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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3197 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI FEDRIGA, SALTAMARTINI, RONDINI, ALLASIA, ATTA- GUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIAN- CARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, SIMONETTI Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente Presentata il 24 giugno 2015 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge intende affrontare in ma- niera sistematica la prima e più impor- tante esigenza della famiglia: quella di esistere. La famiglia ricopre un ruolo fonda- mentale in un’ottica di politiche finaliz- zate al contrasto della piaga della dena- talità. L’obiettivo principale che si vuole raggiungere con la presente proposta di legge è quello di incentivare la natalità attraverso una serie di strumenti che intervengano nella fascia di età più de- licata del bambino (fino al compimento del terzo anno di età), delicata in termini educativi e di richieste di attenzioni e di cure, nonché delicata per la maggiore difficoltà nella conciliazione delle esi- genze familiari con quelle lavorative. L’articolo 16 della Dichiarazione uni- versale dei diritti dell’uomo, adottata dal- l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, definisce la famiglia nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta. Il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29, « famiglia società naturale fondata sul matrimonio », 30 « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del matrimonio (...) La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale », e 31 « La Repubblica Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3197—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FEDRIGA, SALTAMARTINI, RONDINI, ALLASIA, ATTA-GUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIAN-CARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI,

MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, SIMONETTI

Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente

Presentata il 24 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge intende affrontare in ma-niera sistematica la prima e più impor-tante esigenza della famiglia: quella diesistere.

La famiglia ricopre un ruolo fonda-mentale in un’ottica di politiche finaliz-zate al contrasto della piaga della dena-talità. L’obiettivo principale che si vuoleraggiungere con la presente proposta dilegge è quello di incentivare la natalitàattraverso una serie di strumenti cheintervengano nella fascia di età più de-licata del bambino (fino al compimentodel terzo anno di età), delicata in terminieducativi e di richieste di attenzioni e dicure, nonché delicata per la maggiore

difficoltà nella conciliazione delle esi-genze familiari con quelle lavorative.

L’articolo 16 della Dichiarazione uni-versale dei diritti dell’uomo, adottata dal-l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il10 dicembre 1948, definisce la famiglianucleo fondamentale della società e delloStato e come tale deve essere riconosciutae protetta.

Il combinato disposto degli articolidella Costituzione 29, « famiglia societànaturale fondata sul matrimonio », 30 « Èdovere e diritto dei genitori mantenere,istruire e educare i figli anche se nati fuoridel matrimonio (...) La legge assicura aifigli nati fuori dal matrimonio ogni tutelagiuridica e sociale », e 31 « La Repubblica

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agevola con misure e altre provvidenze laformazione della famiglia (...) con parti-colare riguardo alle famiglie numerose »,enuncia in modo inequivocabile il regimepreferenziale della famiglia quale nucleofondamentale della società.

Secondo i lavori preparatori dell’As-semblea costituente l’aggettivo « naturale »di cui all’articolo 29 della Costituzione staa indicare che la famiglia non è un’isti-tuzione creata dalla legge, ma una strut-tura di diritto naturale, legata alla naturaumana come tale e preesistente rispettoall’organizzazione statale.

La stessa giurisprudenza costituzionaleha più volte rimarcato la netta distinzionetra la famiglia fondata sul matrimonio e laconvivenza more uxorio.

I diritti individuali che derivano dal-l’istituzione matrimoniale non possono es-sere considerati diritti individuali assolutima diritti individuali derivati e subordinatialla condizione di essere sposati.

Le teorie neomalthusiane, indicandonella crescita demografica il peggiore deimali, hanno condizionato pesantemente leistituzioni internazionali e le politiche deiGoverni, con risultati che sono all’originedella crisi economica e che si sono ri-velati devastanti per l’economia e per losviluppo dell’umanità. Con il verificarsidel crollo delle nascite, il prodotto in-terno lordo (PIL) mondiale è cominciatoa decrescere ed i costi fissi ad aumen-tare. La mancanza di giovani e la crescitapercentuale di anziani e di pensionatihanno fatto lievitare le spese sanitarie equelle dei sistemi pensionistici. Per sop-perire alla mancata crescita demografica,le economie avanzate hanno aumentato letasse e incrementato i costi, praticandopolitiche di credito facile e a basso in-teresse e indebitando le famiglie in ma-niera vertiginosa. La riduzione del ri-sparmio e la crescita del debito dellefamiglie è più o meno simile in tutti iPaesi avanzati che hanno adottato poli-tiche di decrescita demografica.

La capacità dei genitori di investire sulfuturo dei figli dipende da molti fattori,tra questi il loro stato occupazionale, disalute, il livello di istruzione raggiunto e il

sostegno nei compiti di cura che la co-munità offre loro. La possibilità di di-sporre di competenze e di risorse, non soloeconomiche, è essenziale, soprattutto neiprimi anni di vita del bambino, quandol’offerta educativa e di relazione è decisivaper farne emergere le potenzialità.

Affiancando i dati su povertà di red-dito, di lavoro e indicatori di deprivazione,creando quello che a livello europeo vienedefinito l’indicatore di rischio povertà edesclusione sociale, emerge come l’Italiaabbia le percentuali più alte di minori arischio di povertà ed esclusione socialedell’Unione europea, pari al 28 per cento,dato al di sopra di 6 punti percentualidella media europea e inferiore soltanto aquella rilevata in alcuni nuovi Stati mem-bri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Litua-nia) o in Paesi particolarmente segnatidalla crisi finanziaria come l’Irlanda e laGrecia.

Sono più di 1.400.000 i minori chevivono in condizione di povertà assoluta (il13,8 per cento di tutti i minori del nostroPaese, con un aumento del 34 per centosul totale) e circa 2.400.000 quelli chevivono in condizione di povertà relativa (il23 per cento del totale, con un aumento diquasi 300.000 minori in un solo anno). Idati più drammatici riguardano il sud e leisole, ma il peggioramento si registra intutte le regioni ed è più marcato inrelazione al numero dei figli: ad esempiotra le famiglie con tre o più figli, più di unterzo risulta in condizioni di povertà re-lativa e più di un quarto in povertàassoluta.

Questi dati allarmanti, incidenti suldestino delle nuove generazioni, incro-ciano le cause e gli effetti della denatalità,una realtà che rende l’Italia penultima inEuropa, che frena la ripresa economica eche finirà con il determinare un pesantesquilibrio generazionale. Secondo il rap-porto Svimez 2014, relativo al 2013, nelMezzogiorno d’Italia le nascite hanno toc-cato il minimo storico, 177.000, il numeropiù basso dal 1861. Questa caduta demo-grafica è strettamente correlata alla crisieconomica e occupazionale di un’area delPaese che, tra il 2008 e il 2013 ha visto

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mancare 800.000 posti di lavoro con uncrollo dei redditi pari al 15 per cento.

La denatalità in Europa è ormaiun’emergenza ed entro il 2025 i primiPaesi europei – Italia, Spagna, Germaniae Grecia – potrebbero sperimentare l’im-plosione demografica, ovvero la diminu-zione effettiva della popolazione.

Il progresso della società moderna èstato viziato dalla rinuncia a quei riferi-menti valoriali che rappresentavano lefondamenta di una comunità capace dicomprendere l’importanza della tutela deipropri figli quale bene primario, semi-nando il dubbio del significato stesso dellaverità e del bene, in ultima analisi dellabontà della vita. L’accelerazione dei feno-meni di degenerazione nell’educazione sfo-cia, oggi giorno, in un vero e proprioallarme educativo. Sempre più in modorepentino si diffonde un pensiero unicolaicista che trova sostegno anche in ini-ziative legislative assurde, come ad esem-pio quelle volte a cancellare dai documentiufficiali i riferimenti alla madre e al padreper sostituirli con surrogati asettici. Sceltedettate da un’idiozia ideologica che nonpossono essere sottovalutate e che produr-ranno gravi danni nel medio e lungoperiodo. A giustificazione di queste pro-poste che potremmo definire con un eu-femismo originali, gli amministratori pro-ponenti hanno addotto la motivazione divoler evitare discriminazioni nei confrontidi bambini con genitori omosessuali. Que-ste proposte assurde, che hanno acceso ungrande dibattito nel Paese e hanno trovatol’avallo di alte cariche istituzionali e dimembri di Governo, sono state già adot-tate negli Stati Uniti d’America e nellaFrancia socialista di Hollande.

Chesterton scriveva: « La grande marciadella distruzione culturale proseguirà.Tutto verrà negato. Tutto diventerà uncredo. Accenderemo fuochi per testimo-niare che due più due fa quattro. Sguai-neremo spade per dimostrare che le fogliesono verdi in estate. Non ci resterà quindiche difendere non solo le incredibili virtùe saggezze della vita umana, ma qualcosadi ancora più incredibile: questo immenso,impossibile universo che ci guarda dritto

negli occhi. Combatteremo per i prodigivisibili come se fossero invisibili. Guarde-remo l’erba e i cieli impossibili con unostrano coraggio. Saremo tra coloro chehanno visto eppure hanno creduto ». Che-sterton con queste parole intendeva direche ciò che fino ad allora era stata un’af-fermazione di buon senso e di razionalità– per esempio che tutti nasciamo da unuomo e da una donna – in futuro sarebbediventata una tesi da bigotti, un dogmati-smo da condannare e sanzionare. Soste-neva che ci dovevamo preparare allagrande battaglia in difesa del buon senso.Ci troviamo dinnanzi, quindi, a un pro-getto ben organizzato perseguito in modoscientifico da gruppi militanti, schiavidella propria ideologia, che cercano contutti i mezzi di affermare il proprio stiledi vita utilizzando tecniche e strategiemirate a cancellare la verità in nome dellavolontà di instaurare una vera e propriadittatura relativista. Non potendo « abo-lire » la natura per legge si decide diabolire le parole che « dicono » la naturadelle cose.

In Italia la Costituzione ha operato unascelta assai chiara tra la famiglia fondatasul matrimonio, espressamente ricono-sciuta dagli articoli 29 e seguenti, e altreforme di rapporto fra le persone. Tuttavia,nel nostro Paese il numero dei matrimonirisulta essere in forte diminuzione. Ci sisposa meno, ma anche più tardi. I giovanirimangono ormai per un periodo semprepiù lungo a casa dei genitori, le cause sonomolteplici e infatti, non sempre, si tratta diuna scelta. È il fenomeno della cosiddettaposticipazione: tutto il ciclo di vita indi-viduale si è infatti progressivamente spo-stato in avanti, con la conseguenza di averdeterminato un inevitabile allungamentodei tempi che cadenzano gli eventi decisividella vita del singolo. Si lascia più tardi lafamiglia di origine, ci si sposa più tardi, sihanno figli più tardi. L’età media di chimette al mondo il primo figlio è aumen-tata di circa tre anni in un ventennio e siassesta ormai sui trent’anni nelle ultimegenerazioni.

Il nobile desiderio dei giovani di volercontribuire al bene comune in piene au-

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tonomia e indipendenza sposandosi e met-tendo al mondo dei figli si infrange din-nanzi a problematiche di difficilissimasoluzione.

Si deve prendere esempio dalle politi-che messe in atto in questi anni in altriPaesi europei, tra tutti la Francia, che inperiodo relativamente breve è riuscita ainvertire il trend demografico negativo gra-zie a interventi mirati a considerare lafamiglia parte integrante dello Stato alcentro di una politica di sicurezza sociale.Le politiche per la famiglia in Franciahanno avuto come obiettivo la ridistribu-zione sia orizzontale che verticale delreddito per compensare i costi dovuti allacrescita dei figli. Nel sistema francese,infatti, le famiglie con più di un figlioricevono contributi per la crescita dei figlie quelle con un reddito più basso possonobeneficiare anche di altre forme di soste-gno, come contributi per l’alloggio, per ilibri scolastici e addirittura per le vacanze.In Francia è previsto, inoltre, un contri-buto economico in favore della primainfanzia dal settimo mese di gravidanzafino al compimento del terzo anno di età.

È doveroso garantire il diritto di ognipersona a formare una famiglia o a essereinserita in una comunità familiare, soste-nere il diritto delle famiglie al liberosvolgimento delle loro funzioni sociali, ri-conoscere l’altissima rilevanza sociale epersonale della maternità e della pater-nità, sostenere in modo più adeguato lacorresponsabilità dei genitori negli impe-gni di cura e di educazione dei figli,promuovere e valorizzare la famiglia comestruttura sociale primaria di fondamentaleinteresse pubblico.

Gli italiani, se interrogati sul numeroideale dei figli, la pensano come i francesi,gli svedesi e i tedeschi. Ma quando poi sipassa dai desideri alla realtà la condizioneitaliana precipita rispetto a quella di granparte dell’Europa. I motivi sono noti e difacile individuazione: la situazione econo-mica, l’esistenza o no di adeguati servizisociali, i tempi della vita familiare e diquella professionale, la qualità del sistemaeducativo, la disponibilità di alloggi ade-guati ai livelli di reddito delle giovani

generazioni. Investire nelle politiche fami-liari significa pertanto investire sulla qua-lità della struttura sociale e, di conse-guenza, sul futuro stesso della nostra so-cietà.

La presente proposta di legge intendeconferire piena attuazione all’articolo 31della Costituzione, il quale sancisce che« La Repubblica agevola con misure eco-nomiche e altre provvidenze economichela formazione della famiglia e l’adempi-mento dei compiti relativi (...) ».

Anche quando si affronta il problema dimisure di sostegno economico alle famigliecon interventi mirati si agisce in modo assi-stenzialistico e non con una politica pro-grammata di contrasto alla denatalità. Adesempio la misura per il sostegno econo-mico per le famiglie (contributo per ognifiglio nato o adottato dal 1o gennaio 2015)introdotta nella legge di stabilità 2015, leggen. 190 del 2014, nelle sue struttura e for-mulazione è viziata da un approccio erratoal problema estendendo la misura oltre chea tutti i cittadini italiani o di uno Statomembro dell’Unione europea anche a tutticittadini di Stati non membri dell’Unioneeuropea. In tal modo la misura introdotta sidepotenzia rispetto ai suoi reali obiettivi esi trasforma in una disposizione di naturaassistenzialista. Una misura finalizzata allacrescita demografica deve essere limitata aicittadini italiani o di uno stato membrodell’Unione europea.

Ogni efficace politica di sostegno allafamiglia non può tuttavia prescindere dastrumenti fiscali mirati e graduati. InItalia il sistema fiscale sembra ancoraritenere che la capacità contributiva dellefamiglie non sia influenzata dalla presenzadi figli e dall’eventuale scelta di uno deidue coniugi di dedicare parte del propriotempo a curare, crescere ed educare i figli,mentre di norma in Europa a parità direddito la differenza tra chi ha e chi nonha figli a carico è consistente. Basti pen-sare che la differenza di imposta diretta suun reddito nominale di 30.000 euro peruna famiglia con due figli e per una senzafigli è di circa 3.500 euro in Francia, dicirca 6.000 euro in Germania e di appena1.300 euro nel nostro Paese.

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Considerata l’esigenza di una maggioreequità orizzontale, appare evidente chel’introduzione di un nuovo sistema fiscaleche indichi nella famiglia e non più nel-l’individuo l’unità impositiva dell’impostasul reddito delle persone fisiche (IRPEF)segnerebbe una sostanziale inversione dirotta per il sistema fiscale italiano.

Il nostro Paese deve essere da esempionell’elaborare una linea politica di invitoalla vita e operare per garantire tutte lecondizioni utili a una crescita della societàincentrata sui valori di un umanesimodiffuso. Occorre, quindi, rimodularel’azione politica sui valori fondanti dellavita e della persona umana.

Il primo obiettivo deve essere quello disviluppare al meglio i servizi dedicati al-l’infanzia.

Gli obiettivi fissati a Lisbona prevedonoche il 33 per cento dei minori al di sottodei tre anni di età possa usufruire delservizio di asilo nido. Dai dati risulta chein media nel nostro Paese solo il 18,7 percento dei bambini da zero a due anni dietà frequenta un asilo nido pubblico oprivato.

È necessario affrontare in maniera si-stematica il problema della carenza intutto il territorio nazionale dei servizisocio-educativi (asili nido). Oggi l’offertapubblica è di gran lunga inferiore alladomanda e in alcune città il rapporto è diun posto disponibile ogni dieci richiesti.Una realtà complessa e disomogenea eancora molto lontana dal centrare gliobiettivi europei. La legge 6 dicembre1971, n. 1044, che istituì gli asili nidocomunali con la previsione di crearne3.800 entro il 1976, ne vede ora realizzatipoco più di 3.100 (e solo nel 17 per centodei comuni): in termini di percentuale diposti disponibili rispetto all’utenza poten-ziale, si traduce in un misero 6 per centoa fronte del 33 per cento posto dall’agendadi Lisbona come obiettivo europeo che sisarebbe dovuto raggiungere nel 2010. Un 6per cento che diventa un 9,1 per cento sesi considerano anche le strutture privateche offrono il servizio di assistenza allaprima infanzia, con una grande sperequa-zione territoriale: si passa dal 16 per cento

in Emilia-Romagna all’1 per cento in Pu-glia, Calabria e Campania.

Gli asili nido comunali rientrano nellagamma dei servizi a domanda individualeresi dal comune a seguito di specificadomanda dell’utente. Nel caso degli asilinido, il livello minimo di copertura richie-sto all’utente è del 50 per cento, ma lerette variano sensibilmente da comune acomune poiché la misura percentuale dicopertura dei costi di tutti i servizi adomanda individuale da parte dell’utenzaè definita al momento dell’approvazionedel bilancio di previsione comunale. Lerette sono determinate nel 75 per centodei casi in base all’indicatore della situa-zione economica equivalente, nel 20 percento dei casi in base al reddito familiaree nel restante 5 per cento la retta è unica.

Si ritiene necessario un intervento chenel breve periodo possa offrire una rispo-sta rapida alle richieste di posti nellestrutture socio-educative e per fare questoè importante agire con formule nuovecercando di coniugare l’iniziativa pubblicacon quella privata applicando sistemi dicollegamento rapidi tra le istituzioni nelrispetto del principio di sussidiarietà ver-ticale e orizzontale: l’ambizioso obiettivoche si vuole realizzare punta a introdurreun sistema territoriale gratuito di servizisocio-educativi per la prima infanzia.Tutto ciò è realizzabile concependo e isti-tuzionalizzando l’idea di un sistema arti-colato dei servizi socio-educativi per laprima infanzia. Un sistema cui concorronoil pubblico, il privato, il privato sociale ei datori di lavoro, con l’obiettivo di crearenel territorio un’offerta flessibile e diffe-renziata di qualità. Un particolare rilievodeve assumere la centralità della famiglia,anche attraverso le sue formazioni asso-ciative, poiché sempre più ampi devonoessere il suo protagonismo, la capacità diespressione della sua libertà di scelta edu-cativa e le forme di partecipazione chepuò mettere in atto, anche nelle sceltegestionali e nella verifica della qualità deiservizi.

Per la gestione dei servizi del sistemaeducativo integrato, la regione e gli entilocali devono riconoscere e valorizzare, fra

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l’altro, il ruolo delle organizzazioni nonlucrative di utilità sociale, richiedendo lorouna collaborazione alla programmazione ealla gestione dei servizi educativi nel re-lativo ambito territoriale.

Nella presente proposta di legge siprevede anche un piano straordinario peril potenziamento dei servizi socio-educativifondato sull’erogazione di un contributostatale ripartito per le regioni e, a cascata,per gli enti locali, finalizzato alla ristrut-turazione degli immobili in disuso affinchésiano utilizzati come asili nido da conce-dere a titolo gratuito ai privati, che siimpegnano a garantire rette sociali elabo-rate in media a quelli che sono i costi degliasili nido pubblici della zona territoriale ead assumere prioritariamente lavoratorisocialmente utili al fine di offrire loro unavera occupazione. La realizzazione di que-sto piano straordinario renderà fruibili1.000 nuovi asili nido su una superficietotale di 200.000 metri quadrati, 28.000nuovi posti per i bambini e 10.000 nuoviposti di lavoro, contribuendo quindi anchea un rilancio economico e occupazionaledel Paese attraverso la ricollocazione di unnumero importante di lavoratori social-mente utili in scadenza e il rilancio delleaziende edili di ristrutturazione e dell’in-dotto a esse collegato.

Con questa proposta di legge, inoltre, siinterviene con una serie di disposizioni perriformare l’istituto dei consultori familiari.

Sono passati quaranta anni da quandoè entrata in vigore la legge quadro n. 405del 1975, con la quale furono istituiti iconsultori familiari. Essi sono nati sottol’influenza del dibattito sulle rivendica-zioni per l’emancipazione della donna cheha caratterizzato gli anni settanta e che haimposto all’attenzione dell’opinione pub-blica la necessità di un luogo di dialogo edi informazione sulla sessualità, sulla pro-creazione e sulla contraccezione. Nelleintenzioni del legislatore, le attività con-sultoriali avrebbero dovuto offrire un va-sto programma di consulenza e un servizioglobale alla donna, alle coppie e ai nucleifamiliari in tutti i settori tematici legatialla coppia e alle problematiche coniugalie genitoriali, ai rapporti e ai legami in-

terpersonali e familiari, nonché alla pro-creazione responsabile. Pur ponendo l’ac-cento sul valore storico che hanno rap-presentato per la nostra società, è dove-roso riconsiderare il lavoro svolto el’attuale ruolo dei consultori familiari nelnostro Paese, alla luce anche dei notevolicambiamenti sopravvenuti nell’attualecontesto socio-culturale. Il consultorio hainoltre assunto in questi anni, anche aseguito della riforma sanitaria, di cui allalegge n. 833 del 1978, la struttura diservizio marcatamente sanitario, in cui sisono privilegiati gli interventi di tipo gi-necologico e pediatrico a discapito dellavocazione di ispirazione sociale. I consul-tori familiari devono quindi qualificarsisempre di più, evitando una rigida setto-rializzazione e riduzione al pur impor-tante ma non esclusivo ambito sanitario dicompetenza. Per rispondere a queste pro-blematiche è necessario che all’interno delconsultorio si rafforzino interventi di tiposociale, psicologico e di consulenza giuri-dica che nella loro interazione continuapossano costituire un valido riferimentoper la donna e per la famiglia.

Si rende urgente, dunque, e non piùprocrastinabile una riforma dei consultorifamiliari che dimostri nei fatti particolariattenzione e sensibilità ai diritti dei minorie della famiglia e per forte impegno nellatutela sociale della genitorialità e del con-cepito. Di qui l’intendimento di garantire ilruolo partecipativo delle famiglie e delleorganizzazioni di volontariato a difesadella vita per lo svolgimento delle attivitàconsultoriali. Bisogna tornare a ciò che giàera ben esplicitato nelle intenzioni dellegislatore che nel 1975 aveva approvato lalegge n. 405 (ovvero l’assistenza alla fami-glia, l’educazione alla maternità e allapaternità responsabili, l’educazione perl’armonico sviluppo fisico e psichico deifigli e per la realizzazione della vita fa-miliare), ma che nei fatti è stato residual-mente attuato, complice anche la taloramera funzione burocratica dei consultori,ridotti, troppo spesso, a pura assistenzasanitaria, carenti di quelle necessarie sen-sibilità e competenza su problematichesociali per le quali furono istituiti. Nei

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consultori familiari non sempre viene pie-namente attuato il diritto della donna diricevere valide alternative all’aborto, poi-ché c’è chi sostiene che sarebbe un’inge-renza nella scelta personale, eppure pro-prio secondo quanto stabilito dagli articoli2 e 5 della legge n. 194 del 1978, l’assi-stenza da dare alla donna in gravidanzadeve essere attuata con l’informazione suidiritti spettanti alla gestante, sui servizisociali, sanitari e assistenziali a lei riser-vati nonché sulla protezione che il mondodel lavoro deve assicurare a tutela dellagestante.

In conclusione, la presente proposta dilegge offre uno strumento dinamico ditutela dei diritti della famiglia: ampliandoil ventaglio delle situazioni e delle posi-zioni giuridicamente rilevanti rende con-creta l’attuazione dell’« interesse fami-liare », che discende dagli articoli 30 e 31della Costituzione, come pure dei generaliprincìpi di sussidiarietà e di solidarietàsociale e riconosce, a tale interesse, tutelain sede giurisdizionale.

Sotto tale aspetto, più in particolare, lapresente proposta non solo prevede ilformale riconoscimento giuridico della fa-miglia, intesa come centro autonomo diimputazione di diritti e di doveri a co-minciare dal sistema fiscale, ma qualifical’interesse familiare quale interesse diffusoe collettivo.

A tutela dell’interesse familiare, alleassociazioni di promozione per la famigliaè riconosciuta, nei giudizi civili e ammi-nistrativi, la legittimazione attiva attra-verso la previsione di una vera e propriaazione familiare e, nei procedimenti pe-nali, la facoltà di intervento, analogamentea quanto previsto, ad esempio, in materiadi ambiente e di sicurezza alimentare. Leutilità ricavate attraverso le azioni fami-liari alimentano l’istituendo Fondo di so-

lidarietà per la famiglia cui attingere perl’attuazione delle politiche familiari. Al dilà del riconoscimento e della tutela deidiritti individuali, si intendono prevedere,con particolare riguardo ai soggetti deboli,strumenti normativi idonei a trasformarela famiglia da semplice luogo di consumoa soggetto produttore di capitale umano esociale.

In estrema sintesi la proposta di leggeintende:

a) sostenere la famiglia quale nucleofondamentale della società;

b) incentivare la natalità attraversostrumenti di sostegno economico;

c) prevedere il formale riconosci-mento giuridico della famiglia, intesa comecentro autonomo di imputazione di dirittie di doveri;

d) affermare il principio di sussidia-rietà orizzontale e verticale e il riconosci-mento del ruolo di rappresentanza delleassociazioni familiari;

e) riconoscere il concepito quale com-ponente a tutti gli effetti della famiglia;

f) introdurre un sistema territorialegratuito di servizi socio-educativi per laprima infanzia;

g) assicurare libertà di scelta allefamiglie nell’individuazione dei servizi perla prima infanzia e per tutti gli altri benie servizi necessari alla cura e all’assistenzadei figli minori;

h) introdurre un sistema fiscale ba-sato sul quoziente familiare;

i) riformare i consultori familiari alfine di dimostrare nei fatti particolariattenzione e sensibilità ai diritti dei minorie della famiglia tutelando il valore socialedella genitorialità e del concepito.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica, in conformità agliarticoli 29, 30 e 31 della Costituzione,riconosce nella famiglia il soggetto socialepoliticamente rilevante in base al ruoloprocreativo, educativo, formativo, di soli-darietà e di cura da essa svolto, nonché lastruttura sociale in cui sono offerte lerisorse per la maturazione della persona-lità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m) del secondocomma dell’articolo 117 e nel rispettodell’articolo 28 della Costituzione, la pre-sente legge tutela e garantisce il ruolosociale dell’educazione dei figli attraversoil riconoscimento delle figure genitorialiquali madre e padre.

3. Tutte le persone hanno diritto aformare una famiglia. Lo Stato si impe-gna a rimuovere, attraverso le politicheper la famiglia di cui al capo II, gliimpedimenti sociali ed economici cheostano all’attuazione delle finalità di cuiai commi 1 e 2.

4. La Repubblica, riconoscendo la fa-miglia quale soggetto privilegiato delle po-litiche sociali, imposta gli strumenti diprogrammazione e coordina gli interventisettoriali al fine di predispone un sistemaorganico di tutela e di promozione dellerelazioni familiari che valorizzi e sostengail ruolo assegnato alla famiglia dalla Co-stituzione. Per la realizzazione delle fina-lità di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché perl’attuazione degli interventi previsti dallapresente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelliistituzionali competenti, a partire dai co-

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muni, nell’attuazione delle politiche e deiservizi in favore della famiglia in un’otticadi sussidiarietà verticale, favorendo ilcoordinamento dei servizi e degli entiinteressati, nell’ambito dei princìpi e dellefinalità di cui alla legge 8 novembre 2000,n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolodel volontariato negli interventi di cura edi assistenza della persona in un’ottica disussidiarietà orizzontale, attribuendo alleassociazioni familiari la qualità di rappre-sentanti della categoria e coinvolgendolenelle scelte che riguardano direttamente oindirettamente l’istituzione familiare.

ART. 2.

(Minori).

1. Ai minori, in particolare, è rico-nosciuto il diritto ad avere una famiglia,sia essa quella di origine, adottiva oaffidataria.

2. Lo Stato garantisce le condizionieconomico-sociali idonee a evitare l’allon-tanamento del minore dalla famigliaquando:

a) la famiglia è numerosa e incapacedi fare fronte alle necessità dei figli;

b) il minore versa in un grave statopatologico o psico-patologico, congenito osopravvenuto;

c) la famiglia versa in uno stato digrave disagio a causa di indigenza, diassenza di uno dei genitori, di condizioniabitative malsane o promiscue ovvero dicarenze di ordine psico-pedagogico e cul-turale.

3. Al minore al quale non è in grado diprovvedere la famiglia sono garantiti glialimenti.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro o conil Sottosegretario di Stato competente perle politiche della famiglia, di seguito de-nominato « Ministro », sentita la Consultanazionale di cui all’articolo 37, determina,

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con proprio decreto, le modalità di rico-noscimento, concessione ed erogazione de-gli alimenti garantiti ai sensi del comma 3del presente articolo, nonché le modalitàper la verifica della sussistenza dei requi-siti previsti.

ART. 3.

(Riconoscimento giuridico).

1. La famiglia fondata sul matrimoniotra uomo e donna è riconosciuta qualeautonomo centro di imputazione di diritti,doveri e prerogative, anche distinti daquelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia qualeformazione sociale necessaria alle proprieesistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il con-cepito è riconosciuto quale componentedel nucleo familiare a tutti gli effetti e, inparticolare, ai fini del diritto ai benefìciprevisti dalla medesima legge, attribuiti inbase a graduatorie che tengono conto delnumero dei figli. Per la concessione di talibenefìci il soggetto interessato è tenuto apresentare idonea documentazione com-provante lo stato di gravidanza e l’avve-nuta nascita.

4. Ai fini della presente legge, l’ado-zione di un bambino di età inferiore a ottoanni è equiparata alla nascita di un figlio.

5. Ai fini della presente legge, i dirittiattribuiti alla famiglia si estendono agliascendenti di primo grado e ai parenti inlinea collaterale di secondo grado aventistabile residenza presso la casa coniugaleo presso dipendenze di essa.

CAPO II

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PERLA TUTELA DELLA VITA NASCENTE

ART. 4.

(Destinatari degli interventi).

1. Al fine di sviluppare una politica dicontrasto alla denatalità, gli interventi pre-

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visti dal presente capo sono rivolti aicittadini italiani o di Stati membri del-l’Unione europea componenti di nucleifamiliari.

ART. 5.

(Abitazione).

1. Al fine di favorire la costituzione elo sviluppo della famiglia, il Ministro,sentita la Consulta nazionale di cui all’ar-ticolo 37:

a) promuove lo sviluppo di piani diedilizia residenziale pubblica;

b) riconosce incentivi all’acquisto oalla locazione di unità immobiliari daadibire ad abitazione principale, ancheattraverso la concessione di mutui age-volati;

c) pianifica interventi volti alla sem-plificazione degli adempimenti e alla ri-duzione degli oneri burocratici e tributaridel frazionamento di appartamenti di am-pia metratura;

d) favorisce l’incremento del mercatodelle locazioni degli immobili a uso abi-tativo attraverso il riconoscimento di unadetrazione fiscale per i redditi derivantidalle predette locazioni, in caso di ade-sione a forme di contratto vincolate,quanto a canone e a durata, sulla base dicriteri da individuare, con decreto delMinistro, anche in base a di specificiaccordi tra associazioni di categoria.

2. Il Ministro determina, con propriodecreto, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e sentita laConsulta nazionale di cui all’articolo 37, lemodalità di riconoscimento e di conces-sione delle agevolazioni per l’acquisto eper la locazione dell’unità immobiliare daadibire ad abitazione principale.

3. L’onere economico degli interventiprevisti dal comma 1 è posto a carico delfondo di garanzia di cui all’articolo 6.

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ART. 6.

(Fondo speciale di garanziaper l’acquisto dell’abitazione principale).

1. Ferme restando le competenze delleregioni in materia di edilizia residenzialepubblica, allo scopo di sostenere la pienarealizzazione di una nuova famiglia daparte delle giovani coppie, è istituitopresso la Cassa depositi e prestiti Spa,con una dotazione di 30 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2015, unfondo speciale di garanzia con gestioneautonoma per consentire l’accensione dimutui da parte delle giovani coppie perl’acquisto di immobili da adibire ad abi-tazione principale.

2. Il fondo di cui al comma 1 èdestinato a rilasciare garanzie sussidiarie,in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugliimmobili, alle banche e agli intermediarifinanziari che, previa adesione ad appositaconvenzione predisposta dalla Cassa de-positi e prestiti Spa e approvata dal Mi-nistro dell’economia e delle finanze, con-cedono mutui ai soggetti beneficiari di cuiall’articolo 7 per l’acquisto in proprietà diunità immobiliari da adibire ad abitazioneprincipale il cui prezzo di acquisto non èsuperiore a 250.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sonoconcessi a tasso zero per i primi cinqueanni e a tasso agevolato, nella misurastabilita con regolamento da emanare, en-tro due mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, ai sensi dell’articolo17, comma 1, lettera b), della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, perun massimo di ulteriori quindici anni. Gliimporti dei mutui possono essere annual-mente modificati con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato ver-samento degli interessi passivi maturatiper i primi cinque anni ai sensi delcomma 3, nonché quelli concernenti ladifferenza tra il tasso di mercato e quelloagevolato, sono posti a carico del fondodi cui al comma 1.

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5. Le garanzie prestate dal fondo di cuial comma 1 sono, altresì, finalizzate allacopertura dell’eventuale impossibilità daparte dei beneficiari di adempiere al pa-gamento delle rate a causa della cessa-zione del rapporto di lavoro o per altrecircostanze di natura personale o fami-liare, individuate con il regolamento di cuial comma 3.

6. La copertura di cui al comma 5 siestende a un massimo di dodici ratemensili e, comunque, fino a un importonon superiore a 12.000 euro nell’ambitodella durata complessiva del mutuo ed èconcessa previa presentazione, da partedei beneficiari, della documentazione at-testante la sussistenza delle condizionisoggettive.

7. Le fattispecie che comportano larevoca, la cessazione o la sospensionedelle agevolazioni concesse ai sensi delpresente articolo sono individuate con ilregolamento di cui al comma 3.

ART. 7.

(Soggetti beneficiari).

1. Possono accedere ai mutui di cuiall’articolo 6 i soggetti in possesso deiseguenti requisiti:

a) giovani coppie sposate da meno ditre anni;

b) cittadinanza italiana o di un Paesemembro dell’Unione europea;

c) età non inferiore a ventidue anni enon superiore a trentacinque anni di en-trambi i coniugi;

d) non essere proprietari di altroimmobile, nel territorio nazionale, il cuivalore catastale supera 50.000 euro;

e) non fruire di medesime agevola-zioni previste da leggi regionali o da prov-vedimenti di enti locali;

f) non aver dichiarato, per il periododi imposta precedente a quello in corsoalla data di concessione del beneficio, un

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valore dell’indicatore della situazione eco-nomica equivalente pari a 50.000 euro.

2. Il limite di reddito di cui al comma1, lettera f), è annualmente verificato eadeguato alla variazione del costo dellavita con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, in base aicriteri utilizzati per l’adeguamento dell’as-segno sociale di cui all’articolo 3, comma6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le agevolazioni concesse ai sensi delpresente articolo cessano a decorrere dal1o gennaio dell’anno successivo a quellonel quale il soggetto dichiara un redditoannuo lordo superiore a 40.000 euro oentra in possesso di un’altra proprietàimmobiliare situata nel territorio nazio-nale il cui valore catastale supera 50.000euro.

ART. 8.

(Assegno di base).

1. È concesso un contributo mensile,sotto forma di assegno di base, dell’im-porto di 150 euro ai nuclei familiari perogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1spetta a decorrere dal settimo mese digravidanza fino al compimento del terzoanno di età del bambino, fatto salvol’onere del richiedente di comprovare an-nualmente la permanenza dei requisiti perla concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 èerogato dal comune di residenza delbambino.

ART. 9.

(Carta buono famiglia per l’accessoai servizi per la prima infanzia).

1. E concessa una tessera elettronicaprepagata denominata « carta buono fami-glia » dell’importo annuo di 1.000 euro dautilizzare presso i servizi per la primainfanzia convenzionati individuati dal de-

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creto di cui al comma 5, comprese leprestazioni di assistenza e di accudimentodei bambini erogate da soggetti allo scoporetribuiti.

2. La carta buono famiglia spetta ainuclei familiari con almeno due figli di cuialmeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrispostacon decorrenza dalla data della relativarichiesta del soggetto interessato fino alcompimento del terzo anno di età delfiglio.

4. Il contributo di cui al comma 1 èerogato dal comune di residenza del bam-bino.

5. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellasalute e con il Ministro, con proprio de-creto, individua le categorie merceologichee le tipologie dei servizi oggetto della cartabuono famiglia, le percentuali di agevola-zione o di riduzione dei costi e delletariffe, nonché le modalità e i requisiti perl’accesso alla convenzione.

ART. 10.

(Norme di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con decretodel Ministro sono individuati i criteri e lemodalità per la concessione dei contributidi cui agli articoli 8 e 9.

ART. 11.

(Particolari forme di sostegno).

1. L’entità dei contributi previsti dagliarticoli 8 e 9 è raddoppiata nell’ipotesi incui il nucleo familiare richiedente com-prenda uno o più minori fino a tre annidi età riconosciuti disabili gravi ai sensidell’articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104.

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ART. 12.

(Accelerazione delle proceduredi affidamento preadottivo e di adozione).

1. Al fine di rimuovere gli ostacolieconomici e sociali all’esercizio del dirittoalla famiglia, il Ministro promuove inter-venti volti ad accelerare le procedure diaffidamento preadottivo e di adozione.

2. Per il raggiungimento dell’obiettivodi cui al comma 1, alla legge 4 maggio1983, n. 184, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 22:

1) al comma 3 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I richiedenti,durante le indagini di cui al comma 4,hanno il diritto di farsi assistere dalleassociazioni per la promozione della fa-miglia riconosciute ai sensi della legisla-zione vigente in materia. In particolare, lecoppie che hanno fatto richiesta di ado-zione possono chiedere e ottenere chesoggetti in possesso di adeguata professio-nalità presenzino ai colloqui con gli assi-stenti sociali o con gli addetti delle aziendesanitarie locali cui sono stati delegati icompiti di indagine »;

2) al comma 4:

2.1) al primo periodo, le parole:« che devono essere tempestivamente av-viate e concludersi entro centoventigiorni » sono sostituite dalle seguenti: « chedevono essere avviate entro trenta giornidal deposito della domanda di adozionepresso il tribunale per i minorenni com-petente per territorio e concludersi entroi successivi novanta giorni »;

2.2) il secondo periodo è sosti-tuito dal seguente: « Per gravi motivi e conprovvedimento motivato il termine di con-clusione delle indagini può essere proro-gato una sola volta e per non più dinovanta giorni »;

b) all’articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « decorsoun anno dall’affidamento » sono sostituite

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dalle seguenti: « entro i trenta giorni suc-cessivi alla data in cui è decorso un annodall’inizio dell’affidamento »;

2) al comma 3, le parole: « unanno » sono sostituite dalle seguenti: « seimesi »;

c) al comma 4 dell’articolo 26, leparole: « immediatamente trascritta » sonosostituite dalle seguenti: « trascritta entrotre giorni ».

ART. 13.

(Quoziente familiare).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi recanti la disciplina delregime del quoziente familiare, agli effettidell’imposta sul reddito delle persone fi-siche, secondo i seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi,i contribuenti coniugati e non legalmenteseparati possono optare per l’applicazionedell’imposta sul reddito delle persone fi-siche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi dellalettera a):

1) la base imponibile è costituitadalla somma dei redditi imponibili dei dueconiugi e dei figli, facenti parte del nucleofamiliare, di età inferiore a ventisei anni,ovvero anche di età superiore qualorasiano affetti da minorazione avente con-notazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è deter-minato dividendo la base imponibile per ilnumero dei componenti del nucleo fami-liare indicati al numero 1);

3) l’imposta lorda è calcolata ap-plicando al quoziente, determinato ai sensidel numero 2), le aliquote vigenti e mol-tiplicando l’importo così ottenuto per il

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numero dei componenti del nucleo fami-liare indicati al numero 1);

4) l’imposta netta è determinataoperando sull’imposta lorda, fino alla con-correnza del suo ammontare, le detrazionipreviste dagli articoli 12, 13, 15, 16 e16-bis del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, come da ultimo modificato dallapresente legge, nonché da altre disposi-zioni di legge, ai sensi di quanto indicatodalla lettera c) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi dellalettera a):

1) le detrazioni previste dagli ar-ticoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15,comma 1, lettera i-septies), del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, si applicano conriferimento all’importo del quoziente fa-miliare, determinato ai sensi della letterab), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste dall’arti-colo 12, comma 1, lettere c) e d), del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, si applicano, allecondizioni ivi stabilite, assumendo qualereddito complessivo, agli effetti del com-puto, l’importo del quoziente familiare,determinato ai sensi della lettera b), nu-mero 2), del presente comma;

3) fatto salvo quanto stabilito dainumeri 1) e 4) della presente lettera, ledetrazioni previste dall’articolo 15 del te-sto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, come da ultimo modificato dallapresente legge, si applicano nella misuraspettante a ciascuno dei componenti delnucleo familiare indicati alla lettera b),numero 1), del presente comma, in rela-zione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste dagli arti-coli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis del

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citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, siapplicano con riferimento al reddito fa-miliare, determinato ai sensi della letterab), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separatapreviste dagli articoli 17 e seguenti deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, per ilcalcolo dell’aliquota media si consideranoanche i periodi di imposta per i quali èstata esercitata l’opzione ai sensi dellalettera a) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati aisensi del comma 1 si provvede altresì alcoordinamento tra la disciplina del quo-ziente familiare e quella delle detrazioniper carichi di famiglia, prevista dall’arti-colo 12 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni,attraverso la revisione del regime delledetrazioni per carichi di famiglia, conconcentrazione dei benefìci in favore deicontribuenti con reddito familiare com-plessivo inferiore a 80.000 euro.

ART. 14.

(Detrazioni fiscali).

1. All’articolo 15 del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, in materia di detrazione peroneri, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo leparole: « le spese sanitarie, per la parteche eccede lire 250 mila » sono inserite leseguenti: « , calcolate per ciascun contri-buente per ciascuna famiglia »;

b) dopo il comma 1-quater è inseritoil seguente:

« 1-quinquies. Dall’imposta lorda si de-traggono le spese per la cura e l’assistenza

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della famiglia nella misura forfetaria di1.000 euro l’anno per ciascun figlio di etàminore di tre anni, per ciascun figlioadottivo nei primi tre anni dall’adozione,per ciascun minorenne affidato e per cia-scun familiare convivente affetto da graveinabilità o non autosufficiente, e di 500euro l’anno per ciascun figlio non rien-trante nelle ipotesi precedenti. La detra-zione è calcolata in favore di ciascunafamiglia e può essere fruita da qualunquedei familiari obbligati al pagamento delleimposte sui redditi o anche, congiunta-mente, da più di uno ».

ART. 15

(Clausola di salvaguardia).

1. In ogni caso in cui si verifichi chel’applicazione di una disposizione tributa-ria o agevolativa rechi maggiore beneficioqualora applicata ai singoli componentidella famiglia anziché al nucleo familiarenel suo insieme, alla famiglia si applica didiritto la disposizione più favorevole.

ART. 16.

(Assistenza domiciliare dei familiarinon autosufficienti).

1. In attuazione dei princìpi di sussi-diarietà e di razionalizzazione della spesapubblica, qualora un cittadino affetto dagrave inabilità o non autosufficiente siaaccudito da uno o più membri della fa-miglia nel cui contesto è stabilmente in-serito, ai fini di sostenere la famiglia stessae di assicurare risparmi per il Serviziosanitario nazionale, sono previsti i se-guenti benefìci:

a) se il familiare che presta perma-nentemente assistenza ha un’età anagra-fica pari o superiore a quarantacinqueanni, o un’anzianità contributiva pari osuperiore a venti anni anche maturata inpiù gestioni pensionistiche diverse, e ri-nuncia a esercitare il lavoro dipendente oautonomo o una libera professione, allo

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stesso è erogata una pensione calcolataproporzionalmente ai requisiti posseduti ecomunque non inferiore a 450 euro men-sili. Se lo stesso ha un’anzianità contribu-tiva pari o inferiore a dieci anni, lapensione è pari a 300 euro mensili;

b) se i coniugi che assistono unfamiliare non autosufficiente hanno più dicinquanta anni ciascuno e la somma delleloro anzianità contributive è pari o supe-riore a trentacinque anni anche maturatain gestioni pensionistiche diverse e rinun-ciano entrambi a esercitare il lavoro di-pendente o autonomo o una libera pro-fessione, su domanda congiunta, agli stessiè erogata una pensione pari a quella chespetterebbe a un cittadino con età ana-grafica pari a quella ordinariamente pre-vista dalla normativa vigente per la pen-sione di vecchiaia e con un’anzianità con-tributiva pari a quella cumulata dei dueconiugi e comunque non inferiore a 500euro mensili.

2. L’accertamento delle condizioni sa-nitarie previste dal comma 1 è effettuatodalle regioni ai sensi della normativa vi-gente in materia. L’erogazione delle pen-sioni è a carico dell’ente previdenziale dicompetenza, il quale può rivalersi parzial-mente sul Fondo di solidarietà di cuiall’articolo 36, secondo i criteri fissati conil decreto emanato ai sensi del comma 4del presente articolo.

3. Con cadenza almeno biennale l’enteerogatore verifica la permanenza dei re-quisiti per godere dei benefici previsti dalcomma 1.

4. Con decreto del Ministro, emanato diconcerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali e con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Consultanazionale di cui all’articolo 37, sono indi-viduate le modalità di riconoscimento, diconcessione e di erogazione della pensionedi cui al comma 1 del presente articolo,nonché le modalità per la verifica dellasussistenza dei requisiti prescritti e per larevoca della pensione e le modalità dicoordinamento tra le diverse gestioni pen-sionistiche interessate.

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Con lo stesso decreto sono altresì fissati icriteri e le modalità della rivalsa eserci-tabile dall’Istituto nazionale della previ-denza sociale (INPS) sul Fondo di solida-rietà di cui all’articolo 36.

ART. 17.

(Indennità per i minori di tre anni e peri familiari non autosufficienti a carico).

1. Senza pregiudizio degli eventualiulteriori benefìci di legge, qualora unafamiglia non possa avvalersi dei benefìci dicui all’articolo 16 e nella famiglia stessasia presente un minore di tre anni, unminore affidato o un soggetto non auto-sufficiente e uno dei suoi componentirinunci all’attività lavorativa dipendente,autonoma o professionale per il periododurante il quale perdura la situazioneanagrafica o di non autosufficienza, alcomponente medesimo è riconosciutaun’indennità pari a 400 euro mensili.

2. La sussistenza dei requisiti di cuial comma 1 del presente articolo è veri-ficata dai servizi sociali territorialmentecompetenti. L’indennità è erogata dal-l’INPS, con parziale rivalsa sul Fondo disolidarietà di cui all’articolo 36.

3. Con decreto del Ministro, emanato diconcerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali e con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Consultanazionale di cui all’articolo 37, sono indi-viduate le modalità di riconoscimento, diconcessione e di erogazione dell’indennitàdi cui al comma 1 del presente articolo,nonché le modalità per la verifica dellasussistenza dei requisiti prescritti e per larevoca dell’indennità.

ART. 18.

(Semplificazione dei rapporti tra le famigliee la pubblica amministrazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 2, nei rapporti con le pubblicheamministrazioni e con i concessionari e ifornitori di servizi pubblici, le domande, le

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dichiarazioni e ogni altro atto agli stessirivolto da una famiglia può essere sotto-scritto indifferentemente e senza forma-lità, per conto della famiglia stessa o disuoi componenti, da uno dei due coniugi.

2. Per le pratiche caratterizzate dall’in-sostituibilità della persona dell’interessato,per quelle che comportano obbligazioni acarico dell’interessato e per quelle checomportano la comunicazione o la diffu-sione di dati sensibili dell’interessato siapplica la normativa generale vigente sulmandato e sulla delega o quella sul ca-rattere assolutamente personale della di-chiarazione.

3. Qualora una famiglia includa unminore di tre anni o un familiare convi-vente non autosufficiente, le pubblicheamministrazioni e i concessionari e forni-tori di pubblici servizi svolgono pratichenell’interesse della famiglia presso il do-micilio della stessa, su richiesta e ove lestesse non possano essere evase per viatelefonica. Per le pratiche evase presso ildomicilio della famiglia e che sarebbestato possibile evadere per via telematica,gli enti procedenti possono richiedere allafamiglia il rimborso delle spese.

4. Con decreto del Ministro, di concertocon il Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione, da emanare en-tro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono individuate lepratiche e le procedure per le quali, aisensi di quanto disposto al comma 2 o diinsuperabili ragioni tecniche od organiz-zative, le semplificazioni di cui ai commi1 e 3 non sono applicabili. Con il mede-simo decreto sono altresì fissati i limitimassimi del rimborso delle spese previstodal citato comma 3.

ART. 19.

(Divieto di utilizzare nei documenti uffi-ciali definizioni surrettizie dei termini ma-

dre e padre).

1. Ai fini di cui alla presente legge èfatto divieto di utilizzare su qualsiasi do-cumento ufficiale definizioni surrettizie

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rispetto a quelle di madre e di padre perindicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubbliciche nell’esercizio delle loro funzioni con-travvengono all’obbligo di cui al comma 1sono punti con una sanzione amministra-tiva pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

CAPO III

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVIPER L’INFANZIA

ART. 20.

(Riordino del sistema territorialedei servizi socio-educativi per l’infanzia).

1. I servizi del sistema territoriale,destinati ai bambini di età compresa frai tre e i trentasei mesi e alle lorofamiglie, costituiscono funzioni essenzialidello Stato, delle regioni e degli entilocali. I servizi del sistema territorialecostituiscono, altresì, servizi di interessepubblico a carattere universale, fermarestando l’effettiva disponibilità delle ri-sorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sonovolti a favorire il benessere e la crescitapsico-fisica dei bambini, a sostenere lefamiglie nei loro compiti educativi e arealizzare condizioni di pari opportunità,promuovendo la conciliazione tra impegnoprofessionale e cura familiare.

3. L’erogazione dei servizi del sistematerritoriale è garantita in tutto il territorionazionale, secondo criteri di efficacia e diequa distribuzione delle risorse finanziariepubbliche.

4. Nel rispetto dei princìpi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza, non-ché di libertà di scelta delle famiglie, iservizi del sistema territoriale sono fornitidalle pubbliche amministrazioni, dai da-tori di lavoro, dagli enti privati e delprivato sociale, nonché dalle famiglie, sin-gole o associate, nell’ambito della loroautonoma iniziativa e attraverso le loroformazioni sociali.

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5. Al sistema territoriale concorrono gliasili nido, i servizi integrativi e i servizisperimentali, organizzati in modo da ga-rantire un’offerta, flessibile e differenziata,nonché idonea a rispondere in manieraadeguata alle esigenze dei bambini e delleloro famiglie, anche in considerazionedelle condizioni socio-economiche e pro-duttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato daiseguenti princìpi generali:

a) gratuità dei servizi e delle presta-zioni;

b) requisito prioritario della resi-denza continuativa della famiglia nel ter-ritorio in cui sono richiesti i servizi e leprestazioni, la cui disciplina è demandataall’autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della reteparentale alla definizione degli obiettivieducativi e delle scelte organizzative, non-ché alla verifica della loro rispondenza aibisogni quotidiani delle famiglie e dellaqualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologiedi servizi e collaborazione tra i soggetti dicui al comma 4;

e) continuità e interrelazione con lascuola dell’infanzia, nonché sinergia con ilsistema integrato di interventi e servizisociali di cui alla legge 8 novembre 2000,n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, aisensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,nonché dei bambini appartenenti a nucleifamiliari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nelterritorio, anche in relazione alla densitàdi popolazione del contesto di riferimento.

ART. 21.

(Servizi integrativi e asili nidonei luoghi di lavoro).

1. Le regioni e i comuni, in formasingola o associata, promuovono l’attiva-zione di servizi integrativi agli asili nido,

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diversificati per modalità strutturali, diaccesso, di frequenza e di funzionamento,al fine di garantire ai bambini e alle lorofamiglie una pluralità di risposte sul pianosociale ed educativo.

2. I servizi integrativi, fermo restandoquanto previsto dalla legge 28 agosto 1997,n. 285, sono finalizzati a:

a) consentire la frequenza diversifi-cata nell’arco dell’intera giornata, attra-verso l’utilizzo di appositi spazi o dellestesse strutture degli asili nido;

b) agevolare la realizzazione di asilinido integrati presso le scuole dell’infan-zia;

c) favorire forme di continuità edu-cativa tra l’asilo nido e la scuola dell’in-fanzia, attraverso la realizzazione di ap-positi progetti educativo-formativi.

3. Le regioni e i comuni, in formasingola o associata, in ottemperanza aquanto stabilito dall’articolo 20, comma 2,favoriscono la realizzazione di serviziquali:

a) micro asili nido all’interno deiluoghi di lavoro, improntati a criteri diparticolare flessibilità organizzativa, chetengano conto delle peculiarità strutturalidei luoghi stessi e delle esigenze dei geni-tori lavoratori;

b) asili nido all’interno dei luoghi dilavoro, o nelle loro immediate vicinanze,destinati alla cura e all’accoglienza deifigli dei lavoratori ed, eventualmente, deiresidenti nel territorio limitrofo al-l’azienda;

c) asili nido familiari organizzatidalle famiglie, in forma singola o asso-ciata, presso il proprio domicilio o pressoquello di educatori appositamente reclu-tati;

d) asili nido di caseggiato organizzatidalle famiglie, in forma singola o associata,e destinati all’accoglienza di bambini re-sidenti in uno o più complessi abitativilimitrofi.

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ART. 22.

(Servizi sperimentali).

1. Le regioni, in accordo con i soggettipubblici, privati e del privato sociale, alfine di rispondere a specifiche esigenzepresenti sul territorio, possono, nel ri-spetto dei princìpi della presente legge edel principio di sussidiarietà orizzontale,disciplinare e istituire servizi socio-educa-tivi sperimentali per l’infanzia, aventi ca-ratteristiche strutturali e organizzative di-verse da quelle dei servizi di cui all’arti-colo 21.

ART. 23.

(Compartecipazione).

1. Ai fini del finanziamento dei serviziintegrativi e degli asili nido di cui all’ar-ticolo 21, le regioni, con proprie disposi-zioni, possono disciplinare le modalità e icriteri di compartecipazione, da parte de-gli utenti, al costo degli interventi previsti.La quota di compartecipazione non puòcomunque superare la percentuale mas-sima del 20 per cento del costo comples-sivo sostenuto per l’erogazione dei servizi.

ART. 24.

(Piano straordinario per i servizisocio-educativi per l’infanzia).

1. Fatte salve le competenze delle re-gioni, delle province autonome di Trento edi Bolzano e degli enti locali, nelle moredell’attuazione dell’articolo 119 della Co-stituzione, il Ministro, di concerto con ilMinistro della salute e con il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, promuove, ai sensi dell’articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003,n. 131, un’intesa in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-cessive modificazioni, per stabilire, in con-formità ai princìpi fondamentali contenuti

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nella legislazione statale e alle disposizionidi cui alla presente legge, i livelli essenzialidelle prestazioni nonché i criteri e lemodalità di attuazione, da parte delleregioni e delle province autonome, di unpiano straordinario di intervento per losviluppo del sistema territoriale dei servizisocio-educativi per l’infanzia, per il finan-ziamento è stanziata una somma pari a500 milioni di euro per il 2016.

2. Al fine di assicurare un’adeguatacopertura territoriale dei servizi socio-educativi per l’infanzia e di attenuare glisquilibri esistenti tra le diverse aree delPaese, il piano straordinario di cui alcomma 1 prevede, in particolare, la ri-strutturazione degli immobili comunali indisuso al fine di concederne in conven-zione l’uso a titolo gratuito agli operatoriprivati del settore che si impegnano adestinare tali immobili a servizi socio-educativi per l’infanzia con rette di im-porto pari alla media delle rette applicatedagli asili nido pubblici o privati presentinel territorio di riferimento e ad assumerepersonale costituito da lavoratori social-mente utili.

ART. 25.

(Bonus baby-sitting).

1. È prevista la concessione di unassegno di cura e di custodia per sostenerele famiglie nelle spese necessarie all’assun-zione di un’assistente materna ricono-sciuta o di un qualsiasi altro soggettoidoneo, qualora le famiglie non intendanoo non possano usufruire dei servizi delsistema territoriale.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2016, èistituita un’imposta di bollo sui trasferi-menti di denaro all’estero effettuati dalleapposite agenzie. L’imposta è dovuta inmisura pari al 3 per cento dell’importotrasferito con ogni singola operazione, conun minimo di prelievo pari a 5 euro.L’imposta non è dovuta per i trasferimentieffettuati da cittadini di Stati membridell’Unione europea nonché per quelli ef-fettuati verso gli Stati membri dell’Unione

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europea. Il gettito incassato dall’imposta èinteramente utilizzato per le finalità di cuial comma 1.

3. Con decreto del Ministro, di concertocon il Ministro del lavoro e delle politichesociali e con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite le modalità diconcessione dell’assegno di cui al comma 1e di finanziamento di cui al comma 2.

CAPO IV

ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE E CON-SULTA NAZIONALE PER LA FAMIGLIA

ART. 26.

(Associazioni per la promozionedella famiglia).

1. Le associazioni per la promozionedella famiglia sono rappresentative di in-teressi familiari e titolari di situazioni eposizioni giuridiche soggettive giuridica-mente rilevanti.

2. Alle associazioni per la promozionedella famiglia, in attuazione del principiodi sussidiarietà, possono essere delegatedallo Stato e dagli enti territoriali funzionipubbliche, in particolare nel campo edu-cativo e dell’erogazione dei servizi allefamiglie.

3. Le associazioni per la promozionedella famiglia sono organizzazioni senzafine di lucro che hanno, tra l’altro, comescopi statutari quelli di:

a) promuovere iniziative volte allaconservazione, alla valorizzazione e allatutela della famiglia;

b) proporre petizioni e avanzare pro-poste al fine di sollecitare l’applicazionedelle norme a tutela della famiglia epromuovere l’adeguamento delle mede-sime ai princìpi fondamentali della Costi-tuzione e delle convenzioni internazionaliratificate dall’Italia;

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c) sostenere e favorire la partecipa-zione della famiglia alle iniziative di tutelae di valorizzazione della medesima;

d) intervenire in giudizio anche alfine di rimuovere le situazioni pregiudi-zievoli alla comunità familiare o che co-munque procurano alla stessa disagi anchemorali.

4. Alle associazioni per la promozionedella famiglia possono essere iscritti lefamiglie, i genitori di figli minori di età oaffetti da grave inabilità o non autosuffi-cienti, anche se maggiorenni, nonché lepersone cui sono affidati minori di età oaffetti da gravi inabilità o non autosuffi-cienti, anche se maggiorenni.

5. Presso la Presidenza del Consigliodei ministri – Dipartimento per le politi-che della famiglia è istituito l’elenco delleassociazioni per la promozione della fa-miglia rappresentative a livello nazionale.Il medesimo Dipartimento provvede allatenuta e all’aggiornamento dell’elenco.

6. L’iscrizione nell’elenco di cui alcomma 5 è subordinata al possesso deirequisiti individuati con decreto del Mini-stro, tra i quali sono compresi l’avvenutacostituzione per atto pubblico o scritturaprivata, l’adozione di uno statuto a basedemocratica, la rappresentatività nel ter-ritorio, la rilevanza e la continuità dell’at-tività esterna.

7. Il Ministro promuove l’istituzione,presso la Commissione europea, di unelenco in cui possono essere iscritti gli entilegittimati a proporre le azioni per latutela della famiglia ai sensi del presentecapo.

ART. 27.

(Tutela della famiglia).

1. Le associazioni di cui all’articolo 26,comma 5, sono legittimate a intervenire ead agire in giudizio per la tutela dell’in-teresse familiare:

a) dinanzi al giudice ordinario, con lemodalità di cui all’articolo 28;

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b) dinanzi al giudice amministrativoper l’annullamento di atti illegittimi;

c) dinanzi al giudice penale, ai sensidell’articolo 91 del codice di procedurapenale, anche con riferimento ai delitti dicui al libro secondo, titoli XI e XII, delcodice penale.

ART. 28.

(Azione familiare).

1. Le associazioni di cui all’articolo 26,comma 5, sono legittimate a richiedere, altribunale del luogo ove ha la residenza ola sede il convenuto, la condanna al ri-sarcimento del danno, all’indennità, allarestituzione di somme o all’esecuzionedella prestazione, in conseguenza di attiplurioffensivi dell’interesse familiare, defi-niti ai sensi del comma 2 del presentearticolo.

2. È plurioffensivo dell’interesse fami-liare l’atto o il fatto illecito, l’omissione,l’inadempimento contrattuale o extracon-trattuale lesivo dell’interesse familiare diuna pluralità di soggetti

3. L’azione di cui al comma 1 producegli effetti interruttivi della prescrizione, aisensi dell’articolo 2945 del codice civile,anche con riferimento ai diritti di tutte lefamiglie interessate dal medesimo atto.

4. Con la sentenza di condanna ilgiudice, quando le risultanze del processolo consentono, stabilisce anche l’importominimo da liquidare alle singole famiglieovvero determina i criteri in base ai qualideve essere fissata la misura dell’importoda liquidare in favore delle singole fami-glie nonché i modi e i termini di eroga-zione dell’importo stesso o la prestazioneda svolgere nonché i modi e i termini dellasua esecuzione.

5. In relazione alle controversie di cuial comma 1, dinanzi al giudice può altresìessere sottoscritto dalle parti un accordotransattivo nella forma della conciliazionegiudiziale, nel quale sono indicati i criteristabiliti ai sensi del comma 4.

6. A seguito della pubblicazione dellasentenza di condanna di cui al comma 4

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del presente articolo, le parti possonopromuovere la mediazione presso uno de-gli organismi previsti dall’articolo 16 deldecreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, esuccessive modificazioni. Si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni delcapo II e dell’articolo 17 del citato decretolegislativo n. 28 del 2010, e successivemodificazioni

7. In caso di inutile esperimento dellamediazione di cui al comma 6, la singolafamiglia può agire giudizialmente, in con-traddittorio, al fine di chiedere l’accerta-mento, in capo a se stessa, dei requisitiindividuati dalla sentenza di condanna dicui al comma 4 e la determinazione esattadell’ammontare del risarcimento dei dannio dell’indennità, riconosciuti ai sensi dellamedesima sentenza. La pronuncia costi-tuisce titolo esecutivo nei confronti delcomune contraddittore. Le associazioni dicui all’articolo 26, comma 5, non sonolegittimate a intervenire nei giudizi previstidal presente comma.

8. A seguito della sentenza di condannadi cui al comma 4, nell’ipotesi in cui ilgiudice non stabilisca l’importo minimo daliquidare alle singole famiglie ovvero nondetermini i criteri in base ai quali definirei modi, i termini e l’importo per soddisfarele singole famiglie, ciascuna famiglia puòagire giudizialmente, in contraddittorio, alfine di chiedere l’accertamento, in capo ase stessa, dei requisiti individuati dallacitata sentenza di condanna e la determi-nazione dell’ammontare del risarcimentodei danni o dell’indennità, riconosciuti aisensi della medesima sentenza. La pro-nuncia costituisce titolo esecutivo nei con-fronti del comune contraddittore. Le as-sociazioni di cui all’articolo 26, comma 5,non sono legittimate a intervenire neigiudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna emessa aisensi del comma 4 del presente articolo infavore di un’associazione di cui all’articolo26, comma 5, costituisce, ai sensi dell’ar-ticolo 634 del codice di procedura civile,prova scritta, per quanto in essa conte-nuto, per la pronuncia da parte del giudicecompetente di ingiunzione di pagamento,ai sensi degli articoli 633 e seguenti del

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medesimo codice di procedura civile, ri-chiesta dalla singola famiglia.

10. Tutti gli atti, i documenti e iprovvedimenti relativi ai procedimenti na-scenti dalle azioni di cui al presente ar-ticolo sono esenti dall’imposta di bollo eda ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasispecie e natura.

11. In attuazione di quanto disposto dalcomma 10, il Governo provvede, entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ad apportare le necessariemodifiche all’articolo 10 (L), comma 1, deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spese di giu-stizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, esuccessive modificazioni, al fine di com-prendere, tra gli atti esenti dal contributounificato ivi stabilito, i procedimenti pre-visti dal presente articolo.

12. La parcella dei patrocinatori per larappresentanza e la difesa nell’azione fa-miliare di cui al presente articolo è cal-colata in base percentuale sui risarcimentio sulle indennità ottenuti nella misuraminima del 2,5 per cento e massima del 10per cento in relazione alla complessitàdella controversia, al risultato raggiunto eall’attività svolta.

CAPO V

RIFORMA DEI CONSULTORI FAMILIARI

ART. 29.

(Compiti dei consultori familiari).

1. Il presente capo detta i princìpi cheregolano l’attività dei consultori familiari,in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione.

2. I consultori familiari hanno i se-guenti compiti:

a) fornire assistenza psicologica esociale alle famiglie e alle donne, conparticolare riferimento al sostegno delle

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responsabilità genitoriali e al rispetto dellavita umana;

b) garantire la protezione dei minorie del loro sviluppo psico-fisico;

c) assicurare la tutela della vitaumana fin dal suo concepimento;

d) fornire l’informazione medica per laprevenzione e per il trattamento delle malat-tie sessualmente trasmissibili, delle patolo-gie e delle situazioni di disagio che incidonosulla vita sessuale e di relazione, nonché l’in-formazione sui metodi contraccettivi;

e) fornire l’informazione relativa alladiagnosi e alla cura dell’infertilità e dellasterilità, nonché alle norme sulla procrea-zione assistita di cui alla legge 19 febbraio2004, n. 40;

f) prevedere interventi sanitari per latutela della salute della donna in gravi-danza e del nascituro;

g) predisporre misure di prevenzionee interventi di tutela in caso di violenze,maltrattamenti e abusi sessuali;

h) assicurare interventi di mediazionefamiliare in caso di conflittualità in pre-senza di figli minori o disabili anche dimaggiore età;

i) assistere le famiglie in presenza disoggetti disabili o con patologie gravi.

ART. 30.

(Tutela della maternità e del concepito).

1. Nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all’area materno-infantilepreviste dalla tabella allegata all’atto diindirizzo e coordinamento di cui al de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 14 febbraio 2001, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,i consultori familiari assistono le donne instato di gravidanza e si adoperano, inconformità alla legge 22 maggio 1978,n. 194, affinché le donne siano messe nellecondizioni di scegliere coscientemente eliberamente se portare a termine la gra-vidanza.

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2. In attuazione di quanto previsto dalcomma 1, i consultori familiari svolgono iseguenti compiti:

a) forniscono ogni informazione ne-cessaria sul concepimento, sulle fasi di svi-luppo dell’embrione e sulle tecniche attuatein caso di interruzione volontaria della gra-vidanza, avvalendosi di personale medico eostetrico anche obiettore di coscienza;

b) informano sui diritti spettanti alledonne in gravidanza ai sensi della legisla-zione statale e regionale vigente in mate-ria, nonché sui servizi sociali, sanitari eassistenziali offerti nel comune di resi-denza e nel territorio della provincia,anche in collaborazione con le associa-zioni del privato sociale;

c) informano sulla legislazione dellavoro vigente a tutela della maternità;

d) predispongono, in collaborazionecon gli enti locali, interventi individualiz-zati per le donne che scelgono di prose-guire la gravidanza;

e) offrono assistenza psicologica alledonne durante la pausa di riflessione pre-vista dall’articolo 5, quarto comma, dellalegge 22 maggio 1978, n. 194;

f) si avvalgono, attraverso appositiregolamenti e convenzioni, della collabo-razione delle associazioni operanti a difesadella vita;

g) informano sulla normativa vigentein materia di non riconoscimento del na-scituro ai fini dell’eventuale adozione.

ART. 31.

(Princìpi).

1. Le regioni fissano i criteri per laprogrammazione, il funzionamento, la ge-stione e il controllo del servizio prestatodai consultori familiari in attuazione deicompiti previsti dagli articoli 29 e 30 inconformità ai seguenti princìpi:

a) i consultori familiari sono istituitida parte dei comuni, in forma singola o

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associata, o da parte di consorzi di comuniquali organismi operativi delle aziendesanitarie locali;

b) i consultori familiari operano nelterritorio nazionale in base al principiodella rispondenza alle esigenze territoriali;

c) i consultori familiari possono essereistituiti anche da istituzioni o da enti pub-blici o privati che hanno finalità sociali,sanitarie e assistenziali senza scopo di lucroquali presìdi di gestione diretta o conven-zionata delle aziende sanitarie locali;

d) ai fini dell’assistenza ambulatorialee domiciliare, i consultori familiari si av-valgono del personale delle aziende sani-tarie locali.

ART. 32.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni assicurano la vigilanza eil rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge22 maggio 1978, n. 194, attraverso l’atti-vità dei consultori familiari stabilita aisensi del presente capo.

ART. 33.

(Personale).

1. La dotazione organica dei consultorifamiliari assicura la collaborazione delleseguenti figure professionali:

a) medici, di cui almeno uno obiet-tore di coscienza;

b) psicologi;

c) assistenti sociali;

d) educatori professionali;

e) infermieri.

2. Gli operatori di cui al comma 2 sonotenuti a esercitare la propria attività conil metodo del lavoro di équipe interdisci-plinare.

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ART. 34.

(Ripartizione delle risorse).

1. Ai fini della copertura dei maggiorioneri derivanti dall’attuazione del presentecapo, entro il 31 dicembre di ogni anno, ilMinistro della salute con proprio decreto,adottato di concerto con i Ministri del la-voro e della previdenza sociale e dell’econo-mia e delle finanze e d’intesa con la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, acquisito il pareredelle Commissioni parlamentari compe-tenti, provvede alla ripartizione tra le re-gioni delle risorse del Fondo di cui all’arti-colo 36 sulla base dei seguenti criteri:

a) il 15 per cento in proporzione allapopolazione residente in ciascuna regione;

b) il 5 per cento in proporzione aitassi di natalità e di mortalità infantiliquali risultano dai dati ufficiali dell’Isti-tuto nazionale di statistica relativi al pe-nultimo anno precedente a quello dellaripartizione dei finanziamenti.

ART. 35.

(Abrogazioni).

1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, èabrogata.

2. L’articolo 2 della legge 22 maggio1978, n. 194, è abrogato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36.

(Fondo di solidarietà per la famiglia).

1. Presso la Presidenza del Consigliodei ministri – Dipartimento per le politi-che della famiglia è istituito il Fondo disolidarietà per la famiglia, con una dota-zione di 800 milioni di euro per ciascuno

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degli anni 2015, 2016 e 2017. A decorreredall’anno 2017, confluiscono nel Fondo leeventuali somme ottenute a titolo di ri-storo dei danni e di indennità ai sensidella presente legge, detratte le spese do-cumentate.

ART. 37.

(Consulta nazionale per la famiglia).

1. Presso la Presidenza del Consigliodei ministri – Dipartimento per le politi-che della famiglia è istituita la Consultanazionale per la famiglia, di seguito de-nominata « Consulta nazionale », compostadai rappresentanti delle associazioni per lapromozione della famiglia, rappresentativea livello nazionale, di cui all’articolo 26.

2. La Consulta nazionale ha funzioni distudio e di ricerca, nonché di impulso e diconsulenza nei confronti delle ammini-strazioni statali, con le quali collabora ealle quali segnala le misure idonee adassicurare il perseguimento delle finalitàconcernenti lo sviluppo e la tutela dellafamiglia.

3. La Consulta nazionale, in partico-lare:

a) svolge funzioni di natura conosci-tiva per accertare le modalità con le qualile amministrazioni statali hanno dato at-tuazione alle vigenti disposizioni legislativee regolamentari concernenti la condizioneeconomica e sociale delle famiglie;

b) elabora analisi e studi, anche incollaborazione con enti e istituzioni cul-turali e di ricerca, procedendo altresì allavalutazione delle esperienze maturate al-l’estero, e specificamente nell’ambito degliStati membri dell’Unione europea, sul-l’adeguatezza e sulla congruità della legi-slazione di cui alla lettera a), nonché dellemisure attuate per fronteggiare situazionidi emergenza legate al disagio familiare;

c) attua il monitoraggio delle attivitàconnesse al rispetto delle disposizioni dellapresente legge nonché delle altre disposi-zioni vigenti aventi riflessi sul benesseredelle famiglie;

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d) collabora con il Ministro, con ilMinistro della giustizia, con il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, e con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, per l’elaborazione di stra-tegie di contrasto del disagio giovanilenelle scuole di ogni ordine e grado e nellasocietà nonché di tutela dei minori;

e) promuove intese, accordi e con-venzioni con soggetti pubblici e privatidiretti ad assicurare lo sviluppo delle po-litiche familiari;

f) propone alle amministrazioni sta-tali e agli altri enti pubblici competentil’adozione delle iniziative, di carattere nor-mativo o amministrativo, che ritiene ne-cessarie per la concreta realizzazione deidiritti della famiglia e del benessere fami-liare;

g) sollecita le amministrazioni stataliad attuare le misure previste dalle leggi odai regolamenti vigenti nelle materie diinteresse per le famiglie;

h) promuove intese con le regioni econ le associazioni del privato socialedirette a garantire ai pazienti ricoveratipresso presìdi ospedalieri pubblici o pri-vati il benessere psico-affettivo e la con-tinuità del rapporto con i loro familiari;

i) promuove intese con le regioni, congli enti locali, con le istituzioni scolastichee con le associazioni del privato socialedirette ad assicurare forme di sostegnoalle famiglie nelle quali sono presentipersone affette da gravi inabilità o nonautosufficienti, finalizzate ad agevolare laloro permanenza nell’ambito familiare e amigliorare la qualità della loro vita;

l) promuove intese con le regioni, glienti locali e con le associazioni del privatosociale dirette ad assicurare forme di so-stegno alle famiglie nelle quali sono pre-senti anziani, finalizzate ad agevolare laloro permanenza nell’ambito familiare e illoro impiego in iniziative di carattere so-ciale per il miglioramento della qualitàdella loro vita;

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m) esprime pareri al Ministro dellasalute in sede di definizione e di aggior-namento dei livelli essenziali di assistenzae delle prestazioni in essi contenute con-cernenti le attività dei consultori familiaridi cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;

n) esprime pareri al Ministro e alMinistro del lavoro e delle politiche socialiin sede di definizione e di aggiornamentodei livelli essenziali delle prestazioni so-ciali di cui all’articolo 22 della legge 8novembre 2000, n. 328;

o) esprime pareri al Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti in sede didefinizione delle convenzioni nazionalipreviste dall’articolo 4, comma 1, dellalegge 9 dicembre 1998, n. 431, e successivemodificazioni;

p) esprime pareri in sede di defini-zione dei parametri per la determinazionedelle tariffe per l’acqua, l’energia elettrica,il gas e lo smaltimento dei rifiuti.

4. La Consulta nazionale presenta an-nualmente alle Camere una relazione sul-l’attività svolta, proponendo le riformelegislative opportune per l’incremento delbenessere della famiglia, per la valorizza-zione del ruolo e dei compiti delle asso-ciazioni per la promozione della famiglia,per l’ulteriore attuazione della sussidia-rietà orizzontale e per l’eliminazione dellesituazioni di criticità e di disagio rilevatedall’Osservatorio di cui all’articolo 38.

5. Per l’esercizio delle sue funzioni laConsulta nazionale accede:

a) ai documenti delle amministra-zioni statali;

b) alle banche dati delle ammini-strazioni statali, anche concordando conqueste idonee forme di collegamento te-lematico.

ART. 38.

(Osservatorio).

1. Al fine di rimuovere ogni ostacoloall’esercizio dei diritti individuali anche

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all’interno delle formazioni sociali in cui ilsingolo realizza e sviluppa la propria per-sonalità, è istituito presso la Consultanazionale, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro, un Osservatorio con il compitodi effettuare un monitoraggio volto a in-dividuare gli ambiti di possibile intervento.

ART. 39.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazionedella presente legge si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2018, nell’ambito del fondo specialedi parte corrente dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzel’anno 2015, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

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