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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3083 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno Presentato il 29 aprile 2015 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3083—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Ajaconcernente la registrazione internazionale dei disegni e modelliindustriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di

adeguamento dell’ordinamento interno

Presentato il 29 aprile 2015

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ONOREVOLI DEPUTATI ! – L’Accordo del-l’Aja relativo alla registrazione internazio-nale dei disegni e modelli industriali per-mette, attraverso un deposito unico inter-nazionale, effettuato presso l’Ufficio inter-nazionale dell’Organizzazione mondialedella proprietà intellettuale (OMPI) opresso l’Ufficio nazionale dello Stato che èparte dell’Accordo, di ottenere la prote-zione dei disegni e dei modelli in tutti iPaesi scelti dal depositante, tra quelli chehanno sottoscritto gli accordi dell’Aja.

In virtù del citato Accordo, perciò, iltitolare di un disegno o modello puòottenere la protezione in più Paesi con unasola domanda internazionale redatta inuna sola lingua, presso un solo Ufficio epagando una sola serie di tasse in una solamoneta (franco svizzero), a meno che laprotezione non sia rifiutata dall’Ufficiocompetente del Paese designato.

L’Accordo è stato emendato a più ri-prese e riveduto totalmente due volte: laprima volta a Londra il 2 giugno 1934 e laseconda volta all’Aja il 28 novembre 1960,solo quest’ultimo ratificato dall’Italia aisensi della legge n. 744 del 1980.

Successivamente furono svolti i lavoriper una revisione totale dell’Accordo e nel1999 a Ginevra ha avuto luogo la Confe-renza diplomatica che ha portato all’ela-borazione dell’Atto firmato il 2 luglio1999, ratificato già da 32 Paesi, che sosti-tuisce, per gli Stati che vi aderiscono, icitati Atti del 1934 e del 1960.

L’Atto di Ginevra del 1999, che con ilpresente disegno di legge si propone diratificare, ha due obiettivi principali: daun lato estendere il sistema dell’Aja anuovi membri eliminando alcuni ostacoligiuridici in modo da facilitare l’adesione diStati la cui legislazione prevede l’esame dinovità; dall’altro lato mantiene la sempli-

cità fondamentale del sistema dell’Aja ren-dendolo più attraente per i richiedenti.

L’Atto di Ginevra permette anche distabilire un collegamento tra il sistema diregistrazione internazionale e i sistemiregionali, come il sistema dell’Unione eu-ropea e il sistema dell’Organizzazione afri-cana della proprietà intellettuale (OAPI)prevedendo che le organizzazioni intergo-vernative possano aderire all’Atto.

Poiché attualmente 15 Stati, oltre al-l’Unione europea e all’OAPI, hanno aderitoall’Atto di Ginevra, ma non ai due prece-denti Atti di Londra del 1934 e dell’Aja del1960, si ritiene utile che anche l’Italiaratifichi l’Atto di Ginevra.

Ciò permetterà ai richiedenti italiani dipoter estendere la tutela dei propri disegnie modelli industriali anche in queste areenazionali e regionali, utilizzando un unicostrumento, il deposito internazionale, chesemplifica la gestione ulteriore dei disegni emodelli industriali in quanto i cambiamentisuccessivi al deposito o il rinnovo del depo-sito possono essere effettuati con una sem-plice e unica procedura presso l’OMPI.

La ratifica dell’Atto è coerente con ilprogramma di Governo in quanto la pro-tezione internazionale dei disegni e mo-delli industriali contribuisce allo sviluppoeconomico dello Stato incoraggiando lacreatività e l’intraprendenza delle impresee crea un sistema efficace assai vantag-gioso anche per i consumatori. Permette,altresì, di sviluppare le attività commer-ciali e di facilitare l’esportazione dei pro-dotti nazionali.

Da un attento esame dell’Atto di Gine-vra relativamente ai contenuti finanziariprevisti non emergono sostanziali innova-zioni rispetto ai precedenti accordi (Atto diLondra del 1934 e Atto dell’Aja del 1960,

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quest’ultimo ratificato dall’Italia) se non ta-lune di carattere tecnico-procedurale.

In materia di copertura delle spese,significativa è la disposizione contenutanell’articolo 23 secondo la quale, premessoche l’Unione dell’Aja (istituita dall’Accordodell’Aja del 1925 e mantenuta dagli Attidel 1934 e del 1960 citati e dall’Atto diGinevra del 1999) si finanzia principal-mente con gli emolumenti sulle registra-zioni internazionali; questi emolumentisono fissati in modo che le entrate del-l’Unione derivanti dagli emolumenti e daaltre fonti di finanziamento permettanoalmeno di coprire le spese dell’OMPI cheassicura la registrazione internazionale.

L’adesione dell’Italia all’Atto di Gine-vra, pertanto, non comporta alcun aggra-

vio per il bilancio dello Stato in quanto laconferma di continuare a essere ufficioricevente, ai sensi dell’articolo 4 dell’Atto,non comporta cambiamenti della situa-zione essendo questa disposizione già pre-sente nel precedente Atto dell’Aja del1960, ratificato dall’Italia.

Inoltre, l’Atto di Ginevra, nel prevederedisposizioni dirette a favorire l’adesionedegli Stati che svolgono l’esame della no-vità, non comporta cambiamenti sull’atti-vità dell’Ufficio italiano brevetti e marchiche attualmente non svolge l’esame dellanovità dei disegni e dei modelli: la ratificadell’Atto non crea condizioni d’obbligo pergli Stati in tal senso.

In sostanza, quindi, l’Atto non com-porta nuovi o maggiori oneri finanziari.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

L’Accordo dell’Aja relativo alla registrazione internazionale deidisegni e modelli industriali permette, attraverso un deposito unicointernazionale, effettuato presso l’Ufficio internazionale dell’Organiz-zazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l’Ufficionazionale dello Stato che è parte dell’Accordo, di ottenere laprotezione dei disegni e dei modelli in tutti i Paesi scelti daldepositante, tra quelli che hanno sottoscritto gli accordi dell’Aja.

In virtù del citato Accordo, perciò, il titolare di un disegno omodello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domandainternazionale redatta in una sola lingua, presso un solo ufficio epagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero),a meno che la protezione non sia rifiutata dall’Ufficio competente delPaese designato.

L’Accordo è stato emendato a più riprese e riveduto totalmentedue volte: la prima volta a Londra il 2 giugno 1934 e la seconda voltaall’Aja il 28 novembre 1960, solo quest’ultimo ratificato dall’Italia aisensi della legge n. 744 del 1980.

Successivamente furono svolti i lavori per una revisione totaledell’Accordo e nel 1999 a Ginevra ha avuto luogo la Conferenzadiplomatica che ha portato all’elaborazione dell’Atto firmato il 2 luglio1999, ratificato già da 32 Paesi, che sostituisce, per gli Stati che viaderiscono, i citati Atti del 1934 e del 1960.

Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato aratificare l’Atto di Ginevra del 1999.

L’Atto di Ginevra del 1999 ha, infatti, due obiettivi principali: daun lato estendere il sistema dell’Aja a nuovi membri eliminando alcuniostacoli giuridici in modo da facilitare l’adesione di Stati la cuilegislazione prevede l’esame di novità; dall’altro lato mantiene lasemplicità fondamentale del sistema dell’Aja rendendolo più attraenteper i richiedenti.

L’Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento trail sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali, comeil sistema dell’Unione europea e il sistema dell’Organizzazione afri-cana della proprietà intellettuale (OAPI) prevedendo che le organiz-zazioni intergovernative possano aderire all’Atto.

Poiché attualmente 15 Stati, oltre all’Unione europea e all’OAPI,hanno aderito all’Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti diLondra del 1934 e dell’Aja del 1960, si ritiene utile che anche l’Italiaratifichi l’Atto di Ginevra.

Ciò permetterà ai richiedenti italiani di poter estendere la tuteladei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionalie regionali, utilizzando un unico strumento, il deposito internazionale,

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che semplifica la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali inquanto i cambiamenti successivi al deposito o il rinnovo del depositopossono essere effettuati con una semplice e unica procedura pressol’OMPI.

La ratifica dell’Atto è coerente con il programma di Governo inquanto la protezione internazionale dei disegni e modelli industrialicontribuisce allo sviluppo economico dello Stato incoraggiando lacreatività e l’intraprendenza delle imprese e crea un sistema efficaceassai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, altresì, disviluppare le attività commerciali e di facilitare l’esportazione deiprodotti nazionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In Italia la normativa relativa ai disegni e modelli industriali èstata armonizzata alla direttiva 71/98/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 13 ottobre 1998, che ha introdotto la possibilità dicumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e latutela del diritto d’autore.

Inoltre, con la legge 14 febbraio 1987, n. 60, la normativa italianaè stata armonizzata, altresì, con le disposizioni dell’Accordo dell’Ajadel 1925, a seguito della ratifica dell’Atto dell’Aja del 1960.

Tutte queste disposizioni sono state trasfuse nel codice dellaproprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,n. 30, adottato a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,n. 273, di seguito « codice ».

Inoltre, nel nostro ordinamento sono stati introdotti anche idisegni e modelli comunitari (ora europei), istituiti con il regolamento(CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001. Il disegno omodello europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tuttigli Stati membri dell’Unione europea in quanto produce gli stessieffetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi del-l’Unione.

Le regole relative all’oggetto della registrazione, ai requisiti divalidità del titolo e alla nullità coincidono con quelle che disciplinanoi disegni e modelli nazionali. Anche la durata della registrazione èidentica: cinque anni, prorogabile fino a venticinque.

La normativa europea prevede una speciale tutela anche deidisegni o modelli europei non registrati. Infatti, l’autore del disegnoo modello europeo non registrato, ma che presenta i requisiti per unavalida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per unperiodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubbliconell’Unione.

La domanda di registrazione di un disegno o modello europeo,redatta in una delle cinque lingue ufficiali di lavoro (francese, inglese,italiano, spagnolo e tedesco) sugli appositi moduli, deve esseredepositata presso la sede dell’Ufficio per l’amministrazione del mer-cato interno direttamente o attraverso l’Ufficio italiano brevetti emarchi pagando un’unica tassa.

L’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja, di cui si chiede laratifica, è articolato in disposizioni preliminari, quattro capitoli e 34articoli.

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Le disposizioni preliminari comprendono la definizione di terminie spiegano il significato delle abbreviazioni utilizzate, nonché ilrapporto con altri atti normativi. Il capitolo I tratta la domanda diregistrazione internazionale. Il capitolo II contiene disposizioni am-ministrative. Il capitolo III disciplina la revisione e la modificadell’Atto. Nel capitolo IV sono stabilite le disposizioni finali: condizioniper diventare membro, modalità di ratifica e di adesione, divieto diformulare riserve e applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960.

Un’importante novità è prevista nell’articolo 27 dell’Atto in baseal quale, infatti, si permette alle organizzazioni intergovernamentali,quali l’Unione europea, di divenire parti dell’Atto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La ratifica dell’Atto di Ginevra, in quanto accordo sulla proceduradi registrazione, non modifica l’ordinamento giuridico italiano se nonin aspetti di dettaglio connessi con la ratifica dell’Atto, interamenteconcentrati nell’articolo 155 del codice. In tale contesto, la protezioneottenuta negli Stati membri con la registrazione internazionale rimanesubordinata alla rispettiva legislazione nazionale.

Infatti, l’articolo 2 stabilisce che l’Atto di Ginevra garantisceunicamente una protezione minima; va da sé che i legislatorinazionali, nei loro atti normativi interni, possono consentire unaprotezione più ampia se riconosciuta dalla propria legislazione internao dalle disposizioni sulla protezione accordata in base a trattatiinternazionali sul diritto d’autore e all’Accordo sugli aspetti dei dirittidi proprietà intellettuale attinenti al commercio (cosiddetto « AccordoTRIPS »), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato dall’Italiaai sensi della legge 29 dicembre 1994, n. 747. Inoltre, l’Atto garantisceil rispetto della Convenzione dell’Unione di Parigi in materia diprotezione dei disegni e modelli industriali.

L’articolo 3, nel disciplinare il diritto di depositare una domandainternazionale, introduce accanto alla nozione di domicilio sul ter-ritorio di una Parte contraente anche quella di residenza abituale, inmodo da compensare un’interpretazione troppo restrittiva che po-trebbe essere data alla nozione di domicilio in alcune legislazioninazionali o regionali.

La nostra normativa non deve essere modificata in tal senso, inquanto già riconosce il diritto al deposito di una domanda interna-zionale anche a coloro che abbiano in Italia la residenza, la quale,com’è noto, è il luogo dove il soggetto ha la dimora abituale.

L’articolo 4 dell’Atto stabilisce che la domanda internazionale puòessere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente pressol’OMPI (deposito diretto) sia per il tramite dell’Ufficio nazionale(deposito indiretto). In questo secondo caso l’Ufficio nazionale puòesigere il pagamento di una tassa. Il medesimo articolo 4 riconoscealla Parte contraente la facoltà di dichiarare di non volere che ledomande internazionali transitino tramite il proprio Ufficio.

In proposito, si osserva che questa disposizione era già presentenel precedente Accordo ratificato dall’Italia, ossia l’Atto dell’Aja del1960, e recepita con la legge 14 febbraio 1987, n. 60; pertanto,

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un’eventuale dichiarazione di conferma di essere Ufficio ricevente nondovrebbe comportare oneri per lo Stato.

L’articolo 5 dell’Atto distingue tre tipi di contenuto della domandainternazionale: contenuto obbligatorio, che consiste negli elementiminimi che devono essere presenti nella domanda perché la stessa siaconsiderata validamente depositata presso l’OMPI, contenuto supple-mentare obbligatorio, che consiste nelle indicazioni che possono esserenotificate dagli uffici che effettuano l’esame della novità, e contenutofacoltativo.

La seconda categoria di contenuto costituisce l’innovazionedell’Atto di Ginevra in quanto permette l’adesione anche degli Statiche svolgono l’esame della novità. Il depositante non dovrà fornirequeste indicazioni solo nel caso in cui egli designi lo Stato che richiedaquegli elementi. Inoltre, è stata introdotta tra gli elementi obbligatorisupplementari la notifica della rivendicazione per tenere conto delleesigenze dei Paesi, quali gli Stati Uniti o il Giappone, dove il sistemadi protezione dei disegni e modelli somiglia a quello dei brevetti perinvenzione.

In proposito, si fa presente che attualmente in Italia l’Ufficioitaliano brevetti e marchi non svolge l’esame della novità dei disegnie modelli. Pertanto, poiché nella normativa nazionale si dovràspecificare che nella domanda internazionale designante l’Italia de-vono essere indicati necessariamente il contenuto obbligatorio ed,eventualmente, il contenuto facoltativo, l’articolo 155 del codice vieneaggiornato con l’introduzione del comma 5, relativo al contenutoobbligatorio e all’ulteriore contenuto possibile.

Sempre in materia di ricerca di novità, l’articolo 7 introduceaccanto alla tassa di designazione standard, che permette alle Particontraenti di coprire le loro spese, anche una tassa di designazioneindividuale destinata a coprire le spese dei Paesi che svolgono l’esamedi novità. L’Italia non è interessata da questa disposizione, in quantonon svolge al momento l’esame di novità.

Di notevole importanza è l’articolo 9 che disciplina la data dideposito di una domanda internazionale. L’articolo stabilisce unadistinzione per l’attribuzione della data di deposito a seconda che ladomanda sia presentata direttamente dal depositante all’Ufficio in-ternazionale o per il tramite dell’Ufficio nazionale. Infatti, in caso dideposito diretto la data è quella in cui l’Ufficio internazionale ricevela domanda internazionale; in caso di deposito indiretto la data èquella in cui l’Ufficio nazionale ha ricevuto la domanda internazionalepurché la stessa sia ricevuta dall’Ufficio internazionale entro un meseda quella data; altrimenti, se il termine non è rispettato, la data dideposito della domanda internazionale è la data del suo ricevimentoda parte dell’Ufficio internazionale; oppure, infine, la data in cui vienesanata un’irregolarità.

L’attribuzione della data da parte dell’Ufficio nazionale costituisceun’altra importante novità introdotta dall’Atto. Pertanto, la novelladell’articolo 155 del codice rimanda all’articolo 9, paragrafo 2,dell’Accordo, individuando come data di deposito della domandainternazionale quella di deposito presso l’Ufficio nazionale, purché ladomanda sia ricevuta dall’Ufficio internazionale entro un mese dalladata precedente.

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L’articolo 11 prevede che il depositante possa chiedere che lapubblicazione della domanda sia differita di trenta mesi dalla data dideposito o della priorità, qualora questa sia rivendicata. In ogni casodurante il periodo di differimento il titolare può in ogni momentochiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni omodelli industriali. Se il titolare, durante tale periodo, rinuncia allaprotezione a singoli disegni o modelli in determinati Stati designati,questi rimangono sotto segreto. Alla scadenza del differimento dellapubblicazione deve essere fornito all’Ufficio internazionale il numeroprescritto delle riproduzioni, pena l’esclusione della pubblicazione ela cancellazione della registrazione.

L’articolo 17 stabilisce la durata della protezione dei disegni emodelli fino a un massimo di quindici anni. Tuttavia la durata saràuguale a quella dei disegni e modelli nazionali nei Paesi nei quali èprevista una durata superiore a quindici anni. In proposito, poiché inItalia la durata massima della protezione è di venticinque anni, nellanorma di esecuzione occorrerà dichiarare che la durata massima dellaprotezione dei disegni e modelli previsti dalla legislazione italiana èdi venticinque anni.

In materia di copertura delle spese, infine, significativa è ladisposizione contenuta nell’articolo 23 secondo la quale, premesso chel’Unione europea si finanzia principalmente con gli emolumenti sulleregistrazioni internazionali, questi emolumenti sono fissati in modoche le entrate dell’Unione derivanti dagli emolumenti e da altre fontidi finanziamento permettano almeno di coprire le spese dell’Ufficiointernazionale.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

L’intervento è conforme alla Costituzione laddove, all’articolo 87,questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i trattatiinternazionali, previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere,e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché deglienti locali.

Non si ravvisano elementi di contrasto con l’attuale riparto dellecompetenze normative tra Stato e regioni e l’atto è coerente con lefunzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

L’intervento normativo è conforme alla Costituzione riguardandouna materia rientrante nell’esclusiva competenza dello Stato.

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7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

La materia non può essere oggetto di delegificazione al di fuoridi un quadro normativo convenzionale.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano né sentenze della Corte costituzionale né giudizipendenti sull’argomento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA EINTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Non si ravvisano elementi di contrasto con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Il citato regolamento (CE) n. 6/2002 che disciplina i disegni emodelli europei [punto 2)] non sostituisce i sistemi nazionali con iquali esso, invece, deve coesistere. I disegni e modelli nazionali validisul territorio di uno Stato membro possono essere, infatti, sempreconcessi dagli Uffici nazionali. Spetta a ogni interessato scegliere ilsistema di protezione che ritiene più adatto alle proprie esigenze.

Le disposizioni dell’Atto di Ginevra sono coerenti con la citatadisciplina in quanto prevedono la possibilità di stabilire un legame trail sistema europeo e il sistema internazionale consentendo alleorganizzazioni intergovernamentali di divenire parti dell’Atto.

Infatti, con l’adesione dell’allora Comunità europea all’atto, av-venuta il 1o gennaio 2008, è possibile per un depositante di designarel’Unione europea nella sua domanda internazionale di disegno emodello e di ottenere così un titolo europeo tramite il sistema dell’Aja.

Si tratta di un legame dello stesso tipo che intercorre tra ilmarchio europeo e il Protocollo di Madrid per la registrazioneinternazionale dei marchi d’impresa.

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11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissioneeuropea.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi inter-nazionali.

Diverse convenzioni internazionali contengono disposizioni sullaprotezione dei disegni e modelli e precisamente:

la Convenzione dell’Unione di Parigi per la proprietà industriale,ratificata dall’Italia nel testo di Stoccolma con legge 28 aprile 1976,n. 424;

la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarieed artistiche, ratificata dall’Italia nel testo di Parigi con legge 20giugno 1978, n. 399;

l’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegnie modelli industriali, ratificato dall’Italia nel testo riveduto all’Aja(Atto dell’Aja) con legge 24 ottobre 1980, n. 744;

l’Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettualeattinenti al commercio, ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre1994, n. 747, che prevede una regolamentazione specifica per laprotezione internazionale di modelli.

In proposito l’articolo 2 dell’Atto di Ginevra riconosce la preva-lenza delle disposizioni sulla protezione accordata in base a trattatiinternazionali sul diritto d’autore e all’Accordo TRIPS e stabiliscel’obbligo per le Parti contraenti di conformarsi alle disposizioni dellaConvenzione dell’Unione di Parigi in materia di protezione dei disegnie modelli industriali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti sull’argomento.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti sull’argomento.

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15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

La materia è anche regolamentata a livello europeo [punto 10)].

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-NALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte daltesto, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La ratifica dell’Atto di Ginevra non introduce nuove definizioninormative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata svolta correttamente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi-ficazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per modificarel’articolo 155 del codice.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

La ratifica dell’Atto di Ginevra non determina abrogazioni ancheimplicite di norme vigenti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettiretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate odi interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativavigente.

La ratifica dell’Atto di Ginevra non introduce disposizioni aventieffetti retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abro-gate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla nor-mativa vigente.

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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto,anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedi-mento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Isti-tuto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, concorrelata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità deirelativi costi.

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utiliz-zati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le pubblicheamministrazioni.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare l’Atto di Ginevradell’Accordo dell’Aja concernente la regi-strazione internazionale dei disegni e mo-delli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è dataall’Atto di cui all’articolo 1, a decorreredalla data della sua entrata in vigore, inconformità a quanto disposto dall’articolo28 dell’Atto stesso.

ART. 3.

(Modifica dell’articolo 155 del codice dellaproprietà industriale, di cui al decreto le-

gislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

1. L’articolo 155 del codice della pro-prietà industriale, di cui al decreto legi-slativo 10 febbraio 2005, n. 30, e succes-sive modificazioni, è sostituito dal se-guente:

« A RT. 155. – (Deposito di domandeinternazionali di disegni e modelli). – 1. Lepersone fisiche e giuridiche italiane oquelle che abbiano il domicilio o un’effet-tiva organizzazione in Italia possono de-positare le domande internazionali per laprotezione dei disegni o modelli diretta-mente presso l’Ufficio internazionale op-pure presso l’Ufficio italiano brevetti emarchi (UIBM), ai sensi dell’articolo 4,paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra dell’Ac-cordo dell’Aja concernente la registrazione

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internazionale dei disegni e modelli indu-striali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, diseguito denominato « Accordo del 1999 ».

2. La domanda presso l’UIBM puòanche essere inviata in plico raccoman-dato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda èquella stabilita dall’articolo 9, paragrafi 1e 2, dell’Accordo del 1999. Se la domandainternazionale è presentata indirettamenteai sensi del citato articolo 9, paragrafo 2,la data di tale deposito presso l’UIBM valecome data di deposito presso l’Ufficiointernazionale a condizione che la do-manda internazionale sia ricevuta dall’Uf-ficio internazionale entro un mese dalladata di deposito presso l’UIBM.

4. La domanda internazionale deve es-sere conforme alle disposizioni dell’Ac-cordo del 1999 e del relativo regolamentodi esecuzione, oltre che alle istruzioniamministrative emanate dall’Ufficio inter-nazionale, ed essere redatta in lingua fran-cese o inglese su formulari predispostidall’Ufficio internazionale.

5. La domanda internazionale desi-gnante l’Italia deve contenere gli elementiindicati al paragrafo 1 dell’articolo 5 del-l’Accordo del 1999 e può contenere glielementi indicati al paragrafo 3 del me-desimo articolo 5 ».

ART. 4.

(Durata della protezione dei disegnie modelli industriali).

1. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3,lettera (b), dell’Atto di cui all’articolo 1della presente legge, la protezione inter-nazionale del disegno o modello indu-striale può durare fino a un massimo diventicinque anni dalla data di depositodella domanda di registrazione, a condi-zione che la registrazione internazionalesia rinnovata, conformemente alla duratamassima della protezione disposta dall’ar-ticolo 37 del codice della proprietà indu-striale, di cui al decreto legislativo 10febbraio 2005, n. 30.

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ART. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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TRADUZIONE NON UFFICIALE

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€ 4,20 *17PDL0031730**17PDL0031730*