Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · ratifica costituisce un nuovo Accordo tra il...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub- blica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla coopera- zione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l’8 febbraio 2011 Presentata il 27 gennaio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! La presente proposta di legge riprende il disegno di legge n. 3600 depositato l’11 dicembre 2012 al Senato nel corso della XVI le- gislatura, sul quale, per la fine anticipata di quella legislatura, non era, nemmeno iniziato l’esame nella competente Com- missione. Il disegno di legge in questione era stato presentato dall’allora Ministro per gli affari esteri, Terzi di Sant’Agata, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca, per i beni e le attività culturali e per la cooperazione internazionale e l’integrazione. L’atto internazionale di cui si chiede la ratifica costituisce un nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla coo- perazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, che si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra i due Paesi. Con il nuovo Accordo, dunque, si in- tende sostituire le precedenti intese in materia, ormai obsolete (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971 e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA,GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-blica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla coopera-zione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto

a Praga l’8 febbraio 2011

Presentata il 27 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presenteproposta di legge riprende il disegno dilegge n. 3600 depositato l’11 dicembre2012 al Senato nel corso della XVI le-gislatura, sul quale, per la fine anticipatadi quella legislatura, non era, nemmenoiniziato l’esame nella competente Com-missione. Il disegno di legge in questioneera stato presentato dall’allora Ministroper gli affari esteri, Terzi di Sant’Agata,di concerto con i Ministri dell’economiae delle finanze, dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, per i beni e leattività culturali e per la cooperazioneinternazionale e l’integrazione.

L’atto internazionale di cui si chiede laratifica costituisce un nuovo Accordo tra il

Governo della Repubblica italiana e ilGoverno della Repubblica ceca sulla coo-perazione in materia di cultura, istruzione,scienza e tecnologia, che si propone difornire un quadro di riferimento adeguatoalle iniziative di collaborazione culturale,scientifica e tecnologica, in considerazionedella varietà e della qualità dei rapportibilaterali in essere tra i due Paesi.

Con il nuovo Accordo, dunque, si in-tende sostituire le precedenti intese inmateria, ormai obsolete (Accordo culturalecon la Repubblica socialista cecoslovacca,firmato a Praga il 18 maggio 1971 eAccordo tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblicafederativa ceca e slovacca in materia di

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cooperazione scientifica e tecnologica fir-mato a Roma il 30 novembre 1990). Ma leragioni dell’adozione dell’Accordo risie-dono anche nella presa d’atto degli inter-venuti cambiamenti politici e dell’evolu-zione che la collaborazione in campo cul-turale scientifico e tecnologico ha avutonegli ultimi anni. La Repubblica ceca èinfatti divenuto Stato membro dell’Unioneeuropea a partire dal 2004 e partecipaquindi a pieno titolo alle politiche dicooperazione culturale e scientifica perse-guite in tale ambito.

L’esigenza di sottoscrivere un nuovoAccordo deriva anche dal crescente inter-scambio e dalle numerose iniziative intra-prese sul piano culturale, scientifico etecnologico che necessitano quindi di uninquadramento organico e aggiornato.L’Accordo si propone, da una parte, difavorire un ulteriore rafforzamento deirapporti bilaterali, fornendo nel contempouna risposta efficace alla fortissima richie-sta di lingua e cultura italiana nella Re-pubblica ceca, e, dall’altra, di incoraggiarel’avvio di strette collaborazioni in un set-tore sempre più cruciale come quello dellaricerca scientifica e tecnologica. Pertanto,l’Accordo consentirà di promuovere e in-centivare iniziative, scambi e collabora-zioni in ambito culturale, scientifico etecnologico mediante l’attività di coopera-zione universitaria, l’organizzazione diconvegni e l’attribuzione di borse di stu-dio, facilitando nondimeno la coopera-zione nella conservazione, tutela e valo-rizzazione del patrimonio artistico ed ar-cheologico, con particolare riguardo alcontrasto dei trasferimenti illeciti di beniculturali ed alla protezione dei diritti diproprietà intellettuale.

Il testo si compone di un preambolo eventi articoli.

L’articolato si divide essenzialmente inquattro parti:

1) gli articoli 1 e 2 individuano lefinalità e i settori prioritari di collabora-zione;

2) gli articoli da 3 a 14 riguardano icampi di collaborazione culturale, di istru-zione, scientifica e tecnologica;

3) gli articoli 15 e 16 stabiliscono lemodalità di esecuzione della cooperazioneculturale, scientifica e tecnologica;

4) gli articoli da 17 a 20 recano leclausole di entrata in vigore, di modifica,di risoluzione delle controversie, la duratae l’eventuale denuncia dell’Accordo stesso.

Nel Preambolo sono evidenziate le ra-gioni giustificative dell’Accordo, ovvero ildesiderio di rafforzare i rapporti di ami-cizia tra i due Stati e la convinzione chela collaborazione in materia di cultura,istruzione, scienza e tecnologia consentauna migliore conoscenza e comprensionereciproca.

L’articolo 1 esemplifica la volontà deidue Paesi di favorire la cooperazione cul-turale, educativa, scientifica e tecnologicanel rispetto delle leggi e dei regolamentivigenti nel territorio dello Stato delle Particontraenti, nonché degli Accordi interna-zionali di cui gli Stati contraenti sianoeventualmente parte. A tale ultimo ri-guardo, l’Italia annette particolare impor-tanza ai princìpi e agli obblighi cui ètenuta ai sensi della Convenzione UNI-DROIT del 1995 sui beni culturali trafugatio illecitamente esportati, non ancora en-trata in vigore nella Repubblica ceca, maprossima alla ratifica, allorché sarà com-pletato il processo di revisione del codicecivile.

L’articolo 2 specifica i campi di colla-borazione previsti dall’Accordo.

L’articolo 3 riguarda la collaborazionenel settore dell’istruzione, sia in camposcolastico sia in ambito universitario.

L’articolo 4 evidenzia la volontà di unacomune partecipazione sia ai programmipromossi dall’Unione europea, sia a quellipromossi da organismi internazionali re-gionali, in particolare l’INCE; in aggiuntaauspica la collaborazione tra enti locali eregioni dei rispettivi Paesi per le finalitàdell’Accordo.

L’articolo 5 concerne la cooperazionefra istituzioni universitarie, incluse le isti-tuzioni accademiche artistico-musicali ita-liane, anche mediante la stipula di accordidiretti, nei settori della scienza e della

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ricerca, mediante lo scambio di docenti ericercatori, l’avvio di ricerche congiunte el’organizzazione di seminari e simposi.

L’articolo 6 si riferisce alle forme dicooperazione in ambito culturale e arti-stico, incluse l’architettura, la musica, ladanza, le arti figurative (visive e appli-cate), il teatro, il cinema e la culturapopolare, anche mediante l’organizza-zione di spettacoli, mostre e rassegne,nonché la traduzione di opere letterariee scientifiche.

L’articolo 7 è costituito da due commi,il primo inteso a incoraggiare e facilitarel’attività delle istituzioni culturali dell’altroPaese sul suolo nazionale, il secondo afavorire lo sviluppo di attività comuni trai propri istituti e le istituzioni culturali delPaese ospitante.

L’articolo 8 è costituito da due commi:

il comma 1 si riferisce alla collabo-razione in campo archeologico;

il comma 2 mira a sostenere lacooperazione fra le competenti ammini-strazioni dei due Paesi nei settori dellasalvaguardia, conservazione, restauro e ge-stione dei rispettivi patrimoni archeolo-gico, storico, artistico, architettonico epaesaggistico.

L’articolo 9 si riferisce all’impegnodelle Parti contraenti a contrastare il traf-fico illecito dei beni culturali anche nelrispetto degli obblighi derivanti dalla Con-venzione UNESCO del 1970, mentre ilriferimento agli obblighi di cui alla Con-venzione UNIDROIT del 1995 è stato rias-sorbito attraverso il rinvio generale alrispetto degli obblighi posti dalle Conven-zioni di cui gli Stati siano eventualmenteparte inserito all’articolo 1.

L’articolo 10 indica gli strumenti dicooperazione nel campo della letteraturadidattica e scientifica, dell’archivistica,nonché fra musei, biblioteche e nel settoredell’educazione fisica e dello sport. Talecooperazione si attuerà attraverso scambidi visite di esperti e di documentazione.

L’articolo 11 mira a sviluppare la col-laborazione reciproca nel settore dellagioventù con scambi di informazioni ed

esperienze, anche attraverso contatti di-retti tra le reciproche organizzazioni gio-vanili a livello nazionale e regionale, non-ché mediante la partecipazione al pro-gramma dell’Unione europea denominatoGIOVENTÙ.

L’articolo 12 prevede l’offerta reciprocadi borse di studio a studenti dell’altroStato per studi e ricerche in settori con-siderati prioritari dalla Parti contraenti.

L’articolo 13, costituito da due commi,enumera gli strumenti di cooperazionescientifica e tecnologica nei settori cheverranno progressivamente consideratiprioritari ai sensi dei Protocolli esecutividell’Accordo. Il comma 2 indica le formedi cooperazione scientifica fra istituti, cen-tri di ricerca scientifica e università deidue Stati mediante scambi di documenta-zione scientifica e tecnologica, scambi diesperienze e di visite di docenti, ricercatorie tecnici, organizzazione di conferenze,simposi e seminari, realizzazione di ricer-che comuni e ogni altra forma di coope-razione scientifica e tecnologica concor-data fra le Parti contraenti.

L’articolo 14, costituito da due commi,enuncia il reciproco impegno a proteggerela proprietà intellettuale, il diritto d’autoree i diritti connessi, nell’ambito delle normegiuridiche vigenti nel territorio dello Statodelle Parti contraenti. Il comma 2 indicanel Ministero italiano per i beni e leattività culturali e nel Ministero ceco dellacultura le amministrazioni governativecompetenti per materia.

L’articolo 15 istituisce una commis-sione mista per l’attuazione degli impegniderivanti dall’Accordo, che opera mediantela redazione di programmi esecutivi plu-riennali e cui è affidata la vigilanza sullacorretta esecuzione degli stessi e l’anda-mento generale della cooperazione.

L’articolo 16 sancisce altresì la facoltàdegli organi competenti delle Parti con-traenti di procedere alla stipula di proto-colli di cooperazione, nell’ambito dei pro-grammi esecutivi pluriennali definiti dallacommissione mista, volti a fissare azioni einiziative concrete di cooperazione.

L’articolo 17 sancisce le modalità dientrata in vigore dell’Accordo e formalizza

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la contestuale cessazione dell’effetto delledisposizioni dei precedenti Accordi del 18maggio 1971 e del 30 novembre 1990.

L’articolo 18 specifica le procedure daadottare per apportare modifiche all’Ac-cordo. L’articolo 19 definisce le modalitàdi risoluzione delle controversie (consul-tazione e negoziato).

Infine, l’articolo 20, costituito da duecommi, definisce la durata dell’Accordo (atempo indeterminato) e le modalità perdenunciare l’Accordo stesso, disponendonel contempo la salvaguardia sino a esau-rimento dei programmi di cooperazione incorso alla data di dispiegamento deglieffetti di un’eventuale denuncia.

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è auto-rizzato a ratificare l’Accordo tra il Governodella Repubblica italiana e il Governo dellaRepubblica ceca sulla cooperazione in ma-teria di cultura, istruzione, scienza e tecno-logia, fatto a Praga l’8 febbraio 2011.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è dataall’Accordo di cui all’articolo 1, a decor-rere dalla data della sua entrata in vigore,in conformità a quanto disposto dall’arti-colo 17 dell’Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese dimissione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e15 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutatiin euro 33.840 per ciascuno degli anni 2014e 2015 e in euro 37.740 annui a decorreredall’anno 2016, e dalle rimanenti spese dicui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13 del medesimoAccordo, pari a euro 443.500 annui a de-correre dall’anno 2014 del medesimo ac-cordo, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2014-2016, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2014,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero degliaffari esteri.

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2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, perle spese di missione di cui agli articoli 5,6, 8, 10, 13 e 15 dell’Accordo di cuiall’articolo 1, il Ministro degli affari esteri,il Ministro dei beni e delle attività culturalie del turismo e il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca provvedonoal monitoraggio dei relativi oneri e riferi-scono in merito al Ministro dell’economiae delle finanze. Nel caso si verifichino osiano in procinto di verificarsi scostamentirispetto alle previsioni di cui al comma 1del presente articolo, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentito il Ministrocompetente, provvede mediante riduzione,nella misura necessaria alla copertura fi-nanziaria del maggior onere risultantedall’attività di monitoraggio, delle dota-zioni finanziarie di parte corrente aventila natura di spese rimodulabili ai sensidell’articolo 21, comma 5, lettera b), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, destinatealle spese di missione nell’ambito del per-tinente programma di spesa e, comunque,della relativa missione del Ministero inte-ressato. Si intende corrispondentementeridotto, per il medesimo anno, di unammontare pari all’importo dello scosta-mento, il limite di cui all’articolo 6,comma 12, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze riferisce senza ritardo alle Camerecon apposita relazione in merito alle causedegli scostamenti e all’adozione delle mi-sure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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