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NOTIZIARIO N. 24 – 15 OTTOBRE 2013 AFFARI GENERALI CONFIMI IMPRESA Ravenna - INAIL: Seminario Tecnico – “Le comunicazioni telematiche”. Ravenna, 21 ottobre 2013 pag. 3 NUOVO CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA: incontro di approfondimento riservato ai Soci. Ravenna, 23 ottobre 2013 pag. 4 Eurosportello di Ravenna: seminario sulla tutela di marchi e brevetti – Ravenna, 31 ottobre 2013. pag. 5 Provincia di Ravenna – avviso pubblico: ricognizione per manifestazioni di interesse per l’attivazione di collegamenti marittimi per passeggeri e merci nell’anno 2014. pag. 8 AMBIENTE E SICUREZZA Circolazione carrelli elevatori su strada pubblica: circolare DTG. pag. 27 Pallet rigenerati: attenzione ai “pallet blu”! pag. 28 Rinnovi – con AUA – delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate prima del 2000. pag. 29 SISTRI: mese di ottobre 2013 transitorio per l’applicazione. pag. 30 ECONOMICO CONFIDI Romagna e Ferrara: finanziamento 13° mensilità e acconto imposte. pag. 31 FORMAZIONE Corso formazione: “Costruire la visione di impresa per il futuro: il processo di direzione e la strategia d’impresa”. pag. 34 Corso formazione: “Norme, regole e adempimenti per lavorare sui mercati esteri: principi di contrattualistica internazionale”. pag. 36 Corso formazione: “Talento e creatività nelle PMI: motivare e valorizzare il potenziale innovativo delle persone”. pag. 37 Corso formazione: “L’organizzazione dell’ufficio export”. pag. 38 SINDACALE E PREVIDENZIALE Nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CONFIMI IMPRESA MECCANICA – ipotesi di accordo del 1° ottobre 2013: circolare esplicativa. pag. 40 DURC e contratti pubblici: chiarimenti sulle modifiche normative apportate dal “Decreto del fare”. pag. 51 INAIL: rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dall’1 luglio 2013. pag. 58 Nuova indennità di disoccupazione (ASpI o mini ASpI) – liquidazione una tantum in caso di lavoro autonomo, attività d’impresa o associazione in cooperativa: istruzioni INPS. pag. 61 Indice di rivalutazione T.F.R. mese di settembre 2013. pag. 67

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NOTIZIARIO N. 24 – 15 OTTOBRE 2013 AFFARI GENERALI

CONFIMI IMPRESA Ravenna - INAIL: Seminario Tecnico – “Le comunicazioni telematiche”. Ravenna, 21 ottobre 2013

pag. 3

NUOVO CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA: incontro di approfondimento riservato ai Soci. Ravenna, 23 ottobre 2013

pag. 4

� Eurosportello di Ravenna: seminario sulla tutela di marchi e brevetti – Ravenna, 31 ottobre 2013. pag. 5

� Provincia di Ravenna – avviso pubblico: ricognizione per manifestazioni di interesse per l’attivazione di collegamenti marittimi per passeggeri e merci nell’anno 2014. pag. 8

AMBIENTE E SICUREZZA

� Circolazione carrelli elevatori su strada pubblica: circolare DTG. pag. 27

� Pallet rigenerati: attenzione ai “pallet blu”! pag. 28

� Rinnovi – con AUA – delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate prima del 2000. pag. 29

� SISTRI: mese di ottobre 2013 transitorio per l’applicazione. pag. 30

ECONOMICO

� CONFIDI Romagna e Ferrara: finanziamento 13° mensilità e acconto imposte. pag. 31

FORMAZIONE

� Corso formazione: “Costruire la visione di impresa per il futuro: il processo di direzione e la strategia d’impresa”. pag. 34

� Corso formazione: “Norme, regole e adempimenti per lavorare sui mercati esteri: principi di contrattualistica internazionale”. pag. 36

� Corso formazione: “Talento e creatività nelle PMI: motivare e valorizzare il potenziale innovativo delle persone”. pag. 37

� Corso formazione: “L’organizzazione dell’ufficio export”. pag. 38

SINDACALE E PREVIDENZIALE

Nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CONFIMI IMPRESA MECCANICA – ipotesi di accordo del 1° ottobre 2013: circolare esplicativa.

pag. 40

� DURC e contratti pubblici: chiarimenti sulle modifiche normative apportate dal “Decreto del fare”. pag. 51

� INAIL: rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dall’1 luglio 2013. pag. 58

� Nuova indennità di disoccupazione (ASpI o mini ASpI) – liquidazione una tantum in caso di lavoro autonomo, attività d’impresa o associazione in cooperativa: istruzioni INPS. pag. 61

� Indice di rivalutazione T.F.R. mese di settembre 2013. pag. 67

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AFFARI GENERALI

CONFIMI IMPRESA MECCANICA

e

il nuovo CCNL per i dipendenti delle imprese del settore metalmeccanico,

della installazione di impianti e orafo-argentiero

Incontro di approfondimento riservato alle Aziende associate

Il 1° ottobre 2013 CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto l’ipotesi di accordo con FIM-CISL e UILM-UIL per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La nostra Associazione ha già provveduto a divulgare una prima circolare esplicativa, ma in considerazione della rilevanza dell’argomento, si ritiene opportuno invitare le Aziende associate ad uno specifico incontro di approfondimento.

Relatori:

Dott. Giuseppe Vaira Responsabile Area lavoro e relazioni industriali

Dott. Fabio Magnani Funzionario Area lavoro e relazioni industriali

Mercoledì 23 ottobre 2013 alle ore 15°°

presso

CONFIMI IMPRESA Ravenna

Via Maestri del Lavoro, 42/ f - Ravenna (Fornace Zarattini)

(Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria presenza utilizzando il seguente modulo)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da inviare entro martedì 22 ottobre p.v. al fax 0544.270210)

Nome ________________________ Cognome _______________________

Azienda ___________________________________________ __________

Via _______________________________________________ n. ________

Città ______________________________________ Cap ______________

Tel. ____________________________ Fax ___________________________

E-mail ____________________________________________ __________

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AFFARI GENERALI

OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA

SEMINARIO SULLA TUTELA DI MARCHI E BREVETTI

RAVENNA, 31 OTTOBRE 2013

Segnaliamo alle aziende interessate questo seminario organizzato dall’Eurosportello di Ravenna

per il prossimo giovedì 31 ottobre in tema di protezione dei marchi dalla contraffazione in

Internet e valorizzazione economica dei brevetti.

Infatti l’avvento di Internet ha reso possibile la promozione a livello mondiale dei marchi di

prodotti e servizi delle imprese di qualsiasi dimensione ma, al tempo stesso, ha generato nuove

modalità e forme di “contraffazione informatiche”.

Quindi, è sempre più importante che i titolari dei marchi abbiano una conoscenza strategica

circa l’utilizzo lecito o illecito (conforme o non conforme) dei loro marchi da parte dei terzi, sui

motori di ricerca, siti web, social media, piattaforme di commercio elettronico, ecc.

Tramite i servizi di Internet brand intelligence e possibile elaborare dei report informativi

dettagliati di quanto avviene sulla rete e quindi impostare corrette strategie commerciali e/o di

tutela del patrimonio aziendale.

Nel corso del seminario, inoltre, verrà affrontato il tema della valorizzazione economica dei

brevetti, come leva di sviluppo delle Imprese.

CSB racconterà il suo metodo, messo a punto con l’obiettivo di facilitare il complesso percorso

che porta un brevetto al mercato; al termine del seminario e nel primo pomeriggio, previa

prenotazione, sono previsti incontri individuali di approfondimento con i relatori.

La partecipazione è gratuita

In allegato il programma dettagliato con la relativa scheda di iscrizione.

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Protezione dei marchi dalla

contraffazione in Internet e

valorizzazione economica dei

breve�: le metodologie di

CONVEY e di CSB

CCIAA Ravenna

31 Ottobre 2013 (ore 9.00–13.00)

Sala Verde

Ingresso Via di Roma 89

ISCRIZIONI

La partecipazione è gratuita,

previa iscrizione entro il 29 Ottobre 2013

On line: Ravenna: www.ra.camcom.it/eurosportello

Via Fax o e-mail:

fax: 0544-218731 e-mail: [email protected]

Partecipante________________________________________

Azienda ____________________________________________

C.F. _______________________________________________

Indirizzo____________________________________________

Città __________________________ Cap _______________

Tel ______________________ Fax _____________________

E-mail _____________________________________________

Attività _________________________________

___________________________________

Desidero avere un incontro individuale con:

__________________________________

(Specificare il nome) Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e saranno trattati in formato elettro-nico e/o cartaceo da parte dell’Az. Sp. SIDI Eurosportello di Ravenna e i partner del consorzio Simpler, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati sa-ranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmesse a terzi anche all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o la cancellazione. Il titolare del trattamento dei dati è Eurosportello.

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L’avvento di Internet ha reso possibile la promozione

a livello mondiale dei Marchi di prodotti e servizi

delle imprese di qualsiasi dimensione ma, al tempo

stesso, ha generato nuove modalità e forme di

“contraffazione informatiche”. Quindi, è sempre più

importante che i titolari dei marchi abbiano una

conoscenza strategica circa l’utilizzo lecito o illecito

(conforme o non conforme) dei loro marchi da parte

dei terzi, sui motori di ricerca, siti web, social

media, piattaforme di commercio elettronico, ecc..

Tramite i servizi di Internet brand intelligence è

possibile elaborare dei report informativi dettagliati

di quanto avviene sulla rete e quindi impostare

corrette strategie commerciali e/o di tutela del

patrimonio aziendale.

Nel corso del seminario, inoltre, verrà affrontato il

tema della valorizzazione economica dei Brevetti,

come leva di sviluppo delle Imprese. CSB racconterà il

suo metodo, messo a punto con l’obiettivo di facilitare

il complesso percorso che porta un brevetto al

mercato.

Al termine del seminario e nel primo pomeriggio,

previa prenotazione, sono previsti incontri individuali

di approfondimento con i relatori.

L’evento, organizzato da Eurosportello della

Camera di commercio di Ravenna in collaborazione

con Convey ed il Centro Sviluppo Brevetti, rientra

tra le attività realizzate nell’ambito della rete

Enterprise Europe Network.

La partecipazione è gratuita

PROGRAMMA

▪ 9,00 Registrazione partecipanti

▪ 9,15 Introduzione e saluto di benvenuto

▪ 9,30 La tutela del Marchi in Internet, principali forme di abuso e servizi informatici di monitoraggio e contrasto alla contraffazione

Ing. Giuseppe Provera - Convey

Coffee break

▪ 12,00 I Brevetti e la loro valorizzazione: il metodo CSB per dare energia alle nuove idee e alle PMI Ing. Amulio Gubbini - Centro Sviluppo Brevetti

▪ 13,00 Dibattito

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

E’ la più grande rete europea a supporto

dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e

della competitività delle imprese, creata dalla

Commissione europea nel 2008.

La rete si rivolge a imprese, in particolare PMI,

università e centri di ricerca, ed è presente in

oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni,

raggruppate localmente in consorzi.

SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la

competitività delle IMPrese in Lombardia ed

Emilia Romagna) è il consorzio composto dai 6

partner di Lombardia ed Emilia Romagna, di cui

fanno parte: Eurosportello-CCIAA di Ravenna,

ASTER, Unioncamere Emilia Romagna,

Finlombarda, Innovhub-CCIAA di Milano, FAST.

Per maggiori informazioni:

http://een.ec.europa.eu

www.een-italia.eu/

www.simplernet.it

CONTATTI - Segreteria organizzativa

SIDI Eurosportello — CCIAA Ravenna

Giuseppe Molinari — Paola Saiani

tel. 0544 481463— 481464

[email protected]

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AFFARI GENERALI

OGGETTO: PROVINCIA DI RAVENNA – AVVISO PUBBLICO

RICOGNIZIONE PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER

L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI PER PASSEGGERI

E MERCI NELL’ ANNO 2014

Per opportuna conoscenza pubblichiamo di seguito l’avviso pubblico emanato dalla Provincia

di Ravenna riguardante tutte le tipologie di trasporto passeggeri, o merci/passeggeri, che si

intendessero attivare fra le due coste dell' Adriatico, interessando l'area Romagnola.

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PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza Caduti per la Libertà, 2/4

Tel. 0544 541111 Fax 0544 33986

AVVISO PUBBLICO

PER UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI PER PASSEGGERI O PER

PASSEGGERI E MERCI NELL’ ANNO 2014, TRA I PORTI DELLA ROMAGNA E DI PESARO E I

PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI O GRECI, IL CUI START UP PUO'

ESSERE SUPPORTATO DA AZIONI DI PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE COERENTI CON

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA- ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE COMUNITARIE

in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 157 del 13/04/2011 e della determina del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie n. 3185 del 08/10/2013, tenuto conto degli obiettivi del Progetto

europeo Adrimob cofinanzaito dal Programma transfrontaliero IPA-Adriatico 2007-2013 e d'intesa con gli altri

partner interessati (Provincia di Rimini, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Cesentatico),

RENDE NOTO

I. - Oggetto e finalità dell’avviso: La Provincia di Ravenna, sulla base di quanto previsto dal Progetto

ADRIMOB finanziato dall’U.E con il Programma transfrontaliero Ipa-Adriatico, e sulla base di una intesa preliminare con la Provincia di Rimini, con il Comune di Cesenatico e con la Provincia di Pesaro e Urbino

concordata durante il meeting di Bari del 24 Settembre 2013, intende con questo avviso:

a) effettuare un’azione di promozione e disseminazione per favorire lo sviluppo di collegamenti marittimi per Passeggeri e/o per passeggeri e merci tra uno o più porti di Ravenna, Rimini, Cesenatico e Pesaro e uno o più

porti della Croazia o di altri Paesi dell'Adriatico Orientale nell’anno 2014, in coerenza a quanto previsto nel

Progetto ADRIMOB finalizzato all’attivazione di collegamenti marittimi e all'intermodalità sostenibile tra le due coste dell' adriatico;

b) raccogliere manifestazioni di interesse anche di tipo preliminare da parte di soggetti imprenditoriali idonei con le relative proposte per la realizzazione di collegamenti marittimi tra porti italiani sopraindicati e porti

dell'altra sponda dell'Adriatico;

Qualora emergessero manifestazioni concrete per lo sviluppo di tali collegamenti i Partner italiani sopraindicati, hanno dichiarato la disponibilità a favorire, indirettamente, lo start up di tali collegamenti limitatamente al 2014 con una azione pubblica di promozione istituzionale e di disseminazione del Progetto

Adrimob a favore di tutti i collegamenti ritenuti validi ed idonei, indicati al punto IV del presente avviso. Tale

azione pubblica avrà un valore complessivo da meglio definire con specifici atti, anche sulla base della qualità e

caratteristica dei collegamenti proposti (compresi i porti coinvolti effettivamente nei collegamenti) e comunque in base alle potenzialità finanziarie del progetto Adrimob di valore non superiore a 40.000,00 euro, IVA compresa, che dovranno essere deliberate con successivo atto, previo accordo operativo tra gli Enti interessati e

per la cui attuazione la Provincia di Ravenna si servirà di Società o Agenzie specializzate in promozione turistica e comunicazione. La suddetta azione sarà certamente discussa e approfondita con coloro che avanzeranno

manifestazioni di interesse per favorire la massima sinergia con le loro attività di commercializzazione, e potrà

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essere anche sviluppata in parte sui vettori che attiveranno i nuovi collegamenti ma esclude tassativamente aiuti

di Stato a favore di soggetti imprenditoriali privati.

II. - Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza e della proposta di progetto: Sono ammessi a presentare una propria istanza e relativa proposta di sviluppo ed attivazione dei suddetti collegamenti marittimi per passeggeri o per passeggeri e merci, tutte le imprese di navigazione aventi sede in

Italia o negli Stati appartenenti all’Unione europea o nei Paesi PAO, Albania, Bosnia-Erzegovina, e Montenegro, coinvolti nel Programma Transfrontaliero IPA Adriatico, i soggetti imprenditoriali italiani o di altri

Paesi Europei, sia singolarmente che in associazione temporanea, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 92/50/CEE e dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Per “imprese di navigazione” si intendono le imprese esercenti attività di trasporto marittimo, che siano

regolarmente iscritte nel registro delle imprese in Italia o in similare registro professionale o commerciale del Paese ove è situata la sede principale dell’impresa, ai sensi dell’articolo 39 del D. Lgs. n. 163/2006, e che siano

nelle condizioni ed in possesso della documentazione indicata nel presente avviso. Le imprese appartenenti a Paesi dell’Unione Europea o di Paesi PAO coinvolti nel Progetto Transfrontaliero IPA

Adriatico sono ammesse a partecipare solo se in possesso della documentazione indicata nel presente avviso e alle stesse o analoghe condizioni e regole stabilite per le imprese nazionali o dell’unione europea . Potranno essere ammesse eccezionalmente anche imprese regolarmente iscritte ai rispettivi albi delle imprese

non ancora in possesso dei requisiti sopraindicati, ma che dimostrino fin dalla manifestazione di interesse di aver

avviato o di poter avviare in tempi certi le procedure per dotarsi, in tempi certi, di tali requisiti in modo tale da

poter effettuare in termini regolari i collegamenti previsti fin dal 2014.

III. - Condizioni e requisiti di partecipazione ed ammissibilità: I partecipanti non devono trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 38 del D.

Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

I partecipanti devono inoltre: - avere la capacità tecnico-professionale di cui al punto IV lett. b) ed assicurare i seguenti requisiti minimi richiesti per i collegamenti marittimi:

1) Attivazione o riattivazione di almeno un collegamento marittimo cadenzato per passeggeri o per merci e

passeggeri da almeno uno dei porti di Ravenna, Rimini, Pesaro e Cesenatico verso uno o più porti della Croazia; 2) Il collegamento deve essere effettuato con imbarcazioni idonee per il trasporto di passeggeri o per passeggeri

e merci rientranti in una delle tipologie di cui al punto IV lett. b);

3) Il periodo di attivazione del collegamento marittimo non deve essere inferiore ai 2 mesi (60 giorni) nel corso dell’anno 2014 e deve essere cadenzato con un minimo di 2 collegamenti A/R a settimana;

4) A seconda inoltre del porto o dei porti romagnoli o pesaresi indicati e del corrispondente porto o porti nell'adriatico orientale, per il collegamento dovranno inoltre essere verificate le condizioni tecniche per

l’effettivo attracco della mezzo navale nello specifico porto ( lunghezza, larghezza, pescaggio ecc. ).

- essere certificati idonei a svolgere l’attività di cui al presente avviso, dalle amministrazioni competenti od Organizzazioni riconosciute da tali amministrazioni e aver svolto negli ultimi cinque anni servizi marittimi similari a quelli di cui al presente avviso.

Le unità impiegate devono rispettare le convenzioni internazionali e le direttive comunitarie che regolano

l’attività di cui trattasi ed essere certificate da apposito organismo secondo tali convenzioni e direttive ed i relativi equipaggi devono essere in possesso delle previste certificazioni internazionali.

Possono avanzare manifestazione di interesse imprese singole e imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.

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In questa prima fase di manifestazione di interesse, tali requisiti minimi potranno esser resi anche solo attraverso un' autocertificazione firmata e corredata da idoneo documento di identità in corso di validità.

L’Amministrazione provinciale, verificherà successivamente il possesso dei requisiti richiesti, anche in merito all’idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.

IV. - Modalità di presentazione dell’istanza e della proposta di progetto:

Le manifestazioni di interesse di cui al punto I, devono essere indirizzate, in competente bollo, al Presidente della Provincia di Ravenna e consegnate via posta o a mano presso l'Ufficio U.R.P., Ufficio Relazioni con il Pubblico, della Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2/4 - 48100 Ravenna, entro e non oltre le ore

12.00 del giorno 31/10/2013, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Le istanze, le proposte e le relative dichiarazioni, dovranno risultare, a pena di esclusione, complete, integre, redatte secondo le modalità

richieste, sottoscritte dal legale rappresentante e munite, ciascuna, della relativa copia di valido documento d’identità.

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre i termini indicati al suddetto indirizzo, a mano, o a mezzo di corriere autorizzato, o a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, e con esclusione di qualsiasi altro mezzo. Farà fede esclusivamente quanto

risulta pervenuto, alla scadenza, al protocollo dell’Ente. Eventuali ritardi, mancate consegne o irregolarità

restano a totale carico del mittente o chi per esso.

Sul plico esterno, contenente la proposta, dovranno essere apposte le generalità del mittente, compreso il numero di fax (o di tutti i soggetti in caso di RTI, con l’indicazione espressa della capogruppo) e dovrà risultare, a pena

di esclusione, la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI

MARITTIMI PER PASSEGGERI O PER PASSEGGERI E MERCI NELL’ ANNO 2014 TRA I PORTI

DELLA ROMAGNA E DI PESARO E I PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI

O GRECI, IL CUI START UP SIA SUPPORTATO DA UN'AZIONE DI PROMOZIONE E

DISSEMINAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA-

ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006"- con scadenza il 31/10/2013 alle ore 12.00”.

Sono ammesse successive integrazioni alle proposte, da parte dell'imprenditore o a seguito di esplicita richiesta

avanzata dalla Provincia stessa. Analogamente, i soggetti che partecipano al progetto, sono tenuti a fornire informazioni e specificazioni su richiesta della Provincia di Ravenna, effettuata al solo scopo di ottenere

chiarimenti sui termini tecnico-operativi della proposta al fine di meglio circostanziarne l’attendibilità tecnica ed imprenditoriale.

La proposta deve essere redatta in lingua italiana o inglese.

Il plico, da compilare e chiudere come sopra indicato dovrà contenere al proprio interno:

una BUSTA “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere:

a) l’istanza/dichiarazione, in competente bollo, di cui al Modello 1) allegato al presente avviso, contenente le seguenti attestazioni:

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38

del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

− gli estremi di iscrizione nel registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio (o analogo

registro professionale o commerciale straniero) per attività inerenti il servizio richiesto, con indicazione dell’attività esercitata, generalità e qualifica delle persone designate a rappresentare e impegnare

legalmente la società. Nel caso di raggruppamento la condizione deve essere soddisfatta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento;

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− l’indicazione, del legale rappresentante o, limitatamente al caso di associazione temporanea, del

concorrente al quale, in caso di ammissione al beneficio, saranno conferite le funzioni di capogruppo e

l’impegno, in caso di ammissione al beneficio, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e le porzioni di servizio che saranno eseguite

dalle singole imprese;

− di ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti, in base alle vigenti disposizioni

legislative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e le connesse responsabilità derivanti dai contratti collettivi di lavoro in atto e di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99, art. 17);

− che la proposta resta ferma per almeno giorni 180 dalla data di presentazione dell’istanza/proposta;

− che la proposta presentata tiene conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in Italia in

materia di condizioni di lavoro, previdenza, assistenza, sicurezza e protezione dei lavoratori;

− che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato

preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dei Paesi di appartenenza e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

− che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali a favore dei lavoratori;

− che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

− che nell’esercizio delle attività di impresa non sono stati commessi errori gravi;

− che l’impresa non si è resa colpevole di gravi negligenze, inadempimenti o mala fede nell’esecuzione di

precedenti servizi, ed in particolare nei confronti della Provincia di Ravenna e che non è in corso, alcuna controversia, giudiziale o stragiudiziale, con la Provincia di Ravenna;

− che non sussistono a carico del legale rappresentante o a carico di coloro che hanno poteri di

rappresentanza dell’impresa/società condizioni ostative ad intrattenere rapporti con la P.A.. In caso più soggetti siano muniti di rappresentanza la dichiarazione va sottoscritta da tutti;

− di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente

sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;

− che a carico dei soggetti dotati, al momento della partecipazione alla manifestazione di interesse, di

potere di rappresentanza, non è in corso un procedimento o non è stato emanato un provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.

1423 e successive modificazioni;

− di aver preso visione del presente avviso pubblico, di avere inoltre preso conoscenza del Progetto

ADRIMOB, e di accettarne le disposizioni e le condizioni ivi contenute e prescritte.

Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando il Modello allegato sub 1 al presente avviso. Nel caso di

raggruppamento di Imprese il suddetto modello dovrà essere redatto da ciascuna Impresa aderente.

b) la capacità tecnica e professionale, di cui al Modello 2) allegato al presente avviso costituita da: - dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 o, per le imprese che non sono

stabilite in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite,

attestante: - l’esperienza maturata negli ultimi cinque anni nella prestazione di servizi di trasporto marittimo, con

indicazione delle linee e delle frequenze di viaggi; - che l’impresa (dichiarare situazione corrispondente alla realtà):

• è proprietaria/locataria (specificare) di traghetti fast-ferry, e/o ro-pax, e/o traghetti veloci solo

passeggeri, idonei alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente avviso;

• si impegna ad acquisire anche mediante noleggio la disponibilità dei mezzi, indicando comunque

il titolo giuridico di disponibilità e la tipologia dei mezzi nautici che si intendono impiegare sulla rotta. Tale titolo può consistere nel diritto di proprietà o in un contratto di locazione o di noleggio

a tempo (time-charter). In questi casi, laddove il concorrente risulti idoneo, dovrà successivamente produrre ai fini della stipula della Convenzione, scrittura privata autenticata dalla quale risulti

l’effettiva disponibilità conseguita, per accodo fra le parti interessate, dei mezzi dichiarati, e la

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garanzia che i mezzi restano nella disponibilità del partecipante ammesso al beneficio per l’intera

durata della convenzione oggetto del presente avviso; - che l’impresa dispone già o è in grado di disporre nel termine previsto per l’inizio della prestazione del

servizio oggetto dell’avviso di una sede operativa in Italia o nella UE, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente avviso; - l’iscrizione nel registro delle imprese in Italia o in analogo registro all’estero;

- di essere o di poter rapidamente divenire impresa certificata come idonea a svolgere l’attività di cui al presente avviso dalle amministrazioni competenti o organizzazioni riconosciute da tali amministrazioni;

- che le unità impiegate rispettano le convenzioni internazionali e le direttive comunitarie che regolano l’attività di cui trattasi e che sono certificate da apposito organismo secondo tali convenzioni e direttive e che i relativi equipaggi sono in possesso delle previste certificazioni internazionali;

c) Una breve relazione illustrativa delle caratteristiche fondamentali del mezzo che si intende utilizzare

(tipologia, classe, lunghezza, larghezza, pescaggio,velocità di crociera , numero di passeggeri trasportabili, ecc. ) e delle modalità di espletamento (porti interessati, periodo di attivazione del collegamento, cadenza settimanale

minima, pacchetti turistici collegati ecc.) dell’attività in oggetto, contenente l’indicazione del responsabile/prestatore del servizio. Tale relazione dovrà rispettare le condizioni minime del presente avviso. (la relazione illustrativa può essere presentata in forma libera su carta intestata della Ditta/Impresa ed inserita

sempre nella busta A)

d) Requisiti imprenditoriali del proponente dal quale si evincano le eventuali esperienze similari a quella proposta;

f) dichiarazione di impegno a presentare successivamente , ai fini della stipula della Convenzione, idonea polizza

assicurativa, rilasciata dalle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, a copertura

della responsabilità civile verso terzi con un massimale idoneo. Una BUSTA “B – Documentazione tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, gli elementi di seguito

indicati con la descrizione delle modalità secondo cui il vettore intende effettuare il servizio:

- Indicazione delle rotte e dei porti romagnoli e croati oggetto della proposta (a pena di esclusione);

- Dichiarazione sulle Condizioni tecnico/operative e di esercizio (a pena di esclusione, salvo quelle esplicitamente previsti a diverso scopo):

• flotta;

• livello di equipaggiamento;

• misure per assicurare la regolarità e la puntualità dei servizi;

• mezzi nautici ch si intende impiegati sulla rotta (sia nel caso di effettiva attuale disponibilità sia nel

caso di impegno ad acquisirla o noleggiarla);

• rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie che regolano l’attività di cui

trattasi ed essere certificati da apposito organismo secondo tali convenzioni e direttive;

• equipaggi in possesso delle previste certificazioni internazionali;

• rispetto delle norme internazionali e comunitarie in materia di sicurezza, prestazioni ambientali e

condizioni di lavoro a bordo;

• indicazione della tipologia

• il vettore dovrà indicare la tipologia da proporre fra traghetti veloci passeggeri ed auto del tipo

fast-ferry, oppure traghetti tradizionali del tipo ro - pax, oppure traghetti veloci solo passeggeri.

• Una volta indicata la tipologia si dovrà indicare le caratteristiche specifiche del mezzo e il

numero di passeggeri trasportabili.

- Frequenze, giornate ed orari dei servizio

• il periodo nel corso del 2014, le frequenze almeno bisettimanali, le giornate e gli orari del

servizio in relazione all’intero periodo di durata del servizio proposto;

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• è sempre possibile proporre l’effettuazione di frequenze aggiuntive rispetto al numero di

frequenze minime inizialmente indicato, di cui dovrà essere indicato successivamente il relativo

programma operativo da allegare all' atto di convenzione.

- Commercializzazione e promozione:

• il vettore dovrà indicare sinteticamente, anche successivamente, ma prima della firma della

convenzione, le modalità di vendita e prenotazione ed illustrare il proprio programma per le attività di promozione e commercializzazione volte al successo del servizio.

V. – ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE Le proposte pervenute entro e non oltre i termini di cui al punto IV verranno esaminate da una Commissione

esaminatrice nominata e costituita ai sensi dell’articolo 17 bis del Regolamento dei contratti della Provincia di

Ravenna con l'eventuale concorso degli altri partner italiani del progetto Adrimob che hanno sottoscritto l'accordo operativo. La data di insediamento di detta commissione verrà inserita sul sito della Provincia di

Ravenna ( www.provincia.ra.it pagina Avvisi Pubblici ) entro 15 giorni dalla scadenza del presente avviso. Tale Commissione procede:

- all’accertamento della presentazione, della regolarità e tempestività della presentazione dei plichi, alla loro apertura, alla constatazione, al loro interno, delle due buste A) e B) e della rispettiva regolarità;

- all’accertamento della completezza, conformità e validità delle dichiarazioni rese, in base al modello

sub 1, che attestano il possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo IV “BUSTA A – Documentazione amministrativa”;

La suddetta Commissione procede poi, nella stessa giornata alla verifica della completezza e correttezza della proposta, delle dichiarazioni e documentazione rese ai sensi del paragrafo IV “BUSTA B – Documentazione tecnica”;

- alla verifica della fattibilità tecnico-imprenditoriale della proposta stessa con particolare riferimento alla completezza dei dati forniti, alla corrispondenza ai requisiti minimi richiesti nell’avviso pubblico, ed alle

valutazioni delle certificazioni prodotte. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni e documentazioni ai soggetti proponenti ed ha la

facoltà di tentare una concertazione con soggetti ammessi, circa la modalità di organizzazione del servizio al fine

di armonizzare le diverse proposte e offrire all’utenza le migliori opportunità di trasporto possibili.

La Commissione individua infine le proposte, indicate in ordine alfabetico, giudicate idonee dal punto di

vista tecnico e imprenditoriale per l’attivazione dei servizi di collegamento marittimo oggetto del presente avviso e che hanno dunque i requisiti per l’attività di disseminazione e promozione istituzionale prevista dal progetto ADRIMOB e con le quali si avvierà il confronto per definire e sottoscrivere la successiva convenzione

VI. OBBLIGHI SUCCESSIVI PER I SOGGETTI RITENUTI IDONEI: Una volta terminato il lavoro della

Commissione, i soggetti ritenuti idonei all’attivazione dei collegamenti marittimi che verranno sostenuti indirettamente ed esclusivamente con un’azione di promozione e disseminazione coerente con gli obiettivi di ADRIMOB e utili a favorire lo start up saranno tenuti, entro i termini stabiliti, pena esclusione dall’azione di

promozione, a:

1) confermare, mediante sottoscrizione con la Provincia di Ravenna di apposita convenzione, la volontà di

attivare il collegamento rispettando o migliorando le condizioni della proposta iniziale ritenuta idonea dalla Commissione;

2) dettagliare e circostanziare entro e non oltre la sottoscrizione della Convenzione le modalità di espletamento

del servizio in modo da rendere possibile un’efficace azione pubblica di promozione e disseminazione dei servizi

proposti, azione di disseminazione e promozione che pur essendo di responsabilità della Provincia di Ravenna sarà per quanto possibile concordata con coloro che avanzeranno manifestazione di interesse al fine di rendere

tale azione la piu' efficace possibile per il progetto Adrimob e per favorire lo start up e il consolidamento dei collegamenti proposti;

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3) presentare scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 37, comma 15, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive

modificazioni, dal quale risulti mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo;

4) prestare, a richiesta dell’amministrazione provinciale e comunque ai fini della stipula della Convenzione, una cauzione definitiva di importo pari all'attività promozionale di Adrimob che verrà definita. La fideiussione verrà restituita al termine del servizio offerto qualora il servizio sia stato realizzato nei termini previsti dalla

Convenzione sottoscritta.

VII. - NORME ED AVVERTENZE GENERALI 1 - Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato alla Provincia di Ravenna e farà fede quanto risulta al Protocollo della Provincia o, in caso di impossibilità all’immediata

protocollazione, il timbro di arrivo all’URP. Non si darà corso parimenti al plico se non sono apposte, sullo stesso, le generalità del mittente (compreso il numero di fax e, se trattasi di RTI, della capogruppo) e la scritta

indicante l’oggetto dell’avviso. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

2 - Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’involucro esterno e le 2 buste interne ( A e B ) non siano debitamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura.

3 - Non sono ammesse proposte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta

relativa ad altro appalto/avviso. 4. - Non sono ammesse varianti, se non migliorative oltre i termini minimi indicati nell’avviso .

5. - Le imprese selezionate, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, devono presentare tutti i documenti

richiesti, ai fini dell’accertamento di cui al comma 4, sia dell’art. 41 che dell’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni. Se dagli accertamenti e/o dall’esame della documentazione richiesta, risulta che le imprese selezionate non sono

in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e dichiarati in sede di partecipazione, non si farà luogo alla stipula

della Convenzione.

I documenti prodotti dovranno essere in originale o in copia conforme all’originale autenticata nei modi e nelle forme di legge.

6. - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti

nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione.

Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per

l’interessato il diritto di cui agli art. 10 del D. Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed

agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

7. - Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio della Provincia di Ravenna, inserito nel sito web della Provincia di Ravenna denominato (www.provincia.ra.it pagina Avvisi Pubblici) e in quello del progetto

Adrimob e sarà trasmesso alla Provincia di Rimini, al Comune di Cesenatico, alla Provincia di Pesaro-Urbino al Comune di Ravenna, alla CCIAA di Ravenna di Forlì e di Pesaro e Urbino, all’Autorità Portuale di Ravenna,

alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Pesaro, al Ministero dei Trasporti e del Turismo Italiano, della Slovenia, della Croazia, della Bosnia, del Montenegro, dell' Albania e della Grecia alle Città di Koper, Portoroz, Porec, Rovinj, Pula, Rijeka, Zadar a tutti i partner del progetto Adrimob perché lo pubblichino nei siti

istituzionali. Verrà inoltre inviato a tutte le compagnie di navigazione che attualmente operano nell'Adriatico e alle associazioni imprenditoriali . Verrà redatto un comunicato stampa per gli organi di informazione.

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8. – Responsabile del procedimento: Dott. Rebucci Alberto – Dirigente del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie. Per informazioni rivolgersi a : Dott. Alberto Rebucci nelle ore d’ufficio - Telefono n. 544/258150

Fax n. 0544/258293. Ravenna, 08/10/2013

IL DIRIGENTE Settore Politiche Comunitarie

(Dott. Alberto Rebucci

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Allegato 1)

SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

PROVINCIA DI RAVENNA

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Piazza Caduti per la Libertà, 2

48121 - RAVENNA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE PER

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI

PER PASSEGGERI O PER PASSEGGERI E MERCI NELL’ ANNO 2014, TRA I PORTI DELLA

ROMAGNA E DI PESARO E I PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI O

GRECI, IL CUI START UP PUO' ESSERE SUPPORTATO DA AZIONI DI PROMOZIONE E

DISSEMINAZIONE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA-

ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006

Il sottoscritto Nome __________________ Cognome _____________________________, nato a

______________________________________ il _________ ____ Codice Fiscale ___________________ ,

residente a _______________________________________ ___ Stato ________________ Via

______________________________ n. ________ in quali tà di legale rappresentante, della Ditta/impresa

sotto indicata,

CHIEDE

Che l’Impresa______________________________________ ______________

(barrare la voce che interessa)

come impresa singola;

quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) del costituendo

Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti:

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

_________________________________________,

sia ammessa a partecipare all'avviso pubblico per una ricognizione preliminare per la manifestazione di

interesse in oggetto.

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta

DICHIARA

che:

- l’impresa è esattamente così denominata _____________________________________;

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-ha sede legale in (citta’)___________________________________________________;

Prov. _______ CAP ___________ Via/Piazza _________________________________ ______ Tel:

__________________ Fax: ___________________ e-mail : ____________

- ha sede amministrativa/operativa in (città)____________________________________

Prov. _______ CAP ___________ Via/Piazza _________________________________ N. ______ Tel:

__________________ Fax: ___________ e-mail: ______ ____________

- che la Ditta/Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di

___________________________________________________ ______________o di analogo registro estero,

per la seguente attività, rientrante in quella indicata nel presente avviso pubblico da effettuare con i seguenti

dati:

Ragione sociale della ditta_________________________________________________;

sede _________________________________ Stato _____ ______________________;

via _______________________________________________ _____________________;

codice fiscale n. _________________________________ ________________________;

partita IVA n. ____________________________________ _______________________;

codice attività (IVA) ______________________________________________________;

numero di iscrizione ______________________________ ________________________;

data di iscrizione ________________________________ _________________________;

durata della Ditta / data termine__ ___________________________________________;

forma giuridica ( ditta individuale, società, consorzio…)__________________________;

– la carica di legale rappresentante è ricoperta da:

nome ____________________________ cognome _________ __________________ luogo

___________________________________ data di nascita _________________ residenza

___________________________ quale _________________ _____________ (indicare eventuali altre

persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da

procura ancorché non depositata ) (per le S.N.C. indicare TUTTI i soci):

nome ______________________________ cognome _______ _____________________ luogo

___________________________________ data di nascita _________________ residenza

___________________________ quale _________________ ______________

nome ______________________________ cognome _______ _____________________ luogo

___________________________________ data di nascita _________________ residenza

___________________________ quale _________________ _____________ nome

______________________________ cognome ____________ ________________ luogo

___________________________________ data di nascita _________________ residenza

___________________________ quale _________________ ______________

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– la carica di direttore tecnico è ricoperta da:

nome ______________________________ cognome _______ ____________________ luogo

___________________________________ data di nascita _________________ residenza

___________________________________________________ ____

nome ______________________________ cognome _______ _____________________ luogo

___________________________________ data di nascita _________________ residenza

___________________________________________________ ____

nome ______________________________ cognome _______ _____________________ luogo

___________________________________ data di nascita _________________ residenza

___________________________________________________ ____

DICHIARA INOLTRE

– che l'impresa non è soggetta a sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi

del D.Lgs. n. 231/2001;

– che l’impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e

successive modificazioni 1 (la dichiarazione di cui alle lettere b) e c) del suddetto art.38, comma 1, devono

1 "Art. 38. Requisiti di ordine generale. (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000) 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante

dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis, comma 1 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; - (così come da integrazione ex art. 3 del D.Lgs n. 113/2007)

mbis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; (così come da integrazione ex art. 3 del D.Lgs n. 113/2007)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo

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essere sempre prodotte dai direttori tecnici, se previsti, oltre che dai soci per società in nome collettivo, e dai

soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice. Tale dichiarazione, esente da bollo, deve

essere formulata per iscritto in carta semplice separatamente da ciascun soggetto tenuto e dallo stesso

sottoscritta in originale, munita di fotocopia di documento d’identità valido e deve essere allegata all’istanza

di partecipazione cumulativa delle dichiarazioni di legge);

– che relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 , lettera c), del D. Lgs n. 163/2006 e

successive modificazioni, i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di spedizione della

lettera invito, sono i seguenti:

nome ______________________________ cognome _______ _____________________ luogo

___________________________________ data di nascit a ___________________

nome ______________________________ cognome _______ _____________________ luogo

___________________________________ data di nascit a ___________________

nome ______________________________ cognome _______ _____________________ luogo

___________________________________ data di nascit a ___________________

nome ______________________________ cognome _______ _____________________ luogo

___________________________________ data di nascit a ___________________

− di ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti, in base alle vigenti disposizioni

legislative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri

relativi e le connesse responsabilità derivanti dai contratti collettivi di lavoro in atto e di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99, art. 17);

− che la proposta resta ferma per almeno giorni 180 dalla data di presentazione dell’istanza/proposta;

− che la proposta presentata tiene conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in Italia in

materia di condizioni di lavoro, previdenza, assistenza, sicurezza e protezione dei lavoratori;

− che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di

concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dei Paesi di

appartenenza e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle

suddette situazioni;

− che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali a favore dei lavoratori;

− che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

− che nell’esercizio delle attività di impresa non sono stati commessi errori gravi;

− che l’impresa non si è resa colpevole di gravi negligenze, inadempimenti o mala fede

nell’esecuzione di precedenti servizi, ed in particolare nei confronti della Provincia di Ravenna e che

non è in corso, alcuna controversia, giudiziale o stragiudiziale, con la Provincia di Ravenna;

− che non sussistono a carico del legale rappresentante o a carico di coloro che hanno poteri di

rappresentanza dell’impresa/società condizioni ostative ad intrattenere rapporti con la P.A.. In caso

più soggetti siano muniti di rappresentanza la dichiarazione va sottoscritta da tutti;

− di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono

gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;

− che a carico dei soggetti dotati, al momento della partecipazione alla manifestazione di interesse, di

potere di rappresentanza, non è in corso un procedimento o non è stato emanato un provvedimento

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio (75);

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale “

20

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definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre

1956 n. 1423 e successive modificazioni;

− di aver preso visione del presente avviso pubblico, di avere inoltre preso conoscenza del Progetto

ADRIMOB , e di accettarne le disposizioni e le condizioni ivi contenute e prescritte.

Luogo, __________ data ___________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Il sottoscritto__________________legale rappresentante della ditta _________________

DICHIARA

- di eleggere, per le comunicazioni inerenti la presente manifestazione d'interesse, domicilio

presso_____________________________________________ _______________

(indicare l’indirizzo presso il quale l’amministrazione dovrà inviare le comunicazioni)

- di autorizzare ed indicare, per la presente manifestazione d'interesse, quale/i modalità di ricezione

delle comunicazioni la/e seguente/i :

� Fax ______________________________ �PEC _______________________________

(scegliere ed indicare 1 sola o entrambe le modalità. Nel caso di scelta della doppia modalità

l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la modalità ritenuta più consona all’occorrenza)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

NOTA BENE:

Luogo, data e firma leggibile per esteso accompagnata da fotocopia di un documento di identità

personale in corso di validità.

Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate o barrate.

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Allegato“A1”

MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO e ATI

UNITAMENTE AL MODELLO A1) Oltre al modello “1” che andrà compilato dal legale rappresentante del consorzio (in caso di consorzi) o dal

legale rappresentante della ditta mandataria (in caso di ATI) , andrà compilato in aggiunta anche il presente

modello “A1” da parte di ciascuna delle consorziate che partecipano per il consorzio e da ciascuna delle

mandanti che partecipano per l’ATI.

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE PER

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI

PER PASSEGGERI O PER PASSEGGERI E MERCI NELL’ ANNO 2014, TRA I PORTI DELLA

ROMAGNA E DI PESARO E I PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI O

GRECI, IL CUI START UP PUO' ESSERE SUPPORTATO DA AZIONI DI PROMOZIONE E

DISSEMINAZIONE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA-

ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006

In relazione all'istanza di partecipazione all’avviso pubblico di cui in oggetto la ditta

_________________________________ partecipa in qual ità di:

mandante dell’ATI avente come capogruppo________ partecipante alla suddetta gara.

consorziata del consorzio_____________ partecipante alla suddetta gara.

consorziata esecutrice del consorzio_____________ partecipante alla suddetta gara.

(indicare l'esatta denominazione ed i servizi e le forniture che si intendono rispettivamente assegnare)

(qualora l'impresa consorziata indicata sia a sua volta un consorzio dovranno essere nuovamente indicate

anche le imprese esecutrici di quest'ultimo):

- l’impresa esecutrice è così esattamente denominata: ____________________

___________________________________________________ ____________

- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di_____________________________________ o di analogo registro estero, per la seguente

attività, rientrante in quella indicata nel presente avviso pubblico da effettuare con i seguenti dati:

Ragione sociale della ditta __________________________________________________

sede ______________________________________________ ____ CAP _____________ Stato

________________________ Via ______________________ _____________, codice fiscale n.

_______________________ forma giuridica (ditta individuale, società …, consorzio…)

___________________________________________________ ______;

– la carica di legale rappresentante è ricoperta da: (indicare eventuali altre persone designate a

rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da procura ancorchè non

depositata ) (per le S.N.C. indicare TUTTI i soci):

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nome _________________________ cognome ____________ _____________________ luogo

_________________________________ data di nascita _ _________________ Cod.Fiscale

_____________________ residenza ___________________ _________ quale ______________________

nome _________________________ cognome ____________ _____________________ luogo

_________________________________ data di nascita _ _________________ Cod.Fiscale

_____________________ residenza ___________________ _________ quale ______________________

nome _________________________ cognome ____________ _____________________ luogo

_________________________________ data di nascita _ _________________ Cod.Fiscale

_____________________ residenza ___________________ _________ quale ______________________

– la carica di direttore tecnico è ricoperta da:

nome _________________________ cognome ____________ _____________________ luogo

_________________________________ data di nascita _ _________________ residenza

____________________________

nome _________________________ cognome ____________ _____________________ luogo

_________________________________ data di nascita _ _________________ residenza

____________________________

– che le imprese sopra indicate quali esecutrici, sono esenti dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.

Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; non sono soggette a sanzioni interdittive a contrattare con la

Pubblica Amministrazione e non si sono avvalse dei piani individuali di emersione oppure che, pur

essendosi avvalse dei piani di emersione, il periodo di emersione è terminato (barrare la voce che NON

interessa).

Luogo, __________ data ___________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Firma leggibile per esteso accompagnata dal documento d’identità del sottoscrittore in corso di

validità

23

Page 23: NOTIZIARIO N. 24 – 15 OTTOBRE 2013 2013 pdf/Tutto - 24... · 2013. 10. 15. · CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AFFARI GENERALI OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA SEMINARIO

ALLEGATO “2”

Dichiarazione della capacità tecnico

professionale

Alla Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

48121 RAVENNA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE PER

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI

PER PASSEGGERI O PER PASSEGGERI E MERCI NELL’ ANNO 2014, TRA I PORTI DELLA

ROMAGNA E DI PESARO E I PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI O

GRECI, IL CUI START UP PUO' ESSERE SUPPORTATO DA AZIONI DI PROMOZIONE E

DISSEMINAZIONE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA-

ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA: i requisiti richiesti devono essere

posseduti da ciascuna impresa e pertanto vanno espressamente dichiarati da ciascuna di essa e pertanto

questo modulo va compilato da ciascuna impresa).

Il sottoscritto Nome ______________________ Cognome _________________________, nato a

____________________________________ , il _________ __________, residente a

__________________________________________, Stato _ _____________________, Via

__________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta/Impresa

___________________________________________________ _________, Telefono ______________ , Fax

_____________, e-mail __________________________

(barrare la voce che interessa)

come impresa singola;

quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) del costituendo

Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti:

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ _______________

sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, a

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, per la qualificazione necessaria

all’ammissione alla manifestazione d’interesse in oggetto

DICHIARA

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- che la Ditta/Impresa è in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria (ex art. 42 del

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), specificata come segue:

l’esperienza maturata negli ultimi cinque anni nella prestazione di servizi di trasporto marittimo, con

indicazione delle linee e delle frequenze di

viaggi:____________________________________________ ______________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ __________________________

- che la Ditta/Impresa (dichiarare situazione corrispondente alla realtà) è proprietaria/locataria (cancellare

l’ipotesi che non interessa) di:

□ traghetti fast-ferry,

□ ro-pax,

□ traghetti veloci solo passeggeri,

□ altro

idonei alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente avviso;

oppure

□ che la Ditta/Impresa si impegna ad acquisire anche mediante noleggio la disponibilità dei mezzi, indicando

comunque il titolo giuridico di disponibilità e la tipologia dei mezzi nautici che si intendono impiegare sulla

rotta. Tale titolo può consistere nel diritto di proprietà o in un contratto di locazione o di noleggio a tempo

(time-charter). In questi casi, laddove il concorrente risulti idoneo, dovrà successivamente produrre ai fini

della stipula della Convenzione, scrittura privata autenticata dalla quale risulti l’effettiva disponibilità

conseguita, per accodo fra le parti interessate, dei mezzi dichiarati, e la garanzia che i mezzi restano nella

disponibilità del partecipante ammesso al beneficio per l’intera durata della convenzione oggetto del presente

avviso;

- che la Ditta/Impresa dispone già/è in grado di disporre (cancellare l’ipotesi che non interessa) nel

termine previsto per l’inizio della prestazione del servizio oggetto dell’avviso di una sede operativa in Italia

o nella UE, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee alla regolare esecuzione del servizio oggetto

del presente avviso;

- che la Ditta/Impresa è iscritta nel registro delle imprese in Italia o in analogo registro all’estero

___________________________________________________ _______________;

- che la Ditta/Impresa è/può (cancellare l’ipotesi che non interessa) rapidamente divenire impresa

certificata come idonea a svolgere l’attività di cui al presente avviso dalle amministrazioni competenti o

organizzazioni riconosciute da tali amministrazioni;

- che le unità impiegate rispettano le convenzioni internazionali e le direttive comunitarie che regolano

l’attività di cui trattasi e che sono certificate da apposito organismo secondo tali convenzioni e direttive e che

i relativi equipaggi sono in possesso delle previste certificazioni internazionali;

DICHIARA INOLTRE

- Che i requisiti imprenditoriali dal quale si evincano le eventuali esperienze similari a quella proposta

sono:______________________________________________ _____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ ____________________________________

___________________________________________________ _________________;

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- Di impegnarsi a presentare successivamente , ai fini della stipula della Convenzione, idonea polizza

assicurativa, rilasciata dalle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, a copertura

della responsabilità civile verso terzi con un massimale idoneo.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara altresì:

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provinciale, verificherà successivamente il possesso

dei requisiti richiesti, anche in merito all’idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. n.

163/2006 e successive modificazioni.

Luogo, __________ data ___________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

26

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: CIRCOLAZIONE CARRELLI ELEVATORI SU STRADA PUBBLICA

CIRCOLARE DTG

A seguito di un quesito posto dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Roma la Direzione

Generale trasporti (DTG) dell’omonimo Ministero ha fornito un chiarimento circa la

circolazione su strada di carrelli elevatori non immatricolati (prassi diffusa ad esempio in

stabilimenti attraversati da strada pubblica). Secondo la DTG :

Non sarà pertanto più possibile per l’UMT rilasciare nuove autorizzazioni mentre quelle già

rilasciate sulla base della norma abrogata si ritiene possano essere considerate valide fino a

scadenza e poi non più rinnovabili, non contenendo la nota ministeriale alcuna istruzione circa

la loro revoca.

27

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: PALLET RIGENERATI

ATTENZIONE AI “PALLET BLU”!

Si segnala alle imprese associate che acquistano pallet rigenerati in plastica e legno che la

colorazione blu identifica che l’imballaggio è di proprietà di CHEP.

Chep è una società del gruppo Brambles che si occupa di noleggio di pallet e contenitori

(pooling),. Il “sistema Chep” differisce nettamente da altre offerte di pallet presenti sul mercato

– per esempio il “sistema Epal” - in quanto tutto il materiale noleggiato rimane sempre di

proprietà di Chep. Ciò è evidenziato chiaramente da varie diciture presenti sul materiale stesso

(‘property ofChep’, ‘Chep never sells’ e simili).

I pallet Chep non possono essere venduti né acquistati in alcun modo, anzi l’acquisto e la

vendita di materiale Chep costituisce illecito penale, trattandosi di materiale di sua

esclusiva proprietà. Non è pertanto possibile che il pallet Chep si trovi in un autonomo circuito

di rigenerazione senza che siano stati violati gli accordi originari di noleggio.

Riteniamo opportuno segnalare questa fattispecie perché Chep è una società molto attiva nella

protezione del proprio sistema di pooling ed ha già intentato diverse cause in Europa per

sottrazione indebita di pallet.

Se quindi, acquistando pallet rigenerati, si dovesse rilevare la presenza di pallet blu (in assenza

di accordi specifici e diretti con CHEP) è opportuno chiedere, quantomeno, spiegazioni al

fornitore.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: RINNOVI – CON AUA – DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI

IN ATMOSFERA RILASCIATE PRIMA DEL 2000

Si ricorda che si sta avvicinando a grandi passi la seconda delle scadenza stabilite dal dlgs

128/2010 per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in

atmosfera rilasciate prima del 2006.

Le scadenze sono le seguenti:

1. Autorizzazioni rilasciate in regime ordinario:

• entro il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988 (ex art. 12) ;

• entro il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati

in data anteriore al 1° gennaio 2000;

• tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che

siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

2. Autorizzazioni rilasciate in procedura semplificata (ex ridotto inquinamento, ora

AVG):

Il Dlgs 128/2010 ha previsto l’obbligo di rinnovo per le AVG rilasciate fino all’aprile 2006

entro il 29 ottobre 2011, ma con delibera del 24 ottobre 2011 la Giunta della Regione Emilia-

Romagna (DGR 1498/2011) ha spostato la data per la presentazione delle domande di rinnovo

delle AVG rilasciate prima del 2006 al 31 dicembre 2013.

Il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima del 2006 si rende necessario perché con il Dlgs

152/2006, così come modificato poi dal Dlgs 128/2010 è stata introdotta una durata di

validità dell’autorizzazione, prima non prevista. In pratica, prima del 2006 le autorizzazioni

alle emissioni non avevano scadenza e quindi dovevano essere rinnovate soltanto a seguito di

modifiche apportate all’impianto.

Le autorizzazioni rilasciate o comunque rinnovate dopo il 2006 sono già allineate con le nuove

disposizioni di legge ed hanno una durata di 15 anni (se rilasciate in regime ordinario) o di 10

anni (se rilasciate in procedura semplificata).

3. Nuova procedura per il rinnovo – AUA

In considerazione del fatto che dal 13 giugno 2013 l’autorizzazione alle emissioni rientra

tra i procedimenti inseriti nella procedura di AUA (autorizzazione unica ambientale) il

rinnovo dovrà essere fatto con una nuova modulistica e attraverso una procedura

telematica disponibile su portale SUAP.

Si invitano le imprese associate a controllare la propria autorizzazione (o comunicazione) per

verificare la data di rilascio e la eventuale necessità di rinnovo nei tempi suindicati.

Per informazioni e per la eventuale presentazione delle domande è disponibile l’Area tecnica

dell’Associazione (Dott.ssa Micaela Utili- 0544-280211; fax: 0544-270210; e-mail:

[email protected]).

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: SISTRI

MESE DI OTTOBRE 2013 TRANSITORIO PER L’APPLICAZIONE

Con comunicazione pubblicata sul Notiziario del 13 settembre 2013 si precisava che con il

Decreto legge 101/2013 del 31 agosto (ancora in corso di conversione) l’avvio dell’operatività

di Sistri veniva confermato per trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi, mentre per i soli

produttori iniziali (sempre di rifiuti pericolosi) l’avvio del sistema era previsto per il 3 marzo

2014.

Con una nota esplicativa pubblicata in extremis il 1 di ottobre il Ministero chiarisce come

dovranno comportarsi le imprese che nel mese di ottobre dovranno smaltire e o recuperare

rifiuti pericolosi, al fine di coordinare i comportamenti dei soggetti già obbligati (trasportatori,

intermediari e impianti) con i soggetti non ancora obbligati (produttori iniziali).

Il produttore iniziale che quindi si trovi nella necessità di smaltire rifiuti pericolosi dovrà,

almeno per il mese di ottobre:

- comunicare i propri dati al trasportatore/smaltitore di sua scelta, affinché questi possa

compilare la “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE anche nella sezione del

produttore del rifiuto,

- firmare la copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, generata dal

trasportatore;

- consegnare al conducente del mezzo di trasporto la copia firmata della “Scheda SISTRI

– AREA MOVIMENTAZIONE”;

- trattenere e conservare (per 5 anni) una copia della “Scheda SISTRI – AREA

MOVIMENTAZIONE”;

- attendere l’invio, da parte del destinatario (gestore dell'impianto di recupero o

smaltimento) di un’altra copia della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE

completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;

- registrare nello spazio annotazioni del registro di carico e scarico dei rifiuti il riferimento

alla Scheda Sistri.

Naturalmente il trasporto dovrà essere accompagnato anche dal formulario di trasporto dei

rifiuti, che dovrà essere registrato anch’esso.

Le sanzioni relative al Sistri si intendono sospese per tutto il mese di ottobre 2013.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 ECONOMICO

OGGETTO: CONFIDI ROMAGNA E FERRARA FINANZIAMENTO 13° MENSILITÀ E ACCONTO IMPOSTE

FINANZIAMENTO PER LA TREDICESIMA MENSILITA':

• Importo massimo per dipendente: € 1.500

• Importo massimo per azienda: € 200.000

FINANZIAMENTO PER 2° ACCONTO IMPOSTE:

• Fido massimo: fino al 100% dell'importo dovuto

• Importo massimo per azienda: € 200.000

Potranno essere accolte anche richieste superiori ai massimali previsti, da valutare caso per caso unitamente all'Istituto di Credito.

La garanzia del Confidi è di pari al 30% dell'importo del finanziamento.

Costi dell'operazione:

• Spese di istruttoria pari a € 150

• Commissione una tantum a favore del Confidi in funzione della durata della garanzia e

del rating dell'azienda

Commissione una tantum della garanzia 30%

Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D

Operazioni straordinaria 0,50% 0,65% 0,80% 1,00%

La commissione viene calcolata sull'importo del finanziamento.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 ECONOMICO

PER MAGGIORI INFORMAZIONE RIVOLGERSI A:

Zona Resp. Area Tel. E-mail

Cesena Michele De

Scisciolo

0547/385269

335/309556 [email protected]

Ferrara Francesco

Benetti

0532/205070

335/1993335 [email protected]

Forlì Elisa

Barduzzi

0543/370592

348/7556396 [email protected]

Ravenna Silvia

Minelli

0544/215859

347/8694904 [email protected]

Rimini Marcello

Custro

0541/53388

335/7370013 [email protected]

TABELLA RIEPILOGATIVA:

ISTITUTO DI CREDITO

TASSO DI INTERESSE %

SPESA BANCA

RIMBORSO FORMA

TECNICA

Banca Popolare

dell'Emilia

Romagna

Euribor 3 mesi +

spread

Fascia 1-2: 4,80%

Fascia 3-4: 5,20%

Fascia 5-6-7: 5,80%

Fascia 8-9: 6,40%

0,20%

min.€ 100 6 rate Special credit

Banca Popolare di

Ravenna

Euribor 3 mesi +

spread

Fascia 1-2: 3%

Fascia 3-4: 3,35%

Fascia 5-6-7: 3,95%

Fascia 8-9: 4,60%

Fascia 10-11-12-13:

5,30%

0,20%

Fascia 1

0,30%

Fascia 2

0,40%

Fascia 3

0,50%

Fascia 4-5

Min. €

100

Max 6 rate Mutuo

chirografario

Banca di Romagna

Fascia 1: 3,90%

Fascia 2: 4,00%

Fascia 3: 5,00%

Fascia 4: 5,50%

0,10%

min. € 50

max € 150

Max 5 rate Mutuo

chirografario

Banche Credito

Cooperativo

Euribor 3 mesi

(m.m.p.) + spread

2,90% (rischio basso)

3,40% (rischio

m.basso)

3,90% (rischio

m.alto)

4,50% (rischio

rilevante)

*** Max 5 rate

Mutuo

chirografario o

prestito aziendale

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 ECONOMICO

Banca

di Imola

Euribor 3 mesi

(m.m.p.) + 4% *** 5 rate

Apertura di credito

in c/c straordinario

Cassa dei Risparmi

di Forlì e della

Romagna

Euribor 1 mese +

spread

Fascia A: 2,10%

Fascia B: 2,65%

Fascia C: 4,05%

Fascia D: 5,60%

0,50% 6 rate Finanziamenti

chirografari

Cassa di Risparmio di Bologna

Euribor 1 mese + spread Fascia A: 2,10% Fascia B: 2,65% Fascia C: 4,05% Fascia D: 5,60%

0,50% 6 rate Finanziamenti chirografari

Cassa di Risparmio di Cento

Euribor 3 mesi (m.m.p.) + spread 3,75% (rating AAA-AA) 4,90% (rating A-BBB) 5,50% (rating BB) Per rating inferiori spread da valutare di volta in volta

1,00% min. € 400 4/5 rate Mutuo chirografario

Cassa di Risparmio di Cesena

Fascia 1: 3,90% Fascia 2: 4,00% Fascia 3: 5,00% Fascia 4: 5,50%

0,10% min. € 50 max € 150

Max 5 rate Mutuo chirografario

Cassa di Risparmio di Ravenna

Euribor 3 mesi (m.m.p.) + 4% *** 5 rate Apertura di credito in

c/c straordinario

Banca Carim

Euribor 3 mesi (m.m.p.) + spread CPD da -100 a +60 4,60% CPD da +61 a +81 5,50% CPD da +81 a+100 6,50% Nuovi Clienti 4,60%

0,50% min.

€ 150,00 5 rate mensili

Finanziamento chirografario

Unicredit

Euribor 3 mesi + spread 4,35% (Fascia SM) 4,65% (Fascia SE) 4,95% (Fascia S) 5,40% (Fascia AS) 5,90% (Fascia SR) 6,10% (Fascia DS) 6,50% (Fascia SS)

*** 5 rate Credit Più

Unipol Banca

Euribor 6 mesi (m.m.p.) + spread Fascia AAA, AA: 2,70% Fascia AA-, A: 3,35% Fascia BBB, BB: 4,30% Fascia B: 5,45%

*** Max 6 rate Finanziamento chirografario

*** = Non indicato

Si possono scaricare i moduli per la richiesta di concessione della garanzia dal nostro sito nella sezione modulistica. Puoi accedervi direttamente da qui www.confidiromagna.com

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COSTRUIRE LA VISIONE DI IMPRESA PER IL FUTURO:

IL PROCESSO DI DIREZIONE E LA STRATEGIA D’IMPRESA

Operazione Rif. P.A. 2012-804/RA PG 3 - CUPJ75C13000750004 approvato con DGP n. 67 del 15/03/2013 dalla Provincia di

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna.

OBIETTIVI

Al fine di delineare e realizzare una strategia un imprenditore deve focalizzare obiettivi di diversa natura

(di prodotto e di processo industriale, commerciali, logistici ecc.), di breve e di lungo termine, muovendo

dall’idea di ciò che l’azienda vuole essere nel proprio mercato di riferimento (Vision) e dai concreti

progetti (Mission), chiari, raggiungibili, misurabili, che devono essere sviluppati per realizzare la Vision,

attraverso la definizione di quello che si vuole fare, , delle risorse da investire, delle implicazioni

organizzative e degli equilibri economico-finanziari necessari.

Il corso intende quindi fornire ai partecipanti strumenti pratici per impostare al meglio e secondo un

processo più razionale e consapevole la gestione d’impresa.

CONTENUTI

- l’identità dell’azienda e la progettazione del piano attraverso cui realizzarla

- l’analisi dei fattori critici di successo del mercato

- l’analisi dei concorrenti

- l’individuazione di punti di forza e debolezza dell’idea imprenditoriale

- la gestione delle opportunità e delle minacce

- la definizione degli obiettivi

- le strategie di mantenimento e di sviluppo

- le valutazioni sul sistema organizzativo

- le implicazioni economico-finanziarie

- Modulo trasversale obbligatorio (Pari opportunità, Salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro, legalità del lavoro)

DOCENTI

Dott. Marco Limido

DURATA

16 ore.

DESTINATARI

Imprenditori, Decisori aziendali, Responsabili di area, figure chiave delle varie aree aziendali di aziende della provincia di Ravenna

CALENDARIO

30 ottobre 2013 (09.00- 13.00 / 14.00- 18.00) 13 novembre 2013 (09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I progetti sono in regime di De Minimis, pertanto sono finanziati all’80% e prevedono la copertura da parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito.

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SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f – 48124 Ravenna.

INFO

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri [email protected] Tel. 0544/280280 - Fax 0544/270210

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Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna.

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Operazione Rif. P.A. 2012-804/RA PG 8 - CUPJ75C13000750004 approvato con DGP n. 67 del 15/03/2013 dalla Provincia di

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna.

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L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO EXPORT

Operazione Rif. P.A. 2012-802/RA PG 3 - CUPJ75C13000550004 approvato con DGP n. 67 del 15/03/2013 dalla Provincia di

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna.

OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di fornire alle imprese strumenti e metodi per migliorare l’organizzazione

dell’ufficio estero, o crearlo dove non presente, con focus sull'analisi dei canali distributivi

internazionali e sulle strategie per pianificare al meglio l’ingresso sui nuovi mercati.

In particolare il corso ha l’obiettivo di comprendere come avviare tutta la rete di relazioni

interne, esterne e istituzionali indispensabili per un corretto funzionamento dell'ufficio stesso;

focalizzare gli elementi chiave degli aspetti più tecnici delle operazioni rivolte all'estero; creare

archivi di base, modulistica per il controllo e monitoraggio del cliente e dei suoi comportamenti

di acquisto per pianificare ordini e strategie; capire le differenze fra le diverse modalità

distributive di un prodotto su un mercato estero; acquisire gli strumenti per gestire e

sviluppare un canale distributivo.

CONTENUTI

• Le interazioni dell’ufficio export con i vari reparti aziendali e con l’esterno

• Il profilo dell’addetto commerciale estero e di un export manager

• Modulistica per la redazione di offerte, preventivi, conferme d’ordine ecc..

• L’anagrafica cliente e il data base cliente: come integrarli senza confonderne i dati e

l’importanza

• Pianificare attività export e utilizzando le checklist di controllo

• La rete di relazioni indispensabili per un ufficio export: relazioni istituzionali, con

consulenti, fornitori di servizi export, clienti, collaboratori in Italia e all’estero

• L’archivio notizie ed informazioni

• La scelta dei mercati esteri: analisi e selezione dei mercati, scelta del target e

posizionamento

• Canali di ingresso sui mercati esteri: i principali canali di distribuzione: il canale diretto e

indiretto, canali di distribuzione innovativi; strategie cross-border di distribuzione

• Come scegliere il corretto canale distributivo in relazione ai diversi mercati di riferimento

• Cosa valutare nell’identificare un partner distributivo

• Il prodotto: marca, gamma, confezione

• Il concept di prodotto; standardizzazione e adattamento del prodotto

• L’organizzazione per la gestione internazionale del prodotto

• Cenni sulla politica di comunicazione: il processo di comunicazione; il messaggio

comunicativo

• Scelta dei mezzi di comunicazione idonei per i singoli mercati

• PARI OPPORTUNITA’, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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DOCENTI

Dott. Alberto Calugi

DURATA

18 ore di aula

DESTINATARI

Imprenditori, Responsabili di area, figure chiavi dell’area commerciale/marketing di aziende della provincia di Ravenna

CALENDARIO

21 Novembre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 03 Dicembre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00) 10 Dicembre (9.00 – 12.00) QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis, pertanto è finanziato all’80% e prevede la copertura da parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL –Via Maestri Del Lavoro 42/f – 48124 Ravenna (Zona Fornace Zarattini)

INFO

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri [email protected] Tel. 0544/280280 - Fax 0544/270210

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CONFIMI IMPRESA MECCANICA - IPOTESI DI ACCORDO DEL 1°

OTTOBRE 2013

CIRCOLARE ESPLICATIVA

L’1 ottobre 2013 CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto l’ipotesi di accordo con FIM-CISL e UILM-UIL per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L’adozione del nuovo Contratto Collettivo può essere effettuata dalle imprese aderenti al

sistema Confimi, con decorrenza immediata, mediante una semplice comunicazione al

personale e alle R.s.u. (ove esistenti), affissa alla bacheca aziendale e/o acclusa ai prossimi cedolini paga. A tale scopo, alleghiamo un fac-simile di comunicazione.

Si ricorda che, in base alle norme costituzionali e di legge vigenti, i contratti collettivi di

lavoro sono applicabili da tutte le imprese iscritte dall’Associazione datoriale che lo ha

stipulato. La scelta del contratto collettivo applicabile spetta esclusivamente alle imprese e

non ai loro lavoratori o alle loro Organizzazioni sindacali.

Evidenziamo di seguito i primi adempimenti previsti per le aziende:

• erogazione dall’1 settembre 2013 dei nuovi minimi tabellari;

• erogazione di un importo omnicomprensivo, a titolo di una tantum, riproporzionato al

periodo 1 giugno 2013 – 31 agosto 2013, con la retribuzione relativa al mese di

settembre 2013.

L’Ipotesi di Accordo prevede le seguenti innovazioni, rispetto alle normative precedentemente applicate. Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorre dall’1 settembre 2013 e scadrà il 31 maggio 2016. Gli effetti economici sono stati quantificati considerando una durata triennale del contratto. Minimi tabellari

I nuovi minimi tabellari, riportati nella tabella che segue, comprendono l’Elemento distinto dalla retribuzione (Edr) e decorrono dall’1 settembre 2013.

Categoria Euro

1ª 1.248,43

2ª 1.374,80

3ª 1.520,49

4ª 1.585,19

5ª 1.695,89

6ª 1.815,03

7ª 1.947,16

8ª 2.115,48

9ª 2.345,15

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE

L’assorbimento di eventuali superminimi potrà essere effettuato purché: - siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità; - siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

I minimi suddetti saranno successivamente incrementati, a partire dall’1 giugno 2014 e dall’1 giugno 2015, secondo la tabella sotto riportata:

Cat. All’1 giugno 2014 All’1 giugno 2015

1ª 28,13 31,25

2ª 32,91 36,56

3ª 38,81 43,13

4ª 41,06 45,63

5ª 45,00 50,00

6ª 49,78 55,31

7ª 53,44 59,38

8ª 59,06 65,63

9ª 69,19 76,88

Una tantum A copertura del periodo 1 giugno 2013 – 31 agosto 2013, ai soli lavoratori in forza alla data dell’1 ottobre 2013 spetta un importo, da erogare con la retribuzione del mese di settembre 2013, determinato secondo la tabella seguente:

Categoria Euro

1ª 65,63

2ª 76,78

3ª 90,56

4ª 95,81

5ª 105,00

6ª 116,16

7ª 124,69

8ª 137,81

9ª 161,44

L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati (per es., maggiorazioni per il lavoro straordinario, ferie godute, indennità malattia etc.). Per i lavoratori part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale. L’una tantum è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1 giugno 2013-31 agosto 2013. La frazione di mese superiore ai quindici giorni va considerata come mese intero. L’una tantum non è dovuta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come per esempio: aspettativa, cassa integrazione, congedo parentale eccetera. Viceversa, le giornate di assenza dal lavoro per

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE

malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 giugno 2013-31 agosto 2013, con pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente e integrazione obbligatoria a carico delle aziende, sono utili ai fini dell’una tantum. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate dovranno comunicare alle relative agenzie somministratrici l’importo spettante a tali lavoratori, da calcolare secondo le regole suddette. Campo di applicazione Il nuovo contratto potrà essere applicato, oltre che ai dipendenti delle imprese del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, anche a quelli delle imprese che producono o lavorano prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, ovvero svolgono attività produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza. Contrattazione di secondo livello

Il nuovo contratto favorisce la diffusione della contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, a contenuto economico e normativo, quale strumento utile a migliorare la competitività delle industrie metalmeccaniche. In particolare, la contrattazione di secondo livello potrà derogare, attraverso specifiche intese concordate, anche a carattere sperimentale o temporaneo, con l’Associazione territoriale e le Organizzazioni sindacali territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie, a uno o più istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale. Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti puntuali agli articoli del CCNL oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell'esigibilità dell'accordo con provvedimenti a carico degli inadempienti di entrambe le parti. Tali intese dovranno essere trasmesse per la loro validazione a Confimi Impresa Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil nazionali e, con il meccanismo del silenzio-assenso, diventeranno efficaci dopo 20 giorni di calendario dal ricevimento. Gestione delle crisi aziendali

Il nuovo contratto prevede specificamente anche la possibilità di ricorrere alle intese modificative suddette, per affrontare le situazioni di crisi aziendale o locale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una situazione che veda l’azienda interessata da ripetuti accordi per il ricorso agli strumenti contrattuali e agli ammortizzatori sociali disponibili. Attraverso tali intese, sarà possibile dilazionare, per un massimo di 12 mesi, gli incrementi

dei minimi contrattuali, previsti rispettivamente alla scadenza dell’1 giugno 2014 e dell’1 giugno 2015. Al termine del periodo di differimento, i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal contratto nazionale. Oltre ai minimi, le intese potranno anche riguardare l’Elemento retributivo annuo (ex perequativo) descritto al punto successivo della presente Circolare; non potranno riguardare, invece, gli aumenti periodici di anzianità e i diritti individuali derivanti da norme inderogabili.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE

La procedura per realizzare le intese è semplice e simile a quella prevista per attivare la cassa integrazione ordinaria:

1. l’azienda interessata invia all’Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento;

2. l’Associazione territoriale si attiva con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta e avviare il confronto.

Elemento retributivo annuo (Era)

Il nuovo contratto non prevede alcun elemento perequativo inderogabile, ma un “Elemento retributivo annuo” (Era), da erogare con la retribuzione del mese di giugno (prima erogazione: giugno 2014), a carico delle imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano sottoscritto le intese modificative sopra descritte. L’Elemento in questione spetta ai lavoratori in forza all’1 gennaio di ogni anno, ai quali non sia stato riconosciuto, nel corso dell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre), un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal contratto collettivo nazionale (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione). L’importo è pari a 485,00 euro, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, è onnicomprensivo e non incide sul trattamento di fine rapporto. In caso di lavoratori part-time, l’elemento va riproporzionato sulla base dell’orario concordato. Per la maturazione, in caso di assunzione nel corso del mese, vale il criterio della frazione superiore a 15 giorni. Flessibilità dell’orario di lavoro e lavoro straordinario

L’impresa può introdurre direttamente, senza necessità di accordo sindacale, un regime orario settimanale o plurisettimanale flessibile, purché contenuto nei limiti di 45 ore settimanali (massimo) e 35 ore settimanali (minimo), senza limiti annui e per un periodo massimo di 12 mesi, comprensivo dei periodi di recupero. L’orario flessibile può essere articolato anche nella giornata del sabato, non la domenica o in coincidenza con le festività. Per introdurlo, l’impresa deve semplicemente comunicare preventivamente ai lavoratori interessati o, se presenti, alle R.s.u., la programmazione prevista, con un preavviso normalmente di 5 giorni lavorativi. Le R.s.u. possono chiedere un incontro per l’esposizione delle modalità e della programmazione adottata. La flessibilità può riguardare anche singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori. Qualora invece l’impresa intenda adottare un regime di flessibilità fino a 48 ore settimanali (massimo) e 32 ore settimanali (minimo), dovrà rispettare un tetto massimo di 80 ore annue oltre le 40 ore settimanali. Tale tetto sale a 128 ore annue, però come sommatoria dei due istituti, qualora nel corso dell'anno siano richieste sia ore di straordinario “comandato” (vedi sotto), sia ore di flessibilità fino a 48 settimanali. Solo nell’ipotesi di flessibilità compresa tra 32 e 48 ore settimanali, le modalità di attuazione e i tempi di implementazione e recupero dell’orario settimanale dovranno essere oggetto di accordo con le R.s.u. o, in mancanza, con Fim-Cisl o Uilm-Uil. Tanto nella fascia 35/45 ore, quanto nella fascia 32/48 ore, ogni ora di prestazione lavorativa in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, dà diritto a una maggiorazione

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE

retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 20% per le ore prestate di sabato. Resta fermo che nei periodi in cui sono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore va retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione. Infine, è prevista una penalizzazione per le ipotesi di introduzione della flessibilità senza alcuna programmazione (nelle ipotesi di orario settimanale compreso tra 35 e 45 ore) o accordo preventivo (nelle ipotesi di orario settimanale inferiore a 35 ore, ovvero superiore a 45 ore): in tali casi, le ore di prestazione lavorativa ulteriori rispetto alle 40 ore settimanali e non recuperate, saranno considerate lavoro straordinario, con l’applicazione di una maggiorazione aggiuntiva rispetto alle maggiorazioni normalmente applicate in azienda, pari al 7% omnicomprensivo, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, fermi restando i limiti massimi previsti di 250 ore annue (260 per le attività di manutenzione, installazione e montaggio, nonché per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica), l’impresa può disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di straordinario di produzione “comandato”, nella misura di 80 ore annue. Come già accennato, in caso di ricorso, nel corso dello stesso anno, tanto allo straordinario comandato, quanto alla flessibilità nella fascia 32/48 ore, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non può eccedere le 128 ore annue. Malattia Viene introdotta una nuova disciplina della malattia, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2014. Fino ad allora, è previsto un regime analogo a quello finora applicato, che sarà comunque esteso, anche dopo il 31 dicembre 2013, agli eventi morbosi già in essere a tale data. La disciplina in vigore dal 2014 punta a semplificare la gestione della malattia e, soprattutto, a contrastare più efficacemente il fenomeno dell’assenteismo, salvaguardando al tempo stesso i lavoratori colpiti dalle malattie più gravi. L’obiettivo della semplificazione è raggiunto attraverso la conversione dei periodi di comporto e di diritto alle prestazioni economiche, che non saranno più espressi in mesi, bensì in giorni di calendario. I nuovi periodi di comporto sono:

a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti; c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

In caso di comporto prolungato, i periodi sono:

a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario; b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario; c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.

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Dal punto di vista sostanziale, invece, si è provveduto a ridefinire il trattamento economico spettante al lavoratore non in prova. Nell’ambito dei limiti massimi di conservazione del posto, per ogni nuovo episodio di malattia, il trattamento da corrispondere è il seguente: - l’intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e l'80% della

retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;

- l’intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e l'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;

- l’intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e l'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.

Il suddetto trattamento economico ricomincia "ex novo" in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio. I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino a un massimo di 61 giorni di calendario. Dall’1 gennaio 2014 sarà introdotto un meccanismo di penalizzazione, nel caso in cui durante ogni anno (1 gennaio-31 dicembre) si verifichino assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3. In tali casi, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni, saranno retribuiti nel seguente modo: - quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale; - quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.

Saranno escluse dalla penalizzazione le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, a epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all’emodialisi e a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione. Saranno altresì escluse le assenze per malattia insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa. A tali fini, il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni, che dovranno essere trattate nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy. Infine, è stato previsto che, nel caso di comportamenti fraudolenti o impropri, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore, l’Associazione territoriale informerà l’Ordine dei medici locale per gli interventi di competenza. Apprendistato professionalizzante

Durata del contratto

È prevista una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. La durata va ridotta di 6 mesi, in caso di lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire.

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La durata massima non può superare i 24 mesi, in caso di lavoratori addetti a produzioni in serie svolte su linee di montaggio semplice, quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non riconducibili alla declaratoria della 3^ categoria. È possibile assumere apprendisti con inquadramento finale in 7^, 8^ e 9^ categoria, solo se in possesso di laurea inerente. In questi casi, di conseguenza, la durata massima del contratto è automaticamente ridotta a 30 mesi. Infine, è prevista una riduzione di durata di 6 mesi, in caso di lavoratori che abbiano svolto precedenti periodi di apprendistato professionalizzante o per la qualifica e per il diploma professionale, per una durata di almeno 12 mesi, presso più datori di lavoro, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Periodo di prova

La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista per il livello di inquadramento iniziale. Formazione

La formazione professionalizzante deve essere di almeno 80 ore medie annue, comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico on the job e in affiancamento. Inquadramento e retribuzione

L’apprendista è inquadrato a un livello di ingresso, inferiore di 2 livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione prevista è pari a quella minima contrattuale del livello iniziale di inquadramento nel primo periodo, come definito dalla tabella che segue. Nel secondo periodo, l’inquadramento è inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione è pari a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento di un livello inferiore rispetto a quello di destinazione, la retribuzione è pari a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata. Durata complessiva in mesi Primo periodo Secondo

periodo Terzo periodo

36 12 12 12

30 10 10 10

24 8 8 8

Uso di sistemi informatici aziendali

Il nuovo contratto introduce una risposta specifica a una problematica, purtroppo, sempre più diffusa: l’utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali (posta elettronica, internet), da parte del singolo dipendente, in violazione delle norme di aziendali o di quelle previste dalla legge a tutela della riservatezza e della privacy. Si sancisce quindi che: - l’utilizzo a fini personali di tali strumenti va preventivamente autorizzato e in ogni caso

vanno evitati utilizzi impropri o in violazione alle norme di legge;

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE

- l’impresa, nel rispetto del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003 e successive

modifiche e integrazioni), nonché degli obblighi previsti dal disciplinare tecnico

sulle misure minime di sicurezza allegato allo stesso Codice, ha il diritto di controllare eventuali abusi;

- l’utilizzo improprio dei sistemi aziendali o la violazione delle norme in materia di riservatezza e privacy, costituisce (fermi restando eventuali profili di carattere penale) una violazione contrattuale dei doveri del lavoratore, che può quindi essere

perseguito e sanzionato disciplinarmente, con provvedimenti graduati a seconda della gravità del comportamento messo in atto, fino a prevedere il licenziamento nel caso di gravi danni per l’azienda e/o gravi lesioni della privacy e della dignità personali.

Welfare, bilateralità e previdenza integrativa Il nuovo contratto non prevede alcun obbligo di iscrizione a forme di bilateralità che non rispettino i due seguenti, semplici principi: - adesione su base volontaria di ciascun lavoratore, che quindi ha l’obbligo di

compartecipare alla contribuzione richiesta; - effettiva corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate.

Ciò è stato tradotto nella previsione di uno strumento per l’assistenza sanitaria integrativa e nella conferma del regime già applicato in materia di previdenza complementare. Al contrario di quanto realizzato in altri sistemi bilaterali, non è previsto il riconoscimento di

alcun elemento retributivo sostitutivo a favore dei lavoratori non iscritti alle due forme bilaterali sopra citate. Sanità integrativa

A partire dall’1 luglio 2014, i lavoratori dipendenti potranno iscriversi volontariamente al fondo sanitario integrativo che verrà scelto dalle parti stipulanti. Il fondo sanitario avrà il compito di erogare prestazioni sanitarie integrative rispetto a quanto fornito dal Servizio Sanitario Nazionale. Le aliquote di finanziamento saranno le seguenti: - dall’1 luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2015: 4,00 euro mensili a carico dell’azienda

per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e 2,00 euro mensili a carico del lavoratore aderente;

- dall’1 gennaio 2016: 6,00 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e 3,00 euro mensili a carico del lavoratore aderente.

Sono fatti salvi gli accordi territoriali e aziendali e le forme equivalenti di miglior favore in materia di assistenza sanitaria. Previdenza complementare

Il fondo negoziale di previdenza complementare di riferimento sarà individuato dalle parti stipulanti. Fino ad allora, dovrà ritenersi fondo di riferimento il fondo negoziale con il maggior

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numero di adesioni alla data dell’1 ottobre 2013. Restano invariate le aliquote di contribuzione finora applicate. Clausole sociali: diritto alla trasformazione a tempo parziale

Imprese con almeno 100 dipendenti

Tali imprese accoglieranno, per il tempo necessario (quindi anche con il vincolo del rientro a tempo pieno, una volta venuta meno le necessità) ed entro la percentuale massima del 4% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, le richieste motivate e debitamente documentate per la necessità di assistere genitori, coniuge o convivente more uxorio, figli e altri familiari conviventi, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap, ovvero per accudire i figli fino al compimento dei 13 anni. Le stesse imprese valuteranno positivamente, sempre nell’ambito della suddetta percentuale massima e comunque in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le richieste motivate, e debitamente documentate per la necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti, ovvero per necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. Imprese con meno di 100 dipendenti

Tali imprese, nell’ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza a tempo pieno, valuteranno positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, motivata dalle ragioni indicate sopra indicate. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi suddetti e fino a un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative. L'impresa, su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. Assemblee

Il regime per la tenuta delle assemblee sindacali, nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ed entro il limite massimo di 10 ore complessive nell'anno solare, è il seguente. La richiesta di assemblea può essere fatta: - congiuntamente tra loro, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il nuovo contratto

collettivo, ovvero Fim-Cisl e Uilm-Uil; - congiuntamente tra una di loro e le R.s.u., da ciascuna delle organizzazioni sindacali

aderenti a CGIL-CISL-UIL. Non sono previste assemblee riservate alle singola organizzazione sindacale. Pertanto, Fiom-Cgil (che non è parte stipulante del nuovo contratto) potrà convocare l’assemblea retribuita, nelle aziende con più di 15 dipendenti e per un massimo di 10 ore annue, solo laddove siano presenti le R.s.u. e congiuntamente con esse. Al di sotto dei limiti dimensionali suddetti, analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti, nel limite massimo di otto ore annue

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retribuite; si applica la disciplina prevista per le unità produttive più grandi, laddove l’impresa occupi comunque più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso comune. Di norma, l'assemblea retribuita va tenuta al termine della giornata lavorativa o del turno. Le Organizzazioni sindacali interessate devono richiedere l’assemblea con un preavviso di 48 ore, comunicando anche il relativo ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti esterni, qualora questi intendano partecipare. Le assemblee svolte durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. In armonia con le norme previste dallo Statuto dei Lavoratori, Fim-Cisl, Uilm-Uil e Fiom-Cgil possono comunque effettuare assemblee, anche disgiuntamente tra loro e con la partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall'impresa, fuori dell'orario di lavoro. Quota contribuzione “una tantum”

È stata prevista, come di consueto, una quota di contribuzione a carico dei lavoratori e a favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti Fim-Cisl e Uilm-Uil, la cui entità e modalità di riscossione saranno definite successivamente. Si informa, infine, che il testo definitivo del nuovo CCNL sarà disponibile entro il corrente mese di ottobre. Per qualsiasi necessità di chiarimenti, si invitano le Imprese associate a contattare l’Area

lavoro e relazioni industriali dell’Associazione: Dott. Giuseppe Vaira

([email protected]) e Dott. Fabio Magnani ([email protected]).

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Allegato 1

AI SIGG. LAVORATORI DIPENDENTI

OGGETTO: Applicazione C.C.N.L. per la piccola e media industria manifatturiera

metalmeccanica e della installazione di impianti, firmato il 1° ottobre 2013 da CONFIMI

IMPRESA MECCANICA e FIM-CISL/UILM-UIL.

La scrivente Impresa comunica che, con effetto dal 1° settembre 2013, applicherà al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, firmato il 1° ottobre 2013 da CONFIMI IMPRESA MECCANICA e FIM-CISL/UILM-UIL. li……………………

TIMBRO E FIRMA

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OGGETTO: DURC E CONTRATTI PUBBLICI

CHIARIMENTI SULLE MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE DAL

“DECRETO DEL FARE”

L’art. 31 del decreto-legge n. 69/2013 - il c.d. “Decreto del fare”, convertito dalla legge n. 98/2013 - ha modificato la disciplina in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC - si veda, da ultimo, CONFIMI RAVENNA NEWS 19, 10 e 4 del 2013, API INDUSTRIA NOTIZIE 16/2010 e 28/2009) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Al fine di illustrare tali modifiche normative, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (con circolare 6 settembre 2013, n. 36 - allegato 1) e l’INAIL (con le note 20 settembre 2013 - allegato 2 - e 3 ottobre 2013 - allegato 3) hanno fornito i primi chiarimenti (i più importanti dei quali sono evidenziati e/o sottolineati) sulla concreta portata delle stesse.

***

Allegato 1

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 6 settembre 2013, n. 36

Oggetto: Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) - semplificazioni in materia di DURC - primi chiarimenti. L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione. Con la presente circolare, d’intesa con gli Istituti, si forniscono i primi chiarimenti interpretativi della disciplina definita in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua concreta applicazione. Il D.L., anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione dei "benefici normativi e contributivi". Per effetto dell’intervenuta modifica, l’applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC "in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di

crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo

almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo

soggetto", è estesa a tutte le "tipologie" di DURC. È stato poi previsto che "in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio". Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML circ. n. 12/2012). I successivi commi 2 e 3 dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 provvedono: - a inserire, sia nell’art. 38, comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del Codice dei contratti pubblici

(D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009);

- a rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo

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di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).

In particolare, il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL. Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC "in corso di validità" debba essere acquisito: "a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1,

lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (tale requisito consiste nel non aver

“commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o della Stato in cui sono stabiliti”, ndr);

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di

conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale". L’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla

data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 - quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. - e che pertanto risulta

applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. - atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni - godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente. Con l’art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre "raggruppamenti" in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti. Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto. La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento - in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio - ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto. Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) ("per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva. Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l’immediata operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili. Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale. La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al

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concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale. Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e). Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura). In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013. Il comma 8 dell’art. 31 conferma la disposizione già prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. "preavviso di accertamento negativo" che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni. Il predetto comma 8, tuttavia, al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, ha espressamente previsto che l’invito all’interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità. Stante la valenza della previsione, si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC. Per completezza si fa presente che il comma 7 riguarda l’allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all’Amministrazione parte del rapporto contrattuale. In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc. È anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal Documento. Si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Si ribadisce inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC, in particolare precisando che: - ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento

europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Da ultimo va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Allegato 2

INAIL - Nota 20 settembre 2013

Oggetto: DURC. Art. 31 D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unico previdenziale.

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A decorrere dal 21 agosto 2013 è entrata in vigore la legge n. 98/2013 che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del DURC, con particolare riferimento ai contratti pubblici. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito primi chiarimenti con la recente circolare n. 36 del 6.9.2013 a cui si fa integrale rinvio, allegata alla presente. Una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati: a) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo); b) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale

e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);

c) per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8- sexies). Con riguardo ai contratti pubblici, nella circolare ministeriale n. 36/2013 è stato precisato, inoltre, che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Leg. n. 163/2006 [1] decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio. Nella circolare viene, altresì, precisato che la validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati. Le nuove disposizioni, infine, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. A tal fine è stato necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità. Si elencano di seguito le modifiche effettuate sui certificati, suddivise per richiedente e tipo di richiesta: 1) Appalto pubblico di Lavori - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 1.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE 1.2) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 1.3) LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione" 2) Appalto pubblico di Forniture - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 2.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE 2.2) EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione" 3) Appalto pubblico di Servizi - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 3.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE 3.2) EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione" 4) ALTRA TIPOLOGIA RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 4.1) VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell’autodichiarazione" 4.2) PARTECIPAZIONE /AGGIUDICAZIONE APPALTO NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione" 4.3) AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E AUTORIZZAZIONI

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NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire." 4.4) CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione" 4.5) LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA NUOVA DICITURA: "Il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione" 5) ALTRA TIPOLOGIA RICHIEDENTE: AZIENDA/INTERMEDIARIO CON DELEGA 5.1) LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA NUOVA DICITURA: "Il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione" 5.2) ATTESTAZIONE SOA/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire." 5.3) ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire." 6) ALTRA TIPOLOGIA RICHIEDENTE: SOA 6.1) ATTESTAZIONE SOA/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire." Si fa riserva di successive notizie in ordine ad ulteriori adeguamenti in corso di approfondimento con INPS e Casse Edili. ________________________________ [1] "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: …. i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.".

Allegato 3

INAIL - Nota 3 ottobre 2013

Oggetto: DURC. Intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto - legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013. Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies. Con nota prot. 5727 del 20.9.2013 sono state illustrate le semplificazioni in materia di DURC introdotte dall’articolo 31 della legge di cui all’oggetto [1], sulla base dei primi chiarimenti forniti con circolare n. 36/2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come già evidenziato anche nella circolare ministeriale, tra le diverse innovazioni apportate alla disciplina DURC, alcune riguardano l’intervento sostituivo in caso di irregolarità contributiva, introdotto come noto dall’art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010 [2] nell’ambito dei contratti pubblici e illustrato con nota prot. 2029 del 21.3.2012. In sintesi, la procedura per l’intervento sostitutivo:

a) è stata rimodulata [3] nell’ambito dei contratti pubblici, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del DPR n. 207/2010[4];

b) si applica ora, "in quanto compatibile" alle amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l'acquisizione d’ufficio del DURC[5].

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L’intervento sostitutivo da parte delle amministrazioni pubbliche per le erogazioni di qualunque tipo è previsto dall’art. 31, comma 8-bis, secondo cui: "Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005 [6], n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali é prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.". Il comma 3 dell’art. 31 ha previsto, come noto, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso in cui nel DURC acquisito d’ufficio sia segnalata un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del DPR n. 207/2010 "trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza" e "il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC é disposto … direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile". Il flusso operativo per l’intervento sostitutivo delle amministrazioni pubbliche procedenti di cui sopra è identico a quello previsto per le stazioni appaltanti pubbliche, pertanto: 1. Ricevuto un DURC attestante l’irregolarità nei confronti dell’Inail del soggetto beneficiario

dell’erogazione, l’amministrazione deve compilare il modello "Intervento sostitutivo Durc - Comunicazione preventiva" e inviarlo tramite PEC alla Sede Inail competente (indicata sul certificato);

2. La Sede, verificata l’attualità dell’inadempienza contributiva, trasmette via PEC all’amministrazione la comunicazione con i dati per il pagamento, con indicazione dell’importo e delle modalità di compilazione dei modelli di versamento F24 o F24 EP. Nel caso in cui l’Amministrazione non possa utilizzare i modelli F24 e F24 EP, la Sede INAIL indica l’IBAN sul quale effettuare il pagamento e la causale che deve essere indicata, al fine di contabilizzare correttamente l’incasso.

Sono stati di conseguenza aggiornati i modelli di comunicazione preventiva (all. 1) nonché il facsimile ad uso delle Sedi per comunicare agli interessati i dati per il pagamento (all. 2). L’art. 31, comma 8-quater, ha dettato, inoltre, specifiche disposizioni in relazione alle imprese beneficiarie di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, stabilendo che le pubbliche amministrazioni procedenti in sede di concessione delle agevolazioni, sono tenute a verificare "anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato" la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC. Per quanto sopra, le amministrazioni tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, qualora non già in possesso dell’utenza per accedere al servizio di richiesta dei certificati in www.sportellounicoprevidenziale.it, devono richiedere l’abilitazione inviando tramite PEC ad una sede INAIL, INPS o Cassa Edile il modulo per il rilascio dell’utenza "stazione appaltante/amministrazione procedente", pubblicato sul sito (all. 3). Lo stesso modulo deve essere utilizzato anche dal gestore pubblico o privato dell’intervento, allegando copia della convenzione o del contratto con l’amministrazione pubblica procedente. In coerenza con le altre disposizioni di semplificazione del DURC in materia di contratti pubblici, inoltre, il comma 8-quinquies dell’art. 31 ha previsto che la concessione delle agevolazioni in discorso è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data di rilascio. Si ricorda, infine, che per effettuare le richieste di DURC le amministrazioni procedenti hanno a disposizione nell’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it la specifica tipologia di "Agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazione", nel menù "Altra tipologia", che prevede la compilazione del modulo unificato "Quadro C". [1] Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, S.O. n. 50/L),

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Gazzetta Ufficiale n.194 del 20-8-2013, S.O. n. 63) “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.

[2] Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

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[3] Articolo 31, comma 3, decreto-legge n. 69/2013. [4] Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti

aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti. [5] Articolo 31, comma 8-bis, decreto-legge n. 69/2013 come modificato dalla legge di conversione n.

98/2013. [6] Benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti. Allegati alla nota 3 ottobre 2013

Intervento sostitutivo Art 31 DL69 (pdf - 268.8 Kb ): http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/istruzioneoperativaallegato/ucm_101284.pdf?filename=Inter

vento%20sostitutivo%20Art%2031%20DL69.pdf

Intervento sostitutivo Durc - comunicazione preventiva (pdf - 21.4 Kb) http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/istruzioneoperativaallegato/ucm_101284.pdf?filename=Inter

vento%20sostitutivo%20Art%2031%20DL69.pdf

All 1 Modello Comunicazione preventiva (pdf - 101 Kb) http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/istruzioneoperativaallegato/ucm_101284.pdf?filename=Inter

vento%20sostitutivo%20Art%2031%20DL69.pdf

All 2 Modello Dati per pagamento (pdf - 130.8 Kb) http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/istruzioneoperativaallegato/ucm_101284.pdf?filename=Inter

vento%20sostitutivo%20Art%2031%20DL69.pdf

All 3 Modulo utenza SA-AP (pdf - 52.9 Kb) http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/istruzioneoperativaallegato/ucm_101287.pdf?filename=All

%203%20Modulo%20utenza%20SA-AP.pdf

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OGGETTO: INAIL

RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E DEL MASSIMALE DI RENDITA

A DECORRERE DALL’1 LUGLIO 2013

Il Decreto ministeriale 10 giugno 2013 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate

dall’INAIL nel settore industriale con decorrenza 1 luglio 2013 e stabilito il minimale e il

massimale di rendita nelle misure di € 15.983,10 e di € 29.682,90.

Sulla base di tali importi, l’Istituto assicurativo, con la circolare n. 41 del 17 settembre scorso,

ha così aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi:

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:

- detenuti e internati

- allievi dei corsi di istruzione professionale

- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità

- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento

- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione

professionale.

dall’1 luglio 2013

retribuzione convenzionale

giornaliera € 53,28 [*]

mensile € 1.331,93

[*] per arrotondamento del valore di € 53,277

Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.

dall’1 luglio 2013

retribuzione convenzionale

giornaliera € 53,51 [*]

mensile € 1.337,71

[*] per arrotondamento del valore di € 53,5086

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994

dall’1 luglio 2013

Retribuzione convenzionale

giornaliera x 12 gg. mensili

€ 1.191,84

(€ 99,32 x 12)

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Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part- time

dall’1 luglio 2013

retribuzione convenzionale

giornaliera € 98,94 [*]

mensile € 2.473,58

[*] per arrotondamento del valore di € 98,943

Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time

dall’1 luglio 2013

Retribuzione convenzionale oraria € 12,37 [*]

[*] per arrotondamento del valore di € 12,367 (€ 98,94 : 8)

Retribuzione di ragguaglio

dall’1 luglio 2013

retribuzione convenzionale

giornaliera € 53,28 [*]

mensile € 1.331,93

[*] per arrotondamento del valore di € 53,277

Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

dall’1 luglio 2013

Minimo e massimo mensile € 1.331,93 - € 2.473,58

Prestazioni occasionali

dall’1 luglio 2013

Minimo e massimo mensile € 1.331,93 - € 2.473,58

Minimo e massimo giornaliero € 53,28 - € 98,94

Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti

dall’1 luglio 2013

Minimo e massimo annuale € 15.983,10 - € 29.682,90

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali,

addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro

Dall’1 luglio 2013, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €

2,55 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2012/2013

risulta uguale a € 2,50 (calcolato sommando 8/12 di € 2,48 e 4/12 di € 2,55).

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Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2013, va applicata una integrazione di € 0,02

rispetto al premio di € 2,48 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il

suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2012/2013 e per

l’anticipo del premio 2013/2014:

dall’1 luglio 2013

Alunni e studenti di

scuole o istituti non

statali

premio

annuale a

persona

Anno scolastico 2012/2013

regolazione

Anno scolastico 2013/2014

anticipo

€ 2,50 € 2,55

PROFILO RISARCITIVO

dall’1 luglio 2013

Minimale

di rendita

annuale € 15.983,10

giornaliero € 53,28

Massimale

di rendita

annuale € 29.682,90

giornaliero € 98,94

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OGGETTO: NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (ASPI O MINI ASPI) – LIQUIDAZIONE UNA TANTUM IN CASO DI LAVORO AUTONOMO, ATTIVITÀ D’IMPRESA O ASSOCIAZIONE IN COOPERATIVA – ISTRUZIONI INPS

Come noto, l’art. 2, comma 19, della Legge n. 92/2012 prevede che, in via sperimentale per

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e nel limite complessivo annuo di 20 milioni di euro, il

lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI possa

richiederne la liquidazione in unica soluzione al fine di intraprendere un’attività di lavoro

autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per

associarsi in cooperativa (API INDUSTRIA NOTIZIE 14 e 15 del 2012).

Al fine di consentire l’effettiva erogazione una tantum delle suddette indennità:

• con il Decreto 29 marzo 2013 - pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 133 dell’8 giugno

2013 - sono stati determinati limiti, condizioni e modalità per l’attuazione della citata

disposizione (CONFIMI RAVENNA NEWS 13/2013);

• con l’acclusa circolare, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e procedurali cui gli

interessati dovranno attenersi per presentare la relativa domanda all’Istituto.

* * *

INPS - Circolare 9 ottobre 2013, n. 145

OGGETTO: Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 19 della

Legge 28 giugno 2012 n. 92. Liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti

delle prestazioni ASpI e mini ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo. Istruzioni

procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Premessa.

In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 133 il Decreto n. 73380 del

29 marzo 2013 (all. 1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero

dell’Economia e delle Finanze.

Il decreto ministeriale attua le disposizioni di cui all’art.2 comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 il quale

- in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 –

prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI

possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non

ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma

di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni relative al decreto in argomento.

1. Ambito di applicazione.

Ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013 n. 73380 sono destinatari dell'intervento i lavoratori

beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:

• intraprendere un'attività di lavoro autonomo;

• avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;

• associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;

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• sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la

cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;

• intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal

datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all’indennità di

disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi

dell’art. 2359 del c.c.

Al fine di fornire chiarimenti in merito alle suddette attività che possono costituire presupposto per la richiesta di

anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, si forniscono alcune precisazioni.

Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento

all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D.

lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (all.n.2).

Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da

quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un

rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2,

comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76,

convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 che ad ogni buon conto si riporta:

“ Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono

dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione

corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che

sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefi ci economici di cui al presente comma è escluso con

riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o

diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente

coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o

controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento,

che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.

2. Istruzioni operative, aspetti procedurali e contabili

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma

non ancora percepita.

2.1 Domanda

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini

ASpI devono inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione

ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o

dell'associazione in cooperativa.

Ai fini della presentazione della domanda di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, si

richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art. 2, comma 17 delle legge n. 92 del 2012 e sulle relative istruzioni

fornite con la circolare INPS n. 142 del 18/12/2012.

In particolare si ricorda che, ai sensi del sopra richiamato art. 2 comma 17, in caso di svolgimento di attività

lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione

dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS - a pena di

decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI - entro un mese dall’inizio dell’attività,

dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Posto quanto sopra, qualora l'attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata

o l'associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato

luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette

prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di

disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del

termine previsto a pena di decadenza dal sopra citato art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.

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Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì - alla

data di pubblicazione della presente circolare - già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto

impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60

giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della presente

circolare.

Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione

ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di

attività lavorativa in forma autonoma di cui al comma 17 del richiamato art. 2, la prestazione verrà erogata in

misura intera.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si fa

presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere

inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

• via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,

• tramite Patronato/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il

supporto dell’Istituto.

• tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da

rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:

- ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole

informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;

- ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in

automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l’invio

della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della

prestazione richiesta.

Come di consueto, all'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si

impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa, citato in premessa, di cui all'ultimo periodo dell'art. 2 del

Decreto in argomento.

2.2 Documentazione

Secondo quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “T.U. delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato ed integrato dall’art.15 della

legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità per il 2012), nei rapporti con gli organi della pubblica

amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del predetto decreto.

Posto quanto sopra, ai fini che qui interessano, l'istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di

ASpI o mini ASpI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato.

Nei casi in cui, per l'esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica

autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio

dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la

successiva verifica. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata

l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente

per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio

unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.

Più in particolare, in attuazione delle norme citate, per quanto concerne le attività maggiormente ricorrenti si

riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – le modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di

attività lavorativa in forma autonoma:

- per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio

Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune

competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;

- per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli

estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nel Registro delle Imprese,

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se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo

(R.E.A.).

- per l'attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata

Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali

per l'artigianato, che operano presso le Camere di Commercio;

- per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da

dichiarazione sostitutiva di certificazione;

- per l'attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’ iscrizione della

cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio,

nonché dell’iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio,

lo stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante

l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata.

Per le attività per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attività

commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di

anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l'assunzione di

iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita

IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, co. 26 della legge n. 335

del 1995) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto interministeriale n.73380 del 2013.

Laddove per l'esercizio dell'attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del Comune o

dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli

estremi dell’autorizzazione medesima.

2.3 Erogazione della prestazione

Ai fini dell’erogazione della prestazione le Strutture dell'Istituto dovranno accertare preventivamente la

sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a

fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.

Accertata la sussistenza dell’indennità oppure riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare

- basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle

certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della

documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione. In caso positivo, in

procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o miniASpI con il

“codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di

anticipazione.

Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di

anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione

della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI,

detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico

al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della presente

circolare.

L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:

• mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;

• mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel

CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in

contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

Si sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e

contribuzione figurativa.

Si precisa, infine, che in tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore,

associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa,

instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato,

l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al

capitale sociale della cooperativa.

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2.4 Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo

spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l'indennità anticipata dovrà essere restituita. Al riguardo,

stante le disposizioni di cui all’art.9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013 convertito in legge n. 99 del

2013, la struttura territoriale procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti

di lavoro subordinati.

2.5 Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dalle liquidazioni anticipate delle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato,

devono essere rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni

previdenziali, evidenza contabile GAU.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 2, comma 19 della

legge 28 giugno 2012, n. 92, sono stati istituiti i seguenti conti:

GAU30170 – per l’anticipata liquidazione della prestazione Aspi;

GAU30171 – per l’anticipata liquidazione della prestazione mini Aspi.

Il conto di debito, appositamente istituito, è GAU10171.

Eventuali riaccrediti devono essere rilevati al conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario,

con il codice bilancio di nuova istituzione “03118-Somme non riscosse dai beneficiari –anticipata liquidazione

Aspi e mini Aspi, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012”

Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU24170 e GAU24171, di

nuova istituzione e al conto GAU 00030, già esistente.

I recuperi imputati ai suddetti conti GAU24170 e GAU24171 sono evidenziati, nell’ambito della procedura

“recupero crediti per prestazioni”. Le partite relative che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire

vengono imputate, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla stessa procedura, al

conto esistente GAU00030.

A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione “01120 –

Recupero indennità Aspi e mini Aspi anticipate, art. 2, comma 19 L. 92/2012”.

Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata deve essere utilizzato anche per evidenziare,

nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:”01120 – Indennità

Aspi e mini Aspi anticipate, art. 2, comma 19, L.92/2012”.

Nell’allegato n. 3 è riportata la variazione al piano dei conti.

2.6 Procedura di liquidazione

La procedura DSWeb, è stata integrata con le seguenti funzioni finalizzate alla gestione delle domande di

anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI:

- Ricezione delle domande pervenute via web:

a questo fine sarà possibile visualizzare e acquisire in DsWeb, con le consuete modalità, le domande pervenute

selezionando il link Domande Internet e successivamente Domande provenienti da Sportello virtuale –

Domande- Domande ASpI, MiniASpI e MiniASpI 2012 da Sportello del Cittadino.

Le domande in questione saranno contrassegnate da Tipo Domanda “AntASPI” e “AntMiniASPI”; per facilitare

la selezione di un data tipologia è stata aggiunta la possibilità di ordinare le liste di domande pervenute anche in

funzione del Tipo domanda.

Sarà possibile acquisire in DsWeb le istanze per cui è presente la domanda di ASpI o miniASpI di riferimento e

la stessa non presenta sospensioni a cavallo della data di avvio dell’attività autonoma.

- Variazione e istruttoria delle domande di Anticipazione AspI e miniASpI: l’applicazione provvederà ad

eseguire in automatico i controlli relativi ai termini di presentazione della domanda e allo stato della domanda di

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ASpI o miniASpI di riferimento. In caso di accoglimento dell’istanza verrà prospettato il periodo di prestazione

spettante.

- Calcolo e pagamento dell’indennità anticipata:

dal Menù Pagamenti dell’applicazione DsWeb, selezionando Pagamento Aspi-MiniAspi sarà possibile

procedere prima alla simulazione di calcolo della prestazione spettante e quindi al pagamento effettivo

della prestazione.

- Gestione degli eventuali casi di rioccupazione:

in caso di rioccupazione del lavoratore che abbia già fruito dell’anticipazione, è possibile acquisire in

DsWeb i dati relativi a tale evento; successivamente sarà possibile richiedere il calcolo degli importi

dovuti dal lavoratore a titolo di restituzione.

3. Monitoraggio

L’art. 2 comma 19 della legge di riforma dispone che la corresponsione dell’anticipazione dell’indennità ASpI e

mini ASpI è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.24,

comma 27 del D.L. n.201 del 2011 convertito in legge n.214 del 2011.

In proposito l’art. 5 del Decreto interministeriale in esame prevede che l’INPS provveda al monitoraggio degli

oneri derivanti dal riconoscimento dell’anticipazione suddetta ai soggetti beneficiari trasmettendo le relative

risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Allegato N.1: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%20145%20del%2009-10-2013_Allegato%20n%201.pdf

Allegato N.2: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%20145%20del%2009-10-2013_Allegato%20n%202.pdf

Allegato N.3: http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%20145%20del%2009-10-2013_Allegato%20n%203.doc

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OGGETTO : INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR MESE DI SETTEMBRE 2013

A partire dal mese di gennaio 2011 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati, senza tabacchi, ha come base di riferimento non più il 1995, ma il 2010.

L’ISTAT, Istituto Centrale di Statistica, ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di settembre 2013 pari a

107,2 (base 2010 = 100).

In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato

risolto nel periodo tra il 15 settembre 2013 e il 14 ottobre 2013 la percentuale di rivalutazione

(ISTAT di settembre 2013) da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a

1,617958%.

La predetta percentuale viene così determinata:

indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2012 106,5

indice ISTAT relativo al mese di settembre 2013: 107,2

incremento in cifra rispetto a dicembre 2012 (107,2 – 106,5): 0,7

incremento in percentuale rispetto a dicembre 2012 al 100%

(0,7 x 100 /106,5): 0,657277

75% dell’incremento in percentuale (0,657277 x 0,75): 0,492958

valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di

settembre 2013 (1,5 / 12 x 9): 1,125

indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di settembre 2013

non arrotondato (0,492958 + 1,125): 1,617958

indice ISTAT arrotondato relativo al mese di settembre 2013

(da applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2012): 1,617958

L’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di ottobre 2013 sarà reso noto dall’Istat - e,

quindi, pubblicato sul presente Notiziario - successivamente al 13 novembre; da tale giorno,

inoltre, potrà essere richiesto anche al nostro Ufficio Segreteria (tel. 0544/280211).

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