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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1327 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l’8 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 588) PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO (CANCELLIERI) CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (FORNERO) CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (PATRONI GRIFFI) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PASSERA) CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT (GNUDI) CON IL MINISTRO DELLA DIFESA (DI PAOLA) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (GRILLI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (CATANIA) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (BALDUZZI) CON IL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (CLINI) E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ap- partenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 luglio 2013 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1327—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l’8 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 588)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(FORNERO)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(PATRONI GRIFFI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(PASSERA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

(GNUDI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(DI PAOLA)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GRILLI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(CATANIA)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(BALDUZZI)

CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(CLINI)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ap-partenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 9 luglio 2013

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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DISEGNO DI LEGGE__

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERACIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEISERVIZI E IN MATERIA DI DIRITTO DI

STABILIMENTO

ART. 1.

(Disposizioni volte a porre rimedio al noncorretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e disoggiorno dei cittadini dell’Unione e dei lorofamiliari. Procedura di infrazione 2011/

2053).

1. Al decreto legislativo 6 febbraio2007, n. 30, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, lettera b),le parole: « dallo Stato del cittadino del-l’Unione » sono sostituite dalle seguenti:« con documentazione ufficiale »;

b) all’articolo 5, comma 5, le parole:« , secondo la legge nazionale, » sono sop-presse;

c) all’articolo 9:

1) al comma 3-bis, le parole: « , conparticolare riguardo alle spese afferentiall’alloggio, sia esso in locazione, in como-dato, di proprietà o detenuto in base a unaltro diritto soggettivo » sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente:

« c-bis) nei casi di cui all’articolo 3,comma 2, lettera b), documentazione uf-ficiale attestante l’esistenza di una stabilerelazione con il cittadino dell’Unione »;

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d) all’articolo 10, comma 3, dopo lalettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) nei casi di cui all’articolo 3,comma 2, lettera b), di documentazioneufficiale attestante l’esistenza di una sta-bile relazione con il cittadino del-l’Unione ».

2. All’articolo 183-ter, comma 1, dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, le parole: « lettera a), » sono sop-presse.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di prestazionetransfrontaliera di servizi dei consulenti diproprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/

11/MARK).

1. All’articolo 203 del codice della pro-prietà industriale, di cui al decreto legi-slativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma4 è abrogato.

ART. 3.

(Disposizioni relative alla libera prestazionee all’esercizio stabile dell’attività di guidaturistica da parte di cittadini dell’Unioneeuropea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK).

1. L’abilitazione alla professione diguida turistica è valida su tutto il territorionazionale. Ai fini dell’esercizio stabile inItalia dell’attività di guida turistica, il ri-conoscimento ai sensi del decreto legisla-tivo 9 novembre 2007, n. 206, della qua-lifica professionale conseguita da un cit-tadino dell’Unione europea in un altroStato membro ha efficacia su tutto ilterritorio nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto daldecreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, i cittadini dell’Unione europea abi-litati allo svolgimento dell’attività di guidaturistica nell’ambito dell’ordinamento giu-ridico di un altro Stato membro operano in

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regime di libera prestazione dei servizisenza necessità di alcuna autorizzazione néabilitazione, sia essa generale o specifica.

3. Con decreto del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, sen-tita la Conferenza unificata, da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono indi-viduati i siti di particolare interesse sto-rico, artistico o archeologico per i qualioccorre una specifica abilitazione.

ART. 4.

(Modifica al decreto legislativo 23 maggio2011, n. 79, in materia di ordinamento emercato del turismo. Procedura di infra-

zione 2012/4094).

1. All’articolo 51 del codice della nor-mativa statale in tema di ordinamento emercato del turismo, di cui al decretolegislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il fondo nazionale di garanzia, dicui al comma 1, è alimentato annualmenteda una quota pari al 4 per cento dell’am-montare del premio delle polizze di assi-curazione obbligatoria di cui all’articolo50, comma 1, che è versata all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnata,con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, al predetto fondo, anche perla eventuale stipula di contratti assicura-tivi in favore del fondo stesso ».

ART. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio2001, n. 96, recante attuazione della diret-tiva 98/5/CE, in materia di società traavvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).

1. Al decreto legislativo 2 febbraio2001, n. 96, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 35:

1) al comma 1, le parole: « , purchéalmeno uno degli altri soci sia in possessodel titolo di avvocato » sono soppresse;

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2) al comma 2, le parole: « socio inpossesso del titolo di avvocato » sono so-stituite dalle seguenti: « professionista inpossesso del titolo di avvocato »;

b) all’articolo 36, comma 4, le parole:« socio in possesso del titolo di avvocato »sono sostituite dalle seguenti: « professio-nista in possesso del titolo di avvocato ».

ART. 6.

(Modifica al decreto legislativo 15 novembre2011, n. 208, recante disciplina dei con-tratti pubblici relativi ai lavori, servizi eforniture nei settori della difesa e sicurezza,in attuazione della direttiva 2009/81/CE).

1. All’articolo 6, comma 1, lettera a),del decreto legislativo 15 novembre 2011,n. 208, le parole: « un accordo o intesainternazionale conclusi tra l’Italia e uno opiù Stati membri, tra l’Italia e uno o piùPaesi terzi o tra l’Italia e uno o più Statimembri e uno o più Paesi terzi » sonosostituite dalle seguenti: « un accordo ointesa internazionale conclusi tra l’Italia euno o più Paesi terzi o tra l’Italia e unoo più Stati membri e uno o più Paesiterzi ».

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina in materia diaccesso ai posti di lavoro presso le pubbli-che amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/

11/JUST e 2368/11/HOME).

1. All’articolo 38, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:« Unione europea » sono inserite le se-guenti: « e i loro familiari non aventi lacittadinanza di uno Stato membro chesiano titolari del diritto di soggiorno o deldiritto di soggiorno permanente »;

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b) dopo il comma 3 sono aggiunti iseguenti:

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesiterzi che siano titolari del permesso disoggiorno CE per soggiornanti di lungoperiodo o che siano titolari dello status dirifugiato ovvero dello status di protezionesussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, ledisposizioni di cui all’articolo 1 del decretodel Presidente della Repubblica 26 luglio1976, n. 752, in materia di conoscenzadella lingua italiana e di quella tedesca perle assunzioni al pubblico impiego nellaprovincia autonoma di Bolzano ».

2. All’articolo 25, comma 2, del decretolegislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopola parola: « rifugiato » sono inserite leseguenti: « e dello status di protezionesussidiaria ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIADI FISCALITÀ

ART. 8.

(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, in materiadi tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot

3192/12/TAXU).

1. Il comma 14-bis dell’articolo 16 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dalseguente:

« 14-bis. L’imposta di cui al comma 11si applica anche agli aeromobili non im-matricolati nel Registro aeronautico na-zionale tenuto dall’ENAC, la cui perma-nenza nel territorio italiano si protraggaper una durata anche non continuativasuperiore a sei mesi nell’arco di dodicimesi. L’imposta è dovuta a partire dalmese in cui il limite di sei mesi è superato.

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Superato tale limite, se la sosta nel terri-torio italiano si protrae per un periodoinferiore all’anno, l’imposta è pari a undodicesimo degli importi stabiliti nelcomma 11 per ciascun mese fino a quellodi partenza dal territorio dello Stato.L’imposta deve essere corrisposta primache il velivolo rientri nel territorio estero.Sono esenti dall’imposta gli aeromobili diStati esteri, ivi compresi quelli militari,oltre a quelli indicati nel comma 14 ».

ART. 9.

(Disposizioni in materia di monitoraggiofiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU).

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990,n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal se-guente:

« ART. 1. – (Trasferimenti attraversointermediari). – 1. Gli intermediari finan-ziari e gli altri soggetti esercenti attivitàfinanziaria indicati nell’articolo 11, commi1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, che intervengono, anche at-traverso movimentazione di conti, nei tra-sferimenti da o verso l’estero di mezzi dipagamento di cui all’articolo 1, comma 2,lettera i), del medesimo decreto legislativo21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti atrasmettere all’Agenzia delle entrate i datirelativi alle predette operazioni oggetto dirilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera b), del citato decreto legislativon. 231 del 2007, limitatamente alle ope-razioni eseguite per conto o a favore dipersone fisiche, enti non commerciali e disocietà semplici e associazioni equiparateai sensi dell’articolo 5 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e allemovimentazioni oggetto di rilevazione aisensi del comma 1 sono trasmessi al-l’Agenzia delle entrate con modalità e

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termini stabiliti con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle entrate, anchea disposizione della Guardia di finanzacon procedure informatiche. Con il mede-simo provvedimento, la trasmissione puòessere limitata per specifiche categorie dioperazioni o causali »;

b) l’articolo 2 è sostituito dal se-guente:

« ART. 2. – (Trasferimenti attraverso nonresidenti). – 1. Al fine di garantire lamassima efficacia all’azione di controllo aifini fiscali per la prevenzione e la repres-sione dei fenomeni di illecito trasferimentoe detenzione di attività economiche e fi-nanziarie all’estero, l’unità speciale costi-tuita ai sensi dell’articolo 12, comma 3, deldecreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102, e i reparti specialidella Guardia di finanza, di cui all’articolo6, comma 2, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 29gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, inderoga ad ogni vigente disposizione dilegge, previa autorizzazione, rispettiva-mente, del direttore centrale accertamentodell’Agenzia delle entrate ovvero del Co-mandante generale della Guardia di fi-nanza o autorità dallo stesso delegata:

a) agli intermediari indicati all’arti-colo 1, comma 1, del presente decreto, difornire evidenza delle operazioni, oggettodi rilevazione ai sensi dell’articolo 36,comma 2, lettera b), del decreto legislativo21 novembre 2007, n. 231, intercorse conl’estero anche per masse di contribuenti econ riferimento ad uno specifico periodotemporale;

b) ai soggetti di cui agli articoli 11,12, 13 e 14 del decreto legislativo 21novembre 2007, n. 231, con riferimento aspecifiche operazioni con l’estero o rap-porti ad esse collegate, l’identità dei tito-lari effettivi rilevati secondo quanto pre-visto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), edall’allegato tecnico del decreto legislativo21 novembre 2007, n. 231.

2. Con provvedimento congiunto deldirettore dell’Agenzia delle entrate e del

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Comandante generale della Guardia difinanza sono stabiliti le modalità e i ter-mini relativi alle richieste di cui al comma1, lettere a) e b), al fine di assicurare ilnecessario coordinamento e di evitare du-plicazioni »;

c) l’articolo 4 è sostituito dal se-guente:

« ART. 4. – (Dichiarazione annuale pergli investimenti e le attività). – 1. Lepersone fisiche, gli enti non commerciali ele società semplici ed equiparate ai sensidell’articolo 5 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, residenti in Italia che, nel periodod’imposta, detengono investimenti al-l’estero ovvero attività estere di naturafinanziaria, suscettibili di produrre redditiimponibili in Italia, devono indicarli nelladichiarazione annuale dei redditi. Sonoaltresì tenuti agli obblighi di dichiarazionei soggetti indicati nel precedente periodoche, pur non essendo possessori direttidegli investimenti esteri e delle attivitàestere di natura finanziaria, siano titolarieffettivi dell’investimento secondo quantoprevisto dall’articolo 1, comma 2, letterau), e dall’allegato tecnico del decreto legi-slativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. I redditi derivanti dagli investimentiesteri e dalle attività di natura finanziariasono in ogni caso assoggettati a ritenuta oad imposta sostitutiva delle imposte suiredditi, secondo le norme vigenti, dagliintermediari residenti, di cui all’articolo 1,comma 1, ai quali gli investimenti e leattività sono affidate in gestione, custodiao amministrazione o nei casi in cui inter-vengano nella riscossione dei relativi flussifinanziari e dei redditi. La ritenuta trovaaltresì applicazione, con l’aliquota del 20per cento e a titolo d’acconto, per i redditidi capitale indicati nell’articolo 44, comma1, lettera a), del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, derivanti da mutui, depositi e conticorrenti, diversi da quelli bancari, nonchéper i redditi di capitale indicati nel comma1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44.

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Per i redditi diversi indicati nell’articolo 67del medesimo testo unico, derivanti dagliinvestimenti esteri e dalle attività finan-ziarie di cui al primo periodo, che con-corrono a formare il reddito complessivodel percipiente, gli intermediari residentiapplicano una ritenuta a titolo d’accontonella misura del 20 per cento sulla parteimponibile dei redditi corrisposti per illoro tramite. Nel caso in cui gli interme-diari intervengano nella riscossione deipredetti redditi di capitale e redditi di-versi, il contribuente è tenuto a fornire idati utili ai fini della determinazione dellabase imponibile. In mancanza di tali in-formazioni la ritenuta o l’imposta sostitu-tiva è applicata sull’intero importo delflusso messo in pagamento.

3. Gli obblighi di indicazione nelladichiarazione dei redditi previsti nelcomma 1 non sussistono per le attivitàfinanziarie e patrimoniali affidate in ge-stione o in amministrazione agli interme-diari residenti e per i contratti comunqueconclusi attraverso il loro intervento, qua-lora i flussi finanziari e i redditi derivantida tali attività e contratti siano stati as-soggettati a ritenuta o imposta sostitutivadagli intermediari stessi.

4. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate, è stabilito il con-tenuto della dichiarazione annuale previ-sta dal comma 1 nonché, annualmente, ilcontrovalore in euro degli importi in va-luta da dichiarare »;

d) l’articolo 5 è sostituito dal se-guente:

« ART. 5. – (Sanzioni). – 1. Per laviolazione degli obblighi di trasmissioneall’Agenzia delle entrate previsti dall’arti-colo 1, posti a carico degli intermediari, siapplica la sanzione amministrativa pecu-niaria dal 10 al 25 per cento dell’importodell’operazione non segnalata.

2. La violazione dell’obbligo di dichia-razione previsto nell’articolo 4, comma 1,è punita con la sanzione amministrativapecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’am-montare degli importi non dichiarati. Laviolazione di cui al periodo precedenterelativa alla detenzione di investimenti

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all’estero ovvero di attività estere di naturafinanziaria negli Stati o territori a regimefiscale privilegiato di cui al decreto delMinistro delle finanze 4 maggio 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107del 10 maggio 1999, e al decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 21novembre 2001, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 273 del 23 novembre 2001, èpunita con la sanzione amministrativa pe-cuniaria dal 6 al 30 per cento dell’am-montare degli importi non dichiarati. Nelcaso in cui la dichiarazione prevista dal-l’articolo 4, comma 1, sia presentata entronovanta giorni dal termine, si applica lasanzione di euro 258 »;

e) l’articolo 6 è sostituito dal se-guente:

« ART. 6. – (Tassazione presuntiva). – 1.Per i soggetti di cui all’articolo 4, comma1, gli investimenti esteri e le attività esteredi natura finanziaria, trasferiti o costituitiall’estero, senza che ne risultino dichiaratii redditi effettivi, si presumono, salvoprova contraria, fruttiferi in misura pari altasso ufficiale di riferimento vigente inItalia nel relativo periodo d’imposta, ameno che, in sede di dichiarazione deiredditi, venga specificato che si tratta diredditi la cui percezione avviene in unsuccessivo periodo d’imposta, o sia indi-cato che determinate attività non possonoessere produttive di redditi. La prova dellepredette condizioni deve essere fornita dalcontribuente entro sessanta giorni dal ri-cevimento della espressa richiesta notifi-catagli dall’ufficio delle imposte ».

2. All’articolo 5, comma 1, del decretolegislativo 19 novembre 2008, n. 195, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Leinformazioni raccolte ai sensi degli articoli3 e 4 sono trasmesse in via telematicaall’Agenzia delle entrate e alla Guardia difinanza secondo modalità e termini stabi-liti con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze ».

3. All’articolo 8 del decreto-legge 30settembre 1983, n. 512, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 25 novembre1983, n. 649, al primo periodo, le parole:« la ritenuta è operata dai soggetti resi-denti incaricati che intervengono nel pa-gamento dei proventi » sono sostituitedalle seguenti: « la ritenuta è operata daisoggetti residenti che intervengono nellariscossione dei proventi ».

ART. 10.

(Modifica alla legge 28 dicembre 2001,n. 448, in materia di affidamento del ser-vizio di riscossione delle imposte locali.

Caso EU Pilot 3452/12/MARKT).

1. Il comma 2 dell’articolo 10 dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, è abro-gato.

2. Gli affidamenti del servizio di ac-certamento e riscossione di entrate comu-nali effettuati ai sensi dell’articolo 10,comma 2, della legge 28 dicembre 2001,n. 448, in essere alla data di entrata invigore della presente legge, cessano l’ul-timo giorno del terzo mese successivo alladata di entrata in vigore della presentelegge, ferma restando la data di scadenzadei relativi contratti, laddove anteriore.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVOROE DI POLITICA SOCIALE

ART. 11.

(Disposizioni volte al corretto recepimentodella direttiva 1999/63/CE relativa all’ac-cordo sull’organizzazione dell’orario di la-voro della gente di mare. Caso EU Pilot

3852/12/EMPL).

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999,n. 271, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera n),dopo le parole: « qualsiasi persona facenteparte dell’equipaggio » sono inserite le se-guenti: « ed appartenente alla categoriadella gente di mare di cui agli articoli 114,lettera a), e 115 del codice della naviga-zione, »;

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b) all’articolo 11, il comma 7 è so-stituito dal seguente:

« 7. Il Ministero del lavoro e delle politi-che sociali, di concerto con il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, tenuto contodei princìpi generali di tutela della salute esicurezza dei lavoratori, può autorizzarecontratti collettivi che consentano di dero-gare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Talideroghe debbono, nella misura del possibile,rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3,nonché consentire la fruizione di periodi diriposo più frequenti o più lunghi o la conces-sione di riposi compensativi per i lavoratorimarittimi addetti alla guardia o che operanoa bordo di navi impiegate in viaggi di brevedurata. Le deroghe di cui al presente commapossono altresì prevedere la fruizione di pe-riodi di riposo più frequenti o più lunghi o laconcessione di riposi compensativi in fun-zione delle peculiari tipologie o condizioni diimpiego della nave su cui il lavoratore marit-timo è imbarcato ».

2. I contratti collettivi stipulati a de-correre dal 24 novembre 2010 che abbianostabilito deroghe ai sensi dell’articolo 11,comma 7, del decreto legislativo 27 luglio1999, n. 271, nel testo vigente prima delladata di entrata in vigore della presentelegge, devono essere sottoposti all’autoriz-zazione di cui al medesimo articolo 11,comma 7, del decreto legislativo n. 271 del1999, come sostituito dal comma 1 delpresente articolo, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge.Qualora l’autorizzazione non venga richie-sta, ovvero non venga concessa, le clausoledei contratti collettivi, le quali abbianostabilito le deroghe di cui al primo pe-riodo, perdono efficacia.

ART. 12.

(Disposizioni in materia di lavoro a tempodeterminato. Procedura di infrazione 2010/

2045).

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368, è sostituito dalseguente:

« ART. 8. – (Criteri di computo). – 1. Ilimiti prescritti dal primo e dal secondo

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comma dell’articolo 35 della legge 20 mag-gio 1970, n. 300, per il computo dei di-pendenti si basano sul numero mediomensile di lavoratori a tempo determinatoimpiegati negli ultimi due anni, sulla basedell’effettiva durata dei loro rapporti dilavoro ».

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 6febbraio 2007, n. 25, il comma 2 è sosti-tuito dal seguente:

« 2. La soglia numerica occupazionale èdefinita nel rispetto delle norme di legge esi basa sul numero medio mensile deilavoratori subordinati, a tempo determi-nato ed indeterminato, impiegati negli ul-timi due anni, sulla base dell’effettivadurata dei loro rapporti di lavoro ».

3. In sede di prima applicazione delledisposizioni di cui ai commi 1 e 2, ilcomputo dei dipendenti a tempo determi-nato ai sensi dei medesimi commi è ef-fettuato alla data del 31 dicembre 2013,con riferimento al biennio antecedente atale data.

ART. 13.

(Disposizioni volte al corretto recepimentodella direttiva 2003/109/CE relativa allostatus dei cittadini di paesi terzi che sianosoggiornanti di lungo periodo. Procedura di

infrazione 2013/4009).

1. All’articolo 65, comma 1, della legge23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « cit-tadini italiani residenti » sono sostituitedalle seguenti: « cittadini italiani e del-l’Unione europea residenti, da cittadini dipaesi terzi che siano soggiornanti di lungoperiodo, nonché dai familiari non aventi lacittadinanza di uno Stato membro chesiano titolari del diritto di soggiorno o deldiritto di soggiorno permanente ».

2. All’onere derivante dall’attuazionedel comma 1, valutato in 15,71 milioni dieuro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31

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dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euroa decorrere dall’anno 2014, si provvede:

a) quanto a 15,71 milioni di euro perl’anno 2013, a valere sulle risorse delfondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a 4,41 milioni di euro adecorrere dal 2014, mediante corrispon-dente riduzione delle proiezioni dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2013-2015, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2013, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero del lavoro edelle politiche sociali;

c) quanto a 15 milioni di euro adecorrere dal 2014, mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 20, comma 8, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328;

d) quanto a 12 milioni di euro adecorrere dal 2014, mediante riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 47, secondo comma, della legge 20maggio 1985, n. 222, relativamente allaquota destinata allo Stato dell’otto permille dell’imposta sul reddito delle personefisiche.

3. Il Ministro del lavoro e delle politi-che sociali provvede ad effettuare il mo-nitoraggio degli effetti finanziari derivantidall’attuazione delle misure di cui alcomma 1 e riferisce in merito al Ministrodell’economia e delle finanze. Nel caso incui si verifichino o siano in procinto diverificarsi scostamenti rispetto alle previ-sioni di cui al presente articolo, il Ministrodell’economia e delle finanze, sentito ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,provvede, a decorrere dall’anno 2013, conproprio decreto, alla riduzione lineare,nella misura necessaria alla copertura fi-nanziaria del maggior onere risultante dalmonitoraggio, delle dotazioni finanziarie

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disponibili iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili delle missionidi spesa del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze riferisce senza ritardo alle Camerecon apposita relazione in merito alle causedegli scostamenti e all’adozione delle mi-sure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIADI SANITÀ PUBBLICA

ART. 14.

(Modifica al decreto legislativo 29 luglio2003, n. 267, in materia di protezione dellegalline ovaiole e registrazione dei relativistabilimenti di allevamento. Procedura di

infrazione 2011/2231).

1. L’articolo 7 del decreto legislativo 29luglio 2003, n. 267, è sostituito dal se-guente:

« ART. 7. – (Sanzioni amministrative epenali). – 1. Salvo che il fatto costituiscareato, il proprietario o il detentore cheviola i divieti di cui all’articolo 3 è soggettoalla sanzione amministrativa pecuniariada euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unitàproduttiva trovata non conforme e al di-vieto di esercizio dell’attività di alleva-mento nelle medesime unità produttive,fino all’avvenuto adeguamento delle stesse.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, ilproprietario o il detentore che non ri-spetta i requisiti di cui all’articolo 2,comma 1, ad esclusione della lettera b), èsoggetto alla sanzione amministrativa pe-

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cuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 perogni unità produttiva trovata non con-forme.

3. Nel caso di ripetizione della viola-zione di cui al comma 2, anche in pre-senza del pagamento in misura ridotta, lasanzione amministrativa pecuniaria è au-mentata fino alla metà ed è disposta, afine ciclo produttivo, la sospensione del-l’esercizio dell’attività di allevamento dauno a tre mesi per ogni unità produttivatrovata non conforme, fermo restando chein tale periodo di sospensione dell’attivitànon vanno computati i periodi di vuotobiologico e di vuoto sanitario.

4. L’autorità sanitaria competente, va-lutata la gravità delle carenze riscontratenel corso dei controlli di cui all’articolo 5,in caso di tempestivo e puntuale adegua-mento alle prescrizioni dettate ai sensidello stesso articolo 5, comma 1, lettera b),può sospendere l’applicazione delle san-zioni di cui al comma 2. Tale sospensioneè automaticamente revocata in caso diripetizione della violazione e non puòessere concessa in caso di recidiva.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, ilproprietario o il detentore che viola ledisposizioni di cui all’articolo 4 è soggettoalla sanzione amministrativa pecuniariada euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto diesercizio dell’attività di allevamento finoall’avvenuta registrazione, che consegued’ufficio con spese a carico del soggettointeressato, determinate ai sensi dell’arti-colo 4, comma 7.

6. Il proprietario o il detentore cheviola il divieto di esercizio dell’attività diallevamento di cui ai commi 1 e 5 o lasospensione dell’esercizio dell’attività diallevamento di cui al comma 3 è soggettoalla pena prevista dall’articolo 650 delcodice penale, alla revoca, se ne è inpossesso, della registrazione di cui all’ar-ticolo 4, nonché al ritiro delle uova im-messe sul mercato durante i relativi pe-riodi di restrizione. Le uova prodotte intali periodi sono destinate alla distruzioneo all’industria non alimentare.

7. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Le

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amministrazioni interessate provvedonoall’adempimento dei compiti derivanti dal-l’attuazione del presente articolo con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente ».

ART. 15.

(Disposizioni per l’adeguamento della nor-mativa nazionale al regolamento (UE)n. 528/2012 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 22 maggio 2012, in materia di

biocidi).

1. Il Ministero della salute provvedeagli adempimenti previsti dal regolamento(UE) n. 528/2012 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 22 maggio 2012, suibiocidi, di seguito denominato « regola-mento n. 528 ».

2. Il Ministero della salute è designatoquale « autorità competente » ai sensi del-l’articolo 81 del regolamento n. 528.

3. Con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite le tariffe dicui all’articolo 80 del regolamento n. 528e le relative modalità di versamento. Letariffe sono determinate in base al prin-cipio di copertura del costo effettivo delservizio e sono aggiornate ogni tre anni.

4. Con decreto del Ministro della salutesono stabilite le modalità di effettuazionedei controlli sui biocidi immessi sul mer-cato, secondo quanto previsto dall’articolo65 del regolamento n. 528.

5. Con decreto del Ministro della saluteè disciplinato l’iter procedimentale ai finidell’adozione dei provvedimenti autorizza-tivi da parte dell’autorità competente pre-visti dal regolamento n. 528.

ART. 16.

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 30 novembre 2009, sui prodotti

cosmetici).

1. Il Ministero della salute provvedeagli adempimenti previsti dal regolamento(CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo

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e del Consiglio, del 30 novembre 2009, suiprodotti cosmetici, di seguito denominato« regolamento n. 1223 ».

2. Il Ministero della salute è designatoquale « autorità competente » ai sensi del-l’articolo 34 del regolamento n. 1223.

3. Il Ministero della salute è l’autoritàcentrale dello Stato alla quale spettanocompiti di indirizzo generale e coordina-mento in materia di cosmetici, l’elabora-zione e l’adozione dei piani pluriennali dicontrollo, la supervisione e il controllosulle attività degli organismi che eserci-tano le funzioni conferite dallo Stato, dalleregioni e province autonome e dalleaziende sanitarie locali.

4. Alle regioni e alle province autonomedi Trento e di Bolzano spettano compiti diindirizzo e coordinamento delle attivitàterritoriali delle aziende sanitarie locali,nonché l’elaborazione e l’adozione deipiani regionali di controllo.

5. Con decreto del Ministro della salute,sentita la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, si prov-vede alla regolamentazione delle proceduredi controllo del mercato interno dei pro-dotti cosmetici, ivi inclusi i controlli deiprodotti stessi, degli operatori di settore edelle buone pratiche di fabbricazione.

6. Con decreto del Ministro della salutesono regolamentati gli adempimenti e lecomunicazioni che gli operatori del settoresono tenuti ad espletare nell’ambito dell’at-tività di vigilanza e sorveglianza di cui agliarticoli 7, 21, 22 e 23 del regolamenton. 1223.

ART. 17.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 109, recante attuazione delle di-rettive 89/395/CEE e 89/396/CEE concer-nenti l’etichettatura, la presentazione e lapubblicità dei prodotti alimentari. Proce-

dura di infrazione 2009/4583).

1. All’articolo 7 del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. L’indicazione non è necessariaquando, con riferimento alle sostanze

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elencate nell’allegato 2, sezione III (aller-geni), la denominazione di vendita indical’ingrediente interessato ».

ART. 18.

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio2008, n. 116, recante attuazione della di-rettiva 2006/7/CE, relativa alla gestionedella qualità delle acque di balneazione.

Procedura di infrazione 2011/2217).

1. L’articolo 13 del decreto legislativo30 maggio 2008, n. 116, recante attuazionedella direttiva 2006/7/CE relativa alla ge-stione della qualità delle acque di balnea-zione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – (Cooperazione). – 1. Se ilbacino idrografico comporta un impattotransfrontaliero sulla qualità delle acquedi balneazione, lo Stato italiano collaboracon gli altri Stati dell’Unione europeainteressati nel modo più opportuno perattuare il presente decreto, anche tramitelo scambio di informazioni e un’azionecomune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta unimpatto sulla qualità delle acque di bal-neazione che coinvolge più regioni e pro-vince autonome, gli enti territoriali inte-ressati attuano le medesime procedure dicui al comma 1 ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIADI AMBIENTE

ART. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio2010, n. 49, in materia di valutazione egestione dei rischi da alluvioni. Procedura

di infrazione 2012/2054).

1. Al decreto legislativo 23 febbraio2010, n. 49, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a),le parole: « non direttamente imputabili ad

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eventi meteorologici » sono sostituite dalleseguenti: « causati da impianti fognari »;

b) all’articolo 6, comma 2:

1) l’alinea è sostituito dal seguente:« Le mappe della pericolosità da alluvionecontengono la perimetrazione, da predi-sporre avvalendosi di sistemi informativiterritoriali, delle aree che potrebbero es-sere interessate da alluvioni secondo iseguenti scenari: »;

2) la lettera a) è sostituita dallaseguente:

« a) scarsa probabilità di alluvioni oscenari di eventi estremi »;

c) all’articolo 6, comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dallaseguente:

« a) estensione dell’inondazione e por-tata della piena »;

2) la lettera b) è sostituita dallaseguente:

« b) altezza e quota idrica »;

d) all’articolo 9, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

« 1-bis. I piani di gestione del rischio dialluvioni di cui all’articolo 7 del presentedecreto sono sottoposti alla verifica diassoggettabilità alla valutazione ambien-tale strategica (VAS), di cui all’articolo 12del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, qualora definiscano il quadro diriferimento per la realizzazione dei pro-getti elencati negli allegati II, III e IV allaparte seconda dello stesso decreto legisla-tivo, oppure possano comportare un qual-siasi impatto ambientale sui siti designaticome zone di protezione speciale per laconservazione degli uccelli selvatici e suquelli classificati come siti di importanzacomunitaria per la protezione degli habitatnaturali e della flora e della fauna selva-tica »;

e) all’allegato I, parte B, punto 1, leparole: « dell’articolo 13 » sono sostituitedalle seguenti: « dell’articolo 12 ».

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ART. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio2008, n. 117, in materia di gestione deirifiuti delle industrie estrattive. Procedura

di infrazione 2011/2006).

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008,n. 117, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, le parole:« e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e 6 »;

b) all’articolo 2, comma 4, le parole:« e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e 6 »;

c) all’articolo 2, comma 5, le parole:« comma 3 » sono sostituite dalle seguenti:« comma 6 »;

d) all’articolo 5, comma 5, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « A condizioneche vengano rispettate tutte le disposizionidei commi da 1 a 4, qualora le informa-zioni di cui al comma 3 siano state fornitein altri piani predisposti ai sensi dellanormativa vigente, l’operatore può allegareintegralmente o in parte detti piani, indi-cando le parti che comprendono detteinformazioni »;

e) all’articolo 6, il comma 10 è sosti-tuito dal seguente:

« 10. L’autorità competente garantisce,anche attraverso la pubblicazione nel pro-prio sito informatico delle informazioninecessarie per la preparazione del pianodi emergenza esterno, la partecipazionedel pubblico interessato alla preparazioneo al riesame dello stesso piano, fornendoal medesimo le informazioni pertinenti,comprese quelle sul diritto di partecipareal processo decisionale e sull’autorità com-petente alla quale presentare osservazionie quesiti, ed un periodo di tempo ade-guato, comunque non inferiore a trentagiorni, per esprimere osservazioni di cuil’autorità competente deve tenere conto,motivando le ragioni per le quali intenda,eventualmente, discostarsi »;

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f) all’articolo 7, comma 5, lettera a),le parole: « comma 3 » sono sostituite dalleseguenti: « comma 6 »;

g) all’articolo 8, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. L’autorità competente, entro trentagiorni dal ricevimento della domanda diautorizzazione o di rinnovo dell’autoriz-zazione di cui all’articolo 7, ovvero, in casodi riesame ai sensi dell’articolo 7, comma5, contestualmente all’avvio del relativoprocedimento, comunica all’operatore ladata di avvio del procedimento ai sensidella legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-cessive modificazioni, e la sede degli ufficipresso i quali sono depositati i documentie gli atti del procedimento, ai fini dellaconsultazione del pubblico. Entro il ter-mine di quindici giorni dalla data diricevimento della comunicazione l’opera-tore provvede, a sua cura e a sue spese,alla pubblicazione su un quotidiano adiffusione provinciale o regionale nonché,ove esistente, nel proprio sito internet, diun annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione con-tenente l’indicazione della localizzazionedella struttura di deposito e del nomina-tivo dell’operatore;

b) informazioni dettagliate sull’auto-rità competente responsabile del procedi-mento e sugli uffici dove è possibile pren-dere visione degli atti e trasmettere leosservazioni, nonché i termini per la pre-sentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sullanecessità di una consultazione tra Statimembri prima dell’adozione della deci-sione relativa ad una domanda di auto-rizzazione ai sensi dell’articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) l’indicazione delle date e dei luoghidove saranno depositate le informazionied i mezzi utilizzati per la divulgazione »;

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h) all’articolo 8, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. L’autorità competente mette adisposizione del pubblico interessato, at-traverso la pubblicazione nel proprio sitointernet, anche i principali rapporti e pa-reri trasmessi all’autorità competente me-desima in merito alla domanda di auto-rizzazione, nonché altre informazioni at-tinenti alla domanda di autorizzazionepresentate successivamente alla data dipubblicazione da parte dell’operatore.

1-ter. Le forme di pubblicità di cui alcomma 1 tengono luogo delle comunica-zioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-ficazioni »;

i) all’articolo 8, il comma 2 è sosti-tuito dal seguente:

« 2. I soggetti interessati possono pre-sentare in forma scritta osservazioni al-l’autorità competente fino a trenta giorniprima della conclusione del procedimentoautorizzativo. L’operatore provvede ad in-formare il pubblico della data di scadenzadel termine per la presentazione delleosservazioni unitamente alla pubblica-zione delle altre informazioni di cui aicommi 1 e 1-bis »;

l) all’articolo 10, comma 1, lettera a),le parole: « comma 2 » sono sostituite dalleseguenti: « comma 3 »;

m) all’articolo 10, comma 1, letterac), le parole: « commi 4 e 5 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « commi 3 e 4 »;

n) all’articolo 11, comma 7, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Taliverifiche possono essere effettuate dall’au-torità competente stessa o da enti pubblicio esperti indipendenti dei quali la stessa siavvale, con oneri a carico dell’operatore »;

o) all’articolo 12, comma 3, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Incaso di inadempienza dell’operatore, l’au-torità competente può assumersi gli inca-richi dell’operatore dopo la chiusura de-finitiva della struttura di deposito, utiliz-zando le risorse di cui all’articolo 14 e

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fatta salva l’applicazione della normativanazionale e dell’Unione europea vigente inmateria di responsabilità civile del deten-tore dei rifiuti »;

p) all’articolo 13, comma 1, lettera a),dopo le parole: « valutare la probabilitàche si produca percolato dai rifiuti diestrazione depositati, » sono inserite leseguenti: « anche con riferimento agli in-quinanti in esso presenti, »;

q) all’articolo 16, comma 3, le parole:« l’operatore trasmette le informazioni dicui all’articolo 6, comma 14 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « l’operatore trasmetteimmediatamente le informazioni di cuiall’articolo 6, comma 15 »;

r) all’articolo 17, comma 1, la parola:« , successivamente » è sostituita dalle se-guenti: « a intervalli almeno semestrali dalmomento dell’avvio delle medesime ope-razioni, compresa la fase successiva allachiusura », le parole: « , e, comunque, concadenza almeno annuale » sono soppresseed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Un risultato positivo non limita in alcunmodo la responsabilità dell’operatore inbase alle condizioni dell’autorizzazione »;

s) all’articolo 19, comma 1, il primoe il secondo periodo sono sostituiti dalseguente: « L’operatore che gestisca unastruttura di deposito di rifiuti di estra-zione in assenza dell’autorizzazione di cuiall’articolo 7 è punito con la pena dell’ar-resto da uno a tre anni e dell’ammenda dacinquemiladuecento a cinquantaduemilaeuro ».

ART. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 20 novem-bre 2008, n. 188, recante attuazione delladirettiva 2006/66/CE concernente pile, ac-cumulatori e relativi rifiuti. Procedura di

infrazione 2011/2218).

1. Al decreto legislativo 20 novembre2008, n. 188, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo leparole: « di cui al comma 2 » sono inserite

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le seguenti: « e, in particolare, il divieto diimmettere sul mercato pile e accumulatoricontenenti sostanze pericolose »;

b) all’articolo 10, comma 6, dopo leparole: « L’operazione di trattamento »sono inserite le seguenti: « e di riciclag-gio »;

c) all’articolo 11, comma 1, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,nonché la ricerca di metodi di riciclaggioecocompatibili e con un buon rapporto tracosti ed efficacia per tutti i tipi di pile eaccumulatori »;

d) all’articolo 12, comma 1, le parole:« a trattamento o riciclaggio » sono sosti-tuite dalle seguenti: « a trattamento e ariciclaggio »;

e) all’articolo 23:

1) al comma 1, dopo le parole: « Lepile e gli accumulatori » sono inserite leseguenti: « e i pacchi batterie »;

2) al comma 3, dopo le parole:« sono contrassegnati » sono inserite leseguenti: « in modo visibile, leggibile eindelebile »;

f) all’allegato II, parte B: Riciclaggio,i punti 1 e 2 sono abrogati.

ART. 22.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio2005, n. 151, relativo alla riduzione del-l’uso di sostanze pericolose nelle apparec-chiature elettriche ed elettroniche, nonchéallo smaltimento dei rifiuti. Procedura di

infrazione 2009/2264).

1. All’Allegato 1B del decreto legislativo25 luglio 2005, n. 151, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: « (conesclusione di quelli fissi di grandi dimen-sioni) » sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e per il condi-zionamento »;

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c) dopo il numero 8.9 è inserito ilseguente:

« 8.9-bis. Test di fecondazione ».

2. Rientra nella fase della raccolta,come definita dall’articolo 183, comma 1,lettera o), del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiutidi apparecchiature elettriche ed elettroni-che (RAEE) finalizzato al loro trasportopresso i centri di raccolta di cui all’arti-colo 6, comma 1, del decreto legislativo 25luglio 2005, n. 151, effettuato dai distri-butori presso i locali del proprio puntovendita o presso altro luogo risultantedalla comunicazione di cui all’articolo 3del regolamento di cui al decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclu-sivamente i RAEE disciplinati dal decretolegislativo n. 151 del 2005 provenienti dainuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sonotrasportati presso i centri di raccolta di cuiall’articolo 6, comma 1, del decreto legi-slativo n. 151 del 2005 con cadenza men-sile e, comunque, quando il quantitativoraggruppato raggiunga complessivamente i3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500chilogrammi si riferisce a ciascuno deiraggruppamenti 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alregolamento di cui al decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare 25 settembre 2007, n. 185, e a3.500 chilogrammi complessivi per i rag-gruppamenti 4 e 5 di cui al medesimoallegato;

c) il raggruppamento dei RAEE èeffettuato presso il punto di vendita deldistributore o presso altro luogo risultantedalla comunicazione di cui all’articolo 3del regolamento di cui al decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,in luogo idoneo, non accessibile a terzi epavimentato. I RAEE sono protetti dalleacque meteoriche e dall’azione del vento amezzo di appositi sistemi di copertura

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anche mobili, e raggruppati avendo cura ditenere separati i rifiuti pericolosi, nelrispetto della disposizione di cui all’arti-colo 187, comma 1, del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152. È necessario garan-tire l’integrità delle apparecchiature, adot-tando tutte le precauzioni atte ad evitareil deterioramento delle stesse e la fuoriu-scita di sostanze pericolose.

3. All’articolo 2, comma 1, lettera d),del regolamento di cui al decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,le parole da: « , effettuato » fino a: « 6.000kg » sono soppresse.

4. La realizzazione e la gestione dicentri di raccolta di cui all’articolo 6,comma 1, lettere a) e c), del decretolegislativo n. 151 del 2005 si svolge con lemodalità previste dal decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare 8 aprile 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008,e successive modificazioni, ovvero, in al-ternativa, con le modalità previste dagliarticoli 208, 213 e 216 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sono abrogati il comma 2 dell’arti-colo 1 e l’articolo 8 del regolamento di cuial decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare 8marzo 2010, n. 65.

ART. 23.

(Disposizioni in materia di assoggettabilitàalla procedura di valutazione di impattoambientale volte al recepimento della di-rettiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011.

Procedura di infrazione 2009/2086).

1. Al fine di dare attuazione alle di-sposizioni della direttiva 2011/92/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 13dicembre 2011, concernente la valutazionedell’impatto ambientale di determinatiprogetti pubblici e privati, e di risolvere laprocedura di infrazione 2009/2086 pernon conformità alla direttiva 85/337/CEE

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in materia di valutazione d’impatto am-bientale, per le tipologie progettuali di cuiall’allegato IV alla parte seconda del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, con decretodel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, sentita la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, si provvede allaemanazione delle linee guida finalizzateall’individuazione dei criteri e delle soglieper l’assoggettamento alla procedura di cuiall’articolo 20 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, e successive modifi-cazioni, sulla base dei criteri di cui all’al-legato V alla parte seconda del medesimodecreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore del decreto ministeriale di cui alcomma 1, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, sulla basedelle linee guida di cui al medesimocomma 1, possono definire criteri e soglieai fini della verifica di assoggettabilità dicui all’articolo 20 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152. Trascorso tale ter-mine, in assenza di definizione da partedelle singole regioni e province autonomedi Trento e di Bolzano, le tipologie pro-gettuali di cui all’allegato IV alla parteseconda del predetto decreto legislativosono sottoposte alla verifica di assoggetta-bilità senza alcuna previsione di criteri esoglie.

3. Con riferimento ai progetti di cui alcitato allegato IV del decreto legislativon. 152 del 2006, qualora non ricadenti,neppure parzialmente, in aree protette, ivicomprese quelle sottoposte a vincolo pae-saggistico o culturale, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,entro tre mesi dall’adozione delle lineeguida di cui al comma 1 e nel rispetto deicriteri indicati dalle stesse, possono deter-minare, previa motivazione, criteri o con-dizioni di esclusione dalla verifica di as-soggettabilità per specifiche categorie pro-gettuali, o per particolari situazioni am-bientali e territoriali.

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ART. 24.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, per il corretto recepimentodella direttiva 2000/60/CE che istituisce unquadro per l’azione comunitaria in materiadi acque. Procedura di infrazione 2007/

4680).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 78-ter, il comma 3 èsostituito dal seguente:

« 3. L’ISPRA elabora l’inventario, suscala di distretto, dei rilasci derivanti dafonte diffusa, degli scarichi e delle perdite,di seguito denominato “inventario”, conriferimento alle sostanze prioritarie e allesostanze pericolose prioritarie. L’ISPRAeffettua ulteriori elaborazioni sulla base dispecifiche esigenze del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare »;

b) all’articolo 92, comma 5, le parole:« possono rivedere o completare » sonosostituite dalle seguenti: « devono riesami-nare e, se necessario, opportunamente ri-vedere o completare »;

c) all’articolo 92, dopo il comma 8 èinserito il seguente:

« 8-bis. Le regioni riesaminano e, se delcaso, rivedono i programmi d’azione ob-bligatori di cui al comma 7, inclusa qual-siasi misura supplementare adottata aisensi della lettera c) del comma 8, per lomeno ogni quattro anni »;

d) all’articolo 92, comma 9, le parole:« Le variazioni apportate alle designazioni,i programmi di azione » sono sostituitedalle seguenti: « Gli esiti del riesame delledesignazioni di cui al comma 5, i pro-grammi di azione stabiliti ai sensi delcomma 7, inclusi gli esiti del riesame dicui al comma 8-bis »;

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e) all’articolo 104, dopo il comma 4 èinserito il seguente:

« 4-bis. Fermo restando il divieto di cuial comma 1, l’autorità competente, al finedel raggiungimento dell’obiettivo di qualitàdei corpi idrici sotterranei, può autoriz-zare il ravvenamento o l’accrescimentoartificiale dei corpi sotterranei, nel ri-spetto dei criteri stabiliti con decreto delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare. L’acqua impiegatapuò essere di provenienza superficiale osotterranea, a condizione che l’impiegodella fonte non comprometta la realizza-zione degli obiettivi ambientali fissati perla fonte o per il corpo idrico sotterraneooggetto di ravvenamento o accrescimento.Tali misure sono riesaminate periodica-mente e aggiornate quando occorre nel-l’ambito del Piano di tutela e del Piano digestione »;

f) all’articolo 116, dopo il comma 1 èaggiunto il seguente:

« 1-bis. Eventuali misure nuove o mo-dificate, approvate nell’ambito di un pro-gramma aggiornato, sono applicate entrotre anni dalla loro approvazione »;

g) all’articolo 117, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

« 2-bis. I Piani di gestione dei distrettiidrografici, adottati ai sensi dell’articolo 1,comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicem-bre 2008, n. 208, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,n. 13, sono riesaminati e aggiornati entroil 22 dicembre 2015 e, successivamente,ogni sei anni »;

h) all’articolo 117, dopo il comma 3è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il registro delle aree protette dicui al comma 3 deve essere tenuto aggior-nato per ciascun distretto idrografico »;

i) all’allegato 1 alla parte terza, alpunto 2, lettera B, paragrafo 4.3 « Monito-raggio dello stato quantitativo », nella voce« Densità dei siti di monitoraggio », alla let-tera a) del secondo capoverso, dopo le pa-

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role: « l’impatto delle estrazioni » sono inse-rite le seguenti: « e degli scarichi »;

l) all’allegato 1 alla parte terza, alpunto 2, lettera B, paragrafo 4.3 « Moni-toraggio dello stato quantitativo », nellavoce « Frequenza di monitoraggio », allalettera a) del primo capoverso, dopo leparole: « l’impatto delle estrazioni » sonoinserite le seguenti: « e degli scarichi »;

m) all’allegato 3 alla parte terza, nellasezione C, « Metodologia per l’analisi dellepressioni e degli impatti », dopo il puntoC.2.2 è inserito il seguente:

« C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputarischino di non conseguire gli obiettivi diqualità ambientale è effettuata, ove oppor-tuno, una caratterizzazione ulteriore perottimizzare la progettazione dei pro-grammi di monitoraggio di cui all’articolo120 e dei programmi di misure prescrittiall’articolo 116. »;

n) all’allegato 3 alla parte terza, alpunto 2 della sezione C, come modificatodall’articolo 9, comma 1, lettera d), deldecreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30,alla Parte B, Caratterizzazione dei corpiidrici sotterranei, punto B.1, secondo ca-poverso:

1) nell’alinea, dopo le parole: « deicorpi idrici » sono inserite le seguenti: « edi individuare le eventuali misure da at-tuare a norma dell’articolo 116 »;

2) nel secondo trattino, dopo laparola: « fertilizzanti » sono aggiunte leseguenti: « , ravvenamento artificiale ».

2. Al fine di poter disporre del sup-porto tecnico necessario al corretto edintegrale adempimento degli obblighi de-rivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 23ottobre 2000, nonché dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 23 ottobre 2007, resta confer-mato che le Autorità di bacino di rilievonazionale di cui alla legge 18 maggio 1989,n. 183, come prorogate per effetto delledisposizioni di cui all’articolo 1, comma 1,del decreto-legge 30 dicembre 2008,

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n. 208, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2009, n. 13, continuanoad avvalersi, nelle more della costituzionedelle Autorità di bacino distrettuale di cuiall’articolo 63 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, e successive modifi-cazioni, dell’attività dei comitati tecnicicostituiti nel proprio ambito senza oneriaggiuntivi per la finanza pubblica e nelrispetto del principio di invarianza dispesa.

ART. 25.

(Modifiche alla parte sesta del decreto le-gislativo 3 aprile 2006, n. 152, recantenorme in materia di tutela risarcitoriacontro i danni all’ambiente. Procedura di

infrazione 2007/4679).

1. Alla parte sesta del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 299 è premesso il se-guente:

« ART. 298-bis. – (Princìpi generali). – 1.La disciplina della parte sesta del presentedecreto legislativo si applica:

a) al danno ambientale causato dauna delle attività professionali elencatenell’allegato 5 alla stessa parte sesta e aqualsiasi minaccia imminente di taledanno derivante dalle suddette attività;

b) al danno ambientale causato daun’attività diversa da quelle elencate nel-l’allegato 5 alla stessa parte sesta e aqualsiasi minaccia imminente di taledanno derivante dalle suddette attività, incaso di comportamento doloso o colposo.

2. La riparazione del danno ambien-tale deve avvenire nel rispetto dei prin-cìpi e dei criteri stabiliti nel titolo II enell’allegato 3 alla parte sesta, ove oc-corra anche mediante l’esperimento deiprocedimenti finalizzati a conseguire dalsoggetto che ha causato il danno, o laminaccia imminente di danno, le risorsenecessarie a coprire i costi relativi alle

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misure di riparazione da adottare e nonattuate dal medesimo soggetto.

3. Restano disciplinati dal titolo V dellaparte quarta del presente decreto legisla-tivo gli interventi di ripristino del suolo edel sottosuolo progettati ed attuati in con-formità ai princìpi ed ai criteri stabiliti alpunto 2 dell’allegato 3 alla parte sestanonché gli interventi di riparazione delleacque sotterranee progettati ed attuati inconformità al punto 1 del medesimo alle-gato 3, o, per le contaminazioni antece-denti alla data del 29 aprile 2006, gliinterventi di riparazione delle acque sot-terranee che conseguono gli obiettivi diqualità nei tempi stabiliti dalla parte terzadel presente decreto »;

b) all’articolo 299, comma 1, le paroleda: « , attraverso la Direzione generale peril danno ambientale » fino alla fine delcomma sono soppresse;

c) all’articolo 299, comma 5, le pa-role: « e per la riscossione della sommadovuta per equivalente patrimoniale » sonosoppresse;

d) all’articolo 303, comma 1, letteraf), le parole da: « ; i criteri di determina-zione dell’obbligazione risarcitoria » finoalla fine della lettera sono soppresse;

e) all’articolo 303, comma 1, la letterai) è abrogata;

f) all’articolo 311, nella rubrica, leparole: « e per equivalente patrimoniale »sono soppresse;

g) all’articolo 311, il comma 2 èsostituito dal seguente:

« 2. Quando si verifica un danno am-bientale cagionato dagli operatori le cuiattività sono elencate nell’allegato 5 allapresente parte sesta, gli stessi sono obbli-gati all’adozione delle misure di ripara-zione di cui all’allegato 3 alla medesimaparte sesta secondo i criteri ivi previsti, daeffettuare entro il termine congruo di cuiall’articolo 314, comma 2, del presentedecreto. Ai medesimi obblighi è tenutochiunque altro cagioni un danno ambien-tale con dolo o colpa. Solo quando l’ado-

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zione delle misure di riparazione anzidetterisulti in tutto o in parte omessa, o co-munque realizzata in modo incompleto odifforme dai termini e modalità prescritti,il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare determina i costidelle attività necessarie a conseguirne lacompleta e corretta attuazione e agisce neiconfronti del soggetto obbligato per otte-nere il pagamento delle somme corrispon-denti »;

h) all’articolo 311, il comma 3 èsostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare provvede inapplicazione dei criteri enunciati negli al-legati 3 e 4 della presente parte sesta alladeterminazione delle misure di ripara-zione da adottare e provvede con le pro-cedure di cui al presente titolo III all’ac-certamento delle responsabilità risarcito-rie. Con decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare,sentito il Ministro dello sviluppo econo-mico, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono definiti, in conformità aquanto previsto dal punto 1.2.3 dell’alle-gato 3 alla presente parte sesta i criteri edi metodi, anche di valutazione monetaria,per determinare la portata delle misure diriparazione complementare e compensa-tiva. Tali criteri e metodi trovano appli-cazione anche ai giudizi pendenti nonancora definiti con sentenza passata ingiudicato alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al periodo precedente. Neicasi di concorso nello stesso evento didanno, ciascuno risponde nei limiti dellapropria responsabilità personale. Il rela-tivo debito si trasmette, secondo le leggivigenti, agli eredi, nei limiti del loro ef-fettivo arricchimento »;

i) all’articolo 313, comma 2, le parole:« , o il ripristino risulti in tutto o in parteimpossibile, oppure eccessivamente one-roso ai sensi dell’articolo 2058 del codicecivile, il Ministro dell’ambiente e della

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tutela del territorio, con successiva ordi-nanza, ingiunge il pagamento, entro iltermine di sessanta giorni dalla notifica, diuna somma pari al valore economico deldanno accertato o residuato, a titolo dirisarcimento per equivalente pecuniario »sono sostituite dalle seguenti: « o all’ado-zione delle misure di riparazione nei ter-mini e modalità prescritti, il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare determina i costi delle attivitànecessarie a conseguire la completa attua-zione delle misure anzidette secondo icriteri definiti con il decreto di cui alcomma 3 dell’articolo 311 e, al fine diprocedere alla realizzazione delle stesse,con ordinanza ingiunge il pagamento, en-tro il termine di sessanta giorni dallanotifica, delle somme corrispondenti »;

l) all’articolo 314, comma 3, il se-condo e il terzo periodo sono soppressi;

m) all’articolo 317, il comma 5 èsostituito dal seguente:

« 5. Le somme derivanti dalla riscos-sione dei crediti in favore dello Stato peril risarcimento del danno ambientale di-sciplinato dalla presente parte sesta, ivicomprese quelle derivanti dall’escussionedi fidejussioni a favore dello Stato, assuntea garanzia del risarcimento medesimo,sono versate all’entrata del bilancio delloStato per essere integralmente riassegnatecon decreto del Ministro dell’economia edelle finanze ad un pertinente capitolodello stato di previsione del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, per essere destinate alla realiz-zazione delle misure di prevenzione eriparazione in conformità alle previsionidella direttiva 2004/35/CE ed agli obblighida essa derivanti ».

2. Le disposizioni di cui al comma 2dell’articolo 311 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, come sostituito dallalettera g) del comma 1 del presente arti-colo, non si applicano agli accordi tran-sattivi già stipulati alla data di entrata invigore della presente legge, nonché agliaccordi transattivi attuativi di accordi diprogramma già conclusi alla medesimadata.

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3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedonoall’adempimento dei compiti derivanti dal-l’attuazione del presente articolo con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

ART. 26.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992,n. 157, recante norme per la protezionedella fauna selvatica omeoterma e per ilprelievo venatorio. Procedura di infrazione

2006/2131).

1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio1992, n. 157, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,tenuto conto di quanto previsto dall’arti-colo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4della direttiva 2009/147/CE » e il secondoperiodo è soppresso;

b) dopo il comma 7 è inserito ilseguente:

« 7.1. Il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare trasmetteperiodicamente alla Commissione europeatutte le informazioni a questa utili sull’ap-plicazione pratica della presente legge edelle altre norme vigenti in materia, limi-tatamente a quanto previsto dalla direttiva2009/147/CE ».

2. L’articolo 19-bis della legge 11 feb-braio 1992, n. 157, è sostituito dal se-guente:

« ART. 19-bis. – (Esercizio delle deroghepreviste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). – 1. Le regioni disciplinanol’esercizio delle deroghe previste dalla di-rettiva 2009/147/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,conformandosi alle prescrizioni dell’arti-colo 9, ai princìpi e alle finalità degli

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articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alledisposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere dispostedalle regioni e province autonome, conatto amministrativo, solo in assenza dialtre soluzioni soddisfacenti, in via ecce-zionale e per periodi limitati. Le deroghedevono essere giustificate da un’analisipuntuale dei presupposti e delle condizionie devono menzionare la valutazione sul-l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, lespecie che ne formano oggetto, i mezzi, gliimpianti e i metodi di prelievo autorizzati,le condizioni di rischio, le circostanze ditempo e di luogo del prelievo, il numerodei capi giornalmente e complessivamenteprelevabili nel periodo, i controlli e leparticolari forme di vigilanza cui il pre-lievo è soggetto e gli organi incaricati dellastessa, fermo restando quanto previstodall’articolo 27, comma 2. I soggetti abi-litati al prelievo in deroga vengono indi-viduati dalle regioni. Fatte salve le derogheadottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, aisoggetti abilitati è fornito un tesserino sulquale devono essere annotati i capi oggettodi deroga subito dopo il loro recupero. Leregioni prevedono sistemi periodici di ve-rifica allo scopo di sospendere tempesti-vamente il provvedimento di deroga qua-lora sia accertato il raggiungimento delnumero di capi autorizzato al prelievo odello scopo, in data antecedente a quellaoriginariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sonoadottate sentito l’ISPRA e non possonoavere comunque ad oggetto specie la cuiconsistenza numerica sia in grave diminu-zione. L’intenzione di adottare un provve-dimento di deroga che abbia ad oggettospecie migratrici deve entro il mese diaprile di ogni anno essere comunicataall’ISPRA, il quale si esprime entro e nonoltre quaranta giorni dalla ricezione dellacomunicazione. Per tali specie, la designa-zione della piccola quantità per derogheadottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE èdeterminata, annualmente, a livello nazio-nale, dall’ISPRA. Nei limiti stabiliti dal-l’ISPRA, la Conferenza permanente per i

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rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoprovvede a ripartire tra le regioni interes-sate il numero di capi prelevabili perciascuna specie. Le disposizioni di cui alterzo e al quarto periodo del presentecomma non si applicano alle derogheadottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad ec-cezione di quelli adottati ai sensi dell’ar-ticolo 9, paragrafo 1, lettera b), delladirettiva 2009/147/CE, è pubblicato nelBollettino Ufficiale regionale almeno ses-santa giorni prima della data prevista perl’inizio delle attività di prelievo. Dellapubblicazione è data contestuale comuni-cazione al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare. Fatto salvoil potere sostitutivo d’urgenza di cui al-l’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno2003, n. 131, il Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, diffida la regione interessata adadeguare, entro quindici giorni dal ricevi-mento della diffida stessa, i provvedimentidi deroga adottati in violazione delle di-sposizioni della presente legge e delladirettiva 2009/147/CE. Trascorso tale ter-mine e valutati gli atti eventualmente postiin essere dalla regione, il Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, ne dispone l’annullamento.

5. Le regioni, nell’esercizio delle dero-ghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1,lettera a), della direttiva 2009/147/CE,provvedono, ferma restando la tempora-neità dei provvedimenti adottati, nel ri-spetto di linee guida emanate con decretodel Presidente della Repubblica, su pro-posta del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno,ciascuna regione trasmette al Presidentedel Consiglio dei ministri ovvero al Mini-

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stro per gli affari regionali, al Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, al Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali, al Ministro pergli affari europei, nonché all’ISPRA unarelazione sull’attuazione delle deroghe dicui al presente articolo; detta relazione èaltresì trasmessa alle competenti Commis-sioni parlamentari. Nel caso risulti dallarelazione trasmessa che in una regione siastato superato il numero massimo di capiprelevabili di cui al comma 3, quartoperiodo, la medesima regione non è am-messa al riparto nell’anno successivo. IlMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare trasmette annual-mente alla Commissione europea la rela-zione di cui all’articolo 9, paragrafo 3,della direttiva 2009/147/CE ».

3. All’articolo 31, comma 1, della legge11 febbraio 1992, n. 157, dopo la letteram) è aggiunta la seguente:

« m-bis) sanzione amministrativa pecu-niaria da euro 150 a euro 900 per chi nonesegue sul tesserino regionale le annota-zioni prescritte dal provvedimento di de-roga di cui all’articolo 19-bis ».

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Alleattività previste dal presente articolo siprovvede nell’ambito delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a le-gislazione vigente.

ART. 27.

(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, relativa alla protezione delle acquedall’inquinamento provocato da nitrati.

Procedura di infrazione 2013/2032).

1. Il comma 7-quater dell’articolo 36del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

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CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 28.

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto2007, n. 162, in materia di indagini sugliincidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/

10/MOVE).

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007,n. 162, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 20:

1) al comma 1, secondo periodo, leparole: « resta comunque subordinata a »sono sostituite dalle seguenti: « è svolta incoordinamento con »;

2) al comma 2, l’alinea è sostituitodal seguente: « Gli investigatori incaricati,nel rispetto di quanto previsto dalla nor-mativa vigente, possono: »;

3) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Nei casi in cui l’Autorità giudi-ziaria avvia un procedimento a seguito diun evento nel quale si ravvisino ipotesi direato, la stessa Autorità dispone affinchésia permesso agli investigatori incaricati disvolgere i compiti di cui al comma 2 »;

4) il comma 3 è sostituito dalseguente:

« 3. Ove l’Autorità giudiziaria abbiasequestrato eventuali prove, gli investiga-tori incaricati possono accedere a taliprove e possono utilizzarle nel rispettodegli obblighi di riservatezza previsti daldiritto nazionale e dell’Unione europea. Atal fine, e comunque in considerazione deitempi previsti dall’articolo 22, comma 2,competente al rilascio delle necessarie au-torizzazioni è, nel corso delle indaginipreliminari, il pubblico ministero; dopo lachiusura delle indagini preliminari è com-petente il giudice che procede. L’eserciziodelle attività e dei diritti degli investigatori

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incaricati non deve pregiudicare l’indaginegiudiziaria. Se l’esame o l’analisi di alcunielementi di prova materiale può modifi-care, alterare o distruggere tali elementi, èrichiesto il preventivo accordo tra l’Auto-rità giudiziaria competente e gli investiga-tori incaricati. Accordi possono essereconclusi tra l’Organismo investigativo el’Autorità giudiziaria al fine di discipli-nare, nel rispetto della reciproca indipen-denza, gli aspetti riguardanti l’utilizzo e loscambio di informazioni nonché le attivitàdi cui ai commi 1, 2 e 2-bis »;

b) all’articolo 21, comma 1, le parole:« previa espressa autorizzazione dell’Auto-rità » sono sostituite dalle seguenti: « pre-vio accordo con l’Autorità ».

ART. 29.

(Disposizioni volte al recepimento della di-rettiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012,relativa all’istituzione di un sistema diidentificazione e tracciabilità degli esplosiviper uso civile. Procedura di infrazione

2012/0433).

1. Ai fini del recepimento della direttiva2012/4/UE della Commissione, del 22 feb-braio 2012, recante modifiche alla diret-tiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, anorma della direttiva 93/15/CEE, di unsistema di identificazione e tracciabilitàdegli esplosivi per uso civile, al decretolegislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concer-nente l’attuazione della richiamata diret-tiva 2008/43/CE, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, dopo lalettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) alle micce consistenti in di-spositivi di accensione non detonanti aforma di cordoncino;

e-ter) alle micce di sicurezza, costi-tuite da un’anima di polvere nera a granafine avvolta da una o più guaine protettivemediante un involucro tessile flessibile e

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che una volta accese bruciano a unavelocità predeterminata senza alcun ef-fetto esplosivo esterno;

e-quater) agli inneschi a percussione,costituiti da una capsula di metallo o diplastica contenenti una piccola quantità diun miscuglio esplosivo primario facilmenteacceso per l’effetto di un urto e cheservono da elementi di innesco nelle armidi piccolo calibro o negli inneschi a per-cussione per le cariche propulsive »;

b) all’articolo 2:

1) al comma 2, le parole: « secondole modalità definite con il decreto di cuiall’articolo 5 » sono sostituite dalle se-guenti: « secondo le modalità definite conil decreto di cui al comma 5 »;

2) al comma 5, dopo le parole:« quale autorità nazionale competente, »sono inserite le seguenti: « con decretodirigenziale, »;

3) al comma 6:

3.1) alla lettera c), le parole: « peri detonatori comuni a fuoco o micce » sonosostituite dalle seguenti: « per i detonatoricomuni » e le parole: « detonatori o micce »sono sostituite dalla seguente: « detona-tori »;

3.2) alla lettera e), le parole: « pergli inneschi primer e le cariche di rinforzobooster » sono sostituite dalle seguenti:« per gli inneschi, diversi da quelli di cuiall’articolo 1, comma 3, lettera e-quater) »;

3.3) alla lettera f), le parole: « perle micce detonanti e micce di sicurezza »sono sostituite dalle seguenti: « per lemicce detonanti » e le parole: « o di sicu-rezza », ovunque ricorrano, sono sop-presse;

c) all’articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « Entrosei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto » sono sostituite dalleseguenti: « A decorrere dal 5 aprile 2015 »;

2) al comma 2, dopo le parole: « Inalternativa all’utilizzo del sistema di cui al

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comma 1, ogni impresa, entro il termineprevisto dal medesimo comma 1, » sonoinserite le seguenti: « può istituire un si-stema di raccolta dei dati per gli esplosiviper uso civile, che comprende la loroidentificazione univoca lungo tutta la ca-tena della fornitura e durante l’intero ciclodi vita dell’esplosivo, ovvero »;

3) al comma 8, le parole: « alla datadel 5 aprile 2012 » sono sostituite dalleseguenti: « alla data del 5 aprile 2015 »;

d) all’articolo 5:

1) al comma 1 è premesso il se-guente:

« 01. Le disposizioni di cui all’articolo2, comma 8, e all’articolo 3 del presentedecreto si applicano a decorrere dal 5aprile 2015 »;

2) al comma 1, le parole: « entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, sono emanatele disposizioni attuative del presente de-creto, anche » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 5 aprile 2015, sono ema-nate disposizioni »;

e) all’allegato 1, al numero 3), sonoaggiunti i seguenti periodi: « Qualora ledimensioni troppo ridotte degli articolinon consentano di apporvi le informazionidi cui al numero 1), lettera b), punti i) eii), e al numero 2), o qualora sia tecnica-mente impossibile apporre un’identifica-zione univoca sugli articoli a causa dellaloro particolare forma o progettazione,detta identificazione va apposta su ogniconfezione elementare; ciascuna confe-zione elementare è sigillata; su ogni deto-natore comune o carica di rinforzo oggettodella deroga di cui al presente periodo leinformazioni figuranti al numero 1), let-tera b), punti i) e ii), sono apposte tramitemarcatura, in forma indelebile e in mododa essere chiaramente leggibili. Il numerodei detonatori comuni e delle cariche dirinforzo contenuti è stampato sulla con-fezione elementare; ogni miccia detonante

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oggetto della deroga di cui al periodoprecedente reca l’identificazione unica ap-posta tramite marcatura sulla bobina e, sedel caso, sulla confezione elementare ».

ART. 30.

(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio2008, n. 25, in tema di Commissioni ter-ritoriali per il riconoscimento della prote-zione internazionale. Procedura di infra-

zione 2012/2189).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 deldecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,è inserito il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro del-l’interno, presso ciascuna Commissioneterritoriale possono essere istituite, al ve-rificarsi di un eccezionale incrementodelle domande di asilo connesso all’anda-mento dei flussi migratori e per il tempostrettamente necessario da determinarenello stesso decreto, una o più sezionicomposte dai membri supplenti delleCommissioni medesime. Le sezioni pos-sono essere istituite fino a un numeromassimo complessivo di dieci per l’interoterritorio nazionale e operano in base alledisposizioni che regolano l’attività delleCommissioni territoriali. All’attuazione diquanto previsto dal presente comma siprovvede con le risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica ».

ART. 31.

(Attuazione della decisione 2009/750/CEdella Commissione, del 6 ottobre 2009,sulla definizione del servizio europeo ditelepedaggio e dei relativi elementi tecnici.

Caso EU Pilot 4176/12/MOVE).

1. In attuazione delle disposizioni degliarticoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre2009, e al fine di facilitare la mediazionetra gli esattori di pedaggi con un pedaggio

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sottoposto situato nel proprio territorio ei fornitori del Servizio europeo di telepe-daggio (S.E.T.) che hanno stipulato con-tratti o sono impegnati in negoziati con-trattuali con tali operatori, è istituitopresso il Ministero delle infrastrutture edei trasporti un organismo di conciliazionecon l’incarico di esaminare se le condi-zioni contrattuali imposte da un esattoredi pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sononon discriminatorie e rispecchiano corret-tamente i costi e i rischi delle particontrattuali.

2. L’organismo di conciliazione di cui alcomma 1 è indipendente, nella sua strut-tura organizzativa e giuridica, dagli inte-ressi commerciali degli esattori di pedaggie dei fornitori del S.E.T.

3. Con successivo decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri o delMinistro per gli affari europei e del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con i Ministri degli affariesteri, della giustizia e dell’economia edelle finanze, sono emanate le disposizioniper l’attuazione del presente articolo, non-ché per l’individuazione della procedura dimediazione alla quale le parti possonoricorrere ai sensi della citata decisione2009/750/CE.

4. Alle funzioni e ai compiti derivantidalle disposizioni del presente articolo siprovvede nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 32.

(Modifica all’articolo 47, comma 2-quater,del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, inmateria di fornitura dei servizi accessorilegati all’offerta all’ingrosso del servizio diaccesso alla rete fissa di telecomunicazioni.

Procedura di infrazione 2012/2138).

1. Al comma 2-quater dell’articolo 47del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 4aprile 2012, n. 35, l’alinea è sostituito dalseguente: « Al fine di favorire le azioni di

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cui al comma 1, in accordo con i princìpi,gli obiettivi e le procedure definite dalquadro normativo europeo in materia dicomunicazioni elettroniche, come recepitonell’ordinamento nazionale dal codice dicui al decreto legislativo 1o agosto 2003,n. 259, l’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni può considerare di adottarele misure volte a: ».

ART. 33.

(Disposizioni attuative del regolamento(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 4 luglio 2012, con-cernente gli strumenti derivati OTC, lecontroparti centrali e i repertori di dati

sulle negoziazioni).

1. Al testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunta,in fine, la seguente lettera:

« w-quinquies) “controparti centrali”: isoggetti indicati nell’articolo 2, punto 1),del regolamento (UE) n. 648/2012 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 4luglio 2012, concernente gli strumenti de-rivati OTC, le controparti centrali e irepertori di dati sulle negoziazioni »;

b) all’articolo 4, comma 5, lettera c),le parole: « al regolamento » sono sostituitedalle seguenti: « alla liquidazione »;

c) nella parte I, dopo l’articolo 4-terè aggiunto il seguente:

« ART. 4-quater. – (Individuazione delleautorità nazionali competenti ai sensi delregolamento (UE) n. 648/2012 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 4 luglio2012). – 1. La Banca d’Italia e la Consobsono le autorità competenti per l’autoriz-zazione e la vigilanza delle controparticentrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo1, del regolamento (UE) n. 648/2012, se-condo quanto disposto dai commi seguentie dall’articolo 69-bis.

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2. La Consob è l’autorità competente, aisensi dell’articolo 22, paragrafo 1, delregolamento di cui al comma 1, per ilcoordinamento della cooperazione e delloscambio di informazioni con la Commis-sione europea, l’Autorità europea deglistrumenti finanziari e dei mercati (AE-SFEM), le autorità competenti degli altriStati membri, l’Autorità bancaria europea(ABE) e i membri interessati del Sistemaeuropeo delle Banche centrali, conforme-mente agli articoli 23, 24, 83 e 84 delregolamento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5,del regolamento di cui al comma 1, laConsob è l’autorità competente per il ri-spetto degli obblighi previsti in capo allecontroparti non finanziarie dagli articoli 9,10 e 11 del citato regolamento. A tal finela Consob esercita i poteri previsti dall’ar-ticolo 187-octies del presente decreto le-gislativo, secondo le modalità ivi stabilite,e può dettare disposizioni inerenti allemodalità di esercizio dei poteri di vigi-lanza.

4. La Banca d’Italia istituisce, gestisce epresiede il collegio di autorità previstodall’articolo 18 del regolamento di cui alcomma 1.

5. La Banca d’Italia è l’autorità com-petente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo3, lettera a), del regolamento di cui alcomma 1, nell’ambito della procedura peril riconoscimento delle controparti centralidei Paesi terzi; il parere è reso all’AE-SFEM dalla Banca d’Italia, d’intesa con laConsob »;

d) all’articolo 6, comma 2-quater, let-tera d), il numero 3) è sostituito dalseguente:

« 3) le imprese la cui attività esclu-siva consista nel negoziare per conto pro-prio nei mercati di strumenti finanziariderivati e, per meri fini di copertura, neimercati a pronti, purché esse siano garan-tite da membri che aderiscono alle con-troparti centrali di tali mercati, quando laresponsabilità del buon fine dei contrattistipulati da dette imprese spetta a membriche aderiscono alle controparti centrali ditali mercati »;

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e) all’articolo 62, comma 3, lettera e),le parole: « il regolamento » sono sostituitedalle seguenti: « la liquidazione »;

f) all’articolo 69:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Liquidazione delle operazioni sustrumenti finanziari non derivati »;

2) al comma 1, primo periodo, leparole: « del servizio di compensazione edi liquidazione, nonché del servizio diliquidazione su base lorda, » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dei servizi di liqui-dazione »;

3) al comma 1, secondo periodo, leparole: « il servizio di compensazione e diliquidazione e il servizio di liquidazione subase lorda » sono sostituite dalle seguenti:« i servizi di liquidazione »;

4) al comma 1-bis, lettere b) ed e),le parole: « compensazione e » sono sop-presse;

5) al comma 1-ter, le parole: « alservizio di compensazione e liquidazione,nonché al servizio di liquidazione su baselorda, » sono sostituite dalle seguenti: « aiservizi di liquidazione »;

6) al comma 2, le parole: « dellacompensazione e » sono soppresse;

g) dopo l’articolo 69 è inserito ilseguente:

« ART. 69-bis. – (Autorizzazione e vigi-lanza delle controparti centrali). – 1. LaBanca d’Italia autorizza lo svolgimento deiservizi di compensazione in qualità dicontroparte centrale da parte di personegiuridiche stabilite nel territorio nazionale,ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo laprocedura prevista dall’articolo 17 del re-golamento (UE) n. 648/2012. La medesimaautorità revoca l’autorizzazione allo svol-gimento di servizi da parte di una con-troparte centrale quando ricorrono i pre-supposti di cui all’articolo 20 del mede-simo regolamento. Si applicano l’articolo80, commi 4, 5 e 10, e l’articolo 83 delpresente decreto legislativo.

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2. La Banca d’Italia, in qualità di pre-sidente del collegio di autorità previstodall’articolo 18 del regolamento di cui alcomma 1, può rinviare la questione del-l’adozione di un parere comune negativosull’autorizzazione di una contropartecentrale all’AESFEM, come previsto dal-l’articolo 17, paragrafo 4, del medesimoregolamento, interrompendo i termini delprocedimento di autorizzazione.

3. La vigilanza sulle controparti centraliè esercitata dalla Banca d’Italia, avendoriguardo alla stabilità e al contenimentodel rischio sistemico, e dalla Consob,avendo riguardo alla trasparenza e allatutela degli investitori. A tale fine la Bancad’Italia e la Consob possono chiedere allecontroparti centrali e agli operatori lacomunicazione anche periodica di dati,notizie, atti e documenti e possono effet-tuare ispezioni. Le modalità di eserciziodei poteri di vigilanza informativa sonodisciplinate con regolamento adottatodalla Banca d’Italia, d’intesa con la Con-sob; con il medesimo regolamento possonoessere stabiliti requisiti supplementari perlo svolgimento dei servizi di contropartecentrale, in conformità al regolamento dicui al comma 1.

4. In caso di necessità e urgenza, laBanca d’Italia adotta, per le finalità attri-buite ai sensi del comma 3, i provvedimentinecessari anche sostituendosi alle contro-parti centrali. Dei provvedimenti adottati laBanca d’Italia dà tempestiva comunica-zione alla Consob, all’AESFEM, al collegiodi autorità richiamato al comma 2, allerilevanti autorità del Sistema europeo delleBanche centrali e alle altre autorità interes-sate, ai sensi dell’articolo 24 del regola-mento di cui al comma 1.

5. La Banca d’Italia esercita le compe-tenze specificamente indicate dagli articoli41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54,paragrafo 1, del regolamento di cui alcomma 1 e adotta, d’intesa con la Consob,i provvedimenti richiesti ai sensi degliarticoli 7, paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2,e 35, paragrafo 1, del medesimo regola-mento. Si applica l’articolo 80, commi 6, 7e 8, del presente decreto legislativo.

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6. La Consob, d’intesa con la Bancad’Italia, adotta i provvedimenti di cui al-l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamentodi cui al comma 1.

7. Ove non diversamente specificato dalpresente articolo, le competenze previstedal regolamento di cui al comma 1 inmateria di vigilanza delle controparti cen-trali sono esercitate dalla Banca d’Italia edalla Consob, ciascuna nell’ambito dellerispettive attribuzioni.

8. La Banca d’Italia e la Consob sta-biliscono, mediante un protocollo di in-tesa, le modalità della cooperazione nellosvolgimento delle rispettive competenze,con particolare riferimento alle posizionirappresentate nell’ambito dei collegi e allagestione delle situazioni di emergenza,nonché le modalità del reciproco scambiodi informazioni rilevanti, anche con rife-rimento alle irregolarità rilevate e ai prov-vedimenti assunti nell’esercizio delle ri-spettive funzioni, tenuto conto dell’esi-genza di ridurre al minimo gli oneri gra-vanti sugli operatori e dell’economicitàdell’azione delle autorità di vigilanza. Ilprotocollo d’intesa è reso pubblico dallaBanca d’Italia e dalla Consob con le mo-dalità da esse stabilite »;

h) l’articolo 70 è sostituito dal se-guente:

« ART. 70. – (Garanzie acquisite nel-l’esercizio dell’attività di controparte cen-trale). – 1. I margini e le altre prestazioniacquisite da una controparte centrale atitolo di garanzia dell’adempimento degliobblighi derivanti dall’attività di compen-sazione svolta in favore dei propri parte-cipanti non possono essere soggetti adazioni esecutive o cautelari da parte deicreditori del singolo partecipante o delsoggetto che gestisce la controparte cen-trale, anche in caso di apertura di proce-dure concorsuali. Le garanzie acquisitepossono essere utilizzate esclusivamentesecondo quanto previsto dal regolamento(UE) n. 648/2012 »;

i) all’articolo 70-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Accesso alle controparti centrali

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e ai sistemi di liquidazione delle opera-zioni su strumenti finanziari »;

2) il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Le imprese di investimento e lebanche comunitarie autorizzate all’eserci-zio dei servizi o delle attività di investi-mento possono accedere alle controparticentrali e ai sistemi di cui agli articoli 68e 69, per finalizzare o per disporre lafinalizzazione delle operazioni su stru-menti finanziari »;

l) all’articolo 70-ter:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Accordi conclusi dalle società digestione dei mercati regolamentati concontroparti centrali o con società chegestiscono servizi di liquidazione »;

2) il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Le società di gestione dei mercatiregolamentati possono concludere accordicon le controparti centrali o con le societàche gestiscono servizi di liquidazione di unaltro Stato membro al fine di disporre lacompensazione o la liquidazione di alcuneo tutte le operazioni concluse dai parte-cipanti al mercato regolamentato »;

m) all’articolo 72:

1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: « aisistemi previsti dall’articolo 70 » sono so-stituite dalle seguenti: « alle controparticentrali »;

2) al comma 4, primo periodo, leparole: « e dai gestori dei sistemi previstidagli articoli 70 e 77-bis » sono sostituitedalle seguenti: « dalle controparti centralie dai gestori dei sistemi previsti dall’arti-colo 77-bis »;

3) al comma 5, primo periodo, leparole: « i gestori dei sistemi previsti dal-l’articolo 70 e 77-bis » sono sostituite dalleseguenti: « le controparti centrali, i gestoriprevisti dall’articolo 77-bis »;

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n) all’articolo 77:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Vigilanza sui sistemi di garanziadei contratti e di liquidazione »;

2) al comma 1, primo periodo, leparole: « 68, 69 e 70 » sono sostituite dalleseguenti: « 68 e 69 »;

3) al comma 1, secondo periodo, laparola: « compensazione, » è soppressa;

4) al comma 2, le parole: « deisistemi e dei servizi indicati negli articoli69 e 70 » sono sostituite dalle seguenti:« dei servizi indicati nell’articolo 69 »;

5) al comma 3, le parole: « 68, 69e 70 » sono sostituite dalle seguenti: « 68 e69 »;

o) all’articolo 77-bis, il comma 4 èsostituito dal seguente:

« 4. Agli accordi conclusi dai soggettiche gestiscono un sistema multilaterale dinegoziazione con le controparti centrali ocon le società che gestiscono servizi diliquidazione si applica l’articolo 70-ter,commi 1 e 2 »;

p) all’articolo 166:

1) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Con la stessa pena è punitochiunque esercita l’attività di contropartecentrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 4 luglio 2012, senza aver otte-nuto la preventiva autorizzazione ivi pre-vista »;

2) al comma 3, dopo le parole:« gestione collettiva del risparmio » sonoinserite le seguenti: « ovvero l’attività di cuial comma 2-bis »;

q) all’articolo 190, comma 2, letterad), le parole: « 68, 69, comma 2, e 70 »sono sostituite dalle seguenti: « 68 e 69,comma 2, » e le parole: « 68, 69, 70, 70-bise 77, comma 1 » sono sostituite dalleseguenti: « 68, 69, 70-bis e 77, comma 1 »;

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r) dopo l’articolo 193-ter è inserito ilseguente:

« ART. 193-quater. – (Sanzioni ammini-strative pecuniarie relative alla violazionedelle disposizioni previste dal regolamento(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 4 luglio 2012). – 1. Isoggetti che svolgono funzioni di ammini-strazione o di direzione delle controparticentrali, delle sedi di negoziazione, dellecontroparti finanziarie e delle contropartinon finanziarie, come definite dall’articolo2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 4 luglio 2012, i qualinon osservano le disposizioni previste daititoli II, III, IV e V del medesimo regola-mento e dalle relative disposizioni attua-tive, sono puniti con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro duemilacin-quecento a euro duecentocinquantamila.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 siapplicano anche ai soggetti che svolgonofunzioni di controllo nelle controparti cen-trali, nelle sedi di negoziazione, nelle con-troparti finanziarie e nelle controparti nonfinanziarie, come definite al comma 1, iquali abbiano violato le disposizioni pre-viste dai titoli II, III, IV e V del regola-mento di cui al comma 1 o non abbianovigilato, in conformità ai doveri inerenti alloro ufficio, affinché le disposizioni stessenon siano da altri violate.

3. Le sanzioni amministrative previstedai commi 1 e 2 in capo ai soggetti chesvolgono funzioni di amministrazione, didirezione o di controllo nelle sedi dinegoziazione definite dall’articolo 2, punto4), del regolamento di cui al comma 1,sono applicate dalla Consob. Per i mercatiall’ingrosso di titoli di Stato tale compe-tenza è attribuita alla Banca d’Italia.

4. Alle sanzioni amministrative pecu-niarie previste dal presente articolo non siapplica l’articolo 16 della legge 24 novem-bre 1981, n. 689 ».

2. Le disposizioni sui sistemi di garan-zia a controparte centrale contenute nelprovvedimento adottato dalla Banca d’Ita-lia e dalla Consob il 22 febbraio 2008,

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recante « Disciplina dei servizi di gestioneaccentrata, di liquidazione, dei sistemi digaranzia e delle relative società di ge-stione », pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 54 del 4 marzo 2008, continuano adapplicarsi in conformità alle disposizionitransitorie previste dall’articolo 89, para-grafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 4 luglio 2012, concernente glistrumenti derivati OTC, le controparti cen-trali e i repertori di dati sulle negoziazioni.L’inosservanza delle disposizioni sui si-stemi di garanzia a controparte centralecontinua ad essere punita ai sensi dell’ar-ticolo 190 del testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Dall’attuazione delle disposizionicontenute nel presente articolo non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica; le autoritàinteressate provvedono agli adempimentidi cui al presente articolo con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

ART. 34.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’ar-ticolo 13, dall’attuazione della presentelegge non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.Le amministrazioni interessate provve-dono agli adempimenti previsti dalla pre-sente legge con le risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.

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€ 4,00 *17PDL0007030**17PDL0007030*