Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 13...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2093-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 13 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1676) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 4 novembre 2015 PRESENTATO DAL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (ORLANDO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ZANONATO) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (LUPI) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DELRIO) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (LORENZIN) E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (D’ALIA) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 novembre 2015 Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2093-B—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 13 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1676)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 novembre 2015

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D’ALIA)

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di greeneconomy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 6 novembre 2015

Atti Parlamentari Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2093-B—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 13 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1676)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 novembre 2015

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D’ALIA)

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di greeneconomy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 6 novembre 2015

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTOAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

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TESTOMODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTE-ZIONE DELLA NATURA E PER LA STRA-TEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTE-ZIONE DELLA NATURA E PER LA STRA-TEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

ART. 1.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprie-tari dei carichi inquinanti trasportati via

mare).

ART. 1.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprie-tari dei carichi inquinanti trasportati via

mare).

1. All’articolo 12, quarto comma, dellalegge 31 dicembre 1982, n. 979, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , anchecon riferimento all’utilizzazione di unanave inadeguata alla qualità e alla quan-tità del carico trasportato ».

1. All’articolo 12, quarto comma, dellalegge 31 dicembre 1982, n. 979, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , anchecon riferimento all’utilizzazione di unanave inadeguata alla qualità e alla quan-tità del carico trasportato. Ai predetti finiil proprietario del carico si munisce diidonea polizza assicurativa a coperturaintegrale dei rischi anche potenziali, rila-sciandone copia al comandante della naveche è tenuto ad esibirla tra i documenti dibordo necessari in occasione dei controllidisposti dall’autorità marittima ».

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 2.

(Modifica all’articolo 6 del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposi-zioni in materia di operazioni in mare nel

settore degli idrocarburi).

1. All’articolo 6, comma 17, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-sive modificazioni, all’ultimo periodo, leparole da: « del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare » finoalla fine del periodo sono sostituite dalleseguenti: « , rispettivamente, del Ministerodello sviluppo economico, per lo svolgi-mento delle attività di vigilanza e controllodella sicurezza anche ambientale degliimpianti di ricerca e coltivazione in mare,e del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, per assicurare ilpieno svolgimento delle azioni di monito-raggio, ivi compresi gli adempimenti con-nessi alle valutazioni ambientali in ambitocostiero e marino, anche mediante l’im-piego dell’Istituto superiore per la prote-zione e la ricerca ambientale (ISPRA),delle Agenzie regionali per l’ambiente edelle strutture tecniche dei corpi delloStato preposti alla vigilanza ambientale, edi contrasto dell’inquinamento marino ».

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 2.

(Modifica all’articolo 34 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, concernentela Strategia nazionale per lo sviluppo so-

stenibile).

ART. 3.

(Modifica all’articolo 34 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, concernentela Strategia nazionale per lo sviluppo so-

stenibile).

1. All’articolo 34, comma 3, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-sive modificazioni, le parole: « Entro seimesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto il Governo, » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Il Governo, » e dopo laparola: « provvede » sono inserite le se-guenti: « , con cadenza almeno triennale, ».

1. Identico.

2. In sede di prima attuazione delledisposizioni di cui al comma 1, l’aggior-namento della Strategia nazionale per losviluppo sostenibile è effettuato entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

2. In sede di prima attuazione delledisposizioni di cui al comma 1, l’aggior-namento della Strategia nazionale per losviluppo sostenibile, integrata con un ap-posito capitolo che considera gli aspettiinerenti alla « crescita blu » del contestomarino, è effettuato entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 4.

(Modifica dell’articolo 37 della legge 23luglio 2009, n. 99).

1. L’articolo 37 della legge 23 luglio2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. – (Istituzione dell’Agenzianazionale per le nuove tecnologie, l’ener-gia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA). – 1. È istituita, sotto la vigilanzadel Ministero dello sviluppo economico,l’Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-gie, l’energia e lo sviluppo economico so-stenibile (ENEA).

2. L’ENEA è un ente di diritto pubblicofinalizzato alla ricerca e all’innovazionetecnologica, nonché alla prestazione diservizi avanzati alle imprese, alla pubblicaamministrazione e ai cittadini nei settoridell’energia, dell’ambiente e dello sviluppoeconomico sostenibile. Assolve alle speci-fiche funzioni di agenzia per l’efficienzaenergetica previste dal decreto legislativo30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altrafunzione ad essa attribuita dalla legisla-zione vigente o delegata dal Ministerovigilante, al quale fornisce supporto per gliambiti di competenza e altresì nella par-tecipazione a specifici gruppi di lavoro oad organismi nazionali, europei ed inter-nazionali.

3. L’ENEA opera in piena autonomiaper lo svolgimento delle funzioni istituzio-nali assegnate dal presente articolo e dagliatti indicati al comma 7, nel limite dellerisorse finanziarie, strumentali e di per-sonale del soppresso Ente per le nuovetecnologie, l’energia e l’ambiente di cui aldecreto legislativo 3 settembre 2003,n. 257.

4. Sono organi dell’ENEA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

5. Il presidente è il legale rappresen-tante dell’ENEA, la dirige e ne è respon-sabile.

6. Il consiglio di amministrazione, for-mato da tre componenti, incluso il presi-dente, è nominato con decreto del Mini-stro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, per quattro anni,rinnovabili una sola volta, ed i componentisono scelti tra persone con elevata edocumentata qualificazione tecnica, scien-tifica o gestionale nei settori di compe-tenza dell’ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il con-siglio di amministrazione propone al Mi-nistro dello sviluppo economico, in coe-renza con obiettivi di funzionalità, effi-cienza ed economicità, lo schema di sta-tuto e i regolamenti di amministrazione,finanza e contabilità e del personale, chesono adottati dal Ministro dello sviluppoeconomico sentito il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare. Con lo statuto sono altresì discipli-nate le modalità di nomina, le attribuzionie le regole di funzionamento del collegiodei revisori dei conti, formato da trecomponenti, di cui uno nominato dal Mi-nistro dello sviluppo economico, uno dalMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e uno dal Ministrodell’economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezionedegli atti di cui al comma 7 il Ministrodello sviluppo economico esercita il con-trollo di legittimità e di merito sui predettiatti in conformità ai princìpi e criteridirettivi previsti dall’articolo 8, comma 4,del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 300, in quanto compatibili con la pre-sente legge, sentiti, per le parti di compe-tenza, il Ministro dell’economia e dellefinanze, il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e il Mini-stro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

9. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare e con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro quarantacinque giorni dalla nominadel presidente dell’ENEA, è determinata ladotazione delle risorse umane, finanziariee strumentali necessarie al funzionamentodell’ENEA, attenendosi al principio dell’ot-timizzazione e razionalizzazione dellaspesa.

10. Alle risorse umane dell’ENEA siapplica il contratto di lavoro dei dipen-denti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo rior-dino del sistema nazionale della ricerca,sono individuate, con decreto del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, su proposta del-l’ENEA, le risorse umane e strumentalifunzionali allo svolgimento delle previsteattività.

12. A decorrere dalla scadenza deltermine di approvazione degli atti previstial comma 7, è abrogato il decreto legisla-tivo 3 settembre 2003, n. 257.

13. All’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo si provvede nel-l’ambito delle risorse finanziarie disponi-bili a legislazione vigente senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica ».

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 3.

(Programma di mobilità sostenibile).

ART. 5.

(Disposizioni per incentivarela mobilità sostenibile).

1. Nell’ambito dei progetti finanziati aisensi dell’articolo 19, comma 6, del de-creto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, laquota di risorse di competenza del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare è destinata prioritaria-mente, nel limite di 35 milioni di euro, alprogramma sperimentale nazionale di mo-bilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro,di cui al comma 2 del presente articolo,per il finanziamento di progetti, predispo-sti da uno o più enti locali e riferiti a unambito territoriale con popolazione supe-riore a 100.000 abitanti, diretti a incenti-vare iniziative di mobilità sostenibile, in-cluse iniziative di car-pooling, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazionedi percorsi protetti per gli spostamenti,anche collettivi e guidati, tra casa e scuola,a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscitedidattiche con mezzi sostenibili, di pro-grammi di educazione e sicurezza stra-dale, di riduzione del traffico, dell’inqui-namento e della sosta degli autoveicoli inprossimità degli istituti scolastici o dellesedi di lavoro. Tali programmi possonocomprendere la cessione a titolo gratuitodi « buoni mobilità » ai lavoratori cheusano mezzi di trasporto sostenibili.

1. Nell’ambito dei progetti finanziati aisensi dell’articolo 19, comma 6, del de-creto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, laquota di risorse di competenza del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare è destinata prioritaria-mente, nel limite di 35 milioni di euro, alprogramma sperimentale nazionale di mo-bilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro,di cui al comma 2 del presente articolo,per il finanziamento di progetti, predispo-sti da uno o più enti locali e riferiti a unambito territoriale con popolazione supe-riore a 100.000 abitanti, diretti a incenti-vare iniziative di mobilità sostenibile, in-cluse iniziative di piedibus, di car-pooling,di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi pro-tetti per gli spostamenti, anche collettivi eguidati, tra casa e scuola, a piedi o inbicicletta, di laboratori e uscite didattichecon mezzi sostenibili, di programmi dieducazione e sicurezza stradale, di ridu-zione del traffico, dell’inquinamento edella sosta degli autoveicoli in prossimitàdegli istituti scolastici o delle sedi di la-voro, anche al fine di contrastare problemiderivanti dalla vita sedentaria. Tali pro-grammi possono comprendere la cessionea titolo gratuito di « buoni mobilità » ailavoratori che usano mezzi di trasportosostenibili. Nel sito web del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare è predisposta una sezione deno-minata « Mobilità sostenibile », nella qualesono inseriti e tracciati i finanziamentierogati per il programma di mobilità so-stenibile, ai fini della trasparenza e dellamaggiore fruibilità dei progetti.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sentito, peri profili di competenza, il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sono definitiil programma sperimentale nazionale dimobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per lapresentazione dei progetti di cui al comma1. Entro sessanta giorni dalla presenta-zione dei progetti, con decreto del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, sentito, per i profili dicompetenza, il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, si provvede alla ri-partizione delle risorse e all’individuazionedegli enti beneficiari. Gli schemi dei de-creti di cui al primo e al secondo periodosono trasmessi alle Camere, ai fini dell’ac-quisizione del parere delle Commissioniparlamentari competenti per materia. Ipareri sono espressi entro trenta giornidall’assegnazione, decorsi i quali i decretipossono essere comunque adottati.

2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sentito, peri profili di competenza, il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sono definitiil programma sperimentale nazionale dimobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per lapresentazione dei progetti di cui al comma1 mediante procedure di evidenza pub-blica. Entro sessanta giorni dalla presen-tazione dei progetti, con decreto del Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, sentito, per i profili dicompetenza, il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, si provvede alla ri-partizione delle risorse e all’individuazionedegli enti beneficiari. Gli schemi dei de-creti di cui al primo e al secondo periodo,da predisporre sentita la Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonotrasmessi alle Camere, ai fini dell’acquisi-zione del parere delle Commissioni par-lamentari competenti per materia. I pareridi cui al presente comma sono espressientro trenta giorni dall’assegnazione, de-corsi i quali i decreti sono comunqueadottati.

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. Al fine di incentivare la mobilitàsostenibile tra i centri abitati dislocatilungo l’asse ferroviario Bologna-Verona,promuovere i trasferimenti casa-lavorononché favorire il ciclo-turismo verso lecittà d’arte della Pianura padana attra-verso il completamento del corridoio eu-ropeo EUROVELO 7, è assegnato allaregione Emilia-Romagna, promotrice a talfine di un apposito accordo di programmacon gli enti interessati, un contributo paria euro 5 milioni per l’anno 2016 per ilrecupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviariodismesso, la cui area di sedime è già nelladisponibilità dei suddetti enti. All’onerederivante dal presente comma si provvede,quanto a 4 milioni di euro, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, e, quanto ad 1 milione di euro,mediante corrispondente riduzione dellerisorse dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, iscritte nel capitolo 3070dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze.

4. All’articolo 2, terzo comma, del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopoil terzo periodo è inserito il seguente:« L’uso del velocipede, come definito aisensi dell’articolo 50 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-ficazioni, deve, per i positivi riflessi am-bientali, intendersi sempre necessitato ».

5. All’articolo 210, quinto comma, deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,dopo il terzo periodo è inserito il seguente:« L’uso del velocipede, come definito aisensi dell’articolo 50 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-ficazioni, deve, per i positivi riflessi am-bientali, intendersi sempre necessitato ».

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

6. Al fine di assicurare l’abbattimentodei livelli di inquinamento atmosferico edacustico, la riduzione dei consumi ener-getici, l’aumento dei livelli di sicurezza deltrasporto e della circolazione stradale, lariduzione al minimo dell’uso individualedell’automobile privata e il contenimentodel traffico, nel rispetto della normativavigente e fatte salve l’autonomia didatticae la libertà di scelta dei docenti, il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca adotta, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sentiti per i profili di competenza iMinistri delle infrastrutture e dei trasportie dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare, specifiche linee guida perfavorire l’istituzione in tutti gli istitutiscolastici di ogni ordine e grado, nell’am-bito della loro autonomia amministrativaed organizzativa, della figura del mobilitymanager scolastico, scelto su base volon-taria e senza riduzione del carico didat-tico, in coerenza con il piano dell’offertaformativa, con l’ordinamento scolastico etenuto conto dell’organizzazione didatticaesistente. Il mobility manager scolasticoha il compito di organizzare e coordinaregli spostamenti casa-scuola-casa del per-sonale scolastico e degli alunni; mantenerei collegamenti con le strutture comunali ele aziende di trasporto; coordinarsi con glialtri istituti scolastici presenti nel mede-simo comune; verificare soluzioni, con ilsupporto delle aziende che gestiscono iservizi di trasporto locale, su gomma e suferro, per il miglioramento dei servizi el’integrazione degli stessi; garantire l’inter-modalità e l’interscambio; favorire l’uti-lizzo della bicicletta e di servizi di noleggiodi veicoli elettrici o a basso impatto am-bientale; segnalare all’ufficio scolastico re-gionale eventuali problemi legati al tra-sporto dei disabili. Dall’attuazione del pre-sente comma non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 6.

(Disposizioni in materiadi aree marine protette).

1. Per la più rapida istituzione dellearee marine protette, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 32 della legge 31dicembre 1982, n. 979, è incrementata di800.000 euro per l’anno 2015. Per il po-tenziamento della gestione e del funzio-namento delle aree marine protette isti-tuite, l’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 8, comma 10, della legge 23marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1milione di euro a decorrere dal 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a800.000 euro per l’anno 2015 e a 1 milionedi euro annui a decorrere dall’anno 2016,si provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennnale 2015-2017, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2015, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al medesimoMinistero.

3. Al fine di valorizzare la peculiarespecificità naturalistica di straordinariecosistemi marini sommersi, all’articolo36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991,n. 394, dopo la lettera ee-sexies) è ag-giunta la seguente:

« ee-septies) Banchi Graham, Terri-bile, Pantelleria e Avventura nel Canale diSicilia, limitatamente alle parti rientrantinella giurisdizione nazionale, da istituireanche separatamente ».

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 7.

(Disposizioni per il contenimento delladiffusione del cinghiale nelle aree protettee vulnerabili e modifiche alla legge n. 157

del 1992).

1. È vietata l’immissione di cinghiali sututto il territorio nazionale, ad eccezionedelle aziende faunistico-venatorie e delleaziende agri-turistico-venatorie adeguata-mente recintate. Alla violazione di taledivieto si applica la sanzione previstadall’articolo 30, comma 1, lettera l), dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. È vietato il foraggiamento di cin-ghiali, ad esclusione di quello finalizzatoalle attività di controllo. Alla violazione ditale divieto si applica la sanzione previstadall’articolo 30, comma 1, lettera l), dellacitata legge n. 157 del 1992.

3. Fermi restando i divieti di cui aicommi 1 e 2, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all’articolo 10 della legge 11febbraio 1992, n. 157, provvedendo allaindividuazione, nel territorio di propriacompetenza, delle aree nelle quali, in re-lazione alla presenza o alla contiguità conaree naturali protette o con zone caratte-rizzate dalla localizzazione di produzioniagricole particolarmente vulnerabili, èfatto divieto di allevare e immettere laspecie cinghiale (Sus scrofa).

4. All’articolo 19-bis della legge 11febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine,il seguente comma:

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

« 6-bis. Ai fini dell’esercizio delle dero-ghe previste dall’articolo 9 della direttiva2009/147/CE, le regioni, in sede di rilasciodelle autorizzazioni per il prelievo dellostorno (Sturnus vulgaris) ai sensi delpresente articolo, con riferimento alla in-dividuazione delle condizioni di rischio edelle circostanze di luogo, consentonol’esercizio dell’attività di prelievo qualoraesso sia praticato in prossimità di nucleivegetazionali produttivi sparsi e sia fina-lizzato alla tutela della specificità dellecoltivazioni regionali ».

5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 2 è sosti-tuito dal seguente:

« 2. Le norme della presente legge nonsi applicano alle talpe, ai ratti, ai topipropriamente detti, alle nutrie, alle arvi-cole. In ogni caso, per le specie alloctone,comprese quelle di cui al periodo prece-dente, con esclusione delle specie indivi-duate dal decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare 19 gennaio 2015, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio2015, la gestione è finalizzata all’eradica-zione o comunque al controllo delle po-polazioni; gli interventi di controllo oeradicazione sono realizzati come dispostodall’articolo 19 »;

b) all’articolo 2, il comma 2-bis èabrogato;

c) all’articolo 5, dopo il comma 3sono inseriti i seguenti:

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

« 3-bis. L’autorizzazione rilasciata aisensi del comma 3 costituisce titolo abili-tativo e condizione per la sistemazione delsito e l’installazione degli appostamentistrettamente funzionali all’attività, chepossono permanere fino a scadenza del-l’autorizzazione stessa e che, fatte salve lepreesistenze a norma delle leggi vigenti,non comportino alterazione permanentedello stato dei luoghi, abbiano naturaprecaria, siano realizzati in legno o conaltri materiali leggeri o tradizionali dellazona, o con strutture in ferro anche tu-bolari, o in prefabbricato quando interratio immersi, siano privi di opere di fonda-zione e siano facilmente ed immediata-mente rimovibili alla scadenza dell’auto-rizzazione.

3-ter. Le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano definisconocon proprie norme le caratteristiche degliappostamenti nel rispetto del comma3-bis ».

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCE-DURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO

AMBIENTALE E SANITARIO

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCE-DURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO

AMBIENTALE E SANITARIO

ART. 4.

(Norme di semplificazione in materia divalutazioni di impatto ambientale incidentisu attività di scarico a mare di acque e dimateriale di escavo di fondali marini e di

loro movimentazione).

ART. 8.

(Norme di semplificazione in materia divalutazioni di impatto ambientale incidentisu attività di scarico a mare di acque e dimateriale di escavo di fondali marini e di

loro movimentazione).

1. Fermo restando quanto disposto dal-l’articolo 26, comma 4, del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivemodificazioni, al medesimo decreto legi-slativo n. 152 del 2006 sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 104, dopo il comma 8 èaggiunto il seguente:

a) identico:

« 8-bis. Per gli interventi assoggettati avalutazione di impatto ambientale, nazio-nale o regionale, le autorizzazioni ambien-tali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite erilasciate dalla stessa autorità competenteper il provvedimento che conclude moti-vatamente il procedimento di valutazionedi impatto ambientale »;

« 8-bis. Per gli interventi assoggettati avalutazione di impatto ambientale, nazio-nale o regionale, le autorizzazioni ambien-tali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite alivello di progetto esecutivo e rilasciatedalla stessa autorità competente per ilprovvedimento che conclude motivata-mente il procedimento di valutazione diimpatto ambientale »;

b) all’articolo 109: b) identica.

1) il secondo periodo del comma 5 èsoppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto ilseguente:

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

« 5-bis. Per gli interventi assoggettatia valutazione di impatto ambientale, na-zionale o regionale, le autorizzazioni am-bientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruitee rilasciate dalla stessa autorità compe-tente per il provvedimento che concludemotivatamente il procedimento di valuta-zione di impatto ambientale. Nel caso dicondotte o cavi facenti parte della retenazionale di trasmissione dell’energia elet-trica o di connessione con reti energetichedi altri Stati, non soggetti a valutazione diimpatto ambientale, l’autorizzazione è ri-lasciata dal Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sentite leregioni interessate, nell’ambito del proce-dimento unico di autorizzazione dellestesse reti ».

2. Al punto 4-bis) dell’allegato II allaparte seconda del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, le parole: « ed elettro-dotti in cavo interrato in corrente alter-nata, con tracciato di lunghezza superiorea 40 chilometri, facenti parte della reteelettrica di trasmissione nazionale » sonosoppresse. La disciplina risultante dall’ap-plicazione della disposizione di cui alpresente comma si applica anche ai pro-cedimenti in corso alla data di entrata invigore della presente legge.

2. Identico.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 5.

(Valutazione di impatto sanitario per iprogetti riguardanti le centrali termiche ealtri impianti di combustione con potenzatermica superiore a 300 MW, nonché im-pianti di raffinazione, gassificazione e li-

quefazione).

ART. 9.

(Valutazione di impatto sanitario per iprogetti riguardanti le centrali termiche ealtri impianti di combustione con potenzatermica superiore a 300 MW, nonché im-pianti di raffinazione, gassificazione e li-

quefazione).

1. All’articolo 26 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

1. Identico:

« 5-bis. Nei provvedimenti concernenti iprogetti di cui al punto 1) dell’allegato IIalla presente parte e i progetti riguardantile centrali termiche e altri impianti dicombustione con potenza termica supe-riore a 300 MW, di cui al punto 2) delmedesimo allegato II, è prevista la predi-sposizione di una valutazione di impattosanitario (VIS), in conformità alle lineeguida predisposte dall’Istituto superiore disanità, da svolgere nell’ambito del proce-dimento di VIA. Per le attività di controlloe di monitoraggio relative alla valutazionedi cui al presente comma l’autorità com-petente si avvale dell’Istituto superiore disanità, che opera con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente e, comunque, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica ».

« 5-bis. Nei provvedimenti concernenti iprogetti di cui al punto 1) dell’allegato IIalla presente parte e i progetti riguardantile centrali termiche e altri impianti dicombustione con potenza termica supe-riore a 300 MW, di cui al punto 2) delmedesimo allegato II, è prevista la predi-sposizione da parte del proponente di unavalutazione di impatto sanitario (VIS), inconformità alle linee guida predispostedall’Istituto superiore di sanità, da svol-gere nell’ambito del procedimento di VIA.Per le attività di controllo e di monito-raggio relative alla valutazione di cui alpresente comma l’autorità competente siavvale dell’Istituto superiore di sanità, cheopera con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica ».

2. Le disposizioni del comma 5-bisdell’articolo 26 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma1 del presente articolo, si applicano aiprocedimenti iniziati dopo la data di en-trata in vigore della presente legge.

2. Identico.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMIS-SIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DIIMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI

ENERGIA

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMIS-SIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DIIMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI

ENERGIA

ART. 6.

(Modifiche al decreto legislativo13 marzo 2013, n. 30).

ART. 10.

(Modifiche al decreto legislativo13 marzo 2013, n. 30).

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013,n. 30, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 4, comma 10, la parola:« ventitré » è sostituita dalla seguente:« ventidue »;

soppressa

b) l’articolo 5 è sostituito dal se-guente:

soppressa

« ART. 5. – (Ambito di applicazione). –1. Le disposizioni del presente capo siapplicano, salvo quanto previsto al comma2, all’assegnazione e al rilascio di quoteper le attività di trasporto aereo elencatenell’allegato I svolte da un operatore aereoamministrato dall’Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono co-munque escluse dall’ambito di applica-zione del presente capo le attività di voloeffettuate con gli aeromobili di cui all’ar-ticolo 744, primo e quarto comma, delcodice della navigazione »;

a) all’articolo 19, comma 6, dopo lalettera i) è aggiunta la seguente:

« i-bis) compensare i costi come de-finiti dal paragrafo 26 delle linee guida dicui alla comunicazione della Commissioneeuropea (C(2012) 3230 final), con prioritàdi assegnazione alle imprese accreditatedella certificazione ISO 50001 »;

c) all’articolo 26, comma 1, alinea, leparole: « comporta le seguenti conse-guenze » sono sostituite dalle seguenti:« comporta una delle seguenti conse-guenze »;

soppressa

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

d) all’articolo 36, comma 10, le pa-role: « di cui al comma 10 » sono sostituitedalle seguenti: « di cui al comma 9 »;

soppressa

e) all’articolo 41, comma 2, dopo leparole: « all’articolo 23, comma 1, » sonoinserite le seguenti: « all’articolo 28,comma 1, ».

b) identica.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 7.

(Disposizioni in materia di dati ambientaliraccolti da soggetti pubblici e da imprese

private).

ART. 11.

(Disposizioni in materia di dati ambientaliraccolti da soggetti pubblici e da imprese

private).

1. In coerenza con i contenuti del-l’Agenda digitale italiana, di cui all’articolo47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 4aprile 2012, n. 35, e successive modifica-zioni, i dati ambientali raccolti ed elabo-rati dagli enti e dalle agenzie pubblici edalle imprese private sono rilasciati aglienti locali, su loro richiesta, in formatoaperto per il loro riuso finalizzato a ini-ziative per l’impiego efficiente delle risorseambientali o ad applicazioni digitali asupporto della green economy.

Identico.

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 8.

(Modifiche al decreto legislativo30 maggio 2008, n. 115).

ART. 12.

(Modifiche al decreto legislativo30 maggio 2008, n. 115).

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008,n. 115, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera t),le parole: « , con potenza nominale nonsuperiore a 20 MWe e complessivamenteinstallata sullo stesso sito, » sono sop-presse;

a) identica;

b) all’articolo 10, comma 2, lettera b),le parole: « nella titolarità del medesimosoggetto giuridico » sono sostituite dalleseguenti: « nella titolarità di società ricon-ducibili al medesimo gruppo societario aisensi dell’articolo 2359 del codice civile ».

b) identica;

c) all’articolo 10, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

« 2-bis. Ai sistemi di autoproduzione dienergia elettrica con ciclo ORC (OrganicRankine Cycle) alimentati dal recupero dicalore prodotto dai cicli industriali e daprocessi di combustione spettano i titoli diefficienza energetica di cui ai decreti at-tuativi dell’articolo 9, comma 1, del de-creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, edell’articolo 16, comma 4, del decretolegislativo 23 maggio 2000, n. 164, allecondizioni, con le modalità e nella misuradefinite in una specifica scheda adottatadal Ministro dello sviluppo economico en-tro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione ».

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 9.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impiantia biomasse e biogas).

ART. 13.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impiantia biomasse e biogas).

1. Fermo restando il rispetto delle di-sposizioni del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, al fine di ridurre l’impattoambientale dell’economia italiana in ter-mini di produzione di anidride carbonica,i sottoprodotti della trasformazione deglizuccheri tramite fermentazione sono inse-riti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabilinegli impianti a biomasse e biogas ai finidell’accesso ai meccanismi di incentiva-zione della produzione di energia elettricada impianti a fonti rinnovabili, di cui allaTabella 1-A dell’allegato 1 annesso al de-creto del Ministro dello sviluppo econo-mico 6 luglio 2012, pubblicato nel supple-mento ordinario n. 143 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

1. Fermo restando il rispetto delle di-sposizioni del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, al fine di ridurre l’impattoambientale dell’economia italiana in ter-mini di produzione di anidride carbonicae di realizzare processi di produzione inun’ottica di implementazione di un’econo-mia circolare, i sottoprodotti della trasfor-mazione degli zuccheri tramite fermenta-zione, nonché i sottoprodotti della produ-zione e della trasformazione degli zuccherida biomasse non alimentari, e i sottopro-dotti della lavorazione o raffinazione di olivegetali sono inseriti nell’elenco dei sotto-prodotti utilizzabili negli impianti a bio-masse e biogas ai fini dell’accesso ai mec-canismi di incentivazione della produzionedi energia elettrica da impianti a fontirinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell’al-legato 1 annesso al decreto del Ministrodello sviluppo economico 6 luglio 2012,pubblicato nel supplemento ordinarion. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 10luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data dicomunicazione da parte dei gestori degliimpianti esistenti della volontà di impiegoanche dei sottoprodotti di cui al comma 1,la regione competente adegua l’autorizza-zione unica ai sensi dell’articolo 12 deldecreto legislativo 29 dicembre 2003,n. 387, e successive modificazioni, ed ilGestore dei servizi energetici (GSE) Spaadegua la qualifica di impianto alimentatoda fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 14.

(Attraversamento di beni demaniali daparte di opere della rete elettrica di tra-

smissione nazionale).

1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge29 agosto 2003, n. 239, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,n. 290, dopo il comma 4-bis è inserito ilseguente:

« 4-bis.1. I soggetti titolari ovvero ge-stori di beni demaniali, aree demanialimarittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali,miniere e foreste demaniali, strade pub-bliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, tele-feriche e impianti similari, linee di tele-comunicazione di pubblico servizio, lineeelettriche e gasdotti, che siano interessatidal passaggio di opere della rete elettricadi trasmissione nazionale, sono tenuti adindicare le modalità di attraversamentodegli impianti autorizzati. A tal fine ilsoggetto richiedente l’autorizzazione allacostruzione delle opere della rete di tra-smissione nazionale, successivamente aldecreto di autorizzazione, propone le mo-dalità di attraversamento ai soggetti sopraindicati, che assumono le proprie deter-minazioni entro i successivi sessantagiorni. Decorso tale termine, in assenza didiversa determinazione, le modalità pro-poste dal soggetto richiedente si intendonoassentite definitivamente. Alle linee elet-triche e agli impianti facenti parte dellarete elettrica nazionale, anche in materiadi distanze, si applicano esclusivamente ledisposizioni previste dal decreto del Mini-stro dei lavori pubblici 21 marzo 1988,pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988,recante approvazione delle norme tecnicheper la progettazione, l’esecuzione e l’eser-cizio delle linee aeree esterne, e successivemodificazioni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica anche ai procedimenti in corsoalla data di entrata in vigore della presentelegge.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 15.

(Disposizione di interpretazioneautentica).

1. La disposizione di cui all’articolo 25,comma 1, del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28, per gli impianti di cui all’ar-ticolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1o

luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,si interpreta nel senso che, ai fini dellaverifica circa il possesso del requisito tem-porale ivi indicato, ovvero l’entrata inesercizio entro il 31 dicembre 2012, nonsoltanto deve essere avvenuta l’entrata inesercizio commerciale dell’energia elettricama anche l’entrata in esercizio commer-ciale dell’energia termica. A tal fine, per latransizione dal vecchio al nuovo meccani-smo di incentivazione ricadente nella ti-pologia di cui all’articolo 24, comma 5,lettera c), del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28, in modo da garantire laredditività degli investimenti effettuati, ilconseguente residuo periodo di diritto sicalcola sottraendo ai quindici anni didurata degli incentivi il tempo già tra-scorso dalla data di entrata in eserciziocommerciale dell’energia sia elettrica chetermica.

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREENPUBLIC PROCUREMENT

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREENPUBLIC PROCUREMENT

ART. 10.

(Disposizioni per agevolare il ricorsoagli appalti verdi).

ART. 16.

(Disposizioni per agevolare il ricorsoagli appalti verdi).

1. All’articolo 75, comma 7, del codicedei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

Identico.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

a) dopo il primo periodo sono inseritii seguenti: « Nei contratti relativi a lavori,servizi o forniture, l’importo della garan-zia e del suo eventuale rinnovo è ridottodel 30 per cento, anche cumulabile con lariduzione di cui al primo periodo, per glioperatori economici in possesso di regi-strazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi delregolamento (CE) n. 1221/2009 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 25novembre 2009, o del 20 per cento per glioperatori in possesso di certificazione am-bientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi oforniture, l’importo della garanzia e delsuo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzionedi cui ai periodi primo e secondo, per glioperatori economici in possesso, in rela-zione ai beni o servizi che costituiscanoalmeno il 50 per cento del valore dei benie servizi oggetto del contratto stesso, delmarchio di qualità ecologica dell’Unioneeuropea (Ecolabel UE) ai sensi del rego-lamento (CE) n. 66/2010 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 25 novembre2009. Nei contratti relativi a lavori, servizio forniture, l’importo della garanzia e delsuo eventuale rinnovo è ridotto del 15 percento per gli operatori economici chesviluppano un inventario di gas ad effettoserra ai sensi della norma UNI EN ISO14064-1 o un’impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della normaUNI ISO/TS 14067 »;

b) al secondo periodo, le parole: « Perfruire di tale beneficio » sono sostituitedalle seguenti: « Per fruire dei benefìci dicui al presente comma » e le parole: « delrequisito » sono sostituite dalle seguenti:« dei relativi requisiti ».

2. All’articolo 83 del codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita laseguente:

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

« e-bis) il possesso di un marchio diqualità ecologica dell’Unione europea(Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizioggetto del contratto, in misura pari osuperiore al 30 per cento del valore delleforniture o prestazioni oggetto del con-tratto stesso »;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , avuto anche riguardoai consumi di energia e delle risorse na-turali, alle emissioni inquinanti e ai costicomplessivi, inclusi quelli esterni e di mi-tigazione degli impatti dei cambiamenticlimatici, riferiti all’intero ciclo di vitadell’opera, bene o servizio, con l’obiettivostrategico di un uso più efficiente dellerisorse e di un’economia circolare chepromuova ambiente e occupazione »;

3) dopo la lettera f) è inserita la se-guente:

« f-bis) la compensazione delle emis-sioni di gas ad effetto serra associate alleattività dell’azienda calcolate secondo i me-todi stabiliti in base alla raccomandazionen. 2013/179/UE della Commissione, del 9aprile 2013, relativa all’uso di metodologiecomuni per misurare e comunicare le pre-stazioni ambientali nel corso del ciclo divita dei prodotti e delle organizzazioni »;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « Il bando, nel caso diprevisione del criterio di valutazione di cuial comma 1, lettera f), indica i dati chedevono essere forniti dagli offerenti e ilmetodo che l’amministrazione aggiudica-trice utilizza per valutare i costi del ciclodi vita, inclusa la fase di smaltimento e direcupero, sulla base di tali dati. Il metododi valutazione di tali costi rispetta leseguenti condizioni:

a) si basa su criteri oggettivamenteverificabili e non discriminatori;

b) è accessibile a tutti i concorrenti;

c) si basa su dati che possono essereforniti dagli operatori economici con unragionevole sforzo ».

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 11.

(Disposizioni per promuovere l’adozionedei sistemi EMAS ed Ecolabel UE).

ART. 17.

(Disposizioni per promuovere l’adozionedei sistemi EMAS ed Ecolabel UE).

1. Per l’assegnazione di contributi, age-volazioni e finanziamenti in materia am-bientale, nella formulazione delle gradua-torie costituiscono elemento di preferenzail possesso di registrazione al sistemacomunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE)n. 1221/2009 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 25 novembre 2009, daparte delle organizzazioni pubbliche e pri-vate interessate e la richiesta di contributiper l’ottenimento del marchio di qualitàecologica dell’Unione europea (EcolabelUE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 25 novembre 2009, in relazionea prodotti e servizi. La disposizione di cuial presente comma trova applicazioneprioritaria per l’impiego dei fondi strut-turali e di investimento europei nel pe-riodo di programmazione 2014-2020.

1. Per l’assegnazione di contributi, age-volazioni e finanziamenti in materia am-bientale, nella formulazione delle gradua-torie costituiscono elemento di preferenzail possesso di registrazione al sistemacomunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE)n. 1221/2009 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 25 novembre 2009, daparte delle organizzazioni pubbliche e pri-vate interessate; il possesso di certifica-zione UNI EN ISO 14001 emessa da unorganismo di certificazione accreditato aisensi del regolamento (CE) n. 765/2008 delParlamento europeo e del Consiglio, del 9luglio 2008; il possesso per un proprioprodotto o servizio del marchio di qualitàecologica dell’Unione europea (EcolabelUE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 25 novembre 2009; il possessodella certificazione ISO 50001, relativa adun sistema di gestione razionale dell’ener-gia, emessa da un organismo di certifica-zione accreditato ai sensi del citato rego-lamento (CE) n. 765/2008.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 12.

(Applicazione di criteri ambientali miniminegli appalti pubblici per le forniture e

negli affidamenti di servizi).

ART. 18.

(Applicazione di criteri ambientali miniminegli appalti pubblici per le forniture e

negli affidamenti di servizi).

1. Dopo l’articolo 68 del codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

1. Identico:

« ART. 68-bis. – (Applicazione di criteriambientali minimi negli appalti pubbliciper le forniture e negli affidamenti diservizi). – 1. Nell’ambito delle categorieper le quali il Piano d’azione per lasostenibilità ambientale dei consumi nelsettore della pubblica amministrazione, dicui al decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare 11aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, predi-sposto in attuazione dei commi 1126 e1127 dell’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, prevede l’adozione deicriteri ambientali minimi di cui all’articolo2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fattoobbligo, per le pubbliche amministrazioni,ivi incluse le centrali di committenza, dicontribuire al conseguimento dei relativiobiettivi ambientali, coerenti con gli obiet-tivi di riduzione dei gas che alterano ilclima e relativi all’uso efficiente delle ri-sorse indicati nella comunicazione dellaCommissione europea “Tabella di marciaverso un’Europa efficiente nell’impiegodelle risorse” [COM(2011) 571 definitivo],attraverso l’inserimento, nella documenta-zione di gara pertinente, almeno dellespecifiche tecniche e delle clausole con-trattuali contenute nei sottoindicati de-creti, relativi alle seguenti categorie diforniture e affidamenti:

« ART. 68-bis. – (Applicazione di criteriambientali minimi negli appalti pubbliciper le forniture e negli affidamenti diservizi). – 1. Identico:

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

a) acquisto di lampade a scarica adalta intensità e di moduli a LED perilluminazione pubblica, acquisto di appa-recchi di illuminazione per illuminazionepubblica e affidamento del servizio diprogettazione di impianti di illuminazionepubblica: decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare 23 dicembre 2013, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 8 alla GazzettaUfficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, esuccessivi aggiornamenti;

a) acquisto di lampade a scarica adalta intensità, di alimentatori elettronici edi moduli a LED per illuminazione pub-blica, acquisto di apparecchi di illumina-zione per illuminazione pubblica e affida-mento del servizio di progettazione diimpianti di illuminazione pubblica: de-creto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 23 dicem-bre 2013, pubblicato nel supplemento or-dinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18del 23 gennaio 2014, e successivi aggior-namenti;

b) attrezzature elettriche ed elettro-niche d’ufficio, quali personal computer,stampanti, apparecchi multifunzione e fo-tocopiatrici: decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare 13 dicembre 2013, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio2014, e successivi aggiornamenti;

b) identica;

c) servizi energetici per gli edifici –servizio di illuminazione e forza motrice,servizio di riscaldamento/raffrescamentodi edifici: decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare 7 marzo 2012, pubblicato nel sup-plemento ordinario n. 57 alla GazzettaUfficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e suc-cessivi aggiornamenti.

c) identica.

2. L’obbligo di cui al comma 1 siapplica per almeno il 50 per cento delvalore delle gare d’appalto sia sopra chesotto la soglia di rilievo comunitario pre-viste per le seguenti categorie di fornituree affidamenti oggetto dei decreti recanticriteri ambientali minimi sottoindicati:

2. Identico.

a) affidamento del servizio di ge-stione dei rifiuti urbani: allegato 1 aldecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 13 febbraio2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 58 dell’11 marzo 2014, e successiviaggiornamenti;

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

b) forniture di cartucce toner e car-tucce a getto di inchiostro, affidamento delservizio integrato di ritiro e fornitura dicartucce toner e a getto di inchiostro:allegato 2 al decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare 13 febbraio 2014, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo2014, e successivi aggiornamenti;

c) affidamento del servizio di ge-stione del verde pubblico, per acquisto diammendanti, di piante ornamentali, diimpianti di irrigazione: decreto del Mi-nistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 13 dicembre 2013,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13del 17 gennaio 2014, e successivi aggior-namenti;

d) carta per copia e carta grafica:decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 4 aprile2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 102 del 3 maggio 2013, e successiviaggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derratealimentari: allegato 1 al decreto del Mi-nistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 25 luglio 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220del 21 settembre 2011, e successivi ag-giornamenti;

f) affidamento del servizio di puliziae per la fornitura di prodotti per l’igiene:decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 24 maggio2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 142 del 20 giugno 2012, e successiviaggiornamenti;

g) prodotti tessili: allegato 1 al de-creto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 22 febbraio2011, pubblicato nel supplemento ordina-rio n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

h) arredi per ufficio: allegato 2 aldecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 22 febbraio2011, pubblicato nel supplemento ordina-rio n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, con proprio de-creto, prevede un incremento progressivodella percentuale di cui al comma 2, relati-vamente ai prodotti e servizi di cui all’alle-gato 1 al decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare 25luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 220 del 21 settembre 2011, nell’arcodi cinque anni, e aggiorna l’allegato mede-simo, con la possibilità di prevedere ulte-riori forme di certificazione ambientale,opportunamente regolamentate.

3. Identico.

4. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 siapplica anche alle forniture di beni eservizi e agli affidamenti di lavori oggettodi ulteriori decreti ministeriali di adozionedei relativi criteri ambientali minimi.

4. Identico.

5. Ciascun soggetto obbligato all’attua-zione delle disposizioni di cui al presentearticolo è tenuto a pubblicare nel propriosito internet istituzionale i bandi e i do-cumenti di gara con le relative clausolecontrattuali recanti i relativi criteri am-bientali minimi, nonché l’indicazione deisoggetti aggiudicatari dell’appalto e i rela-tivi capitolati contenenti il recepimento deisuddetti criteri ambientali minimi ».

5. Identico ».

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. Le attivitàivi previste sono svolte nell’ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentaligià previste a legislazione vigente.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 13.

(Applicazione di criteri ambientali miniminegli appalti pubblici).

ART. 19.

(Applicazione di criteri ambientali miniminegli appalti pubblici).

1. All’articolo 7, comma 4, del codicedei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, è aggiunta, in fine, la se-guente lettera:

Identico.

« l-bis) provvede a monitorare l’ap-plicazione dei criteri ambientali minimi dicui ai decreti attuativi del decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 11 aprile 2008, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107dell’8 maggio 2008, e successive modifica-zioni, e il raggiungimento degli obiettiviprefissati dal Piano d’azione per la soste-nibilità ambientale dei consumi nel settoredella pubblica amministrazione, di cui almedesimo decreto, e successive modifica-zioni ».

2. Dall’attuazione della disposizione dicui al comma 1 non devono derivare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All’articolo 64, comma 4-bis, delcodice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-cessive modificazioni, dopo il primo pe-riodo è inserito il seguente: « I bandi-tipocontengono indicazioni per l’integrazionenel bando dei criteri ambientali minimi dicui ai decreti attuativi del Piano d’azioneper la sostenibilità ambientale dei consuminel settore della pubblica amministra-zione, adottati ai sensi del decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 11 aprile 2008, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107dell’8 maggio 2008, e successive modifica-zioni ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. All’articolo 83, comma 1, lettera e),del codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-cessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « opera » sonoinserite le seguenti: « , del servizio »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « , anche con riferimento allespecifiche tecniche premianti previste daicriteri ambientali minimi di cui ai decretiattuativi del Piano d’azione per la soste-nibilità ambientale dei consumi nel set-tore della pubblica amministrazione,adottati ai sensi del decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorioe del mare 11 aprile 2008, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 mag-gio 2008, e successive modificazioni ».

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ART. 20.

(Consumo energeticodelle lanterne semaforiche).

1. All’articolo 41 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 èinserito il seguente:

« 8-bis. A decorrere dalla data di en-trata in vigore della presente disposizione,nelle lanterne semaforiche, le lampade adincandescenza, quando necessitino di so-stituzione, devono essere sostituite conlampade a basso consumo energetico, ivicomprese le lampade realizzate con tec-nologia a LED. Le lampade da utilizzarenelle lanterne semaforiche devono averemarcatura CE e attacco normalizzato E27e assicurare l’accensione istantanea. Laloro sostituzione deve essere eseguita uti-lizzando la struttura ottica della lanternasemaforica già esistente, ove ciò sia tec-nicamente possibile senza apportarvi mo-difiche. Le lampade realizzate con tecno-logia a LED, in caso di rottura anche di unsolo componente, devono spegnersi auto-maticamente in modo da garantire l’uni-formità del segnale luminoso durante illoro funzionamento ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 14.

(Qualificazione ambientale dei prodotti deisistemi produttivi locali, dei distretti indu-striali e delle filiere che caratterizzano il

sistema produttivo nazionale).

ART. 21.

(Schema nazionale volontario per la va-lutazione e la comunicazione dell’im-

pronta ambientale).

1. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, sentiti il Ministro del-l’economia e delle finanze e il Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge èadottato, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, un Piano per la qua-lificazione ambientale dei prodotti dei si-stemi produttivi locali, dei distretti indu-striali e delle filiere che caratterizzano ilsistema produttivo nazionale. Il Piano sta-bilisce le azioni e le indicazioni tecniche eoperative volte a migliorare le capacitàcompetitive delle imprese per risponderealla crescente domanda di prodotti soste-nibili da parte dei consumatori finali e deiclienti intermedi.

1. Al fine di promuovere la competiti-vità del sistema produttivo italiano nelcontesto della crescente domanda di pro-dotti ad elevata qualificazione ambientalesui mercati nazionali ed internazionali, èistituito, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, lo schema nazionalevolontario per la valutazione e la comu-nicazione dell’impronta ambientale deiprodotti, denominato « Made Green inItaly ». Tale schema adotta la metodologiaper la determinazione dell’impronta am-bientale dei prodotti (PEF), come definitanella raccomandazione 2013/179/UE dellaCommissione, del 9 aprile 2013. Entrocentottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, con regola-mento del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare sono sta-bilite le modalità di funzionamento delloschema.

2. Nella definizione delle azioni dainserire nel Piano di cui al comma 1 sitiene conto delle indicazioni contenutenella comunicazione della Commissioneeuropea « Tabella di marcia verso un’Eu-ropa efficiente nell’impiego delle risorse »(COM(2011) 571 definitivo), e in partico-lare di quelle concernenti la strategia inmateria di consumo e produzione soste-nibili.

2. Nella definizione delle azioni di cuial comma 1 si tiene conto delle indicazionicontenute nella comunicazione della Com-missione europea « Tabella di marcia versoun’Europa efficiente nell’impiego delle ri-sorse » (COM(2011) 571 definitivo), e inparticolare di quelle concernenti la stra-tegia in materia di consumo e produzionesostenibili.

3. Le azioni contenute nel Piano di cuial comma 1 sono finalizzate a:

3. Lo schema nazionale volontario ed ilrelativo regolamento di cui al comma 1sono finalizzati a:

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a) promuovere, con la collaborazionedei soggetti interessati, l’adozione di tec-nologie e disciplinari di produzione inno-vativi, in grado di garantire il migliora-mento delle prestazioni dei prodotti e, inparticolare, la riduzione degli impatti am-bientali che i prodotti hanno durante illoro ciclo di vita, anche in relazione alleprestazioni ambientali previste dai criteriambientali minimi di cui all’articolo 68-bisdel codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, intro-dotto dall’articolo 12 della presente legge;

a) promuovere, con la collaborazionedei soggetti interessati, l’adozione di tec-nologie e disciplinari di produzione inno-vativi, in grado di garantire il migliora-mento delle prestazioni dei prodotti e, inparticolare, la riduzione degli impatti am-bientali che i prodotti hanno durante illoro ciclo di vita, anche in relazione alleprestazioni ambientali previste dai criteriambientali minimi di cui all’articolo 68-bisdel codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, intro-dotto dall’articolo 18 della presente legge;

b) rafforzare l’immagine, il richiamoe l’impatto comunicativo che distingue leproduzioni italiane, associandovi aspetti diqualità ambientale, anche nel rispetto direquisiti di sostenibilità sociale;

b) identica;

c) rafforzare la qualificazione am-bientale dei prodotti agricoli, attraversol’indicazione della provenienza degli stessida filiere corte, calcolate in relazione alladistanza tra i luoghi di produzione e diconsumo, e la definizione di parametri diproduzione sostenibili dal punto di vistaambientale;

c) rafforzare la qualificazione am-bientale dei prodotti agricoli, attraversol’attenzione prioritaria alla definizione diparametri di produzione sostenibili dalpunto di vista ambientale e della qualitàdel paesaggio;

d) aumentare il livello di trasparenzae la capacità informativa nei confronti deimercati di destinazione dei prodotti, conparticolare riferimento alla sensibilizza-zione dei cittadini, attraverso l’applica-zione di opportuni strumenti di comuni-cazione ambientale, sia derivanti da normenazionali e internazionali, sia derivanti daesperienze e progetti nazionali e interna-zionali;

soppressa

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

e) garantire l’informazione, in tutto ilterritorio nazionale, riguardo alle espe-rienze positive sviluppate in progetti pre-cedenti, e in particolare nel progetto re-lativo allo schema di qualificazione am-bientale dei prodotti che caratterizzano icluster (sistemi produttivi locali, distrettiindustriali e filiere) sviluppato con il pro-tocollo d’intesa firmato il 14 luglio 2011tra il Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, il Ministero dellosviluppo economico e le regioni Lombar-dia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Ve-nezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna,Marche e Molise.

d) identica.

4. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, da adottare entro un anno dalla datadi entrata in vigore della presente legge, èemanato, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, il Piano d’azione na-zionale in materia di consumo e produ-zione sostenibili, che integra le azionipreviste nel Piano di cui al comma 1,avendo riguardo agli interventi e alleazioni nei settori del consumo, dellagrande distribuzione e del turismo.

4. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, da adottare entro un anno dalla datadi entrata in vigore della presente legge, èemanato, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, il Piano d’azione na-zionale in materia di consumo e produ-zione sostenibili, che integra le azionipreviste al comma 1, avendo riguardo agliinterventi e alle azioni nei settori delconsumo, della grande distribuzione e delturismo.

5. La disposizione di cui al comma 3trova applicazione prioritaria nella pro-grammazione dei fondi europei 2014-2020.

5. Identico.

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ART. 22.

(Modifica all’articolo 9 del nuovo testodella legge generale sui libri fondiari al-legato al regio decreto 28 marzo 1929,n. 499, in materia di diritti edificatori).

1. All’articolo 9 del nuovo testo dellalegge generale sui libri fondiari, allegato alregio decreto 28 marzo 1929, n. 499, esuccessive modificazioni, dopo le parole:« le servitù, » sono inserite le seguenti: « idiritti edificatori di cui all’articolo 2643,numero 2-bis), del codice civile, ».

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CAPO V

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER IPRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI

POST CONSUMO

CAPO V

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER IPRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALIPOST CONSUMO O DAL RECUPERO DE-GLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVE-NIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI

PRODOTTI COMPLESSI

ART. 15.

(Accordi di programma e incentivi per l’ac-quisto dei prodotti derivanti da materiali

post consumo).

ART. 23.

(Accordi di programma e incentivi per l’ac-quisto dei prodotti derivanti da materialipost consumo o dal recupero degli scartie dei materiali rivenienti dal disassem-

blaggio dei prodotti complessi).

1. Dopo l’articolo 206-bis del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono in-seriti i seguenti:

1. Identico:

« ART. 206-ter. – (Accordi e contratti diprogramma per incentivare l’acquisto diprodotti derivanti da materiali post con-sumo). – 1. Al fine di incentivare ilrisparmio e il riciclo di materiali attra-verso il sostegno all’acquisto di prodottiderivanti da materiali riciclati post con-sumo, il Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, può stipulare appositi accordi econtratti di programma:

« ART. 206-ter. – (Accordi e contratti diprogramma per incentivare l’acquisto diprodotti derivanti da materiali post con-sumo o dal recupero degli scarti e deimateriali rivenienti dal disassemblaggiodei prodotti complessi). – 1. Al fine diincentivare il risparmio e il riciclo dimateriali attraverso il sostegno all’acquistodi prodotti derivanti da materiali riciclatipost consumo o dal recupero degli scarti edei materiali rivenienti dal disassemblag-gio dei prodotti complessi, il Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, può stipulare appo-siti accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che producono beniderivanti da materiali post consumo rici-clati, con priorità per i beni provenientidalla raccolta differenziata dei rifiuti;

a) con le imprese che producono beniderivanti da materiali post consumo rici-clati o dal recupero degli scarti e deimateriali rivenienti dal disassemblaggiodei prodotti complessi, con priorità per ibeni provenienti dai rifiuti;

b) con enti pubblici; b) identica;

c) con soggetti pubblici o privati; c) identica;

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

d) con le associazioni di categoria, ivicomprese le associazioni di aziende che sioccupano di riuso, preparazione al riuti-lizzo e riciclaggio;

d) identica;

e) con associazioni di volontariatosenza fini di lucro;

e) con associazioni senza fini di lucro,di promozione sociale nonché con impreseartigiane e imprese individuali;

f) con i soggetti incaricati di svolgerele attività connesse all’applicazione delprincipio di responsabilità estesa del pro-duttore.

f) identica.

2. Gli accordi e i contratti di pro-gramma di cui al comma 1 hanno adoggetto:

2. Identico:

a) l’erogazione di incentivi in favoredi attività imprenditoriali di produzione dibeni derivanti da materiali post consumoriciclati, con priorità per i beni provenientidalla raccolta differenziata dei rifiuti peri quali devono essere perseguiti obiettivi diraccolta e riciclo nel rispetto del presentedecreto e della normativa dell’Unione eu-ropea, e l’erogazione di incentivi in favoredi attività imprenditoriali di preparazionedei materiali post consumo per il lororiutilizzo e di attività imprenditoriali dicommercializzazione di prodotti e compo-nenti di prodotti reimpiegati per la stessafinalità per la quale erano stati concepiti;

a) l’erogazione di incentivi in favoredi attività imprenditoriali di produzione dibeni derivanti da materiali post consumoriciclati o dal recupero degli scarti e deimateriali rivenienti dal disassemblaggiodei prodotti complessi, con priorità per ibeni provenienti dai rifiuti per i qualidevono essere perseguiti obiettivi di rac-colta e riciclo nel rispetto del presentedecreto e della normativa dell’Unione eu-ropea, e l’erogazione di incentivi in favoredi attività imprenditoriali di produzione edi preparazione dei materiali post con-sumo o derivanti dal recupero degli scartie dei materiali rivenienti dal disassemblag-gio dei prodotti complessi per il lororiutilizzo e di attività imprenditoriali diproduzione e di commercializzazione diprodotti e componenti di prodotti reim-piegati per la stessa finalità per la qualeerano stati concepiti;

b) l’erogazione di incentivi in favoredi attività imprenditoriali di commercia-lizzazione di aggregati riciclati marcati CEe definiti secondo le norme UNI EN13242:2013 e UNI EN 1260:2013, nonchédi prodotti derivanti da rifiuti di apparec-chiature elettriche ed elettroniche e dapneumatici fuori uso;

b) l’erogazione di incentivi in favoredi attività imprenditoriali di commercia-lizzazione di aggregati riciclati marcati CEe definiti secondo le norme UNI EN13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonchédi prodotti derivanti da rifiuti di apparec-chiature elettriche ed elettroniche e dapneumatici fuori uso ovvero realizzati coni materiali plastici provenienti dal tratta-mento dei prodotti giunti a fine vita, cosìcome definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recuperodegli scarti di produzione;

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

c) l’erogazione di incentivi in favoredei soggetti economici e dei soggetti pub-blici che acquistano prodotti derivanti daimateriali di cui alle lettere a) e b).

c) identica.

3. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, ilMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e con ilMinistro dell’economia e delle finanze,individua con decreto le risorse finanziariedisponibili a legislazione vigente da desti-nare, sulla base di apposite disposizionilegislative di finanziamento, agli accordi eai contratti di programma di cui ai commi1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione deimedesimi accordi e contratti.

3. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, ilMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e con ilMinistro dell’economia e delle finanze,individua con decreto le risorse finanziariedisponibili a legislazione vigente da desti-nare, sulla base di apposite disposizionilegislative di finanziamento, agli accordi eai contratti di programma di cui ai commi1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione deimedesimi accordi e contratti secondo cri-teri che privilegino prioritariamente leattività per il riutilizzo, la produzione ol’acquisto di beni riciclati utilizzati per lastessa finalità originaria e sistemi produt-tivi con il minor impatto ambientale ri-spetto ai metodi tradizionali.

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ART. 206-quater. – (Incentivi per i pro-dotti derivanti da materiali post consumo).– 1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, ilMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e con ilMinistro dell’economia e delle finanze,stabilisce con decreto il livello degli incen-tivi, anche di natura fiscale, e le percen-tuali minime di materiale post consumoche devono essere presenti nei manufattiper i quali possono essere erogati gliincentivi di cui all’articolo 206-ter, in con-siderazione sia della materia risparmiatasia del risparmio energetico ottenuto rici-clando i materiali, tenendo conto dell’in-tero ciclo di vita dei prodotti. La presenzadelle percentuali di materiale riciclato ericiclato post consumo può essere dimo-strata tramite certificazioni di enti rico-nosciuti. Il medesimo decreto stabilisce glistrumenti e le misure di incentivazione peril commercio e per l’acquisto di prodotti ecomponenti di prodotti usati per favorirel’allungamento del ciclo di vita dei pro-dotti.

ART. 206-quater. – (Incentivi per i pro-dotti derivanti da materiali post consumo odal recupero degli scarti e dei materialirivenienti dal disassemblaggio dei pro-dotti complessi). – 1. Entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, il Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e con il Ministro dell’economia edelle finanze, stabilisce con decreto illivello degli incentivi, anche di naturafiscale, e le percentuali minime di mate-riale post consumo o derivante dal recu-pero degli scarti e dei materiali rivenientidal disassemblaggio dei prodotti complessiche devono essere presenti nei manufattiper i quali possono essere erogati gliincentivi di cui all’articolo 206-ter, in con-siderazione sia della materia risparmiatasia del risparmio energetico ottenuto rici-clando i materiali, tenendo conto dell’in-tero ciclo di vita dei prodotti. La presenzadelle percentuali di materiale riciclato ericiclato post consumo o derivante dalrecupero degli scarti e dei materiali rive-nienti dal disassemblaggio dei prodotticomplessi può essere dimostrata tramitecertificazioni di enti riconosciuti. Il mede-simo decreto stabilisce gli strumenti e lemisure di incentivazione per il commercioe per l’acquisto di prodotti e componentidi prodotti usati per favorire l’allunga-mento del ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l’acquisto e la commercializza-zione di manufatti realizzati in materialipolimerici misti riciclati, l’incentivo ero-gato varia a seconda della categoria diprodotto, in base ai criteri e alle percen-tuali stabiliti dall’allegato L-bis alla pre-sente parte.

2. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. Gli incentivi di cui al comma 2 siapplicano ai soli manufatti che impieganomateriali polimerici eterogenei da riciclopost consumo in misura almeno pari allepercentuali indicate dall’allegato L-bis allapresente parte. Il contenuto di materialipolimerici eterogenei da riciclo nei manu-fatti di cui al presente comma deve esseregarantito da idonea certificazione, sullabase della normativa vigente.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 siapplicano ai soli manufatti che impieganomateriali polimerici eterogenei da riciclopost consumo o derivanti dal recuperodegli scarti e dei materiali rivenienti daldisassemblaggio dei prodotti complessi inmisura almeno pari alle percentuali indi-cate dall’allegato L-bis alla presente parte.Il contenuto di materiali polimerici etero-genei da riciclo nei manufatti di cui alpresente comma deve essere garantito daidonea certificazione, sulla base della nor-mativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente arti-colo possono essere fruiti nel rispetto delleregole in materia di aiuti di importanzaminore concessi dagli Stati membri del-l’Unione europea in favore di talune im-prese o produzioni, di cui al regolamento(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013.

4. Identico.

ART. 206-quinquies. – (Incentivi perl’acquisto e la commercializzazione di pro-dotti che impiegano materiali post con-sumo). – 1. Il Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e con il Ministro dell’economia edelle finanze, adotta, entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, un regolamento che stabilisce icriteri e il livello di incentivo, anche dinatura fiscale, per l’acquisto di manufattiche impiegano materiali post consumoriciclati, ivi inclusi quelli provenienti dallaraccolta differenziata dei rifiuti diversi dalmateriale polimerico, in particolare cartariciclata, vetro fine non avviabile alle ve-trerie e compost di qualità.

ART. 206-quinquies. – (Incentivi perl’acquisto e la commercializzazione di pro-dotti che impiegano materiali post consumoo derivanti dal recupero degli scarti e deimateriali rivenienti dal disassemblaggiodei prodotti complessi). – 1. Il Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e con il Ministrodell’economia e delle finanze, adotta, entrocentoventi giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, un regolamento chestabilisce i criteri e il livello di incentivo,anche di natura fiscale, per l’acquisto dimanufatti che impiegano materiali postconsumo riciclati o derivanti dal recuperodegli scarti e dei materiali rivenienti daldisassemblaggio dei prodotti complessi, iviinclusi quelli provenienti dalla raccoltadifferenziata dei rifiuti diversi dal mate-riale polimerico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 206-sexies. – (Azioni premiantil’utilizzo di prodotti che impiegano mate-riali post consumo negli interventi concer-nenti gli edifici scolastici, le pavimentazionistradali e le barriere acustiche). – 1. Leamministrazioni pubbliche, nelle more del-l’adozione da parte delle regioni di specifi-che norme tecniche per la progettazioneesecutiva degli interventi negli edifici scola-stici, al fine di consentirne la piena fruibi-lità dal punto di vista acustico, prevedono,nelle gare d’appalto per l’incremento del-l’efficienza energetica delle scuole e comun-que per la loro ristrutturazione o costru-zione, l’impiego di materiali e soluzioniprogettuali idonei al raggiungimento dei va-lori indicati per i descrittori acustici dallanorma UNI 11367:2010. Nei bandi di garasono previsti criteri di valutazione delle of-ferte ai sensi dell’articolo 83, comma 1,lettera e), del codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esuccessive modificazioni, con punteggi pre-mianti per i prodotti contenenti materialipost consumo nelle percentuali fissate conil decreto di cui al comma 3 del presentearticolo.

ART. 206-sexies. – (Azioni premiantil’utilizzo di prodotti che impiegano mate-riali post consumo o derivanti dal recu-pero degli scarti e dei materiali rivenientidal disassemblaggio dei prodotti com-plessi negli interventi concernenti gli edificiscolastici, le pavimentazioni stradali e lebarriere acustiche). – 1. Le amministra-zioni pubbliche, nelle more dell’adozioneda parte delle regioni di specifiche normetecniche per la progettazione esecutivadegli interventi negli edifici scolastici, alfine di consentirne la piena fruibilità dalpunto di vista acustico, prevedono, nellegare d’appalto per l’incremento dell’effi-cienza energetica delle scuole e comunqueper la loro ristrutturazione o costruzione,l’impiego di materiali e soluzioni proget-tuali idonei al raggiungimento dei valoriindicati per i descrittori acustici dallanorma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI11532:2014. Nei bandi di gara sono pre-visti criteri di valutazione delle offerte aisensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e),del codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-cessive modificazioni, con punteggi pre-mianti per i prodotti contenenti materialipost consumo o derivanti dal recuperodegli scarti e dei materiali rivenienti daldisassemblaggio dei prodotti complessinelle percentuali fissate con il decreto dicui al comma 3 del presente articolo.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

2. Nelle gare d’appalto per la realizza-zione di pavimentazioni stradali e barriereacustiche, anche ai fini dell’esecuzionedegli interventi di risanamento acusticorealizzati ai sensi del decreto del Ministrodell’ambiente 29 novembre 2000, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6dicembre 2000, le amministrazioni pubbli-che e gli enti gestori delle infrastruttureprevedono criteri di valutazione delle of-ferte ai sensi dell’articolo 83, comma 1,lettera e), del codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, e successive modificazioni, conpunteggi premianti per i prodotti conte-nenti materiali post consumo nelle per-centuali fissate con i decreti di cui alcomma 3 del presente articolo.

2. Nelle gare d’appalto per la realizza-zione di pavimentazioni stradali e barriereacustiche, anche ai fini dell’esecuzionedegli interventi di risanamento acusticorealizzati ai sensi del decreto del Ministrodell’ambiente 29 novembre 2000, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6dicembre 2000, le amministrazioni pubbli-che e gli enti gestori delle infrastruttureprevedono criteri di valutazione delle of-ferte ai sensi dell’articolo 83, comma 1,lettera e), del codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, e successive modificazioni, conpunteggi premianti per i prodotti conte-nenti materiali post consumo o derivantidal recupero degli scarti e dei materialirivenienti dal disassemblaggio dei prodotticomplessi nelle percentuali fissate con idecreti di cui al comma 3 del presentearticolo.

3. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, con uno o piùdecreti, anche attraverso i decreti di at-tuazione del Piano d’azione per la soste-nibilità ambientale dei consumi nel settoredella pubblica amministrazione, di cui aldecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 11 aprile2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 107 dell’8 maggio 2008, definisce:

3. Identico:

a) l’entità dei punteggi premianti e lecaratteristiche dei materiali che ne bene-ficeranno, quali quelli indicati all’articolo206-ter, comma 2, lettera a), e quelliderivanti dall’utilizzo di polverino dapneumatici fuori uso;

a) identica;

b) i descrittori acustici da tenere inconsiderazione nei bandi di gara e i re-lativi valori di riferimento;

b) identica;

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c) le percentuali minime di residui diproduzione e di materiali post consumoche devono essere presenti nei manufattiper i quali possono essere assegnati ipunteggi premianti, in considerazione siadella materia risparmiata sia del risparmioenergetico ottenuto riutilizzando i mate-riali, tenendo conto dell’intero ciclo di vitadei prodotti;

c) le percentuali minime di residui diproduzione e di materiali post consumo oderivanti dal recupero degli scarti e deimateriali rivenienti dal disassemblaggiodei prodotti complessi che devono esserepresenti nei manufatti per i quali possonoessere assegnati i punteggi premianti, inconsiderazione sia della materia rispar-miata sia del risparmio energetico otte-nuto riutilizzando i materiali, tenendoconto dell’intero ciclo di vita dei prodotti;

d) i materiali post consumo che nonpossono essere utilizzati senza operazionidi pre-trattamento finalizzate a escludereeffetti nocivi tali da provocare inquina-mento ambientale o danno alla saluteumana.

d) i materiali post consumo o deri-vanti dal recupero degli scarti e dei ma-teriali rivenienti dal disassemblaggio deiprodotti complessi che non possono essereutilizzati senza operazioni di pre-tratta-mento finalizzate a escludere effetti nocivitali da provocare inquinamento ambien-tale o danno alla salute umana ».

4. Le amministrazioni pubbliche, nellemore del riordino e dell’aggiornamentodella normativa in materia di inquina-mento acustico ai sensi dell’articolo 3 dellalegge 26 ottobre 1995, n. 447, e successivemodificazioni, prevedono nelle gare d’ap-palto per l’incremento dell’efficienza ener-getica degli edifici scolastici di ogni ordinee grado, degli ospedali e degli immobiliassimilabili agli stessi edifici scolastici odospedali, e comunque per la loro ristrut-turazione o costruzione, al fine di consen-tirne la piena fruibilità dal punto di vistaacustico, l’impiego di materiali e soluzioniprogettuali idonei al raggiungimento deivalori dei requisiti acustici definiti nellanorma UNI 11367:2010, riportati nell’Al-legato L-ter alla presente parte. Nei bandidi gara sono previsti criteri di valutazionedelle offerte ai sensi dell’articolo 83,comma 1, lettera e), del codice dei con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, e successive modifi-cazioni, con punteggi premianti per i pro-dotti contenenti materiali post consumonelle percentuali fissate con i decreti di cuial comma 3 del presente articolo ».

Soppresso

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2. Negli allegati alla parte quarta deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo l’allegato L sono aggiunti gli allegatiL-bis e L-ter di cui rispettivamente agliallegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

2. Negli allegati alla parte quarta deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo l’allegato L è aggiunto l’allegato L-bisdi cui all’allegato 1 annesso alla presentelegge.

3. In sede di prima applicazione diquanto previsto dagli articoli 206-quater e206-quinquies del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma1 del presente articolo, le regioni utiliz-zano le risorse rivenienti dall’attuazionedelle disposizioni di cui all’articolo 23della presente legge. Il decreto di cui alcomma 1 del predetto articolo 206-quaterdel decreto legislativo n. 152 del 2006individua le modalità di finanziamentodegli incentivi da esso disciplinati.

3. In sede di prima applicazione diquanto previsto dagli articoli 206-quater e206-quinquies del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma1 del presente articolo, le regioni utiliz-zano le risorse rivenienti dall’attuazionedelle disposizioni di cui all’articolo 32della presente legge. Il decreto di cui alcomma 1 del predetto articolo 206-quaterdel decreto legislativo n. 152 del 2006individua le modalità di finanziamentodegli incentivi da esso disciplinati.

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CAPO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAGESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAGESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 16.

(Modifiche alle norme in materia di incen-tivazione della produzione di energia elet-trica da impianti a fonti rinnovabili diversi

dai fotovoltaici).

ART. 24.

(Modifiche alle norme in materia di incen-tivazione della produzione di energia elet-trica da impianti a fonti rinnovabili diversi

dai fotovoltaici).

1. Al decreto del Ministro dello svi-luppo economico 6 luglio 2012, pubblicatonel supplemento ordinario n. 143 allaGazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) all’allegato 1, tabella 1.A, punto 4,dopo le parole: « produzione di mobili erelativi componenti » sono aggiunte le se-guenti: « limitatamente al legno non trat-tato »;

b) all’allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, ilseguente capoverso:

« I rifiuti provenienti da raccolta dif-ferenziata identificati con il codice CER200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezionedi quelli identificati con i codici CER180103* e 180202*, sono esclusi dal si-stema incentivante per la produzione dienergia da fonti rinnovabili previsto dalpresente decreto »;

2) alla tabella 6.A sono soppresse levoci: « 17 02 01 – Legno » e « 19 12 07 –Legno diverso da quello di cui alla voce 1912 06 ».

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ART. 17.

(Modifica all’allegato 2 al decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75, in materia di ferti-

lizzanti).

ART. 25.

(Modifica all’allegato 2 al decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75, in materia di ferti-

lizzanti).

1. All’allegato 2, punto 2, numero 5,terza colonna, al decreto legislativo 29aprile 2010, n. 75, e successive modifica-zioni, dopo le parole: « proveniente daraccolta differenziata » sono inserite leseguenti: « , ivi inclusi i rifiuti in plasticacompostabile certificata secondo la normaUNI EN 13432:2002, ad esclusione deiprodotti assorbenti per la persona, ».

1. All’allegato 2, punto 2, numero 5,terza colonna, al decreto legislativo 29aprile 2010, n. 75, e successive modifica-zioni, dopo le parole: « proveniente daraccolta differenziata » sono inserite leseguenti: « , ivi inclusi i rifiuti in plasticacompostabile certificata secondo la normaUNI EN 13432:2002, compresi i prodottisanitari assorbenti non provenienti daospedali e assimilati, previo idoneo pro-cesso di sanificazione, qualora necessa-rio ».

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ART. 26.

(Fertilizzanti correttivi).

1. L’utilizzazione agronomica dei cor-rettivi di cui al decreto legislativo 29 aprile2010, n. 75, ed in particolare dei gessi didefecazione e dei carbonati di calcio didefecazione, come definiti all’allegato 3 delmedesimo decreto legislativo n. 75 del2010, qualora ottenuti da processi cheprevedono l’utilizzo di materiali biologiciclassificati come rifiuti, deve garantire ilrispetto dei limiti di apporto di azoto nelterreno di cui al codice di buona praticaagricola, adottato con decreto del Ministroper le politiche agricole 19 aprile 1999,pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio1999, in attuazione dell’articolo 4 delladirettiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12dicembre 1991, e dell’articolo 37, comma2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994,n. 146. I correttivi di cui al primo periododevono riportare in etichetta il titolo diazoto.

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ART. 18.

(Pulizia dei fondali marini).

ART. 27.

(Pulizia dei fondali marini).

1. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, sentito il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, avvalendosi delReparto ambientale marino del Corpodelle capitanerie di porto, di cui all’arti-colo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179,può individuare i porti marittimi dotati disiti idonei nei quali avviare operazioni diraggruppamento e gestione di rifiuti rac-colti durante le attività di pesca o altreattività di turismo subacqueo svolte daassociazioni sportive, ambientaliste e cul-turali, tramite appositi accordi di pro-gramma stipulati, nell’ambito delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente, con le associazioni citate, con leimprese ittiche e con la capitaneria diporto, l’autorità portuale, se costituita, e ilcomune territorialmente competenti.

1. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, sentito il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, avvalendosi delReparto ambientale marino del Corpodelle capitanerie di porto, di cui all’arti-colo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179,può individuare i porti marittimi dotati disiti idonei nei quali avviare operazioni diraggruppamento e gestione di rifiuti rac-colti durante le attività di gestione dellearee marine protette, le attività di pesca oaltre attività di turismo subacqueo svolteda associazioni sportive, ambientaliste eculturali, tramite appositi accordi di pro-gramma stipulati, nell’ambito delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente, con le associazioni citate, con glienti gestori delle aree marine protette, conle imprese ittiche e con la capitaneria diporto, l’autorità portuale, se costituita, e ilcomune territorialmente competenti.

2. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sulla basedei risultati dell’attività di cui al comma 1,sono disciplinate le procedure, le modalitàe le condizioni per l’estensione delle me-desime attività ad altri porti.

2. Identico.

3. All’articolo 5, comma 4, secondoperiodo, del decreto legislativo 24 giugno2003, n. 182, e successive modificazioni, leparole: « A tale fine, la regione cura al-tresì » sono sostituite dalle seguenti: « Ilcomune cura ».

3. Identico.

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ART. 19.

(Modifiche alle norme in materia di utiliz-zazione delle terre e rocce da scavo).

ART. 28.

(Modifiche alle norme in materia di utiliz-zazione delle terre e rocce da scavo).

1. All’articolo 1, comma 1, lettera b),del regolamento di cui al decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 10 agosto 2012,n. 161, le parole: « ; residui di lavorazionedi materiali lapidei (marmi, graniti, pietre,ecc.) anche non connessi alla realizzazionedi un’opera e non contenenti sostanzepericolose (quali ad esempio flocculanticon acrilamide o poliacrilamide) » sonosoppresse.

Identico.

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ART. 20.

(Attività di vigilanza sulla gestionedei rifiuti).

ART. 29.

(Attività di vigilanza sulla gestionedei rifiuti).

1. All’articolo 206-bis del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Vigilanza e controllo in materiadi gestione dei rifiuti »;

b) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: « è istituito,presso il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, l’Osserva-torio nazionale sui rifiuti, in appressodenominato Osservatorio. L’Osservatorio »sono sostituite dalle seguenti: « il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare »;

2) dopo la lettera g) sono aggiunte leseguenti:

« g-bis) elabora i parametri per l’in-dividuazione dei costi standard, comunquenel rispetto del procedimento di determi-nazione di cui all’articolo 5 del decretolegislativo 26 novembre 2010, n. 216, e ladefinizione di un sistema tariffario equo etrasparente basato sul principio dell’ordi-namento dell’Unione europea “chi inquinapaga” e sulla copertura integrale dei costiefficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipodi contratto di servizio di cui all’articolo203;

g-quater) verifica il rispetto dei ter-mini di cui all’articolo 204, segnalando leinadempienze al Presidente del Consigliodei ministri;

g-quinquies) verifica il raggiungi-mento degli obiettivi stabiliti dall’Unioneeuropea in materia di rifiuti e accerta ilrispetto della responsabilità estesa del pro-duttore da parte dei produttori e degliimportatori di beni »;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Per l’espletamento delle funzioni divigilanza e controllo in materia di rifiuti,il Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare si avvale dell’ISPRA,a tal fine utilizzando le risorse di cui alcomma 6 »;

e) al comma 6, al primo periodo, leparole: « dalla costituzione e dal funzio-namento dell’Osservatorio nazionale suirifiuti e della Segreteria tecnica » sonosostituite dalle seguenti: « dall’eserciziodelle funzioni di vigilanza e controllo dicui al presente articolo ».

2. Tutti i richiami all’Osservatorio na-zionale sui rifiuti e all’Autorità di cuiall’articolo 207 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, effettuati dall’articolo221, commi 5, 7, 8 e 9, dall’articolo 222,comma 2, dall’articolo 223, commi 4, 5 e6, dall’articolo 224, commi 3, lettera m), e6, dall’articolo 225, commi 3, 4 e 5,dall’articolo 233, comma 9, e dall’articolo234, comma 7, del medesimo decreto le-gislativo n. 152 del 2006 o da altre dispo-sizioni di legge si intendono riferiti alMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

2. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. Al fine di accelerare lo svolgimentodelle procedure e la realizzazione degliinterventi di cui al presente articolo, ilpersonale assunto a tempo indeterminato,sulla base di procedure concorsuali, pressole amministrazioni pubbliche di cui agliarticoli 1, comma 2, e 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni, in posizione di di-stacco o di comando presso il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare alla data di entrata in vigoredella presente legge, in deroga all’articolo30, comma 1, del decreto legislativo n. 165del 2001, e successive modificazioni, puòrichiedere, entro il 31 dicembre 2014, diessere inquadrato nei ruoli del medesimoMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare nell’ambito dei postivacanti nella dotazione organica, fino a unmassimo di quindici unità e a condizioneche il transito non comporti un aumentodel trattamento economico, previo parerefavorevole dei dirigenti responsabili deiservizi e degli uffici in cui il predettopersonale opera. L’inquadramento è di-sposto nell’area funzionale del personaleindividuata dall’amministrazione di desti-nazione sulla base di apposita tabella diequiparazione approvata con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro per la semplifica-zione e la pubblica amministrazione, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze. Limitatamente all’attuazionedel regolamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 10luglio 2014, n. 142, e comunque non oltrela data del 31 dicembre 2017, i limitipercentuali per il conferimento degli in-carichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5dell’articolo 19 del decreto legislativon. 165 del 2001, e successive modifica-zioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento delladotazione organica di dirigenti apparte-nenti alla prima e alla seconda fascia dalcomma 5-bis del medesimo articolo 19,sono elevati rispettivamente al 30 e al 20per cento.

3. Al fine di accelerare lo svolgimentodelle procedure e la realizzazione degliinterventi di cui al presente articolo, ilpersonale assunto a tempo indeterminato,sulla base di procedure concorsuali, pressole amministrazioni pubbliche di cui agliarticoli 1, comma 2, e 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni, in posizione di di-stacco o di comando presso il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare alla data di entrata in vigoredella presente legge, in deroga all’articolo30, comma 1, del decreto legislativo n. 165del 2001, e successive modificazioni, puòrichiedere, entro il 31 dicembre 2016, diessere inquadrato nei ruoli del medesimoMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare nell’ambito dei postivacanti nella dotazione organica, fino a unmassimo di quindici unità e a condizioneche il transito non comporti un aumentodel trattamento economico, previo parerefavorevole dei dirigenti responsabili deiservizi e degli uffici in cui il predettopersonale opera. L’inquadramento è di-sposto nell’area funzionale del personaleindividuata dall’amministrazione di desti-nazione sulla base di apposita tabella diequiparazione approvata con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro per la semplifica-zione e la pubblica amministrazione, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze. Limitatamente all’attuazionedel regolamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 10luglio 2014, n. 142, e comunque non oltrela data del 31 dicembre 2017, i limitipercentuali per il conferimento degli in-carichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5dell’articolo 19 del decreto legislativon. 165 del 2001, e successive modifica-zioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento delladotazione organica di dirigenti apparte-nenti alla prima e alla seconda fascia dalcomma 5-bis del medesimo articolo 19,sono elevati rispettivamente al 30 e al 20per cento.

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. Il comma 12 dell’articolo 199 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, è sostituito daiseguenti:

4. Identico:

« 12. Le regioni e le province autonomeassicurano, attraverso propria delibera-zione, la pubblicazione annuale nel pro-prio sito web di tutte le informazioni utilia definire lo stato di attuazione dei pianiregionali e dei programmi di cui al pre-sente articolo.

« 12. Identico.

12-bis. L’attività di vigilanza sulla ge-stione dei rifiuti è garantita almeno dallafruibilità delle seguenti informazioni:

12-bis. Identico:

a) produzione totale e pro capite deirifiuti solidi urbani;

a) produzione totale e pro capite deirifiuti solidi urbani suddivisa per ambitoterritoriale ottimale, se costituito, ovveroper ogni comune;

b) percentuale di raccolta differen-ziata totale;

b) percentuale di raccolta differen-ziata totale e percentuale di rifiuti effet-tivamente riciclati;

c) ubicazione, proprietà, capacità no-minale autorizzata e capacità tecnica dellepiattaforme per il conferimento dei mate-riali raccolti in maniera differenziata, de-gli impianti di selezione del multimate-riale, degli impianti di trattamento mec-canico-biologico, degli impianti di compo-staggio, di ogni ulteriore tipo di impiantodestinato al trattamento di rifiuti solidiurbani indifferenziati e degli inceneritori ecoinceneritori;

c) identica;

d) per ogni impianto di trattamentomeccanico-biologico e per ogni ulterioretipo di impianto destinato al trattamentodi rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltrea quanto previsto alla lettera c), quantitàdi rifiuti in ingresso e quantità di prodottiin uscita, suddivisi per codice CER;

d) identica;

e) per gli inceneritori e i coinceneri-tori, oltre a quanto previsto alla lettera c),quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi percodice CER;

e) identica;

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

f) per le discariche, ubicazione, pro-prietà, autorizzazioni, capacità volume-trica autorizzata, capacità volumetrica re-sidua disponibile e quantità di materialericevuto suddiviso per codice CER ».

f) per le discariche, ubicazione, pro-prietà, autorizzazioni, capacità volume-trica autorizzata, capacità volumetrica re-sidua disponibile e quantità di materialericevuto suddiviso per codice CER, nonchéquantità di percolato prodotto ».

5. Al comma 3-bis dell’articolo 11 deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, e successive modifi-cazioni, le parole: « Fino al 31 dicembre2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Finoal 31 dicembre 2015 ».

Soppresso

6. Al comma 3 dell’articolo 188-ter deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, sono premesse leseguenti parole: « Oltre a quanto previstodal decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare 24aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 99 del 30 aprile 2014, ».

5. Identico.

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

6. All’articolo 193, comma 2, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo il primo periodo è inserito il se-guente: « Gli imprenditori agricoli di cuiall’articolo 2135 del codice civile possonodelegare alla tenuta ed alla compilazionedel formulario di identificazione la coo-perativa agricola di cui sono soci che abbiamesso a loro disposizione un sito per ildeposito temporaneo ai sensi dell’articolo183, comma 1, lettera bb); con appositodecreto del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sentite leorganizzazioni di categoria più rappresen-tative, possono essere previste ulteriorimodalità semplificate per la tenuta e com-pilazione del formulario di identificazione,nel caso in cui l’imprenditore agricolodisponga di un deposito temporaneopresso la cooperativa agricola di cui èsocio ».

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ART. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, in materia di gestione degli

imballaggi).

Soppresso

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 220, comma 1, dopo leparole: « di cui all’articolo 219, » sonoinserite le seguenti: « e in particolare alfine di conseguire gli obiettivi di raccoltadifferenziata, »;

b) all’articolo 221:

1) al comma 5, quarto periodo, leparole: « di cui all’articolo 220 » sono so-stituite dalle seguenti: « di cui al comma2 »;

2) al comma 10, lettera a), dopo leparole: « il ritiro » sono inserite le seguenti:« e la raccolta differenziata »;

c) all’articolo 222, comma 2, le paroleda: « Qualora il Consorzio nazionale » finoalla fine del comma sono sostituite dalleseguenti: « Il Consorzio nazionale imbal-laggi adempie alla richiesta entro i suc-cessivi tre mesi »;

d) all’articolo 223:

1) al comma 2, primo periodo, dopo leparole: « senza fine di lucro » sono inseritele seguenti: « , sono incaricati di pubblicoservizio »;

2) dopo il comma 2 è inserito il se-guente:

« 2-bis. L’attività dei consorzi è sussi-diaria e non può in alcun modo limitarele attività di soggetti che operano secondole regole del mercato nel rispetto dellenorme in materia di gestione dei rifiuti;tale attività deve garantire il riciclaggio eil recupero dei rifiuti di imballaggio, conpriorità per quelli provenienti dalla rac-colta differenziata, indipendentementedalle contingenti condizioni di mercato »;

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

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e) all’articolo 224:

1) al comma 1, dopo le parole: « senzafine di lucro » sono inserite le seguenti: « ,è incaricato di pubblico servizio »;

2) al comma 2, primo periodo, le pa-role: « Entro il 30 giugno 2008 » sonosostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giu-gno 2015 »;

3) al comma 3, lettera h), sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , chedeve essere utilizzato, altresì, per assicu-rare il trattamento e la selezione dei rifiutidi imballaggio provenienti dalla raccoltadifferenziata al fine di favorirne il rici-claggio, incluso il materiale con specifichecaratteristiche di compostabilità ».

2. All’articolo 190, comma 3, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, dopo le parole:« dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi »sono inserite le seguenti: « , di cui non piùdi quattro tonnellate di rifiuti pericolosi ».

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

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ART. 22.

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame).

ART. 30.

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di ramee di metalli ferrosi e non ferrosi).

1. All’articolo 188 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

1. Identico:

« 1-bis. Il produttore iniziale o altrodetentore dei rifiuti di rame che nonprovvede direttamente al loro trattamentodeve consegnarli unicamente ad impreseautorizzate alle attività di trasporto eraccolta di rifiuti o di bonifica dei siti oalle attività di commercio o di interme-diazione senza detenzione dei rifiuti, ov-vero a un ente o impresa che effettua leoperazioni di trattamento dei rifiuti o adun soggetto pubblico o privato addettoalla raccolta dei rifiuti, in conformitàall’articolo 212, comma 5, ovvero al re-cupero o smaltimento dei rifiuti, auto-rizzati ai sensi delle disposizioni dellaparte quarta del presente decreto. Allaraccolta e al trasporto dei rifiuti di ramenon si applica la disciplina di cui all’ar-ticolo 266, comma 5 ».

« 1-bis. Il produttore iniziale o altrodetentore dei rifiuti di rame o di metalliferrosi e non ferrosi che non provvededirettamente al loro trattamento deve con-segnarli unicamente ad imprese autoriz-zate alle attività di trasporto e raccolta dirifiuti o di bonifica dei siti o alle attivitàdi commercio o di intermediazione senzadetenzione dei rifiuti, ovvero a un ente oimpresa che effettua le operazioni di trat-tamento dei rifiuti o ad un soggetto pub-blico o privato addetto alla raccolta deirifiuti, in conformità all’articolo 212,comma 5, ovvero al recupero o smalti-mento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delledisposizioni della parte quarta del pre-sente decreto. Alla raccolta e al trasportodei rifiuti di rame e di metalli ferrosi enon ferrosi non si applica la disciplina dicui all’articolo 266, comma 5 ».

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 31.

(Introduzione dell’articolo 306-bis del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inmateria di risarcimento del danno e ri-pristino ambientale dei siti di interesse

nazionale).

1. Dopo l’articolo 306 del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito ilseguente:

« ART. 306-bis. – (Determinazione dellemisure per il risarcimento del dannoambientale e il ripristino ambientale deisiti di interesse nazionale). – 1. Nel ri-spetto dei criteri di cui al comma 2 etenuto conto del quadro comune da ri-spettare di cui all’allegato 3 alla presenteparte sesta, il soggetto nei cui confronti ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare ha avviato le proce-dure di bonifica e di riparazione deldanno ambientale di siti inquinati di in-teresse nazionale ai sensi dell’articolo 18della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo Vdella parte quarta e della parte sesta delpresente decreto, ovvero ha intrapreso larelativa azione giudiziaria, può formulareuna proposta transattiva.

2. La proposta di transazione di cui alcomma 1:

a) individua gli interventi di ripara-zione primaria, complementare e compen-sativa;

b) ove sia formulata per la ripara-zione compensativa, tiene conto del temponecessario per conseguire l’obiettivo dellariparazione primaria o della riparazioneprimaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e ser-vizio-servizio non siano applicabili per ladeterminazione delle misure complemen-tari e compensative, contiene una liquida-zione del danno mediante una valutazioneeconomica;

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

d) prevede comunque un piano dimonitoraggio e controllo qualora all’im-possibilità della riparazione primaria cor-risponda un inquinamento residuo checomporta un rischio per la salute e perl’ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bo-nifica già approvati e realizzati ai sensi deltitolo V della parte quarta del presentedecreto;

f) in caso di concorso di più soggettinell’aver causato il danno e negli obblighidi bonifica, può essere formulata anche daalcuni soltanto di essi con riferimentoall’intera obbligazione, salvo il regresso neiconfronti degli altri concorrenti;

g) contiene l’indicazione di idoneegaranzie finanziarie.

3. Il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, con pro-prio decreto, dichiara ricevibile la propo-sta di transazione, verificato che ricorronoi requisiti di cui al comma 2, ovverorespinge la proposta per assenza dei me-desimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiari ricevibile laproposta di transazione, il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare convoca, entro trenta giorni, unaconferenza di servizi alla quale parteci-pano la regione e gli enti locali territo-rialmente coinvolti, che acquisisce il pa-rere dell’Istituto superiore per la prote-zione e la ricerca ambientale (ISPRA) edell’Istituto superiore di sanità. In ognicaso il parere tiene conto della necessitàche gli interventi proposti, qualora nonconseguano il completo ripristino dellostato dei luoghi, assicurino comunque lafunzionalità dei servizi e delle risorsetutelate e colpite dall’evento lesivo. Dellaconferenza di servizi è data adeguata pub-blicità al fine di consentire a tutti i soggettiinteressati di formulare osservazioni.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

5. La conferenza di servizi, entro cen-tottanta giorni dalla convocazione, ap-prova, respinge o modifica la proposta ditransazione. La deliberazione finale è co-municata al proponente per l’accettazione,che deve intervenire nei successivi sessantagiorni. Le determinazioni assunte all’esitodella conferenza sostituiscono a tutti glieffetti ogni atto decisorio comunque de-nominato di competenza delle ammini-strazioni partecipanti alla predetta confe-renza o comunque invitate a parteciparema risultate assenti.

6. Sulla base della deliberazione dellaconferenza accettata dall’interessato, il Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare predispone unoschema di transazione sul quale è acqui-sito il parere dell’Avvocatura generaledello Stato, che lo valuta anche tenendoconto dei presumibili tempi processuali e,ove possibile, dei prevedibili esiti del giu-dizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma6, lo schema di transazione, sottoscrittoper accettazione dal proponente, è adot-tato con decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare esottoposto al controllo preventivo di legit-timità della Corte dei conti ai sensi del-l’articolo 3, comma 1, della legge 14 gen-naio 1994, n. 20.

8. Nel caso di inadempimento, ancheparziale, da parte dei soggetti privati, delleobbligazioni dagli stessi assunte in sede ditransazione nei confronti del Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, quest’ultimo, previa diffida ad adem-piere nel termine di trenta giorni e previaescussione delle garanzie finanziarie pre-state, può dichiarare risolto il contratto ditransazione. In tal caso, le somme eventual-mente già corrisposte dai contraenti sonotrattenute dal Ministero in acconto deimaggiori importi definitivamente dovutiper i titoli di cui al comma 1 ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

2. L’articolo 2 del decreto-legge 30dicembre 2008, n. 208, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplinacontinua ad applicarsi ai procedimenti peri quali, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, sia già avvenuta la comu-nicazione dello schema di contratto aregioni, province e comuni ai sensi del-l’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208 del 2008.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 23.

(Misure per incrementare la raccoltadifferenziata e il riciclaggio).

ART. 32.

(Misure per incrementare la raccoltadifferenziata e il riciclaggio).

1. All’articolo 205 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:« ambito territoriale ottimale » sono inse-rite le seguenti: « , se costituito, ovvero inogni comune »;

a) identica;

b) al comma 3, le parole: « dell’Au-torità d’ambito, istituito dall’articolo 3,comma 24, della legge 28 dicembre 1995,n. 549, che ne ripartisce l’onere tra queicomuni del proprio territorio » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dei comuni »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Nel caso in cui, a livello di ambitoterritoriale ottimale se costituito, ovvero inogni comune, non siano conseguiti gliobiettivi minimi previsti dal presente ar-ticolo, è applicata un’addizionale del 20per cento al tributo di conferimento deirifiuti in discarica a carico dei comuni chenon abbiano raggiunto le percentuali pre-viste dal comma 1 sulla base delle quotedi raccolta differenziata raggiunte nei sin-goli comuni »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:

c) identica;

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« 3-bis. Al fine di favorire la raccoltadifferenziata di rifiuti urbani e assimilati,la misura del tributo di cui all’articolo 3,comma 24, della legge 28 dicembre 1995,n. 549, è modulata in base alla quotapercentuale di superamento del livello diraccolta differenziata (RD), fatto salvol’ammontare minimo fissato dal comma29 dell’articolo 3 della medesima leggen. 549 del 1995, secondo la tabella se-guente:

Superamento dellivello di RDrispetto alla

normativa statale

Riduzionedel tributo

da 0,01 per centofino alla percen-tuale inferiore al10 per cento

30 per cento

10 per cento15 per cento20 per cento25 per cento

40 per cento50 per cento60 per cento70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributosi assume come riferimento il valore di RDraggiunto nell’anno precedente. Il grado diefficienza della RD è calcolato annual-mente sulla base dei dati relativi a ciascuncomune.

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3-quater. La regione, avvalendosi delsupporto tecnico-scientifico del gestore delcatasto regionale dei rifiuti o di altroorganismo pubblico che già svolge taleattività, definisce, con apposita delibera-zione, il metodo standard per calcolare everificare le percentuali di RD dei rifiutisolidi urbani e assimilati raggiunte in ognicomune, sulla base di linee guida definite,entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare. La regioneindividua i formati, i termini e le modalitàdi rilevamento e trasmissione dei dati chei comuni sono tenuti a comunicare ai finidella certificazione della percentuale diRD raggiunta, nonché le modalità di even-tuale compensazione o di conguaglio deiversamenti effettuati in rapporto alle per-centuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati dicui al comma 3-quater è effettuata an-nualmente dai comuni attraverso l’ade-sione al sistema informatizzato adottatoper la tenuta del catasto regionale deirifiuti. L’omessa, incompleta o inesattatrasmissione dei dati determina l’esclu-sione del comune dall’applicazione dellamodulazione del tributo di cui al comma3-bis.

3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui alcomma 3-quater provvede alla validazionedei dati raccolti e alla loro trasmissionealla regione, che stabilisce annualmente illivello di RD relativo a ciascun comune ea ciascun ambito territoriale ottimale, aifini dell’applicazione del tributo.

3-septies. L’addizionale di cui al comma3 non si applica ai comuni che hannoottenuto la deroga di cui al comma 1-bisoppure che hanno conseguito nell’anno diriferimento una produzione pro capite dirifiuti, come risultante dai dati forniti dalcatasto regionale dei rifiuti, inferiore dialmeno il 30 per cento rispetto a quellamedia dell’ambito territoriale ottimale diappartenenza, anche a seguito dell’attiva-zione di interventi di prevenzione dellaproduzione di rifiuti.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3-octies. L’addizionale di cui al comma3 è dovuta alle regioni e affluisce in unapposito fondo regionale destinato a fi-nanziare gli interventi di prevenzione dellaproduzione di rifiuti previsti dai pianiregionali di cui all’articolo 199, gli incen-tivi per l’acquisto di prodotti e materialiriciclati di cui agli articoli 206-quater e206-quinquies, il cofinanziamento degliimpianti e attività di informazione ai cit-tadini in materia di prevenzione e diraccolta differenziata ».

d) al comma 6, le parole: « Le re-gioni » sono sostituite dalle seguenti:« Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo181, comma 1, lettera a), la cui realizza-zione è valutata secondo la metodologiascelta dal Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare ai sensidella decisione 2011/753/UE della Com-missione, del 18 novembre 2011, le re-gioni ».

2. L’adeguamento delle situazioni pre-gresse, per il raggiungimento delle percen-tuali di raccolta differenziata come previ-ste dalla vigente normativa, avviene neltermine massimo di dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

2. L’adeguamento delle situazioni pre-gresse, per il raggiungimento delle percen-tuali di raccolta differenziata come previ-ste dalla vigente normativa, avviene neltermine massimo di ventiquattro mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 33.

(Contributo di sbarco nelle isole minori asostegno degli interventi di raccolta e di

smaltimento dei rifiuti).

1. Al fine di sostenere e finanziare gliinterventi di raccolta e di smaltimento deirifiuti nonché gli interventi di recupero esalvaguardia ambientale nelle isole minori,il comma 3-bis dell’articolo 4 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sosti-tuito dal seguente:

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« 3-bis. I comuni che hanno sede giu-ridica nelle isole minori e i comuni nel cuiterritorio insistono isole minori possonoistituire, con regolamento da adottare aisensi dell’articolo 52 del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, e successivemodificazioni, in alternativa all’imposta disoggiorno di cui al comma 1 del presentearticolo, un contributo di sbarco, da ap-plicare fino ad un massimo di euro 2,50,ai passeggeri che sbarcano sul territoriodell’isola minore, utilizzando vettori cheforniscono collegamenti di linea o vettoriaeronavali che svolgono servizio di tra-sporto di persone a fini commerciali, abi-litati e autorizzati ad effettuare collega-menti verso l’isola. Il comune che ha sedegiuridica in un’isola minore, e nel cuiterritorio insistono altre isole minori concentri abitati, destina il gettito del contri-buto per interventi nelle singole isole mi-nori dell’arcipelago in proporzione aglisbarchi effettuati nelle medesime. Il con-tributo di sbarco è riscosso, unitamente alprezzo del biglietto, da parte delle com-pagnie di navigazione e aeree o dei soggettiche svolgono servizio di trasporto di per-sone a fini commerciali, che sono respon-sabili del pagamento del contributo, condiritto di rivalsa sui soggetti passivi, dellapresentazione della dichiarazione e degliulteriori adempimenti previsti dalla legge edal regolamento comunale, ovvero con lediverse modalità stabilite dal medesimoregolamento comunale, in relazione alleparticolari modalità di accesso alle isole.Per l’omessa o infedele presentazione delladichiarazione da parte del responsabile siapplica la sanzione amministrativa dal 100al 200 per cento dell’importo dovuto. Perl’omesso, ritardato o parziale versamentodel contributo si applica la sanzione am-ministrativa di cui all’articolo 13 del de-creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,e successive modificazioni. Per tuttoquanto non previsto dalle disposizioni delpresente articolo si applica l’articolo 1,commi da 158 a 170, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296. Il contributo disbarco non è dovuto dai soggetti residentinel comune, dai lavoratori, dagli studenti

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

pendolari, nonché dai componenti dei nu-clei familiari dei soggetti che risultino averpagato l’imposta municipale propria nelmedesimo comune e che sono parificati airesidenti. I comuni possono prevedere nelregolamento modalità applicative del con-tributo nonché eventuali esenzioni e ridu-zioni per particolari fattispecie o per de-terminati periodi di tempo; possono altresìprevedere un aumento del contributo finoad un massimo di euro 5 in relazione adeterminati periodi di tempo. I comunipossono altresì prevedere un contributofino ad un massimo di euro 5 in relazioneall’accesso a zone disciplinate nella lorofruizione per motivi ambientali, in pros-simità di fenomeni attivi di origine vulca-nica; in tal caso il contributo può essereriscosso dalle locali guide vulcanologicheregolarmente autorizzate o da altri sog-getti individuati dall’amministrazione co-munale con apposito avviso pubblico. Ilgettito del contributo è destinato a finan-ziare interventi di raccolta e di smalti-mento dei rifiuti, gli interventi di recuperoe salvaguardia ambientale nonché inter-venti in materia di turismo, cultura, poli-zia locale e mobilità nelle isole minori ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 34.

(Modifiche all’articolo 3, commi 24, 25 e27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,in materia di destinazione del tributospeciale per il deposito in discarica e in

impianti di incenerimento dei rifiuti).

1. All’articolo 3, commi 24 e 25, dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo leparole: « il deposito in discarica » sonoinserite le seguenti: « e in impianti diincenerimento senza recupero energe-tico ».

2. All’articolo 3, comma 27, della legge28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « ;una quota del 10 per cento di esso spettaalle province » sono soppresse e le parole:« Il 20 per cento del gettito derivantedall’applicazione del tributo, al netto dellaquota spettante alle province, » sono so-stituite dalle seguenti: « Il gettito derivantedall’applicazione del tributo ».

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 35.

(Modifica dell’articolo 3, comma 40, dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, in mate-

ria di incenerimento dei rifiuti).

1. All’articolo 3 della legge 28 dicembre1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dalseguente:

« 40. Per i rifiuti smaltiti in impianti diincenerimento senza recupero di energia ocomunque classificati esclusivamente comeimpianti di smaltimento mediante l’opera-zione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensidell’allegato B alla parte quarta del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, per gli scarti edi sovvalli di impianti di selezione automa-tica, riciclaggio e compostaggio, nonchéper i fanghi anche palabili si applicano ledisposizioni dei commi da 24 a 39. Iltributo è dovuto nella misura del 20 percento dell’ammontare determinato ai sensidel comma 29 ».

Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 36.

(Disposizioni per favorire le politiche diprevenzione nella produzione di rifiuti).

1. All’articolo 1, comma 659, della legge27 dicembre 2013, n. 147, dopo la letterae) è aggiunta la seguente:

« e-bis) attività di prevenzione nellaproduzione di rifiuti, commisurando leriduzioni tariffarie alla quantità di rifiutinon prodotti ».

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ART. 24.

(Trattamento del rifiuto tramite compostag-gio aerobico).

ART. 37.

(Trattamento del rifiuto tramite compostag-gio aerobico).

1. Dopo il comma 19 dell’articolo 208del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni, è ag-giunto il seguente:

1. Identico:

« 19-bis. È autorizzato il compostaggioaerobico individuale effettuato da utenzedomestiche esclusivamente per i propririfiuti organici da cucina, sfalci e potatureda giardino, con l’utilizzazione di unacompostiera avente capacità massima nonsuperiore a 900 litri. A tali utenze dome-stiche è applicata una riduzione dellatariffa dovuta per la gestione dei rifiutiurbani ».

« 19-bis. Alle utenze non domesticheche effettuano il compostaggio aerobicoindividuale per residui costituiti da so-stanze naturali non pericolose prodottinell’ambito delle attività agricole e vivai-stiche e alle utenze domestiche che effet-tuano compostaggio aerobico individualeper i propri rifiuti organici da cucina,sfalci e potature da giardino è applicatauna riduzione della tariffa dovuta per lagestione dei rifiuti urbani ».

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 214 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, è inserito il se-guente:

2. Identico:

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

« 7-bis. In deroga a quanto stabilito dalcomma 7, ferme restando le disposizionidelle direttive e dei regolamenti del-l’Unione europea, gli impianti di compo-staggio aerobico di rifiuti biodegradabiliderivanti da cucine, mense, mercati, giar-dini o parchi, che hanno una capacitàannuale di trattamento non eccedente 80tonnellate e sono destinati esclusivamenteal trattamento di rifiuti raccolti nel co-mune dove i suddetti rifiuti sono prodottie nei comuni confinanti che stipulano unaconvenzione di associazione per la ge-stione congiunta del servizio, possono es-sere realizzati e posti in esercizio condenuncia di inizio di attività ai sensi deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, anche in aree agri-cole, nel rispetto delle prescrizioni in ma-teria urbanistica, delle norme antisismi-che, ambientali, di sicurezza, antincendioe igienico-sanitarie, delle norme relativeall’efficienza energetica nonché delle di-sposizioni del codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42 ».

« 7-bis. In deroga a quanto stabilito dalcomma 7, ferme restando le disposizionidelle direttive e dei regolamenti del-l’Unione europea, gli impianti di compo-staggio aerobico di rifiuti biodegradabiliderivanti da attività agricole e vivaistiche oda cucine, mense, mercati, giardini o par-chi, che hanno una capacità di tratta-mento non eccedente 80 tonnellate annuee sono destinati esclusivamente al tratta-mento di rifiuti raccolti nel comune dovei suddetti rifiuti sono prodotti e nei co-muni confinanti che stipulano una con-venzione di associazione per la gestionecongiunta del servizio, acquisito il pareredell’Agenzia regionale per la protezionedell’ambiente (ARPA) previa predisposi-zione di un regolamento di gestione del-l’impianto che preveda anche la nomina diun gestore da individuare in ambito co-munale, possono essere realizzati e postiin esercizio con denuncia di inizio diattività ai sensi del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, anche in aree agricole, nel rispettodelle prescrizioni in materia urbanistica,delle norme antisismiche, ambientali, disicurezza, antincendio e igienico-sanitarie,delle norme relative all’efficienza energe-tica nonché delle disposizioni del codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 ».

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 38.

(Disposizioni per favorire la diffusione delcompostaggio dei rifiuti organici).

1. All’articolo 180 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, dopo il comma 1-sexies sonoaggiunti i seguenti:

« 1-septies. Al fine di ridurre la produ-zione di rifiuti organici e gli impatti sul-l’ambiente derivanti dalla gestione deglistessi, il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, le regionied i comuni, nell’ambito delle rispettivecompetenze, incentivano le pratiche dicompostaggio di rifiuti organici effettuatesul luogo stesso di produzione, come l’au-tocompostaggio e il compostaggio di co-munità, anche attraverso gli strumenti dipianificazione di cui all’articolo 199 delpresente decreto. I comuni possono appli-care una riduzione sulla tassa di cuiall’articolo 1, comma 641, della legge 27dicembre 2013, n. 147, alle utenze cheeffettuano pratiche di riduzione dei rifiutidi cui al presente comma.

1-octies. Entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dellasalute, sono stabiliti i criteri operativi e leprocedure autorizzative semplificate per ilcompostaggio di comunità di rifiuti orga-nici. Le attività di compostaggio di comu-nità che, alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al presente comma, risul-tano già autorizzate ai sensi degli articoli208 o 214 del presente decreto, possonocontinuare ad operare sulla base dell’au-torizzazione vigente sino alla scadenzadella stessa ».

2. All’articolo 183, comma 1, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo la parola:« domestiche » sono inserite le seguenti: « enon domestiche »;

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

b) dopo la lettera qq) è aggiunta laseguente:

« qq-bis) “compostaggio di comunità”:compostaggio effettuato collettivamente dapiù utenze domestiche e non domestichedella frazione organica dei rifiuti urbaniprodotti dalle medesime, al fine dell’uti-lizzo del compost prodotto da parte delleutenze conferenti ».

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 25.

(Sistema di restituzione di specifiche tipo-logie di imballaggi destinati all’uso alimen-

tare).

ART. 39.

(Sistema di restituzione di specifiche tipo-logie di imballaggi destinati all’uso alimen-

tare).

1. Dopo l’articolo 219 del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito ilseguente:

1. Identico:

« ART. 219-bis. – (Sistema di restituzionedi specifiche tipologie di imballaggi destinatiall’uso alimentare). – 1. Al fine di preve-nire la produzione di rifiuti di imballaggioe di favorire il riutilizzo degli imballaggiusati, in via sperimentale, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, si applica il sistema delvuoto a rendere su cauzione per ogniimballaggio contenente birra o acqua mi-nerale servito al pubblico da alberghi eresidenze di villeggiatura, ristoranti, bar ealtri locali pubblici.

« ART. 219-bis. – (Sistema di restituzionedi specifiche tipologie di imballaggi destinatiall’uso alimentare). – 1. Al fine di preve-nire la produzione di rifiuti di imballaggioe di favorire il riutilizzo degli imballaggiusati, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione èintrodotto in via sperimentale e su basevolontaria del singolo esercente il sistemadel vuoto a rendere su cauzione per gliimballaggi contenenti birra o acqua mine-rale serviti al pubblico da alberghi eresidenze di villeggiatura, ristoranti, bar ealtri punti di consumo.

2. La sperimentazione di cui al comma1 ha una durata di dodici mesi.

2. Ai fini del comma 1, al momentodell’acquisto dell’imballaggio pieno l’utenteversa una cauzione con diritto di ripeti-zione della stessa al momento della resti-tuzione dell’imballaggio usato.

3. Identico.

3. La tariffa per la gestione dei rifiutiurbani prevede agevolazioni per le utenzecommerciali obbligate o che decidono diutilizzare imballaggi per la distribuzionedi bevande al pubblico le quali applicanoil sistema del vuoto a rendere su cauzione.

Soppresso

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. Con regolamento adottato, ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, con decreto del Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, sonodisciplinate le modalità della sperimenta-zione di cui al presente articolo e dell’ap-plicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. Con regolamento adottato, ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, con decreto del Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, sonodisciplinate le modalità della sperimenta-zione di cui al presente articolo. Con ilmedesimo regolamento sono determinatele forme di incentivazione e le loro mo-dalità di applicazione nonché i valori cau-zionali per ogni singola tipologia di im-ballaggi di cui al presente articolo. Altermine della fase sperimentale si valuterà,sulla base degli esiti della sperimentazionestessa e sentite le categorie interessate, seconfermare e se estendere il sistema delvuoto a rendere ad altri tipi di prodottononché ad altre tipologie di consumo ».

5. All’esito favorevole della sperimen-tazione, il sistema di restituzione di cui alpresente articolo è progressivamente ap-plicato, in via sperimentale, anche ad ognialtra tipologia di imballaggio contenenteliquidi ».

Soppresso

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 26.

(Comunicazione in materia di imballaggiimmessi sul mercato, di imballaggi riuti-lizzati e di rifiuti di imballaggio riciclatie recuperati provenienti dal mercato na-

zionale).

Soppresso

1. All’articolo 220, comma 2, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, il primo e ilsecondo periodo sono sostituiti dai se-guenti: « Per garantire il controllo delraggiungimento degli obiettivi di riciclaggioe di recupero, tutti i soggetti che operanonel settore degli imballaggi e dei rifiuti diimballaggio devono comunicare al Consor-zio nazionale imballaggi di cui all’articolo224 i dati relativi alle quantità, per ciascunmateriale, degli imballaggi immessi sulmercato, degli imballaggi riutilizzati e deirifiuti di imballaggio riciclati e recuperatiprovenienti dal mercato nazionale; per idetentori di questi ultimi dati l’obbligo dicomunicazione è assolto con la trasmis-sione del modello unico di dichiarazionedi cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio1994, n. 70, a partire dalla dichiarazioneriferita all’anno 2014. I dati relativi aisistemi gestionali di cui all’articolo 221,comma 3, lettere a) e c), del presentedecreto devono essere trasmessi con ilmedesimo modello unico di dichiarazionedai soggetti che hanno costituito tali si-stemi anche per gli altri soggetti che vihanno aderito. Acquisite le dichiarazionidi cui al precedente periodo direttamentedal Catasto dei rifiuti di cui all’articolo189, il Consorzio nazionale imballaggi,entro il 30 ottobre di ciascun anno, ela-bora e trasmette tutti i dati riferiti all’annosolare precedente alla Sezione nazionaledel Catasto dei rifiuti utilizzando lo stessomodello unico di dichiarazione ».

Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 27.

(Programma di gestione degli imballaggie dei rifiuti di imballaggio).

Soppresso

1. All’articolo 221 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: « Pro-gramma » è inserita la seguente: « plurien-nale » e le parole: « che costituisce la baseper l’elaborazione del programma generaledi cui all’articolo 225 » sono sostituitedalle seguenti: « entro il 30 settembre diogni anno »;

b) il comma 7 è sostituito dal se-guente:

« 7. Il programma previsto dal comma6 comprende un piano specifico di pre-venzione e gestione relativo all’anno solaresuccessivo »;

c) al comma 8, le parole: « sullagestione » sono sostituite dalle seguenti:« sull’attività » e le parole: « del pro-gramma specifico » sono soppresse.

2. All’articolo 223 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Il programma previsto dal comma4 comprende un piano specifico di pre-venzione e gestione relativo all’anno solaresuccessivo »;

b) al comma 6, le parole: « sullagestione » sono sostituite dalle seguenti:« sull’attività » e le parole: « , il programmaspecifico » sono soppresse.

3. All’articolo 225 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

a) al comma 1, l’alinea è sostituitodal seguente: « Sulla base dei programmispecifici di prevenzione di cui agli articoli221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAIelabora e trasmette al Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare e al Ministro dello sviluppo eco-nomico, entro il 30 novembre di ciascunanno, un Programma generale e plurien-nale di prevenzione e di gestione degliimballaggi e dei rifiuti di imballaggio, cheindividua, con riferimento alle singoletipologie di materiale di imballaggio, icriteri per conseguire i seguenti obiet-tivi: »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Il Programma previsto dal comma1 comprende un piano generale di pre-venzione e gestione relativo all’anno solaresuccessivo »;

c) al comma 4, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Entro il 30 giugnodi ogni anno il CONAI è tenuto a presen-tare al Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare e al Ministrodello sviluppo economico una relazionegenerale sull’attività svolta nell’anno solareprecedente ».

Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 28.

(Bilancio di esercizio del Consorzionazionale imballaggi).

Soppresso

1. All’articolo 224, comma 4, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sonopremessi i seguenti periodi: « Gli ammini-stratori del CONAI devono redigere ilbilancio d’esercizio con l’osservanza delledisposizioni relative al bilancio delle so-cietà per azioni. L’assemblea approva ilbilancio entro centoventi giorni dalla chiu-sura dell’esercizio. Entro trenta giorni dal-l’approvazione, una copia del bilancio,corredata della relazione sulla gestione,della relazione del collegio sindacale, secostituito, e del verbale di approvazionedell’assemblea, è depositata, a cura degliamministratori, presso l’ufficio del registrodelle imprese ».

Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 29.

(Rifiuti di prodotti da fumo e gommeda masticare).

ART. 40.

(Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti dipiccolissime dimensioni).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

1. Identico:

a) dopo l’articolo 232 è inserito ilseguente:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti iseguenti:

« ART. 232-bis. – (Rifiuti di prodotti dafumo e gomme da masticare). – 1. Icomuni provvedono a installare nellestrade, nei parchi e nei luoghi di altaaggregazione sociale appositi raccoglitoriper la raccolta dei mozziconi dei prodottida fumo e delle gomme da masticare.

« ART. 232-bis. – (Rifiuti di prodotti dafumo). – 1. I comuni provvedono a instal-lare nelle strade, nei parchi e nei luoghi dialta aggregazione sociale appositi raccogli-tori per la raccolta dei mozziconi deiprodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consuma-tori sulle conseguenze nocive per l’am-biente derivanti dall’abbandono dei moz-ziconi dei prodotti da fumo e delle gommeda masticare, i produttori, in collabora-zione con il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, attuanocampagne di informazione.

2. Al fine di sensibilizzare i consuma-tori sulle conseguenze nocive per l’am-biente derivanti dall’abbandono dei moz-ziconi dei prodotti da fumo, i produttori,in collaborazione con il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1o luglio 2015 èvietato l’abbandono di mozziconi dei pro-dotti da fumo e di gomme da masticare sulsuolo, nelle acque e negli scarichi »;

3. È vietato l’abbandono di mozziconidei prodotti da fumo sul suolo, nelle acquee negli scarichi.

ART. 232-ter. – (Divieto di abbandonodi rifiuti di piccolissime dimensioni). – 1.Al fine di preservare il decoro urbano deicentri abitati e per limitare gli impattinegativi derivanti dalla dispersione incon-trollata nell’ambiente di rifiuti di piccolis-sime dimensioni, quali anche scontrini,fazzoletti di carta e gomme da masticare,è vietato l’abbandono di tali rifiuti sulsuolo, nelle acque, nelle caditoie e negliscarichi »;

b) all’articolo 255, dopo il comma 1è inserito il seguente:

b) identico:

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

« 1-bis. Chiunque viola il divieto di cuiall’articolo 232-bis, comma 3, è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria daeuro trenta a euro centocinquanta »;

« 1-bis. Chiunque viola il divieto di cuiall’articolo 232-ter è punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da eurotrenta a euro centocinquanta. Se l’abban-dono riguarda i rifiuti di prodotti da fumodi cui all’articolo 232-bis, la sanzioneamministrativa è aumentata fino al dop-pio »;

c) all’articolo 263, dopo il comma 2 èaggiunto il seguente:

c) identico:

« 2-bis. Per le attività di cui ai commi1 e 2 dell’articolo 232-bis è istituito pressoil Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare un apposito Fondo,in cui confluisce il 50 per cento dellesomme derivanti dai proventi delle san-zioni amministrative pecuniarie irrogate aisensi dell’articolo 255, comma 1-bis. Ilrestante 50 per cento è destinato ai co-muni nel cui territorio sono state accertatele relative violazioni ed è destinato alleattività di cui al comma 1 dell’articolo232-bis, ad apposite campagne di infor-mazione da parte degli stessi comuni, voltea sensibilizzare i consumatori sulle con-seguenze nocive per l’ambiente derivantidall’abbandono dei mozziconi di prodottida fumo e gomme da masticare, nonchéalla pulizia del sistema fognario urbano.Con provvedimento del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministero dell’in-terno e con il Ministero dell’economia edelle finanze, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, sono stabilite le mo-dalità attuative del presente comma ».

« 2-bis. Il 50 per cento delle sommederivanti dai proventi delle sanzioni am-ministrative pecuniarie irrogate ai sensidell’articolo 255, comma 1-bis, è versatoall’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnato ad un apposito Fondoistituito presso lo stato di previsione delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e destinato alleattività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo232-bis. Il restante 50 per cento dei sud-detti proventi è destinato ai comuni nel cuiterritorio sono state accertate le relativeviolazioni ed è destinato alle attività di cuial comma 1 dell’articolo 232-bis, ad ap-posite campagne di informazione da partedegli stessi comuni, volte a sensibilizzare iconsumatori sulle conseguenze nocive perl’ambiente derivanti dall’abbandono deimozziconi dei prodotti da fumo e deirifiuti di piccolissime dimensioni di cuiall’articolo 232-ter, nonché alla pulizia delsistema fognario urbano. Con provvedi-mento del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministero dell’interno e con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, daemanare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, sono stabilite le modalità attuativedel presente comma ».

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 30.

(Gestione del fine vitadi pannelli fotovoltaici).

ART. 41.

(Gestione del fine vitadi pannelli fotovoltaici).

1. All’articolo 40, comma 3, del decretolegislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Li-mitatamente ai pannelli fotovoltaici im-messi sul mercato successivamente alladata di entrata in vigore della presentedisposizione, per uso domestico o profes-sionale, al fine di una corretta gestione delloro fine vita, i sistemi individuali e col-lettivi di cui agli articoli 9 e 10, perciascun nuovo modulo immesso sul mer-cato, adottano un sistema di garanziafinanziaria e un sistema di geolocalizza-zione delle medesime tipologie di quellerichieste dal Gestore dei servizi energeticinel disciplinare tecnico adottato nel mesedi dicembre 2012, recante “Definizione everifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Con-sorzi per il recupero e riciclo dei modulifotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle‘Regole applicative per il riconoscimentodelle tariffe incentivanti’ (DM 5 maggio2011 e DM 5 luglio 2012)” ».

Identico.

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 31.

(Modifica al comma 667 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, in materiadi tariffa del servizio di gestione dei rifiuti

urbani e assimilati).

ART. 42.

(Modifica al comma 667 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, in materiadi tariffa del servizio di gestione dei rifiuti

urbani e assimilati).

1. Al comma 667 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, le paroleda: « Con regolamento » fino a: « su pro-posta » sono sostituite dalle seguenti: « Alfine di dare attuazione al principio “chiinquina paga”, sancito dall’articolo 14della direttiva 2008/98/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 19 novembre2008, entro un anno dalla data di entratain vigore della presente disposizione, condecreto ».

Identico.

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 32.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per laraccolta dei rifiuti previsti dal decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Soppresso

1. All’articolo 224, comma 1, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,come modificato dall’articolo 21, comma1, lettera e), numero 1), della presentelegge, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « I produttori e gli utilizzatori pos-sono partecipare al CONAI tramite leproprie confederazioni o le proprie asso-ciazioni di categoria e sono singolarmenteresponsabili in solido con tali enti e as-sociazioni per l’adempimento dei relativiobblighi e obbligazioni ».

2. Il Consorzio nazionale imballaggiadegua il proprio statuto alle disposizionidel secondo periodo del comma 1 dell’ar-ticolo 224 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, introdotto dal comma 1 delpresente articolo, determinando le moda-lità di attribuzione delle relative quote dipartecipazione agli enti e associazioni iviindicati.

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 33.

(Disposizioni per la piena attuazione delledirettive dell’Unione europea in materia dirifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di

pile e accumulatori).

ART. 43.

(Disposizioni per la piena attuazione delledirettive dell’Unione europea in materia dirifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di

pile e accumulatori).

1. All’articolo 227 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico.

a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed elettronici, » sono inse-rite le seguenti: « rifiuti di pile e accumu-latori, »;

b) al comma 1, dopo la lettera d) èaggiunta la seguente:

« d-bis) rifiuti di pile e accumulatori:direttiva 2006/66/CE e relativo decretolegislativo di attuazione 20 novembre2008, n. 188 ».

2. I proventi derivanti dalle tariffe dicui all’articolo 41, comma 5, del decretolegislativo 14 marzo 2014, n. 49, sonoversati all’entrata del bilancio dello Statoper essere integralmente riassegnati adapposito capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare. Il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare provvede, con propri decreti, atrasferire ai soggetti competenti la quotadei proventi relativa alla copertura deglioneri derivanti dalle rispettive attività dicui al comma 4 del medesimo articolo 41.

2. Identico.

Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. I proventi derivanti dalle tariffe dicui all’articolo 27, comma 5, del decretolegislativo 20 novembre 2008, n. 188, sonoversati all’entrata del bilancio dello Statoper essere integralmente riassegnati adapposito capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare. Il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare provvede, con propri decreti, atrasferire ai soggetti competenti la quotaparte dei proventi relativi alla coperturadegli oneri derivanti dalle rispettive atti-vità di cui al comma 4 del medesimoarticolo 27.

3. Identico.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014,n. 49, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 9, comma 3, l’ultimoperiodo è sostituito dal seguente: « I si-stemi devono dimostrare, ai fini del rico-noscimento, di essere in possesso dellecertificazioni ISO 9001 e 14001, oppureEMAS, o altro sistema equivalente di ge-stione della qualità sottoposto ad audit eche comprenda anche i processi di trat-tamento ed il monitoraggio interno al-l’azienda »;

b) all’articolo 10, comma 10, l’ultimoperiodo è sostituito dal seguente: « I si-stemi devono dimostrare di essere in pos-sesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001,oppure EMAS, o altro sistema equivalentedi gestione della qualità sottoposto adaudit e che comprenda anche i processi ditrattamento ed il monitoraggio internoall’azienda »;

c) all’articolo 18, comma 4, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Nellemore dell’emanazione del decreto, conti-nuano ad applicarsi gli accordi conclusi aisensi dell’articolo 33, comma 5, lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno ade-rito agli stessi »;

d) all’articolo 20, comma 1, dopo leparole: « essere autorizzate ai sensi del-l’articolo 208 » sono inserite le seguenti:« o dell’articolo 213 »;

Atti Parlamentari — 94 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

e) all’articolo 33, comma 5, lettera f),le parole: « di cui alla lettera d) » sonosostituite dalle seguenti: « di cui alla let-tera e) »;

f) all’articolo 38, comma 1, le parole:« un’AEE » sono sostituite dalle seguenti:« un RAEE » e le parole: « per ciascunaapparecchiatura non ritirata o ritirata atitolo oneroso » sono sostituite dalle se-guenti: « per ciascun RAEE non ritirato oritirato a titolo oneroso »;

g) all’articolo 38, comma 3, dopo leparole: « In caso di mancata registra-zione » sono inserite le seguenti: « ovveroqualora il Centro di coordinamento accertiil venir meno dei requisiti per l’iscri-zione »;

h) all’allegato VIII, al punto 1.5.1,primo periodo, le parole: « nel rispetto deirequisiti indicati al » sono sostituite dalleseguenti: « fatti salvi i requisiti di cui al ».

Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 34.

(Semplificazione in materia di emanazionedi ordinanze contingibili e urgenti e poteri

sostitutivi nel settore dei rifiuti).

ART. 44.

(Semplificazione in materia di emanazionedi ordinanze contingibili e urgenti e poteri

sostitutivi nel settore dei rifiuti).

1. All’articolo 191, comma 1, primoperiodo, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, dopo le parole: « anche inderoga alle disposizioni vigenti » sono in-serite le seguenti: « , nel rispetto, comun-que, delle disposizioni contenute nelle di-rettive dell’Unione europea ».

1. All’articolo 191, comma 2, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, leparole: « un congruo termine » sono sosti-tuite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

2. Identico.

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 35.

(Modifiche alla disciplina per la gestionedegli oli e dei grassi vegetali e animali

esausti).

Soppresso

1. All’articolo 233 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tutti glioperatori della filiera costituiscono unConsorzio » sono sostituite dalle seguenti:« è istituito il Consorzio nazionale di rac-colta e trattamento degli oli e dei grassivegetali e animali esausti »;

b) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Partecipano al Consorzio di cui alcomma 1 le imprese che producono, im-portano o detengono oli e grassi vegetali eanimali esausti. Possono partecipare alConsorzio le imprese che riciclano, recu-perano, effettuano la raccolta o il tra-sporto o lo stoccaggio degli oli e grassi dicui al primo periodo, nonché le impreseche abbiano versato contributi ambientaliai sensi del comma 10, lettera d) »;

c) al comma 9, le parole: « Gli ope-ratori », ovunque ricorrono, sono sostituitedalle seguenti: « Le imprese di cui alcomma 5, secondo periodo, », le parole:« gli operatori stessi » sono sostituite dalleseguenti: « le imprese stesse » e le parole:« i predetti operatori » sono sostituite dalleseguenti: « le predette imprese »;

d) al comma 12, dopo le parole: « aisoggetti incaricati dai consorzi » sono in-serite le seguenti: « o autorizzati, in basealla normativa vigente, a esercitare leattività di gestione di tali rifiuti ».

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 36.

(Misure per incrementare la raccolta diffe-renziata e ridurre la quantità dei rifiuti non

riciclati).

ART. 45.

(Misure per incrementare la raccolta diffe-renziata e ridurre la quantità dei rifiuti non

riciclati).

1. Le regioni possono promuovere mi-sure economiche di incentivo, da corri-spondere con modalità automatiche e pro-gressive, per i comuni che, oltre a conse-guire gli obiettivi minimi di riciclo previstiper legge, attuano misure di prevenzionedella produzione dei rifiuti in applicazionedei princìpi e delle misure previsti dalprogramma nazionale di prevenzione deirifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180,comma 1-bis, del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, e successive modifi-cazioni, e riducono i rifiuti residuali e gliscarti del trattamento di selezione delleraccolte differenziate da avviare a smalti-mento. Gli incentivi di cui al presentecomma si applicano tramite modulazionedella tariffa del servizio di igiene urbana.

1. Le regioni possono promuovere mi-sure economiche di incentivo, da corri-spondere con modalità automatiche e pro-gressive, per i comuni che attuano misuredi prevenzione della produzione dei rifiutiin applicazione dei princìpi e delle misureprevisti dal programma nazionale di pre-venzione dei rifiuti, adottato ai sensi del-l’articolo 180, comma 1-bis, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-sive modificazioni, e dai rispettivi pro-grammi regionali ovvero riducono i rifiutiresiduali e gli scarti del trattamento diselezione delle raccolte differenziate daavviare a smaltimento. Gli incentivi di cuial presente comma si applicano tramitemodulazione della tariffa del servizio diigiene urbana.

2. Le regioni, sulla base delle misurepreviste dal programma nazionale di cui alcomma 1, adottano propri programmi re-gionali di prevenzione della produzionedei rifiuti.

2. Le regioni, sulla base delle misurepreviste dal programma nazionale di cui alcomma 1, adottano, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, propri programmi regionali di pre-venzione della produzione dei rifiuti overificano la coerenza dei programmi giàapprovati.

3. Le regioni, anche in collaborazionecon gli enti locali, le associazioni ambien-taliste, individuate ai sensi dell’articolo 13della legge 8 luglio 1986, n. 349, e succes-sive modificazioni, quelle di volontariato, icomitati e le scuole locali attivi nell’edu-cazione ambientale nonché nella riduzionee riciclo dei rifiuti, possono promuoverecampagne di sensibilizzazione finalizzatealla riduzione, al riutilizzo e al massimoriciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzionedella produzione, il riutilizzo ed il recu-pero dei rifiuti urbani, la regione puòaffidare ad università e ad istituti scien-tifici, mediante apposite convenzioni, studie ricerche di supporto all’attività degli entilocali.

Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 37.

(Disposizione in materia di rifiutinon ammessi in discarica).

ART. 46.

(Disposizione in materia di rifiutinon ammessi in discarica).

1. All’articolo 6, comma 1, del decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la let-tera p) è abrogata.

Identico.

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 47.

(Aggiornamento degli obiettivi di ridu-zione dei rifiuti in discarica).

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 13gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal se-guente:

« ART. 5. – (Obiettivi di riduzione delconferimento di rifiuti in discarica). – 1.Entro un anno dalla data di entrata invigore della presente disposizione, cia-scuna regione elabora ed approva un ap-posito programma per la riduzione deirifiuti biodegradabili da collocare in di-scarica ad integrazione del piano regionaledi gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, allo scopo di raggiungere a livellodi ambito territoriale ottimale, oppure, ovequesto non sia stato istituito, a livelloprovinciale, i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione i rifiuti urbani biodegradabili de-vono essere inferiori a 173 kg/anno perabitante;

b) entro otto anni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione i rifiuti urbani biodegradabili de-vono essere inferiori a 115 kg/anno perabitante;

c) entro quindici anni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione i rifiuti urbani biodegradabili de-vono essere inferiori a 81 kg/anno perabitante.

2. Il programma di cui al comma 1prevede in via prioritaria la prevenzionedei rifiuti e, in subordine, il trattamentodei medesimi conformemente alla gerar-chia fissata dalla normativa europea.

3. Le regioni soggette a fluttuazionistagionali del numero degli abitanti supe-riori al 10 per cento devono calcolare lapopolazione cui riferire gli obiettivi delprogramma di cui al comma 1 sulla basedelle effettive presenze all’interno del ter-ritorio al momento del maggiore afflusso.

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. I programmi e i relativi stati annualidi attuazione sono trasmessi al Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, che provvede a darne comuni-cazione alla Commissione europea ».

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 38.

(Rifiuti ammessi in discarica).

ART. 48.

(Rifiuti ammessi in discarica).

1. All’articolo 7, comma 1, lettera b),del decreto legislativo 13 gennaio 2003,n. 36, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « L’Istituto superiore per la pro-tezione e la ricerca ambientale individua,entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, icriteri tecnici da applicare per stabilirequando il trattamento non è necessario aipredetti fini ».

Identico.

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 49.

(Miscelazione dei rifiuti).

1. All’articolo 187 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine,il seguente comma:

« 3-bis. Le miscelazioni non vietate inbase al presente articolo non sono sotto-poste ad autorizzazione e, anche se effet-tuate da enti o imprese autorizzati ai sensidegli articoli 208, 209 e 211, non possonoessere sottoposte a prescrizioni o limita-zioni diverse od ulteriori rispetto a quellepreviste per legge ».

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 50.

(Utilizzo dei solfati di calcio nell’attivitàdi recupero ambientale).

1. All’articolo 298-bis di cui alla partequinta-bis del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, dopo il comma 6 sono ag-giunti i seguenti:

« 6-bis. Fatto salvo quanto disposto daldecreto del Ministro dell’ambiente 5 feb-braio 1998, pubblicato nel supplementoordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficialen. 88 del 16 aprile 1998, l’autorità com-petente, in sede di valutazione di compa-tibilità ambientale, può non applicare ivalori di concentrazione soglia di conta-minazione, indicati nella tabella 1 dell’al-legato 5 al titolo V della parte quarta delpresente decreto, agli analiti presenti neisolfati di calcio, ottenuti da neutralizza-zione di correnti acide liquide o gassosegenerati da lavorazioni industriali, utiliz-zati nell’attività di recupero ambientale,qualora sia dimostrata, secondo le meto-diche previste dal citato decreto ministe-riale, l’assenza di cedibilità dei suddettianaliti.

6-ter. Fatto salvo l’obbligo di sottoporrei solfati di calcio destinati all’attività direcupero ambientale a test di cessionesecondo le metodiche e i limiti di cuiall’allegato 3 del decreto del Ministro del-l’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 72 alla GazzettaUfficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l’auto-rità competente, nell’autorizzare l’utilizzodei solfati di calcio, ottenuti da neutraliz-zazione di correnti acide liquide o gassosegenerati da lavorazioni industriali, nell’at-tività di recupero ambientale, può dero-gare, sulla base delle caratteristiche delsito, alle concentrazioni limite di cloruri dicui al citato allegato 3, qualora tale deroganon costituisca un pericolo per la salutedell’uomo e non rechi pregiudizio all’am-biente ».

Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

2. Alla rubrica dell’articolo 298-bis dicui alla parte quinta-bis del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, come modi-ficato dal comma 1 del presente articolo,nonché alla rubrica del titolo I della citataparte quinta-bis sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « e solfati di calcio ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

CAPO VII

MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DELDECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006,N. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL

SUOLO

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESADEL SUOLO

ART. 39.

(Norme in materia di Autorità di bacino).

ART. 51.

(Norme in materia di Autorità di bacino).

1. All’articolo 54, comma 1, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo lalettera z) sono aggiunte le seguenti:

1. Identico.

« z-bis) Autorità di bacino distrettualeo Autorità di bacino: l’autorità competenteai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 23 ottobre 2000, e dell’articolo 3 deldecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) Piano di bacino distrettuale oPiano di bacino: il Piano di distretto ».

2. L’articolo 63 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, è sostituito dal se-guente:

2. Identico:

« ART. 63. – (Autorità di bacino distret-tuale). – 1. In ciascun distretto idrograficodi cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità dibacino distrettuale, di seguito denominata“Autorità di bacino”, ente pubblico noneconomico che opera in conformità agliobiettivi della presente sezione e uniformala propria attività a criteri di efficienza,efficacia, economicità e pubblicità.

« ART. 63. – (Autorità di bacino distret-tuale). – 1. Identico.

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

2. Nel rispetto dei princìpi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza non-ché di efficienza e riduzione della spesa,nei distretti idrografici il cui territoriocoincide con il territorio regionale, le re-gioni, al fine di adeguare il proprio ordi-namento ai princìpi del presente decreto,istituiscono l’Autorità di bacino distret-tuale, che esercita i compiti e le funzioniprevisti nel presente articolo; alla mede-sima Autorità di bacino distrettuale sonoaltresì attribuite le competenze delle re-gioni di cui alla presente parte. Il Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare assume le funzioni diindirizzo dell’Autorità di bacino distret-tuale e di coordinamento con le altreAutorità di bacino distrettuali.

2. Nel rispetto dei princìpi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza non-ché di efficienza e riduzione della spesa,nei distretti idrografici il cui territoriocoincide con il territorio regionale, le re-gioni, al fine di adeguare il proprio ordi-namento ai princìpi del presente decreto,istituiscono l’Autorità di bacino distret-tuale, che esercita i compiti e le funzioniprevisti nel presente articolo; alla mede-sima Autorità di bacino distrettuale sonoaltresì attribuite le competenze delle re-gioni di cui alla presente parte. Il Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, anche avvalendosi del-l’ISPRA, assume le funzioni di indirizzodell’Autorità di bacino distrettuale e dicoordinamento con le altre Autorità dibacino distrettuali.

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. Sono organi dell’Autorità di bacino:la conferenza istituzionale permanente, ilsegretario generale, la conferenza opera-tiva, la segreteria tecnica operativa e ilcollegio dei revisori dei conti, quest’ultimoin conformità alle previsioni della norma-tiva vigente. Agli oneri connessi al funzio-namento degli organi dell’Autorità di ba-cino si provvede con le risorse finanziariedisponibili a legislazione vigente, nel ri-spetto dei princìpi di differenziazione dellefunzioni, di adeguatezza delle risorse perl’espletamento delle stesse e di sussidia-rietà. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministro perla semplificazione e la pubblica ammini-strazione, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, sono disciplinati l’attribuzione eil trasferimento alle Autorità di bacino dicui al comma 1 del presente articolo delpersonale e delle risorse strumentali, ivicomprese le sedi, e finanziarie delle Au-torità di bacino di cui alla legge 18 maggio1989, n. 183, salvaguardando l’attuale or-ganizzazione e i livelli occupazionali, pre-via consultazione delle organizzazioni sin-dacali, senza oneri aggiuntivi a carico dellafinanza pubblica e nell’ambito dei contin-genti numerici da ultimo determinati daiprovvedimenti attuativi delle disposizionidi cui all’articolo 2 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni. Al fine di ga-rantire un più efficiente esercizio dellefunzioni delle Autorità di bacino di cui alcomma 1 del presente articolo, il decretodi cui al periodo precedente può preve-derne un’articolazione territoriale a livelloregionale, utilizzando le strutture dellesoppresse Autorità di bacino regionali einterregionali.

3. Identico.

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto di cui alcomma 3, con uno o più decreti del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, d’intesa con le regionie le province autonome il cui territorio èinteressato dal distretto idrografico, sonoindividuate le unità di personale trasferitealle Autorità di bacino e sono determinatele dotazioni organiche delle medesime Au-torità. I dipendenti trasferiti mantengonol’inquadramento previdenziale di prove-nienza e il trattamento economico fonda-mentale e accessorio, limitatamente allevoci fisse e continuative, corrisposto al mo-mento dell’inquadramento; nel caso in cuitale trattamento risulti più elevato rispettoa quello previsto per il personale dell’enteincorporante, è attribuito, per la differenza,un assegno ad personam riassorbibile con isuccessivi miglioramenti economici a qual-siasi titolo conseguiti. Con il decreto di cuial primo periodo sono, altresì, individuate etrasferite le inerenti risorse strumentali efinanziarie. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

4. Identico.

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento epianificazione delle Autorità di bacino dicui al comma 1 sono adottati in sede diconferenza istituzionale permanente, con-vocata, anche su proposta delle ammini-strazioni partecipanti o del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, dal segretario generale, che vi parte-cipa senza diritto di voto. Alla conferenzaistituzionale permanente partecipano i Pre-sidenti delle regioni e delle province auto-nome il cui territorio è interessato dal di-stretto idrografico o gli assessori dai mede-simi delegati, nonché il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare e il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, o i Sottosegretari di Stato daglistessi delegati, il Capo del Dipartimentodella protezione civile della Presidenza delConsiglio dei ministri e, nei casi in cui sianocoinvolti i rispettivi ambiti di competenza,il Ministro delle politiche agricole alimen-tari e forestali e il Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, o i Sottose-gretari di Stato dagli stessi delegati. La con-ferenza istituzionale permanente è valida-mente costituita con la presenza di almenotre membri, tra i quali necessariamente ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, e delibera a maggio-ranza dei presenti. Le delibere della confe-renza istituzionale permanente sono ap-provate dal Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, fatta salvala procedura di adozione e approvazionedei Piani di bacino. Gli atti di pianificazionetengono conto delle risorse finanziarie pre-viste a legislazione vigente.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento epianificazione delle Autorità di bacino dicui al comma 1 sono adottati in sede diconferenza istituzionale permanente, con-vocata, anche su proposta delle ammini-strazioni partecipanti o del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, dal segretario generale, che vi parte-cipa senza diritto di voto. Alla conferenzaistituzionale permanente partecipano i Pre-sidenti delle regioni e delle province auto-nome il cui territorio è interessato dal di-stretto idrografico o gli assessori dai mede-simi delegati, nonché il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare e il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, o i Sottosegretari di Stato daglistessi delegati, il Capo del Dipartimentodella protezione civile della Presidenza delConsiglio dei ministri e, nei casi in cui sianocoinvolti i rispettivi ambiti di competenza,il Ministro delle politiche agricole alimen-tari e forestali e il Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo, o i Sottose-gretari di Stato dagli stessi delegati. Pos-sono essere invitati, in funzione consultiva,due rappresentanti delle organizzazioniagricole maggiormente rappresentative a li-vello nazionale e un rappresentante del-l’ANBI-Associazione nazionale consorzi digestione e tutela del territorio e acque irri-gue, per i problemi legati alla difesa delsuolo e alla gestione delle acque irrigue. Perla partecipazione alla conferenza sonoesclusi emolumenti, compensi, gettoni dipresenza o rimborsi comunque denominati.La conferenza istituzionale permanente èvalidamente costituita con la presenza dialmeno tre membri, tra i quali necessaria-mente il Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, e delibera amaggioranza dei presenti. Le delibere dellaconferenza istituzionale permanente sonoapprovate dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, fattasalva la procedura di adozione e approva-zione dei Piani di bacino. Gli atti di pianifi-cazione tengono conto delle risorse finan-ziarie previste a legislazione vigente.

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

6. La conferenza istituzionale perma-nente:

6. Identico.

a) adotta criteri e metodi per l’ela-borazione del Piano di bacino in confor-mità agli indirizzi e ai criteri di cuiall’articolo 57;

b) individua tempi e modalità perl’adozione del Piano di bacino, che puòarticolarsi in piani riferiti a sotto-bacini osub-distretti;

c) determina quali componenti delPiano di bacino costituiscono interesseesclusivo delle singole regioni e quali co-stituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessariper garantire comunque l’elaborazione delPiano di bacino;

e) adotta il Piano di bacino e i suoistralci;

f) controlla l’attuazione dei pro-grammi di intervento sulla base delle re-lazioni regionali sui progressi realizzatinell’attuazione degli interventi stessi e, incaso di grave ritardo nell’esecuzione diinterventi non di competenza statale ri-spetto ai tempi fissati nel programma,diffida l’amministrazione inadempiente,fissando il termine massimo per l’iniziodei lavori. Decorso infruttuosamente taletermine, all’adozione delle misure neces-sarie ad assicurare l’avvio dei lavori prov-vede, in via sostitutiva, il Presidente dellaregione interessata che, a tal fine, puòavvalersi degli organi decentrati e perife-rici del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti;

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

g) delibera, nel rispetto dei princìpi didifferenziazione delle funzioni, di adegua-tezza delle risorse per l’espletamento dellefunzioni stesse e di sussidiarietà, lo statutodell’Autorità di bacino in relazione allespecifiche condizioni ed esigenze rappre-sentate dalle amministrazioni interessate,nonché i bilanci preventivi, i conti con-suntivi e le variazioni di bilancio, il rego-lamento di amministrazione e contabilità,la pianta organica, il piano del fabbisognodel personale e gli atti regolamentari ge-nerali, trasmettendoli per l’approvazioneal Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e al Ministro del-l’economia e delle finanze. Lo statuto èapprovato con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare.

7. Identico.

8. Il segretario generale, la cui caricaha durata quinquennale:

8. Identico.

a) provvede agli adempimenti neces-sari al funzionamento dell’Autorità di ba-cino;

b) cura l’istruttoria degli atti di com-petenza della conferenza istituzionale per-manente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra leamministrazioni statali, regionali e locali,ai fini del coordinamento delle rispettiveattività;

d) cura l’attuazione delle direttivedella conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla con-ferenza istituzionale permanente sullostato di attuazione del Piano di bacino;

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

f) cura la raccolta dei dati relativi agliinterventi programmati e attuati nonchéalle risorse stanziate per le finalità delPiano di bacino da parte dello Stato, delleregioni e degli enti locali e comunque agliinterventi da attuare nell’ambito del di-stretto, qualora abbiano attinenza con lefinalità del Piano medesimo, rendendoliaccessibili alla libera consultazione nel sitointernet dell’Autorità.

9. La conferenza operativa è compostadai rappresentanti delle amministrazionipresenti nella conferenza istituzionale per-manente; è convocata dal segretario gene-rale che la presiede. La conferenza ope-rativa delibera a maggioranza dei trequinti dei presenti e può essere integrata,per le attività istruttorie, da esperti ap-partenenti a enti, istituti e società pubbli-che, designati dalla conferenza istituzio-nale permanente e nominati con decretodel Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, senza diritto divoto e senza oneri aggiuntivi per la finanzapubblica e nel rispetto del principio diinvarianza della spesa. La conferenza ope-rativa esprime parere sugli atti di cui alcomma 10, lettera a), ed emana direttive,anche tecniche qualora pertinenti, per losvolgimento delle attività di cui al comma10, lettera b).

9. La conferenza operativa è compostadai rappresentanti delle amministrazionipresenti nella conferenza istituzionale per-manente; è convocata dal segretario gene-rale che la presiede. Possono essere invi-tati, in funzione consultiva, due rappre-sentanti delle organizzazioni agricole mag-giormente rappresentative a livellonazionale e un rappresentante dell’ANBI-Associazione nazionale consorzi di ge-stione e tutela del territorio e acque irri-gue, per i problemi legati alla difesa delsuolo e alla gestione delle acque irrigue.Per la partecipazione alla conferenza sonoesclusi emolumenti, compensi, gettoni dipresenza o rimborsi comunque denomi-nati. La conferenza operativa delibera amaggioranza dei tre quinti dei presenti epuò essere integrata, per le attività istrut-torie, da esperti appartenenti a enti, isti-tuti e società pubbliche, designati dallaconferenza istituzionale permanente e no-minati con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, senza diritto di voto e senza oneriaggiuntivi per la finanza pubblica e nelrispetto del principio di invarianza dellaspesa. La conferenza operativa esprimeparere sugli atti di cui al comma 10,lettera a), ed emana direttive, anche tec-niche qualora pertinenti, per lo svolgi-mento delle attività di cui al comma 10,lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono,tenuto conto delle risorse finanziarie pre-viste a legislazione vigente:

10. Identico.

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

a) a elaborare il Piano di bacinodistrettuale e i relativi stralci, tra cui ilpiano di gestione del bacino idrografico,previsto dall’articolo 13 della direttiva2000/60/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 23 ottobre 2000, e successivemodificazioni, e il piano di gestione delrischio di alluvioni, previsto dall’articolo 7della direttiva 2007/60/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 ottobre2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenzacon gli obiettivi del Piano di bacino deipiani e programmi dell’Unione europea,nazionali, regionali e locali relativi alladifesa del suolo, alla lotta alla desertifi-cazione, alla tutela delle acque e allagestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottatedalle regioni ai sensi dell’articolo 62 delpresente decreto, le Autorità di bacinocoordinano e sovrintendono le attività e lefunzioni di titolarità dei consorzi di bo-nifica integrale di cui al regio decreto 13febbraio 1933, n. 215, nonché del Consor-zio del Ticino – Ente autonomo per lacostruzione, manutenzione ed eserciziodell’opera regolatrice del Lago Maggiore,del Consorzio dell’Oglio – Ente autonomoper la costruzione, manutenzione ed eser-cizio dell’opera regolatrice del Lago d’Iseoe del Consorzio dell’Adda – Ente auto-nomo per la costruzione, manutenzione edesercizio dell’opera regolatrice del Lago diComo, con particolare riguardo all’esecu-zione, manutenzione ed esercizio delleopere idrauliche e di bonifica, alla realiz-zazione di azioni di salvaguardia ambien-tale e di risanamento delle acque, anche alfine della loro utilizzazione irrigua, allarinaturalizzazione dei corsi d’acqua e allafitodepurazione ».

11. Identico ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. Per assicurare continuità alla speri-mentazione, di cui all’articolo 30 dellalegge 18 maggio 1989, n. 183, avviata condecreto del Ministro dei lavori pubblici 1o

luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 169 del 21 luglio 1989, conside-rate le particolari condizioni di dissestoidrogeologico caratterizzanti il bacinoidrografico del fiume Serchio, è mantenutala sede operativa esistente al fine di ga-rantire il necessario presidio e la pianifi-cazione del territorio.

3. Identico.

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. Il decreto di cui al comma 3 del-l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, come sostituito dal comma 2del presente articolo, è adottato entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge; da tale datasono soppresse le Autorità di bacino di cuialla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fasedi prima attuazione, dalla data di entratain vigore della presente legge le funzioni diAutorità di bacino distrettuale sono eser-citate dalle Autorità di bacino di rilievonazionale di cui all’articolo 4 del decretolegislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che atal fine si avvalgono delle strutture, delpersonale, dei beni e delle risorse stru-mentali delle Autorità di bacino regionalie interregionali comprese nel proprio di-stretto. Dopo l’emanazione del decreto dicui al comma 3 dell’articolo 63 del citatodecreto legislativo n. 152 del 2006, i se-gretari generali delle Autorità di bacino dirilievo nazionale di cui all’articolo 4 deldecreto legislativo 10 dicembre 2010,n. 219, sono incaricati anche dell’attua-zione dello stesso e svolgono le funzioniloro attribuite comunque non oltre lanomina dei segretari generali di cui alcomma 7 dell’articolo 63 del citato decretolegislativo n. 152 del 2006.

4. Identico.

5. L’articolo 64 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, è sostituito dal se-guente:

5. Identico.

« ART. 64. – (Distretti idrografici). – 1.L’intero territorio nazionale, ivi compresele isole minori, è ripartito nei seguentidistretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpiorientali, comprendente i seguenti baciniidrografici:

1) Adige, già bacino nazionale aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazio-nale ai sensi della legge 18 maggio 1989,n. 183;

3) bacini del Friuli Venezia Giuliae del Veneto, già bacini regionali ai sensidella legge 18 maggio 1989, n. 183;

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

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4) Lemene, già bacino interregio-nale ai sensi della legge 18 maggio 1989,n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po,comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensidella legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionaleai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, giàbacini interregionali ai sensi della legge 18maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacinointerregionale ai sensi della legge 18 mag-gio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco),Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionaliai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costaromagnola, già bacini regionali ai sensidella legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell’Appen-nino settentrionale, comprendente i se-guenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionaleai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già baciniregionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già baciniregionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell’Appen-nino centrale, comprendente i seguentibacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

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2) Tronto, già bacino interregionaleai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionaleai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell’Abruzzo, già baciniregionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini re-gionali ai sensi della legge 18 maggio 1989,n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete,Aso, Menocchia, Tesino e bacini minoridelle Marche, già bacini regionali ai sensidella legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionaleai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano,Misa, Esino, Musone e altri bacini minori,già bacini regionali ai sensi della legge 18maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell’Appen-nino meridionale, comprendente i seguentibacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino na-zionale ai sensi della legge 18 maggio 1989,n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini inter-regionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregio-nale ai sensi della legge 18 maggio 1989,n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, giàbacini interregionali ai sensi della legge 18maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionaleai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale aisensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

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9) Trigno, già bacino interregionaleai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già ba-cini regionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già baciniregionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già ba-cini regionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già baciniregionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già baciniregionali ai sensi della legge 18 maggio1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sarde-gna, comprendente i bacini della Sarde-gna, già bacini regionali ai sensi della legge18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia,comprendente i bacini della Sicilia, giàbacini regionali ai sensi della legge 18maggio 1989, n. 183 ».

6. Il comma 1 dell’articolo 118 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, èsostituito dal seguente:

6. Identico.

« 1. Al fine di aggiornare le informa-zioni necessarie alla redazione del Pianodi gestione di cui all’articolo 117, le regioniattuano appositi programmi di rileva-mento dei dati utili a descrivere le carat-teristiche del bacino idrografico e a valu-tare l’impatto antropico esercitato sul me-desimo, nonché alla raccolta dei dati ne-cessari all’analisi economica dell’utilizzodelle acque, secondo quanto previsto dal-l’allegato 10 alla presente parte terza. Lerisultanze delle attività di cui al primoperiodo sono trasmesse al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, alle competenti Autorità di bacino eal Dipartimento tutela delle acque internee marine dell’Istituto superiore per laprotezione e la ricerca ambientale ».

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

7. All’articolo 119 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

7. Identico.

« 3-bis. Fino all’emanazione del decretodi cui all’articolo 154, comma 3, il Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare e le regioni, mediante lastipulazione di accordi di programma aisensi dell’articolo 34 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, possono determinare, stabilendonel’ammontare, la quota parte delle entratedei canoni derivanti dalle concessioni deldemanio idrico nonché le maggiori entratederivanti dall’applicazione del principio“chi inquina paga” di cui al comma 1 delpresente articolo, e in particolare dal re-cupero dei costi ambientali e di quellirelativi alla risorsa, da destinare al finan-ziamento delle misure e delle funzionipreviste dall’articolo 116 del presente de-creto e delle funzioni di studio e proget-tazione e tecnico-organizzative attribuitealle Autorità di bacino ai sensi dell’articolo71 del presente decreto ».

8. All’articolo 121, comma 5, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, leparole: « 31 dicembre 2008 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

8. Identico.

9. All’articolo 170, comma 2-bis, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, e all’articolo 1,commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre2008, n. 208, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le pa-role: « decreto del Presidente del Consigliodei Ministri » sono sostituite dalle seguenti:« decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare ».

9. All’articolo 170, comma 2-bis, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, le parole: « de-creto del Presidente del Consiglio dei mini-stri di cui al comma 2, » sono sostituitedalle seguenti: « decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare di cui al comma 3 » e all’articolo 1,commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre2008, n. 208, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le pa-role: « decreto del Presidente del Consigliodei Ministri » sono sostituite dalle seguenti:« decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare ».

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

10. Al fine di coniugare la prevenzionedel rischio idraulico con la tutela degliecosistemi fluviali, gli enti competenti pre-dispongono il programma di gestione deisedimenti a livello di bacino idrografico,che contiene il bilancio del trasporto so-lido con l’individuazione dei tratti in ero-sione, in deposito e in equilibrio, e ilconseguente programma generale di ma-nutenzione delle aste fluviali, che contienele azioni e gli interventi relativi alla siste-mazione idraulica e morfologica dei corsid’acqua, gli interventi sulle opere idrauli-che e idrogeologiche dei versanti e gliinterventi di rimaturazione e ripristinoecologico degli ambiti fluviali necessari alconseguimento di buone condizioni di ef-ficienza idraulica, morfologica e ambien-tale dei fiumi e dei corsi d’acqua. Ilprogramma generale di manutenzionetiene conto delle risultanze del programmadi gestione dei sedimenti relativamenteall’estrazione e alla movimentazione deisedimenti e in conformità a quanto giàprevisto dall’articolo 4, comma 10-bis, deldecreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,convertito, con modificazioni, dalla legge31 dicembre 1996, n. 677. I programmi dicui al presente comma sono redatti inottemperanza agli obiettivi individuatidalle direttive 2000/60/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 ottobre2000, e 2007/60/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, econcorrono all’attuazione, a livello di ba-cino e di sotto-bacino idrografico, deglistrumenti di pianificazione di distrettoprevisti in attuazione delle predette diret-tive.

10. All’articolo 117 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, e successivemodificazioni, dopo il comma 2-ter è in-serito il seguente:

« 2-quater. Al fine di coniugare la pre-venzione del rischio di alluvioni con latutela degli ecosistemi fluviali, nell’ambitodel Piano di gestione, le Autorità di bacino,in concorso con gli altri enti competenti,predispongono il programma di gestionedei sedimenti a livello di bacino idrogra-fico, quale strumento conoscitivo, gestio-nale e di programmazione di interventirelativo all’assetto morfologico dei corridoifluviali. I programmi di cui al presentecomma sono redatti in ottemperanza agliobiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio,del 23 ottobre 2007, e concorrono all’at-tuazione dell’articolo 7, comma 2, deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, che individuacome prioritari, tra le misure da finan-ziare per la mitigazione del dissesto idro-geologico, gli interventi integrati che mi-rino contemporaneamente alla riduzionedel rischio e alla tutela e al recupero degliecosistemi e della biodiversità. Il pro-gramma di gestione dei sedimenti hal’obiettivo di migliorare lo stato morfolo-gico ed ecologico dei corsi d’acqua e diridurre il rischio di alluvioni tramite in-terventi sul trasporto solido, sull’assettoplano-altimetrico degli alvei e dei corridoifluviali e sull’assetto e sulle modalità digestione delle opere idrauliche e di altreinfrastrutture presenti nel corridoio flu-viale e sui versanti che interagiscano conle dinamiche morfologiche del reticoloidrografico. Il programma di gestione deisedimenti è costituito dalle tre componentiseguenti:

Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

a) definizione di un quadro conosci-tivo a scala spaziale e temporale adeguata,in relazione allo stato morfologico attualedei corsi d’acqua, alla traiettoria evolutivadegli alvei, alle dinamiche e quantità ditrasporto solido in atto, all’interferenzadelle opere presenti con i processi mor-fologici e a ogni elemento utile alla defi-nizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadroconoscitivo di cui alla lettera a), di obiet-tivi espliciti in termini di assetto dei cor-ridoi fluviali, al fine di un loro migliora-mento morfologico ed ecologico e di ri-durre il rischio idraulico; in questo ambitoè prioritario, ovunque possibile, ridurrel’alterazione dell’equilibrio geomorfologicoe la disconnessione degli alvei con lepianure inondabili, evitando un’ulterioreartificializzazione dei corridoi fluviali;

Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

c) identificazione degli eventuali in-terventi necessari al raggiungimento degliobiettivi definiti alla lettera b), al loromonitoraggio e all’adeguamento nel tempodel quadro conoscitivo; la scelta dellemisure più appropriate tra le diverse al-ternative possibili, incluso il non inter-vento, deve avvenire sulla base di un’ade-guata valutazione e di un confronto deglieffetti attesi in relazione ai diversi obiet-tivi, tenendo conto di un orizzonte tem-porale e spaziale sufficientemente esteso;tra gli interventi da valutare deve esseredata priorità alle misure, anche gestionali,per il ripristino della continuità idromor-fologica longitudinale, laterale e verticale,in particolare al ripristino del trasportosolido laddove vi siano significative inter-ruzioni a monte di tratti incisi, alla ricon-nessione degli alvei con le pianure inon-dabili e al ripristino di più ampi spazi dimobilità laterale, nonché alle misure dirinaturazione e riqualificazione morfolo-gica; l’eventuale asportazione locale di ma-teriale litoide o vegetale o altri interventidi artificializzazione del corso d’acquadevono essere giustificati da adeguate va-lutazioni rispetto alla traiettoria evolutivadel corso d’acqua, agli effetti attesi, siapositivi che negativi nel lungo periodo,rispetto ad altre alternative di intervento;all’asportazione dal corso d’acqua è dapreferire comunque, ovunque sia possibile,la reintroduzione del materiale litoideeventualmente rimosso in tratti dellostesso adeguatamente individuati sullabase del quadro conoscitivo, in coerenzacon gli obiettivi in termini di assetto delcorridoio fluviale ».

Atti Parlamentari — 123 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 40.

(Disposizioni in materia di immobili abu-sivi realizzati in aree soggette a rischioidrogeologico elevato o molto elevato ovvero

esposti a rischio idrogeologico).

ART. 52.

(Disposizioni in materia di immobili abu-sivi realizzati in aree soggette a rischioidrogeologico elevato o molto elevato ovvero

esposti a rischio idrogeologico).

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II,capo III, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e successive modificazioni,dopo l’articolo 72 è aggiunto il seguente:

1. Identico:

« ART. 72-bis. – (Disposizioni per ilfinanziamento degli interventi di rimozioneo di demolizione di immobili abusivi rea-lizzati in aree soggette a rischio idrogeolo-gico elevato o molto elevato ovvero espostia rischio idrogeologico). – 1. Nello stato diprevisione della spesa del Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare è istituito un capitolo per il finan-ziamento di interventi di rimozione o didemolizione, da parte dei comuni, di operee immobili realizzati, in aree soggette arischio idrogeologico elevato o molto ele-vato, ovvero di opere e immobili dei qualiviene comprovata l’esposizione a rischioidrogeologico, in assenza o in totale dif-formità del permesso di costruire.

« ART. 72-bis. – (Disposizioni per ilfinanziamento degli interventi di rimozioneo di demolizione di immobili abusivi rea-lizzati in aree soggette a rischio idrogeolo-gico elevato o molto elevato ovvero espostia rischio idrogeologico). – 1. Identico.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata laspesa di 10 milioni di euro per l’annofinanziario 2014. Al relativo onere si prov-vede mediante corrispondente riduzione,per l’anno 2014, dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 432,della legge 23 dicembre 2005, n. 266. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata laspesa di 10 milioni di euro per l’annofinanziario 2016. Al relativo onere si prov-vede mediante corrispondente riduzione,per l’anno 2016, dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 432,della legge 23 dicembre 2005, n. 266. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. Ferme restando le disposizioni inmateria di acquisizione dell’area di se-dime ai sensi dell’articolo 31, comma 3,del testo unico delle disposizioni legisla-tive e regolamentari in materia edilizia,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, i co-muni beneficiari dei finanziamenti di cuial comma 1 del presente articolo sonotenuti ad agire nei confronti dei desti-natari di provvedimenti esecutivi di ri-mozione o di demolizione non eseguitinei termini stabiliti, per la ripetizionedelle relative spese, comprensive di riva-lutazioni e interessi. Il comune, entrotrenta giorni dalla riscossione, provvedeal versamento delle somme di cui alprimo periodo ad apposito capitolo del-l’entrata del bilancio dello Stato, trasmet-tendone la quietanza di versamento alMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, affinché le stessesiano integralmente riassegnate, con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, su proposta del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio edel mare, al capitolo di cui al comma 1del presente articolo.

3. Identico.

4. Fatto salvo quanto disposto dagliarticoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6dicembre 1991, n. 394, e successive mo-dificazioni, sono ammessi a finanzia-mento, sino a concorrenza delle sommedisponibili nel capitolo di cui al comma1 del presente articolo, gli interventi suopere e immobili per i quali sono statiadottati provvedimenti definitivi di rimo-zione o di demolizione non eseguiti neitermini stabiliti, con priorità per gli in-terventi in aree classificate a rischiomolto elevato, sulla base di appositoelenco elaborato su base trimestrale dalMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

4. Fatto salvo quanto disposto dagliarticoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6dicembre 1991, n. 394, e successive mo-dificazioni, sono ammessi a finanzia-mento, sino a concorrenza delle sommedisponibili nel capitolo di cui al comma1 del presente articolo, gli interventi suopere e immobili per i quali sono statiadottati provvedimenti definitivi di rimo-zione o di demolizione non eseguiti neitermini stabiliti, con priorità per gli in-terventi in aree classificate a rischiomolto elevato, sulla base di appositoelenco elaborato su base trimestrale dalMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e adottato ognidodici mesi dalla Conferenza Stato-cittàed autonomie locali.

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

5. Per accedere ai finanziamenti di cuial comma 1, i comuni presentano alMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare apposita domandadi concessione, corredata di una rela-zione contenente il progetto delle attivitàdi rimozione o di demolizione, l’elencodettagliato dei relativi costi, l’elenco delleopere e degli immobili ubicati nel proprioterritorio per i quali sono stati adottatiprovvedimenti definitivi di rimozione o didemolizione non eseguiti e la documen-tazione attestante l’inottemperanza a taliprovvedimenti da parte dei destinatari deimedesimi. Con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio edel mare, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente dispo-sizione, sentita la Conferenza Stato-cittàed autonomie locali, sono adottati i mo-delli e le linee guida relativi alla proce-dura per la presentazione della domandadi concessione.

5. Identico.

6. I finanziamenti concessi ai sensi delcomma 5 del presente articolo sono ag-giuntivi rispetto alle somme eventual-mente percepite ai sensi dell’articolo 32,comma 12, del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326. Resta ferma la disciplina dellemodalità di finanziamento e di realizza-zione degli interventi di demolizione o dirimozione di opere e immobili abusivicontenuta in altre disposizioni.

6. Identico.

7. Nei casi di mancata realizzazionedegli interventi di rimozione o di demo-lizione di cui al comma 4, nel termine dicentoventi giorni dall’erogazione dei fi-nanziamenti concessi, i finanziamentistessi devono essere restituiti, con le mo-dalità di cui al secondo periodo delcomma 3, al Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare.

7. Identico.

8. Il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare presentaalle Camere una relazione sull’attuazionedel presente articolo, in cui sono indicatii finanziamenti utilizzati e gli interventirealizzati ».

8. Identico ».

Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

2. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5),del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia edilizia, di cuial decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380, le parole da: « esalvo » fino alla fine della lettera sonosoppresse.

2. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5),del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia edilizia, di cuial decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380, le parole da: « e chenon siano diretti a » fino alla fine dellalettera sono sostituite dalle seguenti: « adeccezione di quelli che siano diretti asoddisfare esigenze meramente tempora-nee o siano ricompresi in strutture ricet-tive all’aperto per la sosta e il soggiornodei turisti, previamente autorizzate sotto ilprofilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,paesaggistico, in conformità alle normativeregionali di settore ».

3. Al comma 7 dell’articolo 7 del de-creto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole:« I commissari esercitano comunque i po-teri di cui ai commi » è inserita la se-guente: « 2-ter, ».

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 53.

(Materiali litoidi).

1. I materiali litoidi prodotti comeobiettivo primario e come sottoprodottodell’attività di estrazione effettuata in basea concessioni e pagamento di canoni sonoassoggettati alla normativa sulle attivitàestrattive.

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 54.

(Modifiche alla normativa in materia edi-lizia e di silenzio assenso, a fini di tutela

dell’assetto idrogeologico).

1. Al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edi-lizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo leparole: « Restano ferme le disposizioni inmateria di tutela dei beni culturali eambientali contenute nel decreto legisla-tivo 29 ottobre 1999, n. 490, » sono inse-rite le seguenti: « la normativa di tuteladell’assetto idrogeologico »;

b) all’articolo 5:

1) il comma 1-bis è sostituito dalseguente:

« 1-bis. (L) Lo sportello unico per l’edi-lizia costituisce l’unico punto di accessoper il privato interessato in relazione atutte le vicende amministrative riguardantiil titolo abilitativo e l’intervento ediliziooggetto dello stesso, che fornisce una ri-sposta tempestiva in luogo di tutte lepubbliche amministrazioni, comunquecoinvolte. Acquisisce altresì presso le am-ministrazioni competenti, anche medianteconferenza di servizi ai sensi degli articoli14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quin-quies della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, gli atti di as-senso, comunque denominati, delle ammi-nistrazioni preposte alla tutela ambientale,paesaggistico-territoriale, del patrimoniostorico-artistico, dell’assetto idrogeologicoo alla tutela della salute e della pubblicaincolumità. Resta comunque ferma lacompetenza dello sportello unico per leattività produttive definita dal regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 7 settembre 2010, n. 160 »;

2) il comma 2 è sostituito dalseguente:

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

« 2. (L) Tale ufficio provvede in parti-colare:

a) alla ricezione delle denunce diinizio attività e delle domande per ilrilascio di permessi di costruire e di ognialtro atto di assenso comunque denomi-nato in materia di attività edilizia, ivicompreso il certificato di agibilità, nonchédei progetti approvati dalla Soprinten-denza ai sensi e per gli effetti degli articoli36, 38 e 46 del decreto legislativo 29ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle ma-terie di cui alla lettera a), anche mediantepredisposizione di un archivio informaticocontenente i necessari elementi normativi,che consenta a chi vi abbia interessel’accesso gratuito, anche in via telematica,alle informazioni sugli adempimenti ne-cessari per lo svolgimento delle procedurepreviste dal presente testo unico, all’elencodelle domande presentate, allo stato delloro iter procedurale, nonché a tutte lepossibili informazioni utili disponibili;

c) all’adozione, nelle medesime ma-terie, dei provvedimenti in tema di accessoai documenti amministrativi in favore dichiunque vi abbia interesse ai sensi degliarticoli 22 e seguenti della legge 7 agosto1990, n. 241, nonché delle norme comu-nali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di co-struire, dei certificati di agibilità, nonchédelle certificazioni attestanti le prescri-zioni normative e le determinazioni prov-vedimentali a carattere urbanistico, pae-saggistico-ambientale, edilizio, idrogeolo-gico e di qualsiasi altro tipo comunquerilevanti ai fini degli interventi di trasfor-mazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l’ammi-nistrazione comunale, il privato e le altreamministrazioni chiamate a pronunciarsiin ordine all’intervento edilizio oggettodell’istanza o denuncia, con particolareriferimento agli adempimenti connessi al-l’applicazione della parte II del presentetesto unico »;

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

c) all’articolo 6, comma 1, alinea,dopo le parole: « di quelle relative all’ef-ficienza energetica » sono inserite le se-guenti: « , di tutela dal rischio idrogeolo-gico, »;

d) all’articolo 17, comma 3, lettera e),dopo le parole: « di tutela » sono inserite leseguenti: « dell’assetto idrogeologico, »;

e) all’articolo 20, i commi 8 e 9 sonosostituiti dai seguenti:

« 8. (L) Decorso inutilmente il termineper l’adozione del provvedimento conclu-sivo, ove il dirigente o il responsabiledell’ufficio non abbia opposto motivatodiniego, sulla domanda di permesso dicostruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistanovincoli relativi all’assetto idrogeologico,ambientali, paesaggistici o culturali, per iquali si applicano le disposizioni di cui alcomma 9.

9. (L) Qualora l’immobile oggetto del-l’intervento sia sottoposto a vincoli diassetto idrogeologico, ambientali, paesag-gistici o culturali, il termine di cui alcomma 6 decorre dal rilascio del relativoatto di assenso, il procedimento è conclusocon l’adozione di un provvedimentoespresso e si applica quanto previsto dal-l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni. In casodi diniego dell’atto di assenso, eventual-mente acquisito in conferenza di servizi,decorso il termine per l’adozione del prov-vedimento finale, la domanda di rilasciodel permesso di costruire si intende re-spinta. Il responsabile del procedimentotrasmette al richiedente il provvedimentodi diniego dell’atto di assenso entro cinquegiorni dalla data in cui è acquisito agli atti,con le indicazioni di cui all’articolo 3,comma 4, della legge 7 agosto 1990,n. 241. Per gli immobili sottoposti a vin-colo paesaggistico, resta fermo quanto pre-visto dall’articolo 146, comma 9, del codicedi cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, e successive modificazioni »;

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

f) all’articolo 22, comma 6, le parole:« tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale » sono sostituite dalle seguenti:« tutela storico-artistica, paesaggistico-am-bientale o dell’assetto idrogeologico »;

g) all’articolo 23, comma 1-bis, dopole parole: « con la sola esclusione dei casiin cui sussistano vincoli » sono inserite leseguenti: « relativi all’assetto idrogeolo-gico, »;

h) all’articolo 31, comma 5, le parole:« urbanistici o ambientali » sono sostituitedalle seguenti: « urbanistici, ambientali odi rispetto dell’assetto idrogeologico »;

i) all’articolo 32, comma 3, le parole:« ed ambientale » sono sostituite dalle se-guenti: « , ambientale e idrogeologico »;

l) all’articolo 123, comma 1, le pa-role: « e ambientale » sono sostituite dalleseguenti: « , ambientale e dell’assetto idro-geologico ».

2. All’articolo 20, comma 4, della legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-ficazioni, dopo le parole: « non si appli-cano agli atti e procedimenti riguardanti ilpatrimonio culturale e paesaggistico, l’am-biente, » sono inserite le seguenti: « latutela dal rischio idrogeologico, ».

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 55.

(Fondo per la progettazione degli inter-venti di mitigazione del rischio idrogeo-

logico).

1. Al fine di consentire la celere pre-disposizione del Piano nazionale contro ildissesto idrogeologico, favorendo le neces-sarie attività progettuali, è istituito, pressoil Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, il Fondo per laprogettazione degli interventi contro il dis-sesto idrogeologico cui affluiscono le ri-sorse assegnate per le medesime finalitàdal CIPE con delibera n. 32/2015 del 20febbraio 2015, nonché le risorse imputateagli oneri di progettazioni nei quadri eco-nomici dei progetti definitivi approvati,ove la progettazione sia stata finanziata avalere sulle risorse affluite al Fondo. Ilfunzionamento del Fondo è disciplinatocon decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 56.

(Disposizioni in materia di interventi dibonifica da amianto).

1. Al fine di attuare la risoluzione delParlamento europeo del 14 marzo 2013 edi concorrere alla tutela e alla salvaguar-dia della salute e dell’ambiente ancheattraverso l’adozione di misure straordi-narie tese a promuovere e a sostenere labonifica dei beni e delle aree contenentiamianto, ai soggetti titolari di redditod’impresa che effettuano nell’anno 2016interventi di bonifica dall’amianto su benie strutture produttive ubicate nel territo-rio dello Stato è attribuito, nel limite dispesa complessivo di 5,667 milioni di europer ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,un credito d’imposta nella misura del 50per cento delle spese sostenute per ipredetti interventi nel periodo di impostasuccessivo a quello in corso alla data dientrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d’imposta non spetta pergli investimenti di importo unitario infe-riore a 20.000 euro.

Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. Il credito d’imposta è ripartito non-ché utilizzato in tre quote annuali di pariimporto e indicato nella dichiarazione deiredditi relativa al periodo di imposta diriconoscimento del credito e nelle dichia-razioni dei redditi relative ai periodi diimposta successivi nei quali il credito èutilizzato. Esso non concorre alla forma-zione del reddito né della base imponibiledell’imposta regionale sulle attività pro-duttive e non rileva ai fini del rapporto dicui agli articoli 61 e 109, comma 5, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni. Il credito d’imposta è uti-lizzabile esclusivamente in compensazioneai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-slativo 9 luglio 1997, n. 241, e successivemodificazioni, e non è soggetto al limite dicui al comma 53 dell’articolo 1 della legge24 dicembre 2007, n. 244. La prima quotaannuale è utilizzabile a decorrere dal 1o

gennaio del periodo di imposta successivoa quello in cui sono stati effettuati gliinterventi di bonifica. Ai fini della frui-zione del credito d’imposta, il modello F24è presentato esclusivamente attraverso iservizi telematici messi a disposizione dal-l’Agenzia delle entrate, pena il rifiutodell’operazione di versamento. I fondi oc-correnti per la regolazione contabile dellecompensazioni esercitate ai sensi del pre-sente comma sono stanziati su appositocapitolo di spesa dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle fi-nanze, per il successivo trasferimento sullacontabilità speciale 1778 « Agenzia delleentrate-Fondi di bilancio ».

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono adottatele disposizioni per l’attuazione del pre-sente articolo, al fine di individuare tral’altro modalità e termini per la conces-sione del credito d’imposta a seguito diistanza delle imprese da presentare alMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, le disposizioni ido-nee ad assicurare il rispetto del limite dispesa complessivo di cui al comma 1,nonché i casi di revoca e decadenza dalbeneficio e le modalità per il recupero diquanto indebitamente percepito. Il Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, nel rispetto del limitedi spesa rappresentato dalle risorse stan-ziate, determina l’ammontare dell’agevola-zione spettante a ciascun beneficiario etrasmette all’Agenzia delle entrate, in viatelematica, l’elenco dei soggetti beneficiarie l’importo del credito spettante a cia-scuno di essi, nonché le eventuali revoche,anche parziali.

5. Per la verifica della corretta frui-zione del credito d’imposta di cui al pre-sente articolo, il Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare el’Agenzia delle entrate effettuano controllinei rispettivi ambiti di competenza se-condo le modalità individuate dal decretodi cui al comma 4.

6. Le agevolazioni di cui ai commiprecedenti sono concesse nei limiti e allecondizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativo all’applicazione degli articoli107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti « de mini-mis ».

Atti Parlamentari — 136 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

7. Al fine di promuovere la realizza-zione di interventi di bonifica di edificipubblici contaminati da amianto, a tuteladella salute e dell’ambiente, è istituito,presso il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, il Fondoper la progettazione preliminare e defini-tiva degli interventi di bonifica di benicontaminati da amianto, con una dota-zione finanziaria di 5,536 milioni di europer l’anno 2016 e di 6,018 milioni di europer ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ilfunzionamento del Fondo è disciplinatocon decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, daemanare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,che individua anche i criteri di prioritàper la selezione dei progetti ammessi afinanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017, 2018 e 2019, si provvedemediante corrispondente riduzione delleproiezioni dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2015-2017, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2015,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare. Agli oneri derivanti dal comma 7,pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2016e a 6,018 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018, si provvede mediantecorrispondente riduzione delle proiezionidello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2015-2017, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2015, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

Atti Parlamentari — 137 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 41.

(Semplificazione delle procedure in materiadi siti di importanza comunitaria).

ART. 57.

(Semplificazione delle procedure in materiadi siti di importanza comunitaria).

1. Al fine di semplificare le procedurerelative ai siti di importanza comunitaria,come definiti dall’articolo 2, comma 1,lettera m), del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8settembre 1997, n. 357, e successive mo-dificazioni, fatta salva la facoltà delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano di riservarsi, conapposita norma, la competenza esclusiva,sono effettuate dai comuni con popola-zione superiore a 20.000 abitanti, nel cuiterritorio ricade interamente il sito, levalutazioni di incidenza dei seguenti in-terventi minori: manutenzione straordi-naria, restauro e risanamento conserva-tivo, ristrutturazione edilizia, anche conincrementi volumetrici o di superfici co-perte inferiori al 20 per cento dellevolumetrie o delle superfici coperte esi-stenti, opere di sistemazione esterne, rea-lizzazione di pertinenze e volumi tecnici.L’autorità competente al rilascio dell’ap-provazione definitiva degli interventi dicui al presente comma provvede entro iltermine di sessanta giorni.

Identico.

2. Le disposizioni dell’articolo 5,comma 8, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 8settembre 1997, n. 357, e successive mo-dificazioni, si applicano esclusivamente aipiani.

Atti Parlamentari — 138 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIREL’ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIREL’ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA

ART. 42.

(Fondo di garanzia delle opere idriche).

ART. 58.

(Fondo di garanzia delle opere idriche).

1. Al fine di rilanciare i necessariprogrammi di investimento per il mante-nimento e lo sviluppo delle infrastruttureidriche, finalizzati a garantire un’adeguatatutela della risorsa idrica e dell’ambientesecondo le prescrizioni dell’Unione euro-pea e contenendo gli oneri gravanti sulletariffe, a decorrere dall’anno 2014 è isti-tuito presso la Cassa conguaglio per ilsettore elettrico, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, un Fondo digaranzia per gli interventi finalizzati alpotenziamento delle infrastrutture idriche,ivi comprese le reti di fognatura e depu-razione, in tutto il territorio nazionale,anche con riferimento agli interventi con-nessi alla tutela della risorsa idrica dalpunto di vista idrogeologico.

(Vedi comma 4)

1. A decorrere dall’anno 2016 è istituitopresso la Cassa conguaglio per il settoreelettrico, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, un Fondo di garanziaper gli interventi finalizzati al potenzia-mento delle infrastrutture idriche, ivi com-prese le reti di fognatura e depurazione, intutto il territorio nazionale, e a garantireun’adeguata tutela della risorsa idrica edell’ambiente secondo le prescrizioni del-l’Unione europea e contenendo gli onerigravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimen-tato tramite una specifica componentedella tariffa del servizio idrico integrato,da indicare separatamente in bolletta,volta anche alla copertura dei costi digestione del Fondo medesimo, determinatadall’Autorità per l’energia elettrica, il gas eil sistema idrico nel rispetto della norma-tiva vigente.

2. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, con il Ministrodell’economia e delle finanze e con ilMinistro dello sviluppo economico, daemanare previa intesa in sede di Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, sentita l’Auto-rità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico, sono definiti gli interventiprioritari, i criteri e le modalità di utiliz-zazione del Fondo di cui al comma 1 delpresente articolo, privilegiando l’uso delFondo per interventi già pianificati e im-mediatamente cantierabili. I criteri di cui

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro dello sviluppo economico,da emanare entro centoventi giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, previa intesa in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-cessive modificazioni, sentita l’Autorità perl’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,sono definiti gli interventi prioritari, icriteri e le modalità di utilizzazione delFondo di cui al comma 1 del presentearticolo, con priorità di utilizzo delle re-lative risorse per interventi già pianificatie immediatamente cantierabili, nonché gli

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

al primo periodo sono definiti, in parti-colare, tenendo conto dei fabbisogni delsettore individuati sulla base dei pianid’ambito di cui all’articolo 149 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dellenecessità di tutela dell’ambiente e deicorpi idrici e sono finalizzati a promuo-vere la coesione sociale e territoriale e aincentivare le regioni, gli enti locali e glienti d’ambito a una programmazione ef-ficiente e razionale delle opere idrichenecessarie. Il decreto di cui al presentecomma prevede idonei strumenti di mo-nitoraggio e verifica del rispetto dei prin-cìpi e dei criteri in esso contenuti.

idonei strumenti di monitoraggio e verificadel rispetto dei princìpi e dei criteri con-tenuti nel decreto. I criteri di cui al primoperiodo sono definiti tenendo conto deifabbisogni del settore individuati sullabase dei piani d’ambito di cui all’articolo149 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e delle necessità di tutela dell’am-biente e dei corpi idrici e sono finalizzatia promuovere la coesione sociale e terri-toriale e a incentivare le regioni, gli entilocali e gli enti d’ambito a una program-mazione efficiente e razionale delle opereidriche necessarie.

3. Le modalità di gestione del Fondo dicui al comma 1 sono disciplinate conprovvedimento dell’Autorità per l’energiaelettrica, il gas e il sistema idrico, nelrispetto dei princìpi e dei criteri definitidal decreto di cui al comma 2.

3. L’Autorità per l’energia elettrica, ilgas e il sistema idrico disciplina, conproprio provvedimento, le modalità di ge-stione del Fondo di cui al comma 1, nelrispetto dei princìpi e dei criteri definitidal decreto di cui al comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 èalimentato tramite una specifica compo-nente della tariffa del servizio idrico in-tegrato, volta anche alla copertura deicosti di gestione del Fondo medesimo,determinata dall’Autorità per l’energiaelettrica, il gas e il sistema idrico nelrispetto della normativa vigente.

(Vedi comma 1, ultimo periodo)

4. Al fine di assicurare la trasparenzae l’accessibilità alle informazioni concer-nenti le modalità di gestione del Fondo,l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico pubblica nel proprio sitoistituzionale il provvedimento di cui alcomma 3, nonché lo stato di avanzamentodegli interventi realizzati.

Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 43.

(Contratti di fiume).

ART. 59.

(Contratti di fiume).

1. Al capo II del titolo II della parteterza del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, dopo l’articolo 68 è aggiunto ilseguente:

1. I contratti di fiume concorrono alladefinizione e all’attuazione degli strumentidi pianificazione di distretto a livello dibacino e sotto-bacino idrografico, qualistrumenti volontari di programmazionestrategica e negoziata che perseguono latutela, la corretta gestione delle risorseidriche e la valorizzazione dei territorifluviali, unitamente alla salvaguardia dalrischio idraulico, contribuendo allo svi-luppo locale di tali aree.

« ART. 68-bis. – (Contratti di fiume). –1. I contratti di fiume concorrono alladefinizione e all’attuazione degli strumentidi pianificazione di distretto a livello dibacino e sottobacino idrografico, qualistrumenti volontari di programmazionestrategica e negoziata che perseguono latutela, la corretta gestione delle risorseidriche e la valorizzazione dei territorifluviali, unitamente alla salvaguardia dalrischio idraulico, contribuendo allo svi-luppo locale di tali aree ».

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 44.

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).

ART. 60.

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).

1. L’Autorità per l’energia elettrica, ilgas e il sistema idrico, al fine di garantirel’accesso universale all’acqua, assicura agliutenti domestici del servizio idrico inte-grato in condizioni economico-sociali di-sagiate l’accesso, a condizioni agevolate,alla fornitura della quantità di acqua ne-cessaria per il soddisfacimento dei bisognifondamentali, sentiti gli enti di ambitonelle loro forme rappresentative, sullabase dei princìpi e dei criteri individuaticon decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico e con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge.

1. Identico.

2. Al fine di assicurare la copertura deglioneri derivanti dal comma 1, l’Autorità perl’energia elettrica, il gas e il sistema idricodefinisce le necessarie modifiche all’artico-lazione tariffaria per fasce di consumo oper uso, determinando i criteri e le moda-lità per il riconoscimento delle agevolazionidi cui al medesimo comma 1.

2. Identico.

3. All’articolo 190 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

« 3-bis. I registri di carico e scaricorelativi ai rifiuti prodotti dalle attività dimanutenzione delle reti relative al servizioidrico integrato e degli impianti a questeconnessi possono essere tenuti presso lesedi di coordinamento organizzativo delgestore, o altro centro equivalente, previacomunicazione all’autorità di controllo evigilanza ».

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 61.

(Disposizioni in materia di morositànel servizio idrico integrato).

1. Nell’esercizio dei poteri previsti dallalegge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autoritàper l’energia elettrica, il gas e il sistemaidrico, sulla base dei princìpi e dei criteriindividuati con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, su proposta del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,adotta direttive per il contenimento dellamorosità degli utenti del servizio idrico inte-grato, da emanare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge,assicurando che sia salvaguardata, tenutoconto dell’equilibrio economico e finanzia-rio dei gestori, la copertura dei costi effi-cienti di esercizio e investimento e garan-tendo il quantitativo minimo vitale di acquanecessario al soddisfacimento dei bisognifondamentali di fornitura per gli utenti mo-rosi.

2. Ai fini del comma 1, l’Autorità perl’energia elettrica, il gas e il sistema idricodefinisce le procedure per la gestione dellamorosità e per la sospensione della forni-tura, assicurando la copertura tariffaria deirelativi costi.

Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 45.

(Disposizioni in materia di sovracanone dibacino imbrifero montano).

ART. 62.

(Disposizioni in materia di sovracanone dibacino imbrifero montano).

1. Il sovracanone di cui alla legge 27dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22dicembre 1980, n. 925, si intende dovutoper gli impianti con potenza nominalemedia superiore a 220 kW, nella misuraprevista per le concessioni di grande de-rivazione elettrica.

1. Il sovracanone di cui alla legge 27dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22dicembre 1980, n. 925, si intende dovutoper gli impianti con potenza nominalemedia superiore a 220 kW, nella misuraprevista per le concessioni di grande de-rivazione idroelettrica.

2. Per le concessioni di derivazioneidroelettrica assegnate a decorrere dal 1o

gennaio 2015, l’obbligo di pagamento deisovracanoni decorre dalla data di entratain esercizio dell’impianto e non oltre iltermine di ventiquattro mesi dalla datadella concessione stessa.

2. All’articolo 1, comma 137, della legge24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « Alfine di consentire la prosecuzione degliinterventi infrastrutturali da parte dei co-muni e dei bacini imbriferi montani » sonosostituite dalle seguenti: « Per le finalità egli scopi di cui alla legge 27 dicembre1953, n. 959 ».

3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre2012, n. 228, dopo il comma 137 è inseritoil seguente:

« 137-bis. Per gli impianti realizzatisuccessivamente alla data di entrata invigore della presente disposizione, i sovra-canoni idroelettrici, previsti ai sensi del-l’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,n. 959, di cui al comma 137 del presentearticolo sono comunque dovuti, anche senon funzionali alla prosecuzione degli in-terventi infrastrutturali ».

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. All’articolo 147, comma 2-bis, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, l’ultimo periodo èsostituito dai seguenti: « Sono fatte salve: a)le gestioni del servizio idrico in forma auto-noma nei comuni montani con popolazioneinferiore a 1.000 abitanti già istituite aisensi del comma 5 dell’articolo 148; b) legestioni del servizio idrico in forma auto-noma esistenti, nei comuni che presentanocontestualmente le seguenti caratteristiche:approvvigionamento idrico da fonti qualita-tivamente pregiate; sorgenti ricadenti inparchi naturali o aree naturali protette ov-vero in siti individuati come beni paesaggi-stici ai sensi del codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente dellarisorsa e tutela del corpo idrico. Ai finidella salvaguardia delle gestioni in formaautonoma di cui alla lettera b), l’ente digoverno d’ambito territorialmente compe-tente provvede all’accertamento dell’esi-stenza dei predetti requisiti ».

Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 46.

(Clausola di salvaguardia per la regioneautonoma Valle d’Aosta).

ART. 63.

(Clausola di salvaguardia per la regioneautonoma Valle d’Aosta).

1. Sono fatte salve le competenze inmateria di servizio idrico della regioneautonoma Valle d’Aosta, la quale provvedealle finalità del presente capo, per il pro-prio territorio, ai sensi dello statuto spe-ciale e delle relative norme di attuazione.

Identico.

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCE-DIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVIALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNI-CAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTIRADIOELETTRICI E IN MATERIA DI

SCAMBIO DI BENI USATI

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCE-DIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVIALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNI-CAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTIRADIOELETTRICI E IN MATERIA DI

SCAMBIO DI BENI USATI

ART. 47.

(Modifiche all’articolo 93 del codice di cui aldecreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

ART. 64.

(Modifiche all’articolo 93 del codice di cui aldecreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

1. All’articolo 93 del codice delle co-municazioni elettroniche, di cui al decretolegislativo 1o agosto 2003, n. 259, e suc-cessive modificazioni, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

« 1-bis. Il soggetto che presenta l’istanzadi autorizzazione per l’installazione dinuove infrastrutture per impianti radioelet-trici ai sensi dell’articolo 87 del presente de-creto è tenuto al versamento di un contri-buto alle spese relative al rilascio del parereambientale da parte dell’organismo compe-tente a effettuare i controlli di cui all’articolo14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

« 1-bis. Il soggetto che presenta l’istanzadi autorizzazione per l’installazione dinuove infrastrutture per impianti radioelet-trici ai sensi dell’articolo 87 del presente de-creto è tenuto al versamento di un contri-buto alle spese relative al rilascio del parereambientale da parte dell’organismo compe-tente a effettuare i controlli di cui all’articolo14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, pur-ché questo sia reso nei termini previsti dalcitato articolo 87, comma 4.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnala-zione certificata di inizio attività di cui all’ar-ticolo 87-bis del presente decreto è tenuto,all’atto del rilascio del motivato parere posi-tivo o negativo da parte dell’organismo com-petente a effettuare i controlli di cui all’arti-colo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, alversamento di un contributo per le spese.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnala-zione certificata di inizio attività di cui all’ar-ticolo 87-bis del presente decreto è tenuto,all’atto del rilascio del motivato parere posi-tivo o negativo da parte dell’organismo com-petente a effettuare i controlli di cui all’arti-colo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,purché questo sia reso nei termini previstidal citato articolo 87-bis, al versamento diun contributo per le spese.

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

1-quater. Il contributo previsto dalcomma 1-bis, per le attività che compren-dono la stima del fondo ambientale comeprevisto dal modello A di cui all’allegaton. 13, e il contributo previsto al comma 1-tersono calcolati in base a un tariffario nazio-nale di riferimento adottato con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, anche sulla base del principiodel miglioramento dell’efficienza della pub-blica amministrazione tramite l’analisi deglialtri oneri applicati dalle agenzie ambientalidelle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano. In via transitoria, finoalla data di entrata in vigore del decreto dicui al primo periodo, i contributi previsti aicommi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.

1-quater. Identico.

1-quinquies. Le disposizioni dei commida 1-bis a 1-quater non si applicano ai sog-getti di cui all’articolo 14, comma 3, dellalegge 22 febbraio 2001, n. 36 ».

1-quinquies. Identico ».

Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCI-PLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTI-

LIZZO DI RESIDUI VEGETALI

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCI-PLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTI-

LIZZO DI RESIDUI VEGETALI

ART. 48.

(Acque reflue dei frantoi oleari).

ART. 65.

(Acque reflue dei frantoi oleari)

1. All’articolo 101 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, dopo il comma 7 è inserito ilseguente:

1. Identico:

« 7-bis. Sono altresì assimilate alle acquereflue domestiche, ai fini dello scarico inpubblica fognatura, le acque reflue di vege-tazione dei frantoi oleari. Al fine di assicu-rare la tutela del corpo idrico ricettore e ilrispetto della disciplina degli scarichi delleacque reflue urbane, lo scarico di acque divegetazione in pubblica fognatura può es-sere ammesso, ove i sindaci dei comuni deicomprensori non ravvisino criticità nel si-stema di depurazione, per i frantoi chetrattano olive provenienti esclusivamentedal territorio regionale e da aziende agri-cole i cui terreni insistono in aree scosceseo terrazzate ove i metodi di smaltimentotramite fertilizzazione e irrigazione nonsiano agevolmente praticabili, previo ido-neo trattamento che garantisca il rispettodelle norme tecniche, delle prescrizioni re-golamentari e dei valori limite adottati dalgestore del servizio idrico integrato in basealle caratteristiche e all’effettiva capacità ditrattamento dell’impianto di depurazione ».

« 7-bis. Sono altresì assimilate alle ac-que reflue domestiche, ai fini dello scaricoin pubblica fognatura, le acque reflue divegetazione dei frantoi oleari. Al fine diassicurare la tutela del corpo idrico ricet-tore e il rispetto della disciplina degliscarichi delle acque reflue urbane, lo sca-rico di acque di vegetazione in pubblicafognatura è ammesso, ove l’ente di governodell’ambito e il gestore d’ambito non rav-visino criticità nel sistema di depurazione,per i frantoi che trattano olive provenientiesclusivamente dal territorio regionale eda aziende agricole i cui terreni insistonoin aree scoscese o terrazzate ove i metodidi smaltimento tramite fertilizzazione eirrigazione non siano agevolmente prati-cabili, previo idoneo trattamento che ga-rantisca il rispetto delle norme tecniche,delle prescrizioni regolamentari e dei va-lori limite adottati dal gestore del servizioidrico integrato in base alle caratteristichee all’effettiva capacità di trattamento del-l’impianto di depurazione ».

Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 49.

(Modifica all’articolo 180-bis del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia

di scambio di beni usati).

ART. 66.

(Modifica all’articolo 180-bis del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia

di scambio di beni usati).

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 180-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, è inserito il seguente:

1. Identico:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, icomuni e i loro enti strumentali possonoindividuare anche appositi spazi, presso icentri di raccolta di cui all’articolo 183,comma 1, lettera mm), per l’esposizionetemporanea, finalizzata allo scambio traprivati, di beni usati e funzionanti diret-tamente idonei al riutilizzo. Nei centri diraccolta possono altresì essere individuateapposite aree adibite al deposito prelimi-nare alla raccolta dei rifiuti destinati allapreparazione per il riutilizzo e alla rac-colta di beni riutilizzabili. Nei centri diraccolta possono anche essere individuatispazi dedicati alla prevenzione della pro-duzione di rifiuti, con l’obiettivo di con-sentire la raccolta di beni da destinare alriutilizzo, nel quadro di operazioni diintercettazione e schemi di filiera deglioperatori professionali dell’usato autoriz-zati dagli enti locali e dalle aziende diigiene urbana ».

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, icomuni possono individuare anche appo-siti spazi, presso i centri di raccolta di cuiall’articolo 183, comma 1, lettera mm), perl’esposizione temporanea, finalizzata alloscambio tra privati, di beni usati e fun-zionanti direttamente idonei al riutilizzo.Nei centri di raccolta possono altresì es-sere individuate apposite aree adibite aldeposito preliminare alla raccolta dei ri-fiuti destinati alla preparazione per ilriutilizzo e alla raccolta di beni riutiliz-zabili. Nei centri di raccolta possono an-che essere individuati spazi dedicati allaprevenzione della produzione di rifiuti,con l’obiettivo di consentire la raccolta dibeni da destinare al riutilizzo, nel quadrodi operazioni di intercettazione e schemidi filiera degli operatori professionali del-l’usato autorizzati dagli enti locali e dalleaziende di igiene urbana ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AM-BIENTALE

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AM-BIENTALE

ART. 50.

(Comitato per il capitale naturale).

ART. 67.

(Comitato per il capitale naturale).

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, è istituito presso il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare il Comitato per il capitale natu-rale. Il Comitato è presieduto dal Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e ne fanno parte i Ministridell’economia e delle finanze, dello svi-luppo economico, del lavoro e delle poli-tiche sociali, delle infrastrutture e deitrasporti, delle politiche agricole alimen-tari e forestali, per gli affari regionali e leautonomie, per la coesione territoriale, perla semplificazione e la pubblica ammini-strazione, o loro rappresentanti delegati,un rappresentante della Conferenza delleregioni e delle province autonome, il Go-vernatore della Banca d’Italia, il Presi-dente dell’Istituto nazionale di statistica, ilPresidente dell’Istituto superiore per laprotezione e la ricerca ambientale, il Pre-sidente del Consiglio nazionale delle ricer-che e il Presidente dell’Agenzia nazionaleper le nuove tecnologie, l’energia e losviluppo economico sostenibile, o loro rap-presentanti delegati. Il Comitato è inte-grato con esperti della materia provenientida università ed enti di ricerca, ovvero conaltri dipendenti pubblici in possesso dispecifica qualificazione, nominati dal Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare.

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, è istituito presso il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare il Comitato per il capitale natu-rale. Il Comitato è presieduto dal Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e ne fanno parte i Ministridell’economia e delle finanze, dello svi-luppo economico, del lavoro e delle poli-tiche sociali, delle infrastrutture e deitrasporti, delle politiche agricole alimen-tari e forestali, per gli affari regionali e leautonomie, per la coesione territoriale, perla semplificazione e la pubblica ammini-strazione, dei beni e delle attività culturalie del turismo, o loro rappresentanti dele-gati, un rappresentante della Conferenzadelle regioni e delle province autonome,un rappresentante dell’Associazione nazio-nale dei comuni italiani, il Governatoredella Banca d’Italia, il Presidente dell’Isti-tuto nazionale di statistica, il Presidentedell’Istituto superiore per la protezione ela ricerca ambientale, il Presidente delConsiglio nazionale delle ricerche e ilPresidente dell’Agenzia nazionale per lenuove tecnologie, l’energia e lo sviluppoeconomico sostenibile, o loro rappresen-tanti delegati. Il Comitato è integrato conesperti della materia provenienti da uni-versità ed enti di ricerca, ovvero con altridipendenti pubblici in possesso di specificaqualificazione, nominati dal Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare.

Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

2. Al fine di assicurare il raggiungi-mento degli obiettivi sociali, economici eambientali coerenti con l’annuale pro-grammazione finanziaria e di bilancio dicui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge31 dicembre 2009, n. 196, e successivemodificazioni, il Comitato di cui al comma1 del presente articolo trasmette, entro il28 febbraio di ogni anno, al Presidente delConsiglio dei ministri e al Ministro del-l’economia e delle finanze un rapportosullo stato del capitale naturale del Paese,corredato di informazioni e dati ambien-tali espressi in unità fisiche e monetarie,seguendo le metodologie definite dall’Or-ganizzazione delle Nazioni Unite e dal-l’Unione europea, nonché di valutazioni exante ed ex post degli effetti delle politichepubbliche sul capitale naturale e sui ser-vizi ecosistemici.

2. Identico.

3. La partecipazione al Comitato di cuial comma 1 è svolta a titolo gratuito,rimanendo escluso qualsiasi compenso orimborso di spese a qualsiasi titolo richie-sti.

3. Identico.

4. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 40 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui alcomma 1 del presente articolo promuoveanche l’adozione, da parte degli enti locali,di sistemi di contabilità ambientale e lapredisposizione, da parte dei medesimienti, di appositi bilanci ambientali, fina-lizzati al monitoraggio e alla rendiconta-zione dell’attuazione, dell’efficacia e del-l’efficienza delle politiche e delle azionisvolte dall’ente per la tutela dell’ambiente,nonché dello stato dell’ambiente e delcapitale naturale. In particolare il Comi-tato definisce uno schema di riferimentosulla base delle sperimentazioni già effet-tuate dagli enti locali in tale ambito, ancheavvalendosi di cofinanziamenti europei.

4. Identico.

5. Il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare provvede alfunzionamento del Comitato di cui alcomma 1, anche ai fini del supportologistico e amministrativo, con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

5. Identico.

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XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 51.

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dan-nosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).

ART. 68.

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dan-nosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).

1. A sostegno dell’attuazione degli im-pegni derivanti dalla comunicazione dellaCommissione europea « Europa 2020 –Una strategia per una crescita intelligentesostenibile e inclusiva » [COM(2010) 2020definitivo], dalle raccomandazioni delConsiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013,e dal regolamento (UE) n. 691/2011 delParlamento europeo e del Consiglio, del 6luglio 2011, in accordo con le raccoman-dazioni contenute nel Rapporto OCSE2013 sulle performance ambientali dell’Ita-lia e con la dichiarazione conclusiva dellaConferenza delle Nazioni Unite sullo svi-luppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeirodal 20 al 22 giugno 2012, è istituito pressoil Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare il Catalogo dei sussidiambientalmente dannosi e dei sussidi am-bientalmente favorevoli, gestito sulla basedelle risorse umane, finanziarie e stru-mentali disponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica. Per la redazione del Ca-talogo il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare si avvale,oltre che delle informazioni nella dispo-nibilità propria e dell’Istituto superioreper la protezione e la ricerca ambientale,delle informazioni rese disponibili dal-l’Istituto nazionale di statistica, dallaBanca d’Italia, dai Ministeri, dalle regionie dagli enti locali, dalle università e daglialtri centri di ricerca, che forniscono i datia loro disposizione secondo uno schemapredisposto dal medesimo Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare. I sussidi sono intesi nella lorodefinizione più ampia e comprendono, tragli altri, gli incentivi, le agevolazioni, ifinanziamenti agevolati e le esenzioni datributi direttamente finalizzati alla tuteladell’ambiente.

Identico.

Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

2. Il Catalogo di cui al comma 1 èaggiornato entro il 30 giugno di ogni anno.Il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare invia alle Camere ealla Presidenza del Consiglio dei ministri,entro il 31 luglio di ogni anno, una rela-zione concernente gli esiti dell’aggiorna-mento del Catalogo.

3. All’attuazione del presente articolo siprovvede con le risorse umane, strumen-tali e finanziarie previste a legislazionevigente.

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 52.

(Disposizioni in materia di gestione di rifiutispeciali per talune attività economiche).

ART. 69.

(Disposizioni in materia di gestione di rifiutispeciali per talune attività economiche).

1. Il comma 8 dell’articolo 40 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dalseguente:

1. Identico:

« 8. In materia di semplificazione dellosmaltimento dei rifiuti speciali per taluneattività economiche a ridotto impatto am-bientale, i soggetti esercenti attività rica-denti nell’ambito dei codici ATECO96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che produ-cono rifiuti pericolosi, compresi quelliaventi codice CER 18.01.03*, relativi adaghi, siringhe e oggetti taglienti usati, pos-sono trasportarli, in conto proprio, per unaquantità massima fino a 30 chilogrammi algiorno, a un impianto che effettua opera-zioni autorizzate di smaltimento. L’obbligodi registrazione nel registro di carico e sca-rico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazioneal Catasto dei rifiuti tramite il modellounico di dichiarazione ambientale, di cui aldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siintendono assolti, anche ai fini del tra-sporto in conto proprio, attraverso la com-pilazione e conservazione, in ordine crono-logico, dei formulari di trasporto di cuiall’articolo 193 del medesimo decreto legi-slativo n. 152 del 2006, e successive modifi-cazioni. I formulari sono gestiti e conservaticon le modalità previste dal medesimo arti-colo 193. La conservazione deve avvenirepresso la sede dei soggetti esercenti le atti-vità di cui al presente comma o tramite leassociazioni imprenditoriali interessate osocietà di servizi di diretta emanazionedelle stesse, mantenendo presso la sede del-l’impresa copia dei dati trasmessi. L’ade-sione, da parte dei soggetti esercenti attivitàricadenti nei suddetti codici ATECO, allemodalità semplificate di gestione dei rifiutispeciali assolve agli obblighi in materia dicontrollo della tracciabilità dei rifiuti ».

« 8. In materia di semplificazione deltrattamento dei rifiuti speciali per taluneattività economiche a ridotto impatto am-bientale, le imprese agricole di cui all’arti-colo 2135 del codice civile, nonché i soggettiesercenti attività ricadenti nell’ambito deicodici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02che producono rifiuti pericolosi, compresiquelli aventi codice CER 18.01.03*, relativiad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,possono trasportarli, in conto proprio, peruna quantità massima fino a 30 chilo-grammi al giorno, a un impianto che effet-tua operazioni autorizzate di smaltimento.L’obbligo di registrazione nel registro dicarico e scarico dei rifiuti e l’obbligo dicomunicazione al Catasto dei rifiuti tramiteil modello unico di dichiarazione ambien-tale, di cui al decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, si intendono assolti, anche aifini del trasporto in conto proprio, attra-verso la compilazione e conservazione, inordine cronologico, dei formulari di tra-sporto di cui all’articolo 193 del medesimodecreto legislativo n. 152 del 2006, e suc-cessive modificazioni. I formulari sono ge-stiti e conservati con le modalità previstedal medesimo articolo 193. La conserva-zione deve avvenire presso la sede dei sog-getti esercenti le attività di cui al presentecomma o tramite le associazioni imprendi-toriali interessate o società di servizi didiretta emanazione delle stesse, mante-nendo presso la sede dell’impresa copia deidati trasmessi. L’adesione, da parte dei sog-getti esercenti attività ricadenti nei suddetticodici ATECO, alle modalità semplificate digestione dei rifiuti speciali assolve agli ob-blighi in materia di controllo della traccia-bilità dei rifiuti ».

Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 53.

(Delega al Governo per l’introduzione disistemi di remunerazione dei servizi ecosi-

stemici e ambientali).

ART. 70.

(Delega al Governo per l’introduzione disistemi di remunerazione dei servizi ecosi-

stemici e ambientali).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica,uno o più decreti legislativi per l’introdu-zione di un sistema di pagamento deiservizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

1. Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, nel ri-spetto dei seguenti princìpi e criteri diret-tivi:

2. Identico:

a) prevedere che il sistema di PSEAsia definito quale remunerazione di unaquota di valore aggiunto derivante, se-condo meccanismi di carattere negoziale,dalla trasformazione dei servizi ecosiste-mici e ambientali in prodotti di mercato,nella logica della transazione diretta traconsumatore e produttore;

a) prevedere che il sistema di PSEAsia definito quale remunerazione di unaquota di valore aggiunto derivante, se-condo meccanismi di carattere negoziale,dalla trasformazione dei servizi ecosiste-mici e ambientali in prodotti di mercato,nella logica della transazione diretta traconsumatore e produttore, ferma restandola salvaguardia nel tempo della funzionecollettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEAsia attivato, in particolare, in presenza diun intervento pubblico di assegnazione didiritti di proprietà o di sfruttamento di unbene naturalistico di interesse comune;

b) prevedere che il sistema di PSEAsia attivato, in particolare, in presenza diun intervento pubblico di assegnazione inconcessione di un bene naturalistico diinteresse comune, che deve mantenereintatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione delsistema di PSEA siano specificamente in-dividuati i servizi oggetto di remunera-zione, il loro valore, nonché i relativiobblighi contrattuali e le modalità di pa-gamento;

c) identica;

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

d) prevedere che siano in ogni casoremunerati i seguenti servizi: fissazionedel carbonio delle foreste di proprietàdemaniale e collettiva; regimazione delleacque nei bacini montani; salvaguardiadella biodiversità delle prestazioni ecosi-stemiche e delle qualità paesaggistiche;utilizzazione di proprietà demaniali e col-lettive per produzioni energetiche;

d) prevedere che siano in ogni casoremunerati i seguenti servizi: fissazionedel carbonio delle foreste e dell’arbo-ricoltura da legno di proprietà demaniale,collettiva e privata; regimazione delle ac-que nei bacini montani; salvaguardia dellabiodiversità delle prestazioni ecosistemi-che e delle qualità paesaggistiche; utiliz-zazione di proprietà demaniali e collettiveper produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEAsiano considerati interventi di pulizia emanutenzione dell’alveo dei fiumi e deitorrenti;

e) identica;

f) prevedere che sia riconosciuto ilruolo svolto dall’agricoltura e dal territorioagroforestale nei confronti dei servizi eco-sistemici, prevedendo meccanismi di in-centivazione attraverso cui il pubblicooperatore possa creare programmi conl’obiettivo di remunerare gli imprenditoriagricoli che proteggono, tutelano o forni-scono i servizi medesimi;

f) identica;

g) coordinare e razionalizzare ognialtro analogo strumento e istituto già esi-stente in materia;

g) identica;

h) prevedere che beneficiari finali delsistema di PSEA siano i comuni, le lorounioni, le aree protette, le fondazioni dibacino montano integrato e le organizza-zioni di gestione collettiva dei beni co-muni, comunque denominate;

h) identica;

i) introdurre forme di premialità abeneficio dei comuni che utilizzano, inmodo sistematico, sistemi di contabilitàambientale e urbanistica e forme innova-tive di rendicontazione dell’azione ammi-nistrativa.

i) identica;

l) ritenere precluse le attività di stoc-caggio di gas naturale in acquiferi pro-fondi.

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

3. Gli schemi dei decreti legislativi,corredati di relazione tecnica che diaconto della neutralità finanziaria dei me-desimi, sono trasmessi alla Camera deideputati e al Senato della Repubblicaaffinché su di essi siano espressi, entrotrenta giorni dalla data di assegnazione, ipareri delle Commissioni competenti permateria e per i profili finanziari. Decorsotale termine, i decreti possono essere co-munque emanati. Qualora il termine perl’espressione dei pareri parlamentari dicui al presente comma scada nei trentagiorni che precedono o seguono la sca-denza del termine previsto al comma 1,quest’ultimo è prorogato di tre mesi.

3. Identico.

Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 54.

(Oil free zone).

ART. 71.

(Oil free zone).

1. Al fine di promuovere su base spe-rimentale e sussidiaria la progressiva fuo-riuscita dall’economia basata sul ciclo delcarbonio e di raggiungere gli standardeuropei in materia di sostenibilità ambien-tale, sono istituite e promosse le « Oil freezone ».

1. Identico.

2. Si intende per « Oil free zone »un’area territoriale nella quale, entro undeterminato arco temporale e sulla base dispecifico atto di indirizzo adottato daicomuni del territorio di riferimento, siprevede la progressiva sostituzione delpetrolio e dei suoi derivati con energieprodotte da fonti rinnovabili.

2. Identico.

3. La costituzione di Oil free zone è pro-mossa dai comuni interessati, per il tramitedelle unioni di comuni e delle unioni dicomuni montani di riferimento. Per le areenaturali protette di cui all’articolo 2 dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, e successivemodificazioni, la costituzione di Oil freezone è promossa dagli enti locali d’intesacon gli enti parco.

3. La costituzione di Oil free zone èpromossa dai comuni interessati, anchetramite le unioni o le convenzioni fracomuni di riferimento, ove costituite aisensi degli articoli 30 e 32 del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267. Per le aree naturali protette di cuiall’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991,n. 394, e successive modificazioni, la co-stituzione di Oil free zone è promossa daglienti locali d’intesa con gli enti parco.

4. Nelle Oil free zone sono avviatesperimentazioni, concernenti la realizza-zione di prototipi e l’applicazione sulpiano industriale di nuove ipotesi di uti-lizzo dei beni comuni, con particolareriguardo a quelli provenienti dalle zonemontane, attraverso prospetti di valuta-zione del valore delle risorse presenti sulterritorio.

4. Identico.

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

5. Nell’ambito delle proprie legislazionidi settore, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano disciplinanole modalità di organizzazione delle Oil freezone, con particolare riguardo agli aspetticonnessi con l’innovazione tecnologica ap-plicata alla produzione di energie rinno-vabili a basso impatto ambientale, allaricerca di soluzioni eco-compatibili e allacostruzione di sistemi sostenibili di pro-duzione energetica e di uso dell’energia.

5. Nell’ambito delle proprie legislazionidi settore, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano disciplinanole modalità di organizzazione delle Oil freezone, con particolare riguardo agli aspetticonnessi con l’innovazione tecnologica ap-plicata alla produzione di energie rinno-vabili a basso impatto ambientale, allaricerca di soluzioni eco-compatibili e allacostruzione di sistemi sostenibili di pro-duzione energetica e di uso dell’energia,quali la produzione di biometano per usitermici e per autotrazione.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano possono assicurare specifiche linee disostegno finanziario alle attività di ricerca,sperimentazione e applicazione delle atti-vità produttive connesse con l’indipendenzadai cicli produttivi del petrolio e dei suoiderivati, con particolare attenzione all’im-piego equilibrato dei beni comuni e collet-tivi del territorio di riferimento.

6. Identico.

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 55.

(Strategia nazionaledelle Green community).

ART. 72.

(Strategia nazionaledelle Green community).

1. La Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Dipartimento per gli affari regio-nali, le autonomie e lo sport, di concertocon il Ministero dell’economia e dellefinanze e sentiti il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, il Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo,il Ministero delle politiche agricole alimen-tari e forestali e il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare,nonché la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, promuove la predisposizione dellastrategia nazionale delle Green commu-nity.

1. Identico.

2. La strategia nazionale di cui alcomma 1 individua il valore dei territorirurali e di montagna che intendono sfrut-tare in modo equilibrato le risorse prin-cipali di cui dispongono, tra cui in primoluogo acqua, boschi e paesaggio, e aprireun nuovo rapporto sussidiario e di scam-bio con le comunità urbane e metropoli-tane, in modo da poter impostare, nellafase della green economy, un piano disviluppo sostenibile non solo dal punto divista energetico, ambientale ed economiconei seguenti campi:

2. Identico:

a) gestione integrata e certificata delpatrimonio agro-forestale, anche tramitelo scambio dei crediti derivanti dalla cat-tura dell’anidride carbonica, la gestionedella biodiversità e la certificazione dellafiliera del legno;

a) identica;

b) gestione integrata e certificatadelle risorse idriche;

b) identica;

c) produzione di energia da fontirinnovabili locali, quali i microimpiantiidroelettrici, le biomasse, l’eolico e la co-generazione;

c) produzione di energia da fontirinnovabili locali, quali i microimpiantiidroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico,la cogenerazione e il biometano;

d) sviluppo di un turismo sostenibile,capace di valorizzare le produzioni locali;

d) identica;

Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

e) costruzione e gestione sostenibiledel patrimonio edilizio e delle infrastrut-ture di una montagna moderna;

e) identica;

f) efficienza energetica e integrazioneintelligente degli impianti e delle reti;

f) identica;

g) sviluppo sostenibile delle attivitàproduttive (zero waste production);

g) identica;

h) integrazione dei servizi di mobi-lità.

h) identica;

i) sviluppo di un modello di aziendaagricola sostenibile che sia anche energe-ticamente indipendente attraverso la pro-duzione e l’uso di energia da fonti rinno-vabili nei settori elettrico, termico e deitrasporti.

3. Con proprie leggi, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanopossono individuare le modalità, i tempi ele risorse finanziarie sulla base dei quali leunioni di comuni e le unioni di comunimontani promuovono l’attuazione dellastrategia nazionale di cui al presente ar-ticolo.

3. Identico.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

4. Identico.

Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 73.

(Disposizioni in materia di impianti ter-mici civili alimentati da gas combustibili).

1. Le disposizioni in materia di requi-siti tecnici e costruttivi degli impianti ter-mici civili, di cui alla parte II dell’allegatoIX alla parte quinta del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, non si applicano agli impiantialimentati da gas combustibili rientrantinel campo di applicazione della normaUNI 11528, fatta eccezione per quelle dicui al numero 5, « Apparecchi indicatori ».

Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 74.

(Gestione e sviluppo sostenibile del terri-torio e delle opere di pubblica utilità e

tutela degli usi civici).

1. Ai fini della gestione e dello svilupposostenibile del territorio e delle operepubbliche o di pubblica utilità nonchédella corretta gestione e tutela degli usicivici, all’articolo 4 (L) del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 8 giugno 2001, n. 327, dopo ilcomma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I beni gravati da uso civico nonpossono essere espropriati o asserviti coat-tivamente se non viene pronunciato ilmutamento di destinazione d’uso, fattesalve le ipotesi in cui l’opera pubblica o dipubblica utilità sia compatibile con l’eser-cizio dell’uso civico ».

Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 56.

(Delega al Governo in materia di inqui-namento acustico. Armonizzazione dellanormativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il

regolamento (CE) n. 765/2008).

Soppresso.

(Vedi articolo 76)

1. Al fine di assicurare la completaarmonizzazione della normativa nazionalein materia di inquinamento acustico conla direttiva 2002/49/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 25 giugno2002, e con la direttiva 2000/14/CE delParlamento europeo e del Consiglio, dell’8maggio 2000, il Governo è delegato adadottare, entro ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, uno o più decreti legislativi per ilriordino dei provvedimenti normativi vi-genti in materia di tutela dell’ambienteesterno e dell’ambiente abitativo dall’in-quinamento acustico prodotto dalle sor-genti sonore fisse e mobili, definite dal-l’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), dellalegge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati nel rispetto delle proce-dure, dei princìpi e dei criteri direttivi dicui agli articoli 31 e 32 della legge 24dicembre 2012, n. 234, nonché secondo iseguenti princìpi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventidi contenimento e di abbattimento delrumore previsti dal decreto del Ministrodell’ambiente 29 novembre 2000, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6dicembre 2000, con i piani di azione, conle mappature acustiche e con le mappeacustiche strategiche previsti dalla diret-tiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2,comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonchéagli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19agosto 2005, n. 194, nonché con i criteriprevisti dal decreto emanato ai sensi del-l’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge26 ottobre 1995, n. 447, e successive mo-dificazioni;

Atti Parlamentari — 165 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

b) recepimento nell’ambito della nor-mativa nazionale, come previsto dalla di-rettiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo19 agosto 2005, n. 194, dei descrittoriacustici diversi da quelli disciplinati dallalegge n. 447 del 1995 e introduzione deirelativi metodi di determinazione a com-pletamento e integrazione di quelli intro-dotti dalla medesima legge n. 447 del1995;

c) armonizzazione della normativanazionale relativa alla disciplina delle sor-genti di rumore delle infrastrutture deitrasporti e degli impianti industriali erelativo aggiornamento ai sensi della leggen. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa na-zionale alla disciplina del rumore prodottonell’ambito dello svolgimento delle attivitàsportive;

e) adeguamento della normativa na-zionale alla disciplina del rumore prodottodall’esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina del-l’attività e della formazione della figuraprofessionale di tecnico competente in ma-teria di acustica ai sensi degli articoli 2 e3 della legge n. 447 del 1995, e successivemodificazioni, e armonizzazione con ladirettiva 2006/123/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 12 dicembre2006, e con l’articolo 3 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedureautorizzative in materia di requisiti acu-stici passivi degli edifici;

Atti Parlamentari — 166 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

h) introduzione nell’ordinamento na-zionale di criteri relativi alla sostenibilitàeconomica degli obiettivi della legge n. 447del 1995 relativamente agli interventi dicontenimento e di abbattimento del ru-more previsti dal citato decreto del Mini-stro dell’ambiente 29 novembre 2000 e dairegolamenti di esecuzione di cui all’arti-colo 11 della legge n. 447 del 1995, esuccessive modificazioni, per il graduale estrategico adeguamento ai princìpi conte-nuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina ri-guardante la gestione e il periodo di va-lidità dell’autorizzazione degli organismidi certificazione, previsti dalla direttiva2000/14/CE, alla luce della nuova proce-dura di accreditamento ai sensi del rego-lamento (CE) n. 765/2008 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

l) armonizzazione con la direttiva2000/14/CE per quanto concerne le com-petenze delle persone fisiche e giuridicheche mettono a disposizione sul mercatomacchine e attrezzature destinate a fun-zionare all’aperto;

m) adeguamento del regime sanzio-natorio in caso di mancato rispetto dellivello di potenza sonora garantito previstodalla direttiva 2000/14/CE e definizionedelle modalità di utilizzo dei proventiderivanti dall’applicazione delle sanzionipreviste dall’articolo 15 del decreto legi-slativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e del Ministro per gli affarieuropei, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, con il Mini-stro della salute, con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministrodello sviluppo economico, acquisito il pa-rere della Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni.

Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

4. Dall’attuazione della delega legisla-tiva prevista dal presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Le amministra-zioni interessate provvedono all’adempi-mento dei compiti ivi previsti con le ri-sorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente.

Atti Parlamentari — 168 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 75.

(Disposizioni relative all’attuazione dellaConvenzione sul commercio internazionaledi specie minacciate di estinzione – CITES).

1. La misura dei diritti speciali diprelievo istituiti in attuazione della Con-venzione sul commercio internazionaledelle specie animali e vegetali in via diestinzione (CITES), di cui all’articolo8-quinquies della legge 7 febbraio 1992,n. 150, è rivalutata con cadenza triennale,entro il 31 dicembre, per il miglioramentodell’efficienza ed efficacia delle attività dicui al medesimo articolo 8-quinquies,commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quin-quies, svolte in attuazione del regolamento(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicem-bre 1996, in materia di protezione dellespecie di flora e fauna mediante il con-trollo del loro commercio.

Atti Parlamentari — 169 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 76.

(Proroga del termine per l’esercizio della de-lega in materia di inquinamento acustico).

1. All’articolo 19, comma 1, della legge30 ottobre 2014, n. 161, le parole: « entrodiciotto mesi » sono sostituite dalle se-guenti: « entro ventiquattro mesi ».

Atti Parlamentari — 170 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 77.

(Modifica all’articolo 514 del codice diprocedura civile).

1. All’articolo 514 del codice di proce-dura civile, in materia di cose mobiliassolutamente impignorabili, dopo il nu-mero 6) sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis) gli animali di affezione o dacompagnia tenuti presso la casa del debi-tore o negli altri luoghi a lui appartenenti,senza fini produttivi, alimentari o com-merciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini te-rapeutici o di assistenza del debitore, delconiuge, del convivente o dei figli ».

Atti Parlamentari — 171 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 78.

(Modifica all’articolo 5-bis della legge 28gennaio 1994, n. 84, in materia di dra-

gaggio).

1. All’articolo 5-bis, comma 2, dellalegge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivemodificazioni, le lettere c) e d) sonosostituite dalle seguenti:

« c) qualora risultino non pericolosiall’origine o a seguito di trattamenti fina-lizzati esclusivamente alla rimozione degliinquinanti, ad esclusione quindi dei pro-cessi finalizzati alla immobilizzazione de-gli inquinanti stessi quali solidificazione estabilizzazione, possono essere destinati arefluimento all’interno di casse di colmata,di vasche di raccolta, o comunque instrutture di contenimento o di contermi-nazione realizzate con l’applicazione dellemigliori tecniche disponibili in linea con icriteri di progettazione formulati da ac-creditati standard tecnici internazionaliadottati negli Stati membri dell’Unioneeuropea e con caratteristiche tali da ga-rantire, tenuto conto degli obiettivi e deilimiti fissati dalle direttive europee, l’as-senza di rischi per la salute e per l’am-biente con particolare riferimento al vin-colo di non peggiorare lo stato di qualitàdelle matrici ambientali, suolo, sottosuolo,acque sotterranee, acque superficiali, ac-que marine e di transizione, né pregiudi-care il conseguimento degli obiettivi diqualità delle stesse;

d) qualora risultino caratterizzati daconcentrazioni degli inquinanti al di sottodei valori di riferimento specifici definitiin conformità ai criteri approvati dal Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, l’area o le areeinteressate vengono escluse dal perimetrodel sito di interesse nazionale previo pa-rere favorevole della conferenza di servizidi cui all’articolo 242, comma 13, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Atti Parlamentari — 172 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ART. 57.

(Clausola di salvaguardia).

ART. 79.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statutospeciale e nelle province autonome diTrento e di Bolzano compatibilmente conle norme dei rispettivi statuti e le relativenorme di attuazione, anche con riferi-mento alla legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3.

Identico.

Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ALLEGATO 1(articolo 15, comma 2)

« ALLEGATO L-bis(articolo 206-quater, comma 2)

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi

economici all’acquisto, ai sensi dell’articolo 206-

quater, comma 2

Categoria

di prodotto

Percentuale

minima

in peso

di materiale

polimerico

riciclato

sul peso

complessivo

del componente

sostituito

Incentivo

in percentuale

sul prezzo

di vendita

del prodotto

al consumatore

Cicli e veicoli a

motore>10% 10%

Elettrodomestici >20% 10%

Contenitori

per uso di igiene

ambientale

>50% 5%

Arredo

per interni>50% 5%

Arredo urbano >70% 15%

Computer >10% 10%

Prodotti

per la casa

e per l’ufficio

>10% 10%

Pannelli

fonoassorbenti,

barriere e

segnaletica

stradale

>30% 10%

».

Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ALLEGATO 1(articolo 23, comma 2)

« ALLEGATO L-bis(articolo 206-quater, comma 2)

Identico ».

Atti Parlamentari — 175 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 2093-B

ALLEGATO 2(articolo 15, comma 2)

« ALLEGATO L-ter(articolo 206-sexies, comma 4)

Requisiti acustici

Prestazionedi base

Prestazionesuperiore

Descrittore dell’isolamentoacustico normalizzato difacciata, D2m,nT,w [dB] 38 43

Descrittore del potere fo-noisolante apparente dipartizioni fra ambienti didifferenti unità immobiliari,R’w [dB] 50 56

Descrittore del livello dipressione sonora di calpe-stio normalizzato fra am-bienti di differenti unitàimmobiliari, L’nw [dB] 63 53

Livello sonoro corretto im-messo da impianti a funzio-namento continuo, Lic inambienti diversi da quelli diinstallazione [dB(A)] 32 28

Livello sonoro massimocorretto immesso da im-pianti a funzionamento di-scontinuo, Lic in ambientidiversi da quelli di installa-zione [dB(A)] 39 34

Descrittore dell’isolamentoacustico normalizzato dipartizioni fra ambienti so-vrapposti della stessa unitàimmobiliare, DnT,w [dB] 50 55

Descrittore dell’isolamentoacustico normalizzato dipartizioni fra ambientiadiacenti della stessa unitàimmobiliare, DnT,w [dB] 45 50

Descrittore del livello dipressione sonora di calpe-stio normalizzato fra am-bienti sovrapposti dellastessa unità immobiliare,L’nw [dB] 63 53

».

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

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Soppresso.

Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati

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