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N. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI l’11 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2134) MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 6 luglio 2017 DINIZIATIVA DEI DEPUTATI GADDA, BENI, DAMIANO, REALACCI, GNECCHI, FIANO, GARAVINI, MATTIELLO, NARDUOLO, ROTTA, PASTORINO, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BOR- GHI, BOSSA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARNEVALI, CAROCCI, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, CRIVEL- LARI, DALLAI, MARCO DI MAIO, D’INCECCO, FABBRI, FOSSATI, CARLO GALLI, GASPARINI, GELLI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MAESTRI, MAL- PEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, NICOLETTI, PETITTI, PIC- CIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO, GIOVANNA SANNA, STUMPO, TENTORI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI; D’INIZIATIVA POPOLARE; DINIZIATIVA DEI DEPUTATI GARAVINI, CAPONE, MIOTTO; VECCHIO, VARGIU, CIMMINO, MATAR- RESE, D’AGOSTINO, CAUSIN, VITELLI, ANTIMO CESARO, GALGANO, BOMBASSEI, MOLEA, TINAGLI; BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, MIOTTO; BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, CAPONE, MIOTTO; FORMISANO Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di pre- venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATIl’11 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2134)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 6 luglio 2017

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GADDA, BENI, DAMIANO, REALACCI, GNECCHI, FIANO, GARAVINI,MATTIELLO, NARDUOLO, ROTTA, PASTORINO, ALBANELLA, AMATO,AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BOR-GHI, BOSSA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARNEVALI,CAROCCI, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, CRIVEL-LARI, DALLAI, MARCO DI MAIO, D’INCECCO, FABBRI, FOSSATI,CARLO GALLI, GASPARINI, GELLI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI,IACONO, IORI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MAESTRI, MAL-PEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI,MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI,MORANI, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, NICOLETTI, PETITTI, PIC-CIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO, GIOVANNA SANNA,STUMPO, TENTORI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA,

ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI;

D’INIZIATIVA POPOLARE;

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVINI, CAPONE, MIOTTO; VECCHIO, VARGIU, CIMMINO, MATAR-RESE, D’AGOSTINO, CAUSIN, VITELLI, ANTIMO CESARO, GALGANO,BOMBASSEI, MOLEA, TINAGLI; BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE,DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO,MIOTTO; BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI,BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, CAPONE, MIOTTO;

FORMISANO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende seque-

strate e confiscate

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblicail 7 luglio 2017

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

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TESTOAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

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TESTOMODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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CAPO I

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

CAPO I

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

ART. 1.

(Soggetti destinatari).

ART. 1.

(Soggetti destinatari).

1. All’articolo 4, comma 1, del codicedelle leggi antimafia e delle misure di pre-venzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, e successive modi-ficazioni, di seguito denominato « decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159 », sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , o del delitto di cuiall’articolo 418 del codice penale »;

a) identica;

b) la lettera d) è sostituita dalla se-guente:

« d) agli indiziati di uno dei reatiprevisti dall’articolo 51, comma 3-quater,del codice di procedura penale e a coloroche, operanti in gruppi o isolatamente,pongano in essere atti preparatori, obiet-tivamente rilevanti, ovvero esecutivi direttia sovvertire l’ordinamento dello Stato, conla commissione di uno dei reati previsti dalcapo I del titolo VI del libro II del codicepenale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,438, 439, 605 e 630 dello stesso codice,nonché alla commissione dei reati confinalità di terrorismo anche internazionaleovvero a prendere parte ad un conflitto interritorio estero a sostegno di un’organiz-zazione che persegue le finalità terroristi-che di cui all’articolo 270-sexies del codicepenale »;

c) alla lettera f), dopo le parole: « attipreparatori, obiettivamente rilevanti, » sonoinserite le seguenti: « ovvero esecutivi »;

b) dopo la lettera i) è aggiunta laseguente:

d) dopo la lettera i) sono aggiunte leseguenti:

« i-bis) ai soggetti indiziati di uno deidelitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis,

« i-bis) ai soggetti indiziati del delittodi cui all’articolo 640-bis o del delitto di

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316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,320, 321, 322 e 322-bis del codice penale ».

cui all’articolo 416 del codice penale, fina-lizzato alla commissione di taluno dei de-litti di cui agli articoli 314, primo comma,316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis delmedesimo codice;

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto dicui all’articolo 612-bis del codice penale ».

ART. 2.

(Procedimento di applicazione delle misuredi prevenzione personali).

ART. 2.

(Procedimento di applicazione delle misuredi prevenzione personali).

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2, dopo le parole: « di-mora la persona » sono inserite le seguenti:« dandone comunicazione al procuratoredella Repubblica presso il tribunale delcapoluogo del distretto »;

a) al comma 2, le parole: « lettera c) elettera i) » sono sostituite dalle seguenti:« lettere c), i), i-bis) e i-ter », dopo leparole: « sono attribuite » è inserita la se-guente: « anche » e dopo le parole: « dimorala persona » sono inserite le seguenti: « pre-vio coordinamento con il procuratore dellaRepubblica presso il tribunale del capo-luogo del distretto »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

b) identico:

« 4. La proposta di cui al comma 1 deveessere depositata presso la cancelleria dellesezioni o dei collegi del tribunale del di-stretto di cui al comma 2-sexies dell’arti-colo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, dicui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

« 4. La proposta di cui al comma 1 deveessere depositata presso la cancelleria dellesezioni o dei collegi del tribunale del ca-poluogo del distretto, nel territorio del qualela persona dimora, previsti dal comma2-sexies dell’articolo 7-bis dell’ordinamentogiudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-naio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribu-nali di Trapani e Santa Maria Capua Ve-tere, la proposta di cui al comma 1 èdepositata presso la cancelleria delle se-zioni o dei collegi specializzati in materiadi misure di prevenzione ivi istituiti aisensi del citato comma 2-sexies, ove lapersona dimori nel corrispondente circon-dario ».

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2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, è so-stituito dal seguente:

2. Identico.

« 2. Salvi i casi di cui all’articolo 4,comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianzaspeciale può essere aggiunto, ove le circo-stanze del caso lo richiedano, il divieto disoggiorno in uno o più comuni, diversi daquelli di residenza o di dimora abituale, oin una o più regioni ».

3. All’articolo 7 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

3. Identico:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti daiseguenti:

a) identica;

« 1. Il tribunale provvede, con decretomotivato, entro trenta giorni dal depositodella proposta. L’udienza si svolge senza lapresenza del pubblico. Il presidente di-spone che il procedimento si svolga inpubblica udienza quando l’interessato nefaccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell’udienzae ne fa dare avviso alle parti, alle altrepersone interessate e ai difensori. L’avviso ècomunicato o notificato almeno dieci giorniprima della data predetta e contiene laconcisa esposizione dei contenuti della pro-posta. Se l’interessato è privo di difensore,l’avviso è dato a quello di ufficio »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. L’udienza si svolge con la parteci-pazione necessaria del difensore e del pub-blico ministero. Gli altri destinatari dell’av-viso sono sentiti se compaiono. Se l’inte-ressato è detenuto o internato in luogoposto fuori della circoscrizione del giudicee ne fa tempestiva richiesta, la partecipa-zione all’udienza è assicurata a distanzamediante collegamento audiovisivo ai sensidell’articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7,delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, salvo che il collegio ritenganecessaria la presenza della parte. Solo incaso di indisponibilità di mezzi tecnici ido-

« 4. L’udienza si svolge con la parteci-pazione necessaria del difensore e del pub-blico ministero. Gli altri destinatari dell’av-viso sono sentiti se compaiono. Se l’inte-ressato è detenuto o internato in luogoposto fuori della circoscrizione del giudicee ne fa tempestiva richiesta, la partecipa-zione all’udienza è assicurata a distanzamediante collegamento audiovisivo ai sensidell’articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7,delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, salvo che il collegio ritenganecessaria la presenza della parte. Il pre-sidente dispone altresì la traduzione del-

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nei, il presidente dispone la traduzionedell’interessato detenuto »;

l’interessato detenuto o internato in caso diindisponibilità di mezzi tecnici idonei.

4-bis. Il tribunale, dopo l’accertamentodella regolare costituzione delle parti, am-mette le prove rilevanti, escludendo quellevietate dalla legge o superflue »;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « . L’udienza è rinviataanche se sussiste un legittimo impedimentodel difensore »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: d) identica;

« 6. Ove l’interessato non intervenga eoccorra la sua presenza per essere sentito,il presidente lo invita a comparire, avvisan-dolo che avrà la facoltà di non rispon-dere »;

d) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

e) identica;

« 8. Qualora il tribunale debba sentiresoggetti informati su fatti rilevanti per ilprocedimento, il presidente del collegio puòdisporre l’esame a distanza nei casi e neimodi indicati all’articolo 147-bis, comma 2,delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271 »;

e) dopo il comma 10 sono aggiunti iseguenti:

f) identico:

« 10-bis. Le questioni concernenti la com-petenza per territorio devono essere ecce-pite, a pena di decadenza, alla prima udienzae comunque subito dopo l’accertamentodella regolare costituzione delle parti e iltribunale le decide immediatamente. Pos-sono essere altresì rilevate d’ufficio con ladecisione di primo grado.

« 10-bis. Le questioni concernenti la com-petenza per territorio devono essere rile-vate o eccepite, a pena di decadenza, allaprima udienza e comunque subito dopol’accertamento della regolare costituzionedelle parti e il tribunale le decide imme-diatamente.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propriaincompetenza, la dichiara con decreto eordina la trasmissione degli atti al procu-ratore della Repubblica territorialmentecompetente; la declaratoria di incompe-tenza non produce l’inefficacia degli ele-menti già acquisiti. Le disposizioni delcomma 10-bis si applicano anche qualorala proposta sia stata avanzata da soggettinon legittimati ai sensi dell’articolo 5.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propriaincompetenza, la dichiara con decreto eordina la trasmissione degli atti al procu-ratore della Repubblica presso il tribunalecompetente; la declaratoria di incompe-tenza non produce l’inefficacia degli ele-menti già acquisiti. Le disposizioni delcomma 10-bis si applicano anche qualorala proposta sia stata avanzata da soggettinon legittimati ai sensi dell’articolo 5.

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10-quater. Quando il tribunale disponeai sensi del comma 10-ter, il sequestroperde efficacia se, entro venti giorni daldeposito del provvedimento che pronuncial’incompetenza, il tribunale competente nonprovvede ai sensi dell’articolo 20. Il termineprevisto dall’articolo 24, comma 2, decorrenuovamente dalla data del decreto di se-questro emesso dal tribunale competente.Nel caso di annullamento del decreto diconfisca da parte della Corte di cassazione,con rinvio al tribunale competente, il ter-mine previsto dall’articolo 24, comma 2,decorre nuovamente dalla ricezione degliatti presso la cancelleria dello stesso tri-bunale.

10-quater. Quando il tribunale disponeai sensi del comma 10-ter, il sequestroperde efficacia se, entro venti giorni daldeposito del provvedimento che pronuncial’incompetenza, il tribunale competente nonprovvede ai sensi dell’articolo 20. Il termineprevisto dall’articolo 24, comma 2, decorrenuovamente dalla data del decreto di se-questro emesso dal tribunale competente.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento,anche parziale, della proposta pone a ca-rico del proposto il pagamento delle speseprocessuali.

10-quinquies. Identico.

10-sexies. Il decreto del tribunale è de-positato in cancelleria entro quindici giornidalla conclusione dell’udienza.

10-sexies. Identico.

10-septies. Quando la stesura della mo-tivazione è particolarmente complessa, iltribunale, se ritiene di non poter depositareil decreto nel termine previsto dal comma10-sexies, dopo le conclusioni delle parti,può indicare un termine più lungo, comun-que non superiore a novanta giorni.

10-septies. Identico.

10-octies. Al decreto del tribunale siapplicano le disposizioni di cui all’articolo154 delle norme di attuazione, di coordi-namento e transitorie del codice di proce-dura penale, di cui al decreto legislativo 28luglio 1989, n. 271 ».

10-octies. Identico ».

4. All’articolo 8 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

4. Identico.

a) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Inoltre, può imporre tutte le pre-scrizioni che ravvisi necessarie, avuto ri-guardo alle esigenze di difesa sociale, e, inparticolare, il divieto di soggiorno in uno opiù comuni o in una o più regioni, ovvero,con riferimento ai soggetti di cui all’arti-colo 1, comma 1, lettera c), il divieto di

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avvicinarsi a determinati luoghi, frequen-tati abitualmente da minori »;

b) al comma 8, dopo le parole: « al-l’interessato » sono aggiunte le seguenti: « eal suo difensore ».

ART. 3.

(Impugnazione delle misure di prevenzionepersonali).

ART. 3.

(Impugnazione delle misure di prevenzionepersonali).

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1, dopo le parole: « l’in-teressato » sono inserite le seguenti: « e ilsuo difensore »;

a) identica;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Il procuratore della Repubblica,senza ritardo, trasmette il proprio fascicoloal procuratore generale presso la corte diappello competente per il giudizio di se-condo grado. Al termine del procedimentodi primo grado, il procuratore della Re-pubblica forma un fascicolo nel quale ven-gono raccolti tutti gli elementi investigativie probatori eventualmente sopravvenutidopo la decisione del tribunale. Gli attiinseriti nel predetto fascicolo sono portatiimmediatamente a conoscenza delle parti,mediante deposito nella segreteria del pro-curatore generale »;

c) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

« 2-bis. La corte di appello annulla ildecreto di primo grado qualora riconoscache il tribunale era incompetente territo-rialmente e l’incompetenza sia stata ripro-posta nei motivi di impugnazione e ordinala trasmissione degli atti al procuratoredella Repubblica competente; la declarato-ria di incompetenza non produce l’ineffi-cacia degli elementi già acquisiti. Si applical’articolo 7, comma 10-quater, primo pe-riodo.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bissi applicano anche qualora la proposta siastata avanzata da soggetti non legittimati ai

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sensi dell’articolo 5 e l’eccezione sia statariproposta nei motivi di impugnazione »;

b) al comma 3, dopo le parole: « del-l’interessato » sono inserite le seguenti: « edel suo difensore ».

d) identica;

e) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. In caso di ricorso per cassa-zione si applicano le disposizioni dei commi2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivipreviste ».

ART. 4.

(Sorveglianza speciale).

ART. 4.

(Sorveglianza speciale).

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2sono aggiunti i seguenti:

1. Identico:

« 2-bis. L’esecuzione della sorveglianzaspeciale resta sospesa durante il tempo incui l’interessato è sottoposto alla misuradella custodia cautelare. In tal caso, salvoquanto stabilito dal comma 2, il termine didurata della misura di prevenzione conti-nua a decorrere dal giorno nel quale ècessata la misura cautelare, con redazionedi verbale di sottoposizione agli obblighi.

« 2-bis. Identico.

2-ter. L’esecuzione della sorveglianza spe-ciale resta sospesa durante il tempo in cuil’interessato è sottoposto a detenzione perespiazione di pena. Dopo la cessazione dellostato di detenzione, se esso si è protrattoper almeno due anni, il tribunale verifica,anche d’ufficio, la persistenza della perico-losità sociale dell’interessato, assumendo lenecessarie informazioni presso l’ammini-strazione penitenziaria e l’autorità di pub-blica sicurezza. Al relativo procedimento siapplica, in quanto compatibile, il dispostodell’articolo 7. Se persiste la pericolositàsociale, il tribunale emette decreto con cuiordina l’esecuzione della misura di preven-zione, il cui termine di durata continua adecorrere dal giorno in cui il decreto stessoè comunicato all’interessato, salvo quantostabilito dal comma 2 del presente articolo.Se invece la pericolosità sociale è cessata, iltribunale emette decreto con cui revoca il

2-ter. L’esecuzione della sorveglianza spe-ciale resta sospesa durante il tempo in cuil’interessato è sottoposto a detenzione perespiazione di pena. Dopo la cessazione dellostato di detenzione, se esso si è protrattoper almeno due anni, il tribunale verifica,anche d’ufficio, sentito il pubblico mini-stero che ha esercitato le relative funzioninel corso della trattazione camerale, lapersistenza della pericolosità sociale del-l’interessato, assumendo le necessarie in-formazioni presso l’amministrazione peni-tenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza,nonché presso gli organi di polizia giudi-ziaria. Al relativo procedimento si applica,in quanto compatibile, il disposto dell’arti-colo 7. Se persiste la pericolosità sociale, iltribunale emette decreto con cui ordinal’esecuzione della misura di prevenzione, ilcui termine di durata continua a decorreredal giorno in cui il decreto stesso è comu-

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provvedimento di applicazione della mi-sura di prevenzione ».

nicato all’interessato, salvo quanto stabilitodal comma 2 del presente articolo. Se in-vece la pericolosità sociale è cessata, iltribunale emette decreto con cui revoca ilprovvedimento di applicazione della mi-sura di prevenzione ».

CAPO II

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMO-NIALI

CAPO II

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMO-NIALI

ART. 5.

(Procedimento di applicazione delle misuredi prevenzione patrimoniali).

ART. 5.

(Procedimento di applicazione delle misuredi prevenzione patrimoniali).

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

a) identica;

« 1. Nei confronti delle persone indicateall’articolo 16 possono essere proposte dalprocuratore della Repubblica presso il tri-bunale del capoluogo del distretto ove di-mora la persona, dal procuratore nazionaleantimafia e antiterrorismo, dal questore odal direttore della Direzione investigativaantimafia le misure di prevenzione patri-moniali di cui al presente titolo »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Nei casi previsti dall’articolo 4,comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), lefunzioni e le competenze spettanti al pro-curatore della Repubblica presso il tribu-nale del capoluogo del distretto sono at-tribuite anche al procuratore della Repub-blica presso il tribunale nel cui circondariodimora la persona, previo coordinamentocon il procuratore della Repubblica pressoil tribunale del capoluogo del distretto. Neimedesimi casi, nelle udienze relative aiprocedimenti per l’applicazione delle mi-sure di prevenzione, le funzioni di pubblicoministero possono essere esercitate anche

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dal procuratore della Repubblica presso iltribunale competente »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto ilseguente:

c) identico:

« 3-bis. Il procuratore della Repubblicaindicato ai commi 1 e 2, attraverso il rac-cordo informativo con il questore e con ildirettore della Direzione investigativa anti-mafia relativamente alle misure di preven-zione di cui al presente titolo, cura che nonsi arrechi pregiudizio alle attività di inda-gine condotte anche in altri procedimenti.A tal fine, il questore territorialmente com-petente e il direttore della Direzione inve-stigativa antimafia sono tenuti a:

« 3-bis. Il procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo del di-stretto, attraverso il raccordo informativocon il questore e con il direttore dellaDirezione investigativa antimafia relativa-mente alle misure di prevenzione di cui alpresente titolo, cura che non si arrechipregiudizio alle attività di indagine con-dotte anche in altri procedimenti. A talfine, il questore territorialmente compe-tente e il direttore della Direzione investi-gativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione deinominativi delle persone fisiche e giuridi-che nei cui confronti sono disposti gli ac-certamenti personali o patrimoniali previ-sti dall’articolo 19;

a) identica;

b) tenere costantemente aggiornato einformato il procuratore della Repubblicacompetente per territorio sullo svolgimentodelle indagini;

b) tenere costantemente aggiornato einformato il procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo del di-stretto sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto dellaproposta al procuratore della Repubblicacompetente per territorio almeno dieci giorniprima della sua presentazione al tribunale.La mancata comunicazione comporta l’i-nammissibilità della proposta;

c) dare comunicazione per iscritto dellaproposta al procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo del di-stretto almeno dieci giorni prima della suapresentazione al tribunale. La mancata co-municazione comporta l’inammissibilitàdella proposta;

d) trasmettere al procuratore dellaRepubblica competente per territorio, overitengano che non sussistano i presuppostiper l’esercizio dell’azione di prevenzione,provvedimento motivato entro dieci giornidall’adozione dello stesso ».

d) trasmettere al procuratore dellaRepubblica presso il tribunale del capo-luogo del distretto, ove ritengano che nonsussistano i presupposti per l’esercizio del-l’azione di prevenzione, provvedimento mo-tivato entro dieci giorni dall’adozione dellostesso ».

2. All’articolo 19, comma 4, del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Pos-sono altresì accedere, senza nuovi o mag-giori oneri, al Sistema per l’interscambio diflussi dati (SID) dell’Agenzia delle entrate erichiedere quanto ritenuto utile ai fini delleindagini ».

2. Identico.

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3. Dall’attuazione del comma 2 non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

3. Identico.

4. L’articolo 20 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, è sostituito dalseguente:

4. Identico:

« ART. 20. – (Sequestro). – 1. Il tribunale,anche d’ufficio, ordina con decreto moti-vato il sequestro dei beni dei quali la per-sona nei cui confronti è stata presentata laproposta risulta poter disporre, diretta-mente o indirettamente, quando il lorovalore risulta sproporzionato al reddito di-chiarato o all’attività economica svolta ov-vero quando, sulla base di sufficienti indizi,si ha motivo di ritenere che gli stessi sianoil frutto di attività illecite o ne costituiscanoil reimpiego, ovvero dispone le misure dicui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano ipresupposti ivi previsti. Il tribunale, quandodispone il sequestro di partecipazioni so-ciali totalitarie, ordina il sequestro dei re-lativi beni costituiti in azienda ai sensi degliarticoli 2555 e seguenti del codice civile,anche al fine di consentire gli adempimentiprevisti dall’articolo 104, comma 1, letterab), delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271. In ogni caso il sequestroavente ad oggetto partecipazioni sociali to-talitarie si estende di diritto a tutti i benicostituiti in azienda ai sensi degli articoli2555 e seguenti del codice civile. Nel de-creto di sequestro avente ad oggetto parte-cipazioni sociali il tribunale indica in modospecifico i conti correnti e i beni costituitiin azienda ai sensi degli articoli 2555 eseguenti del codice civile ai quali si estendeil sequestro.

« ART. 20. – (Sequestro). – 1. Il tribunale,anche d’ufficio, con decreto motivato, or-dina il sequestro dei beni dei quali lapersona nei cui confronti è stata presentatala proposta risulta poter disporre, diretta-mente o indirettamente, quando il lorovalore risulta sproporzionato al reddito di-chiarato o all’attività economica svolta ov-vero quando, sulla base di sufficienti indizi,si ha motivo di ritenere che gli stessi sianoil frutto di attività illecite o ne costituiscanoil reimpiego, ovvero dispone le misure dicui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano ipresupposti ivi previsti. Il tribunale, quandodispone il sequestro di partecipazioni so-ciali totalitarie, ordina il sequestro dei re-lativi beni costituiti in azienda ai sensi degliarticoli 2555 e seguenti del codice civile,anche al fine di consentire gli adempimentiprevisti dall’articolo 104 delle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Inogni caso il sequestro avente ad oggettopartecipazioni sociali totalitarie si estendedi diritto a tutti i beni costituiti in aziendaai sensi degli articoli 2555 e seguenti delcodice civile. Nel decreto di sequestro aventead oggetto partecipazioni sociali il tribu-nale indica in modo specifico i conti cor-renti e i beni costituiti in azienda ai sensidegli articoli 2555 e seguenti del codicecivile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro e difissare l’udienza, il tribunale restituisce gliatti all’organo proponente quando ritieneche le indagini non siano complete e indicagli ulteriori accertamenti patrimoniali in-dispensabili per valutare la sussistenza deipresupposti di cui al comma 1 per l’appli-cazione del sequestro o delle misure di cuiagli articoli 34 e 34-bis.

2. Prima di ordinare il sequestro o di-sporre le misure di cui agli articoli 34 e34-bis e di fissare l’udienza, il tribunalerestituisce gli atti all’organo proponentequando ritiene che le indagini non sianocomplete e indica gli ulteriori accertamentipatrimoniali indispensabili per valutare lasussistenza dei presupposti di cui al comma1 per l’applicazione del sequestro o dellemisure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

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3. Il sequestro è revocato dal tribunalequando risulta che esso ha per oggetto benidi legittima provenienza o dei quali l’indi-ziato non poteva disporre direttamente oindirettamente o in ogni altro caso in cui èrespinta la proposta di applicazione dellamisura di prevenzione patrimoniale. Il tri-bunale ordina le trascrizioni e le annota-zioni consequenziali nei pubblici registri,nei libri sociali e nel registro delle imprese.

3. Identico.

4. L’eventuale revoca del provvedimentonon preclude l’utilizzazione ai fini fiscalidegli elementi acquisiti nel corso degli ac-certamenti svolti ai sensi dell’articolo 19.

4. Identico.

5. Il decreto di sequestro e il provvedi-mento di revoca, anche parziale, del seque-stro sono comunicati, anche in via telema-tica, all’Agenzia di cui all’articolo 110 su-bito dopo la loro esecuzione ».

5. Identico ».

5. All’articolo 21 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

5. Identico:

a) al comma 1: a) identica;

1) le parole: « L’ufficiale giudizia-rio » sono sostituite dalle seguenti: « Lapolizia giudiziaria »;

2) le parole: « obbligatoria della po-lizia giudiziaria » sono sostituite dalle se-guenti: « , ove ritenuto opportuno, dell’uf-ficiale giudiziario »;

b) al comma 2: b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

1) dopo le parole: « Il tribunale, »sono inserite le seguenti: « su proposta delgiudice delegato, »;

2) le parole: « mediante l’ausilio dellaforza pubblica » sono sostituite dalle se-guenti: « . Il tribunale, su proposta delgiudice delegato, può disporre il differi-mento dell’esecuzione dello sgombero peril tempo necessario per la stipula o l’ese-cuzione dei contratti previsti dall’articolo40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l’oc-cupante corrisponda l’indennità eventual-mente determinata e provveda a sue curealle spese e a tutti gli oneri, compreso ilpagamento di oneri fiscali, inerenti all’u-

« 2. Il giudice delegato alla procedura aisensi dell’articolo 35, comma 1, sentitol’amministratore giudiziario, valutate le cir-costanze, ordina lo sgombero degli immo-bili occupati senza titolo ovvero sulla scortadi titolo privo di data certa anteriore alsequestro, mediante l’ausilio della forzapubblica ».

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nità immobiliare, esclusa ogni azione diregresso »;

c) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

Soppressa

« 2-bis. Il tribunale provvede ai sensi delcomma 2, primo periodo, qualora i beniimmobili siano occupati dal proposto e daifamiliari conviventi, ovvero dai terzi tito-lari del bene di cui il proposto risulta poterdisporre indirettamente. Lo sgombero èdifferito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dallanotifica del decreto di sequestro sia pre-sentata istanza di assegnazione della casadi proprietà del proposto nel caso previstodall’articolo 40, comma 2-bis, del presentedecreto, nella parte in cui richiama l’arti-colo 47, secondo comma, del regio decreto16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini dellamigliore conservazione dei beni, con prov-vedimento revocabile in ogni tempo e co-munque non oltre il decreto di confiscadefinitiva, sempre che l’occupante corri-sponda l’indennità eventualmente determi-nata e provveda a sue cure alle spese e atutti gli oneri, compreso il pagamento dioneri fiscali, inerenti all’unità immobiliare,esclusa ogni azione di regresso.

2-ter. I provvedimenti con cui è dispostolo sgombero ai sensi delle disposizioni con-tenute nel presente decreto sono trasmessiper l’immediata esecuzione e per la neces-saria successiva vigilanza al questore delluogo ove è ubicato il bene e sono comu-nicati al prefetto del medesimo luogo.

2-quater. I provvedimenti di cui alcomma 2-ter sono opponibili esclusiva-mente con incidente di esecuzione, a normadell’articolo 666 del codice di procedurapenale, innanzi allo stesso tribunale, concitazione anche dell’Agenzia di cui all’ar-ticolo 110 del presente decreto. L’opposi-zione non sospende l’esecuzione del prov-vedimento, a meno che il tribunale che l’haemesso disponga diversamente.

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestroabbia ad oggetto aziende di cui agli articoli2555 e seguenti del codice civile, si appli-

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cano le disposizioni contenute nell’articolo41 del presente decreto ».

6. All’articolo 22 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

6. Identico:

a) al comma 2, le parole: « dieci giorni »sono sostituite dalle seguenti: « trentagiorni »;

a) identica;

b) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

b) identico:

« 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e2 si applica, in quanto compatibile, il di-sposto dell’articolo 7. L’avviso di fissazionedell’udienza è notificato o comunicato al-meno cinque giorni prima dell’udienza. Aifini del computo del termine per la conva-lida si tiene conto delle cause di sospen-sione previste dall’articolo 24, comma 2 ».

« 2-bis. Ai fini del computo del termineper la convalida si tiene conto delle causedi sospensione previste dall’articolo 24,comma 2 ».

7. All’articolo 23 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, il comma 4 è so-stituito dal seguente:

7. Identico.

« 4. Il comma 2 si applica anche neiconfronti dei terzi che vantano diritti realio personali di godimento nonché dirittireali di garanzia sui beni in sequestro. Senon ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 26,per la liquidazione dei relativi diritti siapplicano le disposizioni di cui al titolo IVdel presente libro ».

8. All’articolo 24 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

8. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: a) identica;

« 1. Il tribunale dispone la confisca deibeni sequestrati di cui la persona nei cuiconfronti è instaurato il procedimento nonpossa giustificare la legittima provenienza edi cui, anche per interposta persona fisicao giuridica, risulti essere titolare o avere ladisponibilità a qualsiasi titolo in valoresproporzionato al proprio reddito, dichia-rato ai fini delle imposte sul reddito, o allapropria attività economica, nonché dei beniche risultino essere frutto di attività illeciteo ne costituiscano il reimpiego. In ogni casoil proposto non può giustificare la legittima

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provenienza dei beni adducendo che il de-naro utilizzato per acquistarli sia proventoo reimpiego dell’evasione fiscale. Se il tri-bunale non dispone la confisca, può appli-care anche d’ufficio le misure di cui agliarticoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presup-posti ivi previsti.

1-bis. Il tribunale, quando dispone laconfisca di partecipazioni sociali totalita-rie, ordina la confisca anche dei relativibeni costituiti in azienda ai sensi degliarticoli 2555 e seguenti del codice civile.Nel decreto di confisca avente ad oggettopartecipazioni sociali il tribunale indica inmodo specifico i conti correnti e i benicostituiti in azienda ai sensi degli articoli2555 e seguenti del codice civile ai quali siestende la confisca »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: b) identico:

« 2. Il provvedimento di sequestro perdeefficacia se il tribunale non deposita ildecreto che pronuncia la confisca entro unanno e sei mesi dalla data di immissione inpossesso dei beni da parte dell’amministra-tore giudiziario. Nel caso di indagini com-plesse o compendi patrimoniali rilevanti, iltermine di cui al primo periodo può essereprorogato con decreto motivato del tribu-nale per sei mesi. Ai fini del computo deitermini suddetti, si tiene conto delle causedi sospensione dei termini di durata dellacustodia cautelare, previste dal codice diprocedura penale, in quanto compatibili;inoltre, il termine per l’espletamento diaccertamenti peritali sui beni dei quali lapersona nei cui confronti è iniziato il pro-cedimento risulta poter disporre, diretta-mente o indirettamente, resta sospeso perun tempo non superiore a novanta giorni.Il termine resta altresì sospeso per il temponecessario per la decisione definitiva sul-l’istanza di ricusazione presentata dal di-fensore e per il tempo decorrente dallamorte del proposto, intervenuta durante ilprocedimento, fino all’identificazione e allacitazione dei soggetti previsti dall’articolo18, comma 2, nonché durante la pendenzadel termine per il deposito del decretoconclusivo del procedimento.

« 2. Il provvedimento di sequestro perdeefficacia se il tribunale non deposita ildecreto che pronuncia la confisca entro unanno e sei mesi dalla data di immissione inpossesso dei beni da parte dell’amministra-tore giudiziario. Nel caso di indagini com-plesse o compendi patrimoniali rilevanti, iltermine di cui al primo periodo può essereprorogato con decreto motivato del tribu-nale per sei mesi. Ai fini del computo deitermini suddetti, si tiene conto delle causedi sospensione dei termini di durata dellacustodia cautelare, previste dal codice diprocedura penale, in quanto compatibili; iltermine resta sospeso per un tempo nonsuperiore a novanta giorni ove sia neces-sario procedere all’espletamento di accer-tamenti peritali sui beni dei quali la per-sona nei cui confronti è iniziato il proce-dimento risulta poter disporre, diretta-mente o indirettamente. Il termine restaaltresì sospeso per il tempo necessario perla decisione definitiva sull’istanza di ricu-sazione presentata dal difensore e per iltempo decorrente dalla morte del proposto,intervenuta durante il procedimento, finoall’identificazione e alla citazione dei sog-getti previsti dall’articolo 18, comma 2,nonché durante la pendenza dei terminiprevisti dai commi 10-sexies, 10-septies e10-octies dell’articolo 7.

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2-bis. Nel caso di annullamento del de-creto di confisca con rinvio al tribunale, iltermine previsto dal comma 2 decorre nuo-vamente dalla ricezione degli atti presso lacancelleria del tribunale stesso ».

2-bis. Con il provvedimento di revoca odi annullamento definitivi del decreto diconfisca è ordinata la cancellazione di tuttele trascrizioni e le annotazioni ».

9. L’articolo 25 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, è sostituito dalseguente:

9. Identico.

« ART. 25. – (Sequestro e confisca perequivalente). – 1. Dopo la presentazionedella proposta, se non è possibile procedereal sequestro dei beni di cui all’articolo 20,comma 1, perché il proposto non ne ha ladisponibilità, diretta o indiretta, anche ovetrasferiti legittimamente in qualunque epocaa terzi in buona fede, il sequestro e laconfisca hanno ad oggetto altri beni divalore equivalente e di legittima prove-nienza dei quali il proposto ha la disponi-bilità, anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all’articolo 18, commi2 e 3, si procede con le modalità di cui alcomma 1 del presente articolo nei riguardidei soggetti nei cui confronti prosegue oinizia il procedimento con riferimento abeni di legittima provenienza loro perve-nuti dal proposto ».

ART. 6.

(Impugnazione delle misure di prevenzionepatrimoniali).

ART. 6.

(Impugnazione delle misure di prevenzionepatrimoniali).

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

a) identica;

« 1. I provvedimenti con i quali il tribu-nale dispone la confisca dei beni seque-strati, l’applicazione, il diniego o la revocadel sequestro, il rigetto della richiesta diconfisca anche qualora non sia stato pre-cedentemente disposto il sequestro ovverola restituzione della cauzione o la libera-zione delle garanzie o la confisca dellacauzione o l’esecuzione sui beni costituitiin garanzia sono comunicati senza indugioal procuratore generale presso la corte di

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appello, al procuratore della Repubblica eagli interessati »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

Soppressa

« 2-bis. La corte di appello annulla ildecreto di primo grado qualora riconoscache il tribunale era incompetente territo-rialmente e l’incompetenza sia stata ripro-posta nei motivi di impugnazione e ordinala trasmissione degli atti al procuratoredella Repubblica competente; la declarato-ria di incompetenza non produce l’ineffi-cacia degli elementi già acquisiti. Si applical’articolo 7, comma 10-quater.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis siapplicano anche qualora la proposta nonsia stata avanzata dal procuratore dellaRepubblica o dal questore o dagli altrisoggetti legittimati ai sensi dell’articolo 5 el’eccezione sia stata riproposta nei motividi impugnazione.

2-quater. In caso di conferma ancheparziale del decreto impugnato, la corte diappello pone a carico della parte che haproposto l’impugnazione il pagamento dellespese processuali »;

c) dopo il comma 3 è inserito il se-guente:

b) identica;

« 3-bis. I provvedimenti della corte diappello che, in riforma del decreto di con-fisca emesso dal tribunale, dispongono larevoca del sequestro divengono esecutividieci giorni dopo la comunicazione alleparti, salvo che il procuratore generale,entro tale termine, ne chieda la sospen-sione alla medesima corte di appello. In talcaso, se la corte entro dieci giorni dalla suapresentazione non accoglie la richiesta, ilprovvedimento diventa esecutivo; altrimentil’esecutività resta sospesa fino a quando nelprocedimento di prevenzione sia interve-nuta pronuncia definitiva »;

d) dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

Soppressa

« 4-bis. Il procuratore della Repubblica,senza ritardo, trasmette il proprio fascicoloal procuratore generale presso la corte diappello competente per il giudizio di se-

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condo grado. Al termine del procedimentodi primo grado, il procuratore della Re-pubblica forma un fascicolo nel quale ven-gono raccolti tutti gli elementi investigativie probatori eventualmente sopravvenutidopo la decisione del tribunale. Gli attiinseriti nel predetto fascicolo sono portatiimmediatamente a conoscenza delle parti,mediante deposito nella segreteria del pro-curatore generale »;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti: c) dopo il comma 6 è aggiunto ilseguente:

« 6. In caso di appello, il provvedimentodi confisca perde efficacia. Se la corte diappello non si pronuncia entro un anno esei mesi dal deposito del ricorso, si applical’articolo 24, comma 2.

6-bis. Nel caso di annullamento del de-creto di confisca con rinvio al tribunale, iltermine previsto dal comma 2 dell’articolo24 decorre nuovamente dalla ricezione de-gli atti presso la cancelleria del tribunalestesso ».

« 6-bis. Nel caso di annullamento deldecreto di confisca con rinvio al tribunale,anche ove disposto ai sensi dei commi2-bis e 3-bis dell’articolo 10, il termineprevisto dal comma 2 dell’articolo 24 de-corre nuovamente dalla ricezione degli attipresso la cancelleria del tribunale stesso ».

ART. 7.

(Revocazione della confisca).

ART. 7.

(Revocazione della confisca).

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 1, l’alinea è sostituito dalseguente: « La revocazione della decisionedefinitiva sulla confisca di prevenzione puòessere richiesta, nelle forme previste dagliarticoli 630 e seguenti del codice di proce-dura penale, in quanto compatibili, allacorte di appello individuata secondo i cri-teri di cui all’articolo 11 dello stesso co-dice: »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Quando accoglie la richiesta di re-vocazione, la corte di appello provvede, ovedel caso, ai sensi dell’articolo 46 ».

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ART. 8.

(Rapporti con sequestro e confisca).

ART. 8.

(Rapporti con sequestro e confisca).

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 1, quarto periodo, leparole: « , salvo che ritenga di confermarel’amministratore » sono sostituite dalle se-guenti: « , salvo che ritenga di confermarequello già nominato nel procedimento diprevenzione »;

b) al comma 3, le parole da: « il tri-bunale » fino alla fine del comma sonosostituite dalle seguenti: « il tribunale, oveabbia disposto il sequestro e sia ancora incorso il procedimento di prevenzione, di-chiara, con decreto, che la stessa è stata giàeseguita in sede penale ».

ART. 9.

(Cauzione).

ART. 9.

(Cauzione).

1. All’articolo 31, comma 3, terzo pe-riodo, del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, le parole: « ai sensi dell’arti-colo 39 delle disposizioni di attuazione delcodice di procedura civile approvate conR.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 » sono so-stituite dalle seguenti: « secondo le moda-lità stabilite dal tribunale. Il tribunale puòdisporre, in relazione alle condizioni eco-nomiche della persona sottoposta alla mi-sura di prevenzione, che la cauzione siapagata in rate mensili ».

Identico.

ART. 10.

(Amministrazione giudiziaria dei beni con-nessi ad attività economiche).

ART. 10.

(Amministrazione giudiziaria dei beni con-nessi ad attività economiche).

1. L’articolo 34 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, è sostituito dalseguente:

1. Identico:

« ART. 34. – (L’amministrazione giudizia-ria dei beni connessi ad attività economichee delle aziende). – 1. Quando, a seguito degliaccertamenti di cui all’articolo 19 o di

« ART. 34. – (L’amministrazione giudizia-ria dei beni connessi ad attività economichee delle aziende). – 1. Quando, a seguito degliaccertamenti di cui all’articolo 19 o di

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XVII LEGISLATURA A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B

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quelli compiuti per verificare i pericoli diinfiltrazione mafiosa, previsti dall’articolo92, ovvero di quelli compiuti ai sensi del-l’articolo 6 del codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esuccessive modificazioni, dall’Autorità na-zionale anticorruzione, sussistono suffi-cienti indizi per ritenere che il libero eser-cizio di determinate attività economiche,comprese quelle di carattere imprendito-riale, sia direttamente o indirettamente sot-toposto alle condizioni di intimidazione odi assoggettamento previste dall’articolo 416-bis del codice penale o possa comunqueagevolare l’attività di persone nei confrontidelle quali è stata proposta o applicata unamisura di prevenzione personale o patri-moniale previste dagli articoli 16 e 24 delpresente decreto, ovvero di persone sotto-poste a procedimento penale per taluno deidelitti di cui all’articolo 4, comma 1, letterea), b) e i-bis), del presente decreto, ovveroper i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629,644, 648-bis e 648-ter del codice penale, enon ricorrono i presupposti per l’applica-zione delle misure di prevenzione patrimo-niali di cui al capo I del presente titolo, iltribunale competente per l’applicazione dellemisure di prevenzione nei confronti dellepersone sopraindicate dispone l’ammini-strazione giudiziaria delle aziende o deibeni utilizzabili, direttamente o indiretta-mente, per lo svolgimento delle predetteattività economiche, su proposta dei sog-getti di cui al comma 1 dell’articolo 17 delpresente decreto.

quelli compiuti per verificare i pericoli diinfiltrazione mafiosa, previsti dall’articolo92, ovvero di quelli compiuti ai sensi del-l’articolo 213 del codice dei contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, dall’Autorità nazionale anti-corruzione, sussistono sufficienti indizi perritenere che il libero esercizio di determi-nate attività economiche, comprese quelledi carattere imprenditoriale, sia diretta-mente o indirettamente sottoposto alle con-dizioni di intimidazione o di assoggetta-mento previste dall’articolo 416-bis del co-dice penale o possa comunque agevolarel’attività di persone nei confronti delle qualiè stata proposta o applicata una delle mi-sure di prevenzione personale o patrimo-niale previste dagli articoli 6 e 24 del pre-sente decreto, ovvero di persone sottopostea procedimento penale per taluno dei de-litti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a),b) e i-bis), del presente decreto, ovvero peri delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644,648-bis e 648-ter del codice penale, e nonricorrono i presupposti per l’applicazionedelle misure di prevenzione patrimoniali dicui al capo I del presente titolo, il tribunalecompetente per l’applicazione delle misuredi prevenzione nei confronti delle personesopraindicate dispone l’amministrazione giu-diziaria delle aziende o dei beni utilizzabili,direttamente o indirettamente, per lo svol-gimento delle predette attività economiche,su proposta dei soggetti di cui al comma 1dell’articolo 17 del presente decreto.

2. L’amministrazione giudiziaria dei beniè adottata per un periodo non superiore aun anno e può essere prorogata di ulteriorisei mesi per un periodo comunque nonsuperiore complessivamente a due anni, arichiesta del pubblico ministero o d’ufficio,se permangono le condizioni in base allequali è stata applicata.

2. L’amministrazione giudiziaria dei beniè adottata per un periodo non superiore aun anno e può essere prorogata di ulteriorisei mesi per un periodo comunque nonsuperiore complessivamente a due anni, arichiesta del pubblico ministero o d’ufficio,a seguito di relazione dell’amministratoregiudiziario che evidenzi la necessità dicompletare il programma di sostegno e diaiuto alle imprese amministrate e la rimo-zione delle situazioni di fatto e di dirittoche avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma1, il tribunale nomina il giudice delegato e

3. Con il provvedimento di cui al comma1, il tribunale nomina il giudice delegato e

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l’amministratore giudiziario, il quale eser-cita tutte le facoltà spettanti ai titolari deidiritti sui beni e sulle aziende oggetto dellamisura. Nel caso di imprese esercitate informa societaria, l’amministratore giudizia-rio può esercitare i poteri spettanti agliorgani di amministrazione e agli altri or-gani sociali secondo le modalità stabilitedal tribunale, tenuto conto delle esigenze diprosecuzione dell’attività d’impresa, senzapercepire emolumenti.

l’amministratore giudiziario, il quale eser-cita tutte le facoltà spettanti ai titolari deidiritti sui beni e sulle aziende oggetto dellamisura. Nel caso di imprese esercitate informa societaria, l’amministratore giudizia-rio può esercitare i poteri spettanti agliorgani di amministrazione e agli altri or-gani sociali secondo le modalità stabilitedal tribunale, tenuto conto delle esigenze diprosecuzione dell’attività d’impresa, senzapercepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 èeseguito sui beni aziendali con l’immissionedell’amministratore nel possesso e con l’i-scrizione nel registro tenuto dalla cameradi commercio, industria, artigianato e agri-coltura nel quale è iscritta l’impresa. Qua-lora oggetto della misura siano beni immo-bili o altri beni soggetti a iscrizione inpubblici registri, il provvedimento di cui alcomma 1 deve essere trascritto nei mede-simi pubblici registri.

4. Identico.

5. L’amministratore giudiziario adempieagli obblighi di relazione e segnalazione dicui all’articolo 36, comma 2, anche neiconfronti del pubblico ministero. Si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidi cui ai capi I e II del titolo III del presentelibro.

5. Identico.

6. Entro la data di scadenza dell’ammi-nistrazione giudiziaria dei beni o del se-questro di cui al comma 7, il tribunale,qualora non disponga il rinnovo del prov-vedimento, delibera in camera di consigliola revoca della misura disposta ed even-tualmente la contestuale applicazione delcontrollo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si hamotivo di ritenere che siano il frutto diattività illecite o ne costituiscano il reim-piego. Alla camera di consiglio partecipanoil giudice delegato e il pubblico ministero.Al procedimento si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni previste dal ti-tolo I, capo II, sezione I, del presente libro.Per le impugnazioni contro i provvedimentidi revoca con controllo giudiziario e diconfisca si applicano le disposizioni previ-ste dall’articolo 27.

6. Identico.

7. Quando vi sia concreto pericolo che ibeni sottoposti al provvedimento di cui al

7. Identico ».

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comma 1 vengano dispersi, sottratti o alie-nati, nei casi in cui si ha motivo di ritenereche i beni siano frutto di attività illecite one costituiscano l’impiego, i soggetti di cuiall’articolo 17 possono richiedere al tribu-nale di disporne il sequestro, osservate, inquanto applicabili, le disposizioni previstedal presente titolo. Il sequestro è dispostosino alla scadenza del termine stabilito anorma del comma 2 ».

ART. 11.

(Controllo giudiziario delle aziende).

ART. 11.

(Controllo giudiziario delle aziende).

1. Al capo V del titolo II del libro I deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,dopo l’articolo 34 è aggiunto il seguente:

Identico.

« ART. 34-bis. – (Controllo giudiziario delleaziende). – 1. Quando l’agevolazione previ-sta dal comma 1 dell’articolo 34 risultaoccasionale, il tribunale dispone, anche d’uf-ficio, il controllo giudiziario delle attivitàeconomiche e delle aziende di cui al me-desimo comma 1, se sussistono circostanzedi fatto da cui si possa desumere il pericoloconcreto di infiltrazioni mafiose idonee acondizionarne l’attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato daltribunale per un periodo non inferiore a unanno e non superiore a tre anni. Con ilprovvedimento che lo dispone, il tribunalepuò:

a) imporre nei confronti di chi ha laproprietà, l’uso o l’amministrazione dei benie delle aziende di cui al comma 1 l’obbligodi comunicare al questore e al nucleo dipolizia tributaria del luogo di dimora abi-tuale, ovvero del luogo in cui si trovano ibeni se si tratta di residenti all’estero, ov-vero della sede legale se si tratta di un’im-presa, gli atti di disposizione, di acquisto odi pagamento effettuati, gli atti di paga-mento ricevuti, gli incarichi professionali,di amministrazione o di gestione fiduciariaricevuti e gli altri atti o contratti indicatidal tribunale, di valore non inferiore a euro7.000 o del valore superiore stabilito daltribunale in relazione al reddito della per-sona o al patrimonio e al volume d’affari

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dell’impresa. Tale obbligo deve essere as-solto entro dieci giorni dal compimentodell’atto e comunque entro il 31 gennaio diogni anno per gli atti posti in essere nel-l’anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e unamministratore giudiziario, il quale riferi-sce periodicamente, almeno bimestralmente,gli esiti dell’attività di controllo al giudicedelegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla let-tera b) del comma 2, il tribunale stabiliscei compiti dell’amministratore giudiziariofinalizzati alle attività di controllo e puòimporre l’obbligo:

a) di non cambiare la sede, la deno-minazione e la ragione sociale, l’oggettosociale e la composizione degli organi diamministrazione, direzione e vigilanza e dinon compiere fusioni o altre trasforma-zioni, senza l’autorizzazione da parte delgiudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informatividi cui alla lettera a) del comma 2 neiconfronti dell’amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l’am-ministratore giudiziario circa eventualiforme di finanziamento della società daparte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente at-tuare misure organizzative, anche ai sensidegli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legi-slativo 8 giugno 2001, n. 231, e successivemodificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra inizia-tiva finalizzata a prevenire specificamenteil rischio di tentativi di infiltrazione o con-dizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempi-mento degli obblighi di cui al comma 3, iltribunale può autorizzare gli ufficiali e gliagenti di polizia giudiziaria ad accederepresso gli uffici dell’impresa nonché pressouffici pubblici, studi professionali, società,banche e intermediari mobiliari al fine diacquisire informazioni e copia della docu-mentazione ritenute utili. Nel caso in cuivenga accertata la violazione di una o più

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prescrizioni ovvero ricorrano i presuppostidi cui al comma 1 dell’articolo 34, il tri-bunale può disporre l’amministrazione giu-diziaria dell’impresa.

5. Il titolare dell’attività economica sot-toposta al controllo giudiziario può pro-porre istanza di revoca. In tal caso il tri-bunale fissa l’udienza entro dieci giorni daldeposito dell’istanza e provvede nelle formedi cui all’articolo 127 del codice di proce-dura penale. All’udienza partecipano il giu-dice delegato, il pubblico ministero e, ovenominato, l’amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informa-zione antimafia interdittiva ai sensi dell’ar-ticolo 84, comma 4, che abbiano propostol’impugnazione del relativo provvedimentodel prefetto, possono richiedere al tribu-nale competente per le misure di preven-zione l’applicazione del controllo giudizia-rio di cui alla lettera b) del comma 2 delpresente articolo. Il tribunale, sentiti il pro-curatore distrettuale competente e gli altrisoggetti interessati, nelle forme di cui al-l’articolo 127 del codice di procedura pe-nale, accoglie la richiesta, ove ne ricorranoi presupposti; successivamente, anche sullabase della relazione dell’amministratore giu-diziario, può revocare il controllo giudizia-rio e, ove ne ricorrano i presupposti, di-sporre altre misure di prevenzione patri-moniali.

7. Il provvedimento che dispone l’am-ministrazione giudiziaria prevista dall’arti-colo 34 o il controllo giudiziario ai sensi delcomma 6 del presente articolo sospende glieffetti di cui all’articolo 94 ».

ART. 12.

(Trattazione dei procedimenti di prevenzionepatrimoniale).

ART. 12.

(Trattazione dei procedimenti di prevenzionepatrimoniale).

1. Al titolo II del libro I del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo ilcapo V è aggiunto il seguente:

1. Identico.

« CAPO V-bis.

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PRO-CEDIMENTO

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ART. 34-ter. – (Trattazione prioritaria deiprocedimenti di prevenzione patrimoniale).– 1. È assicurata la priorità assoluta nellatrattazione dei procedimenti previsti dagliarticoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti erequirenti adottano i provvedimenti orga-nizzativi necessari per assicurare la tratta-zione e la definizione prioritaria dei pro-cedimenti di cui al comma 1 e il rispettodei termini previsti. I provvedimenti sonotempestivamente comunicati al consiglio giu-diziario e al Consiglio superiore della ma-gistratura. Il dirigente dell’ufficio comu-nica, sulla base delle indicazioni del Con-siglio superiore della magistratura, con ca-denza annuale, a tale organo e al Ministerodella giustizia i dati sulla durata dei relativiprocedimenti. Il Consiglio superiore dellamagistratura e il Ministero della giustiziavalutano gli effetti dei provvedimenti adot-tati dai dirigenti degli uffici sulla tratta-zione prioritaria, sulla durata e sul rispettodei termini dei procedimenti indicati alcomma 1. In sede di comunicazioni sul-l’amministrazione della giustizia, ai sensidell’articolo 86 dell’ordinamento giudizia-rio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12, e successive modificazioni, il Mini-stro della giustizia riferisce alle Camere inmerito alla trattazione dei procedimenti dicui al comma 1 del presente articolo ».

2. Al comma 1-bis dell’articolo 146-bisdelle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28luglio 1989, n. 271, dopo le parole: « esuccessive modificazioni, » sono inserite leseguenti: « nel procedimento applicativo dellemisure di prevenzione personali o patri-moniali, disciplinato dall’articolo 7, comma4, del codice di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, e successive modi-ficazioni, quando l’interessato sia detenutoo internato in luogo posto fuori della cir-coscrizione del giudice e ne faccia tempe-stiva richiesta, ».

Soppresso

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CAPO III

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DE-STINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E

CONFISCATI

CAPO III

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DE-STINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E

CONFISCATI

ART. 13.

(Amministrazione dei beni sequestrati).

ART. 13.

(Amministrazione dei beni sequestrati).

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituitidai seguenti:

a) identico:

« 1. Con il provvedimento con il qualedispone il sequestro previsto dal capo I deltitolo II del presente libro il tribunale no-mina il giudice delegato alla procedura eun amministratore giudiziario. Qualora lagestione dei beni in stato di sequestro siaparticolarmente complessa, anche avuto ri-guardo al numero dei comuni ove sonosituati i beni immobili o i complessi azien-dali o alla natura dell’attività aziendale daproseguire o al valore ingente del patrimo-nio, il tribunale può nominare più ammi-nistratori giudiziari. In tal caso il tribunalestabilisce se essi possano operare disgiun-tamente.

« 1. Identico.

2. L’amministratore giudiziario è sceltotra gli iscritti nell’Albo nazionale degli am-ministratori giudiziari secondo criteri ditrasparenza che assicurano la rotazionedegli incarichi tra gli amministratori, te-nuto conto della natura dei beni in stato disequestro, delle caratteristiche dell’attivitàaziendale da proseguire e delle specifichecompetenze connesse alla gestione. Con de-creto del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’interno e con ilMinistro dello sviluppo economico, sonoindividuati criteri di nomina degli ammi-nistratori giudiziari e dei coadiutori chetengano conto del numero degli incarichiaziendali in corso, comunque non supe-riore a tre, della natura monocratica ocollegiale dell’incarico, della tipologia e delvalore dei compendi da amministrare, avutoriguardo anche al numero dei lavoratori,

2. L’amministratore giudiziario è sceltotra gli iscritti nell’Albo nazionale degli am-ministratori giudiziari secondo criteri ditrasparenza che assicurano la rotazionedegli incarichi tra gli amministratori, te-nuto conto della natura e dell’entità deibeni in stato di sequestro, delle caratteri-stiche dell’attività aziendale da proseguiree delle specifiche competenze connesse allagestione. Con decreto del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro del-l’interno e con il Ministro dello sviluppoeconomico, sono individuati criteri di no-mina degli amministratori giudiziari e deicoadiutori che tengano conto del numerodegli incarichi aziendali in corso, comun-que non superiore a tre, della natura mo-nocratica o collegiale dell’incarico, dellatipologia e del valore dei compendi daamministrare, avuto riguardo anche al nu-

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della natura diretta o indiretta della ge-stione, dell’ubicazione dei beni sul territo-rio, delle pregresse esperienze professionalispecifiche. Con lo stesso decreto sono al-tresì stabiliti i criteri per l’individuazionedegli incarichi per i quali la particolarecomplessità dell’amministrazione o l’ecce-zionalità del valore del patrimonio da am-ministrare determinano il divieto di cu-mulo. L’amministratore giudiziario è nomi-nato con decreto motivato. All’atto dellanomina l’amministratore giudiziario comu-nica al tribunale se e quali incarichi ana-loghi egli abbia in corso, anche se conferitida altra autorità giudiziaria o dall’Agenzia.

mero dei lavoratori, della natura diretta oindiretta della gestione, dell’ubicazione deibeni sul territorio, delle pregresse espe-rienze professionali specifiche. Con lo stessodecreto sono altresì stabiliti i criteri perl’individuazione degli incarichi per i qualila particolare complessità dell’amministra-zione o l’eccezionalità del valore del patri-monio da amministrare determinano il di-vieto di cumulo. L’amministratore giudizia-rio è nominato con decreto motivato. Al-l’atto della nomina l’amministratoregiudiziario comunica al tribunale se e qualiincarichi analoghi egli abbia in corso, an-che se conferiti da altra autorità giudiziariao dall’Agenzia.

2-bis. L’amministratore giudiziario diaziende sequestrate è scelto tra gli iscrittinella sezione di esperti in gestione azien-dale dell’Albo nazionale degli amministra-tori giudiziari.

2-bis. Identico.

2-ter. Fermo restando quanto previstodall’articolo 41-bis, comma 7, l’ammini-stratore giudiziario di cui ai commi 2 e2-bis può altresì essere nominato tra ilpersonale dipendente dell’Agenzia, di cuiall’articolo 113-bis. In tal caso l’ammini-stratore giudiziario dipendente dell’Agen-zia, per lo svolgimento dell’incarico, non hadiritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto altrattamento economico in godimento, adeccezione del rimborso delle spese di cui alcomma 9.

3. Non possono essere nominate le per-sone nei cui confronti il provvedimento èstato disposto, il coniuge, i parenti, gli affinie le persone con esse conviventi, né lepersone condannate a una pena che im-porti l’interdizione, anche temporanea, daipubblici uffici o le pene accessorie previstedal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ocoloro cui sia stata irrogata una misura diprevenzione o nei confronti dei quali siastato disposto il rinvio a giudizio per i reatidi cui all’articolo 4 del presente decreto.Non possono altresì essere nominate lepersone che abbiano svolto attività lavora-tiva o professionale in favore del propostoo delle imprese a lui riconducibili. Le stessepersone non possono, altresì, svolgere lefunzioni di coadiutore o di diretto collabo-

3. Non possono essere nominate le per-sone nei cui confronti il provvedimento èstato disposto, il coniuge, i parenti, gli affinie le persone con esse conviventi, né lepersone condannate a una pena che im-porti l’interdizione, anche temporanea, daipubblici uffici o le pene accessorie previstedal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ocoloro cui sia stata irrogata una misura diprevenzione o nei confronti dei quali siastato disposto il rinvio a giudizio per i reatidi cui all’articolo 4 del presente decreto oper uno dei reati previsti dal libro II, titoloII, capo I, e titolo III, capo I, del codicepenale. Non possono altresì essere nomi-nate le persone che abbiano svolto attivitàlavorativa o professionale in favore delproposto o delle imprese a lui riconducibili.

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ratore dell’amministratore giudiziario nel-l’attività di gestione. Non possono assumerel’ufficio di amministratore giudiziario, néquelli di coadiutore o diretto collaboratoredell’amministratore giudiziario, il coniuge,i parenti fino al quarto grado, gli affinientro il secondo grado, i conviventi o com-mensali abituali del magistrato che confe-risce l’incarico.

Le stesse persone non possono, altresì, svol-gere le funzioni di coadiutore o di direttocollaboratore dell’amministratore giudizia-rio nell’attività di gestione. Non possonoassumere l’ufficio di amministratore giudi-ziario, né quelli di coadiutore o direttocollaboratore dell’amministratore giudizia-rio, il coniuge, i parenti fino al quartogrado, gli affini entro il secondo grado, iconviventi o commensali abituali del ma-gistrato che conferisce l’incarico. Non pos-sono altresì assumere l’ufficio di ammini-stratore giudiziario, né quelli di coadiutoreo diretto collaboratore dell’amministratoregiudiziario, i creditori o debitori del ma-gistrato che conferisce l’incarico, del suoconiuge o dei suoi figli, né le persone legateda uno stabile rapporto di collaborazioneprofessionale con il coniuge o i figli dellostesso magistrato, né i prossimi congiunti,i conviventi, i creditori o debitori del diri-gente di cancelleria che assiste lo stessomagistrato.

4. L’amministratore giudiziario chiede algiudice delegato di essere autorizzato, ovenecessario, a farsi coadiuvare, sotto la suaresponsabilità, da tecnici o da altri soggettiqualificati. Ove la complessità della ge-stione lo richieda, anche successivamenteal sequestro, l’amministratore giudiziarioorganizza, sotto la sua responsabilità, unproprio ufficio di coadiuzione, la cui com-posizione e il cui assetto interno devonoessere comunicati al giudice delegato indi-cando altresì se e quali incarichi analoghiabbiano in corso i coadiutori, assicurandola presenza, nel caso in cui si tratti dei benidi cui all’articolo 10 del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di unodei soggetti indicati nell’articolo 9-bis delmedesimo codice. Il giudice delegato neautorizza l’istituzione tenuto conto dellanatura dei beni e delle aziende in stato disequestro e degli oneri che ne conseguono.

4. Identico.

5. L’amministratore giudiziario rivestela qualifica di pubblico ufficiale e deveadempiere con diligenza ai compiti del pro-prio ufficio. Egli ha il compito di provve-dere alla gestione, alla custodia e alla con-servazione dei beni sequestrati anche nel

5. Identico »;

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

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corso degli eventuali giudizi di impugna-zione, sotto la direzione del giudice dele-gato, al fine di incrementare, se possibile, laredditività dei beni medesimi »;

b) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

b) identica.

« 8. L’amministratore giudiziario che, an-che nel corso della procedura, cessa dal suoincarico, deve rendere il conto della ge-stione ai sensi dell’articolo 43 ».

2. Dopo l’articolo 35 del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito ilseguente:

2. Identico:

« ART. 35-bis. – (Responsabilità nella ge-stione e controlli della pubblica ammini-strazione). – 1. Fatti salvi i casi di dolo ocolpa grave, sono esenti da responsabilitàcivile l’amministratore giudiziario, il coa-diutore nominato ai sensi dell’articolo 35,comma 4, e l’amministratore nominato aisensi dell’articolo 41, comma 6, per gli attidi gestione compiuti nel periodo di efficaciadel provvedimento di sequestro.

« ART. 35-bis. – (Responsabilità nella ge-stione e controlli della pubblica ammini-strazione). – 1. Identico.

2. Dalla data del sequestro e sino all’ap-provazione del programma di cui all’arti-colo 41, comma 1, lettera c), gli accerta-menti a qualsiasi titolo disposti sull’aziendasequestrata dalle pubbliche amministra-zioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, sono notificati al-l’amministratore giudiziario. Entro sei mesidalla notificazione dell’accertamento è so-spesa l’irrogazione delle sanzioni e l’ammi-nistratore giudiziario procede alla sanato-ria delle violazioni eventualmente riscon-trate, presentando apposita istanza alla pub-blica amministrazione interessata, sentitoil giudice delegato. Per la durata indicatanel periodo precedente rimangono sospesi irelativi termini di prescrizione.

2. Dalla data del sequestro e sino all’ap-provazione del programma di cui all’arti-colo 41, comma 1, lettera c), gli accerta-menti a qualsiasi titolo disposti sull’aziendasequestrata dalle pubbliche amministra-zioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, sono notificati al-l’amministratore giudiziario. Per un pe-riodo di sei mesi dalla notificazione del-l’accertamento è sospesa l’irrogazione dellesanzioni ed entro lo stesso termine l’am-ministratore giudiziario procede alla sana-toria delle violazioni eventualmente riscon-trate, presentando apposita istanza alla pub-blica amministrazione interessata, sentitoil giudice delegato. Per la durata indicatanel periodo precedente rimangono sospesi irelativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzionedell’attività dell’impresa sequestrata o con-fiscata, il prefetto della provincia rilasciaall’amministratore giudiziario la nuova do-cumentazione antimafia di cui all’articolo84. Tale documentazione ha validità perl’intero periodo di efficacia dei provvedi-

3. Identico ».

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

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menti di sequestro e confisca dell’azienda esino alla destinazione della stessa dispostaai sensi dell’articolo 48 ».

3. All’articolo 36 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

3. Identico.

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dallaseguente:

« a) l’indicazione, lo stato e la consi-stenza dei singoli beni ovvero delle singoleaziende, nonché i provvedimenti da adot-tare per la liberazione dei beni seque-strati »;

2) la lettera e) è sostituita dallaseguente:

« e) l’indicazione delle forme di ge-stione più idonee e redditizie dei beni,anche ai fini delle determinazioni che sa-ranno assunte dal tribunale ai sensi del-l’articolo 41 »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. La cancelleria dà avviso alle partidel deposito della relazione dell’ammini-stratore giudiziario ed esse possono pren-derne visione ed estrarne copia limitata-mente ai contenuti di cui alla lettera b) delcomma 1. Ove siano formulate contesta-zioni motivate sulla stima dei beni entroventi giorni dalla ricezione dell’avviso, iltribunale, se non le ritiene inammissibili,sentite le parti, procede all’accertamentodel presumibile valore di mercato dei benimedesimi nelle forme della perizia ai sensidegli articoli 220 e seguenti del codice diprocedura penale. Fino alla conclusionedella perizia, la gestione prosegue con lemodalità stabilite dal giudice delegato ».

4. Al comma 3 dell’articolo 37 del de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Condecreto emanato dal Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro della giustizia e con il Ministrodell’interno, sono stabilite le norme per la

4. Identico.

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gestione dei ricavi derivanti dall’ammini-strazione dei beni immobili. ».

5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 38del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

5. Identico.

« 1. Fino al decreto di confisca di se-condo grado emesso dalla corte di appellonei procedimenti di prevenzione, l’Agenziasvolge attività di ausilio e di supporto al-l’autorità giudiziaria, con le modalità pre-viste dagli articoli 110, 111 e 112, propo-nendo altresì al tribunale l’adozione di tuttii provvedimenti necessari per la miglioreutilizzazione del bene in vista della suadestinazione o assegnazione.

2. All’Agenzia sono comunicati per viatelematica i provvedimenti di modifica orevoca del sequestro e quelli di autorizza-zione al compimento di atti di amministra-zione straordinaria. L’Agenzia effettua lecomunicazioni telematiche con l’autoritàgiudiziaria attraverso il proprio sistemainformativo, inserendo tutti i dati necessariper consentire quanto previsto dagli arti-coli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. Lamancata pubblicazione comporta respon-sabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Con il provvedimento di confiscaemesso in giudizio di appello l’amministra-zione dei beni è conferita all’Agenzia, chene cura la gestione fino all’emissione delprovvedimento di destinazione. L’Agenziasi avvale, per la gestione, di un coadiutoreindividuato nell’amministratore giudiziarionominato dal tribunale, salvo che ricorranole ipotesi di cui all’articolo 35, comma 7, oche sussistano altri giusti motivi. L’Agenziacomunica al tribunale il provvedimento diconferimento dell’incarico. L’incarico ha du-rata fino alla destinazione del bene, salvoche intervenga revoca espressa.

4. L’amministratore giudiziario, dopo ildecreto di confisca di secondo grado emessodalla corte di appello, provvede agli adem-pimenti di cui all’articolo 42 e all’approva-zione del rendiconto della gestione giudi-ziale dinanzi al giudice delegato. Per l’at-tività di amministrazione condotta sotto ladirezione dell’Agenzia il coadiutore predi-

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spone separato conto di gestione. L’Agenziaprovvede all’approvazione del nuovo ren-diconto della gestione.

5. L’Agenzia, entro un mese dalla comu-nicazione del deposito del provvedimentodi confisca di secondo grado, pubblica nelproprio sito internet l’elenco dei beni im-mobili oggetto di confisca al fine di facili-tare la richiesta di utilizzo da parte degliaventi diritto ».

6. All’articolo 39 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 èaggiunto il seguente:

6. Identico.

« 1-bis. A tal fine, dopo che il giudicedelegato lo ha autorizzato a stare in giu-dizio, l’amministratore giudiziario inoltrarichiesta per via telematica all’Avvocaturadello Stato. Ove l’Avvocato generale delloStato non si esprima entro cinque giorni, ilgiudice delegato può autorizzare la nominadi un libero professionista ».

ART. 14.

(Gestione di beni e aziende sequestrati).

ART. 14.

(Gestione di beni e aziende sequestrati).

1. All’articolo 40 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituitidai seguenti:

a) identico:

« 1. Il giudice delegato impartisce le di-rettive generali della gestione dei beni se-questrati, anche avvalendosi dell’attività diausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi de-gli articoli 110, 111 e 112.

« 1. Identico.

2. Il giudice delegato può adottare, neiconfronti della persona sottoposta alla pro-cedura e della sua famiglia, i provvedimentiindicati nell’articolo 47, primo comma, delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, esuccessive modificazioni, quando ricorranole condizioni ivi previste.

2. Identico.

2-bis. Nel caso previsto dal secondocomma dell’articolo 47 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casiprevisti dal comma 3-ter, primo periodo,del presente articolo, il tribunale, con de-creto revocabile in ogni momento, dispone

2-bis. Identico.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

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il differimento dell’esecuzione dello sgom-bero non oltre il decreto di confisca defi-nitivo. Il beneficiario, pena la revoca delprovvedimento, è tenuto a corrisponderel’indennità eventualmente determinata daltribunale e a provvedere a sue cure allespese e agli oneri inerenti all’unità immo-biliare; è esclusa ogni azione di regresso. Iltribunale, con il provvedimento con cuirigetta la richiesta, dispone l’esecuzionedello sgombero se precedentemente diffe-rito.

3. L’amministratore giudiziario non puòstare in giudizio né contrarre mutui, stipu-lare transazioni, compromessi, fideiussioni,concedere ipoteche, alienare immobili ecompiere altri atti di straordinaria ammi-nistrazione, anche a tutela dei diritti deiterzi, senza autorizzazione scritta del giu-dice delegato.

3. Identico.

3-bis. L’amministratore giudiziario, conl’autorizzazione scritta del giudice dele-gato, può locare o concedere in comodatoi beni immobili, prevedendo la cessazionenei casi previsti dal comma 3-ter e comun-que in data non successiva alla pronunciadella confisca definitiva.

3-bis. Identico.

3-ter. L’amministratore giudiziario, pre-via autorizzazione scritta del giudice dele-gato, anche su proposta dell’Agenzia, può,in via prioritaria, concedere in comodato ibeni immobili ai soggetti indicati nell’arti-colo 48, comma 3, lettera c), con cessazionealla data della confisca definitiva. Il tribu-nale, su proposta del giudice delegato, qua-lora non si sia già provveduto, disponel’esecuzione immediata dello sgombero, re-vocando, se necessario, i provvedimentiemessi ai sensi dell’articolo 21, commi 2-bis,lettera b), e 2-ter, e del comma 2-bis delpresente articolo.

3-ter. L’amministratore giudiziario, pre-via autorizzazione scritta del giudice dele-gato, anche su proposta dell’Agenzia, può,in via prioritaria, concedere in comodato ibeni immobili ai soggetti indicati nell’arti-colo 48, comma 3, lettera c), con cessazionealla data della confisca definitiva. Il tribu-nale, su proposta del giudice delegato, qua-lora non si sia già provveduto, disponel’esecuzione immediata dello sgombero, re-vocando, se necessario, i provvedimentiemessi ai sensi del comma 2-bis del pre-sente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili con-cessi in locazione o in comodato sulla scortadi titolo di data certa anteriore al seque-stro, l’amministratore giudiziario, previa au-torizzazione del giudice delegato, pone inessere gli atti necessari per ottenere lacessazione del contratto alla scadenza na-turale.

3-quater. Identico.

4. Avverso gli atti dell’amministratoregiudiziario compiuti in assenza di autoriz-

4. Identico »;

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zazione scritta del giudice delegato, il pub-blico ministero, il proposto e ogni altrointeressato possono avanzare reclamo, neltermine perentorio di quindici giorni dalladata in cui ne hanno avuto effettiva cono-scenza, al giudice delegato, che, entro idieci giorni successivi, provvede ai sensidell’articolo 127 del codice di procedurapenale »;

b) al comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché ai soggettiprevisti dall’articolo 48, comma 3, letterac) »;

b) identica;

c) il comma 5-ter è sostituito dal se-guente:

c) identica.

« 5-ter. Il tribunale, se non deve provve-dere alla revoca del sequestro e alle con-seguenti restituzioni, su richiesta dell’am-ministratore giudiziario o dell’Agenzia, de-corsi trenta giorni dal deposito della rela-zione di cui all’articolo 36, destina allavendita i beni mobili sottoposti a sequestrose gli stessi non possono essere ammini-strati senza pericolo di deterioramento o dirilevanti diseconomie. Se i beni mobili sot-toposti a sequestro sono privi di valore,improduttivi, oggettivamente inutilizzabilie non alienabili, il tribunale dispone la lorodistruzione o demolizione ».

2. All’articolo 41 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

2. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

a) identico:

« 1. Nel caso in cui il sequestro abbia adoggetto aziende di cui agli articoli 2555 eseguenti del codice civile, anche per effettodel sequestro avente a oggetto partecipa-zioni societarie, l’amministratore giudizia-rio è scelto nella sezione di esperti ingestione aziendale dell’Albo nazionale degliamministratori giudiziari. Dopo la rela-zione di cui all’articolo 36, comma 1, l’am-ministratore giudiziario, entro tre mesi dallasua nomina, prorogabili a sei mesi per

« 1. Nel caso in cui il sequestro abbia adoggetto aziende di cui agli articoli 2555 eseguenti del codice civile, anche per effettodel sequestro avente a oggetto partecipa-zioni societarie, l’amministratore giudizia-rio è scelto nella sezione di esperti ingestione aziendale dell’Albo nazionale degliamministratori giudiziari. Dopo la rela-zione di cui all’articolo 36, comma 1, l’am-ministratore giudiziario, entro tre mesi dallasua nomina, prorogabili a sei mesi per

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giustificati motivi dal giudice delegato, pre-senta una relazione contenente:

giustificati motivi dal giudice delegato, pre-senta una relazione, che trasmette ancheall’Agenzia, contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti, inte-grativi di quelli già esposti nella relazionedi cui all’articolo 36, comma 1, nonché glieventuali provvedimenti da adottare ai sensidel comma 6-bis del presente articolo;

a) gli ulteriori dati acquisiti, inte-grativi di quelli già esposti nella relazionedi cui all’articolo 36, comma 1;

b) l’esposizione della situazione pa-trimoniale, economica e finanziaria, con lostato analitico ed estimativo delle attività;

b) identica;

c) una dettagliata analisi sulla sus-sistenza di concrete possibilità di prosecu-zione o di ripresa dell’attività, tenuto contodel grado di caratterizzazione della stessacon il proposto e i suoi familiari, dellanatura dell’attività esercitata, delle moda-lità e dell’ambiente in cui è svolta, dellaforza lavoro occupata e di quella necessa-ria per il regolare esercizio dell’impresa,della capacità produttiva e del mercato diriferimento nonché degli oneri correlati alprocesso di legalizzazione dell’azienda. Nelcaso di proposta di prosecuzione o di ri-presa dell’attività è allegato un programmacontenente la descrizione analitica dellemodalità e dei tempi di adempimento dellaproposta, che deve essere corredato, previaautorizzazione del giudice delegato, dellarelazione di un professionista in possessodei requisiti di cui all’articolo 67, terzocomma, lettera d), del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, e successive modifica-zioni, che attesti la veridicità dei dati azien-dali e la fattibilità del programma mede-simo, considerata la possibilità di avvalersidelle agevolazioni e delle misure previstedall’articolo 41-bis del presente decreto;

c) identica;

d) la stima del valore di mercatodell’azienda, tenuto conto degli oneri cor-relati al processo di legalizzazione dellastessa;

d) identica;

e) l’indicazione delle attività eserci-tabili solo con autorizzazioni, concessioni etitoli abilitativi »;

e) identica »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti iseguenti:

b) identico:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 4dell’articolo 36 si applicano anche con ri-

« 1-bis. Identico.

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ferimento a quanto previsto dalla lettera d)del comma 1 del presente articolo.

1-ter. Alla proposta di prosecuzione o diripresa dell’attività l’amministratore giudi-ziario allega l’elenco nominativo dei credi-tori e di coloro che vantano diritti reali opersonali, di godimento o di garanzia, suibeni ai sensi dell’articolo 57, comma 1,specificando i crediti che originano dairapporti di cui all’articolo 56, quelli chesono collegati a rapporti commerciali es-senziali per la prosecuzione dell’attività equelli che riguardano rapporti esauriti, nonprovati o non funzionali all’attività d’im-presa. L’amministratore giudiziario allegaaltresì l’elenco nominativo delle personeche risultano prestare o avere prestato at-tività lavorativa in favore dell’impresa, spe-cificando la natura dei rapporti di lavoroesistenti nonché quelli necessari per la pro-secuzione dell’attività; riferisce in ordinealla presenza di organizzazioni sindacaliall’interno dell’azienda alla data del seque-stro e provvede ad acquisire loro eventualiproposte sul programma di prosecuzione odi ripresa dell’attività, che trasmette, con ilproprio parere, al giudice delegato. Qua-lora il sequestro abbia a oggetto partecipa-zioni societarie che assicurino le maggio-ranze previste dall’articolo 2359 del codicecivile, il tribunale impartisce le direttivesull’eventuale revoca dell’amministratoredella società, che può essere nominato,nelle forme previste dal comma 6, nellapersona dell’amministratore giudiziario;qualora non sia prevista l’assunzione dellaqualità di amministratore della società, iltribunale determina le modalità di con-trollo e di esercizio dei poteri da partedell’amministratore giudiziario.

1-ter. Identico.

1-quater. L’amministratore giudiziario,previa autorizzazione del giudice delegato,nell’attività di gestione degli immobili e deibeni aziendali, conferisce la manutenzioneordinaria o straordinaria di preferenza alleimprese fornitrici di lavoro, beni e servizigià sequestrate ovvero confiscate.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giornidall’immissione in possesso, l’amministra-tore giudiziario è autorizzato dal giudicedelegato a proseguire l’attività dell’impresa

1-quinquies. In ogni caso, entro trentagiorni dall’immissione in possesso, l’ammi-nistratore giudiziario è autorizzato dal giu-dice delegato a proseguire l’attività dell’im-

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

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o a sospenderla, con riserva di rivalutaretali determinazioni dopo il deposito dellarelazione semestrale. Se il giudice auto-rizza la prosecuzione, conservano efficacia,fino all’approvazione del programma ai sensidel comma 1-quinquies, le autorizzazioni,le concessioni e i titoli abilitativi necessariallo svolgimento dell’attività, già rilasciatiai titolari delle aziende in stato di seque-stro in relazione ai compendi sequestrati.

presa o a sospenderla, con riserva di riva-lutare tali determinazioni dopo il depositodella relazione semestrale. Se il giudiceautorizza la prosecuzione, conservano ef-ficacia, fino all’approvazione del programmaai sensi del comma 1-sexies, le autorizza-zioni, le concessioni e i titoli abilitativinecessari allo svolgimento dell’attività, giàrilasciati ai titolari delle aziende in stato disequestro in relazione ai compendi seque-strati.

1-quinquies. Il tribunale esamina la re-lazione di cui al comma 1, depositata dal-l’amministratore giudiziario, in camera diconsiglio ai sensi dell’articolo 127 del co-dice di procedura penale con la partecipa-zione del pubblico ministero, dei difensoridelle parti, dell’Agenzia e dell’amministra-tore giudiziario, che vengono sentiti se com-paiono. Ove rilevi concrete prospettive diprosecuzione o di ripresa dell’attività del-l’impresa, il tribunale approva il pro-gramma con decreto motivato e impartiscele direttive per la gestione dell’impresa.

1-sexies. Identico.

1-sexies. Qualora il sequestro abbia adoggetto partecipazioni societarie che nonassicurino le maggioranze previste dall’ar-ticolo 2359 del codice civile, il tribunaleimpartisce le opportune direttive all’ammi-nistratore giudiziario.

1-septies. Identico.

1-septies. L’allontanamento dall’aziendadei soggetti di cui all’articolo 21, comma2-bis, avviene sulla base delle disposizioniimpartite dal tribunale su proposta delgiudice delegato, dando priorità all’allon-tanamento del proposto. Il tribunale, suproposta del giudice delegato, impartiscedisposizioni, fino al momento dell’allonta-namento, sulla presenza dei soggetti indi-cati al primo periodo e ordina agli organidi amministrazione e di controllo dellasocietà la consegna all’amministratore giu-diziario della documentazione necessariaalla redazione della relazione di cui alcomma 1.

Soppresso

1-octies. Per le società sottoposte a se-questro ai sensi del presente decreto, lecause di scioglimento per riduzione o per-dita del capitale sociale di cui agli articoli2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano

1-octies. Identico »;

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

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dalla data di immissione in possesso sinoall’approvazione del programma di prose-cuzione o ripresa dell’attività e, per lo stessoperiodo, non si applicano gli articoli 2446,commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,commi quarto, quinto e sesto, e 2482-terdel codice civile »;

c) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

c) identico:

« 2-bis. L’amministratore giudiziario, pre-via autorizzazione scritta del giudice dele-gato, può affittare l’azienda o un ramo diazienda, con cessazione di diritto nei casiprevisti dal comma 2-ter, primo periodo,del presente articolo in data non successivaalla pronuncia della confisca definitiva.

« 2-bis. Identico.

2-ter. L’amministratore giudiziario, pre-via autorizzazione scritta del giudice dele-gato, anche su proposta dell’Agenzia, può,in data non successiva alla pronuncia dellaconfisca definitiva, in via prioritaria, affit-tare l’azienda o un ramo di azienda oconcederla in comodato agli enti, associa-zioni e altri soggetti indicati all’articolo 48,comma 3, lettera c), alle cooperative pre-viste dall’articolo 48, comma 8, lettera a), oagli imprenditori attivi nel medesimo set-tore o settori affini di cui all’articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l’ap-plicazione dell’articolo 48, comma 8-bis,l’azienda può essere anche concessa in co-modato con cessazione di diritto nei casi dicui al periodo precedente e, in deroga aldisposto dell’articolo 1808 del codice civile,il comodatario non ha diritto al rimborsodelle spese straordinarie, necessarie e ur-genti, sostenute per la conservazione dellacosa.

2-ter. L’amministratore giudiziario, pre-via autorizzazione scritta del giudice dele-gato, anche su proposta dell’Agenzia, può,in data non successiva alla pronuncia dellaconfisca definitiva, in via prioritaria, affit-tare l’azienda o un ramo di azienda oconcederla in comodato agli enti, associa-zioni e altri soggetti indicati all’articolo 48,comma 3, lettera c), alle cooperative pre-viste dall’articolo 48, comma 8, lettera a), oagli imprenditori attivi nel medesimo set-tore o settori affini di cui all’articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l’ap-plicazione dell’articolo 48, comma 8-ter,l’azienda può essere anche concessa in co-modato con cessazione di diritto nei casi dicui al periodo precedente e, in deroga aldisposto dell’articolo 1808 del codice civile,il comodatario non ha diritto al rimborsodelle spese straordinarie, necessarie e ur-genti, sostenute per la conservazione dellacosa »;

2-quater. Nei casi previsti dai commi2-bis e 2-ter, il tribunale, qualora non si siagià provveduto, dispone l’esecuzione del-l’allontanamento immediato dall’azienda deisoggetti indicati all’articolo 21, comma2-bis »;

Soppresso

d) al comma 5, dopo le parole: « delpubblico ministero » sono inserite le se-guenti: « , dei difensori delle parti »;

d) identica;

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B

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e) il comma 6 è sostituito dai seguenti: e) identico:

« 6. Nel caso di sequestro di partecipa-zioni societarie, l’amministratore giudizia-rio esercita i poteri che spettano al socionei limiti della quota sequestrata; prov-vede, ove necessario e previa autorizza-zione del giudice delegato, a convocare l’as-semblea per la sostituzione degli ammini-stratori, ad impugnare le delibere societa-rie di trasferimento della sede sociale e ditrasformazione, fusione, incorporazione oestinzione della società, nonché ad appro-vare ogni altra modifica dello statuto utileal perseguimento degli scopi dell’impresain stato di sequestro.

« 6. Identico.

6-bis. In tutti i casi previsti dal presentearticolo in cui si deve provvedere all’allon-tanamento dei soggetti di cui all’articolo21, comma 2-bis, si procede ai sensi del-l’articolo 21, comma 2-ter, anche sulla basedelle disposizioni eventualmente impartitedal tribunale. Si applica l’articolo 21, comma2-quater.

Soppresso

6-ter. Con decreto del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, sono stabilite le mo-dalità semplificate di liquidazione o di ces-sazione dell’impresa, in particolare qualorasia priva di beni aziendali ».

6-bis. Identico ».

ART. 15.

(Strumenti finanziari in favore delle aziendesequestrate e confiscate nonché per il mo-nitoraggio analitico sull’utilizzo dei beni

sequestrati e confiscati).

ART. 15.

(Strumenti finanziari in favore delle aziendesequestrate e confiscate).

1. Dopo l’articolo 41 del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito ilseguente:

1. Identico:

« ART. 41-bis. – (Strumenti finanziari perla gestione e la valorizzazione delle aziendesequestrate e confiscate nonché per il mo-nitoraggio analitico sull’utilizzo dei benisequestrati e confiscati). – 1. Al fine diassicurare l’efficacia e la sostenibilità dellastrategia nazionale per la valorizzazionedei beni e delle aziende confiscati allacriminalità organizzata e il corretto fun-zionamento del sistema di monitoraggio

« ART. 41-bis. – (Strumenti finanziari perla gestione e la valorizzazione delle aziendesequestrate e confiscate).

Soppresso

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B

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analitico sull’utilizzo di tali beni, in coe-renza con quanto previsto dal Programmanazionale di riforma contenuto nel Docu-mento di economia e finanza 2015, l’Agen-zia promuove specifiche azioni di raffor-zamento e sviluppo delle competenze, an-che interne, necessarie per l’efficace svol-gimento delle funzioni istituzionali.

2. Alla realizzazione delle misure di cuial comma 1 concorrono, nel limite mas-simo di 5 milioni di euro per ciascuno deglianni 2016, 2017 e 2018, le risorse previstenell’ambito dei programmi dell’Unione eu-ropea 2014/2020 “Governance e capacitàistituzionale” e “Legalità”, nonché dei pro-grammi di azione e coesione di cui alladeliberazione del Comitato interministe-riale per la programmazione economican. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio2015, previa verifica di coerenza con gliobiettivi dei predetti programmi da partedelle rispettive autorità di gestione.

Soppresso

3. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni dieuro al fine di assicurare alle aziendesequestrate e confiscate alla criminalitàorganizzata nei procedimenti penali per idelitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis,del codice di procedura penale e nei pro-cedimenti di applicazione di misure diprevenzione patrimoniali, limitatamente aisoggetti destinatari di cui all’articolo 4,comma 1, lettere a) e b), del presentedecreto, la continuità del credito bancarioe l’accesso al medesimo, il sostegno agliinvestimenti e agli oneri da sostenere pergli interventi di ristrutturazione aziendale,la tutela dei livelli occupazionali, la pro-mozione di misure di emersione del lavoroirregolare, la tutela della salute e dellasicurezza sul lavoro, il sostegno alle coo-perative previste dall’articolo 48, commi 3,lettera c), e 8, lettera a). Per gli annisuccessivi al 2018 si provvede ai sensidell’articolo 11, comma 3, lettera e), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

Soppresso

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B

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4. Le risorse di cui al comma 1 con-fluiscono:

Soppresso

a) nella misura di 3 milioni di euroannui, in un’apposita sezione del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese dicui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, de-stinata alla concessione di garanzie peroperazioni finanziarie, erogate in favore diimprese, di qualunque dimensione, seque-strate o confiscate alla criminalità organiz-zata, come individuate al comma 3 delpresente articolo, ovvero di imprese cherilevano i complessi aziendali delle impresesequestrate o confiscate alla criminalitàorganizzata come individuate al medesimocomma 3;

b) nella misura di 7 milioni di euroannui, in un’apposita sezione del Fondoper la crescita sostenibile di cui all’articolo23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, e successive modifica-zioni, per l’erogazione di finanziamenti age-volati in favore delle imprese di cui allalettera a).

5. L’accesso alle risorse delle sezioni dicui alle lettere a) e b) del comma 4 èrichiesto dall’amministratore giudiziario,previa autorizzazione del giudice delegato,o dall’Agenzia, dopo l’adozione dei provve-dimenti di prosecuzione o di ripresa del-l’attività d’impresa previsti dall’articolo 41,comma 1-quinquies.

1. L’accesso alle risorse delle sezioni dicui alle lettere a) e b) del comma 196dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,n. 208, è richiesto dall’amministratore giu-diziario, previa autorizzazione del giudicedelegato, o dall’Agenzia, dopo l’adozionedei provvedimenti di prosecuzione o diripresa dell’attività dell’impresa previsti dal-l’articolo 41, comma 1-sexies.

6. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sentiti ilMinistro della giustizia e l’Agenzia, sonodeterminati, nel rispetto delle vigenti di-sposizioni in materia di aiuti di Stato, ilimiti, i criteri e le modalità per la con-cessione delle garanzie e dei finanziamentidi cui alle lettere a) e b) del comma 4. Conil medesimo decreto sono altresì stabiliticondizioni, tempi e livello dei tassi per larestituzione dei finanziamenti di cui allalettera b) del comma 4.

Soppresso

7. In caso di revoca del provvedimentodi sequestro, in qualunque stato e grado

2. I crediti derivanti dai finanziamentierogati dalla sezione di cui alla lettera b)

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del procedimento, l’avente diritto è tenutoa rimborsare gli importi liquidati dallasezione di cui alla lettera a) del comma 4.I crediti derivanti dai finanziamenti erogatidalla sezione di cui alla lettera a) del comma4 hanno privilegio sugli immobili, sugli im-pianti e su ogni loro pertinenza, sui mac-chinari e sugli utensili dell’impresa, comun-que destinati al suo funzionamento ed eser-cizio.

del comma 196 dell’articolo 1 della legge28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegiosugli immobili, sugli impianti e su ogni loropertinenza, sui macchinari e sugli utensilidell’impresa, comunque destinati al suofunzionamento ed esercizio.

8. Il privilegio può essere esercitato an-che nei confronti dei terzi che abbianoacquistato diritti sugli stessi beni dopo ladata di annotazione stabilita dal comma10. Nell’ipotesi in cui non sia possibile farvalere il privilegio nei confronti del terzoacquirente, il privilegio si trasferisce sulcorrispettivo.

3. Il privilegio può essere esercitato an-che nei confronti dei terzi che abbianoacquistato diritti sugli stessi beni in datasuccessiva alle annotazioni di cui al comma5. Nell’ipotesi in cui non sia possibile farvalere il privilegio nei confronti del terzoacquirente, il privilegio si trasferisce sulcorrispettivo.

9. Il privilegio di cui al presente articoloè preferito ad ogni altro titolo di prelazioneda qualsiasi causa derivante, anche se pre-esistente alle annotazioni di cui al comma10, fatta eccezione per i privilegi per spesedi giustizia e per quelli di cui all’articolo2751-bis del codice civile.

4. Il privilegio di cui al presente articoloè preferito ad ogni altro titolo di prelazioneda qualsiasi causa derivante, anche se pre-esistente alle annotazioni di cui al comma5, fatta eccezione per i privilegi per spese digiustizia e per quelli di cui all’articolo 2751-bis del codice civile.

10. Il privilegio è annotato presso gliuffici dei registri immobiliari e gli ufficitavolari competenti in relazione al luogo incui si trovano i beni e nel registro di cuiall’articolo 1524 del codice civile presso iltribunale competente in relazione al luogoove ha sede l’impresa finanziata.

5. Identico.

11. Con il decreto di cui al comma 6sono disciplinate le modalità per la resti-tuzione, con applicazione di interessi atassi di mercato, della quota residua delfinanziamento erogato, per il caso di re-voca del provvedimento di sequestro.

Soppresso

12. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 3, pari a 10 milioni di euroannui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e2018, si provvede mediante corrispondenteriduzione delle proiezioni dello stanzia-mento del fondo speciale di conto capitaleiscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi diriserva e speciali” della missione “Fondi daripartire” dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2015, allo scopo parzialmente uti-

Soppresso

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lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

13. Il tribunale, con il procedimentoprevisto dall’articolo 41, comma 1-quin-quies, anche su proposta dell’Agenzia, overilevi concrete prospettive di prosecuzionedell’attività dell’azienda sequestrata o con-fiscata, può impartire le direttive per la suaammissione alla procedura di amministra-zione straordinaria nelle forme e alle con-dizioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis,del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.Dopo il provvedimento di confisca emessodalla corte di appello provvede l’Agenzia.

6. Il tribunale, con il procedimento pre-visto dall’articolo 41, comma 1-sexies, an-che su proposta dell’Agenzia, ove rilevi con-crete prospettive di prosecuzione dell’atti-vità dell’azienda sequestrata o confiscata,può impartire le direttive per la sua am-missione alla procedura di amministra-zione straordinaria nelle forme e alle con-dizioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis,del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.Dopo il provvedimento di confisca emessodalla corte di appello provvede l’Agenzia.

14. Qualora il sequestro o la confiscariguardino aziende di straordinario inte-resse socio-economico, tenuto conto dellaconsistenza patrimoniale e del numero de-gli occupati, o aziende concessionarie pub-bliche o che gestiscono pubblici servizi,l’amministratore giudiziario può essere no-minato tra gli iscritti nella sezione di espertiin gestione aziendale dell’Albo nazionaledegli amministratori giudiziari, indicati dallasocietà INVITALIA Spa tra i suoi dipen-denti. In tal caso l’amministratore giudi-ziario, dipendente della società INVITALIASpa, per lo svolgimento dell’incarico nonha diritto ad emolumenti aggiuntivi ri-spetto al trattamento economico in godi-mento, ad eccezione del rimborso dellespese di cui all’articolo 35, comma 9. Idipendenti della società INVITALIA Spache abbiano svolto, nei tre anni antecedentialla data di entrata in vigore della presentedisposizione, attività di gestione diretta diaziende in crisi possono iscriversi, entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, alla se-zione dell’Albo di cui all’articolo 3, comma2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010,n. 14. Il dipendente della società INVITA-LIA Spa, nominato amministratore giudi-ziario, svolge le proprie funzioni sotto ladirezione del giudice delegato, avvalendosidell’organizzazione della società INVITA-LIA Spa.

7. Identico.

15. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, l’Agenzia, con delibera del Consigliodirettivo, adotta, ai sensi dell’articolo 112,

8. Entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente disposizione,l’Agenzia, con delibera del Consiglio diret-tivo, adotta, ai sensi dell’articolo 112, comma

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comma 4, lettera a), i criteri per l’indivi-duazione delle aziende sequestrate e con-fiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani divalorizzazione ».

4, lettera d), i criteri per l’individuazionedelle aziende sequestrate e confiscate distraordinario interesse socio-economico eper la definizione dei piani di valorizza-zione ».

2. All’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, dopo la lettera c) è aggiunta laseguente:

2. Identico.

« c-bis) la definizione e l’attuazionedei piani di valorizzazione delle aziendesequestrate e confiscate alla criminalità or-ganizzata ».

ART. 16.

(Tavoli provinciali permanenti e supportodelle aziende sequestrate e confiscate).

ART. 16.

(Tavoli provinciali permanenti e supportodelle aziende sequestrate e confiscate).

1. Dopo l’articolo 41-bis del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, intro-dotto dall’articolo 15 della presente legge,sono inseriti i seguenti:

Identico.

« ART. 41-ter. – (Istituzione dei tavoliprovinciali permanenti sulle aziende seque-strate e confiscate, presso le prefetture-ufficiterritoriali del Governo). – 1. Al fine difavorire il coordinamento tra le istituzioni,le associazioni indicate nell’articolo 48,comma 3, lettera c), le organizzazioni sin-dacali e le associazioni dei datori di lavoropiù rappresentative a livello nazionale, sonoistituiti, presso le prefetture-uffici territo-riali del Governo, tavoli provinciali perma-nenti sulle aziende sequestrate e confiscate,aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell’atti-vità produttiva e salvaguardare i livelli oc-cupazionali;

b) dare ausilio all’amministratore giu-diziario, sulla base delle direttive impartitedal giudice delegato, e all’Agenzia nella fasedell’amministrazione, della gestione e delladestinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli ope-ratori economici del territorio con le aziendesequestrate e confiscate nel percorso diemersione alla legalità;

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d) promuovere lo scambio di informa-zioni con gli amministratori giudiziari coin-volti nella gestione delle aziende seque-strate e confiscate, tenendo conto delledisposizioni impartite dal giudice delegatoanche al fine di salvaguardare le esigenzedel procedimento di confisca;

e) esprimere un parere non vincolantesulle proposte formulate dall’amministra-tore giudiziario e dall’Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, co-ordinato e convocato dal prefetto o da unsuo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell’Agenzia de-signato dal Consiglio direttivo e indivi-duato, di regola, nel dirigente della prefet-tura componente del nucleo di supporto dicui all’articolo 112, comma 3;

b) un rappresentante del Ministerodello sviluppo economico;

c) un rappresentante della regione,designato dal presidente della Giunta re-gionale;

d) un rappresentante delle associa-zioni sindacali comparativamente più rap-presentative a livello nazionale, designatodalle medesime secondo criteri di rota-zione;

e) un rappresentante delle organizza-zioni dei datori di lavoro più rappresenta-tive a livello nazionale designato, ogni quat-tro mesi, dalle medesime secondo criteri dirotazione;

f) un rappresentante della sede terri-torialmente competente dell’Ispettorato na-zionale del lavoro;

g) un rappresentante delle associa-zioni individuate dall’articolo 48, comma 3,lettera c), designato dalle medesime se-condo criteri di rotazione;

h) un rappresentante della camera dicommercio, industria, artigianato e agricol-tura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l’opportu-nità, può estendere ai rappresentanti deglienti locali la partecipazione al tavolo.

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XVII LEGISLATURA A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B

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4. Il prefetto, su richiesta di una delleassociazioni dei datori di lavoro o delleorganizzazioni sindacali dei lavoratori piùrappresentative sul piano nazionale inte-ressate, può convocare apposite riunionitra le medesime associazioni e organizza-zioni sindacali e l’amministratore. Le partisono tenute a operare nel rispetto dellenorme in materia di diritto del lavoro e direlazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono al-l’attuazione del presente articolo con lerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente. Ai com-ponenti non spetta alcun compenso, inden-nità, gettone di presenza o rimborso dispese per la partecipazione ai lavori.

ART. 41-quater. – (Supporto delle aziendesequestrate o confiscate). – 1. Nella gestionedell’azienda l’amministratore giudiziario,sentito il competente tavolo provinciale per-manente di cui all’articolo 41-ter, previaautorizzazione del giudice delegato, e l’A-genzia possono avvalersi del supporto tec-nico, a titolo gratuito, di imprenditori attivinel medesimo settore o in settori affini aquelli in cui opera l’azienda sequestrata onon definitivamente confiscata, in possessodei requisiti previsti dal regolamento diattuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato,individuati nel rispetto dei criteri di eco-nomicità, efficacia, imparzialità, parità ditrattamento, trasparenza, proporzionalità,attraverso procedure ad evidenza pubblicaindette dall’amministratore giudiziario, te-nendo conto dei progetti di affiancamentodagli stessi presentati e dell’idoneità a for-nire il necessario sostegno all’azienda.

2. L’effettivo e utile svolgimento dell’at-tività di supporto tecnico di cui al comma1, risultante dalla relazione dell’ammini-stratore giudiziario, per un periodo noninferiore a dodici mesi determina l’attribu-zione agli imprenditori del diritto di pre-lazione da esercitare, a parità di condi-zioni, al momento della vendita o dell’af-fitto dell’azienda, nonché l’applicazione ai

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medesimi, in quanto compatibili, dei be-nefìci di cui all’articolo 41-bis.

3. Nella gestione dell’azienda l’ammini-stratore giudiziario, previa autorizzazionescritta del giudice delegato, e l’Agenzia pos-sono altresì avvalersi del supporto tecnicodelle camere di commercio, industria, ar-tigianato e agricoltura per favorire il col-legamento dell’azienda sequestrata o con-fiscata in raggruppamenti e in reti d’im-presa ».

ART. 17.

(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

ART. 17.

(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

1. All’articolo 43 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

a) identico:

« 1. All’esito della procedura, e comun-que dopo il provvedimento di confiscaemesso dalla corte di appello, l’amministra-tore giudiziario presenta al giudice dele-gato il conto della gestione, tenuto contodei criteri fissati dall’articolo 37, comma5 »;

« 1. All’esito della procedura, e comun-que dopo il provvedimento di confisca diprimo grado, entro sessanta giorni dal de-posito, l’amministratore giudiziario pre-senta al giudice delegato il conto dellagestione, tenuto conto dei criteri fissatidall’articolo 37, comma 5 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto ilseguente:

b) identica.

« 5-bis. L’Agenzia provvede al rendi-conto ai sensi dei commi precedenti qua-lora il sequestro sia revocato. In ogni altrocaso trasmette al giudice delegato una re-lazione sull’amministrazione dei beni, espo-nendo le somme pagate e riscosse, le spesesostenute e il saldo finale, con l’indicazionedei limiti previsti dall’articolo 53. Il giudicedelegato, all’esito degli eventuali chiari-menti richiesti, prende atto della rela-zione ».

2. Il primo periodo del comma 1 del-l’articolo 44 del decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, è sostituito dal se-guente: « L’Agenzia gestisce i beni confiscatianche in via non definitiva dal decreto diconfisca della corte di appello, ai sensidell’articolo 20 della legge 23 dicembre1993, n. 559, e, in quanto applicabile, del-

2. Il primo periodo del comma 1 del-l’articolo 44 del decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, è sostituito dal se-guente: « L’Agenzia gestisce i beni confiscatianche in via non definitiva dal decreto diconfisca della corte di appello, ai sensidell’articolo 20 della legge 23 dicembre1993, n. 559, e, in quanto applicabile, del-

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l’articolo 40 del presente decreto, nonchésulla base degli indirizzi e delle linee guidaadottati dal Consiglio direttivo dell’Agenziamedesima ai sensi dell’articolo 112, comma4, lettera a). ».

l’articolo 40 del presente decreto, nonchésulla base degli indirizzi e delle linee guidaadottati dal Consiglio direttivo dell’Agenziamedesima ai sensi dell’articolo 112, comma4, lettera d). ».

ART. 18.

(Destinazione dei beni confiscati).

ART. 18.

(Destinazione dei beni confiscati).

1. Dopo l’articolo 45 del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito ilseguente:

1. Identico:

« ART. 45-bis. – (Liberazione degli immo-bili e delle aziende). – 1. L’Agenzia, ricevutala comunicazione del provvedimento defi-nitivo di confisca, qualora l’immobile ri-sulti ancora occupato ovvero nell’aziendasiano presenti i soggetti di cui all’articolo21, comma 2-bis, trasmette il provvedi-mento al questore affinché provveda aisensi degli articoli 21, comma 2-ter, e 41,comma 6-bis. L’Agenzia, con provvedi-mento revocabile in ogni momento, puòdifferire l’esecuzione dello sgombero o del-l’allontanamento nel caso previsto dall’ar-ticolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora loritenga opportuno in vista dei provvedi-menti di destinazione da adottare. I prov-vedimenti dell’Agenzia sono opponibili esclu-sivamente con le modalità previste dagliarticoli 21, comma 2-quater, e 41, comma6-bis ».

« ART. 45-bis – (Liberazione degli immo-bili e delle aziende). – 1. L’Agenzia, ricevutala comunicazione del provvedimento defi-nitivo di confisca, qualora l’immobile ri-sulti ancora occupato, con provvedimentorevocabile in ogni momento, può differirel’esecuzione dello sgombero o dell’allonta-namento nel caso previsto dall’articolo 40,comma 3-ter, ovvero qualora lo ritengaopportuno in vista dei provvedimenti didestinazione da adottare ».

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 46 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,sono sostituiti dai seguenti:

2. Identico.

« 1. La restituzione dei beni confiscati,ad eccezione dei beni culturali di cui al-l’articolo 10, comma 3, del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-cessive modificazioni, e degli immobili edelle aree dichiarati di notevole interessepubblico ai sensi degli articoli 136 e se-guenti del medesimo codice, e successivemodificazioni, nell’ambito delle risorse di-sponibili a legislazione vigente, può avve-nire anche per equivalente, al netto dellemigliorie, quando i beni medesimi sono

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stati assegnati per finalità istituzionali osociali, per fini di giustizia o di ordinepubblico o di protezione civile di cui allelettere a), b) e c) dell’articolo 48, comma 3,del presente decreto e la restituzione possapregiudicare l’interesse pubblico. In tal casol’interessato nei cui confronti venga a qua-lunque titolo dichiarato il diritto alla re-stituzione del bene ha diritto alla restitu-zione di una somma equivalente al valoredel bene confiscato come risultante dalrendiconto di gestione, al netto delle mi-gliorie, rivalutato sulla base del tasso diinflazione annua. In caso di beni immobili,si tiene conto dell’eventuale rivalutazionedelle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quandoil bene sia stato venduto ».

3. Il comma 2 dell’articolo 47 del de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, èsostituito dal seguente:

3. Identico.

« 2. L’Agenzia provvede all’adozione delprovvedimento di destinazione entro no-vanta giorni dal ricevimento della comuni-cazione di cui all’articolo 45, comma 2,prorogabili di ulteriori novanta giorni incaso di operazioni particolarmente com-plesse. Nel caso di applicazione delle di-sposizioni di cui al titolo IV, il provvedi-mento di destinazione è adottato entrotrenta giorni dalla comunicazione del pro-getto di pagamento effettuata ai sensi del-l’articolo 61, comma 4. Anche prima del-l’adozione del provvedimento di destina-zione, per la tutela dei beni confiscati siapplica il secondo comma dell’articolo 823del codice civile ».

4. All’articolo 48 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

4. Identico:

a) al comma 1, lettera b), sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « La ven-dita delle partecipazioni societarie maggio-ritarie o totalitarie è consentita esclusiva-mente se la società è priva di beni costituitiin azienda ai sensi degli articoli 2555 eseguenti del codice civile o di beni immobilie, comunque, dopo aver assunto le deter-

a) identica;

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minazioni previste dai commi seguenti. Inogni caso la vendita delle partecipazionisocietarie viene effettuata con modalità talida garantire la tutela dei livelli occupazio-nali preesistenti »;

b) al comma 3: b) identico:

1) la lettera b) è sostituita dallaseguente:

1) identico;

« b) mantenuti nel patrimonio delloStato e, previa autorizzazione del Presi-dente del Consiglio dei ministri, utilizzatidall’Agenzia per finalità economiche »;

2) alla lettera c): 2) identico:

2.1) al primo periodo, dopo laparola: « sociali » sono inserite le seguenti:« ovvero economiche, con vincolo di reim-piego dei proventi per finalità sociali »;

2.1) identico;

2.2) al secondo periodo, dopo leparole: « periodicamente aggiornato » sonoaggiunte le seguenti: « con cadenza men-sile »;

2.2) identico;

2.3) al terzo periodo, le parole:« con adeguate forme e in modo perma-nente » sono sostituite dalle seguenti: « pe-riodicamente nel sito internet istituzionaledell’ente »;

2.3) al terzo periodo, le parole:« con adeguate forme e in modo perma-nente » sono sostituite dalle seguenti: « nelsito internet istituzionale dell’ente »;

2.4) dopo il terzo periodo è inse-rito il seguente: « La mancata pubblica-zione comporta responsabilità dirigenzialeai sensi dell’articolo 46 del decreto legisla-tivo 14 marzo 2013, n. 33. »;

2.4) identico;

2.5) al quarto periodo, dopo leparole: « della legge 8 luglio 1986, n. 349, esuccessive modificazioni » sono inserite leseguenti: « , ad altre tipologie di cooperativepurché a mutualità prevalente, fermo re-stando il requisito della mancanza delloscopo di lucro »;

2.5) al quarto periodo, dopo leparole: « della legge 8 luglio 1986, n. 349, esuccessive modificazioni » sono inserite leseguenti: « , ad altre tipologie di cooperativepurché a mutualità prevalente, fermo re-stando il requisito della mancanza delloscopo di lucro » e sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « nonché agli Enti parconazionali e regionali »;

2.6) al sesto periodo, le parole: « Ibeni non assegnati possono essere utilizzatidagli enti territoriali per finalità di lucro »sono sostituite dalle seguenti: « I beni nonassegnati a seguito di procedure di evi-denza pubblica possono essere utilizzatidagli enti territoriali per finalità di lucro »;

2.6) identico;

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2.7) al settimo periodo, le parole:« alla destinazione » sono sostituite dalleseguenti: « all’assegnazione o all’utilizza-zione »;

2.7) identico;

2.8) dopo l’ultimo periodo sonoaggiunti i seguenti: « La destinazione, l’as-segnazione e l’utilizzazione dei beni sonosoggette a pubblicità nei siti internet del-l’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegna-tario, ai sensi del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la de-stinazione del bene qualora l’ente destina-tario ovvero il soggetto assegnatario nontrasmettano i dati nel termine richiesto »;

2.8) dopo l’ultimo periodo sonoaggiunti i seguenti: « La destinazione, l’as-segnazione e l’utilizzazione dei beni, non-ché il reimpiego per finalità sociali deiproventi derivanti dall’utilizzazione per fi-nalità economiche, sono soggetti a pubbli-cità nei siti internet dell’Agenzia e dell’enteutilizzatore o assegnatario, ai sensi del de-creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’A-genzia revoca la destinazione del bene qua-lora l’ente destinatario ovvero il soggettoassegnatario non trasmettano i dati neltermine richiesto »;

3) dopo la lettera c) è inserita laseguente:

3) identico;

« c-bis) assegnati, a titolo gratuito, di-rettamente dall’Agenzia agli enti o alle as-sociazioni indicati alla lettera c), in derogaa quanto previsto dall’articolo 2 della legge23 dicembre 2009, n. 191, sulla base diapposita convenzione nel rispetto dei prin-cìpi di trasparenza, adeguata pubblicità eparità di trattamento, ove risulti evidente laloro destinazione sociale secondo criteristabiliti dal Consiglio direttivo dell’Agen-zia; »;

c) dopo il comma 7 è inserito ilseguente:

« 7-bis. Nell’ambito delle risorse dispo-nibili a legislazione vigente, i beni mobili diterzi rinvenuti in immobili confiscati, qua-lora non vengano ritirati dal proprietarionel termine di trenta giorni dalla notifica-zione dell’invito al ritiro da parte dell’A-genzia, sono alienati a cura della stessaAgenzia anche a mezzo dell’istituto venditegiudiziarie, previa delibera del Consigliodirettivo, mediante pubblicazione per quin-dici giorni consecutivi del relativo avviso divendita nel proprio sito internet. Ai finidella destinazione dei proventi derivantidalla vendita dei beni mobili, si applicanole disposizioni di cui al comma 9. Non siprocede alla vendita dei beni che, entrodieci giorni dalla diffusione nel sito infor-

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matico, siano richiesti dalle amministra-zioni statali o dagli enti territoriali comeindividuati dal presente articolo. In talecaso, l’Agenzia provvede alla loro assegna-zione a titolo gratuito ed alla consegnaall’amministrazione richiedente, mediantesottoscrizione di apposito verbale. Al se-condo esperimento negativo della proce-dura di vendita, l’Agenzia può procedereall’assegnazione dei beni a titolo gratuito aisoggetti previsti dal comma 3, lettera c), oin via residuale alla loro distruzione »;

c) al comma 8, lettera a): d) identica;

1) al primo periodo, le parole: « atitolo gratuito » sono sostituite dalle se-guenti: « in comodato »;

2) al secondo periodo, dopo le pa-role: « Nella scelta dell’affittuario » sonoinserite le seguenti: « o del comodatario »;

3) al terzo periodo, dopo le parole:« all’affitto » sono inserite le seguenti: « e alcomodato »;

d) dopo il comma 8 è inserito il se-guente:

e) dopo il comma 8-bis è inserito ilseguente:

« 8-bis. Le aziende sono mantenute alpatrimonio dello Stato e destinate, senzache ne derivino nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, con provvedimento del-l’Agenzia che ne disciplina le modalità ope-rative, al trasferimento per finalità istitu-zionali agli enti o alle associazioni indivi-duati, quali assegnatari in concessione, dalcomma 3, lettera c), con le modalità ivipreviste, qualora si ravvisi un prevalenteinteresse pubblico, anche con riferimentoall’opportunità della prosecuzione dell’at-tività da parte dei soggetti indicati »;

« 8-ter. Identico »;

e) al comma 12, le parole: « ad asso-ciazioni di volontariato che operano nelsociale » sono sostituite dalle seguenti: « aisoggetti previsti dal comma 3, lettera c) »;

f) identica;

f) dopo il comma 15 è aggiunto ilseguente:

g) dopo il comma 15 sono aggiunti iseguenti:

« 15-bis. L’Agenzia, con delibera del Con-siglio direttivo e sentito il Comitato consul-tivo di indirizzo, può altresì disporre iltrasferimento dei medesimi beni al patri-

« 15-bis. Identico.

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monio degli enti territoriali che ne faccianorichiesta, qualora si tratti di beni che glienti territoriali medesimi già utilizzano aqualsiasi titolo per finalità istituzionali. Ladelibera del Consiglio direttivo è adottatafatti salvi i diritti dei creditori dell’aziendaconfiscata ».

15-ter. Per la destinazione dei beni im-mobili confiscati già facenti parte del pa-trimonio aziendale di società le cui parte-cipazioni sociali siano state confiscate invia totalitaria o siano comunque tali daassicurare il controllo della società, si ap-plicano le disposizioni di cui al comma 3.L’Agenzia, con delibera del Consiglio diret-tivo, può dichiarare, tuttavia, la naturaaziendale dei predetti immobili, ordinandoal conservatore dei registri immobiliari lacancellazione di tutte le trascrizioni pre-giudizievoli al fine di assicurare l’intesta-zione del bene in capo alla medesimasocietà. In caso di vendita di beni aziendali,si applicano le disposizioni di cui al comma5 ».

ART. 19.

(Concessione di beni immobili in loca-zione a personale delle Forze di polizia,delle Forze armate e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco).

Soppresso

1. Dopo l’articolo 48 del decreto legi-slativo 6 settembre 2011, n. 159, è inseritoil seguente:

« ART. 48-bis. – (Concessione di beniimmobili in locazione a personale delleForze di polizia, delle Forze armate e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1.I beni immobili mantenuti al patrimoniodello Stato per finalità di giustizia, di or-dine pubblico e di protezione civile ai sensidella lettera a) del comma 3 dell’articolo48 possono essere concessi in locazionedall’amministrazione assegnataria dell’im-mobile, su proposta dell’amministrazionedi appartenenza del dipendente, a perso-nale delle Forze di polizia, delle Forzearmate e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, per un periodo di quattro anni,prorogabile per non più di due volte.

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2. I soggetti di cui al comma 1 possonoprovvedere a proprie spese alla ristruttu-razione degli immobili concessi in loca-zione, qualora l’amministrazione assegna-taria non disponga delle risorse necessariee approvi il progetto esecutivo dei lavori eil relativo piano dettagliato di spesa, defi-nendo le modalità e i tempi per la com-pensazione delle spese di ristrutturazioneautorizzate ed effettivamente sostenute me-diante la loro detrazione dall’importo delcanone di locazione. In ogni caso, il pianodi compensazione delle spese di ristruttu-razione non può prevedere una duratasuperiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica ».

ART. 20.

(Regime fiscale e oneri economici).

ART. 19.

(Regime fiscale e oneri economici).

1. Il comma 2 dell’articolo 51 del de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, èsostituito dal seguente:

Identico.

« 2. Se il sequestro si protrae oltre ilperiodo d’imposta in cui ha avuto inizio, ilreddito derivante dai beni sequestrati re-lativo alla residua frazione di tale periodoe a ciascun successivo periodo intermedio èdeterminato ai fini fiscali in via provvisoriadall’amministratore giudiziario, che è te-nuto, nei termini ordinari, al versamentodelle relative imposte, nonché agli adempi-menti dichiarativi e, ove ricorrano, agliobblighi contabili e a quelli previsti a ca-rico del sostituto d’imposta di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600 ».

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CAPO IV

TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LEPROCEDURE CONCORSUALI

CAPO IV

TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LEPROCEDURE CONCORSUALI

ART. 21.

(Disposizioni generali per la tutela dei terzi).

ART. 20.

(Disposizioni generali per la tutela dei terzi).

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 1, le lettere a) e b) sonosostituite dalle seguenti:

« a) che il proposto non disponga dialtri beni sui quali esercitare la garanziapatrimoniale idonea al soddisfacimento delcredito, salvo che per i crediti assistiti dacause legittime di prelazione su beni se-questrati;

b) che il credito non sia strumentaleall’attività illecita o a quella che ne costi-tuisce il frutto o il reimpiego, sempre che ilcreditore dimostri la buona fede e l’incon-sapevole affidamento; »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. I crediti di cui al comma 1 devonoessere accertati secondo le disposizioni con-tenute negli articoli 57, 58 e 59 e concor-rono al riparto sul valore dei beni o deicompendi aziendali ai quali si riferisconoin base alle risultanze della contabilità se-parata di cui all’articolo 37, comma 5 »;

c) dopo il comma 3 è inserito il se-guente:

« 3-bis. Il decreto con cui sia stata ri-gettata definitivamente la domanda di am-missione del credito, presentata ai sensidell’articolo 58, comma 2, in ragione delmancato riconoscimento della buona fedenella concessione del credito, proposta dasoggetto sottoposto alla vigilanza della Bancad’Italia, è comunicato a quest’ultima aisensi dell’articolo 9 del decreto legislativo

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21 novembre 2007, n. 231, e successivemodificazioni »;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. La confisca definitiva di un benedetermina lo scioglimento dei contratti aventiad oggetto un diritto personale di godi-mento o un diritto reale di garanzia, non-ché l’estinzione dei diritti reali di godi-mento sui beni stessi ».

2. L’articolo 53 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, è sostituito dalseguente:

« ART. 53. — (Limite della garanzia patri-moniale). — 1. I crediti per titolo anterioreal sequestro, verificati ai sensi delle dispo-sizioni di cui al capo II, sono soddisfattidallo Stato nel limite del 60 per cento delvalore dei beni sequestrati o confiscati,risultante dal valore di stima o dalla minorsomma eventualmente ricavata dalla ven-dita degli stessi, al netto delle spese delprocedimento di confisca nonché di ammi-nistrazione dei beni sequestrati e di quellesostenute nel procedimento di cui agli ar-ticoli da 57 a 61 ».

3. Dopo l’articolo 54 del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito ilseguente:

« ART. 54-bis. — (Pagamento di debitianteriori al sequestro). — 1. L’amministra-tore giudiziario può chiedere al giudicedelegato di essere autorizzato al paga-mento, anche parziale o rateale, dei creditiper prestazioni di beni o servizi, sorti an-teriormente al provvedimento di sequestro,nei casi in cui tali prestazioni siano colle-gate a rapporti commerciali essenziali perla prosecuzione dell’attività.

2. Nel programma di prosecuzione oripresa dell’attività di cui all’articolo 41, iltribunale può autorizzare l’amministratoregiudiziario a rinegoziare le esposizioni de-bitorie dell’impresa e a provvedere ai con-seguenti pagamenti ».

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4. I commi 2 e 3 dell’articolo 55 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le procedure esecutive già pendentisono sospese sino alla conclusione del pro-cedimento di prevenzione. Le procedureesecutive si estinguono in relazione ai beniper i quali interviene un provvedimentodefinitivo di confisca. In caso di disseque-stro, la procedura esecutiva deve essereiniziata o riassunta entro il termine di unanno dall’irrevocabilità del provvedimentoche ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggettodi domande giudiziali precedentemente tra-scritte, aventi ad oggetto il diritto di pro-prietà ovvero diritti reali o personali digodimento o di garanzia sul bene, il terzo,che sia parte del giudizio, è chiamato adintervenire nel procedimento di preven-zione ai sensi degli articoli 23 e 57; ilgiudizio civile è sospeso sino alla conclu-sione del procedimento di prevenzione ».

5. All’articolo 56 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Se al momento dell’esecuzione delsequestro un contratto relativo all’aziendasequestrata o stipulato dal proposto in re-lazione al bene in stato di sequestro deveessere in tutto o in parte ancora eseguito,l’esecuzione del contratto rimane sospesafino a quando l’amministratore giudiziario,previa autorizzazione del giudice delegato,dichiara di subentrare nel contratto in luogodel proposto, assumendo tutti i relativi ob-blighi, ovvero di risolvere il contratto, salvoche, nei contratti ad effetti reali, sia giàavvenuto il trasferimento del diritto. Ladichiarazione dell’amministratore giudizia-rio deve essere resa nei termini e nelleforme di cui all’articolo 41, commi 1-bis e

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1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dal-l’immissione nel possesso »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. La risoluzione del contratto in forzadi provvedimento del giudice delegato fasalvo il diritto al risarcimento del dannonei soli confronti del proposto e il contra-ente ha diritto di far valere nel passivo ilcredito conseguente al mancato adempi-mento secondo le disposizioni previste alcapo II del presente titolo ».

ART. 22.

(Accertamento dei diritti dei terzi).

ART. 21.

(Accertamento dei diritti dei terzi).

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 57 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,sono sostituiti dai seguenti:

Identico.

« 1. L’amministratore giudiziario allegaalle relazioni da presentare al giudice de-legato l’elenco nominativo di tutti i credi-tori anteriori al sequestro, ivi compresiquelli di cui all’articolo 54-bis, l’indicazionedei crediti e delle rispettive scadenze el’elenco nominativo di coloro che vantanodiritti reali di godimento o garanzia o di-ritti personali sui beni, con l’indicazionedelle cose stesse e del titolo da cui sorge ildiritto.

2. Il giudice delegato, dopo il depositodel decreto di confisca di primo grado,assegna ai creditori un termine perentorio,non superiore a sessanta giorni, per il de-posito delle istanze di accertamento deirispettivi diritti e fissa la data dell’udienzadi verifica dei crediti entro i sessanta giornisuccessivi. Il decreto è immediatamente no-tificato agli interessati, a cura dell’ammi-nistratore giudiziario ».

2. Il comma 5 dell’articolo 58 del de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, èsostituito dai seguenti:

« 5. La domanda è depositata, a pena didecadenza, entro il termine di cui all’arti-colo 57, comma 2. Successivamente, e co-munque non oltre il termine di un anno daldeposito del decreto di esecutività dello

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

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stato passivo, le domande relative ad ulte-riori crediti sono ammesse solo ove il cre-ditore provi, a pena di inammissibilità dellarichiesta, di non aver potuto presentare ladomanda tempestivamente per causa a luinon imputabile. Al procedimento si applical’articolo 59.

5-bis. L’amministratore giudiziario esa-mina le domande e redige un progetto distato passivo rassegnando le proprie moti-vate conclusioni sull’ammissione o sull’e-sclusione di ciascuna domanda.

5-ter. L’amministratore giudiziario de-posita il progetto di stato passivo almenoventi giorni prima dell’udienza fissata perla verifica dei crediti. I creditori e i titolaridei diritti sui beni oggetto di confisca pos-sono presentare osservazioni scritte e de-positare documentazioni aggiuntive, a penadi decadenza, fino a cinque giorni primadell’udienza ».

3. All’articolo 59 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. All’udienza fissata per la verifica deicrediti il giudice delegato, con l’assistenzadell’amministratore giudiziario e con la par-tecipazione facoltativa del pubblico mini-stero, assunte anche d’ufficio le opportuneinformazioni, verifica le domande, indi-cando distintamente i crediti che ritiene diammettere, con indicazione delle eventualicause di prelazione, e quelli che ritiene dinon ammettere, in tutto o in parte, espo-nendo succintamente i motivi dell’esclu-sione »;

b) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

« 6. Entro trenta giorni dalla comunica-zione di cui al comma 3, i creditori esclusipossono proporre opposizione mediante ri-corso al tribunale che ha applicato la mi-sura di prevenzione. Ciascun creditore puòimpugnare nello stesso termine e con le

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

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stesse modalità i crediti ammessi, ivi com-presi quelli di cui all’articolo 54-bis »;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti daiseguenti:

« 8. All’udienza ciascuna parte può svol-gere, con l’assistenza del difensore, le pro-prie deduzioni e produrre documenti nuovisolo se prova di non esserne venuta inpossesso tempestivamente per causa allaparte stessa non imputabile.

9. All’esito il tribunale decide con de-creto ricorribile per cassazione nel terminedi trenta giorni dalla sua notificazione »;

d) il comma 10 è abrogato.

4. All’articolo 60 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti daiseguenti:

« 1. Dopo l’irrevocabilità del provvedi-mento di confisca, l’Agenzia procede alpagamento dei creditori ammessi al passivoin ragione delle distinte masse nonché del-l’ordine dei privilegi e delle cause legittimedi prelazione sui beni trasferiti al patrimo-nio dello Stato. L’Agenzia, ove le sommeapprese, riscosse o comunque ricevute nonsiano sufficienti a soddisfare i creditoriutilmente collocati al passivo, procede allaliquidazione dei beni mobili, delle aziendeo rami d’azienda e degli immobili. Overitenga che dalla redditività dei beni sipossano conseguire risorse necessarie alpagamento dei crediti, l’Agenzia può ritar-dare la vendita degli stessi non oltre unanno dall’irrevocabilità del provvedimentodi confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall’Agen-zia con procedure competitive sulla basedel valore di stima risultante dalle relazionidi cui agli articoli 36 e 41, comma 1, outilizzando stime effettuate da parte diesperti »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. L’Agenzia può sospendere la venditanon ancora conclusa ove pervenga offerta

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

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irrevocabile d’acquisto migliorativa per unimporto non inferiore al 10 per cento delprezzo offerto »;

c) il comma 5 è abrogato.

5. All’articolo 61 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Dopo l’irrevocabilità del provvedi-mento di confisca l’Agenzia redige il pro-getto di pagamento dei crediti. Il progettocontiene l’elenco dei crediti utilmente col-locati al passivo, con le relative cause diprelazione, nonché l’indicazione degli im-porti da corrispondere a ciascun credi-tore »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. L’Agenzia, predisposto il progetto dipagamento, ne ordina il deposito dispo-nendo che dello stesso sia data comunica-zione a tutti i creditori »;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti daiseguenti:

« 6. L’Agenzia, decorso il termine di cuial comma 5, tenuto conto delle osservazioniove pervenute, determina il piano di paga-mento.

7. Entro dieci giorni dalla comunica-zione del piano di pagamento, i creditoripossono proporre opposizione dinanzi allasezione civile della corte di appello deldistretto della sezione specializzata o delgiudice penale competente ad adottare ilprovvedimento di confisca. Si procede incamera di consiglio e si applicano gli arti-coli 702-bis e seguenti del codice di proce-dura civile. Le somme contestate sono ac-cantonate. Ove non sia possibile procedere

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all’accantonamento, i pagamenti sono so-spesi fino alla decisione sull’opposizione »;

d) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

« 8. Divenuto definitivo il piano di pa-gamento, l’Agenzia procede ai pagamentidovuti entro i limiti di cui all’articolo 53 ».

ART. 23.

(Rapporto con le procedure concorsuali).

ART. 22.

(Rapporto con le procedure concorsuali).

1. All’articolo 63 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

Identico.

a) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Quando viene dichiarato il falli-mento, i beni assoggettati a sequestro oconfisca sono esclusi dalla massa attivafallimentare. La verifica dei crediti e deidiritti inerenti ai rapporti relativi ai sud-detti beni viene svolta dal giudice delegatodel tribunale di prevenzione nell’ambitodel procedimento di cui agli articoli 52 eseguenti »;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti daiseguenti:

« 6. Se nella massa attiva del fallimentosono ricompresi esclusivamente beni giàsottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti ilcuratore e il comitato dei creditori, di-chiara chiuso il fallimento con decreto aisensi dell’articolo 119 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, e successive modifica-zioni.

7. In caso di revoca del sequestro o dellaconfisca, il curatore procede all’appren-sione dei beni ai sensi del capo IV del titoloII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,e successive modificazioni. Il giudice dele-gato al fallimento procede alla verifica deicrediti e dei diritti in relazione ai beni peri quali è intervenuta la revoca del sequestroo della confisca. Se la revoca intervienedopo la chiusura del fallimento, il tribunaleprovvede ai sensi dell’articolo 121 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, e successivemodificazioni, anche su iniziativa del pub-

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blico ministero, ancorché sia trascorso iltermine di cinque anni dalla chiusura delfallimento. Il curatore subentra nei rap-porti processuali in luogo dell’amministra-tore giudiziario »;

c) dopo il comma 8 è aggiunto ilseguente:

« 8-bis. L’amministratore giudiziario, ovesiano stati sequestrati complessi aziendali eproduttivi o partecipazioni societarie di mag-gioranza, prima che intervenga la confiscadefinitiva, può, previa autorizzazione deltribunale ai sensi dell’articolo 41, presen-tare al tribunale fallimentare competenteai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, e successive modifica-zioni, in quanto compatibile, domanda perl’ammissione al concordato preventivo, dicui agli articoli 160 e seguenti del citatoregio decreto n. 267 del 1942, nonché ac-cordo di ristrutturazione dei debiti ai sensidell’articolo 182-bis del regio decreto n. 267del 1942, o predisporre un piano attestatoai sensi dell’articolo 67, terzo comma, let-tera d), del regio decreto n. 267 del 1942.Ove finalizzato a garantire la salvaguardiadell’unità produttiva e il mantenimento deilivelli occupazionali, il piano di ristruttu-razione può prevedere l’alienazione dei benisequestrati anche fuori dei casi di cui al-l’articolo 48 ».

2. All’articolo 64 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Salvo quanto previsto dal comma 7,i crediti e i diritti inerenti ai rapportirelativi ai beni sottoposti a sequestro, an-corché già verificati dal giudice del falli-mento, sono ulteriormente verificati dalgiudice delegato del tribunale di preven-zione ai sensi degli articoli 52 e seguenti »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se sono pendenti, con riferimento aicrediti e ai diritti inerenti ai rapporti re-

Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

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lativi per cui interviene il sequestro, i giu-dizi di impugnazione di cui all’articolo 98del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, esuccessive modificazioni, il tribunale falli-mentare sospende il giudizio sino all’esitodel procedimento di prevenzione. Le partiinteressate, in caso di revoca del sequestro,dovranno riassumere il giudizio »;

d) il comma 5 è abrogato;

e) i commi 6 e 7 sono sostituiti daiseguenti:

« 6. I crediti di cui al comma 2, verificatiai sensi degli articoli 53 e seguenti dalgiudice delegato del tribunale di preven-zione, sono soddisfatti sui beni oggetto diconfisca secondo il piano di pagamento dicui all’articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di pre-venzione hanno per oggetto l’intera massaattiva fallimentare ovvero, nel caso di so-cietà di persone, l’intero patrimonio perso-nale dei soci illimitatamente responsabili, iltribunale, sentiti il curatore e il comitatodei creditori, dichiara la chiusura del fal-limento con decreto ai sensi dell’articolo119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,e successive modificazioni ».

ART. 23.

(Modifica all’articolo 71 del decreto legi-slativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. All’articolo 71, comma 1, del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopole parole: « 270-quater.1, 270-quinquies, »sono inserite le seguenti: « 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, » e dopo leparole: « 416, 416-bis, » sono inserite leseguenti: « 416-ter, 418, ».

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

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ART. 24.

(Modifica all’articolo 76 del decreto legi-slativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. All’articolo 76 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 èsostituito dal seguente:

« 6. Chi omette di adempiere ai doveriinformativi di cui alla lettera a) del comma2 dell’articolo 34-bis nei confronti dell’am-ministratore giudiziario è punito con lareclusione da uno a quattro anni. Allacondanna consegue la confisca dei beniacquistati e dei pagamenti ricevuti per iquali è stata omessa la comunicazione ».

2. All’articolo 76, comma 8, del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, alprimo periodo, le parole: « da uno a cinqueanni » sono sostituite dalle seguenti: « dauno a sei anni ».

ART. 25.

(Modifiche all’articolo 83 del decreto legi-slativo 6 settembre 2011, n. 159. Disposi-zioni in materia di acquisizione della do-cumentazione antimafia per i terreni agri-coli e zootecnici che usufruiscono di fondi

europei).

1. All’articolo 83 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i conces-sionari di opere pubbliche » sono sostituitedalle seguenti: « i concessionari di lavori odi servizi pubblici »;

b) al comma 3, la lettera e) è sosti-tuita dalla seguente:

« e) per i provvedimenti, gli atti ed icontratti il cui valore complessivo non su-pera i 150.000 euro »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto ilseguente:

« 3-bis. La documentazione di cui alcomma 1 è sempre prevista nelle ipotesi diconcessione di terreni agricoli e zootecnici

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demaniali che ricadono nell’ambito dei re-gimi di sostegno previsti dalla politica agri-cola comune, a prescindere dal loro valorecomplessivo, nonché su tutti i terreni agri-coli, a qualunque titolo acquisiti, che usu-fruiscono di fondi europei ».

ART. 24.

(Modifica all’articolo 84 del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159).

ART. 26.

(Modifica all’articolo 84 del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Alla lettera a) del comma 4 dell’arti-colo 84 del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, dopo le parole: « 353, 353-bis, » è inserita la seguente: « 603-bis, ».

Identico.

ART. 27.

(Modifica all’articolo 85 del decreto legi-slativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. All’articolo 85, comma 2, del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, lalettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le società di capitali ancheconsortili ai sensi dell’articolo 2615-ter delcodice civile, per le società cooperative, diconsorzi cooperativi, per i consorzi di cuial libro V, titolo X, capo II, sezione II, delcodice civile, al legale rappresentante e aglieventuali altri componenti l’organo di am-ministrazione e a ciascuno dei consor-ziati ».

ART. 28.

(Acquisizione dell’informazione antimafiaper i terreni agricoli che usufruiscono di

fondi europei).

1. All’articolo 91 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1è inserito il seguente:

« 1-bis. L’informazione antimafia è sem-pre richiesta nelle ipotesi di concessione diterreni agricoli demaniali che ricadono nel-l’ambito dei regimi di sostegno previstidalla politica agricola comune, a prescin-dere dal loro valore complessivo, nonchésu tutti i terreni agricoli, a qualunque

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XVII LEGISLATURA A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B

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titolo acquisiti, che usufruiscono di fondieuropei ».

CAPO V

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINI-STRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEIBENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CAPO V

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINI-STRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEIBENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 25.

(Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’am-ministrazione e la destinazione dei beni se-questrati e confiscati alla criminalità orga-

nizzata).

ART. 29.

(Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’am-ministrazione e la destinazione dei beni se-questrati e confiscati alla criminalità orga-

nizzata).

1. L’articolo 110 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, è sostituito dalseguente:

1. Identico:

« ART. 110. — (L’Agenzia nazionale perl’amministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata). — 1. L’Agenzia nazionale perl’amministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata ha personalità giuridica di dirittopubblico ed è dotata di autonomia orga-nizzativa e contabile, ha la sede principalein Roma, la sede secondaria in ReggioCalabria ed è posta sotto la vigilanza dellaPresidenza del Consiglio dei ministri. L’A-genzia dispone, compatibilmente con le sueesigenze di funzionalità, che la propriasede sia stabilita all’interno di un immobileconfiscato ai sensi del presente decreto.

« ART. 110. — (L’Agenzia nazionale perl’amministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata). — 1. L’Agenzia nazionale perl’amministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata ha personalità giuridica di dirittopubblico ed è dotata di autonomia orga-nizzativa e contabile, ha la sede principalein Roma, la sede secondaria in ReggioCalabria ed è posta sotto la vigilanza delMinistro dell’interno. L’Agenzia dispone,compatibilmente con le sue esigenze difunzionalità, che le proprie sedi siano sta-bilite all’interno di un immobile confiscatoai sensi del presente decreto.

2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenticompiti:

2. Identico:

a) acquisizione, attraverso il propriosistema informativo, dei flussi informativinecessari per l’esercizio dei propri compitiistituzionali: dati, documenti e informa-zioni oggetto di flusso di scambio, in mo-dalità bidirezionale, con il sistema infor-mativo del Ministero della giustizia, del-l’autorità giudiziaria, con le banche dati ei sistemi informativi delle prefetture-ufficiterritoriali del Governo, degli enti territo-riali, delle società Equitalia ed Equitalia

a) acquisizione, attraverso il propriosistema informativo, dei flussi informativinecessari per l’esercizio dei propri compitiistituzionali: dati, documenti e informa-zioni oggetto di flusso di scambio, in mo-dalità bidirezionale, con il sistema infor-mativo del Ministero della giustizia, del-l’autorità giudiziaria, con le banche dati ei sistemi informativi delle prefetture-ufficiterritoriali del Governo, degli enti territo-riali, delle società Equitalia ed Equitalia

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Giustizia, delle agenzie fiscali e con gliamministratori giudiziari, con le modalitàpreviste dagli articoli 1, 2 e 3 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 15 dicembre 2011, n. 233; ac-quisizione, in particolare, dei dati relativiai beni sequestrati e confiscati alla crimi-nalità organizzata nel corso dei procedi-menti penali e di prevenzione; acquisizionedelle informazioni relative allo stato deiprocedimenti di sequestro e confisca; veri-fica dello stato dei beni nei medesimi pro-cedimenti, accertamento della consistenza,della destinazione e dell’utilizzo dei beni;programmazione dell’assegnazione e delladestinazione dei beni confiscati; analisi deidati acquisiti, nonché delle criticità relativealla fase di assegnazione e destinazione; atale fine, l’Agenzia si avvale delle risorse dicui all’articolo 41-bis, comma 2;

Giustizia, delle agenzie fiscali e con gliamministratori giudiziari, con le modalitàpreviste dagli articoli 1, 2 e 3 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 15 dicembre 2011, n. 233; ac-quisizione, in particolare, dei dati relativiai beni sequestrati e confiscati alla crimi-nalità organizzata nel corso dei procedi-menti penali e di prevenzione; acquisizionedelle informazioni relative allo stato deiprocedimenti di sequestro e confisca; veri-fica dello stato dei beni nei medesimi pro-cedimenti, accertamento della consistenza,della destinazione e dell’utilizzo dei beni;programmazione dell’assegnazione e delladestinazione dei beni confiscati; analisi deidati acquisiti, nonché delle criticità relativealla fase di assegnazione e destinazione.Per l’attuazione della presente lettera èautorizzata la spesa di 850.000 euro perciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Alrelativo onere si provvede mediante corri-spondente riduzione delle proiezioni, per imedesimi anni, dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2017-2019, nell’ambitodel programma “Fondi di riserva e spe-ciali” della missione “Fondi da ripartire”dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2017,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero dell’in-terno. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio;

b) ausilio dell’autorità giudiziaria nel-l’amministrazione e custodia dei beni se-questrati nel corso del procedimento diprevenzione di cui al libro I, titolo III;ausilio finalizzato a rendere possibile, sindalla fase del sequestro, l’assegnazione prov-visoria dei beni immobili e delle aziendeper fini istituzionali o sociali agli enti, alleassociazioni e alle cooperative di cui all’ar-ticolo 48, comma 3, ferma restando lavalutazione del giudice delegato sulla mo-dalità dell’assegnazione;

b) identica;

c) ausilio dell’autorità giudiziaria nel-l’amministrazione e custodia dei beni se-

c) identica;

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questrati nel corso dei procedimenti penaliper i delitti di cui agli articoli 51, comma3-bis, del codice di procedura penale e12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, e successivemodificazioni; ausilio svolto al fine di ren-dere possibile, sin dalla fase del sequestro,l’assegnazione provvisoria dei beni immo-bili e delle aziende per fini istituzionali osociali agli enti, alle associazioni e allecooperative di cui all’articolo 48, comma 3,del presente decreto, ferma restando lavalutazione del giudice delegato sulla mo-dalità dell’assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, aisensi dell’articolo 38, dei beni confiscati,dal provvedimento di confisca emesso dallacorte di appello, in esito del procedimentodi prevenzione di cui al libro I, titolo III;

d) identica;

e) amministrazione, dal provvedimentodi confisca emesso dalla corte di appellononché di sequestro o confisca emesso dalgiudice dell’esecuzione, e destinazione deibeni confiscati, per i delitti di cui agliarticoli 51, comma 3-bis, del codice diprocedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356, e successive modificazioni, nonchédei beni definitivamente confiscati dal giu-dice dell’esecuzione;

e) identica;

f) adozione di iniziative e di provve-dimenti necessari per la tempestiva asse-gnazione e destinazione dei beni confiscati,anche attraverso la nomina, ove necessario,di commissari ad acta.

f) identica.

3. L’Agenzia è sottoposta al controllodella Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3,comma 4, della legge 14 gennaio 1994,n. 20, e successive modificazioni ».

3. Identico ».

2. L’articolo 111 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, è sostituito dalseguente:

2. Identico:

« ART. 111. – (Organi dell’Agenzia). – 1.Sono organi dell’Agenzia e restano in ca-

« ART. 111. – (Organi dell’Agenzia). – 1.Identico.

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

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rica per quattro anni rinnovabili per unasola volta:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori;

d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure profes-sionali che abbiano maturato esperienzaprofessionale specifica, almeno quinquen-nale, nella gestione dei beni e delle aziende:prefetti provenienti dalla carriera prefetti-zia, dirigenti dell’Agenzia del demanio, ma-gistrati che abbiano conseguito almeno laquinta valutazione di professionalità o dellemagistrature superiori. Il soggetto scelto ècollocato fuori ruolo o in aspettativa se-condo l’ordinamento dell’amministrazionedi appartenenza. All’atto del collocamentofuori ruolo è reso indisponibile un numerodi posti equivalente dal punto di vista fi-nanziario. Il Direttore è nominato con de-creto del Presidente della Repubblica, suproposta del Presidente del Consiglio deiministri, previa deliberazione del Consigliodei ministri.

2. Il Direttore è scelto tra figure profes-sionali che abbiano maturato esperienzaprofessionale specifica, almeno quinquen-nale, nella gestione dei beni e delle aziende:prefetti, dirigenti dell’Agenzia del demanio,magistrati che abbiano conseguito almenola quinta valutazione di professionalità odelle magistrature superiori. Il soggetto sceltoè collocato fuori ruolo o in aspettativasecondo l’ordinamento dell’amministra-zione di appartenenza. All’atto del colloca-mento fuori ruolo è reso indisponibile unnumero di posti equivalente dal punto divista finanziario. Il Direttore è nominatocon decreto del Presidente della Repub-blica, su proposta del Ministro dell’interno,previa deliberazione del Consiglio dei mi-nistri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dalDirettore dell’Agenzia ed è composto:

3. Identico:

a) da un magistrato designato dal Mi-nistro della giustizia;

a) identica;

b) da un magistrato designato dal Pro-curatore nazionale antimafia;

b) identica;

c) da un rappresentante del Ministerodell’interno designato dal Ministro dell’in-terno;

c) da due qualificati esperti in materiadi gestioni aziendali e patrimoniali desi-gnati, di concerto, dal Ministro dell’internoe dal Ministro dell’economia e delle fi-nanze;

d) identica;

d) da un qualificato esperto in mate-ria di progetti di finanziamenti europei enazionali designato dalla Presidenza delConsiglio dei ministri o dal Ministro dele-gato per la politica di coesione.

e) identica.

4. I componenti del Consiglio direttivo,designati ai sensi del comma 3, sono no-

4. I componenti del Consiglio direttivo,designati ai sensi del comma 3, sono no-

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

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minati con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

minati con decreto del Ministro dell’in-terno.

5. Il Collegio dei revisori, costituito datre componenti effettivi e da due supplenti,è nominato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri fra gli iscritti nelRegistro dei revisori legali. Un componenteeffettivo e un componente supplente sonodesignati dal Ministro dell’economia e dellefinanze.

5. Il Collegio dei revisori, costituito datre componenti effettivi e da due supplenti,è nominato con decreto del Ministro del-l’interno fra gli iscritti nel Registro deirevisori legali. Un componente effettivo eun componente supplente sono designatidal Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo èpresieduto dal Direttore dell’Agenzia ed ècomposto:

6. Identico:

a) da un qualificato esperto in materiadi politica di coesione territoriale, desi-gnato dal Dipartimento per lo sviluppo e lacoesione economica;

a) da un qualificato esperto in materiadi politica di coesione territoriale, desi-gnato dal Dipartimento per le politiche dicoesione;

b) da un rappresentante del Ministerodello sviluppo economico, designato dal me-desimo Ministro;

b) identica;

c) da un rappresentante del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, desi-gnato dal medesimo Ministro;

c) identica;

d) da un responsabile dei fondi delProgramma operativo nazionale "sicurezza",designato dal Ministro dell’interno;

d) identica;

e) da un rappresentante del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, designato dal medesimo Ministro;

e) identica;

f) da un rappresentante delle regioni,designato dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome;

f) identica;

g) da un rappresentante dei comuni,designato dall’Associazione nazionale deicomuni italiani (ANCI);

g) identica;

h) da un rappresentante delle asso-ciazioni che possono essere destinatarie oassegnatarie dei beni sequestrati o confi-scati, di cui all’articolo 48, comma 3, letterac), designato dal Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali sulla base di criteri ditrasparenza, rappresentatività e rotazionesemestrale, specificati nel decreto di no-mina;

h) identica;

i) da un rappresentante delle associa-zioni sindacali comparativamente più rap-presentative a livello nazionale, da un rap-presentante delle cooperative e da un rap-

i) identica.

Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

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presentante delle associazioni dei datori dilavoro, designati dalle rispettive associa-zioni.

7. Alle riunioni possono essere chiamatia partecipare i rappresentanti degli entiterritoriali ove i beni o le aziende seque-strati e confiscati si trovano. I componentidel Comitato consultivo di indirizzo, desi-gnati ai sensi del comma 6, sono nominaticon decreto del Presidente del Consiglio deiministri. Ai componenti non spetta alcuncompenso, indennità, gettone di presenza,rimborso di spese o emolumento comun-que denominato.

7. Alle riunioni possono essere chiamatia partecipare i rappresentanti degli entiterritoriali ove i beni o le aziende seque-strati e confiscati si trovano. I componentidel Comitato consultivo di indirizzo, desi-gnati ai sensi del comma 6, sono nominaticon decreto del Ministro dell’interno. Aicomponenti non spetta alcun compenso,indennità, gettone di presenza, rimborso dispese o emolumento comunque denomi-nato.

8. I compensi degli organi sono stabiliticon decreto del Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, e sono posti acarico del bilancio dell’Agenzia. Per la par-tecipazione alle sedute degli organi nonspettano gettoni di presenza o emolumentia qualsiasi titolo dovuti ».

8. I compensi degli organi sono stabiliticon decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, e sono posti a carico delbilancio dell’Agenzia. Per la partecipazionealle sedute degli organi non spettano get-toni di presenza o emolumenti a qualsiasititolo dovuti ».

3. L’articolo 112 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, è sostituito dalseguente:

3. Identico:

« ART. 112. – (Attribuzioni degli organidell’Agenzia). – 1. Il Direttore dell’Agenziane assume la rappresentanza legale, puònominare uno o più delegati anche conpoteri di rappresentanza, convoca con fre-quenza periodica il Consiglio direttivo e ilComitato consultivo di indirizzo e stabiliscel’ordine del giorno delle sedute. Provvedealtresì all’attuazione degli indirizzi e dellelinee guida di cui al comma 4, lettera d),presenta al Consiglio direttivo il bilanciopreventivo e il conto consuntivo. Il Diret-tore riferisce periodicamente alla Presi-denza del Consiglio dei ministri e presentauna relazione semestrale sull’attività svoltadall’Agenzia, fermo restando quanto previ-sto dall’articolo 49, comma 1, ultimo pe-riodo.

« ART. 112. – (Attribuzioni degli organidell’Agenzia). – 1. Il Direttore dell’Agenziane assume la rappresentanza legale, puònominare uno o più delegati anche conpoteri di rappresentanza, convoca con fre-quenza periodica il Consiglio direttivo e ilComitato consultivo di indirizzo e stabiliscel’ordine del giorno delle sedute. Provvedealtresì all’attuazione degli indirizzi e dellelinee guida di cui al comma 4, lettera d), epresenta al Consiglio direttivo il bilanciopreventivo e il conto consuntivo. Il Diret-tore riferisce periodicamente ai Ministridell’interno e della giustizia e presenta unarelazione semestrale sull’attività svolta dal-l’Agenzia, fermo restando quanto previstodall’articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L’Agenzia coadiuva l’autorità giudi-ziaria nella gestione fino al provvedimentodi confisca emesso dalla corte di appello eadotta i provvedimenti di destinazione deibeni confiscati per le prioritarie finalitàistituzionali e sociali, secondo le modalità

2. Identico.

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indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelleipotesi previste dalle norme in materia ditutela ambientale e di sicurezza, ovveroquando il bene sia improduttivo, oggettiva-mente inutilizzabile, non destinabile o nonalienabile, l’Agenzia, con delibera del Con-siglio direttivo, adotta i provvedimenti didistruzione o di demolizione.

3. L’Agenzia, per le attività di sua com-petenza, si avvale, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, delle prefet-ture-uffici territoriali del Governo territo-rialmente competenti. I prefetti costitui-scono, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, un nucleo di supportocomposto da funzionari di comprovata espe-rienza nel settore dei beni confiscati, ancheprovenienti da altra pubblica amministra-zione, e integrato, ove necessario, da rap-presentanti di categorie professionali, entio associazioni per questioni di rispettivointeresse. In relazione ai compiti dell’Agen-zia di ausilio all’autorità giudiziaria nellagestione dei beni in stato di sequestro, ilprefetto può essere delegato ad accedereagli atti dell’amministratore giudiziario.

3. L’Agenzia, per le attività connesseall’amministrazione e alla destinazione deibeni sequestrati e confiscati anche in vianon definitiva, nonché per il monitoraggiosul corretto utilizzo dei beni assegnati, siavvale delle prefetture-uffici territoriali delGoverno territorialmente competenti pressole quali è istituito, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, un appositonucleo di supporto. Con decreto del Mini-stro dell’interno sono definiti la composi-zione di ciascun nucleo di supporto ed ilrelativo contingente di personale, secondocriteri di flessibilità e modularità che ten-gano conto anche della presenza significa-tiva, nel territorio di riferimento, di benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata. I prefetti, con il provvedimentodi costituzione del nucleo di supporto, in-dividuano, sulla base di linee guida adot-tate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, lealtre amministrazioni, gli enti e le associa-zioni che partecipano alle attività del nu-cleo con propri rappresentanti.

4. L’Agenzia, con delibera del Consigliodirettivo, previo parere motivato del Comi-tato consultivo di indirizzo:

4. L’Agenzia, con delibera del Consigliodirettivo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraversoil proprio sistema informativo per facilitarele collaborazioni tra amministratori giudi-ziari e tra coadiutori e favorire, su tutto ilterritorio nazionale in modo particolareper le aziende, l’instaurazione e la prose-cuzione di rapporti commerciali tra le im-prese sequestrate o confiscate;

a) identica;

b) predispone meccanismi di inter-vento per effettuare, ove l’amministratoregiudiziario lo richieda, l’analisi aziendale everificare la possibilità di prosecuzione oripresa dell’attività imprenditoriale ovveroavviare procedure di liquidazione o di ri-strutturazione del debito;

b) identica;

Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati

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c) stipula protocolli di intesa con lestrutture interessate e con le associazionidi categoria per l’individuazione di profes-sionalità necessarie per la prosecuzione ola ripresa dell’attività d’impresa anche av-valendosi dei nuclei territoriali di supportoistituiti presso le prefetture-uffici territo-riali del Governo;

c) identica;

d) emana le linee guida interne cheintende seguire sia per fornire ausilio al-l’autorità giudiziaria, sia per stabilire ladestinazione dei beni confiscati; indica, inrelazione ai beni aziendali, gli interventinecessari per salvaguardare il manteni-mento del valore patrimoniale e i livellioccupazionali; in relazione ai beni immo-bili, gli interventi utili per incrementarne laredditività e per agevolare la loro eventualedevoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri,anche prevedendo un’assegnazione provvi-soria ai sensi dell’articolo 110, comma 2,lettera b);

d) previo parere motivato del Comi-tato consultivo di indirizzo, emana le lineeguida interne che intende seguire sia perfornire ausilio all’autorità giudiziaria, siaper stabilire la destinazione dei beni con-fiscati; indica, in relazione ai beni azien-dali, gli interventi necessari per salvaguar-dare il mantenimento del valore patrimo-niale e i livelli occupazionali e, in relazione,ai beni immobili, gli interventi utili perincrementarne la redditività e per agevo-lare la loro eventuale devoluzione allo Statoliberi da pesi e oneri, anche prevedendoun’assegnazione provvisoria ai sensi dell’ar-ticolo 110, comma 2, lettera b);

e) predispone protocolli operativi subase nazionale per concordare con l’Asso-ciazione bancaria italiana (ABI) e con laBanca d’Italia modalità di rinegoziazionedei rapporti bancari già in essere con leaziende sequestrate o confiscate;

e) previo parere motivato del Comi-tato consultivo di indirizzo, predispone pro-tocolli operativi su base nazionale per con-cordare con l’Associazione bancaria ita-liana (ABI) e con la Banca d’Italia modalitàdi rinegoziazione dei rapporti bancari giàin essere con le aziende sequestrate o con-fiscate;

f) richiede all’autorità di vigilanza dicui all’articolo 110, comma 1, l’autorizza-zione a utilizzare gli immobili di cui all’ar-ticolo 48, comma 3, lettera b);

f) identica;

g) richiede la modifica della destina-zione d’uso del bene confiscato, in funzionedella valorizzazione dello stesso o del suoutilizzo per finalità istituzionali o sociali,anche in deroga agli strumenti urbanistici;

g) identica;

h) approva il bilancio preventivo e ilconto consuntivo;

h) previo parere motivato del Comi-tato consultivo di indirizzo, approva il bi-lancio preventivo e il conto consuntivo;

i) verifica l’utilizzo dei beni da partedei privati e degli enti pubblici, conforme-mente ai provvedimenti di assegnazione edi destinazione;

i) verifica l’utilizzo dei beni da partedei privati e degli enti pubblici, conforme-mente ai provvedimenti di assegnazione edi destinazione; verifica in modo continuoe sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove neces-

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sario, delle Forze di polizia, la conformitàdell’utilizzo dei beni, da parte dei privati edegli enti pubblici, ai provvedimenti diassegnazione e di destinazione. Il prefettoriferisce semestralmente all’Agenzia sugliesiti degli accertamenti effettuati;

l) revoca il provvedimento di assegna-zione e destinazione nel caso di mancato odifforme utilizzo del bene rispetto alle fi-nalità indicate nonché negli altri casi sta-biliti dalla legge;

l) identica;

m) sottoscrive convenzioni e proto-colli con pubbliche amministrazioni, re-gioni, enti locali, ordini professionali, enti eassociazioni per le finalità del presentedecreto;

m) previo parere motivato del Comi-tato consultivo di indirizzo, sottoscrive con-venzioni e protocolli con pubbliche ammi-nistrazioni, regioni, enti locali, ordini pro-fessionali, enti e associazioni per le finalitàdel presente decreto;

n) adotta un regolamento di organiz-zazione interna.

n) identica.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo: 5. Identico:

a) esprime parere sugli atti di cui alcomma 4;

a) esprime parere sugli atti di cui alcomma 4, lettere d), e), h) e m);

b) può presentare proposte e fornireelementi per fare interagire gli amministra-tori giudiziari delle aziende, ovvero peraccertare, su richiesta dell’amministratoregiudiziario, previa autorizzazione del giu-dice delegato, la disponibilità degli entiterritoriali, delle associazioni e delle coo-perative di cui all’articolo 48, comma 3,lettera c), a prendere in carico i beni im-mobili, che non facciano parte di compen-dio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

b) identica;

c) esprime pareri su specifiche que-stioni riguardanti la destinazione e l’utiliz-zazione dei beni sequestrati o confiscatinonché su ogni altra questione che vengasottoposta ad esso dal Consiglio direttivo,dal Direttore dell’Agenzia o dall’autoritàgiudiziaria.

c) identica.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compitidi cui all’articolo 20 del decreto legislativo30 giugno 2011, n. 123 ».

6. Identico ».

Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati

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4. L’articolo 113 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, è sostituito dalseguente:

4. Identico.

« ART. 113. — (Organizzazione e funzio-namento dell’Agenzia). — 1. Con uno o piùregolamenti, adottati ai sensi dell’articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, su pro-posta del Ministro dell’interno, di concertocon i Ministri della giustizia, dell’economiae delle finanze e per la semplificazione e lapubblica amministrazione, sono discipli-nati, entro il limite di spesa di cui all’arti-colo 118:

a) l’organizzazione e la dotazione dellerisorse umane e strumentali per il funzio-namento dell’Agenzia, selezionando perso-nale con specifica competenza in materiadi gestione delle aziende, di accesso alcredito bancario e ai finanziamenti euro-pei;

b) la contabilità finanziaria ed econo-mico-patrimoniale relativa alla gestione del-l’Agenzia, assicurandone la separazione fi-nanziaria e contabile dalle attività di am-ministrazione e custodia dei beni seque-strati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari perl’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzianonché le modalità delle comunicazioni, daeffettuarsi per via telematica, tra l’Agenziae l’autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell’amministrazione e dellacustodia dei beni confiscati di cui all’arti-colo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rap-porti tra l’Agenzia e l’Agenzia del demaniosono disciplinati mediante apposita conven-zione, anche onerosa, avente ad oggetto, inparticolare, la stima e la manutenzione deibeni custoditi nonché l’avvalimento del per-sonale dell’Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entratain vigore del regolamento, ovvero, quandopiù di uno, dell’ultimo dei regolamenti dicui al comma 1, l’Agenzia, per l’assolvi-mento dei suoi compiti, può avvalersi dialtre amministrazioni ovvero enti pubblici,comprese le Agenzie fiscali, sulla base diapposite convenzioni, anche onerose.

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

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4. Per le esigenze connesse alla venditae alla liquidazione delle aziende e deglialtri beni definitivamente confiscati, l’Agen-zia può conferire, nei limiti delle disponi-bilità finanziarie di bilancio, apposito in-carico, anche a titolo oneroso, a società atotale o prevalente capitale pubblico. I rap-porti tra l’Agenzia e la società incaricatasono disciplinati da un’apposita conven-zione che definisce le modalità di svolgi-mento dell’attività affidata e ogni aspettorelativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L’Agenzia è inserita nella Tabella Aallegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,e successive modificazioni ».

5. L’articolo 113-bis del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituitodai seguenti:

« ART. 113-bis. – (Disposizioni in mate-ria di organico dell’Agenzia). – 1. La do-tazione organica dell’Agenzia è determi-nata in duecento unità complessive, ripar-tite tra le diverse qualifiche, dirigenziali eno, secondo contingenti da definire con ilregolamento adottato ai sensi dell’articolo113, comma 1.

2. Alla copertura dell’incremento delladotazione organica di centosettanta unità,di cui al comma 1, si provvede mediante leprocedure di mobilità di cui all’articolo 30del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni. Il passaggio delpersonale all’Agenzia a seguito della pro-cedura di mobilità determina la soppres-sione del posto in organico nell’ammini-strazione di provenienza e il contestualetrasferimento delle relative risorse finan-ziarie al bilancio dell’Agenzia e avvienesenza maggiori oneri a carico del bilanciomedesimo.

3. Fino al completamento delle proce-dure di cui al comma 2, il personale inservizio presso l’Agenzia continua a pre-stare servizio in posizione di comando,distacco o fuori ruolo senza necessità diulteriori provvedimenti da parte delle am-ministrazioni di appartenenza. In presenzadi professionalità specifiche ed adeguate, ilpersonale proveniente dalle amministra-

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

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zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, nonchédagli enti pubblici economici, in servizio,alla data di entrata in vigore della presentedisposizione, presso l’Agenzia in posizionedi comando, distacco o fuori ruolo è in-quadrato nei ruoli dell’Agenzia, previaistanza da presentare nei sessanta giornisuccessivi secondo le modalità stabilite conil regolamento di cui al comma 1. Negliinquadramenti si tiene conto prioritaria-mente delle istanze presentate dal perso-nale, in servizio alla data di entrata invigore della presente disposizione, che hapresentato analoga domanda ai sensi del-l’articolo 13, comma 2, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell’ar-ticolo 1, comma 191, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228. Il passaggio del personaleall’Agenzia determina la soppressione delposto in organico nell’amministrazione diappartenenza, con conseguente trasferi-mento delle relative risorse finanziarie albilancio dell’Agenzia medesima.

4. I nominativi del personale di cui aicommi precedenti sono inseriti nel sitodell’Agenzia in base ai criteri di cui aldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell’Agenzia, previa deli-bera del Consiglio direttivo, può stipulare,nei limiti delle disponibilità finanziarie esi-stenti e nel rispetto dell’articolo 7, comma6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, con-tratti a tempo determinato per il conferi-mento di incarichi di particolare specializ-zazione in materia di gestioni aziendali epatrimoniali.

ART. 113-ter. – (Incarichi speciali). – 1.In aggiunta al personale di cui all’articolo113-bis, presso l’Agenzia e alle dirette di-pendenze funzionali del Direttore può ope-rare, in presenza di professionalità speci-fiche ed adeguate, nel limite delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente, un contingente, fino al limite mas-simo di dieci unità, di personale con qua-lifica dirigenziale o equiparata, apparte-nente alle amministrazioni pubbliche di

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

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cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni, alle Forze di poliziadi cui all’articolo 16 della legge 1º aprile1981, n. 121, nonché ad enti pubblici eco-nomici.

2. Il personale di cui al comma 1, fattaeccezione per quello della carriera prefet-tizia che può essere collocato fuori ruolo,viene posto in posizione di comando o didistacco anche in deroga alla vigente nor-mativa generale in materia di mobilità enel rispetto di quanto previsto dall’articolo17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 con-serva lo stato giuridico e il trattamentoeconomico fisso, continuativo e accessorio,secondo quanto previsto dai rispettivi or-dinamenti, con oneri a carico dell’ammi-nistrazione di appartenenza e successivorimborso da parte dell’Agenzia all’ammi-nistrazione di appartenenza dei soli onerirelativi al trattamento accessorio. Per ilpersonale appartenente alle Forze di poli-zia di cui all’articolo 16 della legge 1ºaprile 1981, n. 121, si applica la disposi-zione di cui all’articolo 2, comma 91, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

6. Restano fermi i diritti acquisiti dalpersonale che, alla data di entrata in vigoredella presente legge, è inquadrato nei ruolidell’Agenzia nazionale per l’amministra-zione e la destinazione dei beni sequestratie confiscati alla criminalità organizzata, aisensi dell’articolo 1, comma 191, della legge24 dicembre 2012, n. 228.

CAPO VI

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CO-DICE DI PROCEDURA PENALE E ALLALEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DE-LEGHE AL GOVERNO PER LA DISCI-PLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBI-LITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMI-NISTRATORE GIUDIZIARIO E DI CURA-TORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA

CAPO VI

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CO-DICE DI PROCEDURA PENALE E ALLALEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DE-LEGHE AL GOVERNO PER LA DISCI-PLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBI-LITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMI-NISTRATORE GIUDIZIARIO E DI CURA-TORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

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DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUE-STRATE E CONFISCATE

DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUE-STRATE E CONFISCATE

ART. 26.

(Modifiche al codice penale, alle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale e agli articoli25-quinquies e 25-duodecies del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

ART. 30.

(Modifiche al codice penale, alle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale e all’articolo25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231).

1. Dopo l’articolo 603-ter del codice pe-nale è inserito il seguente:

« ART. 603-quater. – (Confisca obbligato-ria). – In caso di condanna o di applica-zione della pena su richiesta delle parti aisensi dell’articolo 444 del codice di proce-dura penale per il delitto previsto dall’ar-ticolo 603-bis, è sempre obbligatoria laconfisca delle cose che servirono o furonodestinate a commettere il reato e delle coseche ne sono il prezzo, il prodotto o ilprofitto, salvo che appartengano a personaestranea al reato. Ove essa non sia possi-bile, è disposta la confisca di beni di cui ilreo ha la disponibilità per un valore cor-rispondente al prodotto, prezzo o profittodel reato ».

1. All’articolo 640-bis del codice penale,le parole: « da uno a sei anni » sono sosti-tuite dalle seguenti: « da due a sette anni ».

2. All’articolo 104-bis delle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al comma 1, le parole: « all’articolo2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio1965, n. 575 » sono sostituite dalle se-guenti: « all’articolo 35 del codice di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,e successive modificazioni »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti iseguenti:

« 1-bis. Il giudice che dispone il seque-stro nomina un amministratore giudiziarioai fini della gestione. Si applicano le normedi cui al libro I, titolo III, del codice di cuial decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, e successive modificazioni.

1-ter. I compiti del giudice delegato allaprocedura sono svolti nel corso di tutto il

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

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procedimento dal giudice che ha emesso ildecreto di sequestro ovvero, nel caso diprovvedimento emesso da organo colle-giale, dal giudice delegato nominato ai sensie per gli effetti dell’articolo 35, comma 1,del codice di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, e successive modi-ficazioni ».

3. All’articolo 132-bis, comma 1, dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale,dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

3. Identico.

« f-bis) ai processi nei quali vi sonobeni sequestrati in funzione della confiscadi cui all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356, e successive modificazioni ».

4. All’articolo 25-quinquies, comma 1,lettera a), del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231, le parole: « e 602, » sonosostituite dalle seguenti: « , 602 e 603-bis, ».

Soppresso

5. All’articolo 25-duodecies del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo ilcomma 1 sono aggiunti i seguenti:

4. Identico.

« 1-bis. In relazione alla commissionedei delitti di cui all’articolo 12, commi 3,3-bis e 3-ter, del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, esuccessive modificazioni, si applica all’entela sanzione pecuniaria da quattrocento amille quote.

1-ter. In relazione alla commissione deidelitti di cui all’articolo 12, comma 5, deltesto unico di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modifica-zioni, si applica all’ente la sanzione pecu-niaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per idelitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter delpresente articolo, si applicano le sanzioniinterdittive previste dall’articolo 9, comma2, per una durata non inferiore a un anno ».

ART. 27.

(Modifiche all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

ART. 31.

(Modifiche all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356).

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356).

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge8 giugno 1992, n. 306, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

a) identica;

« 1. Nei casi di condanna o di applica-zione della pena su richiesta a norma del-l’articolo 444 del codice di procedura pe-nale, per taluno dei delitti previsti dall’ar-ticolo 51, comma 3-bis, del codice di pro-cedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzatoallo scopo di commettere delitti previstidagli articoli 517-ter e 517-quater, nonchédagli articoli 452-quater, 452-octies, primocomma, 600-bis, primo comma, 600-ter,primo e secondo comma, 600-quater.1, re-lativamente alla condotta di produzione ocommercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648,esclusa la fattispecie di cui al secondocomma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 delcodice penale, dall’articolo 295, secondocomma, del testo unico delle disposizionilegislative in materia doganale, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12-quin-quies, comma 1, del presente decreto, dal-l’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui alcomma 5, del testo unico delle leggi inmateria di disciplina degli stupefacenti esostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossicodi-pendenza, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, esuccessive modificazioni, dall’articolo 260del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e successive modificazioni, o per taluno deidelitti commessi per finalità di terrorismoo di eversione dell’ordine costituzionale, èsempre disposta la confisca del denaro, deibeni o delle altre utilità di cui il condan-nato non può giustificare la provenienza edi cui, anche per interposta persona fisica

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o giuridica, risulta essere titolare o avere ladisponibilità a qualsiasi titolo in valoresproporzionato al proprio reddito, dichia-rato ai fini delle imposte sul reddito, o allapropria attività economica. In ogni caso ilcondannato non può giustificare la legit-tima provenienza dei beni sul presuppostoche il denaro utilizzato per acquistarli siaprovento o reimpiego dell’evasione fiscale »;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; b) identica;

c) al comma 2-ter sono apportate leseguenti modificazioni:

c) identica;

1) le parole: « Nel caso previsto dalcomma 2 » sono sostituite dalle seguenti:« Nei casi previsti dal comma 1 »;

2) le parole: « al comma 1 » sonosostituite dalle seguenti: « allo stessocomma »;

3) dopo le parole: « altre utilità »sono inserite le seguenti: « di legittima pro-venienza »;

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abro-gati;

d) identica;

e) il comma 4-bis è sostituito dal se-guente:

e) identico:

« 4-bis. Le disposizioni in materia diamministrazione e destinazione dei benisequestrati e confiscati nonché quelle inmateria di tutela dei terzi e di esecuzionedel sequestro previste dal codice di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,si applicano ai casi di sequestro e confiscaprevisti dai commi da 1 a 2-ter del presentearticolo, nonché agli altri casi di sequestroe confisca di beni adottati nei procedimentirelativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma3-bis, del codice di procedura penale. Intali casi l’Agenzia nazionale per l’ammini-strazione e la destinazione dei beni seque-strati e confiscati alla criminalità organiz-zata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’am-ministrazione e nella custodia dei beni se-questrati, fino al provvedimento di confiscaemesso dalla corte di appello nei procedi-menti penali e, successivamente a tale prov-vedimento, amministra i beni medesimi se-condo le modalità previste dal citato codicedi cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

« 4-bis. Le disposizioni in materia diamministrazione e destinazione dei benisequestrati e confiscati nonché quelle inmateria di tutela dei terzi e di esecuzionedel sequestro previste dal codice di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,si applicano ai casi di sequestro e confiscaprevisti dai commi 1 e 2-ter del presentearticolo, nonché agli altri casi di sequestroe confisca di beni adottati nei procedimentirelativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma3-bis, del codice di procedura penale. Intali casi l’Agenzia nazionale per l’ammini-strazione e la destinazione dei beni seque-strati e confiscati alla criminalità organiz-zata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’am-ministrazione e nella custodia dei beni se-questrati, fino al provvedimento di confiscaemesso dalla corte di appello nei procedi-menti penali e, successivamente a tale prov-vedimento, amministra i beni medesimi se-condo le modalità previste dal citato codicedi cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

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Restano comunque salvi i diritti della per-sona offesa dal reato alle restituzioni e alrisarcimento del danno »;

Restano comunque salvi i diritti della per-sona offesa dal reato alle restituzioni e alrisarcimento del danno »;

f) dopo il comma 4-quater sono ag-giunti i seguenti:

f) identico:

« 4-quinquies. Nel processo di cogni-zione devono essere citati i terzi titolari didiritti reali o personali di godimento suibeni in stato di sequestro, di cui l’imputatorisulti avere la disponibilità a qualsiasi ti-tolo.

« 4-quinquies. Identico.

4-sexies. Competente a emettere i prov-vedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter,dopo l’irrevocabilità della sentenza, è ilgiudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e3, del codice di procedura penale. Il giu-dice, sulla richiesta di sequestro e conte-stuale confisca proposta dal pubblico mi-nistero, provvede nelle forme previste dal-l’articolo 667, comma 4, del codice di pro-cedura penale. L’opposizione è proposta, apena di decadenza, entro trenta giorni dallacomunicazione o notificazione del decreto.

4-sexies. Competente a emettere i prov-vedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter,dopo l’irrevocabilità della sentenza, è ilgiudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e3, del codice di procedura penale. Il giu-dice, sulla richiesta di sequestro e conte-stuale confisca proposta dal pubblico mi-nistero, provvede nelle forme previste dal-l’articolo 667, comma 4, del codice di pro-cedura penale. L’opposizione è proposta, apena di decadenza, entro trenta giorni dallacomunicazione o notificazione del decreto.

4-septies. Le disposizioni di cui ai commiprecedenti, ad eccezione del comma 2-ter,si applicano quando, pronunziata sentenzadi condanna in uno dei gradi di giudizio, ilgiudice di appello o la Corte di cassazionedichiarano estinto il reato per prescrizioneo per amnistia, decidendo sull’impugna-zione ai soli effetti della confisca, previoaccertamento della responsabilità dell’im-putato.

4-septies. Identico.

4-octies. In caso di morte del soggettonei cui confronti è stata disposta la confi-sca con sentenza di condanna passata ingiudicato, il relativo procedimento inizia oprosegue, a norma dell’articolo 666 delcodice di procedura penale, nei confrontidegli eredi o comunque degli aventi causa.

4-octies. Identico.

4-novies. L’autorità giudiziaria compe-tente ad amministrare i beni sequestrati èil giudice che ha disposto il sequestro ov-vero, se organo collegiale, il giudice dele-gato nominato dal collegio stesso. L’oppo-sizione ai provvedimenti adottati, ove con-sentita, è presentata, nelle forme dell’arti-colo 666 del codice di procedura penale,allo stesso giudice ovvero, nel caso di prov-

4-novies. Identico ».

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vedimento del giudice delegato, al colle-gio ».

ART. 32.

(Modifica all’articolo 4 della legge 22 di-cembre 1999, n. 512).

1. All’articolo 4 della legge 22 dicembre1999, n. 512, dopo il comma 2-bis è inse-rito il seguente:

« 2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e2-bis, ad eccezione delle associazioni iscrittenell’elenco prefettizio di cui all’articolo 13,comma 2, della legge 23 febbraio 1999,n. 44, ai fini del rimborso delle spese pro-cessuali accedono al Fondo a condizioneche l’affidabilità e la capacità operativa infavore delle vittime dei reati di tipo ma-fioso siano dimostrate:

a) dall’atto costitutivo dell’ente, in cuila finalità di assistenza e solidarietà allevittime dei reati di tipo mafioso risultichiaramente enunciata;

b) dalla partecipazione, nell’ultimobiennio, ad almeno uno dei giudizi di cui aipredetti commi 1-bis e 2-bis;

c) dalla effettiva e non occasionalepartecipazione a iniziative di diffusionedella cultura della legalità e dei valori disolidarietà promossi dalla presente legge;

d) dall’insussistenza nei confronti delpresidente o del rappresentante legale del-l’ente delle condizioni ostative di cui aicommi 3 e 4 ».

ART. 28.

(Modifiche all’articolo 7-bis del regio decreto30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governoper la disciplina del regime di incompatibi-lità relativo agli uffici di amministratore

giudiziario e di curatore fallimentare).

ART. 33.

(Modifiche all’articolo 7-bis del regio decreto30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governoper la disciplina del regime di incompatibi-lità relativo agli uffici di amministratore

giudiziario e di curatore fallimentare).

1. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giu-diziario, di cui al regio decreto 30 gennaio

Identico.

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1941, n. 12, e successive modificazioni, dopoil comma 2-quinquies è inserito il seguente:

« 2-sexies. Presso il tribunale del capo-luogo del distretto e presso la corte diappello, sono istituite sezioni ovvero indi-viduati collegi che trattano in via esclusivai procedimenti previsti dal codice di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Presso il tribunale circondariale di Trapanie il tribunale circondariale di Santa MariaCapua Vetere sono istituiti sezioni o collegispecializzati in materia di misure di pre-venzione. A tali collegi o sezioni, ai quali ègarantita una copertura prioritaria delleeventuali carenze di organico, è assegnatoun numero di magistrati rispetto all’orga-nico complessivo dell’ufficio pari alla per-centuale che sarà stabilita con delibera delConsiglio superiore della magistratura ecomunque non inferiore a tre componenti.Se per le dimensioni dell’ufficio i magistraticomponenti delle sezioni o collegi specia-lizzati in materia di misure di prevenzionedovranno svolgere anche altre funzioni, ilcarico di lavoro nelle altre materie dovràessere proporzionalmente ridotto nella mi-sura che sarà stabilita con delibera delConsiglio superiore della magistratura. Ilpresidente del tribunale o della corte diappello assicura che il collegio o la sezionesia prevalentemente composto da magi-strati forniti di specifica esperienza nellamateria della prevenzione o dei reati dicriminalità organizzata, o che abbiano svoltofunzioni civili, fallimentari e societarie, ga-rantendo la necessaria integrazione dellecompetenze ».

2. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto le-gislativo recante disposizioni per discipli-nare il regime delle incompatibilità relativeagli uffici di amministratore giudiziario edi coadiutore dell’amministrazione giudi-ziaria, nonché di curatore nelle procedurefallimentari e figure affini delle altre pro-

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cedure concorsuali, secondo i seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’incompatibilità per rap-porti di parentela, affinità, convivenza e,comunque, assidua frequentazione con ma-gistrati addetti all’ufficio giudiziario al qualeappartiene il magistrato che conferisce l’in-carico;

b) prevedere che il presidente dellacorte di appello eserciti la vigilanza sullenomine ai predetti incarichi conferite asoggetti che abbiano con i magistrati deldistretto giudiziario, in cui ha sede l’ufficiotitolare del procedimento, gli indicati rap-porti di parentela, affinità, coniugio o fre-quentazione assidua, in modo tale da evi-tare indebite commistioni e compromis-sione della credibilità della funzione giudi-ziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 2 è trasmesso alle Camere,corredato di relazione tecnica che dia contodella neutralità finanziaria del medesimo,per l’espressione dei pareri delle Commis-sioni parlamentari competenti per materiae per i profili finanziari. I pareri sono resinel termine di sessanta giorni, decorsi iquali il decreto può essere comunque adot-tato. Qualora tale termine venga a scaderenei trenta giorni antecedenti alla scadenzadel termine di delega previsto dal comma 2,o successivamente, quest’ultimo termine èprorogato di sessanta giorni. Il Governo,qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testialle Camere con le sue osservazioni e coneventuali modificazioni, corredate dei ne-cessari elementi integrativi di informazionee di motivazione. I pareri definitivi delleCommissioni competenti per materia e peri profili finanziari sono espressi entro iltermine di dieci giorni dalla data dellanuova trasmissione. Decorso tale termine,il decreto può essere comunque adottato.

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

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ART. 29.

(Delega al Governo per la tutela del la-voro nell’ambito delle imprese sequestrate econfiscate).

ART. 34.

(Delega al Governo per la tutela del lavoronell’ambito delle imprese sequestrate e con-

fiscate).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto le-gislativo recante disposizioni per le impresesequestrate e confiscate sottoposte ad am-ministrazione giudiziaria fino alla loro as-segnazione, prevedendo incentivi nelle formedella premialità fiscale e contributiva, fa-vorendo l’emersione del lavoro irregolarenonché il contrasto dell’intermediazione il-lecita e dello sfruttamento del lavoro econsentendo, ove necessario, l’accesso al-l’integrazione salariale e agli ammortizza-tori sociali.

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto le-gislativo recante disposizioni per le impresesequestrate e confiscate sottoposte ad am-ministrazione giudiziaria fino alla loro as-segnazione, favorendo l’emersione del la-voro irregolare nonché il contrasto dell’in-termediazione illecita e dello sfruttamentodel lavoro e consentendo, ove necessario,l’accesso all’integrazione salariale e agli am-mortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato realizzando:

2. Identico.

a) una completa ricognizione della nor-mativa vigente in materia di ammortizza-tori sociali, di incentivi per l’emersione dellavoro irregolare nonché per il contrastodell’intermediazione illecita e dello sfrut-tamento del lavoro e di incentivi alle im-prese;

b) l’armonizzazione e il coordina-mento della normativa di cui alla lettera a)con il decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159;

c) l’adeguamento della normativa na-zionale alle disposizioni adottate dall’U-nione europea.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

3. Identico:

a) tutte le misure di sostegno alleimprese sequestrate e confiscate e ai lavo-ratori nonché quelle volte a favorire, pertali imprese, la regolarizzazione dei rap-porti di lavoro e l’adeguamento della loroorganizzazione e delle loro attività allenorme vigenti in materia fiscale, contribu-tiva e di sicurezza siano richieste previeelaborazione e approvazione del programma

a) identica;

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di prosecuzione dell’attività delle imprese,di cui all’articolo 41 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavora-tori delle imprese di cui alla lettera a) sianoesclusi: i dipendenti oggetto di indaginiconnesse o pertinenti al reato di associa-zione mafiosa o a reati aggravati di cuiall’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e succes-sive modificazioni; il proposto; il coniuge, iparenti, gli affini e le persone con essiconviventi ove risulti che il rapporto dilavoro sia fittizio o che gli stessi si sianoconcretamente ingeriti nella gestione del-l’azienda; i dipendenti che abbiano concre-tamente partecipato alla gestione dell’a-zienda prima del sequestro e fino all’ese-cuzione di esso;

b) dalle misure di sostegno ai lavora-tori delle imprese di cui alla lettera a) sianoesclusi: i dipendenti oggetto di indaginiconnesse o pertinenti al reato di associa-zione mafiosa o a reati aggravati di cuiall’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e succes-sive modificazioni; il proposto; il coniuge ola parte dell’unione civile, i parenti, gliaffini e le persone con essi conviventi overisulti che il rapporto di lavoro sia fittizioo che gli stessi si siano concretamente in-geriti nella gestione dell’azienda; i dipen-denti che abbiano concretamente parteci-pato alla gestione dell’azienda prima delsequestro e fino all’esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziendesottoposte a sequestro o a confisca ai sensidel decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, si applichi, ove necessario, la disci-plina dell’intervento straordinario di inte-grazione salariale e degli accessi agli am-mortizzatori sociali;

c) identica;

d) il Governo fissi i tempi, le modalitàe la copertura della richiesta di integra-zione salariale;

d) identica;

e) la richiesta di copertura salarialeriguardi, fatta eccezione per i soggetti di cuialla lettera b), tutti i lavoratori dipendentigià presenti nel giornale di cantiere e quelliche intrattengono o hanno intrattenuto conl’azienda un rapporto di lavoro ricono-sciuto con il decreto di approvazione delprogramma di prosecuzione o di ripresadell’attività dell’impresa ovvero con altriprovvedimenti anche precedenti del tribu-nale o del giudice delegato;

e) identica;

f) sia data comunicazione al prefettoper l’attivazione del confronto sindacale,all’Istituto nazionale della previdenza so-ciale (INPS) e alla relativa commissionepresso l’INPS per l’attivazione delle proce-dure della cassa integrazione guadagni perquanto di competenza nonché, in caso diintermediazione illecita e sfruttamento del

f) identica;

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lavoro, specifica segnalazione alla Rete dellavoro agricolo di qualità, istituita pressol’INPS dal Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali;

g) i datori di lavoro che assumono,con contratto a tempo indeterminato, la-voratori delle aziende sottoposte a seque-stro o a confisca ai sensi del comma 1, ilcui contratto di lavoro è stato risolto nonper giusta causa o per giustificato motivosoggettivo, fruiscano di una riduzione del-l’aliquota contributiva e assistenziale, fattaeccezione per le categorie di lavoratori dicui alla lettera b) del presente comma;

Soppressa

h) alle aziende sottoposte a sequestroo confisca ai sensi dell’articolo 41 del de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, esuccessive modificazioni, si applichino ledisposizioni dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, e successive modificazioni, prescin-dendo dai limiti di fatturato ivi previsti eprevedendo una semplificazione della pro-cedura di accesso;

Soppressa

i) chiunque usufruisca di lavori, ser-vizi o forniture erogati dalle aziende sot-toposte a sequestro o confisca fino alla lorodestinazione o alla loro vendita possa av-valersi di una riduzione dell’imposta sulvalore aggiunto rispetto all’aliquota previ-sta, compatibilmente con la normativa del-l’Unione europea;

Soppressa

l) compatibilmente con il decreto diapprovazione del piano di prosecuzione odi ripresa dell’attività aziendale, l’ammini-stratore giudiziario, verificati i contratti dilavoro in essere, adotti le iniziative neces-sarie per la regolarizzazione degli obblighirelativi ai contributi previdenziali e assi-stenziali e dei premi assicurativi maturatidopo l’avvio dell’amministrazione giudizia-ria per i contratti di cui sia stata autoriz-zata la prosecuzione ai sensi dell’articolo56 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, e successive modificazioni;

Soppressa

m) nel percorso di emersione allalegalità delle aziende sequestrate sia rico-nosciuto uno sgravio contributivo e l’as-

Soppressa

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sunzione a tempo indeterminato dei lavo-ratori precedentemente impiegati in modoirregolare sia incentivata con un credito diimposta e con benefìci da determinare inrelazione alla misura dello stipendio dellavoratore;

n) le misure di agevolazione indicatedal presente comma non possano esserecumulate con altri benefìci previsti da di-sposizioni vigenti in relazione alle mede-sime assunzioni;

Soppressa

o) a seguito del provvedimento adot-tato per la prosecuzione dell’impresa aisensi dell’articolo 41 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, e successive mo-dificazioni, e dei provvedimenti adottatidall’amministratore giudiziario di cui allalettera l) del presente comma, l’aziendainteressata abbia titolo al rilascio del do-cumento unico di regolarità contributiva dicui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 novembre2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesimadata, non siano opponibili nei confrontidell’amministrazione giudiziaria dell’aziendasequestrata i provvedimenti sanzionatoriadottati per inadempimenti e per condotteanteriori al provvedimento di sequestro;

g) a seguito del provvedimento adot-tato per la prosecuzione dell’impresa aisensi dell’articolo 41 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, e successive mo-dificazioni, l’azienda interessata abbia ti-tolo al rilascio del documento unico diregolarità contributiva di cui all’articolo 2,comma 2, del decreto-legge 25 settembre2002, n. 210, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, adecorrere dalla medesima data, non sianoopponibili nei confronti dell’amministra-zione giudiziaria dell’azienda sequestrata iprovvedimenti sanzionatori adottati per ina-dempimenti e per condotte anteriori alprovvedimento di sequestro.

p) le cooperative costituite da dipen-denti di aziende sequestrate o confiscate,munite dei requisiti prescritti dalla legge,previa verifica della regolarità della tenutadelle scritture contabili e delle modalità digestione, abbiano titolo preferenziale nel-l’assegnazione dei contributi e degli incen-tivi previsti dalla legge; possano, per unperiodo non superiore a cinque anni dallapropria costituzione, impiegare personale,già alle dipendenze dell’azienda confiscata,con qualifica dirigenziale, che non rientritra i soggetti di cui alla lettera b); nonpossano accedere ai benefìci di cui al pre-sente comma le cooperative che includonofra i soci i soggetti di cui alla lettera b).

Soppressa

4. All’attuazione della delega di cui alpresente articolo si provvede nel limite di7 milioni di euro per ciascuno degli anni2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro

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per l’anno 2020. Al relativo onere si prov-vede a valere sul Fondo sociale per occu-pazione e formazione di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2.

4. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, corredato di relazionetecnica che dia conto della neutralità fi-nanziaria del medesimo ovvero dei nuovi omaggiori oneri da esso derivanti e dei cor-rispondenti mezzi di copertura, è tra-smesso alle Camere ai fini dell’espressionedei pareri da parte delle Commissioni par-lamentari competenti per materia e per iprofili finanziari. I pareri sono resi neltermine di sessanta giorni, decorsi i quali ildecreto può essere comunque adottato. Qua-lora tale termine venga a scadere nei trentagiorni antecedenti alla scadenza del ter-mine di delega previsto dal comma 1, osuccessivamente, quest’ultimo termine è pro-rogato di sessanta giorni. Il Governo, qua-lora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testialle Camere con le sue osservazioni e coneventuali modificazioni, corredate dei ne-cessari elementi integrativi di informazionee di motivazione. I pareri definitivi delleCommissioni competenti per materia e peri profili finanziari sono espressi entro iltermine di quindici giorni dalla data dellanuova trasmissione. Decorso tale termine,il decreto può essere comunque adottato.

5. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, corredato di relazionetecnica che dia conto dei nuovi o maggiorioneri da esso derivanti e dei corrispondentimezzi di copertura, è trasmesso alle Ca-mere ai fini dell’espressione dei pareri daparte delle Commissioni parlamentari com-petenti per materia e per i profili finan-ziari. I pareri sono resi nel termine disessanta giorni, decorsi i quali il decretopuò essere comunque adottato. Qualoratale termine venga a scadere nei trentagiorni antecedenti alla scadenza del ter-mine di delega previsto dal comma 1, osuccessivamente, quest’ultimo termine è pro-rogato di sessanta giorni. Il Governo, qua-lora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testialle Camere con le sue osservazioni e coneventuali modificazioni, corredate dei ne-cessari elementi integrativi di informazionee di motivazione. I pareri definitivi delleCommissioni competenti per materia e peri profili finanziari sono espressi entro iltermine di quindici giorni dalla data dellanuova trasmissione. Decorso tale termine,il decreto può essere comunque adottato.

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-lora il decreto legislativo di cui al comma1 determini nuovi o maggiori oneri che nontrovino compensazione al proprio interno,il medesimo decreto legislativo è emanatosolo successivamente o contestualmente al-l’entrata in vigore dei provvedimenti legi-slativi che stanzino le occorrenti risorsefinanziarie.

Soppresso

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CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRAN-SITORIE

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRAN-SITORIE

ART. 30.

(Disposizioni di attuazione relative alle mo-difiche al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159).

ART. 35.

(Disposizioni di attuazione relative alle mo-difiche al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159).

1. Entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge il Con-siglio superiore della magistratura adotta iprovvedimenti per dare attuazione all’arti-colo 7-bis, comma 2-sexies, dell’ordina-mento giudiziario, di cui al regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’arti-colo 28 della presente legge. Nei successivisessanta giorni i dirigenti degli uffici adot-tano i provvedimenti previsti dall’articolo34-ter del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, introdotto dall’articolo 12 dellapresente legge.

1. Entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge il Con-siglio superiore della magistratura adotta iprovvedimenti per dare attuazione all’arti-colo 7-bis, comma 2-sexies, dell’ordina-mento giudiziario, di cui al regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’arti-colo 33 della presente legge. Nei successivisessanta giorni i dirigenti degli uffici adot-tano i provvedimenti previsti dall’articolo34-ter del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, introdotto dall’articolo 12 dellapresente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge:

2. Identico.

a) sono emanati i decreti ministerialie i decreti del Presidente del Consiglio deiministri, ivi compresi quelli relativi al Fondounico giustizia, previsti dal decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti o nominati gli organiprevisti dal decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge ilPresidente del Consiglio dei ministri pre-senta alle Camere una relazione sull’attua-zione della presente legge.

3. Identico.

4. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, l’A-genzia nazionale per l’amministrazione ela destinazione dei beni sequestrati e con-fiscati alla criminalità organizzata, con de-libera del Consiglio direttivo, ai sensi del-l’articolo 112, comma 4, lettera d), deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,adotta i criteri per l’individuazione delpersonale e degli altri soggetti di cui al

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comma 2-ter dell’articolo 35 del medesimodecreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 31.

(Disposizioni transitorie).

ART. 36.

(Disposizioni transitorie).

1. Le modifiche alle disposizioni sullacompetenza dell’Agenzia nazionale per l’am-ministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata non si applicano ai casi nei qualil’amministrazione è stata assunta ai sensidelle disposizioni del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, vigenti fino alladata di entrata in vigore della presentelegge.

1. Identico.

2. Le modifiche agli articoli 7, commi10-bis e 10-quater, e 27, commi 2-bis e2-ter, del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, si applicano ai procedimentinei quali, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, sia già stata formulata pro-posta di applicazione della misura di pre-venzione. Nei procedimenti che, alla datadi entrata in vigore della presente legge, sitrovino in fase successiva alla prima udienza,l’eccezione di incompetenza per territoriodi cui all’articolo 7, comma 10-bis, deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,può essere proposta alla prima udienzasuccessiva alla data di entrata in vigoredella presente legge.

2. Le modifiche all’articolo 7, commi10-bis e 10-quater, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, si applicano ai pro-cedimenti nei quali, alla data di entrata invigore della presente legge, sia già stataformulata proposta di applicazione dellamisura di prevenzione. Nei procedimentiche, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, si trovino in fase successivaalla prima udienza, l’eccezione di incom-petenza per territorio di cui all’articolo 7,comma 10-bis, del decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, può essere propostaalla prima udienza successiva alla data dientrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1,7, comma 2, 24, comma 2, per la parte incui prevede un termine più breve per lapronuncia della confisca senza che si de-termini l’inefficacia del sequestro, e 25 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,non si applicano ai procedimenti nei quali,alla data di entrata in vigore della presentelegge, sia già stata formulata proposta diapplicazione della misura di prevenzione.

3. Identico.

4. Le disposizioni dell’articolo 45-bis deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,si applicano ai procedimenti in corso alladata di entrata in vigore della presentelegge, sempre che sia già intervenuto ilprovvedimento di confisca non più soggettoad impugnazione.

4. Identico.

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ART. 32.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1,commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre

2012, n. 228).

ART. 37.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1,commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre

2012, n. 228).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 194 a 206, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, si interpretano nel sensoche si applicano anche con riferimento aibeni confiscati, ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, e successivemodificazioni, all’esito di procedimentiiscritti nel registro di cui all’articolo 335del codice di procedura penale prima del13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunaledel luogo che ha disposto la confisca, con-tenuto nei medesimi articoli, deve inten-dersi relativo al giudice del luogo che hadisposto la confisca nel processo penale dicui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, delcodice di procedura penale.

Identico.

ART. 38.

(Disposizioni finanziarie).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli29, comma 1, e 34, dall’attuazione dellapresente legge non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedono nel-l’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l’acquisizione all’entratadel bilancio dello Stato della quota previstadall’articolo 2, comma 7, lettera c), deldecreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,convertito, con modificazioni, dalla legge13 novembre 2008, n. 181.

*17PDL0053330**17PDL0053330*

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