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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2426 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) E DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (FRANCESCHINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio cultu- rale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo Presentato il 31 maggio 2014 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge si chiede la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, il cui contenuto è illustrato nella seguente rela- zione. TITOLO I – MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA ART. 1. – (ART-BONUS – Credito d’im- posta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura). – La disposizione legislativa introduce meccanismi più sem- plici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali. La norma mira, analogamente a quanto già previsto in materia di efficienza energetica con i cosiddetti eco-bonus (da ultimo, nel decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013), a costituire un’unica di- sciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche, superando l’attuale dicotomia, che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde. Secondo la norma, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2426—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(FRANCESCHINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio cultu-

rale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

Presentato il 31 maggio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presentedisegno di legge si chiede la conversione inlegge del decreto-legge 31 maggio 2014,n. 83, recante disposizioni urgenti per latutela del patrimonio culturale, lo sviluppodella cultura e il rilancio del turismo, il cuicontenuto è illustrato nella seguente rela-zione.

TITOLO I – MISURE URGENTI PER LATUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALEDELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO

DELLA CULTURA

ART. 1. – (ART-BONUS – Credito d’im-posta per favorire le erogazioni liberali asostegno della cultura). – La disposizione

legislativa introduce meccanismi più sem-plici ed efficaci di agevolazione fiscale perle erogazioni liberali riguardanti i beniculturali. La norma mira, analogamente aquanto già previsto in materia di efficienzaenergetica con i cosiddetti eco-bonus (daultimo, nel decreto-legge n. 76 del 2013,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 90 del 2013), a costituire un’unica di-sciplina per le persone fisiche e le personegiuridiche, superando l’attuale dicotomia,che vede la detrazione del 19 per centoper le prime e la deduzione dalla baseimponibile per le seconde.

Secondo la norma, per le erogazioniliberali in denaro, effettuate per interventidi manutenzione, protezione e restauro di

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beni culturali pubblici, per il sostegnodegli istituti e dei luoghi della cultura diappartenenza pubblica e a favore dellefondazioni lirico-sinfoniche o di enti oistituzioni pubbliche – che senza scopo dilucro svolgono esclusivamente attivitànello spettacolo – per la realizzazione dinuove strutture, per il restauro ed ilpotenziamento di quelle esistenti, è con-cesso, nei tre periodi d’imposta successivia quello in corso al 31 dicembre 2013, uncredito d’imposta, ripartito in tre quoteannuali di pari importo, nei limiti del 15per cento del reddito imponibile, nellamisura del 65 per cento (per il 2014 e il2015) e del 50 per cento (per il 2016).

Il credito d’imposta è riconosciuto allepersone fisiche e agli enti non commercialinei limiti del 15 per cento del redditoimponibile, ai soggetti titolari di redditod’impresa nei limiti del 5 per mille deiricavi annui.

L’intervento normativo, sul piano siste-matico, non abroga le vigenti disposizionidi vantaggio fiscale già previste nella ma-teria in oggetto dal testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986, ma introduce una deroga tempora-nea, di durata triennale, alle disposizionidi cui agli articoli 15, comma 1, lettere h)e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), delcitato testo unico.

Il carattere di necessità e urgenza del-l’intervento è rappresentato dall’esigenzadi dare una risposta immediata (o, co-munque, la più celere possibile) alle sem-pre più diffuse e condivise convinzioni eistanze – emerse in tutte le sedi e in tuttii dibattiti sulla gestione dei beni culturali– della necessità di favorire e potenziareil sostegno del mecenatismo e delle libe-ralità dei privati, sia persone fisiche, siapersone giuridiche, operanti con o senzafine di lucro, al fondamentale compitodella Repubblica di tutela e valorizzazionedel nostro immenso patrimonio culturale.Tale essenziale linea di azione del Go-verno, oltre che porsi in diretta attuazionedel canone della sussidiarietà orizzontale,di cui all’articolo 118 della Costituzione,risponde alla sempre più urgente necessità

di incrementare le risorse disponibili perfare fronte ai sempre più gravosi impegnieconomici legati alla conservazione e pro-tezione del patrimonio culturale, in primisdi quello pubblico, ossia dei beni comuni,demaniali e del patrimonio indisponibiledello Stato e degli enti pubblici. Talifunzioni essenziali di conservazione e diprotezione sono messe a rischio dallaprogressiva diminuzione delle risorse pub-bliche disponibili, che non sempre consen-tono di adempiervi in modo tempestivo epuntuale. La concentrazione del rafforza-mento del regime di vantaggio fiscale,introdotto dalla presente proposta norma-tiva urgente, sui beni culturali pubblici sitraduce, conseguentemente, in una misuraefficace di concorso al risparmio dellerisorse pubbliche, poiché mira a sussidiarein modo significativo, fermo restando l’in-defettibile impegno economico prioritariopubblico, lo sforzo del pubblico erario digarantire in modo adeguato le risorse atali fini necessarie.

In particolare, relativamente ai limiti,riproducendo il modello francese (che si èdimostrato assai efficace nello stimolare ilmecenatismo sia individuale sia d’im-presa), si distingue tra persone fisiche edenti senza scopo di lucro, da un lato, eimprese, dall’altro. Nel primo caso, siapplica un limite massimo del 15 percento dell’imponibile (in Francia è il 20per cento); nel secondo, si prevede il 5 permille dei ricavi annui (esattamente comein Francia): applicare alle imprese il limitedel reddito imponibile potrebbe infattiavere la conseguenza paradossale di im-pedire a soggetti in parità di bilancio diusufruire del credito d’imposta, nonavendo di fatto un imponibile da cuidetrarre.

Si prevede (comma 3) che, ferma re-stando la ripartizione in tre quote annualidi pari importo, per i soggetti titolari direddito d’impresa, il credito d’imposta èutilizzabile in compensazione ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, e non rileva ai fini delleimposte sui redditi e dell’imposta regionalesulle attività produttive.

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Il comma 5 prevede che i soggetti bene-ficiari comunichino mensilmente al Mini-stero dei beni e delle attività culturali e delturismo l’ammontare delle erogazioni libe-rali ricevute e ne diano comunicazione alpubblico, anche con una apposita sezionenei propri siti web istituzionali, nel rispettodelle disposizioni del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al de-creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il comma 6 dispone l’abrogazione del-l’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto2013, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recantedisposizioni per agevolare donazioni dimodico valore in favore della cultura,rivelatosi di complessa attuazione, soprat-tutto per la difficoltà di definire, di con-certo con il Ministero dell’economia e dellefinanze, l’ivi previsto decreto attuativovolto a stabilire le modalità di acquisizionedelle donazioni di modico valore (finoall’importo di 10.000 euro) destinate aibeni e alle attività culturali. Ancorché lalegge prevedesse, quali criteri prescrittividi predisposizione del decreto attuativo,quelli di massima semplificazione edesclusione di qualsiasi onere amministra-tivo a carico del privato e di previsionedella possibilità di effettuare le liberalitàmediante versamento bancario o postaleovvero secondo altre modalità interamentetracciabili idonee a consentire lo svolgi-mento di controlli da parte dell’ammini-strazione finanziaria, lo schema del de-creto attuativo redatto dalle amministra-zioni, per insormontabili difficoltà legateall’impossibilità di incasso diretto da partedelle soprintendenze, avrebbe rischiato pa-radossalmente di introdurre per le dona-zioni di modico valore meccanismi ancorpiù complessi e di difficile applicazione diquelli, generali, validi per tutte le dona-zioni, ora previsti dall’articolo 42, comma9, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214 (in base ai quali le sommeelargite da soggetti pubblici e privati peruno scopo determinato, rientrante nei finiistituzionali del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo, versate

all’erario sono riassegnate, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, allostato di previsione della spesa dell’eserci-zio in corso del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo, con impu-tazione ai capitoli corrispondenti alla de-stinazione delle somme stesse o, in man-canza, ad appositi capitoli di nuova isti-tuzione, con la precisazione che le pre-dette somme non possono essere utilizzateper scopo diverso da quello per il qualesono state elargite). Si è pertanto ritenuto,da un lato, che la riferita previsione del2013 non fosse più necessaria, in quantoassorbita dall’introduzione della più favo-revole disciplina di cui all’articolo 1 deldecreto in esame, relativa alle detrazionifiscali per la tutela del patrimonio cultu-rale e per lo sviluppo della cultura; e,dall’altro lato, che fosse più semplice edefficace prevedere l’individuazione di op-portune strutture dedicate alla raccolta difondi nell’ambito del Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo, at-traverso il regolamento di riorganizza-zione del Ministero.

ART. 2. – (Misure urgenti per la sem-plificazione delle procedure di gara e altriinterventi urgenti per la realizzazione delGrande Progetto Pompei). – L’articolo recaurgenti e necessarie disposizioni accelera-torie finalizzate ad assicurare la prontaattuazione del Grande Progetto Pompei,approvato dalla Commissione europea conla decisione C(2012) 2154 del 29 marzo2012. La straordinaria urgenza risiede nelfatto che la realizzazione del Grande Pro-getto Pompei, oltre che essere determi-nante per la corretta tutela del più im-portante sito archeologico italiano noto intutto il mondo, costituisce uno scrutinioineludibile – sotto osservazione interna-zionale – della capacità dello Stato diattuare l’articolo 9 della Costituzione. Ac-celerare la sua realizzazione è inoltreindispensabile per non perdere i finanzia-menti europei, pari a 105 milioni di euro.

Nel dettaglio, il comma 1 introducemisure acceleratorie, in deroga alle previ-sioni del codice dei contratti pubblici re-lativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

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decreto legislativo n. 163 del 2006, nelrispetto del diritto dell’Unione europea. Lalettera a) attribuisce al Direttore generaledi progetto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 la facoltà di avvalersidei poteri previsti dall’articolo 20, comma4, secondo periodo, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo dilegalità stipulato con la competente pre-fettura – ufficio territoriale del Governo(ossia dei poteri attribuiti ai commissaristraordinari delegati per i progetti facentiparte del quadro strategico nazionale). Sirammenta che la citata disposizione attri-buisce al commissario il potere di prov-vedere in deroga a ogni disposizione vi-gente e nel rispetto comunque della nor-mativa dell’Unione europea sull’affida-mento di contratti relativi a lavori, servizie forniture, nonché dei princìpi generalidell’ordinamento giuridico, e fermo re-stando il rispetto di quanto disposto dal-l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, con l’obbligo di indicare, nei prov-vedimenti adottati, le principali norme cuisi intende derogare. La norma prevede –deve sottolinearsi – la sola facoltà, nonl’obbligo, di avvalersi di tali poteri dero-gatori. La disposizione in esame – chepresenta la massima duttilità e ampiezzadi ambito applicativo – fornisce al Diret-tore generale di progetto uno strumentoaperto e molto efficace per poter farefronte a ogni evenienza e difficoltà ope-rativa che dovesse insorgere nel corsodell’attuazione del Grande Progetto Pom-pei. L’intervento normativo è stato pensatoa due livelli di possibile rafforzamento efacilitazione dell’azione del Direttore ge-nerale di progetto: da un lato, con lasuddetta disposizione, si pone l’organostraordinario nelle condizioni di poter sce-gliere di volta in volta come graduarel’intensità della specialità e della deroganecessarie al conseguimento degli obiettivia mano a mano divenuti in concreto piùurgenti, a seconda della natura e dell’en-tità degli ostacoli operativi che si doves-

sero frapporre al suo intervento; dall’altro,le ulteriori disposizioni definiscono, già apriori e in linea generale, indipendente-mente dal ricorso – solo facoltativo – allederoghe, alcuni minimi interventi e misuredi semplificazione.

La lettera b) stabilisce che, anche ove ilDirettore generale di progetto non si av-valga dei poteri di cui alla lettera a), lasoglia per il ricorso alla procedura nego-ziata di cui all’articolo 204 del codice deicontratti pubblici sia elevata a 3,5 milionidi euro (sempre, dunque, al di sotto dellasoglia comunitaria, che si attesta all’in-circa sui 5.186.000 euro).

La lettera c) stabilisce che, in derogaalla disposizione dell’articolo 48, comma 2,del codice dei contratti pubblici, il Diret-tore generale di progetto procede all’ag-giudicazione dell’appalto anche ove l’ag-giudicatario non abbia provveduto a for-nire, nei termini di legge, la prova delpossesso dei requisiti dichiarati, o a con-fermare le sue dichiarazioni; nel caso incui l’aggiudicatario non provveda neppurenell’ulteriore termine a tal fine assegna-togli dal Direttore generale di progetto, ilcontratto di appalto è risolto di diritto el’amministrazione applica le sanzioni dicui all’articolo 48, comma 1, del codice deicontratti pubblici e procede ad aggiudicarel’appalto all’impresa seconda classificata.

Secondo la lettera d), anche in deroga aitermini di sospensione (stand still) precon-trattuale e contenziosa di cui ai commi 10 e10-ter dell’articolo 11 del codice dei con-tratti pubblici, è sempre consentita l’esecu-zione d’urgenza, atteso che ricorre ex legenel caso del Grande Progetto Pompei ilpericolo che la mancata esecuzione imme-diata della prestazione dedotta nella garadetermini un grave danno all’interesse pub-blico che è destinata a soddisfare, ivi com-presa la perdita di finanziamenti del-l’Unione europea; in deroga alle disposi-zioni dell’articolo 153 del regolamento diesecuzione del codice dei contratti pubblici,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la conse-gna dei lavori avviene immediatamentedopo la stipula del contratto con l’aggiudi-catario, sotto le riserve di legge.

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La lettera e) dispone che il Direttoregenerale di progetto possa revocare inqualunque momento il responsabile unicodel procedimento, al fine di garantirel’accelerazione degli interventi e di supe-rare difficoltà operative che siano insortenel corso degli interventi medesimi. Neiprimi due anni di attuazione, infatti, èemerso che una delle cause di rallenta-mento è dipesa anche dall’eccessiva len-tezza nell’operatività di alcuni responsabiliunici del procedimento, che hanno solle-vato dubbi e questioni interpretative nonsempre necessari e pertinenti e hannorallentato la realizzazione dei progetti el’avanzamento dei cantieri. È indispensa-bile stabilire un controllo più diretto edefficace del Direttore generale di progettosulla conduzione dei singoli progetti ecantieri, al fine di garantire il rispetto delcronoprogramma dato. Inoltre, per questastessa finalità, il Direttore generale diprogetto può nominare responsabile unicodel procedimento anche i componentidella Segreteria tecnica di progettazioneistituita dal comma 5 del medesimo arti-colo 2.

La lettera f) eleva, infine, lo ius variandidella stazione appaltante, in corso di ese-cuzione degli interventi, al 30 per cento(rispetto alla soglia normale del 20 e del10 per cento), nei casi già previsti dall’ar-ticolo 205, commi 2, 3 e 4, del codice deicontratti pubblici (comma 2: gli interventidisposti dal direttore dei lavori per risol-vere aspetti di dettaglio, finalizzati a pre-venire e ridurre i pericoli di danneggia-mento o deterioramento dei beni tutelati,che non modificano qualitativamentel’opera nel suo insieme, non considerativarianti in corso d’opera, che non com-portino una variazione in aumento o indiminuzione superiore al 20 per cento delvalore di ogni singola categoria di lavora-zione, senza modificare l’importo comples-sivo contrattuale; comma 3: varianti inaumento rispetto all’importo originario delcontratto entro il limite del 10 per cento,qualora vi sia disponibilità finanziaria nelquadro economico tra le somme a dispo-sizione della stazione appaltante; comma4: varianti in corso d’opera resesi neces-

sarie, posta la natura e la specificità deibeni sui quali si interviene, per fatti ve-rificatisi in corso d’opera, per rinvenimentiimprevisti o imprevedibili nella fase pro-gettuale, nonché per adeguare l’imposta-zione progettuale qualora ciò sia resonecessario per la salvaguardia del bene eper il perseguimento degli obiettivi dell’in-tervento).

La lettera g) stabilisce che il responsa-bile del procedimento può svolgere, neilimiti delle proprie competenze e per piùinterventi, anche le funzioni di progettistao di direttore dei lavori; il responsabileunico del procedimento può sostituire laverifica dei progetti con sua attestazione dirispondenza degli elaborati a quanto ri-chiesto dalla normativa vigente [letterah)].

Il comma 2 risolve un altro problemagrave e urgente che si è verificato nellacostituzione della struttura di supportoper il Direttore generale di progetto pre-vista dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, che rischia di me-nomare l’efficacia di tale strumento, indi-spensabile per la buona riuscita delGrande Progetto Pompei: numerose am-ministrazioni di provenienza dei soggettiper i quali è stato richiesto, con il loroconsenso, il comando previsto dalla legge,hanno rifiutato il previsto nulla osta, im-pedendo alla struttura di agire efficace-mente. La norma, dunque, esclude la ne-cessità di tale nulla osta per il comandodel personale presso la struttura di sup-porto al Direttore generale di progettonell’ambito del contingente di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91del 2013.

Il comma 3 dell’articolo 2 prevedealcune modifiche all’articolo 1, comma 5,del decreto-legge n. 91 del 2013, relativoal Comitato di gestione per pervenire alPiano strategico per lo sviluppo delle areedel sito UNESCO, già istituito con il de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 12 febbraio 2014. Le modifiche sibasano sulla necessità e l’urgenza di sem-plificare in primo luogo la procedura dipredisposizione e approvazione del Pianostrategico, chiarendo che quest’ultimo è

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predisposto dal Direttore generale di pro-getto e che il compito del predetto Comi-tato è unicamente quello di approvarlo (diqui la sostituzione del primo periodo delcomma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge91 del 2013). L’approvazione del Comitatosostituisce ogni altro adempimento e ognialtro parere, nulla osta, autorizzazione oatto di assenso comunque denominato ne-cessario per la realizzazione degli inter-venti approvati.

Il comma 4 chiarisce, a scanso diindesiderati dubbi interpretativi, che re-stano ferme le misure acceleratorie spe-ciali già previste per il Grande ProgettoPompei dall’originaria norma del 2011(articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31marzo 2011, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 26 maggio 2011,n. 75: riduzione della metà dei terminiminimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e79 del codice dei contratti pubblici; pre-visione della sufficienza della progetta-zione preliminare per l’affidamento deilavori compresi nel programma, in derogaall’articolo 203, comma 3-bis, del mede-simo codice; dichiarazione ex lege di pub-blica utilità, indifferibilità e urgenza epossibilità di realizzazione in deroga alleprevisioni degli strumenti di pianificazioneurbanistica e territoriali vigenti, sentiti laregione e il comune territorialmente com-petenti, degli interventi previsti dal pro-gramma di cui al comma 1 ricadentiall’esterno del perimetro delle aree ar-cheologiche; semplificazioni per le spon-sorizzazioni).

Il comma 5 prevede, per accelerare laprogettazione degli interventi previsti nel-l’ambito del Grande Progetto Pompei e alfine di rispettare la scadenza del pro-gramma, la costituzione di una segreteriatecnica di progettazione presso la Soprin-tendenza speciale per i beni archeologicidi Pompei, Ercolano e Stabia, composta daun massimo di 20 unità di personale conincarichi di collaborazione, ai sensi del-l’articolo 7, comma 6, del decreto legisla-tivo n. 165 del 2001, per una duratamassima di dodici mesi ed entro il limitedi spesa di 900.000 euro. I componentidella segreteria tecnica opereranno a sup-

porto del Grande Progetto Pompei, parte-cipando alle attività di progettazione edeventualmente anche assumendo la quali-fica di responsabile unico del procedi-mento. La selezione dei componenti av-verrà in base alle esigenze e secondo icriteri stabiliti dal Direttore generale diprogetto, d’intesa con il Soprintendentespeciale per i beni archeologici di Pompei,Ercolano e Stabia.

ART. 3. – (Misure urgenti per la tutelae la valorizzazione del complesso dellaReggia di Caserta). – La disposizione, concarattere di necessità ed urgenza anchealla luce dei recenti eventi che hannointeressato l’edificio della Reggia di Ca-serta, identifica uno strumento straordi-nario per soddisfare un duplice scopo:restituire il complesso borbonico alla suadestinazione culturale e coordinare tutti isoggetti pubblici e privati che attualmentene usano a vario titolo gli spazi.

Ferme restando le attribuzioni dellasoprintendenza competente e delle altreamministrazioni in ordine alla gestioneordinaria del sito, si prevede la nomina diun commissario straordinario, con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo. Il commis-sario dura in carica fino al 31 dicembre2014 ed è consegnatario dell’intero com-plesso, comprendente la Reggia, il Parcoreale, il Giardino « all’inglese », l’Oasi diSan Silvestro e l’Acquedotto Carolino; ol-tre a coordinare tutti i soggetti pubblici eprivati che attualmente utilizzano gli spazidella Reggia, verificare la compatibilitàdelle attività svolte e gestire gli spazicomuni, il responsabile unico del progetto,avvalendosi anche di alcuni tirocinanti delprogetto « Mille giovani per la cultura »,elabora un progetto di riassegnazione deglispazi del complesso e delle relative desti-nazioni, da predisporre entro il 31 dicem-bre 2014, focalizzato sulla destinazioneculturale, educativa e museale del sito.

ART. 4. – (Disposizioni urgenti per latutela del decoro dei siti culturali). – Lanorma interviene sul tema, urgentissimocome testimoniato anche dalle cronache e

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dal quotidiano dibattito sui media, deldecoro urbano e della salvaguardia dilivelli qualitativi minimi di fruizione evalorizzazione dei più importanti e affol-lati siti culturali. La disposizione, dunque,al fine di rafforzare le misure di tutela deldecoro dei siti culturali e anche in rela-zione al comma 5 dell’articolo 70 deldecreto legislativo 26 marzo 2013, n. 59, direcepimento della direttiva 2006/123/CErelativa ai servizi nel mercato interno,prevede il potenziamento del potere direvoca da parte delle amministrazioni lo-cali e delle soprintendenze di concessionie autorizzazioni non più compatibili con leesigenze di tutela e fruizione dei siti cul-turali. A tal fine si prevede il potere degliuffici di derogare ai criteri per il rilascioe il rinnovo della concessione dei posteggiper l’esercizio del commercio su aree pub-bliche e alle disposizioni transitorie stabi-lite nell’intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU,sancita in sede di Conferenza unificata, aisensi del citato articolo 70, comma 5, deldecreto legislativo n. 59 del 2010, pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4aprile 2013. L’obiettivo è quello di ripri-stinare il criterio selettivo stabilito dall’ar-ticolo 16, commi 1 e 2, del citato decretolegislativo n. 59 del 2010, che limita ilnumero dei titoli autorizzatori nel caso(tra gli altri) di esigenze di salvaguardiadel patrimonio culturale. La deroga va acolpire, in particolare, l’articolo 8, letterab), della predetta intesa, recante le dispo-sizioni transitorie, in base al quale leconcessioni di posteggio scadute dopo ladata di entrata in vigore del decreto legi-slativo n. 59 del 2010, e già prorogate pereffetto dell’articolo 70, comma 5, del me-desimo decreto fino alla data dell’intesa,sono ulteriormente prorogate fino al com-pimento di sette anni dalla data di entratain vigore del medesimo decreto legislativo(quindi, fino al 26 marzo 2017).

La norma stabilisce, inoltre, che se nonrisulta possibile rilocalizzare l’esercizio inun’area alternativa equivalente in terminidi potenziale remuneratività, al titolare ècorrisposto un indennizzo nel limite mas-simo di un dodicesimo del canone annuodovuto.

La norma ha carattere di necessità edurgenza a fronte di situazioni, come adesempio quelle del Colosseo e degli Uffizi,che risultano del tutto incompatibili con leesigenze di decoro, tutela e valorizzazionedei luoghi e hanno anche ricadute negativein termini di immagine e di offerta turi-stica.

ART. 5. – (Disposizioni urgenti in ma-teria di organizzazione e funzionamentodelle fondazioni lirico-sinfoniche). – Ladisposizione prevede, anzitutto (comma 1),la necessaria e urgente modifica di alcunedisposizioni sul risanamento delle fonda-zioni lirico-sinfoniche contenute nell’arti-colo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

La lettera a) modifica l’articolo 11,comma 1, lettera g), del decreto-leggen. 91 del 2013, superando una rigidità,derivante dalla previgente disposizionedella legge n. 100 del 2010 (articoli 2 e 3,commi 3 e 3-bis), non abrogata dal de-creto-legge n. 91 del 2013, che subordinala possibilità di stipula dei nuovi contrattiintegrativi, a livello di singola fondazionelirico-sinfonica, al perfezionamento del-l’iter approvativo del nuovo contratto col-lettivo nazionale di lavoro di settore. Sen-nonché, le lungaggini relative alla stipuladel predetto contratto nazionale, sottopo-sto peraltro a una complessa fase integra-tiva dell’efficacia, stanno bloccando la de-finizione dei nuovi contratti integratividelle fondazioni lirico-sinfoniche chehanno intrapreso il percorso virtuoso (eimposto) dell’articolo 11 del decreto-leggen. 91 del 2013, percorso di risanamentoche ha dettato, come condicio sine quanon, la sospensione dell’efficacia dei con-tratti integrativi aziendali in essere. Laperdurante vigenza della norma del 2010impedisce la stipula dei nuovi contrattiaziendali, frutto dei piani di risanamento,che per ovvi motivi costituiscono una parteessenziale e integrante degli accordi sin-dacali che sono alla base del risanamentomedesimo. Da qui la straordinaria neces-sità e urgenza di rimuovere questo osta-colo che sta bloccando e vanificando ilcomplesso e faticoso lavoro di risanamentogià proficuamente avviato da molte fon-

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dazioni, sotto la regìa dell’apposito com-missario straordinario del Governo. Si èpertanto ritenuto necessario consentire atali fondazioni, mediante il presente ur-gente intervento normativo, il ricorso im-mediato, dopo la recente stipula del con-tratto collettivo nazionale di lavoro inter-venuta in data 25 marzo 2014, a nuovaimmediata negoziazione degli istitutiaziendali, purché questi siano in linea conle finalità e le modalità dei piani dirisanamento aziendale e finanziario pre-sentati al commissario straordinario delGoverno. La misura non comporta mag-giori oneri per la finanza pubblica, anchein considerazione del fatto che i contrattiintegrativi restano in ogni caso sottopostial controllo della sezione regionale dicontrollo della Corte dei conti, secondoquanto previsto dal comma 19 dell’articolo11 del decreto-legge n. 91 del 2013 (ilquale stabilisce espressamente che la se-zione regionale di controllo della Corte deiconti competente certifichi l’attendibilitàdei costi quantificati negli accordi e la lorocompatibilità con gli strumenti di pro-grammazione e bilancio, deliberando entrotrenta giorni dalla ricezione, decorsi iquali la certificazione si intende effettuatapositivamente).

La lettera b) sostituisce l’articolo 11,comma 13, del decreto-legge n. 91 del2013, relativo all’urgente aspetto del de-stino delle eccedenze di personale dellefondazioni lirico-sinfoniche a valle degliinterventi di razionalizzazione previsti dal-l’articolo 11 medesimo. In primo luogo,per i criteri di applicazione del pre-pen-sionamento, si esplicita il riferimento allanormativa anteriore alla « legge Fornero »,in assenza del quale varrebbero i criteridella riforma stessa; le altre modificheriferite all’assunzione del personale ulte-riormente eccedentario, razionalizzandol’iter procedurale previsto in merito dalvigente comma 13, si pongono in ogni casoin linea con la qualificazione di Ales Spaquale società in house del Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo(la quale esercita le facoltà assunzionali incoerenza con le risorse finanziarie a di-sposizione e senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica). La straordinarianecessità e urgenza della misura consistenel fatto che, in mancanza di tale riforma,resta bloccato il passaggio degli esuberiverso la società Ales Spa, passaggio giàprevisto dalla norma del 2013 attraversol’intermediazione di un decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri attuativo,che si è verificato alla prova dei fatti didifficilissima adozione, stante l’incomple-tezza della norma del 2013, che perciòdeve urgentemente essere perfezionata.

La lettera c) modifica l’articolo 11,comma 15, alinea, del decreto-legge n. 91del 2013, provvedendo urgentemente aconsentire alle fondazioni lirico-sinfonicheun termine più ampio – rispetto al 30giugno 2014, ora previsto – per l’adegua-mento dei propri statuti ai nuovi princìpistabiliti dalla riforma del 2013. Questodifferimento si rende altresì necessario inconsiderazione delle subentrate nuove pre-visioni, intese a consentire ai teatri d’operal’accesso a un novero di fondazioni dotatedi autonomia speciale, previa individua-zione dei requisiti da parte del Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo, quale amministrazione vigilante.

La lettera d) modifica l’articolo 11,comma 15, lettera a), numero 5), del decre-to-legge n. 91 del 2013, introducendo unchiarimento urgente circa la procedura dirinnovo del collegio dei revisori dei conti.La disposizione (che riconfigura il collegiodei revisori dei conti) viene qui sottoposta aurgente e necessaria modifica in quanto,allo stato attuale, lascia nel dubbio l’inter-prete sulla procedura da adottare per con-seguire la ricostituzione dell’organo di con-trollo, ben delineata, invece, dal testo del-l’articolo 14 del decreto legislativo 29 giu-gno 1996, n. 367, che demanda taleadempimento al Ministero dell’economia edelle finanze, al quale si fa ora riferimentonel testo, come novellato dall’intervento le-gislativo in esame.

La lettera e) sostituisce l’articolo 11,comma 16, del decreto-legge n. 91 del2013, introducendo indispensabili chiari-menti sulla decorrenza dell’applicazionedei nuovi statuti e dei collegi dei revisoridei conti di nuova nomina, anche in con-

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seguenza delle modifiche sopra apportate.Per necessaria e urgente chiarezza, vieneriproposto l’intero comma, evitandosi,quanto al termine a quo dell’applicazionedegli statuti, un’indicazione perentoria aridosso del 31 dicembre 2014 (termine perl’adeguamento degli statuti medesimi) especificando, per evitare equivoci, quantoal collegio dei revisori dei conti, che anchetale organo deve corrispondere, con lanuova configurazione di cui al decreto-legge n. 91 del 2013, alla governance ri-formulata dei teatri.

La lettera f) modifica l’articolo 11,comma 19, del decreto-legge n. 91 del2013, introducendo indispensabili specifi-cazioni in relazione al trattamento econo-mico in caso di assenze per malattia. Ilcitato comma 19 dell’articolo 11 del de-creto-legge n. 91 del 2013 equipara i di-pendenti delle fondazioni lirico-sinfonicheal pubblico impiego in materia di certifi-cazione, verifiche e relative riduzioni deltrattamento economico delle assenze permalattia. L’ampia divaricazione esistentetra gli istituti del trattamento economicodel pubblico impiego e quello, articolatis-simo, vigente per le fondazioni lirico-sinfoniche, suggerisce un necessario e ur-gente chiarimento normativo, tale da con-sentire agli amministratori dei teatri lirici,attualmente in difficoltà applicativa pertale ambito, di operare le necessarie ri-duzioni del trattamento economico, in ra-gione di istituti certamente equiparabili aquelli del trattamento economico fonda-mentale del pubblico impiego e riassumi-bili nel minimo retributivo, negli aumentiperiodici di anzianità, negli aumenti dimerito e nell’indennità di contingenza.

La lettera g) inserisce nell’articolo 11del decreto-legge n. 91 del 2013 un nuovocomma 21-bis, mirante al riconoscimentodi autonomia particolare per alcune fon-dazioni liriche. La non organica introdu-zione dei commi 326 e 327 dell’articolo 1della legge di stabilità 2014 (legge n. 147del 2013) nel quadro della riforma di cuial decreto-legge n. 91 del 2013, con laconseguente aggiunta del comma 19-bisdell’articolo 11, aveva riproposto, ma inmodo non risolutivo, l’esigenza di identi-

ficare le fondazioni lirico-sinfoniche incondizione di poter ambire a forme digestione più autonome, in forza delle pro-prie caratteristiche produttive e storiche; ènecessario e urgente enucleare i requisitispecifici per tale riconoscimento in undecreto del Ministro dei beni e delle at-tività culturali e del turismo, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, fermo restando l’impianto già vo-luto con il decreto-legge n. 64 del 2010,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 100 del 2010, che, nel testo della di-sposizione proposta, viene sostanzialmenteconfermato, anche se opportunamente ri-visitato. Il contenuto essenziale dell’auto-nomia è peraltro positivamente indicatonella possibilità di tali enti di dotarsi di unproprio contratto di lavoro e di godere diuna quota prestabilita del contributo acarico del Fondo unico per lo spettacolo.

Il comma 2 introduce un particolarericonoscimento del Teatro dell’Opera diRoma come « Teatro dell’Opera di RomaCapitale ». È invero necessario – in questomutato contesto di riforma – ribadire lafunzione del Teatro dell’Opera di Roma,già sancita con la legge 14 agosto 1967,n. 800, al fine del rilancio dell’ente, av-viato con la nuova direzione artistica etestimoniato dalla sua affermazione nelcontesto internazionale.

Il comma 3 reca norme urgenti per lefondazioni lirico-sinfoniche in ammini-strazione straordinaria. Il delicato adem-pimento della redazione e della propostadei nuovi statuti all’amministrazione vigi-lante è già stato realizzato da due fonda-zioni sottoposte ad amministrazionestraordinaria, mentre una terza fonda-zione amministrata ai sensi dell’articolo 21del decreto legislativo n. 367 del 1996 haintrapreso sia tale compito, sia l’iter diapprontamento del piano di risanamentodi cui all’articolo 11 del decreto-leggen. 91 del 2013, che postula, come è noto,una profonda rivisitazione delle relazionicon il personale dipendente; è necessario eurgente, come avviene con la propostanormativa in esame, evitare che l’organi-cità di tale complessivo lavoro venga pre-giudicata da un cambio di gestione.

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Il comma 4 introduce alcune disposi-zioni concernenti il trattamento econo-mico dei componenti degli organi di am-ministrazione, direzione e controllo dellefondazioni lirico-sinfoniche, ove previstodai rispettivi ordinamenti, nonché dei di-pendenti, consulenti e collaboratori, per laloro necessaria e urgente omogeneizza-zione ai limiti stabiliti dal decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, come ridefiniti dal recentedecreto-legge n. 66 del 2014 (cosiddetto« decreto IRPEF »).

Il comma 5 reca le conseguenti dispo-sizioni abrogative, a fini di riassetto delquadro normativo del settore. Il susse-guirsi di disposizioni (decreto-legge n. 64del 2010; decreto-legge n. 91 del 2013;articolo 1, commi 326 e 327, della leggen. 147 del 2013) ha comportato un disal-lineamento delle norme riferibili alle fon-dazioni lirico-sinfoniche, così da renderenecessario, in attesa di un’auspicabile ri-conduzione a complessivo corpus organicodelle medesime, un improcrastinabile la-voro di vaglio; l’abrogazione di disposi-zioni preesistenti si impone, pertanto,come misura necessaria di operatività.

Il comma 6 prevede un aumento delladotazione del fondo rotativo previsto dal-l’articolo 11, comma 6, del decreto-leggen. 91 del 2013. Con la disposizione inesame si propone una misura urgente,destinata ad avere un impatto positivosull’opera di risanamento delle fondazionilirico-sinfoniche con le misure adottate aisensi del predetto articolo 11, opera giuntaa un momento cruciale e che, tuttavia,potrebbe ora rischiare di essere compro-messa, se non vanificata, se le risorsemesse a suo tempo a disposizione con ildecreto, e che di fatto non appaionosufficienti, non venissero con urgenza« rinforzate » attraverso un ulterioresforzo finanziario. Al riguardo, deve essereevidenziato come il Commissario straor-dinario del Governo, sin dal novembre2013, ha monitorato la situazione di crisidel settore, che il legislatore aveva giàriconosciuto, prevedendo, con il comma 6dell’articolo 11, l’istituzione di un Fondo

di rotazione, pari a 75 milioni di euro perl’anno 2014, da ripartire tra i teatri liriciaderenti alla speciale procedura del pianodi risanamento. Atteso il tempo trascorsoe verificati tutti i possibili dati econome-trici di tali enti, è emersa la necessità dinon vanificare la volontà di legge di con-sentire a tali teatri, in evidente stato dicrisi e che hanno aderito alla previsionenormativa in numero di otto, di perseguireefficacemente il risanamento strutturale,la somma di 75 milioni di euro essendosirivelata non sufficiente al reale fabbisognocosì come emerso dalla verifica dei piani.Si propone allora, in via di urgenza, l’au-mento, solo per l’anno 2014, delle risorsedel Fondo di rotazione per il risanamentodelle fondazioni lirico-sinfoniche, in unamisura pari a 50 milioni di euro.

ART. 6. – (Disposizioni urgenti perattrarre investimenti esteri in Italia nelsettore della produzione cinematografica edaudiovisiva). – L’ordinamento italianoprevede una misura di attrazione degliinvestimenti esteri in Italia nel settoredella produzione cinematografica. Talemisura, introdotta con l’articolo 1,comma 335, della legge 24 dicembre2007, n. 244, è stata stabilizzata edestesa, con l’articolo 8, comma 3, deldecreto-legge n. 91 del 2013, al settorepiù ampio della produzione audiovisiva.Il relativo decreto di attuazione, previstonel comma 4 del medesimo articolo 8, èin fase di adozione da parte del Mini-stero dei beni e delle attività culturali edel turismo. La misura del comma 335,attualmente vigente a favore del solosettore cinematografico, ha consentito diattrarre complessivamente in Italia, nelperiodo 2009-2013, 49 produzioni cine-matografiche estere, per un investimentopari complessivamente a 102 milioni dieuro. È bene precisare che si intendonoper produzioni cinematografiche esterequelle che non hanno i requisiti perottenere la nazionalità italiana. Vanno,quindi, escluse dal novero della presenteproposta i film in co-produzione, che, ovedetengano i requisiti di legge (articolo 6del decreto legislativo n. 28 del 2004

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« legge cinema »), possono avere la na-zionalità italiana e, pertanto, in quantoequiparati ai film di produzione italiana,hanno accesso al tax credit nazionale« interno » (articolo 1, comma 327, dellalegge n. 244 del 2007). In pratica, lamisura del comma 335 ha riguardato inmassima parte pellicole di produzioneamericana, spesso notorie e di richiamo,in parte girate, per ragioni di sceneggia-tura, sul territorio italiano (qualcheesempio: « The Tourist », con Brad Pitt eAngelina Jolie, « To Rome with love » diWoody Allen, « Nine », con Daniel Day-Lewis, eccetera). La capacità di attrazioneche la misura di agevolazione ha gene-rato sugli investimenti cinematograficiesteri in Italia è ancora più evidente sesi confronta il dato sopra riportato congli investimenti esteri in Italia, sensibil-mente minori, relativi a produzioni au-diovisive non cinematografiche, che nonpotevano, fino a tutto il 2013, beneficiaredell’agevolazione fiscale. Secondo l’asso-ciazione di categoria Associazione pro-duttori esecutivi (APE), negli ultimi quat-tro anni gli investimenti esteri in Italianel settore della produzione audiovisivanon cinematografica non superano com-plessivamente i 20 milioni di euro, ed èormai noto che, viceversa, il volume difatturato a livello mondiale della produ-zione audiovisiva è di gran lunga supe-riore a quello della produzione cinema-tografica.

La capacità dell’Italia di attrarre inve-stimenti esteri sia cinematografici sia au-diovisivi, nonostante gli indubbi risultatipositivi sopra riportati, sarebbe potutaessere ben maggiore (e potrà esserlo infuturo) se non fossero esistiti tre fattori,due dei quali superati nei mesi scorsi e ilterzo superabile molto rapidamente con ildisposto normativo che si propone. Ilprimo fattore era legato alla temporaneitàdi tutte le misure di agevolazione fiscalenel settore cinematografico ed è statosuperato con il decreto-legge n. 91 del2013, che ha reso permanenti tali misure.Il secondo fattore era legato all’esclusionedella produzione audiovisiva dai benefìcifiscali, e anche questo fattore è stato

rimosso con il decreto-legge n. 91 del2013. Il terzo fattore, invece, sussiste tut-tora, ed è legato al limite di spesa previstodalla normativa del 2007, che determina in5 milioni di euro l’importo massimo delcredito d’imposta riconoscibile alla singolaopera filmica; questo limite ha compro-messo parzialmente l’efficacia della mi-sura stessa, in quanto, tenuto conto delsistema di soglie previsto nel citato comma335, rende di fatto poco attrattiva e com-petitiva l’Italia per le produzioni interna-zionali che abbiano un budget superiore a33,3 milioni di euro; questo perché, tenutoconto che la specifica aliquota teorica ditax credit è del 25 per cento, ma ilmassimale di budget di produzione su cuiessa può essere presa in considerazione èdel 60 per cento (si veda l’articolo 4,comma 2, del decreto ministeriale 7 mag-gio 2009, recante le disposizioni applica-tive dei crediti d’imposta concessi alleimprese di produzione cinematografica),in concreto il tax credit concedibile è parial 15 per cento del costo globale del film(e 5 milioni di euro, che è la sogliamassima in termini assoluti, è il 15 percento dei predetti 33,3 milioni di euro).Ora, moltissime produzioni estere, soprat-tutto statunitensi, hanno un budget supe-riore a tale cifra, e il limite dei 5 milionidi euro esistente per l’Italia finisce perindirizzare queste produzioni internazio-nali in altri Paesi che non prevedono limiti(ad esempio, il Regno Unito), oppure lihanno molto più elevati. Solo a titoloesemplificativo:

in Francia il limite massimo del cre-dito d’imposta (detto « cap ») è fissato in 10milioni di euro; ciò significa che fino a 50milioni di euro di budget il film è candi-dabile al beneficio ed è probabile che dal2015 il cap francese venga addiritturainnalzato a 20 milioni di euro (100 milionidi euro di budget);

nel Regno Unito non è previsto cap;per budget superiori a 22,5 milioni di euro,il beneficio fiscale è del 20 per cento,mentre per budget inferiori il beneficiofiscale è del 25 per cento;

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in Irlanda, ciascun film può benefi-ciare di credito d’imposta fino a 14 milionidi euro (28,5 per cento di agevolazione suun massimo di 50 milioni di euro).

Per dare un’idea dell’impatto delle pro-duzioni internazionali sul territorio, inFrancia il Centro nazionale di cinemato-grafia ha stimato per il 2012 in 95 milionidi euro il volume di investimenti esteriattratti grazie al tax credit internazionale,calcolando un moltiplicatore del redditonazionale di 1 a 6. Nel Regno Unito,l’estensione del tax credit alla fiction dialta gamma (high end drama) decisa dalGoverno nell’aprile 2013, produrrà un im-patto di 350 milioni di sterline di investi-menti aggiuntivi sul territorio, con signi-ficative ricadute economiche ed occupa-zionali (nella località di Pinewood – laCinecittà inglese – sono stati investiti 200milioni di sterline per creare dodici nuovistudi, in previsione di un incremento degliinvestimenti internazionali e di un au-mento significativo della domanda). InIrlanda, nel 2012, le autorità competenti(Irish Film Board) hanno stimato un in-vestimento di 143 milioni di euro (+30 percento sul 2011) come effetto diretto dellaleva fiscale a favore delle produzioni in-ternazionali. In Italia sono stati attivati alivello regionale fondi ad hoc per l’ospita-lità e l’attrazione di produzioni estere.

Secondo un recente studio della Dire-zione generale del cinema del Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo, svolto insieme con l’Istituto LuceCinecittà srl, nel 2013 l’effetto moltiplica-tore degli investimenti, calcolato su alcuniterritori regionali, degli investimenti pub-blici effettuati a sostegno del settore cine-matografico è stato di 1 fino a 7, ovveroper ogni euro (pubblico) investito, le pro-duzioni cinematografiche ed audiovisivehanno speso fino a 7 euro in quel terri-torio. Ecco perché il raddoppio del capnormativamente previsto dal comma 335(con rideterminazione da 5 a 10 milioni dieuro) e l’apposizione di tale limite inrelazione non più all’opera filmica, bensìall’impresa di produzione esecutiva può intempi rapidissimi risolvere il problema di

attrattività e competitività del nostro Paesecon riguardo alle produzioni cinematogra-fiche internazionali, rendendo convenienteper un maggior numero di operatori stra-nieri (in particolare quelli operanti negliStati Uniti d’America) venire a girare sulterritorio nazionale film o parti di filmche, per sceneggiatura, prevedano l’am-bientazione in Italia. Tra l’altro, con que-sta impostazione si rimedia ad un effettoirragionevole determinato dal testo vi-gente, che nel limitare il cap con riferi-mento all’opera cinematografica, scorag-giava i film con spese più elevate e nondeterminava invece alcun limite per unasingola impresa (di produzione esecutiva),limiti invece esistenti per tutte le altretipologie di crediti d’imposta destinati alsettore cinematografico.

Con la novella normativa proposta, in-vece, si pone un limite ai crediti d’impostadi cui la singola impresa (di produzioneesecutiva) può beneficiare, si toglie il li-mite rispetto al budget dell’opera e l’at-trazione di investimenti internazionali ènotevolmente incrementata attraverso lasinergia tra più produttori esecutivi.

La modifica normativa che si proponeavviene, peraltro, aumentando contestual-mente le risorse complessive già destinatedall’articolo 8, comma 3, del decreto-leggen. 91 del 2013 a tutte le misure di creditod’imposta cinematografico e audiovisivo,attualmente pari a 110 milioni di euro, a115 milioni di euro. La presente propostanormativa, al riguardo, si preoccupa anchedi stabilire che il decreto ministeriale – incorso di elaborazione – previsto dalcomma 4 di detto articolo 8 stabiliscaanche il limite massimo di spesa destina-bile allo specifico beneficio del comma335. Tale limite – che verrà calcolato apartire dai dati di spesa annuali specificiper il tax credit internazionale nel qua-driennio 2010-2014, da incrementare invia presuntiva in relazione all’attrazione difilm prima non interessati, e al conse-guente maggior volume di investimentoestero/tax credit ex comma 335 concesso,derivante dall’aumento del cap – costituiràuna sorta di sub-plafond massimo « in-terno », ed è necessario in quanto, se esso

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non venisse apposto, il fenomeno attrattivodelle produzioni estere potrebbe portare auna forma di « cannibalizzazione » del taxcredit da parte di questo specifico bene-ficio rispetto agli altri tipi di agevolazioniper le attività cinematografiche – ossiaquelli stabiliti nell’articolo 1, comma 325(investitori esterni), comma 327 (produt-tori e distributori nazionali), comma 331(digitalizzazione delle sale), della leggen. 244 del 2007 – e audiovisive (articolo 8,comma 2, del decreto-legge n. 91 del2013).

Più nel dettaglio: con il comma 1, siinnalza da 5 a 10 milioni di euro il limitemassimo di credito d’imposta riconosciutoalle imprese italiane di produzione esecu-tiva in relazione alle opere audiovisive nonitaliane le cui riprese siano eseguite nelterritorio nazionale, utilizzando manod’opera italiana, su commissione di pro-duttori esteri.

Con il comma 2, si modifica l’articolo 8del decreto-legge n. 91 del 2013, da unlato accrescendo le risorse complessiveannuali destinate a tutte le misure dicredito d’imposta, risorse fissate nelcomma 3 del predetto articolo 8 (essepassano da 110 a 115 milioni di euro, conun aumento pari a circa il 5 per cento delbudget attuale); dall’altro, mediante la so-stituzione del comma 4 del citato articolo8, integrando l’attuale meccanismo di con-trollo della spesa con la possibilità distabilire, all’interno delle risorse comples-sive annuali destinate a tutte le misure dicredito d’imposta, un limite per il creditod’imposta relativo all’attrazione di investi-menti internazionali cinematografici edaudiovisivi in Italia. Inoltre, il termine diadozione del decreto attuativo del « taxcredit cinema e audiovisivo » viene ride-terminato al 30 giugno 2014, e ciò inragione della necessità che detto provve-dimento – che pure, come sopra accen-nato, è in stato di prossima ultimazione –possa essere allineato alle modifiche ap-portate con la presente proposta.

Nel comma 3, si stabilisce che l’incre-mento delle risorse globali per il tax creditcinema e audiovisivo decorre dal 1o gen-naio 2015.

ART. 7. – (Piano strategico Grandi Pro-getti Beni culturali e altre misure urgentiper i beni e le attività culturali). - Lanorma reca misure urgenti per il finan-ziamento e il sostegno dei beni e delleattività culturali e per la pianificazionestrategica degli interventi, così da consen-tire una più efficace azione da parte delMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo.

Con il comma 1 si introduce uno stru-mento di pianificazione denominato Pianostrategico Grandi Progetti Beni culturali: ilPiano è adottato ogni anno con decreto delMinistro dei beni e delle attività culturalie del turismo, sentito il Consiglio superioreper i beni culturali e paesaggistici, e in-dividua beni o siti di eccezionale interesseculturale e di rilevanza nazionale per iquali sia necessario e urgente realizzareinterventi organici di tutela, conserva-zione, valorizzazione e promozione, anchea fini turistici. All’attuazione del Pianosono destinati 5 milioni di euro per il2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50milioni di euro per il 2016 mediantecorrispondente utilizzo dell’accantona-mento del fondo speciale di conto capitaledi cui alla tabella B della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147, per la parte relativa alMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo. A decorrere dal 2017, sullabase di tale Piano viene finalizzata unaquota pari al 50 per cento delle sommeper le infrastrutture destinate alla spesaper investimenti in favore dei beni cultu-rali.

L’articolo interviene altresì per incre-mentare la quota degli stanziamenti pre-visti per le infrastrutture destinata allaspesa per investimenti in favore dei beniculturali, nonché per dare certezza e uni-voco riferimento alla definizione di talequota, prevedendo che il 3 per cento dellerisorse aggiuntive annualmente previsteper le infrastrutture sia destinato allaspesa per investimenti in favore dei beniculturali (comma 2). La necessità e ur-genza di questa modifica normativa risiedenella necessità di evitare che, anche per il2014, la programmazione del Comitatointerministeriale per la programmazione

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economica (CIPE) finisca per non desti-nare risorse adeguate all’accresciuto fab-bisogno delle improrogabili e sempre piùurgenti esigenze della tutela del patrimo-nio culturale. Solo una norma urgente, diimmediata entrata in vigore, può infatticonsentire al Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo di proce-dere immediatamente alla necessaria atti-vità di programmazione degli interventi eall’acquisizione dei previsti concerti con lealtre amministrazioni (Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti e Ministerodell’economia e delle finanze) propedeuticialla definizione del complesso delle risorsee degli obiettivi degli interventi da finan-ziare.

Si prevede inoltre che una quota pari a3 milioni di euro delle suddette risorsesarà destinata, per ciascuno degli anni2014, 2015 e 2016, a progetti, presentatidagli enti locali, relativi ad attività cultu-rali nelle periferie urbane nell’ambito diun disegno di riqualificazione delle stesse,utilizzando a tal fine la stesse modalità difinanziamento degli interventi di recuperoe valorizzazione dei luoghi della memoriapreviste ai sensi dell’articolo 60, comma4-bis, della legge n. 289 del 2002, comenovellato dalla legge di stabilità per l’anno2014.

Il comma 3 dispone il rifinanziamento,nell’ambito delle iniziative del Piano na-zionale garanzia giovani, con uno stanzia-mento pari a un milione di euro per il2015, del Fondo « Mille giovani per lacultura » previsto dall’articolo 2, comma5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,n. 76, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 99, recante « Primiinterventi urgenti per la promozione del-l’occupazione, in particolare giovanile,della questione sociale, nonché in materiadi Imposta sul valore aggiunto (IVA) ealtre misure finanziarie urgenti », attra-verso il quale il Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo può finan-ziare tirocini formativi e di orientamento,rivolti a giovani particolarmente qualifi-cati. L’urgenza di intervenire in tal sensoè data dal fatto che si è rivelato impos-sibile attuare la suddetta previsione di

legge, nonostante i reiterati sforzi con-giunti delle amministrazioni competenti,stante l’inadeguatezza palese dello stan-ziamento disposto dal legislatore, cheavrebbe reso inevitabile, alternativamente,o ridurre drasticamente il numero deigiovani coinvolti o ridurre in modo social-mente inaccettabile la minima remunera-zione per essi prevista. La disposizioneopera inoltre un raccordo, anch’esso chia-ramente necessario e urgente, tra la spe-ciale misura de qua e il più ampio contestodelle più recenti e sopravvenute iniziativedel Governo con il Piano nazionale garan-zia giovani.

ART. 8. – (Misure urgenti per favorirel’occupazione giovanile presso gli istituti eluoghi della cultura di appartenenza pub-blica). – La norma risponde all’urgenteesigenza di migliorare il servizio pubblicodi valorizzazione dei beni culturali, anchecon riferimento a quelli al momento nonfruibili dai visitatori: a tal fine gli istitutie i luoghi della cultura dello Stato, delleregioni e degli altri enti pubblici territo-riali, potranno avvalersi di giovani laureatinelle discipline afferenti ai beni e alleattività culturali, attraverso forme di la-voro flessibile, per le loro esigenze tem-poranee, connesse in particolare al raffor-zamento dei servizi di accoglienza e diassistenza al pubblico.

La disposizione è concepita inoltre pervenire incontro alla contestuale esigenzadi identificare nuove e virtuose modalitàper favorire l’inserimento lavorativo deigiovani laureati nel settore dei beni cul-turali.

Gli istituti e i luoghi della cultura diappartenenza pubblica, anche su impulsodegli enti pubblici territoriali, potrannoattuare la disposizione anche attraversol’utilizzo dello strumento costituito dalServizio civile nazionale, presentando ap-positi progetti nell’ambito del settore ar-tistico e culturale.

La norma non interferisce sul regimevigente delle concessioni dei servizi per ilpubblico di cui agli articoli 115 e 117 delcodice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

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Le modalità attuative della norma sa-ranno definite con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dei beni e delle attività culturalie del turismo, di concerto con i Ministridell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, del lavoro e delle politiche sociali,per la semplificazione e la pubblica am-ministrazione e dell’economia e delle fi-nanze.

TITOLO II – MISURE URGENTI A SUP-PORTO DELL’ACCESSIBILITÀ DEL SET-

TORE CULTURALE E TURISTICO

ART. 9. – (Disposizioni urgenti recantiintroduzione di un credito d’imposta per ladigitalizzazione degli esercizi ricettivi). –Per sostenere la competitività del sistematuristico nazionale, favorendo la digitaliz-zazione del settore, per i periodi d’imposta2015, 2016 e 2017, a favore degli eserciziricettivi singoli o aggregati con serviziextra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto uncredito d’imposta nella misura del 30 percento dei costi sostenuti per investimenti eattività di sviluppo. Esclusi i costi perintermediazione, il credito d’imposta èriconosciuto per spese relative a: impiantiwi-fi; siti web ottimizzati per il sistemamobile; programmi per la vendita direttadi servizi e pernottamenti e la distribu-zione sui canali digitali; spazi e pubblicitàper la promozione e commercializzazionedi servizi e pernottamenti turistici sui sitie piattaforme informatiche specializzate,anche gestite da tour operator e agenzie diviaggio; servizi di consulenza per la co-municazione e il marketing digitale utili agenerare visibilità e opportunità commer-ciali su web, social media e comunitàvirtuali; spese per la promozione digitaledi proposte e offerte innovative in tema diinclusione e di ospitalità per persone condisabilità; servizi relativi alla formazionedel titolare o del personale dipendente pertutto quanto previsto dal comma 2 delpresente articolo.

La norma, necessaria e urgente perridurre, nel minor tempo possibile, il gapdigitale tra le strutture italiane e quelle dei

principali concorrenti esteri, è congegnataispirandosi al regime nazionale del taxcredit per il cinema, che in questi anni hadato positiva prova di sé, e opera nelrispetto delle soglie di aiuto di minoreimportanza (« de minimis ») stabilite dallaCommissione europea, sotto le quali non ènecessaria autorizzazione dell’Unione eu-ropea. Il credito d’imposta è riconosciutofino all’importo massimo complessivo di12.500 euro nei periodi d’imposta sopraindicati ed è ripartito in tre quote annualidi pari importo.

La norma, unitamente alle altre previ-sioni di benefìci economici di pronto eimmediato impiego messi in campo daldecreto-legge, rappresenta una misura distimolo indispensabile per rivitalizzare ilsettore della ricettività e per concentrare,sotto il profilo dell’investimento pubblico,una massa critica di aiuti minima suffi-ciente per essere percepita dal settore eper poter innescare quel processo virtuosodi ripresa e di recupero che è indifferibileper il rilancio di questo settore dell’eco-nomia nazionale, il quale riveste, come ènoto, un ruolo strategico ed essenziale perl’intera economia del Paese.

Stante le dotazioni economiche previ-ste, la norma consentirà a circa 10.000beneficiari, in gran parte piccole e medieimprese turistiche, di migliorare i risultatidell’attività promozionale e commercialeon line generando immediatamente, inol-tre, investimenti privati complessivi nelsettore digitale, ad alta intensità di occu-pazione giovanile, per circa 300 milioni dieuro e di conseguenza incrementando dicirca 60 milioni di euro il gettito dell’im-posta sul valore aggiunto.

ART. 10. – (Disposizioni urgenti perl’introduzione di un credito d’imposta perfavorire la riqualificazione e l’accessibilitàdelle strutture ricettive). – La norma ri-sponde alla necessità e all’urgenza di per-venire all’ammodernamento dell’offerta ri-cettiva italiana, condizione fondamentaleper vincere le sfide della concorrenzainternazionale che è sempre più agguer-rita.

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Si introduce un credito d’impostadel 30 per cento – a decorrere dalperiodo d’imposta in corso alla data dientrata in vigore del decreto-legge e peri due anni d’imposta successivi – persostenere gli interventi di riqualificazionedelle strutture ricettive italiane, al finedi favorire un generale miglioramentodei livelli medi di qualità, in più casipiuttosto bassi e di fatto inferiori al-la media dei competitori europei. Il cre-dito d’imposta, riservato alle strutturericettive esistenti alla data del 1o gennaio2012 e nelle tipologie identificate condecreto del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, che saràadottato di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e il Ministrodello sviluppo economico, sentita la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, è riconosciutosolo per gli interventi di maggiore rile-vanza, quali le ristrutturazioni edilizie dicui all’articolo 3, comma 1, lettera d), deltesto unico in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, e per gli interventidi eliminazione delle barriere architetto-niche.

Il credito d’imposta è applicato nelrispetto della normativa europea relativaagli aiuti « de minimis » e riconosciutofino a un massimo di 200.000 euro; èripartito in tre quote annuali ed è uti-lizzabile esclusivamente in compensa-zione; la prima quota del credito d’im-posta sarà utilizzabile a partire dal 1o

gennaio 2015.Il decreto del Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo, che saràadottato entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel decreto, individuerà, tra l’altro, oltrealle tipologie di strutture ricettive am-messe al credito d’imposta, le tipologie diinterventi ammessi al beneficio e le sogliemassime di spesa eleggibile.

Oltre a rispondere alle urgenti e in-differibili esigenze di migliorare la qualitàdell’offerta ricettiva nel nostro Paese e diadeguarla all’incremento dei flussi turi-

stici in entrata, la disposizione vuolefavorire la creazione di nuova occupa-zione nel settore edile, peraltro forte-mente colpito dagli effetti della recentecrisi economica e finanziaria, nonché fa-vorire l’emersione e regolarizzazione dellavoro sommerso.

ART. 11. – (Norme urgenti in materia dimobilità, accoglienza e guide turistiche). –Il comma 1 prevede la predisposizione diun piano straordinario della mobilità tu-ristica, che favorisca e promuova la rag-giungibilità e la fruibilità dell’immensopatrimonio culturale e turistico del Paese,con particolare riguardo ai centri minori ealle località del Mezzogiorno d’Italia:obiettivi questi che – considerato il bas-sissimo livello attuale di tali parametri –rendono chiare la necessità e l’urgenza diuna norma propulsiva in merito. Il Pianoè definito dal Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, d’intesa con il Mini-stero dei beni e delle attività culturali e delturismo, e rappresenta uno strumento dipotenziamento della strategia turistica delPaese.

Il comma 2 ha come obiettivo, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, la semplificazione dei procedi-menti per realizzare progetti nazionali diinteresse strategico per la fruizione turi-stica, e recepisce inoltre le proposte giàavanzate in sede parlamentare in materia(atto Camera n. 1249, sulla valorizzazionedel patrimonio culturale e sulla creazionedella rete integrata di itinerari culturali eturistici). Il carattere di necessità ed ur-genza è rappresentato dall’imminenteEsposizione universale, che aprirà a mag-gio 2015 e per la quale azioni di sempli-ficazione burocratica renderanno più ef-ficace la progettualità turistica collegataall’evento. Appare evidente che superareun’eccessiva frammentazione della promo-zione e della strutturazione dell’offertaattraverso la promozione di progetti na-zionali di eccellenza può contribuire arafforzare l’attrattività dell’Italia come de-stinazione turistica.

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Si tenga presente che la competenzastatale nella gestione dei circuiti nazionalidi eccellenza a sostegno dell’offerta turi-stica e del sistema Italia introdotti dalcodice del turismo, di cui al decreto legi-slativo 23 maggio 2011, n. 79, non è statamessa in questione dalla Corte costituzio-nale, che si è invece pronunciata sull’ille-gittimità di altre disposizioni del codice.La Corte inoltre, nonostante il turismoricada nelle materie di competenza esclu-siva residuale delle regioni, ha ricono-sciuto allo Stato il potere di emanare« norme incidenti sulla materia del turi-smo » per « la tutela di interessi di sicurorilievo nazionale » (da ultimo, sentenzan. 80 del 2012).

Si è preferito peraltro non intervenirenovellando il codice del turismo, alla lucedell’attuale frammentarietà delle disposi-zioni di tale atto in seguito alla pronunciadella Corte e in vista di un più organicointervento di revisione della materia me-diante un disegno di legge di delegazionelegislativa.

Sempre nell’ambito della realizzazionedi progetti nazionali di interesse strategicoe per favorire lo sviluppo di diverse formedi turismo (« a piedi », ciclabile, motoci-clistico), con il comma 3 si incentiva ilrecupero di immobili di appartenenzapubblica a potenziale vocazione turistica enon utilizzati né utilizzabili a fini istitu-zionali, quali, ad esempio, le case canto-niere, i caselli e le stazioni ferroviarie omarittime, le fortificazioni, i fari. Si pre-vede, dunque, il possibile ricorso a formedi concessione e gestione di tali beni, infavore di imprese, cooperative e associa-zioni costituite in prevalenza da giovanifino a trentacinque anni. In questo modosi intende altresì favorire opportunità diimpiego qualificate destinate ai giovani,nei settori dell’accoglienza e della promo-zione turistica.

Il comma 4 interviene con riferimentoall’articolo 3 della legge n. 97 del 2013,recante disposizioni relative alla liberaprestazione e all’esercizio stabile dell’atti-vità di guida turistica da parte di cittadinidell’Unione europea, che, introdotto con ildichiarato obiettivo di dare una risposta al

caso EU Pilot 4277/12/MARK, ha sollevatonotevoli problemi applicativi e forti con-testazioni, fatte proprie da ampi settoriparlamentari (si vedano in proposito lerisoluzioni presentate presso la X Com-missione della Camera dei deputati daideputati Prodani n. 7-00116, Petitti n. 7-00182 e Abrignani n. 7-00228, in materiadi revisione organica della disciplina rela-tiva all’esercizio della professione di guidaturistica). La norma si è rivelata incom-pleta e pressoché inapplicabile, perché silimita a demandare a un apposito decretoministeriale la sola individuazione dei sitidi particolare interesse storico, artistico oarcheologico per i quali occorre una spe-cifica abilitazione, senza provvedere allanecessaria disciplina di tale specifica abi-litazione, né per quanto riguarda i conte-nuti professionali minimi richiesti, né perquanto riguarda la regolazione della pro-cedura per il rilascio dell’abilitazione el’individuazione dell’autorità competente.Si tratta di una lacuna molto grave, poi-ché, in un Paese come l’Italia, a spiccatae specialissima vocazione di turismo cul-turale, la liberalizzazione dell’eserciziodell’attività di guida turistica è consenti-bile, nel contesto europeo, solo a condi-zione che siano salvaguardati i livelli mi-nimi di professionalità nell’esercizio del-l’attività, che sono imprescindibili per ga-rantire adeguati parametri qualitativi divalorizzazione e pubblica fruizione delnostro straordinario patrimonio culturale.D’altra parte, già negli anni novanta delsecolo scorso la Corte di giustizia delleComunità europee ha osservato che « L’in-teresse generale attinente alla valorizza-zione del patrimonio storico e alla mi-gliore divulgazione possibile delle cono-scenze sul patrimonio artistico e culturaledi un Paese può costituire un’esigenzaimperativa che giustifica una restrizionedella libera prestazione dei servizi, anchese ciò non può spingersi al punto dasubordinare l’esercizio dell’attività delleguide turistiche che viaggiano con ungruppo di turisti provenienti da un altroStato membro al possesso di una autoriz-zazione che presuppone l’acquisizione diuna determinata qualificazione professio-

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nale comprovata dal superamento di unesame. In tal caso lo Stato pone dellerestrizioni che eccedono quanto è neces-sario per garantire la tutela di detto in-teresse, quando l’attività consiste nel gui-dare i turisti in luoghi diversi dai musei odai monumenti storici visitabili solo conuna guida specializzata » (sentenza 26 feb-braio 1991, C-180/1991, recentemente ri-chiamata da Corte di cassazione, sezioneII civile, sentenza 31 luglio 2012,n. 13733). Lo stesso giudice europeo haperciò riconosciuto, in una qualche mi-sura, che determinati siti culturali possanogiustificare l’adozione di requisiti più ele-vati per lo svolgimento dell’attività diguida turistica. Per tale ragione, come ènoto, il decreto del Presidente della Re-pubblica 13 dicembre 1995 (atto di indi-rizzo e coordinamento in materia di guideturistiche) aveva già previsto che « le re-gioni individuano, d’intesa con le compe-tenti sovrintendenze ai fini di una migliorefruizione del valore culturale del patrimo-nio storico e artistico nazionale, i siti chepossono essere illustrati ai visitatori soloda guide specializzate che, in possesso deirequisiti di cui all’articolo 11 della legge 17maggio 1983, n. 217, abbiano conseguitospecifica abilitazione in relazione ai sitioggetto di visita turistica » (articolo 2).Tuttavia, la disposizione del 1995 ha tro-vato difficile attuazione, perché gli elenchidi siti sono stati spesso troppo estesi (ilche ha portato a nuove azioni di infra-zione intraprese dalla Commissione euro-pea nei confronti dello Stato italiano). Diqui la necessità di intervenire nuovamentein materia. Occorre quindi completare lanorma di rinvio al decreto ministeriale,comprendendo, tra i contenuti di taledecreto, anche la suddetta disciplina delprocedimento di rilascio della speciale abi-litazione di che trattasi, senza la quale ilsistema non potrebbe all’evidenza funzio-nare. Ciò si pone in linea, del resto, conquanto previsto dal diritto europeo e conquanto avviene in altri Paesi dell’Unione.In Francia, ad esempio, il codice delturismo distingue nettamente l’ipotesi diguida turistica da quella relativa alle « Vi-sites dans les musées et monuments hi-

storiques », imponendo requisiti ulterioriper abilitare soggetti allo svolgimento ditale attività (Code du Tourisme, articoliL221-1 e seguenti e R221-1 e seguenti).Sotto il profilo delle competenze legisla-tive, la Corte costituzionale ha chiarito chein materia di professioni « compete alloStato l’individuazione dei profili professio-nali e dei requisiti necessari per il relativoesercizio » e « tali princìpi sono validianche con riguardo alle professioni turi-stiche » (Corte costituzionale, sentenzan. 271 del 2009; si vedano anche le sen-tenze n. 132 del 2010 e n. 222 del 2008).Da un punto di vista pratico, inoltre, ilgrave stato di incertezza in cui versano glioperatori impone di intervenire al piùpresto, con il decreto ministeriale, in me-rito a tutti i necessari aspetti di disciplinasopra indicati. Per le esposte considera-zioni, si ritiene pertanto necessaria e ur-gente l’approvazione della disciplina pro-posta dall’articolo in esame.

TITOLO III – MISURE URGENTI PERL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMO-

NIO CULTURALE E DEL TURISMO

ART. 12. – (Misure urgenti per la sem-plificazione in materia di beni culturali epaesaggistici). – La norma, agendo inchiave di semplificazione, reca urgenti di-sposizioni destinate a rendere più agile,efficace e moderna l’azione del Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo.

Il comma 1 prevede una modifica ne-cessaria e urgente al codice dei beni cul-turali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, direttaad allineare il momento iniziale dell’effi-cacia dell’autorizzazione paesaggistica edell’eventuale titolo edilizio necessario arealizzare l’intervento.

Si introduce, in secondo luogo, un’op-portuna chiarificazione circa la doverositàdella conclusione del procedimento daparte dell’autorità preposta alla gestionedel vincolo (regione o comune subdele-gato), pur quando il soprintendente abbiaomesso di rendere il suo parere nel ter-

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mine di legge (quarantacinque giorni dallaricezione completa degli atti), ciò al fine diriaffermare l’orientamento già da anniseguito dal Ministero (la cosiddetta « pre-scindibilità » del parere del soprinten-dente), accolto nel vigente regolamento inmateria interventi di lieve entità (decretodel Presidente della Repubblica n. 139 del2010). Si segnala, peraltro, che tale orien-tamento è stato in parte contraddetto dauna recente pronuncia del Consiglio diStato (sezione VI, sentenza n. 4914 del2013), che avrebbe affermato (secondotalune interpretazioni restrittive) l’indefet-tibilità comunque e in ogni caso del pareredel soprintendente. Ne sono derivati ulte-riori rallentamenti nella conclusione deiprocedimenti, che appare necessario e ur-gente superare con la proposta normativain esame.

Inoltre (comma 2) si prevede la possi-bilità di emanare, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della legge di conversione deldecreto, su proposta del Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo,d’intesa con la Conferenza unificata, salvoquanto previsto dall’articolo 3 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, dispo-sizioni modificative e integrative del rego-lamento previsto dall’articolo 146, comma9, quarto periodo, del codice dei beniculturali e del paesaggio (attualmente, de-creto del Presidente della Repubblican. 139 del 2010), al fine di ampliare eprecisare le ipotesi di interventi di lieveentità, nonché allo scopo di operare ulte-riori semplificazioni procedimentali,ferme, comunque, le esclusioni di cui agliarticoli 19, comma 1, e 20, comma 4, dellalegge n. 241 del 1990. È forte e urgente,infatti, la richiesta, da più parti dellasocietà, come testimoniato anche da rile-vazioni e indagini demoscopiche degli uf-fici della semplificazione della Presidenzadel Consiglio dei ministri, di accelerare esemplificare il controllo preventivo sugliinterventi minimali, in poco o per nienteincidenti sul paesaggio, e ciò anche al finedi consentire alle soprintendenze di con-centrare la propria attenzione e i propri

sforzi sulle questioni più rilevanti e dimaggiore impatto paesaggistico.

Le disposizioni del comma 3 apportanomodifiche necessarie ed urgenti ad alcunenorme del codice dei beni culturali e delpaesaggio, allo scopo di introdurre speci-fiche ipotesi di liberalizzazione in materiadi licensing dei beni culturali. La disciplinaattualmente vigente (articoli da 106 a 109del codice) prevede, infatti, che qualunqueriproduzione dell’immagine di un beneculturale appartenente a un soggetto pub-blico, con qualunque mezzo, in qualunquecontesto e per qualunque fine effettuata,debba sempre essere autorizzata. Fermorestando l’indefettibile obbligo di munirsidi autorizzazione, l’articolo 108, comma 3,del codice prevede alcune limitate ipotesiin cui non è dovuto il canone per lariproduzione. Si tratta di un impiantonormativo non più attuale, in particolarecon riguardo alle esigenze derivanti dallacircolazione dei contenuti sulla rete inter-net. Per altro verso, l’imposizione di unrigido sistema di restrizioni alla circola-zione delle immagini di beni culturali, oveeffettuate per scopi non lucrativi (e, inparticolare, per finalità di studio o dicreazione artistica o letteraria), apparenon pienamente rispondente al dettatocostituzionale che, da un lato, pone acarico della Repubblica il compito di pro-muovere la cultura (articolo 9, primocomma, della Costituzione) e, dall’altro,sancisce il diritto alla libera manifesta-zione del pensiero. L’eccessiva rigidità edifficile applicabilità di tale normativa hadato luogo di recente a dubbi e difficoltàapplicative notevoli, che la proposta nor-mativa mira a sciogliere.

In particolare, a tali fini l’articolo pre-vede:

alla lettera a), la modifica dell’arti-colo 108, comma 3, del codice, con loscopo di consentire la gratuità delle ripro-duzioni di beni culturali effettuate perfinalità di valorizzazione, non solo quandoa compierle siano (come attualmente pre-visto) soggetti pubblici, ma anche nel casoin cui siano effettuate da soggetti privati,purché non ricorrano finalità di lucro,neanche indiretto. Tale previsione è desti-

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nata, per altro verso, a trovare applica-zione anche nei confronti dei soggettipubblici, che prima erano sempre esone-rati dal canone, anche quando agivano perfine di lucro. Invero, la riproduzione dibeni culturali, specie mediante la realiz-zazione di documentari, film e altri pro-dotti audiovisivi, avviene talora anche daparte di soggetti pubblici e organismi didiritto pubblico, i quali, in alcune ipotesi,agiscono per finalità lucrative. Scopo dellanuova disposizione è, pertanto, quello dioperare non già una riduzione degli in-troiti pubblici derivanti dalla riproduzionedi beni culturali, bensì di operare unadiversa distinzione tra soggetti onerati enon onerati dal canone, fondata non giàsulla loro natura pubblica o privata, masui fini – lucrativi o non lucrativi – cui èdiretta l’attività svolta. Ciò consente anchedi adeguare l’ordinamento ai princìpi diconcorrenza e parità di trattamento tra glioperatori economici imposti dall’ordina-mento europeo, evitando di avvantaggiareindebitamente i soggetti pubblici, esone-randoli dal canone, quando agiscano perfini di lucro al pari dei privati;

alla lettera b), l’introduzione delnuovo comma 3-bis del medesimo articolo108, che prevede la completa liberalizza-zione – con esonero anche dall’obbligo diautorizzazione – di una serie di attività, acondizione che siano attuate senza scopodi lucro, neanche indiretto, per finalità distudio, ricerca, libera manifestazione delpensiero o espressione creativa, promo-zione della conoscenza del patrimonio cul-turale. Tali attività consistono, in partico-lare, nella riproduzione di beni culturaliche non comporti potenziali interferenzecon le esigenze di tutela (ossia quellariproduzione che si può attuare senzacontatto fisico con il bene e senza l’espo-sizione dello stesso a sorgenti luminose, nél’uso di stativi o treppiedi), nonché ladivulgazione dell’immagine del bene, legit-timamente detenuta, in modo tale da nonpoter essere ulteriormente riprodotta daldestinatario della attività divulgativa senon, eventualmente, a bassa risoluzionedigitale.

Con quest’ultima previsione si consentela libera pubblicazione, ad esempio su blogo social network, di fotografie che ripro-ducano beni culturali, tutte le volte in cuiciò avvenga senza scopo di lucro, neancheindiretto, per finalità di studio, ricerca,libera manifestazione del pensiero oespressione creativa, promozione della co-noscenza del patrimonio culturale. Giàoggi tale pubblicazione dovrebbe essereassentita dall’amministrazione senza cor-rispettivo, poiché sostanzialmente ricondu-cibile alle formule dell’uso personale o deimotivi di studio, di cui al vigente articolo108, comma 3, di cui la nuova disposizionesi limita sostanzialmente a chiarire laportata, offrendo un’interpretazione costi-tuzionalmente orientata del dato norma-tivo vigente. L’immagine divulgata, inquanto a bassa risoluzione, potrà difficil-mente essere usata da terzi per fini dilucro. In ogni caso, peraltro, i terzi even-tualmente interessati all’uso dell’immaginestessa per fini di lucro non sono in alcunmodo esonerati dal pagamento del canone.Essi, quindi, ove intendessero sfruttarecommercialmente l’immagine reperita inrete dovrebbero chiedere la concessione eversare il corrispettivo dovuto, non diver-samente da quanto già oggi avviene nelcaso in cui un imprenditore intenda av-valersi per fini di lucro dell’immagine diun bene culturale pubblicata – ad esempio– in una guida turistica o in un catalogod’arte.

Relativamente ai poteri di controllo delMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo, sotto un primo profilo, talicontrolli sono riconducibili al generalepotere-dovere del Ministero stesso di ve-rificare la compatibilità degli usi del beneculturale con le esigenze di tutela (articolo20, comma 1, e articolo 106, comma 2-bis,del codice). In tale prospettiva, le verifichemireranno anzitutto ad accertare che ef-fettivamente la riproduzione avvenga conmodalità non pregiudizievoli per la con-servazione o il decoro del bene culturale.Per altro verso, ove il bene riprodotto siain consegna al Ministero, i controlli sa-ranno diretti, altresì, a riscontrare che lariproduzione sia finalizzata effettivamente

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a uno degli scopi previsti dalla norma eche non avvenga, invece, per finalità lu-crative. Sotto questo diverso profilo, ilpotere di controllo ex post del Ministerosostituisce quindi, come detto, il potere dirilasciare le concessioni ex ante, previstodagli articoli 106 e seguenti del codice.

Il comma 4 prevede infine disposizioninecessarie per rendere più semplice l’ac-cesso ai documenti per la consultazionepresso gli archivi, in primo luogo dispo-nendo l’ammissione alla consultazione ditutti i documenti (anche non riservati)versati anticipatamente agli archivi diStato rispetto al termine dei quaranta annidalla conclusione delle pratiche e, in se-condo luogo, prevedendo la riduzione atrenta anni del termine di quaranta anniprevisto attualmente per il versamentodella documentazione statale agli archividi Stato, termine ormai non allineato abuona parte della normativa di altri Paesieuropei e poco funzionale alle esigenze diconservazione della documentazione digi-tale. Tale disposizione appare peraltrocoerente anche con la recente direttiva delPresidente del Consiglio dei ministri con-cernente la de-secretazione di alcuni atti eche consente il versamento anticipato dicarte classificate in possesso di tutte leamministrazioni dello Stato, superandol’ostacolo posto dal limite minimo deiquaranta anni previsti dalla legge.

ART. 13. – (Misure urgenti per la sem-plificazione degli adempimenti burocraticial fine di favorire l’imprenditorialità turi-stica). – L’intervento previsto dal comma1, necessario e urgente, mira a ripristinarela piena operatività dei princìpi di sem-plificazione degli oneri burocratici per leattività ricettive, a tutela della concorrenzadelle relative imprese e dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civilie sociali che devono essere garantiti intutto il territorio nazionale ai sensi del-l’articolo 117, secondo comma, lettere e) em), della Costituzione, in adempimentodella direttiva 2006/123/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 12dicembre 2006 (direttiva servizi). Lanorma si impone, in via di urgenza, anche

al fine di porre rimedio ad un effettoparadossale. Si tratta infatti di ripristinareil principio e gli effetti di cui all’originarioarticolo 83 del decreto legislativo n. 59 del2010, attuativo della direttiva servizi, dopol’annullamento da parte della Consultadella norma del codice della normativastatale in materia di ordinamento e mer-cato del turismo (articolo 3 del decretolegislativo n. 79 del 2011), che aveva abro-gato l’articolo 83 predetto. Si tratta quindidi ripristinare tale principio di semplifi-cazione anche per gli obblighi europeiconnessi. Si estendono altresì gli effetti el’operatività della disciplina della direttivaservizi anche ai procedimenti di rilasciodei titoli autorizzatori per l’apertura el’esercizio delle attività turistico-ricettive.

La semplificazione si svolge attraversoil riferimento alla segnalazione certificatadi inizio attività (SCIA) di cui all’articolo19, comma 2, primo periodo, della leggen. 241 del 1990 e ai sensi dell’articolo 29,comma 2-ter, della medesima legge. Ilcomma 1, lettera b), dispone inoltre unnecessario intervento di semplificazioneper l’autorizzazione all’apertura diun’agenzia di viaggio e turismo, che sitraduce nella mera verifica della sussi-stenza dei requisiti e dei presuppostiprescritti dalle singole normative regio-nali. Analoga disposizione era stata di-chiarata illegittima dalla Corte costituzio-nale limitatamente al profilo dell’eccessodi delega.

L’intervento statale di semplificazioneamministrativa si rende necessario e ur-gente, altresì, alla luce di precedenti se-gnalazioni con cui l’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato, ai sensi del-l’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990,n. 287, ha evidenziato proprio le possibilidistorsioni della concorrenza che sareb-bero potute derivare dall’applicazionedella disciplina recata dalla frammentatalegislazione regionale in materia.

Il comma 2 infine prevede che le re-gioni e le province autonome di Trento edi Bolzano adeguino i rispettivi ordina-menti ai princìpi di semplificazione pre-visti dal comma 1.

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ART. 14. – (Misure urgenti per la rior-ganizzazione del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo e per ilrilancio dei musei). – La norma recamisure urgenti per il riordino e la rior-ganizzazione del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo.

Il comma 1, lettera a), contiene unamisura necessaria e urgente, destinata aconsentire al Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo di attuaregli interventi di riordino diretti a realiz-zare riduzioni della spesa e di articolare inmodo più flessibile gli uffici dirigenziali diI fascia tra livello centrale e periferico.Tale Ministero è l’unico ad avere unaspecifica disposizione di legge che vincolain modo non flessibile il numero degliuffici dirigenziali generali periferici. L’ar-ticolo 54, comma 1, del decreto legislativon. 300 del 1999, infatti, prevede che « IlMinistero si articola in non più di dieciuffici dirigenziali generali centrali e indiciassette uffici dirigenziali generali peri-ferici, coordinati da un Segretario gene-rale, nonché in due uffici dirigenziali ge-nerali presso il Gabinetto del Ministro.Sono inoltre conferiti, ai sensi dell’articolo19, comma 10, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, due incarichi di funzioni dirigen-ziali di livello generale presso il collegio didirezione del Servizio di controllo internodel Ministero ». Anche l’articolo 7 deldecreto legislativo n. 368 del 1998 stabi-lisce che le direzioni regionali, uffici diri-genziali generali, sono 17. Il decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 23gennaio 2013, che ha rideterminato ledotazioni organiche dei ministeri in attua-zione dell’articolo 2, comma 1, del decre-to-legge n. 95 del 2012, ha previsto per ilMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo il numero massimo di 23dirigenti di prima fascia (cui va aggiuntouno derivante dalla accorpata Direzionegenerale per il turismo), senza fare alcunriferimento alle strutture centrali e aquelle periferiche. Il regolamento di orga-nizzazione del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo, nel distri-buire i 24 posti da dirigente di prima

fascia, dovrebbe perciò tener conto dei 17uffici periferici indicati dalla legge. I nu-meri indicati dalle attuali disposizioni dilegge risultano però non più attuali e,soprattutto, sono ormai sproporzionati nelrapporto tra strutture centrali e struttureperiferiche. Questo problema non si èverificato per tutti gli altri Ministeri, per iquali la legge già prevedeva formule fles-sibili (« non più di... »). La proposta quiformulata, dunque, adegua il quadro legi-slativo dell’organizzazione del Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo a quello di tutti gli altri ministeri,così da permettere una razionale ed effi-ciente riorganizzazione del Ministero an-che in termini di riduzione della spesa.

La disposizione di cui alla lettera b) delcomma 1 risulta, invece, necessaria e ur-gente per consentire al Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo didisporre delle necessarie duttilità ed ela-sticità organizzative indispensabili peradattare le proprie strutture, sia pur in viatemporanea, a fare fronte adeguatamentealle sempre più frequenti situazioni diemergenza che si verificano nel territorionazionale (calamità naturali, come definiteai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c),della legge 24 febbraio 1992, n. 225), chevedono i beni culturali tra quelli piùesposti, per la loro intrinseca fragilità, alrischio di gravissimi danni per effetto ditali eventi straordinari. La misura, in par-ticolare, si rende indispensabile per attrez-zare il Ministero, senza nuovi o ulteriorioneri per la finanza pubblica, a fronteg-giare situazioni di emergenza come quelleverificatesi all’Aquila e nell’Emilia: il di-sposto normativo mira infatti ad assicu-rare l’unitarietà e la migliore gestione degliinterventi necessari per la tutela del pa-trimonio culturale nelle aree colpite dacalamità naturali, autorizzando il Ministrodei beni e delle attività culturali e delturismo, con proprio decreto, a riorganiz-zare gli uffici esistenti nel territorio, in viatemporanea e comunque per un periodonon superiore a cinque anni.

Il comma 2 mira a consentire unamaggiore flessibilità organizzativa al Mi-nistero, senza nuovi o maggiori oneri per

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la finanza pubblica, richiamando, con ta-lune semplificazioni, la già vigente disci-plina – articolo 8 del decreto legislativon. 368 del 1998 e decreto del Presidentedella Repubblica n. 240 del 2003 – cheprevede il potere del Ministero di attri-buire una speciale autonomia gestionale eorganizzativa a propri istituti (musei, so-printendenze, complessi di beni di parti-colare rilevanza) che presentino esigenzespeciali di unitarietà di gestione e dimaggiore efficacia nell’organizzazione deipropri mezzi e delle proprie strutture. Atal fine la norma prevede che la predettaattribuzione di maggiori livelli di autono-mia scientifica, finanziaria e organizzativaagli istituti e luoghi della cultura statali eagli uffici competenti su complessi di benidistinti da eccezionale valore archeologico,storico, artistico o architettonico, possaavvenire con decreto del Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze. Per ragioni di maggioresnellezza organizzativa e di revisione dellaspesa, in linea con quanto previsto daldecreto-legge n. 95 del 2012, si prevedeinoltre che in tali strutture, in luogo delconsiglio di amministrazione oggi previstoper i poli museali, operi un amministra-tore unico, da affiancare al soprinten-dente, con precisa indicazione del profiloprofessionale e delle specifiche compe-tenze gestionali e amministrative. Lanorma introduce, inoltre, nel quadro dellascelta, già prevista dall’articolo 115 delcodice di cui al decreto legislativo n. 42del 2004, tra forme di gestione diretta eindiretta, la preferenza, di regola, per ipoli museali e gli istituti e i luoghi dellacultura ai quali è attribuita la suddettaspeciale autonomia, della gestione informa diretta dei servizi di assistenzaculturale e di ospitalità per il pubblico amaggiore connotazione culturale.

Per tutto quanto non previsto dalcomma 2, si applica l’attuale disciplinasulle soprintendenze speciali, contenutanel regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 240 del2003. Per tale ragione, con il regolamentodi organizzazione del Ministero si provve-

derà anche ad adeguare tale decreto delPresidente della Repubblica. In partico-lare, ferma restando la previsione delsoprintendente e di un collegio dei revisoridei conti, sarà sostituito il consiglio diamministrazione (oggi composto da tremembri) con l’amministratore unico (conconseguente riduzione della spesa). Laqualifica dell’amministratore sarà definitain sede di regolamento di organizzazione,ai sensi del decreto legislativo n. 165 del2001 e nei limiti della dotazione organicae delle risorse economico-finanziarie delMinistero, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

ART. 15. – (Misure urgenti per il per-sonale del Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo). – La norma recadisposizioni necessarie e urgenti per assi-curare l’espletamento delle funzioni ditutela, fruizione e valorizzazione del pa-trimonio culturale statale da parte delMinistero dei beni e della attività culturalie del turismo.

Il comma 1 mira a garantire la conti-nuità di servizi e funzioni del Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo, mediante la proroga, fino al 31agosto 2015, del comando di alcuni dipen-denti del comparto della scuola che pre-stano servizio presso il medesimo Mini-stero, il cui comando scadrebbe il 31agosto 2014. Si tratta di 97 posizioni, dicui 29 di II area e 68 di III area; 82 di talidipendenti operano presso le strutturecentrali del Ministero e 15 presso le sediperiferiche; 92 sono docenti e 5 apparten-gono al personale amministrativo, tecnicoe ausiliario.

La proroga in questione potrà natural-mente essere disposta, tenuto conto deiposti disponibili nell’organico del Mini-stero dei beni e delle attività culturali e delturismo, previo assenso dell’interessato eprevio parere favorevole dei dirigenti dellestrutture interessate.

Il comma 2 è volto a favorire le pro-cedure di mobilità interna alle ammini-strazioni dello Stato, secondo quanto pre-visto dal decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, in particolare per sopperire a

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carenze di personale impiegato nel settoredei beni culturali e paesaggistici e perprevenire l’insorgere di situazioni emer-genziali e garantire un’efficace azione ditutela e valorizzazione. La disposizionenon comporta nuovi oneri per la finanzapubblica e agisce nell’ottica del più effi-cace e razionale impiego delle risorseumane disponibili nell’ambito della pub-blica amministrazione. La norma prevedeinfatti la possibilità di passaggio diretto, adomanda, da parte del personale nondirigenziale in servizio presso amministra-zioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, che presentano situazioni disoprannumerarietà rispetto alla dotazioneorganica o di eccedenza per ragioni fun-zionali; tali procedure possono interessarein particolare profili con competenze tec-niche specifiche in materia di beni cultu-rali e paesaggistici e i passaggi avverrannoprevia selezione secondo criteri prefissatidal Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo.

ART. 16. – (Trasformazione di ENIT inente pubblico economico e liquidazione diPromuovi Italia Spa). – Allo scopo diottenere significativi risparmi della spesapubblica e migliori risultati nel settoredella promozione turistica, anche in vistadell’imminente Esposizione universale, lapresente proposta normativa prevede ilriordino e la razionalizzazione dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo e la sop-pressione della società Promuovi ItaliaSpa, di cui lo stesso ENIT è azionistaunico.

Nata a seguito della trasformazionedisposta con il decreto-legge 14 marzo2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è suben-trata all’Ente nazionale italiano per ilturismo, istituito nel 1919.

La riforma del 2005, tuttavia, ha pro-dotto risultati complessivamente deludenti:le risorse umane sono cresciute all’internodi un’organizzazione dei servizi turisticisuperata dalle nuove dinamiche del mer-cato; l’organizzazione territoriale estera si

è rivelata inutile e troppo onerosa; ilcoinvolgimento delle regioni è stato debolee inefficiente sul piano del co-marketingsia orizzontale (tra le regioni/destinazioni)sia verticale (tra ENIT e regioni/destina-zioni); è emersa l’impossibilità sia di pro-cedere per progetti di marketing con ilconcorso di investimenti privati da partedi aziende che operano nei settori deitrasporti e dell’ospitalità, sia di attrarreinvestimenti su aree specifiche e per lavalorizzazione turistica dei territori e deibeni culturali.

In tale contesto, si è aggiunta la nega-tiva esperienza – in termini sia di conte-nimento della spesa, sia di efficacia deirisultati – della società Promuovi ItaliaSpa, società costituita ai sensi dell’articolo12, comma 8-bis, del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, della quale l’ENIT èazionista unico.

Tali criticità sono emerse in modoancor più evidente a partire dal giugno2013, a seguito del trasferimento dellecompetenze in materia di turismo dallaPresidenza del Consiglio dei ministri alMinistero per i beni e le attività culturali,ridenominato Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo.

Il Ministero vigilante, oltre a rilevare ledifficoltà gestionali sopra illustrate, hariscontrato la necessità di procedere a unriordino degli enti operanti nel settoreturistico (si veda la relazione della Com-missione per il rilancio dei beni culturalie del turismo e per la riforma del Mini-stero in base alla disciplina sulla revisionedella spesa, istituita con decreto ministe-riale 9 agosto 2013, pubblicata nel sitointernet www.beniculturali.it). Ciò al du-plice scopo di ottenere risparmi di spesa edi collegare maggiormente le politiche peril turismo a quelle per la tutela e lavalorizzazione del patrimonio culturale.

La norma qui proposta, dunque, in-tende raggiungere questo duplice obiettivo,e in particolare ridurre la spesa pubblica,attraverso la trasformazione dell’ENIT inente pubblico economico, sottoposto allavigilanza del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo (al pari diquanto avvenuto in altri casi, come quello

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dell’Agenzia del demanio o, seppur con lepeculiarità proprie degli enti associativi,quello della Società italiana autori ededitori), e la messa in liquidazione dellasocietà Promuovi Italia Spa.

La scelta di optare per un ente pub-blico economico deriva dalla necessità diconsentire all’ENIT di svolgere attività diimpresa, mediante una organizzazione piùleggera e dinamica. Il modello dell’entepubblico economico appare, inoltre, piùadatto in considerazione non solo degliscarsi risultati ottenuti mediante il mo-dello della società pubblica in questo spe-cifico settore, ma anche della forte rile-vanza pubblica della funzione che l’Agen-zia trasformata è chiamata a svolgere,come ad esempio i compiti di promozionedel turismo.

Inoltre, sia gli organi di governo dellanuova Agenzia sia la sua struttura e i suoicompiti sono stati definiti con l’intento diassicurare un più ampio coinvolgimentodelle regioni. Queste, infatti, partecipanoalla designazione degli organi amministra-tivi; in aggiunta, le amministrazioni regio-nali e locali, tramite convenzioni, possonoavvalersi dei servizi dell’ENIT trasformato.Si prevede inoltre un consiglio federalerappresentativo delle regioni, tramite leagenzie regionali per il turismo o, ove nonistituite, gli uffici amministrativi compe-tenti per il turismo in ambito regionale,con funzioni progettuali e consultive neiconfronti degli organi direttivi. Si segnala,poi, che è stato ritenuto necessario, alloscopo di assicurare all’autorità vigilante uneffettivo controllo sull’attività svolta dal-l’ente, prevedere la stipula di una appositaconvenzione triennale tra Ministro vigi-lante ed ente vigilato, sulla base di quantostabilito dal decreto legislativo n. 300 del1999 per le agenzie governative. La neces-saria unitarietà dell’azione di promozionedel Paese verso l’estero determinerà ilproseguirsi della fattiva collaborazione daparte dell’Agenzia con le strutture e rap-presentanze estere del Ministero degli af-fari esteri sulla base di apposite intese.

Al fine di consentire che la trasforma-zione avvenga in tempi rapidi, la disposi-zione qui proposta affida a un commis-

sario straordinario, nominato entro il 30giugno 2014, il compito di provvedereentro sei mesi alla predisposizione dellostatuto, nonché alla redazione di un ap-posito piano di riorganizzazione, al fine diindividuare le unità di personale a tempoindeterminato in servizio presso l’ENIT ePromuovi Italia Spa da assegnare all’ENITtrasformato. Per tutelare le posizioni deilavoratori coinvolti, sono sentite le orga-nizzazioni sindacali.

Ulteriori risparmi di spesa deriverannodalla razionalizzazione della rete interna-zionale dell’ENIT (attraverso la riorganiz-zazione e la soppressione delle sediestere), che il piano di riorganizzazionedovrà prevedere.

Approvato lo statuto, il commissariosarà sostituito dagli organi della nuovaagenzia.

Si dispone infine l’abrogazione dell’ar-ticolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 maggio 2005, n. 80, con il qualeera stata attuata la riforma dell’ENIT.Anche a seguito di tale abrogazione dovrànecessariamente prevedersi la liquidazionedella società Promuovi Italia Spa, chetrovava il proprio fondamento normativoin detta disposizione.

TITOLO IV – NORME FINANZIARIE EDENTRATA IN VIGORE

ART. 17. – (Copertura finanziaria). – Glioneri complessivamente derivanti dalprovvedimento in esame, che discendonodagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, ammontanoa 1,1 milioni di euro per l’anno 2014, a47,80 milioni di euro per l’anno 2015, a81,9 milioni di euro per l’anno 2016, a88,20 milioni di euro per l’anno 2017, a84,60 milioni di euro per l’anno 2018, a75,20 milioni di euro per l’anno 2019 e a5 milioni di euro a decorrere dall’anno2020.

Ai predetti oneri si provvede:

quanto a 1,1 milioni di euro perl’anno 2014, a 6 milioni di euro per l’anno

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2015, a 3,4 milioni di euro per l’anno 2016,a 4,4 milioni di euro per l’anno 2017, a 7,6milioni di euro per l’anno 2018 e a 5milioni di euro a decorrere dall’anno 2019,mediante corrispondente riduzione delFondo per interventi strutturali di politicaeconomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a 41,8 milioni di euro perl’anno 2015, a 83,8 milioni di euro perciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77

milioni di euro per l’anno 2018 e a 70,20milioni di euro per l’anno 2019, mediantecorrispondente riduzione delle proiezionidello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2014-2016, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2014,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al medesimo Mi-nistero.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

TITOLO I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTU-RALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

ART. 1. – (ART-BONUS – Credito di imposta per favorire leerogazioni liberali a sostegno della cultura). – La normativa in esamestabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei treperiodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, perinterventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturalipubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura diappartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, ilrestauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazionilirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo dilucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si appli-cano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i),e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917 (TUIR), ma spetta un credito di imposta nelle seguenti misure:

a) 65 per cento dell’importo erogato, per le erogazioni liberalieffettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello incorso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento dell’importo erogato, per le erogazioni liberalieffettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli entinon commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile,ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille deiricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Peri soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabilein compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi edell’imposta regionale sulle attività produttive.

La legislazione vigente stabilisce che tali oneri siano detraibilinella misura del 19 per cento per le persone fisiche, mentre sonodeducibili per le persone giuridiche.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisichepresentate nel 2013 risulta un ammontare di spese di cui all’articolo15, comma 1, lettera h), del TUIR pari a 5,6 milioni di euro. Risultainoltre un ammontare di spese di cui all’articolo 15, comma 1, letterai), pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenutedalle persone fisiche pari a 6,1 milioni di euro. Si ipotizza in via

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prudenziale che la norma in esame determini un incremento del 25per cento delle spese annue indicate, pari a 1,5 milioni di euro.Considerando la legislazione vigente per le persone fisiche e il creditodel 65 per cento in tre quote annuali per gli anni 2014 e 2015 e del50 per cento in tre quote annuali per l’anno 2016, si stima unavariazione di gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intermini di competenza annua pari a:

in milioni di euro

1o anno 2o e 3o anno

2014 e 2015 –0,5 –1,7

2016 –0,1 –1,3

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle personegiuridiche presentate nel 2013, si stima un ammontare delle spese dicui all’articolo 100, comma 2, lettere f) e g), del TUIR pari a 25 milionidi euro (le somme in oggetto sono dichiarate insieme con numerosealtre voci, per un totale di circa 230 milioni di euro; si ipotizza unaquota relativa alle somme in esame di circa il 10 per cento). Siipotizza in via prudenziale che la norma in esame determini unincremento del 25 per cento delle spese annue indicate, pari a 6,3milioni di euro. Considerando la legislazione vigente per le personegiuridiche, un’aliquota media dell’imposta sul reddito delle societàpari al 20 per cento e il credito del 65 per cento in tre quote annualiper gli anni 2014 e 2015 e del 50 per cento in tre quote annuali perl’anno 2016, si stima una variazione di gettito in termini di compe-tenza annua pari a:

in milioni di euro

1o anno 2o e 3o anno

2014 e 2015 –1,8 –6,8

2016 –0,2 –5,2

Con riferimento alla percentuale di incremento della spesa annuaipotizzata (25 per cento) si evidenzia che la stessa percentuale diincremento è stata utilizzata per la stima delle proroghe delledetrazioni per interventi di riqualificazione energetica e recuperoedilizio.

Infatti, nella valutazione degli effetti relativi alla più recentenorma di proroga per le detrazioni per interventi di recupero edilizio(incremento della detraibilità dal 36 per cento al 50 per cento), è statoipotizzato in via prudenziale un incremento del 25 per cento dellespese risultanti in dichiarazione dei redditi, per tenere conto dell’ef-fetto incentivante dell’agevolazione legato al considerevole incrementodella quota di detrazione (dal 36 per cento al 50 per cento) e del limitedi spesa per immobile. Tale percentuale ha origine dai risultati dellestime ex post, che hanno evidenziato un incremento delle spesedetraibili in occasione dei vari interventi legislativi di proroga e dirafforzamento delle agevolazioni.

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Analogamente, nella stima in esame, al fine di tenere contodell’effetto legato all’incremento della quota di detrazione (dal 19-20per cento annuale al 65-50 per cento in tre rate) è stato ipotizzatoun incremento del 25 per cento delle erogazioni liberali in oggettorisultanti in dichiarazione dei redditi.

La quota di incremento del 25 per cento utilizzata nella presentestima si ritiene prudenziale in considerazione della circostanza che lespese per interventi di recupero edilizio vengono effettuate dalcontribuente nel proprio interesse, mentre le erogazioni liberali inoggetto sono effettuate nell’interesse di enti od organismi terzi. Inquest’ultimo caso quindi l’incentivo ad incrementare le erogazioniliberali potrebbe operare con minore intensità rispetto a quantoipotizzato per le spese sostenute nel proprio interesse.

Considerando l’entrata in vigore a partire dall’anno 2014, sistimano i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:

in milioni di euro

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IRPEF 0 –0,9 –3,4 –4,4 –2,6 0,0 +1,0 0

IRES 0 –1,8 –8,5 –13,8 –12,0 –5,2 0,0 0

Totale effettifinanziari 0 –2,7 –11,9 –18,2 –14,6 –5,2 +1,0 0

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-vede ai sensi dell’articolo 17.

ART. 2. – (Misure urgenti per la semplificazione delle procedure digara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande ProgettoPompei). – L’articolo reca disposizioni finalizzate ad assicurarel’attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commis-sione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012.

Il comma 1, alle lettere da a) a h), introduce misure acceleratorie,di natura ordinamentale, in deroga alle previsioni del codice deicontratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nelrispetto del diritto dell’Unione europea.

Il comma 2 è finalizzato ad escludere la necessità del nulla ostaper il comando del personale presso la struttura di supporto alDirettore generale di progetto nell’ambito del contingente di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Il comma 3 prevede misure, di natura ordinamentale, per lavalorizzazione del complesso della Reggia di Caserta.

Il comma 4 chiarisce che restano ferme le misure acceleratoriespeciali già previste per il Grande Progetto Pompei dall’originarianorma del 2011.

Trattandosi di disposizioni di natura procedimentale, dalle stessenon discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede la costituzione di una segreteria tecnica diprogettazione presso l’Unità Grande Pompei, composta da un massimodi venti unità di personale con incarichi di collaborazione, per unadurata massima di dodici mesi entro il limite di spesa di 900.000 euro.

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Al riguardo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400.000 europer l’anno 2014, cui si fa fronte con le risorse disponibili sul bilanciodella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei,Ercolano e Stabia. Per l’anno 2015, nei limiti di 500.000 euro, siprovvede ai sensi dell’articolo 17.

ART. 3. – (Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione delcomplesso della Reggia di Caserta). – La disposizione è volta aprevedere la figura del commissario straordinario, necessaria percoordinare tutti i soggetti pubblici e privati che attualmente utilizzanogli spazi della Reggia, verificare la compatibilità delle attività svolte egestire gli spazi comuni, elaborare un progetto di riassegnazione deglispazi del complesso e delle relative destinazioni, da predisporre entroil 31 dicembre 2014, focalizzato sulla destinazione culturale, educativae museale del sito. Il Commissario si avvale del personale in serviziosenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall’applicazione della norma, da riferirsi alcompenso da corrispondere al commissario straordinario, non supe-riore a 50.000 euro comprensivi degli oneri previdenziali e assisten-ziali a carico dello Stato, determinato con le modalità previstedall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e stabilito con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, si provvede ai sensi dell’articolo17 del decreto-legge. Nel caso in cui il commissario sia nominato trasoggetti appartenenti al ruolo, anche dirigenziale, delle pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del2001, il compenso è corrisposto nel rispetto dell’articolo 23-ter deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

ART. 4. – (Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siticulturali). – La norma è finalizzata a specificare il potere, spettantealle amministrazioni locali o alle soprintendenze, di revocare leconcessioni e le autorizzazioni nel caso in cui queste non siano piùcompatibili con le esigenze di tutela e fruizione dei siti culturali.

Nel caso in cui non risulti possibile rilocalizzare l’esercizio inun’area alternativa equivalente in termini di potenziale remunerati-vità, al titolare è corrisposto un indennizzo stabilito ex lege nel limitemassimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto.

Trattandosi di facoltà già prevista a legislazione vigente, la normanon comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5. – (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione efunzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche). – La disposizioneincide sull’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, in materia di risanamentodelle fondazioni lirico-sinfoniche.

La lettera a) del comma 1 consente la possibilità di stipulare inuovi contratti integrativi, a livello di singola fondazione lirico-sinfonica, in deroga al predetto articolo 11 del decreto-legge n. 91 del2013, il quale ha disciplinato un percorso di risanamento che haimposto, come condicio sine qua non, la sospensione dell’efficacia dei

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contratti integrativi aziendali in essere. La misura non comportamaggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione delfatto che i contratti integrativi dovranno rispettare quanto previsto neipiani di risanamento e restano in ogni caso sottoposti al controllodella sezione regionale della Corte dei conti, secondo quanto previstodal comma 19 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, oggettodi modifica (il quale stabilisce espressamente che la sezione regionaledi controllo della Corte dei conti competente certifichi l’attendibilitàdei costi quantificati negli accordi e la loro compatibilità con glistrumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trentagiorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intendeeffettuata positivamente).

La lettera b) sostituisce il comma 13 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, prevedendo la possibilità di prepensionamentodel personale in eccedenza. Ai fini della liquidazione del trattamentodi fine rapporto, comunque denominato, al personale interessato dallamisura, restano fermi i criteri e le prescrizioni contenuti nei numeri1) e 2) della lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

Le lettere c) ed e) incidono sull’articolazione temporale dell’iter diapprovazione ed entrata in vigore dei nuovi statuti delle fondazionilirico-sinfoniche adottati ai sensi dell’articolo 11.

Le lettere d) e f) hanno natura interpretativa e non comportanooneri, introducendo, rispettivamente, chiarimenti circa la procedura dirinnovo del collegio dei revisori e circa il trattamento economico delleassenze per malattia.

La lettera g) prevede i criteri per l’individuazione delle fondazionilirico-sinfoniche di natura peculiare, che possono dotarsi di formeorganizzative speciali.

Il comma 2 è volto al riconoscimento della « Fondazione Teatrodell’Opera di Roma » con la nuova denominazione di « Teatrodell’Opera di Roma Capitale ».

Il comma 3 prevede la proroga dell’amministrazione straordinariaper le fondazioni lirico-sinfoniche ammesse a tale regime.

Il comma 4 introduce alcune disposizioni riguardanti l’omoge-neizzazione del trattamento economico dei componenti degli organi diamministrazione, direzione e controllo, ove previsto dai rispettiviordinamenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei dipendenti,consulenti, e collaboratori, nel rispetto dei limiti previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminati dal decreto-leggen. 66 del 2014.

Il comma 5 reca disposizioni abrogative ai fini del riassetto delquadro normativo del settore, allo scopo di evitare un disallineamentodelle norme riferibili alle fondazioni, misura necessaria ai finidell’operatività delle stesse.

Le disposizioni sopra illustrate non comportano nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede un incremento della dotazione del fondorotativo previsto dall’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del2013, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014. Alla relativa copertura

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si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della « Sezione per assicurarela liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti deidebiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al medesimo comma 6, siapplicano le disposizioni del comma 7 dell’articolo 11 del citatodecreto-legge n. 91 del 2013.

ART. 6. – (Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri inItalia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva). – Ladisposizione è finalizzata ad incrementare da 110 a 115 milioni dieuro le risorse complessive annuali destinate a tutte le misure dicredito d’imposta, fissate dall’articolo 8, comma 3, del decreto leggen. 91 del 2013. L’incremento decorre dal 1o gennaio 2015. L’aumentodello stanziamento complessivo nella misura di 5 milioni di euroderiva dalla necessità di garantire ulteriori risorse al sistema globaledel tax credit cinematografico, al fine di non intaccare – a fronte dellemodifiche apportate dalla presente norma, che in prospettiva pro-durranno un maggior flusso delle risorse disponibili per il tax creditper le produzioni estere – la quota destinata alle altre tipologie di taxcredit (produttori e distributori nazionali, investitori esterni, digita-lizzazione schermi). Agli oneri si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ART. 7. – (Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altremisure urgenti per i beni e le attività culturali). – Il comma 1 introduceuno strumento di pianificazione denominato Piano strategico GrandiProgetti Beni Culturali, finalizzato ad individuare beni o siti dieccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sianecessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, conser-vazione, valorizzazione e promozione, anche a fini turistici. All’at-tuazione del Piano sono destinati 5 milioni di euro per il 2014, 30milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016 mediantecorrispondente utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale diconto capitale di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Tabella B),relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.A decorrere dall’anno 2017, sulla base di tale Piano viene finalizzatauna porzione pari al 50 per cento delle somme per le infrastrutturedestinate alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali.

Il comma 2, lettera a), prevede che una quota pari al 3 per centodelle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture eiscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti sia assegnata dal CIPE sulla base di unprogramma di interventi in favore dei beni culturali.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, operandonell’ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

La lettera b) prevede la destinazione di una quota delle suddetterisorse, pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015e 2016, per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelleperiferie urbane.

Il comma 3 dispone, con uno stanziamento pari a 1 milione dieuro per il 2015, il rifinanziamento del Fondo « Mille giovani per la

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cultura » previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 28giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 99.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ART. 8. – (Misure urgenti per favorire l’occupazione giovanile pressogli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica). – Lapresente norma risponde alla urgente esigenza di migliorare il serviziopubblico di valorizzazione dei beni culturali, anche con riferimento aquelli al momento non fruibili dai visitatori: a tal fine gli istituti e iluoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubbliciterritoriali istituiscono elenchi nominativi di giovani laureati nellediscipline afferenti ai beni e alle attività culturali, da impiegare, anchein deroga alle disposizioni del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, attraverso forme di lavoro flessibile, per le loroesigenze temporanee, connesse in particolare al rafforzamento deiservizi di accoglienza e di assistenza al pubblico.

Le modalità attuative della norma saranno definite con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri deibeni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politichesociali, della semplificazione e della pubblica amministrazione edell’economia e delle finanze.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, deter-minati in 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede ai sensidell’articolo 17.

TITOLO II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ DEL SET-TORE CULTURALE E TURISTICO

ART. 9. – (Disposizioni urgenti recanti introduzione di un creditod’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi). – La disposi-zione in esame riconosce, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017,agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi oancillari, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dei costisostenuti per investimenti e attività di sviluppo.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comportaoneri pari ai limiti massimi di spesa indicati nel comma 5 delmedesimo articolo.

Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ART. 10. – (Disposizioni urgenti per l’introduzione di un credito diimposta per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutturericettive). – La norma in esame riconosce alle strutture ricettiveesistenti alla data del 1o gennaio 2012 un credito d’imposta per lespese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi dieliminazione delle barriere architettoniche, sostenute nei periodi diimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per i due successivi.

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Il credito d’imposta in esame comporta oneri pari ai limitimassimi di spesa indicati nella stessa disposizione per le diverseannualità.

I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del credito di imposta,pari a venti milioni di euro per il 2015 e a cinquanta milioni di europer ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, trovano coperturaai sensi dell’articolo 17.

ART. 11. – (Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza eguide turistiche). – Il comma 1 prevede la predisposizione, da partedel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con ilMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un pianostraordinario della mobilità turistica per favorire e promuovere lafruibilità del patrimonio culturale e turistico del sud Italia.

Il comma 2 ha come obiettivo, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, la semplificazione dei procedimenti amministra-tivi per realizzare progetti nazionali di interesse strategico per lafruizione turistica.

Il comma 3 prevede la possibilità di dare in concessione ogestione, per il loro recupero, immobili di appartenenza pubblica apotenziale vocazione turistica non utilizzati e non utilizzabili a scopiistituzionali, con oneri di manutenzione straordinaria a carico deiconcessionari.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIOCULTURALE E DEL TURISMO

ART. 12. – (Misure urgenti per la semplificazione in materia di beniculturali e paesaggistici). – La norma reca disposizioni, di naturaprocedimentale, finalizzate a semplificare l’iter amministrativo diconcessione dell’autorizzazione paesaggistica e dell’eventuale titoloedilizio necessario a realizzare l’intervento, novellando il codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del2004. Inoltre sono previste disposizioni volte alla semplificazione delleprocedure per l’esercizio di alcune attività.

Trattandosi di mera semplificazione delle procedure, la disposi-zione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13. – (Misure urgenti per la semplificazione degli adempimentiburocratici al fine di favorire l’imprenditorialità turistica). – Ladisposizione prevede l’assoggettamento a segnalazione certificata diinizio attività dell’avvio e dell’esercizio delle strutture turistiche-ricettive. Pertanto, trattandosi di disposizione di natura procedimen-tale, dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

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ART. 14. – (Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei).– La norma reca misure urgenti per il riordino e la riorganizzazionedel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nelrispetto dell’invarianza finanziaria e delle riduzioni operate dall’ar-ticolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 135 del 2012.

Il comma 2, per ragioni di maggiore snellezza organizzativa e direvisione della spesa, in linea con quanto previsto dal decreto-leggen. 95 del 2012, prevede che nelle soprintendenze speciali, in luogo delconsiglio di amministrazione oggi previsto per i poli museali, operi unamministratore unico, da affiancare al soprintendente, con precisaindicazione del profilo professionale e delle specifiche competenzegestionali e amministrative. Per tutto quanto non previsto dal comma2, si applica l’attuale disciplina sulle soprintendenze speciali, conte-nuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblican. 240 del 2003. Per tale ragione, con il regolamento di organizzazionedel Ministero si provvederà anche ad adeguare il medesimo decretodel Presidente della Repubblica n. 240 del 2003. In particolare, fermarestando la previsione del soprintendente e di un collegio dei revisori,il consiglio di amministrazione (oggi composto da tre membri) saràsostituito con l’amministratore unico (con conseguente riduzione dellaspesa). La qualifica dell’amministratore sarà definita in sede diregolamento di organizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 165del 2001 e nei limiti della dotazione organica e delle risorseeconomico-finanziarie del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale dalle mede-sime non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 15. – (Misure urgenti per il personale del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo). – La norma reca disposizioniin materia di personale del Ministero dei beni e delle attività culturalie del turismo.

La norma comporta oneri per la finanza pubblica relativamenteal personale del comparto della scuola cui viene prorogato il comando,poiché le istituzioni scolastiche sono chiamate a sostituire consupplenti il personale che presta servizio presso altre amministrazioni.

Il comma 1 mira a garantire la continuità di servizi e funzioni delMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo mediante laproroga, fino al 31 agosto 2015, del comando di alcuni dipendenti delcomparto della scuola destinati presso il medesimo Ministero, il cuicomando scadrebbe il 31 agosto 2014. Si tratta di 97 posizioni, di cui29 appartenenti alla II area e 68 alla III area; 82 di tali dipendentioperano presso le strutture centrali del Ministero e 15 presso le sediperiferiche; 92 sono docenti e 5 appartengono al personale ammini-strativo, tecnico e ausiliario.

La proroga in questione potrà naturalmente essere disposta,tenuto conto dei posti disponibili nell’organico del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo, previo assenso dell’interessatoe previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate.

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Il comma 2 è volto a favorire le procedure di mobilità interna alleamministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dal decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per sopperire acarenze di personale impiegato nel settore dei beni culturali epaesaggistici e per prevenire l’insorgere di situazioni emergenziali egarantire un’efficace azione di tutela e valorizzazione. La normaprevede la possibilità di passaggio diretto a domanda da parte delpersonale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispettoalla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali procedurepossono interessare in particolare profili con competenze tecnichespecifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggioavviene previa selezione secondo limiti numerici e finanziari prefissaticon decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,previa conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenzada parte dell’amministrazione di provenienza.

La norma comporta oneri per la finanza pubblica relativamenteal personale del comparto della scuola, poiché le istituzioni scolastichesono chiamate a sostituire con supplenti il personale comandatopresso altre amministrazioni. Per l’attuazione della norma è autoriz-zata una spesa pari a 1,05 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,1milioni di euro per l’anno 2015.

Alla copertura si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ART. 16. – (Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico eliquidazione di Promuovi Italia S.p.A.). – La disposizione è finalizzata,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla trasfor-mazione dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblicoeconomico e alla contestuale messa in liquidazione della societàPromuovitalia Spa.

I commi da 1 a 7 recano la disciplina dell’ente e le modalità perla definizione per lo statuto.

Il comma 8 disciplina le norme applicabili al personale dell’ENIT.Dalle suddette disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.Il comma 11 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni

di trasformazione dell’ENIT in ente pubblico economico e allaliquidazione della società Promuovi Italia Spa sono esclusi da ognitributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale,fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si stima che la disposizione configura una rinuncia amaggior gettito, considerato che, in assenza della norma in esame, lasuddetta trasformazione non sarebbe avvenuta.

La disposizione proposta, inoltre, consentirà presumibili risparmidi spesa conseguenti alla riorganizzazione del personale e delle sediestere dell’ENIT nonché dovuti alla liquidazione di Promuovi ItaliaSpa.

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In particolare, le sedi estere dell’ENIT costano circa 9 milioni dieuro (da dati del bilancio 2013: 9.139.330,81 euro: totale della spesadi funzionamento delle delegazioni estere; previsione per il 2014:8.296.579,10 di euro). Di questi, 5 milioni di euro riguardano ilpersonale locale presso le sedi estere. Inoltre, la liquidazione dellasocietà Promuovi Italia Spa porterà ulteriori risparmi determinabili aconsuntivo, poiché le attività finora demandate alla suddetta societàvengono riportate nell’ambito dell’ordinaria attività del nuovo Ente.

In aggiunta, poiché l’ENIT diventerà un ente pubblico economico,a fronte dei servizi da esso prestati dietro corrispettivo vi sarà unaprogressiva riduzione del contributo statale (pari oggi a circa 18milioni di euro).

Tuttavia, in via prudenziale, si ritiene di poter accertare glieventuali risparmi derivanti dalle disposizioni solo a consuntivo, inanalogia con quanto fatto per altre norme di soppressione di enti eliquidazione di società.

Dall’attuazione delle disposizioni proposte non derivano comun-que nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 17. – (Copertura finanziaria). – Gli oneri complessivamentederivanti dal provvedimento in esame, i quali discendono dagli articoli1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, ammontanoa 1,1 milioni di euro per l’anno 2014, a 47,80 milioni di euro perl’anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l’anno 2016, a 88,20 milionidi euro per l’anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l’anno 2018, a75,20 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorreredall’anno 2020.

Ai predetti oneri si provvede:

quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2014, a 6 milioni di europer l’anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 4,4 milionidi euro per l’anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondenteriduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307;

quanto a 41,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 83,8 milionidi euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro perl’anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l’anno 2019, mediantecorrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo mi-nistero.

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge31 maggio 2014, n. 83, recante disposi-zioni urgenti per la tutela del patrimonioculturale, lo sviluppo della cultura e ilrilancio del turismo.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 125 del 31 maggio 2014

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppodella cultura e il rilancio del turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di reperirerisorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garan-tire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo dellacultura, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di porre imme-diato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versanonumerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all’areaarcheologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e allearee colpite da calamità naturali quali la Regione Abruzzo e la cittàdi L’Aquila;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanaredisposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuoverel’imprenditorialità turistica e di favorire la crescita di un settoreproduttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonché diassicurare la competitività dell’offerta turistico-culturale italiana,anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione delsettore;

Considerata la straordinaria necessità e l’urgenza di assicurare,nell’ambito della più ampia politica di revisione della spesa, l’organicatutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramiteinterventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale delMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo e diENIT-Agenzia nazionale del turismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 22 maggio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e delMinistro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze;

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E M A N A

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTU-RALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

ARTICOLO 1.

(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberalia sostegno della cultura).

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodid’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, perinterventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturalipubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura diappartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, ilrestauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazionilirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo dilucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si appli-cano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i),e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascunodei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodod’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 èriconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limitidel 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di redditod’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il creditod’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicanole disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pariimporto, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito diimposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionalesulle attività produttive.

4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicanoi limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevutenel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comu-nicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzodelle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri sitiweb istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materiadi protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196.

6. L’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertitocon modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Conil regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, di cui all’articolo 14, comma 3, del presentedecreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazionedel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorirele elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’impo-sta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ARTICOLO 2.

(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altriinterventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei).

1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande ProgettoPompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisionen. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerarel’attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:

a) il Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi dei poteri previstidall’articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalitàstipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale delGoverno;

b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cuiall’articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevataa 3,5 milioni di euro;

c) in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, delCodice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del2006, il Direttore generale di progetto procede all’aggiudicazionedell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire,nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o aconfermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l’aggiudicatario nonprovveda neppure nell’ulteriore termine a tal fine assegnatogli dalDirettore generale di progetto il contratto di appalto è risolto didiritto, l’amministrazione applica le sanzioni di cui all’articolo 48,

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comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativon. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l’appalto all’impresa secondaclassificata;

d) è sempre consentita l’esecuzione di urgenza di cui all’articolo11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decretolegislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quellodi sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione delcontratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, attesoche la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nellagara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che èdestinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenticomunitari; in deroga alle disposizioni dell’articolo 153 del decreto delPresidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna deilavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto conl’aggiudicatario, sotto le riserve di legge;

e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunquemomento il responsabile unico del procedimento al fine di garantirel’accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative chesiano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresìattribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche aicomponenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;

f) in deroga all’articolo 205 del Codice dei contratti pubblici dicui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite neicommi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sonoelevate al trenta per cento;

g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice deicontratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,nonché dell’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento puòsempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenzeprofessionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;

h) in deroga all’articolo 112 del Codice dei contratti pubblici dicui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle dispo-sizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto delPresidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progettiè sostituita da un’attestazione del responsabile unico del procedimentodi rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’ar-ticolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loroconformità alla normativa vigente.

2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generaledi progetto nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettata al nulla osta oad altri atti autorizzativi dell’amministrazione di appartenenza.

3. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013,n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Con il decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista

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l’istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, la propostapresentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, diun “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel pianodi gestione di cui al comma 4. »;

b) al quarto periodo, le parole: « svolge anche le funzioni di“Conferenza di servizi permanente”, ed », sono soppresse;

c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti:« L’approvazione del piano da parte del Comitato di gestione producegli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, edell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, esostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario perla realizzazione degli interventi approvati. ».

4. Resta fermo il disposto dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge26 maggio 2011, n. 75.

5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nel-l’ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenzadel programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazionepresso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei,Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, allequali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previstidalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’ar-ticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, perla durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro,per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al GrandeProgetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttoregenerale di progetto d’intesa con il Soprintendente Speciale per i Beniarcheologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limitemassimo di 400.000 euro per l’anno 2014, si fa fronte con le risorsedisponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beniarcheologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l’anno 2015, nei limitidi 500.000 euro, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ARTICOLO 3.

(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso dellaReggia di Caserta).

1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto diriassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia diCaserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino « all’in-glese », l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino, con l’obiettivodi restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Atal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

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decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali edel turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominatotra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli delpersonale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturalie del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica finoal 31 dicembre 2014.

2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza specialeper il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polomuseale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altreamministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commis-sario di cui al comma 1, consegnatario unico dell’intero complesso,svolge i seguenti compiti:

a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati cheoperano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo diverificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazioneculturale, educativa e museale del sito;

b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento ditutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al finedi garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;

c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, moni-torandone l’uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d’intesa con laSoprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggiadi Caserta, con l’Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa,il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complessodella Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale. Atal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto « Millegiovani per la cultura » di cui l’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cuial comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto diquanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificatii compiti nell’ambito di quelli indicati al comma 2. All’onere derivantedal presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensidell’articolo 17.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali).

1. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

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aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore delpresente decreto « 1-ter ». Al fine di rafforzare le misure di tutela deldecoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell’articolo70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione delladirettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-terdell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dalpresente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Inparticolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuniavviano procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle con-cessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con leesigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventualidisposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successivemodificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovodella concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su areepubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede diConferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decretolegislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca deltitolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commer-ciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di poten-ziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell’ammini-strazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies,comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limitemassimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto ».

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento dellefondazioni lirico-sinfoniche).

1. All’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Nelle more della definizione del procedimento di contrattazionecollettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hannopresentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolopossono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali,

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compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovicontratti prevedano l’assorbimento senza ulteriori costi per la fon-dazione di ogni eventuale incremento del trattamento economicoconseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro(C.C.N.L.) e ferma restando l’applicazione del procedimento di cui alcomma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degliaccordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con ilcontratto nazionale di lavoro; »;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenzaall’esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui alcomma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restandoil divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, èestesa l’applicazione dell’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia diliquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato.Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indetermi-nato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risultiancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite proceduredi mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in basealle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziariaconsentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, previa prova d’idoneità finalizzata all’individuazionedell’inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personaleassunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A. »;

c) al comma 15, alinea, le parole: « 30 giugno 2014 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 »;

d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili,le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996,n. 367. »;

e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenzadal 1o gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipatain caso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore dellenuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministra-zione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancatoadeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui alpresente articolo determina comunque l’applicazione dell’articolo 21del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. »;

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole:

« , intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendentidelle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumentiperiodici di anzianità, gli aumenti di merito e l’indennità di contin-genza »;

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g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

« 21-bis. Nell’ambito del rilancio del sistema nazionale musicale dieccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamen-tare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione dellefondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità perla specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana,per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacitàproduttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo econtinuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di formeorganizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzativespeciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepi-scono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sulFondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattanocon le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative unautonomo contratto di lavoro che regola all’unico livello aziendaletutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionaledi lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali,previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità econo-mico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Talifondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini delcomma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b),del presente articolo. ».

2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nellacapitale d’Italia, la « Fondazione Teatro dell’Opera di Roma » assumeil nome di Fondazione « Teatro dell’Opera di Roma Capitale ».

3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfo-niche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996,n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data dientrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nominadei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovostatuto con le modalità e nei termini previsti nell’articolo 11 deldecreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presentearticolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventualirequisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdottodal comma 1, lettera g) del presente articolo.

4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degliorgani di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipen-denti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche nonpuò superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivemodificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onni-comprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I

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contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata invigore del presente decreto.

5. Sono abrogati:

a) l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

b) i commi 326 e 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147.

6. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 11, comma 6, deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l’anno 2014, di 50milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10,del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno2014 della « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alleprovince autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibilidiversi da quelli finanziari e sanitari ». Al fine dell’erogazione dellerisorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cuial comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

7. Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settoredella produzione cinematografica ed audiovisiva).

1. All’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni, le parole: « euro 5.000.000 » sono sostituitedalle seguenti: « dieci milioni di euro » e le parole: « opera filmica »sono sostituite dalle seguenti: « impresa di produzione esecutiva perciascun periodo d’imposta ».

2. All’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: « 110 milioni » sono sostituite dalleseguenti: « 115 milioni »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quellefinalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cuial comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettiva-mente, ai benefìci di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelloprevisto dall’articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007,e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministrodei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il

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Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dellosviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014. ».

3. L’incremento di risorse di cui alla lettera a) del comma 2decorre dal 1o gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensidell’articolo 17.

ARTICOLO 7.

(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgentiper i beni e le attività culturali).

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesag-gistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014,anche in data antecedente, il Piano strategico « Grandi Progetti Beniculturali », ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. IlPiano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e dirilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzareinterventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promo-zione culturale, anche a fini turistici. Per l’attuazione degli interventidel Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali » è autorizzata laspesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,Tabella B. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio. Adecorrere dal 1o gennaio 2017, al Piano strategico « Grandi ProgettiBeni culturali » è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorseper le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore deibeni culturali ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27dicembre 2002, n. 289.

2. All’articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento dellerisorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscrittenello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore deibeni culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPEnell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta delMinistro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concertocon il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della

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finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore deibeni culturali »;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti localinelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui alcomma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015e 2016. ».

3. Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia gio-vani, il Fondo « Mille giovani per la cultura » previsto dall’articolo 2,comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante « Primiinterventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolaregiovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sulvalore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti », è rifinan-ziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 siprovvede ai sensi dell’articolo 17.

ARTICOLO 8.

(Misure urgenti per favorire l’occupazione giovanile presso gli istituti eluoghi della cultura di appartenenza pubblica).

1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni edegli altri Enti pubblici territoriali istituiscono, secondo le rispettivecompetenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi digiovani di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia dell’arte ein altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, daimpiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga alledisposizioni del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento deiservizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglio-ramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale ingestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso deltitolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomaticadi cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possonocostituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempoindeterminato con l’amministrazione. Ogni diversa previsione o pat-tuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

2. La medesima finalità di miglioramento del servizio di valoriz-zazione dei beni culturali grazie all’impiego dei giovani di cui alcomma 1 può essere conseguita mediante la presentazione, da partedegli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte deicorrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiestadegli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell’ambito delServizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.

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3. I rapporti di lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cuial comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblicodi cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esuccessive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivoostativo al ricorso ai predetti rapporti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottatosu proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università edella ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazionee la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentitala Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e diaggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cuial comma 5, nonché le modalità di individuazione dei giovani daimpiegare, assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discri-minazione e rotazione.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo siprovvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, ai sensidell’articolo 17.

TITOLO II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀDEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO

ARTICOLO 9.

(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per ladigitalizzazione degli esercizi ricettivi).

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo ladigitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi oancillari, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trentaper cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo dicui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euronei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimentodell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Ilcredito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciutoesclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi;

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;

c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamentie la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire glistandard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portalidi promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra serviziricettivi ed extra-ricettivi;

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d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazionedi servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatichespecializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketingdigitale;

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerteinnovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone condisabilità;

g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personaledipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazionecommerciale.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al creditod’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamentodell’Unione Europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d’imposta nonconcorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditie del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulleattività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cuial decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed èutilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi tele-matici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scartodell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti conprovvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tremesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, leprocedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limitedi cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singolavoce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi diutilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilitodall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei creditid’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni urgenti per l’introduzione di un credito di imposta perfavorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive).

1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva peraccrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo

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d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decretoe per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del1o gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misuradel trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventidi cui al comma 2. Il credito d’imposta è riconosciuto finoall’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presentearticolo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciutoesclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazioneedilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi dieliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14giugno 1989, n. 236.

3. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pariimporto e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cuial regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 deltrattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti « deminimis ». Il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto di cuiagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni. La prima quota del credito d’impostarelativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla datadi entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non primadel primo gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze eil Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome diTrento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilitele disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, inparticolare a:

a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito diimposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito diquelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avvienesecondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande,nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;

d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesasostenuta;

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e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo deicrediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, deldecreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del creditod’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20milioni di euro per l’anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli annidal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ARTICOLO 11.

(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche).

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con ilMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il pianostraordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilitàdel patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioniminori e al Sud Italia.

2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali dieccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia eaccelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti deirelativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assensocomunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturalie del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convocaapposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire larealizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le casecantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortifi-cazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblicanon utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essereconcessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costi-tuite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manu-tenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine didurata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvorinnovo.

4. All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, leparole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 ottobre 2014 », ed èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « , nonché, previa intesa in sededi Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abili-tazione e la disciplina del procedimento di rilascio. ».

5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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TITOLO III

MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIOCULTURALE E DEL TURISMO

ARTICOLO 12.

(Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali epaesaggistici).

1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autoriz-zazione paesaggistica, all’articolo 146 del Codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Iltermine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cuiacquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per larealizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascioe alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso dacircostanze imputabili all’interessato. »;

b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi eil terzo periodo è sostituito dal seguente: « Decorsi inutilmentesessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendentesenza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazionecompetente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. ».

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenzaunificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regola-mento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice deibeni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare leipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operareulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclu-sioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sullariproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola « pubblici » sonoinserite le seguenti: « o privati » e dopo la parola « valorizzazione »sono inserite le seguenti: « , purché attuate senza scopo di lucro,neanche indiretto. »;

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b) all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuticontrolli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro,neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazionedel pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza delpatrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità chenon comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizionedello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beniculturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essereulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassarisoluzione digitale. ».

4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sonoadottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successivemodificazioni:

a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 122 è soppressa;

b) al comma 1 dell’articolo 41, primo periodo, le parole« quarant’anni » sono sostituite dalle seguenti: « trent’anni ».

5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 13.

(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici alfine di favorire l’imprenditorialità turistica).

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, neilimiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 29, comma2-ter, della medesima legge:

a) l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive;

b) l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’ope-ratività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisitiprofessionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggiregionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzanoadeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi di semplificazioneprevisti dal comma 1.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ARTICOLO 14.

(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei).

1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali edel turismo l’adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguireulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al finedi assicurare l’unitarietà e la migliore gestione degli interventinecessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito del verificarsidi eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberatolo stato d’emergenza, all’articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite inattuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero siarticola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinatida un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenzialigenerali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli ufficidirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può esseresuperiore a ventiquattro. »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. A séguito delverificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera c),della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia statodeliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza, il Ministro,con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per unperiodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici delMinistero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, fermarimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti sucomplessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico,artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprinten-denze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delledotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco delle soprinten-denze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periododel presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo delconsiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, conspecifiche competenze gestionali e amministrative in materia divalorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti ei luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in

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forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per ilpubblico di cui all’articolo 117, comma 2, lettere a) e g), del Codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento diorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e delturismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimoregolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sonoaltresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repub-blica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all’attuazione del comma 2.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 15.

(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo).

1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela,fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle moredella definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni tempo-ranee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso ilMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo possonoessere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporaledi cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizionedi un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato, nelrispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso diinquadramento nei ruoli del personale comandato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per preveniresituazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessiinterventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggiodiretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in serviziopresso amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dota-zione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedurepossono interessare in particolare profili con competenze tecnichespecifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggioavviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limitinumerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazionee la pubblica amministrazione, con conferma della situazione disoprannumerarietà e di eccedenza da parte dell’amministrazione diprovenienza.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delcomma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 17.

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ARTICOLO 16.

(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione diPromuovi Italia S.p.A.).

1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di miglio-rare la promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica na-zionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione dellaPresidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico eco-nomico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo.

2. L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione delturismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e com-mercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici,tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agliinvestimenti nei mezzi digitali.

3. L’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi ilpresidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori deiconti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato.L’ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri entipubblici. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 37, commaterzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazionecon le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istitutiitaliani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministerodegli affari esteri.

4. Fino all’insediamento degli organi dell’ente trasformato e al finedi accelerare il processo di trasformazione, l’attività di ENIT proseguenel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organo collegiale diamministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nomi-nato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il30 giugno 2014.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto si provvede all’approvazione del nuovo statutodell’ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dalCommissario di cui al comma 4, è approvato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell’ENIT ènominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-berazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo.

6. Lo statuto dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambitodelle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcunnuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l’istituzione di unconsiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turi-smo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativicompetenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettualie consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I

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componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcuncompenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di ammini-strazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da duemembri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, e l’altro scelto tra gli imprenditori del settore, nelrispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilitàdi incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decretolegislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplinadelle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e dellaloro durata, nonché dell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENITpuò avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensidell’articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamentoannuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministrodei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell’ENIT, sonodefiniti:

a) gli obiettivi specificamente attribuiti all’ENIT, nell’ambitodella missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi2 e 6 del presente articolo;

b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali daaccordare all’ENIT stessa;

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionaliinterni all’ENIT, tra cui l’organizzazione, i processi e l’uso dellerisorse.

8. Al personale dell’ENIT, come trasformato ai sensi del presentearticolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statutodello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collet-tivo di lavoro dell’ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4,sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazionedel personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e inconsiderazione dei nuovi compiti dell’ENIT e anche della prioritariaesigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delleattività promo-commerciali, la dotazione organica dell’ente cometrasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personalea tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi ItaliaS.p.A. da assegnare all’ENIT come trasformata ai sensi del presente

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articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramitesoppressione, delle sedi estere di ENIT.

9. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personalea tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all’entetrasformato ai sensi del presente articolo può optare per la perma-nenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblicaamministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipar-timento della funzione pubblica acquisisce dall’ENIT l’elenco delpersonale interessato alla mobilità e del personale in servizio pressoENIT non assegnato all’ENIT stessa dal medesimo piano di riorga-nizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante appositaricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne lacollocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazionidestinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Condecreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-strazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siprovvede all’assegnazione del personale presso le amministrazioniinteressate con inquadramento sulla base di apposite tabelle dicorrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personaletrasferito, che mantiene l’inquadramento previdenziale di prove-nienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compresoquello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell’ammini-strazione di destinazione.

10. L’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conver-tito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successivemodificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giornidall’entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui alcomma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A.secondo le disposizioni del Codice Civile.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in entepubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società PromuoviItalia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione perl’IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

12. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 17.

(Norme per la copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l’anno2014, a 47,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 81,9 milioni di europer l’anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l’anno 2017, a 84,60

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milioni di euro per l’anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l’anno2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2014, ai 6 milioni dieuro per l’anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 4,4milioni di euro per l’anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l’anno 2018e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante corri-spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politicaeconomica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 41,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 83,8 milionidi euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro perl’anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvedemediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamentodel fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2014-2016, nell’ambito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo mi-nistero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 18.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2014

NAPOLITANO

RENZI, Presidente del Consigliodei ministri.

FRANCESCHINI, Ministro dei benie delle attività culturali edel turismo.

PADOAN, Ministro dell’economiae delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

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