Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · Conversione in legge del decreto-legge 14...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1540 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA) DAL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (GIOVANNINI) E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CANCELLIERI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province Presentato il 16 agosto 2013 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1540—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(GIOVANNINI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recantedisposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto dellaviolenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di

commissariamento delle province

Presentato il 16 agosto 2013

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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente de-creto-legge, sulla scia di precedenti espe-rienze legislative che nel corso della XVIlegislatura hanno dato vita a interventi divariegata natura e finalità, e tuttavia con-notati dall’unitaria esigenza di porre manoalle più evidenti necessità di prevenzione edi contrasto di fenomeni delinquenzialidivenuti particolarmente acuti, reca un« pacchetto » di misure urgenti che miranoad affrontare, da diverse angolature, unaserie di problematiche riguardanti la pub-blica sicurezza in una chiave di difesa deisoggetti più deboli ed esposti, nonché latutela dell’ordine pubblico.

Inoltre, il provvedimento reca normedestinate a superare problemi urgentiemersi con riguardo all’ordinamento deglienti locali, in particolare delle province, alsistema di protezione civile e alla funzio-nalità del Corpo nazionale dei vigili delfuoco.

Il provvedimento si compone di trediciarticoli, suddivisi in quattro capi, e recamisure che si muovono lungo quattrodirettrici d’azione.

La prima riguarda l’aggiornamento e larimodulazione degli strumenti di preven-zione e di repressione di alcuni fenomenicriminosi che hanno destato particolareallarme sociale, primo tra tutti la violenzadi genere e in ambito domestico, chehanno conosciuto una recrudescenza inquesti ultimi tempi.

La seconda direttrice d’azione riguardamisure, altrettanto urgenti, volte a innal-zare il livello della sicurezza, sia attraversol’accelerazione delle procedure di realiz-zazione di alcune progettualità, sia attra-verso il rafforzamento della tutela dell’or-dine e della sicurezza pubblica, con par-ticolare riferimento alla prevenzione e alcontrasto di fenomeni di particolare al-larme sociale.

La terza direttrice d’azione riguardal’integrazione delle norme dell’ordina-mento della protezione civile, alla lucedelle esperienze emerse nel primo anno diapplicazione della riforma introdotta daldecreto-legge n. 59 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 100 del2012, nonché l’introduzione di disposizioniper accrescere la funzionalità del Corponazionale dei vigili del fuoco, potenzian-done l’operatività.

La quarta direttrice d’azione si occupadelle misure da adottarsi in conseguenzadella sentenza della Corte costituzionalen. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiaratol’illegittimità di alcune disposizioni nor-mative in materia di riordino delle pro-vince.

In particolare, il capo I (articoli da 1 a5) reca disposizioni per la prevenzione e ilcontrasto della violenza di genere.

L’articolo 1, anche sulla base delleindicazioni provenienti dalla Convenzionedel Consiglio d’Europa sulla prevenzione ela lotta contro la violenza nei confrontidelle donne e la violenza domestica, fattaa Istanbul l’11 maggio 2011, la cui ratificaè stata recentemente autorizzata dal Par-lamento con la legge n. 77 del 2013, miraa rendere più incisivi gli strumenti dellarepressione penale dei fenomeni di mal-trattamenti in famiglia, violenza sessuale eatti persecutori (stalking).

In questo senso, vengono previste trespecifiche circostanze aggravanti destinatea inasprire le pene allorquando il delittodi maltrattamenti in famiglia è perpetratoin presenza di minore degli anni diciotto(articolo 572, secondo comma, del codicepenale) e quando il delitto di violenzasessuale è consumato ai danni di donne instato di gravidanza (articolo 609-ter delcodice penale), nonché allorquando il fattoè consumato ai danni del coniuge, anche

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divorziato o separato, o del partner pure senon convivente.

Un secondo gruppo di interventi ri-guarda il delitto di stalking di cui all’ar-ticolo 612-bis del codice penale.

In particolare, viene ampliato il raggiod’azione delle circostanze aggravanti con-template dal secondo comma del citatoarticolo 612-bis, con previsioni che neestendono l’applicabilità anche ai fatticommessi dal coniuge pure in costanza delvincolo matrimoniale, nonché a quelli per-petrati da chiunque con strumenti infor-matici o telematici.

Inoltre, viene prevista – analogamentea quanto già accade per i delitti di vio-lenza sessuale – l’irrevocabilità della que-rela per il delitto di atti persecutori, cheviene, inoltre, incluso tra quelli soggetti adarresto obbligatorio.

Il comma 4 rafforza la capacità pre-ventiva dell’istituto dell’ammonimento ap-plicato dal questore ai sensi dell’articolo 8,comma 2, del decreto-legge 23 febbraio2009, n. 11, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, stabi-lendo che, con tale misura, viene obbliga-toriamente irrogato il divieto di detenerearmi e munizioni.

L’articolo 2 introduce una serie di ade-guamenti al codice di procedura penalevolti a garantire una maggiore tutela afavore delle vittime dei delitti di maltrat-tamento in famiglia e di stalking.

Un gruppo di disposizioni incide sugliarticoli 299, 398, 406 e 415-bis di talecodice, nell’intento di assicurare una co-stante informazione alle parti offese dareati di maltrattamenti in famiglia in or-dine allo svolgimento dei relativi proce-dimenti penali. L’estensione di tali obbli-ghi di comunicazione viene prevista inmateria di:

revoca e sostituzione delle misurecoercitive di cui agli articoli 282-bis e282-ter, prevedendo che tali provvedimentisiano comunicati anche ai servizi socio-assistenziali del territorio, cioè ai servizigestiti, anche in modo associato, dagli entilocali con l’obiettivo di aiutare le vittime;

provvedimenti del giudice sulle ri-chieste di incidente probatorio e sullerichieste di archiviazione a carico dell’au-tore del reato;

avviso di conclusione delle indaginipreliminari.

In tal modo, con riguardo alle comu-nicazioni relative alle istanze di incidenteprobatorio e di conclusione delle indagini,si vuole superare, per i delitti di maltrat-tamenti ai danni di familiari e di convi-venti, l’attuale sistema che subordina l’ef-fettuazione di tali comunicazioni a unaspecifica richiesta della parte offesa. Inquesto contesto si inquadra anche la mo-difica all’articolo 408 che eleva a ventigiorni (in luogo degli attuali dieci) il ter-mine entro il quale la persona offesa puòprendere visione degli atti del procedi-mento penale per il reato di cui all’articolo572 del codice penale e presentare even-tuale opposizione alla richiesta di archi-viazione.

Un’ulteriore forma di tutela viene pre-vista con una modifica all’articolo 498 delcodice di procedura penale, che estendeanche al reato di maltrattamenti in fami-glia la possibilità di acquisire testimo-nianze con modalità protette quando lavittima sia una persona minorenne o unapersona maggiorenne che versa in unostato di particolare vulnerabilità.

Un altro gruppo di interventi mira acalibrare le misure cautelari applicabiliper i soggetti nei confronti dei quali siprocede per i delitti in argomento.

In primo luogo, il ventaglio delle ipotesidi arresto in flagranza di cui all’articolo380 del codice di procedura penale vieneesteso anche ai delitti di maltrattamenticontro familiari e conviventi e di attipersecutori, previsti dagli articoli 572 e612-bis del codice penale. Tenuto contoche la disposizione riguarda provvedimentilimitativi della libertà personale, vieneprevisto che essa diventi efficace alla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del decreto.

Inoltre, in un’ottica di rafforzamentodel contrasto delle condotte di violenza

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domestica, viene introdotta una nuova mi-sura cautelare (non dissimile sul pianofunzionale dal fermo di indiziato di de-litto), con l’inserimento del nuovo articolo384-bis nel codice di procedura penale.

La norma consente agli ufficiali eagenti di polizia giudiziaria di disporre,previa autorizzazione del pubblico mini-stero, l’allontanamento urgente dalla casafamiliare, con divieto di avvicinarsi ailuoghi abitualmente frequentati dalla per-sona offesa, nei confronti di chi è coltonella flagranza dei delitti elencati all’arti-colo 282-bis dello stesso codice, tra i qualisono compresi anche quelli di minacciagrave e di lesione personale. Presuppostoper l’applicazione della misura in que-stione è che sussistano fondati motivi perritenere che le condotte criminose possanoessere reiterate, ponendo in grave e attualepericolo la vita o l’integrità fisica dellapersona offesa.

In un’ottica di accelerazione dei pro-cessi per reati di violenza domestica, vieneprevisto che, al pari di quanto già dispostoper i delitti di omicidio e di lesioni colposeaggravate derivanti da incidente stradale,la proroga del termine delle indagini pre-liminari per il delitto di cui all’articolo 572del codice penale può essere concessa peruna sola volta. Per le stesse finalità questeultime ipotesi delittuose sono inserite traquelle cui deve essere assicurata la trat-tazione con priorità assoluta ai sensi del-l’articolo 132-bis delle norme di attua-zione, di coordinamento e transitorie delcodice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo n. 271 del 1989.

Infine, è stabilito che i reati di mal-trattamenti ai danni di familiari o convi-venti e di stalking sono inseriti tra i delittiper i quali la vittima è ammessa al gra-tuito patrocinio anche in deroga ai limitidi reddito. Ciò al fine di dare, su questopunto, compiuta attuazione alla citataConvenzione di Istanbul, che impegna gliStati firmatari a garantire alle vittimedella violenza domestica il diritto all’assi-stenza legale gratuita.

L’articolo 3 si inquadra nell’ambitodelle iniziative, preannunciate dal Go-

verno, per garantire la completa attua-zione della citata Convenzione di Istanbul.

La disposizione si propone, in attua-zione dei princìpi sanciti dagli articoli 5,12, 27 e 50 della Convenzione, di raffor-zare gli strumenti di prevenzione ancheoperativa delle vessazioni perpetrate nel-l’ambito del nucleo familiare o di relazioniaffettive, incoraggiando anche la segnala-zione all’autorità delle situazioni in cui sisono registrati atti di violenza non perse-guibili d’ufficio secondo il nostro ordina-mento, ma che possono essere reiterate ocostituire anche il prodromo di manife-stazioni più gravi.

La norma, mutuando lo schema giàcollaudato dello stalking (articolo 612-bisdel codice penale), rende applicabile lamisura di prevenzione dell’ammonimentonei confronti di coloro che a seguito disegnalazioni pervenute (anche da soggettidiversi dalla vittima) debbano ritenersiresponsabili di condotte di lesioni lievi(articolo 582, secondo comma, del codicepenale), riconducibili a fenomeni di vio-lenza domestica, definiti in termini sostan-zialmente pedissequi a quelli individuatidall’articolo 3, lettera b, della citata Con-venzione di Istanbul.

Viene previsto che la misura sia adot-tata dal questore, previa verifica dei fattisegnalati attraverso l’acquisizione dei ne-cessari elementi informativi e delle dichia-razioni delle persone informate sui fattisecondo il procedimento stabilito dall’ar-ticolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009,n. 11, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 aprile 2009, n. 38.

Viene richiamata, attraverso un rinvioal citato articolo 8, la possibilità per ilquestore di adottare provvedimenti restrit-tivi in materia di possesso e di detenzionedi armi e munizioni; inoltre è introdottaper la predetta autorità la possibilità diproporre nei confronti dell’ammonito lasospensione della patente di guida (da unoa tre mesi), misura che viene disposta dalprefetto salvo che non ricorrano partico-lari situazioni economico-lavorative insu-scettibili di essere garantite secondo laparticolare modalità del permesso di guida« ad ore » contemplata dal codice della

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strada, di cui al decreto legislativo n. 285del 1992.

Inoltre, è previsto che il Dipartimentodella pubblica sicurezza predispongaun’analisi criminologica sull’andamento delfenomeno, destinata a confluire nella rela-zione presentata annualmente al Parla-mento dal Ministro dell’interno, ai sensidell’articolo 113 della legge n. 121 del 1981.

La norma contempla, altresì, una spe-cifica forma di tutela della riservatezzadell’identità dei soggetti che hanno segna-lato i fatti in relazione ai quali è statoirrogato l’ammonimento.

La disposizione integra, infine, l’arti-colo 11 del citato decreto-legge n. 11 del2009, estendendo anche alle vittime diviolenza sessuale e di violenza domesticale misure già previste in materia distalking, in virtù delle quali coloro chericevono notizia del reato (Forze di poli-zia, presìdi sanitari e altre istituzioni)forniscono tutte le informazioni relative aicentri antiviolenza presenti nel territorio.

L’articolo 4 dà attuazione all’articolo59 della citata Convenzione di Istanbul,consentendo il rilascio di un permesso disoggiorno alle vittime degli atti di violenzaperseguiti dalla Convenzione.

L’atto normativo internazionale chiedeche, a tale fine, si tenga conto sia dieventuali esigenze processuali che richie-dano la presenza della vittima nel terri-torio nazionale, sia della situazione per-sonale della vittima, anche a prescinderedalla necessità della sua collaborazione nelcorso di un procedimento penale.

La permanenza della vittima nel terri-torio nazionale a fini di collaborazionecon l’autorità giudiziaria potrebbe esseregarantita già attraverso il rilascio del per-messo di soggiorno per motivi di giustizia,di cui all’articolo 11, comma 1, letterac-bis), del regolamento di attuazione deltesto unico in materia di immigrazione dicui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 394 del 1999. Tuttavia, tale pre-visione potrebbe non coprire l’intero spet-tro delle ipotesi delittuose contemplatedalla Convenzione, oltre ad avere unadurata limitata nel tempo (tre mesi, pro-rogabili una sola volta).

Ad esempio, la citata tipologia di per-messo di soggiorno potrebbe non appli-carsi ai casi in cui la vittima non cooperiai fini del procedimento penale e, primaancora, a quelli in cui un procedimentopenale non sia ancora avviato, in contrastocon quanto stabilito dalla Convenzione.

Difatti, l’articolo 59 della Convenzionenon richiede, ai fini del rilascio del per-messo di soggiorno, né che la vittimacooperi necessariamente né che il proce-dimento penale sia già in corso, attri-buendo rilevanza alla sola « situazionepersonale », con l’obiettivo di assicuraretutela a chi si trova in una condizionedoppiamente vulnerabile rispetto agli attidi violenza perpetrati nei suoi confronti.

Appare, pertanto, più adeguato a corri-spondere alle esigenze rappresentate il per-messo di soggiorno per motivi umanitariprevisto dall’articolo 5, comma 6, del testounico in materia di immigrazione di cui aldecreto legislativo n. 286 del 1998, che co-pre, peraltro, espressamente le esigenze dicarattere umanitario scaturenti da « obbli-ghi internazionali dello Stato italiano ».

Il permesso in parola, di durata an-nuale, rinnovabile finché perdurano leesigenze umanitarie che ne hanno giusti-ficato il rilascio, consente l’accesso al la-voro ed è convertibile in permesso perlavoro (ai sensi dell’articolo 14, comma 1,lettera c), del citato regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 394 del 1999). Per tali motivi, il rilasciodel permesso appare adeguato anche adoffrire una possibilità di intraprendere unpercorso di ricostruzione della dignità per-sonale e si pone nel solco delle « misurelegislative e di altro tipo necessarie perpromuovere e tutelare il diritto di tutti gliindividui, e segnatamente delle donne, divivere liberi dalla violenza, sia nella vitapubblica che privata » come recita l’arti-colo 4 della citata Convenzione.

La costruzione della norma, pur ricor-rendo allo schema già utilizzato dall’arti-colo 18 del citato testo unico, segnata-mente rivolto alle vittime di tratta, se nedistingue per la peculiarità delle ipotesidelittuose richiamate e dei presupposti:

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tentativo di sottrarsi ad una particolaretipologia di violenza e non ai condiziona-menti di un’associazione criminale. Inol-tre, pur conservando il doppio binariodella provenienza della segnalazione dal-l’autorità giudiziaria ovvero dai servizisociali, si richiede che tali servizi sianoquelli specializzati nell’assistenza alle vit-time di violenza.

Uno dei motivi che suggeriscono diricorrere a un impianto normativo auto-nomo rispetto alla previsione del permessoper protezione sociale disciplinato dal ci-tato articolo 18 del testo unico è poi lanecessità di tenere distinto il percorsoassistenziale delle vittime, che sarà even-tualmente quello specializzato dei centriantiviolenza, dai programmi di assistenzae integrazione sociale previsti per le vit-time di tratta.

La norma, analogamente a quanto pre-visto dal citato articolo 18 per le vittime ditratta, trova applicazione anche per i cit-tadini europei e per i loro familiari stra-nieri ai quali è rilasciata una carta disoggiorno.

L’articolo 5 completa il « pacchetto »delle misure di prevenzione lato sensu deifenomeni in argomento, prevedendo l’ado-zione da parte del Ministro con delega perle pari opportunità di un nuovo Piano diazione straordinario contro la violenzasessuale e di genere.

Un precedente Piano è stato adottatodal 2010 e sulla base di esso sono statesviluppate diverse attività in difesa, parti-colarmente, delle donne vittime di talifenomeni. Nondimeno, la recrudescenzadegli episodi di violenza sessuale e dome-stica ai danni di soggetti deboli rendenecessario provvedere, in linea di conti-nuità, all’adeguamento dei parametri sullabase dei quali è adottato lo strumento dipianificazione in argomento, alla cui ela-borazione e attuazione dovranno concor-rere tutte le amministrazioni interessate.

Le nuove previsioni in materia recatedalla disposizione in argomento contribui-ranno a completare il processo di attua-zione degli impegni assunti dall’Italia conl’adesione alla Convenzione di Istanbul, an-che secondo le linee programmatiche espo-

ste dal Governo nel corso del dibattito par-lamentare all’esito del quale è stata appro-vata la legge n. 77 del 2013 concernente laratifica della medesima Convenzione.

Il capo II (articoli da 6 a 9) reca normeche, per un verso, mirano ad agevolare larealizzazione di progetti finalizzati a ga-rantire più elevati standard di sicurezza e,per un altro, prevedono misure volte arafforzare la tutela dell’ordine pubblico ea contrastare alcuni fenomeni criminosi diparticolare allarme sociale.

In particolare, l’articolo 6 introduce, alcomma 1, misure volte ad accelerare leprocedure di realizzazione dei progetticompresi nel Programma operativo nazio-nale « Sicurezza per lo sviluppo – Obiet-tivo Convergenza 2007-2013 ».

In particolare, la disposizione mira agarantire continuità nel flusso di paga-menti del predetto Programma operativonazionale, assicurando che i soggetti at-tuatori dei progetti ricevano tempestiva-mente le somme loro spettanti sulla basedello stato di attuazione, come dispostodall’autorità di gestione del Programma.

L’avanzamento finanziario di tale Pro-gramma incontra, infatti, serie difficoltà,stante la carenza della liquidità necessariaper far fronte alle spese maturate nell’am-bito dei singoli progetti approvati, in attesadei rimborsi dei contributi europei e delcofinanziamento nazionale.

Tali rimborsi sono erogati dall’Unioneeuropea soltanto a seguito della presenta-zione delle rendicontazioni di spesa daparte dell’amministrazione titolare delProgramma, con una tempistica che nonconsente l’immediata disponibilità dellerisorse necessarie a dare continuità alflusso dei pagamenti, rischiando di provo-care ritardi nell’attuazione del Programmain una fase in cui è, al contrario, neces-sario accelerare il processo di spesa al finedi garantire il completo utilizzo delle ri-sorse entro la prevista scadenza del 31dicembre 2015.

Al fine di evitare, quindi, rallentamentinella realizzazione del Programma, conconseguenti perdite dei contributi europei,la disposizione autorizza il Fondo di ro-tazione di cui all’articolo 5 della legge

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n. 183 del 1987 ad anticipare le quote deicontributi europei e statali già pianificaticon la decisione di approvazione del pre-detto Programma.

I commi 2 e 3 recano un interventourgente e necessario per scongiurare lariduzione degli stanziamenti previsti per lacorresponsione del trattamento accessorioal personale del Comparto sicurezza edifesa, in relazione alla riduzione del per-sonale in servizio negli anni 2011, 2012 e2013 e alla conseguente riduzione dellostanziamento previsto per l’anno 2010,attraverso l’applicazione dell’articolo 9,comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del2010, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 122 del 2010, secondo cui l’am-montare complessivo delle risorse annual-mente destinate al trattamento accessorioè automaticamente ridotto in misura pro-porzionale alla riduzione del personale inservizio.

L’iniziativa risulta indispensabile perfar fronte alle contingenti esigenze di fun-zionalità del predetto comparto, attesoche, attraverso gli stanziamenti già dispo-nibili nei bilanci delle amministrazioniinteressate, si provvede alla correspon-sione al personale interessato delle pecu-liari indennità correlate alle specificheattività operative, quali i servizi di ordinepubblico, la reperibilità, il cambio diturno, le prestazioni di lavoro straordina-rio, eccetera.

Si tratta di indennità ed emolumentiaccessori che consentono di compensare ilmaggior impiego del personale interessatoin conseguenza proprio della riduzionedelle stesse unità per effetto delle cessa-zioni dal servizio non integralmente rein-tegrate, in applicazione del parziale bloccodel turn over.

Pertanto, per assicurare la regolaritàdei servizi, si rende necessario evitare lariduzione degli specifici capitoli di bilanciodelle amministrazioni interessate del citatocomparto, fermo restando comunque ildivieto di superare il limite previsto perl’anno 2010.

Il comma 4 detta norme per il rinnovo,ormai divenuto prossimo, delle conven-zioni che la specialità della polizia stradale

della Polizia di Stato dovrà stipulare conle società che gestiscono in concessione leautostrade.

In particolare, la norma mira a risol-vere le disparità di trattamento per l’ero-gazione di servizi finalizzati a incremen-tare la sicurezza pubblica da parte dellespecialità della Polizia di Stato, fruttodella pluralità di fonti normative che re-golano la materia.

Per il solo personale della polizia stra-dale impiegato nei servizi autostradali, inparticolare, l’articolo 18, comma 3, dellalegge 7 agosto 1990, n. 232, fissa in 5,16euro l’importo giornaliero da corrispon-dere a tale personale a titolo di indennità.A questo importo hanno fatto riferimentole società concessionarie delle autostradenella stipulazione delle convenzioni con lapolizia stradale.

L’intervento contenuto nella disposi-zione sancisce l’eliminazione del predettolimite e rimette integralmente la determi-nazione dell’indennità, anche per il per-sonale della polizia stradale, alle conven-zioni stipulate in materia, consentendo diottenere dalle società concessionarie unacontribuzione più aderente al valore dellaprestazione fornita. Ciò produce positiviriflessi finanziari anche per l’erario, attesoche una quota delle maggiori somme in-troitate per le indennità in questione vienedetratta e trattenuta a favore del bilanciodello Stato.

Inoltre, per esigenze di uniformità pro-cedimentale, la disposizione integra il ci-tato articolo 18, comma 3, della leggen. 232 del 1990 prevedendo che i criteri ele modalità per la ripartizione e la cor-responsione al personale delle somme dicui trattasi siano stabiliti con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per la pubblica ammini-strazione e la semplificazione (previstodall’articolo 39, comma 2, della legge 16gennaio 2003, n. 3, applicato, quale normagenerale sulle convenzioni in materia disicurezza, alle altre specialità della Poliziadi Stato).

Infine, il comma 5 prevede la riasse-gnazione nella disponibilità del Ministero

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dell’interno e del Fondo nazionale di prote-zione civile delle risorse, rispettivamente,destinate nell’ambito degli stanziamenti delcitato decreto-legge n. 95 del 2012 direttiad assicurare la prosecuzione degli inter-venti connessi al superamento dell’emer-genza umanitaria legata all’eccezionale af-flusso di stranieri appartenenti ai Paesi delNord Africa dichiarata con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 12 feb-braio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 42 del 21 febbraio 2011, e proro-gata al 31 dicembre 2012 con successivodecreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 235 dell’8 ottobre 2011. Ladisposizione è necessaria non potendo piùpercorrersi lo strumento dell’ordinanza diprotezione civile a seguito della cessazionedello stato emergenziale.

L’articolo 7, comma 1, proroga il pe-riodo di applicazione delle disposizionidell’articolo 8, commi 1-ter e 1-quater,della legge 13 dicembre 1989, n. 401, checonsentono di eseguire il cosiddetto « ar-resto differito » nei confronti degli autoridi reati commessi con violenza alle per-sone o alle cose in occasione di manife-stazioni sportive.

Attualmente, infatti, il citato articolo 8,comma 1-quinquies, stabilisce che questafacoltà cessava di trovare applicazione il30 giugno 2013.

Il venire meno di questa facoltà apreun vuoto negli strumenti di contrasto deidelitti commessi in occasione di competi-zioni sportive.

Grazie anche alla misura in commento èstato, infatti, possibile conseguire impor-tanti risultati contro il tifo violento, cometestimoniano i dati riguardanti l’ultima sta-gione, nel corso della quale si sono regi-strati non solo una diminuzione deglieventi, in cui vi sono state vittime di talifenomeni (-29,3 per cento), ma anche unsignificativo incremento del numero degliautori di episodi di violenza denunciati (+44per cento) e arrestati (+30 per cento circa).

In considerazione di ciò, la disposizioneprevede la facoltà di arresto in parola peraltri tre anni e, più precisamente, fino al30 giugno 2016.

Con riguardo al comma 2 dello stessoarticolo 7 si premette che, per gli autoridella rapina, l’articolo 628 del codice pe-nale prevede la pena della reclusione datre a dieci anni e la multa da 516 euro a2.065 euro.

In caso di rapina aggravata (commessacon violenza, minaccia, con armi eccetera,o in abitazione) la pena è della reclusioneda quattro anni e sei mesi a venti anni edella multa da 1.032 euro a 3.098 euro.

Al fine di accentuare il contrasto di talereato, si apportano modifiche al predettoarticolo al fine di inserire nuove circo-stanze aggravanti speciali.

Tali ipotesi riguardano, innanzitutto, ilcaso in cui il fatto sia commesso ai dannidi persone ultrasessantacinquenni; sitratta di un’ipotesi astrattamente ricondu-cibile tra le aggravanti comuni di cuiall’articolo 61, numero 5, dello stesso co-dice penale, ma che, in tal modo, vienetipizzata e resa di obbligatoria applica-zione con riguardo alla specifica fattispe-cie incriminatrice della rapina, raffor-zando quindi gli strumenti di repressionedi simili condotte perpetrate in danno disoggetti deboli.

Ad una logica analoga risponde, altresì,anche la nuova circostanza aggravante,destinata a inasprire le pene per le rapineperpetrate, oltre che in abitazione, anchenegli altri luoghi di cosiddetta « minoratadifesa ».

Il comma 3 dello stesso articolo 7 rendepiù flessibile l’impiego del contingente di1.250 appartenenti alle Forze armate chepuò essere messo a disposizione dei pre-fetti ai sensi dell’articolo 24, comma 74,del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102.

La norma consente, infatti, che tale con-tingente possa essere impiegato anche percompiti diversi dai servizi di perlustrazionee di pattuglia. Ciò consentirà di liberareimmediatamente consistenti aliquote delleForze di polizia da destinare a compiti piùdinamici di controllo del territorio.

Infine, si introduce, al comma 4, unamodifica all’articolo 682 del codice penale,volta a superare, anche alla luce di episodi

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verificatisi di recente, un vuoto di tuteladella riservatezza dei luoghi dell’Ammini-strazione della pubblica sicurezza, in pri-mis della Polizia di Stato, che ha suscitatoproblemi di carattere interpretativo.

Attualmente, infatti, la disposizione ap-presta questa tutela, finalizzata a repri-mere condotte suscettibili di trasmodare inillecite captazioni di segreti, solo nei ri-guardi dei luoghi militari, con un’imposta-zione che però non appare oggi al passocon la riforma del segreto di Stato e delleinformazioni classificate, introdotta dallalegge 3 agosto 2007, n. 124, e dai discen-denti regolamenti attuativi.

In particolare, l’articolo 6 del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 12giugno 2009, n. 7/2009 – adottato sullabase dei princìpi recati dall’articolo 42,comma 7, della legge n. 124 del 2007 –ricomprende espressamente tra i luoghi diinteresse per la sicurezza della Repubblicaanche i siti delle amministrazioni cheesercitano funzioni in materia di sicurezzadello Stato e di polizia, assoggettandoli aun regime ristretto quanto all’accesso.

Coerentemente con questa evoluzionedell’ordinamento la novella prevede che latutela penale approntata dal citato articolo682 del codice penale si applichi anchealle strutture dell’Amministrazione dellapubblica sicurezza, in cui è vietato l’in-gresso per motivi di sicurezza.

L’articolo 8 reca disposizioni volte ainasprire le pene relative a manifestazionidelittuose di cui si è registrato di recenteun sensibile aumento.

Un primo intervento si riferisce speci-ficamente al furto di componenti metalli-che e di altri materiali pregiati (ad esem-pio rame) sottratti ad impianti e infra-strutture destinati all’erogazione di energiaelettrica e di altri servizi pubblici, tra cuiquelli di trasporto e di telecomunicazione.

Si tratta di fenomeni che spesso deter-minano interruzioni di servizi pubbliciessenziali e che possono, per le modalitàcon cui vengono perpetrati, determinarel’insorgere di pericoli per l’incolumitàpubblica.

In relazione a tale specifica ipotesi difurto, viene introdotta, con un’integrazione

dell’articolo 625 del codice penale, unaspecifica circostanza aggravante.

Tale nuova circostanza potrà trovareapplicazione unitamente all’aggravantecontemplata dal citato articolo 625, primocomma, numero 2), atteso che l’asporta-zione dei metalli e di altri materiali inquestione dalle infrastrutture e dagli im-pianti avviene di norma con violenza sullecose.

In tal modo, il fenomeno delittuosoperpetrato con queste modalità potrà es-sere colpito con pene da tre a dieci annidi reclusione e, pertanto, appropriata-mente rispetto alla gravità delle manife-stazioni delittuose in discorso.

Un secondo intervento inasprisce lepene per il delitto di ricettazione quandoil fatto si riferisce a denaro o a coseprovento dei delitti di rapina aggravata, diestorsione aggravata ovvero di furto ag-gravato perché avente ad oggetto le pre-dette componenti metalliche.

Le innovazioni descritte sono comple-tate prevedendo che si procede all’arrestoobbligatorio in flagranza per le nuoveipotesi di furto aggravato e di ricettazioneaggravata.

L’articolo 9 mira a rendere più efficaceil contrasto del preoccupante e crescentefenomeno del cosiddetto « furto d’identitàdigitale », attraverso il quale vengono com-messe frodi informatiche, talora con note-vole nocumento economico per la vittima.

A tale fine sono previsti un innalza-mento della pena edittale e la procedibilitàd’ufficio per il delitto di frode informaticaquando il fatto è commesso con sostitu-zione dell’identità digitale in danno di unoo più soggetti.

Inoltre, tale nuova fattispecie incrimi-natrice, unitamente ai delitti di indebitautilizzazione delle carte di credito e aquelli concernenti la violazione degli ob-blighi in materia di trattamento dei datipersonali, viene compresa tra i reati per iquali opera la responsabilità amministra-tiva dell’ente nel cui interesse o vantaggioessi sono stati perpetrati.

La norma interviene, infine, sul sistemapubblico di prevenzione, sul piano ammi-nistrativo, delle frodi informatiche istituito

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dall’articolo 30-ter del decreto legislativo13 agosto 2010, n. 141, che si impernia suun archivio informatizzato centralizzato dicui è titolare il Ministero dell’economia edelle finanze che per la gestione si avvaledella CONSAP Spa.

In particolare, è previsto che i soggettiche compongono tale sistema (denominati« soggetti aderenti ») possano richiedere algestore del predetto archivio centralizzatodi verificare l’autenticità dei dati fornitidalle persone fisiche che richiedono servizifinanziari al fine di accertare la loro realeidentità.

Sempre in questo contesto si iscrive laprevisione che consente al Ministro del-l’economia e delle finanze di aggiornarel’entità del contributo che i soggetti ade-renti devono versare per garantire il fun-zionamento del sistema ai sensi dell’arti-colo 30-sexies del citato decreto legislativon. 141 del 2010.

Il Capo III introduce disposizioni intema di protezione civile.

L’articolo 10, alla luce del periodo diprima applicazione della riforma del si-stema di protezione civile nazionale, re-cata dal citato decreto-legge n. 59 del2012, prevede alcune modifiche all’articolo5 della legge n. 225 del 1992, concernentegli interventi da attuare in occasione dicalamità naturali o dovuti ad attivitàumane fronteggiabili solo con mezzi epoteri straordinari, di cui all’articolo 2,comma 1, lettera c), della stessa leggen. 225 del 1992.

La disposizione, infatti, stabilisce che ilPresidente del Consiglio dei ministri con ladelibera che dichiara lo stato di emer-genza provvede, tra l’altro, a quantificarele risorse finanziarie destinate ad adottaregli interventi necessari allo scopo; qualoratali risorse siano insufficienti o siano inprocinto di esaurirsi, il Capo del Diparti-mento della protezione civile della Presi-denza del Consiglio dei ministri presentaal Presidente del Consiglio dei ministri unarelazione motivata per le conseguenti de-liberazioni.

Inoltre, viene previsto che lo stato diemergenza non può superare la durata di

centottanta giorni (in luogo degli attualinovanta), prorogabili di altri centottanta.

Un ulteriore adeguamento riguarda icontenuti delle ordinanze di protezionecivile in deroga che possono essere adot-tate in occasione delle situazioni di emer-genza. La disposizione, infatti, provvede adelencare in maniera più dettagliata lemisure che possono essere adottate contali interventi.

Inoltre, viene previsto che agli onericonnessi all’attuazione degli interventi ne-cessari per fare fronte agli eventi di cui alrichiamato articolo 2, comma 1, lettera c),si provvede mediante il neo-istituito Fondoper le emergenze nazionali, di cui vengonoanche precisate le modalità di alimenta-zione finanziaria a regime.

Il comma 3 attribuisce ai commissaridelegati nominati ai sensi dello stessoarticolo 5 della legge n. 225 del 1992 lefunzioni di responsabili per la prevenzionedella corruzione e per la trasparenza,nell’ambito del sistema delineato dalla re-cente legge n. 190 del 2012.

Infine, con il comma 4, viene abrogatoil comma 8 dell’articolo 1 del decreto-leggen. 245 del 2005, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 21 del 2006, relativoall’istituzione, nell’ambito dell’« emergenzarifiuti Campania », di un nucleo interforzea disposizione del Dipartimento della pro-tezione civile. Tale abrogazione è ritenutanecessaria in considerazione delle compe-tenze affidate al predetto Dipartimento dalcitato intervento di riforma di cui almenzionato decreto-legge n. 59 del 2012.

Sempre al fine di assicurare la pienaoperatività del sistema nazionale di pro-tezione civile e, in particolare, del Corponazionale dei vigili del fuoco, componentefondamentale di tale sistema, l’articolo 11,commi da 1 a 4, prevede l’istituzione di unapposito « fondo emergenze » nello stato diprevisione del Ministero dell’interno (e piùprecisamente nell’ambito della missione« Soccorso civile » – programma « Preven-zione dal rischio e soccorso pubblico ».

Tale fondo è destinato a fare fronte alleanticipazioni delle immediate e indifferi-bili esigenze di spesa che si rendononecessarie in relazione agli interventi che

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il Corpo nazionale dei vigili del fuoco èchiamato a sostenere a seguito del verifi-carsi di emergenze di protezione civile. Èprevisto, in particolare, che lo stanzia-mento su tale fondo possa essere utilizzatoper il pagamento degli emolumenti acces-sori spettanti al personale dei vigili delfuoco impegnato in occasione delle citateemergenze di protezione civile.

Il fondo viene alimentato con una do-tazione di 15 milioni di euro per il 2013,per la quale è stata prevista un’idoneacopertura finanziaria; per gli esercizi fi-nanziari successivi la relativa dotazione èdeterminata annualmente con la legge dibilancio.

Per garantire il ripristino delle risorseanticipate a valere su tale nuovo fondo, èprevisto che restino acquisite all’erario, inmisura corrispondente, le risorse rimbor-sate a qualsiasi titolo al Corpo nazionaledei vigili del fuoco per le spese sostenutein occasione di emergenze.

Le medesime finalità di accrescimentodella funzionalità del Corpo nazionale deivigili del fuoco sono perseguite dalle mo-difiche al decreto legislativo n. 81 del2008, introdotte dal comma 5 del mede-simo articolo 11.

Con particolare riferimento alla letteraa), l’articolo 8, comma 4, del decreto legisla-tivo n. 81 del 2008 prevede, in materia diSistema informativo per la prevenzione neiluoghi di lavoro (SINP), l’adozione di undecreto interministeriale per la definizionedelle regole tecniche per la realizzazione eil funzionamento del SINP, nonché per iltrattamento dei dati. Con il medesimo de-creto sono disciplinate le speciali modalitàcon cui le Forze di polizia e le Forze armatepartecipano al SINP relativamente alle atti-vità operative e addestrative. La modificaproposta con la lettera a) è volta a includereanche il Corpo nazionale dei vigili del fuoconella speciale disciplina riservata in mate-ria alle Forze di polizia e alle Forze armate.Ciò in ragione delle specificità e peculiaritàdel medesimo Corpo nazionale che, in ma-teria, sono del tutto analoghe a quelle di taliforze.

Con le lettere b) e c), si propone diintrodurre nel decreto legislativo n. 81 del

2008 due disposizioni miranti a garantirein qualsiasi momento la continuità e l’ef-ficienza dei servizi di soccorso pubblico edi prevenzione ed estinzione degli incendi,svolti dal Corpo nazionale dei vigili delfuoco.

La prima disposizione conferisce alCorpo la possibilità di effettuare diretta-mente, anziché affidarle ai soggetti pub-blici e privati indicati nell’articolo 71,comma 11, del decreto legislativo n. 81 del2008, le verifiche periodiche delle attrez-zature di lavoro riportate nell’allegato VIIannesso al medesimo decreto legislativo, dicui il Corpo nazionale dispone a titolo diproprietà o di comodato d’uso.

Alla base di tale intervento vi è, oltrealla già citata esigenza di continuità edefficienza dei servizi d’istituto, la consta-tazione che il Corpo nazionale possiede lecompetenze tecniche e le professionalitànecessarie per effettuare in propriol’adempimento. Si tratta, infatti, di attrez-zature non in commercio, realizzate suspecifiche tecniche spesso elaborate dallostesso Corpo nazionale.

La seconda disposizione è volta adautorizzare il Corpo nazionale dei vigilidel fuoco a effettuare direttamente, anzi-ché affidarle a soggetti esterni, le attivitàdi formazione e di abilitazione del propriopersonale all’utilizzo delle attrezzature dilavoro di cui all’articolo 73, comma 5, deldecreto legislativo n. 81 del 2008, di cui ilmedesimo Corpo nazionale dispone perl’assolvimento dei compiti d’istituto.

Anche questo intervento è fondato, ol-tre che sull’esigenza della continuità edefficienza dei servizi d’istituto, sulla con-statazione che il Corpo nazionale possiedele competenze tecniche e le professionalitànecessarie per effettuare in propriol’adempimento formativo. Inoltre, si tratta,per talune fattispecie, di attrezzature al-lestite per il soccorso pubblico, peculiaridell’attività del Corpo nazionale, che ivigili del fuoco conoscono e riguardo allequali essi sono i soggetti più idonei asvolgere il relativo addestramento.

Il capo IV (articoli 12 e 13) contienedisposizioni relative alle gestioni commissa-riali e all’entrata in vigore del decreto-legge.

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In particolare, l’articolo 12 intervienein materia di gestioni commissariali deipredetti enti locali, alla luce della citatasentenza della Corte costituzionale n. 220del 3 luglio 2013.

Tale sentenza ha dichiarato l’illegitti-mità costituzionale dell’articolo 23, commi14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, nonché degli articoli 17 e 18del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, relativamente alledisposizioni che disciplinano il riordinodelle province.

Sulla base delle disposizioni oggettodella pronuncia della Corte costituzio-nale, che prevedevano la trasformazionedelle province in enti di secondo grado,sono stati adottati provvedimenti di scio-glimento delle amministrazioni provincialie di conseguente nomina di un commis-sario straordinario, nei casi in cui quellestesse amministrazioni sarebbero dovutecomunque andare al voto entro il 31dicembre 2012.

Prima della sentenza della Corte co-stituzionale, nella sequenza degli atti nor-mativi succedutisi nell’ambito del pro-cesso di riordino delle province, è poiintervenuto il comma 115 dell’articolo 1della legge n. 228 del 2012 (legge distabilità 2013) – norma non incisa dallapronuncia della Corte – in base al qualeè stato disposto il commissariamento,fino al 31 dicembre 2013, anche delleamministrazioni provinciali che venisserocomunque a cessare in una data com-presa tra il 5 novembre 2012 (data in-dividuata in relazione alla mancata con-versione in legge del decreto-legge n. 188del 2012, adottato, appunto, il 5 novem-bre 2012) e il 31 dicembre 2013.

Si è così venuta a determinare, all’in-terno del continuum del processo riforma-tore delle province, una stratificazione diinterventi in esito alla quale coesistono ge-stioni commissariali provinciali basate suuna diversa, sottostante legittimazione nor-mativa: in tale ambito formano oggetto delpresente intervento innanzitutto quelle che

sono state originariamente instaurate inapplicazione del citato articolo 23, poi di-chiarato incostituzionale dalla Consulta.

In effetti, proprio per queste ultimesembra porsi, a seguito della pronunciadella Corte costituzionale, un problema dilegittimazione, essendo esse venute allaluce sulla base del caducato articolo 23, eproseguite solo in conseguenza della suc-cessiva adozione del citato articolo 1,comma 115, della legge di stabilità 2013.

Ora, tenuto conto dell’avviato percorsodi riforma delle province – che si articolasia nell’avvenuta approvazione del disegnodi legge costituzionale di soppressioneespressa delle province, sia nella decisionedel Consiglio dei ministri di adottare unprovvedimento ordinario che introduca,nelle more, una disciplina transitoria, l’ar-ticolo 12, commi 1 e 2, prevede, innanzi-tutto, che siano fatti salvi i provvedimentidi scioglimento degli organi provinciali edi conseguente nomina dei commissaristraordinari disposti in forza del citatoarticolo 23, nonché gli atti e i provvedi-menti adottati, fino alla data di entrata invigore del decreto, dagli stessi commissari.

Inoltre, in considerazione della ragione-vole possibilità che il percorso riformatorevenga a compiersi successivamente al 31dicembre 2013, termine ultimo attualmenteindicato dalla legge per la conclusione dellegestioni commissariali provinciali, si è rite-nuto di attribuire espressa valenza norma-tiva a tale indicazione prognostica, anche inossequio al principio di continuità del-l’azione amministrativa, conferendo nuovalegittimazione a tali gestioni commissarialie fissandone la cessazione alla data del 30giugno 2014 (comma 3).

Coerentemente, per esigenze di cer-tezza giuridica e di uniformità del quadroregolativo, il comma 4 dispone che anchele amministrazioni provinciali in carica,per le quali venga a manifestarsi, succes-sivamente al 31 dicembre 2013 e fino al 30giugno 2014, l’esigenza di rinnovo degliorgani, siano commissariate ai sensi delcitato articolo 1, comma 115.

Come infatti già posto in rilievo, ilsindacato di costituzionalità non si èesteso alle previsioni contenute in tale

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ultimo articolo, avendo unicamente laCorte statuito, nella più volte citata pro-nuncia, l’inidoneità dello strumento utiliz-zato « in quanto il decreto-legge, atto de-stinato a fronteggiare casi straordinari dinecessità e di urgenza, è strumento nor-mativo non utilizzabile per realizzare unariforma organica e di sistema quale quellaprevista dalle norme censurate ».

Con il comma 5, infine, si sospende, pergli evidenti profili di connessione, l’appli-cazione delle disposizioni in materia diriduzione delle dotazioni organiche del-l’amministrazione civile dell’interno, findall’origine legate, quanto ai tempi diattuazione, alla conclusione del processoriformatore delle province, in linea con

quanto già stabilito dal citato articolo 1,comma 115, ultimo periodo, della leggen. 228 del 2012.

Il comma 6 reca la clausola di inva-rianza finanziaria.

Infine, l’articolo 13 stabilisce che il de-creto-legge entra in vigore il giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale, salvo quanto diversa-mente stabilito, come si è già detto, relati-vamente all’entrata in vigore delle modifi-che apportate all’articolo 380 del codice diprocedura penale, che consentono di proce-dere all’arresto in flagranza anche per idelitti di maltrattamenti contro familiari econviventi e di atti persecutori (articoli 572e 612-bis del codice penale).

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni)

Il decreto-legge contiene misure urgenti in materia di sicurezza eper il contrasto della violenza di genere, in materia di protezione civilee di commissariamento delle province. Si tratta di misure cheintervengono sull’assetto ordinamentale vigente senza determinare,salvo alcune limitate eccezioni, nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Per le norme che prevedono nuovi impegni di spesa, larelativa copertura, in linea con gli obiettivi assunti dal Governo perla complessiva revisione degli oneri finanziari di funzionamento dellepubbliche amministrazioni, è comunque assicurata nell’ambito degliattuali stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessateattraverso una selettiva revisione degli impegni di spesa che nonpregiudica i livelli di funzionalità di apparati destinati a garantirefunzioni fondamentali dello Stato.

Il Capo I contiene disposizioni per la prevenzione e il contrastodella violenza di genere.

Nel dettaglio, l’articolo 1 prevede interventi di natura ordina-mentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Anche l’articolo 2, ai commi 1 e 2 e 4, prevede misure di carattereordinamentale.

L’articolo 2, comma 3, reca modifiche al testo unico delle spesedi giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115del 2002, che estendono il beneficio della ammissione al patrocinio aspese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallanormativa vigente, alle vittime di reati di violenza domestica (articolo572 del codice penale), di pratiche di mutilazione degli organi genitalifemminili (articolo 583-bis del codice penale) e di atti persecutori(articolo 612-bis del codice penale).

Ai fini della valutazione dell’impatto finanziario delle disposizioniin esame, si evidenzia che l’attuale limite di reddito per l’ammissioneal patrocinio a spese dello Stato è pari ad euro 10.776,30 (importoaggiornato dal decreto ministeriale 2 luglio 2012).

La valutazione del numero di ammissioni al patrocinio inrelazione ai reati sopra evidenziati non può comunque non assumerecarattere di estrema prudenzialità, in virtù del fatto che in presenzadel requisito reddituale il beneficio viene comunque garantito alegislazione vigente, ferma restando la facoltà del soggetto di nomi-nare, a sue spese, un difensore di fiducia.

Il costo medio di un patrocinio nella materia penale ammonta acirca 900 euro per ciascun grado di giudizio. Le persone ammesse albeneficio ammontano a 111.163 a fronte di 129.944 persone interes-sate.

Tali dati sono stati desunti dalla relazione al Parlamento sulpatrocinio a spese dello Stato nel processo penale per l’anno 2011,elaborata dalla Direzione generale della giustizia penale del Diparti-mento affari di giustizia (dati aggiornati al maggio 2013).

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Con riferimento ai dati statistici forniti dalla competente Dire-zione generale del Ministero della giustizia, si evidenzia che sonodisponibili le sole risultanze, riferite all’anno 2011, concernenti ilreato di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale) inconseguenza del quale sono stati iscritti 2.852 fascicoli penali e quelleconcernenti il reato di violenza domestica (articolo 572 del codicepenale) in conseguenza del quale sono stati iscritti 3.956 fascicolipenali presso i tribunali; per il medesimo anno non risultano inveceiscritti procedimenti relativi all’articolo 585-bis del codice penale.

È possibile pertanto stimare prudenzialmente in circa 10.000procedimenti all’anno il numero complessivo di processi penali inrelazione ai reati di violenza domestica (articolo 572 del codicepenale), di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili(articolo 583-bis del codice penale) e di atti persecutori (articolo612-bis del codice penale) con una estensione dei beneficiari delpatrocinio, in deroga agli attuali limiti di reddito, in misura pari al30 per cento dei procedimenti iscritti.

La stima degli oneri aggiuntivi a carico dello Stato (che gravanosul capitolo di bilancio 1360 delle spese di giustizia) ammonta quindia circa 2,7 milioni di euro all’anno (900 euro X 3.000 beneficiari) adecorrere dal 2014. Per il 2013 l’onere, rapportato alla residua parted’anno, è stimato in 1 milione di euro.

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede, quantoa 1 milione di euro per l’anno 2013 e a 400.000 euro per l’anno 2014,mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stan-ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2013-2015, nell’ambito dei programma « Fondi diriserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013,allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro perl’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e, quanto a 400.000 euro per l’anno 2014, l’accan-tonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorreredal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondodi cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. IlMinistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare conpropri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 3 introduce una nuova ipotesi di applicazione di misuradi prevenzione nei casi di condotte di violenza domestica, adottata dalquestore sulla base di elementi informativi suscettibili di essereacquisiti nell’ambito delle ordinarie attività svolte dalle Forze dipolizia per la prevenzione generale dei reati, a cui aggiunge laprevisione di un’analisi sull’andamento del fenomeno e una specificaforma di tutela della riservatezza dei soggetti denuncianti. L’articolo4 si limita a procedimentalizzare e a circoscrivere, con riguardo aifatti di violenza perseguiti dalla Convenzione del Consiglio d’Europasulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delledonne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011,firmata dall’Italia e la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dalParlamento con la legge n. 77 del 2013, l’ambito applicativo

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della norma già vigente in materia di rilascio del permesso per motiviumanitari, delimitando e indirizzando la discrezionalità riconosciutaal questore nel valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio.Il permesso di soggiorno per motivi umanitari copre, tra l’altro,espressamente proprio le esigenze di carattere umanitario scaturentida « obblighi internazionali dello Stato italiano ». Per l’esiguità delnumero degli interessati, in considerazione della dettagliata descri-zione dei presupposti del rilascio, nonché dei requisiti della fattispecielegittimante, la disposizione non determina effetti negativi per lafinanza pubblica. Rimane a carico della vittima il pagamento del costodi produzione del documento ai sensi del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 4 aprile 2006, recante « Determinazionedell’importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti ilpermesso di soggiorno elettronico », pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 103 del 5 maggio 2006. L’articolo 5 prevede l’adozione di un Pianod’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere senzaoneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e il riconoscimento dellapossibilità di ricorrere al Fondo per le politiche relative ai diritti e allepari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-leggen. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del2006.

Il Capo II è dedicato all’adozione di norme in materia di sicurezzaa supporto dello sviluppo economico dei territori, di tutela dell’ordinee della sicurezza pubblica per la prevenzione e il contrasto difenomeni di particolare allarme sociale.

L’articolo 6, al comma 1, garantisce continuità nel flusso dipagamenti del Programma operativo nazionale « Sicurezza per losviluppo - obiettivo Convergenza » finanziato con i fondi strutturalidell’Unione europea 2007-2013, assicurando che i soggetti attuatori deiprogetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla basedello stato di attuazione, come disposto dall’autorità di gestione delProgramma. L’avanzamento finanziario di tale Programma incontra,infatti, serie difficoltà, stante la carenza della liquidità necessaria perfare fronte alle spese maturate nell’ambito dei singoli progettiapprovati, in attesa dei rimborsi dei contributi europei e del cofi-nanziamento nazionale. Tali rimborsi vengono erogati dall’Unioneeuropea soltanto a seguito della presentazione delle rendicontazioni dispesa da parte dell’amministrazione titolare del Programma, con unatempistica che non consente l’immediata disponibilità delle risorsenecessarie a dare continuità al flusso dei pagamenti, rischiando diprovocare ritardi nell’attuazione del Programma in una fase in cui è,al contrario, necessario accelerare il processo di spesa al fine digarantire il completo utilizzo delle risorse entro la prevista scadenzadel 31 dicembre 2015. Allo scopo di evitare, quindi, rallentamentinella realizzazione del Programma, con conseguenti perdite deicontributi europei, la norma autorizza il Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 ad anticipare le quote deicontributi europei e statali già pianificati con la decisione di appro-vazione del programma in oggetto. Trattandosi di mere anticipazionidi risorse già assegnate per il Programma, vincolate al plafond delleeffettive disponibilità finanziarie del predetto Fondo di rotazione,

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la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanzapubblica. Le anticipazioni effettuate dal Fondo di rotazione, inattuazione della norma proposta, saranno reintegrate al Fondo stesso,per la quota dell’Unione europea, a valere sui rimborsi europeidisposti a seguito della rendicontazione delle spese effettivamentesostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamentiautorizzati in favore del medesimo Programma nell’ambito delleprocedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.

I commi 2 e 3 scongiurano la riduzione degli stanziamenti, perl’anno 2013, previsti per la corresponsione del trattamento accessorioal personale del Comparto sicurezza e difesa, in relazione allariduzione del personale in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, inapplicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.L’iniziativa risulta indispensabile per fare fronte alle contingentiesigenze di funzionalità del predetto comparto, atteso che, attraversogli stanziamenti già disponibili nei bilanci delle amministrazioniinteressate, si provvede alla corresponsione al personale interessatodelle peculiari indennità correlate alle specifiche attività operative,quali i servizi di ordine pubblico, la reperibilità, il cambio di turno,le prestazioni di lavoro straordinario eccetera. Si tratta di indennitàed emolumenti accessori che consentono di compensare il maggiorimpiego del personale interessato in conseguenza proprio dellariduzione delle stesse unità per effetto delle cessazioni dal servizio nonintegralmente reintegrate, in applicazione del parziale blocco del turnover. Pertanto, per assicurare la regolarità dei servizi, si rendenecessario evitare la riduzione degli specifici capitoli di bilancio delleamministrazioni interessate del citato Comparto, fermo restandocomunque il divieto di superare il limite previsto per l’anno 2010.L’onere finanziario, pari a 6.299.662 euro per l’anno 2013, è statoquantificato in relazione alla riduzione di personale del Compartosicurezza e difesa rispetto alle consistenze dell’anno 2010, sulla basedei dati forniti dai Ministeri competenti, per un ammontare com-plessivo di circa 7.000 unità. Al predetto onere si provvede, quanto a4 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle sommedisponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003,n. 350, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per lariassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Statoper le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a 2.299.662 euro,mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione perl’anno 2013.

Il comma 4 abroga il limite legislativo di 10.000 lire (corrispon-denti a 5,16 euro) dell’importo giornaliero da corrispondere alpersonale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali aseguito della stipulazione di convenzioni con le società concessionarieautostradali. La determinazione dell’indennità è quindi rimessa inte-gralmente (con il divieto, comunque, di scendere al di sotto dell’im-porto finora fissato come limite massimo) alle convenzioni in materia,consentendo di ottenere dalle società concessionarie delle autostrade,in sede di stipulazione delle convenzioni stesse (e quindi nella libera

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contrattazione tra le parti), una contribuzione più elevata e aderente alvalore della prestazione fornita. Ciò determina effetti positivi anche perl’erario nel suo complesso. Sulla somma versata al Ministero dell’in-terno corrispondente ai servizi prestati dal personale in ambito auto-stradale, rendicontati dall’amministrazione, il Ministero dell’economia edelle finanze opera, infatti, una ritenuta, in relazione al tasso di infla-zione programmato, e un’ulteriore ritenuta è operata dallo stesso Mini-stero dell’economia e delle finanze in misura fissa, ai sensi degli articoli1 e 3 della legge n. 963 del 1953, indipendentemente dalla misuradell’indennità in esame. L’abrogazione del limite legislativo consentequell’incremento dell’indennità che determina, a sua volta, l’aumentodelle ritenute e, quindi, delle entrate per il bilancio dello Stato.

Il comma 5 consente l’assegnazione nella disponibilità del Ministerodell’interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorsestanziate dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 135 del 2012, e mantenute in bilancio nel conto deiresidui, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi alsuperamento dell’emergenza umanitaria legata all’eccezionale afflussodi stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa dichiarata con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011, e prorogata al 31dicembre 2012 con successivo decreto del Presidente del Consiglio deiministri del 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235dell’8 ottobre 2011. La disposizione è necessaria al fine di assegnare lerisorse residue del Fondo emergenza Nord Africa, non potendo piùpercorrersi lo strumento dell’ordinanza di protezione civile, previsto dalcitato decreto-legge n. 95 del 2012 come strumento mediante il qualeprocedere all’individuazione delle risorse da ripartire, a seguito dellacessazione dello stato emergenziale.

L’articolo 7 prevede, al comma 1, la possibilità fino al 30 giugno2016 di applicare il cosiddetto « arresto differito » degli autori di attidi violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il comma 2rafforza il contrasto del fenomeno delle rapine. Il comma 3 si limitaa rimodulare le modalità di impiego operativo di un contingente delleForze armate, senza mutarne la consistenza numerica, messo adisposizione dei prefetti per le esigenze di concorso ai servizi dicontrollo del territorio. Il comma 4 prevede la tutela penale degliimmobili dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accessoè vietato per ragioni di pubblica sicurezza. Si tratta di interventi dinatura ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

Gli articoli 8 e 9 rafforzano, rispettivamente, il contrasto delfenomeno del furto di rame e quello della frode informatica com-messa con sostituzione d’identità digitale. Si tratta di interventi dinatura ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

Il Capo III contiene disposizioni in tema di protezione civile.L’articolo 10 contiene modifiche ordinamentali alla legge 24

febbraio 1992, n. 225. In particolare, si prevede che alla coperturadegli oneri connessi alle emergenze per gli eventi di cui all’articolo 2della citata legge si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo per

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le emergenze nazionali che è istituito presso la Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. A talfine, è prevista una dotazione finanziaria iniziale per il Fondo per leemergenze nazionali di 5 milioni di euro per l’anno 2013, fermerestando le complessive risorse a legislazione vigente a disposizionedella Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dellaprotezione civile. È altresì previsto che, a decorrere dall’anno finan-ziario 2014, la dotazione del Fondo sia determinata annualmente aisensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre2009, n. 196, in sede di definizione della tabella C della legge distabilità. Infine, gli utilizzi delle risorse finanziarie effettuati a valeresul nuovo Fondo per le emergenze nazionali dovranno essere evi-denziati, al termine di ciascun esercizio, in apposito allegato alrendiconto del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio deiministri.

L’articolo 11, commi da 1 a 4, prevede l’istituzione di un fondonell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno - centrodi responsabilità « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub-blico e della difesa civile », destinato a finanziare, in via di anticipazione,le immediate e indifferibili esigenze di spesa connesse agli interventiemergenziali disposti sulla base di apposite ordinanze di protezionecivile che vedono impegnato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,mediante la previsione di uno stanziamento iniziale di bilancio pari a 15milioni di euro per l’anno 2013. A decorrere dall’anno 2014 lo stanzia-mento viene determinato annualmente con la legge di bilancio. Per ilsolo anno 2013, al fine di ovviare al probabile sfasamento temporale trale eventuali anticipazioni e i conseguenti rimborsi (che potrebberoavvenire l’anno successivo a quello corrente, determinando un’inci-denza sui saldi di bilancio), si prevede, al comma 2, una specificacopertura finanziaria a valere sulle somme del Fondo di rotazione per lasolidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsivee dell’usura, di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni eserciziofinanziario. Il comma 3 disciplina il meccanismo della rifusione dellesomme anticipate con lo stanziamento iniziale di tale Fondo, preve-dendo il versamento in entrata, fino a concorrenza delle anticipazionidisposte, dei rimborsi effettuati a qualsiasi titolo per le spese sostenutedal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione degli eventi emer-genziali in questione. La disposizione non determina nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica poiché il Fondo, pur disponendo di unostanziamento iniziale, agisce in termini di anticipazione e quale postacompensativa (che prevede un’equivalente previsione di entrata), stanteil prescritto obbligo di immediata rifusione in presenza delle assegna-zioni disposte per finanziare gli stati di emergenza che vedono coinvoltoil Corpo nazionale.

Il comma 5, lettera a), è volto a prevedere per il Corpo nazionaledei vigili del fuoco la medesima disciplina prevista per le Forze armatee per le Forze di polizia in materia di partecipazione al Sistemainformativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro per le attivitàoperative e addestrative, in ragione della specificità e della peculiarità

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del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in materia, sono del tuttoanaloghe a quelle delle citate Forze. La disposizione non determinanuovi oneri, anzi la partecipazione del Corpo nazionale al Sistemainformativo con le medesime modalità previste per i suddetti soggettiriduce gli adempimenti amministrativi con conseguenti risparmi perla finanza pubblica.

Le lettere b) e c) del medesimo comma 5 non comportano nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi consentono risparmi dispesa in ragione del fatto che attualmente le attività di verifica,formazione e abilitazione ivi previste sono affidate a titolo oneroso asoggetti pubblici e privati esterni. In entrambe le disposizioni è stataprevista un’apposita previsione che assicura la neutralità finanziariadelle stesse disposizioni.

Il Capo IV contiene disposizioni per le gestioni commissariali delleprovince a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del2013 in materia di riordino delle province, nonché disposizioni per ilpotenziamento e la razionalizzazione della spesa del Ministero del-l’interno che coniugano le esigenze di miglioramento dell’organizza-zione ministeriale con quelle di una maggiore efficienza degli impegnidi bilancio.

In particolare, l’articolo 12 interviene sulle gestioni commissarialidelle amministrazioni provinciali i cui organi, che avrebbero dovutoessere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, sono invece stati sciolti inapplicazione dell’articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, poidichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n.220 del 2013.

Conseguentemente, dispone la salvezza dei provvedimenti discioglimento degli organi provinciali e di nomina dei commissaristraordinari nominati per la gestione di tali enti, nonché degli atti edei provvedimenti adottati dai commissari nell’esercizio delle lorofunzioni e stabilisce che le gestioni commissariali cessino il 30 giugno2014.

Il provvedimento attribuisce nuova legittimazione alle suddettegestioni commissariali e alle altre in essere in applicazione dell’arti-colo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012. Dispone, inoltre, ilcommissariamento, fino alla medesima data del 30 giugno 2014, delleamministrazioni provinciali che vengano a cessare successivamente al31 dicembre 2013.

Infine, sospende, fino al 30 giugno 2014, l’applicazione delledisposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 135 del 2012, tenuto conto del collegamento del processo diriduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell’interno conquello di riforma del livello di governo provinciale, collegamento giàaffermato dal predetto articolo 2, comma 2, e dal successivo articolo1, comma 115, della legge di stabilità 2013. L’ulteriore sospensione dicui trattasi non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto alladisposizione, che si differisce nuovamente, non erano stati associatiespressi risparmi di spesa.

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Il provvedimento, quindi, introduce norme di carattere ordina-mentale che non comportano oneri a carico della finanza pubblica.È stata, in ogni caso, inserita, al comma 6, un’apposita disposizioneche garantisce la neutralità finanziaria delle disposizioni contenutenell’articolo 12. Si precisa, comunque, che i compensi dei commissaristraordinari sono già stanziati nel bilancio dei rispettivi enti ai finidell’erogazione ai corrispondenti organi ordinari e che la proroga dellegestioni commissariali produce, anzi, un risparmio di spesa atteso ilminor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degliorgani ordinariamente costituiti.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Governo.

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princìpi

dell’iter.

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DELL’UNIONE EUROPEA E

dell’Unione europea.

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dell’Unione europea

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congruità

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioniurgenti in materia di sicurezza e per ilcontrasto della violenza di genere, nonchéin tema di protezione civile e di commis-sariamento delle province.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 191 del 16 agosto 2013.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto dellaviolenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commis-

sariamento delle province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza indanno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivatorendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalitàdissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introdu-cendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate allaanticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predettiinterventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante lapredisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenzasessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, inambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire unamaggiore e piena tutela alle vittime;

Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgentiper alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo asostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenereadeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti inmateria di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività diparticolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli,quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quantoattiene all’accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo chene possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senzapregiudizio della loro integrità psico-fisica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulte-riori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, inmateria di protezione civile, anche sulla scorta dell’esperienza acqui-sita nel periodo successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 15maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

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2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l’operatività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare dispo-sizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delleamministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenzadella Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18,19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’articolo 17del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuitàamministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nellemore della riforma organica dei livelli di governo provinciale emetropolitano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del giorno 8 agosto 2013;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministrodell’interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delegaalle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

ARTICOLO 1.

(Norme in materia di maltrattamenti,violenza sessuale e atti persecutori).

1. All’articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo laparola: « danno » le parole « di persona minore degli anni quattordici »sono sostituite dalle seguenti: « o in presenza di minore degli annidiciotto ».

2. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo ilnumero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il

coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessapersona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senzaconvivenza. ».

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3. All’articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al secondo comma le parole: « legalmente separato o divor-ziato » sono sostituite dalle seguenti: « anche separato o divorziato » edopo le parole: « alla persona offesa » sono aggiunte le seguenti:« ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici otelematici »;

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto ilseguente: « La querela proposta è irrevocabile. ».

4. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,le parole: « valuta l’eventuale adozione di provvedimenti » sonosostituite dalle seguenti: « adotta i provvedimenti ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti iprocedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 572 del codice penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola « 571, » èinserita la seguente: « 582, » e le parole « e 609-octies » sono sostituitedalle seguenti: « 609-octies e 612, secondo comma »;

b) all’articolo 299:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. I provve-dimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati aldifensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla personaoffesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. »;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:« La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagliarticoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, acura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, inmancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità. »

3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Larichiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura dellaparte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza diquesto, alla persona offesa a pena di inammissibilità. ».

c) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta laseguente: « l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi

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e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis delcodice penale; »;

d) dopo l’articolo 384, è inserito il seguente: « ART. 384-bis(Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali edagenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa auto-rizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente dalla casafamiliare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequen-tati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza deidelitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondatimotivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterateponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica dellapersona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agliarticoli 385 e seguenti del presente titolo. »;

e) all’articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole « agli articoli »sono inserite le seguenti: « 572, »;

f) all’articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole « di cui agliarticoli » sono inserite le seguenti « 572, »;

g) all’articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:« 3-bis. Per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale, l’avvisodella richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura delpubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma3 è elevato a venti giorni. »;

h) all’articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole « e al difen-sore », sono aggiunte le seguenti: « nonché, quando si procede per ilreato di cui all’articolo 572 del codice penale, anche al difensore dellapersona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa »;

i) all’articolo 498:

1) al comma 4-ter, dopo le parole « agli articoli » sono inseritele seguenti: « 572, »;

2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: « 4-quater.Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la personaoffesa è maggiorenne il giudice assicura che l’esame venga condottoanche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessapersona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, eove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o delsuo difensore, l’adozione di modalità protette. ».

2. Dopo l’articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme diattuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inseritala seguente: « a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bisa 609-octies e 612-bis del codice penale; ».

3. Al comma 4-ter dell’articolo 76 del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al

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decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopole parole « La persona offesa dai reati di cui agli articoli » sono inseritele seguenti: « 572, 583-bis, 612-bis ». Ai relativi oneri pari a 1 milionedi euro per l’anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 400.000euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per imedesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondida ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013, l’accantonamento relativoal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 europer l’anno 2014, l’accantonamento relativo al Ministero degli affariesteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,7 milionidi euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dellerisorse del Fondo di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio2012, n. 96. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigoredalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

ARTICOLO 3.

(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).

1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un fattoche debba ritenersi riconducibile al reato di cui all’articolo 582,secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell’ambitodi violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puòprocedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organiinvestigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimentodell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono perviolenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica,sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno dellafamiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugio persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa,indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida oabbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore puòrichiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’am-monimento l’applicazione della misura della sospensione della patentedi guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone lasospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 218 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo allasospensione della patente di guida qualora, tenuto conto dellecondizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenzelavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio

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del permesso di cui all’articolo 218, secondo comma, del citato decretolegislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicu-rezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione datidi cui all’articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, elaboraannualmente un’analisi criminologica della violenza di genere checostituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamentodi cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimentodi cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell’eventualesegnalante.

5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forzedell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dallavittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codicepenale.

ARTICOLO 4.

(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica).

1. Dopo l’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-niero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto ilseguente:

« ART. 18-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica).

« 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o diun procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582,583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno deidelitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale,commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica,siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di unostraniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la suaincolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesimaviolenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indaginipreliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procu-ratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessaautorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5,comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai finidel presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti,non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica chesi verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o traattuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva incorso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atticondivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicatial questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioniivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità delpericolo per l’incolumità personale.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 1540

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3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dalquestore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corsodi interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell’assistenzadelle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi edelle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla basedella relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato incaso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalatadal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, daiservizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore,ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificatoil rilascio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quantocompatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea eai loro familiari. ».

ARTICOLO 5.

(Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosidel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità dicui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta,previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un« Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere »,di seguito denominato « Piano », che deve essere predisposto insinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo2014-2020.

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attra-verso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, raffor-zando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo dieliminazione della violenza contro le donne;

b) promuovere l’educazione alla relazione e contro la violenzae la discriminazione di genere nell’ambito dei programmi scolasticidelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare,formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donnee la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valoriz-zazione della tematica nei libri di testo;

c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donnevittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della retedei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenzaalle donne vittime di violenza;

d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entranoin contatto con la violenza di genere e lo stalking;

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e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un raffor-zamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno,anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche contodelle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione,nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e distalking;

h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livellidi governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buonepratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolosi provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DITUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LAPREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE

ALLARME SOCIALE

ARTICOLO 6.

(Disposizioni finanziarie concernenti l’accelerazione degli interventi delPON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e

difesa e la chiusura dell’emergenza nord Africa).

1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarierelative al Programma operativo nazionale « Sicurezza per lo Sviluppo– Obiettivo Convergenza 2007-2013 », il Fondo di rotazione di cui allalegge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limitidelle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’interno, lequote di contributi comunitari e statali previste per il periodo2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cuial periodo precedente, si provvede, per la parte comunitaria, conimputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo dirimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale,con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimoprogramma nell’ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza edifesa per l’esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-tito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze dipolizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forzel’applicazione, per l’anno 2014, dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 1540

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3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari ad euro6.299.662,00 per l’anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni,mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in contoresidui dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155,ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenticapitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui alpresente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispon-dente riduzione per l’anno 2013 della medesima autorizzazione. IlMinistro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, conpropri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il cui importo giornaliero non potrà, comunque,eccedere la misura di lire 10.000 pro capite, » sono sostituite dalleseguenti: « il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essereinferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni, »;

b) le parole « di concerto con il Ministro del tesoro » sonosostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione ».

5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 23,comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate perl’anno per l’anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsionedel Ministero dell’interno la somma di 231.822.000 euro e la sommadi 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spesesostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria veri-ficatosi nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso dicittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione dimanifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia

di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

1. All’articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,n. 401, le parole: « 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30giugno 2016. ».

2. All’articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al numero 3-bis), dopo le parole « articolo 624-bis » sonoaggiunte le seguenti: « o in luoghi tali da ostacolare la pubblica oprivata difesa »;

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b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti:

« 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di personaultrasessantacinquenne;

3-sexies) se il fatto è commesso in presenza di un minore. ».

3. All’articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1o luglio 2009,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,la parola « interamente » è sostituita dalla seguente: « anche ».

4. All’articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma èaggiunto il seguente: « Le disposizioni del presente articolo si appli-cano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o adeposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ilcui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica. ».

ARTICOLO 8.

(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastruttureenergetiche e di comunicazione).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiuntoil seguente:

« 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altromateriale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di ener-gia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizipubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime diconcessione pubblica; »;

b) all’articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o coseprovenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628,terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629,secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625,primo comma, n. 7-bis). ».

2. All’articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedurapenale, dopo le parole « numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5) » sonoinserite le seguenti: « , nonché 7-bis) » e dopo la lettera f) è inseritala seguente: « f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cuiall’articolo 648, primo comma, ultimo periodo; ».

ARTICOLO 9.

(Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale).

1. All’articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa daeuro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzionedell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. »;

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b) all’ultimo comma, dopo le parole « di cui al secondo » sonoinserite le seguenti: « e terzo ».

2. All’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231, le parole « e 635-quinquies » sono sostituite dalleseguenti: « , 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, » e dopo le parole:« codice penale » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei delitti di cuiagli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196. ».

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell’ambito dellosvolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possonoinviare all’ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei daticontenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casiin cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementiacquisiti, accertare l’identità delle medesime. »;

b) all’articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentitoil parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misuradelle componenti del contributo di cui al comma 2. ».

CAPO III

NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 10.

(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225).

1. All’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, letterac), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su propostadel Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di unMinistro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenzadel Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche surichiesta del Presidente della regione interessata e comunque acqui-sitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza, fissandone la durata edeterminandone l’estensione territoriale con specifico riferimento allanatura e alla qualità degli eventi. La delibera individua le risorsefinanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenzanelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili

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fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesanell’ambito dell’apposito stanziamento sul Fondo di protezione civiledestinato allo scopo, individuando nell’ambito dello stanziamentocomplessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) delcomma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civileverifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) delcomma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficientirispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamenteuna relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguentedeterminazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorsemedesime. La revoca dello stato d’emergenza per venir meno deirelativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettataper la delibera dello stato d’emergenza. »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza nonpuò superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180giorni. »;

c) al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanzesi dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorsoe di assistenza alla popolazione interessata dall’evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delleinfrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziariedisponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per lariduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento, entroi limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzateprioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutturee delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché deidanni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturalie dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di proceduredefinite con la medesima o altra ordinanza;

e) all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alleesigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorsefinanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera delConsiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. »;

d) al comma 5-quinquies le parole da « del Fondo Nazionale »a « n. 196. » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo per leemergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio deiMinistri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamentodelle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediantecorrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di prote-

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zione civile di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012,n. 228. A decorrere dall’anno finanziario 2014, la dotazione del Fondoper le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensidell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009,n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio deiMinistri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, inapposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo perle emergenze nazionali”.».

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All’articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I Commissari delegati di cui all’articolo 5, della legge 24febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di respon-sabili per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per latrasparenza di cui all’articolo 43 del presente decreto. ».

4. All’articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, esuccessive modificazioni, è abrogato il comma 8.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionaledei vigili del fuoco).

1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corponazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati aisensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato diprevisione del Ministero dell’interno – Missione « Soccorso Civile » –Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » un fondoper l’anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa,dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l’anno 2013. Adecorrere dall’anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinatoannualmente con la legge di bilancio.

2. Una quota del fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, deldecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnataper l’anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante leprocedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 131.

3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sulfondo di cui al comma 1, restano acquisite all’erario, in misuracorrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corponazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delleemergenze.

4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 infavore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero

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dell’interno – Missione « Soccorso Civile », ivi compresi quelli relativial trattamento economico accessorio spettante al personale del Corponazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministrodell’interno, da comunicare anche con evidenze informatiche alMinistero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale delbilancio.

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 4, le parole « e le forze di polizia » sonosostituite dalle seguenti: « , le forze di polizia e il Corpo nazionale deivigili del fuoco »;

b) all’articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« 13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizidi soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ilCorpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente leverifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezza-ture riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà ocomodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a taliadempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-nibili a legislazione vigente. »;

c) all’articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizidi soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, laformazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possonoessere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con lerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente. ».

CAPO IV

NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALIDELLE PROVINCE

ARTICOLO 12.

(Gestioni commissariali delle province).

1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi edi nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provin-ciali, adottati, in applicazione dell’articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’articolo 141 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alladata di entrata in vigore del presente decreto, dai commissaristraordinari di cui al comma 1.

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3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelledisposte in applicazione dell’articolo 1, comma 115, terzo periodo,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 115, terzo periodo,della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento siapplicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazioneanticipata degli organi provinciali che intervengano in una datacompresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014.

5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l’applicazione delle disposi-zioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.

Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivareminori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2013.

NAPOLITANO

LETTA, Presidente del Consigliodei ministri.

ALFANO, Ministro dell’interno.GIOVANNINI, Ministro del lavoro

e delle politiche sociali.CANCELLIERI, Ministro della giu-

stizia.SACCOMANNI, Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI.

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati — 1540

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