The World of il Consulente n. 44 del 2013

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N°44 - 15 maggio 2013

Periodico telematico - Reg.Tribunale di Roma n. 280 del 20 settembre 2011

House Organ del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma - Pubblicazione quindicinale

Direttore Responsabile Lorenzo Lelli

Comitato Scientifico Gabriella Di Michele - Aldo Forte

Giuseppe Sigillò Massara Pierluigi Matera - Antonio Napolitano

Antonio Maria Rinaldi - Vincenzo Scotti Virginia Zambrano

Redazione Eleonora Marzani

Massimiliano Pastore Daniele Donati

Giuseppe Marini Paolo Stern

Andrea Tommasini Aldo Persi

Editore Ordine dei Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Roma IT 00145 Roma RM

Via Cristoforo Colombo, 456 Tel. 06 89670177 r.a. - Fax 06 86763924 www.consulentidellavoro-roma.it

Segreteria: [email protected]

Ente di Diritto Pubblico Legge 11-1-l979 N.12

Redazione: [email protected]

Questo numero è stato chiuso in redazione il 15-05-2013

Elaborazione grafica di Carlo Busi

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1The world of il Consulente

Care colleghe e cari colleghi,mentre la crisi economica avanza, l’Italia fa un passo indietro: mi riferisco ad una recente indagine a cura del CUN – Consi-glio Universitario Nazionale, che ha foto-grafato la situazione del sistema Universi-tario italiano degli ultimi 10 anni.L’effetto di questa crisi epocale sull’istru-zione appare devastante. Negli ultimi 8 anni (dall’a.a. 2003/2004 al 2011/2012) le nostre Università hanno subito un calo di iscrizioni del 17%, e questo è un dato allarmante.A farne i conti è il cosiddetto ceto medio che, impoverito dalla crisi economica ed ulteriormente provato dagli inasprimenti fiscali, non riesce a sostenere l’onere del-le spese universitarie, le cui tasse negli ultimi 10 anni sono praticamente raddop-piate, mentre sono state ridotte le borse di studio e i fondi destinati all’istruzione da parte delle istituzioni.Dall’indagine del CUN, infatti, emerge che l’FFO (Fondo di finanziamento or-dinario), calcolato in termini reali ag-giustati sull’inflazione, dal 2001 al 2009 è rimasto pressoché stabile, per poi scendere annualmente del 5%, con un calo che complessivamente al 2013 si stima prossimo al 20%. Quest’importan-te riduzione di finanziamenti ha portato inoltre alla chiusura di corsi di laurea sia triennali che specialistici e ad una diminuzione del 22% dei docenti opera-

tivi, percentuale troppo elevata anche in considerazione del calo delle immatri-colazioni, causando evidenti difficoltà logistiche a carico degli studenti.Ad aggravare ulteriormente questo sce-nario è la sfiducia e demotivazione dei giovani nella laurea: essi non hanno più il coraggio di investire tempo e denaro nell’istruzione superiore, che oggi non è più simbolo di benessere e assicurazione di un buon impiego.Il nostro paese per risollevarsi deve smet-tere di crogiolarsi all’ombra del suo glo-rioso passato, deve puntare sul progres-so, sulla crescita culturale e tecno logica, ma senza istruzione non può esserci pro-gresso. Il CPO, estremamente sensibile e atten-to al tema della formazione culturale e professionale, in questi anni ha cercato di spronare i tanti giovani Cdl (anche i meno giovani) a intraprendere corsi per eleva-re il livello di preparazione degli iscritti al nostro ordine. Questo anche mediante l’istituzione di diverse lauree di primo li-vello, magistrali e master, ottenendo un grande successo: se si pensa che tra il 2006 ed il 2013, grazie a questa iniziativa, più di 1000 colleghi si sono laureati.Il nuovo Governo deve far rifiorire l’Uni-versità, l’impiego di fondi per garantire l’i-struzione a tutti è necessario e doveroso, la cultura è il bene più grande che possia-mo offrire ai giovani e al futuro dell’Italia

L’effetto crisi sull’istruzioneEditoriale

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2 The world of il Consulente

1the world of il Consulente

L’effetto crisi sull’istruzioneL’editoriale del Presidente

di Adalberto Bertucci

10Salario di produttività

Fissati i parametri per la “detassazione 2013”

di Massimiliano MatteucciCdL Centro Studi Roma

16Lavoro a tempo

determinatoLa Corte di Giustizia Europea ripropone in modo incisivo la

diatriba dottrinale e giudiziaria sulla somministrazione

di Michele ReginaCdL Centro Studi Roma

22La scelta del contratto

di lavoro Accuratezza, check up e

certificazioni per prevenire il rischio conflitti

di Mauro ParisiAvvocatoa

4Le STP - Societàtra professionisti

Le STP dal 22 aprile 2013 sono operative, multidisciplinari

e regolamentatedi Lorenzo Lelli

Consulente del Lavoroe di Lorenzo Lelli

Direttore Responsabile “The World Of Il Consulente”

6Lettera al direttore

di Paolo SternLettore

Sommario

In Focus

24I misteri di Roma Il lotto lavando Coscienze

in Campo Marzio

Rubriche

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Ordine

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4 The world of il Consulente

Dal 22 aprile u.s. sono operative le STP, le società tra professionisti, che posso essere an-che società multidisciplinari, regolamentate dal Decreto 8 febbraio 2013 n. 34, in vigore precisamente da domenica 21 aprile 2013. Le STP sono società formate da professionisti iscritti in un ordine professionale che vo-

gliono esercitare la propria professione con altri colleghi, hanno la possibilità di accogliere al loro interno anche soci di capitale non professionisti, purché detengano al massimo un terzo del capitale sociale; i soci non devono partecipare ad altre società professionali e devono possedere i requisiti di onorabilità già previsti per l’iscrizione agli ordini professionali.

Le società possono essere di persone, di capitali e coopera-tive, queste ultime con un mi-nimo di tre membri, ma anche società semplici o semplificate. Le STP devono essere iscritte oltre che nel registro imprese anche nella sezione speciale dell’Albo di appartenenza, nel caso delle società multi profes-sionali, dell’albo dell’attività in-dividuata come prevalente nello Statuto societario. Sussiste inoltre per la società di professionisti l’obbligo di for-nire al cliente l’elenco dei soci professionisti con l’indicazione di titoli e qualifiche professio-nali, l’elenco dei soci di capita-le della stessa, e l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse tra cliente e STP.Per quanto concerne la respon-sabilità patrimoniale le società tra professionisti subiscono presumibilmente la regolamen-

tazione vigente per la tipologia di società prescelta, ma dal de-creto n. 34 dell’8 febbraio scor-so non si accenna a quale sarà il regime fiscale e la tipologia di ripartizione dei redditi che i soci professionisti e di capita-le subiranno con questo nuovo ibrido societario.Probabilmente il professionista, in cambio della maggiore elasti-cità in capo alla responsabilità patrimoniale, vedi l’esempio delle società di capitali, perderà il privilegio del principio di cas-sa, per adottare quello di com-petenza proprio delle imprese.Ma facendo una spunta dei pro e contro delle STP, a chi giova la nuova corporazione tra professio-nisti? Come si differenzia dal tra-dizionale Studio Associato?Con lo Studio Associato tra pro-fessionisti, pur essendo un’ag-gregazione di professionalità, il socio mantiene le proprie caratte-

ristiche individuali sia in termini di responsabilità legale, a carico del singolo professionista, sia per quanto concerne il regime fiscale tipicamente per cassa.Oltre al vantaggioso apporto finanziario da parte dei soci di capitale, perché costituire una STP quando è già ben rodato lo Studio Associato? Probabilmente la novella STP può essere utile ai grandi stu-di professionali con importanti fatturati, in cui il regime per competenza non ostacola la cre-scita patrimoniale della corpo-razione e il tardivo incasso del-le fatture non ne pregiudica il fatturato ed il buon andamento dell’impresa, cogliendo appieno il vantaggio della limitazione della responsabilità patrimonia-le tipica delle società di capitali.Ma come può esserci una netta discriminazione e differenzia-zione di responsabilità profes-

Professionisti

di Lorenzo LelliDirettore Responsabile “The World Of Il Consulente”

SocietàTra ProfessionistiLe STP dal 22 aprile 2013 sono operative, multidisciplinari e regolamentate

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sionale all’interno della stessa attività, tra chi lavora in proprio e chi costituisce STP?E quali tutele può avere la clien-tela da questa normativa? È

davvero sufficiente avvertire il cliente che il consulente a cui si affida non è un lavoratore auto-nomo ma socio di una società di professionisti?

Professionisti

Come al solito il nostro legisla-tore pensa in grande, ma la nor-ma ad oggi non offre certezze e lascia i nostri quesiti senza adeguate risposte.

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Lettera al direttore

bangladesh

Caro direttore,

ti scrivo perché vorrei porre all’attenzione di tutti gli amici, i colleghi ed i lettori di questo magazine il dramma di Dhaka. Lo faccio da lettore e non da redattore della nostra rivista on line per sottolineare come il tema ci interroghi prima come esseri umani e solo successivamente come “addetti ai lavori”. Conosco bene la tua sensibilità su certi temi e sono sicuro che troverai spazio per la pubblicazione di questa lettera.Lo scorso 24 aprile a Dhaka, capitale del Bangladesh, è crollato su se stesso il Rana Plaza, un enorme edificio di 8 piani che ospitava delle fabbriche tessili. Il bollettino dei morti è in continuo aumento. Ad oggi sembra che siano stati superati i mille cadaveri.

Una tragedia del lavoro immane con pochi prece-denti, vista la dimensione. Il Rana Plaza ospitava industrie del settore tessile che producevano, con i costi più bassi al mondo, beni per conto di diverse multinazionali che poi rivendevano i prodotti sui ben più ricchi mercati occidentali. “L’industria paga i salari più bassi al mondo, ma non ha la decenza di assicurare la si-

curezza di chi lavora per vestire mezzo mondo”, ha detto Brad Adams, direttore per la sezione asiatica dell’organizzazione Human Rights Watch, con frase che racchiude gran parte del dramma di questo ter-ribile evento.Il problema umano e sociale si mostra in tutta la sua crudezza quando nomi della moda internazionale appaiono sulle etichette degli abiti che emergono tra

Morire per 28 dollari. Solidarietà al Bangladesh

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le macerie ed i cadaveri del Rana Plaza. Marchi im-portanti che riempiono gli armadi di noi occidentali e che trasversalmente toccano sia USA che UE, Italia compresa. Che tristezza vedere maglie di imprendi-tori “illuminati” conosciuti anche per le provocatorie campagne pubblicitarie fare bella mostra di sé tra i calcinacci ed i cadaveri di tanti uomini e donne, e tantissimi ragazzi, che per 28 dollari lavoravano un intero mese. Diventa impossibile non interrogarsi sulla delocalizzazione spinta della produzione delle multinazionali dei vestiti anche se non bisogna cede-re a facili e demagogiche (nonché distruttive) soluzio-ni di decrescita. Soluzioni semplicistiche e dannose. Si dirà sono le contraddizioni della globalizzazione dei mercati e della competitivitá che induce sempre di piú a ridurre i costi del lavoro. Ma su questi temi alcune riflessioni devono essere fatte. “ll lavoro porta

benessere e sviluppo e guai a demonizzare gli inve-stimenti delle grandi aziende nei Paesi più arretrati. Senza il lavoro occidentale la crescita di tali Paesi sarebbe molto più lenta” giustamente sottolinea Ma-rina Calderone in un comunicato stampa in cui ha ricordato il dramma nel giorno della festa del lavoro (una voce unica mentre vecchi tromboni sindacali davano la stura a gruppuscoli musicali che rasenta-vano provocazioni blasfeme nel triste concertone di Piazza San Giovanni). “Rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro, applicazione dei principi della re-sponsabilitá sociale d’impresa, creazione di standard per il lavoro etico delle aziende italiane sono paletti imprescindibili da chiunque voglia gestire nel modo piú lecito e compatibile i rapporti di lavoro. Tema su cui siamo vigili e attivi con la nostra apposita Com-missione Consiliare”, ha proseguito l’amica Marina Calderone nel ricordato comunicato stampa. Mentre in Italia la sicurezza del lavoro, spesso fatta di buro-crazia ed adempimenti inutili, diventa giustamente l’apriori di ogni attività lavorativa, basta delocaliz-zare un migliaio di chilometri più ad est per sfuggire da ogni vincolo.Tale fenomeno determina un effetto distorsivo sul mercato. Da una parte multinazionali capaci di rincorrere la produzione inseguendo la massima ot-timizzazione dei costi dall’altra le PMI che restano nel territorio, lavorano con collaboratori che guar-dano in faccia ogni mattina e che rispettano le rego-le del gioco del nostro Paese. Come può una piccola o media impresa competere con questi giganti con regole tutte loro? Il discorso è veramente molto complesso e non può che passare, tra l’altro, attraverso l’applicazione

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bangladesh

di strumenti di responsabilità sociale che determi-nino comportamenti che vadano oltre le ordinarie regole legali sul lavoro dei singoli Paesi. In queste ore, dopo il dramma del Bangladesh, i maggiori marchi dell’abbigliamento mondiale, sia americani che europei, si stanno confrontando su nuove rego-le proprio sulla sicurezza degli edifici riservati alla produzioni industriali in Bangladesh. Le posizioni non sono concordi e la e si registra una spaccatura tra imprese UE e USA: una polemica che potrebbe annacquare i tentativi di riformare il settore dell’ab-bigliamento. La svedese H & M Hennes & Mau-ritz e la spagnola Inditex, due dei principali brand mondiali, sono tra le aziende che hanno firmato un accordo patrocinato dall’Organizzazione mondiale del lavoro, dai sindacati e altri gruppi di pressione.

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Paolo Sternlettore

L’Europa rappresenta circa il 60% delle esportazio-ni di abbigliamento dal Bangladesh, dunque anche senza la partecipazione delle catene Usa l’accordo può comunque portare a una serie di cambiamenti, in un Paese che in sei mesi ha registrato tre gravi incidenti in altrettante fabbriche. Di tutto ciò do-vrebbe essere data conoscenza al mercato, le aziende dovrebbero almeno essere chiamate a rendere conto delle loro azioni (social accountability) per consen-tire ai consumatori di considerare anche la reputa-zione sociale di ogni singolo marchio al momento di un acquisto. Perché nessuno fa chiarezza sulle im-prese italiane presenti nello stabilimento di Dhaka, Ministro Giovannini, Ministro Bonino … grazie un cenno in tal senso sarebbe utile ed opportuno. I consulenti del lavoro sono da sempre fautori di un sistema di regole che esalti il lavoro produttivo e rispettoso della dignità e della sicurezza (dignità e sicurezza sono le due frontiere invalicabili del la-voro come ha ricordato Papa Francesco lo scorso 28 aprile) e pertanto plaudo alle iniziative che verrano prese in tal senso e lancio una proposta: tutto quello che vorrà fregiarsi del marchio Made in Italy do-vrà garantire il rispetto dei parametri fondamentali del rispetto del lavoro e dei lavoratori. L’Italia è un brand che nel mondo vuol dire qualità ed eleganza è impensabile che questi elementi non siano declinati insieme a dignità e sicurezza.

Grazie dell’ospitalità.

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Salario di produttività

La detassazione del cosiddetto “salario di produttività” è efficace dal 22 gennaio 2013; da tale data con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati fissati i parametri per la «detassa-zione 2013».Il Dpcm, infatti, eleva il limite reddituale per l’accesso all’agevolazione, spostandolo da 30.000 a

40.000 euro. Tale requisito è riferito al reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno 2012; l’importo è assunto al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del Dl n. 93/2008.

I restanti due parametri sono sta-ti, invece, confermati:- la retribuzione di produttività

che può beneficiare dell’impo-sta sostitutiva non può supera-re, complessivamente, nel cor-so dell’anno 2013, 2.500 euro lordi;

- l’aliquota dell’imposta sostituti-va è pari al 10%

La nuova normativa innova in modo significativo l’agevolazione. Coerentemente con l’impianto ge-nerale dell’accordo sulla produt-tività, potranno essere, pertanto, detassate le voci che vanno a pre-miare:1. la disciplina dell’organizzazio-

ne dell’orario volta a migliorare l’utilizzo degli impianti e, più, in generale, la flessibilità della produzione;

2. la distribuzione flessibile dei periodi feriali per la parte ec-cedente il periodo di fruizione previsto dalle norme vigenti (le due settimane consecuti-ve);

3. Il maggior ricorso e diffusio-ne di tecnologie informatiche (compatibili con i diritti dei la-voratori);

4. la fungibilità delle mansioni in funzione della miglior pro-duttività potrà essere oggetto della contrattazione che porti al beneficio fiscale.

Per la validità di un accordo azien-dale finalizzato a ottenere la de-tassazione fiscale la rappresen-tanza qualificata deve riguardare solo i lavoratori e non anche l’im-presa: quest’ultima può procede-re alla firma dell’intesa anche con la sola presenza dell’imprendito-re o del professionista; è dunque scomparso il vincolo di difficile rispetto, come spiega il ministero del lavoro con l’interpello 8/2013 per la parte datoriale.Nel caso di accordi territoriali, in-vece, continua il ministero, ai fini della applicabilità del regime age-volato, devono essere sottoscritti, da entrambe le parti contraenti, da associazioni in possesso del

requisito della maggiore rappre-sentatività comparata sul piano nazionale. Il principio espresso dal mini-stero si riferisce agli accordi del 2012, ma per analogia può essere applicato anche a quelli delle altre annualità. Con l’interpello 8/2013, il Mini-stero del Lavoro ha precisato in-nanzitutto che, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge n. 78/2010, la disciplina della tassazione age-volata per l’anno 2011 si riferiva alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi ter-ritoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, quali-tà, redditività, innovazione, effi-cienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento eco-nomico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della com-petitività aziendale (…)”. Mentre, per l’anno 2012 si tiene

Agevolazioni

Fissati i parametri per la “detassazione 2013”

di Massimiliano MatteucciCdL Centro Studi Roma

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Agevolazioni

conto del requisito della rappre-sentatività sindacale, disponendo espressamente che le somme correlate agli incrementi di pro-duttività debbano essere oggetto di previsione negli “accordi o con-tratti collettivi aziendali o territo-riali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresen-tative sul piano nazionale”. In virtù della nuova disposizione normativa, il dicastero sottolinea la necessità che gli accordi di cui sopra, ai fini della applicabilità delle agevolazioni, siano sotto-scritti da associazioni in posses-so del requisito della maggiore

rappresentatività comparata sul piano nazionale, ovvero in rela-zione agli accordi territoriali ed entrambe le parti devono essere in possesso di tale requisito.La questione, invece, è più com-plessa nel caso di accordi azienda-li, dato che solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi una vera e propria “associazione” in rappresentanza di una collettività di soggetti, nel caso di specie i la-voratori.Per la controparte, pertanto, es-sendo un accordo aziendale, non può che essere il singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori,

che nascono da organizzazioni comparativamente più rappresen-tative sul piano nazionale.Per le realtà più piccole che non abbiano al loro interno tali rap-presentanze, invece, gli accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali terri-toriali in possesso del requisito di rappresentatività.Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2013, ha fornito le prime istruzioni per l’applicazio-ne del Decreto affermando che lo stesso stabilisce anzitutto che “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive ero-gate, in esecuzione di contratti,

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con espresso riferimento ad indi-catori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione ”.Il provvedimento propone nuove fattispecie in alternativa alla fatti-specie tradizionali di detassazio-ne.La circolare chiarisce che le fatti-specie possono concorrere: non si tratta, cioè, di un’opzione tra “vecchie” fattispecie e “nuove” fattispecie, ma siamo di fronte ad un’integrazione.Ribadendo che la tassazione agevolata è subordinata all’e-sistenza di contratti collettivi sottoscritti a livello azienda-le o territoriale, ovvero di secondo livello, il Mini-stero con la circolare in commento si sofferma sui seg uent i aspet-t i

m i -g l i o -r a t i v i ogget to di detassa-zione:- ridefinizio-ne dei sistemi orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli inve-stimenti, all’innovazione tecno-logica e alla fluttuazione dei mer-cati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti median-te una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

-

in -t r o -

duzio -ne di una

distribuzio-ne flessibile

d e l l e ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle gior-nate di ferie eccedenti le due set-timane; - adozione di misure volte a ren-dere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 4 della Legge

n. 300/1970 per facilitare l’attiva-zione di strumenti informatici in-

dispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;- attivazione di interventi in

materia di fungibilità delle mansioni e di integrazio-

ne delle competenze, anche funzionali

a pro-

c e s s i di inno-

vazione tec-nologica, nel ri-

spetto dell’art. 13 della Legge n.

300/1970.Nella circolare il Ministero chiarisce, inoltre, che risultano efficaci anche i contratti (aziendali o territoriali) già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto attuativo per i quali occorre procedere al depo-sito entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso Dpcm.Sono, inoltre, detassabili gli im-porti collegati a indici di produtti-vità, di efficienza, di redditività o di innovazione.Si tratta di voci retributive sepa-

Lavoro

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Lavoro

ratamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva passibile di variazione in relazio-ne all’andamento dell’impresa.Queste voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un mi-glioramento della produttività in senso lato. Le suddette voci retributive pos-sono, infatti, far riferimento al-ternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e, per-tanto, è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione.In ogni caso, deve trattarsi di im-porti collegati ad indicatori quan-titativi e che possono essere an-che incerti nella loro correspon-sione o nel loro ammontare.Pertanto da quanto affermato dal Dicastero rientrerebbero nella detassazione anche gli straordi-nari e le maggiorazioni per lavoro notturno.A titolo puramente esemplificati-vo, tali voci possono essere colle-gate:- all’andamento del fat-

turato;-

a minori co-sti di produ-

zione a seguito dell’u-tilizzo di nuove

tecnologie;- alla lavo-

razione di periodi di riposo di o r i g i n e pattizia (es.

Rol);- a prestazioni lavorative ag-

giuntive rispetto a quanto pre-visto dal contratto nazionale di categoria;

- a premi di produttività o di ren-dimento, o a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di par-ticolari sistemi orari adottati dall’azienda come, ad esempio, ciclo continuo, sistemi di “ban-ca delle ore”, indennità di repe-ribilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche.

Già in riferimento al mese di apri-le, le somme relative alla produt-tività aziendale potranno essere detassate al 10%, anche qualora il contratto aziendale non sia anco-ra stato depositato presso la sede della Direzione territoriale del la-voro competente. In relazione alla corretta data di accesso ai benefici, Il Ministe-ro del Lavoro, con la circolare n. 15/2013, ha chiaramente affer-mato che la data a partire dalla quale si forma il diritto a fruire del beneficio è quella di sottoscrizio-ne dell’accordo o di recepimento delle intese territoriali.Questa precisazione va messa in correlazione con quanto indicato nell’articolo 3 del DPCM del 22 gennaio 2013 il quale dispone che

i datori di lavoro sono tenuti a “depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente com-petente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con

allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo deposi-

tato alle disposizioni del presente Decreto”.Su questo punto, inoltre, va chia-rito che, per i contratti già sotto-scritti alla data di entrata in vigore del DPCM, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data.Dalla lettura della norma, sembra evidente che il termine dei trenta

giorni non sembra avere le carat-teristiche di perentorietà a pena di decadenza dal beneficio ma può ritenersi possibile anche il de-posito successivo.Per i contratti sottoscritti in vi-genza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività” coincidente con una o entrambe le nozioni contenute nel DPCM sarà possibile l’applicazione dell’a-gevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno; in tal caso l’ “auto-dichiarazione” sarà evidentemen-te volta a confermare la corrispon-denza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dal De-creto. Per i contratti già depositati presso le Direzioni Territoriali del lavoro a qualsiasi titolo sarà suf-ficiente che l’autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo depo-sito.E’ importante precisare come l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n11/E/13, si è soffer-mata su tutti gli aspetti fiscali della materia, confermando e riepilogando in realtà quanto già in precedenza affermato (es. su tutte C.M. n. 49/E/08 e C.M. n. 59/E/08), tralasciando gli aspetti di diritto, forse i più spinosi al Ministero del Lavoro con la circolare n. 15/13 che ab-biamo analizzato in preceden-za.Da ultimo, dobbiamo ricorda-re e precisare come in data 24/04/2013 sia stato siglato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil l’ac-cordo interconfederale a livello nazionale per dare attuazione al decreto sulla detassazione del sa-lario di produttività.A questo punto rimane a noi ope-ratori del settore risolvere le criti-cità interpretative e consigliare le aziende circa il corretto utilizzo di uno strumento utile, ma ancora troppo aperto a possibili contesta-zioni da parte degli uffici preposti.

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Lavoro

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Lavoro

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16 The world of il Consulente

La sentenza dell’11.04.2013 dell’ottava sezione della Corte di Giustizia Europea sul caso di somministrazione in giudizio presso il Tribunale di Napoli ripropone in modo molto incisivo la diatriba dottrinale, ma soprattutto giudiziaria, dell’assimilazione del rapporto di lavoro tra-mite agenzia a quello a tempo determinato.

Lavoro a tempodeterminato

Lavoro

La Corte di Giustizia Europea ripropone in modo incisivo la diatriba dottrinale e giudiziaria sulla somministrazione

Ad onor del vero vi sono stati alcuni pronuncia-menti giudiziari italiani circa il diverso tratta-mento tra somministrazione e rapporto a ter-mine, dovuto alla diversa fonte istitutiva. Né da ultimo si può dimenticare la ratio del Ministero

del Lavoro espressa sia con la Circolare 18/2012 e con Interpello 32/2012. Ratio che ha portato il Ministero a dichiarare che non bisogna fare alcu-na confusione tra somministrazione e rapporto di lavoro a termine nel caso ben noto del tetto dei 36

di Michele ReginaCdL Centro Studi Roma

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17The world of il Consulente

Lavoro

mesi , stante le diverse fonti comunitarie.Ma la sentenza di che trattasi è molto più icastica nel dichiarare che la disciplina del lavoro interina-le non trova applicazione con quella del rapporto a tempo determinato . Questo perché , come è noto , a livello diritto dell’ Unione Europea abbiamo due ben distinte Diretti-ve che si occupano di lavoro a termine e di lavoro mediante agenzia interinale. Le Direttive sono rispettivamente : a) la 70 del 1999 b) la 104/2008 Quest’ultima direttiva è stata recepita nel ns. ordinamento , in modo in vero ristretto, con il D.Lgs 24/2012.Le Direttive indicano in modo chiaro il proprio campo di applicazione ; quella riferita al lavoro a termine precisa che intende fornire indirizzi solo sui rapporti a tempo determinato, giacchè per il lavoro temporaneo mediante agenzia si deve fare ricorso ad altra fonte. Infatti la normativa dell’U-nione per la Direttiva 70 prevede la conversione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato nei casi di non rispetto del-le norme date per prevenire abusi: es: rinnovi e/o presecuzioni senza regola e limiti, assenza di cau-

se obbiettive al ricorso,etc. . Come detto la disciplina dei rapporti mediante agenzia di somministrazione non troverebbe li-mitazioni in base alla Direttiva 104 del 2008 , fatti salvi i principi di parità di trattamento , formazio-ne ed accesso all’occupazione, rappresentanze sindacali ,diritti di informazione sindacale. Sco-po , tra Giudice del Lavoroi altri , di tale Direttiva è quello di ridurre divieti e limitazioni all’utilizzo del lavoro mediante agenzia interinale perché la stessa Direttiva 104 , come è stato detto , si prec-cupa di promuovere il lavoro somministrato per agevolare l’inserimento lavorativo in senso lato. Il caso affrontato dalla Giustizia Europea.Il caso si riferisce ad un lavoratore interinale che aveva contestato, mediante ricorso presso il Tri-bunale di Napoli, la liceità dei diversi rapporti avuti con un’agenzia per il lavoro presso l’utilizzatore.La parte attrice ha ritenuto che i motivi indicati dall’utilizzatore fossero generici e insussistenti (ed anche le proroghe); le parti convenute rispon-devano invece che le ragioni fossero sufficiente-mente indicate ed esistenti e che, la reiterazione dei contratti di lavoro non era soggetta a limiti normativi.Il Tribunale di Napoli ha sospeso il giudizio chie-

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Lavoro

dendo alla Corte di Giustizia di interpretare le clausole 2 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (18 marzo 1999), che compa-re in allegato alla direttiva 1999/70/CE.Nella decisione di rinvio il giudice del lavoro indi-ca che dall’art. 22, D.Lgs n. 276/03 emerge come la legislazione nazionale non ponga limitazioni alla reiterazione di contratti di lavoro a termine per le agenzie di lavoro interinale. Il D.Lgs. n. 368/01 dispone che la causalità del contratto e della sua proroga siano riferite alle esigenze effettive del datore di lavoro, mentre il D.Lgs. n. 276/03 consente la conclusione di con-tratti di lavoro a termine in presenza di contratti di somministrazione con un utilizzatore. Il con-tratto con l’utilizzatore deve essere giustificato da esigenze tecniche, organizzative o produttive, come previsto dal D.lgs. 276/2003.Il Tribunale di Napoli chiede se il rapporto di la-

voro tra l’agenzia di lavoro interinale e il lavorato-re interinale (o quello tra quest’ultimo e l’impresa utilizzatrice) rientrino nell’ambito di applicazione dell’Accordo quadro del 1999. La posizione della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia sottolinea che il caso rien-tra nella disciplina della Direttiva 104 del 2008, pur con la precisazione che la direttiva medesi-ma (che è stata recepita con D.Lgs 24 solo nel 2012) non è applicabile per il caso di che trattasi in quanto i rapporti del ricorrente sono anteriori. Pertanto le richieste del giudice del lavoro Italia-no ineriscono solo dell’Accordo quadro sul lavo-ro a termine .La Corte di Giustizia risponde al Tribunale di Na-poli con diniego della possibilità di applicare sia l’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE, sia l’Accordo quadro sul lavoro a tempo de-

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Lavoro

terminato del 18 marzo 1999, che compare in al-legato a tale direttiva. Tali normative non trovano applicazione né al rapporto di lavoro a tempo de-terminato tra un lavoratore interinale e un’agen-zia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impre-sa utilizzatrice.In Italia , come sappiamo , vi è stata e vi è una lunga tradizione di assimilazione del rapporto di lavoro mediante agenzia interinale a quello del rapporto a tempo determinato e spesso non si è fatto mai una distinzione accurata delle diverse fonti dell’unione . Ciò risulta vero non solo per ta-lune interpretazioni della magistratura del lavoro ma anche con riferimento ad alcune posizione as-sunte dalla Legislazione nazionale.Mentre l’Unione Europea intende evitare paletti e discriminazioni verso il lavoro mediante agen-zia , il legislatore italiano ha posto vincoli forti e

sanzioni che ne limitano di fatto una maggiore diffusione nel rispetto , comunque , di un quadro normativo. Ma da questa impostazione normativa si è poi svi-luppata una prevalente posizione della magistra-tura che ha sanzionato gli utilizzatori non solo per difetti di motivazioni particolareggiate ed artico-late nei contratti commerciali di somministrazio-ne , ma anche per c.d. vizi del rapporto interno tra agenzia e lavoratore interinale. Il che è di tutta evidenza come non possa in alcun modo ribaltar-si su un soggetto terzo come lo è l’utilizzatore.Tale situazione di fatto scoraggia comportamenti tendenti ad un maggiore utilizzo. Sicuramente tale sentenza dovrà far riflettere.

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LA PRIMA CARTA SCONTO RISERVATA AI CONSULENTI DEL LAVORO

L’Ordine dei consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma con l’obiettivo di consolidare ed aumentare ulteriormente il senso di appartenenza ed il livello dei servizi offerto ai propri iscritti ha demandato alla Fondazione Studi Oreste Bertucci la realizza-zione della “CDL CARD”.La CDL CARD è in buona sostanza una carta sconti, gratuita, nominativa, e riservata esclusivamente ai consulenti del lavoro e rispettivi familiari, che consente un risparmio immediato in Italia e all'estero, presso gli esercizi convenzionati, sia pubblici, sia pri-vati, selezionati con priorità nei confronti dei clienti degli stessi Consulenti del Lavoro e da essi segnalati alla Fondazione.La condizione di essere clienti non è certamente vincolante, in quanto, abbiamo ritenuto di voler dare la possibilità di accesso anche agli altri esercizi ritenuti comodi o strategi-ci o che, in ogni caso, intendono riservare alla categoria quel segnale di attenzione nei nostri confronti che ogni giorno conquistiamo con il nostro servizio professionale ed umano, alle imprese ed alla società.Ciascun consulente ha facoltà di segnalare alla Fondazione, attraverso i recapiti di se-guiti specificati, i propri clienti del settore Commercio o servizi interessati alla stipula di una convenzione a titolo non oneroso che possa riservare alla Categoria, sconti o “corsie preferenziali” per i titolari di Cdl Card nell’acquisto di beni o servizi.L’iniziativa è stata promossa ed attuata dalla nostra Presidenza attraverso la Fondazio-ne Studi Oreste Bertucci con il duplice obiettivo, sia di rafforzare il senso di apparte-nenza della Categoria all’Ordine, sia di aiutarci a fidelizzare i nostri clienti ed ha immediatamente riscosso ampio consenso da parte dei titolari e dei convenzionati.I settori merceologici nei quali la Card esercita i propri ambiti d’azione, sono già molte-plici e con il contributo di tutti i nostri iscritti contiamo di poter coprire quanto prima tutti i settori di mercato nella comune esigenza di risparmio.Per maggiori informazioni puoi visitare il sito internet www.cdlcard.it nella pagina dedi-cata oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].

CDL CARD - LA FORZA DELL’UNIONE

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Contratti

La scelta del contratto di lavoro Accuratezza, check up e certificazioni per prevenire il rischio conflitti

Accade spesso che le aziende sottoposte a verifiche o richieste dell’amministrazione chie-dano aiuto a un professionista solo quando oramai i, cosiddetti, buoi sono scappati. La stessa cosa, tuttavia, succede non di rado anche con riferimento a vertenze che sor-gono con i propri dipendenti e collaboratori. Si sceglie il contratto che appare “buono”

(in genere, tenendo in considerazione i soli costi) al tempo di intraprenderlo; si tralascia qualunque valutazione prospettica; sovente, per esempio all’atto della conclusione dei rapporti di lavoro, ci si trova “invischiati” in qualche “conflitto”. Ma…è troppo tardi.

Occorre fare comunque i conti con le scelte (spesso inconsape-voli e leggere) del passatoFrequentemente chi subisce un controllo ispettivo sul lavoro cerca dapprima di cavarsela da sé nel confronto con gli ispetto-ri: senza, però, avere le idee del

tutto chiare sul decorso degli eventi e delle procedure attiva-te.Così, sotto l’incalzare dell’azio-ne ispettiva, come un esercito sbandato e in fuga (anche sen-za ragioni effettive, talvolta), non è raro osservare aziende

che decidono (senza ben pen-sare a ciò che stanno facendo realmente) di “regolarizzare” le posizioni di quei lavoratori che ai funzionari paiono (talora per sola “suggestione”) non essere genuine. Una volta che si è regolarizzato

di Mauro ParisiAvvocato

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Contratti

spontaneamente, però, si osser-va con disappunto e preoccupa-zione che l’”ira” degli ispettori non si è placata: ecco, infatti, che spuntano le sanzioni, i re-cuperi di contribuzione eccNulla di strano, in realtà: è la legge.Ma siccome le somme richieste sono solitamente più che note-voli, a questo punto si pretende di reagire e di avere pure, per-ché no?, ragione. Ciò è un diritto, non vi è dubbio: il quale però si scontra con … il passato e le sue scelte. Quindi, oltre che con l’adesione a so-luzioni contrattuali “a grande rischio”, anche con inopinate e spesso emotive “regolarizzazio-ni spontanee”. Un bel pasticcio per chi deve assistere nelle difese quelle azienda…. Anche nelle difese, in effetti, è opportuno partire da lontano.Per tante ragioni, non ultimo economiche e cautelari, oggi è però giunta l’ora di mutare il su-perficiale approccio del passato nelle scelte giuridico-operative in materia di lavoro. Non è più tempo di avventurismi, né di azioni e reazioni emotive. E’ ora di accuratezza e ponderazione.Tale ricerca di ponderazione

passa, in primo luogo, dalla sen-sibilità nella ricerca ed elezione del proprio professionista: che sia coscienzioso e impegnato, anzitutto.Quindi, arrivata l’ora di sotto-porre le aziende a un “taglian-do” (del resto non si fa così pure per le auto?). Servono check up attenti e approfonditi: funziona tutto bene? Ci sono rischi, “pa-tologie” in atto?Pensate al caso di quei datori di lavoro che con leggerezza, per anni, hanno utilizzato ampia-mente contratti di collaborazio-ne a progetto. Chi gliel’ha “con-sentito”, certo, non ha fatto loro un buon servizio: ora la loro sorte è appesa a un filo. Se si muove (magari dopo anni), un ente pubblico o un lavoratore, si rischia un estesissimo effetto domino.In questi ultimi casi, non sa-rebbe stato meglio spendere qualche migliaio di euro per un check up completo ed evitare le centinaia di migliaia di euro che senza difficoltà, in seguito, potranno essere richiesti e do-vuti?Spendere sulla vera consulenza è davvero un costo “improdut-tivo”? No di certo. E non occor-re essere un grande gruppo

industriale per comprenderne i benefici anche a breve-medio termine.A completamento di analisi ap-profondite (e spesso suggerite da esse), inoltre, appare ne-cessario il ricorso ad accorgi-menti che senz’altro evitino (o anticipino) le necessarie dife-se aziendali, per quando ve ne sarà bisogno. Il più semplice di tali accorgimenti –quello alla portata di tutti- è senz’altro la certificazione dei contratti di lavoro.L’istituto della certificazione, infatti, oltre ad offrire la pos-sibilità di uno strumento di sicurezza per fattispecie con-trattuali border line, risulta un mezzo pubblicistico di affida-mento privilegiato alla verifi-cata bontà dei contratti (oltre che un “ostacolo” all’azione di disconoscimento di organi ispettivi e controparti) da usa-re diffusamente, anche quando “in partenza” non paiono sorge-re dubbi di sorta. “Del doman non v’è certezza”, come diceva il poeta.Meglio, allora, non affidarsi alla sorte e alla scaramanzia -ma all’accuratezza scientifica e competente- i destini delle pro-prie aziende.

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Rubrica

Il lotto, lavando Coscienze in Campo MarzioNel cuore di Roma, l’invito alla cura di coscienze monde

di Andrea Tommasini Redazione Cultura

I Misteri di Roma

L a metafora che accompagna questa particolare curiosità legata alla storia benedettina della nostra Roma Capitale, è quella che paragona la coscienza al bucato, assimilando-li come due cose da curare, lavare e tenere integre, bianche e pulite.

Sul frontone del lavatoio delle monache be-nedettine di Santa Maria in Campo Marzio, vi era infatti, datato nel 1577, l’invito a fare sul piano spirituale la stessa pulizia che è do-vuta sul piano materiale che diceva “Si come panni bianchi qui voi fate, le coscienze mon-de aver curate”.Oggi nei locali dell’antico monastero vi sono collocati gli scaffali e le carte dell’Archivio di Stato ed il frammento marmoreo di quel lavatoio è stato trasferito nel cortile della chiesa come ornamento di una fontana cir-

colare.La Chiesa ed il Monastero dove tutto questo avvenne ed è tutt ’ora visibile, sono molto an-ticihi.Narra la tradizione e la legenda che a metà dell’VIII secolo, un gruppo di monache eprse-guitate dagli iconoclasti fuggirono da Costan-tinopoli si rifugiarono lì portando con sé una immagine della Madonna dipinta da San Luca e le spoglie di San Gregorio detto il Nazian-zieno. Sembra che, quando queste giunsero in campo marzio, gli animali che trasportavano

Fontana Monastero S. Maria in Campo Marzio

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Rubrica I Misteri di Roma

San Gregorio Nazianzeno, affresco di Domenico Zampieri detto il Domenichino, abbazia di Santa Maria, Grottaferrata (1609-1612)

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Rubrica I Misteri di Roma

le reliquie si impu-tarono e non ci fu verso di farli più muovere. Questo fatto fece giunge-re alla con-clusione da parte delle monache me-desime, che fosse stato lo stesso Santo a fermare le be-stie perché pro-prio in quel punto desiderava che fosse eretta una chiesa per custodire le sue reli-quie. Insieme a queste giunse anche la testa di San Quirico.Accanto all’oratorio de-dicato al Santo dunque il convento e le monache abbandonarono la rego-la basiliana per consa-crarsi a quella bene-dettina.Nei secoli quegli edi-fici subirono continui e ripetuti danni, in particolare durante le devastazioni di Ro-berto il Guiscardo nel 1084 circa. Solo nel XII secolo, nei suoi primi decenni, fu dato avvio ad un processo di profondo recupero a cui si deve il campanile a tutt ’oggi visi-bile. Nel c.d. Sacco di Roma, il convento fu di nuovo vittima di “scellerate iniquità” come narrano i cronisti del tempo.Durante il periodo di occupa-zione napoleonica, alcune parti furono sconsacrate e le estrazioni del lotto iniziarono ad essere ese-guite con “grande solennità e concorso di popolo” nella chiesa delle benedettine a campo marzio, ridotta all’uso dall’Arch. Be-nini, il quale ivi fece erigere il palco dell’e-

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Rubrica I Misteri di Roma

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strazione proprio in quel punto dell’abside dove originariamente sorgeva l’altare mag-giore, come si legge nell’edizione del 2 aprile 1811 degli annali del Campidoglio.Si dovette attendere sino al mese di febbraio del 1816 perché la Chiesa potesse tornare ad essere nuovamente consacrata.Davanti alla chiesa, un cippo sepolcrale ro-mano a forma di ara che nel medioevo fu scassinato da ignoti ladri che si appropria-rono dell’urna ivi contenuta, il cui incavo è oggi “ripostiglio” dei guardamacchina del vicino posteggio.Infinite storie dunque di sacro e profano in ogni angolo della nostra Roma Capitale: San-ti ed imperatori che, dal cielo al gioco del lotto, convivevano con il perpetuo invito a tenere la coscienza pulita e bianca come il bucato, senza nessuna cura per l’incessante grido di dolore che la storia dell’arte religio-sa lanciava per le terribili barbarie a cui que-gli straordinari luoghi erano stati sottoposti.

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