InformaImpresa n. 10/2013

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Venerdì 17 maggio 2013 10 /2013 riproduzione riservata AMBIENTE 31 Gas fluorurati: sanzioni per la mancata installa- zione di sistemi di rilevamento delle perdite per impianti con più di 300 kg di gas fluorurati. 32 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato. 33 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di riparazione controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato. 34 Emissioni in atmosfera. Composti organici volatili nelle pitture e vernici e nei prodotti per la carroz- zeria: modificato l’allegato alla normativa che sta- bilisce i metodi analitici. 35 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto. 36 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro del Sistema” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto. COMITATO TECNICO Ambiente - Energia, Qualità, Sicurezza sul Lavoro: Loris Rui, Paolo Carmignato, Lorenza Fanton, Chiara Zocca Assicurativo: Giovanni Giuliari Contrattuale - Lavoro: Andrea Rigotto, Piero Buogo, Andrea Corà, Francesca Dal Brun, Paola Fontana, Emanuele Guerzoni, Moreno Zonta Fisco: Franco De Antoni, Giuliano Coin Internazionalizzazione: Andrea Rossi, Loretta Bilato, Alissa Zanola Notizie Organizzative: Andrea Molon, Claudia Pretto Previdenza: Mariano Biasi Sistemi e Categorie: Renato Grotto, Samantha Baù, Valter Fabris, Luisella Frezzato, Isabella Milella, Maurizio Petris, Vladi Riva, Valentina Saccarola, Marco Sandonà, Andrea Schiavo, Valentino Varotto, Rita Villan Coordinamento e Grafica: Lucia Pomi, Stefano Baroni, Stefano Rossi, Antonio Stefani, Federica Vencato CONTRATTUALE 65 Ceramica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30 aprile 2013. 66 Chimica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30 aprile 2013. 67 Area Legno e Lapidei: disciplina applicabile ai rap- porti di apprendistato da maggio 2013. 68 Tirocini formativi per studenti minorenni: obbligo di effettuare la visita medica preventiva. 69 Ebav: Contributi alle imprese artigiane. Scadenza- rio del mese di Maggio 2013. 70 Inail: autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi per l’anno 2013. NOTIZIE ORGANIZZATIVE 5 Diritto camerale 2013: pagamento entro il 17 giu- gno. 6 GAL Montagna Vicentina: bando candidature. 7 Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri: prorogato al 30 settembre 2013 l’aggiornamento della posizione al Registro Im- prese. SICUREZZA 18 REACH e CLP: due regolamenti importanti per le aziende di prodotti chimici.

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Venerdì 17 maggio 2013

10/2013riproduzione riservata

ambiente

31 Gas fluorurati: sanzioni per la mancata installa-zione di sistemi di rilevamento delle perdite per impianti con più di 300 kg di gas fluorurati.

32 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato.

33 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di riparazione controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato.

34 Emissioni in atmosfera. Composti organici volatili nelle pitture e vernici e nei prodotti per la carroz-zeria: modificato l’allegato alla normativa che sta-bilisce i metodi analitici.

35 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto.

36 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro del Sistema” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto.

COMITATO TECNICO

Ambiente - Energia, Qualità, Sicurezza sul Lavoro: Loris Rui, Paolo Carmignato, Lorenza Fanton, Chiara ZoccaAssicurativo: Giovanni GiuliariContrattuale - Lavoro: Andrea Rigotto, Piero Buogo, Andrea Corà, Francesca Dal Brun, Paola Fontana, Emanuele Guerzoni, Moreno ZontaFisco: Franco De Antoni, Giuliano Coin Internazionalizzazione: Andrea Rossi, Loretta Bilato, Alissa ZanolaNotizie Organizzative: Andrea Molon, Claudia PrettoPrevidenza: Mariano BiasiSistemi e Categorie: Renato Grotto, Samantha Baù, Valter Fabris, Luisella Frezzato, Isabella Milella, Maurizio Petris, Vladi Riva, Valentina Saccarola, Marco Sandonà, Andrea Schiavo, Valentino Varotto, Rita VillanCoordinamento e Grafica: Lucia Pomi, Stefano Baroni, Stefano Rossi, Antonio Stefani, Federica Vencato

COntRattUaLe

65 Ceramica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30 aprile 2013.

66 Chimica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30 aprile 2013.

67 Area Legno e Lapidei: disciplina applicabile ai rap-porti di apprendistato da maggio 2013.

68 Tirocini formativi per studenti minorenni: obbligo di effettuare la visita medica preventiva.

69 Ebav: Contributi alle imprese artigiane. Scadenza-rio del mese di Maggio 2013.

70 Inail: autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi per l’anno 2013.

nOtiZie ORGaniZZatiVe

5 Diritto camerale 2013: pagamento entro il 17 giu-gno.

6 GAL Montagna Vicentina: bando candidature.7 Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori

e spedizionieri: prorogato al 30 settembre 2013 l’aggiornamento della posizione al Registro Im-prese.

siCUReZZa

18 REACH e CLP: due regolamenti importanti per le aziende di prodotti chimici.

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31 Gas fluorurati: sanzioni per la mancata installazione di sistemi di rilevamento delle perdite per impianti con più di 300 kg di gas fluorurati.

La sanzione viene applicata anche nel caso di mancato con-trollo annuale del sistema di rilevamento delle perdite.

Obbligo e sanzione applicataL’operatore che non ottemperi agli obblighi di instal-lazione di sistemi di rilevamento delle perdite, (e non li controlli almeno una volta l’anno) nelle applicazio-ni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pom-pe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono 300 chilo-grammi o più di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, è puni-to con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.Tale obbligo di controllo è previsto dall’articolo 3, pa-ragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in con-formità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili.Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono control-lati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione an-tincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati en-tro il 4 luglio 2010.Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottempe-rare alla norma Iso 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.L’obbligo di installazione dei sistemi di rilevamento perdite e di controllo è previsto dall’articolo 3, paragra-fo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili.

Definizione di operatoreOperatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso).

Ulteriori verifiche obbligatorie e chi può farle Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica-zioni fisse in questione, controlli per individuare even-tuali perdite. Tali verifiche possono essere effettuate solo da personale certificato e quindi iscritto al Regi-stro nazionale delle persone delle imprese certificate, previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate con la seguente frequenza: - le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas

fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-

rati ad effetto serra;- le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di

gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

- le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare per-dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.In allegato sono riportati i Regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007

Normativa riferita alla sanzione Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3

Contenimento1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-

gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi spropor-zionati per:

a) prevenire perdite di tali gas; eb) riparare non appena possibile le perdite rilevate.2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1

provvedono affinché esse siano controllate, per indi-viduare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-cata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-rati ad effetto serra;

b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare per-dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-pianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite de-vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-dard di cui al paragrafo 7.

3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-dite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-stemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle

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perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-sere dimezzata.

5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-ni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-quenti.

6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-nenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità com-petente e della Commissione.

7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-re elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Regolamento 842/2006/CE - Articolo 5 Formazione e certificazione

1. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condi-zioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che interven-gono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’artico-lo 3, paragrafo 1, nonché del personale che intervie-ne nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamenta-zione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certifi-cazione sulla base dei requisiti minimi di cui al para-grafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli al-tri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

3. L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la neces-saria certificazione di cui al paragrafo 2, che com-porta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di preven-

zione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione.

4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell’esecuzione delle attivi-tà di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragra-fo 2 del presente articolo.

5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre-sente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 13 Registro nazionale delle persone

e delle imprese certificate1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri-sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi-gente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-tazione della conformità e l’Organismo di accredita-mento.

3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-

ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-bligo di certificazione in base alle deroghe o esen-zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot-tenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz-zetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-sano, alle camere di commercio competenti per ter-ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

6. Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della

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tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

b) domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-colo 10;

c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-coli 11 e 12.

8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-ste dalle Camere di commercio.

Per approfondimenti consultare i file:- Download Commissione delle Comunit europee - Rego-

lamento 1497 del 2007-1.pdf- Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato

I-2.pdf- DownloadGasfluorurati-Reg.Ce19dicembre2007n.

1516-3.pdfalla notizia 1033 su www.informaimpresa.ite la notizia Ambiente: Gasfluorurati:pubblicatoildecre-to che prevede la disciplina sanzionatorian. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.

ambiente

32 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato.

Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale del-le persone e delle imprese certificate e hanno superatol’apposito esame possono effettuare le attività di controllo delleperditedeigasfluorurati.

Obbligo e sanzione applicataL’operatore che nelle attività di controllo delle perdite delle applicazioni fisse sotto riportate, non si avvale di persone in possesso dello specifico certificato pre-visto dall’articolo 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/2013, n. 43, è punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calo-re mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro-tezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006

Definizione di operatoreOperatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso).

Obbligo di iscrizione e certificazione delle personeLe persone che svolgono le attività di sotto riportate, devono essere in possesso del pertinente certificato ri-lasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-

lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-sone delle imprese certificate:a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-gillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;3) installazione;4) manutenzione o riparazione;b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;4) manutenzione o riparazione;c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-

fetto serra dai commutatori ad alta tensione;d) persone addette al recupero di solventi a base di gas

fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

Controlli obbligatori – periodicità - e chi può farliGli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica-zioni fisse in questione, controlli per individuare even-tuali perdite. Tali verifiche possono essere effettuate solo da personale certificato e quindi iscritto al Regi-stro nazionale delle persone delle imprese certificate, previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate con la seguente frequenza: - le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas

fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-rati ad effetto serra;

- le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

- le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare per-dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Normativa riferita alla sanzioneRegolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3

Contenimento1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-

gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad

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effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi spropor-zionati per:

a) prevenire perdite di tali gas; eb) riparare non appena possibile le perdite rilevate.2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1

provvedono affinché esse siano controllate, per indi-viduare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-cata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-rati ad effetto serra;

b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare per-dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-pianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite de-vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-dard di cui al paragrafo 7.

3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-dite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-stemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-sere dimezzata.

5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-ni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-quenti.

6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai

sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-nenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità com-petente e della Commissione.

7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-re elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Regolamento 842/2006/CE - Articolo 5 Formazione e certificazione

1. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condi-zioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che interven-gono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’artico-lo 3, paragrafo 1, nonché del personale che intervie-ne nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamenta-zione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certifi-cazione sulla base dei requisiti minimi di cui al para-grafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli al-tri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

3. L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la neces-saria certificazione di cui al paragrafo 2, che com-porta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di preven-zione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione.

4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell’esecuzione delle attivi-tà di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragra-fo 2 del presente articolo.

5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre-sente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 8 Obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro en-tro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

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vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-gillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;3)installazione;4) manutenzione o riparazione;b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3)installazione;4)manutenzione o riparazione;c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-

fetto serra dai commutatori ad alta tensione;d) persone addette al recupero di solventi a base di gas

fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-fetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’ap-plicazione della direttiva 2006/40/Ce.

2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istitu-zione:

a) installazione, manutenzione o riparazione di appa-recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

b) installazione, manutenzione o riparazione di impian-ti fissi di protezione antincendio e di estintori conte-nenti gas fluorurati ad effetto serra;

c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai com-mutatori ad alta tensione;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effet-to serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli im-pianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto-re.

3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclu-sivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiun-que intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscri-zione viene effettuata presso la Camera di commer-cio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’art. 9.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 9 Obbligo di certificazione e attestazione

1. Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-lo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono esse-re in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti mi-

nimi relativi alle competenze e alle conoscenze pre-viste negli allegati rispettivamente dei regolamen-ti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

2. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certifica-to provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.

3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazio-ne di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del com-pletamento di un corso di formazione basato sui re-quisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-scenze previste nell’allegato del regolamento (Ce) n. 307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazio-ne.

4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certifica-zione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ul-timo su domanda dell’interessato.

5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all’arti-colo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in conse-gna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all’impresa nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’allegato B.2.1, che forma parte integrante del pre-sente decreto.

Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 2.

6. L’obbligo di certificazione non si applica alle seguen-ti attività effettuate nel luogo di produzione:

a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento (Ce) n. 303/2008;

b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincen-dio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 304/2008.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 10 Certificati provvisori

1. Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-lo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certifica-to provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, para-grafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data di scadenza.

2. Le imprese che svolgono le attività di cui all’artico-lo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autoriz-zato a svolgere e la data di scadenza.

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3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una do-manda alla Camera di commercio competente secon-do le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiara-zione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Te-sto unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specifi-cando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008 per la quale l’esperienza professionale è posseduta.

4.Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una do-manda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale doman-da è presentata unitamente alla domanda di iscri-zione al Registro ed è corredata da una dichiarazio-ne sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega perso-nale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il pos-sesso di un certificato.

5. La Camera di commercio competente rilascia i certi-ficati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazio-ni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 11 Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamen-to (Ce) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un pe-riodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acqui-sizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in que-stione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale atti-vità.

2. Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (Ce) n. 304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (Ce) n. 305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

3. Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui

all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l’attività pertinente, pur-ché l’attività in questione sia svolta sotto la supervi-sione di una persona ritenuta adeguatamente quali-ficata.

4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden-te della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo - Esenzioni1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui

all’articolo 9, comma 1:a) la persona che svolge operazioni di brasatura o sal-

datura di parti di un sistema o di parti di un’apparec-chiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’ar-ticolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali ope-razioni siano svolte sotto la supervisione di una per-sona in possesso di un certificato che contempla l’at-tività pertinente;

b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad ef-fetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all’artico-lo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a con-dizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un atte-stato di competenza rilasciato dal titolare dell’auto-rizzazione che certifica il completamento di un cor-so di formazione sulle competenze e sulle conoscen-ze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008.

2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in pos-sesso del requisito necessario al rilascio della perti-nente esenzione.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 13 Registro nazionale delle persone

e delle imprese certificate1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri-sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi-gente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-tazione della conformità e l’Organismo di accredita-

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mento.3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-

ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-bligo di certificazione in base alle deroghe o esen-zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot-tenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz-zetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-sano, alle camere di commercio competenti per ter-ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

6. Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

b) domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-colo 10;

c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-coli 11 e 12.

8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-ste dalle Camere di commercio

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 14 Riconoscimento dei certificati delle persone

e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato

rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’artico-lo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalente-mente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.

2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia dell’attestato allegando ad esso la traduzione giura-ta in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o eser-

cita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro.

3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai cer-tificati provvisori.

Per approfondimenti consultare il file:- Download Regomento 17 maggio 2006 n 842 Cee.pdfalla notizia 1034 su www.informaimpresa.ite la notizia Ambiente: Gasfluorurati:pubblicatoildecre-to che prevede la disciplina sanzionatoria n. 24 pubblica-ta su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.

ambiente

33 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di riparazione controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato.

Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale del-le persone e delle imprese certificate e hanno superatol’apposito esame possono effettuare le attività di ripara-zionedelleperditedeigasfluorurati.

Obbligo e sanzione applicataL’operatore che nelle attività di riparazione delle per-dite di gas fluorurati delle applicazioni fisse sotto ri-portate, non si avvale di persone in possesso dello specifico certificato previsto dall’articolo 9, del Decre-to del Presidente della Repubblica 27/01/2013, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calo-re mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro-tezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006.

Definizione di operatoreOperatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso).

Riparazione delle perdite procedure che devono essere assicurate

Premesso che l’operatore deve assicurare che la ripa-razione venga eseguita da personale certificato ad ef-fettuare tale specifica attività, devono sempre essere effettuate le operazioni di seguito riportate e stabilite dall’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1516/2007 e dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1497/2007:- prima della riparazione, si procede, se necessario, al-

lo svuotamento o al recupero del refrigerante;- l’operatore assicura che venga effettuata una prova

di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se neces-sario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta;

- prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pres-sione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se ne-cessario, recuperati da tutto il sistema.

- la causa della perdita viene, per quanto possibile, in-dividuata, per evitarne il ripetersi.

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Obbligo di iscrizione e certificazione delle personeLe persone che svolgono le attività di sotto riportate, devono essere in possesso del pertinente certificato ri-lasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-sone delle imprese certificate:a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-gillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;3) installazione;4) manutenzione o riparazione;b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;4) manutenzione o riparazione;c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-

fetto serra dai commutatori ad alta tensione;d) persone addette al recupero di solventi a base di gas

fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

In allegato sono riportati i Regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007

Normativa riferita alla sanzione Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione an-tincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazioneIl presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio».Il presente regolamento si applica ai sistemi di prote-zione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione

antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati Articolo 5 - Riparazione delle perdite

1. L’operatore assicura che la riparazione o la sostitu-zione vengano eseguite da personale certificato ad effettuare tali specifiche attività.

2. L’operatore assicura che prima della ricarica venga effettuata una prova di tenuta.

Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di

calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di ca-lore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.Il presente regolamento non si applica alle apparec-chiature con impianti ermeticamente sigillati, etichet-tati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra.

Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di

calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Articolo 8 - Riparazione delle perdite

1. L’operatore assicura che la riparazione venga esegui-ta da personale certificato ad effettuare tale specifica attività.

Prima della riparazione, si procede, se necessario, al-lo svuotamento o al recupero del refrigerante.

2. L’operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se neces-sario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta.

Prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pres-sione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se ne-cessario, recuperati da tutto il sistema.

3. La causa della perdita viene, per quanto possibile, in-dividuata, per evitarne il ripetersi.

Dpr 27/01/2012, n. 43 Articolo 8 – Obbligo di iscrizione al Registro nazionale

delle persone e delle imprese certificate1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro en-

tro 60 giorni dalla sua istituzione:a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-gillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;3)installazione;4) manutenzione o riparazione;b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;4) manutenzione o riparazione;c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-

fetto serra dai commutatori ad alta tensione;d) persone addette al recupero di solventi a base di gas

fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che

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li contengono;e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-

fetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’ap-plicazione della direttiva 2006/40/Ce.

2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istitu-zione:

a) installazione, manutenzione o riparazione di appa-recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

b) installazione, manutenzione o riparazione di impian-ti fissi di protezione antincendio e di estintori conte-nenti gas fluorurati ad effetto serra;

c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai com-mutatori ad alta tensione;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effet-to serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli im-pianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto-re.

3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettua-te presso la Camera di commercio competente esclu-sivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiun-que intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscri-zione viene effettuata presso la Camera di commer-cio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’art. 9.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 9 Obbligo di certificazione e attestazione

1. Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-lo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono esse-re in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti mi-nimi relativi alle competenze e alle conoscenze pre-viste negli allegati rispettivamente dei regolamen-ti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

2. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certifica-to provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.

3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazio-ne di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del com-pletamento di un corso di formazione basato sui re-quisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-scenze previste nell’allegato del regolamento (Ce) n. 307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazio-ne.

4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certifica-zione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ul-timo su domanda dell’interessato.

5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all’arti-colo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in conse-gna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all’impresa nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’allegato B.2.1, che forma parte integrante del pre-sente decreto.

Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 2.

6. L’obbligo di certificazione non si applica alle seguen-ti attività effettuate nel luogo di produzione:

a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento (Ce) n. 303/2008;

b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincen-dio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 304/2008.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 10 Certificati provvisori

1. Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-lo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certifica-to provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, para-grafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data di scadenza.

2. Le imprese che svolgono le attività di cui all’artico-lo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autoriz-zato a svolgere e la data di scadenza.

3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una do-manda alla Camera di commercio competente secon-do le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiara-zione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Te-sto unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specifi-cando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008 per la quale l’esperienza professionale è posseduta.

4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una do-manda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale doman-da è presentata unitamente alla domanda di iscri-zione al Registro ed è corredata da una dichiarazio-

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ne sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega perso-nale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il pos-sesso di un certificato.

5. La Camera di commercio competente rilascia i certi-ficati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazio-ni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 11 Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamen-to (Ce) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un pe-riodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acqui-sizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in que-stione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale atti-vità.

2. Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (Ce) n. 304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (Ce) n. 305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

3. Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l’attività pertinente, pur-ché l’attività in questione sia svolta sotto la supervi-sione di una persona ritenuta adeguatamente quali-ficata.

4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden-te della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo - Esenzioni1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui

all’articolo 9, comma 1:a) la persona che svolge operazioni di brasatura o sal-

datura di parti di un sistema o di parti di un’apparec-chiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’ar-ticolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali ope-

razioni siano svolte sotto la supervisione di una per-sona in possesso di un certificato che contempla l’at-tività pertinente;

b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad ef-fetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all’artico-lo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a con-dizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un atte-stato di competenza rilasciato dal titolare dell’auto-rizzazione che certifica il completamento di un cor-so di formazione sulle competenze e sulle conoscen-ze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008.

2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in pos-sesso del requisito necessario al rilascio della perti-nente esenzione.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 13 Registro nazionale delle persone

e delle imprese certificate1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri-sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi-gente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-tazione della conformità e l’Organismo di accredita-mento.

3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-

ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-bligo di certificazione in base alle deroghe o esen-zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot-tenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz-zetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-sano, alle camere di commercio competenti per ter-ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18,

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comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

6. Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

b) domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-colo 10;

c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-coli 11 e 12.

8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-ste dalle Camere di commercio.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 14 Riconoscimento dei certificati delle persone e delle

imprese rilasciati in un altro Stato membro1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato

rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’artico-lo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalente-mente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.

2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia dell’attestato allegando ad esso la traduzione giura-ta in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o eser-cita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro.

3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai cer-tificati provvisori.

Per approfondimenti consultare i file:- Download Commissione delle Comunit europee - Rego-

lamento 1497 del 2007-2.pdf- Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato

I-3.pdf- Download Regolamento 19 dicembre 2007 n 1516-

2007 - CE.pdf alla notizia 1035su www.informaimpresa.ite la notizia Ambiente: Gasfluorurati:pubblicatoildecre-to che prevede la disciplina sanzionatorian. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.

ambiente

34 Emissioni in atmosfera. Composti organici volatili nelle pitture e vernici e nei prodotti per la carrozzeria: modificato l’allegato alla normativa che stabilisce i metodi analitici.

Pubblicato nella G.U. n. 27 del 01/02/13, il decreto del Ministero dell’ambiente 03/10/2012: “Modifica dell’al-

legato III del decreto legislativo 27/03/2006, n. 161, in materia di composti organici volatili”Con questo decreto sono state apportate modifiche all’allegato III del decreto legislativo del 27/03/2006, n. 161, riguardante le limitazioni delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di sol-venti in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.L’allegato III, stabilisce i metodi analitici per la valuta-zione della conformità del contenuto di Cov dei pro-dotti elencati nell’allegato I e dei valori limite previ-sti nell’allegato II, sempre del decreto legislativo n. 161/2006.On line viene riportato il decreto legislativo n. 161/2006 aggiornato alla data del 07/05/2013.Per approfondimenti consultare il file:- Download D.lgs 27 marzo 2006 n. 161 - limitazione

emissioni COV per uso solventi in pitture e vernici e pro-dotti per la carrozzeria.pdf

alla notizia 1038 su www.informaimpresa.it

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ambiente

35 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto.

Applicate sanzioni anche per il “Registro dell’Apparecchia-tura” che non sia conforme alle disposizioni di legge o non rispettiilformatostabilitodal’Ministerodell’ambiente.Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’ob-bligo di tenere il “Registro dell’Apparecchiatura”.Nel registro devono essere riportate le quantità e il ti-po di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quanti-tà eventualmente aggiunte e quelle recuperate duran-te le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei control-li effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni per-tinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le mo-dalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale. Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlla il registro dell’apparecchiatura.Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizio-ne del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA.

Obblighi e sanzioni applicate

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura (o impianto) previ-sto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1516/2007, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da. 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” in modo incom-pleto, inesatto o comunque non conforme alle dispo-sizioni di legge , in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 eu-ro a 100.000,00 euro, si applica anche qualora l’opera-tore non rispetti il formato del “Registro dell’Apparec-chiatura” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n. 43, che deve essere pubblicato nel sito web del Mini-stero dell’ambiente. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente (Mini-stero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il “Registro dell’Apparecchiatura”, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Definizione di operatoreOperatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso.

Obbligo di iscrizione e certificazione delle personeLe persone che svolgono le attività sotto riportate, de-vono essere in possesso del pertinente certificato rila-sciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-sone delle imprese certificate:a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-gillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;3) installazione;4) manutenzione o riparazione;b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;4) manutenzione o riparazione;c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-

fetto serra dai commutatori ad alta tensione;d) persone addette al recupero di solventi a base di gas

fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n. 1516/2007

Normativa riferita alla sanzione Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3

contenimento1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-

gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi spropor-zionati per:

a) prevenire perdite di tali gas; eb) riparare non appena possibile le perdite rilevate.2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1

provvedono affinché esse siano controllate, per indi-viduare perdite, da personale certificato che soddisfi

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i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-cata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-rati ad effetto serra;

b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare per-dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-pianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite de-vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-dard di cui al paragrafo 7.

3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-dite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-stemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-sere dimezzata.

5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-ni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-quenti.

6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-nenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità com-petente e della Commissione.

7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-

re elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di ca-lore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazioneIl presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di ca-lore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.Il presente regolamento non si applica alle apparec-chiature con impianti ermeticamente sigillati, etichet-tati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 2 - Registro dell’apparecchiatura1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il

numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di se-guito denominato “il registro dell’apparecchiatura”.

2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le ap-parecchiature di refrigerazione, di condizionamen-to d’aria o le pompe di calore è indicata nel registro dell’apparecchiatura.

3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condiziona-mento d’aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’eti-chetta del sistema, l’operatore assicura che sia deter-minata da personale certificato.

4. Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro dell’apparecchiatura.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 15 Registro dell’impianto

1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio-ne, condizionamento d’aria e pompe di calore, con-tenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura di cui all’ar-ticolo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.

2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincen-dio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro del Sistema di cui all’artico-lo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007.

3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori ripor-tano le informazioni previste dall’articolo 3, paragra-fo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a dispo-sizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono mes-si a disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Isti-tuto superiore per la protezione e la ricerca ambien-tale (Ispra).

Per approfondimenti consultare il file:- Download Regolamento 19 dicembre 2007 n 1516-

2007 - CE-1.pdfalla notizia 1042 su www.informaimpresa.it

16 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013

Page 17: InformaImpresa n. 10/2013

e la notizia Ambiente: Gasfluorurati:pubblicatoildecre-to che prevede la disciplina sanzionatorian. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.

ambiente

36 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro del Sistema” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto.

Sono applicate sanzioni per “Registro del Sistema” che non sia conforme alle disposizioni di legge o non ri-spetti il formato stabilito dal Ministero dell’ambienteGli operatori dei sistemi fissi in funzione e temporane-amente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio incendio specifico, comunque re-lativi ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obbli-go di tenere il “Registro del Sistema”.Nel registro devono essere riportate le quantità e il ti-po di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quanti-tà eventualmente aggiunte e quelle recuperate duran-te le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un siste-ma di protezione antincendio è indicata nel registro di sistema.Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichet-ta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei control-li effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni per-tinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le mo-dalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale. Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlla il registro dell’apparecchiatura.Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizio-ne del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA.

Obblighi e sanzioni applicateSalvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non tiene il registro del sistema previsto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1497/2007, è punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da. 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che tiene il “Registro del Sistema” in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge , in quanto applicabili, è punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 eu-ro a 100.000,00 euro, si applica anche qualora l’ope-ratore non rispetti il formato del “Registro del Siste-

ma” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n. 43, che deve essere pubblicato nel sito web del Ministero dell’ambiente. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente (Mini-stero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il “Registro del Sistema”, è punito con sanzione ammini-strativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Definizione di operatoreOperatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso.

Obbligo di iscrizione e certificazione delle personeLe persone che svolgono le attività sotto riportate, de-vono essere in possesso del pertinente certificato rila-sciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-sone delle imprese certificate:a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-gillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;3) installazione;4) manutenzione o riparazione;b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-

vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;4) manutenzione o riparazione;c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-

fetto serra dai commutatori ad alta tensione;d) persone addette al recupero di solventi a base di gas

fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n. 1497/2007

Normativa riferita alla sanzione Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3

contenimento1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-

gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad

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effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi spropor-zionati per:

a) prevenire perdite di tali gas; eb) riparare non appena possibile le perdite rilevate.2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1

provvedono affinché esse siano controllate, per indi-viduare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-cata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-rati ad effetto serra;

b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare per-dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-pianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite de-vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-dard di cui al paragrafo 7.

3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-dite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-stemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-sere dimezzata.

5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-ni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-quenti.

6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai

sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-nenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità com-petente e della Commissione.

7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-re elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione

antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio».Il presente regolamento si applica ai sistemi di prote-zione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 2 - Registro del sistema1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e

il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema».

2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un si-stema di protezione antincendio è indicata nel regi-stro del sistema.

3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indica-ta nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’eti-chetta del sistema, l’operatore assicura che sia deter-minata da personale certificato.

Articolo 3 - Controllo del registro del sistema1. Prima di effettuare il controllo delle perdite, il perso-

nale certificato controlla il registro del sistema.2. Speciale attenzione viene prestata alle informazio-

ni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti problematici.

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 15

Registro dell’impianto1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio-

ne, condizionamento d’aria e pompe di calore, conte-nenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra ten-gono il “Registro dell’Apparecchiatura” di cui all’arti-colo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.

2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincen-dio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il “Registro del Sistema” di cui all’arti-colo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007.

3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori ripor-tano le informazioni previste dall’articolo 3, paragra-fo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a dispo-sizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul

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sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono mes-si a disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Isti-tuto superiore per la protezione e la ricerca ambien-tale (Ispra).

Per approfondimenti consultare il file:- Download Commissione delle Comunit europee - Rego-

lamento 1497 del 2007-3.pdfalla notizia 1043su www.informaimpresa.ite la notizia Ambiente: Gasfluorurati:pubblicatoildecre-to che prevede la disciplina sanzionatorian. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.

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65 Ceramica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30 aprile 2013.

Da aprile 2013 a marzo 2014 confermati i valori dell’EET per il settore Ceramica previsti dal CCRL del 13.09.2010Con apposito Verbale Regionale del 30.04.2013, le parti, valutati i risultati relativi all’andamento dei pa-rametri nel periodo di riferimento, hanno confermato i valori dell’EET previsti con decorrenza 01.04.2013 per il settore Ceramica dal Contratto Regionale di lavoro del 13.09.2010.Per approfondimenti consultare il file:- Download EET Ceramica apr. 2013 mar. 2014.pdfalla notizia 1031 su www.informaimpresa.it

COntRattUaLe

66 Chimica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30 aprile 2013.

Da aprile 2013 a marzo 2014 confermati i valori dell’EET per il settore Chimica, Gomma, Plastica e Vetro previsti dal CCRL del 14.09.2010. Con apposito Verbale Regionale del 30.04.2013, le parti, valutati i risultati relativi all’andamento dei pa-rametri nel periodo di riferimento, hanno confermato i valori dell’EET previsti con decorrenza 01.04.2013 per il settore Chimica, Gomma, Plastica e Vetro dal Contrat-to Regionale di lavoro del 14.09.2010.Per approfondimenti consultare il file:- Download EET Chimica apr. 2013 mar. 2014.pdfalla notizia 1032 su www.informaimpresa.it

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67 Area Legno e Lapidei: disciplina applicabile ai rapporti di apprendistato da maggio 2013.

Mancataprorogadelladisciplinadell’apprendistatopro-fessionalizzante di cui all’Accordo Interconfederale del 17 dicembre2013.Nei giorni scorsi sono stati pubblicati gli Accordi cate-goriali relativi alla proroga della disciplina dell’appren-distato professionalizzante per i diversi settori artigia-ni. Tuttavia, ad oggi l’unico settore per cui non è stato sottoscritto un accordo di proroga è quello dell’Area Le-

gno e Lapidei. Tale mancanza non determina per le no-stre imprese l’impossibilità di utilizzare lo strumento contrattuale dell’apprendistato professionalizzante.Le aziende che applicano il CCNL Area Legno – Lapidei infatti possono comunque proseguire con le assunzioni di apprendisti, applicando il principio stabilito dal Mi-nistero del Lavoro con l’Interpello n. 4/2013.Secondo l’indirizzo ministeriale in assenza di un con-tratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso di applicazione di un contratto collettivo che non disciplini l’apprendistato è possibile assumere ap-prendisti facendo “riferimento ad una regolamentazio-ne contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto”.Per una impresa artigiana il “settore affine” da prende-re in considerazione è sempre e comunque un settore artigiano.Pertanto, riprendendo il principio espresso con riferi-mento ai c.d. settori scoperti nell’Accordo Interconfe-derale sulla disciplina dell’apprendistato professiona-lizzante del 3 maggio 2012, per le assunzioni effet-tuate dal 1 maggio 2013 si applicherà la disciplina dell’apprendistato prevista dal CCNL Area Meccanica (art. 27).Posto che le previsioni non sono in tal senso, nel caso a breve venga sottoscritta la proroga dell’istituto dell’ap-prendistato, così come previsto dal contratto di settore, daremo immediata comunicazione.

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68 Tirocini formativi per studenti minorenni: obbligo di effettuare la visita medica preventiva.

Interpello n. 1 del 02 maggio 2013 della Commissione degliinterpellidelMinisterodelLavoro. La Commissione per gli Interpelli del Ministero del La-voro con l’Interpello 1/2013 ha risposto a due quesiti relativi all’interpretazione all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Nello specifico, le due questioni vertevano sull’accertamento dell’obbligatorietà o meno di sottoporre studenti mino-renni che svolgono attività di tirocinio formativo pres-so le aziende alla visita medica preassuntiva.La normativa nazionale in materia di tutela del lavoro minorile (Legge 977/1967), applicabile ai minori di 18 anni in possesso di un contratto o un rapporto di lavo-ro (anche speciale come ad esempio, l’apprendistato e il lavoro a domicilio), prevede che gli adolescenti pos-sono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l’idoneità degli stessi all’attività lavorativa a cui verran-no adibiti (art. 8 legge 977/1967).In linea di principio il predetto obbligo della visita me-dica preventiva non sussiste nel caso di tirocinio for-mativo e di orientamento non costituendo quest’ulti-mo un rapporto di lavoro, ma una forma di inserimento temporaneo del giovane all’interno dell’azienda finaliz-zato ad un addestramento pratico.Tuttavia, l’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 equipara, ai fini dell’applicazione delle misure in materia di salute e si-curezza sul lavoro, i tirocinanti ai lavoratori dell’azien-da.Di conseguenza, la Commissione nell’Interpello preci-sa che se da un lato la visita medica prevista dall’art. 8 della Legge n. 977/1967 non è obbligatoria, in quanto

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questa si applica limitatamente ai rapporti di lavoro (tra i quali, come noto, non rientra il tirocinio), dall’al-tro le aziende che sono tenute, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, ad ottemperare all’obbligo di sorveglianza sanitaria previsto dall’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 devono sottoporre anche i tirocinanti alla vi-sita medica preassuntiva.

Per approfondimenti consultare il file:- Download Interpello Sicur1-2013.pdfalla notizia 1041 su www.informaimpresa.it

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69 EBAV - Contributi alle imprese artigiane. Scadenzario del mese di Maggio 2013.

Contributi alle imprese e ai dipendenti. Scadenza ri-chieste.

31 MAGGIO 2013

AZIENDE

Adeguamento strutture di rifornimento 2012. Modello A/21. Categoria interessata: Autotrasporto.

Borsa di studio per i figli frequentanti l’Università e/o la Scuola Media Superiore 2012. Modello A/22. Categorie interessate: Acconciatura ed Estetica - Ali-mentaristi - Ceramica Grafici/Fotografi - Imprese di pulizia - Metalmeccanici - Orafi/Argentieri - Pulitintola-vanderie - Vetro.

Borsa di studio per i figli frequentanti l’Università 2012. Modello A/22. Categoria interessata: Tessile Abbigliamento Calzature Giocattoli.

Acquisto carrelli elevatori 2012. Modello A/23. Categoria interessata: Autotrasporto.

Formazione Sicurezza 2012 (Antincendio e primo soc-corso). Modello A/55. Categorie interessate: TUTTE.

DIPENDENTI

Borsa di studio per i figli frequentanti l’Università e/o la Scuola Media Superiore 2012. Modello D/22. Categorie interessate: Acconciatura ed Estetica - Ali-mentaristi - Ceramica Grafici/Fotografi - Imprese di pu-lizia - Metalmeccanici - Orafi/Argentieri - Pulitintola-vanderie - Vetro.

Borsa di studio per i figli frequentanti l’Università 2012. Modello D/22. Categoria interessata: Tessile Abbigliamento Calzature Giocattoli.

Formazione Lavoratori immigrati 2012. Modello D/52. Categorie interessate: TUTTE.

Per la presentazione delle domande rivolgersi al-

lo Sportello EBAV presso Confartigianato Vicenza tel. 0444168300.Il servizio può essere soggetto a variazioni.L’importo del contributo è da ritenersi al lordo di even-tuali oneri fiscali di legge.Le erogazioni avverranno compatibilmente alle risorse disponibili.

Per approfondimenti consultare il sito:http://www.ebav.veneto.it/

COntRattUaLe

70 Inail: autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi per l’anno 2013.

La Confartigianato registra con soddisfazione, dopo le azioni sindacali intraprese nei confronti degli enti preposti, che l’Inail, con determina n. 110 del 29 apri-le 2013, ha provveduto ad approvare per l’anno 2013 i tassi di tariffa in misura ridotta per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario riguardanti il settore in oggetto. E’ stato altresì ridotto dell’11,70% il premio speciale unitario dovuto dalle imprese artigiane per le medesi-me voci di tariffa 9123 (5° classe di rischio) e 9121 (8° classe di rischio). Sono in corso di spedizione alle imprese interessate le lettere “Comunicazione tasso applicato” relative al-la trasmissione del nuovo tasso applicato per l’anno 2013. Informazioni possono essere richieste agli uffici paghe della Confartigianato di Vicenza e al Settore Lavoro (tel. 0444 168412).

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nOtiZie ORGaniZZatiVe

5 Diritto camerale 2013.

Entro il 17 giugno prossimo le imprese dovranno effettua-re il pagamento del diritto camerale annuale in un’unica soluzione, esclusivamente tramite il modello F24 telema-tico, insieme al versamento del primo acconto delle impo-ste sui redditi.Se si provvederà al versamento dal 18 giugno al 17 luglio 2013 l’importo dovrà essere aumentato dello 0,4% (in questo caso l’importo dello 0,4% va versato, sommandolo al diritto relativo alla sede più eventua-li unità locali ed utilizzando, quindi un unico rigo del modello F24. All’importo complessivo da versare com-prendente anche lo 0,4% si applica la regola genera-le dell’arrotondamento al centesimo di euro). L’importo dello 0,4% va calcolato anche quando l’impresa versa il diritto annuale utilizzando, in compensazione, un cre-dito relativo ad altri tributi.Il pagamento del diritto annuale effettuato dopo il 17.7.13 comporta una sanzione dal 30 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto. Si ricorda che il Decreto 21.4.11 del MISE ha intro-dotto l’obbligo di pagare il diritto annuale anche per i soggetti iscritti solo nel Repertorio Economico Ammi-nistrativo (REA).Il versamento del diritto annuo, da indicare nella sezio-ne ICI ed altri tributi locali del mod. F24, è compensa-

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bile con altre voci a credito presenti nella delega unifi-cata. I codici da indicare sono: - codice ente locale VI;- codice tributo 3850;- anno di riferimento 2013.Sono tenute al pagamento tutte le imprese iscritte nel

Registro delle Imprese al 1° gennaio 2013.

Sezione speciale:

- Imprese individuali: diritto fisso di euro 88,00;- Società semplici non agricole: diritto fisso di euro

200,00; - Società tra avvocati: diritto fisso di euro 200,00; - Soggetti iscritti solo al Rea: diritto fisso di euro

30,00;- Società semplici agricole: diritto fisso di euro

100,00.

Sezione ordinaria:

L’importo da versare per la sede principale si ottie-ne applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2012 la misura fissa e le aliquote riportate nella tabel-la sottostante. Il diritto annuale da pagare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.

Fatturato Aliquoteda euro a euro

0,00 100.000,00 200,00 euro (misura fissa)

oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%

oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%

oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%

oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%

oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%

oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%

oltre 50.000.000,00 0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 euro

Per le imprese che sono assoggettate all’Ires, il versa-mento deve essere effettuato entro il giorno 16 del se-sto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro me-si dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quel-lo di approvazione del bilancio.Riepilogo quadri modello IRAP 2013 da cui ricavare la base imponibile (fatturato 2012) per il calcolo dell’im-porto dovuto per diritto annuale:

InformaImpresa 21InformaImpresa 21Venerdì 17 maggio 2013

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Nel caso di trasferimento della sede legale o principa-le in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale è iscritta la sede legale o prin-cipale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il paga-mento o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Unità locali - le imprese che esercitano l’attività economica anche

attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovu-to per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale.

- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con se-de principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annua-le pari a euro 110,00.

Se una o più unità locali dell’impresa si trovano in altre province (diverse da quella di Vicenza) si dovrà compi-lare un altro rigo o più righi del modello F24 e indica-re come “codice ente/codice comune” la sigla o le sigle delle province in cui si trovano le unità locali.

Arrotondamenti per il versamento effettuato nel termine ordinarioDopo avere eseguito tutti i conteggi intermedi (sede e u.l.), per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), va eseguito un unico arrotondamento finale all’euro, (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra do-po la virgola è inferiore a 5).

Esonero dal pagamento del diritto annualeVa ricordato che sono esonerate dal versamento le imprese individuali che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.1.13, con decorrenza 31.12.12. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un prov-vedimento di fallimento o di liquidazione coatta ammi-nistrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dell’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessa-to, l’esercizio provvisorio dell’impresa.Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di esse-re soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bi-lancio finale di liquidazione a condizione che la relati-va domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’appro-vazione del bilancio finale.Sono soggette al pagamento del diritto annuo camera-le anche le imprese in liquidazione e quelle “inattive”.

GliUfficiPuntoImpresadiConfartigianatoVicenzasonoa disposizione per fornire i chiarimenti e gli approfondi-menti del caso e anche per l’effettuazione dei conteggi e per l’invio del modello F24 telematico.

nOtiZie ORGaniZZatiVe

6 GAL Montagna Vicentina: bando candidature.

Raccolta di candidature per l’avvio delle attività di concer-

tazione necessaria alla definizione delle strategie, degli obiettiviedelleazionidelProgrammadiSviluppoLocale2014 – 2020.Il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vi-centina, ha approvato un Avviso per la manifestazione d’interesse per selezionare un soggetto esterno a cui affidare l’attività di raccolta, analisi, confronto e sintesi delle progettualità attivabili sul territorio, coerenti agli obiettivi strategici individuati nel protocollo “Monta-gna Veneta 2020”.

Per approfondimenti consultare il file:- DownloadAllegatoADelibera6_2013AvvisoraccoltacandidatureattivitMontagnaVeneta2020.pdf

alla notizia 1037 su www.informaimpresa.it

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7 Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri: prorogato al 30 settembre 2013 l’aggiornamento della posizione al Registro Imprese.

E’ stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine ul-timo per inviare la pratica telematica di aggiornamento delle posizioni al Registro delle Imprese e REA Reper-torio Economico Amministrativo per le imprese attive e di transito, per le persone fisiche inattive, iscritte agli ex Ruoli di Agenti e Rappresentanti di Commercio, Agenti d’affari in mediazione (mediatori), Spedizionieri.

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18 REACH e CLP: due regolamenti importanti per le aziende di prodotti chimici.

Il 26/03/2013 si è tenuto un incontro di aggiornamen-to sui regolamenti REACH e CLP, presso il Centro con-gressi della Confartigianato di Vicenza, che ha visto la presenza un centinaio di persone rappresentative di imprese, Spisal, medici del lavoro, consulenti in materia di sicurezza, laboratori di analisi chimiche, rappresen-tanti dei lavoratori in materia di sicurezza. Per quanto riguarda le imprese presenti, queste rappresentavano i settori della lavorazione dei metalli preziosi, concia, metalmeccanica, siderurgia, produzione prodotti chi-mici, recupero rifiuti, legno, galvanica, produzione car-ta, costruzione cavi elettrici, produzione articoli sporti-vi, grafica, tessile.L’incontro ha permesso di approfondire con attenzione la tematica del REACH che è il Regolamento comuni-tario concernente la registrazione, la valutazione, l’au-torizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e il CLP (classificazione, etichettatura ed imballaggio). In particolare è stato affrontato l’impatto dei regolamenti REACH e CLP sulle aziende manifatturiere dalla misce-lazione di sostanze alla realizzazione degli articoli, con riferimento agli obblighi e alle restrizioni. E’ stata posta poi attenzione sulla valutazione del rischio chimico in azienda alla luce di questi due regolamenti e, infine è stata illustrata l’attività di sorveglianza della Regione Veneto con riferimento ai ruoli degli Spisal. L’incontro è stato coordinato dal dott. Celestino Piz, di-rettore dello Spisal di Vicenza, e a visto come relatori il dott. Gianluca Stocco esperto sul Reach e il dott. Gior-

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gio Cipolla dello Spisal ULSS 10 del Veneto.

Qualche informazione in più sul REACH e sul CLPIl REACH è un sistema integrato di registrazione, valu-tazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Circa 30.000 so-stanze e prodotti chimici dovranno infatti essere sog-getti ad un esame sulla loro pericolosità ed inseriti in un database comune a tutti gli Stati membri.Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da pro-dotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981) e, al contempo, mantenere e rafforzare la com-petitività e le capacità innovative dell’industria chimi-ca europea.Prima dell’entrata in vigore del Regolamento (1 giugno 2007) molti di questi compiti erano affidati alle auto-rità pubbliche di ciascun Stato; attualmente, invece, è

l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki, istituita grazie al Regolamento, a ge-stire e, in alcuni casi, a realizzare tutti gli aspetti tecni-ci, scientifici e amministrativi e ad assicurare la coeren-za a livello comunitario.Il sistema CLP scaturisce, invece, dal Globally Harmo-nized System of Classification and Labelling of Chemi-cal (GHS), adottato in seno delle Nazioni Unite con lo scopo di stabilire una base comune ed armonizzata re-lativamente ai pericoli derivanti dai prodotti chimici, stabilendo criteri per l’identificazione (classification) e la comunicazione (labelling) dei pericoli chimici mede-simi.

Eventuali informazioni sui regolamenti citati possono essere chiesti contattando la dott.ssa Chiara Zocca del Settore Ambiente della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444168474 – mail [email protected]

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