The World of il Consulente n. 42 del 2013

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The World of il Consulente n. 42 del 2013

Transcript of The World of il Consulente n. 42 del 2013

N°42 - 15 aprile 2013

Periodico telematico - Reg.Tribunale di Roma n. 280 del 20 settembre 2011

House Organ del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma - Pubblicazione quindicinale

Direttore Responsabile Lorenzo Lelli

Comitato Scientifico Gabriella Di Michele - Aldo Forte

Giuseppe Sigillò Massara Pierluigi Matera - Antonio Napolitano

Antonio Maria Rinaldi - Vincenzo Scotti Virginia Zambrano

Redazione Eleonora Marzani

Massimiliano Pastore Daniele Donati

Giuseppe Marini Paolo Stern

Andrea Tommasini Aldo Persi

Editore Ordine dei Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Roma IT 00145 Roma RM

Via Cristoforo Colombo, 456 Tel. 06 89670177 r.a. - Fax 06 86763924 www.consulentidellavoro-roma.it

Segreteria: [email protected]

Ente di Diritto Pubblico Legge 11-1-l979 N.12

Redazione: [email protected]

Questo numero è stato chiuso in redazione il 15-04-2013

Elaborazione grafica di Carlo Busi

1The world of il Consulente

Care colleghe e cari colleghi,ha suscitato grandi polemiche e confusione la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 febbraio u.s., riguardo la controversia portoghese tra l’Ordine degli Esperti Conta-bili e l’Autorità Garante della Concorrenza.La tematica oggetto della contesa riguarda la formazione professionale obbligatoria che in Portogallo è gestita interamente dagli Ordini professionali. Nello specifico, l’Ordine degli Esperti Contabili ha previsto nel proprio re-golamento l’obbligo del conseguimento di un quantum di crediti formativi da acquisire mediante due tipologie di formazione: una di natura “istituzionale”, relativa esclusivamen-te alle novità legislative e dottrine di caratte-re etico e deontologico a cura dell’ordine di riferimento; e l’altra di tipo “professionale”, quest’ultima da conseguirsi anche mediante organismi esterni, purché autorizzati dallo stesso Ordine. La Corte di Giustizia Europea con la predetta sentenza, assimilando gli Ordini Professiona-li alle associazioni d’impresa, ha ritenuto di applicare la disciplina in materia di concor-renza prevista dal TFUE – Trattato di funzio-namento dell’Unione Europea, legittimando gli Ordini ad autorizzare degli istituti esterni per la formazione continua ma con la super-visione e il parere vincolante del Ministro Vi-gilante.Essendo imminente l’emanazione e l’appro-vazione dei regolamenti dei nostri Ordini professionali, la controversia è stata seguita

da molti con interesse e al riguardo non sono mancati gli accenti polemici.Molti non sanno, tuttavia, che il nostro rego-lamento interno e le caratteristiche dei nostri Ordini sono dissimili da quelli portoghesi. Vantiamo un sistema ordinistico che cammi-na insieme alle istituzioni: anche in Italia gli ordini hanno la gestione della formazione dei propri professionisti, ma con la recente Rifor-ma degli Ordini Professionali, abbiamo pre-visto esplicitamente che i nostri regolamenti vengano approvati dal Ministro Vigilante.L’intento di gestire la formazione professiona-le dei nostri iscritti nasce dall’esigenza e dal-la ferma volontà di perseguire l’eccellenza, di garantire la migliore formazione e di conte-nere il più possibile i costi che il consulente deve sostenere per essa. L’Ordine Professionale non viola le norme sulla libera concorrenza e non cerca la spe-culazione nella formazione, ma l’esatto con-trario: è l’Ente che per primo vuole tutelare il Professionista iscritto, offrendogli una se-lezione mirata all’ottimizzazione della sua crescita professionale, con una particolare attenzione alle giovani leve, che molto spesso non hanno grandi risorse da investire nella formazione.Quante parole e quante fatiche sono state inu-tilmente spese da quelli che immancabilmen-te puntano il dito contro le nostre Professioni, ma è sempre una grande soddisfazione poter dare prova tangibile di integrità e della nostra buona fede.

Ordini professionali garantidella libera concorrenza

Editoriale

2 The world of il Consulente

1the world of il Consulente

Ordini professionali garantidella libera concorrenza

L’editoriale del Presidente di Adalberto Bertucci

8Verbale ispettivo

e strumenti difensivi Evoluzione in materia di verbalizzazione unica e

semplificazione delle attività ispettive

di Carlo De Benedictis

12Rigetti a tappeto

dei ricorsi amministrativiDubbia la bontà dell’azione

amministratica dei Comitati Regionali. Occorre forse una class

action?di Mauro Parisi

4Chi sarà mai questo

CecchiniAndiamo insieme ad identificare

quali sono le colpe per poi svelare il ruolo del personaggio

di Antonio Maria Rinaldi

6Solidarietà passiva

negli appalti:Evoluzione normativa,

responsabilità e competenze per il controllodi Filippo Burigana

Sommario

14Razionalizzazione e codifica negli

accertamenti dei tributiIl riordino della giustizia tributaria:

la riforma del processo.

di Maurizio Villani

16Faccia a faccia con

Sanda PandzaProfessione Wedding: al via una

propostadi regolamentazione per il settore

di Andrea Tommasini

In Focus

Ordine

4 The world of il Consulente

Tutti si domanderanno chi sarà mai questo Cecchini per additarsi tutte le colpe! Per prima cosa però definiamo quali sono le colpe per poi svelare il ruolo del personaggio citato. Per colpe intendo quelle scelte che sono state prese, più o meno inconsapevolmente, quando ci siamo affidati ad un nuovo sistema economico e ordine monetario che avrebbe dovuto in positivo

modificare il nostro futuro. Mi riferisco alle regole previste per la nostra (e non solo) partecipazione all’avventura europea concepite e decise ormai un quarto di secolo fa.

Chi sarà mai questo Cecchini

Europa

Andiamo insieme ad identificare quali sonole colpe per poi svelare il ruolo del personaggio

Tutti ormai viviamo, ma sarebbe più opportuno dire subiamo, gli enormi disagi che una architet-tura imperfetta del disegno eu-ropeo comune provoca ormai da qualche anno a diverse centinaia di milioni di cittadini. Eppure i presupposti erano completamen-te diversi: la sempre più forte coesione fra stati europei, sug-gellata anche dalla condivisione di una stessa moneta, avrebbe dispensato esclusivamente be-nessere, progresso, crescita e occupazione. Tutti, o quasi tut-ti, ne siamo stati sin dall’inizio contenti, convinti e partecipi in quello che considero ancora oggi alla stregua di una rivoluzione copernicana. Ma poi è successo qualcosa che ne ha alterato pro-fondamente i nobili scopi, inver-tendo di 180 gradi le intenzioni e gli obiettivi iniziali. Si, ora si può dire a piena voce: tutto l’impian-to europeo è risultato essere non coerente per tutte le economie e paradossalmente nel tempo as-

sumere il ruolo di controvolano per tutta l’euro-economia conti-nentale, tranne (per ora) quella della Germania. E ora entra in campo Cecchini, anzi il prof. Paolo Cecchini eco-nomista perugino, classe 1927, che “emigrò” a Bruxelles fin da-gli anni ’70 nella “quota” italiana. Preparato economista, fu incari-cato nel 1986 dall’allora storico Presidente della Commissione Europea Jacques Delors, di re-digere uno studio approfondito sui costi della non-Europa, cioè del costo che gli allora paesi della CEE sostenevano per non appartenere ancora ad un mer-cato comune integrato Lo studio che ne scaturì prese il nome di “1992: La sfida europea”, ma da subito ribattezzato come “Rap-porto Cecchini” e fu presentato ufficialmente a Bruxelles nel 1988. Sostanzialmente il rappor-to analizzava nel dettaglio, oltre ai costi della non integrazione in 200Mld di ECU (Unità di Conto

Europea, papà dell’attuale euro, sostituito con valore equivalente il 1 gennaio 1999 con l’introdu-zione dei cambi irrevocabili fra le valute dei paesi partecipanti), anche i vantaggi derivanti dalla crescita, valutati in non meno del 4,5% per arrivare al 7% di incre-mento PIL, e dalla creazione di posti di lavoro nella misura di 5 milioni di unità. Ma Cecchini si spingeva oltre, sostenendo che i benefici si sa-rebbero ulteriormente incremen-tati nel tempo per effetto della sempre maggiore integrazione che avrebbe consentito di rag-giungere sempre più ambiziosi traguardi! La metodologia applicata per giungere a queste considerazio-ni aveva previsto interviste a cir-ca 10.000 testimoni qualificati, quali imprese (divise fra grandi e piccole e diversi settori) e le associazioni sindacali delle im-prese stesse e dei lavoratori. In queste interviste si chiedevano

di Antonio Maria RinaldiDocente Universitario

5The world of il Consulente

Europa

essenzialmente le aspettative ri-guardo il processo d’integrazio-ne e i benefici attesi in funzione delle maggiori opportunità che si sarebbero sicuramente crea-te. Inoltre il rapporto si basava su analisi economico-industriale sugli effetti del Mercato Unico nei singoli settori produttivi per stimare i minori costi produttivi favoriti dall’integrazione econo-mica. Cecchini non tralasciò di valutare quale impatto avrebbe avuto l’economia di ciascun pae-se in modo da stimare i benefici dalla partecipazione a un mer-cato unico. Dalla sommatoria di tutti questi risultati ne scaturì un valore globale quantificato, per l’appunto in 200Mld di ECU. Era il costo della non-Europa, alme-no secondo le deduzioni dell’eco-nomista italiano incaricato dalla Commissione Europea nella valutazione dei costi sostenuti da tutto il sistema Europa per rimanere disuniti. Il rapporto fu messo da parte dopo la presenta-zione, come in genere venivano archiviati la gran parte degli stu-di prodotti dalla Commissione (a volte sembravano commissionati per giustificare la grande e già costosa macchina burocratica europea) e tutto per un po’ sem-brava dimenticato. Poi all’improvviso nell’estate dell’anno successivo, il 1989, quando ormai era inevitabile lo sfaldamento dell’Unione Sovie-tica, l’allora Presidente francese Mitterrand, convocò l’amico, compagno di partito e collega in precedenti governi, Delors per chiedergli di supportare tecni-camente il coinvolgimento eco-nomico della Germania con tutti gli altri parters, in quanto i tempi sarebbero stati presto maturi per una riunificazione. Il Presidente francese temeva infatti che la riunificazione avrebbe ulterior-mente rafforzato la già straripan-te forza economica del paese e

pertanto desiderava fortemente metterla sotto “tutela”, almeno economica, imbrigliandola con accordi stretti di integrazione, forte del suo ruolo di potenza vincitrice e quindi disponibile alla concessione al nulla osta alla riunificazione solo dietro precise garanzie. Quale miglior strumento già bello e pronto se non il Rapporto Cecchini? De-lors lo ripescò in fretta e furia e lo portò come arma di scambio al tavolo di Mitterrand e Kohl. Tutto il resto è storia! Quel rap-porto ha segnato il destino di un Continente e non sappia-mo se non fosse stato fatto o fatto in modo diverso come ora sarebbero le cose. Di una cosa però siamo certi: corretto o sbagliato che fosse è ormai certamen-te obsoleto, ed è asso-lutamente necessario rivedere quel Trattato di Maastricht di cui è figlio e che continua a condizionare così pe-santemente non solo l’economia, ma ora anche gli equilibri sociali e politici di tutti gli Stati mem-bri. Riusciremo a cambiare le re-gole? L’alterna-tiva concreta è che se que-sto non av-verrà pre-sto alcuni paesi sa-ranno co-stretti ve-ramente all’uscita d a l l ’ U -nione Eu-ropea e dall’Unio-ne Mo-net a r i a , i n f r a n -

gendo così def init iva -mente il so-gno della grande e forte Eu-ropa!

6 The world of il Consulente

Il legislatore ha recentemente rivisto la formula della responsabilità solidale e gli appalti con una norma tanto discussa che ha creato non pochi disagi al mondo dell’imprenditoria, in un momen-to in cui peraltro, uno dei principali problemi delle aziende è rappresentato dalla grave crisi di liquidità.

L’entrata in vigore della nuova disposizione contenuta nell’art 13-ter del D.L. 83/2012 c.d. decreto sviluppo, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134, in vigore dal 12 agosto 2012 ha sostituito integral-mente il comma 28 dell’art. 35, del D.L. n. 223/2006 e ha sostanzialmente modificato la disciplina relativa alla responsabilità solidale negli appalti, determinando come primo effetto quello di ritardare il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni effettuate in esecuzione di contratti di appalto.

Solidarietà passiva negli appalti:

Appalti

A seguito di tali modifiche, in caso di appalto di opere o servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del ver-samento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in re-lazioni alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità viene meno quando l’appalta-tore verifica, acquisendo la documentazione che tutti i versamenti che il subappaltatore era tenu-to ad eseguire prima della data di pagamento del corrispettivo in relazione al singolo contratto di appalto, sono stati eseguiti. In pratica, tutti coloro che intervengono nella filiera dell’appalto devono essere in regola con il fisco con i versamenti di iva e ritenute. In alternativa è possibile attestare l’avvenuto pagamento mediante il rilascio di un’ attestazione dell’avvenuto adempimento tramite un’asseverazione dei CAF, dei Consulenti del La-voro ovvero dei Commercialisti. In caso non si dimostri la prova dell’avvenuto pa-gamento, l’appaltatore ha il potere di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappalta-tore. Al pari dell’appaltatore anche il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivi se l’appaltatore non esibisce la documentazione atte-

stante l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo. Nei rap-porti tra committente e appaltatore la sanzione in capo al committente non è la responsabilità soli-dale dell’Iva e delle ritenute eventualmente non versate, ma viene determinata nella misura mini-ma di 5.000 euro sino ad un massimo di 200.000 euro. La norma, meritevole nel suo fine, quello di con-trastare il mancato versamento di tributi, di fatto però fa ricadere l’obbligo di verifica e controllo spettante all’Amministrazione Finanziaria su soggetti privati, facendo sostenere maggiori one-ri burocratici a carico delle imprese. La confusione che ha creato la nuova norma, ha costretto le associazioni di categoria a richiedere tempestivi chiarimenti, resi dall’Agenzia delle En-trate nella circolare n. 40/E/2012 e recentemente dalla circolare n. 2/E/2013. Quest’ultima circola-re ha cercato di risolvere problemi interpretativi circa l’aspetto oggettivo della disciplina in esame che con il primo intervento di prassi, circolare 8 ottobre 2012 n, 40/E non si è riusciti a fare. L’A-genzia ha affermato di ritenere che la norma in questione si riferisca alle sole fattispecie riferite al contratto d’appalto definito dall’articolo 1655

Evoluzione normativa, responsabilità e competenze per il controllo

di Filippo BuriganaCdL Centro Studi Roma

7The world of il Consulente

Appalti

c.c., definito come come “il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione del proprio rischio, il compimento di un ‘opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. Di contro vengono esclusi dal campo di applicazione le tipologie di contratto diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali ad esempio i contratti d’opera, il contatto di trasporto, le prestazioni rese nell’am-bito consortile e il contratto di sub fornitura. Riguaro all’aspetto temporale, alla luce dei chia-rimenti della circolare 40/E/2012 le disposizioni dettate dall’articolo 13-ter del D.L. n. 83/2012 de-vono trovare applicazione solo per i contratti di appalto/ subappalto a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto articolo ossia dal 12 agosto 2012. Inoltre in

considerazione del fatto che la norma introduce a carico dei contribuenti un adempimen-

to di natura tributaria, si deve ritenere che, in base al disposto art. 3 c.2 del-la Legge 212/2000 tali adempimenti siano ob-bligatori a decor- re -re dal 60esi-

mo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma. Pertanto la certificazione relativa alla regolare effettuazione dei versamenti deve essere richiesta per i pagamenti effettuati a decorrere dal-la data del 11 ottobre 2012 in relazione ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012.Per concludere la disciplina relativa alla respon-sabilità solidale dell’appaltatore sembra non rag-giungere il fine pensato dal legislatore, quello di contrastare fenomeni evasivi nell’ambito dei con-tatti di appalto, ma piuttosto è giunto a penalizza-re le imprese con controlli formali a cui non erano pronte, in considerazione del fatto che il vuoto in-terpretativo aveva favorito la diffusione di cautele, alle volte esagerate, dagli operatori economici per cui si chiedevano tutti i documenti possibili, alle volte anche inutili, ma che potessero in qualche modo assicurare da eventuali sanzioni, anche se quest’ultime non ben definite dalla norma. Credo che in un periodo economico così critico, emanare leggi semplici e chiare che diano cer-tezza e che sollevino il contribuente da annose questioni di diritto e di fatto, sia un dovere da parte del legislatore affinché si possano apprez-zare anche i “fini” che vengono dati ai decreti che contengono norme come l’art. 13-ter (“Misure urgenti per la crescita del paese”).

8 The world of il Consulente

Nel testo che segue si tenterà di offrire una lettura sintetica del-le norme che regolamentano la redazione del verbale ispettivo, senza trascurare i poteri degli ispettori, con particolare riguar-do ai poteri di diffida obbligato-ria degli ispettori del lavoro.L’art. 33 della L. 183/2010 ha di fatto stravolto il contento dell’art 13 L. 124/2004. Se prima il legi-slatore intitolava l’articolo “Diffi-da”, senza effettuare alcuna espli-cita mensione al verbale ispetti-vo, oggi l’epigrafe dell’articolo recita “Accesso ispettivo, potere di diffida, verbalizzazione uni-ca”. Ciò a significare da un lato la conferma del riconoscimento agli ispettori del lavoro del pote-re di diffidare il trasgressore, in caso di accertamento di inadem-pimenti dai quali derivino san-zioni amministrative, dall’altro la necessità di verbalizzare gli esiti del procedimento nel rispet-to di criteri previsti dalla legge.Il nuovo art. 13 si occupa nel-lo specifico almeno di quattro aspetti: a) i soggetti legittimati alla ispe-zione, redazione del verbale e diffida;b) modo tempo dell’accesso;

c) le modalità di verbalizzazione;d) il potere di diffida.a) Soggetti legittimati alla ispe-zione, redazione del verbale e diffida.I commi 6 e 7 dell’art. 13 della legge 124 / 2004 così come mo-dificata precisano che sono le-gittimati a espletare funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale :- il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro;- gli ispettori e i funzionari am-ministrativi degli enti e degli istituti previdenziali nell’ambito dell’attività di verifica del rispet-to degli obblighi previdenziali e contributivi; - gli agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in mate-ria di lavoro e previdenza socia-le.b) Modo e tempo dell’accesso.L’art. 13 stabilisce che il perso-nale ispettivo può accedere nei luoghi di lavoro nei modi e tempi previsti dalla legge.Cercando di sintetizzare la nor-mativa di riferimento conosciuta dallo scrivente ( art. 138 del R.D. n 1422/1924 Art. 8 del D.P.R. n. 520/1995) si può sostenere che

il potere di visita degli ispettori è molto ampio in quanto essi, ipo-teticamente in qualsiasi ora del giorno e della notte, senza alcu-na autorizzazione del magistrato o del datore di lavoro, hanno fa-coltà di visitare non solo i locali dove l’azienda esercita l’attività, ma anche quelli direttamente o indirettamente connessi con l’a-zienda (con l’unica eccezione del domicilio domestico). Essi inol-tre possono esaminare i docu-menti del personale, interrogare i titolari e il personale, acquisire documentazione probatoria.c) Le modalità di verbalizzazio-ne.L’art. 13 impone agli ispettori un obbligo di verbalizzazione che si concretizza nella redazione del verbale di primo accesso al qua-le seguirà il verbale di accerta-mento e notificazione.La Circolare 41/2010 stabilisce che il verbale di primo accesso deve essere necessariamente consegnato prima della conclu-sione dell’accesso ispettivo, al datore di lavoro. Ciò nell’ottica di favorire la verbalizzazione immediata del verbale stesso al termine della prima fase dell’ac-cesso ispettivo.

Il legislatore con l’art. 33 della Legge 183/2010, recependo la Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2008 in materia di verbalizzazione unica e di semplificazione delle attività ispettive, ha riscritto le norme che regolamentano il pro-cedimento di verbalizzazione.

Lavoro

Verbale ispettivo e strumenti difensivi

di Carlo De Benedictis CdL Centro Studi Roma

Evoluzione in materia di verbalizzazione unica e semplificazione delle attività ispettive

9The world of il Consulente

La Circolare individua altresì i casi eccezionali in cui il verbale, previa espressa motivazione del-la mancata consegna dell’atto, può essere inviato successiva-mente.L’art 13 individua altresì i requi-siti minimi del contenuto del ver-bale e cioè: - l’identificazione dei lavoratori trovati intenti a lavoro e la de-scrizione delle modalità del loro impiego;- la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;- le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalle persona presente all’ispezione;- ogni richiesta documentale uti-le al proseguimento dell’istrutto-ria finalizzata all’accertamento degli illeciti.All’accertamento segue una fase di studio da parte degli ispettori all’esito del quale seguono due provvedimenti alternativi :- una comunicazione di regolare definizione degli accertamenti, come previsto dalla circolare n. 41/2010, in assenza di irregola-rità;- la notifica del verbale al tra-sgressore e all’obbligato in soli-do del “Verbale unico di accerta-mento e notificazione” nel caso opposto.verbale di accertamento e notifi-cazione deve contenere:- gli esiti dettagliati dell’accerta-mento, con indicazione puntua-le delle fonti di prova degli illeciti rilevati; - la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2 dell’art. 13; - la possibilita’ di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3, dell’a art. 13, ovvero pagando la medesima somma nei casi di il-leciti gia’ oggetto di regolarizza-zione;

- la possibilita’ di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attra-verso il pagamento della san-zione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 no-vembre 1981, n. 689; - l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specifi-cazione dei termini di impu-gnazione.L’indicazione normativa del con-tenuto minimo necessario dei verbali rappresenta forse uno dei pochi passi avanti nella dire-zione nella realizzazione dell’ef-fettivo diritto di difesa di quei datori di lavoro che si trovano a dover contrastare la Pubblica Amministrazione in tale mate-ria.In particolare il trasgressore nel caso di vizi dell’atto potrà ecce-pire :- la nullità dell’atto che manca dei requisiti essenziali, art. 21 septies L. 241/90, come modifi-cato della legge 11 febbraio 2005 n. 15;- l’annullabilità dell’atto adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere ( tranne i casi in cui il contenuto dispositivo del provvedimento, seppur viziato nella forma o nel procedimento, non avrebbe potuto essere di-verso da quello adottato art. 21 octies. Si segnala infine che la circolare n. 41 del 2010 ribadisce il prin-cipio della fede privilegiata del verbale asserendo che in virtù del combinato disposto dell’art. 2700 c.c. e 10 comma 5, del D. Lgs n 124/2004 i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di fal-so della loro provenienza, delle dichiarazioni delle parti e degli in altri fatti che il pubblico uffi-ciale attesti essere avvenuti in sua presenza relativamente alle dichiarazioni rese .

d) il potere di diffida.Nel verbale unico di accertamen-to vengono tratte le conclusioni dell’accertamento vengono ri-chiamate le violazioni e irrogate le sanzioni civili, previdenziali, amministrative e penali.L’art. 13 si sofferma in particola-re sul potere di diffida a regola-rizzare.Tale potere può essere esercita-to ogni qualvolta gli ispettori ri-levano delle violazioni di legge e del contratto collettivo che costi-tuiscono violazioni amministra-tive sanabili.Secondo l’interpretazione del-la Circolare del Ministero del Lavoro n 24/2004, che aveva affrontato il tema sulla base del vecchio testo, la violazione am-ministrativa si intende sanabile ogni qualvolta gli adempimento omessi risultino materialmente realizzabili.L’adempimento entro trenta giorni alla diffida, tramite il ver-samento di sanzioni agevolate, determina l’estinzione del proce-dimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano alcune viola-zioni amministrative sanabili: Riforma Fornero L. 92/2012 ART 1, comma 35: lavoro inter-mittente omessa comunicazio-ne anticipata, art. 1, comma 35, Omessa corresponsione inden-nità per tirocinio.Testo unico apprendistato 167/2011 circolare n. 5 del Mi-nistero del Lavoro: Mancato af-fiancamento del tutor.Illeciti previsti dal Legislatore in materia di LUL - ad eccezione di quello concernente la mancata conservazione dello stesso.

I testi consultati per la redazione del testo sono: Pierluigi Rausei, Ispezioni e nuovo sistema san-zionatorio, Ipsoa , Iunio Valerio Romano, Ispezioni del Lavoro e Contenzioso, Giuffrè Editore.

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LA PRIMA CARTA SCONTO RISERVATA AI CONSULENTI DEL LAVORO

L’Ordine dei consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma con l’obiettivo di consolidare ed aumentare ulteriormente il senso di appartenenza ed il livello dei servizi offerto ai propri iscritti ha demandato alla Fondazione Studi Oreste Bertucci la realizza-zione della “CDL CARD”.La CDL CARD è in buona sostanza una carta sconti, gratuita, nominativa, e riservata esclusivamente ai consulenti del lavoro e rispettivi familiari, che consente un risparmio immediato in Italia e all'estero, presso gli esercizi convenzionati, sia pubblici, sia pri-vati, selezionati con priorità nei confronti dei clienti degli stessi Consulenti del Lavoro e da essi segnalati alla Fondazione.La condizione di essere clienti non è certamente vincolante, in quanto, abbiamo ritenuto di voler dare la possibilità di accesso anche agli altri esercizi ritenuti comodi o strategi-ci o che, in ogni caso, intendono riservare alla categoria quel segnale di attenzione nei nostri confronti che ogni giorno conquistiamo con il nostro servizio professionale ed umano, alle imprese ed alla società.Ciascun consulente ha facoltà di segnalare alla Fondazione, attraverso i recapiti di se-guiti specificati, i propri clienti del settore Commercio o servizi interessati alla stipula di una convenzione a titolo non oneroso che possa riservare alla Categoria, sconti o “corsie preferenziali” per i titolari di Cdl Card nell’acquisto di beni o servizi.L’iniziativa è stata promossa ed attuata dalla nostra Presidenza attraverso la Fondazio-ne Studi Oreste Bertucci con il duplice obiettivo, sia di rafforzare il senso di apparte-nenza della Categoria all’Ordine, sia di aiutarci a fidelizzare i nostri clienti ed ha immediatamente riscosso ampio consenso da parte dei titolari e dei convenzionati.I settori merceologici nei quali la Card esercita i propri ambiti d’azione, sono già molte-plici e con il contributo di tutti i nostri iscritti contiamo di poter coprire quanto prima tutti i settori di mercato nella comune esigenza di risparmio.Per maggiori informazioni puoi visitare il sito internet www.cdlcard.it nella pagina dedi-cata oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].

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12 The world of il Consulente

Rigetti a tappeto dei ricorsi amministrativiDubbia la bontà dell’azione amministraticadei Comitati Regionali. Occorre forse una class action?

Ricorsi

Il caso di cui si è appreso è di qualche giorno fa ed avvenuto in una delle belle Regioni del nostro paese. La vicenda è (purtroppo) reale, per cui, quale sia tale Regione, non ha importanza.Un’azienda si vede contestare alcuni illeciti amministrativi relativi a cinque suoi lavoratori. Dato il ritenuto difetto di tali posizioni, gli ispettori decidono pure di operare recuperi di contribuzione.

Ma l’azienda non ci sta e propone ricorso al Comita-to Regionale per i rapporti di lavoro.Passa qualche tempo –quello previsto per legge- e, come sovente accade, all’azienda non giunge rispo-sta alcuna. Ovviamente, come è a tutti noto, il “silenzio” equivale a rigetto dell’istanza: per cui il si-gnificato di un tale ritardo appare evidente. Ma l’azienda decide che, tutto sommato, vale la pena fare un “esperimento”. Propone, quin-di, richiesta formale di acces-so agli atti, quella che si fa ai sensi della legge 241/1990 (si prova a fare, in verità, venendo quasi sempre, inflessibil-

mente, respinta) per ottenere un po’ di documenta-zione utile.

di Mauro ParisiAvvocato

13The world of il Consulente

tutti i membri, non solo uno di essi, quantunque “Presidente”. La “nota” direttoriale, quindi, non può costituire la “pronuncia”, ma, al massimo, una co-municazione della medesima.Ed ecco, perciò, giungere la terza richiesta di acces-so agli atti: questa volta viene domandato il verbale della riunione del Comitato del giorno indicato dal Direttore Regionale come quello della delibera; inol-tre, il ruolo in cui sarebbe stato iscritto il presentato ricorso, poi apparentemente trattato dal Comitato Regionale.Ed è all’esito di questa istanza che giunge la mag-giore sorpresa. Perviene, infatti, uno striminzito verbale di riunione – mezza paginetta, nessun proto-collo- in cui a malapena si riportano i nominativi dei presenti; si dice che in quella giornata si tratteranno 17 ricorsi; per sapere quali siano i ricorsi in discorso occorrerà rifarsi a un foglio allegato che pure viene fornito; nulla si dice, ovviamente, di doglianze, di vizi, di eccezioni, di discussione tra i membri, ecc. Ma è soprattutto l’allegato elenco dei ricorsi che ri-serva la maggiore sorpresa di tutte: scorrendo tra gli esiti dei vari risulta che tutti (TUTTI) sono stati rigettati. Inammissibilità, respingimento “sempli-ce”, irricevibilità…ogni motivo è buono per manda-re a tappeto ciascuna singola impugnazione. 100%.

En plein.Premesso che ogni cosa può essere nella vita, ciò che però pare palesarsi è, una volta tanto, la conferma chiara di ciò che finora ci si è limitati

solo a sospettare. Ossia, che i ricorsi di quel ge-nere vengono tutti, sistematicamente, presso molte sedi, rigettati. In effetti non sembrerebbe statisticamente plausibi-le che neppure uno dei diciassette ricorsi proposti sia stato accolto, anche, se fosse, solo in parte. Può darsi, pure, però, che quella giornata di riunio-ne dei membri di quel Comitato sia stata infausta

(ferma, comunque, la nullità della “nota” di-rettoriale a valere quale “pronuncia” del Comitato stesso).R e s t o il fatto, tuttavia, che se si

avessero evidenze di al-tre, diffuse, giornate “infauste”, oltre alle eventuali e persona-li responsabilità, si dovrebbe senz’altro

ragionare in termini di “class action” da parte di tutti co-

loro (professionisti in testa) che, in questi anni, hanno confidato ed affidato alla bontà dell’azione amministrativa dei Comitati Regionali le sorti di importati vicende di lavoro.

Lo “strumento” sembra “strano”, nel caso, ma il di-ritto a conoscere se vi è o meno una pronuncia a pro-prio carico è fuori di dubbio.E così, dopo qualche giorno, a quell’azienda il Diret-tore Regionale – Presidente del Comitato Regionale - scrive una sua nota con cui comunica che il ricorso è stato respinto in ragione di una pronuncia che ri-salirebbe a oltre un mese prima. Il Direttore Regio-nale riferisce che la posizione del lavoratore Y… è stata accertata in modo inequivocabile. A questo punto l’azienda si domanda: va bene la posizione di Y…., ma cosa è stato deciso della posi-zione degli altri quattro lavoratori? Nulla, apparente-mente. Almeno, la nota di quel Direttore Regionale non dice alcunché al riguardo.Ma perché accontentarsi della nota del Direttore Regionale? L’azienda vuole vedere la pronuncia stes-sa del Comitato Regionale. Giusto.E così parte una seconda richiesta di accesso agli atti in cui si chiede la predetta decisione. Passa an-cora qualche giorno e lo stesso Direttore Regiona-le comunica all’azienda che si sbaglia a richiedere un’ulteriore pronuncia del Comitato Regionale, poi-ché è la sua “nota” a costituire la “pronuncia” di quel Comitato Regionale.A questo punto l’azienda non capisce: ma, soprattutto, non ci sta. Il Comi-tato è un organismo collegiale di almeno tre membri e occor-re conoscere come in effetti si sono compor -t a t i

14 The world of il Consulente

Razionalizzazione e codifica negli accertamenti dei tributi

In ottemperanza all’art. 99 della Costituzione Italiana, il 20 marzo 2013 il CNEL ha approvato il Ddl di “Delega legislativa al Governo della Repubblica per razionalizzare e codificare l’attuazione e l’accer-tamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario.”. Il documento divulgato pochi giorni fa riferisce che “in questi quarant’anni la gestione di una fisca-

lità di massa, quale quella che riferita al sistema tributario riformato nel 1971, ha da una parte aumentato l’importanza del ruolo del contribuente nell’attuazione dei tributi e dall’altra ha reso sempre più complessi e difficili i controlli dell’amministrazione finanziaria e non sempre adeguate le procedure di accertamento alla numerosità dei contribuenti ed alla crescente complessità delle fattispecie e della basi imponibili.

Le reazioni normative a tale tra-sformazione per il diritto tributario formale sono state varie numerose ed anche incidenti per i contribuen-ti e per l’amministrazione. Comun-que, non potevano che seguire il modello della riforma. Hanno con-tinuato a riferirsi coerentemente in maniera distinta e differenziata ai singoli tributi. Anche i progressi di avvicinamento evidenti per impo-ste sui redditi ed iva si sono rivelati del tutto funzionali all’attuazione della dichiarazione unica, ma non hanno segnato un significativo abbandono della pluralità di mo-delli del diritto tributario formale. E’ difficile ora invece continuare a confermare la fiducia in quella scelta riformatrice per il diritto tributario che quarant’anni fa era apparsa chiara e condivisa.In nome di quella scelta riforma-trice, infatti, il diritto tributario formale:”.Il documento è scandito in sei ar-ticoli, di cui il secondo, il terzo ed

il quarto, rappresentano il cuore della disciplina innovativa. Con riferimento ai punti di mag-giore rilevanza possono annove-rarsi:- il rafforzamento e l’amplia-

mento della disciplina della conciliazione giudiziaria, che costituisce uno dei temi più caldi degli ultimi tempi, vista la grave limitazione relativa al suo utilizzo – per il solo proce-dimento di primo grado, oltre alla funzione deflativa che pre-siede l’intero sistema tributa-rio attuale;

- la necessità della qualifica dell’organo giudicante, in ter-mini di competenza (giudici a tempo pieno) e di adeguata retribuzione – punto focale soprattutto ai fini del corretto svolgimento delle cause tribu-tarie, oltre che dell’applicazio-ne corretta delle norme sia dal punto di vista dell’Amministra-zione che dal punto di vista del-

lo Statuto del Contribuente;- l’istituzione di un apposito albo

dei difensori tributari presso ciascuna Corte d’appello tribu-taria e presso la sezione tribu-taria della Corte di Cassazione;

- l’immediata esecutorietà del-le sentenze, valevole per tutte le parti in causa, onde evitare una sovrapposizione in virtù del ruolo ricoperto dalle parti in giudizio: amministrazione / contraente più forte, contri-buente / contraente più debo-le.

Il progetto di legge ha sicuramen-te degli intenti lodevoli, da attuar-si nell’immediato.Tanto vero, che già in tempi non sospetti, ossia nel 2007, a firma degli attuali scriventi, era stato già presentato un progetto di leg-ge di riforma del processo tribu-tario. Non a caso, i punti su cui si regge-va la citata riforma erano proprio i punti salienti dell’attuale disegno

Tributi

Il riordino della giustizia tributaria: la riforma del processo.

di Maurizio VillaniAvvocato

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Tributi

di legge datato 20 marzo 2013. A distanza di ben sei anni, for-te è la necessità di riformare un processo che fa acqua da tutte le parti. Non tanto per quanto riguarda la materia – intesa come contenuti delle discipline tributarie – quan-to relativamente alla forma ed alla procedura da eseguirsi sia da par-te degli uffici che da parte dell’or-gano giudicante. L’attuazione dell’art. 111 della Costituzione è uno dei temi fon-damentali su cui si deve insistere nell’attuazione della riforma del processo tributario, in applica-zione di quanto già espresso nel citato progetto di legge che, in sintesi, già prevedeva:- una nuova denominazione ed

organizzazione delle Commis-sioni tributarie (con riferimen-to all’imparzialità dell’organo giudicante, in richiamo al “pa-rere della Commissione dei Trenta - chiamata ad esprimer-si sui decreti delegati adottati in base all’art. 30 della Legge 413/91 – in cui veniva chiarito

che si deve tendere alla previ-sione, anche costituzionale, di una magistratura tributaria, totalmente autonoma, con giu-dici specializzati.);

- con riferimento agli atti impu-gnabili: stabilire i limiti dei giu-dici tributari:

- di conseguenza, una corretta qualificazione degli atti auto-nomamente impugnabili;

- la qualifica professionale dei giudici;

- la conciliazione giudiziale an-che in appello (infatti, nel cita-to progetto di riforma legislati-va, si fa notare come già nella prima formulazione normativa della conciliazione era possibi-le effettuarla anche in secondo grado e persino in Commissio-ne Centrale; motivo per il qua-le è necessario, ai fini della re-alizzazione del giusto processo – come indicato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione – , che sia nuovamente introdotta la conciliazione giudiziale in ogni grado del processo;

Come si può ben vedere, i tratti

salienti del disegno di legge appe-na approvato, erano stati già am-piamente argomentati dagli scri-venti nel 2007, a testimonianza di quanto sia urgente una riforma del processo tributario. Inoltre, la citata proposta di rifor-ma menzionava, tra le altre voci, anche l’integrazione della fase istruttoria – che allo stato attuale risulta ancora monca, in partico-lare del giuramento e della testi-monianza – che è uno dei punti su cui bisognerebbe immediatamen-te accogliere la parità rispetto agli altri processi. In conclusione, alla luce di quanto appena approvato dal CNEL, di quanto preventivamente già pro-posto con il progetto di riforma del processo tributario – datato 2007 – a firma degli scriventi, l’emergenza del Fisco nella lotta all’evasione fiscale deve partire dall’applicazione immediata di tali modifiche processuali, per consentire ad ogni contribuente e al proprio difensore, la parità processuale garantita dalla Costi-tuzione.

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Professioni

Faccia a faccia con Sanda PandzaProfessione Wedding: al via una propostadi regolamentazione per il settore

di Andrea Tommasini Redazione Cultura

S iamo andati ad intervistare Sanda Pandza, Presidente e co-fondatrice dell’Associa-zione di Categoria WIP Wedding Italian Professionals, per comprendere insieme a lei come si intenda procedere verso l’elaborazione di una proposta nazionale di re-golamentazione del settore “Wedding” che, insieme anche al contributo di una rosa

selezionata di professionisti, possa consentire di far riconoscere e normare anche in Italia la professione del Wedding Planner.

Sanda, nasce a Spalato (Croazia) ed è attual-mente responsabile dell’Organizzazione dei Ricevimenti e Feste Private presso il Castel-lo Odescalchi di Bracciano e collaboratri-ce dal 2002 della Principessa Maria Pace Odescalchi nella veste di organizzatrice dei Ricevimenti di Nozze ed Eventi privati. Termi-na il Liceo Classico in Croazia, si trasferisce a Roma nel 1991 dove si laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università de-gli Studi di Roma “La Sapienza”. Durante la sua carriera accademica, collabora per alcuni anni con Maria Teresa Venturini Fendi. Negli

stessi anni collabora con i pittori Felice Levi-ni e Simona Marchini in occasione di alcu-ne mostre prestigiose presso la galleria “La Nuova Pesa” di Roma. Successivamente lavo-ra come assistente della Direzione Operativa della Sodecaer, Azienda di catering dell’Ali-talia, collaborando inoltre come account pub-blicitario presso l’Azienda BoxAdv. Nella sua carriera organizza più di 400 matrimoni, tra i quali fa piacere ricordare dalle patine rosate quelli di Tom Cruise e Katie Holmes – (in collaborazione con Roberta Armani), Mena Suvari e Simone Sestito, Geoffrey Willis

Il Castello Odescalchi di Bracciano

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Professioni

Foto di: Ivana Porta

18 The world of il Consulente

e Francesca d’Aragona, Roberto Boscolo e Mariangela Leone e molti altri. Collabora, inoltre, all’organizzazione della manifesta-zione “Opere Festival” che si svolge già da diversi anni al Castello Odescalchi di Brac-ciano e accoglie prestigiosi mostre come quella di Roberto Capucci nel 2009. Dal 2010 è ideatrice, organizzatrice e docente dei Cor-si di Wedding Planner che si svolgono ogni anno al Castello Odescalchi. Da marzo 2012 diventa membro dell’ABC - Association of Bridal Consultants – la più prestigiosa as-sociazione internazio-nale di wedding plan-ners. A dicembre 2012 Fonda ed è Presidente dell’Associazione WIP – Wedding Italian Pro-fessionals, impegnata a favorire lo sviluppo e la crescita della profes-sione Wedding Planner all’interno di un siste-ma regolamentato con una interessante pro-posta per il mondo del lavoro che andiamo a comprender meglio.Come nasce la vo-stra Associazio-ne?L’Associazione WIP è una realtà giovane e di-namica, composta da un team di professioni-sti di altissimo livello che operano nel setto-re dei matrimoni da ormai tanti anni. Nasce formalmente nel dicembre 2012 e vuole rap-presentare la categoria professionale dei wed-ding planners e degli altri professionisti che operano nel settore dell’organizzazione dei ricevimenti, sul territorio nazionale. Quali sono la vostra identità ed il carisma professionale?Si tratta prima di tutto di un progetto profes-sionale che vuole gettare le basi per una re-golamentazione, anche sul piano costituente normativo, di nuove professionalità che nel resto del mondo già trovano pieno riconosci-mento ed ampia diffusione di opportunità per giovani e meno giovani. Prima fra tutte è la professione del Wedding Planner e, se pur presente ormai da qualche anno sul mercato, ancora oggi trova delle difficoltà nell’avere un riconoscimento del proprio operato. Alla base

di questo progetto c’è un codice deontologico ed un sistema di monitoraggio attivo svolto dall’Associazione attraverso un evoluto siste-ma di punteggio che si prefigge di evidenziare il livello formativo e di esperienza lavorativa dei suoi Associati, di certificarne le compe-tenze acquisite e di stimolarne l’ulteriore pro-fessionalizzazione.Sui dati che stiamo strutturando saremo quanto prima in grado di fornire una base cer-ta e validata di dati, fungendo da osservatorio

nazionale, ad oggi ca-rente, quale base fonda-mentale per la proposta di un disegno di Legge nazionale, atta a regola-mentare nelle sedi com-petenti la nostra stra-ordinaria e complessa professione.Quali sono secon-do Lei le maggio-ri difficolta’ della professione del wedding planner oggi?Il o la wedding planner si trova a svolgere una “professione orfana”, senza una famiglia di riferimento e come tale esposta ad inevitabili

errori di crescita. Ogni singolo matrimonio è un evento unico, anche nella sua realizzazio-ne ed il margine di errore, per quanto “uma-no” voglia essere considerato, non può e non dovrebbe esistere, non è permesso. Una delle prime domande che l’Associazione si è posta è stata proprio quella di capire se l’utente finale conosca realmente la figura professionale del Wedding Planner e pertanto il primo obietti-vo del quale ci siamo fatti carico è quello di sensibilizzare l’opinione di tutti, sia dei clienti finali, sia dei providers, sul ruolo e sull’impor-tanza del valore prezioso che questa profes-sione offre.L’importanza del percorso formati-vo?È fondamentale. All’interno dell’Associazione nasce L’Accademia WIP che offre una vasta scelta di percorsi formativi, guidati dai pro-fessionisti riconosciuti al livello nazionale ed internazionale. La maggior parte dei Corsi si svolge nella bellissima cornice del Castello

Professioni

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Odescalchi di Bracciano, la sede più impor-tante d’Italia per l’organizzazione degli even-ti e matrimoni. L’obiettivo dei corsi prima di tutto è sconfiggere l’improvvisazione per poi favorire e stimolare la crescita corretta della professione, potendoci avvalere dei migliori professionisti presenti sul mercato.L’importanza dei social network per il vostro lavoro?Oggi giorno è divenuto fondamentale usare i Social Network ma sempre con cautela e in modo mirato. La grande visibilità che queste reti di condivisione danno ci è sembrata un opportunità per far conoscere meglio il nostro operato e pertanto è nata l’idea di creare un canale virtuale su YOUTUBE che si chiama WIP CHANNEL. Il canale offre la possibilità agli Associati di promuovere e valorizzare la propria attività attraverso interviste o video-clip, realizzati dai professionisti del settore. Il valore aggiunto di questo canale di comunica-zione è quello di far conoscere all’utente fina-le il proprio background professionale unita-mente alla propria immagine personale. Sono state realizzate già delle interviste ai nomi noti del settore Wedding ed Eventi quali: il Bridal Designer Peter Langner, il Floral Desi-

Professioni

gner Andrea Patrizi, il Cerimonial Master An-drea Tommasini, nonché a nomi noti al livello internazionale quali Estelle Preston e Lauren-Marie Affre. Altre ancora ne seguiranno.L’associazione WIP sposa una nobi-le causa: da donna a donna? Ritengo che siamo dei professionisti fortuna-ti e privilegiati in quanto svolgiamo un lavoro dove c’è gioia e felicità e condividere una par-te di questo momento con chi purtroppo vive in una realtà difficile, ci è sembrato doveroso. Questa professione, mi permetto di sottoline-are da donna, è svolta in via principale da don-ne che per le donne contribuiscono in modo importante alla realizzazione dei loro sogni. A fianco alla gioia per la quale lavoriamo, die-tro le mura domestiche si nascondono troppo spesso, realtà sempre più diffuse di chi ha vi-sto i propri sogni distrutti e frantumati in mil-le pezzi. L’Associazione WIP ha dunque unita-riamente deciso di sposare una nobile causa insieme all’Associazione Differenza Donna, all’insegna della solidarietà per le donne, vit-time di violenza e stalking, nella considerazio-ne di “Una missione nata da passione, da don-na a donna che si dona al proprio uomo, nella perfezione del cerchio dell’eterno…”

Da sinistra a destra: Peter Langner, Andrea Patrizi, Vanessa Cerrone, Sanda Pandza, Valentina Picca Bianchi, Paolo Vergoni Lazzerini, Andrea Tommasini e Vinicio Ferri

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