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N. 4368—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015(v. stampato Senato n. 2067)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANTI, VERINI, MATTIELLO, GIULIANI, MARZANO, BAZOLI,CAMPANA, TARTAGLIONE

approvata dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2015(v. stampato Senato n. 1844)

MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO BRA-GANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN,

GIANLUCA PINI

approvata dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015(v. stampato Senato n. 2032)

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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D’INIZIATIVA DEI SENATORI

SCILIPOTI ISGRÒ; TORRISI; MANCONI, TRONTI, TORRISI; COMPA-GNA; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BA-RANI; MARINELLO, MAZZONI, PAGANO, ALICATA, GUALDANI, SCOMA,RUVOLO; COMPAGNA; CARDIELLO, VILLARI, MUSSOLINI, FASANO,EVA LONGO, DE SIANO, D’ANNA, MILO, RAZZI, COMPAGNA, AMO-RUSO, GENTILE, VICECONTE, FAZZONE, CALIENDO, AIELLO, GIU-SEPPE ESPOSITO, CHIAVAROLI; CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DESIANO, EVA LONGO, FASANO, AMORUSO, RAZZI, LIUZZI, ALICATA,FAZZONE, MUSSOLINI; CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO,EVA LONGO, FASANO, AMORUSO, LIUZZI, FAZZONE, ALICATA, MUS-SOLINI; BARANI; CASSON, LUMIA, CHITI, STEFANO ESPOSITO, BRO-GLIA, FILIPPI, SPILABOTTE, SOLLO, CIRINNÀ, DIRINDIN, LO GIU-DICE, FEDELI, RITA GHEDINI, TOCCI, LO MORO, RICCHIUTI, MO-SCARDELLI, FAVERO, ORELLANA, FUCKSIA, MASTRANGELI, URAS;DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRA-GLIA, STEFANO, URAS; LO GIUDICE, CAPACCHIONE, GIACOBBE,MANCONI, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, SOLLO; CASSON, LU-MIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,MANCONI, CHITI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GOTOR, ALBANO,RICCHIUTI, CUCCA, DIRINDIN, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTE-SINI, MINEO, DI GIORGI, AMATI, SOLLO, PAGLIARI, VALENTINI, DEPIN, DEL BARBA, MANASSERO, SCALIA, CANTINI, SANGALLI, FUCK-SIA; LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN,GINETTI, LO GIUDICE, ALBANO; LO GIUDICE, MANCONI, BENCINI,CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FAVERO, FEDELI, FILIPPI,RITA GHEDINI, GUERRA, IDEM, MARGIOTTA, MASTRANGELI, PA-GLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SPILABOTTE; GIAR-RUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BUL-GARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, EN-DRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORO-NESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI,VACCIANO; GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUC-CARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI,CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLI-NARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SI-MEONI, VACCIANO; GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTO-ROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPO-LILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MAR-TELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO,SCIBONA, SIMEONI, VACCIANO; GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AI-ROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPO-LILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MAR-TELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO,SCIBONA, SIMEONI, VACCIANO; GINETTI, ZANONI, PUPPATO, CHITI,MATTESINI, ALBANO, LO GIUDICE, PEZZOPANE, BERTUZZI, CI-

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RINNÀ, CUCCA, LUCHERINI; CAMPANELLA, MINEO, BOCCHINO, DEPIN, RICCHIUTI, BENCINI, GAMBARO, PUPPATO, PALERMO; RIC-CHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI; BARANI; MUSSINI, BENCINI, SIMEONI,VACCIANO, MASTRANGELI; D’ASCOLA, GENTILE, AIELLO, DI GIA-COMO, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE,TORRISI, COMPAGNA, LUCIANO ROSSI; CAPPELLETTI; GINETTI;BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR,

ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO, CONTE

(v. stampati Senato nn. 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708,

709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 marzo 2017

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale eall’ordinamento penitenziario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 15 marzo 2017

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PROGETTO DI LEGGE__

ART. 1.

1. Dopo l’articolo 162-bis del codicepenale è inserito il seguente:

« ART. 162-ter. – (Estinzione del reato percondotte riparatorie). – Nei casi di proce-dibilità a querela soggetta a remissione, ilgiudice dichiara estinto il reato, sentite leparti e la persona offesa, quando l’impu-tato ha riparato interamente, entro il ter-mine massimo della dichiarazione di aper-tura del dibattimento di primo grado, ildanno cagionato dal reato, mediante lerestituzioni o il risarcimento, e ha elimi-nato, ove possibile, le conseguenze dannoseo pericolose del reato. Il risarcimento deldanno può essere riconosciuto anche inseguito ad offerta reale ai sensi degli arti-coli 1208 e seguenti del codice civile, for-mulata dall’imputato e non accettata dallapersona offesa, ove il giudice riconosca lacongruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potutoadempiere, per fatto a lui non addebitabile,entro il termine di cui al primo comma,l’imputato può chiedere al giudice la fissa-zione di un ulteriore termine, non supe-riore a sei mesi, per provvedere al paga-mento, anche in forma rateale, di quantodovuto a titolo di risarcimento; in tal casoil giudice, se accoglie la richiesta, ordina lasospensione del processo e fissa la succes-siva udienza alla scadenza del termine sta-bilito e comunque non oltre novanta giornidalla predetta scadenza, imponendo speci-fiche prescrizioni. Durante la sospensionedel processo, il corso della prescrizioneresta sospeso. Si applica l’articolo 240, se-condo comma.

Il giudice dichiara l’estinzione del reato,di cui al primo comma, all’esito positivodelle condotte riparatorie ».

2. Le disposizioni dell’articolo 162-terdel codice penale, introdotto dal comma 1,si applicano anche ai processi in corso alla

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data di entrata in vigore della presentelegge e il giudice dichiara l’estinzione anchequando le condotte riparatorie siano statecompiute oltre il termine della dichiara-zione di apertura del dibattimento di primogrado.

3. L’imputato, nella prima udienza, fattaeccezione per quella del giudizio di legitti-mità, successiva alla data di entrata invigore della presente legge, può chiedere lafissazione di un termine, non superiore asessanta giorni, per provvedere alle resti-tuzioni, al pagamento di quanto dovuto atitolo di risarcimento e all’eliminazione,ove possibile, delle conseguenze dannose opericolose del reato, a norma dell’articolo162-ter del codice penale, introdotto dalcomma 1. Nella stessa udienza l’imputato,qualora dimostri di non poter adempiere,per fatto a lui non addebitabile, nel ter-mine di sessanta giorni, può chiedere algiudice la fissazione di un ulteriore ter-mine, non superiore a sei mesi, per prov-vedere al pagamento, anche in forma ra-teale, di quanto dovuto a titolo di risarci-mento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, ilgiudice, se accoglie la richiesta, ordina lasospensione del processo e fissa la succes-siva udienza alla scadenza del termine sta-bilito ai sensi del citato comma 3. Durantela sospensione del processo, il corso dellaprescrizione resta sospeso. Si applica l’ar-ticolo 240, secondo comma, del codice pe-nale.

5. All’articolo 416-ter, primo comma,del codice penale, le parole: « da quattro adieci anni » sono sostituite dalle seguenti:« da sei a dodici anni ».

6. All’articolo 624-bis del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « èpunito con la reclusione da uno a sei annie con la multa da euro 309 a euro 1.032 »sono sostituite dalle seguenti: « è punitocon la reclusione da tre a sei anni e con lamulta da euro 927 a euro 1.500 »;

b) al terzo comma, le parole: « Lapena è della reclusione da tre a dieci annie della multa da euro 206 a euro 1.549 »sono sostituite dalle seguenti: « La pena è

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della reclusione da quattro a dieci anni edella multa da euro 927 a euro 2.000 »;

c) dopo il terzo comma è aggiunto ilseguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse daquelle previste dagli articoli 98 e 625-bis,concorrenti con una o più delle circostanzeaggravanti di cui all’articolo 625, non pos-sono essere ritenute equivalenti o preva-lenti rispetto a queste e le diminuzioni dipena si operano sulla quantità della stessarisultante dall’aumento conseguente alle pre-dette circostanze aggravanti ».

7. All’articolo 625, primo comma, ali-nea, del codice penale, le parole: « La penaper il fatto previsto dall’articolo 624 è dellareclusione da uno a sei anni e della multada euro 103 a euro 1.032 » sono sostituitedalle seguenti: « La pena per il fatto previ-sto dall’articolo 624 è della reclusione dadue a sei anni e della multa da euro 927 aeuro 1.500 ».

8. All’articolo 628 del codice penale sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « èpunito con la reclusione da tre a dieci annie con la multa da euro 516 a euro 2.065 »sono sostituite dalle seguenti: « è punitocon la reclusione da quattro a dieci anni econ la multa da euro 927 a euro 2.500 »;

b) al terzo comma, le parole: « Lapena è della reclusione da quattro anni esei mesi a venti anni e della multa da euro1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalleseguenti: « La pena è della reclusione dacinque a venti anni e della multa da euro1.290 a euro 3.098 »;

c) dopo il terzo comma è inserito ilseguente:

« Se concorrono due o più delle circo-stanze di cui al terzo comma del presentearticolo, ovvero se una di tali circostanzeconcorre con altra fra quelle indicate nel-l’articolo 61, la pena è della reclusione dasei a venti anni e della multa da euro 1.538a euro 3.098 ».

9. All’articolo 629, secondo comma, delcodice penale, le parole: « da sei a venti

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anni » sono sostituite dalle seguenti: « dasette a venti anni ».

10. All’articolo 158 del codice penale èaggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dall’articolo 392,comma 1-bis, del codice di procedura pe-nale, se commessi nei confronti di minore,il termine della prescrizione decorre dalcompimento del diciottesimo anno di etàdella persona offesa, salvo che l’azione pe-nale sia stata esercitata precedentemente.In quest’ultimo caso il termine di prescri-zione decorre dall’acquisizione della noti-zia di reato ».

11. All’articolo 159 del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti daiseguenti:

« 1) autorizzazione a procedere, dalladata del provvedimento con cui il pubblicoministero presenta la richiesta sino al giornoin cui l’autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione adaltro giudizio, sino al giorno in cui vienedecisa la questione »;

2) dopo il numero 3-bis) è aggiuntoil seguente:

« 3-ter) rogatorie all’estero, dalla datadel provvedimento che dispone una roga-toria sino al giorno in cui l’autorità richie-dente riceve la documentazione richiesta, ocomunque decorsi sei mesi dal provvedi-mento che dispone la rogatoria »;

b) dopo il primo comma sono inseritii seguenti:

« Il corso della prescrizione rimane al-tresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall’articolo544 del codice di procedura penale per ildeposito della motivazione della sentenzadi condanna di primo grado, anche seemessa in sede di rinvio, sino alla pronun-cia del dispositivo della sentenza che defi-nisce il grado successivo di giudizio, per un

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tempo comunque non superiore a un annoe sei mesi;

2) dal termine previsto dall’articolo544 del codice di procedura penale per ildeposito della motivazione della sentenzadi condanna di secondo grado, anche seemessa in sede di rinvio, sino alla pronun-cia del dispositivo della sentenza definitiva,per un tempo comunque non superiore aun anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al se-condo comma sono computati ai fini delladeterminazione del tempo necessario a pre-scrivere dopo che la sentenza del gradosuccessivo ha prosciolto l’imputato ovveroha annullato la sentenza di condanna nellaparte relativa all’accertamento della respon-sabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensidell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, delcodice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione dicui al secondo comma si verifica un’ulte-riore causa di sospensione di cui al primocomma, i termini sono prolungati per ilperiodo corrispondente »;

c) il secondo comma è abrogato.

12. All’articolo 160, secondo comma, delcodice penale, dopo le parole: « davanti alpubblico ministero » sono inserite le se-guenti: « o alla polizia giudiziaria, su delegadel pubblico ministero, ».

13. Il primo comma dell’articolo 161 delcodice penale è sostituito dal seguente:

« L’interruzione della prescrizione ha ef-fetto per tutti coloro che hanno commessoil reato. La sospensione della prescrizioneha effetto limitatamente agli imputati neicui confronti si sta procedendo ».

14. Al secondo comma dell’articolo 161del codice penale, dopo le parole: « dellametà » sono inserite le seguenti: « per i reatidi cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente aidelitti richiamati dal presente comma, e640-bis, nonché ».

15. Le disposizioni di cui ai commi da10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo

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la data di entrata in vigore della presentelegge.

16. Il Governo è delegato ad adottare,nel termine di un anno dalla data di en-trata in vigore della presente legge, decretilegislativi per la modifica della disciplinadel regime di procedibilità per taluni reatie delle misure di sicurezza personali e peril riordino di alcuni settori del codice pe-nale, secondo i seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) prevedere la procedibilità a querelaper i reati contro la persona puniti con lasola pena edittale pecuniaria o con la penaedittale detentiva non superiore nel mas-simo a quattro anni, sola, congiunta o al-ternativa alla pena pecuniaria, fatta ecce-zione per il delitto di cui all’articolo 610 delcodice penale, e per i reati contro il patri-monio previsti dal codice penale, salva inogni caso la procedibilità d’ufficio qualoraricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace peretà o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravantiad effetto speciale ovvero le circostanzeindicate nell’articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, ildanno arrecato alla persona offesa sia dirilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati persegui-bili a querela ai sensi della lettera a), com-messi prima della data di entrata in vigoredelle disposizioni emanate in attuazionedella medesima lettera a), il termine perpresentare la querela decorre dalla pre-detta data, se la persona offesa ha avuto inprecedenza notizia del fatto costituente re-ato; prevedere che, se è pendente il proce-dimento, il pubblico ministero o il giudiceinforma la persona offesa dal reato dellafacoltà di esercitare il diritto di querela e iltermine decorre dal giorno in cui la per-sona offesa è stata informata;

c) revisione della disciplina delle mi-sure di sicurezza personali ai fini dellaespressa indicazione del divieto di sotto-porre a misure di sicurezza personali perfatti non preveduti come reato dalla legge

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del tempo in cui furono commessi; rivisi-tazione, con riferimento ai soggetti impu-tabili, del regime del cosiddetto « doppiobinario », prevedendo l’applicazione con-giunta di pena e misure di sicurezza per-sonali, nella prospettiva del minor sacrifi-cio possibile della libertà personale, sol-tanto per i delitti di cui all’articolo 407,comma 2, lettera a), del codice di proce-dura penale e prevedendo comunque ladurata massima delle misure di sicurezzapersonali, l’accertamento periodico dellapersistenza della pericolosità sociale e larevoca delle misure di sicurezza personaliquando la pericolosità sia venuta meno;revisione del modello definitorio dell’infer-mità, mediante la previsione di clausole ingrado di attribuire rilevanza, in conformitàa consolidate posizioni scientifiche, ai di-sturbi della personalità; previsione, nei casidi non imputabilità al momento del fatto,di misure terapeutiche e di controllo, de-terminate nel massimo e da applicare te-nendo conto della necessità della cura, eprevedendo l’accertamento periodico dellapersistenza della pericolosità sociale e dellanecessità della cura e la revoca delle mi-sure quando la necessità della cura o lapericolosità sociale siano venute meno; pre-visione, in caso di capacità diminuita, del-l’abolizione del sistema del doppio binarioe previsione di un trattamento sanzionato-rio finalizzato al superamento delle condi-zioni che hanno diminuito la capacità del-l’agente, anche mediante il ricorso a trat-tamenti terapeutici o riabilitativi e l’accessoa misure alternative, fatte salve le esigenzedi prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell’effettivo supera-mento degli ospedali psichiatrici giudiziarie dell’assetto delle nuove residenze perl’esecuzione delle misure di sicurezza(REMS), previsione della destinazione alleREMS prioritariamente dei soggetti per iquali sia stato accertato in via definitiva lostato di infermità al momento della com-missione del fatto, da cui derivi il giudiziodi pericolosità sociale, nonché dei soggettiper i quali l’infermità di mente sia soprav-venuta durante l’esecuzione della pena, de-gli imputati sottoposti a misure di sicu-rezza provvisorie e di tutti coloro per i

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quali occorra accertare le relative condi-zioni psichiche, qualora le sezioni degliistituti penitenziari alle quali sono destinatinon siano idonee, di fatto, a garantire itrattamenti terapeutico-riabilitativi, con ri-ferimento alle peculiari esigenze di tratta-mento dei soggetti e nel pieno rispettodell’articolo 32 della Costituzione.

17. I decreti legislativi di cui al comma16 sono adottati, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, su propostadel Ministro della giustizia. I relativi schemisono trasmessi alle Camere, corredati direlazione tecnica che dia conto della neu-tralità finanziaria dei medesimi, per l’e-spressione dei pareri delle Commissioniparlamentari competenti per materia e peri profili finanziari. I pareri sono resi neltermine di quarantacinque giorni, decorsi iquali i decreti legislativi possono esserecomunque emanati. Qualora tale terminevenga a scadere nei trenta giorni antece-denti la scadenza del termine di delegaprevisto dal comma 16, o successivamente,quest’ultimo termine è prorogato di ses-santa giorni. Il Governo, qualora non in-tenda conformarsi ai pareri parlamentari,trasmette nuovamente i testi alle Camerecon le sue osservazioni e con eventualimodificazioni, corredate dei necessari ele-menti integrativi di informazione e moti-vazione. I pareri definitivi delle Commis-sioni competenti per materia e per i profilifinanziari sono espressi entro venti giornidalla data della nuova trasmissione. De-corso tale termine, i decreti possono esserecomunque emanati.

18. Il Governo è delegato ad adottare,nel termine di un anno dalla data di en-trata in vigore della presente legge, undecreto legislativo per la revisione delladisciplina del casellario giudiziale, secondoi seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellariogiudiziale adeguandola alle modifiche in-tervenute nella materia penale, anche pro-cessuale, e ai princìpi e criteri contenutinella normativa nazionale e nel diritto del-l’Unione europea in materia di protezionedei dati personali, perseguendo gli obiettividi semplificazione e di riduzione degli adem-

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pimenti amministrativi, e provvedere all’a-brogazione del comma 1 dell’articolo 5 deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,nonché rivedere i presupposti in tema dieliminazione delle iscrizioni per adeguarliall’attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche ammini-strazioni e ai gestori di pubblici servizi diottenere dall’Ufficio del casellario centraleil certificato generale contenente le iscri-zioni presenti nella banca dati al nome diuna determinata persona, quando tale cer-tificato è necessario all’esercizio delle lorofunzioni, previamente riservando ad appo-site convenzioni, stipulate con le ammini-strazioni interessate, la puntuale fissa-zione, per ciascun procedimento ammini-strativo di competenza, delle norme di ri-ferimento, di limiti e condizioni di accessovolti ad assicurare la riservatezza dei datipersonali e degli specifici reati ostativi ine-renti ogni singolo procedimento, nonchécomunque di ogni ulteriore indicazione ne-cessaria per consentire la realizzazione diuna procedura automatizzata di accessoselettivo alla banca dati;

c) eliminare la previsione dell’iscri-zione dei provvedimenti applicativi dellacausa di non punibilità della particolaretenuità del fatto, prevedendo che sia ilpubblico ministero a verificare, prima chevenga emesso il provvedimento, che il fattoaddebitato sia occasionale; rimodulare ilimiti temporali per l’eliminazione delleiscrizioni delle condanne per fatti di mo-desta entità, quali quelle irrogate con de-creto penale, con provvedimento della giu-risdizione di pace, con provvedimento ap-plicativo della pena su richiesta delle parti,per pene determinate in misura comunquenon superiore a sei mesi, in modo tale dafavorire il reinserimento sociale con mo-dalità meno gravose.

19. Il decreto legislativo di cui al comma18 è adottato, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, su proposta delMinistro della giustizia. Il relativo schema ètrasmesso alle Camere, corredato di rela-zione tecnica che dia conto della neutralità

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finanziaria del medesimo, per l’espressionedei pareri delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per i profili fi-nanziari. I pareri sono resi nel termine diquarantacinque giorni, decorsi i quali ildecreto può essere comunque emanato. Qua-lora tale termine venga a scadere nei trentagiorni antecedenti la scadenza del terminedi delega previsto dal comma 18, o succes-sivamente, quest’ultimo termine è proro-gato di sessanta giorni.

20. Il Governo è delegato ad adottare,nei termini e con la procedura di cui aicommi 16 e 17, decreti legislativi recanti lenorme di attuazione delle disposizioni pre-viste nei commi 16 e 18 e le norme dicoordinamento delle stesse con tutte lealtre leggi dello Stato, nonché le norme dicarattere transitorio.

21. All’articolo 71, comma 1, del codicedi procedura penale, dopo le parole: « par-tecipazione al procedimento » sono inseritele seguenti: « e che tale stato è reversibile »e le parole: « che questo » sono sostituitedalle seguenti: « che il procedimento ».

22. Dopo l’articolo 72 del codice di pro-cedura penale è inserito il seguente:

« ART. 72-bis. – (Definizione del procedi-mento per incapacità irreversibile dell’im-putato). – 1. Se, a seguito degli accerta-menti previsti dall’articolo 70, risulta che lostato mentale dell’imputato è tale da im-pedire la cosciente partecipazione al pro-cedimento e che tale stato è irreversibile, ilgiudice, revocata l’eventuale ordinanza disospensione del procedimento, pronunciasentenza di non luogo a procedere o sen-tenza di non doversi procedere, salvo chericorrano i presupposti per l’applicazionedi una misura di sicurezza diversa dallaconfisca ».

23. All’articolo 345, comma 2, del codicedi procedura penale sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , nonché quando, dopoche è stata pronunciata sentenza di nonluogo a procedere o di non doversi proce-dere a norma dell’articolo 72-bis, lo statodi incapacità dell’imputato viene meno o siaccerta che è stato erroneamente dichia-rato ».

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

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24. All’articolo 162 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 4 è aggiunto ilseguente:

« 4-bis. L’elezione di domicilio presso ildifensore d’ufficio non ha effetto se l’auto-rità che procede non riceve, unitamentealla dichiarazione di elezione, l’assenso deldifensore domiciliatario ».

25. All’articolo 104, comma 3, del codicedi procedura penale, dopo le parole: « in-dagini preliminari » sono inserite le se-guenti: « per i delitti di cui all’articolo 51,commi 3-bis e 3-quater ».

26. All’articolo 335 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 3-bis è ag-giunto il seguente:

« 3-ter. Senza pregiudizio del segretoinvestigativo, decorsi sei mesi dalla data dipresentazione della denuncia, ovvero dellaquerela, la persona offesa dal reato puòchiedere di essere informata dall’autoritàche ha in carico il procedimento circa lostato del medesimo ».

27. All’articolo 90-bis, comma 1, delcodice di procedura penale, la lettera b) èsostituita dalla seguente:

« b) alla facoltà di ricevere comunica-zione del procedimento e delle iscrizioni dicui all’articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter ».

28. All’articolo 360 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. La riserva di cui al comma 4perde efficacia e non può essere ulterior-mente formulata se la richiesta di incidenteprobatorio non è proposta entro il terminedi dieci giorni dalla formulazione dellariserva stessa ».

29. All’articolo 360, comma 5, del codicedi procedura penale sono premesse le se-guenti parole: « Fuori del caso di inefficaciadella riserva di incidente probatorio previ-sto dal comma 4-bis, ».

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30. Al codice di procedura penale sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 407, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. In ogni caso il pubblico mini-stero è tenuto a esercitare l’azione penale oa richiedere l’archiviazione entro il terminedi tre mesi dalla scadenza del terminemassimo di durata delle indagini e comun-que dalla scadenza dei termini di cui al-l’articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma2, lettera b), del presente articolo, su ri-chiesta presentata dal pubblico ministeroprima della scadenza, il procuratore gene-rale presso la corte di appello può proro-gare, con decreto motivato, il termine pernon più di tre mesi, dandone notizia alprocuratore della Repubblica. Il termine dicui al primo periodo del presente comma èdi quindici mesi per i reati di cui al comma2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presentearticolo. Ove non assuma le proprie deter-minazioni in ordine all’azione penale neltermine stabilito dal presente comma, ilpubblico ministero ne dà immediata comu-nicazione al procuratore generale presso lacorte di appello »;

b) il primo periodo del comma 1 del-l’articolo 412 è sostituito dal seguente: « Ilprocuratore generale presso la corte diappello, se il pubblico ministero non eser-cita l’azione penale o non richiede l’archi-viazione nel termine previsto dall’articolo407, comma 3-bis, dispone, con decretomotivato, l’avocazione delle indagini preli-minari ».

31. All’articolo 408 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 3, le parole: « nel terminedi dieci giorni » sono sostituite dalle se-guenti: « nel termine di venti giorni »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole:« per i delitti commessi con violenza allapersona » sono inserite le seguenti: « e peril reato di cui all’articolo 624-bis del codicepenale » e le parole: « venti giorni » sonosostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

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32. All’articolo 409 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo leparole: « il giudice » sono inserite le se-guenti: « entro tre mesi »;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , altrimenti provvedeentro tre mesi sulle richieste »;

c) il comma 6 è abrogato.

33. Dopo l’articolo 410 del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« ART. 410-bis. – (Nullità del provvedi-mento di archiviazione). – 1. Il decreto diarchiviazione è nullo se è emesso in man-canza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bisdell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’ar-ticolo 411 ovvero prima che il termine dicui ai commi 3 e 3-bis del medesimo arti-colo 408 sia scaduto senza che sia statopresentato l’atto di opposizione. Il decretodi archiviazione è altresì nullo se, essendostata presentata opposizione, il giudiceomette di pronunciarsi sulla sua ammissi-bilità o dichiara l’opposizione inammissi-bile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo410, comma 1.

2. L’ordinanza di archiviazione è nullasolo nei casi previsti dall’articolo 127, comma5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi1 e 2, l’interessato, entro quindici giornidalla conoscenza del provvedimento, puòproporre reclamo innanzi al tribunale incomposizione monocratica, che provvedecon ordinanza non impugnabile, senza in-tervento delle parti interessate, previo av-viso, almeno dieci giorni prima, dell’u-dienza fissata per la decisione alle partimedesime, che possono presentare memo-rie non oltre il quinto giorno precedentel’udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato,annulla il provvedimento oggetto di re-clamo e ordina la restituzione degli atti algiudice che ha emesso il provvedimento.Altrimenti conferma il provvedimento odichiara inammissibile il reclamo, condan-nando la parte privata che lo ha proposto

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al pagamento delle spese del procedimentoe, nel caso di inammissibilità, anche alpagamento di una somma in favore dellacassa delle ammende nei limiti di quantoprevisto dall’articolo 616, comma 1 ».

34. Al comma 1 dell’articolo 411 delcodice di procedura penale, le parole: « de-gli articoli 408, 409 e 410 » sono sostituitedalle seguenti: « degli articoli 408, 409, 410e 410-bis ».

35. All’articolo 415 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Il termine di cui al comma 2dell’articolo 405 decorre dal provvedi-mento del giudice ».

36. Le disposizioni di cui al comma 30si applicano ai procedimenti nei quali lenotizie di reato sono iscritte nell’appositoregistro di cui all’articolo 335 del codice diprocedura penale successivamente alla datadi entrata in vigore della presente legge.

37. All’articolo 15, comma 1, della legge16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La relazione contieneinoltre i dati relativi alle sentenze di rico-noscimento del diritto alla riparazione peringiusta detenzione, pronunciate nell’annoprecedente, con specificazione delle ragionidi accoglimento delle domande e dell’entitàdelle riparazioni, nonché i dati relativi alnumero di procedimenti disciplinari ini-ziati nei riguardi dei magistrati per le ac-certate ingiuste detenzioni, con indicazionedell’esito, ove conclusi ».

38. All’articolo 428, commi 1, alinea, e 2,primo periodo, del codice di procedurapenale, le parole: « ricorso per cassazione »sono sostituite dalla seguente: « appello ».

39. All’articolo 428 del codice di proce-dura penale, il secondo periodo del comma2 è soppresso.

40. All’articolo 428 del codice di proce-dura penale, il comma 3 è sostituito daiseguenti:

« 3. Sull’impugnazione la corte di ap-pello decide in camera di consiglio con leforme previste dall’articolo 127. In caso diappello del pubblico ministero, la corte, se

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non conferma la sentenza, pronuncia de-creto che dispone il giudizio, formando ilfascicolo per il dibattimento secondo ledisposizioni degli articoli 429 e 431, o sen-tenza di non luogo a procedere con for-mula meno favorevole all’imputato. In casodi appello dell’imputato, la corte, se nonconferma la sentenza, pronuncia sentenzadi non luogo a procedere con formula piùfavorevole all’imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo aprocedere pronunciata in grado di appellopossono ricorrere per cassazione l’impu-tato e il procuratore generale solo per imotivi di cui alle lettere a), b) e c) delcomma 1 dell’articolo 606.

3-ter. Sull’impugnazione la corte di cas-sazione decide in camera di consiglio con leforme previste dall’articolo 611 ».

41. Il comma 4 dell’articolo 438 delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente:

« 4. Sulla richiesta il giudice provvedecon ordinanza con la quale dispone il giu-dizio abbreviato. Quando l’imputato chiedeil giudizio abbreviato immediatamente dopoil deposito dei risultati delle indagini di-fensive, il giudice provvede solo dopo chesia decorso il termine non superiore asessanta giorni, eventualmente richiesto dalpubblico ministero, per lo svolgimento diindagini suppletive limitatamente ai temiintrodotti dalla difesa. In tal caso, l’impu-tato ha facoltà di revocare la richiesta ».

42. All’articolo 438 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. Con la richiesta presentata aisensi del comma 5 può essere proposta,subordinatamente al suo rigetto, la richie-sta di cui al comma 1, oppure quella diapplicazione della pena ai sensi dell’arti-colo 444 ».

43. All’articolo 438 del codice di proce-dura penale è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 6-bis. La richiesta di giudizio abbre-viato proposta nell’udienza preliminare de-

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termina la sanatoria delle nullità, sempre

che non siano assolute, e la non rilevabilità

delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti

dalla violazione di un divieto probatorio.

Essa preclude altresì ogni questione sulla

competenza per territorio del giudice ».

44. Al primo periodo del comma 2 del-

l’articolo 442 del codice di procedura pe-

nale, le parole: « è diminuita di un terzo »

sono sostituite dalle seguenti: « è diminuita

della metà se si procede per una contrav-

venzione e di un terzo se si procede per un

delitto ».

45. All’articolo 452, comma 2, del codice

di procedura penale, dopo le parole: « 442

e 443; » sono inserite le seguenti: « si ap-

plicano altresì le disposizioni di cui all’ar-

ticolo 438, comma 6-bis; ».

46. All’articolo 458, comma 1, del codice

di procedura penale sono aggiunti, in fine,

i seguenti periodi: « Si applicano le dispo-

sizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis.

Con la richiesta l’imputato può eccepire

l’incompetenza per territorio del giudice ».

47. All’articolo 458 del codice di proce-

dura penale, il comma 2 è sostituito dal

seguente:

« 2. Il giudice fissa con decreto l’udienza

in camera di consiglio dandone avviso al-

meno cinque giorni prima al pubblico mi-

nistero, all’imputato, al difensore e alla

persona offesa. Qualora riconosca la pro-

pria incompetenza, il giudice la dichiara

con sentenza e ordina la trasmissione degli

atti al pubblico ministero presso il giudice

competente. Nel giudizio si osservano, in

quanto applicabili, le disposizioni degli ar-

ticoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e

443; nel caso di cui all’articolo 441-bis,

comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza

con cui era stato disposto il giudizio ab-

breviato, fissa l’udienza per il giudizio im-

mediato ».

48. All’articolo 464, comma 1, del codice

di procedura penale, dopo le parole: « 442

e 443; » sono inserite le seguenti: « si ap-

plicano altresì le disposizioni di cui all’ar-

ticolo 438, comma 6-bis; ».

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49. All’articolo 130 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Quando nella sentenza di appli-cazione della pena su richiesta delle parti sidevono rettificare solo la specie e la quan-tità della pena per errore di denomina-zione o di computo, la correzione è dispo-sta, anche d’ufficio, dal giudice che haemesso il provvedimento. Se questo è im-pugnato, alla rettificazione provvede la Cortedi cassazione a norma dell’articolo 619,comma 2 ».

50. All’articolo 448 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Il pubblico ministero e l’impu-tato possono proporre ricorso per cassa-zione contro la sentenza solo per motiviattinenti all’espressione della volontà del-l’imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all’erronea qualifi-cazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza ».

51. Le disposizioni del comma 2-bisdell’articolo 448 del codice di procedurapenale, introdotto dal comma 50, non siapplicano nei procedimenti nei quali larichiesta di applicazione della pena ai sensidell’articolo 444 del codice di procedurapenale è stata presentata anteriormentealla data di entrata in vigore della presentelegge.

52. Al comma 1 dell’articolo 546 delcodice di procedura penale, la lettera e) èsostituita dalla seguente:

« e) la concisa esposizione dei motividi fatto e di diritto su cui la decisione èfondata, con l’indicazione dei risultati ac-quisiti e dei criteri di valutazione dellaprova adottati e con l’enunciazione delleragioni per le quali il giudice ritiene nonattendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all’accertamento dei fatti e dellecircostanze che si riferiscono all’imputa-zione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determina-zione della pena, secondo le modalità sta-

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bilite dal comma 2 dell’articolo 533, e dellamisura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile deri-vante dal reato;

4) all’accertamento dei fatti dai qualidipende l’applicazione di norme proces-suali ».

53. All’articolo 459 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Nel caso di irrogazione di unapena pecuniaria in sostituzione di una penadetentiva, il giudice, per determinare l’am-montare della pena pecuniaria, individua ilvalore giornaliero al quale può essere as-soggettato l’imputato e lo moltiplica per igiorni di pena detentiva. Nella determina-zione dell’ammontare di cui al periodoprecedente il giudice tiene conto della con-dizione economica complessiva dell’impu-tato e del suo nucleo familiare. Il valoregiornaliero non può essere inferiore allasomma di euro 75 di pena pecuniaria perun giorno di pena detentiva e non puòsuperare di tre volte tale ammontare. Allapena pecuniaria irrogata in sostituzionedella pena detentiva si applica l’articolo133-ter del codice penale ».

54. All’articolo 571, comma 1, del codicedi procedura penale sono premesse le se-guenti parole: « Salvo quanto previsto per ilricorso per cassazione dall’articolo 613,comma 1, ».

55. L’articolo 581 del codice di proce-dura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 581. – (Forma dell’impugnazione).– 1. L’impugnazione si propone con attoscritto nel quale sono indicati il provvedi-mento impugnato, la data del medesimo eil giudice che lo ha emesso, con l’enuncia-zione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisioneai quali si riferisce l’impugnazione;

b) delle prove delle quali si deducel’inesistenza, l’omessa assunzione o l’o-messa o erronea valutazione;

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c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l’indicazione delle

ragioni di diritto e degli elementi di fatto

che sorreggono ogni richiesta ».

56. Dopo l’articolo 599 del codice di

procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 599-bis. – (Concordato anche con

rinuncia ai motivi di appello). – 1. La corte

provvede in camera di consiglio anche

quando le parti, nelle forme previste dal-

l’articolo 589, ne fanno richiesta dichia-

rando di concordare sull’accoglimento, in

tutto o in parte, dei motivi di appello, con

rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i

motivi dei quali viene chiesto l’accogli-

mento comportano una nuova determina-

zione della pena, il pubblico ministero,

l’imputato e la persona civilmente obbli-

gata per la pena pecuniaria indicano al

giudice anche la pena sulla quale sono

d’accordo.

2. Sono esclusi dall’applicazione del

comma 1 i procedimenti per i delitti di cui

all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i

procedimenti per i delitti di cui agli articoli

600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e

quinto comma, 600-quater, secondo comma,

600-quater.1, relativamente alla condotta

di produzione o commercio di materiale

pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-

ter, 609-quater e 609-octies del codice pe-

nale, nonché quelli contro coloro che siano

stati dichiarati delinquenti abituali, profes-

sionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter

accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la

citazione a comparire al dibattimento. In

questo caso la richiesta e la rinuncia per-

dono effetto, ma possono essere riproposte

nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal

comma 1 dell’articolo 53, il procuratore

generale presso la corte di appello, sentiti i

magistrati dell’ufficio e i procuratori della

Repubblica del distretto, indica i criteri

idonei a orientare la valutazione dei magi-

strati del pubblico ministero nell’udienza,

tenuto conto della tipologia dei reati e della

complessità dei procedimenti ».

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57. All’articolo 602 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Se le parti richiedono concorde-mente l’accoglimento, in tutto o in parte,dei motivi di appello a norma dell’articolo599-bis, il giudice, quando ritiene che larichiesta deve essere accolta, provvede im-mediatamente; altrimenti dispone la pro-secuzione del dibattimento. La richiesta ela rinuncia ai motivi non hanno effetto seil giudice decide in modo difforme dall’ac-cordo ».

58. Dopo il comma 3 dell’articolo 603del codice di procedura penale è inserito ilseguente:

« 3-bis. Nel caso di appello del pubblicoministero contro una sentenza di proscio-glimento per motivi attinenti alla valuta-zione della prova dichiarativa, il giudicedispone la rinnovazione dell’istruzione di-battimentale ».

59. All’articolo 48 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , che può essere au-mentata fino al doppio, tenuto conto dellacausa di inammissibilità della richiesta »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto ilseguente:

« 6-bis. Gli importi di cui al comma 6sono adeguati ogni due anni con decretodel Ministro della giustizia, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, inrelazione alla variazione, accertata dall’I-stituto nazionale di statistica, dell’indicedei prezzi al consumo per le famiglie dioperai e impiegati, verificatasi nel biennioprecedente ».

60. All’articolo 325, comma 3, del codicedi procedura penale, le parole: « dell’arti-colo 311, commi 3 e 4 » sono sostituite dalleseguenti: « dell’articolo 311, commi 3, 4 e5 ».

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61. All’articolo 610, comma 1, quartoperiodo, del codice di procedura penalesono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« con riferimento al contenuto dei motivi diricorso ».

62. Dopo il comma 5 dell’articolo 610del codice di procedura penale è aggiunto ilseguente:

« 5-bis. Nei casi previsti dall’articolo 591,comma 1, lettere a), limitatamente al di-fetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inos-servanza delle disposizioni dell’articolo 581,e d), la corte dichiara senza formalità diprocedura l’inammissibilità del ricorso. Allostesso modo la corte dichiara l’inammissi-bilità del ricorso contro la sentenza diapplicazione della pena su richiesta delleparti e contro la sentenza pronunciata anorma dell’articolo 599-bis. Contro tale prov-vedimento è ammesso il ricorso straordi-nario a norma dell’articolo 625-bis ».

63. All’articolo 613, comma 1, del codicedi procedura penale, le parole: « Salvo chela parte non vi provveda personalmente, »sono soppresse.

64. All’articolo 616, comma 1, secondoperiodo, del codice di procedura penalesono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,che può essere aumentata fino al triplo,tenuto conto della causa di inammissibilitàdel ricorso ».

65. All’articolo 616 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. Gli importi di cui al comma 1sono adeguati ogni due anni con decretodel Ministro della giustizia, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, inrelazione alla variazione, accertata dall’I-stituto nazionale di statistica, dell’indicedei prezzi al consumo per le famiglie dioperai e impiegati, verificatasi nel biennioprecedente ».

66. All’articolo 618 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 sono aggiuntii seguenti:

« 1-bis. Se una sezione della corte ri-tiene di non condividere il principio di

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diritto enunciato dalle sezioni unite, ri-mette a queste ultime, con ordinanza, ladecisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essereenunciato dalle sezioni unite, anche d’uffi-cio, quando il ricorso è dichiarato inam-missibile per una causa sopravvenuta ».

67. All’articolo 620, comma 1, del codicedi procedura penale, la lettera l) è sostituitadalla seguente:

« l) se la corte ritiene di poter deci-dere, non essendo necessari ulteriori accer-tamenti di fatto, o di rideterminare la penasulla base delle statuizioni del giudice dimerito o di adottare i provvedimenti ne-cessari, e in ogni altro caso in cui ritienesuperfluo il rinvio ».

68. All’articolo 625-bis, comma 3, delcodice di procedura penale sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « e senza forma-lità. L’errore di fatto può essere rilevatodalla corte di cassazione, d’ufficio, entronovanta giorni dalla deliberazione ».

69. All’articolo 608 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Se il giudice di appello pronun-cia sentenza di conferma di quella di pro-scioglimento, il ricorso per cassazione puòessere proposto solo per i motivi di cui allelettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo606 ».

70. L’articolo 625-ter del codice di pro-cedura penale è abrogato.

71. Dopo l’articolo 629 del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« ART. 629-bis. – (Rescissione del giudi-cato). – 1. Il condannato o il sottoposto amisura di sicurezza con sentenza passatain giudicato, nei cui confronti si sia proce-duto in assenza per tutta la durata delprocesso, può ottenere la rescissione delgiudicato qualora provi che l’assenza è statadovuta ad una incolpevole mancata cono-scenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte diappello nel cui distretto ha sede il giudice

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che ha emesso il provvedimento, a pena diinammissibilità, personalmente dall’interes-sato o da un difensore munito di procuraspeciale autenticata nelle forme previstedall’articolo 583, comma 3, entro trentagiorni dal momento dell’avvenuta cono-scenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensidell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta,revoca la sentenza e dispone la trasmis-sione degli atti al giudice di primo grado. Siapplica l’articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640 ».

72. I presidenti delle corti di appello,con la relazione sull’amministrazione dellagiustizia prevista dall’articolo 86 dell’ordi-namento giudiziario, di cui al regio decreto30 gennaio 1941, n. 12, e successive modi-ficazioni, riferiscono dati e valutazioni circala durata dei giudizi di appello avverso lesentenze di condanna, nonché dati e noti-zie sull’andamento dei giudizi di appellodefiniti ai sensi dell’articolo 599-bis delcodice di procedura penale, introdotto dalcomma 56.

73. Al comma 3-ter dell’articolo 129delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , dando notiziadell’imputazione »;

b) il terzo periodo è soppresso.

74. All’articolo 132-bis, comma 1, dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, dopo la lettera f) è aggiunta laseguente:

« f-bis) ai processi relativi ai delitti dicui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice pe-nale ».

75. All’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo leparole: « azione penale » sono inserite le

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seguenti: « , l’osservanza delle disposizionirelative all’iscrizione delle notizie di re-ato ».

76. All’articolo 6, comma 1, del decretolegislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo leparole: « azione penale » sono inserite leseguenti: « , l’osservanza delle disposizionirelative all’iscrizione delle notizie di re-ato ».

77. All’articolo 146-bis delle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. La persona che si trova in stato didetenzione per taluno dei delitti indicatinell’articolo 51, comma 3-bis, nonché nel-l’articolo 407, comma 2, lettera a), numero4), del codice, partecipa a distanza alleudienze dibattimentali dei processi nei qualiè imputata, anche relativi a reati per i qualisia in libertà. Allo stesso modo partecipaalle udienze penali e alle udienze civilinelle quali deve essere esaminata qualetestimone »;

b) il comma 1-bis è sostituito dalseguente:

« 1-bis. La persona ammessa a pro-grammi o misure di protezione, compresequelle di tipo urgente o provvisorio, parte-cipa a distanza alle udienze dibattimentalidei processi nei quali è imputata »;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti iseguenti:

« 1-ter. Ad esclusione del caso in cuisono state applicate le misure di cui all’ar-ticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni, il giu-dice può disporre con decreto motivato,anche su istanza di parte, la presenza alleudienze delle persone indicate nei commi 1e 1-bis del presente articolo qualora loritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti daicommi 1 e 1-bis, il giudice può disporre condecreto motivato la partecipazione a di-stanza anche quando sussistano ragioni di

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sicurezza, qualora il dibattimento sia diparticolare complessità e sia necessario evi-tare ritardi nel suo svolgimento, ovveroquando si deve assumere la testimonianzadi persona a qualunque titolo in stato didetenzione presso un istituto penitenzia-rio »;

d) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Il presidente del tribunale o dellacorte di assise nella fase degli atti prelimi-nari, oppure il giudice nel corso del dibat-timento, dà comunicazione alle autoritàcompetenti nonché alle parti e ai difensoridella partecipazione al dibattimento a di-stanza »;

e) dopo il comma 4 è inserito il se-guente:

« 4-bis. In tutti i processi nei quali siprocede con il collegamento audiovisivo aisensi dei commi precedenti, il giudice, suistanza, può consentire alle altre parti e ailoro difensori di intervenire a distanza as-sumendosi l’onere dei costi del collega-mento ».

78. All’articolo 45-bis delle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Nei casiprevisti dall’articolo 146-bis, commi 1 e1-bis, » sono soppresse e dopo le parole:« avviene a distanza » sono inserite le se-guenti: « nei casi e secondo quanto previstodall’articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e1-quater »;

b) al comma 2, le parole: « dispostadal giudice con ordinanza o dal presidentedel collegio con decreto motivato, che sonocomunicati o notificati » sono sostituite dalleseguenti: « comunicata o notificata dal giu-dice o dal presidente del collegio »;

c) al comma 3, dopo le parole: « 3, 4 »è inserita la seguente: « , 4-bis ».

79. All’articolo 134-bis, comma 1, dellenorme di attuazione, di coordinamento e

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transitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, le parole: « e 1-bis » sono sostituitedalle seguenti: « , 1-bis e 1-quater ».

80. All’articolo 7 del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, il comma 8 è sostituito dal se-guente:

« 8. Per l’esame dei testimoni si appli-cano le disposizioni degli articoli 146-bis e147-bis delle norme di attuazione, di coor-dinamento e transitorie del codice di pro-cedura penale ».

81. Le disposizioni di cui ai commi 77,78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso unanno dalla pubblicazione della presentelegge nella Gazzetta Ufficiale, fatta ecce-zione per le disposizioni di cui al comma77, relativamente alle persone che si tro-vano in stato di detenzione per i delitti dicui agli articoli 270-bis, primo comma, e416-bis, secondo comma, del codice penale,nonché di cui all’articolo 74, comma 1, deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, esuccessive modificazioni.

82. Il Governo è delegato ad adottaredecreti legislativi per la riforma della di-sciplina in materia di intercettazione diconversazioni o comunicazioni e di giudizidi impugnazione nel processo penale non-ché per la riforma dell’ordinamento peni-tenziario, secondo i princìpi e criteri diret-tivi previsti dai commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma82 sono adottati, su proposta del Ministrodella giustizia, relativamente alle materie acui si riferiscono i princìpi e criteri direttividi cui alle lettere a), b), c), d) ed e) delcomma 84 nel termine di tre mesi, e rela-tivamente alle restanti materie nel terminedi un anno, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. I termini per l’e-sercizio delle deleghe decorrono dalla datadi entrata in vigore della presente legge. Irelativi schemi sono trasmessi alle Camere,corredati di relazione tecnica che dia contodella neutralità finanziaria dei medesimi,per l’espressione dei pareri delle Commis-sioni parlamentari competenti per materia

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e per i profili finanziari. I pareri sono resinel termine di quarantacinque giorni, de-corsi i quali i decreti possono essere co-munque emanati. Qualora tale terminevenga a scadere nei trenta giorni antece-denti la scadenza del termine di delega, osuccessivamente, quest’ultimo termine è pro-rogato di sessanta giorni. Il Governo, qua-lora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testialle Camere con le sue osservazioni e coneventuali modificazioni, corredate dei ne-cessari elementi integrativi di informazionee motivazione. I pareri definitivi delle Com-missioni competenti per materia e per iprofili finanziari sono espressi entro il ter-mine di dieci giorni dalla data della nuovatrasmissione. Decorso tale termine, i de-creti possono essere comunque emanati.

84. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 82, i decreti legislativi recanti mo-difiche alla disciplina del processo penale,per i profili di seguito indicati, sono adot-tati nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a ga-rantire la riservatezza delle comunicazioni,in particolare dei difensori nei colloqui conl’assistito, e delle conversazioni telefonichee telematiche oggetto di intercettazione, inconformità all’articolo 15 della Costitu-zione, attraverso prescrizioni che incidanoanche sulle modalità di utilizzazione cau-telare dei risultati delle captazioni e chediano una precisa scansione procedimen-tale per la selezione di materiale intercet-tativo nel rispetto del contraddittorio tra leparti e fatte salve le esigenze di indagine,avendo speciale riguardo alla tutela dellariservatezza delle comunicazioni e delleconversazioni delle persone occasional-mente coinvolte nel procedimento, e dellecomunicazioni comunque non rilevanti afini di giustizia penale, disponendo in par-ticolare, fermi restando i limiti e i criteri diutilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del mate-riale da inviare al giudice a sostegno dellarichiesta di misura cautelare, il pubblicoministero, oltre che per necessità di pro-secuzione delle indagini, assicuri la riser-vatezza anche degli atti contenenti registra-

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zioni di conversazioni o comunicazioni in-formatiche o telematiche inutilizzabili aqualunque titolo ovvero contenenti dati sen-sibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1,lettera d), del codice di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, che nonsiano pertinenti all’accertamento delle re-sponsabilità per i reati per cui si procede oper altri reati emersi nello stesso procedi-mento o nel corso delle indagini, ovveroirrilevanti ai fini delle indagini in quantoriguardanti esclusivamente fatti o circo-stanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) nonallegati a sostegno della richiesta di misuracautelare siano custoditi in apposito archi-vio riservato, con facoltà di esame e ascoltoma non di copia, da parte dei difensoridelle parti e del giudice, fino al momento diconclusione della procedura di cui all’arti-colo 268, commi 6 e 7, del codice di pro-cedura penale, con il quale soltanto vienemeno il divieto di cui al comma 1 dell’ar-ticolo 114 del medesimo codice relativa-mente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusionedi tale procedura, i difensori delle partipossano ottenere copia degli atti e trascri-zione in forma peritale delle intercetta-zioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero ilcui rilascio sia stato autorizzato dal giudicenella fase successiva alla conclusione delleindagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizioimmediato ovvero del deposito successivoall’avviso di cui all’articolo 415-bis del co-dice di procedura penale, il pubblico mi-nistero, ove riscontri tra gli atti la presenzadi registrazioni di conversazioni o comu-nicazioni informatiche o telematiche inu-tilizzabili a qualunque titolo ovvero conte-nenti dati sensibili ai sensi dell’articolo 4,comma 1, lettera d), del codice di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,che non siano pertinenti all’accertamentodelle responsabilità per i reati per cui siprocede ovvero irrilevanti ai fini delle in-dagini in quanto riguardanti esclusiva-mente fatti o circostanze ad esse estranei,qualora non sia già intervenuta la proce-dura di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 268

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del codice di procedura penale, ne disponel’avvio, indicando espressamente le conver-sazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazionidi cui al numero 1) non siano oggetto ditrascrizione sommaria ai sensi dell’articolo268, comma 2, del codice di procedurapenale, ma ne vengano soltanto indicatidata, ora e apparato su cui la registrazioneè intervenuta, previa informazione al pub-blico ministero, che ne verifica la rilevanzacon decreto motivato autorizzandone, intal caso, la trascrizione ai sensi del citatocomma 2;

b) prevedere che costituisca delitto,punibile con la reclusione non superiore aquattro anni, la diffusione, al solo fine direcare danno alla reputazione o all’imma-gine altrui, di riprese audiovisive o regi-strazioni di conversazioni, anche telefoni-che, svolte in sua presenza ed effettuatefraudolentemente. La punibilità è esclusaquando le registrazioni o le riprese sonoutilizzate nell’ambito di un procedimentoamministrativo o giudiziario o per l’eserci-zio del diritto di difesa o del diritto dicronaca;

c) tenere conto delle decisioni e deiprincìpi adottati con le sentenze della Corteeuropea dei diritti dell’uomo, a tutela dellalibertà di stampa e del diritto dei cittadiniall’informazione;

d) prevedere la semplificazione dellecondizioni per l’impiego delle intercetta-zioni delle conversazioni e delle comunica-zioni telefoniche e telematiche nei proce-dimenti per i più gravi reati dei pubbliciufficiali contro la pubblica amministra-zione;

e) disciplinare le intercettazioni di co-municazioni o conversazioni tra presentimediante immissione di captatori informa-tici in dispositivi elettronici portatili, pre-vedendo che:

1) l’attivazione del microfono av-venga solo in conseguenza di apposito co-mando inviato da remoto e non con il soloinserimento del captatore informatico, nelrispetto dei limiti stabiliti nel decreto au-torizzativo del giudice;

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2) la registrazione audio venga av-viata dalla polizia giudiziaria o dal perso-nale incaricato ai sensi dell’articolo 348,comma 4, del codice di procedura penale,su indicazione della polizia giudiziaria ope-rante che è tenuta a indicare l’ora di inizioe fine della registrazione, secondo circo-stanze da attestare nel verbale descrittivodelle modalità di effettuazione delle ope-razioni di cui all’articolo 268 del medesimocodice;

3) l’attivazione del dispositivo siasempre ammessa nel caso in cui si procedaper i delitti di cui all’articolo 51, commi3-bis e 3-quater, del codice di procedurapenale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cuiall’articolo 614 del codice penale soltantoqualora ivi si stia svolgendo l’attività cri-minosa, nel rispetto dei requisiti di cuiall’articolo 266, comma 1, del codice diprocedura penale; in ogni caso il decretoautorizzativo del giudice deve indicare leragioni per le quali tale specifica modalitàdi intercettazione sia necessaria per lo svol-gimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registra-zioni sia effettuato soltanto verso il serverdella procura così da garantire originalità eintegrità delle registrazioni; al termine dellaregistrazione il captatore informatico vengadisattivato e reso definitivamente inutiliz-zabile su indicazione del personale di po-lizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmiinformatici conformi a requisiti tecnici sta-biliti con decreto ministeriale da emanareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi di cui al pre-sente comma, che tenga costantemente contodell’evoluzione tecnica al fine di garantireche tali programmi si limitino ad effettuarele operazioni espressamente disposte se-condo standard idonei di affidabilità tec-nica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giu-dice nei casi ordinari, ove ricorrano con-creti casi di urgenza, il pubblico ministeropossa disporre le intercettazioni di cui allapresente lettera, limitatamente ai delitti dicui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,

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del codice di procedura penale, con suc-cessiva convalida del giudice entro il ter-mine massimo di quarantotto ore, sempreche il decreto d’urgenza dia conto dellespecifiche situazioni di fatto che rendonoimpossibile la richiesta al giudice e delleragioni per le quali tale specifica modalitàdi intercettazione sia necessaria per lo svol-gimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così otte-nuti possano essere utilizzati a fini di provasoltanto dei reati oggetto del provvedi-mento autorizzativo e possano essere uti-lizzati in procedimenti diversi a condizioneche siano indispensabili per l’accertamentodei delitti di cui all’articolo 380 del codicedi procedura penale;

8) non possano essere in alcun modoconoscibili, divulgabili e pubblicabili i ri-sultati di intercettazioni che abbiano coin-volto occasionalmente soggetti estranei aifatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilità per cassa-zione soltanto per violazione di legge dellesentenze emesse in grado di appello neiprocedimenti per i reati di competenza delgiudice di pace;

g) prevedere che il procuratore gene-rale presso la corte di appello possa appel-lare soltanto nei casi di avocazione e diacquiescenza del pubblico ministero pressoil giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pub-blico ministero ad appellare avverso la sen-tenza di proscioglimento, nonché avverso lasentenza di condanna solo quando abbiamodificato il titolo del reato o abbia esclusola sussistenza di una circostanza aggra-vante ad effetto speciale o abbia stabilitouna pena di specie diversa da quella ordi-naria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell’im-putato ad appellare avverso la sentenza dicondanna, nonché avverso la sentenza diproscioglimento emessa al termine del di-battimento salvo che sia pronunciata con leformule: « il fatto non sussiste » o « l’impu-tato non ha commesso il fatto »;

l) escludere l’appellabilità delle sen-tenze di condanna alla sola pena dell’am-

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menda e delle sentenze di proscioglimentoo di non luogo a procedere relative a con-travvenzioni punite con la sola pena del-l’ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarità dell’appelloincidentale in capo all’imputato e limiti diproponibilità.

85. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni, nell’e-sercizio della delega di cui al comma 82, idecreti legislativi recanti modifiche all’or-dinamento penitenziario, per i profili diseguito indicati, sono adottati nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, an-che con la previsione del contraddittoriodifferito ed eventuale, per le decisioni dicompetenza del magistrato e del tribunaledi sorveglianza, fatta eccezione per quellerelative alla revoca delle misure alternativealla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei pre-supposti di accesso alle misure alternative,sia con riferimento ai presupposti sogget-tivi sia con riferimento ai limiti di pena, alfine di facilitare il ricorso alle stesse, salvoche per i casi di eccezionale gravità epericolosità e in particolare per le con-danne per i delitti di mafia e terrorismoanche internazionale;

c) revisione della disciplina concer-nente le procedure di accesso alle misurealternative, prevedendo che il limite di penache impone la sospensione dell’ordine diesecuzione sia fissato in ogni caso a quattroanni e che il procedimento di sorveglianzagarantisca il diritto alla presenza dell’inte-ressato e la pubblicità dell’udienza;

d) previsione di una necessaria osser-vazione scientifica della personalità da con-durre in libertà, stabilendone tempi, mo-dalità e soggetti chiamati a intervenire;integrazione delle previsioni sugli inter-venti degli uffici dell’esecuzione penaleesterna; previsione di misure per renderepiù efficace il sistema dei controlli, anchemediante il coinvolgimento della poliziapenitenziaria;

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e) eliminazione di automatismi e dipreclusioni che impediscono ovvero ritar-dano, sia per i recidivi sia per gli autori dideterminate categorie di reati, l’individua-lizzazione del trattamento rieducativo e ladifferenziazione dei percorsi penitenziariin relazione alla tipologia dei reati com-messi e alle caratteristiche personali delcondannato, nonché revisione della disci-plina di preclusione dei benefìci peniten-ziari per i condannati alla pena dell’erga-stolo, salvo che per i casi di eccezionalegravità e pericolosità specificatamente in-dividuati e comunque per le condanne peri delitti di mafia e terrorismo anche inter-nazionale;

f) previsione di attività di giustiziariparativa e delle relative procedure, qualimomenti qualificanti del percorso di recu-pero sociale sia in ambito intramurario sianell’esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di la-voro retribuito, sia intramurario sia esterno,nonché di attività di volontariato indivi-duale e di reinserimento sociale dei con-dannati, anche attraverso il potenziamentodel ricorso al lavoro domestico e a quellocon committenza esterna, aggiornandoquanto il detenuto deve a titolo di mante-nimento;

h) previsione di una maggiore valoriz-zazione del volontariato sia all’interno delcarcere, sia in collaborazione con gli ufficidell’esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell’utilizzo dei collega-menti audiovisivi sia a fini processuali, conmodalità che garantiscano il rispetto deldiritto di difesa, sia per favorire le relazionifamiliari;

l) revisione delle disposizioni dell’or-dinamento penitenziario alla luce del rior-dino della medicina penitenziaria dispostodal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230,tenendo conto della necessità di potenziarel’assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sa-nitario dal consiglio di disciplina istituitopresso l’istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all’affet-tività delle persone detenute e internate e

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disciplina delle condizioni generali per ilsuo esercizio;

o) previsione di norme che favori-scano l’integrazione delle persone detenutestraniere;

p) adeguamento delle norme dell’or-dinamento penitenziario alle esigenze edu-cative dei detenuti minori di età secondo iseguenti criteri:

1) giurisdizione specializzata e affi-data al tribunale per i minorenni, fattesalve le disposizioni riguardanti l’incompa-tibilità del giudice di sorveglianza che abbiasvolto funzioni giudicanti nella fase di co-gnizione;

2) previsione di disposizioni riguar-danti l’organizzazione penitenziaria degliistituti penali per minorenni nell’ottica dellasocializzazione, della responsabilizzazionee della promozione della persona;

3) previsione dell’applicabilità delladisciplina prevista per i minorenni quan-tomeno ai detenuti giovani adulti, nel ri-spetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternativealla detenzione conformi alle istanze edu-cative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l’ac-cesso alle misure alternative alla deten-zione, con particolare riferimento ai requi-siti per l’ammissione dei minori all’affida-mento in prova ai servizi sociali e allasemilibertà, di cui rispettivamente agli ar-ticoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automati-smo e preclusione per la revoca o per laconcessione dei benefìci penitenziari, incontrasto con la funzione rieducativa dellapena e con il principio dell’individuazionedel trattamento;

7) rafforzamento dell’istruzione edella formazione professionale quali ele-menti centrali del trattamento dei detenutiminorenni;

8) rafforzamento dei contatti con ilmondo esterno quale criterio guida nell’at-

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tività trattamentale in funzione del reinse-rimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale,del principio della riserva di codice nellamateria penale, al fine di una miglioreconoscenza dei precetti e delle sanzioni equindi dell’effettività della funzione riedu-cativa della pena, presupposto indispensa-bile perché l’intero ordinamento peniten-ziario sia pienamente conforme ai princìpicostituzionali, attraverso l’inserimento nelcodice penale di tutte le fattispecie crimi-nose previste da disposizioni di legge invigore che abbiano a diretto oggetto ditutela beni di rilevanza costituzionale, inparticolare i valori della persona umana, etra questi il principio di uguaglianza, dinon discriminazione e di divieto assoluto diogni forma di sfruttamento a fini di pro-fitto della persona medesima, e i beni dellasalute, individuale e collettiva, della sicu-rezza pubblica e dell’ordine pubblico, dellasalubrità e integrità ambientale, dell’inte-grità del territorio, della correttezza e tra-sparenza del sistema economico di mer-cato;

r) previsione di norme volte al rispettodella dignità umana attraverso la respon-sabilizzazione dei detenuti, la massima con-formità della vita penitenziaria a quellaesterna, la sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti inmateria di misure alternative alla deten-zione al fine di assicurare la tutela delrapporto tra detenute e figli minori e digarantire anche all’imputata sottoposta amisura cautelare la possibilità che la de-tenzione sia sospesa fino al momento in cuila prole abbia compiuto il primo anno dietà;

t) previsione di norme che considerinogli specifici bisogni e diritti delle donnedetenute;

u) revisione del sistema delle peneaccessorie improntata al principio dellarimozione degli ostacoli al reinserimentosociale del condannato ed esclusione di unaloro durata superiore alla durata della penaprincipale;

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v) revisione delle attuali previsioni inmateria di libertà di culto e dei diritti adessa connessi.

86. Il Governo è delegato ad adottare,nei termini e con la procedura di cui alcomma 83, decreti legislativi recanti le normedi attuazione delle disposizioni previste daicommi 84 e 85 e le norme di coordina-mento delle stesse con tutte le altre leggidello Stato, nonché le norme di caratteretransitorio.

87. Entro un anno dalla data di entratain vigore di ciascuno dei decreti legislatividi cui al comma 82, il Governo è autoriz-zato ad adottare, con la procedura indicatadal comma 83, uno o più decreti legislativirecanti disposizioni integrative e correttive,nel rispetto dei princìpi e criteri direttivistabiliti dai commi 84 e 85.

88. Ai fini della ristrutturazione e dellarazionalizzazione delle spese relative alleprestazioni di cui all’articolo 5, comma 1,lettera i-bis), del testo unico di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, all’articolo 96 del co-dice di cui al decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, la parola: « reperto-rio » è sostituita dalla seguente: « decreto »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Ai fini dell’adozione del canone an-nuo forfettario per le prestazioni obbliga-torie di cui al comma 1, con decreto delMinistro della giustizia e del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, daemanare entro il 31 dicembre 2017, è at-tuata la revisione delle voci di listino di cuial decreto del Ministro delle comunicazioni26 aprile 2001, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il de-creto:

a) disciplina le tipologie di prestazioniobbligatorie e ne determina le tariffe, te-nendo conto dell’evoluzione dei costi e deiservizi, in modo da conseguire un rispar-mio di spesa di almeno il 50 per cento

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rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffasono ricompresi i costi per tutti i servizicontemporaneamente attivati o utilizzatida ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle pre-stazioni obbligatorie di intercettazione, an-che tra i fornitori di servizi, le cui infra-strutture consentono l’accesso alla rete o ladistribuzione dei contenuti informativi ocomunicativi, e coloro che a qualunquetitolo forniscono servizi di comunicazioneelettronica o applicazioni, anche se utiliz-zabili attraverso reti di accesso o trasportonon proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggettitenuti alle prestazioni obbligatorie e le mo-dalità di esecuzione delle stesse, tra cuil’osservanza di procedure informatiche omo-genee nella trasmissione e gestione dellecomunicazioni di natura amministrativa,anche con riguardo alle fasi preliminari alpagamento delle medesime prestazioni »;

c) al comma 3, la parola: « reperto-rio » è sostituita dalla seguente: « decreto »;

d) al comma 4, le parole: « , secondoperiodo, » sono soppresse.

89. Entro un anno dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definite,con decreto del Ministro della giustizia, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, le prestazioni funzionali alleoperazioni di intercettazione e sono deter-minate le corrispondenti tariffe. Il decreto,da aggiornare ogni due anni, sulla basedelle innovazioni scientifiche, tecnologichee organizzative e delle variazioni dei costidei servizi:

a) individua le tipologie di prestazionifunzionali erogate, tenendo conto altresì:delle prestazioni obbligatorie; dell’acquisi-zione e della elaborazione della documen-tazione del traffico telefonico o telematico;della strumentazione tecnica utilizzabile edelle altre eventuali necessità atte ad assi-curare l’intrusione nei sistemi telefonici,informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo diprestazione in misura non superiore al

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costo medio di ciascuna, come rilevato, nelbiennio precedente, dal Ministero della giu-stizia tra i cinque centri distrettuali con ilmaggiore indice di spesa per intercetta-zioni, così da conseguire un risparmio dellaspesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitoridelle prestazioni in relazione ai livelli qua-litativi e quantitativi minimi dei serviziofferti e alle modalità di conservazione egestione, mediante canali cifrati, dei datiraccolti negli archivi informatizzati, nel ri-spetto dei requisiti di sicurezza e dellanecessità del loro trattamento secondo cri-teri di riservatezza, disponibilità e inte-grità.

90. Il decreto di cui al comma 89 ètrasmesso, corredato di relazione tecnica,alle Commissioni parlamentari competentiper i profili finanziari per il relativo pa-rere.

91. Ai fini della razionalizzazione dellespese relative alle prestazioni di cui all’ar-ticolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di spese di giustizia,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Go-verno è delegato ad adottare, nel termine diun anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge e secondo le proceduredi cui al comma 83, uno o più decretilegislativi per armonizzare le disposizionidi cui ai commi 88 e 89 con quelle di cui alcitato testo unico, secondo i seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di paga-mento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell’autorità giudi-ziaria competente alla liquidazione dellaspesa;

c) natura esecutiva del provvedimentodi liquidazione della spesa;

d) modalità di opposizione al provve-dimento di liquidazione della spesa.

92. Dall’attuazione della presente leggee dei decreti legislativi da essa previsti non

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devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

93. I decreti legislativi di attuazionedelle deleghe contenute nella presente leggesono corredati di relazione tecnica che diaconto della neutralità finanziaria dei me-desimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri daessi derivanti e dei corrispondenti mezzi dicopertura.

94. In conformità all’articolo 17, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,qualora uno o più decreti legislativi deter-minino nuovi o maggiori oneri che nontrovino compensazione al proprio interno,i medesimi decreti legislativi sono emanatisolo successivamente o contestualmente al-l’entrata in vigore dei provvedimenti legi-slativi che stanzino le occorrenti risorsefinanziarie.

95. La presente legge, salvo quanto pre-visto dal comma 81, entra in vigore iltrentesimo giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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