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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2201 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI SPADONI, MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SIBILIA, GRANDE, DEL GROSSO, SCAGLIUSI Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo Presentata il 18 marzo 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge ha l’obiettivo di moderniz- zare e di adeguare la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo dell’Italia al mutato scenario e alle sfide globali che il nostro Paese è chiamato responsabilmente ad affrontare. L’attuale disciplina di cooperazione allo sviluppo risale al 1987 e da oltre venti anni le Aule parlamentari stanno esaminando diversi progetti di riforma. Negli ultimi anni tali progetti di riforma hanno delineato un’ar- chitettura istituzionale che ha rafforzato l’autonomia e l’indipendenza strategica e operativa della cooperazione allo sviluppo, come politica pubblica autonoma, inte- grale e centrale tra le politiche pubbliche del nostro Paese poiché ne definisce l’iden- tità nel mondo. L’esigenza di una riforma della disci- plina è resa evidente anche dai risultati della cooperazione Italiana, così come sono presentati nei rapporti del Comitato di aiuto pubblico (DAC) dell’Organizza- zione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dove la cooperazione italiana figura con scarsa valutazione e trasparenza, con risorse poco programma- bili nel medio periodo, con un limitato coordinamento interministeriale e tra i differenti attori, con poca autonomia nelle decisioni locali, con uno scarso sviluppo di competenze dedicate a livello di dirigenza e con procedure lunghe e troppo lente per poter rispondere efficacemente alle emer- genze. Il risultato complessivo di questi limiti gestionali e strategici è stato un ripiegamento autoreferenziale della coope- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2201—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADONI, MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA,SIBILIA, GRANDE, DEL GROSSO, SCAGLIUSI

Riforma della disciplina legislativa sullacooperazione internazionale allo sviluppo

Presentata il 18 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge ha l’obiettivo di moderniz-zare e di adeguare la disciplina dellacooperazione internazionale allo sviluppodell’Italia al mutato scenario e alle sfideglobali che il nostro Paese è chiamatoresponsabilmente ad affrontare. L’attualedisciplina di cooperazione allo svilupporisale al 1987 e da oltre venti anni le Auleparlamentari stanno esaminando diversiprogetti di riforma. Negli ultimi anni taliprogetti di riforma hanno delineato un’ar-chitettura istituzionale che ha rafforzatol’autonomia e l’indipendenza strategica eoperativa della cooperazione allo sviluppo,come politica pubblica autonoma, inte-grale e centrale tra le politiche pubblichedel nostro Paese poiché ne definisce l’iden-tità nel mondo.

L’esigenza di una riforma della disci-plina è resa evidente anche dai risultatidella cooperazione Italiana, così comesono presentati nei rapporti del Comitatodi aiuto pubblico (DAC) dell’Organizza-zione per la cooperazione e lo sviluppoeconomico (OCSE), dove la cooperazioneitaliana figura con scarsa valutazione etrasparenza, con risorse poco programma-bili nel medio periodo, con un limitatocoordinamento interministeriale e tra idifferenti attori, con poca autonomia nelledecisioni locali, con uno scarso sviluppo dicompetenze dedicate a livello di dirigenzae con procedure lunghe e troppo lente perpoter rispondere efficacemente alle emer-genze. Il risultato complessivo di questilimiti gestionali e strategici è stato unripiegamento autoreferenziale della coope-

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razione internazionale pubblica dell’Italia,che non ha potuto più dialogare con ilPaese e non ha saputo intercettare i mu-tamenti globali più rilevanti. L’elementopiù negativo di questo ripiegamento auto-referenziale è stato il disinvestimentoquantitativo che la politica di coopera-zione internazionale italiana subisce giàdalla metà degli anni novanta, periodo checoincide con l’inizio dell’esame dei primiprogetti di legge di riforma da parte delParlamento. Il disinvestimento si è acce-lerato negli ultimi anni, portando la coo-perazione sulla soglia della dismissione,negli ultimi posti della classifica del DACe con arretrati verso organizzazioni inter-nazionali per centinaia di milioni di euro.Solo nel 2012 si è registrato un nuovoincremento, ma il percorso per la messa inefficienza e l’adeguamento del nostro si-stema richiede un impegno di lungo pe-riodo.

Il motivo di questa crisi è attribuibileanche all’impianto istituzionale. Nei ven-tisette anni trascorsi dall’approvazionedella normativa sulla cooperazione allosviluppo, il « sistema Italia » pubblico eprivato della cooperazione internazionaleè diventato più complesso e denso. Sonoaumentati i legami e i partenariati dicooperazione internazionale tra territori,città e associazioni. Tutto il complessodelle relazioni di cooperazione si è mol-tiplicato e « democratizzato », nel sensoche gli interventi di cooperazione nonsono più monopolio della politica esteradegli Stati, ma la cooperazione dell’Italia èpresente in molte aree dove non operaquella statale. Con la vecchia normativaquesto processo di democratizzazione hagenerato però difficoltà di coordinamento,frammentazione e contraddizioni. La ri-sposta a questi percepiti malfunziona-menti non è un nuovo centralismo chelimiti le competenze perché si rischierebbedi perdere una ricchezza. Si tratta invecedi disegnare un assetto che permetta uncoordinamento e una concertazione con-divisa, con una cabina di regia forte (an-che nella previsione di un Viceministrodella cooperazione internazionale allo svi-luppo nominato ad hoc nell’ambito del

nuovo Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale) sovraordi-nata che si muova secondo le ragioni dellacooperazione internazionale e raccolga econvochi gli altri attori pubblici e privatidi cooperazione del « sistema Italia ».

Una delle novità che distinguono questaproposta di legge rispetto a quanto deli-neato fino alla scorsa legislatura è laformazione di un’unità indipendente perla valutazione dell’impatto e della coe-renza delle politiche, che ha il compito divalutare i risultati della cooperazione in-ternazionale con l’obiettivo di assicurare lemassime efficacia e pubblicità all’investi-mento pubblico di cooperazione interna-zionale affinché la programmazione el’ideazione degli interventi rispondano airisultati conseguiti.

Infine, rispetto agli interventi di emer-genza e di aiuto umanitario, la proposta dilegge punta a recepire la buona praticadell’Ufficio emergenza della Commissioneeuropea e riconosce, in linea con l’articolo214 del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea (TFUE), le necessarieimparzialità, neutralità e indipendenzadell’azione umanitaria, oltre a prevedereprocedure accelerate per la realizzazionedegli interventi.

La proposta di legge si articola in seicapi e in 25 articoli.

Il capo I (princìpi fondamentali e fi-nalità) si compone di due articoli.

L’articolo 1 indica l’oggetto e le finalitàdella proposta di legge, stabilendo l’auto-nomia della cooperazione internazionaledalla politica estera e indicandola comepolitica pubblica centrale nelle relazioniesterne del nostro Paese, riconoscendo lanecessità di garantire la coerenza dellepolitiche e di sensibilizzare l’opinione pub-blica italiana. Infine, si stabilisce che leiniziative di emergenza rispondano ai bi-sogni delle popolazioni colpite e più vul-nerabili, mettendole al riparo da eventualistrumentalizzazioni.

L’articolo 2 indica i destinatari e isoggetti della cooperazione internazionalenonché i criteri dell’attività, privilegiandol’acquisto di servizi locali per incentivarel’economia locale ed evitando il possibile

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reimpiego degli stanziamenti per gli aiutimilitari.

Il capo II (ambiti di applicazione) sicompone di otto articoli.

L’articolo 3 indica la lista delle attivitàcomprese nella cooperazione internazio-nale, che assume la nuova denominazionedi cooperazione pubblica allo sviluppo inluogo del vecchio aiuto pubblico allo svi-luppo proprio in virtù del fatto che lacooperazione non rappresenta più un in-tervento di mera beneficenza, ma costitui-sce un elemento essenziale nella politicaestera nazionale, anche per la sua inevi-tabile connessione con le missioni inter-nazionali cui partecipa il nostro Paese.

Gli articoli da 4 a 6 affrontano laquestione della partecipazione dell’Italiaagli organismi internazionali che si occu-pano di cooperazione internazionale, spe-cificando la necessità che ogni partena-riato multilaterale sia preceduto da unaccordo con l’organizzazione in modo daevidenziare l’approccio strategico comples-sivo dell’Italia e da garantire la possibilitàdi precise attività di monitoraggio e diverifica tecnico-amministrativa rispetto al-l’utilizzo dei finanziamenti.

L’articolo 5 specifica l’impegno di coo-perazione nei confronti dell’Unione euro-pea, in particolar modo autorizzando l’Ita-lia a partecipare ai meccanismi di gestionein delega delle risorse della Commissioneeuropea.

L’articolo 6 indica le modalità dellacooperazione bilaterale tra l’Italia e i Paesipartner, indicando come precondizione ilfatto che l’assistenza sia stata esplicita-mente richiesta dal Paese interessato.

Gli articoli 7 e 8 indicano le modalitàdi gestione dei crediti concessionali siaper finanziare iniziative di sviluppo siaper sostenere il trasferimento di tecno-logie attraverso percorsi d’internaziona-lizzazione solidale del settore privato ita-liano e che escludono completamente leattività di delocalizzazione. In prospet-tiva, lo strumento del credito d’aiuto haun ruolo sempre crescente soprattutto neiPaesi a medio reddito. Rispetto alla nor-mativa vigente, l’articolo permette di uti-lizzare i crediti per partecipare a inizia-

tive multilaterali. L’articolo 8 amplia glistrumenti a disposizione della coopera-zione per favorire la crescita del settoreimprenditoriale locale dei Paesi in via disviluppo, grazie all’azione delle impreseitaliane, con l’obiettivo di attirare impresenei Paesi destinatari prioritari della coo-perazione internazionale per trasferirecompetenze e creare lavoro, sempre nelrispetto degli standard dell’Organizzazioneinternazionale del lavoro (ILO).

L’articolo 9 riguarda la cooperazionedecentrata e riconosce il ruolo degli attoridella cooperazione territoriale, autoriz-zandoli ad avviare interventi di coopera-zione con entità omologhe nei Paesi part-ner, ma prevedendo anche un meccanismoche obbliga alla comunicazione degli in-terventi per permettere il coordinamento.

L’articolo 10 conclude la parte relativaagli interventi con il riferimento a quelli diemergenza umanitaria, per cui si prevedeun ruolo nell’attuazione da parte del-l’Agenzia per la cooperazione internazio-nale, dopo l’approvazione da parte delMinistero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale, per ragioni dispeditezza e di efficacia.

Il capo III (indirizzo politico, governoe controllo della cooperazione interna-zionale) si compone di 6 articoli. L’ar-ticolo 11 stabilisce la struttura di gover-nance e di programmazione della nuovacooperazione internazionale e prevedeche nell’ambito delle competenze del Mi-nistero degli affari esteri e della coope-razione internazionale sia individuato unresponsabile dell’attività di cooperazioneallo sviluppo, cui sono attribuiti il titoloe le prerogative di Viceministro per lacooperazione allo sviluppo, che concorrea stabilirne gli indirizzi. Questi ultimisono comunque il risultato dell’approva-zione collegiale da parte del Consiglio deiministri, attraverso il documento strate-gico dettagliato triennale (articolo 12),che prevede un confronto sia a livellointerministeriale nel Comitato intermini-steriale per la cooperazione internazio-nale (articolo 15) sia una concertazionecon gli attori privati della cooperazioneda parte della Conferenza unificata per

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la cooperazione internazionale (articolo16). Quest’ultima è anche responsabiledell’organizzazione biennale del Forumper la cooperazione internazionale, che sipropone come una verifica di mediotermine per la cooperazione internazio-nale con le istanze sentite nel Paese. Laprogrammazione triennale è aggiornataannualmente e costituisce il documentofondante dell’unitarietà del « sistema Ita-lia di cooperazione » poiché, in una sortadi mappatura, indica i tipi di intervento,le risorse finanziarie per ogni Paese, leorganizzazioni internazionali finanziate, iPaesi e i settori prioritari e gli obiettiviattesi. Comitato interministeriale e Con-sulta sono le due strutture che assicuranoche il « sistema Italia » abbia una visionecondivisa della cooperazione e affronticoordinatamente le sfide. Il Ministro degliaffari esteri e della cooperazione inter-nazionale assicura la rappresentanza del-l’Italia negli organismi e nelle organizza-zioni internazionali che si occupano dicooperazione internazionale. Per valoriz-zare le competenze e la specificità dellecompetenze nei rapporti di cooperazionedi natura finanziaria, sono mantenute lecompetenze già attribuite al Ministerodell’economia e delle finanze in materiadi banche e di fondi di sviluppo. Conl’articolo 13 si prevede che le Commis-sioni parlamentari esprimano il proprioparere sullo schema del documento trien-nale.

Le strategie e gli interventi previsti daldocumento triennale sono realizzati at-traverso le risorse pubbliche del Fondoper la cooperazione internazionale (arti-colo 14) che, istituito presso il Ministerodell’economia e delle finanze, unifica lerisorse di cooperazione ora iscritte nelbilancio dello Stato. Sono escluse le ri-sorse per banche e fondi di sviluppopoiché si tratta di poste finanziarie sta-bilite in processi multilaterali di rifinan-ziamento che sono versate in manieracostante su più anni: sarà però necessa-rio definire specifici accordi che permet-tano un monitoraggio e una verifica con-tinui sull’utilizzo delle risorse finanziarieal di là della partecipazione ai consigli di

amministrazione. Il Fondo può ricevereanche donazioni private per specificheiniziative, dando così alla cooperazioneinternazionale dell’Italia la possibilità diavviare partnership tra pubblico e pri-vato. Le risorse iscritte nel Fondo pos-sono essere iscritte come residui evitandola loro perenzione con destinazione al-l’entrata del bilancio dello Stato alla finedell’anno e garantendo la loro maggioreprevedibilità.

Il capo IV (Agenzia italiana per lacooperazione internazionale e Diparti-mento per la cooperazione internazionale)si compone di 4 articoli, i quali stabili-scono le funzioni dell’Agenzia (articolo17), che opererà sotto l’egida della Presi-denza del Consiglio dei ministri, e delDipartimento, istituito presso il Ministerodegli affari esteri e della cooperazioneinternazionale.

L’Agenzia attua in autonomia gliobiettivi e gli indirizzi del documentotriennale, è vigilata dal Ministero degliaffari esteri e della cooperazione inter-nazionale ed è finanziata attraverso ilFondo per la cooperazione internazio-nale. Con appositi decreti ministerialisono definiti l’iter per l’approvazionedelle iniziative e l’organizzazione del-l’Agenzia e della sua presenza territorialenei Paesi partner attraverso strutture lo-cali di cooperazione. Il Dipartimento (ar-ticolo 19) garantirà l’avvio dell’eserciziodella programmazione triennale e il so-stegno tecnico alla Conferenza unificata eal Comitato interministeriale.

Alla copertura degli oneri di personalee d’organico delle due strutture si prov-vede mediante il trasferimento di perso-nale (articolo 18) dalla pubblica ammini-strazione e con la soppressione della Di-rezione generale per la cooperazione allosviluppo del Ministero degli affari esteri.

Il capo si chiude con l’istituzione diun’unità di valutazione (articolo 20) cheha la funzione di garantire la massimaqualità degli interventi e di valutare lecompetenze degli esperti, organici alnuovo Ministero, assunti con le consueteprocedure di reclutamento e che potranno

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essere utilizzati nell’ambito di progettispecifici da avviare nei Paesi partner.

Il capo V (partecipazione della societàcivile e di altri soggetti economici e sociali)si compone di 4 articoli che descrivono gliattori privati di cooperazione internazio-nale (articoli 21 e 22) che possono ricevererisorse dalla cooperazione italiana pub-blica: organizzazioni non governative(ONG), organizzazioni non lucrative diutilità sociale, ONG costituite nei Paesipartner, associazioni che saranno valutatesecondo specifici criteri al pari di quantoeffettuato dalla cooperazione europea e daaltri attori della società civile, nonchérealtà e soggetti senza scopo di lucro comecooperative o imprese sociali e associa-zioni che abbiano ottenuto una certifica-zione d’idoneità dall’Agenzia per i risultatipositivi che hanno conseguito nel contri-buire a realizzare gli obiettivi di coopera-zione internazionale. L’articolo 23 ri-guarda l’impiego di personale impiegatoall’estero nelle attività di cooperazioneinternazionale mentre l’articolo 24 con-cerne le agevolazioni fiscali per l’attua-

zione di interventi con finalità umanitarie,compresi quelli diretti a realizzare pro-grammi di cooperazione internazionaleallo sviluppo.

Il capo VI (Norme finali) è compostodall’articolo 25, che reca modifiche a di-sposizioni vigenti.

In conclusione, questa proposta di leggeprevede una modifica complessiva dellacooperazione internazionale che permettedi risolvere tutte le inadeguatezze dellalegge n. 49 del 1987, avviando una ride-finizione della cooperazione italiana chene sani i limiti qualitativi e quantitativiche sono stati evidenziati da molti analistie che la renda adeguata a un sistema direlazioni internazionali in rapido muta-mento, nel quale la coerenza delle politi-che e la necessità di una cabina di regiaunitaria diventano centrali. In questomodo la politica di cooperazione interna-zionale diventa la politica fondante lanostra identità nel mondo, prima tra lealtre politiche, nonché un’opportunità inun tempo di crisi e un fattore di sviluppoche proietterà l’Italia nel mondo.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità della politica di cooperazioneinternazionale allo sviluppo).

1. La cooperazione internazionale allosviluppo (CPS) è parte fondante e quali-ficante della politica dell’Italia, determi-nandone l’azione e il ruolo nella comunitàinternazionale. In adempimento degli ar-ticoli 10 e 11 della Costituzione e incoerenza con i trattati, le convenzioniinternazionali e la normativa dell’Unioneeuropea, essa si ispira alla Dichiarazioneuniversale dei diritti umani.

2. La CPS promuove la costruzione direlazioni paritarie tra i popoli, fondate suiprincìpi di interdipendenza, partenariato,mutualità e sussidiarietà, anche allo scopodi contribuire alla riduzione delle forme dipovertà e alla promozione della pace.

3. L’Italia assicura la coerenza generaledelle sue politiche pubbliche con gli Obiet-tivi del Millennio e con gli obiettivi dellacooperazione internazionale, nello spiritodelle previsioni dei Trattati dell’Unioneeuropea, con particolare riferimento allatutela dei diritti umani e delle libertàfondamentali.

4. La CPS, ispirandosi ai princìpi univer-sali in materia di diritti umani fondamen-tali, ai trattati e alle convenzioni interna-zionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite ealla normativa dell’Unione europea, perse-gue la riduzione della povertà e delle dise-guaglianze e promuove processi di sviluppoche soddisfino le esigenze di benessere eco-nomico, sociale, di lavoro, di salute e di vitadelle popolazioni dei Paesi partner, nonchéla sostenibilità e la rigenerazione ambien-tali nei Paesi con alti livelli di povertà e in

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quelli in fase di transizione verso il pienoconsolidamento delle proprie istituzioni de-mocratiche e l’inserimento nell’economiainternazionale.

5. Rientrano nella CPS anche gli inter-venti d’emergenza e umanitari, inclusa laprevenzione dei disastri, che hanno l’obiet-tivo di soddisfare i bisogni delle popola-zioni colpite, in particolare le più vulne-rabili. Tali interventi sono conformi aldiritto internazionale e rispettano i prin-cìpi di neutralità, imparzialità e indipen-denza dell’aiuto umanitario.

6. L’Italia promuove la sensibilizza-zione e la partecipazione di tutti i cittadiniai temi della CPS e dello sviluppo soste-nibile.

ART. 2.

(Destinatari e criteri).

1. L’azione dell’Italia nell’ambito dellaCPS ha come destinatari le popolazioni, leorganizzazioni e le associazioni civili, cono senza scopo di lucro, le istituzioni na-zionali e le amministrazioni locali deiPaesi partner, individuati in coerenza coni princìpi condivisi in sede di Comitato diaiuto allo sviluppo dell’Organizzazione perla cooperazione e lo sviluppo economico(DAC/OCSE) e di Unione europea.

2. Nell’ambito della realizzazione delleiniziative di CPS, l’Italia:

a) assicura la coerenza delle politichenazionali e delle conseguenti scelte ope-rative che incidono sui Paesi partner con lefinalità di cui all’articolo 1;

b) applica i princìpi di efficacia degliaiuti concordati a livello internazionale;

c) persegue la massima integrazionedelle risorse e delle strutture amministra-tive, a qualsiasi titolo competenti nellamateria;

d) garantisce la razionalizzazione e latrasparenza della spesa nella gestione degliinterventi, sulla base di criteri di efficacia,economicità, unitarietà e trasparenza.

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3. Nelle attività di CPS è privilegiato,compatibilmente con le normative tecni-che dell’Unione europea e con standard disicurezza ed efficienza, l’impiego di beni edi servizi prodotti nei Paesi e nelle aree incui si realizzano gli interventi. Qualoratale impiego non sia possibile, si ricorre agare internazionali finalizzate a garantirela massima competitività, trasparenza equalità dell’azione.

4. La CPS, anche mediante il coinvol-gimento attivo delle organizzazioni dellasocietà civile, promuove politiche per laprevenzione dei conflitti e per la stabiliz-zazione e la pacificazione dei Paesi part-ner. Gli stanziamenti destinati alla CPSnon possono essere utilizzati per il finan-ziamento e lo svolgimento di attività mi-litari, di polizia e di sicurezza.

5. Le organizzazioni con scopo di lucroadeguano l’impiego dei propri operatoriagli standard internazionali in materia disicurezza, retribuzione e benefit.

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 3.

(CPS).

1. La CPS è destinata ai soggetti di cuiall’articolo 2, comma 1, ed è finalizzata,mediante azioni di rafforzamento delleautonome risorse umane e materiali e nelrispetto della normativa del DAC/OCSE, alsostegno di un equilibrato sviluppo dellearee di intervento.

2. La CPS si articola in:

a) iniziative nell’ambito di relazionibilaterali;

b) contributi in ambito multilaterale,anche attraverso cofinanziamenti;

c) partecipazione e realizzazione deiprogrammi di cooperazione dell’Unioneeuropea;

d) iniziative di cooperazione decen-trata e di partenariato territoriale;

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e) interventi internazionali di emer-genza umanitaria;

f) iniziative relative ai rifugiati;

g) sostegno a iniziative intrapresedalla società civile di cui al capo V;

h) cofinanziamento con altri donatoribilaterali.

ART. 4.

(Contributi in ambito multilaterale).

1. Rientra nell’ambito della CPS la par-tecipazione organica dell’Italia all’attività diorganismi internazionali e di organismi in-tergovernativi competenti in materia dicooperazione allo sviluppo, secondo le indi-cazioni del DAC/OCSE, alle iniziative con-cordate con organizzazioni di integrazioneregionale. Per le iniziative legate al capitaledi banche o di fondi di sviluppo multilate-rali sono adottati sistemi di gestione traspa-renti che prevedono la pubblicazione online delle attività, delle relative spese e deigiustificativi contabili, nonché dei tassi diinteresse applicati ai beneficiari finali e agliintermediari finanziari.

2. La CPS sostiene, inoltre, iniziative dicooperazione realizzate da organismi in-ternazionali o intergovernativi in specificiPaesi o settori individuati dall’Italia. Talepartecipazione è disciplinata da appositiaccordi quadro conclusi tra l’Italia e l’or-ganismo internazionale esecutore dell’ini-ziativa, che determinano le rispettive re-sponsabilità e garantiscono il controllodelle iniziative da realizzare sia nel corsodella loro attuazione sia a conclusionedell’intervento. Il Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,di cui all’articolo 11, autorizza l’Agenzia dicui all’articolo 17 a erogare i relativicontributi.

3. Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale cura le rela-zioni con le organizzazioni internazionalie con gli enti intergovernativi competentiin materia di cooperazione allo sviluppo eautorizza l’Agenzia di cui all’articolo 17 aerogare i relativi contributi.

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4. Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale cura gliaspetti diplomatici ed esprime il proprioparere sugli schemi dei trattati e degliaccordi che saranno definiti con gli orga-nismi internazionali e con i Paesi partnermediante l’Agenzia.

5. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, d’intesa con il Ministro degli af-fari esteri e della cooperazione interna-zionale, cura le relazioni con le banche econ i fondi di sviluppo a carattere multi-laterale e assicura la partecipazione finan-ziaria alle risorse di tali organismi, nelrispetto delle finalità e degli indirizzi dicui agli articoli 1 e 12.

ART. 5.

(Partecipazione ai programmidell’Unione europea).

1. L’Italia partecipa attivamente all’ela-borazione degli indirizzi programmatici ealla definizione della politica di CPS del-l’Unione europea sia localmente, presso iPaesi beneficiari, sia nell’ambito dellastessa Unione; contribuisce al bilancio e aifondi dell’Unione europea in materia epromuove l’armonizzazione dei propri in-dirizzi e delle proprie linee guida conquelli dell’Unione europea.

2. L’Italia contribuisce, altresì, alla ge-stione centralizzata indiretta per l’esecu-zione di programmi di CPS dell’Unione eu-ropea, avvalendosi dell’Agenzia di cui al-l’articolo 17, nel rispetto della normativa edei princìpi contabili della stessa Unione. Atale scopo l’Agenzia è dotata dei mezzi edegli strumenti necessari.

3. Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, d’intesa conil Ministro dell’economia e delle finanze e,per quanto di competenza, d’intesa con ilDipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,è responsabile delle relazioni con l’Unioneeuropea con riferimento agli strumentifinanziari europei in materia di CPS.

4. Al Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale sono altresìattribuite le competenze relative alla de-

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finizione e all’attuazione delle politiche delFondo europeo di sviluppo, da esercitared’intesa con il Ministro dell’economia edelle finanze, per quanto di competenza.

ART. 6.

(Iniziative nell’ambitodi relazioni bilaterali).

1. La CPS si realizza nella forma dellacooperazione bilaterale attraverso progetti,programmi, tra cui il sostegno diretto albilancio, iniziative a dono e crediti con-cessionali, finanziati interamente o par-zialmente dall’amministrazione delloStato, da enti pubblici e da enti locali. Taliiniziative, previa adeguata valutazione tec-nico-economica finalizzata ad accertarnela sostenibilità economica e sociale per iPaesi beneficiari, sono approvate dal Co-mitato direttivo dell’Agenzia di cui all’ar-ticolo 17, sulla base del documento trien-nale di cui all’articolo 12, e sono affidateper la realizzazione all’Agenzia, al Paesepartner, anche attraverso finanziamentodiretto del bilancio del Paese stesso, o adenti pubblici o privati con procedura com-petitiva di carattere pubblico.

2. Gli interventi e i programmi di cui alcomma 1 sono concordati, sulla base diun’espressa richiesta del Paese partner, chedeve fornire garanzie e consentire i con-trolli necessari ad assicurare l’effettivadestinazione delle risorse erogate alla rea-lizzazione dell’intervento o programma. Lagestione diretta da parte dei soggetti dellaCPS è ammessa nei Paesi dove le graviviolazioni dei diritti umani rendono ne-cessari interventi diretti in favore dellepopolazioni vittime di atti persecutori eantidemocratici. Ogni anno è redatta lalista dei Paesi nei quali il rispetto deidiritti umani è oggetto di violazioni, anchesegnalate da organismi internazionali, te-nendo conto dei mutati scenari geopoliticiindicati dalla rete diplomatico-consolareafferente al Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale o dal-l’Agenzia di cui all’articolo 17.

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ART. 7.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali).

1. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, previa deliberazione del Comitatodirettivo dell’Agenzia di cui all’articolo 17e su proposta del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,autorizza un ente finanziario gestore ap-positamente selezionato con proceduraconcorsuale a stipulare, sentita l’Agenzia,anche in consorzio con enti o bancheesteri, in favore di Stati, organizzazioniinternazionali, fondi di sviluppo, banchecentrali o enti di Stato dei Paesi di cuiall’articolo 2, comma 1, convenzioni finan-ziarie che abbiano come oggetto crediticoncessionali secondo la normativa delDAC/OCSE, a valere sul Fondo rotativocostituito presso di esso, concessi nell’am-bito delle relazioni bilaterali di cui all’ar-ticolo 6. Nel Fondo rotativo confluisconogli stanziamenti già previsti dalla legisla-zione vigente in favore della CPS.

ART. 8.

(Imprese miste e settore privatoper lo sviluppo).

1. A valere sul Fondo rotativo di cuiall’articolo 7, il Comitato direttivo del-l’Agenzia di cui all’articolo 17 può conce-dere crediti agevolati a:

a) organizzazioni internazionali con laprevisione che: i tassi di interesse praticatiai beneficiari finali siano nettamente infe-riori ai tassi prevalenti del mercato locale;gli interessi maturati sul conto capitalesiano reinvestiti per attività di sviluppo atassi di interesse e condizioni estrema-mente agevolati nei Paesi stessi o in Paesipartner; non siano effettuate scalate perl’acquisizione di altre banche locali o fondi;siano erogati ai beneficiari finali in tempinon superiori a trenta giorni;

b) imprese italiane per assicurare ilparziale anticipo del finanziamento dellaquota di capitale di rischio o per fornire

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garanzie, prestiti o altri strumenti, indivi-duati dal Comitato interministeriale per lacooperazione internazionale di cui all’arti-colo 15, in imprese miste da costituire o giàcostituite nei Paesi di cui all’articolo 2,comma 1, con la partecipazione di investi-tori, pubblici o privati, del Paese partner.

2. Le imprese italiane devono garantire:

a) una comprovata capacità di gene-rare sviluppo e impiego nei Paesi partnere una capacità di partenariato duraturocon le imprese locali;

b) la destinazione dell’intervento infavore delle zone o delle fasce di popola-zione più povere in sinergia con altriinterventi della cooperazione italiana nelPaese interessato;

c) l’adozione dei princìpi del sistemadel Global Compact dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite;

d) l’osservanza delle linee guida del-l’OCSE sulla responsabilità sociale d’im-presa per le imprese multinazionali;

e) l’applicazione delle norme interna-zionali sul lavoro, secondo gli standardinternazionali fissati dall’Organizzazioneinternazionale del lavoro (ILO) in materiadi sicurezza, di rispetto dell’ambiente e diapplicazione di salari minimi internazio-nalmente riconosciuti;

f) l’impegno a non delocalizzare leattività dai Paesi d’origine e a non licen-ziare il personale nel Paese d’origine pertale motivo;

g) la pubblicità del proprio bilancio edell’entità dei proventi degli investimentirealizzati;

h) l’assenza di condizioni di mono-polio.

ART. 9.

(Cooperazione decentratae partenariato territoriale).

1. I rapporti internazionali delle regionie delle province autonome di Trento e di

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Bolzano relativi alla CPS si svolgono nelrispetto dei princìpi fondamentali conte-nuti nella legge dello Stato o da essadesumibili, nonché nel rispetto della com-petenza statale in materia di politicaestera e di rapporti internazionali delloStato, di cui all’articolo 117, secondocomma, lettera a), della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano e gli enti localipromuovono e attuano iniziative di coo-perazione sulla base di un criterio disimmetria istituzionale, con enti di equi-valente o assimilabile rappresentativitàterritoriale, nel rispetto delle finalità edegli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 13e, di norma, avvalendosi dell’Agenzia dicui all’articolo 17. Le regioni, le provincee i comuni comunicano al Ministro degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale e all’Agenzia le attività di coope-razione decentrata e di partenariato ter-ritoriale, comunque finanziate.

3. Nelle materie rientranti nella loro po-testà legislativa concorrente, per gli inter-venti volti alle finalità di cui alla presentelegge, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano provvedono anche al-l’esecuzione e all’attuazione degli accordiinternazionali e degli atti dell’Unione euro-pea, ai sensi del quinto comma dell’articolo117 della Costituzione.

4. Le regioni e i comuni che operano inambito internazionale ai fini di cui allapresente legge e per attività di sviluppo,devono essere autorizzati dal Ministerodell’economia e delle finanze all’aperturadi un conto estero nel Paese in cui rea-lizzare l’intervento e trasmettono trime-stralmente le movimentazioni di conto agliorgani di controllo regionali e centrali eall’Agenzia di cui all’articolo 17.

ART. 10.

(Interventi internazionalidi emergenza umanitaria).

1. Nel rispetto dell’articolo 1, comma 5,gli interventi internazionali di emergenza

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umanitaria sono segnalati dal Ministro de-gli affari esteri e della cooperazione inter-nazionale. L’attuazione degli interventi èaffidata all’Agenzia di cui all’articolo 17,che può anche avvalersi dei soggetti di cuiall’articolo 21 che abbiano specifica e com-provata esperienza in materia.

2. L’Agenzia può affidare gli interventidi primo soccorso nell’ambito degli inter-venti internazionali di emergenza umani-taria di cui al comma 1 al Dipartimentodella protezione civile della Presidenza delConsiglio dei ministri che, a tale fine,agisce secondo le proprie procedure ope-rative e di spesa e organizza gli interventidi primo soccorso a esso affidati, definen-done la tipologia e la durata d’intesa conl’Agenzia.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNOE CONTROLLO DELLA CPS

ART. 11.

(Competenze del Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale e no-

mina del Viceministro della CPS).

1. Il Ministro e il Ministero degli affariesteri assumono, rispettivamente, la deno-minazione di Ministro e di Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale. Ad essi è attribuita la responsa-bilità della politica di CPS, al fine diassicurare l’unitarietà, il coordinamento ditutte le iniziative di cooperazione nazio-nali, la coerenza tra le politiche dell’Italiae gli obiettivi di cooperazione, il lorocontrollo e la loro attuazione.

2. Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale nomina unViceministro cui è delegata l’attuazionedelle competenze in materia di CPS.

3. Il Viceministro della CPS partecipaalle riunioni del Consiglio dei ministri intutti i casi nei quali sono trattate materieche, in modo diretto o indiretto, possanoincidere sulla coerenza e sull’efficacia

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delle politiche di CPS di cui agli articoli1 e 3.

4. Al Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale è attribuita larappresentanza politica dell’Italia nellesedi internazionali e dell’Unione europea.A tale fine egli può avvalersi del personaleallo scopo designato presso l’Agenzia dicui all’articolo 17.

5. Le competenze attribuite dalla legi-slazione vigente al Ministro dell’economiae delle finanze in materia di relazioni conle banche e con i fondi di sviluppo acarattere multilaterale nonché di parteci-pazione finanziaria a tali organismi sonoesercitate d’intesa con il Ministro degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, nel rispetto delle finalità e degliindirizzi di cui all’articolo 12.

6. Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale esercita lecompetenze di cui al presente articoloavvalendosi delle strutture di cui al capoIV e, quando necessario, anche della retediplomatico-consolare italiana.

ART. 12.

(Documento triennale di programmazione edi indirizzo e relazione sulle attività di

cooperazione internazionale).

1. Su proposta del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,il Consiglio dei ministri approva il Docu-mento triennale di programmazione e diindirizzo della politica di cooperazioneinternazionale. Qualora particolari esi-genze di sviluppo lo prevedano, possonoessere approvate in deroga anche pro-grammazioni quinquennali.

2. Il Documento di cui al comma 1indica i fabbisogni finanziari per il trien-nio, necessari per onorare gli impegniinternazionali, le priorità di azione stra-tegica e di intervento, le disponibilità fi-nanziarie da iscrivere nel bilancio perciascun anno e la ripartizione delle risorsecomplessive contabilizzate come CPS aisensi della normativa del DAC/OCSE osulla base di un proprio programma, per

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le attività di cooperazione bilaterale, diemergenza e multilaterale, incluse quelleper banche e fondi di sviluppo.

3. Lo schema del Documento triennaledi programmazione e di indirizzo è:

a) predisposto dal Ministro degli af-fari esteri e della cooperazione interna-zionale, d’intesa con il Direttore del Di-partimento per la cooperazione interna-zionale di cui all’articolo 19;

b) sottoposto alla valutazione delComitato interministeriale di cui all’arti-colo 15;

c) adottato in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-cessive modificazioni.

4. Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale illustra alleCamere, entro il 10 aprile di ogni anno,contestualmente alla presentazione delDocumento di economia e finanza, il Do-cumento triennale di programmazione e diindirizzo della politica di cooperazioneinternazionale approvato dal Consiglio deiministri, previa acquisizione dei pareridelle Commissioni parlamentari.

5. Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, predispone una relazione unitaria,che è approvata dal Comitato intermini-steriale di cui all’articolo 15 e trasmessaalle Camere entro il 30 luglio, sulle attivitàdi CPS realizzate nell’anno precedente. Larelazione dà conto anche della partecipa-zione dell’Italia agli organismi finanziariinternazionali multilaterali, delle politichee delle strategie adottate in tali sedi, deicriteri seguiti nell’erogazione dei crediti edei progetti finanziati dalle banche, deifondi di sviluppo e dagli altri organismimultilaterali, evidenziando le posizioni as-sunte in merito dai rappresentanti italianie indicando, con riferimento ai singoliorganismi, il contributo finanziario del-l’Italia, il numero e la qualifica dei fun-zionari italiani e una valutazione dellemodalità con le quali tali istituzioni hanno

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contribuito al perseguimento degli obiettivistabiliti in sede multilaterale.

6. Il Documento triennale di program-mazione e di indirizzo della politica dicooperazione internazionale stabilisce, al-tresì:

a) la quota del Fondo di rotazioneche può annualmente essere impiegata perle iniziative previste dal Documento;

b) le tipologie degli strumenti finan-ziari concessi;

c) i criteri per la selezione delleiniziative che devono tenere conto, oltreche delle generali priorità geografiche osettoriali della cooperazione italiana, an-che delle garanzie offerte dai Paesi desti-natari a tutela degli investimenti stranieri;

d) i criteri finalizzati a privilegiare lacreazione di occupazione e di valore ag-giunto locale nonché i criteri per la valu-tazione dell’impatto sociale;

e) le condizioni a cui possono essereconcessi i crediti;

f) eventuali approvazioni specifiche inordine a progetti di carattere quinquen-nale, come previsto dal comma 1.

ART. 13.

(Poteri di indirizzo e controllodelle Camere).

1. Le Commissioni parlamentari com-petenti esaminano, ai fini dell’espressionedel parere, lo schema del Documentotriennale di programmazione e di indi-rizzo di cui all’articolo 12 e si esprimononei termini previsti dal Regolamento dellarispettiva Camera, decorsi i quali il Do-cumento è approvato anche in mancanzadel parere.

2. Le Commissioni parlamentari com-petenti di cui al comma 1, entro trentagiorni dalla richiesta, esaminano altresì, aifini dell’espressione del parere, gli schemidi regolamento di cui al capo IV.

3. Per la trattazione delle questionirelative alla CPS, le Commissioni parla-

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mentari competenti possono costituire ap-positi comitati, anche permanenti, secondole disposizioni del Regolamento della ri-spettiva Camera.

ART. 14.

(Istituzione del Fondoper la cooperazione internazionale).

1. A decorrere dall’esercizio finanziariosuccessivo a quello in corso alla data dientrata in vigore della presente legge, nellostato di previsione del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale è istituito il Fondo per la coope-razione internazionale, di seguito denomi-nato « Fondo », allo scopo di garantire lemassime efficacia ed efficienza degli in-terventi dell’Italia a favore della CPS.

2. Nel Fondo confluiscono le risorse ele autorizzazioni di spesa destinate dallalegislazione vigente alla cooperazione in-ternazionale nell’ambito delle missioni edei programmi relativi alla cooperazionestessa, alla cooperazione economica e allerelazioni internazionali, anche relativa-mente agli oneri derivanti dalla parteci-pazione dell’Italia a organismi internazio-nali, gli stanziamenti all’Istituto agrono-mico per l’Oltremare, nonché eventualifondi stanziati per sostenere le attività dicooperazione nell’ambito delle missioni in-ternazionali di pace.

3. Nel Fondo possono essere iscritti ledonazioni e i contributi di soggetti privativolti a realizzare specifici interventi eprogrammi di cooperazione che prevedonoun cofinanziamento pubblico. Tali sommesono iscritte in un capitolo dedicato delFondo per garantire la massima traspa-renza di gestione.

4. Il Fondo è rifinanziato annualmentecon la legge di stabilità, in funzione degliimpegni internazionali assunti dall’Italia, econ risorse autorizzate da leggi pluriennalie permanenti che finanziano attività dicooperazione internazionale, nonché altricontributi obbligatori previsti per legge. Atale fine è predisposto un allegato allalegge di bilancio in cui sono espressamente

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indicati gli stanziamenti, distinti per cia-scuno stato di previsione della spesa, cheprevedono finanziamenti per interventi asostegno di iniziative per la cooperazioneinternazionale.

5. Le risorse del Fondo sono attribuiteall’Agenzia di cui all’articolo 17 con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Le risorse del Fondo, relative aciascun esercizio finanziario e non utiliz-zate al termine dell’esercizio, possono es-sere versate all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate nell’eserciziosuccessivo.

7. All’articolo 10, comma 10, del de-creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, dopo la parola: « strategi-che » sono inserite le seguenti: « , al Fondoper la cooperazione internazionale ».

8. Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale pubblica ognianno nel proprio sito internet istituzionaleil resoconto delle iniziative finanziate dalFondo e delle eventuali ragioni che hannodeterminato ritardi nell’esecuzione di taliiniziative.

ART. 15.

(Comitato interministerialeper la cooperazione internazionale).

1. Al fine di assicurare la programma-zione, il coordinamento e la coerenza delleattività di cui all’articolo 3 nonché la coe-renza delle politiche di cui all’articolo 1comma 3, è istituito il Comitato intermini-steriale per la cooperazione internazionale,di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto dal Ministrodegli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, che lo presiede, dal Vice-ministro della CPS, dai Ministri dell’eco-nomia e delle finanze, dello sviluppo eco-nomico, dell’interno, della difesa, del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,della salute e dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare. Il Ministro degliaffari esteri e della cooperazione interna-

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zionale può delegare la presidenza al Vi-ceministro della CPS.

3. Sulla base delle finalità e degli in-dirizzi della politica di cooperazione in-ternazionale indicati nel Documento di cuiall’articolo 12, il Comitato verifica la coe-renza, promuove il coordinamento delleattività di cooperazione internazionale ditutti i dicasteri e la coerenza delle politi-che pubbliche con gli obiettivi della coo-perazione internazionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riu-nioni del Comitato altri Ministri nonché ipresidenti delle regioni e il presidentedell’Associazione nazionale dei comuniitaliani, qualora siano trattate questioni diloro competenza.

5. Il Comitato, su proposta del presi-dente, adotta un regolamento interno chene disciplina il funzionamento e stabiliscela frequenza delle riunioni.

6. Le deliberazioni del Comitato sonopubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 16.

(Conferenza unificataper la cooperazione internazionale).

1. Con decreto del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,da adottare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, è istituita la Conferenza unificataper la cooperazione internazionale, di se-guito denominata « Conferenza », compo-sta dai principali soggetti pubblici e pri-vati, operanti, con o senza scopo di lucro,nel settore della cooperazione internazio-nale e, in particolare, dai rappresentantidelle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, degli enti locali edelle principali organizzazioni della so-cietà civile di cooperazione allo sviluppo edi aiuto umanitario.

2. La Conferenza, strumento perma-nente di partecipazione, concertazione e diproposta, si riunisce almeno tre voltel’anno su convocazione del Viceministrodella CPS, al fine di esprimere pareri sullematerie attinenti alla cooperazione inter-

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nazionale e, in particolare, alla coerenzadelle scelte politiche, alle strategie, allelinee di indirizzo, alla programmazione,alle forme di intervento, alla loro efficaciae alla valutazione dei risultati. La parte-cipazione alla Conferenza non comportacompensi né rimborsi di spese.

3. La Conferenza organizza, di normacon periodicità biennale, il Forum per lacooperazione internazionale con lo scopodi garantire il massimo coinvolgimentodelle istituzioni, dei soggetti della coope-razione e dei cittadini italiani ai finidell’elaborazione delle strategie e delleiniziative della cooperazione italiana.

4. Il Dipartimento per la cooperazioneinternazionale di cui all’articolo 19 forni-sce supporto tecnico alle convocazioni e ailavori della Conferenza.

CAPO IV

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERA-ZIONE INTERNAZIONALE E DIPARTI-MENTO PER LA COOPERAZIONE IN-

TERNAZIONALE

ART. 17.

(Agenzia italianaper la cooperazione internazionale).

1. Al fine di attuare i programmi, gliindirizzi generali in materia di CPS e lefinalità di cui agli articoli 1 e 3, sulla basedi criteri di efficacia, economicità, unita-rietà e trasparenza, è istituita l’Agenziaitaliana per la cooperazione internazio-nale, di seguito denominata « Agenzia »,presso la Presidenza del Consiglio deiministri, cui è demandato il potere diindirizzo e di vigilanza.

2. L’Agenzia attua le direttive generali,stabilite con il Documento di cui all’arti-colo 12, realizza tempestivamente gli in-terventi di cui all’articolo 10, sentito ilparere del Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale, e for-nisce sostegno all’attività del Comitato.

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3. Sono attribuite all’Agenzia le se-guenti facoltà:

a) avvalersi anche dei soggetti di cuiall’articolo 9, nonché erogare, su baseconvenzionale, servizi, assistenza e sup-porto alle altre amministrazioni pubblicheper lo svolgimento delle attività di coope-razione;

b) avvalersi delle competenze del per-sonale del soppresso Istituto agronomicoper l’Oltremare per i servizi di consulenzae di assistenza nel campo dell’agricoltura,anche per l’attuazione e la gestione diiniziative di sviluppo rurale integrato, neisettori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale;

c) affidare, su base convenzionale,incarichi ai soggetti di cui all’articolo 21per rispondere alle emergenze, come pre-visto dall’articolo 10;

d) acquisire incarichi di esecuzione diprogrammi e di progetti della Commis-sione europea, di banche, fondi e organi-smi internazionali, nonché collaborare construtture e con enti pubblici di altri Paesiaventi analoghe finalità;

e) promuovere forme di partenariatocon soggetti privati per la realizzazione dispecifiche iniziative di cooperazione, non-ché realizzare iniziative di cooperazionefinanziate da soggetti privati, previa veri-fica della coerenza con gli indirizzi e conle finalità di cui agli articoli 1 e 3 esecondo quanto previsto dall’articolo 8;

f) disporre delle risorse del Fondo;

g) godere di piena autonomia di bi-lancio nonché di definire le norme con-cernenti la sua organizzazione e il suofunzionamento, approvate con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri;

h) assicurare il coordinamento e lamassima trasparenza delle iniziative dicooperazione e di solidarietà internazio-nali, previa istituzione presso l’Agenzia diuna banca dati pubblica on line nellaquale sono registrati e resi pubblici ogniprogetto, il relativo finanziamento, lo statodi avanzamento del progetto stesso e le

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relazioni annuali che i soggetti che rice-vono finanziamenti pubblici sono obbligatia redigere e a comunicare annualmente;

i) identificare, valutare, gestire e mo-nitorare i progetti soggetti a finanzia-mento, bilaterali o multilaterali, nonché icontributi ricevuti da altri organismi, ban-che e fondi di sviluppo;

l) provvedere a pubblicare in formatelematica, in un apposito sito internet,ogni elemento contabile riguardante i pro-getti e le iniziative in corso di realizza-zione e le spese sostenute nonché i bilancie le rendicontazioni contabili delle orga-nizzazioni di cui all’articolo 21;

m) istituire le unità locali di coope-razione nei Paesi oggetto degli interventi dicooperazione, composte da personale dellarappresentanza diplomatica o consolareitaliana in possesso delle adeguate com-petenze, in attuazione degli obiettivi sta-biliti con il Documento di cui all’articolo12. Le unità locali di cooperazione neiPaesi destinatari di interventi di coopera-zione, previsti dal documento triennale,sono istituite con deliberazione del Comi-tato direttivo.

4. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri approva con proprio decreto lo statutodell’Agenzia, che prevede;

a) la definizione delle attribuzioni delDirettore dell’Agenzia, selezionato me-diante procedura di evidenza pubblica enominato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, sentito il parere delMinistro degli affari esteri e della coope-razione internazionale e del Ministro del-l’economia e delle finanze;

b) l’attribuzione al Direttore del-l’Agenzia dei poteri e della responsabilitàdella gestione e del raggiungimento deirelativi risultati previsti dal Documento dicui all’articolo 12, nonché della preroga-tiva di spesa per iniziative di cooperazioneinternazionale il cui onere previsto siainferiore all’importo stabilito dal citatoDocumento;

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c) la previsione di un Comitato di-rettivo, all’interno dell’Agenzia, compostoda cinque membri, oltre al Direttore del-l’Agenzia, di cui uno con funzioni dipresidente, scelti e nominati per quattroanni, previa procedura di evidenza pub-blica, con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri. La presidenza del Co-mitato direttivo spetta al Direttore del-l’Agenzia; i restanti cinque membri sonoscelti uno dal Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale, uno dalMinistro dell’economia e delle finanze,uno dal Ministro dello sviluppo econo-mico, uno dal Presidente del Consiglio deiministri e uno dal Ministro del lavoro edelle politiche sociali. I membri del Co-mitato direttivo possono essere revocati esostituiti, con decreti dei Ministri che lihanno scelti, per sopravvenuta impossibi-lità o incompatibilità;

d) l’attribuzione dei poteri e delleresponsabilità di gestione al Comitato di-rettivo e, in particolare, della prerogativadi approvare interventi di cooperazioneinternazionale, esclusi quelli di emergenza,il cui impegno di spesa sia superioreall’importo stabilito dal Documento di cuiall’articolo 12, previa verifica della coe-renza con il medesimo Documento daparte dell’unità di valutazione di cui al-l’articolo 20;

e) la definizione dell’iter per la pre-sentazione delle iniziative di cooperazioneinternazionale, riconoscendo un ruolo de-terminante alle unità locali di coopera-zione, e delle sue funzioni in conformitàcon l’ordinamento europeo;

f) la previsione di utilizzo, da partedelle unità locali di cooperazione, dellesedi di rappresentanza diplomatica ita-liana, ove disponibili, in locali idonei, e delpersonale locale da retribuire equamentecon riferimento ai parametri tabellari inuso presso le delegazioni dell’Unione eu-ropea per personale locale;

g) l’istituzione di un collegio dei re-visori dei conti, nominato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze;

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h) l’istituzione di un apposito orga-nismo preposto al controllo contabile digestione;

i) la predisposizione, da parte delDirettore dell’Agenzia, di regolamenti in-terni di contabilità, approvati dal Presi-dente del Consiglio dei ministri, di con-certo con il Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale e con ilMinistro dell’economia e delle finanze,ispirati a princìpi civilistici e conformi allenorme di gestione in uso presso la Com-missione europea, anche in deroga alledisposizioni sulla contabilità pubblica, erispondenti alle esigenze di speditezza,efficienza, efficacia e trasparenza del-l’azione amministrativa e della gestionedelle risorse.

5. L’Agenzia eroga servizi, assistenza esupporto tecnico alle altre amministra-zioni pubbliche che operano negli ambitidefiniti dagli articoli 1 e 3 e che sonotenute a ricorrervi, salvo che in presenzadi comprovate esigenze di sicurezza, re-golando i rispettivi rapporti con appositeconvenzioni; acquisisce incarichi di esecu-zione di programmi e progetti dell’Unioneeuropea, di banche, fondi e organismiinternazionali, e collabora con strutture edenti pubblici di altri Paesi aventi analoghefinalità; promuove forme di partenariatocon soggetti privati per la realizzazione dispecifiche iniziative; può realizzare inizia-tive finanziate da soggetti privati.

6. L’Agenzia adotta un codice etico cuidevono attenersi tutti i soggetti pubblici eprivati di cui agli articoli 21 e 23 nellarealizzazione delle iniziative previstedalla presente legge e che intendonopartecipare alle attività di CPS benefi-ciando dei contributi pubblici. Per quantonon espressamente previsto, si applicano,ove compatibili, le disposizioni degli ar-ticoli 8 e 9 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300.

7. Nel corso della negoziazione di trat-tati e accordi internazionali riguardanti laCPS, il Governo acquisisce il parere nonvincolante dell’Agenzia, anche in relazionealle misure per garantire la trasparenza

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nell’uso delle risorse finanziarie da desti-nare alla loro attuazione.

ART. 18.

(Personale dell’Agenzia).

1. Alla copertura dell’organico del-l’Agenzia si provvede:

a) mediante l’inquadramento del per-sonale, esperto e tecnico, trasferito allastessa Agenzia a seguito della soppressionedella Direzione generale per la coopera-zione allo sviluppo e dell’Istituto agrono-mico per l’Oltremare;

b) mediante le procedure di mobilitàdi cui al capo III del titolo II del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni;

c) a regime, mediante le ordinarieforme di reclutamento;

d) mediante l’inquadramento diesperti e di tecnici assunti con contratto didiritto privato sulla base delle competenze,valutate con le modalità di cui all’articolo20, e delle conoscenze adeguate ai compitiloro assegnati.

2. Al termine delle procedure di inqua-dramento, di cui al comma 1, sono cor-rispondentemente ridotte le dotazioni or-ganiche di diritto e di fatto delle ammi-nistrazioni e degli enti di provenienza e lecorrispondenti risorse finanziarie sonotrasferite all’Agenzia. In ogni caso, talidotazioni organiche non possono esserereintegrate.

3. Al personale inquadrato nell’orga-nico dell’Agenzia ai sensi del comma 1 èmantenuto il trattamento giuridico ed eco-nomico spettante presso gli enti, le ammi-nistrazioni e gli organismi di provenienzaal momento dell’inquadramento. L’inqua-dramento economico e di progressione èequiparato a quanto stabilito dall’Unioneeuropea.

4. Gli oneri di funzionamento del-l’Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie tra-sferite dalle amministrazioni e dagli enti aisensi del comma 2;

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b) mediante gli introiti derivanti dalleconvenzioni stipulate con le amministra-zioni e altri soggetti pubblici o privati perle prestazioni di collaborazione, consu-lenza, assistenza, servizio, supporto e pro-mozione;

c) mediante un finanziamento an-nuale destinato a un capitolo di bilancio atale fine appositamente costituito nellostato di previsione del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale.

5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 19.

(Dipartimento per lacooperazione internazionale).

1. È istituito presso l’Agenzia il Dipar-timento per la cooperazione internazio-nale, di seguito denominato « Diparti-mento ». Il Dipartimento svolge funzioni ecompiti in materia di:

a) elaborazione di linee di program-mazione e di indirizzo in materia dicooperazione internazionale da presentareal Comitato;

b) rappresentanza, su delega del Mi-nistro degli affari esteri e della coopera-zione internazionale, per le attività dicooperazione dell’Italia e cura delle rela-zioni amministrative, tecniche e operativecon le organizzazioni internazionali e congli organismi intergovernativi competentiin materia di cooperazione internazionale,con i programmi e con l’azione dell’Unioneeuropea, nonché con i Paesi partner nellacooperazione bilaterale di cui all’articolo6, avvalendosi delle strutture di coopera-zione locali e, ove necessario, della retediplomatica e consolare;

c) gestione della quota dell’otto permille destinata alla fame nel mondo aisensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio1985, n. 222, e successive modificazioni. IlGoverno provvede ad adeguare le disposi-

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zioni del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 10 marzo1998, n. 76, a quanto stabilito dalla pre-sente lettera;

d) rendicontazione e monitoraggiodell’utilizzo dei fondi della CPS, cura dellatrasmissione dei dati ufficiali alle organiz-zazioni internazionali ed europee richie-denti e dell’immissione on line, in unapposito sito internet istituzionale, dei daticontabili tecnici e amministrativi afferentialle attività di CPS;

e) ogni attività relativa alla comuni-cazione e alla trasparenza dell’utilizzodelle risorse di cui alla presente legge;

f) sostegno tecnico e analitico all’at-tività del Comitato e della Conferenza.

2. Alla copertura dell’organico del Di-partimento si provvede mediante:

a) l’inquadramento del personale tec-nico di cui all’articolo 12 della legge 26febbraio 1987, n. 49, e successive modifi-cazioni, in servizio presso la soppressaDirezione generale per la cooperazioneallo sviluppo;

b) il trasferimento di personale da al-tre amministrazioni dello Stato, previo su-peramento di una procedura selettiva pub-blica per valutare l’idoneità dei candidati;

c) l’assunzione di figure professionaliin possesso di adeguate competenze tec-niche;

d) l’inquadramento, su richiesta, delpersonale del soppresso Istituto agrono-mico per l’Oltremare.

ART. 20.

(Valutazione dei risultati. Coerenza degliinterventi e delle politiche).

1. È istituita, presso il Dipartimento,un’unità di valutazione che risponde di-rettamente al Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale, alloscopo di garantire l’indipendenza nellavalutazione dell’efficacia degli interventi,

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la coerenza strategica delle azioni di CPSe la coerenza delle politiche internazionalidell’Italia rispetto agli obiettivi di coope-razione, come previsto dall’articolo 1.

2. I compiti di selezione del personale daimpiegare per attività di CPS sono affidatiall’Agenzia, che stabilisce, con cadenzabiennale tramite procedura di evidenzapubblica e previa pubblicazione on line deicurricula, una lista di personale idoneoproveniente dai settori pubblico e privato.A tale fine l’Agenzia provvede alla defini-zione di uno specifico protocollo di valuta-zione delle idoneità e delle candidature.

3. L’unità di valutazione si avvale dipersonale che abbia prestato servizio nel-l’ambito delle attività di cooperazione in-ternazionale per almeno quindici anniconsecutivi, coadiuvato da magistrati, do-centi universitari, avvocati dello Stato erevisori dei conti, la cui retribuzione restaa carico delle amministrazioni e degli entidi appartenenza.

4. I soggetti di cui al comma 3 restanoin carica per un quadriennio.

5. L’attività dell’unità di valutazione è,altresì, coadiuvata da un’unità antifrodecostituita da personale distaccato dalleamministrazioni competenti e, in partico-lare, da personale della procura dellaRepubblica e della Corte dei conti.

6. Entro sei mesi dalla conclusione diciascun progetto finanziato, l’unità di va-lutazione verifica l’efficacia degli interventieffettuati, la loro coerenza con il progettoapprovato e l’effettiva conclusione di essinel rispetto dei costi previsti.

7. Dall’attuazione del presente articolonon debbono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CI-VILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONO-

MICI E SOCIALI

ART. 21.

(Organizzazioni della società civile).

1. La CPS riconosce e valorizza il ruolodei soggetti pubblici e privati, italiani e

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locali, nella realizzazione di programmi edi progetti di cooperazione internazionale,in conformità con la normativa interna-zionale e, in particolare, con quella delDAC/OCSE, e promuove la partecipazionedelle organizzazioni della società civile,sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della CPS, tra gli altri,e possono partecipare alle procedure com-parative relative ai progetti di coopera-zione, le organizzazioni della società civileche siano:

a) organizzazioni non governative(ONG) specializzate nella cooperazione in-ternazionale e nell’aiuto umanitario;

b) organizzazioni non governative,anche non italiane, che siano registratecome ONG nazionali nel Paese partner incui la cooperazione italiana opera e sianodestinatarie di finanziamenti europei;

c) organizzazioni non lucrative diutilità sociale (ONLUS) statutariamente fi-nalizzate alla solidarietà internazionale;

d) organizzazioni di commercio equoe solidale, della finanza etica e del micro-credito che nel proprio statuto prevedanocome finalità prioritaria la cooperazioneinternazionale;

e) organizzazioni e comunità di stra-nieri immigrati in Italia che dimostrino dimantenere con le comunità dei Paesi d’ori-gine rapporti di cooperazione e di sostegnoallo sviluppo o che collaborino con soggettiprovvisti dei requisiti di cui al presentearticolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L’Agenzia fissa i parametri e i criterisulla base dei quali sono verificate le com-petenze e l’esperienza acquisite nella coo-perazione internazionale dai soggetti di cuial comma 2, che sono iscritti, a seguito ditali verifiche, in un apposito albo istituito eaggiornato periodicamente dall’Agenzia.

4. Ai fini di cui al presente articolosono valutate con particolare attenzione leiniziative che, oltre a incrementare lapartecipazione del movimento cooperativodei Paesi partner, salvaguardano i dirittidei lavoratori che prestano la loro operain favore di tali iniziative.

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ART. 22.

(Altri soggetti della cooperazioneinternazionale).

1. Qualora i loro statuti prevedano lacooperazione internazionale allo sviluppotra i fini istituzionali, possono altresì par-tecipare alle procedure comparative, rela-tive alle attività di cui all’articolo 1,comma 4, anche le imprese private e lecooperative, le loro rappresentanze, le or-ganizzazioni sindacali dei lavoratori, non-ché gli istituti e gli enti universitari chestabiliscano rapporti di collaborazioneculturale o scientifica con omologhi istitutio enti dei Paesi partner.

2. L’Agenzia rilascia un’apposita certi-ficazione di idoneità per la partecipazionealle procedure comparative di cui alcomma 1, con validità biennale, anchesulla base anche di una valutazione del-l’impatto sociale registrato e potenzialedelle stesse procedure.

ART. 23.

(Personale impiegato all’estero nelle attivitàdi CPS. Collocamento in aspettativa dei

pubblici dipendenti).

1. Nell’ambito delle attività di cui al-l’articolo 1, comma 4, le organizzazionidella società civile di cui all’articolo 21,comma 3, possono impiegare all’esteropersonale maggiorenne italiano, europeo ointernazionale in possesso di adeguati ti-toli, nonché delle conoscenze tecniche,dell’esperienza professionale e delle qua-lità personali necessarie, mediante la sti-pulazione di contratti, i cui contenutipossono essere disciplinati in sede di con-trattazione collettiva, nel rispetto dei prin-cìpi generali in materia di lavoro, ancheautonomo, stabiliti dalla normativa ita-liana. Il personale di cui al presente ar-ticolo deve assolvere alle proprie mansionicon diligenza in modo conforme alla di-gnità del proprio compito e in nessun casopuò essere impiegato in operazioni dipolizia o di carattere militare.

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2. Per lo svolgimento delle attività di cuial comma 1 del presente articolo, in derogaall’articolo 60 del testo unico delle disposi-zioni concernenti lo statuto degli impiegaticivili dello Stato, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3, i dipendenti delle pubbliche ammini-strazioni e degli enti di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,hanno diritto a essere collocati in aspetta-tiva senza assegni per un periodo massimodi cinque anni, anche frazionato. Il periododi aspettativa comporta il mantenimentodella qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a do-manda del dipendente, corredata dell’at-testazione rilasciata dall’Agenzia su ri-chiesta dell’organizzazione della societàcivile che ha stipulato il contratto, con-cede l’aspettativa senza assegni di cui alcomma 2. L’Agenzia stabilisce le proce-dure relative a tale attestazione, che puòriguardare anche il personale impiegatodall’organizzazione della società civile inprogetti finanziati dall’Unione europea,dagli organismi internazionali di cui l’Ita-lia fa parte, da Governi esteri, dalleamministrazioni dello Stato, ovvero inprogetti finanziati dalle regioni e daglienti locali, nonché da fonti private, previaverifica da parte dell’Agenzia della coe-renza dell’iniziativa con le finalità, gliindirizzi e le priorità di cui agli articoli1 e 12. Il solo diritto al collocamento inaspettativa senza assegni spetta anche aldipendente che segue il coniuge o ilconvivente in servizio di cooperazione.

4. In aggiunta a eventuali condizioni dimaggior favore previste nei contratti col-lettivi di lavoro, alle imprese private checoncedono al personale di cui al comma 1ovvero al coniuge o al convivente che losegue in loco, da esse dipendenti, il col-locamento in aspettativa senza assegni, èdata la possibilità di assumere personalesostitutivo con contratto di lavoro a tempodeterminato, oltre gli eventuali contingentiin vigore. È escluso ogni rapporto, ancheindiretto, tra il personale di cui al presentearticolo e l’Agenzia, anche qualora i sog-getti di cui all’articolo 22 vengano meno,

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per qualsiasi ragione, ai propri obblighinei confronti di tale personale.

ART. 24.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le operazioni effettuate nei confrontidell’Agenzia, che provvedono, secondo mo-dalità stabilite con decreti del Ministro del-l’economia e delle finanze, al trasporto ealla spedizione di beni all’estero in attua-zione di iniziative con finalità umanitarie,comprese quelle dirette a realizzare pro-grammi di CPS, nonché le importazioni dibeni per le medesime finalità, non sonosoggette all’imposta sul valore aggiunto.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 25.

(Modifiche di norme).

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, èabrogata decorsi dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cooperazione inter-nazionale approvati e avviati prima delladata di entrata in vigore della presentelegge restano disciplinati dalla legge 26febbraio 1987, n. 49.

3. All’articolo 2 del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1, il numero 1) è sosti-tuito dal seguente:

« 1) Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale »;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « e della cooperazioneinternazionale ».

4. La legge 26 ottobre 1962, n. 1612, èabrogata.

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€ 4,00 *17PDL0021430**17PDL0021430*