità a quanto dispostodall’articolo 5, le città metropolitane, leprovince a statuto ordinario e i comuni,mediante riorganizzazione interna dei ri-spettivi uffici tecnico-amministrativi, isti-tuiscono l’ufficio della mobilità ciclisticaper la redazione dei piani della mobilitàciclistica e ciclopedonale riguardanti i ter-ritori di rispettiva competenza, in coe-renza con il piano regionale della mobilitàciclistica, ove adottato. Il piano della cittàmetropolitana o provinciale programmagli interventi a livello sovra-comunale ed èindividuato quale elaborato integrativo delpiano territoriale di coordinamento pro-vinciale (PTCP), di cui costituisce parteintegrante. Il piano comunale programmagli interventi a livello locale ed è indivi-duato quale elaborato integrativo delpiano urbanistico generale (PUG), di cuicostituisce parte integrante. Gli interventidi cui al presente comma, se presentatiseparatamente dal piano cui apparten-gono, sono approvati con il medesimoprocedimento di approvazione del piano,quale loro variante o anche anticipata-mente rispetto a esso.

2. I piani delle città metropolitane,provinciali e comunali individuano la reteciclabile e ciclopedonale quale elementointegrante della rete di livello regionale,assumendo e valorizzando, se ritenutoopportuno ovvero se presenti nel terri-torio di competenza, quali dorsali dellerispettive reti, gli itinerari della RNCP Bici-talia e della rete ciclabile transeuropea Eu-roVelo. I medesimi piani prevedono la con-nessione della rete alle zone a trafficoelevato, quali i poli scolastici e univer-

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sitari, gli uffici pubblici, i centri com-merciali, i distretti e le zone artigianali eindustriali, e, in generale, i luoghi diinteresse sociale, storico, culturale e tu-ristico di fruizione pubblica.

3. I piani della mobilità ciclistica pre-disposti dai comuni sono piani di settoredei piani urbani della mobilità (PUM) e deipiani urbani del traffico (PUT), in quantofinalizzati a garantire la sostenibilità am-bientale e la riduzione delle emissioniinquinanti, dei consumi energetici e del-l’inquinamento acustico prodotti dal traf-fico.

4. I piani della mobilità ciclistica pre-disposti dalle città metropolitane e dalleprovince sono atti di indirizzo per laprogrammazione pluriennale delle operedi rispettiva competenza e atti di riferi-mento per la programmazione e la piani-ficazione dei comuni. Essi sono, altresì,parte integrante del Piano del traffico perla viabilità extraurbana, ai sensi dell’arti-colo 36, comma 3, del codice della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni, limita-tamente alla rete ciclabile.

ART. 7.

(Programmazione triennale).

1. In coerenza con i piani di cui agliarticoli 5 e 6, le città metropolitane, leprovince e i comuni, tramite i propri ufficidella mobilità ciclistica, predispongonoprogrammi triennali per l’attuazione diinterventi in materia di mobilità ciclisticaper i territori di rispettiva competenza.

2. I programmi triennali di cui alcomma 1 prevedono, tra l’altro:

a) la ricognizione in termini quanti-tativi e qualitativi delle infrastrutture perla mobilità ciclistica esistenti o in via direalizzazione;

b) la rilevazione delle azioni attivatea livello di città metropolitana, provincialee comunale per la promozione della mo-bilità ciclistica e dell’integrazione modale

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tra la bicicletta e gli altri mezzi di tra-sporto pubblico e collettivo;

c) gli interventi infrastrutturali daavviare valorizzando le infrastrutture perla mobilità ciclistica esistenti e garanten-done la connessione con le reti ciclabiliesistenti o in corso di realizzazione e conil sistema generale di mobilità;

d) gli interventi di realizzazione emanutenzione delle ciclovie;

e) le fonti di finanziamento, pubbli-che, private o miste, che si intendonoattivare per realizzare gli interventi;

f) il programma di interventi educa-tivi e formativi per promuovere la mobilitàciclistica a livello comunale, provinciale edi città metropolitana;

g) il piano di comunicazione istitu-zionale a supporto degli interventi;

h) i soggetti pubblici, quali enti parco,comunità montane e istituti scolastici, oprivati cui compete l’attuazione degli in-terventi;

i) i tempi previsti per la realizzazionedegli interventi.

ART. 8.

(Soggetti attuatori).

1. Le città metropolitane, le province, icomuni e gli enti gestori dei parchi na-zionali, regionali e locali adottano ogniiniziativa utile, anche con la collabora-zione di soggetti privati, ai fini dell’attua-zione della presente legge, ricorrendo adadeguate forme di concertazione, compresigli accordi di programma.

2. I soggetti privati sono incentivati, pre-vie intese con gli enti pubblici competenti, ainstallare strutture attrezzate per l’integra-zione del trasporto pubblico con la bici-cletta, nonché a prevedere agevolazioni peri propri dipendenti che utilizzano la bici-cletta per recarsi al lavoro.

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ART. 9.

(Disposizioni particolari per le città metro-politane e per le province).

1. Le città metropolitane e le province,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, attraverso irispettivi uffici della mobilità ciclistica,provvedono all’attuazione della presentelegge anche mediante:

a) la stesura e l’aggiornamento delsistema informativo territoriale (SIT) dellarispettiva rete ciclabile, classificando leciclovie per tipologia e per qualità. Il SITè, nelle sue indicazioni principali, resoaccessibile tramite internet;

b) la progettazione e la manutenzionedi opere e di segnaletica della rete ciclabile;

c) l’assistenza agli enti locali nellaredazione degli strumenti della pianifica-zione ciclabile di settore all’interno deiPUG, PUT e PUM;

d) l’assistenza agli enti locali e aglienti gestori di aree protette nella gestionedella rete ciclabile;

e) la promozione dell’uso della bici-cletta, anche favorendo lo sviluppo diappositi servizi.

ART. 10.

(Disposizioni particolari per i comuni).

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie, diautostazioni o di stazioni metropolitane pre-vedono, in prossimità di tali infrastrutture,la realizzazione di velostazioni, costituite daadeguati centri per il deposito custodito, l’as-sistenza tecnica e l’eventuale servizio di no-leggio di biciclette.

2. Per la realizzazione delle velostazionidi cui al comma 1 i comuni stipulanoconvenzioni con le aziende che gestisconole stazioni ferroviarie, le autostazioni o lestazioni metropolitane.

3. I comuni che non gestiscono diretta-mente le velostazioni assegnano prioritaria-

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mente la gestione delle stesse ad aziende ditrasporto o a cooperative sociali.

4. I comuni, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, inse-riscono nei regolamenti edilizi norme per larealizzazione di spazi comuni e attrezzatiper il deposito di biciclette negli edifici adi-biti a residenza e ad attività terziarie oproduttive nonché nelle strutture pubbli-che.

5. Nelle norme di attuazione degli stru-menti urbanistici i comuni prevedono glistandard di dotazione per i parcheggi dibiciclette ad uso pubblico e ad uso perti-nenziale.

6. Negli edifici di edilizia residenzialepubblica è fatto obbligo di consentire ildeposito di biciclette in cortili o in spazidedicati.

7. I comuni destinano parte dei pro-venti derivanti dalle sanzioni amministra-tive pecuniarie e dagli oneri di urbaniz-zazione allo sviluppo della mobilità cicli-stica.

ART. 11.

(Ferrovie dismesse o in disuso).

1. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, nell’ambito delleproprie competenze di pianificazione e diprogrammazione territoriali, sono tenuteal recupero e alla riqualificazione delleferrovie dismesse o in disuso, valorizzan-done in particolare la vocazione ciclabile.A tale scopo l’area di sedime delle pre-dette ferrovie esistenti nel territorio diciascuna regione e provincia autonoma,identificata ai sensi del comma 2, e lerelative pertinenze sono trasferite in pro-prietà alle regioni e alle province auto-nome, a titolo gratuito ove risultino ap-partenenti alla rete ferroviaria statale,per essere prioritariamente utilizzate perla realizzazione di itinerari ciclopedonalio di piste ciclabili, ovvero riadattate at-trezzandole al trasporto integrato di per-sone e di biciclette.

2. Ciascuna regione e provincia auto-noma provvede a individuare, mediante

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apposito elenco da approvare con delibe-razione del rispettivo consiglio entro unanno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i tracciati ferroviari di-smessi o in disuso utilizzabili ai fini di cuial comma 1 e successivamente a program-mare, nell’ambito dei piani locali, la rea-lizzazione di itinerari ciclopedonali o dipiste ciclabili seguendo i tracciati mede-simi o il loro riadattamento per il tra-sporto integrato di persone e di biciclette.Con il predetto elenco sono altresì indivi-duati lo stato di fatto e la proprietà deitracciati individuati. Qualora il tracciatoferroviario sia stato in parte alienato oadibito ad altre finalità la regione o laprovincia autonoma provvede al ripristinodella continuità del percorso, ove possibile,ovvero alla definizione di eventuali va-rianti.

3. Ai fini del presente articolo sono equi-parate alle ferrovie anche le tramvie ex-traurbane e in genere le altre infrastrutturedi trasporto su ferro dismesse o in disusocorrenti prevalentemente in sede propria.

4. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge19 ottobre 1998, n. 366, è abrogato.

ART. 12.

(Infrastrutture cicloviarie).

1. Il comma 4-bis dell’articolo 13 delcodice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sosti-tuito dal seguente:

« 4-bis. Le strade di nuova costruzioneclassificate ai sensi delle lettere A, B, C, D, Ee F del comma 2 dell’articolo 2 devonoavere, per l’intero sviluppo, un collega-mento continuo finalizzato a garantire larealizzazione, nello stesso corridoio previ-sto dall’opera stradale in progetto, di infra-strutture cicloviarie ».

2. Il comma 2-bis dell’articolo 14 delcodice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sosti-tuito dal seguente:

« 2-bis. Gli enti proprietari delle stradeclassificate ai sensi delle lettere A, B, C,

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D, E e F del comma 2 dell’articolo 2provvedono altresì, in caso di manuten-zione straordinaria della sede stradale, arealizzare un collegamento continuo fina-lizzato a garantire la realizzazione, nellostesso corridoio riguardante la sede stra-dale oggetto dell’intervento, di infrastrut-ture cicloviarie ».

3. Gli interventi previsti dalle disposi-zioni di cui ai commi 1 e 2 riguardanoanche i sovrappassi, i sottopassi e le rotato-rie.

4. I finanziamenti a qualunque titolodestinati alla costruzione di nuove stradeo alla manutenzione straordinaria distrade esistenti sono concessi a condi-zione che il progetto dell’opera prevedala realizzazione delle infrastrutture ciclo-viarie di cui ai commi 1, 2 e 3. Talifinanziamenti possono essere revocati nelcaso in cui, in corso d’opera o a com-pletamento della stessa, l’intervento risultiin contrasto con quanto previsto dalledisposizioni di cui al presente articolo.

ART. 13.

(Argini di fiumi e di torrenti, strade arginalie strade alzaie).

1. Gli argini dei fiumi e dei torrenti, lestrade arginali e le strade alzaie sonoutilizzati prioritariamente per la realizza-zione di itinerari ciclopedonali e di pisteciclabili, fatto salvo il rispetto della nor-mativa vigente in materia.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge19 ottobre 1998, n. 366, è abrogato.

ART. 14.

(Disposizioni finanziarie).

1. A decorrere dall’esercizio finanziario2014, il fondo per il finanziamento degliinterventi a favore della mobilità ciclisticadi cui all’articolo 3 della legge 19 ottobre1998, n. 366, è finanziato annualmentecon stanziamenti aggiuntivi comunque noninferiori al 2 per cento degli stanziamenti

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previsti per le infrastrutture viarie e fer-roviarie, nonché con risorse provenientidai programmi operativi regionali finan-ziati dai fondi dell’Unione europea. Conregolamento del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, da adottare ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, sono definiti i criterie le modalità per l’attuazione del presentecomma.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedella presente legge si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale2014-2016, nell’ambito del fondo specialein conto capitale dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2014, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo alMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti.

3. Per gli anni successivi al 2014 siprovvede ai sensi dell’articolo 11, comma3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

4. Gli oneri derivanti dall’attuazionedell’articolo 3, comma 4, sono posti acarico del fondo di cui al comma 1 delpresente articolo. Agli oneri a carico delleregioni, delle città metropolitane, delleprovince e dei comuni relativi agli inter-venti di rispettiva competenza necessariper l’attuazione della presente legge siprovvede mediante il ricorso al fondo dicui al citato comma 1 e ad essi si fa frontein sede di riparto del fondo stesso ai sensidella legge 19 ottobre 1998, n. 366; a talescopo, i relativi progetti costituiscono prio-rità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dellamedesima legge n. 366 del 1998.

5. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

ART. 15.

(Sponsorizzazioni e donazioni).

1. All’attuazione dei programmi e degliinterventi previsti dalla presente legge con-

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corrono anche i proventi di sponsorizza-zioni da parte di aziende e di altri soggettiprivati, nonché i lasciti e le donazioniliberali finalizzati al finanziamento dellamobilità ciclistica.

ART. 16.

(Relazione annuale sulla mobilitàciclistica).

1. Il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti presenta annualmente alle Ca-mere una relazione sullo stato di attua-zione della presente legge e della legge 19ottobre 1998, n. 366, e in particolare su:

a) l’entità delle risorse finanziariestanziate e spese a livello di Unione eu-ropea, nazionale, regionale e locale per larealizzazione degli interventi di cui allapresente legge e alla legge 19 ottobre 1998,n. 366;

b) il numero e la qualità degli inter-venti finanziati e realizzati con le risorsedi cui alla lettera a);

c) lo stato di attuazione della RNPCBicitalia;

d) i risultati ottenuti, tramite l’incre-mento della mobilità ciclistica nei centriurbani, in termini di riduzione del trafficoautomobilistico, dell’inquinamento atmo-sferico e acustico nonché di incidenti e didanni agli utenti della strada;

e) lo stato di attuazione dell’integra-zione modale tra la bicicletta e gli altrimezzi di trasporto pubblico e collettivo;

f) la partecipazione a progetti e aprogrammi dell’Unione europea;

g) un’analisi comparata con le inizia-tive assunte negli altri Paesi membri del-l’Unione europea.

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