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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1542 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA) DAL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DELRIO) DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI (QUAGLIARIELLO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (D’ALIA) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Presentato il 20 agosto 2013 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di- segno di legge persegue tre obiettivi di grande rilievo ordinamentale nella fase attuale del sistema istituzionale italiano. Questi obiettivi sono nell’ordine: 1) istituire finalmente le città metro- politane, già previste nel nostro ordina- mento fin dalla legge n. 142 del 1990, successivamente recepite nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo- cali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (di seguito: TUEL) e infine costitu- zionalizzate negli articoli 114 e 117, se- condo comma, lettera p), della Costitu- zione, come modificati dalla legge costitu- zionale n. 3 del 2001; 2) predisporre una nuova disciplina delle province quali enti di area vasta, al Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1542

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

(QUAGLIARIELLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D’ALIA)

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,sulle unioni e fusioni di Comuni

Presentato il 20 agosto 2013

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di-segno di legge persegue tre obiettivi digrande rilievo ordinamentale nella faseattuale del sistema istituzionale italiano.

Questi obiettivi sono nell’ordine:

1) istituire finalmente le città metro-politane, già previste nel nostro ordina-mento fin dalla legge n. 142 del 1990,successivamente recepite nel testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali, di cui al decreto legislativo n. 267 del2000 (di seguito: TUEL) e infine costitu-zionalizzate negli articoli 114 e 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione, come modificati dalla legge costitu-zionale n. 3 del 2001;

2) predisporre una nuova disciplinadelle province quali enti di area vasta, al

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fine di consentire l’immediata revisionedelle norme legislative che attualmente di-sciplinano questi enti e che, dopo la sen-tenza della Corte costituzionale n. 220 del2013, sono tuttora disciplinate sostanzial-mente dalle norme contenute nel TUEL,sulla base di un modello che il Presidentedel Consiglio dei ministri, nel suo discorsoprogrammatico alle Camere, ha dichiaratodoversi superare e che lo stesso Governo,presentando il disegno di legge costituzio-nale atto Camera n. 1543, volto all’aboli-zione delle province, ha concretamente di-mostrato di ritenere superato;

3) definire una nuova disciplina or-ganica delle unioni di comuni, con laduplice finalità di pervenire finalmente auna coerente e strutturata normativa suun istituto, quello dell’unione di comuni,che a seguito dei numerosi interventi le-gislativi di questi anni ha subìto continuemutazioni, fino a connotare con la mede-sima qualifica di unione fenomeni e mo-dalità organizzative tra loro molto diverse.Lo scopo di fondo di questo sforzo diriorganizzazione e chiarificazione, estesoanche alle unioni di comuni, è essenzial-mente quello di fare di queste formeassociative strumenti a disposizione deicomuni affinché questi possano esercitare,anche al di là delle loro dimensioni e deivincoli che queste comportano, le lorofunzioni in un modo più efficiente e piùcorrispondente alle esigenze dei cittadini.Coerente con questa finalità di fondo èanche la rivisitazione dell’istituto dellafusione di comuni, finalizzato a facilitarel’accorpamento di più comuni in una pro-spettiva dichiaratamente orientata a per-venire a dimensioni del livello comunalepiù accettabili e coerenti.

Si tratta dunque di un disegno di leggeche persegue risultati ambiziosi e che, purnel suo apparente carattere contingente,specialmente per quanto riguarda la ri-strutturazione delle province, ha però am-bizioni rilevanti di carattere sistematico.

La premessa fondamentale che orientatutto il disegno di legge, pur in ogni suaparte perfettamente coerente con il qua-

dro costituzionale attuale e con gli inse-gnamenti della Corte costituzionale conte-nuti nella sentenza n. 220 del 2013, è dianticipare la prospettiva contenuta neldisegno di legge costituzionale deliberatodal Governo nel Consiglio dei ministri del5 luglio 2013. Tale testo reca il titolo diabolizione delle province e prevede che,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della legge costituzionale, le moda-lità e le forme di esercizio delle lorofunzioni siano individuate da parte delloStato e delle regioni, sulla base di unalegge dello Stato che definirà criteri erequisiti generali, ma che in realtà con-tiene al suo interno, nel modo stesso conil quale ridefinisce le città metropolitane,anche un chiaro progetto costituzionale.

Il progetto di riforma costituzionalecontenuto nel disegno di legge costituzio-nale citato considera infatti le città me-tropolitane come enti di governo delle areemetropolitane, il cui ordinamento e le cuimodalità di finanziamento e funzioni sonodefiniti da legge dello Stato, ma che nonsono più inserite nel primo comma del-l’articolo 114 della Costituzione come enticostitutivi della Repubblica.

Dunque, se guardiamo complessiva-mente il testo della proposta di revisionecostituzionale, emerge chiaramente il di-segno di una Repubblica delle autonomiefondata su due soli livelli territoriali didiretta rappresentanza delle rispettive co-munità: le regioni e i comuni. A questi siaccompagna un livello di governo di areavasta, chiaramente collocato in una visionefunzionale più ad una razionale e coerenteorganizzazione dell’attività dei comuni in-sistenti sul territorio che non ad un livellodi democrazia locale espressione della co-munità metropolitana. Vi è poi un’aper-tura a future forme organizzative, moltoflessibili e articolate, per quanto riguardal’esercizio delle funzioni attualmente spet-tanti alle province, all’interno di una cor-nice uniforme, data dalla legge statale checonterrà i criteri e i princìpi, di cui loStato e le regioni saranno chiamati adefinire, se possibile in modo coerente, leforme ottimali.

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Siamo dunque in presenza di un disegnoriformatore di ampio respiro e di evidentecapacità innovativa e semplificatrice, checaratterizza nettamente la visione del Go-verno e che è perfettamente coerente con ildiscorso programmatico del Presidente delConsiglio nella presentazione del pro-gramma di Governo alle Camere.

Per contro, il presente disegno di legge,che qui si illustra, si trova ad operare inun quadro costituzionale ancora segnatodall’attuale articolo 114 della Costituzione.

Si tratta dunque di un intervento che,come si dirà meglio più avanti, è per unverso anticipatore del futuro e per un altroorientato ad evitare un inaccettabile saltoall’indietro.

È in questo quadro che va letto ecompreso il presente disegno di legge.

Esso istituisce le città metropolitanecome enti di secondo livello, i cui organi,oltre al sindaco del comune capoluogo, cheassume anche le funzioni di sindaco metro-politano, sono costituiti da sindaci o, nel-l’eventualità che gli statuti lo vogliano, an-che dai consiglieri, ma che ha la sua ragiond’essere nella missione di governo dell’areametropolitana, caratterizzata dalle funzionistesse attribuite a questi enti.

In sostanza – anticipando la riforma efacendo tesoro anche della strada giàaperta dagli interventi del Governo Monticon il decreto-legge n. 95 del 2012, con-vertito, con modificazioni, dalla leggen. 135 del 2012 – la città metropolitanaqui configurata, pur (lo si ribadisce) per-fettamente compatibile con il quadro co-stituzionale attuale, anticipa già la visionedi un ordinamento pluralistico caratteriz-zato da ambiti territoriali direttamente eimmediatamente rappresentativi delle pro-prie comunità (i comuni e le regioni) e daenti a carattere associativo (come le unionidi comuni) o da enti i cui organi sonovolutamente composti di sindaci e presi-denti di unione (com’è per le città metro-politane). Enti tutti che hanno la funzionenon di rappresentare direttamente le ri-spettive comunità, ma di facilitare e ren-dere coerente e razionale l’azione deglienti territoriali di primo livello, i comunicompresi nel loro territorio.

In senso analogo si muove anche l’in-novazione relativa alle province.

In questo caso, infatti, accanto allanecessità di evitare il « salto all’indietro »che, senza un idoneo intervento norma-tivo, sarebbe il risultato inevitabile dellasentenza della Corte costituzionale n. 220del 2013, si cerca anche di delineare unente di area vasta che possa già oggiesercitare alcune funzioni di coordina-mento, attribuendo ai comuni le funzioniprecedentemente provinciali nelle materiestatali, e lasciando alle regioni il compitodi decidere, nelle materie di loro compe-tenza, come le funzioni provinciali deb-bano essere attribuite.

Anche in questo caso, poi, in asseappunto sia con l’esperienza precedentedel decreto-legge n. 95 del 2012 sia con laprospettiva di revisione costituzionale for-mulata dal Governo, le nuove provincenon si configurano, nei loro organi, comeespressione diretta del voto delle rispettivecomunità, ma come forme di democraziadi secondo grado. Una forma di democra-zia che consente appunto di chiamare isindaci del territorio a partecipare allescelte e agli indirizzi che i nuovi entipotranno adottare.

Insomma, si può con ragione dire che,malgrado non poche difficoltà di percorso,siamo in presenza ormai di un’evoluzionechiara della democrazia locale italianache, orientata alla semplificazione dei li-velli e all’individuazione di forme di rac-cordo e di programmazione coerente del-l’attività dei comuni nell’ambito delle lorocompetenze, definisce una strategia chiara,di grande valore e respiro costituzionale.

È evidente, poi, che, in questo quadro,un grande ruolo è riservato anche alleregioni.

Del resto che così sia lo dimostra conchiarezza il disegno di legge costituzionaledel Governo, che non a caso parifica loStato e le regioni per quanto riguarda ladefinizione delle forme e delle modalità diesercizio delle funzioni delle provincequando esse saranno soppresse.

È per questo che fin d’ora, nel presen-tare questo disegno di legge, i Ministriproponenti, e in particolare il Ministro per

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gli affari regionali e autonomie locali,intendono sottolineare che esso non è cheun tassello, ancorché molto importante, diun disegno più ampio, destinato a riflet-tersi su tutto il quadro del sistema costi-tuzionale delle autonomie locali, attuale eprossimo venturo, a partire dai servizipubblici e dagli ambiti ottimali dei quali siparlerà ancora più avanti.

Tali ambizioni sono esplicitamente col-legate anche all’emergere, nel presentedisegno di legge, di una filosofia istituzio-nale molto evidente, che la caratterizzanella sua totalità e ne costituisce unaspetto centrale e fondamentale.

Tutto il disegno di legge, sia nella parterelativa alle città metropolitane sia inquella relativa alle province e alle unionidi comuni, è ispirato alla volontà di ri-durre la classe politica e i costi dellapolitica, senza per questo ridurre la ca-pacità delle istituzioni locali di dare ri-sposte ai livelli territoriali adeguati e coe-renti con le necessità dei problemi delPaese oggi e in una prospettiva futura.

A questo scopo tutto il disegno di leggeè segnato dalla volontà di fare dei sindacie dei presidenti delle unioni di comuni laclasse politica di base del governo locale equindi anche, in una misura non piccola,del nostro ordinamento democratico e co-stituzionale.

Una classe politica, quella costituita daisindaci e dai presidenti delle unioni, sullaquale si fa poggiare non solo l’ammini-strazione comunale in senso proprio, maanche l’intera organizzazione territorialedi area vasta, nel caso delle province,nonché l’istituzionalizzazione di un ente digoverno metropolitano quale nuovo livellodi governo destinato a dare finalmente alPaese uno strumento di governo delle areemetropolitane flessibile, dalle ampie e ro-buste competenze di coordinamento e diprogrammazione, in grado di essere mo-tore di sviluppo per tutto il nostro sistemaeconomico e produttivo, capace di inserirele aree più produttive della nostra realtànella grande rete delle città nel mondo e,soprattutto, dell’Unione europea e dei suoiprogrammi di sviluppo.

Tutto questo fa dunque dei sindaci edella classe politica comunale molto di piùdel tessuto connettivo sul quale poggia lademocrazia locale, fondamento e forza diogni democrazia, come Tocqueville ci hainsegnato.

Nella prospettiva di questo disegno dilegge, infatti, essa si configura come la partedella classe politica e dirigente del Paeseche, proprio per la sua capacità di essereespressione della base delle nostre comu-nità ma anche di guardare all’interesse diqueste in una prospettiva più ampia, puòdiventare il tessuto forte sul quale rifon-dare la fiducia dei cittadini nella politica enel suo insostituibile ruolo di guida.

È proprio in questa prospettiva, delresto, che si capisce bene perché il disegnodi legge che qui si propone dà tanto spazioalle unioni dei comuni e al ruolo dei loropresidenti. Non si mira, infatti, soltanto agarantire una forma associativa dei co-muni per l’esercizio delle loro funzioni. Sivuole che dai sindaci stessi dei comuniassociati sia indicato chi, presiedendol’unione, li rappresenta tutti e ne puòesprimere le visioni a un livello territorialedi maggiori dimensioni e importanza.

Di qui il motivo per cui i presidentidelle unioni sono, sia per gli organi dellecittà metropolitane sia per quelli delleprovince quali nuovi enti di area vasta,sempre parificati ai sindaci.

Allo stesso tempo tuttavia il disegno dilegge si fa carico anche di assicurare inentrambi gli enti di area vasta un « luogo »e quindi un organo nel quale sono presentidirettamente tutti i sindaci di tutti i co-muni compresi nel territorio. Si trattadella conferenza metropolitana, per lecittà metropolitane; dell’Assemblea deisindaci, per le nuove province quali enti diarea vasta.

Non meno importante è però anchel’altro aspetto di questo disegno di legge: lavolontà di dare risposte importanti alleesigenze del presente.

Fra queste esigenze quella oggi, nel-l’immediato, di maggiore importanza ècertamente la riforma delle province cosìcome delineata nella normativa che qui sipresenta.

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Va infatti detto con chiarezza che l’ef-fetto immediato della sentenza della Cortecostituzionale n. 220 del 2013 è quello dideterminare una situazione nella quale, inassenza di provvedimenti normativi ade-guati, tutto il nostro sistema di autonomielocali sarebbe costretto a fare un clamo-roso passo indietro rispetto alle ambizionidi questi anni.

Senza interventi legislativi immediati,infatti, alle prossime consultazioni ammi-nistrative del 2014 si dovrebbe procedereal rinnovo degli organi delle provincesecondo le modalità e le previsioni delTUEL, ripristinando così, proprio nel mo-mento in cui le si vuole cambiare profon-damente, le province quali le conosciamoe le abbiamo conosciute nei decenni pas-sati.

Unico modo per evitare che il sistemanel suo complesso faccia un clamorososalto all’indietro è dunque quello di pro-cedere tempestivamente a una ridefini-zione delle province che, pur mantenendoquesti enti in ossequio alla disciplina co-stituzionale su cui si fonda la sentenzan. 220 del 2013, proceda però a utilizzarefino in fondo lo strumento della leggeordinaria, che la Corte esplicitamente con-sente, per anticipare per quanto possibileil disegno di dar vita a un ente di areavasta, i cui organi siano espressione direttadei sindaci, dotato di poche ma essenzialifunzioni di coordinamento e di indirizzo.In una parola, sostanzialmente il progettogià oggi sotteso al disegno di legge costi-tuzionale di abolizione delle province, sesolo si legge con attenzione la relazioneche lo accompagna.

Le nuove province quali enti di areavasta qui delineate sono infatti enti gover-nati dai sindaci e dai presidenti delleunioni e che, pur dotate di un numero difunzioni ancora più esiguo e senza poterigestionali di quanto l’articolo 17 del citatodecreto-legge n. 95 del 2012 prevedesse,sono destinate a svolgere una funzione dicoordinamento e di indirizzo essenziale.Esse costituiranno infatti il raccordo na-turale fra i comuni del territorio (e qui, losi ricordi, sono i territori estranei alfenomeno delle aree metropolitane) e la

regione e lo Stato, da un lato; tra laprospettiva propria del singolo comune equella di un territorio organizzato, dall’al-tro.

Peraltro il testo qui illustrato prevedeanche che lo statuto possa scegliere, oltreal modello del consiglio provinciale com-posto tutto di membri di diritto, anche unmodello alternativo, nel quale si prevedeche il consiglio possa essere eletto dall’as-semblea dei sindaci unitamente al presi-dente dell’unione.

Non meno importante, anzi certamentedi importanza ancora più strategica in unaprospettiva di sviluppo del Paese, è laparte del testo dedicata alle città metro-politane.

Qui non ci si limita a dare finalmenteattuazione a un ente che, come si è giàricordato, è previsto nel nostro ordina-mento da ventitré anni senza aver ancoratrovato attuazione e che lo stesso disegnodi legge costituzionale di abolizione delleprovince qualifica come ente di governodelle aree metropolitane.

Il disegno di legge, infatti, disegna unmodello di città metropolitana molto in-novativo, caratterizzato da alcuni elementiportanti che giova indicare partitamente.

Innanzitutto il suo territorio coincidecon quello della provincia attualmenteesistente, alla quale si sostituisce.

In secondo luogo le sue funzioni sonotutte quelle della provincia attuale, maarricchite da poche essenziali nuove fun-zioni fondamentali in grado di assicurareall’ente il salto di qualità verso il governodell’area metropolitana, che è il suo scopoe la sua missione istituzionale.

In terzo luogo, i suoi organi sonopensati in modo da garantire e assicurarenon solo la coincidenza obbligatoria frasindaco del comune capoluogo e sindacometropolitano, ma anche il coinvolgimentonecessario dei sindaci dei comuni conpopolazione superiore a 15.000 abitanti e,in una prima fase di tre anni, dei presi-denti di tutte le unioni, poi successiva-mente limitati ai presidenti di quelle conalmeno 10.000 abitanti, mentre il raccordocoi sindaci come rappresentanti di tutti i

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singoli comuni è assicurato dalla confe-renza metropolitana.

Il « modello base » previsto per il con-siglio metropolitano è, dunque, quellodella partecipazione di diritto dei sindacidei comuni con popolazione superiore a15.000 abitanti e dei presidenti delleunioni, mentre è previsto che lo statutopossa optare anche per un modello diconsiglio elettivo di secondo grado, conelettorato attivo e passivo riservato a sin-daci e consiglieri comunali, fermo re-stando che il sindaco metropolitano èsempre il sindaco del comune capoluogo.

Solo successivamente al 2017, e sempreche sia stata emanata la necessaria leggeelettorale statale, potrà essere possibilericorrere a forme di elezione a suffragiouniversale.

Lo scopo di questa complessa costru-zione è con tutta evidenza direttamenteconnesso con il ruolo centrale che si vuoledare alle città metropolitane.

Abbiamo aspettato tanto per istituirle eora esse devono recuperare in fretta iltroppo tempo perduto.

Abbiamo bisogno dunque di città me-tropolitane immediatamente operative, icui organi siano composti dai sindaci deicomuni di maggior peso demografico e daipresidenti delle unioni, proprio perchénessuno meglio di essi può conoscere iproblemi dell’area, fare sintesi, operare inuna prospettiva capace di guardare alfuturo più che al presente e pensare ingrande più che avere a cuore la peraltrolegittima difesa delle comunità minori.

La missione essenziale delle città me-tropolitane è infatti quella di porsi allatesta della ripresa dello sviluppo e delrilancio del nostro sistema economico eproduttivo.

Più della metà della popolazione ita-liana vive nelle città metropolitane, e piùdella metà del prodotto interno lordoannuale è prodotto in queste aree.

In queste aree sono collocati i nostricentri di ricerca di maggiore peso e pre-stigio, le università più avanzate, le strut-ture finanziarie portanti del Paese.

In queste aree sono collocate le sedidelle imprese più rilevanti e delle multi-nazionali più prestigiose.

Queste aree costituiscono i nodi por-tanti del nostro sistema di servizi, dellanostra rete dei trasporti terrestri, marit-timi e aerei, delle nostre attività più in-novative.

Dunque è da queste aree e dalle cittàche sono chiamate a rappresentarle cheoccorre ripartire con forza e determina-zione.

Per questo abbiamo bisogno che i nuovienti entrino rapidamente in funzione, eper questo il presente disegno di leggecontiene delle innovazioni che, senza averchiara questa prospettiva, potrebbero ap-parire incongrue.

Una prima importante innovazione èquella di dar vita alla città metropolitanaattraverso un primo periodo di circa seimesi nel quale i suoi organi, in qualchemodo provvisori, hanno due compiti es-senziali: predisporre il nuovo statuto emettere a punto le attività necessarie adassicurare un rapido e immediato suben-tro alle province nel cui territorio insi-stono non appena gli organi eletti diqueste, o i commissari che le governano,verranno a scadenza per fine mandato.

È evidente la ragione di questa scelta,inusuale nel sistema italiano ma in fondogià effettuata in forma analoga tra il 1970e il 1972, quando per un biennio leregioni, già istituite e con gli organi giàformati, poterono solo elaborare lo statutoe costituire gli uffici di base per il lorofunzionamento.

Un secondo aspetto essenziale del mo-dello qui proposto è l’immediato subentrodella città metropolitana alla provincia, auna data fissa, quella del 1o luglio 2014,individuata in modo che a quella datacertamente non solo sono scaduti tutti gliorgani delle province interessate attual-mente in carica, i cui poteri infatti sonoper questo prorogati fino alla data indi-cata, ma soprattutto che tutti i nuovisindaci eletti nel turno elettorale di mag-gio-giugno abbiano preso possesso delleloro cariche e dunque possano entrare afare parte degli organi della città metro-

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politana, al momento in cui questa suben-tra alle funzioni della provincia. Per que-sto del resto sono prorogati fino a taledata i poteri dei commissari in carica nelleprovince commissariate al momento del-l’entrata in vigore della riforma.

Anche qui la scelta è quella di accele-rare al massimo i tempi, anticipando ap-punto la fase transitoria e individuandouna data certa per il momento in cui lecittà metropolitane subentrano alle pro-vince assumendone totalmente le funzionie acquisendone le risorse umane, finan-ziarie e strumentali.

Infine il modello si caratterizza perlasciare alle città metropolitane un’ampiadiscrezionalità statutaria per quanto ri-guarda le relazioni tra i loro organi, lemodalità di organizzazione e di funziona-mento, la disciplina delle procedure e deirapporti con i comuni e gli altri entiterritoriali.

Si tratta di una scelta consapevole,nella convinzione che le città metropoli-tane per loro natura devono avere un’altaflessibilità che incentivi la loro capacità diadattarsi al territorio e alle sue esigenze edi trovare sul campo le forme migliori diraccordo non solo con gli altri livelli digoverno ma anche, e soprattutto, con iprotagonisti del territorio.

Delle unioni dei comuni, specificamenteper quanto attiene alla ratio della lororiorganizzazione, guidata sia dalla volontàdi irrobustire l’associazionismo comunalesia di avere unioni con presidenti forti,rappresentativi di realtà organizzate estrutturate di significativo peso anche de-mografico, si è già detto più volte.

Qui resta ancora da dire che il disegnocomplessivo è tutto orientato comunquealla valorizzazione dei comuni.

Non solo sia la città metropolitana siala nuova provincia hanno nei sindaci laloro classe politica acquisita, ma tutti edue i modelli, pur tra loro molto diversicome diverse sono le missioni, hanno incomune la valorizzazione dei comuni edelle comunità locali.

La ridotta estensione delle competenzedelle nuove province, infine, assolutamenteopportuna sul piano della funzionalità e

della chiarezza del ruolo del nuovo ente,libera anche risorse importanti e implica iltrasferimento di competenze significative edi spessore in capo ai comuni. Ciò accen-tua il ruolo di questi enti nei territoriesterni alle città metropolitane, ma allostesso tempo assicura ad essi risorse ecompetenze in grado di accrescerne sen-sibilmente l’operatività.

Merita peraltro sottolineare che nelleunioni dei comuni, a differenza di quantoavviene per le città metropolitane e leprovince, l’organo che riunisce tutti i sin-daci assume il nome di comitato di sindacie svolge essenzialmente le funzioni disupporto e di collaborazione col presi-dente dell’unione, mentre il consiglio man-tiene le funzioni di indirizzo politico e diadozione dello statuto, dei regolamenti edegli atti di indirizzo.

Nelle unioni infatti è il consiglio e nonil comitato dei sindaci l’organo maggior-mente rappresentativo e dunque titolare ditutte le funzioni di indirizzo, mentre ilcomitato dei sindaci è organo più « con-centrato » e come tale più adatto a svol-gere appunto funzioni di supporto al pre-sidente.

Per questo infine è tra i membri delcomitato che il presidente può individuareil suo vicario ed è ai membri i questocomitato che il presidente può assegnaredeleghe.

Pare dunque che il testo che qui sipresenta meriti non solo un esame attento,quale quello che una normativa così com-plessa e ambiziosa richiede, ma anche unaccoglimento favorevole nella consapevo-lezza, che si spera condivisa dal Parla-mento, che si tratta di un testo tuttoorientato al futuro, la cui rapida appro-vazione non solo eviterà il temuto saltoall’indietro che altrimenti si verificherebbeper le province, ma metterà anche ilsistema locale, anche prima della riformacostituzionale annunciata, in condizione diassumere nuovi compiti e funzioni nelrilancio così necessario del sistema eco-nomico e produttivo del Paese.

A questo fine si anticipa qui anche lavolontà del Governo, e segnatamente delMinistro per gli affari regionali e le au-

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tonomie locali, di accompagnare questotesto non solo nella necessaria fase diesame parlamentare ma anche in quella,delicatissima, della sua prima attuazione,predisponendo allo scopo apposite strut-ture di supporto per gli amministratorilocali che saranno chiamati ad assumeresu di sé il compito essenziale di darebraccia e gambe a questo disegno.

Infine, va fin da ora detto con chia-rezza che tutto il disegno qui presentatoha come necessario corollario anche lariduzione di tutti gli innumerevoli livelliintermedi di gestione di funzioni statali,regionali e spesso anche comunali checaratterizzano la realtà italiana.

Allo stesso tempo esso rende indispen-sabile una nuova e finalmente modernadisciplina dei servizi pubblici locali e dellesocietà a partecipazione pubblica locale.

È intenzione del Governo operare tem-pestivamente anche in questi ambiti nonappena il disegno portante della riformadel sistema locale, contenuto nel testo cheoggi si presenta, potrà, con l’approvazionee il supporto del Parlamento e il consensoauspicato delle associazioni degli enti lo-cali, entrare a far parte concretamente eoperativamente del nostro ordinamento.

Lo scopo che muoverà il Ministro pergli affari regionali e le autonomie localinell’affrontare, coinvolgendo anche le re-gioni e le organizzazioni delle autonomielocali, il tema del riordino della caoticasituazione oggi esistente rispetto agli in-numerevoli diversi ambiti intermedi digestione di funzioni statali e spesso ancheregionali, sarà quello di pervenire, d’intesae con la collaborazione delle regioni e nelrigoroso rispetto delle loro competenze,all’individuazione di ambiti territoriali ot-timali, distinguendo quali di questi riguar-dano essenzialmente funzioni di ambitoterritoriale limitato a pochi comuni, equali sono invece quelli orientati a farfronte a necessità di raccordo e di coe-renza nell’esercizio di attività sostanzial-mente di area vasta.

È evidente che anche questo sforzoavrà natura fortemente anticipatoria edevolutiva rispetto a questo stesso disegnodi legge.

Infatti l’obiettivo è quello di definireambiti territoriali omogenei a livello es-senzialmente intercomunale, destinati atrasformarsi successivamente in più mo-derne unioni di comuni, regolate da ununico quadro normativo, e di individuarenel contempo, sempre di intesa con leregioni, quegli ambiti territoriali di areavasta che in futuro, a province definitiva-mente soppresse, potranno configurarsicome i sistemi territoriali di « atterraggio »anche delle funzioni provinciali che siritengano di voler far gestire dai comuni inun ambito territoriale di area vasta.

Analogamente si farà rispetto ai servizipubblici locali.

Questa materia è da tempo uno deigrandi problemi italiani, sempre affrontatoe mai risolto.

È tempo di porre mano anche a unriordino coerente e razionale di questosettore, individuando anche forme mo-derne di esercizio di queste attività.

Centrale anche in questo settore, cheriguarda anche le città metropolitane, saràl’individuazione di criteri e regole capacidi assicurare che l’ambito territoriale nelquale essi sono esercitati sia ottimale,riconducendo per quanto possibile tutto ilsistema a coerenza, uniformità e sempli-cità.

Da tutto questo esce riconfermato ul-teriormente il « filo rosso » che caratte-rizza questo testo.

Come già più volte si è detto, questodisegno di legge è un tassello essenziale diun processo riformatore che ha un« prima » e che inevitabilmente avrà an-cora numerose tappe di sviluppo.

L’ambizione di questa riforma è dicostituire non solo un tassello importantema anche una tappa coerente tanto con ilquadro attuale quanto con quello pros-simo venturo.

Da ultimo, ma certamente non ultimoper importanza, un cenno alla disciplinaderogatoria qui prevista per Roma capi-tale.

Si è scelto di dedicare un appositocapo, il capo IV, alla normativa relativaalla città metropolitana di Roma capitaleproprio in ragione della assoluta specifi-

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cità di questo ente e della disciplina che loriguarda, anche sulla scorta di quantoprevisto dall’articolo 114, ultimo comma,della Costituzione.

La scelta qui compiuta è per Romaopposta a quella delle altre città metro-politane. Muove infatti dal far coinciderenecessariamente la città metropolitana colterritorio del comune di Roma capitale,prevedendo un originale meccanismo dipossibile allargamento del territorio, equindi della città, a comuni conterminiche aderiscano con atti deliberativi con-formi alla proposta della città metropoli-tana di entrare a far parte della cittàstessa.

Per la provincia di Roma, che resta perla rimanente parte del territorio, valgonopoi, in quanto applicabili, le norme pre-viste nel capo III per le altre province delterritorio nazionale.

Le ragioni di questa scelta risiedonoappunto nella specificità di quest’ente enelle caratteristiche del tutto peculiari cheattengono alla dimensione di Roma capi-tale e al suo tradizionale e complessorapporto con i territori confinanti, pres-soché tutti non caratterizzati specifica-mente da una realtà di integrazione conRoma.

In relazione all’articolato si svolgono leseguenti considerazioni.

L’articolo 1 contiene disposizioni e de-finizioni generali, introducendo le finalitàgenerali delle città metropolitane e l’atti-vità principale della provincia come enteterritoriale di secondo livello. Si operaaltresì una ricognizione dei tre tipi diunione di comuni attualmente in vigore (viè l’unione che i comuni possono in gene-rale costituire per specifiche funzioni;l’unione per l’esercizio obbligatorio dellefunzioni fondamentali dei comuni, salvo ilricorso a convenzioni; l’unione per l’eser-cizio facoltativo di tutte le funzioni deicomuni), introducendo un limite tempo-rale per le convenzioni e modificando inparticolare la tipologia più stringente, perrenderla praticabile da parte di una plateapiù vasta di comuni (non solo quelli conmeno di 1.000 abitanti ma anche comunifino a 5.000 abitanti o a 3.000 se appar-

tenenti a comunità montane) e quindiavvicinandola alla seconda tipologia.

Il capo II tratta dell’istituzione e delladisciplina delle città metropolitane, preve-dendo all’articolo 2 la disciplina generaledelle città metropolitane di Torino, Mi-lano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,Bari, Napoli e Reggio Calabria, con dispo-sizioni relative al territorio metropolitano,alla disciplina del patto di stabilità, non-ché in generale agli organi (il sindacometropolitano, il consiglio metropolitano,la conferenza metropolitana) e ai conte-nuti dello statuto, tra i quali va segnalatala possibilità di costituire articolazioniinterne alle città con organismi di coor-dinamento.

All’articolo 3 si prevede una specialeprocedura per assicurare un avvio celeredelle città metropolitane. Sostanzialmentesi prevede: a) di costituire le città metro-politane dal 1o gennaio 2014 con organicomposti da membri di diritto (quindisenza necessità di elezioni), i quali prov-vedono innanzitutto a predisporre lo sta-tuto, in parallelo alle prosecuzione delleattività da parte delle province fino al 1o

luglio 2014, data fino alla quale sonoprorogati gli organi provinciali, ivi com-presi i commissari; b) alla predetta datadel 1o luglio 2014 le città metropolitanesubentrano alle province omonime svol-gendone le funzioni; se lo statuto in quelmomento è approvato, le città assumonoanche tutte le funzioni di cui all’articolo 9;se invece non è ancora approvato operanocon le funzioni e con le regole dellaprovincia adattate ai nuovi organi. Vi èuna procedura speciale nel caso di gestionicommissariali.

All’articolo 4 si dettano disposizionirelative al sindaco metropolitano e al con-siglio metropolitano, introducendo, ri-spetto ad un assetto con soli membri didiritto (sindaci di comuni con più di15.000 abitanti, presidenti di unioni conpiù di 10.000 abitanti, salvo che in fasetransitoria), la facoltà di ricorrere ad altroassetto istituzionale che prevede elezionidi secondo grado (si prevede anche lapossibilità di ricorrere ad elezioni consuffragio universale, ma esclusivamente,

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dopo l’approvazione della relativa leggeelettorale e a decorrere dalla scadenza diun triennio dalla data di costituzione dellecittà metropolitane). Si prevede che gliincarichi di sindaco metropolitano, di con-sigliere metropolitano e di componentedella conferenza metropolitana siano atitolo gratuito. Si dispongono quindi, agliarticoli 5 e 6, le procedure elettorali nelcaso alternativo previsto all’articolo 4, conl’utilizzo di un sistema di voto ponderatoche da un lato neutralizza il maggiornumero dei consiglieri dei comuni di mag-giori dimensioni, dall’altra assegna un va-lore finale che è proporzionale alla popo-lazione del comune che si rappresenta.

Negli articoli 7 e 8 sono disciplinate lefunzioni del vicesindaco e della conferenzametropolitana.

L’articolo 9 detta le funzioni delle cittàmetropolitane, che evidenziano la novitàdi tale figura istituzionale, proiettata versoun indirizzo strategico del territorio,un’attenta pianificazione territoriale gene-rale, che riguarda anche la rete delleinfrastrutture e dei servizi, la promozionedello sviluppo globale del medesimo ter-ritorio.

L’articolo 10 prevede il trasferimentodel patrimonio e delle risorse umane estrumentali delle province alle città me-tropolitane.

Per quanto riguarda le province (capoIII), in attesa della riforma costituzionaleche potrebbe prevederne l’abolizione, siprovvede ad un riordino finalizzato acostituire un ente di area vasta, governatosostanzialmente dai rappresentanti dei co-muni, mantenendo un numero limitato difunzioni proprie. Pertanto all’articolo 12non è più prevista tra gli organi la giuntaprovinciale; il presidente della provincia èun sindaco in carica eletto, con un sistemadi voto ponderato, dall’assemblea dei sin-daci (che a sua volta rappresenta unorgano della provincia stessa); il consiglioprovinciale è costituito dai sindaci deicomuni con più di 15.000 abitanti e dalpresidente delle unioni di comuni delterritorio con più di 10.000 abitanti, salvoche in fase transitoria (è prevista unaipotesi alternativa con elezione dei consi-

glieri da parte dell’assemblea dei sindaci).La trasformazione delle province si avviaentro venti giorni dalla data di proclama-zione dei sindaci eletti nelle prossimetornate amministrative con l’elezione delnuovo presidente e l’insediamento del con-siglio; successivamente sono approvate lemodifiche statutarie.

L’articolo 14 prevede la gratuità degliincarichi provinciali e la decadenza dagliincarichi per chi cessa dal mandato dasindaco.

Nell’articolo 15 si individuano le limi-tate funzioni mantenute in capo alla pro-vincia, nonché le procedure per il trasfe-rimento delle altre funzioni ai comuni ealle loro unioni. Le regioni, con proprialegge, trasferiscono anch’esse funzioni acomuni e unioni di comuni ovvero possonoricorrere ad una diversa attribuzione perevidenti ragioni di sussidiarietà.

Nel capo IV sono dettate disposizionispeciali per la città metropolitana di Romacapitale, prevedendo che a far data dal 1o

gennaio 2014 il comune di Roma capitale(data la sua estensione e la numerositàdella popolazione) assuma anche la naturagiuridica e le funzioni di città metropoli-tana. Si introduce inoltre una proceduraper l’adesione alla predetta città di comunilimitrofi, nonché per la divisione di patri-monio e risorse umane e strumentali tra laprovincia di Roma e la città metropolitana.In particolare si prevede, come norma aregime, che, fino all’eventuale adesione diulteriori comuni alla città metropolitana, ilsindaco di Roma assume le funzioni di sin-daco metropolitano e l’Assemblea capito-lina assume le funzioni del consiglio e dellaconferenza metropolitana; si applicano peril resto le altre disposizioni sulle città me-tropolitane.

Nel capo V sono dettate norme sulleunioni di comuni, per individuare alcuneregole generali alle quali le tre tipologie diunioni di comuni devono adeguarsi. Esseriguardano gli organi, la potestà statutariae regolamentare, la gratuità delle cariche.Vi sono poi (articolo 22) disposizioni diincentivazione per le fusioni e per leunioni dei comuni e quindi la normarecante abrogazioni e disposizioni finali.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

Con riferimento agli effetti economico-finanziari determinati dalpresente provvedimento va evidenziato che non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le cittàmetropolitane, costituite dal 1o gennaio 2014, subentrano alle provinceomonime nello svolgimento delle funzioni già facenti capo alle stesse,con il trasferimento alla città metropolitana del patrimonio e dellerisorse umane e strumentali delle province. Per il finanziamento dellecittà metropolitane si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Per quanto riguardale funzioni specifiche delle città metropolitane è previsto che il loroesercizio avvenga comunque a valere sulle risorse trasferite e quindisenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (si tratta per lopiù di funzioni programmatorie e di indirizzo e non operative). Inoltregli organi della città metropolitana saranno composti da membri didiritto che operano a titolo gratuito.

Qualora la provincia omonima resti in funzione con il territoriocorrispondente a quello ove insistono i comuni compresi nell’areadella città metropolitana e tra loro confinanti i quali, con attodeliberativo del rispettivo consiglio comunale adottato a maggioranzaassoluta dei componenti, abbiano chiesto di non far parte dellarispettiva città metropolitana, sono ripartiti tra la provincia e la cittàmetropolitana i patrimoni e le risorse umane e strumentali, inrelazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica così comeespressamente previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera g). Al riguardoè previsto un decreto del Ministro per gli affari regionali e leautonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,che stabilisce criteri per la ripartizione delle risorse per assicurarel’invarianza della spesa.

Va rilevato che in caso di subentro totale della città metropolitanaalla provincia, ciò implica la definitiva soppressione di quest’ultima.

Le eventuali elezioni disciplinate dal presente provvedimentovanno espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene poi alle province, in attesa di un riordino dellestesse a livello costituzionale, non si ravvisano nuovi o maggiori oneriin quanto il presente provvedimento è finalizzato a riordinarnel’attuale assetto allo scopo di costituire un ente di area vasta che operaper l’integrazione delle attività dei comuni ad opera sostanzialmentedei rappresentanti dei comuni stessi, mantenendo un numero limitatodi funzioni proprie; tale previsione consentirà, nel lungo periodo, unaconsequenziale riduzione di spesa. Viene prevista altresì la gratuitàdegli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provincialee di componente dell’assemblea dei sindaci; ciò determina un limitato

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risparmio, che può diventare più rilevante in considerazione dell’as-senza di future elezioni a suffragio universale. Inoltre con il ridursidella classe politica provinciale si riducono le spese per il personaledi diretto supporto. Resta ferma altresì la previsione che stabilisce ildivieto di nuove assunzioni dalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento.

A tale riguardo si ricorda che il costo di 1.774 amministratoriprovinciali per il 2011 è stato di 111 milioni di euro. La spesapresunta per nuove elezioni provinciali ai sensi della normativaprevigente era stata stimata in 318,7 milioni di euro, di cui circa 118,4milioni a carico dello Stato.

In merito alle unioni di comuni vi è una riduzione della spesa inquanto non è più prevista, tra gli organi dell’unione, la giunta; inoltretutte le cariche dell’unione sono a titolo gratuito.

Per quanto attiene ad incentivi per la costituzione di unioni dicomuni e per la fusione di comuni, è previsto che tali agevolazionisiano erogate assicurando l’invarianza dei saldi relativi al complessodegli enti locali.

La costituzione di un numero maggiore di unioni di comuni e lafusione di comuni potranno comportare, nel lungo periodo, unariduzione di spesa dovuta alle economie di scala nell’erogazione diservizi.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di governo.

L’intervento regolatorio reca disposizioni in materia di cittàmetropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare, anchein attesa della riforma costituzionale, il loro ordinamento a principidi sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definendo una disci-plina organica a seguito della recente sentenza dalla Corte costitu-zionale n. 220 del 2013.

Si delineano i percorsi per avviare effettivamente la costituzionedelle città metropolitane, con specifica disciplina per la città metro-politana di Roma capitale.

Si interviene per predisporre una nuova disciplina delle provincequali enti di area vasta, governati dai sindaci e dai presidenti delleunioni, destinate a svolgere una funzione di raccordo naturale fra icomuni del territorio (territori estranei al fenomeno delle areemetropolitane) e la regione e lo Stato.

Si appresta una nuova disciplina organica delle unioni di comuniper pervenire a una strutturata normativa su un istituto, quello delleunioni, che ha subìto diverse mutazioni.

Anche la rivisitazione dell’istituto delle fusioni di comuni èfinalizzata a facilitare l’accorpamento di più comuni, nella prospettivadi efficienti dimensioni del livello comunale.

L’iniziativa si pone in asse con il programma del Governo e, siacon riguardo al recente disegno di legge costituzionale finalizzato adabolire le province, sia con riguardo alla annunciata riforma costi-tuzionale, intende anticipare le linee portanti di un moderno sistemadi governo locale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme fondamentali in materia erano dettate, fino allasentenza di cui al punto 4 dagli articoli 23 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nonché dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, i quali recavano un nuova disciplina di province e cittàmetropolitane. Per quanto riguarda le unioni di comuni e le fusionile norme fondamentali sono costituite dagli articoli 15 e 32 del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall’articolo 16,comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall’ar-ticolo 19 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012.

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3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in questioneincidono sul TUEL. Esse riprendono, con modificazioni, gli articoli 23del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e degli articoli 17 e 18 delcitato decreto-legge n. 95 del 2012, dichiarati incostituzionali dallasentenza di cui al punto 4.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Il disegno di legge interviene a seguito della recente sentenza dallaCorte costituzionale n. 220 del 2013 che ha dichiarato l’incostituzio-nalità di alcune norme sul riordino di enti locali contenute in duedistinti strumenti normativi approvati nella precedente legislatura(articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e articoli 17 e 18 deldecreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 135 del 2012). L’incostituzionalità è determinata sostanzialmentedall’uso del decreto-legge in materie ritenute dalla sentenza riservatealla legge; si interviene pertanto con il presente disegno di legge.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

La materia risulta di competenza esclusiva dello Stato, ai sensidell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Perquanto riguarda le competenze delle regioni a statuto ordinario, sichiarisce che, anche prevedendo incisive competenze per le cittàmetropolitane, restano comunque ferme le funzioni di programma-zione e coordinamento delle regioni, nelle materie di cui all’articolo117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitateai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Inoltre, con riferimentoalle funzioni delle province, si prevede la facoltà delle regioni a statutoordinario, con legge regionale, di disporre relativamente ad alcunefunzioni che erano attribuite alle province, in conformità al principiodi sussidiarietà. L’intervento regolatorio è comunque sottoposto allaConferenza unificata.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Il disegno di legge detta in particolare disposizioni finalizzate avalorizzare proprio i princìpi di cui all’articolo 118 della Costituzione,ridisegnando l’assetto istituzionale e le funzioni degli enti locali e delleforme associative, assegnando a ciascun soggetto il ruolo che sembrapiù rispondente ai principi medesimi.

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7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

È stata verificata l’assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto deicriteri di semplificazione normativa, con particolare riguardo allacomposizione degli organi degli enti locali e alle procedure peraccelerare la costituzione delle città metropolitane e delle nuoveprovince.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

L’intervento in esame è mirato ad obiettivi immediati e specificidi adeguamento ordinamentale degli enti locali in connessione aquanto riferito al punto 4, ma si inserisce in un quadro più generaledi iniziative per il riordino del sistema delle autonomie locali.

Si segnalano in Parlamento diverse iniziative sul tema piùgenerale: atto Camera n. 1200 « Modifiche all’articolo 71 del testounico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindacoe del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000abitanti »), atto Camera n. 1029 « Modifica all’articolo 64 del testounico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra lecariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nellarispettiva giunta », atto Camera n. 742 « Modifica all’articolo 73 deltesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzionedei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti »,atto Camera n. 180 « Modifiche al titolo V della parte seconda dellaCostituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delleregioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressionedelle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse resedisponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l’occupa-zione giovanile », atto Camera n. 8 « Modifiche agli articoli 114, 117,118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti specialidella Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia,in materia di soppressione delle province », atto Senato n. 131 «Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, inmateria di soppressione delle province e di istituzione delle agenzieprovinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni ter-ritoriali delle medesime ».

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogoprogetto.

Come riferito al punto 4, l’intervento è in relazione alla richia-mata sentenza della Corte costituzionale, considerata anche nella lineadella giurisprudenza dalla stessa richiamata.

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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEAE INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’or-dinamento dell’Unione europea.

2) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Com-missione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non è pendente alcuna procedura di infrazione sull’oggetto delpresente disegno di legge.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con gliobblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendentisul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo argomento.

Non sussistono decisioni giurisprudenziali né giudizi pendentidinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulmedesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICAE REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che nonappartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corret-tamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazionisubite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

A parte alcune novelle nella norma finale relative al TUEL e adaltre disposizioni, per il resto non si è fatto ricorso alla tecnica dellanovella in quanto si operano prevalentemente integrazioni alla nor-mativa vigente ovvero si riscrivono interamente alcune disposizioni.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

L’intervento normativo non comporta abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti re-troattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe legislative aperte sulla materiaoggetto del disegno di legge.

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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi provvedimenti normativi attuativi,bensì esclusivamente decreti ministeriali o interministeriali ovverodecreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti criteri.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlataindicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilitàdei relativi costi.

Per le finalità dell’intervento in esame sono risultati sufficientidati informativi già in possesso delle amministrazioni coinvolte nellaconcertazione.

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DIREGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità consta-tate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo,nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L’intervento regolatorio fornisce una disciplina organica sulle cittàmetropolitane, le province, le unioni e le fusioni di comuni al fine dirazionalizzare il complesso delle autonomie locali.

Per quanto attiene alle città metropolitane si delinea una nor-mativa più completa rispetto a quanto era contenuto nell’articolo 18del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fornendo un percorso chiaro eaccelerato per la loro costituzione, e dettando altresì una specificadisciplina per il caso della città metropolitana di Roma capitale.

In particolare l’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre2012, n. 228, avendo sospeso fino al 31 dicembre 2013 l’applicazionedelle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,sull’istituzione delle città metropolitane, ha inciso sugli adempimentidel 2013 e sulla fase transitoria delle stesse. Pertanto l’interventoregolatorio in parola non solo riallinea il termine per l’istituzione dellecittà metropolitane al 1o gennaio 2014, come previsto dal comma 1dell’articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, così comeconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, magarantisce, anche alla luce del cronoprogramma ivi previsto, l’opera-tività concreta delle stesse città metropolitane.

Si introduce inoltre, una disciplina per le province per ovviare allasituazione di criticità che si era creata a seguito della stratificazionenormativa concernente le stesse e del conseguente mancato riordino.In particolare, l’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, ha sospeso fino al 31 dicembre 2013 l’applicazione delledisposizioni dei commi 18 e 19 dell’articolo 23 del decreto legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, concernenti le province, e ha previsto ilcommissariamento, ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, nei casi in cui tra il 5 novembre 2012 e il 31dicembre 2013 si fossero verificati la scadenza naturale del mandatodegli organi delle Province, oppure la scadenza dell’incarico dicommissario straordinario delle province o in altri casi di cessazioneanticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legisla-zione vigente, per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre2013. L’intervento regolatorio, per quanto attiene alle province, nepredispone una disciplina volta a configurare le stesse come enti diarea vasta fino alla data di entrata in vigore della riforma costitu-zionale ad esse relativa.

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I soggetti, pubblici e privati, che si trovano a dover venire acontatto con gli enti presi in considerazione dal presente interventoregolatorio necessitano di strutture, apparati organizzati e declinatinel rispetto delle diverse esigenze del territorio di competenza.L’impellente esigenza di fornire al cittadino ed alle imprese maggioriservizi, più efficienti, comporta la necessità di approntare strumentiidonei e attuali che diano risultati celeri e certi nell’attesa dellarevisione costituzionale.

In merito poi alle fusioni di comuni e alle diverse discipline inmateria di unioni di comuni si prevede un ravvicinamento e unaomogeneizzazione, con riferimento all’autonomia statutaria e agliorgani, dettando disposizioni e ponendo incentivi per accrescere ilnumero delle unioni e delle fusioni, al fine anche di dettare un quadrouniforme delle diverse tipologie di unione nonché di potenziare iservizi per il territorio con contestuale contrazione dei costi. Siprevede poi che tali incentivi avvengano assicurando l’invarianza deisaldi relativi al complesso degli enti locali. La costituzione di unnumero maggiore di unioni di comuni e di fusioni di comuni potràcomportare, nel lungo periodo, una riduzione di spesa dovuta alleeconomie di scala nell’erogazione di servizi.

La riduzione della spesa nell’ambito delle autonomie locali siattua, con il presente intervento regolatorio, attraverso la previsionedella gratuità degli incarichi, lo snellimento degli apparati burocraticie le economie di scala nell’erogazione di servizi; inoltre, dal presenteprovvedimento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perse-guiti con l’intervento normativo.

L’obiettivo di breve periodo dell’intervento regolatorio è quello difornire una disciplina organica del mondo delle autonomie locali chevada ad inserirsi nell’attuale contesto normativo, economico e socialegarantendo la valorizzazione, l’efficacia e l’efficienza degli enti localinell’attesa della revisione costituzionale. In particolare l’istituzionedelle città metropolitane, nonché la predisposizione di una nuovadisciplina delle province quali enti di area vasta, al fine di consentireuna immediata revisione delle norme legislative che attualmentedisciplinano questi enti, soprattutto a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 220 del 2013. Ulteriore obiettivo è quello didefinire una nuova disciplina organica delle unioni di comuni al finedi pervenire a una coerente e strutturata normativa su tale istituto.

L’obiettivo di lungo periodo è quello di creare un sistema virtuosoche consenta da una parte la migliore allocazione delle funzionirispetto alle esigenze del territorio e dall’altra una sostanzialecontrazione della spesa afferente all’ambito delle autonomie locali.Immediate riduzioni della spesa delle città metropolitane e delleprovince si attueranno attraverso la previsione della gratuità degliincarichi e attraverso la mancata previsione, per quanto attiene alleprovince, della giunta provinciale. Ulteriori riduzioni della spesa sipotranno avere attraverso le economie di scala sui servizi erogati dalle

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unioni di comuni o dai comuni a seguito di fusione. Analogamenteanche le città metropolitane e le province nel lungo periodo potrannodeterminare ulteriori spazi di riduzione della spesa dovuti alleeconomie generate dalla rimodulazione delle funzioni rispetto alleesigenze dei territori di competenza.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il gradodi raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazionedell’intervento nell’ambito della VIR.

Gli obiettivi perseguiti con il presente intervento regolatoriopotranno essere verificati attraverso la puntuale attuazione delledisposizioni contenute nel disegno di legge. Sono previste appositescadenze per l’avvio del processo di razionalizzazione del complessodelle autonomie locali e pertanto, il rispetto di tale cronoprogrammacostituirà un indicatore efficace per verificare il grado di raggiungi-mento degli obiettivi prefissati.

Inoltre la contrazione della spesa afferente all’ambito delleautonomie locali si attuerà attraverso diversi fattori. Anzitutto lagratuità degli incarichi di sindaco metropolitano, di consiglieremetropolitano, di componente della conferenza metropolitana, dipresidente della provincia, di consigliere provinciale, di componentedell’assemblea dei sindaci e di tutte le cariche dell’unione.

La migliore allocazione delle risorse in relazione alle specifichefunzioni svolte nonché l’incremento delle unioni e delle fusioni dicomuni potrà comportare, nel lungo periodo, una riduzione di spesadovuta alle economie di scala nell’erogazione di servizi. Per quantoattiene poi alle funzioni svolte dai diversi enti, queste vengono allocateal fine di garantire un indirizzo e uno sviluppo strategico delterritorio. Infatti alle città metropolitane, così come delineate, sonoattribuite funzioni che garantiscono un’attenta pianificazione delleinfrastrutture e dei servizi nonché lo sviluppo globale del territorio.Le province invece, fino alla data di entrata in vigore della riformacostituzionale ad esse relativa, sono individuate come enti confunzioni di area vasta. Con le previsioni relative alle unioni e allefusioni di comuni si potenzia il ricorso a queste tipologie anche al finedi migliorare l’erogazione dei servizi nei territori di rispettiva com-petenza.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiun-gimento degli obiettivi di contrazione sono ravvisabili sia nei diversistatuti degli enti che dovranno modulare, nel rispetto dell’autonomiastatutaria propria, gli apparati amministrativi e le disposizioni con-cernenti gli organi politici nel rispetto dei principi contenuti nell’in-tervento regolatorio sia nei documenti contabili degli stessi enti. Alivello puntuale si potrà fare riferimento ai seguenti indicatori:

1. ordinato svolgimento delle fasi previste o ritardi;

2. dinamiche di eventuali « inceppamenti » dei sistemi di ge-stione e funzionamento degli enti interessati dal riordino, rilevabile dadinamiche di contenzioso, allungamento dei tempi dei procedimenti edell’erogazione di finanziamenti, disservizi;

3. riduzione di spese per riordino di servizi.

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D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinataridei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Destinatario dei principali effetti dell’intervento regolatorio è ilmondo delle autonomie locali, in particolare, città metropolitane,province e comuni attraverso la duplice declinazione costituita dal-l’unione di comuni e dalla fusione di comuni.

Conseguentemente, ulteriori destinatari del presente interventoregolatorio saranno i soggetti che ineriscono all’ambito territoriale diriferimento degli enti citati come destinatari dei servizi erogati in taleambito.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO.

Sono state acquisite documentazioni provenienti dall’ANCI edall’UPI nonché si è fatto riferimento alla dottrina relativa alleriforme costituzionali. In particolare si segnala l’acquisizione delladocumentazione proveniente dall’Associazione nazionale dei comuniitaliani del 28 maggio 2013 relativa alla città metropolitane. Non sonostate effettuate consultazioni formali ma, a livello informale, sonostate sentite, nonché prese in considerazione, le istanze provenientidalle associazioni degli Enti locali (ANCI, UPI). In proposito, sirappresenta che le linee emerse dalla documentazione raccolta e dalleconsultazioni informali effettuate hanno riguardato, oltre il generaleriordino delle province con possibilità di soppressione delle provincee contestuale istituzione delle città metropolitane dal 1o gennaio 2014,la necessità dell’approvazione di disposizioni specifiche sulla compo-sizione del consiglio metropolitano e sulle modalità di elezione delsindaco metropolitano e del consiglio (anche in relazione alla mancataconversione del decreto-legge del 5 novembre 2012, n. 188, che, trale altre cose, aveva modificato gli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95) nonché l’ulteriore necessità di dettare una disci-plina puntuale per la città metropolitana di Roma capitale.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NONINTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

In mancanza dell’intervento, verrebbe meno la necessaria razio-nalizzazione del complesso delle autonomie locali. In particolare poi,per quanto attiene alle province, in attesa della revisione costituzio-nale, con i tempi che la caratterizzano (circa due anni per l’interoprocesso), si è determinato un vuoto normativo che comporta il rinviodi riforme importanti dell’assetto delle istituzioni, che potrebberoavere un impatto positivo sullo sviluppo del Paese proprio nei prossimimesi. Anche per colmare questo vuoto normativo si è procedutoall’intervento regolatorio in parola.

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SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGO-LATORIO.

Gli obiettivi del disegno di legge non possono essere raggiunti conun intervento non regolatorio in quanto l’assetto degli enti locali èdeterminato dalla legge. Possibili opzioni alternative da attuare conuna diversa regolamentazione riguardano ad esempio il mantenimentoper le province e l’introduzione per le città metropolitane unicamentedi elezioni a suffragio universale; tale opzione è stata scartata inquanto avrebbe contraddetto gli obiettivi di semplificazione dei livellidi governo, mantenendo le interferenze tra livelli tutti politici. Ai finidel raggiungimento degli obiettivi prefissati l’unico intervento attuabileè quello regolatorio, ossia attraverso la modifica della normativaesistente.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E

DELL’IMPATTO SU CITTADINI E IMPRESE.

A) Svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta.

L’intervento regolatorio consente una razionalizzazione del com-plesso delle autonomie locali anche alla luce del vuoto normativodeterminato dalla fisiologica lunghezza della revisione costituzionale.Consente altresì di effettuare una riduzione della spesa nell’ambitodegli enti locali sia attraverso le gratuità delle cariche degli entiinteressati dal presente intervento regolatorio sia attraverso le eco-nomie di scala nell’erogazione di servizi forniti. Ulteriori vantaggipossono essere ravvisati nello snellimento degli apparati burocrati enei risparmi connessi, nella migliore qualità dei servizi che sarannoerogati dagli enti così come rimodulati. Non si ravvisano svantaggilegati all’opzione prescelta.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sullemicro, piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda l’individuazione e la stima degli effettidell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese si rap-presenta che l’intervento regolatorio non incide direttamente sullestesse ma, consentendo una razionalizzazione delle autonomie localie quindi, un conseguente potenziamento dell’allocazione delle funzionisvolte e dei servizi erogati, comporterà necessariamente effetti positivisu tutto il territorio di competenza degli enti coinvolti.

In particolare non si avranno effetti negativi sulle piccole e medieimprese in quanto la valorizzazione del territorio, in termini dimiglioramento dei servizi erogati, che discenderà dall’interventoregolatorio, sarà appannaggio di tutti i soggetti operanti nel territoriostesso.

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C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costiamministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L’intervento regolatorio non prevede oneri informativi, inoltre,non si prevedono costi amministrativi a carico dei cittadini e delleimprese. Nel medio periodo è prevedibile una riduzione degli oneriamministrativi su cittadini e imprese in considerazione della razio-nalizzazione di strutture e servizi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’interventoregolatorio.

Si è verificato che l’intervento regolatorio è attuabile con le risorseumane, finanziarie e strumentali già esistenti e quindi non derivanonuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non risultanopertanto condizioni e fattori negativi incidenti sugli effetti dell’inter-vento regolatorio.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTOCONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL

PAESE.

L’intervento regolatorio, migliorando l’allocazione delle funzionisvolte dagli enti e conseguentemente i servizi erogati sul territorio dicompetenza, indirettamente crea benefici ed incide positivamente sullivello di competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DIREGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell’attuazione del presente provvedimentosono il Dipartimento per gli affari regionali e il Ministero dell’interno,anche attraverso le sue articolazioni territoriali, le prefetture.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Si prevede l’informazione sul presente intervento regolatorio nelsito web del Dipartimento per gli affari regionali nonché nel sito webdel Ministero dell’interno. Inoltre forme di pubblicità specifica, suirispettivi siti web sono previste da parte dei diversi enti localicoinvolti. Verrà altresì effettuata una campagna informativa relativaai contenuti del presente intervento normativo, attraverso incontri,seminari, conferenze, organizzata dalle associazioni degli enti locali(ANCI, UPI).

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C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’inter-vento regolatorio.

Si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomielocali predisponga, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente intervento regolatorio, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti moda-lità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, ancheattraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti ela verifica dei risultati ottenuti.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’interventoregolatorio.

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell’interventoregolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’interventoregolatorio e considerare ai fini della VIR.

Dall’esito del monitoraggio sarà possibile verificare la necessità dieventuali misure correttive che potranno essere utili anche ai fini dellarevisione costituzionale.

Il Dipartimento per gli affari regionali e il Ministero dell’internocureranno, a cadenza biennale, la prescritta VIR nella quale sarannopressi in considerazione, prioritariamente, i seguenti aspetti:

1) rispetto del cronoprogramma (rispetto dello svolgimento dellefasi previste o ritardi);

2) documentazione contabile dei singoli enti;

3) statuti dei singoli enti;

4) migliore offerta dei servizi erogati;

5) verifica dell’impatto positivo sulle piccole e medie imprese;

6) verifica delle dinamiche di eventuali « inceppamenti » deisistemi di gestione e funzionamento degli enti interessati dal riordino,rilevabili da dinamiche di contenzioso, allungamenti dei tempi deiprocedimenti e dell’erogazione di finanziamenti, disservizi;

7) verifica della riduzione di spese per riordino di servizi.

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DISEGNO DI LEGGE__

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge detta disposizioniin materia di città metropolitane, provincee unioni di comuni, al fine di adeguare,anche in attesa della riforma costituzio-nale ad essi relativa, il loro ordinamento aiprincìpi di sussidiarietà, differenziazione eadeguatezza.

2. Le città metropolitane sono entiterritoriali di secondo livello con le fun-zioni di cui all’articolo 9 e con le seguentifinalità istituzionali generali:

a) cura dello sviluppo strategico delterritorio metropolitano mediante attivitàdi programmazione e pianificazione, coor-dinamento, promozione e gestione inte-grata dei servizi, delle infrastrutture edelle reti di comunicazione, nonché me-diante il sostegno alla ricerca;

b) promozione delle relazioni e degliscambi tra la comunità metropolitana e glialtri enti territoriali italiani e stranieri,curando in particolare le relazioni istitu-zionali e i rapporti con le altre cittàmetropolitane dell’Unione europea.

3. Le province, fino alla data di entrata invigore della riforma costituzionale ad esserelativa, sono enti territoriali di secondo li-vello disciplinati ai sensi del capo III.

4. Le unioni di comuni sono enti localicostituiti da due o più comuni per l’esercizioassociato di funzioni o servizi ai sensi dell’ar-ticolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordi-namento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguitodenominato « testo unico », come da ultimo

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modificato dall’articolo 23 della presentelegge. I comuni con popolazione inferiore a5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se ap-partengono o sono appartenuti a comunitàmontane, esclusi i comuni il cui territoriocoincide integralmente con quello di una opiù isole e il comune di Campione d’Italia, anorma dell’articolo 14, comma 28, del decre-to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e successive modificazioni, sono te-nuti a costituire unioni per l’esercizio obbli-gatoriamente associato delle funzioni fonda-mentali, con esclusione di quelle di cui allalettera l) del comma 27 del citato articolo 14e salvo il ricorso ad apposite convenzioni. Adecorrere dalla scadenza del quinto annodalla data di entrata in vigore della presentelegge, i predetti comuni non possono stipu-lare nuove convenzioni per l’esercizio dellefunzioni fondamentali e devono a tale scoporicorrere esclusivamente alla costituzionedell’unione di cui al secondo periodo.

5. I comuni possono costituire altresìunioni ai sensi dell’articolo 16, comma 1,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148, e successivemodificazioni, per le funzioni ivi previste.Al citato comma 1 dell’articolo 16 deldecreto-legge n. 138 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 148 del2011, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino a 1.000 abitanti »sono sostituite dalle seguenti: « fino a5.000 abitanti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « L’unione di cui al presentecomma deve esercitare anche le funzioniassegnate ai comuni che ne fanno partedagli altri enti territoriali di cui all’articolo114 della Costituzione ».

6. Nel caso di cui al primo periodo delcomma 4, le unioni sono disciplinate, perquanto non previsto dalla presente legge,dall’articolo 32 del testo unico, come daultimo modificato dall’articolo 23 dellapresente legge. Nei casi di cui al secondoperiodo del comma 4 e al comma 5, leunioni sono rispettivamente disciplinate,

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per quanto non previsto dalla presentelegge, dall’articolo 14 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive modificazioni, e dall’articolo16, commi da 1 a 16, del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, come da ultimo modificato dalcomma 5 del presente articolo e dagliarticoli 22 e 23 della presente legge.

CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINADELLE CITTÀ METROPOLITANE

ART. 2.

(Città metropolitane).

1. L’ordinamento delle città metropoli-tane di Torino, Milano, Venezia, Genova,Bologna, Firenze, Bari, Napoli e ReggioCalabria è disciplinato dalla presente leggeai sensi e nel rispetto di quanto previstodall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-condo comma, lettera p), della Costitu-zione. La città metropolitana di Roma, inragione dello stato di capitale riconosciutoalla città dall’articolo 114 della Costitu-zione, è regolata dalla disciplina specialedi cui al capo IV della presente legge.

2. Il territorio della città metropolitana,salvo quanto previsto dall’articolo 3,comma 1, lettera g), coincide con quellodella provincia omonima, ferma restandol’iniziativa dei comuni, ivi compresi i co-muni capoluogo delle province limitrofe, aisensi dell’articolo 133, primo comma, dellaCostituzione, per la modifica delle circo-scrizioni provinciali limitrofe e per l’ade-sione alla città metropolitana.

3. Sono organi della città metropoli-tana:

a) il sindaco metropolitano;

b) il consiglio metropolitano;

c) la conferenza metropolitana.

4. Il sindaco metropolitano rappresental’ente, convoca e presiede il consiglio me-

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tropolitano e la conferenza metropolitana,ha poteri di impulso dell’attività dell’entee di proposta, sovrintende al funziona-mento dei servizi e degli uffici e all’ese-cuzione degli atti; esercita le altre funzioniattribuite dallo statuto. Il consiglio è l’or-gano di indirizzo dell’ente; propone lostatuto alla conferenza; approva regola-menti, piani e programmi; predispone ibilanci; approva o adotta ogni altro atto adesso sottoposto dal sindaco; esercita lealtre funzioni attribuite dallo statuto. Laconferenza metropolitana adotta lo statutoe le sue modificazioni, approva i bilanci eha poteri propositivi e consultivi secondoquanto disposto dallo statuto.

5. Nel rispetto della presente legge lostatuto stabilisce le norme fondamentalidell’organizzazione dell’ente, ivi comprese,fermo restando quanto disposto dalcomma 4, le attribuzioni degli organi non-ché l’articolazione delle loro competenze.Lo statuto e le sue modifiche e integra-zioni sono proposte dal consiglio metro-politano alla conferenza metropolitana,che le adotta a maggioranza assoluta, conil sistema di voto ponderato di cui all’ar-ticolo 8, comma 2.

6. Oltre alle materie di cui al comma 5,lo statuto:

a) regola le modalità e le forme diindirizzo e coordinamento dell’azionecomplessiva di governo del territorio me-tropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comunifacenti parte della città metropolitana e lemodalità di organizzazione e di eserciziodelle funzioni metropolitane, ivi compresequelle con le quali la città metropolitanapuò conferire ai comuni compresi nelterritorio o alle loro unioni, anche informa differenziata per determinate areeterritoriali, l’esercizio di proprie funzioni,con il contestuale trasferimento delle ri-sorse umane, strumentali e finanziarienecessarie per il loro svolgimento;

c) prevede le modalità con le quali icomuni facenti parte della città metropo-litana e le loro unioni possono conferirel’esercizio di proprie funzioni alla mede-

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sima, con il contestuale trasferimento dellerisorse umane, strumentali e finanziarienecessarie per il loro svolgimento;

d) può prevedere la costituzione diarticolazioni interne alla città metropoli-tana per specifiche funzioni, con propriorganismi di coordinamento;

e) regola le modalità in base allequali i comuni non compresi nel territoriometropolitano possono istituire accordicon la città metropolitana.

ART. 3.

(Istituzione delle città metropolitanein sede di prima applicazione).

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, le città metropolitane di cuiall’articolo 2, comma 1, primo periodo,sono costituite a decorrere dal 1o gennaio2014 sul territorio delle province omonimee con funzioni limitate all’approvazionedello statuto fino alla data di subentro allaprovincia omonima ai sensi delle lettere f)e g). Si applicano altresì le seguenti di-sposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogodella provincia omonima è il sindaco dellacittà metropolitana;

b) il consiglio metropolitano è costi-tuito dal sindaco metropolitano, dai sin-daci dei comuni appartenenti alla cittàmetropolitana aventi popolazione supe-riore a 15.000 abitanti, dai presidenti delleunioni di comuni appartenenti alla cittàmetropolitana aventi popolazione com-plessiva almeno pari a 10.000 abitanti,nonché, fino al compimento del terzoanno dalla data di costituzione della cittàmetropolitana, dai presidenti di unioni dicui all’articolo 1, comma 4, secondo pe-riodo. Qualora il numero dei consiglieri siasuperiore a venti unità, il consiglio puòcostituire al suo interno un comitato ese-cutivo. Partecipa altresì alle riunioni delconsiglio il presidente della provinciaomonima fino al 1o luglio 2014 ovvero, sesuccessiva, fino alla data di approvazione

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dello statuto. Partecipa alle predette riu-nioni, senza diritto di voto, anche il pre-sidente della regione, ovvero un suo dele-gato;

c) la conferenza metropolitana è co-stituita dai sindaci dei comuni apparte-nenti alla città metropolitana;

d) gli organi di cui alle lettere a), b)e c) restano in carica anche successiva-mente al subentro alla provincia e finoall’insediamento degli organi istituiti anorma dello statuto;

e) gli organi della città metropolitana,fino alla scadenza degli organi della pro-vincia ai sensi della lettera f), provvedonoa predisporre e ad approvare lo statuto,nonché a individuare le più idonee solu-zioni per la transizione dalla provincia alnuovo ente. A tal fine si avvalgono delsupporto degli uffici dell’amministrazioneprovinciale. Lo statuto può essere appro-vato anche successivamente al subentroalla provincia ai sensi delle lettere f) e g)e comunque entro il 31 dicembre 2014. Incaso di mancata approvazione dello sta-tuto entro la predetta data, il prefetto fissaun nuovo termine, non superiore a ses-santa giorni, per la sua adozione, decorsoil quale nomina un commissario ad actacon il compito di adottare lo statutomedesimo, salve le eventuali successivemodificazioni da parte degli organi dellacittà metropolitana. Lo statuto, ove adot-tato dal commissario, deve conformarsi,per quanto riguarda la disciplina relativaal sindaco e al consiglio, a quanto dispostodall’articolo 4, comma 1. Al commissarionon sono corrisposti gettoni, compensi,rimborsi di spese o altri emolumenti co-munque denominati;

f) salvo quanto previsto alla lettera g),le città metropolitane subentrano alle pro-vince omonime alla data del 1o luglio2014. Fino alla medesima data sono co-munque prorogati gli organi provinciali incarica alla data di entrata in vigore dellapresente legge, ivi comprese le gestionicommissariali. Dalla data di cui al primoperiodo, le città metropolitane succedonoalle province in tutti i rapporti attivi e

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passivi ed esercitano le funzioni di questeultime nonché le funzioni proprie di cuiall’articolo 9. Ove alla predetta data lacittà metropolitana non abbia approvatolo statuto, fino alla data di approvazionedel medesimo si applicano, per quantocompatibili, le disposizioni statutarie dellaprovincia sulle competenze e sul funzio-namento degli organi provinciali, attri-buendo al sindaco metropolitano le com-petenze del presidente della provincia edella giunta e al consiglio metropolitanoquelle del consiglio provinciale;

g) ove entro il 28 febbraio 2014almeno un terzo dei comuni compresi nelterritorio della città metropolitana e traloro confinanti, ovvero un numero di co-muni che rappresentino un terzo dellapopolazione della provincia, deliberi, conatto adottato dal rispettivo consiglio co-munale a maggioranza assoluta dei com-ponenti, di non far parte della rispettivacittà metropolitana, la predetta città, alladata di cui alla lettera f), subentra allaprovincia omonima, ai sensi e per glieffetti della citata lettera f), esclusivamenteper quanto riguarda il territorio dei co-muni che non hanno optato per l’appar-tenenza all’ente provincia. La provinciaomonima resta in funzione per il territoriocorrispondente a quello di pertinenza deicomuni che hanno optato per l’apparte-nenza all’ente provincia. La provincia cosìridefinita è regolata dalle disposizioni dicui al capo III e si procede alla formazionedei nuovi organi provinciali ai sensi del-l’articolo 13. Con decreto del Ministro pergli affari regionali e le autonomie locali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono disciplinate le modalitàsecondo le quali si procede in tale caso alriparto del patrimonio, delle risorse finan-ziarie, umane e strumentali nonché degliobiettivi del patto di stabilità interno tra laprovincia e la città metropolitana, in re-lazione ai territori di rispettiva compe-tenza e alle rispettive funzioni e senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Con delibera del presidente dellaprovincia in carica, emanata, in confor-

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mità ai predetti criteri, previa intesa con ilsindaco metropolitano e sentiti i comuniinteressati, sono quindi ripartiti tra laprovincia e la città metropolitana il patri-monio, le risorse finanziarie, umane estrumentali. Ove entro il 30 aprile 2014 lapredetta delibera non venga emanata, en-tro i successivi novanta giorni provvede ilprefetto con proprio atto. Avverso gli attidi riparto delle predette risorse le provincee le città metropolitane interessate pos-sono ricorrere alla sezione regionale dellaCorte dei conti. Sulla base della presentelegge è esclusa l’istituzione, sul territoriodi cui alla presente lettera, di nuove pro-vince oltre a quella esistente alla data dientrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Sindaco e consiglio metropolitano).

1. Il sindaco metropolitano è di dirittoil sindaco del comune capoluogo. Il con-siglio metropolitano è costituito dal sin-daco metropolitano, dai sindaci dei co-muni con più di 15.000 abitanti e daipresidenti delle unioni di comuni conalmeno 10.000 abitanti, costituite nel ter-ritorio della città metropolitana, nonché,fino al compimento del terzo anno dalladata di costituzione del consiglio mede-simo, anche dai presidenti di unioni di cuiall’articolo 1, comma 4, secondo periodo.Qualora il numero dei consiglieri sia su-periore a venti unità, il consiglio puòcostituire al suo interno un comitato ese-cutivo.

2. In alternativa a quanto disposto dalcomma 1, lo statuto può prevedere:

a) che il sindaco metropolitano sia didiritto il sindaco del comune capoluogo eche il consiglio metropolitano sia eletto daisindaci e dai consiglieri comunali dei co-muni appartenenti al territorio della cittàmetropolitana;

b) l’elezione diretta del sindaco metro-politano e del consiglio metropolitano asuffragio universale da parte dei cittadini

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della città metropolitana. Tale elezionepuò avvenire non prima del 2017 e co-munque successivamente all’approvazionedella legge statale sul sistema elettorale. Èinoltre condizione necessaria, affinché sipossa far luogo a elezione del sindaco edel consiglio metropolitano a suffragiouniversale, che entro il termine predetto sisia proceduto ad articolare il territorio delcomune capoluogo in più comuni. A talefine, il comune capoluogo deve proporre lapredetta articolazione territoriale, con de-liberazione del consiglio comunale, adot-tata secondo la procedura prevista dall’ar-ticolo 6, comma 4, del testo unico. Laproposta del consiglio comunale deve es-sere sottoposta a referendum tra tutti icittadini della città metropolitana, da ef-fettuare sulla base delle rispettive leggiregionali, e deve essere approvata dallamaggioranza dei partecipanti al voto. Èaltresì necessario che la regione abbiaprovveduto con propria legge all’istitu-zione dei nuovi comuni e alla loro deno-minazione ai sensi dell’articolo 133 dellaCostituzione.

3. Nei casi di cui al comma 2, ilconsiglio metropolitano è composto dalsindaco metropolitano e da non più di:

a) ventiquattro consiglieri nelle cittàmetropolitane con popolazione residentesuperiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città me-tropolitane con popolazione residente su-periore a 800.000 e inferiore o pari a 3milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altrecittà metropolitane.

4. L’incarico di sindaco metropolitano,di consigliere metropolitano e di compo-nente della conferenza metropolitana, an-che con riferimento agli organi di cuiall’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.Il sindaco metropolitano o i consiglierimetropolitani i quali, durante il loro man-dato, cessano dalla carica di sindaci deiloro comuni sono sostituiti da chi subentraloro nella carica. Il presidente dell’unione

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che cessa dalla carica è sostituito da chisubentra nella medesima carica.

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma2, lettera a), il consiglio metropolitano èeletto dai sindaci e dai consiglieri comu-nali dei comuni della città metropolitana.Possono candidarsi ed essere eletti a con-siglieri metropolitani esclusivamente i sin-daci e i consiglieri comunali in carica neimedesimi comuni alla data delle elezioni.Ciascun elettore esprime un voto ponde-rato secondo le seguenti disposizioni:

a) tenendo conto del diverso numerodi consiglieri comunali e quindi di titolaridi elettorato attivo per ciascun comune pereffetto dell’articolo 37, comma 1, del testounico, si attribuisce in una prima fase ilvalore di 1 al voto del sindaco o del consi-gliere comunale del comune con popola-zione inferiore a 3.000 abitanti e quindi,rispettivamente: di 0,75 al voto del sindacoo consigliere di comune con popolazionesuperiore a 3.000 e non superiore a 10.000abitanti; di 0,60 al voto del sindaco o consi-gliere di comune con popolazione superiorea 10.000 e non superiore a 30.000 abitanti;di 0,40 al voto del sindaco o consigliere dicomune con popolazione superiore a30.000 e non superiore a 100.000 abitanti;di 0,30 al voto del sindaco o consigliere dicomune con popolazione superiore a100.000 e non superiore a 250.000 abitanti;di 0,26 al voto del sindaco o consigliere dicomune con popolazione superiore a250.000 e non superiore a 500.000 abitanti;di 0,24 al voto del sindaco o consigliere dicomune con popolazione superiore a500.000 e non superiore a un milione diabitanti; di 0,20 al voto del sindaco o consi-gliere di comune con popolazione superiorea un milione di abitanti;

b) i valori di cui alla lettera a), perogni sindaco e consigliere, sono quindimoltiplicati per il numero risultante dalla

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divisione tra il numero della popolazionedel comune che essi rappresentano e ilnumero della popolazione del comune conmeno abitanti. Il valore è arrotondato allaseconda cifra decimale;

c) la popolazione è determinata sullabase dell’ultimo censimento.

2. L’elezione dei consiglieri metropoli-tani è effettuata sulla base di collegi unino-minali e secondo le disposizioni dettatedalla legge 8 marzo 1951, n. 122, in quantocompatibili con le norme di cui alla pre-sente legge e con il presente articolo.

3. La dichiarazione di presentazionedelle liste di candidati deve essere sotto-scritta da almeno il 5 per cento degliaventi diritto.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo èdata dal totale dei voti validi ottenuti datutti i candidati del gruppo stesso neisingoli collegi della città metropolitana.

5. Non sono ammessi all’assegnazionedei seggi i gruppi di candidati che abbianoottenuto meno del 3 per cento dei votivalidi.

6. Per l’assegnazione dei seggi a ciascungruppo di candidati collegati, si divide lacifra elettorale conseguita da ciascungruppo di candidati successivamente per 1,2, 3, 4 sino a concorrenza del numero diconsiglieri da eleggere. Quindi tra i quo-zienti così ottenuti si scelgono i più alti, innumero eguale a quello dei consiglieri daeleggere, disponendoli in una graduatoriadecrescente. A ciascun gruppo di candidatisono assegnati tanti rappresentanti quantisono i quozienti ad esso appartenenticompresi nella graduatoria. A parità diquoziente, nelle cifre intere e decimali, ilposto è attribuito al gruppo di candidatiche ha ottenuto la maggior cifra elettoralee, a parità di quest’ultima, per sorteggio.Se ad un gruppo spettano più posti diquanti sono i suoi candidati, i posti ecce-denti sono distribuiti tra gli altri gruppi,secondo l’ordine dei quozienti.

7. Compiute le operazioni di cui alcomma 6 sono proclamati eletti consiglierimetropolitani i candidati di ciascungruppo secondo l’ordine delle rispettivecifre individuali.

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8. La cifra individuale dei candidati aconsigliere metropolitano viene determi-nata moltiplicando il numero dei votivalidi ottenuto da ciascun candidato per100 e dividendo il prodotto per il totale deivoti validi espressi nel collegio per i can-didati a consigliere metropolitano. Nelcaso di candidature presentate in più diun collegio si assume, ai fini della gra-duatoria, la maggiore cifra individuale ri-portata dal candidato.

9. In caso di cessazione dalla carica disindaco o di consigliere comunale il con-sigliere metropolitano decade dal consiglioed è sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 6.

(Determinazione dei collegie modalità attuative).

1. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri, da adottare su propostadel Ministro dell’interno, entro sessantagiorni dalla data di approvazione dellostatuto di ciascuna città metropolitana,sentita la Conferenza Stato-città ed auto-nomie locali, sono determinati, nel caso dielezione ai sensi dell’articolo 4, comma 2,lettera b), i collegi di cui all’articolo 9 dellalegge 8 marzo 1951, n. 122, e successivemodificazioni, e sono emanate le disposi-zioni contenenti le modalità attuative perl’elezione dei consigli e dei sindaci metro-politani.

ART. 7.

(Vicesindaco metropolitanoe consiglieri delegati).

1. Il sindaco metropolitano può nomi-nare un vicesindaco, scelto tra i consiglierimetropolitani, stabilendo le eventuali fun-zioni a lui delegate e dandone immediatacomunicazione al consiglio. Il vicesindacoesercita le funzioni del sindaco in ognicaso in cui questo ne sia impedito. Qua-lora il sindaco metropolitano cessi dallacarica per cessazione dalla titolarità dal-l’incarico di sindaco del proprio comune,

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il vicesindaco rimane in carica fino all’in-sediamento del nuovo sindaco metropoli-tano.

2. Il sindaco metropolitano può altresìassegnare deleghe a consiglieri metropoli-tani secondo le modalità e nei limiti sta-biliti dallo statuto.

ART. 8.

(Conferenza metropolitana).

1. La conferenza metropolitana è com-posta dal sindaco metropolitano, che laconvoca e la presiede, e dai sindaci deicomuni appartenenti alla città metropoli-tana.

2. Le delibere della conferenza metro-politana, salva diversa specifica previsionedello statuto, sono adottate con voto pon-derato così determinato: il voto del sin-daco di comune con popolazione minorerispetto agli altri comuni ha valore 1; ilvoto degli altri sindaci è determinato dalrisultato della divisione tra il numero degliabitanti del comune che essi rappresen-tano e il numero degli abitanti del comunecon popolazione minore. Il valore è arro-tondato alla seconda cifra decimale.

ART. 9.

(Funzioni della città metropolitana).

1. Alla città metropolitana sono attri-buite le funzioni delle province nonché, aisensi dell’articolo 117, primo comma, let-tera p), della Costituzione, a valere sullerisorse trasferite e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, le seguentifunzioni fondamentali:

a) adozione annuale del piano stra-tegico del territorio metropolitano, checostituisce atto di indirizzo per l’ente e perl’esercizio delle funzioni dei comuni edelle unioni dei comuni compresi nel-l’area, anche rispetto all’esercizio di fun-zioni delegate o assegnate dalle regioni;

b) pianificazione territoriale generale,ivi comprese le strutture di comunica-

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zione, le reti di servizi e delle infrastrut-ture di interesse della comunità metropo-litana, anche fissando vincoli e obiettiviall’attività e all’esercizio delle funzioni deicomuni ricompresi nell’area;

c) strutturazione di sistemi coordinatidi gestione dei servizi pubblici, organizza-zione dei servizi pubblici di interesse ge-nerale di ambito metropolitano;

d) mobilità e viabilità, anche assicu-rando la compatibilità e la coerenza dellapianificazione urbanistica comunale nel-l’ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dellosviluppo economico e sociale, anche assi-curando sostegno e supporto alle attivitàeconomiche e di ricerca innovative e coe-renti con la vocazione della città metro-politana come delineata nel piano strate-gico annuale del territorio;

f) promozione e coordinamento deisistemi di informatizzazione e di digitaliz-zazione in ambito metropolitano.

2. Restano comunque ferme le funzionidi programmazione e di coordinamentodelle regioni, loro spettanti nelle materiedi cui all’articolo 117, commi terzo equarto, della Costituzione, nonché le fun-zioni esercitate ai sensi dell’articolo 118della Costituzione.

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentalidella città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana ilpatrimonio, il personale e le risorse stru-mentali della provincia a cui ciascuna cittàmetropolitana succede a titolo universalein tutti i rapporti attivi e passivi, ivicomprese le entrate provinciali, all’atto delsubentro alla provincia. Nel caso di su-bentro per una parte del territorio pro-vinciale, con la provincia che resta infunzione per la parte complementare, siprocede alla ripartizione ai sensi dell’ar-

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ticolo 3, comma 1, lettera g), quinto pe-riodo.

2. Il personale trasferito mantiene laposizione giuridica ed economica in godi-mento all’atto del trasferimento con rife-rimento alle voci fisse e continuative, com-presa l’anzianità di servizio maturata.

CAPO III

LE PROVINCE

ART. 11.

(Disposizioni generali).

1. Fino alla data di entrata in vigoredella riforma costituzionale ad esse rela-tiva, le province, fermo restando quantoprevisto nel capo II, esercitano le funzionidi cui all’articolo 15.

2. Restano comunque ferme le funzionidi programmazione e coordinamento delleregioni, nelle materie di cui all’articolo117, commi terzo e quarto della Costitu-zione, e le funzioni esercitate ai sensidell’articolo 118 della Costituzione.

3. Le norme di cui al presente capo nonsi applicano alle province autonome diTrento e di Bolzano.

ART. 12.

(Organi delle province).

1. Sono organi delle province di cuiall’articolo 11 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l’assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappre-senta l’ente, convoca e presiede il consiglioprovinciale e l’assemblea dei sindaci, so-vrintende al funzionamento dei servizi edegli uffici e all’esecuzione degli atti; eser-cita le altre funzioni attribuite dallo sta-tuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo,propone all’assemblea lo statuto, approva

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regolamenti interni, piani, programmi;predispone i bilanci, nonché approva oadotta ogni altro atto ad esso sottopostodal presidente della provincia; esercita lealtre funzioni attribuite dallo statuto. L’as-semblea dei sindaci adotta lo statuto e lesue modificazioni, approva i bilanci e hapoteri propositivi e consultivi secondoquanto disposto dallo statuto.

3. L’elezione del presidente della pro-vincia avviene previa convocazione dell’as-semblea dei sindaci da parte del sindacodel comune capoluogo.

4. Per l’elezione del presidente dellaprovincia si applicano le seguenti disposi-zioni:

a) sono elettori del presidente i sin-daci dei comuni appartenenti alla provin-cia, in carica alla data dell’elezione, non-ché i commissari ordinari e straordinarinominati ai sensi degli articoli 141 e 143del testo unico, e successive modificazioni;

b) si procede con il sistema di votoponderato di cui all’articolo 8, comma 2;

c) l’elettorato passivo è attribuitoesclusivamente ai sindaci in carica neicomuni della provincia alla data dell’ele-zione;

d) l’elezione del presidente della pro-vincia avviene nell’ambito dell’assembleadei sindaci mediante deposito presso ilseggio elettorale, da parte degli elettori, diuna scheda nella quale sono indicati: ilnome e il cognome dell’elettore; il comunedi appartenenza; il nome e il cognome deicandidati presidenti. Ogni elettore puòesprimere una sola preferenza. Risultaeletto il candidato che abbia riportato piùvoti secondo il sistema di voto ponderato.A parità di voto è eletto il più anziano.

5. Il consiglio provinciale è costituitodai sindaci dei comuni della provincia conpiù di 15.000 abitanti e dai presidenti delleunioni di comuni della provincia con po-polazione complessiva superiore a 10.000abitanti, nonché, fino al compimento delterzo anno dalla data di costituzione delconsiglio medesimo, dai presidenti diunioni di cui all’articolo 1, comma 4,

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secondo periodo. Lo statuto può in alter-nativa prevedere che il consiglio provin-ciale sia eletto dall’assemblea dei sindaciin conformità alle seguenti disposizioni:

a) il consiglio provinciale in tal casoè composto da sedici componenti nelleprovince con popolazione superiore a700.000 abitanti, da dodici componentinelle province con popolazione da 300.000a 700.000 abitanti, da dieci componentinelle province con popolazione fino a300.000 abitanti;

b) l’elettorato attivo e passivo spettaai componenti dell’assemblea dei sindaci;

c) non è prevista presentazione dicandidature;

d) nell’assemblea, appositamente con-vocata, ogni elettore riceve una scheda checompila indicando il proprio nome e co-gnome, il comune di appartenenza e dauno a tre nomi di componenti dell’assem-blea proposti per il consiglio. Si applica ilsistema di voto ponderato di cui all’arti-colo 8, comma 2. Risultano eletti i com-ponenti più votati secondo il predettosistema fino a concorrenza del numero deiconsiglieri eleggibili. A parità di voti èeletto il più anziano. Nel caso in cui ilconsigliere eletto cessi dalla carica di sin-daco durante il mandato, decade dal con-siglio e subentra il primo dei non eletti.

6. L’assemblea dei sindaci è costituitadai sindaci dei comuni appartenenti allaprovincia.

ART. 13.

(Costituzione degli organi in sede di primaapplicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione dellapresente legge, nelle province di cui all’ar-ticolo 11, comma 1, il presidente dellaprovincia o il commissario, in carica alladata di entrata in vigore della presentelegge, convoca l’assemblea dei sindaci perl’elezione del presidente della provincia aisensi dell’articolo 12, commi 2 e 3, che si

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svolge entro venti giorni dalla proclama-zione dei sindaci eletti a seguito delleprime consultazioni amministrative suc-cessive alla data di entrata in vigore dellapresente legge. In ogni caso sono prorogatigli organi provinciali in carica alla data dientrata in vigore della presente legge, ivicompresi eventuali commissari, fino alladata di insediamento del nuovo presidentee del nuovo consiglio provinciale.

2. Il consiglio provinciale, ferma re-stando la competenza generale in materiastatutaria, approva le modifiche statutarieconseguenti alla presente legge entro il 31dicembre 2014. In caso di mancata ado-zione delle modifiche statutarie entro lapredetta data, il prefetto fissa per la loroadozione un nuovo termine, non superiorea sessanta giorni, decorso il quale nominaun commissario ad acta con il compito diadottarle, salve le eventuali successive mo-dificazioni da parte degli organi dellaprovincia. Al commissario non sono cor-risposti gettoni, compensi, rimborsi dispese o altri emolumenti comunque deno-minati.

ART. 14.

(Disposizioni sugli incarichi).

1. Gli incarichi di presidente della pro-vincia, di consigliere provinciale e di com-ponente dell’assemblea dei sindaci sonoesercitati a titolo gratuito.

2. Il presidente della provincia il quale,durante il suo mandato, cessa dalla caricadi sindaco, decade e si procede a unanuova elezione ai sensi dell’articolo 12. Iconsiglieri i quali, durante il loro mandato,cessano dalla carica di sindaco, sono so-stituiti da chi subentra nella predettacarica.

ART. 15.

(Funzioni delle province).

1. Le province di cui all’articolo 11,quali enti con funzioni di area vasta,

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esercitano esclusivamente le seguenti fun-zioni:

a) pianificazione territoriale provin-ciale di coordinamento, nonché tutela evalorizzazione dell’ambiente, per gliaspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, autorizza-zione e controllo in materia di trasportoprivato, in coerenza con la programma-zione regionale, nonché costruzione, clas-sificazione e gestione delle strade provin-ciali e regolazione della circolazione stra-dale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale dellarete scolastica.

2. Fermo restando quanto disposto dalcomma 1, nel rispetto del principio disussidiarietà di cui all’articolo 118, primocomma, della Costituzione, sono trasferiteai comuni ovvero alle unioni di comuni lefunzioni amministrative conferite alle pro-vince con legge dello Stato fino alla datadi entrata in vigore della presente legge.

3. Con legge regionale sono trasferite aicomuni e alle unioni di comuni le funzionirientranti nelle materie di competenzaregionale ai sensi dell’articolo 117, commiterzo e quarto, della Costituzione, diverseda quelle di cui al comma 1, salva diversaattribuzione per specifiche e motivate esi-genze di sussidiarietà.

4. Le funzioni amministrative di cui alcomma 2 sono individuate con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’interno e delMinistro per gli affari regionali e le au-tonomie locali, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione e con il Ministro dell’economiae delle finanze, da adottare entro il 31marzo 2014, previa intesa in sede di Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali. Ilmedesimo decreto determina i criteri ge-nerali per l’individuazione dei beni e dellerisorse finanziarie, umane, strumentali eorganizzative connessi all’esercizio dellefunzioni stesse e al loro conseguente tra-sferimento dalla provincia ai comuni o alle

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unioni di comuni interessati, fermo re-stando che le entrate continuano a spet-tare alla provincia e che vengono da essaripartite tra i comuni cui sono attribuite lepredette funzioni. Sullo schema di decreto,per quanto attiene al trasferimento dirisorse umane, sono consultate le organiz-zazioni sindacali maggiormente rappre-sentative ed è acquisito il parere dellaCommissione parlamentare per la sempli-ficazione, di cui all’articolo 14, comma 19,della legge 28 novembre 2005, n. 246, esuccessive modificazioni.

5. Con delibera del consiglio provincialeinsediato ai sensi dell’articolo 13, su pro-posta del presidente della provincia di cuial medesimo articolo, sono emanate ledisposizioni attuative del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri di cui alcomma 4 del presente articolo.

6. Le province, entro sessanta giornidalla data della delibera di cui al comma5, rideterminano in riduzione la piantaorganica del personale e ne modificano iprofili professionali sulla base delle di-verse funzioni e del diverso assetto degliorgani, provvedendo agli adeguamenti suc-cessivi a seguito delle leggi regionali di cuial comma 3. In ogni caso resta confermatoper le province il divieto di nuove assun-zioni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

CAPO IV

LA CITTÀ METROPOLITANADI ROMA CAPITALE

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. In considerazione della specialitàdella città di Roma capitale, di cui all’ar-ticolo 114 della Costituzione, e di quantoprevisto dall’articolo 1 del decreto legisla-tivo 18 aprile 2012, n. 61, e successivemodificazioni, a decorrere dal 1o gennaio2014 il comune di Roma capitale assumeanche la natura giuridica e le funzioni dicittà metropolitana, con la denominazionedi città metropolitana di Roma capitale.

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2. Si applicano anche alla città metro-politana di Roma capitale le norme pre-viste dall’articolo 3, salvo che, fino al-l’eventuale adesione di altri comuni allacittà metropolitana, il sindaco di Romaassume le funzioni di sindaco metropoli-tano e l’Assemblea capitolina assume lefunzioni sia del consiglio sia della confe-renza metropolitana.

3. Entro il 28 febbraio 2014 i comunidel territorio della provincia di Romaconfinanti con il territorio del comune diRoma capitale possono, su proposta delconsiglio di Roma capitale, deliberare, conatto del proprio consiglio, adottato a mag-gioranza assoluta dei votanti, di aderirealla città metropolitana di Roma capitale.Sono quindi disposti, con legge dello Stato,ai sensi dell’articolo 133 della Costitu-zione, le relative modifiche territoriali e ilpassaggio dei comuni interessati all’ambitoterritoriale della città metropolitana. I co-muni oggetto della predetta legge manten-gono la natura giuridica di comuni auto-nomi nell’ambito della città metropolitanadi Roma capitale.

4. Fino alla consultazione elettoraleamministrativa successiva alla data di en-trata in vigore della presente legge resta incarica nella provincia di Roma il commis-sario governativo. Successivamente allaproclamazione dei sindaci e dei consiglicomunali eletti nella tornata elettorale dicui al primo periodo, la città metropoli-tana subentra alla provincia di Romalimitatamente al territorio di Roma capi-tale e dei comuni che, ai sensi del comma3, siano stati con legge dello Stato, ai sensidell’articolo 133 della Costituzione, asse-gnati all’ambito territoriale della città me-tropolitana di Roma capitale.

5. La provincia di Roma resta in fun-zione limitatamente al territorio residuorispetto a quello della città metropolitanadi Roma capitale. Si applicano alla pro-vincia di Roma le disposizioni di cui alcapo III, in quanto compatibili.

6. Successivamente al 28 febbraio 2014,constatato il numero di comuni che hachiesto e deliberato di aderire alla cittàmetropolitana, anche nelle more del per-fezionamento del procedimento, alla città

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metropolitana di Roma capitale e allaprovincia di Roma si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 3, comma 1,lettera g), quarto, quinto, sesto, settimo eottavo periodo.

ART. 17.

(Disciplina della città metropolitanadi Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto all’articolo 16,la città metropolitana di Roma capitale èdisciplinata dalle norme relative alle cittàmetropolitane di cui alla presente legge, inquanto compatibili.

CAPO V

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLEUNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI CO-

MUNI

ART. 18.

(Organi dell’unione di comuni).

1. Sono organi dell’unione di comuni,nelle forme previste dai commi 4 e 5dell’articolo 1:

a) il presidente dell’unione;

b) il comitato dei sindaci dell’unione;

c) il consiglio dell’unione.

2. Il presidente dell’unione è eletto dalconsiglio dell’unione a maggioranza asso-luta dei suoi membri tra i consiglieri chericoprono la carica di sindaco. Qualoradopo tre scrutini nessuno abbia ottenutola maggioranza assoluta, si procede alballottaggio tra i due consiglieri più votati.

3. Il comitato dei sindaci dell’unione ècomposto da tutti i sindaci dei comunidell’unione. Se l’organo supera il numerodi trenta componenti, lo statuto può pre-vedere un comitato esecutivo ristretto el’articolazione in sottocomitati.

4. Il consiglio dell’unione è compostoda tutti i sindaci dei comuni dell’unione e

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da due consiglieri per ciascun comune, dicui uno in rappresentanza della mino-ranza, che esprimono un unico voto coneffetto ponderato ai sensi dell’articolo 8,comma 2.

5. Il presidente dell’unione può nomi-nare un vicepresidente, scelto tra i membridel comitato, e assegnare deleghe ai com-ponenti del comitato medesimo. Il presi-dente dell’unione rappresenta l’ente, con-voca e presiede il comitato dei sindaci e ilconsiglio dell’unione, sovrintende al fun-zionamento dei servizi e degli uffici eall’esecuzione degli atti; esercita le altrefunzioni attribuite dallo statuto. Il comi-tato dei sindaci coadiuva il presidentenell’esercizio delle sue funzioni. Il consi-glio è l’organo di indirizzo, approva lostatuto e i regolamenti, i piani, i pro-grammi e i bilanci, nonché ogni altro attoad esso sottoposto dal presidente del-l’unione; esercita le altre funzioni attri-buite dallo statuto.

ART. 19.

(Statuto dell’unione).

1. L’unione ha potestà statutaria eregolamentare e ad essa si applicano, inquanto compatibili con le disposizionidella presente legge e con quelle richia-mate al comma 6 dell’articolo 1, i princìpiprevisti per l’ordinamento dei comuni, conparticolare riguardo allo status degli am-ministratori, all’ordinamento finanziario econtabile, al personale e all’organizza-zione.

2. Lo statuto dell’unione stabilisce lemodalità di funzionamento degli organi ene disciplina i rapporti.

3. Lo statuto dell’unione è approvatodal consiglio dell’unione.

ART. 20.

(Gratuità delle cariche).

1. Tutte le cariche nell’unione sonoesercitate a titolo gratuito.

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ART. 21.

(Fusione di comuni).

1. In caso di fusione di uno o piùcomuni, fermo restando quanto previstodall’articolo 16 del testo unico, il comunerisultante dalla fusione adotta uno statutoche può prevedere anche forme particolaridi collegamento tra il nuovo comune e lecomunità che appartenevano ai comunioggetto della fusione.

ART. 22.

(Incentivi per le unionie le fusioni di comuni).

1. Le regioni, nella definizione del pattodi stabilità verticale, possono individuareidonee misure volte a incentivare le unionie le fusioni di comuni, fermo restandol’obiettivo di finanza pubblica attribuitoalla medesima regione. Il terzo periodo delcomma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, è soppresso.

2. I comuni risultanti da una fusione,ove istituiscano municipi, possono mante-nere tributi e tariffe differenziati per cia-scuno dei territori degli enti preesistentialla fusione, non oltre l’ultimo eserciziofinanziario del primo mandato ammini-strativo del nuovo comune.

3. Per l’anno 2014, nell’accesso allerisorse di cui all’articolo 18, comma 9, deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, è data priorità aiprogetti presentati da unioni di comuni.

CAPO VI

ART. 23.

(Norme finali).

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 32 deltesto unico sono abrogati.

2. All’articolo 1, comma 1, e all’articolo2, comma 1, della legge 7 giugno 1991,

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n. 182, e successive modificazioni, le pa-role: « e provinciali » sono soppresse.

3. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8,9, 10 e 11 dell’articolo 16 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, e successive modificazioni,sono abrogati.

4. Il comma 115 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, è abro-gato.

5. Le regioni sono tenute ad adeguarela propria legislazione alle disposizionidella presente legge entro dodici mesidalla data della sua entrata in vigore.

6. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le regioni astatuto speciale Friuli Venezia Giulia eSardegna e la Regione siciliana adeguanoi propri ordinamenti interni ai princìpidella medesima legge; entro lo stesso ter-mine, le regioni a statuto speciale Trenti-no-Alto Adige e Valle d’Aosta adeguano laloro legislazione ai princìpi di cui al capoV della presente legge. Le disposizionidella presente legge costituiscono princìpidell’ordinamento giuridico della Repub-blica e princìpi fondamentali di coordina-mento della finanza pubblica.

7. Con riferimento alle città metropo-litane e alle province trasformate ai sensidella presente legge, fino a una revisionedel patto di stabilità che tenga conto dellefunzioni a esse attribuite, i nuovi enti sonotenuti a conseguire gli obiettivi di finanzapubblica assegnati alle province di cui allalegislazione previgente ovvero alle qualisubentrano.

8. In relazione alle disposizioni dellapresente legge riguardanti le province e lecittà metropolitane, nulla è innovato conriferimento all’organizzazione perifericadelle amministrazioni dello Stato.

9. Al fine di procedere all’attuazione diquanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonché per accompagnare e soste-nere l’applicazione degli interventi di ri-forma di cui alla presente legge, il Ministroper gli affari regionali e le autonomiepredispone, entro sessanta giorni dalla

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data di entrata in vigore della presentelegge e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, appositi programmi diattività contenenti modalità operative ealtre indicazioni finalizzate ad assicurare,anche attraverso la nomina di commissari,il rispetto dei termini previsti per gliadempimenti di cui alla presente legge e laverifica dei risultati ottenuti.

10. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

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