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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1154 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA) E DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI (QUAGLIARIELLO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della con- tribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore Presentato il 5 giugno 2013 ONOREVOLI DEPUTATI ! — La riflessione sul finanziamento dell’attività politica accom- pagna l’evoluzione delle moderne demo- crazie liberali sin dalla fine dell’800, quando la Gran Bretagna per prima tentò di regolamentare il complesso, poliedrico e talvolta conflittuale rapporto tra denaro (pubblico e privato) e politica. Da allora non vi è stato ordinamento giuridico che non abbia disciplinato, con forme diverse, le modalità di finanzia- mento della politica, nel presupposto che queste siano strettamente connesse alla salvaguardia dei princìpi fondanti di ogni democrazia, quali l’eguaglianza dei citta- dini – chiamati a partecipare in condi- zioni di parità alla vita democratica e a concorrere alla determinazione della po- litica nazionale –, la libertà degli elettori, l’autonomia e l’indipendenza dei partiti, nonché degli eletti, da gruppi di pressione opachi. In questa prospettiva i diversi modelli di finanziamento e di sostegno, diretto o indiretto, delle attività politiche riflettono l’idea che una comunità ha della demo- crazia e del rapporto che intercorre tra cittadini e istituzioni. In base a come sono disegnati tali modelli è possibile favorire, oppure mor- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1154—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

(QUAGLIARIELLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per latrasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della con-tribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

Presentato il 5 giugno 2013

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La riflessione sulfinanziamento dell’attività politica accom-pagna l’evoluzione delle moderne demo-crazie liberali sin dalla fine dell’800,quando la Gran Bretagna per prima tentòdi regolamentare il complesso, poliedrico etalvolta conflittuale rapporto tra denaro(pubblico e privato) e politica.

Da allora non vi è stato ordinamentogiuridico che non abbia disciplinato, conforme diverse, le modalità di finanzia-mento della politica, nel presupposto chequeste siano strettamente connesse allasalvaguardia dei princìpi fondanti di ognidemocrazia, quali l’eguaglianza dei citta-

dini – chiamati a partecipare in condi-zioni di parità alla vita democratica e aconcorrere alla determinazione della po-litica nazionale –, la libertà degli elettori,l’autonomia e l’indipendenza dei partiti,nonché degli eletti, da gruppi di pressioneopachi.

In questa prospettiva i diversi modellidi finanziamento e di sostegno, diretto oindiretto, delle attività politiche riflettonol’idea che una comunità ha della demo-crazia e del rapporto che intercorre tracittadini e istituzioni.

In base a come sono disegnati talimodelli è possibile favorire, oppure mor-

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tificare, le forme di partecipazione deicittadini; esaltare, oppure restringere, ilpluralismo, caratteristica intrinseca e in-defettibile di ogni ordinamento autentica-mente democratico; promuovere, oppureaffievolire, la trasparenza della competi-zione politica.

Appare dunque evidente che il finan-ziamento dei partiti è, prima ancora cheuna questione tecnica, giuridica e finan-ziaria, una questione ad alta intensitàpolitica, che incide significativamente sullaqualità della vita democratica di un Paese.

È infatti indubbio che l’attività deipartiti, dei movimenti e dei gruppi politiciorganizzati in seno ai regimi democraticinon può prescindere dall’utilizzo delle ri-sorse necessarie a sostenere più o menoampie strutture organizzative, a svolgereattività di ricerca e formazione della classepolitica e a finanziare le campagne elet-torali.

La democrazia, insomma, ha un costo:un costo che è condizione essenziale perl’esercizio delle insostituibili funzioni affi-date ai partiti nel sistema costituzionale eche deve essere pertanto sostenuto e cor-rettamente regolato affinché esso sia con-gruo e trasparente dinanzi all’opinionepubblica.

In questo quadro, le risorse della col-lettività destinate alle attività politiche, aprescindere dal fatto che esse assumano lediverse forme della contribuzione diretta(in termini di finanziamenti, sussidi erimborsi delle spese elettorali posti a ca-rico della fiscalità generale) o di quellaindiretta (in termini di agevolazioni per leerogazioni liberali o di messa a disposi-zione di beni, servizi o spazi pubblici acondizioni agevolate), non possono essereconsiderate solo come un costo, a caricodel bilancio dello Stato, poiché esse sonoin primo luogo un investimento in favoredella democrazia, in grado di elevare ilivelli di partecipazione e di preservare, senon di immunizzare, il sistema politico-istituzionale da possibili fenomeni degene-rativi.

Le ragioni che hanno indotto il Go-verno a intervenire sulla materia de qua,superando il modello di contribuzione di

natura mista pubblico-privata introdottolo scorso anno dalla legge 6 luglio 2012,n. 96, sono rinvenibili nella travagliata econtroversa storia che ha caratterizzato inItalia il finanziamento della politica.

Il finanziamento dei partiti politici fucancellato, com’è noto, dal 90,3 per centodegli italiani chiamati ad esprimersi conun referendum nel 1993.

I finanziamenti, tuttavia, sono stati sur-rettiziamente reintrodotti con la formuladei cosiddetti « rimborsi elettorali » perogni voto valido conseguito, che rappre-sentano ancora oggi, seppur mutati nelleforme e nelle quantità, la maggiore risorsaper le organizzazioni politiche italiane.

È assai probabile che i rimborsi, in sé,non sarebbero stati considerati ingiusti dalarga parte dei cittadini se fossero stativeramente rimborsi corrisposti una tan-tum a fronte di spese effettivamente so-stenute per le campagne elettorali, comedel resto accade oggi, pur con le peculia-rità che connotano le singole esperienze,negli ordinamenti di matrice anglosassone(Australia, Canada e Stati Uniti d’Ame-rica).

Nel corso degli anni, invece, a dispettodelle indicazioni sottese alla consultazionereferendaria, i fondi a favore dei partiti sisono quadruplicati, passando dai 70,4 mi-lioni di euro attuali nel 1994 ai quasi 292milioni del 2008.

Successivamente, a fronte di un’acutacrisi economico-finanziaria, che imponevasobrietà e rigore da parte della classepolitica, si è susseguita una serie di inter-venti legislativi che hanno ridimensionatoin modo rilevante i finanziamenti spet-tanti, sino a giungere all’approvazionedella predetta legge n. 96 del 2012 che,oltre a ridurre nel complesso a 91 milionidi euro le risorse destinate ai partiti ha,tra l’altro, modificato i presupposti e ilsistema di erogazione dei fondi legandolo,in parte, alle capacità dei partiti di auto-finanziarsi, rafforzando al contempo ilregime dei controlli contabili e delle re-lative sanzioni.

Il presente disegno di legge va oltrequanto disposto dai più recenti interventilegislativi, prefigurando una « rivoluzione

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copernicana » in materia di finanziamentodei partiti politici.

Esso prevede, infatti, il passaggio dalfinanziamento pubblico diretto, ad un si-stema basato sulla contribuzione volonta-ria – favorita da un regime fiscale age-volato (in termini di detrazioni d’impostaper le erogazioni liberali ai partiti) efondata sulle libere scelte dei contribuenti(cui viene riconosciuta la facoltà di desti-nare ai partiti il due per mille dellapropria imposta sul reddito) – nonché suforme di contribuzione indiretta e benefìcinon monetari (in termini di messa adisposizione di spazi televisivi per la tra-smissione di messaggi di propaganda po-litica e di locali per lo svolgimento delleattività politiche, nonché di altre agevola-zioni che saranno individuate con appositodecreto legislativo).

A fianco di questo cambio di para-digma nel modello di contribuzione aipartiti politici, la più significativa novitàintrodotta dal disegno di legge consistenell’aver delineato, nella sostanza, unaprima attuazione all’articolo 49 della Co-stituzione, riservando i predetti benefìciesclusivamente in favore dei partiti cheassicurino alcuni standard « minimi » didemocraticità dei propri statuti e di tra-sparenza, in particolare per quanto con-cerne la gestione economico-finanziaria,disciplinati dal disegno di legge.

Si è inteso così iniziare a tradurre intesto normativo un appassionato dibattitoche da Costantino Mortati, passando perLuigi Sturzo, Giuseppe Maranini, VittorioDe Caprariis, giunge sino ai nostri giorni.

In questa prospettiva, il presente dise-gno di legge lega in modo strutturale ilnuovo modello di finanziamento della po-litica ad un sistema di regole che garan-tisca la democrazia interna dei partitipolitici e la trasparenza del proprio fun-zionamento e dei propri bilanci, indivi-duando un punto di equilibrio fra il prin-cipio di libertà di associazione politica(che costituisce un fondamento di ognidemocrazia) e le altrettanto rilevanti esi-genze di legalità che devono assistere ogniintervento pubblico di sostegno.

Il presente disegno di legge àncorapertanto in modo saldo le nuove forme disostegno delle attività politiche ad alcuniobblighi posti a carico dei partiti politiciche intendono avvalersene, i quali sonochiamati a dotarsi di uno statuto che aifini della registrazione, operata dalla Com-missione di cui all’articolo 9 della citatalegge n. 96 del 2012, deve essere conformea specifici requisiti dettati dal disegno dilegge.

Alla luce del lungo dibattito politicoistituzionale svoltosi intorno alla questionedella regolamentazione legislativa dei par-titi politici, l’impianto normativo dettatodal disegno di legge non incide affattosulla libertà di formazione e organizza-zione interna dei medesimi, che sin dalladiscussione svoltasi in seno all’Assembleacostituente era stata considerata una que-stione di rilievo essenziale, in particolareda Costantino Mortati, il quale riteneva, inmerito, che gli accertamenti necessari perla registrazione degli statuti non dovesseroconsistere in altro che nel deposito deimedesimi e che il giudizio di conformitàdegli statuti al metodo democratico do-vesse svolgersi nel rispetto di garanzie talianche da impedire la sopraffazione deipartiti dominanti a danno delle mino-ranze.

La presentazione dello statuto, come sivedrà oltre, costituisce infatti una merafacoltà, e non un obbligo, e ha il solo finedi regolare in modo selettivo l’accesso aibenefìci previsti dal disegno di legge, men-tre il vaglio di conformità dello statuto èaffidato a un organo terzo, che ha sedepresso un ramo del Parlamento.

Oltre ad una prima attuazione dell’ar-ticolo 49 della Costituzione, il supera-mento del vigente sistema dei rimborsielettorali e dei contributi pubblici erogatiper l’attività politica e a titolo di cofinan-ziamento, e il passaggio a un sistemaincentrato sulla contribuzione volontaria eindiretta, previsto dal disegno di legge,intende altresì dare compiuta attuazioneall’indicazione del corpo elettoraleespressa nel predetto referendum e rin-tracciabile ancora oggi da chiunque prestiattenzione alle aspettative in materia ma-

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nifestate dall’opinione pubblica. Aspetta-tive che, se frustrate, potrebbero determi-nare la crescita esponenziale di pulsionidemagogiche e antisistema che rischiereb-bero, in definitiva, di inficiare la stessalegittimazione democratica dei partiti,chiamati invece a rivisitare i propri mo-delli organizzativi per ottimizzare le spesedei relativi apparati.

Come ha acutamente osservato il Pre-sidente della Repubblica nel suo discorsodi insediamento, « non c’è partecipazionerealmente democratica, rappresentativa edefficace alla formazione delle decisionipubbliche senza il tramite di partiti capacidi rinnovarsi o di movimenti politici or-ganizzati, tutti comunque da vincolareall’imperativo costituzionale del metododemocratico ».

Il presente disegno di legge non perse-gue unicamente l’obiettivo di contenere icosti dell’attività politica, ma anche quellodi contribuire a ricondurre i partiti allaloro ragion d’essere: un veicolo di artico-lazione, aggregazione e rappresentanza diinteressi e non un mezzo di occupazione,talvolta irresponsabile, di spazi pubblici eprivati.

L’obiettivo di fondo è dunque quello dirinsaldare il rapporto che lega i partiti alcorpo elettorale, attraverso un rinnovatoorientamento verso il bene comune e lagaranzia della partecipazione dei cittadinialle decisioni politiche.

Il rischio reale rinvenibile in questofaticoso processo di trasformazione delsistema di finanziamento della politica èche i tentativi, da alcuni avanzati, diandare « oltre i partiti », si concludano conl’andare « oltre la democrazia ».

Anche per questa ragione, con il pre-sente disegno di legge non si è stabilito diabolire da subito e integralmente i rim-borsi che attualmente percepiscono le or-ganizzazioni politiche, una via che avrebbeforse incontrato il plauso dell’opinionepubblica, ma avrebbe altresì determinato,in una fase cruciale per il nostro Paese,forti tensioni all’interno dei partiti e, ve-rosimilmente, anche insormontabili pro-blemi di carattere amministrativo e finan-ziario.

Non vi è dubbio, infatti, che le normesull’abolizione del finanziamento pubblicocomporteranno consistenti ristrutturazioniall’interno dei partiti, ma è altresì vero chela classe politica è oggi chiamata a darel’esempio, senza posporre i problemi, matentando di risolverli, con una buona dosedi realismo e nella consapevolezza che,come affermò Hans Kelsen, « solo l’illu-sione e l’ipocrisia può credere che lademocrazia sia possibile senza i partitipolitici ».

Venendo all’esame dell’articolato, il di-segno di legge è suddiviso in quattro capi.

Il capo I prevede l’abolizione del vi-gente sistema di rimborso delle spese elet-torali e di contribuzione pubblica perl’attività politica e a titolo di cofinanzia-mento, secondo i criteri di gradualità di-sposti dall’articolo 14. Vengono inoltreindicate le finalità generali del provvedi-mento sopra richiamate.

Il capo II reca disposizioni in tema didemocraticità, trasparenza e controllo deirendiconti dei partiti politici.

L’articolo 2, in coerenza con quantodisposto dal dettato costituzionale, defini-sce i partiti politici libere associazioniattraverso le quali i cittadini concorrono,con metodo democratico, a determinare lapolitica nazionale.

L’osservanza del metodo democratico,ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione,è assicurata anche attraverso il rispettodelle successive disposizioni del disegno dilegge, che prevedono, quale condizionenecessaria al solo fine di essere ammessi aibenefìci indicati nel capo III del disegno dilegge, l’adozione, da parte dei partiti, diuno statuto recante l’indicazione di alcunielementi essenziali di democrazia internae per l’esercizio della funzione di controlloda parte del corpo elettorale.

Ai sensi dell’articolo 3 lo statuto deveindicare, tra l’altro, le procedure richiesteper l’approvazione degli atti che impe-gnano il partito; i diritti e i doveri degliiscritti e i relativi organi di garanzia; lemodalità di partecipazione degli iscrittiall’attività del partito; i criteri con i qualiè assicurata la presenza delle minoranzenegli organi collegiali non esecutivi; le

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modalità per favorire nella composizionedegli organi collegiali l’equilibrio tra isessi; le misure disciplinari che possonoessere adottate nei confronti degli iscritti,gli organi competenti ad assumerle e leprocedure di ricorso previste, assicurandoil diritto alla difesa e il rispetto del prin-cipio del contraddittorio; le modalità diselezione delle candidature per il Parla-mento europeo, per il Parlamento nazio-nale, per i consigli regionali e comunali,nonché per le cariche di sindaco e dipresidente di regione; l’organo responsa-bile della gestione economico-finanziaria epatrimoniale e della fissazione dei relativicriteri e quello competente ad approvare ilrendiconto di esercizio.

Ai sensi del successivo articolo 4, ipartiti che intendano avvalersi dei benefìciprevisti dal disegno di legge sono tenuti atrasmettere copia dello statuto ai Presi-denti delle Camere, che la inoltrano allaCommissione già istituita dall’articolo 9,comma 3, della legge n. 96 del 2012, cheviene ridenominata « Commissione di ga-ranzia degli statuti e per la trasparenza eil controllo dei rendiconti dei partiti po-litici ». Quest’ultima, verificata la confor-mità dello statuto alle disposizioni di cuiall’articolo 3, procede all’iscrizione delpartito nel registro nazionale, da essatenuto, dei partiti politici.

Qualora lo statuto non sia ritenutoconforme, la Commissione, previo con-traddittorio, invita il partito politico adapportarvi, entro un termine dalla stessafissato, le conseguenti modifiche. Lo sta-tuto dei partiti politici, e le relative mo-dificazioni, sono pubblicati nella GazzettaUfficiale.

La presentazione dello statuto costitui-sce, come accennato, una mera facoltà, enon un obbligo: l’iscrizione e la perma-nenza nel registro sono, infatti, condizioninecessarie ai soli fini dell’ammissione deipartiti politici ai benefìci ad essi eventual-mente spettanti ai sensi degli articoli da 9a 13 del disegno di legge.

In particolare, nel predetto registro,consultabile in un’apposita sezione delportale internet del Parlamento italiano,

sono evidenziate due separate sezioni, di-stinte a seconda dei benefìci spettanti.

Ai sensi dell’articolo 5, la trasparenza el’accesso alle informazioni in merito allostatuto, al funzionamento interno e aibilanci sono assicurati anche attraverso laloro pubblicazione nei siti internet deipartiti politici, che devono rispettare ca-noni di elevata accessibilità, anche daparte delle persone disabili, di comple-tezza di informazione, di chiarezza dilinguaggio, di affidabilità e semplicità diconsultazione.

Nei siti internet dei partiti e in un’ap-posita sezione del portale internet ufficialedel Parlamento italiano sono pubblicati,dopo il predetto controllo di conformità,sia gli statuti, sia il rendiconto di esercizio,quest’ultimo anche in formato open data ecorredato della relazione sulla gestione edella nota integrativa, nonché la relazionedel revisore o della società di revisione,ove prevista, e il verbale di approvazionedel rendiconto di esercizio da parte delcompetente organo del partito politico.Nella suddetta sezione del portale sonoaltresì pubblicati i dati relativi alla situa-zione reddituale e patrimoniale dei titolaridi cariche di Governo e dei parlamentari.

In coerenza con il nuovo sistema dicontribuzione indiretta dei partiti, il me-desimo articolo 5 reca disposizioni volte asemplificare le procedure per assicurare latrasparenza delle erogazioni liberali dispo-ste in loro favore. Al riguardo, si prevedeche ai finanziamenti o ai contributi erogatiin favore dei partiti politici iscritti nelregistro di cui all’articolo 4, che nonsuperino nell’anno l’importo di euro100.000, effettuati con mezzi di pagamentodiversi dal contante che consentano digarantire la tracciabilità dell’operazione el’esatta identità dell’autore, non si appli-cano le disposizioni in materia di dichia-razione congiunta di cui al terzo commadell’articolo 4 della legge 18 novembre1981, n. 659, e successive modificazioni. Inquesti casi, i rappresentanti legali deipartiti beneficiari delle elargizioni sonocomunque tenuti a trasmettere alla Presi-denza della Camera l’elenco dei soggettiche hanno erogato finanziamenti o con-

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tributi di importo superiore, nell’anno, aeuro 5.000, e la relativa documentazionecontabile. Tale obbligo deve essere adem-piuto entro tre mesi dalla percezione delfinanziamento o del contributo e in casodi inadempienza ovvero in caso di dichia-razioni mendaci è prevista l’applicazionedella disciplina sanzionatoria prevista inmateria di dichiarazione congiunta ai sensidel sesto comma dell’articolo 4 della citatalegge n. 659 del 1981. Ai suddetti finan-ziamenti si applicano, inoltre, gli obblighidi pubblicità prescritti dal secondo commadell’articolo 8 della legge 5 luglio 1982,n. 441.

Gli articoli 6 e 7, che chiudono il capoII, sono dedicati alla certificazione esternadei rendiconti e al controllo della lororegolarità e conformità alla legge.

Alla luce del nuovo sistema di contri-buzione volontaria e indiretta dei partiti,ferma restando la disciplina transitoria dicui all’articolo 14, ai sensi dell’articolo 6l’obbligo di certificazione esterna dei ren-diconti, di cui all’articolo 9, commi 1 e 2,della legge 6 luglio 2012, n. 96, è riservatoai soli partiti iscritti nella seconda sezionedel registro di cui all’articolo 4, cui spet-tano i benefìci in materia di destinazionedel due per mille dell’imposta sul redditoe di sedi per le attività politiche, e nonanche ai partiti che intendano usufruiresolo del regime fiscale agevolato per leerogazioni liberali in loro favore, di cuiall’articolo 9 del disegno di legge.

I controlli sulla regolarità e sulla con-formità alla legge del rendiconto dei partitie dei movimenti politici, e dei relativiallegati, nonché sull’ottemperanza agli ob-blighi di trasparenza e pubblicità soprarichiamati, sono effettuati dalla predettaCommissione di garanzia degli statuti eper la trasparenza e il controllo dei ren-diconti, con le modalità e nei termini dicui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 9della legge 6 luglio 2012, n. 96.

In caso di inottemperanza all’obbligo dicertificazione esterna o all’obbligo di pre-sentare il rendiconto e i relativi allegati oil verbale di approvazione del rendiconto,è prevista una sanzione, disposta dallamedesima Commissione, consistente nella

cancellazione del partito politico dalla se-conda sezione del registro di cui all’arti-colo 4, che fa venire meno la possibilità diaccedere, nell’esercizio successivo a quelloin corso alla data della contestazione, aibenefìci previsti agli articoli 10 e 11 delpresente disegno di legge. Per le medesimefattispecie, l’ulteriore sanzione consistenella perdita, per coloro che svolgono lefunzioni di tesoriere del partito o funzionianaloghe, della legittimazione a sottoscri-vere i rendiconti relativi agli esercizi deicinque anni successivi.

Le norme contenute nel capo III recanola nuova disciplina della contribuzionevolontaria e della contribuzione indirettain favore dei partiti, che prevede diversiordini di requisiti per l’accesso ai benefìciintrodotti dal presente disegno di legge.

In particolare, tutti i partiti devono inogni caso essere iscritti nel registro nazio-nale di cui all’articolo 4. Tale requisito èl’unico previsto per l’accesso a spazi televi-sivi per la trasmissione di messaggi di pro-paganda politica, disciplinato dall’articolo12, e per le ulteriori forme di sostegnoindiretto alle attività politiche che sarannoindividuate in sede di esercizio della delegaal Governo di cui all’articolo 13.

L’ammissione al finanziamento privatoin regime fiscale agevolato, di cui all’arti-colo 9, è consentita ai partiti che abbianoconseguito nell’ultima consultazione elet-torale almeno un candidato eletto sotto ilproprio simbolo alle elezioni per il rinnovodel Senato della Repubblica, della Cameradei deputati, dei membri del Parlamentoeuropeo spettanti all’Italia o in uno deiconsigli regionali o delle province auto-nome di Trento e di Bolzano, ovveroabbiano presentato nella medesima con-sultazione elettorale candidati in almenotre circoscrizioni per le elezioni per ilrinnovo della Camera dei deputati o inalmeno tre regioni per il rinnovo delSenato della Repubblica o delle assembleeregionali, o in almeno una circoscrizioneper l’elezione dei membri del Parlamentoeuropeo spettanti all’Italia. Gli aventi di-ritto al predetto beneficio sono indicatinella prima sezione del registro nazionaledei partiti politici di cui all’articolo 4.

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L’ammissione anche alla ripartizioneannuale del due per mille dell’imposta sulreddito, di cui all’articolo 10, e ai benefìcidi cui all’articolo 11, in materia di sedi perlo svolgimento delle attività politiche, èconsentita invece ai soli partiti che ab-biano conseguito nell’ultima consultazioneelettorale almeno un candidato eletto sottoil proprio simbolo alle elezioni per ilrinnovo del Senato della Repubblica, dellaCamera dei deputati o dei membri delParlamento europeo spettanti all’Italia. Gliaventi diritto ai predetti benefìci sonoindicati nella seconda sezione del registronazionale dei partiti politici.

L’articolo 8 disciplina, quindi, la pro-cedura che i partiti devono seguire perl’accesso ai benefìci, che viene disposto,qualora i partiti risultino in possesso deirequisiti e ottemperino alle disposizionipreviste dal disegno di legge, dalla predettaCommissione entro trenta giorni dal rice-vimento della richiesta presentata dal rap-presentante legale o dal tesoriere del par-tito.

Per quanto concerne più nel dettagliole tipologie di agevolazioni contemplatedal presente disegno di legge, l’articolo 9dispone che, a decorrere dal 2014, leerogazioni liberali in denaro, effettuatedalle persone fisiche, in favore dei partitipolitici beneficeranno della detrazionedall’imposta sul reddito nella misura del52 per cento per importi compresi tra 50e 5.000 euro annui; la medesima aliquotaè prevista anche per le spese sostenute perl’iscrizione a scuole o corsi di formazionepolitica, nei limiti dell’importo di euro 500per ciascuna annualità.

È disposta, altresì, la detrazione del 26per cento per le erogazioni liberali diimporto superiore, fino ad un massimo di20.000 euro. Viene, inoltre, elevata dal 19al 26 per cento la detrazione di impostaper le erogazioni liberali, per importi com-presi tra 50 e 100.000 euro, effettuate dallesocietà in favore dei partiti.

Le predette detrazioni d’imposta sonoconsentite a condizione che il versamentodelle erogazioni liberali e delle somme perl’iscrizione a scuole o corsi di formazionepolitica sia eseguito tramite banca o ufficio

postale ovvero mediante altri sistemi dipagamento idonei a garantire la traccia-bilità dell’operazione e l’esatta identifica-zione del suo autore e a consentire al-l’amministrazione finanziaria lo svolgi-mento di efficaci controlli.

L’articolo 10 introduce, a decorrere dal2014, la possibilità per il contribuente didestinare il due per mille della propriaimposta sul reddito delle persone fisiche afavore di un partito politico iscritto nellaseconda sezione del registro di cui all’ar-ticolo 4.

In proposito, erano possibili due op-zioni; da una parte, adottare un modelloche prevedesse una scelta alternativa didestinazione delle risorse tra lo Stato ouno specifico partito politico, con l’ovviaconseguenza che in caso di scelte nonespresse le eventuali risorse residuali sa-rebbero state ripartite in proporzione allescelte espresse dai contribuenti, non po-tendosi presumere una diversa volontà deicittadini in favore dell’una o dell’altradestinazione.

La seconda opzione, che è stata adot-tata dal presente disegno di legge, prevedeinvece che le scelte siano effettuate in sededi dichiarazione annuale dei redditi me-diante la compilazione di una scheda re-cante l’elenco dei partiti aventi diritto,sulla quale il contribuente può indicare ununico soggetto cui destinare il due permille della propria imposta sul reddito;conseguentemente, in caso di scelte nonespresse le risorse disponibili restano al-l’erario.

Per tale forma di contribuzione volon-taria in favore dei partiti il disegno dilegge prevede in ogni caso un limite mas-simo di spesa, pari a 31,4 milioni di europer l’anno 2014, 19,6 milioni per l’anno2015, 37,7 milioni per l’anno 2016 e 55,1milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Con regolamento adottato dal Ministrodell’economia e delle finanze sono stabilitii criteri, i termini e le modalità perl’applicazione delle disposizioni in materiadi due per mille, in modo da garantire, tral’altro, la tutela della riservatezza dellescelte preferenziali, nonché da agevolare

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l’espressione della scelta da parte dei con-tribuenti.

L’articolo 11 reca un’ulteriore forma disostegno indiretto nei confronti dei partitipolitici ammessi alla destinazione volon-taria del due per mille dell’imposta sulreddito, consistente nella messa a dispo-sizione di idonei locali per lo svolgimentoin via esclusiva dell’attività politica.

L’amministrazione competente ad assi-curare tale beneficio è l’Agenzia del de-manio, su apposita istanza presentata daipartiti interessati.

I locali richiesti – ubicati preferibil-mente nei capoluoghi di provincia o, co-munque, nell’ambito della circoscrizionedegli eletti e di proprietà dello Stato, dienti territoriali ovvero di altre ammini-strazioni pubbliche – devono essere adibitiad uso diverso da quello abitativo e nonsoggetti a particolari vincoli di destina-zione derivanti da procedure di cartola-rizzazione, dismissione o comunque inse-riti nell’ambito di programmi di valoriz-zazione attraverso fondi d’investimentoimmobiliare.

La messa a disposizione dei locali av-viene a seguito della stipula di appositiaccordi tra l’Agenzia del demanio, gli entiterritoriali e le amministrazione interes-sate, senza che derivino oneri ulteriori perla finanza pubblica.

I partiti politici, in virtù di tali accordi,sono tenuti a corrispondere un canoneagevolato per l’utilizzo dei locali e sonoaltresì gravati delle spese di manutenzioneordinaria e straordinaria degli immobili.Sono vietate, a pena di decadenza, lasub-concessione e la sub-locazione, totali oparziali, dei locali.

La previsione della normativa di dettaglioper la determinazione dei criteri, delle mo-dalità e dei limiti di utilizzazione degli im-mobili è rimessa ad un successivo decreto delMinistro dell’economia e delle finanze.

La disciplina relativa al riconoscimentoin favore dei partiti di benefìci di caratterenon monetario si completa con l’articolo12 del disegno di legge, volto a riconoscereai partiti politici l’accesso gratuito al ser-vizio pubblico radiotelevisivo, al di fuoridel periodo della campagna elettorale, per

la trasmissione di messaggi di propagandapolitica diretti a rappresentare alla citta-dinanza i propri indirizzi politici.

Si tratta di una forma di sostegnoindiretto che mira a promuovere, ancheattraverso i mezzi d’informazione, il con-tatto fra elettori ed eletti e contribuire cosìad un riavvicinamento dei cittadini allapolitica. Gli oneri per la realizzazione deimessaggi, la cui durata non può comunquesuperare un minuto, sono a carico deipartiti.

La Commissione parlamentare per l’in-dirizzo generale e la vigilanza dei serviziradiotelevisivi e l’Autorità per le garanzienelle comunicazioni stabiliscono, previaconsultazione, i criteri per l’accesso e laripartizione degli spazi per la trasmissionedei messaggi.

L’onere derivante dall’attuazione del-l’articolo 12 è quantificato in un milione dieuro per ciascun esercizio finanziario. Lacopertura, come nel caso delle altre pre-dette agevolazioni, è garantita dalle minorispese derivanti dalla graduale abolizionedei rimborsi e dei contributi elettorali.

L’articolo 13 del disegno di legge recauna delega al Governo per l’introduzionedi ulteriori forme di sostegno indiretto alleattività politiche, volte, in particolare a:garantire agevolazioni tariffarie anche aldi fuori della campagna elettorale; valo-rizzare le attività di formazione politica, inparticolare delle giovani generazioni, at-traverso la disponibilità di strutture resi-denziali a costi agevolati; usufruire diprocedure agevolate per l’acquisto di benie servizi; beneficiare di procedure sempli-ficate per la raccolta e l’autenticazionedelle sottoscrizioni necessarie per la par-tecipazione a consultazioni elettorali oreferendarie. Anche in questo caso lacopertura finanziaria, pari a 4 milioni dieuro annui a decorrere dal 2014, è assi-curata mediante i risparmi derivanti dallasoppressione dei rimborsi elettorali.

Il capo IV del disegno di legge recadisposizioni transitorie e finali.

In particolare, l’articolo 14 prevede, alcomma 1, la graduale abolizione del fi-nanziamento pubblico spettante ai partitie ai movimenti politici ai sensi della legge

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6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno1999, n. 157.

Tale finanziamento, riconosciuto inte-gralmente nell’esercizio in corso alla datadi entrata in vigore della legge, è ridottoprogressivamente nelle misure del qua-ranta, del cinquanta e del sessanta percento dell’importo spettante, rispettiva-mente, nel primo, nel secondo e nel terzoesercizio successivo a quello di entrata invigore della legge e cessa definitivamente apartire dal quarto esercizio finanziariosuccessivo.

Nel corso di tale periodo transitoriocontinua ad applicarsi, ai soli fini dellaprogressiva abolizione del finanziamentopubblico, la normativa indicata al comma4 del medesimo articolo 14, recantel’elenco delle disposizioni oggetto di abro-gazione.

Ai sensi dell’articolo 15, le economie dispesa derivanti dall’abolizione del finan-ziamento pubblico, al netto delle risorsedestinate alla copertura finanziaria delleforme di contribuzione volontaria e indi-retta, quantificabili a regime in almeno 19

milioni di euro, sono destinate al Fondoper l’ammortamento dei titoli di Stato aifini della riduzione del debito pubblico.

L’articolo 16 reca una delega al Go-verno per la redazione di un testo uniconel quale riunire in modo sistematico lediverse disposizioni legislative in materiadi: disciplina dell’attività politica e svolgi-mento delle campagne elettorali; agevola-zioni in favore di candidati alle elezioni, dipartiti, movimenti politici e gruppi politiciorganizzati e rendicontazione delle spesesostenute in occasione delle consultazionielettorali e referendarie; attività di con-trollo e disciplina sanzionatoria.

L’articolo 17, recante le norme perl’entrata in vigore, prevede altresì unadisposizione finale diretta a specificareche, ai fini di quanto disposto dal presentedisegno di legge, si intendono per partitipolitici i partiti, movimenti e gruppi poli-tici organizzati che abbiano presentatocandidati sotto il proprio simbolo alleelezioni per il rinnovo di uno degli organiindicati dall’articolo 8, comma 1, lettera a).

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni)

CAPI I E II

DISPOSIZIONI GENERALI - DEMOCRAZIA INTERNA,TRASPARENZA E CONTROLLI

ARTICOLI. 1-7.

Nell’ambito delle disposizioni in esame si stabiliscono i princìpidell’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici,relativo al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e aicontributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinan-ziamento.

Dette disposizioni dettano, inoltre, criteri per la trasparenza e lademocraticità dei partiti politici, prevedendosi, tra l’altro, varie normea carattere ordinamentale volte alla semplificazione, all’efficacia deicontrolli e alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti.

Dalle suddette norme, pertanto, non derivano effetti diretti suisaldi di finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, èprevisto un rinvio al successivo articolo 14 per la disciplina dellemodalità della progressiva abolizione del citato finanziamento pub-blico diretto.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIAE DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA

ARTICOLO 8.

In conseguenza di quanto previsto dall’articolo 1, relativamenteall’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, conl’articolo in esame sono dettate norme di principio per l’ammissionedei partiti stessi alla contribuzione volontaria agevolata e ai benefìcinon monetari.

Anche dalle suddette norme di carattere ordinamentale nonderivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto chele modalità e i relativi effetti finanziari derivanti della suddettacontribuzione volontaria sono stabiliti dai successivi articoli 9 e 10,

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rispettivamente relativamente alle detrazioni fiscali per le erogazioniliberali in denaro e alla destinazione volontaria del due per milledell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

ARTICOLO 9.

Commi 1, 2 e 3.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle personefisiche presentate nel 2012 risulta un ammontare di erogazioniliberali in esame, attualizzate all’anno 2014, di circa 37,3 milioni dieuro, con un importo medio di circa 2.700 euro. L’ammontareeffettivo delle erogazioni effettuate può risultare superiore al datoindicato nella dichiarazione dei redditi, in quanto quest’ultimorisulta limitato dal limite massimo di somma ammesso alla detra-zione.

La legislazione vigente dispone per il 2014 l’applicazione di unadetrazione pari al 26 per cento per somme comprese tra 50 e 10.000euro per cui, ai fini della stima, dovranno essere prese in conside-razione le erogazioni liberali di importo compreso tra 50 e 5.000 euroannui cui applicare la differenza di quota di detrazione (52 percento-26 per cento) e le erogazioni liberali di importo compreso tra10.001 e 20.000 euro annui, cui applicare la nuova quota di detrazionedel 26 per cento.

In base alla distribuzione per classi di importo erogato, risulta unammontare compreso tra 50 e 5.000 euro di circa 9,9 milioni di euro.In considerazione del notevole incremento della quota di detrazioneprevisto dalla norma, della novella considerazione delle spese soste-nute per il pagamento e per l’iscrizione a scuole o corsi di formazionepolitica e del fatto che nelle dichiarazioni dei redditi non sonoriportate le somme inferiori a 51 euro1 si ritiene, ai fini prudenziali,di raddoppiare l’importo in oggetto. L’ammontare compreso tra 10.001e 20.000 euro risulta di circa 8,5 milioni di euro. Si stima quindi uneffetto di perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa –9,9milioni di euro (9,9 x 26 per cento – 9,9 x 2 x 52 per cento) + (8,5x 26 per cento).

Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari (milioni dieuro):

2014 2015 2016

IRPEF 0 –17,4 –9,9

Milioni di euro

1 Appare ragionevole ritenere che una considerevole quota di soggetti eroganti importiinferiori a 51 euro potrebbe essere indotta ad erogare un importo superiore a talecifra, in maniera da poter accedere alla misura maggiormente agevolativa.

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Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tral’effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dallapresente proposta, è riepilogato nella seguente tabella:

Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a legislazione vigente edisciplina prevista nel disegno di legge

2014 2015 dal 2016

effetto delle detrazionia legislazione vigente 0 9,7 9,7

effetto delle nuovedetrazioni 0 27,1 19,6

differenza 0 –17,4 –9,9

Milioni di euro

Comma 4.

Per i soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società (IRES)la legislazione vigente (articolo 78 del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917) concede l’applicazione di una detrazione di imposta peroneri pari al 19 per cento dell’importo erogato ai partiti o movimentipolitici, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 15, comma 1-bis.Per tali soggetti dai dati dichiarativi risultano detrazioni annue pererogazioni ai partiti per circa 1,2 milioni di euro.

La normativa proposta concede, a decorrere dal periodo diimposta 2014, un incremento nella percentuale di detraibilità (ele-vandola al 26 per cento) – da parte dei soggetti passivi dell’impostasul reddito delle società – delle erogazioni liberali in denaro a favoredei movimenti o partiti politici.

In considerazione della maggiore convenienza si assume, in viaprudenziale, che la normativa proposta possa produrre un sostanzialeraddoppio delle erogazioni liberali, attualmente pari a circa 6,3milioni di euro (1,2 milioni/19 per cento). La minore imposta, aseguito della modifica, con un’aliquota del 26 per cento risulterebbecirca 12,3 x 26 per cento = 3,2 milioni di euro. Pertanto si avrebbeuna variazione di gettito di competenza di circa –2 milioni di euro(3,2 milioni –1,2 milioni).

Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari:

2014 2015 2016

IRES 0 –3,5 –2,0

Milioni di euro

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Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tral’effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dallapresente proposta, è riepilogato per tipologia di imposta nella seguentetabella:

IRES

Effetti complessivi differenziati tra detrazioni a legislazione vigente edisciplina prevista nel disegno di legge

2014 2015 dal 2016

effetto delle detrazionia legislazione vigente 0 1,2 1,2

effetto delle nuovedetrazioni 0 4,7 3,2

differenza 0 –3,5 –2,0

Milioni di euro

EFFETTI COMPLESSIVI COMMI 1-5

2014 2015 2016

IRPEF 0 –17,4 –9,9

IRES 0 –3,5 –2,0

TOTALE 0 –20,9 –11,9

Milioni di euro

ARTICOLO 10.

La norma, al comma 5, autorizza la spesa nel limite massimo di31,4 milioni di euro per l’anno 2014, 19,6 milioni di euro per l’anno2015, 37,7 milioni di euro per l’anno 2016 e 55,1 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017 da iscrivere in un apposito fondo da istituirenello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Dette risorse sono annualmente assegnate ai partiti politici inrelazione alle scelte dei contribuenti in ordine alla destinazione deldue per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisichea favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione delregistro di cui all’articolo 4.

Tenuto conto che l’ammontare complessivo del due per milledell’imposta sul reddito delle persone fisiche da ripartire tra i partitibeneficiari potrebbe risultare annualmente di importo superioreall’ammontare del richiamato fondo, che costituisce un tetto massimodi spesa, al comma 4 è previsto che con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze è stabilito l’importo massimo dadestinare alle finalità in esame, riconducendolo in ogni caso al

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suddetto limite e assicurando in tal modo l’invarianza degli oneri acarico della finanza pubblica.

Le suddette risorse da ripartire, pertanto, sono annualmentedeterminate sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sededi dichiarazione dei redditi relativi a partire dal periodo d’imposta2013, da presentarsi nell’anno 2014, attraverso il citato decreto,tenendo conto delle modalità di destinazione di cui al comma 2.

Tenendo conto dei necessari tempi tecnici per l’accertamento dellescelte da parte dell’Agenzia delle entrate e del territorio, al comma 7è previsto che le disponibilità iscritte annualmente nel citato fondo,non utilizzate al termine di ciascun esercizio, sono conservate nelconto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

All’onere derivante dall’istituzione del richiamato fondo si prov-vede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendonodisponibili per effetto dalla progressiva abolizione del meccanismo difinanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall’articolo 14,commi 1, lettera b), e 2, del disegno di legge.

ARTICOLO 11.

La disposizione prevede misure per agevolare i partiti politici areperire le sedi per lo svolgimento di attività politiche. In particolare,a cura l’Agenzia del demanio, è promosso il reperimento di adeguatilocali, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altreamministrazioni pubbliche. A tale fine, l’Agenzia del demanio stipulaappositi accordi, dei quali va assicurata la neutralità per la finanzapubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubblicheinteressati. Pertanto, non si ravvisano effetti finanziari sui saldi difinanza pubblica.

ARTICOLO 12.

La disposizione prevede talune misure per la comunicazionepolitica televisiva, connesse al diritto per i partiti politici ad accedere,al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all’articolo 12,comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivimessi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria delservizio pubblico radiotelevisivo. A tal fine, è autorizzata la spesa di1 milione di euro annui a decorrere dall’esercizio 2014, alla quale siprovvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendonodisponibili per effetto dalla progressiva abolizione del meccanismo difinanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall’articolo 14,commi 1, lettera b), e 2, del disegno di legge.

ARTICOLO 13.

La disposizione reca una delega al Governo per l’introduzione diforme di sostegno indiretto alle attività politiche.

Per tale finalità è autorizzata la spesa complessiva massima dieuro 4 milioni annui a decorrere dall’anno 2014, che confluisce nella

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dotazione del fondo per il finanziamento delle forme di sostegno inbeni o servizi delle attività politiche, da istituire nello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla cuiripartizione si provvede mediante il decreto legislativo attuativo delmedesimo articolo 13.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, con la suddetta delega è determinato il limitemassimo dei complessivi oneri e sono recati i mezzi di coperturanecessari per l’adozione del relativo decreto legislativo.

Peraltro, tenuto conto che al momento, per la complessità dellamateria trattata, non appare possibile procedere alla determinazionedegli effetti finanziari derivanti dalle singole misure, in linea con ilsuddetto articolo 17, la quantificazione degli stessi non potrà cheessere effettuata al momento successivo dell’adozione dei singolidecreti legislativi.

Qualora, in tale sede, dovessero residuare sul nuovo fondo risorsenon utilizzate, rispetto agli oneri effettivi, i relativi risparmi potreb-bero confluire nel fondo del due per mille, ferma restando l’invarianzadella spesa complessiva.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 14.

La disposizione prevede, tra l’altro ai commi 1, lettera b), e 2, laprogressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto aipartiti politici; le relative percentuali annue della riduzione delfinanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici sonopari al 40 per cento nel 2014, al 50 per cento nel 2015 e al 60 percento nel 2016, mentre, per il 2017, è prevista la definitiva cessazionedell’intervento, che attualmente ammonta a 91 milioni di euro annui.I risparmi che si rendono progressivamente disponibili per effettodelle richiamate riduzioni sono utilizzati per la copertura dellemaggiori spese previste dai suddetti articoli 4, 6 e 13.

Le risorse residue che rimangono iscritte nel fondo a seguito dellesuddette riduzioni sono indicate nel prospetto che segue:

2014 2015 2016 dal 2017

Riduzione fondo MEF 54,6 45,5 36,4 0,0

ARTICOLO 15.

È previsto che la residua quota delle risorse che si rendonodisponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b),e 2 dell’articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cuiagli articoli 9, comma 6, 10, comma 5, 12, comma 4, e 13, comma 3,è destinata al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

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DISEGNO DI LEGGE__

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Abolizione del finanziamentopubblico e finalità).

1. Il rimborso delle spese per le con-sultazioni elettorali e i contributi pubblicierogati per l’attività politica e a titolo dicofinanziamento sono aboliti ai sensi diquanto disposto dall’articolo 14.

2. La presente legge disciplina le mo-dalità per l’accesso a forme di contribu-zione volontaria fiscalmente agevolata e dicontribuzione indiretta fondate sulle scelteespresse dai cittadini e a benefìci di naturanon monetaria in favore dei partiti politiciche rispettano i requisiti di trasparenza edemocraticità da essa stabiliti.

CAPO II

DEMOCRAZIA INTERNA,TRASPARENZA E CONTROLLI

ART. 2.

(Partiti).

1. I partiti politici sono libere associa-zioni attraverso le quali i cittadini con-corrono, con metodo democratico, a de-terminare la politica nazionale.

2. L’osservanza del metodo democra-tico, ai sensi dell’articolo 49 della Costi-tuzione, è assicurata anche attraverso ilrispetto delle disposizioni della presentelegge.

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ART. 3.

(Statuto).

1. I partiti politici che intendono av-valersi dei benefìci previsti dalla presentelegge sono tenuti a dotarsi di uno statuto,redatto nella forma dell’atto pubblico. Allostatuto è allegato, anche in forma grafica,il simbolo, che con la denominazione co-stituisce elemento essenziale di riconosci-mento del partito politico.

2. Lo statuto, nell’osservanza dei prin-cìpi fondamentali di democrazia, di ri-spetto dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali nonché dello Stato di diritto,indica:

a) il numero, la composizione e leattribuzioni degli organi deliberativi, ese-cutivi e di controllo, le modalità della loroelezione e la durata dei relativi incarichi,nonché il soggetto fornito della rappresen-tanza legale;

b) le procedure richieste per l’appro-vazione degli atti che impegnano il partito;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e irelativi organi di garanzia; le modalità dipartecipazione degli iscritti all’attività delpartito;

d) i criteri con i quali è assicurata lapresenza delle minoranze negli organi col-legiali non esecutivi;

e) le modalità per favorire l’equilibriotra i sessi nella composizione degli organicollegiali;

f) le procedure relative ai casi discioglimento, chiusura, sospensione e com-missariamento delle eventuali articolazioniterritoriali del partito;

g) le misure disciplinari che possonoessere adottate nei confronti degli iscritti,gli organi competenti ad assumerle e leprocedure di ricorso previste, assicurandoil diritto alla difesa e il rispetto del prin-cipio del contraddittorio;

h) le modalità di selezione delle can-didature per le elezioni dei membri delParlamento europeo spettanti all’Italia, del

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Parlamento nazionale, dei consigli delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano e dei consigli comu-nali, nonché per le cariche di sindaco e dipresidente di regione e di provincia auto-noma;

i) le procedure per modificare lostatuto, il simbolo e la denominazione delpartito;

l) l’organo responsabile della gestioneeconomico-finanziaria e patrimoniale edella fissazione dei relativi criteri;

m) l’organo competente ad approvareil rendiconto di esercizio.

3. Lo statuto può prevedere clausole dicomposizione extragiudiziale delle contro-versie insorgenti nell’applicazione dellenorme statutarie, attraverso organismiprobivirali definiti dallo statuto medesimo,nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente pre-visto dalla presente legge e dallo statuto, siapplicano ai partiti politici le disposizionidel codice civile e le norme di legge vigentiin materia.

ART. 4.

(Registro dei partiti politici).

1. I partiti politici di cui all’articolo 3sono tenuti a trasmettere copia autenticadel proprio statuto, sottoscritta dal legalerappresentante, al Presidente del Senatodella Repubblica e al Presidente dellaCamera dei deputati, che la inoltrano allaCommissione di cui all’articolo 9, comma3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la qualeassume la denominazione di « Commis-sione di garanzia degli statuti e per latrasparenza e il controllo dei rendicontidei partiti politici », di seguito denominata« Commissione ».

2. La Commissione, verificata la con-formità dello statuto alle disposizioni dicui all’articolo 3, procede all’iscrizione delpartito nel registro nazionale, da essatenuto, dei partiti politici riconosciuti aisensi della presente legge.

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3. Qualora lo statuto non sia ritenutoconforme, la Commissione, previo con-traddittorio, invita il partito politico adapportarvi, entro un termine dalla stessafissato, le conseguenti modifiche.

4. Ogni modifica dello statuto deveessere sottoposta alla Commissione se-condo la procedura di cui al presentearticolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e lerelative modificazioni sono pubblicatinella Gazzetta Ufficiale, entro un mese,rispettivamente, dalla data di iscrizionenel registro di cui al comma 2 ovvero dalladata di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data dientrata in vigore della presente legge sonotenuti all’adempimento di cui al comma 1entro dodici mesi dalla medesima data.

7. L’iscrizione e la permanenza nelregistro di cui al comma 2 sono condizioninecessarie per l’ammissione dei partitipolitici ai benefìci ad essi eventualmentespettanti ai sensi degli articoli da 9 a 13della presente legge. Nelle more dellascadenza del termine di cui al comma 6,i partiti costituiti alla data di entrata invigore della presente legge possono co-munque usufruire dei predetti benefìci acondizione che siano in possesso dei re-quisiti e ottemperino alle disposizioni dicui agli articoli da 5 a 8 della presentelegge.

8. Il registro di cui al comma 2 èconsultabile in un’apposita sezione delportale internet ufficiale del Parlamentoitaliano. Il registro è distinto in due se-parate sezioni, recanti l’indicazione deipartiti politici che soddisfano i requisiti dicui, rispettivamente, alla lettera a) e allalettera b) del comma 1 dell’articolo 8.

ART. 5.

(Norme per la trasparenzae la semplificazione).

1. I partiti politici assicurano la tra-sparenza e l’accesso alle informazioni re-lative al proprio assetto statutario, agliorgani associativi, al funzionamento in-

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terno e ai bilanci, anche mediante larealizzazione di un sito internet che ri-spetti i princìpi di elevata accessibilità,anche da parte delle persone disabili, dicompletezza di informazione, di chiarezzadi linguaggio, di affidabilità, di semplicitàdi consultazione, di qualità, di omogeneitàe di interoperabilità.

2. Nei siti internet dei partiti politici ein un’apposita sezione del portale internetufficiale del Parlamento italiano sono pub-blicati i relativi statuti, dopo il controllo diconformità cui all’articolo 4, comma 2,della presente legge, nonché, dopo il con-trollo di regolarità e conformità di cuiall’articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio2012, n. 96, il rendiconto di esercizio,anche in formato open data, corredatodella relazione sulla gestione e della notaintegrativa, la relazione del revisore odella società di revisione, ove prevista,nonché il verbale di approvazione delrendiconto di esercizio da parte del com-petente organo del partito politico. Nellasuddetta sezione del portale internet uffi-ciale del Parlamento italiano sono altresìpubblicati, ai sensi del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi allasituazione reddituale e patrimoniale deititolari di cariche di Governo e dei par-lamentari.

3. Ai finanziamenti o ai contributierogati in favore dei partiti politici iscrittinel registro di cui all’articolo 4, che nonsuperino nell’anno l’importo di euro100.000, effettuati con mezzi di pagamentodiversi dal contante che consentano digarantire la tracciabilità dell’operazione el’esatta identità dell’autore, non si appli-cano le disposizioni di cui al terzo commadell’articolo 4 della legge 18 novembre1981, n. 659, e successive modificazioni.Nei casi di cui al presente comma irappresentanti legali dei partiti beneficiaridelle erogazioni sono tenuti a trasmetterealla Presidenza della Camera dei deputatil’elenco dei soggetti che hanno erogatofinanziamenti o contributi di importo su-periore, nell’anno, a euro 5.000, e la re-lativa documentazione contabile. L’obbligodi cui al periodo precedente deve essereadempiuto entro tre mesi dalla percezione

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del finanziamento o del contributo. Incaso di inadempienza al predetto obbligoovvero in caso di dichiarazioni mendaci, siapplica la disciplina sanzionatoria di cui alsesto comma dell’articolo 4 della citatalegge n. 659 del 1981. Tutti i cittadiniiscritti nelle liste elettorali per l’elezionedella Camera dei deputati hanno diritto diconoscere, secondo le modalità stabilitedal Presidente della Camera dei deputati,l’elenco dei soggetti che hanno erogato ipredetti finanziamenti o contributi e irelativi importi. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da emanareai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, entro duemesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono individuate le moda-lità per garantire la tracciabilità delleoperazioni e l’identificazione dei soggettidi cui al primo periodo del presentecomma.

ART. 6.

(Certificazione esternadei rendiconti dei partiti).

1. Allo scopo di garantire la traspa-renza e la correttezza nella gestione con-tabile e finanziaria, ai partiti politiciiscritti nella seconda sezione del registrodi cui all’articolo 4 della presente legge siapplicano le disposizioni in materia direvisione contabile di cui all’articolo 9,commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012,n. 96.

ART. 7.

(Controllo dei rendiconti dei partiti).

1. I controlli sulla regolarità e sullaconformità alla legge del rendiconto di cuiall’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,n. 2, e dei relativi allegati, nonché sull’ot-temperanza agli obblighi di trasparenza epubblicità di cui alla presente legge, sonoeffettuati dalla Commissione. Nell’ambitodel controllo, la Commissione invita ipartiti a sanare eventuali irregolarità oinottemperanze, con le modalità e nei

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termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7dell’articolo 9 della legge 6 luglio 2012,n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle di-sposizioni di cui all’articolo 6 della pre-sente legge o all’obbligo di presentare ilrendiconto e i relativi allegati o il verbaledi approvazione del rendiconto da partedel competente organo interno, qualoral’inottemperanza non venga sanata entro ilsuccessivo 31 ottobre, la Commissione di-spone, per il periodo d’imposta successivoa quello in corso alla data della contesta-zione, la cancellazione del partito politicodalla seconda sezione del registro di cuiall’articolo 4.

3. Nei casi di cui al comma 2, coloroche svolgono le funzioni di tesoriere delpartito o funzioni analoghe perdono lalegittimazione a sottoscrivere i rendicontirelativi agli esercizi dei cinque anni suc-cessivi.

4. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche con riferimento al-l’esercizio in corso alla data di entrata invigore della presente legge.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONEVOLONTARIA E DELLA CONTRIBU-

ZIONE INDIRETTA

ART. 8.

(Partiti ammessi alla contribuzione volon-taria agevolata, alla contribuzione indiretta

e ai benefìci non monetari).

1. A decorrere dall’anno 2014, i partitipolitici iscritti nel registro di cui all’arti-colo 4 possono essere ammessi, a richiesta:

a) al finanziamento privato in regimefiscale agevolato di cui all’articolo 9, qua-lora abbiano conseguito nell’ultima con-sultazione elettorale almeno un candidatoeletto sotto il proprio simbolo alle elezioniper il rinnovo del Senato della Repubblica,della Camera dei deputati, dei membri delParlamento europeo spettanti all’Italia o in

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uno dei consigli regionali o delle provinceautonome di Trento e di Bolzano, ovveroabbiano presentato nella medesima con-sultazione elettorale candidati in almenotre circoscrizioni per le elezioni per ilrinnovo della Camera dei deputati o inalmeno tre regioni per il rinnovo delSenato della Repubblica, o in un consiglioregionale o delle province autonome, o inalmeno una circoscrizione per l’elezionedei membri del Parlamento europeo spet-tanti all’Italia;

b) alla ripartizione annuale delle ri-sorse di cui all’articolo 10 e ai benefìci dicui all’articolo 11, qualora abbiano con-seguito nell’ultima consultazione elettoralealmeno un candidato eletto sotto il pro-prio simbolo alle elezioni per il rinnovodel Senato della Repubblica, della Cameradei deputati o dei membri del Parlamentoeuropeo spettanti all’Italia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ipartiti politici presentano, entro il 31 gen-naio dell’anno per il quale si richiedel’accesso ai benefìci, apposita richiesta allaCommissione. La Commissione esamina larichiesta e la respinge o la accoglie, entrotrenta giorni dal ricevimento, con attoscritto motivato. Qualora i partiti politicirisultino in possesso dei requisiti di cui alcomma 1 e ottemperino alle disposizionipreviste dalla presente legge, la Commis-sione provvede alla loro iscrizione in unao in entrambe le sezioni del registro di cuiall’articolo 4.

3. La richiesta deve essere corredata diuna dichiarazione attestante la sussistenzadei requisiti ed è presentata dal rappre-sentante legale o dal tesoriere del partito.

4. Alle dichiarazioni previste dalcomma 3 si applicano le disposizioni del-l’articolo 76 del testo unico delle disposi-zioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa, di cuial decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445.

5. La Commissione disciplina e rendenote le modalità per la presentazione dellarichiesta di cui al comma 3 e per latrasmissione della documentazione rela-tiva alla sussistenza dei requisiti prescritti.

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ART. 9.

(Detrazioni per le erogazioni liberaliin denaro in favore di partiti politici).

1. A decorrere dall’anno 2014, le ero-gazioni liberali in denaro effettuate dallepersone fisiche in favore dei partiti politiciiscritti nella prima sezione del registro dicui all’articolo 4 della presente legge sonoammesse a detrazione per oneri, ai finidell’imposta sul reddito delle persone fi-siche, di cui al testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, alle condizioni stabilitedal comma 2 del presente articolo.

2. Dall’imposta lorda si detrae un im-porto delle erogazioni liberali di cui alcomma 1, pari:

a) al 52 per cento, per importi com-presi fra 50 e 5.000 euro annui;

b) al 26 per cento, per importi com-presi tra 5.001 e 20.000 euro annui.

3. A decorrere dall’anno 2014, dall’im-posta lorda sul reddito è altresì detraibileun importo pari al 52 per cento delle spesesostenute dalle persone fisiche per l’iscri-zione a scuole o corsi di formazionepolitica promossi e organizzati dai partitidi cui al comma 1. La detrazione di cui alpresente comma è consentita nei limitidell’importo di euro 500 per ciascunaannualità.

4. A decorrere dall’anno 2014, ai finidell’imposta sul reddito delle società, dicui al testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenzadell’ammontare dell’imposta lorda, un im-porto pari al 26 per cento dell’onere perle erogazioni liberali in denaro effettuatein favore dei partiti politici di cui alcomma 1 per importi compresi tra 50 euroe 100.000 euro, limitatamente alle societàe agli enti di cui all’articolo 73, comma 1,lettere a) e b), del medesimo testo unico,diversi dagli enti nei quali vi sia unapartecipazione pubblica o i cui titoli sianonegoziati in mercati regolamentati italiani

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o esteri, nonché dalle società ed enti checontrollano, direttamente o indiretta-mente, tali soggetti, ovvero ne sono con-trollati o sono controllati dalla stessa so-cietà o ente che controlla i soggetti me-desimi.

5. Le detrazioni di cui al presentearticolo sono consentite a condizione cheil versamento delle erogazioni liberali dicui ai commi 1 e 4 ovvero delle somme dicui al comma 3 sia eseguito tramite bancao ufficio postale ovvero mediante gli altrisistemi di pagamento previsti dall’articolo23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e secondo ulteriori modalità ido-nee a garantire la tracciabilità dell’opera-zione e l’esatta identificazione del suoautore e a consentire all’amministrazionefinanziaria lo svolgimento di efficaci con-trolli, che possono essere stabilite condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400.

6. Alle minori entrate derivanti dall’at-tuazione delle disposizioni di cui ai commida 1 a 5, valutate in 20,9 milioni di europer l’anno 2015 e in 11,9 milioni di euroa decorrere dall’anno 2016, si provvedemediante utilizzo di quota parte dei ri-sparmi che si rendono disponibili pereffetto delle disposizioni recate dall’arti-colo 14, commi 1, lettera b), e 2, dellapresente legge.

7. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196,l’Agenzia delle entrate provvede al moni-toraggio delle minori entrate di cui alpresente articolo e riferisce in merito alMinistro dell’economia e delle finanze. Nelcaso in cui si verifichino, o siano inprocinto di verificarsi, scostamenti rispettoalle previsioni, fatta salva l’adozione deiprovvedimenti di cui all’articolo 11,comma 3, lettera l), della citata leggen. 196 del 2009, il Ministro dell’economiae delle finanze provvede, con proprio de-creto, alla riduzione, nella misura neces-saria alla copertura finanziaria delle mi-nori entrate risultanti dall’attività di mo-nitoraggio, dell’importo delle risorse dispo-nibili iscritte nel fondo di cui all’articolo

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10, comma 4, della presente legge, me-diante corrispondente rideterminazionedella quota del due per mille dell’impostasul reddito delle persone fisiche da desti-nare a favore dei partiti politici ai sensidel medesimo comma 4. Il Ministro del-l’economia e delle finanze riferisce senzaritardo alle Camere con apposita relazionein merito alle cause degli scostamenti eall’adozione delle misure di cui al secondoperiodo del presente comma.

ART. 10.

(Destinazione volontaria del due permille dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche).

1. A decorrere dall’anno finanziario2014, ciascun contribuente può destinare ildue per mille della propria imposta sulreddito delle persone fisiche a favore di unpartito politico iscritto nella seconda se-zione del registro di cui all’articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1sono stabilite sulla base delle scelte effet-tuate dai contribuenti in sede di dichia-razione annuale dei redditi mediante lacompilazione di una scheda recantel’elenco dei soggetti aventi diritto. Il con-tribuente può indicare sulla scheda unsolo partito politico cui destinare il dueper mille.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,adotta un regolamento ai sensi dell’arti-colo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri,i termini e le modalità per l’applicazionedelle disposizioni del presente articolo, inmodo da garantire la tempestività e l’eco-nomicità di gestione, la semplificazionedegli adempimenti a carico dei contri-buenti e la tutela della riservatezza dellescelte preferenziali, nonché da agevolarel’espressione della scelta da parte dei con-tribuenti.

4. Per le finalità di cui al presentearticolo è autorizzata la spesa nel limitemassimo di 31,4 milioni di euro per l’anno

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2014, di 19,6 milioni di euro per l’anno2015, di 37,7 milioni di euro per l’anno2016 e di 55,1 milioni di euro a decorreredall’anno 2017, da iscrivere in appositofondo da istituire nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle fi-nanze. Resta fermo quanto previsto dal-l’articolo 9, comma 7.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 4 del presente articolo siprovvede mediante utilizzo di quota partedei risparmi che si rendono disponibili pereffetto delle disposizioni recate dall’arti-colo 14, commi 1, lettera b), e 2, dellapresente legge.

6. Le disponibilità iscritte annualmentenel fondo di cui al comma 4, non utilizzateal termine dell’esercizio, sono conservatenel conto dei residui per essere utilizzatenegli esercizi successivi.

ART. 11.

(Sedi per lo svolgimentodi attività politiche).

1. Qualora i partiti politici iscritti nellaseconda sezione del registro di cui all’ar-ticolo 4 non dispongano di un propriopatrimonio immobiliare idoneo per losvolgimento delle attività politiche, l’Agen-zia del demanio, dietro apposita richiesta,tenuto conto delle esigenze allocative dicui all’articolo 2, comma 222, della legge23 dicembre 2009, n. 191, verifica tempe-stivamente la disponibilità, possibilmentenei capoluoghi di provincia e comunque inrelazione alla circoscrizione degli eletti, diadeguati locali, da destinare in via esclu-siva alle predette attività, di proprietàdello Stato, di enti territoriali ovvero dialtre amministrazioni pubbliche, adibiti aduso diverso da quello abitativo e nonrientranti nelle ipotesi di esclusione elen-cate all’articolo 1, comma 1, lettere da a)a d), del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 13 settembre2005, n. 296, né interessati dalle disposi-zioni del decreto legislativo 28 maggio2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmidi valorizzazione e dismissione previsti

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dagli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del librosecondo del codice dell’ordinamento mili-tare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66. A tal fine, l’Agenzia del de-manio stipula appositi accordi, dei qualideve essere assicurata la neutralità per lafinanza pubblica, con gli enti territoriali ele amministrazioni pubbliche interessati.

2. L’utilizzo dei locali di cui al comma1, senza che ne derivino nuovi oneri per lafinanza pubblica, può essere concesso acanone agevolato, a fronte dell’assunzionedei relativi oneri di manutenzione ordina-ria e straordinaria a carico dei partitipolitici di cui al comma 1. Sono vietate lasub-concessione e la sub-locazione, totali oparziali. La violazione di detti divieti com-porta la decadenza immediata dalla con-cessione ovvero la risoluzione di diritto delcontratto di locazione.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, adottaun regolamento, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, itermini e le modalità per l’applicazionedelle disposizioni del presente articolo,anche con riferimento alla determinazionedei canoni agevolati nei limiti di quantoprevisto al comma 2.

ART. 12.

(Disposizioni per la comunicazionepolitica televisiva).

1. Ferma restando la disciplina dellacomunicazione politica di cui alla legge 22febbraio 2000, n. 28, i partiti politiciiscritti nel registro di cui all’articolo 4hanno diritto ad accedere, al di fuori deiperiodi della campagna elettorale di cuiall’articolo 12, comma 1-bis, della legge 10dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi,messi a disposizione a titolo gratuito dallasocietà concessionaria del servizio pub-blico radiotelevisivo, ai fini della trasmis-

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sione di messaggi pubblicitari diretti arappresentare alla cittadinanza i propriindirizzi politici, di seguito denominati« messaggi ».

2. Gli oneri per l’ideazione e la pro-duzione dei messaggi sono carico dei par-titi politici interessati. I messaggi nonrientrano nel computo degli indici di af-follamento giornaliero né nel computodegli indici di affollamento orario stabilitidalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissionedi ciascun messaggio non può, comunque,eccedere un minuto.

3. La Commissione parlamentare perl’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-vizi radiotelevisivi e l’Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni, previa consul-tazione tra loro e ciascuna nell’ambitodella propria competenza, stabiliscono icriteri per l’accesso e la ripartizione deglispazi per la trasmissione dei messaggi, lemodalità e le eventuali ulteriori disposi-zioni necessarie per l’attuazione del pre-sente articolo.

4. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata la spesa annua di 1 milionedi euro a decorrere dall’anno 2014.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 delpresente articolo si provvede medianteutilizzo di quota parte dei risparmi che sirendono disponibili per effetto delle di-sposizioni recate dall’articolo 14, commi 1,lettera b), e 2, della presente legge.

ART. 13.

(Delega al Governo per l’introduzione diulteriori forme di sostegno indiretto alle

attività politiche).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo recante, in favore dei partitipolitici iscritti nel registro di cui all’arti-colo 4, ulteriori forme di sostegno indi-retto delle attività politiche, nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) promozione del rapporto tra or-ganizzazioni politiche e corpo elettorale,anche attraverso la previsione di agevola-

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zioni tariffarie per le spese connesse aiservizi postali e telefonici sostenute al difuori del periodo della campagna eletto-rale;

b) valorizzazione delle attività di for-mazione politica, con particolare riferi-mento alle giovani generazioni, anche at-traverso la possibilità di usufruire, a ca-noni agevolati, di strutture pubbliche disoggiorno per l’organizzazione di attivitàformative a carattere temporaneo o per-manente;

c) ampliamento della possibilità diavvalersi, ai fini dell’acquisto di beni eservizi funzionali all’esercizio delle attivitàpolitiche, degli strumenti e delle proceduredi acquisto previsti dalla normativa vigentein favore delle pubbliche amministrazioni;

d) semplificazione delle procedureper la raccolta e l’autenticazione, ancheattraverso modalità telematiche, delle sot-toscrizioni necessarie ai fini dello svolgi-mento di consultazioni elettorali o refe-rendarie.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato su proposta dei Ministri perle riforme costituzionali e per i rapporticon il Parlamento e il coordinamentodell’attività di Governo, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze. Loschema del decreto è trasmesso alla Ca-mera dei deputati e al Senato della Re-pubblica affinché su di esso sia espresso ilparere delle Commissioni parlamentaricompetenti, entro trenta giorni dalla tra-smissione. Decorso tale termine, il decretopuò essere comunque adottato. Qualora iltermine per l’espressione del parere scadanei trenta giorni che precedono la sca-denza del termine finale per l’eserciziodella delega o successivamente, quest’ul-timo è prorogato di sessanta giorni.

3. Per l’attuazione della delega di cui alcomma 1 del presente articolo è autoriz-zata la spesa complessiva massima di 4milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2014. Dette risorse confluiscono inapposito fondo per il finanziamento delleforme di sostegno indiretto alle attività

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politiche, da istituire presso il Ministerodell’economia e delle finanze, alla cuiripartizione tra le predette finalità si prov-vede mediante il decreto legislativo di cuial medesimo comma 1. Le risorse nonutilizzate possono essere destinate all’in-cremento del fondo di cui all’articolo 10,comma 4, e dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 12, comma 4, della presentelegge.

4. All’onere derivante dal comma 3 delpresente articolo si provvede medianteutilizzo di quota parte dei risparmi che sirendono disponibili per effetto delle di-sposizioni recate dall’articolo 14, commi 1,lettera b), e 2, della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 14.

(Norme transitorie e abrogazioni).

1. I partiti e i movimenti politici aiquali, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, è riconosciuto il finanzia-mento pubblico ai sensi della legge 6 luglio2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999,n. 157, in relazione alle elezioni svoltesianteriormente alla data di entrata in vi-gore della presente legge, il cui termine dierogazione non è ancora scaduto alla datamedesima, continuano ad usufruirne nel-l’esercizio finanziario in corso e nei treesercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell’esercizio in corso alla data dientrata in vigore della presente legge, ilfinanziamento è riconosciuto integral-mente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzoesercizio successivi a quello in corso alladata di entrata in vigore della presentelegge, il finanziamento è ridotto nellamisura, rispettivamente, del 40, del 50 edel 60 per cento dell’importo spettante.

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2. Il finanziamento cessa a partire dalquarto esercizio finanziario successivo aquello in corso alla data di entrata invigore della presente legge.

3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b)del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cuial medesimo comma, continua ad appli-carsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dalsecondo al sesto, della legge 18 novembre1981, n. 659;

b) l’articolo 1 della legge 8 agosto1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l’ar-ticolo 12, comma 3, limitatamente alleparole: « dagli aventi diritto », l’articolo 15,commi 13, 14, limitatamente alle parole:« che non abbiano diritto ad usufruire delcontributo per le spese elettorali », e 16,limitatamente al secondo periodo, e l’ar-ticolo 16 della legge 10 dicembre 1993,n. 515;

d) l’articolo 6 della legge 23 febbraio1995, n. 43;

e) l’articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5,5-bis, 6, con esclusione del secondo pe-riodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 dellalegge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commida 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012,n. 96.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2014sono abrogati l’articolo 15, comma 1-bis, el’articolo 78, comma 1, limitatamente alleparole: « per le erogazioni liberali in de-naro in favore dei partiti e movimentipolitici di cui all’articolo 15, comma 1-bis,per importi compresi tra 51,65 euro e103.291,38 euro, limitatamente alle societàe agli enti di cui all’articolo 73, comma 1,lettere a) e b), diversi dagli enti nei qualivi sia una partecipazione pubblica o i cuititoli siano negoziati in mercati regola-mentati italiani o esteri, nonché dallesocietà ed enti che controllano, diretta-mente o indirettamente, tali soggetti, ov-vero ne siano controllati o siano control-

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lati dalla stessa società o ente che con-trolla i soggetti medesimi, nonché del-l’onere », del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni.

ART. 15.

(Destinazione delle economie di spesaal Fondo per l’ammortamento dei titoli

di Stato).

1. La quota parte delle risorse che sirendono disponibili per effetto delle di-sposizioni recate dai commi 1, lettera b), e2 dell’articolo 14, non utilizzata per lacopertura degli oneri di cui agli articoli 9,comma 6, 10, comma 4, 12, comma 4, e 13,comma 3, della presente legge, è destinataal Fondo per l’ammortamento dei titoli diStato, di cui all’articolo 44, comma 1, deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di debito pub-blico, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

ART. 16.

(Delega al Governo per la redazionedi un testo unico).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo recante un testo unico, nelquale, con le sole modificazioni necessarieal coordinamento normativo, sono riunitele disposizioni della presente legge e lealtre disposizioni legislative in materia di:

a) disciplina dell’attività politica edello svolgimento delle campagne eletto-rali, anche in relazione alla regolamenta-zione della comunicazione politica;

b) agevolazioni in favore di candidatialle elezioni, di partiti, movimenti politici

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e gruppi politici organizzati e rendiconta-zione delle spese sostenute in occasionedelle consultazioni elettorali e referenda-rie;

c) attività di controllo e disciplinasanzionatoria.

2. Nell’esercizio della delega il Governosi attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) puntuale individuazione del testovigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate,anche implicitamente, da successive dispo-sizioni;

c) coordinamento del testo delle di-sposizioni vigenti in modo da garantire larazionale applicazione nonché la coerenzalogica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazionedel linguaggio normativo.

3. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1 è adottato su proposta deiMinistri per le riforme costituzionali e peri rapporti con il Parlamento e il coordi-namento dell’attività di Governo, previoparere del Consiglio di Stato, che siesprime entro quarantacinque giorni dalladata di trasmissione. Lo schema del de-creto è trasmesso alla Camera dei deputatie al Senato della Repubblica ai fini del-l’espressione del parere delle Commissioniparlamentari competenti, entro trentagiorni dalla data di trasmissione. Decorsotale termine, il decreto può essere comun-que adottato. Qualora il termine perl’espressione del parere scada nei trentagiorni che precedono la scadenza del ter-mine finale per l’esercizio della delega osuccessivamente, quest’ultimo è prorogatodi sessanta giorni.

ART. 17.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. Ai fini della presente legge, si inten-dono per partiti politici i partiti, movi-

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menti e gruppi politici organizzati cheabbiano presentato candidati sotto il pro-prio simbolo alle elezioni per il rinnovo diuno degli organi indicati dall’articolo 8,comma 1, lettera a).

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo alla data della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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