Manuale del Consulente Tecnico del Tribunale civile · MANUALE DEL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE...

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Alberto Botti MANUALE DEL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE Guida all’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte 5 a Edizione - Aprile 2013

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Alberto Botti

MANUALEDEL CONSULENTE TECNICODEL TRIBUNALE CIVILEGuida all’attività del Consulente Tecnicod’Ufficio e di Parte

5a Edizione - Aprile 2013

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INDICE

PREMESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.1 Articoli commentati del Codice di procedura civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.1.1 Scelta del consulente tecnico, formazione dell’albo e sua attività

1.1.2 Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione

1.1.3 Responsabilità

1.1.4 Le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69

1.1.5 Nomina del consulente tecnico

Preventiva formulazione dei quesiti1.1.6 Astensione e ricusazione

1.1.7 Giuramento

1.1.8 Attività

1.1.9 Verbale e relazione

Preventiva trasmissione alle parti della relazione del CTU1.1.10 Rinnovazione delle indagini e sostituzione

1.1.11 Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

1.1.12 Questioni sorte durante le indagini

1.1.13 Verbale di conciliazione

1.1.14 Mancata conciliazione

1.1.15 Consulente tecnico di parte

1.1.16 Procedimenti di urgenza

1.1.17 Accertamento tecnico preventivo - ATP

1.1.18 Procedimenti di ispezioni

1.1.19 Disciplina

1.1.20 Sanzioni disciplinari

1.1.21 Trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e limite di concentrazione

1.2 Compensi spettanti ai consulenti tecnici(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, D.M. 30 maggio 2002) . . . . . . . . . . . . . . . 50

1.2.1 Domanda di liquidazione

1.2.2 Onorario a vacazione

1.2.3 Onorario a percentuale - Costruzioni edilizie, impianti industriali, ecc.

1.2.4 Onorario a percentuale - Estimo edilizio e fondiario

1.2.5 Maggiorazioni per urgenza

1.2.6 Maggiorazioni per eccezionale importanza, complessità e difficoltàdella prestazione

1.2.7 Indennità di missione e indennità di vitto

1.2.8 Collegio di Periti

1.2.9 Pagamento

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1.3 Alcune sentenze della Suprema Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1.3.1 Nomina

1.3.2 Attività

1.3.3 Poteri e limiti

1.3.4 Compenso

2. LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE . . . . . . . 60

2.1 La ricezione dell’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.2 Il rifiuto per incompatibilità con le parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.3 L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti . . . . . . . . . . . 61

2.4 La nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP) e i rapporti tra il CTU ei CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.5 L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.6 L’istanza per l’utilizzo di laboratori esterni per l’espletamento di prove e di analisi specialistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.7 Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.7.1. Un interessante Vademecum per CTU preparato da un Giudice specializzato in procedimenti cautelari

2.8 I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.9 I rapporti con i procuratori delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.10 Collegio di Periti: rapporti con gli altri membri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.11 Le memorie tecniche prodotte dalle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2.12 L’analisi delle prove testimoniali nella redazione dell’elaborato peritale . . . 69

2.13 La conciliazione innanzi al CTU ex art. 696-bis nella consulenza tecnicapreventiva, al fine della composizione della lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3. LA REDAZIONE DELL’ELABORATO PERITALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.1 Il contenuto della relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.2 La forma della relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.3 La raccolta e la presentazione degli allegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.4 La consulenza tecnica per la Corte di appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4. LA REDAZIONE DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.1 Il contenuto dell’istanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.2 Attività riferite a più articoli del D.M. 30 maggio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.2.1 Il decreto di liquidazione riferito a più articoli del D.M. 30/5/2002

4.3 Le maggiorazioni previste dalla normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.4 Le indennità spettanti al CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

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4.5 Le spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.5.1 Rimborso dell’uso dell’autovettura propria

4.5.2 Fotografie

4.5.3 Copie

4.5.4 Strumentazioni

4.5.5 Coadiutori del CTU autorizzati dal Giudice

4.5.6 Spese generali

5. LA CONVOCAZIONE DEL CTU PER CHIARIMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.1 L’udienza per fornire i chiarimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.2 L’integrazione all’elaborato peritale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.3 Il supplemento all’elaborato peritale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.4 L’istanza di liquidazione relativa al supplemento dell’elaborato peritale . . . 91

6. L’IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6.1 Contestazione del consulente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6.2 Contestazione delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

7. IL CALCOLO DELLE RISERVE NEGLI APPALTI PUBBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

7.1 Calcolo spese generali non remunerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

7.2 Calcolo mancata formazione dell’utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7.3 Calcolo interessi per spese generali ed utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

7.4 Calcolo sottoproduzione manodopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

7.5 Mancato ammortamento mezzi e beni strumentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7.5.1 Metodo sintetico

7.5.2 Metodo analitico

7.6 Maggiore incidenza personale di cantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

7.7 Spese fisse di cantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

7.8 Maggiori costi assicurazioni e fideiussioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

7.9 Incremento costi per ritardata produzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7.10 Calcolo maggiori oneri sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

8. LA VALUTAZIONE DELLE CONTRAFFAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA

PROPRIETÀ INDUSTRIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

8.1 La contraffazione di un modello di utilità nel settore meccanico la cui domanda di brevetto è stata già depositata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

8.2 Requisito di originalità e novità previsto dalla normativa . . . . . . . . . . . . . . . 114

8.3 Onere della prova nel processo civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

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9. IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

9.1 Il consulente tecnico di parte attore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

9.1.1 Il CTP attore nelle misure cautelari

9.1.2 Il CTP attore nel giudizio di merito

9.1.3 Il CTP attore nell’udienza innanzi al Giudice

9.2 Il consulente tecnico di parte convenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

9.2.1 Il CTP convenuto nelle misure cautelari

9.2.2 Il CTP convenuto nel giudizio di merito

10. IL CTU/CTP NELLA SEZIONE FALLIMENTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

10.1 Il CTU e l’estimo finalizzato alla liquidazione dei creditori . . . . . . . . . . . . . . 126

10.2 La consulenza tecnica di parte in procedimenti civili in cui il fallimento è attore o convenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

10.3 La consulenza per la gestione dell’attivo nelle more della sua liquidazione 128

11. PRIVACY E CONSULENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

11.1 Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nellosvolgimento delle operazioni affidate al CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

11.1.1 Dati personali

11.1.2 Dati sensibili

11.1.3 Dati giudiziari

11.2 Le novità per il CTU introdotte dalla Deliberazione n. 46 del 26 giugno2008 del Garante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

11.3 Adozione di misure idonee e di misure minime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

11.3.1 Misure minime

11.3.2 Misure idonee e preventive

11.4 Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

11.5 Privacy e CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

11.6 Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nello svolgimento delle operazioni affidate al CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

11.7 Le novità introdotte dalla Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante per il CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

11.8 Il consenso al trattamento dei dati personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

11.9 Differenze nell’adozione delle misure idonee e delle misure minime tra CTU e CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

12. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

12.1 Procedura di infrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

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13. NULLITÀ DELLA CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

13.1 Nullità formali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

13.2 Nullità sostanziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15013.2.1 Violazione del principio del contraddittorio13.2.2 Omissione di avviso alle parti per l’inizio delle operazioni peritali13.2.3 Valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti13.2.4 Esecuzione di indagini e compiti esorbitanti dai poteri affidategli dal Giudice13.2.5 Omissione dell’esame dei luoghi13.2.6 Valutazioni di tipo giuridico13.2.7 Accertamento dell’esistenza di norme

14. L’ESECUZIONE DELLE PROVE E DELLE MISURE NEGLI ACCERTAMENTI CTU 156

15. I COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162(ESCLUSI QUELLI RELATIVI A CTU)

16. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI, DELLA RIVALUTAZIONE E DEGLI INTERESSI DI MORA CONSEGUENTI AI DEBITI DI VALUTA NELLE CAUSE CIVILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

17. ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Elenco di tutte le consulenze suddivise per argomento. Alcune di queste sono consultabili solo nel CD-ROM allegato.

ACUSTICA

— Tollerabilità del rumore prodotto da impianto di condizionamento . . . . . . . . . 176

APPALTI DI OPERE

Appalti privati— Danni per mancato adempimento dell’appaltatore alle prescrizioni contrattuali

per l’esecuzione di opere interne in un appartamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

— Accertamento della qualità di una tinteggiatura in opera . . . . . . . . . . . . . . . . 199

— Accertamento e quantificazione delle opere eseguite per la costruzione diuna cantina ecologica e un ristorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

Chiarimenti relativi alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Accertamento dello stato di avanzamento lavori di un appalto per l’esecuzione di due edifici residenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

Appalti pubblici— Danni per illegittima sospensione dei lavori e relativo calcolo della riserva

(metodo analitico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

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— Danni per anomalo andamento dell’appalto compreso il calcolo degli interessi e della rivalutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

— Calcolo delle riserve per anomalo andamento dell’appalto e dell’indennità per recesso del committente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Calcolo delle riserve per anomalo andamento dell’appalto e per proroghe della durata dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Accertamento del requisito di progettazione nell’appalto di servizi contrattualmente stabilito come «ausilio alla progettazione» e relativo calcolo della parcella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

ASCENSORI

— Accertamento del pregiudizio alla sicurezza in conseguenza all’installazione di un ascensore nel vano scala condominiale di un edificio residenziale . . 233

Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

CONDOMINIO

— Calcolo delle tabelle millesimali di un condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

— Distribuzione delle spese di elettricità in un supercondominio . . . . . . . . . . . 252

— Determinazione della quota spettante ad un condomino in casi di adesione alla comproprietà dell’ascensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

— Calcolo dei maggiori oneri conseguenti al distacco dall’impianto di riscaldamento comune dell’appartamento posto all’ultimo piano . . . . . . . . . . 264

— Distacco da impianto di riscaldamento centralizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

— Parcheggi pertinenziali nei condomini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Scioglimento della comunione in supercondominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

CONFINI E MURI

— Accertamento dei confini, del pericolo di crollo del muro e determinazione della parte alla quale spetta la spesa del ripristino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

CONTRAFFAZIONE

— Riconoscimento dei requisiti di brevettabilità e di interferenza per un modello di utilità oggetto di privativa industriale nel settore meccanico . . . . . . . . . . . Cd-Rom

DANNI AD IMMOBILI

— Accertamento di danni provocati da mezzo d’opera (scavatore) . . . . . . . . . Cd-Rom

— Accertamento di danni provocati da mezzo d’opera (rullo compattatore) . . Cd-Rom

DECORO ARCHITETTONICO

— Accertamento e valutazione del danno al decoro architettonico in un condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

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DISTANZE

— Accertamento del mancato rispetto delle distanze tra i fabbricati . . . . . . . . 297

— Accertamento del mancato rispetto tra vedute e fabbricati . . . . . . . . . . . . . . 302

— Accertamento del mancato rispetto delle distanze delle canne fumarie dalle abitazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

EREDITÀ

— Progetto di divisione ereditaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

ESPROPRI

— Calcolo dell’indennità conseguente la reiterazione del vincolo di esproprio per un periodo ben superiore a 5 anni e per il mancato avvio delle procedure di esproprio di un terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

ESTIMO

— Estimo dei terreni e dei fabbricati finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Immobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

— Estimo della quota di 1/3 di un appartamento non divisibile . . . . . . . . . . . . 344

— Stima di immobili caduti in successione e valutazione della regolarità urbanistica ai fini della loro trasferibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

— Estimo di macchine utensili (aventi valore commerciale) finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Mobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Estimo di un terreno finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Immobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Stima del ramo d’azienda di una società in fallimento (sezione Fallimentare) Cd-Rom

IMPIANTISTICA

— Verifica del livello di temperatura erogato in un appartamento da un impianto condominiale a pannelli radianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Richiesta di autorizzazione al Giudice ad eseguire prove e misure di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

— Verifica della corretta installazione di una canna fumaria a servizio di un ristorante e relativa stima dei danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

— Verifica della capacità di funzionamento di un condizionatore d’aria e dell’adeguatezza della sua potenza agli ambienti a cui è a servizio . . . . . . Cd-Rom

— Accertamento tecnico preventivo in merito ad un impianto di pressurizzazione dell’acqua condotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Verifica dell’adeguatezza di un impianto elettrico di un’abitazione . . . . . . . . Cd-Rom

INCENDIO

— Accertamento tecnico preventivo di danni provocati da un incendio . . . . . . Cd-Rom

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INFILTRAZIONI

— Danni arrecati da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare . . . . . 383

— Danni arrecati da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva e dalla proprietà comune con ripartizione dei costi di ripristino per ciascuna causa accertata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

— Danni arrecati da infiltrazioni di acqua in un laboratorio artigianale situato al piano stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

LOCAZIONE

— Attribuzione di categoria catastale e calcolo dell’equo canone . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Accertamento dei danni conseguenti al rilascio di un immobile per finita locazione con analisi delle prove testimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

PROPRIETÀ

— Accertamento della proprietà di un terreno conteso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

— Danni conseguenti al mancato rilascio della concessione edilizia . . . . . . . . Cd-Rom

SICUREZZA

— Accertamento della cancerogenicità di materiali isolanti . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

STRUTTURE

— Cedimento di un solaio a seguito dell’eliminazione di muri interni in un edificio residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

— Sovraccarico di un terrazzo con terrapieno e altre installazioni . . . . . . . . . . 410

Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

— Crollo dell’intradosso di un solaio in un’abitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

— Crollo dell’intonaco in un appartamento e verifica della capacità portantedel solaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

— Dissesto in un fabbricato residenziale a seguito dall’eliminazione di muri sostituiti con travi in acciaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

URBANISTICA E REGOLAMENTI EDILIZI

— Accertamento della rispondenza alla normativa urbanistica di due edifici realizzati su fondi confinanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

— Valutazione del danno provocato da una costruzione abusiva realizzata sul lastrico solare esclusivo di un attico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

— Accertamento della conformità della variazione della destinazione d’uso ai fini della vendita di un appartamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

— Accertamento della rispondenza alla normativa urbanistica di una tettoia realizzata presso il confine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Accertamento della presenza dell’alveo di un fiume nella zona in cui sorge una palazzina condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

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— Barriere architettoniche agibilità, impianti gas, elettrico, aspirazione fumi cucine, requisiti acustici passivi degli edifici, riconoscimento del grave difetto ex art. 1669 c.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

USUCAPIONE

— Usucapione di una porzione di un fabbricato in un edificio prevalentemente residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

18. ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Elenco di tutte le consulenze suddivise per argomento. Alcune di queste sono consultabili solo nel CD-ROM allegato.

APPALTI PUBBLICI

— Richiesta di danni per illegittima sospensione lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Richiesta di danni per anomalo andamento dell’appalto . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Requisito di regola d’arte per l’esecuzione di un binder stradale e calcolo di rivalutazione, interessi legali e interessi moratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

CONDOMINIO

— Stima dei danni per l’errata scelta dell’isolante termico in una copertura condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

— Distacco di un appartamento residenziale dall’impianto di riscaldamento condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

DECORO ARCHITETTONICO

— Illegittimo ampliamento di un appartamento in un edificio condominiale residenziale e alterazione del decoro architettonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

DISTANZE

— Distanze degli alberi dal confine (relazione CTP convenuta) . . . . . . . . . . . . . 477

EREDITÀ

— Progetto di divisione ereditaria di una grande villa con terreno . . . . . . . . . . Cd-Rom

ESTIMO

— Stima del valore di un appartamento finalizzato all’acquisto da parte del conduttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

— Stima immobiliare finalizzata ad acquisto in asta giudiziaria . . . . . . . . . . . . . 484

— Stima dei beni immobili finalizzata a donazione/redazione del testamento . Cd-Rom

INDENNITÀ DI SOPRAELEVAZIONE

— Calcolo dell’indennità di sopraelevazione conseguente all’ampliamento di un attico in un edificio residenziale condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

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INFILTRAZIONI

— Danni arrecati da infiltrazioni e condense per un intero fabbricato residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

— Stima dei danni arrecati da infiltrazioni in un appartamento con danni anche ai beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

PARCELLE PROFESSIONALI

— Opposizione a decreto ingiuntivo per somme pretese in conseguenza di prestazioni professionali (soggetto opposto diverso dall’erogatore della prestazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

STRUTTURE

— Pericolo di crollo di un solaio (CTP convenuto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

— Verifica della sollecitazione di un solaio conseguente all’errata redazione di una CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

— Analisi dei luoghi e relative prescrizioni a seguito dello schianto di un controsoffitto in un antico appartamento residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom

TERRENI

— Accesso a Corte comune - controdeduzioni a CTU da parte del CTP attrice Cd-Rom

19. RACCOLTA DI FORMULARI DI USO FREQUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

19.1 Istanza di liquidazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

19.1.a Onorario a vacazione ed a percentuale

19.1.b Onorario solo a vacazione

19.2 Istanza di maggiore fondo spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

19.3 Istanza di proroga del termine per il completamento della CTU . . . . . . . . 519

19.4 Comunicazione alle parti di nuovo accesso CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

19.5 Comunicazione di rinuncia all’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

19.6 Nota informativa al Giudice a seguito di accordo intercorso tra le parti dopo il giuramento e la formulazione dei quesiti al CTU . . . . . . . . . . . . . . 522

19.7 Comunicazione al Giudice per impossibilità di accedere ai luoghi di causa 523

19.8 Comunicazione al Giudice di mancata ricezione di documentazione indispensabile allo svolgimento dell’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

19.9 Istanza per l’impiego di laboratori necessari all’esecuzione di analisi e di prove specialistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

19.10 Comunicazione di incompatibilità per l’accettazione dell’incarico . . . . . . . . . 526

19.11 Comunicazione di presenza di pericolo imminente e prossimo . . . . . . . . . . 527

19.12 Comunicazione di avviso di pagamento a saldo, indirizzata alla parte cui è stata posta a carico la CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

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19.13 Comunicazione di messa in mora e termine per l’avvio delle procedure per il recupero forzoso del credito indirizzata alla parte che non provvede al pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

19.14 Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) per adempiere al trattamento dei dati personali (CTU e CTP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

19.15 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy . . . . . . . . . . . . . . 534

19.16 Istruzioni da impartire agli incaricati del trattamento dei dati amministrativi per il rispetto del Codice della privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

19.17 Istruzioni da impartire agli incaricati dell’esecuzione di prove e misure nel corso della CTU per il rispetto del Codice della privacy . . . . . . . . . . . . . . . 538

19.18 Lettera di incarico per coadiutore CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

19.19 Verbale di accesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

19.20 Verbale di riunione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

19.21 Richiesta saldo onorario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

20. FORMULARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL TRIBUNALE DI ROMA . . . . . . 545

20.1 Vademecum emesso dal Tribunale di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

20.2 Istanza per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

21. NORME RELATIVE AI COMPENSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

21.1 Decreto Ministro Giustizia 30 maggio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550Adeguamento dei Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpreti etraduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria inmateria civile e penale.

21.2 Legge 8 luglio 1980, n. 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. (Art. 4)

21.3 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . . . . . . 559Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Stralcio)

21.4 Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da partedi un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilatedal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

21.5 Tabelle allegate al Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 . . . . . 568

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PREMESSA

Il lavoro del CTU (consulente tecnico di ufficio) e il lavoro del CTP (consulentetecnico di parte) rivestono una posizione molto importante nel processo civile. Leattività che il consulente tecnico deve svolgere sono estremamente variegate e dallemolteplici sfaccettature. Per questi motivi, in questi paragrafi iniziali viene riportata in estrema sintesi ladefinizione della figura professionale del consulente tecnico di ufficio (CTU) e ilsuo ambito operativo, opinioni dell’Autore basate sulla pluridecennale esperienzamaturata nel Tribunale di Roma, su cogenti sentenze della Suprema Corte e sureali orientamenti assunti dai giudici ordinari sulle questioni in commento.L’ampia materia oggetto di commento rende vano qualsiasi tentativo di fornireuna esaustiva trattazione sull’argomento, pur tuttavia, proprio considerata la vastitàdel tema in esame è utile fornire un orientamento alle attività del CTU.Tali definizioni riferite al CTU sono utili anche al CTP, in quanto le due figureprofessionali operano in stretta dipendenza l’una dall’altra e, spesso, il professionistasvolge alternativamente l’uno o l’altro incarico.Nel prosieguo del corrente testo saranno affrontati dettagliatamente tutti gliargomenti correlati a tali figure professionali (CTU e CTP) a partire dal commentoalla pertinente normativa fino ai casi concreti realmente svolti e classificati perargomento proprio per fornire al lettore la maggiore casistica possibile delle attivitàche riguardano il CTU e il CTP.La maggior parte degli aspetti commentati per il CTU sono strettamente correlatialle attività relative al consulente tecnico di parte (CTP) che svolge la sua operain stretta correlazione con il CTU.

CHI È IL CTU

L’incarico affidato dal Giudice al professionista, normalmente iscritto all’albo,comporta un insieme di oneri deontologici e formali di estrema importanza. Laprincipale qualifica di cui viene investito il CTU dal momento di ricezionedell’incarico (coincidente con la data dell’udienza per il giuramento e per laformulazione dei quesiti innanzi al Giudice) fino al termine del mandato a luiassegnato dal Giudice (che, in termini prudenziali coincide con la data del depositodella sentenza da parte del Giudice) è quella di Ausiliario del Giudice e quindidi «Pubblico Ufficiale». Tale qualifica implica per il CTU l’importante compito di rappresentare il Giudice- limitatamente alle indagini di carattere tecnico affidategli - fuori dall’aula delTribunale, mantenendo così un comportamento equilibrato e imparziale con idifensori e con le parti in giudizio, per il periodo di svolgimento dell’incarico.Per quanto ovvio, è bene ricordare che il requisito di Pubblico Ufficiale non deveessere interpretato dal CTU come facoltà di prevaricare le parti, né di abusaredella propria posizione nel procedimento in cui è incaricato. Il compito di CTU deve invece essere interpretato come figura super partes checompare alle udienze (se e quando invitato dal Giudice) e agli accessi presso iluoghi per cui è causa (che il medesimo CTU ha stabilito, sentite le parti),consapevole di adempiere al compito fondamentale di rappresentare una parteimportante del processo.

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Un’altra qualifica fondamentale del CTU è quella di essere il soggetto che concorrealla formazione del giudizio, arricchendo il Giudice di quelle specifichecompetenze necessarie alla valutazione dell’oggetto della contesa.Tale qualifica non è di poco conto.Normalmente, è il CTU che definisce cosa occorre fare per eliminare la condizionedi pericolo accertata, è il CTU che indica qual è il giusto valore dei danni in unedificio (ovvero in altre circostanze) ed infine è sempre il CTU che stabilisce qualisono i lavori che devono essere eseguiti per eliminare la causa dei danni (soloper citare la fattispecie dell’edilizia, senza trascurare l’importanza dall’estimo difabbricati e terreni destinati alla vendita forzosa, la redazione di tabelle millesimaliper i condomini, le divisioni ereditarie, e così via).Il compito del CTU si esaurisce con il deposito della sua relazione (eventualmenteintegrata da chiarimenti) e non è più informato di cosa accade «dopo» nel medesimoprocesso e in quelli collegati, anche se può essere chiamato dal Giudice a renderechiarimenti fino al momento della redazione della sentenza. Gli avvenimentiseguenti al deposito dell’elaborato peritale (lasciamo per ora la fase dei chiarimenti,che sarà ampiamente trattata nel prosieguo) comportano - nella maggior partedei casi - l’effettiva esecuzione materiale delle prescrizioni indicate dal CTU.Su tale aspetto occorre soffermarsi.Il bravo CTU tratta gli argomenti oggetto di accertamento con diligenza ben sapendoche, dopo il deposito dell’elaborato peritale in cancelleria, non potrà tornare suiluoghi per correggere o rettificare la propria tesi.

COSA FA IL CTU

Le attività svolte dal CTU sono quelle strettamente connesse all’incarico che haricevuto dal Giudice, formalmente indicate nei quesiti e non altre.Conoscere il confine all’interno del quale si deve svolgere l’attività del CTU èfondamentale perché, talvolta, la parte a cui conviene attribuisce al CTU poteriesorbitanti all’incarico ricevuto e che il medesimo CTU non deve svolgere.La qualifica di Ausiliario del Giudice «super partes» implica che l’attività del CTUdeve concretizzarsi nel valutare le prove offerte dalle parti (nel caso diprocedimenti di merito) ovvero di accertare la qualità, la condizione, la sussistenzadel pericolo (nei procedimenti cautelari/ante causam) sulla base di quanto indicail quesito formulato dal Giudice e sulla base delle modalità di accertamento indicatedalle parti ovvero dai loro CTP (dai quali eventualmente dovrà chiedere e ottenereprecise indicazioni).E non potrebbe essere altrimenti, in quanto nei procedimenti ordinari (ovvero dimerito, nei quali viene accertata la colpa e una o più parti vengono condannateal risarcimento del danno) le prove vengono acquisite ritualmente in atti e su quelledeve basarsi il CTU per rispondere ai quesiti posti dal Giudice.Nei procedimenti cautelari (quelli in cui deve essere accertata la qualità e lacondizione delle cose oggetto di causa, ovvero deve essere accertata la sussistenzadella turbativa indicata nel ricorso e i rimedi urgenti per la sua cessazione, amero titolo di esempio) il CTU deve orientarsi con un procedimento di accertamentodei fatti che assecondi le indicazioni delle parti cui consegue il costodell’accertamento. In altri termini, nei procedimenti cautelari il CTU deve accertarei fatti tenuto conto della modalità e del costo che la parte che ha interesse èdisposta ad affrontare.

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Nel Tribunale di Roma un Giudice specializzato in procedimenti cautelari ha messoa punto un’utile procedura per i CTU, in modo da acquisire preventivamente tuttigli elementi necessari al completamento delle indagini. In sintesi tale utile documento si riassume nei seguenti punti:

la ricorrente deve precisare analiticamente:1) i singoli vizi/danni lamentati;2) i relativi nessi causali;3) eventuali tecniche di indagine e relative modalità;4) i criteri di calcolo utilizzabili per la quantificazione dei danni e la loro

relativa quantificazione;la convenuta deve precisare analiticamente:

5) le proprie eccezioni in merito ai vizi/danni;6) i diversi nessi causali asseriti (che escluderebbero responsabilità della

convenuta, ponendola invece a carico di terzi o dell’attore);7) eventuali tecniche di indagine e relative modalità;8) i criteri di calcolo eventualmente utilizzati per la quantificazione dei danni.

Tali argomenti, spesso, non si trovano nei ricorsi e nelle comparse dei procedimenticautelari e il CTU legittimato dal Giudice ad ottenere tali informazioni dalle partiin causa risulta agevolato nello svolgimento del suo compito.In conclusione:

— nelle procedure cautelari il CTU deve preliminarmente valutare le modalitàdi accertamento delle cose oggetto di causa che gli vengono indicate dalleparti. Ove sussista disaccordo decide in autonomia, oppure ricorre al Giudicea seconda dell’importanza della questione e nei casi in cui le modalità diaccertamento sono eccessivamente gravose. Conseguentemente, il CTUriconosce o meno lo stato di pericolo, l’urgenza o il pregiudizio imminentee prossimo alle cose oggetto di accertamento come dispone il quesito delGiudice;

— nei procedimenti di merito il CTU procede a rispondere ai quesiti postidal Giudice sulla base delle prove offerte dalle parti, sulla base delsopralluogo (o dei sopralluoghi a sua discrezione) e infine sulla base dieventuali prove specialistiche per la cui esecuzione chiederà la preventivaautorizzazione al Giudice, sentite le parti.

In sintesi, il profilo del CTU nel procedimento civile è quello di «Giudice tecnico»,al di sopra delle parti, che valuta gli argomenti oggetto dell’incarico affidatogli dalGiudice, così come offerto dalle parti, e in questo modo concorre alla formazionedel giudizio.Un’ulteriore definizione di «cosa fa» il CTU nel processo civile è quella importantedi svolgere una parte del processo fuori dal Tribunale.Questa definizione dell’attività del CTU è certamente illuminante, in quantoevidenzia l’autonomia (parziale) dell’Ausiliario del magistrato nel gestire il processoper il tempo e per le attività a lui affidate dal Giudice.

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COSA NON FA IL CTU

In una causa civile gli elementi probatori a suffragio della tesi di ciascuna delleparti sono prodotti in atti nei termini previsti dal Codice di procedura civile (benconosciuto dai difensori delle parti, per quanto ovvio).La qualifica di Ausiliario del Giudice comporta per il CTU l’assenza di oneri diricerca delle prove (qui facciamo riferimento ai procedimenti di merito). Né il CTU stesso può essere usato dalle parti per provare fatti e circostanze utilialle proprie domande formulate in atti, né le parti possono chiedere che la CTUsia esplorativa in merito all’accertamento di luoghi e circostanze genericamentedescritte negli atti.Ma indaghiamo meglio tali aspetti, già ribaditi più volte dalla Suprema Corte,cosa comportano concretamente per il CTU e quali sono le circostanze in cui piùfrequentemente si appalesano.Sul CTU non incombe l’onere della prova. Tale affermazione trova semprel’assenso della parte cui nuoce e deve essere applicata dal CTU non certo come«scarica barile», ma bensì come elemento di analisi essenziale quando gli elementinecessari per rispondere al quesito posto dal Giudice sono carenti e necessitanodi ulteriori precisazioni rispetto alle prove ritualmente prodotte dalle parti, ulterioriprecisazioni (rispetto a quelle ritualmente prodotte) da acquisire con il consensodelle parti.Il dispositivo dell’art. 2697 del Codice civile chiaramente stabilisce che:

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (c.p.c. 99, 100) deve provare i fatti che necostituiscono il fondamento (c.p.c. 115). Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovveroeccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezionesi fonda.

In tale contesto, il CTU opera sempre come «Giudice tecnico» per valutare le tesidi ciascuna delle parti sugli argomenti oggetto del suo incarico e per valutare lerelative argomentazioni (prove) che sono a sostegno delle rispettive tesi. Solo inquesto modo l’attività del CTU è conforme al dettato del Codice di proceduracivile, evita al CTU la responsabilità di dover procedere ad acquisire elementi chenon gli competono e consente di integrare il contraddittorio (eventualmentericevendo il consenso delle parti per ricevere ulteriore documentazione).Il CTU non è un mezzo di prova. Tale affermazione implica che la parte sucui incombe l’onere della prova non può chiedere al Giudice che il CTU forniscaprove utili per dimostrare la propria tesi. Tale circostanza è una diretta conseguenzadella prima affermazione indicata al precedente capoverso. Né la parte che ha interesse, anche a mezzo del proprio difensore, può chiedere alCTU di eseguire indagini e/o di produrre documenti che non sono stati prodottinegli atti di causa, a vantaggio della propria tesi. La documentazione a corredo delfascicolo di ufficio, necessaria a rispondere ai quesiti posti dal Giudice, può esserearricchita dalla parte solo con il consenso delle parti avversarie, alle quali dovràessere consegnata tale medesima documentazione al fine di poter esprimere rilievie contestazioni, così da attivare il contraddittorio tra le parti, uno dei principifondamentali cui si ispira il nostro ordinamento.In concreto il CTU deve limitarsi a valutare le prove offerte dalle parti, eseguitii sopralluoghi sul posto ed eseguite le eventuali prove e analisi espressamenteautorizzate dal Giudice sentite le parti. Le parti non possono chiedere al CTU diprodurre documenti, attività che compete alle parti (per il tramite dei loro difensori

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legali) nella fase di istruzione probatoria del procedimento regolata dalle pertinentinorme del Codice di procedura civile.

La CTU non può essere esplorativa. Al pari di quanto indicato in merito alleprove documentali, alla parte che interessa compete indicare quali sono i luoghi diaccertamento e quali sono in dettaglio i motivi della turbativa giuridicamente rilevante.Senza tali indispensabili indicazioni la domanda formulata al Tribunale attraversola citazione e le eventuali memorie ex art. 183 c.p.c. può essere considerata generica.Occorre osservare che il Giudice nella formulazione dei quesiti al CTU ha già valutatola consistenza della domanda e quindi il CTU trova agevole il suo campo d’azionerimanendo all’interno del perimetro disegnato dal Giudice con la formulazione deiquesiti medesimi.Può accadere (peraltro non raramente) che l’attrice (o la ricorrente) non avendoaccesso ai luoghi esclusivi della convenuta chieda al CTU - in sede di sopralluogo- di accedere a luoghi ovvero di accertare circostanze che non sono indicate negliatti. Il bravo CTU, deve aver studiato gli atti di causa prima del sopralluogo, deveportare con sé i fascicoli delle parti in occasione dell’accesso e deve saper discernerele richieste palesemente estranee alla domanda, da quelle che meritano il positivoaccoglimento, da quelle che necessitano il consenso della parte che avversaria, ovveroda quelle che necessitano del consenso della parte che ha la disponibilità del bene.Come è possibile riconoscere la casistica è alquanto variegata quando ci si trova«soli» a decidere istantaneamente sul da farsi a fronte della richiesta esposta dauna delle parti.Il CTU che ha già studiato gli atti non ha dubbi: qualora ritiene possibile accertareluoghi o cose che hanno pertinenza sull’oggetto della contesa procede senza indugio,qualora tali attività sono palesemente estranee alla causa esprime le sue perplessitàfornendo alle parti il suo punto di vista basato necessariamente sugli atti, qualoratali spiegazioni non risultino convincenti per la parte che ha interesse ricorreall’autorizzazione del Giudice ai sensi dell’art. 92 delle norme di attuazione del Codicedi procedura civile, di cui vedremo concreta applicazione in uno specifico paragrafodel corrente testo, negli esempi e negli schemi allegati anche al CD-ROM.In conclusione, il CTU non può accedere a luoghi estranei a quelli indicati negliatti (tale eventualità ha rilievo anche per le recenti norme sulla privacy commentatein un apposito capitolo nel corrente testo) se non al fine di prendere visione eaccertare fatti accessori a quelli oggetto di domanda, attività queste ultime daeseguire con il consenso della parte che ha disponibilità del bene o del luogo esolamente in casi di comprovata necessita; in caso di disaccordo tra le parti ilCTU ricorre al Giudice per chiedere l’eventuale autorizzazione.

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1LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’approccio di chi si accosta alle consulenze tecniche di ufficio (CTU) e alle con-sulenze tecniche di parte (CTP) deve necessariamente prevedere l’esame della nor-mativa, l’osservanza dei pertinenti articoli del Codice di procedura civile e devetenere conto della prassi utilizzata in Tribunale. Ignorare la normativa di riferimentoprovoca gravi errori da parte del consulente e lo espone a critiche e biasimi sulsuo operato professionale.La conoscenza della normativa e, in particolare, dei pertinenti articoli del Codicedi procedura civile consente al «tecnico» di destreggiarsi nelle varie situazioni enei casi particolari con estrema disinvoltura, ma soprattutto permette al consulentedi motivare le decisioni (quando necessario) con la opportuna autorevolezza.Questo essenzialmente per due ragioni:

— la prima è che il «cliente» del consulente tecnico di ufficio è il Giudice,il quale ovviamente conosce il procedimento che conduce la causa dall’i-scrizione a ruolo alla sentenza e quindi «apprezza» il consulente tecnicoche conosce almeno i rudimenti della procedura civile. A tale scopo infattigli ordini professionali periodicamente promuovono presso le loro sediincontri con i magistrati proprio allo scopo di illustrare i principali aspettiprocedurali del supporto tecnico al Giudice civile;

— la seconda ragione per cui il consulente tecnico di ufficio deve conoscerela procedura civile è di tipo deontologico, per salvaguardare la propria pro-fessionalità; inoltre occorre osservare che il CTU svolge l’importante attivitàpreparatoria della decisione del Giudice, ovvero in altri termini, il CTUconcorre alla formazione del giudizio.

Queste ultime definizioni racchiudono gran parte della rilevanza del ruolo del CTUche opera - è bene sottolinearlo - nell’ambito dell’amministrazione della giustiziaed è normalmente l’unico soggetto di tale apparato amministrativo «visibile» alcittadino che chiede giustizia al Tribunale civile. Occorre quindi orientare l’approccio del bravo CTU alla professionalità, alla paca-tezza e all’autorevolezza, consapevole di esprimere valutazioni importanti in meritoalla vertenza sollevata dalle parti interessate.In particolare, il requisito di autorevolezza raggiunge il massimo livello di espres-sione quando la parte cui l’elaborato peritale nuoce riconosce l’inopponibilità delleargomentazioni del CTU. Pur tuttavia, tale riconoscimento è successivo al depositodella relazione CTU, in quanto il CTU non esprime valutazioni di merito in occa-sione del sopralluogo, come diremo più in dettaglio nel prosieguo del testo.È palese che la competenza del consulente nel merito della procedura civile è indi-spensabile anche e soprattutto quando il consulente si trova fuori dall’aula del Tri-bunale, lontano dall’«aiuto» del Giudice, e deve fronteggiare i procuratori legalidelle parti, i consulenti tecnici di parte e situazioni di carattere straordinario cherichiedono la conoscenza delle norme di procedura.Quindi, il consulente tecnico di ufficio del Tribunale non può ignorare la gravitàdelle sanzioni a proprio carico e il ruolo che ricopre nello svolgimento delle impor-tanti funzioni a lui affidate dal Giudice.

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1.1. ARTICOLI COMMENTATI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il Codice di procedura civile è una raccolta di norme che regolano l’attività istrut-toria e disciplinano lo svolgimento del processo civile. Nel presente testo si trattanosolamente quegli articoli di interesse del consulente tecnico.Tale approccio, anche se spesso causa una reazione di repulsione del tecnico, appareil migliore, in quanto la conoscenza della procedura (civile) consente di attuarecorrettamente le attività affidate al consulente. Il rispetto del Codice di procedura civile è una prerogativa del rapporto tra ilGiudice, gli Avvocati, i consulenti tecnici delle parti (CTP) e il consulente tecnicodi ufficio (CTU). Nei rari ma possibili casi in cui si solleva un contenzioso pro-cedurale a riguardo, tale situazione sfocia con tutta probabilità nel ricorso dellaparte lesa alle altre fasi del giudizio (Corte d’Appello, Suprema Corte di Cassazione).Ad esempio, mi è capitato di assistere il Giudice di Appello per un ricorso in cuinel giudizio di primo grado il Giudice aveva negato la consulenza tecnica di ufficio,invece accolta dal Giudice della Corte d’Appello. Devo riconoscere che la periziatecnica svolta nella fase di Appello ha permesso di fare luce sui fatti (vedi nelcapitolo dedicato alle consulenze svolte).

1.1.1. Scelta del consulente tecnico, formazione dell’albo e sua attività(artt. 61 e 62)

Art. 61. (Consulente tecnico)

Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli attio per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscrittein albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente Codice.

Art. 62. (Attività del consulente)

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice e fornisce, inudienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il Giudice gli richiede a norma degliartt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

L’articolo 61 fornisce la motivazione all’utilizzo del consulente del Giudice, quandoquest’ultimo necessiti di assistenza in particolari materie, come ad esempio quelletecniche, per istruire la pratica di contenzioso. L’ambito di attività del consulente,necessario a integrare le competenze del Giudice, deve essere sempre tenuto pre-sente da chi svolge l’incarico per non travalicare il perimetro del mandato assegnatoe, al tempo stesso fornire gli elementi utili al giudicante per la stesura della sentenza. Questi primi articoli riguardano la modalità di nomina da effettuarsi - di norma- all’interno di appositi albi professionali suddivisi per competenze dei consulenti.Così, ad esempio, il Tribunale di Roma accoglie circa 6.000 consulenti tecnici diufficio (dati 2007, stima ufficiosa) tra cui Ingegneri, Medici, Architetti, Geometri,Periti Industriali, Periti Edili, ecc. competenti in materie di edilizia, medicina legale,impianti, estimo, ed altro ancora. Per accedere all’albo occorre presentare domandaal Tribunale competente che delibera l’immissione negli elenchi tenuto anche contodelle particolari competenze del candidato. I requisiti richiesti, tra l’altro, com-portano l’iscrizione all’albo professionale per i laureati o i diplomati in professioniprovviste di albo professionale (Ingegneri, Medici, Architetti, Geometri, Periti Indu-striali, ecc.). Per l’ammissione all’albo dei CTU, il Tribunale di Roma (sezioni civili)

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ha adottato recentemente criteri più stringenti. In particolare, viene richiesto didocumentare la «speciale competenza» nelle materie in cui il candidato dichiaradi essere esperto che viene valutata con un «punteggio» che deve risultare superiorea 30. Inoltre, viene richiesta un’anzianità di almeno 5 anni di iscrizione all’alboprofessionale. Il punteggio viene attribuito a fronte della documentazione prodottadal candidato; il criterio è il seguente:

a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità:da 2 a 3 punti per ognuna di esse;

b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiedel’iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse;

c) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le qualisi chiede l’iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse;

d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 puntiper ogni anno di attività.

Inoltre, è richiesta la specchiata condotta morale e politica, requisito che devepermanere nel periodo di iscrizione all’albo.Non è possibile essere iscritti in più albi tenuti da differenti tribunali.In ciascun Tribunale si trova un albo dei consulenti tecnici e il relativo ufficioche si occupa della raccolta delle domande di ammissione e fornisce le informazionidi dettaglio sulla documentazione da produrre. L’albo è tenuto dal presidente del Tribunale, è formato da un comitato da lui pre-sieduto ed è composto dal procuratore della Repubblica e da un rappresentantedi ciascun albo professionale, a maggiore garanzia di tutela delle professioni etrasparenza nell’accettazione delle domande.Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribuna-le.Le domande di iscrizione di norma devono essere corredate dalla seguente docu-mentazione (art. 16 norme di attuazione del Codice di procedura civile) (1):

— estratto dell’atto di nascita;— certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi

dalla presentazione della domanda;— certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;— certificato di iscrizione all’albo professionale;— titoli e documenti per dimostrare la capacità tecnica.

Prendere contatto con il competente ufficio del Tribunale è utile per acquisire lamodulistica aggiornata e per conoscere gli interlocutori preposti all’aggiornamentodegli elenchi nei frequenti casi di cambio indirizzo e degli altri estremi necessarialle comunicazioni.È importante altresì aggiornare i propri dati nell’albo, in quanto le periodicherevisioni previste dalla normativa e concretamente attuate dai competenti ufficipossono escludere dall’albo i tecnici già iscritti, ma che non rispondono alle richiestedell’amministrazione.I giudici, normalmente, affidano gli incarichi agli iscritti nell’albo del Tribunalein cui svolgono le loro mansioni.

(1) Attualmente, i certificati indicati possono essere prodotti in forma di certificazione sostitutiva di atto notorio.

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La vigilanza sulla equa distribuzione degli incarichi tra gli iscritti all’albo è affidataal presidente del Tribunale ed è indicata dall’art. 23 delle norme di attuazione delCodice di procedura civile.La possibilità di acquisire incarichi è favorita dalla diligenza, dallo spessore pro-fessionale del consulente e dalla sua visibilità presso il corpo giudicante, anchetenuto conto che recentemente - soprattutto nei tribunali di maggiori dimensioni- l’avvicendarsi dei giudici è alquanto frequente.In casi di comprovata necessità, il Giudice può nominare un consulente non com-preso nell’albo in considerazione della particolare competenza resasi necessaria,ovvero in caso di particolari circostanze.L’articolo 62 descrive il perimetro all’interno del quale il CTU svolge il suo operatoe ne definisce l’ambito di esclusività del mandato, che necessariamente può essereesteso ad argomenti «confinanti» a quelli richiesti solo nel caso sia utile fornireal giudicante un riscontro più ampio.Nel corso dell’udienza di nomina, il Giudice assegna al CTU il mandato con laformulazione dei quesiti scrivendoli nel verbale dell’udienza. Il CTU firma per accet-tazione e per aver prestato il giuramento di rito che impone di «bene e fedelmenteadempiere all’incarico assegnato, al solo fine di far conoscere al Giudice la verità». Il CTU risponde solamente al Giudice del proprio operato con gli eventuali chiarimenti(compresi nel mandato assegnato originariamente) richiesti successivamente al depo-sito dell’elaborato peritale, e/o con il supplemento di perizia (che comporta la for-mulazione di quesiti aggiuntivi, l’emissione di una ulteriore istanza di liquidazionedelle spettanze relativa al maggior mandato assegnato) da depositare con relazionescritta.Ulteriori precisazioni, chiarimenti e supplementi possono essere chiesti in cameradi consiglio, ma tale eventualità è alquanto remota.

1.1.2. Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione (art. 63)

Art. 63. (Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente)

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo (366 c.p.) di prestare il suoufficio (19 ss. att.), tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo diastensione (192).Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.Della ricusazione del consulente conosce il Giudice che l’ha nominato (89 att.).

La nomina del consulente richiede il suo assenso allo svolgimento dell’incarico,da manifestarsi in udienza.Tale assenso serve a confermare che la materia tecnica in cui il CTU è chiamatoad assistere il Giudice ricade nelle proprie competenze.Può succedere che il Giudice nomini il CTU per svolgere determinate mansioni(ad esempio, nomini un tecnico quale Direttore dei lavori in un provvedimentodi obbligo di fare/esecuzione forzosa di opere), ma il tecnico non è competentein tale specialità. In tal caso, è necessario che il CTU che ha ricevuto la nominaa mezzo biglietto di cancelleria informi immediatamente il Giudice, al più tardidurante l’udienza per il Giuramento e il conferimento dell’incarico.Può succedere che, durante l’udienza per il giuramento CTU e formulazione deiquesiti, alla presenza dei difensori delle parti si accenda una discussione sulladata di inizio delle operazioni peritali, oppure sul luogo, oppure ancora sull’entitàdell’anticipo. Qualora un difensore cha ha interesse, «minaccia» il CTU di ritorsioni,

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ricorsi, ecc., il CTU è bene che chieda al Giudice di essere sollevato dall’incaricoper evidente incompatibilità e vizio di terzietà rispetto alle parti. Il Giudice, lamaggior parte delle volte provvede in tal senso.Tali aspetti rivestono grande delicatezza e meritano la dovuta attenzione da parte delconsulente tecnico, in quanto in caso di utilizzo di mezzi fraudolenti per ottenerel’esenzione dall’incarico si applicano le pene previste dall’art. 366 del Codice penale.Una volta accettato l’incarico e prestato il giuramento, il CTU è sostanzialmente obbli-gato allo svolgimento delle attività affidate dal Giudice, a meno di gravi motivi.Prima dell’udienza di nomina, l’astensione del consulente può avvenire per i giu-stificati motivi previsti dalla normativa. L’obbligo di «prestare il suo ufficio» trova fondamento nel rapporto di reciprocastima Giudice - CTU che necessariamente viene concretizzato con la nomina delconsulente e con il successivo giuramento. Caso a parte è l’impedimento temporaneo del consulente che lo impossibilita adessere presente in Tribunale alla data prestabilita. Tale eventualità deve essere bensegnalata al Giudice e, per buona condotta professionale, agli interessati (i pro-curatori delle parti, ad esempio). Per esemplificare, impedimenti di salute, acca-vallamenti di più udienze nel medesimo orario in luoghi differenti, oppure altri«validi motivi» che impediscono al CTU di essere presente all’udienza per il giu-ramento e la formulazione dei quesiti devono essere preventivamente segnalati alGiudice via fax (modalità molto «comoda», non sempre accettata dalle cancellerie)oppure presentando una specifica nota informativa in cancelleria. In aggiunta, comegià detto, a titolo di cortesia il CTU di elevata professionalità avvisa preventivamenteanche i difensori delle parti con una telefonata oppure con un fax. Il Giudice, riconosciuti i validi motivi che giustificano l’assenza del CTU, rinvial’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti ad altra data, nomi-nando il medesimo CTU che, in tal modo conserva l’incarico. Altra fattispecie è l’incompatibilità del CTU con le parti nei casi indicati dall’art.51 c.p.c., fattispecie che comporta anche la facoltà di ricusazione da parte deidifensori delle parti. L’incompatibilità avviene quando il CTU:

1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identicaquestione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o èconvivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difen-sori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapportidi credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto inessa come testimone, oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) ovi ha prestato assistenza come consulente tecnico (61);

5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore dilavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente,di un’associazione anche non riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa.

Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indi-spensabile presentare in cancelleria, con un congruo anticipo rispetto alla data diconvocazione, la comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le partiindicandone il motivo. Il Giudice provvede alla nomina di altro CTU.

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1.1.3. Responsabilità (art. 64)

Art. 64. (Responsabilità del consulente)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai Periti.In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli attiche gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a€ 10.329. Si applica l’art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimentodei danni causati alle parti (1).

(1) Comma sostituito dalla L. 04/06/1985, n. 281.

Le responsabilità del CTU sono considerevoli, in quanto nello svolgimento dellesue funzioni si trova nella veste di pubblico ufficiale Ausiliario del magistrato.Peraltro, la presenza dei difensori delle parti integrano il necessario contraddittorioe svolgono il sostanziale controllo sull’operato del CTU. In caso di comportamentocolposo, le pene previste sono gravi per un professionista: oltre le ammende, èprevista la reclusione e l’interdizione dall’esercizio della professione. Il primo capoverso dell’art. 64 fa riferimento al peculato, al rifiuto o all’esenzionefraudolenta della comparizione e alla falsa perizia o interpretazione. Mentre leprime due fattispecie sono facili da riconoscere e conseguentemente semplici daevitare, la falsa perizia e la falsa interpretazione richiedono maggiore attenzionee alcune riflessioni.La falsa perizia o interpretazione ricorre quanto il CTU descrive e fornisce indi-cazioni in parte o del tutto differenti dal vero, ma anche quando il CTU omettedi riportare fatti e situazioni pertinenti il proprio mandato. Eventuali affermazioniin palese oggettivo contrasto con quanto indicato dalle parti necessitano di unaopportuna motivazione per essere sconfessate. Su tale motivazione si fonda, ingenerale, la bontà del giudizio del CTU che argomenta la sua tesi spiegando leproprie divergenze rispetto a quanto sostenuto da una o più parti.

1.1.4. Le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69

La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 -Supplemento ordinario n. 95 ed è entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2009.Le cause iscritte a ruolo a partire da tale data seguono pertanto le nuove procedurequi commentate. Le innovazioni riguardano tre aspetti del procedimento di interesse per il CTU(e, in parte, per il CTP):

— la preventiva formulazione dei quesiti da parte del Giudice, rispetto all’u-dienza in cui il consulente compare per il giuramento (art. 46 comma 4);

— la preventiva trasmissione alle parti della relazione redatta dal CTU, le osser-vazioni delle parti a tale elaborato e la sintetica valutazione di tali osser-vazioni ad opera del CTU e quindi il deposito in cancelleria (art. 46 comma5);

— la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e il limite di concentrazioneal 10% in rapporto a quelli affidati dall’ufficio (art. 52 comma 1).

Tali novità fanno parte di un più ampio disegno del legislatore volto ad abbreviarei tempi della formazione del giudizio, ad ampliare le competenze del Giudice diPace ed a limitare il ricorso alla Suprema Corte.

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2LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHEALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE

L’obiettivo del consulente è di scrivere una relazione comprensibile per chi lariceve, esaustiva negli argomenti in risposta ai quesiti, imparziale nei giudizi ebasata sui documenti prodotti in giudizio, ispezionati i luoghi e attivato il con-traddittorio. La relazione è destinata al Giudice che, sentite le parti, la utilizzaper la redazione della sentenza.Il presente capitolo vuole esplicitare le fasi in cui si articola l’incarico e qualisono le azioni che il CTU deve compiere.

Nei successivi paragrafi verrà esaminato più in dettaglio quanto sinteticamenteesposto nel diagramma appena indicato.

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2.1. LA RICEZIONE DELL’INCARICO

Il consulente tecnico di ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a mezzodell’ufficiale giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente al domi-cilio) il biglietto di cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza peril giuramento e per la formulazione dei quesiti.In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovveroaltro ufficio dove è amministrata la giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello,Tribunale delle acque, ecc.).Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in talcaso deve intendersi «ora di rito» (h 9.00). Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e ilGiudice, se lo ritiene, può nominare tale consulente seduta stante, senza averloavvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia per-tinente alla materia oggetto di accertamento.L’accettazione dell’incarico comporta per il consulente l’onere di completare il com-pito affidato.

2.2. IL RIFIUTO PER INCOMPATIBILITÀ CON LE PARTI

Il CTU non può essere nominato per un procedimento in cui ha interesse personaleovvero intrattiene rapporti professionali, oppure ancora è legato da un legame di paren-tela con una delle parti in causa (solo per citare i casi più ricorrenti; la casisticacompleta è stabilita dall’art. 51 c.p.c. richiamato nel paragrafo 1.1.2 del presente testo).In questi casi, il CTU appena riceve la notifica della convocazione risponde alGiudice con una nota da depositare in cancelleria in cui lo informa dell’incom-patibilità e della sua assenza nell’udienza fissata.

2.3. L’UDIENZA PER IL GIURAMENTO E PER LA FORMULAZIONE DEI QUESITI

Durante l’udienza di nomina si svolgono attività importanti, vengono stabiliti ter-mini e condizioni per il lavoro che il CTU si accinge a svolgere e, più in generale,per la prova tecnica del processo, di cui il CTU fa parte. Gli aspetti salienti sono:

— giuramento;— formulazione dei quesiti;— termine entro il quale depositare in cancelleria l’elaborato peritale;— acconto spese;— data di inizio delle operazioni peritali;— eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la disposizione

del magistrato stesso (necessità di avvalersi di personale Ausiliario necessarioad espletare il mandato assegnato, autorizzazione ad accedere presso pubbliciuffici, utilizzo del mezzo aereo per raggiungere i luoghi di causa, ecc.);

— ritiro dei fascicoli delle parti.A tale udienza il CTU deve giungere preparato, deve conoscere l’oggetto della con-tesa, anche recandosi preventivamente in cancelleria per visionare i fascicoli. Inalternativa, è necessario che il CTU arrivi con un congruo anticipo rispetto all’orariostabilito per l’udienza, per prendere visione dei fascicoli e dei verbali d’udienza.

Le attività propedeutiche alla redazione della relazione

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In tal modo sarà immediatamente chiaro qual è l’oggetto della consulenza, dov’èil luogo eventualmente da visitare, qual è il termine per concludere le operazioniperitali e, se necessario chiedere l’autorizzazione al Giudice di avvalersi della pre-stazione di specialisti. Analizziamo nel dettaglio ciascuna delle attività poc’anzi elencate.Il giuramento del CTU consiste nel ripetere la formula di rito indicata dal Giudicee pronunciare «lo giuro» ad alta voce, rimanendo in piedi. Apparentemente banale,ma tutti i Magistrati che si incontrano sono molto attenti sul comportamento delCTU, sulla sua compostezza e sulla comprensione dell’impegno che tale atto formalesignifica per il consulente.La formulazione dei quesiti spesso viene proposta al Giudice dai difensori delleparti, e come già indicato in precedenza tale attività per le cause iscritte a ruolodal 4 luglio 2009, viene svolta preventivamente rispetto all’udienza per il giuramentoe conferimento dell’incarico al CTU. In tale caso è indispensabile che il CTU eseguauna scrupolosa lettura in quanto può supportare il magistrato nell’integrazione deiquesiti, ovvero può chiedere delucidazioni in merito al mandato assegnatogli. I quesitipoi consentono di stimare correttamente i tempi e le spese vive della consulenza,queste ultime oggetto della richiesta di anticipo. Altre volte, non infrequenti, è ilmedesimo magistrato che formula i quesiti; in tal caso è opportuno che il consulenteoffra il supporto al Giudice in merito alla formulazione dei quesiti solo se richiesto,ovvero solo se strettamente necessario. Infine, i difensori delle parti chiedono allostesso CTU, prima dell’udienza, di affiancarli per la proposta dei quesiti da sottoporrealla valutazione del Giudice, attività da accettare di buon grado.Il termine che il CTU chiede al magistrato di norma non deve essere infranto; ilrispetto del termine indicato per il deposito dell’elaborato peritale è uno degli ele-menti che qualificano il buon operato del CTU. Solo a fronte di comprovate econdivisibili motivazioni (da indicare nell’istanza da presentare in cancelleria) èpossibile chiedere una proroga del termine per il deposito della relazione.L’acconto spese - di norma - deve essere proporzionato all’esborso previsto dalconsulente. È buona norma largheggiare se si ha la «sensazione» (che necessa-riamente si acquisisce con l’esperienza) che il soggetto debitore potrebbe non ono-rare il pagamento, ovvero si tratti di casi particolari (il soggetto debitore è lacuratela del fallimento, una società di capitali in liquidazione, ecc.).La data di inizio delle operazioni peritali deve essere comunicata in udienza; in talmodo il CTU è sgravato dall’obbligo di comunicare con raccomandata a. r. a tuttele parti in causa la data di inizio delle sue attività (a pena della nullità delle attività).I sopralluoghi successivi, devono essere stabiliti nel verbale di accesso, e il CTU nonè tenuto a darne avviso alle parti assenti. Sempre in merito agli accessi, se lo ritiene,il CTU può eseguire da solo ulteriori accessi anche senza avvisare le parti per sfruttarel’effetto sorpresa negli accertamenti in cui la conoscenza dell’ispezione può alterarelo stato dei luoghi o la loro condizione (ad esempio, nel caso di immissioni sonore,normalmente colui che disturba cerca di diminuire l’intensità delle immissioni).Qualsiasi attività diversa da quella assegnata dal Giudice al consulente, ovveroqualsiasi questione sorta durante le indagini che assuma rilevanza, deve esserepreventivamente sottoposta al Giudice per la relativa disposizione. Ad esempio, larichiesta di utilizzo di ausiliari del CTU se non già chiesti in udienza; un maggiorefondo spese a fronte di giustificati motivi, quali indagini onerose concordate conle parti che coinvolgano laboratori specializzati di analisi, ecc..Il ritiro dei fascicoli delle parti è una delle attività che il CTU deve eseguire altermine dell’udienza, in caso contrario il consulente è costretto a tornare succes-sivamente in cancelleria, con inutile aggravio di tempi.

Le attività propedeutiche alla redazione della relazione

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2.4. LA NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE (CTP) E I RAPPORTI TRA

IL CTU E I CTP

La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante l’udienza,deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in conformità diquanto indicato nel verbale.Una questione che solleva talvolta controversie è la frequente disposizione indicataa verbale «… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni peritali perla nomina dei consulenti tecnici di parte.»I pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante il depo-sito in cancelleria, prima dell’accesso (eventualmente anche il giorno stesso, nelcaso in cui l’inizio delle operazioni peritali è fissato nel pomeriggio, a chi spettatale incombenza può recarsi di mattina in cancelleria per espletare la formalitàdella nomina del CTP) una nota contenente le generalità dei propri tecnici, con-segnandone al CTU copia al momento dell’inizio delle operazioni peritali.È bene ribadire che il CTU è un Ausiliario del magistrato, e i rapporti con i con-sulenti tecnici di parte (CTP) sono improntati alla massima professionalità e cor-rettezza al solo fine di ricevere informazioni in merito ai quesiti posti e di rac-cogliere pertinenti memorie tecniche di parte entro il termine stabilito nel verbaledi accesso redatto dallo stesso CTU.

2.5. L’ISTANZA PER L’IMPIEGO DI COADIUTORI DEL CTU

A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico in materie spe-cialistiche che esulano dalla propria competenza, il CTU può chiedere al Giudicel’autorizzazione di avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamentidi immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società oppure di unospecialista che dispone dei fonometri e delle altre apparecchiature per eseguiretali misure).Tale domanda è bene che sia inoltrata al magistrato in occasione dell’udienza dinomina e di formulazione dei quesiti, in quanto le parti devono esserne edotte(anche perché dovranno poi sopportarne le spese). È bene che il CTU non contraggadebiti con terzi se prima non ha ricevuto l’importo spettante ai suoi ausiliari,oltre l’anticipo spese di sua competenza.

2.6. L’ISTANZA PER L’UTILIZZO DI LABORATORI ESTERNI PER L’ESPLETAMENTO

DI PROVE E DI ANALISI SPECIALISTICHE

Il quesito posto dal magistrato può comportare analisi e misure da eseguire acura di laboratori specializzati, il CTU, sentite le parti, chiede l’autorizzazione almagistrato di avvalersene. Ad esempio, tale fattispecie si concretizza nel caso diaccertamento dello spessore di pellicola pittorica posata su un manufatto (eseguitoil prelievo del campione, il laboratorio esegue le misure necessarie a stabilire lospessore medio), nel verificare l’appartenenza a categorie pericolose di materialifibrosi isolanti (in tal caso, si utilizzano microscopi elettronici a scansione con iquali è possibile eseguire le misure indicate dalla normativa di riferimento).In questi casi è bene che il CTU quantifichi l’importo spettante ai laboratori giànell’udienza di nomina per ricevere a proprio favore un congruo anticipo spese.

Le attività propedeutiche alla redazione della relazione

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Se la dinamica degli eventi non lo permette, è necessario che il CTU si riservidi quantificare con apposita nota il maggior anticipo spese da percepire per attivarei laboratori. In nessun caso il CTU dovrebbe accettare di attivare specialisti eterzi, ancorché autorizzati dal magistrato, se prima non ha ricevuto il relativoanticipo spese. Alquanto ovvio il suggerimento: non rischiate di contrarre debitiverso terzi se prima non avete incassato almeno gli stessi importi!

2.7. IL RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE E IL LORO ESAME

Il ritiro dei fascicoli delle parti deve avvenire, di norma, in occasione dell’udienzaper il giuramento e la formulazione dei quesiti al CTU. In caso contrario, il CTUdeve recarsi in cancelleria e ritirare i fascicoli.Alcuni giudici autorizzano solamente le parti al ritiro dei fascicoli, consegnati alCTU subito dopo la conclusione dell’udienza; altri giudici invece, autorizzano lostesso CTU al ritiro.In entrambi i casi, i fascicoli devono essere custoditi con la massima cura.

2.7.1. Un interessante Vademecum per CTU preparato da un Giudice specializzato in procedimenti cautelari

Il Tribunale di Roma, grazie all’elevato numero di cause iscritte a ruolo ogni annoe al conseguente cospicuo corpo giudicante consente un’elevata specializzazionein ogni singola fase del procedimento. Uno spunto di riflessione importante per il lettore proviene da un vademecumredatto da un Giudice con una pluriennale esperienza in procedimenti cautelari(ciascuno dei quali - normalmente - comporta la nomina di un CTU), evidentementestanco di ripetere le medesime raccomandazioni a ciascun CTU e stanco di vederecontestate le conclusioni della CTU dalla parte cui la medesima CTU nuoce, conconseguentemente allungamento dei tempi dei procedimenti.Tale approccio è in linea con le opinioni dell’Autore, sempre tese a prevedere iproblemi ed a far emergere le modalità di accertamento della qualità e della con-dizione delle cose oggetto di causa prima della loro esecuzione pratica e non dopo,sempre anteponendo la volontà delle parti all’opinione del CTU (ovvero del Giu-dice).Si riporta qui il testo in forma integrale, in quanto solo in tal modo il lettorepuò trarre le proprie conclusioni.

Promemoria istruzioni di massima per i CTU

Al fine di evitare il più possibile SLITTAMENTI DEL CALENDARIO DELL'UDIEN-ZA FISSATO in sede di CONFERIMENTO dell'incarico (ad es. per successivi chia-rimenti richiesti dalle parti o CTP comportanti un oneroso accertamento integrativo,ovvero per sanare alcuni dei più comuni vizi procedurali nello svolgimento dellaperizia che comportino la ripetizione di taluni accertamenti già espletati in modoviziato, ovvero per il mancato rispetto dei termini previsti all’udienza di conferi-mento dell’incarico, usualmente stabiliti dal Giudice sentite le esigenze e richiestedi ciascuna parte) è opportuno seguire i consigli e/o istruzioni generali di seguitoindicate:

Le attività propedeutiche alla redazione della relazione

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9IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Il consulente tecnico di parte (CTP) come dice la stessa definizione è il «difensoretecnico» della parte e, per questo motivo, oltre la specifica competenza tecnicadeve possedere una elevata capacità di relazionarsi con il difensore legale, oltreche con gli altri «protagonisti» del processo civile, principalmente il Giudice e ilconsulente tecnico d’ufficio (CTU), Ausiliario del medesimo Giudice. Tale aspettoè di fondamentale importanza in quanto solamente l’unione delle competenze tec-niche con quelle legali consente di approntare la migliore difesa per la parte chesi rappresenta.Inoltre, prima di rendere note a terzi le proprie memorie tecniche, il buon CTPle illustra preventivamente al difensore legale per un parere preventivo che puòfornire elementi utili a successive modifiche.La caratteristica fondamentale del supporto tecnico di parte è di anticipare l’eventodella procedura (iscrizione a ruolo della causa, deposito memorie nel fascicolo diufficio, accesso CTU, udienza chiarimenti CTU, ecc.). In altri termini, il difensore legale (ovvero la parte interessata) deve avvisare ilproprio consulente tecnico con anticipo per evitare di «catapultarlo» in una riunione(accesso CTU, udienza, ecc.) nella quale tale professionista ignori i termini dellaquestione. Non è infrequente nell’ambito delle perizie giudiziarie incontrare CTP nominati ilgiorno prima o il giorno stesso dell’accesso CTU (ancorché tale tempistica è com-patibile con la procedura e con le disposizioni del Giudice) e soprattutto privi diqualsiasi cognizione del procedimento in cui sono stati incaricati. Quest’ultimoaspetto è nocivo per la parte che si difende in quanto tali professionisti non edottisono costretti a fare una spiacevole figura, ledono il decoro della professione einfine rendono un pessimo servizio al proprio cliente.In tali circostanze (assenza di informazioni e tempi ristretti per l’analisi della mate-ria oggetto del contendere), il bravo professionista deve valutare l’opportunità diaccettare l’incarico anche considerata la complessità dei temi oggetto della ver-tenza.In un precedente paragrafo abbiamo commentato l’art. 201 del Codice di proceduracivile e l’art. 91 delle norme di attuazione al c.p.c.. In questo capitolo affrontiamoin maniera operativa come comportarsi durante e dopo le operazioni peritali aseconda dei differenti procedimenti previsti dal Codice di procedura civile, masoprattutto prima delle operazioni condotte dal CTU, finalizzando così l’operatodel CTP a quanto contenuto negli atti di causa.Appare utile ribadire che l’attività del CTP è improntata a difendere la parte chesi rappresenta e, per questo motivo, le relazioni e la produzione di documentinon devono nuocere alla parte medesima. Il concetto poc’anzi esposto è alquantobanale nella sua enunciazione, ma nella pratica non è infrequente incontrare casiin cui il CTP rende affermazioni con valore confessorio a scapito della parte chetecnicamente difende.Pertanto, l’approccio è completamente differente se il CTP difende la parte attriceovvero se difende la parte convenuta e, per questo, nel presente testo le due fat-tispecie verranno trattate in altrettanti distinti paragrafi.

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Il Codice di procedura civile, già commentato ai precedenti capitoli del presentetesto a cui si rimanda, prevede espressamente la figura del CTP, di importanzafondamentale per l’integrazione del contraddittorio, uno dei principi basilari sucui si fonda il nostro diritto.Nei paragrafi che seguono si farà riferimento alla casistica più frequente del pro-cedimento civile per risarcimento dei danni nei fabbricati (individuazione di opereper il ripristino dei luoghi, individuazione di opere per rimuovere le cause deidanni, soggetto tenuto alla riparazione e/o al risarcimento economico) pur potendoapplicare le considerazioni che seguono alle altre categorie di consulenze tecnicheclassificate nel corrente volume (tabelle millesimali, accertamento di qualità dimateriali, ecc.).

9.1. IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ATTORE

Nelle cause civili ovvero negli accertamenti richiesti all’autorità giudiziaria (antecausam) il CTP attore assume un ruolo basilare in quanto, prima dell’iscrizionea ruolo, deve essere in grado di illustrare al difensore legale della propria partequali sono gli aspetti tecnici di rilievo per la vertenza. Tale aspetto, implica che la parte e il suo difensore legale siano talmente accortida ben nominare il CTP al momento dell’inizio dell’attività di studio, propedeuticaall’instaurarsi del contenzioso che si concretizza con l’iscrizione a ruolo della causa.Infatti, solo grazie all’azione sinergica «difensore legale/CTP» il difensore legaledella parte attrice può redigere il ricorso ovvero l’atto di citazione con la dovutaconsapevolezza di quali sono gli aspetti tecnici critici e da mettere a fuoco perfinalizzare la domanda da rivolgere al magistrato.In tale contesto il ruolo del CTP attore è determinante e presuppone la competenzaaltamente specialistica per supportare tecnicamente il difensore legale e metterlosulla giusta strada per argomentare in maniera fondata le proprie tesi. Dividiamo quindi l’operato del CTP attore in due filoni, a seconda che si trattidi dare il supporto in una procedura cautelare (finalizzata ad accertare la qualitàe la condizione dei luoghi prima dell’instaurarsi del giudizio art. 696; 696-bis; 700c.p.c. ecc.), ovvero di fornire il supporto in un giudizio di merito dove, normalmente,occorre stabilire le cause dei danni per addivenire all’individuazione della parteda condannare al risarcimento economico (o della parte che deve eseguire delleopere per scongiurare il pregiudizio accertato nel corso del giudizio).

9.1.1. Il CTP attore nelle misure cautelari

Nei tribunali di grandi dimensioni queste procedure sono trattate in specifichesezioni (in cui operano giudici altamente specializzati in tali procedimenti, rispet-tivamente). Il CTP ricorrente di norma fornisce preventivamente all’instaurarsi delgiudizio al proprio difensore legale la relazione sulla condizione dello stato deiluoghi, acquisisce dal ricorrente i giustificativi idonei a rappresentare la naturadei beni danneggiati di cui si chiederà il risarcimento nella successiva fase dimerito nonché illustra le cause dei danni subiti dal proprio assistito (tale argomentoviene svolto in concerto con il difensore legale in quanto potrebbe essere oggettodel successivo giudizio in fase di merito).

Il consulente tecnico di parte

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In particolare, la relazione del CTP ricorrente si concentra sui seguenti aspetti:— descrive i luoghi oggetto di ricorso con particolare riferimento ai danni e

alla condizione delle cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimentodel danno nella successiva fase di merito;

— acquisisce i giustificativi ovvero esegue la stima dei danni per fornire aldifensore legale della parte ricorrente il quantum, ovvero le opere da eseguireper eliminare la turbativa oggetto di contestazione e la relativa stima delcosto (anche se ci si trova in una procedura cautelare, è bene che la relazionetecnica indichi già la stima di valore);

— evidenzia gli aspetti salienti per favorire il successivo accertamento dellacausa dei danni (in sede di merito) anche se tale aspetto non viene esaminatodal procedimento cautelare.

Durante il procedimento cautelare il CTP ricorrente si attiva al momento dellanomina del CTU e compare al momento del sopralluogo (generalmente è una perditadi tempo chiedere al CTP di comparire all’udienza di nomina CTU e formulazionedei quesiti, occasione utile solamente per nominare formalmente a verbale il CTP- a cura del difensore di parte attrice - in modo che il CTU presente ne possaessere edotto).Le misure cautelari, limitatamente alla parte tecnica, consistono principalmentenell’accertare la qualità e la condizione dei luoghi oggetto di causa prima che aquesti luoghi sia arrecato pregiudizio dal tempo necessario all’instaurarsi e al com-piersi del giudizio in sede di merito. L’art. 700 c.p.c. è invece una procedura dellemisure cautelari volta ad accertare la sussistenza dell’urgenza nel fare determinateopere al fine di scongiurare il pericolo. In sede di sopralluogo il CTP ha il compitoimportante di rendere evidente al CTU quanto lamentato dalla parte ricorrente,quindi il CTP «guida» e «controlla» il CTU nel compito a lui affidato dal Giudiceal fine di rendere agevole l’acquisizione dei necessari elementi per riconoscere ilrequisito di urgenza (come detto in caso di procedimento ex art. 700 c.p.c.) e diacquisire mezzi istruttori da utilizzare nella successiva fase di merito. In tale suc-cessiva fase sarà possibile accertare le cause di quanto lamentato e stabilire l’entitàdel danno sulla base di quanto accertato in sede cautelare.La fase cautelare è di estrema importanza per le successive fasi del giudizio, inquanto solo da tali documenti sarà possibile accertare le cause del danno lamentatoe quantificare i danni delle cose e dei luoghi descritti.Un altro obiettivo della fase cautelare è l’accertamento di situazioni di pericoloal fine di mettere in condizioni il Giudice di ordinare ad una delle parti di faredeterminate attività per scongiurare il grave rischio accertato. Anche in questotipo di procedimento il ruolo del CTP attore è fondamentale perché il medesimoCTP già conosce i fatti e quindi, al momento del sopralluogo, può illustrare alCTU con maggiore chiarezza e in modo convincente quali sono le principali criticitàche hanno costretto la ricorrente a ricorrere alla Magistratura per vedere ricono-sciute le proprie ragioni. Quindi è il CTP che si adopera per agevolare il ricono-scimento del pericolo (in questo tipo di procedimento) e per evidenziare al CTUle motivazioni che sono a fondamento delle proprie tesi. Tale funzione, facilmentericonoscibile quale fondamentale per il buon operato, si concretizza sia in attivitàdi assistenza al CTU in occasione del sopralluogo, sia in memorie tecniche cheil CTP può chiedere di produrre al CTU entro il termine che verrà indicato nelmedesimo verbale di sopralluogo.

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9.1.2. Il CTP attore nel giudizio di merito

Il giudizio di merito (sotto il profilo tecnico si tratta dell’accertamento delle causedei danni, della quantificazione economica delle opere di ripristino, della quanti-ficazione delle opere per eliminare le cause accertate e del soggetto tenuto adeseguire le opere e/o a risarcire economicamente il soggetto danneggiato) può essereinstaurato sia successivamente al procedimento cautelare, sia autonomamente (qua-lora il legale ritenga che non sussistano gli estremi per ricorrere ad una misuracautelare).Limitatamente agli aspetti tecnici del procedimento, l’onere della prova incombesulla parte che promuove il giudizio, a meno che la parte (o le parti) avversariepropongano la domanda riconvenzionale (con cui la parte convenuta risponde allacitazione e formula ulteriori richieste risarcitorie alla parte attrice) oppure for-mulino controdeduzioni alla citazione con specifiche argomentazioni (inversionedell’onere della prova).Sulla bontà delle prove offerte dalla parte attrice (sempre limitandosi all’aspettotecnico del procedimento) si fonda l’attendibilità della tesi esposta. Conseguentemente, anche in questa fase di merito il CTP ha il compito di rendereagevole al CTU il riconoscimento della tesi esposta grazie alle prove offerte duranteil sopralluogo (oltre quelle contenute negli atti di causa) e con relazioni tecnicheconsegnate durante l’espletamento della CTU (per cui si indica a verbale un termineper la relativa produzione), ovvero già inserite in atti. Dopo il deposito dell’elaborato peritale del CTU presso la competente cancelleriadel Tribunale, il difensore legale ne estrae copia e ne esegue l’analisi con il CTP.L’esito della CTU può essere di tre tipi: favorevole alla parte attrice, contraria,parzialmente favorevole. Nel caso in cui la CTU asseconda la tesi sostenuta dalla parte attrice nessun ulterioreazione, normalmente, avviene ad opera del CTP. Al contrario, nel caso in cui le conclusioni cui giunge il CTU sono contrarie allatesi esposta dalla parte attrice allora occorre redigere (a cura del CTP) una memoriadi controdeduzioni in cui si contestano punto per punto le affermazioni ritenuteerrate. In aggiunta, il difensore legale può chiedere al Giudice che il CTU vengachiamato in udienza per rendere chiarimenti all’elaborato peritale. In tale circo-stanza, da valutare caso per caso, il CTP riveste un ruolo importante in quantoconsiglia il difensore legale sulla materia tecnica, redige una memoria sui chia-rimenti da chiedere al CTU ed infine assiste all’udienza in cui è convocato il CTUper prendere la parola, se necessario, previa richiesta al Giudice.Quanto finora esposto, nel caso più generale può essere sintetizzato nel diagrammariportato alla pagina successiva.

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Come è possibile riconoscere dalla precedente illustrazione, il CTP attore assumela funzione di «guida» e di «controllo» dell’accertamento affidato al CTU e dellaesattezza delle sue conclusioni.

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DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DI ELETTRICITÀ IN UN SUPERCONDOMINIO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMASEZIONE [...]Giudice: [...]Prossima udienza: [...]

CAUSA N.: [...]/10 Condominio via [...] 28 (Z68B) c/condominio via [...] 123.

Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via [...], nominato C.T.U. relativamentealla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del [...] nel corso della quale sono stati formulatii quesiti che si riportano di seguito:

«accertare se le spese effettuate dall’attore, di cui lo stesso chiede il rimborso, avesseroo meno carattere di urgenza;

procedere alla ripartizione delle spese previa verifica della loro riferibilità a parti comunidel supercondominio, in base a un criterio di proporzionalità.»

Il termine entro il quale trasmettere la relazione preliminare alle parti è entro 120 giorni dalla data di iniziodelle operazioni peritali.Il termine per ricevere eventuali osservazioni dalle parti è il [...].Il termine per il deposito in cancelleria della relazione conclusiva è il [...].Il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire più accessi secondo la seguente tempistica:

— il giorno [...] alle ore [...] in Roma, via [...] 28/via [...] 123, luoghi di causa;

CIÒ PREMESSO

il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta la:

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Lo scrivente C.T.U., durante l’accesso presso l’immobile per cui è causa, ha potuto prenderevisione dei luoghi, essere edotto sugli avvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale data.Al termine del sopralluogo è stato redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega allacorrente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

1.0 Descrizione dello stato dei luoghi

Il condominio attore (Z68B – C.F. [...], nel prosieguo anche chiamato «palazzina B» o «edificioB») è un fabbricato residenziale con due accessi pedonali rispettivamente da via del [...] 28 eda via del [...] 137 - 147.

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Dalla pubblica via, un cancello immette in un cortile dove il fabbricato dell’attrice (Z68B) equello della convenuta (Z68A, nel prosieguo anche chiamato «palazzina A» o «edificio A») sifronteggiano. Tale zona permette l’accesso a tre dei cinque portoni di ingresso del condominioistante palazzina B (cfr. anche pag. 2 citazione).Sul retro del fabbricato dell’attrice (Z68B) si trova un cortile analogo al primo che separa l’edificiodella convenuta dalla terza palazzina (Z68C, estranea alla corrente contesa, nel prosieguo anchechiamata «palazzina C»).

Si tratta di 3 edifici simili (di cui solo i primi due – A e B – costituiti nel corrente giudizio),paralleli tra loro, intramezzati da due cortili pavimentati e attrezzati con impianti di servizio,le cui spese oggetto di domanda sono solo quelle che l’edificio B ha sostenuto anche per iservizi di cui ha usufruito l’edificio A.L’epoca di deposito del regolamento di condominio è il 1999 (doc. 3 attrice).Il cortile che divide le palazzine A e B, i cui condomini sono costituiti nel corrente giudizio,copre interamente l’autorimessa comune sottostante ubicata al piano interrato dove si trovanoi posti auto a servizio della palazzina A, come accertato in contraddittorio e verbalizzato inoccasione dell’inizio delle operazioni peritali. L’autorimessa e il cortile che divide la palazzinaA dalla palazzina B sono collegati tra loro da scale.In particolare, in tale cortile interno si trovano:

a) una zona verde dove si trova un prato e sono messe a dimora piante ornamentali, b) un impianto di irrigazione con accensione automatica operata da un timer collegato alla

rete elettrica; c) un impianto di illuminazione;d) cancelli di accesso pedonali e carrabili da via del [...] e da via del [...] (sia per il cortile

A/B, sia per il cortile B/C).All’esterno, immediatamente fuori i cancelli di ingresso, verso via del [...] e via del [...] si trovanoulteriori corpi illuminanti, sempre collegati alla rete elettrica condominiale.La consistenza di tali corpi illuminanti e la massima potenza elettrica delle lampade è statarilevata in contraddittorio con i presenti in occasione dell’accesso ed è indicata nel verbale diinizio delle operazioni peritali.In merito all’impianto elettrico, nella zona contatori ubicata nel corpo scale dell’edificio B, èstato accerta in contraddittorio in occasione dell’accesso la presenza dell’apparecchio di misuradell’utenza […] (intestata al condominio palazzina B, di cui si chiede il rimborso parziale), allaquale sono collegate solamente le utenze dei cortili.In merito all’impianto idraulico di irrigazione è stata accertata la presenza della centralina elettrica(collegata all’utenza citata e installata sul muro dell’edificio B, nella zona accessibile dal cortile in

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questione) di comando dell’impianto di irrigazione medesimo a servizio della zona verde nel cortilecompreso tra le palazzine A e B e pozzetti per il comando e il controllo degli irrigatori, sia nellaparte del giardino prossima alla palazzina A, sia nella parte di giardino prossima alla palazzina B.Al fine di comprendere se le lampade a servizio degli spazi comuni e quelle installateimmediatamente all’esterno delle due zone di ingresso (lato via [...] e lato via [...]) fossero collegateo meno al contatore relativo all’utenza […] di cui l’attrice chiede il rimborso parziale, in occasionedell’inizio delle operazioni peritali è stata eseguita una specifica prova di accensione. Inoltre, èstato possibile accertare (sempre in contraddittorio) che a tale utenza […] non è collegata néall’ascensore, né alla luce delle scale della medesima porzione della palazzina B. In altri termini,il contatore relativo all’utenza […] è collegato solo alle luci esterne dei cortili (tutte le lampadedi illuminazione del cortile A/B e parte delle lampade di illuminazione del cortile B/C), alle lucia servizio degli spazi antistanti i cancelli di accesso (A/B e B/C) e alla presa per il timerdell’irrigazione a servizio della zona tra le palazzine A e B.La situazione accertata in contraddittorio con i presenti in occasione dell’inizio delle operazioniperitali è la seguente:

In sintesi, il contatore elettrico dell’utenza elettrica […] ubicato nell’edificio B misura l’energia elettricanecessaria per alimentare le lampade presenti nei due cortili presenti tra le tre palazzine (cortilecompreso tra l’edificio del condominio palazzina A e quello del condominio palazzina B, entrambicostituiti nel corrente giudizio, nonché parte del cortile compreso tra l’edificio del condomino palazzinaB e l’edificio del condominio palazzina C, quest’ultimo estraneo alla corrente contesa) e per alimentareil timer dell’irrigazione a servizio del verde presente nel cortile tra le palazzine A e B.

2.0 Sussistenza del carattere di urgenza delle spese effettuate dall’attore

L’attrice (condominio palazzina B) chiede la restituzione delle spese a partire dall’anno 2000per complessive € 20.291,29 (cfr. citazione pag. 9).Tali spese hanno la seguente natura:

1. energia elettrica per illuminazione dei cortili interni, degli spazi esterni e per alimentareil timer dell’irrigazione, materiale di consumo (lampadine);

2. manutenzione giardino (opere da giardiniere, compresa la fornitura e messa a dimora dipiante ornamentali, ecc.);

3. manutenzione cortile (pulizia cortile).4. manutenzione cancelli.

Come è possibile riconoscere, le prime tre categorie di spese sono di tipo prevalentemente continuo,ovvero comportano consumi quotidiani per l’erogazione del servizio. Infatti, il consumo dell’energiaelettrica per l’illuminazione notturna dei cortili, la manutenzione del verde e la pulizia del cortilecomportano un impegno che si concretizza in interventi periodici e comunque necessari perevitare le comprensibili situazioni di degrado degli spazi in questione.

zona lampade accese potenza maxportalampada

(W)

potenza maxassorbibile (W)

cortile pal. A/B 20 100 2.000

di cui

verso pal. A 14

verso pal. B 6

esterno accesso pal. A/B 8 80 640

cancelli accesso pal. A/B 4 60 240

cortile pal. B/C 9 100 900

esterno accesso pal. B/C 10 80 800

cancello accesso pal. B/C 2 60 120

timer irrigazione 1 25 25

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In merito alla manutenzione dei cancelli, tale attività può definirsi saltuaria (non ravvisandosialcuna attività di frequente periodicità, né quotidiana necessaria al loro funzionamento), purtuttavia tali opere manutentive afferiscono al requisito di sicurezza per evitare o limitarel’intromissione di estranei negli spazi comuni.La mancata erogazione dei servizi di cui l’attrice chiede il ristoro delle relative spese avrebbecomportato una situazione di degrado a tutto il supercondominio e in particolare al cortilecompreso tra la palazzina A e la palazzina B, principalmente interessato dalle spese in questione.Pertanto, salvo diverso avviso del Giudice, le categorie di spesa di cui l’attrice chiede il ristorosono ritenute urgenti.

3.0 Riferibilità delle spese a parti comuni del supercondominio

Le spese oggetto di domanda riguardano n. 158 voci di spesa prodotte in atti con copia dellerelative fatture fiscali. Tali costi sono stati esaminati analiticamente per identificare solo quelli(o parte di quelli) relativi alla porzione del supercondominio palazzina A e palazzina B, cui siriferisce la corrente contesa.La documentazione prodotta comprende anche spese che riguardano la palazzina C (parte delsupercondominio), escluse dal corrente computo.In particolare, i consumi di energia elettrica si riferiscono all’impianto di illuminazione notturnadel cortile compreso tra la palazzina A e la palazzina B (entrambe costituite nel corrente giudizio),nonché all’impianto di illuminazione notturna di parte del cortile compreso tra la palazzina Be la palazzina C (quest’ultima estranea alla corrente contesa).Le altre spese di cui si chiede il rimborso, come da documenti in atti sono in parte ascrivibilialle zone del cortile condominiale, secondo la descrizione fornita nei relativi documenti fiscali,la cui riferibilità al solo cortile delle palazzine A e B sarà indicata nel prosieguo, compresealcune eccezioni puntualmente precisate nelle tabelle allegate alla corrente relazione.Come è possibile notare dalla descrizione delle prestazioni rese dai vari fornitori, le opere nonsono sempre solamente riferibili con certezza alle spese relative alla zona compresa tra le palazzineA e B, ma talvolta la descrizione è ambigua e potrebbe riferirsi anche alla zona compresa trala palazzina B e C (come già detto, quest’ultima estranea alla corrente contesa).Per questo motivo, in base alle descrizioni contenute nei documenti fiscali prodotti in atti, lespese saranno classificate secondo le seguenti categorie:

a) spesa ascrivibile al cortile compreso tra le palazzine A e B;b) spesa ascrivibile ai due cortili compresi tra le palazzine A/B e B/C;c) spesa generica – spesa non ammissibile;d) spesa non pertinente – spesa non ammissibile.

L’elevato numero di dati trattati ha generato tabelle di grandi dimensioni, per motivi diimpaginazione riportate in allegato, cui si rimanda.Qui viene riportata solo la seguente sintesi (spese pertinenti oggetto di domanda relative allesole zone comuni alla palazzina A e alla palazzina B e spese relative all’utenza elettrica a servizioanche di parte del cortile comune tra la palazzina B e la palazzina C, quest’ultima estranea):

Come già detto, alcune fatture contengono descrizioni generiche (categoria c) e altre contengonodescrizioni non riferibili alle zone oggetto di contesa e per questo non ammissibili (categoriad). Per questi motivi i relativi importi sono stati esclusi dal computo, il tutto analiticamenteesposto nelle tabelle allegate.

tipo di spesa categoria totali (*)

manutenzione elettrica/cancelli a 5.130,2

ACEA Spa - Elettricità N. Utenza […] b 12.360,06

manutenzione del verde a 19.180,28

TOTALE € 36.670,57

(*) importi IVA compresa

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Volendo classificare le spese prodotte in atti a partire dall’importo totale fattura IVA compresa(€ 81.241,66) si ha la seguente situazione:

4.0 Ripartizione delle spese in base a un criterio di proporzionalità

Il condominio attore chiede che la suddivisione delle spese relative alla zona compresa tra gliedifici A e B deve attuarsi secondo il rapporto tra i volumi fuori terra dei fabbricati (cfr. pag.7 citazione), in conformità al criterio stabilito dal regolamento di condominio (doc. 3 e 11 attrice).L’art. 38 – Ripartizione delle spese del regolamento di condominio, prevede che:

… le spese di manutenzione relative ai cortili interni ed alle cancellate comuni con i condominidei fab.ti Z68A e Z68C, voce 9) del precedente art. 4, in ragione delle cubature comunalifuori terra di ciascun fabbricato (edificio A = metri cubi 20.033; edificio B metri cubi 20.805;edificio C metri cubi 20.833).

Come è possibile notare, la frase in commento oltre che mancare del verbo è incompleta, inquanto non riguarda la distribuzione delle spese relative alle zone immediatamente esterne aicancelli di accesso; peraltro, le lampade di illuminazione esterna ai cancelli di accesso ai cortilicomuni sono pure collegate al contatore dell’utenza […], come accertato in contraddittorio durantel’accesso.Pertanto, ad eccezione delle spese relative all’illuminazione e al consumo dell’energia elettricadell’utenza […], la distribuzione delle spese relative al cortile compreso tra la palazzina A e lapalazzina B deve seguire il criterio contrattuale del volume dei fabbricati come indicato nelregolamento di condominio:

Per la distribuzione delle spese relative all’illuminazione e al consumo dell’energia elettricadell’utenza […], a giudizio dello scrivente il criterio delle «cubature comunali fuori terra» sopraindicato non è corretto, perché non rispecchia le rispettive quote dei consumi, perché gliapparecchi utilizzatori collegati all’utenza […] servono anche il cortile comune alle palazzine Be C (quest’ultima estranea) e quindi si creerebbe un’errata distribuzione delle spese che non hariscontro nel reale utilizzo dei relativi servizi, né rispecchia i consumi elettrici effettivamenteemunti.

tipologia categoria

spesa ascrivibile al cortile compreso tra le palazzine A e B a 24.166,75

spesa ascrivibile ai due cortili compresi tra le palazzine A/B e B/C b 12.503,82

spesa generica – spesa non ammissibile c 4.724,31

spesa non pertinente – spesa non ammissibile d 39.846,77

TOTALE i.c. € 81.241,66

Tabella 1 - Distribuzione spese oggetto di domanda tranne utenza ACEA […]

volume millesimi millesimi

volume palazzina A 20.033 324,837 490,548

volume palazzina B 20.805 337,355 509,452

volume palazzina C 20.833 337,809

Totali 1 61.671 1.000,000 1.000,000

Totale 2 40.838

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Pertanto, per tale categoria di spesa (spese relative all’illuminazione e al consumo dell’energiaelettrica dell’utenza […]) è necessario abbandonare il criterio delle cubature e seguire il criteriodei consumi elettrici massimi assorbibili dagli apparecchi utilizzatori (lampade e centralinairrigazione) rilevati in contraddittorio sul posto. Le aliquote sono le seguenti:

In conclusione, a giudizio dello scrivente e salvo diverso avviso del Giudice, la distribuzionedelle spese oggetto di domanda pertinenti la zona compresa tra la palazzina A e la palazzinaB deve avvenire secondo due distinti criteri:

— il primo, basato sulla potenza elettrica massima degli apparecchi utilizzatori, deve essereutilizzato per dividere le spese relative all’utenza ACEA n. […] le cui carature sono indicatenella Tabella 2;

— il secondo, basato sulle cubature comunali fuori terra di ciascun fabbricato, deve essereutilizzato per dividere tutte le altre spese oggetto di domanda, le cui carature sono indicatenella Tabella 1.

Ne consegue la distribuzione delle spese secondo il seguente prospetto:

Pertanto, le spese oggetto di domanda riferibili a parti comuni del supercondominio a serviziosolo della palazzina B (attrice) e della palazzina A (convenuta) ammontano complessivamentea € 34.290,12 (= 16.771,40 + 17.518,72).

Tabella 2 - Distribuzione spese utenza ACEA […]

Watt millesimi millesimi

Quota di competenza della palazzina A 1.853 392,063 485,583

Quota di competenza della palazzina B 1.963 415,344 514,417

Quota di competenza della palazzina C 910 192,593

Totali 1 4.725 1.000,000 1.000,000

Totale 2 3.815

tipoimportototale

categoriamillesimipalazzina

A

quotapalazzina

A

quotapalazzina

B

quotapalazzina

C

manutenzioneelettrica/cancelli

5.130,24 a 490,548 2.516,627 2.613,608

ACEA Spa - ElettricitàN. Utenza […]

12.360,06 b 392,063 4.845,928 5.133,676 2.380,46

manutenzione del verde 19.180,28 a 490,548 9.408,848 9.771,431

manutenzione del verde - b 324,837 - -

€ 36.670,57 € 16.771,40 € 17.518,72 € 2.380,46

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È possibile suddividere la quota spettante alla palazzina A per anno di spesa come segue:

5.0 Conclusioni

La visita effettuata presso i luoghi oggetto di causa e il conseguente studio del caso in esameha permesso di rispondere ai quesiti posti che sinteticamente si riportano di seguito:

5.1 le spese effettuate dall’attore di cui lo stesso chiede il rimborso hanno caratteredi urgenza;

5.2 le spese riferibili a parti comuni del supercondominio a servizio solo della palazzinaB (attrice) e della palazzina A (convenuta) ammontano complessivamente a €34.290,12 (IVA compresa);

5.3 la ripartizione delle spese riferibili alle sole parti comuni alle palazzine A e B,in base ai criteri di proporzionalità indicati nella corrente relazione, comportanola quota relativa alla palazzina A per complessive € 16.771,40 (IVA compresa), laquota relativa alla palazzina B per complessive 17.518,72 (IVA compresa).

6.0 Elenco degli allegati

6.1 Allegato 1 - Verbale di accesso6.2 Allegato 2 - Fotografie6.3 Allegato 3 - Tabelle CTU6.4 Allegato 4 - Documenti prodotti dalle parti

Con la presente relazione, costituita da 14 pagine dattiloscritte e 4 allegati, lo scrivente C.T.U.ritiene di avere assolto completamente il mandato assegnatogli e rimane a disposizione per ogniulteriore chiarimento.

Roma, [...].

Il C.T.U.[...]

Iscritto al n. [...] dell’albo degli Ingegneri della provincia di Roma

anno importo i. c. € quota palazzina A

2000 1.464,48 718,40

2001 1.883,17 923,79

2002 2.443,79 1.198,80

2003 4.545,96 2.230,01

2004 3.003,29 1.473,26

2005 3.901,65 1.913,94

2006 2.589,30 1.270,17

2007 7.769,06 3.811,55

2008 6.689,43 3.231,49

Totale  34.290,12 16.771,40

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