2012 2013 Dispensa n. 10 Impugnazioni

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    DISPENSA N. 10

    IMPUGNAZIONI

    1. Distinzioni generali. I mezzi dimpugnazione, elencati

    dallart. 323 (appello, ricorso per cassazione, revocazione, opposi-

    zione di terzo, regolamento di competenza su istanza di parte), so-

    no i rimedi con cui la parte soccombente provoca il controllo sulla

    validit e giustizia delle sentenze. Pertanto costituiscono uno svi-

    luppo del diritto di azione e del diritto di difesa.

    La parte contro cui proposta limpugnazione pu denomi-

    narsi parte impugnata (se si tratta di appello, appellato), per con-

    trapposizione rispetto allimpugnante (se si tratta di appello,

    allappellante).

    A differenza delle impugnazioni del negozio giuridico o delle

    impugnazioni giurisdizionali dei provvedimenti amministrativi, le

    impugnazioni delle sentenze civili, accertato un vizio, non si limita-

    no ad eliminare la sentenza, ma mirano di regola a sostituirla con

    unaltra sentenza sul merito della causa.

    2. Segue: legittimazione ad impugnare. Legittimate ad impu-

    gnare sono normalmente le parti in senso formale nel grado di giu-dizio conclusosi con la sentenza che si intende impugnare (indi-

    pendentemente dal fatto che la parte in senso formale coincida con

    la parte in senso sostanziale; v. indietro). Eccezionali sono le ipote-

    si in cui legittimato ad impugnare un terzo (art. 404, 1 e 2

    comma) o il pubblico ministero che non abbia partecipato al giudi-

    zio (art. 397, n. 1).

    3. Segue: soccombenza pratica e teorica. La legittimazione (o

    linteresse) ad impugnare deriva normalmente dalla soccombenza

    pratica (cio rispetto alla domanda: lattore che si visto rigettarein tutto o in parte la domanda; il convenuto che si visto accoglie-

    re in tutto o in parte la domanda contro di lui proposta). Eccezio-

    nali sono le ipotesi in cui rileva la soccombenza teorica (cio rispet-

    to ad una questione: ad es., nelle impugnazioni immediate contro

    sentenze non definitive su questioni, v. avanti, e nel regolamento

    necessario di competenza).

    La differenza tra soccombenza pratica e teorica pu essere

    colta pi facilmente con un esempio. Rispetto ad una sentenza non

    Commento [PSS1]: 404. Casi di oppo-sizione di terzo. Un terzo pu fare op-posizione contro la sentenza passata in giu-dicato (p.c. 324, 325, 326) o comunqueesecutiva (p.c. 282, 431) pronunciata tra al-tre persone quando pregiudica i suoi diritti(p.c. 344) (1).Gli aventi causa e i creditori di una delle

    parti possono fare opposizione alla sentenza

    (p.c. 656), quando l'effetto di dolo o col-lusione a loro danno (2).

    Commento [PSS2]: 397. Revocazioneproponibile dal pubblico ministero.Nelle cause in cui l'intervento del pubblicoministero obbligatorio a norma dell'art. 70primo comma , le sentenze previste nei duearticoli precedenti possono essere impugna-te per revocazione dal pubblico ministero(p.c. 326):1) quando la sentenza stata pronunciata

    senza che egli sia stato sentito (p.c. 158);2) quando la sentenza l'effetto della col-

    lusione posta in opera dalle parti per froda-re la legge.

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    definitiva con la quale il giudice ha respinto uneccezione di pre-

    scrizione, il convenuto non soccombente pratico, perch non haperso il processo, cio non ha visto accogliere la domanda

    dellattore. Nondimeno, egli legittimato ad impugnare immedia-

    tamente la sentenza non definitiva. In tale ipotesi, ai fini della legit-

    timazione ad impugnare, attribuita rilevanza alla risoluzione sfa-

    vorevole di una questione, cio ad una soccombenza che si qualifi-

    ca come semplicemente teorica, poich non ha condotto

    allaccoglimento o al rigetto (nemmeno parziale) della domanda.

    4. Segue: giudice dellimpugnazione. Giudice legittimato a

    conoscere dellimpugnazione normalmente un giudice diverso da

    quello che ha emanato la sentenza impugnata. Di fronte allo stesso

    giudice si propongono invece la revocazione e lopposizione di terzo.

    5. Segue: motivi limitati o illimitati. I motivi di impugnazione

    possono essere predeterminati tipicamente dalla legge (ad es., mo-

    tivi di ricorso per cassazione) o meno (ad es., motivi dappello).

    6. Segue: fase rescindente e rescissoria. Il giudizio

    dimpugnazione pu essere formalmente strutturato in due fasi omeno: la prima, rescindente, diretta a verificare la fondatezza dei

    motivi e, in caso positivo, ad eliminare (rescindere, cassare); la sen-

    tenza impugnata; la seconda, rescissoria, diretta a sostituire la

    sentenza rescissa con altra sentenza che si pronunci sul merito

    della controversia.

    La distinzione tra le due fasi netta nel ricorso per cassazio-

    ne, in cui la fase rescissoria si svolge normalmente davanti ad un

    giudice diverso dalla Corte di cassazione, innanzi alla quale si

    svolta la fase rescindente; sussiste nella revocazione (v. art. 402);

    manca del tutto, o si verifica solo in ipotesi eccezionali (artt. 353,354), nellappello.

    7. Segue: mezzi di impugnazione ordinari o straordinari. I

    mezzi di impugnazione possono essere ordinari o straordinari.

    I primi sono soggetti al termine semestrale di decadenza, de-

    corrente dalla pubblicazione della sentenza, cio dal suo deposito

    in cancelleria (art. 327, 1 comma), o ai cosiddetti termini accelera-

    tori, decorrenti dalla notificazione della sentenza (artt. 325, 326).

    Commento [RC3]: 327. Decadenzadall'impugnazione. Indipendentementedalla notificazione (p.c. 285), l'appello, ilricorso per cassazione e la revocazione per imotivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art.395 non possono proporsi dopo decorsi da l-la pubblicazione della sentenza (p.c. 133 ;att. p.c. 124).Questa disposizione non si applica quando

    la parte contumace (p.c. 171, 291ss.)dimostra di non aver avuto conoscenzadel processo per nullit della citazione (p.c.

    164) o della notificazione di essa (p.c.160), e per nullit della notificazione degliatti di cui all'art. 292.

    Commento [RC4]: 325. Termini per leimpugnazioni. Il termine (p.c. 326, 327)per proporre l'appello, la revocazione el'opposizione di terzo di cui all'art. 404, se-condo comma, di trenta giorni (p.c. 328,333, 343, 4342). anche di trenta giorni iltermine per proporre la revocazione e l'op-posizione di terzo sopra menzionata controla sentenza delle corti d'appello (1).Il termine per proporre il ricorso per cassa-

    zione di giorni sessanta (p.c. 47, 328,363, 371, 398; l. fall. 99, 131).

    326. Decorrenza dei termini. I termini

    stabiliti nell'articolo precedente sono pe-rentori e decorrono dalla notificazione dellasentenza (p.c. 285 ss.), tranne per i casiprevisti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 enegli artt. 397 e 404 secondo comma, ri-guardo ai quali il termine decorre dal gior-no in cui stato scoperto il dolo o la falsito la collusione o stato recuperato il do-cumento o passata in giudicato la senten-za di cui al n. 6) dell'art. 395, o il pubblicoministero ha avuto conoscenza della sen-tenza.Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugna-zione proposta contro una parte fa decorre-re nei confronti dello stesso soccombente iltermine per proporla contro le altre parti(p.c. 334).

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    La pendenza di tali termini (e la proposizione del mezzo di impu-

    gnazione ordinario) impedisce il passaggio in giudicato formale del-la sentenza.

    Se la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscen-

    za del processo per nullit della citazione o della notificazione di

    essa e per nullit della notificazione degli atti di cui allart. 292 (v.

    indietro), essa pu esperire appello o ricorso per cassazione anche

    al di l del termine semestrale di decadenza (art. 327, 2 comma; v.

    indietro).

    I mezzi di impugnazione straordinari sono proponibili invece

    anche dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza e sono

    soggetti a termini decorrenti dal giorno in cui la parte, o il terzo, ha

    avuto conoscenza del vizio, oppure non sono soggetti ad alcun ter-

    mine ( il caso eccezionale dellopposizione di terzo ordinaria).

    8. Vizi della sentenza. Secondo una ripartizione tradizionale

    i possibili vizi della sentenza si distinguono in errores in proceden-

    do(vizi di attivit) e in errores in iudicando(vizi di giudizio).

    9. Segue: errores in procedendo. Gli errores in procedendo

    determinano linvalidit della sentenza e possono consistere: nel vi-zio non sanato o non sanabile di un requisito extraformale (difetto

    di giurisdizione, di competenza, di legittimazione ad agire, di inte-

    resse ad agire, ecc.); in nullit formali non sanate che in forza del

    principio della estensione delle nullit agli atti dipendenti (art. 159)

    si sono riverberate sulla sentenza; in vizi attinenti immediatamente

    alla sentenza.

    10. Segue: errores in iudicando. Gli errores in iudicandode-

    terminano lingiustizia della sentenza e possono consistere: in erro-

    ri relativi alla quaestio iuris; in errori relativi alla quaestio facti (sulledue quaestiones, v. indietro).

    11. Evoluzione dei rimedi. La disciplina dei rimedi contro i

    vizi della sentenza si evoluta storicamente da un primo stadio,

    proprio del diritto romano, in cui si estendevano allinvalidit della

    sentenza concetti inerenti al negozio giuridico, verso lintroduzione

    di un unico sistema di rimedi, appositi ed esclusivi, per denunciare

    sia gli errores in procedendosia gli errores in iudicando.

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    Il risultato saliente di questa lenta evoluzione storica, a cui

    in questa sede non si pu accennare, trova espressione nel princi-pio della conversione dei motivi di nullit in motivi di impugnazione

    (art. 161, 1 comma). Esso si fonda sul presupposto che i requisiti

    di validit siano funzionali ad assicurare la giustizia della decisio-

    ne: se il loro difetto non ha determinato danno alla parte, questa,

    in quanto praticamente vittoriosa, non pu farli valere.

    12. Gravame ed azione di impugnazione. La dottrina classica

    italiana distingue due modelli di mezzi di impugnazione: il gravame

    e lazione di impugnazione (o azione dimpugnativa).

    Le azioni di impugnazione sono rimedi attraverso cui si de-

    nunciano, su istanza della parte soccombente, vizi della sentenza

    (di attivit o di giudizio). Esse mirano nella fase rescindente ad ac-

    certare lesistenza del vizio e, in caso positivo, ad eliminare la sen-

    tenza viziata, che sostituita nella fase rescissoria da unaltra sen-

    tenza. Oggetto della prima fase delle azioni di impugnazione uni-

    camente il vizio denunciato e mai il rapporto sostanziale. Su questo

    schema modellato, con deviazioni da esaminare in seguito, il ri-

    corso per cassazione.

    I gravami sono rimedi attraverso cui si realizza il doppio gra-do di giurisdizione. Presupposto per il loro esercizio unicamente

    la soccombenza, non la denuncia di un vizio della sentenza. Il rap-

    porto controverso devoluto alla cognizione del giudice dappello

    (effetto devolutivo). provocato un nuovo giudizio sul rapporto so-

    stanziale (sulla base, se del caso, di nuove allegazioni in punto di

    eccezioni e di prove). La sentenza pronunciata al termine del giudi-

    zio di gravame si sostituisce sempre a quella impugnata (effetto so-

    stitutivo). La distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria

    fondamentalmente estranea a questo modello. A questo schema si

    ispira, con deviazioni da esaminare in seguito, lappello.Levoluzione storica mostra la progressiva contaminazione

    reciproca dei due modelli: ad es., nellappello, la conversione dei

    motivi di nullit in motivi di impugnazione avviene allinsegna

    dellassorbimento dellazione dimpugnativa entro il gravame; nel

    ricorso per cassazione la distinzione tra fase rescindente e rescis-

    soria si stempera progressivamente.

    Nondimeno la distinzione originaria sopravvive nel diritto vi-

    gente.

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    13. Direttiva dellunit oggettiva e soggettiva del procedimentodi impugnazione. Essa trova espressione negli articoli da 331 a

    335 e mira ad assicurare la tendenziale identit del giudizio

    dimpugnazione rispetto al precedente grado di giudizio, nel caso in

    cui questultimo abbia avuto un oggetto complesso (a seguito even-

    tualmente del cumulo di pi domande fra le stesse parti) o una

    pluralit di parti (a seguito di fenomeni di litisconsorzio originario o

    successivo, facoltativo, unitario o necessario).

    In sintesi, la direttiva dellunit oggettiva e soggettiva del

    procedimento di impugnazione aspira ad evitare che un processo

    unitario in primo grado si biforchi in sede di impugnazione.

    14. Giudizio di primo grado fra due parti. Se il giudizio di

    primo grado si concluso con la soccombenza totale di una delle

    due parti, questa lunica legittimata ad impugnare. Lunit ogget-

    tiva dellimpugnazione pertanto automaticamente realizzata.

    Lesigenza di coordinamento sorge in caso di soccombenza

    ripartita tra le parti: ad esempio, lattore chiede la restituzione del

    capitale, nonch la corresponsione degli interessi moratori e del

    maggior danno da svalutazione monetaria; il giudice accoglie ladomanda nella parte relativa al capitale e agli interessi, la rigetta

    nella parte relativa alla svalutazione monetaria; lattore vittorioso

    con riferimento al capo della domanda relativo al capitale e agli in-

    teressi moratori, ma soccombente riguardo al capo della doman-

    da relativo alla svalutazione monetaria; viceversa, il convenuto

    praticamente soccombente riguardo ai primi due capi e vittorioso

    riguardo al terzo. In questa ipotesi entrambe le parti sono legitti-

    mate ad impugnare.

    15. Segue: impugnazione incidentale. In caso di soccomben-za ripartita, lobiettivo di convogliare le impugnazioni in un unico

    processo conseguito distinguendo fra impugnazione principale,

    che non limpugnazione pi importante, ma solo quella propo-

    sta per prima, e impugnazione incidentale, che quella proposta

    successivamente, con forme e termini tali da consentirne la con-

    fluenza nellambito dello stesso processo instaurato con la prima

    (art. 333).

    Commento [RC5]: 333. Impugnazioniincidentali. Le parti alle quali sono statefatte le notificazioni previste negli articoliprecedenti debbono proporre, a pena di de-cadenza, le loro impugnazioni in via inci-dentale nello stesso processo (p.c. 343, 371,436).

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    Ad es., nel rito ordinario chi intende appellare per primo, no-

    tifica un atto di citazione alla controparte (art. 342, appello princi-pale), la quale, se vuole a sua volta impugnare, propone impugna-

    zione incidentale nello stesso processo, cio a pena di decadenza

    nella comparsa di risposta, al momento della costituzione in can-

    celleria ai sensi dellarticolo 166 (art. 343, 1 comma).

    16. Segue: riunione delle impugnazioni separate. Se contro la

    stessa sentenza vengono proposti due appelli in forma principale

    (ad es., le due parti si attivano entrambe lultimo giorno del termine

    annuale di decadenza), le due impugnazioni sono da riunire, anche

    dufficio, in un solo processo (art. 335).

    La giurisprudenza dispone la riunione anche nellipotesi pa-

    tologica in cui la parte, cui sia stato notificato l appello principale,

    proponga a sua volta un appello principale, purch questo sia pro-

    posto nei termini previsti per la proposizione dell appello inciden-

    tale (si tratta di una forma di convalidazione oggettiva per raggiun-

    gimento dello scopo: art. 156, 3 comma).

    Se la riunione delle impugnazioni non si verifica, la giuri-

    sprudenza ritiene che la decisione di merito intervenuta su uno dei

    due appelli renda improcedibile laltro giudizio di appello ancorapendente, al fine di evitare una biforcazione di decisioni.

    17. Segue: impugnazione incidentale tardiva.Lart. 334 con-

    sente alle parti, contro le quali stata proposta impugnazione, di

    proporre impugnazione incidentale anche quando per esse siano

    decorsi i termini dimpugnazione previsti dagli art. 325-327 o

    quando esse abbiano fatto acquiescenza (su questa, v. avanti). In

    queste condizioni la notificazione dellimpugnazione principale vale

    come rimessione in termini dellimpugnato nel potere di impugna-

    re.La ratio dellimpugnazione incidentale tardiva di favorire

    laccettazione della sentenza, nellipotesi in cui le parti, entrambe

    parzialmente soccombenti, siano disposte ad accettare il risultato

    del precedente grado di giudizio, a condizione che anche la contro-

    parte lo accetti. Se non esistesse la possibilit di impugnare tardi-

    vamente, la parte che si trovi in queste condizioni dovrebbe pre-

    cauzionalmente impugnare, per evitare di trovarsi impotente nel

    caso in cui la controparte le notifichi lappello principale in prossi-

    Commento [RC6]: 342. Forma dell'ap-pello (1). L'appello si propone con cita-zione (p.c. 125, 163, 164) contenente l'e-sposizione sommaria dei fatti ed i motivispecifici dell'impugnazione nonch le indi-cazioni prescritte nell'art. 163.Tra il giorno della citazione e quello della

    prima udienza di trattazione devono inter-correre termini liberi non minori di quelliprevisti dall'art. 163-bis

    Commento [RC7]: 343. Modo e termi-ne dell'appello incidentale. L'appello in-cidentale (p.c. 333) si propone, a pena didecadenza, nella comparsa di risposta (p.c.167), all'atto della costituzione in cancelle-ria ai sensi dell'art. 166 .Se l'interesse a proporre l'appello inciden-

    tale sorge dalla impugnazione proposta daaltra parte che non sia l'appellante principa-le, tale appello si propone nella primaudienza successiva alla proposizionedell'impugnazione stessa (p.c. 334).

    Commento [RC8]: 335. Riunione delleimpugnazioni separate. Tutte le impu-gnazioni proposte separatamente contro lastessa sentenza debbono essere riunite, an-che d'ufficio, in un solo processo (p.c. 273s., 350).

    Commento [RC9]: 334. Impugnazioniincidentali tardive. Le parti, contro lequali stata proposta impugnazione e que l-le chiamate ad integrare il contraddittorio anorma dell'art. 331, possono proporre im-pugnazione incidentale anche quando peresse decorso il termine (p.c. 326 s.) ohanno fatto acquiescenza alla sentenza (p.c.329).In tal caso, se l'impugnazione principale

    dichiarata inammissibile, l'impugnazioneincidentale perde ogni efficacia.

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    mit della scadenza del termine. Invece, la certezza di conservare il

    potere dimpugnazione funge da stimolo a non impugnare.In coerenza con la sua ratio, limpugnazione incidentale tar-

    diva, a differenza di quella tempestiva, condizionata alla ammis-

    sibilit della impugnazione principale: se limpugnazione principale

    dichiarata inammissibile (ad es., perch proposta da parte non

    legittimata, dopo il decorso dei termini, o contro sentenza non ap-

    pellabile) limpugnazione incidentale perde efficacia.

    Limpugnazione incidentale, ancorch tardiva rispetto ai ter-

    mini di impugnazione di cui agli artt. 325-327, non proponibile

    oltre il termine previsto dallart. 343 (venti giorni prima della prima

    udienza) o dallart. 371 (venti giorni dalla scadenza del termine

    stabilito per il deposito del ricorso principale).

    18. Acquiescenza.Lacquiescenza consiste in una dichiara-

    zione espressa di accettare la sentenza (acquiescenza esplicita), o

    in un comportamento incompatibile con la volont di impugnare

    (acquiescenza tacita: ad es., esecuzione spontanea, senza riserve,

    della sentenza di primo grado). In tali casi limpugnazione esclusa

    (art. 329; mentre una impugnazione preclusa quando sono de-

    corsi i termini per impugnare).Un fenomeno di acquiescenza tacita qualificata (cio esplici-

    tamente presa in considerazione dalla legge) limpugnazione par-

    ziale: essa comporta acquiescenza alle parti della sentenza non im-

    pugnate (art. 329, 2 comma), che passano pertanto in giudicato

    formale. Ad es., la domanda di consegna di un bene mobile e la

    domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, cumulate

    dallattore nel giudizio di primo grado, vengono entrambe rigettate;

    se lattore, praticamente soccombente su entrambe, impugna sol-

    tanto la parte della sentenza relativa alla consegna, presta acquie-

    scenza al rigetto della domanda di risarcimento del danno.Peraltro, la nozione di parte della sentenza non ha un signi-

    ficato univoco: talvolta corrisponde ad una domanda, cio ad un

    diritto fatto valere in giudizio; talvolta corrisponde ad una parte

    della domanda, con la quale stato fatto valere in giudizio un rap-

    porto complesso; talvolta infine corrisponde alle singole questioni

    risolte nella sentenza.

    Inoltre, limpugnazione parziale della parte pregiudiziale della

    sentenza non determina acquiescenza alla parte dipendente: ad

    Commento [rc10]: Per i limiti sogget-tivi allimpugnazione tardiva, v. Manuale.

    Commento [RC11]: 329. Acquiescen-za totale o parziale. Salvi i casi di cui ainn. 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395, l'acquiescen-za risultante da accettazione espressa o daatti incompatibili con la volont di avvaler-si delle impugnazioni ammesse dalla leggene esclude la proponibilit.L'impugnazione parziale importa acquie-

    scenza alle parti della sentenza non impu-gnata (p.c. 346).

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    es., il convenuto, condannato in primo grado a pagare un credito

    pecuniario (capitale, interessi moratori e maggior danno da svalu-tazione monetaria), impugna solo la parte di sentenza relativa al

    capitale. Ci non determina acquiescenza alle parti relative agli in-

    teressi moratori e al maggior danno, altrimenti si potrebbe verifica-

    re lassurda situazione che, riformata in appello la parte della sen-

    tenza sul capitale, risultino accertate linesistenza del credito, da

    un lato, e lesistenza dellobbligo di pagare gli interessi moratori e

    di risarcire il maggior danno da svalutazione monetaria, dallaltro

    lato.

    Questa assurda situazione esclusa anche dallart. 336, 1

    comma, secondo cui la riforma o la cassazione parziale ha effetto

    anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o

    cassata. Quindi, in caso di riforma della parte della sentenza ri-

    guardante lesistenza del credito, vengono automaticamente rifor-

    mate anche le parti della sentenza relative alle obbligazioni acces-

    sorie ( il cosiddetto effetto espansivo interno della riforma o della

    cassazione).

    19. Giudizio di primo grado con pluralit di parti. Le ipotesi di

    giudizio di primo grado svoltosi tra pi di due parti sono distinte indue categorie, la cui disciplina contenuta negli artt. 331 (cause

    inscindibili) e 332 (cause scindibili).

    20. Segue: disciplina delle cause inscindibili.Sotto la rubrica

    integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, lart. 331

    prevede: Se la sentenza pronunciata fra pi parti in causa inscin-

    dibile o in cause tra loro dipendenti non stata impugnata nei con-

    fronti di tutte, il giudice ordina lintegrazione del contraddittorio,

    fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta

    e, se necessario, ludienza di comparizione. Limpugnazione di-chiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede

    allintegrazione nel termine fissato.

    La disciplina dellart. 331 dettata sulla falsariga di quella

    prevista dallart. 102, 2 comma in tema di litisconsorzio necessa-

    rio: se la causa inscindibile, al giudizio di secondo grado debbono

    partecipare necessariamente tutte le parti che hanno partecipato al

    giudizio di primo grado. Se limpugnazione non stata proposta nei

    confronti di tutte, il giudice dellimpugnazione, rilevato il vizio, met-

    Commento [RC12]: 336. Effetti dellariforma o della cassazione. La riforma ola cassazione parziale ha effetto anche sulleparti della sentenza dipendenti dalla parteriformata o cassata (att. p.c. 129-bis , 133-bis ).

    La riforma o la cassazione estende i suoieffetti ai provvedimenti e agli atti dipen-denti dalla sentenza riformata o cassata

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    te in moto un meccanismo di sanatoria: fissa un termine perento-

    rio entro il quale le parti devono notificare limpugnazione anche al-le altre parti del giudizio di primo grado.

    Se il contraddittorio integrato, il vizio originario sanato

    con efficacia ex tunc(retroattiva) ed il processo prosegue. Se invece

    il contraddittorio non integrato nel termine perentorio,

    limpugnazione dichiarata inammissibile con un provvedimento di

    mero rito che chiude il giudizio e determina il passaggio in giudica-

    to della sentenza di primo grado (v. artt. 338 e 358, riguardo

    allappello; artt. 387, 390 e 391 riguardo al ricorso per cassazione).

    Da ci si desume che la tempestiva notificazione

    dellimpugnazione nei confronti di alcune fra le pi parti del giudi-

    zio inscindibile impedisce il passaggio in giudicato della sentenza

    stessa e, se a questa notificazione segue lintegrazione del contrad-

    dittorio nel termine fissato dal giudice, conserva il potere di impu-

    gnare anche nei confronti delle altre parti.

    21. Segue: disciplina delle cause scindibili. Sotto la rubrica

    notificazione dellimpugnazione relativa a cause scindibili, lart.

    332 prevede: Se limpugnazione di una sentenza pronunciata in

    cause scindibili stata proposta soltanto da alcuna delle parti onei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione

    alle altre, in confronto delle quali limpugnazione non preclusa o

    esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere

    fatta e, se necessario, ludienza di comparizione. Se la notificazio-

    ne ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fi-

    no a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e

    327, primo comma.

    Lintento di questa disciplina non di assicurare la parteci-

    pazione necessaria al giudizio di impugnazione di tutte le parti che

    hanno partecipato al giudizio di primo grado, ma solo di evitare labiforcazione dei giudizi. A differenza della disciplina prevista per le

    cause inscindibili, in materia di cause scindibili il giudice non fissa

    un termine per la proposizione dellimpugnazione nei confronti del-

    le altre parti, ma per la notificazione dellimpugnazione gi propo-

    sta.

    Lordine di notificare limpugnazione alle parti, che non erano

    state chiamate a partecipare al giudizio dimpugnazione, ha solo la

    funzione di sollecitare queste ad impugnare (provocatio ad impu-

    Commento [A13]: art. 338, c.p.c.338. Effetti dell'estinzione del procedi-

    mento di impugnazione. L'estinzionedel procedimento di appello o di revocazio-ne nei casi previsti nei nn. 4) e 5) dell'art.

    395 (p.c. 307 ss.) fa passare in giudicato lasentenza impugnata (p.c. 324), salvo che nesiano stati modificati gli effetti con provve-dimenti pronunciati nel procedimento estin-to (p.c. 393).

    Commento [A14]: 358. Non ripropo-nibilit d'appello dichiarato inammissibileo improcedibile.L'appello dichiaratoinammissibile (p.c. 325, 327, 331, 339) oimprocedibile (p.c. 348) non pu essereriproposto, anche se non decorso il termi-ne fissato dalla legge.

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    gnandum), se vogliono e se ne hanno ancora il potere. La notifica-

    zione da effettuare pertanto alle parti che conservano il potere diimpugnare, per evitare che esse instaurino un autonomo giudizio

    di impugnazione.

    La differenza rispetto allart. 331 ancora pi netta se si va-

    luta la conseguenza dellinosservanza dellordine di notificazione:

    essa non la dichiarazione dinammissibilit della impugnazione,

    ma semplicemente la sospensione del processo, in attesa che, de-

    corsi i termini per impugnare, la sentenza passi in giudicato rispet-

    to alle parti che non erano state chiamate a partecipare al giudizio

    di impugnazione.

    22. Segue: distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili.

    Vi sono notevoli incertezze, specialmente in giurisprudenza,

    sullinquadramento di talune ipotesi di connessione nelluna o

    nellaltra categoria. Il problema sorge specialmente con riferimento

    alle cause connesse per pregiudizialit-dipendenza, a cui si riferi-

    sce esplicitamente lart. 331, l dove parla di cause tra loro dipen-

    denti.

    Lapprofondimento da rinviare al manuale (ove possono es-

    sere evitati i paragrafi da 1.2.2.4.2. a 1.2.2.4.4. del cap. XI)Altre ipotesi consentono soluzioni pi sicure. Fra le cause in-

    scindibili rientra pacificamente il litisconsorzio necessario, mentre

    tra le cause scindibili rientrano quelle connesse per mera identit

    di questioni di fatto o di diritto o per mera identit di titolo.

    Ancora, la trattazione separata in ipotesi di litisconsorzio

    unitario o quasi necessario pu dare luogo a giudicati praticamente

    contraddittori, perch inerenti allo stesso bene. Pertanto, si do-

    vrebbe indubbiamente applicare lart. 331, ma la giurisprudenza fa

    rientrare sotto lambito di applicazione dellart. 332 limportante

    settore delle obbligazioni solidali. La giustificazione di questo orien-tamento consolidato risiede nel carattere proprio delle obbligazioni

    solidali, in cui ciascun concreditore ha diritto di pretendere la pre-

    stazione per lintero e ciascun condebitore ha lobbligo di eseguire

    la prestazione per lintero (carattere che rende praticamente com-

    patibili gli eventuali giudicati contraddittori). Peraltro, tale giustifi-

    cazione vale con riferimento alle obbligazioni solidali a causa co-

    mune, ma non sempre con riferimento alle obbligazioni solidali ad

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    interesse unisoggettivo, in cui entra in gioco lo schema della pre-

    giudizialit dipendenza.Appartengono invece alle cause inscindibili le cause connes-

    se per incompatibilit e, probabilmente, per alternativit, stante il

    rischio di giudicati praticamente contraddittori.

    23. Impugnabilit immediata delle sentenze non definitive.

    Lesigenza di evitare la biforcazione dei processi non rispettata

    dal regime di impugnazione delle sentenze non definitive (artt. 340,

    361).

    In seguito alla loro impugnazione immediata (limpugnabilit

    immediata la regola generale), si ha la contemporanea pendenza,

    in diversi gradi di giudizio, di due processi originati da ununica

    domanda giudiziale proposta allinizio: il processo di primo grado,

    nel cui corso il giudice pu esaminare tutte le questioni controver-

    se diverse da quella su cui stata pronunciata sentenza non defi-

    nitiva, ed il giudizio di appello, che pare avere ad oggetto solo la

    questione esaminata nella sentenza non definitiva. In realt, anche

    il giudizio di appello ha ad oggetto il diritto fatto valere in giudizio

    in primo grado, ma di esso il giudice di appello pu conoscere tra-

    mite lesame di quella sola questione.Tale regime solleva delicati problemi di coordinamento tra il

    processo nel cui corso emanata la sentenza non definitiva e il

    giudizio di impugnazione immediata della stessa sentenza. Per

    lesame di tali problemi si rinvia al Manuale.

    24. Appello. Esso il mezzo diretto ad assicurare la garan-

    zia soggettiva dellimpugnazione. Tradizionalmente si affida ad esso

    anche la realizzazione del doppio grado di giurisdizione.

    Fino al secolo XIX il fondamento razionale dellappello si rin-

    veniva nel carattere gerarchico dellordinamento giudiziario: la sen-tenza dappello era destinata a sostituire la sentenza impugnata, in

    quanto emanata da un giudice sovraordinato rispetto al giudice di

    primo grado.

    Con labolizione di tale carattere gerarchico questa base logi-

    ca entrata in crisi e, sino dalla fine dellOttocento, si affermato

    che non vi pi alcun motivo per ritenere che la sentenza di appel-

    lo sia una sentenza migliore di quella del giudice di primo grado (L.

    Mortara).

    Commento [PSS15]: Meno quella lun-ga nota a pi di pagina che trovate nel testo

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    Tuttavia, da condividere lidea che la ragione della preva-

    lenza della sentenza di appello risieda nel fatto che il secondo giu-dice ha minori probabilit di errare, poich egli pu utilizzare

    linsegnamento del primo grado e valutarne i risultati e anche

    leventuale errore del primo giudice una tappa verso la verit (P.

    Calamandrei).

    25. Segue: motivi illimitati. Lappello un mezzo di impugna-

    zione a motivi illimitati, attraverso il quale si pu denunciare qual-

    siasi tipo di errore commesso dal giudice di primo grado (un error

    in procedendoo vizio di attivit, un error in iudicandoo vizio di giu-

    dizio, un errore relativo alla quaestio facti, un errore relativo alla

    quaestio iuris).

    26. Segue: giudici dappello. I giudici dappello sono indivi-

    duati dallart. 341: lappello contro le sentenze del giudice di pace

    e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte

    dappello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronun-

    ciato la sentenza.

    27. Segue: sentenze appellabili. Sentenze appellabili, secon-do la regola enunciata dallart. 339, sono tutte le sentenze di primo

    grado, purch lappello non sia escluso dalla legge, o dalle parti a

    norma dellart. 360, 2 comma.

    Le parti, di comune accordo, possono ricorrere direttamente

    in Cassazione e saltare lappello qualora intendano denunciare solo

    errores in iudicando relativi alla erronea o falsa applicazione di

    norme di diritto sostanziale, cio in presenza di una controversia di

    puro diritto, in aderenza alla funzione istituzionale di nomofilachia

    della Corte di cassazione. Lipotesi prevista allart. 360, 2 comma

    la prima eccezione alla normale appellabilit delle sentenze di pri-mo grado e sottost allaccordo delle parti (che, dopo la riforma del

    2006, pu essere stipulato anche prima della emanazione della

    sentenza di primo grado, v. art. 366, comma 3).

    Altre ipotesi di sentenze inappellabili (cio di sentenze ema-

    nate in unico grado, come si esprime lart. 360, 1 comma) sono di-

    rettamente previste dalla legge (e qui segnalate senza pretesa di

    completezza): le sentenze pronunciate secondo equit su richiesta

    concorde delle parti, v. art. 114, (in tal caso le sentenze sono sem-

    Commento [RC16]: 339. Appellabilitdelle sentenze. Possono essere impu-gnate con appello le sentenze pronunciatein primo grado, purch l'appello non siaescluso dalla legge (p.c. 42, 440, 618, 827)o dall'accordo delle parti a norma dell'art.360, secondo comma. inappellabile la sentenza che il giudice

    ha pronunciato secondo equit a normadell'art. 114.Le sentenze del giudice di pace pronuncia-

    te secondo equit a norma dell'art. 113, se-condo comma, sono appellabili esclusiva-mente per violazione delle norme sul p ro-cedimento, per violazione di norme costitu-zionali o comunitarie ovvero dei principiregolatori della materia .

    Commento [RC17]: Pu inoltre essereimpugnata con ricorso per cassazione unasentenza appellabile del tribunale, se le par-ti sono d'accordo per omettere l'appello; main tale caso l'impugnazione pu proporsisoltanto a norma del primo comma, n. 3).

    Vedi inoltre art. 366

    Commento [RC18]:Nel caso previstonell'art. 360, secondo comma, l'accordo del-le parti deve risultare mediante visto appo-sto sul ricorso dalle altre parti o dai loro di-fensori muniti di procura speciale, oppuremediante atto separato, anche anteriore allasentenza impugnata, da unirsi al ricorsostesso.

    Commento [RC19]: 114. Pronunciasecondo equit a richiesta di parte. Ilgiudice, sia in primo grado che in appello,decide il merito della causa secondo equitquando esso riguarda diritti disponibili del-le parti e queste gliene fanno concorde ri-chiesta (p.c. 3392 , 822; att. p.c. 112, 1182, 1194).

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    pre suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 360, nn. 1, 2, 4 e

    5); le sentenze pronunciate in materia di di opposizione agli attiesecutivi (art. 618, 2 e 3 comma).

    Sul sovraccarico della Corte di cassazione derivante da que-

    sta tendenza a qualificare come inappellabili le sentenze di primo

    grado emanate in riferimento a materie considerate di giustizia mi-

    nore si gi richiamato lattenzione (v. avanti).

    28. Segue: oggetto. A seguito dellesercizio di una serie di

    poteri dimpulso conferiti alle parti, il giudice dappello conosce del-

    lo stesso rapporto sostanziale controverso in primo grado. Le parti

    possono restringere e talvolta ampliare loggetto (in senso lato) del

    giudizio dappello, rispetto alla cognizione e decisione propria del

    giudizio di primo grado.

    In particolare, loggetto del giudizio di appello si determina

    attraverso lappello principale (artt. 342, 329), lappello incidentale

    (artt. 343, 329), la riproposizione di domande e di eccezioni non

    accolte in primo grado (art. 346), e lo ius novorum(nuove eccezioni,

    nuove prove, modificazioni della domanda di primo grado: art.

    345).

    29. Appello principale, appello incidentale. Loggetto del giu-

    dizio di appello viene delimitato in primo luogo attraverso i motivi

    di impugnazione, che lappellante indica nellatto dappello (art.

    342). Dopo la riforma del 2012 (l. 134/2012), il testo dellart. 342

    il seguente: l'appello si propone con citazione contenente le indica-

    zioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La mo-

    tivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilit: 1)

    l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare

    e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto

    compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circo-stanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai

    fini della decisione impugnata. Pertanto lappellante non si pu

    limitare a richiedere un generico riesame della decisione emanata

    dal giudice di primo grado.

    I motivi di appello individuano innanzitutto le parti della sen-

    tenza impugnata, che lappellante chiede al giudice di secondo gra-

    do di riesaminare. Le restanti parti (o capi) non impugnate passano

    in giudicato ex art. 329, 2 comma. A loro volta, i capi di sentenza

    Commento [RC20]: 618. Provvedi-menti del giudice dell'esecuzione. Ilgiudice dell'esecuzione fissa con decretol'udienza di comparizione delle parti davan-ti a s (att. p.c. 185) e il termine perentorioper la notificazione del ricorso e del decre-to, e d, nei casi urgenti, i provvedimentiopportuni.All'udienza d con ordinanza i provvedi-

    menti che ritiene indilazionabili ovvero so-spende la procedura. In ogni caso fissa untermine perentorio per l'introduzione delgiudizio di merito, previa iscrizione a ruoloa cura della parte interessata, osservati itermini a comparire di cui all'art. 163-bis ,o altri se previsti, ridotti della met. La cau-

    sa decisa con sentenza non impugnabile.Sono altres non impugnabili le sentenze

    pronunciate a norma dell'articolo preceden-te primo comma (att. p.c. 187).

    Commento [A21]: L'impugnazioneparziale importa acquiescenza alle parti del-la sentenza non impugnat

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    impugnata circoscrivono la parte del rapporto sostanziale contro-

    verso devoluta al giudice dappello (che egli chiamato a conosce-re).

    Dopo la riforma del 2012 risulta confermato lorientamento

    prevalente in precedenza, secondo il quale i motivi di impugnazio-

    ne, oltre che individuare i capi della sentenza impugnata e quindi

    le parti del rapporto sostanziale controverso che il soccombente

    vuole vedere riesaminate, servano anche ad individuare in modo

    tendenzialmente esclusivo le singole questioni attraverso le quali il

    giudice dappello conosce del rapporto sostanziale controverso.

    Lappellato, se anchegli praticamente soccombente, pu

    proporre appello incidentale nella forma della comparsa di risposta

    che, in base allart. 166, deve essere depositata in cancelleria al-

    meno venti giorni prima della udienza di comparizione fissata

    nellatto di citazione. Nonostante la diversa forma di proposizione,

    lappello incidentale, sia tempestivo che tardivo (artt. 333, 334), de-

    ve contenere anchesso i motivi specifici di impugnazione.

    30. Riproposizione in appello di domande e di eccezioni non

    accolte in primo grado.Lart. 346 dispone che le domande e le ec-

    cezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sonoespressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

    Per armonizzare questo istituto con lappello principale e in-

    cidentale, necessario chiarire il significato di domande non ac-

    colte ed eccezioni non accolte.

    31. Segue: domande non accolte. La domanda non accolta

    non la domanda rigettata. Infatti, se lattore si vede rigettare una

    domanda, ha lonere di impugnare il relativo capo della sentenza di

    primo grado, che altrimenti passa in giudicato (in virt, se del ca-

    so, dellacquiescenza tacita qualificata a seguito di impugnazione

    parziale: art. 329, 2 comma). Invece, se lattore non ripropone in

    appello una domanda non accolta in primo grado, la conseguenza

    semplicemente la rinuncia (implicita), che, a differenza del giudica-

    to, opera solo allinterno del processo e non impedisce di riproporre

    la domanda in un nuovo processo.

    La domanda non accolta non nemmeno quella su cui il

    giudice di primo grado ha illegittimamente omesso di pronunciare,

    perch in tal caso la sentenza affetta da un vizio, la violazione

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    dellart. 112, che deve essere fatto valere anchesso con lappello e

    non con la riproposizione della domanda (art. 161, 1 comma).La domanda non accolta la domanda sulla quale il giudice

    di primo grado ha legittimamente omesso di pronunciarsi. Ci ac-

    cade quando lattore propone nello stesso processo una domanda

    in via principale ed unaltra in via subordinata: ad es., lattore

    chiede in via principale laccertamento della servit ed in via su-

    bordinata la costituzione della servit coattiva. A tal proposito si

    parla di connessione per subordinazione. La domanda subordinata

    viene esaminata dal giudice soltanto se da rigettare la domanda

    principale. In altri termini, la domanda subordinata sospensiva-

    mente condizionata al rigetto di quella principale e d origine ad un

    cumulo eventuale di domande. Se viene accolta la domanda prin-

    cipale, la domanda subordinata dichiarata assorbita, cio non

    viene esaminata, ma pu essere riproposta in appello ex art. 346,

    su istanza della parte praticamente vittoriosa, per lipotesi che il

    soccombente impugni e che il giudice dappello riformi la sentenza

    di primo grado. Anche la cognizione della domanda riproposta

    sospensivamente condizionata: il giudice di appello si pronuncia su

    di essa soltanto se intende riformare la sentenza di primo grado

    che ha accolto la domanda principale.In sintesi, le domande di cui allart. 346 sono le domande

    subordinate non accolte, perch assorbite, rispetto alle quali non si

    verifica soccombenza (n pratica, n teorica), ma necessario un

    impulso di parte, perch possano anchesse formare oggetto del

    giudizio di appello.

    32. Segue: eccezioni non accolte. Lespressione eccezioni

    non accolte si riferisce a due fenomeni: da un lato, alle eccezioni

    che legittimamente non sono state esaminate in primo grado (as-

    sorbite), poich il giudice ha rigettato la domanda per difetto di unfatto costitutivo o per laccoglimento di una diversa eccezione;

    dallaltro lato, alle eccezioni respinte, sempre che il giudice di pri-

    mo grado abbia rigettato la domanda per difetto di un fatto costitu-

    tivo o per accoglimento di unaltra eccezione.

    Nonostante lomesso esame o il rigettodella eccezione, il con-

    venuto risulta pur sempre praticamente vittorioso, ma se vuole

    provocare lesame o il riesame delleccezione da parte del giudice

    dappello deve riproporla.

    Commento [RC22]: Cass., sez. lav.,23-06-2009, n. 14673.La disposizione dellart. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non accoltenella sentenza di primo grado si intendonorinunciate se non espressamente ripropostein appello, dettata per la parte vittoriosa,la quale, non onerata dallimpugnazione per

    difetto di interesse, deve tuttavia riproporrespecificamente nellatto di costituzione in

    secondo grado, oltrech le domande, lequestioni non accolte dal primo grado, tracui i fatti che per il loro rilievo giuridico

    siano serviti a contrastare laltrui pretesa,come quelli giustificativi del licenziamentoimpugnato dal lavoratore.

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    33. Segue: riproposizione di domande ed eccezioni e funzionedei motivi specifici di appello. In sintesi, lart. 346 prescrive che le

    eccezioni non accolte (perch assorbite o rigettate) e le domande

    subordinate assorbite non siano devolute automaticamente al giu-

    dice dappello ed impone pertanto alla parte vittoriosa in primo

    grado lonere di riproporle in appello.

    Lesigenza di trattare lappellante e lappellato in modo par i-

    tario conferma che un identico onere di indicare al giudice

    dappello le questioni oggetto di esame debba valere anche per la

    parte soccombente (v. indietro).

    La prassi giurisprudenziale (formatasi anteriormente alla ri-

    forma del 2012) sembra orientata in questo senso, anche se con

    notevoli temperamenti.

    In primo luogo, essa ritiene che le questioni attinenti

    allindividuazione e interpretazione delle norme giuridiche da appli-

    care al rapporto sostanziale siano devolute automaticamente al

    giudice di appello, in forza del principio iura novit curia.

    In secondo luogo, essa ritiene che il giudice dappello possa

    rilevare dufficio le questioni di fatto e di rito rilevabili dufficio, che

    non siano state decise nella sentenza di primo grado (la giurispru-denza ritiene cio che il riesame delle questioni rilevabili dufficio

    sia subordinato allimpulso di parte solo se tali questioni siano sta-

    te decise nella sentenza di primo grado).

    34. Appello della sentenza dichiarativa dellinesistenza del di-

    ritto e sentenza di rito. La funzione dei motivi dappello stata

    esaminata in precedenza con riferimento alla sentenza di primo

    grado che accerta lesistenza del diritto dedotto in giudizio.

    In ipotesi di sentenze di primo grado dichiarative

    dellinesistenza del diritto (ad es., sentenza di rigetto nel merito del-la domanda di pagamento del capitale), se i motivi dappello fatti

    valere si rivelano fondati (ad es., il singolo fatto modificativo, impe-

    ditivo, estintivo, accertato come esistente in primo grado, si rivela

    inesistente o il singolo fatto costitutivo, accertato come inesistente

    in primo grado, si rivela esistente), sembra illogico imporre

    allappellante lonere di allegare di nuovo i fatti costitutivi che egli

    in primo grado ha posto a fondamento del diritto fatto valere in

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    giudizio: la loro cognizione da ritenersi automaticamente devoluta

    al giudice dappello.Lonere di riproposizione delle eccezioni respinte o assorbite

    permane invece in capo al convenuto appellato, stante lart. 346 (v.

    per il temperamento giurisprudenziale relativo alle eccezioni rile-

    vabili dufficio, indietro).

    Lo stesso discorso si pu ripetere per la sentenza di rigetto in

    rito: se appellata, comporta, condizionatamente allaccoglimento

    della censura, lautomatica devoluzione dei fatti costitutivi allegati

    in primo grado, ma non dei fatti modificativi, impeditivi, estintivi,

    stante larticolo 346.

    35.Ius novorumin appello.Le parti possono anche amplia-

    re, entro limiti ristretti, loggetto del giudizio dappello, rispetto alla

    cognizione e decisione del giudizio di primo grado ( il cosiddetto

    ius novorum, su cui v. art. 345).

    36. Segue: domande. Le domande nuove in appello sono

    inammissibili, ma possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti

    e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonch il ri-

    sarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (art. 345, 1comma).

    A queste deroghe espressamente previste, la prassi (argo-

    mentando anche dallart. 389) ne ha aggiunta unaltra: la domanda

    di restituzione di quanto corrisposto a seguito di esecuzione prov-

    visoria della sentenza di primo grado (e, quando ricorrano gli

    estremi, la domanda di risarcimento dei danni di cui al lart. 96, 2

    comma).

    37. Segue: eccezioni. Lo ius novorumopera anche sul fronte

    delle eccezioni: non possono proporsi eccezioni nuove che nonsiano rilevabili anche dufficio (art. 345, 2 comma). Si tratta della

    stessa regola adottata per le eccezioni nel giudizio di primo grado.

    Le eccezioni in senso stretto, che in primo grado sono preclu-

    se oltre il termine di cui allart. 167, comma 2, non sono proponibi-

    li nemmeno in appello.

    Invece le eccezioni in senso lato, che possono essere proposte

    durante tutto il giudizio di primo grado, possono essere proposte

    Commento [RC23]: 345. Domandeed eccezioni nuove Nel giudiziod'appello non possono proporsidomande nuove e, se proposte,debbono essere dichiarate inam-missibili d'ufficio. Possono tuttaviadomandarsi gli interessi (c. 1282,1284), i frutti (c. 820) e gli accessorimaturati dopo la sentenza impu-gnata, nonch il risarcimento deidanni (c. 1223 ss., 2043) soffertidopo la sentenza stessa.Non possono proporsi nuove ecce-zioni, che non siano rilevabili anched'ufficio.Non sono ammessi nuovi mezzi diprova e non possono essere prodot-ti nuovi documenti (2), salvo [...][idr] (3) ovvero che la parte dimo-stri di non aver potuto proporli oprodurli (4) nel giudizio di primogrado per causa ad essa non impu-tabile. Pu sempre deferirsi il giu-ramento decisorio (c. 2736).

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    dalle parti, anche per la prima volta in appello, fino al momento

    della precisazione delle conclusioni.

    38. Segue: prove. In ordine alle nuove prove, lart. 345, 3

    comma, nel testo novellato nel 2012, prevede che non siano am-

    messi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi

    documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli

    o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non impu-

    tabile. Pu sempre deferirsi il giuramento decisorio.

    39. Segue: modifica della domanda. Non espressamente

    consentito modificare la domanda in appello. Tuttavia la parit di

    trattamento tra attore e convenuto impone di ritenere che, se al

    convenuto concesso di allegare in appello nuovi fatti da porre a

    fondamento di eccezioni rilevabili dufficio, da concedere allattore

    di allegare in appello fatti operanti ipso iureallo scopo di modificare

    la domanda. A fortiori ammissibile la modificazione della doman-

    da che comporti la sola variazione della qualificazione giuridica del-

    la pretesa o la riduzione delloggetto della domanda.

    40. Disciplina del giudizio dappello.Nel processo dappellosi osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il processo

    di primo grado (v. art. 359). Per lesame dello svolgimento del pro-

    cesso e dei provvedimenti emanabili al termine si rinvia al Manua-

    le, con la seguente aggiunta. Nel 2012 il legislatore ha pensato di

    congegnare un filtro di inammissibilit incentrato sulla prognosi

    che lappello sia privo di una ragionevole probabilit di essere ac-

    colto. Tale prognosi formulata dal medesimo giudice dell'appello

    prima della trattazione dello stesso (art. 348-bis c.p.c.). In questo

    modo sostiene la relazione daccompagnamento - si selezione-

    ranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno meri-to, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria, tenendo conto

    che, attualmente, nel 68% dei casi il giudizio di appello si conclu-

    de, nei processi civili, con la conferma di quello di primo grado. Il

    filtro non opera nelle cause in cui previsto l'intervento obbligato-

    rio del pubblico ministero, n nei casi in cui lattore abbia scelto in

    primo grado di avviare la causa sui binari del procedimento som-

    mario di cognizione. Alludienza, prima di procedere alla trattazio-

    ne, sentite le parti, qualora ricorrano i presupposti dellart. 348-

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    bis, comma 1 c.p.c. sia per limpugnazione principale che per quel-

    la incidentale tempestiva, il giudice dichiara inammissibilelappello, con ordinanza succintamente motivata che pu limitarsi

    a rinviare a fatti descritti negli atti di causa, nonch a precedenti

    conformi. Se non ricorrono i presupposti della inammissibilit, il

    giudice procede alla trattazione dellappello. In caso di pronuncia

    dinammissibilit, diventa impugnabile per cassazione direttamente

    la decisione di primo grado, in coerenza con il fatto che la pronun-

    cia di inammissibilit non ha carattere sostitutivo. Se la Corte di

    cassazione accoglie il ricorso (per motivi diversi da quelli indicati

    dall'art. 382 c.p.c., che si occupa della decisione sulle questioni di

    giurisdizione e di competenza, nonch della cassazione senza rin-

    vio), rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pro-nunciare

    sull'appello e si applicano le disposizioni sul giudizio di rinvio (art.

    392 ss. c.p.c.).

    Lintroduzione del filtro dinammissibilit in appello presta il

    fianco alle seguenti obiezioni. In primo luogo, facile prevedere un

    ulteriore aggravio del carico di lavoro della Corte di cassazione, gi

    sovraccarica oltre misura (nel 2011, nel civile: 30889 ricorsi so-

    pravvenuti; 32.948 definiti; 95.594 pendenti a fine anno) (1) e cos

    difficilmente in grado di garantire luniforme interpretazione del di-ritto, nonostante gli sforzi dei giudici addetti. Come si osservato:

    lappello infatti serve non solo a dare sfogo pieno alla garanzia

    soggettiva dellimpugnazione [..], ma assolve anche [..] alla funzione

    di primo filtro allaccesso in Cassazione. Ed infatti a fronte dei circa

    centoventimila appelli civili annui abbiamo solo circa venticinque-

    mila ricorsi per cassazione (dedotti i ricorsi avverso le decisioni tri-

    butarie e i regolamenti di giurisdizione e di competenza): abolire

    lappello significherebbe fare aumentare a dismisura il numero dei

    ricorsi per cassazione in quanto questo sarebbe lunico rimedio or-

    dinario attraverso cui dare sfogo alla garanzia soggettivadellimpugnazione: con ulteriore aggravio dei problemi della nostra

    Corte suprema (Proto Pisani 2010). Ebbene, in tutti i casi di pro-

    nuncia dinammissibilit lappello sostanzialmente abolito.

    In secondo luogo, il parametro di giudizio che limpugnazione

    non abbia una ragionevole probabilit di essere accolta concede

    un margine di apprezzamento eccessivo al giudice

    (1) Cfr. http://www.cortedicassazione.it/Documenti/CCStatisticheCivile_2011.pdf.

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    dellimpugnazione, poich gli consente di dichiarare inammissibile

    unimpugnazione che pur abbia una probabilit di essere accolta,

    sol che questa probabilit sia a suo giudizio non ragionevole. Non

    si sa bene che cosa ci significhi in via generale ed astratta. Lo si

    potr sapere solo dopo aver letto la succinta motivazione

    dellordinanza che reca questo giudizio. A fronte di un sottilissimo

    strato di appelli manifestamente infondati sotto ogni cielo, vi sar

    la maggior parte dei casi in cui il giudizio dinammissibilit signifi-

    cher molte cose diverse, a seconda del temperamento e della vo-

    lont del giudice che lo pronuncia. inevitabile infatti che un pa-

    rametro cos formulato, applicato ad uno strumento nuovo per il

    nostro ordinamento, apra la porta ad un volontarismo giudiziale

    difficilmente tollerabile in considerazione delle condizioni attuali

    delle relazioni tra giudici ed avvocati in Italia.

    41. Conclusioni sullappello.Vi spazio per unosservazione

    conclusiva.

    Una lenta evoluzione storica ha progressivamente ridotto al-

    cuni tratti caratteristici dellappello. Originariamente modellato

    sullo schema del gravame, lappello se ne discosta attualmente, sia

    perch richiede lindicazione dei motivi specifici di impugnazione;sia perch tali motivi possono essere impiegati anche per far valere

    nullit (errores in procedendo). In questultimo caso vi necessa-

    riamente una fase rescindente, per consentire la rinnovazione degli

    atti nulli davanti allo stesso giudice di appello o, in casi espressa-

    mente previsti, davanti al giudice di primo grado (artt. 353 e 354).

    Inoltre, la proposizione dellappello non sospende pi

    lefficacia esecutiva della sentenza di primo grado (v. artt. 282 e

    337, 1 comma, nonch indietro).

    La sentenza dappello non sostituisce sempre la sentenza di

    primo grado: non in caso di rimessione della causa al giudice diprimo grado, e probabilmente nemmeno qualora la conferma della

    sentenza di primo grado avvenga a seguito della mera dichiarazione

    di infondatezza delle censure mosse.

    Leffetto devolutivo, tendenzialmente, non automatico: in

    base al diritto positivo principio generale del nostro ordinamento

    non appare il doppio grado di giurisdizione (che non stato munito

    di garanzia costituzionale, almeno per quanto riguarda il processo

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    civile), ma semplicemente lappellabilit della sentenza di primo

    grado.Infine in atto una tendenza a limitare le nuove eccezioni e

    le nuove prove in appello.

    In sintesi, lappello civile sta perdendo le caratteristiche del

    mezzo di gravame per avvicinarsi al modello dellazione di impu-

    gnazione.

    42. Ricorso per cassazione. La Cassazione un istituto in

    cui si combinano due elementi complementari: la Corte di cassa-

    zione, che posta al vertice del sistema delle impugnazioni con pe-

    culiari funzioni e il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione

    che, diversamente dagli altri, inscindibilmente connesso ad un

    determinato organo (art. 360 ss.).

    43. Corte di cassazione. Dal 1923 la Corte suprema di cas-

    sazione unica ed ha sede a Roma. In precedenza esistevano cin-

    que Cassazioni regionali (Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo),

    sopravvissute alla unificazione dellItalia. Alle sezioni civili della

    Corte di cassazione sono addetti attualmente circa 140 magistrati.

    44. Segue: esatta osservanza della legge. La Corte di cassa-

    zione adempie una funzione peculiare: assicura che i giudici inter-

    pretino e applichino esattamente le norme giuridiche (v. art. 65 del-

    la legge sullordinamento giudiziario). Lesattezza dellapplicazione

    giudiziale del diritto non commisurata alla decisione della singola

    controversia, quanto al significato generale della legge.

    Questa funzione che il legislatore ha cercato di potenziare

    sebbene in modo discutibile con la riforma del 2006 e poi con la ri-

    forma del 2009 - si chiama nomofilachia e si distingue dalla fun-

    zione di offrire alla parte che si vista dar torto dal giudice unostrumento di controllo della giustizia e della validit della sentenza

    (a tale ultimo riguardo si parla di funzione di garanzia soggettiva,

    assolta ad es. dallappello). La nomofilachia ha un risvolto di diritto

    costituzionale, perch strumento di coordinamento tra la giuri-

    sprudenza e lattivit legislativa.

    45. Segue: uniforme interpretazione. Sempre nella funzione

    di nomofilachia pu essere compreso lo scopo della Corte di cassa-

    Commento [RC24]: Art. 65 r.d. n. 12del 1941. Attribuzioni della corte supremadi cassazione. La corte suprema di cas-sazione, quale organo supremo della giusti-zia, assicura l'esatta osservanza e l'uniformeinterpretazione della legge, l'unit del dirit-to oggettivo nazionale, il rispetto dei limitidelle diverse giurisdizioni; regola i conflittidi competenza e di attribuzioni, ed adempiegli altri compiti ad essa conferiti dalla leg-ge.

    La corte suprema di cassazione ha sede inRoma ed ha giurisdizione su tutto il territo-rio dello Stato.

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    zione di uniformare su tutto il territorio nazionale lapplicazione

    giudiziale del diritto. Anche questo scopo assume rilievo costituzio-nale, poich un aspetto dellattuazione del principio di uguaglian-

    za (art. 3 Cost.). In un ordinamento come quello italiano, in cui il

    diritto formulato di regola con norme generali ed astratte, pu

    accadere infatti che giudici diversi, in casi analoghi, di fronte a di-

    sposizioni spesso oscure e contraddittorie, adottino decisioni con-

    trastanti sulla base di interpretazioni diverse della stessa disposi-

    zione di legge.

    46. Efficacia di precedente. - In sintesi, la funzione della Corte

    di cassazione attiene alla formazione e al perfezionamento del dirit-

    to da applicarsi non tanto o non solo alla controversia in atto, ben-

    s a quelle future, affinch tra le diverse possibili interpretazioni

    della stessa legge una prevalga sulle altre e si imponga per

    lautorit e il prestigio dellorgano che lha adottata.

    Nel decidere il ricorso, la Corte fissa una interpretazione che

    deve avere valore persuasivo ed esemplare per tutti i giudici

    dellordinamento. Si tratta di unefficacia di precedente nei con-

    fronti di futuri giudizi tra altre parti. Tale efficacia promana dal

    principio o dalla regola di diritto che la Corte ha posto alla basedella risoluzione della controversia. Alla ratio decidendisi contrap-

    pongono gli obiter dictae laccertamento dei fatti rilevanti.

    Il precedente giudiziario considerato fonte del diritto negli

    ordinamenti anglosassoni. Negli ordinamenti dellEuropa continen-

    tale prevale lopinione contraria, ma la diversit maggiore sul

    piano della teoria che su quello della prassi, poich anche in tali

    ordinamenti la conoscenza dei precedenti rappresenta un essenzia-

    le strumento per cogliere il diritto concretamente vigente in un de-

    terminato momento storico (A. Pizzorusso, 1990, 158).

    47. Segue: pubblico ministero e ricorso nellinteresse della leg-

    ge. La funzione della Corte di cassazione di assicurare lesatta e

    luniforme applicazione giudiziale del diritto trova particolare

    espressione nel ruolo del pubblico ministero e nel ricorso

    nellinteresse della legge.

    Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla

    Corte di cassazione (art. 70, 2 comma) e, nelludienza di discus-

    sione, prende la parola dopo il relatore e gli avvocati, esponendo

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    oralmente le sue conclusioni motivate (art. 379). Il pubblico mini-

    stero lultimo soggetto che prende la parola, mentre le parti rive-stono una posizione defilata: come ad attestare che linteresse

    principale che si mira a tutelare non quello privato

    alleliminazione della sentenza ingiusta o invalida, ma quello pub-

    blico alla esatta interpretazione della legge, del quale il pubblico

    ministero portatore.

    Inoltre il procuratore generale presso la Corte di cassazione

    ha la legittimazione a proporre il ricorso nellinteresse della legge,

    senza che le parti possano giovarsi delleventuale cassazione della

    sentenza, se le stesse non hanno tempestivamente proposto ricorso

    o vi hanno rinunciato (art. 363). Listituto stato applicato molto

    raramente, ma si rivela di notevole interesse sul piano dogmatico,

    poich consente di scorgere la separazione tra linteresse pubblico

    alla esatta e uniforme interpretazione della legge e linteresse priva-

    to alla sentenza giusta. Mentre questultimo appare gi soddisfatto

    dalla decisione alla quale le parti si sono acquietate (la sentenza

    ormai passata in giudicato), rimane invece da soddisfare

    linteresse pubblico, che ora si mostra perfettamente isolato

    dallinteresse privato (P.Calamandrei - C. Furno). Poich le parti

    non si giovano della cassazione della sentenza, lo scopo dellistitutoconsiste nelleliminare quella scorretta interpretazione della legge,

    quel precedente giurisprudenziale del giudice di merito e soprattut-

    to nel far emergere un precedente della Corte che possa imporsi in

    forza del prestigio e della posizione dellorgano da cui proviene.

    Questo istituto stato completamente ristrutturato e amplia-

    to con la riforma del 2006. Ecco il nuovo testo dellart. 363(modifi-

    che evidenziate): Principio di diritto nell'interesse della legge.

    Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o

    vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non ricorri-

    bile in cassazione e non altrimenti impugnabile, il Procuratoregenerale presso la Corte di cassazione pu chiedere che la Corte

    enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il

    giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

    La richiesta del procuratore generale, contenente una sinte-

    tica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamen-

    to dell'istanza, rivolta al primo presidente, il quale pu disporre

    che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione

    di particolare importanza.

    Commento [RC25]: 379. Discussione. All'udienza il relatore riferisce i fatti ri-

    levanti per la decisione del ricorso, il con-tenuto del provvedimento impugnato e, inriassunto, se non vi discussione delle par-ti, i motivi del ricorso e del controricorso.Dopo la relazione il presidente invita gli

    avvocati delle parti a svolgere le loro difese.Quindi il pubblico ministero espone oral-

    mente le sue conclusioni motivate (1).Non sono ammesse repliche, ma gli avvo-cati delle parti possono nella stessa udienzapresentare alla corte brevi osservazioni periscritto sulle conclusioni del pubblico mini-stero.

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    Il principio di diritto pu essere pronunciato dalla Corte an-

    che d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti dichiaratoinammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa di parti-

    colare importanza.

    La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento

    del giudice di merito.

    48. Segue: unitariet della Corte e ristrettezza del collegio.

    Affinch la Corte svolga efficacemente la propria funzione di nomo-

    filachia, necessario che sotto il profilo organizzativo sia un organo

    unitario e composto da un numero ristretto di giudici.

    Se la Corte di cassazione non fosse un organo unitario, le di-

    verse Corti di cassazione potrebbero risolvere diversamente i mede-

    simi problemi interpretativi e ci impedirebbe la formazione di

    ununica interpretazione capace di imporsi su tutte le altre e di di-

    venire cos un precedente cui attenersi nelle future decisioni.

    La composizione ristretta parimenti indispensabile. Quanto

    maggiore il numero dei giudici addetti allorgano, tanto pi nu-

    merosi sono i collegi giudicanti e maggiore la possibilit che le

    stesse questioni di diritto siano decise contraddittoriamente. In tal

    modo la Corte non solo non in grado di svolgere compiutamentela sua funzione istituzionale, ma rischia di divenire essa stessa, a

    causa della sua struttura organizzativa, fattore di disorientamento

    della giurisprudenza.

    Ottimale sarebbe una Corte composta da un numero molto

    ristretto di magistrati (dieci o quindici), che si riunisca e decida

    sempre nella stessa composizione, come la Corte suprema degli

    Stati Uniti o la nostra Corte costituzionale. A tal fine necessario

    che il numero dei ricorsi sia limitato, altrimenti inevitabile, per

    far fronte al carico di lavoro, aumentare il numero dei giudici, dei

    collegi, delle sezioni e quindi le possibilit di contrasti di giurispru-denza.

    In presenza di un contrasto di decisioni tra le sezioni sulla

    medesima questione di diritto possibile affidare la composizione

    del conflitto ad una sezione allargata e particolarmente autorevole

    della stessa Corte, le Sezioni Unite, nella speranza che lindirizzo

    espresso con la sua decisione venga seguito dalle sezioni semplici.

    Introdotto originariamente in Francia, un sistema di questo tipo

    stato adottato poi anche in Italia (art. 374).

    Commento [RC26]: 374. Pronuncia asezioni unite . La Corte pronuncia a se-zioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'art.360 e nell'art. 362 (att. p.c. 142). Tuttavia,tranne che nei casi di impugnazione delledecisioni del Consiglio di Stato e della Cor-te dei conti, il ricorso pu essere assegnato

    alle sezioni semplici, se sulla questione digiurisdizione proposta si sono gi pronun-ciate le sezioni unite.Inoltre il primo presidente pu disporre che

    la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsiche presentano una questione di diritto gidecisa in senso difforme dalle sezioni sem-plici, e su quelli che presentano una que-stione di massima di particolare importan-za.Se la sezione semplice ritiene di non con-

    dividere il principio di diritto enunciatodalle sezioni unite, rimette a queste ultime,con ordinanza motivata, la decisione del ri-corso.In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a

    sezione semplice .

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    49.Corte di cassazione come corte suprema? La Costituzioneitaliana limita il ricorso per cassazione contro le decisioni del Con-

    siglio di Stato e della Corte dei conti ai soli motivi inerenti la giuri-

    sdizione (art. 111, 8 comma Cost.).

    La Corte di cassazione svolge cos sulle decisioni di tali orga-

    ni un controllo delicato, che, in relazione al Consiglio di Stato, con-

    cerne addirittura la distinzione tra interesse legittimo e interesse di

    fatto. Tuttavia essa non pu garantire luniforme interpretazione

    del diritto nazionale in quei settori del diritto sostanziale e proces-

    suale, che sono affidati al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

    In tali settori, la funzione di nomofilachia svolta da questi giudici

    speciali. Ci impedisce alla Corte di cassazione di svolgere piena-

    mente il suo ruolo di organo supremo della giustizia (art. 65 del r.

    d. sullordinamento giudiziario).

    Con il recente progressivo allargamento dellambito della giu-

    risdizione esclusiva del giudice amministrativo (pur successiva-

    mente ridimensionato da un paio di pronunce della Corte costitu-

    zionale nel biennio 2004-2006), la limitazione del ricorso in cassa-

    zione contro le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti

    la giurisdizione diventa sempre pi discutibile. Combinato conquesta limitazione, quellallargamento mina lunit della giurispru-

    denza, poich sottrae notevoli settori dellordinamento al controllo

    della Corte di cassazione. immanente il rischio di creare due ma-

    gistrature di vertice chiamate a pronunciarsi in ultima istanza sul-

    la interpretazione delle stesse disposizioni di legge, senza alcuna

    possibilit di unificare le due giurisprudenze.

    50. Rapporti tra Corte di cassazione e Corte costituzionale. In

    alcuni ordinamenti stranieri la Corte suprema svolge non solo la

    funzione di nomofilachia, ma controlla anche la costituzionalitdelle leggi: la Corte Suprema Federale statunitense organo di ver-

    tice sia per linterpretazione del diritto federale, sia per la soluzione

    delle questioni di costituzionalit.

    Un sistema di questo tipo ha caratterizzato anche

    lordinamento italiano dallentrata in vigore della Costituzione fino

    alla istituzione della Corte costituzionale nel 1956. In tale fase il

    controllo di costituzionalit era esercitato in forma diffusa dai giu-

    dici comuni, per cui la Corte di cassazione ebbe lopportunit di

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    svolgere un ruolo simile a quello della Corte americana. La scarsa

    attitudine dimostrata dai magistrati che in quel periodo compone-vano la Corte a svolgere efficacemente tale ruolo [..] imped che tale

    sistema potesse risultare abbastanza efficace da far sentire come

    superflua leffettiva costituzione della Corte costituzionale (A. Piz-

    zorusso).

    La Corte costituzionale inizia ad operare nella primavera del

    1956, assumendo il monopolio delle decisioni sulle controversie re-

    lative alla legittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi for-

    za di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134 Cost.).

    Nellordinamento italiano si creano cos due organi di vertice con

    due competenze diverse: luna per il controllo di costituzionalit

    delle leggi, laltra per la garanzia della esatta ed uniforme interpre-

    tazione del diritto nazionale. La distinzione sembra ben delineata,

    ma si rivela assai difficile da attuare, poich la Corte costituzionale,

    dovendo interpretare le norme di legge sottoposte al suo controllo,

    viene a rompere quella sorta di monopolio dellinterpretazione che

    lart. 65 dellordinamento giudiziario attribuisce invece alla Cassa-

    zione ed a proporsi come punto di riferimento alternativo ad essa

    per i giudici di merito (A. Pizzorusso).

    51. Segue: diritto vivente. Il problema dei rapporti tra le due

    Corti, fortemente sentito nei primi anni dallentrata in vigore della

    Costituzione, stato successivamente risolto seguendo le seguenti

    linee direttrici. Spetta esclusivamente al giudice ordinario, alla Cor-

    te di cassazione, il compito di individuare lesatta interpretazione

    della legge. La Corte costituzionale controlla la conformit della

    legge, cos come interpretata dal giudice ordinario, alla Costituzio-

    ne. Oggetto del suo controllo il diritto vivente consolidato attra-

    verso le interpretazioni costanti della Corte di cassazione.

    Affinch questa separazione di competenze funzioni, occorreche la disposizione di legge sottoposta al sindacato della Corte co-

    stituzionale sia divenuta diritto vivente, si sia cio formata

    quellinterpretazione consolidata cui abbia contribuito anche

    lorgano di vertice della giurisdizione ordinaria, la Corte di cassa-

    zione. Fino a venti anni fa ci si verificava necessariamente: essen-

    dosi accumulato un certo arretrato, i tempi di decisione della Corte

    costituzionale erano lunghi. Tra la rimessione alla Corte della que-

    stione di costituzionalit e la sua pronuncia trascorrevano in media

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    quattro o cinque anni, per cui vi era la possibilit, anche per una

    legge appena entrata in vigore, dellintervento di una pronuncia

    della Corte di cassazione.

    52. Segue: interpretazione conforme a Costituzione. Nel

    1988-89, grazie soprattutto alliniziativa del suo Presidente, la Cor-

    te costituzionale riuscita ad eliminare le cinque o seimila que-

    stioni pendenti di arretrato, utilizzando lespediente di portare in

    udienza pubblica le sole questioni ritenute importanti, liquidando

    le altre col meccanismo della manifesta infondatezza o inammissi-

    bilit. Grazie a ci, attualmente la Corte riesce a pronunciarsi in

    media entro alcuni mesi dalla rimessione della questione. Con ri-

    guardo alle leggi appena entrate in vigore, essa si trovata a dover

    deliberare prima ancora che si sia formato sul punto un indirizzo

    interpretativo ad opera della Corte di cassazione.

    Lequilibrio prima raggiunto si quindi di nuovo infranto e

    non si intravedono linee per un nuovo assestamento, se non quella

    che tende a valorizzare sempre di pi il canone dellinterpretazione

    conforme a Costituzione da parte dei giudici comuni (la Corte chie-

    de ai giudici di rimettere la questione solo quando impossibile da-

    re alla legge uninterpretazione conforme a costituzione).

    - necessit di introdurre anche nel nostro ordinamento il ri-

    corso individuale di costituzionalit ( la Verfassungsbeschwerde

    dellordinamento tedesco) affinch la Corte costituzionale abbia la

    possibilit di dire lultima parola.

    53. Segue: sentenze impugnabili. Ai sensi dellart. 360, 1

    comma, possono essere impugnate con ricorso per cassazione le

    sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (su que-

    ste ultime, v. indietro).Come si gi ricordato (v. indietro), ai fini del rispetto della

    garanzia costituzionale del ricorso in cassazione (art. 111, 7 com-

    ma Cost.), la Corte di cassazione intende per sentenza ogni provve-

    dimento decisorio relativo a diritti ed avente attitudine al giudicato

    formale e sostanziale. Questa interpretazione stata accolta dalla

    riforma del 2006 (v. ultimo comma dellart. 360).

    Commento [VAC27]: spiegazione a le-zione nonch il mio contributo su Giur. it.,2009, http://tinyurl.com/yg9a42y

    Commento [RC28]: 360. Sentenzeimpugnabili e motivi di ricorso.Le sen-tenze pronunciate in grado d'appello o inunico grado (p.c. 339) possono essere im-

    pugnate con ricorso per cassazione (2

    Commento [RC29]: Contro le sentenzee contro i provvedimenti sulla libert per-sonale, pronunciati dagli organi giurisdi-zionali ordinari o speciali, sempre am-messo ricorso in Cassazione per violazionedi legge. Si pu derogare a tale norma sol-tanto per le sentenze dei tribunali militari intempo di guerra.

    Commento [RC30]: Le disposizioni dicui al primo comma e terzo comma si ap-plicano alle sentenze ed ai provvedimentidiversi dalla sentenza contro i quali am-messo il ricorso per cassazione per viola-zione di legge.

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    La riforma del 2006 ha escluso la ricorribilit immediata in

    cassazione delle sentenze non definitive su questioni (v. art. 360,comma 3).

    54. Segue: motivi limitati. Il ricorso per cassazione un mez-

    zo di impugnazione a motivi limitati: lart. 360 elenca in cinque

    numeri i motivi per i quali si pu ricorrere (v. avanti).

    In coerenza con la funzione della Corte di cassazione, il ricor-

    so proponibile per motivi di diritto (quaestiones iuris).

    55. Segue: azione di impugnazione. Il ricorso per cassazione

    modellato sullo schema delle azioni di impugnazione.

    Il suo scopo non infatti quello di ottenere un riesame ex no-

    vo sul merito della stessa controversia, bens di conseguire dalla

    Corte una decisione sulla diversa controversia concernente il diritto

    del ricorrente ad ottenere lannullamento della sentenza per

    lesistenza del vizio fatto valere con il ricorso (fase rescindente).

    Se il ricorso rigettato, la sentenza impugnata passa in giu-

    dicato.

    Se il ricorso accolto, la sentenza impugnata annullata e si

    apre la fase rescissoria, che conduce alla decisione della causa nelmerito (nei limiti in cui ha operato lannullamento), davanti ad un

    giudice di regola diverso dalla Suprema Corte e di grado pari a

    quello che ha pronunciato la sentenza cassata (art. 383, 1 com-

    ma).

    Il ricorso per cassazione si discosta dal modello delle azioni

    di impugnazione, poich la sentenza che dichiara esistente il vizio

    non ha funzione esclusivamente rescindente, ma anche parziale

    carattere rescissorio, sostitutivo, nella parte in cui enuncia statui-

    zioni positive vincolanti nella fase rescissoria (in primo luogo, il

    principio di diritto).Con una modificazione inserita nella Novella del 1990 stato

    attribuito alla Corte di cassazione il potere di unificare presso se

    stessa la fase rescindente e quella rescissoria, decidendo nel merito

    la controversia qualora non siano necessari ulteriori accertamenti

    di fatto. La riforma del 2006 ha poi riformulato la norma, tenendo

    conto della prassi giurisprudenziale estensiva (v. i primi due commi

    dellart. 384, nella loro attuale versione).

    Commento [RC31]:Non sono imme-diatamente impugnabili con ricorso percassazione le sentenze che decidono di que-stioni insorte senza definire, neppure par-zialmente, il giudizio. Il ricorso per cassa-zione avverso tali sentenze pu essere pro-posto, senza necessit di riserva, allorchsia impugnata la sentenza che definisce,anche parzialmente, il giudizio.

    Commento [RC32]: 383. Cassazionecon rinvio. La corte, quando accoglie ilricorso per motivi diversi da quelli richia-mati nell'articolo precedente, rinvia la causaad altro giudice di grado pari a quello cheha pronunciato la sentenza cassata (p.c. 392ss.).

    Commento [RC33]: 384. Enunciazio-ne del principio di diritto e decisione dellacausa nel merito. La Corte enuncia ilprincipio di diritto quando decide il ricorsoproposto a norma dell'art. 360, primocomma, n. 3), e in ogni altro caso in cui,decidendo su altri motivi del ricorso, risol-ve una questione di diritto di particolareimportanza.La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa

    la sentenza rinviando la causa ad altro giu-dice, il quale deve uniformarsi al principiodi diritto e comunque a quanto statuito da l-la Corte, ovvero decide la causa nel meritoqualora non siano necessari ulteriori accer-tamenti di fatto.

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    56. Motivi di ricorso attinenti alla giurisdizione e alla competen-

    za. Lart. 360, n. 1 prevede i motivi attinenti alla giurisdizione,cio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del-

    la pubblica amministrazione, dei giudici speciali, del giudice stra-

    niero (v. indietro).

    La Corte pu essere chiamata a pronunciarsi sulla questione

    di giurisdizione mediante ricorso contro una sentenza del giudice

    ordinario o speciale emessa in grado di appello o in unico grado,

    nonch, mediante regolamento di giurisdizione, finch la causa non

    sia decisa nel merito in primo grado davanti al giudice ordinario

    (art. 41) o amministrativo.

    Se il ricorso accolto, occorre distinguere le seguenti ipotesi

    (art. 382, 1 e 3 comma).

    Se affermata la giurisdizione del giudice ordinario (negata

    invece nella sentenza impugnata), si ha cassazione con rinvio al

    giudice dappello o al giudice di primo grado, a seconda che la giu-

    risdizione sia stata negata dal solo giudice dappello o anche dal

    giudice di primo grado.

    Se negata la giurisdizione del giudice ordinario (affermata

    invece nella sentenza impugnata), si ha sicuramente cassazione

    senza rinvio nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione neiconfronti della pubblica amministrazione (v. indietro) e di difetto di

    giurisdizione del giudice italiano (v. indietro). Nellipotesi di dichia-

    razione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perch for-

    nito di giurisdizione un giudice speciale (v. indietro), si ha cassa-

    zione con rinvio e il processo prosegue davanti al giudice speciale,

    dopo un importante sentenza della Corte di cassazione del 2007

    che ha superato un precedente lorientamento contrario. Questo

    indirizzo stato recepito dal legislatore, con lart. 59 l. n. 69 del

    2009, che abbiamo esaminato indietro, nella dispensa sulle que-

    stioni di giurisdizione.Sul ricorso per violazione delle norme attinenti alla compe-

    tenza (art. 360, n. 2), v. indietro.

    Se il ricorso accolto, si ha sempre cassazione con rinvio e

    prosecuzione del processo exart. 50, innanzi al giudice (normal-

    mente di primo grado) indicato come competente (art. 382, 2

    comma).

    Commento [RC34]: 360. Sentenzeimpugnabili e motivi di ricorso . Lesentenze pronunciate in grado d'appello oin unico grado (p.c. 339) possono essereimpugnate con ricorso per cassazione:1) per motivi attinenti alla giurisdizione

    (p.c. 37, 41, 3741 , 382, 386)

    Commento [RC35]: 382. Decisionedelle questioni di giurisdizione e di compe-tenza. La corte, quando decide una que-stione di giurisdizione (p.c. 37, 360 n. 1,368), statuisce su questa, determinando,quando occorre, il giudice competente (p.c.386).Quando cassa per violazione delle norme

    sulla competenza, statuisce su questa (p.c.360 n. 2).Se riconosce che il giudice del quale si im-

    pugna il provvedimento e ogni altro giudicedifettano di giurisdizione (p.c. 37), cassasenza rinvio. Egualmente provvede in ognialtro caso in cui ritiene che la causa non

    poteva essere proposta o il processo prose-guito (p.c. 3852 , 389).

    Commento [RC36]: Cass., sez. un., 22-02-2007, n. 4109.La corte di cassazione, che accolga il ricor-so proposto avverso declinatoria di giuri-sdizione emessa erroneamente dal consigliodi stato in favore del giudice ordinario, de-ve cassare la sentenza impugnata con rinvio

    al consiglio di stato (nella motivazione, siafferma che possibile la translatio iudiciinei rapporti tra giudice ordinario e giudicespeciale).

    Commento [RC37]: Art. 360 2) perviolazione delle norme sulla competenza,quando non prescritto il regolamento dicompetenza (p.c. 42).

    Commento [RC38]: Quando cassa perviolazione delle norme sulla competenza,statuisce su questa (p.c. 360 n. 2)

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    57. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il ri-

    corso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme didiritto (art. 360, n. 3) costituisce il fulcro sul quale listituto della

    cassazione civile si fonda. La riforma del 2006