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N. 4551 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE, PASTORINO, MARCON, AI- RAUDO, BUENO, COSTANTINO, DANIELE FARINA, FASSINA, FRA- TOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, GNECCHI, GREGORI, GRIBAUDO, LOCATELLI, PATRIZIA MAESTRI, MARTELLI, MARZANO, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PLACIDO, RAMPI, SAN- TERINI Modifiche alla disciplina in materia di immigrazione e condizione dello straniero. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Con- venzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stra- nieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 Presentata il 15 giugno 2017 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge riproduce le idee e le dispo- sizioni normative elaborate da un gruppo di lavoro per una nuova legge sulle immi- grazioni. Il gruppo di lavoro è stato promosso e coordinato dall’onorevole Andrea Maestri e ad esso hanno apportato contributi l’Asso- ciazione per gli studi giuridici sull’immi- grazione (ASGI), la CGIL nazionale, la CISL nazionale, la UIL nazionale, la Società ita- liana della medicina delle migrazioni (SIMM), il Centro interdisciplinare scienze per la pace dell’università degli studi di Pisa e il Centro studi sull’immigrazione (CESTIM) di Verona. Alle riunioni del gruppo svoltesi a Roma nei giorni 5 aprile, 17 maggio, 27 ottobre e 15 dicembre 2016, 16 gennaio, 9 febbraio e 24 maggio 2017 hanno partecipato attivamente: Paolo Bonetti (professore associato confermato di diritto costituzionale nell’u- niversità degli studi di Milano-Bicocca e Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 4551CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE, PASTORINO, MARCON, AI-

RAUDO, BUENO, COSTANTINO, DANIELE FARINA, FASSINA, FRA-

TOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, GNECCHI, GREGORI, GRIBAUDO,

LOCATELLI, PATRIZIA MAESTRI, MARTELLI, MARZANO, PAGLIA,

PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PLACIDO, RAMPI, SAN-

TERINI

Modifiche alla disciplina in materia di immigrazione e condizionedello straniero. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Con-venzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stra-nieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5

febbraio 1992

Presentata il 15 giugno 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge riproduce le idee e le dispo-sizioni normative elaborate da un gruppodi lavoro per una nuova legge sulle immi-grazioni.

Il gruppo di lavoro è stato promosso ecoordinato dall’onorevole Andrea Maestri ead esso hanno apportato contributi l’Asso-ciazione per gli studi giuridici sull’immi-grazione (ASGI), la CGIL nazionale, la CISLnazionale, la UIL nazionale, la Società ita-liana della medicina delle migrazioni

(SIMM), il Centro interdisciplinare scienzeper la pace dell’università degli studi diPisa e il Centro studi sull’immigrazione(CESTIM) di Verona.

Alle riunioni del gruppo svoltesi a Romanei giorni 5 aprile, 17maggio, 27 ottobre e 15dicembre 2016, 16 gennaio, 9 febbraio e 24maggio 2017 hannopartecipato attivamente:

Paolo Bonetti (professore associatoconfermato di diritto costituzionale nell’u-niversità degli studi di Milano-Bicocca e

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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delegato per le riforme legislative dell’A-SGI);

Selly Kane e Kurosh Danesh (respon-sabili delle politiche sull’immigrazione dellaCGIL nazionale);

Liliana Ocmin (responsabile del Di-partimento politiche migratorie, donne egiovani della CISL nazionale);

Giuseppe Casucci (responsabile del Di-partimento politiche migratorie della UILnazionale);

Pierfranco Olivani (delegato dallaSIMM);

Federico Oliveri (ricercatore aggre-gato del Centro interdisciplinare scienzeper la pace dell’università degli studi diPisa);

Carlo Melegari (CESTIM);

Enrico Varali e Beatrice Rigotti (av-vocati del CESTIM e dell’ASGI);

Stefano Catone.

I. INTRODUZIONE GENERALE SUL-L’IMMIGRAZIONE STRANIERA IN ITA-LIA E SULLE POLITICHE MIGRATORIEITALIANE ED EUROPEE A LIVELLO NOR-MATIVO E AMMINISTRATIVO.

In Italia, Paese di grande emigrazioneper centoventi anni, l’immigrazione stra-niera è iniziata almeno dal 1974, ma ècresciuta intensamente, arrivando al 1° gen-naio 2016 a 5.026.153 stranieri residenti, dicui 3.931.133 cittadini di Stati non appar-tenenti all’Unione europea (UE), dei quali2.338.435 (oltre il 59,5 per cento) sonolungo soggiornanti da più di cinque anni eben il 24 per cento sono minori.

L’immigrazione straniera in Italia è giàdal 1974 un fenomeno strutturale e ordi-nario che ha profondamente modificato ilsistema sociale ed economico nazionale,ma che non è stato previsto e governatoperché la maggioranza della popolazione,dei poteri pubblici e delle varie forze po-litiche non ha saputo né voluto attuareun’effettiva politica di governo della realtà,continuando a trattarla come un fenomenomomentaneo da gestire con provvedimenti

di carattere episodico o emergenziale o conperiodiche « sanatorie » degli ingressi irre-golari (ma sempre ostacolando un regolareingresso per lavoro), o come una minacciaalla sicurezza (con poche eccezioni dovuteall’obbligatoria attuazione di direttive del-l’UE e alla libertà di circolazione e sog-giorno spettante ai cittadini degli altri Statimembri dell’UE), in ogni caso negando unadeguato finanziamento alle politiche diinterazione sociale dei cittadini stranieri.

La stessa disciplina organica della con-dizione dei cittadini stranieri non dell’UE,disposta soltanto nel 1998 con il testo unicodi cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,è stata attuata dai vari Governi in modoinadeguato, poi più volte modificata a par-tire dal 2002 al solo fine di reprimere gliingressi e i soggiorni irregolari, ma senzameccanismi che consentano l’ingresso re-golare degli immigrati, essendo fondata sul-l’anacronistico sistema dell’incontro a di-stanza tra domanda e offerta di lavoro.

Nel contempo è mancata una serena eapprofondita riflessione sociale sulla realtàmigratoria in Italia, e sulle cause stessedelle immigrazioni.

È indubbiamente lungo l’elenco delleragioni, ulteriori o che si aggiungono aldesiderio individuale, per cui le personedecidono di dare corso a un progetto mi-gratorio muovendosi da un territorio. Traesse ritroviamo certamente conflitti bellici,la grave destabilizzazione sociale in moltiStati caratterizzati da regimi dittatoriali ofortemente repressivi o nei quali il sistemaformalmente democratico non è in grado digarantire effettivamente le libertà primariee sociali, le conseguenze delle politichecoloniali degli Stati europei dei secoli scorsi,la spoliazione delle risorse naturali delcontinente africano, la crescita demogra-fica, i fattori climatici e quelli ambientali.

In questo contesto è particolarmentedifficile individuare « la causa » della sceltadi migrare, perché sempre più spesso sonofattori multipli nella vita di un individuo odi un gruppo sociale a determinare talescelta. È, per questo, impossibile oggi trac-ciare un confine netto tra migrazioni permotivi economici e migrazioni per motivilegati alla ricerca di una forma di prote-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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zione, perché molto spesso le cause dellapovertà individuale o sociale da cui si fuggesi fondano a loro volta su forme di perse-cuzione in danno di individui o gruppisociali.

È evidente, tuttavia, che sempre piùmarcata si fa la sproporzione tra lo svi-luppo economico del mondo occidentale el’aggravarsi della povertà in molte altreparti della terra, ciò che determina (comestoricamente sempre avvenuto nella storiadell’essere umano) il movimento di personeda zone con minori prospettive di crescitaindividuale e sociale a zone ove può appa-rire possibile la realizzazione di una con-dizione migliorativa.

La globalizzazione delle merci e delleproduzioni, che è tanto necessaria al si-stema economico dei Paesi ricchi, in co-stante ricerca di mercati nei quali venderei prodotti e nei quali creare consumatori,non va di pari passo con il diritto al mo-vimento delle persone.

Alla libertà della migrazione delle mercinon corrisponde il riconoscimento di unanalogo diritto di movimento delle persone,neppure quando la guerra per il potereeconomico o politico in un dato territorioavviene nelle forme più tradizionali: con learmi.

A queste scelte, di natura politica, cor-rispondono chiari indirizzi legislativi e po-litiche del diritto in materia di immigra-zione e di asilo in Europa e in Italia.

Perciò non è assolutamente un caso se,all’interno dell’UE, la questione dei movi-menti migratori sia esplosa negli ultimianni in maniera dirompente: i fattori cau-sali che hanno comportato il dirigersi deiflussi migratori verso l’Europa sono statiaccompagnati da una politica europea proi-bizionistica nei confronti degli ingressi re-golari per lavoro.

È indispensabile aspirare a un modellobasato sulla libera circolazione delle per-sone, che rappresenta la giusta risposta alleistanze democratiche egualitarie su cui sifondano tutte le moderne democrazie delmondo.

L’UE deve abbandonare l’attuale politicadi chiusura nei confronti delle migrazionieconomiche, così come da ultimo sintetiz-

zata nell’Agenda europea sulle migrazionidel maggio 2015.

Al contempo, l’UE e ogni singolo Statodevono interrompere le politiche di finan-ziamento di quei Paesi nei quali vi sonoseri indizi di violazione delle libertà e deidiritti umani, secondo i princìpi costituzio-nali.

Il progressivo raggiungimento di un mo-dello basato sulla libera circolazione con-sentirebbe, tra l’altro, la naturale contra-zione della richiesta di protezione interna-zionale. Ma soprattutto gradualmente con-tribuirebbe in modo determinanteall’affermazione di politiche economicheinternazionali più eque che circoscrivano ilperpetrarsi delle cause principali dei grandiflussi migratori: radicali impoverimenti diPaesi politicamente più fragili, conflitti na-zionali e internazionali etero-determinatida forze economiche straniere e catastrofiambientali conseguenti a uno sconsideratosfruttamento delle risorse da parte di im-prese multinazionali.

L’Italia, nei limiti di autonomia consen-titi dal diritto europeo, può e deve rappre-sentare uno stimolo per l’intera UE nelladirezione descritta.

In Italia dal 2007 soggiorna anche unacospicua quota di cittadini di altri Statimembri dell’UE che devono ricevere untrattamento sostanzialmente identico ri-spetto ai cittadini italiani e che possonoessere allontanati dal territorio italiano sol-tanto in casi eccezionali. Tuttora, malgradola progressiva attuazione delle norme del-l’UE e importanti sentenze delle Corti ita-liane ed europee, molte norme italiane sullacondizione dello straniero sono illegittimeper la violazione di norme costituzionali,internazionali e dell’UE e spesso il linguag-gio politico sembra considerare l’immigra-zione come uno strumento di polemicapolitico-elettorale o di contrapposizione so-ciale, talvolta con accenti xenofobi o raz-zisti.

Pari inefficacia e disattenzione hannoavuto le norme concernenti il diritto diasilo, riconosciuto direttamente dalla Co-stituzione (articolo 10, terzo comma) ed èsolo dal 2008, per effetto di direttive del-l’UE, che l’Italia si è dotata di un corpo

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normativo specifico, mentre le misure diaccoglienza dei richiedenti asilo restanoinadeguate in quantità e qualità rispettoagli obblighi europei e al crescente numerodelle persone in fuga da conflitti e perse-cuzioni, il che ha ripetutamente compor-tato drammatiche situazioni emergenzialidurante gli esodi di massa di persone infuga dai conflitti e dalle persecuzioni pro-venienti dal nord Africa e dal Medio oriente,dapprima fronteggiati dall’Italia con illegit-timi respingimenti in mare (come tali con-dannati dalla Corte europea dei diritti del-l’uomo nel 2012), poi lasciati al traffico dipersone che ha causato migliaia di morti inmare, cessate soltanto dopo l’intervento mi-litare umanitario italiano dell’operazioneMare nostrum che dal 18 ottobre 2013 al30 ottobre 2014 ha salvato 150.000 per-sone, delle quali poi però molte decine dimigliaia sono state scoraggiate dal chiedereasilo all’Italia dall’inadeguatezza del si-stema generale di accoglienza, riformatosoltanto dall’ottobre 2015. In ogni caso nel2014 e fino all’ottobre 2015 le domande diasilo presentate in Italia hanno superato le64.000 annue, il che ha confermato l’ina-deguatezza del sistema di protezione perrichiedente asilo e rifugiati, i cui posti diaccoglienza alla fine del 2015 erano sol-tanto 32.000, a cui si sopperisce tuttora conquasi 70.000 posti in strutture emergenzialiinadeguate. Occorre ricordare che questaimprevidenza fu il pretesto fino al 2012 perattivare procedure emergenziali con cui siè derogato alle normali procedure di ap-palto per la gestione delle strutture di ac-coglienza, il che ha consentito alla crimi-nalità organizzata di infiltrarsi nella lorogestione, togliendo preziose risorse utili adassistere la condizione di queste personepiù vulnerabili ed indifese.

Nonostante tali carenze politiche e le-gislative gli stranieri rappresentano unarealtà strutturale della società italiana: sonoinseriti nel mondo del lavoro (malgrado lacrisi nel 2013 i cittadini non appartenentiall’UE impiegati regolarmente erano giuntia circa 2,5 milioni, pari a un decimo del-l’occupazione totale), nel settore imprendi-toriale (9,1 per cento), nelle scuole (glialunni stranieri sono il 4,1 per cento degli

alunni e quasi metà di loro sono nati inItalia) e contribuiscono allo sviluppo eco-nomico e sociale, tanto che soltanto graziea loro è cresciuta la popolazione italiana(tra il censimento del 2001 e quello del2011 i cittadini italiani sono diminuiti dioltre 250.000, mentre i cittadini stranierisono aumentati di 2.694.256 unità). Perciògli stranieri in Italia sono soprattutto imilioni di persone regolarmente soggior-nanti da lungo tempo, delle quali però siparla meno nel dibattito pubblico rispettoalle decine di migliaia di nuovi immigrati.

Ciò significa che oggi il primo tipo dinuove norme deve occuparsi del tratta-mento dei 5 milioni di cittadini stranieriregolarmente soggiornanti in Italia favoren-done l’interazione sociale.

Inoltre è prevedibile nei prossimi de-cenni l’ingresso in Italia di un ulteriorenotevole numero di cittadini stranieri, sia acausa della possibilità di occupare nuoviposti di lavoro, sia a causa del crescenteflusso di fughe da situazioni di persecu-zione o di violenza generalizzata derivanteda conflitti interni e internazionali e taliingressi sono favoriti dall’invecchiamento edal drastico calo delle nascite in Italia edalla facilità oggettiva di ingresso (l’Italiaha 8.000 chilometri di coste su un marenavigabile e vicino a Stati in grave crisipolitica ed economica).

Perciò il secondo tipo di nuove normedeve consentire di governare in modo effi-cace e lungimirante i nuovi ingressi e sog-giorni dei cittadini stranieri evitando re-strizioni illegittime, in ogni caso inumane oillusorie, e prevenendo impreparazioni etensioni.

La legislazione italiana e le conseguentiazioni amministrative dovranno essere per-tanto adeguate sia per garantire effettiva-mente gli ingressi per chiedere e ottenere ildiritto di asilo o per esercitare il diritto alriacquisto dell’unità familiare, sia per re-golare gli ingressi per motivi di lavoro o distudio.

L’alternativa attuale non è perciò quellatra fare cessare l’immigrazione straniera(che, oltre che materialmente impossibile,violerebbe i diritti fondamentali garantiti alivello costituzionale, internazionale ed eu-

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ropeo all’asilo, all’unità familiare degli stra-nieri regolarmente soggiornanti e alle ga-ranzie della libertà personale operando re-spingimenti o espulsioni indiscriminati esarebbe contraria agli interessi economici esociali dell’Italia e degli Stati europei inforte crisi demografica) ed eliminare ognicontrollo ai confini (che tenderebbe piùinefficace la prevenzione dei rischi per lasicurezza di tutti, violerebbe gli obblighiderivanti dall’appartenenza all’UE e nonconsentirebbe di programmare e redistri-buire le risorse anche a tutti gli stranieriper assicurare loro un trattamento digni-toso e possibilmente egualitario).

La vera alternativa è quella tra la pro-secuzione dell’attuale politica italiana edeuropea di deterrenza e contenimento deiflussi migratori illegali in un contesto didrastica limitazione degli ingressi regolari(opzione finora attuata che è però pocoefficace ed economicamente costosa, anchese forse appare talora politicamente menocostosa nel breve periodo) e l’avvio di unanuova politica di stabilizzazione dei canalidi accesso regolari all’Italia e all’Europa(presupposto necessario per una gestioneordinata e sostenibile di tutti i tipi di flussidi migranti, economici, familiari, politici eumanitari).

Pertanto, è a partire da questi dati og-gettivi che occorre una profonda riformadella disciplina in materia di immigrazione,di asilo e di cittadinanza.

A) In relazione al governo delle mi-grazioni, è indispensabile – da parte del-l’UE e ancora prima da parte dello Statoitaliano – l’immediata introduzione di:

canali di libero ingresso per ricerca dilavoro, basati sulle garanzie economicherese da singoli o da imprese o comunqueindividuando misure economiche effettive eadeguate di rimpatrio assistito nel caso che,decorso un determinato periodo di tempo,la persona non abbia reperito un’attivitàlavorativa;

forme di regolarizzazione permanente,in modo da garantire in via ordinaria aglistranieri non regolarmente presenti sul ter-ritorio nazionale il rilascio di un permessodi soggiorno in tutti i casi in cui, in assenza

di pericolosità sociale, dimostri di averesolidi legami familiari o socio-economicicon il territorio, quali ad esempio lo svol-gimento di attività lavorativa, oppure chesiano privi di legami con i propri Paesi diorigine;

più ampi meccanismi di ricongiungi-mento familiare, quanto meno nei casi incui vi sia una comprovata capacità econo-mica di primo sostegno da parte dei sog-getti residenti in Italia;

meccanismi che effettivamente privi-legino al rimpatrio coercitivo l’uso del rim-patrio volontario o altre misure alternative;

norme che conducano a una progres-siva e tendenziale parità di trattamento coni cittadini, in tutti i diritti civili e sociali,con l’attribuzione dell’elettorato alle ele-zioni amministrative ai cittadini stranierinon appartenenti all’UE alle medesime con-dizioni dei cittadini dell’UE e un amplia-mento dei casi di acquisto della cittadi-nanza;

un’autorità indipendente per la tuteladei diritti umani competente anche a con-trastare le discriminazioni;

norme volte a rafforzare la tutela deiminori stranieri non accompagnati e il con-trasto della tratta di esseri umani privile-giando un approccio di tutela e rafforza-mento della condizione socio-giuridica dellevittime e non solo meramente repressivo.

B) In relazione al diritto di asilo, l’UEdeve, anzitutto, desistere dalle più recentipolitiche di ostilità intraprese nel corsodegli ultimi due anni e che, da ultimo,hanno condotto al cosiddetto Accordo UE-Turchia del 18 marzo 2016, e a sostenereinqualificabili scenari di collaborazione conPaesi dittatoriali e violenti come la Libia.L’UE deve:

rafforzare in modo consistente le ope-razioni di soccorso in tutte le frontiereesterne all’UE;

prevedere la possibilità di rilascio diun visto di ingresso nei Paesi di origine o ditransito in relazione a conflitti armati o agravi violazioni dei diritti fondamentali per

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aver accesso alla procedura di riconosci-mento della protezione internazionale;

predisporre un ampio piano di rein-sediamento, vincolante per tutti i Paesidell’UE, delle persone in fuga dai luoghi neiquali sono in corso conflitti armati o diffusiovvero gravissime violazioni dei diritti fon-damentali;

modificare il cosiddetto Regolamentodi Dublino, ristrutturandolo sulla base delprincipio del diritto di asilo europeo, se-condo cui il richiedente asilo rivolge la suadomanda di protezione all’UE (asilo euro-peo) e non a un singolo Stato. In quest’ot-tica, al fine di determinare il Paese com-petente, la distribuzione dei richiedenti se-condo quote vincolanti va realizzata te-nendo prioritariamente conto della volontàdel richiedente, della presenza di familiario di legami culturali con uno Stato membroe dell’esistenza di ragioni umanitarie;

nel riformare la direttiva dell’UE sul-l’accoglienza dei richiedenti asilo occorreintrodurre disposizioni volte ad accelerarei processi di integrazione sociale effettivadei richiedenti asilo e vincolare gli Stati adadottare standard di accoglienza più rigo-rosi che evitino quanto più possibile ilricorso a misure di trattenimento nonché astrutture di accoglienza le quali, anche perla loro ubicazione e dimensione, isolino irichiedenti asilo dalla popolazione locale;

nell’adottare il nuovo regolamento del-l’UE sulle qualifiche degli stranieri desti-natari di protezione internazionale oc-corre:

a) uniformare non al ribasso i tempidi durata dei permessi di soggiorno conse-guenti al riconoscimento dello status dirifugiato o di beneficiario di protezionesussidiaria, prevedendo un diritto di sog-giorno di durata ampia; ciò al fine di nondovere rivedere la posizione giuridica del-l’interessato con tempi irragionevolmentebrevi rispetto agli eventuali cambiamentiavvenuti nel Paese di origine, appesantendoinutilmente le procedure amministrative,nonché di consentire al titolare di prote-zione di godere di un tempo congruo perrealizzare un percorso di autonomia so-ciale, abitativa e lavorativa;

b) stralciare del tutto o comunquerivedere in profondità, restringendone laportata, la nozione di « protezione interna »finora positivamente non presente in alcuniordinamenti nazionali come quello ita-liano, dal momento che detta nozione, comeattualmente formulata, si presta a gravi eirragionevoli restrizioni dell’esercizio deldiritto alla protezione internazionale e lasua applicazione si traduce concretamentenel rischio di rimpatrio del richiedentesenza che sussistano adeguate condizioni didignità e sicurezza;

c) introdurre l’obbligo per gli Stati diassicurare misure di accoglienza (o inter-venti economici di supporto aventi finalitàanaloghe) per i titolari di protezione inter-nazionale nella fase immediatamente suc-cessiva al riconoscimento giuridico dellaprotezione stessa;

nell’adottare il nuovo regolamento del-l’UE sulle procedure di esame delle do-mande di protezione internazionale oc-corre:

a) rafforzare i diritti del richiedenteprotezione internazionale, anche preve-dendo il diritto all’assistenza e alla rappre-sentanza legale gratuite già nel corso dellaprocedura amministrativa;

b) restringere la portata di istitutigiuridici quali la nozione di Paese terzosicuro e quella di Paese di origine sicuro,che possono violare assai seriamente il di-ritto del richiedente asilo di accedere a unaprotezione effettiva nell’UE.

C) È inoltre indispensabile da partedell’UE e ancora prima da parte dello Statoitaliano:

garantire a chiunque giunga in Eu-ropa un accesso effettivo e non discrimi-natorio alla procedura di asilo, abbando-nando l’illegittimo approccio hotspot;

ampliare le possibilità di ricongiungi-mento familiare per tutti i cittadini stra-nieri provenienti da un Paese che versa inuna situazione di conflitto armato o diconflitto diffuso;

cancellare qualsiasi accordo teso adichiarare Paese terzo sicuro o Paese di

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primo asilo la Turchia o altri Paesi dovenon sono garantiti i diritti fondamentali eil diritto a non essere respinto in Paesi doveesista pericolo di essere sottoposti a trat-tamenti disumani.

In particolare nella legislazione ita-liana occorre una strategia complessiva checomporti la revisione e l’accorpamento dellenorme in materia di diritto degli stranieri,asilo, cittadinanza e apolidia per renderleconformi con le norme costituzionali, in-ternazionali e dell’UE e mirare a tre obiet-tivi collegati:

1) l’inclusione sociale dei 5 milionidi cittadini stranieri già regolarmente sog-giornanti in Italia, con una progressiva etendenziale parità di trattamento con icittadini, in tutti i diritti civili e sociali, conil rafforzamento delle azioni di preven-zione e di tutela contro lo sfruttamentolavorativo, con l’attribuzione dell’elettoratoalle elezioni amministrative ai cittadini stra-nieri non appartenenti all’UE alle mede-sime condizioni dei cittadini dell’UE, conun ampliamento dei casi di acquisto dellacittadinanza italiana che consenta un pienoriconoscimento delle aspirazioni dei nuovicittadini e con l’istituzione di un’autoritàindipendente per i diritti umani compe-tente anche a contrastare le discrimina-zioni;

2) l’effettiva garanzia del diritto aun regolare ingresso e soggiorno nel terri-torio italiano, diritto di cui sono titolaritanti cittadini stranieri (cittadini dell’UE eloro familiari, titolari del diritto d’asilo edel diritto all’unità familiare e titolari dipermessi di soggiorno UE per soggiornantidi lungo periodo), con particolare riguardoall’effettiva tutela dei minori stranieri, peril concreto esercizio del diritto all’unitàfamiliare e per l’effettiva realizzazione diun nuovo sistema di accoglienza dei richie-denti asilo, nonché una nuova disciplinadegli ingressi e soggiorni in Italia che siarealistica rispetto agli effettivi flussi migra-tori per lavoro e riformi il sistema dei titolidi soggiorno, il cui rilascio e rinnovo de-vono essere trasferiti ai comuni, e abroghil’Accordo di integrazione;

3) la riduzione al minimo degli in-gressi e soggiorni irregolari, con il contra-sto effettivo di ogni forma di lavoro irre-golare e di tratta delle persone, con formedi regolarizzazione permanente e con prov-vedimenti di rimpatrio volontario, con unariforma dell’intera disciplina degli allonta-namenti, privilegiando forme alternative alrimpatrio coercitivo, che pregiudica la di-gnità umana oltre a essere inutilmente di-spendioso, in attuazione del diritto euro-peo, in modo che si rendano residuali prov-vedimenti coercitivi, da adottare soltantonei limiti consentiti dalla Costituzione, dallenorme dell’UE e dalle norme internazio-nali.

II. LA SINTESI DELLA RIFORMA LE-GISLATIVA PROPOSTA.

Nell’ambito di questi tre obiettivi colle-gati le specifiche modifiche proposte riguar-dano alcune aree della condizione giuridicadei cittadini degli Stati non appartenentiall’UE:

I. ingressi;

II. titoli di soggiorno;

III. unità familiare e minori;

IV. allontanamenti;

V. discriminazione;

VI. pari opportunità e diritti sociali;

VII. tutela delle vittime di tratta, diviolenza e di grave sfruttamento (lavorativoo sessuale);

VIII. equa procedura e omogeneitàdella competenza giurisdizionale;

IX. elettorato amministrativo.

Invece i temi del diritto di asilo, dellacittadinanza e delle minoranze rom e sintinon fanno parte della presente proposta dilegge, perché già sono oggetto di distintitesti di riforma legislativa rispettivamentenell’ambito delle proposte di decreti legi-slativi correttivi del decreto legislativo n. 142del 2015 in materia di asilo inviate nelnovembre 2016 al Ministero dell’internodalle associazioni aderenti al Tavolo nazio-

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nale asilo e nell’ambito dei disegni di leggegià all’esame del Parlamento in materia dicittadinanza italiana (Atto Senato n. 2092)e di rom e sinti.

Si precisa che le disposizioni della pro-posta di legge prevedono in grande mag-gioranza modifiche al testo unico delle di-sposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dellostraniero, di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, di seguito « testo unico »,ma anche modifiche di altre norme, inclusoil codice penale.

Pertanto la presente proposta di leggeprevede la riforma delle norme italiane inmateria di immigrazione e diritto deglistranieri per raggiungere gli scopi generalidi seguiti elencati.

1. Diversificare e semplificare gli ingressi.

Occorre anzitutto modificare le normesugli ingressi regolari per lavoro attraversol’introduzione del visto di ingresso per ri-cerca lavoro e del corrispondente permessodi soggiorno che consenta la permanenzain Italia per un periodo annuale e possaessere convertito alla sua scadenza in per-messo per lavoro. Tale nuovo sistema vaaccompagnato da adeguate forme di incen-tivo al rimpatrio assistito nel caso in cui ilprogetto migratorio individuale non si tra-duca in inserimento socio – lavorativo.

Accanto all’ingresso per ricerca lavoro(eventualmente limitato quantitativamente),andrà ripristinato il sistema di ingresso perlavoro a seguito di chiamata nominativa daparte di un datore di lavoro residente inItalia. Tale ipotesi, ovviamente scollegatada limiti quantitativi, accompagnata a quelladell’ingresso per ricerca di lavoro, contra-sterebbe l’irregolarità del soggiorno e leprincipali distorsioni che ne derivano (sfrut-tamento lavorativo, incapacità contrat-tuale, evasione fiscale e contributiva, vul-nerabilità e « invisibilità » delle persone ec-cetera).

Il contesto citato è volto al superamentocomplessivo dell’anacronistico e inefficacesistema di ingressi legato alla programma-zione di flussi annuali, attualmente in uso,ma privo di alcuna effettiva capacità rego-lativa dei flussi migratori. Nell’eventuale

fase di transizione l’attuale sistema di in-gressi dovrebbe comunque essere caratte-rizzato dall’obbligatorietà, in capo al Go-verno, di emanare annualmente il decretoflussi in misura effettivamente corrispon-dente alle esigenze occupazionali delle sin-gole regioni, basato su differenti criteri diattribuzione delle quote e in grado di as-sicurare in tempi rapidi l’ingresso del la-voratore straniero (anche grazie all’inseri-mento di meccanismi di silenzio-assenso).

Occorre, poi, semplificare le procedureper il riconoscimento dei titoli di studioe delle qualifiche conseguiti all’estero egarantire sempre la restituzione dei con-tributi versati in Italia in caso di defini-tivo rientro in patria senza diritto a pen-sione.

2. Semplificare i titoli di soggiorno eintrodurre un meccanismo di regolarizza-zione ordinaria.

Tale semplificazione deve essere pre-vista per ogni singolo straniero già pre-sente in Italia che dimostri lo svolgimentodi un’attività lavorativa o importanti le-gami familiari o affettivi. Inoltre è neces-sario assicurare la convertibilità di tutti itipi di permessi di soggiorno, trasferire aicomuni la competenza in materia di rin-novo del titolo di soggiorno, abolire l’ac-cordo di integrazione, la tassa sul per-messo di soggiorno e ogni automatismopreclusivo al mantenimento del titolo disoggiorno.

3. Rafforzare la tutela dei diritti dei mi-nori e il diritto al ricongiungimento fami-liare.

Questo può essere realizzato consen-tendo delle parziali deroghe ai requisitireddituali e abitativi, stabilendo per i ge-nitori gli stessi requisiti previsti per ilconiuge e favorendo la regolarizzazionedei familiari che vivono già in Italia senzatitolo di soggiorno. Inoltre è necessariogarantire a tutti i minori parità di dirittia prescindere dalla nazionalità e dallacondizione giuridica dei genitori, assicu-rare anche ai minori con genitori nonautorizzati il rilascio di un titolo di sog-

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giorno, stabilire un sistema uniforme escientificamente rigoroso per l’accerta-mento della minore età e un sistema diaccoglienza dei minori stranieri non ac-compagnati adeguato a garantire i lorodiritti, assicurare il diritto al rilascio deltitolo di soggiorno al raggiungimento dellamaggiore età in presenza dei soli requisitilavorativi e abitativi o per studio.

4. Limitare l’uso delle espulsioni solo perle violazioni più gravi e incentivare il rim-patrio volontario e chiudere i centri di per-manenza temporanea per il rimpatrio at-tualmente esistenti.

Ciò è necessario perché l’attuale disci-plina del trattenimento viola le normecostituzionali, internazionali ed europee.Si deve pertanto garantire che ogni formadi limitazione della libertà personale siadisposta da un giudice professionale (enon più dai giudici di pace) al pari diquanto previsto per tutti i cittadini ita-liani e che l’identificazione delle personesocialmente pericolose avvenga durante ladetenzione in carcere e non più dispo-nendo un nuovo e ulteriore trattenimentoamministrativo, nonché sottoporre semprealla previa approvazione del Parlamentogli accordi di riammissione con i Paesiterzi e abolire i reati che puniscono l’in-gresso o il soggiorno non autorizzati.

5. Assicurare il rispetto del principio dinon-discriminazione e parità di trattamento.

Occorre completare il riordino dellevarie tipologie di procedimento giudiziarioantidiscriminatorio, istituire un’Agenzia na-zionale antidiscriminazione autonoma eindipendente con effettivi poteri di inda-gine e sanzionatori, garantire l’accesso allaprocedura per il riconoscimento dello sta-tus di apolide, anche in via amministra-tiva, nonché per il rilascio di un titolo disoggiorno a partire dal momento in cui larichiesta è avanzata, a prescindere dallapregressa residenza o regolarità del sog-giorno.

Occorre inoltre garantire pari accessoalle prestazioni sociali per i cittadini stra-nieri, eliminando condizioni e requisiti

discriminatori che ostacolano l’accesso aprestazioni sociali per i cittadini stranieri,in coerenza con l’ordinamento interna-zionale e europeo, eliminando condizionie requisiti discriminatori che ostacolanola mobilità dei lavoratori e la coesionesociale e che trascurano proprio le piùrilevanti esigenze di aiuto. Si deve poiriconoscere e rendere effettiva per tutti icittadini stranieri regolarmente soggior-nanti in possesso di un titolo di soggiornoche consente di lavorare la parità di ac-cesso al pubblico impiego, alle medesimecondizioni previste per i cittadini dell’UE,rimuovendo le disposizioni che attual-mente limitano l’accesso a lungosoggior-nanti, titolari di protezione internazionalee familiari di cittadini dell’UE.

6. Contrastare ogni forma di razzismo edi hate speech.

Ciò deve essere realizzato respingendoogni proposta volta a ridurre la portatadella legge Mancino e garantendo la possi-bilità di agire in giudizio, anche in sedecivile e con procedura semplificata, controogni forma di molestia basata su pregiudizirazziali e xenofobi.

7. Tutelare le vittime di tratta, violenza egrave sfruttamento.

Questo è assicurato garantendo effet-tive forme di indennizzo, un iniziale « pe-riodo di riflessione », il rilascio del per-messo di soggiorno indipendentemente dallacollaborazione con l’autorità giudiziaria ela non imputabilità per i reati commessidurante la fase di sfruttamento. Occorrerendere più chiari ed efficaci i meccani-smi di accesso e fruizione dei programmiprevisti dall’articolo 18 del testo unico daparte delle vittime di tratta richiedentiasilo. Occorre ampliare le ipotesi in cui èrilasciato un permesso per motivi uma-nitari ai cittadini stranieri che hanno subìtouno sfruttamento lavorativo, dando cosìcorretta attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e introdurre una norma che, in re-cepimento della direttiva 2004/81/CE, pre-veda il rilascio di un permesso di sog-giorno in favore di cittadini di Paesi terzi

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che siano stati vittime del reato di favo-reggiamento dell’ingresso illegale in al-cune determinate circostanze, tenendo contodegli indicatori di lavoro forzato, tratta esfruttamento lavorativo già elaborati dal-l’Organizzazione internazionale del lavoro(OIL). Occorre inoltre attuare le normeche prevedono la protezione delle donnemigranti vittime di violenza previste dallaConvenzione di Istanbul sulla prevenzionee il contrasto della violenza nei confrontidelle donne e la violenza domestica.

8. Garantire processi equi e unitari atutti gli stranieri.

Questo è possibile attribuendo esclusi-vamente al giudice ordinario la compe-tenza di tutti i procedimenti relativi allacondizione giuridica del cittadino straniero(escludendo sia il giudice amministrativo,sia il giudice di pace) e assicurando sempreal cittadino straniero il diritto ad esporrerealmente le proprie ragioni. Occorre inol-tre migliorare la condizione giuridica e leprospettive di stabilizzazione del soggiornodei cittadini stranieri detenuti in carcere oammessi a misure alternative alla deten-zione.

9. Prevedere l’elettorato alle elezioni co-munali per gli stranieri regolarmente resi-denti in Italia da almeno cinque anni.

ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO

I. CAPO I – NUOVA DISCIPLINA DE-GLI INGRESSI DEGLI STRANIERI: DI-VERSIFICAZIONE, SEMPLIFICAZIONE,INFORMAZIONE, LIBERALIZZAZIONE.

La vigente disciplina italiana degli in-gressi degli stranieri non appartenenti al-l’UE per soggiorni superiori a tre mesi,specie dopo le modifiche introdotte al testounico dalla legge n. 189 del 2002, è orien-tata soprattutto all’ingresso condizionato allavoro, ma in un Paese con elevati tassi diimmigrazione (per quanto in linea con lamedia europea) cresce anche il flusso mi-gratorio volto a rispondere a esigenze di-verse quali l’unità familiare, la protezioneumanitaria e la domanda di studio.

A tali diverse esigenze dovranno esserefornite specifiche risposte migliorando irelativi sistemi di ingresso al fine di fornireuna risposta articolata alla domanda mi-gratoria.

Quanto all’ingresso per lavoro è ormaiampio il consenso sull’irragionevolezza esulla pratica irrealizzabilità di un incontrotra domanda e offerta di lavoro che do-vrebbe avvenire (e non avviene) prima del-l’ingresso in Italia, nell’ambito di quotepredeterminate attraverso i cosiddetti de-creti flussi che, non a caso, negli ultimianni di fatto non sono stati emanati.

D’altra parte, l’attuale politica di chiu-sura delle frontiere, unitamente alla di-sciplina degli ingressi per motivo di lavorosubordinato, ha prodotto un’ampia schieradi persone irregolarmente presenti sul ter-ritorio nazionale senza alcuna possibilitàdi regolarizzare la propria posizione econdannata a vivere una condizione diprecarietà determinata dalla mancanza dipotere contrattuale sul mercato del la-voro.

Occorre, dunque, fare tesoro dell’espe-rienza maturata e tradurre le nuove acqui-site consapevolezze in una modifica legi-slativa che consenta l’incontro tra do-manda e offerta sul territorio nazionalemediante l’ingresso per ricerca di occupa-zione, che deve essere il sistema prioritarioper permettere gli ingressi per lavoro, gra-zie alla sua maggiore aderenza alla realtàdella catena migratoria e delle dinamichedel mercato del lavoro.

A tale radicale innovazione occorre, tut-tavia, aggiungere ulteriori riforme volte arendere complessivamente più flessibile ilsistema e a migliorare il raccordo tra do-manda e offerta di lavoro.

L’articolo 10 della proposta di legge pre-vede perciò l’introduzione nel testo unicodi un nuovo articolo 27-quinquies dedicatoagli ingressi per ricerca di lavoro.

Gli ingressi per lavoro subordinato dilavoratori devono avvenire non tanto attra-verso il sistema della chiamata nominativada parte di un datore di lavoro che già sitrova in Italia, quanto piuttosto soprattuttomediante un nuovo tipo di ingresso « perricerca di lavoro »: occorre che venga pre-

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visto e garantito in maniera efficace –eventualmente nell’ambito delle quote diingresso per lavoro – l’ingresso per ricercadi occupazione a chiunque possa offriregaranzie minime di sostentamento per unperiodo ragionevole (un anno) al fine dipoter realizzare un libero ed effettivo in-contro tra domanda e offerta di lavoro sulterritorio nazionale.

La richiesta di garanzie economiche peril viaggio e per il sostentamento nel periodoiniziale di soggiorno (la disponibilità dirisorse economiche per ogni mese di sog-giorno pari all’importo mensile dell’asse-gno sociale), inclusa la disponibilità di unalloggio, fornite dal migrante o da terzi inItalia o all’estero (inclusi enti preposti al-l’intermediazione di lavoratori, effettiva-mente operanti e debitamente autorizzati evigilati dal Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali), corrisponde alla realtàdelle catene migratorie (e la rende traspa-rente), nelle quali il progetto migratorioper lavoro almeno all’inizio ha una qual-che, almeno parziale, copertura economica,fornita dal migrante o da amici o familiariterzi (o da entrambi), e previene il ricorsoai trafficanti irregolari di persone a cui siaffidano i migranti che trovino eccessivelimitazioni agli ingressi per lavoro; proprioper tale motivo la richiesta di garanziaeconomica non deve essere troppo onerosaperché altrimenti finirebbe per favorire iltraffico internazionale di migranti di chi haminori mezzi economici.

All’ingresso in Italia andrà rilasciato unospecifico e nuovo titolo di soggiorno, deno-minato permesso di soggiorno per ricercadi lavoro, il quale sarà automaticamenteconvertito in permesso di soggiorno permotivo di lavoro subordinato una voltasussistenti i requisiti di legge.

Sul permesso di soggiorno per ricerca dilavoro non sarà inserita la dicitura « per-messo unico di lavoro » e questo non daràdiritto alle prestazioni di assistenza e pre-videnza sociale generalmente assicurate aititolari di tale permesso di soggiorno.

Dato che lo scopo di tale ingresso èquello di tutelare la dignità delle persone,di contrastare il traffico di esseri umani edi evitare la condizione di soggiorno irre-

golare, è necessario che le quote di in-gresso, eventualmente stabilite, tengano inconsiderazione sia le vicende attinenti almercato del lavoro interno, sia le dinami-che e i flussi migratori in atto.

La disposizione dunque reintroduce an-zitutto il sistema prestazione di garanziaper l’accesso al lavoro da parte di singolicittadini italiani o stranieri regolarmentesoggiornanti di lungo periodo (analogo aquello che era stato previsto dalla leggeitaliana dal 1998 al 2002) per l’inserimentonel mercato del lavoro del cittadino stra-niero con la garanzia di risorse finanziarieadeguate e disponibilità di un alloggio peril periodo di permanenza sul territorio,agevolando in primo luogo quanti abbianogià avuto precedenti esperienze lavorativein Italia o abbiano frequentato corsi dilingua italiana o di formazione professio-nale.

La disposizione prevede altresì la disci-plina dell’attività d’intermediazione chepossa essere esercitata per favorire e rea-lizzare l’incontro tra la domanda di lavorodelle imprese italiane e l’offerta da parte dilavoratori stranieri, prevedendo che pos-sano svolgerla i soggetti pubblici e privatiautorizzati a operare all’estero (agenzie pri-vate per il lavoro, enti bilaterali, universitàeccetera), purché dispongano di idonee strut-ture all’estero, i fondi interprofessionaliper la formazione, il sistema delle cameredi commercio, industria, artigianato e agri-coltura e le sue aziende speciali e le cameredi commercio all’estero, le organizzazioninon lucrative di utilità sociale (ONLUS) e leassociazioni e gli enti che già svolgonoattività a favore degli immigrati iscrittenell’apposito registro nazionale.

Le norme per il rilascio del permessotemporaneo di soggiorno per la ricerca dellavoro a favore dei candidati selezionati daiservizi pubblici e privati per l’impiego sonomolto semplificate e il permesso tempora-neo ha durata massima di dodici mesi: siprevede in particolare l’obbligo da partedell’intermediario pubblico o privato di ga-rantire la disponibilità da parte del lavo-ratore straniero di mezzi di sussistenzasufficienti per la durata del soggiorno eanche per il ritorno nel Paese di prove-

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nienza, salvo che se ne faccia carico per-sonalmente; l’impegno sottoscritto dal la-voratore straniero a rimpatriare in caso dimancata assunzione; l’eventuale attestatodella sua conoscenza della lingua italiana.

Gli articoli 1, 2 e 4 della proposta dilegge provvedono alla riforma della disci-plina della determinazione delle quote diingresso per lavoro.

Si deve prevedere la possibilità, svinco-lata dalla previsioni di « flussi governativi »,per i cittadini stranieri residenti all’esterodi essere invitati a lavorare tramite chia-mata individuale in Italia da parte di sog-getti residenti che dimostrino effettive ca-pacità economiche e prestino concrete ga-ranzie a favore del cittadino straniero. Nel-l’ambito di un sistema del genere nonavrebbe senso inserire previsioni quantita-tive massime, perché l’incontro tra do-manda e offerta di lavoro sarebbe già av-venuto confermando la capacità del si-stema economico di collocare sul mercatodel lavoro la persona.

Nell’ambito del sistema individuato, dun-que, solo l’ingresso per ricerca di lavorodovrebbe essere sottoposto alla predeter-minazione di un numero massimo e, per-tanto, dovrebbe avvenire nei limiti di quotemassime di ingresso. Tuttavia, la predeter-minazione di quote massime di ingressoper lavoro ha senso solo in quanto costi-tuisca un elemento effettivo di raccordo tradomanda migratoria e possibilità di assor-bimento del sistema economico: dunquedeve essere effettiva, annuale e ponderata.

L’attuale sistema di ingressi determinatodai decreti flussi è, invece, completamenteinefficace.

Esso si basa su una finzione (l’incontroa distanza tra domanda e offerta di lavoro)e ha come principale effetto la regolariz-zazione della posizione di coloro che giàsono in Italia in maniera non regolare. Lacircostanza che negli ultimi anni i decretiflussi non siano stati emanati o, qualoraemanati, siano serviti quasi esclusivamentea permettere la conversione di permessi disoggiorno già rilasciati, documenta l’inaffi-dabilità della scelta legislativa che, invero,sembra oggi maggiormente rivolta a per-mettere l’ingresso irregolare delle persone

e il loro conseguente sfruttamento sul la-voro (data l’impossibilità di stipula di uncontratto di lavoro da parte del migranteirregolare e, conseguentemente, la sua man-canza di qualsivoglia potere contrattualesul mercato del lavoro).

D’altra parte le carenze dell’attuale si-stema di determinazione degli ingressi permotivo di lavoro attraverso i decreti flussiannuali potrebbero sì essere migliorate, mapur sempre nell’ambito di una politica digenerale contenimento dei flussi migratoriche ha dimostrato (soprattutto per l’Italia ela sua particolare morfologia) la sua falla-cia.

Per fare ciò si ritiene, comunque, che:

a) le regioni siano vincolate all’effet-tiva rilevazione dei fabbisogni occupazio-nali sulla base dei quali emanare il decretonazionale e i loro dati devono essere residisponibili a tutti, inclusi i potenziali mi-granti (così prevedono le modifiche intro-dotte dall’articolo 2, comma 1, lettera b),della proposta di legge);

b) sia esclusa una funzione « pre-miale » delle quote nei confronti dei Paesiche collaborano ai progetti di rimpatriogiacché tale funzione (oggi prevalente nellaformulazione delle quote) altera completa-mente il sistema (così prevedono le modi-fiche introdotte dall’articolo 2, comma 1,lettera a), della proposta di legge);

c) il decreto abbia sempre una ca-denza annuale inderogabile al fine di darecertezza agli operatori economici e ai mi-granti stessi, salva la possibilità di emanareun nuovo decreto nel medesimo anno qua-lora le quote siano esaurite e vi sia unfabbisogno lavorativo non soddisfatto (cosìprevedono le modifiche introdotte dall’ar-ticolo 1 della proposta di legge);

d) nella definizione delle quote di in-gresso siano preferiti i titolari di qualificheprofessionali o di titoli di studio che ab-biano le maggiori possibilità di inseri-mento, senza che ciò diventi un incentivoalla « fuga dei cervelli » dai Paesi di origine,che deve essere prevenuta realizzando deiseri programmi internazionali di coopera-zione e di partenariato internazionale con

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i Paesi di provenienza. Infatti, anche pererrate scelte di politica normativa, in questianni l’immigrazione straniera si è pur-troppo collocata spesso ai gradini più bassidella scala sociale e lavorativa con evidentigravi danni culturali e sociali che occorreora prevenire; a tale fine occorre escludereespressamente dagli ingressi per lavoro oper ricerca di lavoro sottoposti al regimedelle quote gli stranieri che già abbiano lequalifiche professionali e gli altri requisitielevati per ottenere il rilascio della cartablu UE per i lavori di elevata qualifica-zione, ai quali già è consentito l’ingressoper lavoro al di fuori delle quote annuali, ilche consente di lasciare il resto degli in-gressi per lavoro a chi nel mercato dellavoro ha qualifiche meno pregiate, maaltrettanto apprezzabili o richieste e spessonon coperte da manodopera italiana o stra-niera reperibile in Italia; (così prevedono lemodifiche introdotte dall’articolo 2, comma1, lettera a), della proposta di legge);

e) la distribuzione dei posti nell’am-bito delle quote, sia per gli ingressi perricerca di lavoro, sia per ingressi per lavorosubordinato, deve avvenire non già in basealla priorità temporale della presentazionedelle domande, criterio finora dimostratosiinsensato e inefficiente, bensì (quantomenoper una parte rilevante) secondo criterioggettivi volti a privilegiare l’immigrazionestabile (per esempio qualifiche professio-nali e titoli di studio corrispondenti a quellipiù richiesti nei settori, per le qualifiche ele mansioni più richieste dal mercato dellavoro italiano, conoscenza della lingua ita-liana, precedenti esperienze formative olavorative in Italia, soggiorno regolare inItalia di familiari o conoscenti disponibili afornire sostentamento o ospitalità ecce-tera), ma prevedendo anche un diritto diprelazione per chi ha già soggiornato re-golarmente in Italia, lasciando poi volon-tariamente il territorio nazionale, inclusicoloro che lasciano volontariamente il ter-ritorio nazionale al termine del periodo disoggiorno per ricerca di lavoro (infrut-tuoso), e per lo straniero espulso che abbiaspontaneamente ottemperato all’obbligo dilasciare il territorio italiano per effetto diun provvedimento di espulsione per in-

gresso o soggiorno irregolari (anche perincentivare la partenza volontaria dello stra-niero espulso per ingresso o soggiorno ir-regolare); (così prevedono le modifiche in-trodotte dall’articolo 2, comma 1, lettera a),della proposta di legge);

f) si prevede l’abolizione della preven-tiva verifica dell’indisponibilità dei lavora-tori già iscritti nei centri per l’impiegoquale condizione insuperabile per autoriz-zare l’ingresso per lavoro subordinato diuno straniero non dell’UE per le qualifiche,i settori e le mansioni indicati nella pro-grammazione annuale delle quote di in-gresso per lavoro: tale condizione (inopi-natamente reintrodotta nel 2013 nell’ordi-namento italiano) è in contraddizione conuna programmazione annuale governativadegli ingressi per lavoro e ha sempre osta-colato una realistica disciplina degli in-gressi regolari per lavoro in Italia; cosìprevedono le modifiche introdotte dall’ar-ticolo 4 della proposta di legge.

L’articolo 5 della proposta di legge in-troduce modifiche nell’articolo 22 del testounico per rispondere all’esigenza che sianoprevisti tempi certi e brevi tra la richiestadi assunzione e l’effettivo ingresso per la-voro del lavoratore immigrato, anche me-diante l’introduzione di meccanismi di si-lenzio assenso (dopo sessanta giorni dallapresentazione della domanda): una richie-sta di assunzione che ottiene risposta solomesi o anni dopo la sua presentazione èdestinata ad alimentare un sistema fittizio,volto soltanto a coprire un rapporto dilavoro già iniziato con un immigrato irre-golarmente presente.

Per evitare qualsiasi « zona grigia » traingresso regolare e rilascio del titolo disoggiorno (che oggi si prolunga per varimesi tra la firma del contratto di soggiornosuccessiva all’ingresso e il rilascio del per-messo) occorre garantire che lo straniero,una volta entrato regolarmente in relazionea una richiesta di lavoro, acquisisca imme-diatamente la titolarità di un permesso disoggiorno e possa muoversi liberamente nelmercato del lavoro. In particolare, le mo-difiche introdotte con l’articolo 6 della pro-posta di legge espressamente prevedono

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che « In caso di mancata costituzione delrapporto dopo l’ingresso per responsabilitàdel datore di lavoro, lo straniero accede aun permesso per attesa di occupazione e aqualsiasi altra occupazione, ferme restandole sanzioni a carico del datore di lavoro ».

Le modifiche introdotte con l’articolo 3della proposta di legge prevedono un si-stema di collegamenti informatici e infor-mazioni dei centri per l’impiego per fareconoscere le effettive possibilità occupazio-nali e i lavoratori stranieri: occorre chevenga garantito (anzitutto dai Ministeri de-gli affari esteri e della cooperazione inter-nazionale e del lavoro e delle politichesociali, in collegamento con le regioni e coni centri per l’impiego) un effettivo sistemadi informazione ai lavoratori migranti circale possibilità di occupazione sul nostro ter-ritorio.

Le modifiche introdotte con l’articolo 11della proposta di legge prevedono la sem-plificazione delle procedure per il ricono-scimento dei titoli di studio e delle quali-fiche professionali: il riconoscimento dellequalifiche professionali e dei titoli di studioconseguiti all’estero deve essere semplifi-cato e velocizzato, sia per consentire l’ac-cesso ai lavoratori altamente qualificati comeprevede la direttiva dell’UE attuata dal de-creto legislativo n. 108 del 2012, sia perfavorire gli ingressi per studio o ricercanell’ambito delle università italiane.

Le modifiche introdotte con l’articolo 9della proposta di legge prevedono l’ingressoper lavoro fuori delle quote annuali deilavoratori stranieri che abbiano svolto neiPaesi di origine specifici corsi finalizzatiall’inserimento lavorativo nei settori pro-duttivi italiani: devono essere incentivate lanegoziazione e l’attuazione degli accordibilaterali volti all’effettuazione dei pro-grammi di formazione professionale neiPaesi di origine previsti dalla normativavigente, ma gli ingressi correlati a tali pro-grammi devono essere computati « fuoriquota » e devono avvenire in qualsiasi pe-riodo dell’anno in quanto particolarmentecorrelati a esigenze produttive del nostrosistema.

Le modifiche introdotte con l’articolo 8della proposta di legge prevedono una nuova

disciplina dei diritti previdenziali del lavo-ratore straniero che ritorna in patria emirano a incentivare la stipula di accordiinternazionali in materia di sicurezza so-ciale.

Infatti occorre che sia incentivata lastipula (a livello nazionale e a livello del-l’UE) degli accordi di sicurezza sociale coni Paesi non appartenenti all’UE allo scopodi assicurare ai cittadini italiani e stranierila totalizzazione dei periodi assicurativi afini pensionistici. Infatti oggi tali accordisono in vigore soltanto con pochi Stati.

Deve essere però anche reintrodotta lafacoltà (già vigente sino al 2002) per lostraniero che sia cittadino di uno Stato conil quale manchino accordi bilaterali cherendano utili i versamenti contributivi ef-fettuati in Italia, di ottenere, indipenden-temente dal periodo in cui è iniziato ilperiodo di assicurazione previdenziale, larestituzione dei contributi versati in Italiain caso di definitivo rientro in patria senzadiritto a pensione o prima dell’età pensio-nabile: tale principio non solo risponde aun’esigenza di equità, ma costituisce ancheun aiuto e un incentivo al reinserimentonei Paesi di origine per quegli stranieri cheipotizzano un periodo migratorio breve oche si trovino in Italia nell’impossibilità ditrovare una nuova occupazione (incenti-vando gli eventuali disoccupati stranieri dilungo periodo al rientro piuttosto che re-stare in Italia a carico del sistema di sicu-rezza sociale) e introduce un conflitto diinteressi tra datore di lavoro e lavoratore,così contribuendo a prevenire l’evasionecontributiva e il lavoro irregolare. In talicasi un importo fino al 20 per cento deicontribuiti che saranno restituiti potrà es-sere impiegato su richiesta dello stesso stra-niero per contribuire ai costi aggiuntivi alrientro e al reinserimento in patria deri-vanti dalla partecipazione a programmi dirimpatrio volontario e assistito.

Deve comunque essere abrogata l’at-tuale norma che prevede il godimento deidiritti previdenziali e di sicurezza socialesolo al compimento dei 65 anni, riferi-mento anagrafico che da un lato non ha piùun significato preciso nell’attuale sistemapensionistico dall’altro costituisce un’ille-

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gittima discriminazione per quelle presta-zioni delle quali l’italiano potrebbe godereanche prima del compimento di detta età.

Le modifiche introdotte con l’articolo 7della proposta di legge prevedono l’ingressoper lavoro fuori delle quote annuali deilavoratori stranieri riassunti dal medesimodatore di lavoro dopo avere già svolto uncontratto a tempo determinato.

Infatti deve essere garantito allo stra-niero che per qualsiasi motivo sia rientratoin patria dopo aver lavorato in Italia concontratto a termine l’effettivo esercizio deidiritti di precedenza che la normativa na-zionale prevede per i lavoratori assunti atermine, ma che per gli stranieri rischianodi essere vanificati se assieme al diritto diprecedenza nella riassunzione non vieneprevista anche una facilitazione al rein-gresso: tale facilitazione dovrebbe operaresia in caso di lavoro stagionale (per il qualeesiste già, ma solo nell’ambito delle quote)sia in caso di lavoro non stagionale (per ilquale la normativa vigente non prevedealcuna facilitazione al reingresso).

II. CAPO II – NUOVA DISCIPLINA DELSOGGIORNO DEGLI STRANIERI.

L’attuale disciplina del soggiorno dei cit-tadini non dell’UE ruota intorno a un ap-proccio all’immigrazione anacronistico, ina-deguato, utilitaristico e vessatorio.

Nel sistema legislativo vigente per con-servare il permesso di soggiorno fuori deicasi in cui sia titolare di un permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo il cittadino straniero deve sempredimostrare di avere i medesimi requisitiche aveva al momento dell’ingresso, chesono prevalentemente legati a una capacitàreddituale (per il lavoro il reddito è quelloderivante dal rapporto di lavoro; per ilricongiungimento familiare è richiesto unreddito determinato in rapporto all’assegnosociale annuo, aumentato a seconda delnumero di familiari; per gli studenti è ri-chiesto un reddito minimo e la coperturaassicurativa eccetera). Così ad ogni rinnovodel permesso di soggiorno lo Stato chiedeal cittadino straniero, anche se soggior-nante da anni sul territorio nazionale, didimostrare di avere un lavoro o un deter-

minato reddito. Pretesa che, a maggior ra-gione in un periodo di gravissima crisieconomica mondiale, si ripercuote negati-vamente sulla condizione del cittadino stra-niero, limitando o negando la sua regola-rità di soggiorno e inducendo, in generale,una forte precarizzazione.

Fuori dei casi in cui lo straniero possaottenere o mantenere il diritto all’unitàfamiliare o un permesso di soggiorno UEper soggiornanti di lungo periodo, per man-tenere il soggiorno regolare nessuna rile-vanza è attribuita alla durata della pre-senza in Italia del cittadino straniero, cosìcome all’esistenza di indici di integrazione,quali l’esistenza di un rapporto di lavoro,sia pur irregolare, o di solidi legami fami-liari.

Dopo la riforma del testo unico attuatanel 2009, dal 2012 ogni straniero che abbiapiù di 16 anni che entra in Italia per unsoggiorno di durata non inferiore a unanno ha l’obbligo di stipulare un accordo diintegrazione che gli impone di acquisireentro due anni un determinato numero dipunti (in relazione al raggiungimento divari obiettivi cosiddetti di integrazione so-ciale – inclusi corsi di studio, regolari con-tratti per il proprio alloggio eccetera – e inassenza di condanne o sanzioni ammini-strative diverse da quelle già indicate dallalegge), pena la perdita del titolo di sog-giorno e la conseguente espulsione.

Tale accordo è costituzionalmente ille-gittimo perché, in violazione della riservadi legge prevista dall’articolo 10, secondocomma, della Costituzione, la disciplinadelle specifiche condizioni dell’accordo èdemandata dalla legge a un regolamentodel Governo; peraltro in tale regolamento,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 14 settembre 2011, n. 179, si de-linea un modello di integrazione nel qualelo straniero è un mero soggetto passivo,assoggettato a un controllo autoritario epertanto non inclusivo, mentre lo Stato egli altri pubblici poteri non sono vincolati asvolgere alcun intervento di promozionesociale di medio-lungo periodo, contraria-mente a quanto avviene nel resto dell’Eu-ropa.

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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Un simile sistema normativo deve essereradicalmente modificato, prevedendo:

1) la convertibilità di tutti i tipi dipermessi di soggiorno allorché lo stranieroabbia i requisiti per un permesso diversoda quello di cui è titolare, così premiandola regolarità della presenza anziché il mo-tivo del soggiorno (così prevede la modificaintrodotta dall’articolo 18 della proposta dilegge);

2) l’abolizione dell’accordo di inte-grazione e l’individuazione di percorsi, subase volontaria, di apprendimento deglielementi di conoscenza della società ita-liana e dell’ordinamento giuridico europeoe italiano o di partecipazione a programmie progetti di volontariato sociale o di studioo formazione professionale o di elementiutili all’accesso al lavoro, all’alloggio e aiservizi sociali; perciò le modifiche intro-dotte con l’articolo 12 della proposta dilegge all’articolo 4-bis del testo unico pre-vedono la sostituzione dell’accordo di inte-grazione con altre misure di integrazioneincentivate e in particolare con l’iscrizionedello straniero a corsi di lingua italiana e dieducazione civica, la cui partecipazione èincentivata dalla durata doppia del per-messo di soggiorno rinnovato, introdottaper effetto delle modifiche previste dall’ar-ticolo 16;

3) l’abolizione della tassa sul rila-scio o sul rinnovo del permesso di sog-giorno, che dovrebbe avere un costo ana-logo a quello del rilascio o del rinnovo delpassaporto, in conformità della pronunciadella Corte di giustizia dell’Unione europeadel settembre 2015 (così prevedono le mo-difiche introdotte dall’articolo 13 della pro-posta di legge, che disciplina i contributiper il rilascio e il rinnovo dei titoli disoggiorno);

4) una durata almeno biennale deititoli di soggiorno per i tipi di soggiornonon di breve periodo o non rinnovabili, conrequisiti semplificati in materia familiare(così prevedono le modifiche introdotte dal-l’articolo 15 della proposta di legge e dalledisposizioni in materia di famiglia e mi-nori);

5) una durata del permesso di sog-giorno rinnovato doppia rispetto a quelladel primo rinnovo collegandolo al mecca-nismo premiale volontario che sostituiscel’accordo di integrazione (così prevedono lemodifiche introdotte dall’articolo 16 dellaproposta di legge);

6) l’eliminazione di ogni automati-smo nell’applicazione delle cause ostativeal mantenimento del titolo di soggiorno el’individuazione di criteri di proporziona-lità tra cause ostative e conseguenze dellaloro applicazione nella situazione indivi-duale e familiare dello straniero (così pre-vedono le modifiche introdotte dall’articolo17 della proposta di legge, le quali disci-plinano criteri e modi per l’adozione deiprovvedimenti di revoca o di diniego dirinnovo dei permessi di soggiorno);

7) il trasferimento ai comuni dellefunzioni amministrative concernenti le do-mande di rilascio, di rinnovo e di conver-sione di ogni tipo di titolo di soggiorno, darilasciare sulla base di una documenta-zione tassativa uguale su tutto il territorioitaliano e previo nulla osta dell’autorità dipubblica sicurezza, analogamente a comeavviene oggi per il rilascio della carta diidentità o del passaporto da parte dei co-muni (così prevedono le modifiche intro-dotte dall’articolo 14 della proposta di legge,le quali disciplinano il rilascio, il rinnovo ela conversione dei permessi di soggiorno,prescrivendo la documentazione uniformeper la presentazione delle domande e lefunzioni amministrative spettanti ai co-muni in materia di raccolta delle domande,verifica preliminare e consegna dei prov-vedimenti e contestuale iscrizione anagra-fica; a ciò si aggiungono le modifiche in-trodotte dall’articolo 19 della proposta dilegge, le quali prescrivono l’istituzione diappositi servizi in ogni comune, anche as-sociati, per la realizzazione di attività mi-rate all’inclusione sociale degli stranieriresidenti sul proprio territorio);

8) l’istituzione di forme di regola-rizzazione ordinaria, su base individuale,degli stranieri che si trovino in situazionedi soggiorno irregolare allorché sia dimo-strabile l’esistenza in Italia di una certa

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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attività lavorativa (trasformabile in attivitàregolare o denunciabile in caso di sfrutta-mento lavorativo) o di comprovati legamifamiliari in Italia (dando così completaattuazione al diritto al rispetto della vitaprivata o familiare previsto dall’articolo 8della CEDU) o l’assenza di legami concreticon il Paese di origine (per esempio comeper i minori stranieri nati in Italia o chequi vivono da anni, per gli anziani o percoloro che vivono in Italia da almeno cin-que anni) o di denuncia di casi di violenzao sfruttamento. In ogni caso, analogamentea ciò che già da tempo prevede la legisla-zione francese, una simile regolarizzazionenon dovrebbe essere mai negata. In propo-sito le modifiche introdotte nell’articolo 5del testo unico dall’articolo 19 della pro-posta di legge prevedono il rilascio di ap-positi permessi di soggiorno per motiviumanitari, rinnovabili, a stranieri, anche almomento non regolarmente soggiornanti oper i quali sia impossibile il rinnovo delpermesso di soggiorno a seguito di diniegodella domanda di protezione internazio-nale, che sono regolarizzabili se sono iden-tificati e documentano la loro effettiva in-tegrazione nella società civile o l’esigenzadi rendere effettivo il diritto al rispettodella propria vita privata o familiare.

In particolare si prevede che quest’ul-timo permesso di soggiorno per motivi uma-nitari sia rilasciabile a titolo di regolariz-zazione permanente (anche sulla base dicriteri uniformi stabiliti dal Ministro del-l’interno o del consiglio territoriale perl’immigrazione, previa documentata do-manda dell’interessato o dei servizi socialio di un ente o associazione operante per glistranieri iscritti nell’apposito registro na-zionale), in favore degli stranieri che sitrovino in situazione di soggiorno irrego-lare, che siano muniti di documenti iden-tificativi e non segnalati al Sistema d’infor-mazione Schengen (SIS) per la non ammis-sione, né segnalati per casi di sfruttamentolavorativo, compresi i richiedenti asilo aiquali è stata respinta la richiesta di prote-zione internazionale, in due distinte ipo-tesi:

a) si prevede il rilascio del permessodi soggiorno per motivi umanitari, rinno-

vabile e convertibile anche in un successivopermesso per lavoro, a stranieri che dimo-strino di essere radicati nel territorio eintegrati nel tessuto civile e sociale italiano,condizione desumibile da elementi qualil’immediata disponibilità al lavoro, il gradodi conoscenza della lingua italiana, la fre-quentazione di corsi di formazione profes-sionale, i legami familiari o altre circo-stanze di fatto o comportamenti idonei adimostrare un legame stabile con il terri-torio nel quale vive. Il permesso provviso-rio di soggiorno non è rinnovato allorchéquesta disponibilità non si sia tradotta inun contratto di lavoro, a meno che lostraniero dimostri di essersi registrato comedisoccupato, aver reso la dichiarazione diimmediata disponibilità allo svolgimento diattività lavorativa e alla partecipazione allemisure di politica attiva del lavoro concor-date con il centro per l’impiego, abbiasottoscritto il patto di servizio personaliz-zato e le conseguenti obbligazioni relativealle attività da svolgere e non si sia sot-tratto, in assenza di giustificato motivo, alleconvocazioni ovvero agli appuntamenti deicentri per l’impiego;

b) si prevede il rilascio del permessodi soggiorno per motivi umanitari, rinno-vabile e convertibile anche in un successivopermesso per motivi familiari, a stranieriche dimostrino l’esistenza in Italia di le-gami familiari e personali che rendereb-bero la loro eventuale espulsione per in-gresso o soggiorno irregolare sproporzio-nata e lesiva del diritto alla vita privata efamiliare garantito dall’articolo 8 dellaCEDU.

III . CAPO III – NUOVE NORME CON-CERNENTI FAMIGLIA E MINORI.

1. Il ricongiungimento familiare è unodei più importanti percorsi di migrazionelegale e rappresenta un fattore essenzialedi integrazione dei cittadini stranieri nellesocietà di arrivo.

La direttiva 2003/86/CE in materia diricongiungimento familiare ha affermatoche « Il ricongiungimento familiare è unostrumento necessario per permettere la vitafamiliare. Esso contribuisce a creare una

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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stabilità socioculturale che facilita l’inte-grazione dei cittadini di paesi terzi negliStati membri, permettendo d’altra parte dipromuovere la coesione economica e so-ciale, obiettivo fondamentale della Comu-nità, enunciato nel trattato ».

Gli Stati membri devono dunque disci-plinare l’esercizio del diritto alla vita fami-liare tenendo conto del suo carattere fon-damentale e del fatto che esso è conside-rato dall’UE come uno degli strumenti perla promozione della coesione economica esociale.

L’attuale normativa in materia stabilitadal testo unico rispetta l’approccio euro-peo, ma presenta lacune che vanno elimi-nate per rendere più effettivo il dirittoall’unità familiare.

I) Utilizzo del principio di proporziona-lità nella valutazione dei requisiti per ilricongiungimento.

Oggi, le condizioni reddituali e alloggia-tive previste per l’esercizio del diritto alricongiungimento sono valutate con parti-colare rigore dall’amministrazione, senzaalcuna applicazione del principio di pro-porzionalità. Per esempio, la mancanza diqualche metro quadro in una determinataabitazione può essere ostativa al ricongiun-gimento, benché la soluzione abitativa nonpossa considerarsi inadeguata. Così avvieneanche per il requisito reddituale, sicchébasta la mancanza di pochi euro per ne-gare il diritto fondamentale alla famiglia.

II) Sistemi di regolarizzazione perma-nente ai sensi dell’articolo 8 della CEDU.

Con il tempo, gli stranieri intreccianovincoli familiari e sociali sempre più strettinel Paese di accoglienza, mentre i legamicon il Paese di origine si allentano. LaCorte europea dei diritti dell’uomo ha piùvolte avuto occasione di dichiarare che talivincoli familiari, in presenza di determi-nate condizioni, meritano di essere pro-tetti, indipendentemente dalla regolarità delsoggiorno. Alla luce di tale giurisprudenza,alcuni Paesi europei hanno introdotto si-stemi di regolarizzazione permanente pergli stranieri la cui vita familiare sia ormai

stabilmente radicata nel Paese di acco-glienza. Tale possibilità deve essere disci-plinata in modo più chiaro e inequivocoanche in Italia, applicando effettivamentele disposizioni già vigenti (articolo 5, comma5, del testo unico), spesso disattese dall’au-torità di pubblica sicurezza. In tal senso sivedano le modifiche già proposte a talecomma.

Perciò, per garantire effettività al dirittoall’unità familiare, occorre prevedere che:

a) nel valutare la sussistenza del re-quisito della disponibilità di un alloggioidoneo e di risorse economiche adeguate aifini del ricongiungimento familiare si devetenere conto della situazione personale com-plessiva dell’interessato, in analogia conquanto previsto per i cittadini dell’UE, eli-minando ogni automatismo; così dispon-gono le modifiche previste dall’articolo 25della proposta di legge, le quali prevedonol’equiparazione della disponibilità di ri-sorse economiche certe alla disponibilità direddito ai fini dell’attuazione del dirittoall’unità familiare;

b) sia data rilevanza all’esistenza deilegami familiari in Italia, anche prescin-dendo dall’originaria condizione di irrego-larità, in applicazione del principio di ef-fettività del diritto a vivere in famiglia;inoltre sia resa effettiva la facoltà previstadall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva2003/86/CE sul ricongiungimento familiareallargando il ricongiungimento familiare an-che al « partner non coniugato cittadino diun Paese terzo che abbia una relazionestabile duratura debitamente comprovatacon il soggiornante, o del cittadino di unPaese terzo legato al soggiornante da unarelazione formalmente registrata ». Così di-spongono le modifiche introdotte dall’arti-colo 24 della proposta di legge, che preve-dono l’equiparazione delle unioni civili edelle stabili convivenze registrate ai fini deldiritto all’unità familiare, e dall’articolo 27,della proposta di legge, che prevedono formedi agevolazione dell’unità familiare dei fa-miliari già presenti in Italia di stranierititolari di protezione internazionale (nonsoltanto di status di rifugiato) o di unpermesso per motivi umanitari;

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c) sia consentito il ricongiungimentofamiliare o la coesione familiare con i ge-nitori, alle stesse condizioni previste per lealtre categorie di familiari, così favorendol’occupazione femminile; le restrizioni aldiritto al ricongiungimento con i genitoriintrodotte dalle ultime riforme devono es-sere eliminate, per consentire alle donnemigranti di accedere effettivamente al la-voro, diritto che, insieme ad altri, concorrea determinarne l’autonomia e l’indipen-denza, presupposti imprescindibili per unasocietà democratica. Così prevedono le mo-difiche introdotte dall’articolo 23 della pro-posta di legge, le quali stabiliscono l’am-pliamento della possibilità di attuare l’u-nità familiare coi genitori a carico;

d) poiché i tempi attualmente neces-sari in alcune prefetture-uffici territorialidel Governo (UTG) per ottenere il nullaosta al ricongiungimento sono eccessivi oc-corre ridurre il termine entro il quale talefase del procedimento deve essere effetti-vamente conclusa a novanta giorni (ter-mine così già ridotto dal decreto-legge 17febbraio 2017, n. 13, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)e perciò si prevede che, trascorso tale ter-mine senza che sia stato adottato un prov-vedimento di diniego, l’interessato possaottenere il visto di ingresso direttamentedalle rappresentanze diplomatiche e con-solari italiane, come già stabiliva il testounico prima delle modifiche introdotte nel2008 e nel 2009. Così dispongono le modi-fiche introdotte dall’articolo 26 della pro-posta di legge, le quali prevedono una formadi silenzio-assenso entro 90 giorni al nulla-osta al ricongiungimento familiare.

2. I minori stranieri devono essere trat-tati, in primo luogo, come minori.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia edell’adolescenza, ratificata dall’Italia con lalegge n. 176 del 1991, stabilisce che i dirittida essa sanciti devono essere riconosciuti atutti i minori che rientrano nella giurisdi-zione dello Stato, senza alcuna discrimina-zione, indipendentemente dalla loro nazio-nalità, regolarità del soggiorno o apolidia.Ai sensi della Convenzione, inoltre, in tuttele decisioni che riguardano i minori, il

superiore interesse del minore deve essereuna considerazione preminente. Tali prin-cìpi sono già previsti nel testo unico, maspesso, nella prassi, sono disapplicati o nonattuati.

Per garantire i diritti dei minori stra-nieri è dunque necessario che:

1) si affermi inequivocabilmente cheai minori stranieri presenti sul territorionazionale, indipendentemente dal possessodi un permesso di soggiorno da parte loroo dei genitori, sono riconosciuti in via ge-nerale pari diritti rispetto ai minori ita-liani, inclusi i diritti inerenti gli atti di statocivile, il diritto all’iscrizione al Serviziosanitario nazionale, l’accesso agli interventidi sostegno al nucleo familiare finalizzati aconsentire al minore di essere educato nel-l’ambito della propria famiglia, il dirittoall’istruzione e alla formazione fino al con-seguimento del titolo finale del corso ini-ziato durante la minore età; così dispon-gono le modifiche introdotte dall’articolo28 della proposta di legge, che disciplinanoin generale la condizione giuridica dei mi-nori stranieri;

2) si prevedano disposizioni in mate-ria di accertamento dell’età, atte a garan-tire che nessun minore venga erronea-mente identificato come maggiorenne, conconseguente mancata applicazione dellenorme a protezione dei minori: va adottatoun protocollo a livello nazionale che defi-nisca le modalità per l’effettuazione del-l’accertamento dell’età, sulla base di para-metri scientifici basati sui più autorevolistudi internazionali (esigenza di un approc-cio multidimensionale che tenga conto dellosviluppo psico sociale e fisico del minore,obbligo di indicazione del margine di er-rore eccetera); deve inoltre essere stabilitoper legge il principio, già previsto in ambitopenale, secondo cui, in caso di dubbio,prevale la presunzione della minore età.Per tali finalità occorre perciò espressa-mente estendere a tutti i minori stranierinon accompagnati le norme in materia diaccertamento dell’età dei minori stranierioggi previste per i minori stranieri vittimedi tratta delle persone (articolo 4 del de-creto legislativo 4 marzo 2014, n. 24) non-ché le procedure multidisciplinari previste

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dal decreto del Presidente del Consiglio deiministri emanato in attuazione di tale di-sposizione, il regolamento di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 10novembre 2016, n. 234, recante definizionedei meccanismi per la determinazione del-l’età dei minori non accompagnati vittimedi tratta e le norme per l’identificazione deiminori stranieri non accompagnati richie-denti asilo (articolo 19-bis del decreto le-gislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdottodalla legge 7 aprile 2017, n. 47). A ciòprovvedono le modifiche introdotte dall’ar-ticolo 21 della proposta di legge, che pre-vedono regole generali sull’identificazione esull’accertamento della minore età dellostraniero;

3) si stabiliscano le modalità di pre-sentazione della domanda di permesso disoggiorno per i minori accompagnati dagenitori irregolarmente soggiornanti ai sensidegli articoli 19 del testo unico e 28 delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 394 del 1999: lanormativa vigente vieta in generale l’espul-sione dei minori, salvo il diritto di seguireil genitore eventualmente espulso, e pre-vede che ad essi, in quanto soggetti ine-spellibili, sia rilasciato un permesso di sog-giorno; a differenza dei minori stranierinon accompagnati, tuttavia, attualmente aiminori accompagnati da genitori irregolar-mente soggiornanti non viene in genererilasciato alcun titolo di soggiorno, in quantoil genitore non può presentare la relativadomanda; a tutto ciò si provvede con lemodifiche introdotte dall’articolo 22 dellaproposta di legge, che disciplinano la pre-sentazione della richiesta e ritiro del per-messo di soggiorno dei minori inespellibili;

4) si promuova il mantenimento dellaregolarità del soggiorno al compimento dellamaggiore età, prevedendo (come dispon-gono le modifiche introdotte dall’articolo29 della proposta di legge) che:

la disposizione dell’articolo 32,comma 1, del testo unico in materia dirilascio del permesso di soggiorno al com-pimento della maggiore età si applichi atutti i cittadini stranieri ai quali sia statorilasciato un permesso di soggiorno du-

rante la minore età, senza distinzioni traminori accompagnati e non accompagnati,abrogando i successivi commi 1-bis e 1-ter;

il permesso di soggiorno per motivifamiliari rilasciato al minore sia rinnovatoper la stessa durata di quello del genitore,al compimento della maggiore età e suc-cessivamente, a condizione che il cittadinostraniero risulti a carico del genitore;

si mantenga il principio dell’esten-sione delle condizioni di soggiornante dilungo periodo del genitore al figlio minore.

IV. CAPO IV – NUOVA DISCIPLINADEGLI INGRESSI IRREGOLARI E DEGLIALLONTANAMENTI.

La disciplina vigente in tema di espul-sioni e di allontanamenti degli stranierinon dell’UE, anche dopo le modifiche in-trodotte tra il 2014 e il 2017, è farraginosa,inefficace, dispendiosa, contrastante con laCostituzione e con le norme internazionalie dell’UE e assai poco rispettosa dei dirittifondamentali delle persone.

Ridurre e razionalizzare le tipologieespulsive, limitandole alle violazioni piùgravi (parallelamente alla previsione diforme di regolarizzazione permanenti); in-centivare il rimpatrio volontario; prevedereche l’identificazione delle persone social-mente pericolose avvenga durante la deten-zione in carcere; prevedere che ogni formadi limitazione della libertà personale siadisposta da un giudice professionale (cuiattribuire ogni competenza in ordine alcontenzioso in materia di espulsioni); chiu-dere immediatamente tutti i centri di per-manenza temporanea per il rimpatrio at-tualmente esistenti e sottoporre all’appro-vazione del Parlamento ogni accordo diriammissione: questi sono i punti irrinun-ciabili per una riforma costituzionalmentecorretta delle procedure di allontanamento.

1. Razionalizzazione delle tipologie espul-sive, previsione di forme di regolarizzazionee incentivazione del rimpatrio assistito edella partenza volontaria.

Attualmente la legge prevede due diffe-renti tipologie di respingimento, quattro

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tipi di espulsioni giudiziali e ben sedicidifferenti tipologie di espulsioni ammini-strative. A questa inflazione di tipi di espul-sione non corrispondono né efficienza négaranzie.

In ogni caso il respingimento disposto invia ordinaria dal solo questore – attuatocon restrizione della libertà personale –senza alcun controllo dell’autorità giudizia-ria, deve essere comunque abolito perchéincostituzionale in violazione della riservadi giurisdizione e della riserva assoluta dilegge previste dall’articolo 13 della Costi-tuzione. A ciò si aggiunga, come ha con-statato la relazione del maggio 2016 dellaCommissione parlamentare di inchiesta sulsistema di accoglienza, di identificazione edespulsione, nonché sulle condizioni di trat-tenimento dei migranti e sulle risorse pub-bliche impegnate, che « nella pratica, con-siderata la assai limitata disponibilità diposti nei CIE – oggi “centri di permanenzatemporanea per il rimpatrio” – e l’oggettivaimpossibilità di procedere al rimpatrio ef-fettivo dei cittadini di Paesi con i quali nonsono stati sottoscritti accordi di riammis-sione, la casistica più ricorrente è quella diadottare il provvedimento con intimazionea lasciare il territorio entro sette giorni. Èevidente che la prassi appena descritta de-termina l’aberrante conseguenza di creareuna massa enorme di irregolari, privi diqualunque forma di assistenza, che si tro-vano, in molti casi, nella effettiva impossi-bilità di ottemperare al provvedimento eche lo Stato non è in grado di espellerematerialmente ».

Invece occorre abolire il respingimentodifferito (a ciò provvede la modifica all’ar-ticolo 10 del testo unico prevista dall’arti-colo 30 della proposta di legge) e limitarel’espulsione degli stranieri in situazione disoggiorno irregolare ai soli casi in cui l’in-gresso o il soggiorno legale non siano o nonsiano più concretamente possibili neppurea titolo di regolarizzazione permanente eperciò prevedere che:

a) nei casi di ingresso e soggiornoirregolari nel territorio dello Stato lo stra-niero non deve essere immediatamente re-spinto o espulso ma, per dare effettivaattuazione al diritto di asilo garantito dal-

l’articolo 10, terzo comma, della Costitu-zione, al diritto al rispetto del diritto allavita privata e familiare garantito dall’arti-colo 8 della CEDU e alle direttive dell’UEsulla protezione delle vittime della tratta edelle vittime di sfruttamento lavorativo, eglideve essere anzitutto identificato e, in os-sequio all’obbligo di valutazione « caso percaso », occorre informarlo in modo com-pleto in una lingua a lui effettivamentecomprensibile sui suoi diritti e doveri inbase alle norme vigenti e sulle conseguenzedella loro applicazione, poi occorre verifi-care tutta la situazione umana, familiare esociale dello straniero, al fine di effettuareun’accurata verifica sull’eventuale sussi-stenza di divieti di espulsione per asilo, permotivi familiari o umanitari, o in ragionedell’applicazione di misure di assistenzaper le vittime di violenza o di grave sfrut-tamento anche lavorativo, anche a seguitodi collaborazione con le autorità. L’accessoal diritto di asilo deve essere sempre ga-rantito e il permesso di soggiorno deveessere rilasciato subito in tali casi e in tuttii casi in cui, in considerazione della suacondizione personale, familiare e sociale,l’eventuale rimpatrio dello straniero costi-tuirebbe un’intromissione sproporzionatanel suo diritto alla vita privata e familiaregarantito dall’articolo 8 della CEDU ri-spetto agli altri interessi pubblici che sa-rebbero protetti in caso di rimpatrio;

b) nelle ipotesi in cui si dimostri chenel caso concreto lo straniero non possaaccedere ad alcuna di tali regolarizzazioni,si attuino anzitutto forme efficaci di rim-patrio assistito e soltanto in via residualesia disposta l’espulsione, da eseguire anzi-tutto mediante la concessione di un con-gruo termine per la partenza volontaria,corredato – in caso di ottemperanza – delvenir meno automatico del divieto di rein-gresso, così dando piena attuazione alladirettiva 2008/115/CE sui rimpatri, invecedi ricorrere soprattutto a costose e ineffi-caci forme coercitive di esecuzione delleespulsioni.

In ogni caso deve cessare l’attuale quasiautomatico legame tra revoca o annulla-mento del permesso di soggiorno e rifiuto

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di rinnovo e il provvedimento amministra-tivo di espulsione: tale legame viola l’arti-colo 1 del protocollo n. 7 alla CEDU cheesige che ogni straniero regolarmente sog-giornante deve avere il tempo di difendersiprima che sia eseguito un provvedimentoespulsivo che non sia stato disposto permotivi connessi con l’ordine pubblico, conla sicurezza dello Stato e con la sicurezzapubblica. Perciò è indispensabile prevedereche la revoca e l’annullamento del per-messo di soggiorno e il rifiuto di rinnovodel permesso di soggiorno, allorché sianodisposti per motivi diversi dall’ordine pub-blico o dalla sicurezza dello Stato o al difuori di sentenze definitive di condannache prevedano anche l’espulsione, possanoessere adottati soltanto previo contraddit-torio con l’interessato, che deve essere pre-viamente informato delle ragioni del prov-vedimento e deve avere un termine seppurbreve per replicare e deve disporre di untermine per impugnare tale provvedimentoe per lasciare il territorio dello Stato, primache possa essere disposto alcun tipo diprovvedimento espulsivo.

A questa complessiva riforma provve-dono le modifiche introdotte dalla presenteproposta di legge:

dall’articolo 31 (che abroga i reati diingresso o soggiorno irregolari sostituendol’articolo 10-bis del testo unico con la di-sciplina della condizione degli stranieri insituazione di soggiorno irregolare preve-dendo casi di rilascio di titoli di soggiornoe casi di adozione della decisione di rim-patrio);

dall’articolo 32 (che disciplina l’assi-stenza, i colloqui, le identificazioni, le ga-ranzie, i permessi di soggiorno e l’eventualetrattenimento degli stranieri fermati in si-tuazione di ingresso o soggiorno irregolari);

dall’articolo 41 (che introduce nuovenorme in materia di programmi di rimpa-trio volontario assistito).

2. Identificazione e allontanamento dellepersone pericolose.

Gli stranieri condannati e ritenuti dalgiudice socialmente pericolosi devono es-

sere identificati fin dal processo e primadella fine della detenzione negli istitutipenitenziari e non devono essere ulterior-mente ristretti in un centro di permanenzatemporanea con conseguente aggravio di« pena » per l’interessato e sperpero di ri-sorse pubbliche. In tal senso occorre ulte-riormente dare concreta attuazione allemisure introdotte nel 2002 e nel 2014 negliarticoli 14, comma 5, e 15, comma 1-bis,del testo unico.

Piuttosto, in mancanza di identifica-zione dello straniero espulso e tuttora so-cialmente pericoloso, occorre disporre laconversione della misura di sicurezza del-l’espulsione in un’altra misura di sicurezzacome consente già oggi la legge.

In ogni caso è urgente prevedere moda-lità di identificazione e di predisposizionedei documenti necessari all’accompagna-mento durante l’esecuzione della pena (incarcere o nelle differenti forme di espia-zione), come è stato finalmente previsto nel2014 negli articoli 14 e 16, comma 5-bis,del testo unico, sicché il Ministero dellagiustizia deve adeguatamente investire nellenecessarie risorse, in sinergia con il Mini-stero dell’interno, per ottenere la fattivacollaborazione delle autorità consolari deiPaesi di provenienza dei condannati rite-nuti pericolosi con sentenza definitiva.

A questa complessiva riforma provve-dono le modifiche all’esecuzione dell’espul-sione a titolo di misura di sicurezza pre-viste dall’articolo 43 della proposta di legge.

3. Pienezza ed effettività del controllogiurisdizionale.

Ogni forma di limitazione della libertàpersonale degli stranieri deve essere con-forme alla riserva di giurisdizione previstadall’articolo 13 della Costituzione e perciòogni competenza in materia deve spettareal solo giudice togato (non più il giudice dipace, ma il tribunale ordinario, al pari diogni altra restrizione delle libertà fonda-mentali). All’autorità di pubblica sicurezzadeve essere attribuito il solo potere di pre-sentare al giudice la richiesta di espulsione,affinché l’autorità giudiziaria – in contrad-dittorio con l’amministrazione e lo stra-niero (assistito da un difensore, designato

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fin dall’invio della richiesta dell’autorità dipubblica sicurezza, e con l’assistenza lin-guistica) – decida su di essa entro 48 ore.

La limitazione preventiva della libertàpersonale da parte dell’autorità di pubblicasicurezza contestualmente alla presenta-zione della richiesta di espulsione – cuideve conseguire la convalida giurisdizio-nale entro 48+48 ore cioè prima della de-cisione del giudice sulla richiesta di espul-sione – deve essere consentita soltanto inipotesi eccezionali e tassativamente indi-cate dal legislatore e comunque limitate aisoli casi di effettiva pericolosità sociale delcittadino straniero da espellere o nel casoin cui sia evidente il rischio di fuga, ogget-tivamente non fronteggiabile con altre mi-sure meno afflittive (deposito del passa-porto o di una cauzione, obbligo di dimora,obbligo di presentazione agli uffici di po-lizia).

In tal modo, all’autorità amministrativadi pubblica sicurezza deve essere riservatoun mero potere propositivo circa la neces-sità di allontanamento dello straniero, men-tre la decisione sarebbe riservata esclusi-vamente all’autorità giudiziaria in contrad-dittorio con l’interessato e il suo difensore,raggiungendo così la piena giurisdiziona-lizzazione del procedimento espulsivo. L’au-torità di pubblica sicurezza deve fare per-venire al giudice e al difensore la suarichiesta motivata di allontanamento dellostraniero, documentando l’impossibilità chenel caso concreto lo straniero possa acce-dere alle forme di regolarizzazione o dirimpatrio assistito, e il giudice – in con-traddittorio con l’amministrazione e lo stra-niero (assistito da un difensore e con l’as-sistenza linguistica) – deve decidere, dopoavere sentito l’interessato e il suo difensoresulla convalida della limitazione preventivadella libertà personale, sulla richiesta diespulsione da parte dell’autorità di poliziae sulle sue modalità attuative.

A questa complessiva riforma provve-dono le modifiche introdotte dalla presenteproposta di legge:

dall’articolo 33 (che riforma la disci-plina del provvedimento amministrativo diespulsione prevedendo i casi di richiestadel prefetto di autorizzazione giudiziaria

ad adottare il provvedimento espulsivo neiconfronti dello straniero destinatario di unprovvedimento di rimpatrio);

dall’articolo 34 (che riforma del prov-vedimento amministrativo di espulsione ri-disciplinando i casi di nulla-osta giudizia-rio all’esecuzione dell’espulsione e l’even-tuale trattenimento nelle more del nulla-osta);

dall’articolo 35 (che riformula alcuneipotesi di pericolo di fuga degli stranieridestinatari dei provvedimenti amministra-tivi di espulsione);

dall’articolo 36 (che disciplina la par-tenza volontaria dello straniero come mo-dalità ordinaria di esecuzione dei provve-dimenti di espulsione per soggiorno irre-golare e misure per prevenire il rischio difuga);

dall’articolo 37 (che riforma il prov-vedimento amministrativo di espulsione pre-vedendo i casi di convalida giudiziaria del-l’espulsione disposta dal prefetto o dal Mi-nistro dell’interno da eseguire con accom-pagnamento alla frontiera);

dall’articolo 38 (che disciplina l’ese-cutività dei provvedimenti giudiziari di au-torizzazione o di convalida dell’espulsionee le possibilità di reclamo di tali provvedi-menti di fronte al giudizio collegiale dellastessa sezione specializzata per l’immigra-zione del tribunale che ha autorizzato oconvalidato i provvedimenti espulsivi);

dall’articolo 39 (che riforma i divietidi rientro connessi ai provvedimenti espul-sivi e sopprime le sanzioni penali in caso direingresso illegale dell’espulso per ingressoo soggiorno irregolare).

4. Centri di permanenza temporanea.

I centri di permanenza temporanea peril rimpatrio attualmente esistenti devonoessere immediatamente chiusi, perché sonocostosi e inutili (a fronte di elevati costi digestione consentono l’effettivo rimpatrio dimeno della metà degli stranieri trattenuti)e violano palesemente norme costituzio-nali, oltre che apparire irrazionali e iniquimirando a reprimere la mera violazione di

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norme, di carattere amministrativo, cheregolano l’ingresso o il soggiorno agli stra-nieri.

Oggi il trattenimento in tali centri di-sposto nei confronti degli stranieri espulsio respinti, anche se la sua durata massimacomplessiva è stata ridotta a novanta giornidalla riforma legislativa del 2014, rappre-senta il modo normale e non l’eccezioneper dare esecuzione all’accompagnamentoalla frontiera degli stranieri respinti o espulsi(posto che quasi tutte le espulsioni sonoeseguibili coattivamente). Inoltre i modidella detenzione amministrativa non sonostabiliti soltanto da norme legislative, comeesige l’articolo 13 della Costituzione, maanche da norme regolamentari, da direttiveministeriali (ancorché riformate dai nuovicriteri per l’organizzazione e la gestione deicentri di identificazione ed espulsione sta-biliti con il regolamento del Ministro del-l’interno 20 ottobre 2014) e dalle conven-zioni stipulate – a seguito di gara d’appalto– tra prefetture ed enti gestori privati: è laprivatizzazione della detenzione.

Le condizioni in cui vivono gli stranieritrattenuti negli attuali centri di identifica-zione violano spesso anche il divieto ditrattamenti inumani e degradanti previstodall’articolo 3 della CEDU.

Il citato decreto-legge n. 13 del 2017persiste in una prevalente ottica repressivadel fenomeno, con l’accentuazione deglistrumenti di rimpatrio forzoso, attraversoalcune modifiche di dettaglio della disci-plina del rimpatrio (come la previsione deltrattenimento anche per gli stranieri richie-denti protezione non espulsi ma respinti ol’allungamento del termine di tratteni-mento per coloro che hanno già scontatoun periodo di detenzione in carcere), ma,soprattutto, con la decisione di dare inizioall’apertura di numerosi nuovi centri didetenzione amministrativa in attesa del rim-patrio (ora chiamati centri di permanenzaper i rimpatri).

Da anni risulta chiaro come un sistemaefficiente di rimpatri non possa basarsisolo sull’esecuzione coattiva degli stessi, madebba, in primo luogo, riformare le normein materia di ingresso e soggiorno, aprendocanali di ingresso regolare diversi da quello,

ora quasi unico, della protezione interna-zionale, così dando maggiore stabilità aisoggiorni, oggi resi precari da disposizionieccessivamente rigide, riducendo così il ri-corso all’allontanamento per ipotesi limi-tate e comunque incentivando i rimpatrivolontari, con strumenti normativi e finan-ziari specifici.

Appare quindi necessaria una più am-pia e organica revisione delle strategie digoverno dei flussi migratori, con la rivisi-tazione delle norme del testo unico cheimpediscono un ordinato programma diregolarizzazione e di inserimento control-lato dei migranti, prendendo atto del falli-mento, sotto il profilo dell’effettività e dellasostenibilità economica, di un approccioesclusivamente orientato all’allontanamentoforzoso di soggetti le cui precarie condi-zioni sociali e civili interpellano peraltro iltema della garanzia dei diritti fondamen-tali.

Soltanto in un contesto normativo pro-fondamente innovato secondo le indica-zioni descritte la legge, nelle ipotesi in cuiun giudice ritenga che la persona da allon-tanare sia socialmente pericolosa o sia evi-dente il rischio di fuga oggettivamente nonfronteggiabile con altre misure meno afflit-tive (deposito del passaporto o di una cau-zione, obbligo di dimora, obbligo di pre-sentazione agli uffici di polizia), in confor-mità con la direttiva 2008/115/CE si pos-sono prevedere in casi eccezionali forme dilimitazione della libertà, disciplinate com-pletamente a livello legislativo e circoscrittenel tempo breve, sotto il costante controllodell’autorità giudiziaria togata, monitoratedal Servizio sanitario nazionale e dagli entidi tutela degli immigrati e controllate inmodo rigoroso circa le modalità di gestionefinanziaria e le modalità di assistenza di-gnitosa delle persone.

In ogni caso, come prescrive la direttivadell’UE sui rimpatri degli stranieri in si-tuazione di soggiorno irregolare, si deveespressamente prevedere che in tutte leipotesi in cui il rimpatrio dello stranieroespulso sia o sia diventato per qualsiasimotivo oggettivamente impossibile la restri-zione alla libertà deve cessare, ma non ci sipuò limitare a dare allo straniero un’inti-

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mazione a lasciare spontaneamente il ter-ritorio nazionale, si deve anche prevederela possibilità di riconsiderare sempre la suacomplessiva situazione giuridica e umana ela possibilità di rilasciare allo straniero untitolo di soggiorno: nessuno deve esserelasciato in situazione di abbandono e incondizioni indegne di vita.

A questa complessiva riforma provve-dono le modifiche introdotte dall’articolo41 della proposta di legge, che riformano itrattenimenti degli stranieri espulsi e lemisure alternative al trattenimento e disci-plinano, in conformità alla direttiva del-l’UE sui rimpatri finora inattuata, il rinvioo la revoca dei provvedimenti di rimpatrioineseguibili e l’abolizione dei reati connessiall’inottemperanza dei provvedimenti espul-sivi per ingresso o soggiorno irregolari.

5. Gli accordi di riammissione.

Gli accordi di riammissione possono age-volare gli allontanamenti degli stranieri prividi titolo di soggiorno legale, ma devonoessere uno ad uno ripensati e rinegoziati inmodo trasparente anche per garantire ilrispetto dei diritti fondamentali (soprat-tutto allorché dispongono di consegnare gliespulsi alle autorità di alcuni Stati che nonrispettano effettivamente tali diritti), per-ché gli accordi di riammissione stipulatidall’Italia in realtà sono stati conclusi daivari Governi in modo incostituzionale, cioèsono in vigore senza che sia stata approvatauna legge di autorizzazione alla ratificaprevista dall’articolo 80 della Costituzione.

Ciò è divenuto ancora più urgente dopoche nel 2014 la legislazione vigente è statamodificata prevedendo che i provvedimentiamministrativi di espulsione di stranieri insituazione di ingresso e soggiorno irregolaripossano essere eseguiti applicando le mi-sure previste dagli accordi bilaterali di ri-ammissione con gli altri Stati dell’UE invigore prima del 2009, data di entrata invigore della direttiva dell’UE sui rimpatridegli stranieri in situazione di soggiornoirregolare.

Peraltro questi accordi di riammissionenon devono costituire un sostituto di ac-cordi per favorire un regolare ingresso de-gli stranieri di quei medesimi Stati, in modo

da rendere realistica la gestione del feno-meno migratorio. In ogni caso nessun ac-cordo di riammissione tra l’Italia e altriPaesi dell’UE deve essere applicato ai ri-chiedenti protezione internazionale, perchéin tale materia si applicano le norme didiritto europeo che disciplinano l’accessoalla protezione internazionale.

6. Abolire i reati che puniscono l’ingressoo il soggiorno irregolari dello straniero.

La delega legislativa prevista nell’arti-colo 2, comma 3, lettera b), della leggen. 67 del 2014 mirava ad « abrogare, tra-sformandolo in illecito amministrativo, ilreato » di ingresso e soggiorno irregolare,ma per ragioni incomprensibili e ingiusti-ficate tale delega non è stata esercitata dalGoverno.

Tuttavia persiste l’esigenza di abolire ilreato contravvenzionale di ingresso e sog-giorno irregolare degli stranieri (a ciò prov-vedono le modifiche introdotte dall’articolo31 e dall’articolo 44) e tutti i reati connessiad ogni tipo di ingresso o di soggiornoirregolari dello straniero o di reingressodello straniero già respinto o espulso (a ciòprovvedono le modifiche introdotte dall’ar-ticolo 39 e dall’articolo 40): la previsione difuture e incerte pene detentive o pecuniarienei confronti di stranieri espulsi soltantoperché si trovano in situazione di soggiornoirregolare non ha alcuna effettiva efficacianella prevenzione e nel contrasto dell’im-migrazione irregolare (sono più efficaci irimedi amministrativi), aumenta inutil-mente il carico giudiziario e può fare en-trare lo straniero nel circuito penitenziario,il che finisce per agevolare i contatti deglistranieri con la criminalità.

7. Prima identificazione e rimpatrio deglistranieri in situazione di soggiorno irrego-lare.

Il tema, trattato dall’articolo 10-ter deltesto unico, introdotto dal citato decreto-legge n. 13 del 2017, fa riferimento al de-creto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29dicembre 1995, n. 563 (cosiddetto decretoPuglia), il quale però non contiene alcuna

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disciplina giuridica dei centri di primo soc-corso ed assistenza, né dei tempi nei qualiil cittadino straniero da identificare puòessere limitato nella sua libertà personale.

Così l’articolo 10-ter del testo unico le-gittima i « punti di crisi » (hotspot) con unmero richiamo al decreto-legge n. 451 del1995 e ai centri governativi di prima acco-glienza, di cui all’articolo 9 del decretolegislativo n. 142 del 2015, ma omette diqualificarne la natura e di definire il tempoin cui lo straniero da identificare possaessere limitato nella sua libertà personale.

L’articolo 13 della Costituzione indicaprecise e tassative condizioni al potere dilimitazione della libertà personale, che nel-l’articolo 10-ter del testo unico sono total-mente assenti.

Il fatto che, teoricamente, il cittadinostraniero possa sottrarsi all’identificazione,poiché tale comportamento determine-rebbe l’integrarsi del « pericolo di fuga »,presupposto per il trattenimento in un cen-tro di permanenza per il rimpatrio, noneliminerebbe l’incostituzionalità del pe-riodo precedente, affidato alle mere moda-lità organizzative dell’autorità di pubblicasicurezza.

Va ricordato, in proposito, che ancherecentemente l’Italia è stata condannatadalla Grande Camera della CEDU nel casoKhlaifia v. Italia per il trattenimento ille-gittimo dei cittadini stranieri (violazionedell’articolo 5 della CEDU) nel centro diaccoglienza di Lampedusa (un hotspot, ap-punto) e sulle navi divenute centri di de-tenzione in quanto non vi era alla base unprovvedimento di un giudice che legitti-masse tale detenzione, rendendo impossi-bile un ricorso effettivo (violazione dell’ar-ticolo 13 della CEDU).

In tal senso la mancata disciplina deicentri definiti « punti di crisi » (gli hotspotdella terminologia dei documenti della Com-missione europea), per il cui funziona-mento si rinvia a testi normativi (decretoPuglia del 1995) che non contengono al-cuna precisazione circa la natura di questiluoghi e le funzioni che vi si svolgono, violala riserva di legge in materia di stranieri(articolo 10, secondo comma, della Costi-tuzione) e la riserva assoluta di legge in

materia di provvedimenti restrittivi dellalibertà personale (articolo 13 della Costi-tuzione).

In moltissime occasioni le istituzioni eu-ropee e il Consiglio d’Europa hanno invi-tato l’Italia a disciplinare per legge le fasi diprima accoglienza e di identificazione deimigranti, come avviene in pressoché tutti iPaesi europei.

L’articolo 10-ter del testo unico non ap-pare coerente con tali sollecitazioni, muo-vendosi piuttosto nel senso dell’ulterioredestrutturazione della disciplina legale deifenomeni, affidando al potere amministra-tivo di polizia la gestione di centri che sonoa tutti gli effetti, e per periodi di tempospesso significativi, dei luoghi di privazionedi libertà.

Per tali motivi le modifiche introdottedall’articolo 32 della proposta di legge prov-vedono a modificare e a integrare l’articolo.10-ter per prevedere che:

1) le attività di soccorso di migrantiritrovati o che entrino nel territorio delloStato in situazione di soggiorno irregolaredevono comunque comprendere una com-pleta informazione, in lingua comprensi-bile a chiunque, della facoltà di manife-stare la volontà di presentare domanda diasilo, e dei suoi diritti, come prevede l’ar-ticolo 8 della direttiva 2013/32/UE e lagiurisprudenza della Corte europea dei di-ritti dell’uomo. Ciò vale in generale perqualsiasi straniero potenzialmente interes-sato a richiedere protezione internazio-nale. L’informazione deve essere accurata,fatta attraverso un mediatore culturale, inuna lingua comprensibile e soltanto dopoche il richiedente ha ricevuto un primoaiuto ed è stato posto in condizioni di poterin modo sereno ricevere le informazionimedesime. L’attività informativa è compitodello Stato. Può essere fornita da soggettiterzi di provata competenza nel settoredella protezione internazionale in conven-zione con lo Stato, senza che tuttavia aquesti soggetti possano essere contestual-mente affidate attività di monitoraggio/garanzia nello stesso centro o in altri centridi eguale natura;

2) in mancanza di tale informazioneogni eventuale provvedimento di respingi-

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mento o di espulsione deve intendersi nullo(Cassazione, sezione VI, ordinanza n. 5926del 25 marzo 2015);

3) le operazioni di identificazionesono effettuate da ufficiali o agenti dipubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi,nei limiti e nei termini previsti dalla leggeper la generalità dei cittadini e dal re-golamento (UE) n. 603/2013 che istituisceEURODAC;

4) poiché l’articolo 8, paragrafo 2,della direttiva 2013/32/UE prevede che leorganizzazioni e le persone che prestanoconsulenza e assistenza ai richiedenti ab-biano effettivo accesso ai richiedenti pre-senti ai valichi di frontiera, comprese lezone di transito, alle frontiere esterne oc-corre prevedere espressamente tale accessoe garantire un accesso effettivo alle strut-ture di accoglienza o di trattenimento aenti indipendenti che possano monitorarel’effettivo rispetto del diritto all’informa-zione. Tali organizzazioni dovranno averaccesso a tutti i luoghi in cui sono presentio transitano gli stranieri. L’accesso ai centrie alle singole parti di questi non può esseresottoposto a previa autorizzazione. Tali or-ganizzazioni, in occasione dei loro accessi,possono altresì fornire informazioni diret-tamente ai richiedenti asilo. Tali organiz-zazioni non possono svolgere in conven-zione con la pubblica amministrazione, sulterritorio italiano, le attività di cui al pa-ragrafo 2 dell’articolo 8 ovvero altre attivitàin convenzione con la pubblica ammini-strazione nei centri di primo soccorso o diprima accoglienza o nei centri di perma-nenza temporanea di cui all’articolo 14 deltesto unico;

5) per evitare il riprodursi delle cri-ticità nei centri di accoglienza previsti daldecreto Puglia del 1995, che si riferiva aun’emergenza circoscritta in termini geo-grafici e temporali, risulta necessario fis-sare dei termini massimi di accoglienza intali centri dedicati alle operazioni di col-loquio e identificazione (12 ore), dei mi-nimi standard di accoglienza e una moda-lità legittima di istituzione dei centri me-desimi.

V. CAPO V – POTENZIAMENTO DELLATUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

1. Strumenti di tutela e processo antidi-scriminatorio.

1.1. Nel rispetto dei princìpi e delleraccomandazioni di organismi internazio-nali ed europei, occorre istituire un’auto-rità amministrativa indipendente contro lediscriminazioni etnico-razziali e religiose,anche nell’ambito dell’ipotizzata Commis-sione indipendente per la tutela dei dirittiumani. L’autorità dovrebbe avere compo-nenti politici di nomina parlamentare ecomponenti della società civile scelti tra leassociazioni con specifico curriculum indi-viduate sulla base di un bando pubblico. Adifferenza dell’attuale Ufficio nazionale an-tidiscriminazione (UNAR), collocato pressoil Dipartimento per le pari opportunitàdella Presidenza del Consiglio dei ministri,dovrebbe agire in modo autonomo e indi-pendente dai pubblici poteri quale Agenzianazionale antidiscriminazione (EqualityBody), con poteri più ampi di quelli attual-mente riconosciuti all’UNAR e, in partico-lare, i seguenti: agire direttamente in giu-dizio, al pari di quanto avviene per laconsigliera di parità nell’ambito della di-scriminazione di genere; effettuare indaginie acquisire dati o documenti; irrogare san-zioni amministrative in caso di inadempi-mento o omissione nel fornire le informa-zioni o i documenti richiesti, nonché nelcaso di accertamento di una condotta di-scriminatoria (sul modello di quanto giàprevisto per il Garante per la protezionedei dati personali).

A ciò provvedono le modifiche intro-dotte con l’articolo 47 che mirano a pre-vedere la trasformazione dell’UNAR in Au-torità nazionale antidiscriminazioni me-diante un apposito regolamento governa-tivo.

1.2. Occorre riordinare le varie tipologiedel procedimento giudiziario antidiscrimi-natorio, già avviato con il decreto legisla-tivo n. 150 del 2011, in particolare preve-dendo:

I) l’ampliamento della possibilità diagire in giudizio per gli enti e le associa-

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zioni della società civile nei casi di discri-minazioni collettive, chiarendo che gli entie le associazioni di cui all’elenco previstodall’articolo 5 del decreto legislativo n. 215del 2003 sono legittimati ad agire ancheavverso le discriminazioni collettive previ-ste dagli articoli 43 e 44 del testo unico;

II) l’espressa estensione dell’ambito diapplicazione delle disposizioni in materiadi molestia e di tutela delle vittime didiscriminazioni fondate sull’elemento etnico-razziale contenute nei decreti di recepi-mento della direttiva 2000/43/CE (attual-mente contenute solo nei decreti legislativin. 215 e n. 216 del 2003) anche ai fattori didiscriminazione contemplati dagli articoli42 e 44 del testo unico e dunque anche alfattore di discriminazione della « nazionalità/cittadinanza » ovvero alla discriminazionedello straniero in quanto tale o della reli-gione;

III) l’unificazione del processo antidi-scriminatorio per ragioni di genere sul la-voro (attualmente non assoggettato al ritosommario di cognizione) con gli altri pro-cedimenti al fine di consentire di affron-tare con un’unica azione anche i casi didiscriminazioni multiple (come quelle cheaccadono in relazione alla questione delvelo islamico che può essere letto sia comediscriminazione di genere che di religione);

IV) una più razionale disciplina dellacompetenza territoriale che consenta al ri-corrente (in particolare se si tratta di un’as-sociazione) di agire in giudizio anche nelluogo in cui è stata commessa la discrimi-nazione;

V) la gratuità del processo antidiscri-minatorio.

Sulla base di tali princìpi si propongonoperciò specifiche modifiche all’articolo 28del decreto legislativo 1° settembre 2011,n. 150:

1) la prima modifica (introdotta dal-l’articolo 48 della proposta di legge) in-tende parificare il procedimento antidiscri-minatorio per discriminazione di generesul lavoro al procedimento antidiscrimina-torio previsto per gli altri tipi di discrimi-

nazione, compresa quella di genere nell’ac-cesso a beni e servizi. L’assetto attuale (cheprevede un processo separato e diverso perla sola discriminazione di genere in ambitolavorativo), oltre a non essere sorretto daalcuna ragionevole motivazione, ha effettipregiudizievoli laddove vengano fatte va-lere discriminazioni multiple che risulte-rebbero soggette a riti diversi (si pensi allequestioni del velo che possono configuraresia discriminazione di genere, sia discrimi-nazione per motivi religiosi, le cui azionicivili sono ciascuna soggetta a riti diversi);

2) la seconda modifica (inserita dal-l’articolo 49 della proposta di legge), cheintroduce la previsione di fori alternativi,sul modello di quanto previsto dall’articolo413 del codice di procedura civile, intendeporre rimedio alla situazione attuale nellaquale, fissando la competenza (inderoga-bile, secondo la Cassazione) nel luogo didomicilio del ricorrente accade spesso cheil giudizio si debba svolgere lontano dalluogo in cui è stata posta in essere ladiscriminazione senza nessun vantaggio néper il ricorrente (che potrebbe aver inte-resse a un giudizio il più possibile vicino alluogo di svolgimento dei fatti), né per ilconvenuto. Inoltre, nel caso di azione col-lettiva proposta da associazioni la normavigente finisce irragionevolmente per con-centrare in un unico giudice la competenzaa giudicare tutte le azioni proposte dallamedesima associazione, le quali però ri-guardano di volta in volta vicende che sisono realizzate in tutta Italia. Infine, qua-lora non si realizzasse la parificazione dicui al punto 1), la modifica consentirebbedi parificare parzialmente la competenzaterritoriale per discriminazione di genere(attualmente fissata nel luogo dove è stataposta in essere la discriminazione) con lacompetenza territoriale per le altre discri-minazioni;

3) la terza modifica (introdotta dal-l’articolo 50 della proposta di legge) in-tende garantire che, nel processo antidi-scriminatorio, anche la seconda fase digiudizio si svolga con le medesime garanziedi celerità previste per il primo grado.

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La norma inoltre supererebbe l’attualecontraddittoria situazione nella quale ta-lune corti ritengono che, anche qualora lacausa in primo grado sia stata assegnata algiudice del lavoro, il secondo grado debbaessere comunque introdotto con citazione.La maggioranza delle corti ritiene inveceche il processo di secondo grado sia cor-rettamente introdotto con ricorso, qualorail primo grado si sia svolto davanti algiudice del lavoro. L’incertezza espone tut-tavia gli appellanti a eccezioni, qualunquesia l’opzione scelta.

Parificando sostanzialmente il rito diappello ai sensi dell’articolo 702-quater delcodice di procedura civile e il rito di ap-pello del lavoro, la contraddizione verrebbein ogni caso risolta;

4) la quarta modifica (introdotta dal-l’articolo 51, capoverso 3-bis dell’articolo28, della proposta di legge) è volta arecepire l’orientamento maggioritario dellagiurisprudenza secondo la quale le asso-ciazioni di cui all’elenco previsto dall’ar-ticolo 5 del decreto legislativo n. 215 del2003 (che disciplina le azioni avverso lediscriminazioni per razza e origine etnica)hanno legittimazione ad agire anche av-verso le discriminazioni « dello straniero ».La diversa interpretazione, talora accoltada qualche tribunale, avrebbe effetti gra-vissimi in termini di tutela, posto che lamaggior parte delle discriminazioni av-viene nei confronti degli stranieri a tuteladei quali – nell’interpretazione restrittiva– nessuna associazione avrebbe legittima-zione attiva;

5) la quinta modifica (introdotta dal-l’articolo 51, capoverso 3-ter dell’articolo28, della proposta di legge) riguarda lagratuità delle azioni antidiscriminatorie.

2. In materia di apolidia l’Italia, a dif-ferenza di molti altri Paesi, prevede unmeccanismo per ottenere l’accertamentodello status di apolidia. Anzi, ne prevededue: uno in via amministrativa (tramitedomanda da presentare al Ministero del-l’interno) e uno in via giudiziaria (tramiteatto di citazione da presentare al tribunaleordinario di Roma).

Nessuno dei due meccanismi risulta peròoperare in modo soddisfacente: in partico-lare, i tempi necessari per l’accertamento, icosti in caso di mancato accesso al patro-cinio a spese dello Stato e le difficoltà diprovare lo status costituiscono rilevanti osta-coli all’accertamento dello status di apoli-dia.

Anche i diritti dell’apolide e di chi chiedal’accertamento dello status di apolidia sonoregolati senza tenere conto della partico-lare vulnerabilità di chi si trovi privo diqualsiasi cittadinanza e rischi di essereequiparato a un cittadino straniero privodel diritto a soggiornare sul territorio ita-liano e, in quanto tale, destinatario dellanormativa sull’allontanamento e sulla de-tenzione degli stranieri.

Al fine di superare tali gravi problema-tiche, è opportuna l’approvazione di unalegge che disciplini le modalità di accerta-mento dello status di apolidia e i dirittispettanti nelle more del procedimento esuccessivamente al riconoscimento.

Tale compito è oggi facilitato dal la-voro effettuato a livello internazionale dal-l’UNHCR, volto a identificare le linee guidae i princìpi che gli Stati sono chiamati arispettare in materia di identificazione eprotezione degli apolidi (linee guida eprincìpi che sono oggi previsti e discipli-nati nell’Handbook on Protection of Sta-teless persons pubblicato nel 2014 dal-l’UNHCR).

Intanto occorre modificare il testo unico(a ciò provvedono le modifiche introdottedall’articolo 46 della proposta di legge) inmodo da evitare che vi siano persone che difatto siano apolidi, ma che non riescano aottenere le garanzie previste dalla Conven-zione relativa allo status degli apolidi, adot-tata a New York il 28 settembre 1954, resaesecutiva dalla legge n. 306 del 1962. Inparticolare:

1) in materia di accertamento dellostatus di apolide, sia in via amministrativa(garantendo l’effettivo riconoscimento achiunque si trovi nel territorio italiano,inclusi i minori, e non soltanto a chi inprecedenza era straniero residente), sia invia giudiziaria (precisando meglio sia il

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tribunale ordinario competente, sia il ritoapplicabile);

2) in materia di diritti del richie-dente il riconoscimento dello status diapolide e dell’apolide riconosciuto con ri-ferimento in particolare all’esigenza dirilasciare sempre un apposito titolo disoggiorno, sia durante la procedura am-ministrativa o giudiziaria di riconosci-mento (e identica norma deve essere pre-vista in caso di richiesta di cittadinanza),sia dopo il riconoscimento.

VI. CAPO VI – RAFFORZAMENTODELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELL’AC-CESSO AI DIRITTI SOCIALI.

La parità di trattamento dello stranieroregolarmente soggiornante rispetto al cit-tadino italiano costituisce, in Italia come inEuropa, un obiettivo fondamentale in primoluogo per garantire una società più giusta epiù coesa ed evitare situazioni di emargi-nazione e di conflitto sociale, ma anche pergarantire un’effettiva mobilità dei lavora-tori, componente essenziale della crescitaeconomica.

Una forte spinta in tal senso provienedalla direttiva 2011/98/UE che semplificale procedure di rilascio del permesso disoggiorno e definisce un contenuto minimodel permesso per tutti i cittadini di Paesiterzi ai quali è consentito di lavorare sta-bilendo in particolare un vincolo di paritàdi trattamento in molti campi della vitasociale.

Il recepimento di tale direttiva – con ildecreto legislativo n. 40 del 2014 – è statolacunoso sia sotto il profilo della semplifi-cazione sia sotto il profilo della parità ditrattamento, in particolare per l’accessoalle prestazioni sociali.

Occorre dunque intervenire da un latoper completare tale recepimento, dall’altroper razionalizzare – in materia di accessoalle prestazioni sociali – le disposizioni chesi sono accavallate in modo disordinatonegli ultimi anni, sia per renderle coerenticon la direttiva, sia – anche indipendente-mente dalla norma europea – per creareun assetto più equo e razionale.

1. Procedure di rilascio del permesso e diaccesso al lavoro.

Occorre (come dispongono le modificheintrodotte dall’articolo 57 della proposta dilegge):

I) abolire il contratto di soggiorno,previsto dall’articolo 5-bis del testo unicogarantendo che – in conformità alla diret-tiva – l’autorizzazione al soggiorno e l’au-torizzazione al lavoro siano contenute inun unico atto;

II) eliminare qualsiasi riferimento al-l’obbligo del datore di lavoro di provvedereal dipendente l’alloggio e le spese per ilrientro in patria, garantendo così che, findal primo ingresso, tutti gli stranieri rego-larmente soggiornanti autorizzati al lavoropossano muoversi nel mercato del lavoro acondizioni paritarie rispetto al cittadinoitaliano.

2. Parità di trattamento nell’accesso allavoro private.

Benché tale parità sia formalmente ri-spettata, costituisce dato di comune cono-scenza che la forza lavoro straniera è col-locata in prevalenza in settori a bassa qua-lificazione, con situazioni che – anchequando non sfociano nel lavoro nero –restano comunque gravemente peggiorativerispetto ai settori con prevalente presenzadi lavoratori autoctoni.

Al fine di invertire questa tendenza oc-corre pertanto, oltre a quanto indicato nelparagrafo sugli ingressi:

semplificare le procedure di ricono-scimento dei titoli di studio, al fine diconsentire allo straniero una migliore spen-dita del titolo nel mercato del lavoro ita-liano (così prevedono le modifiche intro-dotte dall’articolo 11 della proposta di legge);

prevedere l’obbligo a carico del datoredi lavoro che si avvalga in prevalenza diforza lavoro straniera di offrire « azionipositive » a vantaggio dei dipendenti, qualicorsi di italiano o iniziative di formazioneprofessionale.

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3. Accesso alle prestazioni sociali di so-stegno alla famiglia e alla natalità.

Dette prestazioni si sono moltiplicate inmodo disordinato con previsione – perquanto riguarda gli stranieri – di requisitidiversi talora indicati da mere circolari.

In particolare si tratta di:

assegno di maternità di base ai sensidell’articolo 74 del testo unico di cui aldecreto legislativo n. 151 del 2001 (dal qualesono attualmente esclusi i titolari di per-messo unico lavoro e i titolari di carta bluUE);

assegno di maternità per le lavoratriciatipiche previsto dall’articolo 75 del testounico di cui al decreto legislativo n. 151 del2001 (per i soli lungosoggiornanti);

assegno per il nucleo familiare nume-roso di cui all’articolo 65 della legge n. 488del 1998 e all’articolo 1, comma 130, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190 (dal qualesono esclusi i titolari di permesso unicolavoro e i titolari di carta blu UE);

assegno di natalità di cui all’articolo 1,comma 125, della citata legge n. 190 del2014(per i lungosoggiornanti e per i titolaridi protezione internazionale).

Tutte le prestazioni citate devono essereestese, con parità di condizioni rispetto aicittadini italiani, a tutti gli stranieri per iquali le direttive europee prevedono la pa-rità di trattamento e pertanto agli stranierititolari di permesso unico lavoro (articolo12 della direttiva 2011/98/UE), ai familiarinon dell’UE di cittadini dell’UE (articolo 24della direttiva 2004/38/CE), ai titolari diprotezione internazionale (articolo 29 delladirettiva 2011/95/UE) ai titolari di carta bluUE (articolo 14 della direttiva 2009/50/CE),peraltro in conformità alla giurisprudenzacreatasi sul punto.

Inoltre occorre prevedere che l’assegnoordinario per il nucleo familiare (per lavo-ratori, disoccupati e pensionati) ai sensidell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del1988, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 153 del 1988, sia erogato a paritàdi condizioni per italiani e stranieri, te-nendo conto dei familiari a carico residenti

all’estero, come già previsto per i cittadiniitaliani e dell’UE.

4. Accesso alle prestazioni sociali per ilcontrasto della povertà.

La recente introduzione del Sostegnoall’inclusione attiva (SIA), con il decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali26 maggio 2016, limita i destinatari dellaprestazione ai titolari di permesso di lungoperiodo, ai familiari di cittadini dell’UE e aititolari di protezione internazionale conesclusione, quindi, proprio di quelle cate-gorie che si trovano presumibilmente incondizioni di maggiore povertà, non avendopotuto accedere al reddito minimo neces-sario per ottenere il permesso di lungoperiodo.

Indipendentemente dalla possibilità diricondurre anche tale prestazione nell’am-bito della direttiva 2011/98/UE, occorreporre rimedio a tale scelta iniqua e irra-zionale e pertanto estendere questa presta-zione, come pure quella della carta acquistiordinaria (articolo 81, comma 32, del de-creto-legge n. 112 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 133 del 2008)a tutti gli stranieri regolarmente soggior-nanti che si trovino nella situazione dibisogno prevista per queste prestazioni.

Nella stessa ottica occorre eliminare ilrequisito del permesso di lungo periodoancora previsto per l’assegno sociale, pe-raltro in contrasto con la direttiva 2011/98/UE qualora il soggetto ultrasessantacin-quenne sia in possesso di un permesso checonsente di lavorare.

5. Prestazioni di invalidità.

Benché la questione sia stata risolta dallenumerose sentenze della Corte costituzio-nale che, con riferimento alle prestazioni diinvalidità, hannodichiarato l’incostituziona-lità dell’articolo 80, comma 19, della leggen. 388 del 2000 nella parte in cui prevede ilrequisito del permesso di lungo periodo perl’accesso a tali prestazioni, la norma rimaneformalmente ancora in vigore e induce inerrore utenti e amministrazioni incaricatedi curare l’informazione sul punto.

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Occorre quindi abrogare la norma e pre-vedere espressamente che le prestazioni inmateria di disabilità (indennità di accompa-gnamento, indennità di frequenza, assegnodi invalidità, pensione di invalidità) siano ga-rantite a tutti gli stranieri regolarmente sog-giornanti, senza alcunadistinzionederivantedal titolo di soggiorno, così recependo inte-gralmente il contenuto delle decisioni dellaCorte costituzionale (nn. 306 del 2008, 11del 2009, 285 del 2009, 187 del 2010, 329 del2011 e 40 del 2013) e alla luce del principio dinon discriminazione contenuto nella Con-venzione delle Nazioni Unite sui diritti dellepersone con disabilità, adottata il 13 dicem-bre2006 e ratificatadall’Italia con leggen. 18del 2009.

6. Altre prestazioni sociali.

La normativa in materia di accesso deglistranieri di Paesi terzi a prestazioni socialidi natura assistenziale va rivista, elimi-nando condizioni e requisiti discriminatori,alla luce dei seguenti princìpi generali eriferimenti a norme di diritto internazio-nale ed europeo:

1) in adempimento della Convenzionedell’OIL n. 143 del 1975, ratificata dall’I-talia con legge n. 158 del 1981, occorregarantire la piena parità di trattamento deilavoratori migranti e dei loro familiari;

2) occorre garantire un pieno ed effet-tivo recepimento nella legislazione internadelle disposizioni inmateria di parità di trat-tamento contenute nella direttiva 2011/98/UE, che riguardano anche la materia dellasicurezza sociale di cui al regolamento (CE)n. 883/2004 incluse, dunque, tutte le presta-zioni familiari e quelle anche a caratteremi-sto ovvero non contributivo ma che costitui-scono diritti soggettivi secondo la legisla-zione vigente. A tale riguardo, va dunque ri-formato l’articolo 41 del testo unicoprevedendo che accedano alle misure ancheeconomiche di assistenza sociale alle mede-sime condizioni previste per i cittadini ita-liani non soltanto gli stranieri titolari di unpermesso di soggiorno della durata di al-meno un anno e i loro figli minori, ma anchetutti i lavoratori stranieri regolarmente sog-giornanti con un titolo di durata inferiore,

salvo quelli eventualmente « inattivi » chenon abbiamo svolto un’attività lavorativa inItalia per un periodo minimo di sei mesi (ar-ticolo 12, paragrafo 2, lettera b), della diret-tiva 2011/98/UE);

3) per i lungo soggiornanti, titolaridell’apposito permesso di soggiorno di cuialla direttiva 2003/109/CE, occorre garan-tire la piena parità di trattamento in ma-teria rivedendo la previsione contenuta nel-l’articolo 9 del testo unico recependo inte-gralmente quanto previsto dalla giurispru-denza della Corte di giustizia europea nellasentenza Kamberaj c. Provincia autonomadi Bolzano (causa C-571/10, sentenza 24aprile 2012);

4) per i rifugiati e i titolari dellaprotezione sussidiaria occorre garantire ilrispetto del principio di parità di tratta-mento in materia di prestazioni di assi-stenza sociale e di accesso all’abitazione dicui alla direttiva 2011/51/UE.

In ossequio ai princìpi e agli obblighiinternazionali ed europei richiamati, oc-corre in particolare:

1) abrogare la previsione, attualmentevigente per i soli cittadini di Paesi terzi nonmembri dell’UE, della residenza decennaleo quinquennale nella regione, al fine del-l’accesso al Fondo nazionale per il sostegnoalle locazioni (legge n. 431 del 1998);

2) eliminare la limitazione, previstanella legge di stabilità 2015 (legge 23 di-cembre 2014, n. 190), dell’assegno per lanascita o l’adozione di un figlio avvenutedal 2015 al 2017 soltanto alle donne ita-liane o cittadine dell’UE o titolari di per-messo di soggiorno UE per soggiornanti dilungo periodo: tale limitazione viola la pa-rità di trattamento tra cittadini italiani estranieri prevista nell’articolo 12 della di-rettiva 2011/98/UE per tutti gli stranierititolari di un permesso di soggiorno checonsente di lavorare, nell’articolo 24, para-grafo 1, della direttiva 2004/38/CE per ifamiliari non dell’UE di cittadini italiani odi altri Stati dell’UE residenti nel territoriodello Stato, nell’articolo 29 della direttiva2011/95/UE per gli stranieri o apolidi re-

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golarmente soggiornanti in Italia a cui siastato riconosciuto lo status di protezioneinternazionale (status di rifugiato e statusdi protezione sussidiaria) e nell’articolo 14,paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/50/CE per i titolari di carta blu UE;

3) eliminare le limitazioni ancora vi-genti per l’accesso all’assegno per le fami-glie numerose di cui all’articolo 65 dellalegge n. 448 del 1998, dal quale sono at-tualmente esclusi tutti i cittadini di Statiterzi non membri dell’UE, tranne i rifugiatipolitici, e all’assegno maternità di base dicui all’articolo 74 del testo unico di cui aldecreto legislativo n. 151 del 2001, di cuipossono attualmente beneficiare le sole cit-tadine di Stati terzi non membri dell’UEtitolari del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti e le rifugiate politiche (pertale esclusione l’Italia è stata condannataanche dalla Corte europea dei diritti del-l’uomo nella sentenza 8 aprile 2014, Dhahbic. Italia, 8 aprile 2014, C-17120/09);

4) abolire il requisito di residenzadecennale in Italia ai fini dell’accesso al-l’assegno sociale, previsto a partire dal 1°gennaio 2009 sulla base dell’articolo 20,comma 10, del decreto-legge n. 112 del2008, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 133 del 2008, che costituisce unachiara discriminazione indiretta o dissimu-lata fondata sulla residenza, come tale vie-tata dal diritto dell’UE;

5) eliminare la limitazione ai soli citta-dini italiani o cittadini dell’UE o familiari dicittadini dell’UE o non dell’UE lungosoggior-nanti per l’accesso al beneficio sociale dellacarta acquisti (social card) riservata agli an-ziani over 65 e ai bambini under 3 in condi-zioni di bisogno economico, previsto dall’ar-ticolo 81, comma 32, del citato decreto-leggen. 112 del 2008, ed eliminare la limitazioneall’accesso alla nuova carta acquisti di cuiall’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio2012, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, prevista per isoli cittadini italiani e di altri Stati membridell’UE, nonché per i lungo soggiornanti edalla quale continuano a essere esclusi an-che i rifugiati e i titolari di protezione sussi-diaria.

7. Prestazioni relative all’accesso all’al-loggio.

Sempre nella prospettiva di garantire laparità a un diritto sociale garantito anchedall’articolo 34 della Carta dei diritti fon-damentali dell’UE, occorre (come preve-dono le modifiche introdotte dall’articolo54 della proposta di legge):

1) abrogare la previsione, vigente peri soli cittadini di Paesi non dell’UE, dellaresidenza decennale nello Stato o quin-quennale nella regione, al fine dell’accessoal Fondo nazionale per il sostegno allelocazioni;

2) rivedere la previsione, contenutanelle legislazioni regionali, relativa ai re-quisiti di lungo residenza per l’accesso aglialloggi di edilizia residenziale pubblica(ERP): tali requisiti, benché previsti nor-malmente sia per italiani che per stranieri,determinano una discriminazione indirettain danno di questi ultimi che hanno unamobilità più elevata da regione a regione eimpediscono un’auspicabile libertà di mo-vimento sul territorio nazionale alla ricercadi migliori condizioni di vita. Se introdotti,devono pertanto essere contenuti in limitimolto ridotti;

3) eliminare il requisito dello svolgi-mento di un’attività lavorativa ai fini del-l’accesso degli stranieri regolarmente sog-giornanti da almeno un anno agli alloggi diERP in condizione di parità con gli italiani.

8. Procedure di accesso alle prestazionisociali.

Occorre abrogare l’articolo 3 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 445 del 2000 nella parte incui limita la possibilità dello straniero diaccedere all’autocertificazione. Tale norma,benché in parte superata dalle norme inmateria di ISEE (che prevedono anche perlo straniero la possibilità di autocertificarebeni e redditi posseduti all’estero) continuaa creare rilevanti ostacoli per l’accesso al-l’assegno sociale, agli alloggi di ERP e adaltre prestazioni.

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Occorre invece dare piena attuazioneall’articolo 2, comma 5, del testo unico cheprevede la parità di trattamento tra italianie stranieri nel rapporto con la pubblicaamministrazione e pertanto parificare lapossibilità di autocertificazione, fermo re-stando l’obbligo dell’amministrazione diprovvedere a tutte le necessarie verifiche.

A quanto indicato nei punti 3, 4, 5, 6 e8 provvedono le modifiche introdotte dal-l’articolo 55 della proposta di legge.

9. Accesso degli stranieri al pubblico im-piego.

L’ampliamento dell’accesso al pubblicoimpiego degli stranieri regolarmente sog-giornanti titolari di protezione internazio-nale o di permesso UE per soggiornanti dilungo periodo, previsto dall’articolo 38 deldecreto legislativo n. 165 del 2001, allestesse condizioni previste per i cittadinidegli Stati membri dell’UE, ovvero con leuniche limitazioni per gli impieghi che im-plichino l’esercizio di pubblici poteri ov-vero attengano alla tutela dell’interesse na-zionale, deve essere completato modifi-cando la normativa in materia di rapportidi impiego nelle pubbliche amministrazioniper consentire l’accesso al pubblico im-piego anche ai cittadini di Stati non mem-bri dell’UE regolarmente soggiornanti inItalia che siano in possesso di un titolo disoggiorno che consente di accedere ad altrirapporti di lavoro subordinato, in adempi-mento del vincolo paritario previsto dallaConvenzione dell’OIL n. 143 del 1975.

Occorre inoltre rivedere il regolamentodi cui al decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174,contenente l’elenco dei posti e delle fun-zioni riservati ai cittadini italiani, che –risalendo a ventitré anni orsono – noncorrisponde all’attuale assetto organizza-tivo della pubblica amministrazione, alleattuali regole di inquadramento dei dipen-denti, nonché alla giurisprudenza della Cortedi giustizia dell’UE che consente la riservaai cittadini esclusivamente di quelle posi-zioni di lavoro che comportino in via con-tinuativa l’esercizio di pubbliche funzioni.

Occorre infine chiarire, sempre in ot-temperanza alla giurisprudenza dell’UE, che

dette limitazioni si riferiscono esclusiva-mente alla pubblica amministrazione comedefinita dal decreto legislativo n. 165 del2001, con esclusione pertanto di società edenti a partecipazione pubblica anche to-tale.

A tutto ciò provvedono le modificheintrodotte dall’articolo 56 della proposta dilegge.

10. Accesso alla sanità.

Occorre che siano previste norme stataliaffinché tutte le regioni recepiscano e dianocompleta attuazione all’accordo Stato-re-gioni in materia di accesso degli stranieri alServizio sanitario nazionale n. 255/CSR del2012, sia per gli stranieri privi di permessodi soggiorno in corso di validità, sia per icittadini dell’UE presenti sul territorio ita-liano e privi della tessera europea di assi-curazione malattia e dei requisiti per l’i-scrizione al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, si richiamano le seguentiesigenze da inserire nelle norme statali (acui provvedono le modifiche introdotte dal-l’articolo 53 della proposta di legge):

1) uniformità delle disposizioni regio-nali e della loro fruibilità, coerentementecon i livelli essenziali di assistenza (LEA)(decreto del Presidente del Consiglio deiministri 12 gennaio 2017);

2) piena equiparazione dei diritti as-sistenziali dei cittadini dell’UE (codice ENI)a quelli degli stranieri privi di permesso disoggiorno in corso di validità (codice STP);

3) possibilità di iscrizione al medico dimedicina generale, onde garantire la con-tinuità delle cure;

4) riconoscimento, ai minori figli distranieri privi di permesso di soggiorno incorso di validità, o figli di cittadini di altriStati dell’UE non iscrivibili al Servizio sa-nitario nazionale, presenti sul territorioitaliano, di diritti sanitari paritetici a quellidei minori italiani o dei minori figli distranieri in regola con le norme relative alsoggiorno, fino al compimento del diciot-tesimo anno;

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5) garanzia della possibilità di iscri-zione dei familiari ultrasessantacinquenniricongiunti (volontaria nel primo anno dal-l’ingresso e successivamente obbligatoria);a ciò provvedono le modifiche introdottedall’articolo 52 della proposta di legge;

6) garanzia che, in nome del principiodella continuità delle cure, nessuna misuradi allontanamento possa essere presa neiconfronti di un cittadino di un Paese stra-niero che sia colpito da una patologia grave,indipendentemente dal fatto che sia o no inregola con le norme relative all’ingresso eal soggiorno (a ciò provvedono le modificheintrodotte dagli articoli 31 e 32 della pro-posta di legge).

VII. CAPO VII – RAFFORZAMENTODELLA TUTELA DELLE VITTIME DITRATTA, DI VIOLENZA E DI GRAVESFRUTTAMENTO.

Il fenomeno della tratta di esseri umaniha subìto e continua a subire continuemodificazioni ed evoluzioni, tra cui l’affer-mazione e la sovrapposizione di diversiambiti di sfruttamento (sessuale, lavora-tivo, dell’accattonaggio, delle attività ille-cite, dello sfruttamento finalizzato all’e-spianto degli organi e alle adozioni illegali),il cambiamento dei mezzi di reclutamento,dei tragitti, del target di vittime, più com-positi in termini di nazionalità, genere, etàe contesto socio-culturale.

In Italia il fenomeno è quanto mai pre-sente, sebbene l’emersione delle situazionidi grave sfruttamento e dunque l’identifi-cazione delle vittime, soprattutto in ambitidiversi da quello sessuale, rimanga la sfidapiù difficile.

Le trasformazioni dei flussi migratoriattraverso il Mediterraneo hanno fatto sìche sia aumentato considerevolmente il nu-mero di richiedenti asilo vittime di tratta oa rischio di divenirlo. Moltissimi migranti,nel disperato tentativo di raggiungere i no-stri confini, si affidano ad organizzazioniche spesso, durante il percorso o giunti adestinazione, li vincolano a situazioni disfruttamento.

Il recepimento della direttiva 2011/36/UE con il decreto legislativo n. 24 del

2014 ha consentito l’introduzione di alcunedisposizioni di rilievo sotto il profilo dellaprotezione delle vittime, ma il sistema ne-cessita ancora di essere migliorato, tantosotto il profilo normativo quanto per quelche riguarda le misure necessarie per dareattuazione pratica alle norme stesse.

Inoltre, le norme attualmente vigenti inmateria di ingresso e soggiorno nel terri-torio italiano dei cittadini non appartenentiagli Stati dell’UE hanno indirettamente con-tribuito ad alimentare il fenomeno dellosfruttamento di lavoratori a basso costo eprivi di ogni garanzia previdenziale e assi-stenziale.

Per contrastare tale fenomeno, la tuteladella vittima deve essere posta in primopiano e per raggiungere tale obiettivo oc-corre:

1) dare piena attuazione alle disposi-zioni della direttiva 2011/36/UE concer-nente la prevenzione e la repressione dellatratta di esseri umani e la protezione dellevittime, fornendo assistenza e sostegno allevittime e garantendo effettive forme di in-dennizzo;

2) dare completa attuazione all’arti-colo 18 del testo unico e in generale allenorme relative ai diritti delle vittime ditratta;

3) aumentare le misure relative alcoordinamento tra i sistemi della prote-zione internazionale e della protezione dellevittime di tratta;

4) modificare le vigenti norme nazio-nali in tema di grave sfruttamento lavora-tivo che sono del tutto prive di coerenza eorganicità e incapaci di tutelare effettiva-mente le vittime.

Occorre oggi acquisire gli strumenti per« identificare » le vittime di tratta, merite-voli di una diversa e più ampia tutela sottomolteplici profili, incluso il loro diritto asoggiornare sul territorio.

In ogni caso la principale misura delcontrasto alla tratta di esseri umani è laprotezione delle vittime. Essere in grado diidentificare e dunque di proteggere unavittima significa anche acquisire un ele-

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mento utile, se non determinante, per leindagini volte a reprimere il fenomeno cri-minale.

Perciò occorre favorire la corretta ap-plicazione delle norme già vigenti a tuteladelle vittime e dare completo recepimentoalle norme dell’UE e sovranazionali nell’or-dinamento italiano.

A fronte della notevole presenza di vit-time di tratta tra coloro che chiedono laprotezione internazionale, è necessario svi-luppare misure volte alla corretta identifi-cazione delle vittime stesse nell’ambito dellaprocedura di riconoscimento della prote-zione internazionale, in osservanza peral-tro di quanto disposto dall’articolo 11 delladirettiva 2011/36/UE.

La recente approvazione del Piano na-zionale d’azione contro la tratta e il gravesfruttamento di esseri umani di cui all’ar-ticolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228,come modificato dal decreto legislativo n. 24del 2014, deve costituire il punto di par-tenza per la ripresa di azioni di sistema alivello istituzionale e per l’attuazione dellemisure che lo stesso Piano individua, inparticolare per quel che riguarda la prote-zione delle vittime.

Occorre inoltre consentire agli enti delpubblico e del privato sociale che da annirealizzano i programmi di protezione atutela delle vittime di continuare a offrire iloro servizi mediante un adeguato sostegnostrutturale e finanziario.

In questa prospettiva occorre prevederegli interventi di seguito elencati.

1. Recepire pienamente le norme delladirettiva 2011/36 UE.

In particolare è necessario:

a) introdurre nel codice penale la pre-visione espressa che il consenso della vit-tima allo sfruttamento sia irrilevante inpresenza di uno dei metodi coercitivi pre-visti (a ciò provvede l’articolo 64 della pro-posta di legge);

b) prevedere il mancato esercizio del-l’azione penale nei confronti delle vittimecoinvolte in attività criminali;

c) fornire assistenza e sostegno allevittime indipendentemente dalla collabora-zione con l’autorità giudiziaria;

d) garantire effettive forme di inden-nizzo alle vittime dei reati connessi allatratta degli esseri umani e alle altre formedi grave sfruttamento;

e) adottare misure per la rapida iden-tificazione delle vittime di tratta;

f) introdurre, con una norma di fonteprimaria, un periodo di riflessione affinchésia garantito alle potenziali vittime di trattala possibilità di riprendersi e sottrarsi re-almente ai propri sfruttatori senza che intale periodo possa essere disposta o ese-guita alcuna misura di allontanamento.

Infatti il decreto legislativo n. 24 del2014 ha recepito la direttiva 2011/36/UE,ma talvolta in modo parziale o distantedalla sua ratio, il che non ha fatto preve-dere nell’ordinamento italiano norme dinotevole rilevanza sotto il profilo dell’effet-tiva tutela delle vittime di tratta e per ilconsolidamento di un buon sistema anti-tratta: l’approccio adottato dal legislatoreeuropeo, volto a una visione d’insieme dellaproblematica della tratta di esseri umani inuna prospettiva in cui si integravano dispo-sizioni di natura penale con altre volte aintrodurre misure volte alla protezione eall’assistenza delle vittime, è stato ripresosolo formalmente dal decreto legislativo,che si è limitato a introdurre norme, traloro slegate, che modificano altre normedel codice penale, del codice di procedurapenale, della legge sulla tratta e del testounico, senza creare una disciplina di si-stema che potesse finalmente realizzarel’obiettivo perseguito dalla direttiva e haomesso di recepire alcune norme di parti-colare rilevanza della direttiva, alcune dellequali prevedono peraltro specifici obblighia carico degli Stati.

Tra queste in particolare:

in recepimento dell’articolo 2 delladirettiva l’espressa previsione per cui ilconsenso della vittima allo sfruttamento èirrilevante in presenza di uno dei metodicoercitivi previsti;

in recepimento dell’articolo 8 delladirettiva, l’introduzione di una norma chepreveda la non punibilità per chi ha com-

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messo il fatto per esservi stato costrettocome conseguenza diretta di uno degli attidi cui agli articoli 600 e 601 del codicepenale;

in recepimento dell’articolo 11 delladirettiva, le disposizioni relative all’ade-guata e completa assistenza alle vittime,sotto il profilo della precocità dell’assi-stenza stessa (offerta sin dai primi indizi incui vi sia « ragionevole motivo » di ritenereche l’interessato sia vittima di tratta), dellagaranzia dell’assistenza e della tutela aprescindere dalla collaborazione (normanon presente nel nostro ordinamento comefonte di natura primaria), nonché dell’in-troduzione di « adeguati meccanismi di ra-pida identificazione » delle vittime.

2. Garantire l’effettivo accesso delle vit-time ai sistemi di protezione previsti dallanormativa vigente.

Tale garanzia, prevista dall’articolo 18del testo unico e dall’articolo 13 della leggen. 228 del 2003, deve essere assicurata me-diante:

a) l’introduzione nel citato articolo 18di una chiara disposizione che preveda ilrilascio del titolo di soggiorno indipenden-temente dalla collaborazione della vittimacon l’autorità giudiziaria, in linea con quantoprevisto dalla direttiva 2011/36/UE;

b) la riorganizzazione e l’istituzionedegli appositi organismi di controllo e mo-nitoraggio del fenomeno anche attraversole misure predisposte dal Piano d’azionenazionale contro la tratta e il grave sfrut-tamento di esseri umani;

c) la previsione di consistenti e rego-lari stanziamenti finanziari dei relativi pro-getti di assistenza e integrazione sociale;

d) la realizzazione dei percorsi di for-mazione previsti dall’articolo 5 del decretolegislativo n. 24 del 2014 che consentano dimigliorare la preparazione di tutti i soggettiche entrano in contatto con le potenzialivittime di tratta;

e) la realizzazione di tutte le misurepreviste dal citato Piano d’azione nazio-

nale, tra cui l’adozione di un NationalReferral Mechanism.

3. Aumentare le misure relative al coor-dinamento tra i sistemi della protezione in-ternazionale e della protezione delle vittimedi tratta.

Tale obiettivo si raggiunge attraverso:

a) l’adozione di misure di coordina-mento tra le attività di competenza delleamministrazioni che si occupano della tu-tela e dell’assistenza delle vittime di trattae quelle che hanno competenza in materiadi protezione internazionale, in attuazionedi quanto previsto dall’articolo 10, comma1, del decreto legislativo n. 24 del 2014;

b) la realizzazione di misure volte adare attuazione a quanto previsto dall’ar-ticolo 10, comma 2, del decreto legislativon. 24 del 2014, che dispone che siano for-nite adeguate informazioni alle personestraniere che si trovino in una situazione digrave sfruttamento relativamente alla pos-sibilità di ottenere la protezione interna-zionale;

c) l’individuazione di strategie utiliper migliorare il sistema di accoglienza dirichiedenti asilo che si ritenga possano es-sere vittime di tratta nonché per sostenerel’accoglienza dei richiedenti asilo identifi-cati come vittime di tratta nelle strutturedel sistema anti-tratta così come stabilitodall’articolo 17, comma 2, del decreto le-gislativo n. 142 del 2015.

Al recepimento delle esigenze indicatenei punti 2 e 3 provvedono le modificheintrodotte dall’articolo 60 della proposta dilegge.

4. Rafforzare la prevenzione e il contra-sto dello sfruttamento lavorativo per daretutela effettiva dei diritti delle vittime ditratta e di sfruttamento lavorativo.

Oltre a tale obiettivo è necessario rime-diare al recepimento inadeguato e incom-pleto da parte del decreto legislativo n. 109del 2012 della direttiva 2009/52/UE cheintroduce norme minime relative a san-zioni e a provvedimenti nei confronti di

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datori di lavoro che impiegano cittadini diPaesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atale fine occorrono:

a) modifiche all’articolo 22, comma12–bis, del testo unico, prevedendo il rila-scio del permesso di soggiorno in tutti i casidi grave sfruttamento lavorativo di cui al-l’articolo 603-bis del codice penale e ancheindipendentemente dalla collaborazionedella vittima straniera nel relativo proce-dimento penale;

b) interventi integrativi, anche tramitedisposizioni regolamentari, al fine di unapiena attuazione di tutte le disposizionidella direttiva stessa, anche per tutelare ilavoratori sfruttati e dare loro informa-zioni sulla possibilità di denunciare i rap-porti irregolari, di recuperare retribuzionie contributi previdenziali evasi e di otte-nere assistenza e un permesso di soggiornose ne sono sprovvisti;

c) realizzare su tutto il territorio na-zionale un piano di effettive e costantiverifiche sulle situazioni lavorative che pre-venga e contrasti effettivamente i datori dilavoro senza scrupoli e gli sfruttatori e chefavorisca la collaborazione dei lavoratoristranieri sfruttati, anche se in condizione disoggiorno irregolare; tali verifiche dovrannoessere effettuate anche dall’Agenzia unicaper le ispezioni del lavoro, che deve inte-grare i servizi ispettivi delle aziende sani-tarie locali e i servizi ispettivi del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, dell’Isti-tuto nazionale della previdenza sociale edell’Istituto nazionale per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro ai sensi del-l’articolo 1, comma 7, lettera l), della legge10 dicembre 2014, n. 183.

Si segnalano in particolare:

A) l’illegittima limitazione del concettodi « sfruttamento ».

La definizione di « particolare sfrutta-mento » concretamente adottata dal legi-slatore nazionale (commi 12-bis e seguentidell’articolo 22 del testo unico) non è con-forme alle disposizioni della direttiva: lasussistenza di particolari condizioni di sfrut-

tamento, a cui è collegato l’accesso al per-messo di soggiorno per motivi umanitari, èinfatti riconosciuta in base a una defini-zione molto più restrittiva, ovvero:

a) escludendo dalla tutela i minori inetà lavorativa;

b) omettendo il richiamo alle condi-zioni di particolare sfruttamento come in-tese dall’articolo 2, lettera i), della direttivae precisamente riconosciute dal nostro or-dinamento nel terzo comma dell’articolo603-bis del codice penale (sistematica re-tribuzione deteriore, ritmi e tempi di la-voro abnormi, pericolosità e insalubritàdell’ambiente di lavoro, condizioni di la-voro degradanti), così disapplicando nonsolo la direttiva ma altresì la citata normainterna;

c) inserendo invece l’arbitraria condi-zione limitativa – ai fini della specificasanzione penale e della concessione delpermesso di soggiorno alle vittime – che sitratti di almeno quattro lavoratori in con-dizione di soggiorno irregolare impiegatipresso lo stesso datore di lavoro (come se lagravità dello sfruttamento individuale po-tesse essere diversamente valutata in rela-zione al numero di vittime di tale sfrutta-mento), laddove la direttiva non prende inconsiderazione alcun criterio « quantita-tivo » ai fini della valutazione della gravitàdelle condizioni di sfruttamento.

Inoltre, nell’ordinamento italiano non èstata espressamente prevista la concessionedel permesso di soggiorno nemmeno infavore delle vittime dei più gravi reati pre-visti e puniti dagli articoli 600 e 603-bis delcodice penale, né in favore delle vittime delreato di favoreggiamento dell’immigrazioneirregolare per finalità di sfruttamento pre-visto e punito dall’articolo 12, comma 3-ter,lettera a), del testo unico, quantomeno neicasi, non certo rari, in cui non sussistanoné i requisiti di cui al comma 12-bis del-l’articolo 22 dello stesso testo unico, né lecondizioni di violenza o di grave sfrutta-mento nei confronti delle vittime dei reatiin favore delle quali è prevista l’adozionedelle misure di assistenza e di integrazionesociale in applicazione dell’articolo 18 del

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medesimo testo unico (è noto, infatti, che leforme anche più propriamente schiavisti-che di sfruttamento non richiedono neces-sariamente violenza, né richiedono neces-sariamente l’attività di vere e proprie or-ganizzazioni criminali in senso tecnico);

B) la mancata adozione delle sanzioniamministrative previste dall’articolo 7 delladirettiva.

L’articolo 7 della direttiva 2009/52/CEimpone agli Stati membri di adottare lemisure necessarie affinché un datore dilavoro responsabile dell’impiego di lavora-tori irregolarmente soggiornanti sia esclusoda benefìci e da sovvenzioni pubblici (an-che dell’UE) ovvero sia tenuto al rimborsodegli stessi, come pure che sia sottopostoalla chiusura temporanea dell’azienda. Nes-suna di queste misure risulta essere stataadottata nell’ordinamento italiano, pur es-sendo di tutta evidenza la loro importanzaai fini di dissuasione espressamente con-templati dalla direttiva nei diversi settoriproduttivi, si pensi ad esempio alla fortis-sima incidenza delle sovvenzioni e agevo-lazioni pubbliche nell’agricoltura, oppurealla rilevanza dell’interdizione dagli appaltinell’edilizia;

C) la totale violazione del fondamentaleobbligo di informazione.

Il legislatore nazionale ha totalmenteomesso il recepimento nell’ordinamento ita-liano dell’articolo 6, paragrafo 2, della di-rettiva, il quale prevede in modo in equi-voco, non solo in favore delle vittime diparticolare sfruttamento bensì di tutti icittadini di Paesi terzi assunti illegalmente(anche nei casi di rimpatrio forzato o vo-lontario), l’obbligo di informare « sistema-ticamente e oggettivamente i cittadini dipaesi terzi circa i loro diritti ai sensi delpresente paragrafo e dell’articolo 13 primadell’esecuzione di qualsiasi decisione di rim-patrio ». Detto obbligo di informazione ri-guarda espressamente anche i diritti pre-visti nell’articolo 13 della direttiva, ma nullaè stato stabilito per garantire con mecca-nismi efficaci l’effettiva possibilità di de-nuncia e di assistenza da parte di enti e

associazioni preposti alla tutela dei lavora-tori. È inoltre rimasta inattuata la normadell’articolo 1, comma 3, del decreto legi-slativo n. 109 del 2012, che prevede checon decreto di natura non regolamentaredei Ministri dell’interno e del lavoro e dellepolitiche sociali si devono determinare lemodalità e i termini per garantire ai citta-dini stranieri interessati le informazioni dicui all’articolo 6, paragrafo 2, della diret-tiva 2009/52/CE. Tale attività informativarisulta nei fatti totalmente assente nell’am-bito di tutti gli interventi istituzionali, bastipensare alla totale assenza di qualsiasi in-dicazione operativa (lettera G)) e alla man-cata dotazione agli ispettori di vigilanza dimoduli informativi plurilingue, come purealla mancata indicazione di tali informa-zioni persino nei provvedimenti « prestam-pati » di espulsione;

D) la mancata agevolazione delle de-nunce.

L’articolo 13, paragrafo 1, della diret-tiva, impone agli Stati membri di provve-dere affinché siano disponibili meccanismiefficaci per consentire ai cittadini di Paesiterzi assunti illegalmente di presentare de-nuncia nei confronti dei loro datori dilavoro, sia direttamente che tramite sinda-cati o associazioni, e ciò anche in funzionedel recupero delle retribuzioni o delle dif-ferenze salariali maturate. Tale norma nonè stata recepita nell’ordinamento nazionalee si deve altresì rilevare che la condizionedi irregolarità del soggiorno dello straniero,a cui sono spesso collegate anche la man-canza di documenti di identificazione el’impossibilità di dimostrare il proprio red-dito, è frequente motivo di mancata con-cessione del patrocinio a spese dello Stato.Inoltre, l’effettiva ed efficace agevolazionedelle denunce non può prescindere dalladisponibilità di misure di assistenza effet-tiva alle vittime di particolare sfrutta-mento, anche in considerazione dei fondatitimori di gravi ritorsioni normalmente de-rivanti dalle denunce, che dovrebbero es-sere assicurate con modalità analoghe aquelle previste per le vittime di tratta anchein situazioni non esattamente rientranti nel

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campo di applicazione dell’articolo 18 deltesto unico;

E) la mancata previsione del periodo diriflessione.

Non è stato attuato neppure l’articolo13 della direttiva che dispone che alle vit-time di particolare sfruttamento venga ri-lasciato un permesso di soggiorno « conmodalità comparabili a quelle applicabili aicittadini di paesi terzi rientranti nel campodi applicazione della direttiva 2004/81 »sulle vittime di tratta, in quanto per levittime di particolare sfruttamento non ri-sulta in alcun modo previsto o consentito ilperiodo di riflessione di cui all’articolo 6della direttiva 2004/81/CE, che attiene ov-viamente alla fase anteriore alla richiestadel permesso di soggiorno e presuppone,quindi, la previa e sistematica informa-zione sui diritti esercitabili;

F) la sostanziale violazione dell’articolo14 della direttiva dell’obbligo di efficaciispezioni in base a scelte « mirate » dellearee e dei comparti produttivi a maggiorerischio di sfruttamento di immigrati irre-golari.

Nella comunicazione della Commissioneeuropea del 22 maggio 2014 si fa riferi-mento alla relazione fornita dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, dallaquale emerge il risultato ben poco credibile(che si dubita possa essere documentato)per cui sarebbero state effettivamente ese-guite nel 2012 ispezioni presso il 17,33 percento dei datori di lavoro sul territorionazionale, mentre sono tanto noti quantocaratterizzati da sostanziale impunità i set-tori lavorativi e le aree in cui si ricorresistematicamente all’impiego in condizionidi gravissimo sfruttamento di immigratiirregolari. È dunque evidente che non sonoaffatto sufficienti le scarne e indistinte ta-belle sulle ordinarie attività ispettive svoltemensilmente dal Ministero, dalle quali nonsi può ricavare alcuna azione mirata neisettori lavorativi e nei territori in cui siricorre più di frequente a lavoratori stra-nieri che si trovano in Italia in situazioni disoggiorno irregolare;

G) la mancata emanazione di qualsivo-glia indicazione operativa agli uffici com-petenti.

I Ministeri competenti hanno a tutt’oggiomesso di impartire qualsiasi istruzioneoperativa ai servizi ispettivi e alle Forzedell’ordine per la concreta applicazione dellenorme di recepimento della direttiva daparte degli uffici periferici, come pure peril coordinamento degli interventi e dellerispettive competenze istituzionali, ciò chefa sì, per così dire, che la mano destra nonsappia quanto fa la mano sinistra. Lo stra-niero irregolare fermato e accompagnatopresso l’ufficio per l’immigrazione di unaquestura risulta semplicemente tale, anchenell’ipotesi in cui sia stato accertato o sia incorso di accertamento da parte di un altroufficio il suo impiego irregolare in condi-zioni di grave sfruttamento; in realtà anchei servizi ispettivi di fatto non ravvisanonella grande maggioranza dei casi la spe-cifica violazione dell’articolo 22 del testounico, complice evidente l’assenza di istru-zioni operative e la mancata informazionedi cui si è già detto; nel frattempo, dato cheil verbale di accertamento ispettivo vieneformalizzato entro (e quasi sempre in pros-simità della scadenza) i trenta giorni suc-cessivi all’accesso nel luogo di lavoro, lerelative informazioni-notizie di reato nonvengono normalmente trasmesse alla com-petente procura della Repubblica né alcompetente ufficio per l’immigrazione dellalocale questura. Infine, la violazione delladirettiva è dimostrata dagli stessi dati for-niti dal Ministero dell’interno, che infattiregistrano soli otto permessi di soggiornorilasciati nell’anno 2013, ai sensi dell’arti-colo 22, comma 12–quater, del testo unico,e soltanto due nel primo semestre del 2014.Nel 2014 i permessi rilasciati per tali mo-tivo (per primi soggiorni e rinnovi) sonostati in tutto soltanto dodici e nel 2015 sonostati quattordici;

H) l’esigenza di svincolare dalla denun-cia il rilascio del permesso di soggiorno neicasi di grave sfruttamento lavorativo.

Il permesso di soggiorno di cui all’arti-colo 22, comma 12-quater, del testo unico è

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finora poco attuato non soltanto per l’as-senza di un’informazione sistematica e perla definizione restrittiva della nozione disfruttamento, ma anche per l’obbligo didenuncia e collaborazione alle indagini,nonché per l’assenza di tutele (a parte ilpermesso di soggiorno) e di programmi diprotezione e inclusione sociale. Poiché ladirettiva dell’UE sulle sanzioni collega ilpermesso a una mera cooperazione alleindagini, non si deve prescrivere come pre-supposto l’obbligo di denuncia nei casi digrave sfruttamento lavorativo.

Inoltre occorre prevedere che allorchétali stranieri siano concretamente in peri-colo per la loro incolumità accedano aiprogrammi di assistenza e integrazione so-ciale previsti dall’articolo 18 del testo unicosenza obbligo di collaborazione alle inda-gini. Così si manterrebbe anche una certaproporzionalità tra l’aumento di tutela perle vittime dei reati di cui al novellato arti-colo 18, comma 3-bis, e le vittime di « par-ticolare sfruttamento lavorativo ».

Alle modifiche indicate in tutti i puntiprecedenti provvedono le disposizioni dellaproposta di legge introdotte:

dall’articolo 59 (che agevola l’accessoalle misure di assistenza e protezione so-ciale delle vittime della tratta delle per-sone);

dall’articolo 63 (che prevede il raffor-zamento delle misure di contrasto dellosfruttamento lavorativo degli stranieri insituazione di soggiorno irregolare, di pro-tezione dei lavoratori stranieri sfruttati e diaccesso dei lavoratori stranieri sfruttati alpermesso di soggiorno per motivi umani-tari e ai programmi di assistenza e inte-grazione sociale).

5. Dare completa attuazione alle normeche prevedono la protezione delle donnemigranti vittime di violenza previste dallaConvenzione di Istanbul sulla prevenzioneed il contrasto della violenza nei confrontidelle donne e la violenza domestica.

Per dare effettiva e completa attuazionenell’ordinamento italiano a tale Conven-zione, ratificata e resa esecutiva con legge27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore

il 1° agosto 2014, occorre colmare le lacunee correggere le norme nazionali che appa-iono di dubbia legittimità rispetto a taliobblighi internazionali.

In particolare sono indispensabili le se-guenti modifiche normative:

a) il rilascio del permesso di soggiornoper le vittime di violenza domestica previ-sto dall’articolo 18-bis del testo unico deveessere previsto non soltanto in caso diaccesso alla giustizia penale, ma anche sullabase delle segnalazioni dei servizi sociali, inmodo analogo agli altri stranieri vittime diviolenza e di sfruttamento tutelati dallemisure di assistenza e di integrazione so-ciale previste dall’articolo 18 dello stessotesto unico e non deve essere sempre su-bordinato al parere favorevole dell’autoritàgiudiziaria procedente, perché tale condi-zione implica necessariamente l’instaura-zione di un procedimento penale, anche sela richiesta è inoltrata al questore dai cen-tri antiviolenza e dai servizi socio assisten-ziali, il che viola l’articolo 18, paragrafo 4,della Convenzione secondo il quale la messaa disposizione dei servizi di protezione « nondeve essere subordinata alla volontà dellavittima di intentare un procedimento pe-nale o di testimoniare contro ogni autore ditali reati ». Tali modifiche sono introdottedall’articolo 61 della proposta di legge;

b) le donne straniere vittime di vio-lenza domestica devono accedere ad appo-siti programmi di assistenza e integrazionesociale dedicati alle donne beneficiarie delpermesso di soggiorno per le vittime diviolenza domestica rilasciato ai sensi del-l’articolo 18-bis del testo unico, al fine diconsentire l’effettivo accesso delle donne aicentri antiviolenza e ai servizi degli entiattuatori dei programmi di reinserimentosociale, in modo analogo agli altri stranierivittime di violenza e di sfruttamento tute-lati dalle misure di assistenza e di integra-zione sociale previste dall’articolo 18 deltesto unico. Tali modifiche sono introdottedall’articolo 62 della proposta di legge.

6. Introdurre una norma che, in recepi-mento della direttiva 2004/81/CE, preveda ilrilascio di un permesso di soggiorno infavore di cittadini di Paesi terzi che siano

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stati vittime del reato di favoreggiamentodell’ingresso illegale in alcune determinatecircostanze.

A fronte delle trasformazioni dei flussimigratori e della sempre più evidente so-vrapposizione tra i fenomeni della tratta diesseri umani (trafficking in human beings)e del favoreggiamento dell’immigrazione il-legale (smuggling), si rende necessario ri-pensare alle misure opportune per consen-tire tutela e assistenza alle persone che,sebbene non destinate o comunque coin-volte in situazioni di sfruttamento, sianostate vittime, durante il tragitto, di condottegravi, tali da costituire violazioni di dirittiumani.

Sono infatti riportati numerosi casi dipersone che si affidano alle organizzazionicriminali dedite al traffico di migranti eche, nel corso del viaggio, subiscono vio-lenze fisiche, psicologiche e sessuali. Traquesti in particolare le donne sole, oggettodi violenze sessuali e i minori stranieri nonaccompagnati, anch’essi particolarmenteesposti ad abusi e violenze. Ma anche uo-mini adulti che, nel caso in cui non rie-scano a pagare il proseguimento del viag-gio, sono talvolta oggetto di atti violentiquali, a quanto risulta, anche l’espianto diorgani. O ancora coloro che vengono co-stretti con l’uso della forza a salire sulleimbarcazioni talvolta evidentemente insi-cure e che dunque vengono esposti, controla loro volontà, ad un grave pericolo per lavita stessa.

Pare dunque opportuno che, a fronte ditale mutamento fenomenologico, sia intro-dotta una norma che, in attuazione delladirettiva 2004/81/CE disponga il rilascio diun permesso di soggiorno per motivi uma-nitari in favore di cittadini di Paesi terziche siano stati vittime del reato di cuiall’articolo 12, comma 3, con riguardo allacircostanza aggravante prevista nel comma3-ter, lettera a).

Tali modifiche sono introdotte dall’arti-colo 58 della proposta di legge che prevedeil rilascio di permessi di soggiorno perassistenza e integrazione sociale agli stra-nieri vittime di violenza nei reati aggravatidi favoreggiamento dell’immigrazione irre-golare.

VIII. CAPO VIII – UNIFICAZIONEDELLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DIIMMIGRAZIONE ED EFFETTIVITÀ DELLATUTELA GIURISDIZIONALE.

Un processo equo e unitario per tutti gliambiti in cui si articola la tutela giurisdi-zionale degli stranieri costituisce un obiet-tivo prioritario.

Il raggiungimento di questo scopo siattua tramite quattro passaggi fondamen-tali: la previsione di una giurisdizione unicain capo all’autorità giudiziaria ordinaria,individuata nel tribunale ordinario, la so-spensione dell’efficacia esecutiva dei prov-vedimenti della pubblica amministrazione,in caso d’impugnazione tempestiva, l’effet-tivo accesso al gratuito patrocinio, e laprevisione generalizzata dell’instaurazionedel contraddittorio obbligatorio con la per-sona interessata prima dell’adozione di prov-vedimenti negativi in tema di ingresso esoggiorno degli stranieri in Italia.

1. Necessità di una giurisdizione unica edesclusiva.

Le forme di tutela avverso i provvedi-menti della pubblica amministrazione ri-guardanti la condizione giuridica dello stra-niero, sono attualmente attribuite a duediverse giurisdizioni: quella amministrativae quella ordinaria, a loro volta articolate sutre giudici differenti: il tribunale ammini-strativo regionale (TAR), il Tribunale ordi-nario, e il giudice di pace, dotati di poteri,competenze, procedure e preparazioni dif-ferenti, con la conseguenza di rendere assaidifficoltosa e inefficace la difesa.

Un esempio chiarirà molto bene la ri-levanza del tema. In caso di rifiuto dirinnovo del permesso di soggiorno, lo stra-niero è di norma invitato al volontarioesodo nei successivi quindici dalla comu-nicazione del provvedimento reiettivo. Iltermine per ricorrere al TAR è di sessantagiorni; tuttavia, nelle more del ricorso, seresta in Italia è passibile di espulsione –provvedimento amministrativo di espul-sione adottato dal prefetto e a sua voltaricorribile presso il giudice di pace – maquest’ultimo giudice non può né valutare lalegittimità dell’atto che sta a monte – il

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rifiuto di rinnovo del permesso di sog-giorno – perché esula dalla sua giurisdi-zione (essendo il TAR competente), né so-spendere l’espulsione in attesa che si defi-nisca la causa contro il rifiuto del permessodi soggiorno. Perciò l’espulsione vanifica latutela contro il rifiuto di rinnovo del per-messo. Questo riparto di giurisdizione, chedetermina un doppio binario rigidamenteseparato, se storicamente è giustificato dalladistinzione tra diritti soggettivi (la cui tu-tela è attribuita al giudice ordinario) einteressi legittimi (devoluti alla cognizionedel giudice amministrativo), pare oggi su-perato se solo si considera che tutta lamateria del diritto degli stranieri riguardadiritti soggettivi o diritti fondamentali dellapersona, al pari del diritto all’unità fami-liare, alla protezione internazionale e allatutela dei cittadini dell’UE: materie già at-tribuite alla giurisdizione del tribunale or-dinario. Pare davvero anacronistico che siail TAR a giudicare della legittimità delrifiuto del permesso di soggiorno per la-voro e, invece, il tribunale ordinario a tu-telare il diritto all’unità familiare, come sediritto al lavoro e diritto al mantenimento(o alla creazione) dei legami familiari fos-sero ambiti sideralmente distanti nella vitadelle persone, anche perché ora la direttivadell’UE prevede per determinati stranieri ildiritto di ricevere un permesso unico persoggiorno e lavoro, al quale conseguonodiritti in materia sociale, previdenziale eassistenziale.

La tutela giudiziaria contro i provvedi-menti amministrativi che riguardano la con-dizione giuridica degli stranieri attiene al-l’effettiva possibilità di far valere i dirittidella persona e, per questo, dovrebbe es-sere attribuita al giudice dei diritti: il tri-bunale ordinario.

D’altra parte, i provvedimenti relativiall’unita’ familiare, alla protezione interna-zionale e al soggiorno o allontanamento deicittadini dell’UE sono già di competenzadell’autorità giudiziaria ordinaria e, dun-que, la previsione di un’unica giurisdizionerisulta non solo necessaria da un punto divista di efficacia e speditezza, ma anche esoprattutto di equità e di uguaglianza so-stanziale.

Occorre, inoltre, superare le attribu-zioni dell’ufficio del giudice di pace inmateria di ricorsi avverso le espulsioni am-ministrative del prefetto, le convalide e leproroghe dei trattenimenti nei centri dipermanenza temporanea per i rimpatri.Infatti, ordinariamente il giudice di pace(che è un giudice onorario, che non esercitaper legge le funzioni giurisdizionali in viaesclusiva e che è pagato a cottimo e, per-tanto, non offre le stesse garanzie di auto-nomia e indipendenza che offre il magi-strato togato) non ha alcuna competenza inmaterie che prevedano la compressione dellalibertà personale: l’unica eccezione ri-guarda proprio la materia delle espulsioniamministrative, il che connota in termini dispecialità uno degli aspetti nevralgici deldiritto degli stranieri, ulteriormente aggra-vato dalla mancata previsione di un se-condo grado di giudizio di merito. A ciò siaggiunga l’irragionevolezza della previsione– di derivazione giurisprudenziale – percui la competenza a conoscere della legit-timità dei decreti di respingimento (imme-diato o differito) che integrano, insiemealle espulsioni, l’armamentario degli stru-menti ablativi, è attribuita al tribunale or-dinario, quando spesso il confine tra situa-zioni legittimanti il respingimento, ovverol’espulsione, è assai sottile.

In tale contesto l’istituzione da parte deldecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13aprile 2017, n. 46, nell’ambito del tribunaleordinario, delle sezioni specializzate in ma-teria di immigrazione, protezione interna-zionale e libera circolazione dei cittadinidell’UE appare disciplinata in modo grave-mente contraddittorio.

Infatti l’intento di assicurare una giuri-sdizione unica e specializzata in capo allamagistratura ordinaria può ritenersi ap-prezzabile, trattandosi di materie in cui iprovvedimenti sono spesso collegati l’unoall’altro ed è difficile la distinzione tra lesituazioni giuridiche soggettive (diritti sog-gettivi o interessi legittimi), ma è contrad-detto in modo irrazionale dalla mancataconcentrazione nel nuovo giudice di altrecompetenze concernenti tali materie che

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invece oggi restano disperse tra altri giu-dici:

il giudice di pace (nelle materie pre-viste dagli articoli 13 e 14 del testo unicorelative alla convalida e alla proroga deitrattenimenti degli stranieri espulsi e re-spinti nei centri di permanenza, ai ricorsicontro i provvedimenti amministrativi diespulsione disposti dal prefetto, alla con-valida degli allontanamenti e alla convalidadelle misure accessorie personali all’espul-sione con partenza volontaria);

il giudice amministrativo (nelle mate-rie previste dall’articolo 6 del testo unicorelative ai provvedimenti in materia di in-gresso e soggiorno, nelle materie previstedall’articolo 13, comma 11, dello stessotesto unico relative ai ricorsi contro leespulsioni ministeriali per motivi di ordinepubblico e sicurezza e dall’articolo 20 de-creto legislativo n. 30 del 2007 relative agliallontanamenti per tali motivi dei cittadinidell’UE, nonché nelle materie relative airicorsi contro la cessazione o la limitazionedelle misure di accoglienza dei richiedentiasilo previste dal decreto legislativo n. 142del 2015);

il giudice ordinario (in materia di ri-corsi contro i respingimenti).

L’accentramento della competenza perterritorio in soli ventisei tribunali, operatodal citato decreto-legge n. 13 del 2017,riduce il diritto degli stranieri alla prossi-mità del giudice e ostacola l’attività deidifensori provenienti da sedi diverse. Inol-tre l’accentramento dei procedimenti inpochi tribunali rischia di accentuare leattuali difficoltà degli uffici giudiziari coin-volti, che vedranno ulteriormente aumen-tare il carico di lavoro, anche perché lepiante organiche degli uffici dove si radicail nuovo giudice specializzato (e della stessaCassazione che non potrà più giovarsi delfiltro dell’appello) non vengono aumentate,mentre il sistema delle applicazioni straor-dinarie (articolo 11 del decreto-legge) ri-guarderà i soli incrementi straordinari deiprocedimenti.

Per tali motivi occorre prevedere:

1) il trasferimento alle nuove sezionispecializzate di tutte le funzioni giudiziarie

in materia di immigrazione che sono ine-stricabilmente legate a quelle già conferitealle stesse sezioni, ma anche di tutti igiudizi in materia di riconoscimento e con-cessione della cittadinanza italiana (avendoil decreto-legge previsto in capo ad essel’accertamento dell’apolidia e avendo la leggedi conversione limitato a estendere talifunzioni alle sole controversie in materia diaccertamento della cittadinanza italiana),applicando il rito camerale a ognuna dellenuove funzioni trasferite alle sezioni terri-toriali (con conseguente abrogazione dellenorme originarie): a ciò provvedono le mo-difiche introdotte dall’articolo 67 della pro-posta di legge. In ogni caso, nell’attualespezzettamento della giurisdizione sui giu-dizi in materia di immigrazione tra giuri-sdizione ordinaria, giurisdizione affidata algiudice di pace e giurisdizione amministra-tiva si ritiene comunque un miglioramento,ai fini di dare effettiva tutela giurisdizio-nale agli stranieri, concentrare tutta la giu-risdizione nelle nuove sezioni specializzatedel tribunale ordinario in materia di im-migrazione (composte da magistrati ordi-nari vincolati a forme di costante collega-mento, formazione e aggiornamento), an-che se si spera che maturino presto lecondizioni finanziarie e organizzative perconsentire in futuro che tali sezioni sianoistituite non soltanto in tutti i ventisei tri-bunali sedi di distretto di corte d’appello,ma anche in tutti gli altri tribunali ordi-nari;

2) il coinvolgimento di altri soggetticompetenti nella formazione e nell’aggior-namento dei magistrati delle sezioni spe-cializzate (Agenzia europea dei diritti fon-damentali, Organizzazione internazionaleper le migrazioni, Garante nazionale deidiritti delle persone detenute o private dellalibertà personale, qualificati esperti in di-ritto degli stranieri): a ciò provvedono lemodifiche introdotte dall’articolo 65, comma1, lettera a), della proposta di legge;

3) l’ampliamento degli argomenti og-getto della formazione dei magistrati dellesezioni specializzate alla raccolta di infor-mazioni sulla situazione dei Paesi di ori-gine degli stranieri, nonché specifiche ses-sioni dedicate al diritto di asilo, al diritto

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all’unità familiare, alla condizione delle per-sone più vulnerabili, alla tratta delle per-sone, alla libertà personale, alla disciplinadell’ingresso, del soggiorno e degli allonta-namenti degli stranieri e all’accertamentodell’apolidia e alla disciplina della cittadi-nanza italiana: a ciò provvedono le modi-fiche introdotte dall’articolo 65, comma 1,lettera b), della proposta di legge.

2. Necessità della sospensione dell’effica-

cia esecutiva di tutti i provvedimenti ammi-

nistrativi concernenti la condizione giuri-

dica dello straniero, in caso di tempestiva

proposizione del ricorso giurisdizionale.

Una tutela giurisdizionale, per essereeffettiva, deve prevedere l’efficacia sospen-siva del provvedimento impugnato in viaautomatica o ad istanza di parte, almenofino alla definizione del giudizio di primogrado. Tale previsione oggi vale, in via au-tomatica, solo per le impugnazioni delledecisioni delle commissioni territoriali peril riconoscimento dello status di rifugiatoda parte del richiedente, mentre differentiprassi applicative sono invalse negli altrisettori del diritto degli stranieri. In parti-colare, si segnala come proprio in materiadi espulsioni e di respingimenti non vi siauna disciplina chiara e univoca, sicché ilprovvedimento ablativo può essere eseguitoin pendenza di ricorso, con la conseguenzache l’eventuale dichiarazione di illegitti-mità del provvedimento avviene ad allon-tanamento eseguito, ed è, quindi, del tuttoinutile, vanificando così le legittime aspet-tative del ricorrente. Occorre pertanto abro-gare la disposizione dell’articolo 13 deltesto unico secondo la quale tutti i prov-vedimenti espulsivi sono immediatamenteesecutivi, anche se sottoposti ad impugna-zione.

A tutto ciò provvedono le modificheintrodotte dall’articolo 68 della proposta dilegge in materia di esecutività, sospensionee tutela giurisdizionale concernente i prov-vedimenti di diniego di rinnovo o di con-versione o di revoca dei titoli di soggiornoe i provvedimenti amministrativi di espul-sione.

3. Necessità di norme chiare atte a ga-rantire l’effettivo accesso al patrocinio aspese dello Stato per i non abbienti.

Benché la legge preveda la possibilità diaccedere all’istituto del patrocinio a spesedello Stato per i non abbienti, tanto per icittadini che per gli stranieri, si ravvisanomolteplici criticità applicative. In partico-lare, esse riguardano la necessità di esibiredocumenti identificativi (passaporto o do-cumenti equipollenti) e le attestazioni con-solari dei redditi prodotti all’estero.

Quanto all’esibizione di documenti d’i-dentità in corso di validità, occorre preve-dere deroghe per i richiedenti protezioneinternazionale e per i cittadini di Paesiteatro di conflitti o di altri eventi catastro-fici: in questi casi è ovvio che lo stranieropuò non disporre del documento d’identità,anche solo per l’impossibilità oggettiva diaccedere alla rappresentanza diplomatica oconsolare del suo Paese di origine (è evi-dente che un richiedente asilo è impossi-bilitato a rivolgersi al consolato di un Paesedal quale è fuggito per ragioni di persecu-zione).

Quanto alle attestazioni dei redditi pro-dotti in Patria, ormai molte rappresentanzeconsolari rifiutano il rilascio di tali certi-ficazioni motivando il diniego con l’impos-sibilità di verifica e invitando l’istante arivolgersi direttamente agli uffici fiscali com-petenti del Paese di origine. Ma è evidenteche chi deve instaurare una controversiacon l’amministrazione italiana avente adoggetto proprio la sua permanenza in Italianon può lasciare il territorio italiano perottenere la certificazione in questione, penal’impossibilità di farvi rientro successiva-mente e, quindi, vanificare l’esercizio effet-tivo del suo diritto di difesa. In tali ipotesideve essere consentita l’autocertificazione,previa prova dell’inutile esperimento dellarichiesta alla sede consolare del Paese diorigine in Italia.

Nessun timore di abuso del diritto haragion d’essere, sia perché l’attestazionemendace è sanzionata penalmente, sia per-ché è sempre data facoltà al giudice direvocare l’ammissione al patrocino gratuitotanto nel caso di falsa attestazione, quantoin quello di instaurazione di lite temeraria.

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A tali scopi provvedono le modificheintrodotte dall’articolo 69 della proposta dilegge in materia di accesso effettivo alladifesa gratuita da parte dello straniero.

4. Necessità di previsione generalizzatadell’instaurazione del contraddittorio obbli-gatorio con la persona interessata primadell’adozione di provvedimenti negativi inmateria di ingresso e soggiorno degli stra-nieri in Italia.

L’instaurazione del contraddittorio conla pubblica amministrazione fin dalla faseprocedimentale prodromica all’adozione diprovvedimenti negativi in ordine all’in-gresso e al soggiorno degli stranieri è utileper razionalizzare l’eventuale successiva fasegiurisdizionale.

Prima che l’amministrazione adotti prov-vedimenti di revoca, di annullamento o dirifiuto di rinnovo dei titoli di soggiorno, permotivi diversi dall’ordine pubblico o dallasicurezza dello Stato, deve essere data in-formazione allo straniero dell’avvio del pro-cedimento e del termine per presentare lesue eventuali ragioni all’amministrazionestessa, ai sensi della legge, n. 241 del 1990e come prevede l’articolo 1 del protocollon. 7 della CEDU, ratificato e reso esecutivodall’Italia con la legge n. 98 del 1990, pre-vedendo che i successivi provvedimenti dianomotivazioni che tengano conto delle even-tuali controdeduzioni e siano effettivi sol-tanto dopo che siano invano trascorsi itermini per la presentazione di eventualiricorsi giurisdizionali.

Benché la citata normativa già prevedaqueste forme di garanzia, si registra un’ap-plicazione disomogenea sul territorio na-zionale che, invece, deve essere resa ugualeper tutti.

A tali esigenze provvedono le modificheintrodotte dall’articolo 66 della proposta dilegge.

IX. CAPO IX – ELETTORATO AMMI-NISTRATIVO DEGLI STRANIERI LUNGOSOGGIORNANTI.

L’integrazione politica dei cittadini stra-nieri regolarmente soggiornanti è già oggipossibile con i diritti di riunione, di asso-

ciazione, di espressione e con le forme dipartecipazione che ogni Statuto comunalepuò prevedere, ma deve essere completatae rafforzata con l’elettorato attivo e passivonelle elezioni dei comuni.

L’elettorato alle elezioni comunali è giàprevisto dal decreto legislativo 12 aprile1996, n. 197, in attuazione delle normedell’UE che lo prevedono per i cittadinidegli altri Paesi membri dell’UE che risie-dono nel territorio della Repubblica e ri-chiedano di iscriversi in un’apposita listaelettorale aggiunta nel comune di resi-denza. Occorre prevedere che il medesimoelettorato sia attribuito anche agli apolidi eai cittadini di Stati non appartenenti all’UEregolarmente soggiornanti in Italia da al-meno cinque anni, secondo le medesimenorme e condizioni previste per i cittadinidegli Stati membri dell’UE, ma prevedendola richiesta di esibire certificati del godi-mento dei diritti politici negli Stati di ori-gine soltanto per i cittadini di Stati nonappartenenti al Consiglio d’Europa (chesono impegnati al rispetto dei diritti civili epolitici in regime di pluralismo) che nonsiano titolari del diritto d’asilo.

Senza alcuna revisione costituzionale ciòpuò avvenire con norme legislative ordina-rie che tolgano la riserva italiana alla ra-tifica del capitolo C della parte I dellaConvenzione sulla partecipazione degli stra-nieri alla vita pubblica a livello locale, fattaa Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata eresa esecutiva, limitatamente ai capitoli A eB, con la legge 8 marzo 1994, n. 203, cheprevede il voto amministrativo attivo e pas-sivo agli stranieri regolarmente soggior-nanti da almeno cinque anni.

A tali modifiche normative provvedononella proposta di legge:

l’articolo 70 (che estende l’elettoratoalle elezioni comunali agli stranieri titolaridi permesso di soggiorno UE per soggior-nanti di lungo periodo e di carta di sog-giorno permanente per familiari non del-l’UE di cittadini dell’UE);

l’articolo 71 (che delega il Governo aratificare e dare esecuzione al capitolo Cdella citata Convenzione sulla partecipa-zione degli stranieri alla vita pubblica alivello locale).

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA DEGLI INGRESSI DE-GLI STRANIERI: DIVERSIFICAZIONE,SEMPLIFICAZIONE, INFORMAZIONE, LI-

BERALIZZAZIONE

ART. 1.

(Obbligo della determinazione annuale deidecreti di programmazione delle quote di

ingresso per lavoro).

1. All’articolo 3, comma 4, del testounico delle disposizioni concernenti la di-sciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguitodenominato « decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286 », il quarto periodo è sostituitodal seguente: « Il decreto è comunque ema-nato e pubblicato ogni anno entro il 30novembre dell’anno precedente a quello acui si riferisce e le domande di ingressopossono essere presentate dal datore dilavoro e dal lavoratore fin dal giorno suc-cessivo a quello di pubblicazione del de-creto ».

ART. 2.

(Criteri e modi per la determinazione dellequote di ingresso per lavoro e preventiverelazioni delle regioni sui fabbisogni lavo-

rativi).

1. All’articolo 21 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, i periodi primo esecondo sono sostituiti dai seguenti: « L’in-gresso nel territorio dello Stato per motividi lavoro subordinato, anche stagionale, dilavoro autonomo e di ricerca di occupa-zione avviene nell’ambito delle quote diingresso stabilite nei decreti che devonoessere emanati almeno ogni anno ai sensi

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dell’articolo 3, comma 4. Nello stabilire lequote i decreti possono tenere conto dieventuali accordi con determinati Stati edanno preferenza al rilascio di visti infavore di persone che abbiano qualificheprofessionali e che abbiano titoli di studiocorrispondenti a quelli più richiesti neisettori, per le qualifiche e per le mansionipiù richieste dal mercato del lavoro ita-liano, esclusi i titoli di studio, le qualifichee i settori per i quali è già consentito ilrilascio della carta blu UE, o in favore dipersone che dimostrino un’adeguata cono-scenza della lingua italiana e che documen-tino eventuali precedenti esperienze forma-tive o lavorative in Italia, o i cui familiari oconoscenti regolarmente residenti in Italiapossano offrire sostentamento od ospita-lità, nonché in favore di coloro che abbianogià soggiornato regolarmente in Italia la-sciando poi volontariamente il territoriodello Stato, anche al termine di un periodoinfruttuoso di soggiorno in Italia per ri-cerca di lavoro o per effetto di una deci-sione di rimpatrio o di un provvedimentodi espulsione per ingresso o soggiorno ir-regolari o del diniego della domanda diprotezione internazionale »;

b) il comma 4-ter è sostituito dal se-guente:

« 4-ter. Ogni regione e provincia auto-noma e l’Agenzia nazionale per le politicheattive del lavoro (ANPAL) devono trasmet-tere ogni anno entro il 30 ottobre allaPresidenza del Consiglio dei ministri unrapporto sulla presenza e sulla condizionedei lavoratori stranieri presenti rispettiva-mente nel territorio della propria regione oprovincia autonoma e nel territorio nazio-nale, contenente anche le indicazioni pre-visionali relative ai fabbisogni di ulteriorilavoratori stranieri dall’estero e al loroprevedibile inserimento socio-economico.Ogni rapporto deve essere tradotto in in-glese, francese, spagnolo e arabo a curadella regione o provincia autonoma o del-l’ANPAL e deve essere reso pubblico, in-sieme con le traduzioni, a cura dei Mini-steri degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, dell’interno e del lavoro edelle politiche sociali contestualmente allapubblicazione del decreto sulle quote in

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modo che sia consultabile telematicamenteda chiunque, con particolare riguardo peri potenziali lavoratori stranieri all’estero,anche nell’ambito della Rete nazionale deiservizi per le politiche del lavoro istituitadall’articolo 1 del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 150 ».

ART. 3.

(Sistema di collegamenti informatici e in-formazioni dei centri per l’impiego per fareconoscere le effettive possibilità occupazio-

nali e i lavoratori stranieri).

1. All’articolo 21, comma 7, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « In ognicaso, nell’ambito della Rete nazionale deiservizi per le politiche del lavoro istituitadall’articolo 1 del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 150, è istituito, anchecon sistemi di traduzione in inglese, fran-cese, spagnolo e arabo e nelle altre mag-giori lingue veicolari, un sistema di infor-mazione, anche telematica, ai lavoratoristranieri circa le effettive possibilità di oc-cupazione nel territorio italiano. L’ANPAL,in collaborazione con le regioni e impie-gando fondi erogati dall’Unione europea,promuove l’istituzione nei centri per l’im-piego di specifici servizi in favore dei lavo-ratori stranieri, anche con il supporto dimediatori linguistico-culturali, al fine difavorirne il più celere impiego e reimpiego,l’accesso alla formazione e alle misure pre-videnziali e la prevenzione dello sfrutta-mento lavorativo ».

ART. 4.

(Soppressione dell’obbligo della verifica pre-ventiva di indisponibilità ai fini del rilasciodel nulla osta al lavoro per i lavoratoristranieri rientranti nei limiti delle quote di

ingresso).

1. All’articolo 22, comma 2, alinea, deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, leparole: « previa verifica, presso il centroper l’impiego competente, della indisponi-

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bilità di un lavoratore presente sul territo-rio nazionale, idoneamente documentata, »sono soppresse.

ART. 5.

(Silenzio-assenso al rilascio del nulla ostaall’ingresso per lavoro del lavoratore stra-

niero residente all’estero).

1. All’articolo 22, comma 5, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Tra-scorso il termine di sessanta giorni senzache sia stato comunicato al richiedentedel nulla osta un provvedimento scritto emotivato di diniego, il lavoratore può pre-sentare entro i successivi trenta giornidomanda di visto di ingresso per lavorosubordinato, completa di tutta la docu-mentazione allegata alla domanda di nullaosta dal datore di lavoro, direttamentealla rappresentanza diplomatico-consolareitaliana all’estero competente per il suoPaese, dietro esibizione della copia degliatti contrassegnata dallo sportello unico,da cui risulti la data di presentazionedella domanda e della relativa documen-tazione ».

ART. 6.

(Mancata costituzione iniziale del rapportodi lavoro con il lavoratore straniero dopol’ingresso per lavoro a causa di eventi con-

cernenti il datore di lavoro).

1. All’articolo 22, comma 6, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Inogni caso di mancata costituzione delrapporto dopo l’ingresso del lavoratorestraniero a causa di decesso o malattiagrave o di responsabilità del datore dilavoro che aveva presentato domanda dinulla osta, lo straniero può ottenere unpermesso per attesa di occupazione e ac-cede a qualsiasi altra occupazione, fattesalve le eventuali sanzioni a carico deldatore di lavoro ».

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ART. 7.

(Ingresso per lavoro al di fuori delle quoteannuali dei lavoratori stranieri riassunti dalmedesimo datore di lavoro dopo avere giàsvolto un contratto a tempo determinato).

1. All’articolo 22, comma 11, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Lostraniero che sia ritornato nel suo Paesedopo aver lavorato in Italia con un regolarecontratto di lavoro a tempo determinato hadiritto di precedenza alla riassunzione conun rapporto di lavoro a tempo determinatoo indeterminato presso il medesimo datoredi lavoro entro i tre anni successivi allacessazione del rapporto di lavoro a tempodeterminato e in tal caso il nulla ostarichiesto dal medesimo datore di lavoro èrilasciato con priorità entro trenta giornidalla presentazione della domanda da partedel datore di lavoro al di fuori delle quotedi ingresso determinate ai sensi dell’arti-colo 21 e sulla domanda di visto il conso-lato provvede con priorità ».

ART. 8.

(Diritti previdenziali del lavoratore stranieroche ritorna in patria e accordi internazionali

in materia di sicurezza sociale).

1. Il comma 13 dell’articolo 22 del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èsostituito dai seguenti:

« 13. Salvo quanto previsto per il lavo-ratore stagionale dall’articolo 25, comma 5,in caso di rimpatrio il lavoratore stranieroconserva i diritti previdenziali e di sicu-rezza sociale e può goderne indipendente-mente dalla vigenza di un accordo di reci-procità al verificarsi della maturazione deirequisiti previsti dalla normativa vigente,anche in deroga al requisito contributivominimo. In mancanza di un accordo inter-nazionale in vigore con lo Stato di cui ècittadino che preveda la parità di tratta-mento, il mantenimento dei diritti e deivantaggi acquisiti, la possibilità di ottenereil pagamento delle prestazioni nel Paese diresidenza anche se a carico di un altro

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Stato e la totalizzazione dei periodi diassicurazione e contribuzione, l’INPS, surichiesta presentata una sola volta nellavita dallo straniero che sia definitivamenterientrato in patria e abbia restituito il suotitolo di soggiorno alle autorità consolariitaliane all’estero, gli corrisponde in un’u-nica soluzione l’importo pari alla somma ditutti i contributi previdenziali versati in suofavore, rivalutati sulla base dei tassi disvalutazione. Il presente comma si applicaa tutti i lavoratori stranieri indipendente-mente dall’anno di iscrizione all’ente diprevidenza sociale. Lo straniero che siastato ammesso a un regolare programma dirimpatrio volontario e assistito istituito aisensi dell’articolo 14-ter ed effettivamenteoperante nel proprio Paese di origine ha lafacoltà di consentire, salvo che ciò contrasticon eventuali norme internazionali in vi-gore con quello Stato, che un importo nonsuperiore al 20 per cento dei contributiprevidenziali complessivamente versati inItalia in suo favore sia versato dall’INPS alsoggetto gestore del programma di rimpa-trio per concorrere a finanziare eventualicosti aggiuntivi effettivamente sostenuti edocumentati nell’ambito del medesimo pro-gramma per effettuare il viaggio di rientrodefinitivo in Patria dello stesso straniero edei suoi familiari a carico conviventi e perprovvedere al loro effettivo e stabile rein-serimento alloggiativo, sociale e lavorativonel proprio Paese.

13-bis. Il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale, di con-certo con il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, sentiti gli enti previden-ziali, promuove la negoziazione di accordibilaterali in materia di sicurezza sociale tral’Italia e gli Stati non appartenenti all’U-nione europea, che prevedano la totalizza-zione dei contributi previdenziali versatinei rispettivi Stati in favore dei cittadiniitaliani e degli stranieri ».

ART. 9.

(Ingresso per lavoro fuori delle quote an-

nuali dei lavoratori stranieri che abbiano

svolto nei Paesi di origine specifici corsi

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finalizzati all’inserimento lavorativo nei set-tori produttivi italiani).

1. All’articolo 23, comma 3, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Glistranieri che abbiano frequentato e con-cluso positivamente nei Paesi di originecorsi finalizzati all’inserimento lavorativomirato nei settori produttivi italiani ope-ranti in Italia e che dimostrino la cono-scenza della lingua italiana, possono otte-nere, al di fuori delle quote annuali deter-minate ai sensi dell’articolo 21, un visto diingresso per lavoro subordinato ovvero unvisto di ingresso per ricerca di lavoro limi-tatamente all’impiego presso datori di la-voro del settore produttivo per il qualeabbiano svolto la formazione professio-nale ».

ART. 10.

(Ingressi e soggiorni per ricerca di lavoro).

1. Dopo l’articolo 27-quater del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inseritoil seguente:

« ART. 27-quinquies. – (Ingressi e sog-giorni per ricerca di lavoro). – 1. Nell’am-bito della programmazione delle quote diingressi stabilita ai sensi dell’articolo 21deve essere sempre prevista ogni anno an-che una quota di visti di ingresso per ri-cerca di lavoro da rilasciare agli stranieriche desiderino cercarsi direttamente un’oc-cupazione in Italia.

2. Al fine di poter ottenere il rilascio delvisto di ingresso per ricerca di lavoro lostraniero deve in ogni caso dimostrare didisporre dei mezzi economici per il viaggiodi andata e di ritorno e di risorse econo-miche stabili e derivanti da fonti lecite perun anno dal suo ingresso in Italia di im-porto non inferiore all’importo annuo del-l’assegno sociale e di disporre legalmente inItalia di un alloggio ad uso di abitazione edi un’assicurazione per le spese sanitarie odei mezzi economici necessari per l’iscri-zione volontaria al Servizio sanitario na-zionale.

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3. La disponibilità legale da parte dellostraniero dei mezzi economici e dell’allog-gio ad uso di abitazione, verificato dallecompetenti autorità comunali, anche nel-l’ambito di alloggi di proprietà di altrepersone fisiche o giuridiche, italiane o stra-niere regolarmente soggiornanti in Italia odi alloggi che siano legalmente in locazioneo in uso o in usufrutto allo straniero stessoo ad altre persone fisiche o giuridiche,italiane o straniere regolarmente soggior-nanti in Italia, e da essi resi effettivamentedisponibili legalmente a costui, può esserefornita sulla base di garanzie, anche ban-carie o assicurative, anche mediante depo-sito presso l’INPS di una somma forfetaria,messe a disposizione dallo stesso stranieroovvero messe a disposizione gratuitamentein favore dello straniero da suoi familiari oda altre persone fisiche o giuridiche ita-liane o straniere, legalmente residenti inItalia che non abbiano subìto condanne perdelitti, fatti salvi gli effetti della riabilita-zione. Il garante deve essere legalmenteresidente in uno dei comuni della provinciao della città metropolitana in cui soggior-nerà lo straniero garantito e se non èitaliano deve essere titolare in Italia, aisensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007,n. 30, del diritto di soggiorno permanentecome cittadino europeo o della carta disoggiorno permanente per i familiari nonaventi la cittadinanza di uno Stato membrodell’Unione europea ovvero essere titolaredel permesso di soggiorno UE per soggior-nanti di lungo periodo rilasciato in Italia aisensi dell’articolo 9.

4. Il regolamento di attuazione disci-plina le garanzie economiche, alloggiative esanitarie.

5. In ogni caso ogni persona fisica ogiuridica e i componenti del medesimo nu-cleo familiare possono presentare ogni announa sola dichiarazione di garanzia in fa-vore di una sola persona e ogni garante puòripresentarne un’altra in favore di un altrostraniero soltanto dopo che sia stato rila-sciato un permesso di soggiorno per lavorosubordinato a un altro straniero soggior-nante per ricerca di lavoro, al quale il vistodi ingresso per ricerca di lavoro era stato

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rilasciato sulla base di una garanzia pre-sentata dal medesimo garante.

6. Al fine di favorire un effettivo incon-tro tra la propria domanda e l’offerta dilavoro il decreto può prevedere che i cit-tadini di determinati Stati, in cui sianoeffettivamente e legalmente operanti e di-spongano di idonee sedi operative enti in-termediari pubblici o privati legalmenteaccreditati in Italia in materia di lavoro,abbiano la facoltà di allegare alla domandadi visto di ingresso per ricerca di lavoro iltipo di contatti presi direttamente o tele-maticamente o mediante la rappresentanzadiplomatica italiana con almeno uno deiseguenti soggetti italiani o stranieri rego-larmente abilitati a operare in Italia e nelPaese in cui si trova lo straniero al fine diconsentire il più celere svolgimento di col-loqui volti al collocamento con datori dilavoro residenti in Italia: soggetti autoriz-zati allo svolgimento delle attività di som-ministrazione, intermediazione, ricerca eselezione del personale, supporto alla ri-collocazione professionale, di cui agli arti-coli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276, altri soggetti autorizzatiall’attività di intermediazione ai sensi del-l’articolo 12 del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 150, i fondi paritetici in-terprofessionali nazionali per la forma-zione continua di cui all’articolo 118 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, il sistemadelle camere di commercio, industria, ar-tigianato e agricoltura, incluse le aziendespeciali e le camere di commercio all’e-stero, le organizzazioni non lucrative diutilità sociale (ONLUS) e le associazioni egli enti che svolgono attività a favore degliimmigrati iscritte nel registro di cui all’ar-ticolo 42 del presente testo unico che ri-spondano a requisiti minimi di soliditàeconomica e organizzativa, nonché di espe-rienza professionale degli operatori nelleattività d’intermediazione all’estero. Gli stan-dard di servizio in relazione alle attività deisoggetti indicate nel presente comma, esclusiquelli autorizzati ai sensi dell’articolo 4 deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,sono stabiliti dall’ANPAL, che provvede al-tresì a monitorare e a vigilare su tali atti-vità, con diritto di accesso a tutti i docu-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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menti e gli atti detenuti da pubbliche am-ministrazioni e da enti pubblici e privati, ene riferiscono costantemente ai Ministeridel lavoro e delle politiche sociali, dell’in-terno e degli affari esteri e della coopera-zione internazionale. In ogni caso l’inter-mediario pubblico o privato opera gratui-tamente in favore del lavoratore straniero,ha l’obbligo di raccogliere le esperienze dellavoratore straniero e di diffonderle tra idatori di lavoro in Italia fin dal primocontatto all’estero con il lavoratore favo-rendo contatti diretti tra loro e ha l’obbligodi garantire al lavoratore straniero la di-sponibilità di mezzi di sussistenza suffi-cienti per la durata del soggiorno e ancheper il ritorno nel Paese di provenienza,salvo che se ne faccia carico personalmenteil lavoratore stesso. Tali soggetti presentanoallo sportello unico per l’immigrazione dellaprovincia in cui sono ubicati un’appositarichiesta nominativa per l’autorizzazione alrilascio del visto di cui al comma 1 infavore di stranieri da essi selezionati, alfine di consentire lo svolgimento di colloquivolti al collocamento con datori di lavororesidenti in Italia, allegando un’idonea do-cumentazione da cui risulti la disponibilitàda parte del lavoratore straniero o di altrigaranti dei mezzi economici e di sussi-stenza idonei per la durata del soggiorno eper l’eventuale ritorno nel Paese di prove-nienza, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, salvoche di tali mezzi possa effettivamente farsicarico, in tutto o in parte, lo stesso soggettorichiedente, la dichiarazione autografa dellostraniero da cui risulti l’impegno a rimpa-triare in caso di mancata stipulazione di uncontratto di lavoro entro il termine di du-rata del permesso di soggiorno e la dichia-razione del livello di conoscenza della lin-gua italiana da parte dello straniero.

7. Il decreto di programmazione puòprevedere che i visti per richiesta di lavorosiano rilasciati con preferenza a stranieridestinati a svolgere il lavoro in determinatisettori, qualifiche o mansioni nei quali lamanodopera italiana o straniera è scarsaovvero con preferenza a stranieri che di-mostrino un’adeguata conoscenza della lin-gua italiana o a stranieri che siano inpossesso di determinati titoli di studio e

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qualifiche professionali documentate, esclusii titoli di studio, le qualifiche e i settori peri quali è già consentito il rilascio della cartablu UE, ovvero a stranieri che, diretta-mente o mediante l’intermediario pubblicoo privato di cui al comma 6, abbiano re-perito disponibilità documentate di datoridi lavoro all’assunzione regolare e imme-diata ovvero con preferenza a stranieridestinati a svolgere il rapporto di lavoro indeterminate zone del territorio italiano incui il tasso di disoccupazione sia inferiorealla metà della media nazionale.

8. Ai fini del rilascio del visto di ingressoper ricerca di lavoro lo straniero, anche peril tramite del garante residente in Italiaindicato al comma 3, ovvero il soggettointermediario indicato nel comma 6 pre-sentano domanda di nulla osta all’ingressoper ricerca di lavoro allo sportello unicoper l’immigrazione presso la prefettura –ufficio territoriale del Governo della pro-vincia in cui lo straniero alloggerà, alle-gando alla domanda la documentazioneconcernente i requisiti indicati nei commi1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nel presente comma e losportello unico si pronuncia sulla do-manda, sentita la questura, entro sessantagiorni dalla presentazione della domandae, verificata la sussistenza dei presuppostiprevisti dal presente articolo, rilascia ilnulla osta all’ingresso per ricerca di lavoro,in cui sono indicati le garanzie, l’eventualegarante, il luogo dell’alloggio in Italia el’eventuale ente intermediario, nonché leeventuali zone del territorio italiano e glieventuali settori, qualifiche e mansioni peri quali è consentita la ricerca di un lavorosubordinato. Lo sportello unico trasmetteimmediatamente il nulla osta, anche tele-maticamente, alla competente rappresen-tanza diplomatico-consolare italiana all’e-stero, insieme con il numero di codicefiscale, all’eventuale garante o all’eventualeintermediario, nonché allo straniero, cheentro i successivi sessanta giorni può pre-sentare alla stessa rappresentanza la do-manda di visto di ingresso per ricerca dilavoro, che gli è rilasciato entro i successivitrenta giorni e che deve essere utilizzatoper l’ingresso in Italia entro sessanta giornidal rilascio. Lo straniero che sia regolar-

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mente entrato sul territorio dello Stato inpossesso del visto di ingresso per ricerca dilavoro ottiene dallo sportello unico perl’immigrazione presso la prefettura – uffi-cio territoriale del Governo competente unpermesso di soggiorno per ricerca di lavorodella durata di un anno, insieme con ilrilascio del codice fiscale e l’iscrizione alcentro per l’impiego, con le eventuali limi-tazioni territoriali o di settori, qualifiche omansioni indicati nel visto, al quale deverecarsi prima dell’effettivo rilascio del per-messo per dichiarare la propria immediatadisponibilità allo svolgimento dell’attivitàlavorativa e alla partecipazione alle misuredi politica attiva del lavoro concordate conil centro per l’impiego e per prendere con-tatto con un rappresentante del soggettointermediario che ha ottenuto il nulla ostaall’ingresso ai sensi del comma 6 ai finidell’immediato svolgimento di colloqui voltial collocamento con datori di lavoro ov-vero, in mancanza, per prendere contattocon un rappresentante di uno dei soggettiindicati nel comma 6 legalmente autoriz-zati a operare in Italia per lo svolgimentodelle attività di somministrazione, interme-diazione, ricerca e selezione del personale,di supporto alla ricollocazione professio-nale o di attività di intermediazione al finedi consentire lo svolgimento di colloquivolti al collocamento con datori di lavoro,fatti salvi gli eventuali limiti indicati nelvisto afferenti ai settori, alle qualifiche, allemansioni e alla zona in cui si può svolgereil lavoro. Le domande di rilascio o di rin-novo del permesso, di rilascio del codicefiscale e di iscrizione al centro per l’im-piego sono presentate al comune di resi-denza o di domicilio per il luogo in cui sitrova l’alloggio garantito ai fini del rilasciodel visto e del permesso di soggiorno.

9. Il permesso di soggiorno per ricercadi lavoro consente la partecipazione a corsidi formazione professionale e a corsi dilingua italiana e l’instaurazione di tutti itipi di rapporti di lavoro subordinato nelsettore privato, salve le eventuali limita-zioni indicate nel visto per l’impiego indeterminati territori, settori, qualifiche omansioni. Lo straniero che non ha cono-scenza della lingua italiana ha altresì l’ob-

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bligo di partecipare a un corso di linguaitaliana concordato con il comune, d’intesacon lo sportello unico per l’immigrazione,al momento della presentazione della do-manda di rilascio del permesso e la fre-quenza e il superamento del corso sonocondizioni per il successivo rinnovo o con-versione del permesso di soggiorno. In de-roga agli articoli 40 e 41, il permesso con-sente di fruire soltanto dell’alloggio indi-cato ai fini del rilascio del visto di ingressoe del permesso di soggiorno e consente diaccedere soltanto alle misure assistenzialifunzionali alla ricerca di un’occupazionelavorativa e all’incontro tra domanda eofferta di lavoro, ferma restando la coper-tura sanitaria predisposta ai fini dell’in-gresso e del soggiorno per ricerca di occu-pazione.

10. Alla scadenza del permesso per ri-cerca di lavoro, previa domanda presentatadallo straniero presso il comune in cuidimora, che provvede all’inoltro allo spor-tello unico per l’immigrazione della prefet-tura – ufficio territoriale del Governo ealla consegna allo straniero dei provvedi-menti concernenti una delle seguenti situa-zioni:

a) lo sportello unico per l’immigra-zione converte il permesso di soggiorno perricerca di lavoro in un permesso di sog-giorno per lavoro subordinato, con la dici-tura “permesso unico di lavoro”, nei casi incui lo straniero abbia regolarmente fre-quentato e concluso il corso di lingua ita-liana e abbia regolarmente frequentato al-tri corsi di formazione o abbia regolar-mente svolto rapporti di lavoro e sia rego-larmente impiegato con un regolarecontratto di lavoro subordinato di tipo nonstagionale e di durata non inferiore a seimesi, anche non consecutivi, in conformitàcon gli eventuali limiti indicati nel visto;

b) lo sportello unico per l’immigra-zione rinnova il permesso di soggiorno perricerca di lavoro per la durata di un annonei casi in cui lo straniero sia disoccupato,ma abbia concluso il corso di lingua ita-liana e abbia svolto regolari rapporti dilavoro ovvero il rapporto di lavoro instau-rato sia di tipo stagionale o abbia la duratainferiore a sei mesi, anche non consecutivi,

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ovvero qualora lo straniero dimostri diaver reso la dichiarazione di immediatadisponibilità allo svolgimento di attività la-vorativa e alla partecipazione alle misuredi politica attiva del lavoro concordate conil centro per l’impiego, di cui all’articolo 18del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 150, di aver sottoscritto il patto di ser-vizio personalizzato e le conseguenti obbli-gazioni relative alle attività da svolgere, trale quali i laboratori di orientamento e icorsi di formazione o riqualificazione pro-fessionale, di cui all’articolo 20 dello stessodecreto legislativo, e di non essersi sot-tratto, in assenza di giustificato motivo, alleconvocazioni ovvero agli appuntamenti deicentri per l’impiego e di non avere rifiutatole congrue offerte di lavoro, di cui all’arti-colo 25 dello stesso decreto legislativo, acondizione che lo straniero disponga tut-tora delle garanzie economiche, alloggiativee sanitarie; alla scadenza di tale permessoè rilasciato un permesso di soggiorno su-bordinato con la dicitura « permesso unicodi lavoro », della durata di almeno un annose lo straniero svolge un regolare rapportodi lavoro;

c) in ogni altro caso diverso da quelliindicati nelle lettere a) e b) e salvo chepossa essere rilasciato altro tipo di per-messo di soggiorno lo straniero ha l’obbligodi lasciare il territorio dello Stato e al finedi assicurare l’effettivo rientro in patria losportello unico per l’immigrazione o l’INPSrendono disponibili i mezzi economici e legaranzie messe a disposizione per il viaggiodi rientro al momento del rilascio del visto.In caso di rientro in patria entro trentagiorni dalla scadenza del permesso di sog-giorno lo straniero ha diritto di priorità nelrilascio di ulteriori visti di ingresso perricerca di lavoro

11. Il visto di ingresso e il permesso disoggiorno di cui al presente articolo nonpossono in nessuno caso essere rilasciati e,se rilasciati, sono immediatamente revo-cati, e comunque il permesso non è rinno-vato, nel caso in cui si accerti che ricorrauna delle situazioni di cui all’articolo 22,commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cuilo straniero sia considerato una minaccia

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per l’ordine pubblico o la sicurezza delloStato.

12. Le questure forniscono all’INPS, tra-mite collegamenti telematici, le informa-zioni anagrafiche relative ai lavoratori aiquali è rilasciato o rinnovato il permesso disoggiorno per ricerca di lavoro, che prov-vede a inserirle nell’Archivio anagrafico deilavoratori extracomunitari, di cui all’arti-colo 22, comma 9 ».

ART. 11.

(Semplificazione delle procedure per il rico-noscimento dei titoli di studio e delle qua-

lifiche professionali).

1. All’articolo 39, comma 3, lettera f),del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« In ogni caso il riconoscimento delle qua-lifiche professionali e dei titoli di studio èsvolto dalle università e dagli istituti sco-lastici e di formazione secondo criteri ge-nerali e comuni e con procedure semplifi-cate e compatibili con l’esercizio effettivodel diritto allo studio e con i tempi previstiper le iscrizioni o le immatricolazioni aicorsi di studio universitari e scolastici, se-condo le disposizioni previste con decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, d’intesa con i Ministri dellagiustizia, del lavoro e delle politiche sociali,degli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale e con il parere conforme delConsiglio universitario nazionale e in mododa prevedere i tempi ».

CAPO II

NUOVA DISCIPLINA DEL SOGGIORNODEGLI STRANIERI

ART. 12.

(Sostituzione dell’accordo di integrazione concorsi di lingua italiana e di educazione ci-

vica).

1. All’articolo 4-bis del decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Prima della consegna del primo per-messo di soggiorno che abbia la durata di

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almeno un anno lo straniero maggiorennecontestualmente alla consegna della do-manda di permesso di soggiorno è iscrittodal comune a un corso di lingua italiana edi educazione civica presso un’istituzionescolastica, formativa o universitaria, pro-mosso dal comune, d’intesa con lo sportellounico per l’immigrazione della prefettura –ufficio territoriale del Governo e con l’uf-ficio scolastico provinciale ed eventual-mente anche in consorzio con altri comunio con università, anche con materiali esussidi tradotti nella lingua comprensibileallo straniero, in cui è informato dei prin-cìpi fondamentali della Costituzione dellaRepubblica e dell’organizzazione e del fun-zionamento delle istituzioni pubbliche inItalia e della vita civile in Italia, con par-ticolare riferimento ai settori della sanità,della scuola, dei servizi sociali e del lavoroe agli obblighi fiscali e dell’eguaglianza senzadistinzioni di sesso o di religione, nonchédei diritti e dei doveri degli stranieri inItalia, delle facoltà e degli obblighi inerentiil soggiorno, dei diritti e doveri reciprocidei coniugi e dei doveri dei genitori verso ifigli secondo l’ordinamento giuridico ita-liano, anche con riferimento all’obbligo diistruzione, ed è altresì informato delle prin-cipali iniziative a sostegno del processo diintegrazione degli stranieri a cui egli puòaccedere nel territorio della provincia diresidenza e sulla normativa di riferimentoin materia di salute e sicurezza sul lavoro.Lo straniero è altresì informato che ladurata del permesso di soggiorno al mo-mento del rinnovo avrà una durata doppiarispetto a quella del rilascio qualora almomento della presentazione della do-manda di rinnovo del permesso di sog-giorno lo straniero documenti la cono-scenza della lingua italiana a un livelloalmeno A-2 comprovato al termine di corsodi lingua italiana o l’avvenuta acquisizionedi un titolo di studio italiano e l’adempi-mento dell’obbligo scolastico dei figli, non-ché la perdurante iscrizione al Serviziosanitario nazionale »;

b) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Misure per favorire l’integra-zione ».

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ART. 13.

(Contributi per il rilascio e il rinnovo deititoli di soggiorno).

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, il comma 2-ter è sosti-tuito dal seguente:

« 2-ter. La richiesta di rilascio, di rin-novo o di conversione del permesso disoggiorno è sottoposta al versamento di uncontributo pari all’importo per il rilasciodella carta di identità elettronica, oltre aicosti per il rilascio del documento in for-mato elettronico e al pagamento della marcada bollo. Non è richiesto il versamento ditali importi per il rilascio o il rinnovo o laconversione dei permessi di soggiorno perrichiesta di asilo, per protezione sussidia-ria, per status di rifugiato, per motivi uma-nitari, per cure mediche o per motivi fa-miliari ».

ART. 14.

(Rilascio, rinnovo e conversione dei per-messi di soggiorno: documentazione uni-forme per la presentazione delle domande efunzioni amministrative spettanti ai comuniin materia di raccolta delle domande, veri-fica preliminare e consegna dei provvedi-menti e contestuale iscrizione anagrafica).

1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 5del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,come modificato dalla presente legge, sonoinseriti i seguenti:

« 2-quater. Il regolamento di attuazionestabilisce la documentazione tassativa chedeve essere richiesta su tutto il territorionazionale al fine del rilascio, del rinnovo edella conversione di ogni tipo di titolo disoggiorno.

2-quinquies. Le domande di rilascio, dirinnovo e di conversione del permesso disoggiorno per qualsiasi motivo e le do-mande di rilascio del permesso di sog-giorno UE per soggiornanti di lungo pe-riodo sono presentate, insieme con tutta ladocumentazione richiesta, presso un appo-sito ufficio del comune di residenza o di

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domicilio dello straniero. L’ufficio provvedea fare una prima verifica immediata sullacompletezza della documentazione presen-tata, a inviarla anche telematicamente allosportello unico per l’immigrazione e allaquestura competenti e a consegnare all’in-teressato la ricevuta che attesta la presen-tazione della domanda e la documenta-zione ad essa allegata e successivamente ilprovvedimento del questore sulla domandapresentata e, previo pagamento del contri-buto previsto al comma 2-ter, il permessodi soggiorno elettronico rilasciato. Conte-stualmente alla consegna del titolo di sog-giorno rilasciato o rinnovato il comuneprovvede all’iscrizione anagrafica dello stra-niero o al rinnovo della stessa e al rilascioo rinnovo della sua carta di identità ».

ART. 15.

(Durata e rinnovi dei permessi di soggiorno).

1. I commi 3 e 3-bis dell’articolo 5 deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La durata del permesso di soggiornoè quella prevista dal visto di ingresso, neilimiti del presente testo unico e del rego-lamento di attuazione. I permessi di sog-giorno rinnovabili rilasciati sulla base di unvisto nazionale per un soggiorno di nonbreve periodo hanno una durata biennale.

3-bis. In ogni caso il permesso di sog-giorno per lavoro stagionale in relazione auno o più contratti di lavoro stagionale hala durata massima di nove mesi, salvo chesia diversamente disposto dal presente te-sto unico. Il permesso di soggiorno perlavoro subordinato in presenza di un con-tratto di lavoro a tempo determinato ha ladurata di un anno e in presenza di uncontratto di lavoro a tempo indeterminatoha la durata iniziale di due anni ».

ART. 16.

(Durata doppia del permesso di soggiornorinnovato allo straniero che abbia adem-

piuto ai suoi doveri).

1. All’articolo 5, comma 4, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-

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giunto, in fine, il seguente periodo: « Ilpermesso di soggiorno ha una durata dop-pia rispetto a quella del permesso di cui siè chiesto il rinnovo qualora lo straniero almomento della presentazione della do-manda di rinnovo del permesso di sog-giorno abbia documentato la conoscenzadella lingua italiana a un livello almeno A-2comprovato al termine di corso di linguaitaliana o l’avvenuta acquisizione di untitolo di studio italiano e l’adempimentodell’obbligo scolastico dei figli, nonché laperdurante iscrizione al Servizio sanitarionazionale ».

ART. 17.

(Criteri e modi per l’adozione dei provvedi-menti di revoca o di diniego di rinnovo dei

permessi di soggiorno).

1. Dopo il comma 5-ter dell’articolo 5del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,è inserito il seguente:

« 5-quater. In ogni caso ogni provvedi-mento di revoca o diniego di rinnovo delpermesso di soggiorno deve essere adottatocaso per caso nel rispetto del principio diproporzionalità e non può essere motivatoda ragioni di ordine economico, né daragioni estranee ai comportamenti indivi-duali dell’interessato che rappresentino unaminaccia concreta, effettiva e sufficiente-mente grave all’ordine pubblico o alla pub-blica sicurezza. L’esistenza di condanne pe-nali non giustifica di per sé l’adozione ditali provvedimenti, che possono essere di-sposti soltanto quando si tratta di sentenzadefinitiva a pena detentiva, già scontata,per un delitto doloso indicato nell’articolo380 del codice di procedura penale e siastata disposta l’espulsione da parte dell’au-torità giudiziaria. Nell’adottare il provvedi-mento si tiene conto della durata del sog-giorno in Italia dell’interessato, della suaetà, della sua situazione familiare ed eco-nomica, del suo stato di salute, della suaintegrazione sociale e culturale nel territo-rio nazionale e dell’importanza dei suoilegami con il Paese di origine ».

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ART. 18.

(Convertibilità di tutti i tipi di permessi disoggiorno).

1. All’articolo 5, comma 9, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Ognipermesso di soggiorno è convertibile in unpermesso di soggiorno ad altro titolo qua-lora lo straniero attesti il possesso dei re-quisiti previsti per tale permesso dal pre-sente testo unico o dal regolamento diattuazione ».

ART. 19.

(Permessi di soggiorno per motivi umanitaririlasciati a stranieri regolarizzabili in casi didocumentata integrazione nella società ci-vile o di documentata esigenza di rendereeffettivo il diritto al rispetto della propria

vita privata o familiare).

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Il questore, d’ufficio o su richie-sta motivata del prefetto o dei servizi so-ciali del comune in cui lo straniero dimorao dell’interessato o di enti o associazionioperanti in favore dello straniero aventisede nel territorio di sua competenza eiscritti nel registro previsto nell’articolo 42,con proprio provvedimento motivato, adot-tato caso per caso in conformità ai princìpie ai criteri predeterminati in generale dalconsiglio territoriale per l’immigrazione eapprovati dal Ministro dell’interno o, inmancanza, previo parere favorevole dellamaggioranza dei componenti dello stessoconsiglio, rilascia un permesso di soggiornoper motivi umanitari della durata di dueanni, rinnovabile e convertibile in un altrotipo di permesso di soggiorno, allo stra-niero che sia identificato e titolare di unvalido documento di identificazione e neicui confronti non sussistano elementi con-creti ed attuali che lo rendano pericolosoper l’ordine pubblico o per la sicurezzadello Stato e che, anche se sprovvisto di unvalido titolo di soggiorno e non avendo i

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requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovodi alcun altro tipo di titolo di soggiorno,anche a seguito del rigetto definitivo di unadomanda di protezione internazionale, di-mostri il suo radicamento nel territorioitaliano e la sua integrazione nella societàcivile e nell’ordinamento giuridico italiano,desumibili dall’assenza di condanne o pro-cedimenti penali a suo carico, dall’imme-diata disponibilità al lavoro, dal grado diconoscenza della lingua italiana, dalla fre-quentazione di corsi di formazione profes-sionale, da legami familiari o da altre cir-costanze di fatto o comportamenti idonei eche in particolare si trovi in una delleseguenti situazioni:

a) straniero che non risulti segnalatoai fini della non ammissione in altri Statidell’Unione europea, il quale attesti di averconcluso positivamente un percorso di for-mazione professionale o scolastica e di in-clusione sociale in Italia e che sia in gradodi dimostrare una conoscenza della linguaitaliana di livello A2 o lo svolgimento inItalia un’attività lavorativa trasformabile inattività regolare o denunciabile in caso disfruttamento lavorativo ovvero la disponi-bilità all’assunzione con un regolare con-tratto di lavoro subordinato e la concretaidoneità a continuare la sua permanenza inItalia; tali disponibilità e idoneità possonoessere dimostrate con ogni mezzo, anchemediante la disponibilità per sé per il suc-cessivo anno di un alloggio idoneo ad uso diabitazione immediatamente e legalmenteoccupabile e di documentati mezzi di so-stentamento in Italia, commisurati a unimporto annuo non inferiore all’importoannuo dell’assegno sociale, ricavati anchedallo svolgimento di fatto di un’attività la-vorativa irregolare di cui all’articolo 22,comma 12, o denunciata ai sensi dell’arti-colo 22, comma 12-quater. Tale disponibi-lità legale e immediata può derivare ancheda persone legalmente residenti in Italia enon condannate per alcun delitto, fatti salvigli effetti della riabilitazione, diverse daifamiliari aventi i requisiti per attuare l’u-nità familiare nei casi indicati negli articoli28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino alsostentamento dello straniero volontaria-mente e con idonee garanzie alloggiative e

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finanziarie disciplinate dal regolamento diattuazione. Il permesso di soggiorno permotivi umanitari rilasciato ai sensi dellapresente lettera è rinnovabile ed è conver-tibile alla scadenza in permesso di sog-giorno per lavoro subordinato, recante ladicitura “permesso unico di lavoro”, neicasi in cui lo straniero abbia stipulato con-tratti di lavoro subordinato della duratacomplessiva di almeno un anno nel corsodei due anni precedenti la richiesta dirinnovo, ovvero dimostri di aver reso ladichiarazione di immediata disponibilitàallo svolgimento di un’attività lavorativa ealla partecipazione alle misure di politicaattiva del lavoro concordate con il centroper l’impiego, di cui all’articolo 18 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,di aver sottoscritto il patto di servizio per-sonalizzato e le conseguenti obbligazionirelative alle attività da svolgere, tra le qualii laboratori di orientamento e i corsi diformazione o riqualificazione professio-nale, di cui all’articolo 20 dello stesso de-creto legislativo, e di non essersi sottratto,in assenza di giustificato motivo, alle con-vocazioni ovvero agli appuntamenti dei cen-tri per l’impiego e di non avere rifiutato lecongrue offerte di lavoro, di cui all’articolo25 dello stesso decreto legislativo;

b) straniero, i cui legami personali efamiliari in Italia, valutati soprattutto conriguardo alla loro intensità, alla loro duratae alla loro stabilità, alle condizioni di vitae di salute dell’interessato, alla sua età, alsuo positivo inserimento nella società ita-liana, nel rispetto delle norme della Costi-tuzione e delle leggi penali, e alla naturadei suoi legami con gli eventuali familiarinel Paese di origine, sono tali che il rifiutodi autorizzare il suo soggiorno nel territo-rio dello Stato arrecherebbe al suo dirittoal rispetto della sua vita privata e familiare,garantito dall’articolo 8 della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali (CEDU), firmataa Roma il 4 novembre 1950, resa esecutivacon legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesionesproporzionata rispetto ai motivi del ri-fiuto. Ai fini del rilascio del permesso è inogni caso tenuta in particolare considera-zione la condizione dei minori stranieri

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nati in Italia, degli stranieri che vivono inItalia da almeno cinque anni, degli stra-nieri che abbiano compiuto 65 anni di etàe degli stranieri che abbiano denunciatocasi di violenza o sfruttamento. Il permessodi soggiorno per motivi umanitari rilasciatoai sensi della presente lettera è rinnovabileed è convertibile alla scadenza in un per-messo per motivi familiari o di studio o dilavoro o per residenza elettiva.

6-ter. Il permesso di soggiorno di cui alcomma 6-bis del presente articolo non puòin nessun caso essere rilasciato e, se rila-sciato, è immediatamente revocato e co-munque non è rinnovato, nel caso in cui siaccerti che ricorra una delle situazioni dicui all’articolo 22, commi 5-bis e 5-ter,ovvero nel caso in cui lo straniero siaconsiderato una minaccia per l’ordine pub-blico o la sicurezza dello Stato ».

ART. 20.

(Servizi dei comuni per la realizzazione diattività mirate all’inclusione sociale deglistranieri regolarmente residenti sul proprio

territorio).

1. All’articolo 42 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di promuovere, collegaree coordinare le iniziative e le attività svoltea livello locale da enti pubblici e privati efinalizzate all’inclusione sociale degli stra-nieri residenti, ogni comune, nel rispettodelle norme regionali e anche consorzian-dosi allo scopo con altri comuni, istituisce,anche in collaborazione con associazionied enti iscritti nel registro indicato nelcomma 2 e con i contributi dell’Unioneeuropea, del Ministero dell’interno e delFondo nazionale per le politiche sociali, unservizio per gli stranieri presenti sul terri-torio, preposto a promuovere la realizza-zione sul territorio delle attività indicatenel comma 1 e ad offrire a persone, asso-ciazioni, enti, aziende e servizi presenti sulmedesimo territorio:

a) informazioni e orientamento suiservizi pubblici o di interesse pubblico ope-ranti nel territorio del comune;

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b) informazioni e orientamento in me-rito ai diritti e ai doveri degli stranieri,all’accesso agli interventi e servizi sociali,all’accesso ai servizi sanitari, all’accesso aiservizi scolastici, all’università, ai percorsidi istruzione e di formazione professionale,al riconoscimento dei titoli di studio e aicorsi di lingua italiana;

c) informazioni e consulenze, anchein collaborazione con il centro per l’im-piego, per la ricerca di un’attività lavorativae per l’avvio di un’attività di lavoro auto-nomo;

d) supporto, accompagnamento e orien-tamento legale, anche in collegamento conla prefettura – ufficio territoriale del Go-verno e con la questura, in merito allepratiche amministrative, con particolare ri-guardo per la richiesta, rinnovo o conver-sione dei permessi di soggiorno, per il ri-congiungimento familiare, per l’acquistodella cittadinanza italiana e per la prote-zione internazionale;

e) accompagnamento e supporto aglistranieri che si sono appena ricongiunti eai loro familiari residenti nel comune;

f) mediazione linguistico-culturale eservizi di interpretariato per gli stranieri;

g) mediazione di quartiere per l’a-scolto, l’orientamento e la consulenza le-gale degli stranieri, in modo da prevenire orisolvere eventuali controversie e da favo-rire il dialogo tra la popolazione;

h) accompagnamento e supporto perl’orientamento, la progettazione e la rea-lizzazione di eventuali progetti di rimpatriovolontario assistito;

i) supporto ad associazioni ed enti,italiani e stranieri, per la realizzazione sulterritorio del comune di eventi, laboratori,riunioni, seminari e incontri con le comu-nità straniere;

l) promozione, coordinamento e col-legamento delle iniziative e delle strutturedi accoglienza per gli stranieri presenti sulterritorio, anche in collegamento con laprefettura – ufficio territoriale del Go-verno;

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m) promozione e collegamento, anchein collaborazione con le istituzioni scola-stiche, di tutti i corsi pubblici e privatioperanti sul territorio e finalizzati all’ap-prendimento della lingua italiana;

n) promozione e collegamento, in col-laborazione con la regione, delle iniziativedi formazione o riqualificazione professio-nale degli stranieri ».

CAPO III

NUOVE NORME CONCERNENTI FAMI-GLIE E MINORI STRANIERI

ART. 21.

(Identificazione e accertamento della minoreetà dello straniero).

1. All’articolo 19, comma 1-bis, del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Aifini dell’identificazione e dell’accertamentodella minore età del minore straniero nonaccompagnato si osservano le disposizionipreviste dalla legge 7 aprile 2017, n. 47,dall’articolo 19-bis del decreto legislativo18 agosto 2015, n. 142, e dall’articolo 4 deldecreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24,nonché le disposizioni e le procedure mul-tidisciplinari previste dal regolamento dicui al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 10 novembre 2016, n. 234 ».

ART. 22.

(Presentazione della richiesta e ritiro delpermesso di soggiorno dei minori inespelli-

bili).

1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 19del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Il permesso di soggiorno per iminori indicati nella lettera a) del comma2 può essere chiesto o ritirato da chiunque,su delega scritta del genitore o del consoledello Stato di appartenenza o del curatorespeciale nominato dal giudice tutelare ».

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ART. 23.

(Unità familiare con i genitori a carico).

1. All’articolo 29, comma 1, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, la letterad) è sostituita dalla seguente:

« d) genitori del richiedente o del co-niuge quando tali genitori non disponganodi un adeguato sostegno familiare nel Paesed’origine ovvero quando dichiarino di es-sere disponibili ad assicurare l’assistenzaindispensabile al richiedente o al coniugenelle loro necessità personali o familiari onella cura dei loro figli minorenni a causadi concomitanti esigenze di salute o dilavoro o di studio ».

ART. 24.

(Equiparazione delle unioni civili e dellestabili convivenze registrate ai fini del diritto

all’unità familiare).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èinserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini di cui al presente testounico è equiparato al coniuge la personache con il richiedente ha legalmente costi-tuito un’unione civile non sciolta o un altrotipo di unione legalmente riconosciuta nelloStato di origine con un’altra persona dellostesso sesso e il partner non coniugato cheabbia una relazione stabile e duratura de-bitamente comprovata con il soggiornantein Italia o lo straniero non coniugato legatoal soggiornante in Italia da una relazioneformalmente registrata ».

ART. 25.

(Equiparazione della disponibilità di risorseeconomiche certe alla disponibilità di red-dito ai fini dell’attuazione del diritto all’u-

nità familiare).

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’arti-colo 29 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « . Alla disponibilità delreddito è equiparata la disponibilità di al-

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tre risorse stabili e legittime da parte delrichiedente o dei suoi familiari residenti inItalia, le quali siano sufficienti per mante-nere se stesso e i propri familiari senzaricorrere al sistema italiano di assistenzasociale, valutate sulla base della loro na-tura e sulla base della loro non occasiona-lità, in modo che ogni familiare possa li-beramente disporre in qualsiasi momentodi un importo annuo non inferiore all’im-porto annuo dell’assegno sociale, aumen-tato della metà dell’importo dell’assegnosociale per ogni familiare da ricongiun-gere ».

ART. 26.

(Silenzio-assenso al nulla-osta al ricongiun-gimento familiare).

1. All’articolo 29, comma 8, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Tra-scorso tale termine senza che sia statocomunicato al richiedente del nulla osta unprovvedimento scritto e motivato di di-niego, l’interessato può presentare entro isuccessivi novanta giorni domanda di vistodi ingresso per ricongiungimento familiare,completa di tutta la documentazione richie-sta, direttamente alla competente rappre-sentanza diplomatico-consolare italiana al-l’estero, allegandovi copia della ricevutadella domanda rilasciata dallo sportellounico per l’immigrazione, da cui risultinola data di presentazione e la documenta-zione allegata alla domanda ».

ART. 27.

(Agevolazione dell’unità familiare dei fami-liari già presenti in Italia di stranieri titolaridi protezione internazionale o di un per-

messo per motivi umanitari).

1. All’articolo 30, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,le parole: « Qualora detto cittadino sia unrifugiato si prescinde dal possesso di unvalido permesso di soggiorno da parte delfamiliare » sono sostituite dalle seguenti:« Si prescinde dal possesso di un valido

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permesso di soggiorno da parte del fami-liare qualora detto cittadino sia un rifu-giato o un titolare di protezione sussidiariao un titolare di permesso di soggiorno permotivi umanitari ovvero qualora il fami-liare si trovi nella condizione prevista nellalettera b) del comma 5-quater dell’articolo5 ».

ART. 28.

(Condizione giuridica dei minori stranieri).

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èinserito il seguente:

« 1-bis. Ai minori stranieri presenti sulterritorio nazionale, indipendentemente dalpossesso di un permesso di soggiorno daparte loro o dei loro genitori, sono ricono-sciuti in via generale pari diritti rispetto aiminori italiani, inclusi i diritti inerenti gliatti di stato civile, il diritto all’iscrizione alServizio sanitario nazionale, l’accesso agliinterventi di sostegno al nucleo familiarefinalizzati a consentire al minore di essereeducato nell’ambito della propria famiglia,nonché il diritto all’istruzione e alla for-mazione fino al conseguimento del titolofinale del corso iniziato durante la minoreetà ».

ART. 29.

(Compimento della maggiore età degli stra-nieri che erano minori non accompagnati).

1. All’articolo 32 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « Le disposizioni del pre-sente comma si applicano anche agli stra-nieri che compiono la maggiore età allor-ché si trovano in Italia nella condizione diminori stranieri non accompagnati. Il per-messo di soggiorno per motivi familiaririlasciato al minore è rinnovato per lamedesima durata di quello del genitore alcompimento della maggiore età e in seguitoa condizione che il figlio maggiore di età

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risulti a carico del genitore. Analogamenteè rilasciato il permesso di soggiorno UE persoggiornanti di lungo periodo al figlio mag-giorenne a carico di un genitore titolare delmedesimo permesso che abbia gli altri re-quisiti per ottenerlo »;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.

CAPO IV

NUOVA DISCIPLINA DEGLI INGRESSI IR-REGOLARI E DEGLI ALLONTANAMENTI

ART. 30.

(Riforma dei respingimenti).

1. All’articolo 10 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Il provvedimento di re-spingimento alla frontiera è adottato conatto scritto e motivato, anche con la mo-dulistica prevista dalle norme dell’Unioneeuropea, tradotto in lingua comprensibileallo straniero ed è comunicato allo stesso,unitamente all’indicazione delle modalitàd’impugnazione »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Agli stranieri che hanno eluso icontrolli di frontiera o che sono comunquefermati o scoperti dalle competenti auto-rità in occasione dell’attraversamento irre-golare delle frontiere via terra, via mare ovia aria o che, nelle circostanze di cui alcomma 1 del presente articolo, sono statitemporaneamente ammessi nel territorioper necessità di pubblico soccorso, si ap-plicano le disposizioni degli articoli 10-bise 10-ter ».

ART. 31.

(Abolizione dei reati di ingresso o soggiornoirregolari e disciplina della condizione deglistranieri in situazione di soggiorno irrego-lare: casi di rilascio di titoli di soggiorno

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e casi di adozione della decisione di rim-patrio).

1. L’articolo 10-bis del decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dalseguente:

« ART. 10-bis. – (Stranieri in situazione disoggiorno irregolare: rilascio di titoli di sog-giorno e decisione di rimpatrio). – 1. Siconsidera in situazione di soggiorno irre-golare nel territorio dello Stato lo stranieroche si trova sul territorio dello Stato e chesi trova in una delle seguenti condizioni:

a) non soddisfa o non soddisfa più lecondizioni d’ingresso previste nell’articolo6 del regolamento (UE) 2016/399 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 9marzo 2016, e non è titolare in Italia di unpermesso di soggiorno per motivi umani-tari o rilasciato ad altro titolo ovvero nonha o non ha più le condizioni per chiedereod ottenere un altro titolo di soggiorno;

b) è sprovvisto di un titolo di sog-giorno valido o in corso di rilascio o dirinnovo, esclusi i casi di identificazionedurante le verifiche di frontiera svolte al-l’attraversamento delle frontiere esterne inuscita dal territorio dello Stato;

c) è entrato nel territorio dello Statoeludendo i controlli di frontiera o essendocomunque sprovvisto di documenti di viag-gio o di identificazione validi e di un vistodi ingresso, ove prescritto;

d) è fermato o è scoperto dalle com-petenti autorità in occasione dell’attraver-samento irregolare via terra, via mare o viaaria delle frontiere o del territorio delloStato;

e) si presenta ai valichi di frontierasprovvisto dei requisiti previsti per l’in-gresso o il soggiorno nel territorio delloStato ed è comunque ammesso nel territo-rio dello Stato per necessità di pubblicosoccorso;

g) è comunque trovato nel mare ter-ritoriale o a bordo di un aeromobile chegiunge a un aeroporto italiano o a bordo diun natante che è in navigazione nel mareterritoriale ovvero in zona contigua al mare

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territoriale e in tali casi è sprovvisto didocumenti di viaggio o di identificazione odi un valido titolo di soggiorno o si hannoelementi per dubitare della sua identità onazionalità o comunque deve essere soc-corso trovandosi in situazione di bisogno odi pericolo per la sua salute o incolumitàpersonale;

h) al momento della dimissione da unistituto penitenziario per qualsiasi motivo,anche a seguito di cessazione di una misuracautelare detentiva, non sono ancora iden-tificate la sua identità o nazionalità o èsprovvisto di documenti di identificazioneo di un valido titolo di soggiorno.

2. Dopo che siano stati svolti ai sensidell’articolo 10-ter i colloqui e i rilievi fo-todattiloscopici, sulla base degli elementiraccolti dal questore d’ufficio o nel collo-quio e degli elementi forniti da altre auto-rità o dallo stesso straniero o dal suodifensore o da un ente che opera in favoredegli stranieri:

a) qualora lo straniero manifesti inqualsiasi modo la volontà di presentaredomanda di protezione internazionale, ilquestore procede alla verbalizzazione delladomanda, gli rilascia il permesso di sog-giorno per richiesta di asilo e dispone insuo favore l’immediato accesso alle misuredi accoglienza e di assistenza nei casi e neimodi previsti dalle norme in vigore in ma-teria di protezione internazionale;

b) qualora lo straniero si trovi in unadelle condizioni indicate negli articoli 18,18-bis e 22, comma 12-quater, il questorene informa immediatamente il competenteprocuratore della Repubblica e previo suoparere favorevole gli rilascia il permesso disoggiorno per motivi umanitari e, nei casiindicati nell’articolo 18, lo avvia a un pro-gramma di assistenza e integrazione so-ciale, fatta salva l’effettività del periodo diriflessione previsto nei predetti articoli;

c) qualora lo straniero sia un minorestraniero non accompagnato, il questoreosserva le norme che lo riguardano e qua-lora si trovi nelle condizioni indicate nel-l’articolo 31, comma 3, ne informa i servizisociali territoriali e il competente tribunale

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per i minorenni e, su autorizzazione deltribunale stesso, gli rilascia il permesso disoggiorno per minore età o per assistenzadi minore;

d) qualora lo straniero si trovi in unadelle situazioni indicate negli articoli 5, 17,19, 20, 29, 29-bis 30, 31, 32 o 33 o nelregolamento di attuazione che comunqueconsentono il rilascio di un permesso disoggiorno, il questore rilascia, anche d’uf-ficio, uno dei titoli di soggiorno previsti datali disposizioni, inclusi i casi in cui sussi-stano motivi umanitari o esigenze attinential diritto alla difesa o al diritto all’unitàfamiliare o ad altri obblighi costituzionali,internazionali o dell’Unione europea o in-derogabili esigenze di giustizia e provvedealtresì a segnalare immediatamente ai ser-vizi sociali territoriali e al tribunale per iminorenni il minore non accompagnato;

e) qualora lo straniero debba riceverele cure mediche indicate nell’articolo 35, ilquestore gli rilascia un permesso di sog-giorno per motivi di cure mediche validoper tutta la durata delle cure e della ne-cessaria convalescenza e comprovate dallacertificazione delle strutture sanitarie in-dicate nel medesimo articolo;

f) qualora si tratti di familiari stra-nieri di cittadini di altri Stati membri del-l’Unione europea legalmente presenti inItalia, il questore raccoglie la domanda dirilascio della carta di soggiorno o dei per-messi di soggiorno previsti dal decreto le-gislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

g) lo straniero è immediatamente sot-toposto ad arresto o a fermo nelle ipotesipreviste dalla legge ovvero nei suoi con-fronti è ripristinata l’esecuzione della penadetentiva qualora si trovi nei casi indicatidall’articolo 16;

h) qualora lo straniero sia destinata-rio di un provvedimento di espulsione permotivi di ordine pubblico o di sicurezzadello Stato o per motivi di prevenzione delterrorismo o per motivi di sicurezza pub-blica, previsti dall’articolo 13, comma 1, ecomma 2, lettera c), ovvero abbia violato ildivieto di rientro nel territorio dello Statodisposto a seguito di espulsione adottata a

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titolo di misura di sicurezza, egli è sotto-posto a trattenimento provvisorio per unmassimo di 96 ore presso un centro dipermanenza temporanea disposto ai sensidell’articolo 14, comma 1, dal questore conprovvedimento scritto e motivato;

i) qualora lo straniero sia sottoposto atrattenimento e si sia illegittimamente al-lontanato da un centro di permanenza tem-poranea è riportato nel centro a cura delleForze di polizia e ricominciano a decorrerei termini del trattenimento interrotti dal-l’indebito allontanamento, salvo che il que-store disponga il rinvio dell’allontanamentoai sensi dell’articolo 14-quater;

l) lo straniero è nuovamente soggettoalle misure restrittive diverse dal tratteni-mento indicate nell’articolo 14, comma 1-bis,se era espulso ed era stato a esse sottopostoe se ne era sottratto, salva la possibilità diapplicare allo straniero diverse misure inbase alle disposizioni degli articoli 13 e 14o di disporre il rinvio dell’allontanamentoai sensi dell’articolo 14-quater;

m) qualora, anche a seguito dei rilievifotodattiloscopici, si accerti l’identità o lanazionalità dello straniero e la sua titola-rità di un titolo di soggiorno in corso divalidità o in corso di rilascio o in corso dirinnovo lo straniero, egli deve essere subitorimesso in libertà.

3. Lo straniero si trova altresì in situa-zione di soggiorno irregolare nel territoriodello Stato se si è trattenuto nel territoriodello Stato in assenza della comunicazionedi cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senzaavere richiesto il permesso di soggiorno neltermine prescritto, salvo che il ritardo siadipeso da forza maggiore, ovvero quando ilsuo permesso di soggiorno è stato revocatoo annullato o rifiutato ovvero è scaduto dapiù di sessanta giorni e non ne è statochiesto il rinnovo ovvero se si è trattenutosul territorio dello Stato in violazione del-l’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lostraniero abbia iniziato una procedura peril rinnovo del permesso di soggiorno o diun’altra autorizzazione che conferisce ildiritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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un provvedimento di rifiuto di rinnovo o diannullamento o di revoca del suo titolo disoggiorno, che sia stato disposto non permotivi di ordine pubblico o di sicurezzadello Stato, né per la condanna per reati,né per l’uso di documenti falsi o contraf-fatti, si considera in situazione di soggiornoirregolare soltanto dopo che sia trascorso iltermine per l’impugnazione dei provvedi-menti di rifiuto o di rifiuto di rinnovo o direvoca del titolo di soggiorno senza che ilprovvedimento sia stato impugnato o se,dopo l’impugnazione, il giudice non ne ab-bia ordinato la sospensione o il ricorsogiurisdizionale sia stato rigettato.

4. Il questore, svolti i colloqui e gliaccertamenti previsti dall’articolo 10-ter,adotta una decisione di rimpatrio nei con-fronti dello straniero che si trova in unadelle situazioni indicate nei commi 1 e 3del presente articolo, ma che non abbia irequisiti per ottenere il rilascio di un altrotitolo di soggiorno ai sensi del comma 2,lettere a), b), c), d), e) e f), e che non siasottoposto alle misure indicate nelle lettereg), h), i) e l) del medesimo comma. Ilquestore adotta la decisione di rimpatrio,in una delle tre seguenti forme, da valutarecaso per caso:

a) nei confronti dello straniero iden-tificato che richieda di essere assistito nel-l’immediato rientro nel Paese di origine eabbia i requisiti indicati nell’articolo 14-teradotta la decisione di rimpatrio, senza al-cun provvedimento espulsivo, e contestual-mente lo segnala alla prefettura – ufficioterritoriale del Governo per l’immediataammissione a un programma di rimpatriovolontario e assistito ai fini del viaggio dirientro volontario nel Paese di origine e delsuo reinserimento sociale; in tale ipotesi ladecisione di rimpatrio concede allo stra-niero un termine, non inferiore a settegiorni, per la partenza volontaria dal ter-ritorio dello Stato, conforme ai modi e aitempi del programma di rimpatrio volon-tario assistito, nonché, anche sulla base dielementi e riscontri forniti dall’interessato,alla conclusione dell’anno scolastico deisuoi figli che prima del provvedimento dirimpatrio erano già regolarmente iscritti a

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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istituti scolastici italiani nell’ambito dell’ob-bligo formativo;

b) nei confronti dello straniero iden-tificato che si trovi in situazione diversa daquelle indicate nella lettera a) e nella let-tera c), adotta la decisione di rimpatrio e gliconcede un termine non inferiore a settegiorni per la partenza volontaria dal terri-torio dello Stato, che deve essere commi-surato, anche sulla base di elementi e ri-scontri forniti dall’interessato, alla conclu-sione dell’anno scolastico dei suoi figli cheprima del provvedimento di rimpatrio eranogià regolarmente iscritti a istituti scolasticiitaliani nell’ambito dell’obbligo formativo ea eventuali esigenze inderogabili connessecon altri legami familiari e sociali. In taleipotesi il questore invia il provvedimento dirimpatrio al prefetto ai fini dell’immediatapresentazione della richiesta al tribunale diautorizzare l’adozione del provvedimentoespulsivo nei casi e nei modi indicati nel-l’articolo 13, comma 2-quater;

c) nei confronti dello straniero, il qualenon sia identificato ovvero non abbia ef-fettivamente osservato il termine per lapartenza volontaria fissato nel precedenteprovvedimento di rimpatrio adottato ai sensidella lettera a) del presente comma ovverosi trovi in una delle ipotesi indicate nell’ar-ticolo 13, comma 4, ovvero per il quale ilrischio della fuga in una delle ipotesi indi-cate nell’articolo 13, comma 4-bis, adotta ladecisione di rimpatrio e contestualmentegli comunica il provvedimento amministra-tivo di espulsione adottato dal prefetto el’eventuale misura adottata dal questore aisensi dell’articolo 14, che contestualmenteinvia per la convalida al tribunale ai sensi,rispettivamente, dell’articolo 13, comma5-bis, e dell’articolo 14.

5. La decisione di rimpatrio è adottatadal questore con atto scritto e motivato infatto e in diritto, contenente l’indicazionedei motivi che impediscono il rilascio di untitolo di soggiorno in una delle ipotesi in-dicate nel comma 2 e dei mezzi di ricorsogiurisdizionale e deve essere tradotta inlingua comprensibile all’interessato. A essadeve essere allegata, a pena di nullità, an-che copia del verbale del colloquio redatta

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ai sensi dell’articolo 10-ter. La decisione dirimpatrio è revocata di diritto qualora suc-cessivamente allo straniero sia rilasciato untitolo di soggiorno e in tal caso è altresìrevocato di diritto il provvedimento di espul-sione che sia stato eventualmente dispostoper effetto della decisione di rimpatrio re-vocata.

6. Lo straniero, entro il quinto giornoprecedente il termine ultimo per la par-tenza volontaria, può sempre presentare alquestore una domanda scritta e motivata direvisione o di revoca della decisione dirimpatrio, indicando gli elementi, anchenuovi o sopravvenuti, che gli consentireb-bero il rilascio di un titolo di soggiorno e sutale domanda il questore si pronuncia en-tro i due giorni successivi.

7. La decisione di rimpatrio deve esserenotificata o comunicata anche per le viebrevi allo straniero, che può impugnarlaentro cinque giorni dalla consegna, conricorso dinanzi al tribunale ordinario sededella sezione specializzata in materia diimmigrazione, protezione internazionale elibera circolazione dei cittadini dell’Unioneeuropea del luogo in cui il ricorrente ha ladimora; il ricorso può essere presentatoanche per le vie brevi e contestualmente algiudizio sulla richiesta di autorizzazioneall’espulsione prevista nell’articolo 13,comma 2-quater, o al giudizio sulla conva-lida del provvedimento espulsivo previstonei casi indicati dall’articolo 13, comma5-bis, o al giudizio sul reclamo presentatoai sensi dell’articolo 13, comma 8; il giudicesi pronuncia sul ricorso non oltre il ter-mine eventualmente concesso per la par-tenza volontaria e qualora il termine per lapartenza volontaria sia fissato in sette giornil’esecuzione è sospesa fino alla decisionedel tribunale sul ricorso, che deve essereadottata non oltre i sette giorni dalla pre-sentazione del ricorso stesso ».

ART. 32.

(Assistenza, colloqui informativi, identifica-

zioni, garanzie, permessi di soggiorno ed

eventuale trattenimento degli stranieri fer-

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mati in situazione di ingresso o soggiornoirregolari).

1. All’articolo 10-ter del decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti iseguenti:

« 1-bis. Le operazioni di primo soccorso,che si svolgono nei centri di primo soccorsoe accoglienza o nelle unità navali che pren-dono a bordo persone alla deriva o indifficoltà in mare, comprendono l’assi-stenza medica che si rende necessaria, l’ac-certamento di situazioni di bisogni parti-colari, la fornitura di vitto e alloggio e divestiti e gli accertamenti sanitari generali,nonché l’assistenza di un mediatore lingui-stico-culturale per i primi contatti e perl’illustrazione delle operazioni di soccorso.Ogni straniero soccorso in mare o nellevicinanze dei valichi di frontiera è ospitatoinsieme con i suoi familiari nell’ambito diun centro di accoglienza durante tutte leoperazioni di soccorso, di identificazione edi svolgimento del colloquio, fatte salve lenorme a tutela dei minori non accompa-gnati, delle persone più vulnerabili e dellevittime di violenza o di tratta delle persone.Lo straniero che si trova nel centro haaltresì diritto di prendere contatto con ipropri familiari, con un difensore e conassociazioni ed enti operanti in materia diimmigrazione. Lo straniero soccorso e bi-sognoso di cure mediche deve essere prio-ritariamente avviato alle strutture sanitariepubbliche o convenzionate e riceve da essele cure necessarie ai sensi dell’articolo 35fino all’esito dell’evento morboso prima disvolgere le operazioni di identificazione e ilcolloquio previsto dal presente articolo.

1-ter. Lo straniero che ha manifestato inItalia la volontà di presentare domanda diprotezione internazionale e che in base allenorme dell’Unione europea può fruire dellaricollocazione in un altro Stato membrodell’Unione deve essere identificato e deveessere tempestivamente informato delle pro-cedure di ricollocazione, ha il diritto diesprimere le sue preferenze e deve fornireogni elemento utile circa l’eventuale pre-

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senza di familiari in altri Stati membridell’Unione, fermi restando il superiore in-teresse del minore e l’esigenza di mante-nere unite le famiglie, nonché ogni ele-mento concernente i suoi titoli di studio, lequalifiche professionali, le conoscenze lin-guistiche e le capacità professionali e dilavoro che possono favorire una più rapidaricollocazione in uno Stato di gradimentoper l’interessato, ed è ospitato in Italia nelsistema di accoglienza fino al momentodell’effettivo trasferimento nel territorio del-l’altro Stato membro dell’Unione euro-pea »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « In tali ipotesi sono for-nite allo straniero le informazioni indicatenei commi 1 e 1-ter e si svolgono i colloquiprevisti dal presente articolo; per tali scopiil colloquio e le operazioni di rilevamentofotodattiloscopico e segnaletico sono effet-tuati presso i locali della locale questuraallorché nel territorio della provincia nonsiano effettivamente disponibili con imme-diatezza posti nell’ambito dei centri indi-cati nel comma 1 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Lo straniero che senza giustificatomotivo dopo l’effettuazione del colloquioprevisto dal presente articolo si rifiuti rei-teratamente di sottoporsi ai rilievi di cui aicommi 1 e 2 del medesimo articolo è con-siderato a rischio di fuga ai fini del trat-tenimento nei centri di cui all’articolo 14,comma 1. Il trattenimento è disposto casoper caso in via provvisoria per 96 ore dalquestore con provvedimento scritto e mo-tivato, tradotto in una lingua comprensibileallo straniero, recante in allegato il verbaledel colloquio svolto ai sensi dell’articolo10-bis. Il trattenimento deve essere comu-nicato per la convalida entro 48 ore altribunale sede della sezione specializzata inmateria di immigrazione, protezione inter-nazionale e libera circolazione dei cittadinidell’Unione europea, nel cui territorio sitrova il centro; il giudice si pronuncia sullaconvalida del trattenimento provvisorio en-tro le successive 48 ore e in caso di con-valida, su richiesta motivata del questore,può disporre il trattenimento per i mede-

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simi motivi per un ulteriore periodo fino auna durata massima complessiva di trentagiorni, salvo che prima di tale termine lostraniero si sia sottoposto volontariamenteai rilievi e sempreché il trattenimento nonsia disposto o prorogato per altri motivi. Siosservano le disposizioni dell’articolo 14,commi 2, 3 e 4, in quanto applicabili »;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti iseguenti:

« 4-bis. L’informazione indicata neicommi 1, 1-ter, 2 e 4 è assicurata medianteun colloquio che deve prendere in effettivaconsiderazione la situazione complessivadella persona e che mira a definire lasituazione personale, familiare, sociale esanitaria in cui si trova lo straniero inItalia, inclusi gli eventuali atti di violenza odi sfruttamento subiti, a raccogliere tutti glielementi utili ad accertarne l’identità e lanazionalità, a reperire i suoi documenti diviaggio e i suoi effettivi mezzi di sostenta-mento, gli eventuali rapporti di lavoro svoltiin Italia, anche in modo irregolare, e i suoilegami familiari e sociali nel Paese di ori-gine. Durante il colloquio deve essere for-nita allo straniero una completa informa-zione, in una lingua a lui comprensibile,della sua condizione giuridica, delle misurepreviste dal presente testo unico a tuteladelle vittime di reato, di violenze e disfruttamento, anche lavorativo e sessuale,della facoltà di presentare domanda di pro-tezione internazionale e della successivaprocedura, dei suoi diritti e dei suoi doveriin caso di presentazione della domanda,degli effetti della mancata presentazionedella domanda di protezione internazio-nale e della sua facoltà di presentare ladomanda in qualsiasi momento successivoe l’illustrazione delle successive procedureconcernenti i rilievi fotodattiloscopici e l’i-dentificazione che si svolgeranno nel cen-tro o in questura, nonché della successivaverbalizzazione della domanda di prote-zione internazionale da parte della que-stura stessa e delle possibilità di ottenere ilrilascio di un titolo di soggiorno in unadelle situazioni indicate negli articoli 5, 18,18-bis, 19, 20, 22, 29, 29-bis, 30, 31, 32 o 33del presente testo unico ovvero domanda dirilascio di carta di soggiorno per familiari

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italiani o di altri Stati membri dell’Unioneeuropea nei casi previsti dal decreto legi-slativo 6 febbraio 2007, n. 30, e, in man-canza, delle possibilità di ottenere un per-messo di soggiorno per motivi umanitari incaso sia identificato ovvero di usufruire diforme di rimpatrio volontario assistito.

4-ter. Il colloquio è svolto da ufficiali oagenti di pubblica sicurezza ovvero da per-sonale qualificato appartenenti ad altri entidi comprovata competenza nel settore dellaprotezione internazionale in convenzionecon il Ministero dell’interno e che nonsvolgono attività di monitoraggio o di ga-ranzia nell’ambito del medesimo centro ostruttura o in altri centri di eguale natura.In ogni caso il colloquio si svolge con l’au-silio di un mediatore linguistico-culturalequalora lo straniero non comprenda lalingua italiana e ad esso può presenziare,se lo straniero ne dispone, un difensore oun rappresentante di un ente o un’associa-zione operante in favore degli stranieri.

4-quater. Del colloquio è redatto un ver-bale contenente le informazioni raccolte,che deve essere immediatamente riletto,integrato e sottoscritto anche dallo stra-niero e deve essere rilasciato in copia an-che allo straniero a conclusione del collo-quio stesso. Le operazioni di rilevamentofotodattiloscopico e segnaletico si svolgonodopo lo svolgimento del colloquio e la firmasul relativo verbale.

4-quinquies. Per lo svolgimento delleoperazioni di identificazione e del collo-quio con la firma del relativo verbale che sisvolgono sulla terraferma nei locali dellaquestura o di un determinato centro, co-munque denominato, lo straniero ha l’ob-bligo di rimanere in tali locali per non piùdi 12 ore, trascorse le quali può allonta-narsene, fatte salve le successive necessitàdi accesso immediato a misure di acco-glienza o di presentazione e verbalizza-zione della domanda di protezione inter-nazionale o di rilascio dei titoli di sog-giorno e purché nei suoi confronti non siastato disposto, nei casi e nei modi previstidalla legge, il trattenimento o un altro tipodi misura restrittiva della libertà personaleo una misura restrittiva della libertà dicircolazione e soggiorno.

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4-sexies. Nei confronti dello stranieroche non manifesti la volontà di presentaredomanda di protezione internazionale eche non abbia i requisiti per ottenere ilrilascio di un altro tipo di titolo di sog-giorno ai sensi dell’articolo 10-bis possonoessere disposti o eseguiti eventuali provve-dimenti di rimpatrio, di respingimento, diespulsione, di allontanamento o di tratte-nimento soltanto dopo il completamentodelle operazioni di soccorso e di identifi-cazione e dopo la firma della verbale delcolloquio effettivamente svolto.

4-septies. Al fine di verificare l’effettivorispetto del diritto all’informazione e dellealtre garanzie previste dal presente arti-colo, l’accesso libero e senza preavviso aivalichi di frontiera, comprese le zone ditransito, alle frontiere esterne, ai punti dicrisi, ai centri di cui al presente articolo,ai locali delle questure e dei posti dipolizia di frontiera e a tutti i locali in cuilo straniero si trova sotto il controllo delleForze di polizia è sempre consentito airappresentanti dell’Alto commissariato delleNazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) edell’Organizzazione internazionale per lemigrazioni, al Garante nazionale dei di-ritti delle persone detenute o private dellalibertà personale e ai rappresentanti diassociazioni o enti, diversi da quelli del-l’ente gestore del centro, che non svolgonoin convenzione a titolo oneroso con lapubblica amministrazione, sul territorioitaliano, le attività presso i centri di ser-vizio alle frontiere o presso i centri diaccoglienza comunque denominati o pressoi centri di permanenza temporanea e chesiano iscritti nel registro delle associazionie degli enti che operano in favore degliimmigrati previsto dall’articolo 42 ».

ART. 33.

(Riforma del provvedimento amministra-

tivo di espulsione: casi di richiesta del

prefetto di autorizzazione giudiziaria ad

adottare il provvedimento espulsivo nei con-

fronti dello straniero destinatario di un

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provvedimento di rimpatrio per ingresso osoggiorno irregolare).

1. All’articolo 13 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-tersono inseriti i seguenti:

« 2-quater. Lo straniero che si trova nellesituazioni indicate nel comma 2, lettere a)e b), è espulso quando nei suoi confronti ilquestore abbia adottato una decisione dirimpatrio ai sensi dell’articolo 10-bis, comma4, lettera b) o c), e il prefetto abbia ottenutodal tribunale ordinario sede della sezionespecializzata in materia di immigrazione,protezione internazionale e libera circola-zione dei cittadini dell’Unione europea delluogo in cui lo straniero si trova, rispetti-vamente l’autorizzazione espressa ai sensidel comma 2-decies del presente articolo adadottare il provvedimento espulsivo, re-cante anche le modalità di esecuzione, ov-vero la convalida del provvedimento am-ministrativo di espulsione ai sensi del comma5-bis del medesimo articolo.

2-quinquies. Nelle more della decisionedel tribunale sulla richiesta di autorizza-zione all’espulsione presentata dal prefettoai sensi dell’articolo 10-bis, comma 4, let-tera b), il questore può disporre in viaprovvisoria una delle misure indicate nelcomma 1 o nel comma 1-bis dell’articolo 14nei confronti dello straniero per il qualeabbia chiesto anche l’esecuzione dell’espul-sione con accompagnamento immediato allafrontiera.

2-sexies. La richiesta di autorizzazionead adottare il provvedimento espulsivo èeffettuata con atto scritto e motivato altribunale ordinario sede della sezione spe-cializzata in materia di immigrazione, pro-tezione internazionale e libera circolazionedei cittadini dell’Unione europea del luogoin cui si trova lo straniero e reca anche levalutazioni sulle circostanze indicate nelcomma 2-bis e la modalità di esecuzioneprescelta per l’espulsione, e ad essa devonoessere allegate, a pena di inammissibilità,anche la decisione di rimpatrio adottatadal questore ai sensi dell’articolo 10-bis,comma 4, lettera b), la copia del verbale delcolloquio con lo straniero svoltosi ai sensidell’articolo 10-ter e l’eventuale provvedi-

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mento provvisorio del questore disposto aisensi dell’articolo 14, nonché la copia deglieventuali provvedimenti di revoca o di ri-fiuto di rinnovo o di rifiuto di rilascio delpermesso di soggiorno, sulla base dei qualisia stato successivamente adottato il prov-vedimento di rimpatrio.

2-septies. La richiesta e i suoi allegatidevono pervenire al tribunale entro 48 oredall’adozione delle misure provvisorie daparte del questore e devono essere conte-stualmente consegnati allo straniero o no-tificati al domicilio eletto dallo stranieronel colloquio svolto in questura ai sensidell’articolo 10-ter e al suo difensore edevono essere tradotti in una lingua com-prensibile allo straniero.

2-octies. L’udienza si svolge in camera diconsiglio con la partecipazione necessariadi un difensore tempestivamente avvertito.L’interessato, se è reperibile, è tempestiva-mente informato e se è sottoposto a unadelle misure indicate nell’articolo 14 è con-dotto nel luogo in cui il tribunale tienel’udienza. Nei casi in cui lo straniero nonsia reperibile la data dell’udienza e l’invitoa comparire sono notificati al domicilioeletto. Lo straniero è ammesso all’assi-stenza legale da parte di un difensore difiducia nominato anche durante l’udienza.Lo straniero è altresì ammesso al gratuitopatrocinio a spese dello Stato e, qualora siasprovvisto di un difensore, è assistito da undifensore designato dal tribunale nell’am-bito dei soggetti iscritti nella tabella di cuiall’articolo 29 delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice diprocedura penale, di cui al decreto legisla-tivo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ovenecessario, da un interprete. Il prefetto puòstare in giudizio personalmente anche av-valendosi di funzionari appositamente de-legati, anche in accordo con il questore.

2-novies. Il tribunale, sentito lo stra-niero, se presente, e il suo difensore, ac-quisita anche d’ufficio ogni altra informa-zione utile, incluse quelle inviate dalle au-torità di pubblica sicurezza e da enti ope-ranti in favore degli stranieri, si pronunciaentro 48 ore dal ricevimento della richiestadel questore con proprio decreto scritto e

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motivato, che deve essere tradotto in unalingua comprensibile allo straniero.

2-decies. Il tribunale, se verifica che nellasituazione concreta dello straniero sussi-stono i presupposti per l’adozione del prov-vedimento di rimpatrio, che lo stranieronon ha manifestato la volontà di presentaredomanda di protezione internazionale, cheè impossibile rilasciare allo straniero qual-siasi tipo di permesso di soggiorno, chesussistono i presupposti dei provvedimentidi revoca o di rifiuto di rinnovo o di rifiutodi rilascio del permesso di soggiorno, sullabase dei quali sia stato successivamenteadottato il provvedimento di rimpatrio, chesussistono i presupposti per adottare edeseguire il provvedimento di espulsione eche non sussiste alcuna delle situazioniindicate nell’articolo 19, né alcun altro pe-ricolo concreto e attuale per lo straniero disubire nel Paese di invio rischi per la pro-pria vita o per la propria incolumità per-sonale anche derivanti da torture, con-danne a morte o trattamenti inumani odegradanti, autorizza l’adozione dell’espul-sione, indica il tipo di esecuzione del prov-vedimento espulsivo sulla base della situa-zione concreta dello straniero, convalida lamisura adottata ai sensi dell’articolo 14 sene sussistono i presupposti e se autorizzal’accompagnamento alla frontiera disponealtresì una delle misure indicate nell’arti-colo 14 qualora sia necessario il nulla ostadell’autorità giudiziaria procedente o nonsia possibile eseguire con immediatezza l’ac-compagnamento.

2-undecies. Il decreto del tribunale diautorizzazione è allegato al provvedimentoespulsivo disposto dal prefetto, che deveessere ad esso conforme a pena di nullità.

2-duodecies. Qualora il tribunale rigettila richiesta del prefetto di autorizzare l’e-spulsione e affermi la sussistenza dei pre-supposti per il mantenimento o il rilasciodi un titolo di soggiorno, dispone l’annul-lamento del provvedimento di revoca o dirifiuto di rinnovo o di rifiuto di rilascio delpermesso di soggiorno, sulla base dei qualiera stato adottato il provvedimento di rim-patrio, e in ogni caso dispone la revoca ol’annullamento della decisione di rimpa-trio, non convalida la misura provvisoria

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eventualmente adottata ai sensi dell’arti-colo 14 e il questore provvede all’imme-diato rilascio allo straniero del titolo disoggiorno indicato nel decreto del tribu-nale.

2-terdecies. Il termine di 48 ore entro ilquale il tribunale deve provvedere agli altriadempimenti previsti dal presente articolodecorre dal momento della comunicazionedel provvedimento alla cancelleria ».

ART. 34.

(Riforma del nulla osta giudiziario all’ese-

cuzione dei provvedimenti amministrativi di

espulsione e dell’eventuale trattenimento nelle

more del nulla osta).

1. All’articolo 13, comma 3, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sestoperiodo è sostituito dai seguenti: « Il nullaosta all’espulsione non deve essere richie-sto o concesso qualora non sia stata iden-tificata l’identità o la nazionalità dello stra-niero ovvero qualora si proceda per unodei delitti previsti dall’articolo 407, comma2, lettera a), del codice di procedura penaleo dall’articolo 12 del presente testo unico.In attesa della decisione sulla richiesta dinulla osta, è disposta una delle misureindicate nei commi 1 e 1-bis dell’articolo14; se tale misura non è stata disposta daltribunale ai sensi dei commi 2-quater e2-decies del presente articolo, il questore nefa richiesta scritta e motivata al tribunaleordinario sede della sezione specializzatain materia di immigrazione, protezione in-ternazionale e libera circolazione dei cit-tadini dell’Unione europea del luogo in cuisi trova lo straniero, che si pronuncia entrole 48 ore successive al ricevimento delladomanda, e nelle more della decisione deltribunale il questore dispone la misura atitolo provvisorio e ne chiede la convalidaal tribunale stesso ai sensi dell’articolo 14;in ogni caso la misura ha la durata mas-sima corrispondente al termine per l’otte-nimento del nulla osta e per la successivaesecuzione dell’accompagnamento ai sensidell’articolo 14 ».

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

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ART. 35.

(Riformulazione delle ipotesi di pericolo difuga degli stranieri destinatari dei provvedi-

menti amministrativi di espulsione).

1. All’articolo 13, comma 4-bis, del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla se-guente:

« a) mancato possesso del passaportoo di altro documento equipollente, in corsodi validità o scaduto, salvo che la personasia stata precedentemente identificata concertezza tramite rilievi fotodattiloscopici »;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « la disponibilità dell’al-loggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo,chiunque dimostri al questore che lo stra-niero stesso dalla data di consegna deldecreto espulsivo alla data dell’effettivo al-lontanamento dal territorio dello Stato saràeffettivamente ospitato in un centro di ac-coglienza legalmente operativo ovvero inun alloggio ad uso di abitazione, di cuiabbia legale disponibilità lo straniero stessoo un suo familiare regolarmente soggior-nante o un’altra persona legalmente resi-dente in Italia che in qualsiasi modo abbiadichiarato o dichiari la disponibilità adalloggiarlo; »;

c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , purché tali falsi sianoespressamente motivati sulla base di spe-cifiche informazioni o segnalazioni di altriStati regolarmente inserite nel sistema EU-RODAC, nel sistema Sistema informativoSchengen o nel Sistema d’informazione vi-sti o in altre banche dati istituite dallenorme dell’Unione europea ovvero sullabase di sentenze definitive di condanna e lefalse generalità non siano state successiva-mente sanate dal rilascio di documenti diidentificazione o di titoli di soggiorno ri-portanti le esatte generalità dello stra-niero; ».

ART. 36.

(Partenza volontaria dello straniero comemodalità ordinaria di esecuzione dei prov-

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vedimenti di espulsione per soggiorno irre-golare e misure per prevenire il rischio di

fuga).

1. All’articolo 13 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 5, i periodi quarto equinto sono sostituiti dai seguenti: « Lapartenza volontaria è sempre prevista neicasi in cui il provvedimento di espulsionesia disposto nei confronti dello stranieroche si è trattenuto nel territorio dello Statoquando il permesso di soggiorno è scadutodi validità da più di sessanta giorni e nonne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cuiil titolo di soggiorno dello straniero siastato revocato o annullato o ne sia statorifiutato il rinnovo, salvo che sussista unadelle ipotesi indicate nei commi 4 e 4-bis esalvo che i provvedimenti di revoca, diannullamento o di rifiuto siano stati dispo-sti per motivi di ordine pubblico o di sicu-rezza nazionale o a seguito di sentenzepenali di condanna. Negli altri casi in cuinon ricorrono le condizioni per disporrel’accompagnamento alla frontiera, lo stra-niero può presentare al tribunale che giu-dica la richiesta di autorizzare o di conva-lidare l’espulsione la richiesta di conces-sione della partenza volontaria o della pro-roga dei termini della partenza volontaria,anche mediante istanza redatta in formasemplice e in calce al modello che lo in-forma della facoltà di chiedere ed ottenerela concessione o la proroga e l’accesso aprogrammi di rimpatrio assistito. L’istanzasi intende comunque presentata anche daparte dello straniero a cui siano state illu-strate le possibilità di avvalersi della par-tenza volontaria e che non vi abbia espres-samente rinunciato in forma scritta. L’i-stanza è comunque accolta se lo stranieromanifesta l’intenzione di fruire di un pro-gramma di rimpatrio assistito e ne abbia irequisiti, nonché in tutti i casi in cui neiconfronti dello straniero si possa disporrein modo efficace una delle misure previstenel comma 5.2. Il periodo per la partenzavolontaria può essere successivamente pro-rogato dal questore con atto scritto e mo-tivato, anche su richiesta dell’interessato,

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per un periodo congruo, tenendo contodelle circostanze specifiche del caso indi-viduale, quali la durata del soggiorno, l’e-sistenza di figli minori che frequentano lascuola e l’esistenza di altri legami familiarie sociali. L’eventuale provvedimento di di-niego della concessione o della prorogadella partenza volontaria deve essere scrittoe motivato e tradotto in una lingua com-prensibile allo straniero e deve indicareanche i mezzi di impugnazione. Tale prov-vedimento è impugnabile dinanzi al tribu-nale in composizione collegiale competentein materia di reclamo contro l’espulsione,anche con ricorso presentato per le viebrevi, in esenzione di ogni tassa, onere ospesa; il ricorso può essere presentato an-che contestualmente alla presentazione delricorso contro il provvedimento di espul-sione e in tal caso il giudice decide sulricorso nell’ambito del giudizio sul ricorsocontro il provvedimento di espulsione »;

b) il comma 5.2 è sostituito dal se-guente:

« 5.2. Nei casi in cui sia concesso untermine per la partenza volontaria, se sus-siste il rischio concreto di fuga dello stra-niero il questore può disporre nei confrontidello straniero e per una durata massimadi sei mesi una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altrodocumento equipollente in corso di vali-dità, da restituire al momento della par-tenza;

b) obbligo di dimora in un luogo pre-ventivamente individuato, dove possa es-sere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni eorari stabiliti, presso un ufficio delle Forzedi polizia territorialmente competente;

d) dimostrazione della disponibilità dirisorse economiche sufficienti derivanti dafonti lecite, per un importo proporzionatoal termine concesso, compreso tra una e tremensilità dell’assegno sociale annuo, neicasi in cui lo straniero prima dell’adozionedel provvedimento espulsivo era regolar-mente soggiornante. Le misure sono adot-tate, anche contestualmente alla conces-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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sione del termine per la partenza volonta-ria, con provvedimento motivato e hannoeffetto dalla notifica all’interessato recantel’avviso che lo stesso ha facoltà di presen-tare personalmente o a mezzo di difensorememorie o deduzioni al tribunale ordinariosede della sezione specializzata in materiadi immigrazione, protezione internazionalee libera circolazione dei cittadini dell’U-nione europea del luogo in cui lo stranierosi trova, competente per la convalida. Ilprovvedimento è comunicato al tribunalecompetente per territorio entro 48 ore dallanotifica. Il giudice, se ne ricorrono i pre-supposti, sentiti l’interessato e il suo difen-sore, dispone con decreto la convalida nellesuccessive 48 ore. Le misure, su istanzadell’interessato, sentito il questore, possonoessere modificate o revocate dal giudice. Incaso di trasgressione il questore eseguel’espulsione con accompagnamento alla fron-tiera disposta ai sensi del comma 4 delpresente articolo e dispone a titolo provvi-sorio il trattenimento ai sensi dell’articolo14, comma 1 ».

ART. 37.

(Riforma del provvedimento amministrativodi espulsione: casi di convalida giudiziariadei provvedimenti di espulsione disposti dalprefetto o dal Ministro dell’interno da ese-guire con accompagnamento alla frontiera).

1. I commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 13del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,sono sostituiti dai seguenti:

« 5-bis. In tutti i casi in cui il provvedi-mento amministrativo di espulsione debbaessere eseguito con accompagnamento allafrontiera ai sensi del comma 4, escluse leipotesi di espulsione disposta dall’autoritàgiudiziaria e quelle in cui il tribunale abbiagià autorizzato ai sensi dei commi 2-quatere 2-decies del presente articolo l’espulsioneda eseguire con accompagnamento alla fron-tiera, e nei casi in cui sia stata adottata unadecisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo10-bis, comma 4, lettera c), il questorecomunica immediatamente e, comunque,entro quarantotto ore dalla sua adozione,al tribunale ordinario sede della sezione

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specializzata in materia di immigrazione,protezione internazionale e libera circola-zione dei cittadini dell’Unione europea delluogo in cui lo straniero si trova il provve-dimento amministrativo di espulsione di-sposto dal prefetto o dal Ministro dell’in-terno con il quale è disposto l’accompagna-mento alla frontiera, chiedendo al tribu-nale la convalida del provvedimentoespulsivo e della connessa esecuzione conaccompagnamento alla frontiera e, in at-tesa della definizione del procedimento,dispone contestualmente, ai sensi dell’arti-colo 14, commi 1 e 1-bis, il provvedimentoprovvisorio di trattenimento o un altroprovvedimento alternativo nei confronti dellostraniero espulso e chiede allo stesso tri-bunale la convalida dello stesso provvedi-mento e l’adozione di eventuali altri prov-vedimenti ai sensi dei medesimi commi peril periodo successivo alla convalida, salvoche il procedimento possa essere definitonel luogo in cui è stato adottato il provve-dimento espulsivo anche prima del trasfe-rimento in uno dei centri disponibili.

5-ter. Tutti i provvedimenti comunicatial tribunale devono essere contestualmentecomunicati dal questore, con le necessarietraduzioni, anche allo straniero e al suodifensore. Alla richiesta di convalida deiprovvedimenti amministrativi di espulsionedisposti ai sensi delle lettere a) e b) delcomma 2 del presente articolo devono es-sere allegate, a pena di nullità, anche ladecisione di rimpatrio adottata dal que-store ai sensi dell’articolo 10-bis e la copiadel verbale del colloquio con lo stranierosvolto ai sensi dell’articolo 10-ter, nonchéla copia degli eventuali provvedimenti direvoca o di rifiuto di rinnovo o di rifiuto dirilascio del permesso di soggiorno, sullabase dei quali sia stato successivamenteadottato il provvedimento di rimpatrio.

5-quater. Le richieste di convalida del-l’espulsione disposta nelle ipotesi indicatenella lettera c) del comma 2 sono inviateanche al procuratore della Repubblica e alprocuratore distrettuale antimafia che pos-sono comparire nel giudizio.

5-quinquies. L’espulsione con allontana-mento dal territorio nazionale non può

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essere eseguita fino alla decisione di con-valida del provvedimento.

5-sexies. L’udienza per la convalida sisvolge in camera di consiglio con la parte-cipazione necessaria di un difensore tem-pestivamente avvertito. L’interessato è an-ch’esso tempestivamente informato e con-dotto nel luogo in cui il giudice tiene l’u-dienza. Lo straniero è ammesso all’assistenzalegale da parte di un difensore di fiduciamunito di procura speciale. Lo straniero èaltresì ammesso al gratuito patrocinio aspese dello Stato e, qualora sia sprovvistodi un difensore, è assistito da un difensoredesignato dal giudice nell’ambito dei sog-getti iscritti nella tabella di cui all’articolo29 delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, nonché, ove necessario, da uninterprete. L’autorità che ha adottato ilprovvedimento può stare in giudizio perso-nalmente anche avvalendosi di funzionariappositamente delegati o delegati dal que-store.

5-septies. Il tribunale, acquisita anched’ufficio ogni altra informazione utile, in-cluse quelle inviate dalle autorità di pub-blica sicurezza e da enti operanti in favoredegli stranieri, e sentito l’interessato, secomparso, provvede alla convalida, con de-creto motivato, entro le quarantotto oresuccessive, verificati l’osservanza dei ter-mini, la sussistenza dei requisiti previsti dalpresente articolo, il verbale del colloquiosvolto ai sensi dell’articolo 10-ter, la sussi-stenza dei requisiti dei provvedimenti direvoca o di rifiuto di rinnovo o di rifiuto dirilascio del permesso di soggiorno che sianoil presupposto del provvedimento espulsivoe l’insussistenza di una delle situazioni incui l’espulsione è vietata ai sensi dell’arti-colo 19 o del pericolo concreto e attualeper lo straniero di subire nel Paese di inviorischi per la propria vita o per la propriaincolumità personale anche derivanti datorture, condanne a morte o trattamentiinumani o degradanti, nonché accertatoche nella situazione concreta dello stra-niero sussistono i presupposti per l’ado-zione del provvedimento di rimpatrio, chelo straniero non ha manifestato la volontà

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di presentare domanda di protezione in-ternazionale e che è impossibile rilasciareallo straniero qualsiasi tipo di permesso disoggiorno.

5-octies. Nel medesimo decreto il tribu-nale, quando convalida l’espulsione, veri-fica la congruità del periodo di divieto dirientro dell’espulso nel caso concreto e senecessario, anche su richiesta dell’interes-sato, ne modifica la durata e, verificata lasussistenza dei presupposti previsti dall’ar-ticolo 14, si pronuncia sulla convalida deltrattenimento provvisorio o di un altroprovvedimento alternativo e sulla richiestadel questore di disporre i medesimi prov-vedimenti nel periodo successivo alla con-valida necessario a dare attuazione all’ac-compagnamento alla frontiera e, se delcaso, dispone un provvedimento modificatorispetto a quello richiesto.

5-novies. Quando la convalida è con-cessa, il questore dà esecuzione al provve-dimento espulsivo con accompagnamentoalla frontiera e al provvedimento dispostodal tribunale ai sensi dell’articolo 14.

5-decies. Se la convalida non è concessaovvero non è osservato il termine per ladecisione, il provvedimento espulsivo e iprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo14 sono annullati e perdono ogni effetto.

5-undecies. Qualora il tribunale rigettila richiesta di convalida del provvedimentoespulsivo e affermi la sussistenza dei pre-supposti per il mantenimento o per il ri-lascio del titolo di soggiorno di cui lo stra-niero era titolare o il rilascio di un titolo disoggiorno annulla il provvedimento espul-sivo e gli eventuali provvedimenti di revocao di rifiuto di rinnovo o di rifiuto di rilasciodel permesso di soggiorno che siano ilpresupposto del provvedimento espulsivo,non convalida la misura provvisoria even-tualmente adottata ai sensi dell’articolo 14e allo straniero è restituito il titolo disoggiorno di cui era titolare o è rilasciato iltitolo di soggiorno indicato nel decreto deltribunale.

5-duodecies. Il termine di 48 ore entro ilquale il tribunale deve provvedere alla con-valida e agli altri adempimenti previsti daicommi da 5-bis a 5-undecies decorre dal

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momento della comunicazione del provve-dimento alla cancelleria ».

ART. 38.

(Esecutività dei provvedimenti giudiziari diautorizzazione o di convalida dei provvedi-menti amministrativi di espulsione e possi-

bilità di reclamo).

1. Il comma 8 dell’articolo 13 del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èsostituito dai seguenti:

« 8. Il decreto del tribunale in compo-sizione monocratica che ha autorizzato l’e-spulsione richiesta ai sensi dei commi 2-qua-ter e 2-decies o che ha convalidato l’espul-sione ai sensi dei commi 5-bis, 5-secties e5-octies, incluso il periodo di divieto dirientro e il tipo di esecuzione, è immedia-tamente esecutivo allorché l’espulsione siastata disposta in una delle ipotesi indicatenei commi 1, 2, lettera c), 3, 3-bis, 3-ter,3-quater, 13 e 13-bis; in tutte le altre ipotesidi espulsione previste ai sensi del comma 2,lettere a) e b), il decreto è esecutivo dopotrenta giorni dalla comunicazione all’inte-ressato del deposito del decreto.

8-bis. Contro il decreto del tribunale incomposizione monocratica che autorizza oconvalida l’espulsione è ammesso entrotrenta giorni il reclamo al tribunale incomposizione collegiale, composto da ma-gistrati della sezione specializzata in ma-teria di immigrazione, protezione interna-zionale e libera circolazione dei cittadinidell’Unione europea competente per il luogoin cui lo straniero si trova. La presenta-zione del reclamo insieme con l’istanzaincidentale di sospensione sospende l’ese-cuzione del decreto autorizzato ai sensi deicommi 2-quater e 2-decies fino alla deci-sione del presidente della medesima se-zione specializzata sull’istanza di sospen-sione nelle more della decisione sul meritodel reclamo.

8-ter. La presentazione del reclamo in-sieme con l’istanza incidentale di sospen-sione motivata dal pericolo concreto e at-tuale per lo straniero di subire nel Paese diinvio rischi per la propria vita o per lapropria incolumità personale anche deri-

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vanti da torture, condanne a morte o trat-tamenti inumani o degradanti sospendel’esecuzione del decreto convalidato ai sensidei commi 5-bis, 5-secties e 5-octies finoalla decisione del presidente della sezionespecializzata di cui al comma 8-bis sull’i-stanza di sospensione. Nelle more delladecisione sul merito del reclamo e nellemore della decisione del giudice sull’i-stanza, il questore può disporre il tratte-nimento ai sensi dell’articolo 14.

8-quater. Il reclamo è proposto, a penadi inammissibilità, al tribunale in compo-sizione collegiale in cui ha sede la sezionespecializzata di cui al comma 8-bis entrotrenta giorni dalla decisione adottata daltribunale in composizione monocratica co-municata o notificata allo straniero e al suodifensore, ovvero entro sessanta giorni se ilricorrente risiede all’estero, e può esseredepositato anche a mezzo del servizio po-stale ovvero per il tramite di una rappre-sentanza diplomatica o consolare italiana ein tal caso l’autenticazione della sottoscri-zione e l’inoltro all’autorità giudiziaria ita-liana sono effettuati dai funzionari dellarappresentanza e le comunicazioni relativeal procedimento sono effettuate presso lamedesima rappresentanza. La procura spe-ciale al difensore è rilasciata altresì dinanziall’autorità consolare. Lo straniero è am-messo al gratuito patrocinio a spese delloStato e, qualora sia sprovvisto di un difen-sore, è assistito da un difensore designatodal giudice nell’ambito dei soggetti iscrittinella tabella di cui all’articolo 29 dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, nonché, ove necessario, da un in-terprete. Il reclamo, unitamente al decretodi fissazione dell’udienza, deve essere no-tificato a cura della cancelleria al prefettoe al questore almeno cinque giorni primadella medesima udienza. L’autorità ammi-nistrativa che ha emesso il provvedimentoespulsivo convalidato o autorizzato dal tri-bunale con il decreto impugnato può co-stituirsi fino alla prima udienza e può starein giudizio personalmente o avvalersi difunzionari appositamente delegati.

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8-quinquies. Gli atti del procedimento ela decisione sono esenti da ogni tassa eimposta.

8-sexies. L’ordinanza che definisce il giu-dizio deve essere pronunciata entro il ter-mine di venti giorni dalla presentazione delreclamo e può annullare la decisione dirimpatrio e il provvedimento espulsivo opuò riformarli, anche modificando la du-rata del periodo di divieto di rientro e iltipo di esecuzione o può altresì sospen-derne l’esecuzione per gravi motivi.

8-septies. L’ordinanza è ricorribile percassazione. Il relativo ricorso non sospendel’esecuzione del provvedimento espulsivo,né l’esecuzione del provvedimento dispostoai sensi dell’articolo 14 ».

ART. 39.

(Riforma dei divieti di rientro connessi aiprovvedimenti espulsivi e abolizione dellesanzioni penali del reingresso illegale dell’e-spulso per ingresso o soggiorno irregolare).

1. All’articolo 13 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal se-guente:

« 13. Lo straniero destinatario di unprovvedimento di espulsione non può rien-trare nel territorio dello Stato senza unaspeciale autorizzazione del Ministro dell’in-terno, che non è richiesta per lo stranierogià espulso ai sensi del comma 2, lettere a)e b), che sia spontaneamente rientrato inpatria nel termine indicato per la partenzavolontaria o che sia stato autorizzato alricongiungimento familiare, ai sensi dell’ar-ticolo 29. Nel caso di espulsione dispostadall’autorità giudiziaria il Ministro decidesulla richiesta di autorizzazione al rein-gresso su conforme parere dell’autorità giu-diziaria che aveva disposto l’espulsione. Incaso di trasgressione al divieto di rientro lostraniero espulso ai sensi del comma 2,lettere a) e b), escluse le ipotesi previste alcomma 3-quinquies, è nuovamente espulsocon accompagnamento immediato alla fron-tiera ai sensi dei commi 4 e 5-bis e nei suoi

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confronti il questore deve sempre disporreil trattenimento ai sensi dell’articolo 14 e ladurata del divieto di rientro è di almenocinque anni. In caso di trasgressione aldivieto di rientro lo straniero che era statoespulso nelle altre ipotesi previste dal pre-sente articolo è punito con la reclusione dauno a quattro anni e nei suoi confronti siapplicano il comma 3-quinquies del pre-sente articolo e l’articolo 16. Qualora nonsia sottoposto a pena detentiva o a custodiacautelare in carcere, è nuovamente espulsocon accompagnamento immediato alla fron-tiera ai sensi dei commi 4 e 5-bis e nei suoiconfronti il questore deve sempre disporreil trattenimento ai sensi dell’articolo 14 e ladurata del divieto di rientro è di almenocinque anni »;

b) il comma 13-bis è sostituito dalseguente:

« 13-bis. Nel caso di espulsione dispostadal giudice a titolo di misura di sicurezza oa titolo di misura alternativa alla deten-zione o di sanzione sostitutiva della pena, iltrasgressore del divieto di reingresso è al-tresì punito con la reclusione da uno aquattro anni. Allo straniero che, già denun-ciato per il reato previsto dal presentecomma, successivamente sia stato effettiva-mente espulso e abbia trasgredito nuova-mente il divieto di reingresso si applica lapena della reclusione da uno a cinqueanni »;

c) al comma 13-ter sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , fatta salva l’ap-plicazione dell’articolo 16 »;

d) al comma 14, il terzo periodo èsostituito dai seguenti: « Per i provvedi-menti di espulsione per i quali sia stataconcessa la partenza volontaria ai sensi delcomma 5 e per gli stranieri che siano statiammessi a un programma di rimpatrioassistito, il divieto previsto al comma 13decorre dalla scadenza del termine asse-gnato per l’uscita dal territorio dello Stato.In ogni caso è esente da divieto di rientrolo straniero espulso ai sensi del comma 2,lettere a) e b), che abbia effettivamentelasciato il territorio dello Stato entro iltermine fissato per la partenza volontaria oper il rimpatrio assistito ».

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ART. 40.

(Riforma dei trattenimenti degli stranieriespulsi e delle misure alternative al tratte-nimento, rinvio o revoca dei provvedimentidi rimpatrio ineseguibili e abolizione deireati connessi all’inottemperanza dei prov-vedimenti espulsivi per ingresso o soggiorno

irregolari).

1. All’articolo 14 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, i commi 1, 1-bis, 2,3, 4, 5 e 5-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando non è possibile eseguire conimmediatezza l’espulsione mediante accom-pagnamento alla frontiera, a causa di si-tuazioni transitorie che ostacolano la pre-parazione del rimpatrio o l’effettuazionedell’allontanamento, inclusa la necessità diacquisire documenti per il viaggio o altradocumentazione da Paesi non appartenentiall’Unione europea o riconducibili alla ne-cessità di prestare soccorso allo straniero odi effettuare accertamenti supplementariin ordine alla sua identità o nazionalitàovvero l’indisponibilità di un mezzo di tra-sporto idoneo, e nel caso concreto nonpossano essere efficacemente applicate lemisure meno coercitive previste nel comma1-bis del presente articolo o sussista unrischio di fuga, identificato ai sensi dell’ar-ticolo 13, comma 4-bis, oggettivamente nonfronteggiabile con altre misure meno afflit-tive ovvero lo straniero eviti od ostacoli lapreparazione del rimpatrio o dell’allonta-namento, il questore può disporre che, invia provvisoria e per non più di 96 ore, lostraniero sia trattenuto presso il centro dipermanenza temporanea più vicino, traquelli individuati o costituiti con decretodel Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, alfine di preparare il rimpatrio o di effet-tuare l’allontanamento. Il questore tra-smette immediatamente e non oltre 48 oreal tribunale ordinario sede della sezionespecializzata in materia di immigrazione,protezione internazionale e libera circola-zione dei cittadini dell’Unione europea delluogo in cui ha sede il centro, allo stranieroe al suo difensore la copia del provvedi-mento provvisorio di trattenimento, la ri-

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chiesta di convalida e la richiesta di di-sporre il trattenimento per un periodo suc-cessivo di trenta giorni. Nei casi e nei modiprevisti nel comma 2-quater dell’articolo 13il tribunale ordinario competente ad auto-rizzare o a convalidare l’espulsione prov-vede alla convalida del trattenimento prov-visorio e adotta il trattenimento per il suc-cessivo periodo di trenta giorni. Qualora iltrattenimento debba essere convalidato oadottato dopo che l’espulsione sia stataautorizzata o convalidata si applicano icommi 3 e 4.

1-bis. In tutti i casi in cui non è possibileeseguire con immediatezza l’espulsione me-diante accompagnamento alla frontiera, acausa delle medesime situazioni transitorieche ostacolano la preparazione del rimpa-trio o l’effettuazione dell’allontanamentoindicate nel comma 1 e non è stato dispostoil trattenimento o comunque non è possi-bile l’effettivo trattenimento in un centro dipermanenza temporanea, il questore di-spone che in via provvisoria e per non piùdi 96 ore lo straniero, fino all’effettivoaccompagnamento alla frontiera, sia sotto-posto ad una o più delle seguenti misure: a)consegna del passaporto o altro documentoequipollente in corso di validità, da resti-tuire al momento della partenza; b) obbligodi dimora in un luogo preventivamenteindividuato, dove possa essere agevolmenterintracciato; c) obbligo di presentazione, ingiorni e orari stabiliti, presso un ufficiodelle Forze di polizia territorialmente com-petente. Quando l’espulsione è stata dispo-sta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ocomma 2, lettera c), del presente testounico o ai sensi dell’articolo 3, comma 1,del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,convertito, con modificazioni, dalla legge31 luglio 2005, n. 155, il questore puòdisporre anche la misura della sorveglianzaspeciale della pubblica sicurezza. Le mi-sure previste nel presente comma sonoadottate con provvedimento motivato, cheha effetto dalla notifica all’interessato, di-sposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4,del regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 31 agosto 1999,n. 394, recante l’avviso che lo stesso hafacoltà di presentare personalmente o a

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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mezzo di difensore memorie o deduzioni altribunale della convalida. Nei casi e neimodi previsti nel comma 2-quater del pre-sente articolo e nel comma 5-bis dell’arti-colo 13 il tribunale ordinario competentead autorizzare o a convalidare l’espulsioneprovvede alla convalida delle misure adot-tate in via provvisoria e dispone l’applica-zione delle misure fino all’effettivo accom-pagnamento alla frontiera e, comunque,per un periodo non superiore a sei mesi.Qualora le misure debbano essere adottatedopo che l’espulsione sia stata autorizzatao convalidata, il provvedimento è comuni-cato entro 48 ore dalla notifica al tribunaleordinario sede della sezione specializzatain materia di immigrazione, protezione in-ternazionale e libera circolazione dei cit-tadini dell’Unione europea del luogo in cuilo straniero si trova. Il tribunale, se nericorrono i presupposti, dispone con de-creto la convalida nelle successive 48 ore,sentiti lo straniero, se reperibile, e il suodifensore. Qualora le misure debbano es-sere prorogate alla scadenza non essendostato ancora eseguito l’accompagnamentoalla frontiera, il questore ne chiede la pro-roga al tribunale ordinario sede della se-zione specializzata in materia di immigra-zione, protezione internazionale e liberacircolazione dei cittadini dell’Unione euro-pea del luogo in cui lo straniero si trova perun periodo massimo successivo non supe-riore a sei mesi, prorogabili di ulteriori seimesi per i medesimi motivi. In ogni caso lemisure, su istanza dell’interessato, sentito ilquestore, possono essere modificate o re-vocate dal tribunale. Il contravventore an-che solo a una delle predette misure èsottoposto a trattenimento, disposto, anchein via provvisoria, ai sensi del comma 1qualora non sia possibile l’accompagna-mento immediato alla frontiera. Nel di-sporre, nell’eseguire e nel prorogare le mi-sure indicate dal presente comma deveessere sempre mantenuta l’unità del nucleofamiliare con i membri della famiglia pre-senti nel territorio, deve essere assicuratol’accesso alle prestazioni sanitarie previstedall’articolo 35 e deve essere garantito l’ac-cesso all’istruzione obbligatoria dei figli mi-nori, tenuto conto della durata del sog-

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giorno e delle esigenze particolari dellepersone vulnerabili.

2. In ogni centro di permanenza tem-poranea deve essere assicurato allo stra-niero trattenuto un trattamento che abbiamodalità tali da assicurare la necessariaassistenza e il pieno rispetto della sua di-gnità.

2-bis. Oltre a quanto previsto dall’arti-colo 2, comma 6, è assicurata in ogni casola libertà di corrispondenza anche telefo-nica con l’esterno. Lo straniero ha comun-que la possibilità di ottenere di entrare incontatto con rappresentanti legali, con ipropri familiari e con le autorità consolaricompetenti del Paese di origine.

2-ter. Le prestazioni sanitarie sono pre-state al di fuori del centro nei casi e neimodi previsti dall’articolo 35, anche sullabase di accordi con le aziende sanitarielocali e ospedaliere che possono prevedereche alcune forme di assistenza infermieri-stica siano svolte direttamente all’internodel centro.

2-quater. In ogni centro si applicano ledisposizioni dell’articolo 67 della legge 26luglio 1975, n. 354, e il Garante nazionaledei diritti delle persone detenute o privatedella libertà personale esercita tutti i poteridi verifica e di accesso di cui all’articolo 7,comma 5, lettera e), del decreto-legge 23dicembre 2013, n. 146, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,n. 10. Hanno altresì accesso a ogni centro,senza alcuna autorizzazione o preavviso,anche il garante regionale dei diritti dellepersone detenute o private della libertàpersonale, i difensori delle persone tratte-nute, i rappresentanti dell’Alto commissa-riato per le Nazioni Unite per i rifugiati,dell’Organizzazione internazionale per lemigrazioni e degli organismi del Consigliod’Europa, nonché, previa autorizzazione delgiudice del tribunale che ha disposto oprorogato il trattenimento, organismi e or-ganizzazioni nazionali e internazionali cheoperano in favore degli stranieri.

2-quinquies. In ogni centro devono es-sere sempre assicurati a ogni straniero trat-tenuto locali riscaldati e areati, in cui visiano locali di soggiorno distinti da quelli dipernottamento, un’alimentazione sana e suf-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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ficiente, adeguata all’età, al sesso, allo statodi salute, alla stagione, al clima e ai precettireligiosi, fornita in locali destinati ai pasti,l’acqua potabile, la disponibilità di bian-cheria pulita e abiti civili in buono stato diconservazione e di pulizia ovvero la puliziadegli abiti posseduti dagli stranieri, l’uso diservizi igienici adeguati ad assicurare l’i-giene personale, incluso il taglio di capelli,aree all’aperto, l’accesso a servizi appositi eprofessionali di servizio sociale, di orienta-mento legale in materia di immigrazione easilo, di tutela e assistenza delle personeche si trovano in condizioni più vulnerabili,di mediazione linguistico-culturale, di as-sistenza socio-psicologica e di organizza-zione del tempo libero. Ogni straniero ha ildiritto di svolgere nei locali del centroanche con i propri ministri di culto leattività di culto della sua confessione reli-giosa. I membri adulti trattenuti apparte-nenti alla medesima famiglia nonché levittime di tratta o di violenza usufruisconodi una sistemazione separata che assicuriloro un adeguato rispetto della vita privata.

2-sexies. Ogni straniero trattenuto deveessere informato in una lingua a lui com-prensibile delle norme vigenti nel centro edei suoi diritti e obblighi, incluso il dirittodi presentare domanda di asilo e di met-tersi in contatto con i familiari, con i mi-nistri di culto, con un difensore, con ilconsolato del proprio Paese, nonché con gliorganismi internazionali e le organizza-zioni che operano in favore degli stranieri.

2-septies. Ogni centro di permanenzatemporanea può essere istituito e mante-nuto soltanto se assicura effettivamente aogni straniero ivi trattenuto tutti i diritti ele condizioni previste dal presente articolo.Qualora tali diritti e condizioni non sianopiù effettivamente assicurati il Ministro del-l’interno o il prefetto competente, anche surichiesta dell’autorità giudiziaria o di orga-nismi internazionali o di enti che operanoin favore degli stranieri, devono disporreogni misura necessaria per l’immediata frui-zione dei diritti o per l’immediato ripri-stino delle condizioni e, qualora non siapossibile, l’immediata chiusura, anche tem-poranea, del centro. In ogni caso il tribu-nale dispone che lo straniero espulso non

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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possa essere trattenuto in un centro dipermanenza temporanea ove risulti che talidiritti e condizioni non siano a lui effetti-vamente assicurati in relazione alle suecondizioni personali e, se già trattenuto,dispone che sia trasferito in un altro centroche assicuri tali diritti e condizioni o, inmancanza, che il trattenimento cessi o nonsia prorogato e che il questore esegua l’e-spulsione applicando le misure indicate nelcomma 1-bis.

3. Il questore del luogo in cui si trova ilcentro trasmette copia degli atti al tribu-nale ordinario sede della sezione specializ-zata in materia di immigrazione, prote-zione internazionale e libera circolazionedei cittadini dell’Unione europea del luogoin cui è trattenuto lo straniero, per laconvalida, senza ritardo e comunque entro48 ore dall’adozione del provvedimento ditrattenimento provvisorio.

4. L’udienza per la convalida del tratte-nimento provvisorio o per l’adozione o laproroga del trattenimento si svolge in ca-mera di consiglio con la partecipazionenecessaria di un difensore tempestiva-mente avvertito. L’interessato è anch’essotempestivamente informato e condotto nelluogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lostraniero è ammesso all’assistenza legaleda parte di un difensore di fiducia munitodi procura speciale. Lo straniero è altresìammesso al gratuito patrocinio a spesedello Stato e, qualora sia sprovvisto di undifensore, è assistito da un difensore desi-gnato dal giudice nell’ambito dei soggettiiscritti nella tabella di cui all’articolo 29delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, nonché, ove necessario, da uninterprete. L’autorità che ha adottato ilprovvedimento può stare in giudizio perso-nalmente anche avvalendosi di funzionariappositamente delegati. Il tribunale prov-vede alla convalida del trattenimento prov-visorio o all’adozione o proroga del tratte-nimento, con decreto motivato, entro le 48ore successive, verificate l’osservanza deitermini e la sussistenza dei requisiti previ-sti dall’articolo 13 e dal presente articolo,escluso il requisito della vicinanza del cen-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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tro di identificazione e di espulsione di cuial comma 1 del presente articolo, e sentitol’interessato, se comparso. Il provvedi-mento cessa di avere ogni effetto qualoranon sia osservato il termine per la deci-sione e nei casi in cui il tribunale nonconvalidi o non proroghi il trattenimento.

4-bis. Quando risulta che nel caso con-creto non esiste più alcuna prospettiva ra-gionevole di allontanamento dello stranierodal territorio dello Stato per motivi diordine giuridico o per altri motivi, inclusal’effettiva probabilità che lo straniero siaaccolto nel territorio di un altro Stato,ovvero quando risulta che nel caso con-creto non sussistono più le condizioni pre-viste nel comma 1 il trattenimento non èpiù giustificato e lo straniero è immedia-tamente rimesso in libertà dal questore,che lo comunica al tribunale ordinario sededella sezione specializzata in materia diimmigrazione, protezione internazionale elibera circolazione dei cittadini dell’Unioneeuropea del luogo in cui il ricorrente eratrattenuto, ovvero, sentito il questore, condecreto del medesimo tribunale, anche surichiesta presentata per le vie brevi allostesso tribunale dallo straniero o dal suodifensore.

4-ter. In ogni caso non è consentito iltrattenimento dei minori e qualora duranteil trattenimento si accerti la minore etàdella persona trattenuta il trattenimentocessa immediatamente o non può essereconvalidato, disposto o prorogato e il mi-nore all’uscita del centro deve essere presoin carico dai servizi sociali territoriali chene informano il tribunale dei minori per iprovvedimenti di sua competenza.

4-quater. Qualora il questore o il tribu-nale, anche su segnalazione degli enti localio degli organismi che operano all’internodel centro, ritengano che lo straniero trat-tenuto sia vittima di violenza o di gravesfruttamento o di tratta delle persone ericorrano i presupposti indicati nell’arti-colo 18, 18-bis o 22, ne informano tempe-stivamente il procuratore della Repubblicaai fini dell’espressione dei pareri per ilrilascio dei permessi indicati in tali articolio dell’ammissione a un periodo di rifles-sione e in caso di parere favorevole il

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questore dispone l’immediata cessazionedel trattenimento e dei provvedimenti con-seguenti e ne dà immediata notizia al tri-bunale sede della sezione specializzata inmateria di immigrazione, protezione inter-nazionale e libera circolazione dei cittadinidell’Unione europea del luogo in cui lostraniero era trattenuto.

4-quinquies. In ogni caso il questore,nello scegliere le misure da disporre in viaprovvisoria o da richiedere al tribunale, e iltribunale, nel disporre, convalidare o pro-rogare il trattenimento, si conformano alprincipio secondo cui gli adulti che convi-vono in Italia con i propri figli minoridevono essere sottoposti a trattenimentosoltanto in mancanza di un’altra soluzionee per un periodo adeguato il più brevepossibile.

4-sexies. Il trattenimento è mantenutofinché perdurano le condizioni previste daicommi 1, 2, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quin-quies per il periodo indicato nel comma 5necessario ad assicurare che l’allontana-mento sia eseguito. Qualora tali presuppo-sti non vi siano al momento della convalidadel trattenimento provvisorio o della richie-sta di trattenimento o al momento dellaproroga del trattenimento, il tribunale or-dinario sede della sezione specializzata inmateria di immigrazione, protezione inter-nazionale e libera circolazione dei cittadinidell’Unione europea del luogo in cui è trat-tenuto lo straniero rispettivamente rigettala richiesta di convalida del trattenimentoprovvisorio, rigetta la richiesta di tratteni-mento o la richiesta di proroga del tratte-nimento e contestualmente può chiedere alquestore il riesame della decisione di rim-patrio o il rinvio dell’allontanamento aisensi dell’articolo 14-quater ovvero, su ri-chiesta del questore, sentito lo straniero eil suo difensore, può disporre che nei con-fronti dello straniero siano disposte le mi-sure meno coercitive previste nel comma1-bis al fine di assicurare l’esecuzione del-l’espulsione.

4-septies. Quando risulta che nel casoconcreto non vi sia più alcuna ragionevoleprospettiva di allontanamento dello stra-niero dal territorio dello Stato per motivi diordine giuridico o pratico, il tribunale nel

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rigettare la richiesta di disporre o di pro-rogare il trattenimento può disporre altresìl’annullamento della decisione del rimpa-trio e invitare il questore a rilasciare unpermesso di soggiorno ovvero, nei casi incui non ci sia una ragionevole prospettivadi allontanamento perché nessuno Statoriconosce la persona espulsa come propriocittadino, a fornire alla persona tutte leinformazioni utili per accedere alla proce-dura per il riconoscimento dello status diapolide.

5. Dopo la convalida del trattenimentoprovvisorio il trattenimento disposto daltribunale comporta la permanenza nel cen-tro per un periodo di tempo definito daltribunale in relazione alle oggettive neces-sità indicate e motivate nella richiesta delquestore e comunque non superiore a com-plessivi trenta giorni. Anche prima di taletermine e dopo che il tribunale abbia di-sposto il trattenimento, il questore eseguel’espulsione con accompagnamento alla fron-tiera, dandone comunicazione senza ri-tardo al tribunale ordinario e al difensoredello straniero. Alla scadenza di tale ter-mine, qualora sussistano le condizioni deltrattenimento previste nel comma 1, nonsussistano le condizioni indicate nei commi4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexiese 4-septies e l’acquisizione di documentiper il viaggio presenti gravi difficoltà, iltribunale ordinario sede della sezione spe-cializzata in materia di immigrazione, pro-tezione internazionale e libera circolazionedei cittadini dell’Unione europea del luogoin cui lo straniero è trattenuto può proro-gare il termine di ulteriori trenta giorni, surichiesta scritta e motivata del questorepresentata non più di sette giorni prima enon meno di 48 ore alla scadenza deltermine del trattenimento, sentiti lo stra-niero e il suo difensore, ai quali la richiestadi proroga deve essere comunicata dal que-store almeno 48 ore prima. Qualora man-chino non più di sette giorni e non meno di48 ore alla scadenza di tale termine epermangano le condizioni del tratteni-mento indicate nel comma 1, non sussi-stano le condizioni indicate nei commi 4-bis,4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 4-sep-ties e siano emersi elementi concreti che

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consentano di ritenere probabile l’identifi-cazione ovvero sia necessario al fine diorganizzare le operazioni di rimpatrio, iltribunale, sentiti il difensore e l’interessato,può disporre una o più proroghe al que-store, che deve comunicarla almeno 48 oreprima anche allo straniero e al suo difen-sore. In ogni caso il periodo massimo ditrattenimento dello straniero all’interno delcentro non può essere superiore a novantagiorni. Lo straniero che sia già stato dete-nuto in un istituto penitenziario per unperiodo pari a quello di novanta giorniindicato al periodo precedente, può esseretrattenuto presso il centro per un periodomassimo di trenta giorni. Tale termine èprorogabile di ulteriori quindici giorni, pre-via convalida da parte del giudice, nei casidi particolare complessità delle proceduredi identificazione e di organizzazione delrimpatrio. Nei confronti dello straniero aqualsiasi titolo detenuto la direzione del-l’istituto penitenziario richiede al questoredel luogo le informazioni sull’identità esulla nazionalità dello stesso. Nei medesimicasi il questore avvia la procedura di iden-tificazione interessando le competenti au-torità diplomatiche. Ai soli fini dell’identi-ficazione, l’autorità giudiziaria, su richiestadel questore, dispone la traduzione deldetenuto presso il più vicino posto di po-lizia per il tempo strettamente necessarioal compimento di tali operazioni. A tal fineil Ministro dell’interno e il Ministro dellagiustizia adottano i necessari strumenti dicoordinamento.

5-bis. Qualora non sia stato possibiletrattenere lo straniero espulso in un centrodi permanenza temporanea e non sia co-munque possibile l’adozione delle misurealternative indicate al comma 1-bis ovverola permanenza in tali centri o l’adozione ditali misure non ne abbia comunque con-sentito l’effettivo allontanamento, il que-store provvede al rinvio dell’allontana-mento ai sensi dell’articolo 14-quater ov-vero ammette lo straniero a un programmadi rimpatrio volontario assistito previstodall’articolo 14-ter. Il questore in ogni casorevoca la decisione di rimpatrio qualoranel caso concreto sussistano i presuppostiper il rilascio di un permesso di soggiorno

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a qualsiasi titolo o non sussistano o nonsussistano più le condizioni previste nelcomma 4-bis ovvero rilascia un permessodi soggiorno a qualsiasi titolo qualora dallecircostanze concrete non emerga più al-cuna prospettiva ragionevole che l’allonta-namento possa essere eseguito e che lostraniero possa essere riaccolto dallo Statodi origine o di provenienza ».

ART. 41.

(Norme in materia di programmi di rimpa-trio volontario assistito).

1. All’articolo 14-ter del decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Nel caso in cui lo straniero irrego-larmente presente nel territorio è ammessoai programmi di rimpatrio di cui al comma1, la prefettura – ufficio territoriale delGoverno del luogo ove egli si trova ne dàcomunicazione, senza ritardo, alla compe-tente questura, anche in via telematica.Fatto salvo quanto previsto dal comma 6del presente articolo, è sospesa l’esecuzionedei provvedimenti emessi ai sensi dell’arti-colo 13, comma 2. È sospesa l’efficaciadelle misure eventualmente adottate dalquestore ai sensi dell’articolo 13, comma 5.È fatta salva la facoltà di disporre il rinviodell’allontanamento ai sensi dell’articolo 14-quater »;

b) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

« 6. Lo straniero ammesso a un pro-gramma di rimpatrio di cui al comma 1,allorché sia già trattenuto in un centro dipermanenza temporanea, rimane nel cen-tro fino alla partenza, nei limiti della du-rata massima del trattenimento previstadall’articolo 14, comma 5 ».

ART. 42.

(Casi di rinvio dell’allontanamento dello stra-niero destinatario di un provvedimento am-

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ministrativo di espulsione per ingresso osoggiorno irregolare).

1. Dopo l’articolo 14-ter del decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286, come daultimo modificato dalla presente legge, èinserito il seguente:

« ART. 14-quater. – (Rinvio dell’allonta-namento dello straniero espulso per ingressoo soggiorno irregolare). – 1. Il questoredella provincia in cui lo straniero si trovadispone, d’ufficio o su richiesta dell’auto-rità giudiziaria o dell’interessato, il rinviodell’allontanamento dal territorio dello Statodello straniero che sia destinatario di unprovvedimento di espulsione adottato aisensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) eb), già autorizzato o convalidato dal tribu-nale, qualora nelle circostanze specifiche incui si trova lo straniero che deve essereespulso si verifichi una delle seguenti si-tuazioni:

a) l’allontanamento dello straniero puòin concreto violare il divieto di espulsione odi respingimento previsto dall’articolo 19,comma 1, ovvero sussiste il pericolo con-creto e attuale per lo straniero di subire nelPaese di invio rischi per la propria vita oper la propria incolumità personale anchederivanti da torture, condanne a morte otrattamenti inumani o degradanti;

b) è stata presentata al questore do-manda di revisione contro la decisione dirimpatrio e per tutta la durata del relativoprocedimento;

c) l’esecuzione dell’espulsione è statasospesa dal giudice competente a giudicareil ricorso giurisdizionale contro l’espul-sione o la decisione di rimpatrio;

d) le condizioni di salute fisica o men-tale dello straniero ne impediscono l’allon-tanamento finché esse perdurino; in parti-colare, lo straniero affetto da una gravemalattia fisica o psichica deve ricevere unpermesso di soggiorno per cure medicheche gli dà diritto all’iscrizione al Serviziosanitario nazionale e gli permette di rice-vere le cure opportune e non può in ognicaso essere allontanato verso uno Stato in

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cui non possa effettivamente ricevere tera-pie adeguate;

e) sussistono ragioni tecniche che im-pediscono l’allontanamento, come la man-canza di mezzi di trasporto o la mancanzadi identificazione dello straniero.

2. Il questore comunica allo straniero ilprovvedimento scritto e motivato di rinviodell’allontanamento, recante anche la du-rata del rinvio compresa tra gli otto giornie i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nellelettere d) ed e) del comma 1 del presentearticolo e nei confronti dello straniero puòdisporre provvisoriamente, ai sensi dell’ar-ticolo 14, comma 1-bis, anche contestual-mente una delle misure ivi previste qualoravi sia pericolo di fuga, chiedendone la con-valida e l’applicazione per un successivoperiodo al tribunale sede della sezione spe-cializzata in materia di immigrazione, pro-tezione internazionale e libera circolazionedei cittadini dell’Unione europea del luogoin cui lo straniero ha la dimora. Conte-stualmente alla comunicazione del rinviodell’allontanamento il questore rilascia allostraniero un titolo di soggiorno valido pertutto il periodo di sospensione, fino almomento in cui cessi il motivo di rinviodell’allontanamento dello straniero dal ter-ritorio dello Stato ovvero il provvedimentodi espulsione o la decisione di rimpatriosiano annullati o revocati.

3. Qualora l’allontanamento sia statorinviato da più di diciotto mesi il prefetto eil questore sottopongono d’ufficio a revi-sione rispettivamente il provvedimento am-ministrativo di espulsione e la decisione dirimpatrio e li revocano se persistono lesituazioni indicate nel comma 1 del pre-sente articolo e lo straniero non abbiaviolato le misure previste nell’articolo 14,comma 1-bis, eventualmente impostegli enon vi ostano motivi di ordine pubblico o disicurezza dello Stato. In tal caso lo stra-niero mantiene il permesso di soggiornoche aveva ricevuto ovvero lo converte o neottiene uno ad altro titolo e il questore dàcomunicazione al giudice dell’eventuale ri-corso pendente sul provvedimento revo-cato ».

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ART. 43.

(Esecuzione dell’espulsione a titolo di mi-sura di sicurezza).

1. All’articolo 15 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 1-ter. In ogni caso in cui deve essereeseguita l’espulsione disposta a titolo dimisura di sicurezza e non sia stata revo-cata, il magistrato di sorveglianza o il di-rettore dell’istituto penitenziario ne dannoimmediata notizia al questore del luogo incui lo straniero è detenuto ai fini dell’im-mediato svolgimento delle procedure di iden-tificazione e di acquisizione dei documentidi viaggio e degli altri documenti necessariper assicurare l’immediato accompagna-mento alla frontiera al momento dell’uscitadall’istituto penitenziario da parte delleForze di polizia.

1-quater. Qualora almeno sessanta giorniprima dell’uscita dall’istituto penitenziarioil magistrato di sorveglianza, anche suistanza dell’interessato o del questore, ve-rifichi che, pur essendo tuttora socialmentepericoloso lo straniero a cui deve applicarsila misura di sicurezza dell’espulsione, nonè possibile l’accompagnamento alla fron-tiera al momento delle dimissioni dall’isti-tuto penitenziario a causa di uno dei motiviin presenza dei quali l’articolo 19, comma1, vieta l’espulsione ovvero a causa di im-pedimenti materiali connessi con la diffi-coltà di identificare l’identità o la naziona-lità dello straniero o con l’indisponibilità didocumenti di viaggio o di vettori, disponecon proprio decreto motivato la sospen-sione dell’esecuzione della misura di sicu-rezza dell’espulsione e la converte in unamisura di sicurezza detentiva ai sensi del-l’articolo 216 del codice penale. Tale mi-sura è rinnovata almeno ogni anno per unperiodo di almeno cinque anni, ma in ognimomento il magistrato di sorveglianza, an-che su richiesta del questore o dell’interes-sato, dispone l’esecuzione della misura disicurezza dell’espulsione e l’immediato ac-compagnamento alla frontiera al momentodell’uscita dall’istituto penitenziario in cuiè internato quando siano cessati gli impe-

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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dimenti all’espulsione ovvero dispone laremissione in libertà per la cessazione dellamisura di sicurezza in caso di cessazionedella pericolosità sociale. Entro dieci giornidalla comunicazione del provvedimento delmagistrato di sorveglianza lo straniero puòproporre opposizione al tribunale di sor-veglianza che decide che nel termine diventi giorni. Salvo che il tribunale di sor-veglianza abbia disposto misure alternativealla detenzione, lo straniero espulso a titolodi misura di sicurezza resta trattenuto nel-l’istituto penitenziario in cui è detenuto ointernato fino all’effettiva esecuzione dellamisura di sicurezza disposta in sentenza oconvertita ai sensi del presente comma e inogni caso non può mai essere trattenuto inun centro di permanenza temporanea ».

ART. 44.

(Modifiche all’esecuzione dell’espulsione atitolo di sanzione sostitutiva della pena).

1. All’articolo 16 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ovvero nelpronunciare sentenza di condanna per ilreato di cui all’articolo 10-bis » e il secondoperiodo sono soppressi;

b) il comma 1-bis è sostituito dalseguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, ilgiudice dispone l’espulsione con un divietodi rientro per un periodo non inferiore acinque anni ».

ART. 45.

(Abrogazioni).

1. I commi 3-septies e 11 dell’articolo 13e i commi 5-ter, 5-quater, 5-quater.1, 5-quin-quies, 5-sexies e 5-septies dell’articolo 14del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,sono abrogati.

2. Gli articoli 119, comma 1, letteram-sexies), e 135, comma 1, lettera i), delcodice del processo amministrativo, di cui

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all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio2010, n. 104, sono abrogati.

3. L’articolo 18 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150, è abrogato.

CAPO V

POTENZIAMENTO DELLA TUTELA CON-TRO LE DISCRIMINAZIONI

ART. 46.

(Permessi di soggiorno in attesa di ricono-scimento dell’apolidia o della cittadinanza

italiana e per apolidia).

1. Dopo il comma 3-sexies dell’articolo 5del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,è inserito il seguente:

« 3-septies. Alla persona che si trova sulterritorio dello Stato che abbia presentatoal Ministero dell’interno o al tribunale or-dinario sede della sezione specializzata inmateria di immigrazione, protezione inter-nazionale e libera circolazione dei cittadinidell’Unione europea una regolare domandaper il riconoscimento dello status di apo-lide e allo straniero sprovvisto di un altrovalido titolo di soggiorno che abbia presen-tato domanda di acquisto o concessionedella cittadinanza italiana sono rilasciati,rispettivamente, un permesso di soggiornoin attesa di riconoscimento di apolidia o unpermesso di soggiorno in attesa di cittadi-nanza italiana, validi fino alla definitivadecisione concernente il procedimento am-ministrativo o giudiziario avviato; tali per-messi consentono l’accesso al lavoro. Allapersona a cui il Ministero dell’interno o iltribunale ordinario italiano ha riconosciutolo status di apolide è rilasciato un permessodi soggiorno della durata quinquennale,rinnovabile finché perdura lo stato di apo-lide, ed è riconosciuto il trattamento pre-visto dal presente testo unico agli stranieriregolarmente soggiornanti, fatti salvi le ga-ranzie e il migliore trattamento previsti pergli apolidi dalle norme internazionali invigore, incluso il rilascio del documento diviaggio per apolidi ».

Atti Parlamentari — 118 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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ART. 47.

(Trasformazione dell’Ufficio nazionale anti-discriminazione in Autorità nazionale anti-

discriminazioni).

1. All’articolo 44 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« 12-bis. Con regolamento adottato aisensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Presidentedel Consiglio dei ministri, l’Ufficio nazio-nale antidiscriminazione (UNAR) istituitopresso la Presidenza del Consiglio dei mi-nistri è trasformato in Autorità nazionaleAntidiscriminazioni, quale autorità ammi-nistrativa indipendente, composta da qua-lificati esperti in materia di diritto deglistranieri e di diritto antidiscriminatorio,sulla base di una procedura pubblica disegnalazione dei nominativi dei possibilicandidati da parte degli enti o associazioniiscritti nel registro nazionale previsto dal-l’articolo 42 o iscritti nel registro delleassociazioni e degli enti che svolgono atti-vità nel campo della lotta alle discrimina-zioni, di cui all’articolo 6 del decreto legi-slativo 9 luglio 2003, n. 215, e nominati persei anni, dei quali metà eletti a scrutiniosegreto e con voto limitato a maggioranzaassoluta dalle due Camere, rispettivamenteun quarto dalla Camera dei deputati e unquarto dal Senato della Repubblica, e metàeletti a scrutinio segreto e con voto limitatoa maggioranza assoluta dal Consiglio na-zionale dell’economia e del lavoro. All’Au-torità, oltre alle funzioni già esercitate dal-l’UNAR, sono assegnate funzioni di coor-dinamento delle informazioni e delle azioniper prevenire le discriminazioni previstenell’articolo 43, inclusi la possibilità di azionediretta in giudizio nelle azioni previste dalpresente articolo, il rafforzamento e la pre-cisazione dei poteri di indagine, la possibi-lità di effettuare indagini e di acquisire datio documenti, la possibilità di irrogare san-zioni amministrative in caso di inadempi-mento o di omissione nel fornire le infor-mazioni o i documenti richiesti ovvero nelcaso di accertamento dell’effettiva presenzadi una condotta discriminatoria ».

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ART. 48.

(Parificazione del procedimento antidiscri-minatorio per discriminazione di genere sullavoro al procedimento antidiscriminatorioprevisto per gli altri tipi di discriminazione).

1. All’articolo 28, comma 1, del decretolegislativo 1° settembre 2011, n. 150, leparole: « all’articolo 55-quinquies del de-creto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 »sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli37, 38 e 55-quinquies del codice delle pariopportunità tra uomo e donna, di cui aldecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.Le disposizioni del capo III del titolo I dellibro III del predetto codice di cui al de-creto legislativo n. 198 del 2006 restanoapplicabili per le parti non incompatibilicon il presente decreto ».

ART. 49.

(Modifiche della competenza territoriale deltribunale in materia di cause antidiscrimi-

natorie).

1. Il comma 2 dell’articolo 28 del de-creto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,è sostituito dal seguente:

« 2. È competente il tribunale del luogoin cui il ricorrente ha il domicilio, quello incui ha domicilio il convenuto o quello delluogo in cui è stata posta in essere ladedotta discriminazione ».

ART. 50.

(Modifiche e velocizzazioni del rito di ap-pello per le cause antidiscriminatorie).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,come sostituito dalla presente legge, è in-serito il seguente:

« 2-bis. Nelle cause disciplinate dal pre-sente articolo il giudizio di appello deveessere introdotto con ricorso, depositatonel termine di trenta giorni di cui all’arti-colo 702-quater del codice di proceduracivile. Salva richiesta congiunta delle parti,

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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non trovano applicazione i termini per lememorie di cui all’articolo 352, primocomma, del citato codice di procedura ci-vile e, all’udienza fissata, il collegio invita leparti alla discussione orale e deposita lasentenza nel termine di sessanta giornidall’udienza ».

ART. 51.

(Legittimazione attiva delle associazioni nellecause antidiscriminatorie e gratuità delle

azioni civili antidiscriminatorie).

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L’articolo 5 del decreto legisla-tivo 9 luglio 2003, n. 215, si interpreta nelsenso che gli enti e le associazioni di cuiall’elenco indicato al comma 1 del predettoarticolo sono legittimati ad agire, nei limitie alle condizioni ivi previsti, anche avversole discriminazioni in ragione della cittadi-nanza e della nazionalità ai sensi degliarticoli 43 e 44 del testo unico delle dispo-sizioni concernenti la disciplina dell’immi-grazione e norme sulla condizione dellostraniero, di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286.

3-ter. L’azione civile avverso la discrimi-nazione disciplinata dal presente articolo èesente da ogni tassa o imposta e da ognialtro tipo di oneri fiscali ».

CAPO VI

RAFFORZAMENTO DELLE PARI OPPOR-TUNITÀ E DELL’ACCESSO AI DIRITTI SO-

CIALI

ART. 52.

(Iscrizione al Servizio sanitario nazionaledei genitori a carico ricongiunti).

1. All’articolo 34, comma 4, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-giunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) dai genitori ultrasessantacin-quenni che hanno ottenuto il ricongiungi-

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mento familiare ai sensi dell’articolo 29,comma 1, lettera d), limitatamente al primoanno dall’ingresso in Italia, fermo restandoper gli anni successivi il diritto di costoro diiscriversi gratuitamente al Servizio sanita-rio nazionale ai sensi del comma 2 delpresente articolo ».

ART. 53.

(Ampliamento dell’assistenza sanitaria aglistranieri).

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. I cittadini stranieri per tutta laminore età, anche se sprovvisti di un titolodi soggiorno o il cui genitore sia privo dititolo di soggiorno, accedono comunque alServizio sanitario nazionale, al pediatra dilibera scelta e al medico di medicina gene-rale, alle medesime condizioni previste peri minori italiani.

3-ter. Gli stranieri indigenti non iscrivi-bili al Servizio sanitario nazionale hannocomunque diritto al rilascio di un codicestraniero temporaneamente presente (STP),che permette di usufruire in modo parita-rio di tutte le prestazioni previste dai livelliessenziali di assistenza in materia sanitariaa livello statale. Tali stranieri hanno altresìil diritto di essere assegnati a un medico dimedicina generale al fine di dare continuitàalle cure.

3-quater. Il presente articolo si applicatramite l’utilizzo del codice europeo noninscrivibile (ENI) anche ai cittadini indi-genti dell’Unione europea che si trovino nelterritorio italiano sprovvisti di documentidi identificazione o di tessera europea diassistenza medica o di altra copertura sa-nitaria, nonché ai loro familiari straniericonviventi, salvo che possano fruire di untrattamento più favorevole.

3-quinquies. Le regioni e le provinceautonome adeguano le proprie norme alfine di dare attuazione immediata e com-pleta a quanto previsto dal presente arti-colo ».

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ART. 54.

(Ampliamento dell’accesso agli alloggi deglistranieri regolarmente soggiornanti).

1. Il comma 6 dell’articolo 40 del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èsostituito dal seguente:

« 6. Gli stranieri titolari del permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo, gli stranieri titolari di permessounico per soggiorno e lavoro o di un per-messo di soggiorno per status di rifugiato oper protezione sussidiaria, nonché gli stra-nieri titolari di un permesso di soggiornodella durata di almeno un anno, inclusi iminori di età, hanno diritto di accedere incondizioni di parità con i cittadini italianiagli alloggi di edilizia residenziale pubblicae ai servizi di intermediazione delle agenziesociali eventualmente predisposte da ogniregione o dagli enti locali per agevolarel’accesso alle locazioni abitative e al creditoagevolato in materia di edilizia, recupero,acquisto e locazione della prima casa diabitazione, incluso l’accesso al Fondo na-zionale per il sostegno all’accesso alle abi-tazioni in locazione istituito dall’articolo 11della legge 9 dicembre 1998, n. 431, com-prese le norme sulla certificazione dei red-diti ».

ART. 55.

(Ampliamento dell’accesso degli stranieri re-golarmente soggiornanti alle prestazioni di

assistenza sociale).

1. L’articolo 41 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, è sostituito dal se-guente:

« ART. 41. – (Assistenza sociale). – 1. Glistranieri titolari del permesso di soggiornoUE per soggiornanti di lungo periodo o dipermesso unico per soggiorno e lavoro o dipermesso di soggiorno per carta blu UE oper status di rifugiato o per protezionesussidiaria, nonché gli stranieri titolari diun permesso di soggiorno della durata dialmeno un anno, inclusi i minori di età,sono equiparati ai cittadini italiani, anche

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per ciò che riguarda l’indicatore della si-

tuazione economica equivalente (ISEE) e

l’autocertificazione dei redditi, ai fini della

fruizione delle prestazioni e dei servizi del

sistema integrato di interventi e servizi

sociali, delle provvidenze e delle presta-

zioni, anche economiche, di assistenza so-

ciale, incluse quelle previste per coloro che

sono affetti dal morbo di Hansen, per i

ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli

indigenti, per gli anziani, per la maternità

o per le famiglie numerose, per la nascita o

l’adozione di un figlio, per gli acquisti delle

persone in condizione di bisogno econo-

mico e per tutte le prestazioni sociali in-

dividuate nel regolamento n. 883/2004/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, inclusi l’indennità di ac-

compagnamento, l’indennità di frequenza,

l’assegno di invalidità, la pensione di inva-

lidità, l’assegno sociale, l’assegno di mater-

nità di base istituito dall’articolo 74 del

testo unico di cui al decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, l’assegno di maternità

per le lavoratrici atipiche previsto dall’ar-

ticolo 75 del medesimo testo unico, l’asse-

gno per il nucleo familiare numeroso pre-

visto dall’articolo 65 della legge 23 dicem-

bre 1998, n. 448, e dall’articolo 1, comma

130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

l’assegno di natalità istituito dall’articolo 1,

comma 125, della citata legge n. 190 del

2014, la carta acquisti ordinaria istituita

dall’articolo 81, comma 32, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, nonché l’assegno per il nucleo fa-

miliare corrisposto a lavoratori, disoccu-

pati e pensionati ai sensi dell’articolo 2 del

decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13

maggio 1988, n. 153, anche in presenza di

familiari a carico residenti all’estero, e il

Sostegno all’inclusione attiva ».

Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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ART. 56.

(Ampliamento dell’accesso al pubblico im-piego degli stranieri regolarmente soggior-

nanti).

1. All’articolo 38 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, emanato ai sensi dell’ar-ticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,sono individuati e periodicamente rivisti iposti e le funzioni delle amministrazionipubbliche che comportino in via continua-tiva l’esercizio diretto o indiretto di pub-blici poteri e attengano alla tutela dell’in-teresse nazionale, per i quali non può pre-scindersi dal possesso della cittadinanzaitaliana, nonché i requisiti indispensabiliall’accesso dei cittadini di cui ai commi 1 e3-bis »;

b) al comma 3-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché aglistranieri titolari di un permesso unico persoggiorno e lavoro ».

ART. 57.

(Abrogazione del contratto di soggiorno esostituzione con il contratto di lavoro).

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 5, comma 8-bis, le pa-role: « un contratto di soggiorno », ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti:« una proposta di contratto di lavoro o uncontratto di lavoro »;

b) all’articolo 5, comma 9-bis, letteraa), all’articolo 22, comma 2, lettera c), al-l’articolo 24, commi 3 e 11, e all’articolo27-quater, comma 9, le parole: « contrattodi soggiorno », ovunque ricorrono, sono so-stituite dalle seguenti: « contratto di la-voro »;

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

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c) all’articolo 6, comma 1, le parole:« contratto di soggiorno per lavoro » sonosostituite dalle seguenti: « contratto di la-voro »;

d) all’articolo 22, comma 6, le parole:« contratto di soggiorno » sono sostituitedalle seguenti: « contratto di lavoro »;

e) all’articolo 27, comma 1-ter, le pa-role: « proposta di contratto di soggiornoper lavoro subordinato, previsto dall’arti-colo 5-bis » sono sostituite dalle seguenti:« proposta di contratto di lavoro » e leparole: « del contratto di soggiorno » sonosostituite dalle seguenti: « del contratto dilavoro »;

f) all’articolo 27-quater, comma 11, leparole: « contratto di soggiorno per lavorodi cui all’articolo 5-bis » sono sostituitedalle seguenti: « contratto di lavoro ».

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) l’articolo 5-bis è abrogato;

b) all’articolo 9, comma 12, lettera b),le parole: « . Per lo svolgimento di attivitàdi lavoro subordinato non è richiesta lastipula del contratto di soggiorno di cuiall’articolo 5-bis » sono soppresse.

CAPO VII

RAFFORZAMENTO DELLA TUTELADELLE VITTIME DI TRATTA, DI VIO-LENZA E DI GRAVE SFRUTTAMENTO

ART. 58.

(Permessi di soggiorno per assistenza e in-tegrazione sociale agli stranieri vittime diviolenza nei reati aggravati di favoreggia-

mento dell’immigrazione irregolare).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èinserito il seguente:

« 2-bis. Il permesso di soggiorno previstodal presente articolo è comunque rilasciatoanche agli stranieri trasportati nel compi-

Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati

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mento del reato di cui all’articolo 12, comma3, allorché siano le persone nei cui con-fronti siano rivolte le finalità che costitui-scono la circostanza aggravante del mede-simo reato prevista dal citato articolo 12,comma 3-ter, lettera a) ».

ART. 59.

(Agevolazione dell’accesso alle misure di as-sistenza e protezione sociale delle vittime

della tratta delle persone).

1. All’articolo 18, comma 3-bis, del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Perle vittime dei reati previsti dagli articoli 600e 601 del codice penale e del reato difavoreggiamento dell’immigrazione irrego-lare per finalità di sfruttamento previsto epunito dall’articolo 12, comma 3-ter, letteraa), del presente testo unico si prescindedalla verifica dell’attualità del pericolo disubire violenza o grave sfruttamento ai finidel rilascio del permesso di soggiorno pre-visto dal presente articolo e dell’accesso alprogramma di assistenza e integrazionesociale ».

ART. 60.

(Accesso effettivo alle misure di assistenza eintegrazione sociale degli stranieri vittime diviolenza o grave sfruttamento e collega-mento con le misure in materia di prote-zione internazionale. Formazione dei fun-zionari amministrativi e dei magistrati).

1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,come modificato dalla presente legge, sonoinseriti i seguenti:

« 3-ter. Il permesso di soggiorno di cui alpresente articolo è rilasciato e rinnovatoanche in mancanza di una collaborazioneadeguata da parte dello straniero con l’au-torità giudiziaria o con le Forze di poliziain ogni caso in cui vi siano indizi chefacciano ritenere che l’interessato sia vit-tima di tratta delle persone.

3-quater. Quando le autorità hanno ra-gionevoli elementi per ritenere che lo stra-

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

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niero si trovi in una delle situazioni previ-ste nel presente articolo devono fornirgli inuna lingua a lui comprensibile le informa-zioni concernenti le opportunità e i be-nefìci previsti dal presente articolo e ildiritto di presentare domanda di prote-zione internazionale. In tale ipotesi lo stra-niero ha diritto di fruire di un periodo diriflessione di sessanta giorni per consentir-gli di riprendersi e di sottrarsi all’influenzadegli autori dei reati, affinché possa deci-dere consapevolmente se voglia cooperarecon le autorità competenti. Durante il pe-riodo di riflessione e nell’attesa della deci-sione delle autorità competenti lo stranieronon può essere espulso per motivi connessiall’ingresso o al soggiorno irregolare. Ilperiodo di riflessione cessa allorché siarilasciato il permesso di soggiorno previstodal presente articolo, anche prima dellaconclusione del periodo stesso.

3-quinquies. Durante il periodo di ri-flessione e in ogni caso prima del rilasciodel permesso previsto dal presente articoloallo straniero privo delle risorse sufficientisono garantiti un livello di vita che gliconsenta la sussistenza e l’accesso a curemediche urgenti o essenziali, inclusa un’as-sistenza psicologica, anche tenendo contodelle esigenze particolari delle persone piùvulnerabili, nonché l’assistenza linguistica,l’assistenza legale gratuita, l’assistenza deipatronati e di altri enti che operano infavore degli stranieri o delle vittime dellatratta e la massima tutela della riserva-tezza.

3-sexies. Allorché lo straniero che sitrovi nelle condizioni previste dal presentearticolo abbia chiesto od ottenuto la pro-tezione internazionale è collocato o restacomunque nelle strutture di accoglienzache ospitano i titolari del permesso previstodal presente articolo fino a quando cessanole esigenze di protezione e fruisce comun-que anche di tutte le altre misure di acco-glienza e di assistenza previste per costoroe per la protezione internazionale.

3-septies. Forme periodiche di forma-zione e aggiornamento dei magistrati, degliappartenenti alle Forze di polizia e delpersonale degli enti locali, degli enti divigilanza in materia di tutela e sicurezza

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

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del lavoro e degli enti del privato socialesono predisposte, anche con iniziative con-giunte o finanziate con i programmi isti-tuiti ai sensi del presente articolo, rispet-tivamente dalla Scuola superiore della ma-gistratura, dalla Scuola di perfezionamentodelle Forze di polizia e dal Servizio cen-trale del sistema di protezione per richie-denti asilo e rifugiati ».

ART. 61.

(Ampliamento del rilascio del permesso disoggiorno per motivi umanitari alle vittime

di violenza domestica).

1. All’articolo 18-bis, comma 3, del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Incaso di richiesta da parte dei centri anti-violenza o dei servizi socio-assistenziali ilrilascio del permesso non è condizionatodalla volontà della vittima straniera di in-tentare un procedimento penale o di testi-moniare contro ogni autore dei reati indi-cati nel comma 1 ».

ART. 62.

(Programmi di assistenza e integrazione so-ciale per gli stranieri vittime di violenza

domestica).

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18-bisdel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,come modificato dalla presente legge, èinserito il seguente:

« 3-bis. Ogni vittima di violenza dome-stica ha il diritto di accedere ad appositiprogrammi di assistenza e integrazione so-ciale dedicati alle persone beneficiarie delpermesso di soggiorno per le vittime diviolenza domestica rilasciato ai sensi delpresente articolo, al fine di consentire lorol’effettivo accesso ai centri antiviolenza e aiservizi degli enti attuatori dei programmidi reinserimento sociale. Si osservano, inquanto applicabili, le norme sui programmidi assistenza e integrazione sociale previstidall’articolo 18 ».

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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ART. 63.

(Rafforzamento delle misure di contrastodello sfruttamento lavorativo degli stranieriin situazione di soggiorno irregolare, di pro-tezione dei lavoratori stranieri sfruttati e diaccesso dei lavoratori stranieri sfruttati alpermesso di soggiorno per motivi umanitarie ai programmi di assistenza e integrazione

sociale).

1. All’articolo 22 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) la lettera a) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dallaseguente:

« c) se i lavoratori occupati sono sot-toposti a una delle condizioni di sfrutta-mento indicate nell’articolo 603-bis del co-dice penale »;

b) al comma 12-ter è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « La sentenza disponealtresì l’esclusione del datore di lavoro in-dividuale o dell’impresa da benefìci e dasovvenzioni pubblici, anche derivanti dal-l’Unione europea, ovvero impone l’obbligodi rimborso degli stessi e dispone la chiu-sura temporanea dell’azienda »;

c) al comma 12-quater, le parole: « ab-bia presentato denuncia e cooperi » sonosostituite dalle seguenti: « intenda coope-rare »;

d) al comma 12-quinquies è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cuil’emersione del lavoratore straniero illegal-mente occupato comporti concreti pericoliper la sua incolumità, egli può parteciparea un programma di assistenza e integra-zione sociale ai sensi dell’articolo 18, anchesenza obbligo di collaborazione alle inda-gini »;

e) dopo il comma 12-quinquies sonoinseriti i seguenti:

« 12-sexies. Quando il questore, il pro-curatore della Repubblica, il comune, gliagenti o ufficiali di pubblica sicurezza, i

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XVII LEGISLATURA A.C. 4551

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servizi ispettivi del lavoro, un’organizza-zione sindacale o un patronato sindacale,anche a seguito di operazioni di polizia,trovano uno straniero, anche in situazionedi soggiorno irregolare, che sta svolgendoun rapporto di lavoro in condizioni illegalidevono fornire all’interessato in una linguaa lui comprensibile l’illustrazione delle op-portunità e dei benefìci previsti dal pre-sente articolo. Tali informazioni devonoessere fornite in ogni caso non appena imedesimi soggetti siano venuti a cono-scenza del rapporto di lavoro illegale ecomunque prima di disporre o eseguirequalsiasi tipo di espulsione o di rimpatrioe comprendono il diritto dello straniero,anche se si trova in situazione di soggiornoirregolare, di denunciare il datore di lavoroe di chiedere da esso il pagamento dellaretribuzione arretrata o non corrisposta edei contributi previdenziali obbligatori evasi,da corrispondere anche dopo il rientro inpatria, nonché del diritto di ottenere unpermesso di soggiorno nei casi indicati nelcomma 12-quater. Ai fini del calcolo delleretribuzioni arretrate si presuppone l’esi-stenza di un rapporto di lavoro di almenotre mesi, salvo prova contraria fornita, tral’altro, dal datore di lavoro o dal lavora-tore. A tale fine le azioni giudiziarie per ilrecupero delle somme possono essere in-tentate gratuitamente dallo straniero per iltramite di avvocati, anche designati daipatronati sindacali o dalle associazioni cheoperano in favore degli stranieri iscritte nelregistro indicato nell’articolo 42 e nellemore del ricevimento di tutte le retribu-zioni arretrate è rinnovato il permesso disoggiorno rilasciato ai sensi del comma12-quater del presente articolo. Il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, d’intesacon il Ministero dell’interno, con il Mini-stero della giustizia e con l’Ispettorato na-zionale del lavoro, predispone appositi vo-lantini e siti internet informativi in linguecomprensibili agli stranieri presenti in Ita-lia per illustrare tali diritti e per forniremoduli semplificati per i ricorsi giudiziari,informazioni, chiarimenti e gli indirizzi de-gli enti a cui rivolgersi. Il volantino deveessere consegnato e illustrato anche primadi ogni tipo di provvedimento di espulsione

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o di rifiuto di rilascio o di rinnovo delpermesso di soggiorno in allegato al rela-tivo provvedimento, a pena di nullità dellostesso.

12-septies. Il questore, d’ufficio o surichiesta motivata del procuratore dellaRepubblica, del comune, degli agenti o uf-ficiali di pubblica sicurezza, di servizi ispet-tivi del lavoro, di un patronato sindacale odi un’organizzazione sindacale, deve sem-pre disporre in favore dello straniero cheha svolto lavoro in condizioni illegali unperiodo di riflessione da quindici a ses-santa giorni per consentirgli di riprendersie di sottrarsi all’influenza degli autori deireati, affinché possa decidere consapevol-mente se voglia cooperare con le autoritàcompetenti. Durante il periodo di rifles-sione e nell’attesa della decisione delle au-torità competenti lo straniero che si trovain situazione di soggiorno irregolare nonpuò essere espulso e riceve il trattamentoprevisto per lo straniero titolare del per-messo previsto dal presente articolo, fermorestando che il periodo di riflessione nonconferisce un diritto di soggiorno e che inqualsiasi momento può cessare se le auto-rità competenti hanno accertato che l’inte-ressato si sia reso irreperibile o abbia at-tivamente, volontariamente e di propriainiziativa ristabilito un legame con gli au-tori dei reati oppure per motivi attinentialla pubblica sicurezza e alla salvaguardiadella sicurezza nazionale. Il periodo di ri-flessione cessa altresì allorché sia rilasciatoil permesso di soggiorno previsto dal pre-sente articolo, anche prima della conclu-sione del periodo stesso.

12-octies. Durante il periodo di rifles-sione e in ogni caso prima del rilascio delpermesso previsto dal presente articolo allostraniero privo delle risorse sufficienti sonogarantiti un livello di vita che gli consentala sussistenza e l’accesso a cure medicheurgenti o essenziali, inclusa un’assistenzapsicologica, anche tenendo conto delle esi-genze particolari delle persone più vulne-rabili, nonché l’assistenza linguistica, l’as-sistenza legale gratuita l’assistenza dei pa-tronati e di altri enti che operano in favoredegli stranieri o delle organizzazioni sin-

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dacali e la massima tutela della riserva-tezza ».

ART. 64.

(Irrilevanza del consenso della vittima neireati di tratta delle persone e di sfrutta-

mento).

1. Alla sezione I del capo III del titoloXII del libro secondo del codice penale,dopo l’articolo 604 è aggiunto il seguente:

« ART. 604-bis. – (Irrilevanza del con-senso della vittima e sua non punibilità). –1. I delitti previsti nella presente sezionesono puniti anche se siano stati compiuticon il consenso della vittima dello sfrutta-mento o del prelievo di organi o di chisvolga attività lavorativa o sessuale o diaccattonaggio. Il consenso prestato allo sfrut-tamento non osta all’accesso della vittimaalle tutele previste dalla legge.

2. Non è punibile chi ha commesso reatiper esservi stato costretto come conse-guenza diretta di uno degli atti previstinell’articolo 601 ».

CAPO VIII

UNIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONEIN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED EF-FETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDI-

ZIONALE

ART. 65.

(Ampliamento della formazione dei magi-strati delle sezioni specializzate del tribunaleordinario in materia di immigrazione, pro-tezione internazionale e libera circolazione

dei cittadini dell’Unione europea).

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 aprile2017, n. 46, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) le parole: « e con l’Alto commissa-riato delle Nazioni unite per i rifugiati »sono sostituite dalle seguenti: « , con l’Altocommissariato delle Nazioni Unite per i

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rifugiati, con l’Agenzia dell’Unione europeaper i diritti fondamentali, con Eurojust,con l’Organizzazione internazionale per lemigrazioni, con il Garante nazionale deidiritti delle persone detenute o private dellalibertà personale e con qualificati espertisulle materie del diritto degli stranieri »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « , e alla raccolta di informazionisulla situazione dei Paesi di origine deglistranieri, nonché specifiche sessioni dedi-cate al diritto di asilo, al diritto all’unitàfamiliare, alla condizione delle persone piùvulnerabili, alla tratta delle persone, allalibertà personale, alla disciplina dell’in-gresso, del soggiorno e degli allontanamentidegli stranieri, all’accertamento dell’apoli-dia e alla disciplina della cittadinanza ita-liana ».

ART. 66.

(Contraddittorio nell’ambito dei procedi-menti amministrativi preliminari all’ado-zione dei provvedimenti di revoca o rifiuto

di rinnovo del titolo di soggiorno).

1. Dopo il comma 5-quater dell’articolo5 del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, introdotto dalla presente legge, èinserito il seguente:

« 5-quinquies. In tutti i casi in cui larevoca o il rifiuto di rinnovo del titolo disoggiorno non siano disposti per motivi diordine pubblico o di sicurezza nazionale,né a seguito di una misura di sicurezzadell’espulsione o di espulsione disposta dal-l’autorità giudiziaria, il questore invia aldomicilio dell’interessato, qualora cono-sciuto, l’avviso scritto e motivato dell’iniziodel procedimento di revoca o di rifiuto dirinnovo e dei motivi ostativi al manteni-mento o al rinnovo del titolo di soggiornotradotta anche in una lingua comprensibiledall’interessato, con l’indicazione della fa-coltà di fare pervenire per iscritto al que-store stesso entro il termine di dieci giornidal ricevimento dell’avviso eventuali con-trodeduzioni o elementi a favore del man-tenimento o del rinnovo del titolo di sog-giorno in corso di validità o di rinnovo o

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del rilascio di un permesso di soggiorno adaltro titolo; in tali casi il provvedimento direvoca o di rifiuto di rinnovo può essereadottato dal questore soltanto dopo il de-corso di tale termine e deve essere motivatoanche con riferimento agli eventuali ele-menti e controdeduzioni fatti pervenire ».

ART. 67.

(Attribuzione della competenza su tutti igiudizi in materia di immigrazione alle se-zioni specializzate del tribunale ordinario inmateria di immigrazione, protezione inter-nazionale e libera circolazione dei cittadini

dell’Unione europea).

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 aprile2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le se-guenti lettere:

« e-ter) per i giudizi sui ricorsi controi provvedimenti di diniego e di revoca dellemisure di accoglienza del richiedente laprotezione internazionale ai sensi degli ar-ticoli 15 e 23 del decreto legislativo 18agosto 2015, n. 142;

e-quater) per i giudizi sui ricorsi av-verso il mancato rilascio ai titolari di pro-tezione internazionale dei documenti e ti-toli di viaggio di cui all’articolo 24 deldecreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e-quinquies) per i giudizi sui ricorsiavverso i provvedimenti di diniego o direvoca o di annullamento dei visti di in-gresso degli stranieri, di diniego di rilascioo di annullamento o di revoca dei permessidi soggiorno o dei permessi di soggiorno UEper soggiornanti di lungo periodo o di di-niego di rinnovo o di conversione del per-messo di soggiorno degli stranieri;

e-sexies) per i giudizi sui ricorsi con-tro i provvedimenti di respingimento dispo-sti nei confronti degli stranieri ai sensidell’articolo 10 del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per i giudizi sui ricorsi con-tro i provvedimenti amministrativi di espul-sione disposti dal Ministro dell’interno e

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dai prefetti nei confronti degli stranieri aisensi del testo unico di cui al decreto legi-slativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, conmodificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,n. 155;

e-octies) per i giudizi di convalida deiprovvedimenti di allontanamento del que-store e di convalida delle misure alternativedisposti in esecuzione dei provvedimentiamministrativi di espulsione, da effettuarerispettivamente ai sensi dell’articolo 13,commi 5.2 e 5-bis, del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-novies) per i giudizi di convalida e diproroga dei provvedimenti di trattenimentodegli stranieri nei centri di permanenza edei provvedimenti alternativi, disposti neicasi previsti dagli articoli 13 e 14 del testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286 ».

2. All’articolo 18 del decreto legislativo1° settembre 2011, n. 150, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « giudice dipace » sono sostituite dalle seguenti: « se-zione specializzata del tribunale ordinarioin materia di immigrazione, protezione in-ternazionale e libera circolazione dei cit-tadini dell’Unione europea »;

b) al comma 3, le parole: « all’autoritàgiudiziaria italiana » sono sostituite dalleseguenti: « alla sezione specializzata del tri-bunale ordinario in materia di immigra-zione, protezione internazionale e liberacircolazione dei cittadini dell’Unione euro-pea ».

3. Il comma 10 dell’articolo 6 del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, èsostituito dal seguente:

« 10. Contro i provvedimenti di respin-gimento ovvero di diniego o di revoca o diannullamento del visto di ingresso ovverodi diniego di rilascio o di annullamento o direvoca dei permessi di soggiorno o deipermessi di soggiorno UE per soggiornantidi lungo periodo ovvero di diniego di rin-novo o di conversione del permesso di

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soggiorno degli stranieri è ammesso ricorsoal tribunale sede della sezione specializzatain materia di immigrazione, protezione in-ternazionale e libera circolazione dei cit-tadini dell’Unione europea. Si osserva ilrito sommario di cognizione. Il ricorrentepresente in Italia può comunque chiederedi essere ascoltato dal giudice. La decisioneche si pronuncia sul ricorso riconosce al-tresì la sussistenza o no del diritto delricorrente a ottenere rispettivamente il ri-lascio del visto di ingresso o il rilascio o ilrinnovo o la conversione del titolo di sog-giorno ».

ART. 68.

(Esecutività, sospensione e tutela giurisdi-zionale concernente i provvedimenti di di-niego di rinnovo o di conversione o di re-voca dei titoli di soggiorno e i provvedimenti

amministrativi di espulsione).

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 6 deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,come sostituito dalla presente legge, è ag-giunto il seguente:

« 10-bis. Tutti i provvedimenti di diniegodi rinnovo o di conversione o di revoca o diannullamento dei permessi di soggiorno edel permesso di soggiorno UE per soggior-nanti di lungo periodo, disposti per motividiversi dall’ordine pubblico e dalla sicu-rezza e fuori dei casi disposti a seguito dipronunce dell’autorità giudiziaria penale,divengono efficaci soltanto dopo che sianotrascorsi i termini per l’impugnazione senzache sia stato proposto ricorso al tribunaleordinario sede della sezione specializzatain materia di immigrazione, protezione in-ternazionale e libera circolazione dei cit-tadini dell’Unione europea del luogo in cuiil ricorrente ha la dimora ovvero soltantodopo che sia non più impugnabile la sen-tenza sul ricorso giurisdizionale presen-tato ».

2. All’articolo 13, comma 3, primo pe-riodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, le parole: « immediatamente esecu-tivo, anche se sottoposto a gravame o a

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impugnativa da parte dell’interessato » sonosoppresse.

ART. 69.

(Accesso effettivo alla difesa gratuita da partedello straniero).

1. All’articolo 17 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« 1-bis. In ogni procedimento giurisdi-zionale e ai fini di garantire l’effettivo ac-cesso alla difesa gratuita non sono richiestidocumenti di identificazione o certifica-zioni dei redditi agli apolidi e agli stranieriche siano titolari dello status di rifugiato odi protezione sussidiaria o che abbianopresentato domanda di protezione interna-zionale o in pendenza di giudizio relativo alriconoscimento della protezione internazio-nale o della protezione umanitaria e finoalla definizione dell’intero giudizio o chesiano titolari di un permesso per motiviumanitari o che si trovino nelle condizionipreviste dagli articoli 18, 18-bis, 19, comma1, 20 e 22, comma 12-quater, ovvero, in viaprovvisoria e salve le eventuali verifichesuccessive, a ogni altro straniero che pre-senti autocertificazione previa prova di averepresentato richiesta alla rappresentanza di-plomatico-consolare del proprio Paese ».

CAPO IX

ELETTORATO AMMINISTRATIVO DEGLISTRANIERI LUNGO SOGGIORNANTI

ART. 70.

(Elettorato alle elezioni comunali degli stra-nieri regolarmente soggiornanti).

1. All’articolo 9, comma 12, lettera d),del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,ed esercitare l’elettorato nelle elezioni delcomune di residenza alle medesime condi-zioni e forme previste per i cittadini degliStati membri dell’Unione europea, esclusol’obbligo di esibire certificati del godimentodei diritti politici negli Stati di origine,

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qualora siano titolari dello status di rifu-giato o di protezione sussidiaria o di apo-lide ovvero siano cittadini di Stati nonappartenenti al Consiglio d’Europa; taleelettorato è altresì esercitato alle medesimecondizioni dai titolari di carta di soggiornopermanente per familiari di cittadini del-l’Unione europea ».

ART. 71.

(Ratifica ed esecuzione del capitolo C dellaConvenzione del Consiglio d’Europa sullapartecipazione degli stranieri alla vita pub-blica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5

febbraio 1992).

1. Il Presidente della Repubblica è au-torizzato a ratificare il capitolo C dellaConvenzione del Consiglio d’Europa sullapartecipazione degli stranieri alla vita pub-blica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5febbraio 1992.

2. Piena ed intera esecuzione è data alcapitolo C della Convenzione di cui all’ar-ticolo 1 a decorrere dal primo giorno delmese successivo allo scadere di un periododi tre mesi dopo la data di deposito dellostrumento di ratifica, di accettazione o diapprovazione, in conformità a quanto di-sposto dall’articolo 12, paragrafo 2, dellaConvenzione stessa.

3. Il presente articolo entra in vigore ilgiorno successivo a quello della pubblica-zione della presente legge nella GazzettaUfficiale.

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*17PDL0053891**17PDL0053891*