magazine anno 9 num 4

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NURSING UP M A G A Z I N E Periodico della professione infermieristica edito da Nursing Up - Il Sindacato degli Infermieri Italiani anno 9 numero 4 ottobre-dicembre 2012 Nursing Up - via Carlo Conti Rossini 26 - 00147 Roma - telefono 065123395 www.nursingup.it - Periodico trimestrale - Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46), art.1, comma 2 - DCB Vicenza - Reg. Trib. Vicenza n. 1069 del 4/12/2003 COMUNICATO IMPORTANTE PER GLI ASSOCIATI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE ATTENZIONE, IL 31 DICEMBRE 2012 GIUNGERANNO A NATURALE SCADENZA TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE CHE NURSING UP HA GARANTITO AI PROPRI ASSOCIATI NEL CORSO DELL’ ANNO 2012. ALL’INTERNO L’ELENCO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA. SPENDING REVIEW LA SANITÀ ITALIANA DOVRÀ PERDERE PIÙ DI 7000 POSTI LETTO. LA CORTE COSTITUZIONALE MANDA IN SOFFITTA IL PRELIEVO DEL 2,5% SUL TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTI SI TORNA AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, PIÙ FAVOREVOLE. All’interno una disamina sulla problematica. » » COMPETENZE INFERMIERISTICHE FERMO IL TAVOLO MINISTERO / REGIONI PER IMPLEMENTARE LE COMPETENZE DEGLI INFERMIERI Silenzio del Ministero, dopo la lettera del Nursing Up.

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NURSING UP M A G A Z I N EPeriodico della professione infermieristica edito da Nursing Up - Il Sindacato degli Infermieri Italiani

anno 9numero 4

ottobre-dicembre 2012

Nursing Up - via Carlo Conti Rossini 26 - 00147 Roma - telefono 065123395 www.nursingup.it - Periodico trimestrale - Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46), art.1, comma 2 - DCB Vicenza - Reg. Trib. Vicenza n. 1069 del 4/12/2003

COMUNICATO IMPORTANTE PER GLI ASSOCIATI SULLECOPERTURE ASSICURATIVE

ATTENZIONE, IL 31 DICEMBRE 2012 GIUNGERANNO A NATURALE SCADENZA TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE CHE NURSING UP HA GARANTITO AI PROPRI ASSOCIATI NEL CORSO DELL’ ANNO 2012.

ALL’INTERNO L’ELENCO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA.

SPENDING REVIEWLA SANITÀ ITALIANA DOVRÀ PERDERE PIÙ DI 7000 POSTI LETTO.

LA CORTE COSTITUZIONALE MANDA IN SOFFITTA IL PRELIEVO DEL 2,5% SUL TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTISI TORNA AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, PIÙ FAVOREVOLE.All’interno una disamina sulla problematica.

»»

COMPETENZE INFERMIERISTICHEFERMO IL TAVOLO MINISTERO / REGIONI PER IMPLEMENTARE LE COMPETENZE DEGLI INFERMIERISilenzio del Ministero, dopo la lettera del Nursing Up.

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Comunicazione ai destinatari del NURSING UP MAGAZINEai sensi dell'Art 13 D.Lgs 196/2003

Egregio collega,questa copia del Nursing Up Magazine le viene trasmessa al domicilio in via

sperimentale, cosa che si ripeterà di trimestre in trimestre.L’indirizzo di destinazione è quello che lei stesso ha comunicato al momento

dell’iscrizione al sindacato.Purtroppo esistono notevoli difficoltà, non dovute alla nostra volontà, che non

ci permettono di monitorare con assoluta precisione le iscrizioni e le cancellazioni al sindacato che si sono verificate nel tempo, ciò è dovuto ai ritardi con i quali le aziende comunicano i dati associativi ma anche al fatto che non sempre i profes-sionisti comunicano al sindacato la loro intervenuta cancellazione.

Potrebbe accadere quindi che lei riceva regolarmente questa copia del Nur-sing Up Magazine pur non essendo iscritto alla nostra organizzazione, in tal caso, e qualora per ogni altro motivo, pur essendo iscritto, lei non desideri più ricevere copie del periodico, la preghiamo di compilare il modulo sottostante e trasmetter-lo via fax al numero verde gratuito 800 95 95 29, provvederemo immediatamente a cancellarla dalla lista dei destinatari.

I dati sono utilizzati dall’Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sa-nitari della Funzione Infermieristica Nursing Up solo ai fini di trasmissione del periodico Nursing Up Magazine e per le eventuali informazioni a carattere pro-fessionale, ciò anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi (salvo che agli incaricati della produzione ed etichettatura del periodico e alle poste italiane che curano la spedizione). Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivol-gendosi al legale rappresentante pro-tempore del Nursing Up Via Carlo Conti Rossini, 26 - 00147 Roma.

Grazie per l’attenzione

MODULO RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAI DESTINATARI DEL PERIODICO

NURSING UP MAGAZINE

Il sottoscritto ____________________

Indirizzo al quale riceve il Nursing Up

Magazine:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

DICHIARA DI NON VOLER RICEVERE ULTERIORI COPIE DEL PERIODICO IN

QUESTIONE

Luogo e Data: ___________________

Firma: _________________________

COPERTURE ASSICURATIVE:COMUNICATO DEL NURSING UP AI PROPRI ASSOCIATI.

Come previsto e noto, il 31 dicembre 2012 giungeranno a naturale e definitiva scadenza TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE di cui beneficiano gli associati al Nursing Up e di segui-to elencate:

✔ COPERTURA RCT PROFESSIONALE E RELA-TIVE ESTENSIONI

✔ COPERTURA RCT DELLA VITA PRIVATA ✔ COPERTURA LEGALE IN AMBITO PENALE ✔ COPERTURA LEGALE IN AMBITO AMMINI-STRATIVO E NEI RAPPORTI CON L’AZIENDA (CONTRATTUALE)

✔ TUTELA LEGALE IN AMBITO DELLA VITA PRIVATA

✔ SOCCORSO STRADALE E CARRO ATTREZZIDiversamente dal passato, l’andamento tecni-

co negativo dello specifico settore e gli elevatissi-mi incrementi dei costi proposti dalle compagnie assicuratrici, non hanno consentito al Nursing Up di stipulare nuove polizze assicurative entro il 31.12.2012, non potendo cosi confermare agli associati, le coperture di cui si beneficiava fino al 31.12.2012.

I motivi che hanno generato l’impossibilità di garantire le polizze per l’anno 2013 non dipendo-no dalla volontà del sindacato ma dal fatto che, oggi, molte compagnie assicuratrici scelgono di non accettare più i rischi derivanti dalle categorie sanitarie e quelle poche che invece lo fanno, pro-pongono premi annuali elevatissimi e quindi asso-lutamente insostenibili.

Riteniamo che, ad esasperare ulteriormente la situazione abbia contribuito l’ultima legge che ha riguardato il settore, precisamente la n. 148/2011 che ha consentito alle compagnie assicuratrici, in presenza di una domanda tanto imponente e di an-damenti tecnici di settore negativi, di fare il bello ed il cattivo tempo, ma soprattutto di innescare di-namiche perverse tali da portare all’esponenziale aumento dei premi richiesti, talvolta con drastiche riduzioni delle garanzie.

Fatta tale doverosa precisazione, teniamo infine a sottolineare che, nonostante tale complessa realtà, Nursing Up sta comunque continuando ad adope-rarsi, giorno per giorno e con il consueto impegno, nella ricerca di nuove opportunità da offrire ai pro-pri associati; ovviamente oggi non è possibile dire se e cosa riusciremo ad offrirvi e se e quando ciò potrà accadere, perché il tutto dipende dalle nume-

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4 BOCCIATO IL PRELIEVO DEL 2,5% SUL TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTI

8 RISARCIMENTO PER LE CONDOTTE MORTIFICANTIANCHE IN ASSENZA DI MOBBING!

8 2012: IN CALO LE RICHIESTE PER L’AMMISSIONEAI CORSI DI LAUREA PER INFERMIERI

9 CELLULARI, TUMORI E MALATTIA PROFESSIONALE

10 LEGGE DI STABILITÀ: BALLETTO DI CIFRE SUI PERMESSIPER L’ASSISTENZA AI DISABILI

11 MINI RIFORMA IN AMBITO SANITARIO

12 PERMESSI PER ASSISTENZA AL DISABILE: POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE QUANDO IL DISABILE NON VIENE MATERIALMENTE ASSISTITO.

14 SPENDING REVIEW: 7.000 POSTI LETTO IN MENO PER LA SANITÀ ITALIANA

15 COMPETENZE INFERMIERISTICHE: BATTUTA D’ARRESTOPER IL TAVOLO MINISTERO/REGIONI

16 EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: DUBBI E CHIARIMENTI

18 MEDIAZIONE: LA CORTE COSTITUZIONALE NE AFFONDA L’OBBLIGATORIETÀ

19 LA PAUSA CAFFÈ SI TOLLERA, MA…

Nursing Up Magazineanno 9 - numero quattroottobre - dicembre 2012

Direttore ResponsabileAntonio De Palma

Comitato ScientificoAngela Armanetti, Francesco Sciscione

EditoreNursing Up

via Carlo Conti Rossini, 2600147 Roma

e-mail: [email protected]

numero verde: 800 95 95 29

Progetto grafico e stampaG.N.G. Grafic Nord Group Srl

DirittiTutti i diritti sono riservati.

É vietata la riproduzione, anche

parziale, senza l’autorizzazione dell’Editore

Nursing Up - via Carlo Conti Rossini 26 - 00147 Roma -

tel. 065123395 - www.nursingup.it - Periodico

trimestrale Poste Italiane Spa - Spedizione in

abbonamento postale D.L.353/2003 (conv. in

L.27/02/2004 n.46), art.1, comma 2 - DCB Vicenza -

Reg. Trib. Vicenza n. 1069 del 4/12/2003

COPERTURE ASSICURATIVE:COMUNICATO DEL NURSING UP AI PROPRI ASSOCIATI.

rose variabili di cui si è parlato, l’unica certezza del momento è quella che continueremo a cercare le migliori soluzioni possibili e che se esiste una sola possibilità compatibile, noi sapremo coglierla come abbiamo sempre fatto.

Per tutto quanto detto, nel ribadire doverosa-mente l’informativa sulla scadenza al 31.12.2012 di TUTTE LE POLIZZE correnti, invitiamo gli asso-ciati a collegarsi quotidianamente al sito ufficiale www.nursingup.it, dal mese di gennaio 2013, dove sarà data tempestiva informazione di ogni eventuale novità.

Nursing Up Il Sindacato degli Infermieri Italiani

Ricordiamo inoltre che anche in carenza di nuove polizze sarà sempre pos-sibile richiedere copia fotostatica degli estratti di polizza contenenti la versione integrale “delle condizioni contrattuali” relative alle polizze stipulate in passato, da ultimo di quelle in vigore durante l’ anno 2012 come ascritte sul MOD RCG 55173, MOD TUG 55171, MOD TUG 55158 etc, con richiesta da inoltrare alla Sede Nazionale del sindacato Nursing Up - Via Carlo Conti Rossini, 26 – 00147 Roma, indicando il proprio nome, cognome, numero codice adesione ai servi-zi, recapito al quale trasmettere la documentazione. Si ricorda che la richiesta dovrà pervenire esclusivamente per posta raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà contenere tutte le informazioni richieste (il proprio nome, cognome, nu-mero codice adesione ai servizi, recapito al quale trasmettere la documentazio-ne. Allo scopo di garantire adeguata riservatezza agli interessati non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno via e-mail, fax e/o posta ordinaria e/o quant’altro non espressamente indicato).

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4 Nursing Up Magazineanno 9 - numero quattro

BOCCIATO IL PRELIEVO DEL 2,5% SUL TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTIColleghi non stressiamoci, perché a mandarlo in soffitta ci ha pensato la Corte Costituzionale.

“La Corte dichiara l'illegittimi-tà costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l‘applicazione a carico del dipen-dente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall‘art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Ap-provazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previden-ziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);”

BENE HA FATTO NURSING UP A CHIEDERE CON FORZA, DA

ULTIMO NELLE PROPRIE DIF-FIDE ALLE AMMINISTRAZIONI SANITARIE, L’IMMEDIATA IN-TERRUZIONE DEL PRELIEVO CONTRIBUTIVO PRECEDENTE-MENTE POSTO A CARICO DEL LAVORATORE, PARI AL 2,50%.

Ed abbiamo avuto ragione!!!Avevamo infatti allertato imme-

diatamente le nostre delegazioni territoriali fornendo indicazioni per la sottoscrizione di specifiche dif-fide nei confronti di varie ASL ed Ospedali, con richiesta di imme-diata sospensione e restituzio-ne agli aventi diritto del prelievo aggiuntivo del 2,5% sul TFR che ancora veniva applicato a seguito della manovra Tremonti.

Altri sindacati invece, hanno pre-ferito abbracciare le tesi del datore di lavoro, quelle INPDAP che so-stenevano l'inesistenza delle no-stre pretese.

Ma alla fine le nostre ragioni han-no trovato conferma nel provvedi-mento della Corte Costituzionale, che ha da poco considerato inco-stituzionale la manovra Tremonti di maggio 2010 (il dl 78/2010) nella parte che disciplina la trattenuta del TFR per i dipendenti pubblici.

Prima della sopracitata mano-vra, che estendeva le norme sul TFR ai pubblici dipendenti, vigeva il regime dell’indennità di fine servi-zio e veniva prevista una compar-tecipazione contributiva applicata sull'80% dello stipendio costituita per il 7,10 % dalle somme versa-

Lo scorso 11 ottobre, con propria sentenza N 223 LA CORTE COSTITUZIONALE HA BOCCIATO IL PRELIEVO del 2,5% che le pubbliche amministrazioni ancora operavano sul TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTI.

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5BOCCIATO IL PRELIEVO DEL 2,5%

SUL TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTIColleghi non stressiamoci, perché a mandarlo in soffitta ci ha pensato la Corte Costituzionale.

te dal datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore.

A maggio 2010, a seguito delle norme correttive di cui si parla ed a valere sull'anziani-tà contributiva maturata dal 01 gennaio 2011, le regole per il computo del TFR per i pubblici dipendenti sono cambiate, la nuova percentuale si applica in ragione del 6,91%

Vale appena la pena di sot-tolineare che il contributo pre-levato illegittimamente dalle pubbliche amministrazioni, è in-dicativamente tra i 20 e i 25 euro al mese, se si tiene conto anche della perdita delle agevolazioni fiscali collegata.

Con la Sentenza della Corte Costituzionale giustizia viene fatta!

ORA LE PUBBLICHE AMMI-NISTRAZIONI SONO OBBLIGA-TE A CESSARE IL PRELIEVO.

MA C’È DI PIÙPerché in seguito alla senten-

za di cui parliamo, il Governo è corso ai ripari e lo ha fatto con un Decreto Legge composto solo da un articolo.

MA COS’HA DECISO DI FARE IL GOVERNO CON QUESTO NUOVO DECRETO?

HA RIPRISTINATO PER I PUBBLICI DIPENDENTI - CON EFFETTO RETROATTIVO -

IL VECCHIO REGIME DEL “TRATTAMENTO DI FINE SER-VIZIO ED ESTINTE LE CAUSE IN CORSO PER LA RESTI-TUZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 2,5%”.

IL PROVVEDIMENTO SE-GNA UN EVIDENTE PASSO INDIETRO DELL’ESECUTIVO DAL MOMENTO CHE LE LI-QUIDAZIONI DEI PUBBLICI DI-PENDENTI TORNERANNO AD ESSERE PIÙ VANTAGGIOSE PERCHÉ CALCOLATE CON IL VECCHIO SISTEMA.

CERCHIAMO ORA DI FARE CHIAREZZA SULLA QUESTIONE

Gentili colleghi,il Consiglio dei Ministri, nella

seduta del 26 ottobre u.s. ha ap-provato un nuovo Decreto Legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte Costituzio-nale n. 223 del 2012, “ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio” nei riguardi del persona-le interessato dalla pronuncia.

Con questo provvedimento il Governo ha trovato la propria “scontatissima” maniera per at-tuare la Sentenza della Corte Costituzionale n 223 / 2012.

Una sanatoria, un enorme passo del gambero infatti, ha abrogato l’articolo 12, comma 10 del DL n 78/2010.

Ciò significa che con un colpo di spugna il Governo è tornato sui passi dell’allora Ministro Tre-monti ed ha deciso di far rivive-re - per i pubblici dipendenti- il regime TFS (la norma oggi can-cellata ne aveva previsto la so-stituzione con il TFR dei privati).

Il nuovo regime del TFS, o il ritorno a quello vecchio per chi vuol leggere diversamente que-sto nuovo decreto, è certamente più vantaggioso per il pubblico dipendente.

Cercheremo ora di delinea-re un quadro informativo della problematica per consentire al maggior numero di colleghi di comprendere di fronte a quale articolato dedalo ci si trova, tutto questo ovviamente per quanto possibile e con la premessa che la materia si presta poco.

In base all’ accordo quadro sull’istituzione dei fondi di pre-videnza complementare del 29 luglio 1999, i lavoratori pote-vano optare “per la trasforma-zione del TFS in TFR all’atto di adesione ai fondi di previden-za complementare”. Dalla data della relativa opzione, il con-tributo del 2,5% sino ad allora versato non poteva più appli-carsi ma veniva “fiscalizzato”, cioè la retribuzione lorda si riduceva in via proporzionale, questa previsione ha inte-ressato marginalmente gli infermieri.

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6 Nursing Up Magazineanno 9 - numero quattro

Success ivamen-te, con DPCM del

20/12/1999, veniva stabilito che i soggetti che sarebbero stati assunti dopo l’entrata in vigore di tale decreto e che quindi si tro-vavano automaticamente inseriti nel regime di TFR (e non TFS), il contributo del 2,5 per cento fos-se “fiscalizzato” al fine di evitare delle disparità di trattamento con gli altri dipendenti pubblici, quelli che assunti prima e quindi in re-gime di TFS, subivano mese per mese tale prelievo.

Si giunse così al famoso DL 78/2010 con il quale, tra le al-tre cose, venne assunta la decisione di estendere auto-maticamente il regime del TFR a tutti i dipendenti pubblici, in-dipendentemente dalla data di assunzione, ma dimenticando di cancellare la trattenuta del 2,5% sugli stipendi (prelievo che ai lavoratori privati non vie-ne effettuato).

Da qui le forti prese di posizio-ne del Nursing Up, con circolari ed informative che risalgono ai primi mesi dell’anno scorso.

Insomma, attraverso il DL ap-provato venerdì scorso questo Governo “furbacchione” ha tro-vato il modo per:

✔ Onorare i dettami della Corte Costituzionale, perché con la completa cancellazione della norma chiamata in ballo ven-gono meno i rilievi mossi dalla Consulta.

✔ Evitare di restituire il prelievo del 2,5% ai dipendenti inte-ressati, perché questo acca-de in funzione del ripristino della vecchia e più favorevole disciplina del TFS.A questo punto una doman-

da ancora sorge spontanea, ma contiamo di svelare l’arcano nel-

le prossime edizioni di questo periodico, ed è finalizzata

a capire quale trattamento il Go-verno ha riservato ai lavoratori assunti dopo il 01.01.2001, in particolare che fine farà la cosid-detta “fiscalizzazione” applicata nei loro confronti, di un onere non più dovuto (perché questi lavoratori sono in regime di TFR e non di TFS come gli altri)?

Ed ancora, sarà esteso an-che a loro il calcolo più van-taggioso riservato ai colleghi assunti prima (ora di nuovo in regime di TFS)?

Certo è che per onorare i diritti di quelli che sono stati collocati in pensione dal gennaio 2011, il provvedimento prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, com-ma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle dispo-sizioni previgenti all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

Comunque a breve dovrebbe arrivare uno specifico D.P.C.M. (un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) al qua-le compete trattare molteplici aspetti che l’esecutivo ha deciso di risolvere “in via amministrati-va”, un provvedimento che tutta-via necessita di qualche tempo.

Da ultimo, ma non per importan-za, vale appena il caso di ricorda-re che il DL approvato in urgenza, del quale si parla, “prevede l’estin-zione di diritto di tutte le cause in corso”, parliamo proprio di quelle proposte dai lavoratori per la re-stituzione dei contributi prelevati illegittimamente (anche di quelle iniziate dopo la sentenza della Corte Costituzionale), si perché con la cancellazione retroattiva della norma Tremonti ed il ripristi-no del vecchio regime del TFS tali cause non hanno più motivo di esi-stere ed inoltre, le sentenze even-tualmente emesse, a meno che

non siano già passate in giudicato, resteranno prive di ogni effetto.

Ovviamente andranno in sof-fitta perché private della propria ragion d’essere, anche le diffide nel frattempo presentate dai la-voratori interessati per la restitu-zione del 2,5%.

Questi sono i fatti, e ci dispia-ce tanto per la magra figura che faranno quelli che dopo la Sen-tenza della Corte Costituzionale e diversamente da noi, hanno preferito coinvolgere i lavoratori in cause più o meno dispendio-se, che con il nuovo decreto sva-niranno come bolle di sapone.

Ma andrà anche peggio a chi ha deciso di fare campagna di tesseramento “proponendo cau-se a costo zero” pur sapendo che la problematica, per la portata e la vasta platea di interessati, sareb-be stata certamente affrontata dal Governo con un provvedimento di interesse generale e che forse proprio per questo sarebbe sta-to opportuno limitarsi ad azioni formali di tipo preventivo (come ad esempio le diffide con relati-va costituzione in mora), anche per aver modo nel frattempo di riflettere sul da farsi, in base all’e-voluzione delle circostanze e co-munque prima di assumersi la responsabilità di promuovere illu-sioni ed aspettative”.

Ancora una volta i fatti dimo-strano che Nursing Up ha sapu-to scegliere la strada migliore, quella più coerente con i reali interessi dei lavoratori.

Come dire, è anche questione di stile…

Lunga vita al Nursing Up

A seguire una bozza ufficiosa del testo del DL approvato di-sponibile al momento di andare in stampa e la relativa relazio-ne tecnica.

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Art. 11. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Cor-

te Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguar-dare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, co-munque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigo-re del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 mi-lioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2012 me-diante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-bre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l’anno 2014 e a 20 milioni annui a de-correre dal 2015, mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l’anno 2013 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autoriz-zato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzio-ne del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sen-tenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Relazione tecnicaLa disposizione, in attuazione della sentenza della

Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abro-gare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per effetto della disposizione, risulta-no quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive sta-bilite a carico del datore e del lavoratore, sia le moda-lità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Conseguen-temente, la disposizione prevede che tutti i trattamen-ti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 di-cembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i di-pendenti degli enti locali). Infine, si prevede che i pro-cessi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le senten-ze eventualmente emesse, fatta eccezione per quel-le passate in giudicato, restano prive di effetti.

DDL PER LA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE OTTOBRE 2012, N. …, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

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8 Nursing Up Magazineanno 9 - numero quattro

RISARCIMENTO PER LE CONDOTTE MORTIFICANTI ANCHE IN ASSENZA DI MOBBING!

Anche se non c’è stato mob-bing, non è escluso il risarci-mento del lavoratore (da parte del datore di lavoro) per le con-dotte mortificanti e per la conse-guente tipologia di danno non patrimoniale patito.

Si informa che secondo quan-to previsto nella sentenza del-la Corte di Cassazione, la n. 18927/12, pubblicata il 5 no-vembre dalla sezione lavoro, anche se non viene riconosciu-

ta la condizione di Mobbing nei confronti del lavoratore, in sede di giudizio non è possibile esclu-dere una possibile condanna del datore di lavoro, per il risar-cimento del danno non patri-moniale causato dalle condotte mortificanti.

Secondo la Suprema Cor-te inoltre, il giudice è tenuto ad esaminare tutti i singoli episodi potenzialmente vessatori de-nunciati dal lavoratore e questo

anche nel caso in cui non viene accertata la sussistenza dell’in-tento persecutorio nei confronti del dipendente interessato da tali condotte.

In tale ottica, secondo la Su-prema Corte, bisogna verificare se possono essere ravvisate, nel comportamento del datore di lavoro, eventuali comportamenti mortificanti (e relative responsa-bilità) messi in atto nei confronti del prestatore d’opera.

La Cassazione sancisce un importante principio.

Si parla di un meno 3,1% rispetto al 2011 e si tratta comunque di un dato in controtendenza ri-spetto agli ultimi anni.

Secondo un’informativa ufficiale di fonte IPA-SVI, presente anche sul sito istituzionale dell’en-te, l’11 settembre scorso i giovani che si sono

presentati a sostenere le prove di accesso per

l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle 28 Università statali italiane sono stati 114.748, ai quali si aggiungono altre 4.870 persone che hanno chiesto di accedere ai corsi presso Atenei non statali.

Sempre secondo la citata fonte IPASVI, guida-no la classifica i tecnici di radiologia con -1.880

2012: IN CALO LE RICHIESTE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA PER INFERMIERI

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CELLULARI, TUMORI E MALATTIA PROFESSIONALE

Informiamo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.17438 del 12 ottobre u.s., ha respinto il ricorso dell'INAIL pro-posto a seguito di una querelle giudiziaria che ha interessato i gradi precedenti di giudizio e che vedeva l’Ente opporsi ad una richiesta di riconoscimento di malattia professionale avan-zata da parte di un manager che aveva usato, per motivi di lavoro, il suo cellulare per dodi-ci anni, ogni giorno per 5/6 ore fino ad ammalarsi di “neurino-ma del Ganglio di Gasser”.

L’INAIL sosteneva innanzi alla Corte che secondo molte-plici studi scientifici, i danni alla salute dovuti all’uso dei cellulari non potessero in qualche modo considerarsi scientificamente confermati.

La magistratura ha invece ri-tenuto che effettivamente esiste un più alto rischio di insorgen-za di neoplasie negli utilizza-tori “forti” di telefonia mobile e lo ha fatto anche basandosi sull'attendibilità di alcuni studi indipendenti condotti dal gruppo “Hardell” tra il 2005 e il 2009.

2012: IN CALO LE RICHIESTE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA PER INFERMIERI

domande rispetto alle 10.730 dello scorso anno (-17%);

Poi arrivano coloro che chiedono di diventare infer-mieri, con - 1.360 domande rispetto alle 44.148 del 2011 (-3,1%).

L’uso prolungato del cellulare, per tanti anni e per tante ore al giorno può essere concausa di tumori, per questo la malattia professionale dev’essere riconosciuta: lo prevede la Corte di Cassazione.

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LEGGE DI STABILITÀ:BALLETTO DI CIFRE SUIPERMESSI PER L’ASSISTENZAAI DISABILI

Lo avevano previsto nella prima versione del disegno di legge.

Si parlava di una importante ri-duzione della retribuzione dell’at-tuale trattamento sui permessi previsti dalla legge 104/1992 per il disabile o per la cura di parenti affetti da handicap. La retribuzio-ne per i giorni di permesso (che si ricorda sono tre al mese), do-veva essere ridotta al 50%, salvo il caso in cui i permessi fossero fruiti per le patologie del dipen-dente interessato o per assisten-za a coniuge o ai figli.

Ci siamo immediatamente sol-levati (come poteva essere il contrario?) noi del Nursing Up, de-nunciando questo attacco inaudito nei confronti di uno dei diritti socia-li fondamentali, posto a presidio e garanzia di esigenze minime e di tutela dei più bisognosi.

Dopo le nostre levate di scudi (e

quelle di tanti altri a dire il vero), il Governo dovrebbe averci ripen-sato, cassando la norma sulla prevista riduzione del 50% della retribuzione per i 3 permessi men-sili previsti dalla Legge 104.

Ad onor del vero il condizionale è d’obbligo, perché al momento di andare in stampa il provve-dimento non è ancora stato ap-provato definitivamente e quindi tutto è ancora possibile. Certo sarà difficile fare sorprese se è vero quello che ci risulta, cioè che siano stati proprio i tecnici del Quirinale a notare possibili profili di illegittimità Costituzionale nel provvedimento originario, che di fatto, abbassando il trattamento economico riservato ai pubblici dipendenti, creava una differen-za di trattamento incomprensibile tra questi e i dipendenti privati.

La stessa sorte pare (perché sino all’approvazione definitiva qualsiasi cosa è sempre possibile) sia toccata alla versione originaria del provvedimento che prevedeva tassazione sulle indennità di ac-compagnamento e forse anche a quella relativa alle pensioni di inva-

Prima prevista e poi cancellata, una riduzione del 50% del trattamento economico dei permessi per l’assistenza disabili.

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11LEGGE DI STABILITÀ:

BALLETTO DI CIFRE SUIPERMESSI PER L’ASSISTENZAAI DISABILI

MINI RIFORMAIN AMBITO SANITARIO

Ecco alcune delle novità contenu-

te nel “Decreto Balduzzi”

Il Senato ha approvato con una

fiducia tirata, il cosiddetto Decreto

Balduzzi, che interviene pesante-

mente sul settore sanitario.

Il provvedimento è stato approva-

to con 181 sì, 43 no e 23 astenuti.

Ecco solo alcune tra le novità di maggior rilievo:

✔ Nuovi Presidi territoriali e poliambulatori aperti per 24 ore al

giorno attraverso l'aggregazione di medici, infermieri e altre

professionalità del settore sanitario.

✔ Sarà vietato vendere tabacco ai minori, con multe per i nego-

zianti che non rispettano il precetto che vanno da 250 a 1.000

euro e che raggiungono anche i 2.000 euro in caso di recidiva

e rischio di sospensione della licenza per tre mesi.

✔ No alcool sotto i 18 anni, a pena di multe salate, che in casi

particolari e reiterati possono raggiungere anche 25.000 euro.

✔ Cambiano anche le regole per la nomina dei primari.

✔ La ludopatia viene recepita nei LEA (Livelli essenziali di assi-

stenza). Le sale giochi saranno obbligate a esporre materiali

informativi sui rischi connessi al gioco d'azzardo.

✔ I farmaci innovativi dovranno essere messi a disposizione im-

mediatamente in tutte le regioni, a prescindere dall'in-

serimento nei prontuari terapeutici.

lidità, mentre per le pensioni di guerra l'indirizzo sarebbe quello di lasciarle esenti, ma solo se il reddito non supera i 15 mila euro.

Infine, in questa nostrana ma-zurka politica, non si è ancora ben compreso, ma ci riservia-mo di parlarne successivamen-te per darvene conto, se nella nuova versione delle norme di stabilità sia stato confermato o meno il previsto blocco dei con-tratti del pubblico impiego (di un anno per tutto il 2014) e il rischio, sempre previsto nella precedente versione del prov-vedimento, di perdere l’inden-nità di vacanza contrattuale per l’anno prossimo.

Sulla questione ovviamente le nostre titubanze sono più che legittime, soprattutto se pensia-mo a talune autorevoli fonti cir-colanti secondo le quali questi ultimi provvedimenti sarebbero stati stralciati dal testo attuale, ma solo per essere collocati in un provvedimento a parte.

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PERMESSI PER ASSISTENZA AL DISABILEPOSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE QUANDO IL DISABILE NON VIENE MATERIALMENTE ASSISTITO.

Lo prevede una nota della Funzione Pubblica n. 44274 del 5 novembre 2012.

Si comunica che il Diparti-mento della Funzione Pubblica, con nota protocollo n. 44274 del 5 novembre 2012 (che si ri-porta a pagina seguente) e con specifico riferimento ai permes-si ex articolo 33 della legge n. 104/1992, ha espresso un im-portante parere destinato ad incidere sull’ organizzazione di molti enti pubblici.

Il parere del dicastero è giun-to a seguito della richiesta per-venuta da parte dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Roma, che proponeva chiari-menti sul diritto alla fruizione dei permessi da parte di lavo-ratori dipendenti che presta-

no assistenza ad un parente (anch'egli lavoratore) che si trova in situazione di handicap grave e che utilizza per se stes-so i medesimi permessi (legge n. 104/1992).

L’Azienda Ospedaliera chie-deva lumi, in particolare, sull’i-potesi che i giorni di permesso utilizzati dalle due persone inte-ressate non dovessero risultare fruiti contemporaneamente.

Come si è detto sopra, il pa-rere della Funzione Pubblica, pur ammettendo che nella nor-ma la fruizione di tali giornate di permesso tra i due soggetti sopra indicati debba coincidere, non ha escluso che “qualora il lavoratore che assiste il disabi-le abbia necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto dello stesso, dove non è neces-saria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro”.

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SPENDING REVIEW:

7.000 POSTI LETTO IN MENO PER LA SANITÀ ITALIANA

Lo comunica il Ministero della Salute, secondo il quale “I posti let-to ospedalieri in Italia diminuiranno di almeno 7.389 unità per effetto dell’art. 15 comma 13 del decreto sulla spending review”.

I Ministri della Salute e dell’E-conomia hanno infatti trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di regolamento sulla “De-finizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.

Nel documento vengono indi-cate le modalità “per la riduzione delle Unità operative complesse e la riconversione delle strutture ospedaliere”.

Secondo la legge 135/2012, il numero dei posti letto da raggiun-gere ogni mille abitanti è pari ad una media complessiva di 3,7 posti letto per mille, conto il 3,82 attuale. Di questi una percentuale dello 0,7 dev’essere finalizzato alla riabilita-zione e lungo-degenza ed un altro 3% ai malati acuti.

Dai conteggi effettuati emerge un panorama del paese alquanto variegato, con alcune regioni che si collocano sopra uno o più para-metri ed altre sotto, insomma una condizione più o meno generaliz-zata di squilibrio tra i posti letto per acuti e quelli per cronici.

Bisognerà quindi che ogni re-gione faccia il suo dovere riorga-nizzandosi secondo i parametri previsti e come dice il dicastero “le Regioni che ad oggi presentano un numero di posti letto superiore a quello previsto dai nuovi stan-dard dovranno provvedere alla ri-organizzazione. Laddove invece, il numero dei posti letto attuali fosse inferiore, le Regioni avranno la fa-coltà di aumentarli fino alla soglia indicata dal Regolamento.”

Per leggere il comunicato del Mi-nistero della Salute:

http://www.salastampa.salute.gov.it/attualita/paDettaglioComuni-cati.jsp?id=3766

Il sindacato Nursing Up è profondamen-te contrario a questo provvedimento, che considera un grave colpo al sistema delle garanzie costituzionali poste a tutela del

cittadino e chiede un urgente chiarimento ai dicasteri interessati affinché in nessun modo i tagli previsti possano incidere sui li-velli di impiego del comparto.

COMUNICATO

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A meno che non si siano dimen-ticati di convocarci, cosa sempre possibile nel dedalo dei percor-si che seguono le convocazio-ni ministeriali, il tavolo al quale Nursing Up partecipa ormai da

tempo non è più stato convocato o per lo meno non lo è ancora al momento di andare in stampa.

C’entra per caso la forte pre-sa di posizione di certa parte del sindacalismo medico?

Nelle precedenti edizioni del Nursing Up Magazine abbia-mo parlato ampiamente dei la-vori del tavolo tra Ministero, Regioni e parti sociali sull’imple-mentazione delle competenze infermieristiche.

Avevamo anche riportato la let-tera del Nursing Up al Ministro della Salute, scritta dal nostro Presidente dopo la levata di scu-di del sindacato medico AAROI-EMAC.

Siamo alle solite, questo è vero, ma anche se oggi non ci sono no-vità da scrivere vi aggiorneremo dettagliatamente in occasione delle prossime edizioni, su questo potete contarci.

COMPETENZE INFERMIERISTICHE:

BATTUTA D’ARRESTO PER IL TAVOLOMINISTERO/REGIONI

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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: DUBBI E CHIARIMENTI

L'ECM è il processo grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per acquisire nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta e che consente di ri-spondere ai bisogni dei pazien-ti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sani-tario e allo sviluppo professio-nale. Gli operatori della salute hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitati-vamente utile.

Il programma nazionale di ECM è rivolto a tutto il perso-nale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica, con qualunque tipo di contrat-to. L’obiettivo è realizzare un

sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazio-nale la qualità della formazio-ne continua, attraverso l’opera di osservatori indipendenti con criteri e modalità condivisi. Ad ogni evento formativo è previ-sta l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica me-dica e per tutte le professioni sanitarie. I crediti ECM sono in-dicatori della quantità di forma-zione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari in occa-sione di attività ECM.

Il Programma prende avvio nel 2002 (D.lgs 502/1992 inte-grato dal D.lgs 229/1999) e dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la sua gestione, fino ad oggi competenza del Ministero della Salute, è stata trasferita all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Dall'1 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo pro-gramma ECM, regolamentato dagli Accordi Stato Regioni del 7 agosto 2008 e del 5 novem-bre 2009, dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010.

La nuova fase dell’ECM pre-vede che ogni operatore sani-tario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013 (minimo di 25 e un massimo di 75 crediti per ogni anno). È possibile farsi riconoscere fino ad un massimo di 45 crediti ri-portati dal triennio 2008-2010. La novità è che sono i provi-

Nel panorama abbastanza complesso delle norme che regolano la formazione ECM, accogliamo con piacere e a seguire pubblichiamo lo scritto di alcuni colleghi sulla materia, nella convinzione che ciò possa contribuire a chiarire sempre di più eventuali dubbi ed esigenze di informazione.

BILOTTA DEMETRIOCollaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere U.O.S. Comfort Ospedaliero - Policlinico Tor Vergata - Roma

BACCHI ALESSANDRACollaboratore Professionale Sanitario Infermiere Day Surgery - Policlini-co Tor Vergata - Roma

REGGI RENATACoordinatore Gestionale U.O.S.D. Pediatria e Gastroenterologia Pedia-trica - Policlinico Tor Vergata - Roma

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17EDUCAZIONE CONTINUA IN

MEDICINA: DUBBI E CHIARIMENTIder (fornitori di formazione) ad essere accreditati oltre a tante altre forme di aggiornamento come la “formazione sul campo” e la “formazione a distanza”. A partire dal 2011 i Provider ac-creditati, inseriti nell’albo nazio-nale, regionale e delle province autonome, dovranno elaborare un piano formativo annuale con diversi progetti rispondenti alle 10 tipologie, quali:

✔ Formazione residenziale (RES); ✔ Convegni e congressi; ✔ Formazione residenziale in-terattiva;

✔ Training individualizzato (FSC); ✔ Gruppi miglioramento o di studio, commissioni, comitati attività di ricerca;

✔ Audit clinico e/o assistenziale; ✔ Autoapprendimento senza tutor (FAD);

✔ Autoapprendimento con tutor (FAD);

✔ Docenza e tutoring; ✔ Altro.La nuova ECM vincola in

modo diretto il numero di parte-cipanti e il numero di crediti da assegnare ai singoli eventi (nel-la formazione residenziale fino a 20 partecipanti il numero di crediti per ora è di 1,25 da 21 a 50 partecipanti 1,20 da 51 a 100 partecipanti 1 credito). Chi si presenta senza iscrizione ed au-torizzazione oppure in sovran-numero rispetto ai partecipanti previsti in fase di progettazione dell’evento formativo, non vi può

partecipare. Per convegni, con-gressi, simposi e conferenze (tipologia 2), per gruppi di mi-glioramento (tipologia 5), per at-tività di ricerca (tipologia 6), per docenze e tutoring (tipologia 10) nei tre anni il numero massimo di crediti acquisibili non può ec-cedere il 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni. Per i crediti da Fad con provider non italia-ni (EU, USA e Canada) il certi-ficato ottenuto dal provider Fad straniero deve essere trasmes-so a cura del professionista all'ordine, collegio o associa-zione professionale e registrato con il 50% dei crediti attestati.

Per gli infermieri il numero massimo di crediti acquisibili attraverso la partecipazione ad eventi FAD con o senza tutorag-gio (tipologia 8 e 9) non può ec-cedere il 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni. È esonera-to dall'obbligo dell' ECM il perso-nale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di forma-zione post-base propri della ca-tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfe-zionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazio-ne specifica in medicina genera-le, formazione complementare, corsi di formazione e di aggior-namento professionale) per gli anni di durata legale del corso di specializzazione. Sono eso-nerati, altresì, dall'obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza. In quest’ultima circostanza l’esenzione dal con-

seguire i crediti formativi vale per l’anno solare in cui ricade l’assenza dal lavoro conseguen-te alla gravidanza (o l’anno per il quale si protrae maggiormente l’assenza in caso di gravidanza estesa su due anni sequenziali).

Nella manovra finanziaria 2011 al titolo II Art. 3 vi è un comma dedicato all’educazione continua in medicina. Il comma recita: “Previsione dell’obbligo per il professionista di segui-re corsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto nella normativa vigente in ma-teria di Educazione Continua in Medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione con-tinua determina illecito discipli-nare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale pre-visione”. A partire da gennaio 2012 il Consiglio di disciplina dell’Ordine dovrà erogare san-zioni economiche ed ammini-strative a chi non si aggiorna (ai sensi del D.L. n. 138 del 13 Agosto 2011 coordinato con la legge di conversione n. 148 del 14 Settembre 2012).

Il 14 maggio 2012 è stato pubblicato sul supplemento or-dinario della Gazzetta Ufficiale n. 98 l'accordo 19 aprile 2012 sul nuovo sistema di formazio-ne continua in medicina. Un documento che esamina i seguenti argomenti: le Linee Guida per i

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Si informa che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega legislativa, il d.lgs. n. 28/2010 “nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”.

In sostanza la mediazione sopravvive ma non è più obbligatoria come oggi ac-cade!

Cosa accadrà d’ora innanzi?A quanto ci risulta, ma ci riserviamo di

approfondire, la Sentenza vale in relazio-ne all’aspetto dell’obbligatorietà o meno della procedura di mediazione come condizione per accedere al giudizio.

Si ricorda che prima della Sentenza, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 esisteva un elenco di materie per le quali il passag-gio dall'organismo di conciliazione, con relativa mediazione veniva considerato obbligatorio, parliamo di una condizione di procedibilità pertanto il cittadino, prima di andare in giudizio era tenuto a passare obbligatoriamente attraverso la procedu-ra di mediazione. Tutto questo divente-rà storia per effetto della Sentenza della Suprema Corte, anche se resta comun-que in piedi la mediazione facoltativa.

Manuali di accreditamento dei provider, a livello nazionale e regionale, l’istituzione dell’Albo dei pro-vider, i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-2013, le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi, gli obiettivi formativi del programma ECM, il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e le regole per i liberi professionisti.

Le linee guida confermano i 150 crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio. Per i pro-fessionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, con un minimo di 15. Elemen-to imprescindibile dell’accreditamento dei provider e dei singoli eventi formativi è la trasmissione diretta dai provider al CO.GE.A.P.S. (Consorzio gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) che gesti-sce l’anagrafe dei crediti formativi dei professionisti sanitari che hanno partecipato ai corsi accreditati, per riconoscere agli stessi validità su tutto il territorio nazionale. Il Consorzio rende i crediti disponibili ad Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali per la certificazione.

Le linee guida prevedono un’agevolazione sui costi sostenuti dai liberi professionisti (defiscalizza-zione). Essi dovranno comunque ottemperare all’ob-bligo di acquisire crediti ECM.

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni oltre a certificare la forma-zione dei propri iscritti possono organizzare even-ti formativi che riguardano sia le materie di propria competenza (etica, deontologia, legislazione, infor-matica, inglese e comunicazione), sia le materie tecnico-professionali, purché non si superi il 50% dell’offerta complessiva.

Il dossier formativo individuale di ciascun profes-sionista dovrà bilanciare obiettivi formativi di siste-ma (con tematiche valide per tutti), obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sa-nitaria in cui si opera) e obiettivi formativi tecnico-professionali (rivolti all’acquisizione di conoscenze e competenze nel settore di attività). Indicati come di particolare rilievo per il SSN e i SSR le temati-che legate all’umanizzazione delle cure e terapia del dolore e alla qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali. Non potranno rientrare nel si-stema ECM i corsi di formazione sulle medicine non convenzionali, che potranno essere oggetto di corsi soltanto se il programma prevede prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale.

MEDIAZIONE: LA CORTE COSTITUZIONALE NE AFFONDA L’OBBLIGATORIETÀ

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19GIURISPRUDENZA & L AVORO 19

LA PAUSA CAFFÈ SI TOLLERA, MA…

Di comportamenti che possono costare il posto di lavoro se ne è in-teressata spesso la Suprema Corte di Cassazione, che ha anche soste-nuto che tutte le pause finalizzate al recupero delle “energie psico-fisi-che” sono lecite, in quanto dopo la pausa segue un “migliore espleta-mento del servizio”.

Bisogna tuttavia stare molto at-tenti, quando si decide di fermar-si un pochino e riposarsi, tenendo bene in considerazione che se ci si assenta dalla propria postazione di lavoro per ragioni diverse da quel-le di servizio ci si espone a diversi rischi.

Lo sa bene un militare che, as-sentatosi momentaneamente dal servizio per discutere con la moglie di questioni personali, ha subito una bella punizione.

Per la Suprema Corte, mentre una “pausa caffè” ha la funzione di ristoro e in genere, di rafforzamento delle proprie energie psico-fisiche utili al migliore espletamento del servizio, fermarsi, anche se solo per il breve periodo di un quarto d’ora, a discutere con la ex moglie per questioni attinenti alla vendita della casa coniugale, è un comportamen-to idoneo, anche per le motivazioni strettamente private che lo ispirano, a distogliere, emotivamente e intel-lettualmente, dalla doverosa con-centrazione nel servizio comandato.

Sulla base di tale principio, una Corte militare di appello riconosce-va due mesi e venti giorni di reclu-sione militare a un maresciallo capo dell’arma dei Carabinieri.

Ecco “altre leggerezze” dalle quali guardarsi.

CHIACCHIERARE TANTO AL TELEFONO“Troppe chiamate private ledono il rapporto fiduciario con

l'azienda se vengono fatte da chi svolge un'attività che ri-chiede particolare attenzione”. Lo dice la Cassazione e pur-troppo ci sono dipendenti “avvezzi a tali comportamenti” che hanno pagato questa leggerezza con il posto di lavoro.

RICARICHE TELEFONICHEGiuseppe M., è stato licenziato in tronco per essersi al-

lontanato dal posto di lavoro per effettuare una ricarica. Era una guardia giurata che una volta allontanatosi non si era attivato nemmeno a rapina in corso.

PAUSA CAFFÈSemaforo “giallo” per il break caffè, nel senso che viene

tollerato, ma solo se limitato a “pochi minuti” in quanto ha la funzione di ristoro e, in genere, di rafforzamento delle ener-gie psico-fisiche utili al migliore espletamento del servizio.

METTERE ZIZZANIA IN UFFICIOAnche se non si parla di licenziamento, sul posto di lavo-

ro è importante la tranquillità, pertanto va punito chi mette zizzania tra colleghi. Un trasferimento ad esempio, così che il colpevole non possa più far danno. Ne sa qualcosa un elettricista di Venezia, reo di “rovinare spesso l'ambiente di lavoro” fomentando litigi tra colleghi.

ESSERE LITIGIOSIAnche il comportamento “poco collaborativo” e “talvolta

offensivo” verso i colleghi può giustificare il licenziamento inflitto dal datore di lavoro. Per non parlare degli impiegati litigiosi che passano alle vie di fatto sino al contatto fisico violento.

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